Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero - A.C. 780
Riferimenti:
AC n. 780/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 47
Data: 20/09/2006
Descrittori:
APPARECCHI MEDICI     
Organi della Camera: XII-Affari sociali


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero

A.C. 780

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 47

 

 

20 settembre 2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Affari sociali

 

SIWEB

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File: AS0029

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  4

Elementi per l’istruttoria legislativa  5

§      Necessità dell’intervento con legge  5

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  5

§      Impatto sui destinatari delle norme  6

§      Formulazione del testo  6

Schede di lettura

§      Quadro di riferimento normativo  9

§      L’art. 11 ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978  10

Progetto di legge

§      A.C. 780, (on. Di Virgilio ed altri), Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero  15

Iter alla Camera

Progetti di legge

§      A.C. 1179, (on. Caminiti), Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici25

§      A.C. 2792, (on. Molinari), Disposizioni per la concessione di agevolazioni finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici27

§      A.C. 3016, (on. Carli ed altri), Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori automatici e semiautomatici31

§      A.C. 3281, (on. Cola), Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, concernente la diffusione dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero e istituzione di un servizio di emergenza nazionale.37

Esame in sede referente presso la XII Commissione Affari sociali

Seduta del 13 novembre 2001  45

Seduta del 14 novembre 2001  47

Seduta del 29 novembre 2001  50

Seduta del 2 luglio 2002  52

Seduta del 28 gennaio 2003  54

Seduta del 5 febbraio 2003  56

Seduta del 25 marzo 2003  57

Esame in sede legislativa presso la XII Commissione Affari sociali

Seduta del 17 giugno 2003  61

Seduta del 18 giugno 2003  62

Seduta del 25 giugno 2003  66

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla XII Commissione (Affari sociali)

-       V Commissione (Bilancio)

Seduta del 22 gennaio 2002  73

Seduta del 25 giugno 2002  74

Seduta del 1° aprile 2003  77

Normativa di riferimento

§      L. 5 agosto 1978, n. 468. Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (art. 11-ter, co. 7)81

§      L. 3 aprile 2001, n. 120. Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero  83

 

 


SIWEB

Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

780

Titolo

Modifica all’articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Sanità

Iter al Senato

No

Numero di articoli

3

Date

 

§       presentazione alla Camera

18 maggio 2006

§       annuncio

22 maggio 2006

§       assegnazione

20 giugno 2006

Commissione competente

XII (Affari sociali)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

V (Bilancio)

VI (Finanze)

VII (Cultura)

IX (Trasporti)

XI (Lavoro)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 

 


Struttura e oggetto

Contenuto

L’A.C. 780, al fine di garantire maggiori possibilità di intervento in caso di arresto cardiocircolatorio,detta disposizioni per rendere obbligatoria l’ulteriore diffusionedei defibrillatori (a partire dal 1° gennaio 2007) in alcune strutture fisse e mobili puntualmente elencate (aeroporti internazionali, stazioni ferroviarie, treni, autostazioni di pullman, porti, navi, case di detenzione stadi, teatri, cinema; scuole, centri commerciali e supermercati e industrie con più di cento dipendenti). L’impiego del predetto dispositivo è altresì previsto nelle sedi di grandi avvenimenti socio-culturali, nei parchi di divertimento, nelle strutture ove si pratica attività sportiva agonistica e non agonistica e in tutti mezzi dei Corpi preposti al soccorso pubblico ed alla protezione civile (art. 1).

Viene stabilita la detraibilità fiscale delle spese sostenute dai privati per l’acquisto dei defibrillatori (art. 2).

L’art. 3 reca disposizioni relative alle modalità di copertura per gli anni 2007 e 2008 derivanti dall’applicazione della legge, valutati in due milioni di euro annui.

E’ previsto inoltre che il ministro dell’economia provveda al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione della legge, anche al fine dell’applicazione delle disposizioni di contabilità generale dello Stato che disciplinano le procedure da adottarsi qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi (su quest’ultimo aspetto vedi la scheda di lettura sull’art. 11 ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978).

Relazioni allegate

Trattandosi di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, non risulta al momento disponibile una relazione governativa al riguardo, con particolare riguardo alla quantificazione degli effetti finanziari delle disposizioni in esame (oneri per le pubbliche amministrazioni derivanti dall’obbligo di dotazione delle apparecchiature, dalla loro manutenzione e dalla formazione del personale; minori spese per la detraibilità delle spese sostenute dai privati).

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

La proposta di legge interviene sulla normativa che regolamenta l’impiego dei defibrillatori semiautomatici di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 120.

Tale disciplina è stata una prima volta integrata dall’art. 1 della legge 15 marzo 2004, n. 69 e successivamente dall’art. 39-vicies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273[1].

(Vedi al riguardo la scheda di lettura sul quadro di riferimento normativo).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge interessa una pluralità di profili.

In via generale, trattandosi di una integrazione dell’attuale disciplina di principio contenuta nella legge statale sui defibrillatori, essa appare riconducibile alla materia “tutela della salute”, rientrante nella competenza legislativa concorrente dello Stato ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. La proposta amplia in materia considerevole le strutture ed i luoghi per i quali risulta obbligatorio dotarsi di fibrillatori, restando ferme, in base alla legislazione vigente, le competenze delle regioni in ordine alle modalità di rilascio delle autorizzazioni all’impiego delle attrezzature al di fuori dell’ambiente ospedaliero.

Per quel che concerne gli obblighi a carico della pubblica amministrazione, potrebbe richiamarsi anche l’art. 117, comma 2, lett. m) sui livelli essenziali delle prestazioni garantiti su tutto il territorio nazionale, materia oggetto della competenza esclusiva dello Stato. Più in particolare, per quel che concerne la detraibilità delle spese sostenute dai privati, si può fare riferimento alla materia “ordinamento contabile e tributario” di cui all’art. 117, comma 2, lett. e), anch’essa oggetto di competenza esclusiva dello Stato.

Impatto sui destinatari delle norme

Al riguardo appare opportuno un approfondimento sull’impatto del provvedimento sia per le pubbliche amministrazioni che per i privati, anche in relazione ai tempi stabiliti dalla proposta di legge per l’acquisto dei defibrillatori (1° gennaio 2007). Si ricorda a tale proposito la discussione svoltasi nella scorsa legislatura presso la commissione affari sociali e la Commissione Bilancio della Camera con riferimento agli oneri derivanti dalle proposte di legge 1179 e abb (che, in una prima formulazione, disponevano l’obbligo di installare i fibrillatori presso tutte le autoambulanze[2]).

Formulazione del testo

Appare necessario verificare l’esistenza della copertura prevista dal provvedimento, a carico del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’economia, per entrambi gli anni 2007 e 2008.


Schede di lettura

 


Quadro di riferimento normativo

 

La legge 3 aprile 2001, n. 120 (e successive modificazioni) “Utilizzo dei defibillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero”, al fine di garantire maggiori possibilità di intervento in caso di arresto cardiocircolatorio, autorizza l’uso del defibrillatore semiautomatico in sede intra ed extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario in possesso formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare (art. 1, comma 1).

Le regioni disciplinano il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale predetto, nell'àmbito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o sotto la responsabilità dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza (art. 1, comma 2).

La formazione dei soggetti autorizzati può essere svolta anche da organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonché da enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione (art. 1, comma 3).

La stessa legge ha inoltre stabilito (art. 1, comma 2) che fossero adottate, con decreto del Ministero  della salute, apposite linee guida per il rilascio della prevista autorizzazione da parte delle Regioni. A seguito delle modifiche intervenute al Titolo V della Costituzione, le linee guida sono state adottate nella forma di Accordo del 27 febbraio 2003 in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Con tale provvedimento sono disciplinati i criteri per l’utilizzo dei defibrillatori semi automatici, le modalità ed i termini per l’autorizzazione al loro impiego e la formazione degli operatori autorizzati all’utilizzo di tali apparecchiature; in tale ambito, si specifica in particolare che  l’accreditamento e la certificazione dei formatori sono di competenza delle regioni, sentiti i comitati regionali per l’emergenza.

 

Si ricorda infine che in materia di impiego di fibrillatori automatici è stato emanato in data 21 settembre 2000 un decreto interministeriale (sanità e trasporti), Uso dei defibrillatori semiautomatici a bordo degli aerei e corsi di formazione per capo cabina, con cui si autorizza l’impiego dei defibrillatori semiautomatici sugli aerei, da parte dei capi cabina in possesso di certificato “Basic life support – Defibrillation” (BLS-D). L’impiego è consentito anche in assenza di un medico a bordo e, in tal caso deve avvenire sotto la responsabilità del cardiologo del centro medico specializzato, istituito o convenzionato dalle società di navigazione aerea interessate.

Il certificato BLS-D per capi cabina si ottiene mediante la frequentazione di un apposito corso di formazione  disciplinato dal decreto in oggetto.

 

L’art. 11 ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978

L’art. 3, comma 3, dell’A.C. 780 richiama le procedure di monitoraggio e controllo della spesa di cui alla legge n. 468 del 1978.

In particolare, l’articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, dà attuazione alla disposizione di cui all’articolo 81, quarto comma, della Costituzione che prevede che ogni legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Il primo comma dell’articolo 11-ter prevede innanzitutto l’obbligo della quantificazione degli oneri recati da un provvedimento legislativo, per ciascun anno e per ciascun intervento oneroso. Tale autorizzazione di spesa può essere espressa in termini di limite massimo di spesa, ovvero, laddove la natura dell’intervento non sia configurabile come limite massimo di spesa (vale a dire, ad esempio, in presenza del riconoscimento di diritti soggettivi o, comunque, qualora non sia chiaramente individuabile a priori la platea dei beneficiari di un provvedimento), come previsione di spesa

Nel caso l’autorizzazione di spesa sia espressa in termini di previsione, la clausola di copertura finanziaria deve indicare un’apposita clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime.

Una tipologia di clausola di salvaguardia è stata individuata, in via di prassi, in una procedura che affida al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di monitorare l'andamento degli oneri nel corso del tempo e di trasmettere alle Camere gli eventuali decreti che autorizzano il ricorso al Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, di cui all'articolo 7, secondo comma, n. 2) della legge n. 468 del 1978.

La previsione del monitoraggio degli oneri è prevista peraltro dal comma 7 dell’articolo 11-ter. Tale disposizione prevede infatti che, qualora nel corso dell’attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell’economia, il quale, anche ove manchi la segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative.

 L’articolo 7 della legge n. 468 del 1978 prevede l’istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nella parte corrente, di un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono tra l’altro trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate. I capitoli aventi carattere obbligatorio sono indicati in un apposito elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia.

 

Tale clausola, come risulta anche da precedenti pareri espressi dalla Commissione bilancio della Camera, appare utilizzabile soltanto in presenza di spese che presentino le seguenti caratteristiche:

-          derivino da interventi di carattere obbligatorio e, pertanto, risultino non delimitabili nell'ambito di un tetto di spesa;

-          siano riconducibili ad una specifica tipologia già iscritta, sulla base della vigente disciplina contabile, nell'elenco dei capitoli allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per i quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto - ove si verifichino i presupposti previsti dalla disciplina contabile - al prelevamento delle necessarie risorse dal Fondo spese di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

In altri casi, ove non risulti possibile utilizzare la clausola di salvaguardia sopra descritta, è stata utilizzata una clausola in cui la previsione del monitoraggio degli oneri di cui all’articolo 11-ter , comma 7, della legge n. 468 del 1978, risulta finalizzata all’eventuale adozione delle misure correttive degli effetti finanziari previste dall’articolo 11, comma 3, lettera i-quater) della legge n. 468.

 

 

 


Progetto di legge

 


 

N. 780

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

DI VIRGILIO, CIRO ALFANO, BAIAMONTE, BENEDETTI VALENTINI, BERTOLINI, CAMPA, CARLUCCI, COLUCCI, GIULIO CONTI, D'AGRÒ, FASOLINO, FERRIGNO, FORLANI, GIOVANARDI, GIRO, LENNA, LISI, LUCCHESE, MANCUSO, MAZZARACCHIO, MAZZOCCHI, MELE, MIGLIORI, MINARDO, PELINO, PEZZELLA, ROMAGNOLI, TUCCI, VOLONTÈ, ZANETTA

¾

 

Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 18 maggio 2006

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


Onorevoli Colleghi! - In Italia, come nella gran parte dei Paesi industrializzati, le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte. Ogni anno muoiono in Italia di morte improvvisa circa 60.000 persone: è un dato che ci deve fare riflettere sull'importanza di riuscire ad attuare una strategia di prevenzione attiva in grado di incidere su queste imponenti cifre.

      Infatti, a dispetto degli enormi sforzi profusi negli ultimi decenni per migliorare il tasso di sopravvivenza, l'arresto cardiaco extraospedaliero continua a essere una delle principali cause di morte in tutto il mondo, soprattutto nei Paesi industrializzati. Dopo un arresto cardiaco il tempo è cruciale: ogni minuto di ritardo nel somministrare la scarica elettrica riduce del 5-10 per cento le possibilità di far riprendere al cuore la sua attività.

      Un miglioramento nel tasso di sopravvivenza si ottiene quando i testimoni del malore sono in grado di riconoscerne la gravità, dare subito l'allarme e indicare correttamente i dati sulle condizioni del paziente che vengono richiesti dalla centrale operativa. Il passo successivo è l'esecuzione, da parte dei testimoni, di manovre di rianimazione cardiopolmonare utili a guadagnare tempo in attesa dell'arrivo dei soccorsi; il terzo anello della catena della sopravvivenza dell'infartuato, quello più critico, è la defibrillazione precoce, poiché l'arresto del cuore determina, molto spesso, una condizione di fibrillazione ventricolare. L'ultimo anello è il veloce trasporto in un centro specialistico di rianimazione.

      L'unico intervento terapeutico risolutore è rappresentato dalla defibrillazione elettrica la quale, peraltro, deve essere attuata con grande tempestività dal momento della perdita di conoscenza, pena la morte, il coma irreversibile o il permanere di gravissimi danni neurologici. In tale senso i defibrillatori semiautomatici sono uno strumento tecnologicamente avanzato adeguato alle necessità di primo intervento e in grado di salvare vite umane che rischiano di essere stroncate in caso di arresto cardiocircolatorio; ma una condizione essenziale per l'efficacia del loro impiego è la velocità con la quale vengono utilizzati (buone possibilità di sopravvivenza si hanno se si interviene entro dieci minuti dall'evento).

      Le squadre attrezzate mobili del servizio «118», in molti casi, soprattutto a causa delle caratteristiche del territorio, non riescono a svolgere un tempestivo intervento e per questo il decesso di gran parte dei pazienti colpiti da arresto cardiaco (90-95 per cento) avviene prima di poter attuare un qualsiasi soccorso.

      La legge 3 aprile 2001, n. 120, recante utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero, può rappresentare un elemento utile per superare gli ostacoli legati all'erogazione della defibrillazione. Essa, infatti, consente anche a personale non medico di utilizzare sul territorio questi strumenti che riconoscono autonomamente l'aritmia responsabile dell'arresto cardiaco e possono erogare l'adeguata scarica elettrica. Il riconoscimento automatico dell'aritmia ha rappresentato l'elemento di svolta per togliere la responsabilità medico-legale agli operatori non medici e per permettere quindi l'affidamento di tali strumenti a questi ultimi.

      Leggi analoghe sono patrimonio di numerosi Stati europei e nordamericani nei quali, a seguito della loro introduzione, si è assistito a un notevole incremento della sopravvivenza all'arresto cardiaco, fino al 35-40 per cento dei casi.

      Rimane il problema organizzativo ed economico dei luoghi in cui installare i defibrillatori automatici esterni (DAE) e dell'individuazione dei soggetti cui affidarne l'utilizzo per una ottimale efficacia dell'intervento.

      Attualmente vi è la tendenza generalizzata a dotare di DAE tutti i mezzi mobili di soccorso sanitario e i mezzi di polizia (che spesso sono i primi a giungere sul luogo dell'evento) e a installarne alcuni in postazioni fisse ben selezionate, sulla base dello studio di apposite commissioni di esperti, che valutano l'incidenza dell'arresto cardiaco in particolari luoghi, soprattutto ad alta densità di popolazione (aeroporti, stazioni, ipermercati, grandi uffici pubblici, case di detenzione), lasciando all'iniziativa dei singoli l'installazione di tali strumenti in ambienti nei quali è nota la bassissima incidenza dell'evento letale (ristoranti, piccoli uffici, alberghi).

      Tale scelta è stata, dappertutto, dettata dal fatto che l'acquisto e la manutenzione degli strumenti e l'addestramento e il periodico riaddestramento del personale addetto hanno dei costi non irrilevanti.

      La presente proposta di legge intende assicurare, attraverso integrazioni alla normativa vigente, i criteri basilari per una corretta diffusione dell'utilizzo dei DAE in alcune strutture fisse e mobili individuate in maniera precisa dalla legge.


 


 


proposta di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.

 

      1. All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-ter. A decorrere dal 1 gennaio 2007, nelle seguenti strutture fisse e mobili è fatto obbligo di detenere un defibrillatore semiautomatico extraospedaliero e di dotarsi del personale addestrato a usarlo e adeguatamente formato:

          a) aeroporti internazionali;

          b) stazioni ferroviarie;

          c) treni;

          d) autostazioni dei pullman per il servizio pubblico;

          e) porti;

          f) navi;

          g) case di detenzione;

          h) stadi;

          i) teatri;

          l) cinema;

          m) scuole;

          n) centri commerciali e supermercati;

          o) industrie con più di cento dipendenti;

          p) strutture sedi di grandi avvenimenti socio-culturali con affluenza di almeno cinquecento partecipanti, durante lo svolgimento dell'evento;

          q) parchi di divertimento con superficie maggiore o uguale a 1.000 metri quadrati;

          r) strutture nelle quali si pratica attività sportiva agonistica e non agonistica, anche a livello dilettantistico;

          s) mezzi adibiti al soccorso, anche in mare, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della polizia municipale, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del Dipartimento della protezione civile, del Corpo capitanerie di porto, nonché mezzi aerei adibiti al soccorso e al trasporto degli infermi».

 

Art. 2.

 

      1. Le spese per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici extraospedalieri da parte dei privati sono detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sul reddito delle società.

 

Art. 3.

 

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


Iter alla Camera

 


Progetti di legge

 


 

N. 1179

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato CAMINITI

¾

 

Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 4 luglio 2001

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è diretta a sanare una lacuna della legge 3 aprile 2001, n. 120, che consente solo in ambiente extraospedaliero l'uso del defibrillatore semiautomatico anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario a condizione che abbia ricevuto una formazione specifica.

        Paradossalmente, oggi nell'area ospedaliera un non medico, anche debitamente addestrato, non può soccorrere un paziente con un defibrillatore. Questo è del tutto illogico in quanto la defibrillazione cardiaca è un provvedimento terapeutico che deve essere effettuato il più precocemente possibile, per cui potrebbe accadere di negare una possibilità di salvezza ad una persona che ha avuto un malore acuto, ironia della sorte, proprio all'interno dell'ospedale (reparto, atrio, struttura amministrativa).

        Con la presente proposta di legge si estende la possibilità dell'uso del defibrillatore oltre che in sede extraospedaliera, anche in sede ospedaliera a tutto il personale debitamente addestrato, anche non medico e non sanitario.


 


 


proposta di legge

¾¾¾

 

Art. 1.

 

        1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, è sostituito dal seguente:

 

        "1. E' consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede intra ed extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare".

 

 


 

N. 2792

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato MOLINARI

¾

 

Disposizioni per la concessione di agevolazioni finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 28 maggio 2002

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende proseguire nella diffusione di uno strumento, quale è il defibrillatore, indispensabile in numerosi casi per salvare vite umane colte da infarto.

        Si intende rafforzare il valore della legge 3 aprile 2001, n. 120, che ha consentito nel nostro Paese, come già accade in altri Paesi europei, l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale non sanitario.

        Le misure contenute nella presente proposta di legge intendono, mediante l'utilizzo della leva fiscale, consentire l'acquisto e la conseguente diffusione di questo strumento dalla enorme rilevanza sociale.

        Viene fatto obbligo a tutti i mezzi adibiti a trasporto di malati di dotarsi di defibrillatore semiautomatico; viene inoltre data facoltà a tutte le società che si occupano di trasporto persone di acquistarlo con un credito di imposta pari a 1.000,00 euro.

        Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare di concerto con il Ministro della salute, provvede ad individuare le modalità di attuazione delle disposizioni della legge, nonché le procedure di controllo per l'erogazione del credito d'imposta.

        Con le integrazioni alla legge n. 120 del 2001 recate dalla presente proposta l'utilizzo del defibrillatore avrà una maggiore diffusione al fine di assicurare un pronto intervento per chiunque venga colto da infarto, una delle principali cause di morte, nei luoghi pubblici.


 


 


proposta di legge

¾¾¾

 

Art. 1.

 

        1. E' fatto obbligo a tutti i mezzi adibiti al trasporto di malati di dotarsi di defibrillatore semiautomatico nonché del personale addestrato ad utilizzarlo.

        2. Le imprese che esercitano attività di trasporto di persone per via di terra, di acqua o di aria hanno facoltà di acquistare un defibrillatore semiautomatico usufruendo del contributo di cui all'articolo 2.

 

Art. 2.

 

        1. Ai soggetti di cui agli articoli 5, 87 e 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che acquistano entro il 31 dicembre 2003 un defibrillatore semiautomatico, nuovo di fabbrica, è riconosciuto un contributo statale pari a 1.000 euro. Il contributo è corrisposto al venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto di pari importo. Il venditore recupera l'importo del contributo, quale credito di imposta, fino alla concorrenza del relativo ammontare per il versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e in quello successivo. Non si procede al rimborso degli importi del credito di imposta eventualmente non utilizzati in compensazione nei periodi di imposta sopra indicati.

        2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

 

Art. 3.

 

        1. Ai soggetti fruitori del contributo di cui all'articolo 2 è fatto obbligo di comunicare, entro un mese dall'acquisto del defibrillatore, all'azienda sanitaria locale territorialmente competente le modalità di utilizzo ed il responsabile del servizio.

 

 


 

N. 3016

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

CARLI, GIACCO, RAFFAELLA MARIANI, OLIVIERI, GRILLINI

¾

 

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori automatici e semiautomatici

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata l’11 luglio 2002

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


Onorevoli Colleghi! - La morte improvvisa dovuta alla fibrillazione ventricolare costituisce una vera e propria minaccia per la salute pubblica. Ad esempio, negli Stati Uniti determina circa la metà dei decessi dovuti alle morti cardiache. Il problema è molto complesso anche perché gli interventi per la prevenzione primaria e secondaria, così come concepiti e attuati, hanno dimostrato di non essere efficaci. Non si hanno ancora dati sufficientemente attendibili sull'impiego di defibrillatori esterni automatici e semiautomatici, ma è dimostrato da dati che provengono dall'area di Seattle negli Stati Uniti dotata di un sistema per le emergenze molto efficiente, che la sopravvivenza a fibrillazione ventricolare (responsabile della metà dei decessi per morte improvvisa) si avvicina al 30 per cento dei casi. In città ad alta densità abitativa come New York o Roma, la percentuale di efficacia della defibrillazione è molto bassa, circa l'1 per cento dei casi. Indubbiamente, la percentuale di sopravvivenza è correlata all'aumento dell'utilizzo di defibrillatori esterni automatici. Negli Stati Uniti i decessi per morte improvvisa sono circa 300.000 ogni anno, mentre in Italia sono oltre 55.000. L'importanza di poter disporre in breve tempo di un apparecchio per la defibrillazione è tanto più grande per il fatto che l'efficacia dell'intervento è inversamente proporzionale al trascorrere dei minuti. La percentuale di sopravvivenza per un intervento effettuato nei 10-12 minuti successivi alla fibrillazione ventricolare è pressoché nulla. Per quanto riguarda le fibrillazioni avvenute in ospedale, dove è possibile un rapido accesso e utilizzo dei defibrillatori (massimo 2 minuti), la sopravvivenza dei defibrillati è di circa il 48 per cento. La cosa è ben diversa per coloro che vengono colpiti da fibrillazione ventricolare al di fuori delle strutture ospedaliere: il primo fattore che incide sulla bassa sopravvivenza è quello che, nelle migliori condizioni, l'accesso ad un defibrillatore avviene non prima di 3-4 minuti e nelle città, con la necessità per i soccorritori di recarsi in appartamenti, non prima di 8-10 minuti. Dopo il terzo minuto la probabilità di salvare il paziente diminuisce del 7-10 per cento ogni minuto.

        La legge 3 aprile 2001, n. 120, già consente l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici in sede extraospedaliera al personale sanitario non medico e al personale non sanitario, che abbia ricevuto una formazione specifica in materia di rianimazione cardio-polmonare. La presente proposta di legge, preso atto delle norme vigenti, intende pervenire ad una normativa più completa ed organica ed abroga la citata legge n. 120 del 2001. Essa mira, infatti, alla diffusione dell'utilizzo dei defibrillatori automatici esterni o di quelli semiautomatici, rendendone obbligatoria la presenza in tutte le autoambulanze, che non sempre sono dotate di un medico a bordo. La possibilità di utilizzo di questi strumenti da parte anche di personale non medico e non sanitario, che abbia frequentato un apposito corso, amplia la possibilità di intervento con tali strumenti che, in molti casi, possono essere decisivi per salvare una vita. I defibrillatori automatici e semiautomatici sono di piccole dimensioni e di facile utilizzo anche per il personale non medico, dato che l'apparecchio è attivato, dopo una analisi che avviene in maniera automatica, solo in presenza di fibrillazione ventricolare che possa portare alla morte dell'individuo. Basta, infatti, mettere in funzione l'apparecchio, applicare i due elettrodi al petto dell'interessato e premere il pulsante per provocare una scarica elettrica. L'apparecchio automatico risparmia a chi lo usa ogni decisione di carattere medico, poiché l'apparecchio emette chiare indicazioni sulla necessità o meno di intervenire. La macchina è, infatti, in grado di riconoscere se gli elettrodi sono applicati correttamente, di leggere rapidamente l'elettrocardiogramma e di rilasciare la diagnosi. Solo in presenza di fibrillazione ventricolare che sia effettivamente e potenzialmente letale, l'apparecchio ordina di provocare la scarica elettrica. Tale strumento può risultare particolarmente efficace per avere un tempestivo soccorso in località isolate con un difficile accesso alle strutture di soccorso nelle quali è presente personale medico, o in località con notevole concentrazione di personale. Decisivo per l'efficacia della legge è il ruolo assegnato alle regioni e alle province autonome, che insieme alle aziende sanitarie locali (ASL), devono predisporre corsi per l'utilizzo di tali strumenti, innanzi tutto, sulle autoambulanze, che devono essere dotate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, dei defibrillatori automatici o semiautomatici, e, poi, per il personale degli enti pubblici e delle aziende private che, per migliorare la sicurezza sui posti di lavoro, intendano acquistare un defibrillatore automatico o semiautomatico. Per favorire la diffusione di tali strumenti nelle aziende private, negli esercizi commerciali, nei luoghi ad alto affollamento come impianti sportivi, stazioni, aeroporti, ma anche nelle strutture turistiche, la legge prevede un contributo da parte dello Stato pari al 30 per cento della spesa sostenuta.

        Il comma 1 dell'articolo 1 consente l'uso del defibrillatore automatico esterno e semiautomatico in sede intra e extra ospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nell'attività di rianimazione cardio-polmonare attraverso la frequenza di appositi corsi organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano territorialmente competenti ai sensi del comma 3. Il comma 2 sancisce l'obbligo per tutte le autoambulanze di dotarsi di defibrillatori automatici esterni o semiautomatici, secondo un piano predisposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e finanziato dallo Stato. Le autoambulanze provviste di tali strumenti hanno l'obbligo di avere a bordo personale che abbia svolto i corsi di formazione all'utilizzo dei defibrillatori previsti al comma 3. Il comma 3 prevede che le regioni e le province autonome, in collaborazione con le ASL competenti per territorio, provvedano a proprie spese ad organizzare corsi per il rilascio da parte delle ASL stesse e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo intra ed extraospedaliero dei defibrillatori. Il comma 4 estende l'obbligo di dotarsi di defibrillatore automatico o semiautomatico a tutti gli enti pubblici entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge. Per una maggiore diffusione dei defibrillatori anche al di fuori dei mezzi di soccorso e degli enti pubblici, il comma 5 prevede che alle imprese che intendano dotarsi di defibrillatore automatico o semiautomatico è riconosciuto un contributo da parte dello Stato pari al 30 per cento della spesa sostenuta. La giunta regionale predispone un piano per l'impiego del defibrillatore automatico o semiautomatico esterno da parte delle imprese private, tenendo conto delle indicazioni provenienti dalle singole ASL, che individuano le postazioni dove sono utilizzabili e vanno collocati tali strumenti, sentiti i comuni, le organizzazioni di volontariato e i rappresentanti delle categorie economiche e sindacali. Il comma 6 sancisce gli impegni finanziari assunti dallo Stato per l'acquisto dei defibrillatori da destinare alle autoambulanze e per coprire gli incentivi alle aziende private che vogliano dotarsi di tali strumenti.

        L'articolo 2 stabilisce le modalità della copertura finanziaria.

        L'articolo 3 abroga la citata legge 3 aprile 2001, n. 120, che regolava l'utilizzo dei defibrillatori per il personale sanitario non medico.


 


 


proposta di legge

¾¾¾

 

Art. 1.

 

        1. E' consentito l'uso del defibrillatore automatico e semiautomatico esterno, di seguito denominato "defibrillatore", in sede intra e extra ospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nell'attività di rianimazione cardio-polmonare attraverso la partecipazione ad un corso programmato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 3 e che abbia acquisito il relativo attestato di idoneità.

        2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autoambulanze hanno l'obbligo di dotarsi di defibrillatori, secondo un piano predisposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano territorialmente competenti e finanziato dallo Stato. Le autoambulanze provviste di tali strumenti hanno l'obbligo di avere a bordo personale che abbia svolto i corsi di formazione all'utilizzo dei defibrillatori previsti al comma 3.

        3 Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con le aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio, provvedono ad organizzare corsi per il rilascio, da parte delle ASL stesse e delle aziende ospedaliere, dell'autorizzazione all'utilizzo intra ed extraospedaliero dei defibrillatori al personale di cui al comma 1. I corsi sono rivolti anche al personale dipendente delle imprese, incaricato della sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. Lo Stato provvede al finanziamento necessario allo svolgimento di tali corsi.

        4. Gli enti pubblici, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno l'obbligo di dotare, le proprie strutture, secondo un piano predisposto dalla regione o dalla provincia autonoma territorialmente competente, di defibrillatori e di personale in possesso dell'autorizzazione all'utilizzo di cui al comma 3. Ai fini di cui al presente comma, riveste carattere prioritario la dotazione di defibrillatori ai mezzi mobili delle Forze di polizia dello Stato, degli enti locali e territoriali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei servizi pubblici di trasporto, nonché l'installazione di tali strumenti nelle località montane e in quelle che hanno un difficile accesso alle strutture ospedaliere e di soccorso.

        5. Alle imprese che intendano dotarsi di defibrillatori è riconosciuta da parte dello Stato una detrazione dal proprio imponibile ai fini della dichiarazione dei redditi pari al 30 per cento della spesa sostenuta. La giunta regionale o della provincia autonoma competente per territorio indica i criteri generali per l'impiego del defibrillatore da parte delle imprese private, tenendo conto delle indicazioni provenienti dalle singole ASL, che individuano le postazioni dove gli apparecchi sono utilizzabili e dove devono essere collocati, d'intesa con i comuni, con le organizzazioni di volontariato e con i rappresentanti delle categorie economiche e sindacali. Alle imprese che fruiscono della detrazione fiscale è fatto obbligo di comunicare entro un mese dall'acquisto del defibrillatore alla ASL competente per territorio il responsabile del servizio. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro della salute, con proprio decreto disciplina, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'accesso ai benefìci di cui al presente comma.

        6. Per l'acquisto dei defibrillatori da destinare alle autoambulanze, lo Stato destina 15 milioni di euro per gli anni 2002 e 2003. Per lo svolgimento dei corsi di cui al comma 3, lo Stato provvede allo stanziamento di 3 milioni di euro da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Art. 2.

 

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 18 milioni di euro per gli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 3.

 

        1. La legge 3 aprile 2001, n. 120, è abrogata.

 

 


 

N. 3281

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato COLA

¾

 

Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120,

concernente la diffusione dei defibrillatori semiautomatici in

ambiente extraospedaliero e istituzione di un servizio di

emergenza nazionale.

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 16 ottobre 2002

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


Onorevoli Colleghi! - E' purtroppo noto che l'infarto cardiaco costituisce una delle cause in percentuale più rilevanti di mortalità. E' altrettanto pacifico che un intervento immediato ed il ricorso a strumenti altamente tecnici, sotto il profilo sanitario, possono scongiurare le conseguenze irreparabili di tale tipo di patologia.

        Perché ciò si realizzi è necessario che tali interventi siano praticabili anche al di fuori delle strutture sanitarie e nel numero più ampio di ambiti lavorativi e consociativi.

        La legge 3 aprile 2001, n. 120, ha offerto una risposta decisamente positiva al problema, consentendo l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.

        L'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici è devoluto, nella citata normativa, agli enti locali, che l'autorizzano nell'ambito del sistema di emergenza 118 nei territori di competenza.

        La soluzione proposta dalla legge 3 aprile 2001, n. 120, seppur apprezzabile, non è però idonea ad affrontare le migliaia di emergenze giornaliere che purtroppo insorgono nel territorio nazionale e nei più svariati ambiti.

        La proposta di legge in esame, tenta di dare una risposta ai drammi quotidiani che sovente hanno tragici sviluppi.

        E' previsto pertanto che l'obbligo di istituire l'uso dei defibrillatori semiautomatici sia esteso negli ambienti di lavoro ed anche ai sistemi di emergenza 112 dell'Arma dei Carabinieri, 113 della Polizia di Stato e 115 del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

        Alle aziende concessionarie di telefonia è fatto obbligo di istituire, nell'ambito della rete telefonica fissa e cellulare mobile, un sistema di chiamata automatica di emergenza per il pronto soccorso, in modo tale da assicurare un immediato intervento finalizzato all'uso del defibrillatore semiautomatico sull'infartuato.

        L'articolo 3 della proposta di legge regola le modalità tecniche e temporali di attuazione del servizio nazionale di emergenza.

        L'articolo 4 prevede la copertura finanziaria degli interventi stabiliti dalla legge.

        E' appena il caso di sottolineare che sarebbe auspicabile una sollecita approvazione del provvedimento, per trasferire sul piano della concretezza la proposta di legge e per rendere subito possibili i conseguenti interventi che potrebbero salvare tante vite umane.


 


 


proposta di legge

¾¾¾

 

Art. 1.

 

        All'articolo 1 della 3 aprile 2001, n. 120, è aggiunto, in fine il seguente comma:

 

        "2-bis. Nelle attività di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, nonché nei sistemi di emergenza 112 dell'Arma dei carabinieri, 113 della Polizia di Stato e 115 del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto obbligo di istituire l'uso dei defibrillatori semiautomatici di cui al comma 1 del presente articolo nell'ambito delle prestazioni di soccorso di emergenza".

 

Art. 2.

 

        1. E' istituito il servizio di emergenza nazionale per gli interventi di defibrillazione nelle urgenze cardio-vascolari, costituito dalla rete dei soggetti autorizzati all'uso dei defibrillatori semiautomatici ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 120, come modificato dalla presente legge.

        2. Ai fini dell'accessibilità al servizio nazionale di cui al comma 1, è fatto obbligo alle aziende concessionarie di telefonia di istituire, nell'ambito della rete telefonica residenziale fissa e cellulare mobile, un sistema di chiamata automatica di emergenza per il pronto soccorso dei soggetti che necessitano di un intervento di defibrillazione per urgenze cardio-vascolari.

        3. Il sistema di chiamata automatica istituito ai sensi del comma 2 deve garantire, sull'intera rete telefonica di cui al medesimo comma, la possibilità di contattare il titolare del servizio nazionale di emergenza di cui al comma 1 competente per territorio.

        4. Il titolare del servizio nazionale di emergenza contattato ai sensi del comma 3, pubblico e privato, è tenuto ad intervenire e ad effettuare gratuitamente l'intervento di defibrillazione non oltre cinque minuti dalla ricezione della chiamata telefonica.

 

Art. 3.

 

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i nuovi apparecchi di telefonia cellulare mobile e quelli destinati alla telefonia pubblica residenziale, immessi in commercio a decorrere dalla citata data di entrata in vigore, al fine di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 2, comma 3, devono essere dotati di un tasto individuale di chiamata automatica recante il simbolo Croce rossa italiana, atto ad individuare e contattare senza digitare i numeri il titolare del servizio nazionale di emergenza competente per territorio.

        2. La chiamata telefonica di cui al comma 1 è gratuita.

 

Art. 4.

 

        1. Alle spese occorrenti per l'acquisto, il noleggio, il leasing, il comodato nonché ogni altra forma di detenzione di defibrillatori semiautomatici ai fini di cui alla presente legge si provvede:

 

                a) per i soggetti privati, mediante anticipazione delle somme occorrenti, che sono poste in detrazione al 50 per cento della spesa effettuata, dalle relative imposte sui redditi e sono recuperate, sotto forma di credito di imposta, nell'anno successivo a quello della dichiarazione;

 

                b) per le amministrazioni pubbliche, mediante apposito stanziamento negli stati di previsione della spesa a carico dei rispettivi bilanci;

 

                c) per i concessionari dei servizi di telefonia residenziale fissa e di telefonia cellulare mobile, mediante l'istituzione di una aliquota aggiuntiva pari allo 0,01 per cento da applicare ai servizi di telefonia forniti all'utenza privata. Le entrate derivanti dall'applicazione della citata aliquota sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

 

 


Esame in sede referente presso la XII Commissione Affari sociali

 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


SEDE REFERENTE

Martedì 13 novembre 2001. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cesare Cursi.

 

La seduta comincia alle 11.30.

 

Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici.

C. 1179 Caminiti.

(Esame e rinvio).

 

La Commissione inizia l'esame.

Dorina BIANCHI (CCD-CDU), relatore, osserva che la proposta di legge in esame si propone di sanare una lacuna della legge n. 120 del 2001, la quale consente solo in ambiente extraospedaliero l'uso del defibrillatore semiautomatico anche al personale sanitario non medico e al personale non sanitario, purché abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare.

Come è noto, gran parte delle cause di morte improvvisa è legata per lo più ad infarto miocardico e la defibrillazione precoce è il sistema più efficace per garantire le maggiori percentuali di sopravvivenza.

Il defibrillatore cardiaco esterno è un dispositivo medico idoneo ad impedire la morte per arresto cardiocircolatorio, purché utilizzato entro un lasso di tempo ridotto dal verificarsi dell'evento. Si tratta di un apparecchio che non richiede una grandissima professionalità e quindi può essere utilizzato proficuamente anche da personale paramedico, laddove ci si trovi in una situazione di emergenza in caso di assenza o non reperibilità del medico.

È pertanto necessario favorire la massima diffusione di tali dispositivi in situazioni o ambienti in cui vi è alta concentrazione di soggetti cardiopatici, nonché estendere la platea dei soggetti abilitati all'utilizzazione, includendo il personale infermieristico e non sanitario, a condizione che abbiano frequentato uno specifico corso di formazione secondo i criteri e le linee guida predisposti dal Ministero della salute.

In Italia già da tempo enti di volontariato, aziende ospedaliere, industrie, esercizi commerciali addestrano personale non medico a programmi di accesso precoce alla defibrillazione, in collaborazione con i servizi di emergenza sanitaria 118.

Conformemente a quanto richiesto dalla legge n. 120 del 2001, il Ministero della salute ha predisposto uno schema di decreto con il quale fissa i criteri attraverso cui le regioni, mediante le aziende sanitarie locali e ospedaliere, autorizzano l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera e i criteri per la formazione e la verifica di tutto il personale non medico che utilizza questo strumento. Tale provvedimento è stato trasmesso alla Conferenza Stato-regioni per l'acquisizione del relativo parere.

Paradossalmente, con l'attuale legge 3 aprile 2001, n. 120, nell'area ospedaliera in caso di emergenza un non medico presente sul posto, sebbene addestrato, non può soccorrere un paziente con defibrillatore qualora questi abbia avuto un malore proprio all'interno di un ospedale.

Con la presente proposta di legge viene pertanto estesa la possibilità dell'uso del defibrillatore semiautomatico anche al personale sanitario non medico e al personale non sanitario, debitamente addestrato, in sede ospedaliera, oltre che in ambiente extraospedaliero.

Atteso che si tratta di un provvedimento di grande importanza ed utilità che consente al personale paramedico che si trova all'interno di un ospedale di concorrere tempestivamente, in caso di estremo bisogno, a salvare molte vite umane, ne raccomanda quindi la rapida approvazione.

Rileva tuttavia che per regolamentare l'uso del defibrillatore in sede intraospedaliera si dovrebbe far riferimento a protocolli di intervento interni della struttura sanitaria, nonché stabilire rapporti tra la medesima e la centrale operativa 118 territorialmente competente. Inoltre si dovrebbe attentamente valutare se riservare la defibrillazione al solo personale sanitario dipendente, ovviamente adeguatamente addestrato.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ritiene opportuno assicurare la presenza dei defibrillatori semiautomatici anche nelle autoambulanze.

Grazia LABATE (DS-U) ritiene a suo avviso improprio parlare di una lacuna, come ha fatto il relatore, con riferimento alla legge n. 120 del 2001, la quale consente solo in ambiente extraospedaliero l'uso del defibrillatore semiautomatico anche al personale sanitario non medico e al personale non sanitario, purché abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare, dal momento che la ratio di quella legge consisteva proprio nel predisporre una disciplina per le situazioni di urgenza in ambiente extraospedaliero. Nel condividere l'esigenza fatta presente dal presidente Palumbo, sottolinea quindi l'importanza di rendere applicabile la legge in questione in tutte le strutture del Servizio sanitario nazionale. Evidenzia infine l'opportunità che le linee guida elaborate dal Ministero della salute, sulla cui base le regioni disciplinano il rilascio delle autorizzazioni per l'uso di defibrillatori da parte di personale specificamente formato a cura delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere, siano aggiornate, anche al fine di una eventuale più precisa individuazione del personale, all'interno delle strutture sanitarie pubbliche, che potrà essere ammesso ai corsi di formazione.

Augusto BATTAGLIA (DS-U), stante l'imminente ripresa dei lavori in Assemblea, prevista per le ore 12, invita il presidente a togliere la seduta.

Giuseppe PALUMBO, presidente, preso atto della richiesta del deputato Battaglia, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 12.


 

 

 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

 


SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 novembre 2001. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe PETRELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cesare Cursi.

 

La seduta comincia alle 14.50.

 

Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici.

C. 1179 Caminiti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta di ieri.

Giacomo BAIAMONTE (FI), nel sottolineare l'importanza del provvedimento in esame, rileva come i defibrillatori semiautomatici siano apparecchi utilissimi che consentono in molti casi di evitare la morte per arresto cardiocircolatorio. Evidenzia però la necessità che tali apparecchi siano utilizzati da personale qualificato, atteso che un cattivo utilizzo degli stessi potrebbe provocare danni ai pazienti. A tal fine ritiene pertanto indispensabile approntare appositi corsi di formazione per il personale destinato ad usare tali apparecchi. Quanto all'opportunità di garantire la massima diffusione di tali dispositivi in situazioni o ambienti in cui vi è alta concentrazione di persone, atteso l'alto costo di tali dispositivi, invita a riflettere sull'opportunità di prevedere la presenza dei defibrillatori semiautomatici solo ove sia presente appunto personale debitamente addestrato, onde evitare che tali macchinari restino poi inutilizzati.

Giuseppe CAMINITI (FI) evidenzia la ratio alla base della sua proposta di legge, volta a completare la disciplina prevista dalla legge 3 aprile 2001, n. 120, che consente solo in ambiente extraospedaliero l'uso del defibrillatore semiautomatico anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario, a condizione che abbia ricevuto una formazione specifica. Con il provvedimento in esame si estende tale possibilità anche all'interno degli ospedali, cioè nelle aree comuni di tali strutture, quali gli atri, le strutture amministrative, i corridoi o i cortili, laddove il trattamento in questione, secondo le disposizioni vigenti, può essere effettuato solo da un medico e non, per esempio, da un infermiere. Ove non fosse possibile un intervento tempestivo di un medico, potrebbe quindi accadere paradossalmente di negare una possibilità di salvezza ad una persona colta da malore acuto proprio all'interno di un ospedale.

Concorda poi sull'opportunità di favorire la massima diffusione dei dispositivi in questione, attese anche le caratteristiche degli apparecchi semiautomatici oggi esistenti, che ne consentono facilmente l'utilizzo da parte di personale anche non sanitario debitamente addestrato.

Domenico DI VIRGILIO (FI), nel condividere pienamente lo spirito e la filosofia sottesi alla proposta di legge Caminiti n. 1179, nonché le considerazioni del deputato Baiamonte, sottolinea la necessità di una adeguata formazione del personale destinato ad utilizzare i defibrillatori semiautomatici, anche al fine di prevenire eventuali contenziosi medico-legali.

Gianni MANCUSO (AN), nel dichiararsi favorevole alla proposta di legge Caminiti n. 1179, richiama le positive esperienze registrate in materia in altri Stati sottolineando come in alcune regioni siano già state avviate iniziative volte alla formazione del personale non sanitario in vista dell'utilizzo delle apparecchiature in questione. Attesa l'importanza della formazione, evidenzia l'opportunità che i corsi in questione vengano coordinati e posti sotto il controllo delle strutture cardiologiche presso gli ospedali, nonché l'opportunità di prevedere la presenza di tali dispositivi in alcune strutture, quali gli automezzi delle Forze dell'ordine o i luoghi ad alta concentrazione di persone come gli stadi.

Il sottosegretario Cesare CURSI ricorda innanzitutto che in materia di impiego di defibrillatori semiautomatici è stato emanato in data 21 settembre 2000 un decreto interministeriale con cui si autorizza l'impiego dei defibrillatori semiautomatici sugli aerei da parte dei capi cabina opportunamente addestrati. Ricorda altresì che, come previsto dall'articolo 2 della legge 3 aprile 2001, n. 120, il Ministero della salute ha già predisposto uno schema di decreto in cui si fissano i criteri secondo cui le regioni e le province autonome disciplinano il rilascio, da parte di aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere, nell'ambito del sistema di emergenza 118 o, se non attivato, nell'ambito dell'azienda sanitaria di competenza, dell'autorizzazione all'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera. Lo schema di decreto in questione è stato trasmesso alla Conferenza Stato-regioni per l'acquisizione del relativo parere. Atteso che la legge n. 120 del 2001 ha inteso regolamentare l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera, come momento di risposta a situazioni di emergenza territoriale, ritiene che non si possa prescindere, quanto ad un'eventuale estensione di tale utilizzo anche all'ambito ospedaliero (come previsto dal provvedimento in esame), dalla considerazione che all'interno degli ospedali è comunque presente personale sanitario e non e che, conseguentemente, per regolamentare tale settore si dovrebbe fare riferimento a protocolli di intervento interni della struttura sanitaria, nonché stabilire rapporti tra la medesima e la centrale operativa 118 territorialmente competente. Inoltre, dovrebbe essere attentamente valutato se riservare la defibrillazione, comunque, al solo personale sanitario dipendente, ovviamente in possesso del previsto addestramento. La regolamentazione di tale materia, coinvolgendo l'organizzazione ed i rapporti intra ed extraospedalieri di strutture sanitarie dovrebbe quindi, ad avviso del Governo, essere effettuata indipendentemente dalla citata legge n. 120 del 2001. Atteso, peraltro, che allo stato attuale una modifica della legge n. 120 del 2001 avrebbe il solo effetto di ritardare l'emanazione del previsto provvedimento ministeriale, da più parti richiesto e auspicato, ritiene opportuno, prima di assumere eventuali decisioni in materia, attendere che si concluda l'iter del decreto ministeriale succitato. Precisa infine che sarà sua cura dare tempestiva informazione alla Commissione circa i tempi e l'esito del parere che la Conferenza Stato-regioni è tenuta a dare.

Dorina BIANCHI (CCD-CDU), relatore, attese le dichiarazioni del sottosegretario, dichiara di non avere nulla in contrario ad un rinvio del provvedimento.

Augusto BATTAGLIA (DS-U) ritiene ragionevole la proposta del sottosegretario e quindi si dichiara favorevole ad un rinvio dell'esame del provvedimento in attesa che la Conferenza Stato-regioni esprima il parere sullo schema di decreto predisposto dal Ministero della salute.

Giuseppe CAMINITI (FI) ritiene importante che il Governo chiarisca se nello schema di decreto predisposto dal Ministero della salute e attualmente all'esame della Conferenza Stato-regioni per l'espressione del prescritto parere sia recepita la ratio che è alla base della sua proposta di legge n. 1179, volta appunto ad ampliare anche all'ambiente intraospedaliero quanto previsto dalla legge 3 aprile 2001, n. 120, con riferimento all'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici.

Giuseppe PETRELLA, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 15.25.


 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

 


SEDE REFERENTE

Giovedì 29 novembre 2001. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Antonio Guidi.

 

La seduta comincia alle 10.25.

 

Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici.

C. 1179 Caminiti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 novembre 2001.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che è stato presentato un emendamento, di cui è firmatario, in cui si prevede l'obbligo di dotare tutte le autoambulanze di defibrillatori semiautomatici in linea con la ratio della proposta di legge in esame volta a consentire l'uso dei defibrillatori semiautomatici sia in ambiente extraospedaliero che nell'area ospedaliera anche al personale sanitario non medico nonché al personale non sanitario debitamente addestrato (vedi allegato 2).

Dorina BIANCHI (CCD-CDU), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Palumbo 1.1.

Il sottosegretario Antonio GUIDI concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Palumbo 1.1 e l'articolo unico del provvedimento.

Dorina BIANCHI (CCD-CDU) propone di richiedere il trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

Domenico DI VIRGILIO (FI), a nome del suo gruppo, si dichiara favorevole al trasferimento in sede legislativa del provvedimento.

Carla CASTELLANI (AN) si dichiara favorevole al trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che il testo risultante dall'emendamento approvato verrà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 11.35.


 


ALLEGATO 2

 

Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (C. 1179 Caminiti).

 

EMENDAMENTO

 

 


Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

 

ART. 1.

 

Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 aprile, n.120, è sostituito dai seguenti:

1. È consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede intra ed extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare»;

1-bis. Tutte le autoambulanze per il pronto intervento hanno l'obbligo di dotarsi di defibrillatori semiautomatici».


 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

 


SEDE REFERENTE

Martedì 2 luglio 2002. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Antonio Guidi.

 

La seduta comincia alle 15.10.

 

Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici.

C. 1179 Caminiti.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 2792).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 novembre 2001.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che, in data 17 giugno 2002, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 2792 Molinari: «Disposizioni per la concessione di agevolazioni finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici».

La suddetta proposta di legge reca materia identica a quella della proposta di legge C. 1179 Caminiti: «Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici», all'ordine del giorno nella seduta odierna.

Dispone, pertanto, l'abbinamento d'ufficio della proposta di legge C.2792 Molinari, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Comunica che sul provvedimento in esame la I Commissione ha espresso parere favorevole e l'XI Commissione parere favorevole con osservazioni, mentre la V Commissione ha espresso parere contrario, in quanto il testo del provvedimento risulta privo di una disposizione di copertura finanziaria. Al riguardo fa peraltro presente che gli oneri a carico dello Stato, derivanti sia dall'acquisto dei defibrillatori sia dal costo dei corsi di formazione per gli operatori destinati ad utilizzarli, potrebbero essere limitati alle sole strutture pubbliche. Infatti, gli enti e le organizzazioni private che intendessero dotarsi dei defibrillatori potrebbero assumersi i relativi oneri.

Dorina BIANCHI (CCD-CDU), relatore, propone di rinviare il seguito della discussione, in attesa che il Governo fornisca indicazioni in ordine all'eventuale reperimento di fondi destinati ad assicurare la copertura finanziaria del provvedimento.

Piergiorgio MASSIDDA (FI) osserva che potrebbero essere previsti incentivi per l'acquisto da parte di privati di defibrillatori.

Domenico DI VIRGILIO (FI), richiamata la rilevanza del provvedimento, atteso che l'utilizzo dei defibrillatori consentirebbe di evitare un significativo numero di decessi per arresto cardiaco, osserva che l'acquisto di tali dispositivi da parte degli enti privati che intendessero avvalersene potrebbe essere a carico di questi ultimi.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 15.20.


 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

 


SEDE REFERENTE

Martedì 28 gennaio 2003. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cesare Cursi.

 

La seduta comincia alle 11.50.

 

Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici.

C. 1179 Caminiti, C. 2792 Molinari, C. 3016 Carli, C. 3281 Cola.

(Seguito dell'esame e rinvio - Abbinamento delle proposte di legge C. 3016 Carli e C. 3281 Cola).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 luglio 2002.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che, in data 19 luglio 2002 e 3 dicembre 2002, sono state assegnate alla Commissione, in sede referente, le proposte di legge C.3016 Carli: «Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori automatici e semiautomatici» e C.3281 Cola: «Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120 concernente la diffusione dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero e istituzione di un servizio di emergenza nazionale».

Poiché le suddette proposte di legge recano materia analoga a quella della proposta di legge C. 1179 Caminiti: «Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici», all'ordine del giorno della seduta odierna, ne è stato disposto l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Domenico DI VIRGILIO (FI) riterrebbe opportuno modificare il testo in esame alla luce dei pareri espressi dalle competenti Commissioni. A tal fine manifesta l'intento di presentare una proposta emendativa che ridurrebbe gli oneri recati dal provvedimento. Segnala infatti che la Federazione italiana nuoto, affiliata al CONI, che già assicura la preparazione degli assistenti bagnanti per il primo soccorso nelle piscine e sulle spiagge, ha chiesto di provvedere alla formazione degli assistenti medesimi anche ai fini dell'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, formazione che pertanto avverrebbe senza oneri per lo Stato.

Giuseppe PALUMBO, presidente, fa presente che il seguito dell'esame del provvedimento sarà valutato in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Il sottosegretario Cesare CURSI ricorda che in base alla relazione tecnica predisposta dal Governo l'onere relativo all'acquisto dei defibrillatori semiautomatici ammonta a 8.200.000 euro, mentre l'onere relativo alla formazione degli operatori è pari a 3.000.000 euro, per un totale di 11.200.000 euro. A regime, gli oneri possono essere quantificati in 700.000 euro per effetto del turn over degli operatori e della manutenzione delle apparecchiature.

Giulio CONTI (AN) esprime perplessità in ordine al possibile utilizzo di defibrillatori semiautomatici da parte di personale non sufficientemente preparato, considerato che dall'impiego improprio di tali strumenti possono conseguire danni per il soggetto sul quale quello strumento viene utilizzato. In particolare, con riferimento al possibile ricorso al defibrillatore da parte di assistenti bagnanti, sottolinea l'esigenza di prevedere sulle spiagge la presenza del medico, così come peraltro in altri luoghi affollati, quali i campi sportivi.

Il sottosegretario Cesare CURSI concorda sulla necessità di una adeguata preparazione nell'utilizzo dei defibrillatori, ricordando come peraltro nei grandi centri sportivi sia prevista la presenza del medico.

Domenico DI VIRGILIO (FI), ricordato che l'utilizzo dei defibrillatori consente di ridurre del 50 per cento la percentuale di morte per arresto cardiocircolatorio, fa presente che un corso intensivo di otto ore assicura un adeguato utilizzo dei defibrillatori, rilevando altresì che il ricorso a questi ultimi anche in assenza di aritmie non comporta danni gravi. Concorda tuttavia sulla necessità della presenza del medico in contesti in cui si registra la presenza di un numero elevato di persone.

Augusto BATTAGLIA (DS-U) sottolinea l'esigenza di valutare le tipologie di corsi che devono essere seguiti ai fini dell'utilizzo dei defibrillatori.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 12.10.


 

 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

 


SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 febbraio 2003. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

 

La seduta comincia alle 15.50.

 

Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici.

C. 1179 Caminiti, C. 2792 Molinari, C. 3016 Carli, C. 3281 Cola.

(Seguito dell'esame e rinvio - Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 gennaio 2003.

Giuseppe PALUMBO, presidente, in sostituzione del relatore, propone di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto.

La Commissione delibera di costituire un Comitato ristretto.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 15.55.


 

 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

 


SEDE REFERENTE

Martedì 25 marzo 2003. - Presidenza del vicepresidente Francesco Paolo LUCCHESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Grazia Sestini.

 

La seduta comincia alle 11.45.

 

Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici.

C. 1179 Caminiti, C. 2792 Molinari, C. 3016 Carli, C. 3281 Cola.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 febbraio 2003.

Francesco Paolo LUCCHESE, presidente, ricorda che nella seduta del 5 febbraio 2003 la Commissione ha deliberato la costituzione di un Comitato ristretto.

Dorina BIANCHI (UDC), relatore, fa presente che in sede di Comitato ristretto si è convenuto di modificare ulteriormente il testo, al fine di ovviare ai problemi di copertura finanziaria rilevati nel parere della Commissione bilancio.

Francesco Paolo LUCCHESE, presidente, avverte che il relatore ha presentato l'emendamento 1.2 (vedi allegato).

Dorina BIANCHI (UDC), relatore, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.2, volto a sopprimere il secondo capoverso del comma 1 dell'articolo 1, suscettibile di recare oneri.

La Commissione approva l'emendamento 1.2 del relatore.

Francesco Paolo LUCCHESE, presidente, avverte che il testo risultante dall'emendamento approvato sarà trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 12.10.


 


ALLEGATO

 

 

Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (C. 1179 Caminiti, C. 2792 Molinari, C. 3016 Carli, C. 3281 Cola).

 

EMENDAMENTO

 

 

ART. 1.

 

Al comma 1, sopprimere il secondo capoverso.

1. 2. Il relatore.

 


Esame in sede legislativa presso la XII Commissione Affari sociali

 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

 


SEDE LEGISLATIVA

Martedì 17 giugno 2003. - Presidenza del vicepresidente Francesco Paolo LUCCHESE.

 

La seduta comincia alle 13.15.

 

Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici.

C. 1179 Caminiti, C. 2792 Molinari, C. 3016 Carli, C. 3281 Cola.

(Rinvio della discussione).

 

Sui lavori della Commissione.

 

Francesco Paolo LUCCHESE, presidente, in considerazione dell'assenza del rappresentante del Governo, la cui presenza alle sedute delle Commissioni in sede legislativa è invece obbligatoria ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del regolamento, propone di rinviare la discussione delle proposte di legge concernenti l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici ad altra seduta.

Marida BOLOGNESI (DS-U) ritiene che un rinvio della discussione delle proposte di legge in materia di defibrillatori semiautomatici, pur se dovuta all'assenza del rappresentante del Governo, possa rappresentare un'occasione per riflettere ulteriormente su quelle proposte di legge, la fine di addivenire ad una modifica della legge n.120 del 2001 soddisfacente e largamente condivisa.

Ciro BORRIELLO (FI), relatore, prospettata la possibilità di attendere ulteriormente l'arrivo del rappresentante del Governo e quindi di procedere, come previsto, alla discussione delle proposte di legge concernenti l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici nella seduta odierna, concorda tuttavia su un rinvio della discussione, manifestando peraltro l'opportunità che l'esame delle richiamate proposte di legge si concluda nella seduta di giovedì 19 giugno.

Francesco Paolo LUCCHESE, presidente, rinvia quindi la discussione in sede legislativa delle proposte di legge concernenti l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 13.20.


 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

 


SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 18 giugno 2003. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cesare CURSI.

 

La seduta comincia alle 14.20.

 

Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici.

C. 1179 Caminiti, C. 2792 Molinari, C. 3016 Carli, C. 3281 Cola.

(Discussione e rinvio - Adozione del testo base).

 

La Commissione inizia la discussione.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata anche tramite impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Ricorda altresì che la XII Commissione ha già esaminato in sede referente la proposta di legge C. 1179 Caminiti, cui sono state successivamente abbinate le proposte di legge C. 2792 Molinari, C. 3016 Carli e C. 3281 Cola, procedendo all'elaborazione di un nuovo testo, sul quale la I Commissione ha espresso parere favorevole, l'XI Commissione parere favorevole con osservazioni e la V Commissione ha richiesto al Governo la relazione tecnica ed ha poi espresso un parere contrario. La XII Commissione ha quindi proceduto alla predisposizione di un ulteriore nuovo testo, di cui è stato chiesto il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, che è stato deliberato dall'Assemblea nella seduta del 10 giugno 2003, sul quale sono stati acquisiti i parere favorevoli delle Commissioni I, V, VI, X, XI e XIV e il nulla osta delle Commissioni IV e IX.

Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.

Ciro BORRIELLO (FI), relatore, rileva che le proposte di legge in esame sono volte a completare la disciplina recata dalla legge 3 aprile 2001, n. 120, che consente l'uso dei defibrillatori semiautomatici anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare solo in ambiente extraospedaliero. Ricorda inoltre che il comma 2 dell'articolo unico della richiamata legge n. 120 del 2001 fa riferimento ai criteri indicati dalle linee guida in materia di utilizzo dei defibrillatori adottate dal Ministero della salute con il decreto del 21 settembre 2000 e che in data 27 febbraio 2003 è intervenuto un accordo tra il Ministero della salute, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano conclusosi con un documento recante il titolo «Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici».

Osserva quindi che con la proposta di legge C. 1179 Caminiti ed abbinate, già oggetto di ampio esame in sede referente da parte della XII Commissione, si estende la possibilità di utilizzare il defribillatore semiautomatico su soggetti che vadano improvvisamente in arresto cardiaco o in fibrillazione ventricolare, eventi questi suscettibili di rivelarsi mortali in assenza di un tempestivo intervento, da parte di personale sanitario non medico e di personale non sanitario addestrato anche all'interno degli ospedali o delle strutture del servizio sanitario nazionale e cioè nelle aree comuni di tali strutture, quali gli atrii, gli ambienti amministrativi, i corridoi, i cortili dove, in base alla legge n. 120 del 2001, la manovra di defibrillazione può essere effettuata solo dal medico e non, per esempio, da un infermiere. Pertanto, ai sensi della legge n. 120, ove nei luoghi e nelle aree sopracitate non sia possibile l'intervento tempestivo di un medico, potrebbe paradossalmente accadere di negare una possibilità di salvezza ad un soggetto colto da malore cardiaco acuto proprio all'interno di un ospedale o di una struttura sanitaria pubblica. Il testo predisposto nel corso dell'esame in sede referente accresce pertanto la possibilità di salvare vite umane, evitando anche costosi contenziosi medico-legali.

Il sottosegretario Cesare CURSI, evidenziata l'importanza di consentire anche in ambiente intraospedaliero l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica, auspica l'approvazione del testo predisposto nel corso dell'esame in sede referente, frutto di un'ampia valutazione. Fa infatti presente fin da ora che un'estensione ad ulteriori ambiti dell'impiego di defibrillatori, per altro previsto nel corso dell'esame in sede referente con l'approvazione di un emendamento, poi espunto dal testo, volto a prevedere l'obbligo di dotarsi di defibrillatori semiautomatici per tutte le ambulanze per il pronto intervento, pur se condivisibile, si tradurrebbe, di fatto, in un ostacolo all'approvazione del provvedimento, attesa la già rilevata sussistenza di problemi di copertura finanziaria.

Marida BOLOGNESI (DS-U) osserva che il testo predisposto in sede referente, pur rappresentando un utile completamento della legge n. 120 del 2001, non risponde all'obiettivo primario dell'estensione dell'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici sul territorio, dunque in primo luogo in ambienti extra ospedalieri, quali le ambulanze, le navi, le aree caratterizzate da vasti assembramenti di persone. Manifestato altresì il dubbio che il testo approvato un sede referente, come formulato, possa ingenerare confusione in ordine alla possibilità di utilizzo dei defibrillatori da parte di tutto il personale ospedaliero e dar luogo a conflitti, ritiene si debba riflettere, con senso di responsabilità, sulla possibilità di prevedere un'estensione dell'impiego di defibrillatori in primo luogo sulle ambulanze senza aggravi economici per lo Stato, eventualmente prevedendo a tal fine un piano pluriennale regionale. Si riserva pertanto di presentare proposte emendative in tal senso.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che, come già evidenziato dal sottosegretario Cursi, la possibilità di estendere l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici sulle ambulanze, nonché in altri ambiti è stata oggetto di ampia valutazione nel corso dell'esame in sede referente e che in ordine a tale possibilità sono emersi problemi di copertura finanziaria.

Giuseppe CAMINITI (FI), ricordato come la legge n. 120 del 2001 abbia il merito di avere introdotto per la prima volta una articolata normativa, che affronta anche il tema della formazione, in materia di utilizzo dei defibrillatori, evidenzia che il testo predisposto in sede referente consente di ovviare il rischio di non poter utilizzare i defibrillatori semiautomatici proprio in ambito intraospedaliero, con esiti paradossali e la possibilità di contenziosi. Pur reputando comprensibili e condivisibili le osservazioni del deputato Bolognesi, ritiene che l'ulteriore estensione dell'utilizzo dei defibrillatori possa formare oggetto di successivi interventi legislativi, anche sulla base delle linee guida adottate dal Ministero della salute e dell'accordo intervenuto in materia il 27 febbraio scorso tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Mario PEPE (FI) evidenzia la necessità di tutelare adeguatamente il personale ospedaliero che utilizza i defibrillatori semiautomatici da possibili contenziosi giudiziari.

Piergiorgio MASSIDDA (FI) sottolinea l'urgenza di approvare il testo predisposto dalla Commissione in sede referente, che integra opportunamente la legge n. 120 del 2001 evitando il rischio, evidenziato anche da taluni gravi episodi, di non poter utilizzare, in assenza di un medico, i defibrillatori semiautomatici proprio in ambito ospedaliero, ferma restando la possibilità di ulteriori interventi legislativi previa l'individuazione delle necessarie risorse.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali.

Il sottosegretario Cesare CURSI richiamati i contenuti dell'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministero della salute e la Conferenza Stato-regioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, ricorda che gli oneri conseguenti all'impiego di questi ultimi sulle ambulanze, stanti le nuove competenze delle regioni in materia di assistenza sanitaria, ricadono anche sulle regioni medesime.

Ciro BORRIELLO (FI), relatore, ribadita l'esigenza di prevedere anche in ambiente intraospedaliero l'uso dei defibrillatori semiautomatici al personale sanitario non medico e dal personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica, propone di adottare come testo base per la discussione l'ulteriore nuovo testo approvato in sede referente (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta del relatore.

Giuseppe PALUMBO, presidente, propone che il termine per la presentazione di emendamenti al testo adottato come testo base sia fissato a lunedì 23 giugno 2003, alle 13.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, presidente, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

 

La seduta termina alle 15.


 


ALLEGATO 1

 

 

Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (C. 1179 Caminiti, C. 2792 Molinari, C. 3016 Carli, C. 3281 Cola).

 

 

ULTERIORE NUOVO TESTO APPROVATO DALLA XII COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE ADOTTATO COME TESTO BASE

 

 


Art. 1.

 

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, è sostituito dal seguente:

«1. È consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede intra ed extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare».


 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

 


SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 25 giugno 2003. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.- Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cesare Cursi.

 

La seduta comincia alle 16.05.

 

Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici.

C. 1179 Caminiti, C. 2792 Molinari, C. 3016 Carli, C. 3281 Cola.

(Seguito della discussione e approvazione).

 

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 18 giugno 2003.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata anche tramite impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Ricorda inoltre che nella seduta del 18 giugno 2003 si è svolta la discussione sulle linee generali ed è stato adottato come testo base per il seguito della discussione l'ulteriore nuovo testo approvato in sede referente.

Avverte che sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame (vedi allegato 3).

Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 94, comma 3, del regolamento, gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché per gli aspetti concernenti il pubblico impiego non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla Commissione bilancio, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione lavoro.

Poiché gli emendamenti 1.1 Valpiana e 1.2 Bolognesi potrebbero avere conseguenze di carattere finanziario, avverte che gli stessi saranno votati in linea di principio ai fini della trasmissione alle competenti Commissioni per l'acquisizione dei pareri. Ricorda peraltro che le votazioni in linea di principio sono mere deliberazioni di natura orientativa sostanzialmente volte ad appurare l'esistenza o meno di una volontà della Commissione di richiedere quei pareri alla cui positiva espressione è condizionata l'approvazione degli emendamenti interessati.

Se l'emendamento votato in linea di principio risulta respinto, la deliberazione ha il valore sostanziale di reiezione definitiva della proposta emendativa e l'emendamento non deve essere trasmesso al parere della competente Commissione.

Se l'emendamento risulta approvato, la deliberazione della Commissione ha solo valore procedurale, poiché l'approvazione in linea di principio rappresenta la condizione per la trasmissione della richiesta di parere; una volta acquisito il parere della Commissione-filtro o della Commissione investita di parere rinforzato, la Commissione in sede legislativa deve procedere, infatti, ad una seconda votazione avente carattere definitivo.

Dà quindi conto delle sostituzioni pervenute.

In sostituzione del relatore, invita al ritiro dell'emendamento Valpiana 1.1, volto ad introdurre una previsione che ritiene pleonastica. Ricordato inoltre che sulla previsione di dotare tutte le ambulanze per il pronto intervento di defibrillatori semiautomatici, introdotta con un emendamento nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione bilancio ha espresso parere contrario per problemi di copertura finanziaria, invita i presentatori a ritirare l'emendamento Bolognesi 1.2, ed a trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno.

Il sottosegretario Cesare CURSI concorda con il parere espresso dal relatore.

Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Valpiana 1.1: si intende che vi abbia rinunciato.

Marida BOLOGNESI (DS-U) ritiene di poter accogliere l'invito del relatore a trasfondere il contenuto del proprio emendamento 1.2 in un ordine del giorno limitatamente al primo comma di tale emendamento, concernente la previsione di dotare le ambulanze inserite nel sistema 118 di defibrillatore e di personale addestrato ed autorizzato ad utilizzarlo. Insiste invece per la votazione dell'ultimo comma dell'emendamento 1.2, riformulato nel senso di sopprimere le parole «un numero superiore a 100».

Giuseppe PALUMBO, presidente, rilevato che le navi passeggeri sono fornite di dotazioni mediche adeguate tra cui, presumibilmente, defibrillatori, fa presente che l'emendamento 1.2, come riformulato, ove approvato in linea di principio, dovrà essere trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione del prescritto parere: pertanto non si potrà procedere nella seduta odierna alla votazione finale del provvedimento.

Piergiorgio MASSIDDA (FI), ricordato che l'estensione dell'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici è già stato oggetto di ampia valutazione, pur ritenendo condivisibile l'emendamento Bolognesi 1.2, invita a sua volta i presentatori a trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno, anche al fine di evitare ritardi nell'approvazione del provvedimento.

Augusto BATTAGLIA (DS-U), premesso che l'eventuale approvazione della proposta emendativa in esame non ritarderebbe l'iter del provvedimento, che dovrà comunque essere esaminato dal Senato, manifesta a sua volta disponibilità a trasfonderne in un ordine del giorno il primo comma. Sottolinea tuttavia come si approvino provvedimenti che non dovendo comportare oneri ed essendo privi di copertura finanziaria non sono suscettibili di esplicare una reale efficacia.

In ordine all'ultimo comma dell'emendamento Bolognesi 1.2, come riformulato, ritiene non vi siano normative vincolanti in ordine alla dotazione di defibrillatori per le navi adibite al trasporto di passeggeri, rilevando altresì che la previsione recata dall'emendamento in esame comporterebbe oneri non rilevanti per le compagnie navali e per i servizi pubblici di trasporto.

Il sottosegretario Cesare CURSI esprime parere contrario sull'emendamento Bolognesi 1.2, come riformulato, manifestando perplessità in ordine alla previsione di dotare di defibrillatore e di personale addestrato gli aerei che compiono viaggi transcontinentali a lunga percorrenza e non anche a medio e lungo raggio, nonché in ordine alla dizione «navi adibite al trasporto di passeggeri», che non chiarisce, tra l'altro, se si faccia riferimento a natanti pubblici o privati, né all'eventuale durata del tragitto.

Giuseppe CAMINITI (FI), ricordato che sulla proposta di estendere l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici su tutte le ambulanze per il pronto intervento, così ampliando l'uso dei defibrillatori stessi rispetto a quanto previsto dalla propria proposta di legge C. 1179, è intervenuto, nel corso dell'esame in sede referente, il parere contrario della Commissione bilancio, auspica che il testo in esame venga approvato senza l'introduzione di emendamenti, osservando che l'intera materia potrà essere oggetto di un successivo intervento legislativo.

Giacomo BAIAMONTE (FI) richiamato a sua volta il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio su una disposizione peraltro oggetto di generale consenso, evidenzia le conseguenze negative insite nell'approvazione di provvedimenti privi di adeguata copertura finanziaria, richiamando a titolo di esempio la normativa concernente i medici specializzandi.

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) pur ritenendo condivisibili le finalità sottese all'emendamento Bolognesi 1.2, ritiene che la materia debba essere oggetto di un intervento normativo successivo.

Marida BOLOGNESI (DS-U) insiste per la votazione del proprio emendamento 1.2 come riformulato.

La Commissione respinge l'emendamento Bolognesi 1.2, come riformulato.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che il deputato Bolognesi ha presentato un ordine del giorno (vedi allegato 4).

Marida BOLOGNESI (DS-U) auspica che i membri della Commissione sottoscrivano il suo ordine del giorno.

I deputati Giacomo BAIAMONTE (FI), Augusto BATTAGLIA (DS-U), Dorina BIANCHI (UDC), Ciro BORRIELLO (FI), Maria BURANI PROCACCINI (FI), Giuseppe CAMINITI (FI), Paolo CUCCU (FI), Domenico DI VIRGILIO (FI), Cesare ERCOLE (LNP), Luigi GIACCO (DS-U), Grazia LABATE (DS-U), Francesco Paolo LUCCHESE (UDC), Gianni MANCUSO (AN), Francesca MARTINI (LNP), Piergiorgio MASSIDDA (FI), Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), Chiara MORONI (Misto-LdRN.PSI), Giuseppe PALUMBO (FI), Eolo Giovanni PARODI (FI), Carmelo PORCU (AN) e Francesco STAGNO d'ALCONTRES (FI) sottoscrivono l'ordine del giorno Bolognesi n. 0/1179/XII/1.

Il sottosegretario Cesare CURSI accetta l'ordine del giorno Bolognesi n. 0/1179/XII/1.

Marida BOLOGNESI (DS-U) non insiste per la votazione del suo ordine del giorno.

La Commissione, con votazione nominale finale, approva il provvedimento, nell'ulteriore nuovo testo approvato in sede referente.

 

La seduta termina alle 16.45.


 


ALLEGATO 3

 

 

Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (C. 1179 Caminiti, C. 2792 Molinari, C. 3016 Carli, C. 3281 Cola).

 

EMENDAMENTI

 

 


ART. 1.

 

Al comma 1 sostituire la parola: una con le seguenti: presso una struttura del Servizio sanitario nazionale.

1. 1.Valpiana.

 

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

 

1-bis. All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri definiti dalla Conferenza Stato-Regioni, le ambulanze inserite nel «Sistema 118», devono essere dotate di defibrillatore e di personale addestrato ed autorizzato ad utilizzarlo.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente, «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

2-quater. Gli aerei che compiono viaggi transcontinentali a lunga percorrenza devono essere dotati di defibrillatore e di personale addestrato ed autorizzato ad usarlo. Le navi adibite al trasporto di un numero superiore a 100 passeggeri devono essere dotate di defibrillatore e di personale addestrato ed autorizzato ad usarlo.

1. 2.Bolognesi, Battaglia.


 


ALLEGATO 4

 

 

Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (C. 1179 Caminiti, C. 2792 Molinari, C. 3016 Carli, C. 3281 Cola).

 

ORDINE DEL GIORNO

 

 


La XII Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C 1179 Caminiti ed abbinate, recante: «Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici»

impegna il Governo

ad assumere iniziative idonee affinché entro 3 anni a partire dall'approvazione della presente legge, sulla base dei criteri definiti dalla Conferenza Stato-Regioni, le ambulanze inserite nel «Sistema 118», siano dotate di defibrillatore e di personale addestrato ed autorizzato ad utilizzarlo.

0/1179/XII/1.Bolognesi, Baiamonte, Battaglia, Bianchi, Borriello, Burani Procaccini, Caminiti, Cuccu, Di Virgilio, Ercole, Giacco, Labate, Lucchese, Mancuso, Martini, Massidda, Minoli Rota, Moroni, Palumbo, Parodi, Porcu, Stagno D'Alcontres.


 


Esame in sede consultiva

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 gennaio 2002. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vito Tanzi.

 

La seduta comincia alle 11.15.

 

Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici.

C. 1179 (nuovo testo).

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio - Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).

 

La Commissione inizia l'esame.

Benito SAVO (FI), relatore, ricordato che la legge n. 120 del 2001 consente l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare, osserva che la proposta di legge in esame - modificando l'articolo unico della legge n. 120 del 2001 - dispone l'estensione della possibilità di utilizzare il defibrillatore automatico all'interno degli ospedali al personale sanitario non medico, nonché l'obbligo per le autoambulanze per il pronto intervento di dotarsi di defibrillatori automatici. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo chiarisca gli effetti finanziari derivanti dall'obbligo di dotare le ambulanze di un defibrillatore, con riferimento al costo dell'apparecchio ed alla necessità della presenza sulle ambulanze di personale addestrato all'uso.

Il sottosegretario Vito TANZI concorda circa la valutazione di onerosità della norma di cui all'articolo 1, comma 2, e ritiene che l'amministrazione competente dovrebbe trasmettere i dati per consentire un'adeguata quantificazione degli oneri derivanti dall'obbligo di dotare le ambulanze di un defibrillatore e dalla necessità di dotare le ambulanze stesse di personale addestrato all'uso dell'apparecchio.

Benito SAVO (FI), relatore, propone infine di richiedere la predisposizione della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978.

La Commissione approva la proposta del relatore.

 

La seduta termina alle 11.30.


 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 


COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 25 giugno 2002. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vito Tanzi.

 

La seduta comincia alle 21.

 

Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo di defibrillatori semiautomatici.

Nuovo testo C. 1179.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere contrario).

 

Il Comitato prosegue l'esame, iniziato nella seduta del 22 gennaio 2002.

Gaspare GIUDICE, presidente, avverte che in data 14 giugno 2002 è pervenuta la relazione tecnica al provvedimento richiesta dalla Commissione nella seduta del 22 gennaio 2002 (vedi allegato).

Benito SAVO (FI), relatore, fa presente che la relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dal provvedimento in 11.200.000 euro per il primo anno (di cui circa 8.200.000 euro per le apparecchiature e circa 3.000.000 per la formazione) precisando che per gli anni successivi si deve tener conto dei costi connessi al turn over degli operatori, stimabile nel 10 per cento ogni anno, ed alle riparazioni dei guasti delle apparecchiature, stimati nel 5 per cento l'anno. La relazione tecnica evidenzia tuttavia l'impossibilità di individuare allo stato risorse disponibili per la copertura di tali oneri.

Il sottosegretario Vito TANZI conferma che il provvedimento risulta privo di copertura finanziaria.

Benito SAVO (FI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

premesso che la relazione tecnica predisposta dal Governo sul nuovo testo del provvedimento predisposto dalla Commissione di merito quantifica l'onere recato dall'attuazione del provvedimento medesimo nella misura di 11.200.000 euro per il primo anno ed individua per gli anni successivi i criteri per la rimodulazione di tale onere, che riveste pertanto carattere permanente;

considerato che il nuovo testo del provvedimento trasmesso dalla Commissione di merito risulta privo di una disposizione di copertura finanziaria;

esprime

 

PARERE CONTRARIO

 

Conseguentemente, per garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, sia soppresso l'articolo 1.

Il Comitato approva.

 

La seduta termina alle 21.10.



ALLEGATO

 

 

Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo di defibrillatori semiautomatici (Nuovo testo C. 1179).

 

 

RELAZIONE TECNICA PREDISPOSTA DAL MINISTERO DELLA SALUTE

 

IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

 

Roma, 14 giugno 2002

 

Oggetto: A. C. 1179: «Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120 in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici».

 

In esito a quanto deliberato da codesta Commissione, nella seduta del 22 gennaio u.s., si restituisce, debitamente verificata e visitata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Relazione tecnica relativa al provvedimento in oggetto predisposta dal Ministero della Salute.

Al riguardo, la predetta Amministrazione economica, con ministeriale n. 19364 del 12 giugno u.s., nel comunicare la positiva verifica contabile del documento in questione, ha comunque tenuto a precisare che l'atto parlamentare in argomento risulta privo di copertura finanziaria.

Il Ministro: Carlo Giovanardi.

 

 

MINISTERO DELLA SALUTE

Ufficio Legislativo

 

Roma, 11 giugno 2002

 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Dipartimento Rapporti con il Parlamento

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Ufficio legislativo - Tesoro

- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

 

Oggetto: A. C. 1179: «Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120 in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici». Relazione tecnica.

 

Facendo seguito alla nota dello scrivente in data 22 gennaio 2002 e con riferimento alle ulteriori richieste di codesta Presidenza concernenti una relazione tecnica più particolareggiata in merito agli oneri derivanti dal provvedimento in oggetto indicato, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, sulla base degli ulteriori dati acquisiti da questo Ministero, si conferma quanto già enunciato in precedenza (circa il numero di ambulanze sul territorio nazionale, indicato nella nota che si allega, con ampia approssimazione, intorno a 3000, delle quali almeno il 10 per cento dovrebbe essere già dotato di defibrillatori).

Ciò premesso, si comunica che:

il prezzo di un defibrillatore semiautomatico oscilla tra i 2.500 euro e i 3.610 euro; il costo medio di un corso di formazione per operatore è di circa 60 euro;

il numero di operatori da formare dovrebbe essere approssimativamente di 36.000.

Per il primo anno dall'attuazione della legge l'onere economico si aggira, conseguentemente, su circa 8.200.000 euro per le apparecchiature e su circa 3.000.000 euro per la formazione.

Per gli anni successivi la copertura economica dovrebbe essere calcolata sul turn-over degli operatori (stimabile nel 10 per cento ogni anno) e su eventuali guasti alle apparecchiature (stimabile nel 5 per cento l'anno).

Ai predetti fini, accertata, l'impossibilità di poter individuare, con le risorse alla stato disponibili, apposita copertura degli oneri connessi al programma di intervento recato dal provvedimento in questione, si propone che la questione sia valutata nell'ambito delle disponibilità di bilancio di cui alla prossima legge finanziaria, con eventuali indicazioni nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 1o aprile 2003. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vito Tanzi.

 

La seduta comincia alle 10.45.

 

Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001 n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici.

Nuovo testo C. 1179.

(Parere alla XII Commissione)

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

 

Il Comitato inizia l'esame.

Benito SAVO (FI), relatore, ricorda che il provvedimento, recante modifiche all'articolo 1 della legge n. 120 del 2001, in materia di utilizzo di defibrillatori semiautomatici, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nelle sedute del 22 gennaio e del 25 giugno 2002. In particolare, la Commissione bilancio, nella seduta del 22 gennaio 2002, ha richiesto la relazione tecnica, rilevando alcuni profili di onerosità relativi, da un lato, all'estensione della possibilità al personale sanitario non medico e al personale non sanitario di utilizzare il defibrillatore, dall'altro lato, all'obbligo di equipaggiare tutte le ambulanze di defribillatore; nella seduta del 25 giugno 2002, rilevata la mancanza della copertura finanziaria degli oneri quantificati dalla relazione tecnica, ha espresso parere contrario, in merito al testo del provvedimento, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione.

Successivamente, la Commissione di merito, nella seduta del 25 marzo 2003, ha elaborato un nuovo testo che consente l'uso del defibrillatore non solo in sede extraospedaliera - come previsto dall'articolo 1 della legge n. 120 del 2001 - ma anche in sede intraospedaliera al personale sanitario non medico ed al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare. In merito al nuovo testo appare necessario che il Governo chiarisca se la previsione della possibilità di utilizzare il defibrillatore in sede intraospedaliera possa comportare indirettamente maggiori oneri relativi alla formazione del personale sanitario. Infatti, per effetto del presente provvedimento, sembrerebbe che il personale sanitario non medico, poiché chiamato ad utilizzare il defibrillatore anche in sede intraospedaliera, debba ricevere la necessaria formazione professionale.

Il sottosegretario Vito TANZI assicura che la possibilità per il personale sanitario non medico di utilizzare il defibrillatore in sede intraospedaliera non comporta oneri aggiuntivi connessi ad eventuali esigenze formative, trattandosi di personale già addestrato.

Benito SAVO (FI), relatore, propone quindi di esprimere parere favorevole sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

 

La seduta termina alle 11.10.


 




[1]    Convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[2]    L’iter parlamentare del provvedimento presso la V e XII Commissione della Camera è riportato nel presente dossier.