Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Disposizioni in materia tributaria e finanziaria - D.L. 262/2006 - A.C. 1750 - Emendamenti approvati dalle Commissioni riunite V e VI della Camera dei deputati
Riferimenti:
AC n. 1750/XV   DL n. 262 del 03-OTT-06
Serie: Progetti di legge    Numero: 53    Progressivo: 1
Data: 23/10/2006
Descrittori:
ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI   IRPEF
IVA     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

Disposizioni in materia tributaria e finanziaria

D.L. 262/2006 – A.C. 1750

Emendamenti approvati dalle Commissioni riunite V e VI
della Camera dei deputati

 

 

 

 

n. 53/1

 

23 ottobre 2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Bilancio e politica economica

SIWEB

 

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File: BI0073.doc


I N D I C E

 

 

 


 

 

Emendamenti al decreto legge n. 262/2006 (A.C. 1750)
approvati dalle Commissioni riunite V e VI della
Camera dei deputati


Articolo 1 del disegno di legge di conversione

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

6.129
Nuova formulazione

Relatore

 

19.10

Introduce il nuovo comma 2, stabilendo che sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, oggetto di mancata conversione con la presente legge.

In sede di coordinamento formale tale disposizione introdotta all’articolo 6 è stata opportunamente collocato all’articolo 1 del disegno di legge di conversione.


Articolo 1 -    Accertamento, contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale, nonché potenziamento dell’Amministrazione economico-finanziaria

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

1.65

Conte

FI

19.10

Aggiunge il comma 4-bis che, novellando l’articolo 3, della legge 19 marzo 2001, n. 92, prevede che i tabacchi lavorati sottoposti a sequestro, decorso un anno, siano distrutti previo prelievo dei campioni necessari

1.83

Relatore

 

19.10

Modifica il comma 5, sostituendo la lettera b). Si tratta di un emendamento di carattere tecnico, con il quale si è provveduto a meglio specificare la disposizione relativa al rilascio delle autorizzazioni da parte del direttore regionale dell’Agenzia delle dogane, per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni relative ai rapporti finanziari intrattenute con banche, Poste italiane Spa e intermediari finanziari, in relazione a una fattispecie che non era stata disciplinata nel testo originario del decreto-legge

1.84

Relatore

 

19.10

Modifica il comma 6,che esclude la deducibilità delle spese per prestazioni di servizi resi da professionisti domiciliati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, agli effetti dell’imposta sui redditi delle società (IRES), precisando che la società può fornire la prova dell’effettivo interesse economico dell’operazione

1.77

Governo

 

19.10

Sostituisce il comma 8 con i nuovi commi da 8 a 8-ter. Il nuovo comma 8 come modificato stabilisce che la sospensione della licenza o dell’esercizio dell’attività sia disposta in caso di violazione dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, reiterata per tre volte nel quinquennio, sulla base della semplice contestazione, per un periodo da tre giorni a un mese (anziché da quindici giorni a due mesi come previsto dal testo originario, per una sola violazione).

I commi 8-bis e 8-ter, recano disposizioni ulteriori di natura procedurale per l’applicazione e l’accertamento dell’osservanza della predetta sanzione.

1.76

Governo

 

19.10

Modifica il comma 9, che subordina l’immatricolazione o la voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi alla presentazione di copia del modello F24 indicante il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA assolta, eliminando la specificazione secondo cui la disposizione si riferiva esclusivamente a veicoli e rimorchi nuovi.

1.85

Relatore

 

19.10

Modifica il comma 9 specificando il riferimento normativo che disciplina il modello F24, per il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme.

1.86

Relatore

 

19.10

Modifica il comma 10 precisando che lacertificazione doganale attestante l’assolvimento dell’IVA contiene l’eventuale riferimento all’utilizzazione, da parte dell’importatore, della facoltà di acquistare senza pagamento dell’imposta, entro il limite dei corrispettivi dell’anno precedente (il cosiddetto plafond).

1.87

Relatore

 

19.10

Modifica il comma 14 precisando che le risorse derivanti dal rafforzamento dell’attività di controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali, destinate al finanziamento di incentivi all’esodo e alla mobilità territoriale, indennità di trasferta, ecc., siano assegnate per metà al programma destinato all’amministrazione economico-finanziaria, e per la restante metà alle altre amministrazioni.

1.88

Relatore

 

19.10

Modifica il comma 16 precisando che il regolamento di organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, con cui sarà disciplinato il riordino delle Agenzie fiscali e dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute e sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e di quelle competenti per le conseguenze finanziarie

1.89

Relatore

 

19.10

Modifica il comma 17 disponendo la soppressione del comitato di coordinamento del SECIT, del comitato di indirizzo strategico della Scuola superiore dell’economia e delle finanze nonché della Commissione consultiva per la riscossione.

 


Articolo 2 -    Misure in materia di riscossione

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

2.89

Governo

 

19.10

Sostituisce il comma 2,proponendo una migliore formulazione del testo della disposizione che prevede la remunerazione con un compenso maggiorato del 25% per i tributi riscossi per conto degli enti locali dal concessionario nazionale della riscossione

2.90

Relatore

 

19.10

Modifica il comma 6, che introduce l’art. 72-bis al D.P.R. n. 602/1973, cambiando la rubrica del nuovo articolo 72-bis “Pignoramento dei crediti verso terzi” (anziché Contenuti dell’atto di pignoramento del quinto dello stipendio, come previsto nel testo originario)

2.86

Governo

 

19.10

Aggiunge il comma 7-bis che, novellando l’art. 75-bis del D.P.R. n. 602/1973, modifica la disciplina della dichiarazione stragiudiziale del terzo, nell’ambito del procedimento di riscossione, precisando che nella richiesta, rivolta a terzi, di indicare le cose o somme da essi dovute al soggetto debitore di somme iscritte a ruolo è fissato un termine, decorso il quale possono essere irrogate sanzioni in caso di inottemperanza.

2.43

2.63
nuova formulazione

Piazza A.

Leone

Rosa nel pugno

FI

19.10

Modifica il comma 9 stabilendo che la riscossione, sia volontaria sia coattiva, può essere affidata mediante procedimento ad evidenza pubblica a soggetti iscritti nell’apposito albo

2.91

Relatore

 

19.10

Modifica formalmente il comma 11

2.92

Relatore

 

19.10

Modifica formalmente il comma 15

 


Articolo 3 -    Recupero della base imponibile

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

3.65

Relatore

 

19.10

Sostituisce il comma 9 precisando che le nuove disposizioni che disciplinano l’applicazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per i soggetti residenti a Campione d’Italia, introdotte dal comma 8, si applicheranno dal 2007, mentre per il 2006 conserverà efficacia il regime antecedente alle modifiche apportate dal decreto-legge n. 223 del 2006.

3.66

Relatore

 

19.10

Modifica il comma 12 provvedendo a meglio determinare la disposizione che viene novellata dal comma (i periodi secondo, terzo e quarto del comma 2-bis dell'art. 51 del testo unico delle imposte dei redditi) attraverso la quale vengono rideterminate le condizioni in presenza delle quali, in relazione alle azioni distribuite dalle società a propri dipendenti (c.d. stock options di tipo individuale), non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente la differenza tra il valore di esse al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente

3.64

Relatore

 

19.10

Aggiunge il comma 12-bis che precisa che i soggetti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi debbono comunque emettere non solo la fattura, in caso di richiesta da parte del cliente, ma anche gli scontrini e le ricevute fiscali secondo quanto ordinariamente previsto. Sono esclusi gli operatori della grande distribuzione commerciale, già esenti dall’obbligo in quanto tenuti alla trasmissione quotidiana

 


Articolo 4 -    Disposizioni in materia di agricoltura

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

4.80

Brugger

Misto

19.10

Sostituisce il comma 1. Rispetto al testo precedente, che prevedeva per i produttori agricoli con determinate caratteristiche l’applicazione del regime cosiddetto della “franchigia”, secondo il quale non sono soggetti ad IVA i contribuenti con modesto volume di affari (non superiore a 7.000 euro), la nuova formulazione del comma 1 non contempla più l’applicazione del regime di franchigia e mantiene l’esenzione – già prevista nel regime vigente prima dell’entrata in vigore del presente decreto-legge – da tutti gli obblighi documentali e contabili, elevando a 7.000 euro il limite di volume d’affari entro il quale è consentito l’accesso a questo beneficio. È stata invece soppressa rispetto al testo previgente la norma che esentava soltanto dalla liquidazione e dal versamento periodico dell’imposta i produttori agricoli con volume di affari compreso tra 7.000 euro e 20.658,28 euro. Rimane infine confermata l’applicazione del limite di 7.000 euro, previsto in via generale per l’accesso al regime speciale, anche ai produttori agricoli insediati in zone montane.

Conseguentemente

Modifica l’articolo 47, aggiungendo il comma 1-bis che dispone l’aumento dell’imposta di fabbricazione sui superalcolici nella misura del 10 per cento.

4.89

Relatore

 

19.10

Aggiunge il comma 1-bis, che reca una disposizioni volta ad adeguare la formulazione dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla disciplina IRAP, a seguito del nuovo limite di volume d’affari introdotto per l’esonero dal versamento dell’IVA da parte dei produttori agricoli “minimi”. In particolare, anche il limite del volume di affari per ottenere l’esenzione dall’IRAP è stato rideterminato in 7.000 euro.

4.90

Relatore

 

19.10

Modifica il comma 8, che dispone la riduzione dei trasferimenti erariali ai comuni in misura corrispondente al maggior gettito ICI derivante dalle modifiche relative ai fabbricati rurali, introducendo una norma di garanzia per l’autonomia finanziaria degli enti locali. Tale modifica prevede, in sostanza, che la riduzione dei trasferimenti venga effettuata non sulla base del gettito effettivo ICI, ma sulla base delle previsioni di gettito, garantendo l’afflusso al comune delle maggiori entrate che dovessero realizzarsi.


Articolo 5 -    Disposizioni in materia di catasto

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

5.35

Relatore

 

19.10

Modifica il comma 7, che dispone la riduzione dei trasferimenti erariali ai comuni in misura corrispondente al maggior gettito ICI derivante dalle modifiche relative alle rendite catastali dei fabbricati di gruppo B, introducendo una norma di garanzia per l’autonomia finanziaria degli enti locali. Tale modifica prevede, in sostanza, che la riduzione dei trasferimenti venga effettuata non sulla base del gettito effettivo ICI, ma sulla base delle previsioni di gettito, garantendo l’afflusso al comune delle maggiori entrate che dovessero realizzarsi.

 


Articolo 6 -    Imposta sulle successioni e donazioni

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

6.129
Nuova formulazione

Relatore

 

19.10

Sostituisce l’articolo 6. La nuova formulazione reintroduce l’imposta sulle successioni e sulle donazioni – soppressa dal 25 ottobre 2001 – ripristinando l’efficacia delle disposizioni contenute nel testo unico che ne disciplinava l’applicazione (D.Lgs. n. 346/1990). È tuttavia stabilita una specifica disciplina per quanto riguarda le aliquote d’imposta applicabili.

Ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte si applicano le seguenti aliquote:

§       4 per cento, sul valore complessivo eccedente un milione di euro per ciascun beneficiario (anziché 178.760 euro come previsto dalla normativa precedenza), per i trasferimenti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta;

§       6 per cento per i trasferimenti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado;

§       8 per cento per i trasferimenti in favore di soggetti diversi dai precedenti.

 

Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito fra vivi, le aliquote sono così rideterminate:

§       4 per cento, sul valore complessivo eccedente un milione di euro (anziché 178.760 euro come previsto dalla normativa precedenza), per i trasferimenti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta (in precedenza l’aliquota era il 3%);

§       6 per cento per i trasferimenti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado (in precedenza l’aliquota era il 5%);

§       8 per cento per i trasferimenti a favore di soggetti diversi dai precedenti (in precedenza l’aliquota era il 7%).

 

Vengono inoltre apportate alcune puntuali modificazioni al predetto testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni.

Precisa che Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuiti fatti e per le scritture private autenticate, per le scritture private non autenticate, presentate per la registrazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge nonché per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006. Le stesse decorrenze valgono per le imposte ipotecaria e catastale concernenti gli atti e le dichiarazioni relative alle successioni di cui al periodo precedente.

È infine disposto che una parte delle maggiori entrate derivanti dall’imposta così reintrodotta venga destinata a un fondo per finanziare interventi volti a elevare il livello di sicurezza dei trasporti pubblici.

Modifica l’articolo 7nella parte che concerne le tasse automobilistiche (cfr. la relativa scheda).

0.6.129.4

Zeller

Misto

19.10

Il subemendamento all’emendamento 1.129 del relatore modifica il comma 6 precisando i riferimenti normativi

0.6.129.6
Nuova formulazione

Antonio Pepe

AN

19.10

Identico al subemendamento 0.6.129.4 Zeller.

0.6.129.7
Nuova formulazione

Antonio Pepe

AN

19.10

Il subemendamento all’emendamento 1.129 del relatore modifica il comma 2 precisando che il valore complessivo netto di 1 milioni di euro, al di sopra del quale si applica l’aliquota del 4%, per i trasferimenti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, si intende con riferimento a ciascun beneficiario.

 


Articolo 7 -    Disposizioni varie a favore dello sviluppo, dell’efficienza energetica, nonché della sostenibilità ambientale

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

6.129
Nuova formulazione

Relatore

 

19.10

Modifica l’articolo 7nella parte che concerne le tasse automobilistiche. In particolare:

§         sono soppresse le agevolazioni previste per la sostituzione di veicoli esistenti con altri che producono minore quantità di emissioni inquinanti (soppressione dei commi da 1 a 4 e da 6 a 11);

§         è rettificata la formulazione del comma 5, precisandosi che la tassazione dei veicoli immatricolati nella categoria N1 (autoveicoli per il trasporto di merci con massa non superiore a 3,5 tonnellate), i quali abbiano quattro o più posti e una portata massima inferiore a 7 quintali, è eseguita in base alla potenza effettiva dei motori e non in ragione della portata;

§         è modificato il comma 16,confermando l’applicabilità delle agevolazioni eventualmente già disposte da leggi regionali per i veicoli a doppia alimentazione;

§         sono aggiunti i commi 18-bis e 18-ter. In particolare, con il comma 18-bis, sono aumentati gli importi della tassa automobilistica dovuta per il possesso di motocicli: essa rimane immutata per i motocicli che rientrino nei limiti di emissione euro 3, subisce invece incrementi in misura crescente secondo le caratteristiche del veicolo sotto l’aspetto ambientale. Per i motocicli euro 0 sono stabiliti gli importi massimi. Viene di conseguenza inserita la allegata Tabella 1 con le nuove tariffe. L’aumento di gettito derivante alle regioni (cui spettano i proventi della tassa automobilistica) è ricuperato al bilancio dello Stato mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali (comma 18-ter);

§         è modificato il comma 19, lettera c), che reca l’indicazione dell’imposta ipotecaria dovuta per il rilascio di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno, prevedendo che fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco soggetti continua ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di 4 euro per ogni soggetto;

 

 

§         è modificato il comma 20, relativo all’istituzione di un fondo presso il Ministero dell’economia per finanziare le attività connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali, costituito con le maggiori entrate derivanti dalle modifiche alle imposte ipotecarie e catastali, di cui ai commi 19 e 21, stabilendo una riduzione delle risorse ad esso affluenti di 12 milioni di euro per l’anno 2006 e di 10 milioni per l’anno 2007, ed un incremento di 10 milioni di euro per l’anno 2008.

7.72

Relatore

 

19.10

Modifica il comma 22 sostituendo l’espressione “ispezioni catastali” con “consultazioni catastali”.

7.76

Relatore

 

19.10

Modifica il comma 25 specificando le tipologie di veicoli cui si applica la deduzione dell’80% ai fini della determinazione del reddito imponibile.

7.66

Governo

 

19.10

Modifica il comma 26 rimettendo a decreto ministeriale la facoltà di modificare le misure relative alla deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto aziendalitenendo conto dei rispettivi effetti economici, nel caso in cui venga accordata dall’Unione europea la possibilità di stabilire una percentuale ridotta di detraibilità dell’IVA riferita ai medesimi veicoli (a seguito della nota sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee che ha ritenuto illegittima la misura di indetraibilità finora applicata nell’ordinamento italiano).

7.73

Relatore

 

19.10

Modifica il comma 26 precisando meglio il riferimento normativo (articolo 3, della legge n. 212/2000)

 


Articolo 8 -    Accelerazione degli incentivi alle imprese

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

8.1
Nuova formulazione

Gioacchino Alfano

FI

19.10

Aggiunge il comma 5-bisvolto a consentire il completamento di iniziative imprenditoriali già avviate nell’ambito dei contratti d’area, che, alla data di conversione del presente decreto, risultino aver raggiunto almeno il 55% dell'investimento, per le quali sia stata necessaria la notifica alla Comunità europea ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

 


Articolo 10 -Disposizioni in materia di alienazioni di immobili non strumentali di Poste Italiane Spa

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

10.1

10.2

Zorzato

Ventura

FI

L’Ulivo

19.10

Sopprime l’articolo 10.

L’articolo introduceva due nuovi commi - 6-quater e 6-quinquies - all’art. 1 del D.L. n. 351/2001, volti a ridefinire la procedura di alienazione del patrimonio immobiliare di Poste italiane S.p.A. non strumentale all’esercizio postale, di fatto consentendo che tali beni potessero essere sottratti alla ordinaria procedura di cartolarizzazione.

 


Articolo 12 -Nuova disciplina relativa agli aggiornamenti tariffari del settore autostradale e rafforzamento dei poteri regolamentari dell’ANAS

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

12.60

Governo

 

19.10

Modifica i commi 2, 3, 4, 6 e 7, al fine di meglio definire funzioni e poteri dell’ANAS quale soggetto concedente nei rapporti con le società concessionarie autostradali.

In particolare, le modifiche sono volte a superare gli aspetti più problematici, relativi in particolare alla compatibilità tra il nuovo strumento della “convenzione unica”, introdotto e disciplinato dai commi 1, 2, 3, 6 e 7, cui dovranno conformarsi le attuali concessioni autostradali sin dalla prima revisione futura o in occasione dell’aggiornamento del piano finanziario, e il carattere negoziale del rapporto concessorio.

Tra le modifiche apportate dall’emendamento, ci si limita a segnalare la previsione del coinvolgimento di una pluralità di soggetti nella redazione degli schemi di convenzione unica e la sottoposizione dei medesimi schemi al parere delle Commissioni parlamentari (anche per le conseguenze di carattere finanziario), nonché l’affermazione del principio – ispirato alla più recente giurisprudenza amministrativa in materia – della subordinazione del riconoscimento degli adeguamenti tariffari, dovuti per investimenti programmati del piano finanziario, all’effettiva realizzazione dei medesimi, accertata dal concedente.

A seguito dell’approvazione dell’emendamento del Governo, è stato modificato anche il comma 4, relativo agli obblighi a carico dei concessionari. In particolare, è stata soppressa la norma la quale escludeva che operatori del settore delle costruzioni potessero esercitare diritti di voto per la nomina degli amministratori, in una misura eccedente il limite del 5% del capitale sociale, ed è stato esplicitamente disposto, in accordo con le posizioni comunitarie, che venga meno l’efficacia della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 1997, con cui era stato vietato ai soggetti operanti in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilità di partecipare all'azionariato stabile della società Autostrade SpA.

0.12.60.15

Relatore

 

19.10

Introduce il comma 8-bis, stabilendo che dall’attuazione dell’articolo 12 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Articolo 14 - Disposizioni per il potenziamento infrastrutturale del territorio della Sicilia e delle aree limitrofe

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

14.29
Nuova formulazione

Governo

 

19.10

Modifica il comma 2 eliminando la disposizione che rinviava ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’economia e d’intesa con le regioni Sicilia e Calabria, il compito di stabilire l’utilizzo delle risorse liberatesi in seguito al disimpegno di Fintecna SpA nei confronti della Stretto di Messina SpA.

Aggiunge il comma 2-bis con il quale si dispone che le risorse finanziarie liberatesi in seguito al disimpegno di Fintecna SpA nei confronti della Stretto di Messina SpA saranno destinate per il 90% alla realizzazione di infrastrutture e per la restante parte alla tutela dell’ambiente, con interventi da effettuarsi per il 70% in Sicilia e per il 30% in Calabria.

 


Articolo 15 - Organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

15.33

Governo

 

19.10

Sostituisce il comma 1 che ridisciplina l’organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, precisando che il Ministero si articola in non più di 10 uffici dirigenziali (anziché 14 come previsto nel testo iniziale), prevedendo inoltre ulteriori 2 uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro e il conferimento di 2 incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.

15.34

Governo

 

19.10

Sostituisce il comma 5, che novellando l’articolo 1 del D.L. n. 181/2006 incardina presso la Presidenza del Consiglio il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, prevedendo altresì il trasferimento alla Presidenza del consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie corrispondenti alle riduzioni di spesa derivanti dalla ristrutturazione del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché le dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attività produttive.

 


Articolo 16 -Personale dirigenziale nel Ministero per i beni e le attività culturali

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

16.13

Governo

 

19.10

Modifica il comma 1 precisando che il concorso pubblico per il reclutamento di 40 dirigenti di seconda fascia è per titoli ed esami per l’intera quota di assunzioni, eliminando dunque la previsione che il 50% di tali assunzioni avvenisse, con concorso per titoli di servizio e professionali riservato ai dipendenti di ruolo della P.A.

 


Articolo 17 -ARCUS Spa

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

17.10

Relatore

 

19.10

Modifica il comma 2 affidando alla Arcus SpA la prosecuzione delle opere relative al Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee,di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 237/1999, attraverso l’utilizzo della attuale stazione appaltante. A tal fine è autorizzata la spesa di 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

 


Articolo 18 -Norme a favore del teatro Petruzzelli di Bari

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

18.17

Relatore

 

19.10

Modifica i commi 2 e 3 precisando che l’acquisto da parte del comune di Bari della proprietà della sede del Teatro Petruzzelli riguarda l’intero immobile sede del Teatro.

 


Articolo 19 - Compensi agli organi degli enti parco

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

19.3

Governo

 

19.10

Sostituisce l’articolo. La nuova formulazione non modifica nella sostanza il contenuto dell’articolo, volto a disciplinare l’indennità di carica spettante agli organi degli enti parco, ivi compreso l'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo

 


Articolo 20 - Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

20.10

Governo

 

19.10

Modifica il comma 1, la lettera e). Si tratta di un emendamento tecnico volto a formulare  meglio la clausola di invarianza finanziaria.

 


Articolo 24 -Riordino e semplificazione delle disposizioni sui contributi

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

24.18

Andrea Ricci

Rif. Com.-SE

19.10

Modifica il comma 1, lettera c), numero 1, eliminando tra gli obiettivi del riordino della disciplina concernente i contributi e le provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e periodici nonché di quelle radiofoniche e televisive, quello relativo alla occupazione dei giornalisti.

24.19

Relatore

 

19.10

Aggiunge il comma 1-bis che prevede la trasmissione dello schema di regolamento di riordino dei contributi e delle provvidenze per le imprese editrici alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

 


Articolo 26 -Erogazione delle provvidenze per l’editoria

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

26.1

26.26

Zorzato

Relatore

FI

19.10

Sopprime l’articolo, recante disposizioni in materia di erogazione dei contributi diretti all’editoria e alla imprese radiofoniche e televisive (comma 1) e di requisiti per l’accesso ai contributi a favore delle emittenti radiofoniche organi di partiti politici (comma 2)

 


Articolo 27 -Diffusione di messaggi istituzionali e di utilità sociale

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

27.1

27.12

Zorzato

Relatore

FI

19.10

Sopprime l’articolo, che prevedeva che gli organi di informazione che ricevono contributi statali diretti fossero tenuti, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a diffondere gratuitamente messaggi istituzionali, di utilità sociale o di pubblico interesse.

 


Articolo 28 -Rimborsi per abbonamenti

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

28.17

28.20

Fluvi

Andrea Ricci

L’Ulivo

Rif. Com.-SE

19.10

Aggiunge il comma 2-bis che novellando il comma 2 dell'art. 27 della legge n. 416/1981 prevede che siano considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di 10 giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno 5 giorni alla settimana

 


Articolo 31 -Convenzioni aggiuntive

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

31.2

Relatore

 

19.10

Modifica il comma 1, che reca disposizioni sulle convenzioni aggiuntive tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI per la concessione in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo, introducendo una disposizione che prevede che la RAI, nell'ambito del progetto di audiovideoteca, previa stipula di una convenzione a titolo gratuito con la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, assicuri il supporto tecnico necessario alla conservazione e alla conversione digitale del materiale audiovisivo delle sedute del Parlamento.

 


Articolo 32 -Riproduzione di articoli di riviste o giornali

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

32.3

32.6

32.10

32.19

Zorzato

Turco

Iacomino

Relatore

FI

Rosa nel pugno

Rif. Com.-SE

19.10

Sopprime l’articolo, che introduceva un compenso per la riproduzione di articoli di riviste e giornali.

 

32.01

Relatore

 

19.10

Introduce l’articolo 32-bis, che, al fine adeguare il diritto interno all’ordinamento comunitario, istituisce il “Fondo per il diritto di prestito pubblico”.

 


Articolo 36 – Valutazione del sistema universitario e della ricerca

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

36.20

Governo

 

19.10

Modifica il comma 5, ponendo la copertura parziale dell’onere a valere sul Fondo per il finanziamento  delle università statali (legge n. 537/1993), anziché a valere sulla c.d. legge Moratti (legge n. 53/2003) di riordino del sistema scolastico come previsto dal testo iniziale.

36.21

Governo

 

19.10

Aggiunge i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater. In particolare, il comma 5-bisautorizza il Governo, allo scopo di razionalizzare le attività nel settore della ricerca, ad emanare, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più regolamenti al fine di provvedere alla ricognizione ed al riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, disponendo anche lo scorporo di strutture e l'attribuzione di personalità giuridica, l'accorpamento, la fusione e la soppressione.

Il comma 5-ter prevede che i regolamenti siano emanati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, sono abrogate le disposizioni vigenti, relative alla disciplina degli enti sottoposti a riordino.

Il comma 5-quater dispone che dall'attuazione dei suddetti decreti non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

 


Articolo 37 - Disposizioni in materia di ordinamento universitario

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

37.5

Governo

 

19.10

Modifica il comma 1, che disciplina la durata delle scuole di specializzazione, sostituendo il riferimento alla laurea specialistica in “scienze giuridiche”con quello relativo alla laurea “magistrale in giurisprudenza”.

 


Articolo 39 -Disposizioni in materia di tutela dell’euro

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

39.3

39.4

Governo

Relatore

 

 

Modifica formale al comma 3.

 


Articolo 40 -Disposizioni concernenti la Presidenza del Consiglio dei ministri e il CIPE

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

40.20

Governo

 

19.10

Aggiunge il comma 1-bis, che novellando il comma 22-bis dell'art. 1 del D.L. n. 181/2006, prevede che l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione.

 


Articolo 41 -Incarichi dirigenziali

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

41.32

Relatore

 

19.10

Modifica il comma 3, precisando che sono comunque fatti salvi gli effetti economici dei contratti in essere per incarichi dirigenziali stipulati con soggetti non dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Al fine di garantire l’invarianza della spesa, si è altresì prescritto di rendere indisponibile un numero di incarichi dirigenziali corrispondente sul piano finanziario.

 


Articolo 42 -Razionalizzazione del settore della formazione del personale della pubblica amministrazione

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

42.4

Alberto Giorgetti

AN

19.10

Sopprime l’articolo, il quale prevedeva la soppressione dell’Osservatorio sui bisogni di formazione e qualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, nonché la chiusura della sede di Acireale della Scuola superiore della pubblica amministrazione

 


Articolo 44 -Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

44.46

Relatore

 

19.10

Modifica il comma 4 limitando le sanzioni pecuniarie previste per la violazione del comma 2 dell’art. 170 del D.Lgs. n. 285/1992 (divieto sui ciclomotori di trasportare altre persone oltre al conducente), alla ipotesi in cui la violazione sia stata commessa da un conducente minorenne

44.47
Nuova formulazione

Governo

 

19.10

Aggiunge i commi 4-bis e 4-ter. In particolare, il comma 4-bis, novellando l’art. 171 del D.Lgs. n. 285/1992, introduce misure atte a garantire il fermo amministrativo del veicolo, con spese di custodia a carico del proprietario, quando, nel corso di un biennio sia stata commessa, per almeno due volte, con un ciclomotore o un motociclo una violazione dell’obbligo di indossare il casco.

Il comma 4-ter prevede la confisca del veicolo nei casi in cui il ciclomotore o il motoveicolo sia stato utilizzato per commettere un reato.

 


Articolo 45 -Attività della pubblica amministrazione in materia di dighe

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

45.6

Relatore

 

19.10

Modifica il comma 7 precisando meglio la clausola di invarianza finanziaria.

 


Articolo 47 -Copertura finanziaria

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

4.80

Brugger

Misto

19.10

Aggiunge il comma 1-bis che dispone l’aumento dell’imposta di fabbricazione sui superalcolici nella misura del 10 per cento, quale copertura finanziaria delle modifiche apportate all’articolo 4, relativo alla disciplina del regime IVA per i produttori agricoli “minimi”

 

47.02
Nuova formulazione

Zeller

Misto

19.10

Introduce l’articolo 47-bis “Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano”, che precisa che le disposizioni recate dal provvedimento sono applicabili alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione