Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Modifiche al testo unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, in materia di sostanze stupefacenti e di tossicodipendenza - A.C. 34 e abb.
Riferimenti:
AC n. 34/XV   AC n. 35/XV
AC n. 708/XV   AC n. 1805/XV
AC n. 2452/XV   AC n. 2830/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 280
Data: 24/10/2007
Organi della Camera: II-Giustizia
XII-Affari sociali


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

Modifiche al testo unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, in materia di sostanze stupefacenti e di tossicodipendenza

A.C. 34 e abb.

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 280

 

 

24 ottobre 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento giustizia

SIWEB

 

Dipartimento Affari sociali

 

SIWEB

 

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File: AS0159.doc


INDICE

 

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  9

§      Contenuto  9

§      Relazioni allegate  12

Elementi per l’istruttoria legislativa  13

§      Necessità dell’intervento con legge  13

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  13

§      Compatibilità comunitaria  14

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  19

§      Impatto sui destinatari delle norme  21

§      Formulazione del testo  21

Schede di lettura

Quadro normativo  25

Il contenuto delle proposte di legge  42

§      La proposta di legge A.C. 34  42

§      La proposta di legge A.C. 35  80

§      La proposta di legge A.C. 708  83

§      La proposta di legge A.C. 1805  86

§      La proposta di legge A.C. 2452  111

§      La proposta di legge A.C. 2830  117

Progetti di legge

§      A.C. 34, (on. Boato ed altri), Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno  121

§      A.C. 35, (on. Boato e Leoni), Norme per la legalizzazione dei derivati della cannabis indica  173

§      A.C. 708, (on. Cento), Abrogazione degli articoli da 4 a 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, recanti nuove disposizioni in materia di tossicodipendenza  179

§      A.C. 1805, (on. Capezzone ed altri), Abrogazione degli articoli da 4 a 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, e modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di legalizzazione dei derivati della cannabis, di somministrazione controllata di eroina e di uso terapeutico della marijuana  183

§      A.C. 2452, (on. Buemi), Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernenti la legalizzazione dei derivati dalla cannabis, la somministrazione controllata di eroina e l'uso terapeutico dei preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope  211

§      A.C. 2830, (on. Poretti ed altri), Modifica all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per la legalizzazione della cannabis indica e dei suoi derivati e analoghi naturali e sintetici231

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 34

Titolo

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno

Iniziativa

On. Boato ed altri

Settore d’intervento

Sanità, Diritto penale

Iter al Senato

No

Numero di articoli

47

Date

 

§       presentazione

28 aprile 2006

§       annuncio

28 aprile 2006

§       assegnazione

20 settembre 2006

Commissione competente

II Commissione (Giustizia), XII Commissione (Affari sociali)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali), V Commissione (Bilancio), X Commissione (Attività produttive), XI Commissione (Lavoro), Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


 

Numero del progetto di legge

A.C. 35

Titolo

Norme per la legalizzazione dei derivati della cannabis indica

Iniziativa

Onn. Boato, Leoni

Settore d’intervento

Sanità, Diritto penale

Iter al Senato

No

Numero di articoli

5

Date

 

§       presentazione

28 aprile 2006

§       annuncio

28 aprile 2006

§       assegnazione

19 settembre 2006

Commissione competente

II Commissione (Giustizia), XII Commissione (Affari sociali)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali), III Commissione (Affari esteri), VII Commissione (Cultura), X Commissione (Attività produttive), XIII Commissione (Agricoltura), Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


 

Numero del progetto di legge

A.C. 708

Titolo

Abrogazione degli articoli da 4 a 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, recanti nuove disposizioni in materia di tossicodipendenza

Iniziativa

On. Cento

Settore d’intervento

Sanità, Diritto penale

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date

 

§       presentazione

16 maggio 2006

§       annuncio

18 maggio 2006

§       assegnazione

6 giugno 2006

Commissione competente

II Commissione (Giustizia), XII Commissione (Affari sociali)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali), V Commissione (Bilancio), Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


 

Numero del progetto di legge

A.C. 1805

Titolo

Abrogazione degli articoli da 4 a 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, e modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di legalizzazione dei derivati della cannabis, di somministrazione controllata di eroina e di uso terapeutico della marijuana

Iniziativa

On. Capezzone ed altri

Settore d’intervento

Sanità, Diritto penale

Iter al Senato

No

Numero di articoli

30

Date

 

§       presentazione

11 ottobre 2006

§       annuncio

11 ottobre 2006

§       assegnazione

31 gennaio 2007

Commissione competente

II Commissione (Giustizia), XII Commissione (Affari sociali)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali), V Commissione (Bilancio), IX Commissione (Trasporti), XI Commissione (Lavoro) (ai sensi dell’art. 73 Reg.) Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


 

Numero del progetto di legge

A.C. 2452

Titolo

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernenti la legalizzazione dei derivati dalla cannabis, la somministrazione controllata di eroina e l' uso terapeutico dei preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope

Iniziativa

On. Buemi

Settore d’intervento

Sanità, Diritto penale

Iter al Senato

No

Numero di articoli

30

Date

 

§       presentazione

27 marzo 2007

§       annuncio

28 marzo 2007

§       assegnazione

15 maggio 2007

Commissione competente

II Commissione (Giustizia), XII Commissione (Affari sociali)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali), V Commissione (Bilancio), VII Commissione (Cultura), IX Commissione (Trasporti), XI Commissione (Lavoro) (ai sensi dell’art. 73 Reg.) Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


 

Numero del progetto di legge

A.C. 2830

Titolo

Modifica all' articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per la legalizzazione della cannabis indica e dei suoi derivati e analoghi naturali e sintetici

Iniziativa

On. Poretti ed altri

Settore d’intervento

Sanità, Diritto penale

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date

 

§       presentazione

26 giugno 2007

§       annuncio

27 giugno 2007

§       assegnazione

27 luglio 2007

Commissione competente

II Commissione (Giustizia), XII Commissione (Affari sociali)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali)

 

 

 

 


Struttura e oggetto

Contenuto

I progetti di legge A.C. 34 e abb., di iniziativa parlamentare, sono diretti, in gran parte, a modificare ed integrare la normativa prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272[1]), introducendo, in particolare, norme per la legalizzazione della cannabis indica e dei suoi derivati a scopo terapeutico.

Nel dettaglio, il progetto di legge A.C. 34 (Boato ed altri) interviene sul citato D.P.R. n. 309 del 1990, con la finalità di attuare una depenalizzazione del consumo personale di sostanze stupefacenti, di individuare misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di attuare specifiche politiche di riduzione del danno e di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza.

La relazione illustrativa evidenzia che il citato provvedimento ripropone l’articolato della proposta di legge A.C. 4208, presentata nella scorsa legislatura, con i necessari aggiornamenti dovuti all’approvazione della legge n. 49 del 2006 di conversione del decreto-legge n. 272 del 2005. Per quanto concerne, poi, i profili sanzionatori, la stessa relazione precisa che l’articolato ricalca il testo elaborato nella XIII legislatura da una Commissione tecnica istituita presso il Ministero della giustizia, al fine di predisporre un disegno di legge di riforma della disciplina in materia di sostanze stupefacenti (“proposta la Greca”).

In particolare, la suddetta iniziativa legislativa è diretta ad attuare una profonda revisione del sistema sanzionatorio, che segue essenzialmente due direttrici: da un lato, viene attuato un ridimensionamento generale del trattamento sanzionatorio delineato dal testo unico (come modificato dal citato decreto-legge n. 272 del 2005), lasciando persistere pene elevate solo per le ipotesi di “traffico” di stupefacenti e di associazioni criminali ed operando, tra l’altro, una integrale riscrittura dell’articolo 73 del testo unico; dall’altro, viene ribadita la non punibilità per l’uso di stupefacenti e per le condotte connesse, in conformità a quanto già sancito dal referendum abrogativo del 1993, escludendo per tali condotte l’applicazione di sanzioni amministrative.

Le nuove norme recano, poi, una specifica disciplina in materia di esecuzione delle pene e di riduzione del danno (artt. 36 e 37), con particolare riferimento alla previsione di soluzioni riabilitative extracarcerarie e all’individuazione e destinazione delle risorse necessarie agli interventi di recupero e di inclusione sociale.

Si ricorda, infine, che l’intervento in esame prevede una nuova articolazione delle tabelle (artt. 1 e 2) recanti le sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alla vigilanza e al controllo del Ministro della salute, al fine di consentire, tra l’altro, l’utilizzo medico dei derivati della canapa.

La proposta di legge A.C. 35 (Boato, Leoni) è diretta ad introdurre norme per la legalizzazione dei derivati della cannabis indica, fissando, in particolare, le condizioni generali attraverso le quali assicurare che la coltivazione, la produzione e la vendita di cannabis indica e di prodotti da essa derivati siano soggetti ad autorizzazione (art. 1).

La citata iniziativa legislativa fissa anche specifiche sanzioni penali per la vendita di cannabis indica e di prodotti da essa derivati a minori di anni sedici (art. 2) ed esclude, al contempo, la punibilità della coltivazione per uso personale di cannabis e della cessione a terzi di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, ribadendo tuttavia le pene previste dalla legislazione vigente per chi coltivi, acquisti, produca o venda le suddette sostanze senza le necessarie autorizzazioni (art. 3). Infine, viene introdotto il divieto di propaganda pubblicitaria della cannabis (art. 4) e l’obbligo della presentazione al Parlamento di una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge (art. 5).

L’A.C. 708 (Cento) ripristina l’efficacia del testo unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990 nel testo precedente all’entrata in vigore del citato decreto-legge n. 272 del 2005, con la finalità di abrogare le attuali norme che determinano una equiparazione delle droghe “leggere” a quelle “pesanti”, sia in relazione all’uso che allo spaccio e alla commercializzazione, e che attuano un complessivo inasprimento della disciplina sanzionatoria.

Analogamente a quanto previsto dal progetto di legge A.C. 708, anche il progetto di legge A.C. 1805 (Capezzone ed altri) è diretto ad abrogare gli articoli da 4 a 4-vicies ter del citato decreto-legge n. 272 del 2005 e ad apportare modifiche al testo unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, in materia di legalizzazione dei derivati della cannabis, di somministrazione controllata di eroina e di uso terapeutico della marijuana.

Il menzionato progetto di legge tende, infatti, da un lato, ad abrogare la normativa in materia di tossicodipendenze introdotta nella scorsa legislatura e, dall’altro, a regolamentare in modo innovativo alcuni specifici profili in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope. In primo luogo, si sancisce la separazione del mercato della cannabis e dei suoi derivati da quello delle altre droghe, mediante la previsione di un regime di autorizzazione speciale per le operazioni di coltivazione, produzione e commercio della canapa indiana e delle altre sostanze incluse nella tabella II allegata alla versione previgente del testo unico. Viene inoltre sancito che la coltivazione di cannabis e derivatiper autoconsumo è sottoposta a semplice notifica alla locale autorità di pubblica sicurezza (art. 6).

Inoltre, si istituiscono programmi di somministrazione controllata di eroina ai tossicodipendenti e si estende l’ambito di applicazione della legge 8 febbraio 2001, n. 12, recante Norme per agevolare l’impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore, anche al trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei (art. 9). Si abrogano, poi, le disposizioni che limitano l’utilizzo dei trattamenti metadonici soprattutto negli istituti di prevenzione e di pena (art. 2) e si promuovono programmi di somministrazione controllata di eroina e di riduzione del danno (prevedendo l’istituzione di “narcosalas” e di “unità di strada”). Ulteriori norme riguardano, infine, la pubblicizzazione dei dati elaborati dalle amministrazioni interessate (artt. 4 e 5), il meccanismo dei controlli sull’organizzazione e sulle attività delle comunità terapeutiche (art. 27) e la stesura di un nuovo testo coordinato delle disposizioni in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 29).

La proposta di legge A.C. 2452 (Buemi), composta da 30 articoli, reca modifiche al testo unico di cui al citato D.P.R. n. 309 del 1990 in materia di legalizzazione dei derivati della cannabis, di somministrazione controllata di eroina e di uso terapeutico dei preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La relazione illustrativa, nel richiamare il dibattito da cui ha avuto origine la legislazione nazionale e le linee portanti della normativa in vigore nei principali Paesi europei, precisa che una politica di liberalizzazione e di legalizzazione può portare, “con la somministrazione controllata di droghe, a una politica di prevenzione e di riduzione del danno” capace di contrastare il fenomeno criminoso connesso al commercio internazionale delle sostanze stupefacenti.

Il provvedimento, che presenta numerose analogie con il progetto di legge A.C. 1805, prevede, tra l’altro, un’autorizzazione speciale per la coltivazione, la produzione, l'impiego e il commercio della cannabis indica e dei prodotti da essa ottenuti, dei tetraidrocannabinoli, degli analoghi naturali e delle sostanze che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico. Analogamente a quanto previsto dall’A.C. 1805, sono abrogate le sanzioni amministrative previste dal testo unico (art. 9) e modificate le norme del codice della strada relative alla guida in stato di alterazione da stupefacenti (art. 28). Infine, sono dettate specifiche disposizioni in materia di somministrazione controllata di eroina (art. 2) e di riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope (inclusa l’istituzione delle già citate “narcosalas”).

Il progetto di legge A.C. 2830 (Poretti ed altri), infine, modifica l’articolo 14 del testo unico di cui al citato D.P.R. n. 309 del 1990, al fine di legalizzare la cannabis indica e i suoi derivati ed analoghi naturali e sintetici e di ovviare alla discriminazione fra consumatori di sostanze legali (tabacco, nicotina e alcool) e illegali.

I due articoli del progetto di legge in questione intervengono, come già segnalato, sull’articolo 14 del citato testo unico e sulla tabella I ad esso allegata, escludendo dai prodotti per i quali è vietato l’impiego terapeutico la cannabis indica e i suoi derivati nonché le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili ai tetraidrocannabinoli per struttura chimica o effetto farmaco-tossicologico.

Relazioni allegate

I progetti di legge, di iniziativa parlamentare, sono corredati dalla sola relazione illustrativa.

 

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

I progetti di legge in esame sono finalizzati, in gran parte, ad apportare modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R 9 ottobre 1990, n. 309, recentemente oggetto di modifica da parte del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.

Alcune disposizioni intervengono, poi, su altri provvedimenti legislativi (ad esempio, su alcune norme del codice di procedura penale o del nuovo codice della strada).

Poiché la nuova disciplina è destinata a regolamentare materie già oggetto di precedenti interventi legislativi, appare giustificato l’intervento con legge.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

I progetti di legge in commento sono essenzialmente finalizzati a rivisitare la disciplina in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza, introducendo, tra l’altro, specifiche norme per la legalizzazione della cannabis indica, dei suoi derivati e di altre sostanze stupefacenti ad uso terapeutico.

La base giuridica dei citati progetti di legge appare quindi riconducibile principalmente alla “tutela della salute”, materia oggetto di legislazione concorrente, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Le disposizioni che introducono o modificano norme di carattere penale rientrano, altresì, nell’ambito di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (“giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;”), riservato alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

L’articolo 18 dell’A.C. 2452 interviene, poi, sui livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione delle strutture private che esercitano attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti. Analogamente, l’articolo 36 dell’A.C. 34 prevede che le funzioni di prevenzione, di intervento terapeutico e di riduzione del danno sono svolte dalle regionisecondo principi e i livelli essenziali di assistenza definiti in sede di Conferenza Stato-regioni.Entrambi i provvedimenti  sembrerebbero investire, per tale aspetto, l’ambito di cui alla lettera m) del secondo comma del citato articolo 117 (“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”), che è riservato alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Si ricorda che alcune disposizioni del decreto-legge n. 272 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, che hanno innovato il testo unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, sono state impugnate innanzi alla Corte costituzionale dalle regioni Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte e Umbria (rispettivamente con i ricorsi nn. 58 del 3 maggio 2006 e 59, 60, 61, 62 e 63 del 5 maggio 2006).

Tali regioni hanno eccepito l’illegittimità costituzionale delle citate norme per diverse motivi, tra i quali si segnalano la violazione del principio di leale collaborazione, per il mancato coinvolgimento delle regioni nella definizione della nuova normativa, nonché la violazione del riparto delle competenze legislative di cui all’articolo 117 e dei principi di cui agli articoli 118, 119 e 120 della Costituzione (con particolare riferimento all’autonomia amministrativa e finanziaria delle regioni).

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Le proposte di legge in esame, che recano norme volte a modificare ed integrare la normativa vigente in materia di sostanze psicotrope e stupefacenti, sembrano in linea con la disciplina comunitaria vigente in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope e di prevenzione e cura degli stati di tossicodipendenza.

In proposito, l’articolo 152 del Trattato che istituisce la Comunità europea sancisce che tutte le politiche ed attività sono rivolte a garantire un elevato livello di protezione della salute umana. In particolare, la Comunità integra e sostiene le iniziative dei singoli Stati finalizzate a ridurre gli effetti dannosi per la salute derivanti dall’uso di stupefacenti e promuove la cooperazione in materia tra gli Stati membri.

Il Titolo VI del Trattato sull’Unione europea (articolo 29) stabilisce, altresì, che, al fine di fornire ai cittadini un elevato livello di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l’Unione si propone l’obiettivo di prevenire e reprimere il traffico illecito di droga.

A livello europeo il principale strumento normativo in materia di sostanze stupefacenti è costituito dalla Strategia dell'Unione Europea in materia di droga (2005-2012), che rappresenta il documento a cui gli Stati membri devono ispirarsi nel programmare e pianificare le politiche nazionali.

Il testo attuale, che sostituisce la precedente Strategia (2000-2004), è stato approvato dal Consiglio europeo del 16 e 17 dicembre 2004.

La Strategia si basa su un approccio integrato e multidisciplinare volto sia alla riduzione della domanda che al contenimento dell’offerta e, a differenza della precedente Strategia, ha una durata di otto anni (2005-2012), per assicurare maggiore continuità ed incisività all’azione dell’Unione.

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, la Strategia si articola su due Piani d’azione della durata di quattro anni ciascuno, in cui sono programmati eventi comuni, interventi specifici e misure operative, con determinate scadenze.

Un’ulteriore novità è l’introduzione di valutazioni annuali, una valutazione d’impatto al termine del primo quadriennio e una valutazione globale della Strategia e dei Piani d’azione alla fine degli otto anni.

Il Consiglio europeo del 27 giugno 2005 ha adottato il primo dei due Piani d’azione quadriennali (2005-2008). Il piano è un documento articolato che stabilisce sulla base degli obiettivi generali delineati dalla Strategia, le misure concrete per il raggiungimento di tali finalità.

Le autorità nazionali dei singoli Stati contribuiscono alla realizzazione pratica del Piano d’azione dell’Unione europea, nel contesto dello sviluppo e dell’attuazione dei programmi nazionali.

Si ricorda, inoltre, che il Regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, disciplina l’Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze, un’agenzia indipendente dell’Unione europea istituita nel 1993, come risposta al fenomeno della droga in Europa.

L'Osservatorio ha lo scopo di fornire ai cittadini, agli operatori e ai responsabili politici europei informazioni sul fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, nonché sulle loro conseguenze.

Le principali funzioni dell'Osservatorio riguardano la raccolta e analisi dei dati sulle droghe, il miglioramento della metodologia di confronto dei dati e della loro diffusione, la cooperazione con enti ed organizzazioni europei ed internazionali e con paesi terzi, la predisposizione della relazione annuale sull'evoluzione del problema delle droghe nell'Unione europea. L'Osservatorio si avvale di una rete di centri nazionali di informazione, denominati Punti focali nazionali, che costituiscono la Rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze.

E’ opportuno ricordare, infine, la normativa comunitaria in materia di "precursori di droghe", definita dai regolamenti (CE) 273/2004[2], 111/2005[3] e 1277/2005[4], che costituiscono la legislazione vigente nel territorio dell’Unione europea. Per precursori di droghe si intendono alcune sostanze chimiche, attualmente 23, normalmente utilizzate in numerosi processi industriali e farmaceutici e commercializzate in modo del tutto lecito anche in quantitativi rilevanti, ma che possono avere una funzione rilevante nella produzione, fabbricazione e preparazione illecita di droghe d’abuso, sia di origine naturale che di sintesi o di semisintesi.

La normativa nazionale in materia è recata dall’articolo 70 del testo unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990 (come modificato dal decreto legislativo n. 258 del 1996) e dal D.M. 23 settembre 2004.

Documenti all’esame delle istituzioni europee
(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

Il 19 aprile 2007la Commissione ha presentato una relazione sull’attuazione della raccomandazione del Consiglio del 18 giugno 2003 sulla prevenzione e la riduzione del danno per la salute causato da tossicodipendenza (COM(2007)199). La raccomandazione invitava gli Stati membri ad adottare misure in tre ambiti:

 

·         fare della prevenzione della tossicodipendenza e della riduzione dei rischi che vi sono associati un obiettivo di sanità pubblica; elaborare ed attuare strategie globali a tal fine;

·         ridurre in modo significativo l'incidenza delle affezioni associate alla tossicodipendenza (come l'HIV, l'epatite B e C, la tubercolosi) nonché il numero di decessi collegati alla droga, grazie a 13 misure relative ai servizi e ai dispositivi di riduzione dei danni provocati dalla droga (ad esempio, distribuzione di materiale per iniezioni, vaccinazione, trattamento, informazione e formazione)[5];

·         elaborare meccanismi di valutazione adeguati per rafforzare l'efficacia e il buon funzionamento della prevenzione della tossicodipendenza e ridurre i rischi sanitari associati al consumo di droga, grazie a 9 misure riguardanti la garanzia della qualità, il controllo e la valutazione dei programmi.

 

Il 24 maggio 2006la Commissione ha presentato una proposta di decisione volta a istituire per il periodo 2007-2013 il programma specifico “Prevenire il consumo di droga e informare il pubblico” (COM)2006)230); tale programma è parte del programma generale “Diritti fondamentali e giustizia” nell’ambito dell’accordo del 17 maggio 2007 sulle prospettive finanziare 2007-2013. Il programma specifico mira a realizzare gli obiettivi individuati dalla strategia antidroga dell’UE 2005-2012, adottata  nel 2004, e dal piano d’azione dell’UE in materia di lotta contro la droga 2005-2008 (COM(2005)45)[6], sostenendo i progetti volti a prevenire il consumo di droga, anche affrontando il problema della riduzione dei danni collegati alla droga e dei metodi di trattamento tenendo in considerazione le conoscenze scientifiche più avanzate.

La proposta è stata esaminata dal Parlamento europeo, in seconda lettura, l’11 luglio 2007. Il 23 luglio 2007 il Consiglio Affari generali ha adottato una posizione comune che fa seguito all’accordo politico raggiunto dal Consiglio il 19/20 aprile 2007. La proposta è in attesa di essere adottata formalmente.

 

Il 26 giugno 2006la Commissione ha presentato un Libro verde sul ruolo della società civile nella politica in materia di droga nell’Unione europea (COM(2006)316). Nel documento la Commissione propone di formalizzare su base più permanente e di strutturare il dialogo tra l’UE e tutta la vasta gamma di organizzazioni che operano nel campo della droga. Per questo, dopo aver esposto nel documento la situazione attuale, la Commissione propone alcune opzioni per il futuro chiedendo alle parti interessate di esprimersi in merito. I risultati della consultazione, conclusasi nel settembre 2006, sono stati presentati dalla Commissione  con un rapporto, del 18 aprile 2007. Nel documento si prende in esame l’organizzazione di un dialogo continuo e strutturato con la società civile in materia di politiche sulla droga, prospettando la possibilità di creare un Forum dedicato a queste problematiche e sollecitando la partecipazione delle organizzazioni interessate. Il primo incontro del Forum dovrebbe svolgersi entro la fine del 2007.

 

Il 2 luglio 2007la Presidenza portoghese ha presentato il programma per il secondo semestre 2007 in materia di lotta al consumo e al traffico di stupefacenti[7]. In linea con il già ricordato Piano d’azione dell’UE per il periodo 2005-2008 e con riferimento alla succitata relazione della Commissione, la Presidenza considera prioritario approfondire il dibattito sulla prevenzione e la riduzione dei danni provocati dalla droga, anche al fine di fornire un contributo alla proposta di raccomandazione su “servizi di prevenzione, trattamento e riduzione dei danni per le persone in stato di reclusione, servizi di reintegrazione per coloro che escono di prigione e metodi di monitoraggio/analisi circa l’uso di stupefacenti nelle carceri”, che la Commissione europea intende presentare.

La Presidenza portoghese intende altresì promuovere lo scambio di esperienze e buone pratiche relative alla prevenzione della diffusione al dettaglio degli  stupefacenti, per contribuire ad un rafforzamento dell’intervento degli Stati membri in questo settore.

Il programma della Presidenza contiene inoltre indicazioni relative alla cooperazione internazionale in materia di contrasto alla produzione e al traffico di droga.

 

Si ricorda infine che il 24 maggio 2006la Commissione ha presentato due proposte di decisione modificate[8], una relativa alla salute, e l’altra alla protezione dei consumatori. In particolare, la proposta di decisione modificata (COM(2006)234), relativa ad un programma d’azione per la salute per il periodo di programmazione 2007-2013, con una dotazione finanziaria di 365,6 milioni di euro, contempla i seguenti tre grandi obiettivi, che adeguano la futura azione a favore della sanità agli obiettivi comunitari globali di prosperità, solidarietà e sicurezza:

-      generare e diffondere conoscenze sulla sanità;

-      migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini ;

-      promuovere la sanità al fine di favorire la prosperità e la solidarietà.

Nell’ambito di quest’ultimo obiettivo, rientrano gli interventi per favorire il miglioramento della salute e del benessere dei cittadini, limitando l’impatto crescente delle malattie evitabili, in quanto legate allo stile di vita e alla dipendenza da droghe.

Il 23 marzo 2007 il Consiglio ha adottato la posizione comune sulla proposta modificata. Il Parlamento europeo ha esaminato la proposta in seconda lettura, nell’ambito della procedura di codecisione, il 10 luglio 2007, approvando alcuni emendamenti. La proposta è in attesa della seconda lettura del Consiglio

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

I progetti di legge in esame recano numerose norme volte ad attribuire poteri normativi per l’attuazione della nuova disciplina in materia di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Con riferimento all’A.C. 34 si segnalano, tra l’altro, le seguenti disposizioni:

§         l’articolo 1 stabilisce che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti l’istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità, sono approvate le tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope sottoposte al controllo;

§         l’articolo 5 assegna al Ministero della salute la definizione delle norme che devono essere osservate dai produttori per la spedizione ai medici e ai veterinari di medicinali contenenti sostanze stupefacenti,

§         l’articolo 8 stabilisce che il Ministro della salute determina con decreto la forma ed il contenuto dei ricettari idonei alla prescrizione di farmaci di cui all’allegato III-bis del testo unico e che, sempre con decreto, modifica l’elenco dei farmaci di cui al suddetto allegato, sentiti l’Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità;

§         l’articolo 10 precisa che il registro speciale per l’acquisto o cessione di sostanze stupefacenti deve essere approvato con decreto del Ministro della salute;

§         l’articolo 21 prevede che un decreto del Ministro della salute definisce le procedure diagnostiche e medico-legali volte ad accertare l’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, previo parere dell’Istituto superiore di sanità;

§         l’articolo 36 precisa che le funzioni di prevenzione e riduzione del danno sono esercitate dalle regioni e dalle province autonome secondo i principi definiti in sede di Conferenza Stato-regioni;

§         l’articolo 39 demanda alle regioni la definizione dei requisiti specifici nonché delle modalità di accertamento e certificazione dei requisiti minimi richiesti per l’iscrizione all’albo degli enti che gestiscono strutture destinate alla riabilitazione dei tossicodipendenti.

L’articolo 1 dell’A.C. 35 demanda, inoltre, ad un decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Commissioni parlamentari competenti e le regioni, la definizione della disciplina in materia di autorizzazione della coltivazione, dell’acquisto e della vendita della cannabis e dei prodotti derivati.

L’articolo 30 dell’A.C. 1805 e l’articolo 30 dell’A.C. 2452 prevedono l’adozione, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, dei seguenti provvedimenti:

§         un decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, per l’integrazione ed il coordinamento delle disposizioni del testo unico (articolo 3 dell’A.C. 1805; articolo 2 dell’A.C. 2452);

§         un regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del regime di autorizzazione speciale per la coltivazione, produzione, impiego e commercio delle sostanze incluse nella previgente tabella II (articolo 6 dell’A.C. 1805) ovvero delle sostanze di cui all’articolo 14, comma 1, lett. a), n. 6 (articolo 5 dell’A.C. 2452 );

§         un decreto del Ministro della salute per la regolamentazione dell’impiego terapeutico di tali sostanze (articolo 6 dell’A.C. 1805; articolo 5 dell’A.C. 2452);

§         un decreto del Ministro della salute per la definizione di norme per le rilevazioni statistiche sulle tossicodipendenze (articolo 19 dell’A.C. 1805; articolo 19 dell’A.C. 2452);

§         i provvedimenti di costituzione o ricostituzione di commissioni statali o regionali;

§         i decreti del Ministro della solidarietà sociale e dei Presidenti delle giunte regionali e delle province autonome per la definizione dei modelli relativi ai documenti di bilancio degli enti e delle organizzazioni che richiedono finanziamenti (articolo 22 dell’A.C. 1805; articolo 22 dell’A.C. 2452);

§         un decreto del Ministro della solidarietà sociale per la regolamentazione dell’attività lavorativa dei tossicodipendenti (articolo 26 dell’A.C. 1805; articolo 26 dell’A.C. 2452);

§         un decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con i Ministri dell’interno e dei trasporti, per la definizione delle modalità degli accertamenti dello stato di alterazione da stupefacenti effettuati dalla polizia stradale sui conducenti di veicoli (articolo 28 dell’A.C. 1805; articolo 28 dell’A.C. 2452).

L’articolo 18 dell’A.C. 1805 e l’articolo 18 dell’A.C. 2452 rinviano, inoltre, ad apposite intese tra Stato, regioni e province autonome sia la definizione degli standard dei locali e delle attrezzature utilizzati per l’attività sanitaria e socio-sanitaria per i tossicodipendenti sia la determinazione degli organici e dei profili professionali del personale delle strutture che operano nel settore.

L’articolo 29 dell’A.C. 1805 stabilisce altresì che entro due mesi dall’entrata in vigore della legge con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro della solidarietà sociale, si provvede al coordinamento delle norme del testo unico con le modifiche apportate dal progetto di legge.

Coordinamento con la normativa vigente

Le proposte di legge in esame incidono sulla vigente legislazione con la tecnica della novellazione.

Impatto sui destinatari delle norme

Poiché le nuove norme sono destinate ad intervenire sulla disciplina in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza, con particolare riferimento alla legalizzazione della cannabis indica e dei suoi derivati per uso terapeutico, i provvedimenti in esame sembrano destinati a produrre effetti, in primo luogo, sulle pubbliche amministrazioni interessate da tale disciplina (Ministero della giustizia, Ministero della pubblica istruzione, Ministero della salute, Ministero della solidarietà sociale, Prefetti, strutture ed enti del Servizio sanitario nazionale, regioni e province autonome, comuni, comunità montane).

Atteso che i progetti di legge introducono, come già ricordato, norme finalizzate all’uso terapeutico di alcune sostanze stupefacenti, le citate disposizioni coinvolgono anche tutti gli operatori del settore (medici chirurghi, veterinari, farmacisti, organizzazioni di volontariato, associazioni di auto-aiuto e associazioni di difesa dei cittadini tossicodipendenti), nonché i potenziali fruitori delle sostanze stupefacenti e psicotrope oggetto della nuova normativa.

Formulazione del testo

Con riferimento all’articolo 39 dell’A.C. 34, si osserva che il comma 6, lettera c), del nuovo articolo 116 fa riferimento all’accesso ai “contributi di cui agli articoli 131 e 132. Appare opportuno verificare la correttezza del riferimento normativo (che andrebbe più correttamente inteso agli articoli 128 e 129), in quanto gli articoli 131 e 132 del testo unico disciplinano, rispettivamente, la presentazione al Parlamento della relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze e l’istituzione ed il funzionamento della Consulta degli esperti e degli operatori sociali.

L’articolo 1 dell’A.C. 708 e l’articolo 1 dell’A.C. 1805 abrogano le disposizioni del provvedimento modificante (decreto-legge n. 272 del 2005) anziché dell’atto modificato (testo unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990). In proposito, sarebbe opportuno tener conto di quanto previsto nelle circolari dei Presidenti delle Camere e del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2001, recanti regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi (cfr. paragrafo 3, lettera c).

Si rileva che l’articolo 22 del progetto di legge A.C. 2452 fa riferimento “agli interventi di cui all'articolo 133 del testo unico n. 309 del 1990. Poiché il citato articolo 33 si limita a disciplinare gli adempimenti delle province autonome ai fini della relazione che il Ministro della solidarietà sociale deve presentare al Parlamento, appare opportuno verificare la correttezza di tale riferimento normativo.

Per ulteriori osservazioni si rinvia alle schede di lettura.


Schede di lettura

 


Quadro normativo

La novella del 2005 al Testo unico in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope (decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272)

Mediante l’inserimento, nel corso dell’esame parlamentare presso il Senato, di alcuni articoli nel testo del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272[9],convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, il legislatore, sul finire della XIV legislatura, ha introdotto una serie di modifiche di rilievo al Testo unico sugli stupefacenti (D.P.R. 309/90), che ne hanno cambiato parzialmente l’impianto.

Una delle innovazioni più significative della nuova disciplina è costituita dalla scomparsa della differenziazione tra droghe leggere e pesanti, con la conseguente assimilazione, sotto il profilo sanzionatorio, delle fattispecie caratterizzate dall’utilizzo delle sostanze stupefacenti rientranti in tali categorie. A tali fattispecie sono anche assimilate quelle caratterizzate dall’utilizzo di medicinali contenenti sostanze stupefacenti con proprietà curative in assenza di prescrizione medica.

Il provvedimento interviene a dettare nuovi criteri di identificazione dell’illecito penale ancorato, almeno in parte, ad un quantitativo minimo della sostanza stupefacente, la cui esatta determinazione viene rimessa ad un decreto di competenza del Ministro della salute (D.M. 11 aprile 2006[10]).

Vengono introdotte, altresì, nuove norme anche per quanto attiene alle condotte integranti illeciti amministrativi.

Di seguito sono riportate le principali modifiche ed innovazioni apportate dal citato decreto-legge n. 272 del 2005.

Profili di carattere generale

L’articolo 4-quinquies del decreto-legge n. 272 del 2005 ha modificato l’articolo 78 del testo unico, relativo alla quantificazione delle sostanze.

Il testo previgente stabiliva che con decreto del Ministero della salute erano determinate le procedure diagnostiche e medico-legali finalizzate all’accertamento dell'uso abituale delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

La modifica introdotta dal decreto-legge stabilisce che il citato decreto ministeriale determina le procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi finalizzate ad accertare il tipo, il grado e l’intensità dell’abuso delle summenzionate sostanze ai fini dell’applicazione delle disposizioni concernenti gli illeciti amministrativi (articolo 75) e i provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica (articolo 75-bis).

Per quanto riguarda le competenze del Governo, delle regioni e delle province autonome, il citato decreto-legge n. 272 del 2005 ha ridisegnato il ruolo degli enti territoriali per quanto concerne l’assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti, anche alla luce del nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione ed, in particolare, ha previsto, ai fini delle prestazioni erogate nel settore della tossicodipendenza, una sostanziale parificazione tra le strutture private e le strutture pubbliche o le altre strutture non lucrative (associazioni, cooperative ed enti non profit). In proposito, si segnalano, tra l’altro, le seguenti modifiche:

·         l’articolo 4-quaterdeciesha modificato l'articolo 113del testo unico relativo alle competenze delle regioni e delle province autonome in materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze. In particolare, come già ricordato, è stato previsto che le suddette attività siano esercitate, oltre che dai servizi pubblici, anche dalle strutture private;

·           l’articolo 4 quinquiesdecies ha modificato l’articolo 116 del testo unico, che demandava alle regioni e alle province autonome l’istituzione di un albo degli enti gestori delle strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti. Il nuovo testo ha sancito la libertà di scelta dell'utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze, in quanto compresa nei livelli essenziali delle prestazioni, stabiliti all’articolo 117, comma 2, lett. m), della Costituzione. A tale fine, l’autorizzazione all’esercizio delle attività previste in questo settore è connessa al possesso di specifici requisiti minimi[11], tra i quali si sottolinea, in particolare, la presenza di una èquipe specializzata cui concorrono diverse figure mediche e socio sanitarie;

·           l’articolo 4 vicies ter ha modificato l’articolo 120 del testo unico, consentendo agli utenti che intendano sottoporsi ad accertamenti diagnostici ed intraprendere un programma terapeutico e socio-riabilitativo di rivolgersi indistintamente alle strutture pubbliche o alle strutture private autorizzate. Lo stesso articolo ha modificato anche l’articolo 114 del testo unico, prevedendo, nell’ambito dei compiti di assistenza degli enti locali, che il perseguimento degli obiettivi di prevenzione e recupero possa essere affidato dai comuni, dalle comunità montane o dalle loro associazioni sia alle strutture pubbliche sia a quelle private accreditate;

·           l’articolo 4 sexiesdecies ha modificato l’articolo 117 del testo unico, che, nella versione previgente, consentiva la stipula di apposite convenzioni per l’esercizio delle funzioni di prevenzione, riabilitazione e reinserimento relative alla tossicodipendenza o alcooldipendenza, tra le ASL, gli enti locali, i centri gestiti in economia dagli enti locali e gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritte nell’albo regionale o provinciale. Il decreto-legge ha previsto che, ai fini dell’accreditamento istituzionale[12], le strutture pubbliche e private già autorizzate devono rispondere ai requisiti strutturali, tecnologici e funzionali definiti da ciascuna regione. Ai fini dell’esercizio delle attività di prevenzione e riabilitazione, è richiesta la stipula di appositi accordi contrattuali[13], in cui sono esplicitate anche la tipologia, la quantità e la qualità delle attività oggetto di accreditamento;

·         l’articolo 4 quinquiesdecies ha modificato l’articolo 116 del testo unico, prevedendo che l’accreditamento sia condizione necessaria anche per l’accesso ai contributi finanziari di cui agli articoli 128 e 129, nonché per la stipula delle convenzioni con il Ministero della giustizia di cui all’articolo 96 del medesimo testo unico. Fino al rilascio delle nuove autorizzazioni, sono autorizzati all’esercizio delle attività in questo settore gli enti iscritti agli albi regionali e provinciali. Il Ministero della giustizia provvede alla tenuta dell’elenco delle strutture private autorizzate e convenzionate. Si segnala, infine, che il decreto-legge ha demandato al Governo lo svolgimento di opportune iniziative a livello internazionale per promuovere le attività e il funzionamento dei servizi istituiti da organizzazioni italiane in paesi esteri per il trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti;

·           l’articolo 4 septiesdecies ha inserito l’articolo 122-bis nel testo unico facendo obbligo al Presidente del Consiglio o ad un ministro delegato in materia di politiche antidroga di presentare una relazione annuale al Parlamento, che recepisca i dati raccolti dalle regioni anche sull’attività svolta dal servizio pubblico per le tossicodipendenze e dalle comunità terapeutiche, con particolare riferimento ai programmi terapeutici effettivamente seguiti dai tossicodipendenti e alla loro efficacia.

 

Per quanto concerne le tabelle relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope sottoposte a controllo e vigilanza da parte del Ministero della salute, allegate al testo unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, il citato decreto-legge n. 272 del 2005 introduce le seguenti novità:

·           sono modificati gli articoli 13, comma 1, e 14 del testo unico, riducendo le tabelle da sei a due. Nella tabella I sono ora ricomprese le sostanze per le quali è vietato qualsiasi impiego ad uso terapeutico e che, pertanto, non possono essere prescritte. Rispetto alla normativa previgente, va sottolineata, tra l’altro, l’inclusione nella nuova tabella I di alcune sostanze che in precedenza erano ricomprese nella tabella II ed, in particolare, della cannabis indica e dei prodotti da essa derivati; nella tabella IIsono indicati, invece, i medicinali che possono determinare dipendenza fisica o psichica ed essere oggetto d’abuso. La tabella II è suddivisa in cinque sezioni (corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E), in relazione alle caratteristiche di ciascuna sostanza (articolo 4-vicies ter);

·              sono modificati, altresì, gli articoli 2, comma 1, lett. e), n. 2, e 13, comma 5, del testo unico. Il decreto-legge dispone, in proposito, che le citate tabelle possono essere oggetto di aggiornamento periodico, con decreto del Ministro della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento nazionale delle politiche antidroghe. La legislazione previgente faceva riferimento ad un decreto del Ministro della salute, sentito l’Istituto superiore di sanità.

La classificazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope introdotta dal decreto-legge n. 272 del 2005 ha determinato l’esigenza di apportare numerose modifiche a tutte le disposizioni del testo unico che fanno riferimento alle citate tabelle, sia per i profili legati alla configurazione degli illeciti sia per gli aspetti di carattere prevalentemente sanitario (modalità di prescrizione, dispensazione, produzione, etc.).

In particolare, le attuali disposizioni prevedono misure più rigorose in materia di vendita, approvvigionamento, prescrizione e dispensazione dei medicinali rispetto alla previgente normativa. Al riguardo, si segnala che l’articolo 4-vicies terdel decreto-leggeha modificato, tra l’altro, le seguenti norme:

·              l’articolo 38 del testo unico, introducendo una nuova regolamentazione della vendita o della cessione, anche a titolo gratuito, delle sostanze di cui alle tabelle I e II. In particolare, la vendita o la cessione devono essere fatte per iscritto, in base ad un apposito bollettario “buoni acquisto” definito dal Ministero della salute (comma 1-bis). La richiesta scritta non è invece necessaria, in caso di vendita o cessione alle farmacie di medicinali di cui alla tabella II, sezioni D ed E, acquistati presso le imprese autorizzate al commercio all’ingrosso. E’ peraltro ora consentito ai farmacisti di acquistare da altri farmacisti, con il medesimo bollettario, i medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B, C, in caso di urgenza;

·              l’articolo 40del testo unico, ove si specifica che il Ministro della salute autorizza l’immissione in commercio delle confezioni dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, senza necessità di acquisire il parere dell’Istituto superiore di sanità (previsto dalla normativa previgente);

·              l’articolo 42del testo unico, ove si introducono misure volte a disciplinare l’approvvigionamento di medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope compresi nella tabella II, sezioni A, B, e C da parte di alcuni soggetti o categorie professionali (medici, veterinari, direttori sanitari o responsabili di ospedali o case di cura). Per tali soggetti è previsto l’obbligo di presentazione di richiesta scritta in triplice copia al farmacista o al grossista. Una copia di tale documentazione deve essere conservata dal richiedente, una dal destinatario ed un’altra deve essere inviata alla azienda sanitaria di riferimento;

·              gli articoli 43 e 45 del testo unico, recando specifiche norme per la compilazione delle ricette, la dispensazione dei farmaci e la conservazione delle copie delle ricette. Si prevede, tra l’altro, un apposito ricettario, approvato con decreto del Ministro della salute. Nella ricetta devono essere indicati dati più dettagliati in merito all’assistito e al medico che ha rilasciato la ricetta ed indicazioni specifiche in ordine al dosaggio, alla posologia ed alla somministrazione del farmaco. Una copia della ricetta deve essere conservata dall’assistito, a fini di garanzia. La prescrizione e la dispensazione dei medicinali di cui alla Tabella II avviene con le seguenti modalità:

-              sezione A (ad eccezione dei medicinali utilizzati nella terapia del dolore): ricetta non ripetibile (autocopiante) per un solo medicinale, per un dosaggio massimo di trenta giorni;

-              medicinali della sezione A utilizzati nella terapia del dolore: ricetta non ripetibile (autocopiante) per un massimo di due medicinali per un dosaggio non superiore a trenta giorni;

-              sezione B, C, D: ricetta non ripetibile;

-              sezione E: ricetta medica ripetibile.

·              le disposizioni riguardanti la tenuta del registro sul quale deve essere indicato il carico e discarico delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14. In particolare, il vigente articolo 60 dispone la conservazione di tale registro da parte degli enti e delle imprese autorizzate alla fabbricazione, per la durata di dieci anni (la norma previgente stabiliva un termine di due anni) dal giorno dell’ultima registrazione. Tale termine è ridotto a cinque anni per le officine autorizzate all’impiego e per le imprese.

·              l’articolo 66del testo unico, ove viene ridotto da trenta a quindici giorni la trasmissione di dati e notizie al Ministero della salute da parte degli enti ed imprese autorizzate alla produzione, importazione ed esportazione delle sostanze indicate nelle tabelle di cui all’articolo 14.

Profili sanzionatori

Per quanto riguarda il quadro sanzionatorio, le principali modifiche introdotte dal legislatore dopo il 1990 derivano dall’esito del referendum del 1993 - che ha eliminato il concetto di “dose media giornaliera” - e, successivamente, dall’approvazione del citato decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 (cd. decreto Olimpiadi di Torino), che ha significativamente modificato il contenuto del Testo Unico 309/1990 eliminando, di fatto, ai fini sanzionatori, la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti (ora comprese in un’unica tabella).

 

In particolare, l’articolo 4 del DL 272/2005 ha abrogato, da un lato, l’articolo 94-bis del TU introdotto dall’art. 8 della legge 251/2005 (cd. ex Cirielli) che stabiliva alcuni presupposti per la concessione dei benefici penitenziari ai recidivi, e ha disposto – dall’altro - la non applicabilità del comma 9, lettera c) art. 656 c.p.p. (che vieta la concessione della sospensione dell’esecuzione della pena di cui al comma 5 dello stesso articolo ai plurirecidivi) ai tossicodipendenti che al momento del deposito della sentenza definitiva abbiano in corso un programma terapeutico di recupero, salva la revoca della sospensione del beneficio qualora il pubblico ministero accerti l’interruzione del citato programma.

 

Gli articoli successivi del D.L. oltre ad apportare una serie di modifiche a diverse disposizioni del citato TU, hanno novellato articoli del codice di procedura penale e ad alcune leggi complementari, che qui di seguito verranno illustrate sinteticamente.

L’articolo 4-bis del decreto-legge interviene sull’art. 73 del D.P.R. 309/90 (Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), rubricato nuovamente Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il nuovo art. 73 costituisce uno degli pilastri della riforma su cui si articola il testo unico ed è volto a definire con maggiore certezza criteri di individuazione dell’illecito penale e parametri investigativi tali da permettere alle Forze dell’ordine di distinguere nettamente, sotto il profilo giuridico, le condotte detentive finalizzate allo spaccio e quelle tese al consumo personale.

In pratica da un lato, viene ribadita rispetto al testo del ’90 la rilevanza penale delle condotte che si caratterizzano per la destinazione a terzi (spaccio), a prescindere dal quantitativo e dall’altro, ed è la vera novità del testo aggiornato, viene prevista la rilevanza penale delle condotte non destinate oggettivamente a terzi. Condotte in cui viene ricompresa non solo l’importazione, l’esportazione, l’acquisto, la ricezione ma anche la detenzione, finalizzate per le modalità oggettive e soggettive allo spaccio o meglio ad un uso non esclusivamente personale. Le modalità si sostanziano nella quantità, nella presentazione (peso lordo o confezionamento frazionato) e in altre circostanze dell’azione. Vengono quindi normativizzati i criteri indiziari attualmente utilizzati in giurisprudenza per individuare la sussistenza del reato. Anche se rimane valido il principio secondo cui la prova della sussistenza del reato (ad uso non esclusivamente personale) è a carico della polizia e del magistrato, è fuor di dubbio che risulterà più semplice l’onere probatorio perché troverà supporto valutativo nei parametri indicati dalla norma.

Il nuovo articolo 73 ha profonda portata innovativa anche riguardo ad un altro aspetto: i criteri di individuazione dell’illecito penale, in particolare, l’individuazione del limite quantitativo massimo di riferimento di ciascuna sostanza stupefacente, che viene ancorato sia alla percentuale di principio attivo presente nella sostanza sia al peso lordo della medesima.

Tali limiti sono stati individuati da una apposita Commissione di esperti (istituita con decreti del Ministro della salute, 11 febbraio e 10 marzo 2006) ,ed indicati con D.M. 11 aprile 2006[14].

Pertanto, una volta fissati i valori soglia delle sostanze stupefacenti, ci sarà una valenza indiziaria forte, che non si è nell’ambito del consumo esclusivamente personale, e quindi scatta il reato penale, se viene trovata una quantità di sostanza stupefacente superiore per principio attivo ai limiti fissati dalle tabelle. Trattandosi di presunzione relativa, per andare esenti da sanzioni penali bisognerà presentare rigorosi elementi giustificativi idonei a superare la stessa presunzione dovuta al superamento dei limiti soglia. E’ ovvio che tanto più elevato è il quantitativo tanto più difficile sarà allegare elementi giustificativi tali da ovviare alla sanzione penale. La detenzione delle sostanze stupefanti al di sotto del limite soglia fissato farà scatterà invece un sistema sanzionatorio di carattere amministrativo modulato in relazione al numero di infrazioni compiute e al pericolo procurato, attraverso la circolazione delle sostanze illegali, alla sicurezza pubblica: la prima volta il procedimento potrà concludersi con un ammonimento al Prefetto e successivamente potranno essere comminate sanzioni che vanno dalla sospensione della patente di guida, del porto d’armi e del passaporto all’applicazione – nei casi di recidiva – di misure che hanno l’obiettivo di limitare il più possibile la pericolosità sociale di chi ha tenuto condotte che destano allarme nella collettività. Nell’ottica del recupero del tossicodipendente lo stesso articolo 73 prevede una significativa modifica riguardo la circostanza attenuante del fatto di lieve entità: in pratica viene previsto che il giudice qualora ritenga sussistente il “fatto di lieve entità”, limitatamente ai reati previsti dallo stesso articolo 73, possa applicare anziché la pena detentiva o pecuniaria, quella del lavoro di pubblica utilità, evitando così l’ingresso nel circuito carcerario. E’ evidente che al maggior rigore seguito alla parificazione tra le sostanze stupefacenti viene compensato dall’intervento sulla circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introducendo la possibilità appunto di applicare anziché la pena detentiva e pecuniaria quella del lavoro sostitutivo.

 

L’articolo 4-ter sostituisce l’articolo 75 del citato D.P.R. 309/90 (sanzioni amministrative) che prevede un apparato sanzionatorio di natura amministrativa per violazioni del TU al di fuori di quelle previste dall’art. 73.

L’art. 75 è rubricato nuovamente Condotte integranti illeciti amministrativi e tra le numerose modifiche si segnala:

§      l’inclusione, tra le condotte punibili con sanzione amministrativa (sempre che non si rientri nelle ipotesi di reato di cui al nuovo comma 1-bis dell’articolo 73), dell’esportazione e ricezione a qualsiasi titolo di sostanze stupefacenti o psicotrope o medicinali contenenti le sostanze medesime (di cui alla tabella II, sezioni B e C ), purché non si tratti di uso terapeutico, con la conseguente soppressione dell’espresso riferimento all’uso personale;

§      l’eliminazione della previsione di sanzioni di durata diversa a seconda del tipo di sostanza oggetto dell’illecito.

§      la previsione dell’invito del prefetto all’interessato relativamente alla frequentazione del programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all’articolo 122, quale ipotesi che si aggiunge alla procedura amministrativa in corso, senza determinare la sospensione di quest’ultima; tuttavia in caso di esito positivo di tale programma il prefetto dispone la revoca delle sanzioni eventualmente applicate (commi 2, 4, 11).

§      l’introduzione di una disciplina piuttosto dettagliata per quanto attiene ai compiti di spettanza degli organi di polizia deputati agli accertamenti ed alla contestazione; peraltro ad essi viene attribuita la facoltà, nel caso in cui al momento dell’accertamento l’interessato abbia la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore, di procedere immediatamente al ritiro della patente di guida e, qualora si tratti di un ciclomotore, al ritiro del certificato di idoneità tecnica ed al fermo amministrativo dello stesso, successivamente trasmessi al prefetto competente.

Vengono espressamente richiamati gli articoli 214 (Fermo amministrativo del veicolo) e 216 (Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) anche in relazione alle sanzioni applicabili nelle ipotesi di guida di un veicolo durante il periodo di ritiro della patente o di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo.

§      La modifica della disciplina dei compiti e delle funzioni di spettanza del prefetto a seguito della ricezione della segnalazione degli organi di polizia. Viene infatti prevista, qualora l’accertamento venga ritenuto fondato, l’emanazione di un’ordinanza prefettizia, appellabile al giudice di pace – o al tribunale per i minori nel caso di minorenne -, e la convocazione della persona segnalata per valutare le sanzioni amministrative da applicare, la loro durata e l’invito alla frequentazione del programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all’articolo 122. La mancata presentazione al colloquio comporta l’irrogazione delle sanzioni stabilite per le violazioni. Nell’ipotesi in cui l’interessato si sia avvalso delle facoltà di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Ordinanza-ingiunzione), e non sia stata disposta l’archiviazione degli atti, contestualmente all’ordinanza con cui viene ritenuto fondato l’accertamento il prefetto convoca la persona segnalata con le modalità sopra illustrate.

Anche il decreto con cui il prefetto irroga le sanzioni e formula l’invito relativo al programma sopra citato, è opponibile davanti al giudice di pace – o al tribunale per i minorenni in caso di minorenne -.

§      La previsione, nell’ipotesi in cui la condotta punibile sia stata tenuta da uno straniero maggiorenne, di un informativa degli organi di polizia al questore competente affinché quest’ultimo possa assumere le necessarie valutazioni in ordine al rinnovo del permesso di soggiorno.

§      La precisazione che gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi siano effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia o presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministro della salute.

§      La trasformazione in una facoltà del prefetto la previsione – in precedenza applicabile ogni volta che ne ricorressero i presupposti - nel caso di particolare tenuità della violazione, e in presenza di elementi tali da far presumere che la persona si asterrà nel futuro dal commetterla, della definizione del procedimento, in luogo della sanzione e limitatamente alla prima volta, con il formale invito a non fare più uso delle sostanze e l’avviso al soggetto delle conseguenze a suo danno.

 

L’articolo 4-quaterintroduce un nuovo articolo 75-bis nel D.P.R. 309/1990, rubricato Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica.

La norma consente la adozione di misure di sicurezza (sia pure atipiche poiché non disposte dal giudice anche se convalidate da quest’ultimo) nei confronti di colui che tenga una condotta ai sensi dell’articolo 75, comma 1, dalla quale, in relazione alla modalità od alle circostanze dell’uso, possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica e sia già stato condannato, anche non in modo definitivo, per reati contro la persona, contro il patrimonio, per reati previsti da disposizioni del D.P.R. 309/1990, da norme sulla circolazione stradale, oppure sia stato colpito da sanzioni per violazioni di cui al D.P.R. 309/1990 o sia destinatario di misure di prevenzione o di sicurezza. Le misure possono essere disposte, anche in modo congiunto, per una durata massima di due anni.

Tali misure consistono in obblighi di presentazione o comparizione presso gli uffici della polizia di Stato o dell’Arma dei carabinieri, anche in coincidenza con gli orari di entrata o uscita degli istituti scolastici, e di dimora, nonché divieti in ordine alla frequentazione di determinati locali o alla conduzione di veicoli a motore (comma 1).

Le misure sono adottate dal questore che comunica il relativo provvedimento motivato entro 48 ore al giudice di pace: quest’ultimo, qualora ne ricorrono i presupposti, procede alla convalida entro le successive 48 ore.

Spetta al giudice di pace modificare o revocare le misure, qualora ne faccia richiesta l’interessato e sentito il questore e qualora vengano meno i presupposti che hanno determinato l’adozione delle stesse. Al questore è poi attribuita la facoltà di chiedere la modifica delle misure  nel caso di aggravamento delle condizioni che ne hanno giustificato l’emissione, sentito l’interessato che può, personalmente o a mezzo di difensore, presentare memorie e deduzioni al giudice di pace compente (comma 3). Il ricorso per cassazione contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

Le misure sono revocate quando il programma di recupero ex articolo 75 ha avuto buon esito (ed ha comportato l’emanazione del decreto di revoca delle sanzioni ai sensi dell’articolo 75). Il giudice pace  provvede alla revoca senza formalità (comma 5).

Colui che contravviene alle misure disposte nei suoi conforti è punito con l’arresto da tre a diciotto mesi (comma 6). Infine, nel caso di minori di età, la competenza a provvedere sulle misure è del tribunale per i minorenni presso il luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio (comma 7).

 

L’articolo 4-sexiesmodifica l’articolo 89 del D.P.R. 309/1990 relativo a Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici.

L’articolo 89 stabiliva l’impossibilità di disporre la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell'imputato.

La nuova norma prevede in tale ipotesi la possibilità del giudice di disporre gli arresti domiciliari, al fine di non pregiudicare il recupero dell’imputato

Per i delitti di rapina aggravata (articolo 628, comma 3, c.p.) ed estorsione aggravata (articolo 629, comma 2, c.p.) e quando sussistano comunque particolari esigenze cautelari, il provvedimento è subordinato alla prosecuzione del programma terapeutico in una struttura residenziale.

Per quanto concerne i controlli sul proseguimento del programma di recupero, il giudice indica gli orari ed i giorni nei quali il tossicodipendente può assentarsi per l’attuazione del programma .

Quando invece, il tossicodipendente è già in carcere ed intende avviare un programma di recupero, il nuovo articolo 89 prevede che la misura cautelare non è semplicemente revocata, come stabiliva la norma previgente, ma è sostituita con quella degli arresti domiciliari. Anche in tal caso viene fatta salva l’ipotesi della sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza .La sostituzione della misura è concessa su istanza dell’interessato che deve essere corredata con la certificazione attestante, oltre allo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza e la dichiarazione di disponibilità della struttura all’accoglimento, anche la procedura con cui è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche.

Per i delitti di rapina aggravata (articolo 628, comma 3, c.p.) ed estorsione aggravata (articolo 629, comma 2, c.p.) e quando sussistano particolari esigenze cautelari, l’accoglimento dell’istanza è subordinato all’individuazione di una struttura residenziale.

La disciplina di favore sopradescritta non si applica se si procede per uno dei delitti di particolare gravità di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (terrorismo, anche internazionale, associazione di tipo mafioso, riduzione in schiavitù, tratta di persone, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di traffico illecito di sostanze stupefacenti o di tabacchi lavorati esteri, ecc.)

Infine, ai sensi del nuovo comma 5-bis, spetta al responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo segnalare all’autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l’autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 116 e dell’accreditamento di cui all’articolo 117, ferma restando l’adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura.

 

L’articolo 4-septiesnovella l’articolo 90 del D.P.R. 309/1990 (Sospensione dell’esecuzione della pena detentiva) che prevede la sospensione della pena detentiva inflitta al tossicodipendente.

Ai fini della concessione del beneficio, tale pena detentiva non è più determinata in quattro anni ma deve essere non superiore a sei anni (od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo in ordine ai gravi reati di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, cfr. commento all’articolo 4-sexies, ante).

Il tribunale di sorveglianza adotta la decisione in ordine alla sospensione sulla base non più, come previsto finora, dell’accertamento in ordine al programma terapeutico e socio-riabilitativo eventualmente ancora in corso, ma occorre l’acquisizione della relazione finale di cui all’articolo 123 e l’accertamento in ordine all’esito positivo del programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata.

Viene contemplata anche la sospensione della esecuzione della pena pecuniaria: nel caso in cui l’interessato versi in condizioni economiche disagiata, il tribunale di sorveglianza può sospendere tale esecuzione qualora la pena pecuniaria non sia già stata riscossa.

Viene, inoltre, sancita espressamente l’inammissibilità della domanda presentata per la concessione della sospensione della esecuzione qualora sussistano le ipotesi ostative a tale beneficio previste espressamente dal comma 2 dell’art. 90 .

 

L’articolo 4-octies modifica l’articolo 91 D.P.R. 309/1990 (Istanza per la sospensione dell'esecuzione).

Dopo l’abrogazione del comma 1, relativo alle modalità di presentazione dell’istanza di sospensione della esecuzione della pena al tribunale di sorveglianza (in conseguenza di quanto stabilito in merito dal precedente articolo 90, comma 1), è stabilito che all’istanza di sospensione è allegata, a pena di inammissibilità, una certificazione rilasciata, oltre che un servizio pubblico, anche da una struttura privata accreditata per l’attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell’articolo 116. Tale certificazione deve attestare non solo il tipo di programma terapeutico scelto, la struttura e le modalità di realizzazione ma anche la procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope; inoltre il programma deve essere stato eseguito e la certificazione deve comunque indicare i risultati conseguiti a seguito del programma stesso.

Il comma 3, disciplinante aspetti connessi all’istanza per la sospensione dell’esecuzione, presentata nell’ipotesi in cui l’ordine di carcerazione non fosse ancora stato emesso, è stato abrogato per coordinarlo con le modifiche disposte al comma 1 dell’articolo 90 dall’articolo 4-septies. Conseguentemente viene modificato il comma 4 riguardante la presentazione della domanda quando l’ordine di carcerazione sia già stato eseguito e viene stabilito che:

§      la domanda, anziché a PM, si presenta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione .

§      Il tribunale di sorveglianza può disporre il beneficio provvisorio della sospensione dell’esecuzione della pena a condizione che l’istanza sia ammissibile, se vi siano concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e se non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga.

§      Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza è competente a dichiarare la revoca del beneficio se il condannato, nel termine di cinque anni, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione (ex articolo 96, comma 2).

Infine, viene adesso operato un rinvio alle disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 sull’istanza di affidamento in prova al servizio sociale dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena.

 

Mentre l’articolo 4-novies apporta limitate modifiche all’articolo 92 del TU sul Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza, il successivo articolo 4-decies novella l’articolo 93 del TU (Estinzione del reato e revoca della sospensione).

La prima modifica riguarda la individuazione della non commissione nei successivi cinque anni di delitto non colposo punibile con la sola reclusione come unico presupposto per la estinzione della pena e di ogni altro effetto penale; viene eliminato il riferimento alla contestuale attuazione del programma terapeutico. Inoltre, non è più esplicitato che il termine di cinque anni decorre dal provvedimento di sospensione dell’esecuzione: infatti, tale termine decorre dalla data di presentazione della istanza, secondo quanto introdotto dal nuovo comma 2-bis (cfr. infra).

La sola causa che determina la revoca di diritto della sospensione della esecuzione, è la commissione nei cinque anni successivi di un delitto non colposo punibile con la sola reclusione; è, infatti, aspunto il riferimento all’essersi sottratti al programma terapeutico senza giustificato motivo.

Si prevede altresì che la competenza alle pronunce di estinzione della pena e degli effetti penali e di revoca di diritto della sospensione spetti al tribunale di sorveglianza che ha disposto la sospensione.

Infine, ai sensi del nuovo comma 2-bis, si precisa che il termine di cinque anni di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione dell’istanza in seguito al provvedimento di sospensione, adottato dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 656 (Esecuzione delle pene detentive), comma 4, c.p.p. o della domanda di sospensione dell’esecuzione, di cui all’articolo 91, comma 4. Tuttavia il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni e prescrizioni alle quali l’interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell’esecuzione ».

 

L’articolo 4-undecies novella profondamente l’articolo 94 del Testo Unico 309/1990 (Affidamento in prova in casi particolari).

Come è noto, tale misura consiste in quella particolare forma di affidamento rivolta ai tossicodipendenti e alcooldipendenti che intendano intraprendere o proseguire un programma terapeutico concordato.

Sinteticamente, le novità rispetto alla disciplina previgente sono le seguenti:

§      ai fini della concessione della misura, il limite massimo di pena detentiva inflitta (ora anche congiunta a pena pecuniaria) passa da 4 a6 anni ampliandone, quindi, l’ambito di concessione; il limite dei 4 anni rimane solo in relazione a condanne per i gravi reati di terrorismo e criminalità organizzata di cui all’articolo 4-bis della legge 354/1975 sull’ordinamento penitenziario (comma 1);

§      la certificazione sanitaria da allegare alla domanda potranno essere ora rilasciate non solo dalle ASL ed altre strutture pubbliche, ma anche da strutture private accreditate (comma 1);

§      in caso di domanda presentata ad ordine di carcerazione già eseguito, ferma restando la competenza del tribunale di sorveglianza, in presenza delle specifiche condizioni indicate, l’affidamento è provvisoriamente disposto dal magistrato di sorveglianza; attualmente, ai sensi dell’articolo 91, comma 4, la domanda va, invece, presentata al PM che ordina la scarcerazione del condannato trasmettendo gli atti al tribunale, che decide entro 45 giorni (comma 2);

§      la concessione della misura è specificamente condizionata dalla convinzione del tribunale dell’efficacia del programma terapeutico in relazione al recupero del condannato ed alla prevenzione della recidiva (comma 4) ;

§      il tribunale, a programma terapeutico positivamente già in corso, può determinare una diversa e più favorevole data di decorso dell’esecuzione della pena; attualmente, la decorrenza è data in ogni caso dalla data del verbale di affidamento (comma 4).

§      sono, infine, aggiunti due commi all’articolo 94: il primo (comma 6-bis) prevede un allargamento della possibilità di trasformare l’affidamento ex art. 94 in affidamento “ordinario” al servizio sociale (articolo 47, L. 354/1975), quando sia positivamente concluso il programma terapeutico; infatti, l’affidamento ex articolo 47 potrà ora essere disposto anche oltre i limiti, stabiliti dalla stessa norma per la pena residua da scontare; il secondo (comma 6-ter) impone specifiche obblighi al responsabile della struttura sanitaria dove è in corso il programma terapeutico, in particolare, dovranno essere segnalate all’autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona soggetta al programma;

 

L’articolo 4-duodecies interviene sull’articolo 96 del Testo unico in materia distupefacenti (prestazioni sanitarie per detenuti tossicodipendenti).

La nuova norma conferma gli oneri finanziari di mantenimento, cura, ecc., a carico dell’amministrazione penitenziaria soltanto quando la misura restrittiva sia eseguita presso una struttura privata autorizzata ex art. 116 (ovvero iscritta agli albi regionali o provinciali) in convenzione col Ministero della giustizia.

Sono poi introdotti due commi aggiuntivi: il primo (comma 6-bis) attribuisce al Dipartimento Giustizia Minorile gli oneri finanziari per il trattamento sociosanitario e riabilitativo di minori tossicodipendenti collocati presso comunità terapeutiche in esecuzione di misure alternative, messa alla prova, misure di sicurezza e sanzioni sostitutive; il secondo (comma 6-ter) prevede la copertura finanziaria per l’attuazione del citato comma 6-bis.

 

L’articolo 4-terdecies propone una nuova formulazione dell’articolo 97 del Testo unico 309/1990, che detta disposizioni relative alla non punibilità degli ufficiali di polizia giudiziaria che procedano all’acquisto simulato di droga nel corso delle indagini per reati di cui al TU ovvero durante operazioni anticrimine.

L’articolo 97, ora rubricato ”Attività sottocopertura” estende l’ambito di non punibilità della polizia giudiziaria che, oltre all’acquisto simulato di droga, comprende ora attività - compiute anche per interposta persona – consistenti nel ricevere, occultare o sostituire sostanze stupefacenti nonché il “compimento di attività prodromiche o strumentali” (comma 1) alle prime; si intende quindi, comprendere nella attività non punibili anche quelle compiute nelle fasi precedenti e finalizzate all’acquisto, occultamento e sostituzione della droga.

Tre disposizioni (commi 2, 4 e 5) sono introdotte ex novo; il comma 2 consente alla polizia giudiziaria, a fini di indagine, l’uso di documenti, identità o indicazioni di copertura informandone al più presto il PM. Il comma 4 estende la non punibilità anche agli ausiliari ed alle terze persone di cui gli ufficiali di polizia giudiziaria si servano per compiere le attività sottocopertura (cd. agenti provocatori). Il comma 5 punisce con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque, nel corso delle operazioni di indagine, riveli indebitamente l’identità degli appartenenti alla polizia giudiziaria impegnati in attività sottocopertura.

Il comma 3 conferma l’obbligo di comunicazione all’autorità giudiziaria ed alla Direzione centrale per i servizi antidroga delle avvenute operazioni sottocopertura, precisando, però, la possibilità di indicare il nome dell’ufficiale di PG responsabile dell’operazione e delle terze persone in essa utilizzate.

 

L’articolo 4-duodevicies novella l’articolo 123 del Testo unico in materia distupefacenti ora rubricato “Verifica del trattamento in regime di sospensione del procedimento o di esecuzione della pena”.

Le modifiche introdotte all’articolo 123 dall’articolo 4-duodevicies collegano le citate disposizioni sugli obblighi di relazione a fini di verifica del trattamento (prima solo in capo alle ASL, ora anche alle strutture private autorizzate ex articolo 116 TU), sia - come attualmente - al procedimento di sospensione dell’esecuzione della pena (di cui all’art. 90) che a quello relativo all’affidamento in prova in casi particolari (articolo 94); è espunto, invece, il riferimento alla “sospensione del procedimento”.

La norma appare coordinata con la eliminazione dal nuovo testo dell’articolo 75 (v. ante) dell’ipotesi di sospensione del procedimento amministrativo da parte del Prefetto nel caso di sottoposizione del soggetto al programma sanitario.

Al nuovo articolo 123 (di cui è, coerentemente, modificata la rubrica) è, inoltre, aggiunto un comma 1-bis che impone agli indicati soggetti tenuti agli obblighi di relazione di informare l’autorità (ora solo giudiziaria) di “ogni nuova circostanza suscettibile di rilievo in relazione al provvedimento (di sospensione, n.d.r.) adottato”.

 

L’articolo 4-undevicies interviene sull’art. 656 del codice di procedura penale novellando i commi 5, 8 e 9.

Il comma 5 prevedeva la possibilità per il PM di sospendere l‘esecuzione di una pena detentiva, anche residuo di pena maggiore, quando essa non fosse superiore a 3 o 4 anni. Il nuovo comma 5 dell’art. 656 estende da 4 a 6 anni tale limite di pena ampliando così l’ambito di operatività della sospensione in favore dei condannati tossicodipendenti o alcooldipendenti.

Lo stesso comma 5 prevede, per quel che riguarda gli aspetti procedimentali che sia l’ordine di esecuzione che il decreto di sospensione siano notificati al condannato e al difensore, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza al PM (che poi la trasmette al tribunale di sorveglianza), corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle indicate misure alternative. Tale avviso informa altresì che se non è presentata detta istanza o manchi la certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria da allegare, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.

Tale ultima parte del comma 5 è novellata dall’articolo 4-undevicies al fine di prevedere oltre all’ipotesi di mancanza dell’istanza quelle di inammissibilità della stessa sulla base dei nuovi dettagliati contenuti della certificazione dettati dai nuovi articoli 90 e ss. TU 309/1990.

Sono inoltre aggiunte ulteriori ipotesi di revoca immediata della sospensione dell’esecuzione da parte del PM.

Il nuovo comma 8 prevede quindi, la revoca della sospensione dell’esecuzione - oltre che nel caso di inammissibilità dell’istanza ex artt. 90 e ss. TU 309/1990 – anche nelle more della decisione del tribunale sull’istanza per mancato avvio nei termini o interruzione, da parte del tossicodipendente, del programma di recupero concordato.

L’ultima novella all’art. 656 introduce un’eccezione al divieto assoluto di sospensione dell’esecuzione (di cui al comma 5) nei confronti dei condannati per i gravi delitti terrorismo e criminalità organizzata di cui all'articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario. La sospensione potrà, infatti, disporsi quando tali soggetti siano agli arresti domiciliari ex art. 89 TU 309/1990: si dovrà necessariamente trattare, quindi, di tossicodipendenti o alcooldipendenti con in corso un programma terapeutico di recupero (presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell’ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116) e l’interruzione del programma possa pregiudicare il recupero stesso.

 

L’articolo 4-vicies integra la formulazione del comma 1 dell’articolo 671 c.p.p. introducendo, nella disciplina del reato continuato, una disposizione che prevede che la consumazione di più reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza dell’autore è ora inserita tra gli elementi che incidono sull’applicazione della continuazione.

 

L’articolo 4-vicies semel modifica il comma 12 dell’articolo 47 della legge 354/1975 sull’ordinamento penitenziario, che prevede, nell’affidamento in prova al servizio sociale, l’estinzione della pena e di ogni altro effetto penale in caso di esito positivo del periodo di prova.

La modifica introdotta specifica che l’esito positivo della prova estingue la sola pena detentiva ma non anche quella pecuniaria; quest’ultima – se non riscossa - si estingue comunque, su pronuncia del tribunale di sorveglianza, quando l”affidato ”si trovi in condizione economiche disagiate”.

 

L’articolo 4-vicies bis introduce un comma all’articolo 56 della legge 689/1981[15] (cd. legge di depenalizzazione).

Il citato articolo 56 prevede, tra le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi di cui all’articolo 53, la cd. libertà controllata , irrogabile in caso di condanna fino ad un massimo di un anno.

La libertà controllata comporta in ogni caso, tra i diversi obblighi imposti, quello di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del condannato, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.

E’ aggiunto all’articolo 56 un comma 2-bis che prevede che l’indicato obbligo giornaliero di presentazione presso gli uffici di polizia o dei carabinieri del condannato tossicodipendente in libertà controllata che frequenti un programma terapeutico residenziale o semiresidenziale presso una struttura pubblica o privata (ASL o struttura autorizzata) possa essere sostituito dall’attestazione di presenza rilasciata dal responsabile della struttura.


Il contenuto delle proposte di legge

La proposta di legge A.C. 34

La proposta di legge A.C. 34 (Boato ed altri), costituita da 47 articoli, apporta numerose modifiche ed integrazioni al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con la finalità di attuare una depenalizzazione del consumo personale di sostanze stupefacenti, di individuare misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di attuare specifiche politiche di riduzione del danno e di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza.

La relazione illustrativa evidenzia che il progetto di legge in esame ripropone l’articolato della proposta di legge A.C. 4208, presentata nella scorsa legislatura, con i necessari aggiornamenti dovuti all’approvazione della legge n. 49 del 2006 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272[16]. Per quanto concerne, poi, i profili sanzionatori, la stessa relazione precisa che l’articolato ricalca il testo elaborato nella XIII legislatura da una Commissione tecnica istituita, presso il Ministero della giustizia, al fine di predisporre un disegno di legge di riforma in materia di disciplina di stupefacenti (“proposta la Greca”).

In particolare, l’iniziativa legislativa in commento è diretta ad attuare una profonda revisione del sistema sanzionatorio, che segue essenzialmente due direttrici: da un lato, viene attuato un ridimensionamento generale del trattamento sanzionatorio previsto dal Testo unico, che lascia persistere pene elevate solo per le ipotesi di “traffico” di stupefacenti e di associazioni criminali, operando, tra l’altro, una integrale riscrittura dell’articolo 73 del Testo unico; dall’altro, viene ribadita, come già sancito dal referendum abrogativo del 1993, la non punibilità per l’uso di stupefacenti e per le condotte connesse[17].

Le nuove norme recano specifiche disposizioni anche in materia di esecuzione delle pene e di riduzione del danno, con particolare riferimento alla previsione di soluzioni riabilitative extracarcerarie e all’individuazione e destinazione delle risorse necessarie agli interventi di recupero e di inclusione sociale.

Si ricorda, infine, che l’intervento in esame prevede una nuova articolazione delle tabelle che elencano le sostanze stupefacenti e psicotrope soggette al controllo del Ministro della salute, autorizzando, tra l’altro, l’utilizzo medico dei derivati della canapa.

Secondo la relazione illustrativa, il raggiungimento di tali obiettivi ha richiesto il sostanziale ripristino delle norme del Testo unico nella versione antecedente al decreto-legge n. 272 del 2005, come modificato dalla relativa legge di conversione (in particolare sono stati ripristinati gli articoli 13, 14, 26, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 78, 79, 89, 94, 96, 97, 114, 116, 117, 120, 122).

 

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 13 del Testo unico, concernente le tabelle delle sostanze soggette a controllo.

 

Il testo vigente del suddetto articolo 13 prevede, al comma 1, che le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all'articolo 14, in due tabelle, allegate al Testo unico. Il Ministro della salute, con proprio decreto, completa ed aggiorna le tabelle con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2).

Le tabelle in questione devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche (comma 2).

Il decreto che completa ed aggiorna le tabelle è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale (comma 4).

Infine, il comma 5 demanda al Ministro della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità e il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, in accordo con le convenzioni internazionali, di escludere, con apposito decreto, da una o più misure di controllo quei medicinali e dispositivi diagnostici che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinati.

 

Il nuovo testo dell’articolo 13 suddivide le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute in sei tabelle (in luogo delle attuali due) da approvare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti l’istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità (comma 1).

Ai sensi del comma 3, le eventuali variazioni alle tabelle sono apportate con la medesima procedura.

Analogamente a quanto previsto dal testo vigente, i commi 2 e 4 confermano, rispettivamente, che le tabelle devono contenere l’elenco di tutte le sostanze indicate nelle convenzioni e negli accordi internazionali e che il decreto del Ministro della salute che le approva deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e inserito nella Farmacopea ufficiale.

E’ altresì confermata la facoltà del Ministro della salute, con un apposito decreto, di escludere dalle misure di controllo quelle sostanze che, per composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello al quale sono destinate (comma 5).

 

L’articolo 2 riscrive l’articolo 14 del Testo unico, recante i criteri per la formazione delle tabelle.

 

In proposito, si ricorda che il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272[18] ha disposto la modifica delle tabelle (allegate al D.P.R. n. 309 del 1990), relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope sottoposte a controllo e vigilanza da parte del Ministero della salute.

A seguito di tale intervento legislativo, le tabelle sono state ridotte dalle sei originariamente previste a due.

Nella tabella I[19] trovano collocazione le sostanze con forte potere tossicomanigeno ed oggetto di abuso, per le quali è vietato qualsiasi impiego ad uso terapeutico e che, pertanto, non possono essere prescritte. Al riguardo, si evidenzia l’inclusione in tale tabella di alcune sostanze precedentemente indicate nella tabella II e, in particolare, della cannabis indica, dei prodotti da essa derivati nonché delle sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili ai tetraidrocannabinoli per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico.

Nella tabella I è inclusa, tra l’altro, anche la salvia divinorum e la salvinorina A, rientranti nelle cosiddette “smart drugs” (droghe furbe).

Più nel dettaglio, ai sensi del vigente articolo 14, nella tabella I sono riportati:

§         l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali importanti intermedi per la loro sintesi;

§         le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi oppure per sintesi;

§         le sostanze anfetaminiche ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;

§       ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente riportate;

§       gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilaniminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;

§       la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;

§       ogni altra pianta i cui princìpi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale.

 

Nella tabella II sono indicate le sostanze aventi attività farmacologica e pertanto usate in terapia in quanto farmaci, che possono determinare dipendenza fisica o psichica ed essere oggetto d’abuso.

La tabella II è suddivisa in cinque sezioni (corrispondenti alle lettere A, B, C, D, E), in relazione alle caratteristiche di ciascuna sostanza e al maggiore o minore potere di indurre dipendenza (nonché al loro potenziale di abuso).

Nel dettaglio, nella sezione A della tabella II devono essere elencati:

§         i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;

§         i medicinali di cui all'allegato III-bis al Testo unico (ossia i medicinali impiegati per la c.d. “terapia del dolore”);

§         i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica;

§         i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i medicinali che li contengono.

La sezione B include:

§         i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dai medicinali di cui alla sezione A;

§         i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata d'azione;

§         le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza.

Nella sezione C sono comprese le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezione B, da sole o in associazione con altri princìpi attivi, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di dipendenza fisica o psichica;

Nella sezione D sono indicate:

§         le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, quando, per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezioni A e C, e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;

§         le composizioni medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;

§         le composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con altri princìpi attivi non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05 per cento in peso espresso come base anidra; le suddette composizioni medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi.

Nella sezione E, infine, sono inserite le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, quando, per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalità del loro uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella II, sezioni A, C o D.

 

Per quanto concerne i farmaci inclusi nell’allegato III-bis del Testo unico, si ricorda che, con la legge 8 febbraio 2001, n. 12 (Norme per agevolare l’impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore), sono state introdotte disposizioni finalizzate a garantire un più efficace trattamento del dolore nei malati terminali o nei pazienti affetti da dolore severo cronico.

La legge n. 12 del 2001 si è resa necessaria anche al fine di ridurre l’eccessiva rigidità di compilazione della ricetta, aggravata dalla previsione di sanzioni anche penali in caso di errori nella prescrizione dei farmaci che possono essere utilizzati a tale scopo (Buprenorfina, Codeina, Diidrocodeina, Fentanyl, Idrocodone, Idromorfone, Metadone, Morfina, Ossicodone, Ossimorfone).

I farmaci in questione costituiscono l’allegato III-bis del Testo unico in materia di stupefacenti e sono elencati nella tabella II, sezione A, e contrassegnati da un doppio asterisco (**).

Tali farmaci attualmente sono prescritti con ricettario in triplice copia autocopiante, che deve essere ritirato dai medici e dai veterinari o da un loro delegato presso le ASL.

Le novità introdotte dalla legge n. 12 del 2001 hanno altresì riguardato: l’abolizione della disposizione che obbligava il medico a dover compilare la ricetta scrivendo per esteso, oltre al nome del medicinale, anche la dose, il modo, il tempo di somministrazione e la quantità di confezioni; l’eliminazione dell’obbligo di indicare l’indirizzo di residenza del paziente sulla ricetta; l’eliminazione dell’obbligo di conservare per sei mesi la copia della prescrizione, da parte del medico e del veterinario.

La modalità di compilazione di una ricetta con la quale si prescrive morfina o un analgesico oppiaceo è stata uniformata a quella di una prescrizione di un comune medicinale non sottoposto alla normativa degli stupefacenti.

Inoltre, con un’unica ricetta il medico può prescrivere ed il farmacista può dispensare un numero di confezioni di medicinale necessario a coprire un ciclo di terapia di trenta giorni in regime di fornitura a carico del Servizio sanitario nazionale.

Con riferimento all’utilizzo dei farmaci analgesici oppiacei, il D.M. 18 aprile 2007 ha apportato ulteriori novità:

Ø       è stato confermato che gli analgesici oppiacei possono essere prescritti per il trattamento del dolore severo indipendentemente dalla sua natura (dolore conseguente a tumori, a traumi, a fratture, ad interventi chirurgici, a coliche, ecc.).

Ø       è stata resa possibile la prescrizione dei medicinali contenenti analgesici oppiacei in associazione con altri principi attivi non stupefacenti con la ricetta da rinnovarsi volta per volta o con la normale ricetta del SSN, anche quando impiegati nel trattamento del dolore conseguente a tumori.

Ø       è stata fornita ai farmacisti la giusta indicazione sulla tipologia di ricetta necessaria alla preparazione dei medicinali galenici a base di analgesici oppiacei.

 

Il nuovo articolo 14 elenca i criteri in base ai quali le sostanze stupefacenti o psicotrope soggette al controllo del Ministero della salute sono suddivise nelle sei tabelle previste dal citato articolo 13 (comma 1). Il testo riformulato ripristina la classificazione delle sostanze antecedente al decreto-legge n. 272 del 2005, come modificato dalla relativa legge di conversione.

Nella nuova tabella I sono indicate tutte le sostanze già incluse nella attuale tabella I, con l’esclusione della cannabis indica e dei prodotti da essa ottenuti.

Nella tabella II sono indicati la cannabis indica e i relativi derivati, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione dei tetraidrocannabinoli e i loro analoghi.

Nella tabella III sono inclusi i barbiturici nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad esse assimilabili (che sono attualmente inclusi nella tabella II, sezione A). Sono pertanto esclusi: i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico, i barbiturici a breve durata impiegati quali anestetici generali, purché non comportino i succitati pericoli di dipendenza, e le preparazioni contenenti le suddette sostanze (i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata d'azione sono attualmente inclusi nella tabella II, sezione B).

Nella tabella IV sono comprese le sostanze di corrente impiego terapeutico, per le quali è stato accertato un concreto pericolo di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minore di quello prodotto dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III, nonché le preparazioni contenenti le sostanze suddette (attualmente tali sostanze sono parzialmente riconducibili a quelle riportate nella tabella II, sezione B).

Nella tabella V sono elencate le preparazioni che, pur contenendo alcune delle sostanze di cui alle tabelle precedenti, non determinano rischi di abuso (per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità d’uso) e che pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione.

Nella tabella VI sono compresi, infine, i prodotti d'azione ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante che possono dare luogo al pericolo di abuso e alla possibilità di farmacodipendenza.

Il nuovo comma 2 conferma (in analogia a quanto previsto dal testo vigente) che le tabelle devono comprendere gli isomeri, gli esteri, gli eteri ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze e ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.

Analogamente, il comma 3 precisa che le sostanze incluse nelle tabelle devono essere indicate con la denominazione comune internazionale e il nome chimico, se esistenti, e con la denominazione comune ed usuale italiana o con quella propria del prodotto farmaceutico oggetto di commercio (il testo vigente fa riferimento all’acronimo, se esistente).

Viene soppresso l’attuale comma 4, ove si stabilisce che le sostanze e le piante di cui alla tabella I sono soggette alla disciplina del Testo unico anche quando si presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela.

 

Con l’articolo 3 viene riformulato l’articolo 26 del Testo unico, riguardante le coltivazioni e le produzioni vietate.

Ai sensi della disciplina vigente, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nella tabella I (comma 1).

Il comma 2 prevede, altresì, che il Ministro della salute può autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle predette piante per scopi scientifici, sperimentali o didattici.

Il nuovo testo dell’articolo 26 vieta specificamente la coltivazione di piante di coca di qualsiasi specie, di piante di canapa indiana, di funghi allucinogeni e delle specie di papavero (papaver somniferum) da cui si ricava oppio grezzo.

Un ulteriore novità riguarda la previsione della possibilità di inserire in apposite sezioni delle nuove tabelle I, II e III altre piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti e psicotrope la cui coltivazione è vietata nel territorio dello Stato.

Resta confermato, infine, che il Ministro della salute può comunque autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici alla coltivazione delle piante sopra indicate per finalità scientifiche, sperimentali o didattiche.

 

L’articolo 4 ridefinisce il contenuto dall’articolo 35 del Testo unico in materia di controllo sulle materie prime.

Ai sensi della disciplina vigente, il Ministero della salute esercita il controllo sulle quantità di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantità di sostanze stupefacenti comprese nelle tabelle I e II, sezioni A e B, in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione (comma 1).

Il Ministro della salute è legittimato a limitare o vietare, in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di singole sostanze stupefacenti o psicotrope (comma 2).

Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare saltuarie ed improvvise azioni di verifica sia di propria iniziativa che su richiesta del Ministero della salute (comma 3).

La novella, nel confermare le disposizioni vigenti, precisa, tuttavia, che le attività di controllo del Ministero della salute si esercitano in relazione alle materie prime e alle sostanze stupefacenti comprese nelle tabelle I, II, III, IV e VI (escluse cioè le preparazioni che non determinano rischi di abuso di cui alla tabella V).

 

L’articolo 5 interviene sull’articolo 38 del Testo unico, riguardante la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

 

Ai sensi delle disposizioni vigenti, la vendita o la cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle I e II deve essere fatta alle persone autorizzate in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario “buoni acquisto” conforme al modello predisposto dal Ministero della salute. La richiesta scritta non è necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere per quanto attiene ai medicinali compresi nella tabella II, sezioni D ed E, acquistati presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso (comma 1).

Le farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono utilizzare il suddetto bollettario anche per richiedere, a titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza terapeutica (comma 1-bis).

In caso di perdita, anche parziale, del bollettario deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta all'autorità di pubblica sicurezza.  Chiunque viola tale obbligo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da duecentomila a quattro milioni di lire (comma 2).

I produttori di medicinali contenenti sostanze stupefacenti sono autorizzati a spedire ai medici chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialità (comma 3).

In ogni caso, è vietata la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e III di cui all'articolo 14 (comma 4).

Il comma 5 conferma dunque una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 516 euro per la violazione di quanto disposto dal comma precedente; il comma 6 dispone che l'invio delle specialità medicinali di cui al comma 4 sia subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario, che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilità; il comma 7 prevede una multa da 2.582 a 15.494 euro per la cessione di buoni acquisto.

 

Le modifiche proposte intervengono essenzialmente sul comma 1 dell’articolo 38, precisando che le sostanze indicate nelle nuove tabelle I, II, III, IV e V (con esclusione quindi dei prodotti ansiolitici, antidepressivi e stimolanti che possono dare luogo ad abusi o a farmacodipendenza di cui alla tabella VI) sono cedute o vendute, a qualsiasi titolo, alle persone autorizzate a norma del Testo unico nonché ai titolari o direttori di farmacie aperte al pubblico od ospedaliere, utilizzandol’apposito bollettario.

Inoltre, la richiesta scritta non è necessaria per la vendita o cessione a farmacie di preparazioni comprese nella tabella V (nel testo attuale si fa riferimento alla tabella II, sezioni D ed E) da parte di imprese autorizzate alla distribuzione all’ingrosso.

Viene altresì soppressa la disposizione di cui al comma 1-bis, ove si prevede che le farmacie possano utilizzare il bollettario anche per richiedere, a titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, ad altre farmacie, qualora si configuri una urgenza terapeutica.

I commi 5, 6 e 7 del citato articolo 38, nella formulazione prevista dalla proposta di legge in commento, sono identici a quelli attualmente in vigore.

 

L’articolo 6 riscrive l’articolo 40 del Testo unico, riguardante le confezioni per la vendita delle sostanze.

Il testo vigente del citato articolo 40 prescrive che il Ministero della salute, nel rispetto delle normative comunitarie, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere messe in commercio ed individua, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 14, la sezione della tabella II in cui collocare il medicinale stesso (comma 1).

Nel foglio illustrativo che accompagna la confezione vanno riportate la composizione, le indicazioni terapeutiche, la posologia ed eventuali controindicazioni (comma 2).

Il nuovo testo, nel confermare sostanzialmente la disciplina vigente, non reca più il riferimento alla tabella II (in considerazione della riformulazione dell’articolo 14 del Testo unico) e prevede, altresì, che il Ministro della salute individui le confezioni che possono essere messe in commercio, previo parere dell’Istituto superiore di sanità.

 

L’articolo 7 riformula l’articolo 42 del Testo unico[20], concernente l’acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di medici chirurghi.

Ai sensi delle disposizioni vigenti i medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di strutture sanitarie prive dell'unità operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche, si determini la necessità di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali. Disposizioni specifiche disciplinano le modalità di conservazione della documentazione prodotta per l’acquisto delle sostanze in oggetto (comma 1).

L'acquisto dei predetti medicinali in misura eccedente quelle occorrenti per le normali necessità è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 500 euro.

I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto devono tenere un registro di carico e scarico dei medicinali acquistati, nel quale specificano l'impiego dei medicinali stessi (comma 3). Il registro è firmato e vidimato in ciascuna pagina dall’autorità sanitaria locale (comma 4).

La principale novità introdotta dal progetto di legge in esame riguarda l’autorizzazione dei direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura, sprovvisti di servizio di farmacia interna, e dei titolari di gabinetto per l’esercizio delle professioni sanitarie ad acquistare dalle farmacie preparazioni comprese nelle tabelle I, II, III e IV (con esclusione, cioè, delle preparazioni che non determinano rischi di abuso di cui alla tabella V e dei prodotti ansiolitici, antidepressivi e stimolanti che possono dare luogo ad abusi o a farmacodipendenza di cui alla tabella VI), nella quantità occorrente per le normali necessità.

Restano ferme, pertanto, le altre previsioni concernenti le modalità di conservazione delle richieste per l’acquisto delle suddette preparazioni (comma1, secondo e terzo periodo), le sanzioni per acquisti eccedenti le normali necessità, di cui sono aggiornati gli importi (comma 2) e gli adempimenti dei direttori sanitari e dei titolari di gabinetto relativi al registro di carico e scarico (commi 3 e 4).

 

L’articolo 8 riscrive l’articolo 43 del Testo unico disciplinante gli obblighi dei medici chirurghi e dei veterinari.

Il nuovo testo dell’articolo 43 prevede che i medici chirurghi ed i medici veterinari, che prescrivono preparazioni di cui alle tabelle I, II e III, devono riportare chiaramente nelle ricette, scritte con mezzo indelebile, i dati identificativi dell'ammalato ovvero del proprietario dell'animale ammalato, la dose prescritta, le modalità di somministrazione, la data e la firma, analogamente a quanto attualmente richiesto (comma 1).

Innovando la normativa vigente, il comma 2 prevede che le ricette per le prescrizioni delle suddette preparazioni devono essere staccate da un ricettario a madre-figlia e di tipo unico, predisposto dal Ministero della salute e distribuito dagli ordini professionali che, all'atto della consegna, si assicurano che ciascuna ricetta sia firmata dal sanitario, il quale è tenuto a ripetere la propria firma all'atto della consegna al richiedente.

Va ricordato che, ai sensi del vigente comma 4, le ricette per i medicinali compresi nella tabella II, sezione A, sono compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale. Una copia della ricetta è inoltre conservata dall'assistito o dal proprietario dell'animale ammalato.

Il comma 3 introduce, inoltre, una specifica procedura per le prescrizioni dei farmaci di cui all'allegato III-bis[21]. In tali casi, le ricette devono essere emesse in duplice copia a ricalco per i farmaci non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i farmaci forniti dal Servizio sanitario nazionale, su modello predisposto dal Ministero della salute, completato con il timbro personale del medico.

Innovando la disciplina di cui all’attuale comma 2 (il quale stabilisce che la prescrizione dei medicinali indicati nella tabella II, sezione A, può comprendere un solo medicinale per una cura di durata non superiore a trenta giorni), il nuovo testo dispone che ciascuna prescrizione sia limitata a una sola preparazione o ad un dosaggio per cura di durata non superiore a otto giorni, ridotta a giorni tre per le prescrizioni ad uso veterinario. La ricetta deve contenere, inoltre, l'indicazione del domicilio e del numero telefonico del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata (comma 4).

La prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis può comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura di durata non superiore a trenta giorni. Anche in questo caso, la ricetta deve contenere l'indicazione del domicilio e del numero di telefono del medico o del veterinario da cui è rilasciata (comma 5). Tale previsione conferma quanto previsto dal testo vigente del citato comma 2 dell’articolo 43, in base al quale, in caso di prescrizione dei medicinali di cui all'allegato III-bis, la ricetta può comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni.

Le nuove norme prevedono, altresì, che il Ministro della salute, con decreto, definisca la forma e il contenuto di appositi ricettari per i farmaci di cui all'allegato III-bis(la disciplina vigente prevede per tale tipologia di prescrizioni l’utilizzo dello stesso ricettario impiegato per le sostanze di cui alla tabella II, sezione A). L'elenco dei farmaci di cui all’allegato III-bis può essere modificato sempre con decreto del Ministro della salute emanato, previo parere dell'Istituto superiore di sanità e del Consiglio superiore di sanità, ai fini dell'inserimento di nuovi farmaci contenenti le sostanze di cui alle tabelle I, II e III, dotati di una comprovata azione narcotico-analgesica (comma 6).

I medici chirurghi e i medici veterinari si approvvigionano dei farmaci di cui all'allegato III-bis, attraverso autoricettazione, e, sempre ricorrendo all’autoricettazione, si approvvigionano, detengono e trasportano le quantità di sostanze di cui alle tabelle I, II e III necessarie all’uso professionale urgente. Copia dell'autoricettazione è conservata per due anni a cura del medico, che tiene un apposito registro. In proposito, la normativa vigente precisa che tale registro deve essere conservato per una durata di due anni a far data dall’ultima registrazione (comma 7).

Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle ASL è autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa le quantità terapeutiche dei farmaci di cui all'allegato III-bis, accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare (comma 8). Tale previsione corrisponde a quanto attualmente previsto dal vigente comma 7 dell’articolo 43, con la sola differenza che la nuova disciplina consente la consegna a domicilio di farmaci inclusi nell’allegato III-bis anche per il trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.

Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista, sono autorizzati a trasportare le quantità terapeutiche dei farmaci di cui all'allegato III-bis, accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa (comma 9). Anche quest’ultima disposizione ripropone quanto già previsto dal vigente comma 8 dell’articolo 43, senza escludere tuttavia il trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.

Si segnala, infine, che, ai sensi della disciplina vigente, la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione E, richiede la ricetta medica, mentre per i medicinali di cui alla tabella II, sezioni B, C e D, è necessaria la ricetta da rinnovarsi volta per volta.

 

L’articolo 9 riscrive l’articolo 45 del Testo unico che, nella nuova formulazione, disciplina gli obblighi del farmacista (l’attuale rubrica fa riferimento alla dispensazione dei farmaci).

Il nuovo articolo 45 disciplina la vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle I, II e III (ossiadelle sostanze già incluse nella attuale tabella I, della cannabis indica e dei relativi derivati, dei barbiturici e delle sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili), mentre il testo vigente concerne esclusivamente la dispensazione dei farmaci di cui alla tabella II.

La vendita, in analogia a quanto attualmente previsto, deve essere effettuata dal farmacista con l'obbligo di accertarsi dell'identità dell'acquirente e di prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta (comma 1).

I predetti farmaci sono venduti soltanto su presentazione di prescrizione medica, utilizzando le apposite ricette di cui all’articolo 43 (come riformulato dal provvedimento in esame), nella quantità e nella forma prescritte (comma 2).

Il farmacista si accerta che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite dalla legge, annota sulla ricetta la data di spedizione e conserva la ricetta stessa, tenendone conto ai fini del discarico sul registro di entrata e di uscita di cui all’articolo 62 (comma 3). Non è più prescritto che sulla ricetta sia apposto il timbro della farmacia, come indicato dalla disciplina vigente.

Analogamente a quanto stabilito dall’attuale comma 8, il comma 4 del nuovo articolo precisa che, decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione medica non può essere più spedita.

Il comma 5 ridefinisce le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni in esame, comminando il pagamento della somma da 103 a 516 euro (le sanzioni attuali oscillano da un minimo di 100 a un massimo di 600 euro).

Nel riprodurre quanto previsto al comma 10 del testo originario, il comma 6 demanda, infine, al Ministro della salute l’adozione di un decreto finalizzato a definire la forma e il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento delle sostanze stupefacenti e psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e singoli reparti.

 

Con l’articolo 10 sono apportate modifiche all’articolo 60 del Testo unico[22], riguardante la disciplina relativa al registro di entrata e di uscita per l’acquisto o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Le nuove disposizioni riproducono sostanzialmente le procedure e gli obblighi relativi alle operazioni di registrazione previste dalla disciplina vigente, tenendo conto tuttavia della riclassificazione delle sostanze operata dal nuovo articolo 14.

Di seguito si evidenziano le principali novità introdotte in materia.

In particolare, pur rimanendo fermo l’obbligo di tenere un registro speciale per l’acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze stupefacenti o psicotrope, il comma 1 prescrive che le relative annotazioni siano effettuate con riferimento alle sostanze incluse nelle tabelle I, II, III, IV e V (anziché a quelle comprese nelle tabelle previste dal testo vigente dell’articolo 14).

L’attuale comma 2 dell’articolo 60 prescrive, poi, una specifica disciplina per le farmacie, tenute a riportare sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, di cui non vi è traccia nel nuovo testo del medesimo articolo 60. La disciplina vigente prevede, altresì, che il registro di cui sopra è conservato da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni dal giorno dell'ultima registrazione (termine ridotto a cinque anni per le officine autorizzate all'impiego e per le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso).

Il comma 2 del nuovo testo precisa, inoltre, che il registro deve essere approvato con decreto del Ministro della salute, innovando la disciplina vigente la quale richiede la mera conformità del registro ad un modello ministeriale.

Il comma 3 reca modifiche anche alla tenuta del registro di carico e scarico dei medicinali, di cui devono essere dotate le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali. Nel registro vanno ora annotate le operazioni relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV (ossiale sostanze già incluse nella attuale tabella I, la cannabis indica e i relativi derivati, i barbiturici e le sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili e le sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali è stato accertato un rischio di dipendenza inferiore alle sostanze precedentemente elencate), mentre il testo vigente fa riferimento alle sostanze di cui alla tabella II, sezioni A, B, C.

Analogamente, sono confermati gli obblighi del dirigente medico preposto all'unità operativa relativamente alla verifica dell’effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale delle sostanze: il nuovo testo fa tuttavia riferimento alle sostanze contenute nelle tabelle I, II, III e IV, anziché a quelle di cui alla tabella II, sezioni A, B, C.

Viene soppressa la possibilità di effettuare le registrazioni su supporto informatico in via alternativa alla tenuta dei menzionati registri (attuale comma 5 dell’articolo 60).

 

L’articolo 11 interviene sull’articolo 61 del Testo unico concernente il registro di entrata e di uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Sono sostanzialmente riprodotti gli obblighi e le procedure di registrazione che devono essere rispettati dai predetti enti ai sensi della normativa vigente. Quest’ultima prescrive che tutte le operazioni di entrata e di uscita o di passaggio di lavorazione siano registrate con le indicazioni che consentono il collegamento con i dati contenuti nel registro di lavorazione.

Tali adempimenti sono ora riferiti alle sostanze comprese nelle tabelle I, II, III IV e V (sono esclusi i prodotti d'azione ansiolitica, antidepressiva o psicostimolanteche possono dare luogo al pericolo di abuso e di farmacodipendenza) del nuovo articolo 14, mentre la disciplina vigente fa riferimento alle sostanze indicate in entrambe le tabelle di cui al testo attuale del medesimo articolo 14.

 

Analogo procedimento è stato sostanzialmente seguito con l’articolo 12[23], che sostituisce l’articolo 62 del Testo unico,riguardante il registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie.

In particolare, il nuovo testo specifica che devono essere chiusi al 31 dicembre di ogni anno:

Ø      il registro di entrata e di uscita tenuto dagli enti o dalle imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabelle I, II, III, IV, e V (la normativa vigente fa riferimento alle sostanze di cui alle attuali tabelle I e II);

Ø      il registro delle farmacie per quanto concerne le prime quattro tabelle di cui all’articolo 14 del Testo unico (la normativa vigente fa riferimento alla tabella II, sezioni A e C.

 

L’articolo 13 sostituisce l’articolo 63 del Testo unico, relativo al registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il nuovo testo, nel confermare gli obblighi e le procedure previste dal testo vigente per la tenuta del registro di lavorazione[24] degli enti o delle imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, riferisce tali adempimenti alle sostanze di cui alla tabelle I, II, III, IV, e V (la normativa vigente fa riferimento alle sostanze di cui alle attuali tabelle I e II).

 

Con l’articolo 14 si interviene sull’articolo 65 del Testo unico, concernente gli obblighi di trasmissione dei dati da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il nuovo testo prevede che tali enti ed imprese devono trasmettere specifici dati relativi alle sostanze di cui alle tabelle I, II, III, IV e V (attualmente si fa riferimento alle sostanze contenute nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14) al Ministero della salute, alla Direzione centrale per i servizi antidroga[25] e alla competente unità sanitaria locale, non oltre il 15 gennaio di ciascun anno (attualmente non oltre il 31 gennaio di ciascun anno).

Resta confermato che tali dati attengono ai risultati di chiusura del registro di carico e scarico, alla quantità e la qualità delle materie utilizzate per la produzione di specialità medicinali e di prodotti galenici preparati nel corso dell'anno, alla quantità e alla qualità dei prodotti e delle specialità medicinali venduti e delle giacenze esistenti al 31 dicembre.

 

L’articolo 15 interviene sull’articolo 66 del Testo unico, riguardante la trasmissione di notizie e di dati trimestrali.

Il vigente articolo 66 individua due distinte categorie di soggetti tenuti alla trasmissione di dati (comma 1).

La prima categoria è costituita dagli enti e dalle imprese autorizzati che abbiano effettuato importazioni o esportazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope nonché di medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, i quali trasmettono al Ministero della salute, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre, i dati relativi ai permessi di importazione o di esportazione utilizzati nel corso del trimestre precedente.

La seconda tipologia di soggetti obbligati riguarda tutti gli enti ed imprese autorizzati alla fabbricazione, i quali trasmettono un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute e di quelle utilizzate per la lavorazione degli stupefacenti o sostanze psicotrope nonché dei medicinali ricavati, e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, nonché per le foglie e pasta di coca è indicato il titolo in princìpi attivi ad azione stupefacente.

Il Ministero della salute può richiedere agli enti o alle imprese autorizzati alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, notizie e dati che devono essere forniti entro il termine stabilito (comma 2).

Disposizioni specifiche introducono sanzioni pecuniarie in caso di inosservanza degli obblighi sopradescritti (comma 3).

La novella, da un lato, non prevede più la trasmissione di dati relativi ai permessi di importazione ed esportazione; dall’altro, mantiene l’obbligo di trasmissione del rapporto sulle materie prime utilizzate e dei prodotti ricavati e venduti compresi nelle tabelle I, II, III, IV e V per gli enti e le imprese autorizzate alla fabbricazione, fissando un termine più ampio di 30 giorni rispetto (attualmente 15).

Restano confermate le altre previsioni del testo vigente, incluse le sanzioni amministrative (aggiornate in euro) per eventuali inadempienze.

 

Gli articoli da 16 a 26 della proposta di legge intervengono sul Titolo VIII, Capo I, del Testo unico, dedicato a disposizioni penali e sanzioni amministrative.

 

Nello specifico, l’articolo 16 della proposta di legge sostituisce l’articolo 72 del Testo unico, relativo alle attività illecite.

 

Il comma 1 dell’articolo 72 delTesto unico originariamente vietava l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope, così come vietava qualunque impiego di tali sostanze che non fosse autorizzato secondo le norme del Testo unico. A seguito però del referendum del 1993 tale disposizione è stata abrogata. Il comma 2, unico attualmente in vigore, consente l’uso di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope purché siano debitamente prescritti e rispondano ad esigenze di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto.

 

La proposta di legge introduce una nuova formulazione dell’articolo 72, in forza della quale l’uso, o la detenzione al solo fine dell’uso, di sostanze stupefacenti o psicotrope inserite nelle tabelle di cui all’articolo 13 del Testo unico (nella formulazione proposta dall’articolo 1 della proposta di legge) non costituisce né illecito penale né illecito amministrativo (comma 1). Conseguentemente, la rubrica dell’articolo 72 ora riguarda “attività lecite”. La proposta di legge conferma, poi, l’attuale formulazione del comma 2, relativo all’uso terapeutico.

 

L’articolo 17 della proposta di legge sostituisce l’articolo 73 del Testo unico (per il cui contenuto, v. ante: quadro normativo), relativo a produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, e aggiunge tre ulteriori articoli (da 73-bis a 73-quater)

Il nuovo articolo 73 del Testo unico è rubricato dall’articolo in commento “vendita di sostanze stupefacenti”.

Analiticamente, sono previste le seguenti fattispecie penali:

 

fattispecie

sanzione

Chiunque, senza autorizzazione, detiene sostanze indicate nelle tabelle I e III dell’art. 14, al fine di cederle a terzi e di ricavarne un  profitto (comma 1)

reclusione da 1 a 6 anni e multa da 2.500 a 25.000 euro

Chiunque, pur munito di autorizzazione, cede illecitamente sostanze indicate nelle tabelle I e III dell’art. 14, al fine di trarne profitto (comma 2)

 

 

 

reclusione da 1 a 6 anni e multa da 5.000 a 50.000 euro

Chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle per le quali ha un’autorizzazione, al fine di cederle a terzi e di trarne profitto (comma 3)

In merito si osserva che il comma 3 del nuovo articolo 73 afferma che “le pene di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì[…]”. Al riguardo, si evidenzia che i citati commi prevedono sanzioni pecuniarie diverse, pertanto tale rinvio potrebbe creare dubbi interpretativi. A questo proposito, considerato che la disposizione di cui al comma 3 fa riferimento ad un’autorizzazione che viene sostanzialmente disattesa, sembrerebbe più pertinente il richiamo alla sanzione stabilita dal comma 2 .

Chiunque, senza autorizzazione, detiene sostanze indicate nelle tabelle II e IV dell’art. 14, al fine di cederle a terzi e di ricavarne un profitto; chiunque, pur munito di autorizzazione, cede illecitamente sostanze indicate nelle tabelle II e IV dell’art. 14, al fine di trarne profitto; chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle II e IV dell’art. 14 e diverse da quelle per le quali ha un’autorizzazione (comma 4)

 

 

 

reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da 1.000 a 10.000 euro

Quando i fatti previsti dall’art. 73 sono di lieve entità (per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze) e riguardano sostanze indicate nelle tabelle I e III dell’art. 14 (comma 5)

 

 

reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 1.000 a 10.000 euro

(v. anche infra, artt. 73-bis e 73-ter)

 

Tossicodipendente che, senza autorizzazione, detiene sostanze indicate nelle tabelle I e III dell’art. 14, al fine di cederle a terzi e di ricavarne un  profitto (comma 6)

Quando i fatti previsti dall’art. 73 sono di lieve entità (per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze) e riguardano sostanze indicate nelle tabelle II e IV dell’art. 14 (comma 5)

 

 

 

 

reclusione da 3 mesi a un anno e multa da 500 a 2.500 euro

(v. anche infra, artt. 73-bis e 73-ter)

 

Tossicodipendente che, senza autorizzazione, detiene sostanze indicate nelle tabelle II e IV dell’art. 14, al fine di cederle a terzi e di ricavarne un profitto; tossicodipendente che, pur munito di autorizzazione, cede illecitamente sostanze indicate nelle tabelle II e IV dell’art. 14, al fine di trarne profitto; tossicodipendente che coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle II e IV dell’art. 14 e diverse da quelle per le quali ha un’autorizzazione (comma 6)

Tossicodipendente che, senza autorizzazione, detiene sostanze indicate nelle tabelle I e III dell’art. 14, al fine di cederle a terzi e di ricavarne un  profitto, ma la fattispecie è considerata di lieve entità, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze (comma 7)

 

 

 

 

sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (laddove si ritenga che lo svolgimento del processo e l’esecuzione delle pene previste possa pregiudicare la riabilitazione del tossicodipendente)

Tossicodipendente che, senza autorizzazione, detiene sostanze indicate nelle tabelle II e IV dell’art. 14, al fine di cederle a terzi e di ricavarne un profitto; tossicodipendente che, pur munito di autorizzazione, cede illecitamente sostanze indicate nelle tabelle II e IV dell’art. 14, al fine di trarne profitto; tossicodipendente che coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle II e IV dell’art. 14 e diverse da quelle per le quali ha un’autorizzazione, ma in ogni caso la fattispecie è considerata di lieve entità, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze (comma 7)

 

Il comma 8 del nuovo articolo 73 prevede inoltre una attenuante (pene diminuite dalla metà a due terzi) per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori. Tale attenuante opera anche rispetto al reato di traffico di sostanze stupefacenti (v. infra).

 

Il comma 2 dell’articolo 17, inserisce tre nuovi articoli nel Testo unico. In particolare, con l’articolo 73-bis viene sanzionato il traffico di sostanze stupefacenti.

 

fattispecie

sanzione

Quando i fatti previsti dall’art. 73 sono di particolare gravità (per i mezzi, per le modalità e per le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze) e riguardano sostanze indicate nelle tabelle I e III dell’art. 14

reclusione da 2 a 8 anni e multa da 25.800 euro a 258.200

Quando i fatti previsti dall’art. 73 sono di particolare gravità (per i mezzi, per le modalità e per le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze) e riguardano sostanze indicate nelle tabelle II e IV dell’art. 14

reclusione da 1 a 4 anni e multa da 5.160 euro a 51.600 euro

 

L’articolo 73-ter prevede invece la sospensione del processo e la messa alla prova dell’imputato tossicodipendente nelle ipotesi disciplinate dal comma 6 dell’articolo precedente. In particolare, se il tossicodipendente sta svolgendo o dichiara di voler svolgere un programma di recupero, il giudice può, sentite le parti, sospendere il procedimento per sei mesi o un anno (termine prorogabile) e attendere gli esiti del programma riabilitativo. Con l’ordinanza che dispone la sospensione, il giudice (comma 1):

-       affida il tossicodipendente agli uffici per l’esecuzione penale esterna competenti;

-       individua il programma di recupero in base alle indicazioni di tali uffici;

-       detta le prescrizioni relative alla riabilitazione del tossicodipendente.

L’ordinanza è ricorribile in Cassazione ma il ricorso non ne sospende l’esecuzione (comma 2); gli uffici devono aggiornare periodicamente il giudice sull’andamento della prova (comma 3) affinché la sospensione possa essere revocata in caso di gravi trasgressioni della riabilitazione (comma 4). Trascorso il periodo di sospensione il giudice fissa una nuova udienza e:

-       dichiara con sentenza estinto il reato se ritiene che la prova abbia dato esito positivo;

-       riprende il corso del procedimento, se ritiene che la prova abbia dato esito negativo (comma 5).

 

L’articolo 73-quater disciplina l’ipotesi in cui i fatti previsti dall’articolo 73 abbiano lieve entità (articolo 73, comma 5). In tali casi, soprattutto che è ritenuta responsabile una persona che risulta coinvolta solo occasionalmente nella condotta criminosa, il giudice può disporre la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, per una durata pari a quella che avrebbe avuto la pena detentiva.

Il procedimento prevede che sia il PM a trasmettere il provvedimento al magistrato di sorveglianza, che detta le prescrizioni di rito; si applicano le disposizioni dell’ordinamento penitenziario e del codice di procedura penale e al termine della misura alternativa, l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale.

 

L’articolo 18 della proposta di legge interviene sull’articolo 74 del Testo unico, relativo all’associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, che novella in più punti, prevedendo una forte diminuzione delle pene previste. Per maggior chiarezza si ritiene opportuno segnalare le modifiche proposte alla disciplina vigente con un testo a fronte.

 

 

 

 

TU 309/1990

A.C. 34

Art. 74

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

1. Quando tre o più persone si associano, allo scopo di commettere più delitti previsti dall'articolo 73, in modo stabile e continuativo, organizzando i mezzi e le persone così da costituire il soggetto principale o uno dei soggetti principali del mercato illecito degli stupefacenti in un'area territoriale rilevante, rispondono del delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a cinque anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiorea tre anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

4. Se l'associazione è armata, la pena, nei casi indicati dal comma 1, non può essere inferiore a otto anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a cinque anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito, purché la detenzione sia finalizzata alla commissione del delitto o per conseguirne, per sé o per altri, il profitto.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

5. Identico.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dai commi 5 e 6 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7. Identico.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

8. Identico.

 

Gli articoli 19 e 20 della proposta in commento abrogano gli articoli 75 e 75-bis del Testo unico (per il cui contenuto, v. ante: quadro normativo).

 

Con l’articolo 21 sono introdotte modifiche all’articolo 78 del Testo unico, in materia di quantificazione delle sostanze.

Il testo vigente del citato articolo 78 dispone che, con un decreto del Ministero della salute, emanato previo parere dell'Istituto superiore di sanità e del Comitato scientifico di coordinamento per l'azione antidroga, sono determinate le procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi finalizzate ad accertare il tipo, il grado e l'intensità dell'abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai citati articoli 75 e 75-bis (abrogati dal progetto di legge in esame), che elencano, rispettivamente, le condotte integranti illeciti amministrativi e iprovvedimenti a tutela della sicurezza pubblica.

La novella prescrive che il citato decreto del Ministro della salute, che determina le procedure diagnostiche e medico-legali (non si fa più riferimento alle procedure tossicologico-forensi) volte ad accertare l’uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, deve essere emanato previo parere del solo Istituto superiore di sanità ed essere periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore.

 

L’articolo 22 della proposta di legge sostituisce l’articolo 79 del Testo unico, relativo all’agevolazione dell’uso di sostanze stupefacenti.

Sostanzialmente, e come è evidenziato dal testo a fronte che segue, le modifiche proposte riguardano il coordinamento con quanto disposto in altre parti della proposta di legge e, in generale, un’attenuazione delle sanzioni penali. Si sottolinea, però, in particolare, la soppressione della fattispecie attualmente prevista al comma 2, relativa a colui che adibisce o consente che sia adibito all’uso di sostanze stupefacenti un immobile di cui ha la disponibilità. Tale ipotesi è depenalizzata.

 

 

 

 

TU 309/1990

A.C. 34

Art. 79

Agevolazione dell’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall'articolo 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso articolo 14.

1. Chiunque adibisce un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie finalizzato a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da 1.000 euro a 10.000 euro se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, o con la reclusione da otto mesi a tre anni e con la multa da 500 euro a 2.500 euro se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dal citato articolo 14.

2. Chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con le stesse pene previste nel comma 1.

 

3. La pena è aumentata dalla metà a due terzi se al convegno partecipa persona di età minore.

2. La pena è aumentata se al convegno partecipa persona di età minore.

4. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna importa la chiusura dell'esercizio per un periodo da due a cinque anni.

3. Identico.

5. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento motivato dall'autorità giudiziaria procedente.

4. Identico.

6. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento cautelare dal prefetto territorialmente competente o dal Ministro della sanità, quando l'esercizio è aperto o condotto in base a suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno, salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorità giudiziaria.

5. Identico.

 

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi previsti dall'articolo 113-bis.

 

L’articolo 23 novella l’articolo 80 del Testo unico degli stupefacenti, relativo alle circostanze aggravanti specifiche.

 

Attualmente, l’articolo 80 del Testo unico prevede che le pene previste per i delitti di cui all’articolo 73 siano aumentate da un terzo alla metà nei seguenti casi (comma 1):

-           le sostanze stupefacenti sono state destinate a un minorenne;

- il colpevole ha promosso o organizzato la cooperazione nel reato, ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato;

- il colpevole ha determinato a commettere il reato persone soggette alla sua autorità, direzione o vigilanza;

- il colpevole ha determinato a commettere il reato un minorenne o una persona in stato di infermità o si è comunque avvalso di loro;

- il colpevole ha indotto a commettere il reato una persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti;

- il fatto è stato commesso da persona armata o travisata;

- le sostanze stupefacenti sono state adulterate o commiste ad altre in modo che ne risultasse accentuata la potenzialità lesiva;

- l'offerta o la cessione era finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente;

- l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in prossimità di scuole, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

Ai sensi del comma 2, se il delitto riguarda quantità ingenti di stupefacenti la pena è aumentata dalla metà a due terzi; la pena è fissata in 30 anni di reclusione se a questo si aggiunge che gli stupefacenti erano adulterati o commisti ad altre sostanze in modo da accentuarne la potenzialità lesiva.

La pena è aumentata dalla metà a due terzi anche quanto il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per sé o per altri il profitto, il prezzo o l'impunità ha fatto uso di armi (comma 3).

 

L’articolo 23 della proposta di legge stabilisce che le aggravanti previste dall’art. 80 del Testo unico si applichino non solo ai delitti di cui all’articolo 73, ma anche alle fattispecie di cui all’articolo 73-bis (introdotto dall’art. 17, comma 2, della proposta di legge). Inoltre, per quanto riguarda l’aggravante del comma 1, la proposta prevede un generico “aumento di pena” (eliminando l’attuale specificazione “da un terzo alla metà”). Infine, sostituendo il comma 2 dell’art. 80, l’articolo 23 dispone che se il delitto riguarda quantità ingenti di stupefacenti la pena sia aumentata di un terzo (e non più dalla metà a due terzi); della metà (e non più 30 anni di reclusione) se a questo si aggiunge che gli stupefacenti erano adulterati o commisti ad altre sostanze in modo da accentuarne la potenzialità lesiva.

Peraltro, la proposta di legge specifica che le quantità delle sostanze si intendono ingenti quando la loro introduzione sul mercato illecito ne altera gli equilibri in atto.

 

L’articolo 24 interviene sugli articoli 83 e 85 del Testo unico.

In particolare, il comma 1 novella l’articolo 83 del Testo unico, relativo alle prescrizioni abusive.

 

Attualmente, l’articolo 83 del Testo unico prevede che le pene previste dall’art. 73, commi 1, 4 e 5 si applichino anche al medico che rilascia prescrizioni di stupefacenti per uso non terapeutico.

 

Con l’inserimento del comma 1-bis i proponenti intendono specificare che è considerato terapeutico anche l’uso di stupefacenti volto ad intervenire sulla tossicodipendenza.

 

Il comma 2 interviene sull’articolo 85 del Testo unico, relativo alle pene accessorie, aggiungendo al catalogo dei delitti ivi previsti anche le nuove fattispecie di cui all’articolo 73-bis.

 

L’articolo 85 dispone che con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 73, 74, 79 e 82, il giudice possa disporre il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a 3 anni. Le stesse pene accessorie saranno applicate laddove venga riconosciuta una sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati. Tanto il provvedimento che applica le sanzioni amministrative, quanto quello che definisce o sospende il procedimento penale, dispone comunque la confisca delle sostanze.

 

L’articolo 25 sostituisce l’articolo 84 del Testo unico,il quale, nel testo vigente,configura come illecito amministrativo la propaganda pubblicitaria, diretta o indiretta, delle sostanze o preparazioni elencate nelle tabelle di cui all’articolo 14.

Il nuovo testo, nel confermare il suddetto divieto di propaganda (da cui sono comunque escluse le opere dell’ingegno non destinate alla pubblicità che rientrino nella tutela della legge n. 633 del 1941 sul diritto d’autore), sopprime gli attuali commi 2 e 3, eliminando le sanzioni amministrative pecuniarie[26] per i trasgressori.

 

L’articolo 1 della legge 633/1941 tutela le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

 

In relazione alla formulazione dell’articolo in commento, appare opportuno prevedere espressamente la sanzione applicabile all’illecito in esame.

 

L’articolo 26 sostituisce l’articolo 86 del Testo unico, relativo alla espulsione dello straniero condannato.

 

Attualmente, l’art. 86 dispone che l’espulsione dello straniero condannato avvenga a pena espiata e che essa sia:

-        obbligatoria, in caso di condanna per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3 (comma 1);

-        eventuale, per tutti gli altri delitti previsti dal Testo unico (comma 2).

Il comma 3 aggiunge che se si tratta di uno dei delitti previsti dai commi 1, 2 e 5 dell'art. 73 e ricorre lo stato di flagranza, il prefetto – previo nulla osta dell’autorità giudiziaria procedente – può disporre l’espulsione immediata.

 

La nuova formulazione dell’art. 86 prevede che l’espulsione possa avvenire a pena espiata, in caso di condanna per uno qualsiasi dei delitti previsti dal Testo unico, laddove lo straniero sia ritenuto socialmente pericoloso (comma 1).

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 203 c.p. è socialmente pericolosa la persona, anche non imputabile o non punibile, che ha commesso un reato, quando è probabile che ne commetta altri. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle stesse circostanze che concorrono a determinare la gravità del reato (art. 133 c.p.).

 

Se il magistrato di sorveglianza revoca la misura di sicurezza che sia stata applicata allo straniero in quanto ritenuto socialmente pericoloso, ciò esclude o fa cessare gli effetti del provvedimento di espulsione (comma 2)

 

Gli articoli da 27 a 34 della proposta di legge A.C. 34 intervengono sul Titolo VIII, Capo II, del Testo unico, che contiene disposizioni processuali e di esecuzione.

 

In particolare, l’articolo 27 sostituisce l’articolo 89 del Testo unico, relativo ai provvedimenti restrittivi nei confronti di tossicodipendenti e alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici (per una ricostruzione del contenuto attuale dell’art. 89 si veda ante  quadro normativo).

Nella formulazione proposta, che ricalca sostanzialmente quella in vigore prima della riforma del 2005, il comma 1 dell’art. 89 prevede che quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che ha in corso un programma terapeutico non possa essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza ovvero salvo che si proceda per un delitto particolarmente grave (ai sensi del comma 4, uno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale). Sarà il giudice a prevedere i controlli necessari per accertare che l’imputato prosegua il programma di recupero.

Analogamente, ai sensi del comma 2, l’imputato tossicodipendente o alcooldipendente che sia sottoposto a custodia cautelare in carcere può vedersi revocare la misura se intende sottoporsi ad un programma di recupero, sempre che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza ovvero salvo che si proceda per un delitto particolarmente grave (v. comma 4). Sarà l’interessato a rivolgere apposita istanza di revoca della misura dovendo allegare una certificazione dello stato di dipendenza e la disponibilità all’accoglimento da parte di una struttura di recupero.

Riproducendo l’attuale disposizione il comma 3 precisa che la custodia cautelare può essere risposta (o ripristinata) quando il giudice accerta che l’imputato ha interrotto l'esecuzione del programma o non ha collaborato alla definizione ed esecuzione del programma.

Il comma 4 precisa infine che il riconoscimento di esigenze cautelari di particolare rilevanza deve essere espressamente motivato.

 

 

L’articolo 28 della proposta di legge sostituisce l’articolo 90 del Testo unico, in tema di sospensione dell’esecuzione di una pena detentiva, recentemente modificato dall’art. 4-septies del decreto-legge n. 272/2005 (per una ricostruzione del contenuto attuale dell’articolo 90 si veda ante quadro normativo).

In particolare, con la nuova formulazione si sostituisce all’istituto della sospensione dell’esecuzione penale, l’affidamento in prova al servizio sociale.

Analiticamente, il comma 1 prevede che l’affidamento in prova possa essere disposto in presenza delle seguenti condizioni:

-       il condannato ha concluso positivamente un programma terapeutico e socioriabilitativo;

-       pena detentiva ancora da scontare non è superiore a 4 anni;

-       la condanna riguarda reati commessi in relazione ad uno stato di tossicodipendenza.

Se la misura alternativa alla detenzione viene concessa, il giudice può comunque prevedere che durante il periodo di affidamento il condannato presti un’attività non retribuita in favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità.

 

Coerentemente con la modifica apportata dall’articolo precedente, l’articolo 29 sostituisce l’articolo 91 del Testo unico, attualmente relativo all’istanza per la sospensione dell’esecuzione (l’articolo 91, che è stato modificato da ultimo dall’art. 4-octies del decreto legge n. 272/2005, è descritto nella parte relativa al quadro normativo), e con esso disciplina l’istanza per l’affidamento in prova al servizio sociale.

La nuova formulazione dell’articolo 91 prevede che:

-       l’affidamento in prova possa essere concesso previa istanza del condannato indirizzata al tribunale di sorveglianza (comma 1);

-       all’istanza debba essere allegata la documentazione relativa al programma di recupero svolto (struttura; modalità; completamento) (comma 2);

-       destinatario dell’istanza è il PM che, valutati i presupposti di pena per la concessione del beneficio, sospende l’esecuzione della misura (se questa non era già iniziata) ovvero ordina la scarcerazione (se la misura era già eseguita), in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza, cui trasmette gli atti (commi 3 e 4);

-       dalla presentazione dell’istanza decorrono i 45 giorni entro i quali il tribunale deve decidere (comma 3).

 

L’articolo 30 sostituisce l’articolo 92 del Testo unico relativo al procedimento che si svolge presso il tribunale di sorveglianza.

 

Attualmente, l’articolo 92 del Testo unico prevede che il tribunale di sorveglianza fissi la data della trattazione dandone avviso alle parti e che, se il condannato non compare in udienza, la richiesta sia inammissibile (comma 1); il tribunale può acquisire copia degli atti e disporre accertamenti in ordine al programma di recupero effettuato (comma 2); il procedimento si chiude con un’ordinanza della quale è data immediata comunicazione al pubblico ministero (comma 3).

 

La proposta di legge conferma l’attuale contenuto dell’articolo 92, limitandosi a prevedere che il procedimento innanzi al tribunale di sorveglianza si svolga con le modalità previste in generale dal codice di rito (art. 678 c.p.p.) per il procedimento di sorveglianza (comma 1). Il comma 2 ed il comma 3 ricalcano sostanzialmente la vigente  formulazione.

 

L’articolo 31 dell’A.C. 34 abroga l’articolo 93 del Testo unico, in tema di estinzione del reato e revoca della sospensione (per il cui contenuto, v. ante: quadro normativo).

 

L’articolo 32 della proposta di legge sostituisce l’articolo 94 del Testo unico, che disciplina l’affidamento in prova in casi particolari (per il contenuto della disposizione vigente, v. ante: quadro sanzionatorio).

Il nuovo articolo 94 – che riproduce sostanzialmente il testo dell’articolo 94 vigente prima dell’entrata in vigore della riforma del 2005 - prevede che l’affidamento in prova al servizio sociale, al di là dell’ipotesi disciplinata dall’articolo 90 (v. sopra) possa essere richiesto anche in presenza delle seguenti condizioni:

-       il condannato è tossicodipendente o alcooldipendente;

-       il condannato ha in corso o intende intraprendere un programma di recupero;

-       la pena detentiva ancora da scontare non è superiore a 4 anni.

All’istanza deve essere allegata la documentazione relativa allo stato di dipendenza ed al programma di recupero (struttura; modalità; completamento) (comma 1). In caso di detenuti stranieri o apolidi il Servizio sanitario dovrà garantire opportuna assistenza (comma 2).

Analogamente a quanto disposto dall’articolo 91, destinatario dell’istanza è il PM che, valutati i presupposti di pena per la concessione del beneficio, sospende l’esecuzione della misura (se questa non era già iniziata) ovvero ordina la scarcerazione (se la misura era già eseguita), in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza, cui trasmette gli atti. Anche in questo caso il tribunale ha a disposizione 45 giorni per decidere; il procedimento si svolge con le modalità previste in generale dal codice di rito (art. 678 c.p.p.) e si chiude con un’ordinanza della quale è data immediata comunicazione al PM (comma 3). Il tribunale di sorveglianza può acquisire copia degli atti e disporre accertamenti in ordine al programma di recupero effettuato, nonché per verificare che lo stato di dipendenza non sia strumentale all’accesso al beneficio (comma 4).

Se la misura alternativa alla detenzione viene concessa, il giudice deve comunque impartire prescrizioni relative all’esecuzione del programma di recupero (comma 5); per quanto non disposto la norma rinvia alla previsioni generali contenute nell’ordinamento penitenziario (comma 6).

 

L’articolo 33 inserisce nel Testo unico l’articolo 94-bis, relativo ad un programma di reintegrazione sociale.

La disposizione si applica ai condannati tossicodipendenti che abbiano ancora da scontare una pena superiore ai 4 anni e che quindi non possono beneficiare dell’affidamento in prova in casi particolari di cui all’art. 94.

In questo caso, i condannati possono accedere all’affidamento in prova, presupposto per svolgere il programma terapeutico di recupero, solo accompagnandolo ad un ulteriore programma di reintegrazione sociale che consiste nello svolgimento di attività socialmente utili e non retribuite.

All’istanza dovranno essere allegati, a pena d’inammissibilità:

-       la certificazione dello stato di tossicodipendenza;

-       la certificazione del programma di recupero

-       la disponibilità degli enti a realizzare anche il programma di reinserimento sociale.

Anche in questo caso, in presenza di detenuti stranieri o apolidi il Servizio sanitario dovrà garantire opportuna assistenza (comma 1).

Ai sensi del comma 2, le spese di attuazione del programma di reintegrazione sociale sono a carico dell’ente che lo attua.

Se la misura alternativa alla detenzione viene concessa, il tribunale di sorveglianza deve comunque impartire prescrizioni relative all’esecuzione del programma di recupero e al programma di riabilitazione (comma 3); saranno poi gli enti a riferire periodicamente al magistrato, per il tramite dell’ufficio che segue l’esecuzione penale esterna, sui progressi dei programmi (comma 4).

La misura dell’affidamento in prova può essere revocata laddove l’interessato abbandoni anche uno solo dei programmi o violi le prescrizioni impartite; per quanto non disposto si applicano le disposizioni dell’art. 94 e dell’ordinamento penitenziario (comma 6).

Quando la pena residua raggiunge i limiti previsti dall’articolo 94, l’interessato può avanzare istanza per accedere all’istituto dell’affidamento in prova in casi particolari (comma 7).

 

L’articolo 34 abroga i commi 6, 6-bis e 6-ter dell’articolo 96 del Testo unico, così come novellati dal decreto legge n. 272/2005 (per il cui contenuto, v. ante: quadro sanzionatorio).

 

L’articolo 35 sostituisce l’articolo 97 del Testo unico attualmente dedicato alle attività sotto copertura (per il cui contenuto, v. ante: quadro normativo), ripristinando la formulazione anteriore al decreto legge n. 272 del 2005.

La nuova formulazione dell’articolo 97 prevede una causa di giustificazione per gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga che, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dal Testo unico, nell’ambito di indagini specificamente autorizzate, procedono all'acquisto di sostanze stupefacenti (comma 1). Laddove gli ufficiali procedano a tali attività, dovranno darne immediata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga e all'autorità giudiziaria che, se richiesta, potrà con decreto motivato, differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini (comma 2).

 

L’articolo 36 riscrive radicalmente l’articolo 113 del Testo unico, dettando una specifica disciplina per le funzioni di prevenzione, trattamento e riduzione del danno.

 

Nella formulazione vigente il articolo 113 definisce le competenze delle regioni e delle province autonome[27]in materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze. 

In particolare, alle regioni e alle province autonome è attribuito il compito di disciplinare tali attività nel rispetto delle disposizioni del Testo unico e dei seguenti principi:

q       garantire che le attività di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope siano esercitate secondo uniformi condizioni di parità dei servizi pubblici e delle strutture private autorizzate;

q       assicurare che i servizi pubblici e le strutture private che operano nel settore siano in possesso di specifici requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e funzionali;

q       assicurare che la disciplina dell'accreditamento istituzionale sia informata al principio della parità di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate dai servizi pubblici e dalle strutture private accreditate;

q       attribuire alle strutture autorizzate le seguenti funzioni:

o          analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente;

o          controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza;

o          individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto;

o          elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, nel rispetto della libertà di scelta del luogo di trattamento di ogni singolo utente;

o          progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione.

 

Il nuovo testo dell’articolo 113, nel confermare che le funzioni di prevenzione, di intervento terapeutico e di riduzione del danno sono svolte dalle regioni e dalle province autonome, precisa che tali funzioni sono esercitate secondo principi e i livelli essenziali di assistenza definiti in sede di Conferenza Stato-regioni (comma 1).

Il comma 2 afferma, altresì, che le predette funzioni sono svolte nei confronti dei consumatori problematici di sostanze stupefacenti o psicotrope e di alcol dai servizi socio-sanitari pubblici e privati accreditati attraverso l'articolazione e l'integrazione degli interventi sociali e sanitari.

 

L’articolo 37 introduce il nuovo articolo 113-bis nel Testo unico, che definisce nuove norme in materia di sperimentazione di programmi e interventi sociosanitari.

Le nuove disposizioni prevedono che i Ministeri competenti[28] promuovono la sperimentazione di programmi e interventi innovativi circa il consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope, da parte dei servizi accreditati, con particolare riguardo:

1.      alle attività rivolte ai consumatori problematici in condizioni di grave marginalità, con particolare riguardo:

§                       all’ampliamento dei servizi di bassa soglia (unità di strada, centri diurni e notturni di prima accoglienza; istituzione di locali dove è possibile fare uso di sostanze stupefacenti o psicotrope in condizioni igieniche controllate);

§      all'integrazione fra i servizi per le tossicodipendenze a differenti soglie d'accesso e tra questi ultimi e la rete complessiva dei servizi e delle prestazioni socio-sanitarie;

§      all'effettuazione di studi clinici sui trattamenti con sostanze psicotrope contenute nella tabella I.

2.      alle attività di prevenzione circa i rischi delle sostanze psicotrope di cui i consumatori non conoscono la composizione chimica e la concentrazione di princìpi attivi, al fine di realizzare un sistema di allerta rapido presso i luoghi di consumo ed un sistema di monitoraggio del mercato illegale, sfruttando la sinergia tra forze dell’ordine e la rete dei servizi per le tossicodipendenza (comma 1).

Secondo la relazione illustrativa tali iniziative sono destinate, in particolare, all’istituzione delle “drug consumption room”, ovvero locali ove è possibile fare uso di sostanze in condizioni igieniche controllate, riducendo il rischio di contagio e di overdose letale, e al “pill testing”, ovvero un sistema di allerta rapido basato sull’analisi delle sostanze presenti in strada.

Il comma 2 demanda al Ministero della salute la promozione e il sostegno della raccolta di evidenze cliniche aneddotiche e lo svolgimento di studi controllati circa le applicazioni mediche della cannabis indica.

 

L’articolo 38 dispone l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 114 del Testo unico, che definisce i compiti di assistenza degli enti locali.

Viene quindi soppressa la possibilità per i comuni e le comunità montane o loro associazioni di affidare alle aziende sanitarie locali o alle strutture private autorizzate il perseguimento degli obiettivi di prevenzione dell’emarginazione, di analisi delle cause locali di disagio familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica, nonché di reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente.

 

L’articolo 39 riformula integralmente l’articolo 116 del Testo unico, che, nel testo vigente, definisce i livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell'utente e i requisiti per l'autorizzazione delle strutture private.

 

Il testo vigente dell’articolo 116 afferma la libertà di scelta dell’utente in merito alla prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze, facendo riferimento esplicito ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione.

La norma subordina, altresì, l’esercizio dell’attività in questo settore al rilascio di una specifica autorizzazione, per la quale è richiesto il possesso di requisiti minimi, che rappresentano livelli essenziali ai sensi della medesima disposizione costituzionale.

Si sottolinea, in particolare, che le strutture interessate devono essere dotate:

Ø       di personalità giuridica o avere natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi del codice civile;

Ø       di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta, nonché di personale di comprovata esperienza nel settore;

Ø       di un'equipe multidisciplinare composta dalle figure professionali del medico con specializzato, formato o perfezionato in materia di tossicodipendenza, dello psichiatra e/o dello psicologo abilitato all'esercizio della psicoterapia e dell'infermiere professionale, qualora l'attività prescelta sia quella di diagnosi della tossicodipendenza;

Ø       di un numero adeguato di educatori, professionali e di comunità, supportato dalle figure professionali del medico, dello psicologo e dalle ulteriori figure professionali necessarie (comma 2).

Il comma 3 precisa che il diniego di autorizzazione deve essere motivato con espresso riferimento alle normative vigenti o al possesso dei suddetti requisiti minimi.

Le regioni stabiliscono le modalità di accertamento e certificazione dei citati requisiti e le cause che danno luogo alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione (comma 4).

Il Governo attua le opportune iniziative in sede internazionale per stipulare accordi finalizzati a promuovere le attività dei servizi per le tossicodipendenze istituiti da organizzazioni italiane in paesi esteri (comma 5).

L'autorizzazione è richiesta come condizione necessaria oltre che per l'ammissione all'accreditamento istituzionale, anche per lo svolgimento delle competenze elencate al citato articolo 114, per l'accesso ai contributi, per la stipula con il Ministero della giustizia delle convenzioni aventi ad oggetto l'esecuzione dell'attività per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione (comma 6).

Il comma 7 precisa che fino al rilascio delle succitate autorizzazioni sono autorizzati all'attività gli enti iscritti negli albi regionali e provinciali.

Il Ministero della giustizia si occupa della tenuta dell'elenco delle strutture private autorizzate e convenzionate, che è annualmente aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari (comma 8).

E’ inoltre prevista la facoltà delle regioni e delle province autonome di ricevere erogazioni liberali, ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico delle imposte sui redditi, da ripartire tra gli enti di cui all'articolo 115 (enti che svolgono senza fine di lucro la loro attività con finalità di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendente ovvero associazioni e altri enti con finalità di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della personalità, di formazione professionale e di orientamento al lavoro), secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee (comma 9).

 

Il nuovo testo dell’articolo 116 prevede che le regioni e le province autonome istituiscono un albo degli enti[29] che gestiscono strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti (comma 1).

L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività nel settore ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi: personalità giuridica o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361; locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta; personale sufficiente ed esperto in materia di tossicodipendenti (comma 2).

Il comma 3, innovando in parte la disciplina attuale, conferma che il diniego di autorizzazione deve essere motivato con riferimento al possesso dei suddetti requisiti minimi, oltre che agli eventuali ulteriori requisiti stabili dalla legislazione regionale.

Le regioni e le province autonome, infatti, tenuto conto delle caratteristiche di autorizzazione di ciascuno degli enti interessati, stabiliscono ulteriori requisiti specifici, le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti medesimi e le cause di cancellazione dagli albi (comma 4).

Gli enti e le associazioni iscritti ad un albo che hanno più sedi operative sono tenute a iscriverle separatamente all’albo territorialmente competente, purché siano in possesso dei requisiti strutturali e di personale precedentemente indicati. Per le sedi dislocate all’estero è competente l’albo presso il quale è stata iscritta la sede centrale o l’albo presso il quale è effettuata la prima iscrizione (comma 5).

Il comma 6, innovando parzialmente la normativa vigente, stabilisce che l’iscrizione all’albo è condizione necessaria, oltre che per la stipula di convenzioni, anche per l’impiego degli enti per l’affidamento in prova in casi particolari di cui all’articolo 94, per l’utilizzazione delle sedi quali abitazione ai sensi dell’articolo 284 del c.p.p. e dell’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (detenzione domiciliare), per l’accesso agli specifici contributi e per l’istituzione dei corsi statali sperimentali di cui all’articolo 105 del Testo unico[30].

Le regioni e le province autonome istituiscono, altresì, speciali albi degli enti e delle persone che si occupano della riabilitazione e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti (comma 7).

Il comma 8 conferma, come previsto nell’attuale testo dell’articolo 116, che le regioni e le province autonome, per le attività svolte ai sensi della descritta normativa, sono abilitate a ricevere erogazioni liberali.

Nel caso le regioni e le province autonome non istituiscano i previsti albi, gli enti di cui all'articolo 115 sono temporaneamente registrati dalle regioni e dalle province autonome, ai fini dei benefìci previsti dal Testo unico, sulla base di certificazioni notarili attestanti il possesso della personalità giuridica o della natura di associazione riconosciuta e di una autocertificazione dei requisiti minimi relativi ai locali, alle attrezzature e al personale. Gli enti in questione sono successivamente iscritti agli albi a decorrere dalla data della suddetta registrazione (comma 9).

 

Si osserva che il comma 6, lettera c), del nuovo articolo 116 fa riferimento all’accesso ai “contributi di cui agli articoli 131 e 132”. Appare opportuno verificare la correttezza del riferimento normativo (che andrebbe più correttamente inteso agli articoli 128 e 129), in quanto gli articoli 131 e 132 del Testo unico disciplinano, rispettivamente, la presentazione al Parlamento della relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze e l’istituzione ed il funzionamento della Consulta degli esperti e degli operatori sociali.

 

L’articolo 40 ridefinisce la disciplina recata dall’articolo 117 del Testo unico, che, nella formulazione vigente, regolamenta l’accreditamento istituzionale e la stipula di accordi contrattuali.

 

La disciplina recata dal vigente articolo 117 prevede che, ai fini dell’accreditamento istituzionale, le regioni e le province autonome stabiliscono requisiti ulteriori di qualificazione, strutturali, tecnologici e funzionali, per lo svolgimento da parte degli enti autorizzati di attività di prevenzione, cura, certificazione, recupero e riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope.

L'esercizio delle citate attività, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, è subordinato alla stipula di appositi accordi contrattuali, ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Ai sensi del citato articolo 8-quinquies, comma 2, le regioni e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, che indicano:

§         gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi;

§         il volume massimo di prestazioni che le strutture si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza;

§         i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilità, appropriatezza clinica e organizzativa, tempi di attesa e continuità assistenziale;

§         il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate;

§         il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi e le procedure da seguire per il controllo esterno dell’appropriatezza e della qualità della assistenza prestata e delle prestazioni rese.

 

Il nuovo testo prescrive che l’esercizio delle funzioni di prevenzione, di riabilitazione, trattamento, riduzione del danno e di reinserimento, nonché la realizzazione di ogni altra iniziativa delle regioni e degli enti locali possono essere attuati mediante apposite convenzioni da stipulare tra le aziende sanitarie locali, gli enti ed i centri di cui all'articolo 114 (si tratta di comuni, comunità montane, relativi consorzi, ovvero di centri gestiti in economia o a mezzo di loro associazioni, senza fini di lucro, riconosciute o riconoscibili) e gli enti, le cooperative di solidarietà sociale o le associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale (comma 1).

Per quanto riguarda gli enti, le cooperative e le associazioni aventi sede in territorio estero, le convenzioni devono coprire per tali sedi anche gli oneri relativi all’assistenza sanitaria. Inoltre, le medesime convenzioni devono prevedere l’obbligo di comunicare all’ente competente il numero degli assistiti e i risultati conseguiti (comma 2).

Le convenzioni devono essere conformi allo schema-tipo predisposto dal Ministro della salute ed a quello predisposto dal Ministro della giustizia ai fini di cui all'articolo 94 (comma 3).

L'attività di enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni in esecuzione delle convenzioni è svolta in collegamento con il servizio pubblico che ha indirizzato il tossicodipendente ed è sottoposta al controllo e agli indirizzi di programmazione della regione (comma 4).

 

Con l’articolo 41 riformula l’articolo 120 del Testo unico, in materia di terapia volontaria e anonimato.

 

Ai sensi del vigente articolo 120 chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze o ad una struttura privata autorizzata di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo (comma 1).

Qualora si tratti di minore di età o di incapace di intendere e di volere la richiesta di intervento può essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà o la tutela (comma 2).

Gli interessati possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle aziende sanitarie locali, con le strutture private autorizzate, nonché con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto (comma 3). Il comma 6 specifica, altresì, che coloro che hanno richiesto l’anonimato hanno diritto ad ottenere che la scheda sanitaria non riporti le generalità né altri estremi identificativi.

Il comma 4 abilita, poi, gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope ad avvalersi del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate.

Gli operatori del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 c.p.p. in materia di segreto professionale e si estendono, in quanto applicabili, le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni di cui all'articolo 103 c.p.p., riguardanti, in particolare, le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori (comma 7).

Ai sensi del comma 8, le regioni e le province autonome elaborano un modello unico regionale di scheda sanitaria da distribuire tramite l'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, ai singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali.

Il modello di scheda sanitaria prevede un sistema di codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio (comma 9).

 

Il nuovo testo dell’articolo 120 riproduce sostanzialmente le disposizioni recate dal testo vigente, sopprimendo tuttavia tutti i riferimenti alle aziende accreditate ai sensi del citato articolo 116 del Testo unico.

Inoltre, le garanzie di cui al comma 6, concernenti il segreto professionale degli operatori sanitari del servizio pubblico per le tossicodipendenze, sono estese anche nei confronti di coloro che operano presso gli enti, i centri, le associazioni o i gruppi che hanno stipulato convenzioni ai sensi dell’articolo 117.

 

L’articolo 42 sostituisce l’articolo 122 del Testo unico, concernente la definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo individualizzato per le tossicodipendenze.

 

Il testo vigente del suddetto articolo 122 prevede che il servizio pubblico per le tossicodipendenze e le strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'articolo 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni di cui all'articolo 115, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell'ambito dei programmi terapeutici che lo prevedono, possono essere adottate metodologie di disassuefazione, nonché trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati (comma 1).

Il programma viene formulato nel rispetto della dignità della persona, anche in relazione alle esigenze di lavoro e di studio e delle condizioni di vita familiare e sociale dell'interessato (comma 2).

Il programma è attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 o, in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia (comma 3).

Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture private autorizzate, la scelta può cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale in condizioni di accoglierlo (comma 4).

Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, ricevuta la segnalazione dall’autorità giudiziaria o dal Prefetto (ai sensi dell'articolo 121) o il decreto prefettizio che invita il trasgressore a sottoporsi ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo ai sensi dell'articolo 75, comma 9, definisce, entro dieci giorni dalla data di ricezione della segnalazione o del suindicato provvedimento il programma terapeutico e socio-riabilitativo (comma 5).

 

La novella riproduce sostanzialmente le disposizioni recate dal testo vigente dell’articolo 122, eliminando, tuttavia, ogni riferimento alle aziende accreditate ai sensi dell’articolo 116 del Testo unico.

Viene altresì precisato che il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell’ambito del programma terapeutico e socio-riabilitativo, può disporre terapie di disintossicazione e trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati, esclusivamente in casi di riconosciuta necessità ed urgenza.

 

L’articolo 43dispone l’abrogazione dell’articolo 122-bis del Testo unico, ai sensi del quale il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da lui delegato in materia di politiche antidroga, anche sulla base dei dati trasmessi dalle regioni, presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta dal servizio pubblico per le tossicodipendenze e dalle comunità terapeutiche, con particolare riferimento ai programmi terapeutici definiti ed effettivamente eseguiti dai tossicodipendenti e all'efficacia dei programmi medesimi.

 

L’articolo 44 della proposta di legge abroga l’articolo 123 del Testo unico in tema di verifica del trattamento in regime di sospensione di esecuzione della pena nonché di affidamento in prova in casi particolari (per il cui contenuto, v. ante: quadro normativo).

 

L’articolo 45 abroga l’articolo 125 del Testo unico, concernente gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza, ai sensi del quale le categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto ministeriale, sono sottoposte, a cura del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.

In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza, il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento di tali mansioni.

L’inosservanza delle suddette prescrizioni comporta, per il datore di lavoro, l'arresto da due a quattro mesi o un’ammenda da 5.000 a 25.000 euro.

 

L’articolo 46 apporta modifiche ai commi 7 e 11 e abroga il comma 8 dell’articolo 127 del Testo unico, concernente il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

Si ricorda, in particolare, che ai sensi del comma 7 del citato articolo 127 con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali, sono stabiliti i criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti.

Tali criteri devono rispettare alcune finalità, specificamente individuate, tra le quali si segnala la realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, compresi quelli volti alla riduzione del danno purché finalizzati al recupero psicofisico della persona (lettera a).

Il testo novellato della lettera a) del comma 7 elimina la condizione restrittiva che limita al solo recupero psicofisico della persona i progetti di riduzione del danno.

Come già ricordato, viene altresì abrogato il comma 8 del citato articolo 127. La norma abrogata stabilisce che i progetti integrati di prevenzione primaria, secondaria e terziaria ed i progetti di diffusione di servizi sociali e sanitari di primo intervento, come le unità di strada, i servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico, di cui alle lettere a) e c) del comma 7, non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nella tabella I di cui all'articolo 14 e delle sostanze non inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso dei medicinali oppioidi prescrivibili, purché i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano l'esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi.

Si aggiorna, infine, in euro (da 200 milioni di lire a 100 mila euro) lo stanziamento annuo destinato al funzionamento della Commissione istituita, ai sensi dell’articolo 127, comma 11, del Testo unico,per l'attività di supporto tecnico-scientifico al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

 

L’articolo 47 dell’A.C. 34 interviene sul comma 12 dell’articolo 47 dell’ordinamento penitenziario[31], in tema di affidamento in prova al servizio sociale che, attualmente prevede che l’esito positivo del periodo di prova estingua la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, lasciando però al tribunale di sorveglianza la facoltà di dichiarare estinta anche la pena pecuniaria, laddove l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche.

Sostituendo il comma 12, la proposta di legge dispone che l’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale estingua ogni pena (detentiva pecuniaria e accessorie) ed ogni effetto penale della condanna.

La proposta di legge A.C. 35

La proposta di legge A.C. 35 (Boato, Leoni), costituita da 5 articoli, è diretta ad introdurre norme per la legalizzazione dei derivati della cannabis indica.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, la citata proposta di legge ripropone il contenuto di identici progetti di legge presentati nella XII e nella XIII legislatura (a prima firma dell'onorevole Franco Corleone).

Nel richiamare il dibattito sul tema della legalizzazione dei derivati della cannabis indica, anche in relazione alle esperienze ed alle scelte compiute in Europa negli ultimi anni (con particolare riferimento ai programmi e alle politiche di riduzione del danno), la relazione illustrativa sottolinea l'obiettivo di separare il circuito del mercato illegale delle droghe pesanti da quello delle sostanze che sono state definite «non droghe». La proposta di legge si propone, quindi, la finalità, attraverso strategie preventive e riduttive del danno, di “prevenire e non, dunque, incentivare gli abusi nel consumo”, limitando il mercato clandestino.

 

L’articolo 1 fissa le condizioni generali attraverso le quali attuare il passaggio da un impianto di tipo proibizionistico ad un impianto di tipo legale nella distribuzione delle droghe cosiddette «leggere».

In particolare, il comma 1 statuisce che, in deroga a quanto previsto dai titoli III, IV, V e VI del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R 9 ottobre 1990, n. 309, la coltivazione a fini di commercio, l'acquisto, la produzione e la vendita di cannabis indica e di prodotti da essa derivati sono soggetti ad autorizzazione (comma 1).

La relazione illustrativa chiarisce che, in tal modo, si è previsto un “regime autorizzativo non solo della vendita, ma anche della coltivazione e del commercio, al fine di superare le perplessità che un regime di monopolio di Stato destava, sia in termini di princìpi - in ordine alle funzioni proprie dello Stato in questa delicata materia - sia con riguardo alla difficoltà pratica di mettere in opera una produzione statale di droghe «leggere»”.

 

Il titolo III (articoli da 26 a 37) del D.P.R. n. 309 del 1990 contempla disposizioni relative alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all'impiego ed al commercio all'ingrosso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, prevedendo, in particolare, il divieto di coltivare e produrre alcune tipologie di piante comprese alla tabella I dell’articolo 14, salvo specifiche autorizzazioni.

Il titolo IV (articoli da 38-49) reca disposizioni relative alla distribuzione, specificando, tra l’altro, che la vendita o la cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 deve essere fatta solo a persone autorizzate.

Il titolo V (articoli da 50 a 59) disciplina l'importazione, l'esportazione e il transito di sostanze stupefacenti o psicotrope, stabilendo, in linea generale, che tali operazioni possono essere effettuate esclusivamente dagli enti e dalle imprese autorizzati alla coltivazione delle piante, alla produzione, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché all'impiego delle predette sostanze, a fini di ricerca scientifica e di sperimentazione.

Il titolo VI (articoli da 60 a 68) concerne gli obblighi relativi alla documentazione e alla custodia, prescrivendo che ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali elencati nelle tabelle previste dall'articolo 14, è iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, è tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle stesse sostanze o medicinali.

 

Il comma 2 demanda ad un decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Commissioni parlamentari competenti e le regioni, la definizione della disciplina dei presupposti per il rilascio e per la revoca delle autorizzazioni, del loro numero e dei controlli conseguenti, delle caratteristiche dei prodotti destinati alla vendita al dettaglio, della tipologia degli esercizi autorizzati alla vendita e della loro distribuzione sul territorio, nonché dei locali pubblici in cui è consentito il consumo delle sostanze.

Il comma 3 precisa che sulle confezioni destinate alla vendita al minuto deve essere specificato che il fumo produce effetti negativi per la salute, unitamente al livello di principio attivo presente nella sostanza (cosiddetta pubblicità negativa).

In ogni caso, è vietata la vendita di cannabis indica e dei derivati ai minori di anni sedici.

 

L’articolo 2 sanziona con la reclusione da uno a quattro anni e la multa da 2.582 a 25.823 euro colui il quale regolarmente autorizzato alla vendita di cannabis indica o di prodotti da essa derivati, consente che nel proprio locale minori di anni sedici consumino le sostanze anzidette.

Analoga sanzione è prevista nel caso in cui il medesimo soggetto violi il divieto di propaganda pubblicitaria diretta o indiretta della cannabis indica e dei prodotti da essa derivati previsto dal successivo articolo 4.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame, alla sentenza di condanna per i suddetti reati consegue la revoca dell’autorizzazione rilasciata.

 

Il successivo articolo 3 richiama le previsioni sanzionatorie previste dall'articolo 73 del Testo unico del 1990 per la illecita coltivazione, acquisto, produzione, vendita e cessione di cannabis (per il contenuto dell’articolo 73, si rinvia al quadro normativo).

Una specifica ipotesi di non punibilità è prevista nel caso di uso personale di stupefacenti, ovvero nel caso di cessione a terzi (esclusi gli infrasedicenni) di “piccoli quantitativi” di cannabis per il consumo immediato.

In relazione alla disposizione in esame, con particolare riferimento al concetto di "piccoli quantitativi", al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe chiarito se la norma intenda riferirsi ai limiti Indicati con il DM sanità 11 aprile 2006.

 

L’articolo 4 introduce uno specifico illecito amministrativo consistente nella propaganda pubblicitaria, diretta o indiretta, della cannabis e dei suoi derivati.

La violazione del divieto di pubblicità comporta, per il trasgressore, la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.165 a 25.823 euro.

La norma precisa che non costituiscono propaganda le opere dell’ingegno non destinate alla pubblicità che rientrino nella tutela della legge n. 633 del 1941 sul diritto d’autore.

 

L’articolo 1 della legge 633/1941 tutela le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

 

L’articolo 5 statuisce che a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge, entro il mese di marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge, con particolare riferimento:

§         all'andamento delle vendite al minuto di prodotti derivati dalla cannabis indica nelle singole regioni, con particolare riguardo alla situazione delle aree metropolitane;

§         alle fasce di età dei consumatori;

§         al rapporto fra l'uso di cannabis indica e il consumo di alcoolici e di sostanze stupefacenti o psicotrope;

§         agli effetti sulla salute del consumo di cannabis indica e di prodotti derivati e ai risultati delle campagne informative e di prevenzione promosse ai sensi del titolo IX del Testo unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990 (che disciplina gli interventi informativi ed educativi riguardanti sia il settore scolastico che le Forze armate);

§         agli accordi conclusi dal Governo italiano con i Paesi che producono cannabis indica e all'incidenza di essi sull'economia di tali Stati;

§         all'eventuale persistenza del mercato clandestino delle sostanze disciplinate dalle norme in esame e alle relative caratteristiche.

La proposta di legge A.C. 708

La proposta di legge A.C. 708 (Cento), costituita da un articolo, abroga gli articoli da 4 a 4-vicies ter del decreto-legge n. 272 del 2005[32], recanti nuove disposizioni in materia di tossicodipendenza.

Nella relazione illustrativa si chiarisce che l’intervento normativo in esame risulta necessario in quanto “le modifiche apportate al Testo unico sulle tossicodipendenze preludono ad una criminalizzazione di massa, come risulta dall'equiparazione delle droghe leggere a quelle pesanti, dall'unificazione della disciplina sanzionatoria livellata verso l'alto e dalla previsione di un sistema di sanzioni amministrative per i tossicodipendenti”.

L’articolo 1, oltre adabrogare gli articoli da 4 a 4-vicies ter del citato decreto-legge n. 272 del 2005 (comma 1), dispone che, dall’entrata in vigore del provvedimento riacquistano efficacia le disposizioni del Testo unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, nonché degli articoli 656 e 671 del codice di procedura penale, dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dell'articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 272 del 2005.

Per quanto riguarda le modifiche apportate al citato Testo unico dal decreto-legge n. 272 del 2005, come convertito dalla legge n. 49 del 2006, si rinvia al Quadro normativo[33].

 

In relazione, poi, all'articolo 656 c.p.p. richiamato dalla proposta di legge in esame, si ricorda che tale disposizione reca norme in materia di esecuzione delle pene detentive.

 

Al riguardo, si segnala che l’articolo 4-undevicies del citato D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, èintervenuto su tale articolo novellando i commi 5, 8 e 9.

Il comma 5, il cui testo originario la proposta di legge intende ripristinare, prevedeva la possibilità per il PM di sospendere l‘esecuzione di una pena detentiva, anche residuo di pena maggiore, quando essa non fosse superiore a 3 o 4 anni. Il nuovo comma 5 dell’art. 656 estende da 4 a 6 anni tale limite di pena ampliando così l’ambito di operatività della sospensione in favore dei condannati tossicodipendenti o alcooldipendenti.

Lo stesso comma 5, prevede, poi, per quel che riguarda gli aspetti procedimentali, che sia l’ordine di esecuzione che il decreto di sospensione siano notificati al condannato e al difensore, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza al PM (che poi la trasmette al tribunale di sorveglianza), corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una misura alternativa. Tale avviso informa altresì che se non è presentata detta istanza o manchi la certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria da allegare, l'esecuzione della pena avrà corso immediato

Tale ultima parte del comma 5 è stata anch'essa novellata dall’art. 4-undevicies al fine di prevedere oltre all’ipotesi di mancanza dell’istanza quelle di inammissibilità della stessa sulla base dei nuovi dettagliati contenuti della certificazione dettati dai nuovi articoli 90 e ss. del Testo unico 309/1990.

Al riguardo, la proposta di legge in esame, ripristinando il testo normativo vigente anteriormente al decreto legge n. 272 del 2005, elimina le citate novità dal contenuto del comma 5 dell'articolo 656.

Ulteriori modifiche introdotte con il richiamato decreto legge hanno poi riguardato una nuova ipotesi di revoca immediata della sospensione dell’esecuzione da parte del PM.

Al riguardo, il nuovo comma 8 prevede la revoca della sospensione dell’esecuzione – oltre che nel caso di inammissibilità dell’istanza ex artt. 90 e ss. del Testo unico n. 309/1990 – anche nelle more della decisione del tribunale sull’istanza per mancato avvio nei termini o interruzione, da parte del tossicodipendente, del programma di recupero concordato.

Anche in questo caso, la proposta di legge in esame, ripristinando il testo normativo anteriore alla novella in esame, esclude tale ipotesi di revoca della sospensione.

Analoga considerazione riguarda l’ultima novella all’art. 656 disposta con il decreto legge n. 272 del 2005 volta ad introdurre un’eccezione al divieto assoluto di sospensione dell’esecuzione (di cui al comma 5) nei confronti dei condannati per i gravi delitti terrorismo e criminalità organizzata di cui all'articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario. Si è, infatti, previsto che la sospensione potrà, disporsi quando tali soggetti si trovino ano agli arresti domiciliari ex art. 89 del Testo unico 309/1990: si dovrà necessariamente trattare, quindi, di tossicodipendenti o alcooldipendenti con in corso un programma terapeutico di recupero (presso i servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell’ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116) e l’interruzione del programma possa pregiudicare il recupero stesso.

 

Con riferimento, poi, all'articolo 671 c.p.p., recante disposizioni in materia di applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato, si osserva che l'articolo 4-vicies del citato decreto legge n. 272 del 2005 ha integrato la formulazione del comma 1 di tale articolo introducendo nella disciplina del reato continuato, una disposizione di favore per gli imputati tossicodipendenti o alcooldipendenti.

Infatti, la consumazione di più reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza dell’autore è ora inserita tra gli elementi che incidono sull’applicazione della continuazione, ipotesi questa esclusa dal provvedimento in esame che ripristina il testo vigente anteriormente alla novella del 2005.

 

Per quanto riguarda, poi, l'articolo articolo 47 della legge 354/1975 sull’ordinamento penitenziario, l’articolo 4-vicies semel del decreto-legge n. 272 del 2005 ha modificato il comma 12 di tale disposizione secondo la quale l’affidamento in prova al servizio sociale, comporta l’estinzione della pena e di ogni altro effetto penale in caso di esito positivo del periodo di prova.

Al riguardo, la modifica introdotta e di cui si propone la soppressione con la proposta di legge in esame,specifica che l’esito positivo della prova estingue la sola pena detentiva ma non anche quella pecuniaria; quest’ultima – se non riscossa - si estingue comunque, su pronuncia del tribunale di sorveglianza, quando l’affidato “si trovi in condizione economiche disagiate”.

 

Da ultimo, si ricorda che in relazione all’articolo 56 della legge 689/1981[34](cd. legge di depenalizzazione) il cui testo antecedente la novella del 2005 la proposta di legge in esame intende ripristinare, le modifiche oprate dall’articolo 4-vicies bis del DL n. 272 del 2005 hanno riguardo l' introduzione un nuovo comma 2-bis.

 

Il citato articolo 56 prevede, tra le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi di cui all’art. 53, la cd. libertà controllata , irrogabile in caso di condanna fino ad un massimo di un anno.

La libertà controllata comporta in ogni caso, tra i diversi obblighi imposti, quello di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del condannato, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.

Al riguardo in citato articolo 4-vicies bis ha aggiunto all’art. 56 un comma 2-bis in base al quale l’indicato obbligo giornaliero di presentazione presso gli uffici di polizia o dei carabinieri del condannato tossicodipendente in libertà controllata che frequenti un programma terapeutico residenziale o semiresidenziale presso una struttura pubblica o privata (ASL o struttura autorizzata) possa essere sostituito dall’attestazione di presenza rilasciata dal responsabile della struttura.

 

Per quanto concerne la formulazione del testo, si rileva che l’articolo 1 della proposta di legge in esame abroga le disposizioni del provvedimento modificante (decreto-legge n. 272 del 2005) anziché dell’atto modificato (Testo unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990), in difformità dalle indicazioni contenute nelle circolari dei Presidenti delle Camere e del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2001, recanti regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi (cfr. paragrafo 3, lettera c).

La proposta di legge A.C. 1805

Il progetto di legge A.C. 1805 (Capezzone ed altri) è finalizzato all’abrogazione degli articoli da 4 a 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272[35], convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, e ad apportare modifiche al Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di legalizzazione dei derivati della cannabis, di somministrazione controllata di eroina e di uso terapeutico della marijuana.

La relazione illustrativa precisa che il progetto di legge tende, da un lato, ad abrogare la normativa in materia di tossicodipendenze introdotta nella scorsa legislatura e, dall’altro, ad apportare numerose modifiche al citato Testo unico.

In particolare, la stessa relazione evidenzia quali obiettivi di fondo del progetto di legge la separazione del mercato della cannabis e derivati da quello di altre droghe, l’istituzione di programmi di somministrazione controllata di eroina ai tossicodipendenti, l’ampliamento dell’ambito di applicazione della legge 8 febbraio 2001, n. 12 (recante Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore), l’abrogazione delle disposizioni che restringono l’utilizzo dei trattamenti metadonici, la massima pubblicizzazione dei dati, l’espletamento di controlli sulle comunità terapeutiche, l’adozione di un testo coordinato delle disposizioni vigenti.

Il provvedimento si compone di trenta articoli.

L’articolo 1, analogamente a quanto disposto dalla proposta di legge A.C. 708, abroga gli articoli da 4 a 4 vicies ter del decreto-legge n. 272 del 2005, prescrivendo che riacquistano efficacia le disposizioni del Testo unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990 nel testo vigente prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto-legge, salvo che per le parti espressamente modificate dal provvedimento in esame.

Per le modifiche apportate al citato Testo unico dal decreto-legge n. 272 del 2005, come convertito dalla legge n. 49 del 2006, si rinvia al Quadro normativo[36].

 

L’articolo 2, di contenuto analogo all’articolo 1 dell’A.C. 2452, apporta modifiche all'articolo 1 del Testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

In particolare, viene aggiunto un periodo al comma 6, prevedendo che il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga si avvale della Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze di cui all'articolo 132.

 

Il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha la responsabilità di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale. Esso, inoltre, formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative di competenza delle regioni nel settore.

La composizione e le competenze del Comitato nazionale sono definite dal D.P.C.M. 5 aprile 2002.

La Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze, ai sensi dell’articolo 132 del citato Testo unico, è composta di 70 membri. La consulta, nominata con decreto del Ministro della solidarietà sociale tra gli esperti di comprovata professionalità e gli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale, è convocata periodicamente dallo stesso Ministro in seduta plenaria o in sessioni di lavoro per argomenti al fine di esaminare temi e problemi connessi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e contribuire alle decisioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

 

Viene sostituito, altresì, il comma 8 del citato articolo 1 del Testo unico.

Al riguardo, la novella prevede che l'Osservatorio[37] permanente per la verifica dell'andamento del fenomeno della tossicodipendenza acquisisce dati sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti nei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, in particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone e di buprenorfina negli istituti di prevenzione e pena.

La disposizione in commento sostituisce, altresì, il comma 11, prevedendo che i dati a qualsiasi titolo raccolti ed elaborati dal citato Osservatorio sono pubblici, resi disponibili su internet e allegati alla relazione al Parlamento del Ministro della solidarietà sociale (il testo vigente prevede che ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere informazioni dall'Osservatorio).

Sono abrogati, infine, i commi 16, 17 e 18, che recano norme in materia di assistenza ai Paesi in via di sviluppo.

Il comma 16 stabilisce che l'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il comma 17 statuisce che l'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito per liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento.

Il comma 18 prescrive che, a tal fine, sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

 

L’articolo 3[38] modifica il comma 1 dell’articolo 2 del citato Testo unico, che definisce le attribuzioni del Ministro della salute.

Innanzi tutto, la novella sostituisce la lettera h), prevedendo che il Ministro della salute promuove, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e di intesa con le regioni, gli interventi finalizzati alla riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo delle sostanze stupefacenti e psicotrope ed, in particolare, favorisce la costituzione a Milano, a Roma e a Napoli di centri medici per la somministrazione controllata di eroina. L'attività di tali centri è disciplinata da un apposito regolamento adottato con decreto dello stesso Ministro della salute. In proposito, il testo vigente si limita a prevedere che il Ministro della salute promuove iniziative volte a eliminare il fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti, favorendo la diffusione di siringhe monouso autobloccanti.

Viene aggiunta, poi, la lettera h-bis), che attribuisce al Ministro della salute il compito di sovrintendere all'integrazione e al coordinamento del Testo unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990 con le disposizioni della legge 30 marzo 2001, n. 125 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati).

Al riguardo, il successivo articolo 30 stabilisce che l’integrazione ed il coordinamento del Testo unico sulle droghe sono realizzati mediante l’emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge.

 

L’articolo 4[39]inserisce il comma 3-bis nell'articolo 3 del citato Testo unico, relativamente all’attività del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il nuovo comma 3-bis statuisce che i dati a qualsiasi titolo raccolti ed elaborati dal citato Servizio centrale sono pubblici, resi disponibili su internet e allegati alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 131.

 

Il Servizio centrale, istituito presso il Ministero della salute, svolge compiti di indirizzo e coordinamento per le politiche e i programmi inerenti il trattamento delle dipendenze su tutto il territorio nazionale, con parere obbligatorio del Consiglio sanitario nazionale. Inoltre, provvede a: raccogliere i dati epidemiologici e le statistiche circa l'andamento dei consumi, delle violazioni delle norme sulla circolazione stradale e degli infortuni in stato di intossicazione da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope; raccogliere ed elaborare i dati trasmessi dalle regioni relativi all'andamento delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, nonché agli interventi di prevenzione, di cura e di recupero sociale e presentare annualmente un rapporto sulla materia al Ministro della salute; raccogliere ed elaborare i dati relativi al numero dei servizi pubblici e privati attivi nel settore delle droghe e dell'alcool, ai contributi ad essi singolarmente erogati, nonché al numero degli utenti assistiti ed ai risultati conseguiti nelle attività di recupero e prevenzione messe in atto; esprimere il parere sulle autorizzazioni in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope per le quali è competente il Ministro della sanità; esprimere il parere in ordine alla concessione di licenza di importazione di materie prime per la produzione e l'impiego delle sostanze stupefacenti o psicotrope; procedere all'accertamento delle sostanze stupefacenti o psicotrope messe a disposizione del Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 87; elencare gli additivi aversivi non tossici da immettere nelle confezioni commerciali di solventi inalabili; individuare sostanze da taglio contenute nelle sostanze stupefacenti o psicotrope.

 

L’articolo 5[40] integra l'articolo 15 del Testo unico, aggiungendo il comma 2-bis, il qualeprecisa che i dati aggiornati concernenti le sostanze indicate nelle tabelle di cui all'articolo 14, i loro effetti, i metodi di cura delle tossicodipendenze, l'elenco dei presidi sanitari specializzati e dei centri sociali abilitati alla prevenzione ed alla cura delle tossicomanie sono pubblici e resi disponibili su internet.

 

L’articolo 6 inserisce nel Testo unico l’articolo 17-bis che stabilisce un regime speciale di autorizzazione per le sostanze incluse nella tabella II di cui all'articolo 14.

In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 17-bis prevede, in deroga a quanto disposto dall'articolo 17[41], il citato regime di autorizzazione speciale per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio, il controllo sui cicli di produzione, il controllo sulle materie prime, la documentazione, la custodia, la distribuzione, l'importazione, l'esportazione e il transito delle piante di canapa indiana e delle sostanze incluse nella tabella II di cui al testo previgente dell’articolo 14 (cannabis indica, derivati e relative preparazioni). In particolare, la coltivazione di canapa indiana per consumo personale è sottoposta a semplice notifica alla locale autorità di pubblica sicurezza.

 

Ai sensi del testo previgente dell’articolo 14 (ossia il testo precedente all’adozione del decreto-legge n. 272 del 2005). L’inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 deve essere effettuata in base ai criteri seguenti:

Nella tabella I devono essere indicati:

§         l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee; eventuali importanti intermedi per la loro sintesi;

§         le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili e le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;

§         le sostanze di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;

§         ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;

§         gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;

§         i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi;

§         ogni altra sostanza che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali;

§         le preparazioni contenenti le sostanze sopra indicate;

 

Nella tabella II sono riportate la cannabis indica e i relativi derivati, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione dei tetraidrocannabinoli e i loro analoghi, nonché le preparazioni contenenti le suddette sostanze.

Nella tabella III figurano le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o ambedue, nonché sostanze assimilabili ad effetto ipnotico-sedativo, e le preparazioni contenenti le suddette sostanze, con esclusione dei barbiturici a lunga durata e di accertato effetto entiepilettico e i barbiturici a breve durata d'impiego quali anestetici generali, sempreché tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati;

Nella tabella IV sono incluse le sostanze di corrente impiego terapeutico, per le quali sono stati accertati concreti pericoli di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III, nonché le preparazioni contenenti tali sostanze;

Nella tabella V devono essere indicate le preparazioni contenenti le sostanze elencate nelle tabelle I, II, III e IV che, per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, non presentano rischi di abuso e pertanto non vengano assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;

Nella tabella VI devono essere indicati i prodotti d'azione ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e a farmacodipendenza.

 

Le modalità di attuazione del regime di autorizzazione speciale sono approvate con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 2 stabilisce, altresì, che con decreto del Ministro della salute è regolamentato l'impiego terapeutico delle suddette sostanze.

Ilcomma 3introduce una nuova fattispecie penale.

Analoga disposizione è prevista dall'articolo 5 della proposta di legge A.C. 2452.

L’illecito consiste nella coltivazione, produzione, fabbricazione, impiego, commercio, controllo dei cicli di produzione e delle materie prime, custodia, distribuzione, import-export ed organizzazione del transito delle sostanze medicinali incluse nella tabella II (cannabis e suoi derivati), in violazione del regime speciale di autorizzazione di cui al nuovo articolo 17-bis del Testo unico.

Per le sanzioni da applicare alla nuova fattispecie penale, la norma fa riferimento a quelle previste dai commi 1, 4 e 5 dell’articolo 73 dello stesso Testo unico (nel nuovo testo proposto dall’articolo 9, comma 8, della proposta di legge, v. ultra).

 

Al riguardo, si osserva che, mentre la norma in esame fa riferimento ad un reato collegato alle sole sostanze di cui alla tabella II, l’articolo 73 prevede una griglia sanzionatoria collegata anche ad illeciti riferibili a sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, III e IV previste dall’art. 14 del Testo unico.

 

A questo proposito si rileva, infatti, che le sanzioni previste dall’articolo 73 sono le seguenti:

§         la reclusione da 8 a 20 anni e la multa da 25.820 a 258.200 euro per le ipotesi di illecito relative a sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III (comma 1);

§         la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 5.160 a 775.000 euro, per illeciti che riguardano sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella IV, (comma 4)

§         la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 2.582 a 25.820 per illeciti  di lieve entità riferiti alle sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III; pene ancor più lievi (reclusione da sei mesi a 4 anni e la multa  da 1.030 a 10.320 euro) se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV (comma 5).

 

L’articolo 7 riformula il comma 2 dell’articolo 19 del Testo unico relativo ai  requisiti soggettivi per la concessione della autorizzazione alla coltivazione, produzione, fabbricazione, impiego, importazione, esportazione ed altre attività aventi ad oggetto sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all'articolo 14 del medesimo Testo unico.

Identica disposizione è prevista dall'articolo 6 della proposta di legge A.C. 2452.

 

Attualmente, il comma 2 dell'articolo 19 prevede che le citate autorizzazioni possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi di società, sia di buona condotta e offra garanzie morali e professionali. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico dell'azienda.

 

Il nuovo comma 2, oltre a considerare le nuove autorizzazioni speciali di cui all’art. 17-bis (articolo 6 della proposta di legge), ne prevede la concessione soltanto ad enti o imprese il cui titolare (o rappresentante legale della società) non sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), nonché per produzione e traffico di stupefacenti (articolo 73 del Testo unico) ed associazione finalizzata al narcotraffico (articolo 74 del Testo unico).

 

In relazione alla disposizione in esame appare opportuno verificare se il mancato riconoscimento della citata autorizzazione alle persone condannate con sentenza non definitiva per taluni specifici reati, sia compatibile con il principio generale previsto dal comma 2 dell'articolo 27 della Costituzione in base al quale l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

 

Costituisce ulteriore requisito soggettivo per la concessione il non essere oggetto di alcuna misura di prevenzione, anche non definitiva, di cui alla legge 575/1965. Il riferimento è alle misure di prevenzione personali (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale) e reali (sequestro e confisca).

 

Al riguardo, si ricorda che il nostro ordinamento, accanto alle misure cautelari e di sicurezza, contemplate, rispettivamente, agli articoli 13 e 25 della Carta fondamentale, prevede e disciplina le misure di prevenzione: esse si differenziano dalle prime in quanto trovano applicazione indipendentemente dalla commissione di un precedente reato e costituiscono applicazione del principio di “prevenzione e sicurezza sociale, per il quale l’ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti fra i cittadini deve essere garantito, oltre che dal sistema di norme repressive dei fatti illeciti, anche da un parallelo sistema di adeguate misure preventive contro il pericolo del loro verificarsi nell’avvenire” (Corte Costituzionale, sentenza n. 27 del 1959).

Le tradizionali misure preventive di natura personale (sorveglianza speciale, divieto ed obbligo di soggiorno) sono state estese, con la legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose e, con la legge 13 settembre 1982, n. 646 (c.d. Rognoni La Torre) , anche agli indiziati di appartenere ad associazioni camorristiche ed assimilabili.

La legge n. 575/1965 contiene attualmente le principali disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali antimafia.

Tali misure sono state introdotte nella suddetta normativa dalla citata legge Rognoni-La Torre (legge n. 646/1982) che ha inteso così affiancare alle misure di prevenzione di natura personale, strumenti che, colpendo i patrimoni degli appartenenti ad associazioni mafiose, potessero assolvere sia ad una funzione preventiva e deterrente, sia, rimuovendo dal mercato capitali illegali, di ripristino della libera concorrenza e delle regole dell’economia legale.

Il nucleo fondamentale della legge n. 646/1982 è costituito, pertanto, dall’arricchimento del quadro delle misure di prevenzione, con l’introduzione di misure di natura patrimoniale, il sequestro e la confisca, volte a sottrarre, prima provvisoriamente e poi in via definitiva, agli appartenenti alle organizzazioni criminali la disponibilità giuridica e materiale di beni di illecita provenienza.

 

Da ultimo, il nuovo comma 2 dell'articolo 19 precisa che i citati requisiti negativi (assenza di condanna e di misure di prevenzione) riguardano anche il direttore tecnico dell'azienda.

 

L’articolo 8 novella diverse norme previste dal citato Testo unico.

In particolare, il comma 1 dell’articolo in commento sostituisce il comma 1 dell'articolo 26 del Testo unico, che disciplina le coltivazioni e le produzioni vietate.

Al riguardo, si prevede il divieto di coltivazione di piante di coca di qualsiasi specie, di funghi allucinogeni e delle specie di papavero (papaver somniferum) da cui si ricava oppio grezzo (salva la facoltà del Ministro della salute di rilasciare specifiche autorizzazioni ad istituti universitari e laboratori pubblici per scopi scientifici, sperimentali o didattici).

Inoltre, in apposite sezioni delle tabelle I e III di cui all'articolo 14 del Testo unico, vanno indicate altre piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti e psicotrope la cui coltivazione deve essere vietata nel territorio dello Stato.

Il testo vigente riferisce il divieto di coltivazione alle piante comprese nella tabella I di cui al citato articolo 14.

Il comma 2apporta una serie di modifiche finalizzate a tener conto del ripristino dell’efficacia delle norme del Testo unico nella versione precedente all’entrata in vigore della legge n. 49 del 2006, con particolare riguardo alla classificazione delle sostanze (per quanto concerne la previgente articolazione delle tabelle, cfr. l’illustrazione riportata nell’ambito del commento all’articolo 6 della proposta in esame).

In particolare, risultano modificati:

 

L’articolo 9 opera ulteriori interventi di modifica delle norme previste nel Testo unico.

In particolare, il comma 1 modifica i commi 1 e 1-bis l’articolo 41 del citato Testo unico.

Il comma 1 del citato articolo 41, nella formulazione vigente, stabilisce che la consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti o delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere fatta:

a) personalmente all'intestatario dell'autorizzazione al commercio o al farmacista;

b) a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o dell'impresa, debitamente autorizzato, direttamente al domicilio dell'acquirente;

c) a mezzo pacco postale assicurato;

d) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle I e II, sezione A, di cui all'articolo 14 e il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, alle autorità competenti.

L’articolo 9 della proposta di legge innova la suddetta lettera d), prevedendo che la citata comunicazione alle autorità competenti sia richiesta solo per le sostanze di cui alla tabella I.

Per quanto concerne il comma 1-bis, si ricorda che tale norma, nel testo vigente, prevede che la consegna di sostanze sottoposte a controllo possa essere effettuata anche da parte di operatori sanitari, per quantità terapeutiche di medicinali di cui all'allegato III-bis (ossia di farmaci che usufruiscono di modalità prescrittive semplificate[43]), accompagnate da dichiarazione sottoscritta dal medico di medicina generale, di continuità assistenziale o dal medico ospedaliero che ha in cura il paziente, che ne prescriva l'utilizzazione anche nell'assistenza domiciliare di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei (comma 1).

La novella estende la facoltà dei sanitari di consegnare le sostanze di cui all’allegato III-bis anche nei casi di trattamento domiciliare di pazienti affetti da stati di tossicodipendenza da oppiacei.

 

Il comma 2 sostituisce l'articolo 42 del Testo unico, introducendo nuove norme in materia di acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di medici chirurghi[44].

Il comma 1 del nuovo articolo 42 prevede che i direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in genere, sprovvisti di servizio di farmacia interna, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie possono acquistare dalle farmacie preparazioni comprese nelle tabelle I, III e IV di cui all'articolo 14, nella quantità occorrente per le normali necessità delle suddette strutture. Il testo vigente prevede che la richiesta per l’approvvigionamento di medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope sia limitata alle preparazioni di cui alla tabella II, sezioni A, B, C.

La richiesta per l'acquisto di dette preparazioni deve essere fatta in triplice copia. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla competente autorità sanitaria.

Al comma 2 è stabilito che i direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1 devono tenere un registro di carico e scarico delle preparazioni acquistate, nel quale devono specificare l'impiego delle preparazioni stesse.

La nuova norma non prescrive più la vidimazione del registro da parte dell'autorità sanitaria locale (come previsto dall’attuale comma 4).

Analogamente, non costituisce più illecito amministrativo l'acquisto dei predetti medicinali in misura eccedente quella occorrente per le normali necessità, per il quale il comma 2 commina la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 500 euro.

 

Il comma 3 riscrive integralmente l'articolo 43 del Testo unico, che definisce gli obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari in materia di prescrizioni dei farmaci.

Il nuovo testo reca disposizioni analoghe a quelle contenute nell’articolo 8 della proposta di legge A.C. 34, limitandone tuttavia l’ambito di applicazione alle preparazioni di cui alle tabelle I e III ed autorizzando esplicitamente l’utilizzo dei farmaci di cui all’allegato III-bis a domicilio di pazienti affetti da stati di tossicodipendenza da oppiacei.

 

Il comma 4 integra il comma 1 dell'articolo 44 del Testo unico, che sancisce il divieto di consegna di sostanze e preparazioni riportate nelle tabelle previste dall'articolo 14 a persona minore o inferma di mente, precisando che, ai fini del divieto di consegna delle sostanze di cui alla tabella II, per persona minore si intende la persona minore di anni sedici.

 

Il comma 5 riscrive l'articolo 45 del Testo unico, definendo gli obblighi del farmacista relativamente alla dispensazione dei farmaci.

Il nuovo testo reca disposizioni analoghe a quelle contenute nell’articolo 9 della proposta di legge A.C. 34, limitandone tuttavia l’ambito di applicazione alla vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle I e III.

 

Il comma 6, che riformula l’articolo 60 del Testo unico, relativo al registro di entrata e uscita tenuto dagli enti e dalle imprese autorizzati alla fabbricazione di medicinali e sostanze con effetti stupefacenti o psicotropi, introduce norme analoghe a quelle proposte dall’articolo 10 dell’A.C. 34, limitando tuttavia l’ambito di applicazione della nuova disciplina all’acquisto o cessione di sostanze di cui alla tabelle I, III, IV e V.

 

Il comma 7 riscrive l’articolo 62 del Testo unico, che disciplina il registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie.

La novella introduce disposizioni di tenore analogo a quelle recate dall’articolo 12 dell’A.C. 34, circoscrivendo tuttavia l’applicazione della nuova disciplina agli enti e alle imprese autorizzati all’impiego o al commercio delle sole sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alla tabelle I, III, IV e V.

 

Il comma 8 modifica l’articolo 72 del Testo unico (Attività illecite), in base al quale è attualmente consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto.

Al riguardo, la modifica proposta è volta a sopprimere dalla citata disposizione il riferimento alla previa prescrizione medica.

Identica disposizione è prevista dall'articolo 10 della proposta di legge A.C. 2452.

 

Il successivo comma 9 sostituisce l’articolo 73 del Testo Unico con una nuova disposizione che ripristina pressoché integralmente il contenuto dell’articolo 73 nel testo previgente la riforma del 2005.

L’articolo 73 del Testo unico (Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), testo previgente, stabiliva che chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura  ad  altri, invia, passa o spedisce in  transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75 e 76, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, è  punito con la reclusione da otto a venti anni e con  la  multa da lire cinquanta milioni a  lire cinquecento milioni (comma 1). Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, e' punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire seicento milioni (comma 2).

Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze  stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione (comma 3). Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze  stupefacenti  o  psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni (comma 4).

 Quando, per  i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la  qualità e quantità delle sostanze, i fatti  previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da  lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle  I e III previste dall'articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni  e della multa da lire due milioni a lire venti milioni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV (comma 5).

Se il fatto e' commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena e' aumentata (comma 6) mentre  le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due  terzi  per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze  ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti (comma 7).

 

L’unica novità nel testo, a parte la conversione in euro dell’entità delle multe previste, riguarda il comma 4 dal quale per esigenze di coordinamento è eliminato il riferimento all’illiceità delle condotte relative alle sostanze stupefacenti di cui alla tabella II (cannabis e suoi derivati), soggette al nuovo regime speciale di autorizzazione in base all’articolo 17-bis del Testo unico, introdotto dall’articolo 6 della proposta di legge.

 

Il comma 10 dell’articolo 9 detta una nuova versione dell’articolo 123 del Testo unico relativo alla verifica del trattamento in regime di sospensione, del procedimento o di esecuzione della pena, già novellato dalla legge 49/2005 (vedi, ante: articolo 16 della proposta di legge A.C. 34).

Anche in tal caso, è riproposta la formulazione antecedente detta novella, fatti salvi alcuni aggiornamenti testuali di natura formale (riferimento al Ministro della salute anziché “della sanità”; ed al Ministro della giustizia anziché “di grazia e giustizia”) nonché l'eliminazione dal testo del riferimento alla tabella II.

 

L’articolo 10 abroga gli articoli 64, 75 e 83 del Testo unico sugli stupefacenti.

Analoga disposizione è prevista dall'articolo 9 della successiva proposta di legge A.C. 2452.

L’articolo 64 del Testo unico disciplina il registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, le navi mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le comunità temporanee.

 

Nel registro in questione, richiamato dagli articoli 42 (in materia di acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi), 46 (in materia di approvvigionamento e somministrazione a bordo di navi mercantili), e 47 (in materia di approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro) devono essere annotati per ogni somministrazione, oltre il cognome, il nome e la residenza del richiedente la data della somministrazione, la denominazione e la quantità della preparazione somministrata, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina del registro è intestata ad una sola preparazione e deve essere osservato un ordine progressivo numerico unico delle operazioni di carico e scarico (comma 1).

I summenzionati registri annualmente devono essere sottoposti al controllo e alla vidimazione dell'autorità sanitaria locale o del medico di porto che ne ha effettuato la prima vidimazione (comma 2).

 

Con l’abrogazione dell’articolo 75 del Testo unico viene meno anche la versione della norma previgente la novella del 2005 (vedi, ante: articolo 16 della proposta di legge A.C. 34).

Viene, quindi, eliminato l’intero apparato sanzionatorio di natura amministrativa a carico di chi, per farne uso personale, importa, acquista riceve o comunque detiene sostanze stupefacenti.

 

Inoltre, con l’abrogazione dell’articolo 83 del Testo unico (che, invece, non era stato interessato dalla citata riforma) viene meno anche l’illiceità delle prescrizioni abusive da parte del medico chirurgo o medico veterinario che rilascia prescrizioni per sostanze stupefacenti al di fuori dell’uso terapeutico.

 

Il reato è attualmente punito in relazione alla qualità delle sostanze ai sensi dei citati commi 1, 4 e 5 dell’art. 73 del Testo unico:

§         la reclusione da 8 a 20 anni e la multa da 25.820 a 258.200 euro per la prescrizione abusiva di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III (comma 1);

§         la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 5.160 a 775.000 euro, per la prescrizione abusiva di sostanze di cui alla tabella IV (comma 4);

§         la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 2.582 a 25.820 per la prescrizione abusiva di sostanze di cui alle tabelle I e III; pene ancora più lievi (reclusione da sei mesi a 4 anni e la multa  da 1.030 a 10.320 euro) se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV (comma 5).

 

L’articolo 11, in analogia a quanto previsto dall’articolo 11 dell’A.C. 2452, modifica il comma 3 dell’articolo 96, che disciplina le prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti.

La norma di cui al comma 3, nella sua attuale formulazione, prevede che le ASL, d'intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvedono alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti.

La novella sopprime il riferimento alla collaborazione tra le ASL e i servizi sanitari interni degli istituti di prevenzione e di pena e specifica, altresì, che le medesime ASL provvedono alla cura e riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcolisti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230.

Quest’ultima disposizione stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, sono trasferite al Servizio sanitario nazionale le funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria con riferimento ai settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti.

 

L’articolo 12, in analogia a quanto previsto dall’articolo 12 dell’A.C. 2452,modifica il comma 1 dell'articolo 104 del Testo unico, che detta norme in materia di promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle attività di educazione ed informazione.

Il testo vigente prevede che il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate.

La novella prevede che le citate funzioni di promozione e coordinamento siano svolte dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero della solidarietà sociale e che le attività di informazione abbiano ad oggetto, tra l’altro, anche i danni derivanti dall'abuso di farmaci.

 

L’articolo 13, conformemente alle disposizioni dettate dall’articolo 13 dell’A.C. 2452,riformula il comma 5 dell'articolo 105 del Testo unico, concernente la promozione e il coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di educazione e di prevenzione nonché i corsi di studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media.

L’attuale comma 5 prevede che il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio provinciale scolastico e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli.

La novella precisa che i citati corsi di studio per gli insegnanti trattano, tra l’altro, dei danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'abuso di farmaci, nonché dell'ampiezza e della gravità del fenomeno criminale del narcotraffico.

 

L’articolo 14[45]integra il disposto delcomma 3 dell'articolo 106 del Testo unico, concernente i Centri di informazione e consulenza nelle scuole.

Il testo vigente del citato comma 3 stabilisce che gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato la propria disponibilità.

La novella amplia l’oggetto delle iniziative da realizzare negli istituti scolastici includendovi, oltre al tema della prevenzione delle tossicodipendenze, anche quello della prevenzione dell’alcolismo, del tabagismo, dell’abuso di farmaci, nonché della gravità del fenomeno criminale del narcotraffico.

 

L'articolo 15 novella il comma 2 dell'articolo 107 del Testo unico riguardante i Centri di formazione e di informazione. Identica disposizione è contenuta nell’articolo 15 della proposta di legge 2452.

 

Nello specifico tale comma prevede che il Ministero della difesa organizza presso accademie, scuole militari, scuole di sanità militare, comandi ed enti militari, corsi di informazione sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, alcool e tabacco, inserendoli nel più ampio contesto dell'azione di educazione civica e sanitaria che viene svolta nei confronti dei giovani che prestano il servizio militare di leva, nonché dando un'informazione complessiva sul fenomeno criminoso sul traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale informazione è attuata anche mediante periodiche campagne basate su conferenze di ufficiali medici ai militari di leva, con il supporto di mezzi audiovisivi e opuscoli.

 

In particolare, la modifica è volta prevedere che i corsi di informazione sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope che il Ministro della difesa è tenuto ad organizzare nei confronti dei giovani che prestano il servizio militare di leva, diano una informazione complessiva sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del narcotraffico, anziché sul fenomeno criminoso sul traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, come attualmente previsto.

 

L’articolo 16, di tenore analogo all’articolo 16 dell’A.C. 2452, sostituisce integralmente l'articolo 113 del Testo unico, che reca disposizioni in materia di prevenzione e interventi da parte delle regioni e delle province autonome.

Il nuovo testo demanda alle regioni e alle province autonome l’esercizio delle funzioni di prevenzione contro l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di indirizzo per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool (nel testo vigente si fa riferimento alle funzioni di prevenzione, cura e riabilitazione), precisando che tali funzioni devono essere svolte secondo i princìpi fissati dal Testo unico e dalla legge 30 marzo 2001, n. 125 (comma 1).

Il comma 2 attribuisce alle regioni e alle province autonome, nell'ambito delle proprie competenze, il compito di prevedere che i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti esercitino, tra l'altro, le seguenti funzioni:

§         analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;

§         controlli necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza (il testo vigente prevede che i citati controlli siano svolti da strutture pubbliche accreditate per tale tipologia di accertamenti);

§         individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto;

§         elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo da svolgere in collaborazione con altre strutture locali (viene eliminato il riferimento al rispetto della libertà di scelta del luogo di trattamento);

§         progettazione ed esecuzione di interventi di informazione e di prevenzione;

§         predisposizione di elenchi delle strutture pubbliche e private che operano nel settore delle tossicodipendenze e raccordo tra queste, i servizi e, ove costituiti, i consorzi, i centri e le associazioni di cui all'articolo 114 (il testo vigente non reca tale previsione);

§         rilevazione dei dati statistici relativi a interventi dei servizi (anche in questo caso si tratta di una previsione innovativa).

Il comma 3 innova la disciplina vigente, statuendo che i succitati servizi, istituiti presso le ASL singole o associate, hanno un approccio interdisciplinare e si avvalgono di personale qualificato per la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

Ulteriori novità sono recate dal comma 4, ove si sancisce l’istituzione presso ogni regione o provincia autonoma di una commissione sulle tossicodipendenze, con compiti di consulenza e di supporto alle attività della regione o della provincia autonoma, delle ASL e dei comuni in materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze. I componenti della suddetta commissione sono scelti tra i funzionari degli assessorati competenti per materia, tra gli esperti nei diversi settori di intervento, tra i rappresentanti delle cooperative sociali e delle organizzazioni di volontariato, nonché tra i rappresentanti delle associazioni di auto-aiuto e di difesa dei cittadini tossicodipendenti.

 

L’articolo 17, di contenuto analogo all’articolo 17 dell’A.C. 2452, abroga il comma 2 dell'articolo 114 del Testo unico, ove si prevede che il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 (prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale; rilevazione ed analisi delle cause locali di disagio familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica; reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente) può essere affidato dai comuni e dalle comunità montane o dalle loro associazioni alle ASL o a strutture private autorizzate.

 

L’articolo 18, che reca disposizioni identiche a quelle riportate nell’articolo 18 dell’A.C. 2452,sostituisce le lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 116 del Testo unico, concernente i livelli essenziali relativi alla libertà di scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione delle strutture private.

Il citato comma 2 elenca i requisiti minimi, che rappresentano livelli essenziali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in presenza dei quali è rilasciata l’autorizzazione per la realizzazione di strutture e per l'esercizio di attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti.

La nuova formulazione della lettera b) del predetto comma 2, nel confermaretra i suddetti requisiti la disponibilità di locali e attrezzature adeguati al tipo di attività prescelta, precisa che i locali e le attrezzature devono essere conformi agli standard previsti con atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Il nuovo testo della lettera c) stabilisce, invece, in modo più stringente, i requisiti del personale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie per i tossicodipendenti, specificando che tale personale deve essere sufficiente e adeguato allo svolgimento delle attività di riabilitazione e di reinserimento sociale delle persone tossicodipendenti, secondo gli organici ed i profili professionali previsti con una apposita intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

 

L’articolo 19 (di contenuto identico all’articolo 19 dell’A.C. 2452)apporta diverse modifiche all'articolo 120 del Testo unico, che disciplina la terapia volontaria e l’anonimato.

Innanzi tutto, viene riformulato il comma 1, prevedendo la facoltà per chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di chiedere ai servizi pubblici per le tossicodipendenze operanti sul territorio nazionale, ovvero al proprio medico di fiducia, di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

Il testo vigente prevede che il tossicodipendente possa rivolgersi al servizio pubblico per le tossicodipendenze o ad una struttura privata autorizzata.

In secondo luogo, viene introdotto un comma 4-bis, che demanda ad un decreto del Ministro della salute la definizione di norme per la rilevazione statistica dei casi di tossicodipendenza in cura presso singoli medici o strutture socio-sanitarie diverse dai servizi per le tossicodipendenze, al fine di conoscere il numero dei casi seguiti, i programmi terapeutici e socio-riabilitativi adottati, le modalità di somministrazione di sostanze sostitutive, l'esito dei progetti e delle terapie. I dati possono essere raccolti in forma anonima su richiesta dell'interessato, utilizzando apposite schede sanitarie, e devono essere inviati all'ASL e alla regione competente;

Infine, l’articolo in commento introduce il comma 9-bis, il quale fa salva la possibilità da parte del tossicodipendente di interrompere il programma individuale di cura e riabilitazione e di cambiare medico curante, servizio per le tossicodipendenze o ente ausiliario di riferimento, senza limitazione di competenza territoriale.

 

L’articolo 20, che reca disposizioni analoghe a quelle previste dall’articolo 20 dell’A.C. 2452,modifica i commi 1 e 2 dell'articolo 121 del Testo unico, in materia di segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze.

Al comma 2, si attribuisce solo all'autorità giudiziaria (e non al “prefetto nel corso del procedimento”, come previsto dalla normativa vigente) l’obbligo di segnalare al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio i casi di persone che facciano uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Al comma 3 si precisa che il servizio pubblico per le tossicodipendenze ha sempre (e non solo nell'ipotesi di cui al comma 2) l'obbligo di convocare la persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

 

L’articolo 21 aggiunge due periodi al comma 2 dell'articolo 124 del Testo unico, che reca norme in materia di lavoratori tossicodipendenti.

La novella stabilisce che i periodi di assenza dal lavoro per cura o riabilitazione dello stato di tossicodipendenza, trascorsi in struttura pubblica o in struttura privata di un ente ausiliario, danno diritto all’accreditamento, a domanda dell'interessato, di contributi figurativi entro il limite di tre anni. Il documento che attesta il periodo di copertura deve essere sottoscritto dal responsabile del programma terapeutico o socio-riabilitativo.

Una disciplina analoga è dettata dall’articolo 21 dell’A.C. 2452.

 

L’articolo 22, in analogia a quanto previsto dall’articolo 22 dell’A.C. 2452,modifica i commi 3, 4, 5 e 7 dell’articolo 127 del Testo unico, che disciplina il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

In particolare, la novella inserisce alcuni periodi aggiuntivi al citato comma 3. Viene precisato, infatti, che gli enti ausiliari e le organizzazioni di volontariato che a qualsiasi titolo presentano al Ministero della solidarietà sociale, alle regioni, alle province, alle ASL e ai comuni richiesta di finanziamento per progetti di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza devono corredare le domande con una specifica documentazione:

§         nome, cognome e dati anagrafici completi del responsabile legale dell'ente o dell'organizzazione e del responsabile del progetto;

§         relazione analitica sugli obiettivi, sui tempi di realizzazione, sulle metodologie di intervento, sulle risorse disponibili e su quelle da recuperare, sul personale volontario e non volontario a disposizione e sulla sua preparazione specifica nel settore di intervento;

§         bilancio di previsione del progetto;

§         bilancio consuntivo dell'ente o dell'organizzazione per l'anno precedente e bilancio preventivo per l'anno corrente, redatti secondo un modello approvato con decreto del Ministro della solidarietà sociale per i progetti finanziati dal Governo o da altri organismi nazionali, e con decreto del Presidente della giunta regionale per i progetti finanziati da regioni, province, comuni, aziende sanitarie locali e altri enti locali.

Gli enti destinatari delle suddette domande possono, con apposito regolamento, richiedere la presentazione di ulteriore documentazione.

Per quanto concerne il comma 4, si ricorda che il testo vigente prevede che le regioni, sentiti gli enti locali e le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, stabiliscono le modalità, i criteri e i termini per la presentazione delle domande, nonché la procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi.

La novella sopprime il riferimento ai progetti nei quali siano utilizzati farmaci sostitutivi, statuendo altresì che, nell'esame dei progetti, sia data priorità alla realizzazione di interventi volti alla riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Risulta altresì modificata anche la lettera a) del comma 5.

Il testo vigente di tale comma elenca le finalità cui devono essere destinati i progetti di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza che usufruiscono del 25 per cento delle disponibilità del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

La novella introduce, tra le finalità di cui alla lettera a) del citato comma 5, oltre alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione, anche la promozione di programmi di incentivazione degli interventi contemplati al nuovo articolo 133-bis (v. infra).

Per quanto attiene al comma 7, si ricorda che esso demanda ad un atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali di cui all'articolo 132, la definizione dei criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al comma 3.

In base alla lettera a) del citato comma 7 (come riformulata), i predetti criteri devono essere, tra l’altro, finalizzati alla realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, compresi quelli volti alla riduzione del danno di cui all’articolo 133-bis. La nuova formulazione sopprime la condizione in base alla quale tali progetti devono essere finalizzati al recupero psico-fisico della persona.

Infine, viene soppresso il comma 8 del suddetto articolo 127.

Tale comma prescrive che i progetti di cui alle lettere a) e c) del suddetto comma 7 (progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria, secondaria e terziaria; progetti di diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento) non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nella tabella I di cui all'articolo 14 e delle sostanze non inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso dei medicinali oppioidi prescrivibili, purché i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano l'esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi.

 

L’articolo 23 (come previsto anche dall’articolo 23 dell’A.C. 2452)modifica il comma 3 dell'articolo 128 del Testo unico, che prevede contributiper la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche.

Il testo riformulato stabilisce che i citati contributi sono ripartiti tra le regioni in proporzione al numero di tossicodipendenti assistiti sulla base delle rilevazioni dell'Osservatorio permanente per la verifica dell'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, sopprimendo il vincolo di destinazione di tali risorse al Mezzogiorno in misura non inferiore al 40 per cento.

 

L’articolo 24 modifica il comma 2 dell'articolo 132 del Testo unico, precisando che la Consulta degli esperti e degli operatori sociali è nominata dal Ministro della solidarietà sociale tra esperti di comprovata professionalità rappresentanti delle associazioni di auto-aiuto e delle associazioni di difesa dei cittadini tossicodipendenti, e gli operatori dei servizi pubblici e del privato sociale.

Al riguardo, si ricorda che la Consulta, nominata con decreto del Ministro della solidarietà sociale[46], è incaricata di esaminare temi e problemi connessi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e contribuire alle decisioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.

Una disposizione analoga è recata dall’articolo 24 dell’A.C. 2452.

 

L’articolo 25, analogamente a quanto previsto dall’articolo 25 dell’A.C. 2452,introduce l’articolo 133-bis nel citato Testo unico, relativo ad interventi finalizzati alla riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope illegali o legali.

Il comma 1 del nuovo articolo 133-bis prevede che il Ministero della salute, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, promuove iniziative volte alla riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope illegali o legali, con particolare riferimento alle persone che consumano sostanze tra quelle comprese nella tabella I di cui all'articolo 14.

Le iniziative in questione devono, tra l'altro, garantire:

§         la pronta accoglienza per i consumatori di sostanze stupefacenti o psicotrope senza fissa dimora;

§         la creazione di "unità di strada" per il contatto dei tossicodipendenti sommersi e per l'analisi legale delle droghe sintetiche davanti a discoteche e a luoghi di ritrovo;

§         la creazione di "narcosalas";

§         la somministrazione controllata di eroina a cittadini tossicodipendenti, secondo programmi sperimentali con modalità stabilite dalle regioni, in deroga al regime autorizzativo previsto dal Testo unico e fatto salvo l’obiettivo di eliminare il fenomeno dello scambio di siringhe;

§         la realizzazione di programmi di prevenzione e di informazione delle malattie a trasmissione sessuale o endovenosa, con particolare riferimento all'infezione da HIV (comma 2).

Secondo la relazione illustrativa, il progetto di legge si propone di incentivare tutto il complesso degli interventi di riduzione del danno, “fra cui l'istituzione di «narcosalas» che permettano ai consumatori di «eroina di strada» di assumerla, almeno, in condizioni igienico-sanitarie accettabili, e la creazione di «unità mobili» per l'analisi legale delle droghe sintetiche, al fine di tutelare in qualche modo le migliaia di consumatori di tali sostanze dalle speculazioni degli spacciatori”.

Ai sensi del comma 3, le iniziative in esame sono attuate mediante personale sanitario e socio-assistenziale, adeguatamente formato secondo programmi previsti e realizzati a livello regionale in accordo con le ASL e con i servizi sociali gestiti in forma diretta dai comuni.

Il comma 4 prevede la facoltà del Ministero della salute e delle regioni di realizzare i suddetti interventi anche avvalendosi di enti ausiliari, organizzazioni di volontariato, associazioni di auto-aiuto e associazioni di difesa dei cittadini tossicodipendenti, le cui preparazione ed esperienza nel settore siano specifiche e comprovate.

I commi 5 e 6 definiscono la copertura finanziaria per gli interventi in esame, aggiungendo, agli stanziamenti previsti dall'articolo 127 (Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga), un fondo straordinario per gli anni 2007, 2008 e 2009, determinato in 5 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

L’articolo 26, in analogia alla previsione di cui all’articolo 26 dell’A.C. 2452,sostituisce l'articolo 134 del Testo unico, il quale, nella sua attuale formulazione, prevede specifici progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro.

La novella introduce nuove norme in materia di regolamentazione dell'attività lavorativa dei tossicodipendenti.

Nello specifico, il Ministro della solidarietà sociale provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a regolamentare l'attività lavorativa prestata dagli ospiti di comunità e di strutture per la cura e la riabilitazione degli stati di tossicodipendenza gestite da enti pubblici, privati o da enti ausiliari, con particolare riferimento alla corresponsione di un'adeguata remunerazione, comprensiva dei contributi previdenziali.

 

L’articolo 27[47]inserisce, al capo I del titolo XII del Testo unico, l'articolo 135-bis, in materia di visite di controllo dei parlamentari, dei consiglieri e degli assessori regionali e provinciali.

Il comma 1 stabilisce che i deputati e i senatori, i ministri, i consiglieri e gli assessori regionali hanno libero accesso alle strutture di cura e riabilitazione iscritte negli albi regionali e provinciali di cui all'articolo 116, per la verifica delle condizioni di attività e del rispetto della normativa nazionale, regionale e provinciale.

Il comma 2 fa obbligo a tali soggetti di rispettare il diritto alla riservatezza su fatti o notizie che riguardano singole persone.

 

L’articolo 28[48] modifica, in più punti,l'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che reca sanzioni per la guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.

In primo luogo, viene sostituito il comma 2, il quale, nella sua attuale formulazione, prevede che gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

La novella prevede che in caso di incidente o quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale hanno la facoltà di effettuare l'accertamento dello stato di alterazione fisica e psichica in atto del conducente, con le modalità stabilite con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dei trasporti.

Viene altresì abrogato il comma 3, in base al quale, ove gli accertamenti di cui sopra hanno esito positivo ovvero quando si ha ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.

L’articolo in commento riformula, poi, il comma 4 del citato articolo 187, sopprimendo la possibilità per le strutture sanitarie di effettuare accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali per accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, su richiesta degli organi di Polizia stradale. La disposizione prevede, altresì, l’applicazione, agli effetti dell’articolo in commento, delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 186, in base al quale gli organi di Polizia stradale, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, per accertare l’eventuale guida sotto l’influenza di alcol.

Risultano modificati anche i commi 6 e 8, al fine di coordinarne il testo con l’abrogazione del comma 3.

Infine, viene aggiunto un comma 8-bis, al fine di abrogare l'articolo 380 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

Il citato articolo 380 reca norme attuative del comma 3 dell’articolo 187 del nuovo codice della strada in materia di visite mediche per la revisione della patente di soggetti in stato di alterazione psico-fisica da stupefacenti.

 

L’articolo 29[49]demanda ad un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, da adottare, entro due mesi dall’entrata in vigore della legge, il coordinamento delle norme del D.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle modifiche apportate dal progetto di legge in esame.

 

L’articolo 30[50]attribuisce poteri normativi per l’attuazione delle disposizioni contenute nel progetto di legge al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della salute, al Ministro della solidarietà sociale, ai Presidenti delle regioni, prevedendo termini e modalità per il relativo esercizio.

La proposta di legge A.C. 2452

La proposta di legge A.C. 2452 (Buemi), composta da 30 articoli, reca Modifiche al Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernenti la legalizzazione dei derivati dalla cannabis, la somministrazione controllata di eroina e l'uso terapeutico dei preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La relazione illustrativa, nel richiamare il dibattito da cui ha avuto origine la legislazione nazionale e le linee portanti della normativa in vigore nei principali Paesi europei, precisa che una politica di liberalizzazione e di legalizzazione può portare, “con la somministrazione controllata di droghe, a una politica di prevenzione e di riduzione del danno tale da colpire gravemente il crimine organizzato che garantisce il multimiliardario commercio mondiale di queste sostanze”. La relazione chiarisce, altresì, che solo un intervento fondato su formazione, prevenzione e rete di servizi risulterebbe veramente utile “a fronte di una politica proibizionista e sanzionatoria che non ha mai eliminato, soprattutto in tale ambito, le cause che generano questa grave piaga sociale e che non ha nemmeno ridotto il danno che essa produce”.

 

L’articolo 1 apporta alcune modifiche all'articolo 1 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Le novità introdotte sono sostanzialmente analoghe a quelle recate dall’articolo 2 dell’A.C. 1805, cui si rinvia.

L’unica differenza di rilievo concerne la modifica del comma 8 del citato articolo 1 del Testo unico. In proposito, il provvedimento in esame specifica che l'Osservatorio permanente per la verifica dell'andamento del fenomeno della tossicodipendenza[51] acquisisce periodicamente dati sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti nei servizi di prevenzione, cura e riabilitazione, anche in merito alla somministrazione di metadone negli istituti di prevenzione e pena e sull'attuazione del trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti.

 

Gli articoli 2, 3 e 4 apportano modifiche analoghe a quelle recate dagli articoli 3, 4, 5 dell’A.C. 2452, cui si rinvia.

 

L’articolo 5 inserisce nel Testo unico l’articolo 17-bis, che definisce un regime speciale di autorizzazione per le sostanze incluse nella tabella I di cui all’articolo 14, analogamente a quanto previstodall’articolo 6 dell’A.C. 1805 per le sostanze incluse nella tabella II.

In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 17-bis prevede, in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, un’autorizzazione speciale per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio, il controllo sui cicli di produzione, il controllo sulle materie prime, la documentazione, la custodia, la distribuzione, l'importazione, l'esportazione e il transito delle piante di cannabis indica e delle sostanze di cui al comma 1, lettera a), n. 6) del citato articolo 14 (si tratta della cannabis indica, dei prodotti da essa ottenuti, dei tetraidrocannabinoli, dei loro analoghi naturali, delle sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico). La coltivazione di cannabis per consumo personale è sottoposta a semplice notifica alla locale autorità di pubblica sicurezza. Le modalità di attuazione del regime di autorizzazione speciale sono approvate con apposito regolamento emanato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 2 stabilisce, altresì, che con decreto del Ministro della salute è regolamentato l'impiego terapeutico delle suddette sostanze.

Il comma 3 prevede specifiche sanzioni penali nei confronti di chiunque coltivi, produca, fabbrichi, impieghi, commerci, controlli cicli di produzione e materie prime, custodisca, distribuisca, importi, esporti ed organizzi il transito delle sostanze incluse nella tabella II di cui all'articolo 14 del Testo unico, in violazione delle disposizioni previste dai precedenti commi 1 o 2.

In relazione all'entità delle pene previste per le citate condotte illecite, il comma 3 in commento richiama le sanzioni previste dai commi 1, 1-bis, 4, 5 e 5-bis dell'articolo 73 del Testo unico.

Disposizione simile è prevista dal comma 3 dell'articolo 6 della proposta di legge A.C. 1805.

 

Come già rilevato (cfr. quadro normativo), il citato articolo 73 del Testo unico reca disposizioni in materia di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nello specifico, ai sensi del comma 1 di tale articolo, chiunque, senza apposita autorizzazione, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000

Ai sensi del successivo comma 1-bis le medesime pene si applicano a chiunque, senza apposita autorizzazione importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti o medicinali contenenti sostanze stupefacenti, espressamente indicati dal medesimo comma

Il successivo comma 4 prevede, poi, che quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 del Testo unico e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dall'articolo 73 in esame sono di lieve entità, ai sensi del comma 5 si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.

Da ultimo, ai sensi del comma 5-bis, nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui all'articolo 73 del Testo unico commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità.

 

L'articolo 6 della proposta di legge in esame è volta a sostituire il comma 2 dell'articolo 19 del Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti, riguardante i requisiti soggettivi per il riconoscimento dell'autorizzazione alla coltivazione, produzione, fabbricazione, impiego, importazione, esportazione ed altre attività aventi ad oggetto sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all'articolo 14 del medesimo Testo unico.

Identica disposizione è prevista dall'articolo 7 della proposta di legge A.C. 1805.

 

Come già rilevato, attualmente, il comma 2 dell'articolo 19 prevede che le citate autorizzazioni possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi di società, sia di buona condotta e offra garanzie morali e professionali. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico dell'azienda.

 

Nello specifico, le modifiche che si intendono introdurre sono volte, in primo luogo, a prevedere che le citate autorizzazioni possano essere concesse esclusivamente ad enti, o imprese, il cui titolare o legale rappresentante, non sia stato condannato, con sentenza anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale e dagli articoli 73 e 74 del citato Testo unico.

 

Si ricorda che l'articolo 416 del codice penale contempla il delitto di associazione per delinquere, mentre il successivo articolo 416-bis disciplina il delitto di associazione di tipo mafioso. A loro volta, come in precedenza rilevato, gli articoli 72 e 73 del Testo unico sanzionano, rispettivamente, il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope e l'associazione finalizzata al traffico illecito delle medesime sostanze.

 

Come già rilevato in occasione dell'esame della precedente proposta di legge A.C.1805, in relazione alla disposizione in esame appare opportuno verificare se il mancato riconoscimento della citata autorizzazione alle persone condannate con sentenza non definitiva per taluni specifici reati, sia compatibile con il principio generale  previsto dal comma 2 dell'articolo 27 della Costituzione in base al quale l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

 

Analogo divieto è previsto nei confronti di coloro i quali siano stati sottoposti ad una misura di prevenzione ai sensi della legge n. 575 del 1965.

Al riguardo, si veda articolo 7 della proposta di legge A.C. 1805.

Da ultimo, il nuovo comma 2 dell'articolo 19 precisa che i citati requisiti negativi (assenza di condanna e di misure di prevenzione) riguardano anche il direttore tecnico dell'azienda.

 

L’articolo 7 interviene su diversi articoli del D.P.R. n. 309 del 1990 (articoli 26, 31, 34, 35, 36, 38, 41, 50, 54, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 73, 79, 123) al solo fine di coordinarne il testo con le previsioni introdotte dal nuovo articolo 17-bis in materia di regime di autorizzazione speciale per le sostanze di cui al comma 1, lettera a), n. 6) del citato articolo 14.

 

L’articolo 8, costituito da quattro commi, apporta modifiche agli articoli 41, 42, 43 e 44 del citato Testo unico, con la finalità di attuare, tra l’altro, uno snellimento delle procedure burocratiche e di estendere la disciplina introdotta dalla legge n. 12 del 2001 sulla terapia del dolore anche al trattamento domiciliare dei pazienti affetti da tossicodipendenza da oppiacei.

Il comma 1 emenda il comma 1-bis dell'articolo 41, analogamente a quanto disposto dall’articolo 9, comma 1, lettera b) dell’A.C. 1805, cui si rinvia.

Il comma 2 abroga i commi 2 e 4 dell'articolo 42 del Testo unico.

 

Il comma 2 stabilisce che, in caso di trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle I e II, sezione A, di cui all'articolo 14, il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, è necessaria una comunicazione del mittente alla Polizia di Stato o al Comando dei carabinieri o della Guardia di finanza compilata in triplice copia, che deve indicare il mittente ed il destinatario, il giorno in cui si effettua il trasporto, la natura e la quantità degli stupefacenti trasportati.

Il comma 4 prevede che chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo deve conservare la copia della fattura, il relativo buono acquisto, nonché, ove la consegna avvenga a mezzo posta o corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa alla spedizione della merce. La inosservanza di tali disposizioni è punita con sanzione amministrativa.

 

Il comma 3 modifica l'articolo 43, relativamente agli obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari.

In particolare, al comma 7, si prevede la facoltà del personale che opera nei distretti sanitari di base, nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati di consegnare le quantità terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-bis al domicilio di pazienti affetti da stati di tossicodipendenza da oppiacei.

Ad analoga finalità risponde la modifica del comma 8, ove si consente agli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base, o nei servizi territoriali delle ASL e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati, di trasportare quantità terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-bis, anche per l'utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da stati di tossicodipendenza da oppiacei.

Il comma 4 dell’articolo in commento integra, infine, il comma 1 dell'articolo 44 del Testo unico. Quest’ultima norma, nella sua attuale formulazione, sancisce il divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 a persona minore o manifestamente inferma di mente.

La novella precisa che rispetto alle sostanze e alle preparazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6), per persona minore si intende persona minore di sedici anni.

 

L’articolo 9 abroga gli articoli 64, 75, 75-bis e 83 del Testo unico.

Analoga disposizione è prevista dall'articolo 10 della proposta di legge A.C. 1805.

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 64 del Testo unico disciplina il registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, le navi mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le comunità temporanee (cfr. articolo 10 della proposta di legge A.C. 1805).

I successivi articoli 75, 75-bis e 83 del D.P.R. 309/90, precedentemente illustrati (cfr gli articoli 19, 20 e 24 della proposta di legge A.C. 34 e l’articolo 10 della proposta di legge A.C. 1805), riguardano, invece, rispettivamente, le condotte integranti illeciti amministrativi, i provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica e le sanzioni a carico a carico del medico chirurgo o del medico veterinario che rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope ivi indicate per uso non terapeutico.

 

L'articolo 10 è volto a novellare il comma 2 del più volte citato articolo 72 del Testo unico in base al quale è consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto.

Al riguardo, la modifica è volta a sopprimere dalla suddetta disposizione il riferimento alla citata previa prescrizione medica .

Identica disposizione è prevista dall'articolo 9 della proposta di legge A.C. 1805.

 

Le disposizioni introdotte dagli articoli da 11 a 30 ricalcano sostanzialmente quelle contenute nei corrispondenti articoli del progetto di legge A.C. 1805, cui si rinvia.

 

Per quanto concerne la formulazione del testo, si rileva che l’articolo 22 fa riferimento agli “interventi di cui all'articolo 133” del Testo unico n. 309 del 1990. Tale articolo disciplina gli adempimenti delle province autonome ai fini della relazione che il Ministro della solidarietà sociale deve presentare al Parlamento. Appare quindi opportuno verificare la correttezza del riferimento al citato articolo 133.

La proposta di legge A.C. 2830

Il progetto di legge A.C. 2830 (Poretti ed altri) è diretto a modificare l’articolo 14 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al fine di legalizzare la cannabis indicae i suoi derivati ed analoghi naturali e sintetici.

La relazione illustrativa chiarisce che la proposta di legge ha lo scopo di integrare e di completare la politica sulle droghe perseguita dal nostro Paese, al fine di evitare il rischio che la mancata depenalizzazione del mercato e del consumo della cannabis, a fronte della legalizzazione di altre sostanze quali l'alcool, il tabacco e la nicotina, “sia considerata non solo come una clamorosa svista, ma come un grave elemento di contraddittorietà e di ipocrisia nella strategia repressiva che contraddistingue oggi l'Italia e la comunità internazionale”. A tal fine, il progetto di legge si muove nella direzione di eliminare la discriminazione fra consumatori di droghe legali (tabacco, nicotina e alcool) e illegali, legalizzando il mercato e il consumo della cannabis.

 

L'articolo 1 abroga il numero 6) della lettera a) del comma 1 del citato articolo 14, escludendo dall’elenco delle sostanze descritte nella tabella I, allegata al Testo unico, la cannabis indica ed i prodotti da essa derivati nonché le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili ai tetraidrocannabinoli per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico (comma 1).

Conseguentemente, il comma 2elimina dalla suddetta tabella I, cheindica le sostanze per le quali è vietato qualsiasi impiego ad uso terapeutico e che, pertanto, non possono essere prescritte, le seguenti sostanze:

·         Delta-8-tetraidrocannabinolo e Delta-9-tetraidrocannabinolo;

·         Paraesil;

·         Preparati attivi della Cannabis (hashish, marijuana, olio, resina, foglie e infiorescenze).

 


Progetti di legge

 


N. 34

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

BOATO, LEONI, RUGGERI, MASCIA, BUEMI, BALDUCCI, CRAPOLICCHIO, MARAN, D'ELIA, BONELLI, AMICI, BELLILLO, BOFFA, BUCCHINO, BUFFO, BURGIO, CHIAROMONTE, CREMA, DATO, DE ZULUETA, GIANNI FARINA, FEDI, FOLENA, FRONER, FUNDARÒ, GRILLINI, LION, MANCINI, MARONE, NICCHI, PELLEGRINO, CAMILLO PIAZZA, PORETTI, SASSO, TREPICCIONE, TURCI, VACCA, ZANELLA, ZANOTTI

¾

 

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno

 

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Presentata il 28 aprile 2006

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Onorevoli Colleghi! - Con la firma del Presidente della Repubblica, è entrata in vigore dal 28 febbraio 2006 la nuova normativa sulle droghe, voluta dal Governo di centrodestra (decreto-legge n. 272 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2006).

      È una vera e propria controriforma che fa perno sulla demonizzazione della marijuana, ignorando le evidenze scientifiche: dalla sua equiparazione «morale» alle droghe pesanti, al grido di «la droga è droga», discende l'equiparazione penale con un drastico innalzamento delle pene detentive. Il possesso di qualsiasi sostanza, al di sopra di una soglia quantitativa predefinita in via amministrativa, è considerato spaccio presunto e punito con il carcere, da sei a venti anni. Il furore ideologico si tradurrà in una dilatazione del sistema penitenziario e nel ritorno alla filosofia della «cura e custodia», in ambito terapeutico: le pulsioni moralistiche si saldano così con la logica degli affari, aprendo il varco all'esecuzione penale affidata ai privati. La messa al bando della riduzione del danno disegna un orizzonte autoritario, di negazione della libertà terapeutica e conseguentemente dei diritti dei cittadini consumatori. Infine, gravissime saranno le ricadute dell'inasprimento repressivo sul carcere: ci saranno ulteriore sovraffollamento, più suicidi, più atti di autolesionismo. Tanto più gravi per i tossicodipendenti, che già oggi soffrono la pena aggiuntiva del vedersi negate le cure adeguate.

      L'approvazione del provvedimento è avvenuta forzando consolidate procedure istituzionali, senza dibattito in Parlamento, senza confronto con la grande maggioranza degli esperti e degli operatori.

      La legge viola la Costituzione e il principio di legalità, disprezza il pronunciamento popolare del 1993, cancella le norme sul giusto processo, nega il diritto alla salute, calpesta le autonomie regionali, è sorda alle ragioni della scienza. Una prima conferma viene dalla impugnazione della cosiddetta «legge Fini» davanti alla Corte costituzionale da parte della regione Toscana, della regione Emilia-Romagna e di altre cinque regioni.

      La scelta repressiva appare insensata nonché in aperto contrasto con le tendenze in atto nella gran parte dei Paesi europei sin dagli inizi degli anni '90. L'Europa sceglie, seppure in forme diverse, di spostare il centro delle politiche di controllo sulle droghe dal penale al sociale, in particolare investendo sulla depenalizzazione del consumo personale, sulla distinzione fra droghe leggere e pesanti, sulla riduzione del danno.

      Si deve operare urgentemente perché questa controriforma eserciti i suoi effetti per il più breve tempo possibile e per questo si chiede al nuovo Governo la sua abrogazione immediata, utilizzando lo strumento del decreto-legge. Ma non basta. Occorre imboccare con decisione la strada della riforma, sulla base del progetto di legge già sottoscritto nella scorsa legislatura da oltre cento fra deputati e senatori del centrosinistra.

      Queste osservazioni contenute nel Manifesto Peace on drugs approvato dagli Stati generali delle droghe promossi dall'associazione Forum droghe il 4 marzo 2006 a Firenze, sono confermate dalle indicazioni del Programma de L'Unione (Per il bene dell'Italia. Programma di Governo 2006-2011), che testualmente si riporta:

      «Diritto alla salute e nuovo welfare locale. La priorità di una politica riformatrice (pagine 186-187). Educare, prevenire, curare. Non incarcerare. Per le tossicodipendenze non servono né il carcere né i ricoveri coatti. Alla tolleranza zero bisogna opporre una strategia dell'accoglienza sociale per la persona e le famiglie che vivono il dramma della droga, a partire dalla decriminalizzazione delle condotte legate al consumo (anche per fini terapeutici) e quindi dal superamento della normativa in vigore dal 1990. Occorre un reale contrasto dei traffici e la tolleranza zero verso i trafficanti. È necessario rilanciare il ruolo dei SerT e dei servizi territoriali che in questi cinque anni sono stati sistematicamente penalizzati dai tagli alla spesa sociale; senza imporre un unico modello e salvaguardando il pluralismo delle comunità terapeutiche, queste dovranno essere messe in rete con il servizio pubblico a cui spetta la diagnosi della dipendenza. Vanno sostenuti quanti, con approcci culturali e metodologie differenti, da anni sono impegnati a costruire percorsi personalizzati e perciò efficaci di prevenzione, cura e riabilitazione considerando le strategie di riduzione del danno come parte integrante della rete dei servizi. Il decreto-legge del governo sulle tossicodipendenze deve essere abrogato».

      «Una giustizia penale uguale per tutti (pagine 65-66). Favorire la cura delle tossicodipendenze al di fuori delle strutture detentive; abolire le sanzioni amministrative per chi detiene sostanze stupefacenti per uso personale».

      Si ripresentano quindi la relazione e l'articolato della proposta di legge atto Camera n. 4208, presentata nella scorsa legislatura il 24 luglio 2003, con i necessari aggiornamenti, dovuti all'approvazione della legge n. 49 del 2006 e alla cancellazione delle norme in evidente contrasto con il testo.

      La proposta di legge, per quanto riguarda la parte sanzionatoria, ripropone il testo elaborato nella XIII legislatura da una Commissione tecnica istituita per predisporre un testo di riforma in materia di disciplina degli stupefacenti, coordinata dal magistrato Giuseppe La Greca e con la responsabilità politica dell'allora Sottosegretario alla giustizia, Franco Corleone. La parte sulle misure alternative per i detenuti tossicodipendenti è invece stata curata dal dottor Alessandro Margara, già magistrato di sorveglianza e capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il coordinamento di questo lavoro è stato del cartello di associazioni denominato «Dal penale al sociale». Per segnalare la sinergia fra momento istituzionale e movimenti della società, alla conclusione della relazione sull'articolato viene riproposto il testo dell'appello-documento, che ha già raccolto 3.051 adesioni di personalità, operatori e rappresentanti di varie realtà e che è consultabile sul sito «www.fuoriluogo.it».

      L'analisi di quasi sedici anni di applicazione della legislazione in materia di stupefacenti dimostra, come emerso anche nella Conferenza sulle droghe di Napoli del 1997, il fallimento della strategia dell'innalzamento delle pene finalizzato al recupero. Tale strategia, innestata sul sistema giudiziario italiano ha, infatti, finito per produrre solo rigidità insuperabili. La previsione, nell'ipotesi base, di un minimo edittale di otto anni di reclusione per le condotte di semplice spaccio, ha determinato un rilevantissimo innalzamento delle pene da scontare, con migliaia di persone che non possono accedere ad alcuna misura. Un esempio eclatante è quello del caso Merlonghi, risolto poi con la concessione della grazia, ma che dimostra quanta ingiustizia possa derivare da un sistema giudiziario lento e farraginoso sul quale si innestino meccanismi di rigidità nella determinazione della pena. Tra le proposte avanzate per ovviare agli inconvenienti rilevati c'è quella dell'innalzamento dei livelli di pena che consentono l'accesso alle misure alternative; una tale proposta, pur condivisibile negli obiettivi, si traduce in una esaltazione della irrazionalità del sistema, allargando la forbice tra pena inflitta e pena effettivamente scontata, con il rischio di pesanti ripercussioni sul sistema in generale ed in particolare con riferimento al tema della certezza della pena, oggi prepotentemente in discussione. Più razionale appare invece la proposta di adeguare il sistema sanzionatorio in materia di stupefacenti ai livelli edittali medi previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Se si pensa che le pene previste per l'associazione di tipo mafioso raggiungono un massimo di quindici anni per i casi più gravi (la pena prevista per i promotori di organizzazioni di tipo mafioso armate va da cinque a quindici anni di reclusione) o che la pena prevista per il delitto di violenza sessuale - pur elevata nel 1996 - è, nel massimo, di dieci anni di reclusione, che dieci anni di reclusione è la pena massima anche per i delitti di rapina e di estorsione, mentre cinque anni di reclusione è la pena massima per la corruzione e otto anni è il massimo per la concussione, ben si vede come una pena da otto a venti anni per l'ipotesi di spaccio di stupefacenti sia sproporzionata, velleitaria e ingiusta.

      Di qui la proposta di rivedere anche i livelli sanzionatori, lasciando pene elevate solo per le ipotesi di «traffico» di stupefacenti e di associazioni criminali, per le quali sono previste aggravanti speciali.

      L'intervento sull'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 può essere l'occasione anche per un miglioramento sul piano tecnico della normativa penale in materia, che nel 1990, sulla spinta emozionale che accompagnò il varo del testo unico, fu scritta ricopiando il testo delle convenzioni internazionali in materia, con un risultato tecnicamente poco limpido: l'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 enumera ben 22 fattispecie penali, spesso con sinonimi, ripetizioni e ridondanze. Una tale tecnica normativa è consona ad un trattato internazionale destinato ad essere sottoscritto da Paesi con sistemi giuridici molto diversi tra loro (in particolare si pensi ai Paesi di common law), ma non appare rispondente ai canoni di legalità in materia penale richiesti dall'articolo 25 della nostra Costituzione.

      Oltre alla riscrittura dell'articolo 73, si propone di eliminare ogni ipotesi di sanzione per le condotte di consumo. Da un lato tutti riconoscono che con il referendum del 1993 il sistema sanzionatorio previsto per le ipotesi di consumo ha perso in gran parte la sua ragione di essere. Né è pensabile un intervento che vada contro la volontà referendaria. Dall'altro lato, cosa più importante, l'esperienza di questi anni ha dimostrato che le sanzioni amministrative per i consumatori di sostanze rappresentano una inutile afflizione nei confronti di soggetti che avrebbero bisogno di aiuto e di sostegno e non certo di una ulteriore spinta verso l'emarginazione e il delitto. Sospendere la patente ad un consumatore di droga (si badi: non a chi sia colto alla guida in stato di alterazione da sostanze) significa soltanto ridurre le sue possibilità di lavoro e di vita e aumentare il rischio di commissione di reati (ad esempio, proprio la guida senza patente) e, quindi, maggiore emarginazione ed aumento del rischio criminale.

      Al fine di fornire chiarezza agli operatori sulla liceità degli interventi di riduzione del danno si propone infine l'inserimento di una norma che indica la riduzione del danno tra gli obiettivi degli enti locali e degli enti ausiliari e, a titolo meramente esemplificativo, elenca alcuni degli interventi sicuramente riconducibili a tale obiettivo e sui quali si sono manifestati dubbi in sede operativa.

      1) La legge n. 162 del 1990 in materia di disciplina degli stupefacenti ha manifestato una notevole fiducia negli aspetti repressivi, dando particolare forza alle pene previste per i vari reati. Né si è tenuto conto della condizione di tossicodipendenza nella quale si muovevano e si muovono molti dei condannati. E così i tossicodipendenti hanno trovato una risposta alla loro condizione soprattutto nel carcere e solo secondariamente in interventi idonei ad incidere su tale condizione.

      A seguito, però, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 171, emanato in applicazione dell'esito del referendum del 18 aprile 1993, si è avuta la depenalizzazione delle ipotesi di uso personale e detenzione per uso personale, che erano sanzionate dal nuovo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

      Da questo, però, devono derivare due linee di intervento:

          a) la prima è quella di ribadire la non punibilità dell'uso di stupefacenti e delle condotte connesse e di trarre da questo le conseguenze logiche anche sul piano degli interventi sanzionatori, anche se non penali: cioè sulle sanzioni amministrative;

          b) la seconda è quella di una profonda revisione del sistema sanzionatorio, nel quale si dia attenzione particolare alla condizione di tossicodipendenza degli autori dei reati.

      La prima linea di intervento sarà visibile nelle modifiche normative che si propongono di seguito.

      Quanto alla seconda linea di intervento, è da rilevare che l'impianto sanzionatorio della legge n. 162 del 1990, di cui il decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1993 citato era attuazione, è però rimasto inalterato. È rimasto, cioè, l'impianto sanzionatorio di una legge fortemente segnata dal proposito di sanzionare anche il solo uso (rendendo punibile ogni detenzione di sostanza superiore alla dose media giornaliera) e di colpire pertanto (penalmente e non solo) la condizione di tossicodipendenza. Intervenire sulle pene è dunque doveroso anche in ossequio ai princìpi che informavano i quesiti referendari che hanno vinto nel Paese.

      E si può aggiungere, senza timore di essere smentiti, che l'entità delle pene inflitte per reati relativi agli stupefacenti gioca un ruolo tutt'altro che secondario sull'attuale sovraffollamento delle carceri, responsabile della difficile gestione degli istituti di pena e della scarsa corrispondenza di questi ai princìpi costituzionali e alla attuazione dei fini di riabilitazione che la pena stessa dovrebbe avere. Eppure, è veramente difficile sostenere che una carcerazione, specie se lunga, sia utile per il superamento della tossicodipendenza, quando la ipotesi più verosimile e condivisa è che la stessa condizioni tutti gli elementi di base della dipendenza, rafforzando frustrazioni, bruciando le alternative di socializzazione, dando nuovo spazio al desiderio della sostanza, fornendo occasioni, nella comunità di vita con altre persone nelle stesse condizioni, per la ulteriore ripresa delle condotte criminose utili al mantenimento della dipendenza. Si tenga conto che la quota di detenuti tossicodipendenti in carcere è di circa il 30 per cento.

      Esiste, d'altronde, un problema di congruenza della pena, nella sua entità, ai princìpi costituzionali. Va ricordata la sentenza costituzionale n. 313 del 1990, che ha portato alla modifica dell'articolo 444 del codice di procedura penale, nella parte in cui richiede che, in caso di patteggiamento sulla pena, la stessa sia «congrua», ovvero adeguata ai fini propri della pena medesima: congrua, cioè, a dare uno spazio temporale concreto utile a realizzare un percorso riabilitativo proporzionato al reato commesso. E va chiarito che non vi è solo una congruenza circa l'entità minima della pena, ma anche circa l'entità massima, che non può essere tale da rimettere ad un futuro incerto e remoto la possibilità di orientare l'esecuzione penale alla progettazione e allo sviluppo di percorsi di riabilitazione e di inclusione sociali, che sono quelli voluti dall'articolo 27 della Costituzione.

      Si veda, al riguardo, la pena inflitta per la violazione più comune, quella dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, la cui misura, calcolata anche la frequente ricorrenza delle numerose aggravanti previste dalla stessa norma e dall'articolo 80, arriva a livelli estremamente elevati, anche nei minimi. Analogamente è a dirsi per la fattispecie criminosa dell'articolo 74, i cui minimi, anche senza aggravanti, sono elevatissimi e, con le aggravanti, superiori ai limiti minimi previsti per i più gravi reati contro la persona.

      Si è intervenuti anche sulla entità delle pene pecuniarie. Le stesse sono state misurate nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 sugli elevati introiti che il traffico illecito di stupefacenti notoriamente procura. È però un dato pacifico che, in primo luogo, lo spaccio generalmente colpito è quello piccolo e, in secondo luogo, così come tali introiti si formano, altrettanto rapidamente si dissolvono, tranne che non si sia in presenza di organizzazioni particolarmente attrezzate sul piano finanziario e criminale. Comunque, i più frequenti destinatari delle condanne continuano ad essere i tossicodipendenti, che dissipano in tempi velocissimi ciò che incassano e che molto spesso investono i loro introiti nel pagamento dei debiti contratti per gli acquisti precedenti. Ciò che l'esperienza dimostra è che la quasi totalità di queste elevate pene pecuniarie è convertita in sanzioni sostitutive per la insolvenza degli interessati. Di qui il ridimensionamento, che si propone, anche delle pene pecuniarie.

      E, in tale situazione normativa, come già osservato, non vi è alcuna indicazione differenziale per coloro che partecipano alle condotte criminose sotto la spinta della tossicodipendenza, a riprova della voluta ignoranza di questa condizione e della fiducia riposta nella unica risposta repressiva. Le aperture a possibili misure alternative, correlate a percorsi riabilitativi dalla dipendenza, arriveranno in fase esecutiva, ma, in quel momento, l'entità delle pene inflitte potrà essere tale da impedire l'ammissibilità a tali misure o da ritardarla a dopo una parziale e non breve espiazione carceraria.

      2) La prima linea di intervento indicata al numero 1) esplicita l'esito referendario e afferma la non punibilità dell'uso e delle condotte connesse.

      Inoltre, sottrae al sistema sanzionatorio, anche se solo amministrativo, gli interventi oggi contenuti nell'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

      Si è inserita anche una modifica che interessa l'intervento medico per i tossicodipendenti malati, che risulta precluso da una parte dell'articolo 43, commi 5-bis e 5-ter, parte che viene soppressa.

      3) La revisione del trattamento sanzionatorio previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 si muove su tre linee, la terza delle quali riguarda la fase della esecuzione della pena:

          a) la prima è quella di un ridimensionamento generale delle sanzioni previste dalla legge;

          b) la seconda è quella di una particolare disciplina nei confronti delle persone tossicodipendenti;

          c) la terza riguarda la normativa sulla esecuzione, che deve essere rivolta in ogni caso a rendere possibili soluzioni riabilitative extracarcerarie rispetto a quelle detentive.

      4) Si tratta, infine, di intervenire in due materie che stanno a monte e a valle del sistema sanzionatorio di cui ci si sta occupando.

      La prima è quella di una verifica delle tabelle previste dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, per accertare se le stesse risultino valide e attuali.

      La seconda riguarda la concreta previsione delle risorse necessarie per rendere forte e completo il sistema organizzativo di intervento sulle dipendenze in modo che sia realmente capace di offrire occasioni di riabilitazione e di inclusione sociali. È evidente che se si riduce la risposta repressiva e si rilancia quella di riabilitazione e di recupero sociali, la validità di una tale scelta si gioca sulla efficienza del sistema organizzativo ed operativo di tale seconda risposta.

      A questo riguardo:

          a) dovranno essere concentrate tutte le risorse presso la regione, quale ente responsabile del Servizio sanitario nazionale in ciascun territorio: anche quelle attualmente assegnate ad organi centrali dovranno, pertanto, essere distribuite regionalmente;

          b) i servizi locali sulle dipendenze dovranno essere dimensionati sui reali bisogni dei singoli territori e articolati in gruppi operativi multiprofessionali, in conformità delle migliori esperienze attuate;

          c) sia in attuazione della previsione dell'articolo 96, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, sia con riferimento alle previsioni del decreto legislativo n. 230 del 1999 (confermate dalle sperimentazioni di alcune regioni, come la Toscana), i servizi per le tossicodipendenze dovranno essere organizzati allo stesso livello anche negli istituti di pena: nonostante la riduzione della risposta penale in termini carcerari, sarà sovente dal carcere che si dovranno fare ripartire i percorsi riabilitativi. In questo specifico settore si è prevista l'equiparazione degli stranieri ai cittadini per l'accesso ai servizi.

Modifiche normative proposte, secondo i criteri che precedono.

A) Le modifiche del sistema sanzionatorio.

      È utile un accenno più specifico alle singole modifiche proposte.

      Per l'articolo 43 non occorre aggiungere altro a quanto già indicato.

      Con le modifiche dell'articolo 73 si agisce su più piani, come accennato in precedenza.

      È modificata la previsione normativa del delitto di cui all'articolo 73, attualmente distinto in una serie interminabile di fattispecie corrispondenti, che vengono ridotte ad una sola, che si ritiene si rinvenga costantemente in ognuna delle fattispecie precedenti. Nel contempo si esplicita che non è punibile né l'uso delle sostanze, né la detenzione per l'uso e si richiede, pertanto, che la detenzione punibile è quella posta in essere al fine di cedere la sostanza a terzi per ricavarne un profitto. Questo resta vero anche se si è intervenuti sugli aumenti di pena conseguenti alla applicazione delle aggravanti.

      Le modifiche intervenute nei vari commi contengono una generale revisione delle pene, con una sensibile riduzione delle stesse. Ciò nonostante resta elevata la pena massima prevista nel comma 1, anche per il possibile apporto delle numerose circostanze aggravanti previste sia dall'articolo 80 sia dallo stesso articolo 73. Così che non vi è alcun dubbio che vi è spazio all'applicazione di sanzioni molto severe quando il caso presenti una particolare gravità.

      Si è applicata, invece, una linea sanzionatoria specifica e attenuata per i tossicodipendenti che si rendono autori dei reati previsti dalla norma. Tre gli interventi:

          1) le sanzioni applicate ai tossicodipendenti sono quelle previste per le ipotesi di reato di lieve entità;

          2) si è aperta la possibilità alla valutazione di irrilevanza del fatto, nei casi di lieve entità, nei quali l'applicazione della pena può intralciare lo sviluppo di interventi riabilitativi;

          3) infine, si è introdotto (riferendoci, come per la irrilevanza del fatto, ad istituti previsti dalla procedura penale minorile) l'istituto della messa alla prova, finalizzato allo svolgimento di un programma riabilitativo dalla tossicodipendenza.

      Sono previsti due articoli aggiuntivi specifici: il 73-bis sul traffico di sostanze stupefacenti e il 73-ter, sulla sospensione del processo e sulla messa alla prova per chi intende intraprendere un programma di recupero dalla tossico dipendenza.

      La modifica dell'articolo 74 è volta ad evitare l'inflazione verificatasi nella applicazione della norma, per la quale è spesso decisiva, in presenza della genericità della previsione normativa, la scelta iniziale della contestazione da parte del pubblico ministero richiedente. Si sono, quindi, introdotti elementi di specificazione della fattispecie punibile, cercando di farla corrispondere alla figura vera e propria del narcotraffico. Gli articoli 75 e 75-bis sono abrogati.

      Si sono previsti anche interventi specifici su altre norme.

      La prima è quella dell'articolo 79, per il quale si sopprime la seconda ipotesi (cioè, il consenso ad adibire), inevitabile fonte di gravi difficoltà di accertamento e sovente condizionata da situazioni di intimidazione o di occasionali emergenze, che ne ridimensionano gravità e significato.

      Nel quadro del generale ridimensionamento delle pene previste attualmente, si opera, inoltre, una diminuzione di quelle di cui alla norma in questione.

      La seconda è quella dell'articolo 83. Si intende sottolineare che, se il medico rilascia prescrizioni relative a sostanze stupefacenti o psicotrope ad un tossicodipendente con giustificazioni terapeutiche (esistenti nella letteratura clinica in materia), la terapeuticità delle stesse non può essere negata.

      La terza è quella dell'articolo 86. Uniformemente alle indicazioni della Corte costituzionale (sentenza n. 58 del 1995), si evidenzia la natura di misura di sicurezza della espulsione dello straniero e la esigenza che la esecuzione della stessa sia sottoposta all'accertamento della pericolosità sociale del condannato. Nel contempo si prevede che, in caso di revoca di tale misura, non possano essere operati interventi di carattere amministrativo, contrastanti con una pronuncia giudiziaria, emessa a seguito di regolare procedura giurisdizionalizzata. Si sopprime poi quella parte della norma che prevede il provvedimento amministrativo del prefetto, emesso con una ingiustificata anticipazione dell'esito del procedimento penale.

B) Le modifiche nel sistema della esecuzione della pena.

      La modificazione degli articoli 90 e seguenti si muove su due piani.

      Il primo riguarda la revisione del sistema delle due misure, previste dagli articoli 90 e 94, della quasi totale prevalenza della seconda e del modestissimo ricorso alla prima. L'ammissione a questa è stata disposta solo in rari casi dai tribunali di sorveglianza, anche in ragione della mancanza di un regime esecutivo, che individuasse organi responsabili di controllo e di sostegno.

      Si è ritenuto, allora, di distinguere la portata delle due norme, sviluppando una differenza già esistente fra le stesse, riservando l'articolo 90 a coloro che hanno già concluso positivamente un programma terapeutico e socio-riabilitativo e l'articolo 94 a coloro che hanno in corso o intendono sottoporsi a un tale programma. Si è operata anche una revisione delle norme processuali.

      Il secondo piano di intervento riguarda un aspetto su cui si è concentrata l'attenzione anche durante le conferenze nazionali sugli stupefacenti: la situazione di coloro che, sovente per il concorso di pene inflitte con più sentenze, devono espiare pene superiori ai limiti di ammissibilità alle misure alternative.

      Il ridimensionamento delle pene applicabili nella materia in esame dovrebbe evitare, in avvenire, le situazioni attuali di eccessivo carico delle pene complessive da eseguire e la conseguente difficoltà di accesso degli stessi alle misure alternative alla detenzione. Ciò non toglie che situazioni di pena eccedente la ammissibilità alle misure potranno egualmente presentarsi: sia per chi è già condannato con il regime precedente delle pene; sia per chi, comunque, pur con il nuovo sistema sanzionatorio, per la molteplicità dei fatti e il frazionamento dei processi, che caratterizzano la «carriera penale» dei tossicodipendenti, si troverà dinanzi alla espiazione di pene concorrenti molto elevate, oltre i limiti di ammissibilità alle misure alternative. Si deve cercare di risolvere tale problema.

      Uno strumento che viene usato è la grazia parziale, che riduce le pene nei limiti in cui è consentita la ammissione alle misure alternative. Lo strumento della grazia ha però, per il suo carattere discrezionale e, ovviamente, «grazioso», e per la appartenenza ad un organo quale il Presidente della Repubblica, una utilizzabilità quantomeno incerta.

      Si è pensato, per la parte di pena che supera il limite di ammissibilità alla misura alternativa, ad una esecuzione specifica con una misura avente particolari caratteristiche: quella, in particolare, di avere carattere riparativo della aggressione al sistema normativo, posta in essere dalla commissione del reato o dei reati. Si parla del cosiddetto «programma di reintegrazione sociale», che consiste nello svolgimento di lavoro non retribuito di pubblica utilità.

      La norma messa a punto qui di seguito chiarisce che il programma di reintegrazione sociale deve essere attuato nel quadro della realizzazione di un programma terapeutico riabilitativo, adeguatamente strutturato con un inserimento in una comunità che lo attui: in tal modo accanto al programma di reintegrazione sociale si attuerebbe, comunque, quello volto al superamento della tossicodipendenza, che resta il problema centrale della esperienza del soggetto.

      Si è anche ritenuto che le ragioni di introduzione di questa norma valgano anche nel caso di cui all'articolo 90, così come modificato. In tale caso, però, la misura consisterà nella sola applicazione del programma di reintegrazione sociale, pur sempre sviluppato con l'inserimento presso una comunità.

      Riportata, attraverso la esecuzione di tale misura, la pena nei limiti di ammissibilità alle misure alternative già previste, può subentrare la applicazione di queste. Si possono avere riserve su un'eccessiva vanificazione della pena, che si realizza per tale via, ma si deve tenere presente che una previsione del genere dovrebbe essere limitata agli specifici casi di persone che, nel periodo della tossicodipendenza «attiva», hanno collezionato processi e condanne, attingendo a pene complessive che sono, nella sostanza, sproporzionate al danno sociale che hanno prodotto; soggetti che, ovviamente, abbiano dimostrato e dimostrino la loro volontà di affrancarsi dalla dipendenza.

      Nel rivedere il regime degli interventi alternativi alla detenzione per i tossicodipendenti e alcooldipendenti, si è cercato di tenere presenti alcune situazioni di particolare disagio, fra le quali quella degli stranieri, per prevederne, comunque, la presa in carico da parte dei servizi pubblici.

      Infine si è abrogata la previsione del comma 6 dell'articolo 96 in quanto interferisce negativamente sulla presa in carico dei soggetti interessati da parte dei servizi per le tossicodipendenze competenti. La copertura finanziaria, attualmente prevista per l'amministrazione penitenziaria, passa ai servizi per le tossicodipendente predetti.

      L'articolo 91 è sostituito.

      L'articolo 92 è sostituito.

      L'articolo 93 è abrogato.

      L'articolo 94 è modificato.

      Dopo l'articolo 94 è introdotto l'articolo 94-bis.

      All'articolo 96, i commi 6-bis e 6-ter sono abrogati.

      Le modifiche all'articolo 113 sono volte all'introduzione di misure di riduzione del danno, mentre l'articolo 113-bis reca disposizioni atte a promuovere la sperimentazione di programmi e interventi socio sanitari innovativi circa il consumo di droghe, con particolare riferimento all'istituzione delle «drug consumption room», ovvero locali ove è possibile fare uso di sostanze in condizioni igieniche controllate, riducendo il rischio di contagio e overdose letale, e al «pill testing», ovvero un sistema di allerta rapido basato sull'analisi delle sostanze presenti in strada.

      L'articolo 127 sulle risorse per gli interventi in materia di dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope è modificato.

      L'ultimo articolo della proposta di legge modifica l'articolo 47 della legge n. 354 del 1975 in materia degli effetti dell'esito positivo del periodo di prova di affidamento dei condannati ai servizi sociali.

      Questi interventi riformatori, equilibrati e largamente condivisi hanno richiesto il ripristino delle norme originarie del testo unico, da ultimo modificate dalla «legge Fini-Giovanardi». Per questo si sono ripristinati gli articoli 13, 14, 26, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 78, 79, 89, 94, 96, 97, 114, 116, 117, 120, 122.

* * *

      Come annunciato nella premessa si riproduce il testo del documento «Contro la nuova crociata punitiva sulle droghe» che vede come promotori Stefano Anastasia (presidente associazione Antigone), Clara Baldassarre (Dipartimento dipendenze ASL Napoli 1), Roberta Balestra (Dipartimento dipendenze Trieste), Franca Ongaro Basaglia (presidente Fondazione Basaglia), Beatrice Bassini (SERT ASL Bologna nord), Tom Benettollo (presidente ARCI nazionale), Giuseppe Bortone (responsabile per le tossicodipendenze CGIL), Giovanni Cannella (corte d'appello Roma), Giuseppe Cascini (procura della Repubblica di Roma), Daniela Cerri (Parsec), Luigi Ciotti (presidente Gruppo Abele), Claudio Cippitelli (Parsec), Maria Grazia Cogliati (Distretto sanitario ASL 1 Trieste), Franco Corleone (presidente Forum droghe), Paolo Crocchiolo (Forum droghe), Sergio Cusani (associazione Liberi), Gianni De Giuli (MDMA Bologna), Cecilia D'Elia (consigliere provinciale Roma), Giuseppe Dell'Acqua (Dipartimento salute mentale Trieste), Giovanni Diotallevi (giudice Corte di cassazione), Dario Fo (premio Nobel), Jacopo Fo (scrittore), Andrea Gallo (presidente Comunità S. Benedetto al Porto), Maria Grazia Giannichedda (università di Sassari), Leopoldo Grosso (Gruppo Abele), Paolo Jarre (Dipartimento dipendenze ASL 5 Piemonte), Paolo Lamarca (Lilacedius), Betty Leone (segretaria SPI), Gad Lerner (giornalista), Franco Maisto (Procura generale di Milano), Filippo Manassero (presidente LILA nazionale), Luigi Manconi (presidente associazione A Buon Diritto), Alessandro Margara (presidente Fondazione Michelucci), Toni Muzi Falconi (Methodos), Mauro Palma (Comitato europeo per prevenzione tortura), Ignazio Juan Patrone (magistrato addetto alla Corte costituzionale), Livio Pepino (presidente Magistratura Democratica), Morena Piccinini (segretaria CGIL nazionale), Anna Pizzo (giornalista), Aldo Policastro (procura della Repubblica di Napoli), Edo Polidori (SERT Faenza), Franca Rame (attrice), Susanna Ronconi (Rete «La libertà è terapeutica»), Achille Saletti (presidente associazione Saman), Ersilia Salvato (presidente Centro Riforma Stato), Rita Sanlorenzo (tribunale di Torino), Nunzio Santalucia (SERT di Pisa), Fabio Scaltritti (Comunità S. Benedetto al Porto), Sergio Segio (associazione Società Informazione), Carlo Sorgi (tribunale di Forlì), Chicco Testa (Senlis Council), Stefano Vecchio (Dipartimento dipendenze ASL 1 Napoli), Grazia Zuffa (Fuoriluogo):

      «Il vicepremier Fini, parlando al summit dell'ONU sulla droga di Vienna nella primavera del 2003, ha di recente esposto l'intenzione del governo di rivedere la legge antidroga del '90, reintroducendo alcune norme abolite dal pronunciamento popolare 1993.

      Fallito il tentativo attuato nel 2002 attraverso la modifica del decreto n. 444 del 1990 - contro cui le regioni hanno vinto un ricorso - il governo si accinge ora a varare una vera e propria controriforma, che ruoterà attorno alla annunciata riproposizione della dose media giornaliera (ribattezzata "dose massima consentita") e l'inasprimento del trattamento penale per le droghe leggere, in nome della loro "equiparazione" alle droghe pesanti. La revisione della normativa penale è l'ultimo atto di una campagna ideologica del "pugno duro" contro le droghe e i consumatori, caratterizzata dall'attacco alla riduzione del danno e ad un sistema dei servizi con offerte terapeutiche differenziate, attacco già concretizzatosi nel citato decreto 444.

      La svolta punitiva del governo è particolarmente grave:

          in primo luogo perché ignora i danni delle norme che si vorrebbero reintrodurre, già sperimentati prima del referendum. Ricordiamo che la dose media giornaliera (quale discrimine quantitativo "rigido" per distinguere il consumo dallo spaccio) suscitò perplessità già durante la discussione parlamentare nel decennio scorso. È chiaro che una determinazione quantitativa unica per tutti i consumatori non può non essere arbitraria, e perciò iniqua. Il suo effetto criminogeno è evidente, stante le dinamiche del mercato illegale, che spesso portano i consumatori ad approvvigionarsi di quantità di droga ben superiori a quelle dell'immediato consumo individuale. Del resto, la stessa compagine che aveva varato la legge del '90 fu costretta a intervenire d'urgenza pochi mesi dopo per alleggerire l'impatto repressivo della legge, dopo che diversi consumatori (anche di droghe leggere) si erano uccisi in carcere dove erano detenuti con l'accusa di spaccio: non erano spacciatori, semplicemente erano stati trovati in possesso di quantità superiore alla dose media giornaliera;

          in secondo luogo, a una maggiore penalizzazione del consumo si accompagna, come più volte affermato da esponenti governativi, il dilatarsi del sistema penitenziario e la sua egemonia su quello terapeutico e preventivo: ci saranno più carceri (magari privatizzate, come dimostra il progetto di "appaltare" la casa lavoro di Castelfranco Emilia alla comunità di san Patrignano) e le alternative alla detenzione saranno vincolate a forme di "cura" coatta da svolgersi all'interno di un sistema di comunità terapeutiche che - oltre a convogliare su di sé ingenti risorse pubbliche sottratte ad altri e diversificati interventi - saranno il veicolo, disciplinare ben più che terapeutico, della diffusione capillare e amplificata dell'ombra lunga della dimensione carceraria e penale sul fenomeno sociale del consumo di droghe. Corollario drammatico di questa impostazione, il rilancio governativo del trattamento sanitario obbligatorio anche per i tossicodipendenti; per giunta, non solo sui consumi davvero problematici, ma anche su quelli occasionali e ricreativi di tanti giovani, destinati ad essere criminalizzati e patologizzati.

      Non solo, ma i duri attacchi dei mesi scorsi portati alle politiche dei servizi pubblici, l'enfatizzazione ideologica degli interventi drug free indipendentemente dalle preferenze e scelte espresse dagli utenti e viceversa la demonizzazione di altri trattamenti, a cominciare da quelli farmacologici e dagli interventi di riduzione del danno, nonostante l'evidenza della loro efficacia: tutto questo disegna un orizzonte preoccupante, autoritario e moralistico, di negazione della libertà e pluralità terapeutica, basata sul rispetto dei diritti del cittadino consumatore e sull'evidenza scientifica dei trattamenti;

          in terzo luogo, questa scelta appare insensata non fosse altro perché in aperto contrasto con le tendenze che la gran parte dei Paesi europei hanno seguito dagli inizi del '90 ad oggi. Questi Paesi hanno infatti scelto, in forme diverse, di spostare il centro delle politiche di controllo delle droghe dal penale al sociale, in particolare investendo sulla riduzione del danno (sia generalizzando le pratiche più consolidate, sia sperimentandone di nuove). Così, mentre Fini annunciava la svolta repressiva, nelle stesse ore, al summit di Vienna, i rappresentanti dei governi di Regno Unito, Francia, Germania, Portogallo, Belgio, Olanda, Irlanda, Svizzera hanno menzionato la riduzione del danno come uno dei pilastri della loro politica antidroga.

      Quanto alle riforme legislative, nella gran parte dei Paesi europei queste vanno in direzione della depenalizzazione del consumo personale e della distinzione fra droghe leggere e pesanti: si pensi al Regno Unito che ha di recente "declassificato" la canapa (spostandola cioè in una tabella con sostanze a minor rischio farmacologico) in ossequio ai suggerimenti del proprio consiglio scientifico consultivo sulle droghe; alla Svizzera che sta per varare un'analoga riforma; mentre il rapporto Malliori, approvato nel febbraio dal Parlamento europeo, oltre a raccomandare all'Unione europea il rafforzamento dei servizi a bassa soglia, chiede esplicitamente di riclassificare le droghe, riconoscendo la minore pericolosità della canapa. Inoltre, il governo vorrebbe operare una scelta in aperto disprezzo delle indicazioni emerse in ben tre Conferenze governative sulle droghe: da quella di Palermo del '93, che aveva sancito l'introduzione della riduzione del danno; a quella di Napoli del 1997, che aveva proposto di procedere ulteriormente sulla via della depenalizzazione del consumo; a quella di Genova del 2000, che aveva riconfermato questi indirizzi, in più suggerendo, per bocca dell'allora Ministro Umberto Veronesi, la via di una maggiore tolleranza della canapa, in nome delle evidenze scientifiche;

          infine, non si può sottovalutare e sottacere il tremendo effetto che un ritorno indietro legislativo ante-1993 produrrà inevitabilmente sulle carceri. Vale a dire: un ulteriore sovraffollamento in una situazione già oggi intollerabile ed esplosiva, con il drammatico corollario di suicidi e atti di autolesionismo; un aggravio della situazione della sanità penitenziaria, già ora in uno stato gravissimo di abbandono, a causa del suo mancato passaggio al sistema sanitario nazionale e dei pesantissimi tagli di bilancio operati nelle ultime leggi finanziarie; una ulteriore difficoltà nell'accesso al circuito delle misure alternative, già da tempo rallentato, quando non inceppato, a causa delle carenze di organici relativamente a psicologi, educatori, assistenti sociali, magistrati di sorveglianza e personale penitenziario.

      Contro questa controriforma autoritaria e priva di ogni serio fondamento di evidenza ed esperienza, è importante ricordare che dal referendum del 1993 a oggi, la diversificazione dei servizi, la crescita professionale e la maturazione degli operatori (sia del pubblico che del privato sociale), l'adeguamento delle stesse comunità ai mutati bisogni degli utenti, la sperimentazione di iniziative di prevenzione mirata, le pratiche di riduzione del danno e l'implementazione di nuove strategie più articolate hanno permesso di raggiungere alcuni obiettivi fondamentali:

          l'emersione del sommerso e il nuovo coinvolgimento di persone non raggiunte o abbandonate dai servizi;

          la diminuzione significativa del numero delle overdose;

          la forte diminuzione della trasmissione delle patologie correlate tra gli assuntori di sostanze per via endovenosa (significativo il calo dei pazienti sieropositivi e in controtendenza rispetto al resto della popolazione);

          l'aumento del numero delle persone trattate dai servizi pubblici e seguite dagli operatori con interventi personalizzati;

          maggiore collaborazione tra servizi pubblici e privati con la realizzazione di strategie condivise e il rilancio della centralità del territorio e delle sue reti;

          una maggiore consapevolezza sui rischi e una più diffusa conoscenza degli effetti delle sostanze soprattutto tra la popolazione giovanile;

          possibilità di riabilitazione alternativa (seppur drammaticamente sottoutilizzata) da parte dei detenuti con dipendenze;

          risposte più adeguate e diversificate ai comportamenti d'abuso (alcool, tabacco, e altro);

          superamento delle barriere tra servizi e persone con una maggiore presenza di operatori sulle strade, nei centri a bassa soglia e nei luoghi di consumo.

      Tutto questo, in moltissimi casi, è stato possibile grazie alla serietà e alla determinazione di migliaia di operatori che nel campo delle dipendenze hanno saputo superare le barriere ideologiche, verificarsi scientificamente e proporre strategie innovative con una attenzione concreta alla modificazione dei consumi e dei bisogni dei consumatori e uno sguardo attento alle innovazioni già in corso di sperimentazione in altri Paesi.

      Questo patrimonio di esperienza e di risultati non va disperso e non va sacrificato sull'altare dell'ideologia di governo e delle lobbies che lo sostengono.

      Certo, esistono poi non pochi nodi problematici che non vanno sottovalutati e con i quali ci stiamo misurando da tempo: il crescente aumento della popolazione carceraria con reati direttamente o indirettamente legati alle sostanze; i tagli drastici ai budget della ASL; la difficoltà di approfondire in tempo reale le conoscenze sulle sostanze circolanti; la necessità di tutela della salute e della qualità della vita sociale dei consumatori attivi, a prescindere dalle loro scelte individuali; l'unificazione del Fondo nazionale lotta alla droga nella legge n. 328 del 2000 con conseguente incapacità di diversi enti locali di investire in nuove sperimentazioni; il consolidamento di politiche che tendono più a gestire l'esistente che a promuovere nuove strategie, con la conseguente frustrazione degli operatori e del loro ruolo all'interno dei servizi; un processo di privatizzazione che si presenta rischioso a fronte di criteri di accreditamento che in molte regioni non garantiscono qualità, controllo, adeguatezza, rispetto dei bisogni e pluralismo dell'offerta.

      Rispetto a questi limiti, sentiamo la forte e inderogabile necessità di fare un punto, anche rilanciando proposte di adeguamento della normativa attuale, nel solco di alcune scelte condivise a livello europeo:

          completa depenalizzazione di tutte le condotte attinenti al consumo individuale, compresa la cessione gratuita e la coltivazione a uso personale; revisione delle sanzioni amministrative più discriminatorie e abbassamento generale delle pene previste nella legge del '90, fra le più alte d'Europa. Questi indirizzi erano peraltro già previsti in uno schema di disegno di legge ("proposta La Greca"), predisposto dal Ministero della giustizia nella scorsa legislatura;

          possibilità di utilizzo medico dei derivati della canapa;

          consolidamento dei budget aziendali pubblici per le dipendenze, con una identificazione che risponda realmente ai bisogni delle persone e dei servizi;

          possibilità di effettuare in tempo reale analisi chimiche su campioni di sostanze circolanti in Italia con il conseguente miglioramento delle pratiche di prevenzione;

          garanzia e facilitazione dell'accesso a terapie farmacologiche e sostitutive, anche attraverso una "normalizzazione" della somministrazione con la collaborazione delle farmacie, dei medici di base, delle strutture private accreditate e sotto il coordinamento dei Ser.T.;

          identificazione di una quota vincolata del Fondo sociale nazionale (legge 328) che rimanga riservata ai servizi pubblici e privati per le dipendenze;

          consolidamento e "messa a regime" degli interventi - pubblici e privati - che hanno superato con risultati positivi la fase di sperimentazione, e che possano passare "da progetti a servizi" all'interno della programmazione aziendale ed extra-aziendale;

          favorire la dimissione dalle carceri di tutti i detenuti con problemi legati all'uso delle sostanze, riconoscendo anche i trattamenti alternativi sul territorio, e possibilità di equiparare pienamente il trattamento intramoenia a quello che si effettua all'esterno, dagli strumenti di profilassi e prevenzione ai trattamenti farmacologici, psicologici e sociali negli istituti di pena.

      Queste proposte derivano dall'esperienza e hanno come obiettivo quello di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, tutelare la salute della popolazione dipendente e di quella generale, favorire una prevenzione mirata anche ai più giovani, diminuire la sofferenza dei detenuti ed evitare il carcere per migliaia di giovani, sperimentare nuove pratiche con una attenzione rivolta alle politiche di altri Paesi, evitare la frustrazione dei tanti operatori impegnati e consentire loro una crescita professionale all'interno di servizi all'avanguardia ed efficaci.

      Di fronte alla minaccia di una controriforma che aumenterebbe lo stigma sociale, la colpevolizzazione e la sofferenza ancora oggi imposta da un sistema sociale e legislativo inadeguato, non intendiamo limitarci alla denuncia e alla difesa dello status quo, ma vogliamo proporre un salto di qualità per realizzare nuove politiche di inclusione sociale».


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

 

      1. L'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», è sostituito dal seguente:

      «Art. 13. (Tabelle delle sostanze soggette a controllo). - 1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza e al controllo del Ministero della salute sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all'articolo 14, in sei tabelle da approvare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti l'Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità.

      2. Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche.

      3. Le variazioni sono apportate con le stesse modalità indicate dal comma 1.

      4. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale.

      5. Il Ministro della salute con proprio decreto, con le stesse modalità adottate per l'inserimento nelle tabelle, dispone in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, l'esclusione da una o da alcune misure di controllo di quelle preparazioni che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinate».

 

Art. 2.

 

      1. L'articolo 14 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 14. (Criteri per la formazione delle tabelle). - 1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 deve essere effettuata in base ai criteri seguenti:

          a) nella tabella I devono essere indicati:

              1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali importanti intermedi per la loro sintesi;

              2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;

              3) le sostanze di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;

              4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;

              5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilaniminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;

              6) i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi;

              7) ogni altra sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali;

              8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera;

          b) nella tabella II devono essere indicate:

              1) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelle previste nel numero 6) della lettera a);

              2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1);

          c) nella tabella III devono essere indicate:

              1) le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o ambedue, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad esse assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto antiepilettico e i barbiturici a breve durata d'impiego quali anestetici generali, sempreché tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza indicati;

              2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1);

          d) nella tabella IV devono essere indicate:

              1) le sostanze di corrente impiego terapeutico, per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III;

              2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1);

          e) nella tabella V devono essere indicate le preparazioni contenenti le sostanze elencate nelle tabelle di cui alle lettere a), b), c) e d) quando queste preparazioni, per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, non presentino rischi di abuso e pertanto non vengano assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;

          f) nella tabella VI devono essere indicati i prodotti d'azione ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante che possono dare luogo al pericolo di abuso e alla possibilità di farmacodipendenza.

      2. Nelle tabelle devono essere compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze e ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.

      3. Le sostanze incluse nelle tabelle devono essere indicate con la denominazione comune internazionale e il nome chimico, se esistenti, e con la denominazione comune ed usuale italiana o con quella propria del prodotto farmaceutico oggetto di commercio. È tuttavia ritenuto sufficiente, ai fini dell'applicazione del presente testo unico, che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni indicate, purché idonea ad identificarla».

 

Art. 3.

 

      1. L'articolo 26 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 26. (Coltivazioni e produzioni vietate). - 1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione di piante di coca di qualsiasi specie, di piante di canapa indiana, di funghi allucinogeni e delle specie di papavero (papaver somniferum) da cui si ricava oppio grezzo. In apposite sezioni delle tabelle I, II e III di cui all'articolo 14, devono essere indicate altre piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti e psicotrope la cui coltivazione deve essere vietata nel territorio dello Stato.

      2. Il Ministro della salute può autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante indicate al comma 1, per scopi scientifici, sperimentali, terapeutici o didattici».

 

Art. 4.

 

      1. L'articolo 35 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 35. (Controllo sulle materie prime). - 1. Il Ministero della salute esercita il controllo sulle quantità di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantità di sostanze stupefacenti psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e VI di cui all'articolo 14, fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina, e sulla loro destinazione, con particolare riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato.

      2. Il Ministro della salute può limitare o vietare, in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di singole sostanze stupefacenti o psicotrope.

      3. Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria che su richiesta del Ministero della salute».

 

Art. 5.

 

      1. L'articolo 38 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 38. (Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente testo unico e a titolari o direttori di farmacie aperte al pubblico od ospedaliere, in base a richiesta scritta da staccare da apposito bollettario "buoni acquisto" conforme a modello predisposto e distribuito dal Ministero della salute. La richiesta scritta non è necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie, per quanto attiene alle preparazione comprese nella tabella V di cui all'articolo 14 acquistate presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso.

      2. In caso di perdita, anche parziale, del bollettario "buoni acquisto", deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta all'autorità di pubblica sicurezza. Chiunque viola tale disposizione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da 103 euro a 2.066 euro.

      3. I produttori di specialità medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabiliti dal Ministero della salute, a spedire ai medici chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialità.

      4. È vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e III di cui all'articolo 14.

      5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di cui al comma 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da 103 euro a 516 euro.

      6. L'invio delle specialità medicinali di cui al comma 4 è subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario, che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilità.

      7. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.582 euro a 15.494 euro».

Art. 6.

      1. L'articolo 40 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 40. (Confezioni per la vendita). - 1. Il Ministro della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, al momento dell'autorizzazione, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni delle preparazioni contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere messe in commercio.

      2. Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali controindicazioni devono essere riportate in modo inequivoco nel foglio illustrativo che accompagna la confezione».

 

Art. 7.

 

      1. L'articolo 42 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 42. (Acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di medici chirurghi). - 1. I direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in genere, sprovvisti di servizio di farmacia interna, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie possono acquistare dalle farmacie preparazioni comprese nelle tabelle I, II, III e IV di cui all'articolo 14, nella quantità occorrente per le normali necessità degli ospedali, ambulatori, istituti, case di cura e gabinetti predetti. La richiesta per l'acquisto di dette preparazioni deve essere fatta in triplice copia. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla competente autorità sanitaria.

      2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto delle preparazioni di cui al comma 1 in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessità è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da 103 euro a 516 euro.

      3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1 devono tenere un registro di carico e scarico delle preparazioni acquistate, nel quale devono specificare l'impiego delle preparazioni stesse.

      4. Il registro di cui al comma 3 deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorità sanitaria locale».

 

Art. 8.

 

      1. L'articolo 43 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 43. (Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari). - 1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, che prescrivono preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14, devono indicare chiaramente nelle ricette previste dal comma 2, che devono essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e la residenza dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose prescritta e l'indicazione del modo e dei tempi di somministrazione; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma.

      2. Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni indicate nel comma 1 devono essere staccate da un ricettario a madre-figlia e di tipo unico, predisposto dal Ministero della salute e distribuito, a richiesta dei medici chirurghi e dei medici veterinari, dai rispettivi ordini professionali che, all'atto della consegna, devono fare firmare ciascuna ricetta dal sanitario, il quale è tenuto a ripetere la propria firma all'atto della consegna al richiedente.

      3. Le ricette per le prescrizioni dei farmaci di cui all'allegato III-bis sono compilate in duplice copia a ricalco per i farmaci non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i farmaci forniti dal Servizio sanitario nazionale, su modello predisposto dal Ministero della salute, completato con il timbro personale del medico.

      4. Ciascuna prescrizione deve essere limitata a una sola preparazione o ad un dosaggio per cura di durata non superiore a otto giorni, ridotta a giorni tre per le prescrizioni ad uso veterinario. La ricetta deve contenere, inoltre, l'indicazione del domicilio e del numero telefonico del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata.

      5. La prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis può comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura di durata non superiore a trenta giorni. La ricetta deve contenere l'indicazione del domicilio professionale e del numero di telefono professionale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata.

      6. Il Ministro della salute stabilisce con proprio decreto la forma e il contenuto dei ricettari idonei alla prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis. L'elenco dei farmaci di cui all'allegato III-bis è modificato con decreto del Ministro della salute emanato, in conformità a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria, sentiti l'Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità, per l'inserimento di nuovi farmaci contenenti le sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14, aventi una comprovata azione narcotico-analgesica.

      7. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi dei farmaci di cui all'allegato III-bis attraverso autoricettazione, secondo quanto disposto dal presente articolo, e ad approvvigionarsi, mediante autoricettazione, a detenere nonché a trasportare la quantità necessaria di sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 per uso professionale urgente. Copia dell'autoricettazione è conservata per due anni a cura del medico, che tiene un registro delle prestazioni effettuate, per uso professionale urgente, con i farmaci di cui all'allegato III-bis.

      8. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende sanitarie locali è autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa le quantità terapeutiche dei farmaci di cui all'allegato III-bis, accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.

      9. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista, sono autorizzati a trasportare le quantità terapeutiche dei farmaci di cui all'allegato III-bis, accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa».

 

Art. 9.

 

      1. L'articolo 45 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 45. (Obblighi del farmacista). - 1. La vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 deve essere effettuata dal farmacista con l'obbligo di accertarsi dell'identità dell'acquirente e di prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta.

      2. Il farmacista deve vendere i farmaci e le preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 soltanto su presentazione di prescrizione medica sulle ricette previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 43 e nella quantità e nella forma prescritte.

      3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotare sulla ricetta la data di spedizione e di conservare la ricetta stessa tenendone conto ai fini del discarico ai sensi dell'articolo 62.

      4. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio la prescrizione medica non può essere più spedita.

      5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento della somma da 103 euro a 516 euro.

      6. Il Ministro della salute provvede a stabilire, con proprio decreto, la forma e il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento delle sostanze stupefacenti e psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e singoli reparti».

 

Art. 10.

 

      1. L'articolo 60 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 60. (Registro di entrata e uscita). - 1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabelle I, II, III, IV e V previste dall'articolo 14, deve essere iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo un'unica progressione numerica, deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle sostanze predette. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dall'autorità sanitaria locale, che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito.

      2. Il registro deve essere conforme al modello predisposto dal Ministero della salute e approvato con decreto del Ministro.

      3. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo 14.

      4. Il registro di carico e scarico deve essere conforme al modello di cui al comma 2 ed è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro di carico e scarico è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data dell'ultima registrazione.

      5. Il dirigente medico preposto all'unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo 14.

      6. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di carico e scarico di reparto e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria».

 

 

Art. 11.

 

      1. L'articolo 61 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 61. (Registro di entrata e di uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Nel registro di entrata e di uscita degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V previste dall'articolo 14, deve essere annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione.

      2. Nelle registrazioni relative alle operazioni di uscita o di passaggio in lavorazione deve risultare anche il numero della operazione con la quale la sostanza, che ne è oggetto, è stata registrata in entrata.

      3. La sostanza ottenuta dal processo lavorativo, anche mediante sintesi, deve essere registrata in entrata con le indicazioni che consentono il collegamento con i dati contenuti nel registro di lavorazione.

      4. Le variazioni quantitative delle giacenze di ogni sostanza devono essere contabilizzate, in apposita colonna da intestare alla sostanza stessa, in corrispondenza della registrazione concernente l'operazione da cui sono state determinate».

 

Art. 12.

 

      1. L'articolo 62 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 62. (Registro di entrata e di uscita per gli enti e le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie). - 1. Il registro di entrata e di uscita degli enti e delle imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III, IV e V e il registro delle farmacie per quanto concerne le sostanze di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo 14 devono essere chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle qualità e quantità dei prodotti impiegati o commerciati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo».

 

Art. 13.

 

      1. L'articolo 63 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 63. (Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV, e V previste dall'articolo 14 devono tenere anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della salute allo scopo delegato, nel quale devono essere iscritti le quantità di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonché i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.

      2. I registri devono essere conservati, da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine che impiegano sostanze stupefacenti o psicotrope, per i commercianti grossisti e per i farmacisti.

      3. Il registro di lavorazione deve essere conforme al modello predisposto dal Ministero della salute e approvato con decreto del Ministro».

 

Art. 14.

 

      1. L'articolo 65 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 65. (Obbligo di trasmissione di dati). - 1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V previste dall'articolo 14, devono trasmettere annualmente al Ministero della salute, alla Direzione centrale per i servizi antidroga e alla competente azienda sanitaria locale, non oltre il 15 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:

          a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;

          b) la quantità e la qualità delle materie utilizzate per la produzione di specialità medicinali e di prodotti galenici preparati nel corso dell'anno;

          c) la quantità e la qualità dei prodotti e delle specialità medicinali venduti nel corso dell'anno;

          d) la quantità e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre».

 

Art. 15.

 

      1. L'articolo 66 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 66. (Trasmissione di notizie e dati trimestrali). - 1. Gli enti e le imprese autorizzati a fabbricare sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V previste dall'articolo 14, devono trasmettere al Ministero della salute, entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute e di quelle utilizzate per la lavorazione degli stupefacenti o sostanze psicotrope ricavati e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, per le foglie e pasta di coca deve essere indicato il titolo in princìpi attivi ad azione stupefacente.

      2. Il Ministero della salute può, in qualsiasi momento, richiedere agli enti o alle imprese autorizzati alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, notizie e dati che devono essere forniti entro il termine stabilito.

      3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni previste dal presente articolo e dall'articolo 65 ovvero fornisca dati inesatti o incompleti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da 103 euro a 1.033 euro».

 

Art. 16.

 

      1. L'articolo 72 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 72. (Attività lecite). - 1. Nessuna sanzione, penale o amministrativa, può essere applicata nei confronti della persona che usa, o che detiene al solo fine dell'uso, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle previste dall'articolo 13.

      2. È sempre consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto».

 

Art. 17.

 

      1. L'articolo 73 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 73. (Vendita di sostanze stupefacenti). - 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14 al fine di cederle a terzi e di ricavarne un profitto è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 2.500 euro a 25.000 euro.

      2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, al fine di trarne profitto cede illecitamente le sostanze o le preparazioni indicate al comma 1 è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 5.000 euro a 50.000 euro.

      3. Le pene di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì a chiunque al fine di cederle a terzi e di ricavarne un profitto coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

      4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 1.000 euro a 10.000 euro.

      5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 1.000 euro a 10.000 euro, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero le pene della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 500 euro a 2.500 euro, se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dal citato articolo 14.

      6. Se il responsabile dei fatti di cui ai commi 1 e 4 è tossicodipendente, come certificato da una struttura pubblica in base ad adeguata anamnesi, si applicano, comunque, le pene di cui al comma 5.

      7. Nei casi di cui al comma 6, quando i fatti sono di lieve entità ai sensi del comma 5, se si presume che l'ulteriore svolgimento del procedimento, nonché la successiva esecuzione delle pene detentive previste, pregiudicano lo sviluppo di interventi riabilitativi dalla tossicodipendenza nei confronti dell'interessato, il giudice, sentite le parti, pronuncia sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.

      8. Le pene previste dal presente articolo e dall'articolo 73-bis sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti ivi previsti».

      2. Dopo l'articolo 73 del testo unico, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 73-bis. (Traffico di sostanze stupefacenti) - 1. Quando per i mezzi, per le modalità e per le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze i fatti previsti dall'articolo 73 sono di particolare gravità, si applicano le pene della reclusione da due a otto anni e della multa da 25.800 euro a 258.200 euro se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14 ovvero della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 5.160 euro a 51.600 euro se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dal citato articolo 14.

      Art. 73-ter. (Sospensione del processo e messa alla prova). - 1. Nei casi di cui al comma 6 dell'articolo 73, se il responsabile ha in corso o intende intraprendere un programma di recupero dalla tossicodipendenza concordato con un'azienda sanitaria locale o con uno degli enti previsti dall'articolo 115 o con privati, il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento nei confronti dell'interessato per verificare la positiva risposta al programma riabilitativo indicato. Il processo è sospeso, limitatamente all'interessato, per un periodo di prova di sei mesi o di un anno, secondo la gravità del fatto, che può essere prorogato, sentite le parti, di sei mesi. Con l'ordinanza che dispone la sospensione, il giudice:

          a) affida l'interessato all'ufficio locale di esecuzione penale esterna territorialmente competente;

          b) stabilisce che il programma di recupero deve essere seguito dall'interessato secondo le indicazioni dei responsabili dell'uffico di cui alla lettera a);

          c) impartisce prescrizioni utili affinché l'interessato mantenga un regime di vita adeguato, al fine di evitare ricadute nella tossicodipendenza e nel reato.

      2. Contro l'ordinanza indicata al comma 1 possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. L'impugnazione non sospende l'esecuzione della ordinanza.

      3. L'ufficio locale di esecuzione penale esterna aggiorna periodicamente il giudice sull'andamento della prova sia rispetto all'osservanza delle prescrizioni stabilite, sia sui progressi compiuti nella attuazione del programma terapeutico, trasmettendo, per quanto concerne i progressi, le comunicazioni dei responsabili del programma.

      4. La sospensione è revocata e il procedimento riprende in caso di ripetute e gravi trasgressioni del programma terapeutico e delle prescrizioni imposte.

      5. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del suo percorso di recupero dalla tossicodipendenza, ritiene che la prova ha dato esito positivo. Altrimenti, riprende il corso del procedimento.

      Art. 73-quater. (Misura alternativa applicata in sentenza in luogo della pena detentiva nei casi di lieve entità). - 1. Nei casi di lieve entità di cui al comma 5 dell'articolo 73, particolarmente quando è ritenuta responsabile una persona che risulta coinvolta solo occasionalmente nella condotta criminosa, il giudice può sostituire la pena detentiva e pecuniaria che ritiene in concreto di infliggere con la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale per la stessa durata che avrebbe avuto la pena detentiva.

      2. Il pubblico ministero competente per la esecuzione trasmette il provvedimento di applicazione della misura alternativa al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato.

      3. Il magistrato di sorveglianza, sentito il condannato, procede ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale, per la esecuzione del provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale di cui al comma 1 del presente articolo, detta le prescrizioni che il soggetto deve seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale e agli altri aspetti indicati nell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, previa verifica, da parte dello stesso servizio sociale, della situazione dell'interessato in ordine al suo inserimento sociale, familiare e lavorativo.

      4. Il provvedimento di affidamento in prova è trasmesso al centro di servizio sociale per adulti territorialmente competente per la redazione del verbale di sottoposizione alle prescrizioni.

      5. Si applicano i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

      6. Al termine della misura alternativa, l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale.

      7. Sempre al termine dell'affidamento in prova, se sono state segnalate violazioni delle prescrizioni, il magistrato di sorveglianza, in ordine alle stesse, valuta se, con riferimento alle restrizioni della libertà del soggetto, agli impegni da lui assunti e alla sua complessiva risposta alle prescrizioni, l'esito positivo della prova può considerarsi parimenti positivo; in tale caso, si applica il comma 6.

      8. Se la valutazione di cui al comma 7 è negativa, il magistrato di sorveglianza, ridetermina, con riferimento ai tempi e all'andamento della prova, il periodo di affidamento in prova che deve essere ancora eseguito, entro i limiti del periodo di affidamento in prova inizialmente applicato, stabilendo, inoltre, un appropriato rafforzamento del regime delle prescrizioni. Tale rideterminazione è disposta una sola volta e, al termine del nuovo periodo di prova, la pena si considera eseguita e si applica il comma 6.

      9. Il magistrato di sorveglianza provvede analogamente a quanto stabilito dal presente articolo anche durante lo svolgimento della prova se le segnalazioni di violazioni delle prescrizioni, secondo la loro gravità, impongono un rafforzamento del regime delle prescrizioni o una nuova determinazione del periodo di prova residuo o entrambi. Al termine del periodo di prova, così determinato, si procede ai sensi dei commi 7 e 8.

      10. Nei casi di cui ai commi 7, 8 e 9 si procede ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale».

Art. 18.

      1. All'articolo 74 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Quando tre o più persone si associano, allo scopo di commettere più delitti previsti dall'articolo 73, in modo stabile e continuativo, organizzando i mezzi e le persone così da costituire il soggetto principale o uno dei soggetti principali del mercato illecito degli stupefacenti in un'area territoriale rilevante, rispondono del delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a cinque anni»;

          b) al comma 2 le parole: «con la reclusione non inferiore a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione non inferiore a tre anni»;

          c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più»;

          d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Se l'associazione è armata, la pena, nei casi indicati dal comma 1, non può essere inferiore a otto anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a cinque anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito, purché la detenzione sia finalizzata alla commissione del delitto o per conseguirne, per sé o per altri, il profitto»;

          e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

      «6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dai commi 5 e 6 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale».

 

Art. 19.

 

      1. L'articolo 75 del testo unico è abrogato.

 

Art. 20.

 

      1. L'articolo 75-bis del testo unico è abrogato.

 

Art. 21.

 

      1. L'articolo 78 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 78. (Quantificazione delle sostanze). - 1. Con decreto del Ministro della salute, previo parere dell'Istituto superiore di sanità, sono determinate le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope.

      2. Il decreto deve essere periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore».

 

Art. 22.

 

      1. L'articolo 79 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 79. (Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Chiunque adibisce un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie finalizzato a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da 1.000 euro a 10.000 euro se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, o con la reclusione da otto mesi a tre anni e con la multa da 500 euro a 2.500 euro se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dal citato articolo 14.

      2. La pena è aumentata se al convegno partecipa persona di età minore.

      3. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna importa la chiusura dell'esercizio per un periodo da due a cinque anni.

      4. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento motivato dall'autorità giudiziaria procedente.

      5. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento cautelare dal prefetto territorialmente competente o dal Ministro della salute, quando l'esercizio è aperto o condotto in base a suo provvedimento, per un periodo non superiore a un anno, salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorità giudiziaria.

      6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi previsti dall'articolo 113-bis».

 

Art. 23.

 

      1. All'articolo 80 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, alinea, le parole: «per i delitti di cui all'articolo 73» sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti di cui agli articoli 73 e 73-bis» e le parole: «da un terzo alla metà» sono soppresse;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena è aumentata di un terzo; la pena è aumentata della metà quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 73 e dall'articolo 73-bis riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo. Le quantità delle sostanze si considerano ingenti quando la introduzione delle stesse nel mercato illecito ne altera gli equilibri in atto».

 

Art. 24.

 

      1. All'articolo 83 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-bis. Ai fini di cui al presente articolo l'uso è considerato terapeutico anche quando è volto ad intervenire sulla tossicodipendenza».

      2. Al comma 1 dell'articolo 85 del testo unico, dopo le parole: «agli articoli 73,» sono inserite le seguenti: «73-bis,».

Art. 25.

 

      1. L'articolo 84 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 84. (Divieto di propaganda pubblicitaria). - 1. La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall'articolo 14, anche se effettuata in modo indiretto, è vietata. Non sono considerate propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità, tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore».

 

Art. 26.

 

      1. L'articolo 86 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 86. (Misura di sicurezza della espulsione dello straniero dallo Stato). - 1. Lo straniero condannato per uno dei delitti previsti dal presente testo unico, a pena espiata, è espulso dallo Stato, se risulta socialmente pericoloso.

      2. La revoca della misura di sicurezza, disposta dal magistrato di sorveglianza in sede di accertamento della pericolosità sociale ai sensi dell'articolo 679 del codice di procedura penale, esclude o fa cessare gli effetti di altro provvedimento di espulsione di una autorità amministrativa».

 

Art. 27.

 

      1. L'articolo 89 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 89. (Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che hanno in corso programmi terapeutici). - 1. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che ha in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero.

      2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura autorizzata residenziale, la misura cautelare è revocata, sempre che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La revoca è concessa su istanza dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico è comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico.

      3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.

      4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale. Deve essere espressamente motivato il riconoscimento di esigenze cautelari di particolare rilevanza per l'adozione o il mantenimento della custodia cautelare. Si applica, comunque, il disposto del comma 3».

 

Art. 28.

 

      1. L'articolo 90 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 90. (Affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di persona condannata per delitti commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza). - 1. L'affidamento in prova al servizio sociale previsto dall'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, può essere disposto nei confronti di persona che deve scontare una pena detentiva non superiore a quattro anni, anche quale parte residua di maggior pena, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza qualora risulti che il condannato ha concluso positivamente un programma terapeutico e socioriabilitativo.

      2. Oltre alle prescrizioni previste dall'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, utili al mantenimento o al completamento del percorso di reinserimento sociale, può essere stabilito, compatibilmente con le prescrizioni predette, che, durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova, il condannato presti una attività non retribuita in favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità».

 

Art. 29.

 

      1. L'articolo 91 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 91. (Istanza per affidamento in prova al servizio sociale). - 1. La misura alternativa alla detenzione di cui all'articolo 90 è concessa su istanza del condannato presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui l'interessato risiede.

      2. Alla istanza di cui al comma 1 è allegata, a pena di inammissibilità, la certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze attestante il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito, l'indicazione della struttura, anche privata, ove il programma è stato eseguito, le modalità di realizzazione e l'avvenuto completamento del programma stesso.

      3. Se l'ordine di carcerazione non è stato ancora emesso o eseguito, l'istanza è presentata al pubblico ministero il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'articolo 90, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

      4. Il disposto del comma 3 si applica anche quando l'istanza è presentata dopo che l'ordine di carcerazione è stato eseguito. In tale caso il pubblico ministero ordina la scarcerazione del condannato se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'articolo 90».

 

Art. 30.

 

      1. L'articolo 92 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 92. (Procedimento innanzi al tribunale di sorveglianza). - 1. Il procedimento si svolge ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Se non è possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella istanza e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale di sorveglianza dichiara inammissibile l'istanza.

      2. Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza può acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socio-riabilitativo effettuato.

      3. L'ordinanza che conclude il procedimento è comunicata al pubblico ministero competente per la esecuzione, il quale, se l'istanza non è accolta, emette ordine di esecuzione della pena».

 

Art. 31.

 

      1. L'articolo 93 del testo unico, e successive modificazioni, è abrogato.

 

 

 

Art. 32.

 

      1. L'articolo 94 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 94. (Affidamento in prova in casi particolari). - 1. Se la pena detentiva, inflitta nel limite di quattro anni o ancora da scontare nella stessa misura, deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una azienda sanitaria locale o con uno degli enti previsti dall'articolo 115 o privati. Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza e la idoneità, ai fini del recupero del condannato, del programma concordato.

      2. I detenuti stranieri, apolidi o senza fissa dimora fruiscono dell'assistenza relativa alla condizione di tossicodipendenza a carico del Servizio sanitario nazionale nel cui territorio hanno dimora o nel quale comunque si trovano o nel territorio in cui ha sede l'istituto penitenziario di assegnazione. Tale servizio provvede agli interventi di cui al comma 1 e alla corrispondente presa in carico dei soggetti.

      3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 91, commi 3 e 4, e 92, commi 1 e 3.

      4. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio.

      5. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegue il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento.

      6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».

 

Art. 33.

 

      1. Dopo l'articolo 94 del testo unico, come da ultimo modificato dall'articolo 32 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 94-bis (Programma di reintegrazione sociale nell'ambito del programma terapeutico e riabilitativo). - 1. Se la pena detentiva inflitta, o ancora da scontare quale residuo di maggior pena, è superiore a quella prevista dall'articolo 94 e deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere ammesso, nel regime di esecuzione di cui al medesimo articolo 94, ad un programma di reintegrazione sociale per lo svolgimento di attività socialmente utili e non retribuite, da realizzare nell'ambito di un programma terapeutico e riabilitativo dalla tossicodipendenza, già in corso o da intraprendere presso una comunità terapeutica gestita dal servizio pubblico o da uno degli enti ausiliari di cui all'articolo 115. Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante: lo stato di tossicodipendenza, la idoneità del programma terapeutico e riabilitativo attuato dalla stessa, la disponibilità ad effettuarlo da parte del servizio pubblico o dell'ente ausiliario, nonché la disponibilità degli stessi o di altro ente alla attuazione del programma di reintegrazione sociale indicato. Si applica il comma 2 del citato articolo 94.

      2. Le spese di attuazione del programma di reintegrazione sociale sono a carico dell'ente che lo attua e che deve provvedere alla copertura assicurativa dell'interessato.

      3. Il tribunale di sorveglianza, se accoglie l'istanza di cui al comma 1, nel provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale definisce le modalità di attuazione della misura e, se il programma di reintegrazione sociale si svolge fuori della comunità in cui si attua il programma terapeutico e riabilitativo, i tempi di svolgimento del primo e le modalità connesse, seguendo le indicazioni dei responsabili dello stesso. Tali modalità possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente nel luogo in cui l'interessato permane per il programma terapeutico e riabilitativo.

      4. Gli enti presso cui si svolgono i programmi riferiscono periodicamente all'ufficio locale di esecuzione penale esterna, nei tempi concordati con questo, sull'andamento dei programmi stessi. L'ufficio riferisce al magistrato di sorveglianza.

      5. Se l'interessato abbandona l'uno o l'altro programma di cui al comma 1 o entrambi o pone in essere violazioni rilevanti degli stessi, il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si applica, altresì, l'articolo 51-bis della citata legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni.

      6. Si applica, per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, la disciplina prevista dall'articolo 94.

      7. Quando la entità della pena residua, in relazione alla avvenuta esecuzione della misura prevista dal presente articolo, rientra nei limiti di cui all'articolo 94, l'interessato può avanzare istanza per l'applicazione di tale norma.

      8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso previsto dall'articolo 90 limitatamente all'applicazione del programma di reintegrazione sociale, realizzato, comunque, attraverso l'inserimento in una comunità. Si applica la disposizione di cui al comma 7».

Art. 34.

      1. I commi 6, 6-bis e 6-ter dell'articolo 96 del testo unico sono abrogati.

 

Art. 35.

 

      1. L'articolo 97 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 97. (Acquisto simulato di droga). - 1. Fermo il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dal presente testo unico e in esecuzione di operazioni anticrimine specificatamente disposte dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o d'intesa con questa, dal questore o dal comandante del gruppo dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria o dal direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, procedono all'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

      2. Dell'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope effettuato ai sensi del comma 1 è data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga e all'autorità giudiziaria. Questa, se richiesta dalla polizia giudiziaria, può, con decreto motivato, differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini».

 

Art. 36.

 

      1. L'articolo 113 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 113. (Funzioni di prevenzione, trattamento e riduzione del danno). - 1. Le funzioni di prevenzione, di intervento terapeutico e di riduzione del danno correlate all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo princìpi e livelli essenziali di assistenza da definire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

      2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte nei confronti dei consumatori problematici di sostanze stupefacenti o psicotrope e di alcol dai servizi socio-sanitari pubblici e privati accreditati attraverso l'articolazione e l'integrazione degli interventi sociali e sanitari».

 

Art. 37.

 

      1. Dopo l'articolo 113 del testo unico, come ultimo sostituito dall'articolo 36 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 113-bis. (Sperimentazione di programmi e interventi sociosanitari). - 1. I Ministeri competenti promuovono e sostengono la sperimentazione di programmi e interventi innovativi circa il consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope, da parte dei servizi sia pubblici che privati accreditati, con particolare riguardo:

          a) alle attività rivolte ai consumatori problematici in condizioni di grave marginalità, mirate a:

              1) l'ampliamento dei servizi di bassa soglia, tramite il rafforzamento delle unità di strada; dei centri diurni e notturni di prima accoglienza; l'istituzione di locali dove è possibile fare uso di sostanze stupefacenti o psicotrope in condizioni igieniche controllate;

              2) l'integrazione fra i servizi tossicodipendenze, sia pubblici che privati accreditati, a differenti soglie d'accesso; la sinergia tra i servizi tossicodipendenze e la rete complessiva dei servizi e delle prestazioni sociali e sanitarie;

              3) l'effettuazione di studi clinici controllati di valutazione sui trattamenti con sostanze psicotrope contenute nella tabella I di cui all'articolo 14;

          b) alle attività di prevenzione circa i rischi delle sostanze psicotrope di cui i consumatori non conoscono la composizione chimica e la concentrazione di princìpi attivi, mirate a:

              1) informare tramite un sistema di allerta rapido basato sull'effettuazione dell'analisi delle sostanze stupefacenti o psicotrope presso i luoghi di consumo;

              2) attivare un sistema di monitoraggio del mercato illegale con la collaborazione e la sinergia fra le forze dell'ordine e la rete dei servizi tossicodipendenze pubblici e privati accreditati.

      2. Il Ministero della salute promuove e sostiene altresì la raccolta di evidenze cliniche aneddotiche e lo svolgimento di studi medici controllati circa le applicazioni mediche della cannabis indica».

 

Art. 38.

 

      1. Il comma 2 dell'articolo 114 del testo unico, e successive modificazioni, è abrogato.

 

Art. 39.

 

      1. L'articolo 116 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 116. (Albi regionali e provinciali). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia socio-assistenziale, istituiscono un albo degli enti di cui all'articolo 115 che gestiscono strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

      2. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 115 ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:

          a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 1 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

          b) disponibilità di locali e di attrezzature adeguati al tipo di attività prescelta;

          c) personale sufficiente ed esperto in materia di tossicodipendenti.

      3. Il diniego di iscrizione agli albi deve essere motivato con espresso riferimento al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2, e al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti dalla legislazione regionale ai sensi del comma 4.

      4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tenuto conto delle caratteristiche di autorizzazione di ciascuno degli enti di cui all'articolo 115, stabiliscono gli eventuali requisiti specifici, le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2 e le cause che danno luogo alla cancellazione dagli albi.

      5. Gli enti e le associazioni iscritti a un albo che hanno più sedi operative, in Italia o all'estero, devono iscriverle separatamente ciascuna all'albo territorialmente competente; dette sedi devono possedere i requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2. Per le sedi operative situate all'estero è territorialmente competente l'albo presso il quale è stata iscritta la sede centrale o, in subordine, l'albo presso il quale è stata effettuata la prima iscrizione.

      6. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria oltre che per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 117, per:

          a) l'impiego degli enti per le finalità di cui all'articolo 94;

          b) l'utilizzazione delle sedi quali luoghi di abitazione o di privata dimora ai sensi dell'articolo 284 del codice di procedura penale, nonché dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

          c) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 131 e 132;

          d) l'istituzione di corsi statali sperimentali di cui all'articolo 105, comma 6, e le utilizzazioni di personale docente di cui al medesimo articolo 105, comma 7.

      7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono altresì speciali albi degli enti e delle persone che gestiscono con fini di strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

      8. Per le finalità indicate nel comma 1 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del medesimo articolo 100. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'articolo 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri prederminati dalle rispettive assemblee.

      9. Nel caso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano ad istituire gli albi previsti dal presente articolo, gli enti di cui all'articolo 115 sono temporaneamente registrati dalle regioni e dalle province autonome, ai fini dei benefìci previsti dal presente testo unico sulla base di certificazione notarile attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), e di autocertificazione dei requisiti di cui al medesimo comma 2, lettere b) e c). I predetti enti, nel caso siano successivamente ammessi all'iscrizione agli albi, conservano come anzianità di iscrizione la data della suddetta registrazione».

 

Art. 40.

 

      1. L'articolo 117 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 117. (Convenzioni). - 1. L'esercizio delle funzioni di prevenzione, di riabilitazione, trattamento, riduzione del danno e di reinserimento indicate negli articoli 113, 113-bis e 114, nonché la realizzazione di ogni altra opportuna iniziativa della regione o degli enti locali possono essere attuati mediante apposite convenzioni da stipulare tra le aziende sanitarie locali, gli enti ed i centri di cui all'articolo 114 e gli enti, le cooperative di solidarietà sociale o le associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale.

      2. Le convenzioni con gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni aventi sedi operative in territorio estero devono coprire per tali sedi anche gli oneri per le prestazioni di assistenza sanitaria. Le convenzioni devono prevedere l'obbligo di comunicare all'ente concedente il numero degli assistiti ed i risultati conseguiti nella attività di prevenzione e recupero.

      3. Le convenzioni devono essere conformi allo schema-tipo predisposto dal Ministro della salute ed a quello predisposto dal Ministro della giustizia ai fini di cui all'articolo 94.

      4. L'attività di enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni in esecuzione delle convenzioni è svolta in collegamento con il servizio pubblico che ha indirizzato il tossicodipendente ed è sottoposta al controllo e agli indirizzi di programmazione della regione in materia».

Art. 41.

      1. L'articolo 120 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 120. (Terapia volontaria e anonimato). - 1. Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

      2. Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di volere la richiesta di intervento può essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà parentale o la tutela.

      3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presìdi e le strutture delle aziende sanitarie locali, nonché con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente.

      4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze.

      5. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalità né altri dati che valgano alla loro identificazione.

      6. I dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della loro professione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del medesimo codice in quanto applicabili. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a coloro che operano presso gli enti, centri, associazioni o gruppi che hanno stipulato le convenzioni di cui all'articolo 117.

      7. Ogni regione o provincia autonoma provvede a elaborare un modello unico regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite l'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni provincia, ai singoli presìdi sanitari ospedalieri e ambulatoriali. Le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui al presente comma.

      8. Il modello di scheda sanitaria deve prevedere un sistema di codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio».

 

Art. 42.

 

      1. L'articolo 122 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 122. (Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo). - 1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche gli accertamenti necessari, definisce un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'articolo 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni di cui all'articolo 115, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale nonché attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell'ambito del programma, in casi di riconosciute necessità ed urgenza, il servizio pubblico per le tossicodipendenze può disporre l'effettuazione di terapie di disintossicazione, nonché trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente.

      2. Il programma deve essere formulato nel rispetto della dignità della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio nonché delle condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore.

      3. Il programma è attuato presso strutture riabilitative iscritte a un albo regionale o provinciale o, in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia.

      4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture riabilitative iscritte a un albo regionale o provinciale, la scelta può cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale, ovvero iscritta agli albi ai sensi dell'articolo 116, comma 5, secondo periodo, che dichiari di essere in condizioni di accoglierlo.

      5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle segnalazioni previste dall'articolo 121 ovvero del provvedimento di cui all'articolo 75, comma 9, definisce, entro dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione o del provvedimento suindicato, il programma terapeutico e socio-riabilitativo».

 

Art. 43.

 

      1. L'articolo 122-bis del testo unico è abrogato.

Art. 44.

      1. L'articolo 123 del testo unico, e successive modificazioni, è abrogato.

 

Art. 45.

 

      1. L'articolo 125 del testo unico, e successive modificazioni, è abrogato.

 

Art. 46.

 

      1. All'articolo 127 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 7, lettera a), le parole: «purché finalizzati al recupero psico-fisico della persona» sono soppresse;

          b) il comma 8 è abrogato;

          c) al comma 11, le parole: «lire 200 milioni annue» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro annui».

 

Art. 47.

 

      1. Il comma 12 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena, compresi la pena pecuniaria, le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna».

 

 


N. 35

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

 BOATO e LEONI

¾

 

Norme per la legalizzazione dei derivati della cannabis indica

 

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Presentata il 28 aprile 2006

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge aveva trovato un consenso diffuso nella XII e nella XIII legislatura. 156 deputati nella XII e 120 nella XIII, appartenenti a schieramenti politici diversi, avevano firmato la proposta di legge a prima firma dell'onorevole Franco Corleone che, con il medesimo testo e spirito non ideologico, è stata presentata nella XIV legislatura e viene ripresentata ora all'inizio dell'attuale legislatura.

      Dal 1995 ad oggi, la possibilità di un confronto pragmatico ed equilibrato in Parlamento è stata resa vana dall'ostruzionismo manifestato dalle posizioni più estreme e proibizionistiche, seppure nel Paese il tema della legalizzazione dei derivati della cannabis indica abbia acquisito consensi, riflessioni e proposte che, al di là di ogni visione ideologica, hanno consentito un confronto pragmatico, attento alle esperienze ed alle scelte compiute in questi anni in Europa, sia sotto il profilo legislativo, sia in fase sperimentale ed oggi con risultati consolidati per quel che riguarda i programmi e le politiche di riduzione del danno.

      Nel corso degli anni novanta non pochi sono stati i progressi compiuti dal dibattito nella società italiana e negli orientamenti dell'opinione pubblica. Il successo, nel 1993, del referendum abrogativo delle norme penali del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ha dimostrato che la scelta repressiva, ispiratrice di quel testo, deve lasciare spazio ad una visione più pragmatica che privilegi un approccio di riduzione del danno. Tale consapevolezza, tuttavia, non ha avuto un approdo legislativo coerente con i risultati del referendum.

      Fra le priorità indicate dal confronto avviato, in questi anni, in primo luogo da associazioni come «Forum droghe» o come il «Gruppo Abele» e da altri soggetti che operano nel settore, la legalizzazione dei derivati della cannabis indica ha l'obiettivo di separare il circuito del mercato illegale delle droghe pesanti da quello delle sostanze che sono state definite «non droghe». Un progetto che, dunque, intende, attraverso strategie preventive e riduttive del danno, prevenire e non, dunque, incentivare, come vorrebbero far intendere le posizioni più proibizionistiche, gli abusi nel consumo e limitare il mercato clandestino.

      Tali obiettivi richiedono, a tredici anni dal referendum, la capacità pragmatica di valutare i termini effettivi, anche e in primo luogo sotto il profilo giuridico e legislativo, delle politiche di riduzione del danno e, in quest'ambito, della legalizzazione dei derivati della cannabis indica. Senza, appunto, pregiudizi, come è stato proposto in questi anni, dagli appelli ad una più incisiva politica di riduzione del danno e ad una sostanziale distinzione, sotto il profilo legislativo, dei derivati della cannabis indica dalle altre sostanze stupefacenti. Appelli sottoscritti, come già osservato per i firmatari delle citate proposte di legge, da autorevoli esponenti della cultura, della società civile, del volontariato e da operatori delle strutture pubbliche, fra i quali si vuole ricordare, a testimonianza della possibilità di un approccio libero a questioni complesse che richiedono equilibrio e capacità di innovazione, il senatore a vita, ora scomparso, Paolo Emilio Taviani, firmatario di un appello al Parlamento promosso da Franco Corleone e Luigi Manconi e sottoscritto, fra gli altri, da Michele Salvati, Antonio Tabucchi, Umberto Veronesi, in cui fra l'altro si affermava che «la legalizzazione delle cosiddette "droghe leggere" è opportuna non solo perché la valutazione delle conseguenze connesse al loro consumo non dovrebbe interessare il diritto penale (se non nei casi in cui il consumo, appunto, nuocesse ad altri)» e che «l'uso della cannabis non viene vietato in quanto pericoloso, ma è pericoloso proprio in quanto vietato».

      Nel corso di questi anni la logica penale ha aggravato e pesantemente condizionato la realtà del nostro Paese e reso ancora più difficile un diverso ed equilibrato approccio ai problemi delle tossicodipendenze, in generale, e alla realtà delle cosiddette «non droghe». I dati relativi alla sfera penale sono nel contempo drammatici e indicativi. In Italia come in Europa il 50 per cento dei detenuti è in carcere per reati connessi al consumo di sostanze stupefacenti, e fra essi la quasi totalità per il consumo di droghe leggere.

      L'Europa, con l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, ha da tempo sollecitato i Paesi europei a misure positive di riduzione del danno, sulla base anche delle esperienze ormai diffuse e consolidate: dalla Svizzera all'Olanda, alla Spagna, al Belgio e al Portogallo. Di contro in Italia l'approccio penale deprime e rende complesso il ruolo delle strutture pubbliche, come dimostrano i dati contenuti nelle relazioni annuali al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze, e limita la possibilità di attuazione di progetti sperimentali di riduzione del danno.

      L'articolo 1 della presente proposta di legalizzazione della distribuzione delle droghe leggere stabilisce le condizioni generali attraverso cui si ritiene possibile attuare il passaggio da un impianto di tipo proibizionistico ad un impianto di tipo legale della distribuzione delle droghe cosiddette «leggere». Si ritiene adeguata allo scopo una norma che consenta, in deroga alle previsioni dei titoli III, IV, V e VI del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la coltivazione a fini di commercio, l'acquisto, la produzione e la vendita di cannabis indica e dei prodotti da essa derivati che formano l'oggetto della proposta in esame. Restano ferme le normative repressive del traffico internazionale e clandestino di droghe, oggetto della gran parte delle convenzioni internazionali in materia di droghe. Si è ritenuto, in particolare, di accedere ad un regime autorizzativo non solo della vendita, ma anche della coltivazione e del commercio al fine di superare le perplessità che un regime di monopolio di Stato destava, sia in termini di princìpi - in ordine alle funzioni proprie dello Stato in questa delicata materia - sia con riguardo alla difficoltà pratica di mettere in opera una produzione statale di droghe «leggere». D'altra parte, la soluzione proposta consente anche di accentuare le caratteristiche di una fase necessariamente di transizione e sperimentale, che deve vivere di una ulteriore sedimentazione di una cultura diffusa in ordine alla tollerabilità del consumo di droghe «leggere».

      Il comma 2 dell'articolo 1 rinvia a un decreto del Presidente della Repubblica la disciplina delle autorizzazioni e dei controlli. Il decreto è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le regioni. Al decreto è affidata la determinazione delle caratteristiche dei prodotti destinati alla vendita al dettaglio, della tipologia degli esercizi autorizzati alla vendita e della loro distribuzione sul territorio, nonché dei locali pubblici in cui è consentito il consumo delle sostanze.

      Gli ultimi due commi dell'articolo 1 stabiliscono le norme di pubblicità negativa sulle confezioni di prodotto destinate alla vendita al minuto e il divieto di vendita ai minori di anni sedici.

      L'articolo 2 fissa le sanzioni penali e la revoca della autorizzazione per chi violi il divieto di vendita ai minori di sedici anni, ovvero consenta agli stessi il consumo all'interno dei propri locali.

      L'articolo 3, nel definire la non punibilità della coltivazione per uso personale di cannabis indica e della cessione a terzi di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, ribadisce la vigenza delle norme di cui all'articolo 73 del citato testo unico per chi coltivi, acquisti, produca o venda le sostanze in oggetto essendo sprovvisto delle autorizzazioni necessarie.

      L'articolo 4 stabilisce il divieto di propaganda pubblicitaria diretta o indiretta della cannabis indica o dei prodotti da essa derivati e le relative sanzioni, fatte salve le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità e tutelate dalla legge sul diritto d'autore.

      L'articolo 5, infine, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri presenti una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge e sui suoi effetti, fissandone alcuni parametri di valutazione legati al consumo, alle sue caratteristiche, al rapporto tra consumo di droghe «leggere» e altre droghe, all'eventuale persistenza del mercato clandestino delle sostanze in oggetto e agli accordi eventualmente conclusi in sede internazionale con i Paesi produttori di cannabis indica.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

 

      1. In deroga a quanto previsto dai titoli III, IV, V e VI del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, la coltivazione a fini di commercio, l'acquisto, la produzione e la vendita di cannabis indica e di prodotti da essa derivati sono soggetti ad autorizzazione.

      2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Commissioni parlamentari competenti e le regioni, sono disciplinati i presupposti per il rilascio e per la revoca delle autorizzazioni, il loro numero e i controlli conseguenti, le caratteristiche dei prodotti destinati alla vendita al dettaglio, la tipologia degli esercizi autorizzati alla vendita e la loro distribuzione sul territorio, nonché i locali pubblici in cui è consentito il consumo delle sostanze.

      3. Sulle confezioni destinate alla vendita al minuto deve essere specificato che il fumo produce effetti negativi per la salute e il livello di principio attivo (Thc) presente nella sostanza.

      4. È vietata la vendita di cannabis indica e dei prodotti da essa derivati ai minori di anni sedici.

 

Art. 2.

 

      1. Chiunque, munito delle autorizzazioni prescritte per la vendita di cannabis indica o di prodotti da essa derivati, viola il divieto di cui al comma 4 dell'articolo 1 ovvero consente che nel suo locale minori di anni sedici consumino le sostanze anzidette, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 2.582 euro a 25.823 euro.

      2. La condanna di cui al comma 1 importa la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 1.

 

Art. 3.

 

      1. Al di fuori delle autorizzazioni di cui all'articolo 1, la coltivazione, l'acquisto, la produzione, la vendita e la cessione di cannabis indica e di prodotti da essa derivati sono puniti ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

      2. Non sono punibili la coltivazione per uso personale di cannabis indica e la cessione a terzi di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, salvo che il destinatario sia un minore di anni sedici.

 

Art. 4.

 

      1. È fatto divieto di propaganda pubblicitaria diretta o indiretta della cannabis indica e dei prodotti da essa derivati. In caso di violazione al responsabile si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.165 euro a 25.823 euro.

      2.  Non costituiscono propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità, che rimangono disciplinate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

 

Art. 5.

 

      1. Entro il mese di marzo, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della stessa e sui suoi effetti, con particolare riferimento:

          a) all'andamento delle vendite al minuto di prodotti derivati dalla cannabis indica nelle singole regioni con particolare riguardo alle realtà metropolitane;

          b) alle fasce di età dei consumatori;

          c) al rapporto fra l'uso di cannabis indica e di suoi derivati e il consumo di alcoolici e di sostanze stupefacenti o psicotrope;

          d) agli effetti per la salute rilevati in conseguenza del consumo di cannabis indica e di prodotti da essa derivati, nonché ai risultati delle campagne informative e di prevenzione promosse ai sensi del titolo IX del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

          e) agli accordi conclusi dal Governo italiano con i Paesi che producono cannabis indica e all'incidenza di essi sull'economia di tali Stati;

          f) all'eventuale persistenza del mercato clandestino delle sostanze disciplinate dalla presente legge e alle relative caratteristiche.

 

 

 


N. 708

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato CENTO

¾

 

Abrogazione degli articoli da 4 a 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, recanti nuove disposizioni in materia di tossicodipendenza

 

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Presentata Il 16 maggio 2006

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Onorevoli Colleghi! - Durante la scorsa legislatura, attraverso un maxiemendamento, che il Governo ha reso inemendabile con la richiesta del voto di fiducia, si è assistito all'approvazione di un complesso di norme in materia di tossicodipendenza. Con tale complesso di norme si è modificato il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, agganciando la nuova normativa ad un decreto-legge, quello sulle Olimpiadi invernali di Torino, già di per sé eterogeneo.

      Ciò ha costituito una violenza nei confronti del Parlamento, per l'evidente violazione delle norme regolamentari e costituzionali in materia di omogeneità e necessità del contenuto dei decreti-legge e per l'impossibilità di entrare nel merito di misure il cui esame era rimasto bloccato per quasi un anno in Commissione al Senato a causa delle perplessità diffuse anche nella maggioranza.

      Le modifiche apportate al testo unico sulla tossicodipendenze preludono ad una criminalizzazione di massa, come risulta dall'equiparazione delle droghe leggere a quelle pesanti, dall'unificazione della disciplina sanzionatoria livellata verso l'alto e dalla previsione di un sistema di sanzioni amministrative per i tossicodipendenti.

      Anche nel merito, tale innovazione normativa è andata in senso contrario alle evidenze scientifiche e ai pareri degli operatori del settore, allorché ha teso alle sostanziale equiparazione delle droghe leggere e pesanti con riguardo sia all'uso, sia allo spaccio e alla commercializzazione, con il risultato di criminalizzare larghe fasce giovanili. Oltre che dal complessivo inasprimento del regime sanzionatorio, tale tentativo di ghettizzazione è peraltro avvalorato dalla previsione di una serie di obblighi e divieti, nei casi in cui sia ravvisabile un discutibile pericolo per la sicurezze pubblica, che favorisce l'esclusione sociale dei giovani. Ed è per questi motivi che è d'obbligo chiedere l'abrogazione degli articoli che hanno introdotto tale deleterie normazione. Gli articoli in questione sono gli articoli da 4 a 4-vicies ter del decreto-legge n. 272 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2006.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

 

      1. Sono abrogati gli articoli da 4 a 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.

      2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché degli articoli 656 e 671 del codice di procedura penale, dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dell'articolo 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272.

 

 


N. 1805

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

CAPEZZONE, BELTRANDI, D'ELIA, MELLANO, PORETTI, TURCO

¾

 

Abrogazione degli articoli da 4 a 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, e modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di legalizzazione dei derivati della cannabis, di somministrazione controllata di eroina e di uso terapeutico della marijuana

 

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Presentata l’11 ottobre 2006

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Onorevoli Colleghi! - Con il presente progetto di legge si è voluto innanzitutto abrogare la nuova normativa in materia di tossicodipendenze introdotta nella scorsa legislatura attraverso un maxi-emendamento del Governo al decreto-legge n. 272 del 2005, inizialmente inerente esclusivamente alle Olimpiadi invernali di Torino. Le modifiche apportate al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dalla legge di conversione del citato decreto-legge (legge n. 49 del 2006) costituiscono, infatti, la massima espressione di come il proibizionismo generi mostri, anche e innanzitutto giuridici.

      Contestualmente, con il progetto di legge vengono proposte numerose modifiche al citato testo unico, in cui sono riassunte molte delle ipotesi di riforma che i radicali hanno avanzato, dal 1965 ad oggi, nei confronti del regime proibizionista vigente relativo ad alcune sostanze stupefacenti.

      Di seguito si riporta un succinto elenco delle riforme proposte:

          1) separazione del mercato della cannabis e derivati da quello delle altre droghe, mediante un regime di autorizzazione speciale per il complesso delle attività economiche inerenti tale mercato (articolo 6).

Pur demandando al Governo la regolamentazione di tale regime, i proponenti fissano un criterio significativo: la produzione di cannabis e derivati per autoconsumo è soggetta unicamente alla notifica all'autorità locale di pubblica sicurezza. È così ribaltato lo stato delle cose attuale, basato sull'assunto «si fa, ma non si dice». La coltivazione, lo smercio e il consumo di cannabis e derivati sono un fenomeno di massa che interessa milioni di cittadini italiani, sostanzialmente tollerato dalle autorità, che sporadicamente intervengono a caso, secondo modalità che ricordano molto l'istituto militare della «decimazione»: un consumatore su dieci (in realtà, uno su cento) viene colpito con la segnalazione al prefetto, con il ritiro della patente di guida, con l'invio al servizio per le tossicodipendenze (SERT) per effettuare trattamenti inesistenti.

      Si mira, inoltre, a eliminare un sistema intollerabile nella sua ipocrisia e inefficacia, abolendo anche le sanzioni amministrative previste dall'articolo 75 del citato testo unico e le norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (articolo 30) che sono utilizzate non per colpire, giustamente, chi guida in stato di alterazione provocato da sostanze stupefacenti o psicotrope o da alcool ma, soprattutto, chi ha fumato in passato cannabis e derivati (i controlli delle urine provano uno stato di tossicodipendenza attuale);

          2) istituzione di programmi di somministrazione controllata di eroina ai cittadini tossicodipendenti, all'interno delle politiche di riduzione del danno (articoli 3 e 25). Tali programmi sono parte integrante delle politiche sulle tossicodipendenze del Governo svizzero, dopo aver superato positivamente la fase della sperimentazione ed essere stati avallati dai cittadini grazie a due referendum. Il presente progetto di legge incarica il Ministro della salute di promuovere programmi analoghi nelle tre maggiori città italiane e crea le condizioni giuridiche affinché ciascuna regione e provincia autonoma possa istituirli a sua volta. Ad essere incentivato, anche con adeguati stanziamenti finanziari, è tutto il complesso degli interventi di riduzione del danno, fra cui l'istituzione di «narcosalas» che permettano ai consumatori di «eroina di strada» di assumerla, almeno, in condizioni igienico-sanitarie accettabili, e la creazione di «unità mobili» per l'analisi legale delle droghe sintetiche, al fine di tutelare in qualche modo le migliaia di consumatori di tali sostanze dalle speculazioni degli spacciatori. La proposta di legge tende, infine, a far emergere a tutti i livelli (centrale, regionale e locale) la presenza e l'attività dei gruppi di auto-aiuto e delle associazioni di difesa dei tossicodipendenti;

          3) ampliamento dell'ambito di applicazione della cosiddetta «legge Veronesi» sulla terapia del dolore (legge 8 febbraio 2001, n. 12, recante «Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore») anche al campo della cura delle tossicodipendenze e snellimento delle procedure burocratiche (articolo 9);

          4) abrogazione delle disposizioni tendenti a restringere l'utilizzo dei trattamenti metadonici e contestuale tentativo di incrementarne la praticabilità, soprattutto all'interno degli istituti di prevenzione e pena (articolo 2).

      Da sottolineare, infine, i seguenti ulteriori punti del progetto di legge:

          a) massima pubblicizzazione dei dati elaborati in materia dalle amministrazioni tramite lo strumento informatico;

          b) controlli sull'organizzazione e sull'attività delle comunità terapeutiche per evitare eventuali situazioni di sfruttamento degli ospiti;

          c) soppressione e abrogazione delle norme del testo unico ormai superate con contestuale adozione di un nuovo testo coordinato.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

 

      1. Gli articoli da 4 a 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, sono abrogati.

      2. Salvo che per le parti espressamente modificate dalla presente legge, le disposizioni del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato «testo unico», riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.

 

Art. 2.

 

      1. All'articolo 1 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Comitato si avvale dell'apporto della Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze di cui all'articolo 132»;

          b) la lettera c) del comma 8 è sostituita dalla seguente:

          «c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti nei servizi di cui alla lettera b), in particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone e di buprenorfina negli istituti di prevenzione e pena, sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonché sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope»;

          c) al comma 8 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «h-bis) sull'attuazione del trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti tossicodipendenti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230»;

          d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

      «11. I dati a qualsiasi titolo raccolti ed elaborati dall'Osservatorio sono pubblici. Essi sono resi disponibili su INTERNET e allegati alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 131»;

          e) i commi 16, 17 e 18 sono abrogati.

 

Art. 3.

 

      1. Al comma 1 dell'articolo 2 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

          «h) promuove, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con le regioni, gli interventi finalizzati alla riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope; in particolare, promuove la creazione a Milano, Roma e Napoli di centri medici per la somministrazione controllata di eroina, la cui attività è disciplinata con apposito regolamento adottato con decreto del Ministro della salute»;

          b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «h-bis) promuove le opportune iniziative ai fini dell'integrazione e del coordinamento delle disposizioni del presente testo unico con la disciplina in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati dettata dalla legge 30 marzo 2001, n. 125».

 

Art. 4.

 

      1. All'articolo 3 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. I dati a qualsiasi titolo raccolti ed elaborati dal Servizio centrale sono pubblici. Essi sono resi disponibili su INTERNET e allegati alla relazione al Parlamento prevista dall'articolo 131».

 

Art. 5.

 

      1. All'articolo 15 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. I dati cui al comma 1 sono pubblici. Essi sono resi disponibili su INTERNET».

 

Art. 6.

 

      1. Dopo l'articolo 17 del testo unico è inserito il seguente:

      «Art. 17-bis. - (Regime speciale di autorizzazione per le sostanze incluse nella tabella II di cui all'articolo 14. Impiego terapeutico). - 1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, è previsto un regime di autorizzazione speciale per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio, il controllo sui cicli di produzione, il controllo sulle materie prime, la documentazione, la custodia, la distribuzione, l'importazione, l'esportazione e il transito delle piante di canapa indiana e delle sostanze incluse nella tabella II di cui all'articolo 14. In particolare, la coltivazione di canapa indiana per consumo personale è sottoposta a semplice notifica alla locale autorità di pubblica sicurezza. Le modalità di attuazione del regime di autorizzazione speciale sono approvate con apposito regolamento emanato, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

      2. Con decreto del Ministro della salute è regolamentato l'impiego terapeutico delle sostanze incluse nella tabella II di cui all'articolo 14.

      3. Chiunque coltiva, produce, fabbrica, impiega, commercia, controlla cicli di produzione e materie prime, custodisce, distribuisce, importa, esporta ed organizza il transito delle sostanze incluse nella tabella II di cui all'articolo 14 senza ottemperare alle disposizioni previste dai commi 1 o 2 del presente articolo è soggetto alle sanzioni previste dai commi 1, 4 e 5 dell'articolo 73».

 

Art. 7.

 

      1. Il comma 2 dell'articolo 19 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «2. Le autorizzazioni previste dagli articoli 17 e 17-bis possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare, o legale rappresentante se trattasi di società, non è stato condannato, con sentenza anche non definitiva, per uno dei reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale, nonché 73 e 74 del presente testo unico, ovvero nei cui confronti non è stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Gli stessi requisiti negativi deve possedere il direttore tecnico dell'azienda».

 

Art. 8.

 

      1. Il comma 1 dell'articolo 26 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione di piante di coca di qualsiasi specie, di funghi allucinogeni e delle specie di papavero (papaver somniferum) da cui si ricava oppio grezzo. In apposite sezioni delle tabelle I e III, di cui all'articolo 14, devono essere indicate altre piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti e psicotrope la cui coltivazione deve essere vietata nel territorio dello Stato».

      2. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 dell'articolo 31, le parole: «nelle tabelle I e II, sezioni A e B» sono sostituite dalle seguenti: «nelle tabelle I, III, IV e V»;

          b) al comma 1 dell'articolo 34, le parole: «comprese nelle tabelle I e III, sezione A,» sono sostituite dalle seguenti: «comprese nelle tabelle I, III, IV e V»;

          c) al comma 1 dell'articolo 35, le parole: «nelle tabelle I e II, sezioni A e B» sono sostituite dalle seguenti: «nelle tabelle I, III, IV e VI»;

          d) al comma 1 dell'articolo 36, le parole: «nelle tabelle I e II» sono sostituite dalle seguenti: «nelle tabelle I, III, IV e V»;

          e) all'articolo 38:

              1) il comma 1 è sostituito del seguente:

      «1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, III, IV e V di cui all'articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate ai sensi del presente testo unico e a titolari e/o direttori di farmacie aperte al pubblico e/o ospedaliere, in base a richiesta scritta da staccare da apposito bollettario "buoni acquisto" conforme a modello predisposto e distribuito dal Ministero della salute. La richiesta scritta non è necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie, per quanto attiene alle preparazioni comprese nella tabella V di cui all'articolo 14 acquistate presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso»;

              2) al comma 4, le parole: «nelle tabelle I, II e III» sono sostituite dalle seguenti: «nelle tabelle I e III»;

          f) al comma 9 dell'articolo 50, le parole: «nelle tabelle I, II, III, IV e V» sono sostituite dalle seguenti: «nelle tabelle I, III, IV e V»;

          g) all'articolo 54:

              1) al comma 1, le parole: «nelle tabelle I e II, sezioni A e B,» sono sostituite dalle seguenti: «nelle tabelle I, III, IV e V»;

              2) al comma 2, le parole: «nelle tabelle I e II, sezione A,» sono sostituite dalle seguenti: «nelle tabelle I e III»;

              3) al comma 3, le parole: «, per la resina di canapa» e «per la canapa indiana,» sono soppresse;

          h) al comma 1 dell'articolo 61, dopo le parole: «nelle tabelle» sono inserite le seguenti: «I, III, IV e V»;

          i) al comma 1 dell'articolo 63, dopo le parole: «nelle tabelle» sono inserite le seguenti: «I, III, IV e V»;

          l) al comma 1 dell'articolo 65, dopo le parole: «nelle tabelle» sono inserite le seguenti; «I, III, IV e V»;

          m) il comma 1 dell'articolo 66 è sostituito dal seguente:

      «1. Gli enti e le imprese autorizzati a fabbricare sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, III, IV e V di cui all'articolo 14 devono trasmettere al Ministero della salute, entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute, e di quelle utilizzate per la lavorazione degli stupefacenti o sostanze psicotrope ricavati e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, per le foglie e pasta di coca, deve essere indicato il titolo in princìpi attivi ad azione stupefacente»;

          n) al comma 1 dell'articolo 79, le parole: «tabelle I e II, sezione A» sono sostituite dalle seguenti: «tabelle I e III» e le parole: «nella tabella II, sezione B,» sono sostituite dalle seguenti: «nella tabella IV»;

          o) al comma 4 dell'articolo 82, le parole: «di cui alla tabella II, sezione B,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla tabella IV».

 

Art. 9.

 

      1. All'articolo 41 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera d) del comma 1, le parole: «nelle tabelle I e II, sezione A,» sono sostituite dalle seguenti: «nella tabella I»;

          b) al comma 1-bis, le parole: «, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei» sono sostituite dalle seguenti: «e nel trattamento domiciliare di pazienti affetti da stati di tossicodipendenza da oppiacei».

      2. L'articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 42. - (Acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di medici chirurghi). - 1. I direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in genere, sprovvisti di servizio di farmacia interna, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie possono acquistare dalle farmacie preparazioni comprese nelle tabelle I, III e IV di cui all'articolo 14, nella quantità occorrente per le normali necessità degli ospedali, ambulatori, istituti, case di cura e gabinetti predetti. La richiesta per l'acquisto di dette preparazioni deve essere fatta in triplice copia. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla competente autorità sanitaria.

      2. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1 devono tenere un registro di carico e scarico delle preparazioni acquistate, nel quale devono specificare l'impiego delle preparazioni stesse».

      3. L'articolo 43 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 43. - (Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari). - 1. I medici chirurghi ed i medici veterinari,

che prescrivono preparazioni di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, devono indicare chiaramente nelle ricette previste dal comma 2, che devono essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e la residenza dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in lettere la dose prescritta e l'indicazione del modo e dei tempi di somministrazione; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma.

      2. Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni indicate nel comma 1 devono essere staccate da un ricettario a madre-figlia e di tipo unico, predisposto dal Ministero della salute e distribuito, a richiesta dei medici chirurghi e dei medici veterinari, dai rispettivi ordini professionali, che, all'atto della consegna, devono far firmare ciascuna ricetta dal sanitario, il quale è tenuto a ripetere la propria firma all'atto della consegna al richiedente.

      3. Le ricette per le prescrizioni dei farmaci di cui all'allegato III-bis sono compilate in duplice copia a ricalco per i farmaci non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i farmaci forniti dal Servizio sanitario nazionale, su modello predisposto dal Ministero della salute, completato con il timbro personale del medico.

      4. Ciascuna prescrizione deve essere limitata a una sola preparazione o ad un dosaggio per cura di durata non superiore ad otto giorni, ridotta a giorni tre per le prescrizioni ad uso veterinario. La ricetta deve contenere, inoltre, l'indicazione del domicilio e del numero telefonico del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata.

      5. La prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis può comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura di durata non superiore a trenta giorni. La ricetta deve contenere l'indicazione del domicilio professionale e del numero di telefono professionale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata.

      6. Il Ministro della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto dei ricettari idonei alla prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis. L'elenco dei farmaci di cui all'allegato III-bis è modificato con decreto del Ministro della salute emanato, in conformità a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria, sentiti l'Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità, per l'inserimento di nuovi farmaci contenenti le sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, aventi una comprovata azione narcotico-analgesica.

      7. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi dei farmaci di cui all'allegato III-bis attraverso autoricettazione, secondo quanto disposto dal presente articolo, e ad approvvigionarsi, mediante autoricettazione, a detenere nonché a trasportare la quantità necessaria di sostanze di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14 per uso professionale urgente. Copia dell'auto ricettazione è conservata per due anni a cura del medico, che tiene un registro delle prestazioni effettuate, per uso professionale urgente, con i farmaci di cui all'allegato III-bis.

      8. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende sanitarie locali è autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa e di pazienti affetti da stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantità terapeutiche dei farmaci di cui all'allegato III-bis, accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.

      9. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista, sono autorizzati a trasportare le quantità terapeutiche dei farmaci di cui all'allegato III-bis, accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa e di pazienti affetti da stati di tossicodipendenza da oppiacei».

      4. Al comma 1 dell'articolo 44 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del divieto di consegna delle sostanze e delle prescrizioni di cui alla tabella II prevista dell'articolo 14, per persona minore si intende la persona minore di anni sedici».

      5. L'articolo 45 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 45. - (Obblighi del farmacista). - 1. La vendita dei farmaci e delle preparazioni di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14 deve essere effettuata dal farmacista con l'obbligo di accertarsi dell'identità dell'acquirente e di prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta.

      2. Il farmacista deve vendere i farmaci e le preparazioni di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14 soltanto su presentazione di prescrizione medica sulle ricette previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 43 e nella quantità e nella forma prescritte.

      3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotare sulla ricetta la data di spedizione e di conservare la ricetta stessa tenendone conto ai fini del discarico ai sensi dell'articolo 62.

      4. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio la prescrizione medica non può essere più spedita.

      5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 103 euro a 516 euro.

      6. Il Ministro della salute è delegato a stabilire, con proprio decreto, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento delle sostanze stupefacenti e psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e i singoli reparti».

      6. L'articolo 60 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 60. - (Registro di entrata e uscita). - 1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabelle I, III, IV e V previste dall'articolo 14 deve essere iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo un'unica progressione numerica, deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle sostanze predette. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dall'autorità sanitaria locale, che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito.

      2. Il registro deve essere conforme a un modello predisposto dal Ministero della salute ed approvato con decreto dello stesso Ministro.

      3. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di un registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, III e IV previste dall'articolo 14.

      4. Il registro di carico e scarico deve essere conforme al modello di cui al comma 2 ed è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro di carico e scarico è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data dell'ultima registrazione.

      5. Il dirigente medico preposto all'unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, III e IV previste dall'articolo 14.

      6. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di carico e scarico di reparto e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria».

      7. L'articolo 62 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 62. - (Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie). - 1. Il registro di entrata e uscita degli enti e delle imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, III, IV e V ed il registro delle farmacie per quanto concerne le sostanze di cui alle prime quattro tabelle dell'articolo 14, devono essere chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura deve compiersi mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commerciati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo».

      8. Al comma 2 dell'articolo 72 del testo unico, le parole: «, debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto» sono soppresse.

      9. L'articolo 73 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 73. - (Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 75, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da 25.820 euro a 258.200 euro.

      2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da 25.820 euro a 309.870 euro.

      3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

      4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella IV prevista dall'articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da 5.160 euro a 775.000 euro.

      5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da 2.582 euro a 25.820 euro se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da 1.030 euro a 10.320 euro, se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.

      6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

      7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti».

      10. L'articolo 123 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 123. - (Verifica del trattamento in regime di sospensione, del procedimento o di esecuzione della pena). - 1. Per tutti i soggetti il cui trattamento sia stato disposto in regime di sospensione del procedimento o di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi del presente testo unico, viene trasmessa dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, su richiesta dell'autorità che ha disposto la sospensione, una relazione secondo modalità definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, relativamente all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito della ultimazione del programma stesso, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze di cui alle tabelle I, III e IV previste dall'articolo 14».

 

Art. 10.

 

      1. Gli articoli 64, 75 e 83 del testo unico sono abrogati.

 

Art. 11.

 

      1. Al comma 3 dell'articolo 96 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti» sono soppresse;

          b) dopo la parola: «alcoolisti» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230».

 

Art. 12.

 

      1. Al comma 1 dell'articolo 104 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «Ministero della pubblica istruzione» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero della solidarietà sociale,»;

          b) dopo le parole: «sostanze stupefacenti o psicotrope,» sono inserite le seguenti: «dall'abuso di farmaci,».

 

Art. 13.

 

      1. Al comma 5 dell'articolo 105 del testo unico, le parole: «nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme,» sono sostituite dalle seguenti: «, dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'abuso di farmaci, nonché sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del narcotraffico,».

 

Art. 14.

 

      1. Al comma 3 dell'articolo 106 del testo unico, dopo le parole: «prevenzione delle tossicodipendenze,» sono inserite le seguenti: «dell'alcoolismo, del tabagismo, dell'abuso di farmaci, nonché sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del narcotraffico,».

 

Art. 15.

 

      1. Al comma 2 dell'articolo 107 del testo unico, le parole: «sul fenomeno criminoso sul traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope» sono sostituite dalle seguenti: «sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del narcotraffico».

 

Art. 16.

 

      1. L'articolo 113 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 113. - (Prevenzione e interventi da parte delle regioni e delle province autonome). - 1. Le funzioni di prevenzione contro l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di indirizzo per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, sono esercitate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i princìpi del presente testo unico e della legge 30 marzo 2001, n. 125.

      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in ordine ai servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, prevedono che ad essi spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni:

          a) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;

          b) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza;

          c) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;

          d) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo da svolgere anche a mezzo di altre strutture individuate dalla regione e dalla provincia autonoma competente;

          e) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e di prevenzione;

          f) predisposizione di elenchi delle strutture pubbliche e private che operano nel settore delle tossicodipendenze e raccordo tra queste, i servizi e, ove costituiti, i consorzi, i centri e le associazioni di cui all'articolo 114;

          g) rilevazione dei dati statistici relativi a interventi dei servizi.

      3. I servizi di cui al comma 2, istituiti presso le aziende sanitarie locali singole o associate, rivestono carattere interdisciplinare e si avvalgono di personale qualificato per la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

      4. Presso ogni regione o provincia autonoma è istituita una commissione sulle tossicodipendenze, con compiti di consulenza e di supporto alle attività di competenza della regione o della provincia autonoma, delle aziende sanitarie locali e dei comuni in materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze. I componenti della commissione sulle tossicodipendenze sono scelti tra i funzionari degli assessorati competenti per materia, tra gli esperti nei diversi settori di intervento, tra i rappresentanti delle cooperative sociali e delle organizzazioni di volontariato operanti nella regione o nella provincia autonoma, nonché tra i rappresentanti delle associazioni di auto-aiuto e di difesa dei cittadini tossicodipendenti».

 

Art. 17.

 

      1. Il comma 2 dell'articolo 114 del testo unico è abrogato.

 

Art. 18.

 

      1. Al comma 2 dell'articolo 116 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

          «b) disponibilità di locali e attrezzature adeguati al tipo di attività prescelta, secondo gli standard previsti con atto di intesa lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 febbraio 1999, n. 45»;

          b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

          «c) personale sufficiente e adeguato allo svolgimento delle attività di riabilitazione e di reinserimento sociale delle persone tossicodipendenti, secondo gli organici ed i profili professionali previsti con atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 febbraio 1999, n. 45».

Art. 19.

 

      1. All'articolo 120 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere a ciascuno dei servizi pubblici per le tossicodipendenze operanti sul territorio nazionale, ovvero al proprio medico di fiducia, di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire un programma terapeutico e socio-riabilitativo»;

          b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

      «4-bis. Con proprio decreto il Ministro della salute detta norme per la rilevazione statistica dei casi di tossicodipendenza in cura presso singoli medici o strutture socio-sanitarie diverse dai servizi per le tossicodipendenze al fine di conoscere il numero dei casi seguiti, i programmi terapeutici e socio-riabilitativi adottati, le modalità di somministrazione di sostanze sostitutive, l'esito dei progetti e delle terapie. I dati possono essere raccolti in forma anonima su richiesta dell'interessato, utilizzando le schede sanitarie di cui al comma 8, e devono essere inviati all'azienda sanitaria locale e alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente per l'attività del medico o della struttura sanitaria»;

          c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

      «9-bis. È fatta sempre salva la possibilità da parte della persona tossicodipendente di interrompere il programma individuale di cura e riabilitazione, anche se condotto presso un ente ausiliario di cui all'articolo 115, e di cambiare medico curante, servizio per le tossicodipendenze o ente ausiliario di riferimento, senza limitazione di competenza territoriale».

 

Art. 20.

 

      1. All'articolo 121 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «o il prefetto nel corso del procedimento» sono soppresse;

          b) al comma 3, le parole: «nell'ipotesi di cui al comma 2,» sono soppresse.

 

Art. 21.

 

      1. Al comma 2 dell'articolo 124 del testo unico, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i periodi di assenza dal lavoro per cura o riabilitazione dello stato di tossicodipendenza, sia se trascorsi in struttura pubblica che in struttura privata di ente ausiliario, sono accreditati, dagli enti competenti, a domanda dell'interessato, contributi figurativi entro il limite di tre anni. Il documento che attesta il periodo di copertura deve essere sottoscritto dal responsabile del programma terapeutico o socio-riabilitativo di cui all'articolo 120».

 

Art. 22.

 

      1. All'articolo 127 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Gli enti ausiliari e le organizzazioni di volontariato che a qualsiasi titolo presentano al Ministero della solidarietà sociale, alle regioni, alle provincie, alle aziende sanitarie locali e ai comuni richiesta di finanziamento per progetti di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza, devono corredare le domande con i seguenti documenti: nome, cognome e dati anagrafici completi del responsabile legale dell'ente o dell'organizazzione e del responsabile del progetto; relazione analitica sugli obiettivi, sui tempi di realizzazione, sulle metodologie di intervento, sulle risorse disponibili e su quelle da recuperare, sul personale volontario e non volontario a disposizione e sulla sua preparazione specifica nel settore di intervento; bilancio di previsione del progetto, con l'eventuale indicazione di altre fonti di finanziamento; bilancio consuntivo dell'ente o dell'organizzazione per l'anno precedente e bilancio preventivo per l'anno corrente, redatti secondo un modello approvato con decreto del Ministro della solidarietà sociale per i progetti finanziati dal Governo o da altri organismi nazionali, e con decreto del presidente della giunta regionale o della provincia autonoma per i progetti finanziati da regioni, province, comuni, aziende sanitarie locali ed altri enti locali. Gli enti destinatari delle suddette domande possono, con apposito regolamento, richiedere la presentazione di ulteriore documentazione»;

          b) al comma 4:

          1) le parole: «, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi» sono soppresse

          2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'esame dei progetti è criterio di priorità quello della realizzazione di interventi volti alla riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'articolo 133-bis»;

          c) alla lettera a) del comma 5, dopo la parola: «prevenzione» sono inserite le seguenti: «e di incentivazione degli interventi di cui all'articolo 133-bis» e le parole: «sul territorio nazionale» sono soppresse;

          d) alla lettera a) del comma 7, dopo le parole: «riduzione del danno» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 133-bis» e le parole: «purché finalizzati al recupero psico-fisico della persona» sono soppresse;

          e) il comma 8 è abrogato.

 

Art. 23.

 

      1. Al comma 3 dell'articolo 128 del testo unico, le parole: «di cui all'articolo 132 e, in ogni caso, sono destinati in percentuale non inferiore al 40 per cento al Mezzogiorno a norma dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1».

 

 

 

Art. 24.

 

      1. Al comma 2 dell'articolo 132 del testo unico, dopo le parole: «comprovata professionalità» sono inserite le seguenti: «, rappresentanti delle associazioni di auto-aiuto e delle associazioni di difesa dei cittadini tossicodipendenti,».

 

Art. 25.

 

      1. Dopo l'articolo 133 del testo unico è inserito il seguente:

      «Art. 133-bis. - (Interventi finalizzati alla riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope illegali o legali). - 1. Il Ministero della salute, di intesa con il Ministero della solidarietà sociale, promuove iniziative volte alla riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope illegali o legali, con particolare riferimento alle persone che consumano sostanze tra quelle comprese nella tabella I di cui all'articolo 14.

      2. Le iniziative di cui al comma 1 devono, tra l'altro, garantire: la pronta accoglienza per i consumatori di sostanze stupefacenti o psicotrope senza fissa dimora, mediante piccole strutture che forniscano accoglienza, informazione, assistenza sociale e sanitaria, distribuzione di sostanze sostitutive e servizi per le esigenze di vita primarie dei soggetti ospitati; la creazione di «unità di strada» per il contatto dei tossicodipendenti sommersi; la creazione di «unità di strada» per l'analisi legale delle droghe sintetiche davanti a discoteche e a luoghi di ritrovo dei consumatori; la creazione di «narcosalas»; la somministrazione controllata di eroina a cittadini tossicodipendenti, secondo programmi sperimentali con modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga al regime autorizzativo previsto dal presente testo unico e fatto salvo quanto stabilito dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2; la realizzazione di programmi di prevenzione e di informazione delle malattie a trasmissione sessuale o endovenosa, con particolare riferimento all'infezione da HIV, anche attraverso iniziative per la diffusione di preservativi e per l'uso non promiscuo di siringhe.

      3. Alla realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo concorre personale sanitario e socio-assistenziale, adeguatamente formato secondo programmi previsti e realizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in accordo con le aziende sanitarie locali e con i servizi sociali gestiti in forma diretta dai comuni.

      4. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono realizzare gli interventi di cui al presente articolo anche avvalendosi di enti ausiliari, organizzazioni di volontariato, associazioni di auto-aiuto e associazioni di difesa dei cittadini tossicodipendenti, le cui preparazione ed esperienza nel settore siano specifiche e comprovate.

      5. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, oltre agli stanziamenti previsti dall'articolo 127, è stanziato un fondo straordinario per gli anni 2007, 2008 e 2009, determinato in 5 milioni di euro.

      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

Art. 26.

 

      1. L'articolo 134 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 134. - (Regolamentazione dell'attività lavorativa). - 1. Il Ministro della solidarietà sociale provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a regolamentare l'attività lavorativa prestata dagli ospiti di comunità e di strutture per la cura e la riabilitazione degli stati di tossicodipendenza gestite da enti pubblici, privati o da enti ausiliari, con particolare riferimento alla corresponsione di un'adeguata remunerazione, comprensiva dei contributi previdenziali, per le attività fonte di reddito per gli enti medesimi».

Art. 27.

 

      1. Al capo I del titolo XII del testo unico, dopo l'articolo 135 è aggiunto il seguente:

      «Art. 135-bis. - (Visite di controllo dei parlamentari, dei consiglieri e degli assessori regionali e provinciali). - 1. I deputati ed i senatori della Repubblica, i Ministri della Repubblica, i consiglieri regionali ed i consiglieri provinciali delle province autonome, gli assessori regionali e gli assessori provinciali delle province autonome, nell'ambito territoriale di propria competenza, hanno libero accesso alle strutture di cura e riabilitazione iscritte negli albi di cui all'articolo 116, per la verifica delle condizioni di attività e del rispetto della normativa nazionale, regionale e provinciale.

      2. Nello svolgimento delle loro competenze, i soggetti di cui al comma 1 sono comunque tenuti al rispetto del diritto alla riservatezza su fatti o notizie che riguardano singole persone».

 

Art. 28.

 

      1. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. In caso di incidente o quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12 hanno la facoltà di effettuare l'accertamento dello stato di alterazione fisica e psichica in atto del conducente, con le modalità stabilite con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dei trasporti»;

          b) il comma 3 è abrogato;

          c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Ai fini di cui al presente articolo, si applicano, altresì, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 186»;

          d) al comma 6, le parole: «, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3,» sono soppresse;

          e) al comma 8, le parole: «di cui ai commi 2, 3 o 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 o 4»;

          f) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «8-bis. L'articolo 380 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato».

 

Art. 29.

 

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, si provvede al coordinamento delle norme del testo unico conseguenti alle modifiche al medesimo testo unico apportate dalla presente legge.

 

Art. 30.

 

      1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 2 del testo unico, introdotta dall'articolo 3 della presente legge, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

      2. Il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 1 dell'articolo 17-bis del testo unico, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è emanato entro tre mesi data di entrata in vigore della medesima legge.

      3. Il decreto del Ministro della salute di cui al comma 2 dell'articolo 17-bis del testo unico, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

      4. Il decreto del Ministro della salute di cui al comma 4-bis dell'articolo 120 del testo unico, introdotto dall'articolo 19 della presente legge, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

      5. La costituzione o la ricostituzione di commissioni statali o regionali disposta in attuazione delle modifiche apportate al testo unico dalla presente legge deve avvenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

      6. I decreti del Ministro della solidarietà sociale e dei presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di cui al comma 3 dell'articolo 127 del testo unico, come sostituito dall'articolo 22 della presente legge, sono emanati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

      7. Il decreto del Ministro della solidarietà sociale di cui all'articolo 134 del testo unico, come sostituito dall'articolo 26 della presente legge, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

      8. Il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo sostituito dall'articolo 28 della presente legge, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

 

 

 


N. 2452

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato BUEMI

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Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernenti la legalizzazione dei derivati dalla cannabis, la somministrazione controllata di eroina e l'uso terapeutico dei preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope

 

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Presentata il27 marzo 2007

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Onorevoli Colleghi! - Il problema della droga è un problema annoso e mondiale che vede coinvolti interessi economici forti e rilevanti del crimine organizzato a danno dei giovani sprovveduti e abbandonati a loro stessi: un giovane italiano su tre, come risulta dalle statistiche, fa uso di droghe, e un consumatore su cento viene normalmente colpito con segnalazione al prefetto, con il ritiro della patente e con l'invio al servizio per le tossicodipendenze (SERT) per effettuare trattamenti inefficaci.

      In Italia il nostro attuale sistema, a seguito anche del referendum sulla distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere, che divide l'ambito del penalmente lecito dal penalmente rilevante sulla base del dictum «dose minima giornaliera», si è dimostrato, nei fatti, alquanto insufficiente e inadeguato. Questo ha creato un vuoto normativo che bisogna necessariamente colmare!

      Una campagna ideologica del «pugno duro» contro le droghe e i consumatori, caratterizzata dall'attacco alla riduzione del danno e a un sistema dei servizi con offerte terapeutiche differenziate, disegna un orizzonte preoccupante, autoritario e moralistico, di negazione della libertà e della pluralità terapeutica e preventiva basata sui diritti del consumatore e sull'evidenza scientifica dei trattamenti.

      Tutto ciò in aperto contrasto con le tendenze in atto in gran parte dei Paesi europei, quali il Regno Unito, la Francia, la Germania, il Portogallo, il Belgio, l'Olanda, l'Irlanda, la Svizzera che, dal '90 ad oggi, hanno scelto di utilizzare forme diverse di politica antidroga, affrontando la questione, come è giusto che sia, più da un punto di vista sociale che penale e repressivo, investendo su politiche di riduzione del danno.

      Del resto la stessa compagine che aveva varato la normativa del '90, il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato «testo unico», fu costretta a intervenire d'urgenza pochi mesi dopo per alleggerirne l'impatto repressivo, dopo che diversi consumatori si erano uccisi in carcere dove erano detenuti con l'accusa di spaccio perché erano stati trovati in possesso di una quantità superiore alla dose minima giornaliera. Per non parlare poi del problema del sovraffollamento delle carceri, che viene ad aumentare la sofferenza di migliaia di giovani detenuti per droga.

      Una politica di tipo proibizionista, come quella auspicata dal precedente Governo Berlusconi con una riforma repressiva e sanzionatoria del consumo di droga, non risolve il problema, ma rende maggiormente redditizio il giro d'affari per i trafficanti di droga e per il crimine organizzato.

      Una politica di liberalizzazione e di legalizzazione, al contrario, porterà senza dubbio, con la somministrazione controllata di droghe, a una politica di prevenzione e di riduzione del danno tale da colpire gravemente il crimine organizzato che garantisce il multimiliardario commercio mondiale di queste sostanze.

      Solo un intervento in questo senso, che punti su formazione, prevenzione e rete di servizi, privo di preclusioni di carattere ideologico, risulterà veramente utile a fronte di una politica proibizionista e sanzionatoria che non ha mai eliminato, soprattutto in tale ambito, le cause che generano questa grave piaga sociale e che non ha nemmeno ridotto il danno che essa produce, alimentando fenomeni inquietanti di malcostume dilagante e i casi di violenza domestica determinati dal fatto di non aver affrontato il problema del costo delle droghe acquistate attraverso il «libero mercato criminale».

      La presente proposta di legge parte da un presupposto significativo, quello della separazione del mercato della cannabis e dei suoi derivati dal mercato delle altre droghe, mediante un regime di autorizzazione speciale rispetto al complesso delle attività economiche inerenti a tale mercato (articolo 5); in questo contesto, pur demandando al Governo la regolamentazione di tale regime, si fissa un «paletto» alquanto significativo nel fatto che la produzione di cannabis e suoi derivati per autoconsumo sia soggetta unicamente alla notifica all'autorità locale di pubblica sicurezza, ribaltando così lo stato attuale delle cose.

      Si prevede poi l'abolizione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 75 e 75-bis del testo unico e la modifica delle norme del decreto legislativo n. 285 del 1992, recante il nuovo codice della strada (articolo 29), che sono utilizzate per colpire non, giustamente, chi guida in stato di alterazione, ma, soprattutto, chi ha fumato in passato cannabis e suoi derivati (i controlli delle urine non provano uno stato di tossicodipendenza attuale).

      Si prevede, inoltre, l'istituzione di programmi di somministrazione controllata di eroina ai cittadini tossicodipendenti, all'interno delle politiche di riduzione del danno (articoli 2 e 25). Tali programmi sono parte integrante delle politiche sulle tossicodipendenze del Governo svizzero, dopo aver superato positivamente la fase della sperimentazione, e della politica del Governo di Francoforte che, con l'esperienza delle «stanze di consumo», è riuscito a far diminuire dell'80 per cento, nell'arco di un decennio, le morti per overdose.

      La presente proposta di legge incarica il Ministro della salute di promuovere tali programmi nelle tre maggiori città italiane e crea le condizioni giuridiche affinché ciascuna regione possa istituirli a sua volta.

      Viene ad essere incentivato, con adeguati stanziamenti finanziari, tutto il complesso degli interventi di riduzione del danno, fra i quali si citano, in particolare, l'istituzione di «narcosalas» che permettano ai consumatori di «eroina di strada» di assumerla in condizioni igienico-sanitarie accettabili e la creazione di «unità mobili» per l'analisi legale delle droghe sintetiche, al fine di tutelare le migliaia di consumatori di tali sostanze dalle speculazioni degli spacciatori.

      Si favoriscono, inoltre, la presenza e l'attività a tutti i livelli (centrale, regionale e locale) dei gruppi di auto-aiuto e delle associazioni di difesa dei tossicodipendenti attraverso l'estensione dell'applicazione della «legge Veronesi» sulla terapia del dolore (legge n. 12 del 2001) anche al campo della cura delle tossicodipendenze e lo snellimento delle procedure burocratiche (articolo 8) e si prevede l'abrogazione delle disposizioni tendenti a restringere l'utilizzo dei trattamenti metadonici con il contestuale tentativo di incrementarne la praticabilità, soprattutto all'interno degli istituti di prevenzione e pena.

      Sono infine importanti da sottolineare, come altrettanti punti salienti della presente proposta di legge, la massima pubblicizzazione dei dati elaborati in materia dalle amministrazioni tramite l'uso dell'informatica; i controlli sull'organizzazione e sull'attività delle comunità terapeutiche per evitare le situazioni di sfruttamento degli ospiti all'interno delle medesime comunità; l'eliminazione dal testo unico delle norme ormai superate e la contestuale richiesta al Governo di un nuovo testo coordinato.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

 

      1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato «testo unico», e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Comitato si avvale della Consulta degli esperti e degli operatori sociali sulle tossicodipendenze di cui all'articolo 132»;

          b) alla lettera c) del comma 8, dopo la parola: «metadone» sono inserite le seguenti: «negli istituti di prevenzione e pena»;

          c) al comma 8 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «h-bis) sull'attuazione del trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie svolte dall'amministrazione penitenziaria nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230»;

          d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

      «11. I dati a qualsiasi titolo raccolti ed elaborati dall'Osservatorio sono pubblici, resi disponibili su internet e allegati alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 131»;

          e) i commi 16, 17 e 18 sono abrogati.

 

Art. 2.

 

      1. Al comma 1 dell'articolo 2 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

          «h) promuove, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e di intesa con le regioni, gli interventi finalizzati alla riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui all'articolo 133-bis; in particolare, promuove la costituzione a Milano, a Roma e a Napoli di centri medici per la somministrazione controllata di eroina; l'attività di tali centri è regolata da un apposito regolamento adottato con decreto dello stesso Ministro della salute»;

          b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «h-bis) sovrintende all'integrazione e al coordinamento del presente testo unico con le disposizioni della legge 30 marzo 2001, n. 125».

 

Art. 3.

 

      1. All'articolo 3 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. I dati a qualsiasi titolo raccolti ed elaborati dal Servizio centrale sono pubblici, resi disponibili su internet e allegati alla relazione al Parlamento di cui all'articolo 131».

 

Art. 4.

 

      1. All'articolo 15 del testo unico è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. I dati di cui al comma 1 sono pubblici e resi disponibili su internet».

 

Art. 5.

 

      1. Dopo l'articolo 17 del testo unico, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 17-bis. - (Regime di autorizzazione speciale per talune sostanze incluse nella tabella I di cui all'articolo 14. Impiego terapeutico). - 1. In deroga a quanto previsto dal presente testo unico, è previsto un regime di autorizzazione speciale per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio, il controllo sui cicli di produzione, il controllo sulle materie prime, la documentazione, la custodia, la distribuzione, l'importazione, l'esportazione e il transito delle piante di cannabis indica e delle altre sostanze e proditti inclusi nella tabella I di cui all'articolo 14 ai sensi del comma 1, lettera a), numero 6), del medesimo articolo 14. In particolare, la coltivazione di cannabis indica per consumo personale è sottoposta a semplice notifica alla locale autorità di pubblica sicurezza. Le disposizioni attuative del regime di autorizzazione speciale sono approvate con apposito regolamento emanato, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

      2. Con decreto del Ministro della salute è regolamentato l'impiego terapeutico delle sostanze e dei prodotti di cui al comma 1.

      3. Chiunque coltiva, produce, fabbrica, impiega, commercia, controlla cicli di produzione o materie prime, custodisce, distribuisce, importa, esporta od organizza il transito delle sostanze e dei prodotti di cui al comma 1 senza ottemperare alle disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alle sanzioni di cui ai commi 1, 1-bis, 4, 5 e 5-bis dell'articolo 73».

 

Art. 6.

 

      1. Il comma 2 dell'articolo 19 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «2. Le autorizzazioni previste dagli articoli 17 e 17-bis possono essere accordate soltanto a enti o imprese il cui titolare, o legale rappresentante se trattasi di società, non sia stato condannato, con sentenza anche non definitiva, per uno dei reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale, nonché 73 e 74 del presente testo unico, ovvero nei cui confronti non sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Gli stessi requisiti negativi deve possedere il direttore tecnico dell'azienda».

 

Art. 7.

 

      1. Al testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 dell'articolo 26 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle piante di cui al medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6)»;

          b) al comma 1 dell'articolo 31, al comma 1 dell'articolo 34, al comma 1 dell'articolo 35, al comma 1 dell'articolo 36, nonché ai commi 1 e 2 dell'articolo 73 e al comma 1 dell'articolo 79, dopo le parole: «articolo 14,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione delle sostanze di cui al medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6),»;

          c) all'articolo 38:

              1) al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 14» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione delle sostanze di cui al medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6),»;

              2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle sostanze di cui al medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6)»;

          d) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 41, dopo le parole: «articolo 14» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione delle sostanze di cui al medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6),»;

          e) al comma 9 dell'articolo 50 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle sostanze di cui al medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6)»;

          f) all'articolo 54:

              1) ai commi 1 e 2, dopo le parole: «articolo 14» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione delle sostanze di cui al medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6),»

              2) al comma 3, le parole: «per la resina di canape» e le parole: «per la canapa indiana,» sono soppresse;

          g) all'articolo 60:

              1) al comma 1, dopo le parole: «articolo 14» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione delle sostanze di cui al medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6)»;

              2) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle sostanze di cui al medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6)»;

          h) al comma 1 dell'articolo 61 nonché al comma 1 dell'articolo 65, dopo le parole: «articolo 14» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione delle sostanze di cui al medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6)»;

          i) al comma 1 dell'articolo 62, al comma 1 dell'articolo 63 e al comma 1 dell'articolo 66, dopo le parole: «articolo 14» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione delle sostanze di cui al medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6),»;

          l) al comma 1 dell'articolo 123 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle sostanze di cui al medesimo articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6)».

Art. 8.

      1. Al comma 1-bis dell'articolo 41 del testo unico, le parole: «, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei» sono sostituite dalle seguenti: «e nel trattamento domiciliare di pazienti affetti da stati di tossicodipendenza da oppiacei».

      2. I commi 2 e 4 dell'articolo 42 del testo unico sono abrogati.

      3. All'articolo 43 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 7, le parole: «, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei,» sono sostituite dalle seguenti: «e di pazienti affetti da stati di tossicodipendenza da oppiacei»;

          b) al comma 8, le parole: «, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei» sono sostituite dalle seguenti: «e di pazienti affetti da stati di tossicodipendenza da oppiacei».

      4. Al comma 1 dell'articolo 44 del testo unico è aggiunto il seguente periodo: «Rispetto alle sostanze e alle preparazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6), per persona minore si intende persona minore di sedici anni».

 

Art. 9.

 

      1. Gli articoli 64, 75, 75-bis e 83 del testo unico, e successive modificazioni, sono abrogati.

 

Art. 10.

 

      1. Al comma 2 dell'articolo 72 del testo unico, e successive modificazioni, le parole: «, debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto» sono soppresse.

 

Art. 11.

 

      1. Al comma 3 dell'articolo 96 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti» sono soppresse;

          b) dopo la parola: «alcoolisti» sono aggiunte le seguenti: «, ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230».

 

Art. 12.

 

      1. Al comma 1 dell'articolo 104 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «Ministero della pubblica istruzione» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero della solidarietà sociale,»;

          b) dopo le parole: «sostanze stupefacenti o psicotrope,» sono inserite le seguenti: «dall'abuso di farmaci,».

Art. 13.

 

      1. Al comma 5 dell'articolo 105 del testo unico, le parole: « nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'abuso di farmaci, nonché sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del narcotraffico,».

 

Art. 14.

 

      1. Al comma 3 dell'articolo 106 del testo unico, dopo le parole: «prevenzione delle tossicodipendenze,» sono inserite le seguenti: «dell'alcoolismo, del tabagismo, dell'abuso di farmaci, nonché all'ampiezza e alla gravità del fenomeno criminale del narcotraffico,».

 

Art. 15.

 

      1. Al comma 2 dell'articolo 107 del testo unico, le parole: «sul fenomeno criminoso sul traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope» sono sostituite dalle seguenti: «sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del narcotraffico».

 

Art. 16.

 

      1. L'articolo 113 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 113. - (Prevenzione e interventi da parte delle regioni e delle province autonome). - 1. Le funzioni di prevenzione contro l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di indirizzo per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, sono esercitate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i princìpi del presente testo unico e della legge 30 marzo 2001, n. 125.

      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in ordine ai servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, prevedono che ad essi spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni:

          a) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;

          b) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza;

          c) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;

          d) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo da svolgere anche a mezzo di altre strutture individuate dalla regione e dalla provincia autonoma competente;

          e) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e di prevenzione;

          f) predisposizione di elenchi delle strutture pubbliche e private che operano nel settore delle tossicodipendenze e raccordo tra queste, i servizi e, ove costituiti, i consorzi, i centri e le associazioni di cui all'articolo 114;

          g) rilevazione dei dati statistici relativi a interventi dei servizi.

      3. I servizi di cui al comma 2, istituiti presso le aziende sanitarie locali singole o associate, rivestono carattere interdisciplinare e si avvalgono di personale qualificato per la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

      4. Presso ogni regione o provincia autonoma è istituita una commissione sulle tossicodipendenze, con compiti di consulenza e di supporto alle attività di competenza della regione o della provincia autonoma, delle aziende sanitarie locali e dei comuni in materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze. I componenti della commissione sulle tossicodipendenze sono scelti tra i funzionari degli assessorati competenti per materia, tra gli esperti nei diversi settori di intervento, tra i rappresentanti delle cooperative sociali e delle organizzazioni di volontariato operanti nella regione o nella provincia autonoma, nonché tra i rappresentanti delle associazioni di auto-aiuto e di difesa dei cittadini tossicodipendenti».

 

Art. 17.

 

      1. Il comma 2 dell'articolo 114 del testo unico è abrogato.

 

Art. 18.

 

      1. Al comma 2 dell'articolo 116 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

          «b) disponibilità di locali e attrezzature adeguati al tipo di attività prescelta, secondo gli standard previsti con atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 febbraio 1999, n. 45»;

          b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

          «c) personale sufficiente e adeguato allo svolgimento delle attività di riabilitazione e di reinserimento sociale delle persone tossicodipendenti, secondo gli organici ed i profili professionali previsti con atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 febbraio 1999, n. 45».

 

Art. 19.

 

      1. All'articolo 120 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere a ciascuno dei servizi pubblici per le tossicodipendenze operanti sul territorio nazionale, ovvero al proprio medico di fiducia, di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire un programma terapeutico e socio-riabilitativo»;

          b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

          «4-bis. Con proprio decreto il Ministro della salute detta norme per la rilevazione statistica dei casi di tossicodipendenza in cura presso singoli medici o strutture socio-sanitarie diverse dai servizi per le tossicodipendenze, al fine di conoscere il numero dei casi seguiti, i programmi terapeutici e socio-riabilitativi adottati, le modalità di somministrazione di sostanze sostitutive, l'esito dei progetti e delle terapie. I dati possono essere raccolti in forma anonima su richiesta dell'interessato, utilizzando le schede sanitarie di cui al comma 8, e devono essere inviati all'azienda sanitaria locale e alla regione o provincia autonoma territorialmente competente per l'attività del medico o della struttura sanitaria»;

          c) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

          «9-bis. È fatta sempre salva la possibilità da parte della persona tossicodipendente di interrompere il programma individuale di cura e riabilitazione, anche se condotto presso un ente ausiliario di cui all'articolo 115, e di cambiare medico curante, servizio per le tossicodipendenze o ente ausiliario di riferimento, senza limitazione di competenza territoriale».

 

Art. 20.

 

      1. All'articolo 121 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «o il prefetto nel corso del procedimento» sono soppresse;

          b) al comma 3, le parole: «, nell'ipotesi di cui al comma 2,» sono soppresse.

Art. 21.

 

      1. Al comma 2 dell'articolo 124 del testo unico sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i periodi di assenza dal lavoro per cura o riabilitazione dello stato di tossicodipendenza, sia se trascorsi in struttura pubblica che in struttura privata di un ente ausiliario, sono accreditati, dagli enti competenti, a domanda dell'interessato, contributi figurativi entro il limite di tre anni. Il documento che attesta il periodo di copertura deve essere sottoscritto dal responsabile del programma terapeutico o socio-riabilitativo di cui all'articolo 120».

 

Art. 22.

 

      1. All'articolo 127 del testo unico, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli enti ausiliari e le organizzazioni di volontariato che a qualsiasi titolo presentano al Ministero della solidarietà sociale, alle regioni, alle provincie, alle aziende sanitarie locali e ai comuni richiesta di finanziamento per progetti di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza devono corredare le domande con i seguenti documenti: nome, cognome e dati anagrafici completi del responsabile legale dell'ente o dell'organizzazione e del responsabile del progetto; relazione analitica sugli obiettivi, sui tempi di realizzazione, sulle metodologie di intervento, sulle risorse disponibili e su quelle da recuperare, sul personale volontario e non volontario a disposizione e sulla sua preparazione specifica nel settore di intervento; bilancio di previsione del progetto, con l'eventuale indicazione di altre fonti di finanziamento; bilancio consuntivo dell'ente o dell'organizzazione per l'anno precedente e bilancio preventivo per l'anno corrente, redatti secondo un modello approvato con decreto del Ministro della solidarietà sociale per i progetti finanziati dal Governo o da altri organismi nazionali, e con decreto del presidente della giunta regionale per i progetti finanziati da regioni, province, comuni, aziende sanitarie locali e altri enti locali. Gli enti destinatari delle suddette domande possono, con apposito regolamento, richiedere la presentazione di ulteriore documentazione»;

          b) al comma 4 le parole: «, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'esame dei progetti è criterio di priorità quello della realizzazione di interventi volti alla riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'articolo 133»;

          c) alla lettera a) del comma 5, dopo la parola: «prevenzione» sono inserite le seguenti: «e di incentivazione degli interventi di cui all'articolo 133»; e le parole: «sul territorio nazionale» sono soppresse;

          d) alla lettera a) del comma 7, dopo le parole: «riduzione del danno» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 133»; e le parole: «purché finalizzati al recupero psico-fisico della persona» sono soppresse;

          e) il comma 8 è abrogato.

 

Art. 23.

 

      1. Al comma 3 dell'articolo 128 del testo unico, le parole: «di cui all'articolo 132 e, in ogni caso, sono destinati in percentuale non inferiore al 40 per cento al Mezzogiorno a norma dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, commi 7 e seguenti».

 

Art. 24.

 

      1. Al comma 2 dell'articolo 132 del testo unico, e successive modificazioni, dopo le parole: «comprovata professionalità» sono inserite le seguenti: «, rappresentanti delle associazioni di auto-aiuto e delle associazioni di difesa dei cittadini tossicodipendenti,».

 

Art. 25.

 

      1. Dopo l'articolo 133 del testo unico è inserito il seguente:

      «Art. 133-bis. - (Interventi finalizzati alla riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope illegali o legali). - 1. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, promuove iniziative volte alla riduzione dei danni sociali e sanitari derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope illegali o legali, con particolare riferimento alle persone che consumano sostanze tra quelle comprese nella tabella I di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 6).

      2. Le iniziative di cui al comma 1 devono, tra l'altro, garantire: la pronta accoglienza per i consumatori di sostanze stupefacenti o psicotrope senza fissa dimora, mediante piccole strutture che forniscano accoglienza, informazione, assistenza sociale e sanitaria, distribuzione di sostanze sostitutive e servizi per le esigenze di vita primarie dei soggetti ospitati; la creazione di "unità di strada" per il contatto dei tossicodipendenti sommersi; la creazione di "unità di strada" per l'analisi legale delle droghe sintetiche davanti a discoteche e a luoghi di ritrovo dei consumatori; la creazione di "narcosalas"; la somministrazione controllata di eroina a cittadini tossicodipendenti, secondo programmi sperimentali con modalità stabilite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga al regime autorizzativo previsto dal presente testo unico e fatto salvo quanto stabilito dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2; la realizzazione di programmi di prevenzione e di informazione delle malattie a trasmissione sessuale o endovenosa, con particolare riferimento all'infezione da HIV, anche attraverso iniziative per la diffusione di preservativi e per l'uso non promiscuo di siringhe.

      3. Alla realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo concorre personale sanitario e socio-assistenziale, adeguatamente formato secondo programmi previsti e realizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in accordo con le aziende sanitarie locali e con i servizi sociali gestiti in forma diretta dai comuni.

      4. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono realizzare gli interventi di cui al presente articolo anche avvalendosi di enti ausiliari, organizzazioni di volontariato, associazioni di auto-aiuto e associazioni di difesa dei cittadini tossicodipendenti, le cui preparazione ed esperienza nel settore siano specifiche e comprovate.

      5. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, oltre agli stanziamenti previsti dall'articolo 127, è stanziato un fondo straordinario per gli anni 2007, 2008 e 2009, determinato in 5 milioni di euro.

      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 26.

      1. L'articolo 134 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «Art. 134. - (Regolamentazione dell'attività lavorativa). - 1. Il Ministro della solidarietà sociale provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a regolamentare l'attività lavorativa prestata dagli ospiti di comunità e di strutture per la cura e la riabilitazione degli stati di tossicodipendenza gestite da enti pubblici,privati o da enti ausiliari, con particolare riferimento alla corresponsione di un'adeguata remunerazione, comprensiva dei contributi previdenziali, per le attività fonte di reddito per gli enti medesimi».

 

Art. 27.

 

      1. Al capo I del titolo XII del testo unico, dopo l'articolo 135 è aggiunto il seguente:

      «Art. 135-bis. - (Visite di controllo dei parlamentari, dei consiglieri e degli assessori regionali e provinciali). - 1. I deputati e i senatori della Repubblica, i Ministri della Repubblica, i consiglieri regionali e i consiglieri provinciali delle province autonome, gli assessori regionali e gli assessori provinciali delle province autonome, nell'ambito territoriale di propria competenza, hanno libero accesso alle strutture di cura e riabilitazione iscritte negli albi di cui all'articolo 116, per la verifica delle condizioni di attività e del rispetto della normativa nazionale, regionale e provinciale.

      2. Nello svolgimento delle loro competenze, i soggetti di cui al comma 1 sono comunque tenuti al rispetto del diritto alla riservatezza su fatti o notizie che riguardano singole persone».

 

Art. 28.

 

      1. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. In caso di incidente o quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12 hanno la facoltà di effettuare l'accertamento dello stato di alterazione fisica e psichica in atto del conducente, con le modalità stabilite con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e dei trasporti»;

          b) il comma 3 è abrogato;

          c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Ai fini di cui al presente articolo, si applicano, altresì, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 186»;

          d) al comma 6, le parole: «, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3,» sono soppresse;

          e) al comma 8, le parole: «di cui ai commi 2, 3 o 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 o 4».

      2. L'articolo 380 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, è abrogato.

 

Art. 29.

 

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, si provvede al coordinamento delle norme del testo unico conseguenti alle modifiche al medesimo testo unico apportate dalla presente legge.

 

Art. 30.

 

      1. Il Ministro della salute adotta il regolamento di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 del testo unico, come sostituita dall'articolo 2 della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 17-bis del testo unico, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

      3. Il Ministro della salute emana il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 17-bis del testo unico, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

      4. Il Ministro della salute emana il decreto di cui al comma 4-bis dell'articolo 120 del testo unico, introdotto dall'articolo 19 della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

      5. La costituzione o la ricostituzione di commissioni statali o regionali, ai sensi della presente legge, avviene entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

      6. Il Ministro della solidarietà sociale e i presidenti delle giunte regionali emanano i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 127 del testo unico, come modificato dall'articolo 22 della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

      7. Il Ministro della solidarietà sociale emana il decreto di cui all'articolo 134, comma 1, del testo unico, come sostituito dall'articolo 26 della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

      8. Il Ministro della salute emana il decreto di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo sostituto dall'articolo 28 della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

 

 

 


N. 2830

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

PORETTI, BELTRANDI, D'ELIA, GRILLINI, MELLANO, TURCO

¾

 

Modifica all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per la legalizzazione della cannabis indica e dei suoi derivati e analoghi naturali e sintetici

 

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Presentata il 26 giugno 2007

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Onorevoli Colleghi! - Mentre si celebra la Giornata mondiale contro le droghe (26 giugno), sono state presentate dalla medesima prima firmataria, alla Camera dei deputati, due proposte di legge di segno opposto: la presente vuole legalizzare la cannabis indica, l'altra (atto Camera n. 2831) proibire l'alcool, il tabacco e la nicotina. Noi siamo convinti che la proibizione e la repressione stiano oggi producendo effetti contrari e peggiori di quelli che si vorrebbero evitare. Per questo, vorremmo che questa e non l'altra nostra proposta di legge fosse approvata. Ma qualora fosse deciso, invece, di continuare sulla strada del proibizionismo, si dovrebbe avere il coraggio di farlo fino in fondo, senza ambiguità, vietando sostanze infinitamente più dannose della cannabis come l'alcool, il tabacco e la nicotina.

      La presente proposta di legge è stata preparata in collaborazione con l'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (ADUC).

      Con rarissime eccezioni, la comunità internazionale ha optato per l'approccio proibizionista sulle droghe. L'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), gli Stati Uniti d'America e i Paesi membri dell'Unione europea, tra cui l'Italia, hanno scelto di combattere il fenomeno del narcotraffico e del consumo di droghe con la repressione. Sono proibiti la vendita, l'acquisto, la cessione, il consumo, il trasporto, la produzione di sostanze quali l'eroina, la cocaina, le metanfetamine, la cannabis indica e altre.

      I divieti e le sanzioni da essi derivanti hanno come pilastri alcune motivazioni che possiamo classificare in tre categorie:

          1) drogarsi fa male alla salute;

          2) drogarsi riduce la produttività, arrecando un grave danno economico al «sistema Paese»;

          3) il traffico di droga arricchisce le organizzazioni criminali.

      Per quanto riguarda il primo punto, con l'eccezione forse della cannabis, non vi sono dubbi. Assumere sostanze come l'eroina fa male alla salute. A nostro avviso, legalizzare e, quindi, controllare il mercato delle droghe potrebbe ridurre il danno alla salute provocato dalle stesse: si potrebbe controllare la loro composizione, visto che spesso sono tagliate con sostanze ancora più nocive della droga stessa; si potrebbe controllare ad ogni stadio lo stato di salute del tossicodipendente; la diminuzione drastica del costo di questo sostanze, coltivate e vendute legalmente, non spingerebbe così spesso il tossicodipendente a delinquere; pertanto, eviterebbero il carcere, che alla salute non fa certo bene, decine di migliaia di persone. Chi si oppone alla legalizzazione risponderà che non ci si può accontentare di limitare il danno, un obiettivo troppo timido, ma lo si deve estirpare anche se - secondo noi - questo significa aggravarlo.

      Per quanto riguarda, invece, il secondo punto, non vi è dubbio che alcune droghe limitano la produttività. Noi sosteniamo, però, che l'attuale regime di repressione accresce l'improduttività: la criminalizzazione e l'incarcerazione hanno effetti ben più gravi sulla produttività dell'individuo di quanto facciano le sostanze che assume; alcune droghe, quando prese in dosi moderate, non solo non interferiscono con la produttività, ma possono addirittura aumentarla. Ma chi ha scelto la strada del proibizionismo dirà che un individuo sano, senza dipendenza o vizi alcuni, è generalmente più produttivo e virtuoso di uno che fa uso di droghe.

      Infine, per quanto riguarda il terzo punto, è certo che il mercato della droga è un'attività fondamentale per la sopravvivenza delle organizzazioni criminali. Ancora una volta, noi siamo convinti che è proprio grazie al proibizionismo che si crea il mercato nero e, quindi, l'opportunità di guadagno per le mafie (si ricordi l'esempio fallimentare del proibizionismo sull'alcool negli Stati Uniti d'America negli anni '20 dello scorso secolo). Solo per fare un esempio, la depenalizzazione del mercato e del consumo della cannabis sottrarrebbe alle organizzazioni criminali la quasi totalità degli introiti derivanti dal traffico illecito.

      Tuttavia, preso atto che le argomentazioni di chi vorrebbe legalizzare il mercato e il consumo delle droghe non sono largamente condivise a livello istituzionale, dobbiamo constatare che vi è una grave lacuna nella politica sulle droghe fino ad oggi promossa. Questa deficienza riguarda innanzitutto una delle sostanze più nocive alla salute nella storia dell'umanità: il tabacco. Questo prodotto, oggi legale, miete circa 80.000 vittime l'anno solo in Italia, e circa 4 milioni l'anno di vittime nel mondo.

      Ma la nocività del tabacco e della nicotina non riguarda solo la salute. Come alcune delle droghe già proibite, il tabacco diminuisce fortemente la produttività dei singoli consumatori. Secondo una ricerca dell'Osservatorio sul tabacco dell'Istituto nazionale dei tumori, ogni anno sono perse quasi 52 milioni di giornate lavorative per ricoveri e per trattamenti di patologie causate dal tabacco e dalla nicotina. Secondo altre stime, un lavoratore perde in media un'ora di lavoro al giorno per le cosiddette «pause sigaretta». Sempre secondo l'indagine dell'Istituto nazionale dei tumori, inoltre, le patologie causate dal tabacco e dalla nicotina costano alle casse dello Stato più di 1,2 miliardi di euro in spese sanitarie.

      Infine, come le altre droghe illegali, il traffico di sigarette frutta miliardi di euro alle organizzazioni criminali, che ormai gestiscono il 25 per cento del mercato italiano di sigarette, in grandissima parte gestito dalla mafia, dalla 'ndrangheta e dalla sacra corona unita. Secondo stime attendibili, il mercato illegale di sigarette frutta alle organizzazioni criminali circa 700 milioni di euro l'anno.

      Come il tabacco e la nicotina, anche l'alcool è una sostanza estremamente nociva alla salute, come sostiene la comunità medico-scientifica nel suo intero. L'alcool è responsabile ogni anno di circa 1,8 milioni di decessi nel mondo, di cui fino a 40.000 in Italia. Secondo un rapporto della Commissione europea, l'alcool causa morti premature e disabilità nel 12 per cento della popolazione maschile e nel 2 per cento di quella femminile. L'alcool dà origine a circa sessanta malattie. Questa sostanza è anche responsabile di un cospicuo numero di incidenti sulla strada (17.000 morti l'anno solo nell'Unione europea). I costi dei trattamenti sanitari per patologie alcoolcorrelate sono stimati in 17 miliardi di euro solo nell'Unione europea, insieme a 5 miliardi di euro spesi per il trattamento e per la prevenzione del consumo problematico di alcool e per l'alcooldipendenza.

      Il consumo di alcool ha anche un enorme impatto sociale sotto il profilo della violenza, del crimine e dell'emarginazione, oltre a causare frequenti e gravi problemi familiari. Secondo il rapporto della Commissione europea, 7 milioni di adulti dichiarano di essere stati coinvolti in risse dopo aver bevuto nell'arco dell'ultimo anno e (sulla base di alcuni studi che analizzano i costi a livello nazionale) i costi economici degli atti criminali attribuibili all'alcool sono stati stimati in 33 miliardi di euro nell'Unione europea nel 2003. L'alcool ha anche un impatto sulla famiglia, con il 16 per cento degli abusi e dell'incuria nei confronti dei minori attribuiti al consumo di alcool, e tra i 4,7 milioni e i 9,1 milioni di bambini vivono in famiglie con problemi alcoolcorrelati. Si stima che ogni anno 23 milioni di persone siano alcooldipendenti e le sofferenze causate ai membri delle famiglie rappresentano un costo intangibile di 68 miliardi di euro.

      Come alcune delle droghe illegali, l'alcool ha conseguenze negative sulla produttività. Sempre secondo il rapporto della Commissione europea, i costi relativi alla perdita di produttività dovuta ad assenteismo alcool-attribuibile e alla disoccupazione sono stati stimati, rispettivamente, da 9 a 19 miliardi di euro e da 6 a 23 miliardi di euro.

      Per comprendere di cosa stiamo parlando è utile ricordare che le vittime del tabacco, della nicotina e dell'alcool ogni anno sono 5,8 milioni nel mondo e 120.000 in Italia, mentre è un dato di fatto che la cannabis indica, una sostanza oggi illegale e combattuta, non ha mai provocato un singolo decesso documentabile. È altrettanto vero che i danni alla salute provocati dalla cannabis non sono stati ancora dimostrati in maniera inequivoca dalla scienza dopo decenni di studi sulla materia, mentre quelli provocati dal tabacco, dalla nicotina e dall'alcool sono riconosciuti all'unanimità dal mondo medico-scientifico. Ci pare quindi evidente che il tabacco, la nicotina e l'alcool fanno molto più male alla salute della cannabis. Inoltre, come e più della cannabis, il tabacco e l'alcool diminuiscono fortemente la produttività, costano moltissimo alle casse dello Stato e arricchiscono le organizzazioni criminali. Pertanto, nell'ottica della scelta politica quasi universalmente condivisa a livello istituzionale di reprimere la vendita e il consumo di sostanze «pericolose», l'attuale regime di legalizzazione del tabacco e dei suoi derivati e dell'alcool è una grave contraddizione. Per risolverla dobbiamo, a nostro avviso, legalizzare droghe come la cannabis indica, infinitamente meno dannosa alla salute rispetto alle sigarette, oppure vietare - per coerenza - anche il tabacco, la nicotina e l'alcool.

      Coloro che sostengono il proibizionismo sulle droghe, fra cui anche numerosi avidi consumatori di tabacco e di bevande alcoliche, diranno che, contrariamente alle droghe già illegali, il tabacco, la nicotina, e l'alcool non possono essere proibiti in quanto sostanze socialmente diffuse e accettate. Ricorderanno che l'ampia diffusione dell'alcool è il motivo del fallimento del proibizionismo sull'alcool negli Stati Uniti d'America. Ma se questo bastasse per non proibire una sostanza nociva, allora non ci è chiaro perché la cannabis indica sia oggi vietata. Come il tabagismo e l'alcoolismo, infatti, il consumo di cannabis è socialmente diffuso e accettato. Se in Italia il 24,2 per cento degli adulti si dichiara fumatore di tabacco e il 75 per cento consumatore di alcool, è altrettanto vero che il 20 per cento degli italiani ha ammesso di aver consumato cannabis. Secondo altri dati, addirittura la metà degli studenti universitari ne ha fatto uso almeno una volta e un terzo ne fa uso regolarmente. L'attuale proibizione della cannabis, quando messa a confronto con il regime di legalizzazione del tabacco e dell'alcool, non può quindi essere giustificata attraverso il suo diverso grado di diffusione e accettazione sociali.

      Sia ben chiaro, noi sosteniamo che proibire il tabacco, la nicotina e alcool non risolverebbe, ma aggraverebbe la situazione. Si regalerebbe alle organizzazioni criminali il monopolio del mercato del tabacco e dell'alcool, aumentando i loro proventi illeciti come già fatto, ad esempio, con la cannabis indica. Inoltre si criminalizzerebbero coloro che acquistano queste sostanze, addirittura arrestando quelli che vengono trovati con un numero di sigarette o di bottiglie di birra che contengono una quantità più alta di nicotina o di alcool di quella consentita per uso personale. Se oggi un lavoratore che fuma perde mediamente un'ora di lavoro al giorno, domani potrebbe perderne addirittura otto e più al giorno qualora finisse in prigione. Inoltre, i consumatori di tabacco e di bevande alcoliche, costretti a ricorrere al mercato nero, non avrebbero garanzie sul prodotto che acquistano, mettendo a rischio la loro salute più di quanto fanno oggi. Infine, i consumatori di tabacco e di alcool, divenuti criminali, negherebbero di farne uso ai loro medici, impedendo così un'azione di informazione, di prevenzione e di cura di malattie derivanti dal tabagismo e dall'alcoolismo.

      Pertanto, chiediamo che la strada fino ad ora scelta, a meno che non sia abbandonata, sia perlomeno percorsa in maniera coerente. Allo stato delle cose, chiediamo che il mercato e il consumo di cannabis siano depenalizzati, come già avviene per l'alcool e per il tabacco.

      La presente proposta di legge, Onorevoli Colleghi, ha lo scopo di integrare e di completare la politica sulle droghe perseguita dal nostro Paese. Se questa misura non passasse, ci sarebbe un alto rischio che la mancata depenalizzazione del mercato e del consumo della cannabis, a fronte della legalizzazione di sostanze ben più pericolose quali l'alcool, il tabacco e la nicotina, sia considerata non solo come una clamorosa svista, ma come un grave elemento di contraddittorietà e di ipocrisia nella strategia repressiva che contraddistingue oggi l'Italia e la comunità internazionale. La legislazione vigente pregiudica innanzitutto la strategia proibizionista, in quanto i cittadini, percependo i limiti e le contraddizioni della legge, saranno incoraggiati a disattenderla. Per questo chiediamo che cessi l'inattuabile discriminazione fra consumatori di droghe legali (tabacco, nicotina e alcool) e illegali (cannabis), legalizzando il mercato e il consumo della cannabis.

      All'articolo 1 della presente proposta di legge, la cannabis indica e i suoi derivati sono, quindi, eliminati dall'elenco delle sostanze previste dalla tabella I di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, depenalizzandone il mercato e il consumo.

      È auspicabile che a questa proposta di legge segua un progetto di legge per la regolamentazione e per il controllo della produzione e del mercato della cannabis indica e dei suoi derivati.

 


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

 

      1. Il numero 6) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è abrogato.

      2. Alla tabella I allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i capoversi: «Delta-8-tetraidrocannabinolo» e «Delta-9-tetraidrocannabinolo» sono soppressi;

          b) il capoverso: «Paraesil» è soppresso;

          c) il capoverso: «Preparati attivi della Cannabis (hashish, marijuana, olio, resina, foglie e infiorescenze)» è soppresso.

 

 

 


 



[1]    Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il decreto-legge è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.

[2]    Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe.

[3]    Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi.

[4]    Regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi.

[5]    Rilevanza particolare viene data ai servizi per la riduzione dei danni provocati dalla droga nelle prigioni, al fine di conformarsi al principio di equivalenza difeso dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite (risoluzione 45/111 del 14 dicembre 1990, Basic principles for the treatment of prisoners), dall’UNAIDS/OMS e dall’UNODC; in base al quale i servizi e le cure sanitarie nelle prigioni devono equivalere a quelli disponibili al di fuori dell’ambiente carcerario.

[6]  La presentazione di un nuovo piano di azione antidroga dell’UE per il quadriennio 2009-2012 costituisce una delle priorità della Commissione per il 2008, come indicato nella comunicazione Strategia politica annuale per il 2008, presentata il 21 febbraio 2007 (COM(2007)65).

 

[7]    Registro del Consiglio, doc. n. 11433/07

[8]Precedentemente, la Commissione europea aveva presentato, il 6 aprile 2005, la comunicazione dal titolo “Migliorare la salute, la sicurezza e la fiducia dei cittadini: una strategia in materia di salute e di tutela dei consumatori”, accompagnata da una  proposta di decisione che istituiva il programma comunitario per la salute e la protezione dei consumatori per gli anni 2007-2013  (COM(2005)115).

[9]    Il decreto legge reca: Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di  disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

[10]   Tale decreto ministeriale è stato modificato dall'articolo 1 del D.M. 4 agosto 2006, successivamente annullato dal Tar del Lazio con sentenza 21 marzo 2007, n. 2487.

[11]   Ai sensi dell'articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

[12]   Ai sensi dell’art. 8-quater del citato decreto legislativo n. 502 del 1992.

[13]   Ai sensi dell’art. 8-quinquies del citato decreto legislativo n. 502 del 1992.

[14]   Decreto Ministro della salute 11 aprile 2006, Indicazione dei limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope, riferibili ad un uso esclusivamente personale delle sostanze elencate nella tabella I del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis.

[15]   Legge 24 novembre 1981 n. 689, Modifiche al sistema penale.

[16]   Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

[17]   Si ricorda che con il D.M. 11 aprile 2006 sono stati indicati i quantitativi massimi riferibili ad un uso esclusivamente personale delle sostanze elencate nella tabella I del citato testo unico, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 73 dello stesso provvedimento. Tale decreto ministeriale è stato modificato dall'articolo 1 del D.M. 4 agosto 2006, successivamente annullato dal Tar del Lazio con sentenza 21 marzo 2007, n. 2487.

[18]   Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

[19]   La tabella è stata aggiornata dagli artt. 1, 3, 4 e 5, del D.M. 18 aprile 2007, dall'art. 1 del D.M. 18 luglio 2007 e, da ultimo, dall'art. 1 del D.M. 25 settembre 2007.

[20]   Su tale norma interviene anche l’articolo 9, comma 2, dell’A.C. 1805.

[21]   Si ricorda che nella citata tabella sono inclusi i medicinali utilizzati nella cosiddetta “terapia del dolore”. Con il D.M. 10 marzo 2006 è stato approvato il ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui alla tabella II, sezione A e all'allegato III-bis .

[22]   Un intervento sostanzialmente analogo è contenuto nell’articolo 9, comma 6, dell’A.C. 1805.

[23]   Una modifica analoga è contenuta nell’articolo 9, comma 7, dell’A.C. 1805.

[24]   In tale registro sono iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonché i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.

[25]   La Direzione centrale per i servizi antidroga è organismo interforze istituito nell’ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza, ai sensi dell’articolo 35 della legge 1° aprile 1981, n.121. Essa opera alle dipendenze del Capo della Polizia per l’attuazione dei compiti del Ministro dell’Interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle Forze di Polizia e di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

[26]   La norma vigente prevede che la sanzione pecuniaria, da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni, sia devoluta al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

[27]   Nell’ambito delle attività di prevenzione, di cura e di recupero socio-sanitario dei soggetti tossicodipendenti e di lotta contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, si ricorda che alcune regioni hanno recentemente emanato specifici provvedimenti normativi. La regione Umbria ha adottato la legge regionale 22 gennaio 2007, n. 1 riguardante, in particolare, l’accesso ai trattamenti terapeutici per i cittadini consumatori di sostanze psicoattive o in stato di dipendenza. La regione Emilia-Romagna ha adottato, altresì, la delibera della Giunta 6 novembre 2006, n. 1533, con la quale sono state definite le linee di indirizzo in tema di prevenzione e di contrasto del consumo-abuso di sostanze stupefacenti e psicotrope. Con la delibera della Giunta 12 giugno 2007, n. 1796, la regione Veneto ha dettato le linee-guida per la presentazione di programmi terapeutico-riabilitativi finalizzati alla concessione di misure alternative alla detenzione di persone tossico/alcoldipendenti o con uso di sostanze tale da necessitare un programma terapeutico-riabilitativo. La regione Toscana, con la delibera della Giunta 20 febbraio 2006, n. 116, ha infine disciplinato la sperimentazione di servizi residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti, recando apposite disposizioni in materia di proroga di convenzioni e di adeguamento delle tariffe al tasso d'inflazione programmato.

[28]   Con riferimento al riparto delle competenze istituzionali, si ricorda che, a seguito del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (articolo 6), sono state attribuite al Ministero della solidarietà sociale le competenze in materia di politiche antidroga, precedentemente assegnate alla Presidenza del Consiglio.

[29]    Si tratta in particolare degli enti di cui all’articolo 115 del T.U., ai sensi del quale i comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unità sanitarie locali, singole o associate, ed i centri previsti dall'art. 114 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato o degli enti di cui all'art. 116 che svolgono senza fine di lucro la loro attività con finalità di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendente ovvero di associazioni, di enti di loro emanazione con finalità di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della personalità, di formazione professionale e di orientamento al lavoro.

[30]   L’articolo 105, comma 6, prevede la possibilità di istituire corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116 finalizzati all'inserimento o al reinserimento nell'attività lavorativa. Il comma 7 dello stesso articolo stabilisce altresì la possibilità di utilizzare personale docente di ruolo di cui all'art. 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116, a condizione che tale personale abbia documentatamente frequentato i corsi di cui al comma 5.

[31]   L. 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

[32]   Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.

[33]   Il suddetto testo unico nella versione precedente la novella del 2005 è riportato nel volume 280/1 (cfr. Riferimenti normativi).

[34]   Legge 24 novembre 1981 n. 689, Modifiche al sistema penale.

[35]   Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

[36]   Il suddetto Testo unico nella versione precedente la novella del 2005 è riportato nel volume 280/1 (cfr. Riferimenti normativi).

[37]   L'Osservatorio permanente per la verifica dell'andamento del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, incardinato presso il Ministero della solidarietà sociale, è previsto dall’articolo 1, comma 7, del Testo unico ed è stato istituito con D.M. 14 settembre 1999.

[38]   Analoga disciplina è recata dall’articolo 2 dell’A.C. 2452.

[39]   Analoga disciplina è recata dall’articolo 3 dell’A.C. 2452.

[40]   Analoga disciplina è recata dall’articolo 4 dell’A.C. 2452.

[41]   A questo proposito, si ricorda che l’articolo 17 del citato testo unico sancisce l’obbligo di autorizzazione del Ministero della salute per chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare impiegare, importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle di cui all'articolo 14 (comma 1). Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicamenti (comma 2). L'importazione, il transito e l'esportazione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di chi è munito dell'autorizzazione di cui al comma 1, sono subordinati alla concessione di uno specifico  permesso rilasciato dal Ministro della salute (comma 3). Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese interessati devono indicare la carica o l'ufficio i cui titolari sono responsabili della tenuta dei registri e dell'osservanza degli altri obblighi imposti dal testo unico (comma 4). Il Ministro della salute, nel concedere l'autorizzazione, determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa è subordinata, sentito il Comando generale della Guardia di Finanza nonché, quando trattasi di coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (comma 5). Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed è soggetto alla tassa di concessione governativa (comma 6).

[42]   In particolare, il comma 1 del citato articolo 50 dispone che l'importazione, l'esportazione ed il transito di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere effettuati esclusivamente dagli enti e dalle imprese autorizzati alla coltivazione delle piante, alla produzione alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché all'impiego delle predette sostanze, a fini di ricerca scientifica e di sperimentazione. Le operazioni di cui al comma 1 devono, essere svolte soltanto tramite le dogane di prima categoria (comma 2). Il permesso deve essere rilasciato per ogni singola operazione; ha la validità di mesi sei e può essere utilizzato anche per quantitativi inferiori a quelli assegnati (comma 3). Le sostanze stupefacenti psicotrope dirette all'estero devono essere spedite a mezzo pacco postale con valore dichiarato (comma 4). È vietata l'importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope con destinazione ad una casella postale o ad una banca (comma 5). Le norme del testo unico si applicano alle zone, punti o depositi franchi qualora la disciplina a questi relativa vi consenta l’introduzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (comma 6). Durante il transito è vietato manomettere o in qualsiasi modo modificare gli involucri contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope salvo che per finalità doganali o di polizia (comma 7). È vietato altresì destinarli, senza apposita autorizzazione del Ministro della salute, a Paese diverso da quello risultante dal permesso di esportazione e da quello di transito. Per il trasporto e la consegna di sostanze stupefacenti o psicotrope in importazione, esportazione o transito si applicano le norme di cui all'articolo 41, concernente le modalità di consegna (comma 8).

[43]   Si tratta di Buprenorfina, Codeina, Diidrocodeina, Fentanyl, Idrocodone, Idromorfone, Metadone, Morfina, Ossicodone, Ossimorfone.

[44]   Tale disposizione ricalca, in parte, quanto previsto all’articolo 7 dell’A.C. 34.

[45]   Cfr. l’analoga previsione di cui all’articolo 14 dell’A.C. 2452.

[46]   Vedi, anche, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 96.

[47]  Cfr., al riguardo, l’identica norma di cui all’articolo 27 dell’A.C. 2452.

[48]   Cfr. l’analoga disposizione di cui all’articolo 28 dell’A.C. 2452.

[49]   Cfr. l’analoga disposizione di cui all’articolo 29 dell’A.C. 2452.

[50]   Un’analoga disposizione è prevista dall’articolo 30 dell’A.C. 2452.

[51]   L'Osservatorio permanente per la verifica dell'andamento del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze è previsto dall’articolo 1, comma 7, del testo unico ed è stato istituito con D.M. 14 settembre 1999.