Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Nuovo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia - A.C. 519 e abb.
Riferimenti:
AC n. 519/XV   AC n. 840/XV
AC n. 1166/XV   AC n. 1816/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 215
Data: 09/07/2007
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Nuovo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia

A.C. 519 e abb.

 

 

 

 

 

 

n. 215

 

 

9 luglio 2007

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente dossier è stato realizzato in collaborazione con la Sezione Affari Regionali

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: AC0146.doc

 


INDICE

 

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  7

§      Contenuto  7

§      Relazioni allegate  7

Elementi per l’istruttoria legislativa  8

§      Necessità dell’intervento con legge  8

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  8

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali8

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  8

§      Formulazione del testo  9

Schede di lettura

Sintesi del contenuto delle proposte di legge costituzionale  13

§      Premessa  13

§      A.C. 519  13

§      A.C. 840  16

§      A.C. 1166  16

§      A.C. 1816  17

Motivi e obiettivi del nuovo statuto speciale  19

§      L’adeguamento dell’autonomia speciale alla riforma del Titolo V  19

§      Natura, origine e caratteristiche dell’ordinamento regionale  21

§      Il Preambolo  22

§      I princìpi fondamentali dello statuto speciale  24

§      Identità ed elementi costitutivi della Regione  27

§      Tabella comparativa n. 1  29

Competenze normative e ripartizione delle materie  47

§      La potestà legislativa  47

§      La potestà regolamentare  56

§      Tabella comparativa n. 2  57

Regione ed enti locali77

Le fonti regionali82

§      Il decreto-legge regionale  82

§      Le leggi di revisione statutaria  83

§      La legge regionale statutaria  84

Testo a fronte

Tabella di corrispondenza tra gli articoli89

Testo a fronte tra le proposte di legge costituzionale A.C. 519, A.C. 1166 ed A.C. 1816, il vigente Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e la Costituzione  96

Progetti di legge

§      A.C. 840, (on. Zeller ed altri), Modifica all'articolo 13 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, in materia di elezione del Consiglio regionale  333

§      A.C. 1166, (on. Lenna ed altri), Nuovo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia  337

§      A.C. 1672, (on. Maran ed altri), Modifica all'articolo 63 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia  387

Normativa di riferimento

§      Costituzione della Repubblica (artt. 116, 117, 132)393

§      Legge Cost. 31 gennaio 1963, n. 1 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia  395

§      D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. (art. 38-bis)421

§      D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (artt. 23, 24, 25, 25-bis, 29)427

§      Legge Cost. 31 gennaio 2001, n. 2. Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (art. 5)437

§      Legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione (art. 10)440

Giurisprudenza costituzionale

§      Corte Costituzionale. Sentenza 21 ottobre 2003, n. 314  443

Documentazione

§      Dichiarazione di Aosta delle Regioni a statuto speciale e Province autonome Presidenti delle Regioni e delle Province autonome Presidenti dell’Assemblea e dei Consigli delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, 2 dicembre 2006  461

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa

 


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

519

Titolo

Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia / Regjon Friûl Vignesie Julie / De ela Furlanija Julijska Krajina / Region Friaul Julisch Venetien

Iniziativa

Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

Settore d’intervento

Regioni

Iter al Senato

No

Numero di articoli

83

Date

 

§          presentazione o trasmissione alla Camera

8 maggio 2006

§          annuncio

18 maggio 2006

§          assegnazione

6 giugno 2006

Commissione competente

I (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni II (Giustizia), III (Affari esteri), IV (Difesa), V (Bilancio), VI (Finanze), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), X (Attività produttive), XI (Lavoro), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell’Unione europea) e Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


 

Numero del progetto di legge

840

Titolo

Modifica all'articolo 13 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, in materia di elezione del Consiglio regionale

Iniziativa

On. Zeller ed altri

Settore d’intervento

Regioni

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date

 

§          presentazione o trasmissione alla Camera

22 maggio 2006

§          annuncio

23 maggio 2006

§          assegnazione

5 luglio 2006

Commissione competente

I (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


 

Numero del progetto di legge

1166

Titolo

Nuovo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia

Iniziativa

On. Lenna ed altri

Settore d’intervento

Regioni

Iter al Senato

No

Numero di articoli

85

Date

 

§          presentazione o trasmissione alla Camera

20 giugno 2006

§          annuncio

27 giugno 2006

§          assegnazione

13 luglio 2006

Commissione competente

I (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni II (Giustizia), III (Affari esteri), IV (Difesa), V (Bilancio), VI (Finanze), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), X (Attività produttive), XI (Lavoro), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell’Unione europea) e Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


 

Numero del progetto di legge

1816

Titolo

Nuovo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia

Iniziativa

On. Stucchi

Settore d’intervento

Regioni

Iter al Senato

No

Numero di articoli

62

Date

 

§          presentazione o trasmissione alla Camera

12 ottobre 2006

§          annuncio

17 ottobre 2006

§          assegnazione

9 novembre 2006

Commissione competente

I (Affari costituzionali)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni II (Giustizia), III (Affari esteri), IV (Difesa), V (Bilancio), VI (Finanze), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), X (Attività produttive), XI (Lavoro), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell’Unione europea) e Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Le quattro proposte di legge costituzionale in esame intervengono sullo statuto di autonomia della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ad eccezione di una (l’A.C. 840, che modifica il solo art. 13 dello statuto, in materia di elezione del Consiglio regionale), le proposte di legge abrogano e sostituiscono integralmente lo statuto vigente, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Una delle proposte (l’A.C. 519) è di iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia; le altre sono di iniziativa parlamentare.

Relazioni allegate

Le proposte di legge costituzionale sono corredate della sola relazione illustrativa.


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

Le proposte di legge in esame sono volte a modificare, secondo le procedure di revisione costituzionale disciplinate ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione e dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, il testo dello statuto medesimo, approvato con legge costituzionale.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L’art. 116, primo comma, della Costituzione prevede che gli statuti delle cinque Regioni ad autonomia speciale siano adottati con legge costituzionale.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Si rinvia alle schede di lettura.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Come si è accennato, le proposte di legge costituzionale abrogano e sostituiscono integralmente lo statuto di autonomia in vigore, ovvero (A.C. 840) ricorrono alla tecnica della novella legislativa.

Collegamento con lavori legislativi in corso

La I Commissione della Camera ha licenziato per l’Assemblea, nella seduta del 5 luglio 2007, il testo unificato delle p.d.l. cost. A.C. 203 e abb., che reca novelle ai cinque statuti delle Regioni ad autonomia speciale, riguardanti il procedimento di revisione dei medesimi statuti.

Il testo unificato prevede che le modifiche agli statuti di autonomia debbano essere adottate, con legge costituzionale, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma interessata (e non più, come previsto oggi, previo parere del rispettivo Consiglio regionale).

Formulazione del testo

Si rinvia alle schede di lettura.

 

 


Schede di lettura

 


Sintesi del contenuto
delle proposte di legge costituzionale

Premessa

La I Commissione (Affari costituzionali) della Camera ha avviato l’esame congiunto in sede referente di quattro proposte di legge costituzionale che intervengono sullo statuto di autonomia della Regione Friuli-Venezia Giulia. Ad eccezione di una (l’A.C. 840, che modifica il solo art. 13 dello statuto), le proposte di legge in esame abrogano e sostituiscono integralmente lo statuto vigente, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Una delle proposte (l’A.C. 519) è di iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia; le altre sono di iniziativa parlamentare.

 

La presente scheda dà conto sinteticamente delle disposizioni recate dalle quattro proposte di legge costituzionale. Nelle schede che seguono e nelle tabelle comparative che le accompagnano sono approfonditi alcuni tra gli aspetti di particolare rilievo dei testi in esame.

Per un puntuale raffronto tra le disposizioni delle tre proposte di legge costituzionale interamente sostitutive dello statuto e le disposizioni recate dalla Costituzione e dal vigente statuto di autonomia della Regione Friuli-Venezia Giulia, si rinvia al testo a fronte recato dal presente  dossier.

A.C. 519

La proposta di legge costituzionale A.C. 519 (approvata il 1° febbraio 2005 dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia) è composta da 83 articoli, suddivisi in undici titoli.

Prima dell’articolato è posto un preambolo, nel quale si afferma tra l’altro l’identità della Regione, richiamandone i peculiari caratteri storici e geografici e l’esperienza democratica.

Il Titolo I è dedicato agli elementi costitutivi della Regione (della quale nell’art. 1 è riportata la denominazione quadrilingue), affermando in particolare il principio di sussidiarietà istituzionale e sociale e l’ordinamento in Comuni, Province e Regione autonoma quali espressione del policentrismo regionale.

Nel Titolo II (Princìpi fondamentali) si riaffermano, declinandoli in riferimento ai compiti della Regione, alcuni princìpi in massima parte presenti, a volte in forma esplicita e con analoga formulazione testuale, nella Parte prima o tra i Princìpi fondamentali della Carta costituzionale. Tra questi i princìpi di parità sostanziale, di pari opportunità tra uomo e donna, il ripudio della guerra, l’accoglienza e l’integrazione degli stranieri regolarmente soggiornanti, la valorizzazione e la tutela delle minoranze linguistiche, la tutela il patrimonio storico e culturale e dell’ambiente, con particolare riguardo alla montagna, etc.

Il Titolo III tratta dei rapporti con l'Unione europea e dell’esercizio del “potere estero” della Regione. Con riguardo alla partecipazione alla “fase ascendente” della normativa comunitaria, si prevede tra l’altro che il Presidente della Regione partecipi al Consiglio dei ministri dell'Unione europea col rango di Ministro abilitato a rappresentare lo Stato, e prenda parte alle riunioni del Consiglio dei ministri della Repubblica quando si decide la posizione dell'Italia in relazione ad argomenti che abbiano un'incidenza diretta e rilevante sul territorio regionale. Si dà inoltre facoltà alla Regione di concludere accordi con Stati nelle materie in cui ha competenza legislativa e di partecipare alla formazione degli accordi internazionali di interesse regionale, con le modalità ed entro i limiti stabiliti dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto.

Il Titolo IV disciplina l’ordinamento e le funzioni delle autonomie locali nella Regione. È rimessa tra l’altro alla legge regionale la disciplina delle elezioni degli organi degli enti locali e la definizione dei princìpi fondamentali in materia di ordinamento delle autonomie locali; è prevista e regolata la potestà regolamentare degli enti locali; sono sinteticamente individuate le funzioni di comuni, province, comunità montane e città metropolitane ed è previsto l’esercizio, da parte della Regione, del potere sostitutivo in caso di accertata e persistente inerzia degli enti locali. Un articolo (art. 25) è dedicato all’autonomia finanziaria di entrata e di spesa di tali enti. L’adozione di leggi regionali sui più rilevanti aspetti dell’autonomia locale è soggetta alla previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

Il Titolo V disciplina gli organi della Regione, individuati nell'Assemblea legislativa regionale, nel Presidente della Regione e nella Giunta regionale.

È demandata ad una legge regionale statutaria (v. infra) la determinazione della forma di governo e la disciplina dei rapporti fra gli organi della Regione. Lo statuto vieta peraltro l’immediata rieleggibilità del Presidente della Regione (se eletto a suffragio universale e diretto) dopo il secondo mandato consecutivo, e detta princìpi e norme generali in ordine all’elezione, alla durata e alla composizione dell’Assemblea. Sono inoltre previste garanzie per le minoranze, inclusa l’adozione di uno “statuto dell’opposizione” nel regolamento dell’Assemblea. All'Assemblea legislativa regionale è attribuita capacità processuale davanti a ogni giurisdizione.

Il Titolo VI elenca e disciplina le fonti normative regionali, definendo tali:

§         lo Statuto e le leggi di revisione statutaria.

§         la legge regionale statutaria;

§         la legge regionale;

§         il referendum regionale;

§         il testo unico regionale;

§         il regolamento regionale.

Quanto alle modifiche allo statuto, se di iniziativa governativa o parlamentare se ne prevede l’approvazione previa intesa con l’assemblea legislativa regionale; la mancata intesa è superabile dalle Camere con voto a maggioranza qualificata (due terzi dei componenti). È prevista la possibilità di svolgimento di un referendum popolare in ambito regionale.

La legge regionale statutaria è approvata, nelle materie previste dallo statuto, a maggioranza assoluta dei componenti l’assemblea ed è soggetta ad eventuale referendum popolare.

I testi unici regionali sono approvati dalla Giunta su delega dell’assemblea legislativa regionale.

I referendum popolari possono assumere le forme del referendum abrogativo, propositivo e consultivo.

Il Titolo VII, definisce gli ambiti della potestà legislativa e regolamentare della Regione. Al fine di definire la competenza residuale di quest’ultima in tutte le materie non espressamente riservate allo Stato, il testo in esame reca un elenco (tassativo) di materie di competenza esclusiva statale, alternativo a quello di cui all’art. 117, secondo comma, Cost.. In aggiunta alla competenza (innominata) residuale, sono comunque elencate nel testo le materie riservate alla competenza esclusiva della Regione e quelle di competenza concorrente tra Stato e Regione. I decreti legislativi di attuazione dello statuto possono attribuire alla potestà legislativa della Regione ulteriori funzioni tra quelle riservate allo Stato; la Regione può inoltre emanare norme di attuazione e di integrazione delle leggi dello Stato. Disciplina inoltre i tempi e le modalità di adeguamento della legge regionale ai principi della legislazione statale.

Quanto al conferimento di funzioni amministrative ai diversi livelli di governo, sono richiamati i princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione recati dall’art. 118 Cost.

Il testo reca inoltre le disposizioni generali sulla formazione delle leggi regionali e sul relativo controllo di costituzionalità.

Il Titolo VIII detta i princìpi dell’attività e dell’organizzazione dell’amministrazione regionale, recependo espressamente i princìpi, già assunti nell’ordinamento, di imparzialità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, di partecipazione del cittadino e di “sussidiarietà orizzontale”.

È prevista l’istituzione, con legge regionale, del Consiglio regionale dell'economia, del lavoro e delle autonomie sociali (CRELAS) e si dispone in ordine al controllo della Corte dei conti sulla gestione dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali.

Il Titolo IX (Finanze, demanio e patrimonio) stabilisce le linee generali dell’autonomia finanziaria di entrata e di spesa della Regione, la quale dispone di risorse proprie (tributi istituiti con legge regionale, canoni di concessione dei beni regionali, redditi derivanti dal patrimonio) e di quote fisse del gettito di tributi statali riscossi nel territorio della Regione. È consentito alla Regione, nei casi e nei modi previsti dai decreti legislativi di attuazione dello statuto, di modificare con legge gli elementi sostanziali e formali dei tributi statali il cui gettito è devoluto in tutto o in parte alla Regione, ferma restando l’entità dei proventi spettanti allo Stato.

Sono altresì individuati i beni facenti parte del demanio e del patrimonio regionale.

Il Titolo X reca norme sui rapporti della Regione con lo Stato e con le altre Regioni, espressamente ispirate ai princìpi della equiordinazione e della leale collaborazione. È tra l’altro istituita e disciplinata la Commissione paritetica per il coordinamento tra Stato e Regione autonoma, ed è rimessa ai decreti legislativi di attuazione dello statuto la definizione dei presupposti e delle modalità dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato.

Il Titolo XI reca infine le norme transitorie e finali. Tra queste, l’abrogazione del vigente statuto speciale (L.Cost. 2/2001), e la previsione che il nuovo statuto sia redatto nelle lingue italiana, friulana, slovena e tedesca, fermo restando che la versione in lingua italiana è quella ufficiale.

A.C. 840

La proposta di legge costituzionale A.C. 840 (on. Zeller ed altri) è composta da un solo articolo che novella il primo comma dell'art. 13 dello statuto speciale, in materia di elezione del Consiglio regionale, allo scopo di demandare espressamente alla legge regionale la determinazione del sistema elettorale, garantendo alla minoranza slovena il diritto a venire comunque rappresentata nel Consiglio regionale.

A.C. 1166

La proposta di legge costituzionale A.C. 1166 (on. Lenna ed altri), composta da 85 articoli, reca il testo di un nuovo statuto speciale, il cui impianto generale non si discosta molto da quella del sopra illustrato A.C. 519. Vi sono tuttavia numerose differenze testuali, tra le più rilevanti delle quali si possono segnalare:

§         l’assenza del preambolo

§         una formulazione in parte diversa del “catalogo” dei princìpi fondamentali (a mero titolo d’esempio, compare la proprietà privata mentre non è riprodotta la disposizione sul “ripudio della guerra”);

§         una disciplina in parte diversa delle funzioni dei diversi enti locali; in particolare, sono puntualmente elencate le funzioni delle province, e le leggi regionali in materia sono adottate previo parere (non intesa) del Consiglio delle autonomie locali;

§         non è prevista la capacità processuale dell’Assemblea legislativa regionale;

§         la legge regionale stabilisce il limite massimo dei mandati consecutivi all’Assemblea;

§         il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto; è peraltro attenuato il meccanismo del “simul stabunt, simul cadent”: solo un esplicito voto di sfiducia provoca lo scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa regionale. In tutti gli altri casi l'Assemblea procederà ad eleggere un nuovo Presidente su indicazione della maggioranza;

§         tra le fonti normative è previsto anche il decreto-legge regionale.

A.C. 1816

Il nuovo statuto speciale proposto dall’A.C. 1166 (on. Stucchi) è composto da 62 articoli, raccolti nei seguenti sette titoli:

§         Titolo I (Princìpi generali), nel quale si individuano i caratteri identitari e gli elementi costitutivi della Regione, le finalità generali che essa persegue (“in conformità alle proprie origini storiche e culturali cristiane e alle tradizioni di libertà, di scienza, di pensiero e di laicità delle istituzioni”) e i princìpi su cui si fonda;

§         Titolo II (Autonomia della Regione), nel quale si definiscono gli ambiti materiali della potestà legislativa (esclusiva, concorrente, attuativa e integrativa) della Regione, si disciplina la formazione delle leggi regionali e le forme di controllo, nonché la potestà regolamentare e si delimitano le funzioni amministrative alle sole “non conferibili agli enti locali in quanto attinenti alla sua organizzazione o ad esigenze di carattere unitario”. Il titolo reca inoltre le disposizioni sull’autonomia finanziaria della Regione, sul demanio e patrimonio della stessa, sui rapporti con lo Stato, le altre Regioni e l’Unione europea;

§         Titolo III (Organi della Regione e del sistema delle autonomie. Disposizioni generali), che tra l’altro individua contestualmente gli organi della Regione (Consiglio regionale, Presidente della Regione e Giunta regionale) e gli elementi del “sistema delle autonomie locali”: comuni singoli o associati, province e provincia metropolitana di Trieste. Il sistema per l’elezione del presidente della Regione, dei presidenti delle province, del consiglio regionale e dei consigli provinciali è rimesso ad una legge regionale statutaria, secondo criteri peraltro puntualmente indicati dallo statuto. Si prevede tra l’altro che il Consiglio regionale sia composto dai consiglieri provinciali che hanno ricevuto il maggiore numero di preferenze personali, che i consigli provinciali siano composti anche da rappresentanti degli enti locali (senza diritto di voto), e che il Presidente della Regione, i Presidenti delle province, i consiglieri regionali e i consiglieri provinciali siano eletti contemporaneamente e direttamente, con un'unica scheda elettorale. È inoltre rafforzato il ruolo del Consiglio delle autonomie locali;

§         Titolo IV (Organi della Regione) nel quale sono raccolte le disposizioni che definiscono composizione, funzioni e prerogative del Consiglio regionale e dei suoi membri, del Presidente della Regione e della Giunta regionale. È inoltre prevista l’istituzione di un Collegio di garanzia statutaria, con il compito di verificare la rispondenza allo statuto delle fonti normative regionali, e un Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

§         Titolo V (Sistema delle autonomie), che reca le norme generali sull’autonomia, anche finanziaria, degli enti locali, disciplina il Consiglio delle autonomie locali e istituisce la provincia metropolitana di Trieste;

§         Titolo VI (Istituti di partecipazione) disciplina l’iniziativa legislativa popolare, i potere di petizione, i referendum (abrogativi e consultivi);

§         Titolo VII (Norme transitorie), nel quale è altresì disciplinata la procedura per la revisione dello statuto: se di iniziativa governativa o parlamentare l’approvazione della relativa legge costituzionale richiede l’intesa con il Consiglio regionale, superabile dalle Camere a maggioranza di due terzi dei componenti, e contempla la possibilità di svolgimento di un referendum popolare in ambito regionale.


Motivi e obiettivi del nuovo statuto speciale

L’adeguamento dell’autonomia speciale alla riforma del Titolo V

Due sono le linee ispiratrici e due, per esse, gli intenti comuni e convergenti che connotano significativamente, al di là delle (relative) differenze di contenuto, le proposte di nuovo statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia all’esame del Parlamento:

§         in primo luogo la direttrice dell’ampliamento e del consolidamento dei poteri, orientata in particolare a dare attuazione all’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. L’obiettivo è quello di tradurre in attribuzioni esplicite e certe la “clausola di migliore trattamento”, la cui applicazione è ora rimessa alla lettura datale dai legislatori statale e regionale e, per i casi di conflitto, dalla linea interpretativa dettata dalla Corte costituzionale[1].

§         di più lungo periodo e sicuramente più profondo è l’obiettivo della ricostituzione, o ricollocazione istituzionale (e costituzionale), della “specialità”, una condizione sempre più insidiata dall’innalzamento del grado di decentramento dei poteri all’intero sistema regionale, quale che sia il nomen che questo processo assume.

L’approdo, secondo quanto può desumersi dall’impianto generale dei progetti in esame, sembra essere quello di una (ri)definizione della specialità, caratterizzata dalla originarietà dei poteri statutari e dalla natura pattizia dell’atto che li riconosce.

 

Con la clausola di miglior trattamento “il legislatore costituzionale del 2001 ha [...] perseguito [...] l'obbiettivo di evitare che il rafforzamento del sistema delle autonomie delle Regioni ordinarie, attuato dalla riforma del titolo V, potesse determinare un divario rispetto a quelle Regioni che godono di forme e condizioni particolari di autonomia” (così, da ultimo, C. cost., sent. 370/2006). Il principio è affermato sin dai decreti delegati del 1972 e del 1976, anche quando quelli non contenevano una clausola espressa di estensione o di maggior favore.

La chiara affermazione del principio non dissolve tuttavia le incertezze che derivano, in primo luogo, dalla incoerenza che si è determinata fra la definizione e ripartizione delle potestà legislative poste nel nuovo testo dell’articolo 117 della Costituzione ed i cataloghi di limiti e materie contenuti negli statuti speciali. “Incoerenti” sono divenute anche altre disposizioni degli statuti speciali che trovavano riscontro nella precedente formulazione dell’articolo 118 e, a ben vedere, dell’articolo 114, se si ha riguardo alla potestà legislativa in materia di enti locali. Gli è per questo che Stato e Regioni a statuto speciale contendono su molti aspetti e conseguenze di quella clausola che, tuttavia, ha trovato attuazione e definizione in un’ampia giurisprudenza della Corte costituzionale.

Questa si ispira costantemente al principio sopra ricordato:

§         la clausola di migliore trattamento si applica con riferimento esclusivo al complesso delle potestà dell’ente Regione a statuto speciale o della provincia autonoma; la comparazione di vantaggio non può essere fatta perciò con riferimento all’ordinamento dei rispettivi enti locali, o di altro soggetto presente nell’ordinamento di quella Regione;

§         la nuova definizione (ripartizione) della potestà legislativa va interpretata come capace soltanto di “aggiungere” nuove o più ampie competenze a quelle già definite dagli statuti speciali senza che queste possano essere modificate o interpretate riduttivamente in forza del nuovo testo dell’articolo 117 Cost. o di altra disposizione recata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001;

§         l’attribuzione allo Stato di una competenza esclusiva secondo il comma due dell’articolo 117, non revoca la medesima competenza, o parte di essa (oggetto o sub-materia), che lo statuto speciale e le norme di attuazione abbiano attribuito ad una Regione o provincia autonoma; né l’assenza nel nuovo articolo 117 Cost. di una materia (nomen materiae) che il precedente elenco dell’articolo 117 attribuiva alle Regioni a statuto ordinario pregiudica l’attribuzione e l’ampiezza di quella stessa materia presente nello statuto speciale[2];

§         le materie attribuite alla competenza regionale, sia essa residuale (o primaria) che concorrente, spettano alle Regioni a statuto speciale nella estensione nella quale sono definite per le Regioni a statuto ordinario se esse non sono già presenti nelle attribuzioni degli statuti speciali, o lo sono con una estensione minore.

 

Nei molti casi sottoposti al giudizio della Corte, questa è dunque andata definendo una serie di princìpi interpretativi che consentono di dirimere e sistematizzare molte delle questioni poste in questa fase “transitoria”; principi che – assunti dal legislatore intento alla riforma degli statuti speciali – potranno costituire il quadro di riferimento. Il che, peraltro, nella migliore interpretazione possibile, costituisce una razionalizzazione della “parificazione” (verso l’alto) delle autonomie speciali alle ordinarie. Per questo è possibile che i principi interpretativi elaborati dalla Corte per la fase transitoria (sino all’adeguamento degli statuti speciali) non siano ritenuti sufficienti alla (nuova) specialità. Come mostrano (e dimostrano) le definizioni ed i cataloghi di competenze presenti nelle proposte di statuto in esame, avanzate per la Regione Friuli-Venezia Giulia. Le competenze ivi proposte vanno oltre il mero adeguamento, non essendo questo ritenuto sufficiente a connotare la specialità secondo la sua (nuova) natura (v. infra il paragrafo ed il testo a fronte relativo alle competenze).

Natura, origine e caratteristiche dell’ordinamento regionale

Le proposte di nuovo statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia assorbono integralmente i principi interpretativi utilizzati dalla giurisprudenza costituzionale e ridefiniscono sia la natura delle potestà legislative della Regione (esclusiva/primaria/residuale, concorrente, attuativa/integrativa) sia il catalogo delle materie, delle finalità e degli oggetti di quelle potestà. La formulazione e la sistematica di queste disposizioni rivendica (o, almeno, sembra rivendicare) quelle potestà a titolo originario, in taluni casi oltre la partizione e gli elenchi dell’articolo 117 Cost., come connotazione della specialità, la quale ri-definisce contestualmente – nello statuto speciale/patto costituzionale – l’ambito delle materie spettanti allo Stato.

Ed è questo il profilo in cui la ri-definizione delle prerogative costituzionali della Regione a statuto speciale incontra e rende concreta la seconda linea ispiratrice di queste proposte di statuto: la riaffermazione della specialità, come presenza costituzionale diversa non soltanto per ampiezza di contenuti entro l’assetto progressivamente federalista dello Stato, ma per origine e natura. Origine e natura che non derivano (o “non derivino”) da decentralizzazione e ri-allocazione dei poteri, ma sono riconosciute nel patto costituzionale come proprie della storia di quelle Regioni i cui statuti, per questa origine, si richiamano ai rispettivi “popoli”.

Tale novità assume aspetti formali significativi e tende a prefigurare effetti differenziali riconoscibili che siano tuttavia coerenti con la riaffermazione (solenne) della unitarietà e indivisibilità della Repubblica e con la supremazia della Costituzione.

Tuttavia, almeno sul piano formale, la coerenza fra contenuto e forma dei nuovi statuti speciali merita un supplemento di istruttoria per due delle principali novità che connotano questi testi:

§         la presenza del “preambolo”, che è premesso solennemente alla proposta del Consiglio regionale, è “presupposto” nell’A.C. 1166 (Lenna ed altri) ed è “trasfuso” in alcune delle disposizioni della proposta A.C. 1816 dell’on. Stucchi[3];

§         le numerose disposizioni (costituzionali) sui “principi fondamentali” e sui “diritti e doveri dei cittadini” che duplicano – con variazioni – molte delle parallele disposizioni della Costituzione.

Il Preambolo

Il Preambolo della proposta di legge A.C. 519 è affermazione identitaria della origine della Regione e della sua “legittimazione” nella storia e nella realtà attuale, intese entrambe come evoluzione in cui si riconoscono “i popoli” di quel territorio. A premessa e qualificazione di ogni parte del nuovo testo il Preambolo dichiara che “Il Friuli-Venezia Giulia […] adegua [esso adegua] con il nuovo Statuto di autonomia speciale il proprio assetto istituzionale […]”. Non meno identitarie sono, per altro, disposizioni quali il comma 2 dell’articolo 1 ed il comma 1 dell’articolo 3 della proposta di legge A.C. 1816.

 

La difficoltà anche formale di prefigurare il Preambolo come testo aggiunto esternamente alla legge costituzionale (o come testo dell’articolo 1[4]) giova ad evidenziare la sottesa questione costituzionale. Quale che sia la soluzione formale adottata, lo statuto manterrebbe la sua connotazione di atto identitario della comunità e della Assemblea regionale, che il Parlamento nazionale sarebbe chiamato ad approvare.

L’art. 116, primo comma, Cost., stabilisce che gli statuti speciali sono “adottati” con legge costituzionale; per alcuni dei loro aspetti i testi all’esame sembrerebbero invece prospettare la formula dell’“approvazione”, che ripeterebbe quanto avvenuto per il pre-costituzionale statuto siciliano: approvato con R.D.L.vo 455/1946 e convertito in legge costituzionale dalla L. cost. n. 2/1948. Già nello Statuto siciliano, peraltro, e di seguito negli altri statuti speciali il primo articolo di ciascuna legge costituzionale “costituisce” la Regione; nei testi in esame il Friuli-Venezia Giulia non è più “costituito in Regione autonoma”, ma “è Regione autonoma retta da statuto speciale”.

 

Per altro verso, come accennato, preambolo e disposizioni che affermano la natura originaria dell’Ente-Regione (dal suo popolo e dalla sua storia “riconosciuti” nella Costituzione della Repubblica) convivono con altre disposizioni (la parte maggiore) che in quegli stessi testi confermano, inequivocabilmente, la derivazione dello Statuto dalla Costituzione e la sovraordinazione dell’ordinamento nazionale a quello regionale.

 

L’aspetto meritevole di maggiore attenzione non concerne la “quantità” di poteri e prerogative che le tre proposte di statuto riconoscono alla Regione, ma il raccordo tra la linea ispiratrice che caratterizza lo statuto nelle tre proposte e la natura dell’atto costituzionale che ne è la fonte; se cioè i richiamati poteri derivano dalla legge costituzionale che adotta lo statuto, o se invece la legge costituzionale è soltanto l’atto che “riconosce” i poteri della Regione e ri-fonda la natura pattizia della sua autonomia[5]. La definizione di tale raccordo si riflette, ovviamente, sulla libertà con la quale il legislatore statutario (il Parlamento nazionale) può definire le “forme e condizioni particolari di autonomia” (secondo l’art. 116 Cost.) e sulla misura in cui esso resta dominus della futura modificabilità di quegli statuti, contenendo la loro asserita “natura pattizia” entro aspetti e poteri soltanto procedimentali.

 

Il diritto positivo vigente non consente dubbi in proposito: lo statuto speciale è atto del Parlamento nazionale che ne determina il contenuto senza vincolo formale alcuno. Il che, ovviamente, non disconosce che gli statuti speciali vigenti sono frutto di vicende particolarmente complesse che hanno condizionato – se non direttamente determinato – il loro contenuto.

Consultazioni e convergenze con ciascuna Regione e con i suoi organi politici sono anche all’origine delle modifiche apportate agli statuti nel tempo sia con legge costituzionale, sia con legge ordinaria quando – ripetutamente – sono state modificate le disposizioni finanziarie. In altri casi il Parlamento nazionale ha tradotto in legge costituzionale le proposte presentate dalla Regione. Vi è dunque ragione per richiamarsi ad una prassi di modificazioni “pattizie” nella sostanza o forse, più esattamente,  di modificazioni concertate. Ed è per darvi un riscontro formale che la legge costituzionale n. 2 del 2001 ha esteso a tutti gli statuti speciali l’obbligo di informare e consultare le Regioni prima di procedere a modifiche dello statuto ed ha cancellato la possibilità di svolgere su quelle leggi il referendum nazionale previsto dall’articolo 138 Cost.

Il nodo della questione è però se sotto questo assetto formale la rivendicazione della natura “pattizia” degli statuti speciali abbia determinato un nuovo regime giuridico sostanziale che non riconosce (più) al Parlamento nazionale il potere di modificare gli statuti speciali senza l’assenso della Regione o provincia autonoma interessata. E se questo “regime giuridico sostanziale” debba divenire oggi un regime giuridico formale[6].

Le proposte A.C. 519, A.C. 1166 e A.C. 1816 (le prime due all’art. 48, la terza all’art. 61) configurano la legge di revisione statutaria come legge costituzionale la cui emanazione è condizionata dall’intervento della Regione interessata ed il cui contenuto è frutto dell’intesa fra Stato e Regione (nella relativa procedura può altresì inserirsi un referendum popolare su base regionale, con efficacia confermativa). Esse confermano tuttavia al Parlamento nazionale la facoltà di adottare la legge anche quando non vi sia l’intesa della Regione, se pure decidendo con una maggioranza qualificata.

Quest’ultimo caso resta invece non definito nel testo unificato delle proposte di legge costituzionale A.C. 203 e abb. licenziato per l’Assemblea dalla I Commissione della camera nella seduta del 5 luglio 2007. Esso, nel ridefinire la procedura generale di revisione degli statuti speciali (attraverso modifiche puntuali a ciascuno dei cinque statuti) prevede l’intesa con la Regione – che il Consiglio regionale può peraltro negare solo con deliberazione adottata a maggioranza qualificata – e dispone che il Parlamento possa decidere anche in assenza di intesa se il Consiglio regionale non si esprime entro tre mesi.

I princìpi fondamentali dello statuto speciale

Alla luce di quanto detto andrebbe altresì valutata la particolarità degli statuti oggetto delle proposte in esame, nei quali – analogamente a quanto dispone la Costituzione nella prima parte del suo articolato – si definiscono e proclamano i princìpi fondamentali ai quali la Regione conforma la propria azione e diritti fondamentali che essa assicura ai propri cittadini[7].

 

Il testo a fronte riportato nella tabella comparativa n. 1, posta in calce alla presente scheda di lettura, mostra le consonanze e le accentuazioni che le proposte di legge costituzionale hanno con le disposizioni parallele della Costituzione. Oltre all’identità e agli elementi costitutivi della Regione, quelle disposizioni concernono taluni dei diritti fondamentali, sia civili sia sociali. Un elenco riassuntivo comprende:

§         il principio di uguaglianza sostanziale (Cost. art. 3, co. 2°), declinato come compito comune alla Regione, alle province ed ai comuni e (A.C. 1816, art. 3, co. 1) connesso alla realizzazione dei principi di giustizia, uguaglianza, solidarietà e rispetto dei diritti umani;

§         la promozione delle pari opportunità uomo-donna (Cost. art. 51);

§         il principio di accoglienza e integrazione degli stranieri, come specificazione dei diritti inviolabili dell’uomo (Cost. art. 2);

§         il ripudio della guerra e le azioni a sostegno della cooperazione internazionale (Cost. art. 11);

§         il diritto alla libertà religiosa (Cost. art. 8), e la valorizzazione del ruolo delle confessioni religiose;

§         il riconoscimento della proprietà privata e la definizione dei limiti che si possono imporre a tale diritto (Cost. art. 42, co. 2°), ma anche le specificazioni sulla protezione del diritto di impresa, e la promozione dello sviluppo economico;

§         la tutela del patrimonio naturale e ambientale, e del patrimonio culturale storico e artistico, specificate entrambi implementando l’essenziale formula dell’articolo 9, co. 2°, della Costituzione sul “paesaggio” e sul patrimonio storico e artistico della Nazione;

§         il diritto alla salute, alla sicurezza e dignità sul lavoro, alla protezione sociale, quasi connessi in un’unica sfera protettiva, a garanzia di riconoscimento e protezione più integrate ed efficaci;

§         i diritti dei minori e la valorizzazione del ruolo della famiglia (Cost. art. 29 e art. 31);

§         la libertà di studio, l’accesso all’istruzione pubblica e privata, la promozione della formazione permanente (Cost. art. 33);

§         il diritto all’informazione (Cost. art. 21);

§         il riconoscimento e la tutela delle minoranze linguistiche e, in particolare, le garanzie assicurate alla minoranza nazionale slovena e all’uso della lingua friulana, della lingua slovena e della lingua tedesca;

§         la particolare definizione e ampiezza del principio della sussidiarietà sociale e della sussidiarietà istituzionale che informano l’organizzazione e l’attività di Regione, province e comuni.

Queste enunciazioni non sono formulate in termini di riconoscimento o di attribuzione di diritti ai cittadini, o a quanti si trovino nel territorio della Regione; si potrebbe dunque affermare che, secondo una interpretazione restrittiva, esse stabiliscono soltanto i principi ispiratori e gli indirizzi programmatici della azione regionale senza, dunque, entrare in competizione con le analoghe enunciazioni recate dalla Carta costituzionale. Tuttavia, proprio nel loro essere principi ispiratori e indirizzi programmatici, esse enunciano anche il fondamento dei poteri della Regione concorrendo pertanto nella definizione dei diritti che gli sono corrispettivi.

È di tutta evidenza che tali disposizioni, scritte in uno statuto speciale, recano norme di rango costituzionale sorrette dal principio di eccezione posto dall’art. 116, co. 1°, Cost.; esse rendono perciò inevitabile il problema del loro rapporto con le analoghe enunciazioni della Costituzione.

In particolare, se esse trovano fondamento nelle “forme e condizioni particolari di autonomia” di cui parla l’art. 116, ne potrebbe derivare che:

§         nella Regione potrebbe ritenersi stabilito un diritto costituzionale “speciale”, almeno per quanto di quelle disposizioni non sia interpretabile come totalmente ed immediatamente coincidente con quanto stabilito dalla Costituzione nazionale;

§         potrebbe stabilirsi – di conseguenza – una qualche antinomia tra il compito attribuito alla Regione di garantire e promuovere quei diritti “speciali” e le limitazioni di potestà e competenze regionali che dovessero risultare dalla restante parte dello Statuto.

Questa medesima questione si è posta – pur con minore intensità – con riguardo ai nuovi statuti di alcune Regioni ordinarie: in tali occasioni la Corte costituzionale non ha avuto esitazioni nel dichiarare le disposizioni statutarie “prive di efficacia giuridica”, richiamandosi per questo a quanto aveva già stabilito per disposizioni di minore portata presenti negli statuti ordinari del 1972.

 

Vale in proposito la decisione assunta sul nuovo statuto toscano (sent. 372/2004), del tutto analoga a quella resa sullo statuto della Regione Emilia-Romagna (sent. 379/2004): “[...] appare necessario innanzi tutto precisare la natura e la portata di queste proposizioni. Al riguardo va ricordato che negli statuti regionali entrati in vigore nel 1971 –ivi compreso quello della Toscana – si rinvengono assai spesso indicazioni di obiettivi prioritari dell'attività regionale ed anche in quel tempo si posero problemi di costituzionalità di tali indicazioni, sotto il profilo della competenza della fonte statutaria ad incidere su materie anche eccedenti la sfera di attribuzione regionale. Al riguardo, dopo avere riconosciuto la possibilità di distinguere tra un contenuto ‘necessario’ ed un contenuto ‘eventuale’ dello statuto (cfr. sentenza n. 40 del 1972), si è ritenuto che la formulazione di proposizioni statutarie del tipo predetto avesse principalmente la funzione di legittimare la Regione come ente esponenziale della collettività regionale e del complesso dei relativi interessi ed aspettative. Tali interessi possono essere adeguatamente perseguiti non soltanto attraverso l'esercizio della competenza legislativa ed amministrativa, ma anche avvalendosi dei vari poteri, conferiti alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi statali, di iniziativa, di partecipazione, di consultazione, di proposta, e così via, esercitabili, in via formale ed informale, al fine di ottenere il migliore soddisfacimento delle esigenze della collettività stessa. In questo senso si è espressa questa Corte, affermando che l'adempimento di una serie di compiti fondamentali ‘legittima, dunque, una presenza politica della Regione, in rapporto allo Stato o anche ad altre Regioni, riguardo a tutte le questioni di interesse della comunità regionale, anche se queste sorgono in settori estranei alle singole materie indicate nell'art. 117 Cost. e si proiettano al di là dei confini territoriali della Regione medesima’ (sentenza n. 829 del 1988).

Il ruolo delle Regioni di rappresentanza generale degli interessi delle rispettive collettività, riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale e dalla prevalente dottrina -e, per quanto riguarda la Regione Toscana, dall'art. 1 dello statuto in esame- è dunque rilevante, anche nel momento presente, ai fini ‘dell'esistenza, accanto ai contenuti necessari degli statuti regionali, di altri possibili contenuti, sia che risultino ricognitivi delle funzioni e dei compiti della Regione, sia che indichino aree di prioritario intervento politico o legislativo’ (sentenza n. 2 del 2004); contenuti che talora si esprimono attraverso proclamazioni di finalità da perseguire. Ma la citata sentenza ha rilevato come sia opinabile la ‘misura dell'efficacia giuridica’ di tali proclamazioni; tale dubbio va sciolto considerando che alle enunciazioni in esame, anche se materialmente inserite in un atto-fonte, non può essere riconosciuta alcuna efficacia giuridica, collocandosi esse precipuamente sul piano dei convincimenti espressivi delle diverse sensibilità politiche presenti nella comunità regionale al momento dell'approvazione dello statuto, come, del resto, sostanzialmente riconosce la risoluzione n. 51 del Consiglio regionale della Toscana, deliberata contestualmente all'approvazione definitiva dello statuto.

 

D'altra parte, tali proclamazioni di obiettivi e di impegni non possono certo essere assimilate alle c.d. norme programmatiche della Costituzione, alle quali, per il loro valore di principio, sono stati generalmente riconosciuti non solo un valore programmatico nei confronti della futura disciplina legislativa, ma soprattutto una funzione di integrazione e di interpretazione delle norme vigenti. Qui però non siamo in presenza di Carte costituzionali, ma solo di fonti regionali ‘a competenza riservata e specializzata’, cioè di statuti di autonomia, i quali, anche se costituzionalmente garantiti, debbono comunque ‘essere in armonia con i precetti ed i principi tutti ricavabili dalla Costituzione’ (sentenza n. 196 del 2003).

Se dunque si accolgono le premesse già formulate sul carattere non prescrittivo e non vincolante delle enunciazioni statutarie di questo tipo, ne deriva che esse esplicano una funzione, per così dire, di natura culturale o anche politica, ma certo non normativa”.

Quelle disposizioni – dice la Corte – non comportano alcuna violazione, né alcuna rivendicazione di competenze costituzionalmente attribuite allo Stato e per questo esse possono restare nello statuto; con il che dichiara inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate dallo Stato.

Per una analoga “decisione di irrilevanza” di disposizioni contenute in uno statuto speciale l’argomentazione dovrebbe però dar conto anche dei limiti entro cui la legge costituzionale può decidere sulle “forme e condizioni particolari di autonomia” di cui parla l’articolo 116 Cost..

Identità ed elementi costitutivi della Regione

Si è rilevato avanti come le tre proposte di statuto prevedono di abbandonare la formula usata dall’attuale statuto speciale secondo il quale il Friuli-Venezia Giulia “è costituito in Regione autonoma” e fondano la nuova autonomia sulla realtà da cui parte il nuovo statuto: “Il Friuli-Venezia Giulia è Regione autonoma [...]” o, con maggiore accentuazione autonomistica, “Il Friuli-Venezia Giulia esercita e valorizza la propria autonomia [...]” (A.C. 1816) che, corrispettivamente, dichiara la Regione costituita “dalle comunità e dal suo territorio”.

Della realtà su cui fonda il nuovo statuto fanno parte, con diversa accentuazione, “l’unità e l’indivisibilità della Repubblica italiana” per le proposte C. 519 e C. 1166 e “i principi democratici della Repubblica” per la proposta C. 1816; lo statuto speciale nasce inoltre “nell’ambito dell’Unione europea”, o “nel quadro dei principi di adesione e di sostegno dell’Unione europea” (A.C. 1816) e la Regione esercita la propria autonomia, i propri poteri e le proprie funzioni “secondo i principi fissati dalla Costituzione”, o “in conformità alla Costituzione”, “nel rispetto dell’ordinamento comunitario”. Ambiti e contesto della autonomia speciale restano perciò quelli che sino ad oggi sono stati indicati dalla giurisprudenza costituzionale e dalla dottrina che – salvo rari dissensi – ne ha condiviso le scelte.

Entro questa prospettiva consolidata e inderogabile le proposte all’esame pongono però alcuni aspetti che connotano più fortemente le ragioni dell’autonomia della Regione, sia nei suoi elementi costitutivi, sia nelle funzioni che ad essa fanno capo.

Così è, per gli elementi costitutivi della Regione, il riferimento a “l’autogoverno del popolo giuliano e del popolo friulano” che ricorre nell’art. 1, co. 2, della proposta A.C. 1816, e il richiamo alle due comunità, diverse per “peculiarità storiche, culturali e linguistiche”, presente nella proposta A.C. 519, la natura policentrica di quel territorio e di quelle comunità, la compresenza di quattro lingue, espressione delle quattro origini della popolazione, la bandiera regionale che si aggiunge al gonfalone già in uso.

 

Quanto alle funzioni, sono emblematiche l’ampia definizione del “potere estero” della Regione, esteso sino alla partecipazione del Presidente della Regione al Consiglio dei ministri dell’Unione europea “con il rango di ministro abilitato a rappresentare lo Stato”, il “prosciugamento” delle materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, la connotazione dei “rapporti con lo Stato” definiti come “rapporti paritari”.


Tabella comparativa n. 1

PREAMBOLO

A.C. 519
(Consiglio FVG)

 

IL FRIULI VENEZIA GIULIA,

MEMORE delle proprie origini che, nel segno di Aquileia, indicarono nell'unione di popoli e territori diversi il suo particolare cammino;

FORTE della consolidata esperienza democratica che, onorando l'autonomia speciale concessa, gli ha consentito di superare l'emarginazione sociale, le grandi migrazioni e gli eventi sismici;

AFFERMA la propria identità e il solenne impegno a valorizzare le diverse culture e lingue del proprio territorio che gli conferiscono peculiarità e ricchezza;

DIVENUTO da terra di confine luogo di incontro e di scambio, spazio aperto all'Europa di oggi e di domani e passaggio verso l'area mediterranea, riafferma la volontà di perseguire, in armonia con i principi della Costituzione europea e della Costituzione della Repubblica italiana, il dialogo e la collaborazione con gli Stati e le Regioni contermini, con le comunità di corregionali all'estero e con le minoranze presenti in Regione, nel segno della pace, della reciproca tolleranza e della convivenza;

ADEGUA, all'indomani di una tappa storica nell'irreversibile percorso di unificazione europea, con il nuovo Statuto di autonomia speciale il proprio assetto istituzionale alle mutate condizioni sociali, politiche ed economiche nazionali e internazionali, al termine di un ampio coinvolgimento nel dibattito dei soggetti rappresentativi della comunità regionale.

 

 

 

A.C. 519
(Consiglio FVG)

A.C. 1166
(Lenna ed altri)

A.C. 1816
(Stucchi)

Costituzione/
Statuto vigente

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 co. 1

Art. 1 co. 1

Art. 1 co. 1, 2

Cost., art. 116 co. 1

1. Il Friuli-Venezia Giulia - Friûl Vignesie Julie - Furlanija Julijska Krajina - Friaul Julisch Venetien è Regione autonoma, retta da Statuto speciale, nell'unità e indivisibilità della Repubblica italiana e nell'ambito dell'Unione europea; esercita i propri poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione, dal presente Statuto e nel rispetto dell'ordinamento comunitario.

1. Il Friuli-Venezia Giulia è Regione autonoma retta da uno Statuto speciale, nell'unità e nell'indivisibilità della Repubblica e nell'ambito dell'Unione europea; esercita propri poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione e dal presente Statuto e nel rispetto dell'ordinamento comunitario.

1. Il Friuli-Venezia Giulia esercita e valorizza la propria autonomia in conformità alla Costituzione nel quadro dei princìpi di adesione e di sostegno all'Unione europea, sulla base dei princìpi democratici della Repubblica e della salvaguardia delle proprie specialità culturali e linguistiche.

2. L'autogoverno del popolo friulano e del popolo giuliano è attuato in forme rispondenti alle caratteristiche delle loro identità, storia e tradizioni, nel rispetto delle minoranze storiche.

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

 

Statuto, art. 1

Il Friuli-Venezia Giulia è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione, secondo il presente Statuto.

Art. 1 co. 2

Art. 1 co. 2

Art. 3 co. 2

Cost., art. 5

2. Il Friuli-Venezia Giulia si ispira ai principi di sussidiarietà istituzionale e sociale ed è ordinato in Comuni, Province e Regione autonoma quali espressione del suo policentrismo.

2. Il Friuli-Venezia Giulia attua princìpi di sussidiarietà istituzionale e sociale.

2. La Regione si fonda sui princìpi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e sul metodo della programmazione.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 1 co. 3

Art. 1 co. 3

 

 

3. È compito dei Comuni, delle Province e della Regione autonoma perseguire la coesione politica, sociale, economica e territoriale del Friuli-Venezia Giulia, rispettando e valorizzando le peculiarità storiche, culturali e linguistiche proprie del Friuli, della Venezia Giulia e comunque di tutti i territori compresi nelle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.

3. È compito inderogabile dei comuni, delle province, delle città metropolitane e della Regione autonoma perseguire la coesione politica, sociale, economica e territoriale del Friuli-Venezia Giulia, rispettando e valorizzando le peculiarità territoriali, storiche, culturali e linguistiche proprie del territorio regionale.

 

 

Art. 2 co. 1

Art. 2 co. 1

Art. 2 co. 1

Statuto, art. 2 co. 1

1. Il Friuli-Venezia Giulia comprende i territori delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.

1. Il Friuli-Venezia Giulia comprende i territori delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine ed è ordinato in comuni, province, città metropolitane e Regione autonoma.

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominata “Regione”, è costituita dalle comunità e dal suo territorio, suddiviso in comuni, nelle province di Udine, di Pordenone e di Gorizia e nella provincia metropolitana di Trieste di cui all'articolo 50.

La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia e di Udine e dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorlígo della Valle e Sgònico.

Art. 2 co. 2

Art. 2 co. 2

 

Cost., art. 132 co. 2

2. I confini della Regione possono essere modificati ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

2. Con legge della Repubblica possono essere modificati i confini della Regione autonoma, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

 

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Art. 2 co. 3

Art. 2 co. 4

Art. 56

Statuto, art. 2 co. 2

3. La Regione ha per capoluogo la città di Trieste.

4. La Regione autonoma ha per capoluogo Trieste; la legge regionale statutaria ne disciplina particolari forme di autonomia.

1. Il capoluogo della Regione può essere individuato con legge regionale, su iniziativa di 50.000 elettori e previa consultazione referendaria dell'intera popolazione regionale.

2. La consultazione di cui al comma 1 ha esito positivo se la proposta oggetto del referendum è accolta dalla maggioranza degli aventi diritto al voto.

3. Le modalità e le procedure per lo svolgimento del referendum sono disciplinate dalla legge regionale statutaria.

4. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1, capoluogo della Regione rimane Trieste.

La Regione ha per capoluogo la città di Trieste.

Art. 2 co. 4

Art. 2 co. 3

 

 

4. La legge regionale, approvata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, espressa nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria, disciplina forme particolari di autonomia amministrativa e di coordinamento per gli enti locali territoriali.

3. La legge regionale statutaria disciplina forme differenziate di autonomia amministrativa e di coordinamento delle province.

 

 

Art. 3 co. 1

Art. 3 co. 1

Art. 2 co. 2

Statuto, art. 2 co. 3

1. Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione ha una propria bandiera, un gonfalone e uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale.

1. Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione autonoma ha uno stemma, un gonfalone e una bandiera, stabiliti con legge regionale, che riportano in sintesi grafica un'aquila d'oro al volo spiegato afferrante con gli artigli una corona turrita d'argento.

2. La Regione ha bandiera, gonfalone e stemma stabiliti con legge regionale.

Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 3 co. 2

Art. 3 co. 2

 

 

2. La Regione, con propria legge, può altresì disciplinare l'uso pubblico delle bandiere tradizionali dei gruppi linguistici storici del Friuli-Venezia Giulia.

2. La legge regionale disciplina l'uso pubblico delle bandiere tradizionali dei gruppi linguistici storici della Regione autonoma.

 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 4 co. 1

Art. 4 co. 2

Art. 3 co. 1

Cost., art. 3 co. 2

1. È compito della Regione, delle Province e dei Comuni rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e sociale che impedisca il pieno sviluppo della persona e l'eguaglianza nel godimento dei diritti.

2. È compito della Regione autonoma, delle città metropolitane, delle province e dei comuni rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e sociale che di fatto impedisce il pieno sviluppo della persona e l'eguaglianza nel godimento dei diritti.

1. La Regione, in conformità alle proprie origini storiche e culturali cristiane e alle tradizioni di libertà, di scienza, di pensiero e di laicità delle istituzioni, opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona e dei princìpi di giustizia, uguaglianza, solidarietà e rispetto dei diritti umani.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4 co. 2, 3

Art. 4 co. 3

Art. 4 co. 1 lett. e)

Cost., art. 51

2. Il Friuli-Venezia Giulia promuove il diritto alle pari opportunità fra uomo e donna in ogni campo della vita sociale, economica e politica e in particolare nell'accesso, a tutti i livelli, alle cariche elettive e di nomina pubblica.

3. Il Friuli-Venezia Giulia, perseguendo l'obiettivo della pari rappresentanza dei generi, promuove l'iniziativa di proprie leggi, volte a garantire condizioni di miglior equilibrio tra uomo e donna e informate ai princìpi e alle disposizioni della normativa statale e comunitaria più favorevoli in materia.

3. La Regione autonoma, le città metropolitane, le province e i comuni tutelano il diritto alle pari opportunità fra uomo e donna in ogni campo della vita sociale, economica e politica e in particolare nell'accesso alle cariche elettive.

1. La Regione persegue come finalità principali:

(…)

e) il diritto alle pari opportunità;

(…)

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

 

Cost., art. 117 co. 7

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

 

Statuto, art. 12 co. 2

In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

(…)

Art. 4 co. 4

 

 

Cost., art. 11

4. Il Friuli-Venezia Giulia persegue una politica di pace e di dialogo con tutti i popoli; promuove la cooperazione internazionale; ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; sostiene i processi di moratoria delle armi di distruzione di massa.

 

 

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 4 co. 5

 

 

 

5. Il Friuli-Venezia Giulia ispira la propria azione ai princìpi di accoglienza e di integrazione degli stranieri regolarmente soggiornanti che risiedono nel suo territorio.

 

 

 

 

Art. 4 co. 1

 

Cost., art. 2

 

1. Il Friuli-Venezia Giulia riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e riconosce e garantisce parità di diritti e di trattamento ai cittadini.

 

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

 

Art. 4 co. 4

 

Cost., art. 8

 

4. La Regione autonoma, le città metropolitane, le province e i comuni valorizzano il ruolo delle confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato accordi al fine di perseguire il bene della comunità.

 

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

 

Art. 5

 

Cost., art. 42 co. 2

 

1. La proprietà privata è riconosciuta e garantita e può essere limitata solo nei casi previsti espressamente dalla legge.

 

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

Art. 5, co. 1-3

Art. 6 co. 1

Art. 4 co 1 lett. h)

Cost., art. 6

1. Il Friuli-Venezia Giulia valorizza la diversità linguistica come patrimonio comune di tutti i suoi cittadini.

2. La Regione riconosce e tutela con propri atti i diritti di quanti appartengono alla minoranza nazionale slovena e promuove altresì la lingua friulana, la lingua slovena e la lingua tedesca.

3. La Regione provvede con specifiche norme a promuovere l'uso delle lingue di cui al comma 2 nei vari contesti sociali e a valorizzare le culture delle minoranze storiche.

1. La Regione autonoma riconosce e tutela con proprie leggi le lingue e le culture friulana, slovena e tedesca storicamente proprie del suo territorio.

1. La Regione persegue come finalità principali:

(…)

h) i diritti di quanti appartengono alle minoranze linguistiche riconosciute ai sensi delle leggi statali, promuovendo la lingua friulana e le altre lingue regionali storiche del territorio regionale;

(…)

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

 

Statuto, art. 3

Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.

Art. 5 co. 4

Art. 6 co. 2

 

 

4. La Regione promuove iniziative a favore degli italiani residenti nelle Repubbliche di Slovenia e Croazia; può estendere loro i benefìci previsti dalla propria legislazione nel rispetto degli accordi internazionali.

2. La Regione autonoma promuove iniziative a favore delle comunità italiane autoctone della Slovenia e della Croazia. Può estendere agli italiani ivi residenti i benefìci previsti dalla propria legislazione nel rispetto degli accordi internazionali.

 

 

Art. 5 co. 5

Art. 6 co. 3

 

 

5. La Regione riconosce i corregionali all'estero quale componente fondamentale del Friuli-Venezia Giulia, promuove iniziative volte al mantenimento e allo sviluppo dei legami culturali, sociali ed economici con la terra d'origine, favorisce la loro partecipazione attiva alla vita della comunità regionale e agevola il loro eventuale rientro. A tal fine la legge regionale istituisce e disciplina un organo di rappresentanza dei corregionali all' estero.

3. La Regione autonoma riconosce i corregionali all'estero quale componente fondamentale della comunità regionale e promuove iniziative volte a mantenere i legami linguistici, culturali, sociali ed economici con gli stessi.

 

 

Art. 6

Art. 7

Art. 4 co. 1 lett. l)

Cost., art. 9 co. 2

1. Il Friuli-Venezia Giulia promuove e tutela il patrimonio storico e culturale delle comunità presenti nel territorio regionale, ivi comprese quelle di origine istriana, fiumana e dalmata.

1. Il Friuli-Venezia Giulia promuove la tutela delle tradizioni storiche e culturali delle popolazioni di origine istriana, fiumana e dalmata e delle altre popolazioni residenti nel territorio regionale.

1. La Regione persegue come finalità principali:

(…)

l) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico nonché delle tradizioni culturali proprie delle comunità storicamente residenti nel territorio regionale;

(…)

[La Repubblica]

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 7

 

 

 

1. Il Friuli-Venezia Giulia tutela e valorizza il territorio montano quale patrimonio della comunità regionale, perseguendo e sostenendo, in particolare, lo sviluppo economico e sociale di tali aree.

 

 

 

Art. 8

Art. 8

Art. 4 co. 1 lett. m)

Cost., art. 9 co. 2

1. Il Friuli-Venezia Giulia tutela l'ambiente quale bene comune, preserva la biodiversità e persegue il miglioramento del patrimonio naturale e ambientale anche a favore delle generazioni future.

2. Il Friuli-Venezia Giulia cura e valorizza l'elevata naturalità dell'ambiente montano.

3. Il Friuli-Venezia Giulia promuove la cultura del rispetto per gli animali.

1. Il Friuli-Venezia Giulia tutela l'ambiente, quale patrimonio della comunità, e persegue il miglioramento del patrimonio naturalistico e ambientale anche a favore delle generazioni future.

1. La Regione persegue come finalità principali:

(…)

m) la tutela dell'ambiente quale patrimonio comune;

(…)

[La Repubblica]

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 9

 

Art. 4 co. 1 lett. b), c)

Cost., art. 32 co. 1

1. Il Friuli-Venezia Giulia assicura a tutti il diritto alla salute, alla sicurezza sul lavoro, alla dignità del lavoratore e alla protezione sociale.

2. Il Friuli-Venezia Giulia tutela l'infanzia e promuove la crescita e la partecipazione attiva nella società degli adolescenti e delle giovani generazioni.

3. Il Friuli-Venezia Giulia assicura il carattere universalistico delle garanzie sociali, condizioni di effettiva vita indipendente e cittadinanza attiva indipendentemente da disabilità, sesso, età, religione e orientamento sessuale.

 

1. La Regione persegue come finalità principali:

(…)

b) il diritto al lavoro e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) il diritto alla salute e all'assistenza sociale;

(…)

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

 

Cost., art. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

 

Cost., art. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Art. 10

Art. 9 co. 2

Art. 3 co. 4

Cost., art. 118 co. 4

1. Il Friuli-Venezia Giulia riconosce e assicura, sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso misure tributarie e fiscali, l'autonoma iniziativa delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale. A tal fine, in particolare, incentiva l'associazionismo e favorisce la diffusione del volontariato.

2. La Regione autonoma riconosce e assicura, sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso misure fiscali, l'autonoma iniziativa delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale. A tale fine incentiva l'associazionismo e favorisce in particolare la diffusione delle organizzazioni di volontariato e dell'associazionismo familiare.

4. La Regione riconosce e favorisce le formazioni sociali e l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

 

Art. 4 co. 1 lett. g)

1. La Regione persegue come finalità principali:

(…)

g) la promozione dell'associazionismo e del volontariato;

(…)

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà

Art. 11

Art. 10

Art. 3 co. 2

Cost., art. 5

1. La Regione impronta la sua attività ai princìpi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; promuove l'integrazione tra i livelli istituzionali, sulla base dei princìpi di leale collaborazione e di responsabilità.

1. La Regione autonoma impronta la sua attività ai princìpi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; promuove l'integrazione tra i livelli istituzionali, sulla base dei princìpi di leale collaborazione e di responsabilità.

2. La Regione si fonda sui princìpi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e sul metodo della programmazione.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

 

Cost., art. 118 co. 1

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

 

 

Art. 3 co. 3

 

 

 

3. La Regione attua il decentramento delle funzioni amministrative che non richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, esercitando la potestà legislativa e i compiti di indirizzo, coordinamento, controllo e vigilanza nonché promuovendo la partecipazione degli enti locali a tali funzioni.

 

Art. 12

Art. 11

 

 

1. Il Friuli-Venezia Giulia valorizza le autonomie funzionali e ne favorisce l'attività e la collaborazione con le autonomie locali.

1. La Regione autonoma valorizza le autonomie funzionali.

 

 

Art. 13

Art. 12

 

 

1. La Regione promuove il pluralismo, anche linguistico, dell'informazione e della comunicazione e la più ampia diffusione delle informazioni; riconosce e favorisce il diritto all'informazione sull'attività legislativa e amministrativa.

2. La Regione valorizza le associazioni e le organizzazioni che rappresentano interessi collettivi e ne favorisce il ruolo anche mediante appropriate forme di consultazione, rappresentanza, concertazione e negoziazione.

3. Qualunque soggetto a cui possa derivare un pregiudizio da un atto regionale, ha facoltà di intervenire nel procedimento di formazione dello stesso, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali.

4. La Regione riconosce e garantisce a tutti coloro che risiedono in un Comune del territorio regionale i diritti di partecipazione contemplati dallo Statuto e dalle leggi regionali.

1. La Regione autonoma promuove il pluralismo dell'informazione e della comunicazione e assicura la più ampia diffusione delle informazioni; riconosce, favorisce e promuove il diritto dei residenti all'informazione sull'attività legislativa e amministrativa.

2. La Regione autonoma attua appropriate forme di consultazione, di rappresentanza e di concertazione con le associazioni e le organizzazioni che rappresentano interessi collettivi.

3. Chiunque possa ricevere pregiudizio da un atto regionale ha facoltà di intervenire nel procedimento di formazione dello stesso, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali.

 

 

Art. 14

Art. 13

 

 

1. La Regione persegue obiettivi di buona amministrazione, di pari opportunità e di non discriminazione, di informazione, nonché di tutela dei diritti dei minori, anche attraverso l'istituzione di organismi di garanzia, disciplinati dalla legge regionale.

1. La Regione autonoma persegue obiettivi di buona amministrazione, di pari opportunità e di non discriminazione, di informazione, nonché di tutela dei diritti dei minori, anche attraverso l'istituzione di organismi di garanzia, disciplinati dalla legge regionale.

2. Gli organismi di cui al comma 1 assicurano la tutela dei diritti dei minori, anche attraverso la valorizzazione del ruolo delle famiglie.

 

 

 

 

Art. 4 co. 1 lett. a)

 

 

 

1. La Regione persegue come finalità principali:

a) la promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla competitività delle imprese, basato sull'innovazione e sul rispetto dei princìpi di coesione sociale e di sostenibilità ambientale;

(…)

 

 

 

Art. 4 co. 1 lett. d)

 

 

 

1. La Regione persegue come finalità principali:

(…)

d) la promozione dei diritti dei minori, degli anziani e delle persone diversamente abili;

(…)

 

 

 

Art. 4 co. 1 lett. f)

Cost., art. 29

 

 

1. La Regione persegue come finalità principali:

(…)

f) la tutela del diritto alla vita, la promozione della maternità e la valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio quale cellula fondamentale della società;

(…)

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

 

Cost., art. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

 

 

Art. 4 co. 1 lett. i)

Cost., art. 33

 

 

1. La Regione persegue come finalità principali:

(…)

i) il diritto alla libertà di studio, l'accesso all'istruzione pubblica e privata, alla cultura e alla formazione permanente come bisogno individuale e valore collettivo;

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

(…)

 

 

Art. 4 co. 1 lett. n)

 

 

 

1. La Regione persegue come finalità principali:

(…)

n) il diritto dei cittadini a essere informati sulle condizioni e sulla qualità dell'ambiente nonché sui rischi che possono derivare da eventuali situazioni di criticità ambientale;

(…)

 

 

 

Art. 4 co. 1 lett. o)

 

 

 

1. La Regione persegue come finalità principali:

(…)

o) la tutela della sicurezza dei cittadini.

 

 


Competenze normative e ripartizione delle materie

La potestà legislativa

Natura e ampiezza delle competenze costituiscono (o, almeno, hanno costituito) il tratto distintivo della specialità; sicuramente il maggiore. La competenza legislativa esclusiva, o primaria, ed il numero delle materie attribuite a queste Regioni e sottratte alle Regioni a statuto ordinario hanno identificato le singole specialità in base agli elenchi presenti nei rispettivi statuti.

Le modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 all’articolo 117 della Costituzione – in particolar modo l’inversione del principio di competenza, l’attribuzione della competenza piena (residuale) alle Regioni a statuto ordinario e il superamento del contenuto meramente “oggettivo” delle materie con l’introduzione di “materie-funzioni” o “materie-finalità”– tendono ad uniformare, verso l’alto, gli ambiti di competenza delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni a statuto speciale. Con il che la specialità rischia di essere confinata in quanto resta delle sue peculiarità storiche, lasciando al confronto delle competenze amministrative la revisione del loro finanziamento.

Si comprende perciò come le tre proposte di statuto friulano all’esame della Commissione mirino a ricostruire il quadro delle competenze della specialità intorno al riconoscimento e alla espansione della autonomia; quantitativamente oltre la stretta attuazione della “clausola di maggior favore” (il già citato art. 10 della L.Cost. 3/2001), secondo l’interpretazione più ampia che ne ha dato la Corte. Resta invece confermata la natura dei diversi gradi di competenza e, con alcune particolarità, i limiti che esse incontrano: la competenza primaria/esclusiva o residuale, la competenza concorrente, la competenza integrativa/attuativa, la competenza delegata e, nelle proposte A.C. 519 ed A.C. 1166, una competenza integrativa/adeguativa limitata alla infrastrutturazione del territorio e al completamento di politiche per l’ambiente, per i beni culturali, per l’economia della Regione.

Competenza primaria

Per la competenza primaria o esclusiva[8] le proposte all’esame mutuano i limiti dal primo comma dell’articolo 117 e non dallo statuto vigente: “nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali” (A.C. 519, art. 55, co. 1, e A.C. 1816, art. 5, co. 1); non compaiono l’armonia con “i principi generali dell’ordinamento della Repubblica” e l’armonia con “le norme fondamentali delle riforme economico-sociali”, limiti che la Corte costituzionale (sent. 374/2003) ha ritenuto implicitamente soppressi dalla riforma dell’articolo 117, giacché essi restringerebbero la potestà legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale in ambiti minori della potestà legislativa residuale (primaria) delle Regioni a statuto ordinario[9]. La proposta A.C. 1166 non reca espressamente l’elenco dei limiti (art. 58, co. 1) ma utilizza la formula costituzionale della competenza residuale e, per questo, ne mutua il contenuto.

Le tre proposte conservano, ampliano e dettagliano il catalogo delle competenze accogliendo in ciò l’interpretazione che la Corte costituzionale ha dato della attuale fase “transitoria”: la possibilità di compresenza della clausola residuale e degli elenchi di materie. La clausola garantisce l’inclusione di tutto ciò che non è espressamente attribuito allo Stato e, quindi, di nuovi ambiti, di oggetti non ancora disciplinati o non sicuramente attribuiti, di aspetti parziali di una competenza che possono essere scorporati da una materia appartenente allo Stato o ad altro tipo di competenza; l’elenco assicura competenze specifiche e preserva da “incursioni della legge nazionale” e da incertezze interpretative ambiti consolidati e nominativamente attribuiti.

 

Il catalogo delle competenze primarie proposte per la Regione Friuli-Venezia Giulia è ampio; comprende e rinomina quelle assegnate dallo statuto attuale e mutua alcune riassegnazioni dagli elenchi del secondo e del terzo comma dell’articolo 117 Cost..

Come si vede nella tabella comparativa n. 2, posta in calce alla presente scheda di lettura, sono attribuiti alla competenza primaria della Regione:

§         i servizi che erogano le prestazioni concernenti i diritti civili e sociali:

-          tutela della salute, con la specificazione di tutte le strutture connesse;

-          protezione sociale, assistenza, servizi alla persona e alla famiglia;

-          istruzione e formazione professionale, organizzazione scolastica e, in generale, dell’istruzione; assistenza e miglioramento dei servizi nell’istruzione universitaria;

-          non sono nominati, ed appartengono pertanto alla competenza “residuale”, i servizi di trasporto regionale e locale;

§         la conservazione e l’uso del territorio, la sua infrastrutturazione:

-          parchi e foreste (anche di interesse nazionale) e loro amministrazione;

-          sfruttamento delle risorse del suolo, acque minerali e termali, demanio idrico, opere idrauliche;

-          libri fondiari, usi civici,

-          governo del territorio, urbanistica ed edilizia;

-          opere pubbliche di livello regionale, comprese quelle per la scuola, l’istruzione, la giustizia, gli altri servizi pubblici;

-          porti, aeroporti turistici, reti di trasporto e di navigazione;

§         l’economia nella sua dimensione locale:

-          mercato del lavoro, servizi per l’impiego, apprendistato;

-          istituti di credito a carattere regionale e fondazioni bancarie;

-          cooperazione e cooperazione sociale;

-          industria, turismo, artigianato, agricoltura, commercio, fiere e mercati;

§         l’amministrazione locale:

-          ordinamento, organi, funzioni, finanza degli enti locali;

-          polizia amministrativa e locale;

§         minoranze linguistiche e cultura locale:

-          tutela, valorizzazione e insegnamento delle lingue regionali e minoritarie;

-          definizione dell’offerta formativa aggiuntiva d’interesse della Regione;

-          toponomastica e uso delle denominazioni plurilingue;

-          comunicazione di interesse regionale, compresa l’emittenza di interesse regionale.

A queste materie la proposta A.C. 1816 aggiunge la competenza primaria per

§         la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e del paesaggio;

§         gli impianti di produzione di energia elettrica;

§         la protezione e valorizzazione dei beni culturali;

§         l’ordinamento sportivo regionale,

che le altre proposte prevedono come materie concorrenti.

Si può notare che materie quali la “tutela della salute”, l’”organizzazione scolastica”, “l’offerta formativa aggiuntiva”, il “governo del territorio”, “porti e aeroporti”, “aziende di credito di carattere regionale”, grandi “reti di trasporto e di navigazione” sono ascritte alla competenza legislativa concorrente dall’articolo 117 della Costituzione; esse diverrebbero oggetto di legislazione primaria della Regione Friuli-Venezia Giulia. Nell’elenco delle materie di competenza primaria sono comprese anche materie che non figurano nell’elenco dell’articolo 117 ma sono presenti nello statuto vigente; così l’”urbanistica” e i “lavori pubblici”[10]. Altre materie ascritte tra le primarie sono qualificate ‘concorrenti’ nello statuto vigente; così l’edilizia, la toponomastica, l’assistenza, la sanità, la cooperazione e altre materie ancora, variamente rinominate.

Rapporti con l’Unione europea e “potere estero”

Competenze, poteri e prerogative speciali sono previsti dalle tre proposte di statuto per i rapporti fra la Regione Friuli-Venezia Giulia e l’Unione europea: per la rappresentanza e la partecipazione diretta della Regione in seno alla delegazione nazionale, o anche direttamente presso gli organi dell’Unione, per i poteri di proposta e di intervento, per l’attuazione diretta di quanto rilevi sull’attività legislativa e amministrativa della Regione.

Le proposte di statuto interpretano come punto di partenza la disciplina stabilita in modo uniforme per tutte le Regioni[11] dal quinto comma dell’articolo 117 Cost. ed accentuano o differenziano i poteri di intervento diretto della Regione a statuto speciale sia nella fase ascendente, sia in sede di attuazione dei programmi comunitari. Si conferma anche in questo ambito l’obiettivo della ricostruzione della specialità in ragione della differenziazione dei suoi poteri da quelli delle Regioni a statuto ordinario. Secondo uno schema riassuntivo:

§         il regime speciale che disciplina la partecipazione della Regione alla formazione degli atti comunitari è dettato dalle norme di attuazione dello statuto; dovrebbe, dunque, essere speciale per ciascuna Regione a statuto speciale e diverso dalla disciplina dettata cumulativamente per le “ordinarie”;

§         in ogni caso quelle norme devono prevedere le seguenti prerogative per la cosiddetta fase ascendente:

-          la partecipazione diretta del Presidente della Regione al Consiglio dei ministri dell’Unione europea, con il rango di ministro abilitato a rappresentare lo Stato, quando le questioni trattate hanno rilevanza ed incidenza sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia;

-          la partecipazione del Presidente della Regione al Consiglio dei ministri della Repubblica quando ricorrono le medesime circostanze;

-          la partecipazione di un proprio rappresentante alle riunioni degli organismi dell’Unione europea e l’eventuale guida della delegazione se l’argomento trattato ha ricaduta soltanto sul territorio della Regione;

§         la Regione provvede direttamente alla attuazione (fase discendente) degli atti dell’Unione europea; le modalità sono disciplinate dalle norme di attuazione e dalla legge statutaria della Regione;

§         la Regione ha propri rapporti internazionali che le consentono di:

-          concludere accordi con Stati nelle materie per le quali ha competenza legislativa;

-          partecipa alla formazione di accordi internazionali quando essi vertano su oggetti che interessano la Regione e provvede direttamente alla loro attuazione ed esecuzione per quanto ricade nella propria competenza;

-          comunica allo Stato l’attività di rilievo internazionale e l’attività di promozione che essa compie direttamente all’estero;

-          promuove e partecipa ad organismi di rilievo internazionale costituiti da Stati ed enti territoriali interne ad altro Stato prossimo al proprio territorio;

-          promuove e sostiene la attività transfrontaliere dei propri enti locali.

Gli ambiti generali di tale potere estero sono disciplinati ancora una volta dalle norme di attuazione dello statuto; la disciplina applicativa è rinviata alla “legge regionale statutaria”. Si tratta, a ben vedere, di una attribuzione di (ambiti di) competenza – specifica per questa Regione – rimessa alle norme di attuazione quanto ai limiti che tale competenza incontra e alla legge regionale quanto agli oggetti e alle modalità in cui si esercita.

 

Sembra importante segnalare che la Corte costituzionale tiene fermo il principio che vuole le norme di attuazione come l’unica fonte legittimata a specificare la disciplina delle competenze e delle potestà attribuite (o riconosciute) dagli statuti speciali. Si tratta, è bene ricordare, di atti con forza di legge, che assumono la forma di decreto legislativo (una volta, decreti del Presidente della Repubblica) che sono emanati previa consultazione della Commissione paritetica Stato-Regione (o Provincia autonoma). Più determinante il ruolo della Commissione paritetica per lo statuto della Regione Sicilia dacché la Commissione paritetica “determinerà […] le norme per l’attuazione del presente statuto”. Il Parlamento è perciò escluso dalla definizione di queste norme che non sono mai state ricondotte alla disciplina della delegazione legislativa “ordinaria” (pur se stabilita una tantum dagli statuti speciali) e, dunque, non è stato mai stabilito per esse il parere delle Commissioni parlamentari, come avviene per gli altri decreti delegati. La ricordata giurisprudenza della Corte si può però interpretare ritenendo obbligatoria la forma delle norme di attuazione soltanto se la disciplina da dettare nella materia concerne la sola Regione o provincia autonoma e si può ritenere, invece, che questa possa essere dettata da legge ordinaria (anche delegata) se essa si applica uniformemente a tutte le Regioni o anche alle sole Regioni a statuto speciale e province autonome.

 

Competenza del tutto speciale è quella prevista dall’articolo 55, comma 2, della proposta A.C. 519, dall’articolo 58, comma 2, della proposta A.C.  1166 e dall’articolo 19 della proposta A.C. 1816, connessa all’allargamento dell’Unione europea: la Regione “promuove ogni iniziativa ed adotta i provvedimenti anche legislativi necessari” all’adeguamento delle infrastrutture regionali (reti dei servizi) all’ampliamento dell’Unione europea. Si tratta di una competenza connotata finalisticamente, che si espande anche a materie che non sono di competenza della Regione e che, per questo aspetto, prevedono una nuova forma di controllo/assenso preventivo: in questo caso le leggi della Regione (che, eventualmente, dispongano anche per competenze non proprie) sono comunicate al Governo e la loro applicazione resta sospesa per quindici giorni, termine entro il quale il Governo può prescrivere modificazioni cui la Regione deve attenersi nella riapprovazione della legge.

Si tratta, come si vede, di una competenza – anche legislativa – che non è riconducibile alle altre né per materie, né per le regole di esercizio: interessa materie ascritte a più tipi di competenza e, dichiaratamente, anche materie di competenza dello Stato ed è soggetta, in quest’ultimo caso, a controllo del Governo che si avvicina al vecchio istituto del rinvio.

Va sottolineata comunque la singolarità di una disposizione che dà facoltà alla Regione di emanare una legge che concerne (anche) materie o oggetti di competenza dello Stato, che sospende l’efficacia di tale legge per quindici giorni ed obbliga eventualmente la Regione ad approvare una “nuova” legge che modifichi la precedente in conformità alle indicazioni del Governo. I problemi di coordinamento nel rapporto tra le fonti che tale sistema potrebbe presentare dovranno essere affrontati nella stesura della disciplina di dettaglio, ad opera delle norme di attuazione.

Competenza concorrente

Le materie ascritte alla competenza legislativa concorrente sono elencate all’articolo 56, commi 1 e 2 della proposta A.C. 119, all’articolo 57 della proposta A.C. 1166 e all’articolo 6 della proposta A.C. 1816.

I limiti posti a tale tipo di competenza riproducono quelli già presenti in tutti gli statuti speciali e, da ultimo, riproposti dalla legge costituzionale n. 3 del 2001: il rispetto dei principi fondamentali della legge statale e il rispetto dei limiti posti per l’esercizio della competenza primaria.

Materie e oggetti della competenza concorrente sono definiti rielaborando il terzo comma dell’articolo 117 Cost., e riguardano sia settori diversi da quelli oggetto della competenza primaria, sia materie già comprese nella competenza primaria, ma ascritte alle materie concorrenti per gli aspetti ordinamentali o per ambiti e attività sovraregionali.

Riassuntivamente, conglobando in un solo elenco i tratti più significativi delle tre proposte, esse concernono:

§         l’economia ed il lavoro:

§         l’ordinamento delle professioni;

§         la promozione dell’occupazione, la tutela e sicurezza del lavoro;

§         il sostegno all’innovazione per i settori produttivi;

§         il commercio con l’estero e la cooperazione internazionale;

§         gli enti di credito e le fondazioni bancarie;

§         la cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;

§         la previdenza complementare e integrativa;

§         come competenza indicata “teleologicamente” ma (è da credere) di natura integrativa più che concorrente, l’economia, per ristabilire la competitività con aree confinanti;

§         l’istruzione e la formazione professionale;

§         l’istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;

§         la ricerca scientifica e tecnologica;

§         l’insegnamento delle lingue regionali e minoritarie;

§         l’integrazione scolastica delle persone provenienti da paesi stranieri;

§         i servizi sociali;

§         la tutela della salute per gli aspetti concernenti la profilassi e la prevenzione delle malattie;

§         l’alimentazione;

§         la vigilanza sui farmaci e sulle pratiche mediche;

§         l’immigrazione, l’accoglienza e assistenza agli immigrati;

§         l’inserimento sociale e nel lavoro delle persone provenienti dai paesi stranieri;

§         il territorio, l’ambiente, le infrastrutture:

§         le grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e i relativi sistemi di sicurezza;

§         la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia;

§         l’ordinamento dei porti e degli aeroporti (dove la proposta A.C. 1166 esclude da questa competenza il porto di Trieste, discendente da accordi internazionali e da specifiche leggi nazionali);

§         i servizi di protezione civile;

§         l’ordinamento sportivo;

§         la tutela dei consumatori;

§         la cultura e i beni culturali, l’ambiente:

§         la valorizzazione dei beni culturali e la promozione e organizzazione di attività culturali;

-          a questa competenza sui beni culturali, posta nell’elenco delle materie concorrenti, si aggiunge quella integrativa, definita finalisticamente, “per migliorarne il livello di conservazione e coordinare gli interventi ad essi rivolti”;

-          anche per la protezione dell’ambiente è richiesta una competenza integrativa diretta a “migliorare la tutela e l’integrazione degli interventi con i paesi limitrofi”;

§         la facoltà di imporre vincoli e norme di protezione ambientale e paesistica ai quali devono attenersi la progettazione e l’esecuzione delle opere pubbliche e delle infrastrutture promosse dall’Unione europea e dallo Stato.

 

Le competenze attribuite dal secondo comma dell’articolo 56 della proposta A.C. 519, e dall’articolo 56, commi 2-6, della proposta A.C. 1166, competenze ascritte qui, per semplicità di classificazione, fra la competenza concorrente, sono di fatto competenze sui generis, caratterizzate da ambiti che appartengono a materie di competenza dello Stato e limitate ad obiettivi indicati dalla norma di attribuzione, concorrenti con una legislazione statale (quella primaria) che può legittimamente espandersi ad ogni dettaglio. È appunto il caso dell’immigrazione, delle norme generali sull’istruzione, della tutela dei beni culturali, dell’ambiente e dell’ecosistema, materie che le tre proposte ascrivono alla competenza primaria dello Stato. In queste attribuzioni le disposizioni di dettaglio statali e regionali concorrono secondo limiti reciproci stabiliti dallo statuto speciale: la legge regionale non può interferire nella condizione giuridica dello straniero e nella disciplina dell’ordine pubblico, ma per l’ambiente la Regione può porre vincoli e limiti alle scelte dello Stato e dell’Unione europea in  materia di opere pubbliche e infrastrutturazione del territorio. Quanto ai beni culturali e all’economia della Regione la competenza mostra essere integrativa secondo finalità assegnate dallo statuto.

 

Per il rapporto fra la legislazione regionale concorrente ed i principi fondamentali della materia posti dalla legislazione dello Stato, la proposta di legge A.C. 519, art. 60, co. 1 e 2 e la proposta di legge A.C. 1166, art. 62, co. 1 e 2, mutuano la disciplina già sperimentata dalle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2): le leggi regionali si adeguano ai principi desumibili dalla legislazione statale sopravvenuta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa. Decorso inutilmente tale termine ed esperita la fase monitoria, il Governo può adire la Corte costituzionale, nei termini e secondo la disciplina dell’impugnativa in via primaria, per far dichiarare l’illegittimità costituzionale delle disposizioni ritenute in contrasto con i principi fondamentali sopravvenuti[12]. Si applica direttamente la legislazione dello Stato quando la disciplina regionale sia stata dichiarata illegittima (comma 3 degli articoli sopra citati).

Quest’ultima disposizione è posta all’interno della più generale formalizzazione del principio di continuità dell’ordinamento, per il quale si applicano immediatamente nell’ordinamento regionale le norme costituzionali e quelle poste in attuazione di obblighi internazionali nonché, in via suppletiva, le norme dello Stato sino a quando la Regione non detti una propria disciplina (sostitutiva) sul medesimo oggetto (A.C. 519, art. 60, co. 3 e 2; A.C. 1166, art. 62, co. 3).

Competenze delegata ed attuativa/integrativa

Ulteriori potestà legislative – per le quali devono essere definiti ambiti e oggetto – possono essere attribuite alla Regione dalle norme di attuazione nelle materie spettanti, per statuto, alla competenza dello Stato. Si tratta, nei fatti, di una competenza delegata che lo statuto prevede di definire tramite le norme di attuazione, sottraendola alla legge del Parlamento. È questa la disposizione dell’articolo 56, comma 4 della proposta di legge A.C. 519 e del comma 3, dell’articolo 58, dell’A.C. 1166.

 

Infine, tutte le proposte prevedono che la legge dello Stato possa conferire alla Regione una competenza attuativa/integrativa in materie che sono di competenza primaria dello Stato (A.C. 519, art. 57; A.C. 1166, art. 59; A.C. 1816, art. 7).

Competenze dello Stato

Corrispettiva all’elenco delle competenze della Regione è l’attribuzione, o delimitazione, della competenza legislativa dello Stato; primaria e concorrente. Per quest’ultima le tre proposte ripetono i limiti posti dall’ultimo periodo del terzo comma dell’articolo 117 Cost.: in queste materie la legislazione dello Stato è limitata alla determinazione dei “principi fondamentali”.

Più complessa è invece la definizione degli ambiti di competenza primaria, o esclusiva, dello Stato. Alla clausola di specificazione espressa (A.C. 519, art. 56, co. 2; A.C. 1166, art. 56, co. 1), corrispettiva di quella “residuale” posta per la competenza regionale (A.C. 1816, art. 5, co. 2; A.C. 519, art. 55, co. 1; A.C. 1166, art. 58, co. 1), la proposta di iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e la proposta del deputato Lenna ed altri aggiungono la ripetizione (novazione?) dell’elenco delle competenze esclusive dello Stato recato dall’articolo 117, secondo comma, della Costituzione. La ripetizione è pedissequa, ad eccezione della competenza in tema di ordinamento degli enti locali, ma è preceduta dal rinvio espresso alle “sole materie elencate dall’articolo 117, secondo comma, della Costituzione”. La proposta A.C. 1166 reca anche una clausola “recettizia” che sconta modifiche future, in senso restrittivo: “salvo modifiche che intervengano a restringere l’elencazione delle materie stesse ... “.

È di tutta evidenza che, poste entro lo statuto speciale, simili disposizioni riconducono anche l’elenco delle competenze esclusive dello Stato alla disciplina di eccezione prevista dall’articolo 116 della Costituzione.

In accordo con la competenza primaria delle Regioni a statuto speciale in materia di ordinamento degli enti locali, dalla “copia statutaria” dell’elenco delle competenze statali manca infatti la lettera p) del secondo comma dell’articolo 117, Cost. L’ambito di competenza primaria della legge dello Stato nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia diviene perciò l’elenco “statutario” interpretato secondo le altre disposizioni che limitano, condizionano o integrano le competenze dello Stato con competenze regionali “concorrenti” nelle medesime materie: territorio, ambiente, infrastrutture, cultura, beni culturali, emigrazione, come si è indicato sopra considerando la competenza legislativa regionale.

La presenza del rinvio all’articolo 117 della Costituzione (o, forse più esattamente, della disposizione ricettizia dell’articolo 117 nello statuto speciale) rende complessa l’interpretazione delle competenze dello Stato, specialmente se e quando il Parlamento dovesse modificare quell’articolo (nella Costituzione e nello statuto speciale), atteso che, in ossequio alla rivendicata natura pattizia dello statuto, l’elenco statutario eventualmente approvato potrebbe essere modificato soltanto d’intesa con la Regione.

La potestà regolamentare

La ripartizione della potestà regolamentare ripete, con gli adattamenti speculari a quelli della legislazione, lo schema di ripartizione stabilito dall’articolo 117, comma 6°, della Costituzione: lo Stato ha competenza regolamentare nelle materie per le quali ha competenza legislativa primaria; in tutte le altre materie la competenza regolamentare appartiene alla Regione. L’adattamento riguarda le competenze legislative nelle quali la Regione esercita gli ambiti di competenza che lo Statuto le assegna nelle medesime materie in cui lo Stato ha competenza legislativa primaria e nelle materie nelle quali la competenza primaria le sia stata delegata. In quelle stesse materie e ambiti, qualora concorrano il regolamento dello Stato e la legge regionale, quest’ultima prevale sulla prima.

 


Tabella comparativa n. 2

Avvertenza

Nelle tavole che seguono sono posti a confronto gli articoli delle tre proposte di legge costituzionale sostitutive dello statuto, concernenti la potestà legislativa della Regione. Le tavole riguardano:

§         la potestà legislativa esclusiva della Regione;

§         la potestà legislativa concorrente;

§         ulteriori competenze legislative, potestà regolamentare, funzioni amministrative.

In ciascuna tavola le prime tre colonne A.C. 519 (Consiglio FVG), A.C. 1166 (Lenna e altri), A.C. 1816 (Stucchi) riportano per ciascun disegno di legge la qualificazione della tipologia di potestà legislativa e le singole materie elencate negli articoli indicati, prendendo come base il testo A.C. 519. In carattere corsivo sono indicate le materie – o parti di esse – collocate anche in un altro settore o in un altra tavola.

Nella quarta colonna, Costituzione/Statuto vigente, è indicata la collocazione della medesima materia – o di parte di essa:

§         nella Costituzione, ove presente (con l’indicazione dell’articolo e del comma);

§         nel vigente Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, con l’indicazione in sigla della qualificazione vigente: competenza esclusiva (E), concorrente (C) o attuativa (A).

 

Si ricorda che lo Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale n. 1/1963) disciplina la competenza legislativa della Regione nei seguenti articoli:

§         l’articolo 4 elenca le materie in cui la Regione ha potestà legislativa cosiddetta esclusiva - indicata nella tavola con la lettera (E) - poiché sottoposta ai soli limiti generali:

-          Costituzione e principi generali dell’ordinamento,

-          norme fondamentali delle riforme economico-sociali,

-          obblighi internazionali,

-          rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre regioni;

§         l’articolo 5 elenca le materie in cui la Regione ha potestà legislativa concorrente – indicata nella tavola con la lettera (C) – sottoposta ai limiti generali e al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie;

§         l’articolo 6 dispone invece che la Regione ha facoltà di adottare norme di integrazione e attuazione – potestà indicata nella tavola con la lettera (A) - nelle materie indicate e nelle altre materie per cui la legge disponga in tal senso, al fine di adeguare  alle sue particolari esigenze la normativa statale.

 

Le proposte di legge costituzionale A.C. 519 (Consiglio regionale) e A.C. 1166 (Lenna e altri) elencano altresì le materie di esclusiva competenza statale.

In entrambe le proposte viene riprodotto (A.C. 519, art. 56 co. 3 e A.C. 1166, art. 56 co. 1) l’elenco delle materie di cui all’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, ad eccezione del punto riguardante la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane. Queste materie sono infatti di competenza esclusiva della Regione in virtù della modifica apportata allo Statuto dalla legge costituzionale n. 2/1993.


2.a) Potestà legislativa esclusiva della Regione

A.C. 519, art. 55
(Consiglio FVG)

A.C. 1166, art. 58
(Lenna ed altri)

A.C. 1816, art. 5
(Stucchi)

Costituzione/
Statuto vigente

QUALIFICAZIONE

1. Nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, la Regione ha potestà legislativa in riferimento a ogni materia non espressamente riservata allo Stato dal comma 3 dell'articolo 56. In particolare, spetta alla Regione disciplinare:

1. In tutte le materie non elencate negli articoli 56 [potestà legislativa esclusiva dello Stato] e 57 [potestà legislativa concorrente]  la potestà legislativa è attribuita alla regione autonoma. In particolare, spetta alla regione autonoma disciplinare le seguenti materie:

1. La potestà legislativa esclusiva è esercitata dalla regione nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali nelle seguenti materie:

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. (...) Spetta alle Regioni la potestà legislativa in ri­ferimento ad ogni mate­ria non espressamente riservata alla legisla­zione dello Stato [art. 117 co. 1 e 4  Cost.]

In armonia con la Co­stituzione, con i principi generali dell'ordina­mento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme econo­mico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legi­slativa nelle seguenti materie [art. 4 Statuto]

MATERIE

a) tutela della salute, assistenza, organizzazione sanitaria e ospedaliera, ivi compresi gli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico e di servizi sanitari

z) igiene e sanità, ivi comprese l'assistenza e l'organizzazione sanitarie e ospedaliere;

 

aa) igiene e sanità, comprese l'assistenza e l'organizzazione sanitaria e ospedaliera;

tutela della salute [art. 117 co. 3 Cost.]

igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici e mentali(C) [art. 5, 16) Statuto]

b) protezione sociale, servizi alla persona, interventi a favore della famiglia e dei minori

aa) assistenza sociale, servizi alla persona, interventi a favore della famiglia e dei minori;

bb) assistenza sociale, servizi alla persona, interventi a favore della famiglia e dei minori;

istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (C) [art. 5, 6) Statuto]

c) istruzione e formazione professionale, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche

s) formazione professionale;

u) istruzione, comprese la definizione dei programmi scolastici e formativi, l'organizzazione scolastica e la gestione degli istituti scolastici e di formazione;

s) formazione professionale;

....istruzione elementare; media; classica; scientifica; magistrale; tecnica ed artistica (A) [art.  6, 1) Statuto]

istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica (C)[art. 5, 15)Statuto]

d) asili nido e scuola per l’infanzia

t) asili nido e scuola dell'infanzia;

t) asili nido, scuole dell'infanzia e servizi per l'infanzia;

scuola materna;... (A) [art. 6, 1) Statuto]

e) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche

u) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

u) istruzione, comprese la definizione dei programmi scolastici e formativi, l'organizzazione scolastica e la gestione degli istituti scolastici e di formazione;

 

f) definizione dell’offerta formativa aggiuntiva d’interesse specifico della Regione;

v) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della regione autonoma diversi da quelli previsti dall'articolo 56, comma 3;

 

 

g) ordinamento, organi di governo e funzioni degli enti locali e delle relative circoscrizioni, nonché legislazione elettorale relativa agli enti medesimi

a) ordinamento, organi di governo e funzioni degli enti locali e delle relative circoscrizioni, nonché legislazione elettorale relativa agli enti medesimi;

a) ordinamento, organi di governo, funzioni degli enti locali e delle relative circoscrizioni, nonché legislazione elettorale relativa agli enti medesimi;

ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni (E) [art. 4, 1-bis, Statuto]

natura e disciplina dei controlli nei confronti degli enti locali (E) [art. 60, art. 5, 4) Statuto]

 

h) toponomastica e uso delle denominazioni plurilingue

b) toponomastica e uso delle denominazioni bilingui o plurilingui;

o) interventi per la tutela e la valorizzazione dell'uso delle lingue minoritarie e del loro insegnamento, compresi la toponomastica e l'uso delle denominazioni plurilinguistiche

toponomastica (C) [art. 5, 19) Statuto]

i) tutela e valorizzazione dell’uso delle lingue regionali e minoritarie e loro insegnamento

c) interventi rivolti alla tutela e alla valorizzazione dell'uso delle lingue minoritarie e al loro insegnamento;

o) interventi per la tutela e la valorizzazione dell'uso delle lingue minoritarie e del loro insegnamento, ....

 

l) governo del territorio, urbanistica ed edilizia

d) urbanistica e disciplina edilizia;

e) edilizia residenziale pubblica;

 

b) urbanistica e disciplina edilizia, ivi comprese l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale pubblica;       

governo del territorio; [art. 117, co. 3, Cost.]

urbanistica (E) [art. 4, 12) Statuto]

edilizia popolare (C) [art. 5, 18, Statuto]

m) opere pubbliche di interesse regionale, edilizia scolastica e per i servizi pubblici

f) edilizia scolastica;

 

b) .... l'edilizia scolastica ......

 

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale (E)[art. 4, 9) Statuto]

n) interventi integrativi per il miglioramento delle strutture, dei servizi giudiziari e penitenziari

g) interventi integrativi per il miglioramento delle strutture e dei servizi giudiziari;

 

dd) interventi integrativi per il miglioramento delle strutture e dei servizi giudiziari;

 

o) interventi integrativi per il miglioramento delle strutture e dei servizi universitari e di ricerca avanzata

h) interventi integrativi per il miglioramento delle strutture e del funzionamento dei servizi universitari e di ricerca avanzata;

v) interventi integrativi per il miglioramento delle strutture e dei servizi universitari e di ricerca avanzata;

 

p) usi civici

i) usi civici;

c) usi civici;

 

usi civici (E) [art. 4, 4) Statuto]

q) impianto e tenuta dei libri fondiari

l) impianto e tenuta dei libri fondiari;

d) impianto e tenuta dei libri fondiari;

 

impianto e tenuta dei libri fondiari (E) [art. 4, 5) Statuto]

r) industria, turismo, artigianato, agricoltura e commercio, fiere e mercati, comprese le grandi strutture di vendita

m) industria, turismo, artigianato, agricoltura e commercio, fiere e mercati, comprese le grandi strutture di vendita;

p) industria, turismo, artigianato, agricoltura e commercio, fiere e mercati, comprese le grandi strutture di vendita;

industria e commercio; turismo e industria alberghiera; artigianato; agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale; mercati e fiere (E) [art. 4,  6), 10), 7), 2), 8) Statuto]

s) istituti di credito a carattere regionale e fondazioni bancarie;

 enti di credito e fondazioni bancarie; [legisl. concorrente, art. 57, s)]

enti di credito e fondazioni bancarie; [legisl. concorrente, art. 6, p)]

casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale; [art. 117, co. 3 Cost.]

ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione; (C)[art. 5, 8) Statuto]

t) cooperazione, cooperazione sociale, ivi compresa la vigilanza e la tenuta dell’albo delle cooperative;

cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative; [legisl. concorrente, art. 57, t)]

cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative; [legisl. concorrente,  art. 6, q)]

cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative; (C) [art. 5, 17) Statuto]

u) sfruttamento delle risorse del suolo e del sottosuolo, acque minerali e termali;

n) sfruttamento delle risorse del suolo e del sottosuolo, acque minerali e termali;

f) sfruttamento delle risorse del suolo e del sottosuolo, acque minerali e termali;

miniere, cave e torbiere (C) [art. 5, 10) Statuto]

acque minerali e termali (E) [art. 4, 13) Statuto]

v) foreste e parchi, anche di interesse nazionale, corpo forestale e gestione faunistica;

o) foreste e parchi, anche di interesse nazionale;

l) foreste e parchi, anche di interesse nazionale;

.... foreste, ... corpo forestale (E) [art. 4, 2) Statuto]

tutela ... della flora e della fauna; (A) [art. 6, 3) Statuto]

z) demanio idrico, opere idrauliche, utilizzazione delle acque pubbliche, comprese le grandi derivazioni

p) demanio idrico, opere idrauliche, utilizzazione delle acque pubbliche, comprese le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

m) demanio idrico, opere idrauliche, utilizzazione delle acque pubbliche, comprese le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni opere idrauliche di 4° e 5° categoria (C) [art. 5, 14) Statuto]

... acquedotti ... (E) [art. 4, 9) Statuto]

aa) infrastrutture portuali, aeroportuali e relative alle reti di trasporto e di navigazione; organizzazione e gestione dei porti e aeroporti;

 

 

         

h) reti di trasporto e di navigazione di interesse regionale;

trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale (E) [art. 4, 11) Statuto]

linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione (C) [art. 5, 12) Statuto]

bb) porti e aeroporti turistici

q) porti e aeroporti turistici;

r) porti e aeroporti turistici;

 

cc) comunicazione di interesse regionale ivi compresa l’emittenza di interesse regionale;

 

i) comunicazione di interesse regionale, compresa l'emittenza di interesse regionale;

ordinamento della comunicazione; [art. 117, co. 3 Cost.]

dd) mercato del lavoro, servizi all’impiego, apprendistato

r) mercato del lavoro, servizi all'impiego, collocamento, apprendistato;

q) mercato del lavoro, servizi per l'impiego, collocamento, apprendistato;

lavoro, previdenza e assistenza sociale; (A) [art. 6, 2) Statuto]

ee) polizia amministrativa e locale

bb) polizia amministrativa locale.

cc) polizia locale e regionale;

polizia locale, urbana e rurale (C)[art. 5, 13) Statuto]

 

 

 

ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto (E) [art. 4, 1) Statuto]

 

 

 

caccia e pesca (E) [art. 4, 3) Statuto]

i) tutela del paesaggio; [legisl. concorrente, art. 56 co. 1]

i) tutela del paesaggio; [legisl. concorrente, art. 57]

e) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e del paesaggio;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; [art. 117, co. 2 Cost.]

 

 

g) installazione e realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica;

vedi  ancheproduzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; [art. 117, co. 3 Cost.]

r) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività cultural; [legisl. concorrente, art. 56 co. 1]

r) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali[legisl. concorrente, art. 57]

n) valorizzazione, promozione e organizzazione delle attività e dei beni culturali;

valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali [art. 117, co. 3 Cost.]

istituzioni culturali, ricreative e sportive musei e biblioteche di interesse locale e regionale (E) [art. 4, 14) Statuto]

g) ordinamento sportivo; [legisl. concorrente, art. 56 co. 1]

g) ordinamento sportivo; [legisl. concorrente, art. 57]

z) ordinamento sportivo regionale;

istituzioni ....ricreative e sportive ..... di interesse locale e regionale (E) [art. 4, 14) Statuto]

ordinamento sportivo [art. 117, co. 3 Cost.]

 

 

ee) ogni altra materia non attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato o ella regione ai sensi dell'articolo 6.

 

2. La Regione può promuovere ogni iniziativa e adottare i provvedimenti anche legislativi necessari all'adattamento delle strutture, delle reti e dei servizi presenti sul territorio regionale alle esigenze dell'allargamento dell'Unione europea. Qualora le leggi emanate per tale finalità non rientrino nelle materie di competenza regionale, esse devono essere notificate al Governo della Repubblica prima della promulgazione, che di conseguenza è sospesa per quindici giorni. Entro tale termine il Governo può formulare osservazioni alle quali la Regione deve attenersi nella riapprovazione della legge.

2. Nel rispetto dei princìpi della legislazione dello Stato, la regione autonoma può promuovere le iniziative e adottare i provvedimenti, anche legislativi, necessari all'adattamento delle strutture, delle reti e dei servizi presenti nel territorio regionale alle esigenze dell'allargamento dell'Unione europea. Qualora le leggi emanate per tale finalità non rientrino nelle materie di competenza regionale, esse devono essere notificate al Governo della Repubblica prima della promulgazione, che di conseguenza è sospesa per quindici giorni. Entro tale termine il Governo può formulare osservazioni alle quali la regione autonoma deve attenersi nella nuova approvazione della legge.

 

 

I decreti legislativi di attuazione dello Statuto possono attribuire alla potestà legislativa della Regione ulteriori funzioni tra quelle riservate allo Stato ai sensi del comma 3. [art. 56, co. 4]

3. I decreti legislativi di attuazione del presente Statuto possono attribuire alla potestà legislativa della regione autonoma ulteriori funzioni tra quelle riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 56.

2. I decreti legislativi di attuazione del presente Statuto possono attribuire alla potestà legislativa della regione ulteriori materie tra quelle rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

 


2.b) Potestà legislativa concorrente

A.C. 519, art. 56, co. 1
(Consiglio FVG)

A.C. 1166, art. 57
(Lenna ed altri)

A.C. 1816, art.  6
(Stucchi)

Costituzione/
Statuto vigente

QUALIFICAZIONE

1. Nel rispetto dei princìpi fondamentali della legislazione statale e con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'articolo 55, la Regione ha potestà nelle seguenti materie:

1. La legge dello Stato può determinare i princìpi fondamentali cui la regione autonoma deve conformarsi nelle seguenti materie:

1. La potestà legislativa concorrente è esercitata dalla regione nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e nell'ambito dei princìpi fondamentali che possono essere determinati con legge dello Stato.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. [art. 117, co. 3 Cost.]

Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'art. 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: [art. 5 Statuto]

MATERIE

a) commercio con l’estero e cooperazione internazionale

a) commercio con l’estero e cooperazione internazionale

b) il commercio con l'estero e la cooperazione internazionale;

commercio con l'estero; [art. 117, co. 3 Cost.]

b) promozione dell’occupazione e tutela del lavoro

b) promozione dell’occupazione e tutela del lavoro

c) promozione dell’occupazione, la tutela e la sicurezza del lavoro;

tutela e sicurezza del lavoro; [art. 117, co. 3 Cost.]

c) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche

c) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;

istruzione, comprese la definizione dei programmi scolastici e formativi ... [legisl. esclusiva, art. 5  u)]

istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; [art. 117, co. 3 Cost.]

d) ordinamento delle professioni

d) professioni;

d) le professioni;

professioni; [art. 117, co. 3 Cost.]

e) ricerca scientifica e tecnologica

e) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

e) la ricerca scientifica e tecnologica, nonché il sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; [art. 117, co. 3 Cost.]

f) alimentazione e tutela del consumatore

f) alimentazione e tutela dei consumatori;

f) l’alimentazione e la tutela dei consumatori;

alimentazione; [art. 117, co. 3 Cost.]

g) ordinamento sportivo;

g) ordinamento sportivo;

ordinamento sportivo regionale [legisl. esclusiva, art. 5  z)]

ordinamento sportivo; [art. 117, co. 3 Cost.]

istituzioni ... sportive ... di interesse locale e regionale (E) [art. 4, 14) Statuto]

h) servizi di protezione civile;

h) servizi di protezione civile;

g) i servizi di protezione civile;

protezione civile; [art. 117, co. 3 Cost.]

opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali (C) [art. 5, 22) Statuto]

servizi antincendio (C) [art. 5, 20) Statuto]

i) tutela del paesaggio

governo del territorio [legisl. esclusiva, art. 55, l)]

i) governo del territorio, con esclusione dell'urbanistica e dell'edilizia; tutela del paesaggio;

tutela .... del paesaggio [legisl. esclusiva, art. 5  e)]

governo del territorio; [art. 117, co. 3 Cost.]

tutela del paesaggio, (A) [art. 6, 3) Statuto]

l) ordinamento dei porti e aeroporti

l) ordinamento e organizzazione dei porti e degli aeroporti civili, fatta salva la particolare disciplina del porto di Trieste discendente da accordi internazionali e da specifiche leggi nazionali;

h) l’ordinamento e l’organizzazione dei porti e degli aeroporti civili;

porti e aeroporti civili; [art. 117, co. 3 Cost.]

m) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relativi sistemi di sicurezza

m) grandi reti di trasporto e di navigazione;

i) le grandi reti di trasporto e di navigazione;

grandi reti di trasporto e di navigazione; [art. 117, co. 3 Cost.]

n) ordinamento della comunicazione;

n) ordinamento della comunicazione;

l) ordinamento della comunicazione;

ordinamento della comunicazione; [art. 117, co. 3 Cost.]

o) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

o) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

m) la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia;

produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; [art. 117, co. 3 Cost.]

p) previdenza complementare e integrativa;

p) previdenza complementare e integrativa;

n) la previdenza complementare e integrativa;

previdenza complementare e integrativa; [art. 117, co. 3 Cost.]

q) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

q) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

o) l’armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; [art. 117, co.  3 Cost.]

r) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali

r) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali

 valorizzazione, promozione e organizzazione delle attività e dei beni culturali; [legisl. esclusiva, art. 5, n)]

valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali [art. 117, co.  3 Cost.]

 istituzioni culturali, ricreative e sportive musei e biblioteche di interesse locale e regionale (E) [art. 4, 14) Statuto]

antichità e belle arti,  (A) [art. 6, 3) Statuto]

istituti di credito a carattere regionale e fondazioni bancarie [legisl. esclusiva, art. 55, s)]

s) enti di credito e fondazioni bancarie;

p) enti di credito e fondazioni bancarie;

casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale; [art. 117, co. 3 Cost.]

tutela della salute, ... [legisl. esclusiva, art. 55, a)]

u) tutela della salute, per i soli aspetti concernenti la profilassi e la prevenzione delle malattie, nonché la vigilanza sui farmaci e sulle pratiche mediche.

r) tutela della salute, per i soli aspetti concernenti la profilassi e la prevenzione delle malattie, nonché la vigilanza sui farmaci e sulle pratiche mediche.

tutela della salute, [art. 117, co. 3 Cost.]

 

 

a) i rapporti della regione con le altre regioni, con lo Stato, con l'Unione europea e con gli Stati esteri;

rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; [art. 117, co. 3 Cost.]

 

 

 

istituzione di tributi regionali prevista nell’art. 51 (C) [art. 5, 3) Statuto]

 

 

 

disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi (C) [art. 5, 7) Statuto]

 

 

 

istituzione e ordinamen-to di Enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico (C) [art. 5, 9) Statuto]

 

 

 

espropriazione per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato (C) [art. 5, 11) Statuto]

 

 

 

annona (C) [art. 5, 21) Statuto]


2.c) Ulteriori competenze legislative; potestà regolamentare; funzioni amministrative

A.C. 519
(Consiglio FVG)

A.C. 1166
(Lenna ed altri)

A.C. 1816
(Stucchi)

Costituzione/
Statuto vigente

ULTERIORI COMPETENZE  NELLE MATERIE DI LEGISLAZIONE ESCLUSIVA DELLO STATO

Art. 56 co.2

Art. 56, co. 2-6

 

 

Fatte salve le compe-tenze dello Stato elencate al comma 3, la Regione può emanare norme legislative in materia di:

 

 

 

a) immigrazione, relati-ve all'accoglienza e all'assistenza degli immigrati, nonché all'inserimento sociale e nel lavoro delle persone provenienti da paesi stranieri; le leggi regionali non possono interferire con le norme statali che regolano la condizione giuridica dello straniero e l'ordine pubblico;

2. La regione autonoma può emanare norme legislative in materia di immigrazione, relative all'accoglienza e all'assistenza degli immigrati, nonché all'inserimento sociale e nel lavoro delle persone provenienti dai Paesi in procinto di aderire all'Unione europea o extra-comunitari. Le leggi regionali non possono interferire con le norme statali che regolano la condizione giuridica dello straniero e l'ordine pubblico.

 

 

b) istruzione, relative all'insegnamento delle lingue regionali e minoritarie e per l'integrazione scolastica delle persone provenienti da paesi stranieri, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di titoli di studio aventi valore legale;

3. La regione autonoma può emanare norme generali in materia di istruzione relative all'insegnamento delle lingue minoritarie e per l'integrazione scolastica delle persone provenienti dai Paesi di recente adesione all'Unione europea, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di titoli di studio aventi valore legale.

 

 

c) ambiente ed ecosi-stema, per migliorarne la tutela e per l'integrazione degli interventi di protezione e valorizzazione ambientale con i paesi limitrofi; in particolare, la Regione può determinare i vincoli e le norme di protezione ambientale e paesistica a cui devono attenersi la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche e delle infrastrutture promosse dall'Unione europea o dallo Stato;

4. La regione autonoma può emanare norme legislative in materia di ambiente, per migliorarne la tutela e per l'integrazione degli interventi di protezione e di valorizzazione ambientale con i Paesi limitrofi.

 

 

d) beni culturali, per migliorarne il livello di tutela e conservazione e coordinare gli interventi a essi rivolti;

5. La regione autonoma può emanare norme legislative in materia di beni culturali per migliorarne il livello di tutela e di conservazione e coordinare gli interventi ad essi rivolti.

 

 

e) economia, per rista­bilire la competitività con aree confinanti.

6. In materia economica la regione autonoma può emanare norme le­gislative volte a ristabi­lire la competitività con aree confinanti.

 

 

Art. 56, co. 4

Art. 58 co.3

Art. 5 co. 2

 

I decreti legislativi di attuazione dello Statuto possono attribuire alla potestà legislativa della Regione ulteriori funzioni tra quelle riservate allo Stato ai sensi del comma 3.

 I decreti legislativi di attuazione del presente Statuto possono attribuire alla potestà legislativa della regione autonoma ulteriori funzioni tra quelle riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 56.

2. I decreti legislativi di attuazione del presente Statuto possono attribuire alla potestà legislativa della regione ulteriori materie tra quelle rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

 

POTESTÀ LEGISLATIVA ATTUATIVA E INTEGRATIVA

Art. 57

Art. 59

Art. 7

Art. 6 Statuto

1. La Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi di competenza esclusiva statale per le quali le leggi dello Stato attribuiscono alla Regione questa facoltà. A tal fine la Regione emana norme di attuazione e di integrazione delle leggi dello Stato.

1. La regione autonoma ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi di competenza esclusiva statale per le quali le leggi dello Stato attribuiscono alla stessa regione questa facoltà. A tale fine la regione autonoma emana norme di attuazione e di integrazione delle leggi dello Stato.

1. La regione adegua alle sue particolari esigenze le leggi di competenza esclusiva dello Stato, nell'ambito delle materie per le quali i decreti legislativi di attuazione del presente Statuto attribuiscono tale facoltà.

La Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione nelle seguenti materie:

1) scuole materne; istruzione elementare; media; classica; scientifica; magistrale; tecnica ed artistica;

2) lavoro, previdenza e assistenza sociale;

3) antichità e belle arti tutela del paesaggio, della flora e della fauna, oltre che nelle materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscano alla Regione questa facoltà. materie indicate da leggi dello Stato [art. 6, Statuto]

POTESTÀ REGOLAMENTARE

Art.  58

Art.  60

Art.  9

Art. 117, co. 6 Cost.

1. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo che per le funzioni attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 56, comma 4. La potestà regolamentare spetta alla Regione in ogni altra materia.  

1. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo che per le funzioni attribuite alla regione autonoma ai sensi dell'articolo 58, comma 3. La potestà regolamentare spetta alla regione in ogni altra materia.  

1. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, fatti salvi la possibilità di delega alla regione e il conferimento a quest'ultima di materie di competenza statale esclusiva ai sensi dell'articolo 5, comma 2.   

2. La potestà regolamentare spetta alla regione in ogni altra materia non prevista al comma 1.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

2. Nelle materie di cui all'articolo 56, comma 2 [ulteriori competenze  nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato], qualora la Regione eserciti le sue attribuzioni legislative, la legge regionale prevale sul regolamento statale.

2. Nelle materie di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 56 [ulteriori competenze  nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato], qualora la regione autonoma eserciti le sue attribuzioni legislative, la legge regionale prevale sul regolamento statale.

 

 

PRINCIPIO DI CONTINUITA’

Art.  59

Art.  61

 

 

1. Nelle materie attribuite alla compe-tenza della Regione, fino a quando la Regione non abbia legiferato, si applicano le leggi dello Stato.

1. Nelle materie attribuite alla compe-tenza della regione autonoma, fino a quando la regione autonoma non abbia legiferato, si applicano le leggi dello Stato.

 

 

ADEGUAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE AI PRINCÌPI DELLA LEGISLAZIONE STATALE

Art.  60

Art.  62

 

 

1. Nelle materie di potestà legislativa concorrente, le leggi regionali sono adeguate ai princìpi desumibili dalla legislazione statale sopravvenuta entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima. Nel frattempo continuano ad applicarsi le norme regionali.

1. Nelle materie di potestà legislativa concorrente, le leggi regionali sono adeguate ai princìpi desumibili dalla legislazione statale sopravvenuta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima. Nel frattempo continuano ad applicarsi le norme regionali. 

 

 

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, il Governo della Repubblica, previa diffida alla Regione a provvedere nei successivi trenta giorni, impugna le norme non adeguate davanti alla Corte costituzionale. Si applicano le norme che disciplinano il giudizio di legittimità sulle leggi regionali.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, il Governo della Repubblica, previa diffida alla regione autonoma a provvedere nei successivi trenta giorni, impugna le norme non adeguate davanti alla Corte costituzionale. Si applicano le disposizioni che disciplinano il giudizio di legittimità sulle leggi regionali.

 

 

3. Si applicano immediatamente le norme costituzionali, le norme di attuazione degli obblighi internazionali e comunitari e le norme che disciplinano materie nelle quali la Regione non abbia già legiferato o la disciplina regionale sia stata dichiarata illegittima.

3. Si applicano immediatamente le norme costituzionali, le norme di attuazione degli obblighi internazionali e comunitari e le norme che disciplinano materie nelle quali la regione autonoma non ha già legiferato o la disciplina regionale è stata dichiarata illegittima.

 

 

FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art.  61 co. 1

Art.  63 co. 1

Art. 10 co. 1

Art. 118 co. 1 e 2 Cost.

1. La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa conferendole ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane e alle Città metropolitane, secondo i princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e sulla base dei criteri definiti dalla legge di cui all'articolo 23, anche riconoscendo e valorizzando il ruolo delle formazioni sociali.

1. La regione autonoma esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa conferendole ai comuni e alle province, secondo i princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e sulla base dei criteri definiti dalla legge di cui all'articolo 24, anche riconoscendo e valorizzando il ruolo delle formazioni sociali.

1. Alla regione spettano le sole funzioni amministrative non conferibili agli enti locali in quanto attinenti alla sua organizzazione o ad esigenze di carattere unitario, con particolare riguardo a:

a) ordinamento della regione e degli enti locali;

b) rapporti internazionali, con l'Unione europea, con lo Stato e con le altre regioni;

c) credito, finanza e tributi regionali;

d) infrastrutture e servizi di rilevanza regionale e sovraregionale, a esclusione del porto franco di Trieste;

e) libro fondiario.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Art. 8 Statuto

La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli artt. 4 e 5, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica.

 

 

Art. 10 co. 2

Art. 11 Statuto

 

 

2. Fermo restando il diritto dei cittadini a livelli adeguati e uniformi di servizi su tutto il territorio regionale, le rimanenti funzioni amministrative sono svolte dai comuni, dalle province e dalla provincia metropolitana di Trieste, in forma singola o associata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52.

3. In attuazione del comma 2, fatto salvo il mantenimento a livello regionale delle risorse tecniche e operative necessarie per lo svolgimento delle sole funzioni di cui al comma 1 e delle attività di programmazione, vigilanza e controllo, sono conseguentemente trasferiti agli altri livelli territoriali di governo i necessari apparati burocratici e le relative risorse finanziarie e professionali.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province ed ai Comuni, ai loro consorzi ed agli altri enti locali, o avvalendosi dei loro uffici.

I provvedimenti adottati nelle materie delegate sono soggetti al controllo stabilito nell'art. 58.

Le spese sostenute dalle Province, dai Comuni e da altri enti per le funzioni delegate sono a carico della Regione.

Art.  61 co. 2

Art.  63 co. 2

 

Art. 10 co. 1 Statuto

2. Lo Stato attribuisce le funzioni amministrative nelle materie di sua competenza di intesa con la Regione, secondo le modalità previste dall'articolo 76 [Commissione paritetica], nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e con la garanzia della copertura finanziaria dei relativi oneri.

2. Lo Stato attribuisce le funzioni amministrative nelle materie di sua competenza di intesa con la regione autonoma, secondo le modalità previste dall'articolo 78 [Commissione paritetica], nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

 

Lo Stato può, con legge, delegare alla Regione, alle Province ed ai Comuni l'esercizio di proprie funzioni amministrative.

 

 

 

 

 


Regione ed enti locali

Le proposte di nuovo statuto all’esame della Commissione stabiliscono sin dai primi articoli una stretta compenetrazione identitaria tra il Friuli-Venezia Giulia, le comunità che la compongono e le istituzioni in cui esse si esprimono: “Il Friuli-Venezia Giulia [...] è ordinato in Comuni, Province e Regione autonoma quali espressione del suo policentrismo” e “si ispira ai principi di sussidiarietà istituzionale e sociale” (così l’art. 1, co. 2 e 3, della proposta A.C. 519, ma altrettanto l’art. 2, co. 1, dell’A.C. 1816 e l’art. 1, co. 3, dell’A.C. 1166)[13]. Per rendere maggiormente identitaria tale compenetrazione l’A.C. 519 nomina singolarmente (al co. 3 dell’art. 1) le popolazioni e i rispettivi territori come “presupposti” storici della sua identità: l’azione “dei comuni, delle province e della Regione autonoma” valorizza, “le peculiarità storiche, culturali e linguistiche proprie del Friuli, della Venezia Giulia[14] e comunque di tutti i territori compresi nelle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine”.

Lo statuto vigente riserva agli enti locali due soli articoli: il primo ne riconosce (con formula generale) l’autonomia, il secondo disciplina i controlli della Regione sul loro operato. Nel nuovo ordinamento la Regione autonoma conserva il ruolo preminente che caratterizza l’ente esponenziale di tutte le componenti della collettività regionale ma agli enti locali è riconosciuta una grande autonomia; singolarmente nelle funzioni proprie e collettivamente nelle funzioni da condividere con la Regione attraverso il Consiglio delle autonomie locali. Questi, che partecipa alla definizione della legge statutaria, interviene su gran parte della legislazione corrente e sulle grandi scelte amministrative della Regione.

Agli enti locali della Regione appartiene anche la provincia (o città) metropolitana di Trieste che l’A.C. 1816 istituisce direttamente (art. 43, co. 1, art. 50) e che le altre due proposte rinviano (senza denominarla) alla futura legge regionale (A.C. 519, art. 21, co. 3, art. 22, co. 4; A.C. 1166, art. 19, co. 1, art. 20, co. 1, art. 23). L’art. 50 della proposta A.C. 1816 istituisce la provincia metropolitana di Trieste “quale area transfrontaliera e abitata da significative minoranze linguistiche [...]” e “quale livello di governo unitario ed esclusivo del territorio della provincia di Trieste”. Alla provincia metropolitana sono attribuite (art. 51) “le competenze amministrative proprie delle province e dei comuni, nonché le competenze regionali relative alle politiche transfrontaliere e alla gestione del Porto di Trieste [...] “. A questo ente esponenziale della autonomia giuliana può affiancarsi, su iniziativa di almeno due province, un “Coordinamento permanente dell’area friulana, con funzioni di coordinamento e guida delle rispettive politiche in ambito di governo del territorio e di promozione dello sviluppo economico” (art. 52, co. 2).

Il territorio delle province può ulteriormente essere organizzato (ripartito) in ambiti funzionali di interesse comune (A.C. 1816, art. 45, art. 52, co. 1) ed i comuni e le province possono aggregarsi in ambiti e forme associative per l’esercizio in comune delle loro funzioni (A.C. 519, art. 21, co. 6 e A.C. 1166, art. 20, co. 2).

 

La legge regionale stabilisce i principi generali dell’ordinamento delle autonomie locali e disciplina l’elezione e la formazione degli organi; la proposta A.C. 1166 fissa in statuto l’elezione diretta dei presidenti di provincia e dei sindaci (art. 19, co. 2), le altre rinviano alla legge regionale.

Agli enti locali della Regione le proposte di statuto garantiscono l’autonomia statutaria[15] ed il potere di disciplinare l’esercizio delle proprie funzioni tramite propri regolamenti. Alla autonomia statutaria due delle proposte aggiungono l’autonomia “normativa, impositiva e finanziaria” (A.C. 519, art. 20, co. 1; A.C. 1166, art. 19, co. 1; A.C. 1816, art. 43, co. 1 e co. 2). I regolamenti comunali disciplinano l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni di competenza; anch’essi nell’ambito dei principi posti dalla legge regionale, ma in questi ambiti i regolamenti dell’ente locale prevalgono su discipline organizzative e procedurali dettate eventualmente dallo Stato o dalla Regione sui medesimi oggetti.

 

La determinazione ed il trasferimento delle funzioni amministrative riservate agli enti locali sono rimessi alla legge regionale approvata d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali (A.C. 519, art. 23; A.C. 1166, art. 24; A.C. 1816, art. 54) secondo principi fissati dallo Statuto; le proposte di statuto “costituzionalizzano” il principio di sussidiarietà (istituzionale o “verticale”) (A.C. 519, art. 11; A.C. 1166, art. 10; A.C. 1816, art. 3, co. 2 e 3) secondo i criteri che ne qualificano l’applicazione (differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione), definiscono i settori di materie per le quali la futura legge regionale dovrà individuare le funzioni da assegnare (A.C. 519, art. 22; A.C. 1166, art. 21; A.C. 1816, art. 43, co. 3, art. 53, con la competenza residuale dei comuni) e, le due proposte che lo fanno, fissano direttamente l’elenco delle funzioni assegnate alle province (A.C. 1166, art. 22; A.C. 1816, art. 48). Queste sono quelle definite di area vasta e concernono principalmente il governo del territorio e lo sviluppo economico e sociale[16]. Ai comuni le funzioni relative ai servizi alla persona.

 

Le disposizioni sull’”autonomia finanziaria, di entrata e di spesa” degli enti locali si ispirano, nelle tre proposte, ai principi stabiliti dall’art. 119 Cost.: risorse proprie certe e sufficienti al finanziamento delle funzioni ordinarie, costituite da quote di compartecipazione ai tributi erariali devoluti alla Regione, perequazione tramite un fondo che compensi la minore capacità fiscale, finanziamenti straordinari per obiettivi determinati. A ciò si aggiungono il divieto di imporre vincoli di destinazione ai finanziamenti ordinari, il principio di programmazione pluriennale delle entrate, il principio di ‘connessione’ fra gettito dei tributi nel territorio di ciascun ente e ammontare della relativa quota di compartecipazione.

Quest’ultimo principio richiama, con diversa intensità in ciascuna delle proposte, l’aspetto “proprietario” del federalismo fiscale: che cioè le risorse assegnate a ciascun ente non siano soltanto commisurate al fabbisogno determinato dal finanziamento integrale delle funzioni assegnate, ma anche al gettito dei tributi riscossi per modo che l’ente possa beneficiare (o “ri-appropriarsi”) di parte della ricchezza del proprio territorio.

 

La proposta A.C. 519 (art. 25, co. 2) si limita ad un riferimento di carattere generale ai “tributi riferibili ai rispettivi territori” come parametro per determinare l’ammontare delle compartecipazioni e della quota perequativa commisurate alla “capacità fiscale” dell’ente (criterio che non postula in ciò la rilevanza dello “sforzo fiscale”). Le altre due proposte, A.C. 1166 e A.C. 1816 (rispettivamente, art. 26 e art. 44), fissano invece il principio secondo cui ciascun ente locale compartecipa alle quote di tributi assegnate alla Regione in misura proporzionale al gettito di quei tributi sul proprio territorio[17].

Si deve comunque notare che la competenza legislativa della Regione sulla finanza locale non si espande al sistema tributario; i tributi, che nell’attuale assetto assicurano circa il 50 per cento delle entrate, sono stabiliti e disciplinati dalla legge dello Stato la quale determina anche la misura dell’autonomia lasciata agli enti locali: per lo più la variazione delle aliquote entro una forcella non estesa, una limitata facoltà di agire sulla determinazione della platea dei contribuenti, qualche piccola variazione della base imponibile. Ne deriva che la perequazione, interamente rimessa alla Regione, deve tener conto di un gettito che è influenzato da decisioni che può assumere lo Stato.

 

Il Consiglio delle autonomie locali assume in queste proposte di statuto ruolo e funzioni che vanno ben oltre la natura e le attribuzioni diorgano di consultazione fra la Regione e gli enti locali” in cui lo colloca il quarto comma dell’articolo 123 della Costituzione: con maggiore o minore accentuazione in ciascuno dei tre testi, è visto (o in alcuni casi soltanto previsto) come sede della compartecipazione delle autonomie locali (rectius, degli amministratori locali) alla amministrazione e alla legislazione regionali dove queste interessano quegli enti.

Per la composizione ed il funzionamento del Consiglio la proposta di legge A.C. 519 rinvia alla combinazione fra principi posti dalla legge statutaria regionale e legge istitutiva dell’organo; oltre, ovviamente, quanto stabilisce direttamente lo statuto. Questo sottopone:

§         all’intesa del Consiglio delle autonomie locali

-          la legge che disciplina forme particolari di autonomia amministrativa e di coordinamento per gli enti locali territoriali (art. 2, co. 4);

-          la legge che disciplina le elezioni degli organi degli enti locali e detta princìpi fondamentali comuni in materia di ordinamento delle autonomie locali (art. 20, co. 2);

-          la legge che conferisce le funzioni ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane e alle Città metropolitane (art. 23);

-          la legge che stabilisce i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali e le garanzie procedimentali secondo il principio di leale collaborazione (art. 24, co. 2);

-          la legge che fissa i criteri e le modalità di attribuzione di un fondo perequativo da destinare ai territori con minore capacità fiscale (art. 25, co. 3);

-          la richiesta di collaborazione alla Corte dei conti, ai fini della regolarità della gestione finanziaria (art. 69, co. 3);

-          la legge regionale per il riordino degli enti e delle aziende regionali; (art. 80);

§         al parere del Consiglio delle autonomie locali (quello in carica secondo la legislazione vigente)

-          la legge regionale statutaria (art. 81, co. 6); questa legge disciplina il procedimento per il conseguimento dell'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, nonché gli effetti del mancato raggiungimento dell'intesa (art. 49, co. 6).

Le altre due proposte riconoscono direttamente nello statuto poteri molto ampi di intervento che contemplano, oltre le intese ed i pareri sugli atti legislativi sopra indicati, anche poteri di intervento nell’attività amministrativa della Giunta regionale:

§         una rappresentanza del Consiglio delle autonomie partecipa, con facoltà di intervento, alle sedute della Giunta in cui sono trattate questioni che riguardano le autonomie locali (A.C. 1166, art. 28, co.3);

§         il Consiglio esprime parere sul bilancio regionale, sugli atti di programmazione regionale, sulle proposte di legge e di regolamento regionale che riguardano le autonomie, sull’istituzione di enti ed agenzie regionali (A.C. 1166, art. 28, co. 2; A.C. 1816, art. 47, co. 2);

La proposta A.C. 1816 stabilisce direttamente anche la composizione del Consiglio delle autonomie (art. 46)[18] e la partecipazione dei suoi componenti ad ogni consiglio provinciale (art. 49).

Questo complesso intreccio di funzioni e poteri conferisce al Consiglio delle autonomie locali (agli amministratori che ne fanno parte) un rilievo istituzionale e politico destinato a condizionare tutte le decisioni che la Regione assume sull’ordinamento, le attività e la finanza degli enti locali.

Non vi è dubbio che la norma statutaria – qui con forza di legge costituzionale – possa conferire poteri consultivi e poteri anche attivi in atti e procedimenti di carattere amministrativo. Potrebbe suscitare tuttavia perplessità l’istituto dell’intesa, introdotto nell’iter legislativo regionale, con riguardo agli effetti che venissero riconosciuti al mancato raggiungimento dell’intesa; se tale istituto dovesse determinare un potere di intervento diretto o di veto, potrebbe infatti ritenersi dubbio che lo statuto speciale possa configurare una potestà legislativa della quale partecipano anche rappresentanti degli enti locali, o un potere che condizioni quello attribuito dalla Costituzione al Consiglio regionale.


Le fonti regionali

Gli artt. 47 e seguenti delle proposte di legge costituzionale A.C. 519 ed A.C. 1166 elencano e disciplinano le fonti normative regionali, definendo tali:

§         lo Statuto e le leggi di revisione statutaria;

§         la legge regionale statutaria;

§         la legge regionale;

§         il referendum regionale (abrogativo, propositivo e consultivo);

§         il testo unico regionale;

§         il regolamento regionale.

Il solo A.C. 1166 prevede tra le fonti anche il decreto-legge regionale.

Il decreto-legge regionale

Il decreto-legge regionale è configurato dall’art. 51 dell’A.C. 1166 sulla falsariga della disciplina costituzionale del decreto-legge.

Esso è adottato dalla Giunta regionale sotto la sua responsabilità “in casi straordinari e imprevedibili di disastro ambientale, sanitario o di calamità naturale”, è emanato dal Presidente della Regione e deve riguardare materie di competenza esclusiva della Regione.

Il decreto-legge è presentato il giorno stesso all'Assemblea legislativa regionale per la conversione in legge, che deve avvenire entro sessanta giorni dalla data della presentazione, a pena di decadenza.

È fatto espresso divieto di reiterare gli atti non convertiti in legge, salvo che il nuovo decreto-legge risulti fondato su autonomi e diversi presupposti.

 

Quanto alle altre fonti normative, gli aspetti maggiormente innovativi della disciplina, su cui ci si sofferma nel prosieguo, concernono il procedimento di revisione statutaria e la legge regionale statutaria. Meritano peraltro una segnalazione anche alcune disposizioni che introducono a livello statutario princìpi e strumenti di “buona legislazione”; ci si riferisce in particolare:

§         alla possibilità di delega alla Giunta per la redazione di testi unici con valore legislativo (A.C. 519, art. 51; A.C. 1166, art. 52);

§         alla previsione (con legge regionale statutaria) di disposizioni volte a garantire la qualità delle fonti normative e le modalità della loro pubblicazione, assi-curando la chiarezza, la certezza e la facilità di accesso per i cittadini, nonché a disciplinare la redazione dei testi normativi e le modalità per l'analisi dell'impatto della regolamentazione.

Le leggi di revisione statutaria

La procedura di revisione statutaria è definita dalle tre proposte di legge in termini sostanzialmente analoghi (art. 48 dell’A.C. 519 e dell’A.C. 1166; art. 61 dell’A.C. 1816). Come si è già accennato in altra parte del dossier, esse configurano la legge di revisione statutaria come legge costituzionale la cui emanazione è condizionata dall’intervento della Regione interessata ed il cui contenuto è frutto di un’intesa fra Stato e Regione.

Non è precisata la fase procedurale entro la quale è collocata la prevista intesa. Si definisce peraltro un termine temporale (sei mesi dall'avvio del procedimento) decorso il quale al Parlamento nazionale è data facoltà di adottare la legge anche in assenza di intesa; è peraltro richiesta a tal fine una maggioranza qualificata (due terzi dei componenti: si presume, in ciascuna delle due Camere; non è precisato se tale maggioranza è sufficiente sia raggiunta nella sola seconda deliberazione o anche in occasione del primo voto in ciascun ramo del Parlamento).

Analoga maggioranza è richiesta qualora le Camere decidano di discostarsi dal testo proposto dall'Assemblea legislativa regionale o dal testo su cui si era raggiunta l'intesa.

A prescindere dal raggiungimento dell’intesa, nel procedimento può comunque inserirsi un referendum popolare regionale, qualora ne faccia richiesta entro tre mesi un trentesimo degli elettori della Regione o un decimo dei componenti l'Assemblea legislativa regionale. Si tratta di un referendum confermativo, poiché il suo esito positivo è condizione per la promulgazione della legge di revisione statutaria. Il referendum è previsto in ogni caso qualora la legge sia approvata dalle Camere in assenza di intesa (o “contro” il suo contenuto).

È da notare al riguardo che il ricorso alla consultazione popolare in ambito regionale è previsto (sia pure come eventualità) nel caso in cui gli organi rappresentativi nazionale e regionale abbiano raggiunto un’intesa, e addirittura come obbligo qualora in Parlamento si sia conseguito un consenso particolarmente ampio, dimostrato dal raggiungimento di quella stessa maggioranza qualificata che (ex art. 138 Cost.) escluderebbe il ricorso al referendum per qualsiasi altra legge costituzionale.

Si segnala inoltre che la nuova disciplina statutaria non riproduce il dettato del vigente art. 63, co. 4°, ai sensi del quale le modificazioni allo statuto, pur se approvate con legge costituzionale, non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.

Non appare chiaro, pertanto, se nella procedura di revisione statutaria possa o meno intervenire, in aggiunta al referendum regionale, un referendum nazionale ai sensi dell’art. 138, secondo comma, e quale rapporto possa nel caso configurarsi tra le due consultazioni.

Analogamente a quanto previsto dal vigente statuto, l’A.C. 519 e l’A.C. 1166 prevedono che talune disposizioni concernenti l’autonomia finanziaria possano essere modificate con legge (ordinaria) dello Stato, comunque previa intesa con la Regione, da esprimersi in sede di Commissione paritetica.

 

La disciplina sin qui illustrata sembra richiedere un coordinamento con la procedura generale di revisione degli statuti speciali recata dal testo unificato delle p.d.l. cost. A.C. 203 e abb., che la I Commissione della Camera dei deputati ha licenziato per l’Assemblea nella seduta del 5 luglio 2007.

La legge regionale statutaria

La legge regionale statutaria, prevista fra le fonti regionali dall’articolo 47, comma 1, lett. b) dell’A.C. 519 e dell’A.C. 1166, è definita nella sua forma dall’art. 49:

§         essa è approvata dall’Assemblea legislativa regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto della Costituzione e dello Statuto;

§         il Governo può promuovere questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione;

§         la legge è sottoposta a referendum regionale confermativo se entro tre mesi dalla pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione (un trentesimo se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea legislativa) o un quinto dei componenti l'Assemblea legislativa regionale.

Alla legge regionale statutaria si fa riferimento in varie parti dello statuto, per affidarle la definizione di numerosi e rilevanti aspetti dell’organizzazione e del funzionamento istituzionale della Regione.

 

In particolare, essa disciplina (si fa di seguito riferimento all’articolato dell’A.C. 519):

§         le forme e gli effetti della espressione dell’intesa con il Consiglio delle autonomie sulla legge regionale che:

-          art. 2, co. 4: disciplina forme particolari di autonomia amministrativa e di coordinamento per gli enti locali territoriali;

-          art. 20, co. 2: disciplina le elezioni degli organi degli enti locali e detta princìpi fondamentali comuni in materia di ordinamento delle autonomie locali;

-          art. 23, co. 1, conferisce le funzioni ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane e alle Città metropolitane

-          art. 24, co. 2: stabilisce i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo e le garanzie procedimentali per l'ente locale interessato

-          art. 25, co. 3: fissa i criteri e le modalità di attribuzione ... di un fondo perequativo da destinare ai territori con minore capacità fiscale.

§         art. 15, co. 1: le procedure (interne) attraverso le quali la Regione partecipa alla formazione degli atti comunitari che riguardano materie in cui ha competenza legislativa ovvero che interessano specificamente il suo territorio, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione dello Statuto

§         art. 16, co. 1: le procedure (interne) attraverso le quali la Regione provvede all'attuazione degli atti dell'Unione europea nelle materie nelle quali ha competenza, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione dello Statuto

§         art. 17, co. 1: le procedure (interne) attraverso le quali la Regione richiede allo Stato di presentare ricorsi e impugnative avverso atti dell’Unione europea, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione dello Statuto

§         art. 18, co. 4: le procedure attraverso le quali la Regione esplica la propria attività internazionale ai sensi dell’articolo 18;

§         art. 21, co. 4: le modalità e le procedure per la modifica della denominazione di comuni e province, per la modifica delle circoscrizioni comunali, l’unione e la fusione di comuni l’istituzione di nuovi comuni o nuove province, l’istituzione e le funzioni delle città metropolitane;

§         art. 26, co. 2: i principi che presiedono alla composizione e al funzionamento del Consiglio delle autonomie locali;

§         art. 27, co. 1: le funzioni del Consiglio delle autonomie locali;

§         art. 28, co. 1: la forma di governo e i rapporti fra gli organi della Regione;

§         art. 29, co. 2: le funzioni di indirizzo e controllo politico esercitate dal Consiglio regionale;

§         art. 30, co. 2: i casi e le modalità di esercizio della capacità processuale dell'Assemblea legislativa regionale;

§         art. 31: le modalità di elezione del Consiglio regionale;

§         art. 32, co. 5: i casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale;

§         art. 35: l’elezione di almeno un consigliere appartenente alla minoranza slovena;

§         art. 36: la promozione delle pari opportunità di accesso delle donne e degli uomini alla carica di consigliere regionale;

§         art. 39: i diritti e le prerogative dell’opposizione e delle altre minoranze consiliari;

§         art. 40: le modalità secondo le quali possono essere disposte inchieste consiliari;

§         art. 42, co. 2: l’elezione del Presidente della Regione;

§         art. 43, co. 2: le modalità di formazione della Giunta regionale e i casi di incompatibilità;

§         art. 46, co. 3: la prorogatio degli organi regionali;

§         art. 49, co. 6: il procedimento per il conseguimento dell'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, nonché gli effetti del mancato raggiungimento dell'intesa;

§         art. 50, co. 1: le modalità di approvazione delle leggi e dei regolamenti regionali nelle materie di competenza (artt. 55, 56 e 57);

§         art. 51, co. 4: le modalità di approvazione dei testi unici regionali;

§         art. 52, co. 1: i referendum regionali;

§         art. 53, co. 1: i regolamenti regionali;

§         art. 54; la qualità della legislazione;

§         art. 62, co. 1: ulteriori soggetti cui è attribuita l’iniziativa delle leggi regionali;

§         art. 74, co. 6: le modalità con le quali il Consiglio regionale è informato e partecipa alle attività della Regione nell’ambito dei rapporti con lo Stato e con le altre Regioni;

§         art. 76, co. 4: la nomina dei componenti regionali della Commissione paritetica;

§         art. 81, co. 6: l’istituzione del Consiglio delle autonomie locali.

 


Testo a fronte

 


Tabella di corrispondenza tra gli articoli

 

A.C. 519

A.C. 1166

A.C. 1816

Statuto

Costituzione

 

Preambolo

 

 

 

 

Elementi costitutivi

 

 

 

 

 

Il Friuli Venezia Giulia

1, I

1, I

1, I-II

1

116, I

sussidiarietà

1, II

1, II

3, II

 

5

autonomie locali

1, III

1, III

 

 

 

Territorio regionale

2, I

2, I

2, I

2, I

 

confini ex 132 Cost

2, II

2, II

 

 

132, II

capoluogo

2, III

2, IV

56

2, II

 

forme di autonomia

2, IV

2, III

 

 

 

Bandiera, stemma e gonfalone

3, I

3, I

2,II

2, III

 

bandiere tradizionali dei gruppi linguistici

3, II

3, II

 

 

 

Principi fondamentali

 

 

 

 

 

Diritti e uguaglianza

4, I

4, II

3, I

 

3, II

pari opportunità

4, II, III

4, III

4, lett. e)

12, II

51; 117, VII

ripudio della guerra

4, IV

 

 

 

11

accoglienza e integrazione

4, V

 

 

 

 

diritti inviolabili

 

4, I

 

 

2

confessioni religiose

 

4, IV

 

 

8

proprietà privata

 

5

 

 

42, II

Minoranze, lingue regionali o minoritarie

5, I-III

6, I

4, lett.h)

3

6

italiani di Slovenia e Croazia

5, IV

6, II

 

 

 

corregionali all'estero

5, V

6, III

 

 

 

Tutela delle tradizioni storiche e culturali

6

7

4, lett.l)

 

9, II

Tutela e valorizzazione della montagna

7

 

 

 

 

Tutela dell’ambiente e della natura

8

8

4, lett.m)

 

9, II

Diritti e universalità delle garanzie sociali

9

 

4, lett. b) c)

 

32, I; 35; 38;

Sussidiarietà sociale

10

9, II

3, IV; 4, lett. g)

 

118, IV

Sussidiarietà istituzionale

11

10

3, II

 

5; 118, I

decentramento

 

 

3, III

59, II, III

 

Autonomie funzionali

12

11

 

 

 

Informazione e partecipazione

13

12

 

 

 

Istituti di garanzia

14

13

 

 

 

Promozione sviluppo economico (finalità)

 

 

4, lett.a)

 

 

Diritti dei minori, anziani, disabili (finalità)

 

 

4, lett. d)

 

 

Diritto alla vita; promozione della maternità, valorizzazione della famiglia (finalità)

 

 

4, lett. f)

 

29; 31

Diritto alla libertà di studio (finalità)

 

 

4, lett. i)

 

33

Diritto all'informazione sulla qualità dell'ambiente (finalità)

 

 

4, lett. n)

 

 

Tutela della sicurezza dei cittadini (finalità)

 

 

4, lett. o)

 

 

Rapporti con l’unione europea ed esercizio del potere estero

 

 

 

 

 

Relazioni con l’Unione europea

15

14

17, I-III

 

117, V

Attuazione degli obblighi comunitari

16

15

17, IV

 

117, V

Ricorsi

17

16

 

 

 

Attività internazionale

18

17

18

 

117, IX

Cooperazione transfrontaliera, transnazionale e internazionale

19

18

18, IV;

 

 

Politiche regionali sull'allargamento della UE

 

 

19

 

 

Autonomie locali

 

 

 

 

 

Autonomia dei Comuni e delle Province

20, I

19, I

43, I,II

59, I

 

decentramento

 

 

3, III

59, II, III

 

sistema elettorale e ordinamento autonomie locali

20, II, III

19, II, III

 

4,  punto 1-bis

 

potestà regolamentare

20, IV-VI

19, IV-VI

43, IV

 

 

Istituzione e modifica degli enti locali

21, I-V

20, 1

57

7, punto 3

133

forme di collaborazione tra comuni

21, VI

20, II

 

 

 

Organizzazione amministrativa del territorio

 

 

45

 

 

Funzioni degli enti locali

 

 

43, III

 

118, I, II

funzioni dei comuni

22, I

21

53

 

 

funzioni delle province

22, II

22

48

 

 

funzioni delle Comunità montane

22, III

 

 

 

 

funzioni delle Città metropolitane

22, IV

23

 

 

 

Istituzione della provincia metropolitana di Trieste

 

 

50

 

 

Funzioni della prov.metropolitana di Trieste

 

 

51

 

 

Cooperazione tra le province

 

 

52

 

 

Conferimento di funzioni agli enti locali

23

24

54

 

 

Potere sostitutivo della Regione

24

25

55

60

 

Sistema di finanziamento delle autonomie locali

25

26

44

54

119, I

Consiglio delle autonomie locali

26

27

46

 

123, IV

Funzioni del Consiglio delle autonomie locali

27

28

47

 

 

Partecipazione dei rappresentanti degli enti locali

 

 

49

 

 

Referendum per l'individuazione del capoluogo della regione

 

 

56

 

 

Organi della regione

 

 

 

 

 

Organi della Regione

28, I

29, I

22, I

12, I

121, I

forma di governo

28, II

29, II

24

12, II

 

Organi della Regione e del sistema delle autonomie

 

 

21, 22, II-V

 

 

Assemblea legislativa regionale

29, I

30, I

25, I

 

 

funzioni dell’Assemblea legislativa

29, II

30, II

25, III-IV

24

121, II

proposte di legge e voti alle Camere

29, III

30, III

 

26

121, II (secondo periodo)

elenco riserve di legge e altre attribuzioni Consiglio

 

 

25, IV-VII

 

 

Prerogative esclusive del Consiglio regionale

 

 

26

 

 

Funzionamento del Consiglio regionale

 

 

27

20

 

Autonomia dell’Assemblea legislativa

30

 

25, II

 

 

Elezione dell’Assemblea legislativa regionale

31, I

31, I

24, II lett. a)

13, I

 

Sistema di elezione

 

 

23

 

 

Durata legislatura

31, II

31, II

 

14, I

 

Numero consiglieri

31, III

31, V

23, lett a)

13, II

 

Circoscrizioni elettorali

31, IV

31, VI

23, lett. b)

 

 

Indizione elezioni Consiglio e convocazione comizi

 

31, III

 

14, II, III

 

Prima riunione nuovo Consiglio

 

31, IV

 

14, IV

 

Presidenza provvisoria

 

 

 

14, V

 

Consiglieri regionali - mandato

32, I

32, I

28, I

16, I

 

insindacabilità

32, II

32, II

28, II

16, II

122, IV

giuramento

32, III

32, III, IV

28, III

17

 

indennità

32, IV

32, V

28, VIII

19, II

 

ineleggibilità e incompatibilità (disciplina)

32, V

32, VI

24, II

12, II

 

Casi di incompatibilità

 

 

 

15, III

122, II

Convalida delle elezioni

 

 

28, IV

 

 

Altri poteri dei consiglieri

 

 

28, V-VII

 

 

Elettorato attivo

33

33

 

15, I

 

Elettorato passivo

34

34

 

15, II

 

Rappresentanza della minoranza slovena

35

35

 

 

 

Rappresentanza di genere

36

36

 

12, II

117, VII

Presidente dell’Assemblea legislativa - elezione

37, I

37, I

29, II

18, II

122, III

funzioni del Presidente

 

 

29, I

 

 

cessazione dalla carica

 

 

29, III

 

 

indennità Presidente

37, II

37, II

29, IV

19, I

 

Consiglio regionale – costituzione Ufficio di Presidenza

 

 

30

18, I

 

Commissioni permanenti

 

 

31

18, III

 

Commissioni speciali

 

 

32, I-IV

 

 

Regolamento dell’Assemblea legislativa

38

38

34

21

 

Statuto dell’opposizione

39

39

33

 

 

Commissioni di inchiesta

40

40

32, V

 

 

Approvazione del bilancio e del conto consuntivo

41

41

25, IV, lett. a)

25

 

Presidente della Regione

42, I

42, I

35, I

42

121, IV

elezione del Presidente della Regione

42, II

42, II-IV

35, II

12, II

122, V

divieto del terzo mandato

42, III

 

35, IV

 

 

Giunta regionale

43, I

43, I

36, I, II

34, I

121, III

formazione, incompatibilità (disciplina)

43, II

43, II, IV

35, II; 36, IV

12, II

 

casi di incompatibilità

 

43, III

36, III

40

122, II

indennità di carica

43, III

43, V

 

41

 

deliberazioni della Giunta

 

 

36, V

 

 

Rapporti tra gli organi della Regione - mozione di sfiducia

44, I

44, I

38, I

12, II

126, II

scioglimento del Consiglio

44, II

44, II

38, II-IV

34, II

126, III

mozione di sfiducia nei confronti di uno o più assessori

 

44, III

 

 

 

Controllo dello Stato sugli organi della Regione

45

45

39

22, 23

126, I

Proroga dei poteri degli organi della Regione

46

46

37

 

 

Fonti regionali

 

 

 

 

 

Fonti regionali

47

47

 

 

 

Leggi di revisione statutaria

48

48

 

63

 

Legge regionale statutaria

49

49

 

12, III, IV, V

 

Legge regionale

50

50

 

 

 

Decreto-legge regionale

 

51

 

 

 

Testo unico regionale

51

52

 

 

 

Referendum regionali

52

53

 

12, II

 

Referendum abrogativo

 

 

59

 

 

Referendum consultivo

 

 

60

 

 

Progetti di legge e petizioni

 

 

58

 

 

Regolamenti regionali

53

54

 

 

 

Qualità delle fonti normative

54

55

 

 

 

Potestà legislativa e regolamentare

 

 

 

 

 

Potestà legislativa esclusiva della Regione

55

58

5

4

117, IV

Potestà legislativa concorrente

56, I, II

57

6

5

117, III

Potestà legislativa esclusiva dello Stato

56, III

56, I

 

 

117, II

Ulteriori competente della Regione

56, II

56, II-VI

 

 

 

Potestà legislativa attuativa e integrativa

57

59

7

6

 

Potestà regolamentare

58

60

9

 

117, VI

Principio di continuità

59

61

 

 

 

Adeguamento della legge regionale ai principi della legislazione statale

60

62

 

 

 

Funzioni amministrative

61, I

63, I

10

8

118, I, II

attribuzione di funzioni statali

61, II

63, II

 

10, I

 

Delega delle funzioni agli Enti Locali

 

 

 

11

 

Funzioni statali delegate alla Regione –ruolo del Presidente della Regione

 

 

 

45

 

Promozione iscrizioni universitarie

 

 

 

9

 

Programmazione (funzioni)

 

 

11

 

 

Leggi regionali - iniziativa

62

64

8, I

27

 

esame dei progetti di legge

63

65

8, II

28

 

promulgazione

64, I

66, I

8, III

31

 

pubblicazione nel B.U.R.

64, II

66, II

8, III

32, I

 

riproduzione nella G.U.

64, III

66, III

8, IV

32, II

 

promulgazione di legge dichiarata urgente

 

 

 

30

 

Controllo sulle leggi e gli atti aventi valore di legge

65

67

8, V, VI

29

127

Amministrazione regionale

 

 

 

 

 

Princìpi dell’attività amministrativa

66

68

 

 

 

Princìpi dell’organizzazione amministrativa

67

69

 

 

 

Forme di partecipazione

68, I, II

70, I, II

 

 

 

 Consiglio regionale dell'economia, del lavoro e delle autonomie sociali (CRELAS)

68, III

70, III

 

 

 

Controllo (della Corte dei conti)

69

71

 

58

 

Finanze, demanio e patrimonio

 

 

 

 

 

Autonomia finanziaria

70, I, II

72, I, II

12, I, II

48

 

risorse proprie

70, III

72, III

12, III

51

 

quote fisse di proventi erariali

70, IV, V

72, IV, V

12, VI-VIII

49

 

risorse aggiuntive

70, VI

72, VI

12, IX

50

 

indebitamento

70, VII

72, VII

12, X

52

 

disciplina sostanziale dei tributi

70, VIII, IX

72, VIII

12, IV, V

 

 

Accertamento delle imposte

71

73

 

53

 

Demanio regionale

72

74

13

 

 

Patrimonio regionale

73, I-II

75, I-II

14, I-II

55

 

trasferimento dei beni immobili

73, III

75, III

14, III

56

 

Determinazione e trasferimento del patrimonio

 

 

 

57

 

Rapporti con lo stato e le altre regioni

 

 

 

 

 

Rapporti con lo Stato

74, I-III

76, I-II

16, I-II, IV

 

 

partecipazione del Presidente della Regione al Consiglio dei ministri

74, IV

76, III

16, III

44

 

Consultazione della Giunta

 

 

 

47

 

Rapporti con le regioni - intese

74, V

76, IV

15

 

117, VIII

Disciplina legge statutaria

74, VI

76, V

 

 

 

Decreti legislativi di attuazione

75

77

20, I

65

 

Commissione paritetica

76

78

20, II-V

65

 

Organi periferici dello Stato

77

79

 

 

 

Potere sostitutivo dello Stato

78

80

 

 

 

Norme finali e transitorie

 

 

 

 

 

Commissario del Governo (abrogazione)

79

81

 

 

 

Commissario di Governo - istituzione

 

 

 

61

 

funzioni

 

 

 

62

 

Legge di riordino degli enti e delle aziende

80

82

 

 

 

Norme transitorie e finali

81

83

62

 

 

Abrogazioni

82

84

 

 

 

Redazione del testo dello Statuto

83

85

 

 

 

Leggi di revisione statutaria

 

 

61

 

 

Legislazione vigente nelle materie di competenza regionale

 

 

 

64

 

Circondario di Pordenone

 

 

 

66

 

Personale della regione e inquadramento

 

 

 

67, 68

 

Prime elezioni del Consiglio regionale

 

 

 

69

 

Commissario di Governo per il territorio di Trieste

 

 

 

70

 


Testo a fronte tra le proposte di legge costituzionale
A.C. 519, A.C. 1166 ed A.C. 1816,
il vigente Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia
e la Costituzione

PREAMBOLO

A.C. 519
(Consiglio FVG)

 

IL FRIULI VENEZIA GIULIA,

MEMORE delle proprie origini che, nel segno di Aquileia, indicarono nell'unione di popoli e territori diversi il suo particolare cammino;

FORTE della consolidata esperienza democratica che, onorando l'autonomia speciale concessa, gli ha consentito di superare l'emarginazione sociale, le grandi migrazioni e gli eventi sismici;

AFFERMA la propria identità e il solenne impegno a valorizzare le diverse culture e lingue del proprio territorio che gli conferiscono peculiarità e ricchezza;

DIVENUTO da terra di confine luogo di incontro e di scambio, spazio aperto all'Europa di oggi e di domani e passaggio verso l'area mediterranea, riafferma la volontà di perseguire, in armonia con i principi della Costituzione europea e della Costituzione della Repubblica italiana, il dialogo e la collaborazione con gli Stati e le Regioni contermini, con le comunità di corregionali all'estero e con le minoranze presenti in Regione, nel segno della pace, della reciproca tolleranza e della convivenza;

ADEGUA, all'indomani di una tappa storica nell'irreversibile percorso di unificazione europea, con il nuovo Statuto di autonomia speciale il proprio assetto istituzionale alle mutate condizioni sociali, politiche ed economiche nazionali e internazionali, al termine di un ampio coinvolgimento nel dibattito dei soggetti rappresentativi della comunità regionale.

 

 

 

A.C. 519
(Consiglio FVG)

A.C. 1166
(Lenna ed altri)

A.C. 1816
(Stucchi)

Costituzione/
Statuto vigente

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 co. 1

Art. 1 co. 1

Art. 1

Cost., art. 116 co. 1

1. Il Friuli Venezia Giulia - Friûl Vignesie Julie - Furlanija Julijska Krajina - Friaul Julisch Venetien è Regione autonoma, retta da Statuto speciale, nell'unità e indivisibilità della Repubblica italiana e nell'ambito dell'Unione europea; esercita i propri poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione, dal presente Statuto e nel rispetto dell'ordinamento comunitario.

1. Il Friuli Venezia Giulia è regione autonoma retta da uno Statuto speciale, nell'unità e nell'indivisibilità della Repubblica e nell'ambito dell'Unione europea; esercita propri poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione e dal presente Statuto e nel rispetto dell'ordinamento comunitario.

1. Il Friuli Venezia Giulia esercita e valorizza la propria autonomia in conformità alla Costituzione nel quadro dei princìpi di adesione e di sostegno all'Unione europea, sulla base dei princìpi democratici della Repubblica e della salvaguardia delle proprie specialità culturali e linguistiche.

2. L'autogoverno del popolo friulano e del popolo giuliano è attuato in forme rispondenti alle caratteristiche delle loro identità, storia e tradizioni, nel rispetto delle minoranze storiche.

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

 

Statuto, art. 1

Il Friuli-Venezia Giulia è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione, secondo il presente Statuto.

Art. 1 co. 2

Art. 1 co. 2

Art. 3 co. 2

Cost., art. 5

2. Il Friuli Venezia Giulia si ispira ai principi di sussidiarietà istituzionale e sociale ed è ordinato in Comuni, Province e Regione autonoma quali espressione del suo policentrismo.

2. Il Friuli Venezia Giulia attua princìpi di sussidiarietà istituzionale e sociale.

2. La regione si fonda sui princìpi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e sul metodo della programmazione.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 1 co. 3

Art. 1 co. 3

 

 

3. È compito dei Comuni, delle Province e della Regione autonoma perseguire la coesione politica, sociale, economica e territoriale del Friuli Venezia Giulia, rispettando e valorizzando le peculiarità storiche, culturali e linguistiche proprie del Friuli, della Venezia Giulia e comunque di tutti i territori compresi nelle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.

3. È compito inderogabile dei comuni, delle province, delle città metropolitane e della regione autonoma perseguire la coesione politica, sociale, economica e territoriale del Friuli Venezia Giulia, rispettando e valorizzando le peculiarità territoriali, storiche, culturali e linguistiche proprie del territorio regionale.

 

 

Art. 2 co. 1

Art. 2 co. 1

Art. 2 co. 1

Statuto, art. 2 co. 1

1. Il Friuli Venezia Giulia comprende i territori delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.

1. Il Friuli Venezia Giulia comprende i territori delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine ed è ordinato in comuni, province, città metropolitane e regione autonoma.

1. La regione Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata «regione», è costituita dalle comunità e dal suo territorio, suddiviso in comuni, nelle province di Udine, di Pordenone e di Gorizia e nella provincia metropolitana di Trieste di cui all'articolo 50.

La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia e di Udine e dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorlígo della Valle e Sgònico.

Art. 2 co. 2

Art. 2 co. 2

 

Cost., art. 132 co. 2

2. I confini della Regione possono essere modificati ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

2. Con legge della Repubblica possono essere modificati i confini della regione autonoma, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

 

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Art. 2 co. 3

Art. 2 co. 4

Art. 56

Statuto, art. 2 co. 2

3. La Regione ha per capoluogo la città di Trieste.

4. La regione autonoma ha per capoluogo Trieste; la legge regionale statutaria ne disciplina particolari forme di autonomia.

1. Il capoluogo della regione può essere individuato con legge regionale, su iniziativa di 50.000 elettori e previa consultazione referendaria dell'intera popolazione regionale.

2. La consultazione di cui al comma 1 ha esito positivo se la proposta oggetto del referendum è accolta dalla maggioranza degli aventi diritto al voto.

3. Le modalità e le procedure per lo svolgimento del referendum sono disciplinate dalla legge regionale statutaria.

4. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1, capoluogo della regione rimane Trieste.

La Regione ha per capoluogo la città di Trieste.

Art. 2 co. 4

Art. 2 co. 3

 

 

4. La legge regionale, approvata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, espressa nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria, disciplina forme particolari di autonomia amministrativa e di coordinamento per gli enti locali territoriali.

3. La legge regionale statutaria disciplina forme differenziate di autonomia amministrativa e di coordinamento delle province.

 

 

Art. 3 co. 1

Art. 3 co. 1

Art. 2 co. 2

Statuto, art. 2 co. 3

1. Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione ha una propria bandiera, un gonfalone e uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale.

1. Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la regione autonoma ha uno stemma, un gonfalone e una bandiera, stabiliti con legge regionale, che riportano in sintesi grafica un'aquila d'oro al volo spiegato afferrante con gli artigli una corona turrita d'argento.

2. La regione ha bandiera, gonfalone e stemma stabiliti con legge regionale.

Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 3 co. 2

Art. 3 co. 2

 

 

2. La Regione, con propria legge, può altresì disciplinare l'uso pubblico delle bandiere tradizionali dei gruppi linguistici storici del Friuli Venezia Giulia.

2. La legge regionale disciplina l'uso pubblico delle bandiere tradizionali dei gruppi linguistici storici della regione autonoma.

 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 4 co. 1

Art. 4 co. 2

Art. 3 co. 1

Cost., art. 3 co. 2

1. È compito della Regione, delle Province e dei Comuni rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e sociale che impedisca il pieno sviluppo della persona e l'eguaglianza nel godimento dei diritti.

2. È compito della regione autonoma, delle città metropolitane, delle province e dei comuni rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e sociale che di fatto impedisce il pieno sviluppo della persona e l'eguaglianza nel godimento dei diritti.

1. La regione, in conformità alle proprie origini storiche e culturali cristiane e alle tradizioni di libertà, di scienza, di pensiero e di laicità delle istituzioni, opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona e dei princìpi di giustizia, uguaglianza, solidarietà e rispetto dei diritti umani.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4 co. 2, 3

Art. 4 co. 3

Art. 4 co. 1 lett. e)

Cost., art. 51

2. Il Friuli Venezia Giulia promuove il diritto alle pari opportunità fra uomo e donna in ogni campo della vita sociale, economica e politica e in particolare nell'accesso, a tutti i livelli, alle cariche elettive e di nomina pubblica.

3. Il Friuli Venezia Giulia, perseguendo l'obiettivo della pari rappresentanza dei generi, promuove l'iniziativa di proprie leggi, volte a garantire condizioni di miglior equilibrio tra uomo e donna e informate ai princìpi e alle disposizioni della normativa statale e comunitaria più favorevoli in materia.

3. La regione autonoma, le città metropolitane, le province e i comuni tutelano il diritto alle pari opportunità fra uomo e donna in ogni campo della vita sociale, economica e politica e in particolare nell'accesso alle cariche elettive.

1. La regione persegue come finalità principali:

(…)

e) il diritto alle pari opportunità;

(…)

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

 

Cost., art. 117 co. 7

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

 

Statuto, art. 12 co. 2

In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

(…)

Art. 4 co. 4

 

 

Cost., art. 11

4. Il Friuli Venezia Giulia persegue una politica di pace e di dialogo con tutti i popoli; promuove la cooperazione internazionale; ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; sostiene i processi di moratoria delle armi di distruzione di massa.

 

 

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 4 co. 5

 

 

 

5. Il Friuli Venezia Giulia ispira la propria azione ai princìpi di accoglienza e di integrazione degli stranieri regolarmente soggiornanti che risiedono nel suo territorio.

 

 

 

 

Art. 4 co. 1

 

Cost., art. 2

 

1. Il Friuli Venezia Giulia riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e riconosce e garantisce parità di diritti e di trattamento ai cittadini.

 

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

 

Art. 4 co. 4

 

Cost., art. 8

 

4. La regione autonoma, le città metropolitane, le province e i comuni valorizzano il ruolo delle confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato accordi al fine di perseguire il bene della comunità.

 

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

 

Art. 5

 

Cost., art. 42 co. 2

 

1. La proprietà privata è riconosciuta e garantita e può essere limitata solo nei casi previsti espressamente dalla legge.

 

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

Art. 5, co. 1-3

Art. 6 co. 1

Art. 4 co 1 lett. h)

Cost., art. 6

1. Il Friuli Venezia Giulia valorizza la diversità linguistica come patrimonio comune di tutti i suoi cittadini.

2. La Regione riconosce e tutela con propri atti i diritti di quanti appartengono alla minoranza nazionale slovena e promuove altresì la lingua friulana, la lingua slovena e la lingua tedesca.

3. La Regione provvede con specifiche norme a promuovere l'uso delle lingue di cui al comma 2 nei vari contesti sociali e a valorizzare le culture delle minoranze storiche.

1. La regione autonoma riconosce e tutela con proprie leggi le lingue e le culture friulana, slovena e tedesca storicamente proprie del suo territorio.

1. La regione persegue come finalità principali:

(…)

h) i diritti di quanti appartengono alle minoranze linguistiche riconosciute ai sensi delle leggi statali, promuovendo la lingua friulana e le altre lingue regionali storiche del territorio regionale;

(…)

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

 

Statuto, art. 3

Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.

Art. 5 co. 4

Art. 6 co. 2

 

 

4. La Regione promuove iniziative a favore degli italiani residenti nelle Repubbliche di Slovenia e Croazia; può estendere loro i benefìci previsti dalla propria legislazione nel rispetto degli accordi internazionali.

2. La regione autonoma promuove iniziative a favore delle comunità italiane autoctone della Slovenia e della Croazia. Può estendere agli italiani ivi residenti i benefìci previsti dalla propria legislazione nel rispetto degli accordi internazionali.

 

 

Art. 5 co. 5

Art. 6 co. 3

 

 

5. La Regione riconosce i corregionali all'estero quale componente fondamentale del Friuli Venezia Giulia, promuove iniziative volte al mantenimento e allo sviluppo dei legami culturali, sociali ed economici con la terra d'origine, favorisce la loro partecipazione attiva alla vita della comunità regionale e agevola il loro eventuale rientro. A tal fine la legge regionale istituisce e disciplina un organo di rappresentanza dei corregionali all' estero.

3. La regione autonoma riconosce i corregionali all'estero quale componente fondamentale della comunità regionale e promuove iniziative volte a mantenere i legami linguistici, culturali, sociali ed economici con gli stessi.

 

 

Art. 6

Art. 7

Art. 4 co. 1 lett. l)

Cost., art. 9 co. 2

1. Il Friuli Venezia Giulia promuove e tutela il patrimonio storico e culturale delle comunità presenti nel territorio regionale, ivi comprese quelle di origine istriana, fiumana e dalmata.

1. Il Friuli Venezia Giulia promuove la tutela delle tradizioni storiche e culturali delle popolazioni di origine istriana, fiumana e dalmata e delle altre popolazioni residenti nel territorio regionale.

1. La regione persegue come finalità principali:

(…)

l) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico nonché delle tradizioni culturali proprie delle comunità storicamente residenti nel territorio regionale;

(…)

[La Repubblica]

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 7

 

 

 

1. Il Friuli Venezia Giulia tutela e valorizza il territorio montano quale patrimonio della comunità regionale, perseguendo e sostenendo, in particolare, lo sviluppo economico e sociale di tali aree.

 

 

 

Art. 8

Art. 8

Art. 4 co. 1 lett. m)

Cost., art. 9 co. 2

1. Il Friuli Venezia Giulia tutela l'ambiente quale bene comune, preserva la biodiversità e persegue il miglioramento del patrimonio naturale e ambientale anche a favore delle generazioni future.

2. Il Friuli Venezia Giulia cura e valorizza l'elevata naturalità dell'ambiente montano.

3. Il Friuli Venezia Giulia promuove la cultura del rispetto per gli animali.

1. Il Friuli Venezia Giulia tutela l'ambiente, quale patrimonio della comunità, e persegue il miglioramento del patrimonio naturalistico e ambientale anche a favore delle generazioni future.

1. La regione persegue come finalità principali:

(…)

m) la tutela dell'ambiente quale patrimonio comune;

(…)

[La Repubblica]

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 9

Art. 9 co. 1

Art. 4 co. 1 lett. b), c)

Cost., art. 32 co. 1

1. Il Friuli Venezia Giulia assicura a tutti il diritto alla salute, alla sicurezza sul lavoro, alla dignità del lavoratore e alla protezione sociale.

2. Il Friuli Venezia Giulia tutela l'infanzia e promuove la crescita e la partecipazione attiva nella società degli adolescenti e delle giovani generazioni.

3. Il Friuli Venezia Giulia assicura il carattere universalistico delle garanzie sociali, condizioni di effettiva vita indipendente e cittadinanza attiva indipendentemente da disabilità, sesso, età, religione e orientamento sessuale.

1. La regione autonoma assicura le garanzie sociali e persegue l'obiettivo di creare condizioni di effettiva vita indipendente e di cittadinanza attiva.

1. La regione persegue come finalità principali:

(…)

b) il diritto al lavoro e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) il diritto alla salute e all'assistenza sociale;

(…)

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

 

Cost., art. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

 

Cost., art. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Art. 10

Art. 9 co. 2

Art. 3 co. 4

Cost., art. 118 co. 4

1. Il Friuli Venezia Giulia riconosce e assicura, sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso misure tributarie e fiscali, l'autonoma iniziativa delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale. A tal fine, in particolare, incentiva l'associazionismo e favorisce la diffusione del volontariato.

2. La regione autonoma riconosce e assicura, sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso misure fiscali, l'autonoma iniziativa delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale. A tale fine incentiva l'associazionismo e favorisce in particolare la diffusione delle organizzazioni di volontariato e dell'associazionismo familiare.

4. La regione riconosce e favorisce le formazioni sociali e l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

 

Art. 4 co. 1 lett. g)

1. La regione persegue come finalità principali:

(…)

g) la promozione dell'associazionismo e del volontariato;

(…)

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà

Art. 11

Art. 10

Art. 3 co. 2

Cost., art. 5

1. La Regione impronta la sua attività ai princìpi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; promuove l'integrazione tra i livelli istituzionali, sulla base dei princìpi di leale collaborazione e di responsabilità.

1. La regione autonoma impronta la sua attività ai princìpi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; promuove l'integrazione tra i livelli istituzionali, sulla base dei princìpi di leale collaborazione e di responsabilità.

2. La regione si fonda sui princìpi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e sul metodo della programmazione.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

 

Cost., art. 118 co. 1

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

 

 

Art. 3 co. 3

 

 

 

3. La regione attua il decentramento delle funzioni amministrative che non richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, esercitando la potestà legislativa e i compiti di indirizzo, coordinamento, controllo e vigilanza nonché promuovendo la partecipazione degli enti locali a tali funzioni.

 

Art. 12

Art. 11

 

 

1. Il Friuli Venezia Giulia valorizza le autonomie funzionali e ne favorisce l'attività e la collaborazione con le autonomie locali.

1. La regione autonoma valorizza le autonomie funzionali.

 

 

Art. 13

Art. 12

 

 

1. La Regione promuove il pluralismo, anche linguistico, dell'informazione e della comunicazione e la più ampia diffusione delle informazioni; riconosce e favorisce il diritto all'informazione sull'attività legislativa e amministrativa.

2. La Regione valorizza le associazioni e le organizzazioni che rappresentano interessi collettivi e ne favorisce il ruolo anche mediante appropriate forme di consultazione, rappresentanza, concertazione e negoziazione.

3. Qualunque soggetto a cui possa derivare un pregiudizio da un atto regionale, ha facoltà di intervenire nel procedimento di formazione dello stesso, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali.

4. La Regione riconosce e garantisce a tutti coloro che risiedono in un Comune del territorio regionale i diritti di partecipazione contemplati dallo Statuto e dalle leggi regionali.

1. La regione autonoma promuove il pluralismo dell'informazione e della comunicazione e assicura la più ampia diffusione delle informazioni; riconosce, favorisce e promuove il diritto dei residenti all'informazione sull'attività legislativa e amministrativa.

2. La regione autonoma attua appropriate forme di consultazione, di rappresentanza e di concertazione con le associazioni e le organizzazioni che rappresentano interessi collettivi.

3. Chiunque possa ricevere pregiudizio da un atto regionale ha facoltà di intervenire nel procedimento di formazione dello stesso, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali.

 

 

Art. 14

Art. 13

 

 

1. La Regione persegue obiettivi di buona amministrazione, di pari opportunità e di non discriminazione, di informazione, nonché di tutela dei diritti dei minori, anche attraverso l'istituzione di organismi di garanzia, disciplinati dalla legge regionale.

1. La regione autonoma persegue obiettivi di buona amministrazione, di pari opportunità e di non discriminazione, di informazione, nonché di tutela dei diritti dei minori, anche attraverso l'istituzione di organismi di garanzia, disciplinati dalla legge regionale.

2. Gli organismi di cui al comma 1 assicurano la tutela dei diritti dei minori, anche attraverso la valorizzazione del ruolo delle famiglie.

 

 

 

 

Art. 4 co. 1 lett. a)

 

 

 

1. La regione persegue come finalità principali:

a) la promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla competitività delle imprese, basato sull'innovazione e sul rispetto dei princìpi di coesione sociale e di sostenibilità ambientale;

(…)

 

 

 

Art. 4 co. 1 lett. d)

 

 

 

1. La regione persegue come finalità principali:

(…)

d) la promozione dei diritti dei minori, degli anziani e delle persone diversamente abili;

(…)

 

 

 

Art. 4 co. 1 lett. f)

Cost., art. 29

 

 

1. La regione persegue come finalità principali:

(…)

f) la tutela del diritto alla vita, la promozione della maternità e la valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio quale cellula fondamentale della società;

(…)

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

 

Cost., art. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

 

 

Art. 4 co. 1 lett. i)

Cost., art. 33

 

 

1. La regione persegue come finalità principali:

(…)

i) il diritto alla libertà di studio, l'accesso all'istruzione pubblica e privata, alla cultura e alla formazione permanente come bisogno individuale e valore collettivo;

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

 

 

Art. 4 co. 1 lett. n)

 

 

 

1. La regione persegue come finalità principali:

(…)

n) il diritto dei cittadini a essere informati sulle condizioni e sulla qualità dell'ambiente nonché sui rischi che possono derivare da eventuali situazioni di criticità ambientale;

(…)

 

 

 

Art. 4 co. 1 lett. o)

 

 

 

1. La regione persegue come finalità principali:

(…)

o) la tutela della sicurezza dei cittadini.

 

RAPPORTI CON L’UNIONE EUROPEA ED ESERCIZIO DEL POTERE ESTERO

Art. 15

Art. 14

Art. 17 co. 1-3

Cost., art. 117 co. 5

1. La Regione partecipa alla formazione degli atti comunitari che riguardano materie in cui ha competenza legislativa ovvero che interessano specificamente il suo territorio, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione dello Statuto. La legge regionale statutaria disciplina le relative procedure.

2. Il Presidente della Regione partecipa al Consiglio dei ministri dell'Unione europea col rango di Ministro abilitato a rappresentare lo Stato e prende parte alle riunioni del Consiglio dei ministri della Repubblica quando si decide la posizione dell'Italia in relazione ad argomenti che abbiano un'incidenza diretta e rilevante sul territorio regionale.

3. La Regione è rappresentata nelle riunioni degli organismi dell'Unione europea quando si trattano argomenti che abbiano incidenza specifica, diretta e rilevante sul territorio e sull'economia regionale; se l'argomento trattato ha ricaduta esclusivamente sulla Regione, la rappresentanza italiana è integrata da un membro dell'esecutivo regionale che ne assume la guida.

1. La regione autonoma partecipa alla formazione degli atti comunitari che riguardano materie in cui ha competenza legislativa ovvero che interessano specificamente il suo territorio, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione del presente Statuto. La legge regionale statutaria disciplina le procedure e le modalità con cui l'Assemblea legislativa regionale detta le linee di indirizzo ed esercita le funzioni di controllo.

2. Il Presidente della regione partecipa al Consiglio dei ministri dell'Unione europea con il rango di Ministro abilitato a rappresentare lo Stato e prende parte alle riunioni del Consiglio dei ministri della Repubblica quando si decide la posizione dell'Italia in relazione ad argomenti che hanno un'incidenza diretta e rilevante sul territorio regionale.

3. La regione autonoma è rappresentata nelle riunioni degli organismi dell'Unione europea quando si trattano argomenti che hanno incidenza specifica, diretta e rilevante sul territorio e sull'economia regionali; se l'argomento trattato ha ricaduta esclusivamente sulla regione autonoma, la rappresentanza italiana è integrata da un membro dell'esecutivo regionale che ne assume la guida.

1. Nelle materie in cui ha competenza legislativa o che interessano specificamente il suo territorio, la regione partecipa alla formazione degli atti comunitari secondo le modalità stabilite con i decreti legislativi di attuazione del presente Statuto.

2. Il presidente della regione partecipa a tutte le decisioni relative ad argomenti che hanno un'incidenza diretta sul territorio regionale.

3. La regione è rappresentata nelle riunioni degli organismi dell'Unione europea quando si trattano argomenti che hanno incidenza specifica, diretta e rilevante sul territorio e sull'economia regionali; se l'argomento trattato ha ricaduta esclusivamente sulla regione, la rappresentanza italiana è integrata da un membro dell'esecutivo regionale che ne assume la guida.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

Art. 16

Art. 15

Art. 17 co. 4

Cost., art. 117 co. 5

1. La Regione provvede all'attuazione degli atti dell'Unione europea nelle materie nelle quali ha competenza, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione dello Statuto. La legge regionale statutaria disciplina le relative procedure.

1. La regione autonoma provvede all'attuazione degli atti dell'Unione europea nelle materie nelle quali ha competenza, secondo le modalità stabilite con i decreti legislativi di attuazione del presente Statuto. La legge regionale statutaria disciplina le relative procedure.

4. La regione provvede all'attuazione degli atti dell'Unione europea nelle materie in cui ha competenza legislativa.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

Art. 17

Art. 16

 

 

1. La Regione, nelle materie di propria competenza e con le procedure stabilite dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto e dalla legge regionale statutaria, richiede allo Stato:

a) di presentare ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi;

b) di presentare ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee avverso gli atti comunitari che la riguardano individualmente e direttamente;

c) di impugnare le sentenze e le ordinanze del Tribunale di primo grado davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

1. La regione autonoma, nelle materie di propria competenza e con le procedure stabilite dai decreti legislativi di attuazione del presente Statuto e della legge regionale statutaria, richiede allo Stato:

a) di presentare ricorso davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi;

b) di presentare ricorso davanti al tribunale di primo grado avverso gli atti  comunitari che la riguardano individualmente e direttamente;

c) di impugnare le sentenze e le ordinanze del tribunale di primo grado davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

 

 

Art. 18

Art. 17

Art. 18

Cost., art. 177 co. 9

1. La Regione può concludere accordi con Stati nelle materie in cui ha competenza legislativa, secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto.

2. La Regione partecipa alla formazione degli accordi internazionali di interesse regionale e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli stessi nelle materie di propria competenza, secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto.

3. La Regione può svolgere attività di rilievo internazionale e promozionali all'estero, nonché concludere intese con enti territoriali interni ad altro Stato nelle materie in cui ha competenza legislativa dandone semplice comunicazione preventiva allo Stato.

4. La legge regionale statutaria disciplina le procedure per l'attuazione del presente articolo.

1. La regione autonoma può concludere accordi con Stati, a esclusione dei trattati di natura politica, nelle materie in cui ha competenza, secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai decreti legislativi di attuazione del presente Statuto. La legge regionale statutaria disciplina le relative procedure.

2. La regione autonoma partecipa alla formazione degli accordi internazionali di interesse regionale e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli stessi nelle materie di propria competenza e nel rispetto delle procedure prescritte dalla legge regionale statutaria, secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai decreti legislativi di attuazione del presente Statuto.

3. La regione autonoma può svolgere attività di rilievo internazionale e promozionali all'estero, nonché concludere intese con enti territoriali interni ad altro Stato nelle materie in cui ha competenza legislativa dandone semplice comunicazione preventiva al medesimo Stato. La legge regionale statutaria disciplina le relative procedure.

4. Le ulteriori modalità per l'esercizio del potere estero della regione autonoma sono stabilite dai decreti legislativi di attuazione del presente Statuto.

1. Nelle materie in cui ha competenza legislativa, la regione promuove accordi e collaborazioni con altri Stati e con enti territoriali di altri Stati per favorire lo sviluppo dei rapporti economici, culturali e sociali, anche mediante forme organizzative di raccordo e di gestione di attività di comune interesse.

2. La regione partecipa alla formazione degli accordi internazionali di interesse regionale e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli stessi nelle materie di propria competenza.

3. La regione può svolgere attività di rilievo internazionale e promozionali all'estero nelle materie in cui ha competenza legislativa dandone comunicazione preventiva allo Stato.

4. (…)

5. L'attività di cui al presente articolo avviene secondo le modalità stabilite dai decreti legislativi di attuazione del presente Statuto.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato

Art. 19

Art. 18

Art. 18 co.4

 

1. La Regione, nel rispetto della normativa internazionale e dell'Unione europea, promuove la costituzione di organismi ed enti di rilievo internazionale finalizzati al miglioramento delle relazioni e degli scambi culturali ed economici con gli Stati e con le collettività o autorità territoriali interne ad altro Stato prossimi al suo territorio.

2. La Regione promuove, coadiuva e sostiene le iniziative di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e internazionale degli enti locali e delle espressioni della comunità locale con le collettività o autorità territoriali interne ad altri Stati.

1. La regione autonoma, nel rispetto della normativa internazionale e dell'Unione europea, promuove la costituzione di organismi e di enti di rilievo internazionale finalizzati al miglioramento delle relazioni e degli scambi culturali ed economici con gli Stati e con le realtà regionali interne di altro Stato prossime al suo territorio.

2. La regione autonoma promuove, coadiuva e sostiene, ferme restando le loro prerogative, le iniziative di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e internazionale degli enti locali e le espressioni della comunità locale con le collettività o con le autorità territoriali interne di altri Stati.

4. La regione promuove e coordina la politica transfrontaliera e le iniziative di cooperazione transnazionale degli enti locali con le collettività o con le autorità territoriali interne ad altri Stati.

 

 

 

Art. 19

 

 

 

1. La regione promuove le iniziative e adotta i provvedimenti legislativi e amministrativi necessari ad adattare le strutture, le reti e i servizi presenti sul proprio territorio alle esigenze dell'allargamento dell'Unione europea.

2. La regione opera altresì per favorire la competitività delle attività economiche regionali nei confronti dei nuovi Stati membri dell'Unione europea e degli Stati dell'Europa centro-orientale.

3. Nell'ambito delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, la regione concorda con lo Stato provvedimenti legislativi specifici, interventi finanziari mirati e forme speciali di agevolazione fiscale con le modalità e nell'ambito delle materie, anche di legislazione esclusiva dello Stato, individuate e disciplinate con appositi decreti legislativi di attuazione del presente Statuto.

 

AUTONOMIE LOCALI

Art. 20 co. 1

Art. 19 co. 1

Art. 43 co. 1,2

Statuto, art. 59 co. 1

1. I Comuni e le Province sono enti autonomi dotati di propri statuti che disciplinano le attribuzioni dei propri organi, il funzionamento e le forme di garanzia dei cittadini, nel rispetto della Costituzione, del presente Statuto e delle leggi regionali di cui al comma 2.

1. I comuni, le province e le città metropolitane sono enti autonomi secondo la previsione della Costituzione, del presente Statuto e delle leggi regionali di cui al comma 2. Essi sono dotati di autonomia statutaria, normativa, impositiva e finanziaria.

1. I comuni, le province e la provincia metropolitana di Trieste sono enti autonomi dotati di propri statuti che ne disciplinano le attribuzioni, il funzionamento e le forme di garanzia dei cittadini, nel rispetto della Costituzione, del presente Statuto e delle leggi regionali sugli enti locali approvate con il parere obbligatorio del consiglio delle autonomie locali.

2. Gli enti locali di cui al comma 1 hanno autonomia organizzativa, impositiva e finanziaria secondo le forme definite dal presente Statuto.

Le Province ed i Comuni della Regione sono Enti autonomi ed hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione.

 

 

Art. 3 co. 3

Statuto, art. 59 co. 2, 3

 

 

3. La regione attua il decentramento delle funzioni amministrative che non richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, esercitando la potestà legislativa e i compiti di indirizzo, coordinamento, controllo e vigilanza nonché promuovendo la partecipazione degli enti locali a tali funzioni.

Le Province ed i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento regionale.

Con legge regionale possono essere istituiti, nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, circondari per il decentramento di funzioni amministrative.

Art. 20 co. 2, 3

Art. 19 co. 2, 3

 

Statuto, art. 4

2. La legge regionale, approvata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, espressa nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria, disciplina le elezioni degli organi degli enti locali e detta princìpi fondamentali comuni in materia di ordinamento delle autonomie locali.

3. La legge regionale di cui al comma 2 assicura i diritti di partecipazione alla vita degli enti locali a coloro che risiedono stabilmente e legalmente nel territorio regionale.

2. La legge regionale statutaria, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, approvata previo parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria istitutiva, disciplina le elezioni dirette dei presidenti di provincia, dei sindaci, dei consigli provinciali e comunali, fissa il limite massimo dei mandati consecutivi e detta princìpi fondamentali comuni in materia di ordinamento delle autonomie locali, con particolare riferimento alle decisioni sui tributi, agli strumenti di bilancio, di programmazione finanziaria e di governo del territorio, nonché ai controlli interni, ai diritti dei cittadini e alla tutela delle minoranze.

3. La legge regionale di cui al comma 2 promuove la pari opportunità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive degli enti locali.

 

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

(…)

1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

(…)

Art. 20 co. 4-6

Art. 19 co. 4-6

Art. 43 co. 4

 

4. I Comuni e le Province hanno potestà di emanare regolamenti per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni di competenza, secondo i princìpi stabiliti dalla legge regionale di cui al comma 2.

5. I regolamenti emanati ai sensi del comma 4 sostituiscono la disciplina organizzativa e procedurale eventualmente dettata dallo Stato o dalla Regione con legge o regolamento.

6. I regolamenti di cui al comma 4 devono rispettare i limiti e le prescrizioni espressamente posti dalla legge, nonché quelli rivolti alla tutela di interessi dei soggetti privati o di interessi pubblici la cui tutela è affidata a enti diversi da quello che emana il regolamento.

4. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà di emanare regolamenti per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

5. I regolamenti emanati ai sensi del comma 4 sostituiscono la disciplina organizzativa e procedurale eventualmente dettata dallo Stato o dalla regione autonoma con legge o regolamento.

6. I regolamenti di cui al comma 4 devono rispettare i limiti e le prescrizioni espressamente posti dalla legge, nonché quelli rivolti alla tutela di interessi dei soggetti privati o di interessi pubblici la cui tutela è affidata a enti diversi da quello che emana il regolamento.

4. I comuni, le province e la provincia metropolitana di Trieste hanno potestà di emanare regolamenti per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

 

Art. 21 co. 1-5

Art. 20 co. 1

Art. 57

Cost., art. 133

1. Con legge regionale possono essere modificate le circoscrizioni e la denominazione dei Comuni e delle Province e possono essere fusi due o più Comuni.

2. L'istituzione di un nuovo Comune o di una nuova Provincia può essere disposta con legge regionale.

3. Con legge regionale può essere istituita la Città metropolitana che succede, nei rapporti giuridici e patrimoniali, ai Comuni e, relativamente al territorio interessato, alla Provincia, dei quali assume competenze e funzioni.

4. La legge regionale statutaria disciplina le modalità e le procedure per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, prevedendo in ogni caso la consultazione delle popolazioni interessate.

5. Con legge regionale possono essere istituite e disciplinate le Comunità montane per le finalità di cui all'articolo 7.

1. Con legge regionale statutaria, consultati mediante referendum i cittadini appartenenti ai territori degli enti locali interessati, possono essere modificate le circoscrizioni e la denominazione dei comuni e delle province, possono essere fusi due o più comuni, può essere istituito un nuovo comune, una nuova provincia e la città metropolitana.

1. Con legge regionale, previa consultazione referendaria delle popolazioni interessate, possono essere modificate le circoscrizioni e la denominazione dei comuni, possono essere fusi due o più comuni e possono essere istituiti nuovi comuni.

2. Le modalità e le procedure per lo svolgimento dei referendum di cui al comma 1 sono disciplinate con legge regionale.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

 

Statuto, art. 7

La Regione provvede con legge:

(…)

3) all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate.

 

Art. 21 co. 6

Art. 20 co. 2

 

 

6. La Regione favorisce ogni forma di aggregazione tra Comuni e tra Province per l'esercizio in comune delle loro funzioni e promuove le forme associative tra i Comuni minori.

2. La regione autonoma favorisce ogni forma di aggregazione tra comuni e tra province per l'esercizio in comune delle loro funzioni e promuove le forme associative tra i comuni minori.

 

 

 

 

Art. 45

 

 

 

1. Il territorio di ciascuna provincia, compresa la provincia metropolitana di Trieste, è suddiviso in ambiti territoriali ottimali che costituiscono i livelli ottimali di esercizio delle funzioni associate degli enti locali e la sede istituzionale per il coordinamento e la programmazione comune.

2. La regione, previo parere del consiglio delle autonomie locali, individua con legge gli ambiti territoriali ottimali adeguandoli alla distribuzione territoriale dei distretti sanitari.

3. I comuni riuniti in ambiti territoriali ottimali esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente, entro il termine previsto dalla legge regionale, i soggetti, le forme e le metodologie del coordinamento. Decorso inutilmente tale termine, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge regionale.

4. Al fine di favorire un processo sovracomunale di organizzazione dei servizi e delle strutture, la regione individua con legge forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, istituendo un apposito fondo in bilancio e graduando la corresponsione dei benefìci in relazione al livello di unificazione.

 

 

 

Art. 43, co. 3

Cost., art. 118 co. 1, 2

 

 

3. I comuni, le province e la provincia metropolitana di Trieste sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite dallo Stato e dalla regione secondo il principio di sussidiarietà.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Art. 22 co. 1

Art. 21

Art. 53

 

1. I Comuni esercitano tutte le funzioni amministrative che riguardano i servizi  alla persona, lo sviluppo economico e sociale, il governo del territorio comunale e quelle a essi conferite dalla legge regionale di cui all'articolo 23 e dalla legge dello Stato, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

1. I comuni esercitano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo che tali funzioni non siano attribuite ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

2. I comuni nell'esercizio delle loro funzioni si ispirano a criteri di decentramento e di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

3. I comuni esercitano altresì le funzioni a essi attribuite dalla regione autonoma e dallo Stato.

1. I comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie, nonché della generalità delle funzioni non espressamente riservate alla regione e alle province.

 

Art. 22 co. 2

Art. 22

Art. 48

 

2. Le Province esercitano le funzioni amministrative conferite dalla legge regionale di cui all'articolo 23 e dalla legge dello Stato.

1. Le province sono gli enti locali intermedi tra comune e regione autonoma che rappresentano le rispettive comunità, ne curano gli interessi e ne programmano e coordinano lo sviluppo.

2. Le province esercitano le funzioni regolamentari e amministrative che riguardano aree vaste di dimensione sovracomunale o l'intero territorio provinciale nelle seguenti materie:

a) difesa del suolo;

b) tutela e valorizzazione dell'ambiente;

c) protezione della fauna e della flora e delle altre risorse naturalistiche;

d) riserve naturali;

e) prevenzione delle calamità;

f) tutela e valorizzazione delle risorse idriche;

g) tutela e valorizzazione delle risorse energetiche;

h) infrastrutture viarie;

i) motorizzazione civile;

l) trasporti pubblici locali;

m) programmazione, organizzazione e controllo delle emissioni solide, liquide, atmosferiche e sonore;

n) lavoro e collocamento;

o) formazione professionale;

p) istruzione relativa al secondo ciclo di istruzione, ivi compresa l'edilizia scolastica;

q) orientamento all'istruzione e al lavoro;

r) tutela, promozione e valorizzazione delle lingue e delle culture regionali;

s) valorizzazione dei beni culturali;

t) promozione e valorizzazione delle risorse turistiche;

u) artigianato;

v) agricoltura e foreste;

z) montagna;

aa) raccolta, elaborazione e diffusione di dati;

bb) assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

cc) altre materie attribuite dalle leggi dello Stato o della regione autonoma.

3. Nelle materie di cui al comma 2 alla regione autonoma competono solo compiti di legislazione e di alta programmazione diretti a garantire uguali livelli di trattamento ai cittadini dei vari territori o interventi di riequilibrio sociale e territoriale.

4. Le province esercitano altresì funzioni di:

a) raccolta e coordinamento delle proposte degli enti locali ai fini della programmazione economica, sociale, territoriale e ambientale della regione autonoma;

b) definizione e attuazione di propri programmi pluriennali di sviluppo sia di carattere generale che settoriale;

c) definizione di piani territoriali di coordinamento sia generali che di settore.

5. Il presidente della provincia prende parte alle riunioni della Giunta regionale quando si trattano argomenti che hanno incidenza specifica, diretta e rilevante sul territorio e sull'economia provinciali.

1. Le province esercitano e coordinano tutte le funzioni ed i compiti amministrativi localizzati sul territorio e rispondenti a interessi sovracomunali.

2. Spettano in particolare alle province le funzioni amministrative di interesse provinciale nei seguenti settori:

a) difesa del suolo;

b) tutela e valorizzazione dell'ambiente e tutela dagli inquinamenti;

c) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;

d) smaltimento dei rifiuti;

e) caccia e pesca;

f) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;

g) servizio di protezione civile;

h) infrastrutture viarie;

i) trasporti pubblici locali;

l) diritto allo studio ed edilizia scolastica;

m) istruzione secondaria superiore;

n) formazione professionale;

o) sanità e assistenza sociale;

p) orientamento all'istruzione e al lavoro;

q) valorizzazione dei beni culturali e promozione delle attività culturali;

r) valorizzazione delle minoranze linguistiche;

s) promozione e valorizzazione delle risorse turistiche;

t) artigianato;

u) agricoltura e foreste;

v) montagna;

z) assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

aa) ogni altra materia attribuita dalle leggi dello Stato o della regione.

3. Le province inoltre realizzano opere di rilevante interesse provinciale nei settori economico, sociale, culturale e sportivo ed esercitano altresì funzioni di:

a) raccolta e coordinamento delle proposte degli enti locali ai fini della programmazione economica, sociale, territoriale e ambientale della regione;

b) definizione e attuazione di propri programmi pluriennali di sviluppo, di carattere sia generale che settoriale;

c) definizione di piani territoriali di coordinamento sia generali che settoriali.

 

Art. 22 co. 3

 

 

 

3. Le Comunità montane esercitano le funzioni amministrative conferite dalla legge regionale di cui all'articolo 23.

 

 

 

Art. 22 co. 4

Art. 23

 

 

4. Le Città metropolitane esercitano le funzioni conferite dalla legge regionale di cui all'articolo 23 e dalla legge dello Stato.

1. Le città metropolitane esercitano le funzioni stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 24.

 

 

 

 

Art. 50

 

 

 

1. In considerazione della specificità storica e territoriale della provincia di Trieste quale area transfrontaliera e abitata da significative minoranze linguistiche, è istituita la provincia metropolitana di Trieste, quale livello di governo unitario ed esclusivo del territorio della provincia di Trieste.

2. La legge statutaria regionale stabilisce le modalità di istituzione della provincia metropolitana di Trieste, nell'ambito dei princìpi generali previsti dal presente articolo.

3. Al fine di cui al comma 2, su iniziativa degli enti locali interessati, il sindaco del comune capoluogo e il presidente della provincia di Trieste convocano l'assemblea dei rappresentanti degli enti locali interessati. L'assemblea, su conforme deliberazione dei consigli comunali, adotta una proposta di statuto della provincia metropolitana, che ne indica le funzioni, l'organizzazione, l'articolazione interna e l'istituzione di municipi quali organismi di partecipazione e di decentramento, con funzioni di consultazione e di gestione dei servizi di base.

4. La proposta di istituzione della provincia metropolitana di Trieste è sottoposta al parere del consiglio delle autonomie locali e del consiglio regionale.

5. Entro tre mesi dall'adozione del testo definitivo della proposta di cui al comma 4, essa è ratificata dai consigli di tutti gli enti territoriali interessati.

6. All'elezione degli organi della provincia metropolitana di Trieste si procede nel primo turno utile ai sensi del presente Statuto e delle leggi vigenti in materia di elezioni degli enti locali.

 

 

 

Art. 51

 

 

 

1. Con legge regionale e con le modalità di cui all'articolo 54, sono conferite alla provincia metropolitana di Trieste le competenze amministrative proprie delle province e dei comuni, nonché le competenze regionali relative alle politiche transfrontaliere e alla gestione del porto franco di Trieste, congiuntamente alle necessarie risorse finanziarie, tecniche e professionali.

 

 

 

Art. 52

 

 

 

1. Al fine di valorizzare le locali peculiarità culturali, sociali, economiche e linguistiche, promuovendo lo sviluppo delle rispettive comunità, le province individuano ambiti funzionali e interventi di interesse comune e definiscono congiuntamente le conseguenti modalità di cooperazione.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, su proposta del consiglio delle autonomie locali o di almeno due province, è istituito un coordinamento permanente dell'area friulana, con funzioni di coordinamento e di guida delle rispettive politiche in ambito di governo del territorio e di promozione dello sviluppo economico.

 

Art. 23

Art. 24

Art. 54

 

1. La Regione conferisce le funzioni ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane e alle Città metropolitane con legge regionale approvata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali espressa nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria.

1. La regione autonoma conferisce le funzioni ai comuni, alle province e alle città metropolitane con legge regionale approvata con il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nelle forme e con gli effetti previsti della legge regionale statutaria.

1. Il trasferimento delle funzioni amministrative dalla regione agli enti locali avviene nell'ambito delle materie individuate dal presente titolo, secondo modalità e princìpi generali stabiliti dalla legge regionale statutaria e sulla base di disposizioni di legge approvate previo parere del consiglio delle autonomie locali.

2. Le disposizioni di legge di cui al comma 1 stabiliscono altresì le modalità operative ed i tempi per il trasferimento delle competenze, delle risorse finanziarie, dei necessari apparati burocratici e delle relative risorse professionali.

 

Art. 24

Art. 25

Art. 55

Statuto, art. 60

1. La Regione esercita il potere sostitutivo sugli enti locali nei casi in cui vi sia un'accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni conferite e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale.

2. La legge regionale, approvata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, espressa nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria, stabilisce i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo e le garanzie procedimentali per l'ente locale interessato secondo il principio di leale collaborazione.

1. La regione autonoma esercita il potere sostitutivo sugli enti locali nei casi in cui vi è un'accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni conferite e ciò è lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale.

2. La legge regionale, approvata con il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria, stabilisce i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo e le garanzie procedimentali per l'ente locale interessato secondo il principio di leale collaborazione.

1. La regione esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali nei casi in cui vi è un'accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni conferite, previo parere del collegio di garanzia statutaria.

2. La legge regionale, approvata previo parere del consiglio delle autonomie locali, stabilisce i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo e le garanzie procedimentali per l'ente locale interessato secondo il principio di leale collaborazione.

Il controllo sugli atti degli Enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i principi delle leggi dello Stato.

Art. 25

Art. 26

Art. 44

Cost., art. 119 co. 1

1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

2. Al fine di assicurare certezza di risorse per l'esercizio delle funzioni e dei servizi essenziali di competenza, la Regione attribuisce agli enti locali, senza vincolo di destinazione, quote della compartecipazione ai tributi erariali fissate su base pluriennale e con riferimento all'arco temporale della programmazione regionale.

3. La legge regionale, approvata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, espressa nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria, fissa i criteri e le modalità di attribuzione, anche in relazione all' ammontare dei tributi riferibili ai rispettivi territori e con l'istituzione di un fondo perequativo da destinare ai territori con minore capacità fiscale.

4. Per provvedere a scopi determinati e per l'esecuzione di programmi specifici, la Regione assegna con legge ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane e alle Città metropolitane contributi speciali.

1. I comuni, le province e le città metropolitane hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. La legge regionale, approvata con il parere del Consiglio delle autonomie locali, individua le risorse da devolvere agli enti locali con l'obiettivo di dare certezza di entrata e di spesa. Allo scopo di adeguare le finanze al raggiungimento delle finalità perseguite nell'esercizio delle loro competenze, la regione autonoma assegna annualmente agli enti locali, senza vincolo di destinazione sulla base di negoziazione triennale, quote delle compartecipazioni regionali ai tributi erariali in proporzione dell'ammontare del gettito dei tributi erariali riferibili ai rispettivi territori.

2. Con legge regionale, approvata con il parere del Consiglio delle autonomie locali, è istituito un fondo perequativo, senza vincolo di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

3. Per provvedere a scopi determinati e per l'esecuzione di programmi specifici, la regione autonoma assegna con legge ai comuni, alle province e alle città metropolitane contributi speciali.

1. I comuni, le province e la provincia metropolitana di Trieste hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

2. L'autonomia finanziaria di entrata è garantita da una quota fissa di partecipazione ai decimi di compartecipazione regionale, ripartita tra gli enti locali in misura proporzionale al gettito dei tributi erariali riferibile ai rispettivi territori. La quota di partecipazione è stabilita con la legge regionale statutaria.

3. L'autonomia finanziaria di entrata è altresì garantita dalla possibilità di differenziare autonomamente le aliquote delle addizionali e di applicare tributi propri in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento del sistema tributario e della finanza pubblica statale e regionale.

4. La regione istituisce un fondo di perequazione da distribuire ai comuni e alle province al fine di garantire i servizi e gli investimenti essenziali per i territori con minore capacità fiscale e la transizione al nuovo sistema di finanziamento.

      5. L'autonomia finanziaria di spesa è garantita dalla eliminazione di ogni vincolo di destinazione nei trasferimenti regionali. La regione può assegnare finanziamenti vincolati esclusivamente per la realizzazione di accordi di programma di interesse regionale.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

 

Statuto, art. 54

Allo scopo di adeguare le finanze delle Province e dei Comuni al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, il Consiglio regionale può assegnare ad essi annualmente una quota delle entrate della Regione.

Art. 26

Art. 27

Art. 46

Cost., art. 123 co. 4

1. Il Consiglio delle autonomie locali è l'organo di consultazione, di concertazione e di raccordo tra Regione ed enti locali.

2. La legge regionale determina le modalità di composizione e di funzionamento del Consiglio delle autonomie locali in conformità ai princìpi indicati dalla legge regionale statutaria.

1. Con legge regionale statutaria è istituito il Consiglio delle autonomie locali. La legge regionale statutaria assicura la partecipazione di rappresentanti delle assemblee elettive e determina le modalità di composizione e di funzionamento del Consiglio.

2. Il Consiglio delle autonomie locali è organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra la regione autonoma e gli enti locali. È altresì organo di rappresentanza del sistema degli enti locali del Friuli Venezia Giulia con funzioni consultive in tutte le materie riguardanti le competenze degli enti locali.

1. Il consiglio delle autonomie locali è l'organo di rappresentanza del sistema delle autonomie locali della regione.

2. Il consiglio delle autonomie locali è composto da un membro per ogni ambito territoriale ottimale, designato dai sindaci dei comuni che ne fanno parte tra i componenti dei rispettivi consigli. Partecipano di diritto i presidenti delle province e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia.

3. La legge statutaria regionale stabilisce il sistema di elezione del consiglio delle autonomie locali, sulla base di criteri che garantiscono anche la rappresentanza dei comuni di dimensione minore.

4. Non possono fare parte del consiglio delle autonomie locali i componenti del consiglio regionale e dei consigli provinciali.

5. I componenti del consiglio delle autonomie locali decadono in caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica rivestita al momento dell'elezione.

6. Ciascun componente del consiglio delle autonomie locali esprime un voto.

7. Le modalità di elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza del consiglio delle autonomie locali, di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori, comprese le modalità per indire e per svolgere consultazioni della generalità degli enti locali, sono disciplinate da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta, sentito il parere del consiglio regionale.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Art. 27

Art. 28

Art. 47

 

1. Il Consiglio delle autonomie locali esercita le funzioni previste dallo Statuto e dalla legge regionale statutaria.

2. Il Consiglio delle autonomie locali può proporre alla Regione di ricorrere alla Corte costituzionale sia avverso le leggi e gli atti aventi valore di legge dello Stato o di altre Regioni, sia per conflitto di attribuzioni.

1. Il Consiglio delle autonomie locali esercita le funzioni previste dal presente Statuto e dalla legge regionale statutaria.

2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere sul bilancio regionale, sugli atti di programmazione regionale, sulle proposte di legge e di regolamento che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze degli enti locali.

3. Una rappresentanza del Consiglio delle autonomie locali, preventivamente informata, partecipa, con facoltà di intervento, alle sedute della Giunta regionale che hanno in discussione questioni di cui al comma 2.

4. Il Consiglio delle autonomie locali può sollecitare il Presidente della regione a ricorrere alla Corte costituzionale sia contro le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato o di altre regioni, sia per conflitto di attribuzione.

1. Il consiglio delle autonomie locali ha potere di iniziativa legislativa su ogni materia inerente al sistema degli enti locali.

2. Il consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sulle proposte di atti all'esame del consiglio regionale che riguardano:

a) l'ordinamento degli enti locali;

b) il sistema elettorale degli organi degli enti locali;

c) la determinazione o la modificazione delle competenze degli enti locali e il riparto di competenze tra la regione e gli enti locali;

d) l'autonomia finanziaria degli enti locali;

e) l'esercizio del potere sostitutivo della regione nei confronti degli enti locali;

f) la programmazione e il coordinamento dell'attività amministrativa della regione e degli altri livelli territoriali di governo;

g) la modificazione territoriale degli enti locali e l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali;

h) l'istituzione di enti e di agenzie regionali.

3. Nel caso in cui il parere obbligatorio del consiglio delle autonomie locali sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato all'accoglimento di modifiche specifiche, il consiglio regionale può procedere all'approvazione dell'atto o alla sua approvazione senza l'accoglimento di tali modifiche con il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla regione.

4. Il regolamento interno del consiglio regionale disciplina le modalità di esercizio del potere consultivo di cui al comma 2, assicurando una seconda lettura del testo qualora questo sia stato oggetto di ampie e sostanziali modificazioni nel corso dei lavori delle commissioni consiliari.

5. Il consiglio delle autonomie locali esprime altresì parere obbligatorio sulla proposta di bilancio regionale e può esprimere osservazioni su tutte le altre proposte depositate in consiglio regionale.

6. Ai fini dell'espressione del proprio parere, il consiglio delle autonomie locali può effettuare, ai sensi del proprio regolamento interno, consultazioni con la generalità degli enti locali.

 

 

 

Art. 49

 

 

 

1. Nell'ambito dei princìpi di cui agli articoli 3 e 23, a ogni consiglio provinciale partecipano di diritto i componenti del consiglio delle autonomie locali appartenenti alla provincia stessa, secondo le modalità disciplinate dalla legge regionale statutaria.

 

 

 

Art. 56

 

 

 

1. Il capoluogo della regione può essere individuato con legge regionale, su iniziativa di 50.000 elettori e previa consultazione referendaria dell'intera popolazione regionale.

2. La consultazione di cui al comma 1 ha esito positivo se la proposta oggetto del referendum è accolta dalla maggioranza degli aventi diritto al voto.

3. Le modalità e le procedure per lo svolgimento del referendum sono disciplinate dalla legge regionale statutaria.

4. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1, capoluogo della regione rimane Trieste.

 

ORGANI DELLA REGIONE

Art. 28 co. 1

Art. 29 co. 1

Art. 22 co. 1

Cost., art. 121 co. 1

1. Sono organi della Regione: l'Assemblea legislativa regionale, il Presidente della Regione e la Giunta regionale.

1. Sono organi della regione autonoma: l'Assemblea legislativa regionale, il Presidente della regione e la Giunta regionale.

1. Sono organi della regione: il consiglio regionale, il presidente della regione e la giunta regionale.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

 

Statuto, art. 12 co. 1

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione

Art. 28 co. 2

Art. 29 co. 2

Art. 24

Statuto, art. 12 co. 2

2. La legge regionale statutaria determina la forma di governo e i rapporti fra gli organi della Regione.

2. La legge regionale statutaria determina la forma di governo e i rapporti fra gli organi della regione autonoma.

1. In armonia con la Costituzione e con il presente Statuto, con legge regionale, approvata dal consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, sono determinate la forma di governo della regione e le forme del decentramento.

2. La legge regionale statutaria di cui al comma 1 disciplina specificatamente:

a) le modalità di elezione del consiglio regionale, del presidente del consiglio regionale, dei consigli provinciali e dei presidenti dei consigli provinciali;

b) i casi di ineleggibilità e di incompatibilità relativi alle cariche di cui alla lettera a);

c) i rapporti tra gli organi della regione;

d) le materie oggetto di potestà regolamentare del consiglio regionale e le modalità di svolgimento di tale potestà;

e) le modalità di funzionamento del collegio di garanzia statutaria nonché i requisiti di professionalità e le condizioni di incompatibilità dei suoi componenti;

f) le modalità e i princìpi generali del trasferimento di funzioni amministrative dalla regione agli enti locali;

g) il sistema di elezione del consiglio delle autonomie locali;

 h) le modalità di partecipazione dei componenti del consiglio delle autonomie locali ai consigli provinciali;

i) la quota di partecipazione degli enti locali ai decimi di compartecipazione regionale;

l) le modalità di istituzione della provincia metropolitana di Trieste;

m) la disciplina del referendum consultivo per l'individuazione del capoluogo regionale.

3. La legge regionale di cui al comma 2 è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla data della sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti del consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Se la legge regionale di cui al presente articolo è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla data della pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del consiglio regionale.

In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso

 

 

Art. 21

 

 

 

1. Nell'ambito digli obiettivi generali di decentramento e di sussidiarietà di cui all'articolo 3, la regione promuove l'autonomia

 

Art. 22 co. 2-5

2. Fanno parte del sistema delle autonomie locali: i comuni singoli o associati, le province e la provincia metropolitana di Trieste.

3. Sono organi del sistema delle autonomie: il consiglio delle autonomie locali, i consigli provinciali, i presidenti delle province e le giunte provinciali; i consigli comunali, i sindaci e le giunte comunali.

4. Al fine di favorire la concreta partecipazione degli enti locali nella programmazione e nelle funzioni regionali di indirizzo, i princìpi generali per l'elezione degli organi regionali e provinciali, nonché le disposizioni che disciplinano il funzionamento del consiglio regionale e dei consigli provinciali prevedono e incentivano forme di partecipazione diretta e funzioni consultive da parte dei rappresentanti degli enti locali.

5. In attuazione di quanto previsto al comma 4, il presente Statuto in particolare:

a) disciplina il funzionamento del consiglio delle autonomie locali quale organo consultivo di raccordo fra la regione e le autonomie locali;

b) disciplina la partecipazione dei rappresentanti dei comuni nell'ambito dei consigli provinciali;

c) prevede che il consiglio regionale sia composto da consiglieri provinciali.

 

Art. 29 co. 1

Art. 30 co. 1

Art. 25 co. 1

 

1. L'Assemblea legislativa regionale è l'organo rappresentativo della comunità regionale.

1. L'Assemblea legislativa regionale è l'organo rappresentativo della comunità regionale del Friuli Venezia Giulia.

1. Il consiglio regionale è l'organo di rappresentanza democratica della comunità regionale.

 

Art. 29 co. 2

Art. 30 co. 2

Art. 25, co. 3

Cost., art. 121 co. 2

2. L'Assemblea legislativa regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione, le altre funzioni conferitele dalla Costituzione, dallo Statuto, dalle leggi dello Stato e le funzioni di indirizzo e controllo politico come disciplinate dalla legge regionale statutaria e dal regolamento dell'Assemblea.

2. L'Assemblea legislativa regionale esercita le potestà legislative attribuite alla regione autonoma, le altre funzioni conferitele dalla Costituzione, dal presente Statuto, dalle leggi dello Stato e le funzioni di indirizzo e di controllo politico come disciplinate dalla legge regionale statutaria e dal regolamento dell'Assemblea.

3. Il consiglio regionale determina l'indirizzo politico e amministrativo della regione e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà legislativa attribuita alla regione e la potestà regolamentare non attribuita alla giunta regionale, adempie le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi della regione e dello Stato.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. (…)

 

Statuto, art. 24

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione, e le altre funzioni, conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato.

Art. 29 co. 3

Art. 30 co. 3

 

Cost., art. 121 co. 2

3. L'Assemblea legislativa regionale può presentare alle Camere proposte di legge. Può anche presentare voti alle Camere e al Governo della Repubblica.

3. L'Assemblea legislativa regionale può presentare alle Camere proposte di legge. Può altresì presentare voti alle Camere e al Governo della Repubblica.

 

Il Consiglio regionale (…) Può fare proposte di legge alle Camere.

 

Statuto, art. 26

Il Consiglio regionale, in materie estranee alla sua competenza, ma che presentano particolare interesse per la Regione, può formulare progetti di legge da sottoporre al Parlamento.

I progetti sono inviati, dal Presidente della Regione, al Governo per la presentazione alle Camere.

Il Consiglio regionale può anche presentare voti alle Camere e al Governo della Repubblica.

 

 

Art. 25 co. 4-7

Statuto, art. 7

 

 

4. Sono riservate alla legge regionale:

a) l'approvazione dei bilanci preventivi, delle relative variazioni e dei conti consuntivi della regione; l'autorizzazione all'esercizio provvisorio di bilancio;

b) la disciplina delle procedure della programmazione di cui all'articolo 11;

c) l'istituzione dei tributi propri della regione;

d) l'assunzione di mutui e l'emissione di prestiti;

e) l'ordinamento degli enti locali e le modalità di elezione dei relativi organi;

f) il trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali;

g) la disciplina dell'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;

h) l'istituzione di enti e di aziende dipendenti dalla regione;

i) l'istituzione di nuovi comuni e province, la modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni;

l) la ratifica delle intese con altre regioni per la cura di interessi comuni e l'approvazione degli accordi con altri Stati ed enti o istituzioni territoriali di altri Stati;

m) l'approvazione annuale della legge regionale comunitaria.

5. Il consiglio regionale, inoltre:

a) delibera i princìpi e gli indirizzi della programmazione regionale generale, intersettoriale e settoriale e ne verifica periodicamente l'attuazione;

b) approva i piani concernenti opere pubbliche e i relativi finanziamenti;

c) approva il documento di programmazione economico-finanziaria regionale ed elabora gli indirizzi alla giunta regionale per la predisposizione del bilancio preventivo;

d) delibera gli atti di intervento della regione nella programmazione interregionale, nazionale e comunitaria;

e) approva i regolamenti di competenza del consiglio regionale, con le modalità e nelle materie individuate dalla legge regionale statutaria;

f) nomina i rappresentanti della regione, salvo i casi in cui la potestà è attribuita dalla legge ad altri organi della regione;

g) approva i bilanci preventivi e i conti consuntivi degli enti e delle aziende dipendenti dalla regione;

h) può presentare proposte di legge alle Camere e presentare voti alle Camere e al Governo;

i) esprime i pareri, i giudizi e gli orientamenti della regione su tutte le questioni di interesse regionale;

l) delibera su ogni altro provvedimento per il quale la Costituzione, il presente Statuto o la legge stabiliscono la generica attribuzione alla regione.

6. Sono attribuite al consiglio regionale le funzioni di controllo nei confronti del presidente della regione e della giunta regionale, in ordine all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo.

7. Spetta inoltre al consiglio regionale provvedere, nelle forme e nei termini previsti dal regolamento interno, alla verifica dello stato di attuazione e all'analisi degli effetti delle leggi, dei regolamenti regionali e degli atti amministrativi approvati dal consiglio regionale stesso.

La Regione provvede con legge:

1) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi;

2) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'art. 52;

3) all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate.

 

 

Art. 26

 

 

 

1. Non possono essere esercitate dalla giunta regionale, né in via di urgenza, né per delega, le funzioni di competenza del consiglio regionale.

2. Il regolamento interno del consiglio regionale stabilisce le modalità con cui la giunta regionale, in casi straordinari di necessità e urgenza, può sollecitare l'esame di provvedimenti specifici.

 

 

 

Art. 27

Statuto, art. 20

 

 

1. Il consiglio regionale si riunisce di diritto il primo giorno non festivo dei mesi di febbraio e di ottobre.

2. Il consiglio regionale si riunisce inoltre quando è convocato dal suo presidente o su richiesta di un quarto dei propri consiglieri.

3. Le sedute del consiglio regionale sono pubbliche; il regolamento interno stabilisce i casi in cui il consiglio si riunisce in seduta segreta.

4. Il consiglio regionale delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti, con esclusione di quelli che hanno ottenuto congedo ai sensi del regolamento interno, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Sono fatte salve le diverse maggioranze stabilite dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.

5. Le deliberazioni del consiglio regionale sono adottate a scrutinio palese; tre consiglieri possono chiedere la votazione per appello nominale. Le votazioni concernenti persone sono a scrutinio segreto, salva diversa disposizione del regolamento interno.

Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente. Esso si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Il Consiglio si riunisce, inoltre, quando il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente deve convocarlo entro quindici giorni, quando ne faccia richiesta il Presidente della Regione o un quarto dei consiglieri.

L'ordine del giorno del Consiglio regionale è preventivamente comunicato al Commissario del Governo.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento.

Art. 30

 

Art. 25 co. 2

 

1. All'Assemblea legislativa regionale è riconosciuta autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile.

2. Nell'ambito della propria autonomia, l'Assemblea legislativa regionale ha la capacità processuale davanti a ogni giurisdizione. La legge regionale statutaria disciplina i casi e le modalità di esercizio della capacità processuale dell'Assemblea legislativa regionale.

 

2. Il consiglio regionale ha autonomia funzionale, organizzativa, amministrativa e contabile, che esercita, ai sensi del presente Statuto e del regolamento interno di cui all'articolo 34, nell'ambito dello stanziamento assegnato in bilancio.-

 

Art. 31 co. 1

Art. 31 co. 1

Art. 24 co. 2

Statuto, art. 13 co. 1

1. L'Assemblea legislativa regionale è eletta a suffragio universale e diretto, libero, uguale e segreto, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale statutaria.

1. L'Assemblea legislativa regionale è eletta a suffragio universale e diretto, libero, uguale e segreto, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale statutaria.

2. La legge regionale statutaria di cui al comma 1 disciplina specificatamente:

a) le modalità di elezione del consiglio regionale, del presidente del consiglio regionale, dei consigli provinciali e dei presidenti dei consigli provinciali;

(…)

Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto.

 

 

Art. 23

 

 

 

1. Le elezioni del presidente della regione, dei presidenti delle province, del consiglio regionale e dei consigli provinciali avvengono secondo la disciplina prevista dalla legge regionale statutaria di cui all'articolo 24, nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato e conformemente ai seguenti criteri:

(…)

c) gli organi di cui al comma 1 sono eletti, in un unico turno elettorale, a suffragio universale, diretto, uguale, libero e segreto;

d) gli organi di cui al comma 1 sono eletti per cinque anni, con decorrenza dalla data delle elezioni;

e) il presidente della regione non ricopre la carica di consigliere regionale; i presidenti delle province non ricoprono la carica di consigliere provinciale;

f) sono eleggibili tutti gli elettori che hanno raggiunto la maggiore età entro il termine fissato per la consultazione; sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione che hanno raggiunto la maggiore età entro il termine fissato per la consultazione e i cittadini dell'Unione europea iscritti nelle liste elettorali aggiunte per le elezioni comunali;

g) sono previste forme di incentivazione per la partecipazione delle donne alle consultazioni elettorali;

h) ogni lista o coalizione di liste che partecipa alle elezioni del consiglio regionale deve partecipare alle elezioni dei consigli provinciali in tutte le quattro province;

i) nell'ambito di ciascuna lista o coalizione di liste, la candidatura di presidente della regione è collegata a quella dei rispettivi candidati presidenti di ciascuna provincia in modo che il voto viene espresso cumulativamente nei confronti del presidente della regione e del presidente di ciascuna provincia;

l) al momento del deposito della candidatura a presidente della regione, sono indicati il nominativo del vicepresidente della regione ai fini di cui all'articolo 38 e il nominativo degli assessori;

m) al momento del deposito della candidatura a presidente della provincia, è indicato il nominativo del vicepresidente della provincia; le disposizioni di cui all'articolo 39 si applicano anche ai consigli provinciali;

n) non è ammesso esprimere voto disgiunto;

o) accedono alla ripartizione dei seggi le liste che hanno raggiunto il 4 per cento dei voti su base regionale, ancorché aderenti a una coalizione di liste;

p) è eletto, rispettivamente, presidente della regione e presidente della provincia il candidato che ha riportato il maggiore numero di voti;

q) l'assegnazione dei seggi, nell'ambito del consiglio regionale e del consiglio provinciale, avviene assegnando la maggioranza dei seggi alla lista o alla coalizione di liste vincenti e procedendo alla ripartizione proporzionale dei seggi rimanenti alle liste o alle coalizioni di liste abbinate ai candidati presidente della regione e presidente della provincia non eletti;

r) la ripartizione dei seggi alle liste che compongono una coalizione avviene in proporzione ai voti di lista ricevuti;

s) è eletto consigliere provinciale chi ha riportato il maggiore numero di preferenze personali, nel limite dei seggi assegnati alla singola lista;

t) è eletto consigliere regionale il consigliere provinciale che, nell'ambito del numero di consiglieri regionali assegnati alla singola lista o coalizione di liste per ciascuna provincia, ha riportato il maggiore numero di preferenze personali;

u) nell'ipotesi di scioglimento di un consiglio provinciale si provvede, entro tre mesi, al rinnovo delle operazioni elettorali a livello provinciale, con conseguente surroga per la rimanente durata della legislatura dei consiglieri regionali decaduti;

v) nell'ipotesi di scioglimento di due o più consigli provinciali, si provvede entro tre mesi al rinnovo delle operazioni elettorali a livello regionale.

 

Art. 31 co. 2

Art. 31 co. 2

 

Statuto, art. 14 co. 1

2. L'Assemblea legislativa regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

2. L'Assemblea legislativa regionale è eletta per cinque anni, Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

 

Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Art. 31 co. 3

Art. 31 co. 5

Art. 23 lett. a)

Statuto, art. 13 co. 2

3. Il numero dei Consiglieri regionali è di sessanta.

5. Il numero dei deputati regionali è di sessanta.

a) il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 12.500 abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento della popolazione;

Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento

Art. 31 co. 4

Art. 31 co. 6

Art. 23 lett. b)

 

4. La legge regionale statutaria ripartisce il territorio regionale in circoscrizioni elettorali e disciplina la ripartizione dei seggi fra le medesime in base al numero degli abitanti.

6. La legge regionale statutaria ripartisce il territorio regionale in circoscrizioni elettorali e disciplina la ripartizione dei seggi fra le medesime in base al numero degli abitanti.

b) il territorio è suddiviso in circoscrizioni elettorali e viene disciplinata la ripartizione dei seggi fra le medesime in base al numero degli abitanti;

 

 

Art. 31 co. 3

 

Statuto, art. 14 co. 2-3

 

3. Le elezioni della nuova Assemblea legislativa regionale sono indette dal Presidente della regione e possono avere luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al comma 2. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

 

Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

 

Art. 31 co. 4

 

Statuto, art. 14 co. 4

 

4. La nuova Assemblea legislativa regionale si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della regione in carica.

 

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.

 

 

 

Statuto, art. 14 co. 5

 

 

 

La Presidenza provvisoria del nuovo Consiglio regionale è assunta dal consigliere più anziano di età fra i presenti; i due consiglieri più giovani fungono da segretari.

Art. 32 co. 1

Art. 32 co. 1

Art. 28 co 1

Statuto, art. 16 co. 1

1. I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.

1. I deputati regionali rappresentano l'intera regione autonoma del Friuli Venezia Giulia senza vincolo di mandato.

1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato.

I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.

Art. 32 co. 2

Art. 32 co. 2

Art. 28 co. 2

Cost., art. 122 co. 4

2. I Consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni o i voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

2. I deputati regionali non possono essere perseguiti per le opinioni o per i voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

2. I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni o i voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

 

Statuto, art. 16 co. 2

Essi non possono essere perseguiti per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 32 co. 3

Art. 32 co. 3, 4

Art. 28 co. 3

Statuto, art. 17

3. Prima di essere ammesso all'esercizio delle sue funzioni, ciascun Consigliere regionale presta giuramento secondo la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e del Friuli Venezia Giulia». I Consiglieri regionali appartenenti a uno dei gruppi linguistici della Regione possono prestare giuramento anche nella propria lingua.

3. Prima di essere ammesso all'esercizio delle sue funzioni, ciascun deputato regionale presta giuramento secondo la

seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e del Friuli Venezia Giulia».

4. I deputati appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute possono prestare giuramento nella propria lingua.

3. Prima di essere ammesso all'esercizio delle sue funzioni, ciascun consigliere regionale presta giuramento, anche nelle lingue minoritarie presenti nella regione e riconosciute ai sensi della legge statale.

Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, ciascun consigliere regionale presta giuramento, secondo la seguente formula:

«Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione».

 

Art. 32 co. 4

Art. 32 co. 5

Art. 28 co. 8

Statuto, art. 19 co. 2

4. Ai Consiglieri regionali è attribuita, con legge regionale, un'indennità per l'espletamento del loro mandato.

5. Ai deputati regionali è attribuita, con legge regionale, una indennità per l'espletamento del loro mandato.

8. Ai consiglieri regionali è attribuita, con legge regionale, un'indennità di presenza per i giorni di seduta degli organi consiliari.

Agli altri membri del Consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di presenza per i giorni di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni.

Art. 32 co. 5

Art. 32 co. 6

Art. 24 co. 2

Statuto. art. 12 co. 2

5. Con legge regionale statutaria sono stabiliti i casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di Consigliere regionale.

6. Con legge regionale statutaria sono stabiliti i casi di ineleggibilità e di incompatibilità relativi alla carica di deputato regionale.

2. La legge regionale statutaria di cui al comma 1 disciplina specificatamente:

a) le modalità di elezione del consiglio regionale, del presidente del consiglio regionale, dei consigli provinciali e dei presidenti dei consigli provinciali;

b) i casi di ineleggibilità e di incompatibilità relativi alle cariche di cui alla lettera a);

(…)

In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. (…)

 

 

 

Cost., art. 122 co. 2

 

 

 

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

 

Statuto, art. 15 co. 3

L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti, ovvero di membro del Parlamento europeo.

 

 

Art. 28 co. 4

 

 

 

4. Il consiglio regionale provvede alla convalida dell'elezione dei consiglieri regionali ai sensi del regolamento interno.

 

 

 

Art. 28 co. 5-7

 

 

 

5. Ogni consigliere regionale ha potere di iniziativa legislativa, di interrogazione, di interpellanza e di mozione. Gli assessori regionali hanno l'obbligo di rispondere alle interpellanze e alle interrogazioni con le modalità e con i termini perentori stabiliti dal regolamento interno.

6. Ogni consigliere regionale ha potere di iniziativa relativamente ai regolamenti regionali di competenza del consiglio regionale.

7. Ogni consigliere regionale ha altresì diritto di accesso agli uffici della regione e diritto di ottenere dal presidente della giunta regionale, dalla giunta stessa e da tutti gli uffici della regione, degli enti, delle aziende, delle agenzie e degli organismi regionali da essa dipendenti, le informazioni necessarie e copia degli atti e dei documenti utili all'esercizio del mandato, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, ad esclusione dei casi espressamente previsti dalla legge.

 

Art. 33

Art. 33

 

Statuto, art. 15 co. 1

1. Sono elettori gli iscritti nelle liste elettorali di un comune del Friuli Venezia Giulia e i cittadini dell'Unione europea iscritti nelle liste elettorali aggiunte per le elezioni comunali.

2. È riservata alla legge dello Stato la disciplina dell'iscrizione nelle liste elettorali comunali di tutti i cittadini, compresi quelli di Paesi non appartenenti all'Unione europea, residenti in uno dei comuni del Friuli Venezia Giulia.

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune del Friuli Venezia Giulia che hanno raggiunto la maggiore età entro il termine fissato per la consultazione e altresì i cittadini dell'Unione europea iscritti nelle liste elettorali aggiunte per le elezioni comunali che risiedono in un comune della regione autonoma da oltre cinque anni.

2. La legge regionale disciplina l'iscrizione nelle liste elettorali comunali di tutti i cittadini dell'Unione europea residenti in uno dei comuni della regione autonoma.

 

Sono elettori del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

Art. 34

Art. 34

 

Art. 15 co. 2

1. Sono eleggibili all' Assemblea legislativa regionale tutti gli elettori che abbiano raggiunto la maggiore età entro il termine fissato per la consultazione.

1. Sono eleggibili all'Assemblea legislativa regionale tutti gli elettori che hanno raggiunto la maggiore età entro il termine fissato per la consultazione e che sono residenti in un comune del Friuli Venezia Giulia da almeno cinque anni.

2. La legge regionale stabilisce il limite massimo dei mandati consecutivi.

 

Sono eleggibili al Consiglio regionale gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età il giorno delle elezioni.

Art. 35

Art. 35

 

 

1. La legge regionale statutaria assicura l'elezione all'Assemblea legislativa regionale di almeno un candidato appartenente alla minoranza slovena.

1. La legge regionale statutaria assicura l'elezione nell'Assemblea legislativa regionale di almeno un candidato appartenente alla minoranza slovena.

 

 

Art. 36

Art. 36

 

Cost., art. 117 co. 7

1. La legge regionale statutaria promuove la pari opportunità di accesso delle donne e degli uomini alla carica di Consigliere regionale.

1. La legge regionale statutaria promuove la pari opportunità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche pubbliche.

 

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

 

Statuto, art. 12 co. 2

In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. (…)

Art. 37 co. 1

Art. 37 co. 1

Art. 29 co. 2

Cost., art. 122 co. 3

1. Il Presidente dell' Assemblea legislativa regionale è eletto nelle prime due votazioni a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Qualora nella seconda votazione nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta, si procede, nello stesso giorno, al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto chi consegue la maggioranza dei voti. A parità di voti è eletto o partecipa al ballottaggio il più anziano di età.

1. Il presidente dell'Assemblea legislativa regionale è eletto nelle prime due votazioni a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Qualora nella seconda votazione nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta, si procede, nello stesso giorno, al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto chi consegue la maggioranza dei voti. A parità di voti è eletto o partecipa al ballottaggio il più anziano di età.

2. Il presidente del consiglio regionale è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza di due terzi dei componenti del consiglio stesso, nelle prime due votazioni. La terza votazione è svolta mediante ballottaggio fra i due candidati che, nel precedente scrutinio, hanno ottenuto il maggiore numero di voti; è proclamato eletto chi consegue la maggioranza dei voti. A parità di voti è eletto o partecipa al ballottaggio il più anziano di età.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

 

Statuto, art. 18 co. 2

L'elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio; dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti validi espressi.

 

 

Art. 29 co. 1

 

 

 

1. Il presidente del consiglio regionale rappresenta il consiglio, lo convoca e ne dirige i lavori, cura le relazioni del consiglio con le istituzioni e con gli organismi esterni regionali, nazionali e internazionali; garantisce il rispetto del presente Statuto e del regolamento interno; esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto, dalle leggi e dal regolamento interno.

 

 

 

Art. 29 co. 3

 

 

 

3. La cessazione della carica è determinata dall'accoglimento della mozione di decadenza, presentata dalla maggioranza dei componenti del consiglio regionale e approvata, a scrutinio segreto, dai due terzi dei componenti.

 

Art. 37 co. 2

Art. 37 co. 2

Art. 29 co. 4

Statuto, art. 19 co. 1

2. Al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale è attribuita, con legge regionale, un' indennità di carica.

2. Al presidente dell'Assemblea legislativa regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di carica.

4. Al presidente del consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di carica.

Al Presidente del Consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di carica.

 

 

Art. 30

Statuto, art. 18 co. 1

 

 

1. L'ufficio di presidenza è costituito dal presidente del consiglio regionale, da due vicepresidenti e da due segretari.

2. I vicepresidenti e i segretari sono eletti a scrutinio segreto e in modo che, per entrambe le cariche, sia assicurata la presenza della minoranza.

3. L'ufficio di presidenza:

a) collabora con il presidente del consiglio regionale nell'esercizio dei suoi compiti;

b) assicura le prerogative e i diritti dei consiglieri regionali;

c) tiene i rapporti con i gruppi consiliari;

d) definisce gli obiettivi e gli indirizzi per l'organizzazione degli uffici consiliari e verifica annualmente i risultati della gestione;

e) amministra i fondi stanziati per il funzionamento del consiglio regionale;

f) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dal presente Statuto, dalle leggi regionali e dal regolamento interno.

Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'Ufficio di presidenza, con la elezione del Presidente, di due vice-presidenti e di segretari, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento interno del Consiglio.

 

 

Art. 31

Statuto, art. 18 co. 3

 

 

1. Il consiglio regionale istituisce commissioni permanenti, competenti per gruppi di materie affini.

2. Il regolamento interno del consiglio regionale disciplina il numero, la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni permanenti, garantendo la partecipazione di tutti i gruppi consiliari.

3. Il presidente e gli altri componenti della giunta regionale hanno il diritto e, se richiesti, l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti senza diritto di voto.

4. Il regolamento interno individua le materie e i limiti entro cui è ammessa l'approvazione di leggi o di provvedimenti nelle commissioni permanenti in sede deliberante oppure in sede redigente, con discussione finale e con dichiarazioni di voto in aula.

Subito dopo la costituzione dell'ufficio di Presidenza, i consiglieri regionali sono assegnati a Commissioni permanenti istituite, a norma di regolamento, per il preventivo esame dei disegni di legge.

 

 

Art. 32 co. 1-4

 

 

 

1. Il consiglio regionale può istituire commissioni speciali con il compito di svolgere inchieste sulla gestione amministrativa di competenza regionale, sull'attività e sulla gestione amministrativa di enti, di agenzie e di organismi regionali e, in generale, su fatti e situazioni di rilevante interesse regionale.

2. Con la delibera istitutiva sono fissati i compiti, le materie, la composizione della commissione speciale, tenendo conto della consistenza numerica dei gruppi consiliari e delle modalità di funzionamento stabilite.

3. Gli amministratori e i dipendenti della regione, degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali hanno l'obbligo di rispondere alle richieste della commissione speciale e di esibire tutti gli atti e i documenti di cui sono in possesso per ragioni d'ufficio anche in esenzione del segreto d'ufficio.

4. I commissari sono tenuti al vincolo del segreto istruttorio.

 

Art. 38

Art. 38

Art. 34

Statuto, art. 21

1. L'Assemblea legislativa regionale adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

1. L'Assemblea legislativa regionale adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

1. Nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, il regolamento interno disciplina l'organizzazione e il funzionamento del consiglio regionale e dei suoi organi interni.

2. Il consiglio regionale adotta e modifica il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, il proprio regolamento interno.

Art. 39

Art. 39

Art. 33

 

1. Sono riconosciuti i diritti dell'opposizione e delle altre minoranze assembleari.

2. Il regolamento dell'Assemblea legislativa regionale ne disciplina le prerogative in attuazione delle norme dettate dalla legge regionale statutaria.

1. Sono riconosciuti i diritti dell'opposizione e delle altre minoranze consiliari.

2. Il regolamento dell'Assemblea legislativa regionale disciplina le prerogative dei soggetti di cui al comma 1.

1. Il regolamento interno del consiglio regionale assicura le condizioni per l'effettivo esercizio dei diritti delle minoranze consiliari, in particolare per quanto riguarda la programmazione dei lavori, i termini perentori di esame delle proposte consiliari, le nomine di competenza consiliare, la composizione delle commissioni permanenti e speciali e degli organismi con funzioni di vigilanza e di controllo.

2. Nelle nomine degli amministratori di enti, agenzie e aziende dipendenti dalla regione, nonché dei rappresentanti della regione in enti e in organi statali, regionali e locali è assicurata, nei modi stabiliti dalla legge, la rappresentanza delle minoranze consiliari.

3. Il regolamento interno stabilisce la possibilità per i gruppi consiliari di minoranza di individuare un portavoce dell'opposizione definendone le funzioni.

 

Art. 40

Art. 40

Art. 32 co. 5

 

1. L'Assemblea legislativa regionale può disporre inchieste su materie di pubblico interesse, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale statutaria.

1. L'Assemblea legislativa regionale può disporre inchieste su materie di pubblico interesse, secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'Assemblea stessa.

5. Il consiglio regionale può altresì istituire commissioni speciali temporanee per lo studio di problemi determinati.

 

Art. 41

Art. 41

Art. 25 co. 4

Statuto, art. 25

1. L'Assemblea legislativa regionale approva con legge il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'esercizio provvisorio può essere deliberato dall'Assemblea legislativa regionale con legge e per un periodo non superiore a quattro mesi.

3. L'esercizio finanziario decorre dal 1o gennaio e termina al 31 dicembre.

4. Il conto consuntivo è suddiviso allo stesso modo del bilancio di previsione.

1. L'Assemblea legislativa regionale approva con legge il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'esercizio provvisorio può essere deliberato dall'Assemblea legislativa regionale con legge e per un periodo non superiore a quattro mesi.

3. L'esercizio finanziario decorre dal 1o gennaio e termina al 31 dicembre.

4. Il conto consuntivo è suddiviso allo stesso modo del bilancio di previsione.

4. Sono riservate alla legge regionale:

a) l'approvazione dei bilanci preventivi, delle relative variazioni e dei conti consuntivi della regione; l'autorizzazione all'esercizio provvisorio di bilancio;

(…)

Il Consiglio regionale, entro il 31 dicembre, approva il bilancio di previsione della Regione per il successivo esercizio predisposto dalla Giunta regionale.

L'esercizio provvisorio può essere deliberato dal Consiglio regionale con legge e per un periodo non superiore a quattro mesi.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il Consiglio regionale, entro il 31 luglio, esamina ed approva il conto consuntivo della Regione per l'esercizio trascorso. Il conto consuntivo è diviso nello stesso modo in cui è diviso il bilancio di previsione.

Art. 42 co. 1

Art. 42 co. 1

Art. 35 co. 1

Cost., art. 121 co. 4

1. Il Presidente della Regione rappresenta la Regione, attua gli indirizzi di politica regionale, promulga le leggi regionali, emana con proprio decreto i testi unici e i regolamenti deliberati dalla Giunta ed esercita ogni altra attribuzione conferitagli dallo Statuto e dalla legge.

1. Il Presidente della regione rappresenta la regione autonoma, interpreta gli indirizzi di politica regionale, promulga le leggi regionali, emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta ed esercita ogni altra attribuzione conferitagli dal presente Statuto e dalla legge.

1. Il presidente della regione rappresenta la regione, esprime gli indirizzi di politica regionale, promulga le leggi regionali, emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla giunta regionale, indìce i referendum previsti dal presente Statuto ed esercita ogni altra attribuzione conferitagli dallo stesso Statuto e dalla legge.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

 

Statuto, art. 42

Il Presidente della Regione:

a) rappresenta la Regione, convoca e presiede la Giunta regionale e ne dirige e coordina l'attività, sopraintende agli uffici e servizi regionali;

b) promulga le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

c) esercita le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e dallo Statuto regionale

Art. 42 co. 2

Art. 42 co. 2-4

Art. 35 co. 2

Cost., art. 122 co. 5

2. Il Presidente della Regione è membro dell'Assemblea legislativa regionale ed è eletto secondo le disposizioni previste dalla legge regionale statutaria.

2. Il Presidente della regione è eletto a suffragio universale e diretto, per il quale non è ammesso voto disgiunto, ed è membro dell'Assemblea legislativa regionale.

3. Ad esclusione del caso di decadenza per voto di sfiducia, l'Assemblea legislativa regionale, entro trenta giorni, può eleggere un nuovo Presidente della regione su indicazione della maggioranza che lo ha espresso.

4. La legge regionale statutaria disciplina le modalità di elezione e di surroga del Presidente della regione.

2. Il presidente della regione è eletto a suffragio universale e diretto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

 

Statuto, art. 12 co. 2

In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso

Art. 42 co. 3

 

Art. 35 co. 4

 

3. Il Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, non è immediatamente rieleggibile nella carica dopo il secondo mandato consecutivo.

 

4. L'ufficio di presidente della regione è incompatibile con qualsiasi altra carica e può essere ricoperto per non più di due mandati consecutivi. Non è immediatamente rieleggibile il presidente che si è dimesso dalla carica.

 

Art. 43 co. 1

Art. 43 co. 1

Art. 36 co. 1-2

Cost., art. 121 co. 3

1. La Giunta regionale è composta dal Presidente della Regione e dagli Assessori.

1. La Giunta regionale, composta dal Presidente della regione e dagli assessori, costituisce il governo regionale.

1. La giunta regionale è composta dal presidente, dal vicepresidente e da quattro assessori, in modo che sia sempre garantita la rappresentanza territoriale di ogni provincia.

2. I componenti della giunta regionale sono preposti ai singoli rami dell'amministrazione. Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni di fronte al consiglio regionale e al Governo.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

 

Statuto, art. 34 co. 1

La Giunta regionale è composta del Presidente e degli assessori. Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente.

Art. 43 co. 2

Art. 43 co. 2, 4

Art. 35 co. 3

Statuto, art. 12 co. 2

2. Con legge regionale statutaria sono determinate le modalità di formazione della Giunta regionale e i casi di incompatibilità.

2. Con legge regionale statutaria sono determinate le modalità di formazione della Giunta regionale, che può essere composta anche da membri esterni all'Assemblea legislativa regionale in numero non superiore a tre.

(…)

4. Ulteriori casi di incompatibilità sono stabiliti con legge regionale statutaria.

3. Il presidente della regione nomina come vicepresidente e assessori le persone indicate al momento del deposito delle candidature ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera l). Il vicepresidente non può essere revocato.

 

Art. 36 co. 4

4. La carica di assessore regionale è incompatibile con quella di consigliere regionale.

In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. (…)

 

Art. 43 co. 3

Art. 36 co. 3, 4

Cost., art. 122 co. 2

 

3. Le cariche di Presidente della regione e di assessore sono incompatibili secondo quanto stabilito dalla legge regionale statutaria. L'accettazione della nomina ad assessore determina l'automatica sospensione dalla carica di deputato regionale, che viene sostituito da un deputato supplente, secondo le modalità previste dalla legge regionale statutaria.

3. Gli assessori regionali sono scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere regionale.

4. La carica di assessore regionale è incompatibile con quella di consigliere regionale.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

 

Statuto, art. 40

L'Ufficio di Presidente della Regione o di assessore è incompatibile con qualunque altra carica pubblica.

Art. 43 co. 3

Art. 43 co. 5

 

Statuto. art. 41

3. Al Presidente della Regione e agli Assessori è attribuita, con legge regionale, un'indennità di carica.

5. Al Presidente della regione e agli assessori è attribuita, con legge regionale, una indennità di carica.

 

Al Presidente della Regione ed agli assessori è attribuita con legge regionale una indennità di carica.

 

 

Art. 36 co. 5

 

 

 

5. La giunta regionale delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti.

 

Art. 44 co. 1

Art. 44 co. 1

Art. 38 co. 1

Cost., art. 126 co. 2

1. L'Assemblea legislativa regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti medesimi. La mozione non può essere messa in discussione e votata prima di tre e dopo quindici giorni dalla presentazione.

1. L'Assemblea legislativa regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti medesimi. La mozione non può essere messa in discussione e votata prima di tre e dopo quindici giorni dalla presentazione.

1. Il consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del presidente della regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e approvata a maggioranza assoluta per appello nominale. La mozione non può essere messa in discussione e votata prima di tre giorni dalla data della sua presentazione.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

 

Statuto, art. 12 co. 2

In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. (…)

Art. 44 co. 2

Art. 44 co. 2

Art. 38 co. 2-4

Cost. art. 126 co. 3

2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e  diretto, nonché la rimozione e le dimissioni dello stesso, comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento dell' Assemblea legislativa regionale. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti dell'Assemblea legislativa regionale.

2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della regione comporta le dimissioni della Giunta regionale e lo scioglimento dell'Assemblea legislativa regionale. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti l'Assemblea.

2. A seguito dell'accoglimento della mozione di sfiducia nonché in caso di impedimento permanente, rimozione o dimissioni, l'incarico di presidente della regione è assunto dal vicepresidente indicato ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera l).

3. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del vicepresidente subentrato al presidente della regione, nonché la rimozione e le dimissioni dello stesso, comportano le dimissioni della giunta regionale e lo scioglimento del consiglio regionale. I medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il consiglio stesso.

4. Lo scioglimento del consiglio regionale comporta lo scioglimento dei consigli provinciali.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

 

Statuto, art. 34 co. 2

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.

 

Art. 44 co. 3

 

 

 

3. L'Assemblea legislativa regionale può esprimere la sfiducia nei confronti di uno o più assessori regionali, su mozione motivata, sottoscritta da almeno un sesto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti medesimi. La mozione non può essere messa in discussione e votata prima di tre e dopo quindici giorni dalla presentazione.

 

 

Art. 45

Art. 45

Art. 39

Cost., art. 126 co. 1

1. L'Assemblea legislativa regionale è sciolta quando abbia compiuto atti contrari alla Costituzione, allo Statuto, gravi e reiterate violazioni di legge o quando non abbia corrisposto all'invito del Governo della Repubblica di sostituire la Giunta regionale o il Presidente della Regione, se eletto dall'Assemblea legislativa regionale, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

2. Il Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione, allo Statuto o gravi e reiterate violazioni di legge, è rimosso.

3. Lo scioglimento e la rimozione possono essere disposti altresì per ragioni di sicurezza nazionale.

4. Lo scioglimento e la rimozione sono disposti con decreto motivato del Presidente della Repubblica adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri e parere vincolante della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

5. Con il decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini, eleggibili all'Assemblea legislativa regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica della nuova Assemblea legislativa regionale. Con lo stesso decreto è fissata la data delle elezioni da effettuarsi entro sei mesi dallo scioglimento. La nuova Assemblea legislativa regionale è convocata entro venti giorni dalla data delle elezioni.

1. L'Assemblea legislativa regionale è sciolta quando ha compiuto atti contrari alla Costituzione, al presente Statuto, gravi e reiterate violazioni di legge o quando non ha corrisposto all'invito del Governo della Repubblica di sostituire la Giunta regionale o il Presidente della regione, se eletto dall'Assemblea legislativa regionale, che hanno compiuto analoghi atti o violazioni.

2. Il Presidente della regione che ha compiuto atti contrari alla Costituzione, al presente Statuto o gravi e reiterate violazioni di legge è rimosso.

3. Lo scioglimento e la rimozione possono essere disposti altresì per ragioni di sicurezza nazionale.

4. Lo scioglimento e la rimozione sono disposti con decreto motivato del Presidente della Repubblica adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri e parere vincolante della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

5. Con il decreto di scioglimento dell'Assemblea legislativa regionale è nominata una Commissione di tre cittadini, eleggibili all'Assemblea legislativa regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta regionale e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica della nuova Assemblea legislativa regionale. Con lo stesso decreto è fissata la data delle elezioni da effettuare entro sei mesi dallo scioglimento. La nuova Assemblea legislativa regionale è convocata entro venti giorni dalla data delle elezioni.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 38, comma 3, il consiglio regionale è sciolto quando ha compiuto atti contrari alla Costituzione, al presente Statuto o gravi e reiterate violazioni di legge.

2. Il presidente della regione che ha compiuto atti contrari alla Costituzione, al presente Statuto o gravi e reiterate violazioni di legge è rimosso.

3. Lo scioglimento e la rimozione di cui ai commi 1 e 2 possono essere disposti altresì per ragioni di sicurezza nazionale.

4. Lo scioglimento e la rimozione sono disposti con decreto motivato del presidente della Repubblica, adottato sulla base di una deliberazione del consiglio dei ministri e previo parere vincolante della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

5. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione composta da tre cittadini, eleggibili al consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della giunta regionale e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo consiglio regionale. Con lo stesso decreto è fissata la data delle elezioni da effettuare entro sei mesi dallo scioglimento.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

 

Statuto, art. 22

Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto, o gravi violazioni di legge, o quando non corrisponda all'invito del Governo della Repubblica di sostituire la Giunta regionale o il Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale (25).

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini, eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione, di competenza della Giunta, ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

Con lo stesso decreto è fissata la data delle elezioni da effettuarsi entro sei mesi dallo scioglimento.

Il nuovo Consiglio è convocato entro 20 giorni dalla data delle elezioni.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.

 

Statuto art. 23

L'invito a sostituire la Giunta regionale o il Presidente della Regione, previsto dal primo comma dell'art. 22, è rivolto al Presidente del Consiglio regionale, per il tramite del Commissario del Governo, con provvedimento motivato, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 46

Art. 46

Art. 37

 

1. Fino all'insediamento della nuova Assemblea legislativa regionale sono prorogati i poteri della precedente. Fino all'insediamento dei nuovi organi di governo, quelli in carica continuano a svolgere l'attività di ordinaria amministrazione e, salva la ratifica dei nuovi organi, adottano gli atti urgenti e indifferibili, ivi compresi quelli diretti a garantire l'adempimento di obblighi derivanti dalla normativa internazionale e comunitaria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 45.

2. In caso di annullamento delle elezioni o nei casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa regionale, il Presidente della Regione in carica indice le nuove elezioni da tenersi entro sei mesi da tali eventi.

3. Con legge regionale statutaria sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

1. Fino all'insediamento della nuova Assemblea legislativa regionale sono prorogati i poteri della precedente Assemblea legislativa e fino all'insediamento dei nuovi organi di governo quelli in carica continuano a svolgere l'attività di ordinaria amministrazione e, salva la ratifica dei nuovi organi, adottano gli atti urgenti e indifferibili, ivi compresi quelli diretti a garantire l'adempimento di obblighi derivanti dalla normativa internazionale e comunitaria.

2. In caso di annullamento delle elezioni o nei casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa regionale, il Presidente della regione in carica indìce le nuove elezioni da tenere entro sei mesi da tali eventi.

3. Con legge regionale statutaria sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

1. Fino all'insediamento del nuovo consiglio regionale sono prorogati i poteri del consiglio precedente. Fino all'insediamento dei nuovi organi di governo, quelli in carica continuano a svolgere l'attività di ordinaria amministrazione e, salva la ratifica dei nuovi organi, adottano gli atti urgenti e indifferibili, ivi compresi quelli diretti a garantire l'adempimento di obblighi derivanti dalla normativa internazionale e comunitaria.

2. In caso di annullamento delle elezioni o nel caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale, il presidente della regione in carica indìce le nuove elezioni da tenere entro sei mesi da tali eventi.

 

FONTI REGIONALI

Art. 47

Art. 47

 

 

1. Sono fonti regionali:

a) lo Statuto e le leggi di revisione statutaria;

b) la legge regionale statutaria;

c) la legge regionale;

d) il referendum regionale;

e) il testo unico regionale;

f) il regolamento regionale.

1. Sono fonti regionali:

a) lo Statuto e le leggi di revisione statutaria;

b) la legge regionale statutaria;

c) la legge regionale;

d) il decreto-legge regionale;

e) il testo unico regionale;

f) il referendum regionale;

g) il regolamento regionale.

 

 

Art. 48

Art. 48

 

Statuto, art. 63

1. Per le modificazioni dello Statuto si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche all' Assemblea legislativa regionale.

3. I progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea legislativa regionale per il raggiungimento dell'intesa.

4. Nel caso in cui l'intesa non venga raggiunta entro sei mesi dall'avvio del procedimento ovvero le Camere decidano di discostarsi dal testo proposto dall'Assemblea legislativa regionale o dal testo su cui si era raggiunta l'intesa, le Camere possono comunque adottare la legge costituzionale a maggioranza dei due terzi dei loro componenti.

5. Le modificazioni approvate sono sottoposte a referendum popolare regionale qualora entro tre mesi ne faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione o un decimo dei componenti dell'Assemblea legislativa regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

6. Le leggi approvate ai sensi del comma 4 sono in ogni caso sottoposte a referendum popolare.

7. Le disposizioni contenute nell'articolo 70, comma 4, possono essere modificate con legge dello Stato, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo della Repubblica e della Regione e, in ogni caso, previa intesa con la Regione, da esprimersi in sede di Commissione paritetica.

1. Per le modificazioni del presente Statuto si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. L'iniziativa per le modificazioni di cui al comma 1 appartiene anche all'Assemblea legislativa regionale.

3. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea legislativa regionale per il raggiungimento dell'intesa.

4. Nel caso in cui l'intesa prevista dal comma 3 non venga raggiunta entro sei mesi dall'avvio del procedimento ovvero le Camere decidano di discostarsi dal testo proposto dall'Assemblea legislativa regionale o dal testo su cui si era raggiunta l'intesa, le Camere possono comunque adottare la legge costituzionale a maggioranza dei due terzi dei loro componenti.

5. Le modificazioni approvate sono sottoposte a referendum popolare confermativo regionale qualora entro tre mesi ne faccia richiesta un trentesimo degli elettori della regione autonoma o un terzo dei componenti dell'Assemblea legislativa regionale. La legge sottoposta a referendum confermativo non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

6. Le leggi approvate ai sensi del comma 4 sono in ogni caso sottoposte a referendum popolare confermativo.

7. Le disposizioni contenute nell'articolo 72, comma 4, possono essere modificate con legge della Repubblica, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo della Repubblica e dell'Assemblea legislativa regionale e, in ogni caso, previa intesa con la regione autonoma da esprimere in sede di Commissione paritetica di cui all'articolo 78.

 

Per le modificazioni del presente Statuto si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.

Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.

Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione.

Art. 49

Art. 49

 

Statuto, art. 12 co. 3-5

1. L'Assemblea legislativa regionale approva, nei casi previsti dallo Statuto, la legge regionale statutaria a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto della Costituzione e dello Statuto medesimo.

2. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sulla legge regionale statutaria dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. La legge regionale statutaria è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti dell'Assemblea legislativa regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

4. Qualora il Governo della Repubblica abbia promosso la questione di legittimità della legge regionale statutaria dinanzi alla Corte costituzionale, il termine di cui al comma 3 è sospeso fino alla decisione della Corte costituzionale.

5. Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti dell' Assemblea legislativa regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli elettori della Regione.

6. La legge regionale statutaria disciplina il procedimento per il conseguimento dell'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, nonché gli effetti del mancato raggiungimento dell'intesa.

1. L'Assemblea legislativa regionale approva, nei casi previsti dal presente Statuto, la legge regionale statutaria a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto della Costituzione e del presente Statuto.

2. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sulla legge regionale statutaria dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

3. La legge regionale statutaria è sottoposta a referendum confermativo regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione autonoma o un quinto dei componenti dell'Assemblea legislativa regionale. La legge sottoposta a referendum confermativo non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi espressi dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

4. Se la legge regionale statutaria è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea legislativa regionale, si fa luogo a referendum confermativo soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli elettori della regione autonoma.

 

La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale.

Art. 50

Art. 50

 

 

1. L'Assemblea legislativa regionale approva le leggi regionali nelle materie di cui agli articoli 55, 56 e 57, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale statutaria e dal regolamento dell'Assemblea legislativa regionale, nel rispetto della Costituzione e dello Statuto, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

1. L'Assemblea legislativa regionale approva le leggi regionali nelle materie di cui agli articoli 56, 57, 58 e 59, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale statutaria e dal regolamento dell'Assemblea legislativa regionale, nel rispetto della Costituzione e del presente Statuto, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

 

 

 

Art. 51

 

 

 

1. La Giunta regionale, in casi straordinari e imprevedibili di disastro ambientale, sanitario o di calamità naturale, può adottare sotto la sua responsabilità decreti con valore di legge nelle materie di competenza esclusiva della regione autonoma. I decreti sono presentati il giorno stesso all'Assemblea legislativa regionale per la conversione in legge.

2. L'Assemblea legislativa regionale converte il decreto-legge in legge entro sessanta giorni dalla data della sua presentazione, a pena di decadenza.

3. La Giunta regionale non può reiterare gli atti non convertiti in legge dall'Assemblea legislativa regionale, a meno che il nuovo decreto-legge risulti fondato su autonomi e diversi presupposti.

4. I decreti-legge regionali sono emanati dal Presidente della regione, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della regione ed entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.

5. L'Assemblea legislativa regionale può regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge non convertiti.

 

 

Art. 51

Art. 52

 

 

1. L'Assemblea legislativa regionale può delegare con legge alla Giunta regionale l'approvazione di testi unici con valore legislativo.

2. La delega può essere concessa solo per un tempo definito e deve riguardare oggetti determinati e tra loro omogenei.

3. I testi unici devono rispettare i principi della legislazione regionale su cui intervengono e quelli eventualmente indicati nella legge di delega.

4. La legge regionale statutaria stabilisce la procedura di approvazione del testo unico.

1. L'Assemblea legislativa regionale autorizza con legge la Giunta regionale a redigere, entro un tempo stabilito, progetti di testi unici di riordino e di semplificazione delle disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La legge determina l'ambito del riordino e della semplificazione e fissa i criteri direttivi, nonché gli adempimenti procedurali a cui la Giunta si deve conformare.

2. Nel termine assegnato dalla legge di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa regionale il progetto di testo unico delle disposizioni di legge. Il progetto, previo esame delle commissioni competenti, è sottoposto all'approvazione finale dell'Assemblea legislativa regionale con sole dichiarazioni di voto.

3. Le proposte di legge tendenti a modificare gli atti legislativi oggetto di riordino e di semplificazione e presentate nel periodo prefissato per la predisposizione del progetto di testo unico, sono discusse e approvate solo sotto forma di proposte di modifica della legge di autorizzazione.

4. Le disposizioni contenute nei testi unici possono essere abrogate solo con previsione espressa; l'approvazione di deroghe, di modifiche e di integrazioni deve essere testuale e prevedere, previa verifica del coordinamento formale, l'inserimento delle nuove norme nel testo unico.

5. Nelle materie oggetto del testo unico legislativo, la Giunta regionale, nel rispetto dei criteri di riordino e di semplificazione fissati dalla legge e acquisito il parere favorevole della commissione competente, approva il testo unico delle disposizioni regolamentari di esecuzione di quelle autorizzate e provvede alla redazione di un testo unico compilativo, con l'indicazione per ogni disposizione della relativa fonte, legislativa o regolamentare.

 

 

Art. 52

Art. 53

 

Statuto, art. 12 co. 2

1. La legge regionale statutaria disciplina i referendum popolari nelle forme del referendum abrogativo, del referendum propositivo e del referendum consultivo.

2. Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:

a) le leggi regionali istitutive di tributi ai sensi dello Statuto;

b) le leggi regionali di bilancio o di variazione di bilancio;

c) le leggi o le disposizioni di legge regionale il cui contenuto sia reso obbligatorio da norme dello Statuto.

1. La legge regionale statutaria disciplina i referendum popolari nelle forme del referendum abrogativo, del referendum propositivo e del referendum consultivo.

2. Il referendum propositivo e abrogativo sono approvati se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

3. Le iniziative referendarie consultive si intendono approvate se a favore si esprime la maggioranza dei votanti e questa è maggiore di un quarto degli aventi diritto.

4. Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:

a) le leggi regionali istitutive di tributi ai sensi del presente Statuto;

b) le leggi regionali di bilancio o di variazione di bilancio;

c) le leggi o le disposizioni di legge regionale il cui contenuto è reso obbligatorio da norme del presente Statuto.

 

In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. (…)

 

 

Art. 59

 

 

 

1. Il referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge, di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale è indetto dal presidente della giunta regionale, quando lo richiedano almeno 30.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione.

2. Partecipano al referendum di cui al comma 1 tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione.

3. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Il giudizio sulla ricevibilità e sull'ammissibilità delle richieste di referendum è di competenza del collegio di garanzia statutaria.

5. Non è ammesso il referendum per l'abrogazione:

a) delle leggi tributarie e di bilancio e dei relativi provvedimenti di attuazione;

b) delle leggi o delle disposizioni di legge regionale il cui contenuto è reso obbligatorio da norme del presente Statuto, di leggi costituzionali ovvero da norme statali vincolanti per il legislatore regionale o che sono meramente riproduttive di tali norme;

c) delle leggi e dei regolamenti concernenti accordi o intese di carattere internazionale o con altre regioni;

d) dei regolamenti interni degli organi regionali.

6. Nel caso in cui un referendum abbia dato esito negativo, la stessa richiesta non può essere presentata prima che siano decorsi cinque anni dalla data di proclamazione del risultato del referendum stesso.

7. La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento del referendum abrogativo.

 

 

 

Art. 60

 

 

 

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, il consiglio regionale può deliberare l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate a provvedimenti determinati.

2. Il consiglio regionale può promuovere, altresì, referendum consultivi su proposte di provvedimenti di competenza del consiglio stesso o della giunta regionale, incluse le iniziative regionali di leggi statali.

3. La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento dei referendum consultivi.

 

 

 

Art. 58

 

 

 

1. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione di progetti di legge, redatti in articoli e sottoscritti da almeno 5.000 elettori della regione.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al consiglio regionale per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

 

Art. 53

Art. 54

 

 

1. La legge regionale statutaria disciplina i tipi di regolamento regionale e il procedimento per la loro emanazione.

1. La legge regionale statutaria disciplina i tipi di regolamento regionale e il procedimento per la loro emanazione.

 

 

Art. 54

Art. 55

Art. 40

 

1. La Regione provvede con legge regionale statutaria a garantire la qualità delle fonti normative e le modalità della loro pubblicazione, assicurando la chiarezza, la certezza e la facilità di accesso per i cittadini.

2. La legge regionale statutaria dispone le regole per la redazione dei testi normativi, le modalità per l'analisi dell'impatto dei progetti di legge e di regolamento, nonché i controlli necessari a questo scopo, anche con particolare riferimento alla conformità con l'ordinamento costituzionale italiano e dell'Unione europea.

1. La regione autonoma provvede con legge regionale statutaria a garantire la qualità delle fonti normative e le modalità della loro pubblicazione, assicurando la chiarezza, la certezza e la facilità di accesso per i cittadini.

2. La legge regionale statutaria dispone le regole per la redazione dei testi normativi, le modalità per l'analisi dell'impatto dei progetti di legge e di regolamento, nonché i controlli necessari a tale scopo, anche con particolare riferimento alla conformità con l'ordinamento costituzionale italiano e dell'Unione europea.

1. È istituito il collegio di garanzia statutaria, con il compito di verificare la rispondenza delle fonti normative regionali al presente Statuto.

2. Il collegio di garanzia statutaria è composto da nove membri nominati, per due terzi, dal consiglio regionale e, per un terzo, dal consiglio delle autonomie locali a maggioranza assoluta dei componenti.

3. I membri indicati dal consiglio regionale sono eletti a scrutinio segreto, con modalità che assicurano la presenza della minoranza.

4. I membri del collegio di garanzia statutaria sono nominati per cinque anni e non possono essere nuovamente nominati. La legge regionale statutaria determina i casi di incompatibilità e i requisiti di professionalità e di esperienza indispensabili per fare parte del collegio.

5. Il presidente del collegio di garanzia statutaria è eletto all'interno del collegio stesso.

 

Art. 41

1. Il collegio di garanzia statutaria fornisce, su richiesta o di propria iniziativa, pareri non vincolanti agli organi della regione e del sistema delle autonomie locali riguardo:

a) la conformità dei provvedimenti legislativi regionali al presente Statuto, all'ordinamento costituzionale e all'ordinamento dell'Unione europea;

b) eventuali violazioni delle competenze legislative e amministrative della regione da parte dello Stato;

c) eventuali conflitti di competenza determinati da provvedimenti amministrativi emanati dalla regione a danno degli enti locali o da questi ultimi a danno della regione.

2. Il collegio di garanzia statutaria pubblica una relazione annuale sulla qualità della legislazione regionale, con particolare riguardo ai princìpi di semplificazione e di certezza del diritto.

 

POTESTA’ LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE

Art. 55

Art. 58

Art.  5

Cost., art. 117 co. 2

1. Nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, la Regione ha potestà legislativa in riferimento a ogni materia non espressamente riservata allo Stato dal comma 3 dell'articolo 56. In particolare, spetta alla Regione disciplinare:

a) tutela della salute, assistenza, organizzazione sanitaria e ospedaliera, ivi compresi gli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico e di servizi sanitari;

b) protezione sociale, servizi alla persona, interventi a favore della famiglia e dei minori;

c) istruzione e formazione professionale, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

d) asili nido e scuola per l'infanzia;

e) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

f) definizione dell'offerta formativa aggiuntiva d'interesse specifico della Regione;

g) ordinamento, organi di governo e funzioni degli enti locali e delle relative circoscrizioni, nonché legislazione elettorale relativa agli enti medesimi;

h) toponomastica e uso delle denominazioni plurilingui;

i) tutela e valorizzazione dell'uso delle lingue regionali e minoritarie e loro insegnamento;

l) governo del territorio, urbanistica ed edilizia;

m) opere pubbliche di interesse regionale, edilizia scolastica e per i servizi pubblici;

n) interventi integrativi per il miglioramento delle strutture, dei servizi giudiziari e penitenziari;

o) interventi integrativi per il miglioramento delle strutture e dei servizi universitari e di ricerca avanzata;

p) usi civici;

q) impianto e tenuta dei libri fondiari;

r) industria, turismo, artigianato, agricoltura e commercio, fiere e mercati, comprese le grandi strutture di vendita;

s) istituti di credito a carattere regionale e fondazioni bancarie;

t) cooperazione, cooperazione sociale, ivi compresa la vigilanza e la tenuta dell'albo delle cooperative;

u) sfruttamento delle risorse del suolo e del sottosuolo, acque minerali e termali;

v) foreste e parchi, anche di interesse nazionale, corpo forestale e gestione faunistica;

z) demanio idrico, opere idrauliche, utilizzazione delle acque pubbliche, comprese le grandi derivazioni;

aa) infrastrutture portuali, aeroportuali e relative alle reti di trasporto e di navigazione; organizzazione e gestione dei porti e aeroporti;

bb) porti e aeroporti turistici;

cc) comunicazione di interesse regionale ivi compresa l'emittenza di interesse regionale;

dd) mercato del lavoro, servizi all'impiego, apprendistato;

ee) polizia amministrativa locale.

2. La Regione può promuovere ogni iniziativa e adottare i provvedimenti anche legislativi necessari all'adattamento delle strutture, delle reti e dei servizi presenti sul territorio regionale alle esigenze dell'allargamento dell'Unione europea. Qualora le leggi emanate per tale finalità non rientrino nelle materie di competenza regionale, esse devono essere notificate al Governo della Repubblica prima della promulgazione, che di conseguenza è sospesa per quindici giorni. Entro tale termine il Governo può formulare osservazioni alle quali la Regione deve attenersi nella riapprovazione della legge.

1. In tutte le materie non elencate negli articoli 56 e 57 la potestà legislativa è attribuita alla regione autonoma. In particolare, spetta alla regione autonoma disciplinare le seguenti materie:

a) ordinamento, organi di governo e funzioni degli enti locali e delle relative circoscrizioni, nonché legislazione elettorale relativa agli enti medesimi;

b) toponomastica e uso delle denominazioni bilingui o plurilingui;

c) interventi rivolti alla tutela e alla valorizzazione dell'uso delle lingue minoritarie e al loro insegnamento;

d) urbanistica e disciplina edilizia;

e) edilizia residenziale pubblica;

f) edilizia scolastica;

g) interventi integrativi per il miglioramento delle strutture e dei servizi giudiziari;

h) interventi integrativi per il miglioramento delle strutture e del funzionamento dei servizi universitari e di ricerca avanzata;

i) usi civici;

l) impianto e tenuta dei libri fondiari;

m) industria, turismo, artigianato, agricoltura e commercio, fiere e mercati, comprese le grandi strutture di vendita;

n) sfruttamento delle risorse del suolo e del sottosuolo, acque minerali e termali;

o) foreste e parchi, anche di interesse nazionale;

p) demanio idrico, opere idrauliche, utilizzazione delle acque pubbliche, comprese le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

q) porti e aeroporti turistici;

r) mercato del lavoro, servizi all'impiego, collocamento, apprendistato;

s) formazione professionale;

t) asili nido e scuola dell'infanzia;

u) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

v) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della regione autonoma diversi da quelli previsti dall'articolo 56, comma 3;

z) igiene e sanità, ivi comprese l'assistenza e l'organizzazione sanitarie e ospedaliere;

aa) assistenza sociale, servizi alla persona, interventi a favore della famiglia e dei minori;

bb) polizia amministrativa locale.

2. Nel rispetto dei princìpi della legislazione dello Stato, la regione autonoma può promuovere le iniziative e adottare i provvedimenti, anche legislativi, necessari all'adattamento delle strutture, delle reti e dei servizi presenti nel territorio regionale alle esigenze dell'allargamento dell'Unione europea. Qualora le leggi emanate per tale finalità non rientrino nelle materie di competenza regionale, esse devono essere notificate al Governo della Repubblica prima della promulgazione, che di conseguenza è sospesa per quindici giorni. Entro tale termine il Governo può formulare osservazioni alle quali la regione autonoma deve attenersi nella nuova approvazione della legge.

3. I decreti legislativi di attuazione del presente Statuto possono attribuire alla potestà legislativa della regione autonoma ulteriori funzioni tra quelle riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 56.

1. La potestà legislativa esclusiva è esercitata dalla regione nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali nelle seguenti materie:

a) ordinamento, organi di governo, funzioni degli enti locali e delle relative circoscrizioni, nonché legislazione elettorale relativa agli enti medesimi;

b) urbanistica e disciplina edilizia, ivi comprese l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale pubblica;

c) usi civici;

d) impianto e tenuta dei libri fondiari;

e) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e del paesaggio;

f) sfruttamento delle risorse del suolo e del sottosuolo, acque minerali e termali;

g) installazione e realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica;

h) reti di trasporto e di navigazione di interesse regionale;

i) comunicazione di interesse regionale, compresa l'emittenza di interesse regionale;

l) foreste e parchi, anche di interesse nazionale;

m) demanio idrico, opere idrauliche, utilizzazione delle acque pubbliche, comprese le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

n) valorizzazione, promozione e organizzazione delle attività e dei beni culturali;

o) interventi per la tutela e la valorizzazione dell'uso delle lingue minoritarie e del loro insegnamento, compresi la toponomastica e l'uso delle denominazioni plurilinguistiche:

p) industria, turismo, artigianato, agricoltura e commercio, fiere e mercati, comprese le grandi strutture di vendita;

q) mercato del lavoro, servizi per l'impiego, collocamento, apprendistato;

r) porti e aeroporti turistici;

s) formazione professionale;

t) asili nido, scuole dell'infanzia e servizi per l'infanzia;

u) istruzione, comprese la definizione dei programmi scolastici e formativi, l'organizzazione scolastica e la gestione degli istituti scolastici e di formazione;

v) interventi integrativi per il miglioramento delle strutture e dei servizi universitari e di ricerca avanzata;

z) ordinamento sportivo regionale;

aa) igiene e sanità, comprese l'assistenza e l'organizzazione sanitaria e ospedaliera;

bb) assistenza sociale, servizi alla persona, interventi a favore della famiglia e dei minori;

cc) polizia locale e regionale;

dd) interventi integrativi per il miglioramento delle strutture e dei servizi giudiziari;

ee) ogni altra materia non attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato o della regione ai sensi dell'articolo 6.

2. I decreti legislativi di attuazione del presente Statuto possono attribuire alla potestà legislativa della regione ulteriori materie tra quelle rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

 

Statuto, art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto:

1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;

3) caccia e pesca;

4) usi civici;

5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

6) industria e commercio;

7) artigianato;

8) mercati e fiere;

9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;

10) turismo e industria alberghiera;

11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;

12) urbanistica;

13) acque minerali e termali;

14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

Art. 56 co. 1-2

Art. 57

Art. 6

Cost., art. 117 co. 3

1. Nel rispetto dei princìpi fondamentali della legislazione statale e con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'articolo 55, la Regione ha potestà nelle seguenti materie:

a) commercio con l'estero e cooperazione internazionale;

b) promozione dell'occupazione e tutela del lavoro;

c) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

d) ordinamento delle professioni;

e) ricerca scientifica e tecnologica;

f) alimentazione e tutela dei consumatori;

g) ordinamento sportivo;

h) servizi di protezione civile;

i) tutela del paesaggio;

l) ordinamento dei porti e aeroporti;

m) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relativi sistemi dì sicurezza;

n) ordinamento della comunicazione;

o) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

p) previdenza complementare e integrativa;

q) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

r) valorizzazione dei beni culturali e ambientali; promozione e organizzazione di attività culturali.

2. Fatte salve le competenze dello Stato elencate al comma 3, la Regione può emanare norme legislative in materia di:

a) immigrazione, relative all'accoglienza e all'assistenza degli immigrati, nonché all'inserimento sociale e nel lavoro delle persone provenienti da paesi stranieri; le leggi regionali non possono interferire con le norme statali che regolano la condizione giuridica dello straniero e l'ordine pubblico;

b) istruzione, relative all'insegnamento delle lingue regionali e minoritarie e per l'integrazione scolastica delle persone provenienti da paesi stranieri, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di titoli di studio aventi valore legale;

c) ambiente ed ecosistema, per migliorarne la tutela e per l'integrazione degli interventi di protezione e valorizzazione ambientale con i paesi limitrofi; in particolare, la Regione può determinare i vincoli e le norme di protezione ambientale e paesistica a cui devono attenersi la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche e delle infrastrutture promosse dall'Unione europea o dallo Stato;

d) beni culturali, per migliorarne il livello di tutela e conservazione e coordinare gli interventi a essi rivolti;

e) economia, per ristabilire la competitività con aree confinanti.

1. La legge dello Stato può determinare i princìpi fondamentali cui la regione autonoma deve conformarsi nelle seguenti materie:

a) commercio con l'estero e cooperazione internazionale;

b) promozione dell'occupazione, tutela e sicurezza del lavoro;

c) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionali;

d) professioni;

e) ricerca scientifica e tecnologica; sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

f) alimentazione e tutela dei consumatori;

g) ordinamento sportivo;

h) servizi di protezione civile;

i) governo del territorio, con esclusione dell'urbanistica e dell'edilizia; tutela del paesaggio;

l) ordinamento e organizzazione dei porti e degli aeroporti civili, fatta salva la particolare disciplina del porto di Trieste discendente da accordi internazionali e da specifiche leggi nazionali;

m) grandi reti di trasporto e di navigazione;

n) ordinamento della comunicazione;

o) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

p) previdenza complementare e integrativa;

q) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

r) valorizzazione dei beni culturali e ambientali; promozione e organizzazione di attività culturali;

s) enti di credito e fondazioni bancarie;

t) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;

u) tutela della salute, per i soli aspetti concernenti la profilassi e la prevenzione delle malattie, nonché la vigilanza sui farmaci e sulle pratiche mediche.

1. La potestà legislativa concorrente è esercitata dalla regione nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e nell'ambito dei princìpi fondamentali che possono essere determinati con legge dello Stato.

2. Sono materie di legislazione concorrente:

a) i rapporti della regione con le altre regioni, con lo Stato, con l'Unione europea e con gli Stati esteri;

b) il commercio con l'estero e la cooperazione internazionale;

c) la promozione dell'occupazione, la tutela e la sicurezza del lavoro;

d) le professioni;

e) la ricerca scientifica e tecnologica, nonché il sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

f) l'alimentazione e la tutela dei consumatori;

g) i servizi di protezione civile;

h) l'ordinamento e l'organizzazione dei porti e degli aeroporti civili;

i) le grandi reti di trasporto e di navigazione;

l) l'ordinamento della comunicazione;

m) la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia;

n) la previdenza complementare e integrativa;

o) l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

p) gli enti di credito e le fondazioni bancarie;

q) la cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;

r) la tutela della salute, per i soli aspetti concernenti la profilassi e la prevenzione delle malattie, nonché la vigilanza sui farmaci e sulle pratiche mediche.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

 

Statuto, art. 5

Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'art. 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) [abrogato];

2) disciplina del referendum previsto negli artt. 7 e 33;

3) istituzione di tributi regionali prevista nell'art. 51;

4) disciplina dei controlli previsti nell'articolo 60;

5) [abrogato];

6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;

8) ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione;

9) istituzione e ordinamento di Enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;

10) miniere, cave e torbiere;

11) espropriazione per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato;

12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione;

13) polizia locale, urbana e rurale;

14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria;

15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;

16) igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici e mentali;

17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;

18) edilizia popolare;

19) toponomastica;

20) servizi antincendi;

21) annona;

22) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.

Art. 56 co. 3

Art. 56 co. 1

 

Cost., art. 117 co. 2

3. È in ogni caso riservata alla legislazione esclusiva dello Stato la disciplina delle sole materie elencate nell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, di seguito indicate:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, a esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

q) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

r) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

1. È riservata alla legislazione esclusiva dello Stato la disciplina delle sole materie elencate nell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, salvo modifiche che intervengano a restringere l'elencazione delle materie stesse, di seguito indicate:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato  con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

q) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

r) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

 

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali .

Art. 56 co. 4

Art. 56 co. 2-6

 

 

4. I decreti legislativi di attuazione dello Statuto possono attribuire alla potestà legislativa della Regione ulteriori funzioni tra quelle riservate allo Stato ai sensi del comma 3.

2. La regione autonoma può emanare norme legislative in materia di immigrazione, relative all'accoglienza e all'assistenza degli immigrati, nonché all'inserimento sociale e nel lavoro delle persone provenienti dai Paesi in procinto di aderire all'Unione europea o extra-comunitari. Le leggi regionali non possono interferire con le norme statali che regolano la condizione giuridica dello straniero e l'ordine pubblico.

3. La regione autonoma può emanare norme generali in materia di istruzione relative all'insegnamento delle lingue minoritarie e per l'integrazione scolastica delle persone provenienti dai Paesi di recente adesione all'Unione europea, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di titoli di studio aventi valore legale.

4. La regione autonoma può emanare norme legislative in materia di ambiente, per migliorarne la tutela e per l'integrazione degli interventi di protezione e di valorizzazione ambientale con i Paesi limitrofi.

5. La regione autonoma può emanare norme legislative in materia di beni culturali per migliorarne il livello di tutela e di conservazione e coordinare gli interventi ad essi rivolti.

6. In materia economica la regione autonoma può emanare norme legislative volte a ristabilire la competitività con aree confinanti.

 

 

Art. 57

Art. 59

Art. 7

Statuto, art. 6

1. La Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi di competenza esclusiva statale per le quali le leggi dello Stato attribuiscono alla Regione questa facoltà. A tal fine la Regione emana norme di attuazione e di integrazione delle leggi dello Stato.

1. La regione autonoma ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi di competenza esclusiva statale per le quali le leggi dello Stato attribuiscono alla stessa regione questa facoltà. A tale fine la regione autonoma emana norme di attuazione e di integrazione delle leggi dello Stato.

1. La regione adegua alle sue particolari esigenze le leggi di competenza esclusiva dello Stato, nell'ambito delle materie per le quali i decreti legislativi di attuazione del presente Statuto attribuiscono tale facoltà.

La Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione nelle seguenti materie:

1) scuole materne; istruzione elementare; media; classica; scientifica; magistrale; tecnica ed artistica;

2) lavoro, previdenza e assistenza sociale;

3) antichità e belle arti tutela del paesaggio, della flora e della fauna, oltre che nelle materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscano alla Regione questa facoltà.

Art. 58

Art. 60

Art. 9

Cost., art. 117 co. 6

1. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo che per le funzioni attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 56, comma 4. La potestà regolamentare spetta alla Regione in ogni altra materia.

2. Nelle materie di cui all'articolo 56, comma 2, qualora la Regione eserciti le sue attribuzioni legislative, la legge regionale prevale sul regolamento statale.

1. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo che per le funzioni attribuite alla regione autonoma ai sensi dell'articolo 58, comma 3. La potestà regolamentare spetta alla regione in ogni altra materia.

2. Nelle materie di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 56, qualora la regione autonoma eserciti le sue attribuzioni legislative, la legge regionale prevale sul regolamento statale.

1. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, fatti salvi la possibilità di delega alla regione e il conferimento a quest'ultima di materie di competenza statale esclusiva ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

2. La potestà regolamentare spetta alla regione in ogni altra materia non prevista al comma 1.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Art. 59

Art. 61

 

 

1. Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando la Regione non abbia legiferato, si applicano le leggi dello Stato.

1. Nelle materie attribuite alla competenza della regione autonoma, fino a quando la regione autonoma non abbia legiferato, si applicano le leggi dello Stato.

 

 

Art. 60

Art. 62

 

 

1. Nelle materie di potestà legislativa concorrente, le leggi regionali sono adeguate ai princìpi desumibili dalla legislazione statale sopravvenuta entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima. Nel frattempo continuano ad applicarsi le norme regionali.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, il Governo della Repubblica, previa diffida alla Regione a provvedere nei successivi trenta giorni, impugna le norme non adeguate davanti alla Corte costituzionale. Si applicano le norme che disciplinano il giudizio di legittimità sulle leggi regionali.

3. Si applicano immediatamente le norme costituzionali, le norme di attuazione degli obblighi internazionali e comunitari e le norme che disciplinano materie nelle quali la Regione non abbia già legiferato o la disciplina regionale sia stata dichiarata illegittima.

1. Nelle materie di potestà legislativa concorrente, le leggi regionali sono adeguate ai princìpi desumibili dalla legislazione statale sopravvenuta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima. Nel frattempo continuano ad applicarsi le norme regionali.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, il Governo della Repubblica, previa diffida alla regione autonoma a provvedere nei successivi trenta giorni, impugna le norme non adeguate davanti alla Corte costituzionale. Si applicano le disposizioni che disciplinano il giudizio di legittimità sulle leggi regionali.

3. Si applicano immediatamente le norme costituzionali, le norme di attuazione degli obblighi internazionali e comunitari e le norme che disciplinano materie nelle quali la regione autonoma non ha già legiferato o la disciplina regionale è stata dichiarata illegittima.

 

 

Art. 61 co. 1

Art. 63 co. 1

Art. 10

Cost., art, 118 co. 1-2

1. La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa conferendole ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane e alle Città metropolitane, secondo i princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e sulla base dei criteri definiti dalla legge di cui all'articolo 23, anche riconoscendo e valorizzando il ruolo delle formazioni sociali.

1. La regione autonoma esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa conferendole ai comuni e alle province, secondo i princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e sulla base dei criteri definiti dalla legge di cui all'articolo 24, anche riconoscendo e valorizzando il ruolo delle formazioni sociali.

1. Alla regione spettano le sole funzioni amministrative non conferibili agli enti locali in quanto attinenti alla sua organizzazione o ad esigenze di carattere unitario, con particolare riguardo a:

a) ordinamento della regione e degli enti locali;

b) rapporti internazionali, con l'Unione europea, con lo Stato e con le altre regioni;

c) credito, finanza e tributi regionali;

d) infrastrutture e servizi di rilevanza regionale e sovraregionale, a esclusione del porto franco di Trieste;

e) libro fondiario.

2. Fermo restando il diritto dei cittadini a livelli adeguati e uniformi di servizi su tutto il territorio regionale, le rimanenti funzioni amministrative sono svolte dai comuni, dalle province e dalla provincia metropolitana di Trieste, in forma singola o associata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52.

3. In attuazione del comma 2, fatto salvo il mantenimento a livello regionale  delle risorse tecniche e operative necessarie per lo svolgimento delle sole funzioni di cui al comma 1 e delle attività di programmazione, vigilanza e controllo, sono conseguentemente trasferiti agli altri livelli territoriali di governo i necessari apparati burocratici e le relative risorse finanziarie e professionali.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

 

Statuto, art. 8

La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli artt. 4 e 5, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica.

Art. 61, co. 2

Art. 63 co.2

 

Statuto, art. 10 co. 1

2. Lo Stato attribuisce le funzioni amministrative nelle materie di sua competenza di intesa con la Regione, secondo le modalità previste dall'articolo 76, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e con la garanzia della copertura finanziaria dei relativi oneri.

2. Lo Stato attribuisce le funzioni amministrative nelle materie di sua competenza di intesa con la regione autonoma, secondo le modalità previste dall'articolo 78, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

 

Lo Stato può, con legge, delegare alla Regione, alle Province ed ai Comuni l'esercizio di proprie funzioni amministrative.

 

 

 

Statuto, art. 11

 

 

 

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province ed ai Comuni, ai loro consorzi ed agli altri enti locali, o avvalendosi dei loro uffici.

I provvedimenti adottati nelle materie delegate sono soggetti al controllo stabilito nell'art. 58.

Le spese sostenute dalle Province, dai Comuni e da altri enti per le funzioni delegate sono a carico della Regione.

 

 

 

Statuto, art. 45

 

 

 

Il Presidente della Regione presiede alle funzioni amministrative il cui svolgimento è stato affidato dallo Stato alla Regione a norma del primo e del secondo comma dell'art. 10, uniformandosi alle istruzioni impartite dalle Amministrazioni centrali statali.

Il Presidente della Regione risponde della attività diretta all'esercizio delle funzioni indicate nel primo comma verso il Consiglio regionale e verso il Governo della Repubblica.

I provvedimenti emanati dalla Regione in base all'art. 10 non sono definitivi.

 

 

 

Statuto, art. 9

 

 

 

La Regione ha facoltà di concorrere con propri contributi allo sviluppo dell'iscrizione universitaria, nell'ambito della Regione stessa.

 

 

Art. 11

 

 

 

1. Nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento, la regione provvede alla:

a) formulazione di programmi, piani, indirizzi e delibere quadro relativi all'attività amministrativa di interesse regionale e delle funzioni conferite agli altri livelli territoriali di governo;

b) individuazione dei livelli uniformi dei servizi da osservare nel territorio regionale;

c) determinazione degli standard di qualità cui deve uniformarsi l'azione amministrativa in tutte le materie trasferite dalla regione agli enti locali;

d) individuazione e realizzazione di progetti, azioni e attività di rilevanza regionale;

e) promozione e organizzazione di corsi di aggiornamento e di alta specializzazione per il personale dei comuni, delle province e della regione;

f) verifica, anche attraverso controlli strategici e di gestione, dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività amministrativa svolta dalla regione e dagli altri livelli territoriali di governo.

2. Le funzioni di programmazione sono svolte dal consiglio regionale, previo parere obbligatorio del consiglio delle autonomie locali.

 

Art. 62

Art. 64

Art. 8 co. 1

Statuto, art. 27

1. L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro dell'Assemblea legislativa regionale e agli elettori, in numero non inferiore a quindicimila; con legge regionale statutaria possono essere individuati ulteriori soggetti titolari dell'iniziativa legislativa.

1. L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta regionale, a ciascun membro dell'Assemblea legislativa regionale e agli elettori, in numero non inferiore a quindicimila. Con legge regionale statutaria possono essere individuati ulteriori soggetti titolari dell'iniziativa legislativa.

1. L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti di legge redatti in articoli, appartiene a ciascun membro del consiglio regionale e agli elettori, in numero non inferiore a 15.000. L'iniziativa legislativa spetta altresì alla giunta regionale limitatamente al bilancio, alla programmazione finanziaria e alle altre materie di sua competenza, nonché al consiglio regionale dell'economia e del lavoro di cui all'articolo 42, e al consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 46, limitatamente alle materie di rispettiva competenza. Con legge regionale statutaria, di cui all'articolo 24, possono essere individuati ulteriori soggetti titolari dell'iniziativa legislativa.

L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio ed agli elettori, in numero non inferiore a 15 mila.

Art. 63

Art. 65

Art. 8 co. 2

Statuto, art. 28

1. Ogni progetto di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione e approvato dall'Assemblea legislativa regionale, articolo per articolo e con votazione finale.

1. Ogni progetto di legge deve essere previamente esaminato da una commissione e approvato dall'Assemblea legislativa regionale articolo per articolo e con votazione finale.

2. Ogni progetto di legge deve essere previamente esaminato dalle competenti commissioni consiliari permanenti e approvato dal consiglio regionale, articolo per articolo e con votazione finale.

Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo e con votazione finale.

Art. 64 co. 1

Art. 66 co. 1

Art. 8 co. 3

Statuto, art. 31

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Regione con la formula: «L'Assemblea legislativa regionale ha approvato, il Presidente della Regione promulga la seguente legge». Al testo della legge, segue la formula: «La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della regione con la formula: «L'Assemblea legislativa regionale ha approvato, il Presidente della regione promulga la seguente legge». Al testo della legge, segue la formula: «La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma».

3. La legge regionale è promulgata dal presidente della regione, (…).

La legge regionale è promulgata dal Presidente della Regione con la formula: «Il Consiglio regionale ha approvato, il Presidente della Regione promulga la seguente legge». Al testo della legge, segue la formula: «La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione: È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione»

Art. 64 co. 2

Art. 66 co. 2

Art. 8 co. 3

Statuto, art. 32 co. 1

2. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che non sia fissato nella legge stessa un termine diverso.

2. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, salvo che non sia fissato nella legge stessa un termine diverso.

3. La legge regionale è promulgata dal presidente della regione, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione, salvo che non sia fissato nella legge stessa un termine diverso.

La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione, salvo che non sia fissato nella legge stessa un termine diverso.

Art. 64 co. 3

Art. 66 co. 3

Art. 8 co. 4

Statuto, art. 32 co. 2

3. La legge regionale è riprodotta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3. La legge regionale è riprodotta nella Gazzetta Ufficiale.

4. La legge regionale è riprodotta nella Gazzetta Ufficiale.

La Legge regionale è riprodotta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

 

 

Statuto, art. 30

 

 

 

La promulgazione di una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, qualora il Governo della Repubblica espressamente lo consenta, può intervenire anche prima dei termini stabiliti dall'articolo precedente.

Art. 65

Art. 67

Art. 8 co. 5-6

Cost., art. 127

1. Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge della Regione invada la propria sfera di competenza ovvero violi i princìpi fondamentali nelle materie di competenza concorrente, promuove la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione invada la propria sfera di competenza, promuove la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

1. Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge della regione autonoma invada la propria sfera di competenza ovvero violi i princìpi fondamentali nelle materie di competenza concorrente, promuove la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge nel Bollettino Ufficiale della regione.

2. La regione autonoma, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato invada la propria sfera di competenza, promuove, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge nella Gazzetta Ufficiale.

5. Il Governo, quando ritiene che una legge della regione invade la propria sfera di competenza ovvero viola le norme della Costituzione o i princìpi fondamentali nelle materie di competenza concorrente, promuove la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro due mesi dalla data di pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

6. La regione, quando ritiene che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra regione invade la propria sfera di competenza, promuove la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro due mesi dalla data di pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

 

Statuto, art. 29

Ogni legge, approvata dal Consiglio regionale è comunicata dal Presidente del Consiglio stesso al Commissario del Governo e promulgata 30 giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio regionale per motivi di illegittimità costituzionale o di contrasto con gli interessi nazionali.

Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo con maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa è promulgata, se, entro 15 giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuova la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere.

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 66

Art. 68

 

 

1. L'attività amministrativa della Regione è esercitata secondo i princìpi di imparzialità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, favorendo altresì adeguate condizioni di cittadinanza attiva, riconoscendo e valorizzando l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per attività di interesse generale.

1. L'attività amministrativa della regione autonoma è esercitata secondo i princìpi di imparzialità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, favorendo altresì adeguate condizioni di cittadinanza attiva, riconoscendo e valorizzando l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per attività di interesse generale.

 

 

Art. 67

Art. 69

 

 

1. L'organizzazione dell'amministrazione regionale è disciplinata con regolamento sulla base dei princìpi dello Statuto e nel rispetto delle norme generali dettate dalla legge regionale.

2. L'organizzazione dell'amministrazione regionale si basa sul principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo politico e di controllo e le funzioni di attuazione e gestione.

1. L'organizzazione dell'amministrazione regionale è disciplinata con regolamento sulla base dei princìpi del presente Statuto e nel rispetto delle norme generali dettate dalla legge regionale.

2. L'organizzazione dell'amministrazione regionale si basa sul princìpio della distinzione tra le funzioni di indirizzo politico e di controllo e le funzioni di attuazione e di gestione.

3. Agli impieghi nell'amministrazione regionale si accede mediante concorso, salvo i casi previsti dalla legge regionale.

 

 

Art. 68 co. 1-3

Art. 70 co. 1-2

 

 

1. Il Presidente della Regione può promuovere fasi formali di consultazione con rappresentanze istituzionali e sociali, per raggiungere intese, ovvero per verificare i rispettivi orientamenti.

2. L'avvio di fasi formali di consultazione è preceduto da adeguate forme di informazione dell'Assemblea legislativa regionale, che può approvare specifici atti di indirizzo.

3. Nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica. L'istruttoria si svolge in forma di pubblico contraddittorio, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.

1. Il Presidente della regione, previe adeguate forme di informazione dell'Assemblea legislativa regionale, che approva specifici atti di indirizzo, può promuovere fasi formali di consultazione, concertazione e negoziazione con rappresentanze istituzionali, economiche e sociali, per raggiungere intese ovvero per verificare i rispettivi orientamenti.

2. Nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica. L'istruttoria si svolge in forma di pubblico contraddittorio, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.

 

 

Art. 68 co. 4

Art. 70 co. 3

Art. 42

 

4. La legge regionale istituisce il Consiglio regionale dell'economia, del lavoro e delle autonomie sociali (CRELAS) quale organismo permanente di analisi, studio, ricerca e confronto, per la programmazione economica e sociale. La legge regionale ne disciplina altresì la composizione, le funzioni e l'organizzazione.

3. La legge regionale istituisce il Consiglio regionale dell'economia, del lavoro e delle autonomie sociali (CRELAS), quale strumento di analisi, studio, ricerca e confronto per le politiche di programmazione economica e sociale. Esso costituisce anche la sede permanente di confronto, di collaborazione e di scambio informativo del sistema economico-sociale locale, con le molteplici realtà dell'associazionismo, del volontariato, del terzo settore e della economia no-profit. La legge regionale ne disciplina altresì la composizione, le funzioni e l'organizzazione.

1. È istituito il consiglio regionale dell'economia e del lavoro quale organo rappresentativo delle categorie produttive, delle organizzazioni dei lavoratori, delle organizzazioni professionali, delle associazioni dei consumatori, del terzo settore, delle autonomie funzionali e della cooperazione.

2. Il consiglio regionale dell'economia e del lavoro esprime parere obbligatorio sui progetti di legge di bilancio e di programma regionale di sviluppo nonché sulle proposte di piani e di programmi regionali di carattere economico-sociale.

3. Il consiglio regionale dell'economia e del lavoro può formulare, a richiesta, proposte od osservazioni sulle leggi, sui regolamenti e sugli altri provvedimenti di competenza della giunta e del consiglio regionali.

4. La legge regionale disciplina i criteri di composizione e le modalità di funzionamento del consiglio regionale dell'economia e del lavoro. Il regolamento interno del consiglio regionale disciplina i rapporti fra quest'ultimo e il consiglio regionale dell'economia e del lavoro.

5. Il consiglio regionale dell'economia e del lavoro esercita l'iniziativa legislativa regionale, secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla legge istitutiva.

 

Art. 69

Art. 71

 

Statuto, art. 58

1. La gestione dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali è soggetta al controllo da parte della Corte dei conti ai fini del referto all'Assemblea legislativa regionale, secondo modalità stabilite dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto. I medesimi decreti stabiliscono forme e modalità del controllo sulla gestione degli enti locali e dei loro enti strumentali e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nel Friuli Venezia Giulia.

2. La legge regionale determina strumenti e procedure per la valutazione del rendimento e dei risultati dell'attività amministrativa regionale.

3. L' Assemblea legislativa regionale, nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali, può chiedere, anche d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, forme di collaborazione alla Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica.

1. La gestione dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali è soggetta al controllo da parte della Corte dei conti ai fini del referto all'Assemblea legislativa regionale, secondo modalità stabilite dai decreti legislativi di attuazione del presente Statuto. Con legge regionale sono stabilite le forme e le modalità del controllo sulla gestione degli enti locali e dei loro enti strumentali nonché delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nel Friuli Venezia Giulia.

2. L'Assemblea legislativa regionale, nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali, può chiedere, anche di intesa con il Consiglio delle autonomie locali, forme di collaborazione alla Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica.

 

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della Corte dei conti, da una delegazione della Corte stessa, avente sede nel capoluogo della Regione.

 

FINANZE, DEMANIO E PATRIMONIO

Art. 70, co. 1-2

Art. 72, co. 1-2

Art. 12, co. 1-2

Statuto, art. 48

1. Alla Regione autonoma è riconosciuta autonomia finanziaria di entrata e di spesa, sulla base dello Statuto e in armonia con i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione dello Statuto.

2. La Regione dispone di risorse proprie e di risorse devolute dallo Stato.

 

1. Alla regione autonoma è riconosciuta autonomia finanziaria di entrata e di spesa, sulla base del presente Statuto e in armonia con i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, secondo le modalità stabilite con i decreti legislativi di attuazione del presente Statuto.

2. La regione autonoma dispone di risorse proprie e di risorse devolute dallo Stato.

1. La regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa, che esercita sulla base del presente Statuto e in armonia con i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

2. La regione dispone di risorse proprie e di risorse devolute dallo Stato.

La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i princìpi della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.

Art. 70, co. 3

Art. 72, co. 3

Art. 12 co. 3

Statuto art. 51

3. Le risorse proprie sono costituite da tributi regionali istituiti con legge regionale, dai canoni di concessione dei beni regionali, dai redditi derivanti dal suo patrimonio.

 

3. Le risorse proprie sono costituite da tributi regionali istituiti con legge regionale, dai canoni di concessione dei beni regionali e dai redditi derivanti dal suo patrimonio.

3. Le risorse proprie sono costituite da tributi regionali istituiti con legge regionale ai sensi del comma 4, dai canoni di concessione dei beni regionali e dai redditi derivanti dal suo patrimonio.

Le entrate della Regione sono anche costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi propri che essa ha la facoltà di istituire con legge regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato, delle Province e dei Comuni.

Il regime doganale è di esclusiva competenza dello Stato.

Art. 70 co. 4-5

Art. 72 co. 4-5

Art. 12 co. 6-8

Statuto, art. 49

4. Sono devolute alla Regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio del Friuli Venezia Giulia:

a) sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; b) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

c) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e articolo 25-bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53;

d) otto decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

e) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica consumata nel Friuli Venezia Giulia;

f) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;

g) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nel Friuli Venezia Giulia.

5. La devoluzione alla Regione delle quote dei proventi erariali indicati al comma 4 viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti o istituti.

 

4. Sono devolute alla regione autonoma le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio del Friuli Venezia Giulia:

a) sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito;

b) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito delle società; c) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

d) otto decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

e) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nel Friuli Venezia Giulia;

f) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;

g) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nel Friuli Venezia Giulia.

5. La devoluzione alla regione autonoma delle quote dei proventi erariali indicati al comma 4 viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti o istituti.

6. Sono devolute alla regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio della regione stessa:

a) otto decimi del gettito dell'imposta sul reddito e dell'imposta sul reddito delle società;

b) otto decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

c) otto decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) esclusa l'IVA relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi all'articolo 38-bis del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

d) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica consumata nella regione;

e) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;

f) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione.

7. La devoluzione alla regione delle quote dei proventi erariali indicati al comma 6 è effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti o istituti.

8. I decreti legislativi di attuazione del presente Statuto possono attribuire alla regione ulteriori quote di compartecipazione sui tributi statali.

Sono devolute alla regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio della regione stessa:

1) sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

3) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24, 25 e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ed all'art. 25-bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l'art. 2, primo comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;

4) otto decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nella regione;

6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;

7) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione.

La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle quote dei proventi erariali indicati nel presente articolo viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti

Art. 70 co. 6

Art. 72 co. 6

Art. 12 co. 9

Statuto art. 50

6. Lo Stato può destinare risorse aggiuntive alla Regione per provvedere a scopi determinati e per sostenere la Regione nel processo di integrazione con i paesi dell'Europa centro-orientale.

.

6. Lo Stato può destinare risorse aggiuntive alla regione autonoma per provvedere a scopi determinati e per sostenere la regione nel processo di integrazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale.

9. Lo Stato può destinare risorse aggiuntive alla regione per provvedere a scopi determinati e, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 19, per sostenere la regione nel processo di integrazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale.

Per provvedere a scopi determinati, che non rientrano nelle funzioni normali della Regione, e per la esecuzione di programmi organici di sviluppo, lo Stato assegna alla stessa, con legge, contributi speciali

Art. 70 co. 7

Art. 72 co. 7

Art. 12 co. 10

Statuto, art. 52

7. La Regione può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Ha facoltà di emettere prestiti da essa garantiti per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie. Il ricorso all'indebitamento è autorizzato con legge regionale che ne stabilisce altresì l'entità e la destinazione delle somme da esso ricavate.

 

7. La regione autonoma può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Ha facoltà di emettere prestiti da essa garantiti per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie. Il ricorso all'indebitamento è autorizzato con legge regionale che ne stabilisce altresì l'entità e la destinazione delle somme da esso ricavate.

10. La regione può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Ha facoltà di emettere prestiti da essa garantiti per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie. Il ricorso all'indebitamento è autorizzato con legge regionale che stabilisce altresì l'entità e la destinazione delle somme da esso ricavate.

La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa garantiti, per provvedere ad investimenti in opere permanenti per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie, salve le autorizzazioni di competenza del Ministro per il tesoro e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio disposte dalle leggi vigenti.

 

Statuto, art. 7

La Regione provvede con legge:

(…)

2) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'art. 52;

(…).

Art. 70 co. 8-9

Art. 72 co. 8

Art. 12 co. 4-5

 

8. Fermi restando i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, la Regione, nei casi e nei modi previsti dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto, può modificare con legge regionale gli elementi sostanziali e formali rilevanti ai fini della determinazione dell'imposizione fiscale e tributaria il cui gettito è devoluto in tutto o in parte alla Regione. Le eventuali modificazioni non importano variazione dei proventi spettanti allo Stato.

9. Con decreti legislativi di attuazione dello Statuto sono stabilite le misure di salvaguardia dei trasferimenti garantiti alla Regione qualora lo Stato modifichi gli elementi sostanziali e formali rilevanti ai fini della determinazione dell'imposizione fiscale e tributaria il cui gettito è devoluto in tutto o in parte alla Regione

8. La regione autonoma può determinare, con legge regionale e nell'ambito della disciplina legislativa nazionale e comunitaria, la modifica delle aliquote fiscali e delle relative deduzioni, detrazioni, esenzioni e dei criteri di applicazione e di controllo dei proventi spettanti allo Stato ai sensi del comma 4. Le eventuali modifiche apportate ai sensi del presente comma non comportano variazione alcuna sulla quantità dei proventi stessi spettanti allo Stato. Conseguentemente i trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti alla regione autonoma, ivi comprese le devoluzioni erariali in attuazione del presente Statuto, sono complessivamente ridotti in corrispondenza dei minori introiti statali in dipendenza del presente comma, calcolati sulla base dei tributi incassati effettivamente nel territorio della regione autonoma. Le disposizioni attuative del presente comma sono adottate con regolamenti dei Ministri competenti di intesa con la regione autonoma.

4. La regione esercita la potestà legislativa e regolamentare in materia finanziaria, come strumento di attuazione delle competenze e delle funzioni di governo, legislativa e amministrativa, assegnate alla regione dalla Costituzione, anche per il potenziamento dell'autonomia degli enti locali in attuazione del principio di sussidiarietà.

5. La potestà legislativa e regolamentare di cui al comma 4 comprende la facoltà di istituire tributi propri, di cui la regione può determinare il presupposto dell'imposizione, i soggetti passivi, la base imponibile e l'aliquota, nel rispetto dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario stabiliti dallo Stato.

 

Art. 71

Art. 73

 

Statuto, art. 53

1. La Regione collabora all'accertamento delle imposte erariali in compartecipazione secondo le modalità stabilite dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto.

1. La regione autonoma collabora all'accertamento delle imposte erariali in compartecipazione secondo le modalità stabilite dai decreti legislativi di attuazione del presente Statuto.

 

La regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio.

A tal fine la giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.

Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a riferire alla giunta regionale i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.

La Regione, previe intese col Ministro per le finanze, può affidare ad organi dello Stato l'accertamento e la riscossione di propri tributi.

Art. 72

Art. 74

Art. 13

 

1. Costituiscono il demanio regionale:

a) il lido del mare e la spiaggia e le lagune;

b) le rade e i porti;

c) i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.

2. Sono esclusi dal demanio regionale di cui al comma 1 tutti i beni connessi alle esigenze di difesa militare e ad altri servizi essenziali di interesse nazionale o internazionale.

3. Fanno parte altresì del demanio regionale, se appartengono alla Regione:

a) le strade;

b) gli aerodromi;

c) gli acquedotti;

d) gli immobili di interesse storico, archeologico e artistico;

e) le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche;

f) tutti gli altri beni che la legge assoggetta al regime proprio del demanio pubblico.

4. Sono soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano alla Regione su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti degli stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati ai commi 1 e 3 o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.

5. Sono trasferiti alla Regione tutti i beni demaniali dello Stato situati nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

6. Con decreti legislativi di attuazione dello Statuto sono individuati i beni di cui al comma 5 che costituiranno il demanio regionale.

7. La Regione con legge fissa i criteri per la determinazione dei canoni per l'utilizzazione dei beni rientranti nel suo demanio, al fine della valorizzazione e della protezione ambientale di esso.

8. Al fine della realizzazione di infrastrutture di rilevante interesse nazionale o che rientrano nei programmi di sviluppo della Regione, i canoni di concessione saranno determinati in appositi accordi di programma.

1. Costituiscono il demanio regionale:

a) il lido del mare, la spiaggia e le lagune;

b) le rade e i porti;

c) i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalla legislazione vigente in materia.

2. Sono esclusi dal demanio regionale di cui al comma 1 tutti i beni dichiarati connessi alle esigenze di difesa militare e ad altri servizi essenziali di interesse nazionale o internazionale.

3. Fanno parte altresì del demanio regionale, se appartengono alla regione autonoma:

a) le strade;

b) gli aerodromi;

c) gli acquedotti;

d) gli immobili di interesse storico, archeologico e artistico;

e) le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche;

f) tutti gli altri beni che la legislazione vigente assoggetta al regime proprio del demanio pubblico.

4. Sono soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano alla regione autonoma su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti degli stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati ai commi 1, 2 e 3 o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.

5. Sono trasferiti alla regione autonoma tutti i beni demaniali dello Stato situati nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, con i decreti legislativi di attuazione dello stesso, possono essere individuati i beni appartenenti al demanio dello Stato i quali vanno a costituire il demanio regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

7. La regione autonoma fissa con legge i criteri per la determinazione dei canoni per l'utilizzazione dei beni rientranti nel suo demanio, ai fini della valorizzazione e della protezione ambientale di esso.

8. Al fine della realizzazione di infrastrutture di rilevante interesse nazionale o che rientrano nei programmi di sviluppo della regione autonoma, i canoni di concessione sono determinati con appositi accordi di programma.

1. Costituiscono il demanio regionale:

a) il lido del mare, la spiaggia e le lagune;

b) le rade e i porti;

c) i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalla legge.

2. Fanno parte altresì del demanio regionale, se appartengono alla regione:

a) le strade;

b) gli aerodromi;

c) gli acquedotti;

d) gli immobili di interesse storico, archeologico e artistico;

e) le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche;

f) tutti gli altri beni che la legge assoggetta al regime proprio del demanio pubblico.

3. Sono soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano alla regione su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti degli stessi sono costituiti per l'utilità dei beni indicati ai commi 1 e 2 o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.

4. Sono trasferiti alla regione tutti i beni demaniali dello Stato situati nel territorio della regione.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, con i decreti legislativi di attuazione dello stesso, possono essere individuati i beni che restano nel demanio dello Stato in quanto strettamente connessi alle esigenze di difesa militare e ad altri servizi essenziali di interesse nazionale.

6. La regione, con propria legge, fissa i criteri per la determinazione dei canoni per l'utilizzazione dei beni rientranti nel suo demanio, ai fini della valorizzazione e della protezione ambientale di esso.

 

Art. 73 co. 1-2

Art. 75 co. 1-2

Art. 14 co. 1-2

Statuto, art. 55

1. I beni appartenenti alla Regione non ricompresi tra le specie indicate all'articolo 72 costituiscono il patrimonio della Regione.

2. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione:

a) le foreste;

b) le miniere, le cave e le torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo;

c) le fonti di acque minerali e termali;

d) gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi e gli altri beni destinati al pubblico servizio.

 

1. I beni appartenenti alla regione autonoma non ricompresi tra le specie indicate all'articolo 74 costituiscono il patrimonio della regione autonoma.

2. Fanno parte del patrimonio indisponibile della regione autonoma:

a) le foreste;

b) le miniere, le cave e le torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo;

c) le acque minerali e termali;

d) gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi e gli altri beni destinati al pubblico servizio.

1. I beni appartenenti alla regione non compresi tra le categorie indicate all'articolo 13 costituiscono il patrimonio della regione stessa.

2. Fanno parte del patrimonio indisponibile della regione:

a) le foreste;

b) le miniere, le cave e le torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo;

c) le fonti di acque minerali e termali;

d) gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi e gli altri beni destinati al pubblico servizio.

Sono trasferiti alla Regione e vanno a far parte del patrimonio indisponibile i seguenti beni dello Stato:

1) le foreste;

2) le miniere e le acque minerali e termali;

3) le cave e torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo.

Art. 73 co. 3

Art. 75 co. 3

Art. 14 co. 3

Statuto, art. 56

3. Secondo le modalità previste dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto, sono trasferiti alla Regione tutti i beni immobili patrimoniali dello Stato che si trovano nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

3. Secondo le modalità previste dai decreti legislativi di attuazione del presente Statuto, sono trasferiti alla regione autonoma tutti i beni immobili patrimoniali dello Stato che si trovano nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

3. Secondo le modalità previste dai decreti legislativi di attuazione del presente Statuto, sono trasferiti alla regione tutti i beni immobili patrimoniali dello Stato che si trovano nel territorio della regione stessa.

Sono trasferiti alla Regione i beni immobili patrimoniali dello Stato, che si trovano nel territorio della Regione, disponibili alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

 

 

 

Statuto, art. 57

 

 

 

Con norme di attuazione del presente Statuto, saranno determinati i beni indicati negli artt. 55 e 56 e le modalità per la loro consegna alla Regione.

RAPPORTI CON LO STATO E LE ALTRE REGIONI

Art. 74, co. 1-3

Art. 76 co. 1-2

Art. 16 co. 1, 2, 4

 

1. Lo Stato e la Regione, in posizione paritaria, informano i loro rapporti al principio di leale collaborazione. Con decreti legislativi di attuazione dello Statuto sono stabilite forme di intesa e di coordinamento con riferimento a settori, opere e interventi di comune interesse.

2. Tutti gli enti pubblici statali che operano in materie attribuite dagli articoli 55 e 56 alla competenza regionale sono trasferiti alla Regione. I decreti legislativi di attuazione dello Statuto possono prevedere specifiche forme di collaborazione tra lo Stato e la Regione a salvaguardia degli interessi unitari.

3. La Regione partecipa ai processi decisionali di interesse del Friuli Venezia Giulia in tutte le sedi istituzionali di concertazione, negoziazione e coordinamento, previa tempestiva informazione circa le questioni che la riguardano.

 

1. Lo Stato e la regione autonoma, in posizione paritaria, informano i loro rapporti al principio di leale collaborazione. Con i decreti legislativi di attuazione del presente Statuto sono stabilite forme di intesa e di coordinamento con riferimento a settori, opere e interventi di comune interesse.

2. La regione autonoma partecipa ai processi decisionali di interesse del Friuli Venezia Giulia in tutte le sedi istituzionali di concertazione, negoziazione e coordinamento, previa tempestiva informazione circa le questioni che la riguardano.

1. Lo Stato e la regione, in posizione paritaria, informano i loro rapporti al principio di leale collaborazione.

2. La regione partecipa ai processi decisionali di proprio interesse in tutte le sedi istituzionali di concertazione, di negoziazione e di coordinamento.

 

4. Con i decreti legislativi di attuazione del presente Statuto sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle questioni di rilievo regionale e sono disciplinate le forme di intesa e di coordinamento che riguardano settori, opere e interventi di comune interesse, con specifico riguardo all'utilizzo delle risorse naturali e delle fonti di energia.

 

Art. 74 co. 4

Art. 76 co. 3

Art. 16 co. 3

Statuto, art. 44

4. Il Presidente della Regione interviene alle sedute del Consiglio dei ministri con rango di Ministro, quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la Regione. L'avviso contrario del Presidente della Regione comporta il rinvio della decisione ad altra seduta.

 

3. Il Presidente della regione interviene alle sedute del Consiglio dei ministri con rango di Ministro, quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la regione autonoma.

3. Il presidente della regione interviene, con voto deliberativo, alle sedute del consiglio dei ministri con rango di Ministro quando sono trattate questioni che riguardano la regione.

Il Presidente della Regione interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri per essere sentito, quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la Regione

 

 

 

Statuto, art. 47

 

 

 

La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione, regolamentazione e modificazioni dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano in modo particolare la Regione.

La Giunta regionale deve essere anche consultata in relazione alla elaborazione di trattati di commercio con Stati esteri che interessino il traffico confinario della Regione o il transito per il porto di Trieste.

Il Governo della Repubblica può chiedere il parere della Giunta regionale su altre questioni che interessano la Regione, o la Regione e lo Stato.

Art. 74 co. 5

Art. 76 co. 4

Art. 15

Cost, art. 117 co 8

5. La Regione può coordinare la propria azione con quella delle altre Regioni per la cura di interessi comuni e stipulare intese per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche prevedendo l'individuazione di organi comuni.

 

4. La regione autonoma può coordinare la propria azione con quella delle altre regioni per la cura di interessi comuni e stipulare intese per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche prevedendo l'individuazione di organi comuni.

1. La regione coordina la propria azione con quella delle altre regioni per la cura di interessi comuni e stipula intese per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche prevedendo l'individuazione di organi comuni.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni .

Art. 74 co. 6

Art. 76 co. 5

 

 

6. La legge regionale statutaria determina le modalità di informazione e di partecipazione dell'Assemblea legislativa regionale alle attività previste dal presente articolo.

5. La legge regionale statutaria disciplina le procedure e le modalità con cui l'Assemblea legislativa regionale detta le linee di indirizzo ed esercita le funzioni di controllo.

 

 

Art. 75

Art. 77

Art. 20 co. 1

Statuto, art. 65

1. Con decreti legislativi, adottati dal Governo della Repubblica, sulla base dell'intesa raggiunta in seno alla Commissione paritetica, sono stabilite le norme di attuazione del presente Statuto.

1. Con decreti legislativi, adottati dal Governo della Repubblica, sulla base dell'intesa raggiunta in seno alla Commissione paritetica di cui all'articolo 78, sono stabilite le norme di attuazione del presente Statuto.

1. Con decreti legislativi, adottati dal Governo, sulla base dell'intesa raggiunta in seno alla commissione paritetica di cui al comma 2, sono stabilite le norme di attuazione del presente Statuto.

Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione.

Art. 76

Art. 78

Art. 20 co. 2-5

Statuto, art. 65

1. È istituita la Commissione paritetica per il coordinamento tra Stato e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. La Commissione è composta da sei membri, nominati tre dallo Stato e tre dall'Assemblea legislativa regionale.

3. La Commissione è presieduta da un componente di nomina regionale.

4. Le modalità di nomina di competenza regionale sono disciplinate dalla legge regionale statutaria.

5. La Commissione funge da sede stabile e continuativa di concertazione tra lo Stato e la Regione per ogni questione relativa all'adozione di atti statali che possono incidere sugli interessi del Friuli Venezia Giulia e, in particolare, esercita le seguenti competenze:

a) esprime l'intesa sui decreti legislativi di attuazione dello Statuto;

b) concorda procedure e modalità del trasferimento dei beni e del conferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alla Regione;

c) concorda procedure e modalità del trasferimento delle competenze del Prefetto in capo alla Regione;

d) può svolgere funzioni di conciliazione in caso di controversie tra la Regione e lo Stato secondo le modalità stabilite dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto.

1. È istituita la Commissione paritetica per il coordinamento tra Stato e regione autonoma, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione è composta da sei membri, nominati tre dallo Stato e tre dal Presidente della regione.

3. La Commissione è presieduta da un componente di nomina regionale.

4. La legge regionale statutaria disciplina le modalità di nomina di competenza regionale, nonché le procedure e le modalità con cui l'Assemblea legislativa regionale detta le linee di indirizzo ed esercita le funzioni di controllo.

5. La Commissione funge da sede stabile e continuativa di concertazione tra lo Stato e la regione autonoma per ogni questione relativa all'adozione di atti statali che possono incidere sugli interessi del Friuli Venezia Giulia e in particolare esercita le seguenti competenze:

a) esprime l'intesa sui decreti legislativi di attuazione del presente Statuto;

b) concorda procedure e modalità del trasferimento dei beni e del conferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alla regione autonoma;

c) concorda procedure e modalità del trasferimento delle competenze del prefetto in capo alla regione autonoma;

d) può svolgere funzioni di conciliazione in caso di controversie tra la regione autonoma e lo Stato secondo le modalità stabilite dai decreti legislativi di attuazione del presente Statuto.

2. La commissione paritetica è composta da sei membri, nominati tre dallo Stato e tre dal consiglio della regione. Il presidente della commissione è scelto dalla regione fra i componenti di nomina regionale.

3. La commissione paritetica è la sede permanente di concertazione tra lo Stato e la regione per ogni questione relativa all'adozione di atti statali che possono incidere sugli interessi della regione stessa.

4. La commissione paritetica esercita in particolare le seguenti competenze:

a) esprime l'intesa sui decreti legislativi di attuazione del presente Statuto;

b) concorda procedure e modalità del trasferimento dei beni e del conferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alla regione;

c) concorda procedure e modalità del trasferimento delle competenze del prefetto in capo alla regione;

d) svolge funzioni di conciliazione in caso di controversie tra la regione e lo Stato, secondo le modalità stabilite dai decreti legislativi di attuazione del presente Statuto.

5. Con decreti legislativi di attuazione del presente Statuto sono disciplinate le procedure e i tempi per lo svolgimento delle competenze di cui al comma 4, con particolare riguardo alla definizione dei termini per l'acquisizione dei pareri obbligatori da parte dell'amministrazione statale e l'individuazione di forme di silenzio-assenso per il rilascio dei medesimi.

Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione.

Art. 77

Art. 79

 

 

1. La nomina dei titolari degli organi periferici dello Stato aventi sede nel Friuli Venezia Giulia è disposta d'intesa con la Regione, nei casi e con le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione dello Statuto.

1. Le nomine dei titolari degli organi periferici dello Stato aventi sede nel Friuli Venezia Giulia sono disposte sentita la regione autonoma, nei casi e con le modalità stabiliti con i decreti legislativi di attuazione del presente Statuto.

 

 

Art. 78

Art. 80

 

 

1. I presupposti e le modalità dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei casi di mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa internazionale e da quella dell'Unione europea, sono disciplinati da decreti legislativi di attuazione dello Statuto.

1. I presupposti e le modalità dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei casi di mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa internazionale e da quella dell'Unione europea, sono disciplinati dai decreti legislativi di attuazione del presente Statuto.

 

 

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 79

Art. 81

 

Statuto, art. 61

1. È soppresso il Commissario del Governo nella Regione.

 

1. È soppresso il Commissario del Governo nella regione autonoma.

 

 

È istituito, nella Regione, un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione stessa. Il Commissario è un funzionario dello Stato avente qualifica non inferiore a direttore generale o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

 

 

 

Statuto, art. 62

2. Le funzioni esercitate dal Commissario del Governo al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto sono trasferite al Prefetto di Trieste, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione dello Statuto

2. Le funzioni esercitate dal Commissario del Governo alla data di entrata in vigore del presente Statuto sono trasferite al prefetto di Trieste, secondo le modalità stabilite con i decreti legislativi di attuazione del presente Statuto.

 

Il Commissario del Governo nella Regione, oltre ad esercitare le funzioni demandategli dal presente Statuto:

1) coordina, in conformità alle direttive governative, l'esercizio delle attribuzioni dello Stato nella Regione;

2) vigila sull'esercizio da parte della Regione, delle Province e dei Comuni delle funzioni delegate dallo Stato, e comunica eventuali rilievi ai Capi delle rispettive Amministrazioni;

3) costituisce il tramite dei rapporti tra lo Stato e la Regione, salve le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni alle Amministrazioni periferiche dello Stato, i cui uffici non sono espressamente trasferiti alla Regione.

Al Commissario del Governo devono essere inviate tempestivamente dalla Presidenza del Consiglio regionale gli ordini del giorno delle sedute consiliari, nonché copia dei processi verbali delle sedute del Consiglio regionale.

Art. 80

Art. 82

 

 

1. Entro due anni dall'entrata in vigore dello Statuto la Regione adotta una legge di riordino degli enti e delle aziende regionali e di trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e agli enti locali funzionali, secondo i princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. La legge regionale è approvata previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, la regione autonoma adotta una legge di riordino degli enti e delle aziende regionali e di trasferimento delle relative funzioni ai comuni, alle province e agli enti locali funzionali, secondo i princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. La legge regionale è approvata previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

 

 

Art. 81

Art. 83

Art. 62

 

1. Fino alla data dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione dello Statuto, le relazioni con l'Unione europea della Regione autonoma e le attività internazionali della medesima sono regolate dalla normativa statale applicabile alle Regioni ordinarie.

2. Le norme di cui agli articoli 75 e 76 si applicano a partire dal rinnovo della Commissione paritetica in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

3. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali e delle leggi regionali statutarie previste dal titolo IV continua ad applicarsi la legislazione statale e regionale vigente al momento dell'entrata in vigore dello Statuto.

4. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali statutarie previste dal titolo V, continua ad applicarsi la legislazione statale e regionale vigente al momento dell'entrata in vigore dello Statuto.

5. Fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione previsti dall'articolo 75, continuano ad applicarsi le norme di attuazione dello Statuto adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

6. La legge regionale statutaria istitutiva del Consiglio delle autonomie locali è approvata previo parere dell'Assemblea delle autonomie locali già istituita ai sensi della vigente legislazione regionale.

7. L'uso, nel presente Statuto, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti, incarichi pubblici e stati giuridici è da ritenersi riferito a entrambi i generi e risponde solo a esigenze di semplicità del testo.

1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente Statuto, le relazioni con l'Unione europea della regione autonoma e le attività internazionali della medesima sono regolate dalla normativa statale applicabile alle regioni ordinarie.

2. Le norme di cui agli articoli 77 e 78 si applicano a decorrere dal rinnovo della Commissione in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

3. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali e delle leggi regionali statutarie previste dal titolo IV, continua ad applicarsi la legislazione statale e regionale vigente alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

4. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali statutarie previste dal titolo V, continua ad applicarsi la legislazione statale e regionale vigente alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

5. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione previsti dall'articolo 77, continuano ad applicarsi le norme di attuazione dello Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni.

6. La legge regionale statutaria istitutiva del Consiglio delle autonomie locali prevista dall'articolo 27, comma 1, è approvata previo parere dell'Assemblea delle autonomie locali già istituita ai sensi della vigente legislazione regionale.

7. L'uso, nel presente Statuto, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti, incarichi pubblici e stati giuridici è da ritenersi riferito ad entrambi i generi e risponde solo a esigenze di semplicità del testo.

1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente Statuto di cui all'articolo 20 e della legge regionale statutaria di cui all'articolo 24, le materie di rispettiva competenza continuano a essere disciplinate dalla normativa statale e regionale vigente.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente Statuto previsti dall'articolo 20, continuano ad applicarsi le norme di attuazione dello Statuto di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni.

3. La commissione paritetica in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto svolge tutte le funzioni previste ai sensi dell'articolo 20.

 4. La legge regionale statutaria istitutiva del consiglio delle autonomie locali prevista dall'articolo 24 è approvata previo parere dell'assemblea delle autonomie locali già istituita ai sensi della legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

 

Art. 82

Art. 84

 

 

1. Sono abrogati:

a) la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni;

b) l'articolo 5, commi 2 e 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

2. All'atto del trasferimento in capo alla Regione dei beni del demanio di cui all'articolo 72, comma 1, lettera c), è abrogato l'articolo 70, comma 4, lettera f), restando attribuito alla Regione l'intero gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche.

1. Sono abrogati:

a) lo Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni;

b) l'articolo 5, commi 2 e 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

2. All'atto del trasferimento in capo alla regione autonoma dei beni del demanio di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), cessa di avere applicazione l'articolo 72, comma 4, lettera f), restando attribuito alla regione autonoma l'intero gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche.

 

 

Art. 83

Art. 85

 

 

1. Lo Statuto della Regione viene redatto nelle lingue italiana, friulana, slovena e tedesca. La versione in lingua italiana è quella ufficiale.

1. Il presente Statuto è redatto nelle lingue italiana, friulana, slovena e tedesca. La versione in lingua italiana è quella ufficiale.

 

 

 

 

Art. 61

Statuto art. 63

 

 

1. Per le modificazioni del presente Statuto si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al consiglio regionale.

3. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo al consiglio regionale per il raggiungimento dell'intesa.

4. Nel caso in cui l'intesa prevista al comma 3 non venga raggiunta entro sei mesi dall'avvio del procedimento ovvero le Camere decidano di discostarsi dal testo proposto dal consiglio regionale o dal testo su cui si era raggiunta l'intesa, le Camere possono comunque adottare la legge costituzionale a maggioranza dei due terzi dei loro componenti.

5. Le modificazioni approvate sono sottoposte a referendum popolare regionale qualora entro tre mesi ne faccia richiesta un trentesimo degli elettori della regione o un decimo dei componenti del consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Per le modificazioni del presente Statuto si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale.

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.

Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.

Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione.

 

 

 

Statuto, art. 64

 

 

 

Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, si applicano le leggi dello Stato.

 

 

 

Statuto art. 66

 

 

 

Con le norme da emanarsi nei modi previsti dall'art. 65 ed entro il termine di quattro mesi dalla prima elezione del Consiglio regionale, sarà istituito, nell'ambito della provincia di Udine, un circondario corrispondente al territorio attualmente soggetto alla giurisdizione del tribunale di Pordenone ed al territorio dei comuni di Erto-Casso e Cimolais, per il decentramento di funzioni amministrative.

Con le stesse norme saranno decentrati, con specifica attribuzione di competenza, in detto circondario, gli uffici statali non trasferibili all'Amministrazione regionale, ivi compresi quelli dell'Amministrazione dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e quelli degli enti parastatali.

La Regione e la Provincia decentreranno in detto circondario i loro uffici.

I Comuni del detto circondario sono costituiti in consorzio generale per esercitare funzioni delegate ai sensi dell'art. 11.

 

 

 

Statuto, art. 67

 

 

 

La Regione provvederà alla prima costituzione dei propri uffici, di norma, con personale comandato dai Comuni, dalle Province e dagli uffici dello Stato.

Spetta al Consiglio regionale determinare il numero e le qualifiche dei dipendenti statali dei quali richiede il comando.

I comandi sono disposti dalle Amministrazioni dalle quali dipendono gli impiegati, previa intesa con la Giunta regionale.

 

 

 

Statuto art. 68

 

 

 

Con legge regionale saranno stabilite le modalità per l'inquadramento nei ruoli organici della Regione del personale indicato dall'art. 67.

Le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale.

Per il personale statale inquadrato nei ruoli organici della Regione si opera una corrispondente riduzione nei ruoli organici dello Stato.

 

 

 

Statuto, art. 69

 

 

 

Con legge della Repubblica saranno emanate, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, le norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale (59) con i criteri stabiliti nell'art. 13.

Le spese relative alla prima elezione sono a carico dello Stato.

Le spese relative al primo impianto dell'organizzazione regionale sono anticipate dallo Stato sulle quote dei proventi spettanti alla Regione, in conformità dell'art. 49.

 

 

 

Statuto, art. 70

 

 

 

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge della Repubblica, i poteri di amministrazione del Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste - esclusi quelli spettanti al Prefetto e quelli trasferiti alla Regione - saranno esercitati dal Commissario del Governo nella Regione. Al Commissario del Governo nella Regione sono inoltre devolute le attribuzioni indicate nella legge 27 giugno 1955, n. 514, e successive proroghe, per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del predetto territorio.

Il fondo destinato per l'esercizio 1962-63 alle esigenze del territorio di Trieste, dedotto l'ammontare della spesa sostenuta annualmente per il personale assunto dal Governo militare alleato, in relazione alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, è consolidato per dieci esercizi a decorrere dal 1962-63.

Il Commissario del Governo nella Regione ripartisce i fondi di sua competenza, su parere conforme di una Commissione composta del sindaco di Trieste, del presidente della provincia di Trieste e di cinque consiglieri regionali eletti nella circoscrizione di Trieste e nominati dal Consiglio regionale con voto limitato.

Alla stessa Commissione il Commissario del Governo potrà chiedere pareri non vincolanti per le sue altre attribuzioni amministrative in ordine al territorio di Trieste.

Con legge della Repubblica, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, saranno emanate norme per l'istituzione dell'ente del porto di Trieste e per il relativo ordinamento.

 


Progetti di legge

 


N. 519

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

 

d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

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Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Regjon Friûl Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien

 

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Presentata l'8 maggio 2006

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N. 840

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

 

d’iniziativa dei deputati

 ZELLER, BRUGGER, WIDMANN

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Modifica all'articolo 13 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, in materia di elezione del Consiglio regionale

 

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Presentata il 22 maggio 2006

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge costituzionale è dettata dalla necessità di mantenere e salvaguardare le diverse identità regionali, garantendo a ciascun ente territoriale la facoltà di determinare autonomamente il proprio sistema elettorale. In una prospettiva federale, democratica e pluralistica, la libera determinazione della propria legge elettorale è un principio fondamentale, dal quale non si può prescindere.

      Nel quadro della specifica realtà giuridica giuliana, la presente proposta mira poi a garantire alla minoranza slovena stanziata sul territorio del Friuli Venezia Giulia il diritto a venire comunque rappresentata a livello regionale.

      Molti sistemi elettorali infatti, rendono molto arduo, se non addirittura impossibile, l'elezione di candidati appartenenti alla minoranza, tenendo soprattutto conto del fatto che la stessa non è concentrata sul territorio.

      L'esclusione degli appartenenti alla minoranza dagli organi elettivi regionali comporta, naturalmente, un peggioramento della situazione degli sloveni in Friuli-Venezia Giulia, facendo mancare loro la possibilità di un dialogo democratico nelle istituzioni.

      Alla luce di tali considerazioni, si propone la seguente modifica dell'articolo 13 dello Statuto del Friuli Venezia Giulia.


 


 


proposta  di legge costituzionale

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Art. 1.

      1. Il primo comma dell'articolo 13 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, libero, uguale e segreto, secondo le norme stabilite con legge regionale, che deve garantire l'elezione di almeno un rappresentante della minoranza slovena».

 

 

 

 


N. 1166

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

 

d’iniziativa dei deputati

LENNA, TONDO, DI CENTA

¾

 

Nuovo Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia

 

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Presentata il 20 giugno 2006

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Onorevoli Colleghi! - Com'è noto gli Statuti delle regioni speciali, tra cui quello del Friuli Venezia Giulia, non possiedono lo stesso rango degli Statuti delle regioni ordinarie, posto che l'articolo 116 della Costituzione prescrive per la loro approvazione e modificazione il ricorso al procedimento aggravato di formazione delle leggi costituzionali.

      La riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, approvata alla fine della XIII legislatura, pur non investendo direttamente l'autonomia delle regioni speciali, ha introdotto una importante disposizione transitoria a salvaguardia delle cinque regioni speciali e delle due province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001). Più precisamente la suddetta disposizione transitoria ha disposto che «Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite». Utilizzando le parole della Corte costituzionale, è giusto affermare che «l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 configura un particolare rapporto tra norme degli Statuti speciali e norme del titolo V della seconda parte della Costituzione, un rapporto di preferenza, nel momento della loro "applicazione", in favore delle disposizioni costituzionali che prevedono forme di autonomia "più ampie" di quelle risultanti dalle disposizioni statutarie» (sentenza n. 314 del 2003).

      Nel concreto, l'applicazione di siffatta clausola ha comportato in Friuli Venezia Giulia, così come in altre regioni speciali, l'accantonamento di intere parti dello Statuto che allo stato attuale non trovano più applicazione. L'impressione che si ha oggi nel leggere lo Statuto della regione Friuli Venezia Giulia è quella di avere di fronte un involucro semivuoto, in cui gran parte del contenuto appare trasfuso altrove (in particolare nelle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione).

      Ancora una volta, quindi, le regioni speciali si vedono costrette, loro malgrado, a «rincorrere» quelle ordinarie (come già era accaduto con la legge costituzionale n. 2 del 2001), scongiurando il rischio di una vera e propria specialità in negativo.

      È evidente allora come il rilancio dell'autonomia della regione Friuli Venezia Giulia possa passare solo attraverso la riscrittura dello Statuto. Riscrittura tanto più avvertita quanto si consideri che l'utilizzazione della clausola contenuta nell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 appare spesso foriera di incognite e di incertezze ermeneutiche (non è sempre agevole distinguere le disposizioni dello Statuto superate da quelle vigenti), sicché solo l'approvazione del nuovo Statuto potrà porre fine all'attuale regime transitorio. Attraverso il varo del nuovo Statuto possono così non solo essere formalizzate, e quindi rese certe, quelle forme di autonomia più ampie oggi applicate in virtù dell'adattamento automatico, ma soprattutto essere ricercati con il contributo di tutte le forze politiche regionali nuovi e ulteriori spazi per l'autonomia del Friuli Venezia Giulia.

      Le speranze di chi avrebbe voluto un clima bipartisan e di collaborazione nella predisposizione da parte del Consiglio regionale friulano del testo da sottoporre al Parlamento sono, tuttavia, ben presto naufragate. Il Consiglio regionale (rectius: la sua maggioranza) è giunto all'approvazione di un testo largamente insoddisfacente, frutto delle incomprensibili forzature imposte dalla maggioranza di centro sinistra. Il risultato: un documento politico di parte, colpevole di numerose insufficienze e distante dal vero sentire della comunità regionale.

      La presente proposta di legge costituzionale di revisione statutaria di iniziativa parlamentare ha l'obiettivo di supplire a tali carenze, proponendo un testo alternativo e più confacente alle esigenze della comunità regionale friulana.

      Tra i punti che maggiormente qualificano il presente progetto di legge costituzionale vanno segnalati:

          1) una più compiuta articolazione del principio di sussidiarietà. A nulla vale enunciare un principio come quello della sussidiarietà istituzionale (articolo 10) se non lo si accompagna ad altre disposizioni che ne garantiscano la sua compiuta attuazione. Le disposizioni contenute nel titolo IV dello Statuto svolgono una funzione di implementazione del principio di sussidiarietà, circondando di garanzie l'esercizio delle funzioni amministrative al livello più basso possibile. In particolare gli articoli 21, 22 e 23 hanno l'obbiettivo di operare una più spinta devoluzione delle funzioni amministrative nei confronti di comuni, province e città metropolitane, sottraendole alle future e arbitrarie decisioni del legislatore regionale;

          2) una sistemazione certa delle attribuzioni del Consiglio delle autonomie locali, in modo da rendere tale organo un importante snodo nei rapporti tra regione ed enti locali. A tale fine si è deciso di valorizzare il ruolo del Consiglio delle autonomie locali quale interlocutore dell'esecutivo regionale, vero dominus delle attività amministrative (articolo 28);

          3) la chiara opzione a livello statutario per l'elezione diretta del Presidente della regione. Anziché demandare la scelta al legislatore regionale, e quindi alle mutevoli maggioranze politiche del Consiglio, si è preferito optare direttamente nello Statuto per l'elezione diretta del Presidente; unica via realmente percorribile (articolo 42). Si tratta di una chiara assunzione di responsabilità nei confronti degli elettori che ha il pregio della chiarezza e della trasparenza. Sul punto esiste una chiara indicazione popolare emersa dal referendum con cui è stata bocciata la «legge statutaria» approvata nell'ottava legislatura regionale. Inoltre si è provveduto ad attenuare l'attuale rigido meccanismo del simul stabunt, simul cadent: secondo il nuovo articolo 42 dello Statuto, infatti, solo la rottura esplicita del rapporto fiduciario provoca lo scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa regionale. In tutti gli altri casi l'Assemblea legislativa regionale procederà ad eleggere un nuovo Presidente su indicazione della maggioranza;

          4) l'attribuzione alla Giunta regionale del potere di emanare decreti-legge (articolo 51). Lo Statuto speciale, essendo fonte di rango costituzionale, ben può creare a livello regionale nuove fonti di rango primario, sicché non esistono dubbi sulla legittimità di tale previsione. I decreti-legge, se circondati da una serie di garanzie, mostrano tutta la loro utilità qualora sia necessario fare fronte a situazioni di straordinaria emergenza. L'articolo 51 dello Statuto ha il pregio di imporre una serie di «paletti» all'uso dei decreti-legge, scongiurando così il rischio dei sempre possibili abusi legati a tale fonte. Vanno segnalati la circoscrizione delle materie entro cui la Giunta può, sotto la sua responsabilità, adottare decreti con valore di legge (disastro ambientale, sanitario o calamità naturale) e il divieto espresso di reiterare i decreti-legge non convertiti dall'Assemblea legislativa regionale.


 


 


proposta di legge costituzionale

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TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

 

Art. 1.

(Friuli Venezia Giulia).

      1. Il Friuli Venezia Giulia è regione autonoma retta da uno Statuto speciale, nell'unità e nell'indivisibilità della Repubblica e nell'ambito dell'Unione europea; esercita propri poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione e dal presente Statuto e nel rispetto dell'ordinamento comunitario.

      2. Il Friuli Venezia Giulia attua princìpi di sussidiarietà istituzionale e sociale.

      3. È compito inderogabile dei comuni, delle province, delle città metropolitane e della regione autonoma perseguire la coesione politica, sociale, economica e territoriale del Friuli Venezia Giulia, rispettando e valorizzando le peculiarità territoriali, storiche, culturali e linguistiche proprie del territorio regionale.

 

Art. 2.

(Territorio e ordinamento regionale).

      1. Il Friuli Venezia Giulia comprende i territori delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine ed è ordinato in comuni, province, città metropolitane e regione autonoma.

      2. Con legge della Repubblica possono essere modificati i confini della regione autonoma, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

      3. La legge regionale statutaria disciplina forme differenziate di autonomia amministrativa e di coordinamento delle province.

      4. La regione autonoma ha per capoluogo Trieste; la legge regionale statutaria ne disciplina particolari forme di autonomia.

 

Art. 3.

(Stemma, gonfalone e bandiera).

      1. Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la regione autonoma ha uno stemma, un gonfalone e una bandiera, stabiliti con legge regionale, che riportano in sintesi grafica un'aquila d'oro al volo spiegato afferrante con gli artigli una corona turrita d'argento.

      2. La legge regionale disciplina l'uso pubblico delle bandiere tradizionali dei gruppi linguistici storici della regione autonoma.

 

 

TITOLO II

PRINCÌPI FONDAMENTALI

 

Art. 4.

(Parità e pluralismo).

      1. Il Friuli Venezia Giulia riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e riconosce e garantisce parità di diritti e di trattamento ai cittadini.

      2. È compito della regione autonoma, delle città metropolitane, delle province e dei comuni rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e sociale che di fatto impedisce il pieno sviluppo della persona e l'eguaglianza nel godimento dei diritti.

      3. La regione autonoma, le città metropolitane, le province e i comuni tutelano il diritto alle pari opportunità fra uomo e donna in ogni campo della vita sociale, economica e politica e in particolare nell'accesso alle cariche elettive.

      4. La regione autonoma, le città metropolitane, le province e i comuni valorizzano il ruolo delle confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato accordi al fine di perseguire il bene della comunità.

 

Art. 5.

(Proprietà privata).

      1. La proprietà privata è riconosciuta e garantita e può essere limitata solo nei casi previsti espressamente dalla legge.

 

Art. 6.

(Tutela delle lingue, delle culture e dei corregionali all'estero).

      1. La regione autonoma riconosce e tutela con proprie leggi le lingue e le culture friulana, slovena e tedesca storicamente proprie del suo territorio.

      2. La regione autonoma promuove iniziative a favore delle comunità italiane autoctone della Slovenia e della Croazia. Può estendere agli italiani ivi residenti i benefìci previsti dalla propria legislazione nel rispetto degli accordi internazionali.

      3. La regione autonoma riconosce i corregionali all'estero quale componente fondamentale della comunità regionale e promuove iniziative volte a mantenere i legami linguistici, culturali, sociali ed economici con gli stessi.

 

Art. 7.

(Tutela delle tradizioni storiche e culturali).

      1. Il Friuli Venezia Giulia promuove la tutela delle tradizioni storiche e culturali delle popolazioni di origine istriana, fiumana e dalmata e delle altre popolazioni residenti nel territorio regionale.

 

Art. 8.

(Tutela dell'ambiente).

      1. Il Friuli Venezia Giulia tutela l'ambiente, quale patrimonio della comunità, e persegue il miglioramento del patrimonio naturalistico e ambientale anche a favore delle generazioni future.

 

Art. 9.

(Garanzie e sussidiarietà sociale).

      1. La regione autonoma assicura le garanzie sociali e persegue l'obiettivo di creare condizioni di effettiva vita indipendente e di cittadinanza attiva.

      2. La regione autonoma riconosce e assicura, sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso misure fiscali, l'autonoma iniziativa delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale. A tale fine incentiva l'associazionismo e favorisce in particolare la diffusione delle organizzazioni di volontariato e dell'associazionismo familiare.

 

Art. 10.

(Sussidiarietà istituzionale).

      1. La regione autonoma impronta la sua attività ai princìpi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; promuove l'integrazione tra i livelli istituzionali, sulla base dei princìpi di leale collaborazione e di responsabilità.

 

Art. 11.

(Autonomie funzionali).

      1. La regione autonoma valorizza le autonomie funzionali.

 

Art. 12.

(Informazione e partecipazione).

      1. La regione autonoma promuove il pluralismo dell'informazione e della comunicazione e assicura la più ampia diffusione delle informazioni; riconosce, favorisce e promuove il diritto dei residenti all'informazione sull'attività legislativa e amministrativa.

      2. La regione autonoma attua appropriate forme di consultazione, di rappresentanza e di concertazione con le associazioni e le organizzazioni che rappresentano interessi collettivi.

      3. Chiunque possa ricevere pregiudizio da un atto regionale ha facoltà di intervenire nel procedimento di formazione dello stesso, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali.

 

Art. 13.

(Istituti di garanzia).

      1. La regione autonoma persegue obiettivi di buona amministrazione, di pari opportunità e di non discriminazione, di informazione, nonché di tutela dei diritti dei minori, anche attraverso l'istituzione di organismi di garanzia, disciplinati dalla legge regionale.

      2. Gli organismi di cui al comma 1 assicurano la tutela dei diritti dei minori, anche attraverso la valorizzazione del ruolo delle famiglie.

 

 

TITOLO III

RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA ED ESERCIZIO DEL POTERE ESTERO

Capo I

Rapporti con l'Unione europea

 

Art. 14.

(Relazioni con l'Unione europea).

      1. La regione autonoma partecipa alla formazione degli atti comunitari che riguardano materie in cui ha competenza legislativa ovvero che interessano specificamente il suo territorio, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione del presente Statuto. La legge regionale statutaria disciplina le procedure e le modalità con cui l'Assemblea legislativa regionale detta le linee di indirizzo ed esercita le funzioni di controllo.

      2. Il Presidente della regione partecipa al Consiglio dei ministri dell'Unione europea con il rango di Ministro abilitato a rappresentare lo Stato e prende parte alle riunioni del Consiglio dei ministri della Repubblica quando si decide la posizione dell'Italia in relazione ad argomenti che hanno un'incidenza diretta e rilevante sul territorio regionale.

      3. La regione autonoma è rappresentata nelle riunioni degli organismi dell'Unione europea quando si trattano argomenti che hanno incidenza specifica, diretta e rilevante sul territorio e sull'economia regionali; se l'argomento trattato ha ricaduta esclusivamente sulla regione autonoma, la rappresentanza italiana è integrata da un membro dell'esecutivo regionale che ne assume la guida.

 

Art. 15.

(Attuazione degli obblighi comunitari).

      1. La regione autonoma provvede all'attuazione degli atti dell'Unione europea nelle materie nelle quali ha competenza, secondo le modalità stabilite con i decreti legislativi di attuazione del presente Statuto. La legge regionale statutaria disciplina le relative procedure.

 

Art. 16.

(Ricorsi).

      1. La regione autonoma, nelle materie di propria competenza e con le procedure stabilite dai decreti legislativi di attuazione del presente Statuto e della legge regionale statutaria, richiede allo Stato:

          a) di presentare ricorso davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi;

          b) di presentare ricorso davanti al tribunale di primo grado avverso gli atti comunitari che la riguardano individualmente e direttamente;

          c) di impugnare le sentenze e le ordinanze del tribunale di primo grado davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

 

Capo II

Potere estero

 

Art. 17.

(Attività internazionale).

      1. La regione autonoma può concludere accordi con Stati, a esclusione dei trattati di natura politica, nelle materie in cui ha competenza, secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai decreti legislativi di attuazione del presente Statuto. La legge regionale statutaria disciplina le relative procedure.

      2. La regione autonoma partecipa alla formazione degli accordi internazionali di interesse regionale e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli stessi nelle materie di propria competenza e nel rispetto delle procedure prescritte dalla legge regionale statutaria, secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai decreti legislativi di attuazione del presente Statuto.

      3. La regione autonoma può svolgere attività di rilievo internazionale e promozionali all'estero, nonché concludere intese con enti territoriali interni ad altro Stato nelle materie in cui ha competenza legislativa dandone semplice comunicazione preventiva al medesimo Stato. La legge regionale statutaria disciplina le relative procedure.

      4. Le ulteriori modalità per l'esercizio del potere estero della regione autonoma sono stabilite dai decreti legislativi di attuazione del presente Statuto.

 

Art. 18.

(Organismi ed enti di rilievo internazionale).

      1. La regione autonoma, nel rispetto della normativa internazionale e dell'Unione europea, promuove la costituzione di organismi e di enti di rilievo internazionale finalizzati al miglioramento delle relazioni e degli scambi culturali ed economici con gli Stati e con le realtà regionali interne di altro Stato prossime al suo territorio.

      2. La regione autonoma promuove, coadiuva e sostiene, ferme restando le loro prerogative, le iniziative di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e internazionale degli enti locali e le espressioni della comunità locale con le collettività o con le autorità territoriali interne di altri Stati.

 

 

TITOLO IV

AUTONOMIE LOCALI

Capo I

Ordinamento delle autonomie locali

 

Art. 19.

(Autonomia dei comuni, delle province e delle città metropolitane).

      1. I comuni, le province e le città metropolitane sono enti autonomi secondo la previsione della Costituzione, del presente Statuto e delle leggi regionali di cui al comma 2. Essi sono dotati di autonomia statutaria, normativa, impositiva e finanziaria.

      2. La legge regionale statutaria, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, approvata previo parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria istitutiva, disciplina le elezioni dirette dei presidenti di provincia, dei sindaci, dei consigli provinciali e comunali, fissa il limite massimo dei mandati consecutivi e detta princìpi fondamentali comuni in materia di ordinamento delle autonomie locali, con particolare riferimento alle decisioni sui tributi, agli strumenti di bilancio, di programmazione finanziaria e di governo del territorio, nonché ai controlli interni, ai diritti dei cittadini e alla tutela delle minoranze.

      3. La legge regionale di cui al comma 2 promuove la pari opportunità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive degli enti locali.

      4. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà di emanare regolamenti per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

      5. I regolamenti emanati ai sensi del comma 4 sostituiscono la disciplina organizzativa e procedurale eventualmente dettata dallo Stato o dalla regione autonoma con legge o regolamento.

      6. I regolamenti di cui al comma 4 devono rispettare i limiti e le prescrizioni espressamente posti dalla legge, nonché quelli rivolti alla tutela di interessi dei soggetti privati o di interessi pubblici la cui tutela è affidata a enti diversi da quello che emana il regolamento.

 

Art. 20.

(Istituzione, modifica degli enti locali e forme di collaborazione).

      1. Con legge regionale statutaria, consultati mediante referendum i cittadini appartenenti ai territori degli enti locali interessati, possono essere modificate le circoscrizioni e la denominazione dei comuni e delle province, possono essere fusi due o più comuni, può essere istituito un nuovo comune, una nuova provincia e la città metropolitana.

      2. La regione autonoma favorisce ogni forma di aggregazione tra comuni e tra province per l'esercizio in comune delle loro funzioni e promuove le forme associative tra i comuni minori.

 

 

 

 

 

Capo II

Funzioni delle autonomie locali

 

Art. 21.

(Funzioni dei comuni).

      1. I comuni esercitano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo che tali funzioni non siano attribuite ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

      2. I comuni nell'esercizio delle loro funzioni si ispirano a criteri di decentramento e di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

      3. I comuni esercitano altresì le funzioni a essi attribuite dalla regione autonoma e dallo Stato.

 

Art. 22.

(Funzioni delle province).

      1. Le province sono gli enti locali intermedi tra comune e regione autonoma che rappresentano le rispettive comunità, ne curano gli interessi e ne programmano e coordinano lo sviluppo.

      2. Le province esercitano le funzioni regolamentari e amministrative che riguardano aree vaste di dimensione sovracomunale o l'intero territorio provinciale nelle seguenti materie:

          a) difesa del suolo;

          b) tutela e valorizzazione dell'ambiente;

          c) protezione della fauna e della flora e delle altre risorse naturalistiche;

          d) riserve naturali;

          e) prevenzione delle calamità;

          f) tutela e valorizzazione delle risorse idriche;

          g) tutela e valorizzazione delle risorse energetiche;

          h) infrastrutture viarie;

          i) motorizzazione civile;

          l) trasporti pubblici locali;

          m) programmazione, organizzazione e controllo delle emissioni solide, liquide, atmosferiche e sonore;

          n) lavoro e collocamento;

          o) formazione professionale;

          p) istruzione relativa al secondo ciclo di istruzione, ivi compresa l'edilizia scolastica;

          q) orientamento all'istruzione e al lavoro;

          r) tutela, promozione e valorizzazione delle lingue e delle culture regionali;

          s) valorizzazione dei beni culturali;

          t) promozione e valorizzazione delle risorse turistiche;

          u) artigianato;

          v) agricoltura e foreste;

          z) montagna;

          aa) raccolta, elaborazione e diffusione di dati;

          bb) assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

          cc) altre materie attribuite dalle leggi dello Stato o della regione autonoma.

      3. Nelle materie di cui al comma 2 alla regione autonoma competono solo compiti di legislazione e di alta programmazione diretti a garantire uguali livelli di trattamento ai cittadini dei vari territori o interventi di riequilibrio sociale e territoriale.

      4. Le province esercitano altresì funzioni di:

          a) raccolta e coordinamento delle proposte degli enti locali ai fini della programmazione economica, sociale, territoriale e ambientale della regione autonoma;

          b) definizione e attuazione di propri programmi pluriennali di sviluppo sia di carattere generale che settoriale;

          c) definizione di piani territoriali di coordinamento sia generali che di settore.

      5. Il presidente della provincia prende parte alle riunioni della Giunta regionale quando si trattano argomenti che hanno incidenza specifica, diretta e rilevante sul territorio e sull'economia provinciali.

 

Art. 23.

(Funzioni delle città metropolitane).

      1. Le città metropolitane esercitano le funzioni stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 24.

 

Art. 24.

(Conferimento di funzioni agli enti locali).

      1. La regione autonoma conferisce le funzioni ai comuni, alle province e alle città metropolitane con legge regionale approvata con il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nelle forme e con gli effetti previsti della legge regionale statutaria.

 

Art. 25.

(Potere sostitutivo della regione autonoma).

      1. La regione autonoma esercita il potere sostitutivo sugli enti locali nei casi in cui vi è un'accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni conferite e ciò è lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale.

      2. La legge regionale, approvata con il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria, stabilisce i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo e le garanzie procedimentali per l'ente locale interessato secondo il principio di leale collaborazione.

Capo III

Finanza locale

 

Art. 26.

(Sistema di finanziamento delle autonomie locali).

      1. I comuni, le province e le città metropolitane hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. La legge regionale, approvata con il parere del Consiglio delle autonomie locali, individua le risorse da devolvere agli enti locali con l'obiettivo di dare certezza di entrata e di spesa. Allo scopo di adeguare le finanze al raggiungimento delle finalità perseguite nell'esercizio delle loro competenze, la regione autonoma assegna annualmente agli enti locali, senza vincolo di destinazione sulla base di negoziazione triennale, quote delle compartecipazioni regionali ai tributi erariali in proporzione dell'ammontare del gettito dei tributi erariali riferibili ai rispettivi territori.

      2. Con legge regionale, approvata con il parere del Consiglio delle autonomie locali, è istituito un fondo perequativo, senza vincolo di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

      3. Per provvedere a scopi determinati e per l'esecuzione di programmi specifici, la regione autonoma assegna con legge ai comuni, alle province e alle città metropolitane contributi speciali.

 

Capo IV

Consiglio delle autonomie locali

 

Art. 27.

(Consiglio delle autonomie locali).

      1. Con legge regionale statutaria è istituito il Consiglio delle autonomie locali. La legge regionale statutaria assicura la partecipazione di rappresentanti delle assemblee elettive e determina le modalità di composizione e di funzionamento del Consiglio.

      2. Il Consiglio delle autonomie locali è organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra la regione autonoma e gli enti locali. È altresì organo di rappresentanza del sistema degli enti locali del Friuli Venezia Giulia con funzioni consultive in tutte le materie riguardanti le competenze degli enti locali.

 

Art. 28.

(Funzioni del Consiglio delle autonomie locali).

      1. Il Consiglio delle autonomie locali esercita le funzioni previste dal presente Statuto e dalla legge regionale statutaria.

      2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere sul bilancio regionale, sugli atti di programmazione regionale, sulle proposte di legge e di regolamento che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze degli enti locali.

      3. Una rappresentanza del Consiglio delle autonomie locali, preventivamente informata, partecipa, con facoltà di intervento, alle sedute della Giunta regionale che hanno in discussione questioni di cui al comma 2.

      4. Il Consiglio delle autonomie locali può sollecitare il Presidente della regione a ricorrere alla Corte costituzionale sia contro le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato o di altre regioni, sia per conflitto di attribuzione.

 

 

TITOLO V

ORGANI DELLA REGIONE

Capo I

Organi della regione

 

Art. 29.

(Organi della regione autonoma).

      1. Sono organi della regione autonoma: l'Assemblea legislativa regionale, il Presidente della regione e la Giunta regionale.

      2. La legge regionale statutaria determina la forma di governo e i rapporti fra gli organi della regione autonoma.

 

Capo II

Assemblea legislativa regionale

 

Art. 30.

(Assemblea legislativa regionale).

      1. L'Assemblea legislativa regionale è l'organo rappresentativo della comunità regionale del Friuli Venezia Giulia.

      2. L'Assemblea legislativa regionale esercita le potestà legislative attribuite alla regione autonoma, le altre funzioni conferitele dalla Costituzione, dal presente Statuto, dalle leggi dello Stato e le funzioni di indirizzo e di controllo politico come disciplinate dalla legge regionale statutaria e dal regolamento dell'Assemblea.

      3. L'Assemblea legislativa regionale può presentare alle Camere proposte di legge. Può altresì presentare voti alle Camere e al Governo della Repubblica.

 

Art. 31.

(Elezione dell'Assemblea legislativa regionale).

      1. L'Assemblea legislativa regionale è eletta a suffragio universale e diretto, libero, uguale e segreto, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale statutaria.

      2. L'Assemblea legislativa regionale è eletta per cinque anni, Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

      3. Le elezioni della nuova Assemblea legislativa regionale sono indette dal Presidente della regione e possono avere luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al comma 2. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

      4. La nuova Assemblea legislativa regionale si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della regione in carica.

      5. Il numero dei deputati regionali è di sessanta.

      6. La legge regionale statutaria ripartisce il territorio regionale in circoscrizioni elettorali e disciplina la ripartizione dei seggi fra le medesime in base al numero degli abitanti.

 

Art. 32.

(Deputati regionali).

      1. I deputati regionali rappresentano l'intera regione autonoma del Friuli Venezia Giulia senza vincolo di mandato.

      2. I deputati regionali non possono essere perseguiti per le opinioni o per i voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

      3. Prima di essere ammesso all'esercizio delle sue funzioni, ciascun deputato regionale presta giuramento secondo la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e del Friuli Venezia Giulia».

      4. I deputati appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute possono prestare giuramento nella propria lingua.

      5. Ai deputati regionali è attribuita, con legge regionale, una indennità per l'espletamento del loro mandato.

      6. Con legge regionale statutaria sono stabiliti i casi di ineleggibilità e di incompatibilità relativi alla carica di deputato regionale.

 

 

 

Art. 33.

(Elettorato attivo).

      1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune del Friuli Venezia Giulia che hanno raggiunto la maggiore età entro il termine fissato per la consultazione e altresì i cittadini dell'Unione europea iscritti nelle liste elettorali aggiunte per le elezioni comunali che risiedono in un comune della regione autonoma da oltre cinque anni.

      2. La legge regionale disciplina l'iscrizione nelle liste elettorali comunali di tutti i cittadini dell'Unione europea residenti in uno dei comuni della regione autonoma.

 

Art. 34.

(Elettorato passivo).

      1. Sono eleggibili all'Assemblea legislativa regionale tutti gli elettori che hanno raggiunto la maggiore età entro il termine fissato per la consultazione e che sono residenti in un comune del Friuli Venezia Giulia da almeno cinque anni.

      2. La legge regionale stabilisce il limite massimo dei mandati consecutivi.

 

Art. 35.

(Rappresentanza della minoranza slovena).

      1. La legge regionale statutaria assicura l'elezione nell'Assemblea legislativa regionale di almeno un candidato appartenente alla minoranza slovena.

 

Art. 36.

(Rappresentanza di genere).

      1. La legge regionale statutaria promuove la pari opportunità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche pubbliche.

 

 

Art. 37.

(Presidente dell'Assemblea legislativa regionale).

      1. Il presidente dell'Assemblea legislativa regionale è eletto nelle prime due votazioni a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Qualora nella seconda votazione nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta, si procede, nello stesso giorno, al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto chi consegue la maggioranza dei voti. A parità di voti è eletto o partecipa al ballottaggio il più anziano di età.

      2. Al presidente dell'Assemblea legislativa regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di carica.

 

Art. 38.

(Regolamento dell'Assemblea legislativa regionale).

      1. L'Assemblea legislativa regionale adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

 

Art. 39.

(Statuto dell'opposizione).

      1. Sono riconosciuti i diritti dell'opposizione e delle altre minoranze consiliari.

      2. Il regolamento dell'Assemblea legislativa regionale disciplina le prerogative dei soggetti di cui al comma 1.

 

Art. 40.

(Commissioni di inchiesta).

      1. L'Assemblea legislativa regionale può disporre inchieste su materie di pubblico interesse, secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'Assemblea stessa.

 

 

Art. 41.

(Approvazione del bilancio e del conto consuntivo).

      1. L'Assemblea legislativa regionale approva con legge il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.

      2. L'esercizio provvisorio può essere deliberato dall'Assemblea legislativa regionale con legge e per un periodo non superiore a quattro mesi.

      3. L'esercizio finanziario decorre dal 1o gennaio e termina al 31 dicembre.

      4. Il conto consuntivo è suddiviso allo stesso modo del bilancio di previsione.

 

Capo III

Presidente della regione e Giunta regionale

 

Art. 42.

(Presidente della regione).

      1. Il Presidente della regione rappresenta la regione autonoma, interpreta gli indirizzi di politica regionale, promulga le leggi regionali, emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta ed esercita ogni altra attribuzione conferitagli dal presente Statuto e dalla legge.

      2. Il Presidente della regione è eletto a suffragio universale e diretto, per il quale non è ammesso voto disgiunto, ed è membro dell'Assemblea legislativa regionale.

      3. Ad esclusione del caso di decadenza per voto di sfiducia, l'Assemblea legislativa regionale, entro trenta giorni, può eleggere un nuovo Presidente della regione su indicazione della maggioranza che lo ha espresso.

      4. La legge regionale statutaria disciplina le modalità di elezione e di surroga del Presidente della regione.

 

Art. 43.

(Governo regionale).

      1. La Giunta regionale, composta dal Presidente della regione e dagli assessori, costituisce il governo regionale.

      2. Con legge regionale statutaria sono determinate le modalità di formazione della Giunta regionale, che può essere composta anche da membri esterni all'Assemblea legislativa regionale in numero non superiore a tre.

      3. Le cariche di Presidente della regione e di assessore sono incompatibili secondo quanto stabilito dalla legge regionale statutaria. L'accettazione della nomina ad assessore determina l'automatica sospensione dalla carica di deputato regionale, che viene sostituito da un deputato supplente, secondo le modalità previste dalla legge regionale statutaria.

      4. Ulteriori casi di incompatibilità sono stabiliti con legge regionale statutaria.

      5. Al Presidente della regione e agli assessori è attribuita, con legge regionale, una indennità di carica.

 

Capo IV

Disposizioni comuni sugli organi della regione

 

Art. 44.

(Rapporti tra gli organi della regione autonoma).

      1. L'Assemblea legislativa regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti medesimi. La mozione non può essere messa in discussione e votata prima di tre e dopo quindici giorni dalla presentazione.

      2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della regione comporta le dimissioni della Giunta regionale e lo scioglimento dell'Assemblea legislativa regionale. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti l'Assemblea.

      3. L'Assemblea legislativa regionale può esprimere la sfiducia nei confronti di uno o più assessori regionali, su mozione motivata, sottoscritta da almeno un sesto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti medesimi. La mozione non può essere messa in discussione e votata prima di tre e dopo quindici giorni dalla presentazione.

 

Art. 45.

(Controllo dello Stato sugli organi della regione autonoma).

      1. L'Assemblea legislativa regionale è sciolta quando ha compiuto atti contrari alla Costituzione, al presente Statuto, gravi e reiterate violazioni di legge o quando non ha corrisposto all'invito del Governo della Repubblica di sostituire la Giunta regionale o il Presidente della regione, se eletto dall'Assemblea legislativa regionale, che hanno compiuto analoghi atti o violazioni.

      2. Il Presidente della regione che ha compiuto atti contrari alla Costituzione, al presente Statuto o gravi e reiterate violazioni di legge è rimosso.

      3. Lo scioglimento e la rimozione possono essere disposti altresì per ragioni di sicurezza nazionale.

      4. Lo scioglimento e la rimozione sono disposti con decreto motivato del Presidente della Repubblica adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri e parere vincolante della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

      5. Con il decreto di scioglimento dell'Assemblea legislativa regionale è nominata una Commissione di tre cittadini, eleggibili all'Assemblea legislativa regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta regionale e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica della nuova Assemblea legislativa regionale. Con lo stesso decreto è fissata la data delle elezioni da effettuare entro sei mesi dallo scioglimento. La nuova Assemblea legislativa regionale è convocata entro venti giorni dalla data delle elezioni.

 

Art. 46.

(Proroga dei poteri degli organi della regione autonoma).

      1. Fino all'insediamento della nuova Assemblea legislativa regionale sono prorogati i poteri della precedente Assemblea legislativa e fino all'insediamento dei nuovi organi di governo quelli in carica continuano a svolgere l'attività di ordinaria amministrazione e, salva la ratifica dei nuovi organi, adottano gli atti urgenti e indifferibili, ivi compresi quelli diretti a garantire l'adempimento di obblighi derivanti dalla normativa internazionale e comunitaria.

      2. In caso di annullamento delle elezioni o nei casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa regionale, il Presidente della regione in carica indìce le nuove elezioni da tenere entro sei mesi da tali eventi.

      3. Con legge regionale statutaria sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

 

 

TITOLO VI

FONTI REGIONALI

 

Art. 47.

(Fonti regionali).

      1. Sono fonti regionali:

          a) lo Statuto e le leggi di revisione statutaria;

          b) la legge regionale statutaria;

          c) la legge regionale;

          d) il decreto-legge regionale;

          e) il testo unico regionale;

          f) il referendum regionale;

          g) il regolamento regionale.

 

Art. 48.

(Leggi di revisione statutaria).

      1. Per le modificazioni del presente Statuto si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali, salvo quanto previsto dal presente articolo.

      2. L'iniziativa per le modificazioni di cui al comma 1 appartiene anche all'Assemblea legislativa regionale.

      3. I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea legislativa regionale per il raggiungimento dell'intesa.

      4. Nel caso in cui l'intesa prevista dal comma 3 non venga raggiunta entro sei mesi dall'avvio del procedimento ovvero le Camere decidano di discostarsi dal testo proposto dall'Assemblea legislativa regionale o dal testo su cui si era raggiunta l'intesa, le Camere possono comunque adottare la legge costituzionale a maggioranza dei due terzi dei loro componenti.

      5. Le modificazioni approvate sono sottoposte a referendum popolare confermativo regionale qualora entro tre mesi ne faccia richiesta un trentesimo degli elettori della regione autonoma o un terzo dei componenti dell'Assemblea legislativa regionale. La legge sottoposta a referendum confermativo non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

      6. Le leggi approvate ai sensi del comma 4 sono in ogni caso sottoposte a referendum popolare confermativo.

      7. Le disposizioni contenute nell'articolo 72, comma 4, possono essere modificate con legge della Repubblica, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo della Repubblica e dell'Assemblea legislativa regionale e, in ogni caso, previa intesa con la regione autonoma da esprimere in sede di Commissione paritetica di cui all'articolo 78.

 

Art. 49.

(Legge regionale statutaria).

      1. L'Assemblea legislativa regionale approva, nei casi previsti dal presente Statuto, la legge regionale statutaria a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto della Costituzione e del presente Statuto.

      2. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sulla legge regionale statutaria dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

      3. La legge regionale statutaria è sottoposta a referendum confermativo regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione autonoma o un quinto dei componenti dell'Assemblea legislativa regionale. La legge sottoposta a referendum confermativo non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi espressi dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

      4. Se la legge regionale statutaria è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea legislativa regionale, si fa luogo a referendum confermativo soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli elettori della regione autonoma.

 

Art. 50.

(Legge regionale).

      1. L'Assemblea legislativa regionale approva le leggi regionali nelle materie di cui agli articoli 56, 57, 58 e 59, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale statutaria e dal regolamento dell'Assemblea legislativa regionale, nel rispetto della Costituzione e del presente Statuto, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

 

Art. 51.

(Decreto-legge regionale).

      1. La Giunta regionale, in casi straordinari e imprevedibili di disastro ambientale, sanitario o di calamità naturale, può adottare sotto la sua responsabilità decreti con valore di legge nelle materie di competenza esclusiva della regione autonoma. I decreti sono presentati il giorno stesso all'Assemblea legislativa regionale per la conversione in legge.

      2. L'Assemblea legislativa regionale converte il decreto-legge in legge entro sessanta giorni dalla data della sua presentazione, a pena di decadenza.

      3. La Giunta regionale non può reiterare gli atti non convertiti in legge dall'Assemblea legislativa regionale, a meno che il nuovo decreto-legge risulti fondato su autonomi e diversi presupposti.

      4. I decreti-legge regionali sono emanati dal Presidente della regione, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della regione ed entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.

      5. L'Assemblea legislativa regionale può regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge non convertiti.

 

Art. 52.

(Testo unico regionale).

      1. L'Assemblea legislativa regionale autorizza con legge la Giunta regionale a redigere, entro un tempo stabilito, progetti di testi unici di riordino e di semplificazione delle disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La legge determina l'ambito del riordino e della semplificazione e fissa i criteri direttivi, nonché gli adempimenti procedurali a cui la Giunta si deve conformare.

      2. Nel termine assegnato dalla legge di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa regionale il progetto di testo unico delle disposizioni di legge. Il progetto, previo esame delle commissioni competenti, è sottoposto all'approvazione finale dell'Assemblea legislativa regionale con sole dichiarazioni di voto.

      3. Le proposte di legge tendenti a modificare gli atti legislativi oggetto di riordino e di semplificazione e presentate nel periodo prefissato per la predisposizione del progetto di testo unico, sono discusse e approvate solo sotto forma di proposte di modifica della legge di autorizzazione.

      4. Le disposizioni contenute nei testi unici possono essere abrogate solo con previsione espressa; l'approvazione di deroghe, di modifiche e di integrazioni deve essere testuale e prevedere, previa verifica del coordinamento formale, l'inserimento delle nuove norme nel testo unico.

      5. Nelle materie oggetto del testo unico legislativo, la Giunta regionale, nel rispetto dei criteri di riordino e di semplificazione fissati dalla legge e acquisito il parere favorevole della commissione competente, approva il testo unico delle disposizioni regolamentari di esecuzione di quelle autorizzate e provvede alla redazione di un testo unico compilativo, con l'indicazione per ogni disposizione della relativa fonte, legislativa o regolamentare.

 

Art. 53.

(Referendum regionali).

      1. La legge regionale statutaria disciplina i referendum popolari nelle forme del referendum abrogativo, del referendum propositivo e del referendum consultivo.

      2. Il referendum propositivo e abrogativo sono approvati se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

      3. Le iniziative referendarie consultive si intendono approvate se a favore si esprime la maggioranza dei votanti e questa è maggiore di un quarto degli aventi diritto.

      4. Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo:

          a) le leggi regionali istitutive di tributi ai sensi del presente Statuto;

          b) le leggi regionali di bilancio o di variazione di bilancio;

          c) le leggi o le disposizioni di legge regionale il cui contenuto è reso obbligatorio da norme del presente Statuto.

 

Art. 54.

(Regolamenti regionali).

      1. La legge regionale statutaria disciplina i tipi di regolamento regionale e il procedimento per la loro emanazione.

 

Art. 55.

(Qualità delle fonti normative).

      1. La regione autonoma provvede con legge regionale statutaria a garantire la qualità delle fonti normative e le modalità della loro pubblicazione, assicurando la chiarezza, la certezza e la facilità di accesso per i cittadini.

      2. La legge regionale statutaria dispone le regole per la redazione dei testi normativi, le modalità per l'analisi dell'impatto dei progetti di legge e di regolamento, nonché i controlli necessari a tale scopo, anche con particolare riferimento alla conformità con l'ordinamento costituzionale italiano e dell'Unione europea.

 

 

TITOLO VII

POTESTÀ LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE

Capo I

Potestà legislativa e regolamentare

 

Art. 56.

(Potestà legislativa esclusiva dello Stato).

      1. È riservata alla legislazione esclusiva dello Stato la disciplina delle sole materie elencate nell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, salvo modifiche che intervengano a restringere l'elencazione delle materie stesse, di seguito indicate:

          a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

          b) immigrazione;

          c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

          d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

          e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

          f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

          g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

          h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

          i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

          l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

          m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

          n) norme generali sull'istruzione;

          o) previdenza sociale;

          p) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

          q) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

          r) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

      2. La regione autonoma può emanare norme legislative in materia di immigrazione, relative all'accoglienza e all'assistenza degli immigrati, nonché all'inserimento sociale e nel lavoro delle persone provenienti dai Paesi in procinto di aderire all'Unione europea o extra-comunitari. Le leggi regionali non possono interferire con le norme statali che regolano la condizione giuridica dello straniero e l'ordine pubblico.

      3. La regione autonoma può emanare norme generali in materia di istruzione relative all'insegnamento delle lingue minoritarie e per l'integrazione scolastica delle persone provenienti dai Paesi di recente adesione all'Unione europea, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di titoli di studio aventi valore legale.

      4. La regione autonoma può emanare norme legislative in materia di ambiente, per migliorarne la tutela e per l'integrazione degli interventi di protezione e di valorizzazione ambientale con i Paesi limitrofi.

      5. La regione autonoma può emanare norme legislative in materia di beni culturali per migliorarne il livello di tutela e di conservazione e coordinare gli interventi ad essi rivolti.

      6. In materia economica la regione autonoma può emanare norme legislative volte a ristabilire la competitività con aree confinanti.

 

Art. 57.

(Potestà legislativa concorrente).

      1. La legge dello Stato può determinare i princìpi fondamentali cui la regione autonoma deve conformarsi nelle seguenti materie:

          a) commercio con l'estero e cooperazione internazionale;

          b) promozione dell'occupazione, tutela e sicurezza del lavoro;

          c) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionali;

          d) professioni;

          e) ricerca scientifica e tecnologica; sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

          f) alimentazione e tutela dei consumatori;

          g) ordinamento sportivo;

          h) servizi di protezione civile;

          i) governo del territorio, con esclusione dell'urbanistica e dell'edilizia; tutela del paesaggio;

          l) ordinamento e organizzazione dei porti e degli aeroporti civili, fatta salva la particolare disciplina del porto di Trieste discendente da accordi internazionali e da specifiche leggi nazionali;

          m) grandi reti di trasporto e di navigazione;

          n) ordinamento della comunicazione;

          o) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

          p) previdenza complementare e integrativa;

          q) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

          r) valorizzazione dei beni culturali e ambientali; promozione e organizzazione di attività culturali;

          s) enti di credito e fondazioni bancarie;

          t) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;

          u) tutela della salute, per i soli aspetti concernenti la profilassi e la prevenzione delle malattie, nonché la vigilanza sui farmaci e sulle pratiche mediche.

 

Art. 58.

(Potestà legislativa esclusiva della regione autonoma).

      1. In tutte le materie non elencate negli articoli 56 e 57 la potestà legislativa è attribuita alla regione autonoma. In particolare, spetta alla regione autonoma disciplinare le seguenti materie:

          a) ordinamento, organi di governo e funzioni degli enti locali e delle relative circoscrizioni, nonché legislazione elettorale relativa agli enti medesimi;

          b) toponomastica e uso delle denominazioni bilingui o plurilingui;

          c) interventi rivolti alla tutela e alla valorizzazione dell'uso delle lingue minoritarie e al loro insegnamento;

          d) urbanistica e disciplina edilizia;

          e) edilizia residenziale pubblica;

          f) edilizia scolastica;

          g) interventi integrativi per il miglioramento delle strutture e dei servizi giudiziari;

          h) interventi integrativi per il miglioramento delle strutture e del funzionamento dei servizi universitari e di ricerca avanzata;

          i) usi civici;

          l) impianto e tenuta dei libri fondiari;

          m) industria, turismo, artigianato, agricoltura e commercio, fiere e mercati, comprese le grandi strutture di vendita;

          n) sfruttamento delle risorse del suolo e del sottosuolo, acque minerali e termali;

          o) foreste e parchi, anche di interesse nazionale;

          p) demanio idrico, opere idrauliche, utilizzazione delle acque pubbliche, comprese le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

          q) porti e aeroporti turistici;

          r) mercato del lavoro, servizi all'impiego, collocamento, apprendistato;

          s) formazione professionale;

          t) asili nido e scuola dell'infanzia;

          u) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

          v) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della regione autonoma diversi da quelli previsti dall'articolo 56, comma 3;

          z) igiene e sanità, ivi comprese l'assistenza e l'organizzazione sanitarie e ospedaliere;

          aa) assistenza sociale, servizi alla persona, interventi a favore della famiglia e dei minori;

          bb) polizia amministrativa locale.

      2. Nel rispetto dei princìpi della legislazione dello Stato, la regione autonoma può promuovere le iniziative e adottare i provvedimenti, anche legislativi, necessari all'adattamento delle strutture, delle reti e dei servizi presenti nel territorio regionale alle esigenze dell'allargamento dell'Unione europea. Qualora le leggi emanate per tale finalità non rientrino nelle materie di competenza regionale, esse devono essere notificate al Governo della Repubblica prima della promulgazione, che di conseguenza è sospesa per quindici giorni. Entro tale termine il Governo può formulare osservazioni alle quali la regione autonoma deve attenersi nella nuova approvazione della legge.

      3. I decreti legislativi di attuazione del presente Statuto possono attribuire alla potestà legislativa della regione autonoma ulteriori funzioni tra quelle riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 56.

 

Art. 59.

(Potestà legislativa attuativa e integrativa).

      1. La regione autonoma ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi di competenza esclusiva statale per le quali le leggi dello Stato attribuiscono alla stessa regione questa facoltà. A tale fine la regione autonoma emana norme di attuazione e di integrazione delle leggi dello Stato.

 

Art. 60.

(Potestà regolamentare).

      1. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo che per le funzioni attribuite alla regione autonoma ai sensi dell'articolo 58, comma 3. La potestà regolamentare spetta alla regione in ogni altra materia.

      2. Nelle materie di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 56, qualora la regione autonoma eserciti le sue attribuzioni legislative, la legge regionale prevale sul regolamento statale.

 

Art. 61.

(Principio di continuità).

      1. Nelle materie attribuite alla competenza della regione autonoma, fino a quando la regione autonoma non abbia legiferato, si applicano le leggi dello Stato.

 

Art. 62.

(Adeguamento della legge regionale ai princìpi della legislazione statale).

      1. Nelle materie di potestà legislativa concorrente, le leggi regionali sono adeguate ai princìpi desumibili dalla legislazione statale sopravvenuta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima. Nel frattempo continuano ad applicarsi le norme regionali.

      2. Decorso il termine di cui al comma 1, il Governo della Repubblica, previa diffida alla regione autonoma a provvedere nei successivi trenta giorni, impugna le norme non adeguate davanti alla Corte costituzionale. Si applicano le disposizioni che disciplinano il giudizio di legittimità sulle leggi regionali.

      3. Si applicano immediatamente le norme costituzionali, le norme di attuazione degli obblighi internazionali e comunitari e le norme che disciplinano materie nelle quali la regione autonoma non ha già legiferato o la disciplina regionale è stata dichiarata illegittima.

 

Art. 63.

(Funzioni amministrative).

      1. La regione autonoma esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa conferendole ai comuni e alle province, secondo i princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e sulla base dei criteri definiti dalla legge di cui all'articolo 24, anche riconoscendo e valorizzando il ruolo delle formazioni sociali.

      2. Lo Stato attribuisce le funzioni amministrative nelle materie di sua competenza di intesa con la regione autonoma, secondo le modalità previste dall'articolo 78, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

 

Capo II

Formazione delle leggi regionali

 

Art. 64.

(Iniziativa delle leggi regionali).

      1. L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta regionale, a ciascun membro dell'Assemblea legislativa regionale e agli elettori, in numero non inferiore a quindicimila. Con legge regionale statutaria possono essere individuati ulteriori soggetti titolari dell'iniziativa legislativa.

 

Art. 65.

(Esame dei progetti di legge).

      1. Ogni progetto di legge deve essere previamente esaminato da una commissione e approvato dall'Assemblea legislativa regionale articolo per articolo e con votazione finale.

 

Art. 66.

(Promulgazione e pubblicazione della legge regionale).

      1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della regione con la formula: «L'Assemblea legislativa regionale ha approvato, il Presidente della regione promulga la seguente legge». Al testo della legge, segue la formula: «La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma».

      2. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, salvo che non sia fissato nella legge stessa un termine diverso.

      3. La legge regionale è riprodotta nella Gazzetta Ufficiale.

 

Art. 67.

(Controllo sulle leggi e sugli atti aventi valore di legge).

      1. Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge della regione autonoma invada la propria sfera di competenza ovvero violi i princìpi fondamentali nelle materie di competenza concorrente, promuove la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge nel Bollettino Ufficiale della regione.

      2. La regione autonoma, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato invada la propria sfera di competenza, promuove, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

 

Art. 68.

(Princìpi dell'attività amministrativa).

      1. L'attività amministrativa della regione autonoma è esercitata secondo i princìpi di imparzialità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, favorendo altresì adeguate condizioni di cittadinanza attiva, riconoscendo e valorizzando l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per attività di interesse generale.

 

Art. 69.

(Princìpi dell'organizzazione amministrativa).

      1. L'organizzazione dell'amministrazione regionale è disciplinata con regolamento sulla base dei princìpi del presente Statuto e nel rispetto delle norme generali dettate dalla legge regionale.

      2. L'organizzazione dell'amministrazione regionale si basa sul princìpio della distinzione tra le funzioni di indirizzo politico e di controllo e le funzioni di attuazione e di gestione.

      3. Agli impieghi nell'amministrazione regionale si accede mediante concorso, salvo i casi previsti dalla legge regionale.

 

 

Art. 70.

(Forme di partecipazione).

      1. Il Presidente della regione, previe adeguate forme di informazione dell'Assemblea legislativa regionale, che approva specifici atti di indirizzo, può promuovere fasi formali di consultazione, concertazione e negoziazione con rappresentanze istituzionali, economiche e sociali, per raggiungere intese ovvero per verificare i rispettivi orientamenti.

      2. Nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica. L'istruttoria si svolge in forma di pubblico contraddittorio, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.

      3. La legge regionale istituisce il Consiglio regionale dell'economia, del lavoro e delle autonomie sociali (CRELAS), quale strumento di analisi, studio, ricerca e confronto per le politiche di programmazione economica e sociale. Esso costituisce anche la sede permanente di confronto, di collaborazione e di scambio informativo del sistema economico-sociale locale, con le molteplici realtà dell'associazionismo, del volontariato, del terzo settore e della economia no-profit. La legge regionale ne disciplina altresì la composizione, le funzioni e l'organizzazione.

 

Art. 71.

(Controlli).

      1. La gestione dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali è soggetta al controllo da parte della Corte dei conti ai fini del referto all'Assemblea legislativa regionale, secondo modalità stabilite dai decreti legislativi di attuazione del presente Statuto. Con legge regionale sono stabilite le forme e le modalità del controllo sulla gestione degli enti locali e dei loro enti strumentali nonché delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nel Friuli Venezia Giulia.

      2. L'Assemblea legislativa regionale, nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali, può chiedere, anche di intesa con il Consiglio delle autonomie locali, forme di collaborazione alla Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica.

 

 

TITOLO IX

FINANZE, DEMANIO E PATRIMONIO

 

Art. 72.

(Autonomia finanziaria).

      1. Alla regione autonoma è riconosciuta autonomia finanziaria di entrata e di spesa, sulla base del presente Statuto e in armonia con i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, secondo le modalità stabilite con i decreti legislativi di attuazione del presente Statuto.

      2. La regione autonoma dispone di risorse proprie e di risorse devolute dallo Stato.

      3. Le risorse proprie sono costituite da tributi regionali istituiti con legge regionale, dai canoni di concessione dei beni regionali e dai redditi derivanti dal suo patrimonio.

      4. Sono devolute alla regione autonoma le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio del Friuli Venezia Giulia:

          a) sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito;

          b) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito delle società;

          c) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

          d) otto decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

          e) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nel Friuli Venezia Giulia;

          f) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;

          g) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nel Friuli Venezia Giulia.

      5. La devoluzione alla regione autonoma delle quote dei proventi erariali indicati al comma 4 viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti o istituti.

      6. Lo Stato può destinare risorse aggiuntive alla regione autonoma per provvedere a scopi determinati e per sostenere la regione nel processo di integrazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale.

      7. La regione autonoma può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Ha facoltà di emettere prestiti da essa garantiti per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie. Il ricorso all'indebitamento è autorizzato con legge regionale che ne stabilisce altresì l'entità e la destinazione delle somme da esso ricavate.

      8. La regione autonoma può determinare, con legge regionale e nell'ambito della disciplina legislativa nazionale e comunitaria, la modifica delle aliquote fiscali e delle relative deduzioni, detrazioni, esenzioni e dei criteri di applicazione e di controllo dei proventi spettanti allo Stato ai sensi del comma 4. Le eventuali modifiche apportate ai sensi del presente comma non comportano variazione alcuna sulla quantità dei proventi stessi spettanti allo Stato. Conseguentemente i trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti alla regione autonoma, ivi comprese le devoluzioni erariali in attuazione del presente Statuto, sono complessivamente ridotti in corrispondenza dei minori introiti statali in dipendenza del presente comma, calcolati sulla base dei tributi incassati effettivamente nel territorio della regione autonoma. Le disposizioni attuative del presente comma sono adottate con regolamenti dei Ministri competenti di intesa con la regione autonoma.

 

Art. 73.

(Accertamento delle imposte).

      1. La regione autonoma collabora all'accertamento delle imposte erariali in compartecipazione secondo le modalità stabilite dai decreti legislativi di attuazione del presente Statuto.

 

Art. 74.

(Demanio regionale).

      1. Costituiscono il demanio regionale:

          a) il lido del mare, la spiaggia e le lagune;

          b) le rade e i porti;

          c) i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalla legislazione vigente in materia.

      2. Sono esclusi dal demanio regionale di cui al comma 1 tutti i beni dichiarati connessi alle esigenze di difesa militare e ad altri servizi essenziali di interesse nazionale o internazionale.

      3. Fanno parte altresì del demanio regionale, se appartengono alla regione autonoma:

          a) le strade;

          b) gli aerodromi;

          c) gli acquedotti;

          d) gli immobili di interesse storico, archeologico e artistico;

          e) le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche;

          f) tutti gli altri beni che la legislazione vigente assoggetta al regime proprio del demanio pubblico.

      4. Sono soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano alla regione autonoma su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti degli stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati ai commi 1, 2 e 3 o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.

      5. Sono trasferiti alla regione autonoma tutti i beni demaniali dello Stato situati nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

      6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, con i decreti legislativi di attuazione dello stesso, possono essere individuati i beni appartenenti al demanio dello Stato i quali vanno a costituire il demanio regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

      7. La regione autonoma fissa con legge i criteri per la determinazione dei canoni per l'utilizzazione dei beni rientranti nel suo demanio, ai fini della valorizzazione e della protezione ambientale di esso.

      8. Al fine della realizzazione di infrastrutture di rilevante interesse nazionale o che rientrano nei programmi di sviluppo della regione autonoma, i canoni di concessione sono determinati con appositi accordi di programma.

 

Art. 75.

(Patrimonio regionale).

      1. I beni appartenenti alla regione autonoma non ricompresi tra le specie indicate all'articolo 74 costituiscono il patrimonio della regione autonoma.

      2. Fanno parte del patrimonio indisponibile della regione autonoma:

          a) le foreste;

          b) le miniere, le cave e le torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo;

          c) le acque minerali e termali;

          d) gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi e gli altri beni destinati al pubblico servizio.

      3. Secondo le modalità previste dai decreti legislativi di attuazione del presente Statuto, sono trasferiti alla regione autonoma tutti i beni immobili patrimoniali dello Stato che si trovano nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

 

 

TITOLO X

RAPPORTI CON LO STATO E LE ALTRE REGIONI

 

Art. 76.

(Rapporti con lo Stato e le altre regioni).

      1. Lo Stato e la regione autonoma, in posizione paritaria, informano i loro rapporti al principio di leale collaborazione. Con i decreti legislativi di attuazione del presente Statuto sono stabilite forme di intesa e di coordinamento con riferimento a settori, opere e interventi di comune interesse.

      2. La regione autonoma partecipa ai processi decisionali di interesse del Friuli Venezia Giulia in tutte le sedi istituzionali di concertazione, negoziazione e coordinamento, previa tempestiva informazione circa le questioni che la riguardano.

      3. Il Presidente della regione interviene alle sedute del Consiglio dei ministri con rango di Ministro, quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la regione autonoma.

      4. La regione autonoma può coordinare la propria azione con quella delle altre regioni per la cura di interessi comuni e stipulare intese per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche prevedendo l'individuazione di organi comuni.

      5. La legge regionale statutaria disciplina le procedure e le modalità con cui l'Assemblea legislativa regionale detta le linee di indirizzo ed esercita le funzioni di controllo.

 

Art. 77.

(Decreti legislativi di attuazione).

      1. Con decreti legislativi, adottati dal Governo della Repubblica, sulla base dell'intesa raggiunta in seno alla Commissione paritetica di cui all'articolo 78, sono stabilite le norme di attuazione del presente Statuto.

 

Art. 78.

(Commissione paritetica).

      1. È istituita la Commissione paritetica per il coordinamento tra Stato e regione autonoma, di seguito denominata «Commissione».

      2. La Commissione è composta da sei membri, nominati tre dallo Stato e tre dal Presidente della regione.

      3. La Commissione è presieduta da un componente di nomina regionale.

      4. La legge regionale statutaria disciplina le modalità di nomina di competenza regionale, nonché le procedure e le modalità con cui l'Assemblea legislativa regionale detta le linee di indirizzo ed esercita le funzioni di controllo.

      5. La Commissione funge da sede stabile e continuativa di concertazione tra lo Stato e la regione autonoma per ogni questione relativa all'adozione di atti statali che possono incidere sugli interessi del Friuli Venezia Giulia e in particolare esercita le seguenti competenze:

          a) esprime l'intesa sui decreti legislativi di attuazione del presente Statuto;

          b) concorda procedure e modalità del trasferimento dei beni e del conferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alla regione autonoma;

          c) concorda procedure e modalità del trasferimento delle competenze del prefetto in capo alla regione autonoma;

          d) può svolgere funzioni di conciliazione in caso di controversie tra la regione autonoma e lo Stato secondo le modalità stabilite dai decreti legislativi di attuazione del presente Statuto.

 

Art. 79.

(Organi periferici dello Stato nel Friuli Venezia Giulia).

      1. Le nomine dei titolari degli organi periferici dello Stato aventi sede nel Friuli Venezia Giulia sono disposte sentita la regione autonoma, nei casi e con le modalità stabiliti con i decreti legislativi di attuazione del presente Statuto.

 

Art. 80.

(Potere sostitutivo).

      1. I presupposti e le modalità dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei casi di mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa internazionale e da quella dell'Unione europea, sono disciplinati dai decreti legislativi di attuazione del presente Statuto.

 

 

TITOLO XI

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

Art. 81.

(Commissario del Governo).

      1. È soppresso il Commissario del Governo nella regione autonoma.

      2. Le funzioni esercitate dal Commissario del Governo alla data di entrata in vigore del presente Statuto sono trasferite al prefetto di Trieste, secondo le modalità stabilite con i decreti legislativi di attuazione del presente Statuto.

 

Art. 82.

(Legge di riordino degli enti e delle aziende regionali).

      1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, la regione autonoma adotta una legge di riordino degli enti e delle aziende regionali e di trasferimento delle relative funzioni ai comuni, alle province e agli enti locali funzionali, secondo i princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. La legge regionale è approvata previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

 

Art. 83.

(Norme transitorie).

      1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente Statuto, le relazioni con l'Unione europea della regione autonoma e le attività internazionali della medesima sono regolate dalla normativa statale applicabile alle regioni ordinarie.

      2. Le norme di cui agli articoli 77 e 78 si applicano a decorrere dal rinnovo della Commissione in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

      3. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali e delle leggi regionali statutarie previste dal titolo IV, continua ad applicarsi la legislazione statale e regionale vigente alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

      4. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali statutarie previste dal titolo V, continua ad applicarsi la legislazione statale e regionale vigente alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

      5. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione previsti dall'articolo 77, continuano ad applicarsi le norme di attuazione dello Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni.

      6. La legge regionale statutaria istitutiva del Consiglio delle autonomie locali prevista dall'articolo 27, comma 1, è approvata previo parere dell'Assemblea delle autonomie locali già istituita ai sensi della vigente legislazione regionale.

      7. L'uso, nel presente Statuto, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti, incarichi pubblici e stati giuridici è da ritenersi riferito ad entrambi i generi e risponde solo a esigenze di semplicità del testo.

 

Art. 84.

(Abrogazioni).

      1. Sono abrogati:

          a) lo Statuto speciale di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni;

          b) l'articolo 5, commi 2 e 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

      2. All'atto del trasferimento in capo alla regione autonoma dei beni del demanio di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), cessa di avere applicazione l'articolo 72, comma 4, lettera f), restando attribuito alla regione autonoma l'intero gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche.

 

Art. 85.

(Redazione del testo del presente Statuto nelle lingue storicamente proprie del territorio del Friuli Venezia Giulia).

      1. Il presente Statuto è redatto nelle lingue italiana, friulana, slovena e tedesca. La versione in lingua italiana è quella ufficiale.

 

 

 


N. 1672

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

 

d’iniziativa dei deputati

MARAN, PERTOLDI, STRIZZOLO, COMPAGNON, CONTENTO, LENNA, TONDO, VENIER

¾

 

Modifica all'articolo 63 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 21 settembre 2006

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge costituzionale riproduce, nella sostanza, il disposto dell'articolo 38 del progetto di legge costituzionale recante «Modifiche alla Parte II della Costituzione», sottoposto - con esito negativo - a referendum confermativo ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione il 25 e 26 giugno scorsi.

      L'articolo 38, modificando l'articolo 116, primo comma, della Costituzione, e non i singoli statuti speciali, subordinava l'adozione di interventi sugli statuti medesimi ad una previa intesa con la regione o la provincia autonoma interessata.

      Il testo costituzionale recepiva a sua volta la richiesta dei presidenti delle regioni a statuto speciale di inserire in Costituzione la natura «pattizia» degli statuti stessi che, nella prassi, sono stati adottati, al pari delle successive modifiche, pervenendo sempre ad un'intesa con la regione.

      Il consenso quasi unanime con cui tali disposizioni erano state approvate rende opportuno riproporle, prevedendone peraltro l'inserimento direttamente nello statuto delle regioni interessate.

      La presente proposta di legge costituzionale è composta pertanto da un unico articolo che modifica le disposizioni dello Statuto di autonomia del Friuli-Venezia Giulia riguardanti il procedimento di revisione dello Statuto stesso.

       La proposta dispone che le modifiche allo Statuto del Friuli-Venezia Giulia debbano essere adottate, con legge costituzionale, previa intesa con la regione e non più, come previsto oggi, previo parere del Consiglio regionale.

      La proposta introduce un'apposita procedura nel caso di diniego dell'intesa, che può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale.


 


 


proposta di legge costituzionale

¾¾¾

 

 

Art. 1.

      1. Il terzo comma dell'articolo 63 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «I progetti di modificazione del presente Statuto approvati dalle due Camere in prima deliberazione sono trasmessi al Consiglio regionale per l'espressione dell'intesa. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono approvare la legge costituzionale».

 

 


Normativa di riferimento

 


Costituzione della Repubblica
(artt. 116, 117, 132)

 

 

Art. 116

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

 

 

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

 

 

Art. 132

Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.


 

Legge Cost. 31 gennaio 1963, n. 1
Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° febbraio 1963, n. 29.

(2)  Nella presente legge le parole «Presidente della Giunta regionale» e «Presidente della Giunta» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2. Vedi, anche, il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469.

 

 

TITOLO I

Costituzione della Regione

 

Art. 1

Il Friuli-Venezia Giulia è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione, secondo il presente Statuto.

 

 

Art. 2

La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia e di Udine e dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorlígo della Valle e Sgònico (3).

 

La Regione ha per capoluogo la città di Trieste.

 

Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

 

 

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(3)  La L. 1° marzo 1968, n. 171, ha istituito la provincia di Pordenone, con sigla di identificazione «PN», ai sensi di quanto disposto dal D.M. 24 aprile 1968 (Gazz. Uff. 17 giugno 1968, n. 153).

 

 

Art. 3

Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.

 

 

 

TITOLO II

Potestà della Regione

 

Capo I - Potestà legislativa

 

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie (4):

 

1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto:

 

1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni (5);

 

2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;

 

3) caccia e pesca;

 

4) usi civici;

 

5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

 

6) industria e commercio;

 

7) artigianato;

 

8) mercati e fiere;

 

9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale (6);

 

10) turismo e industria alberghiera;

 

11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;

 

12) urbanistica;

 

13) acque minerali e termali;

 

14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

 

 

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(4)  Alinea così modificato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(5)  L'art. 5, L.Cost. 23 settembre 1993, n. 2 (Gazz. Uff. 25 settembre 1993, n. 226), ha aggiunto il n. 1-bis all'art. 4 e ha abrogato il n. 5 dell'art. 5. Per l'attuazione delle norme di cui al suddetto n. 1-bis, vedi il D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 9.

(6)  Per il trasferimento alla Regione Friuli-Venezia Giulia di funzioni in materia di viabilità e trasporti vedi il D.Lgs. 1° aprile 2004, n. 111.

 

 

Art. 5

Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'art. 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

 

1) [elezioni del Consiglio regionale, in base ai principi contenuti nel capo secondo del titolo terzo] (7);

 

2) disciplina del referendum previsto negli artt. 7 e 33;

 

3) istituzione di tributi regionali prevista nell'art. 51;

 

4) disciplina dei controlli previsti nell'articolo 60;

 

5) [ordinamento e circoscrizione dei Comuni] (8);

 

6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

 

7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;

 

8) ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione (9);

 

9) istituzione e ordinamento di Enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;

 

10) miniere, cave e torbiere;

 

11) espropriazione per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato;

 

12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione;

 

13) polizia locale, urbana e rurale;

 

14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria;

 

15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;

 

16) igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici e mentali;

 

17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;

 

18) edilizia popolare;

 

19) toponomastica;

 

20) servizi antincendi;

 

21) annona;

 

22) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.

 

 

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(7)  Numero abrogato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(8)  L'art. 5, L.Cost. 23 settembre 1993, n. 2 (Gazz. Uff. 25 settembre 1993, n. 226), ha aggiunto il n. 1-bis all'art. 4 e ha abrogato il n. 5 dell'art. 5. Per l'attuazione delle norme di cui al suddetto n. 1-bis, vedi il D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 9.

(9)  Vedi il D.P.R. 30 ottobre 1969, n. 871.

 

 

Art. 6

La Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione nelle seguenti materie:

 

1) scuole materne; istruzione elementare; media; classica; scientifica; magistrale; tecnica ed artistica;

 

2) lavoro, previdenza e assistenza sociale;

 

3) antichità e belle arti tutela del paesaggio, della flora e della fauna, oltre che nelle materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscano alla Regione questa facoltà.

 

 

Art. 7

La Regione provvede con legge:

 

1) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi;

 

2) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'art. 52;

 

3) all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate.

 

 

TITOLO II

Potestà della Regione

 

Capo II - Potestà amministrativa

 

Art. 8

La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli artt. 4 e 5, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica.

 

 

Art. 9

La Regione ha facoltà di concorrere con propri contributi allo sviluppo dell'iscrizione universitaria, nell'ambito della Regione stessa.

 

 

Art. 10

Lo Stato può, con legge, delegare alla Regione, alle Province ed ai Comuni l'esercizio di proprie funzioni amministrative.

 

Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella Regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici della amministrazione regionale, previa intesa tra i Ministri competenti ed il Presidente della Regione.

 

Nei casi previsti dai precedenti commi, l'onere delle relative spese farà carico allo Stato (10).

 

 

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(10)  Nel presente articolo le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

 

 

Art. 11

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province ed ai Comuni, ai loro consorzi ed agli altri enti locali, o avvalendosi dei loro uffici.

 

I provvedimenti adottati nelle materie delegate sono soggetti al controllo stabilito nell'art. 58.

 

Le spese sostenute dalle Province, dai Comuni e da altri enti per le funzioni delegate sono a carico della Regione.

 

 

TITOLO III

Organi della Regione - Costituzione e attribuzioni

 

Capo I - Organi della Regione

 

Art. 12

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione (11).

 

In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso (12).

 

La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione (13).

 

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi (14).

 

Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale (15).

 

 

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(11)  Comma così modificato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(12)  Comma aggiunto dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(13)  Comma aggiunto dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(14)  Comma aggiunto dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(15)  Comma aggiunto dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

 

 

TITOLO III

Organi della Regione - Costituzione e attribuzioni

 

Capo II - Il Consiglio regionale

 

Art. 13

Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto.

 

Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento (16).

 

 

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(16)  Articolo così sostituito dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

 

 

Art. 14

Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni (17).

 

Le elezioni del nuovo consiglio sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma (18).

 

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione (19).

 

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica (20).

 

La Presidenza provvisoria del nuovo Consiglio regionale è assunta dal consigliere più anziano di età fra i presenti; i due consiglieri più giovani fungono da segretari (21).

 

 

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(17)  Gli originari primi tre commi del presente articolo sono stati sostituiti prima dall'art. 2, L.Cost. 23 febbraio 1972, n. 1 (Gazz. Uff. 7 marzo 1972, n. 63) e poi, con gli attuali primi quattro commi, dall'art. 2, L.Cost. 12 aprile 1989, n. 3 (Gazz. Uff. 14 aprile 1989, n. 87), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. L'art. 6 della legge da ultimo citata ha, inoltre, così disposto: «Art. 6 - 1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano rispettivamente all'assemblea regionale siciliana, ai consigli regionali della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, al consiglio regionale della Valle d'Aosta e al consiglio regionale del Trentino-Alto Adige che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale».

«Art. 4. Finché non sia riunita la nuova Assemblea regionale siciliana e non siano riuniti i nuovi Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia, sono prorogati i poteri, rispettivamente, della precedente Assemblea e dei precedenti Consigli regionali.

Art. 8. Le disposizioni contenute nell'art. 1 si applicano all'Assemblea regionale siciliana che sia in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Le disposizioni contenute negli artt. 2, 3 e 5 si applicano rispettivamente ai Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Friuli-Venezia Giulia, al Consiglio regionale del Trentino Alto-Adige ed ai Consigli provinciali di Trento e di Bolzano che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale».

(18)  Gli originari primi tre commi del presente articolo sono stati sostituiti prima dall'art. 2, L.Cost. 23 febbraio 1972, n. 1 (Gazz. Uff. 7 marzo 1972, n. 63) e poi, con gli attuali primi quattro commi, dall'art. 2, L.Cost. 12 aprile 1989, n. 3 (Gazz. Uff. 14 aprile 1989, n. 87), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. L'art. 6 della legge da ultimo citata ha, inoltre, così disposto: «Art. 6 - 1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano rispettivamente all'assemblea regionale siciliana, ai consigli regionali della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, al consiglio regionale della Valle d'Aosta e al consiglio regionale del Trentino-Alto Adige che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale».

«Art. 4. Finché non sia riunita la nuova Assemblea regionale siciliana e non siano riuniti i nuovi Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia, sono prorogati i poteri, rispettivamente, della precedente Assemblea e dei precedenti Consigli regionali.

Art. 8. Le disposizioni contenute nell'art. 1 si applicano all'Assemblea regionale siciliana che sia in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Le disposizioni contenute negli artt. 2, 3 e 5 si applicano rispettivamente ai Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Friuli-Venezia Giulia, al Consiglio regionale del Trentino Alto-Adige ed ai Consigli provinciali di Trento e di Bolzano che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale».

(19)  Gli originari primi tre commi del presente articolo sono stati sostituiti prima dall'art. 2, L.Cost. 23 febbraio 1972, n. 1 (Gazz. Uff. 7 marzo 1972, n. 63) e poi, con gli attuali primi quattro commi, dall'art. 2, L.Cost. 12 aprile 1989, n. 3 (Gazz. Uff. 14 aprile 1989, n. 87), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. L'art. 6 della legge da ultimo citata ha, inoltre, così disposto: «Art. 6 - 1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano rispettivamente all'assemblea regionale siciliana, ai consigli regionali della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, al consiglio regionale della Valle d'Aosta e al consiglio regionale del Trentino-Alto Adige che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale».

«Art. 4. Finché non sia riunita la nuova Assemblea regionale siciliana e non siano riuniti i nuovi Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia, sono prorogati i poteri, rispettivamente, della precedente Assemblea e dei precedenti Consigli regionali.

Art. 8. Le disposizioni contenute nell'art. 1 si applicano all'Assemblea regionale siciliana che sia in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Le disposizioni contenute negli artt. 2, 3 e 5 si applicano rispettivamente ai Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Friuli-Venezia Giulia, al Consiglio regionale del Trentino Alto-Adige ed ai Consigli provinciali di Trento e di Bolzano che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale».

(20)  Gli originari primi tre commi del presente articolo sono stati sostituiti prima dall'art. 2, L.Cost. 23 febbraio 1972, n. 1 (Gazz. Uff. 7 marzo 1972, n. 63) e poi, con gli attuali primi quattro commi, dall'art. 2, L.Cost. 12 aprile 1989, n. 3 (Gazz. Uff. 14 aprile 1989, n. 87), entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. L'art. 6 della legge da ultimo citata ha, inoltre, così disposto: «Art. 6 - 1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano rispettivamente all'assemblea regionale siciliana, ai consigli regionali della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, al consiglio regionale della Valle d'Aosta e al consiglio regionale del Trentino-Alto Adige che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale».

«Art. 4. Finché non sia riunita la nuova Assemblea regionale siciliana e non siano riuniti i nuovi Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia, sono prorogati i poteri, rispettivamente, della precedente Assemblea e dei precedenti Consigli regionali.

Art. 8. Le disposizioni contenute nell'art. 1 si applicano all'Assemblea regionale siciliana che sia in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Le disposizioni contenute negli artt. 2, 3 e 5 si applicano rispettivamente ai Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Friuli-Venezia Giulia, al Consiglio regionale del Trentino Alto-Adige ed ai Consigli provinciali di Trento e di Bolzano che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale».

(21)  Nel presente articolo le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

 

 

Art. 15

Sono elettori del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

 

Sono eleggibili al Consiglio regionale gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età il giorno delle elezioni.

 

L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti, ovvero di membro del Parlamento europeo (22).

 

[Altri casi di incompatibilità ed i casi di ineleggibilità sono stabiliti con legge dello Stato] (23).

 

 

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(22)  Comma così modificato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(23)  Comma abrogato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

 

 

Art. 16

I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.

 

Essi non possono essere perseguiti per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

 

 

Art. 17

Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, ciascun consigliere regionale presta giuramento, secondo la seguente formula:

 

«Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione».

 

 

Art. 18

Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'Ufficio di presidenza, con la elezione del Presidente, di due vice-presidenti e di segretari, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento interno del Consiglio.

 

L'elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio; dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti validi espressi.

 

Subito dopo la costituzione dell'ufficio di Presidenza, i consiglieri regionali sono assegnati a Commissioni permanenti istituite, a norma di regolamento, per il preventivo esame dei disegni di legge.

 

 

Art. 19

Al Presidente del Consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di carica.

 

Agli altri membri del Consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di presenza per i giorni di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni.

 

 

Art. 20

Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente. Esso si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

 

Il Consiglio si riunisce, inoltre, quando il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente deve convocarlo entro quindici giorni, quando ne faccia richiesta il Presidente della Regione o un quarto dei consiglieri.

 

L'ordine del giorno del Consiglio regionale è preventivamente comunicato al Commissario del Governo.

 

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento (24).

 

 

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(24)  Nel presente articolo le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

 

 

 

 

Art. 21

Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, il proprio regolamento interno.

 

 

Art. 22

Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto, o gravi violazioni di legge, o quando non corrisponda all'invito del Governo della Repubblica di sostituire la Giunta regionale o il Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

 

Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale (25).

 

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

 

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini, eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione, di competenza della Giunta, ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

 

Con lo stesso decreto è fissata la data delle elezioni da effettuarsi entro sei mesi dallo scioglimento.

 

Il nuovo Consiglio è convocato entro 20 giorni dalla data delle elezioni.

 

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale (26).

 

 

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(25)  Comma così modificato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(26)  Comma aggiunto dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

 

 

Art. 23

L'invito a sostituire la Giunta regionale o il Presidente della Regione, previsto dal primo comma dell'art. 22, è rivolto al Presidente del Consiglio regionale, per il tramite del Commissario del Governo, con provvedimento motivato, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri (27).

 

 

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(27)  Articolo così modificato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

 

 

TITOLO III

Organi della Regione - Costituzione e attribuzioni

 

Capo III - Funzioni del Consiglio regionale

 

Art. 24

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione, e le altre funzioni, conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato.

 

 

Art. 25

Il Consiglio regionale, entro il 31 dicembre, approva il bilancio di previsione della Regione per il successivo esercizio predisposto dalla Giunta regionale.

 

L'esercizio provvisorio può essere deliberato dal Consiglio regionale con legge e per un periodo non superiore a quattro mesi.

 

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

 

Il Consiglio regionale, entro il 31 luglio, esamina ed approva il conto consuntivo della Regione per l'esercizio trascorso. Il conto consuntivo è diviso nello stesso modo in cui è diviso il bilancio di previsione.

 

 

Art. 26

Il Consiglio regionale, in materie estranee alla sua competenza, ma che presentano particolare interesse per la Regione, può formulare progetti di legge da sottoporre al Parlamento.

 

I progetti sono inviati, dal Presidente della Regione, al Governo per la presentazione alle Camere.

 

Il Consiglio regionale può anche presentare voti alle Camere e al Governo della Repubblica (28).

 

 

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(28)  Nel presente articolo le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

 

 

 

 

TITOLO III

Organi della Regione - Costituzione e attribuzioni

 

Capo IV - La formazione delle leggi regionali

 

Art. 27

L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio ed agli elettori, in numero non inferiore a 15 mila.

 

 

Art. 28

Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo e con votazione finale.

 

 

Art. 29

Ogni legge, approvata dal Consiglio regionale è comunicata dal Presidente del Consiglio stesso al Commissario del Governo e promulgata 30 giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio regionale per motivi di illegittimità costituzionale o di contrasto con gli interessi nazionali.

 

Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo con maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa è promulgata, se, entro 15 giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuova la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere.

 

 

Art. 30

La promulgazione di una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, qualora il Governo della Repubblica espressamente lo consenta, può intervenire anche prima dei termini stabiliti dall'articolo precedente.

 

 

Art. 31

La legge regionale è promulgata dal Presidente della Regione con la formula: «Il Consiglio regionale ha approvato, il Presidente della Regione promulga la seguente legge». Al testo della legge, segue la formula: «La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione: È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione» (29).

 

 

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(29)  Nel presente articolo le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

 

 

Art. 32

La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione, salvo che non sia fissato nella legge stessa un termine diverso.

 

La Legge regionale è riprodotta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

 

Art. 33

[La legge regionale è sottoposta a referendum popolare per l'abrogazione totale o parziale qualora ne facciano richiesta almeno 20.000 elettori o due Consigli provinciali.

 

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie di bilancio della Regione.

 

Hanno diritto a partecipare al referendum tutti gli elettori della Regione.

 

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

 

Le altre modalità per l'attuazione del referendum sono determinate dalla legge regionale prevista dall'art. 5 del presente Statuto] (30).

 

 

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(30)  Articolo abrogato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

 

 

TITOLO III

Organi della Regione - Costituzione e attribuzioni

 

Capo V - Il Presidente della Regione e la Giunta Regionale (31)

 

Art. 34

La Giunta regionale è composta del Presidente e degli assessori. Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente.

 

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale (32).

 

 

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(31)  Nella presente legge le parole «Presidente della Giunta regionale» e «Presidente della Giunta» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(32)  Articolo così sostituito dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

 

 

Art. 35

[Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio nel suo seno dopo la costituzione dell'Ufficio di presidenza, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi] (33).

 

 

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(33)  Articolo abrogato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

 

 

Art. 36

[La Giunta regionale è eletta dal Consiglio nel suo seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi] (34).

 

 

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(34)  Articolo abrogato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

 

 

Art. 37

[La Giunta regionale o uno o più dei suoi componenti, salvo il caso previsto dall'art. 22, possono essere revocati dal Consiglio, su mozione motivata, presentata da almeno un sesto dei componenti del Consiglio, e votata, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei componenti stessi.

 

La mozione di revoca deve essere posta in discussione entro sette giorni, ma non prima di tre giorni dalla presentazione] (35).

 

 

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(35)  Articolo abrogato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

 

 

 

Art. 38

[Le dimissioni rassegnate dal presidente della Giunta regionale hanno effetto dopo che il Consiglio ne ha preso atto.

 

Alle dimissioni, alla revoca o al decesso del Presidente della Giunta regionale conseguono, di diritto, le dimissioni dell'intera Giunta] (36).

 

 

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(36)  Articolo abrogato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

 

 

Art. 39

[Le dimissioni rassegnate dagli assessori sono accolte dal Presidente della Giunta regionale, che ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale] (37).

 

 

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(37)  Articolo abrogato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

 

 

Art. 40

L'Ufficio di Presidente della Regione o di assessore è incompatibile con qualunque altra carica pubblica (38).

 

 

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(38)  Nel presente articolo le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

 

 

Art. 41

Al Presidente della Regione ed agli assessori è attribuita con legge regionale una indennità di carica (39).

 

 

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(39)  Nel presente articolo le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

 

 

 

 

 

TITOLO III

Organi della Regione - Costituzione e attribuzioni

 

Capo VI - Funzioni del Presidente della Regione (40)

 

Art. 42

Il Presidente della Regione:

 

a) rappresenta la Regione, convoca e presiede la Giunta regionale e ne dirige e coordina l'attività, sopraintende agli uffici e servizi regionali;

 

b) promulga le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

 

c) esercita le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e dallo Statuto regionale (41).

 

 

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(40)  Nella presente legge le parole «Presidente della Giunta regionale» e «Presidente della Giunta» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(41)  Nel presente articolo le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

 

 

Art. 43

[Il Presidente della Giunta con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, provvede alla designazione dell'assessore effettivo che deve sostituirlo in caso di assenza o impedimento, all'assegnazione degli assessori ai singoli assessorati o ad altri eventuali incarichi ed a regolare le supplenze] (42).

 

 

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(42)  Articolo abrogato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

 

 

Art. 44

Il Presidente della Regione interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri per essere sentito, quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la Regione (43).

 

 

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(43)  Nel presente articolo le parole «Presidente della Giunta regionale» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

 

 

Art. 45

Il Presidente della Regione presiede alle funzioni amministrative il cui svolgimento è stato affidato dallo Stato alla Regione a norma del primo e del secondo comma dell'art. 10, uniformandosi alle istruzioni impartite dalle Amministrazioni centrali statali.

 

Il Presidente della Regione risponde della attività diretta all'esercizio delle funzioni indicate nel primo comma verso il Consiglio regionale e verso il Governo della Repubblica.

 

I provvedimenti emanati dalla Regione in base all'art. 10 non sono definitivi (44).

 

 

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(44)  Nella presente legge le parole «Presidente della Giunta regionale» e «Presidente della Giunta» sono state sostituite dalle parole «Presidente della Regione», ai sensi dell'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

 

 

TITOLO III

Organi della Regione - Costituzione e attribuzioni

 

Capo VII - Funzioni della Giunta regionale

 

Art. 46

[Spetta alla Giunta regionale deliberare i regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale; esercitare l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale e deliberare i contratti della Regione, salve le attribuzioni riservate agli assessori in base al primo comma dell'art. 34; amministrare il patrimonio della Regione e controllare la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad aziende speciali; predisporre il bilancio preventivo e presentare annualmente il conto consuntivo; deliberare in materia di liti attive e passive, rinuncie e transazioni; esercitare le altre attribuzioni ad essa demandate dal presente Statuto o da altre leggi] (45).

 

 

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(45)  Articolo abrogato dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

 

 

Art. 47

La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione, regolamentazione e modificazioni dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano in modo particolare la Regione.

 

La Giunta regionale deve essere anche consultata in relazione alla elaborazione di trattati di commercio con Stati esteri che interessino il traffico confinario della Regione o il transito per il porto di Trieste.

 

Il Governo della Repubblica può chiedere il parere della Giunta regionale su altre questioni che interessano la Regione, o la Regione e lo Stato.

 

 

TITOLO IV

Finanze.

Demanio e patrimonio della Regione

 

Art. 48

La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i princìpi della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.

 

 

Art. 49

Sono devolute alla regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio della regione stessa:

 

1) sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (46);

 

2) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (47);

 

3) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23, 24, 25 e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ed all'art. 25-bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l'art. 2, primo comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53 (48);

 

4) otto decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (49);

 

5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nella regione;

 

6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;

 

7) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione.

 

La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle quote dei proventi erariali indicati nel presente articolo viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti (50).

 

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(46)  Numero così modificato dall'art. 1, comma 146, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(47)  Numero così modificato dall'art. 1, comma 146, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(48)  Numero così modificato dall'art. 1, comma 146, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(49)  Numero così modificato prima dall'art. 1, comma 146, L. 23 dicembre 1996, n. 662 e poi dal comma 10 dell'art. 30, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(50)  Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 6 agosto 1984, n. 457.

 

 

Art. 50

Per provvedere a scopi determinati, che non rientrano nelle funzioni normali della Regione, e per la esecuzione di programmi organici di sviluppo, lo Stato assegna alla stessa, con legge, contributi speciali (51).

 

 

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(51)  La L. 31 maggio 1975, n. 196 (Gazz. Uff. 14 giugno 1975, n. 155) ha assegnato alla Regione un contributo speciale di lire 50 miliardi.

 

 

Art. 51

Le entrate della Regione sono anche costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi propri che essa ha la facoltà di istituire con legge regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato, delle Province e dei Comuni.

 

Il regime doganale è di esclusiva competenza dello Stato.

 

 

Art. 52

La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa garantiti, per provvedere ad investimenti in opere permanenti per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie, salve le autorizzazioni di competenza del Ministro per il tesoro e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio disposte dalle leggi vigenti.

 

 

Art. 53

La regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio (52).

 

A tal fine la giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla (53).

 

Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a riferire alla giunta regionale i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute (54).

 

La Regione, previe intese col Ministro per le finanze, può affidare ad organi dello Stato l'accertamento e la riscossione di propri tributi.

 

 

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(52)  Gli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono l'originario comma primo per effetto dell'art. 2, L. 6 agosto 1984, n. 457.

(53)  Gli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono l'originario comma primo per effetto dell'art. 2, L. 6 agosto 1984, n. 457.

(54)  Gli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono l'originario comma primo per effetto dell'art. 2, L. 6 agosto 1984, n. 457.

 

 

Art. 54

Allo scopo di adeguare le finanze delle Province e dei Comuni al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, il Consiglio regionale può assegnare ad essi annualmente una quota delle entrate della Regione.

 

 

Art. 55

Sono trasferiti alla Regione e vanno a far parte del patrimonio indisponibile i seguenti beni dello Stato:

 

1) le foreste;

 

2) le miniere e le acque minerali e termali;

 

3) le cave e torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo.

 

 

Art. 56

Sono trasferiti alla Regione i beni immobili patrimoniali dello Stato, che si trovano nel territorio della Regione, disponibili alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

 

 

Art. 57

Con norme di attuazione del presente Statuto, saranno determinati i beni indicati negli artt. 55 e 56 e le modalità per la loro consegna alla Regione (55).

 

 

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(55)  Tali norme di attuazione sono state dettate con D.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401 (Gazz. Uff. 15 febbraio 1968, n. 40), modificato dal D.Lgs. 27 gennaio 1998, n. 31 (Gazz. Uff. 2 marzo 1998, n. 50), il quale reca l'elenco dei beni immobili trasferiti alla Regione.

 

 

TITOLO V

Controlli sull'Amministrazione regionale

 

Art. 58

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della Corte dei conti, da una delegazione della Corte stessa, avente sede nel capoluogo della Regione.

 

 

TITOLO VI

Enti locali

 

Art. 59

Le Province ed i Comuni della Regione sono Enti autonomi ed hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione.

 

Le Province ed i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento regionale.

 

Con legge regionale possono essere istituiti, nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, circondari per il decentramento di funzioni amministrative.

 

 

Art. 60

Il controllo sugli atti degli Enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i principi delle leggi dello Stato.

 

 

TITOLO VII

Rapporti tra Stato e Regione

 

Art. 61

È istituito, nella Regione, un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione stessa. Il Commissario è un funzionario dello Stato avente qualifica non inferiore a direttore generale o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

 

 

Art. 62

Il Commissario del Governo nella Regione, oltre ad esercitare le funzioni demandategli dal presente Statuto:

 

1) coordina, in conformità alle direttive governative, l'esercizio delle attribuzioni dello Stato nella Regione;

 

2) vigila sull'esercizio da parte della Regione, delle Province e dei Comuni delle funzioni delegate dallo Stato, e comunica eventuali rilievi ai Capi delle rispettive Amministrazioni;

 

3) costituisce il tramite dei rapporti tra lo Stato e la Regione, salve le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni alle Amministrazioni periferiche dello Stato, i cui uffici non sono espressamente trasferiti alla Regione.

 

Al Commissario del Governo devono essere inviate tempestivamente dalla Presidenza del Consiglio regionale gli ordini del giorno delle sedute consiliari, nonché copia dei processi verbali delle sedute del Consiglio regionale.

 

 

TITOLO VIII

Disposizioni integrative, transitorie e finali

 

Art. 63

Per le modificazioni del presente Statuto si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

 

L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale (56).

 

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi (57).

 

Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale (58).

 

Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione.

 

 

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(56)  Comma aggiunto dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(57)  Comma aggiunto dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

(58)  Comma aggiunto dall'art. 5, L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

 

 

Art. 64

Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, si applicano le leggi dello Stato.

 

 

Art. 65

Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione.

 

 

Art. 66

Con le norme da emanarsi nei modi previsti dall'art. 65 ed entro il termine di quattro mesi dalla prima elezione del Consiglio regionale, sarà istituito, nell'ambito della provincia di Udine, un circondario corrispondente al territorio attualmente soggetto alla giurisdizione del tribunale di Pordenone ed al territorio dei comuni di Erto-Casso e Cimolais, per il decentramento di funzioni amministrative.

 

Con le stesse norme saranno decentrati, con specifica attribuzione di competenza, in detto circondario, gli uffici statali non trasferibili all'Amministrazione regionale, ivi compresi quelli dell'Amministrazione dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e quelli degli enti parastatali.

 

La Regione e la Provincia decentreranno in detto circondario i loro uffici.

 

I Comuni del detto circondario sono costituiti in consorzio generale per esercitare funzioni delegate ai sensi dell'art. 11.

 

 

Art. 67

La Regione provvederà alla prima costituzione dei propri uffici, di norma, con personale comandato dai Comuni, dalle Province e dagli uffici dello Stato.

 

Spetta al Consiglio regionale determinare il numero e le qualifiche dei dipendenti statali dei quali richiede il comando.

 

I comandi sono disposti dalle Amministrazioni dalle quali dipendono gli impiegati, previa intesa con la Giunta regionale.

 

 

Art. 68

Con legge regionale saranno stabilite le modalità per l'inquadramento nei ruoli organici della Regione del personale indicato dall'art. 67.

 

Le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale.

 

Per il personale statale inquadrato nei ruoli organici della Regione si opera una corrispondente riduzione nei ruoli organici dello Stato.

 

 

Art. 69

Con legge della Repubblica saranno emanate, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, le norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale (59) con i criteri stabiliti nell'art. 13.

 

Le spese relative alla prima elezione sono a carico dello Stato.

 

Le spese relative al primo impianto dell'organizzazione regionale sono anticipate dallo Stato sulle quote dei proventi spettanti alla Regione, in conformità dell'art. 49.

 

 

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(59)  Vedi L. 3 febbraio 1964, n. 3.

 

 

Art. 70

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge della Repubblica, i poteri di amministrazione del Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste - esclusi quelli spettanti al Prefetto e quelli trasferiti alla Regione - saranno esercitati dal Commissario del Governo nella Regione. Al Commissario del Governo nella Regione sono inoltre devolute le attribuzioni indicate nella legge 27 giugno 1955, n. 514 (60), e successive proroghe, per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del predetto territorio.

 

Il fondo destinato per l'esercizio 1962-63 alle esigenze del territorio di Trieste, dedotto l'ammontare della spesa sostenuta annualmente per il personale assunto dal Governo militare alleato, in relazione alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (61), è consolidato per dieci esercizi a decorrere dal 1962-63 (62).

 

Il Commissario del Governo nella Regione ripartisce i fondi di sua competenza, su parere conforme di una Commissione composta del sindaco di Trieste, del presidente della provincia di Trieste e di cinque consiglieri regionali eletti nella circoscrizione di Trieste e nominati dal Consiglio regionale con voto limitato.

 

Alla stessa Commissione il Commissario del Governo potrà chiedere pareri non vincolanti per le sue altre attribuzioni amministrative in ordine al territorio di Trieste.

 

Con legge della Repubblica, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, saranno emanate norme per l'istituzione dell'ente del porto di Trieste e per il relativo ordinamento.

 

 

 

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(60)  Recante attribuzioni del commissario generale del Governo per il territorio di Trieste per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del Territorio.

(61)  Recante norme per la sistemazione del personale assunto dal Governo militare alleato nel Territorio di Trieste.

(62)  L'articolo unico, L. 24 giugno 1966, n. 512 (Gazz. Uff. 13 luglio 1966, n. 171) ha così disposto:

«Articolo unico. Il fondo consolidato per le esigenze del Territorio di Trieste previsto dal comma secondo dell'art. 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, può essere destinato - previo parere della Commissione prevista dal terzo comma dell'art. 70 della legge medesima - per non più di un terzo all'esecuzione di programmi da realizzarsi in più anni finanziari e, comunque, non oltre il termine di durata del fondo stesso.

Il Commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia per l'attuazione dei programmi di cui al comma precedente può assumere impegni anche a carico degli anni finanziari successivi a quello in corso e, comunque, non oltre il 1971, nei limiti indicati nello stesso precedente comma». Successivamente, l'art. 1, L. 6 dicembre 1971, n. 1114 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1971, n. 328) ha così disposto:

«Art. 1. Alla scadenza del decennio previsto dall'articolo 70, secondo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste rimane consolidato per un ulteriore periodo di anni dieci.

Alla ripartizione dei fondi di propria competenza, nei limiti degli appositi stanziamenti iscritti nei bilanci delle amministrazioni interessate, provvede il commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia, su parere conforme di una commissione costituita nei modi indicati nell'art. 70, terzo comma, della suddetta legge costituzionale.

Per la utilizzazione delle somme stanziate sul fondo di cui al primo comma del presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella L. 24 giugno 1966, n. 512. Il termine del 1971, cui tali disposizioni si riferiscono, è sostituito con il nuovo termine di durata del fondo».

Vedi la L. 18 luglio 1980, n. 373 e l'art. 6, L. 29 gennaio 1986, n. 26.

 

 


 

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
(art. 38-bis)

 

 

(1)(2) (3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O.

(2)  Il testo del presente D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato pressoché integralmente modificato dal D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. Si riportano soltanto le successive modificazioni che il testo ha subìto. Vedi, inoltre, il D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, e l'art. 2, D.M. 27 giugno 2003.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 8 novembre 1996, n. 214; Circ. 22 novembre 1996, n. 232; Circ. 30 dicembre 1997, n. 272; Circ. 8 aprile 1998, n. 79; Circ. 4 novembre 1998, n. 231;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 22 maggio 1998, n. 40;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 22 giugno 1998, n. 164/E; Circ. 2 agosto 2001, n. 75/E; Ris. 12 ottobre 2001, n. 157/E; Ris. 17 ottobre 2001, n. 160/E; Ris. 26 ottobre 2001, n. 168/E; Ris. 13 novembre 2001, n. 180/E; Ris. 20 novembre 2001, n. 185/E; Ris. 22 novembre 2001, n. 186/E; Ris. 26 novembre 2001, n. 193/E; Ris. 28 novembre 2001, n. 195/E; Ris. 4 dicembre 2001, n. 202/E; Ris. 13 dicembre 2001, n. 206/E; Ris. 14 dicembre 2001, n. 210/E; Ris. 8 gennaio 2002, n. 1/E; Ris. 8 gennaio 2002, n. 2/E; Ris. 9 gennaio 2002, n. 4/E; Ris. 25 gennaio 2002, n. 21/E; Ris. 28 gennaio 2002, n. 23/E; Ris. 29 gennaio 2002, n. 27/E; Ris. 30 gennaio 2002, n. 28/E; Ris. 31 gennaio 2002, n. 33/E; Ris. 19 febbraio 2002, n. 50/E; Ris. 27 febbraio 2002, n. 59/E; Ris. 4 marzo 2002, n. 66/E; Ris. 4 marzo 2002, n. 69/E; Ris. 4 marzo 2002, n. 71/E; Ris. 5 marzo 2002, n. 73/E; Ris. 5 marzo 2002, n. 74/E; Ris. 5 marzo 2002, n. 75/E; Ris. 6 marzo 2002, n. 77/E; Ris. 11 marzo 2002, n. 82/E; Ris. 13 marzo 2002, n. 86/E; Ris. 18 marzo 2002, n. 89/E; Ris. 21 marzo 2002, n. 94/E; Ris. 29 marzo 2002, n. 103/E; Ris. 29 marzo 2002, n. 107/E; Ris. 9 aprile 2002, n. 111/E; Ris. 30 aprile 2002, n. 129/E; Ris. 9 maggio 2002, n. 909-20845; Circ. 14 maggio 2002, n. 43/E; Ris. 15 maggio 2002, n. 145/E; Ris. 20 maggio 2002, n. 148/E; Ris. 23 maggio 2002, n. 153/E; Ris. 28 maggio 2002, n. 159/E; Ris. 30 maggio 2002, n. 160/E; Ris. 4 giugno 2002, n. 168/E; Ris. 6 giugno 2002, n. 173/E; Ris. 6 giugno 2002, n. 174/E; Circ. 7 giugno 2002, n. 49/E; Ris. 11 giugno 2002, n. 183/E; Ris. 12 giugno 2002, n. 189/E; Ris. 17 giugno 2002, n. 190/E; Ris. 17 giugno 2002, n. 191/E; Ris. 17 giugno 2002, n. 194/E; Ris. 4 luglio 2002, n. 216/E; Ris. 8 luglio 2002, n. 220/E; Ris. 15 luglio 2002, n. 230/E; Ris. 15 luglio 2002, n. 231/E; Ris. 17 luglio 2002, n. 233/E; Ris. 23 luglio 2002, n. 247/E; Ris. 30 luglio 2002, n. 250/E; Ris. 30 luglio 2002, n. 252/E; Circ. 31 luglio 2002, n. 61/E; circ. 1 agosto 2002, n. 62/E; Ris. 2 agosto 2002, n. 261/E; Ris. 2 agosto 2002, n. 262/E; Ris. 6 agosto 2002, n. 267/E; Ris. 6 agosto 2002, n. 268/E; Ris. 7 agosto 2002, n. 273/E; Ris. 12 agosto 2002, n. 278/E; Ris. 13 agosto 2002, n. 282/E; Ris. 12 settembre 2002, n. 301/E; Ris. 26 settembre 2002, n. 311/E; Circ. 2 ottobre 2002, n. 76/E; Ris. 11 ottobre 2002, n. 323/E; Ris. 16 ottobre 2002, n. 328/E; Ris. 21 ottobre 2002, n. 329/E; Ris. 25 ottobre 2002, n. 333/E;Ris. 29 ottobre 2002, n. 336/E; Ris. 30 ottobre 2002, n. 339/E; Ris. 31 ottobre 2002, n. 344/E; Ris. 6 novembre 2002, n. 347/E; Ris. 11 novembre 2002, n. 352/E; Ris. 14 novembre 2002, n. 355/E; Ris. 22 novembre 2002, n. 366/E; Ris. 22 novembre 2002, n. 367/E; Ris. 22 novembre 2002, n. 368/E; Ris. 22 novembre 2002, n. 369/E; Ris. 23 dicembre 2002, n. 392/E; Ris. 27 dicembre 2002, n. 395/E; Ris. 2 gennaio 2003, n. 1/E; Ris. 10 gennaio 2003, n. 3/1587; Ris. 22 gennaio 2003, n. 10/E; Ris. 5 febbraio 2003, n. 25/E; Ris. 13 febbraio 2003, n. 34/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 39/E; Ris. 11 marzo 2003, n. 59/E; Ris. 17 marzo 2003, n. 65/E; Ris. 25 marzo 2003, n. 73/E; Ris. 3 aprile 2003, n. 83/E; Ris. 4 aprile 2003, n. 84/E; Ris. 23 aprile 2003, n. 93/E; Ris. 29 aprile 2003, n. 97/E; Ris. 12 maggio 2003, n. 909-24940; Ris. 28 maggio 2003, n. 117/E; Ris. 28 maggio 2003, n. 119/E; Ris. 28 maggio 2003, n. 120/E; Ris. 5 giugno 2003, n. 123/E; Ris. 5 giugno 2003, n. 125/E; Ris. 6 giugno 2003, n. 128/E; Ris. 13 giugno 2003, n. 133/E; Ris. 13 giugno 2003, n. 134/E; Ris. 23 giugno 2003, n. 135/E; Ris. 23 giugno 2003, n. 136/E; Ris. 30 luglio 2003, n. 161/E; Circ. 1 agosto 2003, n. 44/E; Ris. 7 agosto 2003, n. 28288; Ris. 8 agosto 2003, n. 172/E; Ris. 8 agosto 2003, n. 174/E; Nota 12 settembre 2003, n. 121653; Ris. 18 settembre 2003, n. 181/E; Ris. 24 settembre 2003, n. 183/E; Ris. 24 settembre 2003, n. 184/E; Ris. 30 settembre 2003, n. 186/E; Ris. 6 ottobre 2003, n. 193/E; Ris. 4 novembre 2003, n. 207/E; Ris. 5 dicembre 2003, n. 220/E; Ris. 5 dicembre 2003, n. 221/E; Ris. 5 dicembre 2003, n. 223/E; Ris. 18 gennaio 2004, n. 7/E; Ris. 9 febbraio 2004, n. 13/E; Circ. 11 febbraio 2004, n. 4/D; Nota 25 febbraio 2004, n. 954-22166; Ris. 1 marzo 2004, n. 26/E; Ris. 12 marzo 2004, n. 36/E; Ris. 16 marzo 2004, n. 39/E; Ris. 16 marzo 2004, n. 40/E; Ris. 16 marzo 2004, n. 41/E; Ris. 16 marzo 2004, n. 42/E; Nota 25 marzo 2004, n. 7711; Ris. 9 aprile 2004, n. 60/E; Ris. 23 aprile 2004, n. 64/E; Nota 11 giugno 2004, n. 103395; Ris. 15 giugno 2004, n. 81/E; Ris. 15 giugno 2004, n. 82/E; Ris. 15 giugno 2004, n. 83/E; Ris. 15 giugno 2004, n. 85/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 99/E; Ris. 5 agosto 2004, n. 111/E; Ris. 5 agosto 2004, n. 112/E; Circ. 5 agosto 2004, n. 39/E; Ris. 10 agosto 2004, n. 115/E; Ris. 10 agosto 2004, n. 117/E; Ris. 29 settembre 2004, n. 125/E; Ris. 12 ottobre 2004, n. 128/E; Ris. 20 ottobre 2004, n. 130/E; Ris. 17 novembre 2004, n. 139/E; Ris. 26 novembre 2004, n. 140/E; Ris. 26 novembre 2004, n. 141/E; Ris. 28 dicembre 2004, n. 165/E; Circ. 28 gennaio 2005, n. 4/E; Ris. 28 gennaio 2005, n. 10/E; Ris. 28 gennaio 2005, n. 11/E; Ris. 4 febbraio 2005, n. 13/E; Circ. 16 febbraio 2005, n. 6/E; Ris. 24 febbraio 2005, n. 24/E; Ris. 1 marzo 2005, n. 31/E; Ris. 5 maggio 2005, n. 58/E; Circ. 13 maggio 2005, n. 21/E; Ris. 16 maggio 2005, n. 62/E; Ris. 17 maggio 2005, n. 63/E; Ris. 1 giugno 2005, n. 67/E; Ris. 3 giugno 2005, n. 73/E;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 28 marzo 1996, n. 126; Circ. 22 luglio 1998, n. 318;

- Ministero delle finanze: Circ. 21 febbraio 1996, n. 45/E; Circ. 26 febbraio 1996, n. 47/E; Circ. 29 febbraio 1996, n. 50/E; Circ. 1 aprile 1996, n. 85/E; Circ. 23 aprile 1996, n. 98/E; Circ. 24 aprile 1996, n. 100/E; Circ. 3 maggio 1996, n. 108/E; Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 10 maggio 1996, n. 116/E; Circ. 15 maggio 1996, n. 127/E; Circ. 15 maggio 1996, n. 128/E; Circ. 11 luglio 1996, n. 182/E; Circ. 15 luglio 1996, n. 185/D; Circ. 24 luglio 1996, n. 190/E; Circ. 13 agosto 1996, n. 198/E; Circ. 13 agosto 1996, n. 199/E; Circ. 16 settembre 1996, n. 225/E; Circ. 2 ottobre 1996, n. 237/E; Circ. 11 ottobre 1996, n. 249/E; Circ. 16 ottobre 1996, n. 251/E; Circ. 28 ottobre 1996, n. 259/E; Circ. 5 dicembre 1996, n. 283/E; Circ. 18 dicembre 1996, n. 295/D; Circ. 18 dicembre 1996, n. 291/E; Circ. 31 dicembre 1996, n. 307/E; Nota 9 gennaio 1997, n. VI/12-25; Circ. 17 gennaio 1997, n. 10/E; Circ. 24 gennaio 1997, n. 14/E; Circ. 11 febbraio 1997, n. 32/E; Circ. 13 febbraio 1997, n. 35/E; Circ. 13 febbraio 1997, n. 36/E; Circ. 26 febbraio 1997, n. 48/E; Nota 3 marzo 1997, n. VI/13-232; Circ. 5 marzo 1997, n. 68/E; Circ. 12 marzo 1997, n. 74/E; Circ. 13 marzo 1997, n. 75/E; Circ. 13 marzo 1997, n. 76/D; Circ. 18 marzo 1997, n. 84/D; Circ. 4 aprile 1997, n. 97/E; Circ. 15 aprile 1997, n. 110/E; Circ. 29 aprile 1997, n. VI-12-1152/97; Nota 6 maggio 1997, n. 1248; Nota 7 maggio 1997, n. 926/V-SD; Circ. 8 maggio 1997, n. 127/E; Circ. 8 maggio 1997, n. 129/E; Circ. 8 maggio 1997, n. 128/E; Circ. 15 maggio 1997, n. 137/E; Circ. 29 maggio 1997, n. 147/E; Circ. 30 maggio 1997, n. 148/E; Circ. 13 giugno 1997, n. 168/E; Circ. 8 luglio 1997, n. 192/E; Circ. 8 luglio 1997, n. 195/E; Circ. 16 luglio 1997, n. 205/E; Circ. 29 luglio 1997, n. 214/E; Circ. 8 agosto 1997, n. 235/E; Circ. 11 agosto 1997, n. 238/E; Circ. 9 settembre 1997, n. 249/E; Circ. 26 settembre 1997, n. 256/E; Circ. 1 ottobre 1997, n. 259/E; Circ. 21 ottobre 1997, n. 271/E; Circ. 31 ottobre 1997, n. 284/E; Circ. 31 dicembre 1997, n. 335/E; Circ. 14 gennaio 1998, n. 7/E; Circ. 26 gennaio 1998, n. 29/E; Circ. 6 febbraio 1998, n. 43/E; Nota 11 febbraio 1998, n. VII/15-10367; Circ. 4 marzo 1998, n. 75/E; Circ. 10 marzo 1998, n. 78/E; Nota 11 marzo 1998, n. 514-V; Circ. 12 marzo 1998, n. 84/E; Circ. 24 marzo 1998, n. 89/E; Circ. 31 marzo 1998, n. 94/D; Circ. 11 maggio 1998, n. 121/E; Circ. 13 maggio 1998, n. 125/E; Circ. 28 maggio 1998, n. 134/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 140/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 9 giugno 1998, n. 144/E; Circ. 10 giugno 1998, n. 147/E; Circ. 10 giugno 1998, n. 145/E; Circ. 10 giugno 1998, n. 146/E; Circ. 19 giugno 1998, n. 154/E; Circ. 19 giugno 1998, n. 155/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 10 luglio 1998, n. 180/E; Circ. 16 luglio 1998, n. 188/E; Circ. 23 luglio 1998, n. 193/E; Nota 24 luglio 1998, n. 6-91003; Circ. 12 agosto 1998, n. 205/E; Circ. 27 agosto 1998, n. 209/E; Circ. 3 settembre 1998, n. 211/E; Circ. 30 ottobre 1998, n. 252/E; Circ. 23 novembre 1998, n. 273/E; Nota 14 gennaio 1999, n. 212; Circ. 26 febbraio 1999, n. 52/E; Circ. 26 febbraio 1999, n. 11370; Circ. 4 marzo 1999, n. 54/E; Nota 11 marzo 1999, n. 150; Circ. 24 marzo 1999, n. 68/E; Circ. 7 aprile 1999, n. 82/E; Nota 12 aprile 1999, n. 28; Nota 16 aprile 1999, n. 42; Circ. 26 aprile 1999, n. 92/E; Nota 6 maggio 1999, n. 7; Nota 10 maggio 1999, n. 343; Ris. 15 giugno 1999, n. 52209/95; Circ. 15 luglio 1999, n. 156/E; Circ. 3 agosto 1999, n. 171/D; Circ. 5 agosto 1999, n. 175/E; Nota 19 agosto 1999, n. 49097; Nota 27 agosto 1999, n. 32; Circ. 4 novembre 1999, n. 216/E; Nota 8 novembre 1999, n. 12; Circ. 3 dicembre 1999, n. 226/E; Circ. 9 dicembre 1999, n. 232/E; Circ. 29 dicembre 1999, n. 247/E; Circ. 5 aprile 2000, n. 66/E; Nota 10 aprile 2000, n. 67824; Circ. 17 aprile 2000, n. 77/E; Circ. 24 maggio 2000, n. 108/E; Circ. 31 maggio 2000, n. 113/E; Circ. 3 luglio 2000, n. 133/E; Circ. 11 luglio 2000, n. 143/E; Circ. 7 agosto 2000, n. 158/E; Ris. 4 ottobre 2000, n. 33248/2000; Circ. 5 ottobre 2000, n. 178/E; Nota 11 ottobre 2000, n. 2688; Circ. 27 novembre 2000, n. 216/E; Circ. 30 novembre 2000, n. 218/E; Circ. 30 novembre 2000, n. 219/E; Circ. 30 novembre 2000, n. 222/E; Circ. 22 dicembre 2000, n. 239/D; Circ. 29 dicembre 2000, n. 62874/2000; Circ. 6 febbraio 2001, n. 6/12684; Circ. 7 febbraio 2001, n. 15/E; Circ. 20 marzo 2001, n. 27/E;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 12 settembre 1996, n. 19/96;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 25 gennaio 1999, n. 18/99;

- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 21 novembre 1996, n. 76.

(omissis)

Art. 38-bis

Esecuzione dei rimborsi.

I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal D.M. 18 settembre 1997 e dal D.M. 27 ottobre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di adeguamento alla nuova disciplina comunitaria, dette garanzie possono essere anche prestate, dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con le modalità e criteri di solvibilità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze (232). Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 500 miliardi di lire, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche per il caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso la società capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella società controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa. Dall'obbligo di prestazione delle garanzie sono esclusi i soggetti cui spetta un rimborso di imposta di importo non superiore a lire 10 milioni. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 5 per cento annuo (233), con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni. I rimborsi previsti nell'articolo 30 possono essere richiesti, utilizzando apposita dichiarazione redatta su modello approvato con decreto dirigenziale contenente i dati che hanno determinato l'eccedenza di credito, a decorrere dal primo febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento; in tal caso i rimborsi sono eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione, che vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in essa indicati, con le modalità stabilite dal presente articolo e, agli effetti del computo degli interessi, si tiene conto della data di presentazione della dichiarazione stessa (234). I rimborsi di cui al presente comma possono essere richiesti con apposita istanza, anche ai competenti concessionari della riscossione secondo le modalità stabilite dall'articolo 78, commi 27 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dai relativi regolamenti di attuazione (235) (236) (237).

 

Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'articolo 30 nonché nelle ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo terzo comma quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (238).

 

Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all'articolo 4, primo comma, n. 5), del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale (239).

 

Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio (240).

 

Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabiliti le modalità relative all'esecuzione dei rimborsi e le modalità ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici.

 

Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi del 5 per cento annuo (241) dalla data del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo (242).

 

I rimborsi di cui all'articolo 30, terzo comma, lettere a), b) e d), sono eseguiti, senza prestazione delle garanzie previste nel presente articolo, quando concorrono le seguenti condizioni:

 

a) l'attività è esercitata dall'impresa da almeno 5 anni;

 

b) non sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica concernenti l'imposta dovuta o l'eccedenza detraibile da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o dell'eccedenza di credito dichiarate superiore:

 

1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano cento milioni di lire;

 

2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano i cento milioni di lire ma non superano un miliardo di lire;

 

3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 100 milioni di lire, se gli importi dichiarati superano un miliardo di lire;

 

c) è presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che:

 

1) il patrimonio netto non è diminuito rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili iscritti nell'attivo patrimoniale non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nel suddetto bilancio;

 

2) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

 

3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi (243).

 

L'ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può eccedere il 100 per cento della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente (244).

 

 

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(232)  In attuazione di quanto disposto dal presente periodo, vedi il D.M. 22 settembre 1999, n. 366.

(233)  La misura dell'interesse annuo è stata così determinata dall'art. 3, comma 141, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(234)  Con D.M. 20 febbraio 1998 (Gazz. Uff. 24 febbraio 1998, n. 45), modificato dal Provv. 10 giugno 2004 (Gazz. Uff. 15 giugno 2004, n. 138), è stato approvato il modello di garanzia dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto.

(235)  Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 27 aprile 1990, n. 90. Gli ultimi due periodi del comma 1 sono stati poi aggiunti dall'art. 31, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

(236)  Comma da ultimo così modificato dall'art. 24, L. 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 1, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con la decorrenza indicata nell'art. 7 dello stesso decreto e dall'art. 9, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(237)  La Corte costituzionale, con Ordinanza 10 - 19 luglio 1996, n. 266 (Gazz. Uff. 31 luglio 1996, n. 31, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38-bis, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.

(238)  Comma prima sostituito dall'art. 4, D.L. 27 aprile 1990, n. 90 e poi così modificato dall'art. 52, L. 21 novembre 2000, n. 342. Per le modalità del rimborso di cui al presente comma vedi l'art. 8, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, come modificato dall'art. 11, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.

 

(239)  Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 27 aprile 1990, n. 90.

(240)  Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 27 aprile 1990, n. 90.

(241)  La misura dell'interesse annuo è stata così determinata dall'art. 3, comma 141, L. 23 dicembre 1996, n. 662.

(242)  Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 14 marzo 1988, n. 70. Vedi, altresì, l'art. 1, comma 16, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417 e l'art. 31, L. 23 dicembre 1994, n. 724.

(243)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).

(244)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287).

(omissis)

 


 

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi
(artt. 23, 24, 25, 25-bis, 29)

 

 

(1) (2) (3)

-------------------------------------------

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 1.

(2)  Vedi il T.U. approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 10 febbraio 2003, n. 7; Circ. 2 febbraio 2004, n. 7;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 27 giugno 1996, n. 135; Circ. 28 ottobre 1996, n. 209; Circ. 22 novembre 1996, n. 232; Circ. 30 aprile 1997, n. 102; Circ. 12 giugno 1997, n. 135; Circ. 8 ottobre 1997, n. 201; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 19 gennaio 1998, n. 12; Circ. 9 aprile 1998, n. 80; Circ. 23 luglio 1998, n. 165; Circ. 24 ottobre 2000, n. 178; Circ. 18 marzo 2002, n. 53; Msg. 17 aprile 2003, n. 53;

- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 7 maggio 1996, n. 24; Circ. 15 maggio 1997, n. 55;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 22 maggio 1998, n. 40; Circ. 13 luglio 1998, n. 62; Circ. 19 gennaio 1999, n. 5;

- Ministero del tesoro: Circ. 3 maggio 1996, n. 685; Circ. 11 luglio 1996, n. 58; Circ. 4 giugno 1997, n. 764; Circ. 29 luglio 1998, n. 65;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 16 luglio 2001, n. 68/E; Ris. 28 novembre 2001, n. 196/E; Ris. 4 dicembre 2001, n. 200/E; Ris. 27 febbraio 2002, n. 58/E; Ris. 28 febbraio 2002, n. 62/E; Ris. 28 marzo 2002, n. 48; Ris. 19 aprile 2002, n. 121/E; Ris. 23 aprile 2002, n. 125/E; Ris. 23 aprile 2002, n. 126/E; Ris. 30 aprile 2002, n. 130/E; Ris. 17 giugno 2002, n. 193/E; Ris. 24 luglio 2002, n. 248/E; Ris. 13 agosto 2002, n. 281/E; Ris. 16 ottobre 2002, n. 327/E; Ris. 31 ottobre 2002, n. 341/E; Ris. 13 novembre 2002, n. 354/E; Ris. 14 marzo 2003, n. 63/E; Ris. 23 giugno 2003, n. 137/E; Ris. 21 luglio 2003, n. 156/E; Circ. 24 luglio 2003, n. 42/E; Ris. 24 settembre 2003, n. 185/E; Ris. 8 ottobre 2003, n. 194/E; Ris. 13 ottobre 2003, n. 195/E; Ris. 21 ottobre 2003, n. 199/E; Ris. 22 ottobre 2003, n. 201/E; Ris. 18 novembre 2003, n. 209/E; Ris. 2 dicembre 2003, n. 212/E; Ris. 5 dicembre 2003, n. 222/E; Ris. 9 febbraio 2004, n. 12/E; Circ. 26 marzo 2004, n. 15/E; Circ. 16 giugno 2004, n. 26/E; Ris. 4 agosto 2004, n. 108/E; Ris. 5 agosto 2004, n. 112/E; Circ. 21 gennaio 2005, n. 3/E; Ris. 15 febbraio 2005, n. 19/E; Ris. 24 febbraio 2005, n. 24/E; Ris. 3 maggio 2005, n. 56/E;

- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 18 novembre 1998, n. 900419;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 10 maggio 1996, n. 183; Circ. 29 gennaio 1998, n. 221; Circ. 1 febbraio 1999, n. 23;

- Ministero delle finanze: Circ. 22 febbraio 1996, n. 46/E; Circ. 26 febbraio 1996, n. 47/E; Circ. 26 febbraio 1996, n. 48/E; Circ. 27 febbraio 1996, n. 49/T; Circ. 28 marzo 1996, n. 81/E; Circ. 3 maggio 1996, n. 108/E; Circ. 10 maggio 1996, n. 116/E; Circ. 22 maggio 1996, n. 132/E; Circ. 23 maggio 1996, n. 136/E; Circ. 27 maggio 1996, n. 141/D; Circ. 24 luglio 1996, n. 190/E; Circ. 4 ottobre 1996, n. 238/E; Circ. 5 novembre 1996, n. 269/E; Circ. 5 dicembre 1996, n. 282/E; Circ. 5 dicembre 1996, n. 283/E; Circ. 18 dicembre 1996, n. 291/E; Circ. 31 dicembre 1996, n. 307/E; Circ. 17 gennaio 1997, n. 10/E; Circ. 11 febbraio 1997, n. 32/E; Circ. 13 febbraio 1997, n. 36/E; Circ. 17 febbraio 1997, n. 43/E; Circ. 26 febbraio 1997, n. 48/E; Circ. 13 marzo 1997, n. 77/E; Circ. 18 marzo 1997, n. 83/D; Circ. 26 marzo 1997, n. 91/E; Circ. 15 maggio 1997, n. 138/E; Circ. 15 maggio 1997, n. 137/E; Circ. 16 maggio 1997, n. 140/E; Circ. 22 maggio 1997, n. 141/E; Circ. 23 maggio 1997, n. 142/E; Circ. 27 maggio 1997, n. 145/E; Circ. 29 maggio 1997, n. 147/E; Circ. 5 giugno 1997, n. 155/E; Circ. 9 giugno 1997, n. 157/E; Circ. 13 giugno 1997, n. 168/E; Circ. 1 luglio 1997, n. 187/E; Circ. 9 luglio 1997, n. 197/E; Circ. 25 luglio 1997, n. 212/E; Circ. 29 luglio 1997, n. 214/E; Circ. 7 agosto 1997, n. 234/E; Circ. 8 agosto 1997, n. 235/E; Circ. 19 settembre 1997, n. 255/E; Circ. 26 settembre 1997, n. 257/E; Nota 1 ottobre 1997; Circ. 21 ottobre 1997, n. 271/E; Circ. 28 ottobre 1997, n. 281/E; Circ. 31 dicembre 1997, n. 335/E; Circ. 9 gennaio 1998, n. 3/E; Nota 12 gennaio 1998, n. 71325/SI; Circ. 6 febbraio 1998, n. 43/E; Circ. 4 marzo 1998, n. 75/E; Circ. 6 marzo 1998, n. 77/E; Circ. 11 marzo 1998, n. 80/E; Circ. 26 marzo 1998, n. 92/E; Circ. 9 aprile 1998, n. 98/E; Circ. 12 maggio 1998, n. 123/E; Circ. 13 maggio 1998, n. 125/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 9 giugno 1998, n. 144/E; Circ. 10 giugno 1998, n. 146/E; Circ. 12 giugno 1998, n. 150/E; Circ. 15 giugno 1998, n. 153/E; Circ. 19 giugno 1998, n. 155/E; Circ. 24 giugno 1998, n. 165/E; Circ. 25 giugno 1998, n. 167/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 10 luglio 1998, n. 180/E; Circ. 16 luglio 1998, n. 188/E; Circ. 23 luglio 1998, n. 193/E; Circ. 24 luglio 1998, n. 194/E; Circ. 5 agosto 1999, n. 175/E; Circ. 12 agosto 1998, n. 205/E; Circ. 27 agosto 1998, n. 209/E; Circ. 14 settembre 1998, n. 218/E; Circ. 9 ottobre 1998, n. 235/E; Circ. 28 ottobre 1998, n. 245/E; Circ. 14 dicembre 1998, n. 7-993953; Nota 24 febbraio 1999, n. 8448; Circ. 24 settembre 1999, n. 194/E; Circ. 4 novembre 1999, n. 216/E; Circ. 27 gennaio 2000, n. 16/E; Circ. 28 aprile 2000, n. 84/E; Circ. 27 marzo 2000, n. 10/24184; Circ. 18 aprile 2000, n. 16/31576; Circ. 18 maggio 2000, n. 100/E; Circ. 31 maggio 2000, n. 113/E; Circ. 31 maggio 2000, n. 114/E; Circ. 11 luglio 2000, n. 143/E; Circ. 21 luglio 2000, n. 145/E; Circ. 3 settembre 2000, n. 27; Circ. 20 settembre 2000, n. 170/E; Circ. 30 novembre 2000, n. 220/E; Circ. 12 marzo 2001, n. 24/E;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 12 settembre 1996, n. 19/96;

- Ministero per le politiche agricole: Circ. 3 novembre 1998, n. 8;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 26 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3138.

(omissis)

TITOLO III

Ritenute alla fonte (66)

 

Art. 23

Ritenute sui redditi di lavoro dipendente.

1. Gli enti e le società indicati nell'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell'articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonché il condominio quale sostituto di imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'articolo 48 dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta (67).

 

1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'articolo 48, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative ritenute (68).

 

2. La ritenuta da operare è determinata:

 

a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso. Le deduzioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi (69);

 

b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;

 

c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico (70);

 

d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all'articolo 17 dello stesso testo unico (71);

 

d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 17-bis dello stesso testo unico (72);

 

e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'articolo 48, del citato testo unico, non compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.

 

3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'articolo 15 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali (73). In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dello 0,50 per cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce (74). L'importo che al termine del periodo d'imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. [Qualora le comunicazioni delle indennità e dei compensi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), del citato testo unico pervengano al sostituto oltre il termine del 12 gennaio del periodo d'imposta successivo, di esse lo stesso terrà conto ai fini delle operazioni di conguaglio del periodo d'imposta successivo] (75). Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato (76).

 

4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituito può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. [Alla consegna della suddetta certificazione unica il sostituito deve anche comunicare al sostituto quale delle opzioni previste al comma precedente intende adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte] (77). La presente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.

 

5. [Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'articolo 49, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quando corrispondono somme e valori di cui all'articolo 48, dello stesso testo unico, deducibili ai fini della determinazione del loro reddito di lavoro autonomo (78)] (79).

 

 

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(66)  Per l'applicabilità delle norme contenute nel presente titolo, vedi, anche, l'art. 21, comma 15, L. 27 dicembre 1997, n. 449. Vedi, inoltre, l'art. 4, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'art. 4, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.

(67)  Comma così modificato prima dall'art. 21, comma 11, L. 27 dicembre 1997, n. 449 e poi dal comma 1 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Vedi, anche, l'art. 11, comma 4, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

(68)  Comma aggiunto dall'art. 36, L. 21 novembre 2000, n. 342.

(69)  Lettera così modificata prima dall'art. 2, comma 2, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e poi dall'art. 1, comma 353, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(70)  Lettera così modificata dal comma 353 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(71)  Lettera così modificata dall'art. 11, comma 2, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. Successivamente il suddetto comma 2 è stato abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168. Si riporta pertanto il testo della lettera d) nella formulazione in vigore prima della modifica disposta dal citato D.Lgs. n. 47 del 2000.

(72)  Lettera aggiunta dall'art. 10, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 e poi così modificata dall'art. 7, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, con la decorrenza indicata nell'art. 13 dello stesso D.Lgs. n. 168 del 2001. Per l'abrogazione della presente lettera, a decorrere dal 1° gennaio 2008, vedi gli artt. 21 e 23, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

(73)  Periodo così sostituito dal comma 353 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(74)  Periodo così modificato dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 14.

(75)  Periodo soppresso dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 14.

(76)  Vedi, anche, l'art. 58, comma 18, L. 17 maggio 1999, n. 144.

(77)  Periodo soppresso dal comma 353 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(78)  Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 7, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.

(79)  Comma abrogato dall'art. 21, comma 11, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

 

 

Art. 24

Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

1. I soggetti indicati nel comma 1, dell'articolo 23, che corrispondono redditi di cui all'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell'articolo 48-bis del predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'articolo 23 e, in particolare, i commi 2, 3 e 4. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento (80).

 

1-bis. Sulla parte imponibile dei compensi di cui all'articolo 48-bis, comma 1, lettera d-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti (81).

 

1-ter. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento (82).

 

2. [Ai fini del conguaglio di cui al comma 3 dell'articolo 23, i soggetti che corrispondono le indennità e i compensi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono comunicare, entro il 12 di gennaio del periodo d'imposta successivo, al datore di lavoro del percipiente, l'ammontare delle somme corrisposte, delle ritenute effettuate e dei relativi contributi] (83).

 

 

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(80)  Periodo aggiunto dall'art. 34, L. 21 novembre 2000, n. 342, con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo.

(81)  Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 14.

(82)  Comma aggiunto dall'art. 34, L. 21 novembre 2000, n. 342, con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo.

(83)  Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 7, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. Successivamente l'art. 14, comma 1, D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, ha disposto l'abrogazione del solo comma 2, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 2 dello stesso art. 14. Per la modifica del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2008, vedi gli artt. 21 e 23, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

 

Art. 25

Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi.

I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La ritenuta è elevata al 20 per cento per le indennità di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 16 dello stesso testo unico, concernente tassazione separata. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese (84).

 

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all'estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti (85).

 

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai compensi di importo inferiore a lire 50.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lettera c) dell'art. 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempreché non costituiscano acconto di maggiori compensi.

 

I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti sono soggetti ad una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. È operata, altresì, una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti (86) (87).

 

 

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(84)  Da ultimo il comma 1 dell'art. 25 è stato così modificato dall'art. 21, comma 11, L. 27 dicembre 1997, n. 449, che ha anche elevato al 20% la precedente ritenuta del 19%, dall'art. 34, L. 21 novembre 2000, n. 342, con la decorrenza indicata nel comma 4 dello stesso articolo, e dal comma 24 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(85)  Comma così modificato dall'art. 21, comma 11, L. 27 dicembre 1997, n. 449. Vedi, anche, quanto disposto, per l'anno 1998, dal comma 12 dello stesso articolo.

(86)  Comma prima modificato dall'art. 1, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143. Vedi, anche, l'art. 3 dello stesso decreto.

(87)  Articolo prima modificato dall'art. 12, L. 13 aprile 1977, n. 114 e poi così sostituito dall'art. 43, D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897. Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953.

 

Art. 25-bis

Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L'aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il primo scaglione di reddito (88).

 

La ritenuta è commisurata al cinquanta per cento dell'ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al venti per cento dell'ammontare delle stesse provvigioni.

 

La ritenuta di cui ai commi precedenti è scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta in cui è stata effettuata.

 

Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l'importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione dell'importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.

 

Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche, dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva; dalle aziende ed istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente, dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonché dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro.

 

Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta ed è commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito. Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi che precedono (89).

 

Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione indicata nel secondo comma. In caso di dichiarazione non veritiera si applica la pena pecuniaria da due a tre volte la maggiore ritenuta che avrebbe dovuto essere effettuata.

 

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti (90).

 

 

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(88)  Comma così modificato dall'art. 21, comma 11, L. 27 dicembre 1997, n. 449. Vedi, anche, quanto disposto, per l'anno 1998, dal comma 12 dello stesso articolo.

(89)  Comma così modificato prima dall'art. 14, L. 24 dicembre 1993, n. 537 e poi dall'art. 2, comma 12, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(90)  Articolo aggiunto dall'art. 2, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953.

(omissis)

Art. 29

Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.

1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all'articolo 23, devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata con le seguenti modalità:

 

a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 48, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 23;

 

b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonché su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile delle indennità di cui all'articolo 48, commi 5, 6, 7 e 8, del citato testo unico, con la aliquota applicabile allo scaglione di reddito più elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;

 

c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico (123);

 

 

d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico con i criteri di cui all'articolo 17, dello stesso testo unico;

 

e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'articolo 48, del citato testo unico, non compresi nell'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito (124).

 

2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto, se questa è anteriore all'anno, il conguaglio di cui al comma 3 dell'articolo 23, con le modalità in esso stabilite. A tal fine, all'inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste al comma 3 dell'articolo 23 intende adottare (125). Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate. Per le somme e i valori a carattere ricorrente la comunicazione deve essere effettuata su supporto magnetico secondo specifiche tecniche approvate con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze (126). Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta la integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza è recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano anche le disposizioni dell'articolo 23, comma 4.

 

3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennità e degli assegni vitalizi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette indennità e assegni, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 (127).

 

4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di cui ai commi precedenti non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.

 

5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24, 25, 25-bis, 26 e 28 effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse (128).

 

 

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(123)  Lettera così modificata dal comma 353 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(124)  Vedi, anche, l'art. 4, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'art. 4, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.

(125)  Periodo così sostituito dal comma 353 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(126)  Le specifiche tecniche sono state approvate con D.M. 21 dicembre 1998 (Gazz. Uff. 4 gennaio 1999, n. 2, S.O.).

(127)  Vedi, anche, l'art. 4, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dall'art. 4, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.

(128)  Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 7, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. Il comma 5 è stato poi così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490. Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 11, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

(omissis)

 


 

Legge Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.
Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano
(art. 5)

 

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 1° febbraio 2001, n. 26.

(omissis)

Art. 5

Modifiche allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

1. Allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) le parole: «Presidente della Giunta regionale» e «Presidente della Giunta», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Presidente della Regione»;

 

b) all'articolo 4, primo comma, all'alinea, le parole: «ordinamento giuridico dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «ordinamento giuridico della Repubblica»;

 

c) all'articolo 5, il numero 1) è abrogato;

 

d) (43);

 

e) (44);

 

f) all'articolo 15, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero di membro del Parlamento europeo»;

 

g) all'articolo 15, il quarto comma è abrogato;

 

h) all'articolo 22, secondo comma, le parole: «o quando non sia in grado di funzionare» sono soppresse;

 

i) (45);

 

l) all'articolo 23, le parole: «o il suo Presidente» sono sostituite dalle seguenti: «o il Presidente della Regione»;

 

m) gli articoli 33, 35, 36, 37, 38, 39, 43 e 46 sono abrogati;

 

n) (46);

 

o) (47).

 

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

 

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi del citato articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. Il Comune di Duino Aurisina è aggregato alla circoscrizione di Trieste e i comuni di Erto-Casso e di Cimolais sono aggregati alla circoscrizione di Pordenone. Per i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario, la circoscrizione è formata dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in àmbito regionale. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n.108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n.43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 13 dello Statuto, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. È eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n.108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

 

 

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(43) Sostituisce le parole «ed il suo Presidente» con le parole «e il Presidente della Regione» al'art. 12, L.Cost. 31 gennaio 1963, n. 1, ed aggiunge quattro commi allo stesso art. 12.

(44) Sostituisce l'art. 13, L.Cost. 31 gennaio 1963, n. 1.

(45) Aggiunge un comma all'art. 22, L.Cost. 31 gennaio 1963, n. 1.

(46) Sostituisce l'art. 34, L.Cost. 31 gennaio 1963, n. 1.

(47) Aggiunge tre commi, dopo il primo, all'art. 63, L.Cost. 31 gennaio 1963, n. 1.

(omissis)

 


 

Legge Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione
(art. 10)

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 ottobre 2001, n. 248.

(2)  Per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla presente legge vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Cassa depositi e prestiti: Circ. 27 maggio 2003, n. 1251;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 2 aprile 2002, n. 5/DPF.

(omissis)

Art. 10

1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite (12).

 

 

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(12)  Per l'attuazione del presente articolo vedi l'articolo 11, L. 5 giugno 2003, n. 131 e il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 208.

(omissis)

 

 

 


Giurisprudenza costituzionale

 


 

Corte Costituzionale.
Sentenza 21 ottobre 2003, n. 314

 

 

Svolgimento del processo

 

1. - Con ricorso notificato il 27 aprile 2001, depositato il successivo 7 maggio (reg. ricorsi n. 23 del 2001), il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale del disegno di legge n. 1147, approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 20 aprile 2001, dal titolo «Norme per il riconoscimento del periodo pre ruolo per il restante personale inquadrato a norma della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39».

 

La delibera legislativa impugnata estende (a) al personale immesso in ruolo ai sensi della legge della Regione Siciliana 25 ottobre 1985, n. 39 (Sistemazione in ruolo del personale risultato idoneo agli esami di cui alla legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni nonché del personale di cui all'art. 5 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8), in servizio presso le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, (b) ai dipendenti in servizio degli enti sottoposti a vigilanza della Regione, nonché (c) ai dipendenti (dei soppressi patronati scolastici) inquadrati ai sensi della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, la disciplina inerente al riequilibrio di anzianità e al salario individuale di anzianità previsto dall'art. 41 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali); disciplina già oggetto di estensione, a beneficio del personale degli enti locali, a opera dell'art. 39, comma 9, della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento).

 

1.1. - Il Commissario dello Stato denuncia l'illegittimità costituzionale della delibera legislativa regionale per violazione degli articoli 3, 97 e 81, quarto comma, della Costituzione, nonché dell'art. 17, lettera b), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana).

 

Si sostiene, nel ricorso, che l'estensione della disciplina del riequilibrio di anzianità e del salario individuale di anzianità, «frutto [(OMISSIS)] di accordi con i rappresentanti sindacali di lavoratori appartenenti a categoria (quella del personale degli enti locali) affatto diversa da quella oggetto della attuale disposizione», oltre a riguardare categorie non omogenee di personale, non sarebbe sorretta da alcuna plausibile motivazione.

 

Tale normativa si porrebbe in contrasto con l'art. 17, lettera b), dello Statuto speciale, che, in materia di personale appartenente al servizio sanitario nazionale, attribuirebbe alla Regione una competenza meramente integrativa - e in tal senso si menziona la sentenza di questa Corte n. 484 del 1991 -, dalla quale «palesemente» la delibera legislativa esorbiterebbe, introducendo una nuova disciplina per la determinazione di una componente del trattamento economico.

 

Il provvedimento impugnato, inoltre, nell'individuare soltanto alcune categorie di beneficiari della rideterminazione dell'anzianità di servizio, sarebbe all'origine di ulteriori disparità di trattamento, sia tra il personale già individuato dalla legge regionale n. 39 del 1985 («giacché non vengono richiamati tutti gli uffici sede di servizio dei soggetti ivi contemplati»), sia nei confronti della generalità dei dipendenti delle aziende del Servizio sanitario e degli enti sottoposti a vigilanza della Regione, cui la disciplina non si estende; con conseguenti inevitabili ripercussioni negative sul buon andamento delle pubbliche amministrazioni interessate.

 

Le disposizioni denunciate, la cui applicazione comporta necessariamente nuovi e maggiori oneri finanziari a carico degli enti e delle amministrazioni presso cui i beneficiari prestano servizio, violerebbero, infine, l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto esse non farebbero alcun riferimento né alla quantificazione della spesa né alle risorse con le quali farvi fronte.

 

1.2. - Con atto depositato il 23 maggio 2001, si è costituito in giudizio il Presidente della Regione Siciliana, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata infondata.

 

La difesa regionale rileva come la delibera legislativa non riguardi soltanto la materia sanitaria, ma si inserisca, al pari della richiamata legge regionale n. 39 del 1985, «nel filone della legislazione speciale risalente alle leggi n. 285 del 1977 e n. 138 del 1984 sulla c.d. occupazione giovanile». La disciplina impugnata, rientrando nella «sub-materia» dell'occupazione, inciderebbe dunque su un ambito che «comporta per sua natura un intervento a largo raggio in vari settori materiali» (a tal riguardo, si fa riferimento alla sentenza n. 988 del 1988 di questa Corte) e si inserirebbe «nel «sistema di valori» delineato dalla citata legislazione in tema di occupazione giovanile, ispirato ai principi sanciti dagli articoli 4 (diritto al lavoro) e 31, secondo comma (tutela della gioventù), della Costituzione. In quest'ottica, si porrebbe anche l'intento perequativo - proprio della delibera legislativa denunciata e già perseguito, per il personale degli enti locali, con la legge regionale n. 10 del 2000 - relativo al trattamento economico dei giovani a suo tempo inquadrati nelle aziende USL ed ospedaliere, rispetto a quelli che vennero immessi nei ruoli dell'amministrazione regionale.

 

Così ricostruita la ratio della normativa impugnata, la Regione sottolinea che essa si porrebbe come un «intervento correttivo», destinato a dare una «sistemazione definitiva» al trattamento del personale interessato. Sarebbe quindi frutto di un «evidente travisamento», ad avviso della difesa regionale, differenziare - solo sulla base della diversa ampiezza della competenza legislativa regionale nei rispettivi settori - la normativa sul personale degli enti locali [per il quale l'art. 14, lettera o), dello Statuto speciale attribuisce alla Regione una competenza esclusiva] e quella sul personale delle aziende sanitarie.

 

Con specifico riguardo alla asserita disparità di trattamento denunciata dal Commissario dello Stato, la resistente rimarca altresì come il vizio non sarebbe configurabile sotto il profilo della parzialità dell'estensione dei benefici per il personale delle aziende del Servizio sanitario, data la onnicomprensività del riferimento, contenuto nella normativa impugnata, ai «dipendenti in servizio degli enti sottoposti a vigilanza della Regione», tra i quali, si sottolinea, rientrano quelli inquadrati da tali enti ai sensi della legge regionale n. 39 del 1985.

 

La disparità di trattamento non sussisterebbe neppure in relazione alla mancata estensione alla generalità dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale in servizio in Sicilia, poiché il personale del comparto sanitario avrebbe già fruito di un meccanismo (disciplinato all'art. 54 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348) di valutazione dell'anzianità maturata, non dissimile dal «riequilibrio di anzianità» di cui è causa; i dipendenti del Servizio sanitario nazionale, d'altro canto, potrebbero fruire, «ove necessario», della clausola relativa ai dipendenti degli enti sottoposti alla vigilanza della Regione (essendo tali gli enti in cui si articola il Servizio sanitario nazionale che hanno sede in Sicilia).

 

In ordine alla denunciata violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la difesa regionale sottolinea, con riguardo alla mancata quantificazione della spesa, che la materia della determinazione del trattamento retributivo dei pubblici dipendenti di tutti i comparti sarebbe stata da tempo sottratta all'ambito della legislazione e rimessa alla contrattazione collettiva.

 

Quanto infine alla mancata copertura, il finanziamento delle spese correnti del settore sanitario graverebbe sul bilancio della Regione, ciò che parrebbe sufficiente a ritenere rispettato il parametro costituzionale richiamato dal ricorrente.

 

2. - Con ricorso notificato il 9 maggio 2001, depositato il successivo 16 maggio (reg. ricorsi n. 28 del 2001), il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale del disegno di legge n. 1176, approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 2 maggio 2001, dal titolo «Estensione dell'applicazione dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10».

 

Il provvedimento impugnato estende (a) al personale inquadrato a norma della legge regionale n. 39 del 1985 in atto in servizio presso gli enti locali, le aziende USL e le aziende ospedaliere, (b) agli «altri» dipendenti in servizio presso gli enti locali e le aziende USL e le aziende ospedaliere e (c) al personale (dei soppressi patronati scolastici) di cui alla legge regionale n. 93 del 1982 l'applicazione dell'art. 39 della legge della Regione Siciliana n. 10 del 2000, che, nel prevedere (al comma 1) il blocco dei pensionamenti anticipati, attribuisce («al fine di creare condizioni favorevoli all'avvio della riforma burocratica e al completo decentramento di funzioni», e «in deroga a quanto disposto dal comma 1») al personale che abbia raggiunto il sessantesimo anno di età e conti almeno quindici anni di servizio effettivo nonché al personale di qualunque età che abbia maturato venticinque anni di servizio effettivo il «diritto a conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993» (comma 2 del citato art. 39 della legge regionale n. 10 del 2000).

 

2.1. - Il Commissario dello Stato denuncia l'illegittimità costituzionale della delibera legislativa impugnata per violazione degli articoli 14 e 17 dello Statuto della Regione Siciliana e degli articoli 3, 5, 81, quarto comma, 97, 119 e 128 della Costituzione.

 

Sottolineando come le pensioni per il personale degli enti locali e per quello appartenente al Servizio sanitario nazionale siano erogate dall'INPDAP, nel ricorso si denuncia, in primo luogo, la «palese incompetenza» del legislatore siciliano a «modificare o introdurre nuovi requisiti per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo di categorie di dipendenti pubblici il cui sistema previdenziale è amministrato da Istituti nazionali soggetti alla esclusiva normativa statale».

 

La normativa impugnata, inoltre, provocherebbe inevitabili conseguenze negative sul buon andamento delle amministrazioni coinvolte, che risulterebbero private di parte dei propri dipendenti e sarebbero quindi costrette a bandire nuovi concorsi per la copertura dei posti resisi vacanti.

 

Alla conseguente violazione dell'art. 97 della Costituzione si assocerebbe, quindi, anche quella degli articoli 5 e 128 della stessa, derivante dalla «grave compromissione dell'autonomia organizzativa e finanziaria degli enti locali».

 

Inoltre, l'art. 1, comma 3, della delibera impugnata, il quale prevede che gli oneri discendenti dal collocamento a riposo anticipato siano a carico degli enti di appartenenza dei beneficiari del provvedimento, rappresenta, ad avviso del ricorrente, l'«unica soluzione praticabile» per far fronte alle spese derivanti dalla medesima normativa, non essendo possibile assoggettare a tali spese l'ente statale erogatore delle pensioni e neppure porre a carico del bilancio regionale i non quantificati e non quantificabili oneri per la liquidazione dell'indennità di quiescenza in favore di categorie di personale che non appartengono all'amministrazione regionale. Ciò nondimeno, la previsione introdotta risulterebbe «abnorme» e si porrebbe in contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione, sia per la mancata determinazione degli effetti finanziari cui darebbe origine, sia per la mancata individuazione dei mezzi con i quali gli enti locali e le aziende USL ed ospedaliere dovrebbero far fronte agli oneri posti a carico dei loro bilanci (a sostegno della doglianza, si menziona la sentenza n. 92 del 1981 di questa Corte).

 

La previsione si porrebbe altresì in contrasto con l'art. 119 della Costituzione, ai sensi del quale è preclusa alla Regione - nel quadro del coordinamento con la finanza statale e locale - l'imposizione di oneri agli enti locali non derivanti da decisioni a questi ultimi imputabili.

 

Infine, il Commissario dello Stato evidenzia come il diverso trattamento pensionistico riservato ai dipendenti degli enti locali e delle aziende USL ed ospedaliere della Sicilia rispetto a quelli del resto del territorio nazionale risulti «del tutto privo di giustificazione» e pertanto contrastante con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 3 della Costituzione.

 

2.2. - Con atto depositato il 4 giugno 2001, si è costituito in giudizio il Presidente della Regione Siciliana, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata infondata.

 

Con riferimento alla denunciata incompetenza del legislatore siciliano, derivante dall'interferenza della previsione impugnata con la disciplina - di esclusiva competenza statale - del sistema previdenziale dei dipendenti di cui si tratta, la difesa regionale sottolinea come, già in passato, siano state approvate leggi volte a favorire l'esodo di personale il cui trattamento pensionistico è erogato da istituti previdenziali nazionali, senza con ciò modificare la normativa statale relativa ai requisiti per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo. Si cita, in tal senso, l'art. 12 della legge della Regione Siciliana 23 maggio 1991, n. 36 (Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione regionale in materia di cooperazione), che, per il pensionamento anticipato dei dipendenti delle cooperative agricole, delle cantine sociali e dei consorzi agrari, ha costituito un fondo gestito dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, cui attingere per il pagamento di una rendita mensile dei dipendenti fino al maturare dei requisiti di legge per il conseguimento del diritto alla pensione.

 

La disciplina oggi impugnata presenterebbe forti analogie con queste previsioni, nella misura in cui pone a carico degli enti coinvolti gli oneri connessi all'esodo dei dipendenti. Ciò, peraltro, non si tradurrebbe in una violazione degli articoli 81, quarto comma, e 119 della Costituzione, in quanto non si tratterebbe di oneri nuovi, «ma di oneri sostitutivi di quelli connessi al pagamento delle retribuzioni ed anzi inferiori a questi ultimi».

 

Infondata sarebbe, ad avviso della difesa regionale, anche la questione inerente alla asserita violazione dell'art. 97 della Costituzione. Ciò in quanto la diminuzione del numero dei dipendenti che discenderebbe dall'applicazione della normativa non comporterebbe conseguenze irragionevoli o arbitrarie, nella misura in cui, almeno con riguardo alle amministrazioni comunali («costituenti la fetta più larga degli enti coinvolti dall'iniziativa legislativa»), la diminuzione dell'organico corrisponderebbe alla diminuzione dei carichi di lavoro derivante dall'applicazione della normativa sulla semplificazione amministrativa (d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447) e sull'autocertificazione (d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), nonché dai processi di informatizzazione.

 

In ordine alla denunciata violazione degli articoli 5 e 128 della Costituzione, viene pregiudizialmente rilevata l'inammissibilità della censura, che conseguirebbe alla invocazione di parametri erronei, dovendosi piuttosto fare riferimento all'art. 15 dello Statuto speciale della Regione Siciliana, che attribuisce a quest'ultima competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali. Nel merito, comunque, la censura sarebbe infondata, in quanto la «laconicità» della normativa impugnata denoterebbe l'intenzione del legislatore regionale di demandare a un regolamento di esecuzione la disciplina di dettaglio sulle modalità di attuazione dell'esodo: in quella sede si dovrà tenere conto delle esigenze di organico dei singoli enti interessati, assumendo altresì il previsto limite del 45 per cento come soglia massima dell'esodo medesimo.

 

La rilevata non irragionevolezza delle previsioni contenute nella delibera legislativa di cui è causa varrebbe, infine, a dimostrare la non contrarietà delle stesse all'art. 3 della Costituzione, dovendosi anzi sottolineare che l'estensione della disciplina di cui all'art. 39 della legge regionale n. 10 del 2000 avrebbe l'effetto di eliminare un'attuale disparità di trattamento del personale in ambito regionale.

 

3. - Il Commissario dello Stato, in data 26 marzo 2003, ha depositato una memoria nel giudizio promosso con il ricorso iscritto al reg. ricorsi n. 28 del 2001.

 

3.1. - Nell'atto si sottolinea come il ricorso sia stato proposto anteriormente all'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e ciò comporterebbe la non diretta rilevanza, nel caso di specie, della questione relativa all'incidenza dell'art. 10 della citata legge costituzionale sugli articoli 28 e 29 dello Statuto siciliano, in relazione ai modi e alle forme di proposizione del giudizio di costituzionalità.

 

Pur con questa premessa, la memoria si sofferma sui rapporti tra il sistema di impugnazione delle delibere legislative siciliane e quello disegnato dal nuovo art. 127 della Costituzione, sottolineando gli aspetti di differenziazione: (a) il promovimento delle questioni di legittimità costituzionale spetta, per le leggi siciliane, non al Governo ma al Commissario dello Stato; (b) il ricorso ha ad oggetto, nel caso della Regione Siciliana, deliberazioni assembleari e non già leggi regionali promulgate e pubblicate; (c) il termine per ricorrere è individuato, dall'art. 28 dello Statuto speciale di autonomia, nei cinque giorni dal ricevimento della predetta deliberazione, anziché nei sessanta giorni dalla pubblicazione della legge; (d) contrariamente all'impugnazione ex art. 127 della Costituzione, il ricorso promosso dal Commissario dello Stato ha effetti sospensivi, a decorrere dalla notifica.

 

Il ricorrente rileva che la particolare disciplina prevista dagli articoli 28 e 29 dello Statuto «dovrebbe essere considerata come un insieme non scindibile, in quanto espressione di un punto di equilibrio tra differenziati esigenze e poteri», e sottolinea come tale insieme abbia in sostanza dato nei decenni buoni risultati pratici, prevenendo spesso - grazie alla promulgazione di testi legislativi depurati - le controversie costituzionali.

 

L'inscindibilità dei singoli aspetti della normativa statutaria appare ancora più evidente - si osserva - ipotizzando lo spostamento del potere di impugnazione in capo al Governo, poiché ciò renderebbe in concreto impossibile («per insufficienza palese dei "tempi tecnici"») il mantenimento del termine particolarmente breve per promuovere il ricorso. Tale brevità, peraltro, costituirebbe, nel sistema dello Statuto, un «bilanciamento» - in termini di garanzia per l'autonomia regionale - della previsione degli effetti sospensivi dello stesso.

 

Quanto all'attribuzione del potere di impugnazione «ad un dipendente dello Stato organo monocratico, anziché ad un organo collegiale politico» (aspetto che pure potrebbe suscitare - ad avviso dello stesso ricorrente - «qualche perplessità»), si evidenzia come la questione non possa essere sceverata dalla considerazione della natura del potere di ricorso alla Corte Costituzionale, per il quale si pone l'alternativa tra il suo essere «espressione di una facoltà politica (o, in Sicilia, commissariale) "libera"» oppure atto di esercizio di una «funzione pubblica, di un potere-dovere a salvaguardia della effettività dei parametri costituzionali».

 

In ordine al nuovo art. 127 della Costituzione, poi, la memoria si sofferma criticamente sulla soppressione dell'istituto del rinvio, la quale «ha fatto venir meno un momento di dialogo, spesso utile e costruttivo, tra Regioni e Stato, ed ha determinato un aumento del contenzioso costituzionale».

 

Sulla scorta delle considerazioni svolte, il ricorrente conclude nel senso della «possibilità di una sopravvivenza» della disciplina prevista dallo Statuto siciliano «in quanto lex specialis dopo la riforma del Titolo V».

 

3.2. - Nel merito, la memoria analizza la disciplina - su cui si innesta, ampliandone l'ambito di applicazione, la delibera legislativa impugnata - dettata dall'art. 39 della legge della Regione Siciliana n. 10 del 2000, mettendo in evidenza la contraddizione che si riscontrerebbe tra i commi 1 (che sospende «l'applicazione delle norme che consentono pensionamenti di anzianità») e 6 (ai sensi del quale «a far data dal 1° gennaio 2004 il sistema pensionistico regionale si adegua ai principi fondamentali del sistema pensionistico vigente per i dipendenti dello Stato, facendo salvi comunque i diritti quesiti»), da un lato, e il comma 2, dall'altro, poiché quest'ultimo riconosce, in favore dei lavoratori che abbiano maturato determinati requisiti, il diritto a conseguire l'anticipato collocamento a riposo.

 

Si rileva, altresì, che tale collocamento a riposo «non dovrebbe autonomamente comportare anche un diritto al trattamento di quiescenza», il quale, tuttavia, parrebbe doversi riconoscere in virtù della applicazione, «implicita nelle intenzioni del legislatore», dell'art. 1, comma 5, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 1995, n. 46 (Disposizioni concernenti il personale regionale. Sospensione trattamento anticipato di pensione. Procedure concorsuali e graduatorie. Disposizioni per gli enti locali ed il relativo personale). Se così fosse, peraltro, gli oneri a carico del bilancio regionale che ne deriverebbero condurrebbero ad una situazione nella quale anche l'art. 39, commi 2, 3, 4 e 5, potrebbe essere incidentalmente sottoposto a scrutinio di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 17, lettera f), dello Statuto ed ai principi posti dalla legislazione dello Stato in materia di previdenza sociale ed in materia di impiego alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.

 

Così ricostruita la disciplina vigente, il ricorrente torna ad esaminare la delibera legislativa impugnata, che estende i «benefici» previsti dal citato art. 39 ai dipendenti in servizio presso gli enti locali e le aziende USL e ospedaliere, sottolineando la «palese» incostituzionalità, da un lato, dell'art. 1, comma 3, che porrebbe a carico degli enti interessati gli oneri conseguenti all'anticipato collocamento a riposo, e, dall'altro, della delibera legislativa nel suo complesso, in quanto essa introdurrebbe un «moltiplicatore» dei «guasti gravi», in termini di bilancio, già prodotti dall'art. 39.

 

Con riferimento alle deduzioni della resistente nell'atto di costituzione, per ciò che concerne l'affermata non necessità di una copertura finanziaria della legge, in quanto «a costo zero», nella memoria si stigmatizza l'assenza di qualunque dimostrazione «di questa singolare tesi» e della «quantificazione dei supposti esuberi».

 

In conclusione, riprendendo le argomentazioni già enucleate nel ricorso, si insiste per l'accoglimento della questione, in particolare per le censure concernenti: (a) il «diniego di qualsivoglia autonomia dell'ente od azienda eventualmente interessato», derivante dalla previsione, in maniera uniforme ed indifferenziata tra i vari enti, dei limiti entro cui consentire il collocamento a riposo anticipato; (b) le ripercussioni della normativa approvata sulla finanza pubblica e sul buon andamento delle amministrazioni, soggette, a seguito di questi «esodi di favore», ad «inevitabili nuove assunzioni»; (c) gli squilibri finanziari degli enti locali e delle aziende sanitarie, che potrebbero avere ricadute anche sul bilancio statale, potenzialmente «chiamato ad iniettare risorse per fronteggiare [la] crisi» che potrebbe prodursi; (d) la violazione, da parte della Regione, dei confini della propria competenza legislativa, che non comprenderebbe né lo stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari degli enti locali e delle aziende sanitarie né la disciplina del loro fabbisogno finanziario, atteso che l'art. 36 dello Statuto ha esclusivo riguardo al «fabbisogno finanziario della Regione».

 

4. - Il Commissario ricorrente ha successivamente depositato in data 28 marzo 2003 copia di un ordine del giorno, approvato in data 29 novembre 2001 dall'Assemblea regionale siciliana, contenente - sulla premessa della particolarità del sistema di impugnazione delle leggi siciliane, quale elemento fortemente caratterizzante l'autonomia della medesima Regione - l'invito al Presidente della Regione a «continuare ad applicare l'art. 28 dello Statuto speciale», fino all'approvazione di una nuova disciplina statutaria.

 

 

Motivi della decisione

 

1. - Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha posto la questione della legittimità costituzionale del disegno di legge n. 1147, approvato dall'Assemblea regionale il 20 aprile 2001, che, all'art. 1, estende (a) al personale immesso in ruolo ai sensi della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39, in atto in servizio presso le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, (b) ai dipendenti in servizio degli enti sottoposti a vigilanza della Regione e (c) ai dipendenti (dei soppressi patronati scolastici) inquadrati ai sensi della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93, l'applicazione delle disposizioni contenute al comma 9 dell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Ritiene il Commissario ricorrente che questa disposizione violi gli articoli 3, 97 e 81, quarto comma, della Costituzione nonché l'art. 17, lettera b), dello Statuto della Regione Siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455.)

 

Con altro ricorso, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha altresì posto la questione di legittimità costituzionale del disegno di legge n. 1176, approvato dall'Assemblea regionale il 2 maggio 2001, che, all'art. 1, estende ai dipendenti in servizio presso gli enti locali, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, nonché al personale (dei soppressi patronati scolastici) di cui alla legge regionale n. 93 del 1982, l'applicazione del comma 2 dell'art. 39 della legge regionale n. 10 del 2000, il quale attribuisce al personale che abbia maturato venticinque anni di servizio effettivo il diritto a conseguire l'anticipato collocamento a riposo, entro il limite del 45 per cento dei dipendenti, in ciascuna qualifica, in servizio al 31 dicembre 1993. Ritiene il Commissario ricorrente che le norme impugnate violino gli articoli 3, 5, 81, quarto comma, 97, 119 e 128 della Costituzione (i due ultimi quali vigenti anteriormente alla riforma del Titolo V della Costituzione, operata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), nonché gli articoli 14 e 17 dello Statuto della Regione Siciliana.

 

2. - Data la contiguità delle materie e l'identità di vari parametri costituzionali invocati, i giudizi sulle predette questioni di legittimità costituzionale possono essere riuniti ed essere decisi con unica sentenza.

 

3. - Preliminarmente, deve essere valutata la possibilità di procedere all'esame del merito dei ricorsi, promossi dal Commissario dello Stato secondo la disciplina dell'impugnazione dei disegni di legge approvati dalla Assemblea regionale contenuta nell'art. 28 dello Statuto speciale per la Regione Siciliana, e non invece secondo l'art. 127, nuovo testo, della Costituzione.

 

Tale valutazione preliminare è resa necessaria dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che impone l'applicazione delle disposizioni della stessa legge costituzionale, tra cui per l'appunto il nuovo art. 127, anche alle Regioni a Statuto speciale (oltre che alle Province autonome di Trento e di Bolzano) «per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite». Tra le «forme di autonomia» in questione sono comprese anche le modalità in cui si estrinsecano i controlli che lo Stato svolge sull'esercizio della potestà legislativa regionale e le forme di proposizione del giudizio costituzionale, come da questa Corte già ritenuto a partire dalle ordinanze n. 65 e n. 377 e dalle sentenze n. 408 e n. 533 del 2002.

 

Per ciò, qualora si dovesse ritenere che il procedimento di controllo delle leggi regionali previsto dal vigente art. 127 della Costituzione garantisca alla Regione Siciliana un maggior margine di autonomia, rispetto a quello che risulta dall'art. 28 dello Statuto speciale, ne dovrebbe discendere l'improcedibilità dei ricorsi in questione, ancorché proposti - come nella specie - anteriormente all'entrata in vigore della modifica del Titolo V della II Parte della Costituzione, conformemente a ciò che già è stato deciso in riferimento ad altre Regioni ad autonomia speciale (o Province autonome), nelle pronunce sopra ricordate.

 

3.1. - L'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 configura un particolare rapporto tra norme degli Statuti speciali e norme del Titolo V della seconda parte della Costituzione, un rapporto di preferenza, nel momento della loro «applicazione», in favore delle disposizioni costituzionali che prevedono forme di autonomia «più ampie» di quelle risultanti dalle disposizioni statutarie. Condizione, dunque, dell'operatività di tale rapporto tra fonti è che il loro contenuto, con riferimento all'autonomia prevista, si presti a essere valutato comparativamente, secondo una scala omogenea di grandezze.

 

Questo tipo di comparazione è risultato possibile, come già si è detto, nei casi in cui si è trattato di valutare il rapporto tra la disciplina dell'impugnazione delle leggi regionali prevista da norme statutarie speciali e la disciplina del vigente art. 127 della Costituzione. Quest'ultimo, prevedendo un controllo successivo da parte della Corte Costituzionale, promosso dal Governo entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge, è stato ritenuto rispondente a una logica di maggiore garanzia dell'autonomia legislativa regionale, rispetto al procedimento di controllo preventivo, previsto dalle norme statutarie speciali analogamente alla disposizione del previgente art. 127 della Costituzione, basato (a) sull'opposizione governativa tramite rinvio al Consiglio regionale della delibera legislativa, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione (in alternativa all'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo); (b) sull'insuperabilità dell'opposizione, se non tramite riapprovazione della delibera da parte dell'assemblea legislativa regionale, senza limiti temporali, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e (c) sul ricorso alla Corte Costituzionale, promosso dal Governo nei quindici giorni successivi alla comunicazione della seconda approvazione, con effetto preclusivo della promulgazione della legge fino all'eventuale rigetto della questione.

 

In sintesi: i due procedimenti sono stati considerati confrontabili sotto il profilo della più o meno ampia autonomia regionale, stante l'ingerenza che l'uno, allora, consentiva al Governo di esercitare nel procedimento legislativo regionale e l'altro, oggi, esclude. Il divieto di promulgazione della legge fino all'esito favorevole del controllo e la possibilità di rinviarla al Consiglio regionale, con la speciale maggioranza prevista per la riapprovazione, consentivano al Governo di esercitare una funzione che, in qualche caso, si è potuta dire di co-legislazione (positiva o negativa), orientando nel merito le scelte del legislatore regionale o rendendole comunque proceduralmente più difficili. Il controllo previsto dal vigente art. 127 della Costituzione, invece, è totalmente esterno al procedimento legislativo regionale, il quale si svolge secondo le regole ordinarie e si conclude con la promulgazione e la pubblicazione della legge regionale, indipendentemente da eventuali obiezioni del Governo; obiezioni che possono tradursi esclusivamente, dopo l'entrata in vigore della legge, in censure di illegittimità costituzionale per «eccesso di competenza», di fronte alla Corte Costituzionale.

 

3.2. - Il caso della Regione Siciliana, tuttavia, sotto questo riguardo, è a parte.

 

Le regole dell'impugnazione delle leggi regionali siciliane sono state previste nello Statuto speciale del 1946 nell'ambito di quel particolare sistema di garanzia costituzionale che faceva capo all'Alta Corte prevista dall'art. 24 dello Statuto. Esse stabiliscono (art. 28) che «le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti l'Alta Corte» la quale «decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle medesime. Decorsi otto giorni, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta copia dell'impugnazione, ovvero scorsi trenta giorni dalla impugnazione, senza che al Presidente della Regione sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione» (art. 29).

 

Il procedimento di impugnazione delle leggi siciliane si caratterizza dunque per la sua singolarità, rispetto a quello previsto tanto per le altre Regioni ad autonomia speciale quanto per le Regioni ad autonomia ordinaria dall'art. 127 della Costituzione, sia nella sua versione originaria, sia in quella riformata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, per: (a) essere preventivo, anteriore alla promulgazione e pubblicazione, pur non essendo necessariamente preventiva la pronuncia della Corte Costituzionale, potendo questa intervenire a legge promulgata e pubblicata, cioè successivamente alla decorrenza del termine previsto dall'art. 29 dello Statuto; (b) non essere preceduto dal rinvio all'Assemblea legislativa e quindi da una seconda deliberazione di questa; (c) svolgersi in termini particolarmente brevi; (d) essere promosso da un organo, il Commissario dello Stato, specificamente previsto dallo Statuto siciliano, nel quadro dei rapporti da questo originariamente tracciati tra Regione e Stato.

 

Con la sentenza n. 38 del 1957 (cui si è uniformata la giurisprudenza successiva, a partire dalle sentenze n. 111 e n. 112 del 1957), questa Corte, dopo avere affermata l'unità della giurisdizione costituzionale sulle leggi, e perciò l'assorbimento nelle proprie competenze di quelle già assegnate dallo Statuto speciale all'Alta Corte, ha peraltro riconosciuto la permanenza in vita dello speciale procedimento previsto originariamente per l'impugnativa delle leggi siciliane, osservando che «le particolari forme e condizioni di autonomia di cui è parola nell'art. 116 della Costituzione [anteriore alla riforma del 2001] ((OMISSIS)) giustificano le particolarità dell'impugnazione delle leggi siciliane ((OMISSIS)) e dei termini relativi. L'esistenza di un organo speciale autorizzato a promuovere le questioni di legittimità - il Commissario dello Stato -, e i termini più brevi che l'art. 28 stabilisce, perché l'impugnativa sia valida, bene si inseriscono nella particolare forma di autonomia riconosciuta alla Regione siciliana. E lo stesso è da dire del termine di venti giorni per la decisione della Corte (art. 29), fermo restando, peraltro, nei rapporti di detto termine, il carattere ordinatorio, quale, del resto, è stato già ammesso nella prassi dell'Alta Corte per la Sicilia».

 

Il carattere ordinatorio del termine predetto ha poi aperto ulteriori problemi.

 

Innanzitutto, con le sentenze n. 9 e n. 60 del 1958 e n. 31 del 1961, si è precisato che il decorso del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 29 dello Statuto per la comunicazione della decisione di annullamento della Corte, «crea non già un obbligo perentorio di promulgazione e pubblicazione immediata, ma soltanto una facoltà della Regione di promulgare e pubblicare la legge anche in pendenza del proposto giudizio di legittimità» e che «l'esercizio di tale facoltà rientra nell'apprezzamento e, quindi, nella responsabilità degli organi della Regione», restando peraltro indiscutibile che «la successiva decisione della Corte, che eventualmente dichiari la illegittimità costituzionale della legge, opera giuridicamente nella pienezza dei suoi effetti, del tutto identici a quelli che avrebbe se la promulgazione e la pubblicazione non fossero avvenute». In pendenza dell'impugnazione, si è poi sviluppata la prassi della «promulgazione e pubblicazione parziali» della legge, con omissione delle parti sottoposte al giudizio di costituzionalità: una prassi dettata dal duplice intento di non impedire alla delibera legislativa di entrare in vigore come legge, almeno per le parti indenni da censure e, al contempo, di evitare le responsabilità anche giuridiche che sarebbero potute derivare a carico degli organi politici e amministrativi regionali, che avessero posto in esecuzione una legge, nella parte censurata e poi dichiarata incostituzionale. Con le sentenze n. 142 del 1981 e n. 13 del 1983, questa Corte ha preso atto di questa certamente anomala prassi e, sulla base del principio di non frazionabilità nel tempo e nell'oggetto della promulgazione, espressione di un potere che si esaurisce in un solo atto di esercizio, ha considerato che le parti impugnate, escluse dalla promulgazione medesima, non sarebbero state più suscettibili di altra, successiva promulgazione, anche nell'ipotesi di una pronuncia di non-incostituzionalità che le avesse riguardate. Conseguentemente, in presenza della promulgazione parziale, ha ritenuto essersi verificata la cessazione della materia del contendere: esito che consegue anche all'ipotesi, frequente, di promulgazione integrale con contestuale approvazione di legge abrogativa o sostitutiva delle disposizioni sottoposte al controllo di costituzionalità (v., ad esempio, sentenze n. 466 del 1994; n. 64 del 1995; n. 456 del 1999).

 

La configurazione del controllo di costituzionalità sulle leggi siciliane, in base agli articoli 28 e 29 dello Statuto, è venuto ormai stabilmente a connotarsi, nonostante l'anomalia del potere del Presidente della Regione di scindere l'atto legislativo con la promulgazione della parte della legge che non è stata impugnata, e con l'abbandono di quella che lo è stata, pur sostenuta dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa, non diversamente da quella promulgata; potere che, con la sentenza n. 205 del 1996, si è inteso razionalizzare almeno entro i rapporti politico-fiduciari che collegano l'Assemblea legislativa e l'esecutivo regionale.

 

Queste difficoltà spingerebbero indubbiamente a considerare con favore l'eventualità di equiparare la Regione Siciliana, con riguardo al problema qui in esame, alle altre Regioni ad autonomia speciale e quindi a estendere anche a essa, tramite l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, il sistema di impugnativa comune delle leggi regionali previsto ora dal riformato art. 127 della Costituzione.

 

Sennonché, alla Corte Costituzionale non è demandato un giudizio di merito, sulla preferibilità dei differenti sistemi di impugnazione delle leggi regionali. Essa deve limitarsi ad accertare, alla stregua dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, se il sistema di impugnazione previsto dall'art. 127 della Costituzione configuri una «forma di autonomia più ampia» rispetto al sistema vigente di impugnazione delle leggi siciliane.

 

La risposta è che si tratta di sistemi essenzialmente diversi, che non si prestano a essere graduati alla stregua del criterio di prevalenza adottato dal menzionato art. 10. Il controllo sulle leggi siciliane è preventivo, quanto alla sua attivazione; ma i termini per promuoverlo sono assai più stretti di quelli previsti per il controllo successivo delle leggi delle altre regioni. Quest'ultimo non ha di per sé effetti sospensivi sull'efficacia della legge impugnata; ma la legge siciliana può essere comunque promulgata e pubblicata decorsi i trenta giorni previsti dall'art. 29, secondo comma, dello Statuto. Il ricorso contro le leggi siciliane è promosso dal Commissario dello Stato nella Regione Siciliana, organo il cui titolare - residente nel capoluogo della Regione, secondo l'art. 1 del D.Lgs.C.p.S. 10 maggio 1947, n. 307 (Norme relative al Commissario dello Stato per la Regione siciliana) - è bensì nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri (art. 2 del citato D.Lgs.C.p.S. n. 307 del 1947), ma, pur non essendo più riconducibile all'originaria figura di «garante imparziale del "patto di autonomia" tra l'ordinamento siciliano e l'ordinamento statale» (secondo le parole della sentenza n. 545 del 1989), esercita pur tuttavia un proprio potere di controllo e attivazione del giudizio costituzionale, avente natura essenzialmente giuridica, non spettantegli in qualità di tramite del Governo ma affidatogli direttamente da norma di rango costituzionale; mentre il controllo sulle leggi delle altre Regioni è attivato da una delibera del Consiglio dei ministri, espressiva dell'indirizzo politico-giuridico del Governo.

 

In presenza di questi dati di differenziazione, si deve rilevare l'eccentricità del sistema di controllo vigente per le leggi siciliane e concludere per l'impossibilità di assegnare la prevalenza a questo procedimento o a quello previsto dall'art. 127 della Costituzione, alla stregua della nozione di «forma di autonomia più ampia» adottata dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

 

La conclusione è che il sistema di impugnativa delle leggi siciliane previsto dallo Statuto speciale resta tuttora applicabile, come riconosciuto del resto anche dall'art. 9 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), il quale, sostituendo l'art. 31, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, fa espressamente salva «la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana». Tutto ciò fino all'eventuale adeguamento dello Statuto alle norme del nuovo Titolo V della II Parte della Costituzione, secondo quanto prefigurato dallo stesso citato art. 10.

 

Le questioni di legittimità costituzionale oggetto dei presenti ricorsi, così riconosciuti «procedibili», devono quindi essere esaminate nel merito, alla stregua del sistema costituzionale, anteriore al nuovo Titolo V della Costituzione, vigente al momento della proposizione dei ricorsi.

 

4. - La questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti del disegno di legge n. 1147, approvato dall'Assemblea regionale il 20 aprile 2001, è fondata.

 

Per comprendere il significato della normativa impugnata - ricordata al paragrafo n. 1 di questo «Considerato in diritto» e formulata, come di consueto ma non perciò meno reprensibilmente, attraverso multipli rinvii che ne rendono impossibile la diretta percezione del significato - è necessario procedere dall'inizio.

 

(a) Il d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, ha recepito, alla stregua della disciplina a quell'epoca vigente per la contrattazione nel pubblico impiego, l'accordo del 29 aprile 1983 per il personale degli enti locali. L'art. 41 di tale regolamento prevede un meccanismo di riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica collegato all'inquadramento del personale degli enti locali secondo qualifiche funzionali, nonché un salario individuale d'anzianità in luogo della «progressione economica per scatti e classi».

 

(b) Il comma 9 dell'art. 39 della legge regionale n. 10 del 2000 ha stabilito che il predetto art. 41 del D.P.R. n. 347 del 1983 si applica altresì al personale degli enti locali inquadrato, anche in soprannumero, nel ruolo dei predetti enti, ai sensi della legge regionale n. 39 del 1985 - vale a dire ai soggetti risultati idonei negli esami, espletati ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, riservati a coloro che si erano avvalsi di diversi provvedimenti per l'occupazione giovanile, alla cui collocazione in ruolo la medesima legge regionale n. 39 del 1985 destinava i posti in organico all'epoca disponibili presso la Regione, le province, i comuni, le comunità montane, le unità sanitarie locali, gli enti provinciali per il turismo, le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato -.

 

(c) Con la delibera legislativa impugnata, la predetta disciplina del comma 9 dell'art. 39 della legge regionale n. 10 del 2000 - cioè il sistema di riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica e il salario individuale d'anzianità, previsti dall'art. 41 del D.P.R. n. 347 del 1983 - viene estesa, questa volta, a) al personale immesso in ruolo ai sensi della già ricordata legge regionale n. 39 del 1985 sull'occupazione giovanile, in atto in servizio presso le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere; b) ai dipendenti in servizio degli enti sottoposti a vigilanza della Regione, e c) ai dipendenti inquadrati ai sensi della legge regionale n. 93 del 1982, cioè al personale dei soppressi patronati scolastici, inquadrato nei ruoli organici comunali e provinciali.

 

Il Commissario dello Stato ricorrente mette in campo contro la delibera legislativa impugnata una serie di norme costituzionali, con le quali si contesta sia l'esorbitanza dai limiti della competenza legislativa regionale, sia la violazione di norme costituzionali attinenti al merito delle scelte legislative della Regione: precisamente, l'art. 17, lettera b), dello Statuto della Regione Siciliana e gli articoli 3, 97 e 81, quarto comma, della Costituzione.

 

Assorbente risulta la censura mossa per contestare la competenza legislativa della Regione Siciliana. Indipendentemente infatti dalla riconducibilità (almeno parziale) della competenza legislativa nella specie esercitata alla materia della sanità pubblica di cui alla lettera b) dell'art. 17 dello Statuto speciale, come sostenuto dal ricorrente, ovvero alla lettera o) dell'art. 14, con riguardo alla pretesa «sub-materia» della occupazione, come sostenuto dalla Regione, ciò che in ogni caso rileva è che la disciplina dei rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - come definite, queste ultime, dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) -, disciplina alla quale intende concorrere per le fattispecie particolari previste la normativa impugnata, è attualmente oggetto di contrattazione collettiva. Questo metodo di disciplina costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, alla stregua dell'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale rinvia in proposito ai principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), che, al comma 1, lettera a), stabilisce per l'appunto come principio la regolazione mediante contratti individuali e collettivi dei rapporti di lavoro e di impiego nel settore pubblico.

 

Poiché tale principio, secondo lo Statuto, si impone a qualunque tipo di potestà legislativa regionale, rientri essa nell'art. 14 o nell'art. 17 dello Statuto regionale, ed è violato dalla disciplina impugnata, la relativa delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana deve essere annullata.

 

L'annullamento che su questa base deve essere disposto rende superfluo l'esame delle ulteriori censure prospettate dal ricorrente, in riferimento agli altri parametri costituzionali invocati.

 

5. - Anche la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti del disegno di legge n. 1176, approvato dall'Assemblea regionale il 2 maggio 2001, è fondata.

 

Con la delibera in questione, il legislatore siciliano ha inteso estendere i «benefici» dell'art. 39 della legge regionale n. 10 del 2000

 

a) al personale inquadrato a norma della legge regionale n. 39 del 1985 - cioè, di nuovo, ai soggetti inseriti nei ruoli organici di Regione ed enti locali in applicazione di diversi provvedimenti per l'occupazione giovanile - in atto in servizio presso gli enti locali, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere (art. 1, comma 1, della delibera);

 

b) agli «altri dipendenti» degli enti locali e delle aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere (art. 1, comma 2), e

 

c) al personale di cui alla legge regionale n. 93 del 1982 (art. 1, comma 2), cioè al personale dei soppressi patronati scolastici, inquadrato nei ruoli organici comunali e provinciali. I «benefici» previsti dall'art. 39 della legge regionale n. 10 del 2000, estesi alle anzidette categorie di pubblici dipendenti, consistono nel «diritto» riconosciuto ai dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 (Norme per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione) - vale a dire il raggiungimento del sessantesimo anno di età con almeno quindici anni di servizio effettivo, ovvero la prestazione di almeno venticinque anni di servizio effettivo, indipendentemente dall'età - di conseguire l'anticipato collocamento a riposo entro il limite del 45 per cento dei dipendenti in servizio, in ciascuna qualifica, al 31 dicembre 1993 (art. 39, comma 2). Gli oneri conseguenti alla suddetta estensione del «beneficio» sono posti a carico degli enti presso i quali il personale beneficiario presta servizio (art. 1, comma 3, della delibera impugnata).

 

Anche in questo caso, il Commissario dello Stato ricorrente invoca, contro la legittimità costituzionale della delibera legislativa impugnata, numerosi parametri costituzionali, e precisamente gli articoli 3, 5, 81, quarto comma, 97 e 128 (nel testo anteriore alla riforma del 2001) della Costituzione, nonché gli articoli 14 e 17 dello Statuto della Regione Siciliana, contestando, innanzitutto, la competenza della Regione a legiferare in materia di condizioni soggettive per il collocamento a riposo e per il conseguente accesso alle prestazioni previdenziali, posto che tali prestazioni sono erogate da un ente pubblico statale, in base a requisiti stabiliti esclusivamente dalla legislazione dello Stato.

 

Indipendentemente da ciò, tali condizioni soggettive risultano da una normativa che costituisce principio fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica (art. 1, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335), come tale idonea a imporsi a qualunque tipo di potestà legislativa regionale, ciò che rende evidentemente superflua ogni eventuale discussione circa il possibile inquadramento della materia oggetto della delibera in questione alla stregua degli elenchi di competenze contenuti negli articoli 14 e 17 dello Statuto speciale, evocati dal ricorrente.

 

Qualora anche si volesse ritenere che il previsto diritto al collocamento a riposo anticipato e l'accesso alle prestazioni previdenziali secondo le condizioni risultanti dalla delibera impugnata siano da intendere come misure straordinarie di riforma di apparati pubblici pletorici, tramite l'eliminazione anticipata - secondo l'espressione corrente - dei cosiddetti «esuberi», piuttosto che come disciplina derogatoria rispetto al sistema previdenziale generale, non per questo le determinazioni del legislatore siciliano potrebbero legittimarsi costituzionalmente.

 

Anche ad ammettere, in tal caso, che possa invocarsi la competenza legislativa regionale di cui alla lettera o) dell'art. 14 dello Statuto speciale («regime degli enti locali»), l'esodo di una quota così rilevante di pubblici dipendenti ritenuti pletorici, fissata nella misura massima del 45 per cento e generalizzata a tutti gli enti presi in considerazione - pur dopo avere agevolato con norme speciali, negli anni e in ogni modo, l'inquadramento in ruolo di nuovo personale -, senza alcuna valutazione analitica e selettiva e senza alcuna considerazione delle esigenze specifiche degli enti colpiti dalla misura, viola lo status di autonomia degli enti locali previsto dagli articoli 5 e 128 (nella versione anteriore alla riforma del 2001) della Costituzione.

 

Questo motivo di incostituzionalità è ulteriormente rafforzato dalla disposizione del terzo comma dell'art. 1 della delibera, che in modo del tutto generico (ma tale, comunque, da smentire l'affermazione di parte regionale, secondo cui il pensionamento anticipato previsto dalla delibera impugnata avverrebbe «a costo zero»), pone a carico degli enti presso i quali il personale presta servizio gli oneri finanziari conseguenti. In tal modo, non solo non si adempie all'onere costituzionalmente imposto dall'art. 81, quarto comma, della Costituzione, di indicare i mezzi finanziari necessari per fare fronte alle spese previste, in quanto ci si limita esclusivamente a menzionare i soggetti su cui tale onere verrebbe a gravare, ma si finisce per incidere negativamente una seconda volta sull'autonomia degli enti locali, imponendo loro di impegnare proprie risorse per finanziare decisioni incidenti sui propri apparati da altri assunte e, potenzialmente, anche in contrasto con l'interesse al buon funzionamento dei propri apparati amministrativi.

 

La difesa regionale, rendendosi conto dell'insostenibilità, sotto numerosi profili costituzionali, della normativa impugnata, si appoggia sulla possibilità di adottare, a norma dell'art. 12, ultimo comma, dello Statuto speciale, un regolamento di esecuzione con il quale, par di capire, si dovrebbero dettare norme analitiche per regolare l'esodo di personale dalle diverse amministrazioni interessate e per prevedere meccanismi incentivanti che non si risolvano necessariamente in un aggravio della spesa previdenziale dell'ente pubblico nazionale competente. Ma a tale regolamento non v'è nemmeno un accenno nella delibera impugnata ed esso, comunque, non potrebbe limitare quello che lo stesso art. 39, comma 2, della legge regionale n. 10 del 2000 qualifica come diritto dei dipendenti, regolando, nel comma 4, le modalità di esercizio e, nel comma 5, le priorità, per il caso che le domande superino la prevista percentuale del 45 per cento. Né potrebbe tale regolamento sopperire alla previsione delle risorse necessarie per far fronte alle spese conseguenti alle determinazioni legislative, previsione che deve essere anch'essa fatta per legge.

 

Conclusivamente, l'impugnata delibera che estende ad amministrazioni diverse da quella regionale il diritto a conseguire l'anticipato collocamento a riposo, originariamente previsto per i soli dipendenti della Regione dall'art. 39 della legge regionale n. 10 del 2000 - norma, a suo tempo non impugnata, sulla quale il Commissario dello Stato nutre ora dubbi di costituzionalità - risulta, per i molteplici motivi indicati, costituzionalmente illegittima.

 

L'annullamento che così deve essere disposto rende superfluo l'esame dell'ulteriore censura prospettata dal ricorrente in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

 

P.Q.M.

La Corte Costituzionale

 

riuniti i giudizi,

 

1) dichiara l'illegittimità costituzionale del disegno di legge n. 1147, approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 20 aprile 2001, dal titolo «Norme per il riconoscimento del periodo pre ruolo per il restante personale inquadrato a norma della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39»;

 

2) dichiara l'illegittimità costituzionale del disegno di legge n. 1176, approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 2 maggio 2001, dal titolo «Estensione dell'applicazione dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10».

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 ottobre 2003.

 

 


Documentazione

 


 


 

 

 

 

 

 



[1]    Come è noto, la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ha modificato profondamente il Titolo V della Costituzione e, in particolar modo, la distribuzione della potestà normativa fra Stato e Regioni, l’impugnativa delle leggi regionali ed il potere sostitutivo dello Stato. Le nuove disposizioni non trovano applicazione diretta (rectius, testuale) nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome, giacché i poteri e le prerogative di queste restano determinati dai rispettivi statuti speciali. Tuttavia, per rendere immediatamente applicabile anche alle Regioni a statuto speciale il maggiore livello di autonomia e di poteri definiti dalle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione, l’articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001 stabilisce che: “Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite”. Sul piano strettamente formale questa disposizione non pone né obblighi né vincoli al (futuro) legislatore statutario giacché essa riguarda soltanto il periodo di vacatio; conferma tuttavia che alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome non possono essere riconosciuti poteri e prerogative inferiori a quelli riconosciuti alle Regioni a statuto ordinario. Il legislatore delle modifiche da apportare agli statuti speciali dovrà dunque “farsi interprete” della “clausola di miglior trattamento” e, in sostanza, determinarne il contenuto.

[2]    è il caso, ad esempio, di materie quali urbanistica, lavori pubblici, edilizia etc. che la Corte non considera passate alla potestà residuale ex quarto comma perché non nominate, ma considera “assorbite” nella nuova competenza concorrente “governo del territorio”, la cui estensione non pregiudica quindi le attribuzioni presenti negli statuti speciali. Ugualmente, la “rottura del parallelismo” nella attribuzione della potestà legislativa e della potestà amministrativa (nuovo testo dell’articolo 118 Cost.) non incide sulle competenze già attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome, ma soltanto sulle “nuove” competenze riconosciute in forza della clausola di adeguamento.

[3]    Conteneva un analogo e solenne preambolo la proposta di nuovo statuto siciliano (A.S. n. 3369) presentata al Senato dall’Assemblea regionale siciliana nella XIV legislatura; in quel testo il preambolo costituiva le disposizioni dell’articolo 1 della proposta di legge costituzionale. Analogo preambolo dovrebbe essere presente nella proposta che il Consiglio regionale della Sardegna attende dalla speciale Consulta regionale per l’elaborazione del nuovo statuto (istituita nell’aprile 2006) ed un testo ispirato agli stessi principi potrebbe essere formato dalla Convenzione per l'autonomia e lo Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste istituita dalla legge regionale n. 35 del 2006.

[4]     Secondo la soluzione prospettata dall’Assemblea regionale siciliana nel disegno di legge presentato nella XIV legislatura.

[5]    Oltre che sugli antecedenti storici e sulle cause immediate che hanno condotto alla formazione degli statuti speciali la tesi della natura pattizia fonda le sue ragioni formali anche sul fatto che quattro di quegli statuti sono stati approvati della stessa Assembea costituente; l’articolo 116, primo comma sarebbe perciò un rinvio recettizio al contenuto degli statuti speciali i quali, per questa via, sarebbero parte del ‘patto costituzionale che è all’origine della Repubblica. La più aperta dichiarazione delle intenzioni pattizie delle proposte all’esame sono senza dubbio le disposizioni che (sia pure ripetendo il testo della Costituzione) delimitano e determinano nello statuto speciale del Friuli Vnezia Gulia la potestà legislativa e amministrativa dello Stato.

[6]     La più recente affermazione della tesi secondo cui gli ordinamenti speciali sono scaturiti, a tutela delle particolarità delle singole comunità, da un rapporto sostanzialmente pattizio con lo Stato è contenuta nella dichiarazione congiunta dei Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei Presidenti dei rispettivi Consigli regionali e provinciali, resa il 2 dicembre 2006 in occasione dell’incontro tenutosi ad Aosta con una delegazione delle Commissioni affari costituzionali della Camera e del Senato (c.d. “Dichiarazione di Aosta”).

[7]    La tesi che gli statuti delle Regioni ordinarie potessero assumere nel nostro ordinamento la natura e la funzione di costituzioni regionali era stata affacciata per la nuova autonomia statutaria riconosciuta alle Regioni ordinarie dalla legge costituzionale n. 1 del 1999; a prima lettura era sembrato che il passaggio dallo Statuto-legge dello Stato allo Statuto-legge della Regione potesse avviare il processo di “costituzionalizzazione” degli statuti e dar vita ad una autonomia regionale radicata più nell’articolo 5 della Costituzione che non sugli elenchi di poteri e prerogative del Titolo V. Quella tesi, se pur suggestiva, è stata rapidamente abbandonata dalla dottrina ancor prima che la Corte costituzionale confinasse gli statuti regionali entro il perimetro della autoorganizzazione e del rispetto dei vincoli e limiti che anche questa autonomia incontra.

[8]    La denominazione di (potestà legislativa) “esclusiva” è propria dello statuto siciliano (art. 14), il quale reca anche una diversa formulazione dei limiti che la circoscrivono: “nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato e senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano”. Gli altri statuti speciali non recano una aggettivazione sostanziale della natura della potestà legislativa, ma elencano limiti sostanzialmente identici tra loro: armonia con la Costituzione, principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. Va rilevato che da tutte queste disposizioni statutarie la giurisprudenza costituzionale ha costantemente tratto una potestà legislativa uniforme ed omogenea, per limiti e natura, comune a tutte le Regioni a statuto speciale e alle province autonome, differenziata tra queste soltanto per il “limite delle materie” e più ampia della potestà legislativa concorrente (comune alle Regioni ordinarie) perché esclusa dal rispetto dei principi (della materia) stabiliti dalle leggi della Repubblica.

[9]    Per la verità tesi ed argomentazioni della Corte sono più articolate di quanto, semplificando, si è detto qui a proposito della (sola) competenza primaria. Coerentemente alle motivazioni della argomentazione che la Corte adduce, i due limiti alla competenza esclusiva delle Regioni a statuto speciale debbono ritenersi soppressi soltanto quando si vogliono applicare a materie (o oggetti) che ricadono nella competenza residuale delle Regioni a statuto ordinario. Essi debbono perciò ritenersi vigenti quando si applicano alla competenza primaria delle Regioni a statuto speciale per materie (o oggetti) che ricadono in altra competenza delle ordinarie (concorrente o integrativa); in questo caso l’argomentazione esimente non avrebbe ragione di porsi. In proposito, tra le molte, si possono citare le sentenze n. 51/2006, n. 425/2004, 227/2003. L’argomentazione vale, a fortiori, per la competenza in materie ‘concorrenti’, per le quali i limiti sono richiamati dagli statuti vigenti e dove le Regioni a statuto ordinario vi soggiacciono alla pari.

[10]   Per le Regioni a statuto ordinario la Corte costituzionale argomenta che l’assenza di queste materie dall’articolo 117 (dove figuravano nel testo pre-2001) “non implica che essi siano oggetto di potestà legislativa residuale delle Regioni. Si tratta di ambiti di legislazione che non integrano una vera e propria materia e possono essere ascritte di volta in volta a potestà legislative esclusive dello Stato ovvero a potestà legislative concorrenti” (di molte, sent. n. 303/2003, Sent. 362/2003).

[11]   Alla disciplina dei rapporti con l’Unione europea e a quella dei cosiddetti “rapporti internazionali” non si applica la clausola di migliore trattamento disposta dall’articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001 dacché essa è disciplinata autonomamente in via diretta dalla costituzione per ordinarie e speciali congiuntamente; così la Corte costituzionale nella sentenza n. 239/2004: ”la normativa statale [per la disciplina dei rapporti con la UE e in materia internazionale] trova il proprio titolo abilitativo non già nel terzo comma, bensì nel quinto comma dell'art. 117 Cost., ai sensi del quale ‘le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza’. Tale disposizione costituzionale, unica esplicitamente riferita all'interno del nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione alle Regioni ordinarie e alle autonomie speciali (inutile quindi è il riferimento all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, richiamato invece dalle ricorrenti), istituisce una competenza statale ulteriore e speciale rispetto a quella contemplata dall'art. 117, terzo comma, Cost., concernente il più ampio settore “dei rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni”.

[12]   Chiamata a pronunciarsi su impugnative di leggi delle Province autonome che non riteneva adeguate ai principi fondamentali della legge statale sopravvenuta, la Corte costituzionale ha stabilito che l’impugnativa non può essere genericamente rivolta ad una legge o a sue parti, ma deve indicare specificatamente le disposizioni ritenute inadeguate ed i corrispettivi principi fondamentali cui la legge regionale avrebbe dovuto adeguarsi.

[13]   Le relazioni illustrative premesse al testo delle tre proposte insistono ripetutamente sul carattere “locale” della autonomia regionale; in questa Regione le province ed i comuni identificano ancora le due grandi comunità – quella friulana e quella giuliana – il cui riconoscimento istituzionale si sottende ad alcune delle differenze che caratterizzano le disposizioni in materia di poteri e funzioni delle province.

[14]    Questa proposta riassume in una formula “evocativa” le aspirazioni che in fase di formazione del testo miravano a distinguere istituzionalmente – attraverso l’organizzazione dei poteri degli enti locali e attraverso i principi di elezione del Consiglio regionale – le due componenti del popolo e del territorio regionali. Come si è ricordato a proposito dei tratti caratteristici del nuovo statuto, la proposta A.C. 1816, al co. 2 dell’art. 1, evoca distintamente l’autogoverno del popolo friulano e del popolo giuliano come elemento fondativo della autonomia regionale. Si veda per questa proposta, nel testo. il grado di autogoverno giuliano nella provincia metropolitana di Trieste e quello friulano nel coordinamento di due o più province di quel territorio. In generale, come si dice nel testo, le proposte A.C. 1166 e A.C. 1816 si distinguono dalla prima perché fissano nello statuto i poteri amministrativi e regolamentari delle province e dei comuni mirando a garantire quanto possibile funzioni proprie a ciascuna delle due comunità. È diretta in tal senso la relazione alla proposta A.C. 1166: “Le disposizioni contenute nel Titolo IV dello statuto svolgono una funzione di implementazione del principio di sussidiarietà, circondando di garanzie l’esercizio delle funzioni amministrative al livello più basso possibile”.

[15]   Contenuto ne sono le attribuzioni dei propri organi, la disciplina del funzionamento dell’ente, le forme di garanzia dei cittadini; in concreto i limiti (e gli ambiti) sono posti dal rispetto della Costituzione, dello Statuto, della legge regionale assunta d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

[16]   Gli elenchi sono molto ampi e dettagliati; oltre gli oggetti che concernono il territorio e l’ambiente (programmazione, pianificazione, tutela, infrastrutturazione), contengono funzioni relative al lavoro e al collocamento, all’artigianato, alla formazione professionale, all’edilizia scolastica e all’istruzione, ai beni culturali, all’assistenza tecnica agli enti locali, alla mobilità nell’area. La proposta A.C. 1166 reca anche una disposizione che riserva alle province tutte le funzioni operative assegnando in queste materie alla Regione soltanto compiti di legislazione e di alta amministrazione (art. 22, co. 3).

[17]   Per quanto l’intento di queste disposizioni sia quello di fissare più nettamente il principio di compartecipazione “proprietaria”, esse non chiariscono il rapporto che deve intercorrere fra ammontare delle compartecipazioni e fabbisogno indicato come necessario alla integrale copertura delle funzioni assegnate. È di tutta evidenza che l’ammontare delle compartecipazioni può essere fissato al valore del fabbisogno per la categoria degli enti a maggiore gettito fiscale ed essere insufficiente per tutti gli altri enti i quali, a loro volta, dovrebbero beneficiare dei trasferimenti perequativi. In ogni caso queste disposizioni, unite a quelle che impongono la fissazione pluriennale delle compartecipazioni, stabiliscono più chiaramente il principio del beneficio proprietario per gettiti che possono espandersi oltre il livello del fabbisogno in presenza di ciclo economico positivo.

[18]   Ne farebbero parte i Presidenti delle quattro province, i sindaci delle quattro città capoluogo di provincia e un componente di consiglio comunale eletto (designato) dai sindaci del territorio per ciascuno degli ambiti territoriali ottimali (dei servizi) nei quali dovrebbe essere diviso il territorio della Regione.