Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Differimento termini per l'esercizio della delega sugli ordini delle professioni sanitarie non mediche - A.C. 1609
Riferimenti:
AC n. 1609/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 68
Data: 06/11/2006
Descrittori:
ALBI PROFESSIONALI   LEGGE DELEGA
PERSONALE PARAMEDICO   PROROGA DI TERMINI
Organi della Camera: XII-Affari sociali


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

Differimento termini per l’esercizio della delega sugli Ordini delle professioni sanitarie non mediche

A.C. 1609

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 68

 

 

6 novembre 2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Affari sociali

 

SIWEB

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File: AS0050

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  4

Elementi per l’istruttoria legislativa  5

§      Necessità dell’intervento con legge  5

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  5

§      Compatibilità comunitaria (a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)5

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  8

Schede di lettura

§      La legge n. 43 del 2006  11

§      Le professioni sanitarie  12

Disegno di legge

§      A.C. 1609, (on. Turco), Differimento del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 4 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante istituzione degli Ordini delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione  19

Normativa di riferimento

§      Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 76 e 117)25

§      R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie (art. 99)28

§      D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225. Modifiche al R.D. 2 maggio 1940, n. 1310 , sulle mansioni degli infermieri professionali e infermieri generici (art. 6)30

§      D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 (art. 6)31

§      L. 26 febbraio 1999, n. 42. Disposizioni in materia di professioni sanitarie (artt. 1 e 4)34

§      L. 10 agosto 2000, n. 251. Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica  36

§      Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. D.M. 29 marzo 2001. Secondo elenco riepilogativo di norme armonizzate, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 507, concernente l'attuazione della direttiva 90/385/CEE in materia di dispositivi medici impiantabili attivi e ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46, concernente l'attuazione della direttiva 93/42/CEE in materia di dispositivi medici40

§      L. 1 febbraio 2006, n. 43. Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali42

Corte costituzionale

§      Sentenza 3 novembre 2005, n. 405  49

 

 


SIWEB

Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

1609

Titolo

Differimento del termine per l’esercizio della delega di cui all’articolo 4 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante istituzione degli Ordini delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Sanità, professioni e mestieri

Iter al Senato

No

Numero di articoli

2

Date

 

v    presentazione alla Camera

1° settembre 2006

v    annuncio

19 settembre 2006

v    assegnazione

24 ottobre 2006

Commissione competente

XII (Affari sociali)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

II (Giustizia)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Struttura e oggetto

Contenuto

L’articolo 1 del provvedimento in esameproroga di dodici mesi il termine previsto dalla legge n. 43 del 2006[1] (art. 4) per l'esercizio della delega, per  l'istituzione degli Ordini e Albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, da attuarsi attraverso uno o più decreti legislativi. 

In particolare, la norma in esame proroga al 4 settembre 2007 il termine per l’esercizio della suddetta delega, scaduto il 4 settembre 2006.

 

(Sulla legge n. 43 del 2006 vedi più diffusamente la scheda di lettura).

 

L’articolo 2 stabilisce l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Relazioni allegate

La relazione di accompagnamento puntualizza che su iniziativa del Ministro della salute, il provvedimento di attuazione della delega di cui alla legge n. 43 del 2006 è stato sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri prima della scadenza dei termini. In tale sede è tuttavia emerso l’orientamento di ricollegare la regolamentazione del settore all'interno della più ampia riforma di tutti gli Ordini professionali e, contestualmente, di prolungare di ulteriori dodici mesi il termine del 4 settembre 2006 per l’attuazione della delega.

In assenza di effetti finanziari, non è stata predisposta una relazione tecnica.

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

Come già segnalato, il provvedimento modifica i termini per l’esercizio della delega stabiliti con la legge n. 43 del 2006.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Si ricorda che la materia delle professioni risulta attribuita dall’art. 117 della Costituzione alla potestà concorrente di Stato e regioni; per quanto concerne specificamente l'istituzione degli ordini delle professioni sanitarie, rileva anche la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che la lettera g) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (vedi a tale riguardo la sentenza n. 405 del 2005 della Corte Costituzionale).

Compatibilità comunitaria(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

Concorrenza nei servizi professionali

Il 9 febbraio 2004 la Commissione europea ha presentato una relazione sulla concorrenza nei servizi professionali (COM(2004)83).

L’obiettivo della relazione è quello di individuare le possibilità di riforma o di modernizzazione delle regole professionali, sotto il profilo della politica della concorrenza, e proporre misure per eliminare le restrizioni ingiustificate.

Le valutazioni svolte dalla Commissione nella relazione riguardano alcune categorie professionali quali gli avvocati, i notai, i contabili, gli architetti, gli ingegneri e i farmacisti, già esaminate dalla Commissione in occasione dell’adozione di altri provvedimenti, come ad esempio la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. La Commissione precisa che le stesse conclusioni valgono per professioni affini quali i consulenti fiscali o gli agenti immobiliari; sono, invece, escluse le professioni mediche. Essa ricorda, inoltre, che le suddette professioni sono oggetto di un’ampia regolamentazione adottata dai governi nazionali o di forme di autoregolamentazione messe in atto da associazioni professionali.

 

Successivamente, il 5 settembre 2005, la Commissione ha presentato il seguito alla relazione con una comunicazione dal titolo “I servizi professionali – Proseguire la riforma” (COM(2005)405).

 

Il 12 ottobre 2006 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione (A6-0272/2006) sul seguito alla relazione sulla concorrenza nei servizi professionali nella quale ribadisce l’importanza dei servizi al fine di promuovere la competitività dell’economia europea e la necessità che le riforme da attuare nell’ambito della strategia di Lisbona includano i servizi professionali in quanto settore chiave dell'economia europea.

Le professioni nella proposta di direttiva sui servizi

Gli aspetti relativi ai servizi professionali sono affrontati anche nella proposta di direttiva sui servizi nel mercato interno (COM(2004)2), cosiddetta direttiva Bolkenstein.

La proposta, che segue la procedura di codecisione con la votazione a maggioranza qualificata del Consiglio, è stata presentata dalla Commissione il 13 gennaio 2004 e si inserisce nel processo di riforme economiche varato dal Consiglio europeo di Lisbona (23-24 marzo 2000) al fine di fare dell’Unione europea, entro il 2010, l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo. L’obiettivo della proposta è quello di stabilire un quadro giuridico che elimini gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi ed alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri.

La posizione comune, adottata in prima lettura dal Consiglio competitività del 24 luglio 2006, esclude espressamente dal campo di applicazione della direttiva proposta i servizi sanitari, indipendentemente dal fatto che essi siano prestati o meno nel quadro di una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione e di finanziamento sul piano nazionale e dalla loro natura pubblica o privata. Tali servizi dovrebbero comprendere i servizi sanitari e farmaceutici forniti da professionisti del settore sanitario ai propri pazienti per valutare, mantenere o ripristinare le loro condizioni di salute, nel caso in cui tali attività siano riservate a professioni del settore sanitario regolamentate nello Stato membro in cui i servizi vengono forniti.

Conformemente all’articolo 3, sono inoltre  esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva proposta l’accesso ad un’attività di servizio e il suo esercizio in settori specifici e per professioni specifiche disciplinati da apposite disposizioni comunitarie. La normativa settoriale a cui si fa riferimento comprende anche la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. In particolare, il considerando 31stabilisce che la direttiva proposta è coerente con la direttiva 2005/36/CE e non la pregiudica in quanto essa riguarda questioni diverse da quelle inerenti alle qualifiche professionali, quali l’assicurazione di responsabilità professionale, le comunicazioni commerciali o le attività multidisciplinari;

Il Parlamento europeo ha esaminato la proposta in prima lettura il 16 febbraio 2006, adottando una serie di emendamenti che hanno modificato sostanzialmente la proposta iniziale della Commissione al fine di tenere conto delle preoccupazioni espresse da tutti i gruppi politici dello stesso PE riguardo ai possibili rischi di riduzione dell’acquis comunitario nel settore sociale. Gli aspetti più controversi della proposta sui quali, in particolare, si è concentrato il dibattito, riguardano il campo di applicazione e il principio del Paese di origine. Il testo adottato dal PE stabilisce, in particolare, che sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva i servizi di interesse generale (essasi applica, tuttavia, ai servizi di interesse economico generale) nonché le materie disciplinate da disposizioni comunitarie specifiche come quelle sul distacco dei lavoratori o le qualifiche professionali. Il PE, inoltre, ha sostituito il principio del Paese di origine secondo il quale un prestatore poteva fornire i propri servizi in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza unicamente in base alla legislazione dello Stato membro di origine con quello della “libera circolazione dei servizi” in base al quale per la fornitura dei servizi si applica la legislazione del paese in cui essi vengono effettivamente prestati.

Il 4 aprile 2006 la Commissione ha presentato una proposta modificata (COM(2006)160) che riprende in larga misura il testo adottato in prima lettura dal PE. La Commissione ha, tra l’altro, deciso di escludere dal campo di applicazione della direttiva proposta una serie di servizi, fra cui i servizi sanitari, alcuni dei quali saranno oggetto di iniziative specifiche.

Il Consiglio competitività del 24 luglio 2006 ha adottato sulla proposta la posizione comune in prima lettura (vedi supra).

Da ultimo, il 23 ottobre 2006 la commissione Mercato interno del Parlamento europeo ha adottato – in vista dell’esame in seconda lettura che avrà luogo in occasione della plenaria del 15 novembre 2006 – una proposta di risoluzione che riprende la posizione comune del Consiglio, respingendo tutti gli emendamenti che erano stati presentati, ivi compresi gli 11 emendamenti della relatrice, on. Evelyne Gebhardt (Partito socialista europeo).

Accogliendo le indicazioni che sono state manifestate in occasione dell’esame presso la commissione Mercato interno, la Commissione europea si è impegnata a presentare, in occasione del voto in plenaria del 15 novembre, una dichiarazione scritta volta ad interpretarealcune disposizioni della direttiva proposta ritenute non chiare o ambigue e riguardanti, in particolare, la natura degli orientamenti formulati dalla Commissione agli Stati membri, la possibilità di una futura armonizzazione della legislazione in materia di prestazione dei servizi, la neutralità della direttiva sui servizi in relazione al diritto del lavoro, l’impatto sulla fornitura di servizi sociali e sul diritto penale. In funzione del contenuto della dichiarazione, la relatrice si riserva la facoltà di ripresentare i propri emendamenti in occasione della seconda lettura in plenaria.

Quadro europeo delle qualifiche

Il 25 settembre 2006 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione (A6-0248/2006) sulla creazione di un quadro europeo delle qualifiche.

Il PE, in particolare, sottolinea la necessità di istituire un sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche e delle competenze al fine di favorirne la trasparenza, la trasferibilità e l’impiego da parte dei vari Stati membri nel pieno rispetto delle ricchezze e delle specificità territoriali. Secondo il PE, tenuto conto delle nuove sfide poste dalla società dell’informazione e dai cambiamenti demografici, lo sviluppo di un quadro per le qualifiche riveste un’importanza cruciale per facilitare la mobilità professionale all’interno dell’UE e per promuovere la competitività e la coesione sociale come previsto dalla strategia di Lisbona. Il PE ricorda, altresì, che il quadro europeo delle qualifiche non è destinato a sostituire, bensì ad integrare i quadri nazionali per le qualifiche.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Collegamento con lavori legislativi in corso

La discussione dei progetti di legge 867 e abb. sulla riforma generale delle professioni intellettuali è inserita nel programma dei lavori delle Commissioni riunite II e X.

 

 


Schede di lettura

 


La legge n. 43 del 2006

La legge n. 43 del 2006 (recante istituzione degli Ordini delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione) detta nuove regole in materia di professioni sanitarie non mediche (infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione) e conferisce una delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali. La norma dispone altresì l’istituzione di nuove professioni in ambito sanitario ed obblighi inerenti la formazione permanente e continua del personale sanitario.

 

Per quanto riguarda la formazione professionale, tra i requisiti essenziali previsti per l’esercizio delle suddette professioni sanitarie, è richiesta un’abilitazione rilasciata dallo Stato, nel rispetto della normativa europea in materia di libera circolazione delle professioni, in seguito al superamento di specifici corsi universitari, da istituire con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con quello della salute. I corsi sono svolti in tutto o in parte presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale (inclusi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS), individuate con accordi tra le regioni e le università.

Per il personale sanitario laureato, è prevista, inoltre, la seguente articolazione, conseguente ai vari titoli accademici posseduti:

§      professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all'attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente;

§      professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato dall'università;

§      professionisti specialisti in possesso del master di primo livello;

§      professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica, con esperienza professionale dipendente quinquennale, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali.

 

La legge consente l’istituzione di nuove professioni in ambito sanitario, operanti su tutto il territorio nazionale, da individuare attraverso direttive comunitarie, ovvero su iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione degli obiettivi stabiliti dal Piano sanitario nazionale o dai Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute, collocate comunque nelle citate quattro aree professionali.

In particolare, le nuove figure professionali sono riconosciute mediante accordi in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, che individuano il titolo professionale e l'ambito di attività di ciascuna professione. La loro individuazione è subordinata ad un parere tecnico-scientifico, espresso da apposite commissioni nominate dal Ministro della salute e operanti presso il Consiglio superiore di sanità.

 

Per quanto concerne l’istituzione di ordini professionali, il provvedimento istituisce gli ordini e gli albi delle professioni sanitarie, ai quali devono accedere gli operatori delle professioni sanitarie esistenti e quelle di nuova configurazione. A tal fine  l’articolo 4 conferisce una delega al Governo, da attuare entro sei mesi dall’approvazione della normativa, attraverso uno o più decreti legislativi, nel rispetto delle competenze delle regioni, da esercitare previo parere della Conferenza Stato regioni e delle commissioni parlamentari competenti, sulla base di determinati princìpi e criteri direttivi, tra i quali, in particolare:

o        la trasformazione degli collegi professionali esistenti in ordini professionali, con l'istituzione di un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste, per ciascuna delle citate aree di professioni sanitarie;

o        la possibilità di costituire un unico ordine per due o più delle aree di professioni sanitarie individuate;

o        l’eventuale istituzione di ordini separati per le professioni i cui albi abbiano almeno ventimila iscritti;

o        l’aggiornamento della definizione delle figure professionali da includere nelle fattispecie previste dalla legge n. 251 del 2000[2] (vedi infra);

o        l'articolazione degli ordini a livello provinciale o regionale o nazionale, in relazione al numero degli operatori.

 

(Per un maggiore approfondimento della legge n. 43 del 2006 si rinvia al dossier del Servizio studi n. 856 della XIV legislatura).

Le professioni sanitarie

Il Testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 1265/1934, art. 99) aveva raggruppato il personale sanitario in tre categorie:

1.      professioni sanitarie, per l’esercizio delle quali era prescritta la laurea (medici chirurghi e odontoiatri, farmacisti e veterinari);

2.      professioni sanitarie ausiliarie (infermieri diplomati, assistenti sanitari, ostetriche);

3.      arti ausiliarie delle professioni sanitarie (ottici, odontotecnici, meccanici ortopedici ed ernisti, infermieri abilitati o autorizzati, etc).

 

La legge 26 febbraio 1999, n. 42, sulle professioni sanitarie, cambia la denominazione «professione sanitaria ausiliaria» in «professione sanitaria» [3]. In tale modo la normativa valorizza le nuove professionalità  - disposte dal D.L.vo n. 502/1992 e successive modificazioni – rispetto a quelle tradizionali di medico/chirurgo, veterinario, odontoiatra e farmacista, secondo la propria sfera di attività e di responsabilità professionale.

La legge citata abroga, tra l’altro, il Dpr 14 marzo 1974, n. 225 [4], che enumera le mansioni della professione e dispone che il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base, nonché degli specifici Codici deontologici.

 

Il d.lgs. n. 502/1992, art. 6, comma 3, stabilisce che le distinte professioni sanitarie e i relativi profili sono individuati con decreti del Ministro della salute. La disposizione citata faceva riferimento a tre classi di professioni: infermieristiche, tecniche e della riabilitazione.

La legge n. 251/2000 [5] ha ordinato in seguito le professioni sanitarie in quattro classi: infermieristiche e ostetrica; tecniche; della riabilitazione; della prevenzione, confermando e completando in tale modo la riorganizzazione delle professioni sanitarie [6].

Le funzioni dirigenziali delle professioni sanitarie ottengono riconoscimento con l’art. 7, comma 2, della citata legge, in cui si prevede che le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalità analoghe a quelle previste per le figure infermieristica ed ostetrica [7], per le professioni sanitarie previste (inclusa quella di assistente sociale), nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l'attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale [8], nell’ambito contrattuale dell’area della dirigenza sanitaria del servizio [9].

 

Con il D.M. 29 marzo 2001 sono state individuate 22 professioni, come riportato dallo schema della pagina seguente (Le professioni contrassegnate con l’asterisco (*) sono costituite in collegi).

Nella seconda colonna è indicato, per ciascuna professione, il regolamento del Ministro della salute che ne ha definito il profilo. Nella terza colonna sono riportati i dati sulla consistenza delle singole figure professionali, tratti da Il Sole 24 ore del 16.12.2005.


 

Professione sanitarie

Riferimenti normativi

Numero operatori

1. INFERMIERISTICHE E OSTETRICA

 

* Infermiere                                     (Federazione IPASVI)

D.M. 14.09.1994, n. 739

301.000

* Ostetrica /o                                    (Federazione NCO)

D.M. 14.09.1994, n. 740

15.500

* Infermiere Pediatrico                   (Federazione IPASVI)

D.M. 17.01.1997, n. 70

10.500

Tecnico radiologia

 

21.000

2. RIABILITATIVE

 

Podologo

D.M. 14.09.1994, n. 666

1.200

Fisioterapista

D.M. 14.09.1994, n. 741

40.000

Logopedista

D.M. 14.09.1994, n. 742

8.000

Ortottista – Assistente di Oftalmologia

D.M. 14.09.1994, n. 743

3.000

Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva

D.M. 17.01.1997, n. 56

1.500

Tecnico Riabilitazione Psichiatrica

D.M. 29.03.2001, n.182

3.000

Terapista Occupazionale

D.M. 17.01.1997, n. 136

1.000

Educatore Professionale

D.M. 08.10.1998, n. 520

25.000

3. TECNICO–SANITARIE

 

a Area Tecnico – diagnostica

Tecnico Audiometrista

D.M. 14.09.1994, n. 667

1.200

Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico

D.M. 14.09.1994, n. 745

30.000

* Tecnico Sanitario di Radiologia Medica

   (Federazione TSRM)

D.M. 14.09.1994, n. 746

21.000

Tecnico di Neurofisiopatologia

D.M. 15.03.1995, n. 183

1.500

b. Area Tecnico – assistenziale

 

Tecnico Ortopedico

D.M. 14.09.1994, n. 665

3.000

Tecnico Audioprotesista

D.M. 14.09.1994, n. 668

2.500

Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare

D.M. 27.07.1998, n. 316

2.700

Igienista Dentale

D.M. 15.03.1999, n. 137

2.200

Dietista

D.M. 14.09.1994, n. 744

3.000

4. TECNICHE DELLA PREVENZIONE

 

Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

D.M. 17.01.1997, n. 58

30.000

* Assistente Sanitario                    (Federazione IPASVI)

D.M. 17.01.1997, n. 69

8.000

 

                            Totale  

514.800

 

 

 

 


Disegno di legge

 


 

N. 1609

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal ministro della salute

(TURCO)

¾

 

Differimento del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 4 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante istituzione degli Ordini delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 1° settembre 2006

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


Onorevoli Deputati! - L'articolo 4, comma 1, della legge 1o febbraio 2006, n. 43, ha previsto una delega, da attuarsi nel termine di sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, per l'istituzione degli Ordini e Albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

      Il Ministero della salute ha predisposto in tempo utile il relativo provvedimento di attuazione, che è stato sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri. In tale sede è tuttavia emersa, in considerazione della materia trattata, l'opportunità di ricollegare la regolamentazione del settore all'interno della annunciata più ampia riforma di tutti gli Ordini professionali e, contestualmente, di prolungare di ulteriori dodici mesi il termine del 4 settembre 2006 di attuazione della delega stessa.

      A tale fine, l'articolo 1, anche per non vanificare il lavoro già svolto e dare una concreta risposta alle categorie interessate che attendono tale regolamentazione, interviene direttamente sul comma 1 dell'articolo 4 della citata legge n. 43 del 2006, disponendo il differimento sopra illustrato.

      Il differimento in oggetto non comporta oneri finanziari, e pertanto non si redige relazione tecnica.



 


disegno di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.

 

      1. All'articolo 4, comma 1, della legge 1o febbraio 2006, n. 43, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

 

Art. 2.

 

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 




[1]     Recante istituzione degli Ordini delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

[2]    Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica.

[3]    Vedi l’art. 1, comma 1.

[4]    Con esclusione dell’articolo 6 relativo alle Mansioni dell'infermiere generico.

[5]    Sulla disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica.

[6]    L’art. 6, comma 1, della citata legge dispone, in particolare, che il Ministro della salute include le diverse figure professionali esistenti o che saranno individuate successivamente in una delle quattro aree riguardanti, rispettivamente, le Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica; le Professioni sanitarie riabilitative; le Professioni tecnico-sanitarie e le Professioni tecniche della prevenzione.

[7]    Vedi l’art. 7, comma 1.

[8]    Tale disposizione è stata inserita dall’art. 2-sexies del D.L. n. 81/2004, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica).

[9]    Si ricorda che nel settore sanitario esistono due aree contrattuali per la dirigenza, la prima dedicata ai dirigenti medici, veterinari, odontoiatri, la seconda alle figure dirigenziali del ruolo sanitario (farmacisti, psicologi, chimici, biologi, e fisici), del ruolo tecnico, del ruolo professionale, e del ruolo amministrativo.