Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Sette giorni per una nuova impresa - A.C. 1428 Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività
Riferimenti:
AC n. 1428/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 37
Data: 01/08/2006
Descrittori:
IMPRESE     
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

“Sette giorni per una nuova impresa”

A.C. 1428

Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 37

 

1° agosto 2006

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Attività produttive

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: AP0026.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  5

Elementi per l’istruttoria legislativa  6

§      Necessità dell’intervento con legge  6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  6

§      Compatibilità comunitaria  7

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  9

§      Impatto sui destinatari delle norme  10

§      Formulazione del testo  10

Schede di lettura

§      Articolo 1 Autorizzazione al Governo all'emanazione di norme in materia di sportello unico per le imprese  15

§      Articolo 2 Modifiche all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di dichiarazione di inizio attività  29

Proposta di legge

§      A.C. N. 1428, (on. Capezzone ed altri), Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività  43

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

§      L. 23 agosto 1988, n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17)53

§      L. 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 19)55

§      D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 4, 23-25, 27, 27-bis))57

§      D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59  61

§      D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale (art. 10)71

§      L. 23 dicembre 2005, n. 266 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, co. 370)73

Normativa comunitaria

§      Proposta modificata di direttiva del parlamento europeo e del consiglio relativa ai servizi nel mercato interno, del 4 aprile 2006  77

Giurisprudenza costituzionale

§      Sentenza 18 luglio 1997, n. 262  147

Documentazione

§      A. Cerretelli, Meno burocrazia per le Pmi, intervista a Guenther Verheugen, vice presidente della Commissione europea, Il Sole 24 ore, 07/06/2006  155

§      Confartigianato, Rapporto sulla libertà d’impresa, (stralcio), 15 giugno 2006  159

 

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa



 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

1428

Titolo

Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese in materia di dichiarazione di inizio attività

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Attività di impresa

Iter al Senato

No

Numero di articoli

2

Date

 

§       presentazione alla Camera

20 luglio 2006

§       annuncio

24 luglio 2006

§       assegnazione

27 luglio 2006

Commissione competente

X Commissione (Attività produttive)

Sede

referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali);

II Commissione (Giustizia);

V Commissione (Bilancio);

VII Commissione (Cultura);

VIII Commissione (Ambiente);

XII Commissione (Affari sociali);

Commissione parlamentare questioni regionali

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

La proposta di legge in esame, d'iniziativa del deputato Capezzone ed altri, composta da due articoli, contiene disposizioni normative volte alla semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese attraverso uno snellimento dei procedimenti di competenza dello sportello unico per le attività produttive e la riduzione dei relativi termini e un più ampio ricorso agli istituti dell'autocertificazione e della dichiarazione di inizio attività.

Scopo della proposta di legge in esame, come si legge nella relativa relazione illustrativa, è dunque quello di rendere più agevole l'esercizio dell'attività imprenditoriale, con particolare riferimento alla fase di avvio dell'attività, nel quadro di una maggiore responsabilizzazione, nei confronti della collettività, di coloro che scelgono la strada del rischio e dell'investimento.

 

A tal fine l'articolo 1 della proposta di legge in esame autorizza il Governo ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un regolamento modificativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi.

Le norme generali regolatrici della materia sono indicate nelle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 1.

In particolare, il Governo dovrà prevedere che nei comuni dove non é stato ancora istituito lo sportello unico per le attività produttive di cui al citato decreto legislativo n. 447 del 1998, il procedimento unico in materia di autorizzazioni all'insediamento di attività produttive di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n.112 del 1998  venga affidato al sindaco, che assume la qualifica di responsabile dell’intero procedimento (lettera a);

Le successive lettere b) e c) dell'articolo 1 incidono sui termini del citato procedimento amministrativo. Il governo, dovrà, infatti, prevedere la riduzione a sette giorni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda dell'interessato, del termine per la eventuale richiesta di integrazione di atti istruttori da parte della struttura comunale responsabile del procedimento.

Entro il medesimo termine di sette giorni dalla data di presentazione della domanda il responsabile del procedimento potrà eventualmente convocare in contraddittorio il soggetto richiedente. Tale audizione dovrà essere avviata entro 30 giorni dalla convocazione e conclusa entro i 60 giorni successivi al suo avvio (lettera c);

 

Ai sensi della successiva lettera d), nel caso di impianti a struttura semplice, il Governo dovrà, inoltre, ridurre a sette giorni il termine entro il quale la realizzazione del progetto si intende autorizzata in assenza di una comunicazione di motivato dissenso e dovrà, altresì, prevedere che il suddetto termine venga sospeso nel caso di richiesta di integrazione dei documenti istruttori o nel caso di convocazione dell’audizione.

La medesima lettera d),  prevede la soppressione del riferimento, attualmente presente al comma 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 447 del 1998, alla necessità dell'acquisizione dell'autorizzazione nelle materie in cui non è consentita l'autocertificazione.

 

Il successivo articolo 2 reca modifiche all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di dichiarazione di inizio attività.

In particolare, il comma 3-bis prevede che nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, compresa l’iscrizione in albi o ruoli a tale fine eventualmente richiesta, il termine per l'inizio dell'attività è ridotto a sette giorni (anziché 30) dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione commerciale .

 

Viene, invece, elevato a 90 giorni, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di inizio attività,il termine entro il quale l'Amministrazione può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

 

 

Relazioni allegate

La proposta di legge è accompagnata dalla relativa relazione illustrativa.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

L'intervento con legge si rende necessario in quanto, da un lato, l'articolo 1 della proposta di legge in esame autorizza il Governo all'adozione di un regolamento modificativo del D.P.R. n. 447 del 1998, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400; dall'altro lato, in quanto il successivo articolo 2 è volto a modificare disposizioni legislative di rango primario.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge in esame contiene disposizione volte a semplificare le procedure amministrative necessarie per l'esercizio dell'attività d'impresa, con particolare riferimento alla fase di avvio di tale attività.

Al riguardo, si ricorda che la Corte Costituzionale nella sentenza 23 luglio 1997, n. 262, ha – sia pure incidentalmente – riconosciuto che la legge 7 agosto 1990, n. 241, oggetto di modifica da parte dell'articolo 2 del provvedimento in esame, rende di applicazione generale “regole in buona parte già enucleate in sede di elaborazione giurisprudenziale e dottrinale che sono attuazione, sia pure non esaustiva, del principio costituzionale di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.) e degli obiettivi di tempestività, trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, quali valori essenziali in un ordinamento democratico”.

Da questo punto di vista, le modifiche proposte dal provvedimento in esame sono in linea con i citati principi costituzionali.

Va , comunque, rilevato che il la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, nel parere espresso il 23 settembre 2004 sullo schema del disegno di legge C  5864, in relazione alla disposizione che prevede la delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi per la semplificazione delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva dello Stato, di cui all’art. 117, secondo comma, Cost., vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e per il rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive, ha sollevato perplessità sulla citata norma di delega segnalando la necessità di individuare una soluzione tecnico – giuridica che consenta di salvaguardare le competenze legislative regionali attinenti alla articolata materia della liberalizzazione dell'attività di impresa demandate alla loro competenza concorrente o esclusiva.

Si segnala che in esito al citato parere, il Governo ha previsto l''adozione di intese o accordi, in attuazione del principio della leale collaborazione finalizzati a favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze statali e regionali in materia.

Compatibilità comunitaria

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

L’istituzione di uno sportello unico al fine di semplificare le procedure amministrative è previsto dalla proposta di direttiva sui servizi nel mercato interno (COM(2004)2), cosiddetta “direttiva Bolkestein[1].

La proposta, che segue la procedura di codecisione con la votazione a maggioranza qualificata del Consiglio, è stata presentata dalla Commissione il 13 gennaio 2004 e si inserisce nel processo di riforme economiche varato dal Consiglio europeo di Lisbona (23-24 marzo 2000) al fine di fare dell’Unione europea, entro il 2010, l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo.

L’obiettivo della proposta è quello di stabilire un quadro giuridico che elimini gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi e alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri.

Il 16 febbraio 2006 la proposta è stata esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo, che ha approvato numerosi emendamenti. Il 4 aprile 2006 la Commissione ha presentato un testo modificato (COM(2006)160) che recepisce in larghissima misura gli emendamenti del PE. Da ultimo, il Consiglio competitività del 24 luglio 2006 ha adottato  in prima lettura - con l’astensione delle delegazioni belga e lituana – la posizione comune sulla proposta, basata su un testo di compromesso predisposto dalla Presidenza austriaca. Il testo adottato dal Consiglio si attiene strettamente al testo adottato dal PE e dalla Commissione.

La seconda lettura del Parlamento europeo dovrebbe avere luogo presumibilmente  in occasione della plenaria del 15 novembre 2006.

 

La direttiva proposta, in base al testo adottato dal Consiglio, stabilisce all’articolo 6 che tutti gli Stati membri istituiscano punti di contatto denominati “sportelli unici” per consentire ai fornitori di servizi di espletare tutte le formalità necessarie per lo svolgimento della loro attività, e in particolare per quanto riguarda le dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie per ottenere l'autorizzazione delle autorità competenti.

L’istituzione degli sportelli unici non pregiudica la ripartizione di funzioni e di competenze tra le autorità all’interno dei sistemi nazionali. Il numero degli sportelli unici per Stato membro può variare secondo le competenze regionali o locali o in funzione delle attività interessate. Nei casi in cui la competenza spetta a diverse autorità a livello regionale o locale, una di esse può assumersi il ruolo di sportello unico e coordinare le attività con le altre autorità. Gli sportelli unici possono essere costituiti non soltanto da autorità amministrative, ma anche da camere di commercio e artigianato, da organismi o ordini professionali o enti privati ai quali uno Stato membro ha deciso di affidare questa funzione.

Gli sportelli unici sono destinati a svolgere un ruolo importante di assistenza al prestatore sia come autorità direttamente competente a rilasciare i documenti necessari per accedere ad un’attività di servizio, sia come intermediario tra il prestatore e le autorità direttamente competenti.

Tramite gli sportelli unici i fornitori di servizi possono avere accesso alle seguenti informazioni riguardanti:

§       i requisiti applicabili ai prestatori stabiliti sul territorio di uno Stato membro, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità necessarie per l’accesso ad un’attività di servizi e per il suo esercizio;

§       i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, ivi comprese quelle competenti in materia di esercizio delle attività di servizi;

§       i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori ed ai servizi;

§       i mezzi di ricorso per la composizione delle controversie tra le autorità competenti ed il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore ed un destinatario, o tra prestatori;

§       i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.

La direttiva proposta prevede l’obbligo a carico degli Stati membri di fornire assistenza e informazioni sui modi in cui i suddetti requisiti vengono interpretati ed applicati. L’informazione deve essere fornita in una linguaggio chiaro e comprensibile, accessibile anche per via elettronica e in altre lingue comunitarie.

Essa prevede altresì che le procedure e le formalità relative all’accesso ad un'attività di servizio e al suo esercizio possano essere espletate con facilità, a distanza e per via elettronica, mediante lo sportello unico e le autorità competenti. La Commissione si adopererà al fine di facilitare l’interoperabilità dei sistemi di informazione e l’uso di procedure per via elettronica fra Stati membri, sulla base di standard comuni stabiliti a livello comunitario.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L'articolo 1 della proposta di legge in esame autorizza il Governo all'adozione di un regolamento modificativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi.

Tale autorizzazione è disposta ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988, in base al quale con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Coordinamento con la normativa vigente

La proposta di legge in esame contiene disposizioni normative volte alla semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese, con particolare riferimento ai procedimenti amministrativi di competenza dello sportello unico per le attività produttive di cui al citato decreto legislativo n. 447 del 1998.

A tal fine, come ricordato in precedenza, l'articolo 1 autorizza il Governo all'adozione di un regolamento modificativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi.

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 5, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005) ha conferito al Governo una delega finalizzata all’adozione di uno o più decreti legislativi per la semplificazione delle disposizioni di competenza legislativaesclusiva dello Stato, di cui all’art. 117, secondo comma, Cost., vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e per il rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive, con esclusione degli adempimenti amministrativi fiscali, previdenziali e di quelli gravanti sulle imprese in qualità di datori di lavoro. Recentemente l’art. 1, comma 10, della legge 228/06 di conversione, con modificazioni, del DL 173/06 (Proroga di termini per l' emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l' esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione) ha differito al 31 dicembre 2007 il termine ultimo per l’esercizio della suddetta delega al Governo, in scadenza il 16 giugno 2007. 

Nell’ambito dell’adozione di misure finalizzati alla semplificazione degli adempimenti amministrativi delle imprese e al rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive, si segnala la novella all’art. 23, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Tale novella Inizialmente prevista nel disegno di legge “competitività” (AS 3533), tra le misure volte alla semplificazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, e successivamente confluita nella legge finanziaria 2006 (L. 266/05), articolo 1, comma 370, dispone che le funzioni di assistenza alle imprese, esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive, possano essere svolte “anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale”, di cui all’articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 .

Impatto sui destinatari delle norme

Come si evince dalla relazione illustrativa della proposta di legge in esame, scopo del provvedimento è quello offrire al mondo imprenditoriale la possibilità di effettuare in maniera semplice e veloce tutte le procedure amministrative necessarie all'attività aziendale, con particolare riferimento alla fase di avvio, attraverso la predisposizione di un quadro giuridico favorevole allo sviluppo dell'imprenditorialità.

Al contempo, a tutela della collettività, la proposta di legge in esame prevede tempi certi entro i quali l'Amministrazione deve effettuare accurati e rigorosi controlli in relazione all'attività oggetto della richiesta e sulla documentazione prodotta.

Andrebbe, invece, valutato l'impatto che il provvedimento in esame è destinato ad avere nei confronti delle strutture amministrative degli enti locali chiamate a ridurre sensibilmente i tempi dei procedimenti amministrativi di cui  al provvedimento in esame.

Formulazione del testo

All'articolo 1, lettera d), nella parte che prevede la sospensione del termine di sette giorni nel caso di integrazione di documentazione istruttoria o di convocazione del soggetto richiedente, andrebbe valutata l'opportunità di estendere tale sospensione anche al caso di convocazione della riunione di cui al successivo comma 13 del D.P.R. n.447 del 1998.

 

All'articolo 1, lettera e) andrebbe valutata l'opportunità di prevedere, comunque, un termine ordinario di conclusione del procedimento non potendosi, a tal fine, farsi riferimento al termine previsto dal precedente comma 6 che disciplina una ipotesi particolare di procedimento, relativo alla realizzazione di impianti semplici.

Si segnala, inoltre, che a seguito della soppressione del termine di cui al comma 8, occorre necessariamente prevedere la modifica del successivo comma 10 che a quel termine si riferisce.

 

All'articolo 2, comma 5, secondo il quale restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini inferiori a quelli fissati nei commi 2, 2-bis e 3 della presente proposta di legge, ai fini di una più chiara interpretazione della disposizione in esame, andrebbe espressamente specificata qual è la sorte di quelle disposizioni speciali normative che prevedono termini più lunghi rispetto a quelli stabiliti dalla proposta di legge in esame.

 

In relazione alla formulazione dell'articolo 2 nel suo complesso, considerato che scopo principale delle disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 è quello di ridurre a sette giorni il termine per l'inizio dell'attività nel caso in cui la DIA abbia ad oggetto l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, compresa l’iscrizione in albi o ruoli a tale fine eventualmente richiesta, si segnala che tale modifica normativa può essere attuata limitandosi a novellare l'attuale comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 .

I commi 1, 2 e 3 della proposta di legge in esame potrebbero, infatti, essere sintetizzati in un unico periodo, da aggiungere al citato comma 2 dell'articolo 19, della legge 241 del 1990, volto a stabilire che "nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, compresa l’iscrizione in albi o ruoli a tale fine eventualmente richiesta, il termine per l'inizio dell'attività è ridotto a sette giorni (anziché 30) dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione commerciale" .

In tal modo risulterebbe, altresì, superata la disposizione prevista dal comma 6 della proposta di legge in esame in quanto le controversie relative all'applicazione del comma 2 sono già devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Resterebbero, ovviamente, le novelle previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 2 della proposta di legge in esame aventi un diverso ambito di applicazione

 


Schede di lettura

 


Articolo 1
Autorizzazione al Governo all'emanazione di norme in materia di sportello unico per le imprese

 


      1. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento modificativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, di seguito denominato «regolamento», conformandosi al criterio generale di semplificare i procedimenti di competenza dello sportello unico per le attività produttive, di abbreviare i relativi termini e di estendere il ricorso all'autocertificazione e alla dichiarazione di inizio dell'attività. Nel dare attuazione al criterio generale di cui al presente comma, il Governo si conforma alle seguenti norme regolatrici della materia:

          a) nei comuni che non hanno provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'istituzione della struttura unica di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento, il procedimento unico di cui al medesimo comma 1 è affidato al sindaco, che assume la qualifica di responsabile dell'intero procedimento;

          b) il termine di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento, relativo alla richiesta di integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori, è ridotto a sette giorni, sopprimendo le previsioni concernenti la sospensione dei termini recate al comma 3, terzo periodo, al comma 5, secondo periodo, e al comma 14, del medesimo articolo 6; 

          c) per quanto riguarda l'audizione in contraddittorio di cui all'articolo 6, comma 4, del regolamento, è previsto che essa debba essere convocata entro il termine di sette giorni dalla presentazione della domanda, nonché che debba essere avviata entro trenta giorni dalla convocazione e conclusa entro i sessanta giorni successivi al suo avvio;

          d) in relazione all'articolo 6, comma 6, del regolamento, è soppresso il riferimento alla necessità dell'acquisizione dell'autorizzazione nelle materie per cui non è consentita l'autocertificazione; è previsto un termine di sette giorni entro il quale la realizzazione del progetto si intende autorizzata in assenza di una comunicazione di motivato dissenso; è previsto, altresì, che il suddetto termine è sospeso nel caso di richiesta di integrazione dei documenti ai sensi del comma 3 o nel caso di convocazione dell'audizione ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 6;

          e) è disposta l'abrogazione del comma 8 dell'articolo 6 del regolamento, facendo tuttavia salvo il principio che il procedimento si conclude con il rilascio della concessione edilizia, se necessaria.

 

 

 

 


 

 

L’articolo 1 della proposta in esame autorizza il Governo ad emanare –  entro il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento - un regolamento di modifica del D.P.R. n. 447 del 1998 recante "norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.”.

Il regolamento modificativo, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 400/88[2] e previo parere delle competenti commissioni parlamentari -  è diretto, in particolare, alla semplificazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico per le attività produttive, attualmente disciplinato dall’articolo 3 del citato D.P.R. n. 447 del 1988 e all’abbreviazione dei relativi termini, nonché ad estendere il ricorso agli istituti dell’autocertificazione e della dichiarazione di inizio dell’attività.

 

 

Quadro normativo vigente

La previsione dell’istituzione di uno sportello unico per le attività produttivepresso ogni comune è stata introdotta dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", agli artt. 23, 24 e 25.

In particolare, l'articolo 23 del D.Lgs. 112 attribuisce ai comuni le competenze in materia di localizzazione degli impianti produttivi. Le regioni provvedono al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione e autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive.

L'articolo 24 impone ai comuni di organizzarsi in modo da assicurare che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento per la localizzazione dell'impresa. Questa struttura - presso la quale è istituito uno sportello unico - garantisce informazioni e svolge gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie. Per la realizzazione di questi sportelli unici i comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio. Gli enti locali possono inoltre avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento. Infine, laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.

L'articolo 25, parallelamente, dispone che il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive sia unico. La relativa istruttoria deve avere per oggetto soprattutto i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.

I principi ispiratori della normativa sul provvedimento amministrativo di autorizzazione all'insediamento di attività produttive - che costituiscono principi generali dell'ordinamento dello Stato - sono espressamente elencati dallo stesso art. 25 (comma 2). I principi riportati riprendono le innovazioni sul procedimento amministrativo tipiche della legislazione più recente, quali lo snellimento delle procedure, soprattutto con l'individuazione di un responsabile del procedimento e la creazione del già accennato "sportello unico", nonché con il ricorso all'autocertificazione, a meccanismi di silenzio-assenso e alla convocazione di conferenze di servizi per accelerare i momenti decisionali; l'inserimento di regole di trasparenza, tra le quali la partecipazione alla fase istruttoria dei provvedimenti di tutti i portatori di interessi coinvolti e l'effettuazione del collaudo da parte di soggetti abilitati in posizione di terzietà rispetto all'impresa richiedente l'autorizzazione.

Le disposizioni contenute nel D.Lgs. 112/98 sono state integrate successivamente dalla legge 24 novembre 2000, n. 340 recante "Disposizioni per la delegificazione di norme per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999", che ha introdotto il nuovo articolo 27–bis con il quale si stabilisce che le amministrazioni, gli enti e le autorità competenti a svolgere attività istruttoria in materia provvedano all'adozione delle misure organizzative necessarie al fine dello snellimento di tale attività.

Le funzioni dello sportello unico sono state definite nel dettaglio dall'articolo 3 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447[3], recante disposizioni di semplificazione dei procedimenti autorizzatori concernenti gli impianti produttivi di beni e servizi tra i quali, a seguito delle modifiche introdotte dal DPR 7 dicembre 2000, n. 440[4] (art. 1 comma 1-bis), sono stati inclusi anche quelli relativi alle attività agricole, commerciali e artigiane, alle attività turistiche ed alberghiere, ai servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, ai servizi di telecomunicazioni.

Ai fini del rilascio dell’'autorizzazione, l'articolo 3, comma 1, prevede che i comuni predispongano una apposita struttura unica, cui viene affidato l'intero procedimento. La struttura, che può essere articolata in appositi uffici, deve essere dotata di uno sportello unico, ai fini della cui realizzazione i comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del D.Lgs. 112/98.

Il comma 2 dell'art. 3 dispone che la struttura comunale si doti di uno sportello unico per le attività produttive, previa predisposizione di un archivio informatico contenente le informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal regolamento, l'elenco delle domande di autorizzazione presentate, lo stato del loro iter procedurale, nonché tutte le informazioni utili - comprese quelle concernenti le attività promozionali - disponibili presso le strutture di coordinamento regionale (contemplate dall'articolo 23, comma 2, del citato decreto legislativo 112/98). E' garantito l'accesso gratuito all'archivio informatizzato a chiunque vi abbia interesse, anche in via telematica. Tutti gli interessati si possono rivolgere allo sportello unico per gli adempimenti connessi ai procedimenti di cui al presente regolamento.

E' prevista anche una verifica intermedia dei progetti per l'insediamento di attività produttive rispetto agli strumenti urbanistici. Più esattamente, gli interessati possono richiedere alla citata struttura comunale di pronunciarsi sulla conformità (allo stato degli atti in suo possesso), dei progetti preliminari sottoposti al suo parere, con gli strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica vigenti, senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento autorizzatorio. La struttura deve pronunciarsi in tal senso entro 90 giorni.

Il termine concesso ai comuni per dotarsi della struttura e nominare il responsabile del procedimento è fissato dal comma 4 dell'articolo 2 del D.P.R. in 90 giorni dalla entrata in vigore del provvedimento stesso.

Si ricorda che il recente D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), all’art. 10,ha previsto la realizzazione in modalità informatica dello sportello unico, di cui all’art. 3 del DPR 447, che eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via telematica. Lo stesso articolo dispone, altresì, che lo Stato, d'intesa con la Conferenza unificata, allo scopo di  promuovere la massima efficacia ed efficienza dello sportello unico, anche attraverso l'adozione di modalità di relazione con gli utenti omogenee in tutto il territorio nazionale, proceda alla individuazione di uno o più modelli tecnico-organizzativi di riferimento, tenendo presenti le migliori esperienze realizzate.

Nell’ambito dell’adozione di misure finalizzate alla semplificazionedegli adempimenti amministrativi delle imprese e al rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive, si segnala la novella all’art. 23, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Inizialmente prevista nel disegno di legge “competitività” (AS 3533), tra le misure volte alla semplificazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, e successivamente confluita nella legge finanziaria 2006 (L. 266/05), la novella, introdotta dall’art. 1, comma 370, della citata legge finanziaria dispone che le funzioni di assistenza alle imprese, esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive, possano essere svolte “anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale”, di cui all’articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317[5].

 

 

Le modifiche previste dall'articolo 1 della proposta di legge.

L’articolo 1 in commento precisa che nel conformarsi al criterio generale di semplificazione dei procedimenti dello sportello unico, il Governo dovrà attenersi alle norme regolatrici della materia di seguito elencate:

 

§         affidamento al sindaco del procedimento unico, previsto dall’art. 3, co. 1, del DPR n. 447/1998, nei comuni in cui alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non si sia ancora provveduto alla predisposizione della struttura unica, cui la richiamata norma affidal'intero procedimento. Il Sindaco assumerà di conseguenza la qualifica di responsabile dell’intero procedimento (lettera a).

Secondo recenti dati forniti dal Formez (Centro di formazione studi)[6], aggiornati al 2005, risulta che negli oltre 7000 comuni italiani presenti nella banca dati, gli sportelli istituiti risultano 5.274 - pari al 65,1% dei comuni italiani -  per una popolazione di oltre 45 milioni di abitanti (79,3% della popolazione). Tra il 2001 e il 2004 oltre 2000 comuni (per una popolazione di otto milioni di abitanti) hanno istituito lo sportello unico. L'incremento in termini di percentuale è stato del 63,7%[7].

 

§         riduzione a sette giorni dell'attuale termine di trenta giorni fissato  dall’art. 6, comma 3, del DPR n. 447/1998 per la richiesta - nell’ambito del procedimento amministrativo unico in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive di cui all’art. 25 del D.Lgs 112/98 - di integrazione di atti o documenti necessari ai fini istruttori, da parte della competente struttura, nonché soppressione della sospensione dei termini prevista dallo stesso comma 3, terzo periodo e dai commi  5, secondo periodo e 14 dello stesso articolo 6 (lettera b).

L’articolo 6 che disciplina il procedimento amministrativo unico in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive, di cui all’art. 25 del D.Lgs. n. 112 del 1998, basato sull' istituto dell'autocertificazione[8], al comma 3, dispone, in particolare, che entro trenta giorni dal ricevimento della domanda la struttura comunale può richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata. Fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti, restano sospesi i termini per la chiusura del procedimento (di cui al comma 8). I termini sono sospesi, altresì, in attesa della presentazione del progetto di modifica dell’impianto da autorizzare concordata in sede di audizione del soggetto richiedente (comma 5), nonché in caso di convocazione di una unione tra i soggetti cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo e i rappresentanti dell’impresa (comma 14);

 

§         fissazione dei termini di svolgimento dell’audizione in contraddittorio prevista dal comma 4 dell'articolo 6, del DPR n. 447 del 1998. I termini sono stabiliti come segue: convocazione entro sette giorni dalla presentazione della domanda, avvio entro trenta giorni dalla convocazione, conclusione entro i sessanta giorni successivi all’avvio (lettera c).

L'eventualità di un'audizione del soggetto richiedente è prevista dal richiamato comma 4 nei seguenti casi:

§       per chiedere all'impresa chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore;

§       in presenza di un progetto particolarmente complesso;

§       in caso di necessità di modifiche al progetto stesso;

§       se il comune interessato ha intenzione di proporre una diversa localizzazione dell'impianto, sempre nelle aree destinate agli insediamenti produttivi individuate ai sensi dell'articolo 2 del DPR n. 447 del 1998;

 

§      in relazione alla realizzazione di impianti a struttura semplice, individuati secondo i criteri previamente stabiliti dalla regione (lettera d):

 

1)      soppressione del riferimento, attualmente contenuto al comma 6 dell'articolo 6, alla necessità di acquisire l’autorizzazione nelle materie per cui non è consentita l’autocertificazione;

2)      previsione di un termine di sette giorni entro il quale la realizzazione del citato progetto si intende autorizzata in assenza di una comunicazione di motivato dissenso;

3)      sospensione del termine suddetto in caso di richiesta di integrazione di documenti ai sensi del comma 3 o in caso di audizione, di cui al comma 4 del medesimo articolo 6.

Il comma 6 disciplina il caso degli impianti a struttura semplice, individuati secondo i criteri stabiliti dalla regione, per i quali la realizzazione del progetto si intende autorizzata se la struttura comunale competente non comunica il proprio motivato dissenso entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, ovvero se non  convoca l'impresa per un'audizione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.Nel comma si ribadisce che resta ferma la necessità di acquisire l’autorizzazione nelle materie in cui non è consentita l’autocertificazione. Al riguardo il comma 1 dell'articolo 6 del D.P.R. 447 del 1998 stabilisce che l'autocertificazione non può riguardare le materie di cui all'articolo 1, comma 3, nonché le ipotesi per le quali la normativa comunitaria prevede la necessità di una apposita autorizzazione. In relazione alle materie di cui all'articolo 1, comma 3, tale disposizione richiama l'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , secondo la previsione di cui all'articolo 4, concernente gli impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari, gli impianti di produzione di materiale d'armamento, i depositi costieri, gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali e deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti.

 

In relazione alla formulazione del punto 3, che prevede la sospensione del termine di sette giorni nel caso di integrazione di documentazione istruttoria o di convocazione del soggetto richiedente, andrebbe valutata l'opportunità di estendere tale sospensione anche al caso di convocazione della riunione di cui al successivo comma 13 del D.P.R. n.447 del 1998.

.

Ai sensi del citato comma 13 i soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, possono trasmettere alla struttura, entro venti giorni dalla avvenuta pubblicità di cui al comma 2, memorie e osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio ovvero che il responsabile del procedimento convochi tempestivamente una riunione alla quale partecipano anche i rappresentanti dell'impresa. Tutti i partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi. Su quanto rappresentato dagli intervenuti si pronuncia, motivatamente, la struttura.

 

§         abrogazione del comma 8, facendo, comunque, salvo il principio cheil procedimento si conclude con il rilascio della concessione edilizia, se necessaria (lettera g).

 

L'attuale comma 8 contiene una disposizione di carattere generale volta a stabilire il termine ordinario di conclusione del procedimento amministrativo unico in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive, di cui all’art. 25 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

A tal fine l'attuale formulazione del comma 8 stabilisce che il procedimento è concluso, salvo quanto disposto dai commi 3, 4, 5, 6, entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta della struttura comunale.

 

In relazione alla modifica proposta, si valuti l'opportunità di prevedere, comunque, un termine ordinario di conclusione del procedimento non potendosi, a tal fine, farsi riferimento al termine previsto dal precedente comma 6 che disciplina una ipotesi particolare di procedimento[9].

Si segnala, inoltre, che a seguito della soppressione del termine di cui al comma 8, occorre necessariamente prevedere la modifica del successivo comma 10 che a quel termine si riferisce.

 

Ai sensi del comma 10, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 8 (sessanta giorni dalla presentazione della domanda), la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte, nonché alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, ove necessari, previamente acquisiti. L'impresa è tenuta a comunicare alla struttura l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente.


 

Testo a fronte tra gli articoli 3 e 6 del D.P.R. n. 447/1998 e le modifiche proposte dal provvedimento in esame (da attuarsi attraverso adozione, da parte del Governo, di apposito Regolamento modificativo).

 

Testo vigente

Modificazioni

D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447
Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59

 

 

 

Art. 3
Sportello unico

Art. 3
Sportello unico

1. I comuni esercitano, anche in forma associata, ai sensi dell'articolo 24, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni ad essi attribuite dall'articolo 23, del medesimo decreto legislativo, assicurando che ad un'unica struttura sia affidato l'intero procedimento. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, la struttura si dota di uno sportello unico per le attività produttive, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di cui al presente regolamento. Qualora i comuni aderiscano ad un patto territoriale ovvero abbiano sottoscritto un patto d'area la struttura incaricata dell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite può coincidere con il soggetto responsabile del patto territoriale o con il responsabile unico del contratto d'area.

1. I comuni esercitano, anche in forma associata, ai sensi dell'articolo 24, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni ad essi attribuite dall'articolo 23, del medesimo decreto legislativo, assicurando che ad un'unica struttura sia affidato l'intero procedimento. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, la struttura si dota di uno sportello unico per le attività produttive, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di cui al presente regolamento. Qualora i comuni aderiscano ad un patto territoriale ovvero abbiano sottoscritto un patto d'area la struttura incaricata dell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite può coincidere con il soggetto responsabile del patto territoriale o con il responsabile unico del contratto d'area.

Nei comuni che non hanno provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'istituzione della struttura unica di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento, il procedimento unico di cui al medesimo comma 1 è affidato al sindaco, che assume la qualifica di responsabile dell'intero procedimento;

2. Lo sportello unico assicura, previa predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le informazioni utili disponibili a livello regionale comprese quelle concernenti le attività promozionali. Per la istituzione e la gestione dello sportello unico i comuni possono stipulare le convenzioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Identico

3. La struttura, su richiesta degli interessati, si pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti, in possesso della struttura, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio. La struttura si pronuncia entro novanta giorni.

Identico

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i comuni realizzano la struttura e nominano il responsabile del procedimento. Il funzionario preposto alla struttura è responsabile dell'intero procedimento.

Identico

 

 

Art. 6
Princìpi organizzativi

Art. 6
Princìpi organizzativi

1. Il procedimento amministrativo di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , ha inizio presso la competente struttura con la presentazione, da parte dell'impresa, di un'unica domanda, contenente, ove necessario, anche la richiesta della concessione edilizia, corredata da autocertificazioni, attestanti la conformità dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale, redatte da professionisti abilitati o da società di professionisti e sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale rappresentante dell'impresa. L'autocertificazione non può riguardare le materie di cui all'articolo 1, comma 3, nonché le ipotesi per le quali la normativa comunitaria prevede la necessità di una apposita autorizzazione. Copia della domanda, e della documentazione prodotta, viene trasmessa dalla struttura, anche in via telematica, alla regione nel cui territorio è localizzato l'impianto, agli altri comuni interessati nonché, per i profili di competenza, ai soggetti competenti per le verifiche.

Identico

2. La struttura, ricevuta la domanda, la immette immediatamente nell'archivio informatico, dandone notizia tramite adeguate forme di pubblicità; contestualmente la struttura dà inizio al procedimento per il rilascio della concessione edilizia.

Identico

3. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda la struttura può richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata. Il termine di cui al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti.

3. Entro il termine di sette giorni dal ricevimento della domanda la struttura può richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata..

4. Ove occorrano chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora il progetto si riveli di particolare complessità ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto o il comune intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto, nell'ambito delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2, il responsabile del procedimento può convocare il soggetto richiedente per una audizione in contraddittorio di cui viene redatto apposito verbale.

Ove occorrano chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora il progetto si riveli di particolare complessità ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto o il comune intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto, nell'ambito delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2, il responsabile del procedimento può convocare il soggetto richiedente per una audizione in contraddittorio di cui viene redatto apposito verbale.

 

L'audizione deve essere convocata entro il termine di sette giorni dalla presentazione della domanda, avviata entro trenta giorni dalla convocazione e conclusa entro i sessanta giorni successivi al suo avvio.

5. Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti, a condizione che le eventuali modifiche al progetto originario siano compatibili con le disposizioni attinenti ai profili di cui al comma 1. Il termine di cui al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione del progetto modificato conformemente all'accordo.

5. Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti, a condizione che le eventuali modifiche al progetto originario siano compatibili con le disposizioni attinenti ai profili di cui al comma 1.

6. Ferma restando la necessità della acquisizione della autorizzazione nelle materie per cui non è consentita l'autocertificazione, nel caso di impianti a struttura semplice, individuati secondo i criteri previamente stabiliti dalla regione, la realizzazione del progetto si intende autorizzata se la struttura, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, non comunica il proprio motivato dissenso ovvero non convoca l'impresa per l'audizione. Nell'ipotesi in cui si rendono necessarie modifiche al progetto, si adotta la procedura di cui ai commi 4 e 5. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente.

6. Nel caso di impianti a struttura semplice, individuati secondo i criteri previamente stabiliti dalla regione, la realizzazione del progetto si intende autorizzata se la struttura, entro sette giorni dal ricevimento della domanda, non comunica il proprio motivato dissenso ovvero non convoca l'impresa per l'audizione. Nell'ipotesi in cui si rendono necessarie modifiche al progetto, si adotta la procedura di cui ai commi 4 e 5.

Il citato termine di sette giorni resta sospeso nel caso di richiesta di integrazione dei documenti ai sensi del comma 3 o nel caso di convocazione dell'audizione i sensi del comma 4.

La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente.

7. Quando, in sede di esame della domanda, la struttura, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, ravvisa la falsità di alcuna delle autocertificazioni, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente gli atti alla competente procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.

Identico

8. Il procedimento, salvo quanto disposto dai commi 3, 4, 5 e 6, è concluso entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta della struttura. Ove sia necessaria la concessione edilizia, il procedimento si conclude nello stesso termine con il rilascio o con il diniego della concessione edilizia.

Soppresso il primo periodo.

 

 

 

 

 

 

Ove sia necessaria la concessione edilizia, il procedimento si conclude con il rilascio o con il diniego della concessione edilizia.

9. [Qualora debbano essere acquisiti al procedimento pareri di soggetti non appartenenti all'amministrazione comunale o regionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 ].*

*Comma soppresso dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

 

10. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 8, la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte, nonché alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, ove necessari, previamente acquisiti. L'impresa è tenuta a comunicare alla struttura l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente.

Identico.

11. Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, sia accertata la falsità di una delle autocertificazioni prodotte, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, il responsabile della struttura individuato ai sensi degli articoli 107, comma 3, e 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione degli atti alla competente procura della Repubblica dandone contemporanea comunicazione all'interessato.

Identico.

12. A seguito della comunicazione di cui al comma 10, il comune e gli altri enti competenti provvedono ad effettuare i controlli ritenuti necessari.

Identico.

13. I soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, possono trasmettere alla struttura, entro venti giorni dalla avvenuta pubblicità di cui al comma 2, memorie e osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio ovvero che il responsabile del procedimento convochi tempestivamente una riunione alla quale partecipano anche i rappresentanti dell'impresa. Tutti i partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi. Su quanto rappresentato dagli intervenuti si pronuncia, motivatamente, la struttura.

Identico.

14. La convocazione della riunione sospende, per non più di venti giorni, il termine di cui al comma 8.

Soppresso.

15. Sono fatte salve le vigenti norme che consentono l'inizio dell'attività previa semplice comunicazione ovvero denuncia di inizio attività

Identico.

 

 

 

 

 

 

 


Articolo 2
Modifiche all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di dichiarazione di inizio attività

 


      1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale» sono soppresse.

      2. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 19 della citata legge n. 241 del l990, e successive modificazioni, dopo le parole: «L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dal comma 2-bis,». 

      3. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della citata legge n. 241 del 1990, come da ultimo modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

          «2-bis. Nel caso in cui la dichiarazione di cui al comma 1 abbia ad oggetto l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, compresa l'iscrizione in albi o ruoli a tale fine eventualmente richiesta, il termine previsto dal comma 2 è ridotto a sette giorni. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente».

      4. Al comma 3 dell'articolo 19 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di novanta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 2-bis».

      5. Al comma 4 dell'articolo 19 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «Restano ferme le disposizioni che prevedono termini inferiori a quelli di cui ai commi 2, 2-bis e 3».

      6. Il comma 5 dell'articolo 19 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2, 2-bis e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».


 

 

 

L’articolo 2 della proposta di legge in esame è voto a modificare la disciplina dell’istituto della “dichiarazione d’inizio di attività” (DIA), di cui all’articolo  19 della legge 241/1990.

 

 

Il quadro normativo vigente

La legge 241/1990

Le norme generali sull’azione amministrativa sono contenute prevalentemente nella legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

La legge ha il duplice obiettivo di garantire una maggiore trasparenza all’attività della pubblica amministrazione attraverso il coinvolgimento dei soggetti interessati, e, nel contempo, di migliorarne la qualità, rendendola più efficiente ed economica.

Le disposizioni della legge sono applicabili ad ogni amministrazione dello Stato e delle autonomie locali, fatte salve le prerogative delle regioni.

Nel corso del tempo, la legge 241 è stata in più punti modificata e integrata da successivi interventi legislativi. Recentemente ha subito una profonda revisione da parte della legge n. 15 del 20085, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241", concernenti norme generali sull'azione amministrativa, che tuttavia ne ha mantenuto in gran parte l’impianto originario.

Le modifiche apportate sono volte al rafforzamento degli strumenti di tutela del cittadino (obbligo di comunicazione per provvedimenti a lui sfavorevoli, il provvedimento amministrativo contrario a sentenze del giudice è nullo e non produce alcun effetto sul cittadino etc.) e adattano la normativa alle disposizioni intervenute successivamente (codice sulla privacy, diritto comunitario e riforma del titolo V della Costituzione).

 

La L. 241/1990 (art. 1) sancisce alcuni princìpi fondamentali che regolano l’attività amministrativa, quali:

-      il perseguimento di fini determinati dalla legge;

-      l’individuazione di modalità di esercizio dell’azione amministrativa basate sui criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza;

-      il principio secondo cui la pubblica amministrazione agisce secondo il diritto privato nell’adozione di atti di natura non autoritativa;

-      il divieto da parte della pubblica amministrazione di aggravare il procedimento con formalità e fasi ulteriori, se non in casi straordinari e motivati.

Accanto a questi principi di carattere generale, la L. 241/1990 individua le regole generali che sovrintendono all’attività amministrativa.

Innanzitutto, vengono definite alcune norme relative alle fasi principali del procedimento amministrativo, quali l’individuazione di termini certi per la conclusione dei procedimenti (art. 2), l’obbligo di motivazione del provvedimento (art. 3) e l’utilizzo dell’informatica nell’attività amministrativa (art. 3-bis)

Viene poi disciplinata la figura del responsabile del procedimento fino all’eventuale sua conclusione con l’adozione di un provvedimento conclusivo (artt. 4-6).

A tutela dei diritti degli interessati al procedimento e per la trasparenza dell’azione amministrativa viene garantita la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti sui quali produce i suoi effetti (artt. 7-13)

Al fine di semplificare l'azione amministrativa sono previsti una serie di strumenti volti ad agevolare lo svolgimento dei procedimenti particolarmente complessi, quale la conferenza di servizi, che riunisce più amministrazioni interessate ad un medesimo procedimento (art. 14). Altre forme di semplificazione riguardano l’autocertificazione (art. 18), la denuncia di inizio attività (art. 19) e il silenzio-assenso (art. 20).

La legge 15/2005 ha inserito nel corpo della legge 241 una serie di disposizioni volte a disciplinare fasi particolari della vicenda amministrativa, quali l’efficacia, l’invalidità, la revoca e il recesso del provvedimento amministrativo (artt. 21-bis-21-nonies).

Infine, la legge 241 disciplina l’accesso ai documenti amministrativi, al fine di assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa (art. 22-27).

 

 

L'articolo 19 della legge 241 del 1990: "La dichiarazione di inizio attività".

Si ricorda che l’articolo 19, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, è stato recentemente sostituito dall’’articolo 3, comma 1, deldecreto - legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge n. 80/2005, che ha introdotto una nuova disciplina dell’istituto della denuncia di inizio attività (ora Dichiarazione di inizio attività), mirante, in particolare, ad ampliare le ipotesi nelle quali può essere svolta una attività senza richiedere alle pubbliche amministrazioni provvedimenti di licenza, autorizzazione, permesso ovvero l’iscrizione in albi o ruoli.

La denuncia di inizio attività, introdotta nell’ordinamento dalla L. 241/90 (art. 19), nella sua originaria configurazione era un istituto volto a semplificare il complesso regime delle autorizzazioni (intese in senso lato) concernenti l’esercizio di attività economiche private, attraverso la sostituzione degli atti amministrativi lato sensu ampliativi – nei soli settori tassativamente indicati a livello regolamentare – con dichiarazioni sostitutive da parte dei privati interessati, alle condizioni e con i limiti indicati dal medesimo art. 19.

La legge n. 537/1993[10], novellando l’art. 19 citato, ha in sostanza trasformato la DIA da istituto eccezionale a istituto generale, ammesso in tutti i casi in cui il provvedimento ampliativo è configurabile come atto vincolato[11], con le sole eccezioni stabilite a livello regolamentare.

A seguito della presentazione della dichiarazione del privato la P.A. competente aveva, entro e non oltre 60 giorni, il potere-dovere di verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge e disporre, se del caso, con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti (salva l’eventuale possibilità per l’interessato di conformare alla normativa vigente l’attività ed i suoi effetti).

Con la novella introdotta dal citato DL 35/05, la “Dichiarazione di inizio di attività” (DIA) può surrogare una serie di atti amministrativi ampliativi (autorizzazioni, licenze, concessioni “non costitutive”, permessi o nulla-osta comunque denominati), fra i quali le “domande” per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale[12].

Presupposti della dichiarazione di inizio attività sono:

§      la natura vincolata dell’atto amministrativo surrogato (il rilascio del provvedimento deve dipendere solo dalla verifica della esistenza dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi generali);

§      l’assenza di alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio dell’atto.

Non possono essere surrogati dalla dichiarazione di inizio attività – in quanto” atti rilasciati dalle amministrazioni preposte ad interessi particolarmente sensibili”, come precisa la relazione illustrativa - i solo atti autorizzativi rilasciati dalle amministrazioni preposte:

§      alla difesa nazionale;

§      alla pubblica sicurezza;

§      all’immigrazione;

§      all’amministrazione della giustizia;

§      alla amministrazione delle finanze (ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco);

§      alla tutela della salute e della pubblica incolumità;

§      alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente.

Sono inoltre non surrogabili dalla DIA gli atti amministrativi imposti dalla normativa comunitaria.

 

Sul piano procedurale , il nuovo testo dell'articolo 19 prevede:

§      la presentazione della DIA da parte del privato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste;

§      il divieto alla pubblica amministrazione competente di richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità le quali siano attestate in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

§       l’inizio dell’attività con contestuale comunicazione alla pubblica amministrazione decorsi trenta giorni dalla presentazione della DIA;

§      il potere della pubblica amministrazione - nei trenta giorni successivi alla suddetta comunicazione - di adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, ove si accerti la carenza di condizioni, modalità e fatti legittimanti. Tali provvedimenti non possono però essere adottati se l’interessato – entro un termine non inferiore a trenta giorni fissato dalla stessa amministrazione - provvede a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti, nei casi in cui ciò sia possibile (comma 3).

§      la sospensione (sospensione che deve essere comunicata all’interessato) del termine per l’adozione, da parte della pubblica amministrazione competente, dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti, fino a trenta giorni nei casi in cui la legge richiede pareri di organi o enti appositi. Trascorsi i trenta giorni la pubblica amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall’acquisizione del parere (comma 3).

Il testo precisa inoltre che restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi per l’inizio dell’attività e per l’adozione da parte dell’amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti[13].

Il nuovo testo contiene poi una norma di salvaguardia, in base alla quale è fatto “comunque” salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di “autotutela”, in particolare:

§           la revoca del provvedimento;

§           l’annullamento d’ufficio del provvedimento[14] (comma 3).

 

 

Le modifiche previste dall'articolo 2 della proposta di legge

Il comma 1 dell'articolo 2 della proposta di legge in esame è volto a novellare il comma 1 dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, sopprimendo il riferimento ivi contenuto alle “domande” per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale che la disposizione attualmente in vigore comprende tra gli atti amministrativi ampliativi (autorizzazioni, licenze, concessioni “non costitutive”, permessi o nulla-osta comunque denominati) che possono essere sostituito dalla DIA.

 

L'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 prevede che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

 

La soppressione prevista dal comma 1 della proposta di legge in esame deve essere interpretata alla luce del successivo comma 3, volto ad inserire una specifica disposizione (comma 2-bis) concernente il caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, compresa l'iscrizione in albi o ruoli a tale fine eventualmente richiesta

 

Il comma 2 dispone una integrazione al comma 2 del citato articolo 19 volta ad escludere dal rispetto del termine ivi fissato per  l’inizio dell’attività e per la contestuale comunicazione alla p.a. (trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione) l’attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, compresa l’iscrizione in albi e ruoli, per la quale la proposta in esame introduce un nuovo termine (cfr. successivo comma 3).

 

L'attuale formulazione del comma 2 della legge n. 241 del 1990 prevede che l'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.

 

Il comma 3 è volto ad inserire un nuovo comma 2-bis dopo il comma 2 dell’articolo 19, della legge n. 241 del 1990.

La nuova disposizione prevede che il termine di trenta  giorni, a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività, fissato dal comma 2 per l’inizio dell’attività e la contestuale comunicazione alla p.a., si riduce a sette giorni per le dichiarazioni aventi ad oggetto l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, compresa l’iscrizione in albi e ruoli.

 

Il comma 4, prevede la modifica del primo periodo del comma 3 dell’articolo 19, al fine di elevare da trenta a novanta giorni il termine entro il quale - successivamente alla comunicazioni di inizio dell’attività di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis – l'autorità competente può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, ove si accerti la carenza di condizioni, modalità e fatti legittimanti. Come si legge nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge in esame la ratio di tale modifica deve essere individuata nella necessità di consentire lo svolgimento di accurati e rigorosi controlli da parte dell'amministrazione a fronte di una notevole riduzione dei tempi necessari per l'inizio dell'attività.

 

L'attuale formulazione del primo periodo del comma 3 dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 prevede che l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

 

Il comma 5 dell’articolo in esame – volto a modificare il comma 4 dell’art. 19 della legge n.241 del 1990 - precisa che restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini inferiori a quelli fissati nei commi 2, 2-bis e 3 della presente proposta di legge.

 

L'attuale formulazione del comma 4 prevede che restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

 

Ai fini di una più chiara interpretazione della disposizione in esame, andrebbe espressamente specificata qual è la sorte di quelle disposizioni di carattere speciale  che prevedono termini più lunghi rispetto a quelli stabiliti dalla proposta di legge in esame.

 

Da ultimo il comma 6 novella il comma 5 dell’art. 19  devolvendo le controversie relative all’applicazione dei commi 2, 2-bis e 3 dell’o stesso articolo 19 alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Al riguardo, si osserva che già l'attuale formulazione del comma 5 dell'articolo 19 riconosce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva in materia di controversie relative alla DIA, stante la commistione di diritti soggettivi e interessi legittimi. La modifica proposta è, pertanto, di carattere formale dovuta all'inserimento del  nuovo comma 2 bis all'interno dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990.

 

In relazione alla formulazione dell'articolo 2 nel suo complesso, considerato che scopo principale delle disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 è quello di ridurre a sette giorni il termine per l'inizio dell'attività nel caso in cui la DIA abbia ad oggetto l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, compresa l’iscrizione in albi o ruoli a tale fine eventualmente richiesta, si valuti se non sia preferibile novellare unicamente il comma 2 dell'articolo 19. In questo caso risulterebbe sufficiente aggiungere un apposito periodo al citato comma 2 nel quale si precisa che "nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, compresa l’iscrizione in albi o ruoli a tale fine eventualmente richiesta, il termine per l'inizio dell'attività è ridotto a sette giorni (anziché 30) dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione commerciale" .

In tal modo risulterebbe, altresì, superata la disposizione prevista al comma 6 in quanto le controversie relative all'applicazione del comma 2 sono già devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Resterebbero, ovviamente, le novelle previste dai commi 4 e 5 della proposta di legge in esame aventi un diverso ambito di applicazione


 

Testo a fronte tra l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e le modifiche proposte dall’articolo 2 del  provvedimento in esame

 

Testo vigente

Modificazioni

L. 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

 

 

 

Art. 19
Dichiarazione di inizio attività

Art. 19
Dichiarazione di inizio attività

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.

2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata, salvo quanto previsto dal comma 2bis, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.

 

2-bis Nel caso in cui la dichiarazione di cui al comma 1 abbia ad oggetto l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, compresa l'iscrizione in albi o ruoli a tale fine eventualmente richiesta, il termine previsto dal comma 2 è ridotto a sette giorni. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini inferiori a quelli di cui ai commi 2, 2bis e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 2bis e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

 


Proposta di legge

 


CAMERA DEI DEPUTATI

 ¾¾¾¾¾¾¾¾

N. 1428

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAPEZZONE, AFFRONTI, BARATELLA, BELTRANDI, BENVE-
NUTO, BERNARDO, BUCCHINO, BUGLIO, CHICCHI, CIALENTE, DATO, D'ELIA, DI CENTA, FRANCESCATO, FRANZOSO, GALEAZZI, GOZI, GRASSI, LAZZARI, LEDDI MAIOLA, LULLI, MANCINI, MELLANO, MERLONI, POLETTI, PORETTI, RUGGERI, SAGLIA, SANGA, TESTA, TOMASELLI, TREPICCIONE, TURCO, VALDUCCI, VERINI, VICO, VILLARI

           

 

 

Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività

                                  

Presentata il 20 luglio 2006

                                  

 


Onorevoli Colleghi! - Nonostante gli sforzi normativi fin qui compiuti, permane, da parte del mondo produttivo, la forte richiesta di semplificazione amministrativa e di uniprocedimentalizzazione. Ancora oggi, per avviare o esercitare un'attività di impresa, vige il generale principio di priorità dell'intervento amministrativo. Questo ha determinato, e contribuisce tuttora a determinare, il sostanziale «imbrigliamento» delle iniziative imprenditoriali, la loro innaturale burocratizzazione, la lentezza dei procedimenti autorizzatori, la mortificazione - in definitiva - di buona parte delle potenzialità di sviluppo della nostra economia.

      Riteniamo che siano ormai maturi i tempi per un salto di qualità, anche culturale, che consenta alle nostre imprese di «liberarsi» di tutti quei vincoli amministrativi, spesso ingiustificati e costosi, che altro non fanno che inibire lo slancio creativo e propositivo di tanti imprenditori, senza alcuna reale utilità per la collettività.

      Oggi, nel nostro Paese, per ottenere un'autorizzazione dalla pubblica amministrazione,  un imprenditore è costretto assai spesso ad attendere tempi molto, troppo lunghi, oltretutto in una situazione di incertezza e di precarietà per il carattere ondivago e imprevedibile delle decisioni amministrative, con conseguenze economiche facilmente immaginabili.

      Basti pensare, ad esempio, che per una semplice concessione edilizia un'impresa italiana deve attendere dai 9 ai 27 mesi; o che le autorizzazioni che un imprenditore deve richiedere e ottenere per far partire concretamente la sua attività oscillano tra le 58 e le 80, molte delle quali del tutto inutili. Si tratta di una situazione non più sostenibile (di recente autorevolmente stigmatizzata, tra gli altri, dal Commissario europeo Verheugen) sulla quale è opportuno intervenire in tempi rapidi e con strumenti adeguati.

      Il nostro deve essere un Paese che «fa il tifo» per le imprese, e non che le guardia con sospetto. Il nostro deve essere un Paese che ha fiducia nello sforzo, spesso rischioso, della nuova imprenditorialità. Il nostro deve essere un Paese dove la pubblica amministrazione possa finalmente essere percepita dalle imprese come un consulente, un alleato, e non più come un nemico o un ostacolo.

      La parola d'ordine deve essere, pertanto, ancora di più una sola: semplificare!

      Facendo tesoro delle migliori esperienze maturate, in diversi contesti, negli ultimi anni (e che occorre ulteriormente sviluppare, perfezionare ed estendere), si può dire che risulta ormai evidente che la strada più efficace per conseguire reali effetti di semplificazione e di sburocratizzazione passa attraverso la drastica riduzione dell'attività di controllo preventivo e istruttoria (ex ante) della pubblica amministrazione.

      È necessario, pertanto, che l'autocertificazione e la denuncia di inizio attività divengano il metodo ordinario attraverso cui l'imprenditore si rapporta con la pubblica amministrazione, al fine di annullare i tempi morti e dare alle imprese la possibilità di una partenza agile e non appesantita da vincoli e da attese inutili, nel quadro di una nuova e più pregnante responsabilizzazione, verso l'intera collettività, di quanti scelgono la strada del rischio e dell'investimento.

      Per converso, al fine di garantire adeguata tutela anche agli interessi (individuali e collettivi) eventualmente messi a rischio dalle nuove intraprese, a fronte della contrazione dei controlli ex ante occorre valorizzare il ruolo di controllore ex post dell'amministrazione, assicurando i tempi e gli strumenti necessari affinché tale controllo possa essere svolto in modo accurato e rigoroso.

      La presente proposta di legge, con la quale si propone di modificare la legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990) e la normativa sullo sportello unico per le imprese (regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998), mira a questo duplice obiettivo.

      L'articolo 1 autorizza il Governo ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento modificativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, con il quale, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 (legge Bassanini), sono stati semplificati i procedimenti relativi all'avvio di nuovi impianti produttivi. La disposizione è volta in primo luogo ad estendere il ricorso all'autocertificazione, consentendone l'utilizzo nella generalità dei casi e prevedendo che trascorsi sette giorni (rispetto ai sessanta attualmente previsti) dalla presentazione della domanda il soggetto è comunque autorizzato ad avviare la nuova attività produttiva. Tale termine resta sospeso nel caso in cui l'amministrazione richieda l'integrazione della documentazione presentata o convochi il soggetto per una audizione in contraddittorio. Nell'ipotesi in cui l'amministrazione scelga la via dell'audizione, in particolare, si prevede l'introduzione di un congruo termine per il suo svolgimento (oltre novanta giorni), a tutela delle legittime aspettative del richiedente, ma anche della stessa amministrazione, la quale può disporre in questo modo di  tempi certi per effettuare, in modo rigoroso e puntuale, tutte le verifiche che riterrà necessarie sull'attività oggetto della richiesta e sulla documentazione prodotta.

      Per quanto concerne, invece, lo sportello unico delle imprese, un apposito criterio direttivo è volto a superare le difficoltà che si riscontrano nei contesti ove tale struttura non è stata ancora attivata, prevedendo che il responsabile dei procedimenti in questi casi sia il sindaco.

      L'articolo 2 modifica l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante la disciplina della dichiarazione di inizio attività, configurando una sorta di corsia preferenziale per le attività produttive. La disposizione è volta ad abbreviare il termine trascorso il quale il soggetto richiedente può avviare l'attività e, contestualmente, a prolungare il termine entro il quale l'amministrazione può intervenire, in via successiva, per vietarne la prosecuzione. Più specificamente, si prevede che nel caso in cui la domanda, corredata da autocertificazioni, abbia ad oggetto l'esercizio di un'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale (nonché l'iscrizione in albi o ruoli per l'esercizio di tali attività), il termine ordinario di trenta giorni sia ridotto a sette. Una volta avviata l'attività, il termine entro il quale l'amministrazione può intervenire, in caso di accertata carenza dei requisiti richiesti, viene invece aumentato da trenta a novanta, anche in questo caso al fine di consentire lo svolgimento di controlli accurati e rigorosi.

 


PROPOSTA DI LEGGE

    

 

 

Art. 1.

(Autorizzazione al Governo all'emanazione di norme in materia di sportello unico per le imprese).

      1. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento modificativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, di seguito denominato «regolamento», conformandosi al criterio generale di semplificare i procedimenti di competenza dello sportello unico per le attività produttive, di abbreviare i relativi termini e di estendere il ricorso all'autocertificazione e alla dichiarazione di inizio dell'attività. Nel dare attuazione al criterio generale di cui al presente comma, il Governo si conforma alle seguenti norme regolatrici della materia:

          a) nei comuni che non hanno provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'istituzione della struttura unica di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento, il procedimento unico di cui al medesimo comma 1 è affidato al sindaco, che assume la qualifica di responsabile dell'intero procedimento;

          b) il termine di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento, relativo alla richiesta di integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori, è ridotto a sette giorni, sopprimendo le previsioni concernenti la sospensione dei termini recate al comma 3, terzo periodo, al comma 5, secondo periodo, e al comma 14, del medesimo articolo 6; 

          c) per quanto riguarda l'audizione in contraddittorio di cui all'articolo 6, comma 4, del regolamento, è previsto che essa debba essere convocata entro il termine di sette giorni dalla presentazione della domanda, nonché che debba essere avviata entro trenta giorni dalla convocazione e conclusa entro i sessanta giorni successivi al suo avvio;

          d) in relazione all'articolo 6, comma 6, del regolamento, è soppresso il riferimento alla necessità dell'acquisizione dell'autorizzazione nelle materie per cui non è consentita l'autocertificazione; è previsto un termine di sette giorni entro il quale la realizzazione del progetto si intende autorizzata in assenza di una comunicazione di motivato dissenso; è previsto, altresì, che il suddetto termine è sospeso nel caso di richiesta di integrazione dei documenti ai sensi del comma 3 o nel caso di convocazione dell'audizione ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 6;

          e) è disposta l'abrogazione del comma 8 dell'articolo 6 del regolamento, facendo tuttavia salvo il principio che il procedimento si conclude con il rilascio della concessione edilizia, se necessaria.

 

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di dichiarazione di inizio attività).

      1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale» sono soppresse.

      2. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 19 della citata legge n. 241 del l990, e successive modificazioni, dopo le parole: «L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dal comma 2-bis,». 

      3. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della citata legge n. 241 del 1990, come da ultimo modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

          «2-bis. Nel caso in cui la dichiarazione di cui al comma 1 abbia ad oggetto l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, compresa l'iscrizione in albi o ruoli a tale fine eventualmente richiesta, il termine previsto dal comma 2 è ridotto a sette giorni. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente».

      4. Al comma 3 dell'articolo 19 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di novanta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 2-bis».

      5. Al comma 4 dell'articolo 19 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «Restano ferme le disposizioni che prevedono termini inferiori a quelli di cui ai commi 2, 2-bis e 3».

      6. Il comma 5 dell'articolo 19 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2, 2-bis e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

 


Normativa nazionale

 


L. 23 agosto 1988, n. 400
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17)

--------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

(2)  Vedi, anche, il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

(omissis)

 

 

17. Regolamenti.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari (28);

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] (29).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (30).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali (31).

---------------------------

(28)  Lettera così modificata dall'art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25.

(29)  Lettera abrogata dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(30) La Corte costituzionale, con sentenza 7-22 luglio 2005, n. 303 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione.

(31)  Comma aggiunto dall'art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59.

 

(omissis)

 


L. 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 19)

------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

(omissis)

 

 

19. Dichiarazione di inizio attività.

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (71).

----------------

(71)  Articolo prima sostituito dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537, poi modificato dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15 ed infine così sostituito dall'art. 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35. Vedi, anche, il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, e il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411.

(omissis)


D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 4, 23-25, 27, 27-bis))

--------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O. Nel presente decreto sono state riportate le correzioni indicate nell'avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 1998, n. 116.

(omissis)

4. Indirizzo e coordinamento.

1. Relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle regioni e agli enti locali con il presente decreto legislativo, è conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento da esercitarsi ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3).

------------------------

(3)  L'art. 8, L. 5 giugno 2003, n. 131 ha disposto che non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui al presente articolo nelle materie previste dall'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione.

(omissis)

Capo IV - Conferimenti ai comuni e sportello unico per le attività produttive

23. Conferimento di funzioni ai comuni.

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall'articolo 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'articolo 24, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.

3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (14) (15).

--------------------

(14)  Comma così modificato dal comma 370 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(15)  Sull'estensione dell'applicabilità della disciplina contenuta nel presente articolo, vedi il comma 6 dell'art. 9, L. 29 marzo 2001, n. 135.

 

 

24. Princìpi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi.

1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'articolo 23, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento.

2. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.

3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico.

4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.

5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto (16).

-------------------

(16)  Sull'estensione dell'applicabilità della disciplina contenuta nel presente articolo, vedi il comma 6 dell'art. 9, L. 29 marzo 2001, n. 135.

 

25. Procedimento.

1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.

2. Il procedimento, disciplinato con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , si ispira ai seguenti princìpi:

a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;

b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;

c) facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;

d) facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purché abbia ottenuto la concessione edilizia;

e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni;

f) possibilità del ricorso da parte del comune, nella qualità di amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facoltà di cui alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127;

g) possibilità del ricorso alla conferenza di servizi quando il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonché delle osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (17);

h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa, con la presenza dei tecnici dell'unità organizzativa, entro i termini stabiliti; l'autorizzazione e il collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilità previste dalla legge.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione (18).

-------------------

(17)  La Corte costituzionale, con sentenza 6-26 giugno 2001, n. 206 (Gazz. Uff. 4 luglio 2001, n. 26 - Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui prevede che, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, anche quando vi sia il dissenso della regione.

(18)  Sull'estensione dell'applicabilità della disciplina contenuta nel presente articolo, vedi il comma 6 dell'art. 9, L. 29 marzo 2001, n. 135.

(omissis)

27. Esclusioni.

1. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di valutazione di compatibilità e di impatto ambientale. Per gli impianti nei quali siano utilizzati materiali nucleari, per gli impianti di produzione di materiale d'armamento, per i depositi costieri, per gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali e deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti non si applicano i princìpi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 25.

 

27-bis.  Misure organizzative per lo sportello unico delle imprese.

1. Le amministrazioni, gli enti e le autorità competenti a svolgere, ai sensi degli articoli da 23 a 27, attività istruttorie nell'àmbito del procedimento di cui al regolamento previsto dall'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi e per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi, provvedono all'adozione delle misure organizzative necessarie allo snellimento delle predette attività istruttorie, al fine di assicurare il coordinamento dei termini di queste con i termini di cui al citato regolamento (19).

-----------------------

(19)  Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 24 novembre 2000, n. 340.

(omissis


D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447
Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59

------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1998, n. 301.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 17 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 26, 42, 43, e 50;

Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489;

Visto il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998;

Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 settembre 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, dei lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali e della sanità;

Emana il seguente regolamento:

 

 

Capo I - Princìpi organizzativi e procedimentali

1. Àmbito di applicazione.

1. Il presente regolamento ha per oggetto la localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 .

1-bis. Rientrano tra gli impianti di cui al comma 1 quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni (3).

2. Le regioni, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , stabiliscono forme di coordinamento e raccordo per la diffusione delle informazioni da parte dello sportello unico degli enti locali.

3. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , secondo la previsione di cui all'articolo 4, in ordine al procedimento di valutazione di impatto ambientale. Le competenze e le procedure relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento sono disciplinate ai sensi degli articoli 18 e 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128 , e, nelle more della loro attuazione, dalla normativa vigente.

-----------------

(3)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

 

2. Individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi.

1. La individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi, in conformità alle tipologie generali e ai criteri determinati dalle regioni, anche ai sensi dell'articolo 26, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , è effettuata dai comuni, salvaguardando le eventuali prescrizioni dei piani territoriali sovracomunali. Qualora tale individuazione sia in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, la variante è approvata, in base alle procedure individuate con legge regionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 . Il provvedimento, che il comune è tenuto a trasmettere immediatamente alla regione e alla provincia, ai fini della adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, è subordinato alla preventiva intesa con le altre amministrazioni eventualmente competenti. Tale intesa va assunta in sede di conferenza di servizi, convocata dal sindaco del comune interessato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 .

2. In sede di individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi di cui al comma 1, il consiglio comunale può subordinare l'effettuazione degli interventi alla redazione di un piano per gli insediamenti produttivi ai sensi dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 .

3. Resta ferma, ove non sia richiesto il piano di cui al comma 2, la necessità dell'esistenza delle opere di urbanizzazione o di apposita convenzione con le amministrazioni competenti al fine di procedere alla realizzazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione delle opere. In tal caso, la realizzazione degli impianti è subordinata alla puntuale osservanza dei tempi e delle modalità indicati nella convenzione.

 

3. Sportello unico.

1. I comuni esercitano, anche in forma associata, ai sensi dell'articolo 24, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni ad essi attribuite dall'articolo 23, del medesimo decreto legislativo, assicurando che ad un'unica struttura sia affidato l'intero procedimento. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, la struttura si dota di uno sportello unico per le attività produttive, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di cui al presente regolamento. Qualora i comuni aderiscano ad un patto territoriale ovvero abbiano sottoscritto un patto d'area la struttura incaricata dell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite può coincidere con il soggetto responsabile del patto territoriale o con il responsabile unico del contratto d'area (4).

2. Lo sportello unico assicura, previa predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le informazioni utili disponibili a livello regionale comprese quelle concernenti le attività promozionali. Per la istituzione e la gestione dello sportello unico i comuni possono stipulare le convenzioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. La struttura, su richiesta degli interessati, si pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti, in possesso della struttura, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio. La struttura si pronuncia entro novanta giorni.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i comuni realizzano la struttura e nominano il responsabile del procedimento. Il funzionario preposto alla struttura è responsabile dell'intero procedimento (5).

--------------

(4)  Periodo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

(5)  Vedi, anche, l'art. 10, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

 

Capo II - Procedimento semplificato

4. Procedimento mediante conferenza di servizi.

1. Per gli impianti e i depositi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché nei casi di cui all'articolo 1, comma 3, ovvero quando il richiedente non intenda avvalersi del procedimento mediante autocertificazioni di cui all'articolo 6, il procedimento è unico e ha inizio con la presentazione di un'unica domanda alla struttura, la quale adotta direttamente, ovvero chiede alle amministrazioni di settore o a quelle di cui intende avvalersi ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli atti istruttori ed i pareri tecnici, comunque denominati dalle normative vigenti. Le amministrazioni sono tenute a far pervenire tali atti e pareri entro un termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione. Il provvedimento conclusivo del procedimento è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto (6).

1-bis. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il termine è di centoventi giorni, fatta salva la facoltà di chiederne, ai sensi della normativa vigente, una proroga, comunque non superiore a sessanta giorni (7).

1-ter. Tuttavia, qualora l'amministrazione competente per la valutazione di impatto ambientale rilevi l'incompletezza della documentazione trasmessa, può richiederne, per una sola volta, l'integrazione alla struttura, entro trenta giorni. In tale caso il termine di cui al comma 1-bis e al comma 7 riprende a decorrere dalla presentazione della documentazione completa (8).

2. Se, entro i termini di cui ai commi precedenti, una delle amministrazioni di cui ai medesimi commi si pronuncia negativamente, la pronuncia è trasmessa dalla struttura al richiedente entro tre giorni e il procedimento si intende concluso. Tuttavia, il richiedente, entro venti giorni dalla comunicazione, può chiedere alla struttura di convocare una conferenza di servizi al fine di eventualmente concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa (9).

2-bis. Ove sia già operante lo sportello unico le domande devono essere presentate esclusivamente alla struttura. Le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento non possono rilasciare al richiedente atti autorizzatori, nulla-osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati. Tali atti, qualora eventualmente rilasciati, operano esclusivamente all'interno del procedimento unico. In ogni caso le amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, eventuali domande ad esse presentate relative a procedimenti disciplinati dal presente regolamento, alla struttura responsabile del procedimento, allegando gli atti istruttori eventualmente già compiuti e dandone comunicazione al richiedente (10).

3. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 1-bis, entro i successivi cinque giorni, il responsabile del procedimento presso la struttura, convoca una conferenza di servizi che si svolge ai sensi dell'articolo 14, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (11).

4. La convocazione della conferenza è resa pubblica anche ai fini dell'articolo 6, comma 13, ed alla stessa possono partecipare i soggetti indicati nel medesimo comma, presentando osservazioni che la conferenza è tenuta a valutare.

5. La conferenza dei servizi procede all'istruttoria del progetto ai fini della formazione di un verbale che tiene luogo degli atti istruttori e dei pareri tecnici comunque denominati, previsti dalle norme vigenti o ritenuti necessari. La conferenza, altresì, fissa il termine entro cui pervenire alla decisione, in ogni caso compatibile con il rispetto dei termini di cui al comma 7 (12).

6. Il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi, che si pronuncia anche sulle osservazioni di cui al comma 4, tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento e viene immediatamente comunicato, a cura dello sportello unico, al richiedente. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 7, per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, e comunque nei casi disciplinati dall'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , come sostituito dall'articolo 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , immediatamente l'amministrazione procedente può chiedere che il Consiglio dei Ministri si pronunci, nei successivi trenta giorni, ai sensi del medesimo articolo 14, comma 4.

7. Il procedimento si conclude nel termine di cinque mesi. Per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il procedimento si conclude nel termine di nove mesi. Per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas sottoposti alle procedure di inchiesta pubblica di cui all'allegato IV del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 15 gennaio 1989, il procedimento si conclude nel termine di dodici mesi (13).

-----------------

(6)  L'originario comma 1 è stato così sostituito, dagli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter, dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

(7)  L'originario comma 1 è stato così sostituito, dagli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter, dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

(8)  L'originario comma 1 è stato così sostituito, dagli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter, dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

(9)  Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

(10)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

(11)  Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

(12)  Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

(13)  Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

 

5. Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici.

1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento rigetta l'istanza. Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 , per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale (14).

2. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale. Non è richiesta l'approvazione della regione, le cui attribuzioni sono fatte salve dall'articolo 14, comma 3-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (15).

--------------------

(14)  Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

(15)  Periodo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440. Si tenga presente che il comma 3-bis dell'art. 14, L. 7 agosto 1990, n. 241, richiamato dal presente periodo, non esiste più dopo la sostituzione dell'intero articolo 14 ad opera dell'art. 9, L. 24 novembre 2000, n. 340.

 

 

Capo III - Procedimento mediante autocertificazione

6. Princìpi organizzativi.

1. Il procedimento amministrativo di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , ha inizio presso la competente struttura con la presentazione, da parte dell'impresa, di un'unica domanda, contenente, ove necessario, anche la richiesta della concessione edilizia, corredata da autocertificazioni, attestanti la conformità dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale, redatte da professionisti abilitati o da società di professionisti e sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale rappresentante dell'impresa. L'autocertificazione non può riguardare le materie di cui all'articolo 1, comma 3, nonché le ipotesi per le quali la normativa comunitaria prevede la necessità di una apposita autorizzazione. Copia della domanda, e della documentazione prodotta, viene trasmessa dalla struttura, anche in via telematica, alla regione nel cui territorio è localizzato l'impianto, agli altri comuni interessati nonché, per i profili di competenza, ai soggetti competenti per le verifiche (16).

2. La struttura, ricevuta la domanda, la immette immediatamente nell'archivio informatico, dandone notizia tramite adeguate forme di pubblicità; contestualmente la struttura dà inizio al procedimento per il rilascio della concessione edilizia.

3. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda la struttura può richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla documentazione inviata. Il termine di cui al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti.

4. Ove occorrano chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora il progetto si riveli di particolare complessità ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto o il comune intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto, nell'ambito delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2, il responsabile del procedimento può convocare il soggetto richiedente per una audizione in contraddittorio di cui viene redatto apposito verbale.

5. Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti, a condizione che le eventuali modifiche al progetto originario siano compatibili con le disposizioni attinenti ai profili di cui al comma 1. Il termine di cui al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione del progetto modificato conformemente all'accordo (17).

6. Ferma restando la necessità della acquisizione della autorizzazione nelle materie per cui non è consentita l'autocertificazione, nel caso di impianti a struttura semplice, individuati secondo i criteri previamente stabiliti dalla regione, la realizzazione del progetto si intende autorizzata se la struttura, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, non comunica il proprio motivato dissenso ovvero non convoca l'impresa per l'audizione. Nell'ipotesi in cui si rendono necessarie modifiche al progetto, si adotta la procedura di cui ai commi 4 e 5. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente (18).

7. Quando, in sede di esame della domanda, la struttura, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, ravvisa la falsità di alcuna delle autocertificazioni, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente gli atti alla competente procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.

8. Il procedimento, salvo quanto disposto dai commi 3, 4, 5 e 6, è concluso entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta della struttura. Ove sia necessaria la concessione edilizia, il procedimento si conclude nello stesso termine con il rilascio o con il diniego della concessione edilizia (19).

9. [Qualora debbano essere acquisiti al procedimento pareri di soggetti non appartenenti all'amministrazione comunale o regionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 ] (20).

10. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 8, la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte, nonché alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, ove necessari, previamente acquisiti. L'impresa è tenuta a comunicare alla struttura l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente.

11. Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, sia accertata la falsità di una delle autocertificazioni prodotte, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, il responsabile della struttura individuato ai sensi degli articoli 107, comma 3, e 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione degli atti alla competente procura della Repubblica dandone contemporanea comunicazione all'interessato (21).

12. A seguito della comunicazione di cui al comma 10, il comune e gli altri enti competenti provvedono ad effettuare i controlli ritenuti necessari.

13. I soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, possono trasmettere alla struttura, entro venti giorni dalla avvenuta pubblicità di cui al comma 2, memorie e osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio ovvero che il responsabile del procedimento convochi tempestivamente una riunione alla quale partecipano anche i rappresentanti dell'impresa. Tutti i partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi. Su quanto rappresentato dagli intervenuti si pronuncia, motivatamente, la struttura.

14. La convocazione della riunione sospende, per non più di venti giorni, il termine di cui al comma 8.

15. Sono fatte salve le vigenti norme che consentono l'inizio dell'attività previa semplice comunicazione ovvero denuncia di inizio attività.

----------------------

(16)  Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

(17)  Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

(18)  Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

(19)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

(20)  Comma soppresso dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

(21)  Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

 

7. Accertamento della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale.

1. La struttura accerta la sussistenza e la regolarità formale delle autocertificazioni prodotte, ai sensi dell'articolo 6, comma 1. Successivamente la struttura e le altre amministrazioni di cui intenda avvalersi, verificano la conformità delle medesime autocertificazioni agli strumenti urbanistici, il rispetto dei piani paesistici e territoriali nonché la insussistenza di vincoli sismici, idrogeologici, forestali ed ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico incompatibili con l'impianto (22).

2. La verifica da parte degli enti di cui al comma 1, riguarda fra l'altro:

a) la prevenzione degli incendi;

b) la sicurezza degli impianti elettrici, e degli apparecchi di sollevamento di persone o cose;

c) l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;

d) l'installazione di recipienti a pressione contenenti GPL;

e) il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

f) le emissioni inquinanti in atmosfera;

g) le emissioni nei corpi idrici, o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente;

h) l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno ed all'esterno dell'impianto produttivo;

i) le industrie qualificate come insalubri;

l) le misure di contenimento energetico.

3. Il decorso del termine di cui all'articolo 6, comma 8, non fa venire meno le funzioni di controllo, da parte del comune e degli altri enti interessati (23).

-----------------

(22)  Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

(23)  Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

 

8. Affidamento delle istruttorie tecniche a strutture pubbliche qualificate.

1. Fermo quanto disposto dal presente regolamento, la struttura di cui all'articolo 3, comma 1, può affidare, mediante convenzione, che fissi termini compatibili con quelli previsti dal presente regolamento, per la conclusione dei procedimenti, specifiche fasi e attività istruttorie alle agenzie regionali per l'ambiente, ad aziende sanitarie locali o loro consorzi regionali, alle camere di commercio, industria e artigianato nonché a università o altri centri e istituti pubblici di ricerca che assicurino requisiti di indipendenza, di competenza e di adeguatezza tecnica.

 

 

Capo IV - Procedura di collaudo

9. Modalità di esecuzione.

1. Quando il collaudo sia previsto dalle norme vigenti, le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa, che ne attestano la conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività.

2. Al collaudo partecipano i tecnici della struttura di cui all'articolo 3, comma 1, la quale a tal fine può avvalersi del personale dipendente da altre amministrazioni e fatto salvo il rispetto del termine finale del procedimento. L'impresa chiede alla struttura di fissare la data del collaudo in un giorno compreso tra il ventesimo e il sessantesimo successivo a quello della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il collaudo può avere luogo a cura dell'impresa, che ne comunica le risultanze alla competente struttura. In caso di esito positivo del collaudo l'impresa può iniziare l'attività produttiva (24).

3. Il certificato di collaudo riguarda tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la loro conformità alle norme sulla tutela del lavoratori nei luoghi di lavoro ed alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione.

4. Il certificato, di cui al comma 3, è rilasciato sotto la piena responsabilità del collaudatore. Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme all'opera ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore od omissione materiale, la struttura assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la riduzione in pristino, a spese dell'impresa, e trasmette gli atti alla competente procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

5. Il certificato positivo di collaudo, in conformità alle prescrizioni del presente articolo, consente la messa in funzione degli impianti fino al rilascio definitivo del certificato di agibilità, del nulla osta all'esercizio di nuova produzione e di ogni altro atto amministrativo richiesto.

6. La regione e gli altri enti competenti effettuano i controlli di competenza sugli impianti produttivi, ne comunicano le risultanze agli interessati che possono presentare memorie o chiedere la ripetizione in contraddittorio dell'eventuale esperimento di prove e adottano i provvedimenti, anche in via d'urgenza, previsti dalla legge. L'effettuazione e l'esito dei controlli sono registrati anche presso l'archivio informatico della regione e della struttura comunale.

7. Il collaudo effettuato ai sensi del comma 2, non esonera le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e di controllo in materia, e dalle connesse responsabilità previste dalla legge, da esercitare successivamente al deposito del certificato di collaudo degli impianti.

--------------

(24)  Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

 

10. Spese.

1. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento il comune, o i comuni associati, pongono a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite.

2. La struttura responsabile del procedimento provvede alla riscossione di tali spese e diritti, riversandoli alle amministrazioni che hanno svolto attività istruttorie nell'àmbito del procedimento. Qualora, peraltro, dette amministrazioni non abbiano rispettato i termini previsti, non si dà luogo al rimborso.

3. Tali spese e diritti sono dovuti nella misura del cinquanta per cento anche nel caso di procedimento mediante autocertificazione, in relazione alle attività di verifica. La struttura responsabile del procedimento procede ai sensi del comma 2.

4. Il comune, o i comuni associati, possono altresì prevedere, in relazione all'attività propria della struttura responsabile del procedimento, la riscossione di diritti di istruttoria, nella misura stabilita con delibera del consiglio comunale. La misura di tali diritti, sommata agli oneri di cui ai precedenti commi e all'imposta di bollo, non può eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento (25).

------------

(25)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440.

 

11. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Codice dell'amministrazione digitale (art. 10)

------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

(omissis)

 

10. Sportelli per le attività produttive.

1. Lo sportello unico di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, è realizzato in modalità informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via telematica.

2. Gli sportelli unici consentono l'invio di istanze, dichiarazioni, documenti e ogni altro atto trasmesso dall'utente in via telematica e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

3. Al fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza dello sportello unico, anche attraverso l'adozione di modalità omogenee di relazione con gli utenti nell'intero territorio nazionale, lo Stato, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua uno o più modelli tecnico-organizzativi di riferimento, tenendo presenti le migliori esperienze realizzate che garantiscano l'interoperabilità delle soluzioni individuate.

4. Lo Stato realizza, nell'àmbito di quanto previsto dal sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto, un sistema informatizzato per le imprese relativo ai procedimenti di competenza delle amministrazioni centrali anche ai fini di quanto previsto all'articolo 11 (10).

------------------------

(10) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

 

(omissis)


L. 23 dicembre 2005, n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, co. 370)

-----------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

 

(omissis)

Articolo 1

 

370. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte le seguenti parole: «anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».

(omissis)

 


Normativa comunitaria

 


COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 4.4.2006

COM(2006) 160 definitivo

2004/0001 (COD)

 

 

 

 

 

 

 

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa ai servizi nel mercato interno

 

 

(presentata dalla Commissione)


RELAZIONE

La Commissione presenta una proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno. Questa proposta modificata incorpora gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in prima lettura che la Commissione ritiene accettabili e parecchi dei chiarimenti risultanti dalle discussioni del Consiglio. Inoltre, la proposta modificata rispetta appieno le conclusioni del Consiglio europeo in quanto sottolinea la necessità di rendere il mercato interno dei servizi pienamente operativo preservando nel contempo il modello sociale europeo.

 

1. CONTESTO

La Commissione ha adottato la sua proposta il 13 gennaio 2004 e l’ha ufficialmente trasmessa al Parlamento europeo ed al Consiglio il 6 febbraio 2004.

Il Comitato delle regioni ed il Comitato economico e sociale europeo hanno emesso i loro pareri rispettivamente il 29 settembre 2004 e il 9 febbraio 2005. Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione legislativa in prima lettura il 16 febbraio 2006 ed ha proposto emendamenti al testo della Commissione.

 

2. Obiettivi della proposta della Commissione

Favorire la crescita economica e l’occupazione nell’Unione europea. La proposta si inserisce nel quadro del processo di riforma economica avviato dalla strategia di Lisbona. Data la parte preponderante dei servizi nell’economia dell’Unione, avere mercati dei servizi concorrenziali è fondamentale per la crescita economica. Attualmente, un gran numero di ostacoli al mercato interno impedisce alle imprese di servizi, in particolare alle piccole e medie imprese, di svilupparsi al di là delle frontiere nazionali e di beneficiare appieno del mercato interno. Inoltre, questa situazione mina la competitività mondiale non solo dei prestatori di servizi dell’Unione, ma anche dell’industria manifatturiera europea, la quale necessita in misura crescente di servizi di alta qualità. Infine, la situazione attuale rende l’Europa meno interessante per gli investitori stranieri.   

Realizzare un vero mercato interno dei servizi eliminando gli ostacoli giuridici ed amministrativi allo sviluppo delle attività di servizi. Questi ostacoli sorgono sia quando i prestatori di servizi di uno Stato membro vogliono stabilirsi in un altro Stato membro sia quando intendono fornire servizi dal loro Stato membro di stabilimento in un altro Stato membro, per esempio spostandosi temporaneamente in quest’ultimo Stato. La proposta è diretta a facilitare l’esercizio di queste due libertà fondamentali sancite dal trattato CE – la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi – e ad offrire ai prestatori di servizi una maggiore certezza del diritto.

Rafforzare i diritti dei consumatori come utenti di servizi. La domanda di servizi transfrontalieri che proviene dai consumatori non viene soddisfatta tanto a causa delle considerevoli difficoltà giuridiche ed amministrative, quanto per la mancanza di informazioni e di fiducia relativamente ai servizi provenienti da altri Stati membri. La proposta affronta tali problemi imponendo agli Stati membri di eliminare le restrizioni all’utilizzo dei servizi transfrontalieri, applicando il principio di non discriminazione ed esigendo maggiore trasparenza e migliore informazione da parte dei prestatori di servizi.

Stabilire obblighi giuridicamente vincolanti per garantire un’effettiva cooperazione amministrativa tra gli Stati membri. Una cooperazione amministrativa efficace è essenziale per il buon funzionamento del mercato interno. Le autorità amministrative degli Stati membri diffidano del quadro giuridico e dei controlli degli altri Stati membri perché non li conoscono abbastanza. Di tale situazione, da cui risulta una duplicazione di norme e di controlli per quanto riguarda le attività transfrontaliere, possono approfittare operatori poco scrupolosi per eludere i controlli o aggirare la normativa nazionale, con i rischi che ciò implica per gli utenti. La proposta stabilisce obblighi giuridici in materia di scambio di informazioni e di mutua assistenza tra gli Stati membri, rafforzati da un efficace sistema elettronico di informazione che permetterà alle autorità competenti di identificare facilmente i loro interlocutori in un altro Stato membro e di comunicare con loro.

3. Parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo

3.1. Campo d’applicazione ed altre disposizioni generali (articoli da 1 a 4)

Servizi d’interesse generale. Gli emendamenti 13 e 44 nonché parte degli emendamenti 72 e 289, che si riferiscono agli articoli 1 e 2 ed ai considerando corrispondenti, precisano che i servizi d’interesse economico generale sono inclusi nel campo d’applicazione della direttiva, ma che questa non prevede la loro liberalizzazione né la privatizzazione degli enti pubblici che forniscono tali servizi; questi emendamenti precisano inoltre che la direttiva non riguarda il finanziamento di tali servizi o gli aiuti di Stato. L’emendamento 73 precisa, nell’articolo 2, che i servizi d’interesse generale non rientrano nel campo d’applicazione della direttiva. La Commissione accetta sia l’emendamento 44, sia le parti interessate degli emendamenti 72 e 289. La Commissione accetta anche gli emendamenti 13 e 73, ma riformula leggermente il testo dell’emendamento 73 (articolo 2) e dell’emendamento 13 (nuovo considerando 7 bis) spiegando che – fatta salva l’esplicita esclusione di alcuni settori specifici – i servizi d’interesse economico generale sono inclusi nel campo d’applicazione della direttiva perché tali servizi sono di natura economica.

Servizi sanitari. L’emendamento 78 esclude dal campo d’applicazione i servizi sanitari privati e pubblici, modificando corrispondentemente l’articolo 2. L’emendamento 304 precisa, nel considerando 10 quater, che questa esclusione concerne i servizi sanitari e farmaceutici forniti da professionisti del settore sanitario ai propri pazienti per valutare, mantenere o ripristinare le loro condizioni di salute, quando tali attività sono regolamentate. Gli emendamenti 233 e 403 spiegano, nell’articolo 1, che la direttiva non incide né sui servizi sanitari pubblici né sull’accesso al finanziamento pubblico dei prestatori di servizi sanitari. L’emendamento 305 aggiunge un nuovo considerando 10 quinquies il quale spiega che la direttiva non riguarda il rimborso delle cure sanitarie fornite in un altro Stato membro, sottolineando che la questione deve essere oggetto di un altro atto normativo al fine di raggiungere una maggiore certezza e chiarezza del diritto. La Commissione accetta l’esclusione dei servizi sanitari dal campo d’applicazione e conferma il suo impegno a presentare un’iniziativa specifica al riguardo. Gli emendamenti 78, 304 e 305 sono dunque accettati. Gli emendamenti 233 e 403 sulle cure sanitarie pubbliche sono diventati privi di oggetto in quanto si sovrappongono alla definizione dell’articolo 2.

Servizi sociali. L’emendamento 292 specifica, nell’articolo 1, che la direttiva non influisce sui servizi che perseguono un obiettivo d’assistenza sociale e l’emendamento 252, relativo all’articolo 2, esclude i servizi sociali, come quelli riguardanti gli alloggi, l’assistenza ai bambini e il sostegno alle famiglie, dal campo d’applicazione della direttiva. Gli emendamenti 294 e 296 introducono due nuovi considerando che spiegano la natura dei servizi sociali e, in particolare, dei servizi riguardanti gli alloggi, l’assistenza ai bambini e il sostegno alle famiglie. L’emendamento 295 introduce un considerando il quale precisa che la direttiva non riguarda né il finanziamento degli alloggi popolari, né il connesso sistema di aiuti, né i criteri e le condizioni stabilite dagli Stati membri per i servizi di alloggi popolari. L’emendamento 10 aggiunge, in un altro considerando, che la direttiva non concerne i requisiti che disciplinano l’accesso ai fondi pubblici, ad esempio per quanto riguarda i servizi sociali. La Commissione ritiene che qualsiasi esclusione dal campo d’applicazione della direttiva debba essere chiaramente definita in modo da garantire la certezza del diritto ed evitare interpretazioni divergenti negli Stati membri. Di conseguenza, la Commissione riformula la definizione dell’emendamento 252 (articolo 2) e fonde gli emendamenti 294 e 296 in un nuovo considerando 10 nonies, al fine di precisare che l’esclusione dall’ambito di applicazione della direttiva riguarda soltanto i servizi sociali connessi con gli alloggi, la custodia dei bambini e l’aiuto alle famiglie ed alle persone i quali, data la loro importanza per la società, sono forniti dallo Stato o da prestatori incaricati dallo Stato per aiutare le persone che si trovano in una situazione di necessità particolare. L’emendamento 292 diventa quindi superfluo. Il testo dell’emendamento 295 è riformulato per precisare che esso riguarda i servizi sociali in generale e non soltanto gli alloggi popolari. L’emendamento 10 è accettato integralmente. L’emendamento 232, il quale sottolinea lo specifico ruolo sociale delle attività sportive non lucrative, è accettato ed inserito nel nuovo considerando 16 bis previa riformulazione per garantire la coerenza giuridica del testo.

Altre esclusioni settoriali ed esclusione totale del settore fiscale. Gli emendamenti 300 e 302/332 riguardano l’articolo 2 ed escludonodal campo d’applicazione della direttiva, rispettivamente, le agenzie di lavoro interinale e i servizi di sicurezza. I considerando corrispondenti, aggiunti dagli emendamenti 301 e 303, sottolineano che le norme applicabili a questi settori dovrebbero essere pienamente armonizzate. L’emendamento 77 esclude i servizi giuridici nella misura in cui sono disciplinati da altri strumenti comunitari. Gli emendamenti 79, 80 e 81, relativi all’articolo 2, e gli emendamenti 16, 17 e 18, riguardanti i considerando corrispondenti, escludono dal campo d’applicazione i servizi audiovisivi, indipendentemente dal loro modo di produzione, distribuzione e trasmissione, le attività di giochi d’azzardo e le professioni legate all’esercizio dell’autorità pubblica, in particolare quella di notaio. La Commissione accetta l’esclusione dei servizi delle agenzie di lavoro interinale e dei servizi privati di sicurezza prevista dagli emendamenti 300 e 302/333. Tuttavia, la necessità di un’armonizzazione completa nel settore delle agenzie di lavoro interinale e dei servizi di sicurezza non è stata dimostrata e, conseguentemente, gli emendamenti 301 e 303 non possono essere accettati. La Commissione non accetta l’emendamento 77 riguardante l’esclusione dei servizi giuridici: essa non è infatti necessaria in quanto l’articolo 3 prevede già che, in caso di conflitto tra la direttiva sui servizi e un altro strumento comunitario che disciplina aspetti specifici dell’attività di servizi, è quest’ultimo che prevale. Per quanto riguarda i servizi audiovisivi, la Commissione accetta l’esclusione prevista dall’emendamento 79 e ha riformulato l’emendamento 19 (nuovo considerando 10 sexies) per allinearlo all’emendamento dell’articolo e precisare che la direttiva non si applica agli aiuti al settore audiovisivo che sono oggetto delle norme comunitarie in materia di concorrenza. La Commissione accetta anche lo spirito dell’esclusione dei servizi connessi con i giochi d’azzardo, ma riformula gli emendamenti 17 e 80 per limitare chiaramente l’esclusione alle attività di giochi d’azzardo in quanto tali. La Commissione accetta solo in parte gli emendamenti 18 e 81 riguardanti le professioni legate all’esercizio dell’autorità pubblica ed allinea la formulazione dell’esclusione ai limiti precisi definiti dall’articolo 45 del trattato CE, il quale prevede una deroga alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi per quanto riguarda alcune attività che implicano una partecipazione diretta e specifica all’esercizio dell’autorità pubblica, e non per quanto riguarda intere professioni come tali.

La Commissione accetta l’esclusione completa del settore fiscaleprevista dall’emendamento 82, relativo all’articolo 2, e dall’emendamento 19(considerando 11).

Gli emendamenti 14, 15, 20, 74, 75 e 306riguardano esclusioni settoriali (nell’articolo 2 e nei relativi considerando) già presenti nella proposta origina e riguardanti i servizi finanziari, i servizi di comunicazione elettronica ed i servizi di trasporto, ma aggiungono alcune precisazioni. La Commissione può accettare gli emendamenti 14, 15, 20, 74 e 306, integralmente o previa riformulazione diretta a garantire la coerenza giuridica del testo (v. l’articolo 2, il considerando 9 ed i nuovi considerando 10 bis e 10 ter), ma non può accettare l’emendamento 75 perché il considerando 10 bis contiene già una motivazione sui servizi di telecomunicazione.

Specifici settori del diritto. L’emendamento 298 precisa, nell’articolo 1, la relazione tra la direttiva ed i diritti fondamentali così come riconosciuti negli Stati membri e dalla Carta dei diritti fondamentali; l’emendamento 299 introduce un nuovo considerando, il quale precisa che la direttiva dovrebbe essere interpretata in modo da conciliare l’esercizio dei diritti fondamentali con le libertà fondamentali stabilite dagli articoli 43 e 49 del trattato. L’emendamento 8 precisa che la direttiva rispetta pienamente le iniziative comunitarie fondate sull’articolo 137 del trattato per quanto riguarda la promozione dell’occupazione ed il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. L’emendamento 297, riguardante l’articolo 1, e l’emendamento 9, relativo al considerando corrispondente, precisano che la direttiva lascia impregiudicata la legislazione del lavoro, segnatamente le disposizioni di legge o contrattuali che disciplinano le condizioni occupazionali, le condizioni di lavoro, compresa la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, e il rapporto tra datori di lavoro e lavoratori, e che essa non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di sicurezza sociale. L’emendamento 290, riguardante l’articolo 1, e l’emendamento 291 (considerando) precisano che la direttiva non incide sulle norme di diritto penale. L’emendamento 7e parte dell’emendamento 72 precisano, in un considerando e nell’articolo 1, che la direttiva non incide sulle misure adottate dagli Stati membri, conformemente al diritto comunitario, con riferimento alla protezione o promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei media. La Commissione accetta, per quanto riguarda le questioni relative ai diritti fondamentali, l’emendamento 298 previa riformulazione diretta a garantire la coerenza giuridica del testo e l’emendamento 299 nella sua interezza. Per quanto riguarda il diritto del lavoro, la Commissione concorda sul principio che la direttiva lascia impregiudicate tanto la legislazione del lavoro compreso il diritto di condurre azioni sindacali, come affermato dall’emendamento 297, quanto la legislazione degli Stati membri in materia di sicurezza sociale. Tuttavia, per garantire la coerenza giuridica del testo e migliorarne la chiarezza e la comprensibilità, la Commissione semplifica la formulazione degli emendamenti 297 e 298 in modo tale che la legislazione del lavoro sia oggetto dell’articolo 1, paragrafo 6, e che la questione dei diritti fondamentali, compresi i diritti connessi con gli accordi collettivi, sia oggetto dell’articolo 1, paragrafo 7. Per quanto riguarda il diritto penale, la Commissione accetta l’emendamento 290, secondo cui la direttiva non incide sulle disposizioni di diritto penale, e l’emendamento 291 (nuovo considerando 6 sexies) previa riformulazione al fine di chiarire che le norme di diritto penale non dovrebbero essere usate per aggirare le disposizioni della direttiva. Per quanto riguarda la protezione e promozione della diversità culturale e linguistica ed il pluralismo dei media, la Commissione accetta l’emendamento 7 nella sua interezza e riformula la parte interessata dell’emendamento 72 per garantire la coerenza giuridica del testo. Infine, la Commissione accetta in toto l’emendamento 8 (nuovo considerando 6 septies).

Relazione tra la direttiva e altre disposizioni di diritto comunitario. Gli emendamenti 83 e 21affrontano la questione nell’articolo 3 e nel relativo considerando 13. La Commissione accetta il chiarimento, contenuto nell’emendamento 83, che la direttiva non prevale sugli altri strumenti comunitari e che, in caso di conflitto con altri strumenti comunitari che disciplinano aspetti specifici dell’accesso ad un’attività di servizi o del suo esercizio, prevalgono le disposizioni di questi strumenti che riguardano tali aspetti specifici. Per garantire la coerenza complessiva del testo e ravvicinare i lavori del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione ha aggiunto ulteriori precisazioni (considerando 13 bis e 13 ter). Inoltre, gli emendamenti 307 e 219(fusi con l’emendamento 83) specificano che la direttiva lascia impregiudicate le norme di diritto internazionale privato, in particolare quelle che disciplinano le obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali, e spiegano quali ne sono le conseguenze per la normativa sulla tutela dei consumatori. La Commissione accetta l’emendamento 307 e l’emendamento 219 con riserva di una leggera riformulazione volta a rendere il riferimento alla tutela dei consumatori giuridicamente corretto.

Definizioni (articolo 4). Gli emendamenti da 23 a 26, 39, da 84 a 90, 308 e da 92 a 98 riguardano le definizioni dei termini contenuti nel testo della direttiva (v. l’articolo 4 e i considerando corrispondenti). La Commissione accetta gli emendamenti 25, 26, 93, 94, 97 e 98 nella loro interezza e gli emendamenti 23 e 24 previa fusione e leggera riformulazione. Inoltre, la Commissione accetta gli emendamenti 39, 84, da 88 a 90, 95 e 308 in linea di principio, ma li ha riformulati per rendere il testo coerente con l’acquis comunitario o con il campo d’applicazione della direttiva. La Commissione non può tuttavia accettare gli emendamenti 85 e 86. L’emendamento 96 riguardante la definizione di “lavoratore”, essendo superfluo rispetto al campo d’applicazione come ridefinito, non è accolto. L’emendamento 92, che riguarda la nozione di “autorità competente”, e l’emendamento 87, sul concetto di “prestatore”, non sono accettati per motivi di chiarezza e di coerenza del testo con l’acquis comunitario. Infine, la Commissione non può accettare l’emendamento 22, che elimina l’elenco esemplificativo dei servizi oggetto della direttiva contenuto nel considerando 14. Questo considerando è utile per chiarire la direttiva ed è dunque reinserito, previa una leggera riformulazione che tien conto del nuovo campo d’applicazione. Inoltre, ispirandosi alle utili precisazioni fatte dal Consiglio, la Commissione ha completato il considerando 18 bis (emendamento 25) e il considerando 20 bis ed ha aggiunto un nuovo considerando 18 ter. La Commissione accetta, nella loro integralità o previa leggera riformulazione, gli emendamenti da 1 a 3, 5, 6 e 11, riguardanti considerando che descrivono gli obiettivi generali della direttiva e precisano che quest’ultima non incide sulla ripartizione delle competenze all’interno degli Stati membri. La Commissione non può invece accettare l’emendamento 4.

 

3.2. Semplificazione amministrativa (articoli da 5 a 8)

Semplificazione delle procedure (articolo 5). L’emendamento 99 trasforma la sezione 1 del capo sul diritto di stabilimento dei prestatori di servizi in un nuovo capo distinto sulla “Semplificazione amministrativa”. L’emendamento 27precisa che le norme relative alle procedure amministrative non sono dirette ad armonizzare i diritti amministrativi nazionali, ma piuttosto ad eliminare gli oneri eccessivi che ostacolano la libertà di stabilimento. L’emendamento 100prevede, nell’articolo 5, che gli Stati membri esaminano e, se necessario, semplificano le procedure e formalità riguardanti l’accesso ad un’attività di servizi e il suo esercizio. Questo emendamento introduce inoltre un obbligo per gli Stati membri, “d’intesa con la Commissione”, di introdurre formulari europei armonizzati (l’emendamento 29prevede il medesimo obbligo) ed aggiunge un elenco di atti comunitari esistenti ai quali non si applicano i paragrafi 1 bis e 2 dell’articolo 5. L’emendamento 100 spiega altresì che la direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri di richiedere documenti “autenticati” nella propria lingua ufficiale. L’emendamento 30sottolinea che requisiti formali come la presentazione di documenti originali e di traduzioni certificate possono essere imposti soltanto se sono giustificati da un motivo imperativo d’interesse generale. La Commissione accetta gli emendamenti 99, 27, 29 e 30 nella loro interezza e l’emendamento 100 con riserva di una riformulazione necessaria per rendere il testo giuridicamente coerente e per tenere conto dei lavori del Consiglio. In particolare, il testo della Commissione precisa che l’introduzione di formulari europei sarà effettuata secondo la procedura di comitato ed aggiunge un nuovo considerando (22 ter) il quale indica alcuni parametri che gli Stati membri possono prendere in considerazione quando esaminano la necessità di semplificare procedure e formalità.

Sportelli unici (articolo 6). L’emendamento 102spiega che, se è richiesta una registrazione proforma, essa dev’essere possibile per via elettronica presso lo sportello unico. L’emendamento 103chiede che la Commissione coordini gli sportelli unici istituendo uno sportello unico europeo. L’emendamento 104precisa che la creazione dello sportello unico non pregiudica la ripartizione di funzioni e competenze tra le autorità all’interno dei sistemi nazionali. L’emendamento 309fissa un nuovo calendario per l’istituzione degli sportelli unici. L’emendamento 310precisa che presso gli sportelli unici dovrebbe anche essere possibile compiere tutte le procedure e formalità necessarie per controllare il rispetto della direttiva 96/71/CE. La Commissione accetta gli emendamenti 309 e 104 e aggiunge un nuovo considerando 25 bis, il quale tiene conto dei lavori del Consiglio e precisa che la tassa che può essere riscossa dagli sportelli unici dovrebbe essere proporzionale al costo delle procedure e formalità. La Commissione non può tuttavia accettare l’emendamento 102 poiché l’iscrizione proforma allo sportello unico sarebbe una formalità amministrativa superflua. La Commissione non può accettare neppure l’emendamento 103, perché uno sportello unico europeo rappresenterebbe una struttura amministrativa superflua e sarebbe incompatibile con il principio di sussidiarietà (la cooperazione amministrativa può essere meglio gestita dagli Stati membri). L’emendamento 310 non può essere accettato perché il riferimento al controllo del rispetto della direttiva 96/71/CE, che non ha nulla a che fare con la presente proposta, è inopportuno.

Diritto all’informazione (articolo 7). L’emendamento 105precisa che il diritto all’informazione riguarda soltanto i mezzi di ricorso generalmente disponibili. Gli emendamenti 31, 106 e 110precisano che l’obbligo d’assistenza delle autorità competenti non comprende la consulenza giuridica in casi individuali; che l’obbligo di fornire informazioni può essere adempiuto rendendo l’informazione accessibile tramite un sito Internet; che l’assistenza può includere una semplice guida di accompagnamento passo dopo passo; che le informazioni devono essere fornite in un linguaggio semplice e comprensibile. L’emendamento 107dispone che l’informazione e l’assistenza dovrebbero essere accessibili, tra l’altro, a distanza e per via elettronica. L’emendamento 108fissa un termine per l’attuazione degli obblighi d’informazione e l’emendamento 109precisa che la disponibilità delle informazioni in altre lingue deve essere compatibile con la legislazione degli Stati membri relativa all’uso delle lingue. L’emendamento 33, introducendo un nuovo considerando, rafforza le disposizioni dell’articolo 7. La Commissione accetta gli emendamenti 105, 106, 108-110, 31 e 33 e, conformemente ai lavori del Consiglio, aggiunge nell’emendamento 31 (considerando 25 quater) la precisazione che questioni come la responsabilità per la comunicazione di informazioni erronee o ingannevoli sono di competenza degli Stati membri. La Commissione non può invece accettare l’emendamento 107 poiché eliminerebbe l’obbligo di fornire le informazioni per via elettronica, laddove i mezzi elettronici sono essenziali per fare della semplificazione amministrativa una realtà.

Procedure per via elettronica (articolo 8). L’emendamento 111fissa un nuovo calendario d’attuazione, spiega (al pari dell’emendamento 32) che le procedure e formalità possono essere facilmente compiute, tra l’altro, utilizzando mezzi elettronici e precisa che le procedure elettroniche non dovrebbero applicarsi nei casi in cui possono essere chiesti documenti originali. La Commissione non può accettare l’emendamento 111, eccetto che nella parte relativa al calendario rivisto, né l’emendamento 32 perché, come già detto, le procedure per via elettronica sono una misura essenziale di semplificazione amministrativa e possono essere utilizzate anche per i documenti originali in quanto la prova di autenticità può essere fornita mediante un’autenticazione elettronica. La Commissione ritiene tuttavia opportuno precisare, sulla base dell’emendamento 32 (considerando 26) e conformemente ai lavori del Consiglio, che l’obbligo di approntare procedure per via elettronica non impedisce agli Stati membri di offrire, oltre a quelli elettronici, altri mezzi per espletare le procedure e le formalità.

3.3. Libertà di stabilimento dei prestatori (articoli da 9 a 15)

Regimi d’autorizzazione. L’emendamento 35precisa, nel considerando 27 quater, che le disposizioni della direttiva relative ai regimi d’autorizzazione non riguardano né le decisioni delle autorità competenti relative all’istituzione di un ente pubblico o privato, né la conclusione di contratti da parte di tali autorità. L’emendamento 37dispone che motivi imperativi d’interesse generale, come la sanità pubblica, possono giustificare l’applicazione di regimi d’autorizzazione e di altre restrizioni in materia di servizi sociali, a condizione che siano rispettati i principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità. Gli emendamenti 112 e 113 modificano la struttura e il titolo del capo e della sezione rispettivamente. L’emendamento 116(come l’emendamento 209) esclude i regimi d’autorizzazione dal processo di valutazione reciproca. La Commissione accetta gli emendamenti 35, 112 e 113 nella loro interezza e l’emendamento 37 previa una leggera riformulazione. La Commissione non può invece accettare gli emendamenti 116 e 209 perché l’obbligo di valutazione e di relazione per quanto riguarda i regimi d’autorizzazione è una misura essenziale per agevolare l’accesso alle attività di servizi ed il loro esercizio. Tuttavia, la Commissione precisa in un nuovo considerando (27 quinquies), conformemente ai lavori del Consiglio, che l’obbligo di presentare una relazione riguarda soltanto l’esistenza di regimi d’autorizzazione e non i criteri e le condizioni cui è subordinata la concessione dell’autorizzazione. Per quanto riguarda gli emendamenti 114, 115 e 117, che contengono principalmente modifiche tecniche, la Commissione accetta l’emendamento 115 e l’emendamento 117 con riserva di una riformulazione necessaria per garantire la coerenza giuridica. La Commissione non può tuttavia accettare l’emendamento 114, che diminuirebbe la chiarezza del testo.

Condizioni di concessione delle autorizzazioni. Gli emendamenti 34 e 121precisano che l’autorizzazione deve normalmente coprire tutto il territorio nazionale, a meno che una restrizione territoriale sia giustificata da un motivo imperativo d’interesse generale come la tutela dell’ambiente. Gli emendamenti 34 e 123specificano che la direttiva non incide sulle competenze regionali o locali in materia di concessione delle autorizzazioni. L’emendamento 119aggiunge la trasparenza e l’accessibilità ai criteri cui i regimi d’autorizzazione devono rispondere. L’emendamento 120precisa che, nel valutare se le condizioni di concessione dell’autorizzazione sono equivalenti o sostanzialmente comparabili a quelle cui il prestatore è già sottoposto in un altro Stato membro (non duplicazione), occorre tener conto, oltre che dell’obiettivo e dello scopo di tali condizioni, anche del loro effetto e della loro applicazione pratica. L’emendamento 122esclude le decisioni recanti concessione di un’autorizzazione dall’obbligo di essere motivate e impugnabili innanzi ad un giudice. L’emendamento 118sopprime nell’articolo 10 la parola “obiettivamente” dalla frase “giustificati da un motivo imperativo di interesse generale”. La Commissione accetta gli emendamenti 34, 118, 119 e 123 nella loro interezza. Per quanto riguarda l’emendamento 120, la sua accettazione è legata all’inserimento di un nuovo considerando (27 octies) volto a precisare che l’obbligo di non duplicazione non impedisce agli Stati membri di applicare le proprie condizioni, ma comporta che essi debbano prendere in considerazione le condizioni equivalenti già soddisfatte dal prestatore in un altro Stato membro. La Commissione approva il contenuto dell’emendamento 121, ma opta per una diversa formulazione. La Commissione non può invece accettare l’emendamento 122, perché l’esclusione delle decisioni recanti concessione di un’autorizzazione dall’obbligo di essere motivate può rendere il controllo giurisdizionale di una decisione amministrativa meno efficace o praticamente impossibile, soprattutto per i terzi.

Durata dell’autorizzazione. Selezione dei candidati. Gli emendamenti 128 e 36precisano che la direttiva non incide sulla facoltà degli Stati membri di revocare le autorizzazioni, in particolare quando non sono più soddisfatte le condizioni di concessione. Gli emendamenti da 124 a 127, 129, 38 e 30aggiungono utili chiarimenti nell’articolo 11 e nei considerando corrispondenti. L’emendamento 130precisa che nell’applicare la loro procedura di selezione gli Stati membri possono tenere conto di un certo numero di obiettivi d’interesse pubblico. La Commissione accetta gli emendamenti 128 e 36, ma limitatamente alle situazioni in cui le condizioni di concessione dell’autorizzazione non siano più soddisfatte. La Commissione accoglie anche gli emendamenti da 124 a 127, 129 e 38 in tutto o in parte e gli emendamenti 130 e 30 previa una leggera riformulazione.

Procedure d’autorizzazione. Gli emendamenti 134 e 28sopprimono la regola secondo cui in mancanza di risposta entro i termini prescritti l’autorizzazione è considerata concessa (autorizzazione tacita). L’emendamento 135precisa che la ricevuta di ritorno delle domande d’autorizzazione deve essere spedita soltanto su richiesta dell’interessato e non deve necessariamente specificare i mezzi di ricorso disponibili. Gli emendamenti da 131 a 133, 136 e 137contengono chiarimenti tecnici che la Commissione può accettare, con riserva di leggere modifiche per quanto riguarda gli emendamenti 136 e 137. La Commissione non può invece accettare gli emendamenti 134 e 28 perché l’autorizzazione tacita (in mancanza di una risposta delle autorità) è essenziale per facilitare la libertà di stabilimento. Tuttavia, la Commissione precisa, in un nuovo considerando (28 bis) conforme ai lavori del Consiglio, che, per quanto riguarda l’autorizzazione tacita, può essere previsto un regime diverso per alcune attività, qualora ciò sia obiettivamente giustificato da motivi imperativi d’interesse generale. Inoltre, la Commissione non può accettare l’emendamento 135, perché esso renderebbe più gravosa la procedura e più difficile il controllo giurisdizionale.

Requisiti vietati (articolo 14). L’emendamento 138modifica il titolo della sezione. L’emendamento 140(come l’emendamento 41) precisa che il divieto dell’applicazione caso per caso di un controllo economico non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d’interesse generale. L’emendamento 141precisa che il divieto dell’intervento diretto o indiretto di operatori concorrenti nella concessione di autorizzazioni non riguarda la consultazione di organismi quali le camere di commercio su questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione. L’emendamento 40prevede che in alcuni casi può essere giustificato imporre la presenza in persona del prestatore di servizi durante l’esercizio dell’attività. L’emendamento 142spiega che il divieto di esigere la costituzione di una garanzia finanziaria o la sottoscrizione di un’assicurazione presso un prestatore di servizi stabilito sul territorio di uno Stato membro non impedisce agli Stati membri né di richiedere garanzie finanziarie in quanto tali, né di esigere la sottoscrizione di un’assicurazione presso imprese alle quali abbiano accordato diritti speciali od esclusivi, né di applicare requisiti relativi alla partecipazione a un fondo di compensazione collettiva. L’emendamento 143chiarisce il requisito della precedente iscrizione. La Commissione accetta gli emendamenti 138, 140, 141, 143 e 41 nella loro interezza e l’emendamento 40 con riserva di un ulteriore chiarimento. La Commissione accetta lo spirito dell’emendamento 142, ma ha riformulato la disposizione corrispondente per renderla coerente con il diritto comunitario ed ha aggiunto una precisazione nel nuovo considerando 32 bis conformemente ai lavori del Consiglio. Per quanto riguarda l’emendamento 143, la Commissione accetta i chiarimenti tecnici in esso contenuti, ma ha aggiunto, in un nuovo considerando (32 ter) basato sui lavori del Consiglio, una precisazione quanto al divieto di imporre la precedente iscrizione.

Requisiti da valutare (articolo 15). L’emendamento 42precisa che il processo di valutazione reciproca non influisce sulla libertà degli Stati membri di fissare, nella loro legislazione, un livello elevato di tutela dell’interesse generale e che la valutazione deve tener conto della specificità dei servizi d’interesse economico generale e dei particolari compiti ad essi assegnati, che potrebbero giustificare alcune restrizioni alla libertà di stabilimento. Gli emendamenti 144 e 145eliminano gli esempi di requisiti riguardanti la forma giuridica del prestatore o la detenzione del capitale di una società. Gli emendamenti 147 e 242escludono dal processo di valutazione i requisiti riguardanti le vendite sottocosto ed i saldi. Gli emendamenti 149 e 242 sopprimono la parola “obiettivamente” dalla frase “giustificati da un motivo imperativo di interesse generale”. Gli emendamenti 148 e 242(come l’emendamento 43) escludono dal processo di valutazione gli obblighi imposti ad un prestatore intermediario di dare accesso a taluni servizi particolari forniti da altri prestatori. L’emendamento 150esclude i servizi d’interesse economico generale ed i regimi di sicurezza sociale dall’applicazione dell’articolo 15, paragrafi da 1 a 4. Inoltre, l’emendamento 150, congiuntamente all’emendamento 151, elimina il divieto per gli Stati membri di introdurre nuovi requisiti dello stesso tipo, a meno che soddisfino i criteri di non discriminazione, necessità e proporzionalità, e sopprime il relativo obbligo per gli Stati membri di notificare le nuove disposizioni legislative, regolamentari o amministrative interessate. L’emendamento 146 aggiunge un riferimento alla direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali. La Commissione accetta gli emendamenti 42, 147, 148, 149 e 242. La Commissione accetta anche la soppressione degli esempi negli articoli corrispondenti e negli emendamenti 144 e 145. La Commissione aggiunge nel considerando 34, conformemente ai lavori del Consiglio, la precisazione che la valutazione della compatibilità delle tariffe obbligatorie minime o massime con la libertà di stabilimento riguarda soltanto le tariffe imposte dalle autorità competenti per la prestazione di alcuni servizi e non, ad esempio, le norme generali relative alla fissazione dei prezzi, come per la locazione di immobili. La Commissione accetta in linea di principio l’emendamento 150 relativo ai servizi d’interesse economico generale e precisa che i paragrafi da 1 a 3 dell’articolo 15 si applicano alla legislazione riguardante i servizi d’interesse economico generale solo in quanto la loro applicazione non ostacoli, de iure o de facto, la funzione particolare di tali servizi. La soppressione degli obblighi di notifica (emendamento 151) annacquerebbe il processo di valutazione e, di conseguenza, non può essere accettato. Infine, gli emendamenti 146, 148, 149 e 242 propongono modifiche tecniche che la Commissione accetta (per quanto riguarda l’emendamento 146, tuttavia, il riferimento è fatto alla direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali come tale e non soltanto al suo titolo II).

 

3.4. Libera prestazione dei servizi e deroghe (articoli da 16 a 19)

Libera prestazione di servizi (articolo 16). L’emendamento 152(riguardante il titolo del capo) e l’emendamento 293/rev4 (riguardante l’articolo 16) sostituiscono al “principio del paese d’origine” una “disposizione sulla libera prestazione di servizi”. L’emendamento 293/rev4 conferma il diritto dei prestatori di fornire servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti e impongono allo Stato membro nel quale il servizio viene fornito di garantire sul suo territorio il libero accesso all’attività di servizi e il suo libero esercizio. L’articolo 16, paragrafo 1, dispone inoltre che lo Stato membro in cui è fornito il servizio non può applicare i propri requisiti nazionali ai prestatori stabiliti in un altro Stato membro, a meno che ciò sia giustificato da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, salute pubblica o tutela dell’ambiente e purché tali requisiti siano non discriminatori, necessari e proporzionati. Il paragrafo 3 ribadisce che, come già previsto dal paragrafo 1, gli Stati membri possono imporre, ai prestatori di un altro Stato membro che si trasferiscono nel loro territorio, le loro norme nazionali quando ciò è giustificato da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, salute pubblica o tutela dell’ambiente. Il paragrafo 3 precisa altresì che gli Stati membri rimangono liberi di applicare, conformemente al diritto comunitario, le loro condizioni d’occupazione. L’articolo 16, paragrafo 2, contiene un elenco di requisiti che gli Stati membri non possono imporre al prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare l’obbligo di essere stabilito sul loro territorio per essere autorizzato a fornire servizi. L’emendamento 293/rev4 prevede inoltre che la Commissione, previa consultazione degli Stati membri e delle parti sociali, presenta una relazione sull’applicazione dell’articolo 16, nella quale esamina la necessità di proporre misure d’armonizzazione.

La Commissione accetta gli emendamenti 152 e 293/rev4 previa una leggera riformulazione del paragrafo 3 allo scopo di precisare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, i requisiti nazionali devono sempre essere non discriminatori, necessari e proporzionati. La Commissione accetta anche, con riserva di riformulazione, l’emendamento 45 riguardante il considerando 37, secondo il quale gli Stati membri possono imporre i loro requisiti quando questi sono indispensabili per motivi d’ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di salute pubblica e di tutela dell’ambiente; la Commissione accetta altresì gli emendamenti 46 e 47, che eliminano i considerando relativi al principio del paese d’origine. Inoltre, la Commissione, conformemente ai lavori del Consiglio, aggiunge alcuni considerando esplicativi; di questi, uno fa riferimento alla giurisprudenza della Corte sul diritto degli Stati membri di adottare misure per impedire ai prestatori di servizi di trarre profitto abusivamente dai principi del mercato interno (considerando 37 bis), uno sottolinea la necessità di fare in modo che i prestatori possano prendere con sé le attrezzature che sono parte integrante della prestazione del loro servizio quando si spostano per prestare servizi in un altro Stato membro (considerando 39 bis) e un altro spiega il concetto di attrezzatura (considerando 39 ter).

Ulteriori deroghe alla libera prestazione di servizi (articolo 17). L’emendamento 400cambia il titolo dell’articolo 17 e precisa che la disposizione sulla libera prestazione dei servizi non si applica ai servizi d’interesse economico generaleforniti in un altro Stato membro, in particolare ai servizi postali, ai servizi di distribuzione di acqua, gas ed elettricità, ai servizi di gestione delle acque reflue ed al trattamento dei rifiuti. La Commissione accetta l’emendamento 400 e precisa, in un considerando (40 bis) basato sui lavori del Consiglio, che la deroga relativa ai servizi postali si applica tanto alle attività riservate al prestatore del servizio universale quanto agli altri servizi postali. La Commissione accetta anche l’emendamento 165, che chiarisce la deroga prevista dall’articolo 17, punto 12, per quanto riguarda il regime di autorizzazione di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.

Per quanto riguarda le attività degli avvocati e notai, l’emendamento 160elimina la deroga per le materie disciplinate dalla direttiva 77/249/CEE del Consiglio intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione dei servizi da parte degli avvocati, mentre l’emendamento 166sopprime la deroga riguardante gli atti per i quali la legge richiede l’intervento di un notaio. Questi emendamenti sono ormai obsoleti in quanto la Commissione non accetta l’esclusione generale delle attività degli avvocati e notai dal campo d’applicazione della direttiva. Queste deroghe dovrebbero dunque essere mantenute. Per quanto riguarda il recupero giudiziario dei crediti, l’emendamento 161introduce una nuova deroga che può essere accettata dalla Commissione. Nello stesso tempo, la Commissione chiarisce in un nuovo considerando (40 ter), in linea con i lavori del Consiglio, la portata di tale deroga.

Per quanto riguarda i requisiti che riservano un’attività ad una professione particolare, gli emendamenti 162 e 404aggiungono una nuova deroga a quella riguardante le materie oggetto del titolo II della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Tanto gli emendamenti 162 e 404 quanto l’emendamento 48, che spiega questa nuova deroga in un considerando (41 quater), possono essere accettati in linea di principio, previa una modifica diretta a renderne più precisa la formulazione.

Per quanto riguarda la libera circolazione delle persone e la loro residenza, l’emendamento 163chiarisce la deroga relativa alla direttiva 2004/38/CE e può essere accettato.

Per quanto riguarda la deroga relativa alla circolazione dei cittadini di paesi terzi nel quadro della prestazione di un servizio, l’emendamento 164riformula la deroga contenuta nell’articolo 17, punto 11. Data la soppressione dell’articolo 25, occorreva riformulare ulteriormente la deroga dell’articolo 17, punto 11. Gli emendamenti 50 e 51, che introducono i considerando 41 bis e 41 ter riguardanti la deroga per il distacco dei lavoratori, sono accettati previa una leggera riformulazione.

Per quanto riguarda i divieti specifici e i requisiti specifici giustificati da motivi d’ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di salute pubblica o di tutela dell’ambiente, gli emendamenti 167 e 168apportano modifiche alle deroghe previste dall’articolo 17, punti 16 e 17. La Commissione ritiene che questi emendamenti siano obsoleti in quanto l’articolo 16 riconosce ormai, in modo più generale, la facoltà degli Stati membri di imporre requisiti nazionali per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica, salute pubblica e tutela dell’ambiente, sicché le deroghe più specifiche previste dall’articolo 17, punti 16 e 17, sono diventate superflue. Conseguentemente, questi due punti e i considerando corrispondenti sono soppressi.

Per quanto riguarda il rimborso delle cure ospedaliere, l’emendamento 169elimina la deroga per il regime di autorizzazione relativo al rimborso delle cure ospedaliere. Poiché i servizi sanitari sono stati esclusi dal campo d’applicazione della direttiva e l’articolo 23 sulla prestazione delle cure sanitarie è stato soppresso, la Commissione accetta l’emendamento 169.

Per quanto riguarda il diritto internazionale privato, l’emendamento 170introduce nell’articolo 17 una deroga relativamente a tutte le disposizioni di diritto internazionale privato, in particolare quelle riguardanti le obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali, compresa la forma dei contratti. La Commissione accoglie questo emendamento all’articolo 17 perché la disposizione sulla libera prestazione di servizi è la norma della presente direttiva che potrebbe confliggere con le disposizioni di diritto internazionale privato. Gli emendamenti 171, 172 e 173eliminano le deroghe riguardanti i contratti conclusi dai consumatori, la validità formale dei contratti relativi ai beni immobili e la responsabilità extracontrattuale del prestatore in caso di infortunio, che ormai sono incluse nella più ampia deroga concernente tutte le disposizioni di diritto internazionale privato. La Commissione accetta questi emendamenti e le modifiche corrispondenti nei considerando (gli emendamenti 53 e 54, relativi ai considerando 45 e 46).

Inoltre, la Commissione ha aggiunto chiarimenti tecnici che tengono conto dei lavori del Consiglio.

Deroghe transitorie (articolo 18). L’emendamento 174sopprime del tutto l’articolo 18 sulle deroghe transitorie al principio del paese d’origine (al quale faceva riferimento la proposta originaria). La Commissione accetta l’emendamento perché le attività di giochi d’azzardo sono state escluse dal campo d’applicazione della direttiva, l’accesso alle attività di recupero giudiziario dei crediti è oggetto di una nuova deroga prevista dall’articolo 17, punto 7 bis, e il trasporto di denaro contante e valori è stato inserito nell’articolo 40, paragrafo 1.

Deroghe in casi individuali (articolo 19). L’emendamento 175adatta il titolo al nuovo titolo dell’articolo 16. L’emendamento 176riguarda le condizioni alle quali si possono adottare deroghe in casi individuali e sopprime l’obbligo di rispettare la procedura d’assistenza reciproca prima di adottare tali misure. Le deroghe individuali relative alla sanità pubblica, all’ordine pubblico e all’esercizio delle professioni sanitarie sono diventate obsolete sia in seguito all’esclusione delle cure sanitarie dal campo d’applicazione della direttiva, sia perché l’articolo 16 autorizza ormai gli Stati membri, in modo più generale, ad imporre requisiti relativi all’ordine pubblico ed alla sanità pubblica. La Commissione elimina quindi le corrispondenti deroghe individuali e limita l’articolo 19 alla sicurezza dei servizi. La Commissione non può tuttavia accettare la soppressione del riferimento alla procedura d’assistenza reciproca, che è essenziale per garantire che queste deroghe non comportino restrizioni eccessive della libera prestazione dei servizi.

 

3.5. Diritti dei destinatari dei servizi (articoli da 20 a 23)

Restrizioni vietate/Non discriminazione. Gli emendamenti 177 e 55, riguardanti l’articolo 21 e il considerando 50, precisano che il destinatario dei servizi non dovrebbe essere sottoposto ad obblighi discriminatori fondati “esclusivamente” sulla sua nazionalità o sul suo luogo di residenza. La Commissione non può accettare questa aggiunta alla clausola di non discriminazione dell’articolo 21, in quanto essa potrebbe essere interpretata nel senso che la discriminazione è consentita se è fondata anche su altri motivi. Il resto dell’emendamento 55 chiarisce il considerando 50 e può essere accettato. Inoltre, la Commissione aggiunge alcuni chiarimenti, conformemente ai lavori del Consiglio, riguardo alla nozione di aiuti finanziari di cui all’articolo 20 (v. il considerando 48 ed il nuovo considerando 48 bis).

Assistenza ai destinatari. L’emendamento 178, riguardante l’articolo 22 sull’assistenza ai destinatari dei servizi, apporta alcuni chiarimenti quanto alle informazioni ed alla consulenza fornite ai destinatari dagli sportelli unici. Inoltre, quest’emendamento elimina gli sportelli della rete dei centri europei dei consumatori dal novero delle associazioni ed organizzazioni il cui indirizzo dovrebbe essere comunicato ai destinatari perché questi ultimi possano ottenere assistenza pratica. L’emendamento 179aggiunge un nuovo articolo 22 bis riguardante la possibilità per il prestatore di servizi di espletare tutte le procedure e formalità presso gli sportelli unici. La Commissione accoglie l’emendamento 178 eccetto la parte che sopprime il riferimento alla rete dei centri europei dei consumatori: secondo la Commissione, infatti, tale rete dovrebbe essere particolarmente attiva nell’offrire assistenza pratica ai consumatori. La Commissione non può accettare l’emendamento 179 e l’aggiunta di un nuovo articolo 22 bis, giacché il ruolo e le responsabilità degli sportelli unici sono già disciplinati a sufficienza nel capo della direttiva relativo alla semplificazione amministrativa.

Rimborso delle cure sanitarie fornite in un altro Stato membro. Gli emendamenti da 56 a 62 e gli emendamenti 180 e 247sopprimono l’articolo 23, riguardante il rimborso delle cure sanitarie fornite in un altro Stato membro, ed i considerando corrispondenti. La Commissione accetta queste soppressioni e, come già detto, proporrà un’iniziativa distinta per quanto riguarda i servizi sanitari.

 

3.6. Distacco dei lavoratori (articoli 24 e 25)

Disposizioni specifiche riguardanti il distacco di lavoratori e il distacco di cittadini di paesi terzi. Gli emendamenti 181, 182/248, 63, 64, 183/249, 65 e 66sopprimono le disposizioni concernenti l’eliminazione degli ostacoli amministrativi e gli obblighi di cooperazione imposti agli Stati membri per quanto riguarda il distacco dei lavoratori e il distacco di cittadini di paesi terzi. La Commissione ritiene importante sia affrontare il problema degli oneri amministrativi che restringono indebitamente la libertà dei prestatori di fornire servizi transfrontalieri distaccando lavoratori, sia migliorare la cooperazione amministrativa per lottare contro il lavoro in nero ed il dumping sociale; ciononostante, la Commissione accetta la soppressione di queste disposizioni come parte di un compromesso globale. La Commissione fornirà agli Stati membri orientamenti relativamente all’eliminazione degli oneri amministrativi indebiti e all’attuazione di un sistema più funzionante di cooperazione amministrativa.

 

3.7. Qualità dei servizi (articoli da 26 a 32)

Informazioni sui prestatori e sui loro servizi (articolo 26). Gli emendamenti 184 e 186stabiliscono un obbligo sistematico, per i prestatori di servizi, di rendere le informazioni da comunicare ai destinatari accessibili attraverso gli sportelli unici. L’emendamento 185introduce l’obbligo di mettere a disposizione dei destinatari informazioni riguardanti la forma giuridica del prestatore. La Commissione accetta l’emendamento 185 con riserva di una leggera riformulazione. La Commissione non può invece accettare gli emendamenti 184 e 186 perché essi imporrebbero oneri eccessivi ai prestatori di servizi.

Assicurazioni e garanzie professionali (articolo 27). La prima frase dell’emendamento 187elimina l’obbligo per gli Stati membri di provvedere affinché i prestatori, i cui servizi presentano un rischio particolare per la salute o la sicurezza del destinatario o un rischio finanziario particolare per il destinatario, siano coperti da un’assicurazione di responsabilità professionale; quest’obbligo è sostituito da una semplice possibilità per gli Stati membri di esigere tale copertura assicurativa. La seconda frase dell’emendamento precisa che l’assicurazione copre anche i rischi presentati da tali servizi qualora siano forniti in altri Stati membri. La Commissione accetta entrambe le frasi con riserva di una leggera riformulazione. È inoltre accettato l’emendamento 67 che aggiunge il considerando 63 bis, fatti salvi i necessari adeguamenti in linea con le modifiche apportate all’articolo 27, paragrafo 1.Gli emendamenti 188,189 e 190sono accettati dalla Commissione nella misura in cui sono necessari e non creano oneri supplementari per i prestatori di servizi. Inoltre, sulla base dei lavori del Consiglio, la Commissione chiarisce il testo dell’articolo 27 e dei considerando corrispondenti, segnatamente per quanto riguarda il campo d’applicazione dell’articolo, e affronta la questione dell’eventuale incapacità del mercato assicurativo prevedendo la possibilità di stabilire una procedura per far fronte ai casi d’incapacità verificabile del mercato dell’assicurazione.

Garanzie post vendita (articolo 28). L’emendamento 191elimina l’obbligo per i prestatori di servizi di fornire informazioni sulle garanzie post vendita da essi offerte. L’emendamento 192sopprime la disposizione secondo cui la direttiva non incide sulle garanzie post vendita previste da altri strumenti comunitari. La Commissione non può accettare l’emendamento 191 perché le informazioni sulle garanzie post vendita devono essere fornite ai destinatari dai prestatori di servizi. Inoltre, la Commissione non può accettare l’emendamento 192 perché occorre esplicitare il nesso con altri atti comunitari in materia di garanzie post vendita.

Comunicazioni commerciali (articolo 29). La Commissione chiarisce il testo sulla base dei lavori del Consiglio, secondo cui le regole professionali riguardanti le comunicazioni commerciali devono rispettare i principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità.

Attività multidisciplinari (articolo 30). L’emendamento 193(come l’emendamento 210) esclude le attività multidisciplinari dal processo di valutazione reciproca. La Commissione non può accettare gli emendamenti 193 e 210 perché l’obbligo di valutazione e di relazione per quanto riguarda le restrizioni alle attività multidisciplinari è una misura essenziale per agevolare l’accesso alle attività di servizi ed il loro esercizio. La Commissione, sulla base dei lavori del Consiglio, chiarisce ulteriormente le restrizioni che possono essere giustificate e aggiunge una spiegazione in un nuovo considerando (64 bis).

Politica in materia di qualità dei servizi (articolo 31). L’emendamento 194precisa che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, incoraggiano lo sviluppo di norme europee volontarie. La Commissione accetta l’emendamento 194, pur insistendo, conformemente ai lavori del Consiglio, sul ruolo delle associazioni di consumatori.

Risoluzione delle controversie (articolo 32). L’emendamento 195introduce nuovi elementi al novero dei dati che i prestatori devono fornire perché i destinatari possano contattarli. L’emendamento 196 sostituisce la parola “adeguate” con “soddisfacenti”. La Commissione accetta gli emendamenti 195 e 196; essa precisa inoltre, conformemente ai lavori del Consiglio, quali garanzie finanziarie devono essere considerate equivalenti ai sensi di questo articolo e aggiunge una spiegazione in un nuovo considerando (65 bis).

 

3.8. Cooperazione amministrativa (articoli da 34 a 38)

Mutua assistenza e controllo. Gli emendamenti da 199 a 202 e gli emendamenti 68 e 69riorganizzano il capo sulla cooperazione amministrativa e chiariscono gli obblighi degli Stati membri. L’emendamento 199 cambia il titolo del capo. Gli emendamenti 200-202 sono volti a definire più chiaramente la ripartizione dei compiti tra lo Stato membro di stabilimento e lo Stato membro in cui è fornito il servizio. In particolare, lo Stato membro di stabilimento è responsabile del controllo dei prestatori di servizi stabiliti sul suo territorio e non può rifiutare di adottare misure di controllo o di attuazione adducendo che il servizio è stato fornito in un altro Stato membro. Su richiesta di un altro Stato membro, lo Stato membro di stabilimento deve procedere a verifiche, ispezioni ed indagini e comunicare informazioni riguardo ai prestatori di servizi stabiliti sul suo territorio. Lo Stato membro in cui è fornito il servizio è responsabile del controllo dell’attività del prestatore di servizi sul suo territorio per quanto riguarda le materie relativamente alle quali può imporre i propri requisiti nazionali conformemente all’articolo 16, paragrafo 1 (articolo 21, paragrafo 1, nel testo consolidato del Parlamento). Negli altri casi, lo Stato membro in cui è fornito il servizio procede alle verifiche, ispezioni ed indagini sul posto se esse sono obiettivamente giustificate e non discriminatorie o quando sono chieste dallo Stato membro di stabilimento. L’emendamento 69 spiega che una cooperazione amministrativa efficace è necessaria per evitare la proliferazione delle disposizioni applicabili ai prestatori di servizi o la duplicazione dei controlli sulle attività transfrontaliere e per impedire ad operatori economici disonesti di sottrarsi ai controlli o di aggirare le disposizioni nazionali applicabili ai servizi. L’emendamento 68 esprime la necessità di disporre di un sistema elettronico d’informazione correttamente funzionante. La Commissione accetta gli emendamenti 68 e 69 nella loro interezza e gli emendamenti 200-2002 in linea di principio. Riconoscendo che una cooperazione amministrativa efficace presuppone una definizione chiara dei compiti e degli obblighi dello Stato membro di stabilimento e dello Stato membro in cui è fornito il servizio, la Commissione incorpora gli emendamenti del Parlamento europeo nella struttura stabilita dal Consiglio.

Meccanismo di allerta. L’emendamento 203stabilisce un meccanismo di allerta: nel caso in cui uno Stato membro sia venuto a conoscenza di circostanze o fatti precisi gravi che potrebbero pregiudicare seriamente la salute o la sicurezza delle persone, esso ne informa immediatamente la Commissione e gli Stati membri interessati. La Commissione accetta l’emendamento 203 ed ha aggiunto l’ambiente ai motivi che consentono di attivare il meccanismo di allerta. Tuttavia, questo nuovo meccanismo ha una finalità diversa dal sistema di mutua assistenza in caso di deroghe individuali e non può dunque sostituirlo.

Informazioni sull’onorabilità dei prestatori. L’emendamento 197aggiunge che le informazioni che gli Stati membri comunicano su richiesta di un’autorità competente di un altro Stato membro devono essere in relazione diretta con le competenze del prestatore di servizi e che la richiesta deve essere debitamente fondata. L’emendamento 198prevede che le disposizioni riguardanti le domande di informazioni devono essere conformi alle norme sulla tutela dei dati personali e che ogni informazione pubblica deve essere facilmente accessibile ai consumatori. La Commissione accetta i due emendamenti e aggiunge, tenendo conto dei lavori del Consiglio, che gli Stati membri comunicano, conformemente alla loro legislazione nazionale, le informazioni riguardanti le azioni disciplinari o amministrative, le sanzioni penali e le decisioni relative all’insolvenza o alla bancarotta fraudolenta prese dalle loro autorità; che tali sanzioni e azioni sono comunicate solo se è stata presa una decisione definitiva; e che le disposizioni relative all’onorabilità dei prestatori non pregiudicano le iniziative nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (nuovo considerando 66 octies).

Misure d’accompagnamento. L’emendamento 68descrive la necessità di un sistema elettronico d’informazione correttamente funzionante per migliorare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri. La Commissione accetta l’emendamento 68, ne inserisce il contenuto in un articolo e aggiunge la relativa spiegazione in un nuovo considerando (66 nonies). Inoltre, la Commissione, sulla base dei lavori del Consiglio, introduce un’altra misura d’accompagnamento riguardante lo scambio di funzionari responsabili dell’attuazione della mutua assistenza.

 

3.9. Programma di convergenza e disposizioni finali (articoli da 39 a 48)

Codici di condotta (articolo 39). Gli emendamenti 205 e 70 sottolineano l’importanza dell’elaborazione di codici di condotta a livello comunitario specialmente da parte di ordini, organismi o associazioni professionali e precisano che tali codici di condotta sono complementari rispetto alle prescrizioni di legge degli Stati membri. L’emendamento 71sposta in un considerando l’elenco delle materie che dovrebbero essere oggetto dei codici di condotta. La Commissione accetta questi emendamenti e aggiunge, conformemente ai lavori del Consiglio, un nuovo considerando (67 ter) che descrive gli obiettivi dei codici di condotta.

Armonizzazione complementare (articolo 40).Conformemente al campo d’applicazione della direttiva come ridefinito, l’emendamento 206 e l’emendamento 208eliminano, dall’elenco delle questioni che potrebbero essere oggetto di un’armonizzazione complementare, le attività di giochi d’azzardo e, rispettivamente, altre materie, per esempio quelle risultanti dalle deroghe in casi individuali o dalla procedura di valutazione reciproca. L’emendamento 207aggiunge i servizi di sicurezza all’elenco delle materie da esaminare in vista di un’eventuale armonizzazione complementare. La Commissione accetta gli emendamenti 206, 208 e 207, precisando che la possibilità di un’armonizzazione complementare per quanto riguarda i servizi di sicurezza ed i trasporti di denaro contante e valori verrà esaminata entro l’anno successivo alla data di recepimento della direttiva.

Inoltre, la Commissione accetta gli emendamenti 211 e 212riguardanti la data nella quale la Commissione presenterà la relazione sulla valutazione reciproca e la clausola di revisione.

Infine, l’emendamento 213stabilisce un termine di tre anni per il recepimento della direttiva nelle legislazioni degli Stati membri. Poiché il perfezionamento del mercato interno dei servizi è urgente, la Commissione ritiene che occorra mantenere il termine di due anni.

 

 

4. PROPOSTA MODIFICATA

Ai sensi dell’articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta secondo quanto illustrato sopra.


 

2004/0001 (COD)

 

 

Proposta modificata di

 

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa ai servizi nel mercato interno

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, gli articoli 55 e 71 e l’articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione[15],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[16],

visto il parere del Comitato delle regioni[17],

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1)      L’Unione europea mira a stabilire legami sempre più stretti tra gli Stati ed i popoli europei e a garantire il progresso economico e sociale. Conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, del trattato il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale sono assicurate la libera circolazione dei servizi e la libertà di stabilimento. L’eliminazione degli ostacoli allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri costituisce uno strumento essenziale per rafforzare l’integrazione fra i popoli europei e per promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e duraturo. Nell’eliminazione di questi ostacoli è essenziale garantire che lo sviluppo del settore dei servizi contribuisca all’adempimento dei compiti previsti dall’articolo 2 del trattato di promuovere nell’insieme della Comunità uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell’ambiente ed il miglioramento della qualità di quest’ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.

(1 bis)   Una maggiore competitività del mercato dei servizi è essenziale per promuovere la crescita economica e creare posti di lavoro nell’Unione europea. Attualmente un elevato numero di ostacoli nel mercato interno impedisce ai prestatori di servizi, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI), di espandersi oltre i confini nazionali e di sfruttare appieno il mercato unico. Tale situazione indebolisce la competitività globale dei prestatori di servizi dell’Unione europea. Un libero mercato che induca gli Stati membri ad eliminare le restrizioni alla circolazione transfrontaliera dei servizi, incrementando al tempo stesso la trasparenza e l’informazione dei consumatori, consentirebbe agli stessi una più ampia facoltà di scelta e migliori servizi a prezzi inferiori.

(2)      La relazione della Commissione sullo “Stato del mercato interno dei servizi”[18] ha elencato i numerosi ostacoli che impediscono o rallentano lo sviluppo dei servizi tra Stati membri, in particolare dei servizi prestati dalle PMI, le quali sono predominanti nel settore dei servizi. La relazione conclude che dieci anni dopo il previsto completamento del mercato interno esiste un notevole divario tra la visione di un’economia integrata per l’Unione europea e la realtà vissuta dai cittadini e dai prestatori di servizi europei. Gli ostacoli elencati riguardano un’ampia varietà di servizi e tutte le fasi dell’attività del prestatore e presentano numerose caratteristiche comuni, in particolare il fatto di derivare spesso da procedure amministrative eccessivamente gravose, dall’incertezza giuridica che caratterizza le attività transfrontaliere e della mancanza di fiducia reciproca tra Stati membri.

(3)      I servizi costituiscono il motore della crescita economica e rappresentano il 70% del PIL e dei posti di lavoro nella maggior parte degli Stati membri, ma la frammentazione del mercato interno si ripercuote negativamente sul complesso dell’economia europea, in particolare sulla competitività delle PMI e la circolazione dei lavoratori,ed impedisce ai consumatori di avere accesso ad una maggiore scelta di servizi a prezzi competitivi. E’ importante sottolineare che il settore dei servizi costituisce un settore chiave in materia di occupazione, soprattutto per le donne, e che esse possono, pertanto, trarre enormi benefici dalle nuove opportunità offerte dal completamento del mercato interno dei servizi. Il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno sottolineato che l’eliminazione degli ostacoli giuridici alla realizzazione di un vero mercato interno costituisce una priorità per conseguire l’obiettivo stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona di migliorare l’occupazione e la coesione sociale e di pervenire ad una crescita economica sostenibile allo scopo di fare dell’Unione europea l’economia basata sulla conoscenza e sulla crescita dell’occupazione più competitiva e più dinamica del mondo entro il 2010. L’eliminazione di questi ostacoli, accompagnata da un avanzato modello sociale europeo, rappresenta pertanto una premessa per superare le difficoltà incontrate nell’attuazione dell’agenda di Lisbona e per rilanciare l’economia europea, soprattutto in termini di occupazione e investimento. È quindi importante realizzare un mercato unico dei servizi, mantenendo un equilibrio tra apertura dei mercati, servizi pubblici nonché diritti sociali e del consumatore.

(4)      È necessario quindi eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi negli Stati membri e alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri nonché garantire ai destinatari e ai prestatori la certezza giuridica necessaria all’effettivo esercizio di queste due libertà fondamentali del trattato. Poiché gli ostacoli al mercato interno dei servizi riguardano tanto gli operatori che intendono stabilirsi in altri Stati membri quanto quelli che prestano un servizio in un altro Stato membro senza stabilirvisi, occorre permettere ai prestatori di servizi di sviluppare le proprie attività nel mercato interno stabilendosi in uno Stato membro o avvalendosi della libera circolazione dei servizi. I prestatori devono poter scegliere tra queste due libertà, in funzione della loro strategia di sviluppo in ciascuno Stato membro.

(5)      Non è possibile eliminare questi ostacoli soltanto grazie all’applicazione diretta degli articoli 43 e 49 del trattato in quanto, da un lato, il trattamento caso per caso mediante l’avvio di procedimenti di infrazione nei confronti degli Stati membri interessati si rivelerebbe estremamente complesso da gestire per le istituzioni nazionali e comunitarie, in particolare dopo l’allargamento e, dall’altro lato, l’eliminazione di numerosi ostacoli richiede un coordinamento preliminare delle legislazioni nazionali, anche al fine di istituire una cooperazione amministrativa. Come è stato riconosciuto dal Parlamento europeo e dal Consiglio, un intervento legislativo comunitario permette di istituire un vero mercato interno dei servizi.

(6)      La presente direttiva istituisce un quadro giuridico generale a vantaggio di un’ampia varietà di servizi pur tenendo conto nel contempo delle specificità di ogni tipo d’attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione. Tale quadro giuridico si basa su un approccio dinamico e selettivo che consiste nell’eliminare in via prioritaria gli ostacoli che possono essere rimossi rapidamente e, per quanto riguarda gli altri ostacoli, nell’avviare un processo di valutazione, consultazione e armonizzazione complementare in merito a questioni specifiche grazie al quale sarà possibile modernizzare progressivamente ed in maniera coordinata i sistemi nazionali che disciplinano le attività di servizi, operazione indispensabile per realizzare un vero mercato interno dei servizi entro il 2010. È opportuno prevedere una combinazione equilibrata di misure che riguardano l’armonizzazione mirata, la cooperazione amministrativa, la disposizione sulla libera prestazione di servizi e che promuovono l’elaborazione di codici di condotta su determinate questioni. Questo coordinamento delle legislazioni nazionali deve garantire un grado elevato d’integrazione giuridica comunitaria ed un livello elevato di tutela degli obiettivi d’interesse generale, in particolare la tutela dei consumatori, che è fondamentale per stabilire la fiducia reciproca tra Stati membri. La presente direttiva prende altresì in considerazione altri obiettivi d’interesse generale, compresa la protezione dell’ambiente, della pubblica sicurezza e della sanità pubblica nonché la necessità di rispettare il diritto del lavoro.

(6 bis)   Poiché gli obiettivi dell’azione considerata, vale a dire la soppressione degli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi negli Stati membri e alla libera prestazione dei servizi fra Stati membri, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, date le dimensioni dell’azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare dei provvedimenti in conformità del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità quale enunciato in detto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di questi obiettivi.

(6 ter)È opportuno che le disposizioni della presente direttiva relative alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi si applichino soltanto nella misura in cui le attività in questione sono aperte alla concorrenza e non obblighino pertanto gli Stati membri a liberalizzare i servizi d’interesse economico generale, a privatizzare gli enti pubblici che forniscono tali servizi o ad abolire i monopoli esistenti per quanto riguarda altre attività o certi servizi di distribuzione.

(6 quater)         La presente direttiva non concerne i requisiti che disciplinano l’accesso ai finanziamenti pubblici per taluni prestatori di servizi. Tali requisiti comprendono in particolare quelli che stabiliscono le condizioni alle quali i prestatori di servizi hanno diritto a beneficiare di finanziamenti pubblici, comprese specifiche condizioni contrattuali, e in particolare le norme di qualità che vanno osservate per poter beneficiare dei finanziamenti pubblici, ad esempio per quanto riguarda i servizi sociali.

(6 quinquies)    La presente direttiva non pregiudica le misure degli Stati membri adottate, conformemente al diritto comunitario, per quanto riguarda la protezione o la promozione della diversità linguistica e culturale e il pluralismo dei media, compresi i relativi finanziamenti.

(6 sexies)          La presente direttiva è volta a creare un quadro giuridico per assicurare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri ed essa non armonizza né incide sul diritto penale. Pertanto, la presente direttiva fa salve in generale le norme di diritto penale. Tuttavia, gli Stati membri non debbono poter aggirare le norme stabilite nella presente direttiva e limitare la libertà di fornire servizi applicando disposizioni di diritto penale che riguardano specificamente l’accesso ad un’attività di servizi o l’esercizio della stessa.

(6 septies)        È altrettanto importante che la presente direttiva rispetti pienamente le iniziative comunitarie basate sull’articolo 137 del trattato al fine di conseguire gli obiettivi previsti all’articolo 136 del trattato per quanto riguarda la promozione dell’occupazione e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.

(6 octies)          La presente direttiva non incide sulle condizioni di lavoro e di occupazione, compresi i periodi massimi di lavoro e i periodi minimi di riposo, la durata minima delle ferie annuali retribuite, i salari minimi nonché la salute, la sicurezza e l’igiene sul lavoro; inoltre, la presente direttiva non incide sulle relazioni tra le parti sociali, compresi i diritti di negoziare e concludere accordi collettivi, di scioperare e di intraprendere azioni sindacali, e non si applica ai servizi forniti dalle agenzie di lavoro interinale. La presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di sicurezza sociale.

(6 nonies)         La presente direttiva deve essere interpretata in modo da riconciliare l’esercizio dei diritti fondamentali, quali riconosciuti dagli Stati membri e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e le libertà fondamentali di cui agli articoli 43 e 49 del trattato. Tali diritti fondamentali includono, fra l’altro, il diritto a intraprendere un’azione sindacale. La presente direttiva deve essere interpretata in modo da garantire pienamente tali diritti e libertà fondamentali.

(6 decies)         La presente direttiva riguarda soltanto i prestatori di servizi stabiliti in uno Stato membro e non tratta gli aspetti esterni. Essa non riguarda i negoziati nell’ambito di organizzazioni internazionali per gli scambi di servizi, in particolare nel quadro del GATS.

[Considerando 7 soppresso]

(7 bis)   La presente direttiva si applica soltanto ai servizi che sono prestati dietro corrispettivo economico. I servizi d’interesse generale non rientrano nella definizione di cui all’articolo 50 del trattato e sono pertanto esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva. I servizi d’interesse economico generale sono servizi che, essendo prestati dietro corrispettivo economico, rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva. Tuttavia, alcuni servizi d’interesse economico generale, come quelli che possono esistere nel settore dei trasporti, sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente direttiva, mentre altri servizi d’interesse economico generale, per esempio quelli che possono esistere nel settore postale, sono oggetto di una deroga alla disposizione sulla libera prestazione di servizi. La presente direttiva non riguarda il finanziamento dei servizi d’interesse economico generale e non si applica alle sovvenzioni concesse dagli Stati membri, in particolare nel settore sociale, in conformità delle norme comunitarie sulla concorrenza. La presente direttiva non si occupa del follow-up del Libro bianco della Commissione sui servizi d’interesse generale.

[Considerando 8 spostato]

(9)      Occorre escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i servizi finanziari, essendo tali attività oggetto di una normativa comunitaria specifica volta a realizzare, al pari della presente direttiva, un vero mercato interno dei servizi. Pertanto, tale esclusione concerne tutti i servizi finanziari quali l’attività bancaria, il credito, l’assicurazione, compresa la riassicurazione, le pensioni professionali o individuali, i titoli, gli investimenti, i fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti, compresi i servizi di cui all’allegato I della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio[19].

(10)    Poiché nel 2002 è stata adottata una serie di atti normativi relativi ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica nonché alle risorse e ai servizi associati, che ha istituito una disciplina volta ad agevolare l’accesso a tali attività nel mercato interno grazie, in particolare, all’eliminazione della maggior parte dei regimi di autorizzazione individuale, è necessario escludere le questioni disciplinate da tali atti dal campo di applicazione della presente direttiva.

(10 bis)Le esclusioni dal campo di applicazione riguardanti le materie attinenti ai servizi di comunicazione elettronica oggetto delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19/CE[20], 2002/20/CE[21], 2002/21/CE[22], 2002/22/CE[23] e 2002/58/CE[24] si applicano non solo a questioni specificamente trattate in dette direttive, ma anche a questioni per le quali le direttive lasciano esplicitamente agli Stati membri la facoltà di adottare talune misure a livello nazionale.

(10 ter)  I servizi di trasporto, compresi i trasporti urbani, i taxi e le ambulanze nonché i servizi portuali, sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva.

(10 quater)       L’esclusione dei servizi sanitari comprende i servizi sanitari e farmaceutici forniti da professionisti del settore sanitario ai propri pazienti per valutare, mantenere o ripristinare le loro condizioni di salute, laddove tali attività sono riservate a professioni del settore sanitario regolamentate nello Stato membro in cui i servizi vengono forniti.

(10 quinquies)  La presente direttiva non incide sul rimborso dei costi dei servizi sanitari prestati in uno Stato membro diverso da quello in cui il destinatario del servizio risiede. La Corte di giustizia ha in numerose occasioni esaminato la questione e riconosciuto i diritti del paziente. È importante affrontare la questione in un altro atto giuridico comunitario, a fini di maggiore certezza e chiarezza giuridica, nella misura in cui essa non sia già oggetto del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale[25].

(10 sexies)        Occorre altresì escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i servizi audiovisivi, a prescindere dal modo di trasmissione, anche all’interno dei cinema. Inoltre, la direttiva non si applica agli aiuti erogati dagli Stati membri nel settore audiovisivo oggetto delle norme comunitarie sulla concorrenza.

(10 septies)       È opportuno escludere dal campo d’applicazione della presente direttiva i giochi con denaro, ivi comprese le lotterie e le scommesse, tenuto conto della natura specifica di tali attività che comportano da parte degli Stati membri l’attuazione di politiche di ordine pubblico e di tutela dei consumatori.

(10 octies)        La presente direttiva non osta all’applicazione dell’articolo 45 del trattato per quanto riguarda in particolare certe attività dei notai e di altri professionisti relative al potere di autenticazione e certificazione.

(10 nonies)       La presente direttiva non si applica ai servizi sociali nel settore degli alloggi, dell’assistenza all’infanzia e del sostegno alle famiglie e alle persone bisognose, forniti dallo Stato o da prestatori incaricati dallo Stato, a livello nazionale, regionale o locale, per sostenere persone che si trovano in condizione di particolare bisogno perché hanno un reddito familiare insufficiente, sono totalmente o parzialmente dipendenti o rischiano di essere emarginate. È opportuno che la presente direttiva non incida su tali servizi in quanto essi sono essenziali per garantire i diritti fondamentali alla dignità e all’integrità umana e costituiscono una manifestazione dei principi di coesione e solidarietà sociale.

(10 decies)       La presente direttiva non riguarda il finanziamento dei servizi sociali, né il sistema di aiuti ad esso collegato. Essa non incide sui criteri o le condizioni stabiliti dagli Stati membri per assicurare che tali servizi sociali effettivamente giovino all’interesse pubblico e alla coesione sociale.

(11)    Poiché il trattato prevede basi giuridiche specifiche in materia fiscale e considerate le norme comunitarie già adottate in questo ambito, occorre escludere il settore fiscale dal campo di applicazione della presente direttiva.

[Considerando 12 spostato]

(13)    Esiste già un notevole corpus di norme comunitarie sulle attività di servizi. La presente direttiva viene ad aggiungersi all’acquis comunitario per completarlo. I conflitti tra la presente direttiva ed altri atti comunitari sono stati identificati e sono contemplati dalla presente direttiva, anche tramite deroghe. Tuttavia, occorre prevedere una regola che disciplini eventuali casi residui ed eccezionali in cui sussiste un conflitto tra una delle disposizioni della presente direttiva ed una disposizione di un altro atto comunitario. L’esistenza di un siffatto conflitto dovrebbe essere determinata nel rispetto delle norme del trattato relative al diritto di stabilimento ed alla libera circolazione dei servizi. L’insorgere di un conflitto tra una delle disposizioni della direttiva ed un futuro atto comunitario dovrebbe essere evitato nel redigere e negoziare un siffatto atto.

(13 bis)La presente direttiva è coerente, e non la pregiudica, con la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali[26]. Essa riguarda questioni diverse da quelle relative alle qualifiche professionali, quali l’assicurazione di responsabilità professionale, le comunicazioni commerciali, le attività multidisciplinari e la semplificazione amministrativa. Per quanto concerne la prestazione di servizi transfrontalieri a titolo temporaneo, una delle deroghe alla disposizione sulla libera prestazione di servizi previste dalla presente direttiva assicura che il titolo II sulla libera prestazione di servizi della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali resti impregiudicato. Pertanto, la disposizione sulla libera prestazione di servizi non incide su nessuna delle misure applicabili nello Stato membro in cui viene fornito un servizio a norma della direttiva 2005/36/CE.

(13 ter)  La presente direttiva è coerente con le altre iniziative comunitarie riguardanti i servizi, in particolare quelle sulla sicurezza dei servizi. Essa è inoltre coerente con le altre iniziative in tema di mercato interno e con quelle relative alla tutela dei consumatori, come la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali[27] e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori (“regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori”)[28].

(14)    Tra i servizi oggetto della presente direttiva rientrano numerose attività in costante evoluzione, fra le quali figurano: i servizi alle imprese, quali i servizi di consulenza manageriale e gestionale, i servizi di certificazione e di collaudo, i servizi di gestione delle strutture, compresi i servizi di manutenzione degli uffici, i servizi di pubblicità o i servizi connessi alle assunzioni e i servizi degli agenti commerciali. Sono oggetto della presente direttiva anche i servizi prestati sia alle imprese sia ai consumatori, quali i servizi di consulenza legale o fiscale, i servizi collegati con il settore immobiliare, come le agenzie immobiliari, l’edilizia, compresi i servizi degli architetti, la distribuzione, l’organizzazione di fiere, il noleggio di auto, le agenzie di viaggi. Nell’ambito di applicazione della presente direttiva rientrano altresì i servizi ai consumatori, quali i servizi nel settore del turismo, compresi i servizi delle guide turistiche, i servizi ricreativi, i centri sportivi, i parchi di divertimento e, nella misura in cui non sono esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva, i servizi a domicilio, come l’assistenza agli anziani. Queste attività possono riguardare servizi che richiedono la vicinanza del prestatore e del destinatario della prestazione, servizi che comportano lo spostamento del destinatario o del prestatore e servizi che possono essere prestati a distanza, anche via Internet.

[Considerando 15 soppresso]

(16)    Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la valutazione di determinate attività, in particolare di quelle finanziate con fondi pubblici o esercitate da enti pubblici, deve essere effettuata, per stabilire se costituiscono un “servizio”, caso per caso alla luce delle loro caratteristiche, in particolare del modo in cui sono prestate, organizzate e finanziate nello Stato membro interessato. La Corte ha ritenuto che la caratteristica fondamentale della retribuzione sia rappresentata dal fatto che essa costituisce un corrispettivo economico per i servizi prestati, ed ha riconosciuto che la caratteristica della retribuzione è assente nelle attività svolte dallo Stato o per conto dello Stato senza corrispettivo economico nel quadro dei suoi doveri in ambito sociale, culturale, educativo e giudiziario, quali i corsi assicurati nel quadro del sistema nazionale di pubblica istruzione o la gestione di regimi di sicurezza sociale che non svolgono un’attività economica. Il pagamento di una tassa da parte dei destinatari, ad esempio una tassa di insegnamento o di iscrizione pagata dagli studenti per contribuire in parte alle spese di funzionamento di un sistema, non costituisce di per sé retribuzione in quanto il servizio continua ad essere essenzialmente finanziato con fondi pubblici. Queste attività non rientrano pertanto nella definizione di “servizio” di cui all’articolo 50 del trattato e sono quindi escluse dal campo d’applicazione della presente direttiva.

(16 bis)Le attività sportive amatoriali senza scopo di lucro rivestono una notevole importanza sociale. Tali attività perseguono spesso finalità esclusivamente sociali o ricreative. Pertanto, esse non possono costituire un’attività economica ai sensi del diritto comunitario e non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.

[Considerando 17 spostato]

(18)    La nozione di prestatore comprende qualsiasi persona fisica, avente la cittadinanza di uno Stato membro, o persona giuridica che esplica un’attività di servizio in tale Stato membro esercitando la libertà di stabilimento o la libera circolazione dei servizi. La nozione di prestatore quindi non si limita solo al caso in cui il servizio venga prestato attraverso le frontiere nell’ambito della libera circolazione dei servizi, ma comprende anche la fattispecie in cui un operatore si stabilisce in uno Stato membro per svilupparvi le proprie attività di servizio. La nozione di prestatore, d’altra parte, non copre il caso delle succursali di società di paesi terzi in uno Stato membro poiché, in conformità dell’articolo 48 del trattato, la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi si applicano soltanto alle società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno della Comunità. Il concetto di destinatario copre anche i cittadini di paesi terzi che beneficiano già di diritti loro conferiti da atti comunitari quali il regolamento (CEE) n. 1408/71[29], la direttiva 2003/109/CE[30], il regolamento (CEE) n. 859/2003[31] e la direttiva 2004/38/CE[32]. Inoltre, gli Stati membri possono estendere il concetto di destinatario ad altri cittadini di paesi terzi presenti sul loro territorio.

(18 bis)Il luogo di stabilimento del prestatore dovrebbe essere determinato in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo la quale la nozione di stabilimento implica l’esercizio effettivo di un’attività economica per una durata di tempo indeterminata mediante l’insediamento in pianta stabile. Tale requisito può essere soddisfatto anche nel caso in cui una società sia costituita a tempo determinato o abbia in affitto un fabbricato o un impianto per lo svolgimento della sua attività. Esso può altresì essere soddisfatto allorché uno Stato membro rilascia autorizzazioni di durata limitata soltanto per particolari servizi. Lo stabilimento non deve necessariamente assumere la forma di una filiale, succursale o rappresentanza ma può consistere in un ufficio gestito dal personale del prestatore o da una persona indipendente ma autorizzata ad agire su base permanente per conto dell’impresa, come nel caso di una rappresentanza. Secondo questa definizione, che comporta l’esercizio effettivo di un’attività economica nel luogo di stabilimento del prestatore di servizi, una semplice casella postale non costituisce uno stabilimento. Se uno stesso prestatore ha più luoghi di stabilimento, è importante determinare da quale luogo di stabilimento è prestato il servizio effettivo in questione. Nei casi in cui è difficile determinare da quale dei vari luoghi di stabilimento un determinato servizio è prestato, tale luogo è quello in cui il prestatore ha il centro delle sue attività per quanto concerne tale servizio specifico.

(18 ter)Le disposizioni del trattato in materia di stabilimento lasciano agli operatori economici la libertà di scegliere la forma giuridica che ritengono opportuna per svolgere la loro attività. Di conseguenza, per “persone giuridiche” ai sensi del trattato si intende tutte le entità costituite conformemente al diritto di uno Stato membro o da esso disciplinate, a prescindere dalla loro forma giuridica.

[Considerando 19 spostato]

(20)    La nozione di regime di autorizzazione comprende, in particolare, le procedure amministrative per il rilascio di autorizzazioni, licenze, approvazioni o concessioni, ma anche l’obbligo, per potere esercitare l’attività, di essere iscritto in un albo professionale, in un registro, ruolo o in una banca dati, di essere convenzionato con un organismo o di ottenere una tessera professionale. L’autorizzazione può essere concessa non solo in base ad una decisione formale, ma anche in base ad una decisione implicita derivante, ad esempio, dal silenzio dell’autorità competente o dal fatto che l’interessato debba attendere l’avviso di ricevimento di una dichiarazione per iniziare l’attività o affinché quest’ultima sia legittima.

(20 bis)La nozione di motivi imperativi di interesse generale cui fanno riferimento alcune disposizioni della presente direttiva è stata progressivamente elaborata dalla Corte di Giustizia nella propria giurisprudenza relativa agli articoli 43 e 49 del trattato, e potrebbe continuare ad evolvere. La nozione, come riconosciuto nella giurisprudenza della Corte di giustizia, copre almeno i seguenti motivi: l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica ai sensi degli articoli 46 e 55 del trattato, il mantenimento dell’ordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei consumatori, la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori, la salvaguardia dell’equilibrio finanziario del regime di sicurezza sociale, la prevenzione della frode, la prevenzione della concorrenza sleale, la protezione dell’ambiente e dell’ambiente urbano, compreso l’assetto territoriale in ambito urbano e rurale, la tutela dei creditori, la salvaguardia della sana amministrazione della giustizia, la sicurezza stradale, la tutela della proprietà intellettuale, gli obiettivi di politica culturale, compresa la salvaguardia della libertà di espressione dei vari elementi presenti nella società e, in particolare, dei valori sociali, culturali, religiosi e filosofici, il mantenimento del pluralismo della stampa e la politica di promozione della lingua nazionale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, e la politica veterinaria.

[Considerando 21 soppresso]

(21 bis)Le norme relative alle procedure amministrative non mirano ad armonizzare le medesime, ma a sopprimere regimi di autorizzazione, procedure e formalità eccessivamente onerosi che ostacolano la libertà di stabilimento e la creazione di nuove società di servizi che ne derivano.

(22)    Una delle principali difficoltà incontrate, in particolare dalle PMI, nell’accesso alle attività di servizi e nel loro esercizio è rappresentato dalla complessità, dalla lunghezza e dall’incertezza giuridica delle procedure amministrative. Per questa ragione, sul modello di alcune iniziative in materia di modernizzazione delle buone pratiche amministrative avviate a livello comunitario e nazionale, è necessario stabilire principi di semplificazione amministrativa, in particolare mediante l’introduzione, coordinata a livello comunitario, di un sistema di sportelli unici, la limitazione dell’obbligo di autorizzazione preliminare ai casi in cui essa è indispensabile e l’introduzione del principio della tacita autorizzazione da parte delle autorità competenti allo scadere di un determinato termine. Tale azione di modernizzazione, pur mantenendo gli obblighi di trasparenza e di aggiornamento delle informazioni relative agli operatori, ha il fine di eliminare i ritardi, i costi e gli effetti dissuasivi che derivano, ad esempio, da procedure non necessarie o eccessivamente complesse e onerose, dalla duplicazione delle procedure, dalle complicazioni burocratiche nella presentazione di documenti, dall’abuso di potere da parte delle autorità competenti, dai termini di risposta non precisati o eccessivamente lunghi, dalla validità limitata dell’autorizzazione rilasciata o da costi e sanzioni sproporzionati. Tali pratiche hanno effetti dissuasivi particolarmente rilevanti nel caso dei prestatori che intendono sviluppare le loro attività in altri Stati membri e che avvertono l’esigenza di una modernizzazione coordinata in un mercato interno allargato a venticinque Stati membri.

(22 bis)Gli Stati membri dovrebbero introdurre, se del caso, formulari armonizzati a livello comunitario, definiti dalla Commissione, equipollenti ai certificati, agli attestati o ad eventuali altri documenti in materia di stabilimento.

(22 ter)Per valutare la necessità di semplificare le procedure e le formalità gli Stati membri possono in particolare tener conto della necessità, del numero, degli eventuali doppioni, dei costi, della chiarezza e dell’accessibilità di tali procedure e formalità nonché dei ritardi e delle difficoltà pratiche cui potrebbero dar luogo per il prestatore di servizi in questione.

(23)    Per agevolare l’accesso alle attività di servizi e il loro esercizio nel mercato interno, è necessario fissare l’obiettivo, comune a tutti gli Stati membri, di una semplificazione amministrativa e prevedere disposizioni riguardanti, in particolare, gli sportelli unici, il diritto all’informazione, le procedure per via elettronica e la definizione di un quadro per i regimi di autorizzazione. Altre misure adottate a livello nazionale per raggiungere quest’obiettivo possono consistere nel ridurre il numero delle procedure e formalità applicabili alle attività di servizi, limitandole a quelle indispensabili per conseguire un obiettivo di interesse generale e che non rappresentano, per contenuto o finalità, dei doppioni.

(24)    Ai fini della semplificazione amministrativa, è opportuno evitare di imporre in maniera generale requisiti formali, quali la presentazione di documenti originali, di copie autenticate o di una traduzione autenticata, tranne qualora ciò sia obiettivamente giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, come la tutela dei lavoratori, la sanità pubblica, la protezione dell’ambiente o la protezione dei consumatori. Occorre inoltre garantire che un’autorizzazione dia normalmente accesso ad un’attività di servizi, o al suo esercizio, su tutto il territorio nazionale a meno che un motivo imperativo di interesse generale non giustifichi obiettivamente un’autorizzazione specifica per ogni stabilimento, ad esempio nel caso di ogni insediamento di grandi centri commerciali, o un’autorizzazione limitata ad una parte specifica del territorio nazionale.

(25)    È opportuno prevedere sportelli unici al fine di fare in modo che ogni prestatore di servizi abbia un interlocutore unico presso il quale espletare tutte le procedure e formalità. Il numero degli sportelli unici per Stato membro può variare secondo le competenze regionali o locali o in funzione delle attività interessate. La creazione degli sportelli unici, infatti, non interferisce nella divisione dei compiti tra le autorità competenti in seno ad ogni sistema nazionale. Quando la competenza spetta a diverse autorità a livello regionale o locale, una di esse può assumersi il ruolo di sportello unico e coordinare le attività con le altre autorità. Gli sportelli unici possono essere costituiti non soltanto da autorità amministrative ma anche da camere di commercio e dell’artigianato ovvero organismi o ordini professionali o enti privati ai quali uno Stato membro ha deciso di affidare questa funzione. Gli sportelli unici sono destinati a svolgere un ruolo importante di assistenza al prestatore di servizi sia come autorità direttamente competente a rilasciare i documenti necessari per accedere ad un’attività di servizio sia come intermediario tra il prestatore di servizi e le autorità direttamente competenti. Già nella raccomandazione del 22 aprile 1997 sul miglioramento e la semplificazione del contesto delle attività d’impresa per la creazione di nuove imprese[33] la Commissione aveva invitato gli Stati membri ad introdurre punti di contatto per semplificare le formalità.

(25 bis)La tassa che può essere riscossa dagli sportelli unici dovrebbe essere proporzionale al costo delle procedure e formalità espletate. Ciò non osta a che gli Stati membri affidino allo sportello unico la riscossione di altri oneri amministrativi come quelli degli organi di controllo.

(25 ter)I prestatori di servizi e i destinatari devono avere un agevole accesso a taluni tipi di informazione. Si tratta in particolare di informazioni relative alle procedure e alle formalità, ai dati delle autorità competenti, alle condizioni di accesso ai registri pubblici e alle banche dati pubbliche nonché di informazioni concernenti le possibilità di ricorso disponibili e gli estremi delle associazioni e delle organizzazioni presso le quali i prestatori o i destinatari possono ricevere assistenza pratica. Le informazioni devono essere facilmente accessibili, ossia agevolmente disponibili al pubblico e ottenibili senza ostacoli, e devono essere comunicate in modo chiaro e univoco.

(25 quater)       Gli Stati membri possono ottemperare all’obbligo di garantire che le informazioni pertinenti siano facilmente accessibili ai prestatori e destinatari consentendo l’accesso a tali informazioni attraverso un sito web. L’obbligo delle autorità competenti di assistere prestatori e destinatari non comprende l’assistenza giuridica per singoli casi. Tuttavia, dovrebbero essere fornite informazioni generali sulla maniera in cui i requisiti sono normalmente interpretati o applicati. Spetta a ogni Stato membro determinare, nell’ambito della direttiva, il modo in cui le informazioni sono comunicate ai prestatori e ai destinatari. Spetta del pari agli Stati membri dirimere questioni quali la responsabilità in caso di comunicazione di informazioni errate o fuorvianti.

(26)    La realizzazione in tempi ragionevolmente brevi di un sistema di procedure e di formalità espletate per via elettronica costituirà la condicio sine qua non della semplificazione amministrativa nel settore delle attività di servizi, a beneficio dei prestatori, dei destinatari e delle autorità competenti. Per ottemperare all’obbligo vigente in relazione ai risultati, può rivelarsi necessario adattare le legislazioni e le altre regolamentazioni nazionali applicabili ai servizi. Tale obbligo non osta a che gli Stati membri offrano, oltre a mezzi elettronici, altri strumenti per espletare tali procedure e formalità. Il fatto che tali procedure e formalità debbano poter essere espletate a distanza richiede, in particolare, che gli Stati membri provvedano affinché ciò possa avvenire a livello transfrontaliero. Restano escluse da tale obbligo le procedure o le formalità che, per loro natura, non possono essere espletate a distanza. Inoltre, ciò non interferisce con la legislazione degli Stati membri sull’uso delle lingue.

(27)    La possibilità di avere accesso ad un’attività di servizi può essere subordinata al rilascio di un’autorizzazione da parte delle autorità competenti soltanto se ciò è conforme ai principi di non discriminazione, di necessità e di proporzionalità. Ciò significa, in particolare, che l’imposizione di un’autorizzazione dovrebbe essere ammissibile soltanto nei casi in cui un controllo a posteriori non sarebbe efficace a causa dell’impossibilità di constatare a posteriori le carenze dei servizi interessati e tenuto debito conto dei rischi e dei pericoli che potrebbero risultare dall’assenza di un controllo a priori. Queste disposizioni della direttiva non possono tuttavia giustificare regimi di autorizzazione che sono vietati da altri atti comunitari, quali la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche[34] o la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“direttiva sul commercio elettronico”)[35]. I risultati del processo di valutazione reciproca consentiranno di determinare a livello comunitario i tipi di attività per le quali i regimi di autorizzazione dovrebbero essere soppressi.

(27 bis)La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di revocare successivamente le autorizzazioni, quando non sussistono più le condizioni per il loro rilascio.

(27 ter)Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, la sanità pubblica, la protezione dei consumatori, la salute degli animali e la tutela dell’ambiente urbano costituiscono motivi imperativi di interesse generale. Tali motivi imperativi possono giustificare l’applicazione di regimi di autorizzazione e altre restrizioni applicabili ai servizi sociali. Tuttavia, tali regimi di autorizzazione o restrizioni non possono discriminare in base alla nazionalità. Inoltre, vanno sempre rispettati i principi di necessità e proporzionalità.

(27 quater)       Le disposizioni della presente direttiva relative ai regimi di autorizzazione dovrebbero riguardare i casi in cui l’accesso ad un’attività di servizio o il suo esercizio da parte di operatori economici richieda la decisione di un’autorità competente. Ciò non riguarda né le decisioni delle autorità competenti relative all’istituzione di un ente pubblico o privato per la prestazione di un servizio particolare, né la conclusione di contratti da parte delle autorità competenti per la prestazione di un servizio particolare, che è disciplinata dalle norme sugli appalti pubblici.

(27 quinquies)  Per agevolare l’accesso alle attività di servizi e il loro esercizio è importante valutare i regimi di autorizzazione e la relativa motivazione e redigere una relazione al riguardo. Quest’obbligo di relazione riguarda solo l’esistenza dei regimi di autorizzazione e non i criteri e le condizioni di rilascio dell’autorizzazione stessa.

(27 sexies)        L’autorizzazione dovrebbe normalmente consentire al prestatore di avere accesso all’attività di servizio o di esercitare tale attività in tutto il territorio nazionale, a meno che un limite territoriale sia giustificato da un motivo imperativo di interesse generale. Ad esempio, la protezione dell’ambiente può giustificare la necessità di ottenere una singola autorizzazione per ciascuna installazione sul territorio nazionale. Tale disposizione non pregiudica le competenze regionali o locali per la concessione di autorizzazioni all’interno degli Stati membri.

(27 septies)       La presente direttiva, e in particolare le disposizioni concernenti i regimi di autorizzazione e la portata territoriale di un’autorizzazione, non pregiudica la ripartizione delle competenze regionali o locali all’interno di uno Stato membro, compresa l’autonomia regionale e locale e l’impiego di lingue ufficiali.

(27 octies)        La disposizione relativa al divieto di duplicazione delle condizioni di rilascio dell’autorizzazione non osta a che gli Stati membri applichino le proprie condizioni specificate nel regime di autorizzazione. Prescrive solo che le autorità competenti, nell’esaminare se le condizioni siano soddisfatte dal richiedente, prendano in considerazione le condizioni equivalenti già soddisfatte dal richiedente in un altro Stato membro. Questa disposizione non prescrive che siano applicate le condizioni di rilascio dell’autorizzazione previste dal regime di autorizzazione di un altro Stato membro.

(28)    Nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, ad esempio per la concessione di frequenze di radio analogica o per la gestione di una infrastruttura idroelettrica, è opportuno prevedere una procedura di selezione tra diversi candidati potenziali, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti. Tale procedura deve offrire garanzie di trasparenza e di imparzialità e l’autorizzazione così rilasciata non deve avere una durata eccessiva, non deve poter essere rinnovata automaticamente o conferire vantaggi al prestatore che l’ha ottenuta. In particolare, la durata dell’autorizzazione concessa deve essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l’ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti. La presente disposizione non osta a che gli Stati membri limitino il numero di autorizzazioni per ragioni diverse dalla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche. Le autorizzazioni in questione devono comunque ottemperare alle altre disposizioni della presente direttiva relative ai regimi di autorizzazione.

(28 bis)A norma della presente direttiva, in mancanza di risposta entro un determinato termine, l’autorizzazione si considera rilasciata. Per determinate attività può tuttavia essere previsto un regime diverso se ciò è giustificato da motivi imperativi di interesse generale.

[Considerando 29 spostato]

(30)    Al fine della creazione di un vero mercato interno dei servizi è necessario sopprimere le restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi ancora presenti nella legislazione di taluni Stati membri e incompatibili, rispettivamente, con gli articoli 43 e 49 del trattato. Le restrizioni da vietare incidono in modo particolare sul mercato interno dei servizi e dovrebbero essere al più presto eliminate in modo sistematico.

(31)    Conformemente ad una costante giurisprudenza della Corte, la libertà di stabilimento è basata, in particolare, sul principio della parità di trattamento che non soltanto comporta il divieto di ogni forma di discriminazione fondata sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di discriminazione indiretta basata su criteri diversi ma tali da portare di fatto allo stesso risultato. L’accesso ad un’attività di servizi o il suo esercizio in uno Stato membro, a titolo principale come a titolo secondario, non possono quindi essere subordinati a criteri quali il luogo di stabilimento, di residenza, di domicilio o di prestazione principale dell’attività. In determinati casi, tuttavia, motivi imperativi d’interesse generale possono giustificare l’obbligo di presenza del prestatore, o di un suo dipendente o rappresentante, nell’esercizio della sua attività. Analogamente, uno Stato membro non può limitare la capacità giuridica e la capacità processuale delle società costituite conformemente alla legislazione di un altro Stato membro sul cui territorio queste hanno lo stabilimento principale. Inoltre, uno Stato membro non può prevedere forme di vantaggio per prestatori che abbiano un legame particolare con un contesto socioeconomico nazionale o locale, né limitare in funzione del luogo di stabilimento del prestatore la facoltà di quest’ultimo di acquisire, usare o alienare diritti e beni o di accedere alle diverse forme di credito e di alloggio, nella misura in cui queste facoltà sono utili all’accesso alla sua attività o all’esercizio effettivo della stessa.

(32)    Il divieto di richiedere una dimostrazione della capacità economica come condizione per la concessione di un’autorizzazione riguarda le prove economiche in quanto tali e non gli altri requisiti giustificati obiettivamente da motivi imperativi di interesse generale, come la tutela dell’ambiente urbano, la politica sociale e gli obiettivi in materia di sanità pubblica. Tale divieto lascia impregiudicato l’esercizio delle competenze delle autorità preposte all’applicazione del diritto della concorrenza.

(32 bis)Per quanto concerne le assicurazioni o le garanzie finanziarie, il divieto di prevedere requisiti riguarda solo l’obbligo che le assicurazioni o le garanzie finanziarie prescritte provengano da un’istituzione finanziaria stabilita nello Stato membro in questione.

(32 ter)Per quanto concerne la precedente iscrizione in un registro, il divieto di imporre requisiti riguarda solo l’obbligo per il prestatore di essere stato iscritto per un determinato periodo in un registro dello Stato membro in questione prima dello stabilimento.

(33)    Al fine di coordinare la modernizzazione delle norme e regolamentazioni nazionali in modo coerente con le esigenze del mercato interno, è necessario valutare taluni requisiti nazionali non discriminatori che, per le loro caratteristiche proprie, potrebbero sensibilmente limitare se non addirittura impedire l’accesso a un’attività o il suo esercizio nell’ambito della libertà di stabilimento. Tale processo di valutazione è limitato alla compatibilità di detti requisiti con i criteri già stabiliti dalla Corte di giustizia in materia di libertà di stabilimento. Esso non riguarda l’applicazione del diritto comunitario della concorrenza. Detti requisiti, qualora siano discriminatori o non giustificati oggettivamente da motivi imperativi di interesse generale o sproporzionati, devono essere soppressi o modificati. L’esito di tale valutazione sarà diverso a seconda della natura delle attività e dell’interesse generale considerati. In particolare, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, tali requisiti potrebbero essere pienamente giustificati quando perseguono obiettivi di politica sociale.

(33 bis)Ai fini della presente direttiva e fatto salvo l’articolo 16 del trattato, possono essere considerati servizi d’interesse economico generale soltanto i servizi la cui fornitura costituisca adempimento di una speciale mansione d’interesse pubblico attribuita al prestatore dallo Stato membro interessato. Tale attribuzione dev’essere effettuata mediante uno o più atti, la cui forma è stabilita da ciascuno Stato membro, e deve specificare la precisa natura della mansione speciale.

(33 ter)La procedura di valutazione reciproca prevista dalla presente direttiva non pregiudica la libertà degli Stati membri di stabilire nei rispettivi ordinamenti giuridici un elevato livello di tutela degli interessi generali, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di politica sociale. Inoltre, il processo di valutazione reciproca deve tenere pienamente conto delle specificità dei servizi di interesse economico generale e delle funzioni particolari a essi assegnate. Tali specificità possono giustificare talune restrizioni alla libertà di stabilimento, soprattutto quando tali restrizioni mirino alla protezione della sanità pubblica e ad obiettivi di politica sociale e qualora soddisfino le condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 3, lettere da a ) a c). Ad esempio, per quanto riguarda l’obbligo di assumere una specifica forma giuridica al fine di prestare determinati servizi in campo sociale, la Corte di giustizia ha già riconosciuto che può essere giustificato imporre al prestatore di servizi il requisito di non avere scopo di lucro.

(34)    Fra le restrizioni da prendere in esame figurano i regimi nazionali che, per motivi diversi da quelli relativi alle qualifiche professionali, riservano a prestatori particolari l’accesso a talune attività. Tali restrizioni comprendono gli obblighi che impongono al prestatore di avere un determinato status giuridico, in particolare di essere una persona giuridica, una società di persone, un’organizzazione senza scopo di lucro o una società di proprietà di sole persone fisiche, e gli obblighi in materia di partecipazione azionaria in una società, in particolare l’obbligo di disporre di un capitale minimo per determinate attività di servizi oppure di avere una particolare qualifica per detenere capitale in determinate società o per gestirle. La valutazione della compatibilità delle tariffe obbligatorie minime e/o massime con la libertà di stabilimento riguarda soltanto le tariffe specificamente imposte dalle autorità competenti per la prestazione di determinati servizi e non, ad esempio, le norme generali in materia di determinazione dei prezzi, ad esempio per la locazione di immobili.

(34 bis)Il processo di valutazione reciproca implica che nel periodo di recepimento gli Stati membri debbano procedere ad un esame (“screening”) della loro legislazione per determinare l’eventuale presenza dei summenzionati requisiti nel loro ordinamento giuridico e, prima dello scadere del periodo di recepimento, debbano elaborare una relazione sui risultati di tale esame. Ogni relazione sarà trasmessa a tutti gli altri Stati membri e a tutte le parti interessate. Gli Stati membri disporranno allora di sei mesi per trasmettere le loro osservazioni in materia. Anteriormente al 31 dicembre 2008, la Commissione elaborerà una relazione di sintesi corredandola, se del caso, di proposte riguardanti ulteriori iniziative. Se necessario, la Commissione assisterà gli Stati membri nella definizione di una metodologia comune, con la loro collaborazione.

[Considerando 35 soppresso]

(36)    Il fatto che la presente direttiva specifichi un certo numero di requisiti che gli Stati membri devono sopprimere o valutare nel corso del periodo di recepimento lascia impregiudicate le procedure di infrazione che possono essere avviate nei confronti di uno Stato membro che ha mancato di ottemperare agli obblighi derivanti dagli articoli 43 o 49 del trattato.

(36 bis)La presente direttiva non riguarda l’applicazione degli articoli 28, 29 e 30 del trattato relativi alla libera circolazione delle merci. Le restrizioni vietate in forza della disposizione sulla libera prestazione di servizi riguardano i requisiti applicabili all’accesso alle attività di servizi o al loro esercizio e non quelli applicabili alle merci in quanto tali.

(36 ter)  Quando un operatore si sposta in un altro Stato membro per esercitarvi un’attività di servizi occorre distinguere le situazioni che rientrano nella libertà di stabilimento da quelle coperte, a motivo del carattere temporaneo dell’attività considerata, dalla libera circolazione dei servizi. Per quanto concerne la distinzione tra la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia l’elemento chiave è lo stabilimento o meno dell’operatore economico nello Stato membro in cui presta il servizio in questione. Se è stabilito nello Stato membro in cui presta i suoi servizi, rientra nel campo di applicazione della libertà di stabilimento. Se invece non è stabilito nello Stato membro in cui viene fornito il servizio, le sue attività sono oggetto della libera circolazione dei servizi.La Corte ha costantemente ritenuto che il carattere temporaneo delle attività considerate vada valutato non solo in funzione della durata della prestazione, ma anche in funzione della sua regolarità, periodicità o continuità. Il carattere temporaneo della prestazione non deve in ogni caso escludere che il prestatore di servizi possa dotarsi, nello Stato membro ospitante, di una determinata infrastruttura (compreso un ufficio o uno studio) nella misura in cui tale infrastruttura è necessaria per l’esecuzione della prestazione in questione.

(37)    Al fine di garantire la realizzazione efficace della libera circolazione dei servizi e di garantire ai destinatari e ai prestatori la possibilità di beneficiare e di fornire servizi nell’insieme della Comunità senza l’ostacolo delle frontiere, è opportuno chiarire in che misura possono essere imposti gli obblighi previsti dalla legislazione dello Stato membro in cui viene prestato il servizio. È necessario prevedere che la disposizione sulla libera prestazione di servizi non impedisce allo Stato membro nel quale viene prestato il servizio di applicare, in conformità dei principi di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a c), i propri requisiti specifici per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o per la tutela della salute pubblica o dell’ambiente.

(37 bis)La Corte di giustizia ha costantemente ritenuto che uno Stato membro conservi il diritto di adottare misure atte ad impedire ai prestatori di servizi di trarre profitto abusivamente dai principi del mercato interno. Gli abusi commessi da un prestatore debbono essere stabiliti caso per caso.

[Considerando 38 soppresso]

[Considerando 39 soppresso]

(39 bis)È necessario provvedere affinché i prestatori possano prendere con sé attrezzature che sono parte integrante della prestazione del loro servizio allorché si spostano per prestare servizi in un altro Stato membro. In particolare, è importante evitare le fattispecie in cui sarebbe impossibile prestare il servizio in quanto manca l’attrezzatura, le situazioni in cui i prestatori di servizi sostengono costi aggiuntivi, ad esempio perché affittano o acquistano attrezzature diverse rispetto a quelle che utilizzano abitualmente ovvero perché debbono modificare significativamente, rispetto alle loro abitudini, il modo in cui svolgono la loro attività.

(39 ter)La nozione di attrezzatura non si riferisce ad oggetti materiali che sono forniti dal prestatore al cliente o che diventano parte integrante di un oggetto materiale in esito all’attività di servizi, come i materiali edilizi o i pezzi di ricambio, o che sono consumati o abbandonati in loco nel corso delle prestazioni di servizi, come i carburanti, gli esplosivi, i fuochi d’artificio, i pesticidi, i veleni o i medicinali.

(40)    Occorre prevedere che si possa derogare alla disposizione sulla libera prestazione di servizi soltanto nei settori oggetto di deroghe. Tali deroghe sono necessarie per tener conto del grado di integrazione del mercato interno o di talune norme comunitarie relative ai servizi che prevedono che un prestatore sia soggetto ad una legislazione diversa da quella dello Stato membro di stabilimento. Inoltre, a titolo eccezionale, possono altresì essere prese misure nei confronti di un prestatore in taluni casi specifici e a determinate condizioni sostanziali e procedurali rigorose. Inoltre, le restrizioni alla libera circolazione dei servizi dovrebbero essere consentite, in via eccezionale, soltanto se conformi ai diritti fondamentali che, secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, fanno parte integrante dei principi generali di diritto sanciti nell’ordinamento giuridico della Comunità.

(40 bis)La deroga alla disposizione sulla libera prestazione di servizi relativa ai servizi postali si applica sia alle attività riservate al prestatore del servizio universale che ad altri servizi postali.

(40 ter)La deroga alla disposizione sulla libera prestazione di servizi relativa al recupero giudiziario dei crediti e il riferimento ad un eventuale futuro strumento di armonizzazione riguardano soltanto l’accesso ad attività che consistono, in particolare, nel promuovere dinanzi ad un giudice azioni connesse al recupero di crediti, nonché il loro esercizio.

[Considerando 41 spostato]

(41 bis)La presente direttiva non concerne le condizioni di lavoro e di occupazione che, in conformità della direttiva 96/71/CE, si applicano ai lavoratori distaccati per prestare un servizio nel territorio di un altro Stato membro. In tali casi, la direttiva 96/71/CE prevede che i prestatori dei servizi debbano conformarsi alle condizioni di lavoro e di occupazione applicabili, in alcuni settori elencati, nello Stato membro in cui viene prestato il servizio. Tali condizioni sono: periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo, durata minima delle ferie annuali retribuite, tariffe minime salariali, comprese le tariffe per lavoro straordinario, condizioni di cessione temporanea dei lavoratori, in particolare la tutela dei lavoratori ceduti da imprese di lavoro interinale, salute, sicurezza e igiene sul lavoro, provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti, puerpere, bambini e giovani, parità di trattamento tra uomo e donna nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione. Ciò riguarda non solo le condizioni di lavoro e occupazione stabilite per legge, ma anche quelle stabilite in contratti collettivi o sentenze arbitrali, che siano ufficialmente dichiarati o siano di fatto universalmente applicabili ai sensi della direttiva 96/71/CE. La presente direttiva, inoltre, non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare condizioni di lavoro e di occupazione a materie diverse da quelle elencate nell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 96/71/CE per motivi di ordine pubblico.

(41 ter)La presente direttiva non riguarda inoltre le condizioni di lavoro e di occupazione qualora il lavoratore che presta un servizio transfrontaliero sia assunto nello Stato membro in cui è fornita la prestazione. La presente direttiva non incide neppure sul diritto degli Stati membri in cui viene prestato il servizio di determinare l’esistenza di un rapporto di lavoro e la distinzione tra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati, compresi i “falsi lavoratori autonomi”. A tale proposito, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, la caratteristica essenziale di un rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 39 del trattato è il fatto che per un determinato periodo di tempo una persona fornisce servizi per conto e sotto la direzione di un’altra persona in cambio di una remunerazione; qualsiasi attività che una persona svolge al di fuori di un rapporto subordinato deve essere classificata come attività svolta a titolo autonomo ai sensi degli articoli 43 e 49 del trattato.

(41 quater)       La disposizione sulla libera prestazione di servizi non si applica nei casi in cui, in conformità del diritto comunitario, la normativa di uno Stato membro riservi un’attività ad una professione specifica, ad esempio qualora sia previsto l’esercizio esclusivo della consulenza giuridica da parte degli avvocati.

[Considerando 42 soppresso]

[Considerando 43 soppresso]

(44)    La derogaalla disposizione sulla libera prestazione di servizi per quanto riguarda questioni inerenti all’immatricolazione di veicoli presi in leasing in uno Stato membro diverso da quello in cui vengono utilizzati risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la quale ha riconosciuto che uno Stato membro possa assoggettare a tale obbligo, a condizioni commisurate, i veicoli utilizzati sul suo territorio. Tale esclusione non riguarda il noleggio a titolo occasionale o temporaneo.

(45)    Le relazioni contrattuali tra il prestatore di servizi e il cliente nonché tra il datore di lavoro e il dipendente non sono soggette alla presente direttiva. La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali del prestatore di servizi è determinata dalle norme di diritto internazionale privato.

[Considerando 46 soppresso]

(47)    Occorre lasciare agli Stati membri la possibilità di assumere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in via eccezionale, misure che derogano alla disposizione sulla libera prestazione di servizi per motivi attinenti alla sicurezza dei servizi. Tale possibilità potrà essere utilizzata solo in assenza di un’armonizzazione comunitaria.

(48)    Le restrizioni alla libera circolazione dei servizi contrarie alla presente direttiva possono scaturire non solo da misure assunte nei confronti dei prestatori, ma anche dai numerosi ostacoli alla fruizione di servizi da parte dei destinatari e in particolare da parte dei consumatori. La presente direttiva cita, a titolo di esempio, determinati tipi di restrizioni applicate ad un destinatario che desidera fruire di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro. Tra tali restrizioni discriminatorie figurano le norme nazionali in virtù delle quali la concessione di aiuti finanziari per le spese di formazione linguistica o professionale è limitata ai casi in cui tale formazione viene eseguita nel territorio dello Stato membro in questione. Vi figurano altresì le fattispecie in cui i destinatari di un servizio sottostanno all’obbligo di ottenere un’autorizzazione dalle proprie autorità competenti o di presentare una dichiarazione presso di esse per poter fruire di un servizio di un prestatore stabilito in un altro Stato membro. Ciò non riguarda i regimi generali di autorizzazione che si applicano anche alla fruizione di un servizio fornito da un prestatore stabilito nello Stato membro del destinatario.

(48 bis)La nozione di aiuti finanziari previsti per la fruizione di un particolare servizio non si applica né ai regimi di aiuti concessi dagli Stati membri, in particolare nel settore sociale o nel settore culturale, che sono contemplati da norme comunitarie in materia di concorrenza né all’assistenza finanziaria generale non connessa alla fruizione di un particolare servizio, ad esempio le borse di studio o i prestiti a studenti.

(49)    Conformemente alle disposizioni del trattato in materia di libera circolazione dei servizi, come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, le discriminazioni fondate sulla cittadinanza o sulla residenza, a livello nazionale o locale, del destinatario sono vietate. Tali discriminazioni potrebbero assumere la forma di un obbligo, imposto soltanto ai cittadini di un altro Stato membro, di fornire documenti originali, copie autenticate, un certificato di cittadinanza o traduzioni ufficiali di documenti per poter fruire di un servizio o di condizioni o tariffe più vantaggiose. Tuttavia, il divieto di applicare requisiti discriminatori non osta a che possano essere riservati a taluni destinatari determinati vantaggi, soprattutto tariffari, se ciò avviene in base a criteri oggettivi legittimi.

(50)    Quantunque la direttiva non miri ad armonizzare artificialmente i prezzi nell’Unione europea, in particolare quando le condizioni di mercato variano da paese a paese, se si vuole realizzare concretamente uno spazio senza frontiere interne, il principio di non discriminazione impone che ai cittadini comunitari non sia impedito di fruire di un servizio tecnicamente accessibile sul mercato e che tali cittadini non siano soggetti a condizioni e tariffe diverse a motivo della loro cittadinanza o del luogo di residenza. Il persistere di tali discriminazioni nei confronti dei destinatari di servizi evidenzia, per il cittadino comunitario, l’assenza di un vero mercato interno dei servizi e, in modo più generale, mina l’integrazione tra i popoli europei. Il principio di non discriminazione nel mercato interno implica che l’accesso di un destinatario, in particolare di un consumatore, a un servizio offerto al pubblico non possa essere negato o reso più difficile in base al criterio della nazionalità o del luogo di residenza del destinatario contenuto nelle condizioni generali a disposizione del pubblico. Ciò non impedisce di prevedere, in queste condizioni generali, tariffe e condizioni variabili per la prestazione di un servizio se direttamente giustificate da fattori oggettivi che possono variare da paese a paese, quali gli effettivi costi supplementari derivanti dalla distanza, le caratteristiche tecniche della prestazione, le diverse condizioni del mercato, come una domanda maggiore o minore influenzata dalla stagionalità, i periodi di ferie diversi negli Stati membri e i prezzi diversi della concorrenza, o i rischi aggiuntivi in relazione a normative diverse da quelle dello Stato membro di stabilimento.

(50 bis)Spetta agli Stati membri in cui risiedono i destinatari determinare, nell’ambito della presente direttiva, le modalità di comunicazione delle informazioni ai destinatari. Spetta del pari agli Stati membri dirimere questioni quali la responsabilità in caso di comunicazione di informazioni errate o fuorvianti.

[Considerando 51 soppresso]

[Considerando 52 soppresso]

[Considerando 53 soppresso]

[Considerando 54 soppresso]

[Considerando 55 soppresso]

[Considerando 56 soppresso]

[Considerando 57 soppresso]

[Considerando 58 soppresso]

[Considerando 59 soppresso]

[Considerando 60 soppresso]

[Considerando 61 soppresso]

(62)    Tra i mezzi con i quali il prestatore può rendere facilmente accessibili al destinatario le informazioni che è tenuto a fornire è opportuno prevedere la comunicazione del suo indirizzo di posta elettronica, compreso il suo sito web. Inoltre, l’obbligo di presentare determinate informazioni nella documentazione con cui il prestatore illustra in modo dettagliato i suoi servizi dovrebbe riguardare non le comunicazioni commerciali di carattere generale come la pubblicità, ma piuttosto gli opuscoli che descrivono dettagliatamente i servizi proposti, compresi i documenti presentati su un sito web.

(63)    Gli operatori che prestano servizi che presentano un rischio diretto e particolare per la salute o sicurezza o un rischio finanziario per il destinatario o terzi dovrebbero in linea di principio essere coperti da un’adeguata assicurazione di responsabilità professionale o da un’altra forma di garanzia equivalente o comparabile; ciò implica, in particolare, che di norma il prestatore dovrebbe avere un’adeguata copertura assicurativa per i servizi che fornisce in uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro di stabilimento.

(63 bis)L’assicurazione o garanzia dovrebbe essere adeguata alla natura e alla portata del rischio, vale a dire che i prestatori di servizi dovrebbero disporre di una copertura transfrontaliera solo se effettivamente prestano servizi in altri Stati membri. Gli Stati membri non dovrebbero stabilire norme più particolareggiate in materia di copertura assicurativa e fissare ad esempio soglie minime per il capitale assicurato o limiti per le esclusioni dalla copertura assicurativa. I prestatori di servizi e le imprese di assicurazione dovrebbero mantenersi flessibili in modo da negoziare polizze assicurative mirate in funzione della natura e della portata esatte del rischio. Inoltre, non è necessario stabilire per legge l’obbligo di contrarre un’assicurazione adeguata. È sufficiente che l’obbligo di assicurazione faccia parte delle regole deontologiche stabilite dagli ordini o organismi professionali. Infine, le imprese di assicurazione non dovrebbero essere sottoposte all’obbligo di fornire una copertura assicurativa.

(64)    Occorre sopprimere i divieti totali in materia di comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate, revocando non i divieti relativi al contenuto di una comunicazione commerciale bensì le norme che, in generale e per una determinata professione, proibiscono una o più forme di comunicazione commerciale, ad esempio il divieto assoluto di pubblicità in un determinato o in determinati mezzi di comunicazione. Per quanto riguarda il contenuto e le modalità delle comunicazioni commerciali, occorre incoraggiare gli operatori del settore ad elaborare, nel rispetto del diritto comunitario, codici di condotta a livello comunitario.

(64 bis)È necessario ed è nell’interesse dei destinatari, in particolare dei consumatori, assicurare che i prestatori di servizi abbiano la possibilità di fornire servizi multidisciplinari e che le restrizioni a questo riguardo siano limitate a quanto necessario per assicurare l’imparzialità nonché l’indipendenza e l’integrità delle professioni regolamentate. Ciò lascia impregiudicati le restrizioni o i divieti relativi all’esercizio di particolari attività intesi ad assicurare l’indipendenza nei casi in cui uno Stato membro affida ad un prestatore di servizi un particolare compito, segnatamente nel settore dello sviluppo urbano.

(65)    Al fine di migliorare la trasparenza e di favorire valutazioni fondate su criteri comparabili per quanto riguarda la qualità dei servizi offerti e forniti ai destinatari, è importante che le informazioni sul significato dei marchi di qualità e di altri segni distintivi relativi a tali servizi siano facilmente accessibili. L’obbligo di trasparenza riveste particolare importanza in settori quali il turismo, in particolare il settore alberghiero, per i quali il ricorso a sistemi di classificazione è generalizzato. Inoltre, occorre analizzare in che misura la normalizzazione europea può contribuire a favorire la compatibilità e la qualità dei servizi. Le norme europee sono elaborate dagli organismi europei di normalizzazione, ossia il Comitato europeo di normazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettronica (CENELEC) e l’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI). Se necessario, la Commissione può, conformemente alle procedure previste dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[36], che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, affidare un mandato per l’elaborazione di specifiche norme europee.

(65 bis)Per risolvere potenziali problemi di esecuzione delle decisioni giudiziarie, è opportuno prevedere che gli Stati membri riconoscano garanzie equivalenti costituite da istituzioni o organismi quali banche, assicuratori o altri prestatori di servizi finanziari stabiliti in un altro Stato membro.

(66)    Lo sviluppo di una rete di autorità degli Stati membri preposte alla tutela dei consumatori, oggetto del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori[37], è complementare alla cooperazione prevista nella presente direttiva. L’applicazione della legislazione in materia di tutela dei consumatori alle situazioni transfrontaliere, in particolare in relazione alle nuove pratiche di marketing e di vendita, come pure la necessità di eliminare alcuni ostacoli specifici alla cooperazione in questo settore, richiedono un maggior grado di cooperazione fra Stati membri. In questo settore occorre in particolare provvedere affinché gli Stati membri impongano agli operatori di cessare sul loro territorio le pratiche illegali a scapito dei consumatori di un altro Stato membro.

(66 bis)La cooperazione amministrativa è essenziale ai fini del corretto funzionamento del mercato interno dei servizi. La mancanza di cooperazione tra gli Stati membri comporta la proliferazione delle norme applicabili ai prestatori o la duplicazione dei controlli sulle attività transfrontaliere e può essere sfruttata da operatori disonesti per evitare le verifiche o eludere le norme nazionali applicabili ai servizi. È dunque essenziale prevedere in capo agli Stati membri obblighi chiari e giuridicamente vincolanti di effettiva cooperazione.

(66 ter)Ai fini del capo relativo alla cooperazione amministrativa, con il termine “controllo” è fatto riferimento ad attività quali il controllo e l’accertamento dei fatti, la soluzione di problemi, l’esecuzione e l’irrogazione di sanzioni e le successive attività di follow-up.

(66 quater)       In circostanze normali la mutua assistenza è attuata direttamente tra le autorità competenti. I punti di contatto designati dagli Stati membri sono chiamati a facilitare tale processo solo se insorgono difficoltà, ad esempio se occorre assistenza per individuare l’autorità competente.

(66 quinquies)  Taluni obblighi di mutua assistenza si applicano a tutte le questioni contemplate dalla presente direttiva, comprese quelle relative ai casi in cui un prestatore di servizi si stabilisce in un altro Stato membro. Altri obblighi di mutua assistenza si applicano soltanto nei casi di prestazione di servizi transfrontalieri nei quali si applica la disposizione sulla libera prestazione di servizi. Un’ulteriore serie di obblighi si applica in tutti i casi di prestazione di servizi transfrontalieri, compresi i settori non coperti dalla disposizione sulla libera prestazione di servizi. La prestazione di servizi transfrontalieri comprende i casi di servizi prestati a distanza e quelli in cui il destinatario si reca nello Stato membro di stabilimento del prestatore di servizi per fruire degli stessi.

(66 sexies)        Nel caso dello spostamento del prestatore di servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento, è opportuno prevedere tra questi due Stati un’assistenza reciproca che consenta al primo di procedere a verifiche, ispezioni e indagini su richiesta dello Stato membro di stabilimento o di effettuare di propria iniziativa tali verifiche se si tratta esclusivamente di constatazioni fattuali.

(66 septies)       Non dovrebbe essere possibile agli Stati membri aggirare le norme stabilite nella presente direttiva, compresa la disposizione sulla libera prestazione di servizi, effettuando controlli, ispezioni o indagini che siano discriminatorie o sproporzionate.

(66 octies)        Le disposizioni della presente direttiva riguardanti lo scambio di informazioni sull’onorabilità dei prestatori lasciano impregiudicate le iniziative nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in particolare per quanto concerne lo scambio di informazioni tra autorità preposte all’applicazione della legge e i casellari giudiziari degli Stati membri.

(66 nonies)       La cooperazione tra Stati membri richiede un sistema elettronico di informazione che funzioni correttamente per consentire alle autorità competenti di individuare agevolmente i loro interlocutori negli altri Stati membri e comunicare in modo efficiente.

(67)    Occorre disporre che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, incoraggino le parti interessate ad elaborare codici di condotta a livello comunitario finalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi e tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ciascuna professione. I codici di condotta devono rispettare il diritto comunitario e in particolare il diritto della concorrenza. Essi non possono essere incompatibili con le norme di deontologia professionale giuridicamente vincolanti negli Stati membri.

(67 bis)Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l’elaborazione di codici di condotta a livello comunitario, specialmente da parte di ordini, organismi o associazioni professionali. Tali codici di condotta dovrebbero includere, a seconda della natura specifica di ogni professione, norme per le comunicazioni commerciali relative alle professioni regolamentate e norme deontologiche delle professioni regolamentate intese a garantire l’indipendenza, l’imparzialità e il segreto professionale. Dovrebbero inoltre essere inserite in tali codici di condotta le condizioni cui sono soggette le attività degli agenti immobiliari. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure di accompagnamento per incoraggiare gli ordini, gli organismi e le associazioni professionali ad applicare a livello nazionale questi codici di condotta adottati a livello comunitario.

(67 ter)I codici di condotta a livello comunitario hanno lo scopo di fissare regole di condotta minime e sono complementari ai requisiti di legge degli Stati membri. Essi non ostano a che gli Stati membri, in conformità del diritto comunitario, adottino per legge misure più rigorose, ovvero a che gli organismi o ordini professionali nazionali prevedano una maggiore tutela nei rispettivi codici nazionali di condotta.

[Considerando 68 soppresso]

[Considerando 69 soppresso]

[Considerando 70 spostato]

[Considerando 71 spostato]

[Considerando 72 soppresso]

(73)    Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[38],

 

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I

Disposizioni generali

 

Articolo 1

Oggetto

1.    La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l’esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi.

2.    La presente direttiva non riguarda la liberalizzazione dei servizi d’interesse economico generale riservati a enti pubblici o privati, né la privatizzazione di enti pubblici che forniscono servizi.

3.    La presente direttiva non riguarda né l’abolizione di monopoli che forniscono servizi né gli aiuti concessi dagli Stati membri cui si applicano le regole comunitarie di concorrenza.

La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi d’interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti concessi dagli Stati, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti.

4.    La presente direttiva non pregiudica le misure adottate a livello comunitario o nazionale, in conformità del diritto comunitario, volte a tutelare o a promuovere la diversità culturale o linguistica o il pluralismo dei media.

5.    La presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di diritto penale.

6.    La presente direttiva lascia impregiudicate la legislazione del lavoro, segnatamente le disposizioni giuridiche o contrattuali che disciplinano le condizioni occupazionali, le condizioni di lavoro, compresa la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, e il rapporto tra datori di lavoro e lavoratori, che gli Stati membri applicano in conformità del diritto comunitario. Parimenti, la presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di sicurezza sociale, quale definita nell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1408/71 sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale[39].

7.    La presente direttiva non reca pregiudizio all’esercizio dei diritti fondamentali quali riconosciuti dagli Stati membri e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, incluso il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi e di intraprendere un’azione sindacale.

 

Articolo 2

Campo di applicazione

1.    La presente direttiva si applica ai servizi forniti da prestatori stabiliti in uno Stato membro.

2.    La presente direttiva non si applica alle attività seguenti:

-a)i servizi d’interesse generale;

a)  i servizi finanziari quali l’attività bancaria, il credito, l’assicurazione e la riassicurazione, le pensioni professionali o individuali, i titoli, gli investimenti, i fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti, compresi i servizi di cui all’allegato I della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio[40];

b)  i servizi e le reti di comunicazione elettronica nonché le risorse e i servizi associati in relazione alle materie disciplinate dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19/CE[41], 2002/20/CE[42], 2002/21/CE[43], 2002/22/CE[44] e 2002/58/CE[45];

c)  i servizi di trasporto ed i servizi connessi con il trasporto rientranti nell’ambito di applicazione del titolo V del trattato CE;

c bis)      i servizi portuali;

c ter)      i servizi delle agenzie di lavoro interinale;

c quater) i servizi sanitari, indipendentemente dal fatto che vengano prestati o meno nel quadro di una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione e di finanziamento sul piano nazionale e dalla loro natura pubblica o privata;

c quinquies) i servizi audiovisivi, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, inclusi i servizi radiofonici e cinematografici;

c sexies) le attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d’azzardo nei casinò e le scommesse;

c septies) le attività connesse con l’esercizio di pubblici poteri di cui all’articolo 45 del trattato;

c octies) i servizi sociali riguardanti gli alloggi, l’assistenza ai bambini e il sostegno alle famiglie ed alle persone bisognose;

c nonies) i servizi privati di sicurezza.

3.    La presente direttiva non si applica al settore fiscale.

 

Articolo 3

Relazione con le altre disposizioni del diritto comunitario

1.    Se disposizioni della presente direttiva confliggono con disposizioni di altri atti comunitari che disciplinano aspetti specifici dell’accesso ad un’attività di servizi o del suo esercizio in settori specifici o per professioni specifiche, le disposizioni di questi altri atti comunitari prevalgono e si applicano a tali settori o professioni specifiche. Tra tali atti comunitari rientrano:

a) la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi[46];

b) il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità[47];

c) la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa all’esercizio delle attività televisive[48];

d) la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali[49].

2.    La presente direttiva non incide sulle norme di diritto internazionale privato, in particolare su quelle che disciplinano la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali. Conseguentemente, in linea di principio i consumatori beneficeranno della tutela riconosciuta loro dalla normativa sulla protezione dei consumatori vigente nel loro Stato membro.

3.    Gli Stati membri applicano le disposizioni della presente direttiva nel rispetto delle norme del trattato che disciplinano il diritto di stabilimento e la libera circolazione dei servizi.

 

Articolo 4

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

(1)“servizio”: qualsiasi attività economica non salariata di cui all’articolo 50 del trattato fornita normalmente dietro retribuzione;

(2)“prestatore”: qualsiasi persona fisica, avente la cittadinanza di uno Stato membro, o qualsiasi persona giuridica di cui all’articolo 48 del trattato, stabilita in uno Stato membro, che offre o fornisce un servizio;

(3)“destinatario”: qualsiasi persona fisica che sia cittadino di uno Stato membro o che goda di diritti conferitile da atti comunitari e qualsiasi persona giuridica, di cui all’articolo 48 del trattato, stabilita in uno Stato membro che, a scopo professionale o per altri scopi, fruisce o intende fruire di un servizio;

(4)“Stato membro di stabilimento”: lo Stato membro nel cui territorio è stabilito il prestatore del servizio considerato;

(5)“stabilimento”: l’esercizio effettivo di un’attività economica di cui all’articolo 43 del trattato a tempo indeterminato da parte del prestatore, con un’infrastruttura stabile a partire dalla quale viene effettivamente svolta l’attività di prestazione di servizi;

(6)“regime di autorizzazione”: qualsiasi procedura che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un’autorità competente allo scopo di ottenere una decisione formale o una decisione implicita relativa all’accesso ad un’attività di servizio o al suo esercizio;

(7)“requisito”: qualsiasi obbligo, divieto, condizione o limite stabilito dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri o derivante dalla giurisprudenza, dalle prassi amministrative, dalle regole degli organismi e ordini professionali o dalle regole collettive di associazioni o organizzazioni professionali adottate nell’esercizio della propria autonomia giuridica; le norme stabilite dai contratti collettivi negoziati dalle parti sociali non sono considerate di per sé come requisiti ai sensi della presente direttiva;

(7 bis)          “motivi imperativi d’interesse generale”: motivi riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, tra i quali: l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l’equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;

(8)“autorità competente”: qualsiasi organo o qualsiasi istituzione responsabile, in uno Stato membro, del controllo o della disciplina delle attività di servizi, in particolare le autorità amministrative, gli ordini professionali e le associazioni o organismi professionali che, nell’ambito della propria autonomia giuridica, disciplinano collettivamente l’accesso alle attività di servizi o il loro esercizio;

(9)soppresso

(10)  soppresso

(11)  “Stato membro nel quale è prestato il servizio”: lo Stato membro in cui il servizio è fornito da un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro;

(12)  soppresso

(13)  “professione regolamentata”: un’attività professionale o un insieme di attività professionali ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali[50];

(14)  “comunicazione commerciale”: qualsiasi forma di comunicazione destinata a promuovere, direttamente o indirettamente, beni, servizi, o l’immagine di un’impresa, di un’organizzazione o di una persona che svolge un’attività commerciale, industriale o artigianale o che esercita una professione regolamentata. Non costituiscono, di per sé, comunicazioni commerciali le informazioni seguenti:

a)  le informazioni che permettono l’accesso diretto all’attività dell’impresa, dell’organizzazione o della persona, in particolare un nome di dominio o un indirizzo di posta elettronica,

b)  le comunicazioni relative ai beni, ai servizi o all’immagine dell’impresa, dell’organizzazione o della persona elaborate in modo indipendente, in particolare se fornite in assenza di un corrispettivo economico.

 

Capo II

Semplificazione amministrativa

 

Articolo 5

Semplificazione delle procedure

1.    Gli Stati membri esaminano e all’occorrenza semplificano le procedure e le formalità relative all’accesso ad un’attività di servizi ed al suo esercizio.

1 bis.           La Commissione può stabilire formulari armonizzati a livello comunitario conformemente alla procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2. Tali formulari sono equivalenti ai certificati, agli attestati e a tutti gli altri documenti richiesti ai prestatori di servizi.

2.    Gli Stati membri che chiedono ad un prestatore o ad un destinatario di fornire un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento comprovante il rispetto di un particolare requisito, accettano i documenti rilasciati da un altro Stato membro che abbiano finalità equivalenti o dai quali risulti che il requisito in questione è rispettato. Essi non impongono la presentazione di documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto forma di originale, di copia conforme o di traduzione autenticata salvo i casi previsti da altre norme comunitarie o salvo le eccezioni giustificate da motivi imperativi d’interesse generale, fra cui l’ordine pubblico e la sicurezza.

La disposizione precedente non pregiudica il diritto degli Stati membri di richiedere traduzioni non autenticate di documenti in una delle loro lingue ufficiali.

3.    Il paragrafo 2 non si applica ai documenti cui fanno riferimento l’articolo 50 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali[51], gli articoli 45, paragrafo 3, 46, 49 e 50 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi[52], l’articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica[53], la direttiva 68/151/CEE del Consiglio[54], come modificata dalla direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società[55], e la undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato[56].

 

 

Articolo 6

Sportello unico

1.    Gli Stati membri provvedono affinché, entro tre anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, un prestatore di servizi possa espletare le procedure e le formalità seguenti, conformemente al disposto del presente Capo e del Capo II bis, presso punti di contatto denominati sportelli unici:

a)  tutte le procedure e le formalità necessarie per poter svolgere le sue attività di servizi, in particolare le dichiarazioni, notifiche o domande di autorizzazione da presentare alle autorità competenti, comprese le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione ad organismi o ordini ovvero associazioni professionali;

b)  le domande di autorizzazione necessarie all’esercizio delle sue attività di servizi.

2.    L’istituzione degli sportelli unici non pregiudica la ripartizione di funzioni e competenze tra le autorità all’interno dei sistemi nazionali.

 

Articolo 7

Diritto all’informazione

1.    Gli Stati membri provvedono affinché per il tramite degli sportelli unici i prestatori e i destinatari possano agevolmente prendere conoscenza delle informazioni seguenti:

a)  i requisiti applicabili ai prestatori stabiliti sul territorio di uno Stato membro, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle;

b)  i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, compresi quelli delle autorità competenti in materia di esercizio delle attività di servizi;

c)  i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori ed ai servizi;

d)  i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra le autorità competenti ed il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore ed un destinatario, o tra prestatori;

e)  i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.

2.    Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori e i destinatari possano beneficiare, su richiesta, dell’assistenza delle autorità competenti, che consiste nel fornire informazioni sul modo in cui i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), vengono generalmente interpretati ed applicati. Ove opportuno, tale assistenza include una semplice guida esplicativa. L’informazione è fornita in un linguaggio semplice e comprensibile.

3.    Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni e l’assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 siano fornite in modo chiaro e non ambiguo, siano facilmente accessibili a distanza e per via elettronica e siano aggiornate.

4.    Gli Stati membri provvedono affinché gli sportelli unici e le autorità competenti rispondano con la massima sollecitudine alle domande di informazioni o alle richieste di assistenza di cui ai paragrafi 1 e 2 e, in caso di richiesta irregolare o infondata, ne informino senza indugio il richiedente.

5.    Gli Stati membri attuano i paragrafi da 1 a 4 entro tre anni dall’entrata in vigore della presente direttiva.

6.    Gli Stati membri e la Commissione adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare gli sportelli unici a rendere accessibili le informazioni di cui al presente articolo in altre lingue comunitarie, purché ciò sia compatibile con la loro legislazione in materia di impiego delle lingue.

7.    L’obbligo, per le autorità competenti, di assistere i prestatori e i destinatari non impone a tali autorità di prestare consulenza legale in singoli casi ma riguarda soltanto un’informazione generale sul modo in cui i requisiti sono di norma interpretati e applicati.

 

 

 

Articolo 8

Procedure per via elettronica

1.    Gli Stati membri provvedono affinché, entro tre anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, le procedure e le formalità relative all’accesso ad una attività di servizio e al suo esercizio possano essere espletate con facilità, a distanza e per via elettronica, presso lo sportello unico e le autorità competenti.

2.    Il paragrafo 1 non riguarda i controlli del luogo in cui il servizio è prestato o delle attrezzature utilizzate dal prestatore, o l’esame fisico delle capacità di quest’ultimo.

3.    La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, le modalità d’applicazione del paragrafo 1 al fine di agevolare l’interoperabilità dei sistemi di informazione e l’uso di procedure per via elettronica fra Stati membri.

 

 

Capo II bis

Libertà di stabilimento dei prestatori

Sezione 1

Autorizzazioni

 

Articolo 9

Regimi di autorizzazione

1.    Gli Stati membri possono subordinare l’accesso ad un’attività di servizio e il suo esercizio ad un regime di autorizzazione soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)    il regime di autorizzazione non è discriminatorio nei confronti del prestatore;

b)    la necessità di un regime di autorizzazione è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale;

c)    l’obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva, in particolare in quanto un controllo a posteriori interverrebbe troppo tardi per avere reale efficacia.

2.    Nella relazione prevista all’articolo 41 gli Stati membri indicano i propri regimi di autorizzazione e ne motivano la conformità al paragrafo 1.

3.    Le disposizioni della presente sezione non si applicano agli aspetti dei regimi di autorizzazione che sono soggetti ad armonizzazione a titolo di altri strumenti comunitari.

 

Articolo 10

Condizioni di rilascio dell’autorizzazione

1.    I regimi di autorizzazione devono basarsi su criteri che inquadrino l’esercizio del potere di valutazione da parte delle autorità competenti affinché tale potere non sia utilizzato in modo arbitrario o discrezionale.

2.    I criteri di cui al paragrafo 1 devono essere:

a)  non discriminatori;

b)  giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;

c)  commisurati all’obiettivo di interesse generale;

d)  precisi e inequivocabili;

e)  oggettivi;

f)   resi pubblici preventivamente;

f bis)       trasparenti e accessibili.

3.    Le condizioni di rilascio dell’autorizzazione relativa ad un nuovo stabilimento non rappresentano un doppione di requisiti e controlli equivalenti o sostanzialmente comparabili, quanto a finalità, a quelli ai quali il prestatore è già assoggettato in un altro Stato membro o nello stesso Stato membro. I punti di contatto di cui all’articolo 33 e il prestatore assistono l’autorità competente fornendo le informazioni necessarie in merito a questi requisiti. Nel valutare se i requisiti sono equivalenti o sostanzialmente comparabili, oltre ad obiettivo e scopo ne verranno esaminati l’effetto e l’efficacia d’applicazione.

4.    L’autorizzazione permette al prestatore di accedere all’attività di servizi o di esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche mediante l’apertura di rappresentanze, succursali, filiali o uffici, tranne nei casi in cui la necessità di un’autorizzazione specifica o di una limitazione dell’autorizzazione ad una determinata parte del territorio per ogni stabilimento sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.

5.    L’autorizzazione è concessa non appena da un adeguato esame risulti che le condizioni stabilite per ottenere l’autorizzazione sono soddisfatte.

6.    Le eventuali risposte negative o altre risposte delle autorità competenti nonché il diniego o il ritiro dell’autorizzazione devono essere motivati, tenendo conto in particolare delle disposizioni del presente articolo, e devono poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale.

7.    Il presente articolo non mette in discussione la ripartizione di competenze, a livello locale o regionale, delle autorità degli Stati membri che concedono tale autorizzazione.

 

 

Articolo 11

Durata di validità dell’autorizzazione

1.    L’autorizzazione rilasciata al prestatore non ha durata limitata, ad eccezione dei casi seguenti:

a)  l’autorizzazione prevede il rinnovo automatico o è esclusivamente soggetta al costante rispetto dei requisiti;

b)  il numero di autorizzazioni disponibili è limitato da un motivo imperativo di interesse generale; o

c)  una durata limitata è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.

2.    Il paragrafo 1 non riguarda il termine massimo entro il quale il prestatore deve effettivamente cominciare la sua attività dopo aver ricevuto l’autorizzazione.

3.    Gli Stati membri assoggettano un prestatore all’obbligo di informare lo sportello unico competente di cui all’articolo 6 dei seguenti cambiamenti:

-    l’apertura di filiali le cui attività rientrano nel campo di applicazione del regime di autorizzazione;

-    i cambiamenti della sua situazione che comportino il venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

4.    Il presente articolo non pregiudica la facoltà degli Stati membri di revocare le autorizzazioni qualora non siano più rispettate le condizioni di autorizzazione.

 

Articolo 12

Selezione tra diversi candidati

1.    Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.

2.    Nei casi di cui al paragrafo 1 l’autorizzazione deve essere rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami.

3.    Fatti salvi il paragrafo 1 e gli articoli 9 e 10, gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell’ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d’interesse generale conformi al diritto comunitario.

 

Articolo 13

Procedure di autorizzazione

1.    Le procedure e le formalità di autorizzazione devono essere chiare, rese pubbliche preventivamente e tali da garantire ai richiedenti che la loro domanda sarà trattata con obiettività e imparzialità.

2.    Le procedure e le formalità di autorizzazione non sono dissuasive e non complicano o ritardano indebitamente la prestazione del servizio.Esse devono essere facilmente accessibili e gli oneri che ne possono derivare per i richiedenti devono essere commisurati ai costi delle procedure di autorizzazione e non essere superiori al costo della procedura.

3.    Le procedure e le formalità di autorizzazione sono tali da garantire ai richiedenti che la loro domanda sia trattata con la massima sollecitudine e, in ogni modo, entro un termine di risposta ragionevole prestabilito e reso pubblico preventivamente. Il termine decorre solo dal momento in cui viene presentata tutta la documentazione.

4.    In mancanza di risposta entro il termine di cui al paragrafo 3 l’autorizzazione si considera rilasciata. Per talune attività specifiche può tuttavia essere previsto un regime diverso se giustificato da un motivo imperativo di interesse generale.

5.    Ogni domanda di autorizzazione è oggetto di una ricevuta inviata con la massima sollecitudine. La ricevuta deve contenere le informazioni seguenti:

a)    il termine di risposta di cui al paragrafo 3;

b)    i mezzi di ricorso previsti;

c)    la menzione che, in mancanza di risposta entro il termine previsto, l’autorizzazione è considerata come concessa.

6.    Qualora la domanda sia incompleta, i richiedenti sono informati quanto prima della necessità di presentare ulteriori documenti, nonché di eventuali effetti sul termine di risposta ragionevole di cui al paragrafo 3.

7.    Qualora una domanda sia respinta in quanto non rispetta le procedure o le formalità necessarie, i richiedenti devono esserne informati il più presto possibile.

 

Sezione 2

Requisiti vietati o soggetti a valutazione

 

Articolo 14

Requisiti vietati

Gli Stati membri non subordinano l’accesso ad un’attività di servizi o il suo esercizio sul loro territorio al rispetto dei requisiti seguenti:

(1)   requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull’ubicazione della sede legale, in particolare:

a)  il requisito della cittadinanza per il prestatore, il suo personale, i detentori del capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;

b)  il requisito della residenza sul loro territorio per il prestatore, il suo personale, i detentori del capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;

(2)   il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato membro o di essere iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o associazioni professionali di diversi Stati membri;

(3)   restrizioni della libertà, per il prestatore, di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario, in particolare l’obbligo per il prestatore, di avere lo stabilimento principale sul loro territorio o restrizioni alla libertà di scegliere tra essere stabilito in forma di rappresentanza, succursale o filiale;

(4)   condizioni di reciprocità con lo Stato membro nel quale il prestatore ha già uno stabilimento, salvo quelle previste in atti comunitari riguardanti l’energia;

(5)   l’applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio dell’autorizzazione alla prova dell’esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell’attività o alla valutazione dell’adeguatezza dell’attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti dall’autorità competente; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d’interesse generale;

(6)   il coinvolgimento diretto o indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli organi consultivi, ai fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell’adozione di altre decisioni delle autorità competenti, ad eccezione degli organismi o ordini e delle associazioni professionali o di altre organizzazioni che agiscono in qualità di autorità competente; tale divieto non riguarda la consultazione di organismi quali le camere di commercio o le parti sociali su questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione.

(7)   l’obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un’assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito sul territorio degli Stati membri in questione. Ciò lascia impregiudicati la facoltà, per gli Stati membri, di esigere garanzie finanziarie in quanto tali come pure i requisiti relativi alla partecipazione a un fondo collettivo di indennizzo, ad esempio per i membri di organismi o ordini o di organizzazioni professionali;

(8)   l’obbligo di essere già stato iscritto per un determinato periodo nei registri degli Stati membri in questione o di aver in precedenza esercitato l’attività sul loro territorio per un determinato periodo.

 

Articolo 15

Requisiti da valutare

1.    Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico prevede i requisiti di cui al paragrafo 2 e provvedono affinché tali requisiti siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri adattano le loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per renderle conformi a tali condizioni.

2.    Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico subordina l’accesso a un’attività di servizi o il suo esercizio al rispetto dei requisiti non discriminatori seguenti:

a)  restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori;

b)  requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico;

c)  obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società;

d)  requisiti diversi da quelli relativi alle questioni disciplinate dalla direttiva 2005/36/CE[57] del Parlamento europeo e del Consiglio sul riconoscimento delle qualifiche professionali o da quelli previsti in altre norme comunitarie, che riservano l’accesso alle attività di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell’attività;

e)  il divieto di disporre di più stabilimenti sullo stesso territorio nazionale;

f)   requisiti che stabiliscono un numero minimo di dipendenti;

g)  tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore deve rispettare;

h)  soppresso

i)   soppresso

j)   l’obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici.

3.    Gli Stati membri verificano che i requisiti di cui al paragrafo 2 soddisfino le condizioni seguenti:

a)  non discriminazione: i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori in funzione della cittadinanza o, per quanto riguarda le società, dell’ubicazione della sede legale;

b)  necessità: i requisiti sono giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;

c)  proporzionalità: i requisiti devono essere tali da garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito; essi non devono andare al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo; inoltre non deve essere possibile sostituire questi requisiti con altre misure meno restrittive che permettono di conseguire lo stesso risultato.

4.    Le norme previste nei paragrafi da 1 a 3 si applicano alla legislazione riguardante i servizi d’interesse economico generale solo in quanto la loro applicazione non ostacoli, de iure o de facto, la funzione particolare di tali servizi.

5.    Nella relazione di valutazione reciproca di cui all’articolo 41, gli Stati membri precisano quanto segue:

a)  i requisiti che intendono mantenere e le ragioni per le quali ritengono che tali requisiti siano conformi alle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4;

b)  i requisiti che sono stati soppressi o attenuati.

6.    A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri possono introdurre nuovi requisiti quali quelli indicati al paragrafo 2 soltanto quando essi sono conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3 e sono resi necessari da circostanze nuove.

7.    Gli Stati membri notificano alla Commissione, in fase di progetto, le nuove disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono i requisiti di cui al paragrafo 5, specificandone le motivazioni. La Commissione comunica tali disposizioni agli altri Stati membri. La notifica non osta a che gli Stati membri adottino le disposizioni in questione.

Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla notifica, la Commissione esamina la compatibilità di queste nuove disposizioni con il diritto comunitario e adotta, all’occorrenza, una decisione per chiedere allo Stato membro interessato di astenersi dall’adottarle o di sopprimerle.

 

 

Capo III

Libera circolazione dei servizi

Sezione 1

Libera prestazione di servizi e deroghe relative

 

Articolo 16

Libera prestazione di servizi

1.    Gli Stati membri rispettano il diritto dei prestatori di servizi di fornire un servizio in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti.

Lo Stato membro in cui il servizio viene prestato assicura il libero accesso a un’attività di servizi e il libero esercizio della medesima sul proprio territorio.

Gli Stati membri non possono subordinare l’accesso a un’attività di servizi o l’esercizio della medesima sul proprio territorio a requisiti che non rispettino i seguenti principi:

a) non discriminazione: i requisiti non possono essere direttamente o indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o, nel caso di persone giuridiche, della sede,

b) necessità: i requisiti devono essere giustificati da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell’ambiente,

c) proporzionalità: i requisiti sono tali da garantire il raggiungimento dell’obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo.

2.    Gli Stati membri non possono restringere la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare, imponendo i requisiti seguenti:

a) l’obbligo per il prestatore di essere stabilito sul loro territorio;

b) l’obbligo per il prestatore di ottenere un’autorizzazione dalle autorità competenti, compresa l’iscrizione in un registro o a un ordine professionale sul loro territorio, salvo i casi previsti dalla presente direttiva o da altri strumenti di diritto comunitario;

c) il divieto imposto al prestatore di dotarsi sul loro territorio di una determinata infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all’esecuzione delle prestazioni in questione;

d) l’applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente;

e) l’obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l’esercizio di un’attività di servizi rilasciato dalle loro autorità competenti;

f) i requisiti, a eccezione di quelli in materia di salute e di sicurezza sul posto di lavoro, relativi all’uso di attrezzature e di materiali che costituiscono parte integrante della prestazione del servizio;

g) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi di cui all’articolo 20.

3.    Allo Stato membro in cui il prestatore del servizio si trasferisce non può essere impedito di imporre requisiti in materia di fornitura di un’attività di servizi qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o tutela dell’ambiente e in conformità del paragrafo 1. Allo stesso modo, a quello Stato membro non può essere impedito di applicare, conformemente al diritto comunitario, le proprie norme in materia di condizioni dell’occupazione, comprese le norme che figurano negli accordi collettivi.

4.    Al più tardi entro cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente direttiva e previa consultazione degli Stati membri e delle parti sociali a livello comunitario, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente articolo, in cui esamina la necessità di proporre misure di armonizzazione per le attività di servizi che rientrano nel campo d’applicazione della presente direttiva.

 

Articolo 17

Ulteriori deroghe alla libera prestazione di servizi

L’articolo 16 non si applica:

(1)   ai servizi di interesse economico generale forniti in un altro Stato membro, fra cui:

a)  nel settore postale, i servizi contemplati dalla direttiva 97/67/CE[58] del Parlamento europeo e del Consiglio;

b)  nel settore dell’energia elettrica, i servizi contemplati dalla direttiva 2003/54/CE[59]del Parlamento europeo e del Consiglio;

c)  nel settore del gas, i servizi contemplati dalla direttiva 2003/55/CE[60] del Parlamento europeo e del Consiglio;

d)  i servizi di distribuzione e fornitura idriche e i servizi di gestione delle acque reflue;

e)  il trattamento dei rifiuti;

(2)   soppresso

(3)   soppresso

(4)   soppresso

(5)   alle materie disciplinate dalla direttiva 96/71/CE[61] del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi;

(6)   alle materie disciplinate dalla direttiva 95/46/CE[62] del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

(7)   alle materie disciplinate dalla direttiva 77/249/CEE del Consiglio[63] intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati;

(7 bis)          alle attività di recupero giudiziario dei crediti;

(8)   alle materie disciplinate dal titolo II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[64] relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, compresi i requisiti negli Stati membri dove il servizio è prestato che riservano un’attività ad una particolare professione;

(9)   alle materie disciplinate dal regolamento (CEE) 1408/71 del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale[65];

(10)  per quanto riguarda le formalità amministrative relative alla libera circolazione delle persone ed alla loro residenza, alle questioni disciplinate dalle disposizioni della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri[66], che stabiliscono le formalità amministrative a carico dei beneficiari da espletare presso le autorità competenti dello Stato membro in cui è prestato il servizio;

(11)  per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi che si spostano in un altro Stato membro nell’ambito di una prestazione di servizi, alla possibilità per gli Stati membri di imporre l’obbligo di un visto o di un permesso di soggiorno ai cittadini di paesi terzi che non godono del regime di riconoscimento reciproco di cui all’articolo 21 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, o alla possibilità di imporre ai cittadini di paesi terzi l’obbligo di presentarsi alle autorità competenti dello Stato membro in cui è prestato il servizio al momento del loro ingresso o successivamente;

(12)  al regime di autorizzazione previsto dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio[67];

(13)  ai diritti d’autore e diritti connessi, ai diritti di cui alla direttiva 87/54/CEE del Consiglio[68] e alla direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[69] nonché ai diritti di proprietà industriale;

(14)  agli atti per i quali la legge richiede l’intervento di un notaio;

(15)  alle materie disciplinate dalla direttiva …/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati e che modifica le direttive 78/660/CEE[70] e 83/349/CEE[71];

(16)  soppresso

(17)  soppresso

(18)  soppresso

(19)  all’immatricolazione dei veicoli presi in leasing in un altro Stato membro;

(20)  alle disposizioni riguardanti obblighi contrattuali e non contrattuali, compresa la forma dei contratti, determinate in virtù delle norme di diritto internazionale privato.

 

[Articolo 18 soppresso]

 

Articolo 19

Deroga per casi individuali

1.    In deroga all’articolo 16 e a titolo eccezionale, uno Stato membro può prendere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro misure relative alla sicurezza dei servizi.

[a), b) e c) soppressi]

2.    Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere assunte esclusivamente nel rispetto della procedura di mutua assistenza prevista all’articolo 37 e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)    le disposizioni nazionali a norma delle quali sono assunte le misure non hanno fatto oggetto di un’armonizzazione comunitaria riguardante il settore di cui al paragrafo 1;

b)    le misure proteggono maggiormente il destinatario rispetto a quelle che adotterebbe lo Stato membro di stabilimento in conformità delle sue disposizioni nazionali;

c)    lo Stato membro di stabilimento non ha adottato alcuna misura o ha adottato misure insufficienti rispetto a quelle di cui all’articolo 37, paragrafo 2;

d)    le misure sono proporzionate.

3.    I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le disposizioni che garantiscono la libertà di prestazione dei servizi o che permettono deroghe a detta libertà, previste in atti comunitari.

 

Sezione 2

Diritti dei destinatari di servizi

 

Articolo 20

Restrizioni vietate

Gli Stati membri non possono imporre al destinatario requisiti che limitano l’utilizzazione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare i requisiti seguenti:

a)    l’obbligo di ottenere un’autorizzazione dalle loro autorità competenti o quello di presentare una dichiarazione presso di esse;

b)    limiti alla concessione di aiuti finanziari a causa del fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro o in funzione del luogo di esecuzione della prestazione;

c)    l’assoggettamento del destinatario a tasse discriminatorie o sproporzionate sull’attrezzatura necessaria per ricevere un servizio a distanza proveniente da un altro Stato membro.

 

Articolo 21

Non discriminazione

1.    Gli Stati membri provvedono affinché al destinatario non vengano imposti requisiti discriminatori fondati sulla sua nazionalità o sul suo luogo di residenza.

2.    Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni generali di accesso a un servizio che il prestatore mette a disposizione del grande pubblico non contengano condizioni discriminatorie basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilità di prevedere condizioni d’accesso differenti allorché queste sono direttamente giustificate da criteri oggettivi.

 

Articolo 22

Assistenza ai destinatari

1.    Gli Stati membri provvedono affinché i destinatari possano ottenere attraverso gli sportelli unici:

a)  informazioni sui requisiti applicati negli altri Stati membri in materia di accesso alle attività di servizi e al loro esercizio, in particolare quelli connessi con la tutela dei consumatori;

b)  informazioni generali sui mezzi di ricorso esperibili in caso di controversia tra un prestatore e un destinatario;

c)  i dati delle associazioni o organizzazioni, compresi gli sportelli della rete dei centri europei dei consumatori (rete CEC), presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.

Se del caso, la consulenza delle autorità competenti include una semplice guida esplicativa.

Le informazioni e l’assistenza sono fornite in modo chiaro e univoco, sono facilmente accessibili a distanza anche per via elettronica e sono tenute aggiornate.

2.    Gli Stati membri possono affidare il compito di cui al paragrafo 1 agli sportelli unici o ad altri organismi quali i punti di contatto della rete dei centri europei dei consumatori (rete CEC), le associazioni di consumatori o i centri Euro Info.

Entro la data prevista all’articolo 45 gli Stati membri comunicano i nomi e gli indirizzi degli organismi designati alla Commissione, che li trasmette a tutti gli Stati membri.

3.    Per comunicare le informazioni di cui al paragrafo 1, l’organismo interpellato dal destinatario si rivolge all’organismo dello Stato membro interessato. Quest’ultimo comunica le informazioni richieste con la massima sollecitudine. Gli Stati membri provvedono affinché tali organismi si assistano reciprocamente e si adoperino per instaurare forme efficaci di cooperazione.

4.    La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, le misure d’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, precisando le modalità tecniche degli scambi di informazioni fra organismi di Stati membri diversi e, in particolare, l’interoperabilità dei sistemi di informazione.

 

[Articolo 23 soppresso]

 

[Articolo 24 soppresso]

 

[Articolo 25 soppresso]

 

 

Capo IV

Qualità dei servizi

 

Articolo 26

Informazioni sui prestatori e sui loro servizi

1.    Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori mettano a disposizione del destinatario le informazioni seguenti:

a)   il nome del prestatore, il suo status e forma giuridica, l’indirizzo postale al quale il prestatore è stabilito e tutti i dati necessari per entrare rapidamente in contatto e comunicare con il prestatore direttamente e, se del caso, per via elettronica;

b)   ove il prestatore sia iscritto in un registro commerciale o altro registro pubblico analogo, la denominazione di tale registro ed il numero di immatricolazione del prestatore o mezzi equivalenti atti ad identificarlo in tale registro;

c)   ove l’attività sia assoggettata ad un regime di autorizzazione, i dati dell’autorità competente o dello sportello unico;

d)   ove il prestatore eserciti un’attività soggetta all’IVA, il numero di identificazione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE[72] del Consiglio;

e)   per quanto riguarda le professioni regolamentate, gli ordini professionali o gli organismi affini presso i quali il prestatore è iscritto, la qualifica professionale e lo Stato membro nel quale è stata acquisita;

f)              le eventuali clausole e condizioni generali applicate dal prestatore;

g)   le clausole contrattuali relative alle norme applicabili al contratto e/o relative alla giurisdizione competente.

2.    Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1, a scelta del prestatore:

a)  siano comunicate dal prestatore di propria iniziativa;

b)  siano facilmente accessibili al destinatario sul luogo della prestazione del servizio o di stipula del contratto;

c)  siano facilmente accessibili al destinatario per via elettronica tramite un indirizzo comunicato dal prestatore;

d)  figurino in tutti i documenti informativi che il prestatore fornisce al destinatario per presentare dettagliatamente il servizio offerto.

3.  Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori, su richiesta del destinatario, comunichino le seguenti informazioni supplementari:

a)  le principali caratteristiche del servizio;

b)  il costo del servizio o, se non è possibile indicare un prezzo esatto, il metodo di calcolo del prezzo per permettere al destinatario di verificarlo, o un preventivo sufficientemente dettagliato;

[c) soppresso]

d)  per quanto riguarda le professioni regolamentate, un riferimento alle regole professionali in vigore nello Stato membro di stabilimento e ai mezzi per prenderne visione.

4.    Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni che il prestatore è tenuto a fornire in conformità del presente capo siano rese disponibili o comunicate in modo chiaro e senza ambiguità nonché in tempo utile prima della stipula del contratto o, in assenza di contratto scritto, prima che il servizio sia prestato.

5.    I requisiti in materia di informazione di cui al presente capo si aggiungono ai requisiti già previsti dal diritto comunitario e non ostano a che gli Stati membri impongano requisiti supplementari in materia di informazioni ai prestatori stabiliti sul loro territorio.

6.    La Commissione può, conformemente alla procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, precisare il contenuto delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo in funzione della specificità di talune attività e può precisare le modalità pratiche di applicazione del paragrafo 2.

 

Articolo 27

Assicurazioni e garanzie in caso di responsabilità professionale

1.    Gli Stati membri possono provvedere affinché i prestatori i cui servizi presentano un rischio diretto e particolare per la salute o per la sicurezza del destinatario o di un terzo o per la sicurezza finanziaria del destinatario sottoscrivano un’assicurazione di responsabilità professionale commisurata alla natura e alla portata del rischio o forniscano una garanzia o prevedano altre disposizioni analoghe equivalenti o essenzialmente comparabili quanto a finalità. L’assicurazione di responsabilità professionale o altra garanzia copre i rischi presentati da tali servizi qualora siano forniti in altri Stati membri nello stesso modo di quando sono forniti nello Stato membro di stabilimento del prestatore di servizi.

2.    Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino al destinatario, su richiesta di quest’ultimo, le informazioni sull’assicurazione o sulle garanzie di cui al paragrafo 1, in particolare il nome e l’indirizzo dell’assicuratore o del garante e la copertura geografica.

3.    Quando un prestatore si stabilisce sul loro territorio, gli Stati membri non possono imporgli un’assicurazione di responsabilità professionale o una garanzia se è già coperto da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto a finalità e copertura fornita in termini di rischio o capitale assicurati o massimale della garanzia, nonché eventuali esclusioni dalla copertura, in un altro Stato membro in cui è già stabilito. Qualora l’equivalenza sia solo parziale, gli Stati membri possono esigere una garanzia complementare per gli aspetti non ancora coperti.

Quando uno Stato membro richiede ai prestatori di servizi stabiliti sul suo territorio di sottoscrivere un’assicurazione di responsabilità professionale o altra garanzia, detto Stato membro accetta quale prova sufficiente un attestato dell’esistenza di tale assicurazione rilasciato da istituti di credito e assicuratori stabiliti in un altro Stato membro.

4.    I paragrafi1, 2 e 3 non incidono sull’applicabilità dei regimi di assicurazione o di garanzia professionale previsti in altre norme comunitarie.

5.    Nell’ambito dell’applicazione del paragrafo 1, la Commissione può, conformemente alla procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, stabilire un elenco dei servizi che presentano le caratteristiche di cui al paragrafo 1 e criteri comuni per definire il carattere appropriato, in funzione della natura e della portata del rischio, dell’assicurazione o delle garanzie precisate in detto paragrafo. In conformità della procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, la Commissione può anche stabilire una procedura che, in caso di comprovata incapacità del mercato delle assicurazioni a fornire un’assicurazione adeguata, e in base a condizioni specifiche comprendenti una notifica alla Commissione, consenta agli Stati membri di sostituire l’obbligo previsto nel presente articolo con un requisito in materia di informazione per un periodo limitato.

6.    Ai fini del presente articolo, per

- "rischio diretto e particolare" s’intende un rischio derivante direttamente dalla prestazione del servizio;

- "salute e sicurezza" s’intende, in relazione a un destinatario o a terzi, la prevenzione del decesso o di gravi danni corporali;

- "sicurezza finanziaria" s’intende, in relazione a un destinatario, la prevenzione di perdite significative di denaro o del valore di un bene;

- "assicurazione di responsabilità professionale" s’intende l’assicurazione sottoscritta da un prestatore con riguardo alle potenziali responsabilità nei confronti dei destinatari e, se del caso, di terzi, derivanti dalla prestazione del servizio.

 

Articolo 28

Garanzia post vendita

1.    Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino al destinatario, su sua richiesta, informazioni sull’esistenza o meno di una garanzia post vendita, sul suo contenuto e sugli elementi essenziali necessari alla sua applicazione, soprattutto in termini di durata e di copertura territoriale.

2.    Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 figurino in tutta la documentazione informativa dei prestatori che presenta in modo dettagliato i loro servizi.

3.    I paragrafi 1 e 2 non incidono sull’applicabilità di regimi di garanzia post-vendita previsti da altre norme comunitarie.

 

Articolo 29

Comunicazioni commerciali emananti dalle professioni regolamentate

1.    Gli Stati membri sopprimono tutti i divieti totali in materia di comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate.

2.    Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni commerciali che emanano dalle professioni regolamentate ottemperino alle regole professionali, in conformità del diritto comunitario, riguardanti, in particolare, l’indipendenza, la dignità e l’integrità della professione nonché il segreto professionale, nel rispetto della specificità di ciascuna professione. Le regole professionali in materia di comunicazioni commerciali devono essere non discriminatorie, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e proporzionate.

 

Articolo 30

Attività multidisciplinari

1.    Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori non siano assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l’esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse.

Tuttavia, tali requisiti possono essere imposti ai prestatori seguenti:

a)  le professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l’indipendenza e l’imparzialità;

b)  i prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui ciò sia giustificato per assicurarne l’indipendenza e l’imparzialità.

2.  Quando le attività multidisciplinari tra i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sono autorizzate, gli Stati membri provvedono affinché:

a)  siano evitati i conflitti di interesse e le incompatibilità tra determinate attività;

b)  siano garantite l’indipendenza e l’imparzialità che talune attività richiedono;

c)  le regole di deontologia professionale e di condotta relative alle diverse attività siano compatibili tra loro, soprattutto in materia di segreto professionale.

3.    Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino al destinatario, su sua richiesta, informazioni sulle loro attività e collaborazioni pluridisciplinari e sulle misure prese per evitare i conflitti di interesse. Queste informazioni devono figurare in tutta la documentazione informativa con la quale i prestatori presentano in modo dettagliato i loro servizi.

4.    Nella relazione di cui all’articolo 41, gli Stati membri precisano i prestatori soggetti ai requisiti di cui al paragrafo 1, il contenuto dei requisiti e le ragioni per le quali li ritengono giustificati.

 

Articolo 31

Politica in materia di qualità dei servizi

1.    Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare i prestatori a garantire, su base volontaria, la qualità dei servizi, in particolare:

a)  facendo certificare o valutare le loro attività da organismi indipendenti,

b)  elaborando una carta di qualità propria o aderendo alle carte o ai marchi di qualità messi a punto da organismi e ordini professionali a livello comunitario.

2.    Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sul significato di taluni marchi e sui criteri di attribuzione dei marchi e di altri attestati di qualità relativi ai servizi siano facilmente accessibili ai destinatari e ai prestatori.

3.    Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare gli ordini professionali, le camere di commercio e artigianato e le associazioni dei consumatori negli Stati membri a collaborare a livello comunitario per promuovere la qualità dei servizi, in particolare facilitando il riconoscimento della qualità dei prestatori.

4.    Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare lo sviluppo della comunicazione critica, in particolare da parte delle associazioni dei consumatori, relativa alle qualità e ai difetti dei servizi, in particolare lo sviluppo a livello comunitario di prove o collaudi comparativi e della comunicazione dei loro risultati.

5.    Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, incoraggiano lo sviluppo di norme volontarie europee intese ad agevolare la compatibilità fra servizi forniti da prestatori di Stati membri diversi, l’informazione del destinatario e la qualità dei servizi.

 

Articolo 32

Risoluzione delle controversie

1.    Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori forniscano i propri dati, in particolare un indirizzo postale, un numero di fax o un indirizzo di posta elettronica e un numero telefonico ai quali tutti i destinatari, compresi quelli residenti in un altro Stato membro, possono presentare un reclamo o chiedere informazioni sul servizio fornito. I prestatori forniscono il loro domicilio legale se questo non coincide con il loro indirizzo abituale per la corrispondenza.

2.    Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori rispondano ai reclami di cui al paragrafo 1 con la massima sollecitudine e diano prova di buona volontà per trovare soluzioni soddisfacenti.

3.    Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori siano tenuti a provare che gli obblighi di informazione previsti dalla presente direttiva sono rispettati e che le informazioni sono esatte.

4.    Qualora per ottemperare ad una decisione giudiziaria sia necessaria una garanzia finanziaria, gli Stati membri riconoscono le garanzie equivalenti costituite da un istituto di credito o un assicuratore stabilito in un altro Stato membro. L’istituto di credito deve essere autorizzato in uno Stato membro ai sensi della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[73] relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, e l’assicuratore autorizzato ai sensi della direttiva 73/239/CEE del Consiglio[74] in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[75] relativa all’assicurazione sulla vita.

5.    Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori, soggetti ad un codice di condotta o membri di un’associazione o di un organismo professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo di regolamentazione extragiudiziario, ne informino il destinatario facendone menzione in tutti i documenti che presentano in modo dettagliato uno dei loro servizi e indichino in che modo è possibile reperire informazioni dettagliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a tale meccanismo.

 

Capo V

Cooperazione amministrativa

 

Articolo 33

Mutua assistenza - Obblighi generali

1.    Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca e si adoperano per instaurare forme di collaborazione efficaci onde garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi.

2.    Ai fini del presente capo, gli Stati membri designano uno o più punti di contatto comunicandone i dati agli altri Stati membri e alla Commissione. La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente l’elenco dei punti di contatto.

3.    Le richieste di informazioni e le richieste di effettuare verifiche, ispezioni e indagini a titolo del presente capo sono debitamente motivate, in particolare specificando la ragione della richiesta. Le informazioni scambiate sono utilizzate solo in relazione alla questione per cui sono state richieste.

4.    Qualora ricevano una richiesta di assistenza dalle autorità competenti di un altro Stato membro, gli Stati membri provvedono affinché i prestatori stabiliti sul loro territorio comunichino alle loro autorità competenti tutte le informazioni necessarie al controllo delle loro attività in conformità della legislazione nazionale.

5.    Qualora insorgano difficoltà nel soddisfare una richiesta di informazioni o nell’effettuare verifiche, ispezioni e indagini, gli Stati membri in causa avvertono sollecitamente lo Stato membro richiedente al fine di trovare una soluzione.

6.    Gli Stati membri forniscono al più presto e per via elettronica le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione.

7.    Gli Stati membri provvedono affinché i registri nei quali i prestatori sono iscritti e che possono essere consultati dalle autorità competenti sul loro territorio siano altresì consultabili, alle stesse condizioni, dalle competenti autorità omologhe degli altri Stati membri.

8.    Gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni su casi in cui altri Stati membri non assolvono ai loro obblighi di mutua assistenza. Laddove necessario, la Commissione prende misure appropriate, comprese quelle di cui all’articolo 226 del trattato, per assicurare che gli Stati membri in questione assolvano ai loro obblighi di mutua assistenza. La Commissione informa periodicamente gli Stati membri circa il funzionamento delle disposizioni relative alla mutua assistenza.

 

 

Articolo 33 bis

Mutua assistenza - Obblighi generali per lo Stato membro di stabilimento

1.    Per quanto riguarda i prestatori che forniscono servizi in un altro Stato membro, lo Stato membro di stabilimento fornisce le informazioni sui prestatori di servizi stabiliti sul suo territorio richieste da un altro Stato membro, in particolare la conferma del loro stabilimento sul suo territorio e del fatto che, a quanto gli risulta, essi non vi esercitano attività in modo illegale.

2.    Lo Stato membro di stabilimento procede alle verifiche, ispezioni e indagini richieste da un altro Stato membro e informa quest’ultimo dei risultati e, se del caso, dei provvedimenti presi. In tale contesto le autorità competenti intervengono nei limiti delle competenze loro attribuite nei rispettivi Stati membri. Le autorità competenti possono decidere le misure più appropriate da assumere, caso per caso, per soddisfare la richiesta di un altro Stato membro.

3.    Qualora venga a conoscenza di comportamenti o atti precisi di un prestatore stabilito sul suo territorio che presta servizi in altri Stati membri che, a sua conoscenza, possano causare grave pregiudizio alla salute o alla sicurezza delle persone o all’ambiente, lo Stato membro di stabilimento ne informa al più presto gli altri Stati membri e la Commissione.

 

Articolo 34

Controllo da parte dello Stato membro di stabilimento in caso di spostamento temporaneo del prestatore in un altro Stato membro

1.    Nei casi non contemplati dall’articolo 35, paragrafo 1, lo Stato membro di stabilimento controlla il rispetto dei suoi requisiti in conformità dei poteri di sorveglianza previsti dal suo ordinamento nazionale, in particolare mediante misure di controllo sul luogo di stabilimento del prestatore di servizi.

2.    Lo Stato membro di stabilimento non può omettere di adottare misure di controllo o di esecuzione sul proprio territorio per il motivo che il servizio è stato prestato o ha causato danni in un altro Stato membro.

3.    L’obbligo di cui al paragrafo 1 non comporta il dovere per lo Stato membro di stabilimento di effettuare verifiche e controlli fattuali nel territorio dello Stato membro in cui è prestato il servizio. Tali verifiche e controlli sono effettuati dalle autorità dello Stato membro in cui il prestatore svolge temporaneamente la sua attività, su richiesta delle autorità dello Stato membro di stabilimento, in conformità dell’articolo 35.

 

Articolo 35

Controllo da parte dello Stato membro in cui è prestato il servizio in caso di spostamento temporaneo del prestatore

1.    Per quanto riguarda i requisiti nazionali che possono essere imposti in base all’articolo 16 o 17, lo Stato membro in cui è prestato il servizio è responsabile del controllo sull’attività del prestatore di servizi sul suo territorio. In conformità del diritto comunitario, lo Stato membro in cui è prestato il servizio:

- adotta tutte le misure necessarie al fine di garantire che il prestatore si conformi a tali requisiti per quanto riguarda l’accesso a un’attività di servizi sul proprio territorio e il suo esercizio;

- procede alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per controllare il servizio prestato.

2.    Per quanto riguarda i requisiti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, nel caso in cui un prestatore si sposti temporaneamente in un altro Stato membro in cui non è stabilito per prestarvi un servizio, le autorità competenti di tale Stato membro partecipano al controllo del prestatore conformemente ai paragrafi 3 e 4.

3.    Su richiesta dello Stato membro di stabilimento, le autorità competenti dello Stato membro in cui è prestato il servizio procedono alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per assicurare un efficace controllo da parte dello Stato membro di stabilimento, intervenendo nei limiti delle competenze loro attribuite nel loro Stato membro. Le autorità competenti possono decidere le misure più appropriate da assumere, caso per caso, per soddisfare la richiesta dello Stato membro di stabilimento.

4.    Di loro iniziativa, le autorità competenti dello Stato membro in cui è prestato il servizio possono procedere a verifiche, ispezioni e indagini sul posto, purché queste non siano discriminatorie, non siano motivate dal fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro e siano proporzionate.

[a), b) e c) soppressi]

 

Articolo 36

Meccanismo di allerta

1.    Qualora uno Stato membro venga a conoscenza di circostanze o fatti precisi gravi riguardanti un’attività di servizi che potrebbero provocare un pregiudizio grave alla salute o alla sicurezza delle persone o all’ambiente nel suo territorio o in altri Stati membri, ne informa al più presto lo Stato membro di stabilimento, gli altri Stati membri interessati e la Commissione.

2.    La Commissione promuove la creazione di una rete europea delle autorità degli Stati membri e vi partecipa, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1.

3.    La Commissione adotta e aggiorna regolarmente, conformemente alla procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, norme dettagliate concernenti la gestione della rete di cui al paragrafo 2.

 

Articolo 36 bis

Informazioni sull’onorabilità dei prestatori

1.    Gli Stati membri comunicano, su richiesta di un’autorità competente di un altro Stato membro, conformemente al loro diritto nazionale, le informazioni relative alle azioni disciplinari o amministrative promosse o alle sanzioni penali irrogate e alle decisioni relative all’insolvenza o alla bancarotta fraudolenta assunte dalle loro autorità competenti nei confronti di un prestatore che siano direttamente pertinenti alla competenza del prestatore di servizi o alla sua affidabilità professionale. Lo Stato membro che comunica tali informazioni ne informa il prestatore di servizi interessato.

Una richiesta effettuata a norma del paragrafo 1 deve essere debitamente sostanziata, in particolare per quanto riguarda i motivi della richiesta d’informazione.

2.    Le sanzioni e le azioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate solo se è stata assunta una decisione definitiva. Riguardo alle altre decisioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro che comunica le informazioni precisa se si tratta di una decisione definitiva o se è stato presentato un ricorso contro la decisione in causa, nel qual caso lo Stato membro in questione è tenuto a indicare la data alla quale si prevede che sia pronunciata la decisione sul ricorso.

Esso precisa inoltre le disposizioni di diritto interno conformemente alle quali il prestatore è stato condannato o sanzionato.

3.    Il paragrafo 1 e il paragrafo 2 devono essere applicati nel rispetto delle regole in materia di comunicazione dei dati personali e dei diritti garantiti nello Stato membro in questione alle persone che subiscono condanne o sanzioni, anche da parte degli organismi o ordini professionali. Ogni informazione in questione che sia pubblica deve essere accessibile ai consumatori.

 

Articolo 36 ter

Misure di accompagnamento

1.    La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce un sistema elettronico per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri.

2.    Gli Stati membri, con l’assistenza della Commissione, adottano misure di accompagnamento per agevolare lo scambio di funzionari incaricati di dare esecuzione alla mutua assistenza e la formazione dei funzionari stessi, compresa la formazione linguistica e quella informatica.

3.    La Commissione valuta la necessità di istituire un programma pluriennale per organizzare i pertinenti scambi di funzionari e la formazione.

 

Articolo 37

Mutua assistenza in caso di deroghe caso per caso

1.    Qualora uno Stato membro intenda assumere una misura conformemente all’articolo 19, si applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, senza pregiudizio delle procedure giudiziarie, compresi i procedimenti e gli atti preliminari compiuti nel quadro di un’indagine penale.

2.    Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 chiede allo Stato membro di stabilimento di assumere misure nei confronti del prestatore di servizi, fornendo tutte le informazioni pertinenti sul servizio in causa e sulle circostanze della fattispecie.

Lo Stato membro di stabilimento verifica con la massima sollecitudine se il prestatore esercita legalmente le sue attività e accerta i fatti all’origine della richiesta. Esso comunica al più presto allo Stato membro che ha presentato la richiesta le misure assunte o previste o, se del caso, i motivi per i quali non è stata assunta alcuna misura.

3.    Dopo la comunicazione dello Stato membro di stabilimento di cui al paragrafo 2, secondo comma, lo Stato membro che ha presentato la richiesta notifica alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento la sua intenzione di prendere misure, precisando le ragioni seguenti:

a)  le ragioni per le quali ritiene che le misure assunte o previste dallo Stato membro di stabilimento siano insufficienti;

b)  le ragioni per le quali ritiene che le misure che prevede di assumere rispettino le condizioni di cui all’articolo 19.

4.    Le misure possono essere assunte solo allo scadere di quindici giorni lavorativi a decorrere dalla notifica di cui al paragrafo 3.

5.    Senza pregiudizio della facoltà, per lo Stato membro che ha presentato la richiesta, di assumere le misure in questione allo scadere del termine di cui al paragrafo 4, la Commissione esamina al più presto la compatibilità delle misure notificate con il diritto comunitario.

Qualora giunga alla conclusione che la misura è incompatibile con il diritto comunitario, la Commissione adotta una decisione in cui chiede allo Stato membro interessato di astenersi dall’assumere le misure proposte o di sospendere con urgenza le misure assunte.

6.    In caso di urgenza, lo Stato membro che intende assumere una misura può derogare alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4. In questo caso, le misure sono notificate con la massima sollecitudine alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento, specificando i motivi che giustificano l’urgenza.

 

Articolo 38

Misure di applicazione

La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, le misure di applicazione necessarie per l’attuazione del presente capo specificanti i termini di cui agli articoli 33 e 37 e le modalità pratiche degli scambi di informazioni per via elettronica fra Stati membri, e in particolare le disposizioni sull’interoperabilità dei sistemi di informazione.

 

Capo VI

Programma di convergenza

Articolo 39

1.    Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte a incoraggiare l’elaborazione di codici di condotta a livello comunitario, specialmente da parte di ordini, organismi o associazioni professionali, intesi ad agevolare la prestazione transfrontaliera di servizi o lo stabilimento di un prestatore in un altro Stato membro, nel rispetto del diritto comunitario.

2.    Gli Stati membri provvedono affinché i codici di condotta di cui al paragrafo 1 siano accessibili a distanza, per via elettronica.

3.    Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori precisino, su richiesta del destinatario, o nella documentazione informativa dei loro servizi, gli eventuali codici di condotta ai quali sono soggetti nonché l’indirizzo al quale tali codici possono essere consultati per via elettronica, con indicazione delle versioni linguistiche disponibili.

4.    soppresso

 

Articolo 40

Armonizzazione complementare

La Commissione esamina, entro l’anno successivo alla data di recepimento della presente direttiva, la possibilità di presentare proposte di misure d’armonizzazione sulle seguenti questioni:

a)  soppresso

b)  soppresso

c)  l’accesso alle attività di recupero giudiziario dei crediti

d)  i servizi privati di sicurezza e trasporto di denaro contante e valori;

2.    soppresso

 

Articolo 41

Valutazione reciproca

1.    Entro [data di recepimento], gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione contenente le informazioni di cui alle seguenti disposizioni:

a)    articolo 9, paragrafo 2, relativo ai regimi di autorizzazione;

b)    articolo 15, paragrafo 4, relativo ai requisiti da valutare;

c)    articolo 30, paragrafo 4, relativo alle attività multidisciplinari.

2.    La Commissione trasmette le relazioni di cui al paragrafo 1 agli Stati membri che, entro un termine di sei mesi, comunicano le loro osservazioni su ciascuna relazione. Entro lo stesso termine, la Commissione consulta le parti interessate su tali relazioni.

3.    La Commissione trasmette le relazioni e le osservazioni degli Stati membri al comitato di cui all’articolo 42, paragrafo 1, che può formulare osservazioni.

4.    Alla luce delle osservazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro ... *[un anno dopo la data di cui all’articolo 45, paragrafo 1], una relazione di sintesi accompagnata, se del caso, da proposte di iniziative supplementari.

 

Articolo 42

Comitato

1.    La Commissione è assistita da un comitato, composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2.    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE[76], tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 di tale decisione.

3.    Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

Articolo 43

Clausola di revisione

Successivamente alla relazione di sintesi di cui all’articolo 41, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, ogni tre anni, una relazione completa sull’applicazione della presente direttiva, in particolare dei suoi articoli 2 e 16, accompagnata, se del caso, da proposte per modificarla.

 

Articolo 44

Modifica della direttiva 98/27/CE

Nell’allegato della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[77] è aggiunto il seguente punto:

"13.Direttiva …/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del … relativa ai servizi nel mercato interno (GU L […] del […], pag. […])".

 

Capo VII

Disposizioni finali

Articolo 45

1.    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi ...*(2 anni). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest’ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.    Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

Articolo 46

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Articolo 47

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                                                                              Per il Consiglio

Il Presidente                                                                                                     Il Presidente

 


SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA modificata

Settore(i) politico(i): Mercato interno

Attività: mercato interno dei beni e servizi

 


Denominazione dell'azione: Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno

 

Nel gennaio 2004, la Commissione ha adottato una proposta di direttiva relativa ai servizi nel mercato interno[78]. La proposta era accompagnata da una scheda finanziaria legislativa.

Il Parlamento europeo ha adottato in prima lettura una relazione su tale proposta in data 16 febbraio 2006. La Commissione presenta ora una proposta modificata largamente basata sulla prima lettura del Parlamento europeo, tenendo anche conto delle discussioni svoltesi finora in sede di Consiglio. La proposta modificata contiene le seguenti modifiche alla proposta originaria della Commissione che presuppongono l’uso di risorse della Commissione stessa e hanno dunque implicazioni sul bilancio.

La proposta modificata prevede l’istituzione di un sistema elettronico di informazione relativo al mercato interno, per lo scambio d’informazioni tra Stati membri. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione delle autorità competenti un sistema pratico grazie al quale possano corrispondere più facilmente ai propri obblighi di cooperazione amministrativa nel quadro della proposta modificata, che consenta loro di individuare agevolmente i pertinenti interlocutori negli altri Stati membri e di comunicare in modo efficiente. In tal modo, gli obblighi giuridici di cooperazione amministrativa saranno sostenuti da un meccanismo che ne permetterà un efficace funzionamento nella pratica. Ciò comporterà dei costi per la Commissione, anzitutto per quanto riguarda lo sviluppo del sistema e, in secondo luogo, per la gestione della banca dati.

La proposta modificata istituisce anche un meccanismo di allarme secondo il quale uno Stato membro venuto a conoscenza di circostanze o fatti precisi gravi che potrebbero provocare un pregiudizio grave alla salute o alla sicurezza delle persone o all’ambiente ne informa lo Stato membro di stabilimento, gli altri Stati membri interessati e la Commissione. La Commissione ha l’obbligo di promuovere e partecipare al funzionamento di una rete europea tra le autorità degli Stati membri al fine di realizzare questo meccanismo di allarme, nonché di adottare e aggiornare regolarmente norme dettagliate riguardanti la sua gestione, in conformità della procedura di comitato di cui all’articolo 42. La promozione e il funzionamento della rete comporteranno dei costi per la Commissione, in particolare in termini di personale.

La proposta modificata stabilisce che la Commissione valuti la necessità di istituire un programma pluriennale per organizzare i pertinenti scambi di funzionari e la formazione. La Commissione dovrà affrontare i costi della realizzazione della valutazione relativa alla necessità di un programma pluriennale.

Le stime dell’importo generale dei costi per la Commissione sono indicate di seguito. Tali stime sono state aggiornate rispetto alla scheda finanziaria legislativa che accompagnava la proposta originaria della Commissione, per tener conto delle modifiche apportate. Queste comprendono, oltre a quanto già illustrato, il fatto che non si svolgeranno due studi inizialmente previsti. Parte dei costi del sistema elettronico di informazione è già finanziata dal programma IDABC, per cui le cifre indicate riflettono solo i costi aggiuntivi necessari. Inoltre, l’articolo 42 sul comitato era già previsto dalla proposta originaria.

 

1.       LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE

12 02 01 Attuazione e sviluppo del mercato interno

12 01 04 01 Attuazione e sviluppo del mercato interno - Spese per la gestione amministrativa

 

2.       DATI GLOBALI

2.1.    Dotazione totale dell'azione (spesa operativa): 0,900 milioni di euro in stanziamenti di impegno, già coperti dalla dotazione esistente sotto "Politica del mercato interno" nella programmazione finanziaria.

2.2.    Periodo d’applicazione:

2006 - 2011

2.3.      Stima globale pluriennale delle spese:

a)  Scadenzario stanziamenti d’impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 3.1.1)

            milioni di euro (al terzo decimale)

 

 

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

2011 e anni successivi

 

Totale

SI

 

0,200

 

 

 

 

 

SP

 

0,100

0,100

 

 

 

 

 

b)  Assistenza tecnica e amministrativa (ATA) e spese d'appoggio (SDA) (cfr. punto 3.1.2.)

SI

 

 

0,250

0,250

0,100

0,100

 

SP

 

 

0,250

0,250

0,100

0,100

 

 

Totale parziale a+b

 

 

 

 

 

 

 

SI

 

0,200

0,250

0,250

0,100

0,100

 

SP

 

0,100

0,350

0,250

0,100

0,100

 

c)  Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento   

(cfr. punti 4.2 e 4.3)

SI/SP

0,016

1,085

1,069

0,064

0,064

 

 

 

Totale a+b+c

 

 

 

 

 

 

 

SI

0,016

1,285

1,319

0,314

0,164

0,100

 

SP

0,016

1,185

1,419

0,314

0,164

0,100

 

 

 

 

 

 

3.       INCIDENZA FINANZIARIA

3.1.    Incidenza finanziaria totale sulla spesa operativa (per tutto il periodo di programmazione)

3.1.1.Intervento finanziario

SI in milioni di euro (al terzo decimale)

Ripartizione

2006

2007

2008

2009

2010

2011 e anni successivi

Totale

Azione 1

 

0,200

 

 

 

 

 

Azione 2

 

 

 

 

 

 

 

ecc.

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE

 

0,200

 

 

 

 

 

3.1.2.  Assistenza tecnica e amministrativa (ATA), spese d'appoggio (SDA) e spese TI (stanziamenti d'impegno)

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011 e anni successivi

Totale

1) Assistenza tecnica e amministrativa

 

 

 

 

 

 

 

a) Uffici di assistenza tecnica

 

 

 

 

 

 

 

b) Altra assistenza tecnica e amministrativa:

- intra muros:

- extra muros:

di cui per la realizzazione e la manutenzione di sistemi informatici di gestione:

 

 

 

 

0,250

 

 

0,250

 

 

0,100

 

 

0,100

 

 

Totale parziale 1

 

 

 

 

 

 

 

2) Spese d'appoggio

 

 

 

 

 

 

 

a) Studi

 

 

 

 

 

 

 

b) Riunioni di esperti

 

 

 

 

 

 

 

c) Informazione e pubblicazioni

 

 

 

 

 

 

 

Totale parziale 2

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE

 

 

0,250

0,250

0,100

0,100

 

 


3.2.    Calcolo del costo per ciascuna delle misure previste nella spesa operativa (per tutto il periodo di programmazione)

SI in milioni di euro (al terzo decimale)

Ripartizione

Tipo di realizzazioni

(progetti, archivi)

Numero di realizzazioni

(totale per il periodo 2004-2010)

Costo unitario medio

Costo totale

(totale per il periodo 2004-2010)

 

 

 

 

 

 

 

 

Azione 1

- Misura 1 (sviluppo e monitoraggio di indicatori economici)

 

Studio

 

1

 

 

 

 

0,200

 

0,200

 

COSTO COMPLESSIVO

 

 

0,200

0,200

 

4.       INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE

Il fabbisogno di risorse umane e amministrative deve essere coperto con i fondi assegnati alla DG responsabile della gestione nel quadro della procedura di dotazione annuale.

 

4.1.    Incidenza sulle risorse umane

 

Tipo di posti

Personale da assegnare alla gestione dell'azione ricorrendo alle risorse esistenti

Totale

Descrizione delle mansioni inerenti all'azione

Numero di posti permanenti

Numero di posti temporanei

 

Funzionari o agenti temporanei

A

B

C

 

 

 

6,5

2,5

 

 

 

 

0,5

 

 

 

6,5

3,0

Poiché la direttiva riguarda un’ampia serie di attività di servizio, occorre una conoscenza specifica di un gran numero di settori (distribuzione, professioni regolamentate, costruzioni, certificazione, artigiani ecc.), nonché di questioni specifiche come quelle inerenti alla semplificazione amministrativa.

Altre risorse umane

1 END

 

1

 

Totale

10

0,5

10,5

 

 


4.2.    Impatto finanziario globale dovuto all’organico

milioni di euro (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane

Importo (EUR)

Modo di calcolo*

Funzionari

Agenti temporanei

0,972

0,054

9* 0,108

0,5* 0,108

Altre risorse umane

(indicare la linea di bilancio)

0,043

1* 0,043

Totale

1,069

 

Gli importi corrispondono alle spese totali per dodici mesi.

 

4.3.    Altre spese di funzionamento derivanti dall'azione

milioni di euro (al terzo decimale)

Linea di bilancio

(numero e denominazione)

Importo (EUR)

Modo di calcolo

Dotazione globale (Titolo A7)

12 01 02 11 01 – Missioni

12 01 02 11 02 – Riunioni, conferenze

12 01 02 11 03 – Comitati (comitato consultivo)

12 01 02 11 04 – Studi e consultazioni

Altre spese (specificare)

 

 

 

0,064

0,016

 

 

 

96 esperti* 650

24 esperti* 650

Sistemi di informazione

 

 

Altre spese amministrative (specificare)

 

 

Totale

0,080

 

Gli importi corrispondono alle spese totali per dodici mesi.

milioni di euro (al terzo decimale)

I.          Totale annuale (4.2 + 4.3)

II.         Durata dell'azione

III.         Costo totale dell’azione (I x II)

1,149

2 anni

2,298*

* I costi per le risorse umane potrebbero essere estesi oltre i 2 anni in funzione dei risultati della trattativa e del successivo programma di lavoro.


Giurisprudenza costituzionale

 


N. 262

SENTENZA 18-23 LUGLIO 1997

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1995 dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto, sul ricorso proposto da De Vallier Andrea contro la Provincia di Belluno ed altri, iscritta al n. 541 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di costituzione di De Vallier Andrea, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1997 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Udito l'avvocato Alberto Borella per De Vallier Andrea e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei Ministri.



Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del processo amministrativo promosso da De Vallier Andrea per l'annullamento del decreto del presidente della provincia di Belluno avente ad oggetto il diniego di autorizzazione all'esecuzione dei lavori di costruzione di un fabbricato, sito in Belluno di proprietà del ricorrente e ricompreso nell'elenco delle bellezze d'assieme, redatto dalla Commissione provinciale ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il Tribunale amministrativo regionale del Veneto, seconda sezione, con ordinanza del 30 novembre 1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 41, 42, 44 e 97 della Costituzione, degli artt. 2, 3 e 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 nella parte in cui consentono l'imposizione del vincolo di durata indefinita sull'immobile di proprietà del ricorrente, senza che alla redazione dell'elenco delle bellezze d'assieme debba fare seguito, entro un termine determinato, l'approvazione dell'elenco medesimo da parte dell'autorità amministrativa competente (art. 3 della legge n. 1497 del 1939).

Secondo il giudice remittente, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale di cui alle recenti sentenze del Consiglio di Stato, VI sezione, 3 ottobre 1994, n. 1473 e 1 marzo 1995, n. 212, l'imposizione del vincolo si perfeziona già al momento in cui l'elenco delle località predisposto dalla Commissione viene pubblicato nell'albo del comune interessato.

Pertanto, sempre ad avviso del giudice a quo, fin nella fase infraprocedimentale si sostanzia il vincolo di carattere provvisorio, e conseguentemente la mancata predeterminazione del dies ad quem entro il quale deve essere approvato (definitivamente) l'elenco, viola non solo il principio di buon andamento e d'imparzialità a cui deve essere informata l'azione dell'amministrazione unitamente al dovere della ponderazione degli interessi contrapposti a cui è diretto il procedimento di approvazione degli elenchi, ma altresì impinge nella lesione degli artt. 41 e 42 della Costituzione. Ciò in quanto il diritto di iniziativa economica - avente tangibile esplicazione nel diritto di costruire - e lo stesso diritto di proprietà vengono indefinitivamente conculcati senza il rispetto di tutte le formalità all'uopo previste dalla legge, ed oltretutto in mancanza di un termine finale di durata del vincolo provvisorio.

Si è costituito nel giudizio incidentale il ricorrente il quale, ribadito quanto già sostenuto dal collegio remittente, ha concluso nel senso che, in mancanza di rinvenimento nell'ordinamento di una disposizione di diritto positivo espressione di un principio generale della durata necessariamente limitata nel tempo dei vincoli provvisori (cfr. art. 2 della legge n. 1187 del 1968 sulla durata infraquinquennale dei vincoli preordinati all'espropriazione) ed in carenza di un meccanismo procedimentale che preveda l'intervento sostitutivo di cui esemplificativamente all'art. 1-bis della legge n. 431 del 1985, si deve, conseguentemente, giungere alla declaratoria di incostituzionalità delle norme denunciate.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, in limine, ha concluso per l'inammissibilità della questione così come dedotta dal giudice a quo, ritenendo generica la definizione dell'oggetto devoluto all'esame della Corte. nel merito l'Avvocatura deduce l'infondatezza della

questione poiché nessuna assimilazione può astrattamente prospettarsi fra i vincoli che conseguono dall'inclusione delle aree negli elenchi delle bellezze naturali e quelli urbanistici, ed in quanto l'approvazione non modifica gli effetti conseguenti all'adozione degli elenchi, sicché non appare "appropriato" né giuridicamente corretto definire provvisorio il vincolo scaturente da detti elenchi in attesa dell'approvazione.



Considerato in diritto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Veneto solleva, in riferimento agli artt. 41, 42, 44 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), nella parte in cui consentono l'imposizione del vincolo di durata indefinita su immobili ricompresi nell'elenco delle bellezze d'assieme, redatto ai sensi dell'art. 2 della medesima legge senza la previsione di un termine per la conclusione del procedimento di imposizione del vincolo definitivo (approvazione dell'elenco da parte del Ministro, ora Regione competente) e senza il rispetto delle formalità previste dalla legge a tutela del diritto di proprietà e del diritto di costruire.

2. - L'eccezione di inammissibilità, sollevata dalla Avvocatura generale dello Stato in ordine alla genericità dell'oggetto devoluto all'esame della Corte, non può essere accolta, in quanto l'ordinanza di rimessione individua sia le norme oggetto della questione (combinato disposto degli artt. 2, 3, e 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497), sia i parametri di costituzionalità, circoscrivendo il vizio denunciato che in sostanza si incentra sulla mancanza di termine di durata del vincolo provvisorio, decorrente dalla data della pubblicazione degli elenchi delle località ai sensi dell'art. 2 della anzidetta legge n. 1497 e sulla omessa previsione di termine di conclusione del procedimento mediante l'approvazione definitiva degli elenchi.

3. - La questione di legittimità costituzionale è, nei vari profili prospettati, priva di fondamento.

Infatti l'efficacia del vincolo paesaggistico su bellezze di insieme, nei confronti dei proprietari, possessori o detentori, ha inizio - secondo una interpretazione ormai pacifica ed accolta anche dal giudice a quo - dal momento in cui, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge citata, l'elenco delle località, predisposto dalla commissione ivi prevista e nel quale è compresa la bellezza di insieme, viene pubblicato nell'albo dei comuni interessati.

Dal momento della pubblicazione dell'elenco sono esperibili dai soggetti interessati rimedi giuridici, quali le opposizioni e le osservazioni secondo la originaria previsione dell'art. 7; inoltre, a seguito dell'abolizione del presupposto processuale della definitività dell'atto impugnabile, è possibile avvalersi della tutela giurisdizionale avanti al giudice amministrativo, pur in carenza di puntuali atti applicativi del vincolo (diniego di autorizzazione, ex art. 7; provvedimenti inibitori, ex art. 8 o prescrizioni, ex art. 11 della legge citata), attesa la immediata operatività della protezione delle bellezze di insieme.

Il vincolo, inizialmente provvisorio, è destinato a trasformarsi in definitivo allorché viene concluso l'iter procedimentale con il provvedimento finale (un tempo del Ministro ed ora della Regione o eventuale autorità subdelegata). Di conseguenza esso esplica tutti gli effetti di costituzione di obblighi (art. 7) a carico dei soggetti proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dell'immobile il quale sia stato compreso nei pubblicati elenchi delle località ed è destinato a venire meno quando l'autorità preposta alla approvazione definitiva rifiuti l'approvazione (anche parzialmente eliminando l'efficacia rispetto a taluni immobili) ovvero intervenga una successiva modifica dell'elenco suddetto.

4. - Nella legge n. 1497 del 1939 non era previsto un termine di durata del vincolo, né era contemplato quello entro il quale doveva concludersi il procedimento; vi erano, peraltro, già nel sistema amministrativo allora vigente, strumenti giuridici di tutela delle posizioni dei soggetti interessati, quali, in primo luogo, la diffida a provvedere e, di seguito, l'istituto processuale del silenzio-rifiuto, con i conseguenti rimedi della giustizia amministrativa fino al giudizio di ottemperanza, una volta intervenuta la pronuncia giurisdizionale con valore di giudicato.

Con la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso a documenti amministrativi) i rimedi risultano rafforzati dalla esplicita previsione normativa (art.2, comma 1) del dovere per la pubblica amministrazione di concludere i procedimenti iniziati d'ufficio - come quello in esame - mediante l'adozione di un provvedimento espresso, restando così aumentata l'efficacia dell'obbligo di provvedere già esistente nell'ordinamento, con esclusione di ogni forma di insabbiamento di procedimenti, anche nelle fasi subprocedimentali.

Nello stesso tempo per qualsiasi procedimento amministrativo, sia ad iniziativa d'ufficio che di parte, a prescindere dall'efficacia ampliativa o restrittiva della sfera giuridica dei destinatari dell'atto, vi deve essere la previsione (per legge o regolamento) del termine entro il quale esso deve concludersi a seconda della tipologia del procedimento; detto termine - ove non sia specificamente determinato da ciascuna Amministrazione - resta fissato nella misura standard (in via suppletiva ed in una misura tale da indurre le Amministrazioni a provvedere) di trenta giorni (art. 2, commi 2 e 3).

Inoltre la pubblica amministrazione è tenuta ad assicurare trasparenza sulla sfera della competenza attribuita alle proprie unità organizzative responsabili per ciascun tipo di procedimento (art. 4) e ad attuare l'istituto del "responsabile del procedimento" del quale deve essere assicurata la conoscenza esterna (artt. 5 e 6).

Infine sono configurabili una serie di effetti e di responsabilità in conseguenza di inerzia con l'inosservanza dei termini (arg. da artt. 5 e 6 della legge n. 241 del 1990; art. 3-ter del d.-l. 12 maggio 1995 n. 163 recante "Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni", introdotto in sede di conversione in legge 11 luglio 1995, n. 273).

Peraltro, con riguardo alla specifica argomentazione su cui insistono sia il collegio rimettente che il ricorrente, va precisato che il mancato esercizio delle attribuzioni da parte dell'amministrazione entro il termine per provvedere non comporta ex se, in difetto di espressa previsione, la decadenza del potere, né il venir meno dell'efficacia dell'originario vincolo. In tali ipotesi, sempre che il legislatore non abbia attribuito un particolare significato all'inerzia-silenzio, si verifica un'illegittimità di comportamenti derivante da inadempimento di obblighi.

5. - Con l'anzidetto sistema (v. legge n. 241 del 1990 e successive integrazioni e, per quanto riguarda la Regione Veneto, v. legge regionale 10 gennaio 1996, n. 1, Capo IV) il legislatore ha voluto dare applicazione generale a regole - in in buona parte già enucleate in sede di elaborazione giurisprudenziale e dottrinale - che sono attuazione, sia pure non esaustiva, del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione) negli obiettivi di tempestività, trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa.rasparenza, pubblicità, partecipazione e tempestività dell'azione amministrativa, quali valori essenziali in un ordinamento democratico.

Tale impostazione è stata reculteriormente accentuata dallo stesso legislatore che ha inserito, tra i principi e i criteri direttivi di una serie di deleghe legislative rilevanti in settori di riforma dell'amministrazione, i "principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241" (legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 12, 14, 17, 20, comma 11, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"), ovvero i "principi contenuti nella legge n. 241" (legge 24 dicembre 1993, n. 537 recante "Interventi correttivi di finanza pubblica", art. 1, comma 2; legge 28 dicembre 1995, n. 549 relativa a "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", art. 2, comma 47), ha richiamato la stessa legge n. 241 (legge 3 aprile 1997, n. 94, "Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468 recante Norme di contabilità generale dello Stato", art. 5), ovvero ha altresì indicato tra i criteri posti ad un regolamento delegato i "principi generali previsti dalla legge anzidetta (legge 3 aprile 1997, n. 94, cit., art. 6)".

6. - L'ordinanza pone altresì il problema di costituzionalità, sotto il profilo della violazione degli artt. 41, 42 e 44 della Costituzione, in quanto il diritto di iniziativa economica ed il diritto di proprietà sarebbero compromessi dalla durata indefinita del vincolo provvisorio in mancanza di un termine finale. Nello stesso senso la parte privata insiste nel richiamare la legge n. 1187 del 1968 - approvata a seguito della dichiarazione parziale di illegittimità costituzionale dei numeri 2, 3 e 4 dell'art. 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, contenuta nella sentenza n. 55 del 1968 - che ha stabilito un termine di durata quinquennale dei vincoli urbanistici preordinati all'espropriazione. La stessa parte privata si richiama alla legge n. 902 del 1952 per la previsione di efficacia quinquennale degli strumenti urbanistici in itinere ai fini della applicazione delle c.d. misure di salvaguardia.

Tali impostazioni partono da un presupposto di diritto errato, in quanto diversa è la natura dei vincoli previsti dalla legge n. 1497 del 1939 rispetto ai vincoli urbanistici derivanti dai piani regolatori comunali e dagli altri strumenti urbanistici.

Infatti i beni immobili soggetti a vincoli paesistici per il loro intrinseco valore in "virtù della loro localizzazione o della loro inserzione in un complesso che ha in modo coessenziale le qualità indicate dalla legge costituiscono una 'categoria originalmente di interesse pubblico', la cui disciplina è del tutto estranea alla materia dell'espropriazione di cui all'art. 42, terzo comma, rientrando, invece, a pieno titolo nella disciplina dell'art. 42, secondo comma" (sentenza n. 417 del 1995 che si richiama all'indirizzo giurisprudenziale scaturente dalla sentenza n. 56 del 1968).

Di conseguenza deve essere riconfermata la non assimilabilità dei vincoli paesistici a quelli urbanistici e la inconferenza di qualsiasi richiamo o raffronto rispetto all'art. 2 della legge n. 1187 del 1968 (sentenza n. 417 del 1995): i beni paesistici, al pari dei beni vincolati dalla legge n. 431 del 1985, sono inscrivibili nella disciplina posta dall'art. 42, secondo comma, della Costituzione (sentenze nn. 56 del 1968 e successive fino alla recente n. 417 del 1995), alla quale è del tutto estranea - come sopra sottolineato - la materia delle espropriazioni. Pertanto sul piano costituzionale non si profila neppure una esigenza di inefficacia dei vincoli paesistici oltre un certo tempo, quando non sia intervenuto un primo atto collegato alla previsione di un indennizzo ovvero strettamente preordinato all'espropriazione.

Neppure si pone un problema di durata della misura cautelativa o anticipatoria, né un profilo di indennizzabilità anch'esso collegato alla durata, in quanto il legislatore ha attribuito un effetto immediatamente vincolante per i soggetti contemplati dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939 fin dal momento della ricognizione delle "qualità connaturali secondo il regime proprio del bene", cioè dalla compilazione e pubblicazione dell'elenco - con valore costitutivo del regime giuridico dell'immobile - da parte delle commissioni al termine del primo subprocedimento. Ciò al fine di impedire che il lasso di tempo necessario per l'approvazione definitiva degli elenchi possa rendere possibili manomissioni incontrollate dei beni immobili ricompresi nell'elenco delle bellezza di insieme e quindi compromettere il paesaggio, valore tutelato dalla Costituzione (art. 9).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), sollevata, in riferimento agli artt. 41, 42, 44 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

 

 

 


 

Documentazione

 


 

Testata         IL SOLE 24 ORE

                        Giorno                   Mercoledí

                        Data                      07/06/2006

                        Inserto                 

                        Sezione                ECONOMIA ITALIANA

                        Titolo                     «Meno burocrazia per le Pmi»

                        Autore                   Adriana Cerretelli

 

 

«L'Europa è un bene per le Pmi, le Pmi sono un bene per l'Europa». Con questo slogan la Commissione Ue ha indetto la giornata dedicata alle piccole e medie imprese, con l'obiettivo di promuovere «il ruolo delle Pmi per la competitività dell'industria europea e le iniziative comunitarie in loro favore». Questa settimana in ogni Stato membro sarà individuata la giornata delle Pmi mentre per il 12 giugno a Bruxelles è previsto un incontro con il Commissario per l'industria, nonché vicepresidente della Commissione, Guenther Verheugen. L'Italia, che con una media di 3,8 addetti per impresa è tra i Paesi a più alta concentrazione di Pmi, ha scelto la giornata di oggi per promuovere il ruolo delle piccole imprese.

 

 

DAL NOSTRO INVIATO

BRUXELLES - È stato il responsabile a Bruxelles dell'ultimo mega-allargamento dell'Unione. Ora il tedesco Guenther Verheugen, 62 anni, è il grande e silenzioso regista della nuova politica industriale europea. Che ha nelle piccole e medie imprese il suo ferro di lancia. Per un paese come l'Italia, che vive di Pmi, è un'ottima notizia.

 

 

Oggi è la giornata europea delle Pmi, una delle aree prioritarie della sua politica industriale. Le Pmi sono l'ossatura dell'economia italiana, in forte perdita di competitività. Quale è la sua diagnosi del sistema Italia?

 

Mi pare evidente che all'origine della bassa crescita europea ci siano tre grandi economie, quelle tedesca, francese e italiana. Comincio a vedere la luce in fondo al tunnel per la Germania, grazie a una performance industriale più forte che altrove. Vedo molti settori iper-competitivi in Francia insieme alla tendenza del business a una crescente internazionalizzazione. I francesi comprano dovunque.

 

 

Per l'Italia cosa vede?

 

Una forte perdita di competitività negli ultimi anni. Rispetto alla media, meno crescita economica, meno redditi, meno investimenti e produttività. E una forte disparità regionale tra aree con una forte base industriale e altre invece con livelli tutt'altro che soddisfacenti.

 

 

Cosa suggerisce?

 

Ho parlato di recente con il ministro Emma Bonino. Mi ha spiegato che il Governo sta preparandosi ad agire su due fronti: consolidamento a lungo termine delle finanze pubbliche e una nuova politica per rafforzare crescita e occupazione, basata sulle riforme previste dalla strategia di Lisbona. Dobbiamo vedere ora che cosa farà realmente il Governo. Anche se penso che Prodi con Padoa-Schioppa sono un team molto buono.

 

 

Dunque presto anche per l'Italia la luce in fondo al tunnel?

Se il Governo sarà stabile. Noi lo speriamo.

 

 

La flessibilità del mercato del lavoro è una delle chiavi per recuperare competitività...

 

Forse. Ma in ogni caso in Italia avete un'economia decisamente flessibile. Ma è l'occupabilità che conta di più.

 

 

Che cosa intende dire?

 

Tassi di crescita e produttività sono condizioni necessarie ma non sufficienti per creare più occupazione. Mi aspetto che le industrie più performanti in Europa continuino a registrare alti guadagni di produttività. Ma per creare posti di lavoro alla Bmw, per esempio, non basterà aumentare del 5% la produttività, dovranno crescere della stessa percentuale anche le vendite. Se invece le vendite saranno inferiori al tasso di incremento della produttività, sfornerà più auto ma meno posti di lavoro. Nel futuro prevedibile non mi aspetto che l'industria europea riuscirà a generare più occupazione. Temo che diminuirà nei settori tradizionali come quello manifatturiero.

 

 

Come si può reagire?

 

Tentando di compensare le perdite. Ci sono due modi per farlo. Uno è sfruttare tutto il potenziale che abbiamo in certi settori. Servizi compresi. Per questo è importante la direttiva per la loro progressiva liberalizzazione.

 

 

E l'altro modo?

 

Puntare sulle attività che appaiono più promettenti. Prevediamo alti tassi di crescita nel settore sanitario, servizi medici e farmaceutici. Poi nel turismo. Infine nei trasporti, energia e ambiente. Ci vuole una forza lavoro più flessibile ma anche sempre più istruita e formata.

 

 

Lei sta concentrando l'attenzione sulle Pmi. Le ritiene la chiave della prosperità futura più dei grandi gruppi?

 

Sono oltre 250 milioni, creano i due terzi dell'occupazione europea, sono fortemente innovative, hanno un enorme potenziale hanno molti problemi.

 

 

Per esempio?

 

Sono più piccole delle loro concorrenti americane, crescono più lentamente perché hanno una base finanziaria più debole, hanno tassi di produttività inferiori e una minore base tecnologica.

 

 

Quadro piuttosto scoraggiante. O no?

 

C'è dell'altro. In Europa manchiamo di spirito imprenditoriale. Abbiamo un terzo degli imprenditori Usa. I nostri laureati vogliono il posto sicuro, non vogliono correre rischi.

 

 

Come rimediare?

 

Cambiando non solo tutte le condizioni economiche e giuridiche in cui le Pmi sono costrette a vivere ma anche a mentalità delle nostre società.

 

 

Quale in concreto la sua ricetta?

 

Oggi le Pmi spendono 300 milioni di euro all'anno per sostenere costi amministrativi inutili. Prima di tutto bisogna migliorare e semplificare il quadro legislativo e regolamentare per consentire al settore di diventare più internazionale e sfruttare un mercato europeo di 450 milioni di consumatori.

 

 

Altre proposte?

 

Ridurre a una settimana, dal 2007, i tempi per avviare una nuova impresa. Creare un unico sportello per i versamenti Iva. Aprire il mercato dei pubblici appalti. E poi, ormai al capolinea, c'è il nuovo programma per le Pmi con aiuti per 3,6 miliardi di euro, un terzo dei quali serviranno a finanziare ricerca e innovazione, prestiti e venture capital, insomma a metterle al passo con la concorrenza americana. E cinese.

 

 

Sette giorni per avviare un'impresa in Italia, che ha il record dei tempi eterni. Le sembra un obiettivo realistico?

 

Può diventarlo perché il 90% del problema dipende dai tempi della burocrazia. È una questione di organizzazione.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

RAPPORTO

SULLA LIBERTÀ D'IMPRESA

PUNTI DI FORZA DELLE PICCOLE IMPRESE.

VINCOLI E COSTI DEL SISTEMA PAESE.

                                                                      

ASSEMBLEA CONFARTIGIANATO

ROMA 15 GIUGNO 2006 - AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

 

 


RAPPORTO SULLA LIBERTÀ DIMPRESA

PUNTI DI FORZA DELLE PICCOLE IMPRESE.

VINCOLI E COSTI DEL SISTEMA PAESE

 

 

ASSEMBLEA CONFARTIGIANATO - 15 GIUGNO 2006

 

Ufficio Studi - Confartigianato Imprese

Analisi economico-statistica ed elaborazione dati: Enrico Quintavalle

Testi di Enrico Quintavalle e Lorenza Manessi

Per la scheda 10 la raccolta dati è stata effettuata da Marco Pigni

Per la scheda 17 il testo è stato realizzato in collaborazione con

Valentina Bagozzi

Per la scheda 18 il testo e la raccolta dati sono di Andrea Trevisani e

Massimo Mastromartino

Per la scheda 20 l’analisi e la guida alla navigazione dei dati del

Ministero dell’Economia e Finanze sono di Andrea Trevisani

Per la scheda 23 il testo è stato realizzato in collaborazione con Marco

Pigni

e-mail: enrico.quintavalle@confartigianato.it

telefono: 06-70374271

Il lavoro è stato chiuso per la stampa il 7 giugno 2006

Roma, giugno 2006

 

 

Copyright © Confartigianato

I testi realizzati per questa pubblicazione sono di proprietà di Confartigianato Imprese. Tutti i materiali, i dati, le immagini, le mappe e le informazioni di questa pubblicazione possono essere riprodotti, distribuiti, trasmessi, ripubblicati o in altro modo utilizzati, in tutto o in parte, senza il consenso di Confartigianato solo dalle Organizzazioni aderenti a Confartigianato e dalle società da queste controllate, a condizione che ne risulti citata la fonte. In alcun modo i testi possono essere ceduti a terzi. I nomi di prodotti, i nomi corporativi e di società eventualmente citati nella documentazione possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati di altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo ed a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.


BUROCRAZIA. IMPRESE SULL'ORLO DI UNA CRISI DI NERVI

16. I costi per avviare un’impresa

I costi per l’avvio di una nuova impresa in Italia sono superiori del 67,2% rispetto alla media europea. Il gap con l’Europa è superiore all’80% per l’avvio di una società in nome collettivo, mentre è superiore del 64,2% e del 64,5% rispettivamente per le società a responsabilità limitata e per le ditte individuali.

In relazione alle 421.291 nuove imprese nate nel 2005 si tratta di un maggiore costo burocratico rispetto all’Europa di 192,2 milioni di €, pari ad un aggravio di 456,21 € in più per ogni nuova impresa.

 

Costo per avvio di una nuova imprese in Italia e in UE

costo in € per tipologia impresa e gap Italia-UE, media ponderata con n. imprese

 

Se osserviamo il caso specifico di start-up di impresa monitorato dalla Banca Mondiale nella classifica stilata in Doing Business (la classifica si basa sulla costituzione di una srl con capitale sociale dieci volte il reddito medio procapite, un fatturato 100 volte il reddito procapite e con meno di 50 addetti un mese dopo la costituzione) addirittura siamo il paese più costoso per l’avvio di impresa dopo l’Olanda, con un costo per le nostre imprese che è 2,6 volte il costo medio europeo (e in particolare 2,9 volte il costo rilevato in Germania, 11,6 volte il costo in Francia, 16,7 volte il costo nel Regno Unito).

Il gap di competitività del nostro Paese per la gestione della fase di start-up dell’impresa viene confermato dalla classifica annuale della Banca Mondiale che, per il 2005, vede l’Italia al 67° posto per quanto riguarda i costi di avvio di una nuova impresa in percentuale al reddito procapite.

Nella classifica dei costi, l’Italia è immediatamente dietro Corea, Uzbekistan e Messico, con costi --sempre in rapporto al reddito procapite - più che doppi rispetto, ad esempio, alla Estonia, alla Mongolia e all’Iran.


BUROCRAZIA. IMPRESE SULL'ORLO DI UNA CRISI DI NERVI

 

16. Lacci e laccioli nella gestione delle imprese

 

Superato il percorso ad ostacoli per l’avvio dell’impresa, in Italia la situazione non migliora per quanto riguarda gli strumenti per la gestione e lo sviluppo dell’impresa.

L’indagine Doing Business della Banca Mondiale fornisce alcuni interessanti indicatori relativi ad alcune importanti fasi della gestione d’azienda, quali l’ottenimento di licenze per la costruzione di un magazino, la tutela e il rispetto dei contratti stipulati dall’azienda e il pagamento di imposte e contributi. Analizzando i dati sui tempi necessari per la tutela dei contratti prenderemo in esame alcune statistiche relative alla giustizia civile.

Iniziamo l’analisi osservando i dati rilevati dalla Banca Mondiale sugli aspetti qualitativi e quantitativi delle attività relative alla costruzione di un immobile destinato a magazzino, le quali includono tutte le licenze, i permessi, le notifiche e le ispezioni necessarie.

In questa specifica attività per le imprese italiane la situazione risulta critica: per quanto riguarda i tempi siamo infatti al 129° posto mondiale, con 284 giorni necessari a completare le 17 procedure, immediatamente dietro in classifica a paesi quali Guinea, Croazia e Georgia.

I tempi necessari all’impresa italiana per l’ampliamento sono doppi rispetto a quelli richiesti in paesi quali Siria, Puerto Rico e Vietnam.

La posizione dell’Italia non migliora per quanto riguarda numero di procedure (69° posto) e costo delle procedure (68° posto).

 


Licenze per nuovo magazzino e rispetto dei contratti commerciali

 

 

Se andiamo ad osservare le attività per la tutela dei contratti commerciali, la situazione per il nostro Paese diventa drammatica: precipitiamo infatti al penultimo posto al mondo (154° posizione) per lunghezza dei tempi di tutela di un contratto, che in Italia arriva a 1390 giorni.

Per quanto riguarda il costo della tutela l’Italia si colloca al 64° posto, con costo pari al 17,6% del debito.

 

La situazione di forte criticità per le imprese italiane che emerge nella rilevazione Doing Business 2006 della Banca Mondiale viene confermata anche da alcuni dati di sintesi della giustizia civile in Italia, che mettono in luce l’esistenza di tempi insostenibili per la regolazione di controversie legate alle attività economiche. Basti pensare che per chiudere un procedimento civile mediamente servono, tra primo grado e appello, 7 anni e 10 giorni; mediamente, solo in I grado, una causa civile dura 4 anni 3 mesi e 16 giorni. Ancora più lungo il procedimento di chiusura di un fallimento, che dura mediamente 7 anni, 7 mesi e 16 giorni. Una causa di lavoro tra primo grado e appello richiede 4 anni, 6 mesi e 24 giorni.

 

 

Analizziamo ora un ulteriore aspetto indagato nella ricerca della Banca Mondiale consistente nelle procedure per il pagamento delle imposte e contributi. Anche su questo fronte l’Italia non presenta una buona performance: nel nostro Paese sono infatti necessarie 20 procedure e l’impiego di 360 ore (tenendo conto dell'orario lavorativo si tratta di 56,25 giorni) per il pagamento delle imposte. In media, un paese industrializzato ha un numero di procedure non distante da quello italiano (16,3), ma il tempo necessario per pagare le imposte si riduce del 45,2%, ed è pari a 197,2 ore.

I nostri maggiori competitoreuropei richiedono tempi ben più bassi per pagare le imposte, mettendo in evidenza un forte ritardo dell’Italia: in Germania servono 105 ore, in Francia 72 e in Spagna 56.

 

 

Considerando il costo orario medio di un dipendente amministrativo addetto al pagamento delle imposte, stimiamo che le piccole e medie imprese italiane con dipendenti (1.172.220 soggetti) sostengono un onere complessivo di 6,867 Mld di €. Questo onere è superiore di ben 5,386 Mld di € rispetto a quanto viene pagato, a parità di numero di imprese e di costo del lavoro, dai competitoreuropei, con un onere medio per ciascuna PMI italiana di 4.028,10 €.

 

 

Infine, la privacy. Al I trimestre 2006, sono 3.371.037 le piccole imprese (solo quelle dotate di un PC, pari al 55,9% del totale) interessate dagli adeguamenti previsti dal Dlg 196/03 connessi con la valutazione dei rischi a cui sono sottoposti i dati trattati dall’azienda e con l’adozione delle relative misure di sicurezza (quali introduzione di sistemi di autenticazione, antintrusione e di protezione dei dati, backup e ripristino, cifratura per i dati sensibili).

I costi sostenuti dalle piccole imprese per l’acquisto di servizi per la redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPSS) ammontano a 1.182,0 Mln di €, di cui 49,6 Mln di € (pari al 4,2%) per servizi online, con una spesa media pari a 350,64 € per azienda.

 

Le imprese tra 1 e 5 addetti sono quelle maggiormente esposte ai costi di adeguamento: questo gruppo contribuisce per l’81,4% al totale della spesa sostenuta dal comparto della piccola impresa, mentre il rimanente 18,6% della spesa è a carico delle imprese tra i 6 e i 49 addetti.

Prendendo in considerazione il costo complessivo sostenuto dalle imprese per gli adempimenti amministrativi, una recente ricerca del Centro Studi di Unioncamere (UNIONCAMERE, 2006b) stima in 13.713 Mln di € il costo della burocrazia per il sistema delle imprese, pari a circa un punto di PIL ed equivalente ad un costo medio per azienda di 11.615 €.

 

 



[1]     Per  approfondimenti si veda il dossier “Proposta di direttiva sui servizi nel mercato interno” (COM(2004)2), Proposte di atti normativi comunitari, n. 13, terza edizione, gennaio 2006, a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea.

[2]    Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

 

[3]    “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

[4]    "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di sportelli unici per gli impianti produttivi ".

[5]    Per quanto concerne i consorzi di sviluppo industriale, si ricorda che il citato articolo 36 della legge n. 317 del 5 ottobre 1991, al comma 4, qualifica tali consorzi, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale come enti pubblici economici e demanda alle regioni il controllo sui piani economici e finanziari degli stessi.

[6]    Il Formez è un istituto che opera a livello nazionale e risponde al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio. L'Istituto fornisce assistenza tecnica e servizi formativi e informativi soprattutto alle amministrazioni locali. TRamite lo Sportello Impresa l’istituto, svolge sin dal 1999 un'attività di formazione, assistenza e consulenza, affiancando gli enti locali nella realizzazione e sviluppo degli Sportelli Unici per le attività produttive e nella gestione del procedimento unico.

[7]    Si segnala che il Formez ha messo a punto una banca dati sullo stato di attuazione degli Sportelli unici in Italia, aggiornabile on line dagli stessi responsabili dello Sportello (www.sportelloimpresa.it).

[8]    Il citato articolo 25, comma 2, lett. c), del D.Lgs 112/98, dà facoltà all'imprenditore "di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti,"

[9]    In base all'attuale formulazione dell'articolo 6,, nel caso di impianti a struttura semplice, individuati secondo i criteri previamente stabiliti dalla regione, la realizzazione del progetto si intende autorizzata se la struttura, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, non comunica il proprio motivato dissenso ovvero non convoca l'impresa per l'audizione. Nell'ipotesi in cui si rendono necessarie modifiche al progetto, si adotta la procedura di cui ai commi 4 e 5. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente. La proposta di legge in esame prevede la riduzione a sette giorni del citato termine di 45 giorni

[10]    L. 24 dicembre 1993, n. 537 Interventi correttivi di finanza pubblica.

[11]    Nei casi in cui, cioè, la P.A. è chiamata solo a verificare la sussistenza dei presupposti di legge, senza bisogno di procedere discrezionalmente ad una ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.

[12]In particolare, rispetto al testo previgente, l’articolo 3, nella enumerazione di atti amministrativi ampliativi surrogabili dalla DIA, non comprende né il riferimento alla “abilitazione”, né una clausola di chiusura. Presupposti della DIA sono la natura vincolata dell’atto amministrativo surrogato e l’assenza di alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio dell’atto. Non possono essere surrogati dalla dichiarazione di inizio attività i solo atti autorizzativi rilasciati dalle amministrazioni preposte: alla difesa nazionale;alla pubblica sicurezza; all’immigrazione; all’amministrazione della giustizia; alla amministrazione delle finanze (ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco); alla tutela della salute e della pubblica incolumità; alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente. Sono inoltre non surrogabili dalla DIA gli atti amministrativi imposti dalla normativa comunitaria. Sul piano procedurale, la modifica in esame prevede: la presentazione della DIA anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste; il divieto alla PA competente di richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità attestate in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa; l’inizio dell’attività con contestuale comunicazione alla pubblica amministrazione decorsi trenta giorni dalla presentazione della DIA; il potere della PA - nei trenta giorni successivi alla suddetta comunicazione - di adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, ove si accerti la carenza di condizioni, modalità e fatti legittimanti; sospensione del termine per l’adozione, da parte della PA competente, dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti, fino a trenta giorni nei casi in cui la legge richiede pareri di organi o enti appositi. L’articolo contiene poi una norma di salvaguardia, in base alla quale è fatto “comunque” salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di “autotutela”, in particolare la revoca del provvedimento e l’ annullamento d’ufficio del provvedimento.

[13]    A tale proposito si richiama la disciplina procedurale della DIA contenuta nel testo unico dell’edilizia (art. 23 DPR 380/2001).

[14]    Si ricorda che gli istituti della revoca e dell’annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi illegittimi, in passato riconosciuti e regolati dalla elaborazione giurisprudenziale, sono ora disciplinati dagli articoli 29-quinquies e 29-nonies della legge 241/1990, come modificata dalla legge 15/2005.

[15]    COM(2004) 2 del 13.1.2004.

[16]    GU C 221 dell’8.9.2005, pag. 113.

[17]    GU C 43 del 18.2.2005, pag. 18.

[18]    COM(2002) 441.

[19]    GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1.Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione 2004/69/CE (GU L 125 del 28.4.2004, pag. 44).

[20]    GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

[21]    GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

[22]    GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

[23]    GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

[24]    GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

[25]    GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 1).

[26]    GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

[27]    GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22.

[28]    GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

[29]    Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2 ).

[30]    Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).

[31]    Regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1).

[32]    Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

[33]    GU L 145 del 5.6.1997, pag. 29.

[34]    GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

[35]    GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

[36]    GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva come da ultimo modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20.7.1998 (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

[37]    GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

[38]    GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[39]    GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 1).

[40]    GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/69/CE della Commissione (GU L 125 del 28.4.2004, pag. 44).

[41]    GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

[42]    GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

[43]    GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

[44]    GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

[45]    GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

[46]    GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

[47]    GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2, come da ultimo modificato dal regolamento (CE) 647/2005 (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 1).

[48]    GU L 298 del 17.10.1998, pag. 23, come da ultimo modificata dalla direttiva 97/36/CE (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

[49]    GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

[50]    GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

[51]    GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

[52]    GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

[53]    GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36.

[54]    GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8.

[55]    GU L 221 del 4.9.2003, pag. 13.

[56]    GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36.

[57]    GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

[58]    GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14.

[59]    GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.

[60]    GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.

[61]    GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

[62]    GU L 281 del 28.11.1995, pag. 1.

[63]    GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17.

[64]    GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

[65]    GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 647/2005 (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 1).

[66]    GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

[67]    GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).

[68]    GU L 24 del 27.1.1987, pag. 36.

[69]    GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.

[70]    GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

[71]    GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

[72]    GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

[73]    GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1.

[74]    GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.

[75]    GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.

[76]    GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[77]    GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 51.

[78]    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno - COM(2004) 2 del 13.1.2004.