Doc. XXII, n. 8-A/R



PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione;
esaminato il testo del Doc. XXII n. 8-A, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario»;
richiamato il parere espresso da questo Comitato il 10 luglio scorso sul precedente testo della proposta in esame;
rilevato che la condizione ivi posta è stata recepita dalla Commissione di merito;
ritenuto che le modifiche da ultimo apportate al provvedimento non comportano aspetti problematici per quanto attiene ai profili di competenza della I Commissione;

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PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 5.



PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La Commissione Giustizia,
esaminato il testo del Doc. XXII n. 8-A, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario»;
richiamato il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione secondo cui ciascuna Camera può disporre Commissioni d'inchiesta su materie di pubblico interesse le quali procedono alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria;
rilevato che le Commissioni d'inchiesta monocamerali sono istituite da ciascuna Camera per mezzo di una deliberazione di natura non legislativa, la cui legittimazione è da individuare direttamente nell'articolo 82 della Costituzione;
considerato che l'articolo 4, comma 5, prevede espressamente che per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale;
osservato che la predetta disposizione, di analogo tenore ad altre contenute in delibere istitutive di precedenti Commissioni monocamerali d'inchiesta, non integra le richiamate fattispecie penali, non avendo forza di legge, le quali, tuttavia, punendo reati contro l'amministrazione della giustizia, sono applicabili a tali Commissioni d'inchiesta per mezzo di una loro interpretazione orientata dai principi sanciti dall'articolo 82 della Costituzione;
rilevato altresì che l'articolo 5, comma 2, della proposta in esame prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di rispettare il segreto da parte dei componenti la Commissione, del personale addetto alla stessa e di ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale, come reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio;
ribadito che la natura non legislativa dell'atto in esame non consente di considerare il comma 2 dell'articolo 5 come una integrazione della fattispecie penale di cui all'articolo 326 del codice penale, la quale è tuttavia applicabile alle ipotesi in esame in ragione della violazione di un obbligo di segreto che può essere imposto anche da un atto di natura non legislativa, come il comma 1 dell'articolo 5;
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PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione ha adottato la seguente decisione:
sul nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito:
rilevato che l'inserimento, all'articolo 6, comma 6, di un limite massimo di spesa per il funzionamento della Commissione d'inchiesta, merita pieno apprezzamento in quanto riconducibile all'obiettivo di una prudente gestione della finanza pubblica mediante il contenimento delle spese;

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito se l'ampliamento delle competenze assegnate all'istituenda Commissione di inchiesta non possa determinare il rischio di una sovrapposizione con i compiti già attribuiti ad altri organismi. Ciò vale sia con riferimento al ripiano dei disavanzi sanitari, in relazione al quale il decreto-legge n. 23 del 2007, nel testo risultante dalle integrazioni apportate in sede di conversione, ha assegnato specifiche funzioni di verifica al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei conti, sia per quanto concerne il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi regionali di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico e, più in generale, per quanto concerne la verifica della qualità delle prestazioni sanitarie rese anche in relazione alle risorse impegnate.



PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il Documento XXII, n. 8/A, in corso di esame presso la XII Commissione Affari Sociali della Camera, con cui si propone l'Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali;
considerati gli obiettivi perseguiti dall'istituzione della Commissione di inchiesta, consistenti, in particolare, nel consentire un'approfondita indagine parlamentare sui fenomeni di «mala sanità» derivanti da presunti errori di personale medico e paramedico nelle strutture pubbliche e private; sulla inefficienza organizzativa delle strutture sanitarie; sulla carenza dell'organica del personale medico e paramedico e sulla carenza delle apparecchiature clinico-diagnostiche; sull'efficacia dei controlli di qualità sulle strutture sanitarie; sullo stato di attuazione e funzionamento del sistema di emergenza-urgenza 118 e di tutto il servizio ospedaliero di pronto soccorso e di rianimazione; sullo stato di attuazione del programma straordinario di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico;
evidenziata la specifica finalità della istituenda Commissione di inchiesta di acquisire, con la collaborazione delle regioni interessate, le necessarie informazioni per valutare le condizioni politiche, amministrative, gestionali, operative che, nel periodo 2001-2005, hanno contribuito alla formazione dei disavanzi sanitari nelle regioni interessate dal decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2007, n. 64;
rilevati gli ulteriori compiti assegnati alla Commissione di inchiesta, consistenti nel verificare, nelle regioni interessate dai maggiori disavanzi sanitari: l'esistenza di eventuali sprechi e inefficienze nell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale; la sostenibilità e l'adeguatezza della programmazione economico-finanziaria e contabile nel settore sanitario; l'appropriatezza delle prestazioni erogate, il livello di qualità dei trattamenti effettuati; lo stato di realizzazione delle reti di assistenza sanitaria territoriale; l'adeguatezza delle procedure regionali in materia di accreditamento delle strutture erogatrici; la trasparenza e l'efficienza del sistema regionale di finanziamento delle aziende sanitarie ed ospedaliere; la congruità delle misure di rientro dalla situazione debitoria contenute negli accordi stipulati dalle regioni in disavanzo con lo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni;
preso atto che l'articolo 82 della Costituzione stabilisce che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse e che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria;
evidenziati i riferimenti ai disavanzi sanitari regionali, e considerato che tale specifico ambito appare prevalentemente riconducibile ai profili di competenza delineati dall'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato le materie concernenti il «sistema tributario e contabile dello Stato» e la «perequazione delle risorse finanziarie»;
considerato che il sistema di finanziamento del servizio sanitario regionale utile per l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, oggetto di indagine ai sensi del contenuto del Documento in esame, investe l'ambito di cui alla lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, che riconosce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato «la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»;
rilevato tuttavia che l'istituenda Commissione parlamentare d'inchiesta, tesa ad indagare sugli errori in campo sanitario e ad individuare le cause dei predetti disavanzi sanitari regionali, afferisce a profili che rientrano nell'ambito della «tutela della salute» di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, materia oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni;
considerato che l'inchiesta, che potrà essere svolta dalla istituenda Commissione mediante l'esercizio degli stessi poteri di cui dispone l'autorità giudiziaria, incide su ambiti rispetto ai quali la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione assegna una competenza ripartita tra Stato e Regioni, riservando alla legislazione statale la sola determinazione dei principi fondamentali; atteso che non risultano definite, nel testo in esame, le procedure atte a garantire che i poteri attribuiti alla Commissione d'inchiesta siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con il sistema delle autonomie territoriali;
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PARERE CONTRARIO


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