Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Diritto d¿asilo - A.C. 191 e abb. - Testo a fronte
Riferimenti:
AC n. 191/XV   AC n. 1449/XV
AC n. 1646/XV   AC n. 2099/XV
AC n. 2182/XV   AC n. 2410/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 191    Progressivo: 1
Data: 12/06/2007
Descrittori:
ASILO POLITICO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

Diritto d’asilo
A.C. 191 e abb.

Testo a fronte

 

 

n. 191/1

 

12 Giugno 2007


 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

SIWEB

 

 

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File: ac0258a.doc

 


 

INDICE

 

 

 

Testo a fronte tra le proposte di legge A.C. 191, 1449, 1646, 2099, 2182, 2410 in materia di diritto di asilo

 

 

 

 


Testo a fronte tra le proposte di legge
A.C. 191, 1449, 1646, 2099, 2182, 2410 in materia di diritto di asilo



 

A.C. 191
(on. Boato)

A.C. 1449
(on. Piscitello)

A.C. 1646
(on. De Zulueta)

A.C. 2099
(on. Mascia ed altri)

A.C. 2182
(on. Santelli e Bruno)

A.C. 2410
(on. Zaccaria ed altri)

Capo I

Capo I

Capo I

Capo I

Capo I

 

PRINCÌPI GENERALI

PRINCIPI GENERALI

PRINCÌPI GENERALI

PRINCÌPI GENERALI

PRINCÌPI GENERALI

 

Art. 1.

Art. 1.

Art. 1.

Art. 1.

Art. 1.

Art. 1.

(Protezione della persona).

(Diritto di asilo come diritto umano).

(Protezione della persona).

(Protezione della persona).

(Protezione della persona).

(Protezione della persona).

1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo e la protezione umanitaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione e in armonia con le convenzioni o accordi internazionali a cui l'Italia aderisce, nonché nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo e la protezione umanitaria come diritti umani alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione e in armonia con le convenzioni o accordi internazionali a cui l'Italia aderisce, nonché nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo e la protezione umanitaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione e in armonia con le convenzioni o accordi internazionali a cui l'Italia aderisce, nonché nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo e la protezione umanitaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione e in armonia con le convenzioni o accordi internazionali a cui l'Italia aderisce.

1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo e la protezione umanitaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione nel rispetto delle convenzioni e degli accordi internazionali a cui l'Italia aderisce, nonché nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo e la protezione sussidiaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito denominata «Convenzione di Ginevra», e degli accordi internazionali cui l'Italia aderisce, nonché nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia.

 

2. Il 20 giugno è istituita la Giornata nazionale del diritto di asilo.

 

 

 

 

Capo II

Capo II

Capo II

Capo II

Capo II

 

ASILO

ASILO

ASILO

ASILO

ASILO

 

Art. 2.

Art. 2.

Art. 2.

Art. 2.

Art. 2.

Art. 2.

(Titolari del diritto di asilo).

(Titolari del diritto di asilo).

(Titolari del diritto di asilo).

(Titolari del diritto di asilo).

(Titolari del diritto di asilo).

(Titolari del diritto di asilo).

1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è garantito:

1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è garantito:

1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è garantito:

1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è garantito:

1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è garantito:

1. Ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica italiana:

a) allo straniero o all'apolide al quale è riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951, resa esecutiva con la legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito denominata «Convenzione di Ginevra», e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, o che, comunque, trovandosi fuori dal Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;

a) allo straniero o all'apolide al quale è riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva con la legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito denominata «Convenzione di Ginevra», e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, o che, comunque, trovandosi fuori dal Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;

a) allo straniero o all'apolide al quale è riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati, del 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito denominata «Convenzione di Ginevra», e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo dalla legge 14 febbraio 1970, n. 95, o che, comunque, trovandosi fuori dal Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;

a) allo straniero o all'apolide al quale è riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva con la legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito denominata «Convenzione di Ginevra», e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, o che, comunque, trovandosi fuori dal Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di orientamento sessuale, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;

a) allo straniero o all'apolide al quale è riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva con la legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito denominata «Convenzione di Ginevra», e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo con la legge 14 febbraio 1970, n. 95, o che, comunque, trovandosi fuori dal Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di genere, di orientamento sessuale, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;

a) lo straniero al quale sia impedito nel Paese di origine l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana;












b) lo straniero il quale, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, genere, orientamento sessuale, appartenenza a un determinato gruppo sociale o etnico, si trovi fuori del Paese di cui è cittadino o, se apolide, nel quale aveva la residenza abituale e non vuole o non può, a causa del suddetto timore, tornare in tale Paese o avvalersi della sua protezione.

b) allo straniero o all'apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del Paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto si trova nell'effettiva necessità di salvare sé o i propri familiari dal pericolo attuale e diretto di subire nel territorio di tale Paese danni alla propria vita o sicurezza o libertà personale o gli è impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

b) allo straniero o all'apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del Paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto si trova nell'effettiva necessità di salvare sé o i propri familiari dal pericolo attuale e diretto di subire nel territorio di tale Paese danni alla propria vita o sicurezza o libertà personale o gli è impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

b) allo straniero o all'apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del Paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto si trova nell'effettiva necessità di salvare sé o i propri familiari dal pericolo attuale e diretto di subire nel territorio di tale Paese danni alla propria vita o sicurezza o libertà personale o gli è impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

b) allo straniero o all'apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del Paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto si trova nell'effettiva necessità di salvare sé o i propri familiari dal pericolo attuale e diretto di subire nel territorio di tale Paese danni alla propria vita o sicurezza o libertà personale o gli è impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

b) allo straniero o all'apolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del Paese del quale è rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto si trova nell'effettiva necessità di salvare sé o i propri familiari dal pericolo attuale e diretto di subire nel territorio di tale Paese danni alla propria vita o sicurezza o libertà personale o gli è impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

Vedi art. 3

2. Salvo che si applichi una delle clausole di esclusione di cui all'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra, il diritto di asilo è esteso, su richiesta, al coniuge non legalmente separato e al figlio minore non coniugato del rifugiato, nonché alla persona stabilmente convivente con il rifugiato legalmente separato o non coniugato.

2. Salvo che si applichi una delle clausole di esclusione di cui all'articolo 1, sezione F), della Convenzione di Ginevra, il diritto di asilo è esteso, su richiesta, al coniuge non legalmente separato e al figlio minore non coniugato del rifugiato, nonché alla persona stabilmente convivente con il rifugiato legalmente separato o non coniugato.

2. Salvo che si applichi una delle clausole di esclusione di cui all'articolo 1, sezione F), della Convenzione di Ginevra, il diritto di asilo è esteso, su richiesta, al coniuge non legalmente separato e al figlio minore non coniugato del rifugiato, nonché alla persona stabilmente convivente con il rifugiato legalmente separato o non coniugato.

2. Salvo che si applichi una delle clausole di esclusione di cui all'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra, il diritto di asilo è esteso, su richiesta, al coniuge non legalmente separato e al figlio minore non coniugato del rifugiato, nonché alla persona stabilmente convivente con il rifugiato legalmente separato o non coniugato.

2. Salvo che si applichi una delle clausole di esclusione di cui all'articolo 1, sezione F), della Convenzione di Ginevra, il diritto di asilo è esteso, su richiesta, al coniuge non legalmente separato e ai figli minori non coniugati del rifugiato, nonché alla persona stabilmente convivente con il rifugiato legalmente separato o non coniugato.

Vedi art. 6

3. Nella presente legge, con il termine di «rifugiato» si intende qualsiasi straniero o apolide cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo, salvo che sia diversamente disposto.

3. Nella presente legge, con il termine «rifugiato» si intende qualsiasi straniero o apolide cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo, salvo che sia diversamente disposto.

3. Nella presente legge, con il termine di «rifugiato» si intende qualsiasi straniero o apolide cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo, salvo che sia diversamente disposto.

 

3. Ai fini della presente legge, con il termine «rifugiato» si intende qualsiasi straniero o apolide cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo.

2. Ai fini della presente legge, è rifugiato colui al quale sia riconosciuto il diritto di asilo.

 

 

 

 

 

Art. 3.

 

 

 

 

 

(Titolari della protezione sussidiaria).

Vedi art. 2, co. 1, lett. b)

Vedi art. 2, co. 1, lett. b)

Vedi art. 2, co. 1, lett. b)

Vedi art. 2, co. 1, lett. b)

Vedi art. 2, co. 1, lett. b)

1. Ha diritto alla protezione sussidiaria nel territorio dello Stato lo straniero o apolide che non possiede i requisiti per il diritto di asilo ma nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che nel caso di ritorno nel Paese di origine o, nel caso dell'apolide, nel Paese di residenza, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e non può o non vuole, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale Paese.

 

 

 

 

 

Art. 4

 

 

 

 

 

(Definizioni).

 

 

 

 

 

1. Sono responsabili dell'impedimento dell'effettivo esercizio delle libertà democratiche nonché della persecuzione o del danno grave:

 

 

 

 

 

a) lo Stato;

 

 

 

 

 

b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;

 

 

 

 

 

c) i soggetti non statali, se è dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

 

 

 

 

 

2. Sono considerati atti di impedimento dell'effettivo esercizio delle libertà democratiche o di persecuzione:

 

 

 

 

 

a) gli atti sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui non è ammessa alcuna deroga a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive modificazioni;

 

 

 

 

 

b) gli atti che costituiscono la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

 

 

 

 

 

3. Gli atti che impediscono l'effettivo esercizio delle libertà democratiche e gli atti di persecuzione assumono, tra l'altro, la forma di: atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione ai sensi dell'articolo 1, lettera f), della Convenzione di Ginevra.

 

 

 

 

 

4. Sono considerati danni gravi, in particolare: la condanna a morte o all'esecuzione; la tortura o altra forma di pena o di trattamento inumano o degradante; la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale; la minaccia grave al diritto alla vita a causa di disastri ecologici o di altri eventi che mettano a rischio effettivo le possibilità di sopravvivenza della persona.

 

 

 

 

 

Art. 5.

 

 

 

 

 

(Protezione temporanea).

 

 

 

 

 

1. Nel caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi terzi si applica il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, di attuazione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, relativa alla concessione della protezione temporanea.

 

 

 

 

 

2. Ai fini della presente legge, rientrano nella definizione di sfollati, in particolare:

 

 

 

 

 

a) le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica;

 

 

 

 

 

b) le persone soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o che siano state vittime di siffatte violazioni.

 

 

 

 

 

Art. 6.

 

 

 

 

 

(Protezione dei familiari e dei conviventi).

Vedi art. 2, co. 2

Vedi art. 2, co. 2

Vedi art. 2, co. 2

Vedi art. 2, co. 2

Vedi art. 2, co. 2

1. Il diritto di asilo e lo status di titolare della protezione sussidiaria sono estesi, su richiesta, al coniuge non legalmente separato e ai figli minori non coniugati del rifugiato o del beneficiario di protezione sussidiaria, nonché alla persona stabilmente convivente con il rifugiato o con il beneficiario di protezione sussidiaria.

 

 

 

 

 

Art. 7.

 

 

 

 

 

(Reinsediamento).

 

 

 

 

 

1. La Repubblica italiana sostiene la politica dell'Unione europea volta a favorire il reinsediamento di rifugiati trasferiti da Paesi terzi.

 

 

 

 

 

2. Il programma di reinsediamento fornisce protezione e una soluzione durevole al rifugiato che si trova in Paesi terzi diversi da quelli di cittadinanza o, nel caso di apolide, da quello della residenza abituale dove la propria vita, libertà, sicurezza, salute e altri diritti umani fondamentali non sono garantiti o dove non ci sono condizioni, a lungo termine, per l'integrazione. Del programma beneficia in particolare il rifugiato che per necessità di protezione fisica o legale, di salute, di genere, di età o a causa di tortura o violenza subita dimostri particolare vulnerabilità.

 

 

 

 

 

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, il Delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), gli enti e le associazioni di cui all'articolo 28 della presente legge e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni il documento programmatico relativo al programma di reinsediamento di rifugiati e stabilisce la quota massima indicativa di rifugiati provenienti da Paesi terzi da ammettere sul territorio dello Stato. Il documento delinea i criteri per la selezione dei rifugiati ai fini del reinsediamento, sulla base della presente legge, indica le risorse finanziarie e amministrative necessarie, determina le misure di integrazione e fornisce un rapporto sulle esperienze fatte durante il triennio precedente.

 

 

 

 

 

4. L'UNHCR provvede a riferire i casi relativi ai richiedenti il reinsediamento in Italia alle rappresentanze diplomatiche della Repubblica competenti per il Paese di dimora dei medesimi richiedenti. Le rappresentanze diplomatiche esaminano i casi riferiti sotto il profilo dei criteri stabiliti nel documento programmatico di cui al comma 3, convalidano lo status di rifugiato determinato precedentemente dall'UNHCR, procedono all'esame dei casi sotto il profilo della sicurezza nazionale e della salute e propongono la decisione sull'ammissione dei richiedenti selezionati nel territorio della Repubblica alla Commissione nazionale per il diritto di asilo di cui all'articolo 8. Con decreto del Ministro degli affari esteri sono istituiti dei servizi particolari per la procedura di reinsediamento presso le ambasciate, con competenza territoriale regionale.

 

 

 

 

 

5. La Commissione nazionale per il diritto di asilo invia personale specializzato per esaminare in loco i casi riferiti e per svolgere la funzione di istruttoria.

 

 

 

 

 

6. A seguito della decisione della Commissione nazionale per il diritto di asilo, la rappresentanza diplomatica rilascia il visto per il reinsediamento e, in mancanza di documento di viaggio, un lasciapassare.

 

 

 

 

 

7. La decisione di rigetto della richiesta è motivata e comunicata, per scritto, all'interessato e all'UNHCR. Contro la decisione è ammesso il ricorso al tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, da presentare entro sessanta giorni, anche attraverso la rappresentanza diplomatica.

 

 

 

 

 

8. La procedura di reinsediamento si svolge durante un periodo massimo di centoventi giorni, dal riferimento del richiedente al rilascio del visto o alla comunicazione della decisione di rigetto. Le richieste di reinsediamento sono esaminate in ordine cronologico. Tuttavia, su richiesta dell'UNHCR, l'esame, in casi di particolare urgenza, può essere svolto prioritariamente.

 

 

 

 

 

9. I rifugiati ammessi nel territorio dello Stato in via di reinsediamento godono dei diritti previsti per i rifugiati dalla presente legge, senza ulteriore esame della loro qualifica per il diritto di asilo. L'Ufficio nazionale per la protezione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari della protezione sussidiaria, di cui all'articolo 10, fornisce accoglienza e misure di integrazione dei rifugiati trasferiti dal momento del loro arrivo nel territorio nazionale.

 

 

 

 

 

10. Il programma di reinsediamento di rifugiati predisposto ai sensi del comma 3 non lede in alcun modo il diritto di richiedere asilo secondo le norme della presente legge.

 

 

 

 

Art. 3.

Art. 9.

 

Vedi art. 3, co. 6

 

 

(Commissioni territoriali per il riconoscimento del diritto di asilo).

(Commissioni territoriali per il riconoscimento del diritto di asilo).

 

 

 

 

1. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo indicati con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite le Commissioni territoriali per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominate «Commissioni territoriali». Con il medesimo regolamento, sono istituite le aree funzionali di supporto alle Commissioni territoriali e individuate le risorse umane, finanziarie e strumentali occorrenti.

1. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo indicate con il regolamento sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominate «commissioni territoriali». Con il medesimo regolamento sono istituite le strutture di supporto alle commissioni territoriali e individuate le risorse umane, finanziarie e strumentali occorrenti.

 

 

 

 

2. Le Commissioni territoriali, nominate con decreto del Ministro dell'interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e sono composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante della regione designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), nominato dal delegato in Italia. Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Le Commissioni territoriali sono rinnovate ogni tre anni e i loro componenti rimangono in carica fino al rinnovo.

2. Il regolamento stabilisce, altresì, la composizione delle commissioni territoriali, i cui membri e supplenti sono nominati dal presidente della Commissione nazionale. Le commissioni territoriali sono rinnovate ogni cinque anni.

 

 

 

 

3. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può disporre, anche temporaneamente, l'istituzione di nuove Commissioni territoriali ovvero la soppressione di quelle esistenti o l'istituzione di una o più Commissioni territoriali straordinarie, da affiancare temporaneamente ad una Commissione territoriale, scegliendone i componenti tra i membri effettivi o supplenti delle Commissioni territoriali. Il presidente della Commissione territoriale che viene affiancata assegna le domande di asilo alle Commissioni territoriali straordinarie eventualmente istituite.

 

 

 

 

 

4. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del Presidente della Commissione centrale per il diritto di asilo prevista dall'articolo 4, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri.

 

 

 

 

 

5. Le deliberazioni di ciascuna Commissione territoriale non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Su richiesta di uno o più membri della Commissione che abbiano espresso opinioni dissenzienti rispetto alla decisione approvata, nella motivazione della medesima si dà conto di esse e delle loro motivazioni.

 

 

 

 

 

6. Salvo che si tratti di personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'interno, i membri delle Commissioni territoriali sono collocati in posizione di comando o di distacco dalle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata dell'incarico e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettive e operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, sulla base degli indirizzi elaborati dalla Commissione centrale di cui all'articolo 4. Per i componenti delle Commissioni territoriali appartenenti ai ruoli del Ministero dell'interno la nomina equivale a conferimento di incarico speciale o di incarico particolare secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.














3. Le commissioni territoriali operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, sulla base degli indirizzi elaborati dalla Commissione nazionale.

 

 

 

 

 

4. Le commissioni territoriali forniscono alla Commissione nazionale entro il giorno 15 di ogni mese i dati statistici riferiti al mese precedente, secondo un modulo stabilito dal regolamento.

Art. 3.

Art. 3.

Art. 3.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 8.

(Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo).

(Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo e sezioni territoriali).

(Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo).

(Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo).

(Commissione centrale per il diritto di asilo).

(Commissione nazionale per il diritto di asilo).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, è costituita la Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominata «Commissione centrale», alla quale è affidato il compito di esaminare e decidere sulle domande di asilo presentate ai sensi della presente legge, sulla permanenza o cessazione dell'asilo e su ogni altra funzione, anche consultiva, in materia di asilo conferitale dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione. La Commissione centrale ha sede presso il Ministero dell'interno e, in ogni caso, opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, è istituita la Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominata «Commissione centrale», alla quale è affidato il compito di esaminare e decidere sulle domande di asilo presentate ai sensi della presente legge, sulla permanenza o sulla cessazione dell'asilo e su ogni altra funzione, anche consultiva, in materia di asilo conferitale dalla medesima legge e dal suo regolamento di attuazione. La Commissione centrale ha sede presso il Ministero dell'interno e, in ogni caso, opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, è istituita la Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominata «Commissione centrale», alla quale è affidato il compito di esaminare e decidere sulle domande di asilo presentate ai sensi della presente legge, sulla permanenza o cessazione dell'asilo e su ogni altra funzione, anche consultiva, in materia di asilo conferitale dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione. La Commissione centrale ha sede presso il Ministero dell'interno e, in ogni caso, opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, è istituita la Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominata «Commissione centrale», alla quale è affidato il compito di esaminare e decidere sulle domande di asilo presentate ai sensi della presente legge e sulla permanenza o cessazione dell'asilo nonché ogni altra funzione, anche consultiva, in materia di asilo conferitale dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione. La Commissione centrale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

1. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, è istituita la Commissione centrale per il diritto di asilo, di seguito denominata «Commissione centrale», con compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni e di raccolta di dati statistici e con poteri decisionali in materia di revoca e cessazione degli status concessi. La Commissione centrale, che ha sede presso il Ministero dell'interno, opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'interno, la Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata «Commissione nazionale», con compiti di indirizzo e di coordinamento delle commissioni territoriali previste dall'articolo 9, nonché di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, nonché di raccolta e diffusione di dati statistici. La Commissione nazionale ha poteri decisionali in materia di:

a) revoca e cessazione degli status riconosciuti di cui all'articolo 25;

b) ammissione nel territorio nazionale delle persone che presentano la richiesta di asilo con le modalità di cui all'articolo 14;

c) ammissione nel territorio nazionale dei beneficiari del programma di reinsediamento di cui all'articolo 7.

 

 

 

 

 

2. La Commissione nazionale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. La Commissione nazionale è rinnovata ogni cinque anni.

2. La Commissione centrale è rinnovata ogni tre anni ed è presieduta da un prefetto. La nomina a presidente della Commissione centrale è rinnovabile per una sola volta consecutivamente. I componenti della Commissione centrale rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione medesima.

2. La Commissione centrale è rinnovata ogni tre anni ed è presieduta da un prefetto. La nomina a presidente della Commissione centrale è rinnovabile per una sola volta consecutivamente. I componenti della Commissione centrale rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione medesima.

2. La Commissione centrale è rinnovata ogni tre anni ed è presieduta da un prefetto. La nomina a presidente della Commissione centrale è rinnovabile per una sola volta consecutivamente. I componenti della Commissione centrale rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione medesima.

2. La Commissione centrale è rinnovata ogni tre anni ed è presieduta da un professore universitario ordinario in materie giuridiche. La nomina a presidente della Commissione centrale è rinnovabile per una sola volta consecutivamente. I componenti della Commissione centrale rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione medesima.

2. La Commissione centrale, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è presieduta da un prefetto ed è composta, oltre che dal presidente, da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica con qualifica di consigliere di legazione, da un dirigente del Ministero dell'interno appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica di primo dirigente, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, da un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, e da un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR. Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente.

3. Con decreto del Ministro dell'interno sono nominati il presidente della Commissione nazionale, nonché i suoi membri, su proposta delle amministrazioni e degli enti di tutela interessati. Il regolamento di cui al comma 1, di seguito denominato «regolamento», stabilisce la composizione della Commissione nazionale, fatto salvo che tra i membri della Commissione ci sono un rappresentante dell'UNHCR, nonché un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani.

 

 

 

 

3. La Commissione centrale è rinnovata ogni tre anni e i suoi componenti rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione medesima. La nomina a presidente della Commissione centrale è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.

 

3. La Commissione centrale si articola in tre sezioni, presiedute rispettivamente da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata e da un dirigente del Ministero dell'interno con qualifica di viceprefetto. Le disposizioni del regolamento emanato ai sensi del presente articolo devono comunque tenere conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello status di rifugiato e alle condizioni minime che devono essere assicurate al riguardo.

3. La Commissione centrale si articola in tre sezioni, presiedute rispettivamente da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata e da un dirigente del Ministero dell'interno con qualifica di viceprefetto. Le disposizioni del regolamento emanato ai sensi del presente articolo devono comunque tenere conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello status di rifugiato e alle condizioni minime che devono essere assicurate al riguardo.

3. La Commissione centrale si articola in tre sezioni, presiedute rispettivamente da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere d'ambasciata e da un dirigente del Ministero dell'interno con qualifica di viceprefetto. Le disposizioni del regolamento emanato ai sensi del presente articolo devono comunque tenere conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riferimento ai criteri e alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello status di rifugiato e alle condizioni minime che devono essere assicurate al riguardo.

3. La Commissione centrale si articola in tre sezioni, presiedute da professori universitari in materie giuridiche. Le disposizioni del regolamento emanato ai sensi del presente articolo devono comunque tenere conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello status di rifugiato e alle condizioni minime che devono essere assicurate al riguardo.

5. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, possono essere istituite, nel rispetto della composizione stabilita dal comma 2, fino ad un massimo di tre sezioni della Commissione centrale, prevedendo le competenze di ogni sezione. Con il medesimo regolamento sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare le modalità di organizzazione della Commissione centrale e delle Commissioni territoriali, anche con riferimento all'assegnazione di personale, i collegamenti di carattere internazionale relativi alle attività della Commissione centrale, nonché le indennità di funzione spettanti, ai sensi dei contratti collettivi vigenti, ai presidenti e ai componenti delle stesse.

 

4. Ciascuna sezione è composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica di consigliere di legazione, da un dirigente del Ministero dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica di primo dirigente, e da un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ciascuna amministrazione interessata designa un membro supplente per ogni componente della Commissione. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa un supplente per l'esperto in materia di diritti civili ed umani. In caso di parità di voti prevale la decisione assunta con il voto del presidente. Le sezioni possono deliberare con la partecipazione di tre componenti. Quando se ne ravvisa la necessità, una o più sezioni della Commissione centrale possono svolgere la propria attività in sede locale con il supporto amministrativo dell'ufficio territoriale del Governo competente per territorio. Per ciascuna sezione le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a viceprefetto aggiunto.

4. Ciascuna sezione è composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica di consigliere di legazione, da un dirigente del Ministero dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica di primo dirigente, e da un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ciascuna amministrazione interessata designa un membro supplente per ogni componente della Commissione. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa un supplente per l'esperto in materia di diritti civili ed umani. In caso di parità di voti prevale la decisione assunta con il voto del presidente. Le sezioni possono deliberare con la partecipazione di tre componenti. Quando se ne ravvisa la necessità, una o più sezioni della Commissione centrale possono svolgere la propria attività in sede locale con il supporto amministrativo dell'ufficio territoriale del Governo competente per territorio. Per ciascuna sezione le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a viceprefetto aggiunto.

4. Ciascuna sezione è composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica di consigliere di legazione, da un dirigente del Ministero dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica di primo dirigente, e da un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ciascuna amministrazione interessata designa un membro supplente per ogni componente della Commissione. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa un supplente per l'esperto in materia di diritti civili ed umani. In caso di parità di voti prevale la decisione assunta con il voto del presidente. Le sezioni possono deliberare con la partecipazione di tre componenti. Quando se ne ravvisa la necessità, una o più sezioni della Commissione centrale possono svolgere la propria attività in sede locale con il supporto amministrativo della prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio. Per ciascuna sezione le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a viceprefetto aggiunto.

4. Ciascuna sezione è composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica di consigliere di legazione, da un dirigente del Ministero dell'interno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, con qualifica di primo dirigente e da un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani, nominato dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché da un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Ciascuna amministrazione interessata designa un membro supplente per ogni componente della Commissione. In caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole per il richiedente. Le sezioni possono deliberare con la partecipazione di tre componenti. Quando se ne ravvisa la necessità, una o più sezioni della Commissione centrale possono svolgere la propria attività in sede locale con il supporto amministrativo della prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio. Per ciascuna sezione le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a viceprefetto aggiunto.

 

 

5. Alle sedute delle sezioni può partecipare un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con funzioni consultive.

5. Alle sedute delle sezioni può partecipare un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con funzioni consultive.

5. Alle sedute delle sezioni può partecipare un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con funzioni consultive.

 

 

 

6. Con le modalità indicate al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri può istituire ulteriori sezioni qualora il consiglio di presidenza di cui al comma 10 ne rilevi motivatamente l'esigenza, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

6. Con le modalità indicate al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri può istituire sezioni territoriali qualora il consiglio di presidenza di cui al comma 10 ne rilevi motivatamente l'esigenza.

6. Con le modalità indicate al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri può istituire ulteriori sezioni qualora il consiglio di presidenza di cui al comma 10 ne rilevi motivatamente l'esigenza, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

5. Con le modalità indicate al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri può istituire ulteriori sezioni qualora il consiglio di presidenza di cui al comma 6 ne rilevi motivatamente l'esigenza, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

 

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare le modalità di organizzazione della Commissione centrale e delle sezioni, anche con riferimento agli adempimenti derivanti dal contenzioso, l'assegnazione di personale, i collegamenti di carattere internazionale relativi alle attività della Commissione medesima, nonchè le indennità di funzione, spettanti ai sensi dei contratti collettivi vigenti, ai presidenti e ai componenti della stessa. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione dei progetti di collaborazione di cui all'articolo 4, comma 3. Il decreto non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare le modalità di organizzazione della Commissione centrale e delle sezioni, anche con riferimento agli adempimenti derivanti dal contenzioso, l'assegnazione di personale, i collegamenti di carattere internazionale relativi alle attività della Commissione medesima, nonché le indennità di funzione spettanti, ai sensi dei contratti collettivi vigenti, ai presidenti e ai componenti della stessa. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione dei progetti di collaborazione di cui all'articolo 4, comma 3. L'attuazione delle disposizioni del regolamento non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

7. Con regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare le modalità di organizzazione della Commissione centrale e delle sezioni, anche con riferimento agli adempimenti derivanti dal contenzioso, l'assegnazione di personale, i collegamenti di carattere internazionale relativi alle attività della Commissione medesima, nonchè le indennità di funzione, spettanti ai sensi dei contratti collettivi vigenti, ai presidenti e ai componenti della stessa. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione dei progetti di collaborazione di cui all'articolo 4, comma 3. Il regolamento non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

6. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, è istituito l'ufficio di supporto della Commissione centrale e sono individuate le risorse umane, finanziarie e strumentali occorrenti.

 

8. Il personale assegnato per le esigenze della Commissione centrale è messo a disposizione dalla direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, che assicura i compiti di segreteria della Commissione medesima.

8. Il personale assegnato per le esigenze della Commissione centrale è messo a disposizione dalla direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, che assicura i compiti di segreteria della Commissione medesima.

8. Il personale assegnato per le esigenze della Commissione centrale è messo a disposizione dalla direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, che assicura i compiti di segreteria della Commissione medesima.

 

 

 

9. Il presidente e tutti gli altri membri della Commissione centrale e gli altri funzionari designati a presiedere ciascuna sezione sono collocati in posizione di comando o distacco dalle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata nell'incarico e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettive.

9. Il presidente e tutti gli altri membri della Commissione centrale e gli altri funzionari designati a presiedere ciascuna sezione sono collocati in posizione di comando o distacco dalle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata nell'incarico e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettive.

9. Il presidente e gli altri membri della Commissione centrale e gli altri funzionari designati a presiedere ciascuna sezione sono collocati in posizione di comando o distacco dalle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata nell'incarico e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettive.

 

4. Salvo che si tratti di personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'interno, i membri della Commissione centrale sono collocati in posizione di comando o distacco o in posizione di fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata dell'incarico e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettive. Per i componenti della Commissione centrale appartenenti ai ruoli del Ministero dell'interno la nomina equivale a conferimento di incarico speciale o di incarico particolare secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

 

10. Nell'ambito della Commissione centrale è istituito il consiglio di presidenza, composto dai presidenti delle singole sezioni e dal presidente della Commissione, che lo presiede. Possono partecipare al consiglio di presidenza, su invito del presidente della Commissione e con funzione consultiva, anche uno degli esperti in materia di diritti civili ed umani di cui al comma 4 e un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Il consiglio di presidenza all'inizio di ciascun anno stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione delle domande di asilo nonchè i criteri di massima per il funzionamento delle sezioni, di cui coordina le attività, determinando le modalità ed i mezzi occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della Commissione centrale, dei delegati di cui al comma 11 e del personale assegnato, entro i limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dell'interno.

10. Nell'ambito della Commissione centrale è istituito il consiglio di presidenza, composto dai presidenti delle singole sezioni e dal presidente della Commissione, che lo presiede. Possono partecipare al consiglio di presidenza, su invito del presidente della Commissione e con funzione consultiva, anche uno degli esperti in materia di diritti civili ed umani di cui al comma 4 e un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Il consiglio di presidenza all'inizio di ciascun anno stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione delle domande di asilo nonché i criteri di massima per il funzionamento delle sezioni, di cui coordina le attività, determinando le modalità ed i mezzi occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della Commissione centrale, dei delegati di cui al comma 11 e del personale assegnato, entro i limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dell'interno.

10. Nell'ambito della Commissione centrale è istituito il consiglio di presidenza, composto dai presidenti delle singole sezioni e dal presidente della Commissione, che lo presiede. Possono partecipare al consiglio di presidenza, su invito del presidente della Commissione e con funzione consultiva, anche uno degli esperti in materia di diritti civili ed umani di cui al comma 4 e un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Il consiglio di presidenza all'inizio di ciascun anno stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione delle domande di asilo nonchè i criteri di massima per il funzionamento delle sezioni, di cui coordina le attività, determinando le modalità ed i mezzi occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della Commissione centrale, dei delegati di cui al comma 11 e del personale assegnato, entro i limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dell'interno.

6. Nell'ambito della Commissione centrale è istituito il consiglio di presidenza, composto dai presidenti delle singole sezioni e dal presidente della Commissione, che lo presiede. Al consiglio di presidenza partecipa, su invito del presidente della Commissione, anche uno degli esperti in materia di diritti civili ed umani e un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati di cui al comma 4. Il consiglio di presidenza all'inizio di ciascun anno stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione delle domande di asilo nonché i criteri di massima per il funzionamento delle sezioni, di cui coordina le attività, determinando le modalità ed i mezzi occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della Commissione centrale.

 

 

11. Il consiglio di presidenza attribuisce la delega per lo svolgimento del pre-esame di cui all'articolo 6 ad almeno due funzionari di ciascun ufficio territoriale del governo secondo i criteri e le modalità temporali nonchè territoriali determinati in relazione alle effettive necessità.

11. Il consiglio di presidenza attribuisce la delega per lo svolgimento del pre-esame di cui all'articolo 6 ad almeno due funzionari di ciascun ufficio territoriale del governo secondo i criteri e le modalità temporali nonché territoriali determinati in relazione alle effettive necessità.

11. Il consiglio di presidenza attribuisce la delega per lo svolgimento del pre-esame di cui all'articolo 6 ad almeno due funzionari di ciascuna prefettura - ufficio territoriale del Governo secondo i criteri e le modalità temporali nonchè territoriali determinati in relazione alle effettive necessità.

 

 

 

12. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il presidente della Commissione centrale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e dell'interno una relazione sull'attività svolta dalla Commissione nell'anno precedente, formulando eventuali proposte nelle materie di competenza. Entro il mese di giugno il Governo trasmette al Parlamento copia di tale relazione con le proprie osservazioni. Le competenti Commissioni parlamentari esaminano il documento entro un mese dalla sua ricezione, esprimendosi sul suo contenuto con proprio parere.

12. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il presidente della Commissione centrale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e dell'interno una relazione sull'attività svolta dalla Commissione nell'anno precedente, formulando eventuali proposte nelle materie di competenza. Entro il mese di giugno il Governo trasmette al Parlamento copia di tale relazione con le proprie osservazioni. Le competenti Commissioni parlamentari esaminano il documento entro un mese dalla sua ricezione, esprimendosi sul suo contenuto con proprio parere.

12. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il presidente della Commissione centrale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e dell'interno una relazione sull'attività svolta dalla Commissione nell'anno precedente, formulando eventuali proposte nelle materie di competenza. Entro il mese di giugno il Governo trasmette al Parlamento tale relazione con le proprie osservazioni. Le competenti Commissioni parlamentari esaminano il documento entro un mese dalla sua ricezione, esprimendosi sul suo contenuto con proprio parere.

 

7. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il presidente della Commissione centrale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e dell'interno una relazione sull'attività svolta dalla Commissione medesima e dalle Commissioni territoriali nell'anno precedente, formulando eventuali proposte nelle materie di competenza. Entro il mese di marzo il Governo trasmette al Parlamento copia di tale relazione con le proprie osservazioni, ai fini dell'espressione, nel termine di un mese dalla sua trasmissione, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

4. La Commissione nazionale trasmette annualmente una relazione al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della solidarietà sociale, con le modalità stabilite dal regolamento.

 

 

 

 

 

Art. 10.

 

 

 

 

 

(Ufficio nazionale per la protezione sociale).

 

 

 

 

 

1. Con il regolamento è istituito l'Ufficio nazionale per la protezione sociale dei richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari della protezione sussidiaria, di seguito denominato «Ufficio nazionale». La gestione dell'Ufficio nazionale è affidata dal Ministero dell'interno, con apposita convenzione triennale, all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

 

 

 

 

 

2. L'Ufficio nazionale amministra il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 29. L'Ufficio nazionale procede ogni tre anni alla pubblicazione di un concorso rivolto ai comuni e ai loro consorzi nonché alle province per l'istituzione o per la continuità di gestione di centri di prima accoglienza, centri di seconda accoglienza o programmi di integrazione dei rifugiati e dei beneficiari della protezione sussidiaria, di cui all'articolo 24, inclusi quelli trasferiti in Italia sulla base del programma di reinsediamento previsto dall'articolo 7. Nel concorso deve essere prevista l'istituzione di centri di accoglienza o di sezioni speciali di essi in grado di rispondere alle esigenze di tutela dei minori non accompagnati e di altre categorie di richiedenti asilo, rifugiati e titolari della protezione sussidiaria particolarmente vulnerabili.

 

 

 

 

 

3. Qualora le offerte degli enti locali, anche a seguito di un concorso supplementare, non siano sufficienti a garantire un numero di posti di accoglienza congruo alle necessità, il Governo, previa consultazione con le regioni, è autorizzato a decretare l'ampliamento del numero dei posti.

 

 

 

 

 

4. Con il regolamento è altresì istituito il Comitato consultivo dell'Ufficio nazionale con il compito di coordinare gli interventi dell'Ufficio nazionale con altri interventi sociali nonché di collaborare alla programmazione e al monitoraggio delle attività. In particolare, il Comitato consultivo esprime parere sulla convenzione triennale tra il Ministero dell'interno e l'ANCI, di cui al comma 1, sulle linee guida per le attività di accoglienza, sui programmi per l'integrazione, sui programmi per il rimpatrio volontario, nonché sulle relazioni che l'Ufficio nazionale fornisce al Governo. Il Comitato consultivo include tra i suoi membri, oltre a rappresentanti del Ministero dell'interno e dell'ANCI, rappresentanti dell'UNHCR, dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), del Ministero della solidarietà sociale, delle regioni, delle province nonché delle associazioni e degli enti di tutela di cui all'articolo 28. Il regolamento può comunque prevedere la partecipazione di altre amministrazioni ed enti al Comitato consultivo.

Art. 4.

Art. 4.

Art. 4.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 11.

(Presentazione della domanda di asilo).

(Presentazione della domanda di asilo).

(Presentazione della domanda di asilo).

(Presentazione della domanda di asilo).

(Presentazione della domanda di asilo).

(Presentazione della domanda di asilo).

1. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora.

1. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora.

1. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora.

1. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora.

1. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora. Nel caso di presentazione della domanda di asilo al posto di frontiera, il dirigente dell'ufficio di frontiera dispone l'invio del richiedente presso la questura competente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

1. La domanda di asilo può essere presentata al momento dell'ingresso nel territorio dello Stato presso gli organi di polizia di frontiera o presso la questura, alla rappresentanza diplomatica dell'Italia oppure al comandante di nave o di aeromobile italiano in navigazione.

2. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 e al comma 6 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», nel caso in cui lo straniero presenti, all'arrivo in Italia, domanda di asilo, e il vettore di linea di nazionalità italiana abbia dato immediatamente segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera.

2. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 e al comma 6 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», nel caso in cui lo straniero presenti, all'arrivo in Italia, domanda di asilo, e il vettore di linea di nazionalità italiana abbia dato immediatamente segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera.

2. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 e al comma 6 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», nel caso in cui lo straniero presenti, all'arrivo in Italia, domanda di asilo, e il vettore di linea di nazionalità italiana abbia dato immediatamente segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera.

2. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 e al comma 6 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», nel caso in cui lo straniero presenti, all'arrivo in Italia, domanda di asilo e il vettore di linea di nazionalità italiana abbia dato immediatamente segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera.

2. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 e al comma 6 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», nel caso in cui lo straniero presenti, all'arrivo in Italia, domanda di asilo e il vettore di linea di nazionalità italiana abbia dato immediatamente segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera.

Vedi art. 18, co. 1

3. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre nonchè di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e  assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di appositi progetti di collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere informate di tale facoltà.


Vedi art. 4, co. 5

3. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre nonché di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di appositi progetti di collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere informate di tale facoltà.


Vedi art. 4, co. 5

3. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda medesima, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre nonchè di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggior uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza ai richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di appositi progetti di collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere informate di tale facoltà.



Vedi art. 4, co. 5

3. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e sulle facoltà di cui può disporre nonché di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda è formulata, ove possibile, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di appositi progetti di collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere informate di tale facoltà.


Vedi art. 4, co. 5

3. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità competente. Il richiedente asilo ha diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa esposizione dei motivi posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua, escluse le forme dialettali, e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo sullo svolgimento della procedura e sui diritti e sulle facoltà di cui può disporre, nonché di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua fiducia. Il modulario è compilato, ove possibile, con l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue indicate nel precedente periodo. I rappresentanti dell'ACNUR sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo e presso la Commissione territoriale per la fase di formalizzazione della domanda. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di appositi progetti di collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate. Nella presentazione e nella compilazione del modulario le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse devono essere informate di tale facoltà. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente copia della domanda di asilo, vistata dall'autorità che l'ha ricevuta.

2. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, senza formalità alcuna. Il cittadino straniero intenzionato a domandare asilo ha diritto di ricevere ogni assistenza e informazione utili, in una lingua a lui comprensibile, e ha diritto di scrivere nella propria lingua.

3. I rappresentanti dell'UNHCR sono ammessi ai posti di frontiera, in questura e nei luoghi di prima accoglienza e soccorso di cittadini stranieri al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza ai cittadini stranieri intenzionati a domandare asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti alle associazioni e agli enti di tutela di cui all'articolo 28, se autorizzati sulla base di appositi progetti di collaborazione con le prefetture-uffici territoriali del Governo.




































4. Per la presentazione della domanda di asilo alle donne è fornita un'assistenza adeguata e specifica da parte di personale femminile.

 

 

 

 

 

Art. 12.

 

 

 

 

 

(Domanda di asilo presentata al momento dell'ingresso nel territorio dello Stato).

4. Quando la domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda stessa, una volta concluso positivamente il pre-esame ai sensi dell'articolo 6, autorizza lo straniero all'ingresso nel territorio della Repubblica, con l'obbligo di stabilire un suo domicilio anche ai fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge nel territorio dello Stato e con obbligo di recarsi entro otto giorni alla questura competente per territorio. La domanda è trasmessa con l'allegata documentazione alla Commissione centrale e in copia alla questura.

4. Quando la domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda stessa, una volta concluso positivamente il pre-esame ai sensi dell'articolo 6, autorizza lo straniero all'ingresso nel territorio della Repubblica, con l'obbligo di stabilire un suo domicilio anche ai fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge nel territorio dello Stato e con obbligo di recarsi entro otto giorni alla questura competente per territorio. La domanda è trasmessa con l'allegata documentazione alla Commissione centrale e in copia alla questura.

4. Quando la domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda stessa, una volta concluso positivamente il pre-esame ai sensi dell'articolo 6, autorizza lo straniero all'ingresso nel territorio della Repubblica, con l'obbligo di stabilire un suo domicilio anche ai fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge nel territorio dello Stato e con obbligo di recarsi entro otto giorni alla questura competente per territorio. La domanda è trasmessa con l'allegata documentazione alla Commissione centrale e in copia alla questura.

4. Quando la domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda autorizza lo straniero all'ingresso nel territorio della Repubblica, con l'obbligo di stabilire un suo domicilio anche ai fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge nel territorio dello Stato e con l'obbligo di recarsi entro otto giorni alla questura competente per territorio. La domanda è trasmessa con l'allegata documentazione alla Commissione centrale e in copia alla questura.

Vedi art. 5, co. 1

1. Qualora la domanda di asilo sia presentata al momento dell'ingresso nel territorio dello Stato, la polizia di frontiera redige un verbale sulle generalità e sulle dichiarazioni del richiedente e dispone l'invio del richiedente alla questura competente.

2. La questura procede all'identificazione del richiedente, rilascia un attestato sulla domanda di asilo secondo il modulo predisposto dal regolamento e fornisce al richiedente un opuscolo informativo sulla procedura di asilo e sui diritti e doveri del richiedente stesso, in una lingua allo stesso comprensibile.

3. Nei casi in cui il richiedente dichiari di essere privo di ospitalità in Italia e di propri mezzi di sostentamento o comunque di essere privo della documentazione richiesta per l'ingresso nel territorio nazionale, la questura dispone l'invio al più vicino centro di prima accoglienza di cui all'articolo 10, comma 2. Negli altri casi il richiedente indica un domicilio e viene invitato a recarsi entro otto giorni alla questura competente per il domicilio eletto ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo valido novanta giorni.

4. Durante la permanenza del richiedente nel centro di prima accoglienza, il responsabile di tale struttura accerta, attraverso l'Ufficio nazionale, le disponibilità di posti in uno dei centri di seconda accoglienza, o la disponibilità di accoglienza presso familiari o conoscenti del richiedente, informa a tale proposito la questura e procede all'invio del richiedente alla dimora assegnata. La dimora assegnata equivale al domicilio eletto.

5. Nel termine massimo di quindici giorni dall'arrivo alla dimora assegnata il richiedente deve recarsi presso la questura competente per il territorio del domicilio eletto di cui al comma 4, che provvede alla sua audizione, redige il relativo verbale e lo trasmette alla commissione territoriale competente per il territorio del domicilio eletto nonché alla questura competente di cui al comma 1, se diversa. La questura competente per il territorio del domicilio eletto rilascia un permesso di soggiorno per richiesta di asilo valido novanta giorni, indicando il domicilio eletto.

5. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale.

5. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale.

5. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale.

5. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha ricevuta ovvero copia del verbale.

Art. 5, co. 3, ultimo periodo

 

6. Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel territorio dello Stato e indicare il domicilio. L'autorità di pubblica sicurezza, ove necessario, dispone i controlli per la verifica della veridicità delle informazioni fornite dal richiedente asilo.

6. Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel territorio dello Stato e indicare il domicilio. L'autorità di pubblica sicurezza, ove necessario, dispone i controlli per la verifica della veridicità delle informazioni fornite dal richiedente asilo.

6. Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel territorio dello Stato e indicare il domicilio proprio. L'autorità di pubblica sicurezza, ove necessario, dispone i controlli per la verifica della veridicità delle informazioni fornite dal richiedente asilo.

6. Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel territorio dello Stato e indicare il domicilio. L'autorità di pubblica sicurezza, ove necessario, dispone i controlli per la verifica della veridicità delle informazioni fornite dal richiedente asilo.

 

 

7. Al richiedente asilo sono consentiti l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato fino al trentesimo giorno successivo alla notifica della decisione sulla sua domanda da parte della Commissione centrale, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 10.

7. Al richiedente asilo sono consentiti l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato fino al trentesimo giorno successivo alla notifica della decisione sulla sua domanda da parte della Commissione centrale, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 10.

7. Al richiedente asilo sono consentiti l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato fino al trentesimo giorno successivo alla notifica della decisione sulla sua domanda da parte della Commissione centrale, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 10.

7. Al richiedente asilo sono consentiti l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato fino alla decisione definitiva sulla sua richiesta.

 

 

8. Il questore, previo ritiro del passaporto o di altro documento di riconoscimento o di viaggio di cui è in possesso lo straniero, rilascia il permesso di soggiorno per richiesta di asilo e una copia autenticata del passaporto o documento trattenuto.

8. Il questore, previo ritiro del passaporto o di altro documento di riconoscimento o di viaggio di cui è in possesso lo straniero, rilascia il permesso di soggiorno per richiesta di asilo e una copia autenticata del passaporto o del documento trattenuto.

 8. Il questore, previo ritiro del passaporto o di altro documento di riconoscimento o di viaggio di cui è in possesso lo straniero, rilascia il permesso di soggiorno per richiesta di asilo e una copia autenticata del passaporto o documento trattenuto.





8. Il questore rilascia il permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

 

 

 9. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono distinte domande o distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui è fatta menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rilasciato a ciascun componente del nucleo familiare di cui all'articolo 2.

 9. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono distinte domande o distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui è fatta menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rilasciato a ciascun componente del nucleo familiare di cui all'articolo 2.

9. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono distinte domande o distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui è fatta menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rilasciato a ciascun componente del nucleo familiare di cui all'articolo 2.

9. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono distinte domande o distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui è fatta menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rilasciato a ciascun componente del nucleo familiare di cui all'articolo 2.

4. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, sono redatte distinte domande, salvo che per i figli minorenni, di cui è fatta menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo è rilasciato a ciascun componente del nucleo familiare di cui all'articolo 2. 

 

 

 

 

 

 

Art. 13.

 

 

 

 

 

(Domanda di asilo presentata alla questura).

 

 

 

 

 

1. Qualora la domanda di asilo sia presentata alla questura da parte di uno straniero in possesso di permesso di soggiorno o comunque soggiornante regolarmente nel territorio nazionale, la questura consegna l'opuscolo informativo di cui all'articolo 12 comma 2, e modifica, su richiesta, il titolo di soggiorno con la dicitura «per richiesta di asilo». In caso di necessità di accoglienza, la questura richiede all'Ufficio nazionale l'assegnazione di un posto in un centro di seconda accoglienza, invia il richiedente a tale centro e trasmette gli atti alla commissione territoriale competente.

 

 

 

 

 

2. Qualora la domanda sia presentata alla questura da parte di uno straniero privo di permesso di soggiorno o comunque in condizioni di soggiorno irregolare, la questura procede ai sensi dell'articolo 12.

 

 

 

 

 

3. Qualora la domanda di asilo sia presentata alla questura da parte di uno straniero a cui sia già stato notificato un provvedimento di espulsione, la questura richiede alla commissione territoriale competente l'audizione del richiedente in via d'urgenza. L'effetto del provvedimento di espulsione è sospeso fino alla notifica della decisione della commissione territoriale.

 

 

 

 

 

Art. 14.

 

 

 

 

 

(Domanda di asilo presentata alla rappresentanza diplomatica).

 

 

 

 

 

1. Qualora la domanda di asilo sia presentata alla rappresentanza diplomatica competente per territorio, la stessa rappresentanza procede all'audizione, della quale redige apposito verbale.

 

 

 

 

 

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata di persona o in forma scritta alla rappresentanza diplomatica oppure di persona tramite gli uffici di un'organizzazione non governativa (ONG) italiana presente nel Paese di dimora del richiedente e allo scopo autorizzata dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'interno. Le ONG trasmettono l'istanza alla rappresentanza diplomatica che procede ai sensi del citato comma 1. La stessa procedura si applica qualora la rappresentanza diplomatica riceva la domanda di asilo tramite gli uffici dell'UNHCR.

 

 

 

 

 

3. La rappresentanza diplomatica decide di trasmettere la domanda di asilo alla Commissione nazionale, con parere positivo, quando dalle dichiarazioni fornite dal richiedente risultino elementi connessi alla definizione di cui all'articolo 2 o all'articolo 3 e il richiedente dimostri di avere un legame particolare con l'Italia. Tale legame può consistere nella residenza in Italia di familiari entro il quarto grado o in un soggiorno regolare precedente in Italia di più di trenta giorni o nella discreta conoscenza della lingua italiana o in motivi legati agli studi o all'occupazione lavorativa del richiedente.

 

 

 

 

 

4. In mancanza degli elementi di cui al comma 3, la rappresentanza diplomatica invia gli atti alla Commissione nazionale con parere negativo motivato, comunque non vincolante.

 

 

 

 

 

5. In ogni caso la rappresentanza diplomatica invia gli atti entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di asilo, chiedendo alla Commissione nazionale di eseguire, se necessario, ulteriori indagini.

 

 

 

 

 

6. La Commissione nazionale, previo nulla osta del Ministro dell'interno, autorizza l'ingresso del richiedente nel territorio nazionale nel caso di valutazione positiva degli elementi di cui al comma 3, e richiede al Ministro degli affari esteri il rilascio della documentazione necessaria per il trasferimento del richiedente. Le spese di viaggio sono poste a carico del richiedente, salvo che la Commissione nazionale decida che siano poste a carico dello Stato per motivi particolari. La Commissione nazionale può, nello stesso atto, riconoscere il diritto di asilo o la protezione sussidiaria al richiedente, qualora ritenga che non occorre un altro esame della domanda, o individuare la commissione territoriale competente per il territorio dove si trova il centro di seconda accoglienza scelto per l'accoglienza della persona, ai fini di procedere alla decisione sulla domanda di asilo. In mancanza degli elementi di cui al comma 3 o del nulla osta del Ministro dell'interno, la Commissione nazionale rigetta la domanda con provvedimento motivato, che trasmette alla rappresentanza diplomatica per la notifica al richiedente.

 

 

 

 

 

7. È ammesso ricorso al TAR del Lazio, anche attraverso la rappresentanza diplomatica.

 

 

 

 

 

Art. 15.

 

 

 

 

 

(Domanda di asilo presentata al comandante di nave o di aeromobile italiano in navigazione).

 

 

 

 

 

1. Qualora la domanda di asilo sia presentata al comandante di nave o di aeromobile italiano in navigazione, egli trasmette la domanda alla polizia di frontiera del primo scalo nel territorio della Repubblica, che procede con le modalità di cui all'articolo 12, comma 1. Qualora si tratti di vettore marittimo diretto verso un porto all'estero, il comandante trasmette la domanda di rappresentanza diplomatica italiana presso lo Stato di primo scalo, che procede, ove possibile, con le modalità di cui all'articolo 14. L'audizione del richiedente da parte del funzionario consolare può essere fatta sulla nave.

 

 

 

 

 

2. La Commissione nazionale, in via d'urgenza, può chiedere al comandante della nave di ospitare il richiedente a bordo fino all'arrivo in un porto italiano quando ritiene che sussistano gli elementi di cui all'articolo 14, comma 3.

 

 

 

 

 

Art. 16.

 

 

 

 

 

(Stato competente per l'esame delle domande di asilo).

 

 

 

 

 

1. Lo Stato italiano è competente per l'esame delle domande di riconoscimento del diritto di asilo e allo status di rifugiato ai sensi del regolamento (CEE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, salvo nei casi in cui il richiedente asilo faccia esplicita e motivata richiesta di essere trasferito in un altro Stato nel quale si applica il citato regolamento. La richiesta deve essere fatta alla commissione territoriale competente, prima della convocazione per l'audizione. In tale caso, la commissione territoriale avvia le procedure sulla determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda, inviando gli atti all'Unità Dublino del Ministero dell'interno.

 

 

 

 

 

3. Il Governo si impegna affinché il citato regolamento (CE) n. 343/2003 sia revisionato dal Consiglio dell'Unione europea e reso il più conforme possibile alle disposizioni stabilite dalla presente legge e, in particolare, dal comma 1 del presente articolo.

Art. 5.

Art. 5.

Art. 5.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 17.

(Minori non accompagnati
richiedenti asilo).

(Minori non accompagnati richiedenti asilo).

(Minori non accompagnati richiedenti asilo).

(Minori non accompagnati richiedenti asilo).

(Minori non accompagnati richiedenti asilo).

(Minori non accompagnati richiedenti asilo).

1. Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della presente legge, i minori di anni diciotto, privi in Italia di un parente o di un affine entro il quarto grado, di età non inferiore agli anni diciotto, ovvero di persona cui sia stata formalmente attribuita la potestà tutoria.

1. Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della presente legge, i minori di anni diciotto, privi in Italia di un parente o di un affine entro il quarto grado, di età non inferiore agli anni diciotto, ovvero di persona cui sia stata formalmente attribuita la potestà tutoria.

1. Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della presente legge, i minori di anni diciotto, privi in Italia di un parente o di un affine entro il quarto grado, di età non inferiore agli anni diciotto, ovvero di persona cui sia stata formalmente attribuita la potestà tutoria.

1. Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della presente legge, i minori di anni diciotto, privi in Italia di un parente o di un affine entro il quarto grado di età non inferiore agli anni diciotto, ovvero di persona cui sia stata formalmente attribuita la potestà tutoria.

1. Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della presente legge, i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio nazionale senza essere accompagnati da una persona adulta, responsabile per essi in base alla legge, ovvero i minori che sono stati abbandonati una volta entrati nel territorio nazionale.

2. Ai fini della presente legge, sono considerati minori non accompagnati i richiedenti asilo di età inferiore a diciotto anni che entrano nel territorio nazionale senza essere accompagnati da una persona adulta, responsabile di essi ai sensi della legislazione vigente, ovvero i minori che sono stati abbandonati una volta entrati nel territorio italiano.

2. Qualora la domanda di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento e dà immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari. Il tutore, appena nominato, prende contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento. Il pre-esame di cui all'articolo 6 è limitato all'individuazione dello Stato competente per l'esame della domanda.

2. Qualora la domanda di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento e dà immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari. Il tutore, appena nominato, prende contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento. Il pre-esame di cui all'articolo 6 è limitato all'individuazione dello Stato competente per l'esame della domanda.

2. Qualora la domanda di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento e dà immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari. Il tutore, appena nominato, prende contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento. Il pre-esame di cui all'articolo 6 è limitato all'individuazione dello Stato competente per l'esame della domanda.

2. Qualora la domanda di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento e dà immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari. Il presidente del tribunale per i minorenni nomina un tutore, il quale ha l'obbligo di prendere contatto con le autorità competenti per la riattivazione del procedimento.

2. Qualora la domanda di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento e dà immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari. Il tutore, appena nominato, prende contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento.

1. Qualora la domanda di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento e dà immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari. Il tutore, appena nominato, prende contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento.

 

 

 

 

 

3. Il regolamento stabilisce le modalità di accertamento dell'età della persona, nonché del vincolo con persone adulte accompagnanti, qualora questi elementi non risultino in modo inequivocabile dalla documentazione in loro possesso. Il regolamento si ispira ai princìpi del superiore interesse del minore nonché del beneficio del dubbio e prevede l'impiego di personale specializzato in materia anche attraverso collaborazioni con le associazioni e gli enti di tutela di cui all'articolo 28.

3. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità sugli altri.

3. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità sugli altri.

3. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità sugli altri.

3. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità sugli altri.

3. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità sugli altri.

4. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorità sugli altri. L'audizione del minore si svolge alla presenza del tutore e di un assistente legale e tiene conto della particolare vulnerabilità del minore stesso.

 

 

 

 

 

5. Per i minori non accompagnati è immediatamente disposta l'accoglienza in una delle strutture di cui all'articolo 10, comma 2.

4. Non è ammesso il ricongiungimento familiare del minore non accompagnato richiedente asilo sino all'eventuale riconoscimento allo stesso del diritto di asilo.

4. Non è ammesso il ricongiungimento familiare del minore non accompagnato richiedente asilo sino all'eventuale riconoscimento allo stesso del diritto di asilo.

4. Non è ammesso il ricongiungimento familiare del minore non accompagnato richiedente asilo sino all'eventuale riconoscimento allo stesso del diritto di asilo.

 

4. Non è ammesso il ricongiungimento familiare al minore non accompagnato richiedente asilo fino all'eventuale riconoscimento allo stesso del diritto di asilo.

 

 

 

 

 

 

Art. 18.

 

 

 

 

 

(Diritti e doveri del richiedente asilo e misure di accoglienza).

Vedi art. 4, co. 2

Vedi art. 4, co. 2

Vedi art. 4, co. 2

Vedi art. 4, co. 2

Vedi art. 5, co. 2

1. Il richiedente asilo non può essere soggetto a misure di respingimento o di espulsione salvo motivi di sicurezza nazionale, sulla base di apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri. In ogni caso deve essere rispettato il principio di non respingimento di cui alla Convenzione di Ginevra.

 

 

 

 

 

2. Il richiedente asilo ha diritto a misure di accoglienza, di assistenza materiale, di informazione e di assistenza legale. Il richiedente asilo è iscritto al Servizio sanitario nazionale indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno e fino alla definizione della sua richiesta.

 

 

 

 

 

3. Il richiedente asilo ha diritto di accoglienza nei centri di seconda accoglienza per la durata del permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Il richiedente asilo, in caso di accoglienza privata ai sensi dell'articolo 12, comma 4, ha diritto a un sussidio in denaro in misura stabilita dall'Ufficio nazionale.

 

 

 

 

 

4. Il richiedente asilo ha l'obbligo di assicurare permanentemente la propria reperibilità, fino alla notifica della decisione definitiva sulla richiesta di asilo. A tale fine deve informare il responsabile del centro di seconda accoglienza o, nel caso di accoglienza privata, la commissione territoriale competente qualora si allontani per un periodo superiore a quarantotto ore dal centro o dal domicilio eletto, fornendo indicazioni sulla dimora temporanea. In assenza del permesso di soggiorno il richiedente non deve allontanarsi dalla dimora assegnata per oltre quarantotto ore. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente comma, il responsabile del centro di seconda accoglienza o il presidente della commissione territoriale informa l'Ufficio nazionale, che può disporre la limitazione o l'annullamento di misure di protezione sociale.

 

 

 

 

 

5. Il richiedente asilo deve fornire alle autorità competenti tutte le informazioni sui dati anagrafici e di sostegno alla sua domanda di asilo. Nel momento della presentazione della domanda di asilo deve presentare i documenti personali nonché eventuali documenti falsi in suo possesso. In caso contrario, la questura, fermi restando eventuali provvedimenti di polizia giudiziaria, deve denunciare il fatto alla commissione territoriale competente che deve tenerne conto nella valutazione del merito della domanda di asilo e che può invitare l'Ufficio nazionale a limitare o a revocare misure di accoglienza e di assistenza. Qualora la richiesta di asilo sia presentata sotto falso nome o nazionalità non vera, la Commissione nazionale può decidere di non procedere all'esame della richiesta e annullare lo status di richiedente asilo. Se il fatto è rilevato successivamente alla decisione della commissione territorialmente competente, la Commissione nazionale può annullare la decisione ai sensi delle disposizioni dell'articolo 25.

 

 

 

 

 

6. Nel caso in cui la procedura di asilo presso la commissione territoriale competente e, se è proposto ricorso, presso il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, non si esaurisca in novanta giorni dal rilascio del primo permesso di soggiorno, al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per la durata di sei mesi, rinnovabile per altri sei mesi, valido per lavoro, che dà diritto al lavoro dipendente e al lavoro autonomo. In mancanza di una decisione definitiva entro quindici mesi dalla presentazione della domanda di asilo, la questura rilascia al richiedente un permesso di soggiorno valido per lavoro con validità non inferiore a un anno.

Art. 6.

Art. 6.

Art. 6.

 

 

 

(Pre-esame della domanda).

(Pre-esame della domanda).

(Pre-esame della domanda).

 

 

 

1. La domanda di asilo, presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, è soggetta ad un pre-esame, volto ad accertare preliminarmente se l'Italia sia lo Stato competente per l'esame della domanda in applicazione delle convenzioni internazionali cui la Repubblica aderisce e, in tal caso, se la domanda sia ammissibile ai sensi del comma 4 del presente articolo e, in caso affermativo, se la domanda sia non manifestamente infondata ai sensi del comma 5.

1. La domanda di asilo, presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, è soggetta ad un pre-esame, volto ad accertare preliminarmente se l'Italia sia lo Stato competente per l'esame della domanda in applicazione delle convenzioni internazionali cui la Repubblica aderisce e, in tal caso, se la domanda sia ammissibile ai sensi del comma 4 del presente articolo e, in caso affermativo, se la domanda sia non manifestamente infondata ai sensi del comma 5.

1. La domanda di asilo, presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, è soggetta ad un pre-esame, volto ad accertare preliminarmente se l'Italia sia lo Stato competente per l'esame della domanda in applicazione delle convenzioni internazionali cui la Repubblica aderisce e, in tal caso, se la domanda sia ammissibile ai sensi del comma 4 e, in caso affermativo, se la domanda sia non manifestamente infondata ai sensi del comma 5.

 








Vedi art. 8, co. 3








Vedi art. 16

2. Il pre-esame, di cui è redatto verbale, è svolto, nei due giorni successivi alla presentazione della domanda, presso i posti di frontiera o presso le questure individuati dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 14, comma 1. Competente allo svolgimento del pre-esame è uno dei delegati di cui all'articolo 3, comma 11, che si avvale di un funzionario di polizia di frontiera o di un funzionario della questura e, se necessario, di un interprete. Al pre-esame può intervenire un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o, su indicazione di quest'ultimo, uno degli appartenenti alle organizzazioni non governative di cui all'articolo 4, comma 3. Il delegato della Commissione centrale comunica tempestivamente all'Alto Commissariato o alla organizzazione dallo stesso indicata l'inizio del pre-esame. Qualora la domanda di asilo sia presentata presso posti di frontiera o presso questure non indicati nel predetto decreto del Ministro dell'interno, il funzionario di polizia avvia, immediatamente, il richiedente asilo alla questura più vicina, abilitata allo svolgimento del pre-esame.

2. Il pre-esame, di cui è redatto verbale, è svolto, nei due giorni successivi alla presentazione della domanda, presso i posti di frontiera o presso le questure individuati dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 14, comma 1. Competente allo svolgimento del pre-esame è uno dei delegati di cui all'articolo 3, comma 11, che si avvale di un funzionario di polizia di frontiera o di un funzionario della questura e, se necessario, di un interprete. Al pre-esame può intervenire un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o, su indicazione di quest'ultimo, uno degli appartenenti alle organizzazioni non governative di cui all'articolo 4, comma 3. Il delegato della Commissione centrale comunica tempestivamente all'Alto Commissariato o alla organizzazione dallo stesso indicata l'inizio del pre-esame. Qualora la domanda di asilo sia presentata presso posti di frontiera o presso questure non indicati nel predetto decreto del Ministro dell'interno, il funzionario di polizia avvia, immediatamente, il richiedente asilo alla questura più vicina, abilitata allo svolgimento del pre-esame.

2. Il pre-esame, di cui è redatto verbale, è svolto, nei due giorni successivi alla presentazione della domanda, presso i posti di frontiera o presso le questure individuati dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 14, comma 1. Competente allo svolgimento del pre-esame è uno dei delegati di cui all'articolo 3, comma 11, che si avvale di un funzionario di polizia di frontiera o di un funzionario della questura e, se necessario, di un interprete. Al pre-esame può intervenire un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o, su indicazione di quest'ultimo, uno degli appartenenti alle organizzazioni non governative di cui all'articolo 4, comma 3. Il delegato della Commissione centrale comunica tempestivamente all'Alto Commissariato o alla organizzazione dallo stesso indicata l'inizio del pre-esame. Qualora la domanda di asilo sia presentata presso posti di frontiera o presso questure non indicati nel predetto decreto del Ministro dell'interno, il funzionario di polizia avvia, immediatamente, il richiedente asilo alla questura più vicina, abilitata allo svolgimento del pre-esame.

 

 

 

3. Al richiedente asilo non è consentito l'ingresso o la libera circolazione nel territorio nazionale per il tempo necessario allo svolgimento del pre-esame, salvo che ne abbia altro titolo e salvo quanto stabilito nel comma 10. Gli interessati sono assistiti con le modalità previste dall'articolo 14, commi 1 e 2.

3. Al richiedente asilo non è consentito l'ingresso o la libera circolazione nel territorio nazionale per il tempo necessario allo svolgimento del pre-esame, salvo che ne abbia altro titolo e salvo quanto stabilito nel comma 10. Gli interessati sono assistiti con le modalità previste dall'articolo 14, commi 1 e 2.

3. Al richiedente asilo non è consentito l'ingresso o la libera circolazione nel territorio nazionale per il tempo necessario allo svolgimento del pre-esame, salvo che ne abbia altro titolo e salvo quanto stabilito al comma 10. Gli interessati sono assistiti con le modalità previste dall'articolo 14, commi 1 e 2.

 

 

 

4. La domanda può essere dichiarata inammissibile dal delegato della Commissione centrale, sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della Commissione stessa, qualora il richiedente:

4. La domanda può essere dichiarata inammissibile dal delegato della Commissione centrale, sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della Commissione stessa, qualora il richiedente:

 4. La domanda può essere dichiarata inammissibile dal delegato della Commissione centrale, sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della Commissione stessa, qualora il richiedente:

 

 

 

a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri adeguata protezione;

a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri adeguata protezione;

a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri adeguata protezione;

 

 

 

 b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia, senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana;

b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia, senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana;

b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia, senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana;

 

 

 

c) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune sempre che non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 705, comma 2, del codice di procedura penale, e dal terzo comma dell'articolo 8 del codice penale, o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai princìpi delle Nazioni Unite, come previsto dall'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra;

c) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune sempre che non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 705, comma 2, del codice di procedura penale, e dal terzo comma dell'articolo 8 del codice penale, o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai princìpi delle Nazioni Unite, come previsto dall'articolo 1, sezione F), della Convenzione di Ginevra;

c) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine contro la pace o contro l'umanità o per un crimine di guerra o per un grave delitto di diritto comune, sempre che non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 705, comma 2, del codice di procedura penale, e dal terzo comma dell'articolo 8 del codice penale, o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai princìpi delle Nazioni Unite, come previsto dall'articolo 1, sezione F), della Convenzione di Ginevra;

 

 

 

d) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui alla lettera c) da un tribunale internazionale istituito in applicazione di accordi internazionali cui l'Italia aderisce;

d) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui alla lettera c) da un tribunale internazionale istituito in applicazione di accordi internazionali cui l'Italia aderisce;

d) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui alla lettera c) da un tribunale internazionale istituito in applicazione di accordi internazionali cui l'Italia aderisce;

 

 

 

e) sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, e successive modificazioni, o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero quando lo stesso richiedente appartenga ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero qualora sia stata applicata anche in via provvisoria una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

e) sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero quando lo stesso richiedente appartenga ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero qualora sia stata applicata anche in via provvisoria una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

e) sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero quando lo stesso richiedente appartenga ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero qualora sia stata applicata anche in via provvisoria una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

 

 

 

f) risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di respingimento della domanda devono essere ponderate l'attuale pericolosità per la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la gravità delle persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere in caso di respingimento.

f) risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di respingimento della domanda devono essere ponderate l'attuale pericolosità per la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la gravità delle persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere in caso di respingimento.

f) risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di reiezione della domanda devono essere ponderate l'attuale pericolosità per la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la gravità delle persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere in caso di reiezione.

 

 

 

5. La domanda è dichiarata manifestamente infondata dal delegato della Commissione quando, tenuto conto degli atti dell'Unione europea, anche non vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttive della Commissione centrale di cui all'articolo 3, comma 10, e sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della medesima Commissione, risulti in particolare che:

5. La domanda è dichiarata manifestamente infondata dal delegato della Commissione quando, tenuto conto degli atti dell'Unione europea, anche non vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttive della Commissione centrale di cui all'articolo 3, comma 10, e sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della medesima Commissione, risulti in particolare che:

5. La domanda è dichiarata manifestamente infondata dal delegato della Commissione centrale quando, tenuto conto degli atti dell'Unione europea, anche non vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttive della medesima Commissione centrale, e sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della medesima Commissione, risulti in particolare che:

 

 

 

a) i motivi della domanda non rientrano tra quelli che sono a fondamento del diritto di asilo, ai sensi della presente legge;

a) i motivi della domanda non rientrano tra quelli che sono a fondamento del diritto di asilo, ai sensi della presente legge;

a) i motivi della domanda non rientrano tra quelli che sono a fondamento del diritto di asilo, ai sensi della presente legge;

 

 

 

b) le dichiarazioni o gli elementi posti a fondamento della domanda sono del tutto inconsistenti, generici e privi di sostanza;

b) le dichiarazioni o gli elementi posti a fondamento della domanda sono del tutto inconsistenti, generici e privi di sostanza;

b) le dichiarazioni o gli elementi posti a fondamento della domanda sono del tutto inconsistenti, generici e privi di sostanza;

 

 

 

c) la domanda è priva di credibilità in quanto incoerente e contraddittoria o inverosimile;

c) la domanda è priva di credibilità in quanto incoerente e contraddittoria o inverosimile;

c) la domanda è priva di credibilità in quanto incoerente e contraddittoria o inverosimile;

 

 

 

d) la domanda è chiaramente strumentale in quanto avanzata, senza giustificato motivo, successivamente ad un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale ovvero al fine di evitare l'adozione di tale provvedimento.

d) la domanda è chiaramente strumentale in quanto avanzata, senza giustificato motivo, successivamente ad un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale ovvero al fine di evitare l'adozione di tale provvedimento.

d) la domanda è chiaramente strumentale in quanto avanzata, senza giustificato motivo, successivamente ad un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale ovvero al fine di evitare l'adozione di tale provvedimento.

 

 

 

6. La domanda è comunque ritenuta ammissibile e non manifestamente infondata, nel caso in cui per il richiedente asilo sussista l'impossibilità di essere riammesso nello Stato di provenienza o il pericolo di un pregiudizio per la vita o per la libertà personale o il pericolo di incorrere in trattamenti inumani o degradanti ovvero il rischio di essere rinviato in un altro Stato dove potrebbe essere esposto ad analoghe situazioni di pericolo.

6. La domanda è comunque ritenuta ammissibile e non manifestamente infondata, nel caso in cui per il richiedente asilo sussista l'impossibilità di essere riammesso nello Stato di provenienza o il pericolo di un pregiudizio per la vita o per la libertà personale o il pericolo di incorrere in trattamenti inumani o degradanti ovvero il rischio di essere rinviato in un altro Stato dove potrebbe essere esposto ad analoghe situazioni di pericolo.

6. La domanda è comunque ritenuta ammissibile e non manifestamente infondata nel caso in cui per il richiedente asilo sussista l'impossibilità di essere riammesso nello Stato di provenienza o il pericolo di un pregiudizio per la vita o per la libertà personale o il pericolo di incorrere in trattamenti inumani o degradanti ovvero il rischio di essere rinviato in un altro Stato dove potrebbe essere esposto ad analoghe situazioni di pericolo.

 

 

 

7. I provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità o la manifesta infondatezza della domanda o con cui si decide di attribuire all'Italia l'esame della domanda o di chiedere il trasferimento della domanda ad altro Stato sono adottati dal delegato della Commissione centrale con atto scritto e motivato e consegnato entro ventiquattro ore all'interessato unitamente ad una traduzione in lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo, nonché all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

7. I provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità o la manifesta infondatezza della domanda o con cui si decide di attribuire all'Italia l'esame della domanda o di chiedere il trasferimento della domanda ad altro Stato sono adottati dal delegato della Commissione centrale con atto scritto e motivato e consegnato entro ventiquattro ore all'interessato unitamente ad una traduzione in lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo, nonché all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

7. I provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità o la manifesta infondatezza della domanda o con cui si decide di attribuire all'Italia l'esame della domanda o di chiedere il trasferimento della domanda ad altro Stato sono adottati dal delegato della Commissione centrale con atto scritto e motivato e consegnato entro ventiquattro ore all'interessato unitamente ad una traduzione in lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo, nonché all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

 

 

 

8. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il delegato della Commissione abbia rilevato che l'Italia sia lo Stato competente e che la domanda sia ammissibile e non manifestamente infondata. Nel caso in cui il delegato della Commissione consideri che vi siano elementi validi per ritenere che l'Italia non sia lo Stato competente per l'esame della domanda, la domanda viene trasmessa all'Unità Dublino del Ministero dell'interno. In tale caso il richiedente è provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il questore competente rilascia un permesso di soggiorno in attesa di determinazione dello Stato competente, ai sensi della convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, fatta a Dublino il 15 giugno 1990, resa esecutiva con la legge 23 dicembre 1992, n. 523. Per quanto riguarda la reperibilità del richiedente, si applicano i commi 4 e 6 dell'articolo 4 della presente legge. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza della domanda, il funzionario di frontiera provvede al respingimento immediato o il questore all'esecuzione dell'espulsione, disposta dal prefetto, del richiedente asilo, ove questi non abbia altro titolo a permanere nel territorio nazionale, notificandogli il provvedimento stesso, qualora dall'atto scritto e motivato di cui al comma 7 risulti verificata almeno una delle seguenti condizioni:

8. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il delegato della Commissione abbia rilevato che l'Italia sia lo Stato competente e che la domanda sia ammissibile e non manifestamente infondata. Nel caso in cui il delegato della Commissione consideri che vi siano elementi validi per ritenere che l'Italia non sia lo Stato competente per l'esame della domanda, la domanda viene trasmessa all'Unità Dublino del Ministero dell'interno. In tale caso il richiedente è provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il questore competente rilascia un permesso di soggiorno in attesa di determinazione dello Stato competente, ai sensi della Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, fatta a Dublino il 15 giugno 1990, resa esecutiva con la legge 23 dicembre 1992, n. 523. Per quanto riguarda la reperibilità del richiedente, si applicano i commi 4 e 6 dell'articolo 4 della presente legge. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza della domanda, il funzionario di frontiera provvede al respingimento immediato o il questore all'esecuzione dell'espulsione, disposta dal prefetto, del richiedente asilo, ove questi non abbia altro titolo a permanere nel territorio nazionale, notificandogli il provvedimento stesso, qualora dall'atto scritto e motivato di cui al comma 7 risulti verificata almeno una delle seguenti condizioni:

8. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il delegato della Commissione abbia rilevato che l'Italia sia lo Stato competente e che la domanda sia ammissibile e non manifestamente infondata. Nel caso in cui il delegato della Commissione consideri che vi siano elementi validi per ritenere che l'Italia non sia lo Stato competente per l'esame della domanda, la domanda viene trasmessa all'Unità Dublino del Ministero dell'interno. In tale caso il richiedente è provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il questore competente rilascia un permesso di soggiorno in attesa di determinazione dello Stato competente, ai sensi della convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, fatta a Dublino il 15 giugno 1990, resa esecutiva dalla legge 23 dicembre 1992, n. 523. Per quanto riguarda la reperibilità del richiedente, si applicano i commi 4 e 6 dell'articolo 4 della presente legge. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di manifesta infondatezza della domanda, il funzionario di frontiera provvede al respingimento immediato o il questore all'esecuzione dell'espulsione, disposta dal prefetto, del richiedente asilo, ove questi non abbia altro titolo a permanere nel territorio nazionale, notificandogli il provvedimento stesso, qualora dall'atto scritto e motivato di cui al comma 7 risulti verificata almeno una delle seguenti condizioni:

 

 

 

a) risulti da precedenti accertamenti la falsità della identità e della cittadinanza dichiarata ai fini della domanda di asilo;

a) risulti da precedenti accertamenti la falsità della identità e della cittadinanza dichiarata ai fini della domanda di asilo;

a) risulti da precedenti accertamenti la falsità della identità e della cittadinanza dichiarata ai fini della domanda di asilo;

 

 

 

b) il richiedente abbia presentato la domanda di asilo dopo la convalida del trattenimento in un centro di permanenza temporanea ed assistenza ai sensi dell'articolo 14 del testo unico;

b) il richiedente abbia presentato la domanda di asilo dopo la convalida del trattenimento in un centro di permanenza temporanea ed assistenza ai sensi dell'articolo 14 del testo unico, e successive modificazioni;

b) il richiedente abbia presentato la domanda di asilo dopo la convalida del trattenimento in un centro di permanenza temporanea ed assistenza ai sensi dell'articolo 14 del testo unico, e successive modificazioni;

 

 

 

c) il richiedente asilo presti espressamente il suo consenso.

c) il richiedente asilo presti espressamente il suo consenso.

c) il richiedente asilo presti espressamente il suo consenso.

 

 

 

9. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 7, definisce le modalità di comunicazione al richiedente, in lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo, delle conseguenze del consenso e della mancata prestazione dello stesso. Negli altri casi il funzionario di frontiera o il questore dispone il trattenimento presso la più vicina sezione speciale disponibile dei centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 13, ovvero, qualora questo sia già stato disposto ai sensi del comma 10, la sua prosecuzione, chiedendo comunque entro quarantotto ore la convalida del provvedimento al giudice del tribunale in composizione monocratica. Il giudice valuta nel provvedimento di convalida anche la legittimità ed il merito della decisione negativa del delegato della Commissione. In quanto applicabili, si osservano le disposizioni dell'articolo 14 del testo unico. In caso di convalida del provvedimento si procede al respingimento immediato o all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dell'interessato, qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 14 del testo unico. Avverso il provvedimento di convalida è ammesso ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento. In caso di mancata convalida del provvedimento si procede come nei casi di esito positivo del pre-esame.

9. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 7, definisce le modalità di comunicazione al richiedente, in lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo, delle conseguenze del consenso e della mancata prestazione dello stesso. Negli altri casi il funzionario di frontiera o il questore dispone il trattenimento presso la più vicina sezione speciale disponibile dei centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 13, ovvero, qualora questo sia già stato disposto ai sensi del comma 10, la sua prosecuzione, chiedendo comunque entro quarantotto ore la convalida del provvedimento al giudice del tribunale in composizione monocratica. Il giudice valuta nel provvedimento di convalida anche la legittimità ed il merito della decisione negativa del delegato della Commissione centrale. In quanto applicabili, si osservano le disposizioni dell'articolo 14 del testo unico, e successive modificazioni. In caso di convalida del provvedimento si procede al respingimento immediato o all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dell'interessato, qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 14 del testo unico. Avverso il provvedimento di convalida è ammesso ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento. In caso di mancata convalida del provvedimento si procede come nei casi di esito positivo del pre-esame.

9. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 7, definisce le modalità di comunicazione al richiedente, in lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo, delle conseguenze del consenso e della mancata prestazione dello stesso. Negli altri casi il funzionario di frontiera o il questore dispone il trattenimento presso la più vicina sezione speciale disponibile dei centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 13, ovvero, qualora questo sia già stato disposto ai sensi del comma 10, la sua prosecuzione, chiedendo comunque entro quarantotto ore la convalida del provvedimento al giudice del tribunale in composizione monocratica. Il giudice valuta nel provvedimento di convalida anche la legittimità ed il merito della decisione negativa del delegato della Commissione centrale. In quanto applicabili, si osservano le disposizioni dell'articolo 14 del testo unico, e successive modificazioni. In caso di convalida del provvedimento si procede alla reiezione immediata della domanda o all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dell'interessato, qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 14 del testo unico. Avverso il provvedimento di convalida è ammesso ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento. In caso di mancata convalida del provvedimento si procede come nei casi di esito positivo del pre-esame.

 

 

 

10. Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca nei due giorni dalla presentazione della stessa o il delegato della Commissione ritenga che il procedimento non possa concludersi entro tale periodo ovvero ricorrano particolari esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi familiari, nonché nelle more dell'allontanamento dal territorio dello Stato del richiedente, il questore o il dirigente del posto di frontiera possono disporre il trattenimento del richiedente, ove non abbia altro titolo per l'ingresso o il soggiorno, presso la più vicina sezione speciale per i richiedenti asilo nei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui al comma 13. Per il trattenimento si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6, del testo unico, e successive modificazioni.

10. Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca nei due giorni dalla presentazione della stessa o il delegato della Commissione centrale ritenga che il procedimento non possa concludersi entro tale periodo ovvero ricorrano particolari esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi familiari, nonché nelle more dell'allontanamento dal territorio dello Stato del richiedente, il questore o il dirigente del posto di frontiera possono disporre il trattenimento del richiedente, ove non abbia altro titolo per l'ingresso o il soggiorno, presso la più vicina sezione speciale per i richiedenti asilo nei centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 13. Per il trattenimento si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6, del testo unico, e successive modificazioni.

10. Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca nei due giorni successivi alla presentazione della stessa o il delegato della Commissione centrale ritenga che il procedimento non possa concludersi entro tale periodo ovvero ricorrano particolari esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi familiari, nonché nelle more dell'allontanamento dal territorio dello Stato del richiedente, il questore o il dirigente del posto di frontiera possono disporre il trattenimento del richiedente, ove non abbia altro titolo per l'ingresso o il soggiorno, presso la più vicina sezione speciale per i richiedenti asilo nei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui al comma 13. Per il trattenimento si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6, del testo unico, e successive modificazioni.

 

Art. 7.

(Trattenimento del richiedente asilo).

Vedi anche art. 8, co. 2.

1. Il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Egli può, tuttavia, essere trattenuto per il tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato, in base alle disposizioni della presente legge, nei seguenti casi:

a) per verificare o determinare la sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o di identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;

b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;

c) in pendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.

2. Il trattenimento del richiedente asilo deve essere disposto nei seguenti casi:

a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per aver eluso i controlli di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizione di soggiorno irregolare;

b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.

3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e nei casi di cui al comma 2, lettera a), è attuato nei centri di identificazione, secondo le norme del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1. Il medesimo regolamento determina il numero dei centri, le caratteristiche e le modalità della vigilanza effettuata dalle Forze dell'ordine, di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dall'ACNUR. Nei centri di identificazione è comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso è altresì consentito agli avvocati e agli organismi e agli enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.

4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si osservano le norme di cui all'articolo 14 del testo unico, e successive modificazioni. Nei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 è comunque consentito l'accesso ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso è altresì consentito agli avvocati e agli organismi e agli enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno. Ove sia già in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui all'articolo 9, comma 2.

 

11. In caso di mancata convalida, da parte del giudice, del provvedimento di trattenimento adottato dal questore o di scadenza dei termini previsti dal comma 5 dell'articolo 14 del testo unico, e successive modificazioni, al richiedente asilo ed ai suoi familiari è concesso permesso di soggiorno per la conclusione del pre-esame. Gli stessi sono inviati, ove abbiano bisogno di assistenza, presso le strutture di accoglienza del comune ove sono autorizzati a soggiornare, dal cui territorio hanno l'obbligo di non allontanarsi senza autorizzazione della competente questura sino alla conclusione del pre-esame. Tale obbligo è esteso anche ai casi in cui il richiedente asilo e i suoi familiari non necessitino di assistenza ed abbiano quindi eletto un proprio domicilio. L'autorità di pubblica sicurezza adotta le misure opportune ad assicurare la reperibilità del richiedente asilo fino al compimento del termine stabilito. L'allontanamento arbitrario dal territorio comunale determina il trattenimento dell'interessato nella sezione speciale del centro di permanenza di cui al comma 10 con le modalità indicate nel medesimo comma.

11. In caso di mancata convalida, da parte del giudice, del provvedimento di trattenimento adottato dal questore o di scadenza dei termini previsti dal comma 5 dell'articolo 14 del testo unico, e successive modificazioni, al richiedente asilo ed ai suoi familiari è concesso permesso di soggiorno per la conclusione del pre-esame. Gli stessi sono inviati, ove abbiano bisogno di assistenza, presso le strutture di accoglienza del comune ove sono autorizzati a soggiornare, dal cui territorio hanno l'obbligo di non allontanarsi senza autorizzazione della competente questura sino alla conclusione del pre-esame. Tale obbligo è esteso anche ai casi in cui il richiedente asilo e i suoi familiari non necessitino di assistenza e abbiano quindi eletto un proprio domicilio. L'autorità di pubblica sicurezza adotta le misure opportune ad assicurare la reperibilità del richiedente asilo fino al compimento del termine stabilito. L'allontanamento arbitrario dal territorio comunale determina il trattenimento dell'interessato nella sezione speciale del centro di permanenza di cui al comma 10 con le modalità indicate nel medesimo comma.

11. In caso di mancata convalida, da parte del giudice, del provvedimento di trattenimento adottato dal questore o di scadenza dei termini previsti dal comma 5 dell'articolo 14 del testo unico, e successive modificazioni, al richiedente asilo ed ai suoi familiari è concesso il permesso di soggiorno per la conclusione del pre-esame. Gli stessi sono inviati, ove abbiano bisogno di assistenza, presso le strutture di accoglienza del comune ove sono autorizzati a soggiornare, dal cui territorio hanno l'obbligo di non allontanarsi senza autorizzazione della competente questura sino alla conclusione del pre-esame. Tale obbligo è esteso anche ai casi in cui il richiedente asilo e i suoi familiari non necessitino di assistenza ed abbiano quindi eletto un proprio domicilio. L'autorità di pubblica sicurezza adotta le misure opportune ad assicurare la reperibilità del richiedente asilo fino al compimento del termine stabilito. L'allontanamento arbitrario dal territorio comunale determina il trattenimento dell'interessato nella sezione speciale del centro di permanenza di cui al comma 10 con le modalità indicate nel medesimo comma.

 

 

 

12. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 650 del codice penale, in caso di allontanamento arbitrario dal centro di permanenza ovvero dal domicilio eletto si intende che l'interessato abbia rinunciato alla domanda di asilo.

12. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 650 del codice penale, in caso di allontanamento arbitrario dal centro di permanenza ovvero dal domicilio eletto si intende che l'interessato abbia rinunciato alla domanda di asilo.

12. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 650 del codice penale, in caso di allontanamento arbitrario dal centro di permanenza ovvero dal domicilio eletto si intende che l'interessato abbia rinunciato alla domanda di asilo.

 

Vedi art. 8, co. 2 e  art. 9, co. 2 e 3

 

13. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico, sezioni speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, separate dal resto del centro e con ogni possibile agevolazione della vita familiare e sociale compatibile con la vigilanza. Le modalità per la gestione delle sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

13. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico, sezioni speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, separate dal resto del centro e con ogni possibile agevolazione della vita familiare e sociale compatibile con la vigilanza. Le modalità per la gestione delle sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale.

13. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico, sezioni speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, separate dal resto del centro e con ogni possibile agevolazione della vita familiare e sociale compatibile con la vigilanza. Le modalità per la gestione delle sezioni speciali per i richiedenti asilo sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

 

 

 

14. In casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole afflusso di richiedenti asilo che non consenta l'espletamento del pre-esame nei due giorni successivi alla domanda nè l'avvio degli stessi alle sezioni speciali dei centri di permanenza di cui al comma 13, nè il ricovero presso le strutture previste dall'articolo 40 del testo unico, e successive modificazioni, e qualora la situazione richieda comunque la predisposizione di particolari e urgenti misure al fine di garantire una loro adeguata accoglienza e assistenza, il prefetto competente per territorio può esercitare le attività previste dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e relative disposizioni di attuazione, realizzando, ove necessario, strutture provvisorie di ricovero. Per il trattenimento dei richiedenti asilo nelle predette strutture provvisorie di accoglienza si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6, del testo unico, e successive modificazioni.

14. In casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole afflusso di richiedenti asilo che non consenta l'espletamento del pre-esame nei due giorni successivi alla domanda né l'avvio degli stessi alle sezioni speciali dei centri di permanenza di cui al comma 13, né il ricovero presso le strutture previste dall'articolo 40 del testo unico, e successive modificazioni, e qualora la situazione richieda comunque la predisposizione di particolari e urgenti misure al fine di garantire una loro adeguata accoglienza e assistenza, il prefetto competente per territorio può esercitare le attività previste dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e relative disposizioni di attuazione, realizzando, ove necessario, strutture provvisorie di ricovero. Per il trattenimento dei richiedenti asilo nelle predette strutture provvisorie di accoglienza si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6, del testo unico, e successive modificazioni.

14. In casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole afflusso di richiedenti asilo che non consenta l'espletamento del pre-esame nei due giorni successivi alla presentazione della domanda nè l'avvio degli stessi alle sezioni speciali dei centri di permanenza di cui al comma 13, né il ricovero presso le strutture previste dall'articolo 40 del testo unico, e successive modificazioni, e qualora la situazione richieda comunque la predisposizione di particolari e urgenti misure al fine di garantire una loro adeguata accoglienza e assistenza, il prefetto competente per territorio può esercitare le attività previste dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e relative disposizioni di attuazione, realizzando, ove necessario, strutture provvisorie di ricovero. Per il trattenimento dei richiedenti asilo nelle predette strutture provvisorie di accoglienza si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6, del testo unico, e successive modificazioni.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 8.

 

 

 

 

 

(Istruttoria della domanda di asilo).

 

 

 

 

 

1. La questura riceve anche la domanda di asilo presentata dal richiedente asilo proveniente dall'ufficio di polizia di frontiera e acquisisce l'eventuale documentazione.

 

 

 

 

 

2. Il questore dispone l'invio del richiedente asilo nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza, quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 7, commi 1 e 2. Negli altri casi, rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione territoriale. In ogni caso, il questore provvede, entro quarantotto ore dalla presentazione della domanda di asilo, alla trasmissione di tutta la documentazione necessaria alla Commissione territoriale competente e invita il richiedente a presentarsi presso la medesima Commissione per la formalizzazione dell'istanza, attraverso la compilazione del modulario conforme al tipo stabilito dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1. La mancata presentazione del richiedente asilo alla Commissione territoriale nei successivi cinque giorni, senza giustificato motivo, comporta la rinuncia alla domanda di asilo e la revoca del permesso di soggiorno.

 

 

 

 

 

3. Salvi i casi di applicazione della procedura semplificata previsti dall'articolo 9, comma 2, la Commissione territoriale, compilato il modulario, avvia, ove necessario, le procedure sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri dell'Unione europea, inviando gli atti all'Unità Dublino del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, ai sensi del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo.

 

 

 

 

 

Art. 9.

 

 

 

 

 

(Procedure di esame delle domande di asilo).

 

 

 

 

 

1. La Commissione territoriale competente per l'esame della domanda di asilo secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, definisce la domanda di asilo secondo le seguenti procedure:

 

 

 

 

 

a) la procedura semplificata di cui al comma 2 per i richiedenti asilo trattenuti ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2;

 

 

 

 

 

b) la procedura ordinaria di cui al comma 3 per i richiedenti asilo non trattenuti.

 

 

 

 

 

2. In caso di applicazione della procedura semplificata, ricevuta e formalizzata l'istanza attraverso la compilazione del modulario con la relativa documentazione, la Commissione territoriale procede all'audizione del richiedente asilo entro quindici giorni. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni. L'allontanamento non autorizzato dal centro di identificazione ovvero dal centro di permanenza temporanea e assistenza equivale a rinuncia alla domanda di asilo. Allo scadere del periodo complessivo previsto dal primo e dal secondo periodo, qualora non sia intervenuta la decisione, al richiedente asilo è concesso un permesso di soggiorno temporaneo valido fino al termine della procedura ordinaria di cui al comma 3.

 

 

 

 

 

3. In caso di applicazione della procedura ordinaria, ricevuta e formalizzata l'istanza attraverso la compilazione del modulario con la relativa documentazione, nonché la dichiarazione di competenza all'esame della domanda di asilo dello Stato italiano da parte dell'Unità Dublino del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la Commissione territoriale procede, entro trenta giorni, alla convocazione del richiedente asilo per l'audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni. In caso di mancata presentazione all'audizione del richiedente asilo, senza giustificato motivo, la Commissione territoriale decide sulla domanda sulla base della documentazione in suo possesso.

 

Art. 7.

Art. 7.

Art. 7.

Art. 6.

 

 

(Esame della domanda di asilo).

(Esame della domanda di asilo).

(Esame della domanda di asilo).

(Esame della domanda di asilo).

 

 

1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione centrale, che a tal fine valuta:

1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione centrale, che a tale fine valuta:

1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione centrale, che a tal fine valuta:

1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione centrale, che a tal fine valuta:

 

 

a) la domanda, il verbale e la documentazione prodotta o acquisita d'ufficio;

a) la domanda, il verbale e la documentazione prodotta o acquisita d'ufficio;

a) la domanda, il verbale e la documentazione prodotta o acquisita d'ufficio; 

a) la domanda, il verbale e la documentazione prodotta o acquisita d'ufficio;

 

 

b) le dichiarazioni rese in sede di audizione, svolta dallo straniero di fronte alla Commissione;

b) le dichiarazioni rese in sede di audizione, svolta dallo straniero di fronte alla Commissione centrale;

b) le dichiarazioni rese in sede di audizione, svolta dallo straniero di fronte alla Commissione;

b) le dichiarazioni rese in sede di audizione svolta dallo straniero di fronte alla Commissione centrale;

 

 

c) l'effettiva situazione socio-politica in cui si trova il Paese di origine da cui si è allontanato lo straniero nonché ogni elemento relativo alla situazione personale del richiedente e della sua famiglia prima dell'allontanamento; 

c) l'effettiva situazione socio-politica in cui si trova il Paese di origine da cui si è allontanato lo straniero, nonché ogni elemento relativo alla situazione, personale del richiedente e della sua famiglia prima dell'allontanamento;

c) l'effettiva situazione socio-politica in cui si trova il Paese di origine da cui si è allontanato lo straniero nonché ogni elemento relativo alla situazione personale del richiedente e della sua famiglia prima dell'allontanamento;

c) l'effettiva situazione socio-politica in cui si trova il Paese di origine da cui si è allontanato lo straniero nonché ogni elemento relativo alla situazione personale del richiedente e della sua famiglia prima dell'allontanamento;

 

 

d) l'eventuale documentazione presentata da organizzazioni non governative di tutela dei diritti civili ed umani.

d) l'eventuale documentazione presentata da organizzazioni non governative di tutela dei diritti civili ed umani.

d) l'eventuale documentazione presentata da organizzazioni non governative di tutela dei diritti civili ed umani.

d) l'eventuale documentazione presentata da organizzazioni non governative di tutela dei diritti civili ed umani.

 

 

 

 

 

 

Art. 10.

Art. 19

 

 

 

 

(Garanzie procedurali).

(Garanzie procedurali).

Vedi art. 4, co. 3

Vedi art. 4, co. 3

Vedi art. 4, co. 3

Vedi art. 4, co. 3

Vedi art. 5, co. 3

1. Il richiedente asilo ha il diritto di farsi assistere durante tutte le fasi della procedura e durante l'audizione presso la commissione territoriale competente da un avvocato e da un rappresentante di un'associazione o di un ente di tutela di cui all'articolo 28. Può contattare in ogni momento un rappresentante dell'UNHCR. Il regolamento stabilisce le modalità di compenso per la prestazione d'opera dell'avvocato e del rappresentante dell'associazione o dell'ente di tutela.

2. Qualora il richiedente abbia chiesto di essere sentito, l'audizione da parte della Commissione centrale costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione.

2. Qualora il richiedente abbia chiesto di essere sentito, l'audizione da parte della Commissione centrale costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione.

2. Qualora il richiedente abbia chiesto di essere sentito, l'audizione da parte della Commissione centrale costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione.

2. Qualora il richiedente abbia chiesto di essere sentito, l'audizione da parte della Commissione centrale costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione.

1. L'audizione del richiedente asilo costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione e salvo quanto previsto dal comma 3, ultimo periodo.

2. L'audizione del richiedente asilo costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione e salvo quanto previsto dal comma 3, secondo periodo.

3. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente.

3. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente.

3. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente.

3. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente.

2. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare, personalmente, il minore richiedente.

 

4. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subìto violenza, la Commissione centrale può disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.

4. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subito violenza, la Commissione centrale può disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.

4. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subìto violenza, la Commissione centrale può disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.

4. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subìto violenza, la Commissione centrale può disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora ciò sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.

3. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subìto violenza, la Commissione territoriale può disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.

3. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subìto violenza, la commissione territoriale competente può disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire un'idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.

5. Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione centrale nomina un interprete.

5. Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione centrale nomina un interprete.

5. Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione centrale nomina un interprete.

 5. Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione centrale nomina un interprete.

4. Il richiedente asilo ha diritto di esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione territoriale nomina un interprete. Durante l'audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una persona di sua fiducia.

4. Il richiedente asilo ha diritto di esprimersi nella propria lingua o in lingua a lui nota. Ove occorra, la commissione territoriale competente nomina un interprete.

6. Durante l'audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una persona di sua fiducia.

6. Durante l'audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una persona di sua fiducia.

6. Durante l'audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una persona di sua fiducia.

6. Durante l'audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una persona di sua fiducia.

 

 

7. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione centrale o prodotta dall'interessato, le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e l'eventuale documentazione prodotta durante l'audizione.

7. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione centrale o prodotta dall'interessato, le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e l'eventuale documentazione prodotta durante l'audizione.

7. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione centrale o prodotta dall'interessato, le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e l'eventuale documentazione prodotta durante l'audizione.

7. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione centrale o prodotta dall'interessato, le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e l'eventuale documentazione prodotta durante l'audizione.

5. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dal richiedente asilo e la documentazione acquisita dalla Commissione territoriale o prodotta dall'interessato anche durante l'audizione e deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, attraverso domande dirette dei membri della Commissione territoriale.

5. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dal richiedente asilo e la documentazione acquisita dalla commissione territoriale competente o prodotta dall'interessato anche durante l'audizione e deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, attraverso domande dirette dei membri della stessa commissione. La medesima commissione territoriale rilascia al richiedente asilo copia del verbale dell'audizione.

8. L'audizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, con la partecipazione di almeno due membri della competente sezione.

8. L'audizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, con la partecipazione di almeno due membri della competente sezione.

8. L'audizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, con la partecipazione di almeno due membri della competente sezione.

8. L'audizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, con la partecipazione di almeno due membri della competente sezione.

 

 

9. L'esame della richiesta di asilo avviene attraverso domande dirette dei membri della Commissione centrale nonchè, ove presenti, del delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e della persona che assiste lo straniero.

9. L'esame della richiesta di asilo avviene attraverso domande dirette dei membri della Commissione centrale nonché, ove presenti, del delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e della persona che assiste lo straniero.

9. L'esame della richiesta di asilo avviene attraverso domande dirette dei membri della Commissione centrale nonchè, ove presenti, del delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e della persona che assiste lo straniero.

9. L'esame della richiesta di asilo avviene attraverso domande dirette dei membri della Commissione centrale nonché, ove presenti, del delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e della persona che assiste lo straniero.

 

 

10. Al termine dell'audizione, la Commissione centrale rilascia allo straniero copia autenticata del verbale dell'audizione medesima e della documentazione da lui prodotta, in quella occasione, alla Commissione centrale.

10. Al termine dell'audizione, la Commissione centrale rilascia allo straniero copia autenticata del verbale dell'audizione medesima e della documentazione da lui prodotta, in quella occasione, alla Commissione centrale.

10. Al termine dell'audizione, la Commissione centrale rilascia allo straniero copia autenticata del verbale dell'audizione medesima e della documentazione da lui prodotta, in quella occasione, alla Commissione centrale.

10. Al termine dell'audizione, la Commissione centrale rilascia allo straniero copia autenticata del verbale dell'audizione medesima e della documentazione da lui prodotta alla medesima Commissione.

6. Al termine dell'audizione, la Commissione territoriale rilascia al richiedente asilo copia autenticata del verbale dell'audizione medesima.

 

11. Qualora la Commissione centrale non pervenga alla decisione sulla domanda di asilo entro sei mesi dalla sua presentazione, il richiedente asilo ha il diritto di svolgere regolare attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.

 11. Qualora la Commissione centrale non pervenga alla decisione sulla domanda di asilo entro sei mesi dalla sua presentazione, il richiedente asilo ha il diritto di svolgere regolare attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.

11. Qualora la Commissione centrale non pervenga alla decisione sulla domanda di asilo entro sei mesi dalla sua presentazione, il richiedente asilo ha il diritto di svolgere regolare attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.

11. Qualora la Commissione centrale non pervenga alla decisione sulla domanda di asilo entro sei mesi dalla sua presentazione, il richiedente asilo ha il diritto di svolgere regolare attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.

 

 

 

 

 

 

 

6. Tutti gli atti connessi alla domanda di asilo e alle decisioni prese sono da considerare dati sensibili e possono essere accessibili solo da parte delle autorità italiane competenti o da persone esplicitamente autorizzate dal richiedente.

Art. 8.

Art. 8.

Art. 8.

Art. 7.

Art. 11.

Art. 20.

(Decisione sulla domanda di asilo).

(Decisione sulla domanda di asilo).

(Decisione sulla domanda di asilo).

(Decisione sulla domanda di asilo).

(Decisione sulla domanda di asilo).

(Decisione sulla domanda di asilo).

 

 

 

 

 

1. La commissione territoriale competente convoca il richiedente per l'audizione entro sessanta giorni dal rilascio dell'attestato della richiesta di asilo di cui all'articolo 12, comma 2, fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 14, e decide entro i cinque giorni successivi all'audizione.

1. Al termine dell'istruttoria la Commissione centrale adotta una delle seguenti decisioni:

1. Al termine dell'istruttoria la Commissione centrale adotta una delle seguenti decisioni:

1. Al termine dell'istruttoria la Commissione centrale adotta una delle seguenti decisioni:

1. Al termine dell'istruttoria la Commissione centrale adotta una delle seguenti decisioni:

1. Al termine dell'istruttoria la Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni:

2. La commissione territoriale competente al termine dell'istruttoria adotta una delle seguenti decisioni:

a) riconosce il diritto di asilo al richiedente che possegga i requisiti previsti dalla presente legge;

a) riconosce il diritto di asilo al richiedente che possegga i requisiti previsti dalla presente legge;

a) riconosce il diritto di asilo al richiedente che possegga i requisiti previsti dalla presente legge;

a) riconosce il diritto di asilo al richiedente che possegga i requisiti previsti dalla presente legge;

a) riconosce il diritto di asilo al richiedente che possegga i requisiti previsti dalla presente legge;

a) riconosce il diritto di asilo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a);

 

 

 

 

 

b) riconosce il diritto di asilo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b);

 

 

 

 

 

c) riconosce il diritto alla protezione sussidiaria di cui all'articolo 3;

b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo non possegga i requisiti previsti dalla legge ovvero ricorrano le condizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 6;

b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo non possegga i requisiti previsti dalla legge ovvero ricorrano le condizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 6;

b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo non possegga i requisiti previsti dalla legge ovvero ricorrano le condizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 6;

b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo non possegga i requisiti previsti dalla presente legge;

b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo non possegga i requisiti previsti dalla presente legge ovvero ricorrano le condizioni di cui al comma 2;

d) rigetta la domanda di asilo qualora il richiedente non possegga i requisiti indicati alla presente legge o sia già riconosciuto rifugiato in altro Stato che assicuri adeguata protezione;

 

 

 

 

 

e) rigetta la domanda di asilo qualora il richiedente rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, lettera f), della Convenzione di Ginevra;

c) adotta il provvedimento di temporanea impossibilità al rimpatrio di cui all'articolo 9.

c) adotta il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio di cui all'articolo 9.

c) adotta il provvedimento di temporanea impossibilità al rimpatrio di cui all'articolo 9.

c) adotta il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio di cui all'articolo 8.

c) adotta il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio di cui all'articolo 13.

 

 

 

 

 

 

f) sospende la decisione per necessità di ulteriori accertamenti, fissando il termine, comunque non superiore a tre mesi, entro il quale la decisione nel merito deve essere presa.

 

 

 

 

2. La domanda di asilo è inoltre rigettata qualora il richiedente:

 

 

 

 

 

a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri adeguata protezione;

 

 

 

 

 

b) provenga da uno Stato non appartenente all'Unione europea, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia, senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il territorio di quello Stato fino alla frontiera italiana;

 

 

 

 

 

c) sia cittadino di uno Stato che è considerato di origine sicura in base alle convenzioni internazionali cui l'Italia aderisce ovvero alla normativa comunitaria e dall'esame della domanda non risultino elementi che comportino, comunque, il riconoscimento del diritto di asilo ovvero l'adozione del provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio;

 

 

 

 

 

d) sia stato condannato con sentenza, anche non definitiva, per un crimine contro la pace o contro l'umanità o un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune, sempre che non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 705, comma 2, del codice di procedura penale, e dal terzo comma dell'articolo 8 del codice penale, o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai princìpi delle Nazioni Unite, come previsto dall'articolo 1, sezione F), della Convenzione di Ginevra;

 

 

 

 

 

e) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui alla lettera d) da un tribunale internazionale, istituito in applicazione di accordi internazionali cui l'Italia aderisce;

 

 

 

 

 

f) sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado, anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati in materia di immigrazione illegale previsti dal testo unico, e successive modificazioni, o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero quando lo stesso richiedente appartenga ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero qualora sia stata applicata, anche in via provvisoria, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

 

 

 

 

 

g) risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di rigetto della domanda devono essere ponderate l'attuale pericolosità per la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la gravità delle persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere in caso di respingimento.

 

2. La Commissione centrale decide sulla domanda con atto scritto e motivato. Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero. Nella decisione sono indicati le modalità e i termini per la sua impugnazione.

2. La Commissione centrale decide sulla domanda con atto scritto e motivato. Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero. Nella decisione sono indicati le modalità e i termini per la sua impugnazione.

2. La Commissione centrale decide sulla domanda con atto scritto e motivato. Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero. Nella decisione sono indicati le modalità e i termini per la sua impugnazione.

2. La Commissione centrale decide sulla domanda con atto scritto e motivato. Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero. Nella decisione sono indicati le modalità e i termini per la sua impugnazione.

3. La Commissione territoriale decide sulla domanda con atto scritto e motivato. Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dal richiedente. Nella decisione sono indicati le modalità e i termini per la sua impugnazione.

3. La commissione territoriale competente decide sulla domanda con atto scritto e motivato. Nella decisione la commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dal richiedente. Nella decisione sono indicati le modalità e i termini per la sua impugnazione. Nei casi di cui al comma 2, lettere d) e e), alla decisione è allegata una nota informativa sul programma di rientro volontario previsto dall'articolo 26.

3. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro un mese dalla audizione, con decisione da notificare non oltre i quindici giorni successivi alla pronuncia, salvo che la Commissione medesima non disponga motivatamente un approfondimento dell'istruttoria.

3. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro un mese dalla audizione, con decisione da notificare non oltre i quindici giorni successivi alla pronuncia, salvo che la Commissione medesima non disponga motivatamente un approfondimento dell'istruttoria.

3. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro un mese dalla audizione, con decisione da notificare non oltre i quindici giorni successivi alla pronuncia, salvo che la Commissione medesima non disponga motivatamente un approfondimento dell'istruttoria.

3. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro un mese dalla audizione, con decisione da notificare non oltre i quindici giorni successivi alla pronuncia, salvo che la Commissione medesima non disponga motivatamente un approfondimento dell'istruttoria.




4. La decisione è notificata al richiedente entro quindici giorni al domicilio indicato nel modulario di cui all'articolo 8, comma 2, a cura della struttura di supporto della Commissione territoriale e comunicata immediatamente alla questura.




4. La decisione, inclusa quella di cui al comma 2, lettera e), è notificata al richiedente entro quindici giorni presso il domicilio eletto e comunicata alla questura competente.

4. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma sintetica della motivazione e del dispositivo nonchè della indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, nella lingua utilizzata durante l'audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal richiedente.

4. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma sintetica della motivazione e del dispositivo nonché della indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, nella lingua utilizzata durante l'audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal richiedente.

4. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma sintetica della motivazione e del dispositivo nonchè della indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, nella lingua utilizzata durante l'audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal richiedente.

4. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma sintetica della motivazione e del dispositivo nonché dell'indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, nella lingua utilizzata durante l'audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal richiedente.

5. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma sintetica della motivazione e del dispositivo nonché della indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, nella lingua utilizzata durante l'audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal richiedente.

5. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma sintetica della motivazione e del dispositivo nonché della indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, nella lingua utilizzata durante l'audizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal richiedente.

5. La decisione di cui al comma 1, lettera b), comporta l'obbligo per l'interessato di lasciare il territorio nazionale entro un mese dalla sua notificazione, salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1. A tal fine la decisione è comunicata alla competente questura che provvede alla notifica del provvedimento e all'intimazione a lasciare il territorio nazionale. Il prefetto, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5. La decisione di cui al comma 1, lettera b), comporta l'obbligo per l'interessato di lasciare il territorio nazionale entro un mese dalla sua notificazione, salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1. A tale fine la decisione è comunicata alla competente questura che provvede alla notifica del provvedimento e all'intimazione a lasciare il territorio nazionale. Il prefetto, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5. La decisione di cui al comma 1, lettera b), comporta l'obbligo per l'interessato di lasciare il territorio nazionale entro un mese dalla sua notificazione, salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1. A tal fine la decisione è comunicata alla competente questura che provvede alla notifica del provvedimento e all'intimazione a lasciare il territorio nazionale. Il prefetto, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5. La decisione di cui al comma 1, lettera b), comporta l'obbligo per l'interessato di lasciare il territorio nazionale entro un mese dalla sua notificazione, salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1. A tal fine la decisione è comunicata alla competente questura che provvede alla notifica del provvedimento e all'intimazione a lasciare il territorio nazionale.

6. Salvo quanto previsto dall'articolo 12, la decisione di cui al comma 1, lettera b), comporta l'obbligo per l'interessato di lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni dalla sua notificazione, salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1. A tale fine, la decisione è comunicata alla competente questura che provvede a proporre al prefetto, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, di disporre l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

 

6. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la Croce rossa italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità, predispone programmi di rientro in patria degli stranieri ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di asilo.

 6. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la Croce Rossa italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità, predispone programmi di rientro in patria degli stranieri ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di asilo.

6. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con la Croce rossa italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità, predispone programmi di rientro in patria degli stranieri ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di asilo.

6. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con la Croce rossa italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità, predispone programmi di rientro in patria degli stranieri ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di asilo.

7. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'ACNUR, con la Croce rossa italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilità, predispone programmi di rientro in patria degli stranieri ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di asilo.

 

 

 

 

 

8. Qualora la Commissione territoriale non pervenga alla decisione sulla domanda di asilo entro sei mesi dalla sua presentazione, e il ritardo non possa essere attribuito al richiedente asilo, il richiedente asilo ha il diritto di svolgere regolare attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.

 

 

 

 

 

Art. 12.

 

 

 

 

 

(Convalida del provvedimento di allontanamento).

 

 

 

 

 

1. La decisione di rigetto, adottata a seguito della procedura semplificata di cui all'articolo 9, comma 2, è immediatamente comunicata al questore che:

 

 

 

 

 

a) per il richiedente asilo trattenuto presso il centro di permanenza temporanea e assistenza, dispone l'esecuzione dell'allontanamento previa comunicazione del provvedimento entro quarantotto ore al tribunale in composizione monocratica. In attesa della convalida, il richiedente asilo rimane ospitato nel centro di permanenza temporanea e assistenza. Il tribunale in composizione monocratica entro cinque giorni dalla sua comunicazione convalida il provvedimento, valutando anche la legittimità e il merito della decisione negativa della Commissione territoriale;

 

 

 

 

 

b) per il richiedente asilo trattenuto presso il centro di identificazione, propone al prefetto l'adozione dell'espulsione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 14 del testo unico, e successive modificazioni. Il tribunale in composizione monocratica convalida il trattenimento valutando anche la legittimità e il merito della decisione negativa della Commissione territoriale.

 

 

 

 

 

2. In ogni caso, l'eventuale presentazione del ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale non sospende l'allontanamento dal territorio nazionale.

 

 

 

 

 

3. Avverso il provvedimento di convalida di cui al comma 1 è ammesso ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

 

 

 

 

 

4. In caso di mancata convalida, si procede ai sensi dell'articolo 9, comma 3.

 

Art. 9.

Art. 9.

Art. 9.

Art. 8.

Art. 13.

 

(Decisione di impossibilità temporanea
al rimpatrio).

(Decisione di impossibilità temporanea al rimpatrio).

(Decisione di impossibilità temporanea al rimpatrio).

(Decisione di impossibilità temporanea al rimpatrio).

(Decisione di impossibilità temporanea al rimpatrio).

 

1. La Commissione centrale, qualora accerti la mancanza dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto di asilo e tuttavia rilevi, anche sulla base di elementi comunicati dalla competente rappresentanza diplomatica, l'inopportunità del rinvio del richiedente nel Paese di origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di carattere umanitario, può decidere che sussiste l'impossibilità temporanea al rimpatrio.

1. La Commissione centrale, qualora accerti la mancanza dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto di asilo e tuttavia rilevi, anche sulla base di elementi comunicati dalla competente rappresentanza diplomatica, l'inopportunità del rinvio del richiedente nel Paese di origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di carattere umanitario, può decidere che sussiste l'impossibilità temporanea al rimpatrio.

1. La Commissione centrale, qualora accerti la mancanza dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto di asilo e tuttavia rilevi, anche sulla base di elementi comunicati dalla competente rappresentanza diplomatica, l'inopportunità del rinvio del richiedente nel Paese di origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di carattere umanitario, può decidere che sussiste l'impossibilità temporanea al rimpatrio.

1. La Commissione centrale, qualora accerti la mancanza dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto di asilo e tuttavia rilevi, anche sulla base di elementi comunicati dalla competente rappresentanza diplomatica, l'inopportunità del rinvio del richiedente nel Paese di origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di carattere umanitario, può decidere che sussiste l'impossibilità temporanea al rimpatrio.

1. La Commissione territoriale, qualora accerti la mancanza dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto di asilo e tuttavia rilevi, anche sulla base di elementi comunicati dal Ministero degli affari esteri, l'inopportunità del rinvio del richiedente nel Paese di origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di carattere umanitario, stabilisce l'impossibilità temporanea al rimpatrio.

 

2. Il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio dà titolo ad una autorizzazione al soggiorno per il medesimo motivo, della durata di un anno, esteso al lavoro e allo studio, rinnovabile per lo stesso periodo qualora la Commissione centrale accerti la permanenza delle condizioni di impossibilità al rimpatrio con riferimento al caso concreto. Decorsi cinque anni dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma, il titolare può ottenere il rilascio della carta di soggiorno e gode degli stessi diritti previsti all'articolo 15 per lo straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo e delle misure di assistenza e di integrazione di cui all'articolo 16.

2. Il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio dà titolo ad una autorizzazione al soggiorno per il medesimo motivo, della durata di un anno, esteso al lavoro e allo studio, rinnovabile per lo stesso periodo qualora la Commissione centrale accerti la permanenza delle condizioni di impossibilità al rimpatrio con riferimento al caso concreto. Decorsi cinque anni dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma, il titolare può ottenere il rilascio della carta di soggiorno e gode degli stessi diritti previsti all'articolo 15 per lo straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo e delle misure di assistenza e di integrazione di cui all'articolo 16.

2. Il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio dà titolo ad una autorizzazione al soggiorno per il medesimo motivo, della durata di un anno, esteso al lavoro e allo studio, rinnovabile per lo stesso periodo qualora la Commissione centrale accerti la permanenza delle condizioni di impossibilità al rimpatrio con riferimento al caso concreto. Decorsi cinque anni dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma, il titolare può ottenere il rilascio della carta di soggiorno e gode degli stessi diritti previsti all'articolo 15 per lo straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo e delle misure di assistenza e di integrazione di cui all'articolo 16.

2. Il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio dà titolo al rilascio di una autorizzazione al soggiorno per il medesimo motivo, della durata di un anno, esteso al lavoro e allo studio, rinnovabile per lo stesso periodo, qualora la Commissione centrale accerti la permanenza delle condizioni di impossibilità al rimpatrio con riferimento al caso concreto. Decorsi cinque anni dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma, il titolare può ottenere il rilascio della carta di soggiorno e gode degli stessi diritti previsti all'articolo 13 per lo straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo e delle misure di assistenza e di integrazione di cui all'articolo 14.

2. Il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio dà titolo ad una autorizzazione al soggiorno per il medesimo motivo, della durata di due anni, estesa al lavoro e allo studio, rinnovabile per lo stesso periodo qualora la Commissione centrale accerti la permanenza delle condizioni di impossibilità al rimpatrio con riferimento al caso concreto. Decorsi quattro anni dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma, il titolare può ottenere il rilascio della carta di soggiorno e gode degli stessi diritti previsti all'articolo 20 per lo straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo.

 

3. Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità, verificatisi in Paesi non appartenenti all'Unione europea, siano state adottate misure straordinarie di accoglienza temporanea, alla cessazione di dette misure coloro che ne hanno beneficiato possono richiedere con istanza individuale, ricorrendone i presupposti, il riconoscimento del diritto di asilo. A tale fine si procede al pre-esame della domanda presentata dagli interessati alla questura competente per territorio con le modalità previste dall'articolo 6. Ai richiedenti che non abbiano ottenuto il riconoscimento può essere concesso, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio previsto dal comma 2.

3. Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità, verificatisi in Paesi non appartenenti all'Unione europea, siano state adottate misure straordinarie di accoglienza temporanea, alla cessazione di dette misure coloro che ne hanno beneficiato possono richiedere con istanza individuale, ricorrendone i presupposti, il riconoscimento del diritto di asilo. A tale fine si procede al pre-esame della domanda presentata dagli interessati alla questura competente per territorio con le modalità previste dall'articolo 6. Ai richiedenti che non abbiano ottenuto il riconoscimento può essere concesso, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio previsto dal comma 2.

3. Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità, verificatisi in Paesi non appartenenti all'Unione europea, siano state adottate misure straordinarie di accoglienza temporanea, alla cessazione di dette misure coloro che ne hanno beneficiato possono richiedere con istanza individuale, ricorrendone i presupposti, il riconoscimento del diritto di asilo. A tale fine si procede al pre-esame della domanda presentata dagli interessati alla questura competente per territorio con le modalità previste dall'articolo 6. Ai richiedenti che non abbiano ottenuto il riconoscimento può essere concesso, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio previsto dal comma 2.

3. Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità, verificatisi in Paesi non appartenenti all'Unione europea, siano state adottate misure straordinarie di accoglienza temporanea, alla cessazione di dette misure coloro che ne hanno beneficiato possono richiedere con istanza individuale, ricorrendone i presupposti, il riconoscimento del diritto di asilo. Ai richiedenti che non abbiano ottenuto il riconoscimento può essere concesso, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio previsto dal comma 2.

3. Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità, verificatisi in Paesi non appartenenti all'Unione europea, siano state adottate misure di protezione temporanea ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, alla cessazione di tali misure coloro che ne hanno beneficiato possono richiedere con istanza individuale, ricorrendone i presupposti, il riconoscimento del diritto di asilo. A tale fine si procede all'esame della domanda presentata dagli interessati alla questura competente per territorio con le modalità previste dall'articolo 8. Ai richiedenti che non abbiano ottenuto il riconoscimento può essere concesso, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, il provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio previsto dal comma 2.

 

Art. 10.

Art. 10.

Art. 10.

Art. 9.

Art. 14.

Art. 21.

(Ricorsi).

(Ricorsi).

(Ricorsi).

(Ricorsi).

(Ricorsi).

(Ricorsi).

1. Contro la decisione della Commissione centrale sulla domanda di riconoscimento del diritto di asilo può essere presentato ricorso al tribunale del luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il ricorso è presentato nel termine di un mese dalla comunicazione o notificazione del provvedimento e consente all'interessato e ai suoi familiari di cui all'articolo 2, comma 2, in possesso del permesso di soggiorno per richiesta di asilo, di richiedere il prolungamento di validità di detto permesso per richiesta di asilo, salvo diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o di tutela delle relazioni internazionali.

1. Contro la decisione della Commissione centrale sulla domanda di riconoscimento del diritto di asilo può essere presentato ricorso al tribunale del luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il ricorso è presentato nel termine di un mese dalla comunicazione o notificazione del provvedimento e consente all'interessato e ai suoi familiari di cui all'articolo 2, comma 2, in possesso del permesso di soggiorno per richiesta di asilo, di richiedere il prolungamento di validità di detto permesso per richiesta di asilo, salvo diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o di tutela delle relazioni internazionali.

1. Contro la decisione della Commissione centrale sulla domanda di riconoscimento del diritto di asilo può essere presentato ricorso al tribunale del luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il ricorso è presentato nel termine di un mese dalla comunicazione o notificazione del provvedimento e consente all'interessato e ai suoi familiari di cui all'articolo 2, comma 2, in possesso del permesso di soggiorno per richiesta di asilo, di richiedere il prolungamento di validità di detto permesso per richiesta di asilo, salvo diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o di tutela delle relazioni internazionali.

1. Contro la decisione della Commissione centrale sulla domanda di riconoscimento del diritto di asilo può essere presentato ricorso al tribunale del luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il ricorso è presentato nel termine di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento e consente all'interessato e ai suoi familiari di cui all'articolo 2, comma 2, in possesso del permesso di soggiorno per richiesta di asilo, di richiedere il prolungamento di validità di detto permesso per richiesta di asilo.

1. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 12, contro la decisione della Commissione territoriale sulla domanda di riconoscimento del diritto di asilo può essere presentato ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo di domicilio eletto dal richiedente asilo. Il ricorso è presentato nel termine di quindici giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento di diniego. Il ricorrente è autorizzato a permanere sul territorio dello Stato fino alla decisione di primo grado.

1. Contro la decisione della commissione territoriale competente può essere presentato, entro sessanta giorni della notificazione, ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il termine è ridotto a trenta giorni nei casi di cui all'articolo 13, comma 3.






2. Il ricorrente è autorizzato a permanere sul territorio dello Stato fino alla decisione di primo grado con permesso di soggiorno per richiesta di asilo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18, comma 6.

2. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla sezione II del capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile. Nel giudizio sono comunque consentiti l'interrogatorio del ricorrente e l'assunzione di ogni altro mezzo di prova. Il ricorso deve essere altresì notificato alla Commissione centrale, la quale ha l'obbligo di inviare immediatamente al ricorrente e al tribunale copia di tutti gli atti in suo possesso relativi alla domanda di asilo e può, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, fare depositare in cancelleria, almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, ogni controdeduzione.

2. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla sezione II del capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile. Nel giudizio sono comunque consentiti l'interrogatorio del ricorrente e l'assunzione di ogni altro mezzo di prova. Il ricorso deve essere altresì notificato alla Commissione centrale, la quale ha l'obbligo di inviare immediatamente al ricorrente e al tribunale copia di tutti gli atti in suo possesso relativi alla domanda di asilo e può, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, fare depositare in cancelleria, almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, ogni controdeduzione.

2. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla sezione II del capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile. Nel giudizio sono comunque consentiti l'interrogatorio del ricorrente e l'assunzione di ogni altro mezzo di prova. Il ricorso deve essere altresì notificato alla Commissione centrale, la quale ha l'obbligo di inviare immediatamente al ricorrente e al tribunale copia di tutti gli atti in suo possesso relativi alla domanda di asilo e può, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, fare depositare in cancelleria, almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, ogni controdeduzione.

2. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla sezione II del capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile. Nel giudizio sono comunque consentiti l'interrogatorio del ricorrente e l'assunzione di ogni altro mezzo di prova. Il ricorso deve essere altresì notificato alla Commissione centrale, la quale ha l'obbligo di inviare immediatamente al ricorrente e al tribunale copia di tutti gli atti in suo possesso relativi alla domanda di asilo e può, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, fare depositare in cancelleria, almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, ogni controdeduzione.

2. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla sezione II del capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile. Nel giudizio sono comunque consentiti l'interrogatorio del ricorrente e l'assunzione di ogni altro mezzo di prova. Il ricorso deve essere altresì notificato alla Commissione territoriale, la quale ha l'obbligo di inviare immediatamente al ricorrente e al tribunale copia di tutti gli atti in suo possesso relativi alla domanda di asilo e può, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, fare depositare in cancelleria, almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione, ogni controdeduzione.

3. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla sezione II del capo I del titolo IV del libro II del codice di procedura civile.

3. La sentenza del tribunale che rigetta il ricorso del richiedente asilo è comunicata alla questura competente che ne consegna una copia all'interessato disponendo il ritiro del permesso di soggiorno ed intima allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quarantacinque giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.

3. La sentenza del tribunale che rigetta il ricorso del richiedente asilo è comunicata alla questura competente che ne consegna una copia all'interessato disponendo il ritiro del permesso di soggiorno ed intima allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quarantacinque giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.

3. La sentenza del tribunale che rigetta il ricorso del richiedente asilo è comunicata alla questura competente che ne consegna una copia all'interessato disponendo il ritiro del permesso di soggiorno ed intima allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quarantacinque giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.

 

3. La sentenza del tribunale che rigetta il ricorso del richiedente asilo è notificata all'interessato e comunicata alla questura competente che dispone il ritiro del permesso di soggiorno dell'interessato ed intima allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quarantacinque giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.

4. La sentenza del tribunale che rigetta il ricorso del richiedente asilo è notificata all'interessato e comunicata alla questura competente che dispone il ritiro del permesso di soggiorno e, in mancanza dei requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo, intima all'interessato di lasciare il territorio dello Stato entro quarantacinque giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.

4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3, salvi i casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3, salvi i casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3, salvi i casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

 

4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 3, salvi i casi di forza maggiore, il prefetto dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

 

5. L'eventuale appello deve essere proposto, a pena di decadenza, entro un mese dalla consegna della sentenza ai sensi del comma 3. L'appello non sospende l'esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4. La sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione  centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 può essere chiesta dal richiedente asilo, contestualmente alla presentazione del ricorso in appello, con istanza motivata. Il presidente del tribunale si pronuncia sull'istanza di sospensione entro quindici giorni dal deposito del ricorso.

5. L'eventuale appello deve essere proposto, a pena di decadenza, entro un mese dalla consegna della sentenza ai sensi del comma 3. L'appello non sospende l'esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4. La sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai citati commi 3 e 4 può essere chiesta dal richiedente asilo, contestualmente alla presentazione del ricorso in appello, con istanza motivata. Il presidente del tribunale si pronuncia sull'istanza di sospensione entro quindici giorni dal deposito del ricorso.

5. L'eventuale appello deve essere proposto, a pena di decadenza, entro un mese dalla consegna della sentenza ai sensi del comma 3. L'appello non sospende l'esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4. La sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 può essere chiesta dal richiedente asilo, contestualmente alla presentazione del ricorso in appello, con istanza motivata. Il presidente del tribunale si pronuncia sull'istanza di sospensione entro quindici giorni dal deposito del ricorso.

3. L'eventuale appello deve essere proposto, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla notificazione della sentenza. L'appello sospende l'esecuzione della decisione della Commissione centrale.

5. L'eventuale appello deve essere proposto, a pena di decadenza, entro un mese dalla notifica della sentenza ai sensi del comma 3. L'appello non sospende l'esecuzione della decisione della Commissione territoriale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4. La sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione territoriale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 può essere chiesta dal richiedente asilo, contestualmente alla presentazione del ricorso in appello, con istanza motivata. Il presidente della corte di appello si pronuncia sull'istanza di sospensione entro quindici giorni dal deposito del ricorso.

5. L'eventuale appello deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica della sentenza ai sensi del comma 3.

 

 

 

 

 

6. La sospensione dell'esecuzione della decisione della commissione territoriale competente e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 può essere chiesta dal richiedente asilo, contestualmente alla presentazione del ricorso in appello, con istanza motivata. Il presidente della corte di appello si pronuncia sull'istanza di sospensione entro quindici giorni dal deposito del ricorso.

6. La sentenza che accoglie il ricorso dichiara espressamente che sussistono le circostanze indicate nell'articolo 2 per il riconoscimento del diritto di asilo e sostituisce a tutti gli effetti l'analoga decisione della Commissione centrale.

6. La sentenza che accoglie il ricorso dichiara espressamente che sussistono le circostanze indicate nell'articolo 2 per il riconoscimento del diritto di asilo e sostituisce a tutti gli effetti l'analoga decisione della Commissione centrale.

6. La sentenza che accoglie il ricorso dichiara espressamente che sussistono le circostanze indicate nell'articolo 2 per il riconoscimento del diritto di asilo e sostituisce a tutti gli effetti l'analoga decisione della Commissione centrale.

4. La sentenza che accoglie il ricorso e riconosce il diritto di asilo sostituisce a tutti gli effetti la decisione della Commissione centrale.

6. La sentenza che accoglie il ricorso dichiara espressamente che sussistono le circostanze indicate nell'articolo 2 per il riconoscimento del diritto di asilo e sostituisce a tutti gli effetti l'analoga decisione della Commissione territoriale.

 7. La sentenza che accoglie il ricorso dichiara espressamente che sussistono le circostanze indicate nell'articolo 2 per il riconoscimento del diritto di asilo o le circostanze indicate nell'articolo 3 per la protezione sussidiaria e sostituisce a tutti gli effetti l'analoga decisione della commissione territoriale competente.

7. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo.

7. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo.

7. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo.

5. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo.

7. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo.

8. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo.

 

 

 

 

 

9. Il richiedente asilo ha accesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Art. 11.

Art. 11.

Art. 11.

Art. 10.

Art. 15.

Art. 22.

(Riconoscimento del diritto di asilo, permesso di soggiorno e documento di viaggio).

(Riconoscimento del diritto di asilo, permesso di soggiorno e documento di viaggio).

(Riconoscimento del diritto di asilo, permesso di soggiorno e documento di viaggio).

(Riconoscimento del diritto di asilo, permesso di soggiorno e documento di viaggio).

(Riconoscimento del diritto di asilo, permesso di soggiorno e documento di viaggio).

(Certificati, permessi di soggiorno e titoli di viaggio).

1. La Commissione centrale rilascia alla persona alla quale riconosce il diritto di asilo un apposito certificato, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7. Il certificato è consegnato all'interessato, per il tramite della questura, in allegato alla copia della decisione.

1. La Commissione centrale rilascia alla persona alla quale riconosce il diritto di asilo un apposito certificato, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7. Il certificato è consegnato all'interessato, per il tramite della questura, in allegato alla copia della decisione.

1. La Commissione centrale rilascia alla persona alla quale riconosce il diritto di asilo un apposito certificato, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7. Il certificato è consegnato all'interessato, per il tramite della questura, in allegato alla copia della decisione.

1. La Commissione centrale rilascia alla persona alla quale riconosce il diritto di asilo un apposito certificato, che è consegnato all'interessato, per il tramite della questura, in allegato alla copia della decisione.

1. La Commissione territoriale rilascia alla persona alla quale è stato riconosciuto il diritto di asilo un apposito certificato, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1.

1. La commissione territoriale competente rilascia al rifugiato o al beneficiario di protezione sussidiaria un apposito certificato, con le modalità stabilite dal regolamento. Nel certificato rilasciato al rifugiato è citata la decisione adottata dalla commissione territoriale ai sensi dell'articolo 20, comma 2.

2. Lo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo può richiedere al questore della provincia in cui dimora un permesso di soggiorno per asilo avente la validità di cinque anni, che deve recare espressa menzione del riconoscimento del diritto di asilo con indicazione degli estremi della decisione adottata dalla Commissione centrale.

2. Lo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo può richiedere al questore della provincia in cui dimora un permesso di soggiorno per asilo avente la validità di cinque anni, che deve recare espressa menzione del riconoscimento del diritto di asilo con indicazione degli estremi della decisione adottata dalla Commissione centrale.

2. Lo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo può richiedere al questore della provincia in cui dimora un permesso di soggiorno per asilo avente la validità di cinque anni, che deve recare espressa menzione del riconoscimento del diritto di asilo con indicazione degli estremi della decisione adottata dalla Commissione centrale.

 2. Lo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo può richiedere al questore della provincia in cui dimora un permesso di soggiorno per asilo avente la validità di cinque anni, che deve recare espressa menzione del riconoscimento del diritto di asilo.

2. Lo straniero o l'apolide cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo può richiedere al questore della provincia in cui ha domicilio un permesso di soggiorno per asilo avente la validità di cinque anni, che deve recare espressa menzione del riconoscimento del diritto di asilo con indicazione degli estremi della decisione adottata dalla Commissione territoriale o della sentenza di cui all'articolo 14, comma 6.

2. Il questore competente per il territorio del domicilio eletto rilascia al rifugiato un permesso di soggiorno valido per cinque anni. Al titolare della protezione sussidiaria è rilasciato un permesso di soggiorno della validità di due anni.

3. Al rifugiato il questore rilascia, a richiesta e previa esibizione del certificato di riconoscimento del diritto di asilo e del permesso di soggiorno in corso di validità, un documento di viaggio della durata di cinque anni, rinnovabile fino alla scadenza del permesso di soggiorno medesimo. Le caratteristiche e la validità del documento di viaggio per rifugiati sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7, in conformità alle convenzioni internazionali a cui l'Italia aderisce.

3. Al rifugiato il questore rilascia, a richiesta e previa esibizione del certificato di riconoscimento del diritto di asilo e del permesso di soggiorno in corso di validità, un documento di viaggio della durata di cinque anni, rinnovabile fino alla scadenza del permesso di soggiorno medesimo. Le caratteristiche e la validità del documento di viaggio per rifugiati sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7, in conformità alle convenzioni internazionali a cui l'Italia aderisce.

3. Al rifugiato il questore rilascia, a richiesta e previa esibizione del certificato di riconoscimento del diritto di asilo e del permesso di soggiorno in corso di validità, un documento di viaggio della durata di cinque anni, rinnovabile fino alla scadenza del permesso di soggiorno medesimo. Le caratteristiche e la validità del documento di viaggio per rifugiati sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7, in conformità alle convenzioni internazionali a cui l'Italia aderisce.

3. Al rifugiato il questore rilascia, a richiesta e previa esibizione del certificato di riconoscimento del diritto di asilo e del permesso di soggiorno in corso di validità, un documento di viaggio della durata di cinque anni, rinnovabile fino alla scadenza del permesso di soggiorno medesimo.

3. Al rifugiato il questore rilascia, a richiesta e previa esibizione del certificato di riconoscimento del diritto di asilo o della sentenza di cui all'articolo 14, comma 6, e del permesso di soggiorno in corso di validità, un documento di viaggio della durata di due anni, rinnovabile fino alla scadenza del permesso di soggiorno medesimo. Le caratteristiche e la validità del documento di viaggio per rifugiati sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, in conformità alle convenzioni internazionali a cui l'Italia aderisce e alla normativa comunitaria.

5. Il questore rilascia, dietro richiesta, al rifugiato un documento di viaggio della durata di due anni, rinnovabile. Il questore rilascia, dietro richiesta, al beneficiario di protezione sussidiaria un titolo di viaggio della durata di due anni, rinnovabile. Sia il documento di viaggio per il rifugiato sia il titolo di viaggio per il beneficiario di protezione sussidiaria possono essere rinnovati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane a seguito di autorizzazione della questura che ha provveduto al rilascio.

4. Il riconoscimento del diritto di asilo in favore del nucleo familiare comporta il rilascio di un certificato di riconoscimento del diritto di asilo, di un permesso di soggiorno e di un documento di viaggio a ciascuno dei suoi componenti, salvo che per i minori segnalati sui documenti dei genitori.

4. Il riconoscimento del diritto di asilo in favore del nucleo familiare comporta il rilascio di un certificato di riconoscimento del diritto di asilo, di un permesso di soggiorno e di un documento di viaggio a ciascuno dei suoi componenti, salvo che per i minori segnalati sui documenti dei genitori.

4. Il riconoscimento del diritto di asilo in favore del nucleo familiare comporta il rilascio di un certificato di riconoscimento del diritto di asilo, di un permesso di soggiorno e di un documento di viaggio a ciascuno dei suoi componenti, salvo che per i minori segnalati sui documenti dei genitori.

4. Il riconoscimento del diritto di asilo in favore del nucleo familiare comporta il rilascio di un certificato di riconoscimento del diritto di asilo, di un permesso di soggiorno e di un documento di viaggio a ciascuno dei suoi componenti, salvo che per i minori segnalati sui documenti dei genitori.

4. Il riconoscimento del diritto di asilo in favore del nucleo familiare comporta il rilascio di un certificato di riconoscimento del diritto di asilo, di un permesso di soggiorno e di un documento di viaggio a ciascuno dei suoi componenti, salvo che per i minori segnalati sui documenti dei genitori.

6. La documentazione di cui al presente articolo è altresì rilasciata in favore dei membri del nucleo familiare, salvo che per i minori segnalati sui documenti dei genitori.

Art. 12.

Art. 12.

Art. 12.

Art. 11.

Art. 16.

Prosegue l’art. 22

(Rinnovo del permesso di soggiorno e del documento di viaggio).

(Rinnovo del permesso di soggiorno e del documento di viaggio).

(Rinnovo del permesso di soggiorno e del documento di viaggio).

(Rinnovo del permesso di soggiorno e del documento di viaggio).

(Rinnovo del permesso di soggiorno e del documento di viaggio).

 

1. L'interessato, sei mesi prima della scadenza del permesso di soggiorno per asilo, richiede alla Commissione centrale, per il tramite della questura del luogo di residenza, una deliberazione di accertamento della permanenza del diritto di asilo, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7. Qualora la Commissione centrale si esprima in senso favorevole alla permanenza del diritto di asilo, la questura rilascia, su richiesta, la carta di soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione.

1. L'interessato, sei mesi prima della scadenza del permesso di soggiorno per asilo, richiede alla Commissione centrale, per il tramite della questura del luogo di residenza, una deliberazione di accertamento della permanenza del diritto di asilo, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7. Qualora la Commissione centrale si esprima in senso favorevole alla permanenza del diritto di asilo, la questura rilascia, su richiesta, la carta di soggiorno di cui alla normativa vigente in materia di immigrazione.

1. L'interessato, sei mesi prima della scadenza del permesso di soggiorno per asilo, richiede alla Commissione centrale, per il tramite della questura del luogo di residenza, una deliberazione di accertamento della permanenza del diritto di asilo, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 7. Qualora la Commissione centrale si esprima in senso favorevole alla permanenza del diritto di asilo, la questura rilascia, su richiesta, la carta di soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione.

1. L'interessato, sei mesi prima della scadenza del permesso di soggiorno per asilo, richiede alla Commissione centrale, per il tramite della questura del luogo di residenza, una deliberazione di accertamento della permanenza del diritto di asilo. Qualora la Commissione centrale si esprima in senso favorevole alla permanenza del diritto di asilo, la questura rilascia, su richiesta, la carta di soggiorno prevista ai sensi della normativa vigente in materia di immigrazione; in caso contrario, si applica l'articolo 9.

1. L'interessato, sei mesi prima della scadenza del permesso di soggiorno per asilo, richiede alla Commissione centrale, per il tramite della questura del luogo di residenza, una deliberazione di accertamento della permanenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1. Qualora la Commissione centrale si esprima in senso favorevole alla permanenza del diritto di asilo, la questura rilascia, su richiesta, la carta di soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione.

3. Sei mesi prima della scadenza del permesso di soggiorno di cui al comma 2 il rifugiato può chiedere il rilascio della carta di soggiorno.

4. La questura trasmette la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno del titolare della protezione sussidiaria alla Commissione nazionale chiedendo un parere sull'eventuale cessazione di cui all'articolo 25. In caso di parere positivo, la questura procede al rinnovo per tre anni. Decorso tale periodo, al titolare di protezione sussidiaria si applica la disposizione del comma 3. In caso di parere negativo, si applicano le disposizioni del citato articolo 25.

 

 

 

 

2. Il documento di viaggio può essere rinnovato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari, a seguito di autorizzazione espressa dalla questura che ha provveduto al rilascio e per il periodo indicato dalla stessa.

 

Art. 13.

Art. 13.

Art. 13.

 

Art. 17.

Art. 25.

(Estinzione del diritto di asilo e revoca
del permesso di soggiorno).

(Estinzione del diritto di asilo e revoca del permesso di soggiorno).

(Estinzione del diritto di asilo e revoca del permesso di soggiorno).

 

(Estinzione del diritto di asilo e revoca del permesso di soggiorno).

(Revoca e cessazione del diritto di asilo e della protezione sussidiaria).

1. Nei procedimenti di verifica ovvero di accertamento della permanenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 7, 8 e 10.

1. Nei procedimenti di verifica ovvero di accertamento della permanenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 7, 8 e 10.

1. Nei procedimenti di verifica ovvero di accertamento della permanenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 7, 8 e 10.

 

1. Nei procedimenti di accertamento della permanenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 8, 11 e 14.

 

2. La Commissione centrale, qualora accerti che non sussistono più le condizioni che hanno determinato il riconoscimento del diritto di asilo ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, dichiara la estinzione del diritto di asilo e ne dà immediata comunicazione alla competente questura, che notifica la decisione all'interessato.

2. La Commissione centrale, qualora accerti che non sussistono più le condizioni che hanno determinato il riconoscimento del diritto di asilo ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, dichiara la estinzione del diritto di asilo e ne dà immediata comunicazione alla competente questura, che notifica la decisione all'interessato.

2. La Commissione centrale, qualora accerti che non sussistono più le condizioni che hanno determinato il riconoscimento del diritto di asilo ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, dichiara la estinzione del diritto di asilo e ne dà immediata comunicazione alla competente questura, che notifica la decisione all'interessato.

 

2. La Commissione centrale, qualora accerti che non sussistono più le condizioni che hanno determinato il riconoscimento del diritto di asilo ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, dichiara l'estinzione del diritto di asilo e ne dà immediata comunicazione alla competente questura, che notifica la decisione all'interessato.

1. La Commissione nazionale può revocare il riconoscimento del diritto di asilo e la protezione sussidiaria qualora, dopo la decisione, emergano elementi o circostanze che avrebbero portato all'esclusione o che rivelano un'identità diversa della persona.

2. La Commissione nazionale dichiara cessato il diritto di asilo o la protezione sussidiaria quando le circostanze che hanno indotto il riconoscimento dello stesso sono venute meno o sono mutate in misura tale che la protezione non è più necessaria e ne dà immediata comunicazione alla questura competente, che notifica la decisione all'interessato.

3. Il permesso di soggiorno per asilo o per protezione sussidiaria è revocato dalla questura competente, salva la possibilità di rilasciare il permesso di soggiorno ad altro titolo. La permanenza regolare sul territorio nazionale per più di cinque anni conferisce il diritto al rilascio della carta di soggiorno prescindendo da ulteriori requisiti.

3. Il permesso di soggiorno per asilo è immediatamente revocato dal questore competente nel caso di espulsione dello straniero dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o qualora l'interessato vi abbia espressamente rinunciato. Il permesso di soggiorno è altresì revocato, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione, qualora sia divenuta definitiva la estinzione del diritto di asilo.

3. Il permesso di soggiorno per asilo è immediatamente revocato dal questore competente nel caso di espulsione dello straniero dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o qualora l'interessato vi abbia espressamente rinunciato. Il permesso di soggiorno è altresì revocato, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione, qualora sia divenuta definitiva la estinzione del diritto di asilo.

3. Il permesso di soggiorno per asilo è immediatamente revocato dal questore competente nel caso di espulsione dello straniero dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o qualora l'interessato vi abbia espressamente rinunciato. Il permesso di soggiorno è altresì revocato, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione, qualora sia divenuta definitiva la estinzione del diritto di asilo.

 

3. Il permesso di soggiorno per asilo è immediatamente revocato dal questore competente nel caso di espulsione dello straniero dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o qualora l'interessato vi abbia espressamente rinunciato. Il permesso di soggiorno è altresì revocato qualora sia divenuta definitiva l'estinzione del diritto di asilo; in tale caso il provvedimento di revoca contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.

 

4. A seguito dell'accertamento in ordine alla estinzione del diritto di asilo e della revoca del relativo permesso di soggiorno, lo straniero può richiedere di continuare a soggiornare nel territorio nazionale, purchè ne sussistano i presupposti in base alle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno di stranieri in Italia. In tal caso il questore rilascia all'interessato il corrispondente permesso di soggiorno o la carta di soggiorno.

 4. A seguito dell'accertamento in ordine alla estinzione del diritto di asilo e della revoca del relativo permesso di soggiorno, lo straniero può richiedere di continuare a soggiornare nel territorio nazionale, purché ne sussistano i presupposti in base alle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno di stranieri in Italia. In tal caso il questore rilascia all'interessato il corrispondente permesso di soggiorno o la carta di soggiorno.

4. A seguito dell'accertamento in ordine alla estinzione del diritto di asilo e della revoca del relativo permesso di soggiorno, lo straniero può richiedere di continuare a soggiornare nel territorio nazionale, purchè ne sussistano i presupposti in base alle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno di stranieri in Italia. In tal caso il questore rilascia all'interessato il corrispondente permesso di soggiorno o la carta di soggiorno.

 

4. A seguito dell'accertamento in ordine all'estinzione del diritto di asilo e della revoca del relativo permesso di soggiorno, lo straniero o l'apolide può richiedere di continuare a soggiornare nel territorio nazionale, purché ne sussistano i presupposti in base alle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno di stranieri in Italia. In tale caso il questore rilascia all'interessato il corrispondente permesso di soggiorno o la carta di soggiorno.

 

5. Contro la decisione che accerta l'insussistenza dei presupposti per continuare a godere del diritto di asilo è ammesso ricorso al tribunale del luogo in cui il rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere notificato entro un mese dalla notifica della decisione negativa.

5. Contro la decisione che accerta l'insussistenza dei presupposti per continuare a godere del diritto di asilo è ammesso ricorso al tribunale del luogo in cui il rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere notificato entro un mese dalla notifica della decisione negativa.

5. Contro la decisione che accerta l'insussistenza dei presupposti per continuare a godere del diritto di asilo è ammesso ricorso al tribunale del luogo in cui il rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere notificato entro un mese dalla notifica della decisione negativa.

 

5. Contro la decisione che accerta l'insussistenza dei presupposti per continuare a godere del diritto di asilo è ammesso ricorso al tribunale del luogo in cui il rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere presentato entro un mese dalla notifica della decisione negativa.

5. Contro la decisione di cessazione è ammesso ricorso al tribunale territorialmente competente per il luogo in cui il rifugiato o il titolare della protezione sussidiaria ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere presentato entro un mese dalla notifica della decisione. In pendenza di ricorso è concesso un permesso di soggiorno per la durata del giudizio che consente lo svolgimento di attività lavorativa o di studio.

6. Per i ricorsi giurisdizionali di cui al comma 5 si osservano le disposizioni dettate dall'articolo 10. Il permesso di soggiorno concesso, ai sensi del predetto articolo 10, consente al ricorrente lo svolgimento di attività lavorativa o di studio.

6. Per i ricorsi giurisdizionali di cui al comma 5 si osservano le disposizioni dettate dall'articolo 10. Il permesso di soggiorno concesso, ai sensi del predetto articolo 10, consente al ricorrente lo svolgimento di attività lavorativa o di studio.

6. Per i ricorsi giurisdizionali di cui al comma 5 si osservano le disposizioni dettate dall'articolo 10. Il permesso di soggiorno concesso ai sensi del predetto articolo 10 consente al ricorrente lo svolgimento di attività lavorativa o di studio.

 

6. Per i ricorsi giurisdizionali di cui al comma 5 si osservano le disposizioni dettate dall'articolo 14. Il permesso di soggiorno concesso ai sensi del predetto articolo 14 consente al ricorrente lo svolgimento di attività lavorativa o di studio.

4. Si applicano le garanzie procedurali di cui all'articolo 19.

7. Qualora lo straniero presenti alla questura una dichiarazione di espressa rinuncia al diritto di asilo, tale diritto viene meno automaticamente, senza necessità di espressa pronuncia della Commissione centrale.

7. Qualora lo straniero presenti alla questura una dichiarazione di espressa rinuncia al diritto di asilo, tale diritto viene meno automaticamente, senza necessità di espressa pronuncia della Commissione centrale.

7. Qualora lo straniero presenti alla questura una dichiarazione di espressa rinuncia al diritto di asilo, tale diritto viene meno automaticamente, senza necessità di espressa pronuncia della Commissione centrale.

 

7. Qualora lo straniero o l'apolide presenti alla questura una dichiarazione di espressa rinuncia al diritto di asilo, tale diritto viene meno automaticamente, senza necessità di espressa pronuncia della Commissione centrale.

 

8. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con organizzazioni umanitarie specializzate, può predisporre programmi di rientro in patria degli stranieri che non siano più titolari del diritto di asilo.

8. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con organizzazioni umanitarie specializzate, può predisporre programmi di rientro in patria degli stranieri che non siano più titolari del diritto di asilo.

8. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con organizzazioni umanitarie specializzate, può predisporre programmi di rientro in patria degli stranieri che non siano più titolari del diritto di asilo.

 

8. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'ACNUR o con organizzazioni umanitarie specializzate, può predisporre programmi di rientro in patria degli stranieri o degli apolidi che non siano più titolari del diritto di asilo.

 

 

 

 

 

 

Art. 26.

 

 

 

 

 

(Rimpatrio volontario).

 

 

 

 

 

1. Il regolamento prevede programmi di rientro volontario degli stranieri o apolidi ai quali non è stato riconosciuto il diritto di asilo o la protezione sussidiaria o che non siano più, a causa della cessazione di cui all'articolo 25, bisognosi di tale status. I programmi sono attuati dall'Ufficio nazionale, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri, con l'OIM, con le organizzazioni umanitarie specializzate e con le associazioni e gli enti di tutela di cui all'articolo 28.

Capo III

Capo III

Capo III

Capo III

Capo III

 

MISURE DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE

MISURE DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE

MISURE DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE

MISURE DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE

MISURE DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE

 

Art. 14.

Art. 14.

Art. 14.

Art. 12.

 

 

(Misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo).

(Misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo).

(Misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo).

(Misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo).

 

 

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, individua i posti di frontiera e le questure presso cui è stato registrato, negli ultimi tre anni, il maggior numero di richieste di asilo e dispone l'istituzione di punti di accoglienza provvisori opportunamente sorvegliati ove assistere, ai sensi del comma 2, il richiedente asilo ed i suoi familiari nei due giorni nei quali si svolge il pre-esame di cui all'articolo 6. I suddetti punti di accoglienza dovranno essere organizzati in modo tale da prevedere strutture di ospitalità separate per i richiedenti asilo e gli altri immigrati. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'acquisizione, anche a titolo oneroso, di idonei locali da utilizzare per detta accoglienza, qualora non risultino già disponibili o non sia possibile riadattare locali già esistenti.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, individua i posti di frontiera e le questure presso cui è stato registrato, negli ultimi tre anni, il maggior numero di richieste di asilo e dispone l'istituzione di punti di accoglienza provvisori opportunamente sorvegliati ove assistere, ai sensi del comma 2, il richiedente asilo ed i suoi familiari nei due giorni nei quali si svolge il pre-esame di cui all'articolo 6. I suddetti punti di accoglienza dovranno essere organizzati in modo tale da prevedere strutture di ospitalità separate per i richiedenti asilo e per gli altri immigrati. Con lo stesso decreto sono stabilite modalità per l'acquisizione, anche a titolo oneroso, di idonei locali da utilizzare per tale accoglienza, qualora non risultino già disponibili o non sia possibile riadattare locali già esistenti.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, individua i posti di frontiera e le questure presso cui è stato registrato, negli ultimi tre anni, il maggior numero di richieste di asilo e dispone l'istituzione di punti di accoglienza provvisori opportunamente sorvegliati ove assistere, ai sensi del comma 2, il richiedente asilo ed i suoi familiari nei due giorni nei quali si svolge il pre-esame di cui all'articolo 6. I suddetti punti di accoglienza devono essere organizzati in modo tale da prevedere strutture di ospitalità separate per i richiedenti asilo e per gli altri immigrati. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'acquisizione, anche a titolo oneroso, di idonei locali da utilizzare per detta accoglienza, qualora non risultino già disponibili o non sia possibile riadattare locali già esistenti.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, individua i posti di frontiera e le questure presso cui è stato registrato, negli ultimi tre anni, il maggior numero di richieste di asilo e dispone l'istituzione di punti di accoglienza provvisori opportunamente sorvegliati ove assistere il richiedente asilo ed i suoi familiari. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'acquisizione, anche a titolo oneroso, di idonei locali da utilizzare per tale accoglienza, qualora non risultino già disponibili o non sia possibile riadattare locali già esistenti.

 

 

2. Durante la fase di pre-esame di cui all'articolo 6, il richiedente asilo deve ricevere le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, erogate dal Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del Ministero dell'interno, ancorchè continuative, per malattia ed infortunio, il vitto e, se la permanenza presso il posto di frontiera o presso la questura si protrae per più di dodici ore, la disponibilità di un luogo adeguatamente attrezzato e sorvegliato per il riposo, fornito di idonei servizi igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei familiari, per le donne ed i minori devono essere resi disponibili, se possibile, distinti locali per il riposo. Il richiedente asilo ha inoltre diritto di effettuare, con onere a carico del Ministero dell'interno, una comunicazione telefonica in Italia ed una all'estero. Per le predette attività di assistenza nonché per quelle di sostegno e di informazione garantite ai richiedenti asilo nella fase di pre-esame si applicano, se la domanda di asilo è presentata in frontiera, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, del testo unico. In caso di presentazione dell'istanza in questura e qualora risulti impossibile, durante i due giorni in cui si svolge il pre-esame, alloggiare ed assistere adeguatamente il richiedente asilo nella stessa questura o in locali appositamente predisposti ai sensi del comma 1, lo stesso può essere accompagnato nel centro di accoglienza di cui all'articolo 40, comma 1, del testo unico, e successive modificazioni, con oneri a carico dello Stato e fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 6 della presente legge.

2. Durante la fase di pre-esame di cui all'articolo 6, il richiedente asilo deve ricevere le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, erogate dal Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del Ministero dell'interno, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, il vitto e, se la permanenza presso il posto di frontiera o presso la questura si protrae per più di dodici ore, la disponibilità di un luogo adeguatamente attrezzato e sorvegliato per il riposo, fornito di idonei servizi igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei familiari, per le donne ed i minori devono essere resi disponibili, se possibile, distinti locali per il riposo. Il richiedente asilo ha inoltre diritto di effettuare, con onere a carico del Ministero dell'interno, una comunicazione telefonica in Italia ed una all'estero. Per le predette attività di assistenza nonché per quelle di sostegno e di informazione garantite ai richiedenti asilo nella fase di pre-esame si applicano, se la domanda di asilo è presentata in frontiera, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, del testo unico, e successive modificazioni. In caso di presentazione dell'istanza in questura e qualora risulti impossibile, durante i due giorni in cui si svolge il pre-esame, alloggiare ed assistere adeguatamente il richiedente asilo nella stessa questura o in locali appositamente predisposti ai sensi del comma 1 del presente articolo, lo stesso può essere accompagnato nel centro di accoglienza di cui all'articolo 40, comma 1, del testo unico, e successive modificazioni, con oneri a carico dello Stato e fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 6 della presente legge.

2. Durante la fase di pre-esame di cui all'articolo 6, il richiedente asilo deve ricevere le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, erogate dal Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del Ministero dell'interno, ancorchè continuative, per malattia ed infortunio, il vitto e, se la permanenza presso il posto di frontiera o presso la questura si protrae per più di dodici ore, la disponibilità di un luogo adeguatamente attrezzato e sorvegliato per il riposo, fornito di idonei servizi igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei familiari, per le donne ed i minori devono essere resi disponibili, se possibile, distinti locali per il riposo. Il richiedente asilo ha inoltre diritto di effettuare, con onere a carico del Ministero dell'interno, una comunicazione telefonica in Italia ed una all'estero. Per le predette attività di assistenza nonché per quelle di sostegno e di informazione garantite ai richiedenti asilo nella fase di pre-esame si applicano, se la domanda di asilo è presentata al posto di frontiera, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, del testo unico. In caso di presentazione dell'istanza in questura e qualora risulti impossibile, durante i due giorni in cui si svolge il pre-esame, alloggiare ed assistere adeguatamente il richiedente asilo nella stessa questura o in locali appositamente predisposti ai sensi del comma 1, lo stesso può essere accompagnato nel centro di accoglienza di cui all'articolo 40, comma 1, del testo unico, e successive modificazioni, con oneri a carico dello Stato e fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 6 della presente legge.

2. Durante la fase dell'esame della richiesta, il richiedente asilo deve ricevere le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, erogate dal Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del Ministero dell'interno, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, il vitto e, se la permanenza presso il posto di frontiera o presso la questura si protrae per più di dodici ore, la disponibilità di un luogo adeguatamente attrezzato e sorvegliato per il riposo, fornito di idonei servizi igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei familiari, per le donne e per i minori devono essere resi disponibili, se possibile, distinti locali per il riposo. Il richiedente asilo ha inoltre diritto di effettuare, con onere a carico del Ministero dell'interno, una comunicazione telefonica in Italia e una all'estero. Per le predette attività di assistenza nonché per quelle di sostegno e di informazione garantite ai richiedenti asilo si applicano, se la domanda di asilo è presentata presso posti di frontiera, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, del testo unico, e successive modificazioni.

Vedi art. 18, co. 7

 

3. Nei casi eccezionali previsti dal comma 14 dell'articolo 6 le misure di accoglienza e i relativi interventi di assistenza possono, durante la fase del pre-esame, essere attuati ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle relative disposizioni di attuazione.

3. Nei casi eccezionali previsti dal comma 14 dell'articolo 6 della presente legge le misure di accoglienza e i relativi interventi di assistenza possono, durante la fase del pre-esame, essere attuati ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle relative disposizioni di attuazione.

3. Nei casi eccezionali previsti dal comma 14 dell'articolo 6 le misure di accoglienza e i relativi interventi di assistenza possono, durante la fase del pre-esame, essere attuati ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle relative disposizioni di attuazione.

 

 

 

4. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato il proprio domicilio a norma dell'articolo 4, comma 6, è tenuto a fornire, a richiesta, l'assistenza e l'accoglienza immediata. Il successivo mantenimento del richiedente asilo in assistenza è subordinato all'accertamento dello stato di bisogno da parte del comune. L'assistenza e l'accoglienza sono garantite per un periodo comunque non superiore alla durata del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo incluso il tempo necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.

4. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato il proprio domicilio a norma dell'articolo 4, comma 6, è tenuto a fornire, a richiesta, l'assistenza e l'accoglienza immediata. Il successivo mantenimento del richiedente asilo in assistenza è subordinato all'accertamento dello stato di bisogno da parte del comune. L'assistenza e l'accoglienza sono garantite per un periodo comunque non superiore alla durata del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo incluso il tempo necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.

4. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato il proprio domicilio a norma dell'articolo 4, comma 6, è tenuto a fornire, a richiesta, l'assistenza e l'accoglienza immediata. Il successivo mantenimento del richiedente asilo in assistenza è subordinato all'accertamento dello stato di bisogno da parte del comune. L'assistenza e l'accoglienza sono garantite per un periodo comunque non superiore alla durata del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, incluso il tempo necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.

3. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato il proprio domicilio ai sensi dell'articolo 4, comma 6, è tenuto a fornire, a richiesta, l'assistenza e l'accoglienza immediate. Il successivo mantenimento del richiedente asilo in assistenza è subordinato all'accertamento dello stato di bisogno da parte del comune. L'assistenza e l'accoglienza sono garantite per un periodo comunque non superiore alla durata del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, incluso il tempo necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.

Vedi art. 18, co. 1

 

5. Il comune ove il richiedente ha fissato asilo, al fine di garantire l'assistenza e l'accoglienza di cui al comma 3, può stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato o organismi internazionali umanitari dotati di idonee strutture.

5. Il comune ove il richiedente ha fissato asilo, al fine di garantire l'assistenza e l'accoglienza di cui al comma 3, può stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato o organismi internazionali umanitari dotati di idonee strutture.

5. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato il proprio domicilio, al fine di garantire l'assistenza e l'accoglienza di cui al comma 3, può stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato o organismi internazionali umanitari dotati di idonee strutture.

 4. Il comune ove il richiedente ha fissato asilo, al fine di garantire l'assistenza e l'accoglienza, può stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato od organismi internazionali umanitari dotati di idonee strutture.

 

 

6. Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni le spese da questi sostenute per l'accoglienza, ivi compresi gli oneri per l'eventuale assistenza di minori in strutture protette. Tale accoglienza deve includere l'alloggio e il vitto, per l'ammontare giornaliero pro capite determinato con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, il trasporto del richiedente con il mezzo più economico per l'audizione dello stesso da parte della Commissione centrale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nonchè l'alloggio ed il vitto del medesimo nella località ove si svolge l'audizione.

6. Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni le spese da questi sostenute per l'accoglienza, ivi compresi gli oneri per l'eventuale assistenza di minori in strutture protette. Tale accoglienza deve includere l'alloggio e il vitto, per l'ammontare giornaliero pro capite determinato con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, il trasporto del richiedente con il mezzo più economico per l'audizione dello stesso da parte della Commissione centrale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nonché l'alloggio ed il vitto del medesimo nella località ove si svolge l'audizione.

6. Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni le spese da questi sostenute per l'accoglienza, ivi compresi gli oneri per l'eventuale assistenza di minori in strutture protette. Tale accoglienza deve includere l'alloggio e il vitto, per l'ammontare giornaliero pro capite determinato con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, il trasporto del richiedente con il mezzo più economico per l'audizione dello stesso da parte della Commissione centrale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nonchè l'alloggio ed il vitto del medesimo nella località ove si svolge l'audizione.

5. Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni le spese da questi sostenute per l'accoglienza, ivi compresi gli oneri per l'eventuale assistenza di minori in strutture protette. Tale accoglienza deve includere l'alloggio e il vitto, per l'ammontare giornaliero pro capite determinato con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, il trasporto del richiedente con il mezzo più economico per l'audizione dello stesso da parte della Commissione centrale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, nonché l'alloggio e il vitto del medesimo nella località ove si svolge l'audizione.

 

 

7. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono assicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico del Ministero dell'interno.

7. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono assicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico del Ministero dell'interno.

7. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono assicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico del Ministero dell'interno.

6. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono assicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico del Ministero dell'interno.

Vedi art, 18, co. 7

 

 

 

 

 

Art. 18.

 

 

 

 

 

(Misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo).

 

 

 

 

 

1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza.

 

 

 

 

 

2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 19, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

 

 

 

 

 

3. In sede di prima attuazione della presente legge, il decreto di cui al comma 2:

 

 

 

 

 

a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca;

 

 

 

 

 

b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 19, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;

 

 

 

 

 

c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 19, le modalità e la misura dell'erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non è accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1.

 

 

 

 

 

4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 18 del testo unico, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale è affidato, con apposita convenzione, all'ANCI.

 

 

 

 

 

a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;

 

 

 

 

 

b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;

 

 

 

 

 

c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;

 

 

 

 

 

d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;

 

 

 

 

 

e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.

 

 

 

 

 

6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 19.

 

 

 

 

 

7. Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono iscritti al Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico.

 

 

 

 

 

Art. 19.

 

 

 

 

 

(Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo).

 

 

 

 

 

1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi di cui all'articolo 18, presso il Ministero dell'interno è istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione è costituita da:

 

 

 

 

 

a) le risorse iscritte nell'unità previsionale di base 4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati» - capitolo 2351 - dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2007, già destinate agli interventi di cui all'articolo 18 e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;

 

 

 

 

 

b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati;

 

 

 

 

 

c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti od organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.

 

 

 

 

 

2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al citato comma 1.

 

 

 

 

 

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 15.

Art. 15.

Art. 15.

Art. 13.

Art. 20.

Art. 23.

(Diritti del titolare
del diritto di asilo).

(Diritti del titolare del diritto di asilo).

(Diritti del titolare del diritto di asilo).

(Diritti del titolare del diritto di asilo).

(Diritti del titolare del diritto di asilo).

(Diritti del rifugiato e del titolare di protezione sussidiaria).

1. Il titolare del diritto di asilo e lo straniero al quale è riconosciuta la protezione umanitaria hanno diritto a soggiornare nel territorio dello Stato e al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui è consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri.

1. Il titolare del diritto di asilo e lo straniero al quale è riconosciuta la protezione umanitaria hanno diritto a soggiornare nel territorio dello Stato e al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui è consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri.

1. Il titolare del diritto di asilo e lo straniero al quale è riconosciuta la protezione umanitaria hanno diritto a soggiornare nel territorio dello Stato e al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui è consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri.

1. Il titolare del diritto di asilo e lo straniero al quale è riconosciuta la protezione umanitaria hanno diritto a soggiornare nel territorio dello Stato e al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui è consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri.

1. Il titolare del diritto di asilo e lo straniero nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di impossibilità temporanea al rimpatrio hanno diritto a soggiornare nel territorio dello Stato e al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui è consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri.







1. Il rifugiato e il titolare di protezione sussidiaria hanno diritto al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui è consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri.

2. Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione del rifugiato e dei suoi familiari sul territorio nazionale nei modi e nei limiti stabiliti dal presente articolo e dall'articolo 16.

2. Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione del rifugiato e dei suoi familiari sul territorio nazionale nei modi e nei limiti stabiliti dal presente articolo e dall'articolo 16.

2. Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione del rifugiato e dei suoi familiari sul territorio nazionale nei modi e nei limiti stabiliti dal presente articolo e dall'articolo 16.

2. Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione del rifugiato e dei suoi familiari sul territorio nazionale nei modi e nei limiti stabiliti dal presente articolo e dall'articolo 14.

2. Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione del rifugiato e dei suoi familiari sul territorio nazionale nei modi e nei limiti stabiliti dal presente articolo e dall'articolo 18.

Vedi art. 24, co. 1

3. Il rifugiato ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per il cittadino italiano. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite, con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, le modalità di accertamento dei titoli di studio stranieri, di conferimento delle borse di studio in Italia, nonchè la durata e le caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire per il conseguimento dei titoli di studio italiani.

3. Il rifugiato ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per il cittadino italiano. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite, con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, le modalità di accertamento dei titoli di studio stranieri, di conferimento delle borse di studio in Italia, nonché la durata e le caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire per il conseguimento dei titoli di studio italiani.

3. Il rifugiato ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per il cittadino italiano. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite, con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, le modalità di accertamento dei titoli di studio stranieri, di conferimento delle borse di studio in Italia, nonchè la durata e le caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire per il conseguimento dei titoli di studio italiani.

3. Lo straniero al quale è stato riconosciuto il diritto di asilo ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per il cittadino italiano. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite, con il regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, le modalità di accertamento dei titoli di studio stranieri, di conferimento delle borse di studio in Italia, nonché la durata e le caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire per il conseguimento dei titoli di studio italiani.

3. Il rifugiato ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per il cittadino italiano. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite, con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, le modalità di accertamento dei titoli di studio stranieri, di conferimento delle borse di studio in Italia, nonché la durata e le caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire per il conseguimento dei titoli di studio italiani.

4. Il rifugiato e il titolare di protezione sussidiaria hanno accesso agli studi di ogni ordine e grado e hanno diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite, con appositi regolamenti del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, le modalità di accertamento dei titoli di studio stranieri, di conferimento delle borse di studio in Italia, nonché la durata e le caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire per il conseguimento dei titoli di studio italiani.

4. Il rifugiato ha diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione ad albi professionali, e può avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

4. Il rifugiato ha diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione ad albi professionali, e può avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

4. Il rifugiato ha diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione ad albi professionali, e può avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

(comma 3 terzo periodo) Lo straniero al quale è stato riconosciuto il diritto di asilo ha diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato e di lavoro autonomo, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione ad albi professionali, e può avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

4. Il rifugiato ha diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato e di lavoro autonomo, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione ad albi professionali, e può avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

2. Il rifugiato e il titolare di protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di iscrizione agli albi professionali, di formazione e di riqualificazione professionali. Essi hanno altresì accesso al pubblico impiego nei modi consenti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano.

5. Il rifugiato gode del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di previdenza e di assistenza sociale nonchè di assistenza sanitaria.

5. Il rifugiato gode del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di previdenza e di assistenza sociale nonché di assistenza sanitaria.

5. Il rifugiato gode del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di previdenza e di assistenza sociale nonchè di assistenza sanitaria.

(comma 3 quarto periodo) Lo straniero al quale è stato riconosciuto il diritto di asilo gode, altresì, del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di previdenza e di assistenza sociali nonché di assistenza sanitaria.

5. Il rifugiato gode del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di previdenza e di assistenza sociale nonché di assistenza sanitaria.

3. Il rifugiato e il titolare di protezione sussidiaria godono del medesimo trattamento previsto per i cittadini italiani in materia di previdenza, di assistenza sociale, di assistenza alloggiativa nonché di assistenza sanitaria.

 

 

 

 

 

5. Il rifugiato può richiedere l'ottenimento della cittadinanza italiana nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.

 

 

 

 

 

6. Il rifugiato e il titolare di protezione sussidiaria possono esercitare il diritto di voto alle stesse condizioni dei cittadini stranieri appartenenti a uno degli Stati membri dell'Unione europea.

6. Le disposizioni e le misure previste dal presente articolo si estendono ai familiari ricongiunti che hanno diritto all'asilo qualora ne facciano richiesta e sulla base del solo vincolo familiare.

6. Le disposizioni e le misure previste dal presente articolo si estendono ai familiari ricongiunti che hanno diritto all'asilo qualora ne facciano richiesta e sulla base del solo vincolo familiare.

6. Le disposizioni e le misure previste dal presente articolo si estendono ai familiari ricongiunti che hanno diritto all'asilo qualora ne facciano richiesta e sulla base del solo vincolo familiare.

 

6. Le disposizioni e le misure previste dal presente articolo si estendono ai familiari ricongiunti che hanno diritto all'asilo qualora ne facciano richiesta e sulla base del solo vincolo familiare.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al nucleo familiare nonché ai familiari ricongiunti del rifugiato e del titolare di protezione sussidiaria, sulla base del solo vincolo familiare.

Art. 16.

Art. 16.

Art. 16.

Art. 14.

 

 

(Misure di assistenza e di integrazione in favore dei rifugiati).

(Misure di assistenza e di integrazione in favore dei rifugiati).

(Misure di assistenza e di integrazione in favore dei rifugiati).

(Misure di assistenza e di integrazione).

 

 

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto con i Ministri competenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento inteso a definire i programmi di accoglienza, di assistenza, di integrazione e, se necessario, di rimpatrio nonché le norme occorrenti per il coordinamento ed il finanziamento degli interventi a favore dei rifugiati, a cura degli enti locali e delle organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani e delle altre associazioni che rispondono ai criteri indicati nello stesso regolamento. Per l'attuazione di tali programmi sono trasferite ai comuni apposite risorse finanziarie in proporzione al numero dei rifugiati residenti nel territorio di competenza, quale contributo alle attività di assistenza ed integrazione dei rifugiati poste in essere dai comuni stessi.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto con i Ministri competenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento inteso a definire i programmi di accoglienza, di assistenza, di integrazione e, se necessario, di rimpatrio nonché le norme occorrenti per il coordinamento ed il finanziamento degli interventi a favore dei rifugiati, a cura degli enti locali e delle organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani e delle altre associazioni che rispondono ai criteri indicati nello stesso regolamento. Per l'attuazione di tali programmi sono trasferite ai comuni apposite risorse finanziarie in proporzione al numero dei rifugiati residenti nel territorio di competenza, quale contributo alle attività di assistenza ed integrazione dei rifugiati poste in essere dai comuni stessi.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto con i Ministri competenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento inteso a definire i programmi di accoglienza, di assistenza, di integrazione e, se necessario, di rimpatrio nonché le norme occorrenti per il coordinamento ed il finanziamento degli interventi a favore dei rifugiati, a cura degli enti locali e delle organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani e delle altre associazioni che rispondono ai criteri indicati nello stesso regolamento. Per l'attuazione di tali programmi sono trasferite ai comuni apposite risorse finanziarie in proporzione al numero dei rifugiati residenti nel territorio di competenza, quale contributo alle attività di assistenza ed integrazione dei rifugiati poste in essere dai comuni stessi.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto con i Ministri competenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, un regolamento inteso a definire i programmi di accoglienza, di assistenza, di integrazione e, se necessario, di rimpatrio nonché le norme occorrenti per il coordinamento e il finanziamento degli interventi a favore dei rifugiati, a cura degli enti locali e delle organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani e delle altre associazioni che rispondono ai criteri indicati dallo stesso regolamento. Per l'attuazione di tali programmi sono trasferite ai comuni apposite risorse finanziarie in proporzione al numero dei rifugiati residenti nel territorio di competenza, quale contributo alle attività di assistenza e di integrazione dei rifugiati poste in essere dai comuni stessi.

 

 

2. Ai rifugiati in stato di bisogno i comuni erogano un contributo giornaliero di prima assistenza per un periodo massimo di sei mesi, il cui importo è determinato con il regolamento di cui al comma 1, ovvero, in alternativa, vitto e alloggio in strutture di accoglienza.

2. Ai rifugiati in stato di bisogno i comuni erogano un contributo giornaliero di prima assistenza per un periodo massimo di sei mesi, il cui importo è determinato con il regolamento di cui al comma 1, ovvero, in alternativa, vitto e alloggio in strutture di accoglienza.

2. Ai rifugiati in stato di bisogno i comuni erogano un contributo giornaliero di prima assistenza per un periodo massimo di sei mesi, il cui importo è determinato con il regolamento di cui al comma 1, ovvero, in alternativa, vitto e alloggio in strutture di accoglienza.

2. Allo straniero al quale è stato riconosciuto il diritto di asilo e che si trova in stato di bisogno i comuni erogano un contributo giornaliero di prima assistenza per un periodo massimo di sei mesi ovvero, in alternativa, vitto e alloggio in strutture di accoglienza.

 

 

 3. I comuni, sulla base dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al comma 1, definiscono, in via diretta o mediante convenzioni con organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani, progetti di integrazione lavorativa dei rifugiati, volti a favorire il raggiungimento dell'autosufficienza economica nonchè l'attivazione di corsi di lingua italiana e di altri eventuali servizi di assistenza.

3. I comuni, sulla base dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al comma 1, definiscono, in via diretta o mediante convenzioni con organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani, progetti di integrazione lavorativa dei rifugiati, volti a favorire il raggiungimento dell'autosufficienza economica nonché l'attivazione di corsi di lingua italiana e di altri eventuali servizi di assistenza.

3. I comuni, sulla base dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al comma 1, definiscono, in via diretta o mediante convenzioni con organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani, progetti di integrazione lavorativa dei rifugiati, volti a favorire il raggiungimento dell'autosufficienza economica nonchè l'attivazione di corsi di lingua italiana e di altri eventuali servizi di assistenza.

3. I comuni definiscono, in via diretta o mediante convenzioni con organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani, progetti di integrazione lavorativa dei rifugiati, volti a favorire il raggiungimento dell'autosufficienza economica nonché l'attivazione di corsi di lingua italiana e di altri eventuali servizi di assistenza.

 

 

4. Qualora il rifugiato abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo dopo aver compiuto cinquanta anni di età, allo stesso si applicano, ai soli fini delle assunzioni obbligatorie, le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni.

4. Qualora il rifugiato abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo dopo aver compiuto cinquanta anni di età, allo stesso si applicano, ai soli fini delle assunzioni obbligatorie, le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni.

4. Qualora il rifugiato abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo dopo aver compiuto cinquanta anni di età, allo stesso si applicano, ai soli fini delle assunzioni obbligatorie, le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni.

 

 

 

5. I rifugiati sono assimilati ai profughi italiani ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di riserva di alloggi di edilizia economica e popolare.

5. I rifugiati sono assimilati ai profughi italiani ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di riserva di alloggi di edilizia economica e popolare.

5. I rifugiati sono assimilati ai profughi italiani ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di riserva di alloggi di edilizia economica e popolare.

 

 

 

6. Gli uffici territoriali del governo dispongono contributi finanziari per il rimpatrio volontario dei rifugiati e delle loro famiglie, secondo le modalità individuate con il regolamento di cui al comma 1.

6. Gli uffici territoriali del governo dispongono contributi finanziari per il rimpatrio volontario dei rifugiati e delle loro famiglie, secondo le modalità individuate con il regolamento di cui al comma 1.

6. Le prefetture - uffici territoriali del Governo dispongono contributi finanziari per il rimpatrio volontario dei rifugiati e delle loro famiglie, secondo le modalità individuate con il regolamento di cui al comma 1.

 

 

 

7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 24.

 

 

 

 

 

(Misure per favorire l'integrazione del rifugiato e del titolare di protezione sussidiaria).

 

 

 

 

 

1. Lo Stato italiano promuove e favorisce l'integrazione del rifugiato, del titolare di protezione sussidiaria e dei loro familiari.

 

 

 

 

 

2. I programmi per favorire l'integrazione sono destinati a equilibrare lo svantaggio oggettivo e soggettivo del rifugiato e del titolare di protezione sussidia rispetto al cittadino italiano. In particolare i programmi favoriscono l'apprendimento della lingua italiana, la conoscenza del sistema politico, sociale, economico e culturale italiano, la comprensione e la condivisione dei valori espressi nella Costituzione e alla base dell'azione dell'Unione europea, nonché dei princìpi che regolano l'accesso al lavoro, l'accesso a un alloggio autonomo, l'inserimento scolastico dei minori, l'accesso all'effettiva fruizione dei diritti e dei servizi previsti alla presente legge, l'espressione delle culture e tradizioni di origine degli interessati e la migliore comprensione della popolazione italiana della situazione dei rifugiati, dei titolari di protezione sussidiaria e delle loro culture di appartenenza. I programmi devono favorire anche le comunità locali nelle quali i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria intendono inserirsi. I programmi devono altresì contemplare le specifiche esigenze dei rifugiati reinsediati di cui all'articolo 7.

 

 

 

 

 

3. L'Ufficio nazionale predispone programmi triennali per favorire l'integrazione nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 29. L'Ufficio nazionale fornisce al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e al Ministro della solidarietà sociale, nonché alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sei mesi prima della scadenza del programma triennale, un rapporto sulle misure di integrazione con l'indicazione delle linee guida per il successivo programma. I citati Ministri inviano il rapporto alle competenti Commissioni parlamentari con i loro rispettivi pareri.

 

 

 

 

 

4. Il regolamento definisce le modalità di coordinamento nell'attuazione dei programmi triennali predisposti ai sensi del comma 3 del presente articolo con le regioni, nonché la partecipazione delle associazioni e degli enti di tutela di cui all'articolo 28.

 

 

 

 

 

Art. 27.

 

 

 

 

 

(Programmi per favorire la protezione dei rifugiati nei Paesi di origine).

 

 

 

 

 

1. Lo Stato italiano predispone appositi programmi nazionali e aderisce a programmi internazionali e comunitari che favoriscono l'effettiva protezione dei rifugiati nei Paesi di asilo confinanti con o in vicinanza dei loro Paesi di origine, nello spirito della condivisione internazionale delle responsabilità e, in particolare, con Paesi in via di sviluppo che ospitano consistenti numeri di rifugiati.

 

 

 

 

 

2. Ove possibile, i programmi di cui al comma 1 si inseriscono nelle attività di cooperazione con i Paesi o le regioni dai quali provengono i rifugiati.

 

 

 

 

 

3. La cooperazione economica nonché i rapporti diplomatici con Paesi terzi considerano tra i propri obiettivi l'eliminazione delle cause di esodo di rifugiati, nonché la prevenzione di situazioni che possano causare tale esodo.

 

 

 

 

 

Art. 28.

 

 

 

 

 

(Associazioni ed enti di tutela dei rifugiati).

 

 

 

 

 

1. È istituito presso il Ministero dell'interno un registro delle associazioni, degli enti di tutela e del volontariato di comprovata esperienza in materia di tutela e di assistenza a richiedenti asilo e rifugiati. I criteri e i requisiti per l'iscrizione nel registro sono stabiliti dal regolamento.

 

 

 

 

 

2. Le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui al comma 1 sono invitati a esprimere parere sul documento programmatico relativo al programma di reinsediamento di cui all'articolo 7 nonché a partecipare al concorso pubblico per la nomina di due rappresentanti nel Comitato consultivo dell'Ufficio nazionale di cui all'articolo 10, comma 4. Inoltre, le associazioni e gli enti iscritti nel registro possono presentare progetti destinati a favorire l'integrazione dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria all'Ufficio nazionale in attuazione dei programmi triennali di cui all'articolo 24, comma 3.

 

 

 

 

 

3. Le amministrazioni pubbliche, la Commissione nazionale e l'Ufficio nazionale possono avvalersi della collaborazione delle associazioni e degli enti iscritti nel registro per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla presente legge sulla base di apposite convenzioni.

 

 

 

 

 

4. Per le loro attività permanenti in materia di promozione del diritto di asilo a livello nazionale e internazionale, di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla situazione dei rifugiati, di protezione legale e sociale di richiedenti asilo, di rifugiati e di beneficiari della protezione sussidiaria, nonché per le loro attività permanenti finalizzate a favorire l'integrazione socio-lavorativa e culturale, di studio e di ricerca, le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui al comma 1 possono, su richiesta motivata, ottenere dei sussidi finanziari triennali, prorogabili, dall'Ufficio nazionale. Il regolamento prevede le modalità di erogazione e di rendicontazione di tali sussidi.

Capo IV

Capo IV

Capo IV

 

Capo IV

 

DISPOSIZIONI FINALI

DISPOSIZIONI FINALI

DISPOSIZIONI FINALI

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 17.

Art. 17.

Art. 17.

 

Art. 21.

 

(Disposizioni transitorie).

(Disposizioni transitorie).

(Disposizioni transitorie).

 

(Disposizioni transitorie e finali).

 

1. L'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 1990, n.237, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore  del regolamento di cui all'articolo 3, comma 7.

1. Gli articoli da 1 a 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 1990, n. 237, e successive modificazioni, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303 sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 7, della presente legge.

1. L'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, il regolamento in materia di riconoscimento dello status di rifugiato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, il regolamento in materia di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato, di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 1990, n. 237, e il regolamento relativo alla procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 7, della presente legge.

 

1. Il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, e il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 1990, n. 237, e successive modificazioni, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1.

 

2. I procedimenti amministrativi per l'esame della domanda di asilo instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono disciplinati dalle norme vigenti anteriormente a tale data sempre che si tratti di norme più favorevoli al richiedente.

2. I procedimenti amministrativi per l'esame della domanda di asilo instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono disciplinati dalle norme vigenti anteriormente a tale data sempre che si tratti di norme più favorevoli al richiedente.

2. I procedimenti amministrativi per l'esame della domanda di asilo instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono disciplinati dalle norme vigenti anteriormente a tale data sempre che si tratti di norme più favorevoli al richiedente.

 

2. I procedimenti amministrativi per l'esame della domanda di asilo instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono disciplinati dalle norme vigenti anteriormente a tale data, sempre che si tratti di norme più favorevoli al richiedente.

 

3. Il decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, indica i termini e le modalità per l'effettiva entrata in funzione dei punti di accoglienza provvisori, opportunamente sorvegliati, destinati ad ospitare i richiedenti asilo durante la fase del pre-esame. Fino alla data di entrata in funzione di tali punti di accoglienza non si fa luogo al pre-esame delle domande di asilo e ogni domanda di asilo è inoltrata alla Commissione centrale dalle competenti questure secondo la medesima procedura prevista prima della data di entrata in vigore della presente legge per le domande di riconoscimento dello status di rifugiato.

3. Il decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, indica i termini e le modalità per l'effettiva entrata in funzione dei punti di accoglienza provvisori, opportunamente sorvegliati, destinati ad ospitare i richiedenti asilo durante la fase del pre-esame. Fino alla data di entrata in funzione di tali punti di accoglienza non si fa luogo al pre-esame delle domande di asilo e ogni domanda di asilo è inoltrata alla Commissione centrale dalle competenti questure, secondo la medesima procedura prevista prima della data di entrata in vigore della presente legge per le domande di riconoscimento dello status di rifugiato.

3. Il decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, indica i termini e le modalità per l'effettiva entrata in funzione dei punti di accoglienza provvisori, opportunamente sorvegliati, destinati ad ospitare i richiedenti asilo durante la fase del pre-esame. Fino alla data di entrata in funzione di tali punti di accoglienza non si fa luogo al pre-esame delle domande di asilo e ogni domanda di asilo è inoltrata alla Commissione centrale dalle competenti questure secondo la medesima procedura prevista prima della data di entrata in vigore della presente legge per le domande di riconoscimento dello status di rifugiato.

 

3. Le procedure di cui alla presente legge nonché l'avvio dei richiedenti asilo nelle strutture di cui all'articolo 7, comma 3, sono applicati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1. Fino a tale data, le richieste di riconoscimento dello status di rifugiato sono esaminate secondo le norme di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136.

 

 

 

 

Capo IV

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

 

Art. 18.

Art. 18.

Art. 18.

Art. 15.

 

Art. 29.

(Disposizioni finanziarie).

(Disposizioni finanziarie).

(Disposizioni finanziarie).

(Copertura finanziaria).

 

(Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 27.125 milioni di euro per l'anno 2006 e a 14.970.250 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2006 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 14.000.000 euro per l'anno 2006 e a 14.900.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 14.000.000 di euro annui per l'anno 2007 e a 15.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

 

1. Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi previsti dalla presente legge e dal regolamento è istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione è costituita da:

a) le risorse iscritte nella legge finanziaria che sono stabilite anche in base alla previsione di spesa relativa all'attuazione dell'articolo 10, comma 4;

b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati nonché i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti od organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell'Unione europea.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.