Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Servizi di informazione e sicurezza e disciplina del segreto di Stato (A.C. 445 e abb.-A) Documentazione per l¿Assemblea
Riferimenti:
AC n. 445-A/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 76    Progressivo: 2
Data: 05/02/2007
Descrittori:
SEGRETO DI STATO   SERVIZI DI SICUREZZA
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
L n. 124 del 03-AGO-07   AC n. 445/XV
AC n. 982/XV   AC n. 1401/XV
AC n. 1566/XV   AC n. 1822/XV
AC n. 1974/XV   AC n. 1976/XV
AC n. 1991/XV   AC n. 1996/XV
AC n. 2016/XV   AC n. 2038/XV
AC n. 2039/XV   AC n. 2040/XV
AC n. 2070/XV   AC n. 2087/XV
AC n. 2105/XV   AC n. 2124/XV
AC n. 2125/XV     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

Servizi di informazione e sicurezza

e disciplina del segreto di Stato

(A.C. 445 e abb.-A)

Documentazione per l’Assemblea

 

 

 

 

 

 

 

n. 76/2

 

 

5 febbraio 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: ac0161b.doc

 

 


INDICE

Schede di lettura

Il testo unificato esaminato dalla I Commissione  3

§      I lavori in sede referente  3

§      L’articolazione del testo  3

Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica  4

§      Il Presidente del Consiglio dei ministri5

§      L’Autorità delegata  6

§      Il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR)7

§      Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)7

§      I servizi di sicurezza: SIE e SIN   11

§      Forme di collaborazione con altre amministrazioni e con l’autorità giudiziaria  12

Le garanzie funzionali15

Stato giuridico e norme sull’attività del personale  21

Norme di contabilità  28

Il controllo parlamentare e il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica  30

La disciplina del segreto  37

§      Il segreto di Stato  37

§      Le classifiche di segretezza  40

Disposizioni finali42

Progetto di legge

§      A.C. 445-982-1401-1566-1822-1974-1976-1991-1996-2016-2038-2039-2040-2070-2087-2105-2124-2125-A, Sistema di informazione per la sicurezza della repubblica e nuova disciplina del segreto  45

§      Codice penale (artt. 51, 285, 289, 294, 326, 416-bis, 422)92

§      Codice di procedura penale (artt. 118, 202, 204, 256, 270, 329, 390, 391, 472, 473)98

§      Legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali (art. 23-bis)105

§      Legge 24 ottobre 1977, n. 801. Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato  107

§      Legge 28 febbraio 1987, n. 56. Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro (art. 16)114

§      Legge 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (artt. 9, 17)116

§      D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271. Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (artt. 66, 146-bis)119

§      Legge 12 marzo 1999, n. 68. Norme per il diritto al lavoro dei disabili (artt. 1, 2, 3, 16)123

§      D.L. 27 luglio 2005, n. 144, conv., con mod., Legge 31 luglio 2005, n. 155 Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale (artt. 4, 18)127

§      D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (art. 17)129

 

 


Schede di lettura

 


Il testo unificato esaminato dalla I Commissione

I lavori in sede referente

Tra il 28 novembre 2006 e il 1° febbraio 2007 la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera ha svolto l’esame congiunto in sede referente di 18 proposte di legge, tutte di iniziativa parlamentare, concernenti il riordino dei servizi di informazione e sicurezza e la disciplina del segreto di Stato (A.C. 445 ed abb.).

Nella seduta del 9 gennaio 2007, il Presidente della Commissione on. Violante, in qualità di relatore sulle proposte di legge, ha presentato una proposta di testo unificato, il cui impianto riprendeva, con alcune modifiche, i contenuti della proposta di legge A.C. 2070, presentata il 15 dicembre 2006 dai deputati[1] (di maggioranza e di opposizione) componenti il Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato (Co.Pa.Co.).

Sul testo unificato, emendato in più parti nel corso delle sedute successive anche alla luce dei pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva, la Commissione ha dato mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea nella seduta del 1° febbraio 2007.

 

I lavori parlamentari in sede referente e consultiva sono raccolti nel dossier Progetti di legge n. 76/3, parti I e II (2 febbraio 2007) del Servizio studi.

L’articolazione del testo

Il testo licenziato per l’Assemblea dalla I Commissione sostituisce interamente la disciplina recata dalla L. 801/1977[2] – della quale si prevede l’abrogazione – innovando profondamente la materia.

Esso è composto da 45 articoli, raccolti nei seguenti sei titoli:

§         Titolo I (Struttura del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica), artt. 1-8;

§         Titolo II (Disposizioni organizzative), artt. 9-16;

§         Titolo III (Garanzie funzionali, stato giuridico del personale e norme di contabilità) , artt. 17-29;

§         Titolo IV (Controllo parlamentare), artt. 30-37;

§         Titolo V (Disciplina del segreto), artt. 38-41;

§         Titolo VI (Disposizioni transitorie e finali), artt. 42-45.


Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica

Come si ricava sin dal titolo del progetto di legge, oggetto dell’intervento legislativo è la costruzione e definizione di un Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica: tale nuova espressione suggerisce l’intento di inquadrare l’attività dei servizi in un sistema coeso e organico, espressione di una linea politica unitaria (facente capo, come si vedrà, al Presidente del Consiglio e al CISR), e per altro verso (ricorrendo alla locuzione “per la sicurezza anziché “e di sicurezza”) riflette l’orientamento interpretativo che collega inscindibilmente l’attività informativa alle finalità di sicurezza della Repubblica (concetto, questo, più ampio rispetto a quello di “Stato”, utilizzato dalla L. 801/1977), escludendo al contempo, almeno di norma, l’attribuzione in capo ai servizi dei compiti operativi propri delle forze di polizia (l’art. 23 esclude che gli operatori dei servizi rivestano la qualifica di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, pur consentendo eccezionalmente l’esercizio di funzioni di polizia di prevenzione).

Va peraltro segnalato che l’art. 1, co., 1, diversamente dal resto dell’articolato, riporta ancora l’espressione “politica informativa e della sicurezza”, e che – per brevità – i due servizi di informazione per la sicurezza (SIE e SIN) sono collettivamente definiti “servizi di sicurezza”.

 

L’articolo 2 elenca come segue le componenti del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica:

§         il Presidente del Consiglio dei ministri;

§         il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR);

§         l’Autorità delegata (ove istituita);

§         il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS);

§         il Servizio di informazione per la sicurezza esterna (SIE);

§         il Servizio di informazione per la sicurezza interna (SIN).

 

Nella tabella che segue sono confrontati gli organismi e le strutture vigenti con quelli proposti dal testo unificato.

 

 

L. 801/1977

A.C. 1566

Autorità nazionale di direzione

Presidente del Consiglio dei ministri

Presidente del Consiglio dei ministri

Autorità delegata

Comitato interministeriale

Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS)

Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR)

Coordinamento

Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS

Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)

Strutture operative

Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI)

Servizio di informazione per la sicurezza esterna (SIE)

Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE)

Servizio di informazione per la sicurezza interna (SIN)

Organo di controllo del Parlamento

Comitato parlamentare di controllo (Co.pa.co.)

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica

Il Presidente del Consiglio dei ministri

L’articolo 1, con formulazione più dettagliata rispetto a quanto previsto dall’art. 1 della vigente L. 801/1977, elenca le funzioni attribuite in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri:

§         sono confermati in capo al Presidente del Consiglio i compiti di alta direzione e di responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza;

§         gli sono inoltre attribuite le competenze in materia di tutela del segreto di Stato, tra cui l’apposizione e la conferma dell’opposizione del segreto, la determinazione dei criteri per l’apposizione delle classifiche di segretezza e l’emanazione delle disposizioni relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza; nell’esercizio di tali competenze il Presidente del Consiglio opera come Autorità nazionale per la sicurezza (vedi infra);

§         inoltre, il Presidente del Consiglio provvede alla nomina e alla revoca dei dirigenti degli organismi informativi. Egli nomina, con proprio decreto, sentito il CISR:

-          il direttore generale e (su proposta di questi) uno o più vice-direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS);

-          i direttori e (su proposta di questi) i vice-direttori dei servizi di sicurezza (SIE e SIN); si ricorda che attualmente i direttori di SISMI e SISDE sono nominati rispettivamente dal ministro della difesa e da quello dell’interno, su parere conforme del Comitato interministeriale;

§         è da ritenersi competenza esclusiva del Presidente del Consiglio dei ministri anche la nomina e revoca del dirigente preposto all’Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), del quale si dirà tra breve;

§         con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è infine determinato annualmente l’ammontare delle risorse finanziarie destinate ai servizi di sicurezza e al DIS, di cui dà comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Obiettivo fondamentale dell’azione del Presidente del Consiglio è la tutela dell’interesse e la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento.

Al Presidente del Consiglio spetta infine il coordinamento delle politiche di informazione per la sicurezza e – sentito il sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), l’adozione delle disposizioni sull’organizzazione e il funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza.

L’Autorità delegata

Particolarmente innovativa è anche la disciplina della delega di alcune funzioni in materia da parte del Presidente del Consiglio ad altra autorità.

 

La L. 801/1977 prevede una unica ipotesi di delega: quella della presidenza del CESIS, che spetta al Presidente del Consiglio o, per sua delega, ad un sottosegretario di Stato. Solitamente, nei provvedimenti di delega vengono indicate anche altre funzioni spettanti al sottosegretario delegato, quali la facoltà di rappresentare il Presidente del Consiglio davanti al Comitato parlamentare di controllo per i servizi di informazione e sicurezza, le funzioni di coordinamento, l’adozione di provvedimenti relativi allo stato giuridico del personale e all’organizzazione degli organismi di informazione e sicurezza, il compito di predisporre testi normativi di riforma in materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato[3].

 

L’articolo 3 del testo in esame attribuisce al Presidente del Consiglio la facoltà (non l’obbligo) di delegare le funzioni in materia di servizi di informazione per la sicurezza soltanto ad una delle seguenti autorità (che il testo definisce “Autorità delegata”):

§      un ministro senza portafoglio,

§      ovvero un sottosegretario di Stato.

L’uso del termine “soltanto” vale ad escludere la possibilità di delegare un ministro titolare di un dicastero (ad esempio interno, esteri o difesa).

La delega è conferita con decreto del Presidente del Consiglio, per l’adozione del quale – in deroga all’art. 9, co. 1, della L. 400/1988 – non è richiesto il parere del Consiglio dei ministri.

Non possono formare oggetto di delega le funzioni (in precedenza elencate) che l’art. 1 attribuisce al Presidente del Consiglio in via esclusiva; dal suo canto, l’Autorità delegata non può esercitare se non le funzioni espressamente delegatele.

Il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR)

L’articolo 5 muta la denominazione del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza (CIIS), di cui all’art. 2 della L. 801/1977, in Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR). Il CISR è inoltre dotato di composizione più ristretta e di poteri più incisivi rispetto all’attuale Comitato interministeriale.

La composizione del CISR vede la rappresentanza di tre ministeri (interno, affari esteri e difesa) in luogo dei sei previsti dalla L. 801/1977 (i tre citati più giustizia, sviluppo economico ed economia e finanze). La presidenza spetta al Presidente del Consiglio dei ministri; ne fa parte altresì l’Autorità delegata – ove istituita – e il direttore generale del DIS in qualità di segretario.

La composizione può peraltro essere integrata su invito del Presidente del Consiglio, secondo le questioni da trattare, da

§      altri componenti il Consiglio dei ministri;

§      i direttori dei servizi di sicurezza;

§      altre autorità civili e militari,

i quali tutti partecipano senza diritto di voto.

Alle funzioni consultive e di proposta, già previste dalla L. 801/1977, il testo in esame affianca funzioni deliberative. In particolare, il CISR

§         elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica dell’informazione per la sicurezza (tale competenza va coordinata con i già menzionati compiti di alta direzione e responsabilità generale della politica informativa e della sicurezza spettanti al Presidente del Consiglio);

§         delibera sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi.

Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS)

Il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS) di cui all’art. 3 della L. 801/1977, ossia l’organismo di coordinamento dei servizi e di collegamento tra questi e il Presidente del Consiglio, viene sostituito nel testo unificato in esame da una diversa struttura, che si configura come un nuovo dipartimento della presidenza del Consiglio, denominato Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

In luogo della scarna disciplina legislativa sul CESIS recata dalla L. 801/1977, l’articolo 4 del testo in commento regola in modo dettagliato la struttura e le funzioni del Dipartimento.

Vertice del DIS è il direttore generale, diretto referente del Presidente del Consiglio e dell’Autorità delegata, che si avvalgono del DIS per l’esercizio delle loro competenze.

Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il CISR, tra i dirigenti di prima fascia o equiparati. L’incarico (salvo revoca) non può durare più di cinque anni e può essere rinnovato una sola volta. Il direttore generale svolge anche le funzioni di segretario del CISR. Il Presidente del Consiglio nomina altresì, su proposta del direttore generale per il tramite dell’Autorità delegata, uno o più vice-direttori generali.

Primo tra i compiti del DIS è quello di coordinare il complesso delle attività informative e di assicurare l’unitarietà dell’azione dei servizi di sicurezza (SIE e SIN).

La funzione di coordinamento del DIS comprende l’attività di verifica dei risultati e di elaborazione di analisi globali da sottoporre al CISR, e di progetti di ricerca informativa sui quali decide il Presidente del Consiglio, sentito il CISR. Tali competenze comportano rapporti non solo con i due servizi, ma con altre strutture pubbliche e, in alcuni casi, anche private che operano nel settore della sicurezza. Infatti, il DIS ha il compito di raccogliere ed elaborare informazioni provenienti dai servizi, dalle Forze armate e di polizia, dalle altre amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca, anche privati. Inoltre, il DIS deve garantire lo scambio di informazioni tra i servizi e – su disposizione del Presidente del Consiglio, sentito il CISR – può trasmettere informazioni ad amministrazioni pubbliche od enti interessati.

Non è compreso tra i compiti del DIS quello di mantenere i rapporti con i servizi di informazione stranieri, come previsto dalla normativa vigente (art. 3, co. 2°, L. 801/1977). Tali compiti sono attribuiti ai due servizi di sicurezza.

Il DIS, inoltre:

§      elabora, d’intesa con SIE e SIN, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali strumentali all’attività dei servizi di sicurezza, nonché (sentiti i servizi) lo schema di regolamento che determina e disciplina il contingente speciale del personale addetto al sistema di informazione per la sicurezza, entrambi da sottoporre all’approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri; spetta ancora al DIS impartire gli indirizzi per la gestione unitaria del personale;

§      esercita il controllo sui due servizi di sicurezza, verificando la conformità delle loro attività alle leggi, ai regolamenti e alle direttive e disposizioni del Presidente del Consiglio;

§      vigila sull’applicazione delle disposizioni in materia di tutela amministrativa del segreto;

§      esercita funzioni di gestione e di vigilanza sugli archivi.

A ciascuno di tali punti il testo unificato dedica specifiche disposizioni.

 

Mentre il successivo art. 21 (del quale si dirà più avanti) prevede e regola il contingente speciale del personale addetto al sistema di informazione per la sicurezza, lo stesso art. 4 in commento, al comma 3, lettera i), e al comma 7, disciplina il controllo sui servizi prevedendo l’istituzione di un apposito ufficio ispettivo, formato da personale adeguatamente formato, non proveniente dai servizi operativi e che non potrà in seguito esservi assegnato.

Agli ispettori è garantita piena autonomia e indipendenza di giudizio; essi possono essere autorizzati ad accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di sicurezza e presso il DIS, e ad acquisire informazioni anche da enti pubblici e privati. È prevista la possibilità di effettuare inchieste interne su specifici episodi e comportamenti, che di norma non devono interferire su operazioni in corso.

 

Un’apposita struttura del DIS, denominata Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) si occupa della tutela amministrativa del segreto (articolo 9) occupandosi tra l’altro delle classifiche di segretezza e del rilascio del NOS (nulla osta di sicurezza).

Il dirigente preposto all’UCSe è nominato e revocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorità delegata, ove istituita, sentito il direttore generale del DIS.

 

Attualmente una simile struttura è identificabile nell’Ufficio centrale per la sicurezza (UCSi), istituito nell’ambito della segreteria generale del CESIS[4].

A tale ufficio sono affidate le funzioni di coordinamento degli organi delle pubbliche amministrazioni competenti, ciascuna nel proprio ambito, alla tutela del segreto, nonché la competenza al rilascio del cosiddetto NOS (nulla osta di sicurezza personale). Si tratta di una speciale abilitazione che autorizza il ministero, l’ente o l’impresa richiedente ad avvalersi di una persona in attività che comportano la trattazione di informazioni classificate[5].

 

Mentre delle classifiche di segretezza tratta il successivo art. 41 (vedi infra), i commi da 3 a 10 dell’art. 9 in commento introducono una disciplina legislativa del NOS. Si tratta in parte di disposizioni già previste a livello amministrativo nel D.P.C.M. 3 febbraio 2006, che vengono qui elevate al rango di norme di legislazione primaria.

L’articolo in esame affida all’UCSe la conservazione e l’aggiornamento dell’elenco dei soggetti muniti di NOS[6]. Inoltre, viene introdotto un limite temporale di sei anni alla durata del NOS[7].

Il NOS è rilasciato previo accertamento dell’affidabilità del soggetto per il quale è fatta la richiesta in ordine sia alla fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana, sia alla garanzia per la conservazione del segreto (si riprende qui sostanzialmente quanto previsto dall’art. 16 del DPCM 3 febbraio 2006). A tal fine, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità forniscono all’UCSe tutte le informazioni di interesse in loro possesso (comma 4)[8]. Il procedimento è disciplinato dal regolamento istitutivo dell’UCSe, e deve prevedere che i soggetti interessati siano informati degli accertamenti nei loro confronti e possano rifiutarli, rinunciando con ciò al NOS e all’esercizio delle funzioni che lo richiedono.

 

L’articolo 10 istituisce un’ulteriore struttura interna al DIS, denominata Ufficio centrale degli archivi (UCA), che sovrintende alla gestione degli archivi.

Sono previsti tre tipi di archivi:

§      l’archivio centrale del DIS, cui confluiscono i dati degli archivi delle agenzie;

§      gli archivi storici del DIS, che conservano la documentazione relativa alle attività e ai bilanci dei servizi di sicurezza, nonché alle autorizzazioni concesse agli operatori a procedere a operazioni che comportano una condotta in astratto costituente reato (vedi infra);

§      gli archivi di SIE e SIN, serventi all’attività corrente.

L’UCA gestisce direttamente i primi due archivi, ed esercita la vigilanza sulla sicurezza, sulla tenuta e sulla gestione degli archivi dei servizi.

 

Presso il DIS è infine istituita (articolo 11) una Scuola di formazione, avente il compito di assicurare l’addestramento e la formazione di base e continuativa sia del personale del DIS sia di quello dei servizi di sicurezza.

 

L’ordinamento e l’organizzazione del DIS e degli uffici in esso istituiti sono disciplinati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi sentito il CISR (art. 4, comma 6).

La disposizione sopra richiamata, analogamente ad altre presenti nel testo, non precisa se il previsto decreto ha – come sembrerebbe – natura regolamentare. Essa inoltre deroga a quanto previsto in via generale dal comma 4-bis dell’art. 17 della L. 400/1988, il quale stabilisce che l’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri siano determinate con regolamenti emanati ai sensi del co. 2 del medesimo art. 17, ossia con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato (i relativi schemi di decreto sono sottoposti al parere parlamentare).

 

Quelli disciplinati dal menzionato co. 2 sono i regolamenti (cosiddetti di “delegificazione”) volti alla disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali la legge ordinaria ne ha autorizzato appunto la delegificazione con regolamento, determinandone nel contempo le norme generali regolatrici della materia e disponendone l’abrogazione delle norme vigenti.

I servizi di sicurezza: SIE e SIN

La proposta di legge mantiene il sistema binario dei servizi di informazione oggi vigente, prevedendo l’istituzione di due strutture di intelligence distinte:

§         il Servizio di informazione per la sicurezza esterna (SIE), disciplinato dall’articolo 6;

§         il Servizio di informazione per la sicurezza interna (SIN), disciplinato dall’articolo 7,

in relazione alle quali (denominate collettivamente servizi di sicurezza) il testo opera due fondamentali innovazioni.

In primo luogo, la distinzione di compiti tra le due agenzie non è più individuata in base all’interesse da tutelare (al SISMI spetta oggi la tutela dell’interesse militare, al SISDE la tutela dell’interesse politico-istituzionale), bensì in base al luogo di attività (all’estero il SIE; all’interno, il SIN), come avviene prevalentemente nei Paesi che adottano il sistema binario.

Il SIE opera all’estero in difesa dell’indipendenza, integrità e sicurezza della Repubblica dalle minacce provenienti appunto dall’estero (rientrano tra le sue competenze anche le attività in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici), mentre il SIN opera sul territorio nazionale per difendere la Repubblica dalle minacce provenienti dall’interno, ivi comprese le attività eversive ed ogni forma di aggressione criminale o terroristica. I due servizi sono tenuti ad agire in cooperazione tra loro.

Inoltre, le due strutture operative cessano di dipendere rispettivamente dai ministri della difesa e dall’interno e rispondono direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri. Si prevede peraltro che il SIE informi tempestivamente e con continuità i ministri della difesa e degli affari esteri, e il SIN il ministro dell’interno, con riguardo ai profili di rispettiva competenza.

L’organizzazione delle agenzie è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del CISR.

Non è precisato se i decreti in oggetto abbiano natura regolamentare.

Al Presidente del Consiglio spetta anche la nomina dei direttori dei due servizi, sentito il CISR. A loro volta i direttori delle agenzie affidano gli incarichi di livello dirigenziale e propongono al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di uno o più vice-direttori.

 

Attualmente, i direttori di SISMI e SISDE sono nominati rispettivamente dal ministro della difesa e da quello dell’interno, su parere conforme del CIIS.

 

Ciascun servizio riferisce al Presidente del Consiglio o all’autorità delegata, per il tramite del DIS, e presenta al CISR un rapporto annuale sul funzionamento e sull’organizzazione del servizio.

 

Ai sensi dell’articolo 8, nessun altro ente, organismo o ufficio può svolgere le funzioni attribuite a SIE e SIN. È espressamente esclusa l’appartenenza al Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica del Secondo Reparto Informazioni e Sicurezza dello Stato Maggiore Difesa (RIS), del quale peraltro si prevede agisca in stretto collegamento con il SIE.

 

Con la legge sulla ristrutturazione dei vertici delle Forze Armate (L. 25/1997[9]) e, successivamente, con quanto sancito dal D.P.R. 556/1999[10] (Regolamento di attuazione) i preesistenti SIOS (Servizi Informazioni Operative e Situazione) di Forza Armata sono stati sciolti e l’attività informativa é stata portata a livello interforze presso lo Stato maggiore della difesa. Il trasferimento di competenza é stato sancito dalla direttiva del Ministro della difesa n. 1/30863/14.1.8/97 in data 15 maggio 1997 e l’attività, dopo una fase sperimentale, ha assunto una definitiva configurazione il 1° settembre 2000 con la costituzione del II Reparto – Informazioni e sicurezza (RIS) dello Stato maggiore della difesa. Dal RIS dipendono il Centro intelligence interforze e la Scuola interforze intelligence/guerra elettronica[11].

Forme di collaborazione con altre amministrazioni e con l’autorità giudiziaria

Gli articoli da 12 a 16 recano disposizioni di diversa natura, concernenti i rapporti di collaborazione dei servizi di sicurezza e del DIS con altre pubbliche amministrazioni e con l’autorità giudiziaria.

L’articolo 12 fa obbligo alle Forze armate e alle Forze di polizia, nonché ai singoli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza di fornire ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, ai servizi di sicurezza per lo svolgimento dei compiti a questi affidati.

L’articolo 13, le cui disposizioni sono estese al DIS, tratta della possibilità di richiedere la collaborazione di tutte le pubbliche amministrazioni e dei soggetti (anche privati) erogatori di servizi di pubblica utilità. Tale collaborazione può aver anche carattere stabile, definito con apposita convenzione. I servizi e il DIS possono stipulare convenzioni anche con università ed enti di ricerca.

Particolare rilievo assume il comma 2 dell’articolo, ove si precisa che – sulla base di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tale collaborazione può includere anche l’accesso di DIS, SIE e SIN agli archivi informatici di tutte le pubbliche amministrazioni e dei soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità. La disposizione non definisce esplicitamente il rapporto fra tale facoltà e la disciplina generale posta a tutela della riservatezza dei dati personali, principalmente contenuta nel D.Lgs. 196/2003[12], ma prevede l’obbligatoria adozione di modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell’accesso a dati personali (si veda anche infra, quanto disposto dal successivo art. 26).

L’articolo 14 aggiunge un nuovo art. 118-bis al codice di procedura penale, ai sensi del quale il Presidente del Consiglio dei ministri, anche a mezzo del direttore generale del DIS ed anche in deroga al segreto sugli atti di indagine disposto dall’art. 329 c.p.p., può ottenere dall’autorità giudiziaria copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, che ritenga indispensabili per lo svolgimento “delle attività connesse alle sue funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza”[13], in particolare, per le esigenze del sistema di informazione per la sicurezza.

 

L’articolo riproduce l’impianto del vigente art. 118 c.p.p., che attribuisce tale facoltà al ministro dell’interno ai fini dell’attività di prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza.

 

L’autorità giudiziaria può rigettare la richiesta con decreto motivato; altrimenti, provvede senza ritardo. Le copie e le informazioni acquisite sono coperte dal segreto di ufficio. L’autorità giudiziaria può anche trasmettere le copie e le informazioni di propria iniziativa, e può altresì consentire l’accesso diretto al registro delle notizie di reato.

Gli articoli 15 e 16, infine, introducendo nel codice di procedura penale due nuovi articoli (artt. 256-bis e 256-ter), recano una specifica procedura per i casi di acquisizione da parte dell’autorità giudiziaria di atti, documenti o altre cose

§         presso le sedi dei servizi di sicurezza o del DIS, ovvero

§         qualora il responsabile dell’ufficio detentore eccepisca il segreto di Stato.

La procedura ivi definita ha il duplice scopo di far sì che l’autorità giudiziaria acquisisca solo gli atti e i documenti strettamente indispensabili ai fini dell’indagine, e di rimettere alle determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri le ipotesi in cui:

§         sorga fondato dubbio sulla piena corrispondenza tra i documenti, gli atti o le cose esibiti e quelli richiesti;

§         il documento provenga da un organismo informativo estero e sia stato trasmesso con vincolo di non divulgazione;

§         sia stato eccepito il segreto di Stato da parte del detentore.


Le garanzie funzionali

Il titolo III del provvedimento (artt. 17-29) reca norme relative alle garanzie funzionali, allo stato giuridico del personale e alla contabilità del sistema di informazione per la sicurezza.

 

Gli articoli 17-20 (che riproducono sostanzialmente il testo degli art. 15-18 del testo unificato presentato dal relatore il 9 gennaio 2007) relativi alle garanzie funzionali intendono colmare una lacuna della L. 801/1977 con l’introduzione di una disciplina organica speciale, di rango primario, che tuteli penalmente il personale dei servizi di intelligence che, nel perseguimento delle finalità istituzionali di questi, si trovi costretto a violare la legge penale.

 

Si ricorda al riguardo che l’articolo 9 della recente L. 146/2006[14], abrogando gran parte della precedente disciplina, ha introdotto una normativa pressoché unitaria delle garanzie funzionali attribuite ad ufficiali di polizia giudiziaria impegnati nelle cosiddette tecniche speciali di investigazione per il contrasto alla criminalità organizzata ed al terrorismo.

Le tecniche speciali di investigazione sono indagini nelle quali, in considerazione della specificità degli illeciti perseguiti, la polizia giudiziaria usufruisce di una scriminante della responsabilità in caso di comportamenti penalmente illeciti: ciò, per lo più, avviene per omissione o ritardo di atti d’ufficio, altrimenti doverosi, nonché per reati commessi durante operazioni sotto copertura cioè quelle attività in cui ufficiali di polizia giudiziaria si infiltrano sotto falsa identità in ambienti malavitosi.

L’art. 9 stabilisce che non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza appartenenti alle strutture specializzate, alla Direzione investigativa antimafia ed all’antiterrorismo che – anche per interposta persona e nei limiti delle proprie competenze – nel corso di specifiche operazioni di polizia ed al solo fine di acquisire elementi di prova per una serie di delitti (terrorismo, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilizzo di provenienza illecita, tratta di persone e riduzione in schiavitù, prostituzione e pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico turismo sessuale, pornografia virtuale, delitti concernenti armi, munizioni ed esplosivi, delitti previsti dal testo unico 309/1990 sugli stupefacenti; specifici reati di immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione) danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, stupefacenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l’individuazione della loro provenienza o ne consentono l’impiego.

L’esecuzione delle operazioni è disposta, secondo l’appartenenza del personale di polizia giudiziaria, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, d’intesa con la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere in caso di indagini sui reati previsti dal testo unico sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998). L’organo che dispone l’esecuzione delle operazioni deve dare preventiva comunicazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo dell’ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell’operazione, nonchè il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati (cui la causa di non punibilità è estesa). Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso della operazione delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonchè dei risultati della stessa.

Può essere, inoltre, autorizzata l’utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di copertura, l’attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalità stabilite con decreto del ministro dell’interno, di concerto con il ministro della giustizia e con gli altri ministri interessati. con il medesimo decreto sono stabilite altresì le forme e le modalità per il coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini informativi e operativi tra gli organismi investigativi.

La stessa norma autorizza gli ufficiali di polizia giudiziaria, al fine di ottenere rilevanti elementi probatori o per individuare o catturare i responsabili dei gravi delitti sopracitati nonché dei reati di estorsione (art. 629 c.p.) e usura (art. 644 c.p.), ad omettere o ritardare atti di loro competenza, dandone immediato avviso al pubblico ministero, anche oralmente, e provvedendo a trasmettere un motivato rapporto entro le successive 48 ore. Analoga disposizione è prevista relativamente alla possibilità per il pubblico ministero, con decreto motivato, di ritardare l’esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, del fermo, dell’ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro. Nei casi di urgenza tale iniziativa può esser disposta oralmente salva la emissione del decreto entro le successive 48 ore. Il pubblico ministero è tenuto a comunicare tali provvedimenti al giudice del luogo in cui l’operazione deve concludersi dove si prevede che le cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere delitti siano in transito in entrata o uscita dal territorio dello Stato.

Le comunicazioni e i provvedimenti adottati per lo svolgimento delle attività di copertura devono essere trasmesse al procuratore generale presso la corte d’appello (o al Procuratore nazionale antimafia per i reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, c.p.p.[15]).

L’art. 9 prevede, inoltre, la possibilità che l’autorità giudiziaria affidi materiali e beni sequestrati in custodia giudiziale con facoltà d’uso agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per lo svolgimento delle attività di contrasto al crimine organizzato o al terrorismo.

È, infine, individuato una nuovo illecito penale consistente nella divulgazione indebita dell’identità personale di polizia giudiziaria che agisce in operazioni sottocopertura; il reato è punito con la reclusione da due a sei anni.

La L. 146/2006, abrogando a fini sistematici la precedente disciplina, ha lasciato tuttavia in vigore le disposizioni speciali sulle cause di non punibilità previste in specifici settori della lotta alla criminalità. Si tratta, in particolare delle seguenti disposizioni:

§         artt. 97 e 98 del testo unico 309/1990[16] (acquisto simulato di droga e ritardo-omissione da parte dell’autorità giudiziaria di atti di cattura, di arresto o di sequestro);

§         art. 7 del decreto legge 8/1991, convertico dalla legge 82/1991[17], sui sequestri di persona a scopo di estorsione (pagamento controllato del riscatto);

§         art. 14 della legge 269/1998[18] sullo sfruttamento sessuale dei minori (acquisto simulato di materiale pornografico, partecipazione ad iniziative volte al cosiddetto turismo sessuale);

§         art. 7-bis del decreto legge 144/2005, convertito dalla legge 155/2005 (attività sotto copertura, intercettazioni e controlli preventivi sulle comunicazioni, per la prevenzione e repressione delle attività terroristiche o di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi informatici).

In particolare, l’art. 9 della legge 146 contemplando anche l’acquisto simulato di droga tra le attività non punibili non appare coordinato con l’ancora vigente art. 97 del testo unico del 1990.

Deve essere, inoltre, rilevato come, pur essendo tutti i delitti indicati chiaramente attribuibili alla criminalità organizzata nelle sue varie forme e articolazioni, tra essi non è espressamente compreso il reato di associazione mafiosa di cui all’art. 416-bis c.p. (né l’associazione a delinquere “semplice” di cui all’art. 416 c.p.). Quindi, a rigore, l’art. 9 della legge 146/2006, che avrebbe anche solo potuto estendere al crimine organizzato transnazionale le cause di non punibilità già garantite dalla legge alla polizia giudiziaria, non sembra garantire l’impunità penale agli ufficiali di polizia giudiziaria impegnati “sottocopertura” in operazioni antimafia.

Ciò, nonostante la norma comprenda la Direzione Investigativa Antimafia tra il personale di polizia giudiziaria che gode della scriminante ed il comma 8 preveda che le comunicazioni e i provvedimenti adottati per lo svolgimento delle attività di copertura nelle indagini di mafia devono essere trasmesse al  Procuratore nazionale antimafia.

 

La disciplina sulle garanzie funzionali degli appartenenti ai servizi informativi prevista dagli artt. 17-20 del provvedimento in esame assume, quindi, carattere di specialità, affiancandosi a quella “ordinaria” di cui al citato art. 9 della legge 146/2006, che concerne il personale appartenente alla polizia giudiziaria.

 

L’articolo 17 introduce una speciale causa di giustificazione del personale dei servizi impegnato in attività di intelligence.

 

La causa di giustificazione, “che priva la condotta della qualificazione come fatto penalmente rilevante” è stata preferita all’ipotesi della causa di non punibilità che “lascia impregiudicata la eventuale responsabilità civile del soggetto interessato”[19].

 

La norma, facendo salvo quanto disposto dall’art. 51 del codice penale che esclude la punibilità nell’esercizio di un diritto o nell’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, introduce – in presenza di specifici presupposti – una speciale causa di giustificazione del personale degli organismi informativi, ovvero del SIE e del SIN (cfr. art. 2, co. 2, della p.d.l.) e dei loro collaboratori, che pongano in essere condotte previste dalla legge come reato, autorizzate di volta in volta e indispensabili agli obiettivi istituzionali dei servizi (comma 1).

Analoghe garanzie sono apprestate per estranei ai servizi il cui intervento nell’azione risulti indispensabile (comma 6).

Sono esclusi da tale ambito scriminante i delitti diretti a mettere in pericolo o ledere la vita, l’integrità fisica, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l’incolumità delle persone (comma 2).

Sono, inoltre, escluse tre altre fattispecie penali (comma 3):

§      attentato contro organi costituzionali e assembleee regionali (art. 289 del codice penale);

§      attentati contro i diritti politici del cittadino (art. 294 c.p.);

§      delitti contro l’amministrazione della giustizia (artt. 361 e seguenti c.p.).

Tra i delitti contro l’amministrazione della giustizia è, invece, ammesso il favoreggiamento (sia personale che reale, artt. 378 e 379 c.p.), purché sia indispensabile alle finalità istituzionali dei servizi e sempre che non si concretizzi in false dichiarazioni all’autorità giudiziaria e non producano uno sviamento degli accertamenti da questa disposti (il cosiddetto “depistaggio”).

Ulteriori limiti all’ambito di applicazione delle garanzie funzionali sono indicati al comma 4, che vieta le attività nei confronti di sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento, di sedi di sindacati e nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all’albo.

I presupposti di non punibilità (anch’essi di natura oggettiva) delle condotte illecite sono i seguenti (comma 5):

§      le condotte devono essere messe in atto nell’esercizio di compiti istituzionali dei servizi e in attuazione di una operazione autorizzata dal Presidente del Consiglio (ai sensi dell’art. 18) e, comunque, effettuata secondo le norme organizzative interne;

§      devono essere indispensabili e proporzionali al raggiungimento degli obiettivi dell’operazione non raggiungibili in altro modo;

§      devono essere precedute da una obiettiva comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti;

§      le modalità di attuazione delle operazioni comportano il minor danno possibile degli interessi lesi.

 

L’articolo 18 disciplina il procedimento di autorizzazione preventivo che consente l’attivazione della causa di giustificazione.

Esso prevede che, secondo le condizioni e i limiti indicati nell’art. 17, spetta al Presidente del Consiglio autorizzare le condotte astrattamente costituenti reato e, più in generale, le operazioni del quale fanno parte (comma 1). Si tratta di decisioni di natura eminentemente politica che, pertanto, devono essere assunte dal Presidente del Consiglio, in quanto massima autorità nazionale di sicurezza[20].

Il procedimento ha origine nella richiesta circostanziata avanzata dal direttore del servizio interessato e trasmessa al Presidente del Consiglio tramite il DIS. Il provvedimento di autorizzazione, inoltre, deve essere motivato (comma 2) e può essere modificato e revocato in qualsiasi momento (comma 3).

È previsto, inoltre, un procedimento abbreviato, da attivarsi in caso di assoluta urgenza, che prevede l’autorizzazione da parte del direttore del servizio interessato, la comunicazione, tramite il DIS, al Presidente del Consiglio che ratifica il provvedimento qualora ne riscontri la regolarità (commi 4 e 5).

Qualora si verifichino attività senza autorizzazione o che eccedono i limiti posti nel provvedimenti di autorizzazione, il Presidente del Consiglio ne informa l’autorità giudiziaria e adotta le misure conseguenti (comma 6).

Tutta la documentazione relativa alle richieste di autorizzazione è conservata in un archivio segreto a cura del DIS e la rendicontazione delle relative spese è sottoposta ad un controllo specifico da parte del DIS medesimo (comma 7).

 

L’articolo 19 disciplina le modalità di opposizione della causa di giustificazione nell’ipotesi di avvio di un procedimento penale, o di indagini preliminari, nei confronti di un addetto ai servizi informativi, e del suo possibile fermo e arresto in flagranza di reato.

Se sono iniziati nei confronti di un membro dei servizi indagini preliminari, spetta al direttore dell’organismo interessato (SIE e SIN) opporre all’autorità giudiziaria procedente l’esistenza della speciale causa di giustificazione (comma 1).

In tal caso, il magistrato è tenuto ad interpellare immediatamente il Presidente del Consiglio ai fini della conferma della sussistenza della autorizzazione. In questa fase tutti di documenti relativi all’opposizione devono restare separati da quelli riguardanti il fatto principale e mantenuti segreti (comma 2).

Qualora la causa di giustificazione viene opposta successivamente, al momento dell’udienza preliminare o nel corso del giudizio, spetta al giudice procedente interpellare il Presidente del Consiglio (comma 3).

Il Presidente del Consiglio ha dieci giorni di tempo per confermare o meno la causa di giustificazione, durante i quali il giudizio è sospeso. Se l’esistenza della autorizzazione viene confermata, il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione motivata sia al giudice, sia al Comitato parlamentare di controllo (comma 4). In caso di mancata comunicazione entro i termini la conferma si intende negata (comma 5).

Se interviene la conferma da parte del Presidente del Consiglio, l’autorità giudiziaria può scegliere di interrompere il procedimento (a seconda della fase di esso, attraverso l’archiviazione degli atti da parte procuratore della Repubblica o nella pronuncia di non luogo a procedere o di assoluzione da parte del giudice, comma 6) oppure di sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.

Nel caso di archiviazione o di conflitto, l’autorità giudiziaria garantisce la segretezza degli atti (comma 7). La Corte costituzionale investita dall’eventuale conflitto di attribuzioni ha pieno accesso agli atti del procedimento che ha condoto all’autorizzazione, e decide autonomamente le modalità di tutela della loro segretezza (comma 8).

In caso di arresto in flagranza o di esecuzione di misura cautelare, l’opposizione della causa di giustificazione da parte dello stesso appartenente ai servizi informativi (ovvero di un collaboratore) comporta la sospensione dell’esecuzione del provvedimento. L’interessato è trattenuto negli uffici di polizia per il tempo necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre le 24 ore; deIla vicenda è immediatamente informato il Procuratore della Repubblica, che oltre a richiedere, secondo la procedura consueta, la conferma del fermo o dell’arresto al giudice delle indagini preliminari (artt. 390 e seguenti, c.p.p.) procede alla verifica della sussistenza dell’autorizzazione secondo modalità in parte diverse da quelle viste sopra: chiede prima conferma al direttore del servizio interessato (che è tenuto a rispondere entro 24 ore) dell’esistenza dell’autorizzazione e poi, se necessario, interpella il Presidente del Consiglio (mentre nella procedura generale la richiesta di conferma al Presidente del Consiglio è obbligatoria).

 

L’articolo 20 prefigura, infine, quale illecito penale “proprio” (sanzionato con la reclusione da tre a dieci anni) l’azione dolosa con la quale l’addetto ai servizi informativi preordina illegittimamente le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione (di cui all’art. 18) di condotte previste come reato.


Stato giuridico e norme sull’attività del personale

L’articolo 21 demanda la disciplina del personale dei due servizi di informazione e del DIS ad un regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio previa deliberazione del CISR.

Le linee generali di tale disciplina sono comunque fissate dalla proposta di legge che provvede a istituire presso la Presidenza del Consiglio un contingente speciale del personale addetto agli organismi informativi, la cui determinazione è demandata al regolamento di cui sopra.

Tale contingente è inquadrato in un ruolo unico suddiviso, secondo le funzioni svolte, in personale amministrativo, operativo e tecnico ed è composto da diverse tipologie di personale. Fermo restando il principio della fissazione di adeguate modalità di selezione del personale, aperte anche ad esterni alla pubblica amministrazione, il regolamento dovrà prevedere le seguenti tipologie:

§      dipendenti del ruolo unico degli organismi informativi (pari almeno al 50% del contingente di ciascun servizio e del DIS);

§      personale di diretta collaborazione dei direttori del DIS e dei servizi la cui permanenza è legata a quella dei direttori medesimi;

§      personale assunto per chiamata diretta a tempo determinato; per i servizi che non rivestono carattere operativo (servizi amministrativi, contabili e ausiliari) non può essere assunto personale per chiamata diretta se non in via eccezionale ed esclusivamente in casi di alta e particolare specializzazione;

§      esperti esterni in relazione a particolari profili professionali.

 

Per il reclutamento del personale non si applicano le norme relative all’assunzione obbligatoria di disabili recate dalla L. 68/1999[21] e all’assunzione attraverso selezione delle liste di collocamento del personale per il quale non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo (art. 16, L. 56/1987[22]).

 

Come già nella L. 801/1977, si prevede una serie di cause di incompatibilità che precludono qualsiasi rapporto con gli organismi di informazione: si tratta dei membri del Parlamento, componenti degli organi elettivi delle regioni e degli enti locali, magistrati, giornalisti professionisti.

A queste categorie, già previste dalla L. 801/1977 (art. 7, 1° comma) si aggiungono membri del Parlamento europeo, i membri delle giunte regionali, provinciali e comunali, i dipendenti degli organi costituzionali, e i giornalisti pubblicisti, che si vanno ad aggiungere ai professionisti.

Viene, inoltre, fatta una modifica in relazione ai ministri di culto: mentre la L. 801/1977 vieta a tutti i ministri di culto di essere impiegati nei (o collaborare ai) servizi, il testo in esame circoscrive tale divieto ai soli ministri di confessioni religiose i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

 

Tale modifica è originata dalla considerazione, emersa nel corso del dibatto in seno alla I Commissione (vedi la seduta del 29 gennaio 2007), della necessità di non privare i servizi di strumenti che sono stati determinanti per il buon esito di alcune importanti operazioni. Tuttavia, non è emersa la volontà di sopprimere tout court il divieto per i ministri di culto di collaborare ai servizi ed è stata avanzata la proposta di mantenere il divieto solamente per i ministri del culto cattolico, regolato dal Concordato, e dei culti che hanno stipulato intese con lo Stato italiano, in base all’art. 8, 3° comma, Cost. Tale formulazione però è stata considerata restrittiva e sostituita con una di carattere più generale. In proposito, si osserva che il citato art. 8 Cost, al 2° comma, sancisce il diritto alle confessioni religiose diverse dalla cattolica di organizzarsi liberamente a patto che i propri statuti “non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano”.

 

E’ mantenuto il divieto, di cui all’art. 8 della L. 801/1977, di collaborare o fare parte dei servizi di coloro che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione.

Viene, infine, introdotta l’incompatibilità derivante da rapporti di parentela con dipendenti in servizio (eccettuato il caso del concorso) e le incompatibilità successive alla cessazione del rapporto di lavoro con i servizi (queste ultime da determinarsi con regolamento).

 

Il regolamento dovrà anche disciplinare il trattamento economico e previdenziale del personale indicando, tra l’altro:

§      i criteri per la progressione in carriera;

§      i criteri e le modalità relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell’amministrazione di provenienza al fine del riconoscimento delle professionalità acquisite.

Il trattamento economico dovrà essere strutturato in quattro voci:

§      lo stipendio tabellare;

§      l’indennità integrativa speciale;

§      gli assegni familiari;

§      una indennità di funzione da determinarsi in rapporto al grado, alla qualifica, al profilo e alle funzioni svolte.

Al di fuori di quanto sopra previsto è vietata la corresponsione di qualsiasi ulteriore trattamento economico accessorio.

 

L’articolo 21 reca anche altre disposizioni sul personale, tra cui alcune con la finalità di introdurre elementi di flessibilità nel rapporto di impiego degli organismi informativi; in particolare si prevedono forme di incentivazione dell’avvicendamento dei dipendenti e viene demandata al regolamento la disciplina della cessazione del rapporto di dipendenza.

Inoltre, per il personale attualmente in servizio presso il SISMI, il SISDE e il CESIS, il regolamento dovrà definire le modalità di passaggio al nuovo ruolo unico.

Infine, tutto il personale è tenuto alla conservazione del segreto, anche dopo la cessazione della propria attività presso i servizi.

 

L’articolo 22 reca disposizioni in materia di ricorsi amministrativi aventi ad oggetto controversie relative al rapporto di lavoro: a tali ricorso si applica la speciale procedura prevista dall’art. 23-bis della L. 1034/1971[23], che, tra l’altro, prevede il dimezzamento dei termini processuali, salvo quelli per la proposizione del ricorso.

 

L’articolo 23 del testo in esame esclude che il personale dei servizi informativi possa rivestire la qualifica oltre che di ufficiale o agente di polizia giudiziaria (così come previsto dall’art. 9, 1° comma, della L. 801/1977), anche di ufficiale o agente di pubblica sicurezza Tali qualifiche, se rivestite nel corpo di appartenenza, sono sospese durante l’attività nei servizi. Al contrario, in caso di necessità, può essere ad essi attribuita (per non più di un anno, rinnovabile) la sola qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza; detta attribuzione spetta al Presidente del Consiglio su proposta del direttore generale del DIS ed è comunicata al Ministro dell’interno.

 

La polizia giudiziaria svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria. In particolare le sue funzioni (art. 55 c.p.p.) consistono nel prendere, anche di propria iniziativa, notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale. Secondo l’art. 57 c.p.p. sono ufficiali di polizia giudiziaria: a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di polizia penitenziaria e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l’ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità; c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell’arma dei carabinieri o della guardia di finanza. Sono, invece, agenti di polizia giudiziaria: a) il personale della polizia di Stato al quale l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di polizia penitenziaria, le guardie forestali e, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’articolo 55 c.p.p.

Gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza svolgono funzioni prevalentemente inerenti alla prevenzione dei reati (mantenimento dell’ordine pubblico, tutela dell’incolumità delle persone, raccolta di prove di reati) e procedono alla scoperta e all’arresto dei delinquenti, ai sensi dell’art. 34 del regio decreto 690/1907[24]. A differenza della polizia giudiziaria, la qualifica di agente e di ufficiale di pubblica sicurezza e attribuita a tutto il personale delle forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato, Corpo delle guardie penitenziarie) ai sensi degli artt. 17 e 18 RD 690/1907. Successivamente, i provvedimenti di organizzazione di ciascun corpo hanno disciplinato l’attribuzione di tali qualifiche: la legge 121/1981[25] per la Polizia di Stato (art. 39); il decreto legislativo 198/1995 per l’Arma dei Carabinieri[26] (artt.3 e 13); il decreto legislativo 199/1995[27] per la Guardia di finanza (artt. 4 e 76); la legge 395/1990[28] per la Polizia penitenziaria (art. 14). Anche al personale che svolge servizio di polizia municipale può essere attribuita, a determinate condizioni la qualifica di agente di pubblica sicurezza[29]. Tali qualifiche possono, inoltre, essere attribuite con legge agli appartenenti ad altre strutture dello Stato (si veda ad esempio l’attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale degli Enti parco nazionali in virtù dell’art. 1, comma 117, della legge 296/2006[30]).

 

L’articolo 23 riproduce, inoltre, con poche modifiche alcune disposizioni contenute nell’art. 9 della L. 801/1977. In particolare si prevede l’obbligo, da parte del personale, di denunciare fatti costituenti reato (la L. 801/1977 si riferisce più genericamente all’obbligo di fare rapporto) esclusivamente ai vertici dei servizi, tramite i propri superiori, in deroga alle ordinarie disposizioni. Questi ne riferiscono ai ministri competenti tramite il direttore del DIS. A loro volta, spetta ai direttori dei servizi riferire le notizie di reato alla polizia giudiziaria, con la possibilità di ritardare tali comunicazioni su autorizzazione del Presidente del Consiglio.

L’ultimo comma dell’art. 9 della L. 801/1977, relativo al principio di cooperazione da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria nei confronti degli agenti dei servizi è stato riformulato nell’art. 12 del testo in esame che prevede, più in generale, la collaborazione delle forze armate e delle forze di polizia con i servizi (vedi supra).

 

L’articolo 24 dispone in materia di identità di copertura, prevedendo la competenza del direttore generale del DIS (solo previamente comunicazione al Presidente del Consiglio o all’autorità delegata) all’autorizzazione all’uso di documenti di identificazione (passaporti, carte d’identità) da parte del personale dei servizi informativi contenenti indicazioni diverse da quelle reali. Parimenti può essere autorizzato temporaneamente l’utilizzo di altri documenti e certificati di copertura. In ogni caso i documenti di copertura non possono attestare la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.

La norma prevede a tutela della segretezza dell’identità degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che agiscono sotto copertura che sia le procedure di rilascio dei documenti sia il periodo di validità siano attestati in un registro riservato conservato presso il DIS e presso l’agenzia cui appartiene il soggetto con l’identità di copertura. Dopo l’uso, il documento è conservato presso il DIS.

Le modalità di rilascio e la durata dei documenti di copertura dovrà essere definita con apposito regolamento emanato dal Presidente del Consiglio.

 

L’articolo 25 autorizza le attività economiche simulate (sia nella forme di impresa individuale, sia di società di qualsiasi natura) da parte degli appartenenti ai servizi (si tratta naturalmente di attività connesse allo svolgimento dei compiti di intelligence). L’operazione va autorizzata dal direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio o all’autorità delegata. La norma prevede una specifica rendicontazione ai fini dell’imputazione all’apposito capitolo dei fondi riservati.

 

L’articolo 26 contiene una disposizione volta a tutelare la riservatezza dei dati e delle informazioni raccolte e trattate da parte dei servizi di intelligence.

Si prevede, infatti, che la raccolta e il trattamento di tali dati debbano essere finalizzati esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali dei servizi.

A presidio di tale principio vengono introdotte alcune disposizioni specifiche.

In primo luogo, sia il DIS, tramite l’ufficio ispettivo, sia i direttori dei servizi, sono responsabili del rispetto di tale principio.

Inoltre, viene introdotta una pesante sanzione per il personale che violi la riservatezza delle informazioni: il solo fatto di istituire o utilizzare schedari informativi al di fuori degli scopi di servizi comporta la pena della reclusione da tre a dieci anni, fatte salve le pene più severe previste se il fatto costituisce più grave reato.

Infine, viene posto il divieto per DIS, SIE e SIN di costituire archivi diversi da quelli ufficialmente comunicati al Comitato parlamentare, ai sensi dell’art. 33 del presente provvedimento.

 

Specifici obblighi di riservatezza sono posti a carico della magistratura che debba assumere dichiarazioni di un membro dei servizi informativi.

L’articolo 27 della proposta stabilisce, infatti, in caso di procedimento pnenale, l’obbligo di rigorose cautele a tutela dell’interessato compresa, se possibile, la sua audizione a porte chiuse (riferimento all’applicazione degli artt. 472 e 473 codice procedura penale e dell’art. 128 del codice di procedura civile) o l’eventuale utilizzo del collegamento audiovisivo a distanza; in tale ultimo caso, sono applicabili, in quanto compatibili, le relative norme contenute nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (art. 146-bis).

 

L’art. 472 c.p.p stabilisce, infatti, che il giudice dispone che il dibattimento (o alcuni atti di esso) si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell’autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell’interesse dello Stato. Analoga possibilità è prevista su richiesta dell’interessato, in caso di assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell’imputazione. Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati (commi da 1 a 3).

Ai sensi del seguente art. 473 c.p.p., una volta che il giudice, sentite le parti, dispone, con ordinanza pronunciata in pubblica udienza, che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse, non possono per alcun motivo essere ammesse nell’aula di udienza persone diverse da quelle che hanno il diritto o il dovere di intervenire. La presenza di giornalisti è ammessa dal giudice solo in specifici casi ed i testimoni, i periti e i consulenti tecnici, fatta eccezione per quelli che sia necessario trattenere, rimangono per il tempo strettamente necessario nell’aula di udienza.

Analogamente, anche le udienze del processo civile possono svolgersi a porte chiuse, secondo quanto previsto dall’art. 128 c.p.c. , se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume

La disciplina di attuazione al c.p.p. applicabile all’ascolto a distanza (art. 146-bis) dell’addetto ai sevizi informativi sembra riguardare soprattutto le modalità del collegamento audiovisivo con i luogo ove si trova l’ascoltato; l’equiparazione del luogo dove l’agente dei servizi si collega all’aula di udienza (in caso di ascolto in sede dibattimentale); l’assistenza dell’ausiliario del giudice (o di un ufficiale di polizia giudiziaria) presente nel luogo ove si trova l’imputato, che ne attesta l’identità e che redige apposito verbale di documentazione dell’atto.

 

Non solo nel corso del giudizio, ma anche nella fase delle indagini, l’autorità giudiziaria è tenuta ad adottare tutte le cautele necessarie a tutela del personale dei servizi che deve essere esaminato, o che partecipa in altro modo ad un atto di indagine.

Infatti, il pubblico ministero provvede a secretare gli atti cui partecipano gli addetti ai servizi o del DIS fino alla chiusura delle indagini preliminari anche in deroga all’art. 329, co. 3, c.p.p., a meno che la divulgazione del segreto sia indispensabile al proseguimento delle indagini o per altri rilevanti motivi.

 

L’art. 329 c.p.p. dispone, in via generale, che gli atti d’indagine sono segreti fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari (comma 1). Una volta che si è verificata una delle due condizioni di cui sopra persiste la possibilità da parte del pubblico ministero di disporre l’obbligo del segreto a determinate condizioni; egli può, infatti, stabilire con decreto motivato (comma 3):

§         l’obbligo del segreto per singoli atti, quando l’imputato lo consente o quando la conoscenza dell’atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;

§         il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.

 

Una forma particolare di tutela è contenuta nell’articolo 28 (che introduce il nuovo art. 270-bis nel codice di procedura penale): essa riguarda le eventuali intercettazioni di comunicazioni tra operatori dei servizi e introduce un procedimento – volto ad accertare la sussistenza del segreto di Stato in dette comunicazioni – analogo a quello che disciplina l’opposizione del segreto di Stato in sede di deposizione davanti all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 202 c.p.p., come riformulato dal testo in esame (art. 39). Anche nel caso delle intercettazioni, la conferma dell’opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio determina la impossibilità di utilizzo delle notizie coperte dal segreto, fermo restando il ricorso alla Corte costituzionale.

Il procedimento prevede che, una volta terminate le intercettazioni, l’autorità giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio le informazioni di cui intende avvalersi nel processo al fine di verificare se siano coperte da segreto di Stato. Nel frattempo tali informazioni non possono essere utilizzate se non in caso di pericolo di inquinamento delle prove o pericolo di fuga, o al fine di prevenire o interrompere l’esecuzione di un delitto.

 

Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni costituiscono una tipica attività che trova la sua naturale collocazione temporale nel corso delle indagini preliminari e, all’interno del codice di rito penale, in quanto mezzo di ricerca della prova, negli articoli da 266 a 271 c.p.p., norme di chiusura del titolo III del libro III.

Per quel che riguarda gli aspetti esecutivi delle operazioni, il legislatore ha voluto che il decreto del PM che dispone l’intercettazione ne indicasse le modalità (precisando, ad es., le utenze telefoniche da controllare) e la durata. Quest’ultima, in ogni caso non può essere superiore a 15 giorni, salvo motivata proroga con decreto del GIP per ulteriori periodi successivi di 15 giorni ciascuno, purchè permangano i requisiti richiesti ab origine (art. 267, terzo comma). Il codice non prevede un termine di durata massima delle intercettazioni, che possono essere quindi teoricamente disposte durante tutto il periodo di durata delle indagini preliminari (tale periodo, nelle ipotesi dei gravi reati di cui all’art. 407 c.p.p., può essere anche di due anni).


Norme di contabilità

Relativamente alla copertura della spese per il funzionamento (articolo 29) si prevede un sistema mutuato dalla L. 801/1977 (art. 19): i fondi destinati agli organismi informativi sono allocati in una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia. La ripartizione di detti fondi avviene successivamente, all’inizio dell’esercizio finanziario, quando il Presidente del Consiglio, previa deliberazione del CISR e con il parere dei responsabili degli organismi, suddivide lo stanziamento tra DIS, SIE e SIN e stabilisce le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Della ripartizione, nonché delle eventuali variazioni intervenute nel corso dell’anno, viene data comunicazione al Comitato parlamentare di controllo.

 

I servizi e il DIS sono dotati di una certa autonomia contabile, in quanto è previsto che la contabilità interna sia disciplinata da un regolamento ad hoc anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato (contenute principalmente nella L. 94/1997[31] e nel D.Lgs. 279/1997[32]).

Il regolamento è emanato con decreto del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del CISR sulla base di una serie di disposizioni generali, indicate dal testo in esame e che si possono sintetizzare come segue:

§      i documenti contabili fondamentali sono il bilancio preventivo (che comprende le spese riservate) e il bilancio consuntivo (delle sole spese ordinarie) che sono unici per tutti gli organismi informativi;

§      i bilanci sono predisposti dai responsabili degli organismi e approvati con decreto del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del CISR;

§      la contabilità degli organismi informativi è sottoposta al controllo di un ufficio della Corte dei Conti distaccato presso il DIS, per quanto riguarda il controllo successivo sulla legittimità e regolarità di gestione, e a quello di una speciale sezione distaccata dell’ufficio centrale del bilancio della Presidenza del Consiglio, relativamente al controllo preventivo di legittimità sulle spese ordinarie. I componenti degli uffici della Corte dei conti e dell’Ufficio bilancio di cui sopra sono tenuti al rispetto del segreto;

§      per quanto riguarda le spese riservate viene presentato un rendiconto a parte, trimestrale, e una relazione finale, annuale, entrambi al Presidente del Consiglio;

§      il consuntivo delle spese ordinarie, cui è allegata la relazione della Corte dei conti, e una relazione semestrale sulle linee essenziali della gestione delle spese riservate sono trasmesse al Comitato parlamentare di controllo.

 

Inoltre, un regolamento apposito dovrà definire sia le procedure per la stipula dei contratti di appalti di lavori e fornitura di beni e servizi (nel rispetto delle norme di cui all’art. 17 del D.Lgs. 163/2006[33]) sia le tipologie di lavori che possono essere effettuati in economia o a trattativa privata. Tale regolamento sostituisce quello previsto dal comma 8 del medesimo art. 17.

 

L’art. 17 del codice degli appalti introduce una deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici nel caso di opere che esigono particolari misure di sicurezza o di segretezza, e introduce una serie di condizioni per tali lavori (obbligo di motivare le particolari ragioni di sicurezza, eseguibilità dei contratti da parte operatori in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal codice, dell’abilitazione di sicurezza, affidamento dei contratti previo esperimento di gara informale). Il comma 8 dell’art. 17 reca l’autorizzazione ad emanare un regolamento per l’acquisizione di beni, servizi, lavori e opere in economia ovvero a trattativa privata, da parte dei servizi di informazione (il regolamento è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato interministeriale per i servizi di informazione e sicurezza, previa intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio di Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta).


Il controllo parlamentare e il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica

Gli articoli 30-37 del testo in esame ridefiniscono significativamente i poteri del Comitato parlamentare di controllo, al quale viene attribuita la specifica denominazione di Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica in luogo di quella generica (comitato parlamentare) indicata dall’art. 11 della L. 801/1977.

 

L’articolo 30 prevede un numero di componenti superiore all’attuale (cinque deputati e cinque senatori, in luogo di quattro deputati e quattro senatori): in tal modo si è inteso ampliare la rappresentatività dell’organismo e, contemporaneamente, tenere conto dell’incremento delle competenze ad esso attribuite; come attualmente previsto, i membri sono designati rispettivamente dai Presidenti di Camera e Senato; è parimenti mantenuto il riferimento al criterio di proporzionalità per la loro nomina.

Viene sancito il principio, che del resto è stato fin dall’inizio applicato in via di prassi parlamentare, secondo cui il Presidente del Comitato è eletto tra i componenti appartenenti all’opposizione; per la sua elezione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti, con eventuale ballottaggio tra i due candidati più votati; per la designazione degli altri due componenti dell’ufficio di presidenza, vige il principio del voto limitato.

Un’ulteriore innovazione è costituita dalla ultra-attività del Comitato dopo lo scioglimento delle Camere e fino alla nomina del nuovo Comitato: si intende assicurare, in tal modo, che “una funzione essenziale quale il controllo democratico sull’attività dell’intelligence non venga meno proprio in una fase delicata quale quella della campagna elettorale”[34].

 

Il Comitato è, in sintesi, l’organo di controllo parlamentare della legittimità e della correttezza costituzionale dell’attività degli organismi informativi.

Il provvedimento disciplina in dettaglio i suoi poteri, che risultano notevolmente rafforzati rispetto alla disciplina vigente.

 

Le motivazioni di tale incremento di poteri sono evidenziate nella relazione illustrativa della p.d.l. presentata dall’attuale presidente e dai membri appartenenti alla Camera del COPACO (A.C. 2070), il cui testo coincide in larga misura, per la parte relativa alle modalità di esercizio del controllo parlamentare che qui si illustrano, con quello in esame.

La relazione sottolinea che, secondo la normativa vigente, “la capacità di reale controllo da parte del COPACO è rimessa, in ultima analisi, alla buona volontà e alla leale collaborazione degli stessi soggetti controllati: a parte la relazione semestrale presentata al Parlamento, non esistono altre comunicazioni periodiche che debbano essere obbligatoriamente fornite al COPACO da parte del Governo, dei servizi o delle forze armate e di polizia.

Le richieste che il COPACO può indirizzare al Governo (e che quest’ultimo è politicamente tenuto a soddisfare) possono riguardare solo aspetti limitati e generali della politica di informazione e sicurezza. Quanto ai direttori dei servizi, questi ultimi, quando sono ascoltati in audizione, non sono giuridicamente obbligati a dire tutta la verità.

Nell’attuale contesto normativo, l’operato degli organismi di intelligence può, dunque, sfuggire tanto alla reale guida dell’Esecutivo, quanto all’effettivo controllo democratico del Parlamento”.

 

Al Comitato sono attribuiti poteri che si avvicinano a quelli attribuiti alle Commissioni parlamentari d’inchiesta, limitatamente alla possibilità di procedere ad audizioni, effettuare ispezioni o sopralluoghi, acquisire documentazione ed elementi informativi ritenuti di interesse.

 

Fermo restando che alle sole commissioni di inchiesta è concesso di agire con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria (art. 82 Cost.), l’articolo 31 del testo in esame ricalca in più punti disposizioni contenute in alcune leggi istitutive di commissioni di inchiesta.

 

Il potere di controllo del Comitato (alla cui definizione è dedicato l’intero articolo 31) si esplica nella convocazione, per lo svolgimento periodico di audizioni, del Presidente del Consiglio, dei membri del Comitato interministeriale (CISR), del direttore generale del Dipartimento (DIS), dei direttori dei servizi (SIE e SIN).

È inoltre ammessa, in casi eccezionali, con adeguate motivazioni e con particolari garanzie procedurali, la possibilità di sentire i dipendenti del Sistema di informazione per la sicurezza; stante la straordinarietà di tali audizioni, la richiesta in questo caso deve essere sottoposta preventivamente al Presidente del Consiglio, il quale, esercitando motivatamente e sotto la propria responsabilità il potere di veto, può respingerla.

 

La questione è stata dibattuta nel corso dell’esame in Commissione[35]. Il viceministro Minniti ha osservato in proposito che l’autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri all’audizione del personale dei servizi di sicurezza è già prevista dalla legge vigente e, ogni volta che è stata richiesta dal Comitato parlamentare, non è mai stata negata dal Governo. L’audizione di singoli soggetti privi di autonoma responsabilità può produrre, ha affermato il viceministro, conseguenze intollerabili e in alcuni casi fuorvianti per lo stesso Comitato parlamentare. Per tali ragioni egli ritiene necessario prevedere l’autorizzazione da parte del Governo allo svolgimento di tale audizione, in modo che la relativa responsabilità ricada sull’Esecutivo.

 

Il Comitato può inoltre ascoltare ogni altra persona non appartenente al Sistema di informazione per la sicurezza che ritenga in possesso di elementi utili per l’esercizio del controllo parlamentare.

Quanto alla richiesta di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria, nonché di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, il Comitato ha la possibilità di ottenere tali atti dall’autorità giudiziaria anche in deroga all’obbligo del segreto delle indagini preliminari (art. 329 c.p.p.). L’autorità giudiziaria può ritardare, soltanto per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copia degli atti e dei documenti richiesti; a tal fine deve peraltro emettere un decreto motivato, che ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato, ma perde efficacia dopo la chiusura delle indagini preliminari. Quando tali ragioni vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

Nello svolgimento della propria attività conoscitiva, il Comitato può acquisire dai componenti del Sistema di informazione per la sicurezza informazioni di interesse e copie di atti e documenti da essi prodotti o custoditi. Quando ritiene che la rivelazione di informazioni o di atti possa mettere in pericolo la sicurezza della Repubblica, i rapporti con Stati stranieri o recare danno ai servizi stessi, il destinatario della richiesta può opporre al Comitato l’esigenza della tutela della segretezza. Nel caso in cui il Comitato rilevi l’infondatezza della richiesta di segretazione, spetta al Presidente del Consiglio valutare la scelta di non trasmettere le informazioni richieste; in caso di dissenso con quest’ultimo, il Comitato riferisce alle Camere per le conseguenti valutazioni.

La tutela della segretezza non può essere invocata nei casi espressamente indicati: in relazione a fatti di terrorismo o eversivi dell’ordine costituzionale o a fatti costituenti i reati di mafia e di strage (artt. 285, 416-bis e 422 c.p.).

Il Comitato può accedere per sopralluoghi (anche per controlli sulla documentazione di spesa relativa ad operazioni concluse dai servizi) agli uffici del Sistema di informazione per la sicurezza; di tali operazioni deve essere informato preventivamente il Presidente del Consiglio, che può soltanto differire l’accesso per motivi contingenti.

È esclusa l’opponibilità al Comitato del segreto istruttorio, d’ufficio, bancario o professionale e del segreto funzionale apposto da Commissioni parlamentari d’inchiesta a propri atti e documenti.

 

Per quanto riguarda le funzioni consultive (articolo 32), il Comitato si esprime su tutti gli schemi di decreto e regolamento in materia di intelligence e, in particolare, su quelli concernenti l’organizzazione e lo stato del contingente del personale dei due servizi di informazione e del DIS; il parere, che deve essere reso entro il termine perentorio di un mese ed è prorogabile per un termine non superiore a 15 giorni, è obbligatorio ma non vincolante.

Non è invece previsto il parere del Comitato sulle nomine dei direttori e dei vicedirettori del DIS e dei servizi di sicurezza, ma soltanto un’informativa preventiva al Comitato da parte del Presidente del Consiglio.

 

Il testo base della Commissione prevedeva inizialmente il coinvolgimento del Comitato parlamentare nel procedimento di nomina del direttore generale del DIS e dei direttori di ISE e ISI. Nel corso dell’esame in Commissione[36], il viceministro Minniti ha rilevato che in nessun Paese europeo esiste un analogo principio di gradimento dell’organismo parlamentare di controllo sulle nomine governative dei responsabili dei servizi di sicurezza. Negli Stati Uniti tale forma di assenso parlamentare è contemplata, ma assume carattere generale e riguarda qualsiasi tipo di nomina governativa. Peraltro, ha fatto notare il viceministro, negli Stati Uniti il Comitato parlamentare di controllo riflette i rapporti di forza delle Camere e il Presidente dell’organismo non è un membro dell’opposizione. Qualora si fosse acceduto ad una ipotesi di gradimento politico del tipo di quella contemplata nel testo base, si sarebbe configurato, secondo il viceministro, un unicum rispetto agli altri casi relativi alle nomine dei capi delle Forze armate e del Capo della Polizia di Stato e del Comandante generale dei Carabinieri. Pertanto, il Governo ha avanzato la proposta, accolta dalla Commissione, di delineare un rapporto di informazione tempestiva tra il Presidente del Consiglio e il presidente del Comitato parlamentare, nella sua veste di rappresentante dell’opposizione. Disporre una tempestiva informazione del Presidente del Consiglio sulle nomine e sui criteri di nomina al presidente del COPACO consente certamente, secondo il viceministro, di separare il rapporto fiduciario sotteso alle nomine dalle funzioni di controllo rimesse al comitato di controllo.

 

Il Comitato è destinatario di una serie comunicazioni obbligatorie e di una relazione semestrale da parte del Governo (articolo 33).

Analogamente a quanto già previsto dalla legislazione vigente (L. 801/1977, art. 11, 1° comma), la relazione ha per oggetto l’attività dei servizi di sicurezza e contiene una analisi della situazione e dei pericoli per la sicurezza della Repubblica.

Diversamente da quanto previsto dalla L. 801/1977, destinatario della relazione non è il tuttavia il Parlamento, ma il Comitato parlamentare; sembra quindi da ritenere, anche in considerazione delle informazioni che l’art. 33 richiede formino oggetto della relazione, che quest’ultima abbia carattere riservato.

Per garantire al Comitato una forma di conoscibilità dei bilanci e degli organici dei servizi di sicurezza assicurando una maggiore trasparenza degli stessi, il testo stabilisce innovativamente che la relazione semestrale deve contenere elementi informativi anche su:

§      l’andamento della gestione finanziaria del DIS e dei servizi di sicurezza nello stesso semestre;

§      il riepilogo per tipologie di spesa delle previsioni iscritte nel bilancio di DIS, SIE e SIN, ed i relativi stati di utilizzo;

§      la consistenza dell’organico e il reclutamento di personale effettuato nel semestre di riferimento; i casi di chiamata diretta nominativa con indicazione dei criteri adottati e le prove selettive sostenute.

 

Sul punto si richiama l’art. 29, comma 4, lett. g) del testo in esame, in cui si dispone che al Comitato deve essere trasmesso a fini conoscitivi il consuntivo della gestione finanziaria delle spese ordinarie del DIS e dei servizi di sicurezza e, nella relazione semestrale, una informativa sulle singole linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate.

 

Nella relazione semestrale il Presidente del Consiglio fornisce inoltre informazioni sui criteri di acquisizione dei dati personali raccolti dai servizi di sicurezza per il perseguimento dei loro fini e sulle linee principali delle attività sotto copertura svolte dai servizi stessi.

Per quanto riguarda le comunicazioni obbligatorie del Presidente del Consiglio nei confronti del Comitato, quest’ultimo deve essere informato delle:

§      operazioni dei servizi di sicurezza per le quali sia stata concessa l’autorizzazione (di cui all’art. 18 del testo in esame) a compiere legittimamente, a difesa della sicurezza nazionale, condotte astrattamente configurabili come reato o ad effettuare intercettazioni e controlli preventivi sulle comunicazioni ai fini dell’attività informativa e di sicurezza contro il terrorismo internazionale;

§      richieste di secretazione delle comunicazioni di servizio di appartenenti al DIS e ai servizi di sicurezza che siano state acquisite tramite intercettazioni dall’A.G.O. e le determinazioni adottate al riguardo;

§      istituzione degli archivi del DIS e dei servizi di sicurezza.

 

L’attività informativa del Comitato si estrinseca in una relazione annuale alle Camere sulla propria attività[37], nella quale esso può avanzare proposte o segnalazioni sulle questioni di competenza (articolo 35). Inoltre, in caso di accertamento di violazioni delle norme che disciplinano l’attività di intelligence, il Comitato riferisce ai Presidenti delle Camere e informa il Presidente del Consiglio (articolo 34).

 

L’ampliamento dei poteri del Comitato parlamentare comporta l’aumento delle responsabilità a carico dei membri del Comitato stesso e dei funzionari che vengono a conoscenza di notizie riservate.

Per salvaguardare l’esigenza della riservatezza e rendere più rigoroso il regime di segretezza degli atti del Comitato per i quali non sia stata autorizzata la divulgazione sono previste, oltre al regime sanzionatorio generale fissato dal Codice penale (art. 326 c.p., vedi infra), sanzioni più severe per i parlamentari.

Il testo (articolo 36) estende l’obbligo di segretezza dei suoi componenti nei confronti delle informazioni acquisite nel corso dell’incarico, anche al periodo successivo alla cessazione del mandato parlamentare.

L’obbligo del segreto si estende anche ai funzionari e al personale addetti al Comitato e a tutte le persone che collaborano con esso.

La violazione dell’obbligo di segreto è sanzionata penalmente (ai sensi dell’art. 326 c.p., salvo che il fatto non costituisca più grave reato); analogamente è sanzionata la diffusione anche parziale di atti e documenti. Per le violazioni commesse da parlamentari le pene sono aumentate da un terzo alla metà.

 

L’art. 326 c.p. (violazione del segreto di ufficio)si applica ai pubblici ufficiali e alle persone incaricate di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della loro qualità, rivelino notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevolino in qualsiasi modo la conoscenza, prevedendo in questi casi la reclusione da sei mesi a tre anni.

 

L’applicazione delle sanzioni sulla violazione del segreto è espressamente estesa a tutti i soggetti, che siano anche esterni al Comitato e che non rientrino nelle categorie di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, i quali diffondano anche parzialmente atti o documenti dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.

 

Tale ultima previsione è contenuta con formulazioni analoghe anche nelle leggi istitutive di alcune Commissioni di inchiesta; si ricorda per tutte quella relativa alla Commissione antimafia (L. 27 ottobre 2006, n. 277, art. 5, comma 3) e quella concernente la Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti (L. 20 ottobre 2006, n. 271, art. 5, comma 2).

 

Nei confronti dei componenti il Comitato, è prevista in aggiunta la possibilità di attivare un procedimento di accertamento endoparlamentare, mediante la nomina da parte del Presidente della Camera di appartenenza di una commissione di indagine paritariamente composta da parlamentari della maggioranza e di opposizione. All’accertamento della responsabilità da parte della commissione di indagine consegue la decadenza del parlamentare dall’incarico di componente del Comitato.

 

L’articolo 37 disciplina l’organizzazione interna del Comitato, prevedendo l’adozione di un regolamento interno; è inoltre disposta, come ipotesi ordinaria, la segretazione delle sedute e degli atti del Comitato, lasciando comunque impregiudicata per il Comitato la facoltà di decidere diversamente al riguardo.

Misure specifiche sono dettate in merito all’impiego di collaboratori esterni: esso deve in ogni caso essere autorizzato dai Presidenti delle Camere nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie assegnate al Comitato. È espressamente vietato l’utilizzo di collaboratori che facciano o abbiano fatto parte del Sistema di informazione per la sicurezza e di soggetti che collaborino o abbiano collaborato con organismi informativi di Stati stranieri.


La disciplina del segreto

Il segreto di Stato

L’articolo 38 ridefinisce la disciplina del segreto di Stato.

Per quanto riguarda il perimetro della nozione di segreto di Stato, il testo riproduce sostanzialmente il contenuto dell’art. 12 della L. 801/1977, che limita il ricorso alla copertura del segreto di Stato soltanto agli atti la cui conoscenza potrebbe danneggiare:

§      l’integrità dello Stato democratico (della Repubblica, secondo l’unica modifica prevista sul punto dal testo in esame), anche in relazione ad accordi internazionali;

§      la difesa delle istituzioni democratiche;

§      il libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali;

§      l’indipendenza dello Stato;

§      le relazioni con altri stati;

§      la preparazione e la difesa militare dello Stato.

 

Il testo in esame prevedeva una formulazione più ampia della nozione di segreto di Stato, comprendendo in essa “la tutela degli interessi economico-finanziari strategici per la collettività”, fattispecie non contemplata dalla legislazione vigente. Recependo un’osservazione contenuta nel parere della Commissione giustizia[38], tale espressione è stata espunta dal testo.

 

Il provvedimento specifica che l’obbligo di segretezza deve essere fatto valere nei confronti di chiunque, prevedendo che gli atti coperti dal segreto di Stato possono essere posti a conoscenza esclusivamente di coloro che sono chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali: in sostanza degli operatori degli organismi di sicurezza, e, tra questi, solamente di quelli investiti di un compito specifico che implichi la conoscenza di tali atti (articolo 38, comma 2).

Il segreto di Stato si estende, prescindendo dalla classifica di segretezza loro attribuita, anche agli atti la cui conoscenza possa danneggiare in modo grave le finalità in precedenza illustrate.

La responsabilità e la competenza per l’apposizione del segreto di Stato spetta al Presidente del Consiglio, il quale, con proprio regolamento, stabilisce i criteri per l’individuazione degli atti suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato (articolo 38, comma 5).

Con una significativa innovazione, il testo introduce un limite temporale al vincolo di segretezza (che secondo la disciplina vigente non è soggetto ad alcun termine di durata); esso viene a cessare ordinariamente decorsi quindici anni dalla apposizione o dalla opposizione. Il Presidente del Consiglio può motivatamente disporre una o più proroghe fino ad un massimo di ulteriori quindici anni. A prescindere dal decorso di tali termini, il Presidente del Consiglio può disporre la cessazione anticipata del vincolo.

Il testo esclude espressamente che possano essere oggetto di segreto di Stato (oltre ai fatti eversivi dell’ordine costituzionale, come già attualmente previsto dall’articolo 12, 2° comma, della L. 801/1977) i fatti di terrorismo e quelli costituenti i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale e i reati di mafia.

L’articolo 39, comma 1, sostituisce l’articolo 202 c.p.p. relativo al segreto di Stato opposto dai pubblici ufficiali, dai pubblici impiegati e dagli incaricati di pubblico servizio nel corso di un procedimento penale.

Il testo in esame conferma l’attuale formulazione del comma 1 dell’articolo 202, che sancisce l’obbligo per i soggetti citati chiamati a testimoniare di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.

Nel caso di opposizione del segreto di Stato, nelle more della decisione di conferma o meno di esso da parte del Presidente del Consiglio, il comma 2 dell’articolo 202 c.p.p come sostituito dal provvedimento in esame stabilisce che l’autorità giudiziaria deve sospendere ogni iniziativa volta ad acquisire elementi relativi all’oggetto del segreto.

Inoltre, l’opposizione del segreto, motivatamente confermata dal Presidente del Consiglio, impedisce al giudice di acquisire ed utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto[39] (comma 5 dell’articolo 202 c.p.p. come sostituito).

Recependo un principio affermato dalla giurisprudenza costituzionale[40], il testo prevede che, anche in caso di opposizione del segreto di Stato, non è in ogni caso precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperte dal segreto (comma 6 dell’articolo 202 c.p.p.).

L’autorità giudiziaria di fronte al provvedimento di conferma dell’opposizione del segreto di Stato può sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. L’eventuale risoluzione del conflitto in favore dell’autorità giudiziaria preclude l’opposizione del segreto nel corso del procedimento per il medesimo oggetto (comma 7dell’art. 202 c.p.p. come sostituito).

 

In proposito, si ricorda che la legge riconosce la facoltà di sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato a tutti “organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata” (L. 87/1953, art. 37, 1° comma).

Gli organi giurisdizionali rientrano pienamente tra quelli legittimati ad essere parte – attiva e passiva – nei conflitti di attribuzione. Tra questi organi la Corte costituzionale per costante giurisprudenza ha compreso il pubblico ministero, in quanto titolare diretto ed esclusivo dell’attività di indagine finalizzata all’esercizio obbligatorio dell’azione penale, come previsto dall’art. 112 (sent. 110/1998).

Per quanto riguarda la materia del segreto di Stato, viene riconosciuta la legittimazione ad agire non soltanto del Presidente del Consiglio – “in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato” (ord. 404/2005, sent. 410 e 110/1998, n. 86/1977) – ma anche al Procuratore della Repubblica (ord. 404/2005).

 

Il comma 2 dell’articolo 39 modifica l’articolo 204, 1° comma, primo periodo, del codice di procedura penale che attualmente prevede che non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 c.p.p. fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all’eversione dell’ordinamento costituzionale (come già ricordato, una disposizione analoga è contenuta nell’art. 12 della legge 801/1977 e nell’art. 38, comma 11, del testo in esame).

La modifica introdotta dal comma 2 estende la preclusione dell’opposizione del segreto di Stato anche alle seguenti ulteriori ipotesi:

§      reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale;

§      associazione di tipo mafioso (articolo 416-bis del codice penale)

Il comma 3 dell’articolo 39 inserisce 4 nuovi commi dopo il comma 1 dell’articolo 204 del codice di procedura penale.

Il comma 1-bis esclude dal vincolo di segretezza gli atti connessi ad operazioni effettuate dal personale dei servizi di sicurezza per le quali non sia stata riscontrata la sussistenza della speciale causa di giustificazione di cui all’art. 18 del testo in esame (che comporta l’autorizzazione a compiere legittimamente condotte astrattamente configurabili come reati).

Inoltre, il segreto di Stato non può essere opposto o confermato a esclusiva tutela della classifica.

Il testo introduce un rilevante elemento di novità sancendo il principio secondo cui in nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale: la Corte ha dunque pieno accesso a tutta la documentazione coperta dal segreto; essa deve peraltro dettare disposizioni interne volte a garantire la segretezza degli atti (commi 1-ter e 1-quater dell’articolo 204 c.p.p.).

Per quanto riguarda la tutela della classifica, si stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non confermi il segreto, provvede a declassificare, i documenti prima di metterli a disposizione dell’autorità giudiziaria competente (comma 1-quinquies dell’articolo 204 c.p.p.).

L’articolo 39, comma 4, interviene sull’articolo 66 delle norme di attuazione del c.p.p.[41] prevedendo che la conferma del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio, a seguito della richiesta di eccezione di segretezza sollevata dal giudice, sia posta con atto motivato. Il riferimento è ai casi di esclusione del segreto previsti dall’articolo 204, comma 1, del c.p.p. sopra illustrati.

Della conferma dell’opposizione del segreto di Stato il Presidente del Consiglio deve dare comunicazione al Comitato parlamentare di controllo secondo le procedure già previste dalla L. 801/1977 (articolo 16); se ritiene infondata l’opposizione del segreto, il Comitato ne riferisce alle Camere per le valutazioni politiche (articolo 39, comma 5).

L’articolo 40 introduce una norma di carattere generale che prevede la possibilità di eccepire nel processo penale il segreto di Stato da parte di soggetti diversi dai testimoni (indagati, imputati, parti che sono esaminate ma non in qualità di testimoni, parti civili, ecc.).

I commi da 2 a 6 dell’articolo 40 riproducono i commi da 3 a 7 dell’art. 202 c.p.p. come sostituito dall’art. 39, comma 1, del provvedimento in esame. L’autorità giudiziaria, qualora ritenga essenziale per la definizione del processo la conoscenza degli atti sui quali è stato opposto il segreto, informa il Presidente del Consiglio, il quale dà l’eventuale conferma del segreto con atto motivato entro 60 giorni dalla notificazione della richiesta.

L’autorità giudiziaria, a fronte della conferma del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio, può sollevare conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale, alla quale il provvedimento in esame stabilisce che tale segreto non può essere opposto. La Corte costituzionale sarebbe pertanto chiamata a valutare l’esercizio dei poteri spettanti all’autorità giudiziaria e al Presidente del Consiglio in materia di segreto di Stato, come avviene nel caso di conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato.

Le classifiche di segretezza

L’articolo 41 reca un’articolata disciplina delle classifiche di segretezza, comprendente i livelli e i criteri di classificazione, le relative competenze e modalità procedurali, i termini e le procedure per la revisione e la declassificazione.

Si è ritenuto opportuno disciplinare legislativamente il sistema delle classifiche di segretezza, finora affidato a un sistema di norme secondarie[42]. Tra le novità di maggior rilievo si segnala la previsione di un sistema di declassificazione automatica: in assenza di provvedimenti limitativi, quando sono trascorsi cinque anni, si passa dalla classifica superiore alla inferiore; decorsi altri cinque anni, viene meno il vincolo di segretezza.

Con provvedimento motivato, l’autorità che ha posto la classifica può disporre la proroga della durata; qualora la proroga sia ultraquindicennale, è necessario un provvedimento del Presidente del Consiglio.

La responsabilità dell’apposizione della classifica di segretezza (e della sua eventuale elevazione) dipende dalla natura dell’oggetto da secretare: se si tratta di un documento, la classifica è apposta dall’autorità che lo ha formato; nel caso di una notizia, dall’autorità che l’ha acquisita per prima; nel caso di una cosa, dall’autorità che ne è responsabile; per i documenti, atti, notizie o coseacquisiti dall’estero, dall’autorità che li ha acquisiti. Le classifiche sono effettuate comunque sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali.

In ogni caso, l’individuazione dei soggetti abilitati alla classificazione di segretezza spetta al Presidente del Consiglio che vi provvede con un regolamento nel quale sono definite anche le modalità di accesso nei luoghi militari e negli altri luoghi di interesse per la sicurezza della Repubblica e gli uffici della pubblica amministrazione collegati all’esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza.

Il Presidente del Consiglio, inoltre, in quanto Autorità nazionale per la sicurezza verifica il rispetto delle norme in materia di classifica di segretezza.

Il testo in esame mantiene le quattro classifiche di sicurezza attuali (riservato, riservatissimo, segreto e segretissimo[43]), demandando ad un regolamento del Presidente del Consiglio (vedi supra) la definizione dell’ambito dei singoli livelli di segretezza e i criteri per l’individuazione delle materie oggetto di classifica.

L’autorità giudiziaria dispone, su richiesta, dei documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato; gli atti sono conservati nel rispetto delle esigenze di tutela della riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia.


Disposizioni finali

L’articolo 42 definisce, in via generale, la procedura per l’emanazione dei regolamenti di attuazione del provvedimento in esame, stabilendo:

§      la forma (decreto del Presidente del Consiglio);

§      il termine di adozione (180 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame);

§      l’organo cui devono essere preventivamente sottoposti per il parere gli schemi dei regolamenti (Comitato parlamentare).

Sugli schemi inoltre si esprime, prima dell’adozione, il Comitato interministeriale per la sicurezza.

L’articolo 43 abroga la L. 801/1977. L’abrogazione non ha effetto immediato, ma decorre dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore del provvedimento in esame. Tale differimento appare rivolto ad evitare il verificarsi di “vuoti” nell’attività di intelligence nel periodo antecedente alla piena operatività dei nuovi servizi di sicurezza.

Sembra peraltro opportuno chiarire il rapporto, nel periodo di contemporanea vigenza, tra le varie parti della L. 801/1977 e le corrispondenti parti della disciplina introdotta dal testo in esame.

L’articolo 44 fissa un termine di 10 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento per la costituzione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica in luogo dell’attuale Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, che cessa le proprie funzioni contestualmente. Entro il medesimo termine si procede all’integrazione, con due nuovi membri, del Comitato parlamentare, secondo la nuova composizione prevista dal testo in esame.

L’articolo 45 dispone in merito all’entrata in vigore del provvedimento, che è fissata al 60° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 


Progetto di legge


N. 445-982-1401-1566-1822-1974-1976-1991-1996-2016-2038-2039-2040-2070-2087-2105-2124-2125-A

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTE DI LEGGE

 

n. 445, d'iniziativa del deputato ASCIERTO

 

Istituzione del Consiglio di sicurezza nazionale

 

Presentata il 4 maggio 2006

 

 

n. 982, d'iniziativa dei deputati

 

ZANOTTI, LENZI, BAFILE, BELLILLO, BOFFA, BORGHESI, BRANDOLINI, BUCCHINO, BURGIO, BURTONE, CACCIARI, CARDANO, CARTA, CASSOLA, D'ANTONA, DE ZULUETA, DEIANA, D'ELIA, DURANTI, GIANNI FARINA, FIANO, CINZIA MARIA FONTANA, FRIGATO, GENTILI, GHIZZONI, GIULIETTI, GRASSI, GRILLINI, LO MONTE, LONGHI, LUMIA, MARIANI, MURA, NICCHI, RAMPI, ROSSI GASPARRINI, ROTONDO, SAMPERI, SINISCALCHI, SQUEGLIA, SUPPA, TOLOTTI, TRANFAGLIA, TRUPIA, VOLPINI

 

Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e di terrorismo

 

Presentata il 6 giugno 2006


NOTA:  La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 1o febbraio 2007, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 445, 982, 1401, 1566, 1822, 1974, 1976, 1991, 1996, 2016, 2038, 2039, 2040, 2070, 2087, 2105, 2124 e 2125. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

 

n. 1401, d'iniziativa del deputato NACCARATO

 

Nuove norme per la limitazione del segreto di Stato

e modifiche al codice penale

 

Presentata il 18 luglio 2006

 

 

n. 1566, d'iniziativa dei deputati

 

MATTARELLA, AMICI, NACCARATO

 

Disciplina del sistema informativo per la sicurezza

 

Presentata il 2 agosto 2006

 

 

n. 1822, d'iniziativa del deputato ASCIERTO

 

Disposizioni in materia di controllo delle società nazionali ed estere specializzate nell'offerta di servizi di sicurezza da parte dell'Ufficio centrale per la sicurezza del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza

 

Presentata il 12 ottobre 2006

 

 

n. 1974, d'iniziativa dei deputati

 

GALANTE, LICANDRO, DILIBERTO, SGOBIO, BELLILLO, CANCRINI, CESINI, CRAPOLICCHIO, DE ANGELIS, NAPOLETANO, PAGLIARINI, FERDINANDO BENITO PIGNATARO, SOFFRITTI, TRANFAGLIA, VACCA, VENIER

 

Nuove norme in materia di segreto di Stato e di consultazione degli archivi di carattere riservato

 

Presentata il 22 novembre 2006

 

 

n. 1976, d'iniziativa del deputato DEIANA

 

Nuovo ordinamento del sistema delle informazioni

per la sicurezza

Presentata il 23 novembre 2006

 

 

n. 1991, d'iniziativa del deputato FIANO

 

Nuove norme sul sistema di informazione

per la sicurezza e sul segreto di Stato

 

Presentata il 28 novembre 2006

 

 

n. 1996, d'iniziativa dei deputati

 

GASPARRI, BOCCHINO, LA RUSSA

 

Disciplina del sistema delle informazioni per la sicurezza

 

Presentata il 28 novembre 2006

 

 

n. 2016, d'iniziativa del deputato MASCIA

 

Ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza

 

Presentata il 1o dicembre 2006

 

 

n. 2038, d'iniziativa del deputato BOATO

 

Norme in materia di tutela del segreto di Stato

nel processo penale

 

Presentata il 6 dicembre 2006

 

 

n. 2039, d'iniziativa del deputato BOATO

 

Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previdenti

 

Presentata il 6 dicembre 2006

n. 2040, d'iniziativa del deputato BOATO

 

Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato

 

Presentata il 6 dicembre 2006

 

 

n. 2070, d'iniziativa dei deputati

 

SCAJOLA, BRESSA, D'ALIA, FIANO

 

Sistema di informazione e sicurezza nazionale

e nuova disciplina del segreto

 

Presentata il 15 dicembre 2006

 

 

n. 2087, d'iniziativa del deputato D'ALIA

 

Organizzazione e ordinamento dei servizi informativi per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato

 

Presentata il 19 dicembre 2006

 

 

n. 2105, d'iniziativa dei deputati

 

MARONI, COTA, ALESSANDRI, ALLASIA, BODEGA, BRICOLO, BRIGANDÌ, CAPARINI, DOZZO, DUSSIN, FAVA, FILIPPI, FUGATTI, GARAVAGLIA, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LUSSANA, MONTANI, PINI, POTTINO, STUCCHI

 

Nuove disposizioni in materia di politica informativa

e di sicurezza nazionale

 

Presentata il 21 dicembre 2006

 

 

n. 2124, d'iniziativa del deputato COSSIGA

Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza

Presentata l'11 gennaio 2007

 

 

n. 2125, d'iniziativa del deputato COSSIGA

 

Riforma dei servizi di informazione e di sicurezza

 

Presentata l'11 gennaio 2007

¾

 

 

 

 

 

 


 

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

      La II Commissione,

          esaminato il testo unificato in oggetto,

          rilevato che:

              nel caso in cui la speciale causa di giustificazione prevista dal comma 1 dell'articolo 17 sia eccepita dall'appartenente ai servizi di sicurezza o da uno dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 5, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, dalla procedura prevista dai commi 9, 10 e 11 dell'articolo 19 sembrerebbe che la persona possa essere accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per un periodo di tempo anche superiore a quarantotto ore, in quanto dall'interpretazione dei commi 10 ed 11 dell'articolo 19 si potrebbe desumere che la persona possa esservi trattenuta fino a dieci giorni, termine entro il quale deve intervenire, se richiesta, la conferma del Presidente del Consiglio dei Ministri circa l'esistenza della causa di giustificazione, secondo quanto previsto dal comma 11. Qualora sia corretta tale interpretazione si porrebbe la questione della conformità della procedura di cui ai commi 9, 10 e 11 dell'articolo 19 all'articolo 13, comma 3, della Costituzione nella parte che stabilisce che i provvedimenti dell'autorità di Pubblica sicurezza ristrettivi della libertà personale devono essere convalida entro quarantotto ore, in quanto altrimenti si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. Appare pertanto opportuno formulare la procedura di cui sopra in maniera tale che l'eventuale convalida dell'autorità giudiziaria possa essere effettuata entro quarantotto ore dall'adozione del provvedimento restrittivo della libertà personale;

              l'articolo 20 introduce una nuova figura di reato nel caso vi sia una condotta di preordinazione illegittima delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 18, stabilendo che questa sia punita con la reclusione da due a cinque anni. Considerata la gravità del fatto potrebbe essere opportuno prevedere un pena edittale più elevata;

              l'articolo 36 stabilisce che i componenti del Comitato, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le persone che collaborano con il Comitato oppure che vengono a conoscenza, per ragioni d'ufficio o di servizio, dell'attività del Comitato sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dell'incarico. Diversamente di quanto solitamente previsto dalle leggi istitutive di Commissioni parlamentari di inchiesta, non si è ritenuto opportuno introdurre una disposizione penale volta a prevedere espressamente che in caso di violazione del segreto sia applicabile, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, dell'articolo 326 del codice penale, volto a punire il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio che abbia rivelato od utilizzato un segreto d'ufficio. Tale precisazione potrebbe essere opportuna anche in riferimento alla violazione dell'obbligo di segreto ai sensi dell'articolo 36 del testo unificato, in quanto servirebbe ad evitare dubbi interpretativi sull'applicabilità dell'articolo 326 del codice penale ai componenti del Comitato ed a consentire l'applicazione di tale norma a tutti gli altri soggetti tenuti al segreto, ma che non rientrano nelle categorie di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio;

              ritenuto che la nozione di segreto di Stato dovrebbe essere strettamente finalizzata all'obiettivo di limitarne il ricorso ai soli casi in cui esso sia effettivamente indispensabile per l'integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, la difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, il libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, l' indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi nonché la preparazione e la difesa militare dello Stato, come previsto dalla legislazione vigente. In particolare, suscita più di una perplessità l'allargamento della nozione di segreto di Stato agli interessi economico-finanziari strategici per la collettività;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          a) all'articolo 19, commi 9, 10 e 11, la Commissione di merito valuti l'opportunità di riformulare la procedura di opposizione all'autorità giudiziaria della speciale causa di giustificazione, di cui all'articolo 17, affinché non sorgano dubbi interpretativi circa la possibilità che l'eventuale convalida del provvedimento restrittivo della libertà personale possa essere effettuata dall'autorità giudiziaria comunque entro 48 ore dall'adozione del provvedimento medesimo;

          b) all'articolo 20 la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere una pena edittale più grave in relazione al reato ivi previsto;

          c) all'articolo 36 la Commissione di merito valuti l'opportunità di inserire una disposizione di natura penale volta a precisare che in caso di violazione del segreto, di cui al comma 1 del medesimo articolo, sia applicabile l'articolo 326 del codice penale, salvo che il fatto costituisca grave reato;

          d) all'articolo 38, comma 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di limitare la nozione del segreto di Stato in maniera tale che il ricorso ad esso sia possibile solamente nel caso in cui sia effettivamente indispensabile per l'integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, la difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, il libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, l' indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi nonché la preparazione e la difesa militare dello Stato, come previsto dalla legislazione vigente.

 

 

 

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

      La III Commissione,

          esaminato, per le parti di propria competenza, il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti delle proposte di legge n. 445 e abbinate, trasmesso dalla I Commissione Affari costituzionali;

          rilevato che:

              le attuali minacce internazionali, e segnatamente quella terroristica oltrepassano la tradizionale distinzione tra sicurezza esterna ed interna, per cui appare opportuno rafforzare la funzione di coordinamento affidata al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza;

              è assicurata l'essenziale presenza del Ministro degli Affari esteri in seno al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica ed è ad essa opportunamente correlata la tempestiva informativa da parte del Servizio di informazione per la sicurezza esterna per i profili di competenze;

              è prevista la cooperazione con i servizi esteri e l'attuazione degli accordi internazionali con riferimento all'attività sia del Servizio di informazione per la sicurezza esterna che di quello per la sicurezza interna;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

      La IV Commissione,

          esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 445 Ascierto ed abbinate, recante: «Sistema di informazione e sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto»;

          premesso che:

              il tempo a disposizione della Commissione per l'espressione del proprio parere è risultato inadeguato rispetto alla complessità e alla rilevanza delle disposizioni contenute nel provvedimento;

              la Commissione, tuttavia, considerata la sensibile incidenza del provvedimento sui profili di sua competenza, ha ritenuto comunque opportuno esprimere il proprio parere ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento;

          rilevato che:

              il provvedimento, nel ridefinire il sistema di informazione e sicurezza, non affronta, se non marginalmente, il tema del rapporto tra i servizi di informazione e sicurezza e il Secondo Reparto Informazioni e Sicurezza dello Stato Maggiore Difesa (RIS), limitandosi a stabilire all'articolo 8, comma 2, che tale reparto agisce in stretto collegamento con il SIE;

              le funzioni del SIN e del SIE, poiché disciplinate dal provvedimento in oggetto risultano affidate ad un atto normativo di rango primario, mentre quelle del RIS continuano ad essere definite da un atto normativo di rango secondario - l'articolo 2, comma 1, lettera o), numero 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 556 del 1999 - per altro, mediante un rinvio all'articolo 5 della legge n. 801 del 1977, abrogato dal presente testo unificato;

              ritenuto che la disciplina sulla esclusività delle funzioni attribuite a SIE e SIN di cui all'articolo 8 non sia sufficiente ad escludere la necessità di ricomprendere il RIS nel sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica;

          rilevato altresì che:

              al fine di garantire la massima autorevolezza ai componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, soprattutto in vista della rilevanza e delicatezza dei compiti che essi sono chiamati a svolgere con assoluta riservatezza, potrebbe essere attentamente valutata la possibilità di introdurre nuovi criteri, anche di carattere elettivo, per la designazione dei componenti medesimi;

          considerato che, alla luce delle competenze del citato Comitato parlamentare, non risulta di immediata evidenza la ratio sottesa alla disposizione di cui all'articolo 31, comma 11, che prevede la non opponibilità del segreto professionale e del segreto bancario nei confronti del Comitato stesso;

          valutata l'opportunità di reintrodurre nel testo unificato alcuni importanti criteri direttivi per l'adozione del regolamento del personale di cui all'articolo 21,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:

          sia puntualmente esplicitata la natura del collegamento di cui all'articolo 8, comma 2, al fine di escludere la necessità di ricomprendere il RIS nel sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica;

      e con le seguenti osservazioni:

          a) al fine di garantire la massima autorevolezza ai componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere la designazione dei componenti del citato Comitato, attraverso la loro elezione a maggioranza qualificata da parte delle Assemblea di Camera e Senato, introducendo nel contempo meccanismi di salvaguardia che escludano l'eventualità di una paralisi dell'organismo nel caso in cui tale maggioranza non sia raggiunta;

          b) valuti la Commissione l'opportunità di escludere, all'articolo 31, comma 11, la non opponibilità nei confronti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica quanto meno del segreto professionale;

          c) valuti la Commissione l'opportunità di reintrodurre tra i criteri direttivi per l'adozione del regolamento del personale di cui all'articolo 21 quelli riguardanti la possibilità di avvicendare il personale non più idoneo allo svolgimento dei compiti istituzionali, le incompatibilità successive alla cessazione del rapporto di lavoro e la verifica dei risultati conseguiti dalla dirigenza.

 

 

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

 

PARERE FAVOREVOLE

 

 

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

      La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

          esaminato il progetto di legge n. 445 ed abb., recante «Sistema informativo per la sicurezza e segreto di Stato»,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

con la seguente osservazione:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 21, la possibilità di avvicendare il personale che non appaia più idoneo allo svolgimento dei compiti istituzionali e di precisare gli obblighi per il personale conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro con i servizi di sicurezza.

 

 


 

TESTO UNIFICATO

della Commissione

 

SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA E NUOVA DISCIPLINA DEL SEGRETO

 

 

CAPO I

STRUTTURA DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

 

Art. 1.

(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri).

      1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva:

          a) l'alta direzione e la responsabilità generale della politica informativa e della sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento;

          b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato;

          c) la conferma dell'opposizione del segreto di Stato;

          d) la nomina e la revoca del direttore generale e di uno o più vice direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza;

          e) la nomina e la revoca dei direttori e dei vice direttori dei servizi di sicurezza;

          f) la determinazione dell'ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui dà comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30.

      2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri opera come Autorità nazionale per la sicurezza, determinando i criteri per l'apposizione e l'opposizione del segreto ed emanando le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonché quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza.

      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede al coordinamento delle politiche di informazione per la sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, emana ogni disposizione necessaria per la organizzazione ed il funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Art. 2.

(Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica).

      1. Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall'Autorità delegata di cui all'articolo 3, ove istituita, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dal Servizio di informazione per la sicurezza esterna (SIE) e dal Servizio di informazione per la sicurezza interna (SIN).

      2. Ai fini della presente legge, per «servizi di sicurezza» si intendono il SIE ed il SIN.

Art. 3.

(Autorità delegata).

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove lo ritenga opportuno, può delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato, di seguito denominati «Autorità delegata».

      2. L'Autorità delegata non può esercitare funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri a norma della presente legge.

      3. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, non è richiesto il parere del Consiglio dei Ministri per il conferimento delle deleghe di cui al presente articolo al Ministro senza portafoglio.

 

Art. 4.

(Dipartimento delle informazioni per la Sicurezza).

      1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorità delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per l'esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonché nelle analisi e nelle attività operative dei servizi di sicurezza.

      3. Il DIS svolge i seguenti compiti:

          a) coordina l'intera attività di informazione per la sicurezza, verificando altresì i risultati delle attività svolte dal SIN e dal SIE, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attività di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri;

          b) è costantemente informato delle operazioni di competenza dei servizi di sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza;

          c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma l'esclusiva competenza del SIE e del SIN per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali del SIN e del SIE;

          d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre al CISR, nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;

          e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra il SIE e il SIN; comunica al Presidente del Consiglio dei ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche;

          f) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni ed analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza;

          g) elabora, d'intesa con il SIE e il SIN, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all'attività dei servizi di sicurezza, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri;

          h) sentiti il SIE e il SIN, elabora e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1;

          i) esercita il controllo sul SIE e sul SIN, verificando la conformità delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Per tale finalità, presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite con il decreto di cui al comma 6. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto decreto, può svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di sicurezza;

          l) vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa del segreto;

          m) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale;

          n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all'articolo 21, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo.

      4. La direzione generale del DIS è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma 5, ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento.

      5. Il direttore generale del DIS propone al Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Autorità delegata, ove istituita, la nomina di uno o più vice direttori generali; affida gli altri incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del Consiglio dei ministri.

      6. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono disciplinati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, sentito il CISR, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      7. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 6 istituisce l'ufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera i), attuando i seguenti criteri:

          a) agli ispettori è garantita piena autonomia ed indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di controllo;

          b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire con le operazioni in corso;

          c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive ed una adeguata formazione;

          d) non è consentito il passaggio di personale dall'ufficio ispettivo ai servizi di sicurezza;

          e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di sicurezza e presso il DIS; possono altresì acquisire, tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e privati.

Art. 5.

(Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica di informazione per la sicurezza.

      2. Il Comitato elabora gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica di informazione per la sicurezza, delibera sulla ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i servizi di sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi.

      3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dall'Autorità delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno e dal Ministro della difesa.

      4. Il direttore generale del DIS svolge le funzioni di segretario del Comitato.

      5. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei ministri, i direttori del SIE e del SIN, nonché altre autorità civili e militari di cui di volta di volta sia ritenuta necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare.

 

Art. 6.

(Servizio di informazione per la sicurezza esterna).

      1. È istituito il Servizio di informazione per la sicurezza esterna (SIE), al quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa della indipendenza, della integrità e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, dalle minacce provenienti dall'estero.

      2. Spettano al SIE inoltre le attività in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonché le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.

      3. È, altresì, compito del SIE individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.

      4. Il SIE può svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con il SIN, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso SIE svolge all'estero. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.

      5. Il SIE risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.

      6. Il SIE informa tempestivamente e con continuità i Ministri della difesa e degli affari esteri per i profili di rispettiva competenza.

      7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina e revoca il direttore del SIE, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta.

      8. Il direttore del SIE riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del DIS; presenta al CISR un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione del Servizio.

      9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, su proposta del direttore del SIE, uno o più vice direttori. Il direttore del SIE affida gli altri incarichi nell'ambito del servizio.

      10. L'organizzazione e il funzionamento del SIE sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato, previa deliberazione del CISR, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 7.

(Servizio di informazione per la sicurezza interna).

      1. È istituito il Servizio di informazione per la sicurezza interna (SIN), al quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica.

      2. Spettano al SIN le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.

      3. È, altresì, compito del SIN individuare e contrastare all'interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.

      4. Il SIN può svolgere operazioni all'estero soltanto in collaborazione con il SIE, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso SIN svolge all'interno del territorio nazionale. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.

      5. Il SIN risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.

      6. Il SIN informa tempestivamente e con continuità il Ministro dell'interno per i profili di sua competenza.

      7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, con proprio decreto, il direttore del SIE, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta.

      8. Il direttore del SIN riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del DIS; presenta al CISR un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione del Servizio.

      9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, su proposta del direttore del SIN, uno o più vice direttori. Il direttore del SIN affida gli altri incarichi nell'ambito del servizio.

      10. L'organizzazione e il funzionamento del SIN sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato, previa deliberazione del CISR, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

 

 

Art. 8.

(Esclusività delle funzioni attribuite al SIE e SIN).

      1. Le funzioni attribuite dalla presente legge al SIE e al SIN non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio.
      2. Il II Reparto Informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS), che non è parte del Sistema di informazione per la sicurezza, agisce in stretto collegamento con il SIE.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

 

Art. 9.

(Tutela amministrativa del segreto e nulla osta di sicurezza).

      1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe), che svolge funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza e di controllo sull'applicazione delle norme di legge, dei regolamenti e di ogni altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa del segreto di Stato ed alle classifiche di segretezza di cui all'articolo 41.

      2. Competono all'UCSe:

          a) gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri quale Autorità nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato;

          b) lo studio e la predisposizione delle misure volte a garantire la sicurezza di tutto quanto è coperto dalle classifiche di segretezza di cui all'articolo 41, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alla produzione industriale;

          c) il rilascio e la revoca dei nulla osta di sicurezza (NOS), previa acquisizione del parere dei direttori dei servizi di sicurezza e, ove necessario, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno;

          d) la conservazione e l'aggiornamento di un elenco completo di tutti i soggetti muniti di NOS.

      3. Il NOS ha la durata di sei anni. A ciascuna delle classifiche di segretezza, indicate nell'articolo 41, corrisponde un distinto livello di NOS.

      4. Il rilascio del NOS è subordinato all'effettuazione di un preventivo procedimento di accertamento diretto ad escludere, dalla conoscibilità di notizie, documenti, atti o cose classificate, ogni soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alle istituzioni della Repubblica, alla Costituzione e ai suoi valori, nonché di rigoroso rispetto del segreto.

      5. Al fine di consentire l'accertamento di cui al comma 4, le Forze armate, le Forze di polizia, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilità collaborano con l'UCSe per l'acquisizione di informazioni necessarie al rilascio dei NOS, ai sensi degli articoli 12 e 13.

      6. Prima della scadenza del termine di cui al comma 3, l'UCSe può revocare il NOS se, sulla base di segnalazioni e di accertamenti nuovi, emergono motivi di inaffidabilità a carico del soggetto interessato.

      7. Il regolamento istitutivo dell'UCSe disciplina il procedimento di accertamento preventivo di cui al comma 4, finalizzato al rilascio del NOS, nonché gli ulteriori possibili accertamenti di cui al comma 6, in modo tale da salvaguardare i diritti dei soggetti interessati.

      8. I soggetti interessati devono essere informati della necessità dell'accertamento nei loro confronti e possono rifiutarlo, rinunciando al NOS e all'esercizio delle funzioni per le quali esso è richiesto.

      9. Agli appalti di lavori e alle forniture di beni e servizi, per i quali la tutela del segreto sia richiesta da norme di legge o di regolamento ovvero sia ritenuta di volta in volta necessaria, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3,

del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

      10. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al comma 9, quando lo ritiene necessario, richiede, tramite l'UCSe, al Presidente del Consiglio dei ministri l'autorizzazione alla segretazione, indicandone i motivi. Contestualmente all'autorizzazione, l'UCSe trasmette al soggetto appaltante l'elenco delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS.

      11. Il dirigente preposto all'UCSe è nominato e revocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Autorità delegata, ove istituita, sentito il direttore generale del DIS. Il dirigente presenta annualmente al direttore generale del DIS, che informa il Presidente del Consiglio dei ministri, una relazione sull'attività svolta e sui problemi affrontati, nonché sulla rispondenza della organizzazione e delle procedure adottate dall'Ufficio ai compiti assegnati e sulle misure da adottare per garantirne la correttezza e l'efficienza. La relazione è portata a conoscenza del CISR.

 

 

Art. 10.

(Ufficio centrale degli archivi).

      1. È istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, l'Ufficio centrale degli archivi, al quale sono demandate:

          a) l'attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi dei servizi di sicurezza e del DIS;

          b) la gestione dell'archivio centrale del DIS;

          c) la vigilanza sulla sicurezza, sulla tenuta e sulla gestione dei citati archivi;

          d) la conservazione, in via esclusiva, presso appositi archivi storici, della documentazione relativa alle attività ed ai bilanci dei servizi di sicurezza, nonché la documentazione concernente le condotte di cui all'articolo 17 e le relative procedure di autorizzazione.

      2. Il decreto di cui all'articolo 4, comma 6, definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio centrale degli archivi, le procedure di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l'invio di documentazione all'Archivio centrale dello Stato.

Art. 11.

(Formazione e addestramento).

      1. È istituita nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4 comma 6, la Scuola di formazione con il compito di assicurare l'addestramento e la formazione di base e continuativa del personale del DIS e dei servizi di sicurezza.

      2. La Scuola ha una direzione della quale fanno parte, oltre a rappresentanti dei Ministeri interessati, esponenti qualificati dei centri di eccellenza universitari nei settori di interesse.

      3. Il direttore generale del DIS, i direttori dei servizi di sicurezza e il direttore della Scuola definiscono annualmente i programmi di formazione in relazione alle esigenze operative dei servizi di sicurezza, ai mutamenti dello scenario internazionale e all'evoluzione del quadro strategico internazionale.

 

 

 

Art. 12.

(Collaborazione delle Forze armate e delle Forze di polizia).

      1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto ai servizi di sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati.

 

Art. 13.

(Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità).

      1. Il DIS, il SIE e il SIN possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tal fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e con gli enti di ricerca.

      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa consultazione con le amministrazioni ed i soggetti interessati, sono emanate le disposizioni necessarie ad assicurare l'accesso del DIS, del SIE e del SIN agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità, prevedendo in ogni caso le modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell'accesso a dati personali.

Art. 14.

(Introduzione dell'articolo 118-bis del codice di procedura penale).

      1. Dopo l'articolo 118 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 118-bis. - (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, direttamente o a mezzo del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza e, in particolare, per le esigenze del Sistema di informazione per la sicurezza.

      2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3.

      3. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare l'accesso diretto di funzionari delegati dal direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza al registro delle notizie di reato anche se tenuto in forma automatizzata».

Art. 15.

(Introduzione dell'articolo 256-bis  del codice di procedura penale).

      1. Dopo l'articolo 256 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 256-bis.- (Acquisizione di documenti, atti o altre cose da parte dell'autorità giudiziaria presso le sedi dei servizi di sicurezza). - 1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altre cose presso le sedi dei servizi di sicurezza, presso gli uffici del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o comunque presso uffici collegati all'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, l'autorità giudiziaria indica nell'ordine di esibizione, in modo quanto più possibile specifico, i documenti, gli atti e le cose oggetto della richiesta.

      2. L'autorità giudiziaria procede personalmente sul posto all'esame dei documenti, degli atti e delle cose e acquisisce agli atti quelli strettamente indispensabili ai fini dell'indagine. Nell'espletamento di tale attività, l'autorità giudiziaria può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.

      3. Quando ha fondato motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti non siano quelli richiesti o siano incompleti, l'autorità giudiziaria informa il Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede a disporre la consegna di ulteriori documenti, atti o cose o, se ne ricorrono i presupposti, a confermare

l'inesistenza di ulteriori documenti, atti o cose.

      4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, un atto o una cosa, originato da un organismo informativo estero, trasmesso con vincolo di non divulgazione, l'esame e la consegna immediata sono sospesi e il documento, l'atto o la cosa è trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri affinché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorità estera per le relative determinazioni.

      5. Nella ipotesi prevista al comma 4, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero oppone o conferma il segreto di Stato entro sessanta giorni dalla trasmissione.

      6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 5, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa».

 

 

 

Art. 16.

(Introduzione dell'articolo 256-ter del codice di procedura penale).

      1. Dopo l'articolo 256-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 15 della presente legge è inserito il seguente:

      «Art. 256-ter. - (Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccepito il segreto di Stato). - 1. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o altre cose per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, l'esame e la consegna sono sospesi; il documento, l'atto o la cosa è sigillato in appositi contenitori e trasmesso prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

      2. Nell'ipotesi prevista nel comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato entro sessanta giorni dalla trasmissione.

     3. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 2, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa».

 

 

CAPO III

GARANZIE FUNZIONALI, STATO GIURIDICO DEL PERSONALE E NORME DI CONTABILITÀ

 

Art. 17.

(Ambito di applicazione delle garanzie funzionali).

      1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non è punibile il personale dei servizi di sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla legge come reato, legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e delle procedure fissate dall'articolo 18.

      2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma l non si applica se la condotta prevista dalla legge come reato configura delitti diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la personalità individuale, la libertà personale, la libertà morale, la salute o l'incolumità di una o più persone.

      3. La speciale causa di giustificazione non si applica, altresì, ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali, di cui all'articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all'articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei servizi di sicurezza e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dall'articolo 18, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria e non cagionino intenzionalmente uno sviamento degli accertamenti da questa disposti.

      4 Le condotte di cui al comma 1 non possono essere effettuate nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o in un'assemblea o consiglio regionale, nelle sedi di organizzazioni sindacali ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all'albo.

      5. La speciale causa di giustificazione si applica quando le condotte:

          a) sono poste in essere nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali dei servizi di sicurezza, in attuazione di un'operazione autorizzata e documentata ai sensi dell'articolo 18 e secondo le norme organizzative del Sistema di informazione per la sicurezza;

          b) sono indispensabili e proporzionate per il conseguimento degli obiettivi dell'operazione non altrimenti perseguibili;

          c) sono frutto di una obiettiva e compiuta comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti;

          d) sono effettuate in modo tale da comportare il minor danno possibile per gli interessi lesi.

      6. Quando, per particolari condizioni di fatto e per eccezionali necessità, le attività indicate nel presente articolo sono state svolte da persone non addette ai servizi di sicurezza e risulta che il ricorso alla loro opera da parte dei servizi di sicurezza era indispensabile, ed era stato autorizzato secondo le procedure fissate dall'articolo 18, tali persone sono equiparate, ai fini della applicazione della speciale causa di giustificazione, al personale dei servizi di sicurezza.

Art. 18.

(Procedure di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato).

      1. In presenza dei presupposti di cui all'articolo 17 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri, autorizza le condotte previste dalla legge come reato e le operazioni di cui esse sono parte.

      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede all'autorizzazione, motivandola, sulla base di una circostanziata richiesta del direttore del servizio di sicurezza interessato, tempestivamente trasmessa tramite il DIS.

      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può in ogni caso modificare o revocare il provvedimento adottato a norma del comma 1.

      4. Nei casi di assoluta urgenza, che non consentono di acquisire tempestivamente l'autorizzazione di cui al comma 2, il direttore del servizio di sicurezza autorizza le condotte richieste e ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre le ventiquattro ore, al Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il DIS, indicando circostanze e motivi dell'intervento di urgenza.

      5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità delegata, ove istituita, se l'autorizzazione era di sua competenza, qualora riscontri la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 17, nonché il rispetto del termine di comunicazione di cui al comma 4, ratifica il provvedimento.

      6. Nei casi in cui la condotta prevista dalla legge come reato sia stata posta in essere in assenza ovvero oltre i limiti delle autorizzazioni previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta le necessarie misure ed informa l'autorità giudiziaria.

      7. La documentazione relativa alle richieste di autorizzazione previste nel presente articolo è conservata presso il DIS in apposito schedario segreto, unitamente alla documentazione circa le relative spese, secondo le norme emanate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6. La rendicontazione di tali spese è sottoposta a specifica verifica da parte dell'ufficio ispettivo del DIS, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i).

 

 

Art. 19.

(Opposizione della speciale causa di giustificazione all'autorità giudiziaria).

      1. Quando risulta che per taluna delle condotte indicate all'articolo 17 ed autorizzate

ai sensi dell'articolo 18 sono iniziate indagini preliminari, il direttore del Servizio interessato oppone all'autorità giudiziaria che procede l'esistenza della speciale causa di giustificazione.

      2. Nel caso indicato al comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 18. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi alla opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalità che ne tutelino la segretezza.

      3. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è opposta nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri è interpellato dal giudice che procede.

      4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se sussiste l'autorizzazione, ne dà comunicazione entro dieci giorni all'autorità che procede, indicandone i motivi. Della conferma è data immediata comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30. Nelle more della pronuncia del Presidente del Consiglio dei ministri il procedimento è sospeso.

      5. Se la conferma non interviene nel termine indicato al comma 4, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.

      6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma la sussistenza dell'autorizzazione, il procuratore della Repubblica dispone la trasmissione in archivio degli atti, da custodire secondo modalità, determinate dallo stesso procuratore, che ne tutelino la segretezza; il giudice, a seconda dei casi, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione.

      7. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita quando è sollevato conflitto di attribuzione fino a che il conflitto non sia stato risolto.

      8. Se è stato sollevato conflitto di attribuzione, la Corte costituzionale ha pieno accesso agli atti del procedimento e al provvedimento di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, con le garanzie di segretezza che la Corte stessa stabilisce.

      9. Quando l'esistenza della speciale causa di giustificazione è eccepita dall'appartenente ai servizi di sicurezza o da uno dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 6, al momento dell'arresto in flagranza o dell'esecuzione di una misura cautelare, l'esecuzione del provvedimento è sospesa e la persona è accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore, salvo il caso previsto nel comma 10.

      10. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, provvede a norma degli articoli 390 e seguenti del codice di procedura penale, dispone le necessarie verifiche e chiede conferma al direttore del servizio di sicurezza interessato che deve rispondere entro ventiquattro ore dalla richiesta. La persona è trattenuta negli uffici della polizia giudiziaria sino a quando perviene la conferma del direttore del servizio interessato e comunque non oltre ventiquattro ore dalla ricezione della richiesta. Decorso il termine senza che sia pervenuta la conferma richiesta, si procede a norma del codice di procedura penale.

      11. Se necessario, il procuratore della Repubblica chiede conferma al Presidente del Consiglio dei ministri che conferma o smentisce l'esistenza della causa di giustificazione entro dieci giorni dalla richiesta. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l'autorità giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.

 

Art. 20.

(Sanzioni penali).

      1. Gli appartenenti ai servizi di sicurezza e i soggetti di cui all'articolo 17, comma 6, che preordinino illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 18 sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni.

 

 

Art. 21.

(Contingente speciale del personale).

      1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR, è determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS ed ai servizi di sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il reclutamento del personale, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso.

      2. Il regolamento determina, in particolare:

          a) l'istituzione di un ruolo del personale dei servizi di sicurezza e del DIS, prevedendo le distinzioni per le funzioni amministrative, operative e tecniche;

          b) la definizione di adeguate modalità selettive, aperte anche a cittadini esterni alla pubblica amministrazione, per la scelta del personale;

          c) l'individuazione di un tempo massimo di permanenza per coloro che, a norma dei criteri indicati nella lettera e), non vengono assunti tramite concorso;

          d) l'individuazione di una quota di personale chiamato a svolgere funzioni di diretta collaborazione con il direttore generale del DIS e con i direttori dei servizi di sicurezza, la cui permanenza presso i rispettivi organismi è legata alla permanenza in carica dei medesimi direttori;

          e) il divieto di assunzione diretta per il personale destinato ai servizi amministrativi, contabili e ausiliari, salvo casi di alta e particolare specializzazione, debitamente documentata, per attività assolutamente necessarie alla operatività del DIS e dei servizi di sicurezza;

          f) le ipotesi di incompatibilità, collegate alla presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado con dipendenti dei servizi di sicurezza o del DIS, salvo che l'assunzione avvenga per concorso; qualora il rapporto di parentela o di affinità riguardi il direttore generale del DIS e i direttori dei servizi, l'incompatibilità è assoluta;

          g) il divieto di affidare incarichi a tempo indeterminato a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dal DIS e dai servizi di sicurezza;

          h) i criteri per la progressione di carriera;

          i) la determinazione per il DIS e per ciascun servizio di una percentuale minima non inferiore al 50 per cento dei dipendenti del ruolo di cui alla lettera a);

          l) i casi eccezionali di conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione a particolari profili professionali, competenze o specializzazioni;

          m) i criteri e le modalità relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell'amministrazione di provenienza al fine del riconoscimento delle professionalità acquisite.

      3. Per il reclutamento del personale addetto al DIS ed ai servizi di sicurezza non si applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.

      4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.

      5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni e le modalità del passaggio del personale di CESIS, SISMI e SISDE nel ruolo di cui al comma 2, lettera a).

      6. Il regolamento definisce, sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle Forze di polizia, il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al contingente di cui al comma 1, costituito dallo stipendio tabellare, dall'indennità integrativa speciale e dagli assegni familiari, nonché da una indennità di funzione, rapportata al grado, alla qualifica e al profilo rivestiti e alle funzioni svolte.

      7. È vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza, è escluso il mantenimento del trattamento economico principale ed accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di sicurezza, fatte salve le misure eventualmente disposte ai sensi della lettera m) del comma 2.

      8. Il regolamento può prevedere forme di incentivazione dell'avvicendamento dei dipendenti del DIS e dei servizi di sicurezza.

      9. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo.

      10. Il regolamento stabilisce le incompatibilità preclusive del rapporto con il DIS e con i servizi di sicurezza, in relazione a determinate condizioni personali, a incarichi ricoperti e ad attività svolte, prevedendo specifici obblighi di dichiarazione e, in caso di violazione, le conseguenti sanzioni.

      11. Non possono svolgere attività, in qualsiasi forma, alle dipendenze del Sistema di informazione per la sicurezza persone che, per comportamenti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione.

      12. In nessun caso il DIS e i servizi di sicurezza possono avere alle loro dipendenze o impiegare in qualità di collaboratori o di consulenti membri del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, dipendenti degli organi costituzionali, magistrati, ministri di confessioni religiose i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e giornalisti professionisti o pubblicisti.

      13. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.

 

Art. 22.

(Ricorsi giurisdizionali).

      1. Ai ricorsi al giudice amministrativo aventi ad oggetto controversie relative al rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Art. 23.

(Esclusione della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza).

      1. Il personale di cui all'articolo 21 non riveste la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria né, salvo quanto previsto dal comma 2, quella di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza. Tali qualità sono sospese durante il periodo di appartenenza al contingente speciale di cui all'articolo 21 per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.

      2. In relazione allo svolgimento di attività strettamente necessarie a una specifica operazione dei servizi di sicurezza o volte alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei servizi di sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, può essere attribuita a taluno dei soggetti appartenenti al contingente speciale di cui all'articolo 21, per non oltre un anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale del DIS.

      3. L'attribuzione della qualifica è rinnovabile.

      4. L'attribuzione della qualifica è comunicata al Ministro dell'interno.

      5. Nei casi di urgenza, la proposta del direttore generale del DIS può essere formulata anche in forma orale e seguita entro ventiquattro ore dalla comunicazione scritta.

      6. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale di cui all'articolo 21 ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato esclusivamente ai rispettivi vertici, per il tramite dei propri superiori. Se la denuncia è presentata da un appartenente al SIE o al SIN, i direttori dei servizi di sicurezza riferiscono al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro competente ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 6, comma 6, e dell'articolo 7, comma 6, tramite il direttore generale del DIS.

      7. I direttori dei servizi di sicurezza e il direttore generale del DIS hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell'ambito delle strutture che da essi rispettivamente dipendono.

      8. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 7 può essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.

 

Art. 24.

(Identità di copertura).

      1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, può autorizzare l'uso, da parte degli addetti ai servizi di sicurezza, di documenti di identificazione contenenti indicazioni di qualità personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura può essere disposta o autorizzata l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura.

      2. I documenti indicati nel comma 1 non possono attestare la qualità di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.

      3. Con apposito regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definite le modalità di rilascio e conservazione, nonché la durata della validità dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Presso il DIS è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio dei documenti e dei certificati di cui al comma 1. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato è conservato in apposito archivio istituito presso il DIS.

 

Art. 25.

(Attività simulate).

      1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, può autorizzare i dirigenti dei servizi di sicurezza ad esercitare attività economiche simulate, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura.

      2. Il consuntivo delle attività di cui al comma 1 è allegato al bilancio consuntivo dei fondi riservati.

      3. Con apposito regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabilite le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 1.

Art. 26.

(Trattamento delle notizie personali).

      1. La raccolta e il trattamento delle notizie e delle informazioni è finalizzata esclusivamente al perseguimento degli scopi istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.

      2. Il DIS, tramite l'ufficio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i), e i direttori dei servizi di sicurezza garantiscono il rispetto di quanto disposto dal comma 1.

      3. Il personale addetto al Sistema di informazione per la sicurezza che in qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi in violazione di quanto previsto dal comma 1 è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.

      4. Il SIN, il SIE e il DIS non possono istituire archivi al di fuori di quelli la cui esistenza è stata ufficialmente comunicata al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, ai sensi dell'articolo 33, comma 6.

 

Art. 27.

(Tutela del personale nel corso di procedimenti giudiziari).

      1. Quando, nel corso di un procedimento giudiziario, devono essere assunte le dichiarazioni di un addetto ai servizi di sicurezza o al DIS, l'autorità giudiziaria procedente adotta ogni possibile tutela della persona che deve essere esaminata.

      2. In particolare, nel corso del procedimento penale, l'autorità giudiziaria dispone la partecipazione a distanza dello stesso con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni previste all'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La partecipazione a distanza è disposta a condizione che siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo e che la presenza della persona non sia necessaria.

      3. In ogni caso si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, gli articoli 128 del codice di procedura civile e 472 e 473 del codice di procedura penale.

      4. Nel corso delle indagini, il pubblico ministero adotta comunque adeguate cautele a tutela della persona che deve essere esaminata o deve partecipare ad un atto di indagine.

      5. In particolare, il pubblico ministero provvede sempre con decreto succintamente motivato a disporre il mantenimento del segreto sugli atti ai quali partecipano addetti ai servizi di sicurezza o al DIS fino alla chiusura delle indagini preliminari, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 329, comma 3, del codice di procedura penale, salvo che il mantenimento del segreto non sia di impedimento assoluto alla prosecuzione delle indagini ovvero sussista altra rilevante necessità alla pubblicità degli atti.

      6. Nel corso delle indagini il pubblico ministero provvede, altresì, alla custodia degli atti di cui al presente articolo con modalità idonee a tutelarne la segretezza.

 

Art. 28.

(Introduzione dell'articolo 270-bis del codice di procedura penale).

      1. Dopo l'articolo 270 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «Art. 270-bis. - (Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di sicurezza). - 1. L'autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di sicurezza, dispone la immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni.

      2. Terminate le intercettazioni, l'autorità giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri copia della documentazione contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per accertare se taluna di tali informazioni sia coperta da segreto di Stato.

      3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se vi sia pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto; resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di sicurezza.

      4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.

      5. L'opposizione del segreto di Stato inibisce all'autorità giudiziaria la utilizzazione delle notizie coperte dal segreto.

      6. Non è in ogni caso precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto.

      7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, e il conflitto è accolto, il segreto di Stato non può più essere opposto con riferimento allo stesso oggetto.

      8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento».

 

Art. 29.

(Norme di contabilità).

      1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituita un'apposita unità previsionale di base per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza.

      2. All'inizio dell'esercizio finanziario, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR, sentiti i responsabili del DIS, del SIE e del SIN, ripartisce tra tali organismi lo stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresì, le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale ripartizione e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la stessa procedura, è data comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30.

      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR, è adottato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di contabilità del DIS e dei servizi di sicurezza, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi fondamentali da esse stabiliti, nonché delle seguenti disposizioni:

          a) il bilancio preventivo, nel quale sono distintamente indicati i fondi per le spese riservate, e il bilancio consuntivo delle spese ordinarie sono unici per DIS, SIE e SIN e sono predisposti su proposta dei responsabili delle strutture stesse, per la parte di rispettiva competenza;

          b) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di cui alla lettera a) sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CISR;

          c) il bilancio consuntivo è inviato per il controllo della legittimità e regolarità della gestione, insieme con la relazione annuale dell'organo di controllo interno, ad un ufficio della Corte dei conti, distaccato presso il DIS;

          d) gli atti di gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al controllo preventivo di un ufficio distaccato presso il DIS, facente capo all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri;

          e) i componenti degli uffici distaccati della Corte dei conti e dell'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alle lettere c) e d), sono tenuti al rispetto del segreto;

          f) gli atti di gestione delle spese riservate sono adottati esclusivamente dai responsabili del DIS e dei servizi di sicurezza, che presentano uno specifico rendiconto trimestrale e una relazione finale annuale al Presidente del Consiglio dei ministri;

          g) il consuntivo della gestione finanziaria delle spese ordinarie è trasmesso, insieme con la relazione della Corte dei conti, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, al quale è presentata, altresì, nella relazione semestrale di cui all'articolo 33, comma 1, una informativa sulle singole linee essenziali della gestione finanziaria delle spese riservate; la documentazione delle spese riservate, senza indicazioni nominative, è conservata negli archivi storici di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d).

      4. Un apposito regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come modificato dal comma 5 del presente articolo. Sono altresì individuati i lavori, le forniture ed i servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere effettuati in economia o a trattativa privata.

      5. È abrogato il comma 8 dell'articolo 17 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

 

CAPO IV

CONTROLLO PARLAMENTARE

 

Art. 30.

(Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

      1. È istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati all'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato. In caso di scioglimento delle Camere, i componenti restano in carica fino alla nomina del nuovo Comitato.

      2. Il Comitato verifica, in modo sistematico e continuativo, che l'attività del Sistema di informazione per la sicurezza si svolga nel rispetto della Costituzione, delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni.

      3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Il Presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.

      4. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti.

      5. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

      6. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 5.

 

Art. 31.

(Funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

      1. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica procede al periodico svolgimento di audizioni del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, dei Ministri facenti parte del CISR, del direttore generale del DIS e dei direttori del SIE e del SIN.

      2. Il Comitato ha altresì la facoltà, in casi eccezionali adeguatamente motivati, di disporre l'audizione di dipendenti del Sistema di informazione per la sicurezza, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri che, sotto la propria responsabilità, può opporsi per giustificati motivi.

      3. Il Comitato può altresì ascoltare ogni altra persona non appartenente al Sistema di informazione per la sicurezza in grado di fornire elementi di informazione o valutazione ritenuti utili ai fini dell'esercizio del controllo parlamentare.

      4. Tutti i soggetti auditi sono tenuti a riferire, con lealtà e completezza, le informazioni in loro possesso concernenti le materie di interesse del Comitato.

      5. Il Comitato può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

      6. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente alla trasmissione della documentazione richiesta ai sensi del comma 5, salvo che non rilevi, con decreto motivato per ragioni di natura istruttoria, la necessità di ritardare la trasmissione. Quando le ragioni del differimento vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato, ma perde efficacia dopo la chiusura delle indagini preliminari.

      7. Il Comitato può ottenere, da parte di appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, nonché degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, informazioni di interesse, nonché copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti.

      8. Qualora la comunicazione di un'informazione o la trasmissione di copia di un documento possano pregiudicare la sicurezza della Repubblica, i rapporti con Stati esteri, lo svolgimento di operazioni in corso o l'incolumità di fonti informative, collaboratori o appartenenti ai servizi di sicurezza, il destinatario della richiesta oppone l'esigenza di riservatezza al Comitato.

      9. Ove il Comitato ritenga di insistere nella propria richiesta, quest'ultima è sottoposta alla valutazione del Presidente del Consiglio dei ministri, che decide nel termine di trenta giorni se l'esigenza opposta sia effettivamente sussistente. In nessun caso l'esigenza di riservatezza può essere opposta o confermata in relazione a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i reati di cui agli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale.

      10. Il Comitato, qualora ritenga infondata la decisione del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero non riceva alcuna comunicazione nel termine prescritto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.

      11. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al Comitato non può essere opposto il segreto d'ufficio, né il segreto bancario o professionale, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

      12. Quando informazioni, atti o documenti richiesti siano assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto al Comitato.

      13. Il Comitato può esercitare il controllo diretto della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse, effettuando, a tale scopo, l'accesso presso l'archivio centrale del DIS, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b).

      14. Il Comitato può effettuare accessi e sopralluoghi negli uffici di pertinenza del Sistema di informazione per la sicurezza, dandone preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

      15. Nei casi previsti nel comma 14, il Presidente del Consiglio dei ministri può differire l'accesso qualora vi sia il pericolo di interferenza con operazioni in corso.

Art. 32.

(Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

      1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime il proprio parere sugli schemi dei decreti e dei regolamenti previsti dalla presente legge, nonché su ogni altro schema di decreto o regolamento concernente l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 21.

      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica circa le nomine dei direttori e dei vice direttori del DIS e dei direttori e dei vice direttori dei servizi di sicurezza.

      3. I pareri di cui al comma 1 hanno carattere obbligatorio, ma non vincolante.

      4. I pareri di cui al comma 1 sono espressi dal Comitato nel termine di un mese dalla ricezione dello schema di decreto o regolamento; tale termine è prorogabile una sola volta, per non più di quindici giorni.

Art. 33.

(Obblighi di comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni sei mesi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica una relazione sull'attività dei servizi di sicurezza, contenente una analisi della situazione e dei pericoli per la sicurezza.

      2. Sono comunicati al Comitato, a cura del DIS, tutti i regolamenti e le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri che riguardano le materie di competenza del Comitato, nonché i decreti ed i regolamenti concernenti l'organizzazione e lo stato del contingente speciale di cui all'articolo 21.

      3. Il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri trasmettono al Comitato i regolamenti da essi emanati con riferimento alle attività del Sistema di informazione per la sicurezza

      4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato circa le operazioni condotte dai servizi di sicurezza nelle quali siano state poste in essere condotte previste dalla legge come reato, autorizzate ai sensi dell'articolo 18 della presente legge e dell'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Le informazioni sono inviate al Comitato entro trenta giorni dalla data di conclusione delle operazioni.

      5. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente al Comitato tutte le richieste di cui all'articolo 270-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 28 della presente legge, e le conseguenti determinazioni adottate.

      6. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente al Comitato l'istituzione degli archivi del DIS e dei servizi di sicurezza.

      7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nella relazione concernente ciascun semestre, informa il Comitato sull'andamento della gestione finanziaria del DIS e dei servizi di sicurezza relativa allo stesso semestre.

      8. Nella informativa di cui al comma 7 sono riepilogate, in forma aggregata per tipologie omogenee di spesa, le previsioni iscritte nel bilancio del DIS, del SIE e del SIN ed i relativi stati di utilizzo.

      9. Nella relazione semestrale il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato dei criteri di acquisizione dei dati personali raccolti dai servizi di sicurezza per il perseguimento dei loro fini.

      10. Entro il 30 settembre di ogni anno il Presidente del Consiglio dei ministri presenta la relazione relativa al primo semestre dell'anno in corso; entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta la relazione relativa al secondo semestre dell'anno precedente.

      11. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Comitato, nella seconda relazione semestrale, un'informativa sulle linee essenziali delle attività di cui all'articolo 24, comma 1, svolte nell'anno precedente.

      12. La relazione semestrale informa anche sulla consistenza dell'organico e sul reclutamento di personale effettuato nel semestre di riferimento, nonché sui casi di chiamata diretta nominativa con indicazione dei criteri adottati e delle prove selettive sostenute.

Art. 34.

(Accertamento di condotte illegittime

o irregolari).

      1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, qualora nel l'esercizio delle proprie funzioni riscontri condotte poste in essere in violazione delle norme che regolano l'attività di informazione per la sicurezza, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e riferisce ai Presidenti delle Camere.

 

Art. 35.

(Relazioni del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica).

      1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica presenta una relazione annuale al Parlamento per riferire sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza.

Art. 36.

(Obbligo del segreto).

      1. I componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti al Comitato stesso e tutte le persone che collaborano con il Comitato oppure che vengono a conoscenza, per ragioni d'ufficio o di servizio, dell'attività del Comitato sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite, anche dopo la cessazione dell'incarico.

      2. La violazione del segreto di cui al comma 1 è punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a norma dell'articolo 326 del codice penale; se la violazione è commessa da un parlamentare le pene sono aumentate da un terzo alla metà.

      3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene previste dall'articolo 326 del codice penale si applicano anche a chi diffonde, in tutto o in parte, atti o documenti dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.

      4. Quando risulti evidente che la violazione del segreto possa essere attribuita ad un componente del Comitato, il Presidente della Camera di appartenenza nomina una commissione di indagine, composta paritariamente da parlamentari dei gruppi della maggioranza e di opposizione.

      5. La violazione del segreto, accertata dalla commissione di indagine, salva la responsabilità penale, costituisce per il parlamentare causa di decadenza dall'incarico di componente del Comitato.

Art. 37.

(Organizzazione interna).

      1. L'attività e il funzionamento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica sono disciplinati da un regolamento interno approvato dal Comitato stesso a maggioranza assoluta dei propri componenti. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

      2. Le sedute e tutti gli atti del Comitato sono segreti, salva diversa deliberazione del Comitato.

      3. Gli atti acquisiti dal Comitato soggiacciono al regime determinato dal soggetto che li ha trasmessi.

      4. Per l'espletamento delle sue funzioni il Comitato fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. L'archivio e tutti gli atti del Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono trasferiti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

      5. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di intesa tra loro, autorizzano le collaborazioni esterne richieste dal Comitato nei limiti delle risorse finanziarie assegnate. Il Comitato non può avvalersi a nessun titolo della collaborazione di appartenenti o ex appartenenti al Sistema di informazione per la sicurezza, né di soggetti che collaborino o abbiano collaborato con organismi informativi di Stati esteri.

 

CAPO V

DISCIPLINA DEL SEGRETO

 

Art. 38.

(Segreto di Stato).

      1. Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno alla integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.

      2. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose ed i luoghi coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorità chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. Tutti gli atti riguardanti il segreto di Stato devono essere conservati con accorgimenti atti ad impedirne la manipolazione, la sottrazione o la distruzione.

      3. Sono coperti dal segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza eventualmente attribuita dai soggetti a ciò legittimamente preposti, le informazioni, i documenti, gli atti, le attività, le cose o i luoghi la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate, sia tale da ledere gravemente le finalità di cui al comma 1.

      4. Il vincolo derivante dal segreto di Stato è apposto e, ove possibile, annotato, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all'estero.

      5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge, sentito il CISR, disciplina con regolamento emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri per la individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.

      6. Con il regolamento di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle Aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

      7. Decorsi quindici anni dalla apposizione del segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione confermata ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale, chiunque vi abbia interesse può richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato.

      8. Entro sessanta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri consente l'accesso ovvero, con provvedimento motivato, dispone una o più proroghe del vincolo per una durata complessivamente non superiore a quindici anni.

      9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 7 e 8, può disporre la cessazione del vincolo quando ritenga siano venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione.

      10. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti.

      11. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relative a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale.

Art. 39.

(Tutela del segreto di Stato).

      1. L'articolo 202 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 202. - (Segreto di Stato). - 1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.

      2. Se i soggetti di cui al comma 1 oppongono un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.

      3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.

      4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.

      5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.

      6. Non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperte dal segreto.

      7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, e il conflitto è accolto, il segreto di Stato non può più essere opposto con riferimento al medesimo oggetto».

      2. All'articolo 204, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale».

      3. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

          «1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie, documenti o cose relative a condotte poste in essere, da parte degli appartenenti ai servizi di sicurezza, in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l'apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l'esistenza della speciale causa di giustificazione.

          1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della classifica.

      1-quater In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.

      1-quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica di segretezza, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente».

      4. All'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede.

In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato»;

          b) il comma 3 è abrogato.

      5. Di ogni caso di conferma della opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale o dell'articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 della presente legge. Il Comitato, se ritiene infondata la opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.

Art. 40.

(Divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato).

      1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. Nel processo penale, salvo quanto disposto dall'articolo 202 del codice di procedura penale, se è stato opposto il segreto di Stato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dallo stesso segreto, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.

      2. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.

      3. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.

      4. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.

      5. Non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperte dal segreto.

      6. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, e il conflitto è accolto, il segreto di Stato non può più essere opposto con riferimento al medesimo oggetto.

      7. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.

 

Art. 41.

(Classifiche di segretezza).

      1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano a ciò abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali.

      2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per primo la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero documenti, atti, notizie o cose.

      3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali.

      4. Chi appone la classifica di segretezza individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte.

      5. La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa ogni vincolo di classifica.

      6. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

      7. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con regolamento adottato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono determinati l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza, nonché i criteri per la individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.

      8. Qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia.

 

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 42.

(Procedura per l'adozione dei regolamenti).

      1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari previ     ste dalla presente legge sono emanate entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 e previa deliberazione del CISR.

      2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle norme vigenti.

 

 

 

Art. 43.

(Abrogazione).

      1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 44.

(Disposizioni transitorie).

      1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e il Comitato parlamentare è integrato nella sua composizione ai sensi dell'articolo 30, comma 1. A decorrere dallo stesso termine cessa dalle proprie funzioni il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza di cui all'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Art. 45.

(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 


Normativa di riferimento

 


Codice di procedura civile
(art. 128)

 

 

Art. 128

Udienza pubblica.

L'udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità [c.p.c. 156], ma il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume [disp. att. c.p.c. 84].

 

Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro e può allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni [c.p.c. 68].

 

 


Codice penale
(artt. 51, 285, 289, 294, 326, 416-bis, 422)

 

 

Art. 51

Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere. (1)

L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità.

 

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale [c.p. 357] che ha dato l'ordine.

 

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo.

 

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine (2) (3).

 

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(1) Vedi l'art. 84-bis, L. 22 dicembre 1975, n. 685 e gli artt. 97 e 103, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, nonché la L. 15 dicembre 1990, n. 395, sull'Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.

(2) Vedi gli artt. 12-ter e 12-quater, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 1992, n. 356, concernente modifiche al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa; nonché l'art. 4, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale; in materia di pubblica sicurezza vedi gli artt. 27 e 31, L. 22 maggio 1975, n. 152 e l'art. 12, D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni in L. 6 febbraio 1980, n. 15. Vedi, anche, l'art. 66, L. 1 aprile 1981, n. 121, sull'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Il terzo, quarto, quinto comma del citato art. 66 così dispongono: «L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al quale sia rivolto un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni: se l'ordine è rinnovato per iscritto, è tenuto a darvi esecuzione e di essa risponde a tutti gli effetti il superiore che lo ha impartito. Quando l'appartenente ai ruoli della Polizia di Stato si trova in sevizio di ordine pubblico ovvero quando esiste uno stato di pericolo e di urgenza, l'ordine ritenuto palesemente illegittimo deve essere eseguito su rinnovata richiesta anche verbale del superiore, che al termine del servizio ha l'obbligo di confermarlo per iscritto.

L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, non lo esegue ed informa immediatamente i superiori.

Il disposto di cui ai commi precedenti si applica, in quanto compatibile, ai rapporti di dipendenza funzionale derivanti dal nuovo ordinamento della pubblica sicurezza». Vedi, anche, il D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, L. 15 dicembre 1990, n. 395.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno-6 luglio 1972, n. 123 (Gazz. Uff. 12 luglio 1972, n. 180), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'ultimo comma del presente articolo, in riferimento agli artt. 3 e 28 Cost.

 

 

Art. 285

Devastazione, saccheggio e strage. (1)

Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato [c.p. 4] o in una parte di esso è punito con la morte [c.p. 7, n. 1, 29, 32, 302, 311, 312, 364; c.p.p. 275] (2).

 

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(1) Vedi l'art. 2, secondo comma, L. 18 febbraio 1987, n. 34, sulla dissociazione dal terrorismo. L'art. 5, secondo comma, L. 29 maggio 1982, n. 304, sull'ordinamento costituzionale (terroristi pentiti), così dispone: «Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un reato diverso».

La decadenza da questi benefici in caso di false o reticenti dichiarazioni è regolato dall'art. 10 della stessa legge n. 304 del 1982, il cui art. 12 limita la applicazione del provvedimento solo ai reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purché i comportamenti cui è condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge (3 giugno 1982), termine differito di ulteriori centoventi giorni, con l'art. 1 del D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito nella L. 29 novembre 1982, n. 882. L'indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241 non si applica per i delitti previsti dal presente comma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 della stessa legge.

(2) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena all'ergastolo. Vedi gli artt. 21 e 29, L. 18 aprile 1975, n. 110, sul controllo di armi, munizioni ed esplosivi, e gli artt. 18 e 20, L. 22 maggio 1975, n. 152, sulla tutela dell'ordine pubblico. L'art. 1, L. 28 settembre 1998, n. 336 (Gazz. Uff. 30 settembre 1998, n. 228) ha disposto che, nei procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari è di tre anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale. Il termine di durata delle indagini preliminari per le suddette ipotesi di reato è stato poi aumentato: a quattro anni dall'art. 1, D.L. 27 settembre 1999, n. 330 (Gazz. Uff. 27 settembre 1999, n. 227) convertito in legge dall'art. 1, L. 23 novembre 1999, n. 438 (Gazz. Uff. 26 novembre 1999, n. 278); a cinque anni dall'art. 9, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4 e a sei anni dall'art. 13, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2002, n. 284.

 

 

Art. 289

Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali (1).

È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

 

1) al Presidente della Repubblica o al Governo [Cost. 92; c.p. 360] l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge (2);

 

2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni (3).

 

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(1) L'art. 5, secondo comma, L. 29 maggio 1982, n. 304, sull'ordinamento costituzionale (terroristi pentiti), così dispone: «Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé un reato diverso».

La decadenza da questi benefici in caso di false o reticenti dichiarazioni è regolato dall'art. 10 della stessa legge n. 304 del 1982, il cui art. 12 limita la applicazione del provvedimento solo ai reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purché i comportamenti cui è condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge (3 giugno 1982), termine differito di ulteriori centoventi giorni, con l'art. 1 del D.L. 1 ottobre 1982, n. 695, convertito nella L. 29 novembre 1982, n. 882.

(2) Per la persona del Sommo Pontefice vedi l'art. 8 del Concordato lateranense reso esecutivo con L. 27 maggio 1929, n. 810 e la L. 25 marzo 1985, n. 121.

(3) Articolo sostituito prima dall'art. 2, L. 11 novembre 1947, n. 1317, di modifica al codice penale per la parte riguardante i delitti contro le istituzioni costituzionali dello Stato, poi dall'art. 1, L. 30 luglio 1957, n. 655, di modifica alle norme riguardanti i delitti di attentato e vilipendio degli organi costituzionali ed infine dall'art. 4, L. 24 febbraio 2006, n. 85.

Il testo in vigore prima di qust'ultima sostituzione era il seguente: «È punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1. al presidente della Repubblica o al Governo, l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

2. alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali, l'esercizio delle loro funzioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette.».

 

 

Art. 294

Attentati contro i diritti politici del cittadino.

Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [Cost. 48, 49; c.p. 7, n. 1, 29, 32, 311, 312; c.p.p. 275] (1).

 

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(1) Vedi la L. 6 febbraio 1948, n. 29, sull'elezione del Senato della Repubblica; la L. 8 marzo 1951, n. 122, sull'elezione dei consigli provinciali; il D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del Testo unico per l'elezione della Camera dei deputati (i reati previsti in questo testo sono esclusi dalla depenalizzazione, ai sensi dell'art. 34 della L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale; il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, e il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

 

 

Art. 326

Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. (1)

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio (2), le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

 

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

 

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni (3).

 

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(1) Vedi la L. 10 maggio 1978, n. 170, sui procedimenti d'accusa, l'art. 12, L. 1 aprile 1981, n. 121, sull'Amministrazione della pubblica sicurezza, e l'art. 21, L. 22 maggio 1978, n. 194, sull'interruzione volontaria di gravidanza.

(2) Vedi la L. 10 maggio 1978, n. 170, sui procedimenti d'accusa, l'art. 12, L. 1 aprile 1981, n. 121, sull'Amministrazione della pubblica sicurezza, e l'art. 21, L. 22 maggio 1978, n. 194, sull'interruzione volontaria di gravidanza.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 15, L. 26 aprile 1990, n. 86, in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione. Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

 

 

Art. 416-bis

Associazione di tipo mafioso (1)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni (2).

 

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni (3).

 

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali (4).

 

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma (5).

 

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito (6).

 

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

 

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare] (7).

 

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso (8).

 

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(1) Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione (art. 7, L. 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come modificato dall'art. 7, L. 11 agosto 2003, n. 228.) L'art. 7, primo comma, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni in L. 12 luglio 1991, n. 203, in tema di lotta alla criminalità organizzata, così dispone: «1. Per i delitti punibili con la pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

(2) Comma così modificato dall'art. 1, L. 5 dicembre 2005, n. 251.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.».

(3) Comma così modificato dall'art. 1, L. 5 dicembre 2005, n. 251.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.».

(4) Comma così modificato dall'art. 11-bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni in L. 7 agosto 1992, n. 356, recante provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.

(5) Comma così modificato dall'art. 1, L. 5 dicembre 2005, n. 251.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.».

(6) I condannati per delitto previsto in questo articolo sono esclusi dal beneficio della liberazione condizionale (art. 2, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, in L. 12 luglio 1991, n. 203, in tema di lotta alla criminalità organizzata). Vedi, anche, l'art. 4-bis, L. 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure limitative della libertà.

(7) Parte soppressa dall'art. 36, comma 2, L. 19 marzo 1990, n. 55, per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, che ha inoltre disposto che «restano tuttavia ferme le decadenze di diritto ivi previste conseguenti a sentenze divenute irrevocabili anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

(8) Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale. La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ( art. 32-quater c.p.). Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore. Vedi, anche, l'art. 10, L. 16 marzo 2006, n. 146. L'indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241 non si applica per i delitti previsti dal presente comma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 della stessa legge.

 

 

Art. 422.

Strage. (1)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con la morte (2).

 

Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni [c.p. 28, 29, 32] (3).

 

 

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(1) A questo reato si applicano le disposizioni dell'art. 162-bis c.p., così come introdotto dall'art. 126, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale, secondo quanto dispone l'art. 127 dello stesso provvedimento.

(2) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.

(3) L'art. 1, L. 28 settembre 1998, n. 336 (Gazz. Uff. 30 settembre 1998, n. 228) ha disposto che, nei procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari è di tre anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale. Il termine di durata massima delle indagini preliminari per le suddette ipotesi di reato è stato poi aumentato: a quattro anni dall'art. 1, D.L. 27 settembre 1999, n. 330 (Gazz. Uff. 27 settembre 1999, n. 227), convertito in legge dall'art. 1, L. 23 novembre 1999, n. 438 (Gazz. Uff. 26 novembre 1999, n. 278); a cinque anni dall'art. 9, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4 e a sei anni dall'art. 13, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2002, n. 284. L'indulto concesso con L. 31 luglio 2006, n. 241 non si applica per i delitti previsti dal presente comma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 della stessa legge.

 

 

 


Codice di procedura penale
(artt. 118, 202, 204, 256, 270, 329, 390, 391, 472, 473)

 

Art. 118

Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del ministro dell'interno.

1. Il ministro dell'interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria o del personale della Direzione investigativa antimafia appositamente delegato, può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza [c.p.p. 380]. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa (1).

 

1-bis. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare i soggetti indicati nel comma 1 all'accesso diretto al registro previsto dall'articolo 335, anche se tenuto in forma automatizzata (2).

 

2. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.

 

3. Le copie e le informazioni acquisite a norma del comma 1 sono coperte dal segreto di ufficio.

 

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(1) Comma così modificato dall'art. 4, comma decimo, lettera a), D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356, recante provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.

(2) Comma aggiunto dall'art. 4, comma decimo, lettera b), D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356, recante provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.

 

 

Art. 202.

Segreto di Stato.

1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato (1).

 

2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, il giudice ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma.

 

3. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per la esistenza di un segreto di Stato.

 

4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, il giudice ordina che il testimone deponga (2).

 

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(1) Vedi gli artt. 11, 12, 16 e 17, L. 24 ottobre 1977, n. 801, sull'istituzione e sull'ordinamento dei Servizi segreti e la disciplina del segreto di Stato.

(2) Vedi il D.L. 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, in L. 30 dicembre 1991, n. 410, recante disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata.

 

 

Art. 204.

Esclusione del segreto.

1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale [c.p. 270, 270-bis, 272, 280, 283, 284, 289-bis] (1). Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.

 

2. Del provvedimento che rigetta l'eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

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(1) Vedi, anche, la L. 29 maggio 1982, n. 304, recante misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale.

 

Art. 256.

Dovere di esibizione e segreti.

1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato (1) ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione [c.p.p. 103, comma 2].

 

2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.

 

3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma (2). Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato.

 

4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.

 

5. Si applica la disposizione dell'articolo 204.

 

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(1) Vedi gli artt. 12 e 16, L. 24 ottobre 1977, n. 801, sull'istituzione e sull'ordinamento dei servizi per le informazioni, la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato.

 

 

(2) Vedi gli artt. 97-103, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

 

 

Art. 270

Utilizzazione in altri procedimenti.

1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza [c.p.p. 380] (1).

 

2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 268 commi 6, 7 e 8.

 

3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate (2).

 

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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 11-23 luglio 1991, n. 366 (Gazz. Uff. 31 luglio 1991, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 270, primo comma, c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 112 Cost.; successivamente la stessa Corte, con sentenza 10-24 febbraio 1994, n. 63 (Gazz. Uff. 2 marzo 1994, n. 10, Prima serie speciale), ha dichiarato: a) non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma in riferimento all'art. 3 Cost.; b) manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente comma in riferimento agli artt. 2, 24, 101 secondo comma, 111 e 112 Cost.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 11-24 aprile 2002, n. 135 (Gazz. Uff. 2 maggio 2002, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità degli artt. 189 e 266-271 del codice di procedura penale e, segnatamente, dell'art. 266, comma 2, dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3 e 14 Cost.

 

 

Art. 329

Obbligo del segreto. (1)

1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

 

2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

 

3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:

 

a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;

 

b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni (2).

 

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(1) Vedi gli artt. 97-103, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza e l'art. 6, D.L. 28 dicembre 1993, n. 544, in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia, convertito, con modificazioni, con la L. 14 febbraio 1994, n. 120.

(2) Deroga al divieto previsto in questa lettera è stabilita dall'art. 4, L. 30 giugno 1994, n. 430.

 

 

Art. 390

Richiesta di convalida dell'arresto o del fermo.

1. Entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo il pubblico ministero, qualora non debba ordinare la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato [c.p.p. 389], richiede la convalida [Cost. 13] al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito.

 

2. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore.

 

3. L'arresto o il fermo diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 1.

 

3-bis. Se non ritiene di comparire, il pubblico ministero trasmette al giudice, per l'udienza di convalida, le richieste in ordine alla libertà personale con gli elementi su cui le stesse si fondano (1) (2).

 

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(1) Comma aggiunto dall'art. 24, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 15 ottobre-2 novembre 1990, n. 515 (Gazz. Uff. 7 novembre 1990, n. 44 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimitàcostituzionale dell'art. 390 c.p.p. in riferimento all'art. 13, terzo comma, Cost. Vedi, anche, l'art. 3, D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106.

 

Art. 391.

Udienza di convalida.

1. L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria [del pubblico ministero e] (1) del difensore dell'arrestato o del fermato.

 

2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a norma dell'articolo 97 comma 4.

 

3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice procede quindi all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore (2).

 

4. Quando risulta che l'arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386 comma 3 (3) e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione.

 

5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 291. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 (4).

 

6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.

 

7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico ministero e notificate all'arrestato o al fermato, se non comparsi. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata anche quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice (5).

 

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(1) Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 25, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante disposizioni integrative e correttive della disciplina penale e delle norme ad essa collegate.

 

 

(2) Comma così sostituito dall'art. 25, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate. La Corte costituzionale, con sentenza 20-22 gennaio 1992, n. 4 (Gazz. Uff. 29 gennaio 1992, n. 5 - Prima serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibile la questione di legittimità dell'art. 391, terzo comma, c.p.p., nel testo sostituito con l'art. 25 del D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.

 

 

(3) Comma così modificato dall'art. 25, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale e delle norme ad essa collegate.

 

 

(4) Comma prima sostituito dall'art. 25, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, e poi così modificato dall'art. 12, L. 26 marzo 2001, n. 128. Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla legge n. 128 del 2001 era il seguente: «5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 291. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381 comma 2, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280».

 

 

(5) Comma così sostituito dall'art. 25, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.

 

 

Art. 472

Casi in cui si procede a porte chiuse.

1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell'autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato [c.p.p. 202] (1).

 

2. Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione. Quando l'interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio.

 

3. Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati.

 

3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto (2).

 

4. Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l'esame dei minorenni.

 

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(1) Vedi, anche, l'art. 12, L. 24 ottobre 1977, n. 801, sull'istituzione e sull'ordinamento dei servizi per le informazioni, la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato.

(2) Comma aggiunto dall'art. 15, L. 15 febbraio 1996, n. 66 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1996, n. 42) e poi così modificato dall'art. 13, L. 3 agosto 1998, n. 269 e poi dall'art. 15, L. 11 agosto 2003, n. 228. Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge n. 228 del 2003 era il seguente: «3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto.». Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge n. 269 del 1998 così disponeva: «3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto.».

 

 

Art. 473

Ordine di procedere a porte chiuse.

1. Nei casi previsti dall'articolo 472, il giudice, sentite le parti, dispone, con ordinanza pronunciata in pubblica udienza, che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse. L'ordinanza è revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento.

 

2. Quando si è ordinato di procedere a porte chiuse, non possono per alcun motivo essere ammesse nell'aula di udienza persone diverse da quelle che hanno il diritto o il dovere di intervenire. Nei casi previsti dall'articolo 472 comma 3, il giudice può consentire la presenza dei giornalisti.

 

3. I testimoni, i periti e i consulenti tecnici sono assunti secondo l'ordine in cui vengono chiamati e, fatta eccezione di quelli che sia necessario trattenere nell'aula di udienza, vi rimangono per il tempo strettamente necessario (1).

 

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(1) Vedi l'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 29 marzo 1993, n. 119, sulla disciplina del cambiamento di generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia.

 

 


 

Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Istituzione dei tribunali amministrativi regionali
(art. 23-bis)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 dicembre 1971, n. 314.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 5 gennaio 2004, n. 1;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 16 maggio 1996, n. 65;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 7 febbraio 1996, n. 17252; Circ. 3 luglio 1996, n. 2015.

(omissis)

Art. 23-bis

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:

 

a) i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse;

 

b) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonché quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere;

 

c) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti;

 

d) i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti;

 

e) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

 

f) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

g) i provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi (37).

 

2. I termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso.

 

3. Salva l'applicazione dell'articolo 26, quarto comma, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso ai sensi dell'articolo 21, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi l'illegittimità dell'atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronunzia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale che ne dà avviso alle parti.

 

4. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono depositare documenti entro il termine di quindici giorni dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al medesimo comma e possono depositare memorie entro i successivi dieci giorni.

 

5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole probabilità sul buon esito del ricorso.

 

6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria.

 

7. Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 è di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza. La parte può, al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza, proporre appello nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.

 

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata (38).

 

 

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(37) Vedi, anche, l'art. 13, comma 6-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dal comma 1307 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(38)  Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 21 luglio 2000, n. 205.

(omissis)


 

Legge 24 ottobre 1977, n. 801.
Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 novembre 1977, n. 303.

 

 

Art. 1.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento.

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria per la organizzazione ed il funzionamento delle attività attinenti ai fini di cui al comma precedente; controlla la applicazione dei criteri relativi alla apposizione del segreto di Stato e alla individuazione degli organi a ciò competenti; esercita la tutela del segreto di Stato (2).

 

 

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(2)  In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.P.C.M. 11 aprile 2003

 

 

Art. 2.

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza con funzioni di consulenza e proposta, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa e di sicurezza.

 

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dai Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per la difesa, per l'industria e per le finanze.

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato interministeriale altri Ministri, i direttori dei Servizi di cui ai successivi articoli 4 e 6, autorità civili e militari ed esperti.

 

 

Art. 3.

È istituito, alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS).

 

È compito del Comitato fornire al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini del concreto espletamento delle funzioni a lui attribuite dall'articolo 1, tutti gli elementi necessari per il coordinamento dell'attività dei Servizi previsti dai successivi articoli 4 e 6; l'analisi degli elementi comunicati dai suddetti Servizi; l'elaborazione delle relative situazioni. È altresì compito del Comitato il coordinamento dei rapporti con i servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati.

 

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato.

 

La segreteria generale del Comitato è affidata ad un funzionario dell'amministrazione dello Stato avente la qualifica di dirigente generale, la cui nomina e revoca spettano al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2.

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina la composizione del Comitato, di cui dovranno essere chiamati a far parte i direttori dei Servizi di cui ai successivi articoli 4 e 6, e istituisce gli uffici strettamente necessari per lo svolgimento della sua attività (3).

 

 

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(3)  Vedi, anche, l'art. 58, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

 

 

Art. 4.

È istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI). Esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul piano militare dell'indipendenza e della integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Il SISMI svolge inoltre ai fini suddetti compiti di controspionaggio.

 

Il Ministro per la difesa, dal quale il Servizio dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attività sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1.

 

Il direttore del Servizio e gli altri funzionari indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Ministro per la difesa, su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2.

 

Il SISMI è tenuto a comunicare al Ministro per la difesa e al Comitato di cui all'articolo 3 tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività (4).

 

 

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(4)  Vedi, anche, l'art. 58, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e gli artt. 4 e 7-bis, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 5.

 I reparti e gli uffici addetti alla informazione, sicurezza e situazione esistenti presso ciascuna forza armata o corpo armato dello Stato hanno compiti di carattere esclusivamente tecnico-militare e di polizia militare limitatamente all'ambito della singola forza armata o corpo. Essi agiscono in stretto collegamento con il SISMI.

 

È abrogata la lettera g) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477.

 

 

Art. 6.

È istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE). Esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e contro ogni forma di eversione.

 

Il Ministro per l'interno, dal quale il Servizio dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attività sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1.

 

Il direttore del Servizio e gli altri funzionari indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Ministro per l'interno, su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2.

 

Il SISDE è tenuto a comunicare al Ministro per l'interno e al Comitato di cui all'articolo 3 tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività (5).

 

 

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(5)  Vedi, anche, l'art. 58, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e gli artt. 4 e 7-bis, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 7.

Il personale di ciascuno dei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6 del Comitato di cui all'articolo 3 è costituito da dipendenti civili e militari dello Stato che vengono trasferiti, con il loro consenso, alle esclusive dipendenze dei Servizi stessi, nonché da personale assunto direttamente. In nessun caso i Servizi possono avere alle loro dipendenze, in modo organico o saltuario, membri del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali, comunali, magistrati, ministri di culto e giornalisti professionisti.

 

La consistenza dell'organico del Comitato di cui all'articolo 3 e di ciascun Servizio, i casi e le modalità relativi al rientro dei dipendenti pubblici nelle amministrazioni di originaria appartenenza, il trattamento giuridico-economico e i casi e le modalità di trasferimento ad altra amministrazione dello Stato del personale assunto direttamente, sono stabiliti, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per la difesa e dal Ministro per l'interno su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 e di concerto con il Ministro per il tesoro. Il trattamento giuridico ed economico del personale del Comitato di cui all'articolo 3 e dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6, non può comunque essere inferiore a quello delle qualifiche corrispondenti del pubblico impiego (6).

 

Il Comitato e i Servizi istituiti dagli articoli 3, 4 e 6 possono utilizzare, per determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta rispettivamente dei Ministri per la difesa e per l'interno e di concerto con gli altri Ministri interessati, mezzi e infrastrutture di qualsiasi amministrazione dello Stato.

 

Il SISMI e il SISDE debbono prestarsi reciproca collaborazione e assistenza.

 

 

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(6)  In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 5-bis dell'art. 9, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

 

 

Art. 8.

Non possono appartenere in modo organico o saltuario al Comitato di cui all'articolo 3 e ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6, persone che, per comportamenti od azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana ed antifascista.

 

 

Art. 9. 

Gli appartenenti al Comitato di cui all'articolo 3 e ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6 non rivestono la qualità di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria; tale qualità è sospesa durante il periodo di appartenenza al Comitato e ai Servizi per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.

 

In deroga alle ordinarie disposizioni, gli appartenenti ai Servizi hanno l'obbligo di fare rapporto, tramite i loro superiori, esclusivamente ai direttori dei Servizi, che ne riferiscono rispettivamente al Ministro per la difesa e al Ministro per l'interno e, contemporaneamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Comitato di cui all'articolo 3.

 

I direttori dei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6 hanno l'obbligo, altresì, di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati.

 

L'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma può essere ritardato, su disposizione del Ministro competente con l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio, quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Servizi.

 

Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione agli agenti dei Servizi.

 

 

Art. 10.

Nessuna attività comunque idonea per l'informazione e la sicurezza può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge.

 

Sono abrogate tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o comunque non compatibili con la legge stessa; le nuove disposizioni dovranno essere immediatamente emanate dagli organi competenti.

 

Nella prima applicazione della presente legge, e fino alla formazione dei ruoli dei Servizi previsti dagli articoli 4 e 6, i Servizi stessi si avvalgono, con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 8, di personale dei servizi fin qui esistenti presso i Ministeri della difesa e dell'interno (SID e SDS).

 

Tali servizi cessano comunque di operare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e tutti i mezzi, la documentazione e le strutture tecniche confluiranno, su determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per l'interno e per la difesa, nei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6, secondo le competenze e le funzioni loro attribuite.

 

 

Art. 11.

Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento, con una relazione scritta, sulla politica informativa e della sicurezza, e sui risultati ottenuti.

 

Un Comitato parlamentare costituito da quattro deputati e quattro senatori nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità, esercita il controllo sull'applicazione dei principi stabiliti dalla presente legge.

 

A tale fine il Comitato parlamentare può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 informazioni sulle linee essenziali delle strutture e dell'attività dei Servizi e formulare proposte e rilievi.

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può opporre al Comitato parlamentare, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che a suo giudizio eccedono i limiti di cui al comma precedente.

 

In questo caso il Comitato parlamentare ove ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che l'opposizione del segreto non si sia fondata, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

 

I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite e alle proposte e ai rilievi formulati ai sensi del terzo comma. Gli atti del Comitato sono coperti dal segreto.

 

 

Art. 12.

Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.

 

In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale.

 

 

Art. 13.

Le parole «segreto politico o militare» contenute nel primo e nel secondo comma dell'articolo 342 del codice di procedura penale sono sostituite dalle parole «segreto di Stato».

 

Le parole «provvede a norma del secondo capoverso dell'articolo 352» contenute nel secondo comma dell'articolo 342 del codice di procedura penale sono sostituite dalle parole «provvede a norma dell'articolo 352».

 

 

Art. 14. 

La rubrica dell'articolo 351 del codice di procedura penale è così modificata: «Diritto d'astenersi dal testimoniare e divieto di esame determinati dal segreto professionale o di ufficio».

 

Il primo comma dell'articolo 352 del codice di procedura penale è inserito, quale secondo comma, nell'articolo 351 dello stesso codice.

 

 

Art. 15.

L'articolo 352 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

 

«Dovere d'astenersi dal testimoniare e divieto di esame determinati dal segreto di Stato.

 

I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre e non debbono essere interrogati su quanto coperto dal segreto di Stato.

 

Se l'autorità procedente non ritiene fondata la dichiarazione fatta da alcuna delle predette persone in ordine alla segretezza, interpella il Presidente del Consiglio dei Ministri che, ove ritenga di confermarla, deve provvedervi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In tal caso non si procede per il delitto di cui all'articolo 372 del codice penale e, se la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato sia essenziale, l'autorità procedente dichiara di non doversi procedere nell'azione penale per l'esistenza di un segreto di Stato».

 

 

Art. 16.

Di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura penale il Presidente del Consiglio dei Ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della presente legge. Il Comitato parlamentare, qualora ritenga a maggioranza assoluta dei suoi componenti infondata la opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

 

 

Art. 17.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri dà comunicazione alle Camere con la relativa motivazione di ogni caso di opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 11 e 15 della presente legge.

 

 

Art. 18. 

Sino alla data di emanazione di una nuova legge organica relativa alla materia del segreto, le fattispecie previste e punite dal libro II, titolo I, capi primo e quinto del codice penale, concernenti il segreto politico interno internazionale, debbono essere riferite alla definizione di segreto di cui agli articoli 1 e 12 della presente legge.

 

 

Art. 19. 

Le spese relative al Comitato di cui all'articolo 3 e quelle dei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6 sono iscritte in apposita rubrica - denominata «Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza» - da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, determina, con propri decreti, le somme da assegnare al CESIS per spese di organizzazione e di funzionamento e al SISMI e al SISDE per spese di organizzazione e di funzionamento, nonché per spese riservate da iscrivere, rispettivamente, nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri della difesa e dell'interno. Il Ministro per il tesoro, sulla base dei provvedimenti anzidetti, provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Le spese riservate sono iscritte in appositi capitoli e non sono soggette a rendicontazione.

 

In sede di prima applicazione confluiscono nell'anzidetta rubrica gli stanziamenti già iscritti, per analoghe esigenze, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno e della difesa. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio che, ove necessario, potranno interessare anche il conto dei residui passivi.


 

Legge 28 febbraio 1987, n. 56.
Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro
(art. 16)

 

 

(1) (1/a)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 marzo 1987, n. 51, S.O.

(1/a) La presente legge, ad eccezione degli articoli 3, 16, 19, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e degli articoli 21 e 22, è stata abrogata dall'art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

 

(omissis)

Art. 16.

Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici.

1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti (7/i).

 

2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato (8).

 

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.

 

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

 

5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

 

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

 

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di princìpio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

 

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.

 

9. (8/a) (9).

 

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(7/i) Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 21 marzo 1988, n. 86, riportato alla voce Lavoro.

(8) Comma così sostituito dall'art. 30, L. 23 luglio 1991, n. 223, riportata alla voce Lavoro.

(8/a) Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 21 marzo 1988, n. 86, riportato alla voce Lavoro.

(9) La presente legge, ad eccezione degli articoli 3, 16, 19, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e degli articoli 21 e 22, è stata abrogata dall'art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

(omissis)

 

 


 

Legge 23 agosto 1988, n. 400.
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(artt. 9, 17)

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

(2)  Vedi, anche, il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 23 gennaio 1997, n. 13; Circ. 6 aprile 1998, n. 76;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 21 novembre 1996, n. 5/27319/70/OR;

- Ministero del tesoro: Circ. 6 agosto 1998, n. 70;

- Ministero delle finanze: Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 13 agosto 1996, n. 199/E; Circ. 16 settembre 1996, n. 225/E; Circ. 31 dicembre 1996, n. 307/E; Circ. 28 maggio 1998, n. 134/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 27 agosto 1998, n. 209/E;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 4 ottobre 1996, n. 117;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 3 aprile 1996, n. 135; Circ. 3 aprile 1996, n. 133; Circ. 17 aprile 1996, n. 147; Circ. 3 ottobre 1996, n. 627; Circ. 17 ottobre 1996, n. 654; Circ. 16 dicembre 1996, n. 750; Circ. 19 febbraio 1998, n. 60;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 27 marzo 1997, n. 62; Circ. 3 giugno 1997, n. 117; Circ. 18 giugno 1997, n. 116; Circ. 5 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/51; Circ. 30 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/452; Circ. 16 febbraio 1998, n. DIE/ARE/1/687; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/994; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/995; Circ. 12 marzo 1998, n. AGP/2/584/SF.49.2/CH; Circ. 19 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/12.03; Circ. 14 maggio 1998, n. DIE/ARE/1/1942; Circ. 24 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3124; Circ. 25 settembre 1998, n. DIE/ARE/1/3484; Circ. 17 giugno 1998, n. AGP/1/2/2154/98/AR2.1; Circ. 5 maggio 1988, n. AGP/1/2/1531/98/AR.2.1; Circ. 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi: Circ. 17 febbraio 1999, n. DAGL041290/10.3.1;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 27 novembre 1995, n. 22/95; Circ. 16 maggio 1996, n. 30692; Circ. 12 dicembre 1996, n. 610.

(omissis)

Art. 9

Ministri senza portafoglio, incarichi speciali di Governo, incarichi di reggenza ad interim.

1. All'atto della costituzione del Governo, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può nominare, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Consiglio dei ministri, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

 

2. 2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (11).

 

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, può conferire ai ministri, con decreto di cui è data notizia nella Gazzetta Ufficiale, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato.

 

4. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un ministro l'incarico di reggere ad interim un Dicastero, con decreto di cui è data notizia nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

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(11) Comma così sostituito dal comma 22-ter dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

Art. 17

Regolamenti.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

 

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari (28);

 

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

 

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

 

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

 

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] (29).

 

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (30).

 

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

 

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

 

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

 

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

 

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

 

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

 

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

 

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali (31).

 

 

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(28)  Lettera così modificata dall'art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25.

(29)  Lettera abrogata dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(30) La Corte costituzionale, con sentenza 7-22 luglio 2005, n. 303 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione.

(31)  Comma aggiunto dall'art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59.

(omissis)


 

D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271.
Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
(
artt. 66, 146-bis)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 agosto 1989, n. 182, S.O.

(2) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 15 luglio 2004, n. 2046/Segr.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 1989;

 

Visto il parere espresso in data 21 marzo 1989 dalla Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 8 della citata legge n. 81 del 1987;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 1989;

 

Visto il parere espresso in data 23 giugno 1989 dalla Commissione parlamentare a norma degli articoli 8, comma 3, e 9 della citata legge n. 81 del 1987;

 

Visti i pareri espressi in data 15 e 16 marzo e 28 giugno 1989 dal Consiglio superiore della magistratura;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 1989;

 

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

 

1. 1. È approvato il testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, allegato al presente decreto.

 

2. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore contestualmente al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447.

 

 

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

(omissis)

Art. 66.

Procedimento di esclusione del segreto.

1. Nei fatti, notizie e documenti indicati nell'articolo 204 comma 1 del codice non sono compresi i nomi degli informatori.

 

2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204 comma 2 del codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri conferma il segreto se ritiene che non ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo perché il fatto, la notizia o il documento coperto da segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato.

 

3. Quando è stata confermata l'opposizione del segreto di Stato a norma del comma 2, si osservano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 24 ottobre 1977 n. 801.

(omissis)

Art. 146-bis

Partecipazione al dibattimento a distanza.

1. Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice, nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi (1):

a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico;

b) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie;

c) [qualora si tratti di detenuto nei cui confronti è stata disposta l'applicazione delle misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e integrazioni] (2).

 

1-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (3).

 

2. La partecipazione al dibattimento a distanza è disposta, anche d'ufficio, dal presidente del tribunale o della corte di assise con decreto motivato emesso nella fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con ordinanza nel corso del dibattimento. Il decreto è comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima dell'udienza.

 

3. Quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri.

 

4. E' sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.

 

5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza.

 

6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente è presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto altresì della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 nonché, se ha luogo l'esame, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il presidente, può designare ad essere presente nel luogo ove si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell'articolo 136 del codice.

 

7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell'atto (4).

 

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(1) Alinea così modificato dall'art. 8, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice, nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi».

(2) Lettera soppressa dall'art. 15, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4.

(3) Comma aggiunto dall'art. 15, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4.

(4) Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 7 gennaio 1998, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 1998, n. 30), sulla partecipazione al procedimento penale a distanza e l'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia. L'art. 6 della stessa legge, come modificato dall'art. 12, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4, aveva disposto che il termine di efficacia delle disposizioni contenute nel provvedimento fosse posto alla data del 31 dicembre 2002. Successivamente il suddetto art. 6 era stato abrogato dall'art. 8, D.L. 18 ottobre 2001,n. 374; tuttavia l'abrogazione non era più presente nel testo del citato decreto-legge n. 374 del 2001, dopo la conversione dello stesso ad opera della L. 15 dicembre 2001, n. 438. Da ultimo, il citato articolo 6 è stato abrogato dall'art. 3, L. 23 dicembre 2002, n. 279. La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 luglio 1999, n. 342 (Gazz. Uff. 28 luglio 1999, n. 30 - Prima serie speciale) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità degli articoli 1 e seguenti della suddetta L. 7 gennaio 1998, n. 11, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e 27 Cost.

 

 


 

Legge 12 marzo 1999, n. 68.
Norme per il diritto al lavoro dei disabili
(artt. 1, 2, 3, 16)

 

 

(1) (2) (3)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 marzo 1999, n. 68, S.O.

(2)  Per il regolamento di esecuzione della presente legge vedi il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333. Vedi, anche, l'art. 7, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 10 dicembre 2004, n. 66;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 19 novembre 2001, n. 203; Msg. 16 luglio 2002, n. 320; Msg. 27 settembre 2002, n. 337; Msg. 22 novembre 2002, n. 366; Msg. 3 febbraio 2003, n. 14; Msg. 17 dicembre 2003, n. 151; Msg. 15 marzo 2004, n. 7390; Msg. 15 settembre 2004, n. 28643; Msg. 19 ottobre 2004, n. 33491;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 24 novembre 1999, n. 76/99; Circ. 24 novembre 1999, n. 77/99; Circ. 17 gennaio 2000, n. 4/2000; Lett.Circ. 16 febbraio 2000, n. 346/M22; Circ. 6 giugno 2000, n. 36/2000; Circ. 26 giugno 2000, n. 41/2000; Circ. 9 novembre 2000, n. 79/2000; Circ. 11 dicembre 2000, n. 2198/M165; Circ. 22 febbraio 2001, n. 293/M2; Circ. 23 febbraio 2001, n. 305/M165; Circ. 3 aprile 2001, n. 533/M96; Circ. 20 aprile 2001, n. 631/M6; Circ. 8 maggio 2001, n. 729/M6; Circ. 20 luglio 2001, n. 1238/M20;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 10 luglio 2001, n. 66/2001; Circ. 6 agosto 2001, n. 77/2001; Nota 10 ottobre 2001, n. 1629/M63; Nota 11 ottobre 2001, n. 1630/M76; Nota 18 luglio 2002, n. 972/110/002; Nota 11 marzo 2003; Nota 18 marzo 2003; Circ. 21 febbraio 2005, n. 257/01.14;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 7 maggio 2001, n. 150;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 7 novembre 2000, n. 248;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 20 maggio 1999, n. 13/99;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 14 novembre 2003, n. 2/2003.

 

Capo I

Diritto al lavoro dei disabili

 

Art. 1

Collocamento dei disabili.

1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 , dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alla L. 27 maggio 1970, n. 382 , e successive modificazioni, e alla L. 26 maggio 1970, n. 381 , e successive modificazioni;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e successive modificazioni.

 

2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

 

3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alla legge 14 luglio 1957, n. 594 , e successive modificazioni, alla legge 28 luglio 1960, n. 778 , alla legge 5 marzo 1965, n. 155 , alla legge 11 aprile 1967, n. 231, alla legge 3 giugno 1971, n. 397 , e alla legge 29 marzo 1985, n. 113 , le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alla legge 21 luglio 1961, n. 686 , e alla legge 19 maggio 1971, n. 403 , le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29 , e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270 . Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308 .

 

4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante (4).

 

5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.

 

6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e successive modificazioni.

 

7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

 

 

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(4)  Con D.P.C.M. 13 gennaio 2000, è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili.

 

 

Art. 2

Collocamento mirato.

1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

 

 

Art. 3

Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva.

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti (5).

 

2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.

 

3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.

 

4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

 

5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 , e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.

 

6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

 

7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686 , e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113 , e della legge 11 gennaio 1994, n. 29 (6).

 

 

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(5)  Vedi, anche, l'art. 2, D.M. 7 luglio 2000, n. 357.

(6)  Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi l'art. 132, D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217.

(omissis)

Art. 16

Concorsi presso le pubbliche amministrazioni.

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.

 

2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

 

3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.

(omissis)

 

 


 

D.L. 27 luglio 2005, n. 144, conv., con mod., Legge 31 luglio 2005, n. 155
Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale
(artt. 4, 18)

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 173 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 31 luglio 2005, n. 155 (Gazz. Uff. 1° agosto 2005, n. 177), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

Art. 4

Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare i direttori dei Servizi informativi e di sicurezza di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attività di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute indispensabili per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale (10).

 

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore generale presso la corte di appello del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso in cui non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (11).

 

 

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(10)  Comma così modificato dalla legge di conversione 31 luglio 2005, n. 155.

(11)  Comma così sostituito dalla legge di conversione 31 luglio 2005, n. 155.

(omissis)

Art. 18

Servizi di vigilanza che non richiedono l'impiego di personale delle forze di polizia.

1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, degli organi di polizia e delle altre autorità eventualmente competenti, è consentito l'affidamento a guardie giurate dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'àmbito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'àmbito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.

 

2. Il Ministro dell'interno, ai fini di cui al comma 1, stabilisce con proprio decreto le condizioni e le modalità per l'affidamento dei servizi predetti, nonché i requisiti dei soggetti concessionari, con particolare riferimento all'addestramento del personale impiegato, alla disponibilità di idonei mezzi di protezione individuale per il personale stesso, al documentato e puntuale rispetto di ogni disposizione di legge o regolamento in materia, incluse le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, così da assicurare la contemporanea realizzazione delle esigenze di sicurezza e di quelle del rispetto della dignità della persona (45).

 

3. [Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per i porti e le stazioni ferroviarie, ovvero con delibera degli organi competenti per i luoghi, le installazioni e i mezzi di rilievo locale, sono stabiliti gli importi posti a carico dell'utenza quale contributo alla copertura dei costi dei servizi di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato] (46).

 

3-bis. Per interventi a carico dello Stato per favorire l'attuazione del presente articolo è istituito un fondo pari a 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (47).

 

 

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(45)  Comma così sostituito dalla legge di conversione 31 luglio 2005, n. 155.

(46)  Comma soppresso dalla legge di conversione 31 luglio 2005, n. 155.

(47)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 31 luglio 2005, n. 155.

(omissis)


 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
(art. 17)

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

(omissis)

Art. 17

Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.

(artt. 14 e 57, direttiva 2004/18; art. 21, direttiva 2004/17; art. 4, D.Lgs. n. 358/1992; art. 33, L. n. 109/1994; art. 82, D.P.R. n. 554/1999; art. 5, D.Lgs. n. 157/1995; art. 8, D.Lgs. n. 158/1995; art. 122, D.P.R. n. 170/ 2005; art. 24, co. 6, L. n. 109/1994, art. 24, co. 7, L. n. 289/2002)

 

1. Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività della Banca d’Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, o ad attività degli enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del presente articolo.

 

2. Le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano con provvedimento motivato, le opere, servizi e forniture da considerarsi «segreti» ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n. 801 o di altre norme vigenti, oppure «eseguibili con speciali misure di sicurezza».

 

3. I contratti sono eseguiti da operatori economici in possesso, oltre che dei requisiti previsti dal presente codice, dell’abilitazione di sicurezza.

 

4. L’affidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili con speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza.

 

5. L'operatore economico invitato può richiedere di essere autorizzato a presentare offerta quale mandatario di un raggruppamento temporaneo, del quale deve indicare i componenti. La stazione appaltante o l’ente aggiudicatore entro i successivi dieci giorni è tenuto a pronunziarsi sull'istanza; la mancata risposta nel termine equivale a diniego di autorizzazione.

 

6. Gli incaricati della progettazione, della direzione dell’esecuzione e del collaudo, qualora esterni all'amministrazione, devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza.

 

7. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.

 

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato interministeriale per i servizi di informazione e sicurezza, previa intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio di Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è adottato apposito regolamento, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, per l’acquisizione di beni, servizi, lavori e opere in economia ovvero a trattativa privata, da parte degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6, della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

(omissis)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 



[1]     Onn. Scajola, Bressa, D’Alia e Fiano.

[2]     L. 24 ottobre 1977, n. 801, Istituzione  e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato. Per un’illustrazione della disciplina recata dalla legge, si rinvia al dossier Progetti di legge n. 76 (24 novembre 2006) del Servizio studi.

[3]     Si veda ad esempio il D.P.C.M. 19 maggio 2006, con il quale l’attuale Presidente del Consiglio Prodi ha conferito la delega in materia di Servizi di informazione e sicurezza al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Micheli.

[4]     L’UCSi, in precedenza denominato Ufficio sicurezza (USI), prima della riforma dipendeva dal SID, il Servizio di informazioni militare. Con il DPCM 31 gennaio 1978 l’ufficio è trasferito presso il CESIS. La struttura e il funzionamento dell’UCSi sono definite da due circolari riservate del Presidente del Consiglio emanate in data 23 novembre 1979 e 5 gennaio 1980.

[5]     Le procedure di rilascio del nulla osta di sicurezza personale sono state recentemente revisionate con il DPCM 7 giugno 2005, Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta di sicurezza personale che tiene conto delle misure adottate in ambito europeo (si veda in proposito Relazione sulla politica informativa e della sicurezza (2° semestre 2005) pag. 16). Gran parte delle disposizioni ivi contenute sono confluite nel DPCM 3 febbraio 2006, Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate, una sorta di “testo unico” delle disposizioni in materia di tutela amministrativa del segreto.

[6]     Attualmente, la tenuta dei registri dei NOS è compiuta a livello decentrato: ciascuna amministrazione pubblica che tratta informazioni classificate ha il compito di aggiornare il registro dei NOS del proprio personale abilitato (art. 11, comma 10, lett. e), DPCM 3 febbraio 2006).

[7]     A differenza dell’Abilitazione temporanea che ha una durata massima – non superiore a sei mesi dalla data di rilascio, prorogabile una sola volta (art. 18, comma 3) – il DPCM 3 febbraio 2006 non indica la durata del NOS che, presumibilmente, è fissata caso per caso.

[8]     L’art. 20, co. 5 del DPCM 3 febbraio 2006 pone tale obbligo in capo a Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza.

[9]     L. 18 febbraio 1997, n. 25, Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell’Amministrazione della difesa.

[10]    DPR 25 ottobre 1999, n. 556, Regolamento di attuazione dell’articolo 10 della L. 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari.

[11]    Si veda La difesa. Libro bianco 2002.

[12]    D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

[13]    Si segnala che, nella prassi, la denominazione di “Autorità nazionale per la sicurezza” (ANS) è stata ricollegata alle funzioni di tutela del segreto di Stato.

[14]    Legge 16 marzo 2006, n. 146, Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

[15]Si tratta dell’associazione mafiosa e reati connessi, del sequestro di persona a scopo di estorsione, della riduzione in schiavitù e della tratta di persone, dei reati associativi finalizzati al traffico di droga ed al contrabbando di sigarette.

[16]    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

[17]    D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia.

[18]    L. 3 agosto 1998, n. 269, Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.

[19]    Camera dei deputati, I Commissione, seduta del 9 gennaio 2007, intervento del relatore, p. 5.

[20]    Camera dei deputati, I Commissione, seduta del 9 gennaio 2007, intervento del relatore, p. 5.

[21]    Legge 12 marzo 1999, n. 68, Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

[22]    L. 28 febbraio 1987 n. 56, Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro.

[23]    L. 6 dicembre 1971 n. 1034, Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

[24]    R.D. 31 agosto 1907, n. 690, Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

[25]    L. 1° aprile 1981, n. 121, Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.

[26]    D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198, Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri.

[27]    D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 199, Attuazione dell’art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza.

[28]    L. 15 dicembre 1990, n. 395, Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.

[29]    L. 7 marzo 1986, n. 65 Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale.

[30]    L. 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[31]    L. 3 aprile 1997, n. 94, Modifiche alla L. 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato.

[32]    D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato.

[33]    D.Lgs. 1 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

[34]   Si veda in tal senso la relazione illustrativa della p.d.l. presentata dall’attuale COPACO (A.C. 2070), che reca tale disposizione successivamente recepita dal testo in esame.

[35]   Commissione Affari costituzionali, seduta del 29 gennaio 2007.

[36]   Commissione Affari costituzionali, seduta del 29 gennaio 2007.

[37]    Anche se non previsto dalla legislazione vigente, non è infrequente l’invio di relazioni alle Camere da parte del Comitato.

[38]   Commissione Giustizia, seduta del 1° febbraio 2006, allegato.

[39]    Tale disposizione recepisce un principio consolidato nella giurisprudenza costituzionale: “l’opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri non ha l’effetto di impedire che il pubblico ministero indaghi sui fatti di reato cui si riferisce la notitia criminis in suo possesso, ed eserciti se del caso l’azione penale, ma ha l’effetto di inibire all’autorità giudiziaria di acquisire e conseguentemente di utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto. Tale divieto riguarda l’utilizzazione degli atti e documenti coperti da segreto sia in via diretta, ai fini cioé di fondare su di essi l’esercizio dell’azione penale, sia in via indiretta, per trarne spunto ai fini di ulteriori atti di indagine, le cui eventuali risultanze sarebbero a loro volta viziate dall’illegittimità della loro origine (sent. 110/1998).

[40]   Sent. 110/1998, considerato in diritto n. 7.

[41]   D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271.

[42]   Tale motivazione emerge dalla relazione illustrativa che accompagna la p.d.l. presentata dal COPACO (A.C. 2070).

[43]    D.P.C.M. 3 febbraio 2006, Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate, art. 5.