Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Interventi straordinari per la sanità nel Mezzogiorno - A.C. 1232
Riferimenti:
AC n. 1232/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 170
Data: 15/05/2007
Descrittori:
MEZZOGIORNO   SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
TUTELA DELLA SALUTE     
Organi della Camera: XII-Affari sociali


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

 

Interventi straordinari per la sanità nel Mezzogiorno

A.C. 1232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 170

 

 

15 maggio 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Affari sociali

 

SIWEB

 

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File: AS0086

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  5

Elementi per l’istruttoria legislativa  6

§      Necessità dell’intervento con legge  6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  6

§      Compatibilità comunitaria  7

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  10

§      Impatto sui destinatari delle norme  10

§      Formulazione del testo  11

Schede di lettura

Contenuto della proposta di legge  15

I finanziamenti per l’edilizia sanitaria e per gli investimenti tecnologici20

§      1. La disciplina di base  20

§      2. Il quadro finanziario  21

§      3. Altri provvedimenti in materia  25

Progetto di legge

§      A.C. 1232, (on. Bianchi ed altri), Interventi straordinari per la sanità nel Mezzogiorno  29

Normativa di riferimento

§      Costituzione della Repubblica Italiana (art. 119)39

§      L. 30 aprile 1969, n. 153. Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale  40

§      L. 5 agosto 1978, n. 468. Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (art. 11, co. 3, lett. d)77

§      L. 11 marzo 1988, n. 67. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) (art. 20)79

§      L. 5 giugno 1990, n. 135. Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS (art. 1, co. 1, lett. b)82

§      D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 (art. 5-bis)83

§      L. 28 dicembre 1995, n. 549. Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (art. 2, co. 6)85

§      L. 17 maggio 1999, n. 144. Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali (art. 1)87

§      L. 30 dicembre 2004, n. 311. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (art. 1, co. 188)91

§      L. 23 dicembre 2005, n. 266. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, co. 310-312)92

§      D.M. 12 maggio 2006. Programma investimenti ai sensi dell'articolo 20, L. 11 marzo 1988, n. 67 - Ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'articolo 1, commi 310, 311 e 312 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).94

§      L. 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (art. 1, co. 796, lett. n).121

Giurisprudenza

§      Corte cost. 23 marzo 2007, n. 105  125

Iter alla Camera nella XIV legislatura

Progetto di legge

§      A.C. 4968, (on. D’Alema ed altri), Interventi straordinari per la sanità nel Mezzogiorno  145

Esame in sede referente presso la XII Commissione Affari sociali

Seduta del 26 ottobre 2004  159

Seduta del 3 novembre 2004  160

Seduta del 9 novembre 2004  163

Seduta del 16 novembre 2004  165

Seduta del 18 gennaio 2005  166

Seduta del 25 gennaio 2005  167

Seduta del 16 marzo 2005  168

Seduta del 18 maggio 2005  170

Seduta del 22 giugno 2005  175

Seduta del 30 giugno 2005  177

Seduta del 6 luglio 2005  181

Documentazione allegata

§      Ministero della Salute – Direzione – Programmazione sanitaria, livelli di assistenza e principi etici di sistema Ufficio VII – Patrimonio immobiliare e tecnologico delle strutture del Servizio sanitario Nazionale  185

 

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

1232

Titolo

Interventi straordinari per la sanità nel Mezzogiorno

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Sanità

Iter al Senato

No

Numero di articoli

5

Date

 

v    presentazione alla Camera

28 giugno 2006

v    annuncio

29 giugno 2006

v    assegnazione

29 gennaio 2007

Commissione competente

XII (Affari sociali)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

V (Bilancio)

VI (Finanze)

VII (Cultura)

XI (Lavoro)

XIV (Politiche dell’Unione europea)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Struttura e oggetto

Contenuto

La proposta di legge A.C. 1232 (Bianchi ed altri) prevede la realizzazione di un programma straordinario di interventi per la sanità nel Mezzogiorno.

In particolare, il citato piano straordinario di interventi è finalizzato al potenziamento dei servizi territoriali connessi alla medicina di base, all'adeguamento edilizio delle strutture sanitarie, all'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario, alla promozione dell'eccellenza e dell'alta specializzazione, allo sviluppo della ricerca biomedica nonché alla formazione e la qualificazione del personale sanitario (articolo 1, comma 1).

A tal fine, è istituito il Fondo per gli investimenti nella sanità del Mezzogiorno (articolo 1, comma 2), alimentato, in parte, da risorse determinate annualmente dalle legge finanziaria (2 miliardi di euro) e, in altra parte, mediante mutui contratti dalle regioni con la Banca europea per gli investimenti (articolo 1, comma 3).

L’articolo 2, comma 1, che modifica l’articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549[1], rende obbligatoria la destinazione da parte dell’INAIL di una quota del 40 per cento dei fondi disponibili per la realizzazione o per l’acquisto di immobili, anche tramite accensione di mutui, da destinare a strutture del Servizio sanitario nazionale o a centri per la riabilitazione destinati, in via prioritaria, agli infortunati sul lavoro. Limitatamente al periodo 2006-2008, tali risorse sono destinate all’acquisto e realizzazione di strutture sanitarie dislocate nelle regioni meridionali, secondo le indicazioni della Conferenza Stato-regioni (articolo 2, comma 2).

Presso il Ministero della salute è istituita, inoltre, un’apposita Cabina di regia, incaricata del coordinamento degli interventi e del monitoraggio dei risultati realizzati sul territorio (articolo 3).

L’articolo 4 demanda ad un decreto del Ministro della salute, da adottare d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, la definizione dei criteri generali di intervento per la realizzazione del programma, fissando gli obiettivi dell’adeguamento della rete ospedaliera, dello sviluppo della ricerca biomedica, della formazione continua del personale sanitario, dello sviluppo di forme di partenariato con i centri di eccellenza e di sinergie tra regioni, aziende sanitarie locali e università.

Si prevede, infine, la presentazione al Parlamento e alla Conferenza Stato-regioni di una relazione annuale sullo stato di attuazione degli accordi e delle intese derivanti dall’attuazione della legge (articolo 5).

Relazioni allegate

Il provvedimento, di iniziativa parlamentare, è corredato della sola relazione illustrativa.

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge si rende necessario in quanto il provvedimento prevede, tra l’altro, lo stanziamento di risorse aggiuntive da parte dello Stato destinate all’istituzione di un Fondo per gli investimenti nella sanità del Mezzogiorno, nonché l’introduzione di modifiche alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il progetto di legge è finalizzato a definire un piano di interventi straordinari per la sanità nel Mezzogiorno. Conseguentemente, la base giuridica del provvedimento appare riconducibile, in primo luogo, alla “tutela della salute” di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, oggetto di legislazione concorrente.

Le disposizioni relative all’edilizia sanitaria sembrano richiamare (alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale) anche la materia del “governo del territorio”, di cui al medesimo terzo comma dell’articolo 117[2].

Poiché l’iniziativa in esame reca, tra l’altro, disposizioni di carattere finanziario destinate a ridurre gli squilibri tra le regioni del Nord e quelle del Sud, con particolare riferimento alla costituzione di un Fondo (alimentato annualmente dalla legge finanziaria), il progetto di legge sembra investire, per tali aspetti, l’ambito di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (“sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie”), riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

La proposta di legge istituisce altresì una Cabina di regia presso il Ministero della salute: tale profilo appare riconducibile alla lettera g) del citato secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione (“ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”).

Atteso che gli interventi straordinari contemplati dalla proposta di legge sono destinati, tra l’altro, al miglioramento delle prestazioni rese dal Servizio sanitario nazionale nelle aree del Mezzogiorno, il provvedimento sembrerebbe investire anche la materia della “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione)[3], rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato.

L’articolo 1, comma 1, della proposta di legge in esame richiama, infine, l’articolo 119 della Costituzione che, al comma 5, prevede la destinazione di risorse aggiuntive e l’effettuazione di interventi speciali da parte dello Stato in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni “per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni”.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il progetto di legge in esame, essendo finalizzato ad attuare interventi straordinari per la promozione ed il sostegno della sanità nel Mezzogiorno, appare in linea con le previsioni dei Trattati dell’Unione europea che prevedono politiche ed interventi volti alla rimozione degli squilibri economici e sociali da realizzare in specifiche aree territoriali e da finanziare con risorse dedicate ed aggiuntive rispetto a quelle ordinarie (art. 2 del Trattato UE; artt. 2, 3, 16, 158 del Trattato istitutivo della Comunità europea).

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

Il 13 ottobre 2006 la Commissioneha inviato all’Italia due lettere di messa in mora:

·         una prima, per la mancata attuazione della direttiva 2005/62, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE (che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umanoe dei suoi componenti),  per quanto riguarda le norme e le specifiche  comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali (procedura d’infrazione n. 2006/790); il termine di attuazione è scaduto il 31 agosto 2006;

·         una seconda, per la mancata attuazione della direttiva 2005/61/CE, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE (che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umanoe dei suoi componenti), per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi (procedura d’infrazione n. 2006/0789). Il termine di attuazione di tale direttiva è scaduto il 31 agosto 2006.

 

Entrambe le direttive sono ricomprese nell’allegato B della legge 6 febbraio 2007 n. 13 (legge comunitaria 2006).

 

Documenti all’esame delle istituzioni europee
(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

 

Programma comunitario per la salute 2007-2013

 

In tema di tutela della salute, il 6 aprile 2005, la Commissione europea ha presentato una comunicazione dal titolo “Migliorare la salute, la sicurezza e la fiducia dei cittadini: una strategia in materia di salute e di tutela dei consumatori” ed una  proposta di decisione che istituisce il programma comunitario per la salute e la protezione dei consumatori per gli anni 2007-2013 (COM(2005)115). Tale iniziativa, che unificava i due settori di attività fino ad allora separati, ampliava i programmi in materia di salute pubblica, individuando le azioni nei diversi settori di intervento previsti.

Il 16 marzo 2006 il Parlamento europeo, esaminando la  proposta di decisione, nell’ambito della procedura di codecisione, ha approvato diversi emendamenti, tra cui alcuni che non corrispondevano all’impostazione della Commissione sulla unificazione dei due settori.

Il 24 maggio 2006 la Commissione, pertanto, ha presentato due nuove proposte di decisione modificate, relative ciascuna ad uno dei due settori. In particolare, la proposta di decisione modificata (COM(2006)234) è relativa ad un programma d’azione per la salute per il periodo di programmazione 2007-2013, con una dotazione finanziaria di 365,6 milioni di euro. Tale proposta di decisione modificata contempla i seguenti tre grandi obiettivi, che adeguano la futura azione a favore della sanità agli obiettivi comunitari globali di prosperità, solidarietà e sicurezza:

·         Migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini – Sono previsti interventi per proteggere i cittadini dalle minacce alla salute rafforzando la capacità a livello comunitario di far fronte a minacce di qualunque natura. In tale obiettivo rientreranno azioni relative alla sicurezza dei pazienti, agli infortuni ed incidenti nonché alla legislazione comunitaria relativa a sangue, tessuti e cellule;

·         Promuovere la sanità al fine di favorire la prosperità e la solidarietà – Sono previsti interventi: per favorire un invecchiamento sano e attivo e per il superamento delle disparità soprattutto nei nuovi Stati membri; la promozione della cooperazione tra sistemi sanitari per questione transfrontaliere come la mobilità dei pazienti e dei professionisti della salute; azioni per agire sui fattori determinanti per la salute quali l’alimentazione, l’alcool, il fumo e il consumo di droga così come la qualità dell’ambiente sociale e fisico;

·         Generare e diffondere conoscenze sulla sanità – Sono previsti  interventi finalizzati allo scambio di conoscenze e pratiche ottimali, soprattutto sugli aspetti legati al genere e alla salute dei bambini, nonché azioni perestendere un sistema comunitario di vigilanza sanitaria e a mettere a punto indicatori, strumenti e sistemi di divulgazione delle informazioni ai cittadini.

 

Il 23 marzo 2007 il Consiglio ha adottato la posizione comune sulla proposta modificata. Il Parlamento europeo esaminerà la proposta in seconda lettura, nell’ambito della procedura di codecisione, presumibilmente nella seduta dell’11 luglio 2007.

 

Cure sanitarie transfrontaliere

 

Il 31 gennaio 2007 si è conclusa una consultazione su un documento relativo ai mezzi giuridici più idonei a garantire la sicurezza e certezza delle cure sanitarie transfrontaliere, nonché a favorire la cooperazione tra i vari sistemi sanitari degli Stati membri. Su tali argomenti la Commissione intende presentare alcune proposte nel corso del 2007.

 

Strategia europea in materia di sanità

Il 12 febbraio 2007 si è conclusa una consultazione su un documento di riflessione “La sanità in Europa: un approccio strategico”, volto ad offrire alle parti interessate la possibilità di commentare i progetti concernenti una strategia globale in materia di sanità, che la Commissione intende presentare nell’estate del 2007. Tale strategia, che coprirà un periodo di dieci anni, definirà una serie di obiettivi attorno a tre assi d’intervento relativi al miglioramento dei servizi sanitari, alla risposta alle minacce sanitarie mondiali e all’integrazione dei problemi della salute in tutte le politiche.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

L’articolo 1, comma 3, della proposta di legge autorizza le regioni interessate ad effettuare operazioni di mutuo, a carico dei bilanci regionali, con la Banca europea per gli investimenti, secondo modalità e procedure stabilite con decreto ministeriale.

Il comma 2 dell’articolo 2 demanda, inoltre, alla Conferenza permanente Stato-regioni l’individuazione delle strutture sanitarie ubicate nelle regioni meridionali da acquisire o realizzare, limitatamente al triennio 2006-2008, con le risorse dell’INAIL, di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge n. 549 del 1995, come riformulato dal progetto di legge.

Attribuzione di poteri normativi

La proposta in esame reca diverse disposizioni che attribuiscono poteri normativi finalizzati a dare attuazione alle misure concernenti gli interventi straordinari per la sanità nel Mezzogiorno.

In particolare, l’articolo 1, comma 3, demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute la definizione delle modalità e procedure per l’accensione dei mutui con la Banca europea per gli investimenti da parte delle regioni.

L’articolo 3 prevede, inoltre, l’istituzione, presso il Ministero della salute, di una Cabina di regia per gli interventi in materia di sanità nel mezzogiorno.

L’articolo 4 stabilisce, infine, che, con un decreto del Ministro della salute, da adottare d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, siano definiti i criteri generali per la programmazione degli interventi previsti dall’articolo 1.

Impatto sui destinatari delle norme

Il progetto di legge in esame contempla un articolato piano di interventi straordinari per la sanità nelle regioni del Mezzogiorno, che investe l’adeguamento edilizio e tecnologico, la promozione dell’eccellenza e dell’alta specializzazione, lo sviluppo della ricerca biomedica, la formazione e qualificazione del personale sanitario: esso, pertanto, appare destinato ad esplicare effetti, innanzi tutto, sull’organizzazione e sul funzionamento del servizio sanitario nazionale nonché sull’attività del personale sanitario. Introducendo peraltro disposizioni volte a migliorare l’efficienza organizzativa e strutturale del servizio sanitario (riducendo la cosiddetta “migrazione sanitaria” dalla regioni del sud a quelle del nord), esso è destinato ad esplicare effetti anche sui potenziali utenti delle prestazioni sanitarie.

La proposta di legge reca, inoltre, norme che incidono sulle risorse dell’INAIL, incrementando al 40 per cento la quota dei fondi disponibili destinata dallo stesso Istituto alla realizzazione o all'acquisto di immobili da destinare a strutture da locare al Servizio sanitario nazionale ovvero a centri per la riabilitazione dedicati in via prioritaria agli infortunati sul lavoro.

Formulazione del testo

Con riguardo all’articolo 1, comma 3, non appare chiaro se alla legge finanziaria sia rimessa la definizione dello stanziamento del Fondo, ovvero se tale stanziamento sia determinato in 2 miliardi di euro per ciascun anno. Nell’ipotesi in cui l’importo di 2 miliardi di euro costituisca una vera e propria autorizzazione di spesa, sembrerebbe necessario individuare nell’ambito della legge in esame una copertura finanziaria di pari entità.

 


Schede di lettura

 


Contenuto della proposta di legge

 

La proposta di legge in esame, che riprende una analoga iniziativa della scorsa legislatura (A.C. 4968, D’Alema ed altri), è diretta a definire interventi straordinari per la sanità nel Mezzogiorno.

Secondo la relazione illustrativa, il progetto di legge è volto ad individuare “una serie di misure per superare lo stato di precarietà in cui versa la sanità nel Mezzogiorno”, al fine di promuovere “l'autosufficienza sanitaria” di tale area del Paese. Il conseguimento di tale obiettivo richiede “un piano straordinario di azioni per sviluppare i servizi territoriali, per migliorare le strutture sanitarie e per dotarle delle tecnologie più avanzate. Gli interventi devono essere, poi, volti a promuovere l'eccellenza e l'alta specializzazione nei vari settori, nonché la formazione e la qualificazione del personale sanitario ad ogni livello”.

 

L’articolo 1, costituito da 4 commi, reca disposizioni concernenti l’istituzione del Fondo per gli investimenti nella sanità del Mezzogiorno.

Il comma 1 autorizza l'esecuzione di un piano straordinario di interventi per il potenziamento dei servizi territoriali connessi alla medicina di base, per l'adeguamento edilizio delle strutture sanitarie, per l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario, per la promozione dell'eccellenza e dell'alta specializzazione, per lo sviluppo della ricerca biomedica nonché per la formazione e la qualificazione del personale sanitario. Tali interventi straordinari sono attuati nel quadro della politica di rilancio del Servizio sanitario nazionale nelle regioni del Mezzogiorno, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 119 della Costituzione in materia di promozione della coesione sociale, di rimozione degli squilibri economici e sociali nonché di attuazione dei diritti della persona.

 

L’articolo 119 della Costituzione, concernente l’autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali, prevede, al quinto comma, che lo Stato destina risorse aggiuntive e realizza interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni, al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, di rimuovere gli squilibri economici e sociali, di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o di provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.

 

Gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati con le risorse di uno specifico Fondo straordinario, denominato «Fondo per gli investimenti nella sanità del Mezzogiorno», istituito presso il Ministero della salute (comma 2).

Le risorse del Fondo, vincolate alla realizzazione degli obiettivi definiti dal provvedimento in esame, sono determinate, per una quota di 2 miliardi di euro, ogni anno dalla legge finanziaria e, per la restante parte, con operazioni di mutuo a carico dei bilanci regionali. Le regioni interessate, infatti, sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, secondo modalità e procedure, definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute (comma 3)[4].

 

Con riguardo al citato comma 3, non appare chiaro se alla legge finanziaria sia rimessa la definizione dello stanziamento del Fondo, ovvero se tale stanziamento sia determinato in 2 miliardi di euro per ciascun anno.

Nell’ipotesi in cui l’importo di 2 miliardi di euro costituisca una vera e propria autorizzazione di spesa, sembrerebbe necessario individuare nell’ambito della legge in esame una copertura finanziaria di pari entità.

 

Con riferimento alla copertura finanziaria, il comma 4 stabilisce, infine, che, a decorrere dall'anno 2007, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

L’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) prevede che la legge finanziaria reca, tra l’altro, la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria.

 

L’articolo 2, suddiviso in tre commi, individua risorse aggiuntive rispetto a quelle indicate all’articolo 1 per la realizzazione del piano straordinario di interventi, prevedendo specifiche norme in materia di finanziamenti a carico dell’INAIL (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).

In particolare, il comma 1 sostituisce il comma 6 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

 

L’attuale comma 6 dell’articolo 2 della legge n. 549 del 1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) riconosce all'INAIL la facoltà di destinare, in via prioritaria, una quota fino al 15 per cento dei fondi disponibili, su delibera del consiglio di amministrazione, per la realizzazione o per l'acquisto di immobili, anche tramite accensione di mutui, da dare in locazione al Servizio sanitario nazionale ovvero a centri per la riabilitazione, destinati in via prioritaria agli infortunati sul lavoro e gestiti, previa intesa con le regioni, nei limiti dello standard di 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie.

 

Il nuovo comma 6 prevede che è incrementata al 40 per cento (come già ricordato, la quota attuale è del 15 per cento) la quota dei fondi disponibili destinata dall’INAIL alla realizzazione o all'acquisto di immobili da locare al Servizio sanitario nazionale ovvero a centri per la riabilitazione dedicati in via prioritaria agli infortunati sul lavoro, rispettando lo standard di 5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione e alla lungodegenza post-acuzie.

 

La relazione illustrativa chiarisce che “l'INAIL, come tutti i gestori di forme di previdenza e di assistenza sociale, è tenuto a destinare una percentuale dei fondi disponibili per investimenti immobiliari nei settori della sanità, della pubblica utilità e dell'edilizia universitaria, con una quota del 15 per cento destinata alla sanità, come previsto dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549. Negli ultimi anni, però, l'INAIL non è riuscito ad effettuare investimenti immobiliari, creando una giacenza prezzo l'istituto di risorse inutilizzate per circa 2.500 milioni di euro, con conseguenti problemi sugli equilibri di bilancio dell'Istituto”.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame stabilisce che, limitatamente al triennio 2006-2008, le risorse di cui al citato comma 6 dell'articolo 2 della legge n. 549 del 1995, come sopra riformulato, sono destinate all'acquisto e alla realizzazione di strutture sanitarie ubicate nelle regioni meridionali, sulla base delle indicazioni della Conferenza permanente Stato-regioni.

Le maggiori risorse acquisite dalle regioni in attuazione del comma 2 sono utilizzate per la realizzazione degli interventi straordinari descritti all’articolo 1 (comma 3).

 

L’articolo 3 si compone di tre commi diretti a disciplinare la Cabina di regia per gli interventi in materia di sanità nel Mezzogiorno.

Ai sensi del comma 1, la suddetta Cabina di regia è istituita, presso il Ministero della salute, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge.

Alla Cabina di regia partecipano:

-        il Ministro della salute, che la presiede (o un suo rappresentante);

-        il Ministro dell'economia e delle finanze (o un suo rappresentante);

-        il Ministro dell'università e della ricerca (o un suo rappresentante) ;

-        il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali (o un suo rappresentante);

-        tre membri nominati dalla Conferenza Stato-regioni;

-        esperti della pubblica amministrazione, del mondo medico, accademico e scientifico.

Il comma 3 attribuisce alla Cabina di regia la funzione di garantire l'efficace coordinamento degli interventi in materia di sanità nelle regioni meridionali e di valutare e verificare la realizzazione dei progetti, monitorandone i risultati sul territorio.

La Cabina esercita le sua competenze, avvalendosi di un Ufficio speciale per la sanità nel Mezzogiorno, istituito nell'ambito del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

 

L’articolo 1 della legge n. 144 del 1999 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), disciplina la costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici.

In particolare, il comma 1 stabilisce che, al fine di migliorare il processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, istituiscono e rendono operativi propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero dell’economia e finanze, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. I suddetti nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici operano in forma integrata con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

I nuclei in questione operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica, e svolgono funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento:

§         all’assistenza per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi;

§         alla gestione del Sistema di monitoraggio, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni;

§         all'attività volta all’estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica (comma 2)[5].

Il comma 4 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni, sono indicate le caratteristiche organizzative dei suddetti nuclei di valutazione.

Il comma 5 istituisce presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attività di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1[6].

Il citato Sistema di monitoraggio deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto concernente la Rete unitaria della pubblica amministrazione (comma 6).

Le finalità di cui all’articolo in esame sono realizzate mediante l’istituzione di un apposito fondo (comma 7).

Il comma 9 stabilisce, infine, che, per le finalità di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza Stato-regioni e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Tali indicatori tengono conto di fenomeni demografici, sociali, economici, nonché della dotazione infrastrutturale e della presenza di fattori di localizzazione, della situazione orografica e della condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1[7].

 

L’articolo 4 definisce i criteri generali di intervento.

Il comma 1 demanda ad un decreto del Ministro della salute, da adottare di intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri generali di intervento per la programmazione di quanto previsto all'articolo 1. Tali criteri sono finalizzati al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) adeguamento della rete ospedaliera, mediante le qualificazione e la specializzazione delle strutture e delle dotazioni tecnologiche a servizio della sanità, anche al fine di ridurre la mobilità dei pazienti tra le regioni meridionali e quelle settentrionali[8];

b) sviluppo della ricerca biomedica in centri di eccellenza;

c) formazione continua e obbligatoria del personale sanitario;

d) sviluppo di forme di partenariato con i centri di eccellenza, anche esteri, e promozione di sinergie tra regioni, aziende sanitarie locali e università italiane.

 

L’articolo 5 prevede, infine, la presentazione di una relazione annuale al Parlamento e alla Conferenza Stato-regioni da parte del Ministro della salute, in ordine allo stato di attuazione degli accordi e delle intese finalizzate all'attuazione della legge.

 

 


 

I finanziamenti per l’edilizia sanitaria e per gli investimenti tecnologici

1. La disciplina di base

La disciplina relativa all'edilizia sanitaria è stata in origine dettata dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, indicando anche gli obiettivi di massimada perseguire (ristrutturazione della rete ospedaliera ed extraospedaliera, costituzione di nuove residenze assistenziali per anziani, adeguamento degli impianti).

Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto ministeriale.

In particolare, gli interventi previsti dalla legge n. 67 del 1988 sono i seguenti:

       a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire un’idonea capacità di posti letto anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;

       b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a più elevato degrado strutturale;

       c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di riadattamento;

       d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalità è ritenuta sufficiente;

       e) completamento della rete dei presìdi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere a), b), c);

       f) realizzazione di 140 mila posti in strutture residenziali, per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo standard emanati a norma dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di standard dimensionali, possono essere ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di posti-letto ospedalieri;

       g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie;

       h) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione, con particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture di sanità pubblica veterinaria;

       i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo è stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma con propria determinazione.

I soggetti beneficiari[9] del programma di investimenti sono i seguenti:

- regioni e province autonome;

- istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

- policlinici universitari;

- istituto superiore di sanità;

- gli ospedali classificati[10];

- istituti zooprofilattici sperimentali.

Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229[11], modificando l’articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502[12], ha successivamente disposto la possibilità, per il Ministro della salute, di stipulare, nell’ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall’art. 20 della legge n. 67 del 1988, accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati, previo concerto con il Ministro del tesoro (ora economia e finanze) e d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali[13].

2. Il quadro finanziario

Il finanziamento iniziale del citato programma era pari a 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.972,68)[14].

Gli interventi si sono articolati in due fasi: la prima si è conclusa nel 1996, l’altra è tuttora in corso. Per tale seconda fase la disponibilità finanziaria iniziale ammontava a 10.639.012.121,24 euro[15], di cui una prima tranche è stata ripartita con la delibera CIPE 6 maggio 1998, n. 53, per il completamento delle strutture iniziate e per gli interventi volti alla sicurezza.

Le risorse sopra indicate sono state successivamente integrate dalla legge finanziaria per il 2000 (legge 23 dicembre 1999, n. 488), che ha stabilito un finanziamento per il programma di potenziamento della radioterapia, pari a 15.493.706,98[16].

Un ulteriore integrazione è stata apportata dalla legge finanziaria per il 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388), che ha incrementato le suddette risorse di euro 2.065.827.596,36[17].

Le risorse complessive relative al programma pluriennale di investimenti risultano, quindi, pari a 17.575.028.276,02 euro.

 

Da ultimo, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) ha elevato da 17 a 20 miliardi di euro la spesa complessiva pluriennale per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico.

Lalegge n. 296 del 2006[18], infatti,ha determinato un ampliamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico e, a tal fine, ha disposto un incremento degli stanziamenti previsti, elevandoli fino a 20 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio.

Una parte del maggior importo previsto dalla citata legge finanziaria è stato vincolato secondo le seguenti finalità:

-        500 milioni di euro, alla riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari;

-        100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative con prioritario riferimento alle regioni che abbiano completato il programma realizzativo[19], e che abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative;

-        100 milioni di euro all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e all'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari delle regioni;

-        100 milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica.

Il maggior importo di cui alla legge n. 296 del 2006 è ripartito fra le regioni con riferimento alla valutazione dei bisogni delle singole realtà regionali, secondo i seguenti criteri e linee prioritarie:

1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alla diagnosi e terapia nel campo dell'oncologia e delle malattie rare;

2) superamento del divario Nord-Sud;

3) possibilità per le regioni che abbiano già realizzato la programmazione pluriennale, di attivare una programmazione aggiuntiva;

4) messa a norma delle strutture pubbliche;

5) premialità per le regioni sulla base della tempestività e della qualità di interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico già eseguiti per una quota pari al 10 per cento.

 

Per quanto riguarda la razionalizzazione delle risorse, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1, comma 188, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), le regioni, che alla data del 1° gennaio 2005 abbiano ancora in corso di completamento il proprio programma di investimenti in attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, destinano una quota delle risorse residue al potenziamento ed ammodernamento tecnologico.

L’articolo 10 (Edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico) dell’intesa 23 marzo 2005[20], in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005), ha stabilito, altresì, che per le Regioni che alla data del 1° gennaio 2005 abbiano ancora in corso di completamento il proprio programma di investimenti, sia fissata al 15 per cento la quota minima delle risorse residue da destinare al potenziamento ed ammodernamento tecnologico. Le predette risorse residue sono quelle risultanti dalla differenza tra le risorse complessivamente assegnate e le risorse gia finalizzate a specifici interventi.

Sempre in tale ambito, l’articolo 1, commi 310-312(Programma edilizia sanitaria) della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) ha previsto per i programmi di edilizia sanitaria, i seguenti interventi:

-          la risoluzione degli Accordi di programma sottoscritti dalle regioni e la revoca dei relativi impegni di spesa, secondo precise condizioni previste dalla norma;

-          l’impiego delle risorse resesi disponibili per la sottoscrizione di nuovi Accordi di programma e per gli altri interventi previsti;

-          in fase di prima attuazione, su richiesta dell’ente interessato presentata entro il 30 giugno 2006, la risoluzione degli Accordi e la conseguente revoca degli impegni di spesa può essere disposta[21], limitatamente ad una parte degli interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle risorse revocabili. Le regioni possono, comunque, presentare domanda di ammissione al finanziamento degli interventi previsti, per l’utilizzo degli impegni di spesa non revocati.

In applicazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il decreto del Ministero della salute del 12 maggio 2006, ha determinato che le risorse complessivamente resesi disponibili a seguito della risoluzione degli Accordi di programma sono pari ad un importo totale dei finanziamenti a carico dello Stato di euro 1.319.642.343,19, di cui:

-          il 65 per cento è corrispondente complessivamente a euro 857.767.523,33, disponibile per la sottoscrizione di nuovi Accordi di programma, nonché per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture per l'attività libero professionale intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari, agli ospedali classificati, agli istituti zooprofilattici sperimentali e all'istituto superiore di sanità, nel rispetto delle quote assegnate dalle citate delibere CIPE 52/1988 e 65/2002 (come modificata dalla delibera CIPE 63/2004), alle singole regioni sul programma straordinario di investimenti di cui al citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;

-          il 35 per cento, pari complessivamente a euro 461.874.820,26, disponibile per le regioni e le province autonome che intendano avvalersi di quanto disposto dalla citata legge n. 266 del 2005.

 

Si ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo 2007, n. 105, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 311 dell’articolo 1 della citata legge n. 266 del 2005, in quanto tale norma - prevedendo che le risorse resesi disponibili in seguito alla risoluzione degli accordi di programma devono essere destinate agli interventi relativi agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari, agli ospedali classificati, agli istituti zooprofilattici sperimentali e all'istituto superiore di sanità - vincola, “unilateralmente e per finalità specifiche e dettagliate, la destinazione di fondi in una materia di competenza concorrente”.

Nel sottolineare che, dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, l’edilizia sanitaria “non trova posto come materia specifica tra quelle elencate nell'art. 117 Cost., ma rientra in due materie previste dalla citata disposizione costituzionale, governo del territorio e tutela della salute, entrambe appartenenti alla potestà legislativa concorrente”, la Consulta ribadisce il principio, in base al quale “la legittimità della destinazione di fondi a finalità specifiche, operata da leggi dello Stato, è condizionata dalla finalizzazione dei finanziamenti ad opere o servizi di competenza statale[22].

Nel caso in esame, la destinazione delle risorse a finalità specifiche stabilita dalla normativa statale costituisce, quindi, “indebita ingerenza nell'autonomia finanziaria regionale, in quanto sottrae del tutto alle Regioni la possibilità di utilizzare, secondo propri orientamenti, le risorse disponibili in materia di edilizia sanitaria, rientrante nella potestà legislativa concorrente”.

3. Altri provvedimenti in materia

La legge 5 giugno 1990, n. 135[23], Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS, ha stanziato 2.100 miliardi di lire per l'attuazione di interventi per la costruzione e la ristrutturazione dei reparti di ricovero per malattie infettive, per la realizzazione di spazi per attività di day-hospital e per il potenziamento dei laboratori di virologia, microbiologia e immunologia negli ospedali.

Per quanto riguarda le iniziative più recenti, si segnala che in data 21 dicembre 2006, la Conferenza unificata ha approvato il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo relativo al periodo 2007-2013[24].

Successivamente, in linea con gli obiettivi del citato Quadro strategico nazionale, finanziato dai fondi strutturali europei, i Ministri dello Sviluppo economico e della Salute e i Presidenti di otto regioni meridionali e insulari (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) hanno siglato, il 17 aprile 2007, un Protocollo d'intesa e un Memorandum, al fine di superare la separazione tra le politiche di finanziamento dei servizi sanitari e socio-sanitari e politiche di investimento strutturale, anche in considerazione dell’esigenza di ridurre le disuguaglianze territoriali tra il Nord e il Sud del Paese. Per il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti, il Memorandum definisce un fabbisogno di 3000 milioni di euro.

 

 


Progetto di legge

 


 

N. 1232

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

BIANCHI, ZANOTTI, GRASSI, AMENDOLA, BOFFA, BORDO, BURTONE, CARBONELLA, CHIAROMONTE, FEDI, GOZI, LARATTA, LUSETTI, MARGIOTTA, NARDUCCI, PELLEGRINO, RIGONI, ROTONDO, RUTA, SAMPERI, SERVODIO, STRIZZOLO, SUPPA, TOMASELLI, VILLARI

¾

 

Interventi straordinari per la sanità nel Mezzogiorno

 

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Presentata il 28 giugno 2006

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, riprendendo una analoga iniziativa dell'onorevole D'Alema nella scorsa legislatura (atto Camera n. 4968), intende predisporre una serie di misure per superare lo stato di precarietà in cui versa la sanità nel Mezzogiorno.

      Il sistema sanitario italiano è, infatti, caratterizzato da un divario evidente e, purtroppo, crescente tra il nord e il Mezzogiorno del Paese. Molte regioni, nel tentativo di assicurare i livelli essenziali di assistenza, sono soffocate dai deficit accumulati nel corso degli anni e il mancato controllo della quantità, e soprattutto della qualità, della spesa rischia di ledere pesantemente il diritto costituzionale alla salute. Non è esagerato affermare che il sistema sanitario sta attraversando una fase di grave crisi che impone scelte forti in tema di governance e di individuazione delle priorità da affrontare, pena il dissolvimento del sistema di garanzie che pure dovrebbe caratterizzarlo.

      Le regioni più penalizzate sono certamente quelle del sud; si accentua così l'antico divario con il resto del Paese e gli indicatori di tale dicotomia sono univoci.

      I dati più aggiornati dimostrano che nel sud è minore la speranza di vita alla nascita e che è maggiore, rispetto al resto del Paese, la mortalità per malattie cardiovascolari, che costituisce la prima causa di morte. Per quanto riguarda la mortalità per tumori, alcune regioni del sud, come la Campania, nonostante presentino un'incidenza della malattia inferiore rispetto alle regioni del nord, registrano tassi di mortalità analoghi; questo a testimoniare che coloro che si ammalano di tumore nel Mezzogiorno hanno una probabilità di sopravvivere sensibilmente inferiore rispetto ad un cittadino del nord.

      Sul versante delle dotazioni finanziarie, negli ultimi anni, il settore sanitario sì è caratterizzato per una diminuzione della spesa per investimenti; dato che rischia di diventare allarmante nel sud a causa della presenza di strutture vecchie ed obsolete e della carenza in molte di esse delle tecnologie a servizio della tutela della salute.

      I cittadini meridionali pagano il prezzo di vivere in un territorio molto articolato, di montagna o di collina, spesso mal collegato con i grandi centri ove insistono i principali nosocomi. Se questa situazione viene letta insieme al fenomeno dei tagli alle strutture minori, il rischio che ne deriva è la carenza nelle zone più interne del territorio, peraltro abitate da popolazioni prevalentemente anziane, anche dei presidi di primo soccorso che pure dovrebbero essere presenti per far fronte alle emergenze vitali della comunità.

      È acclarato, quindi, il fatto che il Mezzogiorno ha meno servizi pubblici, di conseguenza meno tutele e garanzie per i cittadini. Mancano i servizi per la prevenzione, come pure molti servizi specialistici. Carenze severe riguardano i servizi territoriali per la medicina di base, per la salute della donna, per la salute mentale, per l'assistenza domiciliare agli anziani e alle persone non autosufficienti. Settore caratterizzato, poi, da una situazione di particolare emergenza è quello oncologico caratterizzato dalla mancanza di circa la metà degli strumenti di radioterapia necessari a servire le popolazioni locali.

      Le insufficienze strutturali e, soprattutto, la carenza di tecnologie avanzate e di divisioni specialistiche di eccellenza alimentano in modo costante il fenomeno della migrazione sanitaria verso i nosocomi del centro-nord. Secondo recenti elaborazioni su dati del Ministero della salute, il loro saldo migratorio, cioè l'indice che misura l'attrazione dei pazienti da altre regioni, risulta essere di circa l'1,8 per cento contro lo 0,6 per cento di attrazione a vantaggio degli ospedali dell'area sud. In tale condizione, oltre al peso della malattia in sé, moltissime famiglie sono costrette a soffrire ulteriori disagi e a caricarsi delle spese necessarie per assicurare conforto ed assistenza al loro congiunto.

      La mobilità sanitaria, oltre incidere negativamente nelle regioni del sud per le risorse che potrebbero, altrimenti, essere spese sul posto, evidenzia la necessità di ricostruire il rapporto di fiducia con gli operatori sanitari, ad ogni livello, che, come i malati, subiscono il peso dei disservizi e dell'abbandono in termini di mancanza di attenzione alle loro istanze, a partire dalla formazione. Il clima di generale sfiducia è crescente, come dimostrato dalla circostanza che la mobilità non si limita più, come una volta, ai ricoveri ospedalieri, ma riguarda le prestazioni ambulatoriali, e in day-hospital oltre che le ricerche diagnostiche più sofisticate.

      Infine, una tara pesante sulla efficienza della sanità meridionale è costituita dalla tendenza all'illegalità che limita e distorce le scelte in ragione di interessi particolari. Tale atteggiamento deve essere, invece, contrastato con decisione: lo strumento della cabina di regia introdotto con la presente proposta di legge vuole costituire un presidio costante ed uno stimolo in vista della corretta applicazione delle leggi nel settore sanitario.

      Da questo quadro emergono evidenti il forte divario e la disuguaglianza nell'attuazione del diritto alla salute tra le due aree del Paese. In altre regioni bisogni come quelli emersi nel sud sono stati affrontati con decisioni nette, mediante la programmazione delle azioni, il monitoraggio dei risultati, la razionalizzazione delle risorse e l'ammodernamento delle strutture e delle tecnologie.

      Al contrario, per molti versi nel Mezzogiorno le politiche di welfare sono ben lontane dagli standard minimi ed adeguati cui dovrebbero tendere; con l'aggravante che il Mezzogiorno, caratterizzato da una morfologia territoriale complessa fatta di montagne e colline e con una popolazione in misura consistente anziana, richiede misure forti e sostanziali in grado di incidere su situazioni che spesso sono state confinate nell'immobilismo.

      La domanda di salute nel Mezzogiorno impone la declinazione di processi di integrazione tra risorse economiche e capitale umano, quest'ultimo inteso sia in termini di qualificazione delle competenze mediche che di maggiori capacità manageriali; tra servizi medici in senso stretto, a partire dalla medicina di base, e assistenza sociale integrata e diffusa su tutto il territorio.

      L'obiettivo della proposta di legge è la promozione dell'autosufficienza sanitaria del Mezzogiorno. Per conseguire tale obiettivo occorre un piano straordinario di azioni per sviluppare i servizi territoriali, per migliorare le strutture sanitarie e per dotarle delle tecnologie più avanzate. Gli interventi devono essere, poi, volti a promuovere l'eccellenza e l'alta specializzazione nei vari settori, nonché la formazione e la qualificazione del personale sanitario ad ogni livello.

      L'impegno di agire deriva dalla nostra Costituzione che, all'articolo 119, prevede la possibilità di destinare risorse aggiuntive per «rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona».

      Non è tuttavia sufficiente il mero stanziamento di risorse per raggiungere tali obiettivi. Occorre una specifica capacità di analisi dei problemi esistenti, una puntuale opera di programmazione, quindi il monitoraggio costante e la verifica delle azioni avviate e dei risultati ottenuti. Allo scopo, la proposta di legge introduce un «monitoraggio continuo» dei progetti attraverso il controllo costante del loro iter di approvazione e di realizzazione, nonchè il monitoraggio dei risultati, da parte della «Cabina di regia»; non secondario in tale linea è l'obbligo della relazione annuale, da parte del Ministro della salute, al Parlamento sullo stato di attuazione delle misure previste nella legge. Il finanziamento del piano straordinario di interventi in favore del Mezzogiorno muove dall' istituzione di un Fondo ad hoc le cui risorse sono stanziate sia dalla legge finanziaria, sia con l'accensione di mutui che le regioni interessate possono contrarre con la Banca europea per gli investimenti (articolo 1).

      Inoltre, ulteriori risorse, fino ad una quota del 40 per cento dei fondi disponibili, sono disposte dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per la realizzazione o per l'acquisto di immobili da destinare a strutture da locare al Servizio sanitario nazionale o a centri per la riabilitazione e la cura degli infortunati sul lavoro (articolo 2).

      In base alla legge 30 aprile 1969, n. 153, l'INAIL, come tutti i gestori di forme di previdenza e di assistenza sociale, è tenuto a destinare una percentuale dei fondi disponibili per investimenti immobiliari nei settori della sanità, della pubblica utilità e dell'edilizia universitaria, con una quota del 15 per cento destinata alla sanità, come previsto dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549. Negli ultimi anni, però, l'INAIL non è riuscito ad effettuare investimenti immobiliari, creando una giacenza prezzo l'istituto di risorse inutilizzate per circa 2.500 milioni di euro, con conseguenti problemi sugli equilibri di bilancio dell'Istituto.

      La proposta di legge indica una destinazione per queste risorse. Infatti, la quota destinata alla sanità, oltre a venire incrementata al 40 per cento, viene dedicata alla realizzazione o all'acquisizione di immobili già esistenti - dislocati nelle regioni meridionali e indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - da destinare a strutture del Servizio sanitario nazionale o a centri riabilitativi, in particolare per gli infortunati sul lavoro. L'acquisizione di tali immobili immetterà nelle casse delle regioni interessate risorse finanziarie disponibili per le attività di programmazione e di razionalizzazione dei servizi e per l'innovazione tecnologica e strutturale, in attuazione degli obiettivi previsti dalla presente proposta di legge.

      Con l'articolo 3 si istituisce, nell'ambito del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, una Cabina di regia sugli interventi in materia di sanità nel Mezzogiorno con il compito di valutare le proposte, l'iter di approvazione e la realizzazione dei progetti, quindi di monitorarne i risultati.

      I criteri d'intervento (articolo 4) costituiscono le linee guida del piano d'azione da realizzare nel Mezzogiorno e sono funzionali al superamento del divario crescente tra la sanità pubblica delle regioni del sud e quelle del nord del Paese. Gli obiettivi della proposta di legge sono quindi:

          1) implementazione di un'idonea rete di servizi territoriali;

          2) qualificazione e specializzazione della rete ospedaliera per migliorare la qualità dei servizi e per ridurre la mobilità dei malati tra le regioni del nord e quelle del sud del Paese;

          3) sviluppo della ricerca biomedica;

          4) formazione continua del personale sanitario ad ogni livello;

          5) sviluppo di forme di partenariato con i centri d'eccellenza, anche esteri, e promozione di sinergie tra regioni, aziende sanitarie locali e università del centro-nord e del sud del Paese.

      L'articolo 5 dispone, infine, l'obbligo da parte del Ministro della salute di presentare ogni anno al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sullo stato di attuazione degli accordi e delle intese derivanti dall'attuazione della legge.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Istituzione del Fondo per gli investimenti nella sanità del Mezzogiorno).

 

      1. Nell'ambito della politica di rilancio del Servizio sanitario nazionale, nelle regioni del Mezzogiorno, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione in materia di promozione della coesione sociale, di rimozione degli squilibri economici e sociali nonché di attuazione dei diritti della persona, è autorizzata l'esecuzione di un piano straordinario di interventi per l'implementazione dei servizi territoriali connessi alla medicina di base, per l'adeguamento edilizio delle strutture sanitarie, per l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario, per la promozione dell'eccellenza e dell'alta specializzazione, per lo sviluppo della ricerca biomedica nonché per la formazione e la qualificazione del personale sanitario.

      2. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1 si provvede con l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un Fondo straordinario denominato «Fondo per gli investimenti nella sanità del Mezzogiorno», di seguito denominato «Fondo».

      3. Le risorse del Fondo, vincolate alla promozione degli obiettivi di cui alla presente legge, sono disposte ogni anno dalla legge finanziaria per una quota di 2 miliardi di euro e per la restante parte con operazioni di mutuo, a carico dei bilanci regionali, che le regioni interessate sono autorizzate a contrarre con la Banca europea per gli investimenti, secondo modalità e procedure da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.

       4. A decorrere dall'anno 2007, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

Art. 2.

(Finanziamenti a carico dell'INAIL).

 

      1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:

      «6. L'INAIL destina in via prioritaria una quota fino al 40 per cento dei fondi disponibili, su delibera del consiglio di amministrazione, per la realizzazione o per l'acquisto di immobili, anche tramite accensione di mutui, da destinare a strutture da locare al Servizio sanitario nazionale ovvero a centri per la riabilitazione da destinare in via prioritaria agli infortunati sul lavoro, nei limiti dello standard di 5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione e alla lungodegenza post-acuzie».

      2. Limitatamente al triennio 2006-2008, le risorse di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono destinate all'acquisto e alla realizzazione di strutture sanitarie dislocate nelle regioni meridionali, indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

      3. Le maggiori risorse acquisite dalle regioni in attuazione del comma 2 sono utilizzate dalle stesse per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1.

 

Art. 3.

(Cabina di regia per gli interventi in materia di sanità nel Mezzogiorno).

 

      1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero della salute, la Cabina di regia per gli interventi in materia di sanità nel Mezzogiorno, di seguito denominata «Cabina».

      2. La Cabina è costituita dal Ministro della salute, che la presiede, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, o da loro rappresentanti, da tre membri nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed è integrata dalla presenza di esperti della pubblica amministrazione, del mondo medico, accademico e scientifico.

      3. Compito della Cabina è garantire l'efficace coordinamento degli interventi in materia di sanità nelle regioni meridionali nonché di valutare e verificare la realizzazione dei progetti monitorandone i risultati sul territorio.

      4. La Cabina si avvale di un Ufficio speciale per la sanità nel Mezzogiorno, istituito nell'ambito del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

 

Art. 4.

(Criteri generali di intervento).

 

      1. Il Ministro della salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri generali di intervento per la programmazione di cui all'articolo 1, finalizzati ai seguenti obiettivi:

          a) adeguamento della rete ospedaliera, mediante le qualificazione e la specializzazione delle strutture e delle dotazioni tecnologiche a servizio della sanità, anche allo scopo di ridurre la mobilità dei malati tra regioni del sud e del nord del Paese;

          b) sviluppo della ricerca biomedica in centri di eccellenza;

           c) formazione continua e obbligatoria del personale sanitario;

          d) sviluppo di forme di partenariato con i centri di eccellenza, anche esteri, e promozione di sinergie tra regioni, aziende sanitarie locali e università italiane.

Art. 5.

(Relazione al Parlamento).

 

       1. Il Ministro della salute presenta ogni anno al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, una relazione sullo stato di attuazione degli accordi e delle intese derivanti dall'attuazione della presente legge.

 

 


SIWEB

Iter alla Camera nella XIV legislatura

 


Progetto di legge

 


N. 4968

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

D'ALEMA, TURCO, BINDI, PETRELLA, BATTAGLIA, LABATE, ROBERTO BARBIERI, ADDUCE, ANNUNZIATA, BOGI, BOLOGNESI, BONITO, BORRELLI, BOVA, BURTONE, CALDAROLA, CAMO, CARBONELLA, CARBONI, CARDINALE, CENNAMO, CHIAROMONTE, CIALENTE, CRISCI, ALBERTA DE SIMONE, DIANA, FINOCCHIARO, GALEAZZI, GIACCO, IANNUZZI, LADU, LETTIERI, LOIERO, LUCÀ, LUMIA, MACCANICO, MANCINI, MARIOTTI, MARONE, MAURANDI, MEDURI, MINNITI, MOLINARI, OLIVERIO, PAPPATERRA, PIGLIONICA, NICOLA ROSSI, ROSSIELLO, ROTUNDO, RUTA, SASSO, SINISCALCHI, VILLARI, ZANOTTI

¾

 

Interventi straordinari per la sanità nel Mezzogiorno

 

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Presentata il 5 maggio 2004

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Onorevoli Colleghi! - La sanità pubblica in Italia è ormai caratterizzata, sempre più, da un divario crescente tra nord e sud del Paese.

      Quello che, nel 2001, doveva essere un «patto di stabilità» tra regioni e Governo finalizzato a dotare il Servizio sanitario nazionale delle necessarie risorse e a rilanciare una politica di investimenti nel campo della salute, sta diventando drammaticamente la principale causa di instabilità del Servizio sanitario nazionale e sta acuendo le differenze tra regioni, soprattutto a svantaggio di quelle meridionali. Tutte le regioni, nel tentativo di assicurare i livelli essenziali di assistenza, sono soffocate dai disavanzi pregressi dovuti alle sottostime finanziarie. Non è difficile immaginare che di questo passo il sistema pubblico, nel tempo, non reggerà.

      Anche nel campo degli investimenti si registrano, nelle ultime leggi finanziarie, decurtazioni di fondi, come nel caso della legge a favore degli investimenti nelle aree metropolitane o come nel caso della traslazione al 2006 delle somme accantonate dei fondi di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988.

      Ma le regioni più penalizzate sono certamente quelle del sud. Si accentua così l'antico divario con il resto del Paese. Le regioni del sud pagano di più e hanno di meno.

      Perché di più?

      1) Sul piano delle malattie.

      I dati più aggiornati dimostrano che nel sud è minore la speranza di vita alla nascita e che è maggiore, rispetto al resto del Paese, la mortalità per malattie cardiovascolari, che resta la prima causa di morte; mentre, per quanto riguarda la mortalità per tumori maligni, alcune regioni del sud, come la Campania, nonostante presentino un'incidenza della malattia nettamente inferiore alle regioni del nord, registrano tassi di mortalità più o meno simili; altre, come la Puglia e la Sardegna, condividono lo stesso tasso con regioni come la Toscana, il Lazio, l'Umbria, le Marche. Questo significa che un cittadino del Mezzogiorno che si ammala di tumore ha una probabilità di sopravvivere nettamente inferiore rispetto ad un cittadino del nord.

      2) Sul piano delle attribuzioni finanziarie.

      Servono maggiori risorse per investimenti, un piano straordinario di interventi strutturali e tecnologici che consentano di superare gradualmente il deficit strutturale del Mezzogiorno e mettano fine alle migrazioni della salute dal sud al nord o, ancora peggio, all'estero.

      3) Sul piano della spesa sostenuta dal cittadino.

      La forma e i modi sono i più vari: ticket sui farmaci, sui pronto soccorsi; delisting; tagli alle prestazioni e alle strutture; imposizioni diverse (tasse automobilistiche, aumento dell'imposta regionale sulle attività produttive; tasse sulla benzina, eccetera).

      Perché di meno?

      1) In primo luogo, il sud ha meno servizi pubblici quindi meno tutele e garanzie.

      I dati citati dimostrano che mancano soprattutto i servizi per la prevenzione e per la diagnosi precoce, servizi specialistici, servizi territoriali in genere e, soprattutto, per la salute della donna, per l'età evolutiva, per la salute mentale, per l'assistenza domiciliare e semiresidenziale rivolta agli anziani.

      2) In secondo luogo il sud ha di meno proprio in ragione delle patologie acute e cronico-degenerative. Per capire tali carenze è sufficiente considerare la composizione percentuale delle strutture regionali per posto letto, dove si dimostra che se è vero che il sud ha una sovrabbondanza di ospedali è altrettanto vero che la percentuale maggiore degli stessi è sotto i 120 posti letto, vale a dire che si tratta di strutture per definizione inadeguate sul piano assistenziale e tecnologico a fare fronte alla domanda.

      3) In terzo luogo, il sud ha meno strutture moderne e tecnologicamente avanzate, cosicché ogni anno, e per le cause più diverse, migliaia di malati emigrano nelle strutture sanitarie del centro-nord. In tale modo migliaia di famiglie sono costrette a soffrire disagi pesanti e a caricarsi di ulteriori costi per assicurare al loro familiare un minimo di vicinanza.

      Questa mobilità di malati, oltre che dissanguare costantemente le regioni del sud di quelle risorse che potrebbero altrimenti essere spese sul posto, sottolinea la necessità di ricostruire un rapporto fiduciario con migliaia di qualificati operatori che, come i malati, pagano il prezzo del disservizio e dell'abbandono. Ciò che è inquietante è che tale mobilità non si limita più come una volta ai ricoveri ospedalieri ma ormai riguarda le prestazioni ambulatoriali e in day-hospital oltre che le ricerche diagnostiche più sofisticate.

      4) In quarto luogo, il sud paga di più il prezzo della non appropriatezza delle prestazioni. Colpiscono due dati: il più alto consumo, su scala nazionale, di antibiotici e, sempre su scala nazionale, il più alto tasso di ricovero per ipertensione.

      5) Il sud paga il prezzo della illegalità, dell'uso politico della sanità, troppe volte considerata pascolo per interessi clientelari.

      È a fronte di un quadro simile che è corretto parlare di divario e di forti diseguaglianze nello stato di salute del Paese.

      I bisogni del sud che emergono sono quelli che in altre regioni sono stati da tempo affrontati e organizzati praticando la strada della programmazione, della razionalizzazione e dell'ammodernamento.

      Il giudizio storico sulla sanità del sud denuncia una situazione che appare, da una parte, come tagliata fuori dal processo di riforma iniziato nel 1978, dall'altra bersaglio facile delle politiche in campo di definanziamento. Cioè nel sud sono valse politiche di razionamento del welfare, come nelle altre regioni, quando il welfare nel sud è sostanzialmente da attuare.

      Il sud ha una struttura ospedaliera inadeguata prima di tutto per dimensionamento (sono poche le strutture complesse, sono troppe quelle piccole concepite, tra l'altro, per una popolazione che è profondamente cambiata). I bisogni di salute del Mezzogiorno richiedono processi di integrazione tra risorse, servizi, competenze in parte sanitarie e in parte sociali e che, tutt'oggi, non hanno un'organizzazione territoriale in grado di implementarli. Attualmente nel sud la maggior parte delle competenze mediche risiede nell'ospedale, ma la maggior parte delle strutture ospedaliere è oggettivamente nell'impossibilità di fornire prestazioni esterne in contesti a bassa intensità di cura, pur nella consapevolezza che la domanda viene dal territorio e richiede, per forza, un accesso coordinato alla tecnologia e alle specialità.

      Ecco perché riteniamo che il sud abbia diritto ad essere autosufficiente esattamente come il resto del Paese.

      L'obiettivo della proposta di legge è la promozione di un piano straordinario decennale di interventi per implementare, anzitutto, i servizi territoriali, per la ristrutturazione edilizia, per l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario, per la promozione dell'eccellenza e dall'alta specializzazione, nonché per la formazione e la qualificazione del personale sanitario. Siamo consapevoli che non basta però stanziare risorse, bisogna che le risorse siano spese bene e in tempi certi. Per questo la proposta di legge introduce un «monitoraggio continuo» attraverso il controllo costante dell'iter di approvazione e di realizzazione dei progetti, nonché il monitoraggio dei risultati da parte della «Cabina di regia» e l'obbligo della relazione annuale da parte del Ministro della salute.

      La proposta di legge non prevede solo risorse aggiuntive per sanare la cronicità del divario esistente tra nord e sud del Paese, ma anche risorse finalizzate, attraverso l'applicazione dei criteri generali d'intervento, ad obiettivi ben precisi e determinati volti ad incidere in via qualificativa sulla rete dei servizi. Tutto ciò per non obbligare ulteriormente i malati e le loro famiglie a spostarsi dal sud al nord del Paese per usufruire di cure mediche qualificate.

      Per finanziare il piano straordinario la proposta di legge prevede l'istituzione di un Fondo ad hoc le cui risorse sono stanziate sia dalla legge finanziaria sia con l'accensione di mutui che le regioni interessate possono avviare con la Banca europea per gli investimenti (articolo 1).

      Inoltre, ulteriori risorse, fino ad una quota del 40 per cento dei fondi disponibili, sono disposte dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per la realizzazione o per l'acquisto di immobili da destinare a strutture da locare al Servizio sanitario nazionale o a centri per la riabilitazione da destinare in via prioritaria agli infortunati sul lavoro (articolo 2).

      In base alla legge n. 153 del 1969, l'INAIL, come tutti i gestori di forme di previdenza e di assistenza sociale, è tenuto a destinare una percentuale dei fondi disponibili per investimenti immobiliari nei settori della sanità, della pubblica utilità e dell'edilizia universitaria, con una quota del 15 per cento destinata alla sanità, come previsto dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549. Negli ultimi anni, però, l'INAIL non è riuscito ad effettuare investimenti immobiliari, creando una giacenza presso l'Istituto di risorse inutilizzate per circa 2.500 milioni di euro, con conseguenti problemi sugli equilibri di bilancio dell'Istituto.

      Con la nostra proposta di legge viene indicata una destinazione per queste risorse. Infatti, la quota destinata alla sanità, oltre a venire incrementata al 40 per cento, viene dedicata o alla realizzazione o all'acquisizione di immobili già esistenti - dislocati nelle regioni meridionali e indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - da destinare a strutture per il Servizio sanitario nazionale o a centri riabilitativi, in particolare per gli infortunati sul lavoro. L'acquisizione di tali immobili immetterà nelle casse delle regioni interessate risorse finanziarie disponibili per le attività di programmazione e di razionalizzazione dei servizi e per l'innovazione tecnologica e strutturale, in attuazione degli obiettivi previsti dalla presente proposta di legge.

      Con l'articolo 3 si istituisce una Cabina di regia, nell'ambito del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, che ha il compito di valutare le proposte, l'iter di approvazione e la realizzazione dei progetti, e di monitorare i risultati.

      I criteri d'intervento (articolo 4) sono volti a porre fine al divario crescente tra la sanità pubblica delle regioni del sud e quella del nord del Paese.

      Gli obiettivi della proposta di legge sono quindi:

          1) implementazione di un'idonea rete dei servizi territoriali;

          2) qualificazione e specializzazione della rete ospedaliera che abbia tra i suoi fini quello di ridurre la mobilità dei malati tra le regioni del nord e del sud del Paese;

          3) sviluppo della ricerca biomedica;

          4) formazione del personale;

          5) sviluppo di forme di cooperazione e di partenariato con i centri d'eccellenza e la formazione di gemellaggi tra regioni, aziende sanitarie locali, università del centro-nord e del sud del Paese.

      Con l'articolo 5 si dispone, infine, l'obbligo da parte del Ministro della salute di presentare ogni anno al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sullo stato di attuazione degli accordi e delle intese derivanti dall'attuazione della legge.



 

 

 

LE DUE ITALIE.

GLI SQUILIBRI SANITARI TRA NORD E SUD.

 

AMBULATORI E LABORATORI

Distribuzione percentuale per tipo di rapporto con il SSN

Anno 2002

 

    

Pubblici

Privati accreditati

Nord

62,5%

37,5%

Sud

39,4%

60,6%

 

 

POSTI LETTO PER ACUTI PUBBLICI E ACCREDITATI

(Indicatori per mille abitanti)

 

Nord

4,59

    

Sud

4,37

 

 

 

POSTI LETTO PER NON ACUTI PUBBLICI E ACCREDITATI

(Indicatori per mille abitanti)

 

Nord

0,64

 

Sud

0,29

    

 

 

MEDICI

(Per mille abitanti)

 

Nord

1,9

    

Sud

1,8

    

 


 

PERSONALE SANITARIO AUSILIARIO

(Per mille abitanti)

 

Nord

5,4

    

Sud

3,7

    

 

 

PERSONALE SANITARIO AUSILIARIO PER MEDICO

 

Nord

2,8

    

Sud

2,1

    

 

 

ATTIVITÀ DEL 118

(Anno 2002)

 

    

Chiamate

Mezzi di soccorso inviati

%

Nord

2.995.000

1.816.500

60,65

Sud

1.826.000

615.000

33,68

 

 

MORTALITÀ PERINATALE

(Per 100.000 abitanti)

 

Nord

4,37

    

Sud

7,325

    

 

 

MORTALITÀ 0-4 ANNI

(Per 100.000 abitanti)

 

Nord

120,65

    

Sud

164,36

    

 


 

Al Sud ci si ammala di meno, ma si muore di più:

QUOZIENTE DI MORTALITÀ E MORBILITÀ PER AREE GEOGRAFICHE

(per mille abitanti)

 

Patologia

Quozienti di mortalità

Persone ammalate

    

Nord            Sud

Nord        Sud

Tumori

  2,63              2,20

11,5          4,5

 

 

APPARECCHIATURE TECNICHE BIOMEDICHE DI DIAGNOSI E CURA PRESENTI NELLE STRUTTURE DI RICOVERO PUBBLICHE

(indicatori per 1.000.000 di abitanti)

 

    

TAC

EMODIALISI

Nord

14,82

202,62

Sud

14,17

188,82

 

 

TOTALE STRUTTURE DI RICOVERO PUBBLICHE

PER TIPO DI STRUTTURA

 

    

Aziende ospedaliere

IRCCS

Nord

49

26

Sud

38

10

 

 

Dati tratti da:

        «La sanità non è uguale per tutti» (Petrella, Clini, Cau), Roma, aprile 2002;

        «Attività gestionale ed economiche delle ASL e Aziende Ospedaliere - Annuario statistico del SSN, Anno 2002» (Ministero della salute, Direzione generale del sistema informativo, Ufficio di direzione statistica);

        «Fattori di impoverimento del sistema sanitario nazionale», studio di The Ageing Society.

 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Istituzione del Fondo di investimenti

per la sanità nel Mezzogiorno).

 

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, nonché di rimuovere gli squilibri economici e sociali, come previsto dall'articolo 119 della Costituzione, nell'ambito di una politica di rilancio del Servizio sanitario nazionale per le regioni meridionali, è autorizzata l'esecuzione di un programma straordinario decennale di interventi per l'implementazione dei servizi territoriali per la prevenzione e le cure primarie, per la ristrutturazione edilizia, per l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario e per la promozione dell'eccellenza e dell'alta specializzazione, nonché la formazione e la qualificazione del personale sanitario e della ricerca biomedica.

      2. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1 si provvede con l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un Fondo straordinario denominato «Fondo di investimenti per la sanità nel Mezzogiorno».

      3. Le risorse del Fondo di cui al comma 2, vincolate alla promozione e al sostegno delle capacità progettuali delle regioni interessate nonché alla innovazione e alla qualità dei progetti, sono disposte ogni anno dalla legge finanziaria per una quota di 2 miliardi di euro e per la restante parte con operazioni di mutuo, a carico dei bilanci regionali, che le regioni interessate sono autorizzate ad effettuare con la Banca europea per gli investimenti, secondo modalità e procedure da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.

      4. A decorrere dall'anno 2005, al finanziamento del Fondo di cui al comma 2 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

Art. 2.

(Finanziamento INAIL).

 

      1. Il comma 6 all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente:

      «6. L'INAIL destina in via prioritaria una quota fino al 40 per cento dei fondi disponibili, su delibera del consiglio di amministrazione, per la realizzazione o per l'acquisto di immobili, anche tramite accensione di mutui, da destinare a strutture da locare al Servizio sanitario nazionale ovvero a centri per la riabilitazione da destinare in via prioritaria agli infortunati sul lavoro, previa intesa con le regioni, nei limiti dello standard di 5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione e alla lungodegenza post-acuzie».

      2. Limitatamente al triennio 2004-2006, le risorse di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono destinate all'acquisto e alla realizzazione di strutture sanitarie dislocate nelle regioni meridionali indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

      3. Le maggiori risorse acquisite dalle regioni in attuazione del comma 2 sono utilizzate dalle stesse per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1.

 

Art. 3.

(Cabina di regia per gli interventi in materia di sanità nel Mezzogiorno).

 

      1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita, presso il Ministero della salute, la Cabina di regia per gli interventi in materia di sanità nel Mezzogiorno, di seguito denominata «Cabina».

      2. La Cabina è costituita dal Ministro della salute, che la presiede, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o da loro rappresentanti, da tre membri nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed è integrata dalla presenza di esperti della pubblica amministrazione, del mondo medico, accademico e scientifico.

      3. Compito della Cabina è garantire un efficace coordinamento degli interventi in materia di sanità nelle regioni meridionali nonché valutare e verificare la realizzazione dei progetti monitorandone i risultati sul territorio.

      4. La Cabina si avvale di un ufficio speciale per la sanità nel Mezzogiorno istituito nell'ambito del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

 

Art. 4.

(Criteri generali di intervento).

 

      1. Il Ministro della salute, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri generali di intervento per la programmazione di cui all'articolo 1, finalizzati ai seguenti obiettivi:

          a) riequilibrio delle strutture sanitarie al fine di garantire una idonea rete dei servizi territoriali e una qualificazione e specializzazione della rete ospedaliera anche allo scopo di ridurre la mobilità dei malati tra regioni del sud e del nord del Paese;

          b) sviluppo della ricerca biomedica in centri ulteriormente qualificati, dando priorità agli obiettivi legati alla implementazione della rete territoriale delle cure primarie, secondo princìpi di efficacia e di appropriatezza;

          c) formazione del personale sanitario;

          d) sviluppo di forme di cooperazione e di partenariato con i centri di eccellenza e formazione di gemellaggi tra regioni, aziende sanitarie locali, università del centro-nord e del Mezzogiorno.

 

Art. 5.

(Relazione al Parlamento).

 

      1. Il Ministro della salute presenta ogni anno al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, una relazione sullo stato di attuazione degli accordi e delle intese derivanti dall'attuazione della presente legge.

 

 


Esame in sede referente presso la XII Commissione Affari sociali

 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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SEDE REFERENTE

Martedì 26 ottobre 2004. - Presidenza del vicepresidente Francesco Paolo LUCCHESE. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Antonio Guidi.

La seduta comincia alle 15.20.

Interventi straordinari per la sanità nel Mezzogiorno.

C. 4968 D'Alema.

(Rinvio dell'esame).

Francesco Paolo LUCCHESE, presidente, avverte che il relatore, onorevole Dorina Bianchi, ha comunicato di non poter essere presente alla seduta odierna.

Giuseppe PETRELLA (DS-U), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea che è la seconda volta che il provvedimento recante interventi straordinari per la sanità nel Mezzogiorno viene iscritto all'ordine del giorno dei lavori della Commissione, ma l'esame non viene iniziato per l'assenza del relatore. Ricordato che si tratta di un provvedimento importante, sottoscritto da esponenti dell'intero centrosinistra, evidenzia l'esigenza di iniziarne quanto prima la discussione, eventualmente già nella seduta di domani, anche considerando la possibilità di nominare un altro relatore.

Francesco Paolo LUCCHESE, presidente, assicura che sottoporrà al presidente della Commissione la questione posta dal deputato Petrella.

Rinvia quindi l'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.


 

 

 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 novembre 2004. - Presidenza del vicepresidente Giuseppe PETRELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Antonio Guidi.

La seduta comincia alle 14.40.

Interventi straordinari per la sanità nel Mezzogiorno.

C. 4968 D'Alema.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Dorina BIANCHI (UDC), relatore, sottolinea che la proposta di legge in esame ha lo scopo di ridurre la condizione di svantaggio che caratterizza il servizio sanitario nelle regioni meridionali, dove si lamenta una carenza di strutture moderne e tecnologicamente avanzate, di servizi pubblici per la prevenzione e la diagnosi delle malattie, di servizi specialistici, una inadeguatezza delle prestazioni e delle strutture ospedaliere che spesso inducono i malati e le loro famiglie a spostarsi verso il nord del Paese per poter usufruire di cure mediche qualificate.

La disciplina relativa all'edilizia sanitaria è stata in origine dettata dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di interventi di ristrutturazione edilizia, finalizzati ad una serie di obiettivi dettagliatamente elencati dalla legge stessa.

Altri interventi di rilievo in materia sono stati operati con l'articolo 5-bis del decreto legislativo 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria) e con il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396 (Disposizioni in materia di edilizia sanitaria), e successivamente con l'articolo 3 del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509 (Disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale) e con l'articolo 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280 (Disposizioni urgenti nel settore sanitario).

La delibera del CIPE del 21 marzo 1997 ha poi dettato i criteri per l'avvio della seconda fase del programma straordinario di investimenti in edilizia sanitaria, tuttora in corso.

La presente proposta di legge prevede la realizzazione di un programma straordinario decennale di interventi per la sanità nel Mezzogiorno. Tali interventi riguardano l'implementazione dei servizi territoriali per la prevenzione e le cure primarie, la ristrutturazione edilizia, l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario, la promozione dell'alta specializzazione, la formazione e la qualificazione del personale sanitario e della ricerca biomedica.

Obiettivo prioritario del programma è la progressiva riduzione del divario crescente tra 1a sanità pubblica delle regioni meridionali e quella dei nord del Paese, al fine assicurare medesimi livelli essenziali di assistenza e prestazioni.

Per finanziare il piano straordinario, l'articolo 1 della proposta di legge dispone l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un «Fondo di investimenti per la sanità nel Mezzogiorno» le cui risorse sono stanziate annualmente con legge finanziaria per una quota di 2 miliardi di euro e per la restante parte con l'accensione di mutui, a carico dei bilanci regionali, che le regioni interessate possono avviare con la Banca europea per gli investimenti.

L'articolo 2, comma 1, prevede l'obbligatorietà da parte dell'INPS di destinare una quota fino al 40 per cento dei fondi disponibili per la realizzazione o l'acquisto di immobili, anche tramite accensione di mutui, finalizzati a strutture da locare al Servizio sanitario nazionale o a centri per la riabilitazione, destinati in via prioritaria agli infortunati sul lavoro nei limiti dello standard di 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'uno per mille riservato alla riabilitazione post-acuzie.

Tale comma modifica l'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede una facoltà dell'INAIL e nel limite del 15 per cento delle risorse.

Infatti, in base alla legge n. 153 del 1969, l'INAIL, come tutti i gestori di forme di previdenza e di assistenza sociale, può destinare una percentuale dei fondi disponibili per investimenti immobiliari nei settori della sanità, della pubblica utilità e dell'edilizia universitaria, con una quota del 15 per cento per la sanità ai sensi della legge n. 549 del 1995. Poiché negli ultimi anni l'INAIL non avrebbe effettuato investimenti immobiliari, creando una notevole giacenza presso l'Istituto di risorse inutilizzate, la proposta di legge in esame eleva al 40 per cento e rende obbligatoria la quota di risorse per il settore sanitario e, al comma 2 dell'articolo 2, dispone che, limitatamente al periodo 2004-2006, tali risorse siano destinate alla realizzazione o all'acquisizione di strutture sanitarie già esistenti, dislocate nelle regioni meridionali e indicate dalla Conferenza Stato-regioni.

Con l'articolo 3 è istituita, presso il Ministero della salute, una «Cabina di regia per gli interventi in materia di sanità nel Mezzogiorno», con il compito di garantire un efficace coordinamento degli interventi, valutare i progetti e monitorare i risultati realizzati sul territorio. La Cabina è costituita dal ministro della salute, che la presiede, e dai ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione università e ricerca, da tre membri della Conferenza Stato-regioni e da esperti della pubblica amministrazione, del mondo medico, accademico e scientifico.

In base all'articolo 4, i criteri generali per la realizzazione del programma straordinario di interventi sono definiti con decreto del ministro della salute, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge. Tali criteri sono finalizzati ai seguenti obiettivi: 1) riequilibrio delle strutture ospedaliere ed implementazione di un'idonea rete dei servizi territoriali; 2) qualificazione e specializzazione della rete ospedaliera al fine di ridurre la mobilità dei malati tra le regioni del sud e del nord del Paese; 3) sviluppo della ricerca biomedica in centri ulteriormente qualificati; 4) formazione del personale sanitario; 5) sviluppo di forme di cooperazione e partenariato con i centri di eccellenza e formazione di gemellaggi tra regioni, aziende sanitarie locali, università del centro-nord e del Mezzogiorno.

Infine, l'articolo 5 dispone la presentazione al Parlamento e alla Conferenza Stato-regioni di una relazione annuale sullo stato di attuazione degli accordi e delle intese derivanti dall'attuazione della legge.

Giuseppe PETRELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

 


 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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SEDE REFERENTE

Martedì 9 novembre 2004. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Antonio Guidi.

La seduta comincia alle 15.40.

Interventi straordinari per la sanità nel Mezzogiorno.

C. 4968 D'Alema.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 3 novembre 2004.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che nella seduta del 3 novembre 2004 è stata svolta la relazione.

Giuseppe PETRELLA (DS-U), nel ritenere condivisibile la relazione svolta ad illustrazione del provvedimento, evidenzia l'esigenza di portare a rapida conclusione l'iter della proposta di legge in titolo, che affronta esigenze ampiamente riconosciute da quanti vivono nelle regioni del meridione. Senza entrare nel merito del provvedimento, evidenzia che l'urgenza dello stesso si evince da dati statistici che denotano la situazione di disuguaglianza che caratterizza la sanità meridionale rispetto al resto del paese. In proposito, ricorda che il tasso di mortalità perinatale nel Sud è pressoché doppia rispetto al Nord, mentre la mortalità della fascia di età da zero a quattro anni nelle aree del meridione è del 30 per cento maggiore rispetto alle regioni settentrionali.

Sottolinea inoltre il rilevante problema, soprattutto in rapporto al tasso di povertà, delle migrazioni verso le aree del Nord per affrontare patologie importanti, soprattutto di tipo oncologico e cardiaco, che necessitano di essere affrontate presso centri di eccellenza. Nel meridione si registra inoltre un difetto di appropriatezza nelle prestazioni, come si evince, ad esempio, anche dal frequente ricovero di pazienti presso strutture di pronto soccorso per problemi di ipertensione.

Osservato che il Mezzogiorno non deve rappresentare un peso, ma un'opportunità di sviluppo per il paese, evidenzia come il provvedimento in esame rappresenti un'inversione di tendenza per consentire al servizio sanitario meridionale di poter essere autosufficiente, eliminando le differenze esistenti tra Nord e Sud del paese, anche attraverso la prevista istituzione presso il Ministero della salute di una Cabina di regia, nel cui ambito valutare gli interventi da attuare in materia di sanità nel Mezzogiorno, le modalità di spesa e la creazione di un background mediante trasferimenti di esperienza professionale tra le diverse aree del paese. Ciò anche in considerazione del fatto che la mancanza nel Mezzogiorno di incentivi alla ricerca ha determinato il trasferimento al Nord di molti docenti e ricercatori.

Alla luce di quanto rilevato, auspica che l'iter del provvedimento si concluda in tempi brevi e che lo stesso possa ottenere ampio consenso.

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC), espressa sorpresa per i dati statistici poc'anzi richiamati dal deputato Petrella con riferimento alla mortalità perinatale e nella fascia di età da zero a quattro anni, ricorda la carenza di strutture riabilitative che caratterizza le aree del meridione. Osserva quindi che l'esame del provvedimento in titolo deve rappresentare l'occasione per riflettere sull'attuale realtà della struttura sanitaria nelle diverse aree del paese, al fine di riequilibrare la situazione della tutela della salute ed evitare così il ricorso ai cosiddetti viaggi della speranza.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nel condividere le finalità del provvedimento in esame, evidenzia come nelle aree del meridione sussista anche un problema di organizzazione, considerato che i finanziamenti disponibili non vengono pienamente utilizzati da talune regioni. Si pone pertanto la necessità di indurre le regioni inadempienti ad operare in favore del sistema sanitario.

Rileva altresì come, sempre nelle aree meridionali, si ponga l'ulteriore esigenza di motivare attraverso una adeguata cultura professionale il personale sanitario, affinché i medici possano pienamente dedicarsi all'espletamento dei compiti specificatamente inerenti alla loro professione.

Dorina BIANCHI (UDC), relatore, evidenziata l'importanza del provvedimento in esame anche quale strumento di stimolo nei confronti delle regioni, evidenzia come la Cabina di regia, di cui si prevede l'istituzione, possa rappresentare un utile strumento nella direzione indicata, considerato che di essa dovranno fare parte anche rappresentanti della Conferenza Stato-regioni. Ricordato che in Calabria, esiste ad esempio una struttura odontoiatrica di alto livello destinata anche ai portatori di handicap che tuttavia non ha ancora ricevuto dalla regione l'autorizzazione necessaria affinché al suo interno possano svolgersi interventi chirurgici, con la conseguenza che i pazienti sono costretti a recarsi altrove, ribadisce l'esigenza di coinvolgere le regioni nel processo di cambiamento della realtà sanitaria del Mezzogiorno.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.


 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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SEDE REFERENTE

Martedì 16 novembre 2004. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Antonio Guidi.

La seduta comincia alle 15.

Interventi straordinari per la sanità nel Mezzogiorno.

C. 4968 D'Alema.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 novembre 2004.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che nella seduta del 9 novembre 2004 è proseguito l'esame preliminare.

Tiziana VALPIANA (RC) invita il relatore a fornire alcuni chiarimenti in ordine a talune previsioni contenute nel provvedimento. In particolare ritiene che quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 2, concernente la destinazione di una quota fino al 40 per cento dei fondi dell'INAIL all'acquisto dalla realizzazione di strutture sanitarie dislocate nelle regioni meridionali, non sia del tutto chiaro in rapporto a quanto stabilito dal comma 3, con il quale si prevede che le maggiori risorse acquisite dalle regioni in attuazione del comma 2 siano utilizzate dalle stesse per la realizzazione di interventi volti a realizzare le finalità del provvedimento. Osserva infatti che dalla formulazione delle disposizioni richiamate non si comprende se l'autorizzazione all'attuazione degli interventi spetti o meno all'INAIL.

Sottolinea quindi le difficoltà che conseguiranno nella gestione della sanità nel Mezzogiorno dal blocco delle assunzioni, rilevando infine, quanto alla copertura finanziaria, l'esigenza di individuare risorse aggiuntive.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.


 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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SEDE REFERENTE

Martedì 18 gennaio 2005. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute Antonio Guidi e Cesare Cursi.

La seduta comincia alle 13.50.

Interventi straordinari per la sanità nel Mezzogiorno.

C. 4968 D'Alema.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che il relatore sul provvedimento in titolo, Dorina Bianchi, non è presente alla seduta odierna.

Cesare ERCOLE (LNFP), stante la notizia del passaggio del deputato Dorina Bianchi dal gruppo dell'UDC al gruppo Misto, invita la presidenza a riconsiderare la nomina della stessa onorevole Bianchi a relatore sul provvedimento in esame.

Giuseppe PETRELLA (DS-U) rileva che la nomina di un deputato a relatore su un provvedimento consegue ad una valutazione delle capacità e della competenza di quel deputato. Ritiene pertanto molto scorretta dal punto di vista dell'etica parlamentare, nei confronti di una collega che gode di generale stima, la richiesta del deputato Ercole. Fa peraltro presente che il suo gruppo non consentirebbe decisioni contrarie alla dignità di ogni parlamentare, invitando a valutare con comprensione le scelte compiute dai colleghi deputati.

Giuseppe PALUMBO, presidente, fa presente di avere appreso solo da pochi minuti, attraverso un'agenzia dell'ANSA, il passaggio al gruppo Misto del deputato Dorina Bianchi. Ritiene pertanto del tutto inopportuno affrontare in questo momento la questione posta dal deputato Ercole.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.


 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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SEDE REFERENTE

Martedì 25 gennaio 2005. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Antonio Guidi.

La seduta comincia alle 14.45.

Interventi straordinari per la sanità nel Mezzogiorno.

C. 4968 D'Alema.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 gennaio 2005.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che il deputato Dorina Bianchi, la quale in data 18 gennaio 2005 ha cessato di far parte della XII Commissione, sostituirà per tutto l'esame del provvedimento in titolo il deputato Luigi Pepe.

Ricorda che nella seduta del 16 novembre 2004 è proseguito l'esame preliminare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

Il sottosegretario Antonio GUIDI, intervenendo in replica, osserva che il provvedimento in esame è volto a qualificare la sanità nel Mezzogiorno dando risposte a carenze reali, di cui è necessario tenerne conto.

Sottolineata l'importanza di ricevere cure adeguate nell'area di residenza, rileva come il provvedimento in esame sia condivisibile anche dal punto di vista della filosofia che lo ispira. Auspica pertanto che con la collaborazione di tutte le forze politiche sia possibile concluderne tempestivamente l'iter.

Dorina BIANCHI (Misto), relatore, concorda con il rappresentante del Governo sull'importanza del provvedimento in esame e sull'opportunità di procedere celermente.

Evidenzia quindi l'opportunità di prevedere lo svolgimento di talune audizioni informali.

Rivolge infine un ringraziamento al collega Luigi Pepe ed al presidente del proprio gruppo per averle consentito, attraverso il meccanismo della sostituzione, di continuare a partecipare ai lavori della Commissione.

Giuseppe PALUMBO, presidente, concorda con la richiesta del relatore di procedere allo svolgimento di talune audizioni informali, richiesta che sarà oggetto di valutazione nel corso della prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.


 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 marzo 2005. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute Cesare Cursi e Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.45.

Interventi straordinari per la sanità nel Mezzogiorno.

C. 4968 D'Alema.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 25 gennaio 2005.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che in data 8 febbraio 2005 la Commissione ha svolto l'audizione informale di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e di rappresentanti dell'INAIL; in data 15 febbraio 2005 è stata svolta l'audizione informale del dottor Filippo Palumbo, direttore generale della programmazione sanitaria del ministero della salute e il 24 febbraio 2005 l'audizione informale del dottor Antonello Masia direttore della Direzione generale per l'università del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Chiede, quindi, se vi sono altri interventi nell'ambito dell'esame preliminare.

Dorina BIANCHI (Misto), relatore, ritiene che, non essendovi altri iscritti a parlare, possa senz'altro procedersi alla chiusura della discussione di carattere generale e a fissare il termine per la presentazione di emendamenti.

Giacomo BAIAMONTE (FI) riterrebbe più opportuno attendere ancora prima di chiudere la discussione di carattere generale, anche in considerazione della eventuale presentazione di altre proposte di legge in materia.

Il sottosegretario Elisabetta ALBERTI CASELLATI riterrebbe preferibile procedere ad ulteriori audizioni informali delle Regioni, per acquisire maggiori informazioni circa le risorse ricevute ed utilizzate.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ribadisce che tutte le audizioni che si era convenuto di svolgere, compresa quella dei Presidenti delle regioni, sono state effettuate. Tuttavia, ritiene che la discussione di carattere generale possa tenersi aperta ancora per una seduta.

Luigi GIACCO (DS-U) osserva che i deputati della Commissione hanno avuto tutto il tempo per intervenire, che le audizioni informali convenute sono state svolte, e che pertanto, dal punto di vista formale può senz'altro procedersi alla fissazione di un termine, anche lungo, per la presentazione degli emendamenti.

Dorina BIANCHI (Misto), relatore, si associa alle considerazioni del deputato Giacco.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare, avvertendo che la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti sarà oggetto di valutazione nell'ambito della prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.


 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 maggio 2005. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute Domenico Di Virgilio e Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.30.

Interventi straordinari per la sanità nel Mezzogiorno.

C. 4968 D'Alema.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 marzo 2005.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte preliminarmente che sono stati presentati emendamenti alla proposta di legge in esame (vedi allegato). Propone, tuttavia, di rinviare l'esame dell'articolato e degli emendamenti ad esso riferiti a un'altra seduta, in attesa che si svolga l'audizione del Ministro della salute, già programmata per la prossima settimana, dalla quale potrebbero emergere importanti elementi conoscitivi, utili ai fini del prosieguo dell'esame.

Giuseppe PETRELLA (DS-U) dichiara di non condividere la proposta del Presidente in quanto la presenza di due autorevoli rappresentanti del Governo consente alla Commissione di esaminare, sin d'ora, gli emendamenti presentati. A suo avviso, un differimento dell'esame delle proposte emendative è inaccettabile e rallenterebbe ulteriormente l'iter del provvedimento, che riveste una importanza strategica per il Mezzogiorno. Ricorda che la proposta di legge in esame è stata assegnata in sede referente alla Commissione il 15 giugno 2004 e la Commissione ne ha avviato l'esame il 3 novembre 2004, ed è stato peraltro fissato un termine ampissimo per la presentazione degli emendamenti. Rileva la necessità che l'esame in sede referente venga concluso al più presto per consentire la discussione in Assemblea, altrimenti il provvedimento rischia di non essere definitivamente approvato entro la fine della legislatura. Fa presente, peraltro, che il provvedimento potrebbe essere inserito al più presto nel calendario dei lavori dell'Aula considerato che si tratta di una proposta di iniziativa dei gruppi di opposizione. È quindi necessario che la Commissione prosegua la discussione senza rinvii dell'esame e che nella seduta odierna il relatore esprima il parere sugli emendamenti.

Nel ribadire la sua ferma contrarietà alla proposta del Presidente, che appare un pretesto per bloccare l'esame della proposta, avverte che i gruppi di opposizione rappresenteranno alla Presidenza della Camera questa situazione.

Giuseppe PALUMBO, presidente, fa presente che gli obiettivi della proposta di legge sono condivisi anche da molti membri della maggioranza e dal Governo. Anch'egli, peraltro, ha già manifestato di esprimere il suo accordo in ordine alle finalità del provvedimento. Personalmente ritiene che un differimento dell'esame di una settimana possa essere accettato anche dai membri dell'opposizione in quanto l'intervento del Ministro potrebbe apportare un utile contributo ai lavori della Commissione nell'esame del testo. Avverte, peraltro, che il Ministro dovrebbe già intervenire su questa tematica alle 15 al Senato. Sarebbe quindi opportuno acquisire tali elementi di informazione. Non condivide, pertanto, quanto rilevato dall'onorevole Petrella; un differimento di una settimana non sarebbe un pretesto per bloccare l'esame del provvedimento, ma soltanto una breve pausa di approfondimento.

Il sottosegretario Elisabetta Alberti CASELLATI fa presente di aver sottolineato l'importanza del provvedimento e di aver chiesto al Ministro della salute un approfondimento sulla proposta di legge in esame stante la rilevanza delle tematiche oggetto della medesima. Segnala quindi che il Ministro Storace intende esprimere il suo avviso in proposito nella consapevolezza che si tratta di tematiche di rilevanza strategica per il paese. Sarebbe quindi opportuno attendere gli intendimenti del Ministro anche perché il Governo potrebbe presentare un disegno di legge su tale materia. Chiede, quindi, all'onorevole Petrella di riconsiderare la sua posizione. Assicura che il Governo non ha alcuna intenzione di limitare l'autonomia parlamentare, ma intende procedere a un approfondimento per valutare in maniera opportuna la situazione nella consapevolezza che su tale materia è bene individuare una soluzione condivisa da tutte le parti. È necessario, peraltro, svolgere un approfondimento in ordine alle risorse finanziarie da destinare a questa iniziativa. Ritiene quindi che il differimento di una settimana non costituirebbe un pregiudizio per il prosieguo dell'esame.

Giuseppe PETRELLA (DS-U), pur apprezzando quanto testé rilevato dal Governo, ribadisce la sua contrarietà alla proposta del Presidente di rinviare la discussione sugli emendamenti. Ricorda che il provvedimento in esame è una proposta di iniziativa parlamentare e che il Governo può intervenire nel corso dell'esame nei modi e nei tempi consentiti. Non c'è alcuna ragione che giustifichi un rinvio della discussione sugli emendamenti poiché nella seduta odierna sono presenti due rappresentanti del Governo che, a nome dello stesso, hanno espresso la loro posizione sulle tematiche oggetto del medesimo riconoscendone l'importanza. Rileva, a nome del suo gruppo, la necessità che il provvedimento venga calendarizzato al più presto in Assemblea stante l'indiscutibile urgenza per il paese. Fa presente che, nel corso della discussione in Aula, tutti i gruppi potranno far valere le loro posizioni. Al riguardo, è convinto che la decisione di rinviare la discussione sugli emendamenti sia motivata dalle divergenza tra i gruppi della maggioranza sul provvedimento in esame. Lo dimostra il fatto che gli emendamenti presentati sono stati sottoscritti per la maggior parte da deputati della Lega e sono volti a sopprimere parti del testo.

Insiste quindi affinché il relatore esprima il parere sugli emendamenti presentati.

Il sottosegretario Elisabetta Alberti CASELLATI, nel richiamare le considerazioni fatte in precedenza, ribadisce l'opportunità di un breve rinvio nell'attesa che si definisca la posizione del Governo su questa materia.

Dorina BIANCHI (MARGH-U), relatore, si dichiara favorevole affinché la discussione degli emendamenti si svolga nella giornata odierna in considerazione della presenza di due sottosegretari, uno dei quali, l'onorevole Di Virgilio, ha seguito approfonditamente l'esame del provvedimento essendo membro della Commissione. Rileva la necessità che la Commissione prosegua i suoi lavori sulla proposta in esame, che è condivisa dalla maggior parte dei deputati, non essendo necessario attendere ancora. Ricorda che un mese fa il Governo preannunciò la presentazione di un disegno di legge su questa materia, che poi non fu presentato. Un rinvio della discussione degli emendamenti, a suo avviso, sarebbe solo un modo per dilatare ulteriormente i tempi di esame.

Il sottosegretario Elisabetta Alberti CASELLATI assicura che il Governo dimostrerà presto che non si tratta di un pretesto per un allungamento dei tempi di esame.

Luana ZANELLA (Misto-VU) si associa alle richieste dei colleghi affinché il relatore possa esprimere il suo parere sugli emendamenti presentati, come già evidenziato dal collega Petrella. Auspica quindi che sul provvedimento si svolga un confronto serio. Pur ritenendo importante quanto rilevato dal Governo anche in ordine al problema delle risorse finanziarie, teme che un rinvio della discussione sugli emendamenti ritardi ulteriormente la conclusione dell'esame in sede referente compromettendo la calendarizzazione in Aula. Si augura, inoltre, che sul provvedimento in esame non accada quanto si è verificato a proposito della proposta di legge sul Fondo per le persone non autosufficienti il cui iter è stato bloccato per problemi di copertura finanziaria. Ritiene, quindi, che la proposta suggerita dal relatore debba essere accettata e che si debba consentire nella seduta odierna almeno l'espressione del parere sugli emendamenti.

Francesco Paolo LUCCHESE (UDC) reputa condivisibile la proposta del presidente e ritiene che la Commissione possa sospendere brevemente l'esame della proposta di legge e riprenderla dopo lo svolgimento dell'audizione del Ministro, che consentirebbe di acquisire elementi di informazione e di valutazione utili per il prosieguo dell'esame.

Fabio MINOLI ROTA (FI) ritiene che la proposta del presidente non possa essere considerata un vero e proprio rinvio in considerazione dei tempi ristretti nei quali la Commissione potrebbe riprendere i lavori sul provvedimento in esame. Nel rilevare che il testo si prefigge di colmare i divari tra Nord e Sud nella sanità pubblica, fa presente che il Ministro, da poco insediato, si è dichiarato particolarmente sensibile alle tematiche concernenti il Mezzogiorno. A suo avviso, quindi, è opportuno attendere lo svolgimento dell'audizione del Ministro. Sarebbe però necessario attendere anche l'insediamento della nuova Conferenza Stato-regioni perché su questa materia è opportuno che le regioni si pronuncino. In risposta all'onorevole Zanella, ricorda che il provvedimento per il Fondo per le persone non autosufficienti è stato bloccato a seguito del parere espresso dalla V Commissione bilancio. Non è possibile quindi paragonare in questo momento i due provvedimenti.

Giuseppe PALUMBO, presidente, invita il Governo a chiarire al più presto la sua posizione in ordine all'eventuale presentazione di un disegno di legge in materia di sanità nel Mezzogiorno.

Giuseppe PETRELLA (DS-U) ritiene che la scelta della presidenza non sia rispettosa del calendario dei lavori della Commissione stabilito dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nonché delle norme regolamentari che imporrebbero di esaminare i provvedimenti iscritti all'ordine del giorno. Ribadisce pertanto che la Commissione dovrebbe procedere all'esame degli emendamenti come previsto dall'ordine del giorno della seduta odierna.

Giuseppe PALUMBO, presidente, apprezzate le circostanze e tenuto conto degli orientamenti emersi dal dibattito, nonché degli interventi del rappresentante del Governo, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.10.


 


ALLEGATO

 

 

Interventi straordinari per la sanità nel Mezzogiorno (C. 4968 D'Alema).

 

 

EMENDAMENTI

 


ART. 1

 

Sopprimerlo.

1. 3.Ercole, Francesca Martini.

 

Al comma 1, dopo la parola: interventi inserire la seguente: pubblici.

1. 1.Valpiana.

 

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: per la ristrutturazione edilizia, per l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario.

1. 4.Ercole, Francesca Martini.

 

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: nonché la formazione e la qualificazione del personale sanitario e della ricerca biomedica.

1. 5.Ercole, Francesca Martini.

 

Al comma 2, dopo la parola: interventi inserire la seguente: pubblici.

1. 2.Valpiana.

 

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1 provvedono le Regioni, con operazioni di mutuo a carico dei bilanci regionali, che le regioni interessate sono autorizzate ad effettuare con la Banca europea per gli investimenti, secondo modalità e procedure da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro della salute».

1. 8.Ercole, Francesca Martini.

 

Sopprimere il comma 3.

1. 9.Ercole, Francesca Martini.

 

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: dalla legge finanziaria per una quota di 2 miliardi di euro e per la restante parte.

1. 6.Ercole, Francesca Martini.

 

Al comma 3, sostituire le parole: per una quota di 2 miliardi di euro con le seguenti: per una quota di 1 miliardo di euro.

1.       7.Ercole, Francesca Martini.

 

 

ART. 2.

 

Sopprimerlo.

2. 2.Ercole, Francesca Martini.

 

Al comma 1, sostituire le parole da: per la riabilitazione fino alla fine del periodo con le seguenti: pubblici per la riabilitazione e la lungodegenza, previa intesa con le regioni nei limiti dello standard di 5 posti letto per mille abitanti di cui l'un per mille destinato alla riabilitazione e lungadegenza.

2. 1.Valpiana.

 

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: dislocate nelle regioni meridionali.

2. 3.Ercole, Francesca Martini.

 

 

ART. 3.

 

Sopprimerlo.

3. 1. Ercole, Francesca Martini.

 

 

ART. 4.

 

Sopprimerlo.

4. 4.Ercole, Francesca Martini.

 

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) controllo dell'impiego delle risorse per la sanità pubblica destinato in particolare all'utilizzo delle consulenze e della libera professione;.

4. 1.Valpiana.

 

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) controllo della spesa dei farmaci adottando misure scientificamente sperimentate che dirottino le prescrizioni mediche verso l'impiego di farmaci generici all'interno di protocolli diagnostico-terapeutici stabiliti dal Ministro della salute di concerto con la Conferenza Stato-regioni;.

4. 2.Valpiana.

 

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) eliminazione di ogni certificazione riconosciuta obsoleta su indicazione del Ministro della salute;.

4. 3.Valpiana.

 

 

ART. 5.

 

Sopprimerlo.

5. 1.Ercole, Francesca Martini.


 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 giugno 2005. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 16.05.

Interventi straordinari per la sanità nel Mezzogiorno.

C. 4968 D'Alema.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 18 maggio 2005.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che, nel nuovo termine, fissato al 15 giugno, è stato presentato un unico emendamento (vedi allegato 2), che si aggiunge agli altri emendamenti presentati nel precedente termine e già pubblicati (vedi allegato a pagina 152 del Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 18 maggio 2005). Quindi, rilevata l'assenza del relatore, onorevole Dorina Bianchi, impossibilitata a prender parte alla seduta, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.35.

 


 


ALLEGATO 2

 

 

Interventi straordinari per la sanità nel Mezzogiorno. C. 4968 D'Alema.

 

EMENDAMENTO

 

 


ART. 1.

 

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

1. Nel triennio 2006-2008 il Piano Sanitario nazionale individua tra gli obiettivi prioritari il superamento delle disuguaglianze economiche e sociali nell'assistenza sanitaria nelle Regioni meridionali.

2. All'articolo 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il secondo periodo è così sostituito: «Il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, vincola quote delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi, individuati dal Piano Sanitario Nazionale, da trasformare in progetti con priorità per interventi destinati al Mezzogiorno e/o altre aree del Paese che presentano situazioni di squilibrio nell'assistenza sanitaria, sia per lo sviluppo dei servizi territoriali che per la riqualificazione della rete ospedaliera».

3. Nel triennio 2006, 2007 e 2008 la quota destinata agli obiettivi specifici del Piano Sanitario Nazionale è fissata, rispettivamente, in 1.300, 1.400, 1.500 milioni di euro, di cui 800, per ciascuno dei medesimi anni, destinati agli interventi nel Mezzogiorno e nelle altre aree del paese che presentano situazioni di squilibrio nell'assistenza sanitaria.

Conseguentemente sopprimere i restanti articoli.

1. 10.Massidda, Palumbo, Caminiti, Marras.


 




XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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SEDE REFERENTE

Giovedì 30 giugno 2005. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la Salute Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.45.

Interventi straordinari per la sanità nel Mezzogiorno.

C. 4968 D'Alema.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, il 22 giugno 2005.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che la Commissione deve iniziare l'esame degli emendamenti presentati alla proposta di legge in titolo (vedi allegato a pagina 152 del Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 18 maggio 2005 e allegato a pagina 144 del Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 22 giugno 2005).

Avverte che l'emendamento 1.10 Massidda è stato sottoscritto anche dai deputati Chiara Moroni, Anna Maria Leone, Giulio Conti e Francesca Martini.

Dorina BIANCHI (MARGH-U), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere favorevole sull'emendamento Massidda 1.10; invita al ritiro degli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9, 1.6, 1.7, 2.2, 2.3, 3.1 e 5.1, tutti a prima firma del deputato Ercole; esprime, infine, parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

Dorina BIANCHI (MARGH-U), relatore, ritiene che l'emendamento 1.10, presentato dai gruppi della maggioranza, rechi un contenuto anomalo dal punto di vista giuridico: innanzitutto in quanto, nel disporre un finanziamento, lo ancora al Piano sanitario nazionale, che è però un mero documento di indirizzo, non vincolante in termini di legge; molto più opportuno sarebbe stato, ad esempio, legare gli stanziamenti ad una delle tante leggi di finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Il progetto di legge in esame ha invece il merito di prevedere finanziamenti aggiuntivi per la sanità del sud, sia attraverso stanziamenti statali diretti, sia attraverso un apposito vincolo sul 40 per cento dei fondi disponibili dell'INAIL, che ad oggi sono inutilizzati, come ha ammesso lo stesso ministro Maroni. Queste risorse - pari al 40 per cento di 2 miliardi e mezzo di euro - sono impiegate nella proposta D'Alema per investimenti nelle regioni meridionali in strutture sanitarie, apparecchiature, formazione.

Evidenzia quindi che l'emendamento della maggioranza sopprime la totalità degli articoli della proposta di legge in esame, sostituendoli con un nuovo articolo 1, interamente riscritto, che destina agli investimenti per la sanità nel meridione e al riequilibrio con il nord una generica «quota del Fondo sanitario nazionale», per altro esigua ed inferiore a quella prevista dal progetto D'Alema. Per giunta, non si tratterebbe di risorse aggiuntive, ma di somme che già spettano alle regioni, considerata la competenza primaria delle stesse sulle risorse derivanti dal riparto del Fondo sanitario nazionale, senza contare che il vincolo di destinazione dei fondi appare oggi illegittimo.

Sottolineato poi come per l'opposizione il provvedimento in titolo abbia una forte priorità, per ragioni sociali e sanitarie, ricorda i dati forniti dall'Istat e dall'Agenzia per i servizi sanitari, che confermano la necessità e l'urgenza di un provvedimento di natura eccezionale in favore della sanità del Mezzogiorno. Ogni anno, a causa delle carenze strutturali della sanità del sud, circa un milione di cittadini residenti nelle regioni meridionali sono costretti a migrare al nord per curarsi; il che rappresenta certo un importante risorsa per la sanità di alcune regioni del nord - come la Lombardia, che regge il proprio sistema sanitario proprio sulla migrazione dal sud, - ma non può essere ulteriormente tollerato dal Paese.

In conclusione, ritiene che l'unico obiettivo dell'emendamento Massidda 1.10 sia quello di «insabbiare» il provvedimento in esame, cancellandolo e sostituendolo con un altro che non risolverà i problemi della sanità del Mezzogiorno, anzi determinerà un aumento delle disuguaglianze tra le due aree del paese e non riuscirà a far sì che le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza siano assicurate uniformemente sul territorio nazionale. Osserva inoltre che la proposta in esame non è assistenzialistica: non prevede stanziamenti «a pioggia» e indefiniti; stabilisce, anzi, che «le risorse possano essere assegnate solo a fronte di progetti strutturali, di cui si prevede la realizzazione in tempi determinati e certi. Per queste ragioni oltre al 40 per cento dei fondi INAIL giacenti inutilizzati, era previsto un finanziamento di 2 miliardi di euro per ciascun anno e per i prossimi 10, da stabilire in finanziaria, per opere straordinarie con la possibilità di mutui agevolati».

Rilevato infine che, nel testo proposto dall'emendamento 1.10, non avrebbe più senso far riferimento al Mezzogiorno - che scomparirebbe, come obiettivo strategico, dall'articolato, - invita i colleghi della maggioranza, ed in particolare quelli provenienti dalle regioni del meridione, a votare contro l'emendamento Massidda 1.10.

Giulio CONTI (AN), nell'esprimere un giudizio radicalmente negativo sul provvedimento in esame, che ritiene ispirato alla più bieca demagogia e indifendibile sotto ogni profilo, osserva che si tratta di un provvedimento di bandiera, che dichiara a gran voce obiettivi ambiziosi - promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale; rimuovere gli squilibri economici e sociali e rilanciare la sanità nel mezzogiorno, - ma poi in concreto non si riduce ad altro che ad un finanziamento.

Premesso di conoscere la gravità e l'urgenza del problema, si dice altresì convinto che nulla di davvero utile possa essere fatto per superare la situazione di atavico ritardo del meridione d'Italia con enunciazioni di principio generiche: quel che occorre sono progetti concreti e circostanziati. E proprio questo è l'aspetto qualificante, a suo avviso, della controproposta avanzata dalla maggioranza con l'emendamento 1.10, che prevede di finanziare progetti specifici individuati dal Piano sanitario nazionale per interventi destinati al mezzogiorno o ad altre zone che presentino situazioni di squilibrio nell'assistenza sanitaria: si tratta di una proposta ben più concreta di quella contenuta nel provvedimento in esame, che all'articolo 1, comma 1, delinea un vago e confuso programma di interventi indefiniti per le finalità più diverse, senza alcune chiarezza in ordine alle concrete modalità di realizzazione e alla distribuzione delle risorse tra le regioni.

In definitiva, esprime l'avviso che quello in esame sia un provvedimento di bandiera e strumentale, pensato per attirare l'attenzione dell'opinione pubblica, ma di fatto inutile e generico. Convinto che un tale provvedimento non possa essere preso sul serio, invita i gruppi dell'opposizione a ritirarlo.

Grazia LABATE (DS-U), premesso di comprendere le ragioni politiche del veemente intervento del deputato Giulio Conti, esprime l'auspicio che il dibattito su una questione delicata come quella dell'arretratezza del mezzogiorno non venga immiserito e ridotto a occasione di sterile polemica tra opposti schieramenti in campagna elettorale. Rileva quindi che la proposta di legge in esame ha invece un carattere di estrema concretezza: trova infatti il suo saldo punto di appoggio sul dato di fatto - confermato dalle dichiarazioni del ministro Maroni - che esistono risorse certe e disponibili, rappresentate dai fondi dell'INAIL, alle quali la proposta di legge ne aggiunge altre.

Ciò premesso, chiarisce che la presentazione della proposta di legge in titolo aveva il significato di un invito rivolto alla maggioranza a ragionare insieme con l'opposizione, in spirito collaborativo, sul miglior utilizzo che si possa fare delle predette risorse per risolvere un problema - quello dello squilibrio nell'assistenza sanitaria tra le diverse aree del paese - che non è un problema dell'opposizione, ma di tutti. Del resto, fa presente che, senza l'attribuzione di risorse aggiuntive, non si vede in che modo le regioni potrebbero affrontare l'onere degli investimenti occorrenti per superare le situazioni di arretratezza strutturale, posto che gli ultimi bilanci sanitari presentano ancora una volta disavanzi.

Per quanto riguarda, poi, l'emendamento della maggioranza 1.10 - che sostanzialmente sopprime l'intero articolato della proposta di legge in esame, - fa presente come esso, in modo del tutto inadeguato, demandi al Piano sanitario nazionale, e quindi ad un atto di indirizzo privo della forza propria del provvedimento legislativo, il compito di delineare il programma di interventi e gli obiettivi da realizzare per il superamento delle situazioni di squilibrio nell'assistenza sanitaria. Si tratterebbe peraltro di risorse di parte corrente, e non di conto capitale; senza contare che l'imposizione di vincoli di destinazione sulle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale deve ritenersi incostituzionale, per violazione del principio dell'autonomia delle regioni, come più volte affermato nella giurisprudenza della Corte costituzionale.

In definitiva, ritiene che l'emendamento 1.10 sia - esso sì - un emendamento di bandiera, orientato unicamente a far cadere la proposta di legge D'Alema, svuotandola completamente di contenuto, e a non affrontare le questioni capitali che con essa si volevano portare all'attenzione del legislatore.

Marida BOLOGNESI (DS-U) esprime sconcerto per l'indifferenza e la chiusura dimostrate dalla maggioranza su un tema così urgente e prioritario qual è quello dello squilibrio tra le diverse aree del paese nell'assistenza sanitaria, evidenziando come si tratti pur tuttavia di un problema sulla cui oggettività ed urgenza la Commissione ha sempre convenuto, al di là degli schieramenti politici. Del resto, le sperequazioni nel campo dell'assistenza sanitaria sono riconosciute da tutti: è un fatto che i cittadini del mezzogiorno sono costretti a migrare al nord per ottenere le prestazioni sanitarie cui hanno diritto. Si sarebbe per questo aspettata, da parte della maggioranza, disponibilità a collaborare in vista di una soluzione concreta.

Per quanto riguarda l'emendamento Massidda 1.10, ritiene che esso abbia un carattere specioso, con l'unica finalità di rinviare ogni decisione a dopo le prossime consultazioni elettorali. Nel frattempo, le uniche iniziative che il Governo in carica assume in campo sanitario sono quelle, demagogiche e retoriche, dell'intervento straordinario per l'emergenza dovuta alle alte temperature e per i rischi conseguenti sulla salute degli anziani. Non che l'emergenza non esista, ma è paradossale che il Governo concentri i suoi sforzi su questo fronte e si dimentichi nel frattempo di dotare di impianti di aria condizionata gli ospedali e i nosocomi del sud del paese, dove tanti anziani rischiano di morire a causa dei colpi di calore più che per le patologie che li hanno costretti al ricovero.

Nel dar poi atto alla maggioranza che la situazione del mezzogiorno non può essere imputata alla responsabilità dell'attuale Governo - anche se in cinque anni questo avrebbe potuto fare molto, e non ha fatto nulla, - la invita però ad affrontare il problema finalmente di petto, anche per dare al paese un segnale che il Parlamento lavora per assicurare l'assistenza sanitaria a tutti i cittadini, indipendentemente dall'area geografica in cui risiedono.

Nel rinnovare alla maggioranza l'invito ad abbandonare le posizioni di intransigenza politica e a lavorare costruttivamente - anche in una sede informale, se necessario - alla definizione di un testo che serva veramente al paese e a non rinunciare ad una buona occasione di affrontare i problemi solo perché l'iniziativa dell'intervento è venuta dall'opposizione, fa appello in particolar modo a quella parte della maggioranza che condivide con lei una concezione sociale del federalismo e non dimentica che, prima e al di sopra delle regioni, c'è l'unità della nazione, che si sostanzia anche nella uguaglianza di diritti di tutti gli italiani.

Giuseppe PALUMBO, presidente, considerato che alle 15.30 si svolgerà in Assemblea un'informativa urgente del Governo sul sequestro dell'imam Abu Omar e che la Commissione deve concludere entro oggi l'esame dello schema di decreto legislativo in materia di controlli sui movimenti di ovini e caprini (atto n. 495), rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.


 

 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 luglio 2005. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cesare Cursi.

La seduta comincia alle 14.15.

Interventi straordinari per la sanità nel Mezzogiorno.

C. 4968 D'Alema.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinz viato da ultimo il 30 giugno 2005.

Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore e il Governo hanno espresso i rispettivi pareri sugli emendamenti presentati alla proposta di legge in titolo e che sono quindi seguiti interventi sul complesso degli emendamenti.

Piergiorgio MASSIDDA (FI), in qualità di primo firmatario dell'emendamento 1.10 della maggioranza, intende rispondere con fermezza all'accusa rivoltagli dai gruppi dell'opposizione, e dallo stesso deputato D'Alema in un'intervista alla stampa, di voler boicottare il provvedimento. Nel respingere recisamente l'accusa, sottolinea come i ritardi nell'iter siano dovuti, nelle settimane passate, all'assenza del relatore, che è esponente di un gruppo dell'opposizione, e come l'intento del citato emendamento 1.10 sia assolutamente costruttivo. L'emendamento propone infatti in favore del Mezzogiorno interventi più concreti e realistici di quelli delineati nel provvedimento in titolo. Evidenzia poi come gli 800 milioni di euro destinati dall'emendamento ad interventi nel Mezzogiorno e nelle altre aree del paese che presentano situazioni di squilibrio nell'assistenza sanitaria rappresentano risorse aggiuntive, e non distolte da altre finalità. Per contro, la proposta in esame rinvia ad una quota dei fondi disponibili dell'INAIL senza specificare a quali destinazioni debbano essere tolte.

Per quanto riguarda poi la cabina di regia prevista dall'articolo 3 della proposta di legge in titolo, osserva che si tratterebbe dell'ennesimo, inutile carrozzone burocratico, dal momento che la normativa prevede già un Nucleo di valutazione; senza contare che il 13 marzo il Governo ha sottoscritto un accordo con le regioni per creare lo strumento del partnerariato tra regioni.

Per tutte queste ragioni, si sarebbe aspettato che l'opposizione quanto meno non accusasse la maggioranza di chiusura preconcetta ed assoluta. L'opposizione ha ben fatto a presentare la proposta di legge in esame, dal momento che gli squilibri nell'assistenza sanitaria sono innegabili e devono essere rimossi, ma il problema deve, a suo giudizio, essere affrontato su un terreno di maggiore concretezza. In definitiva, la maggioranza condivide la finalità del provvedimento, ma dissente sugli strumenti individuati; solo per questo ha presentato, in sincero spirito di collaborazione in vista del bene del paese, l'emendamento 1.10. Desidera infine ricordare che la prassi di modificare con emendamenti della maggioranza i provvedimenti dell'opposizione è invalsa già nella precedente legislatura.

Giuseppe PALUMBO, presidente, considerato che i lavori dell'Assemblea riprenderanno alle 16 e che resta da svolgere ancora la prevista riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.


 


Documentazione allegata


Ministero della Salute – Direzione – Programmazione sanitaria, livelli di assistenza e principi etici di sistema Ufficio VII – Patrimonio immobiliare e tecnologico delle strutture del Servizio sanitario Nazionale

 



[1]    Norme generali sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale delle stato.

[2]  Cfr., al riguardo, la recente sentenza n. 105 del 2007.

[3]    In proposito, la relazione illustrava segnala che Molte regioni, nel tentativo di assicurare i livelli essenziali di assistenza, sono soffocate dai deficit accumulati nel corso degli anni e il mancato controllo della quantità, e soprattutto della qualità, della spesa rischia di ledere pesantemente il diritto costituzionale alla salute.

[4]    Secondo l’articolo 119, sesto comma, della Costituzione i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

[5]    Il comma 3 prevede che le attività volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni.

[6]    Il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici è stato disciplinato con Del.CIPE 6 agosto 1999 (Gazz. Uff. 27 ottobre 1999, n. 253). Cfr., anche, l'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, relativo al codice unico di progetto degli investimenti pubblici.

[7]    Cfr. Dir. P.C.M. del 10 settembre 1999. I criteri di cui al comma 9 sono stati definiti con Del.CIPE 3 maggio 2001, n. 65/2001 (Gazz. Uff. 10 agosto 2001, n. 185).

[8]    Secondo la relazione illustrativa, “la mobilità sanitaria, oltre incidere negativamente nelle regioni del sud per le risorse che potrebbero, altrimenti, essere spese sul posto, evidenzia la necessità di ricostruire il rapporto di fiducia con gli operatori sanitari, ad ogni livello, che, come i malati, subiscono il peso dei disservizi e dell'abbandono in termini di mancanza di attenzione alle loro istanze, a partire dalla formazione”.

[9]    L’articolo 4, comma 15, della legge n. 412 del 1991 prevede che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione, gli ospedali classificati, gli istituti zoo-profilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanità possono essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE.

[10]   Cfr. l’articolo 63 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).

[11]   Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419.

[12]   Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge  23 ottobre 1992, n. 421.

[13]   Cfr. l’articolo 55 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).

[14]   Articolo 20 della legge n. 67 del 1988.

[15]   Delibera CIPE 6 maggio 1998, n. 52.

[16]   Tali risorse sono state ripartite con il decreto ministeriale 28 dicembre 2001.

[17]   Tali fondi sono stati ripartiti con il decreto ministeriale 8 giugno 2001, relativamente al programma per la libera professione intramoenia ai sensi del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, e con la delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 65, modificata dalla delibera 20 dicembre 2004, n. 63.

[18]   Cfr. articolo 1, comma 796, lettera n.

[19]   Cfr. l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39.

[20]   Stipulata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131

[21]   Cfr. il decreto del Ministro della salute 12 maggio 2006.

[22]   Cfr. sentenze n. 231 del 2005, n. 118 del 2006, n. 424 del 2004, n. 370 del 2003.

[23]   Articolo 1, comma 1, lettera b).

[24]   Il quadro strategico è stato approvato dal CIPE, nella seduta del 22 dicembre 2006. Esso è elaborato in attuazione della politica di coesione comunitaria (articolo 27 del Regolamento generale CE 1083/2006 sui Fondi strutturali).