1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», al fine di indagare sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova in occasione della riunione del vertice dei Paesi del G8 svoltasi nel luglio 2001 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum.
2. La Commissione ha il compito di:
a) ricostruire in maniera puntuale gli avvenimenti accaduti a Genova in occasione della riunione del vertice dei Paesi del G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum:
b) accertare se durante i giorni in cui ha avuto luogo il vertice dei Paesi del G8 si sia verificata la sospensione dei diritti fondamentali garantiti a tutti i cittadini dalla Costituzione;
c) ricostruire la gestione dell'ordine pubblico facendo luce sulla catena di comando e sulle dinamiche che hanno innescato e perpetuato una spirale repressiva nei confronti dei manifestanti;
d) indagare sulla dinamica della morte di Carlo Giuliani anche al fine di accertare eventuali responsabilità politiche e amministrative che possono avere contribuito, tramite l'effettiva gestione dell'ordine pubblico, al determinarsi di tale drammatico esito;
e) indagare sull'irruzione delle Forze dell'ordine nella scuola Diaz, facendo luce su abusi e violenze perpetrati nei confronti di coloro che occupavano la scuola e accertando le responsabilità amministrative e politiche, con particolare riguardo alla ricostruzione della catena di comando;
f) ricostruire i fatti avvenuti nella caserma di Bolzaneto, centro di detenzione temporanea dei manifestanti arrestati, per accertare se in tale occasione si sia ricorso a trattamenti o a punizioni disumani o degradanti e se siano stati rispettati i diritti civili degli arrestati.
1. La Commissione è composta da trenta deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge l'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.
3. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione e presenta alla Camera dei deputati, entro i successivi quindici giorni, la relazione finale sulle indagini da essa svolte.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 2 siano coperti dal segreto.
4. Per i fatti che sono oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato, né quelli di ufficio, professionale o bancario.
5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 6.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
1. La Commissione adotta, prima dell'inizio dei lavori, il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Le sedute sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi direttamente dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
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