Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Bilancio dello Stato | ||||
Altri Autori: | Servizio Commissioni | ||||
Titolo: | Contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano | ||||
Riferimenti: |
| ||||
Serie: | Scheda di analisi Numero: 25 | ||||
Data: | 21/03/2007 | ||||
Descrittori: |
| ||||
Organi della Camera: | VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici |
|
Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO |
SERVIZIO COMMISSIONI |
Analisi degli effetti finanziari |
|
|
A.C. 1746-undevicies
|
Contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano
(Nuovo testo) |
|
N. 25 – 21 marzo 2007 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
|
Tel. 2174 – 9455
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
Tel 3545 – 3685
A.C.
|
1746-undevicies |
Titolo breve:
|
Contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano |
Iniziativa:
|
governativa |
|
in prima lettura alla Camera
|
Commissione di merito:
|
VIII Commissione
|
Relatore per la Commissione di merito:
|
Mariani |
Gruppo: |
Ulivo
|
Relazione tecnica: |
assente
|
|
|
|
|
|
|
Destinatario:
|
alla VIII Commissione | in sede referente |
Oggetto:
|
nuovo testo |
|
Contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico
Contributo al Club alpino italiano
Il provvedimento in esame dispone un contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano.
Il testo, che trae origine dallo stralcio di un articolo[1] del disegno di legge finanziaria per il 2007, è stato modificato durante l’esame presso la Commissione di merito[2]. In particolare, la Commissione ha riformulato l’articolo 1 (recante la previsione del contributo al CNSAS), introducendo fra l’altro una clausola di copertura, ed ha aggiunto l’articolo 2 che prevede un incremento del contributo ordinario al CAI.
Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.
Anche il disegno di legge finanziaria per il 2007 non conteneva elementi di precisazione in ordine alla norma, né nella relazione tecnica né nella relazione illustrativa.
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI
Contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico
Normativa vigente - per finanziare le attività del CNSAS sono stati disposti negli ultimi anni i seguenti contributi:
a) l’articolo 145, comma 17, della legge 388/2000 (finanziaria 2001) ha concesso al CAI, a decorrere dal 2001, un contributo ordinario annuo di lire 800 milioni (=413.166 euro) per finanziare le attività del CNSAS;
b) l’articolo 80, comma 38, della legge 289/2002 (finanziaria 2003) ha incrementato tale contributo, a decorrere dall'anno 2003, di 200.000 euro;
c) l’articolo 8-octies del decreto legge 136/2004 ha previsto un contributo straordinario annuale di 350.000 euro limitatamente al triennio 2004-2006.
In base alle predette norme, nel triennio 2004-2006 il contributo al CNSAS è stato quindi pari a 963.166 euro annui. Nel bilancio di previsione 2007, invece, il contributo dello Stato per le attività del CNSAS è pari a 613.166 euro[3] [contributi ordinari a) + b)], cui vanno aggiunti 449.446 euro[4] quale contributo per l’assicurazione dei volontari e per la gestione del centro di coordinamento del Corpo.
La norma autorizza, a decorrere dall'anno 2007, la spesa di 500.000 euro in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale contributo straordinario per le finalità istituzionali del Corpo.
Alla copertura dell’onere si provvede a valere sul Fondo speciale di parte corrente per l'anno 2007 (accantonamento del Ministero dell'economia).
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare sotto il profilo della quantificazione, tenuto conto che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.
Si osserva peraltro che il contributo viene qualificato dal testo come “straordinario”, anche se l’autorizzazione di spesa ha carattere permanente.
Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, si osserva che la norma autorizza, a decorrere dall’anno 2007, la spesa di 500.000 euro in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale contributo straordinario per le finalità istituzionali del medesimo corpo. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, per il triennio 2007-2009.
Al riguardo, si segnala che l’accantonamento del quale si prevede l’utilizzo reca le necessarie disponibilità ed una specifica voce programmatica.
Contributo al Club alpino italiano
Normativa vigente - il Club alpino italiano, ente a base associativa[5], è disciplinato dalla legge n. 91 del 1963, come modificata dalla legge n. 776 del 1985. Quest’ultima – per le finalità istituzionali - ha fissato in 2 miliardi di lire (=1.032.913 euro) il contributo dello Stato in favore del CAI. Tale contributo è stato successivamente ridotto a 981.268 euro per effetto delle varie manovre di finanza pubblica.
La norma dispone che a decorrere dall'anno 2007 il contributo ordinario a favore del Club alpino italiano sia aumentato di 220.000 euro annui.
Alla copertura dell’onere si provvede a valere sul Fondo speciale di parte corrente per l'anno 2007 (accantonamento del Ministero dell'economia).
Nulla da osservare sotto il profilo della quantificazione, tenuto conto che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.
Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, si osserva che la norma dispone che, a decorrere dall’anno 2007, il contributo ordinario in favore del Club alpino italiano sia incrementato di 220.000 euro annui. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, per il triennio 2007-2009.
Al riguardo, si segnala che l’accantonamento del quale si prevede l’utilizzo, pur recando una specifica voce programmatica, non presenta, limitatamente all’anno 2008, le necessarie disponibilità. Per tale anno, infatti, il Ministero dell’economia e delle finanze reca una disponibilità, al netto delle risorse utilizzate ai sensi dell’articolo 1, pari a 60.000 euro.
Si osserva, inoltre, sotto il profilo formale, l’opportunità di modificare l’autorizzazione di spesa richiamando esplicitamente il riferimento normativo che dispone l’entità del contributo statale in favore del CAI.
[1] Si tratta dell’articolo 208 del disegno di legge AC. 1746, stralciato dal Presidente della Camera ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del regolamento.
[2] V. Commissione ambiente: seduta del 14 marzo 2007.
[3] Capitolo 867 – Presidenza del Consiglio dei ministri.
[4] Capitolo 866 – Presidenza del Consiglio dei ministri.
[5] Il CAI raccoglie oltre 302.000 soci, è articolato in 460 sezioni presenti su tutto il territorio nazionale e opera – fra l’altro - con una capillare struttura volontaristica dedicata al Soccorso alpino.