Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Bilancio e finanziaria 2007 - A.C. 1746-bis e A.C. 1747 - Commissione attività produttive
Riferimenti:
AC n. 1746-bis/XV   AC n. 1747/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 54    Progressivo: 10
Data: 10/10/2006
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO   LEGGE FINANZIARIA
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

Bilancio e finanziaria 2007

A.C. 1746-bis e A.C. 1747

Commissione Attività produttive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54/10

 

10 ottobre 2006

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Attività produttive

 

SIWEB

 

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File: AP0051

 


I N D I C E

Il disegno di legge di bilancio per il 2007

1.       Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente  3

§      1.1 Il quadro generale riassuntivo  3

§      1.2 Le variazioni rispetto alle previsioni 2006  5

Tavole allegate L’evoluzione delle spese  nel bilancio dello Stato per il 2007-2009  9

Tavola I – Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato  10

Tavola II – Evoluzione della spesa finale per categorie ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato  11

Tavola III – Le spese complessive per funzioni-obiettivo ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato  12

Tavola IV – Andamento delle U.P.B. (III livello) ed incidenza percentuale sulle spese finali del bilancio dello Stato  13

La disciplina contabile: il bilancio dello Stato  14

La disciplina contabile: la legge finanziaria  19

Stato di previsione del Ministero  dello sviluppo economico (tab. n. 3)

§      Il bilancio a legislazione vigente  37

§      Il bilancio a legislazione vigente  37

§      Gli effetti del disegno di legge finanziaria  47

Stato di previsione del Ministero del commercio internazionale (Tab. 19)

§      Il bilancio a legislazione vigente  51

§      Gli effetti del disegno di legge finanziaria  53

Unità previsionali di base di altri ministeri recanti interventi di competenza della X Commissione

§      Interventi di competenza del Ministero dell'economia  e delle finanze (tab. n. 2)57

§      Interventi in materia di turismo  (Ministero per i beni e le attività culturali – tab. n. 14)63

§      Interventi in materia di ricerca applicata (Ministero dell’università e della ricerca – tab. n. 17)65

Il ddl finanziaria per il 2007

Articoli di interesse della X Commissione (Attività produttive)71

§      Articolo 21 (Misure a sostegno delle zone franche urbane)71

§      Articolo 22 (Agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici)75

§      Articolo 23 (Misure di sostegno per la promozione di nuova edilizia ad alta efficienza energetica)83

§      Articolo 24 (Contributi per apparecchi domestici e motori industriali ad alta efficienza)87

§      Articolo 25 (Interventi sulla fiscalità energetica per finalità sociali e misure per favorire l'insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche)91

§      Articolo 104 (Disposizioni urgenti per la costituzione di nuovi fondi ed altri interventi per l'innovazione industriale)95

§      Articolo 105 (Interventi per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate)113

§      Articolo 106 (Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - FIRST)119

§      Articolo 107 (Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266)123

§      Articolo 110 (Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia)125

§      Articolo 111 (Coordinamento delle politiche della ricerca applicata  e dell'innovazione tecnologica)129

§      Articolo 114 (Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà)131

§      Articolo 124 (Unificazione dei fondi venture capital)133

§      Articolo 125 (Modifica al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394)135

§      Articolo 126 (Modifica alla legge 24 aprile 1990, n. 100, recante norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero)137

§      Articolo 127 (Promozione di progetti integrati tra i consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri)139

§      Articolo 128 (Interventi in favore del marchio «made in Italy»)141

§      Articolo 182 (Interventi a sostegno del settore turistico)143

Articoli di interesse generale  147

 

 


Il disegno di legge di bilancio per il 2007


1.       Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente

1.1 Il quadro generale riassuntivo

Il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per il 2007 a legislazione vigente (A.C. 1747) evidenzia i seguenti importi:

 

BLV 2007 (A.C. 1747)
al netto delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

Competenza

Cassa

(1)      Entrate finali
          - di cui entrate tributarie

423.453
396.555

402.249
380.567

(2)      Spese finali

427.337

444.684

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

3.885

42.436

 

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2007, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, prevede entrate finali per 423 miliardi e spese finali per 427 miliardi di euro.

 

Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta, in termini di competenza e al netto delle regolazioni debitorie e contabili e dei rimborsi IVA, pari a 3.885 milioni di euro.

 

Per quanto riguarda il bilancio di cassa, il saldo netto da finanziare risulta pari a 42.436 milioni di euro.

 

Al lordo delle regolazioni contabili e debitorie, il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2007 (A.C. 1747) prevede:

 

BLV 2007 (A.C. 1747)
al lordo delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

Competenza

Cassa

(1)      Entrate finali
          - di cui entrate tributarie

450.384
423.486

429.180
407.498

(2)      Spese finali

457.419

474.766

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

7.035

456.586

 

Le regolazioni contabili e debitorie e i rimborsi IVA iscritti nel bilancio a legislazione vigente per il 2007 ammontano, per quanto concerne le entrate, a 26.931 milioni di euro e, per quanto concerne le spese, a 30.081 milioni di euro.


1.2 Le variazioni rispetto alle previsioni 2006

Nella successiva Tavola sono posti a raffronto, in termini di competenza, per quanto concerne le entrate finali, le spese finale e i saldi di bilancio, le previsioni iniziali del bilancio per il 2006, le previsioni contenute nel disegno di legge di assestamento nel testo emendato approvato dalla Camera dei deputati (A.S. 1060), e le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2007 (A.C. 1747).

Il raffronto è effettuato con i dati al netto delle regolazioni debitorie e contabili.

(Valori in milioni di euro)

 

Bilancio di previsione 2006

Assestato emendato
2006

B.L.V.
2007

Entrate finali

394.311

401.379

423.453

Tributarie

363.708

373.566

396.555

Extratributarie

28.730

25.939

25.022

Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

1.874

1.874

1.875

 

 

 

 

Spese finali

430.975

435.903

427.337

Spese correnti

398.814

402.604

399.364

- Spese correnti al netto interessi

327.399

330.619

325.283

- Interessi

71.416

71.985

74.080

Spese conto capitale

32.161

33.300

27.974

Rimborso prestiti

188.925

188.791

189.099

 

 

 

 

Saldo netto da finanziare

-36.664

-34.524

-3.886

Risparmio pubblico

-6.377

-3.099

+22.214

Avanzo primario

34.736

37.461

70.195

Ricorso al mercato (*)

-232.666

-231.656

-196.134

(*)  Il ricorso al mercato è calcolato al lordo delle regolazioni debitorie e contabili.

 

Le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2007 registrano una forte riduzione del saldo netto da finanziare rispetto al disegno di legge di assestamento per il 2006, nell’importo di 30.638 milioni di euro.

Il bilancio a legislazione vigente per il 2007 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2006, un aumento delle entrate finali di 22.074 milioni di euro ed una riduzione delle spese finali di 8.556 milioni di euro.

In particolare, per le entrate finali, l’aumento di oltre 22 miliardi di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2006, è determinata dall’incrementi di quasi 23 miliardi di euro delle entrate tributarie e della riduzione di poco meno di 1 miliardo delle entrate extratributarie. Le entrate del Titolo III, relative all’alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti si mantengono stabili a 1.875 milioni.

Riguardo alle spese finali iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2007, la riduzione ha interessato sia quelle di parte corrente, che registrano, rispetto al bilancio assestato 2006, una riduzione di 3.240 milioni di euro, sia quelle in conto capitale, che presentano una riduzione di 5.326 milioni.

Nell’ambito delle spese correnti, il bilancio a legislazione vigente per il 2007 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2006, un incremento della spesa per interessi di 2.029 milioni di euro.

La tavola seguente illustra la ripartizione delle spese finali del bilancio dello Stato, ripartite per categorie, secondo la classificazione economica, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, evidenziando il raffronto tra il dato assestato 2006, come approvato dalla Camera (A.S. 1060), e il dato previsto a legislazione vigente per il 2007 e indicandone anche la variazione percentuale.

 

SPESE FINALI DEL BILANCIO DELLO STATO
(competenza- valori in milioni di euro)

CATEGORIE

ASS. 2006

BLV 2007

Var. %

Redditi da lavoro dipendente

84.383

83.942

-0,5

Consumi intermedi

10.309

8.577

-16,8

Imposte pagate sulla produzione

4.434

4.611

4,0

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

180.813

178.824

-1,1

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

4.635

3.826

-17,5

Trasferimenti correnti a imprese

4.575

3.840

-16,1

Trasferimenti all'estero

1.593

1.490

-6,5

Risorse proprie CEE

15.850

17.400

9,8

Interessi passivi e redditi da capitale

71.985

74.080

2,9

Poste correttive e compensative

17.004

15.562

-8,5

Ammortamenti

840

841

0,1

Altre uscite correnti

6.184

6.370

3,0

Totale Spese Correnti

402.604

399.364

-0,8

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

2.819

3.384

20,0

Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche

11.963

9.822

-17,9

Contributi agli investimenti ad imprese

6.848

4.112

-40,0

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private

34

26

-23,5

Contributi agli investimenti a estero

189

203

7,4

Altri trasferimenti in conto capitale

9.955

10.183

2,3

Acquisizioni di attività finanziarie

491

244

-50,3

Totale spese Conto Capitale

33.299

27.974

-16,0

Totale Spese Finali

435.902

427.338

-2,0


Le spese di parte corrente

Come si rileva nella relazione illustrativa del disegno di legge (A.C. 1747), che analizza il raffronto tra i dati a legislazione vigente 2007 e quelli del disegno di legge di assestamento 2006 (A.S. 1060), si rileva una riduzione delle spese correnti rispetto al 2006 pari a 3.240 milioni di euro.

La variazione delle spese correnti ha riguardato i seguenti comparti:

-          consumi intermedi (-1.731 milioni);

-          trasferimenti ad enti di previdenza (+1.527 milioni);

-          trasferimenti a regioni (-1.515 milioni) e a comuni (-1.878 milioni) in gran parte relativi alle risorse occorrenti per l'attuazione dei federalismo amministrativo;

-          trasferimenti ad imprese (-735 milioni);

-          finanziamento al bilancio dell'Unione Europea (+1.550 euro) dovuti all’incremento dei trasferimenti concernenti le risorse IVA e il contributo calcolato sul PNL;

-          interessi (+2.095 milioni) dovuti all’andamenti dei tassi.

Le spese in conto capitale

Le previsioni per il 2007 evidenziano complessivamente una riduzione (-5,3 miliardi di euro) della spesa in conto capitale, che passa dai 33,3 miliardi dell’assestamento 2006 ai 28 miliardi del bilancio a legislazione vigente 2007.

 


Tavole allegate
L’evoluzione delle spese
nel bilancio dello Stato per il 2007-2009

 

Tavola I       Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola II      Evoluzione della spesa finale per categorie e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola III     Le spese complessive per funzioni-obiettivo e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola IV    Andamento della spesa finale delle unità previsionali di base (III livello) e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

 

Tutti i dati delle spese sono al lordo dei rimborsi IVA e delle regolazioni debitorie.

 

 

Si segnala che i dati relativi all’assestato 2006 sono tratti dal disegno di legge iniziali (A.C. 1254).


Tavola I – Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

Rendiconto 2005

2006

2007

 

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

Economia e finanze

287.417

271.123

58,0

271.989

58,2

261.661

57,2

Sviluppo economico

 

 

 

 

 

7.800

1,7

Commercio internazionale

 

 

 

 

 

217

0,0

ex Attività produttive

4.250

4.248

0,9

2.392

0,5

 

 

Lavoro e previdenza sociale

 

 

 

 

 

54.902

12,0

Solidarietà sociale

 

 

 

 

 

16.611

3,6

ex Lavoro e politiche sociali

68.956

68.864

14,7

72.035

15,4

 

 

Giustizia

7.655

7.425

1,6

7.884

1,7

7.438

1,6

Affari esteri

2.511

2.340

0,5

2.074

0,4

1.894

0,4

Pubblica istruzione

 

 

 

 

 

42.250

9,2

Università e ricerca

 

 

 

 

 

10.554

2,3

ex Istruzione, università e ricerca

51.604

51.835

11,1

52.084

11,1

 

 

Interno

26.749

25.581

5,5

26.807

5,7

24.287

5,3

Ambiente e territorio

1.376

1.357

0,3

1.061

0,2

735

0,2

Infrastrutture

 

 

 

 

 

3.801

0,8

Trasporti

 

 

 

 

 

2.946

0,6

ex Infrastrutture e trasporti

7.779

7.414

1,6

7.151

1,5

 

 

Comunicazioni

396

384

0,1

252

0,1

229

0,1

Difesa

21.335

21.276

4,6

19.252

4,1

18.134

4,0

Politiche agricole

1.767

1.687

0,4

1.446

0,3

1.190

0,3

Beni e attività culturali

2.392

2.263

0,5

1.882

0,4

1.654

0,4

Salute

1.497

1.446

0,3

1.380

0,3

1.115

0,2

Totale spese finali

485.684

467.243

100

467.689

100

457.418

100


Tavola II – Evoluzione della spesa finale per categorie ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

Rendiconto 2005

2006

2007

 

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

Redditi da lavoro dipendente

82.601

81.743

17,5

85.329

18,2

83.941

18,4

Consumi intermedi

13.198

12.782

2,7

10.980

2,3

8.578

1,9

Imposte pagate sulla produzione

4.414

4.391

0,9

4.434

0,9

4.611

1,0

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

177.800

175.285

37,5

182.130

38,9

178.824

39,1

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

4.218

3.862

0,8

4.624

1,0

3.826

0,8

Trasferimenti correnti a imprese

5.074

4.875

1,0

4.591

1,0

3.840

0,8

Trasferimenti all'estero

1.704

1.615

0,3

1.592

0,3

1.490

0,3

Risorse proprie cee

15.700

14.480

3,1

15.850

3,4

17.400

3,8

Interessi passivi e redditi da capitale

76.413

70.671

15,1

71.693

15,3

74.080

16,2

Poste correttive e compensative

51.824

49.294

10,5

44.618

9,5

45.643

10,0

Ammortamenti

833

18

0,0

840

0,2

841

0,2

Altre uscite correnti

4.094

1.433

0,3

6.429

1,4

6.370

1,4

Totale spese correnti

437.873

420.449

90,0

433.110

92,6

429.444

93,9

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

6.199

6.170

1,3

3.819

0,8

3.384

0,7

Contributi investimenti ad amministrazioni pubbliche

16.931

16.768

3,6

12.038

2,6

9.822

2,1

Contributi agli investimenti ad imprese

8.383

8.233

1,8

6.833

1,5

4.112

0,9

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private

122

122

0,0

34

0,0

26

0,0

Contributi agli investimenti a estero

404

396

0,1

215

0,0

203

0,0

Altri trasferimenti in conto capitale

9.215

8.730

1,9

11.150

2,4

10.183

2,2

Acquisizioni di attività finanziarie

6.557

6.375

1,4

490

0,1

244

0,1

Totale spese conto capitale

47.811

46.794

10,0

34.579

7,4

27.974

6,1

Totale spese finali

485.684

467.243

100

467.689

100

457.418

100


Tavola III – Le spese complessive per funzioni-obiettivo ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

Rendiconto 2005

2006

2007

 

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

1 - Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

436.403

391.939

61,7

422.751

64,4

425.786

65,9

2 –       Difesa

21.055

20.772

3,3

17.664

2,7

16.162

2,5

3 - Ordine pubblico e sicurezza

22.566

22.054

3,5

22.295

3,4

20.152

3,1

4 - Affari economici

53.666

51.638

8,1

45.676

7,0

41.533

6,4

5 - Protezione dell'ambiente

2.081

2.021

0,3

1.697

0,3

1.168

0,2

6 - Abitazioni e assetto territoriale

2.505

2.276

0,4

1.624

0,2

1.475

0,2

7 - Sanità

16.114

15.788

2,5

12.533

1,9

8.893

1,4

8 - Attività ricreative, culturali e di culto

14.770

12.690

2,0

12.413

1,9

11.028

1,7

9 –       Istruzione

49.265

49.441

7,8

49.814

7,6

50.075

7,7

10- Protezione sociale

68.871

66.935

10,5

70.012

10,7

70.245

10,9

Spese complessive

687.296

635.554

100

656.479

100

646.517

100


Tavola IV – Andamento delle U.P.B. (III livello) ed incidenza percentuale sulle spese finali del bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

Rendiconto 2005

2006

2007

 

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

Funzionamento

83.642

82.498

17,7

81.757

17,5

81.326

17,8

Interventi

254.709

248.126

53,1

250.042

53,5

247.000

54,0

Oneri comuni

21.396

17.378

3,7

27.935

6,0

25.368

5,5

Trattamenti di quiescenza

1.081

1.169

0,3

1.066

0,2

1.080

0,2

Oneri del debito pubblico

77.045

71.278

15,3

72.310

15,5

74.670

16,3

Totale spese correnti

437.873

420.449

90,0

433.110

92,6

429.444

93,9

Investimenti

44.904

44.253

9,5

31.300

6,7

24.691

5,4

Altre spese in conto capitale

362

243

0,1

122

0,0

122

0,0

Oneri comuni

2.545

2.298

0,5

3.157

0,7

3.161

0,7

Totale conto capitale

47.811

46.794

10,0

34.579

7,4

27.974

6,1

Totale spese finali

485.684

467.243

100

467.689

100

457.418

100


La disciplina contabile: il bilancio dello Stato

Il bilancio dello Stato è il documento con il quale viene regolata la gestione finanziaria delle amministrazioni dello Stato, attraverso l’indicazione delle entrate e delle spese.

 

Ai sensi dell’articolo 81, comma primo, della Costituzione, l’iniziativa relativa alla presentazione in Parlamento del bilancio dello Stato è riservata al Governo. Il Parlamento approva il bilancio con legge.

L’articolo 81, comma terzo, della Costituzione dispone inoltre che “con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese”.

In base a tale disposizione costituzionale si è ritenuto che con la legge di approvazione del bilancio non si possa modificare la normativa sostanziale su cui si fonda l’acquisizione delle entrate e l’erogazione delle spese. Il bilancio pertanto quantifica le previsioni di entrata e di spesa in base alla disciplina vigente al momento in cui viene predisposto.

 

Sono invece determinate direttamente in sede di bilancio le spese di carattere discrezionale, vale a dire le spese, per lo più connesse all’operatività delle amministrazioni, la cui quantificazione non è riconducibile a disposizioni di legge e che comunque non sono giuridicamente obbligatorie.

 

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, presentato dal Governo entro il 30 settembre di ogni anno, è costituito :

§      da un unico stato di previsione dell’entrata, nel quale sono registrate le entrate di competenza di tutti i Ministeri (principalmente del Ministero dell’economia e delle finanze, ma anche degli altri Ministeri);

§      dagli stati di previsione della spesa, relativi ai singoli Ministeri con portafoglio[1];

§      dal quadro generale riassuntivo.

Il disegno di legge di bilancio viene esaminato congiuntamente al disegno di legge finanziaria nell’ambito della c.d. sessione di bilancio.

 

A seguito della riforma della struttura del bilancio dello Stato effettuata nel 1997 (legge n. 94/1997 e decreto legislativo n. 279/1997), all’interno di ciascuno stato di previsione, le voci contabili in rapporto alle quali sono indicate le previsioni di entrata e di spesa, in termini di competenza e di cassa, sono rappresentate dalle unità previsionali di base, che costituiscono l’unità elementare ai fini dell’approvazione parlamentare.

 

L’approvazione del bilancio con legge ha l’effetto giuridico di autorizzare l’amministrazione a percepire le entrate ed effettuare le spese iscritte in bilancio.

Le previsioni relative all’entrata hanno carattere estimativo: le amministrazioni dello Stato hanno comunque facoltà di accertare tutte le entrate per le quali, nel corso dell’esercizio, lo Stato acquisisca un credito e di incassare tutte le entrate versate presso la Tesoreria dello Stato.

L’approvazione delle previsioni di spesa ha invece carattere giuridicamente vincolante: le previsioni di spesa iscritte in bilancio costituiscono, infatti, il limite massimo entro il quale le amministrazioni dello Stato sono autorizzate ad assumere impegni di spesa (autorizzazioni di competenza) e ad effettuare pagamenti (autorizzazioni di cassa).

Bilancio di competenza e di cassa

Per ciascuna unità previsionale di base viene indicata la previsione di competenza e quella di cassa.

il bilancio dello Stato, pertanto, è un bilancio misto, vale a dire un bilancio redatto sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Le dotazioni di competenza quantificano l’entità prevista delle entrate che le amministrazioni statali acquisiranno il diritto di percepire (entrate che si prevede di accertare) e l’entità prevista delle spese che le amministrazioni statali assumeranno l’obbligo di effettuare (spese che si prevede di impegnare).

Le dotazioni di cassa quantificano l’entità prevista delle entrate che saranno incassate (vale a dire versate in Tesoreria) e delle spese che saranno pagate (erogate dalla Tesoreria).

La competenza, pertanto, tiene conto del momento in cui sorge il titolo giuridico dal quale deriva l’entrata o la spesa; la cassa, invece, si riferisce al compimento, di fatto, delle operazioni di incasso e di pagamento.

 

Le previsioni di cassa sono determinate assumendo come limite massimo, per quanto concerne l’entrata, la massa acquisibile, e per quanto concerne la spesa, la massa spendibile.

La massa acquisibile e spendibile è data dalla somma della consistenza dei residui (rispettivamente attivi e passivi) e della dotazione di competenza.

 

Si definiscono residui attivi le entrate le entrate accertate, ma non incassate, vale a dire le entrate per le quali ha avuto luogo l’accertamento, ma, entro il termine dell’esercizio finanziario, non è stato effettuato il versamento in Tesoreria.

Si definiscono residui passivi le spese che sono state impegnate, ma non sono state pagate, perché non si è concluso entro la fine dell’esercizio il relativo procedimento di spesa.

In deroga al principio generale per il quale le somme stanziate che alla fine dell’esercizio non siano state impegnate costituiscono economie di bilancio, può essere autorizzata la conservazione in bilancio anche di somme non impegnate. Più precisamente, per gli stanziamenti relativi a spese in conto capitale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del R.D. n. 2440/1923, la conservazione in bilancio anche se, entro la fine dell’esercizio finanziario, non siano stati impegnati (residui di stanziamento o residui impropri).

 

Sono oggetto di approvazione parlamentare soltanto le previsioni di competenza e di cassa.

Per quanto riguarda i residui, che sono indicati a fini conoscitivi, la quantificazione nel disegno di legge di bilancio è effettuata in via presuntiva. L’esatto ammontare dei residui al 1° gennaio dell’anno di riferimento sarà determinato in sede di rendiconto relativo all’esercizio precedente.

La classificazione delle entrate e delle spese

Gli stanziamenti, sia di entrata che di spesa, sono classificati secondo i criteri dettati dall’art. 4, comma 1, della legge n. 94/1997.

 

In particolare, le entrate sono classificate per:

§      Centri di responsabilità amministrativa, che indicano le strutture amministrative cui compete la gestione;

§      Titoli, che sono individuati in numero di quattro. Titolo I: entrate tributarie; Titolo II: entrate extra-tributarie; Titolo III: entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti; Titolo IV: entrate derivanti da accensione di prestiti. I primi tre titoli rappresentano le entrate finali;

§      Unità previsionali di base, che costituiscono oggetto di approvazione parlamentare e, pertanto, possono essere oggetto di emendamento nel corso dell’esame parlamentare;

§      Capitoli, che rappresentano una ripartizione delle unità previsionali di base ai fini della gestione e della rendicontazione.

 

Le spese sono classificate per:

§      Centri di responsabilità amministrativa, che indicano le strutture amministrative cui compete la gestione, e specificamente l’assunzione degli impegni di spesa e l’emissione dei titoli di pagamento;

§      Titoli, che sono individuati in numero di tre. Titolo I: spese correnti; Titolo II: spese in conto capitale; Titolo III: rimborso di passività finanziarie. I primi due titoli rappresentano le spese finali;

§      Unità previsionali di base che costituiscono oggetto di approvazione parlamentare e, pertanto, possono essere oggetto di emendamento nel corso dell’esame parlamentare;

§      Capitoli, che rappresentano un’ulteriore ripartizione delle unità revisionali di base, effettuata tenendo conto dell’oggetto, del contenuto economico e funzionale, del carattere obbligatorio o discrezionale della spesa.

Le unità previsionali di base

Le unità previsionali di base (UPB) rappresentano le voci fondamentali della struttura del bilancio dello Stato, come delineata dalla legge di riforma n. 94/1997 e dal conseguente decreto legislativo n. 279/1997, in quanto costituiscono l’oggetto dell’approvazione parlamentare.

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 279/97, la determinazione delle UPB deve assicurare la rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi posti all'azione amministrativa dello Stato

A tal fine, le unità previsionali di base sono articolate per centri di responsabilità amministrativa, che corrispondono alle strutture dell’amministrazione chiamate a gestire le risorse finanziarie.

All’interno di ciascun stato di previsione, le UPB della spesa sono ripartite, in primo luogo per centri di responsabilità amministrativa e, in secondo luogo, per titoli (spesa corrente, spesa in conto capitale, rimborso di passività finanziarie).

 

Al terzo livello, le UPB di spesa corrente sono distinte in:

§      spese di funzionamento;

§      spese per interventi;

§      spese per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi;

§      spese per oneri del debito pubblico;

§      spese per oneri comuni.

Per la spesa in conto capitale, le UPB sono articolate in:

§      spese di investimento;

§      spese per oneri comuni;

§      altre spese.

 

Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

a)      l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b)      l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce (competenza);

c)      l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce (cassa), che si riferiscono in modo indistinto sia alle operazioni in conto competenza che a quelle in conto residui.

 

La ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base viene esposta, a scopo esclusivamente conoscitivo, nelle tabelle allegate al disegno di legge di bilancio, concernenti lo stato di previsione dell’entrata e ciascun stato di previsione della spesa.

I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

La ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli viene effettuata successivamente all’approvazione e alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

La classificazione funzionale e la classificazione economica

Per rendere più significativa la lettura del bilancio, la legge 468/1978 e successive modificazioni prevede che, in appositi allegati (contenuti, a livello generale, nel quadro generale riassuntivo, e, in modo più dettagliato, negli stati di previsione del disegno di legge presentato dal Governo) gli stanziamenti di spesa siano ripartiti secondo l’analisi funzionale e secondo l’analisi economica.

Queste ripartizioni, pur non essendo oggetto di votazione in Parlamento, hanno un rilevante valore conoscitivo.

In primo luogo la riforma del bilancio ha previsto la classificazione degli stanziamenti di spesa per funzioni-obiettivo (analisi funzionale), con l’intento di evidenziare la ripartizione delle risorse tra le diverse finalità della spesa, ovvero tra le diverse politiche di settore che si intendono attuare.

Oltre all’analisi funzionale, è prevista la classificazione per categorie (analisi economica), che mira ad evidenziare l’effetto che le spese di bilancio hanno sul sistema economico nazionale. Per questo, con la riforma del bilancio, si è previsto che le categorie economiche siano definite in conformità con gli schemi di classificazione del sistema di contabilità nazionale, che è identico per tutti i paesi membri della Comunità europea.

Anche per le entrate viene esposta una classificazione per categorie, che tuttavia non è ancora stata riformulata in base ai criteri della contabilità nazionale, ma fa riferimento, piuttosto, alla natura dei proventi.


La disciplina contabile: la legge finanziaria

La legge finanziaria costituisce lo strumento attraverso il quale viene modificata la legislazione vigente al fine di conseguire gli obiettivi finanziari stabiliti nel DPEF e nell’eventuale Nota di aggiornamento, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.

A tal fine gli effetti, in termini di entrata e di spesa, delle disposizioni contenute nella legge finanziaria, una volta che quest’ultima è stata approvata da ciascun ramo del Parlamento, sono recepiti nel bilancio dello Stato per effetto dell’approvazione della Nota di variazioni. Attraverso la Nota di variazioni, infatti, le previsioni del bilancio dello Stato, che viene presentato in Parlamento in base alla legislazione vigente, sono modificate per tenere conto degli effetti delle norme contenute nella legge finanziaria.

La legge finanziaria risulta pertanto lo strumento di attuazione della manovra di finanza pubblica, vale a dire del complesso di interventi per mezzo dei quali viene operata una correzione degli andamenti tendenziali (gli andamenti a legislazione vigente) del bilancio dello Stato e della finanza pubblica, in modo da adeguarli al perseguimento degli obiettivi programmati.

 

Il contenuto della legge finanziaria è stabilito dall’articolo 11 della legge della legge n. 468/1978, e successive modificazioni.

 

In base al citato articolo (comma 3), possono essere contenute nell’articolato della legge finanziaria le seguenti disposizioni:

§      il livello massimo di saldo netto da finanziare, in termini di competenza, e di ricorso al mercato finanziario, vale a dire il tetto massimo del nuovo indebitamento aggiuntivo consentito in ciascuno degli anni del periodo considerato nel bilancio pluriennale (lett. a); con riferimento al livello massimo di saldo netto da finanziare, sono distintamente indicate le eventuali regolazioni debitorie pregresse;

§      le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni e le altre misure che incidono sulla determinazione quantitativa della prestazione, relativamente ad imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione (lett. b);

§      l'importo complessivo massimo destinato, per ciascun anno, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale (lett. h);

§      altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla finanziaria da norme vigenti (lett. i);

§      norme che comportino aumenti di entrata o riduzioni di spesa, escluse quelle a carattere ordinamentale o organizzatorio, a meno che si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi (lett. i-bis, introdotta dal comma 17 dell'art. 2 della legge n. 208/1999);

§      norme che comportino aumenti di spesa o riduzioni di entrata, il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale (lett. i-ter, introdotta dal comma 17 dell'art. 2 della legge n. 208/1999);

Fin dalla prima applicazione delle innovazioni introdotte con la legge n. 208/1999, la possibilità di inserire nella legge finanziaria interventi espansivi a sostegno dell’economia è stata interpretata, in sede parlamentare, nel senso che tali interventi possono essere finalizzati anche al sostegno del reddito.

§      norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi dalla cui attuazione siano derivati oneri maggiori rispetto a quelli previsti (lettera i-quater, introdotta dal comma 01, lett. a), dell'art. 1 del D.L. n. 194/2002 come modificato dalla legge di conversione n. 246/2002).

Di conseguenza, ai sensi del comma 01, lett. b), dell'art. 1 del D.L. n. 194/2002, come modificato dalla relativa legge di conversione, in allegato alla legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati ai sensi dell’art. 11-ter, comma 7, della L. n. 468/1978, per correggere gli effetti finanziari di leggi che abbiano registrato oneri superiori a quelli previsti, e le misure correttive inserite a tal fine nella legge finanziaria medesima.

 

Nelle Tabelle approvate con la legge finanziaria sono disposti:

§      gli importi dei fondi speciali destinati al finanziamento di provvedimenti che si prevede saranno approvati nel corso d'anno (lett. g). I fondi speciali sono indicati per Ministeri in due distinte tabelle, una per la parte corrente e l'altra per quella in conto capitale (rispettivamente, Tabelle A e B).

La legge n. 468/1978 ha inoltre previsto l'introduzione nei fondi speciali di accantonamenti di segno negativo, relativi cioè a provvedimenti di risparmio di spesa o di aumento di entrata, il cui perfezionamento in corso di anno condiziona per pari ammontare la successiva approvazione di provvedimenti collegati ad accantonamenti positivi;

§      la determinazione per ciascun anno del finanziamento da iscrivere in bilancio per le leggi di spesa permanenti la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sia che si tratti di spese di parte corrente che di spese in conto capitale (Tabella C – lett. d), come modificata dal comma 15 dell'art. 2 della legge n. 208/1999).

Le leggi di spesa quantificate nella Tabella C sono, in gran parte, riferite a trasferimenti di risorse per il funzionamento di enti, organi, autorità amministrative indipendenti e Agenzie di settore, leggi di spesa relative al finanziamento di alcuni fondi (Università, Osservatori, Protezione civile);

§      il rifinanziamento, per un solo anno, di interventi di conto capitale per i quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché il rifinanziamento, per uno o più degli anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di particolare rilievo definiti di "sostegno dell'economia", classificati tra le spese in conto capitale. Mentre il finanziamento annuale può essere autonomamente disposto al momento della predisposizione dalla legge finanziaria, il rifinanziamento pluriennale deve essere previsto dalla legge sostanziale, (Tabella D – lett. f), modificata dal comma 16 dell'art. 2 della legge n. 208);

§      la riduzione per ciascun anno di autorizzazioni legislative di spese: il cosiddetto "definanziamento" (Tabella E – lett. e);

§      la determinazione (le c.d. “rimodulazioni”), per le leggi di spesa a carattere pluriennale, ripartite per settori di intervento, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati (Tabella F – lett. c) dell'art. 11, comma 3).


GLOSSARIO
DEI PRINCIPALI TERMINI MACROECONOMICI E DI FINANZA PUBBLICA

 

Accensione di prestiti

Ammontare delle operazioni di indebitamento a medio e lungo termine (debito patrimoniale), con esclusione di quelle di durata inferiore all’anno (debito fluttuante). In sede previsionale, nel bilancio dello Stato, l’accensione di prestiti coincide con il ricorso al mercato [®].

 

Amministrazioni pubbliche

Nell’ambito del sistema di contabilità nazionale, complesso delle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita ovvero nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese; le risorse principali sono costituite da versamenti obbligatori effettuati direttamente o indirettamente da unità appartenenti ad altri settori.

Il settore delle amministrazioni pubbliche è composto di tre sottosettori:

1) amministrazioni centrali, che comprendono i ministeri, la Presidenza del Consiglio, gli organi costituzionali (Camera, Senato, Presidenza della Repubblica, Corte costituzionale) e quelli a rilevanza costituzionale (Corte dei Conti, CSM, CNEL) e gli enti centrali con competenza su tutto il territorio del paese (quali ANAS, CONI, CNR, ISTAT, Autorità amministrative indipendenti...);

2) amministrazioni locali, che comprendono gli enti la cui competenza è limitata ad una parte del territorio nazionale (quali regioni, province, comuni, ASL, Aziende ospedaliere, IRCCS, camere di commercio, università, autorità portuali…)

3) enti di previdenza e assistenza.

Le pubbliche amministrazioni costituiscono il settore di contabilità nazionale preso a riferimento in ambito europeo per la definizione dei parametri di finanza pubblica previsti dal Trattato di Maastricht.

Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato [®] sono individuate annualmente in un elenco pubblicato dall’ISTAT. L'elenco è stato da ultimo aggiornato dall’ISTAT con Comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 luglio 2006, n. 174. La compilazione di tale elenco risponde a norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario. Secondo il SEC95 (Sistema europeo dei Conti) [®], ogni unità istituzionale viene classificata nel settore delle pubbliche amministrazioni  sulla base di criteri di natura prevalentemente economica, indipendentemente dal regime giuridico che la governa.

 

Avanzo (complessivo, corrente, primario)

 

® “Saldo complessivo”, “Saldo corrente”, “Saldo primario”.

 

Capitolo

Voce contabile individuata nell’ambito di ciascuna unità previsionale di base [®], rilevante ai soli fini della gestione e della rendicontazione. I capitoli non sono oggetto di approvazione parlamentare.

L’articolazione delle U.P.B. in capitoli - in relazione allo specifico oggetto per l’entrata e secondo il contenuto economico e funzionale della spesa – è effettuata, annualmente, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato contestualmente all’entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio.

 

Cassa (bilancio di)

Bilancio nel quale le previsioni di entrata si riferiscono agli incassi e le previsioni di spesa ai pagamenti [® “Entrata (procedimento contabile)”, “Spesa (procedimento contabi­le)”].

Il bilancio annuale di previsione dello Stato viene redatto sia in termini di cassa che in termini di competenza [®].

 

Centro di costo

Unità organizzativa cui è assegnata la responsabilità di gestire risorse che generano costi. E’ la struttura in riferimento alla quale sono effettuate le rilevazioni della contabilità economica per centri di costo [®].

 

Centro di responsabilità amministrativa

Ufficio di livello dirigenziale generale cui sono attribuite, nell’ambito di ciascuno stato di previsione, le risorse finanziarie individuate da un insieme di unità previsionali di base [®] deliberate dal Parlamento. I centri di responsabi­lità amministrativa sono individuati in modo da assicurare il costante adeguamento della struttura del bilancio dello Stato all’organizzazione dell’Amministrazione statale.

 

Classificazione economica

Aggregazione delle spese e delle entrate secondo la loro natura economica, articolata in categorie.

Le principali categorie della tradizionale classificazione economica delle entrate del bilancio dello Stato sono: Imposte sul patrimonio e sul reddito, Tasse e imposte sugli affari, Imposte sulla produzione, consumi e dogane, Monopoli, Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco, Proventi dei beni dello Stato, dei servizi pubblici minori e speciali, Interessi su anticipazioni e crediti vari del tesoro.

La classificazione economica delle spese finali del bilancio dello Stato è stata rielaborata secondo i criteri di contabilità nazionale previsti dal SEC95 [®]; le principali voci sono: Redditi da lavoro dipendente [®], Consumi intermedi [®], Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, a famiglie e istituzioni sociali private, a imprese, Interessi passivi e redditi da capitale, Investimenti fissi lordi [®] e acquisti di terreni, Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche e a imprese, Acquisizioni di attività finanziarie.

 

Classificazione funzionale

Aggregazione delle spese in base alle finalità cui sono destinate, articolata in funzioni-obiettivo [®].

 

Competenza (bilancio di)

 

Bilancio in cui vengono iscritte, relativamente al periodo considerato, le entrate sulla base degli accertamenti e le spese sulla base degli impegni [® “Entrata (procedimento contabile)” e “Spesa (procedimento contabile)”].

Il bilancio annuale di previsione viene redatto sia in termini di competenza (giuridica) che in termini di cassa [®].

 

Consumi intermedi

Corrispondono al valore dei beni e dei servizi consumati quali input nel processo di produzione nelle attività delle pubbliche amministrazioni, con esclusione del capitale fisso (il cui consumo è registrato come ammortamento). I beni e i servizi possono essere trasformati oppure esauriti nel processo produttivo.

 

Contabilità economica per centri di costo

Secondo quanto disposto dalla legge n. 94/1997, a partire dal 2000, per le Amministrazioni dello Stato è stato introdotto un sistema di contabilità analitica per centri di costo, volta ad individuare i costi di gestione di ciascuna organizzazione, cioè il valore dei fattori produttivi impiegati per la produzione di determinati beni o l’erogazione di determinati servizi. Il sistema di contabilità economica analitica si articola in centri di costo [®], servizi (che rappresentano le attività svolte dai singoli centri di costo) e piano dei conti (che rappresenta lo strumento, articolato su più livelli, mediante il quale viene effettuata la rilevazione economica dei costi).

 

Conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni

Conto che espone le entrate e le spese del settore isti­tuzionale delle amministrazioni pubbliche [®], nell’ambito del sistema di contabilità nazionale. Esso viene predisposto in termini di competenza economica.

Nel conto economico consolidato delle P.A. sono registrate solo le operazioni finali in grado di incidere sulla situazione economica o patrimoniale degli altri soggetti istituzionali, mentre sono escluse tutte le operazioni finanziarie con le quali ad una passività di un settore corrisponde una attività di un altro (concessione di mutui, partecipazioni e conferimenti, riscossione di crediti).

Il conto consolidato delle P.A. è il quadro contabile di riferimento per la programmazione degli obiettivi di finanza pubblica, sia a livello comunitario (negli aggiornamenti annuali del programma di stabilità) sia a livello nazionale (nel documento di programmazione economico-finanziaria).

 

Conto riassuntivo del Tesoro

Documento che, pubblicato mensilmente in Gazzetta ufficiale, dà conto di tutte le operazioni di tesoreria [®] (incassi e pagamenti in termini di competenza e residui; debiti e crediti di tesoreria). Per ciascun periodo di riferimento evidenzia: il risparmio pubblico [®], il saldo da finanziare [®], il disavanzo complessivo [® saldo complessivo] e la situazione del Tesoro.

 

Debito delle amministrazioni pubbliche (debito pubblico)

 

E’ l’insieme delle passività finanziarie del settore delle amministrazioni pubbliche; è consolidato tra e nei sottosettori, ossia esclude le passività incluse nell’attivo degli enti appartenenti allo stesso settore.

L’aggregato include i seguenti strumenti finanziari:

a) le monete e i depositi; questi comprendono le monete in circolazione, i depositi presso la tesoreria statale intestati a soggetti non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche e la raccolta postale inclusa nel passivo di queste ultime;

b) i titoli diversi dalle azioni (esclusi gli strumenti finanziari derivati) emessi dallo Stato e dalle amministrazioni locali;

c) i prestiti erogati in favore di enti appartenenti alle Amministrazioni pubbliche o il cui onere di rimborso sia a carico di queste ultime.

Il debito delle amministrazioni pubbliche è calcolato dalla Banca d’Italia in coerenza con i criteri definiti dall’Unione europea.

 

Disavanzo (deficit)

 

Saldo negativo dei conti di finanza pubblica. Se riferito a conti economici corrisponde all’indebitamento netto [®]; se riferito a conti finanziari coincide con il fabbisogno [®].

In base ai parametri definiti in sede europea, per disavanzo si intende l’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni [®].

 

Disavanzo (complessivo, corrente, primario)

 

® “Saldo complessivo”, “Saldo corrente”, “Saldo primario”.

 

Entrata

(procedimento contabile)

 

Come disposto dal regolamento di contabilità generale, le entrate dello Stato sono costituite da tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura, che lo Stato ha il diritto di riscuotere in virtù di leggi, regolamenti o altro titolo.

Il procedimento contabile di entrata si articola in tre fasi:

1) accertamento: fase in cui sorge per lo Stato il diritto a percepire una determinata somma attraverso l’iden­tificazione della ragione del credito e la persona che ne è debitrice; 2) riscossione: fase che consiste nell’esigere dal debitore la somma dovuta allo Stato; 3) versamento: fase in cui le somme riscosse sono versate nella tesoreria dello Stato.

 

Entrate complessive

Costituiscono la somma totale delle entrate.

Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [®], corrispondono alla somma delle entrate correnti [®] e delle entrate in conto capitale [®].

Nel bilancio dello Stato corrispondono alla somma dei quattro titoli delle entrate: Titolo I – “entrate tributarie”, Titolo II – “entrate extratributarie” (che insieme costituiscono le entrate correnti), Titolo III – “alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti” (entrate in conto capitale) e Titolo IV – .”accensione di prestiti” [®].

 

Entrate correnti

Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [®], sono costituite principalmente da entrate tributarie (imposte dirette e indirette [®]) e dai contributi sociali (effettivi e figurativi) [®].

Nel bilancio dello Stato, corrispondono ai primi due titoli delle entrate: Titolo I – “entrate tributarie”, in cui rientrano le entrate di natura fiscale (IRPEF, IRPEG, IRAP, IVA ecc.) e Titolo II – “entrate extratributarie” nel quale sono considerati tutti i proventi diversi da quelli di carattere fiscale, che non incidono sul patrimonio.

 

Entrate in conto capitale

Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [®], sono le entrate derivanti da imposte in conto capitale [®], da cofinanziamenti dell’Unione europea e da trasferimenti in conto capitale delle imprese e delle famiglie.

Nel bilancio dello Stato, corrispondono al Titolo III delle entrate – “alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti”.

 

Entrate finali

Nel bilancio dello Stato, sommatoria dei primi tre titoli delle entrate: Titolo I – “entrate tributarie”, Titolo II – “entrate extratributarie” (che insieme costituiscono le entrate correnti) e Titolo III – “alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti” (entrate in conto capitale).

Esse rappresentano le risorse definitivamente acquisite al bilancio per il raggiungimento dei fini istituzionali, con esclusione delle entrate derivanti dall’accensione di prestiti [®].

 

Fabbisogno

Risultato differenziale relativo ai conti di cassa, che evidenzia l’eccedenza dei pagamenti rispetto agli incassi con riferimento al complesso delle operazioni di parte corrente, in conto capitale e finanziarie. Quando gli incassi superano le erogazioni si ha la cd. “disponibilità”.

Il fabbisogno è un dato monetario, in quanto costituisce il quantitativo di risorse monetarie e finanziarie necessarie a colmare lo squilibrio tra i flussi di entrate e di spese dello Stato o di aggregati più vasti.

Nella Relazione trimestrale di cassa, esso viene calcolato con riferimento al settore statale [®] e al settore pubblico [®].

 

Fabbisogno complessivo

 

E’ il fabbisogno [®] aumentato delle regolazioni debitorie pregresse [®] effettuate (o da effettuare) in contanti nei confronti dei soggetti esterni al settore cui si riferisce il conto e diminuito dei crediti maturati a fine periodo da parte dei fornitori.

 

Fabbisogno primario

E’ il fabbisogno [®] calcolato al netto delle uscite per interessi passivi.

 

Fondi speciali

 

Somme, iscritte su apposite unità previsionali di base (una di parte corrente e una in conto capitale) dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati dal Parlamento negli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale. L’ammontare del fondo speciale di parte corrente e del fondo speciale di conto capitale è determinato, rispettivamente, dalla tabella A e dalla tabella B della legge finanziaria. Le tabelle A e B indicano altresì gli accantonamenti relativi ai singoli Ministeri nei quali ciascun fondo è ripartito. Le quote del fondo speciale di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quello in conto capitale non utilizzate entro l’anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio.

 

Funzioni obiettivo

Voci della classificazione funzionale [®] individuate con riguardo all’esigenza di definire le politiche pubbliche di settore. La classificazione per funzioni obiettivo è articolata su quattro livelli, di cui i primi tre sono tratti dalla classificazione standard adottata in sede europea (COFOG-SEC95), mentre il quarto livello, determinato in sede nazionale, indica gli obiettivi perseguiti da ciascuna amministrazione. Il primo livello (divisioni) rappresenta i fini primari perseguiti dalle Amministrazioni; il secondo (gruppi) esprime le specifiche aree di intervento delle politiche pubbliche; il terzo (classi) identifica i comparti di attività in cui si articolano le aree di intervento del livello precedente; il quarto livello (missioni istituzionali) rappresenta gli obiettivi perseguiti da ciascuna Amministrazione.

Le funzioni-obiettivo di primo livello sono 10: Servizi generali delle pubbliche amministrazioni; Difesa, Ordine pubblico e sicurezza, Affari economici, Protezione dell’ambiente, Abitazioni e assetto territoriale, Sanità, Attività ricreative, culturali e di culto, Istruzione, Protezione sociale.

 

Imposte in conto capitale

Sono le imposte percepite a intervalli irregolari, e solo saltuariamente, sul valore delle attività o del patrimonio netto o sul valore dei beni trasferiti per effetto di lasciti, donazioni o altri trasferimenti.

Comprendono:

a) le imposte sui trasferimenti in conto capitale, quali le imposte sulle successioni e sulle donazioni, con esclusione delle imposte sulle vendite di beni (che non costituiscono trasferimenti);

b) le imposte straordinarie sulle attività o sul patrimonio netto (quali i condoni).

 


Indebitamento netto

 

Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [®], è il saldo conclusivo risultante dalla differenza tra le spese complessive [®] e le entrate complessive [®]; se le entrate superano le spese, si ha “accreditamento netto”. Quando si indica genericamente l’indebitamento netto, si intende fare riferimento a questo saldo, che è il parametro di riferimento per il rispetto dei vincoli sul disavanzo (o deficit) previsti a livello europeo.

Analogamente, nel bilancio dello Stato si definisce indebitamento (o accrescimento) netto il saldo risultante dalla differenza tra le entrate complessive [®] e le spese complessive [®], escluse le operazioni finanziarie (partecipazioni azionarie e conferimenti, concessione e riscossione di crediti e accensione e rimborso di prestiti).

 

Indebitamento netto strutturale

È l’indebitamento netto (riferito al conto economico consolidato della pubbliche amministrazioni) [®] depurato degli effetti del ciclo economico. Con lo stesso termine può peraltro intendersi l’indebitamento netto depurato degli effetti del ciclo economico e al netto delle misure una tantum.

 

Inflazione

L'inflazione al consumo è un processo di aumento del livello generale dei prezzi dell'insieme dei beni e servizi destinati al consumo delle famiglie. Generalmente, si misura attraverso la costruzione di un indice dei prezzi al consumo, cioè uno strumento statistico che misura le variazioni nel tempo dei prezzi di un insieme di beni e servizi, chiamato paniere, rappresentativo dei consumi delle famiglie in uno specifico anno.

L'ISTAT produce tre diversi indici dei prezzi al consumo:

§       l’indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC), che misura l'inflazione a livello dell'intero sistema economico italiano.

§       l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), si riferisce ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente (non agricolo). E' l'indice usato per adeguare periodicamente i valori monetari (ad esempio gli affitti o gli assegni dovuti al coniuge separato);

§       l'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA), sviluppato per assicurare una misura dell'inflazione comparabile a livello europeo. Prende a riferimento l'intera collettività nazionale, ma si differenzia dagli altri due indici perché il paniere esclude, sulla base di un accordo comunitario, le lotterie, il lotto, i concorsi pronostici e i servizi relativi alle assicurazioni sulla vita. A differenza degli altri due indici, inoltre considera non il prezzo pieno di vendita ma prezzo effettivamente pagato dal consumatore (ad esempio, nel caso dei medicinali, mentre per gli indici nazionali viene considerato il prezzo pieno del prodotto, per quello armonizzato europeo il prezzo di riferimento è rappresentato dalla quota effettivamente a carico del consumatore, cioè il ticket); l’indice armonizzato europeo tiene inoltre conto delle riduzioni temporanee di prezzo (saldi e promozioni).

L’indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale e l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati sono calcolati anche al netto dei tabacchi.

 

Inflazione programmata

Rappresenta il tasso di inflazione fissato nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) come valore di riferimento per l’anno successivo. Tale tasso viene rapportato all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, esclusi i tabacchi [® “Inflazione”]. Il tasso di inflazione programmata rappresenta il parametro di riferimento per la definizione degli aumenti salariali nella contrattazione nazionale.

 

Investimenti fissi lordi

Sono costituti dalle acquisizioni, al netto delle cessioni, di capitale fisso effettuate dai produttori residenti (cui si aggiungono gli incrementi di valore dei beni materiali non prodotti). Il capitale fisso consiste di beni materiali e immateriali prodotti destinati a essere utilizzati nei processi produttivi per un periodo superiore a un anno.

Sono fissi in quanto non comprendono le variazioni delle scorte e degli oggetti di valore.

Sono lordi in quanto includono gli ammortamenti.

 

Perenzione amministrativa

Eliminazione dalla contabilità finanziaria dei residui passivi [®] per i quali non siano state effettuate le relative operazioni di pagamento.

I residui passivi relativi a spese correnti si intendono perenti decorsi due esercizi finanziari successivi a quello della loro iscrizione in bilancio (con l’eccezione dei residui relativi a spese per lavori, forniture e servizi, che si intendono perenti decorsi tre esercizi finanziari). I residui passivi relativi alle spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio non oltre il settimo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.

 

PIL – Prodotto interno lordo

(nominale e reale)

Corrisponde alla produzione totale di beni e servizi dell’economia, diminuita dei consumi intermedi [®] e aumentata dell’IVA [®] e delle imposte indirette [®]  sulle importazioni [®]. È altresì pari alla somma dei valori aggiunti delle varie branche di attività economica, aumentata delle imposte sui prodotti (incluse l’IVA e le imposte sulle importazioni), al netto dei contributi ai prodotti e dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM).

Quando gli importi sono espressi in termini di valori correnti ci si riferisce al PIL ai prezzi di mercato o PIL nominale.

Per determinare il PIL reale, al fine di disporre di un indicatore sulla crescita dell’economia depurato dall’inflazione, è necessario fare riferimento al PIL a prezzi costanti o, in base alla nuova metodologia adottata dall’ISTAT nel marzo 2006, al PIL calcolato sulla base degli indici a catena.

 

Prestazioni sociali

Sono trasferimenti correnti, in denaro o in natura, finalizzati a sollevare queste ultime dagli oneri derivanti da determinati rischi o bisogni (quali malattia, vecchiaia, morte, invalidità, disoccupazione…).

Comprendono trasferimenti correnti e forfettari dei sistemi privati di assicurazione sociale con o senza costituzione di riserve e i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche e istituzioni senza scopo di lucro, al servizio delle famiglie non subordinati al pagamento di contributi (assistenza).

 

Redditi da lavoro dipendente

Secondo il SEC95 [®], corrispondono al costo sostenuto dai datori di lavoro a titolo di remunerazione dell'attività prestata alle proprie dipendenze dai lavoratori sia manuali che intellettuali. Sono composti dalle retribuzioni lorde e dai contributi sociali effettivi e/o figurativi [®].

 

Regolazioni contabili

 

Definizione contabile di partite debitorie e creditorie tra lo Stato e gli altri soggetti giuridici con iscrizione del relativo importo nei rispettivi bilanci.

Regolazioni debitorie pregresse

 

Operazioni con cui lo Stato regola in contanti o in titoli la posizione debitoria propria o di un altro soggetto pubblico, relativa a transazioni effettuale in esercizi precedenti.

 

Residui (propri)

 

Si distinguono in residui attivi, che corrispondono a entrate accertate ma non ancora riscosse o versate e residui passivi, che corrispondono a spese impegnate ma non ancora pagate [® “Entrate (procedimento contabile)” e “Spesa (procedimento contabile)”].

I residui vengono accertati al momento della chiusura dell’anno finanziario ed iscritti nel Rendiconto generale; essi vengono mantenuti nella contabilità degli esercizi successivi fino a quando non siano effettuale le relative operazioni di incasso o pagamento oppure, nel caso dei residui passivi, siano eliminati per perenzione [®].

I residui attivi, che rappresentano dei credito vantati dallo Stato, vengono classificati in funzione della loro esigibilità: quelli considerati assolutamente inesigibili vengono eliminati dalle scritture contabili con decreto ministeriale.

 

Residui di stanziamento

(impropri)

Stanziamenti di bilancio relativi a spese per i quali è autorizzata la conservazione in bilancio anche se, entro la fine dell’esercizio finanziario, non hanno dato luogo all’assunzione di impegni verso terzi (per questo differiscono dai residui propri).

In via generale i residui di stanziamento relativi a spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio fino all’esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione; se iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell’ultimo quadrimestre, possono essere mantenuti in bilancio fino al secondo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione. La conservazione in bilancio dei residui di stanziamento è subordinata alla ricognizione da parte del Ministe­ro dell’economia e delle finanze dello stato di attuazione dei programmi per i quali le somme sono state stanziate.

 

Ricorso al mercato

 

Con riferimento al bilancio dello Stato, risultato differenziale tra le entrate finali [®] e le spese complessive [®].

Esso esprime l’entità dell’indebitamento a medio e a lungo termine relativo all’anno di riferimento. In sede previsionale il limite del ricorso al mercato è fissato dalla legge finanziaria.

 

Risparmio pubblico

 

Con riferimento al bilancio dello Stato, è il saldo corrente [®], risultante dalla differenza tra il totale dei primi due titoli delle entrate (entrate tributarie+entrate extratribu­tarie=entrate correnti [®]) e il primo titolo della spesa (spese correnti [®]).

 

Saldo complessivo

Saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate complessive [®] e le spese complessive [®].

Saldo corrente

Saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate correnti [®] e le spese correnti [®].

 

Saldo finale

Nel bilancio dello Stato, saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate finali [®] e le spese finale [®].

 

Saldo in conto capitale

Saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate in conto capitale  [®] e le spese in conto capitale [®].

 

Saldo netto da finanziare

 

Nel bilancio dello Stato, risultato differenziale tra le entrate finali [®] e le spese finali [®]; sono dunque escluse operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il limite massimo del saldo netto da finanziare in termini di competenza è indicato nel DPEF e, quindi, fissato normativamente nella legge finanziaria, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale.

Se le entrate superano le spese si parla di “saldo netto da impiegare”

 

Saldo primario

Saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate complessive [®] e le spese complessive [®], al netto della spesa per interessi passivi.

 

SEC 95
(Sistema europeo dei conti nazionali e regionali)

Sistema armonizzato di contabilità nazionale, che permette una descrizione quantitativa completa e comparabile della situazione economica dei paesi membri dell'Unione europea (UE), attraverso un sistema integrato di conti di flussi e di conti patrimoniali definiti per l'intera economia e per raggruppamenti di operatori economici (settori istituzionali). I settori istituzionali individuati sono cinque: società non finanziarie; società finanziarie; amministrazioni pubbliche; famiglie; istituzioni sociali private. In rapporto all’Unione economica e monetaria assume specifico rilievo il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche [®].

Per la registrazione delle operazioni viene adottato il criterio della competenza economica [®]. Il SEC95 è stato approvato con regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996.

 

Settore pubblico

 

Aggregato costituito dal settore statale [®], dagli altri enti delle amministrazioni centrali, dalle amministrazioni locali e dagli enti di previdenza.

Gli enti minori centrali, locali e previdenziali non corrispondono esattamente a quelli inclusi dall’ISTAT nelle amministrazioni pubbliche.

 

Settore statale

 

Aggregato costituito dalla gestione del bilancio dello Stato, dalla gestione di tesoreria (quest’ultima ricomprende principalmente le operazione dei bilanci delle ex aziende autonome).

In sostanza, tale settore è costituito dagli enti che imputano direttamente le loro operazioni di cassa sulla tesoreria statale.

 

Spesa (procedimento contabile)

 

Come disposto dal regolamento generale di contabilità, sono spese dello Stato quelle alle quali si deve provvedere a carico dell’erario a norma di legge, decreti, regolamenti o altri atti di qualsiasi specie e quelle, in genere, necessarie per il funzionamento dei servizi pubblici che dipendono dalle amministrazioni dello Stato.

Il procedimento contabile della spesa si articola in quattro fasi:

1) impegno: atto con cui nell’ambito di uno stanziamento di bilancio, una determinata somma viene destinata in modo specifico ad un provvedimento di spesa; l’impegno ha l’effetto di costituire un vincolo per la somma impegnata, che non potrà essere utilizzata per destinazioni diverse; 2) liquidazione: fase in cui viene determinata la persona del creditore e l’ammontare del debito; 3) ordinazione: fase in cui si dà ordine alla tesoreria o agli altri organi competenti di pagare la somma in precedenza liquidata; 4) pagamento: fase in cui gli agenti pagatori o la tesoreria adempiono materialmente all’obbligazione.

 

Spese complessive

Costituiscono la somma totale delle spese.

Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [®], corrispondono alla somma delle spese correnti [®] e delle spese in conto capitale [®].

Nel bilancio dello Stato corrispondono alla somma dei tre  titoli delle spese: Titolo I – Spese correnti [®], Titolo II – Spese in conto capitale (che insieme costituiscono le spese finali) [®], Titolo III – Rimborso prestiti.

 

Spese correnti

Spese destinate alla produzione ed al funzionamento dei vari servizi statali, nonché alla redistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi.

Nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, le spese correnti sono costituite principalmente da spese per: redditi da lavoro dipendente [®], consumi intermedi [®], prestazioni sociali in denaro [®] e interessi passivi.

Fra le ulteriori spese correnti, si ricordano: le prestazioni sociali in natura [®], gli ammortamenti [®], le imposte indirette [®], i contributi alla produzione, gli aiuti internazionali e gli ulteriori trasferimenti correnti (all’UE, alle istituzioni sociali private, alle famiglie e alle imprese).

Nel bilancio dello Stato, sono individuate dal secondo numero delle unità previsionali di base [®], che corrisponde a “1”.

 

Spese finali

Nel bilancio dello Stato, sommatoria dei primi due titoli delle spese: Titolo I – Spese correnti [®] e Titolo II – Spese in conto capitale [®].

Rappresentano le somme necessarie per le amministrazioni statali per perseguire i propri scopi o fini istituzionali. Dalle spese finali sono quelle escluse relative al rimborso di prestiti (titolo III della spesa), definite “spese strumentali”.

 

Spese in conto capitale

Spese che incidono, direttamente o indirettamente, sulla formazione del capitale.

Nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni le spese correnti sono costituite principalmente sono costituite principalmente da spese per investimenti fissi lordi [®].  Fra le ulteriori spese in conto capitale si ricordano i contributi agli investimenti (soprattutto in favore di imprese) e altri trasferimenti in conto capitale (anch’essi soprattutto in favore di imprese).

Nel bilancio dello Stato, sono individuate dal secondo numero delle unità previsionali di base [®], che corrisponde a “2”.

 

Titoli di Stato

Titoli obbligazionari del Tesoro. Comprendono i prestiti emessi sui mercati esteri, e le seguenti tipologie di titoli emessi sul mercato interno: BOT (Buoni ordinari del Tesoro, privi di cedole, emessi con scadenza variabile da 1 a 12 mesi), BTP (Buoni del Tesoro poliennali a tasso fisso con cedola semestrale, emessi con durata compresa tra i 2 e i 30 anni; dal 2003 sono emessi anche BTP indicizzati all’inflazione) e alcune tipologie di certificati del Tesoro (Titoli obbligazionari emessi dal Tesoro).

 

Unità previsionale di base

 

Unità fondamentale della struttura del bilancio dello Stato, come determinata dalla riforma introdotta dalla legge n. 94/1997.

Le UPB formano oggetto di approvazione parlamentare.

Le UPB di spesa sono classificate per centri di responsabilità amministrativa [®] e sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun ministero.

In particolare , le UPB di spesa sono contrassegnate da 4 numeri; il primo numero indica il centro di responsabilità amministrativa, il secondo il titolo della spesa (1=spesa corrente; 2=spesa in conto capitale).

 


Stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico (tab. n. 3)


Il bilancio a legislazione vigente

Il Ministero dello sviluppo economico

L’istituzione del Ministero dello sviluppo economico è stata disposta dall’articolo 1, comma 1, n. 6 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante “ Disposizioni urgenti in materia di riordino  delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”.

Ai sensi del comma 2 il Ministero dello sviluppo economico ha acquisito, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni in materia di politiche di sviluppo e di coesione attribuite dal decreto legislativo 300/99 (articolo 24, comma 1, lettera c)) al Ministero dell’economia e delle finanze e finora svolte dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione. Al Ministero dello sviluppo economico è stata trasferita anche la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Al nuovo Ministero dello sviluppo economico sono sottratte le seguenti competenze (già attribuite al Ministero delle attività produttive):

§         in materia di commercio internazionale - assegnate al Ministero del commercio internazionale (art. 1, comma 3);

§         in materia di imprenditoria femminile di cui alla legge 215/9 che passa alla Presidenza del Consiglio;

§         in materia di turismo di cui agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 300/99, attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 19-bis), mentre al Ministero per i beni e le attività culturali sono  trasferite le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della Direzione del turismo (art. 19-quater);

§         sui generi alimentari trasformati industrialmente (di cui all’art. 1, L. 199/1958), in precedenza spettante al Ministero dell'industria d'intesa col Ministero delle politiche agricole e forestali, che viene attribuita esclusivamente al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (art. 1, co. 9).

 

La struttura dello stato di previsione del Ministero Dello sviluppo economico

Lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il 2007 (tabella n. 3) è predisposto secondo la struttura del bilancio dello Stato definita dalla legge n. 94/97 e dal D.Lgs. n. 279/97, che ne hanno disposto l’articolazione in Unità previsionali di base (UPB), le quali costituiscono l'insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione di un ufficio amministrativo - unico responsabile della gestione delle spese - definito "Centro di responsabilità amministrativa". Le UPB, che sono oggetto dell'approvazione parlamentare e a ognuna delle quali corrisponde un codice di 4 numeri, sono a loro volta suddivise in unità relative alla spesa corrente e unità relative alla spesa in conto capitale.

 

L’attuale struttura dello stato di previsione del Ministero, costruito sulla base di quanto disposto dal citato D.L 181/06 che ha trasferito al Ministero medesimo il Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione con le relative risorse di pertinenza, si articola in 5 centri di responsabilità amministrativa, cui sono attribuite le seguenti denominazioni:

1.      Gabinetto

2.      Dipartimento per il mercato

3.      Dipartimento per le imprese

4.      Dipartimento per le reti energetiche

5.      Dipartimento  per le politiche di sviluppo e coesione

 

Il bilancio di competenza

Lo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno 2007, reca spese finali per un totale di 7798,8 meuro, corrispondenti a circa l’1,7%delle spese finali del bilancio dello Stato, che ammontano a 457.418 meuro.

Le spese complessive che risultano pari a 7835,8 meuro includono la somma di 36 meuro costituita dal rimborso di passività finanziarie con riferimento al Dipartimento delle politiche  di sviluppo e coesione.

Rispetto all’esercizio precedente del Ministero delle attività produttive(2377,6 meuro come risulta dalla legge di bilancio 267/2005)si registra un incremento notevole delle spese finali del Ministero, cui ha contribuito il trasferimento delDipartimento per le politiche di sviluppo e coesione con relative  risorse.

Nel bilancio del Ministero prevalgono nettamente le spese in conto capitale, che assommano a 7544,9 meuro(94,7%circa deltotale) a fronte dei 254,9 meuro destinati alle spese correnti. La rilevanza percentuale di queste ultime nelle previsioni per il 2007 è del 3,3% delle spese finali del Ministero.

 

 

Spese per funzioni obiettivo

La legge n. 94/97 di riforma del bilancio ha previsto una ripartizione delle spese dello Stato basata sulle "funzioni-obiettivo", che esprimono le previsioni di spesa in relazione agli scopi che si intendono conseguire. Il primo livello di tale classificazione individua 10 divisioni, che rappresentano i fini primari perseguiti dalle Amministrazioni (Servizi generali delle pubbliche amministrazioni, Difesa, Ordine pubblico e sicurezza ecc.).

Sotto questo profilo, la spesa del Ministero delle attività produttive rientra prevalentemente nella funzione-obiettivo 1 “Servizi generali delle pubbliche amministrazioni”: 6.493,1 meuro su un totale di 7835,8. Si tratta in prevalenza di risorse da assegnare nell’ambito della PA (6435,3 meuro).

Segue la funzione-obiettivo 4 “Affari economici” con uno stanziamento di 1286,5 meuro. Di questi ben 673,3 milioni sono destinati ad incentivare il settore industriale, 196 milioni  vanno alla ricerca in materia di energia e 166,1 milioni  sono destinati alla ricerca in ambito industriale.

 

Nell’ambito delle spese complessive di competenza del bilancio dello Stato a legislazione vigente alle suddette funzione-obiettivo risultano destinati, rispettivamente 425.786 meuro e 41.533 meuro. L’incidenza della spesa del Ministero dello sviluppo economico su tali obiettivirisulta rispettivamente pari all’incirca all’1,8% e al 18,7%.

 

Spese per categorie

Le previsioni del bilancio, oltre che in relazione all’analisi funzionale (ripartizione delle spese per funzioni-obiettivo), sono classificate, a fini conoscitivi, anche in relazione all’analisi economica (ripartizione delle entrate e delle spese per categorie).

 

Passando ad esaminare la composizione delle spese finali del Ministero delle attività produttive sotto il profilo economico[2], si rileva, innanzitutto, che le categorie che assorbono la maggior parte delle spese correnti sono costituite da “Redditi da lavoro dipendente” (88,6 meuro) che incidono su tali spese per il 37,7%, mentre il 26% rientra nella categoria "Trasferimenti correnti a estero(66,3 meuro).

Le spese in conto capitale rientrano per l’82,3% nella categoria “Altri trasferimenti in conto capitale (6436,8 meuro), che costituiscono l’82,5% circa delle spese finali del Ministero e per l’11,5% nella categoria “Contributi agli investimenti ad imprese” che ammontano a 866,1 meuro. I “Contributi agli investimenti (207,6 meuro) rappresentano, infine, il 2,2% circa.

La quota relativa alla categoria “Altri trasferimenti in conto capitale è quasi interamente iscrittanelcap. 8425 (“Fondo da ripartire per le aree sottoutilizzate”), il cui stanziamento nel BLV risulta di 6434,8 meuro.

Tra i “Contributi agli investimenti” rientrano le somme destinate all’ENEA: 196 meuro stanziati sul cap. 7630 (UPB 4.2.3.4. - Ente nazionale energia e ambiente) che costituiscono il 94,4% delle spese complessive della categoria.

La quota relativa ai “Contributi agli investimenti ad imprese” risulta iscritta quasi per intero sui capitoli di spesa dell’UPB 3.2.3.8 “Fondo investimenti - incentivi alle imprese”, alla quale sono assegnati 806,1 meuro. Il 78,3% di tale somma (631,3 meuro) è stanziato sul capitolo 7420 (“Fondo per gli investimenti agevolati alle imprese” detto Fondo Unico)[3], mentre 174,7 meuro risultano, iscritti sul capitolo 7421 relativo ad “Interventi agevolativi per il settore aeronautico”

 

Spese per centri di responsabilità

Quanto alla ripartizione delle spese tra i centri di responsabilità amministrativa, i più significativi stanziamenti relativi alle spese correnti sono attribuiti al Centro "Dipartimento per le imprese" (107,8 meuro) e sono  destinati ad Interventi, ossia per spese destinate all'esterno dell’Amministrazione.

Tra questi si segnalano, in particolare, gli stanziamenti destinati all’UPB 3.1.2.3.“ Autorità garante della concorrenza e del mercato” (21,5 meuro).

Relativamente allespese in conto capitale,si osserva che gli stanziamenti più consistenti sono imputabili al centro di responsabilità “Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione che gestisce la somma di 6446,4 meuro. Segue il centro  “Dipartimento per le imprese", alla cui gestione è assegnata la somma di 901,2 meuro, destinata quasi per intero all’UPB 3.2.3.8.“Fondo investimenti-incentivi alle imprese” (806,1 meuro). Nella UPB rientra il citato capitolo 7420 relativo al fondo unico. Seguono in ordine di consistenza gli stanziamenti assegnati al centro "dipartimento per le reti energetiche", che ammontano a 196,1 meuro, destinati in prevalenza all'ENEA (196 meuro).

 

I residui

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2007 è stata valutata complessivamente in 20.094,7 meuro, di cui 114 per la parte corrente e 19.980,7 per il conto capitale.

Occorre precisare, peraltro, che il dato sulla consistenza dei residui assume carattere previsionale e può subire adeguamenti alla luce dell'effettivo andamento della gestione. Di tali eventuali variazioni si dà conto nel disegno di legge di assestamento del bilancio.

I residui riguardano prevalentemente le spese in conto capitaledestinate ad Investimenti alle imprese (12.137,4 meuro). La maggior formazione si registra sul capitolo 7420 dell’UPB 3.2.3.8.“Fondo investimenti - incentivi alle imprese". Si tratta complessivamente di 11.761 meuro.

Seguono le spese in conto capitale destinate ad interventi e facenti capo al centro di responsabilità “Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione” i capitoli maggiormente interessati dalla formazione di residui sono: il cap. 8395 (concernente le somme da assegnare alle regioni per la realizzazione di interventri ricompresi nelle intese istituzionali di programma) e il cap. 8425 (relativo al Fondo da ripartire per le aree sottoutilizzate). I relativi residui ammontano rispettivamente a 4443,3 e a 2247,9 meuro.

 

L'autorizzazione di cassa

L'autorizzazione di cassa, che costituisce il limite massimo entro il quale l'amministrazione è autorizzata ad effettuare pagamenti, nelle previsioni di bilancio per il 2007 risulta di 7927,9 meuro, così suddivisi: 274,6 meuro relativi a spese di parte corrente e 7623,3 meuro relativi a spese in  conto capitale.

Tale importo è determinato tenendo conto del volume della massa spendibile, ossia della somma del totale dei residui passivi e degli stanziamenti di competenza, che per il 2007 ammonta a 27.924,6 meuro. Il coefficiente di realizzazione, vale a dire il parametro presuntivo, dato dal rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile, che consente di stimare l'effettiva capacità di spesa del Ministero, risulta pari al 28,3% circa.

 

Nella tabella che segue sono riportati i dati relativi alla spesa del Ministero dello sviluppo economico per il 2007 ripartita per centri di responsabilità amministrativa.

 

ANDAMENTO DELLA SPESA RIPARTITA PER CENTRI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

(in milioni di euro)

TABELLA RIASSUNTIVA (previsioni iniziali – AC 1747)

 

Competenza

Cassa

Residui

Gabinetto

9,2

9,2

2,4

Dip.to per il Mercato

20,1

35,2

29,6

Dip.to per le imprese

1009

1085,2

12.190

Dip.to per le reti energetiche

248,6

254,2

222,1

Dip.to per le politiche di sviluppo e coesione

6548,9

6550,1

7650,6

Totale

7835,8

7933,9

20.094,7

Gabinetto”

Nelle previsioni di bilancio 2007 (AC 1747), la competenza complessiva del centro di responsabilità ammonta a 9,2 meuro ed è così ripartita:

§         8,9 dispesa corrente destinati interamente al "Funzionamento" della struttura;

§         0,3 di conto capitale di cui 2,5circa destinati all'"Informatica di servizio".

I residui risultano di 2,6 meuro mentre l'autorizzazione di cassa risulta  di 9,2 meuro.

Dipartimento per il mercato”

La dotazione di competenza nelle previsioni di bilancio per il 2007 (AC 1747), risulta di 20,1 meuro ed è così suddivisa:

§         19,3 meurodi parte corrente, di cui 15 meuro destinati al "Funzionamento";

§         0,8 meuro in conto capitale,di cui 0,6 meuro circa destinati all’"Informatica di servizio".

I residui ammontano a 29,6 meuro, circa, mentre l'autorizzazione di cassa risulta pari a 35,2 meuro.

“Dipartimento per le imprese”

La dotazione di competenza assegnata al centro di responsabilità amministrativa “Dipartimento delle imprese”, così come risulta nelle previsioni iniziali di bilancio (AC 1747), ammonta a 1009 meuro ed è così articolata:

§         107,8 meuro di spese correnti, di cui 65,2 circa sono destinati ad "interventi";

§         901,2 meuro circa di spese in conto capitale.

I residui complessivi sono pari a 12.190 meuro, mentre l'autorizzazione di cassa ammonta a 1805,2 meuro.

Le spese in conto correntedestinate ad “interventi” ossia destinate all'esterno dell’Amministrazione, sono così articolate:

-            0,5 meuro assegnati all’UPB 3.1.2.1 ”Camere di commercio, industria e artigianato”, di cui 0,3 meuro destinati all’istituzione e al funzionamento del registro informatico degli adempimenti amministrativi delle imprese e iscritti in un capitolo di spesa istituito in attuazione dell’articolo 16 della legge 229/03 “Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione” - Legge di semplificazione 2001 (GU 25 agosto 2003, n. 196);

-            21,5 meuro circa assegnati all'unità previsionale 3.1.2.3 “Autorità garante della concorrenza e del mercato” (cap. 2275).

 Il Cap. è esposto in tabella C del ddl finanziaria.

-            1,1 meuro circadestinati all’unità previsionale 3.1.2.4 “Contributi ad enti ed altri organismi” (cap. 2280 esposto in tabella C). Rispetto alle previsioni assestate il capitolo registra una riduzione di 26,2 meuro in relazione al trasferimento di fondi allo stato di previsione del Ministero del commercio internazionale (cap. 2500) in applicazione del DL  n.181/06 (Legge 233/06);

-            0,6 meuro circa all’UPB 3.1.2.7 “Cooperative e loro consorzi”;

-            21,9 meuro circa all’unità previsionale 3.1.2.8 “Accordi ed organismi internazionali”. Lo stanziamento risulta invariato rispetto all’esercizio precedente. Il 95,4% di tale importo (20,9 meuro) è destinato ai versamenti all'organizzazione europea dei brevetti di un'aliquota delle tasse annuali riscosse per il mantenimento in vigore in Italia dei brevetti europei (cap. 2333);

-            17,6 meuro sono destinati all’UPB 3.1.2.11 “Istituto di promozione industriale” (cap. 2371). Lo stanziamento risulta invariato rispetto all’esercizio precedente;

-            1,8 meuro per l’UPB 3.1.2.13 “Lotta alla contraffazione”.

Si tratta di un nuovo capitolo istituito in relazione ad una miglior  collocazione della spesa già  posta a carico del cap. 2245.

 

Per quanto riguarda le spese in conto capitale si ricorda nuovamente che la competenza più consistente, pari a 806,1 meuro è attribuita all’UPB 3.2.3.8 “Fondo investimenti-incentivi alle imprese”, articolata in  quattro capitoli di spesa.

In particolare, al cap. 7420 (“Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese”)sono destinati 631,3 meuro e altri 174,7 meuro sono assegnati al settore aeronautico (cap. 7421).

Rispetto alle previsioni assestate il Fondo unico registra una riduzione di 808,2 meuro. La variazione in negativo viene proposta in relazione agli stanziamenti determinati nella tabella F della legge finanziaria per il 2006 che, con riferimento all’anno 2007 ha determinato lo stanziamento del cap. 7420 in 631,3 meuro.

Come si legge nella relazione di accompagnamento alla richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto di riparto delle risorse del Fondo (febbraio 2006), gli importi  stanziati nel cap. 7420 per il triennio 2006-2008 derivano dagli importi preesistenti, da finanziamenti e rimodulazioni disposti con la legge finanziaria 2006  (tabella E e F), nonché da nuovi interventi previsti dall’art. 9, commi 9 e 14-bis del DL 35/05 (competitività).

 

Si ricorda che l’articolo 104 del disegno di legge finanziaria per il 2007, attualmente all’esame della Camera, dispone la soppressione del Fondo unico destinato a confluire nel Fondo per la competitività e lo sviluppo costituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del comma 1 del citato articolo.

 

Si segnala, inoltre il capitolo 7485Interventi per lo sviluppo e l’acquisizione delle unità navali della classe FREMM e delle relative dotazioni operative (UPB 3.2.3.16 “Sviluppo industria difesa”) istituito in attuazione di quanto disposto dall’art. 6-bis del DL 14 marzo 2005, n. 35 (DL competitività)[4], al quale nel BLV viene assegnata una dotazione di competenza di 60 meuro.

L’incremento di 30 meuro rispetto alle previsioni assestate è proposto in applicazione dell’art. 1, comma 66 della legge 266/05 (finanziaria 2006).

 

Il citato comma 95 ha, infatti autorizzato contributi quindicennali, ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004) per la prosecuzione del programma di sviluppo ed acquisizione delle fregate FREMM (fregata europea multimissione)[5], e delle relative dotazioni operative, nonché per l’avvio di programmi dichiarati di massima urgenza. Le risorse a tal fine destinate sono state quantificate in  30 milioni di euro a decorrere 2006, cui si aggiungono 30 milioni di euro a decorrere dal 2007, cui ancor si aggiungono 75 milioni di euro a decorrere dal 2008.

Pertanto, i contributi autorizzati si configurano nel modo seguente:

(in milioni di euro)                                                               

 

2006

2007

2008 e
successivi

 

30

30

30

 

 

30

30

 

 

 

75

Totale

30

60

135

 

Il capitolo è esposto in tabella F.


 

Fondo unico per gli incentivi alle imprese

Anticipando una misura prevista dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 ("Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"), l'articolo 52 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 (collegato per il 1999) ha costituito il fondo unicoper gli interventi agevolativi alle imprese gestiti dal Ministero dell'industria, al fine di razionalizzare l’intervento del Ministero dell’industria in favore delle imprese, aumentandone la trasparenza (tramite l’accorpamento in un’unica autorizzazione di spesa di tutte le somme destinate ad agevolare le imprese e la loro riaggregazione per finalità, invece che per singole leggi) e l’elasticità (rimettendo alla discrezionalità del ministero la ripartizione tra i diversi interventi, anche per selezionare quelli considerati più efficaci e necessari).

Il citato D.Lgs. n. 123/1998 haprevisto una generale razionalizzazione del sistema di sostegno pubblico alle imprese, attraverso la definizione di criteri generali per la programmazione, il monitoraggio, la concessione e l’erogazione dei contributi, in cui si inserisce la normativa sui fondi unici delle agevolazioni alle imprese. Al proposito, l'art. 7, comma 9, ha disposto l’istituzione, presso ciascuna amministrazione statale competente, di un fondo unico per gli interventi agevolativi alle imprese, cui affluiscono tutti gli stanziamenti destinati all'attuazione degli interventi di agevolazione di competenza della medesima amministrazione.

L'art. 52, comma 1, della L. 448/1998 ha stabilito che le disposizioni dell’art. 7, comma 9, del D.Lgs. 123 fossero applicate al Ministero dell’industria a decorrere dal 1999. Il comma 2, integrando e modificando la disciplina attuativa del D.Lgs. 123, ha altresì disposto che fosse lo stesso Ministro dell'industria a ripartire le risorse del fondo con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, tra i vari interventi di sua competenza. Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero dell’industria è stato istituito, già nel 1999, un apposito capitolo (il 7100, Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese), allocato nella unità previsionale di base 6.2.1.16, in cui sono confluite le risorse precedentemente iscritte nei capitoli relativi a diverse leggi sostanziali. Nello stato di previsione per il 2000 il capitolo ha assunto il numero 7800.

La quantificazionedel rifinanziamento complessivo del Fondo unico è effettuata con la tabella D della legge finanziaria, invece che con la tabella C, come previsto dal D.Lgs. n. 123/1998, a seguito delle modificazioni introdotte dalla L. 25 giugno 1999, n. 208, nella legge di contabilità generale dello Stato. A partire dallo stato di previsione per il 2002 il cap. di spesa ha assunto il n. 7420 ed è allocato nell'UPB 3.2.3.8 facente capo al Centro di responsabilità amministrativa "Imprese"

L’ultimo riparto del Fondo è stato disposto con il DM 3 marzo 2006 (GU n. 62 del 15 marzo 2006).

 “Dipartimento per le reti energetiche”

La dotazione di competenza del centro di responsabilità amministrativa ammonta complessivamente a 248,6 meuro:

§         52,5 meuro circa sono destinati a spese di parte corrente, di cui 11 meuro imputabili all'UPB "Funzionamento";

§         196,1 meuro dispesa in conto capitalesono interamente destinati ad “Investimenti”.

La consistenza dei residui risulta di 222,1 meuro, mentre l'autorizzazione di cassa risulta di 254,2 meuro.

 

All'UPB 4.2.3.4 "Ente nazionale energia e ambiente", sono destinate quasi interamente le spese in conto capitale (196 meuro sul cap. 7630 relativo aicontributi a favore dell’ENEA). Lo stanziamento risulta praticamente invariato rispetto al precedente esercizio.

Il capitolo è esposto in tabella C.

 “Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione”

Il totale complessivo delle spese per il 2007 nelle previsioni iniziali di bilancio (AC 1747)  ammonta a 6548,9 meuro, che risultanocosì ripartiti:

§         66,4 meurodi spesa corrente;

§         6446,4 meuro di spesa in conto capitale.

§         36 meuro dirimborso passività finanziarie.

I residui ammontano a 7650,6meuro, mentre l’autorizzazione di cassa, risulta pari al 655,1 meuro.

Nell’ambito delle spese correnti 33,9 meuro circa sono stanziati per il  “Funzionamento” e 12,3 meurosono destinati ad “Interventi”, ossia per spese destinate all'esterno dell’Amministrazione. Mentre ammontano a 20,3 meuro gli “Oneri del debito pubblico” di questi,17,3 sono assegnati all’UPB .6.1.7.1. “Interessi sui mutui Cassa depositi e prestiti”.

Le spese in conto capitale sono quasi interamente assorbite dall’UPB 6.2.3.12. “Aree sottoutilizzate” alla quale sono assegnati 6434,8 meuro. L’intera somma è iscritta nel capitolo 8425 “Fondo da ripartire per le aree sottoutilizzate”.

Il capitolo è esposto in tabella F.

 


 

Gli effetti del disegno di legge finanziaria

Fondi speciali di parte corrente (tabella A) e di conto capitale (tabella B)

Il disegno di legge finanziaria per il 2007 prevede alcuni accantonamenti nei fondi speciali, nei quali sono iscritti gli stanziamenti destinati alla copertura di oneri recati da provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio.

Per quanto riguarda la tabella A per il triennio 2007 – 2009 non è previsto alcun accantonamento nella rubrica “Ministero dello sviluppo economico”. Tuttavia un accantonamento finalizzato alla delega al Governo per il completamento della liberalizzazione  del settore energetico e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili è previsto nelle rubriche “Ministero del lavoro e della previdenza sociale” e “Ministero degli affari esteri”.

 

Anche in tabella B non sono previsti accantonamenti relativi al Ministero dello sviluppo economico per il triennio 2007-2009. Tuttavia si segnala un accantonamento, sempre con riferimento alla suindicata delega, nella rubrica “Ministero dell’economia e delle finanze”.

 

Quantificazioni di stanziamenti annuali (tabella C)

Nella tabella C del disegno di legge finanziaria sono determinati gli importi da iscrivere in bilancio per le leggi di spesa permanenti, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria.

Per quanto concerne lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, la tabella C prevede per il triennio 2007 - 2009 i seguenti stanziamenti:

-  al finanziamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (art. 10, legge 287/90 “Norme per la tutela della concorrenza”) 21,5 milioni di euro  per ciascuno degli anni del triennio 2007–2009 ( cap. 2275 – UPB 3.1.2.3 ).

- a favore dell’ENEA (L. 282/ 91, L. 61/94 di conversione del DL 496/93, L. 95/95 di conversione del DL 26/95: “Riforma dell’ENEA”) sono previsti 196 meuro per ciascuno degli anni indicati (UPB 4.2.3.4);

 - a favore di enti e organismi vari finanziati dallo Stato (legge 549/95 ) 1,1 meuro circa per ciascuno degli anni 2007 - 2009, sul capitolo n. 2280 (UPB 3.1.2.4. Come già segnalato il capitolo registra una riduzione di 26,2 meuro  in relazione al trasferimento di fondi allo stato di previsione del Ministero del commercio internazionale (cap. 2500) in applicazione del DL  n.181/06 (Legge 233/06);

Rifinanziamento annuale di leggi di spesa in conto capitale, ovvero rifinanziamento per uno o più esercizi nel triennio di riferimento di interventi di sostegno dell’economia (tabella D)

Per il Ministero dello sviluppo economico non sono disposti rifinanziamenti in tabella D.

 

Definanziamenti (tabella E)

Nella tabella E sono disposte riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa che determinano corrispondenti diminuzioni negli stanziamenti indicati nel bilancio a legislazione vigente.

Per il Ministero dello sviluppo economico non sono disposte riduzioni di spesa.

 

Rimodulazioni (tabella F)

Con la tabella F sono disposte rimodulazioni degli stanziamenti derivanti da autorizzazioni di spesa previste da leggi pluriennali mediante trasferimento parziale o totale degli stanziamenti annuali ad altri esercizi; sono inoltre recepiti i rifinanziamenti e definanziamenti disposti rispettivamente dalle tabelle D ed E.

Per quanto attiene agli stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi al punto 2, "Interventi a favore delle imprese industriali , le voci di maggior rilievo risultano così determinate:

-          Legge 266/05 (finanziaria 2006)

§         art. 1, co. 95, punto 1, Proseguimento del programma di sviluppo unità navali classe Fremm (limite d'impegno): Il comma 95 ha autorizzato contributi quindicennali, ai sensi dell’art. 4, co. 177, della L. n. 350/03 (finanziaria 2004) quantificati in  30 milioni di euro a decorrere 2006, cui si aggiungono 30 milioni di euro a decorrere dal 2007, e ulteriori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008. Pertanto le somme da iscrivere nel capitolo 7485 (UPB 3.2.3.16)  risultano le seguenti: 60 meuro per il 2007, 135 meuro  per ciascuno degli anni 2008 e 2009 .

-          DL 35/2005 (Competitività)

§         Art. 11, co. 9 (Interventi di reindustrializzazione e promozione industriale). Il comma 9 ha disposto la concessione di un contributo straordinario di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, di 85 milioni di euro per il 2007 e di 65 milioni di euro per il 2008 per far fronte agli interventi volti alla soluzione delle crisi industriali di cui al precedente comma 8. In conseguenza del definanziamento disposto in tabella E con la finanziaria 2006 di 20, 34 e 26 meuro per ciascuno degli anni 2006-2008, in Tabella F le somme da iscrivere sul capitolo 7420 per gli anni 2007 e 2008  risultano di 51 meuro e 39 meuro.


Stato di previsione del Ministero del commercio internazionale
(
Tab. 19)

 


Il bilancio a legislazione vigente

Il Ministero del commercio internazionale

 

Il Ministero del commercio internazionale è stato istituito dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante “ Disposizioni urgenti in materia di riordino  delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri” ed ha acquisito dal Ministero delle attività produttive (ridenominato con il provvedimento in esame Ministero dello sviluppo economico), le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale relative a:

§         promozione delle politiche per la competitività internazionale, nonché loro realizzazione o attuazione a livello settoriale e territoriale, anche mediante la partecipazione alle attività delle competenti istituzioni internazionali (D.Lgs. 300/1999, art. 27, co. 2, lett. a));

§         promozione degli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore (art. 27, co. 2-bis, lett. b));

§         definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero (art. 27, co. 2-bis, lett. e));

§         definizione delle strategie per il miglioramento della competitività del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, limitatamente al livello internazionale (art. 27, co. 2-bis, lett. a)).

 

La struttura dello stato di previsione del Ministero internazionale

Lo stato di previsione del Ministero del commercio con l’estero per il 2007 (tabella 19) è predisposto secondo la struttura del bilancio così come riformato dalla legge 94/97 (e dal D.Lgs. 279/97) che ne ha previsto l’articolazione in Unità previsionali di base (UPB), sottoposte all’approvazione parlamentare e gestite da un unico ufficio responsabile della gestione definito “Centro di responsabilità amministrativa”.

La struttura del ricostituito  Ministero si articola in 5 centri di responsabilità amministrativa, cui sono attribuite le seguenti denominazioni:

 

§         Gabinetto

§         DG servizi generali

§         DG internazionalizzazione

§         DG promozione scambi

§         DG politica commerciale

 

 

Il bilancio di competenza

Lo stato di previsione del Ministero del commercio internazionale[6] per il 2007, reca stanziamenti complessivi di competenza pari a 217,2 meuro. Tale importo incide sul totale delle spese finali del bilancio dello Stato per lo 0,05 %.

L'ammontare dello stanziamento di competenza è destinato in gran parte alle spese di parte corrente (206 meuro), che assorbono il 94,8 % circa dello stanziamento. Le spese in conto capitale ammontano a 11,3 meuro, pari al 5,2% dello stanziamento.

Per quanto riguarda la classificazione per funzioni obiettivo, che ha sostituito la classificazione funzionale utilizzata precedentemente, va segnalato che lo stanziamento dello stato di previsione ricade quasi per intero nella voce n. 4 "Affari economici" (215,9 meuro). Lo stato di previsione del Ministero per il commercio internazionale incide per lo 0,5 per cento sulla voce n. 4.

Sotto il profilo della classificazione economica si osserva nello stato di previsione del Ministero l’eccezionale rilevanza dei “Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche “(complessivamente 157 meuro, pari al 76,2 per cento delle spese correnti) rispetto alla gestione diretta degli stanziamenti.

La massima parte di tali trasferimenti sono costituiti da contributi a favore dell'Istituto per il commercio estero (ICE), che ammontano nel complesso a 157meuro, pari al 72,3 per cento dell'intero stanziamento dello stato di previsione.

Se si guarda alla ripartizione delle spese tra i centri di responsabilità amministrativa, si osserva che ben 197,3 meuro, oltre il 98 %, sono assegnato alla gestione del centro “Direzione generale per la promozione degli scambi”.

In particolare come già accennato, la maggior parte degli stanziamenti sono appostati nell'U.P.B. 4.1.2.4. “Istituto Commercio Estero” che comprende i capitoli 2530 e 2531. Il cap. 2530 relativo alle spese di funzionamento dell'ICE in Italia e all'estero, è dotato dal ddl di bilancio per il 2007 di 96 meuro; il cap. 2531 relativo al finanziamento dell'attività di promozione dell’Istituto, presenta stanziamenti pari a 61 meuro.

 

Rientra nello stesso centro di responsabilità anche l’UPB 4.1.2.1 “Contributi ad enti e altri organismi” (cap. 2500) in cui, ai sensi della legge 549/95, art. 1, co. 40-43 sono accorpati in un unico capitolo di spesa gli stanziamenti in precedenza previsti da diverse voci dello stato di previsione, successivamente ripartiti con decreto ministeriale.

La dotazione del capitolo viene quantificata annualmente in tabella C della legge finanziaria. Lo stanziamento previsto dal bilancio a legislazione vigente ammonta a 26,2 meuro, la stessa somma prevista in tabella C del ddl finanziaria per il 2007.

 

Residui e autorizzazione di cassa

A fronte di uno stanziamento di competenza già indicato in 217,2 meuro, lo stato di previsione per il 2007 reca 81,9 meuro di residui presunti al 1° gennaio 2007:12 meuro di parte corrente e 69,9 per spese in conto capitale. Gran parte dei residui riguarda le spese facenti capo al centro di responsabilità amministrativa “Direzione generale per la promozione degli scambi” (80,1 meuro).

Si prevedono autorizzazioni di cassa per complessivi 243 meuro.

Rispetto al volume della massa spendibile (residui+competenza), pari a 299,2 meuro, il coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile) risulta dell’81,2%.

 

Gli effetti del disegno di legge finanziaria

Fondi speciali di parte corrente (tab. A) e di conto capitale (tab. B)

Nella Tabella A e nella tabella B a favore del Ministero del commercio internazionale non è previsto alcun accantonamento per il triennio 2007-2009.

Quantificazioni di stanziamenti annuali (tab. C)

Lo stanziamento complessivo previsto in tabella C per lo stato di previsione del Ministero del commercio internazionale per il 2007 risulta di 182,7 meuro. Infatti si prevede uno stanziamento di 26,2 meuro a favore di enti e istituti ai sensi della legge 549/95, art. 1, co. 40-43, e uno stanziamento annuo complessivo (2007-2008) di 156,4 meuro a favore dell’Istituto per il commercio con l’estero (ICE): 96 mld sono destinati al funzionamento dell’Istituto e 60,4 mld alla relativa attività promozionale.

 

Rifinanziamento annuale di leggi di spesa in conto capitale, ovvero rifinanziamento per uno o più esercizi nel triennio di riferimento di interventi di sostegno dell’economia (tab. D)

Nulla da segnalare per il Ministero del commercio internazionale.

Si veda, comunque la sezione del dossier relativa alle unità previsionali di base del Ministero dell’economia e delle finanze.

Definanziamenti (tabella E) Rimodulazioni (tabella F)

Per il Ministero del commercio con l’estero non sono disposte riduzioni di spese già previste.

 


Unità previsionali di base di altri ministeri recanti interventi di competenza della X Commissione

 


Interventi di competenza del Ministero dell'economia
e delle finanze (tab. n. 2)

Il bilancio a legislazione vigente

Alcuni stanziamenti a favore del sistema produttivo sono iscritti anche nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e rientrano in massima parte nel centro di responsabilità amministrativa n. 3 “Tesoro”

3.1 Spese di parte corrente

 

-     UPB 3.1.2.49. “Fondo rotativo per il sostegno all’innovazione, all’investimento, alla ricerca ed all’innovazione”. Il Cap. 1900[7] istituito in applicazione delle disposizioni della legge n. 311/04, art. 1, commi 354[8] ss., nelle previsioni per l’anno 2007 reca una dotazione di competenza di 150 meuro, rimasta invariata rispetto alle previsioni assestate per il 2006, come del resto disposto dall’art. 1, comma 361, della stessa legge n. 311.

La copertura finanziaria delle disposizioni relative al Fondo rotativo è disciplinata dal comma 361 che ha stabilito, infatti, che ai relativi oneri si faccia fronte con un'autorizzazione di spesa pari a 80 milioni di euro per l'anno 2005 e 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2006. Si ricorda che la disciplina del Fondo è stata modificata dal DL n. 35/05 (art. 6, commi 1-4), il quale, oltre ad estenderne la sfera dei potenziali beneficiari, ha provveduto a ridenominarlo “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca”, in quanto una quota pari ad almeno il 30 per cento della dotazione finanziaria del fondo medesimo è stata destinata al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzare anche congiuntamente a soggetti della ricerca pubblica.

 

3.2 Spese in conto capitale

 

-          UPB 3.2.3.17. “Metanizzazione”. Il cap. 7151 (Rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle rate di ammortamento dei mutui contratti dai comuni montani del Centro-Nord per la realizzazione di reti di metanizzazione), con una dotazione di competenza di 6,3 meuro per il 2007 registra un decremento di 4,2 meuro rispetto alle previsioni assestate per il 2006[9].

-          UPB 3.2.3.19. “Artigiancassa“. Si segnala che il cap 7165 (Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane) reca per il 2007 uno stanziamento di 2 meuro,rispetto ai 12 meuro delle previsioni assestate dell’anno 2006[10].

-          UPB 3.2.3.33.“Sostegno finanziario del sistema produttivo”. Il cap. 7299, (contributo al Mediocredito per interventi di sostegno del sistema produttivo interno), nelle previsioni per l’anno 2007 reca uno stanziamento di 23,3 meuro, invariato rispetto alle previsioni assestate dell’anno precedente[11]. Lo stanziamento iscritto sul cap. 7301 (integrazione al fondo rotativo presso la SIMEST per interventi di finanziamento a programmi di penetrazione commerciale in paesi extraeuropei), risultava nelle previsioni assestate dell’anno 2006 di 30 meuro. Per l’anno 2007, l’onere recato dall’articolo 3, comma 1 della legge n. 289/2002 viene a cessare, e conseguentemente il capitolo è soppresso.

-          UPB 3.2.3.55. “Promozione e tutela del Made in Italy”: cap. 7394 relativo alle somme da assegnare alla Scuola superiore dell’economia  e delle finanze per il potenziamento di attività di supporto formativo e scientifico rivolte alla diffusione del made in Italy.” La dotazione di competenza nelle previsioni assestate per l’anno 2006 è pari a  8,1 meuro, mentre per il 2007 le previsioni sono di 6,2 meuro, riportando pertanto una diminuzione di 1,9 meuro.

La nota al capitolo segnala che tale variazione è proposta in applicazione dell’articolo 1, comma 232, della legge n. 311 del 2004, tenuto conto delle riduzioni disposte con l’articolo 1, comma 20 della legge n. 266 del 2005 (che aveva ridotto del 10% le autorizzazioni di spesa) e con il decreto legge n. 223 del 2006[12].

Si segnala che, successivamente, il decreto-legge 262/2006[13] (cd. decreto fiscale) all’articolo 1, comma 17, ha ridotto l’autorizzazione di spesa prevista per l’attività della Scuola superiore dell’economia e delle finanze relativamente alle attività di supporto formativo e scientifico per la diffusione del made in Italy dall’articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2003, n. 350 a 4 milioni di euro annui.

-          UPB 3.2.4.1SACE”: cap. 7400 relativo al Fondo di riserva e indennizzi istituito presso la SACE. Il capitolo si conserva per memoria. Si segnala, inoltre, la soppressione del capitolo 7402, relativo alle somme da assegnare alla SACE in relazione agli impegni assicurativi assunti dall’Istituto.

 

Sempre nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze si segnala nel centro di responsabilità amministrativa n. 1 “Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro”

1.2 Spese in conto capitale

-          UPB 1.2.3.4 “Fondo unico da ripartire – investimenti incentivi alle imprese”: cap. 7005 relativo al fondo da ripartire per gli investimenti nel settore degli incentivi alle imprese.” La dotazione di competenza nelle previsioni assestate per l’anno 2007 è pari a 18,5 meuro, sostanzialmente[14] invariata rispetto alle previsioni per il 2007. Si vedano peraltro le considerazioni svolte a proposito della voce corrispondente a detto fondo collocata nella tabella F della legge finanziaria.

Si ricorda che si trova attualmente all’esame della Commissione X della Camera dei Deputati per il parere parlamentare la relazione concernente l’individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2006 (atto n. 22).

Il disegno di legge finanziaria

In relazione agli accantonamenti in tabella A e in tabella B del “Ministero dell'economia e delle finanze” non si segnalano finalizzazioni di interesse per i profili di competenza della Commissione X.

Nulla da segnalare anche per quanto riguarda la tabella C.

 

In tabella D, si segnala il seguente rifinanziamento:

-     legge finanziaria n. 730/1983, art. 18, commi 8 e 9, Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (U.P.B. 1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire – investimenti incentivi alle imprese, cap. 7005) stanziamento di 50 milioni di euro per il triennio 2007-2009.

Non si rilevano definanziamenti di competenza in tabella E.

Per quanto riguarda, invece, le rimodulazioni previste in tabella F, riguardo al punto 9 - Mediocredito centrale-SIMEST[15] si segnalano le seguenti somme da iscrivere in bilancio:

-          legge finanziaria n. 730/1983

·         art. 18 commi 8 e 9:  (Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito). La tabella F indica sul capitolo 7005 per l’anno 2007 l’importo di 53 meuro e di 50 meuro per gli anni 2008 e 2009, come risultante dal rifinanziamento di 50 meuro per il triennio in tabella D.

-          Legge 266/97 (Interventi urgenti per l'economia)

·         art. 12, co. 1 (legge Sabatini): 23,3 meuro per l’anno 2007 (U.P.B. 3.2.3.33. – Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7299).

·         art. 12, co. 2 (Finanziamenti all'esportazione a pagamento differito): 15,5 meuro per ciascuno degli anni 2007-2009 e 139,4 meuro per il 2010 e successivi (cap. 7005).

La somma iscritta in BLV sul cap. 7005 (U.P.B. 1.2.3.4.) per il 2007 risulta di 18,5 meuro. A seguito del rifinanziamento di 50 meuro disposto in tabella D, la somma da iscrivere in bilancio risulta complessivamente di 68,5 meuro per 2007.

La nota preliminare del Dipartimento del Tesoro, nell’evidenziare la rilevanza dell’intervento a sostegno delle esportazioni e al processo di internazionalizzazione delle imprese, si ricorda che per il supporto finanziario delle esportazioni a pagamento differito e degli investimenti all’estero sono stati istituiti due appositi Fondi rifinanziati su base triennale con la legge finanziaria. Le previsioni di spesa sono formulate sulla base del Piano Previsionale, elaborato dal gestore dei Fondi (SIMEST S.p.A) entro giugno di ciascun anno e approvato dal CIPE (D.Lgs. n. 143/98), che si fonda sul rapporto tra risorse impegnabili e impieghi, laddove questi ultimi si basano sull’effetto combinato dell’evoluzione dei tassi di interesse di mercato e della dinamica del commercio estero e degli investimenti all’estero sull’incidenza di spesa. In base alle previsioni iniziali, ferma restando la valutazione del CIPE, gli stanziamenti già autorizzati da precedenti leggi finanziarie per un ammontare di circa 18,5 meuro dovrebbero essere incrementati di ulteriori 50 meuro per assicurare lo svolgimento dell’attività di sostegno. Al riguardo si precisa che, analogamente a quanto avvenuto negli ultimi anni, le risorse già destinate al rifinanziamento del Fondo dedicato al sostegno delle esportazioni sono confluite nel fondo unico degli incentivi alle imprese assegnato al Gabinetto del Ministro, il quale provvede alla ripartizione dei fondi.

Riguardo al punto 10 - Artigiancassa si segnala sempre in tabella F:

-          Legge finanziaria n. 67/1998 , arti. 15, comma 43, Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane (UPB 3.2.3.19 - “Artigiancassa“.- cap 7165)) reca per il 2007 uno stanziamento di 2 meuro.

Riguardo al punto 27 – Interventi diversi si segnala infine:

-          Legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle comunità europee ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari), articolo 28 (UPB 3.2.3.17 - “metanizzazione“.- cap 7151)) reca per il 2007 uno stanziamento di 3,165 meuro, per il 2008 uno stanziamento di pari importo, e per il 2009 la somma di 5,165 meuro.

 


Interventi in materia di turismo  (Ministero per i beni e le attività culturali – tab. n. 14)

Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recanteDisposizioni urgenti in materia di riordino  delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri” ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri  (comma 19-bis) le funzioni di competenza statale in materia di turismo precedentemente attribuite al Ministero delle attività produttive (nuovo Ministero dello sviluppo economico di cui ai co. 1 e 12, art. 1 del citato DL) dagli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 300/1999 .

Lo stesso comma ha previsto, inoltre, che il Ministro per lo sviluppo economico e il Presidente del Consiglio concertino l’individuazione e l’utilizzazione delle risorse finanziarie da destinare al turismo, comprese quelle incluse nel Fondo per le aree sottoutilizzate.

Il comma 19-bis ha stabilito, altresì, che ai fini dell’esercizio delle suddette funzioni il Presidente del Consiglio si avvalga di un nuovo dipartimento per il turismo costituita ai sensi  del comma 19-ter presso il Ministero per i beni e le attività culturali, conseguente al trasferimento a tale Ministero delle dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della direzione generale del turismo già del Ministero delle attività produttive, disposta dal successivo comma 19-quater  che ne dispone la conseguente soppressione.

 

Si segnala, in proposito che il decreto - legge D.L. 262/2006(DL fiscale, attualmente all’esame della Camera dei deputati -AC 1750),all’art. 15 (Organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali), comma 5 – modifica l’articolo 1, comma 19-bis del DL 181 del 2006 - incardinando presso la Presidenza del Consiglio il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo,che subentra nelle funzioni alla direzione generale del turismo contestualmente soppressa

 

In applicazione del decreto-legge 181/06 i capitoli di spesa dell’ex Ministero delle attività produttive- ora Ministero per lo sviluppo economico-Tabella 3 – concernenti il settore del turismo sono stati soppressi e il relativo quadro contabile è stato trasferito allo stato di previsione  del Ministero  per i beni e le attività culturali che si articola in cinque centri di responsabilità:

§         Gabinetto;

§         Dipartimento per la ricerca, l’innovazione e l’organizzazione;:

§         Dipartimento per i beni archivistici e librari;

§         Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici;

§         Dipartimento per lo spettacolo.

I capitoli di spesa relativi al turismo fanno capo al  centro di responsabilità “Dipartimento per la ricerca, l’innovazione e l’organizzazione” e rientrano  tra le spese in conto correntedestinate ad “interventi” ,ossia destinate all'esterno.

Si segnalano, in particolare, le seguenti UPB:

-             UPB 2.1.2.5Accordi ed organismi internazionali”  articolata in due nuovi capitoli istituiti in attuazione del citato DL 181/06. Il capitolo 1640 (Partecipazione dell’Italia alla propaganda turistica europea negli Stati Uniti) a cui è attribuita una competenza pari a 0,05 e il capitolo 1641 (Spese derivanti dall’esecuzione di accordi internazionale) con una dotazione di 0,04 meuro circa;

-             UPB 2.1.2.10 Ente nazionale italiano per il turismo . Nel capitolo 1381 è iscritta la somma di 21,3 meuro destinata al funzionamento dell’Ente.

Il capitolo è esposto in tabella C del ddl  finanziaria per il 2007;

-             UPB 2.1.2.11 Club Alpino Italiano”. La somma di 2 meuro circa assegnata all’UPB è suddivisa in tre capitoli di spesa;

-             UPB 2.1.2.12 Promozione turistica”. Al capitolo 1650 sono assegnati 0,06 meuro;

-             UPB 2.1.2.13 “Fondo di garanzia”. La dotazione del capitolo1655  (Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico) risulta di 0,2 meuro.

 

Il disegno di legge finanziaria

Fondi speciali di parte corrente (tab. A) e di conto capitale (tab. B)

Per quanto riguarda la tabella A si segnala con riferimento al settore turistico  Un accantonamento  previsto nella rubrica “Ministero dell’economia e delle finanze “ per contributi destinati al Club Alpino Italiano. In tabella B è, invece, previsto nella rubrica “Ministero per i beni e le attività culturali” un accantonamento preordinato alla riqualificazione dell’offerta turistica.

Quantificazioni di stanziamenti annuali (tabella C)

Per quanto concerne lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, la tabella C prevede per il triennio 2007-2009 un finanziamento a favore dell’ENIT (L. 292/90 “Ordinamento dell’Ente nazionale italiano per il turismo”) di 51,3 meuro per ciascun anno del triennio (UPB 2.1.2.10.- capitolo 1381).

Rispetto allo stanziamento del bilancio a legislazione vigente si registra un incremento di 30 meuro .

 

Interventi in materia di ricerca applicata (Ministero dell’università e della ricerca – tab. n. 17)

Il bilancio a legislazione vigente

Lo stato di previsione della spesa del Ministero dell’università e della ricerca è stato costruito sulla base di quanto disposto dal decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”[16].

In particolare, l’articolo 1 istituisce con i commi 7 e 8 il Ministero dell’università e della ricerca e il Ministero della pubblica istruzione in sostituzione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

In adempimento a quanto previsto con tali disposizioni, sono state trasferite dalla tabella n. 7 le risorse finanziarie di competenza, e la struttura del nuovo Ministero risulta articolata in 3 centri di responsabilità:

1.    Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro;

2.    D.G. per gli affari generali, il bilancio e le risorse umane;

3.    Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale, coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica.

I capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e applicata, di competenze della X Commissione attività produttive, sono stati trasportati nell’ambito del Centro di responsabilità n. 3Università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica”.

Al suddetto centro di responsabilità è assegnata per il 2007 una dotazione di competenza di 10.539,5 milioni di euro (di cui 8.182,7 di parte corrente e 2.356,8 di conto capitale), che costituiscono la gran parte del totale di spese finali di 10.554,1 meuro recate dal Ministero per l’anno finanziario 2007.

I singoli capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, rientranti nelle competenze della X Commissione attività produttive, sono i seguenti: 1678 (Prora),rientrante tra gliinterventi”  di parte corrente, e 7236 (Fondo enti) e 7254 (Far), rientranti tra gli “interventi” in conto capitale.

 

U.P.B. 3.1.2.1. (Spese correntiper la ricerca scientifica), la cui dotazione di competenza ammonta a 54,4 meuro:

-        Cap. 1678, intitolato “Contributo dello Stato per la ricerca scientifica”. La parte relativa al contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), istituito in applicazione della legge n. 46/1991[17], registra nel BLV per l’esercizio 2007 una competenza di 20,6 meuro.

 

U.P.B. 3.2.3.4. (Spese inconto capitale per la ricerca scientifica) la cui dotazione di competenza risulta per il 2007 di 1.633,6 meuro.

-          Cap. 7236 relativo al "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca", che nel BLV registra per il 2007 una dotazione di competenza di 1.629 meuro. Nel capitolo affluiscono gli stanziamenti a favore dell'ASI.

Si segnala che per l’anno 2006 non è ancora stato presentato lo schema di decreto per il riparto di tale Fondo.

Ai sensi dell’articolo 7 (commi 1 e 2) del D.Lgs 204/1998[18], a partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti disposti a favore dei singoli enti sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero per l’Università, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. L’ammontare del Fondo è determinato in tabella C della finanziaria e viene ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni con decreti del Ministro dell’università e della ricerca.

 

U.P.B. 3.2.3.7. (Spese per la ricerca applicata in conto capitale relative a investimenti)

-          Cap. 7254 (“Fondo per le agevolazioni alla ricerca”)

L’istituzione del “Fondo per le agevolazioni alla ricerca“ (FAR) è stata disposta dall’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ("Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori") che lo ha destinato all'erogazione degli incentivi previsti dal provvedimento stesso. Il fondo, di tipo rotativo, istituito nello stato di previsione del Ministero per farvi affluire tutte le autorizzazioni di spesa recate da normative vigenti in materia, si articola in due sezioni, una relativa agli interventi estesi a tutto l'ambito nazionale e l’altra relativa ad interventi relativi alle aree depresse.

Le previsioni per l’anno 2007 relative al bilancio di competenza ammontano a 161 meuro.

Il Fondo è esposto nella Tabella F del ddl finanziaria per il 2007, come evidenziato più avanti.

-          Cap. 7255 (“Somma da assegnare per il finanziamento di centri e progetti di ricerca nel mezzogiorno”)

Tale capitolo non presenta dotazione di competenza.

-          Cap. 7256 (“Fondo per gli investimenti della ricerca di base FIRB”)

Tale capitolo non presenta dotazione di competenza.

Il disegno di legge finanziaria

Nel disegno di legge finanziaria per il 2007 si segnalano accantonamenti nella tabella A (recante importi da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2007-2009) pari a 20 milioni per il 2007 e di 40 milioni di euro per il 2008 e 80 milioni di euro per il 2009 alla voce “Ministero dell’Università e della Ricerca”. Nulla è destinato espressamente alla ricerca applicata.

 

La tabella B (recante importi da iscrivere nel fondo speciale di conto capitale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2007-2009) presenta stanziamenti complessivi per il Ministero dell’Università e della Ricerca di importi pari a 65 meuro per il 2007 e 5 meuro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Anche per la tabella B, nulla è destinato espressamente alla ricerca applicata.

 

Per quanto riguarda la quantificazioni di stanziamenti annuali (tabella C), si segnalano gli importi relativi al D.Lgs n. 204/98 di riordino del settore, cap.7236 relativo al "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca".

Lo stanziamento complessivo è fissato in 1.629 meuro per ciascuno degli anni del triennio 2006-2008. Gli stanziamenti relativi all'ASI, confluiti nel cap. 7236, come già indicato, saranno stabiliti con il decreto ministeriale di riparto del fondo.

 

Non si segnalano rifinanziamenti in tabella D definanziamenti in tabella E attribuibili al settore della ricerca applicata.

Per quanto concerne la tabella F, riguardo al punto 4 - Interventi nelle aree sottoutilizzate - si segnalano le seguenti somme da iscrivere in bilancio:

-          L 289/02 "Finanziaria 2003,art. 61, c.1, Fondo aree sottoutilizzate (UPB 3.2.3.7 – Ricerca applicata - cap 7254; UPB 3.2.3.10 – Fondi rotativi - cap. 7308,): 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009[19], e 231 meuro per l’anno 2010 e successivi.

Si ricorda, in proposito, che nello stato di previsione del Ministero per il 2005 al cap. 7308 (Fondi rotativi) è stato trasferito lo stanziamento del soppresso capitolo 9015, istituito ai fini della costituzione del Fondo rotativo per le imprese, previsto dall’art. 72 della legge finanziaria per il 2003 e al quale era stata trasferita parte della dotazione del FAR [20].

 

 

 


Il ddl finanziaria per il 2007

 


Articoli di interesse della X Commissione (Attività produttive)

Articolo 21
(Misure a sostegno delle zone franche urbane)

 


1. Per favorire lo sviluppo economico e sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, di aree e quartieri degradati nelle città del Mezzogiorno, identificati quali zone franche urbane, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree.

2. Le aree di cui al comma 1 devono essere caratterizzate da fenomeni di particolare degrado ed esclusione sociale e le agevolazioni concedibili per effetto dei programmi e delle riduzioni di cui al comma 1 sono disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli Orientamenti della Unione europea in materia di aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 54 del 4 marzo 2006, per quanto riguarda in particolare quelli riferiti al sostegno delle piccole imprese di nuova costituzione.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata sentite le regioni interessate, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e l'identificazione, la perimetrazione e la selezione delle zone franche urbane sulla base di parametri socio-economici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali e sono individuate le eventuali riduzioni di cui al comma 1 concedibili, secondo le modalità previste dal medesimo decreto, nei limiti delle risorse del Fondo a tal fine vincolate.

4. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate, provvede al monitoraggio ed alla valutazione di efficacia degli interventi, e presenta a tal fine al CIPE una relazione annuale sugli esiti delle predette attività.

 


 

 

Il comma 1 istituisce delle zone franche urbane, da individuare in aree e quartieri particolarmente degradati nelle città del Mezzogiorno, nelle quali favorire lo sviluppo economico e sociale anche attraverso interventi di recupero urbano. A tal fine viene istituito un apposito Fondo con una dotazione complessiva di 100 milioni di euro, dei quali 50 milioni a partire dal 2008 e gli altri 50 a decorrere dal 2009. Il Fondo provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette aree.

Come precisa la relazione al provvedimento, tali misure intendono dare “una risposta alle sollecitazioni emerse al Tavolo del Mezzogiorno, coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dello sviluppo economico, cui hanno partecipato oltre alle parti Economiche e Sociali tutte le Regioni del Mezzogiorno”.

 

Si valuti l’opportunità di mantenere per tali aree la denominazione zone “franche”, che letteralmente farebbero presupporre a zone extradoganali, o di sostituirla con quella di zone “zone a fiscalità differenziata od agevolata”.

Si ricorda che il primo esperimento relativo alla creazione di zone franche urbane (che però non sono aree franche ma zone a fiscalità differenziata ed agevolata) è stato condotto dalla Francia. In Italia già da tempo è aperto il dibattito sull'utilizzo dello strumento fiscale per favorire lo sviluppo economico di alcune aree del Paese, in particolare ai alcune zone geografiche del Sud dove proporre agevolazioni fiscali per favorire l'insediamento di imprese nell'ambito urbano. Anche qui bisognerebbe quindi circoscrivere nel tempo i benefici, delimitando i soggetti e le aree, chiarendo bene che i vantaggi siano legati ad esenzioni sugli oneri sociali, imposte sugli utili oppure esenzioni da tributi locali.

 

Si segnala che l’operatività relativa alla prima sperimentazione della fiscalità a vantaggio del Mezzogiorno non risulta di immediata applicazione, in quanto i fondi sono appostati per il biennio 2008-2009 (comma 1) e bisognerà attendere, dato che tali misure sono destinate ad aree caratterizzate da “particolare degrado ed esclusione sociale”, la loro identificazione e perimetrazione da parte del CIPE (comma 3). Quest’ultimo vi provvederà su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, sentite le regioni interessate.

Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definirà le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali e individuerà le eventuali riduzioni concedibili, nei limiti delle risorse del Fondo vincolate a tal fine.

Inoltre, gli sgravi fiscali previsti dovranno essere sottoposti anche al via libera dell’Unione europea (comma 2)

Il comma 2 dispone che le agevolazioni concedibili per effetto dei programmi e delle riduzioni di cui al comma 1 siano disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli Orientamenti della Unione europea in materia di aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013[21], per quanto riguarda in particolare quelli riferiti al sostegno delle piccole imprese di nuova costituzione.

 

Gli aiuti di Stato a finalità regionale sono volti a colmare gli svantaggi delle regioni sfavorite, e come tali promuovono la coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e dell'Unione europea nel suo complesso. Questa specificità regionale differenzia gli aiuti a finalità regionale da altre forme di aiuti orizzontali, quali gli aiuti alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione, all'occupazione, alla formazione o alla tutela ambientale,

Gli Orientamenti della Unione europea in materia di aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 ne definiscono il campo di applicazione, i limiti in termini di copertura della popolazione[22], i criteri di ammissibilità per la selezione delle regioni da parte degli Stati membri, la forma e massimali degli aiuti, precisandone le metodologie di calcolo.

I medesimi Orientamenti per quanto riguarda gli aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione nelle aree assistite, menzionati in particolare dalla norma in esame, evidenziano la necessità di introdurre una nuova forma di aiuto, concedibile in aggiunta agli aiuti a finalità regionale agli investimenti, in considerazione dei bassi livelli di attività imprenditoriale e del numero delle imprese di nuova costituzione inferiore alla media rispetto alle altre regioni. Peraltro, al fine di evitare l'inaccettabile rischio di distorsioni della concorrenza, compreso il rischio di spiazzamento delle imprese esistenti, tali aiuti, secondo i citati Orientamenti, dovrebbero, almeno per un periodo iniziale, essere strettamente destinati alle piccole imprese ed avere ammontare limitato e decrescente.

 

In relazione alla formulazione del comma 2 si evidenzia che tale disposizione fa riferimento alle “riduzioni di cui al comma 1” sebbene tali riduzioni non siano presenti nella richiamata disposizione.

 

l monitoraggio e la valutazione di efficacia degli interventi, come previsto dal comma 4, sono effettuati - anche in coordinamento con i nuclei di valutazione delle regioni interessate - dal Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico, il quale presenta al CIPE una relazione annuale in merito ai risultati di tali attività.

Si ricorda che Il 17 aprile 2003 è stata formalmente costituita, in sede di Conferenza Stato Regioni, la "Rete dei Nuclei di valutazione e verifica delle amministrazioni centrali e regionali” (Rete NUVV) prevista - insieme alla costituzione e attivazione dei singoli Nuclei - dall’articolo 1 della legge n. 144 del 1999[23], al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo.

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Per gli aiuti di Stato a finalità regionale agli investimenti si rinvia alla scheda Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE relativa all’articolo 19.

 

 

 


Articolo 22
(Agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici)

 


1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

2. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittenza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.

3. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

4. Per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007 per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

5. La detrazione fiscale di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è concessa con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, attuative delle disposizioni in argomento, sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

       a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione;

       b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un «attestato di qualificazione energetica», predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.

6. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 28 febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto ai commi 1, 2, 3 e 4.


 

 

L’articolo 22 prevede alcune agevolazioni fiscali, sotto forma di detrazione dall’imposta lorda per interventi di adeguamento degli edifici volti a garantire migliori risultati in termini di risparmio energetico (riduzione perdite di energia attraverso pareti, pavimenti, solai e finestre, promozione del solare termico, promozione di nuovi edifici a elevati standard energetici).

 

In particolare, il comma 1 prevede una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 100.000 euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo per interventi di riqualificazione energetica volti a garantire il conseguimento di specifici obiettivi di risparmio energetico. Si prevede infatti che gli interventi debbano conseguire un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale (vale a dire il valore di consumo di energia per riscaldamento invernale) inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori massimi consentiti nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

 

Il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 ha attuato la direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. Il decreto legislativo è diretto alla promozione del miglioramento della prestazione energetica degli edifici, anche al fine di favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle fonti rinnovabili, nonché la diversificazione energetica, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal Protocollo di Kyoto, nonché alla promozione della competitività dei comparti più avanzati, attraverso lo sviluppo tecnologico. Tra i precedenti interventi legislativi in materia si ricordano la legge 30 aprile 1976, n. 373, recante “Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici”, con la quale si è inteso regolare le caratteristiche di prestazione dei componenti, l’installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari negli edifici pubblici o privati, nonché le caratteristiche di isolamento termico degli edifici da costruire o ristrutturare, nei quali sia prevista l'installazione di un impianto termico di riscaldamento degli ambienti; la legge 9 gennaio 1991, n. 10, le cui disposizioni sono state dirette a favorire ed incentivare, tra l’altro, l'uso razionale dell'energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi.

La tabella citata, di seguito riportata, individua i valori limite consentiti per il consumo annuo di energia per il riscaldamento nei mesi invernali (espressi in KWH) per metro quadrato di superficie utile dell’edificio espresso.

 

Valori limite per il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale per metro quadrato di superficie utile dell’edificio espresso in kWh/m2 anno

Rapporto di forma dell’edificio

Zona climatica

 

A

B

C

D

E

F

S/v

fino a
600
GG

a
601
GG

a
900
GG

a
901
GG

a
1400
GG

a
1401
GG

a
2100
GG

a
2101
GG

a
3000
GG

oltre
3000
GG

<0,2

10

10

15

15

25

25

40

40

55

55

>0,9

45

45

60

60

85

85

110

110

145

145

I valori limite riportati in tabella 1 sono espressi in funzione della zona climatica, così come individuata all’articolo 2 del decreto del Presidente ella Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e del rapporto di forma dell’edificio S/V, dove:

a)   S, espressa in metri quadri, è la superficie che delimita verso l’esterno (ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento) il volume riscaldato V;

b)   V e il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.

Per valori di S/V compresi nell’intervallo 0,2-0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati in tabella si procede mediante interpolazione lineare.

 

La detrazione spetta (in considerazione della disposizione di cui all’articolo 217 che stabilisce, come è consuetudine, l’entrata in vigore della legge a partire dal 1° gennaio 2007) per un anno e vale a dire per le spese documentate e sostenute entro il 31 dicembre 2007.

 

Il comma 2 stabilisce una detrazione d’imposta per una quota pari al 55 per centro delle spese sostenute e fino ad un valore massimo di 60.000 euro da ripartire in tre quote annuali di pari importo per l’installazione su edifici esistenti, parti di edifici o unità immobiliari di strutture opache verticali (coperture) strutture opache orizzontali (pavimenti) finestre comprensive di infissi a condizione che tali strutture siano rispondenti a requisiti di trasmittanza termica U espressa in W/mqK (e quindi idonee a conseguire determinati livelli di risparmio energetico) indicati nella tabella 3 allegata al disegno di legge finanziaria e di seguito riportata.


 

Zona climatica

Strutture opache verticali

Strutture opache orizzontali

Finestre comprensive di infissi

 

 

Pavimenti

Copertura

 

A

0,72

0,42

0,74

5,0

B

0,54

0,42

0,55

3,6

C

0,46

0,42

0,49

3,0

D

0,40

0,35

0,41

2,8

E

0,37

0,32

0,38

2,5

F

0,35

0,31

0,36

2,2

 

 

Anche in questo caso la detrazione spetta per un anno, vale a dire per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007.

 

Il comma 3 stabilisce una detrazione d’imposta per una quota pari al 55 per cento delle spese sostenute fino ad un valore massimo di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, per le spese relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

Anche in questo caso la detrazione spetta per un anno, vale a dire per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007.

 

Il comma 4 prevede una detrazione d’imposta per una quota pari al 55 per cento delle spese sostenute e fino ad un valore massimo di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo per le spese sostenute per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Anche in questo caso la detrazione spetta per un anno, vale a dire per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007.

 

Il comma 5 individua le condizioni per fruire delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 4 sopra richiamate. In primo luogo, si prevede l’applicazione dei criteri generali individuati per usufruire delle detrazioni d’imposta per la ristrutturazione del patrimonio edilizio dall’articolo 1 della legge n. 449 del 1997 e dalle relative norme di attuazione previste con il regolamento del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998 n. 41.

 

L’articolo 1 della legge n. 449 del 1997 stabilisce un regime di detrazioni d’imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il comma 3, oltre a rimettere ad un decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, la determinazione delle modalità di attuazione e delle procedure di controllo, prevede che in tali procedure siano coinvolte le banche e la società Poste italiane SpA, in funzione del contenimento dell’evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante l’intervento delle aziende unità sanitarie locali in funzione dell’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e sui cantieri, prevedendo, in caso di violazione di tali norme, la decadenza dal diritto alla detrazione. Le detrazioni sono ammesse per edifici censiti all’ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l’accatastamento e di cui risulti pagata l’imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni a decorrere dal 1997, se dovuta.

 

Tra le ulteriori modalità individuate daI regolamento del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998 n. 41, si segnalano gli obblighi, a pena di decadenza del diritto alla detrazione:

di trasmissione prima dell’inizio dei lavori all’Ufficio delle entrate, mediante raccomandata, della comunicazione della data in cui avranno inizio i lavori, unita ai dati catastali dell’immobile e alle ricevute di pagamento dell’ICI relative agli anni a decorrere dal 1997;

di comunicazione preventiva all’azienda sanitaria locale territorialmente competente della data di inizio dei lavori;

di conservazione ed esibizione, su richiesta degli uffici finanziari, delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute

di trasmissione, per i lavori superiori all’importo di 51.645,69 euro (100 milioni di lire), di una dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all’esecuzione degli stessi.

Il regolamento prevede inoltre che le banche presso le quali sono disposti i bonifici trasmettano all’Agenzia delle entrate in via telematica e con le modalità ed entro il termine individuato da un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti.

 

Il comma 5 stabilisce poi le seguenti ulteriori condizioni per fruire delle detrazioni:

a)      l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che ne risponde civilmente e penalmente, della rispondenza dell’intervento ai previsti requisiti.

b)      l’acquisizione da parte del contribuente della certificazione energetica dell’edificio se prevista dalla regione o dall’ente locale sulla base di quanto previsto dall’articolo 6 del già citato decreto legislativo n. 192 del 2005.

 

L’attestato di certificazione energetica è previsto per tutti gli edifici di nuova costruzione e per quelli sia intervenuta una ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti ovvero la demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati. L’attestato ha una validità temporale di dieci anni.

 

Qualora la certificazione energetica non sia prevista, il contribuente deve acquisire un “attestato di qualificazione energetica” predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo o dell’unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa ovvero, nel caso in cui tali limiti non siano stati fissati, quelli fissati per un identico edificio di nuova costruzione.. L’attestato di qualificazione comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi.

Anche le spese per la detrazione possono rientrare negli importi detraibili ai sensi dei commi da 1 a 4.

 

In proposito, si rileva che, se la disposizione in commento sembra prefigurare una facoltà per le regioni e gli enti locali, di introdurre la previsione della certificazione energetica dell’edificio, in base all’articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 la certificazione sembra essere obbligatoriamente prevista.

 

Il comma 6 rinvia, per quanto concerne le definizioni dell’articolo in commento, a quelle fornite dal citato del decreto legislativo n. 192 del 2005. L’individuazione delle modalità attuative dell’articolo sono inoltre rinviate ad un decreto del Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro dello sviluppo, da emanare entro il 28 febbraio 2007.

 

La relazione tecnica prevede che dalla norma possa derivare una perdita di gettito di 6,5 milioni per il 2007, di 71 milioni per il 2008 e di 44 milioni per il 2009.

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 22 giugno 2005 la Commissione europea ha presentato il Libro verde sull’efficienza energeticaFare di più con meno” (COM(2005)265) inteso ad individuare gli ostacoli che si frappongono al miglioramento dell’efficienza energetica nell’Unione europea, e a proporre una serie di azioni da intraprendere a vari livelli (internazionale, comunitario, nazionale, regionale e locale), coinvolgendo anche i settori dell’industria e dei trasporti.

Il Libro verde è volto ad avviare il dibattito sull’obiettivo di ridurre del 20%, entro il 2020, il consumo energetico dell'Unione europea, mantenendo il migliore rapporto possibile tra costi sostenuti ed efficienza conseguita.

Tale obiettivo può essere raggiunto, secondo la Commissione, attraverso un migliore sfruttamento dell'energia grazie a tecnologie che comportano una maggiore efficienza energetica, ma anche sensibilizzando i consumatori ad integrare l'efficienza energetica nei loro comportamenti quotidiani.

La Commissione raccomanda inoltre di agire adottando misure d’intervento, a livello comunitario, in numerosi settori tra i quali l’edilizia. In particolare, la Commissione intende presentare proposte volte al rafforzamento della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia,anche attraverso l’estensione del suo campo di applicazione a tutte le ristrutturazioni di edifici[24].

Secondo la Commissione un'altra modifica della direttiva potrebbe risultare necessaria per rendere vincolanti, qualora gli Stati membri non le applicassero su base volontaria, le circa 30 norme tecniche elaborate dalla Commissione al fine di fornire agli stessi Stati membri gli strumenti necessari per lo sviluppo di una metodologia integrata di calcolo della prestazione energetica degli edifici.

 

Il Consiglio ha adottato conclusioni favorevoli sul Libro verde della Commissione nel corso della seduta del 1° dicembre 2005, mentre il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sul documento il 1° giugno 2006.

In particolare, il Parlamento europeo sottolinea la necessità di ampliare il campo di applicazione della direttiva 2002/91/CE in modo da comprendere le operazioni importanti di rimodernamento di edifici di ogni dimensione e da fornire un finanziamento adeguato per accelerare il rimodernamento degli edifici dotati del più elevato potenziale di risparmio. Il Parlamento inoltre valuta positivamente l'attenzione riservata alle società di servizi energetici (ESCO - Energy Service Company) nel Libro verde, società in grado di stipulare contratti che prevedono l'esecuzione di opere di trasformazione in edifici esistenti, finalizzate a garantire una percentuale di risparmio sulle spese energetiche. L'importo risparmiato, grazie alla diminuzione delle spese energetiche, sarà utilizzato per saldare il contratto. Sarà possibile quindi ottenere un risparmio energetico permanente senza la necessità di finanziamenti supplementari.

 

 

 

 


Articolo 23
(Misure di sostegno per la promozione di nuova edilizia
ad alta efficienza energetica)

 


1. Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione.

2. Per l'attuazione del comma 1, è costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono fissate le condizioni e le modalità per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo, nonché i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione.

 


 

 

L'articolo 23 prevede disposizioni volte ad assicurare la promozione di nuova edilizia a rilevante risparmio energetico.

 

A tal fine il comma 1 prevede il diritto ad un contributo per la realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici che rispettino particolari parametri di efficienza energetica.

 

In particolare:

 

§         gli edifici devono avere volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi;

§         i lavori devono avere inizio entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi;

§         il valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio deve essere inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1[25], annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192[26];

§         il fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione deve rientrare nei valori limite definiti da un successivo decreto[27] del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

 

Il contributo previsto dalla norma è pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione.

 

Il comma 2 dispone a tal fine la costituzione di un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Le condizioni e le modalità per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo saranno fissate successivamente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, unitamente ai valori limite precedentemente citati.

 

 

In relazione alla materia oggetto del presente articolo si segnala che nel corso del 2005 è stato emanato un importante provvedimento volto ad incentivare il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici: il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 di attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia[28].

Tra le principali disposizioni introdotte dal citato decreto, conformemente alle previsioni della direttiva, vi è l’introduzione (art. 6) di un sistema di certificazione energetica per gli edifici di nuova costruzione nonché per le ristrutturazioni di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 m2.

Tale certificazione, in verità, era già prevista dalla legge n. 10/1991, ma non è stata mai attuata per le difficoltà dei Comuni di svolgere un adeguato controllo. Secondo alcuni osservatori, le nuove norme recate dal D.Lgs. n. 192/2005 potrebbero rivelarsi efficaci in quanto “può darsi, anzi è probabile, che i controlli da parte dei Comuni continuino ad essere carenti. Ma entra in scena un nuovo controllore severissimo: l’utente”[29].

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Si rinvia alla scheda Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE relativa all’articolo 22.

 

 

 


Articolo 24
(Contributi per apparecchi domestici e motori industriali
ad alta efficienza)

 


1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata.

2. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kW spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per motore, in un'unica rata.

3. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per intervento, in un'unica rata.

4. Entro il 28 febbraio 2007 con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza e i variatori di velocità (inverter) di cui ai commi 2 e 3, i tetti di spesa massima in funzione della potenza dei motori e dei variatori di velocità (inverter) di cui ai medesimi commi, nonché le modalità per l'applicazione di quanto disposto ai commi 1, 2 e 3 e per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.

 


 

 

L’articolo 24 dispone l’erogazione di contributi, sotto forma di detrazione d’imposta, per l’acquisto di apparecchi domestici e l’acquisto e la sostituzione di motori industriali che avvengano entro il 31 dicembre 2007.

 

In particolare, il comma 1 prevede una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi effettivamente pagati dal contribuente e fino ad un massimo di 200 euro per ciascun apparecchio per le spese documentate e sostenute entro il 31 dicembre 2007 per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+. La detrazione spetta in un’unica rata.

 

Si segnala che la direttiva 94/2/CE - recepita nel nostro ordinamento con il DM 2 aprile 1998 (“Modalità di applicazione della etichettatura energetica a frigoriferi domestici, congelatori e relative combinazioni”), successivamente modificato dal DM 7 ottobre 1998 (“Modalità di applicazione della etichettatura energetica a lavatrici, asciugabiancheria e lavasciuga ad uso domestico”) – è stata successivamente novellata dalla direttiva 2003/66 che, per gli elettrodomestici del freddo, ha aggiunto due nuove classi di efficienza energetica - denominate A+ e A++ - alle sette attualmente previste che vanno da A (efficienza massima) a G (efficienza minima) (Si ricorda che i prodotti definiti energeticamente efficienti ricadono nelle classi A e B).

La Commissione Europea, infatti, rilevando il successo ottenuto dal regime di etichettatura introdotto dalla citata direttiva 94/2/CE che, nel quadriennio dal 1996 al 2000, ha provocato un aumento degli indici di efficienza dei nuovi frigoriferi e congelatori superiore al 30% e rilevando, altresì, che nel 2000 il 20% delle apparecchiature refrigeranti vendute apparteneva alla classe più efficiente (A), con percentuali superiori al 50% in alcuni paesi, ha ritenuto necessario introdurre le due classi addizionali A+ e A++, nell’attesa di una revisione complessiva delle classi di etichettatura energetica (i frigoriferi e congelatori che consumano di più sono classificati «F» e «G»).l

La direttiva 2003/66 è stata recepita con D.M. 21 settembre 2005.

 

Il comma 2 prevede una detrazione, sempre per una quota al 20 per cento, ma fino ad un valore massimo di 1.500 euro per motore, per l’acquisto e l’installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 KW e per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 KW. Anche in questo caso la detrazione spetta in un’unica rata. La detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2007.

 

Il comma 3 stabilisce una detrazione per una quota pari al 20 per cento degli importi e fino ad un massimo della detrazione di 1.500 euro per intervento per l’acquisto e l’installazione di variatori di velocità su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 KW. La detrazione spetta, in un’unica rata, per le spese documentate e sostenute entro il 31 dicembre 2007.

 

Il comma 4 affida ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia, la definizione delle caratteristiche cui devono rispondere i motori ad elevata efficienza ed i variatori di velocità di cui ai commi 2 e 3.

 

La relazione tecnica attribuisce alla misura agevolativa di cui al comma 1 un effetto di perdita di gettito di cassa di 96 milioni di euro per il 2008 e di aumento di gettito di 41 milioni di euro per il 2009.

Inoltre, alle misure agevolative di cui ai commi 2 e 3, viene attribuito un effetto di perdita di gettito di cassa di 58 milioni per il 2008 ed di aumento di gettito di cassa di 24 milioni per il 2009.

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 22 giugno 2005 la Commissione europea ha presentato il Libro verde sull’efficienza energeticaFare di più con meno” (COM(2005)265).

(Per gli aspetti generali del Libro verde si veda la schedaDocumenti all’esame delle istituzioni dell’UE relativa all’articolo 22).

La Commissione raccomanda, tra l’altro, di agire adottando misure d’intervento, a livello comunitario, in numerosi settori tra i quali gli elettrodomestici. In particolare la Commissione intende aumentare il numero di elettrodomestici per i quali è prevista l’etichettatura[30] con lo scopo di informare i consumatori sulle loro prestazioni energetiche. A tal fine essa intende unire alle misure di informazione al consumatore, norme di armonizzazione minima ed accordi volontari. Si ricorda, al riguardo, il nuovo approccio proposto dalla recente direttiva 2005/32/CE relativa all'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia: tale direttiva prevede, tra l’altro, di applicare i requisiti di efficienza energetica, evitando ripercussioni negative su altri aspetti ambientali o altre fasi della vita del prodotto.

 

Quanto all’industria, il Libro verde della Commissione, pur ricordando i progressi compiuti dal settore industriale in materia di efficienza energetica, sottolinea la necessità di migliorare i risultati già raggiunti, prevedendo, se necessario, adeguati incentivi economici.

Per quanto riguarda le iniziative volte a migliorare l’efficienza energetica del settore industriale, la Commissione segnala che, nell’ambito della direttiva 91/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, è in fase di preparazione un BREF (Best available technology Reference Documents) volto a raccogliere informazioni utili per elaborare le migliori pratiche applicabili ai sistemi energetici utilizzati in numerose tecniche industriali. Sono stati, inoltre, conclusi accordi volontari in alcuni settori industriali al fine di rafforzare le misure di efficienza energetica.

Il Consiglio ha adottato conclusioni favorevoli al Libro verde della Commissione nel corso della seduta del 1° dicembre 2005, mentre il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sul Libro verde sull’efficienza energetica il 1° giugno 2006.

In particolare il Parlamento europeo ritiene auspicabile rendere più interessante per i consumatori l'acquisto di elettrodomestici di classe "A" (ossia quelli a minor consumo energetico), per esempio attraverso agevolazioni fiscali nei singoli Stati membri o tramite una riduzione dell'IVA a livello comunitario.

 

 

 


Articolo 25
(Interventi sulla fiscalità energetica per finalità sociali e misure per favorire l'insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche)

 


1. Il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera, in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, è destinato, nel limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito fondo da utilizzare a copertura di misure di compensazione a favore di regioni ed enti locali interessati dalla realizzazione di nuove infrastrutture energetiche di rilevanza nazionale ai sensi di quanto previsto al comma 2 e di interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali.

2. In attuazione di appositi accordi da stipulare tra il Governo e le singole regioni e gli enti locali interessati dalla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto di energia, di coltivazione di idrocarburi, di stoccaggio di gas naturale o di importazione di energia elettrica o gas naturale che, ai fini del presente articolo, abbiano rilevanza nazionale ai fini della sicurezza degli approvvigionamenti energetici, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali, le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere destinate al finanziamento di interventi di carattere sociale da parte dei comuni a favore dei residenti nei territori interessati, anche ai fini della riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili, con esclusione dei tributi erariali.

3. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il fondo di cui al comma 1 che, per il triennio 2007-2009, ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, le modalità e i termini per l'utilizzo della dotazione del fondo di cui al comma 1.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


 

 

L'articolo in esame contiene disposizioni in materia di fiscalità energetica per finalità sociali e misure per favorire l'insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche.

 

Si segnala che l'articolo in esame riproduce in maniera pressoché identica il contenuto degli articolo 3 e 4 del ddl 691 contenente la delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell' energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE.

Tale provvedimento è attualmente all'esame, in sede referente, della X Commissione del Senato[31].

 

In particolare il comma 1 destina ad un apposito fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nel limite massimo di 100 milioni di euro annui, il maggior gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'IVA sui prezzi dei carburanti e combustibili di origine petrolifera, dovuto ad aumenti dei prezzi del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto dal DPEF per gli anni 2007-2011.

 

Nella relazione governativa che accompagna il ddl in esame si segnala che il citato Documento di programmazione economica e finanziaria imposta le previsioni di gettito sulla base di un prezzo di 71 dollari del barile di petrolio greggio. Nella citata relazione si segnala, inoltre, come la misura adottata dal presente articolo (implementazione del Fondo costituito presso il Ministero dello sviluppo economico), sia stata fortemente richiesta dai consumatori che lamentano come in un periodo di prezzi dei prodotti petroliferi in crescita, la fiscalità generale tragga  “vantaggio” dalla situazione per effetto dell’incidenza percentuale dell’imposta sul valore aggiunto sulla componente di prezzo costituita dal costo industriale (che ovviamente cresce al crescere de prezzi della materia prima sui mercati internazionali) comprensivo di accisa.

 

Ai sensi del comma 2 con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali, le risorse del fondo previsto dal comma 1 possono essere destinate al finanziamento di interventi di carattere socialeda parte dei comuni a favore dei cittadini residenti nei territori interessati dalla realizzazione di nuove infrastrutture energetiche, anche ai fini della riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili, con esclusione dei tributi erariali.

Tali decreti sono adottati in attuazione di appositi accordi da stipulare tra il Governo e le singole regioni e gli enti locali interessati dalla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto di energia, di coltivazione di idrocarburi, di stoccaggio di gas naturale o di importazione di energia elettrica o gas naturale che abbiano rilevanza nazionale ai fini della sicurezza degli approvvigionamenti energetici.

 

In relazione alla formulazione di questo comma si osserva che l'espressione "nuove infrastrutture ... che ... abbiano rilevanza nazionale ai fini della sicurezza degli approvvigionamenti energetici" appare eccessivamente generica essendo, viceversa, opportuno fornire  indicazioni più precise sulle modalità di individuazione di tali infrastrutture.

 

Si ricorda che la legge 21 dicembre 2001, n. 443[32] (c.d. legge obiettivo) prevede che il Governo individui "le infrastrutture ... di preminente interesse nazionale". Nell'individuare le suddette infrastrutture il Governo procede secondo finalità, tra l'altro, di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese. L'individuazione è operata nel Documento di programmazione economico-finanziaria, a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali.

A tal proposito, il primo programma delle infrastrutture strategiche è stato approvato con la delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121/20016[33]. Nell'allegato4 della deliberazione sono indicate le infrastrutture strategiche nel settore del gas e degli idrocarburi e sono richiamati gli interventi di rilevanza strategica nel settore elettrico previsti nel "Programma triennale di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale", deliberato dal GRTN il 24 gennaio 2001.

Si deve aggiungere che la legge obiettivo è stata oggetto della sentenza n. 303 della Corte costituzionale che ne ha dichiarato la legittimità costituzionale, salvo alcune previsioni. In questa sentenza la Corte chiarisce che la Costituzione impone un'intesa tra Stato e regioni nella predisposizione di un programma di infrastrutture che può coinvolgere anche potestà legislative concorrenti. Dopo aver precisato la necessità dell'intesa, la Corte afferma che "non è rilevante se essa preceda l'individuazione delle infrastrutture ovvero sia successiva ad una unilaterale attività del Governo. Se dunque tale attività sia stata già posta in essere, essa non vincola la Regione fin quando l'intesa non venga raggiunta".

 

Potrebbe essere meritevole di approfondimento l’eventuale rapporto fra le infrastrutture di preminente interesse nazionale di cui  alla legge obiettivo e le nuove infrastrutture di cui al presente comma.

 

Il comma 3 precisa che il Fondo di cui al precedente comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Per il triennio 2007-2009 si prevede che esso abbia una dotazione di 50 milioni di euro annui.

La definizione di condizioni, modalità e termini di utilizzo del suddetto fondo è demandata ad un decreto del Ministro dell’economia, per la cui adozione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è fissato il termine ultimo di tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge (comma 4).

Il comma 5 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio conseguenti al dettato dei precedenti commi.

 

 


Articolo 104
(Disposizioni urgenti per la costituzione di nuovi fondi
ed altri interventi per l'innovazione industriale)

 


1. Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno all'innovazione industriale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito, ferme restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la competitività e lo sviluppo, al quale sono conferite le risorse assegnate ai Fondi di cui all'articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente soppressi. Al Fondo è altresì conferita la somma di euro 300 milioni per il 2007 e di euro 400 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al finanziamento dei progetti di cui al comma 2, la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente. Per la programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitività e lo sviluppo si applicano, fatto salvo quanto disposto al comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quelle dettate per il funzionamento del Fondo di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo è altresì alimentato, per quanto riguarda gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in coerenza con i relativi documenti di programmazione, dalle risorse assegnate dal CIPE nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate e, per gli esercizi successivi al 2009, dalle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. A valere sulla quota di risorse del Fondo individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentito il Ministro per i diritti e le pari opportunità, sono finanziati, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, i progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per il patrimonio culturale.

3. Per l'individuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti di cui al comma 2, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca, per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, nonché gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti in cui gli stessi concorrono, nomina un responsabile di progetto, scelto, in relazione alla complessità dei compiti, tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza rispetto agli obiettivi tecnologico-produttivi da perseguire. Il responsabile di progetto, nella fase di elaborazione, avvalendosi eventualmente della collaborazione di strutture ed enti specializzati, provvede, con onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti, alla definizione delle modalità e dei criteri per l'individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto, ed alla individuazione delle azioni e delle relative responsabilità attuative.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreti adottati, previo parere della Conferenza Stato-regioni, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca, per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, nonché con gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti cui gli stessi concorrono, adotta il progetto sulla base delle proposte del responsabile, e ne definisce le modalità attuative, anche prevedendo che dell'esecuzione siano incaricati enti strumentali all'amministrazione, ovvero altri soggetti esterni scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, ove le risorse di personale interno non risultino sufficienti ed adeguate, con onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, il progetto può essere approvato anche in mancanza del parere della Conferenza Stato-regioni. I progetti finanziati con le risorse per le aree sottoutilizzate sono trasmessi per l'approvazione, previa istruttoria, al CIPE, che si pronuncia in una specifica seduta, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei ministri e alla presenza dei Ministri componenti senza possibilità di delega. Ove il CIPE non provveda nel termine di trenta giorni, il Ministro dello sviluppo economico può comunque procedere all'attuazione del progetto.

5. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisce appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria. Lo stesso Ministro riferisce annualmente al Parlamento e alla Conferenza Stato-regioni sui criteri utilizzati per l'individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione, che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del cinque per cento di ciascuno stanziamento.

6. I progetti di cui al comma 2 possono essere oggetto di cofinanziamento deciso da parte di altre amministrazioni statali e regionali. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico assicura una sede stabile di cooperazione tecnica tra le amministrazioni interessate.

7. In attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione industriale, è istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono conferite le risorse del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi, nonché le risorse destinate all'attuazione dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al Fondo è altresì conferita la somma di euro 50 milioni per il 2007, di euro 100 milioni per il 2008 e di euro 150 milioni per il 2009. Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono stabilite le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 7, anche attraverso l'affidamento diretto ad enti strumentali all'amministrazione ovvero altri soggetti esterni, con eventuale onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti, scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, nonché i criteri per la realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 7, le priorità di intervento e le condizioni per la eventuale cessione a terzi degli impegni assunti a carico dei fondi le cui rivenienze confluiscono al Fondo di cui al comma 7.

9. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 8, l'attuazione dei regimi di aiuto già ritenuti compatibili con il mercato comune dalla Commissione europea prosegue secondo le modalità già comunicate alla Commissione.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono conferite al Fondo di cui al comma 7 le ulteriori disponibilità degli altri fondi di amministrazioni e soggetti pubblici nazionali per la finanza di imprese individuate dal medesimo decreto.

11. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa. Sono esonerati dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali. I diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e per la registrazione di disegni e modelli, di cui all'articolo 227 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono dovuti secondo i seguenti criteri: a) dalla quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale; b) dal secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità; c) dal secondo quinquennio per la registrazione di disegni e modelli. Le somme derivanti dal pagamento dei diritti di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di potenziare le attività del medesimo Ministero di promozione, di regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale, di permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprietà industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche con l'introduzione della ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione industriale.

12. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di contrastare il declino dell'apparato produttivo anche mediante salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e successive modificazioni, che versino in crisi economico-finanziaria, istituisce, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un'apposita struttura e prevede forme di cooperazione interorganica fra i due Ministeri, anche modificando il proprio regolamento di organizzazione e avvalendosi, per le attività ricognitive e di monitoraggio, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 300 mila a decorrere dall'anno 2007, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Con il medesimo provvedimento si provvede, anche mediante soppressione, al riordino degli organismi esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzati al monitoraggio delle attività industriali e delle crisi di impresa.

13. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono disposti sulla base di criteri e modalità fissati con delibera del CIPE su proposta del Ministro dello sviluppo economico, con la quale si provvede in particolare a determinare, in conformità agli orientamenti comunitari in materia, le tipologie di aiuto concedibile, le priorità di natura produttiva, i requisiti economici e finanziari delle imprese da ammettere ai benefìci e per l'eventuale coordinamento delle altre amministrazioni interessate. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, di Sviluppo Italia spa. I commi 5 e 6 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.

 

 


 

 

L’articolo 104 reca disposizioni concernenti l'innovazione industriale e la costituzione di nuovi fondi.

 

Come precisato nella relazione illustrativa, l'articolo in esame riprende la parte suscettibile di una immediata applicazione del disegno di legge, già deliberato dal Consiglio dei ministri del 22 settembre 2006, in materia di innovazione industriale, in ragione della pressante esigenza di apportare idonei strumenti atti a favorire il rilancio del sistema produttivo italiano.

 

In particolare, il comma 1, ferme restando le attuali competenze del CIPE, istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la competitività e lo sviluppo.

Nel nuovo Fondo confluiscono le risorse del “Fondo per le aree sottoutilizzate” di competenza del Ministero dello sviluppo economico, di cui all’articolo 60, comma 3 della legge n. 289/02 (finanziaria 2003) e del “Fondo unico per gli incentivi alle imprese” (articolo 52 della legge n. 448/1998).

 

La citata legge n. 289/2002 ha previsto l’istituzione di due Fondi per le aree sottoutilizzate, di carattere generale, di competenza, rispettivamente, del Ministero dell’economia e delle finanze (articolo 61, comma 1, c.d. Fondo MEF) e del Ministero delle attività produttive (articolo 60, comma 3, c.d. Fondo MAP) affidando al CIPE la ripartizione, con proprie deliberazioni, della dotazione di ciascuno dei due fondi tra gli interventi finanziati a valere su di essi. L’articolo 60, comma 1, ha altresì individuato i criteri in base ai quali il CIPE può procedere alla riallocazione delle risorse tra le diverse forme di intervento[34].

Il Fondo per le aree sottoutilizzate di competenza del Ministero delle attività produttive - ora dello sviluppo economico - (articolo 60, comma 3, della legge 289/02), è costituito dalle risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese destinate alle aree sottoutilizzate, relative:

a)       alle legge n. 488/1992, recante interventi di agevolazione alle attività produttive;

b)       agli strumenti della programmazione negoziata (contratti di programma, patti territoriali, contratti di area), finanziati a valere sulle risorse della legge n. 208/1998.

Nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive non è stato mai istituito uno specifico capitolo di bilancio relativo al Fondo MAP, e conseguentemente le risorse della legge n. 488/1992 e quelle per la programmazione negoziata destinate alle aree sottoutilizzate sono ancora iscritte nel Fondo per gli incentivi alle imprese. Le risorse destinate alle aree sottoutilizzate iscritte nell’ambito del Fondo incentivi alle imprese sono ripartite con delibere del CIPE.

Il Fondo unico per gli incentivi alle imprese è stato istituito dall'articolo 52 della legge n. 448/1998 al fine di razionalizzare l’intervento del Ministero delle attività produttive (ora Sviluppo economico) in favore delle imprese, accorpando, in un’unica autorizzazione di spesa, tutti gli stanziamenti destinati ad agevolare le imprese, nell’ambito dei seguenti settori di intervento: settore commerciale, industria aeronautica, ricerca e sviluppo, ristrutturazione e riconversione industriale, aree depresse e altri settori specifici. La ripartizione delle risorse tra i diversi interventi è rimessa alla discrezionalità del Ministero delle attività produttive (ora dello sviluppo economico).

Il Fondo, a tal fine, è articolato in piani di gestione riferiti a singole leggi. Una evidenza contabile della dotazione delle singole leggi di incentivazione è riscontrabile nell’annuale decreto del Ministro delle attività produttive di riparto delle risorse aggiuntive.

In particolare il comma 2 dispone sia il Ministro nell’ambito delle proprie competenze, a ripartire le risorse del fondo con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Conseguentemente, nello stato di previsione del Ministero dell’industria è stato istituito già nel 1999 un capitolo (il cap. 7100, Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese), allocato nella unità previsionale di base 6.2.1.16, in cui sono confluite le risorse precedentemente iscritte nei capitoli relativi a diverse leggi sostanziali. Nello stato di previsione per il 2000 ed in quello per il 2001 il capitolo ha assunto il numero 7800, mentre a partire dal 2002 il “Fondo per gli incentivi alle imprese” corrisponde al capitolo 7420.

Per il 2006 lo stanziamento iscritto in bilancio nel suddetto capitolo risulta pari a 1.438.343.063 euro. Al riparto del Fondo per il 2006 si è provveduto con il D.M. 3 marzo 2006 (GU n. 62 del 15 marzo 2006).

 

In aggiunta alle risorse provenienti dei citati fondi, che sono contestualmente soppressi, al nuovo Fondo per la competitività sono assegnate le seguenti somme:

-        300 milioni di euro per il 2007;

-        400 milioni di euro per il 2008;

-        400 milioni di euro per il 2009.

 

Si rileva peraltro che, ai sensi dell’articolo 84, questo intervento è finanziato dalle risorse del Fondo per l’erogazione del TFR istituito presso l’INPS.

Si segnala che queste risorse possono essere utilizzate solo subordinatamente alla decisione da parte di Eurostat sul trattamento contabile del Fondo e solo in caso di riconoscimento della compatibilità della relativa disciplina con gli impegni assunti dall’Italia in sede europea.

 

Il comma 1 stabilisce inoltre che, ai fini della programmazione delle risorse del nuovo Fondo si applichino le disposizioni dell’articolo 60 della citata legge 289/02, nonché le disposizioni dettate dall’art. 52 della legge 448/52 per il funzionamento del Fondo unico per gli incentivi alle imprese (cfrsupra).

Ad alimentare il nuovo Fondo concorrono anche - limitatamente agli interventi nelle aree sottoutilizzate - le risorse:

-        assegnate dal CIPE nell’ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate, ora anch’esso trasferito al Ministero dello sviluppo a seguito del nuovo assetto della struttura di governo definita dal D.L. n. 181 del 2006 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006);

-        stanziate in tabella D della legge finanziaria ai sensi dell’art. 11, comma 3, lett. f) della legge 468/78[35] , per gli esercizi successivi al 2009.

 

Il comma 2 stabilisce che a valere sulla quota delle risorse del Fondo individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico siano finanziati - nel rispetto degli obiettivi fissati con la strategia di Lisbona - progetti di innovazione industriale delle aree tecnologiche dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie per la vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per il patrimonio culturale. Il predetto decreto dovrà essere adottato di concerto con i ministri dell’economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali, sentito il Ministro per i diritti e le pari opportunità.

Ai sensi del comma 3 il Ministro dello sviluppo economico, ai fini dell’individuazione del contenuto di ciascun progetto, procede alla nomina di un responsabile di progetto, sentiti i ministri dell’università e della ricerca, per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, nonché gli altri ministri interessati. Il responsabile, scelto tra soggetti in possesso di requisiti comprovati di capacità e di esperienza rispetto agli obiettivi da perseguire, è incaricato di provvedere alla definizione delle modalità e dei criteri di individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto, nonché delle azioni e delle relative responsabilità di attuazione. Il relativo onere è posto a carico delle risorse stanziate per ogni singolo progetto.

 

L’adozione dei progetti, sulla base delle proposte del responsabile, è demandata al Ministro dello sviluppo economico che vi provvede con decreti adottati previo parere della Conferenza Stato-regioni, di concerto con i ministri dell’università e della ricerca, per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali, nonché gli altri ministri interessati. Lo stesso Ministro provvede, altresì, a definire le modalità di attuazione del progetto, la cui esecuzione può essere affidata ad enti strumentali all’amministrazione o a soggetti esterni - scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie - qualora le risorse del personale interno non risultino sufficienti. Il relativo onere è posto a carico delle risorse stanziate per ogni singolo progetto (comma 4).

Lo stesso comma 4 fissa in sessanta giorni dalla data di trasmissione del progetto il termine ultimo per l’espressione del parere della Conferenza Stato-regioni. Decorso tale termine il progetto può essere approvato anche in mancanza del suddetto parere. È previsto, inoltre, con riferimento ai progetti finanziati con le risorse destinate alle aree sottoutilizzate, che questi vengano trasmessi per l’approvazione- previa istruttoria – al CIPE che è chiamato a pronunciarsi, in una specifica seduta presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e alla presenza dei ministri componenti senza possibilità di delega, entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine il Ministro dello sviluppo economico può procedere all’attuazione del progetto.

 

Il comma 5 demanda al Ministro dello sviluppo economico l’istituzione, con proprio decreto, di regimi di aiuto conformi alle norme comunitarie. Lo stesso Ministro è, inoltre, tenuto a riferire al Parlamento e alla Conferenza Stato-regioni in merito ai criteri di individuazione dei progetti da finanziare, sullo stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi da perseguire. Alla relazione del Ministro dovrà essere allegato un prospetto delle spese di gestione poste a carico dei singoli progetti entro il limite massimo del 5% di ciascun stanziamento.

 

Ai sensi del comma 6 i progetti possono essere cofinanziati da altre amministrazioni sia statali che regionali. A tal fine la disposizione in esame stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico provveda ad assicurare una sede stabile di cooperazione tecnica tra le amministrazioni interessate.

 

Con il comma 7 si dispone l’istituzione del Fondo per la finanza d’impresa.

Nel Fondo, istituito in attesa della riforma delle misure in favore dell’innovazione industriale, confluiscono varie risorse provenienti dai seguenti fondi di cui si dispone la soppressione:

-          risorse del Fondo centrale di garanzia (art. 15 legge 266/97- c.d. Bersani).

Si tratta del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall’art. 2, co. 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”) presso il Mediocredito centrale, allo scopo di fornire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche a favore delle piccole e medie imprese, con una dotazione iniziale di 400 miliardi di lire. Tali risorse sono state successivamente integrate ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 266/97 (c.d. "legge Bersani"), che ha provveduto a devolvere al fondo, in tutto o in parte, le disponibilità di altri fondi di garanzia e in particolare: le attività e le passività del Fondo centrale di garanzia all'industria di cui all’art. 20 della L. 12 agosto 1977, n. 675 ("Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore") costituito presso il medesimo Mediocredito centrale, che forniva garanzie sui finanziamenti a medio termine concessi dalle banche alle piccole e medie imprese industriali; le attività e le passività del Fondo centrale di garanzia al commercio di cui all’art. 7 della L. 10 ottobre 1975, n. 517 ("Credito agevolato al commercio"); un importo pari a 50 miliardi a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e delle cooperative di piccole imprese di garanzia collettiva fidi (Confidi) dal fondo istituito dal DL n. 149/93 sempre presso il Mediocredito. Il comma 2 dello stesso articolo 15 ha esteso la possibilità di concedere la garanzia del Fondo (già riconosciuta alle banche), anche agli intermediari finanziari e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo per finanziamenti a piccole e medie imprese - compresa la locazione finanziaria - e per partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale di dette imprese, prevedendo, inoltre, che la garanzia sia estesa anche a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

Criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per PMI, sono stati successivamente stabiliti con il DM 31 maggio 1999, n. 248, mentre il successivo DM 3 dicembre 1999 ha dettato le condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione dello stesso Fondo.

L’articolo 5 del D.Lgs. n. 173/1998 ha esteso la garanzia del fondo a quella prestata a favore delle piccole e medie imprese dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, operanti nel settore agricolo, agro-alimentare e della pesca, costituiti in forma di società cooperativa o consortili, il cui capitale sociale o fondo consortile sia sottoscritto, per almeno il 50%, da imprenditori agricoli.

Da ultimo, con il DM 15 giugno 2004[36], è stata istituita una Sezione speciale del Fondo di garanzia, riservata alla concessione di garanzie su finanziamenti concessi a piccole e medie imprese finalizzati all’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto mediante l’uso di tecnologie digitali.

-        risorse del Fondo rotativo nazionale per il finanziamento del capitale di rischio (art. 4, comma 106 della legge 350/03).

La legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003, articolo 4, commi 106-111) ha disposto l’istituzione di un Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, gestito da Sviluppo Italia S.p.A.

La dotazione del Fondo è stata fissata nella misura di 10 milioni di euro per il 2004 e 45 milioni di euro per il 2005. La dotazione per il 2005 è stata successivamente incrementata a 55 milioni, dall’articolo 1, comma 252 della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004). Ulteriori 100 milioni di euro per l’anno 2005 sono stati autorizzati dall’articolo 11, comma 1, del D.L. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, per essere destinati a specifiche finalità. Le modalità di attuazione degli interventi a valere sul Fondo rotativo sono state definite dal CIPE con delibera del 7 maggio 2004, n. 10.

-        risorse destinate all’attuazione dell’art. 106 della legge 388/2000 e dell’art. 1, comma 222, della legge 311/2004.

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2001), all’art. 106 in merito agli interventi FIT, prevede la riserva di una quota delle disponibilità del Fondo, determinata annualmente con decreto del Ministro dell’industria entro la data del 31 gennaio, per il finanziamento dei programmi volti alla promozione e allo sviluppo di nuove imprese innovative. Le modalità di gestione, le forme e le misure delle agevolazioni previste dal comma 106 sono state determinate con la direttiva ministeriale 3 febbraio 2003.

 

Al Fondo per la finanza di impresa sono altresì conferiti 50 milioni di euro per il 2007, 100 milioni di euro per il 2008 e 150 milioni di euro per il 2009.

Nell’ultimo periodo del comma 7 si precisa che gli interventi del fondo sono volti a facilitare:

§      operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti, nonché di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche attraverso banche o società finanziarie vigilate dalla Banca d’Italia;

§      la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria.

 

Il comma 8 rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle modalità di funzionamento del Fondo, di cui al precedente comma 7, prevedendo anche la possibilità di affidamento diretto ad enti strumentali all’amministrazione o a soggetti esterni, con eventuale onere a carico delle risorse destinate ai singoli progetti. Il decreto provvederà, altresì a fissare i criteri per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 7, le priorità d’intervento, nonché le condizioni di eventuali cessioni a terzi degli impegni assunti posti a carico dei fondi le cui dotazioni confluiscono nel Fondo per la finanza d’impresa. Il termine ultimo per l’adozione del decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia,è fissato in due mesi dall’entrata in vigore della presente legge .

 

Fino all’adozione del suddetto decreto, i regimi di aiuto dichiarati compatibili con il mercato comune dalla Commissione UE saranno attuati in base alle modalità già comunicate alla stessa Commissione (comma 9).

 

Il comma 10 demanda ad un DPCM il conferimento al Fondo per la finanza d’impresa di ulteriori risorse provenienti altri fondi di amministrazioni e di soggetti pubblici nazionali destinati alla finanza di imprese, individuate dallo stesso decreto.

 

Il comma 11 interviene in materia di proprietà industriale, attraverso l’istituzione dei diritti su brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e di modelli, nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa[37].

All’istituzione si provvederà mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il termine di un mese a far data dall’entrata in vigore del presente provvedimento.

La norma in esame prevede l’esonero dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione dei brevetti e dei modelli di utilità, per le università e le amministrazione pubbliche con finalità di ricerca nonché per le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il comma detta, altresì, i criteridi seguito elencati -in base ai quali sono dovuti i diritti per il mantenimento in vita dei brevetti e dei modelli di utilità e per la registrazione dei disegni e dei modelli di cui all’art. 227 del codice della proprietà industriale (D.Lgs 30/05):

§      brevetto per invenzione industriale: a partire dalla quinta annualità ;

§      brevetto per modello di utilità: a partire dal secondo quinquennio;

§      registrazione di disegni e modelli: a partire dal secondo quinquennio.

 

Le somme derivanti dal pagamento dei suddetti diritti sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Lo scopo di tale rassegnazione - con la quale, secondo relazione governativa di accompagnamento al ddl finanziaria 2007, si riconosce l’importanza delle tasse brevettali quale strumento strategico di politica industriale – è anche quello di potenziar le attività promozionali , di regolazione e tutela del sistema produttivo del Ministero stesso, di consentire alle PMI la partecipazione al sistema di proprietà industriale e di rafforzamento di tutela del brevetto italiano anche introducendo la ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione industriale.

Secondo la citata relazione governativa, la reintroduzione dei suddetti diritti, i con particolare riferimento a quelli concernenti il mantenimento in vita dei brevetti, è volta a favorire l’abbandono dei brevetti che non rivestono interesse da parte del titolare con conseguente passaggio della relativa tecnologia alla disponibilità gratuita della collettività.

 

Si segnala che l'articolo 1 comma 352 della legge finanziaria 2006 (L. 266/05) aveva previsto la soppressione della tassa sui brevetti e l’esenzione dall’imposta di bollo per istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali. Secondo la relazione governativa all’originario disegno di legge (A.S. 3613), la soppressione in esame mirava ad incentivare la registrazione di brevetti, eliminando un onere che risultava influire negativamente sulla quantità delle registrazioni.

 

Il comma 12 introduce un’autorizzazione di spesa per la costituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un’apposita struttura di cooperazione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale destinata ad attività ricognitive e di monitoraggio per il coordinamento delle politiche volte a contrastare il declino dell’apparato produttivo, anche attraverso la salvaguardia e il consolidamento dei livelli occupazionali delle grandi imprese in crisi di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs 270/99 e successive modificazioni.

A copertura dell’onere previsto, ammontante a 300 mila euro con decorrenza dal 2007, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 3 della legge 140/99.

L'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, “Norme in materia di attività produttive” (c.d. legge Bersani-bis) ha autorizzato, a partire dal 1999, una spesa annuale di 6 miliardi di lire da destinarsi ad attività di studio e ricerca nei settori delle attività produttive di competenza del Ministero dell’industria (ora delle attività produttive). Lo stanziamento è riferito a tre fattispecie distinte per finalità o strumenti:

1)       collaborazione di esperti o società specializzate mediante appositi contratti;

2)       costituzione di un nucleo di esperti per la politica industriale, dotato della necessaria struttura di supporto;

3)       utilizzo di esperti di alta qualificazione per il supporto alle attività di coordinamento di progetti e programmi ad alto contenuto tecnologico di imprese italiane nei settori aeronautico e spaziale e dei prodotti elettronici e ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale.

 

Da ultimo lo stesso comma stabilisce che con il provvedimento di istituzione della suindicata struttura si provveda al riordino, anche mediante soppressione, degli organismi di monitoraggio delle attività industriale e delle crisi d’impresa, attualmente esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico.

 

Si osserva che la disposizione in esame con riferimento alle grandi imprese in crisi rinvia all’articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs 270/99 recante “Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274” e successive modificazioni. In realtà il testo della la norma citata, nella quale sono fissati i requisiti richiesti per l’ammissione all’amministrazione straordinaria, con particolare riferimento (lett. a) al numero minimo di dipendenti dell’impresa, non è mai stato espressamente modificato. L’istituto dell’amministrazione straordinaria è stato, tuttavia, sottoposto a successive modifiche a partire dal decreto legge n. 347/03 recante “Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza” (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39/04), che ha introdotto una disciplina speciale in materia di ammissione immediata al suddetto istituto, più volte modificata nel corso della scorsa legislatura, dapprima con il decreto-legge n. 119 del 3 maggio 2004 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 5 luglio 2004), e quindi con il decreto legge 29 novembre 2004, n. 281 (convertito in legge dall'art. 1 della legge 28 gennaio 2005, n. 6).

 

Il comma 13, infine, stabilisce che gli interventi del Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, di cui all’art. 11, comma 3, del DL 35/05, siano disposti in base ai criteri e alle modalità stabiliti dal CIPE , con propria delibera, su proposta del Ministro dello sviluppo economico.

La delibera del CIPE provvederà, in particolare a determinare:

-          la tipologia dell’aiuto concedibile;

-          le priorità di natura produttiva;

-          i requisiti economici e finanziari richiesti alle imprese ai fini della loro ammissione ai benefici;

Per l’attuazione dei suddetti interventi il Ministero dello sviluppo economico potrà avvalersi di Sviluppo Italia Spa[38], in modo da non determinare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Da ultimo il comma dispone l’abrogazione dei commi 5 e 6 dell’articolo 11 del citato DL 35/05.

 

II richiamato decreto-legge n. 35/05[39] all’art. 11, comma 3 ha previsto l'istituzione di un apposito Fondo per il finanziamento degli interventi di salvataggio delle imprese in crisi, con una dotazione finanziaria per l'anno 2005 pari a 35 milioni di euro. I successivi commi 5 e 6 hanno previsto l'istituzione di un Comitato tecnico con funzioni di coordinamento e monitoraggio degli interventi di salvataggio e ristrutturazione, operante in base ad indirizzi formulati dalle amministrazioni competenti che per la valutazione e l'attuazione degli interventi, si avvalgono di Sviluppo Italia spa, in modo da non determinare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. La definizione delle modalità attuative delle predette disposizioni è demandata al CIPE.

Si segnala che il Fondo è stato recentemente rifinanziato dall'articolo 2 del DL n. 136/06 recante "Proroga di termini in materia di ammortizzatori sociali che in suo favore ha disposto e per l'anno 2006 uno stanziamento di 15 milioni di euro.

 

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Programma quadro per la competitività e l’innovazione

La Commissione europea – nell’ambito della azioni previste dalla strategia di Lisbona - ha presentato il 6 aprile 2005 una proposta di decisione che istituisce un programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013) (COM (2005) 121).

Il programma quadro intende riunire in un contesto comune gli specifici programmi comunitari e parti pertinenti di altri programmi comunitari in settori chiave per la promozione della produttività, della capacità d’innovazione e della crescita sostenibile europea, dando contemporaneamente risposta ai problemi ambientali che vi si accompagnano.

Il Parlamento europeo si è espresso sulla proposta nell’ambito della procedura di codecisione, in prima lettura, il 1° giugno 2006. Il Consiglio competitività dovrebbe adottare una posizione comune in una delle prossime riunioni.

Politica dell’innovazione

La Commissione europea – sempre nell’ambito delle azioni previste nell’ambito della strategia di Lisbona - ha adottato il 13 settembre 2006 la comunicazione "Mettere in pratica la conoscenza: un’ampia strategia dell'innovazione per l'UE" (COM(2006) 502). In tale comunicazione la Commissione delinea una strategia politica in materia di innovazione concentrata su dieci azioni fondamentali:

§       promuovere sistemi di istruzione favorevoli all'innovazione;

§       creare un Istituto europeo di tecnologia;

§       stimolare la creazione di un mercato unico del lavoro che susciti l’interesse dei ricercatori;

§       rafforzare i collegamenti ricerca-industria;

§       promuovere l'innovazione regionale mediante i nuovi programmi di politica di coesione;

§       riformare le norme applicabili agli aiuti di Stato nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico e fornire migliori orientamenti per gli incentivi fiscali in tale settore;

§       potenziare la protezione dei diritti di proprietà intellettuale;

§       promuovere prodotti e servizi digitali;

§       sviluppare una strategia a favore di mercati guida propizi all'innovazione;

§       stimolare l'innovazione attraverso gli appalti.

 

Il Consiglio competitività nella riunione del 25 settembre 2006 ha esaminato la comunicazione della Commissione, ed ha annunciato che adotterà un progetto di conclusioni da sottoporre al Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2006.

Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico

Il 6 aprile 2005 la Commissione ha presentato una proposta di decisione relativa al Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico, comprendente anche attività di dimostrazione (2007-2013) (COM(2005)119), considerato strumento fondamentale ai fini dell’attuazione di uno degli obiettivi prioritari dell’UE: incrementare il potenziale di crescita economica e rafforzare la competitività europea, investendo nella conoscenza, l’innovazione e il capitale umano.

Il programma è articolato in quattro programmi specifici – oggetto di quattro proposte di decisione presentate dalla Commissione il 21 settembre 2005 - che corrispondono ai quattro obiettivi fondamentali della politica europea di ricerca:

§       cooperazione (COM(2005)440) inteso a promuovere la cooperazione tra università, imprese, centri di ricerca ed enti pubblici;

§       idee (COM(2005)441) inteso ad istituire un Consiglio europeo della ricerca;

§       persone (COM(2005)442) mirato ad aumentare le risorse umane disponibili per la scienza e la ricerca;

§       capacità (COM(2005)443) inteso a rafforzare le capacità di ricerca e innovazione in Europa.

Il Consiglio competitività ha adottato il 25 settembre 2006 la posizione comune sulla proposta di decisione. Il Parlamento europeo dovrebbe esaminare la proposta in seconda lettura, in procedura di codecisione, nell’ambito della sessione del 29-30 novembre 2006.

Istituto europeo di tecnologia

Il 22 febbraio 2006 la Commissione ha adottato una comunicazione (COM(2006)77) nella quale prospetta la creazione di un Istituto europeo di tecnologia (EIT), destinato a divenire un nuovo polo d’eccellenza nell’ambito della ricerca e dell’innovazione, in armonia con gli obiettivi della revisione intermedia della strategia di Lisbona.

Le attività dell’EIT potrebbero, secondo la Commissione, essere finanziate sia dall’UE, sia dagli Stati membri, sia dal mondo imprenditoriale.

L’8 giugno 2006 la Commissione ha presentato una comunicazione (COM(2006)276) con cui chiarisce il modello organizzativo e i progressi fatti verso la realizzazione di un Istituto Europeo di Tecnologia. Tale comunicazione sarà sottoposta, nei prossimi mesi, ad un’ampia consultazione; in base ai risultati ottenuti la Commissione intende predisporre, entro la fine del 2006, una proposta legislativa per l’istituzione dell’EIT.

Brevetto comunitario

Nell’attesa che venga istituito il brevetto comunitario – l’esame della proposta, presentata dalla Commissione europea nell’agosto del 2000 (COM(2000)412), è attualmente sospeso per le divergenze relative al regime linguistico - il 16 gennaio 2006 la Commissione ha avviato una consultazione pubblica, che si è conclusa il 12 aprile 2006, sul sistema brevettuale in Europa e sui cambiamenti necessari per migliorare la competitività, l’innovazione, la crescita e l’occupazione di un’economia basata sulla conoscenza.

Dai risultati della consultazione si evince la necessità che il sistema brevettuale contribuisca allo sviluppo dell’innovazione, alla diffusione delle conoscenze scientifiche e delle tecnologie e alla certezza giuridica per gli autori del brevetto e per gli utenti. Viene sottolineata altresì la necessità di migliorare la qualità dei brevetto in Europa, nonché l’informazione e la consapevolezza per consentire ai cittadini e all’industria di essere informati meglio del valore della proprietà intellettuale. Malgrado il consenso generale sull’importanza del brevetto comunitario che consentirebbe di avere un brevetto unitario di alta qualità, la maggior parte dei soggetti consultati concorda sulla necessità di non avere un brevetto comunitario ad ogni costo. Essi ritengono quindi che, se il brevetto comunitario non può essere ottenuto in tempi rapidi o se la sua adozione necessita compromessi suscettibili di nuocere all’utilità delle soluzioni future, la Commissione dovrebbe ritirare la propria proposta, concentrando le risorse su altri aspetti. Secondo molti soggetti consultati, per colmare le lacune attualmente esistenti soprattutto in materia di composizione delle controversie, l’Accordo sulla risoluzione delle controversie in materia di brevetti europei potrebbe costituire una valida soluzione anche al fine di aumentare in maniera significativa la certezza giuridica dei brevetti europei e di ridurre i rischi economici associati alle controversie.

Tribunale del brevetto comunitario

l 23 dicembre 2003 la Commissione ha presentato:

§       una proposta di decisione che attribuisce alla Corte di giustizia la competenza a conoscere delle controversie in materia di brevetto comunitario (COM(2003)827);

§       una proposta di decisione che istituisce il Tribunale del brevetto comunitario e disciplina i ricorsi in appello dinanzi al Tribunale di primo grado (COM(2003)828).

Le due proposte, che seguono la procedura di consultazione, sono state trasmesse al Consiglio e al Parlamento europeo.

Protezione giuridica dei modelli

La Commissione europea ha presentato il 14 settembre 2004 una proposta di direttiva che modifica la direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (COM(2004)582).

La proposta intende armonizzare il mercato interno della protezione giuridica dei disegni e dei modelli dei pezzi di ricambio delle macchine identici ai pezzi originali. La Commissione propone, in particolare, di liberalizzarne il mercato, specie per il settore automobilistico, e stabilisce l’entrata in vigore per 1° gennaio 2008.

La proposta, che segue la procedura di codecisione, dovrebbe essere esaminata dal Parlamento europeo in prima lettura il 12 febbraio 2007.

 

La Commissione europea ha presentato il 22 dicembre 2005 la proposta di decisione su l’adesione della Comunità europea all’Atto di Ginevra[40] del 1999, relativo all’Accordo dell’Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e dei modelli industriali (COM(2005)687).

L’obiettivo della proposta è quello di stabilire un collegamento tra il sistema comunitario dei disegni o modelli ed il sistema internazionale di registrazione istituito dall’Atto di Ginevra, che consente ai disegnatori di ottenere la protezione del disegno o modello in vari paesi con un’unica domanda internazionale presentata all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) designando, tra le altre parti contraenti, la Comunità europea al fine di ottenere la protezione offerta dal sistema comunitario dei disegni e modelli. Il territorio dell’UE verrebbe considerato come un solo Paese ai fini dell’Atto di Ginevra e le regole comunitarie sui disegni e modelli sarebbero la normativa interna applicabile.

Sulla proposta, che segue la procedura di consultazione, il Parlamento europeo ha adottato un parere il 17 maggio 2006. Il Consiglio dovrebbe adottare la proposta in via definitiva in una delle prossime riunioni.

Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

Per gli aiuti di Stato alla ricerca, allo sviluppo e all’innovazione, si rinvia alla scheda Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE relativa all’articolo 18.

 


Articolo 105
(Interventi per lo sviluppo delle aree
sottoutilizzate)

 


1. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee guida per l'elaborazione del Quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007-2013, approvate con l'Intesa sancita con la Conferenza unificata in data 3 febbraio 2005, il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è incrementato di 63.273 milioni di euro, di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l'anno 2009 e 58.073 milioni entro il 2015, per la realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013. La dotazione aggiuntiva complessiva ed il periodo finanziario di riferimento, di cui al presente comma, non possono essere variati, salvo intese in sede di Conferenza Stato-regioni.

2. Il Quadro strategico nazionale, in coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee guida, costituisce la sede della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta, per le priorità individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia.

3. Per il periodo di programmazione 2007-2013 e comunque non oltre l'esercizio 2015, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la legge finanziaria determina la quota delle risorse di cui al comma 1 da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale.

4. Le somme di cui al comma 1, iscritte nella Tabella F allegata alla presente legge, ai sensi del comma 3, sono interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di iscrizione. Le somme non impegnate nell'esercizio di assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2013.


 

 

L’articolo 105, al comma 1, dispone un incremento delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (costituito dall’articolo 61 della legge finanziaria 2003) di circa 63,3 miliardi di euro nel periodo 2007-2015.

L’incremento è così ripartito:

§         100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

§         5.000 milioni per l’anno 2009;

§         58.073 milioni entro il 2015.

 

L’incremento è finalizzato alla realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale per il periodo di programmazione 2007-2013, in attuazione del principio costituzionale, che prevede l’intervento dello Stato con risorse aggiuntive (rispetto a quelle proprie degli enti territoriali) per la promozione della coesione e la rimozione degli squilibri economici (art. 119, quinto comma, Cost.), nonché in coerenza con il criterio di programmazione unitaria dei fondi nazionali ed europei per la politica regionale, sancito nell’Intesa definita in sede di Conferenza unificata il 3 febbraio 2005 e recepita nella bozza del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in corso di definizione.

Conseguentemente, la dotazione complessiva aggiuntiva di cui sopra e il periodo finanziario di riferimento non possono essere mutati, salvo intese in sede di Conferenza Stato-Regioni.

 

In tale cornice, il Quadro strategico nazionale, viene indicato dal comma 2 quale sede di programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, in coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee guida. Esso è, per le priorità individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle ordinarie risorse in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia.

 

Si ricorda che in data 11 luglio 2006 è stato adottato il Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio il quale ha riformato la disciplina comunitaria dei Fondi strutturali per il nuovo periodo di programmazione 2007-2013, la quale interessa l’Unione europea allargata a 25 Pesi membri[41].

In sintesi, il Regolamento prevede la riduzione dei fondi strutturali dai cinque del precedente periodo di programmazione a tre:Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Sociale Europeo, Fondo di Coesione.

Di conseguenza, le risorse sono state concentrate attorno a tre nuovi obiettivi: convergenza[42], competitività e occupazione regionale[43] e cooperazione territoriale[44].

Per ciò che attiene il FESR, il Regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ha provveduto alla sua disciplina, abrogando il precedente Regolamento CE n. 1783/1999[45].

Nel quadro del Regolamento generale sulla politica di coesione comunitaria per il periodo 2007-2013, l'Italia è tenuta a presentare all'Unione Europea un Quadro Strategico Nazionale con l'obiettivo di indirizzare le risorse che la politica di coesione destinerà al nostro Paese, sia nelle aree del Mezzogiorno sia in quelle del Centro-Nord. Nelle Linee guida approvate dall'intesa del 3 febbraio 2005, Stato, regioni ed enti locali hanno completato l'unificazione della programmazione delle politiche regionali comunitaria e nazionale e definito gli indirizzi per la scrittura del Quadro. Le Linee guida hanno anche stabilito un percorso di scrittura in tre fasi: valutazione dei risultati 2000-2006 e visione strategica delle Regioni e del Centro; confronto strategico tra Centro e Regioni; stesura del Quadro. In tutte le fasi è stato previsto un forte confronto con il partenariato economico-sociale e con le rappresentanze degli enti locali.

Nella prima fase (che si è conclusa nel 2005), ciascuna Regione e Provincia autonoma e il complesso delle Amministrazioni Centrali hanno predisposto un proprio Documento strategico preliminare (Documento Strategico Preliminare Nazionale e Documenti Strategici Regionali). Nel caso del Mezzogiorno, le Regioni hanno anche realizzato, in modo coordinato e con il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell’economia e delle finanze[46], un documento comune denominato Linee per un nuovo Programma Mezzogiorno (DSM).

La seconda fase è stata dedicata al confronto fra i diversi livelli di governo e le parti economiche e sociali, con la produzione di documenti congiunti. Su questa base si è quindi proceduto alla stesura di una bozza tecnico-amministrativa del Quadro, condivisa dalle parti, che costituisce la base per l’invio, previsto entro la fine di settembre, di una versione definitiva del documento alla Commissione europea.

 

La relazione illustrativa ricorda che “le risorse aggiuntive assegnate al FAS consentono anche di rispettare gli obiettivi di addizionalità”.

 

La Commissione dell’Unione europea con alcune decisioni del 4 agosto 2006 ha fissato una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti per ciascun obiettivo per il periodo 2007-2013. per quanto riguarda l’Italia sono stati assegnati 18.820 milioni di euro per l’obiettivo “Convergenza”, cui vanno aggiunti 388 milioni per il c.d. effetto statistico; 4.749 milioni per l’obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, cui vanno aggiunti 877 milioni per la fase transitoria; 751 milioni per l’obiettivo “Cooperazione territoriale europea”. Complessivamente sono stati destinati all’Italia 25.585 milioni di euro (a prezzi 2004).

 

Il comma 3 demanda, per il periodo 2007-2013 e comunque non oltre il 2015, alla legge finanziaria (Tabella F) la determinazione della quota delle risorse suddette da iscrivere nel bilancio per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale.

Il comma 4, stabilisce, inoltre, l’intera impegnabilità delle risorse di cui al comma 1 iscritte in Tabella F del provvedimento in esame, a decorrere dal primo anno di iscrizione e la possibilità di mantenere in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2013 le somme non impegnate nell'esercizio di assegnazione.

 

Si ricorda che la Tabella F espone gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, con la possibilità di rimodulare le quote annue dello stanziamento complessivo di ciascuna legge. (cfr. la scheda relativa all’articolo 216).

 

Per quanto riguarda l’impegnabilità delle risorse aggiuntive indicate al comma 1 dell’articolo in esame per complessivi 63,237 miliardi di euro per il periodo 2007-2013, il comma 4 fa riferimento alla loro iscrizione nella Tabella F, quando, in realtà lo stanziamento aggiuntivo disposto in articolato non viene contabilizzato nella tabella F, ma sarà soltanto scontato in bilancio.

 

A seguito del nuovo assetto della struttura di governo definita dal D.L. n. 181 del 2006 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006), che ha trasferito al Ministero dello sviluppo economico le funzioni in materia di politiche di sviluppo e di coesione attribuite dal D.Lgs. n. 300 del 1999 al Ministero dell’economia e delle finanze e successivamente trasferite dal decreto-legge n. 63 del 2005 al Presidente del Consiglio dei ministri o ad un ministro da lui delegato, il Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge n. 289 del 2002 risulta allocato all’UPB 6.2.3.12 - capitolo 8425.

Nel bilancio a legislazione vigente per il 2007 (A.C. 1747) la dotazione del cap. 8425 è pari a 6.434.820 euro.

La Tabella F del disegno di legge finanziaria in esame, al settore 4 “Interventi nelle aree sottoutilizzate”, Ministero dello sviluppo economico, indica per la legge n. 289 del 2002, art. 61, autorizzazioni pluriennali di spesa iscritte sul cap. 8425 così articolate: 5 miliardi per il 2007 e per il 2008 , 4,950 miliardi per il 2009 e circa 7,6 per il 2010 e anni successivi.

Il minor importo indicato in Tabella F rispetto al BLV è dovuto al fatto che la stessa Tabella F effettua una rimodulazione delle risorse, attraverso riduzioni di circa 1.435 milioni nel 2007, di circa 660 milioni nel 2008 e di oltre 5.500 milioni nel 2009, che vengono spostate al 2010 (+ 7,6 miliardi circa).

Inoltre, l’ammontare delle risorse conferma che la Tabella F non contabilizza gli effetti di ulteriori finanziamenti disposti nell’articolato del d.d.l. finanziaria.

Il quadro delle disponibilità pluriennali del cap. 8425/Sviluppo può essere così sintetizzato (dati in migliaia di euro):

 

 

2007

2008

2009

2010 e ss

Totale

BLV (A)

6.434.820

5.659.700

10.450.900

-

-

Rimodulazioni Tab. F

-1.434.820

-659.700

-5.500.900

-

-

Tabella F

5.000.000

5.000.000

4.950.000

7.595.420

22.545.420

Articolo 105

100.000

100.000

5.000.000

58.073.000

63.273.000

DISPONIBILITA’ (B)

5.100.000

5.100.000

9.950.000

65.668.420

85.818.420

Effetto finanziaria (B-A)

-1.334.820

-559.700

-500.900

-

-

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 13 luglio 2006 la Commissione ha presentato la proposta di decisione sugli orientamenti strategici in materia di coesione (COM(2006) 386.

Gli orientamenti definiscono un quadro di intervento per l’elaborazione dei quadri strategici nazionali e dei programmi operativi attraverso cui si esplica l’intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo di coesione.

La proposta è stata esaminata dal Parlamento europeo, secondo la procedura di parere conforme, il 27 settembre 2006 ed è in attesa della decisione finale del Consiglio.

 

Per quanto riguarda l’impegnabilità delle risorse aggiuntive indicate al comma 1 dell’articolo in esame per complessivi 63,237 miliardi di euro per il periodo 2007-2013, il comma 4 fa riferimento alla loro iscrizione nella Tabella F, quando, in realtà lo stanziamento aggiuntivo disposto in articolato non viene contabilizzato nella tabella F, ma sarà soltanto scontato in bilancio.

 

 

 


Articolo 106
(Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - FIRST)

 


1. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato in via ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, delle risorse assegnate dal CIPE, nell'ambito del riparto dell'apposito Fondo.

3. In attuazione delle indicazioni contenute nel Programma nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede alla ripartizione delle complessive risorse del Fondo.

4. Il Ministro dell'università e della ricerca, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo di cui al comma 1 per la concessione delle agevolazioni al fine di garantire la massima efficacia ed omogeneità degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1.

5. È autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per l'anno 2009 da destinare ad integrazione del Fondo di cui al comma 1.

 


 

 

L'articolo 106, come si evince dalla relazione illustrativa, è finalizzato alla razionalizzazione degli interventi nel settore della ricerca scientifica di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

A tal fine il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per garantire la massima efficacia degli interventi in tale ambito.

Al Fondo confluiscono le risorse:

§         del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)[47];

§         del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB)[48];

§         del Fondo per le aree sottoutilizzate[49], per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

 

Al riguardo, si osserva che nella relazione illustrativa si precisa che le risorse del FAR, del FIRB, del FAS per la parte di competenza del MIUR e i rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato confluiranno al FIRST a decorrere dal 2007. Pur tuttavia tale decorrenza non risulta presente nell'articolo in esame.

 

Ai sensi del comma 2, il Fondo è alimentato in via ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e dalle risorse assegnate dal CIPE, nell'ambito del riparto del citato Fondo per le aree sottoutilizzate.

 

La ripartizione delle risorse del Fondo si effettua, come precisato dal comma 3, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione delle indicazioni contenute nel Programma nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204[50].

I criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo per la concessione delle agevolazioni saranno definiti con regolamento[51] del Ministro dell'università e della ricerca, in modo da garantire la massima efficacia ed omogeneità degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento continuano a trovare applicazione le disposizioni attualmente vigenti in materia di agevolazioni alla ricerca per l'utilizzo delle risorse che vanno a confluire nel FIRST (comma 4).

Per la fase di avvio del Fondo e per consentire un impatto più incisivo degli interventi in attuazione del Piano Nazionale della Ricerca, tenendo conto delle linee strategiche per la competitività e lo sviluppo economico, viene assegnata al FIRST una dotazione aggiuntiva di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per l'anno 2009 ( comma 5).

 

In relazione al comma in esame si segnala che l'autorizzazione di spesa da destinare ad integrazione del FIRST viene quantificata dalla relazione illustrativa in 300 mln di euro per il triennio mentre la relazione tecnica e l’allegato 7 confermano il valore riportato nell’articolato per l’anno 2009 di 360 mln di euro.

 

Si rileva peraltro che, ai sensi dell’articolo 84, questo intervento è finanziato dalle risorse del Fondo per l’erogazione del TFR istituito presso l’INPS.

Si segnala che queste risorse possono essere utilizzate solo subordinatamente alla decisione da parte di Eurostat sul trattamento contabile del Fondo e solo in caso di riconoscimento della compatibilità della relativa disciplina con gli impegni assunti dall’Italia in sede europea.

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico

Per l’illustrazione del settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico si rinvia alla scheda Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE relativa all’articolo 104.

Istituto europeo di tecnologia

Per l’illustrazione dell’istituto europeo di tecnologia si rinvia alla scheda Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE relativa all’articolo 104.

 

 

 


Articolo 107
(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 16
della legge 7 agosto 1997, n. 266)

 

1. Il Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, è integrato di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-regioni, definisce le modalità per una semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici.

 

 

L’articolo 107 rifinanzia il “Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo”, istituito ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge 266/97 (c.d. Bersani).

In particolare al Fondo sono destinati 30 milioni di euro per l’anno 2007 e 40 milioni di euro annui per il 2008 e il 2009.

La norma assegna al CIPE il compito di definire le modalità di semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-regioni.

La legge 7 agosto 1997, n. 266 (“Interventi urgenti per l’economia”), all'articolo 16, comma 1, ha previsto l'introduzione di un nuovo strumento a favore del commercio e del turismo. Si tratta del Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo.

I criteri e le modalità per la gestione del Fondo sono fissati dal CIPE, su proposta del Ministro dell’industria (ora delle attività produttive), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; il CIPE deve altresì definire i progetti strategici da realizzare.

Con la delibera CIPE 5 agosto 1998 sono state emanate le direttive per la concessione delle agevolazioni e sono stati previsti interventi di riqualificazione dei contesti urbani e territoriali da realizzare da parte delle regioni (che predispongono allo scopo, appositi programmi attuativi da realizzare sull’intero territorio nazionale).

Le risorse del predetto Fondo sono destinate – ai sensi dell''art. 52, comma 80, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) - anche alla realizzazione di progetti comunali per qualificare la rete commerciale, nella misura massima di 30.987.414 euro per ciascuno degli anni 2002-2004. Tale disposizione si riferisce a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che ha riformato la disciplina del settore del commercio.

L’art. 10 stabilisce che ogni regione può disporre discipline particolari per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali e insulari, per riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico sociale e culturale nei centri storici, nonché per consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti nelle aree urbane durante la fase di prima applicazione del nuovo regime amministrativo. In particolare, la lett. c) del comma 1 dell’art. 10 prevede che le regioni indichino i criteri in base ai quali le amministrazioni comunali per le aree metropolitane e sovracomunali e i centri storici possano sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato (ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 114/98 per la apertura, trasferimento o ampliamento degli esercizi suddetti è sufficiente la semplice comunicazione al comune competente per territorio). Detti criteri tengono conto dell'impatto dei nuovi esercizi commerciali sulla rete distributiva e sul tessuto urbano secondo una logica di qualificazione delle infrastrutture e dei servizi adeguati alle esigenze dei consumatori. Le aree interessate alla regolamentazione regionale sono quelle indicate alle lettere a), b) e c) dell'articolo 6, comma 3 della citata legge ed esattamente:

1.    aree metropolitane omogenee

2.    aree sovracomunali che rappresentano un unico bacino di utenza

3.    centri storici

Per i centri storici, in particolare, i progetti comunali saranno finalizzati a tutelare gli esercizi di valore storico ed artistico e a salvaguardare le attività commerciali ed artigianali che svolgono esercizi di vicinato.

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

La Commissione europea ha presentato il 17 marzo 2006 la comunicazione “Rinnovare la politica comunitaria per il turismo: una partnership più forte per il turismo europeo” COM(2006).

La comunicazione illustra una serie di iniziative proposte dalla Commissione per incrementare la concorrenzialità dell’industria europea del turismo:

-        migliorare la regolamentazione europea al fine di aumentare la competitività europea;

-        coordinare le politiche di settore che possono avere un impatto sul turismo;

-        usare meglio gli strumenti finanziari europei disponibili;

-        promuovere la sostenibilità economica e sociale del turismo europeo;

-        svilupparestatistiche armonizzate e dettagliate nel settore del turismo;

-        promuovere le destinazioni europee.

 

 

 

 


Articolo 110
(Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia)

 


1. Per le finalità di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati contributi quindicennali di euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare alle imprese nazionali del settore aeronautico, ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono autorizzati contributi quindicennali di euro 10 milioni per l'anno 2007 e 30 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

3. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono autorizzati contributi quindicennali rispettivamente di euro 50 milioni per l'anno 2007, 40 milioni per l'anno 2008 e 30 milioni per l'anno 2009, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

 

 


 

 

L’articolo 110 in commento rifinanzia le attività previste in favore delle imprese nazionali del settore aeronautico, autorizzando contributi quindicennali da erogare ai sensi dell’articolo 5, comma 16-bis, del DL 35/05 (c.d. competitività).

Si ricorda che il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, al richiamato comma 16-bis dell’articolo 5 dispone in ordine alle modalità di utilizzo dei limiti d’impegno, già stanziati da specifiche disposizioni legislative, in materia di sviluppo del settore aeronautico, stabilendo in proposito che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato, concernenti la realizzazione di progetti ad elevato contenuto tecnologico nel settore aeronautico, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 808/1985 e all’articolo 1 comma 1, lettera a), della legge n. 140/1999, siano utilizzati nella forma di contributi pluriennali in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 177, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004).

Il citato comma 177 ha introdotto un’importante innovazione nella disciplina dei limiti di impegno, stabilendo che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato sulla base di specifiche disposizioni legislative devono intendersi:

a)       quale contributo pluriennale dello Stato per la realizzazione di investimenti, di forniture di interesse nazionale e di azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con modalità alternative, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari;

b)       quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti, nel caso in cui il soggetto beneficiario non sia compreso nel settore delle amministrazioni pubbliche, come definito sulla base delle regole comunitarie di contabilità nazionale.

Il concorso parziale al finanziamento degli oneri derivanti da mutui o prestiti, pertanto, si applica solo ai casi in cui il beneficiario del finanziamento sia un soggetto che non appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche. La determinazione della quota di concorso è demandata ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro competente.

 

I contributi quindicennali autorizzati dal presente articolo sono i seguenti:

§      40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007-2009 da destinare alle imprese nazionali del settore, per le finalità indicate dall’art. 3, comma 1, lett. a) della legge 808/85 (comma 1);

§      10 milioni di euro per il 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a) della legge 140/99 (comma 2);

§      50 milioni di euro per il 2007, 40 milioni di euro per l’anno 2008 e 30 milioni di euro per il 2009, per le finalità indicate dall’art. 4, comma 3, della legge 266/97 (comma 3).

 

La legge n. 808 del 1985, recante “Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico”, costituisce il principale provvedimento a sostegno del settore.

In particolare, l’articolo 3, comma 1, lett. a), prevede la concessione di finanziamenti per favorire la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici in collaborazione internazionale, in particolare per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi.

Le risorse relative agli interventi previsti dalla legge n. 808 del 1985 sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, U.P.B. 3.2.3.8, capitolo 7421 “Interventi agevolativi per il settore aeronautico”. Nel bilancio per il 2006 la dotazione del capitolo ammonta a 174,7 milioni di euro.

 

La legge n. 140 del 1999 all’articolo 1, comma 1, lettera a), autorizza il Ministero delle attività produttive (ora sviluppo economico), al fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nazionale ad alta tecnologia, ad effettuare interventi riguardanti la realizzazione da parte di imprese italiane, anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e programmi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale.

Le relative risorse sono iscritte nel capitolo 7420 dell’U.P.B. 3.2.3.8, unitamente ad altre autorizzazioni legislative concernenti il settore aeronautico.

Il capitolo 7420, peraltro, riguarda il c.d. Fondo unico per le imprese, nel quale sono confluite, a decorrere dal 1999 le risorse relative al commercio e turismo, alla ricerca e sviluppo tecnologico, alla riconversione industriale, al settore minerario, agli interventi di competenza nelle aree depresse, all’imprenditoria femminile. Il Fondo unico, articolato in numerosi piani di gestione, è oggetto di riparto tra i settori interessati, con decreto del Ministro delle attività produttive (ora sviluppo economico), previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Nel bilancio per il 2006 la dotazione complessiva del cap. 7420 è pari a 1.438,3milioni, di cui 537,1 milioni relativi al settore aeronautico[52].

La legge 7 agosto 1997, n. 266 (c.d. Bersani), recante "Interventi urgenti per l'economia”, all'articolo 4, comma 3, ha autorizzato un limite di impegno decennale di 100 miliardi di lire a decorrere dal 1998, al fine di garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, realizzati nel contesto dell’Unione europea, nonché al programma EFA (European fighter aircraft)[53]. Ha pertanto autorizzato il Ministero del Tesoro (ora dell’economia e delle finanze) ad effettuare operazioni di mutuo, in relazione al predetto limite di impegno. In particolare, l'autorizzazione ai singoli versamenti all'apposita Agenzia internazionale delle quote di competenza italiana del programma EFA da parte del Ministro del tesoro (ora dell’economia e delle finanze), in conformità alla indicazione del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro della difesa, deve tenere conto dell'avanzamento progettuale, al fine di garantire una adeguata verifica delle effettive ricadute sul settore aeronautico nazionale della partecipazione al suddetto programma. Il programma EFA è stato successivamente rifinanziato:

§      dall’art. articolo 50, comma 1, lettera h), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1999) che ha autorizzato limiti di impegno quindicennali di 24 miliardi di lire a partire dal 1999, di 50 miliardi di lire a partire dal 2000 e di 26 miliardi di lire a partire dal 2001;

§      dall’art. 52, comma 43, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (finanziaria 2002) che ha previsto un ulteriore rifinanziamento, pari a 154,937 milioni di euro per il solo anno 2002;

§      dall’articolo 80, comma 60, della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003), che ha autorizzato una spesa di 50 milioni di euro per le esigenze di prosecuzione del programma EFA per il 2003, mentre alla tabella 1 è indicato un limite di impegno quindicennale con decorrenza dal 2004 per 100 milioni sempre relativo al programma EFA.

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico

Per il Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico si rinvia alla scheda Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE relativa all’articolo 104.

Istituto europeo di tecnologia

Per l’Istituto europeo di tecnologia si rinvia alla scheda Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE relativa all’articolo 104.

Politica dell’innovazione

Per la politica dell’innovazione si rinvia alla scheda Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE relativa all’articolo 104.

Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

Per gli aiuti di Stato alla ricerca, allo sviluppo e all’innovazione, si rinvia alla scheda Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE relativa all’articolo 18.

 

 


Articolo 111
(Coordinamento delle politiche della ricerca applicata
 e dell'innovazione tecnologica)

 


1. Gli incentivi alla ricerca applicata e alla innovazione tecnologica, relativi ai Fondi di competenza dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'università e della ricerca e del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri sono gestiti dalle medesime amministrazioni in modo coordinato anche in conformità alle direttive adottate congiuntamente dai tre Ministri.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 conformano la propria attività a quanto disposto dal medesimo comma, in modo da assicurare criteri coordinati di selezione e valutazione delle domande, anche tramite l'emanazione di bandi unitari e l'acquisizione delle domande dì agevolazione presso un unico ufficio, individuando idonee forme di coordinamento per la valutazione integrata delle domande stesse.


 

 

L’articolo 111 prevede, al comma 1, la gestione coordinata degli incentivi alla ricerca applicata e alla innovazione tecnologica relativi ai Fondi di competenza dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'università e della ricerca e del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche conformemente alle direttive adottate congiuntamente dai tre Ministri.

Il comma 2 dispone inoltre che le amministrazioni interessate agiscano in modo da assicurare criteri coordinati di selezione e valutazione delle domande, anche tramite l'emanazione di bandi unitari e l'acquisizione delle domande di agevolazione presso un unico ufficio, individuando idonee forme di coordinamento per la valutazione integrata delle domande stesse.

La relazione illustrativa precisa che la norma intende fornire un chiaro indirizzo di coordinamento politico alle citate Amministrazioni, prevedendo che le stesse conformino le proprie attività secondo criteri coordinati rispondenti ad una unitaria valutazione e selezione delle iniziative da ammettere ai benefici di cui ai citati Fondi.

 

Si segnala che Il D.Lgs. 204/1998 ha introdotto nuovi strumenti di coordinamento delle risorse finanziarie quali il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) - risorsa aggiuntiva da destinare a specifici interventi di particolare rilevanza strategica - e l'accorpamento in unico Fondo ordinario dei flussi finanziari diretti agli enti di ricerca finanziati dal MURST. A tali strumenti vanno aggiunti, per quanto concerne la ricerca industriale (riordinata dal D.Lgs. 297/1999), il Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) istituito presso il MURST e il Fondo per l'innovazione tecnologica (FIT), istituito dalla L. 46/1982[54] e gestito dal Ministero dello sviluppo economico.Va inoltre menzionato il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB), istituito nello stato di previsione del MURST dall'art. 104 della legge finanziaria 2001.

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico

Per il Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico si rinvia alla scheda Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE relativa all’articolo 104

Istituto europeo di tecnologia

Per l’Istituto europeo di tecnologia si rinvia alla scheda Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE relativa all’articolo 104

Politica dell’innovazione

Per la politica dell’innovazione si rinvia alla scheda Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE relativa all’articolo 104

Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

Per gli aiuti di Stato alla ricerca, allo sviluppo e all’innovazione, si rinvia alla scheda Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE relativa all’articolo 18.

 

 

 


Articolo 114
(Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione
delle imprese in difficoltà)

 

1. Per il finanziamento degli interventi consentiti dagli orientamenti UE sugli aiuti di Stato del Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

 

 

L’articolo 114 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per il rifinanziamento del Fondo relativo agli interventi consentiti dagli orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

 

Tale Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà è stato istituito dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35[55], con una dotazione finanziaria pari a 35 milioni di euro per l'anno 2005. L’articolo 2 del D.L. 3 aprile 2006, n. 136[56], recante “Proroga di termini in materia di ammortizzatori sociali” ha provveduto ad incrementare il fondo per l'anno 2006 di un importo pari a 15 milioni di euro. Per approfondimenti si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 104, comma 13.

 

 

 


Articolo 124
(Unificazione dei fondi venture capital)

 

1. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea nonché il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, sono unificati in un unico fondo.

 

 

L’articolo 124 reca disposizioni concernenti l’unificazione in un unico fondo di tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST spa, destinati ad operazioni di venture capital in paesi non aderenti alla UE, compreso il fondo previsto dall’art. 5, co. 2, lett. c) della legge 84/01[57].

 

Si ricorda che la citata legge 1 marzo 2001, n. 84 ("Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell’area balcanica") all’articolo 5, co. 2, lettera c), prevede, in particolare, l'istituzione presso la SIMEST spa di un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della società medesima, con finalità di capitale di rischio (venture capital) per l'acquisizione, da parte di quest'ultima, di partecipazioni societarie fino al 40 per cento del capitale o fondo sociale delle società o imprese partecipate. Ciascun intervento non può essere superiore ad 1 miliardo di lire e, comunque, le partecipazioni devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dall'acquisizione.

Quanto alla SIMEST - Società italiana per le imprese all'estero - si ricorda, brevemente si tratta di una società per azioni controllata dal Governo italiano che detiene il 76% del pacchetto azionario, ed è stata istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100 con il compito di partecipare alle società estere partecipate dalle imprese italiane, le cosiddette joint-ventures. Il D.Lgs. 143/98 ha ampliato notevolmente i suoi compiti, tra i quali ora rientra anche la gestione di tutte le forme di sostegno pubblico alla internazionalizzazione delle imprese, comprese quelle svolte in precedenza dal Mediocredito centrale. Ulteriori modifiche sono state più recentemente introdotte dalla legge n. 56/05 e dal decreto-legge n. 35/05[58].

Si segnala, inoltre, che l’unificazione dei suddetti fondi rientra tra i principi e i criteri direttivi enunciati dalla legge 31 marzo 2005, n. 56, recante" Misure per l’internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore, con riferimento alla delega al Governo introdotta dall’articolo 6 e volta a prefigurare un generale riordino della materia.

 

Nella relazione governativa di accompagnamento al disegno di legge finanziaria 2007 si legge che la norma in esame è volta ad introdurre maggior flessibilità e celerità negli interventi attualmente in vigore, allo scopo di superare alcune criticità derivanti dall’attuale separazione dei diversi fondi. La rigidità dell’attuale sistema, infatti, non consente di trasferire risorse nelle aree di maggior interesse per le imprese nazionali. Da qui la necessità di garantire la continuità dell’impianto agevolativo ed un impiego maggiormente efficace delle risorse disponibili, in un’ottica di sostegno alla competitività del nostro sistema produttivo.

 

 

 


Articolo 125
(Modifica al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394)

 


1. Dopo l'articolo 2 del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

       «2-bis. Il fondo rotativo di cui all'articolo 2 può essere, a cura dell'ente gestore, garantito contro i rischi di mancato rimborso, presso una compagnia di assicurazione o istituti di credito. I costi della garanzia o assicurazione sono dall'ente gestore addebitati agli operatori beneficiari dei finanziamenti. Le condizioni e le modalità del contratto di assicurazione o garanzia sono sottoposte all'approvazione del comitato di gestione del fondo e non devono comportare oneri a carico del fondo».


 

 

L’articolo 125 novella la normativa prevista dal decreto-legge n. 251/81 (Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane) mediante l’inserimento del nuovo articolo 2-bis.

Il nuovo articoloprevede, in particolare, che il fondo rotativo di cui all’art. 2 del citato DL n. 251/81, convertito con modifiche dalla legge n. 394/81 - destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici – possa essere garantito dall’ente gestore (Simest spa) contro i rischi di mancato rimborso presso una compagnia di assicurazioni o un istituto di credito. Lo stesso ente gestore provvederà ad addebitare i costi di garanzia o assicurazione ai soggetti beneficiari delle agevolazioni concesse a valere sul citato Fondo.

La disposizione in commento prevede, inoltre, che le condizioni e le modalità del contratto di assicurazione o di garanzia – che, peraltro, non deve comportare oneri a carico del Fondo – sia sottoposto all’approvazione da parte del Comitato di gestione del Fondo stesso.

Si segnala che il Comitato di gestione del Fondo, inizialmente previsto dal citato DL n. 251, è stato soppresso dall’art. 25 del D.Lgs 143/98. Pertanto, la disposizione dovrebbe riferirsi, verosimilmente, al Comitato agevolazioni istituito presso la Simest spa - cui è attualmente affidata la gestione del Fondo ai sensi della Convenzione tra la società e il MAP del 18 ottobre 1998.

 

Si ricorda che l’articolo 2 del D.L. 251/81, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane (convertito in legge con modificazioni, dalla L. 29 luglio 1981, n. 394) ha istituito presso il Mediocredito centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee

Il fondo era originariamente amministrato da un comitato di nomina ministeriale, successivamente soppresso dal comma 7 dell’art. 25 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143, il quale ha disposto, tra l’altro, che a decorrere dal 1° gennaio 1999, la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui al suddetto decreto-legge n. 251 fosse attribuita alla SIMEST S.p.a.

Per quanto concerne le tipologie e le modalità delle garanzie a copertura dei rimborsi del capitale, dei relativi interessi e di altri oneri accessori relativi ai finanziamenti, è intervenuto di recente il comma 6 dell'art. 7, della legge 31 marzo 2005, n. 56, il quale, novellando l’articolo 2, terzo comma, del decreto-legge n. 251/81 in oggetto, ha stabilito che tali tipologie e modalità di garanzia siano determinate dal comitato di cui alla convenzione del 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la SIMEST Spa, stipulata ai sensi del citato articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143. Le condizioni per la concessione dei finanziamenti a valere sul Fondo sono state stabilite con DM 22 settembre 1999, n. 467. Ai sensi dell’articolo 11 del citato DM n. 467, per garantire il rimborso del capitale, dei relativi interessi e di altri oneri accessori, l'impresa beneficiaria del finanziamento, a copertura dei singoli importi da erogare, deve prestare al soggetto gestore una o più delle seguenti tipologie di garanzia, da sottoporre, unitamente alla richiesta di finanziamento, all'approvazione del comitato: fideiussione bancaria, assicurativa, pegno su titoli, o fideiussione dei consorzi di garanzia collettiva fidi convenzionati con il soggetto gestore.

 

 

 


Articolo 126
(Modifica alla legge 24 aprile 1990, n. 100, recante norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero)

 

1. All'articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, le parole: «per le finalità di cui alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «per interventi volti a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano».

 

 

Intervenendo in materia di internazionalizzazione, l’articolo 126 modifica la legge n. 100 del 1990[59], istitutiva della SIMEST[60], con riferimento alla destinazione degli utili conseguiti dalla stessa società, la cui disciplina è contenuta nell’’articolo 3, comma 5, della legge, oggetto specifico della norma in esame.

In particolare la disposizione in commento apporta le necessarie modifiche alla parte finale del citato comma 5, in modo da consentire che gli utili della SIMEST anziché essere destinati, come attualmente previsto, per le finalità della legge n. 100/90 – sostanzialmente circoscritte alla partecipazione di quote di capitale da parte della Società - vengano destinati ad interventi a sostegno dell’internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale.

Il richiamato comma 5, così come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c) dell'articolo 20del D.Lgs n. 143/98 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59). prevede che la distribuzione degli utili conseguiti dalla SIMEST (compresa la parte determinata da plusvalenza sulle cessioni di partecipazioni) possa essere estesa anche ad azionisti diversi dallo Stato. La quota di utili spettante al Ministero del commercio con l'estero che affluisce all'entrata del bilancio statale viene assegnata ad un apposito capitolo di spesa del Ministero (dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 430/97, occorrerebbe parlare di unità previsionale di base") per le finalità previste della legge 100/90.

 

 

 


Articolo 127
(Promozione di progetti integrati tra i consorzi
agro-alimentari e turistico-alberghieri)

 

1. All'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, è aggiunto, infine, il seguente:

  «4-bis. Per favorire una promozione sinergica del prodotto italiano, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, possono essere concessi contributi a progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole e medie imprese dei settori agro-alimentare e turistico-alberghiero, aventi lo scopo esclusivo dell'attrazione della domanda estera».

 

 

L’articolo 127 dispone un’integrazione all’articolo 10 del DL 251/81 ("Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane") relativo alla concessione di contributi ai consorzi export multiregionali del settore agroalimentare e turistico-alberghiero, inserendo il criterio della progettualità - come si osserva nella relazione governativa - tra quelli necessari alla concessione dei contributi.

Infatti il nuovo comma 4-bis, introdotto dal presente articolo consente la concessione, ai sensi dell’articolo 22 del D.Lgs. n. 143/98, di contributi destinati a progetti di promozione e di internazionalizzazione, realizzati da consorzi misti tra PMI dei settori agro-alimentare e turistico-alberghiero volti ad incrementare la domanda estera del settore.

La legge 29 luglio 1981, n. 394, di conversione in legge, con modificazioni, del DL 28 maggio 1981, n. 251 ("Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane"), all'articolo 10, prevede la possibilità di concedere contributi annuali a consorzi aventi come scopo esclusivo l'esportazione di prodotti agro-alimentari nonché ai consorzi tra imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore. La norma precisa che i contributi non devono essere diretti a sovvenzionare l'esportazione.

La circolare n. 20050201190 del 31 ottobre 2005("Modalità per l'applicazione nel 2006 della legge 29 luglio 1981, n. 394, art. 10, concernente la concessione di contributi finanziari ai consorzi agroalimentari e turistico-alberghieri"), ha stabilito le modalità per la liquidazione dei contributi sui programmi promozionali realizzati nel 2005 e sui programmi da realizzare nel 2006.

Si segnala che il decreto legislativo 31 marzo 1998 n,. 112 e successive modificazioni ha attribuito alle regioni la gestione dei contributi destinati ai consorzi con esclusione di quelli multiregionali (con il DPCM 26 maggio 2000 sono state trasferite le risorse alle regioni a statuto ordinario). Pertanto la circolare citata concerne solo la gestione dei contributi per i consorzi a carattere multiregionale.

Ai sensi della circolare sono considerati multiregionali i consorzi di cui almeno il 25% delle imprese associate abbiano la sede legale in una o più regioni diverse da quella delle restanti imprese. Per i consorzi che abbiano più di 60 imprese associate, il requisito minimo è fissato in 15 imprese aventi sede legale in una o più regioni diverse dalle restanti imprese.

Quanto all’articolo 22 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143 (di riordino del commercio con l’estero), richiamato dalla disposizione in commento, si ricorda che introduce la progettualità quale elemento premiante ai fini della concessione dei contributi, come peraltro sottolineato dalla relazione governativa che accompagna il ddl finanziaria 2007. Infatti il comma 1 dell’articolo prevede, in particolare, che i contributi a enti e organismi vari, di cui all’art. 1, comma 40 della legge 549 del 1995[61], siano destinati ad incentivare “lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia”.

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Si rinvia alla scheda Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE relativa all’articolo 152.

 

 

 


Articolo 128
(Interventi in favore del marchio «made in Italy»)

 

1. Per le finalità di cui al comma 61 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, il fondo istituito per le azioni a sostegno del «made in Italy» è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

 

L’articolo 128 dispone un incremento di 20 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009 a favore del Fondo istituitodalla legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003) a sostegno del made in Italy.

 

Si ricorda che nella legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), all’articolo 4 (commi da 49 a 84), sono state inserite apposite norme finalizzate a promuovere la produzione italiana (Made in Italy)e a tutelare i diritti di proprietà industriale e intellettuale delle imprese italiane sui mercati esteri. In particolare l’articolo 4 della legge al comma 61, alle cui finalità rinvia l’articolo in esame, ha previsto l’istituzione di un fondo, presso il Ministero delle attività produttive, finalizzato al sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore dei prodotti italiani e al potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico per la diffusione della produzione nazionale nei mercati mediterranei, dell’Europa continentale e orientale, a cura di un’apposita sezione della Scuola superiore del Ministero dell’economia e finanze. Fra le attività da realizzare per la campagna si indica anche l'istituzione di un marchio finalizzato alla tutela delle merci prodotte interamente nel territorio italiano[62]o assimilate, ai sensi della normativa europea in materia di origine. Fra le attività da realizzare è anche indicata quella della regolamentazione dell'indicazione di origine.

 

Si segnala che la relazione illustrativa al disegno di legge in esame nel commentare l'articolo 128, fa riferimento ad una riduzione da 10 a 1 milione di euro dell’importo da destinare, sempre ai sensi dell’art. 4, comma 61, alla scuola superiore dell’economia e delle finanze. Tale riduzione non è presente nel testo del citato articolo 128.

 

 

 


Articolo 182
(Interventi a sostegno del settore turistico)

 


1. Per il sostegno del settore turistico è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo si provvede all'attuazione del presente comma.

2. Per le finalità di sviluppo del settore del turismo, anche in relazione alla necessità di incentivare l'unicità della titolarità tra la proprietà dei beni ad uso turistico-ricettivo e la relativa attività di gestione, nonché i processi di crescita dimensionale delle imprese turistico-ricettive, è stanziata la somma di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

3. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da assegnare all'Osservatorio nazionale del turismo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 11 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da destinare specificamente per le attività di monitoraggio della domanda e dei flussi turistici ed identificazione di strategie di interesse nazionale per lo sviluppo e la competitività del settore.


 

 

L’articolo 182 prevede stanziamenti finalizzati al sostegno del settore turistico per il triennio 2007-2009.

 

In particolare, il comma 1 autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per il sostegno del settore turistico. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400[63], su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo - si provvede all'attuazione del presente comma.

Il comma 2 autorizza la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per le finalità di sviluppo del settore del turismo, anche in relazione alla necessità di incentivare l'unicità della titolarità tra la proprietà dei beni ad uso turistico-ricettivo e la relativa attività di gestione, nonché i processi di crescita dimensionale delle imprese turistico-ricettive.

Il comma 3 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da assegnare all'Osservatorio nazionale del turismo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 11 marzo 2005, n. 35[64], da destinare specificamente per le attività di monitoraggio della domanda e dei flussi turistici ed identificazione di strategie di interesse nazionale per lo sviluppo e la competitività del settore.

 

Il decreto-legge 35/2005 (cd. “decreto-legge competitività”) aveva previsto all’articolo 12, comma 7 – fra l’altro - l’istituzione dell'Osservatorio nazionale del turismo.

In attuazione di quanto disposto dal citato comma, è stato successivamente emanato il D.P.R. 6-4-2006 n. 207[65], il cui articolo 9 è dedicato all’Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso la Presidenza del Comitato nazionale per il turismo, presieduto dal Direttore della Direzione generale per il turismo del Ministero delle attività produttive e coordinato da un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con compiti di studio, analisi e monitoraggio delle dinamiche economico-sociali connesse al fenomeno, anche ai fini della misurazione del livello di competitività del sistema.

Dell'Osservatorio fanno comunque parte almeno tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il Comitato nazionale per il turismo, in seno al quale rientra l’Osservatorio, è stato istituito dal medesimo articolo 12, comma 1, del decreto-legge “competitività”, per assicurare il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore turistico in sede nazionale e la sua promozione all'estero.

Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 17 maggio-1° giugno 2006, n. 214[66], ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità di questo comma, accogliendo in questo modo il ricorso presentato da alcune Regioni.

Il Comitato, dunque, è stato ridisegnato prevedendo un maggior coinvolgimento delle Regioni, ed ha assunto il nome di Comitato delle Politiche turistiche[67]. Presieduto dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri con delega per il turismo, al Comitato sono affidati – alla luce della sentenza della Corte Costituzionale - compiti di identificazione di aree di intervento soggette ad elaborazione di linee guida per una regia comune delle politiche nazionali e regionali, e di individuazione di iniziative nell’ambito di strategie condivise, finalizzate all’implementazione ed allo sviluppo del settore medesimo. Tutte le attività di supporto al Comitato sono svolte dalla Direzione Generale del turismo.

 

In relazione alla disposizione in esame si segnala che il comma 5 dell'articolo 15 del decreto legge n. 262 del 2006[68], recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria - mediante una modifica all’articolo 1, comma 19-bis del DL 181 del 2006 - incardina presso la Presidenza del Consiglio il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, che subentra nelle funzioni alla direzione generale del turismo contestualmente soppressa.

 

Si ricorda in proposito che l’articolo 1, comma 19-bis del citato DL n. 181 del 2006, ha attribuito le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero delle attività produttive dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di turismo, al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comma 19-bis ha stabilito, altresì, che ai fini dell’esercizio delle suddette funzioni il Presidente del Consiglio si avvalga di un nuovo dipartimento per il turismo, da istituirsi presso il Ministero per i beni e le attività culturali, previo trasferimento a tale Ministero delle dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della direzione generale del turismo già del Ministero delle attività produttive (commi 19-ter e 19-quater).

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

La Commissione europea ha presentato il 17 marzo 2006 la comunicazione “Rinnovare la politica comunitaria per il turismo: una partnership più forte per il turismo europeo” COM(2006).

 

Per l’illustrazione della comunicazione si rinvia alla scheda Documenti all’esame dell’UE relativa all’articolo 107.


Articoli di interesse generale

Titolo II
Disposizioni in materia di entrate

Articolo 2

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente titolo derivano i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:

       a) saldo netto da finanziare: 2.283 milioni di euro per l'anno 2007; 3.356 milioni di euro per l'anno 2008; 4.983 milioni di euro per l'anno 2009;

       b) fabbisogno del settore pubblico: 268 milioni di euro per l'anno 2007; -849 milioni di euro per l'anno 2008; 249 milioni di euro per l'anno 2009;

       c) indebitamento netto della pubblica amministrazione: 268 milioni di euro per l'anno 2007, -849 milioni di euro per l'anno 2008 e 249 milioni di euro per l'anno 2009.

 

Titolo III
Disposizioni in materia di spese

Capo I
Razionalizzazione e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni

 

Articolo 31

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente capo derivano i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:

       a) saldo netto da finanziare: 176 milioni di euro per l'anno 2007; -4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

       b) fabbisogno del settore pubblico: 2.908 milioni di euro per l'anno 2007; 4.495 milioni di euro per l'anno 2008; 5.266 milioni di euro per l'anno 2009;

       c) indebitamento netto della pubblica amministrazione: 3.408 milioni di euro per l'anno 2007; 5.065 milioni di euro per l'anno 2008; 5.366 milioni di euro per l'anno 2009.

 

Capo IV
Enti territoriali

 

Articolo 72

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente capo derivano i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:

       a) saldo netto da finanziare: 1.622 milioni di euro per l'anno 2007; 28 milioni di euro per l'anno 2008; 16 milioni di euro per l'anno 2009;

       b) fabbisogno del settore pubblico: 4.409 milioni di euro per l'anno 2007; 4.948 milioni di euro per l'anno 2008; 5.436 milioni di euro per l'anno 2009;

       c) indebitamento netto della pubblica amministrazione: 4.409 milioni di euro per l'anno 2007; 4.948 milioni di euro per l'anno 2008; 5.436 milioni di euro per l'anno 2009.

 

Capo V
Interventi in materia previdenziale e sociale

 

Articolo 81

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente capo derivano i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:

       a) saldo netto da finanziare 1.622 milioni di euro per l'anno 2007, 2.076 milioni di euro per l'anno 2008 e 3.078 milioni di euro per l'anno 2009;

       b) fabbisogno del settore pubblico -526 milioni di euro per l'anno 2007, -1.355 milioni di euro per l'anno 2008 e -2.098 milioni di euro per l'anno 2009;

       c) indebitamento netto della pubblica amministrazione -526 milioni di euro per l'anno 2007, -1.355 milioni di euro per l'anno 2008 e -2.098 milioni di euro per l'anno 2009.

 

Capo VI
Interventi in materia sanitaria

 

Articolo 87

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente capo derivano i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:

a) saldo netto da finanziare -6.553 milioni di euro per l'anno 2007, -4.617 milioni di euro per l'anno 2008 e -5.997 milioni di euro per l'anno 2009;

       b) fabbisogno del settore pubblico 2.970 milioni di euro per l'anno 2007, 3.218 milioni di euro per l'anno 2008 e 4.127 milioni di euro per l'anno 2009;

       c) indebitamento netto della pubblica amministrazione 2.970 milioni di euro per l'anno 2007, 3.218 milioni di euro per l'anno 2008 e 4.127 milioni di euro per l'anno 2009.

 

Titolo IV
Interventi per lo sviluppo e la ricerca

Capo I
Effetti finanziari

 

Articolo 103

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente titolo derivano i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:

       d) saldo netto da finanziare: -7.859 milioni di euro per l'anno 2007, -7.595 milioni di euro per l'anno 2008 e -10.711 milioni di euro per l'anno 2009;

       e) fabbisogno del settore pubblico: -5.351 milioni di euro per l'anno 2007, -5.309 milioni di euro per l'anno 2008 e -5.241 milioni di euro per l'anno 2009;

       f) indebitamento netto della P.A.: -5.236 milioni di euro per l'anno 2007, -5.134 milioni di euro per l'anno 2008 e -4.981 di euro per l'anno 2009.

 

 

Per la prima volta la legge finanziaria indica, all’inizio dei singoli titoli o capi, gli effetti sui tre saldi di finanza pubblica delle disposizioni contenute nei titoli o capi medesimi.

Sono stati così individuati 6 settori:

§      entrate (titolo II);

§      razionalizzazione e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni (titolo III, capo I);

§      enti territoriali (titolo III, capo IV);

§      previdenza (titolo III, capo V);

§      sanità (titolo III, capo VI);

§      sviluppo e ricerca (titolo IV).

 

Si segnala che non sono indicati gli effetti sui saldi di finanza pubblica con riferimento delle disposizioni in materia di pubblico impiego (titolo III, capo II) e di scuola, università e ricerca (titolo III, capo III).

Non sono altresì indicati gli effetti sui saldi delle misure delle tabelle e degli allegati.

Si osserva altresì che in taluni casi i settori sono composti da disposizioni di carattere non omogeneo. Ad esempio, nell’ambito del settore della sanità è compresa una disposizione che modifica il regime delle entrate della regione Sardegna (art. 102), i cui effetti sono riferibili solo parzialmente alla spesa sanitaria. Il settore della ricerca e sviluppo (titolo IV) comprende disposizioni che riguardano ambiti molto differenziati: sostegno all’apparato produttivo (capo II); infrastrutture e trasporti (capo III); agricoltura (capo IV); ambiente e beni culturali (capo V); occupazione (capo VI); settori diversi (capo VI). L’ultimo capo contiene disposizioni varie, alcune delle quali avrebbero potuto trovare più opportuna collocazione in altri settori.

Si tratta in particolare di disposizioni in materia di: obblighi comunitari e internazionali; turismo; trasporto pubblico locale; agenzie fiscali; debiti pregressi dello Stato; ripristino dell’otto per mille IRPEF di pertinenza statale; difesa e missioni internazionali di pace; emittenza locale; famiglia; pari opportunità; assistenza sociale; montagna; politiche giovanili e sport; spese di giustizia; cooperazione allo sviluppo; patrimonio immobiliare estero.

 


Gli effetti sui saldi di finanza pubblica sono i seguenti:

 

(dati in milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno settore pubblico

Indebitamento netto P.A.

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Entrate
(art. 2)

2.283

3.356

4.983

268

-849

249

268

-849

249

Razionalizzazione e riorganizzazione P.A.
(art. 31)

176

-4

-4

2.908

4.495

5.266

3.408

5.065

5.366

Enti territoriali
(art. 72)

1.622

28

16

4.409

4.948

5.436

4.409

4.948

5.436

Previdenza
(art. 81)

1.622

2.076

3.078

-526

-1.355

-2.098

-526

-1.355

-2.098

Sanità
(art. 87)

-6.553

-4.617

-5.997

2.970

3.218

4.127

2.970

3.218

4.127

Sviluppo e ricerca
(art. 103)

-7.859

-7.595

-10.711

-5.351

-5.309

-5.241

-5.236

-5.134

-4.981

TOTALE

-8.709

-6.756

-8.635

4.678

5.148

7.739

5.293

5.893

8.099

 

Il saldo netto da finanziare è il saldo del bilancio dello Stato, risultante dalla differenza tra le entrate finali e le spese finali (con esclusione dunque delle operazioni di accensione e rimborso prestiti), in termini di competenza.

Il fabbisogno è il risultato differenziale relativo ai conti di cassa, che evidenzia l’eccedenza dei pagamenti rispetto agli incassi con riferimento al complesso delle operazioni di parte corrente, in conto capitale e finanziarie. Si tratta di un dato monetario, in quanto costituisce il quantitativo di risorse monetarie e finanziarie necessarie a colmare lo squilibrio tra i flussi di entrate e di spese. Esso è riferito al settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli altri enti delle amministrazioni centrali, dalle amministrazioni locali e dagli enti di previdenza[69]. L’andamento di questo saldo ha importanti ripercussioni in termini di debito pubblico, poiché esso è finanziato con nuove emissioni di titoli del debito e rappresenta in larga misura l’incremento annuo dello stock.

L’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni è il saldo conclusivo del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, risultante dalla differenza tra le spese complessive e le entrate complessive; è espresso in termini di competenza economica[70], secondo le convezioni adottate in sede Eurostat, sulla base del SEC95[71]. Esso costituisce il parametro di riferimento per il rispetto dei vincoli sul disavanzo previsti a livello europeo.

 

Il Governo ha dunque deciso, con un’innovazione di un certo rilievo, di dare evidenza nel testo normativo a saldi parziali, in precedenza desumibili solo dalla relazione tecnica e dai relativi allegati (in particolare dall’allegato n. 7).

Secondo la relazione illustrativa, l’indicazione in articolato degli effetti sui saldi di finanza pubblica costituisce una «innovazione, di natura essenzialmente conoscitiva, che intende offrire elementi per innestare con più precisione la valutazione degli effetti di correzione delle singole misure sugli andamenti tendenziali.»

 

Si osserva che i dati indicati dagli articoli in esame non sembrano coincidere con quelli riportati nella relazione tecnica e nei relativi allegati. Appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

Occorre altresì che il Governo fornisca elementi puntuali circa i criteri di ricostruzione degli andamenti tendenziali dei singoli settori, al fine di consentire una verifica sulla congruità degli effetti stimati sui saldi di finanza pubblica. Apparirebbe altresì opportuno distinguere all’interno dei singoli settori tra gli effetti positivi e gli effetti negativi in termini di saldi, ai fini di una migliore comprensione dell’effetto complessivo.

 

Si ricorda al riguardo che la risoluzione al DPEF 2007-2011 (Ventura ed altri n. 6-00004), approvata dall’Assemblea della Camera nella seduta del 26 luglio 2006, ha impegnato il Governo a fornire, in occasione della sessione di bilancio, quadri informativi relativi ai conti della pubblica amministrazione che consentano di individuare gli andamenti per sottosettori (amministrazioni centrali, enti territoriali ed enti di previdenza), anche con riferimento all'andamento del debito; analogamente, mettere a disposizione un quadro aggiornato degli andamenti tendenziali, sempre con riferimento al conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, anche per aggregati riconducibili ai sottosettori nonché alle politiche di settore, tanto di spesa che di entrata.

 

Si osserva inoltre che occorre chiarire i motivi che hanno indotto ad ascrivere alle disposizioni sugli enti territoriali effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare, rilevanti soprattutto per il 2007 (1.622 milioni di euro). Quest’ultimo saldo si riferisce infatti al bilancio dello Stato, che, come è noto, con comprende gli enti territoriali.

 

Non sembra che dall’introduzione in articolato degli effetti sui saldi di finanza pubblica possa discendere una cogenza normativa dei medesimi, dal momento che gli effetti sui saldi delle disposizioni della legge finanziaria non appaiono determinabili con esattezza a priori.

Non è del resto prevista una clausola di salvaguardia nel caso in cui dall’attuazione delle disposizioni non derivino gli effetti indicati.

 

Si ricorda infine che la citata risoluzione al DPEF 2007-2011 ha impegnato il Governo a fornire informazioni dettagliate sugli effetti prodotti, sia sul versante della spesa che sul versante dell'entrata, dai provvedimenti legislativi in vigore, in raffronto con le relative previsioni.

Si valuti pertanto l’opportunità di verificare la disponibilità del Governo a fornire, in corso d’anno, informazioni sul conseguimento degli effetti sui saldi di finanza pubblica ascritti alla manovra.

 


Articolo 53

(Contenimento della spesa)

 

1. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, una quota, pari rispettivamente a 4.572 milioni di euro, a 5.031 milioni di euro e a 4.922 milioni di euro, delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato relative a consumi intermedi (Categoria 2), a trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (Categoria 4), con esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli organi costituzionali, ad altri trasferimenti correnti (Categorie 5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché alle confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, ad altre uscite correnti (Categoria 12) e alle spese in conto capitale, con esclusione dei limiti di impegno già attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività finanziarie. Nell'ambito della rispettiva autonomia gestionale e della necessaria flessibilità di ciascuno stato di previsione, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, alla Corte dei conti e all'Ufficio centrale del bilancio, può procedere a variazioni dei predetti accantonamenti, anche interessando diverse unità previsionali relative alle suddette categorie con invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, restando preclusa la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare risorse di parte corrente.

2. Il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può comunicare all'Ufficio centrale del bilancio ulteriori accantonamenti aggiuntivi delle dotazioni delle unità previsionali di parte corrente del proprio stato di previsione, da destinare a consuntivo, per una quota non superiore al 30 per cento, ad appositi fondi per l'incentivazione, mediante contrattazione integrativa, del personale dirigente e non dirigente che abbia contribuito direttamente al conseguimento degli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione dei processi di spesa.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, con propri decreti da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione, può procedere a variazioni compensative tra capitoli appartenenti a diverse unità previsionali nell'ambito delle Categorie di cui al comma 1, ferme restando le esclusioni ivi richiamate, con invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione. Resta preclusa la possibilità di effettuare variazioni compensative con utilizzo di risorse di conto capitale per far fronte a spese di natura corrente.

 

Il comma 1 dispone che è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare (cioè proporzionale) una quota pari a 4.572 milioni di euro per il 2007, a 5.031 milioni di euro per il 2008 e a 4.922 milioni di euro per il 2009, delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato relative alle seguenti categorie:

§      consumi intermedi (categoria 2);

§      trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (categoria 4), con esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli organi costituzionali;

§      trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private (categoria 5), a imprese (categoria 6) e a estero (categoria 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché alle confessioni religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni,

§      L’ultima disposizione dovrebbe essere finalizzata ad escludere dall’accantonamento previsto dall’articolo in esame gli stanziamenti relativi alle confessioni religiose che concorrono al riparto della quota dell’8 per mille dell’IRPEF (cioè la Chiesa cattolica, l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa evangelica valdese, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, l'Unione delle Comunità ebraiche italiane). Si osserva peraltro che la legge n. 222/1985 riguarda solo la Chiesa cattolica; i rapporti con le altre confessioni religiose sono disciplinati sulla base di leggi successive che dovrebbero essere richiamate espressamente.

§      altre uscite correnti (categoria 12);

§      tutte le categorie di spese in conto capitale, con esclusione dei limiti di impegno già attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle acquisizioni di attività finanziarie.

 

A differenza di precedenti interventi legislativi di riduzione degli stanziamenti di bilancio, che si applicavano solo alle spese di carattere discrezionale, la disposizione in esame sembra applicarsi anche alle spese di carattere obbligatorio.

Occorre al riguardo acquisire dal Governo puntuali indicazioni circa la praticabilità e le conseguenze di una riduzione di carattere generale di spese derivanti per lo più da fattore legislativo.

Ai fini di una valutazione dell’impatto della disposizione in esame, appare inoltre necessario allegare, come avvenuto in precedenti occasioni, un elenco delle unità previsionali di base interessate dalla disposizione, con indicazione dell’entità di ciascun accantonamento.

 


La seguente tabella riporta l’ammontare complessivo, iscritto del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2007 (AC 1747), degli stanziamenti riferiti alle categorie economiche interessate dalla disposizione in esame (senza considerare le esclusioni).

(milioni di euro)

 

 

Complessivo

Oneri giuridicamente obbligatori

Oneri discrezionali

Spese correnti

 

 

 

Consumi intermedi

8.578

5.631

2.947

Trasferimenti a amministrazioni pubbliche

178.824

165.415

13.409

Trasferimenti a famiglie e ISP

3.826

3.327

499

Trasferimenti a imprese

3.840

3.442

398

Trasferimenti a estero

1.490

1.455

35

Altre uscite correnti

6.370

6.348

22

Spese in conto capitale

27.974

25.756

2.218

 

Totale

230.902

211.374

19.528

 

L’accantonamento previsto per il 2007, pari a 4.572 milioni di euro,  riguarda dunque circa il 2,0 per cento del complesso degli stanziamenti riferiti alle categorie economiche interessate.

Qualora l’accantonamento fosse riferito alla sola parte discrezionale, esso riguarderebbe il 23,4 per cento delle dotazioni.

Si segnala che il calcolo effettuato non considera le esclusioni previste dalla disposizione in esame (particolarmente rilevanti soprattutto per la categoria dei trasferimenti ad amministrazioni pubbliche): se si considerassero tali esclusioni la percentuale rispetto agli stanziamenti interessati risulterebbe ovviamente superiore.

 

 

il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia, può procedere, con decreto, a variazioni dei predetti accantonamenti, anche interessando diverse unità previsionali relative alle suddette categorie.

Deve in ogni caso essere assicurata l’invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione; è inoltre preclusa la possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per riduzione di accantonamenti di risorse di parte corrente.

I relativi decreti sono comunicati alle commissioni parlamentari competenti, alla Corte dei conti e all'ufficio centrale del bilancio.

 

Il comma 2 introduce una disciplina che appare volta ad incentivare iniziative del personale volte a conseguire ulteriori effetti di risparmio.

In particolare, Il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia, può comunicare all'ufficio centrale del bilancio accantonamenti aggiuntivi delle dotazioni delle unità previsionali di parte corrente del proprio stato di previsione. Questi ulteriori accantonamenti sono destinati a consuntivo, per una quota comunque non superiore al 30 per cento, ad appositi fondi per l'incentivazione, mediante contrattazione integrativa, del personale dirigente e non dirigente che abbia contribuito in maniera diretta al conseguimento degli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione della spesa.  

 

Il comma 3 prevede che il Ministro dell'economia, su proposta del Ministro competente, con propri decreti, può procedere a variazioni compensative tra capitoli appartenenti a diverse unità previsionali nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, ferme restando le esclusioni  ivi richiamate.

Anche in tal caso deve essere assicurata l’invarianza degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione e non possono essere effettuate variazioni compensative con utilizzo di risorse di conto capitale per far fronte a spese di natura corrente.

I relativi decreti sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione.

 

 

Come in numerosi precedenti provvedimenti legislativi, approvati sia nel corso della XIV legislatura che della legislatura corrente[72], si intendono conseguire risparmi di spesa attraverso interventi di carattere orizzontale sugli stanziamenti di bilancio, sia pure prevedendo misure che assicurano una certa flessibilità ed introducendo incentivi per il personale che si rende parte attiva nel processo di razionalizzazione e miglioramento dell’efficienza.

 

Si ricorda che l’efficacia di interventi indifferenziati sulle dotazioni di bilancio è stata più volte messa in discussione.

La Corte dei conti, in occasione della relazione sul rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2004, ha svolto una specifica analisi sugli effetti degli interventi di contenimento della spesa effettuati nel 2004, rilevando una seria difficoltà a conseguire gli obiettivi prefissati con misure di riduzione generalizzata degli stanziamenti di bilancio[73].

Più recentemente, la Commissione istituita dal Ministro dell’economia e delle finanze con l’incarico di effettuare una ricognizione sulla situazione dei conti pubblici nel 2006 (cd. Commissione Faini) è stata unanime nel valutare negativamente l’impatto di misure di riduzione generalizzata della spesa. Secondo il documento trasmesso alle Camere recante una sintesi dei risultati della verifica, «il taglio indiscriminato dei capitoli di spesa comporta faticosi riaggiustamenti a posteriori per non pregiudicare la funzionalità della pubblica amministrazione e l’impatto di programmi già avviati.»

 

Dall’applicazione della disposizione in esame non sono previsti effetti in termini di saldo netto da finanziare, presumibilmente perché trattasi di accantonamenti e non di vere e proprie riduzioni.

Sono invece stimati i seguenti effetti sul fabbisogno di cassa e sull’indebitamento netto:

 

(milioni di euro)

Fabbisogno

Indebitamento netto

2007

2008

2009

2007

2008

2009

2.085

3.460

4.060

2.335

3.780

4.100

 


 

 



[1]     A seguito della riforma del Governo introdotta con il decreto legislativo n. 300/1999 e con il successivo D.L. n. 217/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 317/2001, si è proceduto all’accorpamento di alcuni stati di previsione della spesa, passati, infatti, dai precedenti 18 agli attuali 14.

[2]    Si ricorda che con il bilancio  per il 2000 è stata introdotta  una nuova classificazione economica ai fini di un migliore adeguamento al sistema europeo dei conti – SEC 95.

[3]    Riguardo al fondo unico per gli incentivi alle imprese, istituito dall’art. 52, comma 1, della legge 448/98 (collegato alla finanziaria 1999), si veda infra il riquadro specificamente dedicato a tale argomento.

[4]    Il DL è stato convertito, con modificazioni dalla legge 80/06.

[5]    l programma per la costruzione delle fregate FREMM trae origine dalla dichiarazione congiunta siglata a Parigi il 25 ottobre 2004 dai ministri della difesa italiano e francese che riconosce l’esigenza di procedere al rinnovamento delle rispettive flotte, nell’ottica di una diffusa e consolidata convergenza degli obiettivi militari, tecnici, finanziari e temporali perseguiti in tale contesto dalle due marine. L’accordo prevede la costruzione di 17 unità per la marina francese e 10 per la marina italiana.

[6]    Si segnala che alcuni dei principali stanziamenti rilevanti ai fini del commercio con l’estero sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro (Tabella 2). Si  tratta ad esempio del contributo a favore della SIMEST per interventi di sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo e dei finanziamenti a favore della SACE. A tale proposito si veda in dettaglio  la sezione del presente dossier relativa alle UPB del Ministero del’economia e delle finanze.

[7]    “Contributi in conto interessi da corrispondere alla cassa depositi e prestiti per il finanziamento degli interessi a carico del fondo rotativo per il sostegno alle imprese”.

[8]    l comma 354 della citata legge 311/04 ha disposto l’istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, del “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese“, finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese in forma di anticipazione di capitali rimborsabile secondo un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo è stata stabilita in 6 miliardi di euro, da finanziare con le risorse del risparmio postale. Sono stati posti a carico del bilancio dello Stato gli oneri derivanti dal tasso di interesse agevolato e il rimborso riconosciuto alla Cassa depositi e prestiti. Al CIPE è stata affidata la ripartizione del Fondo entro i limiti di spesa previsti a carico del bilancio dello Stato.

[9]    Si veda anche quanto riportato in tabella F della legge finanziaria per il 2007.

[10]   Si veda anche quanto riportato in tabella F della legge finanziaria per il 2007.

[11]   Si veda anche quanto riportato in tabella F della legge finanziaria per il 2007.

[12]   recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (decreto Bersani sulle liberalizzazioni).

[13]   Attualmente in corso di conversione presso la Camera dei Deputati.

[14]   Si registra un aumento di 155 mila euro.

[15]   Per quanto riguarda la Simest S.p.A. si vedano anche le schede di lettura relative agli articoli 124 e 126 del ddl finanziaria per il 2007 nel presente dossier.

[16]   convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

[17]   recante “Contributo dello Stato alle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA)”, pubblicata nella Gazz. Uff. 19 febbraio 1991, n. 42.

[18]   recante “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 1998, n. 151.

[19]   Si ricorda che il Fondo per le aree sottoutilizzate è stato istituito ai sensi dell’’articolo 61, comma 1, della legge 289/02 (finanziaria per il 2003), a decorrere dal 2003. Nel fondo confluiscono, con separata evidenziazione contabile, le risorse stanziate con riferimento ai provvedimenti indicati all’allegato 1 della legge finanziaria stessa: si tratta delle risorse già allocate nel Fondo per le aree depresse, relative sia all’intervento straordinario nel Mezzogiorno che all’intervento ordinario nelle aree depresse, del Fondo per l’imprenditoria giovanile e delle risorse iscritte in bilancio per i crediti di imposta per investimenti e per nuove assunzioni.

[20]   Si ricorda che il comma 1 dell’art. 72 della legge 289/02 (finanziaria 2003) stabilisce che le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di “trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti”, confluiscano ad appositi fondi rotativi iscritti in ciascuno stato di previsione della spesa, ad esclusione delle risorse destinate all’attuazione degli interventi e dei programmi cofinanziati dall’Unione Europea. Il comma 5 esclude l’applicazione delle disposizioni dell’articolo alla concessione di incentivi per la ricerca industriale di cui al D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297. Peraltro, il comma 9 dell’articolo 94 della stessa legge finanziaria stabilisce che tale previsione si applichi a far data dal 1° gennaio 2006.

[21]    Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 54 del 4 marzo 2006.

[22]    In quanto la copertura totale in termini di popolazione nelle regioni assistite nella Comunità deve restare significativamente inferiore a quella delle regioni non assistite.

[23]    Recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, pubblicata nella Gazz. Uff. 22 maggio 1999, n. 118, S.O.

[24]    L’art. 6 della direttiva 2202/91/CE attualmente prevede un limite di 1000 mq di metratura totale, al di sotto del quale non è previsto l’obbligo di migliorare il rendimento energetico in occasione di ristrutturazioni importanti.

[25]    Tabella 1. Valori limite per il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale per metro quadrato di superficie utile dell'edificio espresso in kWh/m2 anno

 

Rapporto
di forma dell’edificio 

Zona climatica 

S/V 

fino a 

oltre 

 

600 GG

601 GG

900 GG

901 GG

1400 GG

1401 GG

2100 GG

2101 GG

3000 GG

3000 GG

≤0,2 

10

10

15

15

25

25

40

40

55

55

0,9 

45

45

60

60

85

85

110

110

145

145

      I valori limite riportati in tabella 1 sono espressi in funzione della zona climatica, così come individuata all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e del rapporto di forma dell'edificio S/V, dove:

a)       S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l'esterno (ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento) il volume riscaldato V;

b)       V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.

[26]    Si ricorda che il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”(GU n. 222 del 23 settembre 2005, SO n. 158), emanato sulla base della delega conferita dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306, è diretto alla promozione del miglioramento della prestazione energetica degli edifici, anche al fine di favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle fonti rinnovabili, nonché la diversificazione energetica, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal Protocollo di Kyoto. Tale decreto, composto da 17 articoli e 10 allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante, disciplina – fra l’altro - la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici, l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici, e i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici.

[27]    Come precisato al comma 2.

[28]    Per un commento si veda l’articolo intitolato D.Lgs. n. 192/2005: luci ed ombre sul recepimento della direttiva n. 2002/91/CE, a cura del Comitato termotecnico italiano, in “Ambiente e sicurezza” del 20 dicembre 2005.

[29]    S. Colombo, F. Giola, F. Soma, Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, pubblicato all’indirizzo internet www.edilclima.it/download/p2000/2029art1.pdf.

[30]    La normativa comunitaria vigente in materia di etichettatura degli elettrodomestici comprende la direttiva 92/75/CE, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, e le successive modifiche volte a stabilire disposizioni in materia di etichettatura riguardante il consumo di energia di singoli elettrodomestici (direttiva 2003/66/CE per i frigoriferi e i congelatori; direttiva 2002/40/CE per i forni elettrici ad uso domestico; direttiva 2002/31/CE per i condizionatori; direttiva 1999/9/CE per le lavastoviglie ad uso domestico; direttiva 98/11/CE per le lampade ad uso domestico; direttiva 96/60/CE per le lavasciuga biancheria domestiche; direttiva 95/13/CE per le asciugabiancheria ad uso domestico; direttiva 95/12/CE per le lavatrici ad uso domestico; regolamento (CE) n. 2422/2001 per le apparecchiature da ufficio).

[31]   Art. 3. A.S. 691 (Interventi sulla fiscalità energetica). 1. Con le modalità definite dalla legge finanziaria, il maggiore gettito fiscale derivante dall’incidenza dell’imposta sul valore aggiunto, in relazione ad aumenti dei prezzi internazionali del petrolio greggio, può essere destinato, compatibilmente con gli obiettivi previsti dal Programma di stabilità e nel limite di 100 milioni di euro annui, ad un apposito fondo da utilizzare prioritariamente a copertura delle misure di cui all’articolo 4 e, nei limiti delle residue disponibilità, ad interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali, nonché per l’attuazione delle misure di cui all’articolo 2, comma 2, lettere e) e g).    2. Il fondo di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e, per il triennio 2006, 2007 e 2008, ha una dotazione di 50 milioni di euro annui.     3. Agli oneri recati dalla presente legge, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede:         a) quanto a 5 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, per gli anni 2006 e 2007, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e per l’anno 2008 l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; b) quanto a 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.    4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

      Art. 4. A.S. 691 (Misure per favorire l’insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche).

      1. In attuazione di appositi accordi da stipulare tra il Governo e le singole regioni e gli enti locali interessati dalla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto di energia, di coltivazione di idrocarburi, di stoccaggio di gas naturale o di importazione di energia elettrica o gas naturale, che ai fini del presente articolo abbiano rilevanza nazionale ai fini della sicurezza degli approvvigionamenti energetici, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali, le risorse del fondo di cui all’articolo 3 possono essere destinate al finanziamento di interventi di carattere sociale da parte dei comuni a favore dei residenti nei territori interessati, anche ai fini della riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili, con esclusione dei tributi erariali.    2. Le previsioni del presente articolo non comportano maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica.

[32]   Recante “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”. In attuazione della delega di cui alla legge 443/2001 è stato adottato il D.Lgs. 20 agosto 2003, n. 190. Tale decreto è stato poi abrogato dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

[33]   La delibera è stata in seguito modificata dalla delibera CIPE 14 marzo 2003, n. 10/2003 (Gazz. Uff. 14 luglio 2003, n. 161, S.O.), e dalla delibera CIPE 29 aprile 2004, n. 9/2004 (Gazz. Uff. 16 luglio 2004, n. 165). Con delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 63/2003 (Gazz. Uff. 24 ottobre 2003, n. 248), sono state rideterminate le quote dei limiti di impegno stabilite in precedenza.

[34]    Il comma 1 in particolare, consente al CIPE di modificare l’allocazione degli stanziamenti del “Fondo per le aree sottoutilizzate”, previsto dal successivo articolo 61 e delle risorse del “Fondo unico per gli incentivi alle imprese”, di cui all’articolo 52 della legge n. 488/1998, limitatamente alla parte destinata agli interventi relativi alle legge n. 488/1992 e agli strumenti della programmazione negoziata (contratti di programma, patti territoriali, contratti di area). Il secondo periodo del comma 1 stabilisce che la diversa allocazione delle risorse, che deve comunque interessare esclusivamente gli interventi sopraindicati e ricadenti nelle aree sottoutilizzate, viene effettuata in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziari ovvero alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione. Si stabilisce, inoltre, che le deliberazioni di riallocazione delle risorse disponibili potranno essere adottate dal CIPE esclusivamente sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, escludendo la possibilità di una delega da parte di quest’ultimo a favore di singoli Ministri.

      Il comma 2 stabilisce l’obbligo del CIPE di informare ogni 4 mesi il Parlamento delle operazioni di riallocazione delle risorse. Contestualmente viene previsto l’obbligo per i soggetti gestori delle diverse forme di intervento di comunicare, anch’essi ogni 4 mesi, al CIPE i dati sugli interventi effettuati, compresi quelli sulla localizzazione.

[35]    L’art. 11 comma 3, lett. F della legge 468/78, prevede il rifinanziamento, per un solo anno, di interventi di conto capitale per i quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché il rifinanziamento, per uno o più degli anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di particolare rilievo definiti di "sostegno dell'economia", classificati tra le spese in conto capitale. Mentre il finanziamento annuale può essere autonomamente disposto al momento della predisposizione dalla legge finanziaria, il rifinanziamento pluriennale deve essere previsto dalla legge sostanziale, (Tabella D – lett. f), modificata dal comma 16 dell'art. 2 della legge n. 208.

[36]    D.M. 15 giugno 2004 “Costituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese dedicata all’innovazione tecnologica” , pubblicato nella G.U. n. 150 del 29 giugno 2004.

[37]    L'invenzione industriale è la soluzione ad un problema tecnico non ancora risolto. Essa si realizza come un nuovo metodo o processo di lavorazione industriale, uno strumento, utensile o dispositivo meccanico che costituisce un'innovazione rispetto allo stato della tecnica, atto ad essere applicato in campo industriale. Il modello di utilità consiste in un ritrovato che fornisce particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti. Per disegno o modello s'intende, invece, l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale o dei materiali del prodotto stesso o del suo ornamento.

[38]    La società Sviluppo Italia Spa è stata istituita il 26 gennaio 1999, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 1/1999, con funzioni di coordinamento, riordino, indirizzo e controllo delle attività di promozione dello sviluppo industriale e dell'occupazione nelle aree depresse, nonché di attrazione degli investimenti. A tal fine, il D.Lgs. istitutivo prevedeva il conferimento in Sviluppo Italia o, comunque, l’acquisto da parte di essa, delle partecipazioni azionarie delle società che svolgevano le attività ad essa attribuite.

      A seguito del D.Lgs. n. 3/2000, che ha previsto la possibilità per la società di operare tramite propri rami di azienda, il consiglio di amministrazione di Sviluppo Italia Spa, nel gennaio 2000, ha deciso di procedere alla fusione per incorporazione delle società SPI, ITAINVEST, IG, INSUD, RIBS e FINAGRA, nonché di Progetto Italia e Investire Italia.

      Sviluppo Italia Spa, controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze, detiene attualmente un portafoglio di partecipazioni costituito da circa 170 società. Le partecipazioni industriali riguardano prevalentemente i settori agroalimentare e turistico, ma sono presenti anche nei comparti manifatturiero, alta tecnologia e terziario.

      Per realizzare la propria missione istituzionale la società si avvale di un sistema integrato di strumenti finanziari e normativi.

      In particolare, Sviluppo Italia continua a gestire le leggi che precedentemente erano di competenza delle varie società in essa confluite: l’imprenditoria giovanile e il prestito d’onore della IG (ora definiti “autoimpiego e autoimprenditorialità”); la siderurgia (legge 181/1989) e la promozione e lo sviluppo di attività imprenditoriali della SPI; il settore turistico della INSUD; le attività finanziarie di ITAINVEST; gli interventi nel settore agro-alimentare di RIBS e Finagra.

[39]    II decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" pubblicato nella GU 16 marzo 2005, n. 62 stato convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

[40]    L’Accordo dell’Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e dei modelli industriali è costituito da tre Atti differenti: Atto di Londra del 1934; Atto dell’Aja del 1960 e Atto di Ginevra del 1999. I tre Atti sono autonomi e le parti contraenti sono libere di decidere a quale aderire. Il sistema dell’Atto di Ginevra è diventato pienamente operativo a partire dal 1° aprile 2004. Le parti contraenti diventano automaticamente membri dell’Unione dell’Aja, di cui attualmente fanno parte 42 Stati, tra cui 12 Stati membri dell’UE, compresa l’Italia.

[41]    Tale regolamento ha abrogato, di conseguenza, la precedente disciplina, contenuta nel Regolamento CE n. 1260/1999.

[42]   L’obiettivo “Convergenza”, che assume carattere prioritario per l’intervento dei fondi, sostituendo l’obiettivo 1 dell’attuale programmazione, è inteso ad accelerare la convergenza degli Stati e delle regioni meno sviluppate attraverso il miglioramento delle condizioni di crescita e di occupazione basate sull’aumento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano, lo sviluppo dell’innovazione, l’adattabilità ai cambianti economici e sociali, la protezione e il miglioramento della qualità dell’ambiente e l’efficacia amministrativa. L’obiettivo interessa le aree europee meno sviluppate, corrispondenti al livello NUTS II, il cui PIL per abitante, calcolato in base ai dati degli ultimi tre anni, è inferiore al 75% della media comunitaria. Per l’Italia, rientrano, ai sensi della Decisione della Commissione del 4 agosto 2006, le regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

      La Commissione ha peraltro previsto che, in via transitoria, nell’obiettivo “Convergenza” rientrino anche gran parte delle regioni il cui PIL per abitante sarebbe stato inferiore al 75% della media comunitaria calcolata sui 15 Stati membri ma che hanno superato tale soglia per effetto dell’allargamento (il c.d. “effetto statistico”). Per l’Italia, rientrerebbe in tale categoria la Basilicata, che nell’UE a 25 ha un PIL pro capite pari al 77,54%.

      L'obiettivo conta su una dotazione complessiva di risorse pari a circa l'81,5% della dotazione dei Fondi. I programmi ricompresi in tale obiettivo saranno finanziati dai tre Fondi strutturali (FESR, FSE e Fondo di coesione).

[43]    L’obiettivo “Competitività e occupazione regionale” è inteso a rinforzare la competitività e la capacità di attrazione, nonché l’occupazione mediante l’anticipazione dei mutamenti economici e sociali, l’innovazione e la società della conoscenza, lo spirito di impresa, la protezione e il miglioramento dell’ambiente, l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese nonché lo sviluppo di mercati del lavoro inclusivi. Nell’obiettivo dovrebbero rientrare tutte le zone degli Stati membri non ricadenti nell’obiettivo Convergenza e, in via transitoria, anche le regioni ricadenti nell’obiettivo 1 dell’attuale programmazione 2000-2006, ma che non rientreranno nel nuovo obiettivo 1 neanche in via transitoria, in virtù dell’effetto statistico. La lista delle regioni ad effetto statistico eleggibili nell’ambito dell’obiettivo ”Competitività” verrà adottato dalla Commissione dopo l’entrata in vigore del regolamento generale.

      Per l’Italia, l’obiettivo dovrebbe interessare alcune aree del Centro-Nord e, in via transitoria, la Sardegna. A questo secondo obiettivo è destinata una dotazione di risorse pari al 15,95%dello stanziamento complessivo dei Fondi. I programmi ricompresi in tale obiettivo saranno finanziati dal FESR (programmi regionali per: innovazione ed economica della conoscenza, ambiente e prevenzione dei rischi, accessibilità e servizi d’interesse economico generale) e dal FSE (programmi relativi alla messa in opera delle raccomandazioni in materia di impiego e di inclusione sociale).

[44]   L’obiettivo “Cooperazione territoriale” mira alla integrazione equilibrata del territorio dell’UE attraverso il sostegno della cooperazione a livello transfrontaliero, transnazionale e interregionale. In sostanza, tale obiettivo si fonda sull’esperienza dell’attuale INTERREG (azione comunitaria destinata alla cooperazione transfrontaliera e transnazionale). I programmi per l’attuazione di tale obiettivo saranno interamente finanziati dal FESR. Potranno rientrare in questo obiettivo le unità territoriali classificate quali NUTS III situate lungo le frontiere terrestri interne, lungo alcune frontiere terrestri esterne, nonché lungo le frontiere marittime, separate, in linea generale, da una distanza non superiore ai 150 Km.

      I fondi destinati a questo Obiettivo ammontano al 2,52 % dello stanziamento complessivo.

[45]   Inoltre, come già detto, con Decisione della Commissione del 4 agosto 2006 è stato fissato l’elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei Fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo “Convergenza” per il periodo 2007-2013.

[46]    Il Dipartimento è stato recentemente trasferito al Ministero per lo sviluppo economico (cfr. DL n. 181/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233/2006, Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri).

[47]   Il Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è un fondo a carattere rotativo, che opera con le modalità contabili di cui al soppresso Fondo speciale per la ricerca applicata. La gestione del FAR è articolata in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale e in una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse. Al FAR affluiscono, a decorrere dall'anno 2000, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica all'unità previsionale di base 4.2.1.2. «Ricerca applicata ».

[48]   Il Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a decorrere dall'esercizio 2001, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale. Il FIRB finanzia, in particolare: a) progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private; b) progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico, anche a valenza internazionale, proposti da università, istituzioni pubbliche e private di ricerca, gruppi di ricercatori delle stesse strutture; c) progetti strategici di sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali; d) costituzione, potenziamento e messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale.

[49]   Il Fondo per le aree sottoutilizzate è stato istituito a decorrere dal 2003 dall’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con finalità di riequilibrio economico e sociale. Il riferimento normativo contenuto nella disposizione  in esame all’art. 60 della L. 289/2002 andrebbe, quindi, corretto.

[50]   Recante “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 1998, n. 151. Tale norma prevede che il Programma nazionale per la ricerca - di durata triennale - sia predisposto, approvato e annualmente aggiornato sulla base degli indirizzi del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni.

[51]   Adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

[52]    Schema di decreto del Ministro per le attività produttive recante la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese per l’anno 2005. Lo schema di decreto è attualmente all’esame della X Commissione.

[53]    Il programma EFA, avviato nel 1988, è preordinato alla realizzazione di un velivolo militare da parte dell’Italia insieme a Gran Bretagna, Germania e Spagna, per assicurare la difesa aerea.

[54]    Legge 17 febbraio 1982, n. 46, “Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale”.

[55]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

[56]   Pubblicato nella G. U. 3 aprile 2006, n. 78.

[57]   Si ricorda che la citata legge n. 84 del 2001, all’articolo 5, co. 2, lettera c), prevede, in particolare, l'istituzione presso la SIMEST spa di un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della società medesima, con finalità di capitale di rischio(venture capital) per l'acquisizione, da parte di quest'ultima, di partecipazioni societarie fino al 40 per cento del capitale o fondo sociale delle società o imprese partecipare. Ciascun intervento non può essere superiore ad 1 miliardo di lire e, comunque, le partecipazioni devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dall'acquisizione.

[58]   Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante “Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”, pubblicato nella GU 16 marzo 2005, n. 62) è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

[59]    “Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero”.

[60]La SIMEST - Società italiana per le imprese all'estero – è una società per azioni controllata dal Governo italiano che detiene il 76% del pacchetto azionario, ed è stata istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100 con il compito di partecipare alle società estere partecipate dalle imprese italiane, le cosiddette joint-ventures.

[61]   La legge 28 dicembre 1995, n. 549, collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1996, all’art. 1,commi 40-44, ha ridisciplinato il sistema di assegnazione e riparto, da parte dei singoli ministeri, dei contributi a favore di enti ed organismi vari, indicati nell'allegato A alla legge medesima.

[62]    In relazione alla realizzazione di un apposito marchio volto a certificare i prodotti la cui intera filiera produttiva è stata realizzata in Italia, si segnala che è in corso presso la X Commissione della Camera l'esame, in sede referente, delle proposte di legge A.C. 664 e A.C. 848 in materia di tutela dei prodotti italiani. Entrambe queste proposte prevedono l'istituzione di un marchio "cento per cento Italia" a tutela delle merci prodotte interamente nel territorio italiano.

[63]   recante “disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

[64]   recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, pubblicato nella Gazz. Uff. 16 marzo 2005, n. 62 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 14 maggio 2005, n. 80.

[65]   Regolamento recante organizzazione e disciplina dell'Agenzia nazionale del turismo, a norma dell'articolo 12, comma 7, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 2006, n. 131.

[66]   Gazz. Uff. 7 giugno 2006, n. 23 - Prima serie speciale.

[67]   Il DPCM di istituzione è stato firmato il 28 luglio 2006, e registrato alla Corte dei Conti il 7 settembre 2006 al registro n. 10, foglio n. 176.

[68]    Il decreto legge è in corso di conversione.

[69]    Gli enti minori centrali, locali e previdenziali non corrispondono esattamente a quelli inclusi nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

[70]    In base al principio della competenza economica, adottato dal sistema europeo dei conti (SEC95), i flussi sono registrati nel sistema dei conti allorché un valore economico è creato, trasformato o eliminato o allorché crediti e obbligazioni insorgono, sono trasformati o vengono estinti. Il criterio della competenza economica non coincide dunque né con il criterio della competenza (giuridica) né con il criterio della cassa adottati nei bilanci a livello nazionale.

[71]    Il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC95) è il Sistema armonizzato di contabilità nazionale, che permette una descrizione quantitativa completa e comparabile della situazione economica dei paesi membri dell'Unione europea (UE), attraverso un sistema integrato di conti di flussi e di conti patrimoniali definiti per l'intera economia e per raggruppamenti di operatori economici (settori istituzionali). Il SEC95 è stato approvato con regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996.

[72]   Cfr. articolo 25 del decreto-legge n. 223/2006.

[73]   Per ciò che attiene alla categoria dei consumi intermedi, la Corte ha rilevato come apparirebbe opportuna un’impostazione più attenta ad una più efficace utilizzazione delle limitate risorse a disposizione. In secondo luogo, le misure correttive di natura indifferenziata hanno determinato l’insorgere di regolazioni contabili e debitorie, conseguenti a situazioni di emergenza gestionale. Le amministrazioni, per far fronte alla mancanza di risorse finanziarie, tendono infatti a procedere ad acquisizioni di beni e servizi non coperte dai relativi impegni, scaricandone l’onere sugli esercizi successivi attraverso atti di riconoscimento di debito o la copertura ex post delle obbligazioni assunte. In terzo luogo, gli effetti restrittivi degli interventi attuati con le manovre correttive sono risultati compensati dal crescente utilizzo dei fondi generali di riserva e dei fondi a ripartizione.