Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Appartenenza dei risultati della ricerca universitaria e pubblica - A.C. 308
Riferimenti:
AC n. 308/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 26
Data: 19/07/2006
Descrittori:
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA   RICERCA UNIVERSITARIA
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

Appartenenza dei risultati della ricerca universitaria e pubblica

A.C. 308

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 26

 

19 luglio 2006

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente dossier è stato redatto in collaborazione con il dipartimento cultura.

 

 

Dipartimento Attività produttive

 

SIWEB

 

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File: AP0017.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  6

Elementi per l’istruttoria legislativa  7

§      Necessità dell’intervento con legge  7

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  7

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali7

§      Compatibilità comunitaria  9

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  14

§      Impatto sui destinatari delle norme  15

§      Formulazione del testo  15

Schede di lettura

Quadro normativo  21

§      Disciplina nazionale dei brevetti21

§      Disciplina comunitaria  26

§      Convenzioni internazionali28

La proposta di legge Cialente ed altri (AC n. 308)31

§      Articolo 1  31

§      Articolo 2  33

§      Articolo 3  35

§      Articolo 4  37

§      Articolo 5  39

§      Articolo 6  41

§      Articolo 7  43

§      Articolo 8  45

Proposta di legge

§      A.C. N. 308, (on. Cialente ed altri), Disposizioni in materia di appartenenza dei risultati della ricerca svolta nelle università e negli enti pubblici di ricerca  49

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

§      Costituzione della Repubblica (art. 33)63

§      Codice civile (artt. 2484-2594)65

§      D.L. 7 febbraio 2002, n. 8 Proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa (conv., con modif., dall’art. 1, L. 4 aprile 2002, n. 56) (art. 4)69

§      D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273 (artt. 45-81)71

Normativa comunitaria

§      Dir. 91/250/CEE del 14 maggio 1991 Direttiva del Consiglio relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore  89

§      Reg. (CE) n. 2100/94 del 27 luglio 1994 Regolamento del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali  (art. 11)97

§      Dir. 98/71/CE del 13 ottobre 1998 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli99

§      Proposta di regolamento del Consiglio relativo al brevetto comunitario COM (2000) 412 def111

Documentazione allegata

§      A.C. 5736 (Governo), Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, Resoconto stenografico (stralcio), esame em. Cialente 10.205

Seduta del 29 giugno 2005  171

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa



 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 308

Titolo

Disposizioni in materia di appartenenza dei risultati della ricerca svolta nelle università e negli enti pubblici di ricerca

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Ricerca industriale e università

Iter al Senato

No

Numero di articoli

8

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

29 aprile 2006

§       annuncio

29 aprile 2006

§       assegnazione

27 giugno 2006

Commissione competente

VII Commissione (Cultura)

X Commissione (Attività produttive)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali)

II Commissione (Giustizia)

V Commissione (Bilancio)

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

La proposta di legge in esame, d'iniziativa del deputato Cialente ed altri (AC n. 308), interviene sulla disciplina recata dall'articolo 65 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprietà industriale, che assegna al ricercatore la titolarità esclusiva dei diritti derivanti dall'invenzione industriale brevettabile di cui è autore quando il rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica amministrazione avente fra i propri  scopi istituzionali finalità di ricerca[1].

 

Scopo della proposta di legge, come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento, è quello di delineare una normativa più elastica rispetto a quella attualmente esistente, considerata eccessivamente rigida e di ostacolo all'incontro tra il mondo delle imprese e il complessivo sistema italiano pubblico della ricerca

 

A tal fine, l'articolo 1, comma 1, attribuisce la titolarità dei risultati dell'attività di ricerca svolta nell'ambito dell'attività accademica o di altri enti pubblici aventi tra i propri scopi istituzionali finalità di ricerca, ovvero nell'ambito di contratti di ricerca, di consulenza, o di convenzioni  ovvero o di altri strumenti normativi italiani o comunitari, all'università, o alla pubblica amministrazione o  all'ente pubblico di ricerca interessati. È fatto salvo il diritto dell'inventore di essere riconosciuto autore dell'invenzione e di godere del 30 per cento dei benefìci economici derivanti dallo sfruttamento del brevetto.

Qualora più ricercatori abbiano partecipato al progetto, a tutti spetta il diritto di essere riconosciuti autori. In tale caso, il diritto a percepire il 30 per cento dei proventi o canoni derivanti dallo sfruttamento del brevetto deve essere ripartito fra tutti gli autori in parti eguali, salvo che sia concordata o accertata una diversa partecipazione alla realizzazione dell'invenzione. In tale ultimo caso, la ripartizione deve avvenire in misura proporzionale al contributo da ciascuno offerto (comma 2).

 

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, l'università o gli enti indicati dall'articolo 1, una volta ricevuta comunicazione dell'invenzione da parte del ricercatore, hanno due mesi di tempo per manifestare il proprio interesse a esercitare il diritto di richiedere il brevetto. Decorso tale termine inutilmente, o comunque qualora l'università, l'amministrazione o l'ente non abbiano proceduto al deposito della domanda di brevetto entro i sei mesi successivi alla manifestazione di interesse, il diritto di deposito della domanda di brevetto spetta all'inventore.

Nel caso in cui l'università o l'ente di ricerca, una volta depositata la domanda di brevetto, non ne abbiano avviato lo sfruttamento entro i due anni successivi, il ricercatore, facendone richiesta, acquisisce il diritto a sfruttare gratuitamente l'invenzione e ad esercitare i diritti patrimoniali ad essa connessi (comma 2).

Ai sensi dell'articolo 3 le l'università e gli enti di cui all'articolo 1 hanno la facoltà di decidere in quali Paesi si estende l'efficacia della domanda prioritaria di protezione. L'inventore ha diritto di decidere se l'estensione debba essere effettuata anche in territori esclusi dall'università o dagli enti pubblici di ricerca. Il medesimo articolo stabilisce poi che, in fase di rinnovo annuale, se l'università o l'ente di ricerca decidessero di non mantenere la corresponsione dell'annualità in Paesi non più ritenuti di proprio interesse, l'inventore può mantenere, a sue spese, il pagamento di tali annualità. In tutti i questi casi 'inventore è titolare del 70 per cento dei benefìci economici derivanti dallo sfruttamento effettuato nei Paesi da quest'ultimo prescelti o comunque rinnovati con tasse di mantenimento a suo carico, mentre il restante 30 per cento sarà devoluto all'università o all'ente pubblico di ricerca.

L'articolo 4 si prevede che qualora l'università o e gli enti di cui all'articolo 1 decidessero, una volta depositato il brevetto, di offrirlo in cessione a terzi, all'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

L'articolo 5 prevede che, nel caso in cui le ricerche siano state finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da enti pubblici diversi dall'università, dall'ente o dall'amministrazione di appartenenza dei ricercatori, le università e gli enti pubblici, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono ciascun aspetto dei rapporti reciproci, fermo restando che all'inventore spetta sempre il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione e una percentuale dei benefìci derivanti dallo sfruttamento della stessa.

L'articolo 6 stabilisce che le disposizioni della legge si applicano solo alle innovazioni per le quali è stata depositata la richiesta di protezione in data successiva all'adozione della legge.

Ai sensi dell'articolo 7 le università, le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 1 si dotano, singolarmente o attraverso rapporti convenzionali o associativi tra loro o con enti locali o istituzioni pubbliche o private o fondazioni, di strutture idonee a valorizzare le invenzioni realizzate dai ricercatori. Per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione delle citate strutture è istituito un fondo con una dotazione pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 (comma 2). Le modalità di erogazione dei contributi sono definite con decreto del Ministero dell'università e della ricerca da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 8 dispone l'abrogazione dell'articolo dall'articolo 65 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprietà industriale

Relazioni allegate

La proposta di legge è accompagnata dalla relazione illustrativa del provvedimento


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge si rende necessario in quanto si tratta di modificare ovvero abrogare disposizioni legislative di rango primario.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina proposta in materia di appartenenza dei risultati della ricerca universitaria e pubblica può essere ricondotta alla materia “opere dell’ingegno”, che l’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

In tema di proprietà industriale la normativa attualmente vigente stabilisce che la titolarità del brevetto spetta sempre all'autore dell'invenzione, salvo per quanto concerne le invenzioni realizzate da un lavoratore dipendente: in tal caso se la realizzazione dell'idea è avvenuta nel corso di un rapporto di lavoro dipendente in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto, e a tale scopo retribuita, titolare del diritto di brevetto è il datore di lavoro, mentre all’autore del ritrovato è riservato il diritto di esserne riconosciuto autore; se, pur essendoci rapporto di lavoro, l’attività inventiva non è l’oggetto di tale rapporto, il lavoratore inventore ha diritto anche ad un equo premio; se l’invenzione è realizzata da un lavoratore dipendente nel settore di attività dell’azienda, ma al di fuori delle due ipotesi precedenti, il datore di lavoro ha solo un diritto di opzione sul brevetto, ovvero ha diritto ad acquistarlo, ad un prezzo da definire.

Per quanto riguarda i dipendenti di Università o Enti pubblici di ricerca, l’articolo 65 del decreto legislativo n. 30 del 2005, recante il Codice della proprietà industriale, prevede una disciplina speciale, che assegna la titolarità esclusiva  del brevetto al ricercatore che consegue l’invenzione; le Università e le pubbliche amministrazioni hanno la facoltà di stabilire i canoni dell’eventuale sfruttamento del brevetto, ma l’inventore ha comunque diritto a non meno del 50 per cento dei proventi derivanti dall’invenzione.

Ciò premesso, si osserva come in tema di diritti patrimoniali delle invenzioni derivanti da ricerche svolte in ambito universitario possono configurarsi due modelli principali tra loro alternativi e complementari, in base ai quali l’invenzione brevettabile appartiene, in linea di principio, o all’istituzione (come ad es. in Gran Bretagna), o ai singoli ricercatori (come ad es. in Germania e in Italia).

Entrambi questi modelli, prevedono, di norma e in via simmetrica, un equo compenso o una compartecipazione del ricercatore ovvero dell’ente di ricerca, ai proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell’invenzione. Normalmente all’inventore spetta comunque il diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione.

La proposta di legge in esame è volta ad attribuire la titolarità dei risultati dell'attività di ricerca svolta nell'ambito dell'attività accademica o di altri enti pubblici aventi tra i propri scopi istituzionali finalità di ricerca, ovvero nell'ambito di contratti di ricerca, di consulenza, o di convenzioni  ovvero o di altri strumenti normativi italiani o comunitari, all'università, o alla pubblica amministrazione o  all'ente pubblico di ricerca interessati. È fatto salvo il diritto dell'inventore di essere riconosciuto autore dell'invenzione e di godere del 30 per cento dei benefìci economici derivanti dallo sfruttamento del brevetto.

Nel caso in cui le ricerche siano state finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da enti pubblici diversi dall'università, dall'ente o dall'amministrazione di appartenenza dei ricercatori, le università e gli enti pubblici, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono ciascun aspetto dei rapporti reciproci, fermo restando che all'inventore spetta sempre il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione e una percentuale dei benefìci derivanti dallo sfruttamento della stessa

Al riguardo, si ricorda che il principio di autonomia universitaria è stato fissato dall’art. 33 della Costituzione, ove è stabilito che “le istituzioni di alta cultura, università e accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dal leggi dello Stato”. A tale disposto ha dato attuazione la legge 9 maggio 1989, n. 168 (istitutiva del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica), che definisce (art. 6) i profili dell’autonomia, nonché i contenuti essenziali e le modalità di emanazione degli statuti (art. 16), la cui deliberazione è affidata al Senato accademico integrato. Tale articolo ha espressamente escluso lo stato giuridico del personale dalla sfera dell’autonomia statutaria, che rimane riservato alla normativa statale.

In proposito merita segnalare che il D.L. 7 febbraio 2002, n. 8 (convertito dalla legge 4 aprile 2002, n. 56) ha definito (articolo 4) in modo puntuale i confini dell’autonomia statutaria delle università.

Alla luce della citata normativa, la proposta di legge in esame appare in linea con il principio dell’autonomia universitaria sopra richiamato.

 

Compatibilità comunitaria

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

Il brevetto comunitario

Il 1° agosto 2000 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento relativa al brevetto comunitario (COM(2000)412).

La proposta figura fra le priorità della Presidenza finlandese che intende adoperarsi al fine di trovare un accordo in seno al Consiglio, dove l’esame risulta al momento bloccato per la mancanza di una posizione comune sulle questioni attinenti al regime linguistico (vedi infra).

 

Facendo seguito all’invito rivolto in tal senso dal Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000, la proposta è intesa a migliorare il funzionamento del mercato interno e a promuovere la crescita e l’innovazione nella Comunità europea mediante la creazione di un brevetto unico giuridicamente valido in tutta l’Unione europea. Il brevetto comunitario avrebbe carattere unitario nel senso che potrà essere concesso, trasferito, annullato o dichiarato estinto unicamente per tutta la Comunità.

La proposta di regolamento stabilisce che il sistema del brevetto comunitario coesista con quello dei brevetti nazionali e del brevetto europeo disciplinato dalla Convenzione di Monaco del 1973[2], la quale si colloca nell’ambito del diritto internazionale convenzionale ed esula dall’ordinamento giuridico comunitario; spetterà agli inventori scegliere la tutela brevettuale che riterranno più opportuna. Una volta concesso, un brevetto comunitario non potrà essere trasformato in brevetto europeo e un brevetto nazionale od europeo non potrà essere trasformato in brevetto comunitario.

Al tempo stesso, i meccanismi previsti per l’applicazione del regolamento richiedono, come sottolineato nella relazione illustrativa della Commissione, l’adesione della Comunità alla Convenzione di Monaco e una revisione della medesima. Il regolamento proposto, infatti, è volto ad utilizzare alcune procedure e strutture previste dalla Convenzione di Monaco; a tal fine, esso stabilisce che il brevetto comunitario sia rilasciato dall’Ufficio europeo dei brevetti (UEB) sotto forma di brevetto europeo riguardante il territorio della Comunità anziché quello dei singoli Stati membri; dopo che l’UEB avrà concesso il brevetto, questo diventerà un brevetto comunitario in forza del regolamento. Al brevetto comunitario si applicheranno le disposizioni della Convenzione di Monaco relative ad argomenti quali le condizioni di brevettabilità, ma una volta che il brevetto sarà stato concesso, gli effetti da esso prodotti saranno disciplinati dal regolamento proposto.

Tuttavia, il regolamento proposto contiene disposizioni differenziate rispetto alla Convenzione di Monaco per introdurre miglioramenti rispetto al brevetto europeo, in particolare per quanto riguarda le spese di traduzione, le tasse e le spese connesse alla concessione e al mantenimento di un brevetto comunitario. Con riferimento, in particolare, al regime linguistico - che costituisce un aspetto particolarmente importante dei costi connessi al brevetto comunitario - la proposta, al fine di evitare l’onere connesso alla traduzione del brevetto in tutte le lingue comunitarie, stabilisce che il brevetto, una volta concesso in una delle lingue procedurali dell’UEB (inglese, tedesco o francese) e pubblicato in questa lingua insieme ad una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue procedurali (italiano e spagnolo), sia valido senza bisogno di ulteriori traduzioni. Con riferimento alla composizione delle controversie, al fine di garantire l’unicità del diritto e la coerenza della giurisprudenza, la relazione alla proposta di regolamento prospetta, mediante la presentazione di una apposita proposta di decisione, l’istituzione di organi giurisdizionali centralizzati quali il Tribunale comunitario della proprietà immateriale (vedi infra) che si occupino essenzialmente di questioni attinenti alla validità e alla contraffazione del brevetto comunitario.

Sulla proposta, che segue la procedura di consultazione, il Parlamento europeo ha approvato il proprio parere il 10 aprile 2002, prospettando alcuni emendamenti che riguardano, in particolare, le disposizioni linguistiche, il ruolo degli uffici nazionali dei brevetti nei confronti dell’Ufficio europeo dei brevetti e il sistema giudiziale.

Il 3 marzo 2003 il Consiglio competitività ha raggiunto un accordo politico sui principi e le caratteristiche di base del sistema giudiziale per il brevetto comunitario, il regime linguistico, i costi, il ruolo degli uffici nazionali dei brevetti e la ripartizione delle entrate. L’accordo prevede in particolare che:

§      le controversie relative ai brevetti comunitari siano esaminate in primo grado dinanzi ad una camera giurisdizionale istituita, entro il 2010, con decisione del Consiglio e denominata "Tribunale del brevetto comunitario" (vedi infra) che sarà associata al Tribunale di primo grado delle Comunità europee competente per l’appello. Sino ad allora i tribunali nazionali continueranno ad essere competenti per le controversie sui futuri brevetti comunitari;

§      per quanto riguarda il regime linguistico, l’accordo prevede che vengano applicate le regole previste dalla Convenzione di Monaco. Pertanto, ai fini del rilascio, il richiedente dovrà presentare un documento completo in una delle tre lingue procedurali dell’Ufficio europeo dei brevetti (francese, inglese e tedesco) e una traduzione delle rivendicazioni in tutte le lingue ufficiali della Comunità, a meno che uno Stato membro non rinunci alla traduzione nella propria lingua;

§      l’Ufficio europeo dei brevetti svolgerà un ruolo centrale nella gestione dei brevetti comunitari e sarà l’unico responsabile dell’esame delle domande e del rilascio di brevetti comunitari; gli uffici nazionali dei brevetti dovranno fornire una consulenza ai richiedente di un brevetto comunitario, ricevere le relative domande e trasmetterle all’UEB. La relazione tra l’UEB e gli uffici nazionali sarà basata su accordi di partenariato al fine di garantire l’uniformità del brevetto comunitario. Il sistema comunitario dei brevetti dovrà comprendere una clausola di salvaguardia secondo cui il Consiglio potrà decidere di estendere la partecipazione alle attività di ricerca a qualsiasi ufficio nazionale dei brevetti al fine di affrontare seri problemi di capacità nel rilascio dei brevetti comunitari. I diritti risultanti dalla concessione dei brevetti dovrebbero essere suddivisi in parti uguali fra l'Ufficio europeo dei brevetti e gli uffici nazionali, secondo criteri da stabilire.

In occasione di altre riunioni del Consiglio competitività non si è riusciti a trovare un accordo sulle questioni ancora in sospeso, in particolare per quanto riguarda la traduzione delle rivendicazioni di brevetto. Il testo dell’accordo politico del 3 marzo 2003 prevede, infatti, che le rivendicazioni di brevetto - che costituiscono la parte più breve, ma anche la più importante in quanto è quella che definisce i limiti della protezione – siano tradotte in tutte le lingue ufficiali della Comunità. Il Consiglio, infatti, non riesce a trovare un compromesso su chi sarà responsabile di giudicare la validità giuridica della traduzione e su come gestire gli effetti di una traduzione errata. Un secondo punto di disaccordo riguarda la definizione del termine di deposito delle traduzioni, questione fondamentale in quanto secondo il regime proposto se le traduzioni non verranno depositateentro i termini fissati, il brevetto comunitario sarà giudicato privo di effetto.

In particolare, il Consiglio competitività del 17 e 18 maggio 2004 non è riuscito a raggiungere un accordo in quanto Germania, Francia, Spagna e Portogallo hanno espresso voto contrario e l’Italia si è astenuta. Data l’impossibilità di raggiungere un accordo, la presidenza ha deciso di sottoporre il dossier all’attenzione del presidente del Consiglio europeo.

Il Consiglio europeo del giugno 2004 si è rammaricato che non sia stato possibile raggiungere un accordo unanime sulla proposta di regolamento in materia di brevetto comunitario, sottolineando la necessità di procedere ad un periodo di riflessione per cercare il modo in cui portare avanti il dossier, tenuto conto del fatto che tutti gli Stati membri concordano sull’importanza del brevetto comunitario.

 

La consultazione sul sistema brevettuale in Europa

Nell’attesa che venga istituito il brevetto comunitario, il 16 gennaio 2006 la Commissione ha avviato una consultazione pubblica, che si è conclusa il 12 aprile 2006, sul sistema brevettuale in Europa e sui cambiamenti necessari per migliorare la competitività, l’innovazione, la crescita e l’occupazione di un’economia basata sulla conoscenza.

Ai fini della consultazione è stato predisposto un questionario che verteva sui seguenti aspetti: i principi e le caratteristiche principali del sistema brevettuale, il brevetto comunitario come priorità dell’UE, il sistema brevettuale europeo e in particolare l’Accordo sulla risoluzione delle controversie in materia di brevetti europei (European Patent Litigation Agreement – ELPA)[3], l’armonizzazione e il reciproco riconoscimento dei brevetti nazionali.

Dai risultati della consultazionesi evince la necessità che il sistema brevettuale contribuisca allo sviluppo dell’innovazione, alla diffusione delle conoscenze scientifiche e delle tecnologie e alla certezza giuridica per gli autori del brevetto e per gli utenti. Viene sottolineata altresì la necessità di migliorare la qualità dei brevetto in Europa nonché l’informazione e la consapevolezza per consentire ai cittadini e all’industria di essere informati meglio del valore della proprietà intellettuale. Malgrado il consenso generale sull’importanza del brevetto comunitario che consentirebbe di avere un brevetto unitario di alta qualità, la maggior parte dei soggetti consultati concorda sulla necessità di non avere un brevetto comunitario ad ogni costo e comunque non sulla base degli elementi chiave dell’accordo politico raggiunto dal Consiglio competitività del 3 marzo 2003. Essi ritengono quindi che, se il brevetto comunitario non può essere ottenuto in tempi rapidi o se la sua adozione necessita compromessi suscettibili di nuocere all’utilità delle soluzioni future, la Commissione dovrebbe ritirare la propria proposta, concentrando le risorse su altri aspetti. Secondo molti soggetti consultati, per colmare le lacune attualmente esistenti soprattutto in materia di composizione delle controversie, l’Accordo sulla risoluzione delle controversie in materia di brevetti europei potrebbe costituire una valida soluzione anche al fine di aumentare in maniera significativa la certezza giuridica dei brevetti europei e di ridurre i rischi economici associati alle controversie.

 

L’istituzione del Tribunale del brevetto comunitario

Il 23 dicembre 2003 la Commissione ha presentato:

§      una proposta di decisione che attribuisce alla Corte di giustizia la competenza a conoscere delle controversie in materia di brevetto comunitario (COM(2003)827);

§      una proposta di decisione che istituisce il Tribunale del brevetto comunitario e disciplina i ricorsi in appello dinanzi al Tribunale di primo grado (COM(2003)828).

La Commissione sottolinea che l’istituzione di una giurisdizione sul brevetto comunitario è un elemento fondamentale del sistema del brevetto comunitario al fine di istituire una tutela brevettuale su scala comunitaria che proceda in base a standard uniformi. La base giuridica per l’istituzione di una giurisdizione sul brevetto comunitario è stata introdotta nel Trattato CE dall’articolo 2, paragrafo 26 e seguenti, del Trattato di Nizza con cui sono stati inseriti nel Trattato gli articoli 225A[4] e 229A[5].

La prima proposta di decisione intende attribuire alla Corte di giustizia la competenza esclusiva a dirimere le controversie in materia di brevetto comunitario. Questa disposizione è intesa a modificare sostanzialmente le competenze della Corte in quanto quest’ultima sarà competente a dirimere controversie tra privati, mentre allo stato attuale la Corte conosce di tali controversie solo nell’ambito di questioni pregiudiziali. In base a quanto proposto dalla Commissione, la Corte sarà competente per le materie attinenti alle controversie in materia di contraffazione e validità del brevetto comunitario, l’uso dell’invenzione dopo la pubblicazione della domanda di brevetto comunitario o il diritto fondato sull’utilizzazione anteriore dell’invenzione, i provvedimenti provvisori e le misure di conservazione delle prove attinenti a controversie in materia di brevetti, il risarcimento danni in tutti i casi sinora menzionanti ed infine le sanzioni pecuniarie per inottemperanza a una decisione o a un’ordinanza. Le altre attribuzioni non espressamente previste dalla proposta rimangono di competenza delle giurisdizioni nazionali. La proposta contiene una disposizione transitoria in base alla quale, finché il Tribunale del brevetto comunitario non sarà istituito, resteranno competenti gli organi giudiziari nazionali. Inoltre, l’attribuzione delle suddette competenze alla Corte di giustizia non avrà effetto sulle controversie già pendenti dinanzi ai giudici nazionali nel corso del periodo transitorio. A tal fine ogni Stato membro designerà un numero limitato di giurisdizioni nazionali che eserciteranno le competenze che al termine del periodo transitorio saranno attribuite alla Corte di giustizia.

La seconda proposta prevede la creazione, presso la Corte di giustizia, di una camera giurisdizionale comunitaria centralizzata denominata “Tribunale del brevetto comunitario” con il compito di esaminare in prima istanza le controversie riguardanti il brevetto comunitario per le quali la Corte di giustizia è dichiarata competente in base alla proposta di decisione precedentemente descritta. La decisione proposta disciplina, altresì, l’esercizio delle nuove funzioni di giurisdizione di appello del Tribunale di primo grado nei ricorsi contro le decisioni del Tribunale del brevetto comunitario, prevedendo a tal fine la creazione di una sezione specializzata. Il Tribunale di primo grado sarà competente a conoscere delle controversie in materia di brevetto comunitario in seconda ed ultima istanza; non saranno, infatti, possibili appelli dinanzi alla Corte di giustizia, tranne che in caso di gravi rischi per l’unità o la coerenza del diritto comunitario.

Le due proposte, che seguono la procedura di consultazione, sono state trasmesse al Consiglio e al Parlamento europeo.

Ricerca

Il 6 aprile 2005 la Commissione ha presentato una proposta di decisione relativa al Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico, comprendente anche attività di dimostrazione (2007-2013) (COM(2005)119), considerato strumento fondamentale ai fini dell’attuazione di uno degli obiettivi prioritari dell’UE: incrementare il potenziale di crescita economica e rafforzare la competitività europea, investendo nella conoscenza, l’innovazione e il capitale umano.

Il programma è articolato in quattro programmi specifici – oggetto di quattro proposte di decisione presentate dalla Commissione il 21 settembre 2005 - che corrispondono ai quattro obiettivi fondamentali della politica europea di ricerca:

·         cooperazione (COM(2005)440) inteso a promuovere la cooperazione tra università, imprese, centri di ricerca ed enti pubblici;

·         idee (COM(2005)441) inteso ad istituire un Consiglio europeo della ricerca;

·         persone (COM(2005)442) mirato ad aumentare le risorse umane disponibili per la scienza e la ricerca;

·         capacità (COM(2005)443) inteso a rafforzare le capacità di ricerca e innovazione in Europa.

Il Consiglio competitività del 29 maggio 2006 ha raggiunto, nell’ambito della procedura di codecisione, un accordo su un orientamento generale relativo alla proposta di decisione sul settimo programma quadro. Il 15 giugno 2006 il Parlamento europeo ha esaminato, in prima lettura, la proposta di decisione approvando alcuni emendamenti. In particolare, alla luce dell’accordo raggiunto con il Consiglio sulle prospettive finanziarie e sulle risorse proprie per il periodo 2007-2013[6], il Parlamento europeo ha allineato la dotazione del programma alle nuove prospettive finanziarie che coprono lo stesso periodo. Il Consiglio dovrebbe raggiungere l’accordo politico sulla proposta in occasione della sessione del 24 luglio 2006, in vista della posizione comune che sarà adottata prossimamente.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

Attribuzione di poteri normativi

La proposta di legge in esame all'articolo 7, comma 2, prevede che entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora Ministro Ministero dell'università e della ricerca), vengano stabilite le modalità di erogazione dei contributi del fondo per il finanziamento delle apposite strutture per la valorizzazione delle invenzioni realizzate dai ricercatori, la cui istituzione è prevista dal medesimo comma 2 dell'articolo 7.

Coordinamento con la normativa vigente

Nel nostro ordinamento la disciplina fondamentale in tema di brevetti per invenzioni  industriali è contenuta nel decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprietà industriale e negli articoli 2584-2591 del codice civile[7].

Ulteriori disposizioni in materia di proprietà intellettuale sono contenute nella legge n. 633 del 1941 sul diritto d’autore.

La proposta di legge in esame opera delinea una nuova disciplina riguardante la titolarità delle invenzioni effettuate nell’ambito del sistema della ricerca pubblica, destinata a sostituire la disciplina speciale vigente prevista dall'articolo 65 del citato codice della proprietà industriale.

Impatto sui destinatari delle norme

La proposta di legge in esame innova la disciplina attualmente vigente in materia di invenzioni effettuate da titolari di rapporti di lavoro con università e amministrazioni aventi fra i propri scopi istituzionali finalità di ricerca attribuendo la titolarità dei diritti di sfruttamento dell'invenzione al datore di lavoro (Università o ente pubblico di ricerca interessati) anziché all'inventore (come previsto dall'attuale formulazione dell'articolo 65 del codice della proprietà industriale).

Per tale motivo la proposta di legge in esame incide significativamente sulla titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile a favore dei singoli ricercatori, delle Università, delle Amministrazioni pubbliche  e degli enti pubblici aventi tra i propri scopi istituzionali finalità di ricerca.

Formulazione del testo

In relazione alla formulazione della proposta di legge in esame si segnala che sarebbe opportuno costruire il provvedimento come novella al decreto legislativo n. 30 del 2005 recante "Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273".

In questo caso, all'articolo 1, comma 1, andrebbe premessa la seguente espressione: "l'articolo 65 del decreto legislativo n. 30 del 2005, è sostituito dai seguenti articoli".

Conseguentemente, risulterebbe assorbita dalla nuova formulazione dell'articolo 1 la previsione di cui all'articolo 8 della proposta di legge in esame che prevede l'abrogazione del citato articolo 65 del Codice della proprietà industriale.

 

All'articolo 2, comma 2, l'espressione "il diritto di deposito del brevetto spetta all’inventore", andrebbe sostituita con l'espressione "il diritto di deposito della domanda di brevetto spetta all'inventore".

 

Analogamente, all'articolo 4, l'espressione "deposito del brevetto", andrebbe sostituita con l'espressione deposito della domanda di brevetto.

 

L'articolo 2, comma 2, attribuisce all'inventore il diritto di sfruttare gratuitamente l'invenzione e di esercitare i diritti patrimoniali ad essa connessi qualora l'università, l'amministrazione o l'ente di ricerca non ne abbia iniziato lo sfruttamento entro i"due anni successivi" al momento in cui è stato esercitato il "diritto di richiedere il brevetto".

L'interpretazione letterale della norma sembra, quindi, far decorrere il termine dei due anni per l'inizio dello sfruttamento dell'invenzione da parte dell'Università (o dell'amministrazione o dell'ente di ricerca) dalla data di presentazione della domanda di brevetto e, quindi, da un momento antecedente quello del rilascio del brevetto.

Al riguardo, sembrerebbe più logico far decorrere il citato termine dalla data di rilascio del brevetto.

 

L'articolo 6 delimita l'ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dalla proposta di legge in esame alle innovazioni per le quali il deposito della richiesta di protezione brevettuale, ovvero l'acquisto del diritto di titolarità nel caso in cui non sia previsto tale deposito, sia successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Al riguardo, andrebbe specificata qual è la normativa che si applica ai casi per i quali l'articolo in esame esclude l'applicabilità della nuova disciplina. Si segnala, infatti, che il successivo articolo 8 della proposta di legge in esame abroga espressamente l'articolo 65 del codice della proprietà industriale, che attualmente disciplina la materia in esame, con la conseguenza che per le innovazioni per le quali il deposito della richiesta di protezione brevettuale, ovvero l'acquisto del diritto di titolarità nel caso in cui non sia previsto tale deposito, sia precedente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non sarebbe più individuabile una specifica normativa di riferimento.

 

All'articolo 7, si segnala che la norma che istituisce un apposito fondo per il finanziamento di strutture destinate alla valorizzazione delle invenzioni dei ricercatori è priva della relativa copertura finanziaria.

 


Schede di lettura

 


Quadro normativo

Disciplina nazionale dei brevetti

Il brevetto rientra tra gi strumenti giuridici volti alla tutela e alla valorizzazione della proprietà intellettuale (espressione che comprende la proprietà industriale, il diritto d'autore e i diritti connessi), che consentono di attuare l’invenzione e di trarne profitto sul mercato alle condizioni determinate dalla legge.

In Italia, la disciplina fondamentale in tema di  brevetti si rinviene nel codice civile (artt. 2584-2594) e in modo più dettagliato nelle disposizioni del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 recante“ Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273” nel quale sono confluite le precedenti fonti legislative in materia[8].

 

Il codice della proprietà industriale, entrato in vigore a partire dal 19 marzo 2005, attraverso un’ operazione di riassetto organico della materia - rispondente ad esigenze di semplificazione normativa e di coordinamento con le disposizioni comuni - ha provveduto a delineareuna disciplina unitaria ed omogenea della proprietà industriale, coordinata con la normativa comunitaria ed internazionale ed aggiornata, tra l’altro, alle norme di recente emanazione concernenti la lotta alla contraffazione e alla pirateria.

Il Codice, che ricalca, nella sua struttura, lo schema dell’Accordo Trips(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), ossia la più estesa convenzione multilaterale che fissa uno standard minimo di tutela della proprietà industriale a livello internazionale, è articolato in 8 Capi, di norma suddivisi in sezioni, e consta complessivamente di 246 articoli, destinati a sostituire, abrogandole in blocco, numerosi leggi e provvedimenti di diverso tipo.

Nell’espressione “proprietà industriale“,sono ricomprensi oltre a :

§         le invenzioni,

§         i modelli di utilità,

§         i disegni e modelli,

§         le nuove varietà vegetali,

§         le topografie dei prodotti a semi conduttori

§         ed i marchi ,

anche:

gli altri segni distintivi tipici ed atipici, le indicazioni geografiche,  le denominazioni di origine, le informazioni aziendali riservate.

 

Con riferimento  alle disposizioni relative al brevetto  contenute nel Codice si segnala, in via generale,  il mantenimento  di una  distinta disciplina delle invenzioni industriali da quella dei modelli di utilità, nonostantetale distinzione non sia contemplata dalla Convenzione sul brevetto europeo.

 

Per quanto attiene alle principali innovazioni della disciplina sulle invenzioni, si osserva come una particolare attenzione sia stata riservata (art. 61) alla disciplina del certificato complementare nazionale, oggetto di recenti modifiche con la legge 15 aprile 2002, n. 63 e la legge 15 giugno 2002 n. 112 che, e alla disciplina delle invenzioni farmaceutiche. Altro significativo intervento ha riguardato la disciplina delle invenzioni dei dipendenti che stabilisce dei nuovi specifici parametri per la determinazione dell’equo premio, prevedendo anche l’intervento di un collegio di arbitratori.

Brevetto per invenzioni industriali

Le disposizioni del Codice della proprietà industriale concernenti i brevetti si rinvengono essenzialmente nella sezione IV relativa alle invenzioni (artt. 45 - 81)[9].

 

Il brevetto per invenzioni industriali si rinviene quando si è in presenza di una soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico non ancora risolto o risolto con mezzi e metodi diversi, adatta ad essere realizzata e suscettibile di avere un'applicazione su scala industriale.

Dagli articoli 46, 48, 49 e 50 delCodice della proprietà industriale che riproducono gli artt. 12 e 13 del RD 1939/1127, si desumono i 4 requisiti di brevettabilità delle invenzioni industriali: novità, attività inventivaindustrialitàe liceità. Il brevetto viene pertanto concesso a tutela di una invenzione nuova, ossia non compresa nello stato della tecnica, che implichi un’attività inventiva (o originalità) e che sia atta ad avere un’applicazione industriale; inoltre,  deve essere lecito e  usato in conformità all’ordine pubblico e al buon costume.

All’attività inventiva sono riconosciuti diritti di carattere patrimoniale (esclusiva di sfruttamento concessa dal brevetto registrato) e di carattere morale: i primi hanno una durata temporale e sono alienabili, a differenza dei secondi che non sono soggetti a scadenza temporale, non possono essere alienati e consentono di far figurare il proprio nome sul brevetto e sul registro dei brevetti, nonché di agire in giudizio per rivendicare la paternità dell’opera ed opporsi a qualsiasi deformazione e, in genere, a qualsiasi atto a danno dell’opera stessa che possa essere di pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’autore.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 45del Codice, non sono considerate invenzioni e dunque non possono costituire oggetto di brevetto:

a) le scoperte - che attengono al campo della conoscenza - le teorie scientifiche - che non hanno applicazione industriale - i metodi matematici - quando sono afferenti ad un piano meramente teorico.

b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali ed i programmi di elaboratore

c) le presentazioni di informazioni;

Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo non sono altresì considerate invenzioni i metodi per il trattamento terapeutico e chirurgico del corpo umano o animale, i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo,  non possono inoltre costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse; anche in tal caso la norma specifica che la disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ad ai prodotti ottenuti mediante tali procedimenti.

L’inventore ha l’onere di attuare l’invenzione industriale del brevetto, pena la decadenza del diritto concesso (art. 69 del Codice). Il titolare del brevetto può rinunciare al brevetto (art. 78). Il brevetto può essere dichiarato nullo (art. 76): se manca uno dei requisiti fondamentali per la brevettabilità  (artt. 45, 46, 48, 49 e 50); se il trovato appartiene alla categoria esclusa dalla brevettabilità o non sia un’invenzione (art. 45); se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo (artt. 63 e seguenti); se la descrizione non sia chiara o risulti insufficiente ovvero se sussista un ampliamento rispetto al contenuto della domanda iniziale.

Costituisce una novità la lettera c) dell'art. 77, rubricato “Effetti della nullità”. Con tale disposizione il principio della irretroattività della dichiarazione di nullità viene esteso anche ai compensi corrisposti ai dipendenti inventori.

 

Per quanto riguarda la durata, ai sensi dell'articolo 60 del codice della proprietà industriale il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato, ne' può esserne prorogata la durata.

Al fine di assicurare il contemperamento dell'interesse individuale dell'inventore a farsi riconoscere tale e a trarre dall'invenzione i vantaggi economici conseguenti con l'interesse sociale a rendere l'invenzione tecnica patrimonio comune, in tutti i Paesi viene creato un organismo che regolamenti la nascita del diritto di brevetto e ne assicuri la tutela in via amministrativa.

Nell'ordinamento italiano queste funzioni sono attribuite all'Ufficio italiano brevetti e marchi, che è un organo del Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), al quale deve essere indirizzata la domanda di concessione del brevetto. L'Ufficio rilascia brevetti sulle invenzioni e sui modelli industriali al termine del cosiddetto procedimento di brevettazione.

Il controllo esercitato dall'Ufficio mira ad accertare, oltre alla regolarità formale della domanda, il requisito dell'industrialità e la non contrarietà dell'invenzione alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume. In assenza del carattere della novità o dell'industrialità il brevetto è nullo.

 La domanda di brevetto può essere, altresì, depositata presso gli Uffici brevetto presenti in ogni provincia presso la locale camera di commercio, alla quale a partire dal 1999 sono state trasferite le funzioni in precedenza svolte dagli UPICA (uffici provinciali del Ministero)[10].

Si segnala, in particolare, che la disciplina sul deposito delle domande e delle istanze è riportata nell’art. 147, mentre il contenuto delle domande di brevetto per invenzione e per modello di utilità è specificato dall’art. 160. Le disposizioni riguardanti il deposito e la trasmissione delle domande di brevetto europeo e  della domanda  internazionale per la protezione delle invenzioni – sempre presso l’Ufficio italiano  brevetti e marchi – sono contenute negli artt. 149-156.

Titolarità del brevetto

La titolarità del brevettoin Italia è attualmente regolata dal citato Codice della proprietà industriale, nonché dal codice civile.

In via preliminare, si ricorda che i diritti patrimoniali relativi al rilascio del brevetto e alla sua utilizzazione sono disciplinati dal citato Codice della proprietà industriale il quale all’articolo 63 (diritti patrimoniali) dispone in via generale che il diritto al brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa. I successivi artt. 64 e 65 disciplinano  le invenzioni dei dipendenti e le invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca.

Le invenzioni dei dipendenti e le invenzioni dei ricercatori

L'art. 64 del codice della proprietà industriale, relativo alle“Invenzioni dei dipendenti”, prevede i seguenti principi:

§         quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro (comma 1);

§         nel caso in cui non sia prevista una retribuzione in compenso dell'attività inventiva e l'invenzione è fatta nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore spetta un equo premio, per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza dell'invenzione (comma 2);

Il comma 2, precisa, altresì, che “qualora il datore di lavoro ottenga il brevettoper la determinazione dell'equo premio si terrà conto dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione aziendale”;

§         ai sensi del comma 3 se l’invenzione è estranea al rapporto di lavoro, ma rientra nel campo di attività dell'azienda, il datore di lavoro ha il diritto di opzioneper l'uso esclusivo, o non esclusivo, dell'invenzione, o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere, o acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero, verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione.  Il diritto di opzione potrà essere esercitato dal datore di lavoro entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell’avvenuto deposito della domanda di brevetto.

§         I commi 4 e 5 del medesimo articolo riproducono l'articolo 25 della c.d legge Invenzioni, con qualche puntualizzazione in tema di qualificazione del collegio competente alla determinazione dell’equo premio in caso di mancato accordo.

 

Per quanto riguarda le invenzioni dei ricercatori delle università e dei centri di ricerca pubblici, l'articolo 65 del codice della proprietà industriale riproduce la disciplina dell'art. 24-bis della legge Invenzioni, introdotto dalla legge n. 383/2001 recante “Primi interventi per il rilancio dell'economia”(c.d. legge Tremonti “dei cento giorni”).

Le disposizioni non si applicano in caso di ricerche finanziate da privati o realizzate nell’ambito di progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall’università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

In proposito si ricorda che l’art. 24-bis ha introdotto una disciplina speciale per le invenzioni realizzate dai ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca, profondamente innovativa del quadro normativo previgente in materia di brevetti conseguiti all’interno di tali istituzioni, differenziando, in generale, la posizione del ricercatore pubblico rispetto a quella del ricercatore privato.

Segnatamente, il citato articolo ha stabilito che, in deroga alle disposizioni dell'articolo 23 del citato decreto - concernenti le invenzioni dei dipendenti- e all'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, quando il rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica amministrazione avente fra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca:

§       la titolarità esclusiva dei diritti derivanti da invenzioni brevettabili conseguite all’interno dell’Università e delle pubbliche amministrazioni che perseguono finalità di ricerca, spetta ai ricercatori, che devono farsi carico di presentare la domanda di brevetto, dandone comunicazione all'amministrazione (art.24 bis, c.1);

§       gli enti pubblici di ricerca, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione, ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci (art.24 bis, c.2);

§       in ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del 50 per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione e nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni del canone o dei proventi loro spettanti, alle stesse compete il 30 per cento dei medesimi (art.24 bis, c.3).

§       Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto l’autore.

 

Alla luce del combinato disposto delle norme testé richiamate i diritti patrimoniali dei ricercatori sono compresi tra il 50% e il 70% dei proventi o canoni di sfruttamento dell’invenzione.

 

Disciplina comunitaria

Brevetto comunitario

Nell'Unione europea (UE), la protezione tramite un brevetto viene attualmente assicurata da due sistemi che, tuttavia, non si basano su uno strumento giuridico comunitario: i sistemi nazionali dei brevetti e il sistema europeo dei brevetti.

Non esiste, quindi, allo stato un brevetto comunitario che faccia parte dell'ordinamento giuridico comunitario.

Nel 1997 la Commissione ha adottato un Libro verde sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti in Europa che descrive quale sia l'attuale disciplina brevettuale in rapporto alla protezione dell'innovazione ed esamina la possibilità di nuove iniziative in tale ambito.

Sulla base del Libro verde, nell'agosto 2000, è stata adottata una proposta di regolamento sul brevetto comunitario (COM(2000) 412def)[11]destinata a creare un brevetto comunitario che dovrebbe coesistere con i sistemi nazionali dei brevetti e con il sistema della Convenzione di Monaco (brevetto europeo).

 

La proposta figura fra le priorità della Presidenza finlandese che intende adoperarsi al fine di trovare un accordo in seno al Consiglio, dove l’esame risulta al momento bloccato per la mancanza di una posizione comune sulle questioni attinenti al regime linguistico.

Facendo seguito all’invito rivolto in tal senso dal Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000, la proposta è intesa a migliorare il funzionamento del mercato interno e a promuovere la crescita e l’innovazione nella Comunità europea mediante la creazione di un brevetto unico giuridicamente valido in tutta l’Unione europea. Il brevetto comunitario avrebbe carattere unitario nel senso che potrà essere concesso, trasferito, annullato o dichiarato estinto unicamente per tutta la Comunità.

La proposta di regolamento stabilisce che il sistema del brevetto comunitario coesista con quello dei brevetti nazionali e del brevetto europeo disciplinato dalla Convenzione di Monaco del 1973[12], la quale si colloca nell’ambito del diritto internazionale convenzionale ed esula dall’ordinamento giuridico comunitario; spetterà agli inventori scegliere la tutela brevettuale che riterranno più opportuna. Una volta concesso, un brevetto comunitario non potrà essere trasformato in brevetto europeo e un brevetto nazionale od europeo non potrà essere trasformato in brevetto comunitario.

Al tempo stesso, i meccanismi previsti per l’applicazione del regolamento richiedono, come sottolineato nella relazione illustrativa della Commissione, l’adesione della Comunità alla Convenzione di Monaco e una revisione della medesima. Il regolamento proposto, infatti, è volto ad utilizzare alcune procedure e strutture previste dalla Convenzione di Monaco; a tal fine, esso stabilisce che il brevetto comunitario sia rilasciato dall’Ufficio europeo dei brevetti (UEB) sotto forma di brevetto europeo riguardante il territorio della Comunità anziché quello dei singoli Stati membri; dopo che l’UEB avrà concesso il brevetto, questo diventerà un brevetto comunitario in forza del regolamento. Al brevetto comunitario si applicheranno le disposizioni della Convenzione di Monaco relative ad argomenti quali le condizioni di brevettabilità, ma una volta che il brevetto sarà stato concesso, gli effetti da esso prodotti saranno disciplinati dal regolamento proposto[13].

Convenzioni internazionali

Tra le convenzioni internazionali maggiormente rilevanti ai fini dell’armonizzazione delle discipline brevettali si segnalano:

§         La Convenzione di Parigi (1883) – istitutiva dell’Unione internazionale per la  protezione  della proprietà industriale – che stabilisce il principio della reciprocità di trattamento ed il diritto di priorità;

§         La Convenzione di Monaco di Baviera (ratificata il 5 ottobre 1973) per il brevetto europeo;

§         La Convenzione del Lussemburgo del 15 dicembre 1975 per il brevetto comunitario;

§         La Convenzione di Washington del 1970, alla quale aderiscono 117 Stati, che ha istituito il sistema del Patent Cooperation Treaty (PTC) per il brevetto internazionale;

Per quanto concerne il citato l’Accordo TRIP’s, esso  costituiscela più estesa convenzione multilaterale che fissa uno standard minimo di tutela della proprietà industriale a livello internazionale.

L’accordo TRIP’s, ratificato in Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747 ed attuato con il D.Lgs. n.198/96,  costituisce parte integrante del GATT, concluso a Marrakesh il 15 aprile 1994. Esso costituisce la più estesa convenzione multilaterale che fissa uno standard minimo di tutela della proprietà industriale a livello internazionale, e stabilisce una disciplina pressoché completa della materia, articolata in sette parti, concernenti rispettivamente l'applicazione dei principi fondamentali del GATT, la stesura di norme sull'esistenza, la portata e l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale, i mezzi per il rispetto dei diritti, l'acquisizione ed il mantenimento dei diritti stessi, la prevenzione ed il regolamento delle controversie.

In particolare, obiettivi dell'accordo sono:

       assicurare l'attuazione degli accordi internazionali esistenti nella materia;

-      estendere la protezione dei diritti d'autore a nuovi settori (quali i programmi per computer); migliorare la protezione delle registrazioni sonore; proteggere i diritti degli artisti interpreti;

-      stabilire un alto livello di protezione dei marchi;

-      proteggere i modelli e disegni industriali;

-      assicurare una protezione brevettuale sufficientemente lunga in tutti i settori;

-      assicurare un livello di protezione alle topografie di semiconduttori corrispondente a quello esistente all'interno dell'Unione Europea;

-      stabilire chiari principi per l'attuazione dei diritti di proprietà intellettuale.


La proposta di legge Cialente ed altri (AC n. 308)

Articolo 1

 


      1. Ai sensi dell'articolo 64 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'appartenenza dei risultati dell'attività di ricerca svolta nell'ambito dell'attività accademica o da una pubblica amministrazione o un ente pubblico avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, ovvero realizzata nell'ambito di contratti di ricerca, di consulenza o di convenzioni o di altri strumenti normativi italiani o comunitari relativi all'attività di ricerca, appartiene all'università o alla pubblica amministrazione o all'ente pubblico interessati, con i quali intercorre il rapporto di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore e di ottenere almeno il 30 per cento dei proventi o dei canoni derivanti dallo sfruttamento del brevetto.

      2. In caso di più inventori, a tutti spetta il diritto di essere riconosciuti autori. In tale caso il diritto a percepire il 30 per cento dei proventi o canoni derivanti dallo sfruttamento del brevetto deve essere ripartito fra tutti gli autori in parti eguali, salvo che sia concordata o accertata una diversa partecipazione alla realizzazione dell'invenzione. In tale ultimo caso, la ripartizione deve avvenire in misura proporzionale al contributo da ciascuno offerto.

 


 

 

 

Il comma 1 della proposta di legge in esame attribuisce la titolarità dei risultati dell'attività di ricerca svolta nell'ambito dell'attività accademica o di altri enti pubblici aventi tra i propri scopi istituzionali finalità di ricerca, ovvero nell'ambito di contratti di ricerca, di consulenza, o di convenzioni ovvero o di altri strumenti normativi italiani o comunitari, all'università o all'ente pubblico di ricerca interessati. È fatto salvo il diritto dell'inventore di essere riconosciuto autore dell'invenzione e di godere del 30 per cento dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento del brevetto.

Al riguardo, il comma in esame richiama espressamente l'articolo 64 del codice della proprietà industriale, in base al quale se l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un rapporto d'impiego in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, fatto salvo il diritto morale dell'inventore di esserne riconosciuto autore.

L'articolo 64 stabilisce, altresì che, qualora non sia prevista e stabilita una retribuzione quale compenso dell'attività inventiva e l'invenzione stessa è fatta nell'adempimento di un rapporto d'impiego, i diritti patrimoniali appartengono al datore di lavoro. In questo caso, però, all'inventore, oltre al diritto morale (inalienabile) spetta un equo premio, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro ottenga il brevetto. Nella determinazione del suddetto premio si deve tener conto: dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte dall'inventore, della retribuzione percepita dall'inventore.del contributo che l'inventore ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro. Il terzo comma stabilisce che, qualora non ricorrano le condizioni appena ricordate e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso esclusivo, o non esclusivo, dell'invenzione, o per l'acquisto del brevetto, verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. In tal caso è riconosciuto al datore di lavoro la possibilità di esercitare un diritto di opzione entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione - da parte del dipendente - dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto.

 

Ai sensi del comma 2 qualora più ricercatori abbiano partecipato al progetto, a tutti spetta il diritto di essere riconosciuti autori. In tale caso, il diritto a percepire il 30 per cento dei proventi o canoni derivanti dallo sfruttamento del brevetto deve essere ripartito fra tutti gli autori in parti eguali, salvo che sia concordata o accertata una diversa partecipazione alla realizzazione dell'invenzione. In tale ultimo caso, la ripartizione deve avvenire in misura proporzionale al contributo da ciascuno offerto (comma 2).

 

In relazione alla formulazione di questo articolo e, più in generale, della proposta di legge in esame, si segnala che sarebbe opportuno costruire il provvedimento come novella al decreto legislativo n. 30 del 2005 recante il "Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273".

Al riguardo, all'articolo 1, comma 1, andrebbe premessa la seguente espressione "l'articolo 65 del decreto legislativo n.30 del 2005, è sostituito dai seguenti articoli".

Conseguentemente, risulterebbe assorbita dalla nuova formulazione dell'articolo 1 la previsione di cui all'articolo 8 della proposta di legge in esame, che prevede l'abrogazione del citato articolo 65 del Codice della proprietà industriale.

 

 


Articolo 2

 


      1. L'inventore comunica la sua invenzione all'università, all'amministrazione o all'ente con il quale intercorre il rapporto di lavoro secondo le modalità da questi stabilite, affinché essi possano manifestare entro due mesi dalla comunicazione stessa il proprio interesse a esercitare il diritto di richiedere il relativo brevetto. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente periodo, o comunque qualora l'università,  l'amministrazione o l'ente non abbiano proceduto al deposito del brevetto entro i sei mesi successivi alla manifestazione di interesse, il diritto di deposito del brevetto spetta all'inventore.

      2. Qualora l'università, l'amministrazione o l'ente abbia esercitato il diritto di richiedere il brevetto, ma non ne abbia iniziato lo sfruttamento entro i due anni successivi, l'inventore, a richiesta, acquisisce il diritto a sfruttare gratuitamente l'invenzione e ad esercitare i diritti patrimoniali ad essa connessi.


 

 

 

Ai sensi dell’articolo 2 l’inventore è tenuto a comunicare la propria invenzione al soggetto con il quale intercorre il rapporto di lavoro, secondo modalità da questi stabilite.

La comunicazione è prevista al fine di consentire all'università, all'amministrazione o all'ente con il quale intercorre il rapporto di lavoro di manifestare il proprio interesse ad esercitare il diritto di richiedere il  relativo brevetto entro il termine di due mesi dalla comunicazione stessa.

Lo stesso comma precisa che il diritto di deposito del brevetto spetta all’inventore, qualora l’università, l’amministrazione o l’ente di appartenenza del ricercatore :

§         non provveda a manifestare il proprio interesse entro il termine suindicato di due mesi dalla comunicazione dell'invenzione;

§         non proceda al deposito del brevetto entro i sei mesi successivi alla manifestazione di interesse di cui sopra (comma 1).

 

In relazione alla formulazione di questo comma appare opportuno sostituire l'espressione diritto di deposito del brevetto con l'espressione diritto di deposito della domanda di brevetto.

 

Allo stesso inventore spetterà, altresì – su sua richiesta – il diritto allo sfruttamento gratuito dell’invenzione, nonché all’esercizio dei diritti patrimoniali ad essa connessi, nell’ipotesi in cui l’università, l’amministrazione o l’ente non ne abbia avviato lo sfruttamento entro i due anni successivi al momento in cui è stato esercitato il diritto di richiedere il brevetto (comma 2).

 

L'interpretazione letterale della norma sembra  far decorrere il termine dei due anni per l'inizio dello sfruttamento dell'invenzione da parte dell'università (o dell’amministrazione o dell’ente di ricerca) dalla data di presentazione della domanda di brevetto e, quindi, da un momento antecedente quello del rilascio del brevetto.

Al riguardo, sembrerebbe più logico far decorrere il citato termine da un momento successivo, ad esempio, dalla data di rilascio del brevetto.

 

 


Articolo 3

 


      1. Le università, le amministrazioni e gli enti interessati hanno facoltà di decidere in quali Paesi si estende l'efficacia della domanda prioritaria di protezione. L'inventore ha diritto di decidere se l'estensione debba essere effettuata in territori esclusi dall'università, dall'amministrazione o dall'ente. In fase di rinnovo annuale, se l'università o l'ente pubblico di ricerca decidesse di non mantenere la corresponsione dell'annualità in Paesi non più ritenuti di proprio interesse, l'inventore ha la facoltà di mantenere, a sue spese, il pagamento di tali annualità. In tutti i casi previsti nel presente articolo, l'inventore è titolare del 70 per cento dei proventi o canoni derivanti dallo sfruttamento effettuato nei Paesi da quest'ultimo prescelti o comunque rinnovati con tasse di mantenimento a suo carico; il restante 30 per cento è devoluto all'università, amministrazione o ente interessato.


 

 

L’articolo 3 disciplina l’estensione dell’efficacia  delle domande prioritarie di protezione all’estero, lasciando  alle università, alle amministrazioni e agli enti la scelta dei relativi Paesi.

All’inventore è riconosciuto il diritto di decidere una eventuale ulteriore estensione anche in territori esclusi dai predetti soggetti, nonché la facoltà di mantenere, a proprie spese, il pagamento delle annualità dovute per tale estensione, qualora, in fase di rinnovo annuale,  gli stessi soggetti - con riferimento a paesi  non più ritenuti di proprio interesse -  decidessero di  non provvedervi più.

In tutti i casi contemplati dal presente articolo all’inventore è, comunque,  riconosciuta la titolarità del 70% dei proventi o canoni derivanti dallo sfruttamento effettuato nei Paesi dallo stesso prescelti o comunque rinnovati con tasse di mantenimento poste a sui carico. Il restante 30%  spetta all’università, amministrazione o enti interessati.

Si ricorda che qualora il titolare di un brevetto  intenda tutelare le proprie invenzioni all'estero, occorre procedere alla brevettazione in tutti i paesi nei quali egli ritiene che vi siano potenziali interessi commerciali. Le principali modalità di brevettazione sono le seguenti:

- brevetti nazionali esteri

- brevetto europeo

- procedura PCT.

 

Secondo la Convenzione di Parigi è possibile effettuare il deposito all’estero rivendicando come data di nascita dell'invenzione quella del deposito della domanda nel paese d'origine (la cd. data di priorità), purché il deposito all'estero venga effettuato entro un anno dalla data del deposito originario. L'estensione all'estero può avvenire StatoperStato, ovvero beneficiando anche di una delle procedureunificate, come quella prevista dalla Convenzione per il brevetto europeo del 1973 o dalla Convenzione per la domanda internazionale (PCT) del 1970. Le suddette Convenzioni hanno istituito  procedure di deposito e di esame unificate, più veloci e meno onerose

Con il termine  “Brevetto europeo” si indica una procedura centralizzata di deposito e rilascio di brevetto, al termine della quale non viene rilasciato un unico brevetto europeo   inteso come unico brevetto valido in tutti i Paesi richiesti, ma tanti brevetti nazionali ciascuno dei quali potrà essere abbandonato indipendentemente dagli altri. La durata del brevetto europeo è di 20 anni; i suoi effetti sono determinati, in ognuno dei Paesi per i quali è rilasciato, dall'ordinamento giuridico interno dello Stato designato.

Il PCT o Patent Cooperation Treaty consente, tramite un unico atto di deposito della domanda presso qualsiasi ufficio ricevente dei vari paesi aderenti (ivi compreso l'Ufficio Europeo dei Brevetti di Monaco) di dare corso alla protezione all'estero di un'invenzione tramite il deposito iniziale di un'unica domanda di brevetto, denominata "domanda internazionale di brevetto", designante i Paesi di estensione individuati tra quelli aderenti al trattato.


Articolo 4

1. Qualora l'università, l'amministrazione o l'ente decida, dopo il deposito del brevetto, di offrirlo in cessione a terzi, all'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

 

 

 

L'articolo in esame disciplina l’ipotesi di cessione a terzi  del brevetto già depositato da parte dell’università o dell’ente o dell’amministrazione da cui dipende l’inventore. In tale eventualità, la disposizione in esame attribuisce all'inventore il diritto ad essere preferito a terzi nell'acquisto del brevetto.

 


Articolo 5

 


      1. Nel caso di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da enti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza dei ricercatori, le università, le amministrazioni e gli enti interessati, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono ciascun aspetto dei rapporti reciproci, fermo restando che all'inventore spettano comunque il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione e una percentuale dei proventi o canoni derivanti dal suo sfruttamento.


 

 

L’articolo 5 attribuisce all'inventore il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione nonché una percentuale dei proventi o canoni derivanti dal suo sfruttamento in caso di ricerche finanziate da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da enti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza dei ricercatori.

 

I rapporti tra gli enti citati sono regolati nell’ambito dell’autonomia universitaria.

 

Si ricorda che il sistema universitario è stato oggetto, nella passata legislatura, di una ridefinizione ad opera della legge 4 novembre 2005, n. 230 recante nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari.

In particolare, per quanto qui interessa, si segnala che la norma, con l’obiettivo di favorire l'interazione fra le università ed altri soggetti pubblici o privati ha introdotto forme di convenzionamento per la realizzazione di programmi di ricerca, che prevedono anche l'istituzione temporanea di posti di professore ordinario a tempo determinato finanziati con risorse dei soggetti terzi che partecipano alla convenzione (art. 1, comma 8). Il provvedimento reca inoltre forme di convenzionamento con imprese o fondazioni, con oneri finanziari posti a carico delle medesime, per realizzare programmi di ricerca affidati a professori universitari, con la possibilità di prevedere compensi aggiuntivi per questi ultimi (art. 1, comma 13).

 

Il principio di autonomia universitaria è stato fissato dall’art. 33 della Costituzione, ove è stabilito che “le istituzioni di alta cultura, università e accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dal leggi dello Stato”. A tale disposto ha dato attuazione la legge 9 maggio 1989, n. 168[14] (istitutiva del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica), che definisce (art. 6) i profili dell’autonomia, nonché i contenuti essenziali e le modalità di emanazione degli statuti (art. 16), la cui deliberazione è affidata al Senato accademico integrato. Tale articolo ha espressamente escluso lo stato giuridico del personale dalla sfera dell’autonomia statutaria, che rimane riservatoalla normativa statale.

In proposito merita segnalare che il D.L. 7 febbraio 2002, n. 8 (convertito dalla legge 4 aprile 2002, n. 56) ha definito (articolo 4)in modo puntuale i confini dell’autonomia statutaria delle università. La disposizione, in particolare:

§       riconduce all’autonomia statutaria degli atenei la disciplina dell’elettorato attivo alle cariche accademiche e della composizione degli organi collegiali;

§       stabilisce che l’elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento venga esteso, nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, ai professori di seconda fascia.

Nel corso della XIV legislatura si è inoltre dato seguito alla riforma degli ordinamenti didattici già avviata nella legislatura precedente; in particolare il DM 22 ottobre 2004, n. 270, ha sostituito il DM 3 novembre 1999, n. 509,(Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), senza peraltro compromettere l’architettura di sistema riassumibile nella formula del cosiddetto “3 + 2”.  Il DM n. 509 del 1999 aveva dato attuazione all’articolo 17, co. 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il quale aveva posto le basi della riforma degli ordinamenti didattici (v. scheda Ordinamenti didattici universitari) e della tipologia dei corsi, riconoscendo ai singoli atenei l’autonomia nella definizione dei percorsi formativi, secondo criteri generali definiti con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (ora MIUR), sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti. La riforma intendeva, tra l’altro, avvicinare il sistema italiano di istruzione superiore al modello europeo delineato dalle dichiarazioni europee della Sorbona e di Bologna[15]. Tali accordi si proponevano di costruire, entro il primo decennio del 2000, uno spazio europeo dell'istruzione superiore, articolato essenzialmente su due cicli o livelli principali di studio (cosiddetto 3+2) e finalizzato a realizzare la mobilità internazionale degli studenti e la libera circolazione dei professionisti attraverso il riconoscimento internazionale dei titoli di studio.

 


Articolo 6

 


      1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle innovazioni per le quali è stata depositata la richiesta di protezione, ovvero è stato acquisito il diritto di titolarità, in caso di innovazioni per le quali non è previsto il deposito, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

L'articolo delimita l’ambito temporale di applicazione delle disposizioni introdotte dalla proposta di legge in esame alle innovazioni per le quali il deposito della richiesta di protezione brevettuale, ovvero l'acquisto del diritto di titolarità nel caso in cui non sia previsto tale deposito, sia successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

 

Al riguardo, andrebbe specificata qual è la normativa che si applica ai casi per i quali il comma in esame esclude l'applicabilità della nuova disciplina. Si segnala, infatti, che il successivo articolo 8 abroga espressamente l'articolo 65 del codice della proprietà industriale, che attualmente disciplina la materia in esame, con la conseguenza che per le innovazioni per le quali il deposito della richiesta di protezione brevettuale, ovvero l'acquisto del diritto di titolarità nel caso in cui non sia previsto tale deposito, sia precedente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non sarebbe più individuabile una specifica normativa di riferimento.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 147 del Codice della proprietà industriale la domanda di brevetto deve essere depositata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e machi, presso le camere di commercio e presso gli uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro delle attività produttive (ora dello Sviluppo economico). Allo stesso decreto è demandata la definizione delle modalità di deposito, comprese quelle da attuare  mediante ricorso ad altri mezzi di comunicazione. Gli uffici abilitati ai ricevere la domanda rilasciano l’attestazione dell’avvenuto deposito  e trasmettono gli atti depositati all’Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine di 10 giorni dalla ricezione.

La domanda deve essere redatta in lingua italiana (art. 148). Presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi possono essere, altresì depositate le domande di brevetto europeo (art. 149)  e le domande internazionali per la protezione delle invenzioni (art. 151).

 


Articolo 7

 


      1. Le università, le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 1 si dotano, singolarmente o attraverso rapporti convenzionali o associativi tra loro o con enti locali o istituzioni pubbliche o private o fondazioni, di strutture idonee a valorizzare le invenzioni realizzate dai ricercatori e delle quali sono titolari.

      2. Per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione delle strutture di cui al comma 1, è istituito un fondo con una dotazione pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008. Le modalità di erogazione dei contributi sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

L’articolo 7 prevede, al comma 1, la costituzione,ad opera delle università, delle amministrazioni e degli enti di ricerca, di strutture idonee a valorizzare le invenzioni realizzate dai ricercatori; detti enti vi provvedono singolarmente o attraverso rapporti convenzionali o associativi.

 

Il comma 2 istituisce un fondo per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione delle strutture per la valorizzazione delle invenzioni, cui è attribuita una dotazione pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008.

 

Le modalità di erogazione dei contributi sono rimesse ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

 

Si segnala che il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181[16] ha ripartito le funzioni in materia di istruzione, università e ricerca, attribuite al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tra il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca. Al Ministero dell'università e della ricerca (art. 1, comma 8) sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni in materia di istruzione universitaria, ricerca scientifica e tecnologica attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dalla lettera b) del medesimo articolo 50, comma 1, del decreto legislativo n. 300/1999 nonché quelle riguardanti le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

 

Occorrerebbe pertanto sostituire il riferimento al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con la nuova denominazione di Ministero dell'università e della ricerca.

 

Si segnala, altresì, che la norma in esame è priva della relativa copertura finanziaria.

 


Articolo 8

 

1. L'articolo 65 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è abrogato.

 

 

 

L'articolo 8 dispone l’abrogazione dell’articolo 65 del codice della proprietà industriale che , come già ricordato,  riproduce  la disciplina dell'art. 24-bis della legge Invenzioni, introdotto dalla legge n. 383/2001.

 

Il citato articolo 65 del Codice della proprietà industriale riproduce il contenuto dell'art. 24-bis della c.d. legge Invenzioni, introdotto dalla legge n. 383/2001 recante “Primi interventi per il rilancio dell'economia”(c.d. legge Tremonti “dei cento giorni”).

In proposito si ricorda che l’art. 24-bis ha introdotto una disciplina speciale per le invenzioni realizzate dai ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca, profondamente innovativa del quadro normativo previgente in materia di brevetti conseguiti all’interno di tali istituzioni, differenziando, in generale, la posizione del ricercatore pubblico rispetto a quella del ricercatore privato.

Segnatamente, il citato articolo ha stabilito che, in deroga alle disposizioni dell'articolo 23 del citato decreto - concernenti le invenzioni dei dipendenti- e all'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, quando il rapporto di lavoro intercorre con una università o con una pubblica amministrazione avente fra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca:

§       la titolarità esclusiva dei diritti derivanti da invenzioni brevettabili conseguite all’interno dell’Università e delle pubbliche amministrazioni che perseguono finalità di ricerca, spetta ai ricercatori, che devono farsi carico di presentare la domanda di brevetto, dandone comunicazione all'amministrazione (art.24 bis, c.1);

§       gli enti pubblici di ricerca, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione, ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci (art.24 bis, c.2);

§       in ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del 50 per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione e nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni del canone o dei proventi loro spettanti, alle stesse compete il 30 per cento dei medesimi (art.24 bis, c.3);

§       trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto l’autore.

 

Le citate disposizioni non si applicano in caso di ricerche finanziate da privati o realizzate nell’ambito di progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall’università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.


Proposta di legge

 


CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 308

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CIALENTE, TOCCI, VIOLANTE, LULLI, RUGGERI, D'AGRÒ, CIRO ALFANO, BARANI, BARATELLA, CHIANALE, CHIAROMONTE, CRISCI, D'ANTONA, DI GIROLAMO, FASCIANI, FASOLINO, FILIPPESCHI, FRANCI, LEONI, MARAN, MARIANI, MARTELLA, MAZZONI, MORRONE, MOTTA, NACCARATO, NICCHI, OTTONE, PINOTTI, ROSSI GASPARRINI, RUGGHIA, TOLOTTI, ZANELLA, ZANOTTI

                 

 

 

Disposizioni in materia di appartenenza dei risultati della ricerca svolta nelle università e negli enti pubblici di ricerca

 

                                  

Presentata il 29 aprile 2006

                                    

 


Onorevoli Colleghi! - La questione della ricerca scientifica e tecnologica nel nostro Paese e la necessità di creare una relazione forte tra ricerca e mondo produttivo e tra innovazione tecnologica, maggiore competitività e ripresa dello sviluppo economico, richiedono scelte politiche di ampio respiro progettuale.

      Nell'ambito di tali scelte è però necessario e utile anche individuare i punti nodali sui quali sin da ora si possano avviare atti capaci di favorire gli investimenti, valorizzare e incoraggiare la ricerca e lo sfruttamento dei suoi risultati e potenziare al massimo il ruolo dell'imprenditoria italiana assicurandole una nuova e rafforzata presenza nel mondo.

      Come è noto, uno dei più gravi problemi del nostro sistema economico e produttivo è che esso è centrato soprattutto sulla piccola e media impresa. Ciò rende le nostre imprese poco disponibili, proprio a causa della loro modesta «massa critica», a investimenti significativi nella ricerca di medio o, ancor più, lungo termine. Non minori, ma anzi, per vari aspetti più complessi, sono i problemi che presenta il nostro apparato produttivo, concentrato essenzialmente su specializzazioni produttive a bassa o media tecnologia  che, come tali, denunciano il minore impegno in investimenti in ricerca e innovazione tecnologica. Proprio per questo le nostre imprese - e ne abbiamo avuto drammatici riscontri negli ultimi anni - sono maggiormente esposte a una competizione internazionale basata sui fattori tradizionali di competitività, quali il basso costo di produzione, piuttosto che, appunto, sulla creazione di un maggiore valore aggiunto, quale quello ricavabile da investimenti in ricerca e trasferimento tecnologico.

      Tutto ciò si traduce nella assai ridotta quota di finanziamento privato alla ricerca che caratterizza il nostro Paese, già gravato dalla modestissima somma di investimento pubblico. A questo proposito è bene ricordare come negli ultimi anni si sia assistito a un contrarsi progressivo dei finanziamenti statali alle università e agli enti pubblici di ricerca, soprattutto quelli di base.

      In altre parole, ci ritroviamo oggi prigionieri di un circolo vizioso che sempre più ci allontana dall'obiettivo fissato dall'Unione europea di assicurare alla ricerca risorse pari al 3 per cento del prodotto interno lordo, obiettivo che si dovrebbe concretizzare entro i prossimi quattro anni. In che misura tutto ciò ha contribuito al crollo che negli ultimi cinque anni l'Italia ha registrato nella classifica internazionale della competitività?

      La tutela dei brevetti può fornire al finanziamento della ricerca un contributo, certo non decisivo, ma prezioso, nella valorizzazione sia dell'investimento pubblico sia di quello privato.

      L'attuale legislazione relativa all'appartenenza dei diritti della ricerca svolta nelle università e negli altri enti pubblici di ricerca, nota con la formula «le invenzioni agli inventori», introdotta per iniziativa del Ministro Tremonti nel 2001, appare eccessivamente rigida, e nei fatti (provati anche dai recenti dati ISTAT, che denunciano una contrazione del numero di richieste di nuovi brevetti presentate all'ufficio italiano brevetti e marchi) si è rivelata un ostacolo non solo allo svolgimento dell'attività di ricerca all'interno degli atenei, ma soprattutto nella fase di incontro tra il mondo dell'impresa e il sistema italiano della ricerca pubblica. Tra l'altro, è bene sottolineare che già nel corso della XIV legislatura, la Camera dei deputati aveva acquisito la consapevolezza della necessità di una profonda revisione della legislazione in questo campo e della necessità di adeguarla a quella vigente in tutti gli altri Paesi europei. A tale proposito, merita ricordare che nella seduta del 29 giugno 2005 l'aula di Montecitorio, nel corso della discussione del disegno di legge n. 5736, recante «Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», aveva accolto, pressoché all'unanimità e con la sottoscrizione di deputati delle forze politiche di entrambi gli schieramenti, un emendamento presentato dal primo firmatario della presente proposta di legge, con il quale veniva modificata la norma voluta dal Ministro Tremonti che, anche alla luce del nuovo codice della proprietà intellettuale (approvato nel settembre del 2004), era divenuta di fatto anacronistica. Ma una volta trasmesso al Senato della Repubblica, il disegno di legge non è stato mai approvato.

      Si rende quindi necessario un intervento legislativo tempestivo, capace di favorire al massimo tutte le potenzialità dei nostri ricercatori, dei nostri istituti, dei nostri atenei; nonché delle capacità che ciascun centro avrà di individuare momenti di valorizzazione delle diverse risorse e vocazioni e soprattutto delle occasioni di incontro e quindi sinergia con il sistema produttivo.

      La presente proposta di legge cerca quindi di offrire un nuova normativa tesa ad esaltare e razionalizzare il più possibile le potenzialità della nostra ricerca pubblica, assicurando da un lato l'assoluto diritto del ricercatore a essere riconosciuto come l'autore dell'invenzione e dall'altro l'assegnazione all'università o all'ente pubblico di ricerca della proprietà del brevetto, fermo restando che i proventi derivanti dalla stessa dovranno essere equamente distribuiti, secondo modalità in parte definite per legge, in parte decise dai singoli atenei o enti di ricerca. Ai singoli  atenei o enti di ricerca è poi demandata la regolamentazione dei casi in cui la ricerca abbia visto la partecipazione, a vario titolo, di enti o aziende private, fermo restando i diritti previsti per i singoli ricercatori.

      Più in particolare all'articolo 1, comma 1, si prevede che l'appartenenza dei risultati della ricerca realizzata nell'ambito dell'università o di altri enti pubblici aventi tra i propri scopi istituzionali finalità di ricerca, svolta nell'ambito dell'attività accademica o di contratti di consulenza ovvero di convenzioni o sulla base di altri strumenti normativi italiani o comunitari, appartiene all'università o ente pubblico di ricerca interessati. È fatto salvo il diritto dell'inventore di essere riconosciuto autore dell'invenzione e di godere del 30 per cento dei benefìci economici derivanti dallo sfruttamento del brevetto. Al comma 2 si prevede che il 30 per cento dei benefìci economici derivanti dallo sfruttamento del brevetto debba essere ripartito tra più inventori nel caso più ricercatori abbiano partecipato al progetto di ricerca.

      All'articolo 2, comma 1, si prevede che l'università o l'ente pubblico di ricerca, una volta ricevuta comunicazione dell'invenzione da parte del ricercatore, abbiano due mesi di tempo per manifestare il proprio interesse a esercitare il diritto di richiedere il brevetto. Decorso tale termine, e comunque se dopo aver espresso interesse l'università o l'ente di ricerca non dovessero aver provveduto entro sei mesi al deposito della domanda di brevetto, il diritto di deposito spetta all'inventore.

      Al comma 2 si prevede che, se l'università o l'ente di ricerca, una volta depositato il brevetto, non ne abbiano avviato lo sfruttamento entro i due anni successivi, il ricercatore, facendone richiesta, acquisisce il diritto a sfruttare gratuitamente l'invenzione e ad esercitare i diritti patrimoniali ad essa connessi.

      L'articolo 3 prevede che le l'università e gli enti di ricerca hanno la facoltà di decidere in quali Paesi si estende l'efficacia della domanda prioritaria di protezione. L'inventore ha diritto di decidere se l'estensione debba essere effettuata anche in territori esclusi dall'università o dagli enti pubblici di ricerca. Il medesimo articolo stabilisce poi che, in fase di rinnovo annuale, se l'università o l'ente di ricerca decidessero di non mantenere la corresponsione dell'annualità in Paesi non più ritenuti di proprio interesse, l'inventore ha la possibilità di mantenere, a sue spese, il pagamento di tali annualità. In tutti i casi previsti da tale articolo, l'inventore è titolare del 70 per cento dei benefìci economici derivanti dallo sfruttamento effettuato nei Paesi da quest'ultimo prescelti o comunque rinnovati con tasse di mantenimento a suo carico, mentre il restante 30 per cento sarà devoluto all'università o all'ente pubblico di ricerca.

      All'articolo 4 si prevede che qualora l'università o l'ente pubblico di ricerca decidessero, una volta depositato il brevetto, di offrirlo in cessione a terzi, all'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

      L'articolo 5 prevede che, nel caso in cui le ricerche siano state finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da enti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza dei ricercatori, le università e gli enti pubblici, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono ciascun aspetto dei rapporti reciproci, fermo restando che all'inventore spetta sempre il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione e una percentuale dei benefìci derivanti dallo sfruttamento della stessa.

      L'articolo 6 stabilisce che le disposizioni della legge si applicano solo alle innovazioni per le quali è stata depositata la richiesta di protezione in data successiva all'adozione della legge.

      All'articolo 7, comma 1, si propone, considerata la particolare complessità della valutazione delle possibili ricadute economico-commerciali di un'invenzione, nonché della gestione del deposito e tutela del brevetto, che le università e gli enti pubblici di ricerca si dotino, singolarmente, o attraverso rapporti convenzionali  o associativi tra loro o con enti locali o istituzioni pubbliche o private o fondazioni, di strutture idonee a valorizzare le invenzioni realizzate dai ricercatori e delle quali sono titolari.

      Al comma 2 si prevede che, per aiutare le università e gli enti pubblici di ricerca nella fase di realizzazione delle strutture di cui al comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, mediante decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, istituisca un fondo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008.


PROPOSTA DI LEGGE

 

Art. 1.

      1. Ai sensi dell'articolo 64 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, l'appartenenza dei risultati dell'attività di ricerca svolta nell'ambito dell'attività accademica o da una pubblica amministrazione o un ente pubblico avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, ovvero realizzata nell'ambito di contratti di ricerca, di consulenza o di convenzioni o di altri strumenti normativi italiani o comunitari relativi all'attività di ricerca, appartiene all'università o alla pubblica amministrazione o all'ente pubblico interessati, con i quali intercorre il rapporto di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore e di ottenere almeno il 30 per cento dei proventi o dei canoni derivanti dallo sfruttamento del brevetto.

      2. In caso di più inventori, a tutti spetta il diritto di essere riconosciuti autori. In tale caso il diritto a percepire il 30 per cento dei proventi o canoni derivanti dallo sfruttamento del brevetto deve essere ripartito fra tutti gli autori in parti eguali, salvo che sia concordata o accertata una diversa partecipazione alla realizzazione dell'invenzione. In tale ultimo caso, la ripartizione deve avvenire in misura proporzionale al contributo da ciascuno offerto.

 

Art. 2.

      1. L'inventore comunica la sua invenzione all'università, all'amministrazione o all'ente con il quale intercorre il rapporto di lavoro secondo le modalità da questi stabilite, affinché essi possano manifestare entro due mesi dalla comunicazione stessa il proprio interesse a esercitare il diritto di richiedere il relativo brevetto. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente periodo, o comunque qualora l'università,  l'amministrazione o l'ente non abbiano proceduto al deposito del brevetto entro i sei mesi successivi alla manifestazione di interesse, il diritto di deposito del brevetto spetta all'inventore.

      2. Qualora l'università, l'amministrazione o l'ente abbia esercitato il diritto di richiedere il brevetto, ma non ne abbia iniziato lo sfruttamento entro i due anni successivi, l'inventore, a richiesta, acquisisce il diritto a sfruttare gratuitamente l'invenzione e ad esercitare i diritti patrimoniali ad essa connessi.

 

Art. 3.

      1. Le università, le amministrazioni e gli enti interessati hanno facoltà di decidere in quali Paesi si estende l'efficacia della domanda prioritaria di protezione. L'inventore ha diritto di decidere se l'estensione debba essere effettuata in territori esclusi dall'università, dall'amministrazione o dall'ente. In fase di rinnovo annuale, se l'università o l'ente pubblico di ricerca decidesse di non mantenere la corresponsione dell'annualità in Paesi non più ritenuti di proprio interesse, l'inventore ha la facoltà di mantenere, a sue spese, il pagamento di tali annualità. In tutti i casi previsti nel presente articolo, l'inventore è titolare del 70 per cento dei proventi o canoni derivanti dallo sfruttamento effettuato nei Paesi da quest'ultimo prescelti o comunque rinnovati con tasse di mantenimento a suo carico; il restante 30 per cento è devoluto all'università, amministrazione o ente interessato.

 

Art. 4.

      1. Qualora l'università, l'amministrazione o l'ente decida, dopo il deposito del brevetto, di offrirlo in cessione a terzi, all'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

 

Art.5.

      1. Nel caso di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero  realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da enti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza dei ricercatori, le università, le amministrazioni e gli enti interessati, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono ciascun aspetto dei rapporti reciproci, fermo restando che all'inventore spettano comunque il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione e una percentuale dei proventi o canoni derivanti dal suo sfruttamento.

 

Art. 6.

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle innovazioni per le quali è stata depositata la richiesta di protezione, ovvero è stato acquisito il diritto di titolarità, in caso di innovazioni per le quali non è previsto il deposito, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 7.

      1. Le università, le amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 1 si dotano, singolarmente o attraverso rapporti convenzionali o associativi tra loro o con enti locali o istituzioni pubbliche o private o fondazioni, di strutture idonee a valorizzare le invenzioni realizzate dai ricercatori e delle quali sono titolari.

      2. Per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione delle strutture di cui al comma 1, è istituito un fondo con una dotazione pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008. Le modalità di erogazione dei contributi sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 8.

      1. L'articolo 65 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è abrogato.

 


Normativa nazionale

 


Costituzione della Repubblica (art. 33)

 

(omissis)

 

33.  L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

(omissis)


Codice civile (artt. 2484-2594)

(omissis)

LIBRO V – DEL LAVORO

TITOLO IV.

DEI DIRITTI SULLE OPERE DELL’INGEGNO E SULLE INVENZIONI INDUSTRIALI

(omissis)

Capo II

Del diritto di brevetto per invenzioni industriali (1)

 

2584. Diritto di esclusività.

Chi ha ottenuto un brevetto per un'invenzione industriale [c.c. 2424, n. 4] ha il diritto esclusivo [c.c. 2563, 2569, 2577, 2592, 2593, 2598] di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge [c.c. 2588, 2589]. Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.

-----------------------

(1) In materia di brevetti per invenzioni industriali vedi il R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, la L. 25 ottobre 1977, n. 879, di ratifica ed esecuzione dell'accordo sulla classificazione internazionale dei brevetti, adottato a Strasburgo il 24 maggio 1971; la L. 26 maggio 1978, n. 260, di ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti, firmati, rispettivamente, a Strasburgo il 27 novembre 1963, a Washington il 19 giugno 1970, a Monaco il 5 ottobre 1973 ed a Lussemburgo il 15 dicembre 1975; il D.M. 3 aprile 1981 sulla formazione dell'albo dei mandatari abilitati in tema di brevetti per invenzioni e modelli industriali; la L. 21 dicembre 1984, n. 890, di attuazione del trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti; la L. 3 maggio 1985, n. 194.

 

 

2585. Oggetto del brevetto.

Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni [c.c. 2569, 2593] atte ad avere un'applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali [c.c. 2586].

In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall'inventore.

2586. Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione.

Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo.

[Se il metodo o processo è diretto ad ottenere un prodotto industriale nuovo, il brevetto si estende anche al prodotto ottenuto, purché questo possa formare oggetto di brevetto] [c.c. 2585] (1).

-----------------------

(1) Comma abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 198, che ha adeguato la legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio (Uruguay Round). Vedi l'art. 2, R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, recante disposizioni in materia di brevetti per invenzioni industriali.

 

 

2587. Brevetto dipendente da brevetto altrui.

Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di quest'ultimi, e non può essere attuato né utilizzato senza il consenso di essi.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali [c.c. 2590, 2591] (1).

-----------------------

(1) Per quanto concerne i brevetti, vedi: il R.D.L. 24 febbraio 1939, n. 317, il R.D. 5 febbraio 1940, n. 244; e al L. 10 ottobre 1950, n. 842. Per quanto riguarda i brevetti per modelli industriali, vedi: il R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, e il R.D. 31 ottobre 1941, n. 1354, nonché il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 360, per la semplificazione del procedimento di concessione di licenza obbligatoria per uso non esclusivo del brevetto di invenzione.

 

 

2588. Soggetti del diritto.

Il diritto di brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa [c.c. 2584, 2589] (1).

-----------------------

(1) Vedi, l'art. 7, R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, recante disposizioni in materia di brevetti industriali.

 

 

2589. Trasferibilità.

I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono trasferibili [c.c. 2577, 2581, 2584, 2588, 2590].

 

 

2590. Invenzione del prestatore di lavoro. (1)

Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore [c.c. 2589] dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.

I diritti e gli obblighi delle parti relativi all'invenzione sono regolati dalle leggi speciali [c.c. 2587, 2591].

-----------------------

(1) Per quanto riguarda i diritti derivanti dalle invenzioni industriali fatte dagli impiegati dello Stato nell'esecuzione del rapporto di impiego, vedi l'art. 34, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e l'art. 23, R.D. 29 giugno 1939, n. 1127.

 

 

2591. Rinvio alle leggi speciali.

Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali [c.c. 2587, 2590, 2592] (1).

-----------------------

(1) Per quanto riguarda i brevetti industriali vedi l'art. 20, R.D. 29 giugno 1939, n. 1127; la L. 15 dicembre 1954, n. 1322, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di unione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale e dell'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio nonché la L. 19 ottobre 1956, n. 1356, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa alle formalità prescritte per le domande di brevetto, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953; e la L. 19 ottobre 1956, n. 1357, che ratifica la Convenzione europea sulla classificazione internazionale dei brevetti per invenzioni industriali, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954.

 

 

Capo III

Del diritto di brevetto per modelli di utilità e di registrazione per disegni e modelli (1)

 

2592. Modelli di utilità.

Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un'invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti, particolare efficacia o comodità di applicazione o d'impiego, ha il diritto esclusivo [c.c. 2563, 2569, 2577, 2584, 2591, 2593, 2598] di attuare l'invenzione, di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce.

Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti (2).

-----------------------

(1) Rubrica così sostituita dall'art. 21, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Del diritto di brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali».

(2) Vedi la L. 25 ottobre 1977, n. 879, di ratifica dell'accordo sulla classificazione dei brevetti adottato a Strasburgo il 24 marzo 1971; la L. 26 maggio 1978, n. 260, che ratifica gli atti internazionali in materia di brevetti, firmati, rispettivamente, a Strasburgo il 27 novembre 1963, a Washington il 19 giugno 1970, a Monaco il 5 ottobre 1973 ed a Lussemburgo il 15 dicembre 1975. Vedi, anche, il D.M. 3 aprile 1981 (Gazz. Uff. 3 giugno 1981, n. 150), sulla formazione dell'albo dei mandatari abilitati in tema di brevetti per invenzioni e modelli industriali.

 

 

2593. Modelli e disegni.

Chi ha ottenuto una registrazione per un nuovo disegno o modello che abbia carattere individuale, ha il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso, in conformità alle leggi speciali (1).

-----------------------

(1) Articolo così sostituito dall'art. 21, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95. Vedi la L. 24 ottobre 1980, n. 744, di ratifica ed esecuzione dell'accordo de L'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925. Il testo precedentemente in vigore era il seguente:

«Modelli e disegni ornamentali.

Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un nuovo, disegno o modello destinato a dare a determinate categorie di prodotti industriali uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee o di colori, ha il diritto esclusivo di attuare il disegno o il modello, di disporne e di far commercio dei prodotti in cui il disegno o il modello è attuato».

 

 

2594. Norme applicabili.

Ai diritti di brevetto e di registrazione contemplati in questo capo, si applicano gli articoli 2588, 2589 e 2590. Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto e della registrazione, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali (1).

-----------------------

(1) Articolo così sostituito dall'art. 21, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95. Vedi la L. 24 ottobre 1980, n. 744, di ratifica ed esecuzione dell'accordo de L'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925. Per quanto riguarda i brevetti per modelli industriali, vedi il R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, e il R.D. 31 ottobre 1941, n. 1354. Il testo precedentemente in vigore era il seguente:

«Norme applicabili.

Ai diritti di brevetto contemplati in questo capo si applicano gli articoli 2588, 2589 e 2590.

Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto, l'esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali».

(omissis)

 

 

 


D.L. 7 febbraio 2002, n. 8
Proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa (conv., con modif., dall’art. 1, L. 4 aprile 2002, n. 56) (art. 4)

------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 febbraio 2002, n. 35, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 4 aprile 2002, n. 56 (Gazz. Uff. 11 aprile 2002, n. 85), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

 

4. Disposizioni in materia di Università.

1. All'articolo 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, primo periodo, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta mesi».

2. Gli statuti delle Università disciplinano l'elettorato attivo per le cariche accademiche e la composizione degli organi collegiali. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento è esteso ai professori di seconda fascia (5).

3. In deroga a quanto stabilito dall'art. 17, comma 107, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il mandato dei componenti il Consiglio universitario nazionale, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 10 dicembre 1997, è prorogato fino al 30 aprile 2003 (6).

------------------------

(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 aprile 2002, n. 56.

(6) Comma così sostituito dalla legge di conversione 4 aprile 2002, n. 56. Vedi, anche, l'art. 3-bis, D.L. 9 maggio 2003, n. 105, nel testo integrato della relativa legge di conversione

(omissis)

 

 

 


D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273 (artt. 45-81)

----------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 marzo 2005, n. 52, S.O.

 

(omissis)

 

Sezione IV

Invenzioni

45. Oggetto del brevetto.

1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.

2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:

a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;

b) i piani, i princìpi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;

c) le presentazioni di informazioni.

3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, princìpi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.

4. Non sono considerati come invenzioni ai sensi del comma 1 i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati.

5. Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse. Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

 

 

 

46. La novità.

1. Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.

2. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

3. È pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto europeo o internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione.

 

 

 

47.Divulgazioni non opponibili.

1. Per l'applicazione dell'articolo 46, una divulgazione dell'invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa.

2. Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.

3. Per le invenzioni per le quali si è rivendicata la priorità ai sensi delle convenzioni internazionali, la sussistenza del requisito della novità deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità.

 

 

 

48.Attività inventiva.

1. Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3, dell'articolo 46, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva.

 

 

 

49. Industrialità.

1. Un'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

 

 

 

50. Liceità.

1. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all'ordine pubblico o al buon costume.

2. L'attuazione di un'invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.

 

 

 

51. Sufficiente descrizione.

1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione e i disegni necessari alla sua intelligenza.

2. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.

3. Se un'invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto mediante tale procedimento e implica l'utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non può essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare l'invenzione, nella domanda di brevetto si dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme previste nel regolamento.

 

 

 

52. Rivendicazioni.

1. La descrizione deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto.

2. I limiti della protezione sono determinati dal tenore delle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.

3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.

 

 

 

53. Effetti della brevettazione.

1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la concessione del brevetto.

2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico.

3. Decorso il termine di diciotto mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data di priorità, ovvero dopo novanta giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati.

4. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto per invenzione industriale decorrono dalla data di tale notifica.

 

 

 

54. Effetti della domanda di brevetto europeo.

1. La protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, decorre dalla data in cui il titolare medesimo abbia resa accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. Gli effetti della domanda di brevetto europeo sono considerati nulli dall'origine quando la domanda stessa sia stata ritirata o respinta ovvero quando la designazione dell'Italia sia stata ritirata.

 

 

 

55. Effetti della designazione o dell'elezione dell'Italia.

1. La domanda internazionale depositata ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, e contenente la designazione o l'elezione dell'Italia, equivale ad una domanda di brevetto europeo nella quale sia stata designata l'Italia e ne produce gli effetti ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260 e delle norme di attuazione dello stesso.

 

 

 

56. Diritti conferiti dal brevetto europeo.

1. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce gli stessi diritti ed è sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto. Qualora a seguito della procedura di opposizione esso sia mantenuto in forma modificata, i limiti della protezione stabiliti con la concessione e mantenuti sono confermati a decorrere dalla data in cui è pubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione.

2. Le contraffazioni sono valutate in conformità alla legislazione italiana in materia.

3. Il titolare deve fornire all'Ufficio italiano brevetti e marchi una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto concesso dall'Ufficio europeo nonché del testo del brevetto mantenuto in forma modificata a seguito della procedura di opposizione.

4. La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al testo originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve essere depositata entro tre mesi dalla data di ciascuna delle pubblicazioni di cui al comma 1.

5. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, il brevetto europeo è considerato, fin dall'origine, senza effetto in Italia.

 

 

 

57. Testo della domanda o del brevetto europeo che fa fede.

1. Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo, redatto nella lingua di procedura davanti l'Ufficio europeo dei brevetti, fa fede per quanto concerne l'estensione della protezione, salvo il disposto dell'articolo 70, paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260.

2. Tuttavia la traduzione in lingua italiana degli atti relativi al deposito della domanda ed alla concessione del brevetto europeo è considerata facente fede nel territorio dello Stato, qualora conferisca una protezione meno estesa di quella conferita dal testo redatto nella lingua di procedura dell'Ufficio europeo dei brevetti.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nel caso di azione di nullità.

4. Una traduzione rettificata può essere presentata, in qualsiasi momento, dal titolare della domanda o del brevetto; essa esplica i suoi effetti solo dopo che sia stata resa accessibile al pubblico presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero notificata al presunto contraffattore.

5. Chiunque, in buona fede, abbia cominciato ad attuare in Italia un'invenzione ovvero abbia fatto effettivi preparativi a questo scopo senza che detta attuazione costituisca contraffazione della domanda o del brevetto nel testo della traduzione inizialmente presentata, può proseguire a titolo gratuito lo sfruttamento dell'invenzione nella sua azienda o per i bisogni di essa anche dopo che la traduzione rettificata ha preso effetto.

 

 

 

58. Trasformazione della domanda di brevetto europeo.

1. La domanda di brevetto europeo, nella quale sia stata designata l'Italia, può essere trasformata in domanda di brevetto italiano per invenzione industriale:

a) nei casi previsti dall'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260;

b) in caso di inosservanza del termine di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto europeo, quando la domanda sia stata originariamente depositata in lingua italiana.

2. È consentita la trasformazione in domanda nazionale per modello di utilità di una domanda di brevetto europeo respinta, ritirata o considerata ritirata o del brevetto europeo revocato il cui oggetto abbia i requisiti di brevettabilità, previsti dalla legislazione italiana per i modelli di utilità.

3. A coloro che richiedano la trasformazione di cui al comma 1 è consentito chiedere contemporaneamente l'eventuale trasformazione in domanda di modello di utilità ai sensi dell'articolo 84.

4. Se una regolare richiesta di trasformazione ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è stata trasmessa all'Ufficio italiano brevetti e marchi, la domanda di brevetto è considerata come depositata in Italia alla stessa data di deposito della domanda di brevetto europeo; gli atti annessi a detta domanda che sono stati presentati all'Ufficio europeo dei brevetti sono considerati come depositati in Italia alla stessa data.

 

 

 

59. Preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni.

1. Qualora, per la medesima invenzione un brevetto italiano ed un brevetto europeo valido in Italia siano stati concessi allo stesso inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano, nella misura in cui esso tutela la stessa invenzione del brevetto europeo, cessa di produrre i suoi effetti alla data in cui:

a) il termine per promuovere l'opposizione al brevetto europeo è scaduto senza che sia stata fatta opposizione;

b) la procedura di opposizione si è definitivamente conclusa con il mantenimento in vigore del brevetto europeo;

c) il brevetto italiano è stato rilasciato, se tale data è posteriore a quella di cui alle lettere a) o b).

2. Le disposizioni del comma 1 rimangono valide anche se, successivamente, il brevetto europeo venga annullato o decada.

3. Alla scadenza dei termini di cui al comma 1, colui che ha promosso un'azione a tutela del brevetto italiano può chiederne la conversione nella corrispondente azione a tutela del brevetto europeo, fatti salvi i diritti che scaturiscono dal brevetto italiano per il periodo anteriore.

 

 

 

60. Durata.

1. Il brevetto per invenzione industriale dura venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato, né può esserne prorogata la durata.

 

 

 

61. Certificato complementare.

1. Ai certificati complementari di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349, si applica il regime giuridico, con gli stessi diritti esclusivi ed obblighi, del brevetto. Il certificato complementare di protezione produce gli stessi effetti del brevetto al quale si riferisce limitatamente alla parte o alle parti di esso relative al medicamento oggetto dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

2. Gli effetti del certificato complementare di protezione, decorrono dal momento in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale e si estendono per una durata pari al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda di brevetto e la data del decreto con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio del medicamento.

3. La durata del certificato complementare di protezione non può in ogni caso essere superiore a diciotto anni a decorrere dalla data in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale.

4. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria, le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento (CEE) n. 1768/1992 del 18 giugno 1992 del Consiglio, trovano attuazione attraverso una riduzione della protezione complementare pari a sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dal 1° gennaio 2004, fino al completo allineamento alla normativa europea.

5. Le aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo.

 

 

 

62. Diritto morale.

1. Il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione può essere fatto valere dall'inventore e, dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso.

 

 

 

63. Diritti patrimoniali.

1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.

2. Il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa.

 

 

 

64. Invenzioni dei dipendenti.

1. Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.

3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.

4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore è un dipendente di amministrazione statale, alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806 del codice di procedura civile e seguenti.

5. Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso, l'esecutività della sua decisione è subordinata a quella della sentenza sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea la determinazione è fatta dal giudice.

6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'invenzione rientra.

 

 

 

65. Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca.

1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.

2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.

3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni.

4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

 

 

 

66. Diritto di brevetto.

1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice.

2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;

b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

 

 

 

67. Brevetto di procedimento.

1. Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento, alternativamente:

a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento è nuovo;

b) se risulta una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non è riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato.

2. Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo interesse del convenuto in contraffazione alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali.

3. Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale somministra ad altri i mezzi univocamente destinati ad attuare l'oggetto del brevetto, si presume che abbia anche dato licenza di fare uso di tale metodo o processo, purché non esistano patti contrari.

 

 

 

68. Limitazioni del diritto di brevetto.

1. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione:

a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale ancorché diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie;

b) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica ed ai medicinali così preparati, purché non si utilizzino princìpi attivi realizzati industrialmente.

2. Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere attuato, né utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.

3. Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità, abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione può continuare ad usarne nei limiti del preuso. Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione è a carico del preutente.

 

 

 

69. Onere di attuazione.

1. L'invenzione industriale che costituisce oggetto di brevetto deve essere attuata nel territorio dello Stato in misura tale da non risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.

2. Le invenzioni riguardanti oggetti che per la prima volta figurano in una esposizione ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, si considerano attuate da quando gli oggetti vi sono introdotti fino alla chiusura della medesima, purché siano stati esposti almeno per dieci giorni o, in caso di esposizione di più breve durata, per tutto il periodo di essa.

3. L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti in Stati diversi da quelli membri della Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero da quelli membri dell'Organizzazione mondiale del commercio non costituisce attuazione dell'invenzione.

 

 

 

70. Licenza obbligatoria per mancata attuazione.

1. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata, producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero in uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, può essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta.

2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 può ugualmente venire concessa, qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.

3. La licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o insufficiente attuazione è dovuta a cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o del suo avente causa. Non sono comprese fra tali cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta nel mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato.

4. La concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del brevetto o il suo avente causa dall'onere di attuare l'invenzione. Il brevetto decade, qualora l'invenzione non sia stata attuata entro due anni dalla data di concessione della prima licenza obbligatoria o lo sia stata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.

 

 

 

71. Brevetto dipendente.

1. Può essere concessa licenza obbligatoria se l'invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tale caso, la licenza può essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purché questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica.

2. La licenza così ottenuta non è cedibile se non unitamente al brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull'invenzione principale ha diritto, a sua volta, alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente.

 

 

 

72. Disposizioni comuni.

1. Chiunque domandi la concessione di una licenza obbligatoria ai sensi degli articoli 70 e 71, deve provare di essersi preventivamente rivolto al titolare del brevetto e di non avere potuto ottenere da questi una licenza contrattuale ad eque condizioni.

2. La licenza obbligatoria può essere concessa soltanto contro corresponsione, da parte del licenziatario ed a favore del titolare del brevetto o dei suoi aventi causa, di un equo compenso e purché il richiedente la licenza fornisca le necessarie garanzie in ordine ad una soddisfacente attuazione dell'invenzione a norma delle condizioni fissate nella licenza medesima.

3. La licenza obbligatoria non può essere concessa quando risulti che il richiedente abbia contraffatto il brevetto, a meno che non dimostri la sua buona fede.

4. La licenza obbligatoria può essere concessa per uno sfruttamento dell'invenzione diretto prevalentemente all'approvvigionamento del mercato interno.

5. La licenza obbligatoria è concessa per durata non superiore alla rimanente durata del brevetto e, salvo che vi sia il consenso del titolare del brevetto o del suo avente causa, può essere trasferita soltanto con l'azienda del licenziatario o con il ramo particolare di questa nel quale la licenza stessa viene utilizzata.

6. La concessione della licenza obbligatoria non pregiudica l'esercizio, anche da parte del licenziatario, dell'azione giudiziaria circa la validità del brevetto o l'estensione dei diritti che ne derivano.

7. Nel decreto di concessione della licenza vengono determinati l'ambito la durata, le modalità per l'attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali è subordinata la concessione in relazione allo scopo della stessa, la misura e le modalità di pagamento del compenso. In caso di opposizione, la misura e le modalità di pagamento del compenso sono determinate a norma dell'articolo 80.

8. Le condizioni della licenza possono, con decreto del Ministero delle attività produttive, essere variate su richiesta di ognuna delle parti interessate, qualora sussistano validi motivi al riguardo.

9. Per la modificazione del compenso si applica l'articolo 80.

10. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata concessa licenza obbligatoria o il suo avente causa conceda a terzi l'uso del brevetto medesimo a condizioni più vantaggiose di quelle stabilite per la licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario.

 

 

 

73. Revoca della licenza obbligatoria.

1. La licenza obbligatoria è revocata con decreto del Ministero delle attività produttive, qualora non risultino adempiute le condizioni stabilite per l'attuazione dell'invenzione oppure qualora il titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento del compenso nella misura e con le modalità prescritte.

2. La licenza obbligatoria è altresì revocata con decreto del Ministero delle attività produttive se e quando le circostanze che hanno determinato la concessione cessino di esistere ed è improbabile che tornino a verificarsi oppure su istanza concorde delle parti.

3. La revoca può essere richiesta dal titolare del brevetto con istanza presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, che ne dà pronta notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al titolare della licenza obbligatoria, il quale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, può opporsi motivatamente alla revoca, con istanza presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 199, commi 3, 4, 5, 6 e 7.

4. In caso di revoca, colui che aveva ottenuto la licenza può attuare l'invenzione alle stesse condizioni, nei limiti del preuso o in quelli che risultano da preparativi seri ed effettivi.

 

 

 

74. Invenzioni militari.

1. Le disposizioni relative alla concessione di licenza obbligatoria per mancata o insufficiente attuazione delle invenzioni, oppure su brevetto dipendente, non si applicano alle invenzioni brevettate appartenenti all'amministrazione militare o a quelle sottoposte dall'amministrazione militare al vincolo del segreto.

 

 

 

75. Decadenza per mancato pagamento dei diritti.

1. Il brevetto per invenzione decade per mancato pagamento entro sei mesi dalla data di scadenza del diritto annuale dovuto, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei commi 2, 3 e 4.

2. Trascorso il mese di scadenza del diritto annuale e trascorsi altresì inutilmente i successivi sei mesi nei quali il pagamento è ammesso con l'applicazione di un diritto di mora, e comunque scaduto il termine utile per il pagamento del diritto, l'Ufficio italiano brevetti e marchi notifica all'interessato, con comunicazione raccomandata, che non risulta effettuato nel termine prescritto il pagamento del diritto dovuto. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, dopo trenta giorni dalla data di comunicazione anzidetta, dà atto nel registro dei brevetti, con apposita annotazione, della avvenuta decadenza del brevetto per mancato pagamento del diritto annuale, pubblicando poi nel Bollettino ufficiale la notizia della decadenza stessa.

3. Il titolare del brevetto, ove provi di avere tempestivamente effettuato il pagamento, può chiedere, con ricorso alla Commissione dei ricorsi, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale, l'annullamento della anzidetta annotazione di decadenza e la rettifica della pubblicazione. La Commissione procede, udita la parte interessata o i suoi incaricati e tenute presenti le loro eventuali osservazioni scritte. Tanto della presentazione del ricorso, quanto del dispositivo della sentenza, deve essere presa nota nel registro dei brevetti e pubblicata notizia nel Bollettino ufficiale.

4. Intervenuta la pubblicazione di cui al comma 2 e trascorsi sei mesi dalla data di tale pubblicazione, ovvero se il ricorso sia stato respinto, il brevetto si intende decaduto nei confronti di chiunque dal compimento dell'ultimo anno per il quale sia stato pagato utilmente il diritto.

 

 

 

76. Nullità.

1. Il brevetto è nullo:

a) se l'invenzione non è brevettabile ai sensi degli articoli 45, 46, 48, 49, e 50;

b) se, ai sensi dell'articolo 51, l'invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla;

c) se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;

d) se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l'avente diritto non si sia valso delle facoltà accordategli dall'articolo 118.

2. Se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso.

3. Il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità. La domanda di conversione può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio. La sentenza che accerta i requisiti per la validità del diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo. Il titolare del brevetto convertito, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione, presenta domanda di correzione del testo del brevetto. L'Ufficio, verificata la corrispondenza del testo alla sentenza, lo rende accessibile al pubblico.

4. Qualora la conversione comporti il prolungamento della durata originaria del brevetto nullo, i licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare l'oggetto del brevetto hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria e gratuita non esclusiva per il periodo di maggior durata.

5. Il brevetto europeo può essere dichiarato nullo per l'Italia ai sensi del presente articolo ed, altresì, quando la protezione conferita dal brevetto è stata estesa.

 

 

 

77. Effetti della nullità.

1. La declaratoria di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, ma non pregiudica:

a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già compiuti;

b) i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità nella misura in cui siano già stati eseguiti. In questo caso, tuttavia, il giudice, tenuto conto delle circostanze, può accordare un equo rimborso di importi già versati in esecuzione del contratto;

c) i pagamenti già effettuati ai sensi degli articoli 64 e 65, a titolo di equo premio, canone o prezzo.

 

 

 

78. Rinuncia.

1. Il titolare può rinunciare al brevetto con atto ricevuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, da annotare sul registro dei brevetti.

2. Qualora in relazione al brevetto siano trascritti atti o sentenze che attribuiscano o accertino diritti patrimoniali di terzi sul brevetto ovvero domande giudiziali con le quali si chiede l'attribuzione o l'accertamento di tali diritti, la rinuncia è senza effetto se non accompagnata dal consenso scritto dei terzi medesimi.

 

 

 

79. Limitazione.

1. Il brevetto può essere limitato su istanza del titolare, alla quale devono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni modificati.

2. Ove l'Ufficio italiano brevetti e marchi accolga l'istanza, il richiedente dovrà provvedere a versare nuovamente la tassa per la pubblicazione a stampa della descrizione e dei disegni, qualora si fosse già provveduto alla stampa del brevetto originariamente concesso.

3. L'istanza di limitazione non può essere accolta se è pendente un giudizio di nullità del brevetto e finché non sia passata in giudicato la relativa sentenza. Neppure può essere accolta in mancanza del consenso dei terzi che abbiano trascritto atti o sentenze che attribuiscano o accertino diritti patrimoniali o domande giudiziali con le quali si chiede l'attribuzione o l'accertamento di tali diritti.

4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica sul Bollettino la notizia della limitazione del brevetto.

 

 

 

80. Licenza di diritto.

1. Il richiedente o il titolare del brevetto nella domanda o con istanza anche del mandatario che pervenga all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non è trascritta licenza esclusiva, può offrire al pubblico licenza per l'uso non esclusivo dell'invenzione.

2. Gli effetti della licenza decorrono dalla notificazione al titolare dell'accettazione dell'offerta, anche se non è accettato il compenso.

3. In quest'ultimo caso alla determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente della commissione dei ricorsi. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea oppure se una delle parti rifiuta di nominare il proprio arbitratore, la determinazione è fatta dal giudice.

4. Il compenso può essere modificato negli stessi modi prescritti nella determinazione di quello originario, qualora si siano prodotti o rivelati fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato il compenso già fissato.

5. Il richiedente o titolare del brevetto che abbia offerto al pubblico licenza sul brevetto ha diritto alla riduzione alla metà dei diritti annuali.

6. La riduzione di cui al comma è concessa dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. La dichiarazione di offerta viene annotata nel registro dei brevetti, pubblicata nel Bollettino e gli effetti di essa perdurano finché non è revocata.

 

 

 

81. Licenza volontaria sui princìpi attivi mediata dal Ministro.

1. È consentito a soggetti terzi che intendano produrre per l'esportazione princìpi attivi coperti da certificati complementari di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349, di avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il Ministero delle attività produttive, una procedura per il rilascio di licenze volontarie non esclusive a titolo oneroso nel rispetto della legislazione vigente in materia.

2. Le licenze di cui al comma 1 sono comunque valide unicamente per l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale e del certificato complementare di protezione non esiste, è scaduta ovvero nei quali l'esportazione del principio attivo non costituisce contraffazione del relativo brevetto, in conformità alle normative vigenti nei Paesi di destinazione.

3. La licenza cessa di avere effetto allo scadere del certificato complementare a cui fa riferimento.

 

(omissis)

 

 


Normativa comunitaria

 


Dir. 91/250/CEE del 14 maggio 1991
Direttiva del Consiglio relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore

 

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Pubblicata nella G.U.C.E. 17 maggio 1991, n. L 122. Entrata in vigore il 16 maggio 1991.

 

Termine di recepimento: 1° gennaio 1993. Direttiva recepita con D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518.

 

 

Il Consiglio delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che attualmente i programmi per elaboratore non sono tutelati in modo preciso in tutti gli Stati membri dalle normative esistenti e che detta tutela, ove esiste, assume connotazioni diverse;

considerando che per creare programmi per elaboratore è necessario investire considerevoli risorse umane, tecniche e finanziarie, mentre è possibile copiarli a un costo minimo rispetto a quello necessario a crearli autonomamente;

considerando che i programmi per elaboratore hanno un ruolo sempre più importante in una vasta gamma di industrie e che, di conseguenza, si può affermare che la tecnologia dei programmi per elaboratore riveste una fondamentale importanza per lo sviluppo industriale della Comunità;

considerando che alcune differenze esistenti nella tutela giuridica dei programmi per elaboratore conferita dalle leggi degli Stati membri hanno effetti diretti e negativi sul funzionamento del mercato comune dei programmi per elaboratore e che tali differenze potrebbero persino aggravarsi con l'introduzione di nuove normative in materia da parte degli Stati membri;

considerando che è necessario eliminare le differenze esistenti che producono tali effetti e impedire che ne sorgano di nuove, mentre non occorre eliminare, o impedire che sorgano, quelle differenze che non pregiudicano in misura sostanziale il funzionamento del Mercato comune;

considerando che la disciplina giuridica comunitaria della tutela dei programmi per elaboratore può quindi limitarsi, in una prima fase, a stabilire che gli Stati membri sono tenuti ad attribuire ai programmi per elaboratore la tutela riconosciuta dalle leggi sul diritto di autore alle opere letterarie, nonché a determinare i soggetti e gli oggetti tutelati, i diritti esclusivi dei quali i soggetti tutelati devono potersi avvalere per autorizzare o vietare determinati atti, e la durata della tutela medesima;

considerando che, ai sensi della presente direttiva, il termine "programma per elaboratore" indica programmi in qualsiasi forma, compresi quelli incorporati nell'hardware; che questo termine comprende anche i lavori preparatori di progettazione per realizzare un programma, a condizione che siano di natura tale da consentire la realizzazione di un programma per elaboratore in una fase successiva;

considerando che, per quanto riguarda i criteri da applicare per determinare se un programma per elaboratore costituisca o meno un'opera originale, non dovrebbero essere valutati i meriti qualitativi o estetici del programma;

considerando che la Comunità è pienamente impegnata nella promozione della normalizzazione internazionale;

considerando che i programmi per elaboratore svolgono la funzione di comunicare e operare con altri componenti di un sistema informatico e con gli utenti; che a tale scopo è necessaria un'interconnessione e un'interazione logica e, ove opportuno, materiale per consentire a tutti i componenti software e hardware di operare con altri software e hardware e con gli utenti in tutti i modi in cui sono destinati a funzionare;

considerando che le parti del programma che assicurano tale interconnessione e interazione fra gli elementi del software e dell'hardware sono generalmente denominate "interfacce";

considerando che tale interconnessione e interazione funzionale è generalmente denominata "interoperabilità"; che tale interoperabilità può essere definita come la capacità di due o più sistemi di scambiare informazioni e di usare reciprocamente le informazioni scambiate;

considerando che, per dissipare ogni dubbio, occorre precisare che solo l'espressione di un programma per elaboratore è oggetto di tutela e che le idee e i princìpi alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non sono tutelati dal diritto d'autore a norma della presente direttiva;

considerando che, conformemente a detto principio del diritto d'autore, le idee e i princìpi che sono alla base della logica, degli algoritmi e dei linguaggi di programmazione non sono tutelati a norma della presente direttiva;

considerando che, conformemente alla legislazione e alla giurisprudenza degli Stati membri, nonché alle convenzioni internazionali sul diritto d'autore, l'espressione di tali idee e princìpi deve essere tutelata dal diritto d'autore;

considerando che, ai fini della presente direttiva, per "locazione" s'intende il mettere a disposizione per l'utilizzazione, per un periodo limitato e per fini di lucro, un programma per elaboratore o una copia dello stesso; che tale termine non comprende il prestito pubblico, che esula pertanto dagli obiettivi della presente direttiva;

considerando che i diritti esclusivi dell'autore di impedire la riproduzione non autorizzata della sua opera devono essere oggetto di un'eccezione di portata limitata nel caso di un programma per elaboratore, al fine di consentire la riproduzione tecnicamente necessaria all'uso di tale programma da parte del legittimo acquirente; ciò significa che il contratto non può vietare gli atti di caricamento e di svolgimento necessari per l'utilizzazione di una copia di un programma legittimamente acquisita e l'atto di correzione dei suoi errori; che in assenza di clausole contrattuali specifiche, in particolare nel caso di vendita di una copia di un programma, il legittimo acquirente di detta copia può eseguire qualsiasi altro atto necessario per l'utilizzazione di detta copia, conformemente allo scopo previsto della stessa;

considerando che a una persona avente il diritto di utilizzare un programma per elaboratore non si deve impedire di eseguire gli atti necessari ad osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma, a condizione che tali atti non costituiscano una violazione del diritto d'autore sul programma stesso;

considerando che la riproduzione, la traduzione, l'adattamento o la trasformazione non autorizzati della forma del codice in cui è stata messa a disposizione una copia di un programma per elaboratore costituiscono una violazione dei diritti esclusivi dell'autore;

considerando che possono comunque sussistere circostanze in cui tale riproduzione del codice e la traduzione della sua forma ai sensi dell'articolo 4, lettera a) e b), sono indispensabili per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità con altri programmi di un programma creato autonomamente;

considerando che si deve pertanto ritenere che, solo in tali limitate circostanze l'esecuzione degli atti di riproduzione e traduzione della forma del codice, da parte o per conto di una persona avente il diritto di usare una copia del programma, è legittima e compatibile con una prassi corretta e che pertanto essa non richiede l'autorizzazione del titolare del diritto;

considerando che uno degli obiettivi di tale eccezione è di consentire l'interconnessione di tutti gli elementi di un sistema informatico, compresi quelli di fabbricanti differenti, perché possano funzionare insieme;

considerando che l'applicazione della suddetta eccezione ai diritti esclusivi dell'autore non deve arrecare pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto od entrare in conflitto con il normale impiego del programma;

considerando che, per salvaguardare la conformità con le disposizioni della Convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche, la durata della tutela dovrebbe essere pari alla vita dell'autore più cinquanta anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua morte oppure, nel caso di opera anonima o pseudonima, dovrebbe essere pari a cinquant'anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di prima pubblicazione dell'opera;

considerando che la tutela dei programmi per elaboratore a norma delle leggi sul diritto d'autore non deve pregiudicare l'applicazione, in casi opportuni, di altre forme di tutela; che tuttavia qualsiasi disposizione contrattuale non conforme all'articolo 6 o alle eccezioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, deve essere considerata nulla;

considerando che le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 85 e 86 del trattato se un fornitore in posizione dominante rifiuta di mettere a disposizione l'informazione necessaria all'interoperatività, quale definita nella presente direttiva;

considerando che le disposizioni della presente direttiva non ostano a specifiche norme del diritto comunitario già in vigore per quanto riguarda la pubblicazione delle interfacce nel settore delle telecomunicazioni né a decisioni del Consiglio relative alla normalizzazione nel campo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;

considerando che la presente direttiva non pregiudica le deroghe previste dalle normative nazionali, in virtù della Convenzione di Berna, riguardo ai punti non contemplati dalla direttiva,

ha adottato la presente direttiva:

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Articolo 1

Oggetto della tutela

1. Conformemente alle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri tutelano i programmi per elaboratore, mediante diritto d'autore, come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche. Ai fini della presente direttiva, il termine "programma per elaboratore" comprende il materiale preparatorio per la progettazione di un programma.

2. La tutela ai sensi della presente direttiva si applica a qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore. Le idee e i princìpi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non sono tutelati dal diritto d'autore a norma della presente direttiva.

3. Un programma per elaboratore è tutelato se originale, ossia se è il risultato della creazione intellettuale dell'autore. Per determinare il diritto alla tutela non sono presi in considerazione altri criteri.

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Articolo 2

Titolarità dei programmi

1. L'autore di un programma per elaboratore e la persona fisica o il gruppo di persone fisiche che ha creato il programma o, qualora la legislazione degli Stati membri lo permetta, la persona giuridica designata da tale legislazione come titolare del diritto. Qualora la legislazione di uno Stato membro riconosca le opere collettive, la persona considerata creatrice dell'opera dalla legislazione di tale Stato ne è ritenuto l'autore.

2. Allorché un programma per elaboratore è creato congiuntamente da un gruppo di persone fisiche, esse sono congiuntamente titolari dei diritti esclusivi.

3. Qualora i programmi siano creati da un lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni del suo datore di lavoro, il datore di lavoro gode dell'esercizio esclusivo di tutti i diritti economici sul programma creato, salvo disposizioni contrattuali contrarie.

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Articolo 3

Beneficiari della tutela

La tutela è riconosciuta a tutte le persone fisiche o giuridiche aventi i requisiti previsti dalla legislazione nazionale sul diritto di autore applicata alle opere letterarie.

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Articolo 4

Attività riservate

Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, i diritti esclusivi del titolare, ai sensi dell'articolo 2, comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale di un programma per elaboratore con qualsivoglia mezzo, in qualsivoglia forma. Nella misura in cui operazioni come il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedono una riproduzione, tali operazioni devono essere sottoposte ad autorizzazione da parte del titolare del diritto;

b) la traduzione, l'adattamento, l'adeguamento e ogni altra modifica di un programma per elaboratore e la riproduzione del programma che ne risulti, fatti salvi i diritti della persona che modifica il programma;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale e di copie dello stesso. La prima vendita della copia di un programma nella Comunità da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione della copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso.

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Articolo 5

Deroghe relative alle attività riservate

1. Salvo disposizioni contrattuali specifiche, non sono soggetti all'autorizzazione del titolare del diritto gli atti indicati nell'articolo 4, lettere a) e b), allorché tali atti sono necessari per un uso del programma per elaboratore conforme alla sua destinazione, da parte del legittimo acquirente, nonché per la correzione di errori.

2. Il contratto non può impedire che una persona abilitata ad usare il programma faccia una copia di riserva qualora tale uso lo richieda.

3. La persona che ha il diritto di utilizzare una copia di un programma può, senza chiederne l'autorizzazione al titolare del diritto, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee e i princìpi su cui è basato ogni elemento del programma, quando essa effettua le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che ha il diritto di effettuare.

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Articolo 6

Decompilazione

1. Per gli atti di riproduzione del codice e di traduzione della sua forma ai sensi dell'articolo 4, lettere a) e b), non è necessaria l'autorizzazione del titolare dei diritti qualora l'esecuzione di tali atti al fine di modificare la forma del codice sia indispensabile per ottenere le informazioni necessarie per conseguire interoperabilità con altri programmi di un programma per elaboratore creato autonomamente, purché sussistano le seguenti condizioni:

a) tali atti siano eseguiti dal licenziatario o da un'altra persona che abbia il diritto di utilizzare una copia del programma o, per loro conto, da una persona abilitata a tal fine;

b) le informazioni necessarie per ottenere interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili alle persone indicate alla lettera a) e

c) gli atti in questione siano limitati alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della sua applicazione:

a) siano utilizzate a fini diversi dalla realizzazione dell'interoperabilità del programma creato autonomamente;

b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente;

c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma sostanzialmente simile nella sua espressione, o per ogni altro atto che violi il diritto di autore.

3. Conformemente alla Convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego del programma.

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Articolo 7

Misure speciali di tutela

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6, gli Stati membri stabiliscono, conformemente alle legislazioni nazionali, appropriate misure nei confronti della persona che compie uno degli atti elencati alle seguenti lettere a), b) e c):

a) ogni atto di messa in circolazione di una copia di un programma per elaboratore da parte di chi sappia o abbia motivo di ritenere che si tratta di copia illecita;

b) la detenzione a scopo commerciale di una copia di un programma per elaboratore da parte di chi sappia o abbia motivo di ritenere che si tratta di copia illecita;

c) ogni atto di messa in circolazione, o la detenzione a scopo commerciale, di qualsiasi mezzo unicamente inteso a facilitare la rimozione non autorizzata o l'elusione di dispositivi tecnici eventualmente applicati a protezione di un programma.

2. Ogni copia illecita di un programma per elaboratore è passibile di sequestro, conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato.

3. Gli Stati membri possono prevedere il sequestro di qualsiasi mezzo contemplato dal paragrafo 1, lettera c).

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Articolo 8

(3).

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(3) Articolo abrogato dall'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 93/98/CEE.

 

Articolo 9

Applicazione continuata di altre disposizioni giuridiche

1. Le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione di altre eventuali disposizioni giuridiche come quelle in materia di diritti brevettuali, marchi commerciali, concorrenza sleale, segreto industriale, tutela dei prodotti che incorporano semiconduttori, nonché in materia di diritto contrattuale. Qualsiasi disposizione contrattuale non conforme all'articolo 6 o alle eccezioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, è nulla.

2. Le disposizioni della presente direttiva si applicano anche ai programmi creati prima del 1° gennaio 1993, fatti salvi gli eventuali atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente a tale data.

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Articolo 10

Disposizioni finali

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1993.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

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Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 1991.

Per il Consiglio

il presidente

J. F. Poos -------


Reg. (CE) n. 2100/94 del 27 luglio 1994
Regolamento del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali
 
(art. 11)

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Pubblicato nella G.U.C.E. 1° settembre 1994, n. L 227. Entrata in vigore il 1° settembre 1994.

 

 

…omissis…

 

CAPITOLO II

TITOLARITÀ

Articolo 11

Diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

1. Il diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali spetta alla persona che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varietà ovvero al suo avente causa, entrambi - la persona e il suo avente causa - in appresso denominati "il costitutore".

2. Se due o più persone hanno creato oppure scoperto e sviluppato insieme la varietà, il diritto spetta congiuntamente a tali persone o ai rispettivi aventi causa. Questa disposizione si applica anche a due o più persone nei casi in cui una o più di una di queste abbiano scoperto la varietà e l'altra o le altre l'abbiano sviluppata.

3. Il diritto spetta parimenti congiuntamente al costitutore e a un'altra persona o ad altre persone, qualora il costitutore e l'altra persona o le altre persone abbiano convenuto, con dichiarazione scritta, di esercitare il diritto congiuntamente.

4. Se il costitutore è un lavoratore dipendente, il diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali viene determinato in base alla normativa nazionale applicabile al contratto di lavoro nel cui contesto la varietà è stata creata o scoperta e sviluppata.

5. Qualora, a norma dei paragrafi 2, 3 e 4, il diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali appartenga congiuntamente a due o più persone, una o più di esse può delegare le altre, mediante procura scritta, a chiedere il riconoscimento di tale diritto.

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Dir. 98/71/CE del 13 ottobre 1998
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli

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Pubblicata nella G.U.C.E. 28 ottobre 1998, n. L 189. Entrata in vigore: vedi articolo 20.

Termine di recepimento: 28 ottobre 2001. Direttiva recepita con D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.

 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato, tenuto conto del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 29 luglio 1998,

(1) considerando che tra gli obiettivi della Comunità, sanciti dal trattato, rientrano il porre le fondamenta di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa, il favorire più strette relazioni fra gli Stati membri e l'assicurare, mediante un'azione comune, il progresso economico e sociale dei paesi della Comunità, eliminando le barriere che dividono l'Europa; che a tale scopo il trattato prevede la creazione di un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci e l'istituzione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno; che un ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli favorirebbe il conseguimento di questi obiettivi;

(2) considerando che le difformità nella protezione giuridica dei disegni e dei modelli riscontrate nella normativa degli Stati membri incidono direttamente sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i prodotti in cui i disegni ed i modelli sono incorporati; che tali difformità possono falsare la concorrenza nell'ambito del mercato interno;

(3) considerando che è pertanto necessario, per il buon funzionamento del mercato interno, procedere al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di protezione dei disegni e dei modelli;

(4) considerando che, nel far ciò, è importante prendere in considerazione le soluzioni ed i vantaggi che il sistema comunitario di disegni e modelli offrirà alle imprese che desiderano acquistare diritti su disegni o modelli;

(5) considerando che non è necessario provvedere ad un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in materia di disegni e modelli e che è sufficiente limitare il ravvicinamento alle disposizioni legislative nazionali che influiscono più direttamente sul funzionamento del mercato interno; che le disposizioni su sanzioni, rimedi e esecuzione dovrebbero essere lasciate alle normative nazionali; che gli obiettivi di questo ravvicinamento limitato non possono essere raggiunti appieno mediante iniziative isolate degli Stati membri;

(6) considerando che gli Stati membri dovrebbero pertanto rimanere liberi di stabilire le norme procedurali relative alla registrazione, al rinnovo e alla nullità dei diritti su disegni e modelli e le norme concernenti gli effetti di tale nullità;

(7) considerando che la presente direttiva non esclude l'applicazione ai disegni e ai modelli delle norme di diritto interno o comunitario che sanciscono una protezione diversa da quella attribuita dalla registrazione o dalla pubblicazione come disegno o modello, quali le disposizioni concernenti i diritti sui disegni ed i modelli non registrati, i marchi, i brevetti per invenzioni e i modelli di utilità, la concorrenza sleale e la responsabilità civile;

(8) considerando che, in mancanza di un'armonizzazione della normativa sul diritto d'autore, è importante stabilire il principio della cumulabilità della protezione offerta dalla normativa specifica sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d'autore, pur lasciando gli Stati membri liberi di determinare la portata e le condizioni della protezione del diritto d'autore;

(9) considerando che il conseguimento degli obiettivi del mercato interno richiede che le condizioni per ottenere un diritto su un disegno o modello registrato siano identiche in tutti gli Stati membri; che a tal fine occorre dare una definizione unitaria della nozione di disegno o modello e dei requisiti di novità ed individualità che devono possedere i disegni e i modelli registrati;

(10) considerando che è essenziale, per agevolare la libera circolazione delle merci, far sì che in linea di massima i diritti sui disegni ed i modelli registrati attribuiscano ai loro titolari una protezione equivalente in tutti gli Stati membri;

(11) considerando che la protezione è attribuita al titolare, mediante la registrazione, per quelle caratteristiche del disegno o modello di un prodotto intero o di una parte di esso che sono visibilmente illustrate in una domanda di registrazione e divulgate mediante pubblicazione della domanda o consultazione del relativo fascicolo;

(12) considerando che la protezione non dovrebbe essere estesa alle parti componenti che non sono visibili durante la normale utilizzazione di un prodotto o alle caratteristiche di una parte che risultano invisibili quando la parte stessa è montata ovvero che non presenterebbero, di per sé, i requisiti della novità e dell'individualità; che le caratteristiche del disegno o modello escluse dalla protezione per tali ragioni non dovrebbero essere prese in considerazione per determinare se per altre caratteristiche dello stesso modello o disegno ricorrano i requisiti di protezione;

(13) considerando che l'accertamento del carattere individuale di un disegno o modello dovrebbe essere fondato su una chiara differenza tra l'impressione generale suscitata in un utilizzatore informato che osservi il disegno o il modello e quella suscitata in tale utilizzatore dal patrimonio esistente di disegni e modelli, avuto riguardo alla natura del prodotto cui esso è applicato o in cui è incorporato e, in particolare, al settore industriale cui appartiene e al margine di libertà del creatore nel realizzare il disegno o modello;

(14) considerando che l'innovazione tecnologica non dovrebbe essere ostacolata dalla concessione della protezione di un disegno o modello in relazione a caratteristiche determinate unicamente da una funzione tecnica; che ciò non implica, tuttavia, che un disegno o modello debba necessariamente avere un valore estetico; che, analogamente, l'interfunzionalità di prodotti di differenti fabbricazioni non dovrebbe essere ostacolata estendendo la protezione al disegno o modello delle connessioni meccaniche; che le caratteristiche del disegno o modello escluse dalla protezione per tali ragioni non dovrebbero essere prese in considerazione per determinare se per altre caratteristiche del disegno o modello ricorrano i requisiti di protezione;

(15) considerando che, tuttavia, le connessioni meccaniche dei prodotti modulari possono costituire un elemento importante delle loro caratteristiche innovative nonché un punto di forza sotto il profilo commerciale e che dovrebbero pertanto essere ammesse alla protezione;

(16) considerando che i diritti non sussistono per disegni o modelli contrari all'ordine pubblico o al buon costume; che la presente direttiva non costituisce un'armonizzazione delle nozioni nazionali di ordine pubblico o di buon costume;

(17) considerando che, per il buon funzionamento del mercato interno, è d'importanza fondamentale unificare la durata della protezione attribuita dalla registrazione di disegni e modelli;

(18) considerando che le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l'applicazione della disciplina della concorrenza ai sensi degli articoli 85 ed 86 del trattato;

(19) considerando che la rapida adozione della presente direttiva è diventata per alcuni settori industriali una questione urgente; che attualmente non è possibile procedere ad un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso dei disegni e modelli protetti allo scopo di consentire la riparazione di un prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario qualora il prodotto in cui il disegno o modello sia incorporato o al quale sia applicato costituisca un componente di un prodotto complesso dal cui aspetto dipenda il disegno o modello protetto; che la mancanza di un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso dei disegni e modelli protetti allo scopo di consentire la riparazione di un prodotto complesso non dovrebbe ostare all'armonizzazione delle altre disposizioni nazionali in materia di disegni o modelli che incidono più direttamente sul funzionamento del mercato interno; che, pertanto, gli Stati membri dovrebbero, nel frattempo, mantenere in vigore qualsiasi disposizione conforme al Trattato riguardante l'uso del disegno o modello protetto di un componente utilizzato allo scopo di riparare un prodotto complesso per ripristinarne l'aspetto iniziale ovvero, qualora introducano nuove disposizioni riguardanti tale uso, queste ultime dovrebbero avere esclusivamente l'obiettivo di liberalizzare il mercato di detti componenti; che gli Stati membri i quali, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, non prevedono la protezione dei disegni e dei modelli dei componenti non sono tenuti ad introdurre la registrazione dei disegni e dei modelli per detti componenti; che tre anni dopo la data di attuazione la Commissione dovrebbe presentare un'analisi delle conseguenze delle disposizioni della presente direttiva per l'industria comunitaria, per i consumatori, per la concorrenza e per il funzionamento del mercato interno; che, per quanto concerne i componenti di prodotti complessi, l'analisi dovrebbe, in particolare, esaminare la possibilità di un'armonizzazione sulla base delle opzioni possibili, compreso un sistema di retribuzione e un periodo limitato di esclusività; che, al più tardi un anno dopo la presentazione della sua analisi, la Commissione dovrebbe, previa consultazione delle parti maggiormente interessate, proporre al Parlamento europeo e al Consiglio le modifiche della presente direttiva necessarie per completare il mercato interno per quanto riguarda i componenti dei prodotti complessi, nonché qualsiasi altra modifica che ritenga necessaria;

(20) considerando che le disposizioni transitorie di cui all'articolo 14 concernenti il disegno o modello di un componente utilizzato allo scopo di riparare un prodotto complesso per ripristinarne l'aspetto originario non sono in ogni caso previste per ostacolare la libera circolazione di un prodotto che costituisca un siffatto componente;

(21) considerando che devono essere enumerati esaustivamente tanto i motivi sostanziali di rifiuto di registrazione negli Stati membri in cui sia previsto un esame di merito delle domande prima della registrazione, quanto le cause sostanziali di nullità, in tutti gli Stati membri, dei diritti su disegni e modelli registrati,

hanno adottato la presente direttiva:

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Articolo 1

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

a) "disegno o modello": l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento;

b) "prodotto": qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore;

c) "prodotto complesso": un prodotto formato da più componenti che possono essere sostituiti consentendo lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto.

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Articolo 2

Ambito d'applicazione.

1. La presente direttiva si applica:

a) ai disegni o modelli registrati presso gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri,

b) ai disegni o modelli registrati presso l'ufficio dei disegni e modelli del Benelux,

c) ai disegni o modelli registrati a norma di accordi internazionali aventi efficacia in uno Stato membro,

d) alle domande di registrazione di disegni e modelli di cui alle lettere a), b) e c).

2. Ai fini della presente direttiva, la registrazione comprende altresì la pubblicazione conseguente alla presentazione di un disegno o modello presso l'Ufficio della proprietà industriale di uno Stato membro in cui tale pubblicazione ha l'effetto di far sorgere un diritto su tale disegno o modello.

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Articolo 3

Requisiti per la protezione.

1. Gli Stati membri proteggono i disegni e modelli con la registrazione e conferiscono ai loro titolari diritti esclusivi secondo le disposizioni della presente direttiva.

2. I disegni e modelli sono protetti se ed in quanto siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

3. Il disegno o il modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce un componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e con carattere individuale soltanto:

a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest'ultimo, e

b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità.

4. Per "utilizzazione normale" ai sensi del paragrafo 3, lettera a) s'intende l'utilizzo da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione.

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Articolo 4

Novità.

Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

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Articolo 5

Carattere individuale.

1. Un disegno o modello ha un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

2. Nell'accertare il carattere individuale, si prende in considerazione il margine di libertà del creatore nel realizzare il disegno o modello.

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Articolo 6

Divulgazione.

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 5, il disegno o modello si considera divulgato se è stato pubblicato a seguito di registrazione o altrimenti, ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico, salvo qualora tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

2. Non costituisce divulgazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 5, il fatto che il disegno o il modello per il quale si rivendica la protezione come disegno o modello registrato di uno Stato membro sia stato divulgato:

a) dal suo creatore o avente diritto oppure da terzi in virtù di informazioni o atti del suo creatore o avente diritto, e

b) nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.

3. Il paragrafo 2 si applica anche quando il disegno o modello è stato divulgato a causa di un abuso commesso nei confronti del suo creatore o avente diritto.

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Articolo 7

Disegno o modello di aspetto determinato dalla sua funzione tecnica e disegno o modello di interconnessione.

1. Non sono protette dal diritto su un disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.

2. Non sono protette dal diritto su un disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per poter consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere collocato in esso, intorno ad esso o in contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione.

3. In deroga al paragrafo 2, il disegno o modello per cui ricorrono le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 è protetto quando ha lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.

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Articolo 8

Disegni e modelli contrari all'ordine pubblico o al buon costume.

Non è protetto un disegno o modello contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

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Articolo 9

Estensione della protezione.

1. La protezione conferita dal diritto su un disegno o modello si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa.

2. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà del creatore nella realizzazione del disegno o modello.

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Articolo 10

Durata della protezione.

In seguito alla registrazione, il disegno o modello per il quale ricorrono le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 è protetto per uno o più periodi di cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare del diritto può ottenere la proroga della durata della protezione per uno o più periodi di cinque anni fino a un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione.

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Articolo 11

Nullità o rifiuto della registrazione.

1. Al disegno o modello è negata la registrazione ovvero, se è stato registrato, il relativo diritto è dichiarato nullo:

a) se non è un disegno o un modello ai sensi dell'articolo 1, lettera a), ovvero

b) se non possiede i requisiti di cui agli articoli da 3 a 8, ovvero

c) se colui che richiede la registrazione ovvero il titolare del disegno o modello non è legittimato secondo la legge dello Stato membro interessato, ovvero

d) se il disegno o modello è in conflitto con un disegno o modello precedente che sia stato divulgato dopo la data di presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorità, dopo la data di quest'ultima, e che sia protetto a decorrere da una data precedente mediante disegno o modello comunitario registrato o relativa domanda o mediante disegno o modello registrato dello Stato membro interessato o relativa domanda.

2. Gli Stati membri possono disporre che sia negata la registrazione del disegno o modello o che, se esso è stato registrato, il relativo diritto sia dichiarato nullo:

a) se in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo e il diritto comunitario o la legge dello Stato membro interessato cui è soggetto il segno distintivo conferiscono al suo titolare il diritto di vietarne l'uso, ovvero

b) se il disegno o modello costituisce utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dal diritto d'autore dello Stato membro interessato, ovvero

c) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato membro interessato.

3. I motivi di cui al paragrafo 1, lettera c) possono essere dedotti esclusivamente dal titolare del disegno o modello legittimato secondo la legge dello Stato membro interessato.

4. I motivi di cui al paragrafo 1, lettera d) e al paragrafo 2, lettere a) e b), possono essere dedotti esclusivamente dal richiedente o dal titolare del diritto in conflitto.

5. I motivi di cui al paragrafo 2, lettera c), possono essere dedotti esclusivamente dalla persona o dall'ente interessato all'utilizzazione.

6. I paragrafi 4 e 5 lasciano impregiudicata la libertà degli Stati membri di disporre che i motivi di cui al paragrafo 1, lettera d) e al paragrafo 2, lettera c) possano inoltre essere invocati dall'autorità competente dello Stato membro interessato di propria iniziativa.

7. In caso di rifiuto della registrazione di un disegno o modello o di dichiarazione di nullità del diritto su un disegno o modello a norma del paragrafo 1, lettera b), o del paragrafo 2, il disegno o modello può essere registrato o mantenuto in forma modificata se in tale forma esso soddisfa le condizioni per la protezione e ne è mantenuta l'identità. La registrazione o il mantenimento in forma modificata può includere la registrazione accompagnata dalla parziale rinuncia da parte del titolare del disegno o modello o l'iscrizione nel registro dei disegni o modelli di una decisione giurisdizionale che dichiari la parziale nullità del diritto su un disegno o modello.

8. In deroga ai paragrafi da 1 a 7, ogni Stato membro può disporre che i motivi di rifiuto della registrazione o le cause di nullità vigenti nel suo ordinamento prima della data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva si applichino alle domande di registrazione di disegni o modelli presentate anteriormente a tale data, nonché alle registrazioni che ne risultano.

9. Si può dichiarare la nullità del diritto su un disegno o modello anche dopo che esso si è estinto o è stato oggetto di rinuncia.

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Articolo 12

Diritti conferiti dal disegno o modello.

1. La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso. Costituiscono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione o l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato, ovvero la detenzione di tale prodotto per tali fini.

2. Qualora il diritto di uno Stato membro non consenta di impedire gli atti di cui al paragrafo 1 prima della data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della presente direttiva, i diritti conferiti dal disegno o modello non possono essere fatti valere per impedire la continuazione dei suddetti atti da parte di persone che li abbiano iniziati anteriormente a tale data.

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Articolo 13

Limitazione dei diritti conferiti dal disegno o modello.

1. I diritti conferiti dal disegno o modello in forza della registrazione non sono esercitati riguardo:

a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali,

b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione,

c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, purché siano compatibili con la corretta prassi commerciale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte.

2. Inoltre, i diritti conferiti da un disegno o modello in forza della registrazione non sono esercitati riguardo:

a) all'arredo ed alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea immatricolati in altri paesi che entrano temporaneamente nel territorio dello Stato membro interessato,

b) all'importazione nello Stato membro interessato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui sopra,

c) all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto di cui sopra.

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Articolo 14

Disposizioni transitorie.

Fino all'adozione delle modifiche alla presente direttiva, su proposta della Commissione a norma dell'articolo 18, gli Stati membri mantengono in vigore le loro attuali disposizioni giuridiche riguardanti l'uso del disegno o modello protetto di un componente utilizzato per la riparazione di un prodotto complesso al fine di ripristinarne l'aspetto originario e introducono modifiche alle loro attuali disposizioni giuridiche solo qualora l'obiettivo sia la liberalizzazione del mercato di tali componenti.

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Articolo 15

Esaurimento dei diritti.

I diritti conferiti dal disegno o modello in forza della registrazione non si estendono agli atti riguardanti i prodotti nei quali è incorporato o cui è applicato un disegno o modello che rientra nell'ambito della loro protezione, quando i prodotti stessi sono stati posti in commercio nella Comunità dal titolare del disegno o modello o col suo consenso.

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Articolo 16

Relazioni con altre forme di protezione.

Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicate le disposizioni comunitarie o nazionali applicabili ai disegni o modelli non registrati, ai marchi d'impresa o ad altri segni distintivi, ai brevetti per invenzione, ai modelli di utilità, ai caratteri tipografici, alla responsabilità civile e alla concorrenza sleale.

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Articolo 17

Relazioni con il diritto d'autore.

I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva sono ammessi a beneficiare altresì della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere.

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Articolo 18

Revisione.

Tre anni dopo la data di attuazione di cui all'articolo 19, la Commissione presenta un'analisi delle conseguenze delle disposizioni della presente direttiva per l'industria comunitaria, segnatamente i settori industriali maggiormente interessati, in particolare i fabbricanti di prodotti complessi e di componenti, per i consumatori, per la concorrenza e per il funzionamento del mercato interno.

Al più tardi un anno dopo la stessa data, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio le modifiche alla presente direttiva necessarie per completare il mercato interno per quanto riguarda i componenti di prodotti complessi, nonché qualsiasi altra modifica che ritenga necessaria alla luce delle consultazioni svolte con le parti maggiormente interessate.

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Articolo 19

Attuazione.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 ottobre 2001.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

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Articolo 20

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

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Articolo 21

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Lussemburgo, addì 13 ottobre 1998.

 

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. Gil-Robles

 

Per il Consiglio

Il Presidente

C. Einem

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Dichiarazione della Commissione

La Commissione condivide le preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo in merito alla lotta contro le contraffazioni.

La Commissione intende presentare entro la fine dell'anno un libro verde sulla pirateria e la contraffazione nel mercato interno.

La Commissione includerà in tale libro verde l'idea del parlamento europeo di creare un obbligo per i contraffattori di fornire ai titolari di diritti su disegni o modelli le informazioni sulle loro attività illecite.

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Dichiarazione della Commissione in merito all'articolo 18

Immediatamente dopo la data di adozione della direttiva, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 18, la Commissione si impegna ad avviare una consultazione che coinvolga i fabbricanti di prodotti complessi e di componenti di tali prodotti del settore dei veicoli a motore. Scopo della consultazione sarà di giungere ad un accordo volontario tra le parti interessate sulla protezione dei disegni e dei modelli qualora il prodotto in cui il disegno o modello sia incorporato o al quale sia applicato costituisca un componente di un prodotto complesso dal cui aspetto dipenda il disegno o modello protetto.

La Commissione coordinerà tale consultazione e informerà periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito al relativo andamento. Le parti consultate saranno invitate dalla Commissione a prendere in considerazione una gamma di opzioni possibili su cui potrebbe basarsi un accordo volontario, ivi compresi un sistema di remunerazione e un sistema che contempli un periodo di protezione del disegno limitato nel tempo.

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Proposta di regolamento del Consiglio
relativo al brevetto comunitario COM (2000) 412
def

(presentata dalla Commissione)

 

INDICE

1. OSSERVAZIONI D'INDOLE GENERALE

1.1. Contesto

1.2. Attività recenti

2. PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

2.1. Oggetto

2.2. Base giuridica

2.3. Relazione tra il regolamento sul brevetto comunitario e l'Organizzazione europea dei brevetti

2.3.1. Il regolamento sul brevetto comunitario

2.3.2. L'Ufficio e la convenzione di Monaco

2.3.3. Adesione della Comunità in quanto tale alla convenzione di Monaco

2.3.4. Evoluzione coerente e simultanea del regolamento sul brevetto comunitario e della convenzione di Monaco

2.4. Caratteristiche fondamentali del brevetto comunitario

2.4.1. Carattere unitario e autonomo del brevetto comunitario

2.4.2. Diritto applicabile al brevetto comunitario

2.4.3. Costo accessibile del brevetto comunitario

2.4.3.1. Spese di traduzione

2.4.3.2. Tasse ed altri costi procedurali

2.4.4. Regime linguistico ed accesso alle informazioni

2.4.5. Certezza del diritto e brevetto comunitario: il sistema giudiziario

2.4.5.1. Il sistema giudiziario riguardante la composizione delle controversie tra privati

2.4.5.2. Il sistema giudiziario riguardante i ricorsi contro decisioni dell'Ufficio e della Commissione

2.4.5.3. Relazione tra la proposta di regolamento e la Conferenza intergovernativa sulle riforme istituzionali

2.4.5.4. Suddivisione delle competenze tra gli organi giudiziali comunitari centralizzati

2.4.6. Relazione con altri sistemi brevettuali

3. GIUSTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA ALLA LUCE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E SUSSIDIARIETÀ

4. ESAME DELLE DISPOSIZIONI DELLA PROPOSTA ARTICOLO PER ARTICOLO

 

 

RELAZIONE

1. OSSERVAZIONI D'INDOLE GENERALE

1.1. Contesto

Nell'Unione europea la tutela brevettuale è attualmente garantita da due tipi di sistemi brevettuali, nessuno dei quali si fonda su uno strumento giuridico comunitario: i sistemi brevettuali nazionali ed il sistema brevettuale europeo.

Il brevetto nazionale ha fatto la sua comparsa per primo, e negli Stati membri della Comunità europea è stato oggetto di un'armonizzazione de facto. Per cominciare tutti gli Stati membri sono parte tanto alla Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883 (rivista da ultimo il 14 luglio 1967), quanto all'accordo del 15 aprile 1994 sugli aspetti dei diritti di proprietà immateriale attinenti al commercio (denominato nel seguito accordo TRIPS). Diversi Stati membri hanno aderito anche alla Convezione del Consiglio d'Europa sull'unificazione d'alcuni principi della legislazione sui brevetti d'invenzione del 27 novembre 1963.

L'idea di brevetto comunitario risale agli anni '60, periodo nel quale si è cominciata a considerare la possibilità di costituire un sistema brevettuale valido per tutta la nascente Comunità europea. Abbastanza rapidamente però è apparso chiaro che questo sviluppo non poteva aver luogo in un ambito strettamente comunitario. Si è così arrivati per finire alla firma, avvenuta il 5 ottobre 1973, della Convenzione sulla concessione di brevetti europei (denominata nel seguito "convenzione di Monaco"), cui hanno progressivamente aderito tutti gli Stati membri.

La convenzione di Monaco si colloca nell'ambito del classico diritto convenzionale tra Stati ed esula quindi dall'ambito dell'ordinamento giuridico comunitario. Essa istituisce un'Organizzazione europea dei brevetti, i cui organi sono l'Ufficio europeo dei brevetti (denominato nel seguito "l'Ufficio") ed il Consiglio d'amministrazione. La convenzione ha definito una procedura unica di concessione dei brevetti, affidando tale compito all'Ufficio. Una volta concesso peraltro il brevetto europeo diventa un brevetto nazionale e sottostà alle normative nazionali degli Stati contraenti designati nella domanda. Attualmente dell'Organizzazione europea dei brevetti fanno parte diciannove paesi: agli Stati membri della Comunità europea si aggiungono Svizzera, Liechtenstein, Monaco, Cipro e (in un prossimo futuro) la Turchia. Diversi paesi dell'Europa centrale ed orientale [1] sono inoltre stati invitati ad aderire alla convenzione di Monaco al più presto per l'1 luglio 2002.

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[1] Bulgaria, Estonia, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.

 

Un secondo tentativo d'istituire un brevetto comunitario compiuto dagli Stati membri della CE ha portato nel 1975 alla firma della Convenzione di Lussemburgo sul brevetto comunitario (denominata nel seguito "Convenzione di Lussemburgo"). Questa convenzione è stata modificata da un accordo concluso a Lussemburgo il 15 dicembre 1989 in tema di brevetti comunitari, il quale comportava tra l'altro un protocollo sulla composizione delle controversie riguardanti contraffazioni e validità dei brevetti comunitari.

La Convenzione di Lussemburgo è una convenzione comunitaria. Sostanzialmente in seguito alla concessione di un brevetto europeo essa ne avrebbe trasformato le fasi nazionali in un'unica fase comune agli Stati membri. Tale convenzione non è mai entrata in vigore poiché tra gli Stati membri gli unici a ratificarla sono stati Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito.

L'insuccesso della Convenzione di Lussemburgo è generalmente attributo ai costi del brevetto comunitario, su cui gravavano in primo luogo le traduzioni, oltre che al sistema giudiziale. Effettivamente la convenzione prescriveva la traduzione del brevetto in tutte le lingue comunitarie, e gli ambienti interessati hanno ritenuto eccessivo tale provvedimento. Dal canto suo un sistema giudiziale abbastanza complesso avrebbe reso possibile che la decisione d'annullamento di un brevetto comunitario presa da giudici nazionali producesse effetti su tutto il territorio della Comunità. Ciò ha suscitato la diffidenza degli ambienti interessati, che hanno considerato tale possibilità un elemento gravemente pregiudizievole per la certezza del diritto.

1.2. Attività recenti

In seguito all'insuccesso della Convenzione di Lussemburgo con il Libro verde sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti in Europa [2], che s'inserisce nel solco tracciato dal primo Piano d'azione per l'innovazione in Europa [3], la Commissione ha avviato un ampio dibattito circa la necessità di prendere nuove iniziative in tema di brevetti. Il Libro verde ha provocato numerosissime prese di posizione degli ambienti interessati, del Parlamento europeo [4] e del Comitato economico e sociale [5]. Il 25 e 26 novembre 1997 la Commissione ha peraltro organizzato, sotto la Presidenza lussemburghese del Consiglio, un'audizione aperta a tutti gli utilizzatori del sistema brevettuale. Il 26 gennaio 1998 la Commissione ha parimenti organizzato una riunione di esperti degli Stati membri.

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[2] COM(97) 314 def. del 24 giugno 1997.

[3] COM(96) 589 def. del 20 novembre 1996.

[4] GU C 379 del 7.12.1998, pag. 268.

[5] GU C 129 del 27.4.1998, pag. 8.

 

 

In seguito a quest'ampio processo di consultazione il 5 febbraio 1999 la Commissione ha adottato una comunicazione circa il seguito da dare al Libro verde sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti in Europa [6]. Questa comunicazione mira ad annunciare i diversi provvedimenti e le nuove iniziative che la Commissione intende prendere o proporre per rendere interessante il sistema dei brevetti cosicché possa servire a promuovere l'innovazione in Europa.

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[6] COM(1999) 42 def. del 5 febbraio 1999.

 

 

L'iniziativa riguardante il brevetto comunitario è stata annunciata e descritta a grandi linee nella comunicazione del 5 febbraio 1999. La presente proposta congloba la maggior parte delle suddette grandi linee.

In occasione del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 i Capi di Stato o di governo degli Stati membri hanno posto in risalto come sia importante istituire senza indugio il brevetto comunitario.

 


2. PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

2.1. Oggetto

Con la presente proposta di regolamento s'intende creare un nuovo titolo unitario di proprietà industriale, il brevetto comunitario (vedere il punto 2.4), che risulta di fondamentale importanza per eliminare le potenziali distorsioni della concorrenza derivanti dalla territorialità dei titoli nazionali di protezione, oltre a costituire uno tra i mezzi più adeguati per garantire la libera circolazione delle merci protette da brevetti.

L'istituzione di un titolo brevettuale comunitario consente alle imprese di adeguare alla dimensione europea le loro attività produttive e di distribuzione. Tale titolo è considerato uno strumento d'importanza fondamentale per riuscire a trasformare in successi industriali e commerciali i risultati delle attività di ricerca nonché le nuove conoscenze tecniche e scientifiche, ponendo così termine al "paradosso europeo" dell'innovazione ma stimolando al tempo stesso gli investimenti privati nelle attività di R&S che risultano attualmente molto inferiori nell'Unione europea a quelli statunitensi e giapponesi.

Il sistema del brevetto comunitario coesisterà con quelli dei brevetti nazionali e del brevetto europeo. Gli inventori resteranno liberi di scegliere la tutela brevettuale che giudicheranno più conveniente.

2.2. Base giuridica

Come già dichiarato nella comunicazione del 5 febbraio [7], la base giuridica della proposta di regolamento è costituita dall'articolo 308 del trattato CE. Il ricorso a questa base giuridica risulta conforme a quanto si è fatto in tema di marchio comunitario [8] nonché di disegni e modelli comunitari [9].

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[7] COM(1999) 42 def., pagg. 9 e 12.

[8] Regolamento del Consiglio sul marchio comunitario del 20 dicembre 1993, GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.

[9] Proposta modifica di regolamento del Consiglio su disegni e modelli comunitari del 21 giugno 1999, COM(1999) 310 def.

 

 

Diversi motivi giustificano la scelta della forma del regolamento. È effettivamente impossibile lasciare agli Stati membri qualsiasi margine di discrezione per quanto riguarda sia la determinazione del diritto comunitario applicabile al brevetto comunitario, sia gli effetti e la gestione del brevetto una volta che questo sia stato concesso. Provvedimenti meno "vincolanti" non sarebbero in grado di garantire l'unicità del brevetto.

2.3. Relazione tra il regolamento sul brevetto comunitario e l'Organizzazione europea dei brevetti

L'idea in cui risiede la forza della presente proposta è quella di realizzare una "simbiosi" tra due sistemi: quello del regolamento sul brevetto comunitario, uno strumento della Comunità europea, e quello della convenzione di Monaco, uno strumento di diritto internazionale classico. A tale scopo occorre non soltanto adottare il regolamento sul brevetto comunitario (2.3.1.), ma anche prendere in adeguata considerazione la convenzione di Monaco e lo statuto dell'Ufficio (2.3.2.), aderire in quanto Comunità alla convenzione di Monaco (2.3.3), nonché considerare la possibilità di garantire che gli sviluppi futuri del regolamento e della Convenzione risultino coerenti tra loro (2.3.4.).

 

2.3.1. Il regolamento sul brevetto comunitario

L'adesione della Comunità in quanto tale alla convenzione di Monaco e la designazione della Comunità come territorio per il quale può essere concesso un brevetto europeo fanno sì che alle domande di brevetti comunitari siano in linea di massima applicabili le disposizioni della convenzione di Monaco applicabili alle domande di brevetti europei. Anche se il presente testo fa riferimento ad una domanda di brevetto comunitario, a norma della convenzione di Monaco tale domanda sarà sotto il profilo giuridico una domanda di brevetto europeo che designa il territorio della Comunità.

Soltanto dopo che l'Ufficio avrà concesso il brevetto questo diventa un brevetto comunitario in forza del regolamento. L'adesione della Comunità in quanto tale alla convenzione di Monaco rende superfluo che il regolamento prenda in considerazione le norme sostanziali della convenzione di Monaco e del suo regolamento d'esecuzione quali sono in vigore ad una data espressamente determinata. Il regolamento si limita sostanzialmente a disciplinare il brevetto comunitario concesso. Esso conterrà parimenti disposizioni specifiche che derogano alla Convenzione; saranno così introdotti miglioramenti rispetto al brevetto europeo, segnatamente per quanto riguarda i costi del brevetto, le traduzioni ed il sistema di ricorso giurisdizionale.

2.3.2. L'Ufficio e la convenzione di Monaco

Come si è già visto l'autorità incaricata di esaminare le domande di brevetto e di concedere i brevetti comunitari sarà l'Ufficio. L'Ufficio peraltro non è un organo comunitario. Si è quindi prospettato che esso accordi brevetti comunitari in forza dell'adesione della Comunità alla convenzione di Monaco e di una revisione di detta convenzione.

L'attuale convenzione di Monaco non consente all'Ufficio di assumersi queste funzioni, ed andrebbe quindi modificata a tal fine. Il momento è favorevole, dato che la convenzione è attualmente oggetto di una revisione. Conformemente al mandato approvato dalla conferenza intergovernativa degli Stati membri dell'Organizzazione europea dei brevetti, tenutasi a Parigi il 24 e il 25 giugno 1999, sono stati costituiti due gruppi di lavoro per preparare la riforma del sistema brevettuale in Europa per quanto riguarda più in particolare la riduzione dei costi e dei termini di concessione del brevetto europeo nonché l'armonizzazione delle controversie ad esso pertinenti.

Giova tener conto del fatto che la revisione della convenzione di Monaco esigerà che gli Stati ad essa aderenti, tra cui quattro paesi terzi, accettino di modificarla per permettere all'Ufficio di assumersi queste nuove funzioni ed alla Comunità di aderire in quanto tale alla convenzione stessa.

Lo scopo del regolamento proposto non è quello di modificare l'attuale struttura del sistema brevettuale europeo. Il regolamento non contempla la costituzione di nuovi organismi speciali in seno all'Ufficio il quale, anche se si vedrebbe affidare compiti specifici in tema di brevetto comunitario, per il resto continuerà le proprie attività nel campo del brevetto europeo in quanto organismo internazionale indipendente dalla Comunità.

Analogamente l'Ufficio applicherà al brevetto comunitario la giurisprudenza da esso sviluppata per il brevetto europeo, se ed in quanto le disposizioni stabilite dal regolamento e dalla Convenzione risultano identiche.

2.3.3. Adesione della Comunità in quanto tale alla convenzione di Monaco

Lo strumento fondamentale per conseguire gli obiettivi del regolamento è l'adesione della Comunità in quanto tale alla convenzione di Monaco. A questo fine la Commissione presenterà al Consiglio una raccomandazione concernente un mandato a negoziare.

L'adesione della Comunità alla convenzione di Monaco dovrebbe consentire di garantire un rapporto quanto più simbiotico possibile tra l'Organizzazione europea dei brevetti e la Comunità.

In seguito alla proposta relativa al brevetto comunitario gli Stati membri della CE, ai quali già compete l'obbligo di garantire il rispetto del diritto comunitario in tema di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche nelle sedi internazionali competenti, dovranno coordinare ancor più strettamente le posizioni prese in seno agli organi dell'Organizzazione europea dei brevetti, conformemente a quanto disposto dall'articolo 10 (ex articolo 5) del trattato CE.

2.3.4. Evoluzione coerente e simultanea del regolamento sul brevetto comunitario e della convenzione di Monaco

La convenzione di Monaco è attualmente oggetto di una revisione e potrà subire successive modifiche. Indipendentemente da questi lavori può darsi che si renda necessario procedere a modifiche del regolamento per rispondere all'evoluzione futura della società.

Per garantire nei limiti del possibile un'evoluzione al tempo stesso coerente e simultanea del regolamento e della convenzione di Monaco occorrerà tenere conto degli elementi che seguono:

- in primo luogo, le eventuali modifiche della convenzione di Monaco che intervenissero prima dell'adozione del regolamento sul brevetto comunitario s'applicheranno automaticamente al brevetto comunitario;

- in secondo luogo, per garantire che la revisione della convenzione di Monaco procede correttamente, una volta che la proposta di regolamento sia stata adottata dalla Commissione in forza dell'articolo 10 del trattato CE gli Stati membri dovranno cooperare lealmente nel quadro delle trattative in seno all'Organizzazione europea dei brevetti per agevolare il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla proposta. Una volta adottato il regolamento i rapporti con l'esterno pertinenti al brevetto comunitario saranno di esclusiva competenza della Comunità;

- in terzo luogo, per quanto riguarda la successiva evoluzione della convenzione di Monaco, in funzione della natura dei cambiamenti sarà possibile definire idonee regole corrispondenti modificando sia il regolamento stesso, sia il regolamento d'esecuzione che verrà adottato nell'ambito di una procedura di comitatologia;

- in quarto luogo, visto che attualmente una maggioranza preponderante degli Stati che aderiscono all'Organizzazione europea dei brevetti è attualmente costituita da Stati membri, questi ultimi dovrebbero essere in grado di garantire efficacemente che eventuali revisioni della convenzione di Monaco non mettano a repentaglio l'integrità del diritto comunitario né la perseguita coerenza tra regolamento e convenzione di Monaco.

2.4. Caratteristiche fondamentali del brevetto comunitario

Il brevetto comunitario deve possedere un carattere unitario ed autonomo (2.4.1) e scaturire da un corpus comunitario di diritto brevettuale (2.4.2.). Esso dovrà inoltre avere un prezzo accessibile (2.4.3.), disporre di un regime linguistico adeguato e rispondere alle esigenze d'informazione (2.4.4.), garantire la certezza del diritto (2.4.5.) e coesistere con gli attuali sistemi brevettuali (2.4.6.).

2.4.1. Carattere unitario e autonomo del brevetto comunitario

Il brevetto comunitario deve possedere un carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti sul territorio dell'intera Comunità, e può essere concesso, trasferito, dichiarato nullo, decadere o estinguersi unicamente per la totalità di tale territorio.

Il brevetto comunitario deve possedere un carattere autonomo. Esso è disciplinato unicamente dalle disposizioni del proposto regolamento e dai principi generali del diritto comunitario.

2.4.2. Diritto applicabile al brevetto comunitario

Il proposto regolamento introduce disposizioni specifiche applicabili al brevetto comunitario. È importante rilevare che il regolamento non si prefigge lo scopo di derogare in modo sostanziale ai principi contenuti nel diritto brevettuale nazionale vigente negli Stati membri; questi ultimi hanno tutti aderito alla convenzione di Monaco ed hanno d'altro canto già ampiamente armonizzato il diritto materiale dei brevetti conformemente alla Convenzione di Lussemburgo, peraltro mai entrata in vigore. Altrettanto dicasi per quanto riguarda le regole specifiche dell'accordo TRIPS, che vincola la Commissione e gli Stati membri.

Su queste basi al brevetto comunitario s'applicheranno le disposizioni della convenzione di Monaco relative ad argomenti quali ad esempio le condizioni di brevettabilità. A norma di quanto disposto dalla suddetta convenzione i brevetti comunitari verranno dunque concessi per le invenzioni di prodotti o di procedimenti purché queste presentino un carattere di novità, comportino un'attività inventiva e siano atte ad avere applicazioni industriali. Nel campo d'applicazione della convenzione di Monaco rientrano allo stesso modo le eccezioni alla brevettabilità. Al brevetto comunitario s'applicheranno beninteso anche le modifiche apportate alla suddetta convenzione nell'ambito della conferenza intergovernativa corso per la sua revisione, attualmente in corso.

Una volta che il brevetto europeo sia stato concesso in compenso gli effetti che esso produce saranno disciplinati dal presente regolamento. Ciò vale ad esempio per le limitazioni degli effetti del brevetto comunitario.

Per quanto riguarda l'impiego dell'invenzione brevettata senza autorizzazione del titolare del brevetto il proposto regolamento integrerà le migliori prassi vigenti negli Stati membri, rendendo così possibile la concessione di licenze obbligatorie. Anche se il regolamento non lo specifica, gli Stati membri resteranno liberi di prendere i provvedimenti necessari a tutelare gli interessi fondamentali per la loro sicurezza, in applicazione da quanto disposto dall'articolo 73 dell'accordo TRIPS.

2.4.3. Costo accessibile del brevetto comunitario

Un brevetto europeo "medio" (che designi cioè otto Stati contraenti) costa attualmente circa 30 000 EUR. Le tasse da versare all'Ufficio per questo brevetto europeo medio costituiscono il 14% circa del costo complessivo del brevetto, ed i costi della pratica presso l'Ufficio il 18% circa. Le traduzioni richieste dagli Stati contraenti corrispondono al 39% circa dei costi complessivi, mentre le tasse annuali attualmente versate agli Stati membri rappresentano una quota dell'ordine del 29% dei costi per un brevetto europeo "medio" (tra il quinto e il decimo anno). Di queste entrate il 50% è destinato all'Ufficio e il 50% allo Stato contraente interessato.

La presente proposta mira a rendere il brevetto comunitario più accessibile e più allettante dell'attuale brevetto europeo. Queste due caratteristiche dipendono in larghissima misura dai costi connessi alle traduzioni (2.4.3.1.), all'iter procedurale (2.4.3.2.) ed alla composizione delle controversie (argomento trattato al punto 2.4.5.).

2.4.3.1. Spese di traduzione

Per quanto riguarda le spese di traduzione la tabella comparativa che segue fornisce un'idea abbastanza precisa dei probabili effetti della soluzione prospettata. I tre scenari prospettati si basano sulle seguenti ipotesi: domande di 20 pagine in media, più 3 pagine per 15 rivendicazioni. Giacché si tratta di testi estremamente complessi e tecnici che vertono su elementi e procedimenti nuovi è probabile che il rendimento di un traduttore sia in media dell'ordine di tre pagine al giorno. Le spese di traduzione sono valutate in 250 EUR al giorno.

 

 

 

 

Questa valutazione comparativa evidenzia globalmente una differenza di rilievo a favore della soluzione indicata nella proposta di regolamento.

A livello di spese di traduzione il futuro brevetto comunitario risulterà da un lato più accessibile di quello proposto nella prima Convenzione di Lussemburgo sotto il profilo dei costi e dall'altro più allettante del brevetto europeo.

2.4.3.2. Tasse ed altri costi procedurali

Oltre alle spese di traduzione giova tenere conto delle differenti tasse e spese connesse alla concessione ed al mantenimento di un brevetto comunitario. È d'importanza cruciale che il costo globale di un brevetto comunitario sia dello stesso ordine di grandezza di quello dei brevetti concessi dai principali partners commerciali della Comunità, quando non addirittura più interessante.

La tabella n.2 che segue presenta la situazione attualmente esistente negli Stati Uniti, in Giappone ed all'interno dello stesso UEB [10] per quanto riguarda le varie tasse e spese.

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[10] Queste stime si basano sui dati più recenti forniti dall'Helpdesk DPI e dall'UEB.


Tabella n. 2: confronto su tasse ed altre spese tra i paesi aderenti alla convenzione di Monaco, gli Stati Uniti ed il Giappone

 

1 Dal 3° al 4° anno (790) + dal 5° al 10° anno (16 000) = 16 790.

2 3 anni e mezzo (830) + 7 anni e mezzo (1 900) = 2 730.

3 Dal 4° al 6° anno (1 320) + dal 7° al 9° anno (2 650) + 10° anno (1 870) = 5 840.

 

 

Il costo del brevetto europeo appare attualmente da tre a cinque volte superiore a quello dei brevetti giapponesi e americani.

Urge pertanto porre rimedio a questa situazione, che non incoraggia gli inventori a depositare brevetti in Europa.

Il proposto regolamento prescrive che l'ufficio esamini le domande di brevetto comunitario, conceda tale brevetto e lo amministri. Le tasse percepite dall'Ufficio nel corso dell'esame di una domanda di brevetto sono stabilite dalla convenzione di Monaco. È invece previsto che le tasse annuali per il rinnovo dei brevetti già concessi ed il loro importo siano fissate da un regolamento della Commissione relativo alle tasse, che verrà adottato con la procedura di comitatologia. Il regolamento prescrive che anche le tasse annuali debbano essere versate all'Ufficio.

2.4.4. Regime linguistico ed accesso alle informazioni

Il regime di traduzione dei brevetti costituisce un aspetto particolarmente importante dei costi connessi al brevetto comunitario (si veda la precedente tabella n. 1). Il costo di una traduzione del brevetto in tutte le lingue ufficiali della Comunità rischierebbe di far fallire l'intero progetto di brevetto comunitario, dato che risulterebbe troppo gravoso per gli inventori, e soprattutto per le imprese di piccole e medie dimensioni. Tale onere sarebbe di natura tale da dissuadere queste ultime a far ricorso al brevetto comunitario e le incoraggerebbe ad avvalersi piuttosto di una tutela brevettuale valida soltanto in alcuni Stati europei. Con l'ampliamento dell'Unione l'obbligo di una traduzione in tutte le lingue ufficiali avrebbe ripercussioni ancora più negative sotto il profilo dei costi.

Per porre rimedio a questo problema il proposto regolamento dispone che il brevetto comunitario, una volta concesso in una delle lingue di lavoro dell'Ufficio e pubblicato in questa lingua insieme ad una traduzione delle rivendicazioni nelle due altre lingue di lavoro, sia valido senza bisogno di ulteriori traduzioni. Una traduzione si renderebbe necessaria unicamente nel caso in cui il titolare del brevetto intenda promuovere un'azione giudiziale contro un presunto contraffattore. In tale situazione si presume fino a prova contraria che il presunto contraffattore il quale non abbia avuto accesso al testo del brevetto nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui è domiciliato non abbia violato intenzionalmente il brevetto. Per tutelare il presunto contraffattore che in analoghe circostanze non agisca deliberatamente il regolamento dispone che il titolare del brevetto non possa ottenere alcun risarcimento relativo ad un periodo anteriore alla notifica di una traduzione del brevetto al contraffattore. Sarà in tal modo possibile ridurre considerevolmente i costi relativi alle traduzioni.

Il sistema proposto è ritenuto adeguato in primo luogo poiché attualmente la lingua universale in campo brevettuale è di fatto l'inglese. Le traduzioni sono consultate solo in casi estremamente rari: presso l'Institut National de la Propriété Industrielle francese ad esempio le traduzioni vengono consultate unicamente nel 2% dei casi. L'eventuale obbligo di tradurre il brevetto in tutte le lingue della Comunità peraltro non offrirebbe necessariamente una valida garanzia del fatto che tutti gli operatori economici aventi sede nella Comunità possano accedere agevolmente a queste informazioni. All'occorrenza potranno essere costituiti o rafforzati sistemi distinti d'informazione e d'assistenza destinati ad aiutare segnatamente le piccole e medie imprese nelle loro ricerche d'informazioni in merito a domande di brevetto e brevetti pubblicati.

Il sistema proposto viene in secondo luogo ritenuto idoneo a consentire una tutela sufficiente del presunto contraffattore dato che le disposizioni del regolamento in tema di risarcimenti consentono al Tribunale comunitario della proprietà immateriale, che verrà istituito per sopperire alle esigenze del brevetto comunitario (vedere il punto 2.4.5.), di prendere in considerazione ogni elemento di rilievo dei singoli casi.

La presente proposta segue d'altronde lo stesso indirizzo dei lavori avviati nell'ambito della conferenza intergovernativa sulla revisione della convenzione di Monaco, con particolare riferimento alle attività del gruppo di lavoro sulla riduzione dei costi, cui gli Stati membri dell'OEB hanno affidato l'incarico di presentare proposte miranti ad ottenere una riduzione dei costi del brevetto europeo. In questa prospettiva si è parimenti stabilito che le traduzioni del brevetto, che sono comunque facoltative per il titolare, debbano essere depositate presso l'Ufficio invece che presso gli Uffici nazionali dei brevetti di diversi Stati membri. Ciò dovrebbe rappresentare una riduzione sensibile dei costi rispetto al costo complessivo di un brevetto europeo medio [11].

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[11] Secondo la delegazione francese in seno al gruppo di lavoro per la riduzione del costo del brevetto europeo (1999) il deposito presso l'Ufficio dovrebbe corrispondere ad una riduzione dei costi dell'ordine del 30% del costo complessivo di un brevetto europeo medio (documento WRP/11/99 del 18 novembre 1999).

 

 

2.4.5. Certezza del diritto e brevetto comunitario: il sistema giudiziario

Le imprese e gli inventori europei si aspettano un sistema giudiziario che massimizzi la certezza del diritto per il brevetto comunitario. Soltanto così potranno essere compensati i costi spesso ingenti delle attività di ricerca e sviluppo che precedono il brevetto.

L'unicità del diritto e la coerenza della giurisprudenza possono essere garantite in modo ineccepibile soltanto da organi giudiziali comunitari centralizzati.

Ciò vale solo per la composizione delle controversie tra privati (2.4.5.1.); i ricorsi contro le decisioni amministrative concernenti il brevetto comunitario rientreranno infatti nel campo d'applicazione delle procedure contemplate dalla convenzione di Monaco (2.4.5.2.). Vanno infine evidenziate la relazione tra la proposta di regolamento e la conferenza intergovernativa sulle riforme istituzionali (2.4.5.3.) e la ripartizione delle competenze tra le giurisdizioni centralizzate comunitarie (2.4.5.4.).

2.4.5.1. Il sistema giudiziario riguardante la composizione delle controversie tra privati

Il sistema adottato nella Convenzione di Lussemburgo non è stato ripreso in questa proposta. Esso avrebbe effettivamente reso possibile che la decisione di annullare un brevetto comunitario presa da un tribunale nazionale dinanzi al quale fosse stata proposta una domanda riconvenzionale di nullità producesse effetti su tutto il territorio della Comunità.

La soluzione recepita nella proposta è ambiziosa: essa contempla l'istituzione di organi giudiziali centralizzati e specializzati in tema di brevetti, che si occupino specificamente di esaminare le questioni pertinenti a validità e contraffazione del brevetto comunitario. A tale scopo sarà istituito un organo giudiziale comunitario per la proprietà immateriale, denominato Tribunale comunitario della proprietà immateriale [12]. Tale tribunale consisterà di sezioni di primo grado e d'appello. Questi due organi, la cui competenza sarà estesa all'intero territorio della Comunità, potranno pronunciarsi su questioni tanto di fatto che di diritto. Essi applicheranno regole procedurali proprie, ordineranno provvedimenti provvisori, stabiliranno le sanzioni e accorderanno risarcimenti. Le sentenze del tribunale avranno efficacia esecutiva. L'esecuzione forzata sarà disciplinata dalle disposizioni di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa abbia luogo. Le autorità nazionali accorderanno automaticamente la formula esecutiva ad una sentenza autentica.

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[12] È previsto che detto tribunale sia istituito per mezzo di un'apposita modifica del trattato CE, che sta venendo attualmente discussa in sede di Conferenza intergovernativa sulle riforme istituzionali.

 

 

La Commissione ritiene indispensabile istituire organi giudiziali comunitari centralizzati per diversi motivi, tra cui in primo luogo il fatto che le soluzioni meno ambiziose negoziate o abbozzate in passato non hanno avuto successo. Gli inventori non utilizzerebbero il futuro brevetto comunitario se mancasse la certezza del diritto "comunitario".

Un sistema giurisdizionale decentrato come quello realizzato per i brevetti europei, nel cui ambito è ad esempio necessario presentare separatamente in tutti gli Stati contraenti per i quali è stato concesso un brevetto i ricorsi in giustizia relativi alla sua validità, risulterebbe inaccettabile per il brevetto comunitario. Non soltanto il fatto di voler amministrare i diritti brevettuali servendosi di un tale sistema risulterebbe estremamente costoso per il titolare, ma soprattutto un sistema decentrato non conferirebbe al titolare del brevetto comunitario la necessaria certezza del diritto in rapporto alla validità del brevetto su tutto il territorio per il quale è stato concesso.

Soltanto organi giudiziali centralizzati sono idonei a garantire l'unicità del diritto ed una giurisprudenza coerente. Occorre d'altro canto evitare sin dall'inizio di porsi in una situazione in cui ad un organo giudiziale nazionale, privo d'esperienza nel campo della proprietà immateriale, venga accordata la possibilità di pronunciarsi in tema di validità e contraffazione del brevetto comunitario.

Si è parimenti tenuto conto della necessità che gli organi giudiziali centralizzati siano in possesso di tutte le qualifiche indispensabili in campo brevettuale. La composizione di tali organi dovrebbe garantire che i giudici possiedano le necessarie qualifiche nel campo del diritto brevettuale, caratterizzato da una considerevole tecnicità. Non è attualmente così nel caso del tribunale di primo grado della Corte di giustizia, che non è chiamato a pronunciarsi in tema di brevetti.

L'istituzione di nuovi organi giudiziali centralizzati risulta necessaria anche per far fronte al problema dell'eccessivo carico di lavoro che grava sulla Corte di giustizia e sul tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Effettivamente per il brevetto comunitario è d'importanza critica dare una risposta definitiva entro un termine di due anni alle questioni concernenti validità o contraffazioni. Detto termine tiene conto della durata relativamente corta della protezione accordata dal brevetto, in linea di massima ventennale, ma in realtà molto più breve a causa delle tasse annuali che il titolare del brevetto deve versare.

Questa è la ragione per cui si è abbandonata l'interessante alternativa che consisteva nell'assegnare al tribunale di primo grado una funzione di corte d'appello contro la decisione di un tribunale nazionale che si fosse pronunciato sulla validità del brevetto per l'intero territorio della Comunità.

Gli organi giudiziali centralizzati sarebbero competenti unicamente per determinate categorie di azioni. È di fondamentale importanza che possano esaminare il contenzioso pertinente alla validità del brevetto (per esempio azioni di dichiarazione di non contraffazione ed azioni, anche riconvenzionali, di nullità). Tali organi dovrebbero parimenti occuparsi del contenzioso riguardante l'impiego dell'invenzione nel periodo che intercorre tra la pubblicazione della domanda di brevetto e la concessione del brevetto stesso, come pure delle domande riguardanti limitazioni del brevetto o la sua estinzione.

È indispensabile che gli organi giudiziali centralizzati abbiano una competenza esclusiva.

Il regolamento dovrà prescrivere che tutte le controversie non espressamente riservate agli organi giudiziali centralizzati vengano esaminate dai tribunali nazionali degli Stati membri. Rientra in questa categoria ad esempio il contenzioso riguardante il diritto al brevetto, il trasferimento del brevetto o le licenze contrattuali.

Laddove siano competenti i tribunali nazionali il regolamento dispone che si applichino in linea di massima le disposizioni della Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in matteria civile e commerciale (denominata nel seguito "convenzione di Bruxelles") [13]. Il regolamento preciserà eventuali eccezioni ed adeguamenti.

[13] Questa convenzione è destinata a venir trasformata in un regolamento (si veda la proposta della Commissione del 14 luglio 1999; COM(1999) 348 def.). Resta inteso che, una volta che il Consiglio abbia definitivamente adottato il regolamento d'esecuzione, per gli Stati membri interessati il riferimento alla convenzione di Bruxelles andrà inteso come un riferimento a detto regolamento.

Ogniqualvolta l'azione verta sulla validità o sulla contraffazione del brevetto comunitario il tribunale nazionale adito ha dunque l'obbligo di declinare la propria competenza e dichiarare irricevibile il ricorso. Se la validità del brevetto costituisce una questione pregiudiziale in un'azione che verta su un altro argomento (per esempio la concorrenza sleale) il tribunale nazionale sospende il procedimento per consentire alle parti di risolvere la questione pregiudiziale nell'ambito di un'azione promossa dinanzi agli organi giudiziali centralizzati.

I tribunali nazionali mantengono la facoltà di sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali relative agli argomenti di loro competenza, quali ad esempio quelli concernenti l'interpretazione della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche [14]. In linea di massima però i tribunali nazionali non saranno abilitati ad effettuare rinvii pregiudiziali concernenti la validità del brevetto comunitario e basati sul regolamento giacché non saranno competenti in materia.

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[14] GU L 213 del 30.7.1998.

 

2.4.5.2. Il sistema giudiziario riguardante i ricorsi contro decisioni dell'Ufficio e della Commissione

Al brevetto comunitario si applicheranno le procedure d'opposizione e di ricorso dell'Ufficio. Le decisioni dell'Ufficio non saranno impugnabili dinanzi gli organi giudiziali centralizzati.

Si è adottata questa soluzione per protrarre quanto più possibile il trattamento unificato di una domanda simultanea di brevetto comunitario e di brevetto europeo. In tal modo si evita altresì di oberare gli organi giudiziali centralizzati con una miriade di ricorsi introdotti nel corso della procedura d'esame e prima della concessione del brevetto comunitario. Questa soluzione risulta parimenti appropriata in considerazione dello status giuridico delle commissioni di ricorso dell'Ufficio, che sono state considerate, ad esempio nel Regno Unito, come pienamente rispondenti alla nozione di organo giudiziale se ed in quanto prendono decisioni conclusive oltre che basate su criteri oggettivi e l'indipendenza dei loro membri è garantita dalla convenzione di Monaco [15]. Occorrerà parimenti tener conto del fatto che la validità di un brevetto concesso dall'Ufficio potrà in un secondo momento essere oggetto di una controversia tra privati in sede di Tribunale comunitario della proprietà immateriale, alle condizioni stabilite dal regolamento. Al momento questa soluzione comporta cionondimeno l'inconveniente di ritardare in misura considerevole l'adozione di una decisione definitiva sulla validità di un brevetto comunitario; tale ritardo è dovuto ai tempi tecnici talvolta molto lunghi necessari per l'esame da parte delle commissioni d'opposizione o di ricorso dell'Ufficio. Sembra comunque plausibile che una revisione della convenzione di Monaco in rapporto a questi aspetti possa risolvere il problema.

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[15] Lenzing AG's European Patent, United Kingdom High Court of Justice Nr. 8 [1997] RPC.

 

 

D'altro canto il controllo giurisdizionale delle decisioni prese dalla Commissione è evidentemente di competenza d'organi giudiziali comunitari. Attualmente tale competenza è attribuita alla Corte di giustizia (tribunale di primo grado) in forza dell'articolo 230 del trattato CE. L'esame dei ricorsi riguardanti decisioni prese in forza del regolamento sul brevetto comunitario richiederà spesso conoscenze riguardanti sostanzialmente la disciplina della concorrenza (si tratterebbe di ricorsi contro decisioni della Commissione in tema di licenze obbligatorie e licenze di diritto). Il tribunale di primo grado resta il più indicato per esaminare quest'ultimo tipo di ricorsi, di cui ha già esperienza. Non si è quindi proposto di modificare l'attribuzione delle competenze del tribunale di primo grado sotto questo profilo. Questa soluzione risulta idonea a garantire la coerenza della giurisprudenza comunitaria in questo campo.

 

2.4.5.3. Relazione tra la proposta di regolamento e la Conferenza intergovernativa sulle riforme istituzionali

Beninteso il Tribunale comunitario della proprietà immateriale sarà istituito modificando opportunamente il trattato CE. Discussioni a questo proposito sono già in corso nell'ambito della conferenza intergovernativa sulle riforme istituzionali.

Il trattato CE disporrà parimenti che, alla stregua del tribunale di primo grado (articoli 225 e da 243 a 245 del trattato CE), gli organi giudiziali in questione adottino disposizioni procedurali proprie e dispongano provvedimenti provvisori, come pure che le sentenze di tali tribunali abbiano efficacia esecutiva negli Stati membri identicamente a quanto avviene per le sentenze della Corte di giustizia. Nel trattato CE saranno parimenti precisate le relazioni tra organi giudiziali comunitari, compreso il dispositivo di ricorso nell'interesse della legge di cui più avanti al punto 2.4.5.4.

Nei suoi pareri del 26 gennaio e del primo marzo 2000 la Commissione ha già suggerito che la conferenza intergovernativa discuta le modifiche da apportare al trattato per consentire un'adeguata certezza del diritto in tema di proprietà immateriale comunitaria. Nel suo contributo complementare dell'1 marzo 2000 alla conferenza intergovernativa sulla riforme istituzionali la Commissione si è così dichiarata del parere che "in materia di titoli comunitari di proprietà immateriale, e segnatamente nella prospettiva del futuro brevetto comunitario, si debba considerare l'opportunità d'istituire un organo giurisdizionale specializzato, competente per le controversie relative sia alla validità sia alla contraffazione del brevetto comunitario, allo scopo di garantire la sicurezza giuridica dei titoli di proprietà unitari aventi effetto nell'intero territorio della Comunità, ed esonerare definitivamente ed integralmente la Corte ed il Tribunale da tale contenzioso altamente tecnico."

In attesa dell'esito delle trattative che si svolgono in seno alla Conferenza intergovernativa la Commissione include dunque nella presente proposta di regolamento disposizioni corrispondenti allo spirito del suo contributo.

Sarà ovviamente necessario adottare disposizioni più particolareggiate, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni procedurali che i nuovi organi giudiziali dovranno applicare. Tali disposizioni verranno, alla pari dello statuto del tribunale, precisate in un secondo momento.

2.4.5.4. Suddivisione delle competenze tra gli organi giudiziali comunitari centralizzati

Come già si è accennato più sopra i nuovi organi giudiziali sarebbero competenti in determinate situazioni nelle quali il trattato CE nella sua versione attuale attribuirebbe la competenza al tribunale di prima di primo grado. Come già visto al punto 2.3.4.2. quest'ultimo resterà cionondimeno competente a pronunciarsi in merito alle decisioni prese dalla Commissione. Le possibilità di ricorso contro le decisioni del tribunale di primo grado saranno disciplinate dalle vigenti disposizioni del trattato CE.

Per quanto riguarda i nuovi organi giudiziali le disposizioni prospettate non contemplano la possibilità di impugnare direttamente dinanzi alla Corte di giustizia le decisioni di una sezione d'appello del Tribunale comunitario della proprietà immateriale. Non si è neppure previsto d'inserire tra i nuovi organi giudiziali comunitari e la Corte di giustizia un dispositivo di rinvio pregiudiziale quale quello che caratterizza le relazioni tra tribunali nazionali e Corte di giustizia.

Il sistema proposto non pregiudicherebbe ciononostante la funzione della Corte di giustizia in quanto organo giudiziale supremo del diritto comunitario.

Effettivamente se il Tribunale comunitario della proprietà immateriale fosse chiamato ad interpretare aspetti più generali del diritto comunitario nel contesto delle controversie ad esso deferite, il trattato CE modificato prevederebbe la possibilità di adire la Corte di giustizia in un secondo momento nell'interesse del diritto.

Tale dispositivo consentirebbe di verificare se l'interpretazione del diritto comunitario data dal Tribunale comunitario della proprietà immateriale è o no in contraddizione con quella datane dalla Corte di giustizia. Il principio e il dispositivo del rinvio si avvicinano a quelli adottati nel protocollo del 1971 allegato alla Convenzione di Bruxelles (articolo 4) [16]. Di questa possibilità ci si potrà pertanto avvalere soltanto in riferimento a decisioni del Tribunale pronunciate in primo grado od in appello e passate in giudicato. Il cancelliere della Corte di giustizia notifica la domanda agli Stati membri ed alle istituzioni della Comunità, che nei due mesi successivi alla notifica stessa hanno il diritto di depositare presso la Corte memoriali od osservazioni scritte. Inoltre l'interpretazione data dalla Corte di giustizia in seguito a tale domanda non produce effetti sulla decisione in merito alla quale essa è stata richiesta. La procedura non dà luogo né alla riscossione né al rimborso delle spese processuali. A differenza di quanto stabilito dal protocollo summenzionato è competente a rivolgersi alla Corte di giustizia la Commissione in quanto custode del trattato CE.

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[16] GU C 27 del 26.1.1998, pag. 29.

 

 

È implicito che in quanto comunitari i nuovi organi giudiziali saranno soggetti alla giurisprudenza della Corte di giustizia, indipendentemente dal fatto che si tratti dell'interpretazione data nell'ambito dei ricorsi giurisdizionali ovvero delle pronunce pregiudiziali espresse su richiesta dei tribunali nazionali nelle controversie per cui questi ultimi sono competenti.

2.4.6. Relazione con altri sistemi brevettuali

Il sistema del brevetto comunitario coesisterà con i sistemi brevettuali nazionali e con i brevetti europei. Gli inventori conserveranno la facoltà di scegliere il sistema brevettuale che ritengano più conveniente.

Per ottenere la concessione di un brevetto comunitario la designazione del territorio della Comunità andrà fatta nella domanda di brevetto europeo, nell'ambito della quale sarà impossibile designare nel contempo il territorio della Comunità ed uno o più Stati membri. Sarà tuttavia possibile richiedere contemporaneamente un brevetto per il territorio della Comunità ed un brevetto europeo per la Svizzera, Cipro, Monaco od il Liechtenstein.

È parimenti previsto che prima della concessione del brevetto europeo una domanda di brevetto europeo che designi tutti gli Stati membri della Comunità possa venir trasformata in qualsiasi momento in una domanda di brevetto europeo che designi tutto il territorio della Comunità in quanto tale. Analogamente una domanda di brevetto europeo che designi tutto il territorio della Comunità potrà essere trasformata in una domanda di brevetto europeo che designi uno o più Stati membri della Comunità. Il principio di tale trasformazione e le sue modalità d'applicazione andranno discussi nel quadro delle trattative per l'adesione della Comunità alla convenzione di Monaco.

Una volta concesso un brevetto comunitario non potrà essere trasformato in brevetto europeo. Sarà altrettanto impossibile trasformare in brevetto comunitario un brevetto nazionale od europeo.

Quando appartenga alla stessa persona, la medesima invenzione non potrà risultare protetta simultaneamente da un brevetto comunitario e da un brevetto europeo che designi uno o più Stati membri ovvero da un brevetto nazionale concesso da uno Stato membro.

 

 

3. GIUSTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA ALLA LUCE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E SUSSIDIARIETÀ

Quali obiettivi si prefigge l'iniziativa in progetto rispetto agli obblighi che gravano sulla Comunità -

La proposta mira a migliorare il funzionamento del mercato interno, segnatamente adeguando alle dimensioni della Comunità fabbricazione e distribuzione dei prodotti brevettati.

Essa s'inserisce parimenti nel quadro delle attività volte a promuovere l'innovazione e la crescita nella Comunità europea.

L'iniziativa contemplata risponde ai criteri di sussidiarietà -

Questi obiettivi non possono essere conseguiti dagli Stati membri individualmente o collettivamente ed a causa delle loro ripercussioni transfrontaliere vanno quindi conseguiti a livello comunitario.

I mezzi resi disponibili per l'intervento comunitario sono commisurati agli obiettivi -

La Corte di giustizia ha statuito che per istituire titoli comunitari di proprietà immateriale non si può ricorrere all'armonizzazione delle legislazioni nazionali [17]. In considerazione dell'unicità del titolo non si può effettivamente lasciare agli Stati membri alcun margine dei discrezionalità per quanto ne concerne l'istituzione. L'atto proposto (un regolamento) si limita quindi al minimo necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti e non va oltre quanto è necessario a tale scopo.

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[17] Parere 1/94 della Corte di giustizia del 15 novembre 1994.

 

 

4. ESAME DELLE DISPOSIZIONI DELLA PROPOSTA ARTICOLO PER ARTICOLO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 1 - Disciplina brevettuale comunitaria

Questo articolo pone in essere un diritto brevettuale comunitario che si applica al brevetto comunitario. Si tratta di un diritto brevettuale autonomo e comunitario che coesisterà con i diritti brevettuali nazionali e con il sistema di brevetti europei. L'articolo fornisce parimenti la definizione di brevetto comunitario: costituisce brevetto comunitario ogni brevetto europeo concesso dall'Ufficio per l'intero territorio della Comunità.

 

Articolo 2 - Brevetto comunitario

Questo articolo precisa le caratteristiche del brevetto comunitario. Il paragrafo 1 stabilisce che il brevetto comunitario ha carattere unitario; esso può essere concesso, trasferito, annullato o dichiarato estinto unicamente per l'intera Comunità.

Il paragrafo 2 stabilisce il carattere autonomo del brevetto comunitario, che sottostà alle disposizioni del regolamento oltre che ai principi generali del diritto comunitario. Il paragrafo precisa altresì che le disposizioni del regolamento non pregiudicano l'applicazione del diritto degli Stati membri in tema di responsabilità penale e concorrenza sleale. A questo proposito giova osservare che, conformemente al principio generale della parità di trattamento che è alla base del diritto comunitario, gli Stati membri che dispongono sanzioni penali per le violazioni di un brevetto nazionale devono garantire una protezione equivalente al brevetto comunitario.

Il paragrafo 3 rinvia alla terminologia utilizzata nella convenzione di Monaco.

 

Articolo 3 - Applicazione alle zone marine e sottomarine ed allo spazio

Il paragrafo 1 riprende il contenuto dell'articolo 9 dell'accordo di Lussemburgo.

Il paragrafo 2 mira a garantire la protezione delle invenzioni realizzate od utilizzate nello spazio. Questa disposizione, richiesta dal Parlamento europeo [18] ed annunciata nella comunicazione del 5 febbraio 1999 [19], è di fondamentale importanza per migliorare la concorrenzialità dell'industria europea, segnatamente rispetto a quella degli Stati Uniti, paese in cui una regolamentazione analoga esiste già [20]. Essa risulta necessaria in considerazione del considerevole impegno europeo nella stazione spaziale internazionale.

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[18] Risoluzione relativa al Libro verde della Commissione sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti in Europa - Promuovere l'innovazione tramite il brevetto (COM(97) 314 def.), punto 9.

[19] COM(1999) 42 def.

[20] Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo "L'Unione europea e lo spazio: promuovere le applicazioni, i mercati e la concorrenzialità dell'industria", COM(96) 617 def.

 

CAPO II - DIRITTO BREVETTUALE

Sezione 1 - Diritto al brevetto

Articolo 4 - Diritto al brevetto comunitario

Il paragrafo 1 dispone che il brevetto comunitario è di proprietà dell'inventore o del suo avente causa.

Il paragrafo 2 contiene disposizioni specifiche riguardanti le relazioni tra datore di lavoro e dipendente. Esso riprende la norma contenuta nell'articolo 60, paragrafo 1 della convenzione di Monaco, la quale utilizza una terminologia che si scosta leggermente da quella impiegata dall'articolo 6 della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali [21]. Giacché effettivamente per determinare il diritto al brevetto nella fase che precede la concessione del brevetto stesso s'applicano le disposizioni della convenzione di Monaco, sarebbe inconcepibile che in questa stessa fase valessero criteri differenti per determinare il diritto al brevetto comunitario. A norma di questo paragrafo si applica la legge dello Stato nel quale il dipendente svolge la sua attività principale; qualora risulti impossibile determinare quale sia tale Stato si applica il diritto dello Stato in cui si trova il centro d'attività del datore di lavoro cui fa capo il dipendente.

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[21] Versione consolidata: GU C 27 del 26.1.1998.

 

Il paragrafo 3 riprende sostanzialmente la norma contenuta dal paragrafo 2 dell'articolo 60 della convenzione di Monaco. Esso precisa a chi spetta il brevetto quando diverse persone hanno realizzato l'invenzione indipendentemente l'una dall'altra. In tali casi il brevetto spetta a chi ha depositato per primo una domanda che sia stata pubblicata. Il paragrafo precisa parimenti che, in caso di rivendicazione della priorità, per stabilire la priorità varrà la data di tale domanda.

 

 

Articolo 5 - Rivendicazione del diritto al brevetto comunitario

Questo articolo riprende il contenuto dell'articolo 23 della Convenzione di Lussemburgo.

 

Articolo 6 - Effetti del cambiamento di proprietà

Questo articolo riprende il contenuto dell'articolo 24 della Convenzione di Lussemburgo.

 

Sezione 2 - Effetti del brevetto e della domanda di brevetto comunitario

 

Articolo 7 - Divieto di utilizzazione diretta dell'invenzione

Questa disposizione corrisponde all'articolo 25 della Convenzione di Lussemburgo e all'articolo 28 dell'accordo TRIPS.

 

Articolo 8 - Divieto di utilizzazione indiretta dell'invenzione

Questo articolo riprende il contenuto dell'articolo 26 della Convenzione di Lussemburgo.

 

Articolo 9 - Limiti degli effetti del brevetto comunitario

Questo articolo riprende in gran parte il contenuto dell'articolo 27 della Convenzione di Lussemburgo e quello dell'articolo 4 dell'accordo TRIPS.

Il punto e) contiene una precisazione se ed in quanto riguarda, oltre agli oggetti utilizzati nella costruzione o nel funzionamento dei mezzi di locomozione aerea o terrestre, anche quelli relativi ad altri mezzi di trasporto. Si tratta ad esempio dei veicoli che viaggiano nello spazio.

 

Articolo 10 - Esaurimento comunitario dei diritti derivanti dal brevetto comunitario

Quest'articolo stabilisce il principio dell'esaurimento comunitario. Disposizioni corrispondenti figurano nell'articolo 28 della Convenzione di Lussemburgo e nell'articolo 13 del regolamento sul marchio comunitario.

 

Articolo 11 - Diritti conferiti dalla domanda di brevetto comunitario in seguito alla sua pubblicazione

Il paragrafo 1 riprende il contenuto del paragrafo 1 dell'articolo 32 della Convenzione di Lussemburgo.

Il paragrafo 2 deroga ai paragrafi 2 e 3 di detta convenzione. Effettivamente, contrariamente alla soluzione ivi adottata, è inconcepibile lasciare ai singoli Stati membri la facoltà di prevedere le condizioni supplementari cui sottostà il compenso ragionevole di cui al paragrafo in questione. Ciò determinerebbe un rischio di trattamento differenziato da uno Stato membro all'altro per quanto riguarda l'applicazione dei diritti conferiti dalla domanda di brevetto comunitario. È di fondamentale importanza che il compenso disposto come conseguenza della contraffazione sia determinato in base a regole comuni. Ciò risulta tanto più auspicabile in quanto l'organo giudiziale competente in materia è un organo giudiziale comunitario centralizzato (v. capo IV, sezione 1).

Non è precisato come il richiedente debba trasmettere al presunto contraffattore una traduzione, né di quali mezzi debba servirsi per assicurarsi di aver scelto la lingua giusta per la traduzione nel caso in cui il presunto contraffattore sia domiciliato in uno Stato membro che ha più lingue ufficiali. Queste situazioni dovrebbero risultare in pratica piuttosto rare e non si è ritenuto necessario disporre procedure obbligatorie.

Sono effettivamente possibili vari approcci: richiedente e destinatario possono mettersi d'accordo senza particolari formalità precise in merito alla lingua della traduzione. Ovviamente il richiedente deve all'occorrenza poter provare agli organi giudiziali comunitari l'esistenza di un tale accordo. Il richiedente il quale ritenga che l'approccio volontario non possa dare buon esito può ricorrere ad una notifica ufficiale. Se il richiedente è domiciliato in uno Stato diverso da quello del destinatario può ad esempio avvalersi del dispositivo di notifica che figura nella Convenzione dell'Aia relativa alla notificazione ed alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, attualmente in vigore negli Stati membri [22]. L'articolo 5 di tale convenzione dispone che l'atto possa sempre essere recapitato al destinatario che l'accetti volontariamente. Il destinatario che non l'accetti deve precisare i motivi del suo rifiuto. L'ultima frase del paragrafo 2 dell'articolo 11 del regolamento proposto dispone che non sia necessaria alcuna traduzione se il presunto contraffattore è in grado di comprendere il testo e mira così a garantire che il destinatario non abusi del suo diritto ad utilizzare una particolare lingua. Anche in questo caso cionondimeno l'onere della prova grava sul richiedente.

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[22] Le procedure stabilite da detta convenzione dovrebbero ben presto essere sostituite nelle relazioni intracomunitarie da disposizioni contenute in un regolamento del Consiglio concernente la comunicazione e la notificazione degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale (proposta modificata del 29 marzo 2000, COM(2000) 75 def.).

 

Il paragrafo 3 dispone che nel determinare il compenso ragionevole si tenga conto della buona fede della persona che ha utilizzato l'invenzione o che si è accinta a farlo.

Il paragrafo 4 precisa che la lingua ufficiale dei cui al paragrafo 2 debba essere anche una lingua ufficiale della Comunità.

 

Articolo 12 - Diritto fondato sull'utilizzazione anteriore dell'invenzione

Questo articolo corrisponde in linea di massima all'articolo 20 del progetto di trattato presentato nel 1991 alla conferenza diplomatica diretta alla conclusione di un trattato che completi la Convenzione di Parigi per quanto riguarda i brevetti. Invece di rinviare semplicemente alla legislazione nazionale, alla stregua di quanto fa l'articolo 37 della Convenzione di Lussemburgo, tale testo definisce in sostanza i diritti dell'utilizzatore anteriore.

 

Articolo 13 - Brevetto relativo ad un procedimento: onere della prova

Questo articolo corrisponde all'articolo 35 della Convenzione di Lussemburgo.

 

Sezione 3 - Il brevetto comunitario in quanto oggetto di proprietà

 

Articolo 14 - Equiparazione del brevetto comunitario al brevetto nazionale

I paragrafi 1, 2 e 3 riprendono sostanzialmente i corrispondenti paragrafi dell'articolo 38 della Convenzione di Lussemburgo. Un'analoga disposizione è stata adottata nel regolamento sul marchio comunitario (articolo 16). L'articolo dispone che un brevetto comunitario sia trattato come oggetto di proprietà allo stesso modo dei brevetti nazionali. In compenso il paragrafo 3 deroga al paragrafo 4 dell'articolo 38 della Convenzione di Lussemburgo: l'acquisto d'efficacia del brevetto comunitario in quanto oggetto di proprietà non può dipendere dall'eventuale iscrizione in un registro nazionale dei brevetti.

 

Articolo 15 - Trasferimento

I paragrafi 1 e 2 mirano a chiarire come il brevetto comunitario sia trasferibile indipendentemente dall'azienda. Analoghe disposizioni sono state adottate per il marchio comunitario (articolo 17, paragrafi 1 e 2 del regolamento sul marchio comunitario).

I paragrafi da 3 a 5 corrispondono all'articolo 39 della Convenzione di Lussemburgo.

 

Articolo 16 - Diritti reali

Questa disposizione mira a chiarire come il brevetto comunitario possa anche venir dato in pegno od essere oggetto di un altro diritto reale. Tali diritti possono venire iscritti nel registro dei brevetti comunitari e pubblicati. Analoga disposizione è stata adottata per il marchio comunitario (articolo 19 del regolamento sul marchio comunitario).

 

Articolo 17 - Esecuzione forzata

In quanto oggetto di proprietà il brevetto comunitario può essere oggetto di provvedimenti di esecuzione forzata. L'esecuzione forzata può essere iscritta nel registro dei brevetti comunitari e pubblicata. Una corrispondente disposizione è stata adottata per il marchio comunitario (articolo 20 del regolamento sul marchio comunitario).

 

Articolo 18 - Procedura fallimentare e procedure analoghe

Questo articolo disciplina il trattamento del brevetto nell'ambito di una procedura di fallimento o di una procedura analoga. Il paragrafo 1 dispone un trattamento unificato del brevetto comunitario se ed in quanto esso prescrive che un brevetto comunitario possa esser compreso in una procedura fallimentare od in una procedura analoga unicamente nello Stato membro in cui è situato il centro dei principali interessi del debitore. Tale regola corrisponde alla soluzione per la quale si è optato nel regolamento relativo alle procedure concorsuali adottato dal Consiglio il 29 maggio 2000 [23], regolamento che peraltro non si applica in Danimarca.

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[23] Regolamento del Consiglio relativo alle procedure concorsuali del 29 maggio 2000, non ancora pubblicato nella GU.

 

Il paragrafo 2 precisa che in caso di comproprietà questa stessa norma si applica ad una parte del brevetto.

Il paragrafo 3 riguarda l'iscrizione nel registro dei brevetti comunitari.

 

 

Articolo 19 - Licenze contrattuali

Questa disposizione è ispirata all'articolo 42 della Convenzione di Lussemburgo nonché alla disciplina del marchio comunitario (articolo 22 del regolamento sul marchio comunitario).

Il paragrafo 1 afferma il principio che il titolare può concedere licenze a terzi. Si tratta per il proprietario di un mezzo economico d'importanza fondamentale.

Il paragrafo 2 contiene una clausola generale relativa alla salvaguardia dei diritti in caso di violazione dei limiti imposti dal contratto di licenza, ad esempio nel caso di una violazione delle clausole quanto alla durata della licenza ovvero al territorio per il quale essa è stata accordata.

Il paragrafo 3 corrisponde al paragrafo 3 dell'articolo 42 della Convenzione di Lussemburgo.

 

Articolo 20 - Licenze al pubblico

Questa disposizione riprende il contenuto dell'articolo 43 della Convenzione di Lussemburgo, seppure con una modifica al paragrafo 5. Essa mira a consentire l'impiego di un sistema di licenze di diritto in base a dichiarazioni rese all'Ufficio.

Il paragrafo 5 deroga alla corrispondente disposizione della Convenzione di Lussemburgo se ed in quanto la Commissione, e non una divisione d'annullamento dell'Ufficio che andrebbe istituita ex novo, costituisce l'autorità cui spetta il compito di definire l'entità adeguata del compenso laddove il titolare del brevetto e l'utilizzatore non riescano a raggiungere un accordo su questo punto. Ciò risulta compatibile con la funzione della Commissione in quanto autorità incaricata di accordare licenze obbligatorie in forza dell'articolo 22 e di fissare la remunerazione adeguata di tali licenze. Tale soluzione corrisponde parimenti all'impostazione in base alla quale il regolamento non contempla la costituzione di nuovi organi specializzati in seno all'Ufficio.

 

Articolo 21 - Concessione di licenze obbligatorie

Il sistema di licenze obbligatorie mira a disporre garanzie contro eventuali abusi dei diritti conferiti dal brevetto. Esso si fonda sulle esigenze di cui all'articolo 5 della Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale oltre che sulle più recenti prescrizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1 ed all'articolo 31 dell'accordo TRIPS.

Contrariamente alla soluzione adottata nella Convenzione di Lussemburgo, la quale stabilisce (articolo 45) l'applicabilità delle legislazioni nazionali alle licenze obbligatorie su un brevetto comunitario, per garantire una maggiore certezza del diritto questa proposizione enumera i diversi motivi per i quali potranno essere accordate le licenze in questione. I motivi menzionati nella disposizione corrispondono alle prescrizioni delle legislazioni nazionali di diversi Stati membri oltre che a quelle derivanti dalla Convenzione di Parigi e dall'accordo TRIPS.

Il primo motivo è la mancata o carente utilizzazione del brevetto comunitario. Il punto 1 dell'articolo recepisce il dettato dell'articolo 5, paragrafo 4 della Convenzione di Parigi per quanto riguarda il momento in cui è possibile presentare una domanda di licenza obbligatoria per questo motivo. Esso recepisce parimenti il dettato del paragrafo 1 dell'articolo 27 dell'accordo TRIPS, il quale stabilisce un divieto di operare discriminazioni tra i prodotti importati e quelli di produzione nazionale.

Il punto 2 tratta del secondo motivo. Esso si applica alle situazioni in cui il detentore di un brevetto comunitario o nazionale (secondo brevetto) non possa utilizzarlo senza infrangere un altro brevetto comunitario (primo brevetto). È assimilato al secondo brevetto il diritto comunitario o nazionale su una varietà vegetale. In tali situazioni il secondo brevetto (ovvero il diritto su un ritrovato vegetale) deve, a norma dell'articolo 31, punto l dell'accordo TRIPS, presupporre un progresso tecnico di rilievo rispetto all'invenzione rivendicata nel primo brevetto. La disposizione proposta autorizza la Commissione a prendere qualsiasi provvedimento essa ritenga utile per verificare la rispondenza a tali requisiti.

Il punto 3 accorda alla Commissione la facoltà di autorizzare l'utilizzazione di un brevetto in alcune circostanze ben determinate: si tratta dei periodi di crisi o delle situazioni di estrema urgenza, ovvero ancora delle situazioni in cui occorre porre rimedio ad una pratica giudicata anticoncorrenziale in esito ad un procedimento giudiziario od amministrativo.

Il punto 4 riprende il contenuto dell'articolo 31, punto c), dell'accordo TRIPS per quanto riguarda i casi pertinenti alla tecnologia dei semiconduttori.

Il punto 5 riprende il contenuto dell'articolo 31, punto b), dell'accordo TRIPS

Il punto 6 prescrive che le modalità e le procedure da seguire per applicare questi principi siano determinate nel regolamento esecutivo.

 

Articolo 22 - Condizioni applicabili alle licenze obbligatorie

Le condizioni applicabili alle licenze obbligatorie di cui al paragrafo 1 corrispondono a quelle che figurano all'articolo 31 dell'accordo TRIPS.

Il paragrafo 2 precisa che gli Stati membri non possono accordare licenze obbligatorie su un brevetto comunitario.

 

Articolo 23 - Opponibilità ai terzi

Questa disposizione definisce le condizioni in cui sono opponibili ai terzi gli atti giuridici di cui gli articoli da 16 a 22. Una corrispondente disposizione è stata adottata per il marchio comunitario (articolo 23 del regolamento sul marchio comunitario).

 

Articolo 24 - La domanda di brevetto comunitario in quanto oggetto di proprietà

Il paragrafo 1 dispone che gli articoli da 14 a 19, l'articolo 21 (eccettuati i primi due paragrafi) e l'articolo 22 si applicano anche alla domanda di brevetto comunitario. Un'analoga disposizione figura nel regolamento sul marchio comunitario (articolo 24). Il fatto di fare riferimento agli articoli di una stessa sezione implica parimenti che, alla stregua dei brevetti, nel registro dei brevetti comunitari siano iscritte anche le domande di brevetto.

Il paragrafo 2 stabilisce che i diritti acquisisti in base alla domanda di brevetto continuino a produrre effetti in base ad un brevetto concesso.

 

CAPO III - MANTENIMENTO IN VIGORE, ESTENSIONE E NULLITÀ DEL BREVETTO COMUNITARIO

Sezione 1 - Mantenimento in vigore ed estensione

 

Articolo 25 - Tasse annuali

Il paragrafo 1 costituisce la disposizione fondamentale in rapporto alle tasse annuali che andranno pagate all'Ufficio allo scopo di mantenere in vigore il brevetto comunitario o la domanda ad esso relativa. Il paragrafo precisa il momento a partire dal quale vanno versate le tasse in questione, il cui importo andrà determinato nel relativo regolamento d'esecuzione.

Il paragrafo 2 consente una proroga dei termini per il pagamento della tassa subordinata al pagamento di un supplemento.

Il paragrafo 3 stabilisce che per motivi di equità non venga riscosso alcun supplemento qualora la tassa annuale giunga a scadenza entro i due mesi successivi alla data di concessione del brevetto, purché il pagamento venga effettuato entro i termini di cui al paragrafo 2.

 

Articolo 26 - Rinuncia

Quest'articolo dispone che il brevetto comunitario possa essere oggetto di rinuncia soltanto nella sua totalità. La rinuncia va dichiarata per iscritto all'Ufficio. Essa viene iscritta nel registro dei brevetto comunitari con l'espressa riserva che una determinata categoria di persone debba essere stata informata preventivamente ovvero all'occorrenza abbia dato il proprio consenso.

 

Articolo 27 - Estinzione

Quest'articolo definisce le circostanze in cui si ha estinzione del brevetto comunitario. Nella sostanza esso corrisponde al contenuto dell'articolo 50 della Convenzione di Lussemburgo, che peraltro rinvia alla convenzione di Monaco per determinare la durata della protezione mentre qui questo aspetto è regolato dal paragrafo 1.

 

Sezione 2 - Nullità del brevetto comunitario

 

Articolo 28 - Cause di nullità

Quest'articolo determina le cause di nullità del brevetto comunitario e riprende nella sostanza il contenuto dell'articolo 56 della Convenzione di Lussemburgo, seppure con le eccezioni precisate sotto.

Il paragrafo 1, lettera f) di questo articolo non rinvia, a differenza di quanto fa l'articolo 56, paragrafo 1, lettera f) della Convenzione di Lussemburgo, all'articolo 36, paragrafo 1 della suddetta convenzione, ma incorpora una norma sostanziale in tema di motivi di nullità.

A differenza di quanto avviene per l'articolo 56, paragrafo 3 della Convenzione di Lussemburgo inoltre questo articolo non comporta disposizioni in forza delle quali la nullità che colpisce il brevetto comunitario nel caso di cui al paragrafo 1, lettera f) è pronunciata unicamente per lo Stato membro in questione. Ne segue che, qualora vi sia un brevetto nazionale anteriore in un unico Stato membro, il brevetto comunitario è nullo nell'intera Comunità. Questa soluzione, che risulta necessaria per preservare l'unicità del brevetto comunitario, comporta cionondimeno un trattamento severo del brevetto comunitario in rapporto ai brevetti europei, che sono de facto brevetti nazionali.

Giova precisare che il tribunale competente per decidere in merito alla nullità del brevetto è il Tribunale comunitario della proprietà immateriale. Dato che i tribunali nazionali mantengono la competenza per le azioni riguardanti il diritto al brevetto comunitario, una dichiarazione di nullità per la causa cui alla lettera e) resa dagli organi giudiziali centralizzati può intervenire solo successivamente alla sentenza di un tribunale nazionale (si veda l'articolo 31, paragrafo 2 del presente regolamento).

 

Articolo 29 - Effetti della nullità

Quest'articolo corrisponde in parte all'articolo 54 del regolamento sul marchio comunitario. Il paragrafo 1 definisce le ripercussioni della nullità. Il paragrafo 2 determina su quali decisioni e contratti la nullità non produca effetti; esso deroga alla disciplina del marchio comunitario se ed in quanto non contempla la possibilità che siano applicabili le disposizioni nazionali in tema di risarcimento del danno subito in seguito al comportamento del titolare del brevetto o quelle riguardanti l'arricchimento ingiustificato. Il motivo di ciò è che il regolamento stabilisce un sistema completo d'indennizzo basato su norme comuni (si veda l'articolo 44 in tema di risarcimento).

 

CAPO IV - COMPETENZE E PROCEDURE RELATIVE ALLE AZIONI GIUDIZIARIE RIGUARDANTI IL BREVETTO COMUNITARIO

Sezione 1 - Azioni riguardanti validità, contraffazione ed utilizzazione del brevetto comunitario

 

Articolo 30 - Azioni e domande riguardanti il brevetto comunitario - competenza esclusiva del tribunale comunitario della proprietà immateriale

Questo articolo elenca in modo esauriente e le azioni e le domande che vanno deferite al tribunale comunitario della proprietà immateriale. Si tratta delle azioni e delle domande che riguardano validità e contraffazioni del brevetto nonché utilizzazione dell'invenzione e risarcimento dei danni.

Il paragrafo 2 precisa che il brevetto comunitario non può esser oggetto di un'azione per rischio di contraffazione.

Il paragrafo 3 precisa la competenza giurisdizionale: il Tribunale comunitario della proprietà immateriale gode della competenza esclusiva a conoscere delle domande e delle azioni in questione. In tal modo anche le domande successive di risarcimento vanno presentate dinanzi a questo tribunale centralizzato e non dinanzi ai tribunali nazionali.

Per quanto riguarda condizioni e modalità relative alle azioni ed alle domande in questione il paragrafo 4 rinvia allo statuto od alle disposizioni procedurali del tribunale comunitario, se ed in quanto tali aspetti non sono già disciplinati dal trattato CE o dal presente regolamento.

 

Articolo 31 - Azione di nullità

Questa disposizione definisce i motivi per i quali una domanda diretta di nullità può essere ritenuta fondata e determina quali persone possano intraprendere un'azione in diritto nonché le altre condizioni applicabili. Essa deroga all'articolo 55 della Convenzione di Lussemburgo se ed in quanto precisa che un'azione diretta di nullità può venir promossa anche quando è ancora possibile un'opposizione o è pendente un procedimento di opposizione dinanzi all'Ufficio.

 

Articolo 32 - Domanda riconvenzionale di nullità

Questa disposizione definisce le condizioni per un'azione riconvenzionale di nullità e stabilisce un obbligo d'informazione nel caso in cui il titolare del brevetto non sia parte in causa del contenzioso. Una corrispondente disposizione è stata adottata per il marchio comunitario (articolo 96 del regolamento sul marchio comunitario).

 

 

 

Articoli 33 e 34 - Azione di contraffazione - Azione di accertamento negativo della contraffazione

Questi due articoli precisano le condizioni per un'azione per contraffazione ovvero di constatazione d'assenza di contraffazione nonché le persone che possono iniziare tali azioni od intervenirvi.

 

Articoli 35 e 36 - Azione relativa all'utilizzazione dell'invenzione anteriore alla concessione del brevetto - Azione relativa al diritto fondato sull'utilizzazione anteriore dell'invenzione

Questi due articoli precisano le condizioni alle quali si può proporre un'azione per utilizzazione dell'invenzione nel corso del periodo di cui all'articolo 11 del presente regolamento ovvero un'azione relativa al diritto fondato su un'utilizzazione anteriore di cui all'articolo 12 del presente regolamento, nonché le persone che possono promuovere dette azioni.

 

Articolo 37 - Domanda di limitazione

Questa disposizione prevede le procedure e le condizioni applicabili alle domande di limitazione del brevetto.

Effettivamente il titolare del brevetto può avere interesse a richiedere di propria iniziativa che vengano posti limiti al suo brevetto. Egli può trovarsi in una posizione di debolezza in rapporto al presunto contraffattore e volere di conseguenza limitare il rischio di un'azione di nullità che potrebbe all'occorrenza avere conseguenze economiche nefaste in termini di risarcimento.

 

Articolo 38 - Domanda di accertamento dell'estinzione

Quest'articolo dispone che chiunque possa presentare una domanda di constatazione dell'avvenuta estinzione di un brevetto per i motivi di cui all'articolo 27.

 

Articolo 39 - Ricorsi

Quest'articolo contiene i principi fondamentali riguardanti i ricorsi contro le decisioni prese in primo grado dal Tribunale comunitario della proprietà immateriale, e rinvia allo statuto di detto tribunale per informazioni più particolareggiate quanto alle disposizioni applicabili.

 

Articolo 40 - Legittimazione ad agire Commissione

Quest'articolo conferisce alla Commissione la capacità di promuovere un'azione diretta di nullità dinanzi al Tribunale comunitario e d'intervenire in qualsiasi procedimento ivi in corso nell'interesse della Comunità. Tale competenza mira tra l'altro a compensare il fatto che il presente regolamento non istituisce procedure di ricorso diretto contro le decisioni dell'Ufficio.

 

Articolo 41 - Ambito della competenza

Questa disposizione precisa che in tema di contraffazioni e d'utilizzazione del brevetto la competenza del tribunale centralizzato copre l'intero territorio della Comunità.

Articolo 42 - Provvedimenti provvisori o conservativi

Quest'articolo precisa che il Tribunale comunitario della proprietà immateriale può prendere ogni provvedimento provvisorio o conservativo che si riveli necessario. Il suo statuto conterrà regole più particolareggiate.

Gli organi giudiziali centralizzati sono effettivamente nella migliore posizione per decidere in merito a tali provvedimenti, che esigono sempre una misura di valutazione della fondatezza della richiesta. È importante che detti organi dispongano di procedure semplici e rapide perché i provvedimenti in questione possano venir eseguiti efficacemente in tutti gli Stati membri. In compenso è opportuno non assegnare agli organi giudiziali degli Stati membri una concorrente competenza ad ordinare provvedimenti provvisori nei casi in cui il tribunale centralizzato sarebbe competente nel merito. Nei limiti del possibile occorre prevenire che manchi la coerenza tra i provvedimenti provvisori o conservativi ordinati dai tribunali nazionali e dagli organi giudiziali centralizzati.

 

Articolo 43 - Sanzioni

Questa disposizione stabilisce che il tribunale adito in merito ad una presunta contraffazione possa, quando constati che vi è effettivamente stata contraffazione, ordinare alcune sanzioni. Esso può così ordinare la cessazione della contraffazione e vari tipi di sequestro, nonché qualsiasi altra sanzione adatta alle circostanze ed atta a garantire il rispetto dell'ordinanza di cessazione.

 

Articolo 44 - Azioni o domande di risarcimento

Questa disposizione stabilisce che il tribunale centralizzato possa non soltanto constatare il sussistere di una contraffazione ovvero la nullità del brevetto e comminare sanzioni, ma anche ordinare la riparazione del danno subito. Se così non fosse le parti dovrebbero intraprendere una nuova azione giudiziaria dinanzi agli organi giudiziali nazionali, il che risulterebbe contrario all'obiettivo dichiarato di offrire una valida soluzione alla loro controversia. La disposizione contiene norme sostanziali per determinare il risarcimento; il paragrafo 2 indica in modo non esauriente quali elementi il tribunale comunitario della proprietà immateriale debba prendere in considerazione a questo fine.

È effettivamente inconcepibile che le norme relative alle violazioni di un titolo unitario quale il brevetto comunitario siano determinate caso per caso in base a criteri quali l'ubicazione dell'attività contraffattoria od il domicilio delle parti. Una violazione del brevetto comunitario, in qualunque punto della Comunità si verifichi, costituisce un'infrazione all'unicità del brevetto. Laddove l'attività contraffattoria interessi diversi Stati membri inoltre non sarebbe concepibile che gli organi giudiziali comunitari applichino ad esempio tante leggi nazionali quanti sono gli Stati in cui la contraffazione ha avuto luogo. Questa disposizione garantisce dunque alle parti in causa la trasparenza quanto all'esito della loro controversia.

È di fondamentale importanza che questa disposizione sia redatta in termini generali. Effettivamente ciò consente alla giurisdizione comunitaria di trovare una soluzione adeguata nei diversi casi pratici. Per evitare ogni malinteso è tuttavia opportuno precisare che il risarcimento non può essere di natura repressiva.

Come già visto per l'articolo 30, gli organi giudiziali centralizzati restano competenti per le domande di risarcimento che fanno seguito all'azione principale. Ciò mira ad impedire che la giurisprudenza presenti conflitti interni od incogli organi giudiziali nazionali.

I paragrafi 3 e 4 contengono disposizioni specifiche riguardanti la concessione di un risarcimento nei casi di contraffazione.

Il paragrafo 3 stabilisce a favore del contraffattore oggetto del paragrafo stesso una presunzione per la quale egli non sapeva né poteva sapere che stava operando una violazione del brevetto se il brevetto stesso non è stato concesso nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il contraffattore è domiciliato ovvero tradotto e posto a disposizione del pubblico in tale lingua. In tale situazione il risarcimento per contraffazione è dovuto unicamente per il periodo che decorre dal momento in cui al contraffattore è stata notificata una traduzione del brevetto nella lingua in questione.

Il paragrafo 4 dispone che il presunto contraffattore il quale risieda in uno Stato membro che ha due o più lingue ufficiali abbia il diritto a ricevere la notifica nella lingua che conosce. Tale principio corrisponde a quello descritto per l'articolo 12.

 

Articolo 45 - Prescrizione

Quest'articolo dispone un termine di prescrizione per diverse attività trattate in questa sezione.

 

Sezione 2 - Competenze e procedure relative alle altre azioni riguardanti il brevetto comunitario

 

Articolo 46 - Competenza dei giudici nazionali

La competenza esclusiva che spetta al Tribunale comunitario della proprietà immateriale non copre tutti i possibili aspetti di un brevetto comunitario. Controversie relative a questioni quali la titolarità del diritto all'invenzione brevettata (ad esempio nelle relazioni tra dipendente e datore di lavoro), le ripercussioni sul contratto del mancato rispetto delle clausole di una licenza contrattuale od il trasferimento di un brevetto sono così di competenza delle giurisdizioni nazionali.

 

Articolo 47 - Applicazione della convenzione di Bruxelles

In linea di massima si è stabilito che la convenzione di Bruxelles debba applicarsi alle controversie di natura civile e commerciale anche quando si tratti di un titolo comunitario, quale è il brevetto comunitario. Le eccezioni od integrazioni necessarie figurano nel regolamento.

La proposta fa riferimento alla convenzione di Bruxelles e non al regolamento d'esecuzione. Si è quindi voluto tenere conto del fatto che la trasformazione della convenzione di Bruxelles [24] sia in corso per la maggior parte degli Stati membri. Beninteso una volta entrato in vigore il regolamento le sue disposizioni andranno applicate nelle relazioni tra tali Stati membri. Per gli Stati cui non si applica il regolamento d'esecuzione continuano ad valere le disposizioni della convenzione di Bruxelles, a meno che tra la Comunità ed uno o più di tali Stati non venga conclusa una nuova convenzione. Per motivi di chiarezza nella proposta si fa riferimento unicamente alla vigente convenzione di Bruxelles.

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[24] Proposta della Commissione del 14 luglio 1999, COM(1999) 348 def.

 

 

 

Articolo 48 - Controversie tra datore di lavoro e dipendenti in merito alla spettanza del diritto al brevetto

Questo articolo contiene una disposizione che deroga alla convenzione di Bruxelles per quanto riguarda le controversie tra datore di lavoro e dipendente: a norma del paragrafo 1 la competenza esclusiva in questo campo spetta ai tribunali dello Stato membro in base alla cui legge è definito il diritto al brevetto comunitario a norma delle disposizioni del regolamento. Una disposizione corrispondente figura nella Convenzione di Lussemburgo (articolo 67, paragrafo 2). Il paragrafo 2 rispecchia la disposizione equivalente della convenzione di Bruxelles. È cionondimeno necessario includerlo nel regolamento, da un lato perché il paragrafo 1 costituisce l'espressione di una deroga e dall'altro per motivi di trasparenza, vista l'importanza di tale disposizione.

 

Articolo 49 - Azioni relative all'esecuzione forzata sul brevetto comunitario

Quest'articolo riprende l'articolo 40 della Convenzione di Lussemburgo e stabilisce la competenza in tema d'esecuzione forzata. Una disposizione analoga è stata adottata per il marchio comunitario (articolo 20, paragrafo 2). Alla pari del marchio comunitario, il brevetto comunitario costituisce un oggetto di proprietà distinto dall'azienda del titolare; i suoi effetti sono stabiliti dalla legge nazionale di cui all'articolo 14. È dunque naturale che la competenza in tema d'esecuzione forzata sia determinata in base alla medesima legge nazionale.

 

Articolo 50 - Disposizioni complementari sulla competenza

Il paragrafo 1 contiene disposizioni relative alla competenza territoriale degli organi giudiziali nazionali e riprende il contenuto del paragrafo 1 dell'articolo 68 della Convenzione di Lussemburgo. Sono competenti gli stessi tribunali competenti a decidere in tema di brevetti nazionali rilasciati nello Stato in questione. Quest'articolo mira a garantire che in ogni stato membro esista un foro appropriato anche per quanto riguarda il contenzioso relativo ad un titolo unitario.

Il paragrafo 2 riprende il contenuto del paragrafo 3 dell'articolo 68 della Convenzione di Lussemburgo e prevede una competenza internazionale dei tribunali dello Stato membro in cui a ha sede l'Organizzazione europea dei brevetti nei casi in cui nessun tribunale di un altro Stato membro sia competente in forza degli articoli 47 e 48 o del paragrafo 1.

 

Articolo 51 - Obblighi dei giudici nazionali

Questa disposizione è ritenuta necessaria per salvaguardare le competenze esclusive spettanti agli organi giudiziali centralizzati in tema di validità del brevetto comunitario.

Il paragrafo 1 stabilisce che il tribunale nazionale il quale sia adito per un'azione di competenza esclusiva degli organi giudiziali comunitari debba dichiarare d'ufficio la propria incompetenza.

Il paragrafo 2 riprende l'articolo 72 della Convenzione di Lussemburgo nel disporre che gli organi giudiziali nazionali debbano ritenere valido il brevetto. Un'analoga disposizione è stata adottata per il marchio comunitario (articolo 103 del relativo regolamento). Ovviamente tale disposizione non si applica se l'organo decisionale competente in materia ha dichiarato il brevetto non valido.

Il paragrafo 3 mira a garantire che il tribunale nazionale adito per un'azione diversa da quelle di cui all'articolo 30, nella quale è cionondimeno importante conoscere l'esito di un'azione promossa dinanzi agli organi giudiziali comunitari, sospenda il procedimento. In pratica tali casi dovrebbero verificarsi raramente, visto che sono tali organi ad ordinare risarcimenti nei casi di contraffazione e nullità del brevetto comunitario. Sarebbero tuttavia possibili azioni in relazione a casi di concorrenza sleale. Una disposizione analoga figura all'articolo 34 del protocollo sul contenzioso della Convenzione di Lussemburgo.

I tribunali nazionali conservano altresì un certo margine di discrezionalità nel sospendere la propria decisione quando una causa sia pendente dinanzi agli organi giudiziali centralizzati. Anche in queste circostanze effettivamente i tribunali nazionali possono pronunciarsi in merito alle cause loro deferite se per farlo non è loro necessaria una decisione nella causa pendente dinanzi agli organi giudiziali centralizzati. In tali casi peraltro i tribunali nazionali devono considerare valido il brevetto nelle loro decisioni.

 

Articolo 52 - Norme procedurali applicabili

Tale disposizione garantisce che il brevetto comunitario venga trattato, sotto il profilo delle norme procedurali, nello stesso modo che i brevetti nazionali.

 

Sezione 3 - Arbitrato

 

Articolo 53 - Arbitrato

Questa disposizione si prefigge lo scopo di dimostrare che il regolamento non esclude il ricorso all'arbitrato nelle controversie riguardanti un brevetto comunitario. La sola restrizione consiste nel fatto che un brevetto comunitario non possa essere dichiarato nullo o invalido nell'ambito di una procedura di arbitrato: questo atto è di competenza esclusiva del Tribunale comunitario della proprietà immateriale.

Le parti potranno così ad esempio risolvere per via arbitrale la questione del risarcimento.

Allo stadio attuale delle cose non sembra necessario proporre norme comuni per l'arbitrato. Per questo motivo l'articolo contiene un rinvio alle disposizioni nazionali degli Stati membri, rinvio che riguarda tanto le norme sostanziali quanto quelle di diritto internazionale privato vigenti negli Stati membri. Il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali negli Stati membri sono segnatamente disciplinati dalla Convenzione di New York del 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere.

 

CAPO V - INCIDENZA SUL DIRITTO NAZIONALE

 

Articolo 54 - Divieto di cumulo delle protezioni

Questa disposizione si rifà all'articolo 75 della Convenzione di Lussemburgo e mira a garantire che sia vietato cumulare le protezioni. Risulta effettivamente inconcepibile che vi sia una doppia protezione per lo stesso territorio. L'articolo dispone che in tali circostanze il brevetto nazionale cessi di produrre i suoi effetti e precisa in che momento ciò accade.

I paragrafi 3 e 4 riprendono il contenuto dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 75 della Convenzione di Lussemburgo.

 

 

Articolo 55 - Modelli d'utilità e certificati nazionali

Quest'articolo riprende il contenuto dell'articolo 79 della Convenzione di Lussemburgo e consente di assimilare ad un brevetto un modello d'utilità, un certificato nazionale d'utilità od una domanda corrispondente ad un brevetto ai fini dell'applicazione dell'articolo 54.

Giacché attualmente i lavori sulla proposta modificata di direttiva sui modelli d'utilità non sono ancora conclusi [25] non si è ritenuto opportuno, almeno per il momento, adeguare il testo per far riferimento al modello d'utilità a termini della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio. Quest'articolo riguarda dunque unicamente i modelli d'utilità od i certificati d'utilità e le corrispondenti domande negli Stati membri che conoscono tali titoli di proprietà immateriale, il cui contenuto può peraltro variare da uno Stato membro all'altro.

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[25] Proposta modificata del 25 giugno 1999, COM(1999) 309 def.

 

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo 56 - Registro dei brevetti comunitari

Quest'articolo contiene le disposizioni relative al registro dei brevetti comunitari. In esso si precisa che tale registro è tenuto dall'Ufficio ed è aperto al pubblico a fini d'ispezione.

 

Articolo 57 - Bollettino dei brevetti comunitari

Quest'articolo contiene le disposizioni riguardanti il Bollettino dei brevetti comunitari. In esso si precisa che la pubblicazione del Bollettino è di competenza dell'Ufficio.

 

Articolo 58 - Traduzioni facoltative

Quest'articolo concerne unicamente la facoltà del titolare di produrre una traduzione successiva di un brevetto già concesso.

A norma dell'articolo il titolare del brevetto ha la facoltà di produrre e depositare presso l'Ufficio una traduzione del brevetto in più lingue ufficiali della Comunità od in tutte le lingue suddette. Va osservato che il brevetto concesso conformemente al sistema del brevetto europeo è valido senza necessità d'altre traduzioni oltre a quelle stabilite nella convenzione di Monaco. Ciò significa che il fascicolo del brevetto comunitario verrà pubblicato nella lingua usata per la procedura presso l'Ufficio (inglese, francese o tedesco) e sarà corredato di una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali dell'Ufficio.

Le traduzioni facoltative mirano a garantire una diffusione ancor più efficiente delle informazioni relative al brevetto comunitario. Grazie ad esse il titolare del brevetto può impedire che la mancanza della traduzione nella lingua di un presunto contraffattore possa venir impiegata come motivo per dispensarlo dal versare il risarcimento a riparazione del danno provocato con la sua violazione del brevetto.

 

Articolo 59 - Regolamento d'esecuzione

È previsto che il regolamento sia integrato da un regolamento d'esecuzione che stabilisca le modalità d'applicazione del regolamento, da adottare con una procedura di comitatologia.

Nel regolamento d'esecuzione figurano segnatamente le modalità e le procedure da seguire nell'applicare le disposizioni pertinenti agli articoli 6 (effetti del cambiamento di titolarità), 20 (licenze di diritto), 21 (licenze obbligatorie) e 26 (rinuncia).

Si ritiene invece che le modalità di applicazione pertinenti ad esempio agli articoli 56 e 57 (cura ed ispezione pubblica del Registro dei brevetti comunitari e redazione del Bollettino dei brevetti comunitari) possano essere stabilite nel quadro delle trattative per l'adesione alla convenzione di Monaco della Comunità in quanto tale.

 

Articolo 60 - Regolamento d'esecuzione relativo alle tasse

Per garantire che il brevetto comunitario abbia un costo effettivamente accessibile si è disposto che la piena competenza per quanto riguarda le tasse annuali di rinnovo, incluse le sovrattasse, per un brevetto già concesso spetti agli organismi comunitari.

Il paragrafo 1 dispone che le tasse e le modalità di riscossione siano stabilite da un regolamento d'esecuzione.

Il paragrafo 2 rinvia alla procedura di comitatologia per l'adozione di detto regolamento d'esecuzione.

 

Articolo 61 - Istituzione di un comitato e procedura d'adozione dei regolamenti d'esecuzione

Questa disposizione contempla la costituzione di comitato denominato "Comitato per le questioni pertinenti alle tasse ed alle disposizioni d'esecuzione del regolamento sul brevetto comunitario", preposto all'adozione dei regolamenti d'esecuzione di cui agli articoli 59 e 60. Tale disposizione corrisponde alla decisione del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione [26], con particolare riferimento all'articolo 5.

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[26] GU L 184 del 17.7.1999.

 

Articolo 62 - Relazione sull'applicazione del presente regolamento

Tale articolo stabilisce che trascorsi cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento la Commissione pubblichi un rapporto sulla sua applicazione. Detto rapporto dovrà riguardare in particolare i costi del brevetto comunitario e il sistema di composizione delle controversie in tema di contraffazione e validità.

 

Articolo 63 - Entrata in vigore

Il paragrafo 1 precisa la data alla quale entrerà in vigore il regolamento.

Il paragrafo 2 determina le modalità da seguire per stabilire il momento a partire dal quale può esser depositata una domanda di brevetto per il territorio della Comunità .

2000/0177 (CNS)

 

 

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sul brevetto comunitario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione [27],

[27] GU C ...

visto il parere del Parlamento europeo [28],

[28] GU C ...

visto il parere del Comitato economico e sociale [29],

[29] GU C ...

considerando quanto segue:

(1) La Comunità si è prefissa l'obiettivo di istituire un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione degli ostacoli frapposti alla libera circolazione delle merci nonché un regime normativo atto a garantire che la concorrenza non sia sfalsata in tale mercato interno; l'instaurazione di condizioni giuridiche che permettano alle imprese d'adattare alle dimensioni della Comunità le loro attività produttive e di distribuzione contribuisce al conseguimento di tali scopi; tra gli strumenti giuridici di cui le imprese dovrebbero disporre a tal uopo risulta particolarmente opportuno un brevetto che goda di una protezione uniforme e produca effetti parimenti uniformi sull'intero territorio della Comunità.

(2) La convenzione di Monaco sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973 (denominata nel seguito "la convenzione di Monaco") ha istituito l'Ufficio europeo dei brevetti (denominato nel seguito "l'Ufficio"), cui compete il rilascio dei brevetti europei. È opportuno mettere a profitto l'esperienza maturata da tale Ufficio nella concessione ed amministrazione del brevetto comunitario.

(3) L'adesione della Comunità alla convenzione di Monaco consentirà d'includere il territorio comunitario nel sistema della convenzione stessa in quanto ambito per il quale può esser concesso il brevetto unitario. Nel presente regolamento la Comunità può pertanto limitarsi ad istituire la disciplina giuridica da applicarsi al brevetto comunitario una volta che questo è stato concesso.

(4) La disciplina giuridica del brevetto comunitario applicabile al brevetto comunitario non deve sostituirsi ai diritti brevettuali degli Stati membri né al diritto brevettuale europeo posto in essere dalla convenzione di Monaco. Appare effettivamente ingiustificato obbligare le imprese a depositare i propri brevetti in quanto brevetti comunitari, dato che i brevetti nazionali e quelli europei continuano ad essere necessari alle imprese che non desiderino proteggere le loro invenzioni su scala comunitaria; il presente regolamento non pregiudica di conseguenza il diritto degli Stati membri di concedere brevetti nazionali.

(5) L'obiettivo dell'istituzione di un brevetto comunitario a costo accessibile milita a favore di un titolo che sia valido nell'intera Comunità nella lingua in cui è stato concesso a norma della convenzione di Monaco.

(6) È necessario prevenire gli effetti negativi di un eventuale monopolio posto in essere attraverso brevetti comunitari per mezzo di un sistema di licenze obbligatorie. È opportuno quindi conferire alla Commissione la competenza a decidere su questo aspetto. In forza dell'articolo 230 del trattato le decisioni della Commissione sono impugnabili dinanzi al tribunale di primo grado delle Comunità europee e dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

(7) Considerazioni attinenti alla certezza del diritto esigono che tutte le azioni relative ai singoli aspetti del brevetto comunitario siano promosse dinanzi allo stesso organo giurisdizionale, e che le decisioni di questo organo possano venir eseguite nell'intera Comunità; è di conseguenza opportuno conferire al Tribunale comunitario della proprietà immateriale la competenza esclusiva per una determinata categoria di azioni e domande relative al brevetto comunitario, e segnatamente quella relativa alla contraffazione e alla validità. È altresì opportuno garantire che le decisioni pronunciate in primo grado da tale tribunale siano impugnabili dinanzi ad una sezione d'appello dello stesso tribunale.

(8) È necessario che l'organo giurisdizionale chiamato a pronunciarsi in tema di contraffazione e di validità possa decidere anche in merito alle sanzioni ed al risarcimento dei danni in base a disposizioni comuni. Queste competenze non pregiudicano quelle attinenti all'applicazione delle disposizioni in tema di responsabilità penale e di concorrenza sleale stabilite dalle legislazioni degli Stati membri.

(9) Le disposizioni riguardanti la procedura da seguire dinanzi al Tribunale comunitario della proprietà immateriale sono stabilite nello statuto di tale organo e nel suo regolamento di procedura.

(10) Considerando che in base di principio di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati nell'articolo 5 del trattato, gli scopi dell'intervento prospettato ed in particolare l'istituzione di un titolo unitario efficace nell'intera Comunità possono essere realizzati solo a livello comunitario.

(11) I provvedimenti necessari per l'attuazione del presente regolamento hanno natura generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione [30], ed è pertanto opportuno che essi siano presi con la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione suddetta,

[30] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 1

Disciplina brevettuale comunitaria

Il presente regolamento istituisce la disciplina giuridica comunitaria in tema di brevetti d'invenzione. Tale disciplina si applica ad ogni brevetto concesso dall'Ufficio europeo dei brevetti (denominato nel seguito "l'Ufficio") a norma delle disposizioni della convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973 (denominata nel seguito "convenzione di Monaco") per l'intero territorio della Comunità.

Tale brevetto costituisce il brevetto comunitario ai fini del presente regolamento.

 

Articolo 2

Brevetto comunitario

1. Il brevetto comunitario ha natura unitaria. Esso produce gli stessi effetti nell'intera Comunità e può essere concesso, trasferito, dichiarato nullo, o estinguersi unicamente per la Comunità considerata nel suo insieme.

2. Il brevetto comunitario ha natura autonoma. Esso sottostà unicamente alle disposizioni del presente regolamento ed ai principi generali del diritto comunitario. Le disposizioni del presente regolamento non escludono tuttavia l'applicazione del diritto degli Stati membri in tema di responsabilità penale e concorrenza sleale.

3. Salvo disposizione contraria i termini impiegati nel presente regolamento hanno significato identico a quello loro attribuito nella convenzione di Monaco.

4. Ai fini del presente regolamento per "domanda di brevetto comunitario" si intende una domanda di brevetto europeo in cui si designi il territorio della Comunità.

 

Articolo 3

Applicazione alle zone marine e sottomarine ed allo spazio

1. Il presente regolamento si applica alle zone marine e sottomarine adiacenti al territorio di uno Stato membro sulle quali tale Stato eserciti diritti sovrani o sovranità a norma del diritto internazionale.

2. Il presente regolamento si applica alle invenzioni realizzate od utilizzate nello spazio atmosferico, anche sui corpi celesti nonché in (o su) oggetti spaziali posti sotto la sovranità ed il controllo di uno o più Stati membri a norma del diritto internazionale.

 

CAPO II

DIRITTO BREVETTUALE

Sezione 1

Diritto al brevetto

 

Articolo 4

Diritto al brevetto comunitario

1. Il diritto al brevetto comunitario appartiene all'inventore o al suo avente causa.

2. Se l'inventore è un lavoratore dipendente, il diritto al brevetto comunitario è determinato dalla legge dello Stato sul cui territorio l'inventore svolge la sua attività principale; se risulta impossibile determinare quale sia tale Stato, il diritto applicabile è quello dello Stato sul cui territorio si trova il centro d'attività del datore di lavoro da cui dipende l'inventore.

3. Se più persone hanno realizzato l'invenzione indipendentemente l'una dall'altra il diritto al brevetto comunitario spetta a chi abbia presentato la domanda di brevetto con data di deposito o di priorità, anteriore. Questa disposizione si applica unicamente se la prima domanda di brevetto comunitario è stata pubblicata.

 

Articolo 5

Rivendicazione del diritto al brevetto comunitario

1. Se il brevetto comunitario è stato concesso a chi non via abbia diritto a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, l'avente diritto può, fatto salvo l'esercizio di qualsivoglia altro diritto o altra azione, rivendicarne la titolarità.

2. Quando una persona abbia diritto unicamente ad una parte del brevetto comunitario essa può rivendicarne la contitolarità a norma del paragrafo 1.

3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere esercitati in giudizio unicamente entro due anni dalla data in cui la concessione del brevetto comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei brevetti comunitari di cui all'articolo 57. Questa disposizione non si applica se al momento della concessione o dell'acquisizione il titolare era consapevole di non avere diritto al brevetto.

4. La presentazione della domanda giudiziale è iscritta nel registro dei brevetti comunitari, di cui all'articolo 56. In esso vengono parimenti iscritti la decisione passata in giudicato relativa alla domanda giudiziale e l'eventuale rinuncia agli atti.

 

Articolo 6

Effetti del cambiamento di titolarità del brevetto comunitario

1. Quando in esito all'azione giudiziale di cui all'articolo 5 sia intervenuto un cambiamento integrale della titolarità del brevetto comunitario, le licenze e gli altri diritti si estinguono con l'iscrizione dell'avente diritto nel registro dei brevetti comunitari di cui all'articolo 56.

2. a) Il titolare del brevetto che abbia utilizzato l'invenzione nel territorio della Comunità o compiuto preparativi effettivi e seri a tale scopo, prima dell'iscrizione della presentazione della domanda giudiziale.

b) il titolare della licenza che abbia ottenuto la licenza stessa ed ha utilizzato l'invenzione nel territorio della Comunità o compiuto preparativi reali e seri a tale scopo, prima dell'iscrizione della presentazione della domanda giudiziale.

può proseguire tale utilizzazione purché richieda una licenza non esclusiva al nuovo titolare iscritto nel registro dei brevetti comunitari. Tali licenza deve essere richiesta nel termine stabilito dal regolamento d'esecuzione. La licenza deve essere concessa per una congrua durata ed a condizioni ragionevoli.

3. Il paragrafo 2 non è applicabile se il titolare del brevetto o della licenza era in malafede al momento in cui ha iniziato l'utilizzazione o i preparativi ad essa finalizzati.

 

Sezione 2

Effetti del brevetto e della domanda di brevetto comunitario

 

Articolo 7

Divieto di utilizzazione diretta dell'invenzione

Il brevetto comunitario conferisce al titolare del brevetto la facoltà di vietare a qualsiasi terzo, salvo suo consenso:

a) di fabbricare, offrire, commercializzare, importare ovvero detenere a tali fini il prodotto oggetto del brevetto;

b) di utilizzare il procedimento oggetto del brevetto ovvero, qualora il terzo sappia o risulti evidente dalle circostanze che l'utilizzazione del procedimento è vietato senza il consenso del titolare del brevetto, di offrire detto procedimento affinché venga utilizzato sul territorio degli Stati membri;

c) di offrire, commercializzare, utilizzare, importare ovvero detenere a tali fini il prodotto ottenuto direttamente mediante il procedimento oggetto del brevetto.

Articolo 8

Divieto di utilizzazione indiretta dell'invenzione

1. Il brevetto comunitario attribuisce al titolare del brevetto, oltre alla facoltà conferita ai sensi dell'articolo 7, la facoltà di vietare a qualsiasi terzo, salvo suo consenso, di fornire o offrire sul territorio degli Stati membri a persone non aventi diritto all'utilizzo dell'invenzione brevettata, i mezzi relativi ad un elemento essenziale dell'invenzione e necessari per attuare su tale territorio l'invenzione stessa, sempreché il terzo sappia o risulti evidente dalle circostanze che detti mezzi sono idonei a tale utilizzo e ad esso destinati.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili quando i mezzi in questione sono prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non inciti la persona cui li fornisce a commettere atti vietati dall'articolo 7.

3. Non sono considerate come aventi diritto all'utilizzo dell'invenzione ai sensi del paragrafo 1 le persone che compiono gli atti di cui all'articolo 9, lettere a), b) e c).

 

Articolo 9

Limiti degli effetti del brevetto comunitario

I diritti conferiti dal brevetto comunitario non si estendono:

a) agli atti compiuti in ambito privato e per finalità non commerciali;

b) agli atti compiuti in via sperimentale relativi all'oggetto dell'invenzione brevettata;

c) alla preparazione estemporanea di medicinali effettuata per unità e su ricetta medica nelle farmacie, né agli atti riguardanti i medicinali così preparati;

d) all'impiego dell'oggetto dell'invenzione brevettata a bordo delle navi di paesi diversi dagli Stati membri, nel corpo della nave, nelle macchine, nel sartiame, nell'attrezzatura e negli altri accessori, quando tali navi entrino temporaneamente od accidentalmente nelle acque degli Stati membri, purché l'oggetto dell'invenzione sia utilizzato esclusivamente per le esigenze della nave;

e) all'impiego dell'oggetto dell'invenzione brevettata nella costruzione o nel funzionamento dei mezzi di locomozione aerea o terrestre ovvero di altri mezzi di trasporto di paesi diversi dagli Stati membri, oppure degli accessori di tali veicoli, quando questi entrino temporaneamente od accidentalmente nel territorio degli Stati membri;

f) agli atti di cui all'articolo 27 della convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale, quando tali atti riguardino aeromobili di uno Stato diverso dagli Stati membri.

 

Articolo 10

Esaurimento comunitario dei diritti conferiti dal brevetto comunitario

I diritti conferiti dal brevetto comunitario non si estendono agli atti relativi al prodotto tutelato dal brevetto che vengono compiuti sul territorio degli Stati membri dopo che il prodotto sia stato commercializzato nella Comunità dal titolare del brevetto o con il suo consenso, a meno che il titolare non abbia motivi legittimi per opporsi all'ulteriore commercializzazione del prodotto.

 

 

Articolo 11

Diritti conferiti dalla domanda di brevetto comunitario in seguito alla sua pubblicazione

1. Un congruo compenso, stabilito in funzione delle circostanze, può venir richiesto a qualsiasi terzo che, nel periodo compreso tra la data in cui viene pubblicata la domanda di brevetto comunitario e la data in cui viene pubblicata l'avvenuta concessione di tale brevetto, abbia utilizzato l'invenzione in un modo che dopo detto periodo, è vietato dal brevetto stesso.

2. Tale congruo compenso è dovuto unicamente se il richiedente ha trasmesso all'utilizzatore dell'invenzione, o depositato presso l'Ufficio una traduzione resa accessibile al pubblico da quest'ultimo delle rivendicazioni nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui l'utilizzatore ha il proprio domicilio o la propria sede ovvero, nel caso degli Stati con più lingue ufficiali, nella lingua che l'utilizzatore ha accettato o indicato, sempreché l'utilizzazione contestata contravvenga alla domanda in base al testo originale della domanda stessa nonché a quello della traduzione. Se tuttavia chi utilizza l'invenzione è in grado di comprendere il testo della domanda di brevetto comunitario nella lingua in cui questa è stata pubblicata, il congruo compenso è dovuto anche in assenza di traduzione.

3. Nel determinare il congruo compenso si tiene conto della buona fede dell'utilizzatore dell'invenzione.

4. La lingua ufficiale di cui al paragrafo 2 è una lingua ufficiale della Comunità.

 

Articolo 12

Diritto basato sull'utilizzazione anteriore dell'invenzione

1. Il brevetto comunitario non può venir opposto a chi in buona fede ed ai fini della propria impresa ha utilizzato l'invenzione nella Comunità, o compiuto preparativi effettivi e seri per tale utilizzazione, prima della data di deposito ovvero, in caso di rivendicazione della priorità, della data di priorità della domanda in base alla quale è stato concesso il brevetto (denominato nel seguito "l'utilizzatore anteriore"); ai fini della sua impresa l'utilizzatore anteriore ha il diritto di proseguire l'utilizzo dell'invenzione o di utilizzarla nel modo previsto nei preparativi.

2. Il diritto dell'utilizzatore anteriore può essere trasmesso inter vivos o mortis causa soltanto congiuntamente all'azienda dell'utilizzatore stesso ovvero a quella parte di essa in cui ha avuto luogo l'utilizzazione o si sono svolti i preparativi.

 

Articolo 13

Brevetto relativo ad un procedimento: onere della prova

1. Se oggetto di un brevetto comunitario è un procedimento che consenta di ottenere un prodotto nuovo, qualsiasi prodotto identico, fabbricato senza il consenso del titolare, verrà sino a prova contraria considerato come ottenuto per mezzo di tale procedimento.

2. Nella produzione della prova contraria va preso in considerazione il legittimo interesse del convenuto alla protezione dei propri segreti industriali e commerciali.

 

Sezione 3

Il brevetto comunitario in quanto oggetto di proprietà

 

Articolo 14

Equiparazione del brevetto comunitario al brevetto nazionale

1. Fatte salve le disposizioni contrarie contenute negli articoli da 15 a 24 , il brevetto comunitario in quanto oggetto di proprietà è considerato nella sua totalità e per l'insieme del territorio della Comunità come un brevetto nazionale dello Stato membro sul cui territorio, in base al registro dei brevetti comunitari di cui all'articolo 56:

a) il richiedente il brevetto aveva il suo domicilio o la sua sede alla data in cui è stata depositata la domanda di brevetto comunitario;

b) ovvero, in subordine, il richiedente disponeva a tale data di uno stabilimento;

c) ovvero, in subordine, il primo rappresentante del richiedente iscritto nel registro dei brevetti comunitari aveva il suo domicilio professionale alla data dell'iscrizione.

In ogni altro caso, lo Stato membro di cui trattasi è quello in cui ha sede l'Organizzazione europea dei brevetti.

2. Quando nel registro dei brevetti comunitari siano iscritte più persone in qualità di richiedenti congiunti il paragrafo 1, primo comma è applicabile al richiedente iscritto per primo. Se ciò non è possibile, il paragrafo 1, primo comma si applica ai successivi richiedenti congiunti seguendo l'ordine di iscrizione. Quando il paragrafo 1, primo comma non sia applicabile ad alcun richiedente congiunto, si applica il paragrafo 1, secondo comma.

3. L'acquisizione dei diritti non può dipendere dall'iscrizione in un registro nazionale dei brevetti.

 

Articolo15

Trasferimento

1. Il brevetto comunitario appartenente all'impresa può essere trasferito indipendentemente dal trasferimento dell'azienda.

2. Il trasferimento dell'intera azienda comporta il trasferimento del brevetto comunitario salvo che il contrario sia stato pattuito a norma della legislazione applicabile al trasferimento stesso oppure risulti chiaramente dalle circostanze. Tale disposizione si applica all'obbligo contrattuale di trasferire l'azienda.

3. Il trasferimento del brevetto comunitario va fatto per iscritto e richiede la firma delle parti contraenti, a meno che non derivi da una decisione giudiziaria. In caso contrario esso è nullo

4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, il trasferimento lascia impregiudicati i diritti acquisiti dei terzi anteriormente alla data del trasferimento stesso.

5. Il trasferimento è opponibile ai terzi soltanto dopo che sia stato iscritto nel registro dei brevetti comunitari di cui all'articolo 56 e nei limiti risultanti dai documenti prescritti dal regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 59. Prima della sua iscrizione il trasferimento è tuttavia opponibile ai terzi che abbiano acquisito diritti successivamente alla data del trasferimento stesso, pur avendo conoscenza di quest'ultimo.

 

Articolo 16

Diritti reali

1. Il brevetto comunitario può indipendentemente dall'azienda essere dato in pegno o formare oggetto di altro diritto reale.

2. A richiesta di una delle parti, i diritti di cui al paragrafo 1 sono iscritti nel registro dei brevetti comunitari di cui all'articolo 56 del presente regolamento e pubblicati sul Bollettino dei brevetti comunitari di cui all'articolo 57.

 

Articolo 17

Esecuzione forzata

1. Il brevetto comunitario può formare oggetto di provvedimenti d'esecuzione forzata.

2. A richiesta di una delle parti, l'esecuzione forzata è iscritta nel registro dei brevetti comunitari di cui all'articolo 56 e pubblicata sul Bollettino dei brevetti comunitari di cui all'articolo 57.

 

Articolo 18

Procedura fallimentare e procedure analoghe

1. Il brevetto comunitario può essere incluso in una procedura fallimentare od in una procedura analoga unicamente nello Stato membro in cui è situato il centro dei principali interessi del debitore .

2. In caso di contitolarità del brevetto comunitario il paragrafo 1 è applicabile alla quota del contitolare.

3. L'inclusione del brevetto comunitario in una procedura fallimentare od in una procedura analoga, è iscritta nel registro dei brevetti comunitari di cui all'articolo 56 e pubblicata a richiesta dell'autorità nazionale competente sul Bollettino dei brevetti comunitari di cui all'articolo 57.

 

Articolo 19

Licenze contrattuali

1. Il brevetto comunitario può formare oggetto di licenze, nella sua totalità o per una sua parte, per tutti i territori della Comunità o per una loro parte. Tali licenze possono essere esclusive o non esclusive.

2. I diritti derivanti dal brevetto comunitario possono essere opposti al licenziatario che violi i limiti stabiliti dal contratto di licenza.

3. Alla concessione od al trasferimento della licenza di brevetto comunitario si applicano le disposizioni dell'articolo 15, paragrafi 4 e 5.

 

Articolo 20

Licenze al pubblico

1. Il titolare del brevetto comunitario può depositare presso l'Ufficio una dichiarazione scritta in cui asserisce di essere disposto a consentire a chiunque, dietro adeguato compenso, di utilizzare l'invenzione in qualità di licenziatario. In tal caso le tasse annuali per il mantenimento in vigore del brevetto comunitario dovute dopo il ricevimento della dichiarazione vengono ridotte; l'entità della riduzione è stabilita nel regolamento relativo alle tasse di cui all'articolo 60. Qualora una domanda giurisdizionale a termini dell'articolo 5 dia luogo a un cambiamento integrale della titolarità del brevetto la dichiarazione viene considerata revocata all'atto dell'iscrizione del nome dell'avente diritto nel registro dei brevetti comunitari.

2. La dichiarazione può essere revocata in ogni momento mediante comunicazione scritta all'Ufficio, purché nessuno abbia ancora comunicato al titolare del brevetto l'intenzione di utilizzare l'invenzione. La revoca ha effetto dalla data in cui l'Ufficio ha ricevuto la comunicazione. L'importo della riduzione sulle tasse annuali va pagato entro un mese dalla revoca; si applicano le disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 2 , ma il periodo di sei mesi ivi prescritto decorre dalla scadenza del termine testé indicato.

3. La dichiarazione non può essere presentata quando nel registro dei brevetti comunitari sia iscritta una licenza esclusiva ovvero presso l'Ufficio sia depositata una domanda d'iscrizione di una tale licenza.

4. Per effetto della dichiarazione di cui al paragrafo 1, chiunque ha diritto a utilizzare l'invenzione in qualità di licenziatario alle condizioni previste dal regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 59. Ai fini del presente regolamento la licenza ottenuta a norma del presente articolo è equiparata alla licenza contrattuale.

5. Su richiesta scritta di una delle parti, la Commissione fissa l'importo dell'adeguato compenso di cui al paragrafo 1 o lo modifica qualora si siano prodotti o siano stati rivelati fatti che lasciano apparire manifestamente inadeguato l'importo stabilito.

6. Una volta che sia stata depositata la dichiarazione nessuna domanda d'iscrivere una licenza esclusiva nel registro dei brevetti comunitari è ricevibile, a meno che la dichiarazione stessa non sia stata o non sia considerata ritirata.

7. Gli Stati membri non possono concedere licenze al pubblico su brevetti comunitari.

 

Articolo 21

Concessione di licenze obbligatorie

1. Trascorsi quattro anni dal deposito della domanda di brevetto e tre anni dalla concessione del brevetto la Commissione può accordare a chiunque ne faccia domanda una licenza obbligatoria per assenza od insufficienza d'utilizzazione se il titolare del brevetto non ha utilizzato il brevetto nella Comunità in modo adeguato ovvero non ha compiuto preparativi seri e effettivi a tale fine, a meno che questi non fornisca valide giustificazioni per la sua inattività. Nel determinare l'assenza o l'insufficienza dell'utilizzazione non si fanno distinzioni tra i prodotti originari della Comunità e quelli d'importazione.

2. A richiesta la Commissione può accordare al titolare di un brevetto nazionale o comunitario ovvero di una privativa per ritrovati vegetali, il quale non possa utilizzare il suo brevetto (secondo brevetto) o la sua privativa nazionale o comunitario senza violare un brevetto comunitario (primo brevetto), una licenza obbligatoria sul primo brevetto, purché l'invenzione od il ritrovato vegetale protetti dal secondo brevetto o dalla privativa implichino un progresso tecnico di rilievo e di considerevole interesse economico rispetto all'invenzione protetta nel primo brevetto. La Commissione può prendere qualsiasi provvedimento ritenga utile per verificare il sussistere di tale situazione. In caso di licenza obbligatoria correlata ad un brevetto dipendente o ad una privativa per ritrovati vegetali dipendente, il titolare del primo brevetto avrà diritto di ottenere a condizioni ragionevoli, una licenza reciproca che gli consenta d'utilizzare l'invenzione brevettata od il ritrovato vegetale tutelato.

3. La Commissione può autorizzare l'utilizzazione di un brevetto comunitario in periodi di crisi od in altre situazioni di estrema urgenza ovvero nel caso in cui occorra porre rimedio ad una pratica giudicata anticoncorrenziale in esito ad un procedimento giudiziario od amministrativo.

4. Nel caso della tecnologia dei semiconduttori l'utilizzazione è possibile unicamente nelle situazioni di cui al paragrafo 3.

5. La licenza od il diritto d'utilizzazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 possono essere attribuiti unicamente se l'aspirante utilizzatore ha tentato di ottenere l'autorizzazione dal titolare del brevetto, secondo condizioni e modalità commerciali ragionevoli, senza che i suoi tentativi abbiano dato risultati entro termini ragionevoli. Nelle situazioni di cui al paragrafo 3 tuttavia la Commissione può derogare a tale condizione; in tali circostanze il titolare del diritto deve essere avvisato non appena sia possibile.

6. Le modalità e le procedure da seguire nell'applicare i principi contenuti nel presente articolo sono stabiliti dal regolamento d'esecuzione.

 

Articolo 22

Condizioni applicabili alle licenze obbligatorie

1. All'atto di accordare la licenza obbligatoria in applicazione dell'articolo 21, la Commissione precisa i tipi d'utilizzazione ammessi e le condizioni da rispettare. Valgono le condizioni seguenti:

a) l'ambito e la durata dell'utilizzazione sono limitati ai fini per i quali questa è stata autorizzata;

b) l'utilizzazione non è esclusiva;

c) l'utilizzazione può essere ceduta soltanto congiuntamente alla parte dell'azienda o dell'avviamento cui si riferisce;

d) l'utilizzazione è autorizzata principalmente a scopo di approvvigionamento del mercato interno della Comunità, a meno che non occorra porre rimedio ad una pratica giudicata anticoncorrenziale in esito ad un procedimento giudiziario o amministrativo;

e) in base ad una richiesta motivata la Commissione può decidere di revocare l'autorizzazione, purché siano adeguatamente tutelati i legittimi interessi delle persone autorizzate, qualora le circostanze che avevano indotto a concederla vengono meno e non sono destinate a riprodursi;

f) il titolare della licenza deve versare al titolare del diritto un compenso adeguato, fissato in base al valore economico dell'autorizzazione nonché all'eventuale necessità di porre rimedio ad una pratica anticoncorrenziale;

g) in caso di licenza obbligatoria correlata ad un brevetto dipendente o di una privativa per ritrovati vegetali dipendente, l'utilizzazione autorizzata in ordine al primo brevetto potrà essere ceduta solo congiuntamente al secondo brevetto o alla privativa per ritrovati vegetali.

2. Gli Stati membri non possono concedere licenze obbligatorie su brevetti comunitari.

 

Articolo 23

Opponibilità ai terzi

1. Gli atti giuridici relativi al brevetto comunitario di cui agli articoli da 16 a 22 sono opponibili ai terzi in tutti gli Stati membri soltanto dopo che siano stati iscritti nel registro dei brevetti comunitari. Essi sono tuttavia opponibili prima della loro iscrizione ai terzi che, pur avendone conoscenza, abbiano acquisito diritti sul brevetto successivamente alla data degli atti stessi.

2. Il paragrafo 1 non si applica a chi abbia acquisito il brevetto comunitario o un diritto sul brevetto comunitario in seguito al trasferimento integrale dell'azienda ovvero a qualsiasi altra successione a titolo universale.

 

Articolo 24

La domanda di brevetto comunitario in quanto oggetto di proprietà

1. Alle domande di brevetto comunitario si applicano gli articoli da 14 a 19, l'articolo 21, paragrafi da 3 a 5 e l'articolo 22 del presente regolamento.

2. I diritti acquisiti da terzi sulle domande di brevetto comunitario ai sensi del paragrafo 1 conservano i loro effetti nei confronti del brevetto comunitario concesso in esito a quest'ultime.

 

CAPO III

MANTENIMENTO IN VIGORE, ESTINZIONE E NULLITÀ DEL BREVETTO COMUNITARIO

Sezione 1

Mantenimento in vigore ed estinzione

 

Articolo 25

Tasse annuali

1. Conformemente a quanto disposto dal regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 60 per mantenere in vigore i brevetti comunitari devono essere versate all'Ufficio tasse annuali. Tali tasse sono dovute per gli anni successivi a quello in cui l'avvenuta concessione del brevetto comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei brevetti comunitari di cui all'articolo 57.

2. Il pagamento della tassa annuale che non sia stata effettuato entro la scadenza prevista può essere ancora validamente eseguito nei sei mesi successivi purché venga contestualmente versata una soprattassa.

3. Se il termine per il pagamento della tassa annuale relativa al brevetto comunitario scade nei due mesi decorrenti dalla data in cui è stata pubblicata l'avvenuta concessione del brevetto comunitario la tassa è considerata validamente pagata se il versamento avviene entro il termine di cui al paragrafo 2. In tal caso non è dovuta alcuna soprattassa.

 

Articolo 26

Rinuncia

1. Un brevetto comunitario può costituire oggetto di rinuncia soltanto nella sua totalità.

2. La rinuncia va dichiarata per iscritto all'Ufficio dal titolare del brevetto. Essa diviene efficace soltanto dopo la sua iscrizione nel registro dei brevetti comunitari.

3. La rinuncia è iscritta nel registro dei brevetti comunitari unicamente con il consenso delle persone che vantino un diritto reale iscritto nello stesso registro o nel cui nome sia stato effettuata un'iscrizione in forza dell'articolo 5, paragrafo 4, prima frase. Se nel registro è iscritta una licenza, l'iscrizione della rinuncia può aver luogo solo se il titolare del brevetto dimostra di aver previamente informato il licenziatario dell'intenzione di rinunciare al brevetto; l'iscrizione viene effettuata alla scadenza del termine stabilito dal regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 59.

 

 

Articolo 27

Estinzione

1. Il brevetto comunitario si estingue:

a) al termine di venti anni, calcolati a decorrere dalla data di deposito della relativa domanda;

b) per rinuncia del titolare ai sensi dell'articolo 26;

c) per mancato pagamento in tempo utile di una tassa annuale e dell'eventuale soprattassa.

2. L'estinzione del brevetto comunitario per mancato pagamento in tempo utile di una tassa annuale e dell'eventuale soprattassa si considera avvenuta alla data di scadenza della tassa annuale.

 

Sezione 2

Nullità del brevetto comunitario

 

Articolo 28

Causa di nullità

1. Il brevetto comunitario può essere dichiarato nullo unicamente per le ragioni seguenti:

a) l'oggetto del brevetto non è brevettabile a norma degli articoli da 52 a 57 della convenzione di Monaco;

b) nel brevetto l'invenzione non è esposta in modo sufficientemente chiaro e completo perché una persona esperta possa attuarla;

c) l'oggetto del brevetto trascende il contenuto della domanda di brevetto quale è stata depositata ovvero, se il brevetto è stato concesso in base ad una domanda divisionale o ad una nuova domanda depositata a norma dell'articolo 61 della convenzione di Monaco, l'oggetto del brevetto trascende il contenuto della domanda iniziale quale è stata depositata;

d) la protezione conferita dal brevetto è stata ampliata;

e) il titolare del brevetto non aveva il diritto di ottenerlo a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2 del presente regolamento;

f) l'oggetto del brevetto non presenta carattere di novità rispetto al contenuto di una domanda di brevetto nazionale o al contenuto di un brevetto nazionale reso pubblico in uno Stato membro alla data di deposito della domanda o ad una data successiva ovvero, in caso di rivendicazione di priorità, alla data di priorità del brevetto comunitario, ma recante una data di deposito o di priorità a questa anteriore.

2. Se le cause di nullità inficiano il brevetto solo parzialmente, la nullità è pronunciata nella forma di una conseguente limitazione del brevetto. La limitazione può concretarsi in una modifica delle rivendicazioni, della descrizione o dei disegni.

 

Articolo 29

Effetti della nullità

1. Il brevetto comunitario è considerato privo fin dall'inizio degli effetti previsti dal presente regolamento se ed in quanto sia stato dichiarato parzialmente od integralmente nullo.

2. L'effetto retroattivo della nullità del brevetto non pregiudica:

a) le decisioni in tema di contraffazione passate in giudicato ed eseguite anteriormente alla dichiarazione di nullità;

b) i contratti conclusi anteriormente alla dichiarazione di nullità, se ed in quanto eseguiti anteriormente ad essa. Per ragioni d'equità può tuttavia essere chiesta, se ed in quanto le circostanze lo giustificano, la restituzione degli importi versati in esecuzione del contratto.

 

CAPO IV

COMPETENZE E PROCEDURE RELATIVE ALLE AZIONI GIUDIZIARIE RIGUARDANTI IL BREVETTO COMUNITARIO

Sezione prima

Azioni riguardanti validità, contraffazione ed utilizzazione del brevetto comunitario

 

Articolo 30

Azioni e domande riguardanti il brevetto comunitario - competenza esclusiva del tribunale comunitario della proprietà immateriale

1. Il brevetto comunitario può esser oggetto di azioni di nullità, di contraffazione e di accertamento negativo della contraffazione, di azioni relative all'utilizzazione del brevetto ovvero al diritto basato su un'utilizzazione anteriore del brevetto nonché di domande di limitazione, domande riconvenzionali di nullità ovvero domande di accertamento dell'estinzione. Esso può essere parimenti oggetto di azioni o domande di risarcimento dei danni.

2. Il brevetto comunitario non può essere oggetto di azioni per minaccia di contraffazione.

3. Le azioni e domande di cui al paragrafo 1 rientrano nell'esclusiva competenza del Tribunale comunitario della proprietà immateriale. Esse sono promosse o presentate in primo grado dinanzi alla sezione di primo grado di tale tribunale.

4. Fatto salvo quanto disposto dal trattato e dal presente regolamento, le condizioni e le modalità relative alle azioni ed alle domande di cui al paragrafo 1) nonché le disposizioni applicabili alle decisioni emesse sono stabilite nello statuto o regolamento di procedura del Tribunale comunitario della proprietà immateriale.

 

Articolo 31

Azione di nullità

1. L'azione di nullità del brevetto comunitario può essere fondata unicamente su uno dei motivi di nullità di cui all'articolo 28, paragrafo 1.

2. Chiunque può promuovere l'azione di nullità; nel caso contemplato dall'articolo 28, paragrafo 1, lettera e) tuttavia tale azione può essere promossa unicamente dalla persona avente diritto d'essere iscritta nel registro dei brevetti comunitari quale titolare unico del brevetto ovvero, congiuntamente, da tutte le persona aventi diritto d'essere iscritte quali contitolari del brevetto a norma dell'articolo 5.

3. L'azione può essere promossa anche quando l'opposizione sia ancora proponibile ovvero un procedimento d'opposizione sia pendente dinanzi all'Ufficio.

4. La domanda può essere depositata anche dopo l'estinzione del brevetto comunitario.

 

Articolo 32

Domanda riconvenzionale di nullità

1. La domanda riconvenzionale di nullità del brevetto comunitario può essere fondata unicamente su uno dei motivi di nullità elencati all'articolo 28, paragrafo 1 .

2. Quando la domanda riconvenzionale è presentata nell'ambito di una controversia in cui il titolare del brevetto non sia già parte processuale, questi deve esserne informato e può intervenire nel giudizio.

 

Articolo 33

Azione di contraffazione

1. L'azione di contraffazione può essere fondata unicamente sui fatti di cui agli articoli 7, 8 e 19.

2. L'azione di contraffazione è promossa dal titolare del brevetto. A meno che il contratto non stabilisca altrimenti, il titolare di una licenza contrattuale può promuovere l'azione di contraffazione unicamente col consenso del titolare del brevetto. Il titolare della licenza esclusiva, della licenza al pubblico o della licenza obbligatoria può tuttavia proporre tale azione se il titolare del brevetto, dopo esser stato costituito in mora, non agisce di persona. Quando la domanda riconvenzionale è presentata nell'ambito di una controversia in cui il titolare del brevetto non sia già parte processuale, questi deve esserne informato e può intervenire nel giudizio.

3. Il titolare del brevetto può intervenire nella causa di contraffazione promossa dal titolare della licenza a norma del paragrafo 2.

4. Qualsiasi licenziatario può intervenire nella causa di contraffazione promossa dal titolare del brevetto a norma del paragrafo 2 per ottenere il risarcimento del danno subito.

 

Articolo 34

Azione di accertamento negativo della contraffazione

1. Chiunque può promuovere un'azione giudiziaria contro il titolare del brevetto o il beneficiario della licenza esclusiva per far accertare che la propria attività economica, per la quale ha fatto reali preparativi ovvero che intende avviare, non viola i diritti di cui agli articoli 7, 8 e 19.

2. La validità del brevetto comunitario non può venir contestata per mezzo di un'azione di accertamento negativo della contraffazione.

 

Articolo 35

Azione relativa all'utilizzazione dell'invenzione anteriore alla concessione del brevetto

L'azione relativa all'utilizzazione dell'invenzione nel corso del periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 1 è promossa dal richiedente o dal titolare del brevetto. Il titolare della licenza esclusiva può tuttavia promuovere tale azione se il titolare del brevetto, dopo esser stato costituito in mora, non agisce di persona.

 

Articolo 36

Azione relativa al diritto fondato sull'utilizzazione anteriore dell'invenzione

L'azione relativa al diritto fondato sull'utilizzazione anteriore dell'invenzione di cui all'articolo 12, paragrafo 1 è promossa dall'utilizzatore anteriore o dalla persona cui esso ha ceduto il suo diritto a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo, affinché sia accertato il suo diritto ad utilizzare l'invenzione di cui trattasi.

 

Articolo 37

Domanda di limitazione

1. A richiesta del titolare, il brevetto comunitario può esser limitato mediante modifica delle rivendicazioni, della descrizione o dei disegni.

2. La domanda non può essere presentata fino a quando non sia scaduto il termine per proporre opposizione ovvero se è pendente un procedimento di opposizione o di nullità.

3. Perché la domanda sia ammissibile è necessario il consenso delle persone che vantino diritti reali iscritti nel registro dei brevetti comunitari ovvero a nome delle quali sia stata effettuata un'iscrizione a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, prima frase. Se nel registro è iscritta una licenza, la domanda è ammissibile unicamente se il titolare del brevetto dimostra che il licenziatario consenziente o se sono trascorsi tre mesi dal momento in cui il titolare del brevetto ha dimostrato di avere informato il licenziatario in merito all'intenzione di limitare il brevetto.

4. Il Tribunale comunitario della proprietà immateriale dispone la limitazione del brevetto se, in esito al procedimento e tenuto conto delle modifiche apportate dal titolare, ritiene che i motivi di nullità di cui all'articolo 28 non ostino al suo mantenimento in vigore. Se ritiene invece che le modifiche non siano ammissibili, esso respinge la domanda.

 

Articolo 38

Domanda di accertamento dell'estinzione

Chiunque può presentare domanda di accertamento dell'estinzione del brevetto comunitario per i motivi di cui all'articolo 27.

 

Articolo 39

Ricorsi

1. Le decisioni del Tribunale comunitario della proprietà immateriale pronunciate in primo grado nell'ambito dei procedimenti promossi con le azioni e domande di cui alla presente sezione sono impugnabili con ricorso dinanzi alla sezione d'appello.

2. Il ricorso va presentato dinanzi alla sezione d'appello entro due mesi dalla notifica della decisione, a norma dello statuto del Tribunale comunitario della proprietà immateriale.

3. La sezione d'appello è competente per decidere sia in fatto che in diritto, e sia per annullare che per riformare la decisione impugnata.

4. Il ricorso può essere presentato da una qualsiasi parte del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale comunitario della proprietà immateriale, se ed in quanto la decisione di quest'ultimo non ne abbia accolto le pretese.

5. Il ricorso produce effetti sospensivi. La sezione di primo grado può tuttavia dichiarare esecutiva la propria decisione, corredandola all'occorrenza delle opportune garanzie.

 

Articolo 40

Legittimazione ad agire Commissione

1. Quando l'esiga l'interesse dalla Comunità, la Commissione può promuovere dinanzi al Tribunale comunitario della proprietà immateriale un'azione di nullità del brevetto comunitario.

2. Nelle circostanze di cui al paragrafo 1 la Commissione può parimenti intervenire in ogni procedimento pendente dinanzi al Tribunale comunitario della proprietà immateriale.

 

Articolo 41

Ambito della competenza

Nelle azioni di cui agli articoli da 33 a 36 il Tribunale comunitario della proprietà immateriale è competente a pronunciarsi sui fatti commessi e sulle attività svolte su una parte o sulla totalità del territorio, della zona e dello spazio in cui si applica il presente regolamento.

 

Articolo 42

Provvedimenti provvisori o conservativi

Il Tribunale della proprietà immateriale può prendere ogni provvedimento provvisorio o conservativo necessario a norma del proprio statuto.

 

Articolo 43

Sanzioni

Il Tribunale comunitario della proprietà immateriale può emettere le seguenti ordinanze qualora, nell'ambito di una causa promossa ai sensi dell'articolo 33, accerta che il convenuto ha contraffatto un brevetto:

a) un'ordinanza con cui si vieta al convenuto di proseguire nell'attività di contraffazione;

b) un'ordinanza di sequestro dei prodotti contraffatti;

c) un'ordinanza di sequestro dei beni, dei materiali e degli strumenti che costituiscono mezzi di attuazione dell'invenzione protetta e che sono stati oggetto di fornitura o di offerta di fornitura ai sensi dell'articolo 8 ;

d) qualsiasi ordinanza recante altre sanzioni adeguate alle circostanze ed idonee a garantire il rispetto delle ordinanze di cui alle lettere a), b) e c).

 

 

 

Articolo 45

Azioni o domande di risarcimento

1. Il tribunale comunitario della proprietà immateriale può ordinare il versamento di una somma di danaro a risarcimento del danno sotteso alle azioni di cui agli articoli da 31 a 36.

2. Nel determinare il risarcimento adeguato il tribunale prende in considerazione tutti gli aspetti del caso, quali le conseguenze economiche derivanti dal danno alla parte lesa ed il comportamento e la buona o mala fede delle parti. Il risarcimento non deve assumere natura sanzionatoria.

3. Ai fini del paragrafo 2 si presume, salvo prova contraria, che il supposto contraffattore, il quale abbia il domicilio o la sede in uno Stato membro la cui lingua ufficiale sia sì una lingua ufficiale della Comunità ma non quella in cui il brevetto è stato concesso ovvero in cui una traduzione del brevetto è stata posta a disposizione del pubblico a norma dell'articolo 58, non sapesse né avesse ragionevole motivo di sapere che stava violando il brevetto comunitario. In tali circostanze il risarcimento per contraffazione è dovuto unicamente per il periodo decorrente dal momento in cui al supposto contraffattore è stata notificata la traduzione del brevetto nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui abbia il domicilio o la sede.

4. Qualora lo Stato membro di cui al paragrafo 3 abbia due o più lingue ufficiali che siano altresì lingue ufficiali della Comunità, il supposto contraffattore ha diritto di ricevere la notifica nella lingua che conosce.

 

Articolo 45

Prescrizione

Le azioni relative all'utilizzazione, al diritto fondato su un'utilizzazione anteriore, alla contraffazione ed al risarcimento del danno di cui alla presente sezione si prescrivono in cinque anni dalla data in cui si verificano i fatti che vi danno origine ovvero, qualora il richiedente non fosse a conoscenza dei fatti al momento in cui si sono verificati, dal momento in cui ne ha preso od avrebbe dovuto prenderne conoscenza.

 

Sezione 2

Competenze e procedure relative alle altre azioni riguardanti il brevetto comunitario

 

Articolo 46

Competenza dei giudici nazionali

Gli organi giurisdizionali degli Stati membri sono competenti a conoscere delle azioni relative al brevetto comunitario che non rientrino nell'ambito della competenza esclusiva della Corte di giustizia in forza del trattato né del Tribunale comunitario della proprietà immateriale in forza delle disposizioni della sezione 1 del capo IV.

 

Articolo 47

Applicazione della convenzione di Bruxelles

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alle azioni promosse dinanzi ai giudici nazionali nonché alle decisioni pronunciate in esito a tali azioni si applica la Convenzione sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968 [31].

[31] GU C 27 del 26.1.1998, pag. 3.

 

Articolo 48

Controversie tra datore di lavoro e dipendenti in merito alla spettanza del diritto al brevetto

1. In deroga alle disposizione applicabili in forza dell'articolo 47, le controversie fra datore di lavoro e dipendenti in merito alla spettanza del diritto al brevetto rientrano nella competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro secondo il cui diritto deve essere determinato il diritto al brevetto comunitario, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.

2. Le convenzioni attributive di competenza concluse in questo campo sono valide unicamente se sono posteriori all'insorgere della controversia ovvero se consentono al dipendente di adire giudici diversi da quelli determinati in applicazione del paragrafo 1.

 

Articolo 49

Azioni relative all'esecuzione forzata sul brevetto comunitario

In deroga alle disposizioni applicabili in forza dell'articolo 47, la competenza esclusiva per i procedimenti d'esecuzione forzata spetta ai giudici ed alle autorità dello Stato membro determinato a norma dell'articolo 14 .

 

Articolo 50

Disposizioni complementari sulla competenza

1. Nello Stato membro i cui organi giurisdizionali siano competenti a norma dell'articolo 47 le azioni devono essere promosse dinanzi ai giudici che sarebbero competenti per territorio e materia in ordine alle azioni relative ai brevetti nazionali.

2. Qualora nessun giudice di uno Stato membro risulti competente, in forza degli articoli 47 e 48 e del paragrafo 1 del presente articolo, l'azione relativa al brevetto comunitario può essere promossa dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui ha sede l'Organizzazione europea dei brevetti.

 

Articolo 51

Obblighi dei giudici nazionali

1. Il giudice nazionale investito di un'azione o di una domanda di cui all'articolo 30 dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

2. Il giudice nazionale investito di un'azione diversa da quelle di cui all'articolo 30 del presente regolamento deve considerare valido tale brevetto, a meno che la sua nullità non sia stata dichiarata dal Tribunale comunitario della proprietà immateriale con sentenza passata in giudicato.

2. Il giudice nazionale investito di un'azione diversa da quelle di cui all'articolo 30 del presente regolamento sospende il procedimento quando consideri presupposto indispensabile, per il provvedimento che intende emettere, una decisione riguardante un'azione od una domanda ai sensi dell'articolo 30. La sospensione deve essere disposta d'ufficio, previa audizione delle parti, quando un'azione od una domanda ai sensi dell'articolo 30 sia stata proposta dinanzi al Tribunale comunitario della proprietà immateriale, oppure a richiesta di una delle parti e previa audizione delle altre quando il tribunale comunitario non sia stato ancora adito. In quest'ultimo caso il giudice nazionale invita le parti a proporre l'azione o la domanda entro un termine da esso stabilito. Qualora l'azione o la domanda non siano state proposte, il procedimento viene proseguito.

 

Articolo 52

Norme procedurali applicabili

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, il giudice nazionale applica le norme procedurali che nel suo Stato membro disciplinano le analoghe azioni relative ai brevetti nazionali.

 

Sezione 3

Arbitrato

 

Articolo 53

Arbitrato

Le disposizioni del presente titolo in tema di competenza e procedura giudiziaria non pregiudicano l'applicazione delle norme nazionali degli Stati membri che disciplinano l'arbitrato. Il brevetto comunitario non può tuttavia venir dichiarato nullo od invalido nell'ambito di un procedimento arbitrale.

 

CAPO V

INCIDENZA SUL DIRITTO NAZIONALE

 

Articolo 54

Divieto del cumulo delle protezioni

1. Se ed in quanto un brevetto nazionale concesso in uno Stato membro ha per oggetto un'invenzione per la quale è stato concesso al medesimo inventore od al suo avente causa un brevetto comunitario con la medesima data di deposito o, in caso di rivendicazione di priorità, con la medesima data di priorità, detto brevetto nazionale, laddove tutela la stessa invenzione protetta da brevetto comunitario, cessa di produrre i suoi effetti alla data in cui:

a) sia trascorso il termine prescritto per l'opposizione senza che questa sia stata proposta contro la decisione dell'Ufficio di concedere il brevetto comunitario;

b) il procedimento d'opposizione s'è concluso con il mantenimento in vigore del brevetto comunitario,

ovvero

c) sia stato concesso il brevetto nazionale, se tale data è posteriore a quella di cui alle lettere a) o b).

2. La successiva estinzione o il successivo annullamento del brevetto comunitario non pregiudicano l'applicazione del paragrafo 1.

3. Ogni Stato membro può determinare la procedura da seguire per l'accertamento della cessazione integrale o parziale degli effetti del brevetto nazionale. Esso può inoltre disporre che il brevetto nazionale sia stato sin dall'origine privo di effetti.

4. La protezione cumulativa del brevetto comunitario o della domanda di brevetto europeo e del brevetto nazionale o della domanda di brevetto nazionale è garantita fino alla data di cui al paragrafo 1.

 

Articolo 55

Modelli di utilità e certificati di utilità nazionali

L'articolo 54 si applica ai modelli di utilità ed ai certificati di utilità, nonché alle corrispondenti domande, negli Stati membri la cui legislazione contempla tali titoli di privativa.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo 56

Registro dei brevetti comunitari

L'Ufficio tiene il registro dei brevetti comunitari, in cui sono riportati i dati che devono essere registrati a norma del presente regolamento. Il registro è aperto al pubblico a fini di consultazione.

 

Articolo 57

Bollettino dei brevetti comunitari

L'Ufficio pubblica periodicamente un Bollettino dei brevetti comunitari. Tale bollettino contiene i dati riportati nel registro dei brevetti comunitari, nonché qualsiasi altra indicazione la cui pubblicazione sia prescritta dal presente regolamento o dal regolamento d'esecuzione.

 

Articolo 58

Traduzioni facoltative

Il titolare del brevetto ha la facoltà di produrre e depositare presso l'Ufficio la traduzione del brevetto stesso in talune lingue ufficiali degli Stati membri che siano altresì lingue ufficiali della Comunità od in tutte queste lingue. L'Ufficio pone queste traduzioni a disposizione del pubblico.

 

Articolo 59

Regolamento d'esecuzione

1. Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono fissate da un regolamento d'esecuzione.

2. Per l'adozione e la modificazione del regolamento d'esecuzione si applica la procedura di cui all'articolo 61, paragrafo 2.

 

Articolo 60

Regolamento d'esecuzione relativo alle tasse

1. Il regolamento relativo alle tasse determina le tasse annuali per il mantenimento in vigore del brevetto, ivi incluse le soprattasse, il loro importo e le modalità di riscossione.

2. Per l'adozione e la modificazione del regolamento relativo alle tasse si applica la procedura di cui all'articolo 61, paragrafo 2.

 

Articolo 61

Istituzione di un comitato e procedura d'adozione dei regolamenti d'esecuzione

1. La Commissione è assistita di un comitato, denominato "comitato per le questioni relative alle tasse ed alle disposizioni d'esecuzione del regolamento sul brevetto comunitario", composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica la procedura di regolamentazione stabilita dall'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, osservando quanto disposto dall'articolo 7, della decisione stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

 

Articolo 62

Relazione sull'applicazione del presente regolamento

Ogni cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione pubblica una relazione sulla sua applicazione. Tale relazione deve porre segnatamente in evidenza gli effetti prodotti dai costi relativi all'ottenimento del brevetto comunitario e dal sistema del contenzioso in materia di contraffazione e di validità.

 

Articolo 63

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Le domande di brevetti comunitari possono essere depositate presso l'Ufficio a partire dalla data stabilita in un'apposita decisione adottata dalla Commissione, a norma dell'articolo 61, paragrafo 2 del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

 

 

 

 

SCHEDA FINANZIARIA

 

1. DENOMINAZIONE DELL'INIZIATIVA

Proposta di regolamento del Consiglio sul brevetto comunitario

 

2. LINEE DI BILANCIO

Altre istituzioni

 

3. BASE GIURIDICA

Articolo 308 del trattato

 

4. DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA

4.1 Obiettivo generale dell'iniziativa

Nel contesto della prospettata adesione della Comunità alla convenzione di Monaco sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973, la presente proposta mira a stabilire un regime brevettuale comunitario. Il futuro brevetto comunitario sarà un brevetto europeo che designa l'intero territorio della Comunità, a norma delle disposizioni della convenzione di Monaco. Il presente provvedimento s'applicherà pertanto alla fase successiva alla concessione del brevetto da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti che, in base alla convenzione di Monaco rivista, avrà il compito di concedere ed amministrare i brevetti comunitari. Si osservi che il futuro brevetto comunitario risulterà complementare in rapporto al diritto brevettuale degli Stati membri.

Si è inoltre previsto d'instaurare a livello centrale un sistema di competenze giurisdizionali pertinente al brevetto comunitario. L'istituzione di competenti organi giudiziali peraltro avverrà in modo autonomo al di fuori dell'ambito del presente regolamento Complementarità del futuro brevetto comunitario con il diritto brevettuale degli Stati membri e il diritto brevettuale istituito dalla convenzione di Monaco sulla concessione di brevetti comunitari. La presente proposta verte infine su un sistema di licenze obbligatorie. L'attuazione delle disposizioni pertinenti alle tasse ed alle disposizioni d'esecuzione del presente regolamento sarà garantita da un comitato di regolamentazione.

4.2 Periodo previsto per l'iniziativa e modalità di rinnovo

Durata indeterminata

 

5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE/ENTRATE

- L'Organizzazione europea dei brevetti, dalla quale dipende l'Ufficio europeo dei brevetti, è un'organizzazione internazionale indipendente e finanziariamente autonoma. L'Ufficio finanzia le sue attività per mezzo di diverse categorie di tasse. Contrariamente a quanto avviene per alcune agenzie comunitarie l'Ufficio non beneficerà di sovvenzioni comunitarie. Le sue spese ed entrate esulano quindi dall'ambito del bilancio comunitario.

- Istituzione di un organo giurisdizionale centralizzato e specializzato (Tribunale comunitario della proprietà immateriale).

 

6. NATURA DELLE SPESE/ENTRATE

 

7. INCIDENZA FINANZIARIA (Parte B)

Nessuna

 

8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE

 

9. ELEMENTI D'ANALISI COSTI/BENEFICI

9.1 Obiettivi specifici quantificabili, beneficiari

Il brevetto comunitario costituirà un titolo unitario e coprirà l'insieme del territorio comunitario. Esso può esser concesso, trasferito e venire dichiarato nullo od estinto soltanto per tutta la Comunità nel suo insieme. Vista la sua copertura territoriale, il suo carattere unitario, la procedura centralizzata di concessione ed il regime linguistico previsto, atto a consentire considerevoli economie in fatto di spese amministrative, esso apporta considerevoli vantaggi finanziari rispetto agli esistenti sistemi brevettuali, tanto nazionali quanto internazionali. Il brevetto comunitario migliorerà così il funzionamento del mercato interno, segnatamente per quanto riguarda la libera circolazione dei prodotti brevettati.

9.2 Giustificazione dell'iniziativa

Il futuro regolamento mira a porre in essere il quadro giuridico del brevetto comunitario.

La funzione della Commissione consisterebbe nell'accordare licenze obbligatorie relative al brevetto comunitario. Contrariamente a quanto avviene nei sistemi attualmente vigenti tali licenze riguarderebbero un titolo unitario, che copre l'intero territorio dell'Unione europea. Per questo motivo la concessione di licenze costituisce necessariamente un compito che rientra nell'ambito delle competenze della Commissione.

La Commissione sarà assistita da un comitato responsabile per le questioni riguardanti le tasse e le disposizioni d'esecuzione del futuro regolamento, conformemente a quanto disposto dalla decisione 1999/468/CE. Il regolamento d'esecuzione definirà le modalità d'applicazione del regolamento. Giacché l'Ufficio europeo dei brevetti non ha lo statuto di un'agenzia o di un ufficio comunitario, è opportuno costituire un comitato incaricato di vigilare sul rispetto delle modalità stabilite dal regolamento comunitario. L'Ufficio europeo conserverà peraltro la sua autonomia finanziaria. Le spese relative al funzionamento del comitato saranno quindi a carico del bilancio comunitario.

9.3 Controllo e valutazione dell'iniziativa

In forza dell'articolo 62 del regolamento in preparazione, la Commissione pubblicherà ogni cinque anni un rapporto circa l'applicazione del regolamento stesso. In tali rapporti figurerà tra l'altro una valutazione finanziaria.

 

10. SPESE AMMINISTRATIVE (PARTE A DELLA SEZIONE III DEL BILANCIO)

L'effettiva mobilitazione delle risorse amministrative necessaire sarà il risultato della decisione annua della Commissione riguardante la ripartizione delle risorse, che terrà segnatamente conto degli effettivi e degli importi supplementari accordati dall'autorità di bilancio.


10.1 Incidenza sul numero dei dipendenti

10.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane supplementari

10.2.1. Licenze obbligatorie

Il numero di domande di licenze obbligatorie in forza dell'articolo 21 del futuro regolamento dovrebbe essere dell'ordine di una decina all'anno. Tale stima si basa sull'esperienza acquisita nell'ambito del sistema brevettuale nazionale degli Stati membri.

Questo compito, complesso sotto il profilo tanto tecnico quanto giuridico, è di competenza della Commissione. È opportuno garantire la presenza costante di funzionari in grado di trattare queste domande, per le quali la Commissione è tenuta a prendere una decisione formale tanto in caso di concessione quanto in caso di rifiuto. Risorse pari a 3 uomini/anno x EUR 108 000 dovrebbero essere sufficienti a garantire lo smaltimento di queste domande di concessione di licenze obbligatorie.

(EUR)

 

10.2.2. Funzionamento degli organi giudiziali centralizzati e specializzati

La concessione di brevetti comunitari comporterà presumibilmente l'insorgere di controversie tra privati, segnatamente per quanto riguarda validità o contraffazioni dei brevetti concessi. La competenza per tale contenzioso spetterà ad organi giudiziali centralizzati e specializzati, la cui istituzione esula dall'ambito della presente proposta.

Nei primi anni d'esistenza è probabile che questi organi saranno chiamati a pronunciarsi in un numero relativamente modesto di cause. In base all'esperienza acquisita in campi affini a quello del futuro brevetto comunitario si può tuttavia stimare che cinque anni dopo che avranno cominciato ad operare il numero di azioni promosse dinanzi agli organi in questione sarà compreso tra 600 e 1 000. Una sezione di tribunale specializzato è prevedibilmente in grado di comporre circa 200 controversie all'anno; ciò significa che nell'ipotesi che il numero di controversie aumentasse fino a raggiungere le 1 000 all'anno occorrerebbe costituire cinque sezioni.

Ogni sezione sarà composta da un collegio di tre giudici ed assistita da due funzionari di categoria A e da due segretari(e) di categoria C.

(EUR)

 

 

10.3 Incremento di altre spese di funzionamento derivante dall'azione, con particolare riferimento alle spese derivanti dalle riunioni dei comitati e dei gruppi di esperti

(EUR)

 

Gli importi corrispondono alle spese complessive per l'iniziativa nell'ipotesi che quest'ultima abbia durata determinata ovvero alle spese per 12 mesi nel caso che l'iniziativa abbia durata indeterminata.


SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE, ED IN PARTICOLARE SU QUELLE DI PICCOLA E MEDIA DIMENSIONE (PMI)

 

Denominazione della proposta

Regolamento del Consiglio sul brevetto comunitario

Numero di riferimento del documento

 

Proposta

1. Tenuto conto del principio di sussidiarietà, giustificare la necessità di una legislazione comunitaria in questo campo ed i suoi principali obiettivi.

La proposta mira ad instaurare un sistema brevettuale unitario che copre l'insieme del territorio della Comunità. A causa della territorialità dei diritti brevettuali nazionali gli obiettivi perseguiti non possono essere raggiunti dagli Stati membri individualmente o collettivamente.

 

Ripercussione sulle imprese

2. Principali interessati dalla proposta

- Comparti industriali

Tutti i settori saranno interessati dalla protezione delle invenzioni.

- Dimensioni delle imprese (quota di piccole e medie imprese)

Il brevetto comunitario si rivolge tanto alle piccole quanto alle medie imprese se ed in quanto protegge il carattere d'invenzione e di novità di prodotti o procedimenti industriali. Esso mira a favorire l'innovazione nell'ambito delle PMI.

- Presenza nella Comunità di aree geografiche particolari in cui tali imprese siano insediate

L'iniziativa riguarda l'insieme del territorio comunitario.

3. Provvedimenti che le imprese dovranno prendere per uniformarsi alla proposta

Le imprese in questione andranno sensibilizzate dagli uffici nazionali della proprietà industriale e dalla Commissione nell'ambito di un programma d'informazione, ed all'occorrenza di formazione, affinché possano familiarizzarsi con i vantaggi di un brevetto comunitario e con le formalità da esperire per ottenerlo.

4. Potenziali effetti economici della proposta sull'occupazione, sugli investimenti e sulla costituzione di nuove imprese, nonché sulla concorrenzialità delle imprese in generale

L'innovazione riveste un'importanza primaria per la concorrenzialità, la crescita e l'occupazione nell'Unione europea. La protezione delle invenzioni per mezzo del diritto brevettuale mira a compensare l'inventore per il suo ingegno. È importante che la Comunità disponga in campo brevettuale di un ambiente giuridico e regolamentare almeno altrettanto favorevole di quello di cui beneficiano le imprese delle regioni geografiche concorrenti dell'Unione. L'attuale sistema brevettuale risente di due debolezze: è più costoso dei sistemi brevettuali esistenti all'esterno della Comunità, e quindi difficilmente accessibile alle PMI, ed inoltre è incompleto giacché la Convenzione di Lussemburgo del 1989 sul brevetto comunitario, che avrebbe dovuto costituire un titolo unitario di protezione, è rimasta senza seguito. È giunto il momento di attaccare queste debolezze.

La presente proposta mira a ristabilire la posizione della Comunità a livello mondiale in fatto di crescita del numero di invenzioni brevettate, posizione che ultimamente aveva mostrato la tendenza a deteriorarsi in modo molto cospicuo.

Il Consiglio europeo di Lisbona, svoltosi il 23 e il 24 marzo 2000, ha peraltro ricordato l'importanza di compensare le idee innovative nell'ambito della proprietà industriale, in particolare grazie alla tutela brevettuale. In quest'ottica il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio e la costituzione di un brevetto comunitario entro la fine del 2001. Questo strumento garantirà una protezione accessibile, di costo ragionevole e concorrenziale anche nell'ambito dell'Unione europea.

5. Provvedimenti contenuti nella proposta eventualmente miranti a tenere conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (esigenze minori o diverse, ecc.).

A questo proposito non vi sono disposizioni specifiche. Le modalità d'applicazione del futuro regolamento lasciano tuttavia prevedere che esso comporterà una considerevole riduzione dei costi per l'ottenimento di un brevetto che copra l'insieme dei territori degli Stati membri.

 

Consultazione

6. Elenco delle organizzazioni consultate in merito alla proposta, e esposizione degli elementi fondamentali della loro posizione.

La presente proposta è il frutto di una consultazione ad ampio raggio varata nel contesto del piano d'azione a favore del mercato unico (Consiglio europeo d'Amsterdam del giugno 1997) e del Libro verde "Promuovere l'innovazione tramite il brevetto" del 24 giugno 1997. Il 25 e il 26 novembre 1997 la Commissione ha preso l'iniziativa di organizzare un'audizione degli ambienti interessati, che si sono chiaramente pronunciati a favore di un brevetto comunitario unico, da definire preferibilmente per mezzo di un regolamento comunitario, analogamente a quanto fatto nel 1994 per il marchio comunitario. La comunicazione della Commissione sul seguito da dare al Libro verde del 5 febbraio 1999 ha consentito di redigere un bilancio particolareggiato della consultazione. Si può rilevare che inventori, operatori del settore e soprattutto PMI hanno accolto con estremo favore l'impostazione prospettata, che mira a rendere il brevetto più accessibile anche in termini di costo e quindi concorrenziale..

 

 


Documentazione allegata

 


RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

(Stralcio)

647.

Mercoledì 29 giugno 2005

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

MARIO CLEMENTE MASTELLA

 
indi

DEL VICEPRESIDENTE

FABIO MUSSI

E DEL PRESIDENTE

PIER FERDINANDO CASINI

 


Seguito della discussione del disegno di legge: Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (A.C. 5736) (ore 10,15).

(omissis)

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FABIO MUSSI

(omissis)

MASSIMO CIALENTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MASSIMO CIALENTE. Signor Presidente, ho appreso che il mio emendamento 10.205 è stato poc'anzi dichiarato inammissibile dalla Presidenza e non riesco a comprenderne la ragione.

Si tratta di un emendamento relativo al problema del brevetto nelle università e negli enti pubblici di ricerca, che costituisce uno degli argomenti centrali dell'attuale dibattito sulla competitività. Esso riguarda la questione della ricerca pubblica, della brevettazione e del trasferimento dell'innovazione tecnologica per processo o prodotto; si tratta dunque dell'incontro tra ricerca e mondo dell'industria.

Ritengo che la proposta emendativa in esame costituisca parte integrante del provvedimento in esame; tra l'altro, l'emendamento immediatamente precedente, Gambini 10.11, riguarda sempre il problema dei brevetti, in particolare l'acquisizione dei brevetti dall'estero.

Pertanto, invito la Presidenza a riconsiderare la dichiarazione di inammissibilità relativa al mio emendamento 10.205.

 

(Esame dell'articolo 10 - A.C. 5736)

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIO CLEMENTE MASTELLA

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 5736 sezione 11).

(omissis)

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI (ore 18,15)

(omissis)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è stata posta alla Presidenza, da parte dell'onorevole Rosato, la questione della riconsiderazione di una proposta emendativa dichiarata inammissibile. Tale proposta emendativa, con tutta evidenza, riguarda un argomento non considerato nel testo e negli emendamenti discussi in Commissione e, come tale, non può che essere ritenuta inammissibile.

Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni.

 

GUIDO CROSETTO, Relatore per la V Commissione. Signor Presidente, le Commissioni esprimono parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 10.

 

PRESIDENTE. Il Governo?

 

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, innanzitutto vorrei fare una precisazione. Si è parlato di limiti agli investimenti del patto di stabilità per le autorità portuali. Se non vado errato, nel decreto-legge sulla proroga dei termini vi è un'apposita disposizione che risolve questo problema. Inviterei, quindi, i presentatori a ritirare i relativi emendamenti, perché tale questione dovrebbe essere risolta nei modi stabiliti da quel provvedimento.

Per quanto riguarda l'emendamento Cialente 10.205 in tema di brevetti, se anche la finalità può essere condivisa, vi è attualmente una normativa completamente diversa, con un principio ispiratore sostanzialmente diverso, e non è opportuno modificarla in tempi rapidi, se non dopo un'adeguata istruttoria per lo svolgimento della quale, forse, non bastano i titolari delle università. Sarebbe, quindi, opportuno - e, in questo senso, rivolgo un invito al presentatore dell'emendamento - trasformare tale emendamento in un ordine del giorno, perché ciò consentirebbe di compiere una istruttoria più consona ed eventualmente risolvere il problema.

Ricordo che il problema principale è il costo del brevetto, più che la titolarità del diritto.

(omissis)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Cialente 10.205.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gamba. Ne ha facoltà.

 

PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO GAMBA. Signor Presidente, ho chiesto la parola per aggiungere la mia firma a questo emendamento e per spiegarne il senso.

L'emendamento proposto dall'onorevole Cialente, in realtà, accoglie, riproponendolo pienamente, un orientamento che unanimemente, con tutti i gruppi, la X Commissione attività produttive aveva espresso nel parere sullo schema del nuovo codice della proprietà industriale, che ha raccolto tutte le norme in materia di brevetti e marchi. Essa, anche nel parere espresso il 22 dicembre scorso, chiedeva al Governo di reintrodurre nel testo definitivo questa norma, così come viene proposta nell'emendamento in esame - che, in questo caso, riguarda le invenzioni dei ricercatori universitari -, perché in tal modo si ripristinava il contenuto della precedente legge sulle invenzioni.

Il testo, così com'era precedentemente e come viene proposto dall'emendamento in oggetto, prevede che le università da cui i ricercatori dipendono e gli altri enti pubblici hanno il diritto di richiedere il brevetto di invenzione, assicurando il 30 per cento dei benefici economici allo stesso ricercatore. Questa norma, che esisteva dal 1942, è stata modificata nei primi mesi della legislatura sulla scorta di un intendimento, assolutamente positivo, volto a favorire la competitività, attribuendo ai ricercatori il diritto di ottenere il brevetto e assicurando alle università una prelazione sullo sfruttamento economico.

Il risultato, però, è stato assolutamente contrario a tale intendimento. Infatti, si è verificata una rilevante diminuzione dei brevetti richiesti dalle università perché i ricercatori, nella maggior parte dei casi, non hanno sufficienti risorse economiche per procedere alla brevettazione.

Quindi, conformemente all'orientamento espresso praticamente da tutta la dottrina, dalle associazioni di categoria e dalla stessa commissione tecnica del Ministero delle attività produttive, che aveva promosso tale modifica per tornare al testo precedente, questo era stato il parere espresso dalla X Commissione.

Pertanto, chiediamo che l'emendamento Cialente 10.205 sia accolto e credo che anche altri colleghi dei gruppi di maggioranza potrebbero sottoscriverlo (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale).

 

GUIDO CROSETTO, Relatore per la V Commissione. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GUIDO CROSETTO, Relatore per la V Commissione. Il mio parere era dovuto al fatto che ritenevo che questo emendamento fosse inammissibile. Tuttavia, l'accordo maturato nelle Commissioni prevedeva che, qualora esso fosse stato riammesso, le Commissioni si sarebbero rimesse all'Assemblea.

 

Pertanto, modificando il precedente avviso, esprimo un parere in tal senso (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale).

 

PRESIDENTE. Il Governo?

 

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, l'argomento è interessante, ma non so se procedere per direzioni opposte a breve distanza l'una dall'altra sia la soluzione migliore. Per tale motivo, il Governo ritiene opportuno, come già detto, invitare i presentatori a trasfondere il contenuto dell'emendamento in esame in un ordine del giorno, per avere il tempo di valutare meglio la questione.

 

PRESIDENTE. Onorevole Cialente, accede all'invito al ritiro del suo emendamento 10.205 formulato dal rappresentante del Governo?

 

MASSIMO CIALENTE. No, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MASSIMO CIALENTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, permettetemi innanzitutto di ringraziare il collega Gamba ed i colleghi del Comitato dei diciotto che questa mattina hanno mostrato un'attenzione particolare per tale emendamento.

Signor viceministro, l'emendamento in esame è stato presentato perché la discussione sul problema della proprietà intellettuale nella ricerca pubblica è stata approfondita non solo nella Commissione attività produttive, che - come ricordava il collega Gamba - è giunta ad una conclusione unanime su alcuni punti, ma anche in altre Commissioni, come la Commissione bilancio, la Commissione cultura e la Commissione affari costituzionali.

Rispetto all'intendimento della precedente legge in materia, che aveva tentato di rimuovere il problema presente in Italia del basso numero di brevetti soprattutto nella ricerca pubblica, si è sviluppata una seria riflessione, che ha avuto ripetuti echi nelle suddette Commissioni. Recentemente, vi è stato un tentativo di intervento sul nuovo codice della proprietà intellettuale, ma la nuova stesura dell'articolo 65 è in contraddizione con tale spirito.

Per tale motivo e per l'importanza della questione - come sottolineato dal collega Gamba -, invito i colleghi a votare a favore dell'emendamento in esame (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo).

 

ERNESTO MAGGI. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ERNESTO MAGGI. Signor Presidente, anche a nome del collega Arrighi, chiedo di sottoscrivere l'emendamento in esame.

 

PRESIDENTE. Sta bene.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gastaldi. Ne ha facoltà.

 

LUIGI GASTALDI. Signor Presidente, vorrei confermare quanto già dichiarato dall'onorevole Gamba: in Commissione attività produttive abbiamo espresso un parere favorevole all'unanimità. Quindi, anch'io chiedo di sottoscrivere l'emendamento in esame.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Polledri. Ne ha facoltà.

 

MASSIMO POLLEDRI. Signor Presidente, effettivamente in Commissione abbiamo maturato la convinzione che il provvedimento in esame, per quanto riguarda i brevetti e l'incentivo alla ricerca, vada modificato. Capisco che il Governo si muova in un'ottica di prudenza, ma possiamo garantirgli che l'emendamento Cialente 10.205 è frutto di un orientamento complessivo della Commissione. Pertanto, chiedo di sottoscrivere tale emendamento.

 

GIUSEPPE VEGAS, Viceministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, viste le così convincenti perorazioni da parte di tutto il Parlamento e visto che l'argomento - cosa che non mi era personalmente nota, e me ne scuso - era stato ampiamente «arato» e coltivato nella Commissione di merito, modificando il precedente parere, mi rimetto all'Assemblea sull'emendamento Cialente 10.205. (Applausi).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Agrò. Ne ha facoltà.

 

LUIGI D'AGRÒ. Signor Presidente, il viceministro Vegas giustamente dice che è difficile governare per strappi, ma in questo caso credo vi sia stato uno strappo all'origine. Con ogni probabilità, non è stato preso in considerazione a suo tempo quanto era stato deciso all'unanimità dalle Commissioni X e V.

Credo pertanto che questo emendamento debba essere sottoscritto anche dal nostro gruppo, nella speranza che possa trovare vasto accoglimento da parte dell'Assemblea.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ruggeri. Ne ha facoltà.

 

RUGGERO RUGGERI. Non voglio far perdere tempo ai colleghi, però penso che tutti abbiano capito l'importanza di tale emendamento. Da molto tempo stiamo lavorando su questi temi in Commissione attività produttive, dove insieme avevamo elaborato un testo che recepiva un'indicazione meditata ed estremamente utile per il nostro paese.

Per questa ragione, chiedo di sottoscrivere questo emendamento, invitando i colleghi a votare a favore dello stesso.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

 

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cialente 10.205, sul quale le Commissioni ed il Governo si rimettono all'Assemblea.

(Segue la votazione).

 

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni - Applausi).

 

(Presenti 418

Votanti 414

Astenuti 4

Maggioranza 208

Hanno votato 403

Hanno votato no 11).

(omissis)

 

 


Allegato A

(omissis)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

 


(omissis)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8. Ai sensi dell'articolo 64 del Codice dei diritti di proprietà industriale approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 settembre 2004, l'appartenenza dei risultati dell'attività di ricerca svolta nell'ambito dell'attività accademica o da pubblica amministrazione od ente pubblico avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, o realizzata nell'ambito dei contratti di ricerca, di consulenza ovvero di convenzioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o di altri strumenti normativi ita- liani o comunitari relativi all'attività di ricerca, appartiene all'università od alla pubblica amministrazione od ente pubblico, avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, con le quali intercorre il rapporto di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto l'autore e di ottenere almeno il 30 per cento dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento del brevetto. Le università e gli enti pubblici, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono la quota dei proventi spettante all'inventore. Ai fini di questa nonna si intendono enti pubblici di ricerca la pubblica amministrazione od ente pubblico avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca.

9. In caso di più inventori, a tutti spetta il diritto di essere riconosciuti autori. In tal caso il diritto a percepire almeno il 30 per cento o dei diritti derivanti dallo sfruttamento del brevetto è da ripartirsi fra tutti gli autori in parti che si presumono eguali, salvo sia concordata od accertata una diversa partecipazione alla realizzazione dell'invenzione, nel qual caso la ripartizione deve avvenire in misura proporzionale al contributo da ciascuno offerto.

10. L'inventore comunica la sua invenzione all'Università od all'ente pubblico di ricerca con il quale intercorre il rapporto di lavoro secondo le modalità da questi stabilite, affinché l'università o l'ente pubblico di ricerca possano manifestare entro due mesi dalla comunicazione stessa, il proprio interesse ad esercitare il diritto di richiedere il relativo brevetto. Decorso il termine dei due mesi senza che l'università o l'ente pubblico di ricerca abbiano manifestato il proprio interesse ad esercitare il diritto a richiedere il brevetto, o comunque non abbiano proceduto a detto deposito entro i termine di sei mesi successivi a tale manifestazione, il diritto di deposito del brevetto spetta all'inventore.

11. Qualora l'università o l'ente pubblico di ricerca abbia esercitato il diritto di richiedere il brevetto, ma non ne abbia iniziato lo sfruttamento entro i due anni successivi, l'inventore, qualora ne faccia richiesta, acquisisce il diritto a sfruttare gratuitamente l'invenzione e ad esercitare i diritti patrimoniali ad essa connessi.

12. Le università e gli enti pubblici di ricerca hanno la facoltà di decidere in quali paesi si estende l'efficacia della domanda prioritaria di protezione. L'inventore ha diritto di decidere se l'estensione debba essere effettuata, in territori esclusi dall'università o dagli enti pubblici di ricerca. Analogamente, in fase di rinnovo annuale, se l'università o l'ente pubblico di ricerca decidesse di non mantenere la corresponsione dell'annualità in paesi di non proprio interesse, l'inventore ha la possibilità di mantenere, a sue spese, il pagamento di tali annualità. In tutti i casi previsti nel presente comma, l'inventore è titolare del 70 per cento dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento effettuato nei paesi da quest'ultimo prescelti o comunque rinnovati con tasse di mantenimento a suo carico, mentre il restante 30 per cento sarà devoluto all'università o all'ente pubblico di ricerca.

13. Qualora l'università o l'ente pubblico di ricerca decidessero, una volta depositato il brevetto, di offrirlo in cessione a terzi, all'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Nel caso di ricerche finanziate in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da enti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza dei ricercatori, le università e gli enti pubblici, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono ciascun aspetto dei rapporti reciproci, sempre fermo restando che all'inventore spetta il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione e di una percentuale dei benefici derivanti dallo sfruttamento della stessa.

14. Le università e gli enti pubblici di ricerca, si dotano, singolarmente, o attraverso rapporti convenzionali o associativi, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, di strutture idonee a valorizzare le invenzioni realizzate dai ricercatori e delle quali sono titolari.

10. 205. Cialente, Tocci, Lulli, Mariotti, Gambini, Gamba, Maggi, Gastaldi, Polledri, D'Agrò, Ruggeri, Arrighi.

(Approvato)

(omissis)


 

 

 



[1]     La proposta di legge in esame riproduce il contenuto dell'emendamento Cialente 10.205 presentato nel corso della XIV legislatura al disegno di legge C.5736, recante il Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale ed approvato dalla Camera nella seduta del 29 giugno 2005 (cfr. allegati).

[2]   La Convenzione sulla concessione di brevetti europei istituisce un’Organizzazione europea dei brevetti, i cui organi sono l’Ufficio europeo dei brevetti e il Consiglio di amministrazione. La Convenzione ha stabilito una procedura unica di concessione dei brevetti che sono rilasciati dall’Ufficio. Una volta rilasciati, i brevetti europei diventano brevetti nazionali e sottostanno alle normative nazionali degli Stati contraenti designati nella domanda. La Convenzione è stata modificata con un atto di revisione del 29 novembre 2000. Attualmente aderiscono alla Convenzione tutti gli Stati membri dell’Unione europea - ad eccezione di Malta - Svizzera, Liechtenstein, Monaco, Islanda, Turchia, Bulgaria e Romania.

[3] L’ELPA è un progetto di accordo per la risoluzione delle controversie al quale stanno lavorando, dal 1999, gli Stati firmatari della Convenzione sul brevetto europeo. Esso è volto ad istituire un sistema facoltativo per la risoluzione delle controversie – mediante la creazione di un Tribunale del brevetto europeo - comune agli Stati membri della Convenzione su brevetto europeo che sceglieranno di aderirvi.

[4] L’articolo 225A stabilisce che il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, può istituire camere giurisdizionali incaricate di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche.

[5]   L’articolo 229A stabilisce che il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni volte ad attribuire alla Corte di giustizia, nella misura da esso stabilita, la competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l’applicazione degli atti adottati in base al presente Trattato che creano titoli comunitari di proprietà industriale.

[6]Il 17 maggio 2006 Parlamento europeo, Consiglio e Commissione europea hanno stipulato l’accordo sulle prospettive finanziarie e sulle risorse proprie per il periodo 2007-2013. Le prospettive finanziarie stabiliscono il quadro delle grandi categorie di spesa del bilancio dell’Unione europea, indicando il massimale e la composizione delle spese prevedibili per ogni categoria nell’intero periodo di riferimento e in ciascuno degli anni in esso ricompresi.

[7]    In tema di brevetti per invenzioni industriali debbono essere altresì richiamati: la legge 15 dicembre 1954, n. 1322, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di unione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale e dell'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio, nonché la legge 19 ottobre 1956, n. 1356, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa alle formalità prescritte per le domande di brevetto, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953; e la legge 19 ottobre 1956, n. 1357, che ratifica la Convenzione europea sulla classificazione internazionale dei brevetti per invenzioni industriali, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954.

[8]    In tema di brevetti per invenzioni industriali debbono essere altresì richiamati: la legge 15 dicembre 1954, n. 1322, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di unione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale e dell'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, concernente la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica o di commercio, nonché la legge 19 ottobre 1956, n. 1356, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa alle formalità prescritte per le domande di brevetto, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953; e la legge 19 ottobre 1956, n. 1357, che ratifica la Convenzione europea sulla classificazione internazionale dei brevetti per invenzioni industriali, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954.

[9]    Il Codice non reca la disciplina delle invenzioni biotecnologiche, nonostante tra i criteri della di delega figurasse espressamente l'adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria. A tale adeguamento si è recentemente proceduto con il DL 3/2006 conv. con modif. dalla legge n. 18 del22 febbraio 2006.

[10]   Si ricorda che il D.Lgs 300/99 recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59” all’art. 32 prevedeva l’istituzione di una Agenzia per la proprietà industriale a cui erano assegnati i compiti e le funzioni dell'ufficio centrale dei brevetti. L’articolo 32 è stato poi soppresso ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 34/04 del 22 gennaio (Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle attività produttive, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137).

[11]    GUCE  C 337 E del 28 novembre 2000.

[12]La Convenzione sulla concessione di brevetti europei istituisce un’Organizzazione europea dei brevetti, i cui organi sono l’Ufficio europeo dei brevetti e il Consiglio di amministrazione. La Convenzione ha stabilito una procedura unica di concessione dei brevetti che sono rilasciati dall’Ufficio. Una volta rilasciati, i brevetti europei diventano brevetti nazionali e sottostanno alle normative nazionali degli Stati contraenti designati nella domanda. La Convenzione è stata modificata con un atto di revisione del 29 novembre 2000. Attualmente aderiscono alla Convenzione tutti gli Stati membri dell’Unione europea - ad eccezione di Malta - Svizzera, Liechtenstein, Monaco, Islanda, Turchia, Bulgaria e Romania.

[13] Per un approfondimento di questo argomento si rinvia al paragrafo Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE, il brevetto comunitario, parte prima del presente dossier.

[14]   Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

[15]   Si tratta della dichiarazione congiunta su “L'armonizzazione dell'architettura dei sistemi d'istruzione superiore in Europa”, sottoscritta dai ministri per l'università di Francia, Germania, Gran Bretagna e Italia a Parigi il 25 maggio 1998 (c.d. Dichiarazione della Sorbona), e della dichiarazione congiunta su “Lo spazio europeo dell'istruzione superiore”, sottoscritta da 29 ministri europei dell'Istruzione superiore intervenuti al Convegno di Bologna del 19 giugno 1999 (c.d. Dichiarazione di Bologna). Nella stessa direzione muovono, più recentemente,(i Comunicati delle Conferenze dei ministri europei dell'Istruzione superiore tenutesi a Praga (19 maggio 2001), Berlino (19 settembre 2003), Bergen (19-20 maggio 2005).

[16]   Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri approvato in via definitiva il 13 luglio 2006.