1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza negli stadi, di seguito denominata «Commissione», avente compiti di indirizzo, di inchiesta, di controllo e di ricerca sulla sicurezza negli stadi e sulle relative conseguenze sociali.
2. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
3. La Commissione elegge fra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari.
1. La Commissione raccoglie informazioni, dati e documenti sulla sicurezza negli stadi e nelle loro adiacenze, nonché sulle questioni di carattere sociale a ciò correlate.
2. Al termine dei propri lavori, la Commissione approva una relazione conclusiva, nella quale essa formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione nazionale vigente al fine di garantire la sicurezza negli stadi e nelle zone ad essi limitrofe.
1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza dei presenti, di riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi, ove lo ritenga necessario, della collaborazione di persone esperte, scelte anche nell'ambito delle Forze di polizia.
4. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia.
1. La Commissione può chiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. Gli atti e i documenti acquisiti sono comunque coperti dal segreto, a norma dell'articolo 6, qualora attengano a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti, diversi da quelli indicati al comma 1, non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa, nonché ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute segrete ovvero gli atti e i documenti indicati all'articolo 5, commi 1, secondo periodo, e 2.
2. La diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.
1. La Commissione deve concludere i suoi lavori entro la fine della XV legislatura.
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