Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali - A.C. 2272 - Normativa di riferimento e documentazione - Tomo II
Riferimenti:
AC n. 2272/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 130
Data: 27/03/2007
Descrittori:
COMMERCIO   PRIVATIZZAZIONI
SERVIZI E TERZIARIO   TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

Misure per il cittadino consumatore
e per agevolare le attività produttive
e commerciali

A.C. 2272

Normativa di riferimento
e documentazione

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 130

Tomo II

 

27 marzo 2007

 


Il presente dossier si articola in due tomi:

§       Tomo I, Schede di lettura;

§       Tomo II, Normativa di riferimento e documentazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla redazione del dossier hanno collaborato i dipartimenti Affari sociali, Ambiente, Cultura, Finanze, Istituzioni, Lavoro e Trasporti, nonché l’Ufficio Rapporti con l’unione europea (RUE)

 

Dipartimento Attività produttive

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: AP0124s2.doc

 


INDICE

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

Costituzione della Repubblica (artt. 114-133)3

Codice civile  (artt. 812, 1418, 1815, 2022, 2207, 2209, 2470, 2478, 2478-bis, 2513, 2545-octies, 2683-2695, 2810)15

Codice penale (art. 644)27

R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia. 29

R.D. 12 maggio 1927, n. 824 Approvazione del regolamento per la esecuzione del R.D.L. 9 luglio 1926, numero 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione. 39

R.D. 29 luglio 1927, n. 1814 Disposizioni di attuazione e transitorie del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia.41

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (art. 115)57

L. 14 novembre 1941, n. 1442 Istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri (art. 2)59

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 194)61

D.M. 12 settembre 1959 Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro  63

L. 12 marzo 1968, n. 478 Ordinamento della professione di mediatore marittimo (artt. 1, 4)65

L. 30 marzo 1971, n. 118 Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili (art. 13)67

L. 4 aprile 1977, n. 135 Disciplina della professione di raccomandatario marittimo (art. 6)69

L. 23 dicembre 1978, n. 833 Istituzione del servizio sanitario nazionale (art. 20)71

D.L. 30 giugno 1982, n. 390 Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (art. 2)73

L. 3 maggio 1985, n. 204 Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio (art. 2)75

L. 23 agosto 1988, n. 400 Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17)77

L. 3 febbraio 1989, n. 39 Modifiche ed integrazioni alla L. 21 marzo 1958, n. 253 , concernente la disciplina della professione di mediatore 8art. 2)79

L. 9 luglio 1990, n. 187 Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico (art. 7)81

L. 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativ (artt. 10-bis, 11, 14-21)83

L. 11 ottobre 1990, n. 289 Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi (art. 2)95

L. 23 luglio 1991, n. 223 Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro (artt. 4-5)97

L. 31 gennaio 1992, n. 59 Nuove norme in materia di società cooperative (art. 13)101

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada (artt. 78, 93-95, 101, 103, 210-19, 225-226)103

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada  (artt. 236, 245, 247)131

L. 29 dicembre 1993, n. 580 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art.  8)135

D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (artt. 8, 10. 191, 205)139

D.L. 12 maggio 1995, n. 163 Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni (art. 4)145

D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 , in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile. 147

L. 7 marzo 1996, n. 108 Disposizioni in materia di usura (artt. 2-3)165

L. 15 marzo 1997, n. 59 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (artt. 20-21)167

D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (artt. 4, 8)177

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali (art.56)179

L. 18 dicembre 1997, n. 440 Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (artt. 1, 4)181

L. 27 dicembre 1997, n. 449 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (art. 39)183

D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59. 191

D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 3)193

D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59. 195

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 23)205

D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59  207

D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93 Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione  217

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali233

D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358 Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della L. 8 marzo 1999, n. 50)235

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (art. 33-34-bis)245

D.M. 31 ottobre 2001 Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti.249

L. 28 marzo 2003, n. 53 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (art. 7)255

L. 5 giugno 2003, n. 131 Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (art. 8)257

D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30. 259

D.M. 1 dicembre 2004, n. 329 Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93  261

Circ. 2 marzo 2005, n. 12117 Normativa tecnica di riferimento per le attrezzature a pressione e per gli insiemi di cui alla direttiva 97/23/CEE e degli apparecchi semplici a pressione di cui alla direttiva 87/404/CEE e alla direttiva 90/488/CEE. 277

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale (art. 71)279

D.M. 18 aprile 2005 Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese. 281

Circ. 23 maggio 2005 Controllo della messa in servizio e verifiche successive, ai sensi del decreto ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329. 303

D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53 (artt. 1-3, 12, 15-22, 25, 27, 31)305

L. 28 novembre 2005, n. 246 Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 (art. 5)317

D.M. 21 dicembre 2005 Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di danza, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo, di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163.319

D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128 Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonchè all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n. 239 (artt. 16, 18)331

D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229 (art. 16)333

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (art. 255)335

D.L. 4 luglio 2006, n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. 337

L. 12 luglio 2006, n. 228 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione 8art. 1)401

L. 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (art. 1, co. 605, 610, 622, 1031, 10329. 403

 

Normativa comunitaria

Dir. 18 dicembre 1986, n. 86/653/CEE Direttiva del Consiglio  relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti409

Documentazione

Attività parlamentare

XIII – legislatura - A.C. N. 6956, (Governo), Modifica del regime giuridico degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi419

XV – Legislatura - A.C. 1428-1543-A, (on. Capezzone ed altri), Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività. 437

Autorità garante della concorrenza e del mercato

Segnalazione 18 ottobre 2001 Regolamentazione dell'attivita' degli agenti e rappresentanti del commercio (AS219)463

Segnalazione 4 novembre 2004 Disciplina normativa dell'attività di distribuzione di carburanti (AS283)465

Segnalazione 18 gennaio 2007 Normativa sulla distribuzione di carburanti (AS379)471

Corte di Giustizia europea

Corte DI GIUSTIZIA (quinta sezione) Sentenza 6 marzo 2003 nella causa C-485/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale frl tribunale civile e penale di Trento): Francesca Caprini contro Conservatore Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA)481

Conferenza Unificata

Parere sul decreto legge n. 7/2007 e sul disegno di legge recante misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale, Rep. 19/CU, 15 marzo 2007. 489

 

 

 


SIWEB

Documentazione


CAMERA DEI DEPUTATI

 ¾¾¾¾¾¾¾¾

N. 6956

¾

 

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dei trasporti e della navigazione

(BERSANI)

di concerto con il ministro per la funzione pubblica

(BASSANINI)

con il ministro delle finanze

(VISCO)

con il ministro della giustizia

(DILIBERTO)

e con il ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

(AMATO)

                       

 

Modifica del regime giuridico degli autoveicoli,
dei motoveicoli e dei rimorchi

                                                          

Presentato il 28 aprile 2000

                                                          

 

(Approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 17 marzo 2000)

 


 Onorevoli Deputati! - L'istituto giuridico del bene mobile registrato, applicato ai veicoli stradali, non trova riscontro in alcun Paese dell'Unione europea, né di conseguenza esiste, nei Paesi europei, un pubblico registro automobilistico appositamente costituito per l'iscrizione di tali beni. Esistono, invece, archivi in cui sono registrati i dati tecnici e di proprietà, allo scopo di potere rapidamente individuare il responsabile della circolazione di ciascun veicolo, abbinando alla targa di immatricolazione il numero del telaio del veicolo e l'identità del relativo proprietario.

        Anche in Italia, esiste, come negli altri Paesi europei, un archivio del tipo indicato, l'Archivio nazionale dei veicoli, istituito ai sensi degli articoli 225 e 226 del codice della strada, che svolge le identiche funzioni, annotando in capo a ciascun veicolo, identificato dalla targa fin dall'immatricolazione, tutti i trasferimenti di proprietà, la residenza dei proprietari, le revisioni effettuate dal veicolo, gli incidenti in cui è incorso, la data di cessazione della circolazione. E' altresì indicata l'identità dell'eventuale usufruttuario, del locatario e dell'eventuale venditore con patto di riservato dominio, al precipuo fine di consentire l'identificazione, in ogni momento, del soggetto responsabile della circolazione del veicolo, tant'è vero che lo stesso Archivio è in costante collegamento telematico con le Forze di polizia.

        Nel nostro Paese, peraltro, esiste anche il pubblico registro automobilistico, dove i veicoli, pur già registrati nell'Archivio nazionale dei veicoli, devono essere nuovamente registrati a cura dei proprietari, in conformità alla disciplina civilistica dei beni mobili registrati, che prevede la trascrizione, fra gli altri, dei contratti di trasferimento della proprietà e costitutivi o modificativi di diritti reali immobiliari, ai fini dell'opponibilità nei confronti dei terzi, per dirimere i possibili conflitti fra gli interessati al medesimo bene, secondo una complessa disciplina giuridica.

        L'inclusione degli autoveicoli fra i beni mobili registrati (ai sensi dell'articolo 2683, primo comma, numero 3), del codice civile del 1942), con il conseguente obbligo di iscrizione nel pubblico registro automobilistico previsto dal regio decreto n. 1814 del 1927, sembra peraltro poter essere rivisitata in considerazione dei notevoli mutamenti che hanno caratterizzato il ruolo e la diffusione degli autoveicoli, che si sono moltiplicati e che hanno visto vertiginosamente aumentare la velocità di circolazione giuridica (più di sei milioni di immatricolazioni e di trasferimenti di proprietà successivi, nell'ultimo anno), amplificando enormemente i problemi di tutela della sicurezza della circolazione, anche sotto il profilo della identificabilità del responsabile della circolazione di ogni singolo veicolo. Parallelamente, è venuta scemando, nell'attuale società, la rilevanza dei medesimi veicoli sotto il profilo della garanzia dei crediti e l'istituto dell'iscrizione immobiliare è divenuto del tutto desueto. Il fatto è che, ormai, quasi più nessuno iscrive ipoteche sui veicoli e quasi tutti, invece, preferiscono più moderni ed efficienti sistemi di finanziamento all'acquisto.

        Il regime della trascrizione dei contratti e degli atti indicati nel pubblico registro automobilistico e dell'iscrizione dei veicoli in entrambi i registri ha evidenziato, nel corso degli anni, gravissimi problemi quanto alla inammissibile durata delle procedure, alla complessità e onerosità degli adempimenti per gli interessati ed alla sostanziale inefficacia rispetto alla tutela degli interessi pubblici tutelati.

        Il Governo ha quindi dato avvio, nell'ambito del processo di semplificazione dei procedimenti amministrativi innescato dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, ad una incisiva riforma dei profili procedimentali della descritta disciplina, al fine di garantire la celerità e razionalità del procedimento, limitando allo stretto necessario gli adempimenti dei privati e potenziando l'efficacia dell'attività degli uffici periferici del Ministero dei trasporti e della navigazione. In particolare, sono stati recentemente licenziati dal Governo due regolamenti di semplificazione, di prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, concernenti il diretto invio a casa dell'interessato del duplicato della patente o della carta di circolazione smarrita, sottratta o distrutta. Un ulteriore e più impegnativo regolamento del Governo, peraltro ancora in fase di studio, istituirà lo "sportello telematico dell'automobilista", collegando telematicamente in rete circa 4100 sportelli sparsi sull'intero territorio nazionale, di cui 3900 presso studi di consulenza automobilistica, 103 (uno per provincia) presso gli uffici provinciali del Ministero dei trasporti e della navigazione e 103 presso gli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico. La possibilità di istituire sportelli anche presso i concessionari delle case automobilistiche consentirà di istituire più di altri 1000 punti di erogazione del servizio sull'intero territorio. A seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, gli utenti potranno recarsi al più vicino sportello telematico ed ottenere in tempo reale i certificati di proprietà e le carte di circolazione.

        La semplificazione in via regolamentare, peraltro, si è finora arrestata di fronte al particolare regime giuridico civilistico degli autoveicoli ed al conseguente obbligo di iscrizione contemporanea dei veicoli in due registri e di trascrizione dei relativi atti. In particolare, l'attuale doppia iscrizione determina l'esistenza in vita di due archivi e di due strutture organizzative di gestione, aventi compiti differenziati (l'uno prevalentemente relativo alla circolazione, l'altro al regime della proprietà), ma implicanti i medesimi oneri organizzativi e di comunicazione, anche con riguardo ai passaggi di proprietà. Si impone pertanto l'unificazione dei due archivi, al fine di far venire meno un inutile dispendio di risorse a carico dell'erario, finanziato in entrambi i casi anche con la previsione di oneri posti a carico dei singoli utenti privati, oltreché con il ricorso alla fiscalità generale. Solo così, inoltre, sarà possibile consentire l'ulteriore snellimento degli adempimenti dei cittadini.

        In particolare, la scelta che si impone è quella dell'abolizione dell'obbligo di iscrizione e trascrizione nel pubblico registro automobilistico, disposta dal codice civile, che si sovrappone all'altra secondo una complessa disciplina, non più attuale, afferendo ad un regime di circolazione giuridica e di garanzia dei crediti non rispondente alle odierne esigenze del commercio giuridico, e neppure idonea a garantire la perseguita tutela delle parti contraenti e dei terzi alla luce dei numerosissimi episodi di truffa in danno dei consumatori, connessi alla ripetuta vendita del veicolo prima della trascrizione, o di intestazione di decine di veicoli a cittadini ignari, talvolta ad opera della criminalità organizzata per dissimulare il proprio patrimonio, nonché alla luce degli altri innumerevoli ulteriori inconvenienti riscontrati, ad esempio, in caso di fallimento del concessionario dopo la vendita e il pagamento del prezzo, ma prima della relativa trascrizione. Tutti gli episodi descritti, in realtà, trovano una matrice comune nella stessa natura dell'istituto giuridico derivante dalla qualificazione di "bene mobile registrato" che si va ad eliminare, che impone la successiva trascrizione, a fini di opponibilità ai terzi, di un atto contrattuale già perfetto ed efficace fra le parti, oltretutto oggi sottoposto a verifica notarile, con i conseguenti relativi oneri finanziari, ma limitatamente all'accertamento dell'identità del solo venditore. Risultano, pertanto, ampiamente superati sia il regime giuridico di circolazione, già venuto meno, ad esempio, per le imbarcazioni di minore dimensione, sia il pubblico registro automobilistico, a cui va peraltro riconosciuto di avere svolto a decorrere dagli "anni venti", un ruolo fondamentale nel tentativo, poi ampiamente riuscito, di far diventare l'auto un bene di massa attraverso la rateizzazione del prezzo di acquisto con garanzia ipotecaria.

        La descritta anomalia dell'attuale assetto giuridico, organizzativo e procedimentale produce lungaggini burocratiche a costi elevati, colpisce le operazioni di compravendita dei veicoli, ostacola la naturale espansione del mercato dell'auto, crea difficoltà all'industria ed agli operatori.

        Un ulteriore grave ostacolo alla circolazione giuridica degli autoveicoli è costituito dai pesanti oneri economici connessi, causati dall'apposizione delle marche da bollo sugli atti afferenti ad entrambi i registri e sulle relative domande, nonché dagli onorari notarili e dalle tariffe amministrative applicate. Ciò appare particolarmente grave rispetto all'attuale esigenza di un rapido ricambio del parco auto circolante, al fine di limitare l'inquinamento ambientale e di garantire la sicurezza stradale, in conformità alle prescrizioni comunitarie. Solo attraverso una maggiore facilità e fluidità della compravendita dei vecchi veicoli già a norma sarà, infatti, possibile innescare un circuito economico in grado di favorire anche l'acquisto dei veicoli di nuova fabbricazione, con indubitabili vantaggi ambientali ed economico-occupazionali.

        Sotto entrambi i profili, è quindi apparso necessario intervenire con lo strumento legislativo, per completare ed integrare il processo di semplificazione regolamentare in corso, eliminando radicalmente il regime giuridico di bene mobile registrato relativamente agli autoveicoli, mediante l'abrogazione delle relative disposizioni del codice civile, e quindi del citato articolo 2683 del codice civile e delle altre disposizioni di legge che fino ad oggi impongono l'iscrizione e la trascrizione nel pubblico registro automobilistico, facendo venire meno, conseguentemente, le relative imposte di bollo, che oggi gravano pesantemente sulla compravendita degli autoveicoli. Conseguentemente, il provvedimento riconduce la disciplina degli autoveicoli al comune regime dei beni mobili, concentrando sull'archivio nazionale dei veicoli, che ha già dimostrato di assolvere egregiamente le proprie funzioni in materia di circolazione, anche le attuali ineludibili esigenze di certezza circa la titolarità dei diritti relativi: lo stesso archivio, in particolare, include già i dati relativi ai trasferimenti di proprietà ed alle principali vicende giuridiche del bene; risulta pertanto sufficiente prevedere l'annotazione di talune ulteriori vicende giuridiche, quali il sequestro conservativo e il pignoramento.

        La nuova disciplina, al contrario del precedente sistema, sancisce la predetta esigenza di pubblicità sanzionando la mancata annotazione sulla carta di circolazione e la mancata registrazione dei relativi dati nell'Archivio nazionale dei veicoli in via amministrativa e attribuendo ai precedenti dati, in sintonia con la nuova qualifica del bene, un mero valore di pubblicità a fini di sola notizia sotto il profilo civilistico.

        Il presente disegno di legge, in sintesi, si prefigge di innovare radicalmente il sistema speciale in esame e di ricondurlo ai più generali istituti civilistici nonché alle previsioni già presenti in tutti i Paesi europei:

 

            eliminando, per i veicoli stradali, il regime giuridico del bene mobile registrato;

 

            abolendo, di conseguenza, il pubblico registro automobilistico;

 

            attribuendo al già esistente Archivio nazionale dei veicoli valore analogo a quello ricoperto dai corrispondenti archivi degli altri Stati europei;

 

            riducendo, in definitiva, i tempi ed i costi delle pratiche automobilistiche, per riportarle a livelli di efficienza confrontabili con quelli degli altri Paesi.

 

        Il provvedimento, in particolare, si compone di sette articoli.

        L'articolo l dispone, in relazione ai veicoli stradali, il superamento del regime giuridico previsto dal codice civile per i beni mobili registrati; conseguentemente è abolito il pubblico registro automobilistico presso l'Automobile Club d'Italia, che è sostituito in tutti i riferimenti normativi dall'Archivio nazionale dei veicoli già esistente presso il Ministero dei trasporti e della navigazione con analoghe funzioni.

        L'articolo 2 salvaguarda il mantenimento del rapporto di pubblico impiego del personale dell'Automobile Club d'Italia addetto al pubblico registro automobilistico, che potrà anche avvalersi del vigente regime della mobilità.

        L'articolo 3 disciplina l'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione alle nuove fattispecie.

        L'articolo 4 rinvia ad uno o più regolamenti ad efficacia delegificante da adottare, anche ai sensi dell'articolo 20 della citata legge n. 59 del 1997, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per procedere all'adeguamento della disciplina di settore in conseguenza della soppressione dell'obbligo di trascrizione dei veicoli stradali presso il pubblico registro automobilistico e per disciplinare la necessaria fase transitoria.

        L'articolo 5 stabilisce le sanzioni pecuniarie e accessorie, in caso di violazione della nuova disciplina basata sull'iscrizione all'Archivio nazionale dei veicoli, in conformità alle disposizioni del codice della strada e al recente decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante la depenalizzazione dei reati minori e la riforma del sistema sanzionatorio.

        L'articolo 6 dispone l'abrogazione delle norme del codice civile che prevedono l'applicazione dell'istituto giuridico del bene mobile registrato ai veicoli stradali, l'abrogazione del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e delle relative norme di attuazione, nonché l'abrogazione delle norme del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione che disciplinano l'immatricolazione, il trasferimento di proprietà e la cessazione della circolazione dei veicoli stradali.

        L'articolo 7 prevede la copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dall'applicazione della legge.

 

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

 

 

A) Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.

 

          Il disegno di legge abolisce il regime giuridico del bene mobile registrato per quanto riguarda i veicoli stradali e, conseguentemente, il pubblico registro automobilistico.

          Nel testo sono abrogate esplicitamente:

 

              le disposizioni del codice civile di cui alla rubrica della sezione I del capo III del titolo I del libro sesto, e agli articoli 2683, 2695 e 2810, nella sola parte relativa all'obbligo di trascrizione dei veicoli stradali, quali beni mobili da registrare;

 

              il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, ad eccezione dell'articolo 29, istitutivo del pubblico registro automobilistico;

 

              il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, recante disposizioni di attuazione del regio decreto-legge n. 436 del 1927, convertito dalla legge n. 510 del 1928;

 

              l'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni, recante l'istituzione dell'archivio magnetico centrale del pubblico registro automobilistico.

 

          Infine, sono abrogati l'articolo 78, comma 1, ultimo periodo, l'articolo 93, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12, l'articolo 94, l'articolo 95, l'articolo 101, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e l'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni, nonché l'articolo 245 e l'articolo 247 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni. E' fatto conseguentemente rinvio ad uno o più regolamenti ministeriali di attuazione per l'adeguamento della relativa disciplina, in conseguenza della soppressione dell'obbligo di trascrizione dei veicoli stradali presso il pubblico registro automobilistico.

 

 

B) Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente.

 

          Il presente disegno di legge si prefigge di mettere in linea il nostro Paese con gli altri Stati europei dove non esiste un pubblico registro automobilistico appositamente costituito per l'iscrizione dei veicoli stradali, ma un unico archivio in cui sono registrati dati tecnici e proprietà, al fine di individuare rapidamente il responsabile della circolazione di ciascun veicolo.

          Le modifiche apportate all'ordinamento vigente sono volte, pertanto, ad eliminare le duplicazioni di funzioni fra il pubblico registro automobilistico e l'Archivio nazionale dei veicoli del Ministero dei trasporti e della navigazione, con notevole risparmio di tempo e di costi che incidono sugli operatori del settore e sugli utenti, nell'effettuazione delle operazioni di compravendita, di immatricolazione e di passaggio di proprietà dei veicoli stradali.

 

 

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

 

          La norma proposta attua un'armonizzazione con gli altri ordinamenti nazionali in ambito comunitario, dove non è previsto l'istituto giuridico del bene mobile registrato applicato ai veicoli stradali.

 

 

D) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

 

          La norma è compatibile con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale, non incidendo su materie riservate alla legislazione regionale.

 

 

E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

 

          I singoli interventi previsti in materia non sono interessati dal trasferimento in atto.

 

 

F) Valutazione dell'impatto amministrativo.

 

          Scopo della norma è quello di eliminare l'anomalia dell'attuale assetto organizzativo che prevede lo svolgimento di analoghe funzioni in capo a soggetti diversi (pubblico registro automobilistico e uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione) con duplicazione dei tempi burocratici e aumento dei costi per i cittadini, per quanto concerne l'immatricolazione e i passaggi di proprietà dei veicoli stradali. L'abolizione del pubblico registro automobilistico e l'attribuzione al già esistente Archivio nazionale dei veicoli delle funzioni di valore analogo a quello ricoperto dai corrispondenti archivi degli altri Stati europei consentiranno di ridurre i tempi e i costi delle pratiche automobilistiche e di aumentare l'efficienza delle strutture amministrative interessate senza creare ulteriori oneri organizzativi per le medesime.


RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni)

 

 

          Le minori entrate fiscali derivanti dall'abolizione del pubblico registro automobilistico sono quantificabili in una cifra massima pari a 230 miliardi di lire annue.

          Tenuto conto, infatti, che per il disbrigo delle pratiche automobilistiche di competenza del pubblico registro automobilistico annualmente vengono effettuate circa cinque milioni e settecentocinquantamila operazioni, di cui due milioni e cinquecentocinquantamila per passaggi di proprietà, tre milioni per immatricolazioni, duecentomila per reimmatricolazioni, e che la spesa complessiva in valori bollati per ogni singola operazione ammonta a lire 40 mila, l'introito totale delle entrate fiscali che verranno meno a seguito della abolizione del pubblico registro automobilistico risulta pertanto pari ad un ammontare di 230 miliardi di lire.

          Alla copertura delle predette minori entrate, valutate in annue lire 230 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede per il medesimo anno, quanto a lire 100 miliardi mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente e quanto a lire 130 miliardi con riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.

          Per gli anni successivi al 2001 si provvede interamente con il Fondo speciale di parte corrente.

 

 

 

 

 

 


DISEGNO DI LEGGE

           

 

 

Art. 1.

(Regime giuridico degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi).

        1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi cessano di essere sottoposti alle disposizioni riguardanti i beni mobili registrati, di cui all'articolo 2683, numero 3), e all'articolo 2810, commi secondo, per la parte relativa agli autoveicoli, e terzo, del codice civile. Ai predetti beni si applicano, a norma del terzo comma dell'articolo 812 del codice civile, le disposizioni sui beni mobili.

        2. Gli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo ed il pignoramento dei beni di cui al comma 1 sono soggetti ad annotazione sulla carta di circolazione e a registrazione nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, a fini di sola notizia, secondo le modalità di cui all'articolo 4.

        3. Il pubblico registro automobilistico di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni, è abolito.

 

Art. 2.

(Personale del pubblico registro automobilistico).

        1. Al personale dell'Automobile Club d'Italia, già utilizzato per il funzionamento del pubblico registro automobilistico, che conserva il rapporto di impiego, si applicano le procedure di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

 

Art. 3.

(Disposizioni in materia fiscale).

        1. Agli atti di cui al comma 2 dell'articolo 1 continua ad applicarsi l'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

 

Art. 4.

(Norme di attuazione).

        1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate disposizioni per la disciplina del procedimento di immatricolazione, di annotazione e registrazione del contenuto degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 1, di perdita del possesso e di cessazione della circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, nonché per lo smarrimento, la sottrazione, la distruzione, il deterioramento della carta di circolazione e per il trasferimento di residenza dell'intestatario della carta di circolazione. Con gli stessi regolamenti sono disciplinati i tempi e le modalità del trasferimento dei dati dal pubblico registro automobilistico all'Archivio nazionale dei veicoli e le altre norme transitorie eventualmente necessarie.

 

Art. 5.

(Sanzioni).

        1. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentoseimila a lire duemilioniquattrocentoventiquattromila. Alla medesima sanzione è soggetto il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà d'acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

        2. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice senza che sulla relativa carta di circolazione siano riportate le prescritte indicazioni sulle caratteristiche del rimorchio medesimo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventunomiladuecento a lire quattrocentottantaquattromilaottocento.

        3. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli o rimorchi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentoseimila a lire duemilioniquattrocentoventiquattromila. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

        4. Chi abbandona il proprio veicolo e non rispetta l'obbligo di conferimento ad uno dei centri di raccolta autorizzati conseguente alla cessazione dalla circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentoseimila a lire duemilioniquattrocentoventiquattromila. Alla medesima sanzione sono soggetti i gestori dei centri di raccolta e vendita degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi che alienano, smontano o distruggono gli stessi mezzi senza avere prima restituito la targa e la carta di circolazione al competente ufficio, qualora non vi abbiano provveduto i titolari.

        5. L'acquirente di uno dei diritti di cui al comma 2 dell'articolo 1 che omette di effettuare l'annotazione e la registrazione previste al medesimo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni. La predetta sanzione è ridotta della metà qualora l'adempimento sia effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito con i regolamenti di cui all'articolo 4.

 

Art. 6.

(Abrogazioni e disposizioni transitorie).

        1. Le disposizioni della presente legge e dei regolamenti di cui all'articolo 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi e comunque non prima del 1^ gennaio 2001. A decorrere dalla stessa data sono abrogati:

 

                a) nel codice civile, nella rubrica della sezione I del capo III del titolo I del libro sesto le parole: "e agli autoveicoli"; il numero 3) dell'articolo 2683; al primo comma dell'articolo 2695, le parole: ", e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli"; al secondo comma dell'articolo 2810, le parole: "e gli autoveicoli" e il terzo comma dell'articolo 2810;

 

                b) il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, ad eccezione dell'articolo 29;

 

                c) il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;

 

                d) l'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni;

 

                e) l'articolo 78, comma 1, ultimo periodo, l'articolo 93, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12, l'articolo 94, l'articolo 95, l'articolo 101, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e l'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

 

                f) l'articolo 245 e l'articolo 247 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.

 

Art. 7.

(Copertura finanziaria).

        1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 3, della presente legge, valutate in lire 230 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede:

 

                a) per l'anno 2001, quanto a lire 100 miliardi, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale", iscritta, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze e, quanto a lire 130 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488;

 

                b) per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale", iscritta, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

 

        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 


CAMERA DEI DEPUTATI

 ¾¾¾¾¾¾¾¾

N.  1428-1543-A

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

n. 1428, d'iniziativa dei deputati

CAPEZZONE, AFFRONTI, BARANI, BARATELLA, BELTRANDI, BENVENUTO, BERNARDO, BOATO, BRUNO, BUCCHINO, BUEMI, BUGLIO, CHICCHI, CIALENTE, DATO, DEL BUE, D'ELIA, DI CENTA, FEDELE, FISTAROL, FRANCESCATO, FRANZOSO, GALEAZZI, GOZI, GRASSI, LAZZARI, LEDDI MAIOLA, LO MONTE, LUCCHESE, LULLI, LUSETTI, MANCINI, MELLANO, RICARDO ANTONIO MERLO, MERLONI, MURA, MURGIA, NUCARA, PERTOLDI, POLETTI, PORETTI, RICEVUTO, RIVOLTA, NICOLA ROSSI, RUGGERI, SAGLIA, SANGA, TESTA, TOMASELLI, TREPICCIONE, TURCO, VALDUCCI, VERINI, VICO, VILLARI, VIOLA

Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività

                                  

Presentata il 20 luglio 2006

                                  

e

PROPOSTA DI LEGGE

n. 1543, d'iniziativa dei deputati

ALLASIA, FAVA, PINI

Disposizioni per la semplificazione delle procedure
per l'avvio di attività di impresa

                                  

Presentata il 1o agosto 2006

                                  

(Relatore: CAPEZZONE)

                                                                                                                                   

NOTA: La X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), il 25 gennaio 2007, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 1428. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 1543 si veda il relativo stampato.

 


PARERI DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

 

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il progetto di legge n. 1428, nel testo risultante dagli emendamenti approvati e rilevato che:

                esso è sottoposto all'attenzione del Comitato in virtù della richiesta proveniente dalla X Commissione, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6-bis, in quanto reca l'autorizzazione al Governo per l'adozione di un regolamento modificativo del provvedimento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447;

                reca un contenuto omogeneo, volto ad incidere sulla istituzione dello sportello unico per le imprese, su tempi e modalità di svolgimento dei procedimenti ad esso affidati nonché, all'articolo 2, sui termini di efficacia della dichiarazione di inizio attività relativa a specifici settori economici;

                si inserisce in un tessuto normativo particolarmente complesso in quanto la materia è già stata interessata da un processo di delegificazione cui si è aggiunta, in tempi recenti, una disposizione di delega legislativa (articolo 5, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 24), relativa al rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive, che prevede anche la delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa; peraltro, il termine di esercizio di tale delega, originariamente indicato nel 16 giugno 2007, è stato differito al 31 dicembre 2007 dal decreto-legge n. 173 del 2006;

                nell'autorizzare il Governo ad emanare un regolamento delegificato modificativo del precedente, sono opportunamente formulate le ulteriori «norme generali regolatrici della materia», ma non viene effettuato un coordinamento con la normativa esistente (peraltro profondamente diversa dall'originaria disciplina autorizzatoria), come invece richiesto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, punto 3 lettera f), secondo cui va chiarito «1) ove possibile, le parti dell'atto secondario che sono abrogate; 2) se la modifica comporta anche un aggiornamento dei principi della delegificazione»;

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione;

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 1, comma 1, lettera l) - che rinvia alle «sanzioni previste dagli articoli 20, commi 9 e 10, e 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni» - si corregga il richiamo normativo, atteso che il decreto legislativo n. 29 del 1993 è stato abrogato con il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (articolo 72), che ne ha interamente sostituito le disposizioni.

        Il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            al medesimo articolo 1, comma 1 - ove si autorizza il Governo ad emanare un regolamento delegificato modificativo del precedente regolamento n. 447 del 1998 - dovrebbe valutarsi l'opportunità, nel riformulare il complessivo quadro delle norme generali regolatrici della materia, ormai non più rinvenibile nel testo della precedente norma autorizzatoria (ovvero l'articolo 20, comma 8 della legge n. 59 del 1997, il cui contenuto è stato integralmente modificato dalla legge n. 229 del 2003), di evitare prescrizioni estremamente puntuali e di dettaglio, circostanza questa che non risponde alle finalità ed agli obiettivi propri del procedimento di delegificazione;

            dovrebbe altresì valutarsi l'opportunità di un coordinamento con i contenuti della delega recata dall'articolo 5 della legge di semplificazione per il 2005; tale ultima disposizione, infatti, prevede l'adozione di decreti legislativi «per il riassetto delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, a esclusione di quelli fiscali, previdenziali, ambientali e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di datori di lavoro», ed indica come principi e criteri direttivi anche la «delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa»;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 2, comma 2 - ove si novella il comma 3 dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se l'ampliamento del termine ivi previsto debba avere un carattere assolutamente generale, come nell'attuale formulazione, oppure vada circoscritto solo a specifici procedimenti amministrativi quali, ad esempio, quelli oggetto della proposta di legge in esame.

 

(Parere espresso il 28 novembre 2006)

                                     

                                 

 

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il progetto di legge n. 1428, nel nuovo testo trasmesso dalla Commissione in data 20 dicembre 2006, come risultante dagli emendamenti approvati, da ultimo, nella seduta del 19 dicembre e ricordato che sul medesimo progetto di legge il Comitato si era già espresso nella seduta del 28 novembre 2006;

             richiamato il proprio parere, cui la Commissione ha peraltro provveduto a dare quasi integrale recepimento;

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento con riguardo ai nuovi contenuti del testo in esame, non vi sia nulla da osservare.

 

(Parere espresso il 17 gennaio 2007)

                                     

                                 

 

 

PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

 

         Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 1428 Capezzone ed abbinata, recante modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività;

            considerato che sulle attività riconducibili allo «sportello unico» per le imprese confluiscono e si coordinano atti ed adempimenti facenti capo a diverse competenze e responsabilità delle amministrazioni deputate alla cura degli interessi pubblici coinvolti e che tali atti e adempimenti possono interessare, quanto alla materia trattata, competenze legislative sia statali che regionali;

            rilevato che per alcuni aspetti le disposizioni del provvedimento in esame appaiono riconducibili alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», che le lettere g) ed r) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

            ritenuto pertanto necessario individuare una soluzione che consenta di salvaguardare le competenze legislative regionali attinenti all'articolata materia della liberalizzazione dell'attività di impresa e demandate alla loro competenza concorrente o esclusiva;

            rilevato inoltre che sulla stessa materia l'articolo 5, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (legge di semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), è stata conferita al Governo una delega, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2007, volta alla semplificazione delle disposizioni, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e per il rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive, con esclusione degli adempimenti amministrativi fiscali, previdenziali, ambientali e di quelli gravanti sulle imprese in qualità di datori di lavoro;

             osservato, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), secondo periodo, che la attribuzione al Sindaco della qualifica di responsabile del procedimento unico, ivi prevista nel caso in cui il comune non abbia provveduto alla istituzione della struttura unica, appare in contrasto con il principio della separazione della responsabilità amministrativa da quella politica;

            osservato che l'articolo 2 della proposta di legge in esame reca modifiche testuali all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990; in particolare, mentre il comma 1 appare limitare la propria efficacia ai soli procedimenti amministrativi riconducibili alla materia oggetto della proposta di legge in esame, i commi 2 e 3 - quest'ultimo recante fra l'altro la disciplina di un principio già esistente nell'ordinamento amministrativo - incidono sulla disciplina generale del procedimento amministrativo, rischiando così di alterarne la complessiva organicità, come definita dalla legge stessa;

            ritenuto pertanto che le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 rischiano di intervenire in modo frammentario e disorganico sulla disciplina del procedimento amministrativo, la cui competenza è attribuita alla I Commissione;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare i contenuti della proposta di legge in esame con quelli di cui alla delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

            b) valuti la Commissione di merito, al fine di favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze statali e regionali in materia, l'esigenza di prevedere l'adozione di intese o accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione;

            c) valuti la Commissione di merito, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), secondo periodo, l'opportunità di escludere che possa essere attribuita al sindaco la qualifica di responsabile del procedimento unico;

            d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di limitare l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 ai soli procedimenti amministrativi attinenti alla materia oggetto della proposta di legge.

(Parere espresso il 24 ottobre 2006)

                                     

                                 

 

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 1428 Capezzone ed abbinata, recante modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività;

            richiamato il parere espresso in data 24 ottobre 2006;

            tenuto conto che le modificazioni apportate al testo del provvedimento dalla X Commissione non hanno recepito l'osservazione, contenuta nel parere richiamato, con cui si invitava la stessa Commissione, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), secondo periodo, a valutare l'opportunità di escludere che possa essere attribuita al sindaco la qualifica di responsabile del procedimento unico;

            considerato indispensabile il rispetto del principio cardine del diritto amministrativo, previsto dagli articoli 1 e 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui la responsabilità politica deve essere tenuta rigorosamente distinta da quella amministrativa, evitando ogni forma di commistione al riguardo, che invece si verificherebbe qualora si dovesse attribuire al sindaco la qualifica di responsabile del procedimento unico, nel caso in cui il Comune non abbia provveduto alla istituzione della struttura unica;

            considerato inoltre che la X Commissione non ha recepito l'osservazione, contenuta nel parere richiamato, volta a valutare l'opportunità di coordinare i contenuti della proposta di legge in esame con quelli di cui alla delega sulla medesima materia, prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (legge di semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), finalizzata alla semplificazione delle disposizioni, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e per il rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive, con esclusione degli adempimenti amministrativi fiscali, previdenziali, ambientali e di quelli gravanti sulle imprese in qualità di datori di lavoro;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            sia espressamente esclusa, all'articolo 1, comma 1, lettera a), secondo periodo, la possibilità che possa essere attribuita al sindaco la qualifica di responsabile del procedimento unico.

 

(Parere espresso il 24 gennaio 2007)

                                     

                                 

 

 

PARERI DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

 

        La II Commissione,

            esaminata la proposta di legge n. 1428 nel testo risultante dagli emendamenti approvati, così come trasmesso dalla Commissione Attività produttive;

            ravvisata la sussistenza di profili di propria competenza, limitatamente alle lettere l) e n) dell'articolo 1, comma 1, nonché all'articolo 2, comma 3;

            valutato che gli accertamenti di cui alla summenzionata lettera l) dell'articolo 1, comma 1, a carico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche per inosservanza dei termini procedimentali, non appaiono adeguatamente determinati in ordine al principio di tassatività;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare la lettera l) dell'articolo 1, comma 1, nel senso di escludere esplicitamente che dai previsti accertamenti dell'inosservanza dei termini procedimentali possano derivare fattispecie di illecito disciplinare ulteriori rispetto a quelle previste ovvero meccanismi automatici di irrogazione delle stesse.

 

(Parere espresso il 16 novembre 2006)

                                     

                                 

 

 

        La II Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1428 nel testo risultante dagli emendamenti approvati nella seduta del 19 dicembre 2006 dalla Commissione Attività produttive;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

(Parere espresso il 23 gennaio 2007)

                                     

                                 

 

 

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

 

        La V Commissione,

            sull'ulteriore nuovo testo elaborato dalla Commissione di merito:

            rilevato che le previsioni di cui alla lettera q) dell'articolo 1 appaiono idonee ad evitare che si verifichino minori entrate a carico delle pubbliche amministrazioni e a rafforzare l'effettività della clausola di invarianza di cui all'articolo 4;

            esprime

NULLA OSTA

                                     

                                 

 

 

PARERI DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

 

PARERE FAVOREVOLE

 

(Parere espresso il 7 novembre 2006)

                                     

                                 

 

NULLA OSTA

(Parere espresso il 17 gennaio 2007)

 

                                     

                                 

 

 

PARERI DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

 

        La VIII Commissione,

            esaminata, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, la proposta di legge n. 1428, concernente «Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività», nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla X Commissione;

            rilevato che l'articolo 1 della proposta di legge è suscettibile di incidere direttamente su ambiti di competenza della VIII Commissione, con particolare riferimento alla materia urbanistica e al profilo della tutela dell'ambiente;

            valutato positivamente il fatto che, tra i procedimenti attivabili presso lo sportello unico ai fini dell'insediamento di attività produttive, il nuovo testo del citato articolo 1 riguarda esclusivamente il procedimento di autocertificazione (disciplinato dall'articolo 6 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447) e non anche, come nel testo originario, il procedimento autorizzatorio (di cui all'articolo 4 del medesimo regolamento);

            condivisa la finalità di semplificazione amministrativa del citato articolo 1, perseguita in particolare attraverso la riduzione dei termini previsti dalla normativa vigente, decorsi i quali la realizzazione del progetto si intende autorizzata in assenza di comunicazione di motivato dissenso [lettere f) e g)];

            rilevato che, con riferimento alla materia urbanistica, nei casi in cui debba essere presentata la denuncia di inizio attività edilizia, occorre un coordinamento tra il procedimento di autocertificazione attivabile presso lo sportello unico e il procedimento della dichiarazione di inizio attività (DIA) edilizia, disciplinato dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380);

            valutata positivamente la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), relativa all'adozione da parte dei comuni di un sistema di monitoraggio dell'attività dello sportello unico e segnalata l'opportunità che il Governo informi il Parlamento circa il funzionamento delle nuove misure di semplificazione, anche al fine dell'adozione di ulteriori iniziative normative nella direzione indicata dal provvedimento;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera c), siano aggiunte le seguenti:

            «c-bis) con riferimento al procedimento di cui all'articolo 6, prevedere che, nei casi in cui la normativa vigente contempli la presentazione della denuncia di inizio attività edilizia, sia garantita l'applicazione del relativo procedimento, di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento in particolare ai termini, al contenuto della documentazione da presentare e al termine massimo di efficacia della denunzia di inizio attività;

            c-ter) con riferimento all'articolo 6, comma 6, in considerazione dei potenziali effetti per l'ambiente che potrebbero derivare anche dallo svolgimento di ordinarie attività produttive, attribuire alle regioni il compito di individuare le attività con specifiche implicazioni di carattere ambientale, in relazione alle quali garantire l'applicazione dei termini contemplati dalla normativa vigente»;

            2) dopo l'articolo 2, sia aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, trasmette una relazione al Parlamento sul funzionamento delle nuove procedure di semplificazione amministrativa, con particolare riferimento agli effetti, in rapporto all'aumento del ricorso al procedimento di autocertificazione, della riduzione dei termini di cui all'articolo 6, commi 6 e 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447».

 

(Parere espresso il 7 novembre 2006)

 

                                     

                                 

 

        La VIII Commissione,

            esaminata, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, la proposta di legge n. 1428, concernente «Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività», nel testo risultante dagli ulteriori emendamenti approvati dalla X Commissione;

            preso atto che il testo recepisce le condizioni espresse dalla VIII Commissione nel suo parere del 7 novembre 2006;

            valutato positivamente, in particolare, l'articolo 3, che prevede che il Governo trasmetta una relazione al Parlamento circa il funzionamento delle nuove misure di semplificazione, anche al fine dell'adozione di ulteriori iniziative normative;

            preso atto, pertanto, che il testo si muove nella giusta direzione, in quanto risulta in grado di coniugare un intervento di semplificazione normativa e procedurale con il necessario rigore nel settore edilizio, urbanistico ed ambientale;

        esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

(Parere espresso il 16 gennaio 2007)

                                     

                                 

 

 

PARERI DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

 

PARERE FAVOREVOLE

 

(Parere espresso il 24 ottobre 2006)

                                     

                                 

 

PARERE FAVOREVOLE

 

(Parere espresso il 16 gennaio 2007)

                                     

                                 

 

 

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE

PER LE QUESTIONI REGIONALI

 

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo della proposta di legge n. 1428, come modificato a seguito degli emendamenti approvati dalla X Commissione Attività produttive della Camera;

            considerato che il testo proposto autorizza il Governo ad adottare norme regolamentari in materia di sportello unico per le imprese, recanti modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998, volte a conseguire una semplificazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico per le attività produttive, ad abbreviare i relativi termini ed ad estendere il ricorso all'autocertificazione e alla dichiarazione di inizio attività;

            rilevato che il testo stabilisce altresì le disposizioni tese ad apportare modifiche alla disciplina prevista dall'articolo 19 della legge 241 del 1990 in materia di dichiarazione di inizio attività;

            preso atto che la legge costituzionale n. 3 del 2001 ha posto in essere una sostanziale riforma del Titolo V della Costituzione apportando una nuova formulazione dell'articolo 117, che riconduce alla competenza esclusiva o concorrente dello Stato le sole materie di cui all'articolo 117, commi 2 e 3, riconoscendo alla competenza esclusiva delle regioni le restanti materie o ambiti di interesse non espressamente contemplati dalle predette disposizioni costituzionali;

            preso atto che il contenuto del testo risultante dagli ulteriori emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella seduta del 19 dicembre 2006 contempla previsioni atte a promuovere forme di collaborazione, intese o meccanismi di coordinamento con il sistema delle regioni e delle autonomie territoriali in un settore sul cui testo in esame non introduce nuovi principi di regolamentazione della materia;

            considerato che le disposizioni recate dal testo emendato appaiono assumere i connotati di norme cedevoli rispetto ad un successivo intervento normativo delle autonomie territoriali costituzionalmente competenti in materia, profilandosi in tal modo il testo in esame quale opinabile ma apprezzabile sollecitazione ad un più opportuno intervento normativo regionale;

            rilevato che l'articolo 3 del testo in esame stabilisce che il Governo, entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, trasmetta una relazione al Parlamento in merito al funzionamento delle procedure di semplificazione amministrativa, e che la Commissione parlamentare per le questioni regionali sarà anche chiamata ad una verifica del rispetto delle autonomie territoriali nella attuazione della legge;

        esprime

 

PARERE FAVOREVOLE

 

        con la seguente condizione:

            all'articolo 1, comma 1, sia soppressa la lettera r) e all'articolo 3 sia inserito, prima del comma 1, il seguente comma:

        «01. La presente legge si applica nei limiti e compatibilmente al rispetto delle competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali ai sensi del Titolo V, Parte II, della Costituzione».

 

 

 

 


 

TESTO

della proposta di legge n. 1428

TESTO

della Commissione

Art. 1.

(Autorizzazione al Governo all'emanazione di norme in materia di sportello unico per le imprese).

Art. 1.

(Autorizzazione al Governo all'emanazione di norme in materia di sportello unico per le imprese).

      1. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento modificativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, di seguito denominato «regolamento», conformandosi al criterio generale di semplificare i procedimenti di competenza dello sportello unico per le attività produttive, di abbreviare i relativi termini e di estendere il ricorso all'autocertificazione e alla dichiarazione di inizio dell'attività. Nel dare attuazione al criterio generale di cui al presente comma, il Governo si conforma alle seguenti norme regolatrici della materia:

      1. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento modificativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, di seguito denominato «regolamento», conformandosi ai criteri generali di semplificare i procedimenti di competenza dello sportello unico per le attività produttive, di abbreviare i relativi termini e di estendere il ricorso all'autocertificazione e alla dichiarazione di inizio dell'attività. Nel dare attuazione ai criteri generali di cui al presente comma, il Governo si conforma alle seguenti norme regolatrici della materia:

          a) nei comuni che non hanno provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'istituzione della struttura unica di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento, il procedimento unico di cui al medesimo comma 1 è affidato al sindaco, che assume la qualifica di responsabile dell'intero procedimento;

          a) prevedere che i comuni possano esercitare le proprie funzioni, relativamente all'attivazione dello sportello unico, in forma associata, e che la struttura cui è affidato il procedimento coordini le istruttorie relative a tutti gli enti della pubblica amministrazione competenti coinvolti. Prevedere che, nei comuni che non abbiano provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'istituzione della struttura unica di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento, il procedimento unico sia affidato ad un soggetto qualificato delegato dal sindaco, che assume la qualifica di responsabile del procedimento; qualora i comuni aderiscano ad un patto territoriale ovvero abbiano sottoscritto un patto d'area, ovvero abbiano costituito un'unione di comuni, il responsabile del procedimento può essere identificato con il responsabile del patto territoriale o del contratto d'area, o con il responsabile designato dall'unione;

 

          b) prevedere che lo sportello unico, oltre alla predisposizione dell'archivio informatico di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento, assicuri il contatto con l'utenza anche attraverso altri canali di comunicazione, oltre che con il contatto diretto;

 

          c) prevedere che i comuni adottino un sistema di monitoraggio dell'attività dello sportello unico dal quale emergano i tempi effettivi della conclusione dei procedimenti e i casi in cui sono autorizzate deroghe al rispetto dei tempi stabiliti;

 

          d) con riferimento al procedimento mediante autocertificazione, di cui all'articolo 6 del regolamento, prevedere che, nei casi in cui la normativa vigente contempli la presentazione della denuncia di inizio attività edilizia, sia garantita l'applicazione del relativo procedimento, di cui all'articolo 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

          b) il termine di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento, relativo alla richiesta di integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori, è ridotto a sette giorni, sopprimendo le previsioni concernenti la sospensione dei termini recate al comma 3, terzo periodo, al comma 5, secondo periodo, e al comma 14, del medesimo articolo 6;

          e) prevedere che il termine di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento, relativo alla richiesta di integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori, sia ridotto a sette giorni;

          c) per quanto riguarda l'audizione in contraddittorio di cui all'articolo 6, comma 4, del regolamento, è previsto che essa debba essere convocata entro il termine di sette giorni dalla presentazione della domanda, nonché che debba essere avviata entro trenta giorni dalla convocazione e conclusa entro i sessanta giorni successivi al suo avvio;

          f) per quanto riguarda l'audizione in contraddittorio di cui all'articolo 6, commi 4 e 5, del regolamento, prevedere che essa debba essere convocata entro il termine di sette giorni dalla presentazione della domanda, che debba essere avviata entro dieci giorni dalla convocazione e che debba essere conclusa entro sessanta giorni successivi al suo avvio. Prevedere che l'audizione in contraddittorio possa essere convocata dal responsabile del procedimento anche su richiesta dell'impresa interessata e attribuire all'impresa la facoltà di farsi rappresentare, anche ai fini della conclusione dell'accordo di cui al comma 5, da un soggetto fiduciario, appositamente delegato, con facoltà di autenticarne la sottoscrizione;

          d) in relazione all'articolo 6, comma 6, del regolamento, è soppresso il riferimento alla necessità dell'acquisizione dell'autorizzazione nelle materie per cui non è consentita l'autocertificazione; è previsto un termine di sette giorni entro il quale la realizzazione del progetto si intende autorizzata in assenza di una comunicazione di motivato dissenso; è previsto, altresì, che il suddetto termine è sospeso nel caso di richiesta di integrazione dei documenti ai sensi del comma 3 o nel caso di convocazione dell'audizione ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 6;

          g) in relazione all'articolo 6, comma 6, del regolamento, riguardante la realizzazione di impianti a struttura semplice previamente individuati dalla regione, ferma restando per le regioni la possibilità di individuare ulteriori attività produttive che, a causa delle specifiche implicazioni di carattere ambientale, necessitino l'applicazione dei termini più ampi previsti dalla normativa vigente, prevedere un termine di sette giorni lavorativi entro il quale la realizzazione del progetto si intende autorizzata in assenza di una comunicazione di motivato dissenso; prevedere, altresì, che il suddetto termine sia sospeso nel caso di richiesta di integrazione dei documenti ai sensi del comma 3 o nel caso di convocazione dell'audizione ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 6. Prevedere infine che i termini riprendano a decorrere dalla data di acquisizione dei dati istruttori sopra indicati, ovvero dal momento della presentazione del progetto modificato ai sensi del citato comma 5;

          e) è disposta l'abrogazione del comma 8 dell'articolo 6 del regolamento, facendo tuttavia salvo il principio che il procedimento si conclude con il rilascio della concessione edilizia, se necessaria.

          h) in relazione all'articolo 6, comma 8, del regolamento, prevedere che, salvo quanto disposto dai commi 3, 4, 5 e 6, il procedimento si concluda entro il termine di quindici giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta della struttura;

 

          i) in relazione alla riunione di cui all'articolo 6, commi 13 e 14, del regolamento, prevedere che essa debba essere conclusa entro venti giorni dalla sua convocazione. La convocazione della citata riunione non sospende il termine di cui alla lettera h);

 

          l) prevedere che l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento, adotti motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241;

 

          m) prevedere la possibilità di consentire l'asseverazione delle dichiarazioni da parte di professionisti, anche associati, associazioni, consorzi, società od altri enti per l'erogazione di servizi alle imprese, debitamente delegati;

 

          n) prevedere che ogni controversia derivante dall'applicazione delle norme sul procedimento mediante autocertificazione disciplinato dall'articolo 6 del regolamento, sia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, specificando che tale ricorso, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, riguarda anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme che prevedono l'applicabilità, al procedimento mediante autocertificazione, dell'istituto del silenzio assenso di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

 

          o) prevedere che, qualora si tratti di trasferimento di insediamento produttivo, i termini delle varie fasi e della conclusione del procedimento siano ridotti della metà rispetto a quelli previsti nel caso di nuovo insediamento, fatto salvo il termine di sette giorni previsto dalle lettere e), f) e g);

 

          p) prevedere che, in relazione agli introiti derivanti dal pagamento delle spese da parte degli interessati disciplinato dall'articolo 10 del regolamento, dalla riduzione dei termini relativi all'articolo 6 del medesimo regolamento di cui alla presente legge non derivino riduzioni di entrate per i comuni e le amministrazioni interessate.

 

 

 

 

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di dichiarazione di inizio attività).

 

 

 

 

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di dichiarazione di inizio attività).

      1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale» sono soppresse.

      2. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 19 della citata legge n. 241 del l990, e successive modificazioni, dopo le parole: «L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dal comma 2-bis,».

      1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, il termine per l'inizio dell'attività è ridotto a sette giorni lavorativi dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente».

      3. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della citata legge n. 241 del 1990, come da ultimo modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

          «2-bis. Nel caso in cui la dichiarazione di cui al comma 1 abbia ad oggetto l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, compresa l'iscrizione in albi o ruoli a tale fine eventualmente richiesta, il termine previsto dal comma 2 è ridotto a sette giorni. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente».

 

      4. Al comma 3 dell'articolo 19 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di novanta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 2-bis».

      2. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 19 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, dopo le parole: «dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «e, nei casi di cui all'ultimo periodo del citato comma 2, nel termine di sessanta giorni».

      5. Al comma 4 dell'articolo 19 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, le parole: «Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «Restano ferme le disposizioni che prevedono termini inferiori a quelli di cui ai commi 2, 2-bis e 3».

 

      6. Il comma 5 dell'articolo 19 della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2, 2-bis e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

      3. Al comma 5 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20».

 

 

Art. 3.

(Disposizioni diverse).

 

      1. La presente legge si applica nei limiti e compatibilmente con il rispetto delle competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione.

 

      2. Il Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, trasmette una relazione al Parlamento in merito al funzionamento delle nuove procedure di semplificazione amministrativa, con particolare riferimento agli effetti, in rapporto all'aumento del ricorso al procedimento di autocertificazione, della riduzione dei termini prevista dalla presente legge.

 

      3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.