Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Attività di intermediazione sulla pubblicità (centri media) A.C. n. 178
Riferimenti:
AC n. 178/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 202
Data: 25/06/2007
Descrittori:
CONCESSIONI   MEDIATORI ED INTERMEDIARI
PUBBLICITA'     
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

Attività di intermediazione sulla pubblicità (centri media)

A.C. n. 178

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 202

 

 

25 giugno 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Attività produttive

 

SIWEB

 

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File: AP0160.doc

 


 

 

 

 

 

INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  5

Elementi per l’istruttoria legislativa  6

§      Necessità dell’intervento con legge  6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  6

§      Compatibilità comunitaria  6

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  7

§      Impatto sui destinatari delle norme  7

§      Formulazione del testo  7

Schede di lettura

§      Articoli 1-2 (Attività di intermediazione sulla pubblicità. Definizione e modalità di esercizio)11

§      Articoli 3-4 (Negoziazione degli spazi pubblicitari e trasparenza dell’attività)14

§      Articolo 5 (Sanzioni)16

§      Articolo 6 (Relazione al Parlamento)18

§      Articoli 7-8 (Ambito di applicazione ed entrata in vigore della legge)18

Progetto di legge

§      A.C. N. 178, (on. Lusetti), Disciplina dell'attività di intermediazione sulla pubblicità a garanzia della trasparenza tra le imprese  21

Normativa nazionale

§      L. 5 agosto 1981, n. 416 Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (artt. 12 e 21)33

§      L. 31 luglio 1997, n. 249 Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (art. 1)35

§      D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 Testo unico della radiotelevisione (art. 43)45

Normativa straniera

§      Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 Loi relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (artt. 20-29)53

Giurisprudenza

§      CORTE DI CASSAZIONE Sentenza n. 1916 del 30 gennaio 2007  59

Documentazione

§      F. La Face, L’intermediario pubblicitario paga l’Icp -  La norma identifica come soggetto passivo del tributo comunale  il titolare del potere di disporre a qualsiasi titolo delle strutture su cui affiggere i messaggi, in Fisco Oggi. It65

§      Elenco dei centri media associati ad Assocomunicazione  67

 

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa



 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 178

Titolo

Disciplina dell’attività di intermediazione sulla pubblicità a garanzia della trasparenza tra le imprese

Iniziativa

On. Lusetti

Settore d’intervento

Stampa ed editoria, Disciplina della concorrenza, Radiotelevisione

Iter al Senato

No

Numero di articoli

8

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

28 aprile 2006

§       annuncio

28 aprile 2006

§       assegnazione

13 giugno 2006

Commissione competente

X Commissione (Attività produttive)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali);

II Commissione (Giustizia);

VI Commissione (Finanze);

VII Commissione (Cultura);

IX Commissione (Trasporti);

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea);

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

La proposta di legge AC 178 (Lusetti), che riproduce nella sostanza il testo dell’AC 3055 (Lusetti) della XIV legislatura, è volta a disciplinare l’attività di intermediazione della pubblicità, svolta per conto delle aziende e relativa alla pianificazione ed all’acquisto di spazi pubblicitari. Attraverso i soggetti che operano in tale ambito (i c.d. centri media) transita una quota maggioritaria e crescente dell’attività svolta dalle concessionarie di pubblicità destinata ai clienti medio - grandi. A giudizio del proponente, sussiste la necessità di una specifica disciplina dei centri media a tutela della trasparenza del mercato e per evitare casi di conflitto di interesse.

Come la pdl esaminata nella passata legislatura, anche il provvedimento in esame si basa sulla legislazione francese emanata proprio per superare questi problemi dei “centri media” e, in particolare, sulla legge Sapin (legge n. 93-122 del 29 gennaio 2003).

 

L’articolo 1 definisce l’attività di intermediazione sulla pubblicità.

L’articolo 2 prevede che l’esercizio professionale dell’attività di intermediazione sulla pubblicità possa essere svolto esclusivamente da parte di imprese iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione. Inoltre, estende alle imprese che svolgono l’attività di intermediazione le disposizioni, di cui all’articolo 12 della L.416 del 5 agosto 1981, finalizzate a vietare alle concessionarie di pubblicità operazioni di concentrazione; ed estende altresì alle società di intermediazione le regole anti-trust previste dall’articolo 43 del testo unico della radiotelevisione.

L’articolo 3 disciplina la negoziazione degli spazi pubblicitari, prevedendo, in particolare, la forma scritta per il contratto di mandato con rappresentanza tra l’inserzionista e l’intermediario.

L’articolo 4 reca norme sulla trasparenza dell’attività di intermediazione sulla pubblicità.

L’articolo 5 reca la disciplina sanzionatoria.

L’articolo 6 prevede che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni trasmetta al Parlamento, entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della legge, una relazione sullo stato di attuazione della nuove norme.

L’articolo 7 definisce l’ambito di applicazione della legge, prevedendo che essa si applichi ogni qualvolta l’inserzionista abbia sede in Italia ed il messaggio pubblicitario sia destinato ad essere principalmente diffuso in Italia.

L’articolo 8 dispone in ordine all’entrata in vigore della legge.

 

Relazioni allegate

Alla proposta di legge è allegata la relazione illustrativa.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

Il provvedimento disciplina lo svolgimento di un’attività economica, da svolgersi necessariamente in forma d’impresa, sottoponendolo al rispetto di determinati requisiti e prevedendo, in particolare, l’adozione di determinate forme contrattuali. La materia, oltre a riguardare rilevanti aspetti di carattere civilistico, coinvolge l’esercizio della libertà di iniziativa economica e presenta profili attinenti alla libertà di comunicazione, entrambe costituzionalmente garantite, ed appare pertanto dover essere disciplinata con legge.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge disciplina un’attività professionale, l’intermediazione sulla pubblicità, riservandone l’esercizio alle imprese ed appare in tal senso riconducibile alla materia delle professioni, oggetto di legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. Va altresì rilevato come il provvedimento sia finalizzato alla tutela del mercato, ed in particolare della concorrenza, e rechi inoltre una serie di disposizioni in materia contrattuale relative all’ordinamento civile. In proposito si ricorda come “tutela della concorrenza” ed “ordinamento civile” risultino entrambe materie di esclusiva competenza statale a norma dell’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost. Il provvedimento sembra infine presentare anche profili attinenti all’ “ordinamento della comunicazione”, definita materia di legislazione concorrente dall’art. 117, terzo comma, Cost.

 

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il provvedimento non presenta profili di compatibilità comunitaria.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Non è prevista l’attribuzione di poteri normativi.

Coordinamento con la normativa vigente

L’attività di intermediazione sulla pubblicità non è attualmente oggetto di una specifica disciplina legislativa e la proposta di legge si propone espressamente l’obiettivo di colmare tale lacuna.

All’articolo 2, comma 1, si segnala l’opportunità di formulare la norma come novella del richiamato articolo 1, comma 6, della legge n.249 del 1997.

Si segnala che è in corso di presentazione il disegno di legge di riforma dell’editoria. La legge finanziaria 2007[1] prevede infatti che il Governo elabori (entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge) una proposta di riforma della disciplina del settore, i cui contenuti investiranno, verosimilmente, anche i profili attinenti alla raccolta pubblicitaria.

 

Impatto sui destinatari delle norme

Il provvedimento appare idoneo ad incidere sensibilmente sull’esercizio dell’attività di intermediazione pubblicitaria, innanzitutto attraverso la formalizzazione e la disciplina dei rapporti tra intermediari di pubblicità ed inserzionisti. Significativa appare inoltre la regolamentazione dei rapporti tra intermediari di pubblicità e società concessionarie che appare fondamentalmente volta ad impedire comportamenti collusivi ed il determinarsi di conflitti di interesse, a tutela degli inserzionisti.

 

Formulazione del testo

L’art. 3 prevede che il contratto tra inserzionista ed intemediario debba avere forma scritta e ne disciplina il contenuto minimo obbligatorio. L’art. 5, comma 2, prevede inoltre che siano puniti con una sanzione pecuniaria da 10 mila a 31 mila euro l’inserzionista e l’esercente attività di intermediazione sulla pubblicità che non redige il contratto di incarico in conformità al disposto dell’art. 3.

In considerazione della rilevanza che, nell’economia del provvedimento, appare rivestire il contratto d’incarico, andrebbe valutata l’opportunità di avvalersi della possibilità disciplinata dall’art. 1350, comma 1, numero 13), del codice civile prevedendo la nullità dei contratti non stipulati in forma scritta.

 

All’art. 3, comma 2, nella frase “nel quale all’inserzionista è conferito altresì il potere di stipulare acquisti di spazi pubblicitari in nome dell’intermediario”, andrebbe invertita la collocazione delle parole “inserzionista” ed “intermediario” che appare dovuta ad un mero errore materiale.

 

 

 

 


Schede di lettura

 


Articoli 1-2 (Attività di intermediazione sulla pubblicità. Definizione e modalità di esercizio)

L’articolo 1 definisce l’attività di intermediazione sulla pubblicità come :

a)      ricerca e acquisizione da parte di un inserzionista, per conto di terzi, di qualsiasi forma di spazio atto a contenere messaggi diffusi, in qualsiasi modo, a pagamento o dietro altro compenso, nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigianale o di una libera professione, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

b)      pianificazione - per conto proprio o per conto di terzi - dei predetti messaggi;

c)      valutazione, gestione e controllo - per conto proprio o per conto di terzi - degli investimenti previsti per la diffusione dei messaggi.

La relazione illustrativa ricorda che attualmente l’attività delle concessionarie di pubblicità destinata ai clienti medio-grandi passa attraverso i cd “centri media”, i quali svolgono per conto delle aziende l’attività di pianificazione e acquisto di spazi pubblicitari.

 

L’articolo 2, al comma 1,prevede che l'esercizio professionale dell’attività di intermediazione sulla pubblicità possa essere svolto esclusivamente da parte di imprese iscritte al registro degli operatori di comunicazione, tenuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249[2].

La disposizione sembra riguardare peraltro anche soggetti che svolgono tale attività in ambiti diversi da quello della radiotelevisione, delle telecomunicazioni o dell’editoria, anche elettronica.

L’articolo 2, al comma 2, estende alle imprese che svolgono l’attività di intermediazione in oggetto le disposizioni dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonché dell’articolo 43 del testo unico della radiotelevisione, di cui al D.Lgs. n. 177/2005.

L’articolo 43 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs. 177/2005) reca la disciplina delle posizioni dominanti, già in precedenza recata dalla normativa previgente, e contiene definizioni, obblighi di denuncia, divieti, controlli e sanzioni. Il comma 1 prevede l’obbligo - da parte di tutti i soggetti che operano nel SIC (sistema integrato delle comunicazioni) - di notifica di intese e concentrazioni, obbligo rispondente all’obiettivo di consentire la verifica che non si superino le soglie del SIC. Il comma 2 stabilisce che l’AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) - individuato il mercato rilevante - verifichi che non si costituiscano posizioni dominanti nel SIC e nei mercati che lo compongono e che non siano superate le soglie massime di programmi e di ricavi previste dal codice medesimo. L’individuazione della posizione dominante avviene attraverso una serie di parametri, quali la quota di mercato, i ricavi, il livello di concorrenza all'interno del sistema, le barriere all'ingresso nello stesso, le dimensioni di efficienza economica dell'impresa nonché gli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche.

Nel caso in cui l'Autorità accerti che un'impresa o un gruppo di imprese operanti nel SIC si trovi nella condizione di potere superare i limiti prescritti, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti l'Autorità provvede ai sensi del comma 5. Tale comma prevede che l'Autorità adotti i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni dominanti come sopra definite o comunque lesive del pluralismo[3]; qualora ne riscontri l'esistenza, infatti, l’AGCOM apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti, anche attraverso misure che incidano sulla struttura dell'impresa, imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda. Le disposizioni relative ai limiti di concentrazione si applicano in sede di rilascio ovvero di proroga delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni.

Il comma 4 stabilisce la nullità degli atti giuridici, delle operazioni di concentrazione e delle intese che contrastano con i divieti sui limiti di concentrazione.

I commi 7, 8 9 10 e 11 definiscono i limiti anticoncentrazione. Il comma 7 prescrive che uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate, non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20% del totale dei programmi televisivi o più del 20% dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale.[4]

Il comma 8 fissa al 20% il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto; tale limite è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20% non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica. Tale criterio di calcolo si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungono una copertura pari al 50% della popolazione nazionale.

Il comma 9 dispone che - fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il SIC - gli operatori di comunicazione non possano - né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati - conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del SIC. Sono ricavi – ai fini del computo -  quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività che compongono il SIC, da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico (comma 10).

Il comma 11 reca infine una disposizione volta a disciplinare le imprese i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche siano superiori al 40% dei ricavi complessivi di quel settore, prevedendo che non possano conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10% del SIC.

Infine il comma 12 prevede il divieto di incroci tra imprese televisive ed editori, stabilendo che i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possano, prima del 31 dicembre 2010, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani.

L’articolo 12 della Legge 5 agosto 1981, n. 416 (“Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria”) reca norme finalizzate a vietare operazioni di concentrazione per le imprese concessionarie di pubblicità. La norma, in particolare, prevede che il bilancio di esercizio (stato patrimoniale e conto economico) delle suddette imprese, integrato da un elenco indicante le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, debba essere pubblicato, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicità.

Nessuna società concessionaria di pubblicità può, inoltre, esercitare l'esclusiva per un numero di quotidiani la cui tiratura complessiva superi il trenta per cento di quella nazionale.

La concessionaria di pubblicità che controlli una impresa editrice o che sia controllata da una impresa editrice o da una persona giuridica o fisica che controlli una impresa editrice non può esercitare l'esclusiva pubblicitaria per giornali quotidiani la cui tiratura complessiva abbia superato il venti per cento della tiratura globale dei quotidiani nell'anno solare precedente.

È vietato il collegamento o il controllo, a norma dell'articolo 2359 del codice civile [5], di concessionarie di pubblicità attraverso le quali si eserciti l'esclusiva in violazione delle norme sulla concentrazione di cui alla presente legge.

Al fine degli accertamenti sulla concentrazione, le concessionarie di pubblicità sono tenute a comunicare al Servizio dell'editoria, per le iscrizioni nel Registro nazionale della stampa (ora Registro degli operatori di comunicazione), i dati relativi alla proprietà ed alla gestione delle aziende stesse, negli stessi casi previsti, per le aziende editoriali, dall'articolo 1 :

a) cessazione o trasferimento, entro le ventiquattro ore successive;

b) controlli di affitto o di gestione della azienda o di cessione in uso, entro trenta giorni dalla stipula;

c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute, nonché degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della società, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa;

d) nei casi in cui l'impresa è costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l'elenco dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa giornalistica o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, nonché il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute.

 

La relazione illustrativa della proposta di legge evidenzia la tendenza in atto alla concentrazione dei centri media, che rischia di consegnare totalmente le concessionarie, e con loro gli editori, nelle mani di pochi intermediari che potrebbero così incidere pesantemente sulla scelta dei mezzi e sulla raccolta. La stessa ricorda inoltre che i centri media sono controllati da poche multinazionali straniere del settore.

Articoli 3-4 (Negoziazione degli spazi pubblicitari e trasparenza dell’attività)

L’articolo 3, al comma 1 prevede che gli esercenti attività di intermediazione sulla pubblicità negozino qualsiasi acquisto di spazio pubblicitario o di prestazione avente per oggetto l'edizione o la diffusione di messaggi pubblicitari esclusivamente sulla base di specifiche richieste inoltrate loro da un inserzionista.

L’articolo 3, al comma 2, prevede che ogni attività di intermediazione sulla pubblicità debba essere oggetto di un mandato scritto stipulato tra l'inserzionista e l'intermediario, nel quale all'intermediario è conferita inoltre la facoltà di stipulare acquisti di spazi pubblicitari in nome dell'inserzionista (così sembra doversi leggere il testo della proposta di legge nella quale i termini intermediario-inserzionista sono peraltro invertiti).

La norma prevede inoltre che il mandato con rappresentanza debba essere esibito al venditore all'atto dell'acquisto di spazi pubblicitari ed il relativo contratto debba obbligatoriamente disciplinare:

a) le condizioni della remunerazione del mandatario;

b) le diverse prestazioni che verranno offerte ed il loro singolo costo;

c) ogni altra prestazione fornita dall'intermediario al di fuori del contratto di incarico, nonché l'ammontare totale del loro costo.

 

Ai sensi dell’art. 1703 e seguenti del Codice civile, il mandato è contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (mandante). Si parla di mandato generale quando il contratto riguarda tutti gli affari del mandante, di mandato speciale se riguarda un unico atto giuridico. Il contratto di mandato può essere stipulato anche verbalmente: secondo il codice civile, è necessaria la forma scritta solo se ha ad oggetto l'acquisto di beni immobili; può essere congiunto al potere di rappresentanza, nel qual caso il mandatario-rappresentante agisce in nome del mandante-rappresentato, e gli effetti giuridici degli atti compiuti ricadono direttamente su quest'ultimo (art. 1704 c.c.). Se il mandato è stato conferito senza rappresentanza, invece, il mandatario agisce in proprio nome, e acquista personalmente i diritti e gli obblighi nascenti dai contratti stipulati per conto del mandante, anche se i terzi hanno avuto conoscenza del mandato; in esecuzione del contratto, egli è obbligato a ritrasferire al mandante ciò che ha acquistato e le somme riscosse (art. 1705 c.c.).

Il mandatario deve eseguire il mandato secondo le regole della correttezza, e il mandante deve pagargli il compenso (il contratto si presume oneroso in assenza di specifiche pattuizioni sul punto) e rimborsargli le spese (art. 1710 c.c.). Il contratto cessa con la morte, interdizione o inabilitazione del mandante o del mandatario; è sempre revocabile dal mandante. Se però è pattuita l'irrevocabilità, ovvero si tratta di mandato oneroso stipulato per un tempo o per un affare determinati, in caso di revoca senza giustificato motivo, il mandante deve risarcire il danno al mandatario. Se il mandato, invece, è gratuito o stipulato a tempo indeterminato, sia il mandante che il mandatario possono recedere a piacimento, salvo l'obbligo di dare un congruo preavviso.

 

L’articolo 3, al comma 3 vieta agli esercenti l’attività di intermediazione sulla pubblicità di ricevere alcuna remunerazione o vantaggio di qualsiasi tipo da parte di soggetti diversi dagli inserzionisti.

La relazione illustrativa evidenzia che anche nella legislazione francese i centri media acquistano spazi pubblicitari sulla base di un contratto obbligatorio di incarico, e possono essere remunerati solo ed esclusivamente dagli inserzionisti, con divieto esplicito di ogni remunerazione da parte dell’editore/concessionario.

 

L’articolo 3, comma 4, prevede che le imprese editrici, i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione o le imprese concessionarie di pubblicità che dispongono, per conto proprio o per conto di terzi, degli spazi pubblicitari, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera, a), rilascino esclusivamente all'inserzionista la fattura relativa agli spazi pubblicitari acquistati, nella quale deve essere riportato qualsiasi sconto o vantaggio tariffario, accordato dal venditore.

Attualmente, secondo la relazione illustrativa, la concessionaria fattura ai centri media, e questo impedisce di intervenire sui clienti morosi, generando situazioni di difficile risoluzione. La legislazione francese a cui la pdl si ispira ristabilisce un rapporto diretto tra inserzionista e mezzo pubblicitario (editore/concessionaria).

Dal momento che in Francia gli intermediari hanno lamentato che tale disposizione porta a dichiarare un fatturato inferiore sia rispetto agli anni precedenti l’entrata in vigore della legge, sia rispetto ai concorrenti esteri esenti da tale obbligo, il legislatore francese ha ricordato che il bilancio di un’impresa può aggiungere in allegato ai conti sociali qualsiasi presentazione indispensabile alla loro comprensione.

Questa risposta – secondo la relazione illustrativa – risulta valida anche per la situazione italiana.

E’ inoltre prevista la forma scritta per il contratto di acquisto di spazi pubblicitari, che contiene anche l'indicazione delle condizioni pattuite per la diffusione dei relativi messaggi.

 

L’articolo 4 dispone che gli esercenti l’attività di intermediazione sulla pubblicità rendano pubblici, direttamente agli interessati e attraverso siti internet, le condizioni generali di erogazione dei servizi, gli assetti societari e finanziari, ovvero il controllo e le partecipazioni in imprese editrici, di radiodiffusione, in concessionarie ed agenzie di pubblicità.

Come si evince dalla relazione illustrativa, anche questo passaggio è direttamente ispirato alla “legge Sapin”, che prevede che tutti i soggetti che forniscono servizi di consulenza in tema di pianificazione media debbano indicare nelle proprie condizioni generali di vendita i loro legami finanziari (o quelli del loro gruppo) con i venditori di spazi pubblicitari, precisando l’ammontare di eventuali partecipazioni.

Articolo 5 (Sanzioni)

L’articolo 5, comma 1, prevede che l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 2 della pdl in esame comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal citato articolo 43 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs. n. 177/2005) (vedi supra), dall'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, ferme restando la responsabilità penale per la mancata rispondenza al vero delle dichiarazioni rese.

L’articolo 1, comma 30, della legge 249/97 prevede che i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità, nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa Autorità.

Si ricorda altresì che l’articolo 21 della legge n. 416 del 5 agosto 1981 sanziona l’inosservanza da parte degli imprenditori esercenti una concessionaria di pubblicità dell’obbligo  di iscrizione al Registro nazionale della stampa (ora Registro nazionale della comunicazione) o dell’obbligo di  comunicazione al Servizio dell'editoria dei dati relativi alla proprietà ed alla gestione delle aziende stesse (cfr. l’art.12 della stessa legge, sopra commentato) con il pagamento di una somma da dieci milioni a cinquanta milioni di lire.

L’articolo 5, al comma 2 prevede una sanzione pecuniaria da 10.000 a 31.000 euro per :

a) l'inserzionista e l'esercente attività di intermediazione sulla pubblicità che non redige il mandato scritto in conformità alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 della pdl in esame;

b) le imprese editrici, i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione o le imprese concessionarie di pubblicità, che non trasmettono direttamente la fattura all'inserzionista, in conformità in conformità a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3 della pdl;

c) l'esercente attività di intermediazione sulla pubblicità che non rende pubbliche le informazioni circa le condizioni di erogazione dei servizi di intermediazione e gli assetti  societari, previste all'articolo 4 della pdl.

 

L’articolo 5, al comma 3, prevede una sanzione pecuniaria più aspra, da 100.000 a 300.000 euro per :

a) il soggetto che fornisce servizi di consulenza nella pianificazione dei messaggi pubblicitari e nella valutazione degli investimenti previsti per la diffusione dei messaggi, e che favorisce o realizza un acquisto di spazio pubblicitario, per conto di un inserzionista, presso un'impresa editrice, di radiodiffusione o concessionaria di pubblicità titolare di spazi pubblicitari, con la quale egli o il suo gruppo hanno legami finanziari, dando consapevolmente a tale inserzionista informazioni false sulle caratteristiche o i prezzi di vendita dello spazio pubblicitario, del mezzo raccomandato o dei mezzi pubblicitari sostitutivi;

b) l'esercente attività di intermediazione sulla pubblicità che riceve una remunerazione o un vantaggio di qualsiasi tipo da un qualsiasi soggetto diverso dall'inserzionista, in violazione del comma 3 dell'articolo 3 della pdl ;

c) le imprese editrici, i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione o le imprese concessionarie di pubblicità che accordano una remunerazione o un vantaggio di qualsiasi tipo ai soggetti esercenti attività di intermediazione.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale" (c.d. legge di depenalizzazione di delitti e contravvenzioni), la sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a euro 6 e non superiore a euro 10.329. Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo.

Articolo 6 (Relazione al Parlamento)

L’articolo 6 prevede che l’Autorità per le garanzie nella comunicazioni presenti, entro tre anni dall’entrata in vigore della legge, una relazione sullo stato di attuazione della stessa nonché sulla sua osservanza.

Articoli 7-8 (Ambito di applicazione ed entrata in vigore della legge)

L’articolo 7 della proposta di legge dispone che la normativa da essa recata si applichi qualunque sia la sede dell'intermediario, ogni qualvolta l'inserzionista abbia sede in Italia ed il messaggio pubblicitario sia destinato ad essere diffuso principalmente in Italia.

 

L’articolo 8 dispone l’entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


 

 

 

 

 

Progetto di legge

 


CAMERA DEI DEPUTATI

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N. 178

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato

LUSETTI

                       

 

Disciplina dell'attività di intermediazione sulla pubblicità a garanzia della trasparenza tra le imprese

                                                          

Presentata il 28 aprile 2006

                                                          

 


Onorevoli Colleghi! - L'attività delle concessionarie di pubblicità destinata ai clienti medio-grandi passa attraverso i centri media, che svolgono per conto delle aziende l'attività di pianificazione e acquisto di spazi pubblicitari. I centri media hanno acquisito negli anni un peso crescente, determinando i seguenti problemi:

          il loro potere permette ai centri media di ritrattare le «overcommission», imponendo quote fisse o percentuali slegate dall'andamento del fatturato;

          la tendenza in atto alla concentrazione dei centri media rischia di consegnare totalmente le concessionarie, e con loro gli editori, nelle mani di pochi interlocutori che potrebbero così incidere pesantemente sulla scelta dei mezzi e sulla raccolta;

          la concessionaria fattura ai centri media, cosa che impedisce di intervenire direttamente sui clienti morosi, creando in alcuni casi situazioni di difficile risoluzione.

      In Francia il «problema» dei centri media è stato da tempo superato con l'approvazione della «legge Sapin» (legge n. 93-122 del 29 gennaio 1993), provvedimento a tutela della trasparenza del mercato e volto alla risoluzione di casi di conflitto di interesse.
      Gli articoli relativi alla pubblicità stabiliscono una serie di vincoli per gli operatori del mercato pubblicitario, che limitano il potere dei centri media ristabilendo un rapporto diretto tra inserzionista e mezzo pubblicitario (editore/concessionaria):

          i centri media acquistano spazi pubblicitari sulla base di un contratto obbligatorio di incarico e possono essere remunerati solo ed esclusivamente dall'inserzionista; è esplicitamente vietata ogni remunerazione da parte dell'editore/concessionaria, e sono previste pesanti sanzioni in caso di trasgressione;

          il contratto di incarico deve esplicitare tutte le prestazioni rese e il loro singolo costo;

          la fattura deve essere inviata direttamente dall'editore/concessionaria all'inserzionista e deve indicare chiaramente sconti o vantaggi tariffari accordati dal venditore;

          tutti i soggetti che forniscono servizi di consulenza in tema di pianificazione media devono indicare nelle proprie condizioni generali di vendita i loro legami finanziari (o i legami finanziari del loro gruppo) con i venditori di spazi pubblicitari, precisando l'ammontare di eventuali partecipazioni;

          la legge non prevede disposizioni particolari per le modalità di pagamento, salvo nel caso in cui gli acquisti di spazi non vengano pagati direttamente dall'inserzionista all'editore/concessionaria. Viene permesso all'inserzionista di far transitare il pagamento attraverso il centro media solo se tale possibilità è prevista nel «contratto di incarico» e mantenendo comunque ferma la regola della fatturazione diretta dall'editore/concessionaria all'inserzionista. Nel momento in cui il pagamento dell'acquisto di spazio transita attraverso il centro media, questo iscriverà le somme ricevute non nel proprio fatturato, bensì in conto terzi. Gli intermediari hanno lamentato come tale disposizione portasse a dichiarare un fatturato inferiore sia rispetto agli anni precedenti l'entrata in vigore della legge sia rispetto ai concorrenti esteri esenti da tale obbligo; il legislatore francese ha ricordato come il bilancio di un'impresa possa aggiungere in allegato ai conti sociali qualsiasi presentazione indispensabile alla loro comprensione (risposta valida anche per l'Italia).

      La presente proposta di legge, che riproduce l'atto Camera n. 3055 presentato nella XIV legislatura, tiene conto della legislazione francese e si focalizza sull'esigenza di trasparenza del mercato pubblicitario, ricordando come i centri media siano nelle mani di poche multinazionali straniere del settore, che controllano di fatto il mercato pubblicitario nazionale.       L'articolo 1 definisce l'attività di intermediazione sulla pubblicità. L'articolo 2 disciplina l'esercizio di tale attività. L'articolo 3 si occupa della negoziazione di spazi pubblicitari. L'articolo 4 contiene norme sulla trasparenza dell'attività di intermediazione sulla pubblicità, l'articolo 5 norme sanzionatorie, mentre l'articolo 6 prevede la trasmissione al Parlamento di una relazione sullo stato di attuazione della legge. L'articolo 7 reca precisazioni in ordine all'ambito di applicazione. L'articolo 8, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge.

 


PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Attività di intermediazione sulla pubblicità).

      1. Per attività di intermediazione sulla pubblicità, ai fini della presente legge, si intende:

          a) la ricerca e l'acquisizione, per conto di terzi, di ogni forma di spazio atto a contenere messaggi diffusi, in qualsiasi modo, a pagamento o dietro altro compenso, da un inserzionista, nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigianale o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

          b) la pianificazione, per conto proprio o per conto di terzi, dei messaggi di cui alla lettera a);

          c) la valutazione, la gestione e il controllo, per conto proprio o per conto di terzi, degli investimenti previsti per la diffusione dei messaggi di cui alla lettera a).

Art. 2.

(Esercizio dell'attività di intermediazione sulla pubblicità).

      1. L'esercizio professionale dell'attività di intermediazione sulla pubblicità può essere svolto esclusivamente da imprese iscritte al registro degli operatori dicomunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

      2. Alle imprese che svolgono attività di intermediazione sulla pubblicità si applicano l'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e l'articolo 43 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Art. 3.

(Negoziazione di spazi pubblicitari).

      1. Gli esercenti attività di intermediazione sulla pubblicità negoziano qualsiasi acquisto di spazio pubblicitario o di prestazione avente per oggetto l'edizione o la diffusione di messaggi pubblicitari esclusivamente sulla base di specifiche richieste inoltrate loro da un inserzionista.
      2. Ogni attività di intermediazione sulla pubblicità è disciplinata in base a un mandato scritto stipulato tra l'inserzionista e l'intermediario, nel quale all'inserzionista è conferita altresì la facoltà di stipulare acquisti di spazi pubblicitari in nome dell'intermediario. Il mandato con rappresentanza deve essere esibito al venditore all'atto dell'acquisto di spazi pubblicitari. Il contratto disciplina obbligatoriamente:

          a) le condizioni della remunerazione del mandatario;

          b) le prestazioni offerte e il loro singolo costo;

          c) ogni altra prestazione fornita dall'intermediario al di fuori del contratto di incarico, nonché l'ammontare totale del loro costo.

      3. Gli esercenti attività di intermediazione sulla pubblicità non possono ricevere alcuna remunerazione o vantaggio di qualsiasi tipo da parte di soggetti diversi dagli inserzionisti.
      4. Le imprese editrici, i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione o le imprese concessionarie di pubblicità che dispongono, per conto proprio o per conto di terzi, degli spazi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera, a), rilasciano esclusivamente all'inserzionista la fattura relativa agli spazi pubblicitari acquistati. La fattura deve riportare qualsiasi sconto o vantaggio tariffario accordato dal venditore. Il contratto di acquisto di spazi pubblicitari è redatto in forma scritta e contiene l'indicazione delle condizioni pattuite per la diffusione dei messaggi pubblicitari.

Art. 4.

(Norme sulla trasparenza dell'attività di intermediazione sulla pubblicità).

      1. Gli esercenti attività di intermediazione sulla pubblicità rendono pubblici, direttamente agli interessati e mediante specifici siti INTERNET, le condizioni generali di erogazione dei servizi e i propri assetti societari e finanziari, in particolare in riferimento al controllo e alle partecipazioni in imprese editrici o di radiodiffusione e in concessionarie e agenzie di pubblicità.

Art. 5.

(Sanzioni).

      1. Ferma restando la responsabilità penale in ordine alla rispondenza al vero delle dichiarazioni rese, l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 2 della presente legge comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal citato articolo 43 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dall'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dall'articolo 21, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

      2. Sono puniti con una sanzione pecuniaria da 10.000 a 31.000 euro:

          a) l'inserzionista e l'esercente attività di intermediazione sulla pubblicità che non redige il mandato scritto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2;           b) le imprese editrici, i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione o le imprese concessionarie di pubblicità che non trasmettono direttamente la fattura all'inserzionista in conformità alle disposizioni dell'articolo 3, comma 4;

          c) l'esercente attività di intermediazione sulla pubblicità che non rende pubbliche le informazioni previste all'articolo 4.

      3. Sono puniti con una sanzione pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro:

          a) il soggetto che fornisce servizi di consulenza, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), e che favorisce o realizza un acquisto di spazio pubblicitario, per conto di un inserzionista, presso un'impresa editrice, di radiodiffusione o concessionaria di pubblicità titolare di spazi pubblicitari, con il quale egli o il suo gruppo hanno legami finanziari, dando consapevolmente a tale inserzionista informazioni false sulle caratteristiche o i prezzi di vendita dello spazio pubblicitario del mezzo raccomandato o dei mezzi pubblicitari sostitutivi;

          b) l'esercente attività di intermediazione sulla pubblicità che riceve una remunerazione o un vantaggio di qualsiasi tipo da un qualsiasi soggetto diverso dall'inserzionista, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3;

          c) le imprese editrici, i soggetti esercenti l'attività di radiodiffusione o le imprese concessionarie di pubblicità che accordano una remunerazione o un vantaggio di qualsiasi tipo ai soggetti esercenti attività di intermediazione.

 

Art. 6.

(Relazione al Parlamento).

      1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge nonché sull'osservanza della stessa da parte dei soggetti di cui all'articolo 1.

Art. 7.

(Ambito di applicazione).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano, qualunque sia la sede dell'intermediario, ogni qualvolta l'inserzionista ha sede in Italia e il messaggio pubblicitario è destinato ad essere diffuso anche in Italia.

Art. 8.

(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


 

Normativa nazionale

 


 

L. 5 agosto 1981, n. 416
Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria(artt. 12 e 21)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 agosto 1981, n. 215.

(2)  Le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella presente legge, sono state abrogate ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 31 luglio 1997, n. 249 e dall'art. 38, Del.Aut.gar.com. 30 maggio 2001, n. 236/01/CONS. Vedi, anche, il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

(omissis)


12. Imprese concessionarie di pubblicità.

[Le imprese concessionarie di pubblicità, ove soggette all'obbligo dell'iscrizione al registro nazionale della stampa sono tenute a depositare presso di esso, entro il 31 luglio di ciascun anno, il proprio bilancio, integrato da un allegato che evidenzi in modo analitico le risultanze contabili afferenti alla pubblicità comunque effettuata sui giornali quotidiani e periodici. L'allegato è compilato secondo un modello fissato a norma dell'articolo 7 e deve indicare nominativamente le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva pubblicità, i minimi garantiti pattuiti, testata per testata, le entrate pubblicitarie di ogni testata, le modalità di pagamento, le entrate della concessionaria stessa in relazione alle singole testate e i dati relativi all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13] (42).

Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicità (43).

Nessuna società concessionaria di pubblicità può esercitare l'esclusiva per un numero di quotidiani la cui tiratura complessiva superi il trenta per cento di quella nazionale.

La concessionaria di pubblicità che, a norma dell'articolo 1, ottavo comma, controlli una impresa editrice o che sia controllata da una impresa editrice o da una persona giuridica o fisica che controlli una impresa editrice non può esercitare l'esclusiva pubblicitaria per giornali quotidiani la cui tiratura complessiva abbia superato il venti per cento della tiratura globale dei quotidiani nell'anno solare precedente (44).

È vietato il collegamento o il controllo, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, di concessionarie di pubblicità attraverso le quali si eserciti l'esclusiva in violazione delle norme sulla concentrazione di cui alla presente legge.

Al fine degli accertamenti sulla concentrazione di cui ai commi precedenti le concessionarie di pubblicità sono tenute a comunicare al servizio dell'editoria, per le iscrizioni nel registro di cui all'articolo 11, i dati relativi alla proprietà ed alla gestione delle aziende stesse, nei medesimi casi previsti, per le aziende editoriali, dal sesto comma dell'articolo 1.

[È fatto divieto alle imprese concessionarie di pubblicità di concedere, e agli editori di giornali di accettare, i minimi garantiti di gettito pubblicitario o anticipazioni su tale gettito che complessivamente superino del quindici per cento gli introiti pubblicitari effettivi dell'anno precedente. Ai fini del computo di tale aumento, non viene tenuto conto delle variazioni del gettito pubblicitario derivanti dalle variazioni delle tariffe praticate dai giornali. Nel caso di minimi garantiti o di anticipazioni nel primo anno di ubblicazione di un quotidiano che superino gli introiti pubblicitari effettivi, l'eccedenza deve essere recuperata nell'anno successivo. In caso di violazione, la testata decade immediatamente da tutte le agevolazioni e da tutti gli incentivi previsti dalla presente legge e la concessionaria è punita con la sanzione amministrativa (45) pari alla differenza fra la somma erogata e gli introiti effettivi dell'anno precedente e comunque non inferiore ai dieci milioni di lire] (46) (47).

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(42)  Comma prima sostituito dall'art. 7, L. 30 aprile 1983, n. 137 (Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n. 119) e poi abrogato dall'art. 1, comma 46, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545.

(43)  Comma così sostituito dall'art. 5, L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Successivamente il comma 2 è stato sostituito dall'art. 1, comma 34, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545.

(44)  Comma così sostituito dall'art. 5, L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Successivamente il comma 2 è stato sostituito dall'art. 1, comma 34, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545.

(45)  La sanzione originaria della multa è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(46)  Comma abrogato dall'art. 5, L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(47)  Le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella presente legge, sono state abrogate ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, L. 31 luglio 1997, n. 249 e dall'art. 38, Del.Aut.gar.com. 30 maggio 2001, n. 236/01/CONS.

(omissis)


21. Inosservanza dell'obbligo di iscrizione o comunicazione.

L'inosservanza degli adempimenti previsti dal presente titolo, nonostante il formale invito da parte del Servizio dell'editoria a provvedere, determina l'immediata decadenza delle provvidenze di cui al titolo secondo (59).

Qualora la inosservanza sia commessa dall'imprenditore esercente una concessionaria di pubblicità, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci milioni a cinquanta milioni di lire (60).

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(59)  Comma così sostituito dall'art. 9, L. 30 aprile 1983, n. 137 (Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n. 119), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(60)  Per l'interpretazione autentica del presente articolo 21, vedi l'art. 32, L. 25 febbraio 1987, n. 67.

(omissis)

 


L. 31 luglio 1997, n. 249
Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (art. 1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 1997, n. 177, S.O.

(2)  Per le modalità di definitiva cessazione del regime transitorio della presente legge vedi il D.L. 24 dicembre 2003, n. 352. Vedi, anche, l'art. 10, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(omissis)


1. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

1. È istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume la denominazione di «Ministero delle comunicazioni».

3. Sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da quattro commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono quattro commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando due nominativi, uno per la commissione per le infrastrutture e le reti, l'altro per la commissione per i servizi e i prodotti. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità. Al commissario che subentri quando mancano meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di conferma di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481 . Il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro delle comunicazioni. La designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 .

4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 , dalla legge 25 giugno 1993, n. 206 , e dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

5. Ai componenti dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481 .

6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:

1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223 , indicando le frequenze destinate al servizio di protezione civile, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino (4);

2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare alle strutture di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al Ministero della difesa che provvede alle relative assegnazioni. Per quanto concerne le bande in compartecipazione con il Ministero della difesa, l'Autorità provvede al previo coordinamento con il medesimo;

3) definisce, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 , le misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione di impianti, sempreché conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;

4) sentito il parere del Ministero delle comunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria, determina gli standard per i decodificatori in modo da favorire la fruibilità del servizio;

5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorità adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli già iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge (5);

6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni, e nella legge 6 agosto 1990, n. 223 , nonché nei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268 , al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49 , e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 . Gli atti relativi ai registri di cui al presente numero esistenti presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti all'Autorità ai fini di quanto previsto dal numero 5);

7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;

8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio;

9) sentite le parti interessate, dirime le controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione entro novanta giorni dalla notifica della controversia;

10) riceve periodicamente un'informativa dai gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle modalità di interruzione. Gli utenti interessati possono proporre ricorso all'Autorità avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da un apposito regolamento definito dalla stessa Autorità;

11) individua, in conformità alla normativa comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare a quanto previsto nell'articolo 5, comma 5, l'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale e le modalità di determinazione e ripartizione del relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni;

12) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi;

13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione, basati su criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione, equità e tempestività;

14) interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati;

15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie (6);

b) la commissione per i servizi e i prodotti:

1) vigila sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di telecomunicazioni;

2) emana direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attività (7);

3) vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità, e può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni;

4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra produttori;

4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni (8);

5) in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni dall'utente, nonché l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti;

6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto (9);

7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa;

8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di rettifica;

9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica nonché l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione;

10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico;

11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale; laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorità può provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie;

12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare (10);

13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni (11);

14) applica le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di comunicazioni;

c) il consiglio:

1) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni;

2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti;

3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene riordinato in «Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione», ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;

5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi, nonché il regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e contributi (12);

6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio;

7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla proprietà dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite con regolamento;

8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta i conseguenti provvedimenti;

9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 , che è abrogato;

10) accerta la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 , e richiede alla concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili;

11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della L. 10 ottobre 1990, n. 287 ; decorso tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere;

12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Autorità e sui programmi di lavoro; la relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario;

13) autorizza i trasferimenti di proprietà delle società che esercitano l'attività radiotelevisiva previsti dalla legge (13);

14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché tutte le altre funzioni dell'Autorità non espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti (14).

7. Le competenze indicate al comma 6 possono essere ridistribuite con il regolamento di organizzazione dell'Autorità di cui al comma 9.

8. La separazione contabile e amministrativa, cui sono tenute le imprese operanti nel settore destinatarie di concessioni o autorizzazioni, deve consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio universale e quella dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura del servizio e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie. La separazione contabile deve essere attuata nel termine previsto dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni pubblicano entro due mesi dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo dei dati di bilancio, con l'evidenziazione degli elementi di cui al presente comma.

9. L'Autorità, entro novanta giorni dal primo insediamento, adotta un regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, sulla base della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481, prevedendo le modalità di svolgimento dei concorsi e le procedure per l'immissione nel ruolo del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 18. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. L'Autorità adotta regolamenti sulle modalità operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e dei componenti della Autorità attraverso l'emanazione di un documento denominato Codice etico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tutte le delibere ed i regolamenti di cui al presente comma sono adottati dall'Autorità con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti (15).

10. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di denunziare violazioni di norme di competenza dell'Autorità e di intervenire nei procedimenti.

11. L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione (16) (17).

12. I provvedimenti dell'Autorità definiscono le procedure relative ai criteri minimi adottati dalle istituzioni dell'Unione europea per la regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a tutela dei consumatori e degli utenti. I criteri individuati dall'Autorità nella definizione delle predette procedure costituiscono princìpi per la definizione delle controversie che le parti concordino di deferire ad arbitri.

13. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle comunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse (18).

14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati regionali per le comunicazioni avviene prioritariamente mediante le procedure di mobilità previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, per il personale in ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti applicato al relativo ispettorato territoriale. Analoga priorità è riconosciuta al personale in posizione di comando dall'Ente poste italiane presso gli stessi ispettorati territoriali, nei limiti della dotazione organica del Ministero, stabilita dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

15. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero, rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria.

16. [L'Autorità collabora anche mediante scambi ed informazioni con le Autorità e le amministrazioni competenti degli Stati esteri al fine di agevolare le rispettive funzioni] (19).

17. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorità nel limite di duecentosessanta unità. Alla definitiva determinazione della pianta organica si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, su parere conforme dell'Autorità, in base alla rilevazione dei carichi di lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente e compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorità.

18. L'Autorità, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a sessanta unità, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (20).

19. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231 .

20. In sede di prima attuazione della presente legge l'Autorità può provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, mediante apposita selezione proporzionalmente alle funzioni ed alle competenze trasferite nell'ambito del personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni e dall'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria purché in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni.

21. All'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate dalle disposizioni della presente legge. Le disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nonché dei commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle altre Autorità istituite dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, senza oneri a carico dello Stato (21).

22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione previsto dal comma 9 del presente articolo, sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12 e 13 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223 , nonché il secondo comma dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416 . Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo sono abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223 . E abrogata altresì ogni norma incompatibile con le disposizioni della presente legge. Dalla data del suo insediamento l'Autorità subentra nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali e nella titolarità dei rapporti attivi e passivi facenti capo al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

23. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , per individuare le competenze trasferite, coordinare le funzioni dell'Autorità con quelle delle pubbliche amministrazioni interessate dal trasferimento di competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici di dette amministrazioni e rivedere le relative piante organiche. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi o riorganizzati, indicate nei regolamenti stessi.

24. [Presso il Ministero delle comunicazioni è istituito un Forum permanente per le comunicazioni composto oltre che da rappresentanti dello stesso Ministero da esperti di riconosciuta competenza e da operatori del settore. Il Forum per le comunicazioni ha compiti di studio e di proposta nel settore della multimedialità e delle nuove tecnologie della comunicazione. L'istituzione del Forum non comporta oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato (22)] (23).

25. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità il Ministero delle comunicazioni svolge le funzioni attribuite all'Autorità dalla presente legge, salvo quelle attribuite al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

26. I ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

27. [Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione di provvedimenti dell'Autorità, può definire immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata. Le medesime disposizioni si applicano davanti al Consiglio di Stato in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata. Tutti i termini processuali sono ridotti della metà ed il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. Nel caso di concessione del provvedimento cautelare, l'udienza di discussione del merito della causa deve essere celebrata entro sessanta giorni. Con la sentenza che definisce il giudizio amministrativo il giudice pronuncia specificamente sulle spese del processo cautelare. Le parti interessate hanno facoltà di proporre appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo regionale del Lazio subito dopo la pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, che dovranno essere proposti entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Anche in caso di appello immediato si applica l'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034] (24).

28. È istituito presso l'Autorità un Consiglio nazionale degli utenti, composto da esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e massmediale, che si sono distinte nella affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli utenti esprime pareri e formula proposte all'Autorità, al Parlamento e al Governo e a tutti gli organismi pubblici e privati, che hanno competenza in materia audiovisiva o svolgono attività in questi settori su tutte le questioni concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo comunicativo, promuovendo altresì iniziative di confronto e di dibattito su detti temi. Con proprio regolamento l'Autorità detta i criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti e fissa il numero dei suoi componenti, il quale non deve essere superiore a undici (25). I pareri e le proposte che attengono alla tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono trasmessi al Garante per la protezione dei dati personali.

29. I soggetti che nelle comunicazioni richieste dall'Autorità espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene previste dall'articolo 2621 del codice civile.

30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa Autorità.

31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorità.

32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la violazione è di particolare gravità o reiterata, può essere disposta nei confronti del titolare di licenza o autorizzazione o concessione anche la sospensione dell'attività, per un periodo non superiore ai sei mesi, ovvero la revoca.

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(4)  Vedi, anche, l'art. 42, comma 3, del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(5)  Vedi, anche, l'art. 16, L. 7 marzo 2001, n. 62. Il regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione è stato approvato con Del.Aut.gar.com. 30 maggio 2001, n. 236/01/CONS.

(6)  Numero così modificato dall'art. 3, comma 5-ter, D.L. 30 gennaio 1999, n. 15, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Peraltro il citato comma 5-ter è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(7)  Per la direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni vedi la Del.Aut.gar.com. 24 luglio 2003, n. 179/03/CSP. Per la direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di telefonia vocale fissa vedi la Del.Aut.gar.com. 10 novembre 2004, n. 254/04/CSP. Per la direttiva in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi di televisione a pagamento vedi la Del.Aut.gar.com. 10 dicembre 2004, n. 278/04/CSP. Per la direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali vedi la Del.Aut.gar.com. 14 luglio 2005, n. 104/05/CSP. Per la direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a Internet da postazione fissa vedi la Del.Aut.gar.com. 12 luglio 2006, n. 131/06/CSP.

(8)  Numero aggiunto dall'art. 11, L. 18 agosto 2000, n. 248.

(9)  Numero così modificato dall'art. 10, comma 4, L. 3 maggio 2004, n. 112.

(10)  Il regolamento previsto dal presente numero è stato approvato con Del.Aut.gar.com. 25 luglio 2002, n. 153/02/CSP (Gazz. Uff. 8 agosto 2002, n. 185) e successivamente modificato ed integrato con Del.Aut.gar.com. 11 novembre 2003, n. 237/03/CSP (Gazz. Uff. 9 dicembre 2003, n.285).

(11)  Numero così modificato dall'art. 3, comma 5-quater, D.L. 30 gennaio 1999, n. 15, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Peraltro il citato comma 5-quater è stato abrogato dall'art. 54, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(12)  Vedi, anche, l'art. 17 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(13)  In attuazione di quanto disposto dal presente numero vedi la Del.Aut.gar.com. 23 luglio 2003, n. 290/03/CONS.

(14)  Vedi, anche, gli artt. 10 e 51 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(15)  Per il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità vedi la Del.Aut.gar.com. 9 ottobre 2002, n. 316/02/CONS.

(16)  Con Del.Aut.gar.com.19 giugno 2002, n. 182/02/CONS è stato adottato il regolamento di cui al presente comma. Successivamente la citata delibera 182/02/CONS è stata abrogata dall'art. 4, Del.Aut.gar.com. 19 aprile 2007, n. 173/07/CONS, con con la quale è stato approvato il nuovo regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti.

(17)  La Corte costituzionale, con ordinanza 20-24 marzo 2006, n. 125 (Gazz. Uff. 29 marzo 2006, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza 21 giugno-6 luglio 2006, n. 268 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano e, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 102 della Costituzione, dal giudice di pace di Roma.

(18)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la Del.Aut.gar.com. 28 aprile 1999, n. 52/1999, e la Del.Aut.gar.com. 28 aprile 1999, n. 53/1999. Vedi, anche, l'art. 13, comma 1, del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(19)  Comma abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

(20)  Vedi, anche, l'art. 9, L. 20 luglio 2004, n. 215.

(21) Vedi, anche, il comma 1249 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(22)  Per l'organizzazione del Forum permanente delle comunicazioni vedi il D.M. 22 marzo 2000. Successivamente, l'art. 41, comma 3, L. 16 gennaio 2003, n. 3 ha soppresso il Forum permanente delle comunicazioni e ne ha trasferito le funzioni al Consiglio superiore delle comunicazioni. Per la disciplina ordinamentale del Consiglio superiore delle comunicazioni vedi il D.P.R. 9 novembre 2005, n. 243.

(23)  Comma abrogato dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

(24)  Comma abrogato dall'art. 4, L. 21 luglio 2000, n. 205.

(25)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la Del.Aut.gar.com. 5 maggio 1999, n. 54/1999.

(omissis)

 


D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177
Testo unico della radiotelevisione(art. 43)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 2005, n. 208, S.O.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, ed in particolare l'articolo 16;

Vista la direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 del Consiglio, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del 30 giugno 1997 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Viste la direttiva 2002/19/CE del 7 marzo 2002, la direttiva 2002/20/CE del 7 marzo 2002, la direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002, la direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002, tutte del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, con la quale è stata data attuazione alla direttiva (89/552/CEE) del 3 ottobre 1989 del Consiglio delle Comunità europee;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327;

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;

Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 185;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di recepimento della direttiva 2002/19/CE del 7 marzo 2002, della direttiva 2002/20/CE del 7 marzo 2002, della direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002, della direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002, tutte del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate rispettivamente nelle riunioni del 18 novembre 2004, del 28 gennaio 2005 e del 27 maggio 2005;

Acquisita l'intesa dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 febbraio 2005;

Acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espressi, rispettivamente, nelle sedute del 16 dicembre 2004 e del 30 giugno 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

(omissis)


TITOLO VI

Norme a tutela della concorrenza e del mercato.

43. Posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni.

1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti a notificare all'Autorità le intese e le operazioni di concentrazione, al fine di consentire, secondo le procedure previste in apposito regolamento adottato dall'Autorità medesima, la verifica del rispetto dei princìpi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 (11).

2. L'Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai princìpi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa nonché degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche.

3. L'Autorità, qualora accerti che un'impresa o un gruppo di imprese operanti nel sistema integrato delle comunicazioni si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti l'Autorità provvede ai sensi del comma 5 (12).

4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente articolo sono nulli.

5. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullità di cui al comma 4, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa, imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di proroga delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni.

6. L'Autorità, con proprio regolamento adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma 5, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione. In particolare debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorità è tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformità alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (13).

7. All'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dei commi 13, 14 e 15, non può essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in àmbito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.

8. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, il limite al numero complessivo di programmi per ogni soggetto è del 20 per cento ed è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge n. 112 del 2004, in àmbito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica. Il presente criterio di calcolo si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungono una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale.

9. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni.

10. I ricavi di cui al comma 9 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera l), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.

11. Le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo.

12. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in àmbito nazionale attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2010, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

13. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate dal presente testo unico nel sistema integrato delle comunicazioni, si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorché tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della società, diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci è considerato come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate.

14. Ai fini del presente testo unico il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

15. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;

b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

1) la trasmissione degli utili e delle perdite;

2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;

c) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.

16. L'Autorità vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi al sistema integrato delle comunicazioni, rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate, nonché pronunciandosi espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo (14).

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(11) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Del.Aut.gar.com. 9 novembre 2006, n. 646/06/CONS.

(12) Vedi, anche, la Del.Aut.gar.com. 9 novembre 2006, n. 646/06/CONS.

(13) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Del.Aut.gar.com. 9 novembre 2006, n. 646/06/CONS.

(14)  Vedi, anche, la Del.Aut.gar.com. 16 maggio 2006, n. 85/06/CSP.

(omissis)

 


Normativa straniera

 


Loi n°93-122 du 29 janvier 1993
Loi relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (artt. 20-29)

 

NOR:PRMX9200148L

(omissis)

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRANSPARENCE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES.
CHAPITRE II : Prestations de publicité.

 

Article 20

Tout achat d'espace publicitaire ou de prestation ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d'un annonceur et dans le cadre d'un contrat écrit de mandat.

Ce contrat fixe les conditions de la rémunération du mandataire en détaillant, s'il y a lieu, les diverses prestations qui seront effectuées dans le cadre de ce contrat de mandat et le montant de leur rémunération respective. Il mentionne également les autres prestations rendues par l'intermédiaire en dehors du contrat de mandat et le montant global de leur rémunération. Tout rabais ou avantage tarifaire de quelque nature que ce soit accordé par le vendeur doit figurer sur la facture délivrée à l'annonceur et ne peut être conservé en tout ou partie par l'intermédiaire qu'en vertu d'une stipulation expresse du contrat de mandat.

Même si les achats mentionnés au premier alinéa ne sont pas payés directement par l'annonceur au vendeur, la facture est communiquée directement par ce dernier à l'annonceur.

 

Article 21

Le mandataire mentionné au premier alinéa de l'article 20 ne peut ni recevoir d'autre paiement que celui qui lui est versé par son mandant pour la rémunération de l'exercice de son mandat ni aucune rémunération ou avantage quelconque de la part du vendeur.

 

Article 22

Le prestataire qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d'espace publicitaire ne peut recevoir aucune rémunération ni avantage quelconque de la part du vendeur d'espace.

 

Article 23

Le vendeur d'espace publicitaire en qualité de support ou de régie rend compte directement à l'annonceur dans le mois qui suit la diffusion du message publicitaire des conditions dans lesquelles les prestations ont été effectuées.

En cas de modification devant intervenir dans les conditions de diffusion du message publicitaire, le vendeur d'espace publicitaire avertit l'annonceur et recueille son accord sur les changements prévus. Il lui rend compte des modifications intervenues.

Dans le cas où l'achat d'espace publicitaire est effectué par l'intermédiaire d'un mandataire, les obligations prévues à l'alinéa précédent incombent tant au vendeur à l'égard du mandataire qu'au mandataire à l'égard de l'annonceur.

 

Article 24

Toute personne qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d'espace publicitaire doit indiquer dans ses conditions générales de vente les liens financiers qu'elle entretient ou que son groupe entretient avec des vendeurs mentionnés à l'article 20, en précisant le montant de ces participations.

 

Article 25

1° Est puni d'une amende de 200 000 F le fait :

a) Pour tout annonceur ou tout intermédiaire de ne pas rédiger de contrat écrit conforme aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 20 ;

b) Pour la personne qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d'espace publicitaire, de ne pas indiquer dans ses conditions générales de vente les informations prévues à l'article 24.

2° Est puni des sanctions prévues à l'article 31 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le fait pour un vendeur de ne pas communiquer directement la facture à l'annonceur conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 20.

3° Est puni d'une amende de 2 000 000 F le fait :

a) Pour toute personne qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d'espace publicitaire, de préconiser ou de réaliser un achat d'espace publicitaire, pour le compte d'un annonceur, auprès d'un vendeur d'espace publicitaire avec lequel elle entretient ou avec lequel son groupe entretient des liens financiers, en donnant sciemment à cet annonceur des informations fausses ou trompeuses sur les caractéristiques ou sur le prix de vente de l'espace publicitaire du support préconisé ou des supports qui lui sont substituables ;

b) Pour tout mandataire mentionné à l'article 20, de recevoir une rémunération ou un avantage quelconque d'autres personnes que son mandant ;

c) Pour tout vendeur mentionné à l'article 20, d'accorder une rémunération ou un avantage quelconque au mandataire ou au prestataire de l'annonceur ;

d) Pour toute personne qui fournit des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d'espace publicitaire, de recevoir une rémunération ou un avantage quelconque de la part du vendeur d'espace publicitaire.

Pour les infractions prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, les personnes morales peuvent être déclarées responsables, conformément à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent également la peine d'exclusion des marchés publics, pour une durée de cinq ans au plus, en application du 5° de l'article 131-39 du code pénal.

Les fonctionnaires désignés par le premier alinéa de l'article 45 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application du présent chapitre selon les modalités prévues aux articles 46 à 48, 51 et 52 de la même ordonnance.

 

Article 26

Pour l'application des articles 20 à 25 de la présente loi, la régie publicitaire est considérée comme vendeur d'espace.

Le mandataire mentionné à l'article 20 n'est pas considéré comme agent commercial au sens de l'article 1er de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants.

L'expression " achat d'espace publicitaire " n'a pas pour effet de limiter la responsabilité du directeur de publication établie par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

 

Article 27

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent quel que soit le lieu d'établissement de l'intermédiaire, dès lors que le message publicitaire est réalisé au bénéfice d'une entreprise française et qu'il est principalement reçu sur le territoire français.

 

Article 28

Les dispositions des deux premiers chapitres du présent titre prendront effet à compter du 31 mars 1993, à l'exception des dispositions du III de l'article 18, des trois derniers alinéas de l'article 19 et du deuxième alinéa du d du 3° de l'article 25 qui prendront effet à compter du 1er septembre 1993.

 

Article 29

A l'issue d'un délai de trois ans après l'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur ses conditions d'application.

 

 


 

 

 

Giurisprudenza

 


 

CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza n. 1916 del 30 gennaio 2007

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con ricorsi alla commissione tributaria provinciale di Roma, la … s.r.l. impugnò n. 9 avvisi di accertamento emessi dal comune di Roma per il pagamento della somma complessiva di Lire 57.950.244, a titolo d’imposta di pubblicità relativa all’anno 1996, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto non aveva la disponibilità degl’impianti pubblicitari né era autrice del messaggio pubblicitario, avendo agito esclusivamente quale intermediaria fra il proprietario di tali impianti ed il beneficiario del messaggio.

2.- La sentenzan. 234 del …., con cui la commissione adita, previa riunione dei ricorsi, li aveva respinti, fu impugnata dalla contribuente davanti alla commissione tributaria regionale del Lazio che,con la sentenza indicata in epigrafe, pronunziata nel contraddittorio delle parti, accolse il gravame,avendo osservato:

2.1.- che obbligati al pagamento del tributo sono, in via principale, ai sensi dell’articolo 6, comma 1,D. LGS. 15 novembre 1993, n. 507, “colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso”; e, in via solidale, ai sensi del comma 2, colui che fruisce della prestazione pubblicitaria

2.2.- che, pertanto, in virtù dei principi generali vigenti in materia di solidarietà passiva, il fruitore del servizio o l’agenzia committente godono del beneficium excussionis, non trattandosi nella specie “di solidarietà debitoria ‘pura’, ex art. 1292 C.C., bensì di solidarietà sussidiaria fra datore del servizio pubblicitario e colui che ne gode”, caso contemplato dall’ articolo 1293 c.c. ;

2.3.- che quindi non sussisterebbe “il presupposto giuridico per porre in essere l’accertamento a carico dell’appellante che in conformità a specifico contratto ha agito in nome e per conto del soggetto interessato al messaggio pubblicitario”, non avendo il comune previamente escusso l’obbligato principale, proprietario degli impianti.

3.- Ricorre per la cassazionedi tale sentenza il comune di Roma, con un solo motivo, cui resiste la … s.r.l. in liquidazione, mediante controricorso.

3.1.- All’udienza del 18.1.2005, fissata per la discussione della causa, questa fu rinviata a nuovo ruolo, in attesa della decisone delle sezioni unite di questa suprema corte in ordine alla necessità di autorizzazione del sindaco per la proposizione del ricorso da parte del comune. E’ stata quindi rifissata all’udienza odierna, dopo la pronunzia di tale decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.- Si premette che, con sentenze nn. 13710/2005 e 12868/2005, le C.U. di questa suprema cortehanno deliberato, in materia di rappresentanza del comune in giudizio, nel senso che essa spetta, in via generale, al sindaco senza necessità di preventiva autorizzazione della giunta; che, tuttavia, lo statuto comunale (atto a contenuto normativo, direttamente conoscibile dal giudice), od anche i regolamenti municipali, nei limiti in cui ad essi espressamente rinvii lo stesso statuto, possono affidare la rappresentanza del comune ai dirigenti, nell’ambito dei rispettivi settori di competenza, od anche, con riguardo all’intero contenzioso, al dirigente dell’ufficio legale; e possono altresì prevedere l’autorizzazione (della giunta o, in senso tecnico, del dirigente del settore interessato), altrimenti non necessaria.

4.1.- Ora, lo statuto del comune di Roma, approvato con delibera conciliare n. 122 del 17 luglio 2000 (successivamente integrato con delibera n. 22 del 19 gennaio 2001, prevede, all’articolo 24, comma 1, che “Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune e rappresenta l’Ente”: quindi, all’articolo 34, comma 4, stabilisce che “I Dirigenti promuovono e resistono alle liti anche in materia di tributi comunali ed hanno il potere di conciliare e transigere”.

4.2.- Sulla base di quest’ultima norma statutaria, il regolamento approvato con delibera di giunta n. 130, del 25 febbraio 2000 (disciplina interna del contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie), dispone, all’articolo 3, che “i dirigenti hanno il potere di decisione autonoma sulla scelta di resistere, intervenire e agire nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie, valutando tutti gli aspetti della controversia in fatto e in diritto, e il potere di rappresentanza diretta del comune sottoscrivendo gli atti processuali”. Tale potere di rappresentanza processuale dei dirigenti deve intendersi dunque limitata, in subiecta materia , ai giudizi davanti alle commissioni tributarie, essendo così espressamente circoscritta, dalla suddetta norma regolamentare, la più ampia previsione contenuta nel citato articolo 34, comma 4, dello statuto.

4.3.- Per quanto riguarda, invece, il ricorso per cassazione, non essendo conferito analogo potere ai dirigenti comunali, il sindaco deve ritenersi - in virtù della disposizione generale contenuta nell’articolo 24, comma 1, dello statuto, ed in conformità all’articolo 50 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 -unico legittimato a conferire la procura speciale al difensore ed a rappresentare il comune di Roma nel relativo giudizio (come peraltro aveva già specificamente riconosciuto la sentenza S.U. n. 12868/2005, cit.)

4.4. - Ne consegue l’ ammissibilità del presente ricorso per cassazione, sotto il profilo della legitimatio ad processum del ricorrente.

5.- Con l’unico motivo di ricorso il comune di Roma, denunziando, ai sensi dell’articolo 360, 1” comma, n. 3, C.P.C., violazione e falsa applicazione dell’articolo 6, D. LGS 15 novembre 1993, n. 507, nonché degli articoli 1292, 1293 e 1294 C.C., lamenta che la commissione regionale, pur ammettendo la sussistenza di responsabilità solidale della società … per il pagamento del tributo, ne avrebbe poi illegittimamente accolto la pretesa, a motivo della mancata escussione preventiva del condebitore principale, individuato nel proprietario degli impianti pubblicitari.

5.1.- La censura è fondata, nei termini di seguito espressi.

5.1.1.- L’affermazione, ripetuta in sentenza, secondo la quale ii soggetto cui si riferisce l’articolo 6, comma 1, D. LGS. n. 507/1993 sarebbe il “proprietario” di detto impianto, è inesatta. In realtà, soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità, ai sensi della norma citata, è colui che dispone “a qualsiasi titolo” dell’impianto, definito come “mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso”. ll soggetto passivo d’imposta è quindi individuato dalla legge nella persona o nell’ente titolare del potere di disporre di simili strutture “a qualsiasi titolo”: potere che deriva pertanto sia dall’esercizio di un diritto reale (anche diverso dalla proprietà), sia dall’esecuzione di un contracto a contenuto obbligatorio.

5.1.2.- A diversa conclusione non può giungersi argomentando, come fa la sentenza impugnata, dalla norma contenuta nell’articolo 8, comma 1, D. LGS. n. 507/1993. Questa, invero, non impone l’obbligo di fare le previe dichiarazioni ivi previste al solo “proprietario”, ma ne fa carico al “soggetto passivo di cui all’art. 6” che, per quanto si è detto, è anche colui che dispone, a qualsiasi titolo, degli impianti ed effettivamente li utilizza, affiggendovi i messaggi pubblicitari.

5.1.3.- D’ altra parte, solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta, in virtù del secondo comma dello stesso articolo 6, è “colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità”. Tale soggetto, così precisamente individuato dalla norma, non può essere “l'agenzia committente”, come erroneamente afferma la sentenza impugnata, giacché l’intermediario che raccoglie le richieste di pubblicità, come la società …, e provvede a soddisfarle disponendo degli appositi impianti, non è produttore o venditore della merce o fornitore dei servizi pubblicizzati, e quindi non è il “fruitore del servizio” di pubblicità.

5.1.4.- E’ infatti acquisito che la società resistente si limitava “a fare da tramite fra soggetti che intendevano essere pubblicizzati ... e soggetti proprietari esclusivi degli. impianti destinati alla pubblicità” (controricorso, pag. 2). Con maggiore precisione, la commissione regionale annota, nella narrativa del “fatto”, che detta società “aveva agito, con specifico contratto, in nome e per conto di chi aveva interesse al messaggio, affidando a ditte proprietarie d’impianti pubblicitari l’esposizione del messaggio stesso”. In altre parole, essa si procurava (non importa se di volta in volta o per periodi di tempo determinati) la disponibilità dell’impianto, mediante specifico contratto col proprietario, per affiggervi la pubblicità dei propri clienti.

5.1.5.- La disponibilità di un impianto pubblicitario, ottenuta mediante un contratto stipulato col proprietario di esso, pone la società intermediaria, al pari di detto proprietario, nella condizione di soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale secondo la richiamata disposizione dell’articolo 6, comma 1, che non fa differenze in ordine al titolo (“a qualsiasi titolo”, anche di natura obbligatoria) da cui dipende tale disponibilità.

5.1.6.-Risulta quindi inconferente l’argomentazione che, facendo leva sulla solidarietà passiva, asseritamente asimmetrica, fra soggetto che dispone del mezzo e soggetto che produce o fornisce beni e servizi pubblicizzati, intende desumerne il mancato rispetto del beneficium excussionis: la società intermediaria, infatti, non è il fruitore del servizio di pubblicità (per le ragioni dette al par. 5 . 1 . 3 ), cosicché non si pone nel caso di specie, diversamente da quanto opina il giudicante a quo, alcun problema di coordinamento fra primo e secondo comma dell’articolo 6; né, d’altronde, è posto in questa causa il diverso problema della responsabilità solidale, per il pagamento del tributo, fra soggetto che ha la disponibilità del mezzo e soggetto proprietario di esso, figure entrambe comprese nello schema teorico del primo comma.

6.- Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata; quindi, non essendo necessarie ulteriori indagini, devesi decidere la causa nel merito, mediante rigetto del ricorso introduttivo del giudizio, proposto dalla contribuente. Le spese dell’intero giudizio debbono essere integralmente compensate fra le parti, in considerazione della novità della questione.

P.Q.M.

La CortediCassazione

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente. Compensa integralmente fra le parti le spese dell’intero giudizio.

 


Documentazione

 


 

 

 

L’INTERMEDIARIO PUBBLICITARIO PAGA L’ICP

La norma identifica come soggetto passivo del tributo comunale
il titolare del potere di disporre a qualsiasi titolo delle strutture
su cui affiggere i messaggi
(Francesca La Face – Fisco Oggi.it)

 

 

Con la sentenza n. 1916 depositata il 30 gennaio 2007, la Corte di cassazione ha affermato che la società intermediaria che si procura la disponibilità dell’impianto pubblicitario, mediante specifico contratto con il proprietario, per poi affiggervi la pubblicità dei propri clienti, è soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità.

 

Il fatto

La vicenda processuale trae origine da nove avvisi di accertamento, con cui il Comune chiedeva il pagamento di una somma a titolo di imposta di pubblicità a una Srl che svolgeva attività di intermediazione pubblicitaria.

La società presentava ricorso eccependo la carenza di legittimazione passiva, in quanto non aveva la disponibilità degli impianti pubblicitari, né era autrice del messaggio pubblicitario, avendo solo agito quale intermediaria fra il proprietario di tali impianti e il beneficiario del messaggio.

La Commissione adita respingeva i ricorsi, mentre in Ctr fu accolto il gravame proposto dalla Srl.

In particolare, i giudici di appello osservavano che obbligato al pagamento dell’imposta di pubblicità è, in via principale, il soggetto che ha la disponibilità di impianti pubblicitari, e che solo in via solidale sussidiaria ne risponde il soggetto che fruisce della prestazione, ovvero, nella specie, l’agenzia committente (società di intermediazione). Di conseguenza, poiché il Comune non aveva previamente escusso l’obbligato principale (proprietario degli impianti), a parere dei giudici regionali, mancava il presupposto giuridico per porre in essere l’accertamento a carico della società di mediazione pubblicitaria.

Il Comune ricorre per cassazione.

 

La sentenza

Ai fini di un corretto inquadramento della questione, appare utile precisare che, ai sensi dell’articolo 5 del Dlgs n. 507/1993, l’imposta comunale sulla pubblicità colpisce la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile.

Si considerano rilevanti ai fini dell’imposizione i soli messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.

Sono escluse, pertanto, tutte quelle forme di comunicazione prive di contenuto pubblicitario o non ricollegabili ad alcun interesse economico.

 

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1 e 2, dello stesso decreto legislativo l’imposta è dovuta:

 

·         in via principale da colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso (proprietario dell’impianto- agenzia pubblicitaria)

·         in via sussidiaria, quale obbligato in solido, da colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità (soggetto pubblicizzato).

 

Fatte queste premesse, la Cassazione, con la sentenza in rassegna, ha accolto il ricorso presentato dal Comune, affermando che, ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del Dlgs n. 507/1993, la società di intermediazione pubblicitaria, che agisce esclusivamente quale intermediaria fra il proprietario di un impianto pubblicitario e il beneficiario del messaggio, è soggetto passivo d’imposta, al pari del proprietario dell’impianto pubblicitario, in quanto dispone di detti impianti e li utilizza, affiggendovi i messaggi pubblicitari.

 

Più specificatamente, la Cassazione ha precisato che il soggetto che è obbligato al pagamento dell’imposta di pubblicità deve essere individuato nella persona o nell’ente titolare del potere di disporre di simili strutture "a qualsiasi titolo"; potere che deriva sia "dall’esercizio di un diritto reale (anche diverso dalla proprietà), sia dall’esecuzione di un contratto a contenuto obbligatorio".

 

Peraltro, hanno affermato i giudici, contrariamente a quanto asserito dalla Ctr, la società intermediaria (agenzia committente), che raccoglie le richieste di pubblicità e che provvede a soddisfarle, disponendo degli appositi impianti, non può considerarsi soggetto “obbligato in solido”, ai sensi del comma secondo dell’articolo 6 dello stesso Dlgs n. 507/1993, in quanto non è produttore o venditore delle merce o fornitore dei servizi pubblicizzati, né fruitore del servizio di pubblicità (non è, quindi, il soggetto pubblicizzato).

E’, quindi, proprio la disponibilità dell’impianto pubblicitario, ottenuta mediante contratto stipulato col proprietario dello stesso, che pone la società intermediaria, al pari del proprietario, nella condizione di soggetto passivo dell’imposta di pubblicità.

Ciò trova la propria ratio nel fatto che il citato articolo 6, comma 1, del Dlgs, non fa differenze in ordine al titolo da cui dipende la disponibilità dell’apposito impianto ("a qualsiasi titolo", anche di natura obbligatoria).


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Dati strutturali 2005 di Assocomunicazione

 

 

       Fonte: www.assocomunicazione.it

       (*) Il “ricavo netto” è calcolato come differenza tra la voce A1 e la voce

            B7 del bilancio CEE.

 

 

 

 

 



[1]     Articolo 1 comma 1245 della legge n. 296/2006.

[2]    La legge 31 luglio 1997, n. 249 reca Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.

[3]    Si segnala a tale proposito che tale inciso rimanda ad una situazione non chiaramente definita. Mentre infatti il comma due identifica una serie di parametri atti a definire ed individuare una posizione dominante l’inciso “comunque lesive di pluralismo” sembra poter configurare una posizione dominante anche al di fuori del superamento dei parametri precedentemente identificati.

[4]    Si ricorda che tale limite era già stato precedentemente fissato dalla legge Maccanico (legge 249/1997). La precedente legge Mammì (L. 223/1990) aveva fissato tale soglia al 25%; su tale disposizione era intervenuta la Corte costituzionale che con sentenza 420/1994 l’aveva ritenuta incostituzionale in quanto lesiva del pluralismo.

[5]     L’art.2359 cc, rubricato “Società controllate e società collegate”,  considera società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa