Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Finanziaria 2007 - A.C. 1746-bis-A - Raffronto fra il testo licenziato dalla Commissione bilancio (A.C. 1746-bis-A) e il testo approvato dall'Assemblea della Camera dei deputati (A.S. 1183)
Riferimenti:
AC n. 1746-bis-A/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 56    Progressivo: 6
Data: 06/12/2006
Descrittori:
LEGGE FINANZIARIA     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AS n. 1183/XV     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

Finanziaria 2007

A.C. 1746-bis-A

Raffronto fra il testo licenziato dalla Commissione bilancio (A.C. 1746-bis-A) e il testo approvato dall’Assemblea della Camera dei deputati (A.S. 1183)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 56/6

 

6 dicembre 2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente fascicolo riproduce su due colonne gli articoli del disegno di legge finanziaria rispettivamente nel testo licenziato dalla Commissione bilancio della Camera (A.C. 1746-bis-A) e nel testo risultante dagli emendamenti approvati dall’Assemblea della Camera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento:   Dipartimento Bilancio e politica economica e Dipartimento Finanze

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: BI0084a.doc

 


I N D I C E

 

 

 

Tavola di raffronto tra il testo del disegno di legge presentato dal Governo (A.C. 1746-bis) e i testi approvati dalla Commissione bilancio (A.C. 1746-bis-A) e dall’Assemblea della Camera (A.S. 1183)1

Raffronto fra il testo licenziato dalla Commissione bilancio (A.C. 1746-bis-A) e il testo approvato dall’Assemblea della Camera dei deputati (A.S. 1183)23

APPENDICE

Sintesi delle modificazioni apportate alle tabelle da A a F. 353

 


Tavola di raffronto tra il testo del disegno di legge presentato dal Governo (A.C. 1746-bis) e i testi approvati dalla Commissione bilancio (A.C. 1746-bis-A) e dall’Assemblea della Camera (A.S. 1183)

 


Titolo

AC 1746-bis

AC 1746-bis-A

A.S. 1183

Titolo I
Disposizioni di carattere finanziario

 

 

 

Capo I
Risultati differenziali

 

 

 

Risultati differenziali del bilancio dello Stato

1

1

1

Titolo II
Disposizioni in materia di entrate

 

 

 

Capo I
Effetti finanziari

 

 

 

Effetti sui saldi di finanza pubblica

2

2

Soppresso

Capo II
Disposizioni in materia di irpef e di assegni per il nucleo familiare

 

 

 

IRPEF, assegni per il nucleo familiare e altre disposizioni

3, 1-4

3, co. 1-4

2, co. 1-5

Rideterminazione degli assegni per il nucleo familiare

 

 

2, co. 6

Anticipazione al 1° gennaio 2007 dell’entrata in vigore della disciplina delle forme pensionistiche complementari

 

 

2, co. 7

Assegnazione di quota dell’accisa sul gasolio per autotrazione alle regioni a statuto ordinario

 

 

2, co. 8

Assegni per il nucleo familiare

4

4

Soppresso
vedi art. 2. co. 6

Capo III
Disposizioni in materia di accertamento e di contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale

 

 

 

Disposizioni in materia di accertamento e contrasto dell’evasione - Studi di settore

5, co. 1-15

5, co. 1-15

3, co. 1-15

Certificazione dell’acquisto di medicinali

5, co. 16

5, co. 16

3, co. 16-17

Trasmissione telematica ai fini della compensazione IVA

 

 

3, co. 18-19

Destinazione di parte delle maggiori entrate al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica

 

 

3, co. 20

Contrasto dell’evasione nell’applicazione di agevolazioni fiscali

5, co. 17-19

5, co. 17-19

3, co. 21-23

Contrasto dell'evasione – Compensi per attività sanitarie

5, co. 20-24

5, co. 20-24

3, co. 24-28

Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore

5, co. 25

5, co. 25

3, co. 29

Contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale - Disposizioni in materia di IVA

5, co. 26-27

5, co. 26-27

3, co. 30-31

Obbligo di richiesta della registrazione da parte degli agenti immobiliari

5, co. 28

5, co. 28

3, co. 32

Adempimenti fiscali connessi alla cessione di immobili

 

 

3, co. 33-34

Contrasto del giuoco irregolare e illegale

5, co. 29-30

5, co. 29-30

3, co. 35-36

Trasmissione di dati doganali e fiscali alle regioni e agli enti locali

5, co. 31-33

5, co. 31-33

3, co. 37-39

Istituzione del Sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria

 

 

3, co. 40-43

Contabilità economica delle amministrazioni e trasmissione telematica dei dati contabili degli enti pubblici

5, co. 34

5, co. 34

3, co. 44

Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni

5, co. 35

5, co. 35

3, co. 45

Assegno al coniuge separato

5, co. 36

5, co. 36

3, co. 46

Comunicazioni sul rimborso delle spese sanitarie

5, co. 37

5, co. 37

5, co. 47

Compensi per l’esercizio di arti e professioni

 

 

4

Capo IV
Disposizioni per il recupero di base imponibile

 

 

 

Disposizioni di recupero della base imponibile IRES

6, co. 1-4

6, co. 1-4

5, co. 1-4

Modalità di pagamento dell’imposta di bollo

6, co. 5

6, co. 5

5, co. 5

Regime tributario degli apparecchi da intrattenimento

6, co. 6-10

6, co. 6-10

5, co. 6-9 e 13

Assegnazioni di rivendite di generi di monopolio

 

 

5, co. 10-11

Proroga della riammissione nei ruoli del personale trasferito all’Ente Tabacchi Italiano (ETI Spa)

 

 

5, co. 12

Accise sui tabacchi lavorati

6, co 11

6, co 11

5, co. 14

Versamento dell’imposta comunale sugli immobili

6, co. 12-13 e 20

6, co. 12-13 e 20

5, co. 15-19

Liquidazione e versamento ICI da parte del sostituto di imposta per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale

6, co. 14-19

6, co. 14-19

Soppressi

Comunicazione di dati sugli immobili in tema di smaltimento dei rifiuti urbani

 

 

5, co. 20-22

Capo V
Disposizioni di carattere fiscale concernenti gli enti territoriali

 

 

 

Variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF

7

7

6

Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche

8

8

7

Contributo comunale di ingresso e di soggiorno

9

9

Soppresso

Disposizioni in materia di imposte provinciali e comunali

10, co. 1-2

10, co. 1-2

8, co. 1-3 e 5

Rinegoziazione dei mutui degli enti locali

 

 

8, co. 4

Disposizioni per la salvaguardia degli equilibri degli enti locali in materia di pubbliche affissioni

 

 

9

Disposizioni in materia di semplificazione e di manutenzione della base imponibile

11, co. 1-18

11, co. 1-18

10, co. 1-18

Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari

11, co. 19-20

11, co. 19-20

Soppressi

Istallazioni pubblicitarie e affissioni abusive

11, co. 21-23

11, co. 21-23

10, co. 19-21

Poteri di accertamento e contestazione immediata

11, co. 24-27

11, co. 24-27

10, co. 22-25

Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

11, co. 28-29

11, co. 28-29

10, co. 26-27

Manifestazioni culturali legate alle tradizioni delle comunità locali

 

 

11

Compartecipazione comunale all’IRPEF

12

12

12

Modifiche al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

13

13

13

Modalità di esercizio delle funzioni catastali conferite agli enti locali

14

14

14

Capo VI
Valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio pubblico

 

 

 

Disposizioni in materia di immobili

15

15

15

Sequestro e confisca dei beni per reati contro la pubblica amministrazione

 

 

16

Contributo di solidarietà

 

 

17

Disposizioni in materia di demanio marittimo e di altri beni pubblici

16, co. 1-15
(co. 10-14 stralciati)

16, co. 1-9, 15

18, co. 1-12

Valorizzazione del patrimonio pubblico

17

17

18, co. 13-15

Capo VII
Misure a favore dello sviluppo

 

 

 

Interventi di riduzione del cuneo ed incentivi all’occupazione femminile nelle aree svantaggiate

18

18

18, co. 16-20

Credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate

19

19

18, co. 21-29

Incentivi fiscali alla ricerca

20, co. 1-5

20, co. 1-5

18, co. 30-34

Agevolazioni fiscali per le imprese di produzione musicale

20, co. 6-7

20, co. 6-7

18, co. 35-36

Agevolazioni fiscali ai docenti per l’acquisto di personal computer

20, co. 8-9

20, co. 8-9

18, co. 37-38

Disposizioni agevolative in materia di IVA e imposta sulla pubblicità

20, co. 10-11

20, co. 10-11

18, co. 39, 41-42

Incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da cessioni di immobili

 

 

18, co. 40

Imposte relative a fondi pensione, fondi d’investimento ed emittenti residenti nell’Unione europea e nello Spazio economico europeo

20, co. 14-18

20, co. 14-18

18, co. 44-48

Agevolazione per titolari diritti di sfruttamento opere di ingegno

20, co. 19

20, co. 19

18, co. 49

Detraibilità delle spese sportive dei minori e dei canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede

20, co. 20

20, co. 20

18, co. 50

Imposta sui premi delle assicurazioni di veicoli e natanti

20, co. 21

20, co. 21

18, co. 51

Tasse automobilistiche

20, co. 22-23

20, co. 22-23

18, co. 52-53

Trasmissione telematica dei corrispettivi

 

 

18, co. 54

Determinazione dell’aliquota di accisa sul metano usato per autotrazione

 

 

18, co. 55

IVA applicabile su locazioni e cessioni immobiliari

 

 

18, co. 56-57

Esenzione IVA per i servizi resi a favore di società di riscossione di tributi

 

 

18, co. 58

Compensi per l’attività di assistenza fiscale svolta da professionisti

 

 

18, co. 59

Deducibilità dei costi di ammortamento degli immobili strumentali all’esercizio dell’attività professionale

 

 

18, co. 60-61

Misure a sostegno delle zone franche urbane

21

21

18, co. 62-65

Agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici

22

22

18, co. 66-71

Istallazione di pannelli fotovoltaici

 

 

18, co. 72

Misure di sostegno per la promozione di nuova edilizia ad alta efficienza energetica

23

23

18, co. 73-74

Contributi per apparecchi domestici

24, co. 1

24, co. 1

18, co. 75

Contributi per apparecchi illuminanti ad alta efficienza energetica nel settore commerciale

 

 

18, co. 76-78

Agevolazioni fiscali per la diffusione del digitale terrestre

 

 

18, co. 79 e 83

Contributi per motori industriali ad alta efficienza

24, co. 2-4

24, co. 2-4

18, co. 80-82

Interventi sulla fiscalità energetica per finalità sociali e misure per favorire l’insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche

25, co. 1-5

25, co. 1-5

18, co. 84-87

Biocarburanti

26 co. 1-6

26 co. 1-6

18, co. 88-99

Modifiche al regime IVA sulla fornitura di energia termica

27

27

18, co. 100

Modifiche in tema di riutilizzazione commerciale di dati ipotecari e catastali

28

28

18, co. 101-102

Ristrutturazioni edilizie

29

29

18, co. 103-104

Fondo per l’abbattimento delle barriere architettoniche

 

 

18, co. 105

Proroga di agevolazioni IRAP nel settore agricolo e della pesca

30, co. 1

30, co. 1

18, co. 106

Proroga di agevolazioni fiscali e previdenziali per imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari

30, co. 2

30, co. 2

18, co. 107

Proroga di agevolazioni fiscali per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina

30, co. 3

30, co. 3

18, co. 108

Proroga della deduzione forfetaria per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante

30, co. 4

30, co. 4

18, co. 109

Proroga di agevolazioni in materia di accise per prodotti energetici

30, co. 5-6

30, co. 5-6

18, co. 110-111

Compensazione dei contributi al Servizio sanitario nazionale per gli autotrasportatori

30, co. 7

30, co. 7

18, co. 112

Deduzioni forfetarie delle spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente nel territorio comunale

30, co. 8

30, co. 8

18, co. 113

Proroga dell’esenzione IRPEF per i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera

30, co. 9

30, co. 9

18, co. 114

Limite di deducibilità dei contributi di assistenza sanitaria dal reddito di lavoro dipendente

30, co. 10

30, co. 10

18, co. 115

Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di asili nido

30, co. 11

30, co. 11

18, co. 116

Deducibilità delle spese connesse all’utilizzo di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica

 

 

18, co. 117-119

Titolo III
Disposizioni in materia di spese

 

 

 

Capo I
Razionalizzazione e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni

 

 

 

Effetti sui saldi di finanza pubblica

31

31

Soppresso

Revisione degli assetti organizzativi. Disposizioni riguardanti i Ministeri

32, co. 1-12

32, co. 1-12

18, co. 120-132

Esclusione dei Commissari straordinari del Governo dalle disposizioni di contenimento della spesa previste dal D.L. n. 223/2006

 

 

18, co. 133

Determinazione degli ambiti territoriali ottimali degli uffici periferici del Ministero dell’interno

33

33

18, co. 134

Revisione dell’assetto organizzativo del Ministero dell’economia e delle finanze

34

34

18, co. 135-138

Modificazioni all’assetto organizzativo dell’Amministrazione della pubblica sicurezza e all’ordinamento del personale della Polizia di Stato

35

35

18, co. 139-143

Proroga del termine in materia di realizzazione di immobili per l’edilizia universitaria da parte degli enti previdenziali

36
(co. 1, secondo periodo stralciato)

36

18, co. 144

Misure per assicurare la funzionalità dei servizi di polizia

37, co. 1-2

37, co. 1-2

18, co. 145

Misure per la realizzazione di programmi di incremento dei servizi di polizia

38

38

18, co. 146

Riorganizzazione e riallocazione delle risorse umane nelle agenzie e negli enti pubblici non economici nazionali

39

39

18, co. 147-152

Disposizioni in materia di pagamento degli stipendi

40

40

18, co. 153-155

Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi

41

41

18, co. 156-165

Riduzione dei componenti i consigli di amministrazione di Sviluppo Italia Spa e Sogin Spa e loro controllate

 

 

18, co. 166-168

Riduzione dei componenti i consigli di amministrazione delle società non quotate partecipate dal Ministero dell’economia

 

 

18, co. 169

Compensi e trattamenti accessori del legale rappresentante e dei dirigenti delle società non quotate partecipate dal Ministero dell’economia

 

 

18, co. 170

Organizzazione del vertice degli enti pubblici non economici

42

42

Soppresso

Ricorsi in materia pensionistica

43

43

18, co. 171

Controlli di merito nel sistema delle Ragionerie

44

44

Soppresso

Controlli di congruenza delle clausole di copertura finanziaria

 

 

18, co. 172

Controlli di gestione della Corte dei conti

 

 

18, co. 173

Commissione tecnica per il coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato e il sistema delle autonomie locali

45

45

Soppresso
(v. co. 174-179)

Istituzione della Commissione tecnica per la finanza pubblica

 

 

18, co. 174-179

Programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali

 

 

18, co. 180

Potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica

 

 

18, co. 181

Commissione per la garanzia dell’informazione statistica

46

46

Soppresso

Riordino, trasformazione e soppressione di enti pubblici

47

47

18, co. 182-184

Disposizioni per il funzionamento dell’Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (ONAOSI)

 

 

18, co. 185

Modifiche alla disciplina per la liquidazione degli enti disciolti

48

48

18, co. 186-178

Norme concernenti il trasferimento dei patrimoni di EFIM in liquidazione coatta amministrativa

49

49

18, co. 188-197

Contenimento della spesa nelle procedure di amministrazione straordinaria

 

 

18, co. 198-201

Liquidazione o fusione della SOGESID

50

50

18, co. 202-203

Ambito di applicazione delle disposizioni di contenimento

51

51

18, co. 204

Esclusione degli enti di ricerca dalle riduzioni delle spese di funzionamento di cui al D.L. n. 223/2006

 

 

18, co. 205

Assicurazione dei rischi da calamità naturali

52

52

Soppresso

Contenimento della spesa del bilancio dello Stato

53

53

18, co. 206-207

Taglio lineare delle dotazioni di Tabella C

 

 

18, co. 208

Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all’attualizzazione dei contributi pluriennali

54

54

18, co. 209

Modifica della disciplina in materia di contributi pluriennali dello Stato

55

55

18, co. 210

Attività di monitoraggio sul Sistema-Paese

56
Stralciato

 

 

Capo II
Disposizioni in materia di personale

 

 

 

Assunzioni di personale

57, co. 1-11
(co. 8 stralciato)

57, co. 1-7, 9-11

18, co. 211-231

Riduzione delle risorse 2007 per il premio di concentrazione

 

 

18, co. 225

Ulteriori disposizioni in materia di incremento di dotazioni organiche

 

 

18, co. 232-236

Risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2006-2007

58

58

18, co. 237-242

Disposizioni in materia di personale per regioni e enti locali

59, co. 1

59, co. 1

18, co. 243

Assunzione e stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato da regioni ed enti locali

 

 

18, co. 244-245

Blocco delle assunzioni e riduzione delle spese di personale degli enti locali

 

 

18, co. 246-247

Disposizioni concernenti il personale del Servizio sanitario nazionale

60

60

18, co. 248

Incentivazione della produttività del personale delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri

 

 

18, co. 249

Risorse per il funzionamento delle sedi consolari all’estero

 

 

18, co. 250-251

Risorse per la professionalizzazione delle Forze armate

61

61

18, co. 252

Potenziamento dell’organico del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e misure per la lotta all’ecomafia e alla criminalità ambientale

62

62

18, co. 253-256

Trattamento economico dei Ministri

63

63

18, co. 257

Automatismi stipendiali e misure di contenimento per i trattamenti accessori dirigenziali

64

64

18, co. 258-259

Coinvolgimento dei sindacati nell’attuazione di provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei pubblici dipendenti

 

 

18, co. 260

Capo III
Interventi per il sistema scolastico, per l'università e per la ricerca

 

 

 

Istituzione di fondi per la scuola

65

65

18, co. 261

Interventi per il rilancio della scuola pubblica

66

66

18, co. 262-276

Clausola di salvaguardia

67

67

18, co. 277

Altri interventi in favore del sistema dell’istruzione

68

68

18, co. 278-289

Contributi alle scuole paritarie

 

 

18, co. 290

Università e principali enti pubblici di ricerca

69

69

18, co. 291-295

Disposizioni in materia di personale delle università e degli enti di ricerca

70, co. 1-6

70, co. 1-6

18, co. 296-303

Piano straordinario di assunzioni di ricercatori nell’ambito degli enti pubblici di ricerca

 

 

18, co. 304-305

Divieto temporaneo di istituire nuove facoltà e corsi di studio

71, co. 1

71, co. 2-3

71, co. 1

71, co. 2-3

18, co. 306

Soppressi

Capo IV
Enti territoriali

 

 

 

Effetti sui saldi di finanza pubblica

72

72

Soppresso

Patto di stabilità interno per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

73

73

18, co. 307-324

Patto di stabilità interno per gli enti locali

74, co. 1-17

74, co. 1-17

18, co. 325-341

Abrogazione dei limiti all'acquisto di beni immobili da parte dalle Amministrazioni pubbliche

 

74, co. 17-bis

18, co. 342

Esclusione dall’applicazione del limite del 2% all’incremento della spesa per gli enti gestori delle aree naturali protette

 

74, co. 17-ter

18, co. 343

Determinazione dei trasferimenti erariali agli enti locali per il 2007

75, co. 1

75, co. 1

18, co. 344

Compartecipazione provinciale e comunale al gettito IRPEF

75, co. 2

75, co. 2

18, co. 345

Limiti all’indebitamento degli enti locali

 

75, co. 2-bis

18, co. 346

Finanziamenti a favore dei piccoli comuni

 

75-bis, co. 1

18, co. 347

Disposizioni in favore degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso

 

75-bis, co. 2-6, 13-14

18, co. 348-352, 359-360

Scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini stabiliti

 

75-bis, co. 7

18, co. 353

Utilizzo proventi derivanti da concessioni edilizie e relative sanzioni

 

75-bis, co. 8

18, co. 354

Fondo per il contenimento delle tariffe

 

75-bis, co. 9

18, co. 355

Contributo statale ai comuni per minor gettito ICI da minori entrate relative ai fabbricati di categoria catastale D

 

75-bis, co. 10-11

18, co. 356-357

Parametri enti locali strutturalmente deficitari

 

75-bis, co. 12

18, co. 358

Disposizioni in materia di organi di governo degli enti locali

76

76

18, co. 361-363

Società partecipate da amministrazioni pubbliche regionali o locali

 

76-bis

18, co. 364

Disposizioni connesse con la costituzione di nuove province

77

Soppresso

 

Principi di coordinamento per il contenimento della spesa pubblica delle regioni

78

78

18, co. 365-367

Razionalizzazione delle dimensioni territoriali degli enti locali

79, co. 1

79, co. 2-6

79, co. 1

79, co. 2-6

Soppresso

18, co. 368-372

Misure di contenimento della spesa degli enti territoriali

80

80

18, co. 373-380

Capo V
Interventi in materia previdenziale e sociale

 

 

 

Effetti sui saldi di finanza pubblica

81

81

Soppresso

Gestioni previdenziali

82

82

18, co. 381-386

Trasferimenti all’INPS

83

83

18, co. 387

Modifiche di alcuni termini temporali in materia di previdenza complementare

 

 

18, co. 388

Istituzione presso la tesoreria dello Stato del Fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto

84, co. 1

84, co. 2-10

84, co. 1

84, co. 2-10

vedi art. 2, co. 7

18, co. 389-397

Misure in materia previdenziale

85

85

18, co. 398-403

Riduzione premi INAIL

 

 

18, co. 404-405

Decorrenza interessi legali per prestazioni previdenziali e assistenziali e per trattamento disoccupazione agricola

 

 

18, co. 406-407

Disposizioni in materia di base di calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle relative prestazioni in agricoltura

 

 

18, co. 408-409

Indennità di malattia e congedi parentali per gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

86

86

18, co. 410

Riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia

 

 

18, co. 411-412

Tutela della maternità delle lavoratrici co.co.pro.

 

 

18, co. 413

Capo VI
Interventi in materia sanitaria

 

 

 

Effetti sui saldi di finanza pubblica

87

87

Soppresso

Settore sanitario

88

88

18, co. 414-417

Prezzo di vendita dei medicinali

 

 

18, co. 418-421

Fondo per il cofinanziamento dei progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale

89

89

18, co. 422-425

Iniziative di contrasto al consumo di alcool da parte dei minorenni

90
Stralciato

 

 

Progetto tessera sanitaria

 

 

18, co. 426

Truffe ai danni del Servizio sanitario nazionale

91

91

18, co. 427-428

Confisca delle attrezzature utilizzate per l’esercizio abusivo di professione sanitaria

92
Stralciato

 

 

Disposizioni in materia di ricerca sanitaria

93

93

18, co. 429-430

Iniziative in materia di farmaci

94

94

18, co. 431-432

Riunificazione sedi del Ministero della salute

95
Stralciato

 

 

Interventi in favore dell’associazione “Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo”

96
Stralciato

 

 

Misure per le farmacie rurali

97

97

18, co. 433

Personale del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie

98
Stralciato

 

 

Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie della povertà

99

99

18, co. 434

Misure in materia di vigilanza e controllo sul doping

100
Stralciato

 

 

Spesa sanitaria della regione siciliana

101

101

18, co. 435-436

Modifica del regime delle entrate della regione autonoma Sardegna

102

102

18, co. 437-443

Titolo IV
Interventi per lo sviluppo e la ricerca

 

 

 

Capo I
Effetti finanziari

 

 

 

Effetti sui saldi di finanza pubblica

103

103

Soppresso

Capo II
Misure di sostegno all’apparato produttivo

 

 

 

Disposizioni urgenti per la costituzione di nuovi fondi ed altri interventi per l’innovazione industriale

104

104

18, co. 444-457

Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca – FRI

 

104-bis

18, co. 458-462

Potenziamento della misura di assistenza tecnica alle imprese

 

104-ter

18, co. 463-464

Completamento degli interventi della programmazione negoziata

 

 

18, co. 465

Interventi per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate

105

105

18, co. 466-469

Versamento all’entrata delle risorse assegnate dal CIPE a Sviluppo Italia Spa per autoimprenditorialità e autoimpiego

 

 

18, co. 470

Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica – FIRST

106

106

18, co. 471-475

Istituzione del Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)

 

 

18, co. 476

Rifinanziamento del Fondo di cui all’articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266

107

107

18, co. 477

Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi

108

108

18, co. 478-480

Fondo di garanzia fidi

109

109

18, co. 481

Promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia

110

110

18, co. 482-484

Coordinamento delle politiche della ricerca applicata e dell’innovazione tecnologica

111

111

18, co. 485-486

Infrastrutture per la mobilità al servizio delle fiere

 

111-bis

18, co. 487

Cofinanziamento statale di progetti regionali in materia di distretti produttivi

 

111-ter

18, co. 488-490

Progetti per la società dell’informazione

112

112

18, co. 491

Fondo di investimento per esigenze di difesa nazionale

113

113

18, co. 492

Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà

114

114

18, co. 493

Imprese pubbliche

115

115

18, co. 494

Ulteriore privatizzazione della Società SNAM rete Gas

 

 

18, co. 495-496

Appalti di opere pubbliche mediante servizi finanziari immobiliari ed appalti di servizi mediante locazione finanziaria di beni mobili

116

116

18, co. 497-501

Autotrasporto

117

117

18, co. 502

Funzionamento dei sistemi informativi del Ministero dei trasporti

118

118

18, co. 503

Modifica all’articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266

119

119

Soppresso

Agenzia nazionale per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione

120

120

18, co. 504

Infrastrutture per la larga banda

121

121

18, co. 505-506

Transizione alla televisione digitale

122

122

18, co. 507-509

Esclusione dei progetti cofinanziati dall’Unione europea dalla regola del 2 per cento

123

123

18, co. 510

Unificazione dei fondi venture capital

124

124

18, co. 511

Modifica al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394

125

125

18, co. 512

Modifica alla legge 24 aprile 1990, n. 100 recante norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero

126

126

18, co. 513

Promozione di progetti integrati tra i consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri

127

127

18, co. 514

Interventi in favore del marchio “made in Italy

128

128, co. 1-1-ter

18, co. 515-517

Contributi a favore degli enti fieristici

 

128, co. 1-quater

18, co. 518

Collettività italiane all’estero

 

128-bis

18, co. 519

Capo III
Infrastrutture e trasporti

 

 

 

Interventi per salvaguardia di Venezia

129

129

18, co. 520

Autorizzazione di spesa per grande viabilità e rete ferroviaria regione Friuli Venezia Giulia

 

 

18, co. 521

Interventi per Roma-capitale della Repubblica

130

130

18, co. 522

Realizzazione del Museo del XXI secolo

131
Stralciato

 

 

Expo 2015

132

132

18, co. 523

Partecipazione italiana alle EXPO del 2008 e del 2010

 

 

18, co. 524-535

Contributi erariali

133

133

18, co. 536

Sistema alta velocità/alta capacità dal 2008 - Apporto al capitale sociale di Ferrovie dello Stato Spa - Interessi intercalari - Rete tradizionale

134

134

18, co. 537-542

Finanziamento delle opere di preminente interesse nazionale

135

135

18, co. 543-544

Finanziamento completamento Pedemontana lombarda e opere stradali in Lombardia

 

 

18, co. 545

Autonomia finanziaria delle Autorità portuali

136

136

18, co. 546-556

Contributo per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali

 

 

18, co. 557-558

Sviluppo degli hub portuali di interesse nazionale

137

137

18, co. 559-563

Prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate della regione Molise

138

138

18, co. 564

Interventi per comuni Val di Noto

 

 

18, co. 565

Interventi per terremoto del Belice e proroga stato di emergenza provincia di Catania

 

 

18, co. 566-567

Prosecuzione degli interventi nelle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria

139

139

18, co. 568

Prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone terremotate di Basilicata e Campania nonché nelle zone alluvionate nel 2006 delle regioni Marche, Liguria e Piemonte

 

 

18, co. 569-571

Interventi urgenti nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa

140

140

18, co. 572

Strade di rilievo nazionale ed autostrade

141

141

18, co. 573

Finanziamento ANAS Spa

142

142

18, co. 574-581

Contributi per la realizzazione di autostrade Torino-Savona e Bologna-Firenze

 

 

18, co. 582

Modalità di rifinanzamento di ANAS Spa

 

 

18, co. 583

Messa in sicurezza di gallerie monotubo a carattere internazionale

 

 

18, co. 584

Miglioramento della mobilità dei pendolari

143

143

18, co. 585-587

Sicurezza dei trasporti

144

144

18, co. 588-589

Interventi per la sicurezza ferroviaria

145

145

18, co. 590

Innovazione tecnologica dell’industria cantieristica

146

146

18, co. 591-592

Rottamazione traghetti

147

147

18, co. 593

Capo IV
Agricoltura

 

 

 

Disposizioni in materia di controlli nel settore agroalimentare e di semplificazione

148
(co. 5 stralciato)

148

18, co. 594-599

Assegnazione borse di ricerca da parte del Corpo forestale

 

 

18, co. 600

Soppressione Fondo produzione bioeticola-saccarifera (AGEA)

 

 

18, co. 601

Enti irrigui

149
(co. 4 stralciato)

149

18, co. 602-604

Misure in favore della vendita diretta di prodotti agricoli

150

150

18, co. 605-606

Convenzioni con le pubbliche amministrazioni

151

151

18, co. 607

Interventi per il settore agricolo

152

152

18, co. 608-616

Interventi nel settore forestale

 

 

18, co. 617-619

Contributi previdenziali dovuti da imprese agricole colpite da eventi eccezionali

 

 

18, co. 620

Rifinanziamenti nel settore agricolo

153
Stralciato

 

 

Norme per l’internazionalizzazione del sistema agroalimentare

154

154

18, co. 621-625

Sviluppo della forma societaria in agricoltura

155

155

18, co. 626-629

Norme in materia di bioenergie

156

156

vedi co. 88-99

Riassetto della raccolta Banco posta

 

 

18, co. 630-632

Capo V
Tutela dell’ambiente e dei beni culturali

 

 

 

Interventi per la difesa del mare

157

157

18, co. 633

Rimborso delle spese per attività antinquinamento marino

158

158

18, co. 634-635

Contrasto all’abusivismo

159

159

18, co. 636-638

Istituzione del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra

160

160

18, co. 639-644

Istituzione del fondo per la mobilità sostenibile nelle aree urbane

 

 

18, co. 645-647

Fondo per lo sviluppo sostenibile

161

161

18, co. 648-649

Piano d’azione nazionale sugli “acquisti verdi”

162
Stralciato

 

 

Disposizioni in materia di beni culturali

163
(co. 7 e 8 stralciati)

163

18, co. 650-656

Autorizzazione di spesa per interventi urgenti di salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici

 

 

18, co. 657

Riprogrammazione risorse giacenti nelle contabilità speciali dei Capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali

 

 

18, co. 658

Accademie

164

164

18, co. 659

Norme di razionalizzazione e risparmio in materia di spettacolo

165
(co. 2 stralciato)

165

18, co. 660-663

Interventi in materia di viabilità

 

 

18, co. 664

Capo VI
Interventi a tutela dell’occupazione

 

 

 

Interventi a carico del Fondo per l’occupazione

166

166

18, co. 665-666

Accordo di solidarietà tra generazioni

 

 

18, co. 667-668

Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

 

 

18, co. 669

Potenziamento dei servizi per l'impiego

 

 

18, co. 670

Finanziamento delle attività di formazione professionale

 

 

18, co. 671

Ricostruzione posizione assicurativa dei cittadini rimpatriati dall’Albania

 

 

18, co. 672

Attività previste per l’implementazione dei Servizi per l’impiego (SPI)

 

 

18, co. 673

Proroga delle convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU)

 

 

18, co. 674

Disposizioni in materia di disoccupazione ordinaria

167

167

18, co. 675

Disposizioni in materia di comunicazione di dati e informazioni utili al contrasto del lavoro sommerso e dell’evasione contributiva

168

168

18, co. 676-679

Disciplina sanzionatoria in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali nel settore agricolo

 

 

18, co. 680

Istituzione di indici di congruità

169

169

18, co. 681-682

Documento unico di regolarità contributiva

170

170

18, co. 683-684

Adeguamento dell’importo delle sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale e documentazione obbligatoria

171

171

18, co. 685-687

Comunicazioni relative ai rapporti di lavoro

172

172

18, co. 688-693

Finanziamento di attività promozionali in materia di salute e sicurezza del lavoro

173

173

18, co. 694

Proroga dello stanziamento di somme per il finanziamento delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato

174

174

18, co. 695

Mobilità lunga

175

175

18, co. 696

Proroga di ammortizzatori sociali

176

176

18, co. 697

Trattamento d’integrazione salariale straordinaria per i lavoratori portuali temporanei

 

 

18, co. 698

Misure per promuovere l’occupazione e l’emersione del lavoro irregolare

177

177

18, co. 699-708

Misure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro

178

178

18, co. 709-716

Durata dei rapporti di lavoro subordinato oggetto di regolarizzazione

 

 

18, co. 717

Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a 15 dipendenti

179

179

18, co. 718

Incentivi per la riduzione dell’orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà

180

180

18, co. 719

Capo VII
Interventi in settori diversi

 

 

 

Misure per assicurare l’adempimento degli obblighi comunitari ed internazionali

181

181

18, co. 720-730

Interventi a sostegno del settore turistico

182

182

18, co. 731-733

Rifinanziamento del trasporto pubblico locale

183

183

18, co. 734

Agenzie fiscali

184

184

18, co. 735

Debiti pregressi

185

185

18, co. 736

Ripristino delle risorse dell’otto per mille dell’IRPEF destinato allo Stato

186

186

18, co. 737

5 per mille

 

 

18, co. 738-742

Fondo per le esigenze di mantenimento della difesa e programmi di edilizia per le esigenze delle Forze armate

187

187

18, co. 743-744

Autorizzazione di spesa per la partecipazione italiana a missioni internazionali

188, co. 1

188, co. 2-5

188, co. 1

188, co. 2-5

18, co. 745

Soppressi

Proroga missioni internazionali di pace in scadenza il 31 dicembre 2006

 

 

18, co. 746

Centro di produzione Spa

189

189

18, co. 747

Fondazione per la ricerca nel campo delle biotecnologie

190

190

18, co. 748

Contributo all’emittenza locale

191

191

18, co. 749

Politiche per la famiglia

192

192

18, co. 750-753

Assicurazione contro gli infortuni domestici

 

 

18, co. 754

Piano servizi socio-educativi

193

193

18, co. 755-756

Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità

194

194

18, co. 757

Fondo per gli interventi in materia di immigrazione e di asilo

 

 

18, co. 758

Istituzione dell’Osservatorio per il contrasto della violenza nei confronti delle donne e per ragioni di orientamento sessuale

195
Stralciato

 

 

Anno europeo per le pari opportunità per tutti

196
Stralciato

 

 

Prevenzione delle mutilazioni genitali

197

197

18, co. 759

Fondo per le non autosufficienze

198

198

18, co. 760-761 e 763

Permessi lavorativi per l’assistenza a portatori di handicap

 

 

18, co. 762

Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati

199

199

18, co. 764-765

Interventi di solidarietà sociale

200

200

18, co. 766

Fondo per la montagna

201

201

18, co. 767

Reddito minimo di inserimento

202

202

18, co. 768-769

Non ripetibilità di somme erogate

203

203

18, co. 770-772

Fondo per le politiche giovanili

204

204

18, co. 773

Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale

 

 

18, co. 774

Fondo nazionale per le comunità giovanili

205

205

18, co. 775

Disposizioni concernenti l’Istituto per il credito sportivo

206
(co. 4 stralciato)

206

18, co. 776-778

Contributo al Comitato italiano paralimpico

207

207

18, co. 779

Interventi infrastrutturali di interesse nazionale nella regione Liguria

 

 

18, co. 780-781

Contributo al Club alpino italiano

208
Stralciato

 

 

Istituzione di un fondo per le spese di funzionamento della giustizia

209

209

18, co. 782

Crediti di aiuto per catastrofi e crisi internazionali

210

210

18, co. 783

Razionalizzazione del patrimonio immobiliare ubicato all’estero

211

211

18, co. 784-786

Adeguamento della tariffa per i visti nazionali

212

212

18, co. 787-788

Incremento del contingente di impiegati a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri

 

 

18, co. 789

Fondo speciale delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari

213

213

18, co. 790-792

Fondo per il finanziamento di progetti di ricerca

 

 

18, co. 793

Finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti

214

214

18, co. 794

Fondo per le esigenze della Guardia di finanza

 

 

18, co. 795

Fondo per le esigenze di funzionamento dell’Arma dei Carabinieri

 

 

18, co. 796

Fondi per le esigenze infrastrutturali e per l'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione dell’interno

 

 

18, co. 797-798

Fondo per gli interventi strutturali di politica economica

 

 

18, co. 799

Procedure di indennizzo

215
Stralciato

 

 

Titolo V
Norme finali

 

 

 

Fondi speciali e tabelle

216

216

18, co. 800-807

Copertura finanziaria ed entrata in vigore

217

217

18, co. 808-810

 


Raffronto
fra il testo licenziato dalla Commissione bilancio
(A.C. 1746-bis-A) e il testo approvato dall’Assemblea della Camera dei deputati (A.S. 1183)


 

Testo della Commissione bilancio
A.C. 1746-bis-A

Testo approvato dall’Assemblea della Camera
A.S. 1183

 

 

TITOLO I

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

 

 

Capo I

 

RISULTATI DIFFERENZIALI

 

 

 

Art. 1.

Art. 1.

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato).

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

1. Per l'anno 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 29.000 milioni di euro, al netto di 3.820 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2007, è fissato, in termini di competenza, in 240.500 milioni di euro per l'anno finanziario 2007.

1. Per l’anno 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 29.000 milioni di euro, al netto di 9.520 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2007, è fissato, in termini di competenza, in 240.500 milioni di euro per l’anno finanziario 2007.

2. Per gli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispetti­vamente, in 26.000 milioni di euro ed in 18.000 milioni di euro, al netto di 3.150 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 214.000 milioni di euro ed in 208.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 19.500 milioni di euro ed in 10.500 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 208.000 milioni di euro ed in 200.000 milioni di euro.

2. Per gli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispetti­vamente, in 26.000 milioni di euro ed in 18.000 milioni di euro, al netto di 8.850 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 214.000 milioni di euro ed in 208.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 19.500 milioni di euro ed in 10.500 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 208.000 milioni di euro ed in 200.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammorta­mento a carico dello Stato.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammorta­mento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equità sociale indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

4. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equità sociale indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

 

 

TITOLO II

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

 

 

 

Capo I

 

EFFETTI FINANZIARI

 

 

 

Art. 2.

 

(Effetti sui saldi di finanza pubblica).

 

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente titolo derivano i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, rispettivamente in termini di:

 

a) saldo netto da finanziare: 2.283 milioni di euro per l'anno 2007; 3.356 milioni di euro per l'anno 2008; 4.983 milioni di euro per l'anno 2009;

 

b) fabbisogno del settore pubblico: 268 milioni di euro per l'anno 2007; -849 milioni di euro per l'anno 2008; 249 milioni di euro per l'anno 2009;

 

c) indebitamento netto della pubblica amministrazione: 268 milioni di euro per l'anno 2007; -849 milioni di euro per l'anno 2008; 249 milioni di euro per l'anno 2009.

 

 

 

Capo II

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IRPEF E DI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE

 

 

 

Art. 3.

Art. 2.

(IRPEF).

(IRPEF, assegni per il nucleo familiare
e altre disposizioni
)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, le parole: «nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12» sono soppresse;

a) all’articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, le parole: «, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12,» sono soppresse;

b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

b) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

«Art. 11. – (Determinazione dell’imposta). – 1. L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

     a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

     a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

     b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;

     b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;

     c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;

     c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;

     d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;

     d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;

     e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.

     e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.

 

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l’imposta non è dovuta.

2. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge.

3. L’imposta netta è determinata operando sull’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge.

3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi»;

4. Dall’imposta netta si detrae l’ammontare dei crediti d’imposta spettanti al contribuente a norma dell’articolo 165. Se l’ammontare dei crediti d’imposta è superiore a quello dell’imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo d’imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi»;

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

c) l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

«Art. 12. – (Detrazioni per carichi di famiglia). – 1. Dall’imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

     a) 800 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro;

     a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

     1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro

     2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro

     3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro

 

     b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:

     1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;

     2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;

     3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;

     4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;

     5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

     b) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 70 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro; per ogni figlio successivo al primo l'importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo;

     c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l’importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di sepa­razione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);

     c) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

     d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. Se i rapporti di cui al comma 1 sono pari a zero, minori di zero o uguali a 1, le detrazioni non competono; negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali»;

 

d) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

d) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (Altre detrazioni).- 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

«Art. 13. – (Altre detrazioni). – 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:

     a) 1.840 euro se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;

     a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;

     b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

     b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

     c) 1.338 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

     c) 1.338 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.

 

2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), è aumentata di un importo pari a:

 

a) 10 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;

 

b) 20 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;

 

c) 30 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;

 

d) 40 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;

 

e) 25 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell’anno, pari a:

     a) 1.725 euro se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;

     a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;

     b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;

     b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;

     c) 1.255 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

     c) 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.

 

4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell’anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:

 

     a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

 

     b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;

 

     c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 40.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f),g), h) e i), 53, 55, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste nei commi 1 e 2, pari a:

5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:

     a) 1.104 euro se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;

     a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;

     b) 1.104 euro se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.

     b) 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 50.200 euro.

4. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 2 e 3 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali»;

6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali»;

e) all'articolo 24 il comma 3 è sostituito dal seguente:

e) all’articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Dall'imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all'articolo 13 nonché quelle di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono».

«3. Dall’imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all’articolo 13 nonché quelle di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono».

2. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. All’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), primo periodo, le parole da: «al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso» e, al secondo periodo, le parole: «Le deduzioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13»;

a) al comma 2, lettera a), al primo periodo, le parole da: «, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso» e, al secondo periodo, le parole: «Le deduzioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13»;

 

b) al comma 2, lettera c), le parole: «al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13»;

b) al comma 3, primo periodo, le parole: «delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13».

c) al comma 3, primo periodo, le parole: «delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13».

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 350 è abrogato.

3. Il comma 350 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

 

4. Ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.

4. I trasferimenti erariali in favore delle regioni e degli enti locali sono ridotti in misura pari al maggior gettito loro derivante dalle disposizioni del presente articolo, secondo le modalità indicate nell'articolo 20, comma 23, da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. I trasferimenti erariali in favore delle regioni e degli enti locali sono ridotti in misura pari al maggior gettito loro derivante dalle disposizioni del presente articolo, secondo le modalità indicate nell’articolo 18, comma 53, da definire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

6. Alla disciplina vigente dell’assegno per il nucleo familiare sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) i livelli di reddito e gli importi annuali dell’assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili nonché ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, sono rideterminati a decorrere dal 1º gennaio 2007 secondo la Tabella 1 allegata alla presente legge. Sulla base di detti importi annuali, sono elaborate a cura dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le tabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione;

 

b) a decorrere dal 1º gennaio 2007 gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli sono rivalutati del 15 per cento;

 

c) le tabelle di cui alle lettere a) e b) possono essere ulteriormente rimodulate secondo criteri analoghi a quelli indicati alla lettera a), con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;

 

d) restano fermi i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare di cui all’articolo 2, comma 12, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, che trovano applicazione a decorrere dall’anno 2008.

 

7. All’articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) le parole: «1º gennaio 2008» e «31 dicembre 2007», ovunque ricorrano, con esclusione dei commi 3 e 4, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1º gennaio 2007» e «31 dicembre 2006»;

 

b) al comma 5:

 

1) nel primo periodo, la parola: «erogate» è soppressa;

 

2) nel secondo periodo, le parole: «alle prestazioni maturate» sono sostituite dalle seguenti: «ai montanti delle prestazioni accumulate»;

 

c) al comma 7, nelle lettere b) e c), le parole: «alle prestazioni pensionistiche maturate» sono sostituite dalle seguenti: «ai montanti delle prestazioni accumulate».

 

8. All’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 12 è inserito il seguente:

 

«12-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2007 una quota dell’accisa sul gasolio per autotrazione (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49) è attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, la predetta quota è fissata, rispettivamente, nella misura di 0,00266 euro al litro, nella misura di 0,00288 euro al litro e nella misura di 0,00307 euro al litro. Con la legge finanziaria per l’anno 2010 la suddetta quota è rideterminata, ove necessario e compatibilmente con il rispetto degli equilibri della finanza pubblica, al fine di completare la compensazione, a favore delle regioni a statuto ordinario, della minore entrata registrata nell’anno 2005 rispetto all’anno 2004 relativamente alla compartecipazione all’accisa sulla benzina di cui al comma 12. L’ammontare della predetta quota viene versato dai soggetti obbligati al pagamento dell’accisa e riversato dalla struttura di gestione in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi erogati nell’anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico previsto dall’articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma».

 

 

Art. 4.

 

(Assegni per il nucleo familiare).

 

1. Nei limiti della maggiore spesa di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007 gli importi complessivi dell'assegno al nucleo familiare indicati nelle relative tabelle sono rideterminati, con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della solidarietà sociale, nonché, relativamente alla verifica del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma ed alla verifica della coerenza con la riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 3, con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai nuclei familiari con figli, a cominciare dai nuclei familiari fino a tre figli. Restano fermi i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare, di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

 

 

 

Capo III

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ALL'ELUSIONE FISCALE

 

 

 

Art. 5.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di accertamento e di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale).

(Disposizioni in materia di accertamento e di contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale)

1. Dopo l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è inserito il seguente:

1. Dopo l’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (Modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore). - 1. Gli studi di settore previsti all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono soggetti a revisione, di norma, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella dell'ultima revisione, sentito il parere della commissione di esperti di cui all'articolo 10, comma 7. Nella fase di revisione degli studi di settore si tiene anche conto dei dati e delle statistiche ufficiali, quali quelli di contabilità nazionale, al fine di mantenere, nel medio periodo, la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. La revisione degli studi di settore è programmata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il mese di febbraio di ciascun anno.

«Art. 10-bis. – (Modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore). – 1. Gli studi di settore previsti all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono soggetti a revisione, di norma, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella dell’ultima revisione, sentito il parere della commissione di esperti di cui all’articolo 10, comma 7. Nella fase di revisione degli studi di settore si tiene anche conto dei dati e delle statistiche ufficiali, quali quelli di contabilità nazionale, al fine di mantenere, nel medio periodo, la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. La revisione degli studi di settore è programmata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il mese di febbraio di ciascun anno.

2. Ai fini dell'elaborazione e della revisione degli studi di settore si tiene anche conto di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico».

2. Ai fini dell’elaborazione e della revisione degli studi di settore si tiene anche conto di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti consi­derati normali per il relativo settore economico».

2. Fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, che tengono conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, si tiene altresì conto di specifici indicatori di normalità economica, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. Ai fini della relativa approvazione non si applica la disposizione di cui all'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

2. Fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore previsti dall’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, che tengono conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell’articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, si tiene altresì conto di specifici indicatori di normalità economica, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. Ai fini della relativa approvazione non si applica la disposizione di cui all’articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

3. Il comma 399 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

3. Il comma 399 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

4. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

4. Il comma 4 dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«4. La disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica nei confronti dei contribuenti:

«4. La disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica nei confronti dei contribuenti:

a) che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro;

a) che hanno dichiarato ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro;

b) che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta. La disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti;

b) che hanno iniziato o cessato l’attività nel periodo d’imposta. La disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di cessazione e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l’attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti;

c) che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività».

c) che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività».

5. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificate dal comma 4 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2007, ad esclusione di quella prevista alla lettera b) dello stesso comma che hanno effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificate dal comma 4 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2007, ad esclusione di quelle previste alla lettera b) dello stesso comma che hanno effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006.

6. Nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, sono individuati specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare. Ai medesimi fini, nelle ipotesi di cessazione dell'attività, di liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell'attività, può altresì essere richiesta la compilazione del modello, allegato alla dichiarazione, previsto per i soggetti cui si applicano gli studi di settore.

6. Nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, sono individuati specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare. Ai medesimi fini, nelle ipotesi di cessazione dell’attività, di liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell’attività, può altresì essere richiesta la compilazione del modello, allegato alla dichiarazione, previsto per i soggetti cui si applicano gli studi di settore.

7. Per i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, con riferimento al primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività, sono definiti appositi indicatori di coerenza per la individuazione dei requisiti minimi di continuità della stessa, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento della attività medesima.

7. Per i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, con riferimento al primo periodo d’imposta di esercizio dell’attività, sono definiti appositi indicatori di coerenza per la individuazione dei requisiti minimi di continuità della stessa, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento della attività medesima.

8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 28 febbraio 2007, sono approvati gli indicatori di cui al comma 7, anche per settori economicamente omogenei, da applicare a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.

8. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono approvati gli indicatori di cui al comma 7, anche per settori economicamente omogenei, da applicare a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006.

9. Sulla base di appositi criteri selettivi è programmata una specifica attività di controllo nei confronti dei soggetti che risultano incoerenti per effetto dell'applicazione degli indicatori di cui al comma 7.

9. Sulla base di appositi criteri selettivi è programmata una specifica attività di controllo nei confronti dei soggetti che risultano incoerenti per effetto dell’applicazione degli indicatori di cui al comma 7.

10. All'articolo 10, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

10. All’articolo 10, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «con periodo d'imposta pari a dodici mesi e» sono soppresse;

a) le parole: «con periodo d’imposta pari a dodici mesi e» sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi».

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «qualora l’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all’ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi».

11. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificate dal comma 10 del presente articolo, limitatamente alla lettera a), hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007.

11. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificate dal comma 10 del presente articolo, limitatamente alla lettera a), hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2007.

12. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

12. All’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa, infedele o inesatta indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento del reddito d'impresa dichiarato».

«2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa, infedele o inesatta indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior reddito d’impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento del reddito d’impresa dichiarato».

13. All'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

13. All’articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa, infedele o inesatta indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se la maggiore imposta accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento di quella dichiarata».

«4-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se la maggiore imposta accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento di quella dichiarata».

14. All'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

14. All’articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa, infedele o inesatta indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior imponibile, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento di quello dichiarato».

«2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa, infedele o inesatta indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior imponibile, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento di quello dichiarato».

15. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

15. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo l’articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. - (Violazioni relative al contenuto degli allegati alla dichiarazione rilevanti per l'applicazione degli studi di settore) - 1. In aggiunta alla sanzione prevista all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 5, comma 4, nelle ipotesi di omessa, infedele o inesatta indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, si applica la sanzione amministrativa da euro cinquecento a euro millecinquecento».

«Art. 8-bis. – (Violazioni relative al contenuto degli allegati alla dichiarazione rilevanti per l’applicazione degli studi di settore) – 1. In aggiunta alla sanzione prevista all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 5, comma 4, nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500».

16. Al testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

16. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, lettera b), dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario»;

a) all’articolo 10, comma 1, lettera b), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario»;

b) all'articolo 15, comma 1, lettera c), dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario».

b) all’articolo 15, comma 1, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario».

 

17. Le disposizioni introdotte dalle lettere a) e b) del comma 16 hanno effetto a decorrere dal 1º luglio 2007.

 

18. Al fine di contrastare l’indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il giorno 10 del mese in cui intendono effettuare l’operazione di compensazione per importi superiori a 10.000 euro, comunicano all’Agenzia delle entrate, in via telematica, l’importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate al contribuente, entro il giorno 15 del medesimo mese, vale come silenzio assenso.

 

19. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per l’attuazione delle disposizioni del comma 18. Con il predetto provvedimento, in particolare, sono stabilite le procedure di controllo volte ad impedire l’utilizzo indebito di crediti.

 

20. Parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 18 e 19, per un importo pari a 214 milioni di euro per l’anno 2007, è iscritta sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. L’autorizzazione di spesa relativa al predetto Fondo è ridotta di 183,8 milioni di euro per l’anno 2008.

17. I commi 7 e 8 dell'articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono abrogati.

21. I commi 7 e 8 dell’articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono abrogati.

18. Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.

22. Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.

19. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefìci fiscali prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

23. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l’acquirente ha usufruito dei benefìci fiscali prima del decorso del termine di due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

20. La riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell'ambito delle strutture sanitarie private è effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a:

24. La riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell’ambito delle strutture sanitarie private è effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a:

a) incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;

a) incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;

b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura.

b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell’ambito della struttura.

21. Le strutture sanitarie di cui al comma 20 comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi complessiva­mente riscossi per ciascun percipiente.

25. Le strutture sanitarie di cui al comma 24 comunicano telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei compensi complessiva­mente riscossi per ciascun percipiente.

22. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la comunicazione prevista dal comma 21 nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione dei commi 20 e 21.

26. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la comunicazione prevista dal comma 25 nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell’attuazione dei commi 24 e 25.

23. Le disposizioni di cui ai commi da 20 a 22 si applicano a decorrere dal 1o marzo 2007.

27. Le disposizioni di cui ai commi da 24 a 26 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2007.

24. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 20 e 21 si applicano rispettivamente gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Restano fermi in capo ai singoli prestatori di lavoro autonomo tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti per lo svolgimento dell'attività.

28. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 24 e 25 si applicano rispettivamente gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Restano fermi in capo ai singoli prestatori di lavoro autonomo tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti per lo svolgimento dell’attività.

25. Dopo l'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

29. Dopo l’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 25-ter. - (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore). - 1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

«Art. 25-ter. – (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore). – 1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all’atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

26. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

30. All’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il sesto comma è sostituito dal seguente:

a) il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:

«Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:

a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti del­l'appaltatore principale o di un altro subappaltatore;

a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti del­l’appaltatore principale o di un altro subappaltatore;

b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonché dei loro componenti ed accessori;

b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonché dei loro componenti ed accessori;

c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;

c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;

d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere»;

d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977».

«Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977».

27. Le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 26 del presente articolo, si applicano alle cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.

31. Le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del sesto comma dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 30 del presente articolo, si applicano alle cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.

28. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

32. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

a) all’articolo 10, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari»;

«d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari»;

b) all'articolo 57, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

b) all’articolo 57, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Gli agenti immobiliari di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari».

«1-bis. Gli agenti immobiliari di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento dell’imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari».

 

33. Il comma 22 dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dai seguenti:

 

«22. All’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l’obbligo di dichiarare:

 

a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell’ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;

 

b) il codice fiscale o la partita IVA;

 

c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;

 

d) l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa.

 

22.1. In caso di assenza dell’iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all’Agenzia delle entrate di competenza. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell’imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni».

 

34. Le disposizioni di cui al comma 22 dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione con riferimento ai pagamenti effettuati a decorrere dal 4 luglio 2006.

29. In coerenza ai princìpi recati dall'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, con uno o più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità per procedere alla rimozione dell'offerta, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla stessa Amministrazione. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati nel rispetto degli obblighi comunitari.

35. In coerenza ai princìpi recati dall’articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l’evasione e l’elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare l’ordine pubblico e la tutela del giocatore, con uno o più provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità per procedere alla rimozione dell’offerta, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla stessa Amministrazione. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati nel rispetto degli obblighi comunitari. L’inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione della presente disposizione comporta l’irrogazione, da parte dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata.

30. Dalla data di entrata in vigore del primo provvedimento emesso ai sensi del comma 29, i commi da 535 a 538 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.

36. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commi da 535 a 538 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati e cessano di avere effetto tutti gli atti adottati.

31. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono trasmessi alle regioni i dati relativi all'import/export del sistema doganale; entro il medesimo termine sono trasmessi alle regioni, alle province autonome e ai comuni i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno precedente dai contribuenti residenti.

37. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono trasmessi alle regioni i dati relativi all’import/export del sistema doganale; entro il medesimo termine sono trasmessi alle regioni, alle province autonome e ai comuni i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno precedente dai contribuenti residenti.

32. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati delle dichiarazioni nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

38. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati delle dichiarazioni nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

33. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati del­l'import/export alle regioni.

39. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati del­l’import/export alle regioni.

 

40. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria finalizzato alla condivisione ed alla gestione coordinata delle informazioni dell’intero settore pubblico per l’analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell’andamento dei flussi finanziari.

 

41. Ai fini di cui al comma 40, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria che esprime il proprio giudizio tassativamente entro quindici giorni, da adottare entro il 31 marzo 2007 ai sensi del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono individuate le basi di dati di interesse nazionale che compongono il sistema integrato e sono definiti le regole tecniche per l’accesso e la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni abilitate nonché i servizi di natura amministrativa e tecnica che il Ministero dell’economia e delle finanze eroga alle amministrazioni che ne facciano richiesta per la utilizzazione e la valorizzazione del sistema.

 

42. Il secondo comma dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è sostituito dal seguente:

 

«Il Ministero dell’economia e delle finanze ha facoltà di rendere pubblici, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al primo comma, nonché, per esclusive finalità di studio e di ricerca, i medesimi dati, sotto forma di collezioni campionarie, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendano questi ultimi non identificabili».

 

43. Dall’attuazione dei commi 40, 41 e 42 non derivano oneri per il bilancio dello Stato.

34. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite, a fini di monitoraggio, le modalità per introdurre in tutte le amministrazioni pubbliche criteri di contabilità economica, nonché i tempi, le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali dei bilanci standard e dei dati di contabilità.

44. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, a fini di monitoraggio, le modalità per introdurre in tutte le amministrazioni pubbliche criteri di contabilità economica, nonché i tempi, le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali dei bilanci standard e dei dati di contabilità.

35. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'articolo 2-bis è sostituito dal seguente:

45. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l’articolo 2-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 2-bis. - (Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni). - 1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1o gennaio 2006, l'invito previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è effettuato:

«Art. 2-bis. – (Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni). – 1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, l’invito previsto dall’articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è effettuato:

a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito;

a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell’invito;

b) mediante raccomandata in ogni altro caso.

b) mediante raccomandata in ogni altro caso.

2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.

2. Il termine di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’invito di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti il contenuto e la modalità della risposta telematica».

3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti il contenuto e la modalità della risposta telematica».

36. I soggetti di cui all'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che deducono dal reddito complessivo somme per assegni periodici corrisposti al coniuge di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, devono indicare nella dichiarazione annuale il codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme.

46. I soggetti di cui all’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che deducono dal reddito complessivo somme per assegni periodici corrisposti al coniuge di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, devono indicare nella dichiarazione annuale il codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme.

37. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

47. All’articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

«25-bis. Ai fini dei controlli sugli oneri detraibili di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

«25-bis. Ai fini dei controlli sugli oneri detraibili di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

25-ter. Il contenuto, i termini e le modalità delle trasmissioni sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».

25-ter. Il contenuto, i termini e le modalità delle trasmissioni sono definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate».

 

 

 

Art. 4.

 

(Compensi per l’esercizio
di arti e professioni)

 

1. All’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 12-bis è sostituito dal seguente:

 

«12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1º luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1º luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro. Entro il 31 gennaio 2008 il Ministro dell’economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull’applicazione del presente comma».

 

 

 

 

 

 

Capo IV

 

DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DI BASE IMPONIBILE

 

 

 

Art. 6.

Art. 5.

(Disposizioni per il recupero della base imponibile).

(Disposizioni per il recupero della base imponibile)

1. All'articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma 5 è abrogato. La disposizione del periodo precedente si applica alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2006.

1. All’articolo 93 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma 5 è abrogato. La disposizione del periodo precedente si applica alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2006.

2. All'articolo 107, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al terzo periodo, le parole: «nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quinto» sono sostituite dalle seguenti: «in quote costanti nell'esercizio stesso e nei cinque successivi».

2. All’articolo 107, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al terzo periodo, le parole: «nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quinto» sono sostituite dalle seguenti: «in quote costanti nell’esercizio stesso e nei cinque successivi».

3. All'articolo 84, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito la perdita riportabile è diminuita in misura proporzionalmente corrispon­dente alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti».

3. All’articolo 84, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o parziale del reddito la perdita riportabile è diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile la perdita è riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti».

4. Le disposizioni dell'articolo 84, comma 1, secondo e terzo periodo, introdotti dal comma 3 del presente articolo, si applicano ai redditi prodotti e agli utili realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.

4. Le disposizioni del secondo e del terzo periodo del comma 1 dell’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotti dal comma 3 del presente articolo, si applicano ai redditi prodotti e agli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.

5. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

5. L’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (Modi di pagamento). 1. L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:

«Art. 3. – (Modi di pagamento). – 1. L’imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:

a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;

a) mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;

b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

b) in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

2. Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 0,05.

2. Le frazioni degli importi dell’imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 0,05.

3. In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 1,00, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all'articolo 6, n. 1, lettere a) e b), e n. 2, dell'allegato A alla tariffa annessa al presente decreto, come modificata dalla tariffa allegata al decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, per i quali l'imposta minima è stabilita in euro 0,50».

3. In ogni caso l’imposta è dovuta nella misura minima di euro 1,00, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all’articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa – Allegato A – annessa al presente decreto, per i quali l’imposta minima è stabilita in euro 0,50».

6. All'articolo 39, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «somme giocate» sono inserite le seguenti: «, dovuto dal soggetto al quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. A decorrere dal 26 luglio 2004 il soggetto passivo d'imposta è identificato nell'ambito dei concessionari individuati ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, ove in possesso di tale nulla osta rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I titolari di nulla osta rilasciati antecedentemente al 26 luglio 2004 sono soggetti passivi d'imposta fino alla data di rilascio dei nulla osta sostitutivi a favore dei concessionari di rete o fino alla data della revoca del nulla osta stesso».

6. All’articolo 39, comma 13, alinea, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «somme giocate» sono inserite le seguenti: «, dovuto dal soggetto al quale l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. A decorrere dal 26 luglio 2004 il soggetto passivo d’imposta è identificato nell’ambito dei concessionari individuati ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, ove in possesso di tale nulla osta rilasciato dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I titolari di nulla osta rilasciati antecedentemente al 26 luglio 2004 sono soggetti passivi d’imposta fino alla data di rilascio dei nulla osta sostitutivi a favore dei concessionari di rete o fino alla data della revoca del nulla osta stesso».

7. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis è sostituito dal seguente:

7. All’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis è sostituito dal seguente:

«13-bis. Il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d'imposta, con riferimento a ciascun anno solare, mediante versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono individuati:

«13-bis. Il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d’imposta, con riferimento a ciascun anno solare, mediante versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo. Con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono individuati:

a) i periodi contabili in cui è suddiviso l'anno solare;

a) i periodi contabili in cui è suddiviso l’anno solare;

b) le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare;

b) le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare;

c) i termini e le modalità con cui i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici e il versamento annuale a saldo;

c) i termini e le modalità con cui i soggetti passivi d’imposta effettuano i versamenti periodici e il versamento annuale a saldo;

d) le modalità per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare;

d) le modalità per l’utilizzo in compensazione del credito derivante dall’eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l’intero anno solare;

e) i termini e le modalità con cui i concessionari di rete, individuati ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, comunicano, tramite la rete telematica prevista dallo stesso comma 4 dell'articolo 14-bis, i dati relativi alle somme giocate nonché gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto;

e) i termini e le modalità con cui i concessionari di rete, individuati ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, comunicano, tramite la rete telematica prevista dallo stesso comma 4 dell’articolo 14-bis, i dati relativi alle somme giocate nonché gli altri dati relativi agli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto;

f) le modalità con cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può concedere su istanza dei soggetti passivi d'imposta la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficoltà».

f) le modalità con cui l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può concedere su istanza dei soggetti passivi d’imposta la rateizzazione delle somme dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficoltà».

8. Fino alla emanazione dei provvedimenti indicati nel comma 13-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d'imposta con le modalità e nei termini stabiliti nei decreti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2004, e 14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, e successive modificazioni.

8. Fino alla emanazione dei provvedimenti indicati nel comma 13-bis dell’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d’imposta con le modalità e nei termini stabiliti nei decreti del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2004, e 14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, e successive modificazioni.

9. Dopo l'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono inseriti i seguenti:

9. Dopo l’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono inseriti i seguenti:

«Art. 39-bis. - (Liquidazione del prelievo erariale unico e controllo dei versamenti). - 1. Per gli apparecchi previsti all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, procede, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico, alla liquidazione dell'imposta dovuta per i periodi contabili e per l'anno solare sulla base dei dati correttamente trasmessi dai concessionari in applicazione dell'articolo 39, comma 13-bis, lettera e), ed al controllo della tempestività e della rispondenza rispetto al prelievo erariale unico dovuto dei versamenti effettuati dai concessionari stessi.

«Art. 39-bis. – (Liquidazione del prelievo erariale unico e controllo dei versamenti). – 1. Per gli apparecchi previsti all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, procede, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico, alla liquidazione dell’imposta dovuta per i periodi contabili e per l’anno solare sulla base dei dati correttamente trasmessi dai concessionari in applicazione dell’articolo 39, comma 13-bis, lettera e), ed al controllo della tempestività e della rispondenza rispetto al prelievo erariale unico dovuto dei versamenti effettuati dai concessionari stessi.

2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato è comunicato al concessionario di rete per evitare la reiterazione di errori. Il concessionario di rete che rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nel controllo dei versamenti, può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l’esito del controllo automatizzato è comunicato al concessionario di rete per evitare la reiterazione di errori. Il concessionario di rete che rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nel controllo dei versamenti, può fornire i chiarimenti necessari all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione della liquidazione del prelievo erariale unico e del controllo dei relativi versamenti, di cui al comma 1.

3. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione della liquidazione del prelievo erariale unico e del controllo dei relativi versamenti, di cui al comma 1.

Art. 39-ter. - (Riscossione delle somme dovute a titolo di prelievo erariale unico a seguito dei controlli automatici). - 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 39-bis, risultano dovute a titolo di prelievo erariale unico, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.

Art. 39-ter. – (Riscossione delle somme dovute a titolo di prelievo erariale unico a seguito dei controlli automatici). – 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 39-bis, risultano dovute a titolo di prelievo erariale unico, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.

2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 sono notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico.

2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 sono notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico.

3. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il concessionario di rete provvede a pagare, con le modalità indicate nell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2 dell'articolo 39-bis ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso concessionario di rete. In questi casi, l'ammontare della sanzione amministrativa per tardivo od omesso versamento è ridotto ad un sesto e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

3. L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il concessionario di rete provvede a pagare, con le modalità indicate nell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2 dell’articolo 39-bis ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso concessionario di rete. In questi casi, l’ammontare della sanzione amministrativa per tardivo od omesso versamento è ridotto ad un sesto e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.

4. Qualora il concessionario di rete non provveda a pagare, entro i termini di scadenza, i ruoli di cui al comma 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle garanzie presentate dal concessionario di rete ai sensi della convenzione di concessione. In tal caso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica al concessionario della riscossione l'importo del credito per imposta, sanzioni e interessi che è stato estinto tramite l'escussione delle garanzie e il concessionario della riscossione procede alla riscossione coattiva dell'eventuale credito residuo secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

4. Qualora il concessionario di rete non provveda a pagare, entro i termini di scadenza, i ruoli di cui al comma 1, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle garanzie presentate dal concessionario di rete ai sensi della convenzione di concessione. In tal caso l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica al concessionario della riscossione l’importo del credito per imposta, sanzioni e interessi che è stato estinto tramite l’escussione delle garanzie e il concessionario della riscossione procede alla riscossione coattiva dell’eventuale credito residuo secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Art. 39-quater. - (Accertamento e controlli in materia di prelievo erariale unico). - 1. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'adempimento dei loro compiti si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri indicati nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 39-quater. – (Accertamento e controlli in materia di prelievo erariale unico). – 1. Gli uffici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’adempimento dei loro compiti si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri indicati nell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Per l’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, nonché tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo. Per gli apparecchi e congegni privi del nulla osta il prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione. È responsabile in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative il possessore dei locali in cui sono installati gli apparecchi e congegni privi del nulla osta. Per gli apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, il maggiore prelievo erariale unico accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica prevista dal comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l'illecito o, nel caso in cui non sia possibile la loro identificazione, dal concessionario di rete a cui è stato rilasciato il nulla osta. Sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative relativi agli apparecchi e congegni di cui al quarto periodo, il soggetto che ha provveduto alla loro installazione, il possessore dei locali in cui sono installati e il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano già debitori di tali somme a titolo principale.

2. Il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d’azzardo, privi del nulla osta di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, nonché tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo. Per gli apparecchi e congegni privi del nulla osta il prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione. È responsabile in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative il possessore dei locali in cui sono installati gli apparecchi e congegni privi del nulla osta. Per gli apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, il maggiore prelievo erariale unico accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica prevista dal comma 4 dell’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l’illecito o, nel caso in cui non sia possibile la loro identificazione, dal concessionario di rete a cui è stato rilasciato il nulla osta. Sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative relativi agli apparecchi e congegni di cui al quarto periodo, il soggetto che ha provveduto alla loro installazione, il possessore dei locali in cui sono installati e il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano già debitori di tali somme a titolo principale.

3. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono all'accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per gli apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni. In presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determinano induttivamente l'ammontare delle somme giocate sulla base dell'importo forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

3. Gli uffici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono all’accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per gli apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni. In presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, gli uffici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determinano induttivamente l’ammontare delle somme giocate sulla base dell’importo forfetario giornaliero definito con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

4. Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui sono state giocate, tramite gli apparecchi e congegni indicati negli stessi commi 2 e 3, le somme su cui è calcolato il prelievo erariale unico.

4. Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui sono state giocate, tramite gli apparecchi e congegni indicati negli stessi commi 2 e 3, le somme su cui è calcolato il prelievo erariale unico.

Art. 39-quinquies. - (Sanzioni in materia di prelievo erariale unico). - 1. La sanzione prevista nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, si applica anche alle violazioni, indicate nello stesso comma 1, relative al prelievo erariale unico.

Art. 39-quinquies. – (Sanzioni in materia di prelievo erariale unico). – 1. La sanzione prevista nell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, si applica anche alle violazioni, indicate nello stesso comma 1, relative al prelievo erariale unico.

2. Nelle ipotesi di apparecchi che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e nelle ipotesi di apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro mille.

2. Nelle ipotesi di apparecchi che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d’azzardo, privi del nulla osta di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e nelle ipotesi di apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell’ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 1.000.

3. Se sono omesse o sono effettuate con dati incompleti o non veritieri le comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete ai sensi del comma 13-bis, lettera e), dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applica la sanzione amministrativa da euro cinquecento ad euro ottomila.

3. Se sono omesse o sono effettuate con dati incompleti o non veritieri le comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete ai sensi del comma 13-bis, lettera e), dell’articolo 39 del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 8.000.

Art. 39-sexies. - (Responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate). - 1. I terzi incaricati della raccolta di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono solidalmente responsabili con i concessionari di rete per il versamento del prelievo erariale unico dovuto con riferimento alle somme giocate che i suddetti terzi hanno raccolto, nonché per i relativi interessi e sanzioni.

Art. 39-sexies. – (Responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate). - 1. I terzi incaricati della raccolta di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono solidalmente responsabili con i concessionari di rete per il versamento del prelievo erariale unico dovuto con riferimento alle somme giocate che i suddetti terzi hanno raccolto, nonché per i relativi interessi e sanzioni.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di accertamento e di contestazione della responsabilità solidale di cui al comma 1.

2. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di accertamento e di contestazione della responsabilità solidale di cui al comma 1.

Art. 39-septies. - (Disposizioni transitorie). - 1. Per le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 39-bis, risultano dovute per gli anni 2004 e 2005 a titolo di prelievo erariale unico, nonché di interessi e di sanzioni, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 39-ter, previsti a pena di decadenza per rendere esecutivi i ruoli e per la notifica delle relative cartelle di pagamento, sono rispettivamente fissati al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010.

Art. 39-septies. – (Disposizioni transitorie). - 1. Per le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 39-bis, risultano dovute per gli anni 2004 e 2005 a titolo di prelievo erariale unico, nonché di interessi e di sanzioni, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 39-ter, previsti a pena di decadenza per rendere esecutivi i ruoli e per la notifica delle relative cartelle di pagamento, sono rispettivamente fissati al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i dati relativi alle annualità di cui al comma 1 che i concessionari di rete devono comunicare all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché i relativi termini e modalità di trasmissione».

2. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i dati relativi alle annualità di cui al comma 1 che i concessionari di rete devono comunicare all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché i relativi termini e modalità di trasmissione».

 

10. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, e successive modificazioni, ai delegati della gestione dimessi, salvo che per inadempienza contrattuale, in conseguenza del processo di privatizzazione e ristrutturazione dei servizi di distribuzione dei generi di monopolio è consentito ottenere la diretta assegnazione di una rivendita di generi di monopolio su istanza da presentare all’ufficio regionale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio, con l’osservanza delle disposizioni relative alle distanze e ai parametri di redditività previsti per le istituzioni di rivendite ordinarie e previo versamento forfetario della somma di 12.000 euro. Le rivendite assegnate non sono soggette al triennio di esperimento previsto dal quinto comma dell’articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

 

11. Le disposizioni di cui al comma 10 hanno effetto per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

12. All’articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, le parole: «nei sette anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei nove anni successivi».

10. I termini di cui all'articolo 14-quater, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono fissati, rispettivamente, al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009 per l'anno 2004 e al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010 per l'anno 2005.

13. I termini di cui all’articolo 14-quater, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono fissati, rispettivamente, al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009 per l’anno 2004 e al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010 per l’anno 2005.

11. All'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007».

14. All’articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «, a 1.000 milioni di euro per l’anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007».

12. Nel quadro delle dichiarazioni dei redditi relativo ai fabbricati sono specificati, per ogni immobile, oltre all'indirizzo, l'identificativo dell'immobile stesso costituito dal codice del comune, il foglio, la sezione, la particella e il subalterno.

15. A decorrere dall’anno 2008, nella dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti diversi da quelli di cui al comma 16, per ciascun fabbricato deve essere specificato, oltre all’indirizzo, l’identificativo dell’immobile stesso costituito dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno, nonché l’importo dell’imposta comunale sugli immobili pagata nell’anno precedente.

13. La dichiarazione dei redditi contiene tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta comunale sugli immobili. Con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti gli elementi, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo.

16. La dichiarazione dei redditi presentata dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in relazione ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, contiene tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell’imposta comunale sugli immobili. Con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti gli elementi, i termini e le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente ed al comma 15.

14. L'imposta comunale sugli immobili dovuta dai soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, è liquidata e versata dal sostituto d'imposta, direttamente o sulla base degli appositi modelli trasmessi dagli intermediari fiscali. I contribuenti, che presentano la dichiarazione di cui al comma 13 senza avvalersi dell'assistenza fiscale, indicano i dati relativi all'imposta comunale sugli immobili nella medesima dichiarazione.

 

15. L'imposta comunale sugli immobili dovuta può essere compensata con crediti di altra natura, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

 

16. I contribuenti che, secondo le disposizioni normative vigenti, non presentano la dichiarazione, ma possiedono redditi derivanti da proprietà immobiliari, compilano il modello di versamento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

 

17. Le somme riscosse, una volta ripartite dalla struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono accreditate dalla Banca d'Italia presso ciascuna tesoreria comunale.

 

18. Con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definite le modalità di trasmissione telematica ai comuni dei dati relativi ai versamenti e agli immobili.

 

19. Le disposizioni di cui ai commi da 13 a 18 si applicano alle dichiarazioni che saranno presentate nell'anno 2008.

 

 

17. In sede di controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si verifica il versamento dell’imposta comunale sugli immobili relativo a ciascun fabbricato, nell’anno precedente. L’esito del controllo è trasmesso ai comuni competenti.

20. Nelle dichiarazioni presentate nell'anno 2007 per ogni fabbricato deve essere indicato l'importo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno in corso.

18. Nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l’importo dell’imposta comunale sugli immobili dovuta per l’anno precedente.

 

19. I comuni trasmettono annualmente all’Agenzia del territorio, per via telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei controlli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, in materia di imposta comunale sugli immobili, ove discordanti da quelli catastali, secondo modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

 

20. I soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente per via telematica all’Agenzia delle entrate, relativamente agli immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio è istituito, i dati acquisiti nell’ambito dell’attività di gestione che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.

 

21. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono approvati il modello di comunicazione dei dati e le relative specifiche tecniche di trasmissione.

 

22. Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui al comma 20 si applicano le disposizioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

 

 

Capo V

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE CONCERNENTI GLI ENTI TERRITORIALI

 

 

 

Art. 7.

Art. 6.

(Variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF).

(Variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’IRPEF)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente «Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191» sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, a norma dell’articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto 31 maggio 2002 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione del­l'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;

«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione del­l’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;

b) al comma 4:

b) al comma 4:

1) le parole: «dei crediti di cui agli articoli 14 e 15» sono sostituite dalle seguenti: «del credito di cui all'articolo 165»;

1) le parole: «dei crediti di cui agli articoli 14 e 15» sono sostituite dalle seguenti: «del credito di cui all’articolo 165»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1o gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 20 gennaio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L’addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1º gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell’addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell’addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell’anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell’acconto, l’aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per l’anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 20 gennaio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell’anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»;

«5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l’acconto dell’addizionale dovuta è determinato dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell’addizionale dovuta è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l’addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L’importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»;

d) il comma 6 è abrogato.

d) il comma 6 è abrogato.

2. All'articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «e 2007» sono soppresse.

2. All’articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «e 2007» sono soppresse.

 

 

Art. 8.

Art. 7.

(Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche).

(Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche)

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, i comuni possono deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'istituzione di un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel comma 5 del presente articolo.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2007, i comuni possono deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l’istituzione di un’imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel comma 5 del presente articolo.

2. Il regolamento che istituisce l'imposta determina:

2. Il regolamento che istituisce l’imposta determina:

a) l'opera pubblica da realizzare;

a) l’opera pubblica da realizzare;

b) l'ammontare della spesa da finanziare;

b) l’ammontare della spesa da finanziare;

c) l'aliquota di imposta;

c) l’aliquota di imposta;

 

d) l’applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti, in relazione all’esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che già godono di esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell’imposta comunale sugli immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro;

d) le modalità di versamento degli importi dovuti.

e) le modalità di versamento degli importi dovuti.

3. L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed è determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.

3. L’imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed è determinata applicando alla base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili un’aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.

4. Per la disciplina dell'imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.

4. Per la disciplina dell’imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.

5. L'imposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche:

5. L’imposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche:

a) opere per il trasporto pubblico urbano;

a) opere per il trasporto pubblico urbano;

b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;

b) opere viarie, con l’esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;

c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;

c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;

d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;

d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;

e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici.

e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici;

 

f) opere di restauro;

 

g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;

 

h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche;

 

i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell’edilizia scolastica.

6. Il gettito complessivo dell'imposta non può essere superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.

6. Il gettito complessivo dell’imposta non può essere superiore al 30 per cento dell’ammontare della spesa dell’opera pubblica da realizzare.

7. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i contribuenti possono chiedere il rimborso degli importi versati entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

7. Nel caso di mancato inizio dell’opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i contribuenti possono chiedere il rimborso degli importi versati entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

 

 

Art. 9.

 

(Contributo comunale di ingresso e di soggiorno).

 

1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 i comuni, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono deliberare l'istituzione di un contributo di soggiorno, operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato ad interventi di manutenzione urbana ed alla valorizzazione dei centri storici.

 

2. Il contributo è dovuto dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici ed in altri similari strutture ricettive situate nel territorio comunale.

 

3. Sono esenti dal contributo i soggetti che alloggiano nelle strutture destinate al turismo giovanile ed in quelle espressamente previste dal regolamento comunale.

 

4. Il contributo è stabilito entro la misura massima di cinque euro per notte.

 

5. Il regolamento che istituisce il contributo determina:

 

a) le misure del contributo, stabilite in rapporto alla categoria delle singole strutture ricettive;

 

b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alla categoria ed all'ubicazione della struttura ricettiva, alla durata del soggiorno, alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi avendo riguardo, tra l'altro, alla numerosità del nucleo familiare, all'età ed alle finalità del soggiorno;

 

c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo;

 

d) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento del tributo.

 

6. I gestori delle strutture ricettive di cui al comma 2 provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal regolamento comunale.

 

7. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

 

8. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto; per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. L'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

 

 

 

 

 

Art. 10.

Art. 8.

(Disposizioni in materia di imposte provinciali e comunali).

(Disposizioni in materia di imposte provinciali e comunali)

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), le modalità ed i termini di trasmissione, agli enti locali interessati che ne fanno richiesta, dei dati inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sull'energia elettrica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, desumibili dalla dichiarazione di consumo di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, presentata dai soggetti tenuti a detto adempimento, nonché le informazioni inerenti le procedure di liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali.

1. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, sentite l’ANCI e l’Unione delle province d’Italia (UPI), le modalità ed i termini di trasmissione, agli enti locali interessati che ne fanno richiesta, dei dati inerenti l’addizionale comunale e provinciale sull’imposta sull’energia elettrica di cui all’articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, desumibili dalla dichiarazione di consumo di cui all’articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, presentata dai soggetti tenuti a detto adempimento, nonché le informazioni concernenti le procedure di liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali.

 

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le province alle quali può essere assegnata, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta riscossione dell’addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, con priorità per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il 60 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni.

2. Al comma 2 dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «trenta».

3. All’articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «trenta».

 

4. Gli enti locali possono presentare istanza motivata al Ministero dell’economia e delle finanze per ottenere un differimento della data di rientro dei debiti contratti in relazione ad eventi straordinari anche mediante rine­goziazione dei mutui in essere. Il Ministero si pronuncia sull’istanza entro i successivi trenta giorni. Dal differimento ovvero dalla rinegoziazione non devono derivare aggravi delle passività totali o, comunque, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

 

5. All’articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola: «comune» è sostituita dalle seguenti: «consiglio comunale».

 

 

 

Art. 9.

 

(Disposizioni per la salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti locali in materia di pubbliche affissioni)

 

1. Dopo l’articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

 

«Art. 20.1. – (Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti). – 1. Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1º gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria».

 

 

Art. 11.

Art. 10.

(Disposizioni in materia di semplificazione e di manutenzione della base imponibile).

(Disposizioni in materia di semplificazione e di manutenzione della base imponibile)

1. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

1. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell’ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

2. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.

2. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell’amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l’ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell’ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità.

3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappre­sentare da altri soggetti.

3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell’ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell’ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappre­sentare da altri soggetti.

4. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

4. Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità ammini­strativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità ammini­strativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo.

6. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

6. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

7. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

7. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

8. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

8. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.

9. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

9. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

10. Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.

10. Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.

11. Gli enti locali, nel rispetto dei princìpi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.

11. Gli enti locali, nel rispetto dei princìpi posti dall’articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.

12. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'eserci­zio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

12. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’eserci­zio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

13. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, gli enti locali e regionali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l'inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini per l'effettuazione della trasmissione dei dati.

13. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed in attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, gli enti locali e regionali comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l’inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 161, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini per l’effettuazione della trasmissione dei dati.

14. Le norme di cui ai commi da 4 a 13 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Le norme di cui ai commi da 4 a 13 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

15. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 dell'articolo 9, le parole da: «il relativo ruolo» fino a: «periodo di sospensione» sono soppresse;

a) al comma 5 dell’articolo 9, le parole da: «; il relativo ruolo» fino a: «periodo di sospensione» sono soppresse;

b) sono abrogati: il comma 6 dell'articolo 9; l'articolo 10; il comma 4 dell'articolo 23; l'articolo 51, ad eccezione del comma 5; il comma 4 dell'articolo 53; l'articolo 71, ad eccezione del comma 4; l'articolo 75; il comma 5 dell'articolo 76.

b) sono abrogati: il comma 6 dell’articolo 9; l’articolo 10; il comma 4 dell’articolo 23; l’articolo 51, ad eccezione del comma 5; il comma 4 dell’articolo 53; l’articolo 71, ad eccezione del comma 4; l’articolo 75; il comma 5 dell’articolo 76.

16. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

16. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 dell'articolo 5 è abrogato;

a) il comma 4 dell’articolo 5 è abrogato;

b) al comma 2 dell'articolo 8, dopo le parole: «adibita ad abitazione principale del soggetto passivo» sono aggiunte le seguenti: «, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica,»;

b) al comma 2 dell’articolo 8, dopo le parole: «adibita ad abitazione principale del soggetto passivo» sono inserite le seguenti: «, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica,»;

c) all'articolo 10, il comma 6 è sostituito dal seguente:

c) all’articolo 10, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili»;

«6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili»;

d) i commi 1, 2, 2-bis e 6 dell'articolo 11 sono abrogati;

d) i commi 1, 2, 2-bis e 6 dell’articolo 11 sono abrogati;

e) all'articolo 12, comma 1, le parole: «90 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «60 giorni» e le parole da: «; il ruolo deve essere formato» fino alla fine del comma sono soppresse;

e) all’articolo 12, comma 1, le parole: «90 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e le parole da: «; il ruolo deve essere formato» fino alla fine del comma sono soppresse;

f) l'articolo 13 è abrogato;

f) l’articolo 13 è abrogato;

g) il comma 6 dell'articolo 14 è abrogato.

g) il comma 6 dell’articolo 14 è abrogato.

17. Al comma 53 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico».

17. Al comma 53 dell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico».

18. Le lettere l) e n) del comma 1 e i commi 2 e 3 dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.

18. Le lettere l) e n) del comma 1 e i commi 2 e 3 dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.

19. All'articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «in modo che detta tariffa» fino alla fine del periodo sono soppresse.

 

20. Il comma 1 dell'articolo 7-octies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è abrogato.

 

21. Al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, sono abrogate le seguenti disposizioni:

19. Al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 2-bis dell'articolo 6, il comma 1-bis dell'articolo 20, l'articolo 20-bis, il comma 4-bis dell'articolo 23 e il comma 5-ter dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni;

a) il comma 2-bis dell’articolo 6, il comma 1-bis dell’articolo 20, l’articolo 20-bis, il comma 4-bis dell’articolo 23 e il comma 5-ter dell’articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni;

b) il comma 13-quinquies dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) il comma 13-quinquies dell’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

c) il terzo comma dell'articolo 6 ed il quarto comma dell'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.

c) il terzo comma dell’articolo 6 ed il quarto comma dell’articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.

23. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 20-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

20. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall’articolo 20-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

22. All'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

21. All’articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole da: «sono a carico» fino a «del committente» sono sostituite dalle seguenti: «sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile»;

a) al comma 3, le parole da: «sono a carico» fino a: «del committente» sono sostituite dalle seguenti: «sono a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile»;

b) al comma 19, il terzo periodo è soppresso.

b) al comma 19, il terzo periodo è soppresso.

24. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

22. I comuni e le province, con provvedimento adottato dal dirigente dell’ufficio competente, possono conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell’ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all’efficacia del verbale di accertamento.

25. I poteri di cui al comma 24 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.

23. I poteri di cui al comma 22 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.

26. Le funzioni di cui al comma 24 sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.

24. Le funzioni di cui al comma 22 sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell’ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.

27. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

25. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

28. I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono applicabili anche ai fini della determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'allegato 1, punto 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

26. I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma 3 dell’articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono applicabili anche ai fini della determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all’allegato 1, punto 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

29. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

27. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni:

a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007;

a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l’anno 2006 resta invariato anche per l’anno 2007;

b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

 

 

 

Art. 11.

 

(Manifestazioni culturali legate alle tradizioni delle comunità locali)

 

1. A decorrere dal 1º gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle società, indicati dall’articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I soggetti, persone fisiche, incaricati di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali delle predette associazioni, non assumono la qualifica di sostituti d’imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità.

 

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui.

 

3. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 non si fa luogo al rimborso delle imposte versate.

 

 

Art. 12.

Art. 12.

(Compartecipazione comunale all'IRPEF).

(Compartecipazione comunale all’IRPEF)

1. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, è istituita, in favore dei comuni, una compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La compartecipazione sull'imposta è efficace a decorrere dal 1o gennaio 2008 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti operati a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota di compartecipazione è applicata al gettito del penultimo anno precedente l'esercizio di riferimento.

1. In attesa del riassetto organico del sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, è istituita, in favore dei comuni, una compartecipazione del 2 per cento al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. La compartecipazione sull’imposta è efficace a decorrere dal 1º gennaio 2008 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti operati a valere sul fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L’aliquota di compartecipazione è applicata al gettito del penultimo anno precedente l’esercizio di riferimento.

2. Dall'anno 2008, per ciascun comune è operata e consolidata una riduzione dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla riduzione complessiva, di cui al comma 1, operata sul fondo ordinario ed è attribuita una quota di compartecipazione in eguale misura, tale da garantire l'invarianza delle risorse.

2. Dall’anno 2008, per ciascun comune è operata e consolidata una riduzione dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla riduzione complessiva, di cui al comma 1, operata sul fondo ordinario ed è attribuita una quota di compartecipazione in eguale misura, tale da garantire l’invarianza delle risorse.

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2009, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2008, derivante dalla dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere primariamente conto di finalità perequative e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico.

3. A decorrere dall’esercizio finanziario 2009, l’incremento del gettito compartecipato, rispetto all’anno 2008, derivante dalla dinamica dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, è ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto emanato dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere primariamente conto di finalità perequative e dell’esigenza di promuovere lo sviluppo economico.

4. Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, all'attuazione del presente articolo si provvede in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni.

4. Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse provvedono all’attuazione del presente articolo in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni e per mantenere il necessario equilibrio finanziario.

 

 

Art. 13.

Art. 13.

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

(Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 65:

a) al comma 1 dell’articolo 65:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché di visure e certificati ipotecari»;

«d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché di visure e certificati ipotecari»;

 

2) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

 

«g) al controllo di qualità delle informazioni e dei processi di aggiornamento degli atti»;

2) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

3) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati»;

«h) alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l’accesso ai dati a tutti i soggetti interessati»;

b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 66 è sostituita dalla seguente:

b) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 66 è sostituita dalla seguente:

«a) alla utilizzazione ed all'aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h)».

«a) alla conservazione, alla utilizzazione ed all’aggiornamento degli atti catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali fermo restando quanto previsto dall’articolo 65, comma 1, lettera h)».

 

 

Art. 14.

Art. 14.

(Modalità di esercizio delle funzioni catastali conferite agli enti locali).

(Modalità di esercizio delle funzioni catastali conferite agli enti locali)

1. A decorrere dal 1o novembre 2007, i comuni capoluogo di provincia esercitano direttamente per il territorio di competenza, eventualmente anche in forma associata con comuni della provincia, le funzioni catastali attribuite ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'articolo 13 della presente legge, salva la facoltà di convenzionamento di cui al comma 3 del presente articolo per le funzioni ivi elencate.

1. A decorrere dal 1º novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite dall’articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dall’articolo 13 della presente legge, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo per la funzione di conservazione degli atti catastali.

2. I comuni non capoluogo di provincia, a decorrere dallo stesso termine di cui al comma 1, esercitano direttamente, anche in forma associata o attraverso le comunità montane, i servizi di consultazione delle banche dati catastali per il territorio di competenza, nonché il controllo degli atti di aggiornamento catastale, messi a disposizione dall'Agenzia del territorio, con segnalazione alla stessa delle incoerenze.

2. L’efficacia dell’attribuzione della funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano decorre dalla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato previa intesa tra l’Agenzia del territorio e l’ANCI, recante l’individuazione dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione dell’informatizzazione del sistema di banche dati catastali e della capacità organizzativa e tecnica, in relazione al potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La previsione di cui al precedente periodo non si applica ai poli catastali già costituiti.

3. Le funzioni di accettazione e pretrattazione degli atti di aggiornamento catastale sono esercitate, anche in forma associata con altri comuni, oppure a cura dell'Agenzia del territorio, sulla base di apposite convenzioni da stipulare senza oneri per i comuni e le comunità montane.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, è in facoltà dei comuni di stipulare convenzioni con l’Agenzia del territorio per l’esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, come da ultimo modificato dall’articolo 13 della presente legge. Le convenzioni non sono onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, attraverso criteri definiti previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto delle indicazioni contenute nel protocollo di intesa concluso dall’Agenzia del territorio e dall’ANCI, sono determinati i requisiti e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni catastali decentrate e, in particolare, le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali nonché i termini di comunicazione da parte dei comuni o di loro associazioni dell’avvio della gestione delle funzioni catastali.

4. L'Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, predispone entro il 1o ottobre 2007 specifiche modalità d'interscambio in grado di garantire l'accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale. Le modalità d'interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale nell'ambito del sistema pubblico di connettività.

4. L’Agenzia del territorio, con provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, predispone entro il 1º ottobre 2007 specifiche modalità d’interscambio in grado di garantire l’accessibilità e la interoperabilità applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale. Le modalità d’interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l’unitarietà del servizio su tutto il territorio nazionale nell’ambito del sistema pubblico di connettività.

5. L'Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale.

5. L’Agenzia del territorio salvaguarda il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all’utenza in tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del personale comunale. L’assegnazione di personale può avere luogo anche mediante distacco.

6. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 giugno 2007, sono rideterminate le risorse umane, strumentali e finanziarie, inclusa quota parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali che esercitano le funzioni catastali. L'assegnazione di personale può avere luogo anche mediante distacco. Con gli stessi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono, altresì, stabilite le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, i termini di comunicazione da parte dei comuni o loro associazioni dell' avvio della gestione delle funzioni catastali. L'attuazione del presente comma non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

7. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l'esito della attività realizzata, dandone informa­zione al Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Al fine di compiere un costante monitoraggio del processo di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l’Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente l’esito della attività realizzata, dandone informa­zione al Ministro dell’economia e delle finanze.

 

 

Capo VI

 

VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO

 

Art. 15.

Art. 15.

(Disposizioni in materia di immobili).

(Disposizioni in materia di immobili)

1. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: «protezione civile» sono inserite le seguenti: «e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse,».

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: «protezione civile» sono inserite le seguenti: «e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse,».

2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituita dalla seguente:

2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituita dalla seguente:

«b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi».

«b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, adorganizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. Se entro un anno dal trasferimento l’ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi».

3. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 aprile 2001, n. 136, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro la data del 30 giugno 2007, con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i criteri, le modalità e i termini del trasferimento in favore delle università statali di cui al presente comma».

3. All’articolo 2, comma 1, della legge 2 aprile 2001, n. 136, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro la data del 30 giugno 2007, con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i criteri, le modalità e i termini del trasferimento in favore delle università statali di cui al presente comma».

4. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, relativo all'Agenzia del demanio, determina gli obiettivi annuali di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato.

4. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l’utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell’economia e delle finanze, con l’atto di indirizzo di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, relativo all’Agenzia del demanio, determina gli obiettivi annuali di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato.

5. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo unico nel quale confluiscono le poste corrispondenti al costo d'uso degli immobili in uso governativo e dal quale vengono ripartite le quote di costo da imputare a ciascuna amministrazione.

5. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo unico nel quale confluiscono le poste corrispondenti al costo d’uso degli immobili in uso governativo e dal quale vengono ripartite le quote di costo da imputare a ciascuna amministrazione.

6. Il costo d'uso dei singoli immobili in uso alle amministrazioni è commisurato ai valori correnti di mercato secondo i parametri di comune commercio forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività.

6. Il costo d’uso dei singoli immobili in uso alle amministrazioni è commisurato ai valori correnti di mercato secondo i parametri di comune commercio forniti dall’Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività.

7. Gli obiettivi di cui al comma 4 possono essere conseguiti da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, sia attraverso la riduzione del costo d'uso di cui al comma 5 derivante dalla razionalizzazione degli spazi, sia attraverso la riduzione della spesa corrente per le locazioni passive, ovvero con la combinazione delle due misure.

7. Gli obiettivi di cui al comma 4 possono essere conseguiti da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, sia attraverso la riduzione del costo d’uso di cui al comma 5 derivante dalla razionalizzazione degli spazi, sia attraverso la riduzione della spesa corrente per le locazioni passive, ovvero con la combinazione delle due misure.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la razionalizzazione e la riduzione degli oneri, nonché i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni da parte delle amministrazioni usuarie e conduttrici all'Agenzia del demanio, la quale, in base agli obiettivi contenuti nell'atto di indirizzo di cui al comma 4, definisce annualmente le relative modalità attuative, comunicandole alle predette amministrazioni.

8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la razionalizzazione e la riduzione degli oneri, nonché i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni da parte delle amministrazioni usuarie e conduttrici all’Agenzia del demanio, la quale, in base agli obiettivi contenuti nell’atto di indirizzo di cui al comma 4, definisce annualmente le relative modalità attuative, comunicandole alle predette amministrazioni.

9. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, sono abrogati il comma 9 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli articoli 24 e 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, nonché il comma 4 dell'articolo 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

9. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, sono abrogati il comma 9 dell’articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli articoli 24 e 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, nonché il comma 4 dell’articolo 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

10. Al fine di favorire la razionalizzazione e la valorizzazione dell'impiego dei beni immobili dello Stato, nonché al fine di completare lo sviluppo del sistema informativo sui beni immobili del demanio e del patrimonio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, l'Agenzia del demanio, ferme restando le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, individua i beni di proprietà dello Stato per i quali si rende necessario l'accertamento di conformità delle destinazioni d'uso esistenti per funzioni di interesse statale, oppure una dichiarazione di legittimità per le costruzioni eseguite, ovvero realizzate in tutto o in parte in difformità dal provvedimento di localizzazione. Tale elenco è inviato al Ministero delle infrastrutture.

10. Al fine di favorire la razionalizzazione e la valorizzazione dell’impiego dei beni immobili dello Stato, nonché al fine di completare lo sviluppo del sistema informativo sui beni immobili del demanio e del patrimonio di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, l’Agenzia del demanio, ferme restando le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, individua i beni di proprietà dello Stato per i quali si rende necessario l’accertamento di conformità delle destinazioni d’uso esistenti per funzioni di interesse statale, oppure una dichiarazione di legittimità per le costruzioni eseguite, ovvero realizzate in tutto o in parte in difformità dal provvedimento di localizzazione. Tale elenco è inviato al Ministero delle infrastrutture.

11. Il Ministero delle infrastrutture trasmette l'elenco di cui al comma 10 alla regione o alle regioni competenti, che provvedono, entro il termine di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, alle verifiche di conformità e di compatibilità urbanistica con i comuni interessati. In caso di presenza di vincoli l'elenco è trasmesso contestualmente alle amministrazioni competenti alle tutele differenziate, le quali esprimono il proprio parere entro il termine predetto. Nel caso di espressione positiva da parte dei soggetti predetti, il Ministero delle infrastrutture emette un'attestazione di conformità alle prescrizioni urbanistico-edilizie la quale, qualora riguardi situazioni di locazione passiva, ha valore solo transitorio e obbliga, una volta terminato il periodo di locazione, al ripristino della destinazione d'uso preesistente, previa comunicazione all'amministrazione comunale ed alle eventuali altre amministrazioni competenti in materia di tutela differenziata.

11. Il Ministero delle infrastrutture trasmette l’elenco di cui al comma 10 alla regione o alle regioni competenti, che provvedono, entro il termine di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, alle verifiche di conformità e di compatibilità urbanistica con i comuni interessati. In caso di presenza di vincoli, l’elenco è trasmesso contestualmente alle amministrazioni competenti alle tutele differenziate, le quali esprimono il proprio parere entro il termine predetto. Nel caso di espressione positiva da parte dei soggetti predetti, il Ministero delle infrastrutture emette un’attestazione di conformità alle prescrizioni urbanistico-edilizie la quale, qualora riguardi situazioni di locazione passiva, ha valore solo transitorio e obbliga, una volta terminato il periodo di locazione, al ripristino della destinazione d’uso preesistente, previa comunicazione all’amministrazione comunale ed alle eventuali altre amministrazioni competenti in materia di tutela differenziata.

12. In caso di espressione negativa, ovvero in caso di mancata risposta da parte della regione, oppure delle autorità preposte alla tutela entro i termini di cui al comma 11, è convocata una conferenza dei servizi anche per ambiti comunali complessivi o per uno o più immobili, in base a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

12. In caso di espressione negativa, ovvero in caso di mancata risposta da parte della regione, oppure delle autorità preposte alla tutela entro i termini di cui al comma 11, è convocata una conferenza dei servizi anche per ambiti comunali complessivi o per uno o più immobili, in base a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

13. Per le esigenze connesse alla gestione delle attività di liquidazione delle aziende confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, fermi restando i princìpi generali dell'ordinamento giuridico contabile, l'Agenzia del demanio può conferire apposito incarico a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti con l'Agenzia del demanio sono disciplinati con apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell'attività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.

13. Per le esigenze connesse alla gestione delle attività di liquidazione delle aziende confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, fermi restando i princìpi generali dell’ordinamento giuridico contabile, l’Agenzia del demanio può conferire apposito incarico a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti con l’Agenzia del demanio sono disciplinati con apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell’attività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.

14. Laddove disposizioni normative stabiliscano l'assegnazione gratuita ovvero l'attribuzione ad amministrazioni pubbliche, enti e società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, di beni immobili di proprietà dello Stato per consentire il perseguimento delle finalità istituzionali ovvero strumentali alle attività svolte, la funzionalità dei beni allo scopo dell'assegnazione o attribuzione è da intendersi concreta, attuale, strettamente connessa e necessaria al funzionamento del servizio e all'esercizio delle funzioni attribuite, nonché al loro proseguimento.

14. Laddove disposizioni normative stabiliscano l’assegnazione gratuita ovvero l’attribuzione ad amministrazioni pubbliche, enti e società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta di beni immobili di proprietà dello Stato per consentire il perseguimento delle finalità istituzionali ovvero strumentali alle attività svolte, la funzionalità dei beni allo scopo dell’assegnazione o attribuzione è da intendersi concreta, attuale, strettamente connessa e necessaria al funzionamento del servizio e all’esercizio delle funzioni attribuite, nonché al loro proseguimento.

15. È attribuita all'Agenzia del demanio la verifica, con il supporto dei soggetti interessati, della sussistenza dei suddetti requisiti all'atto dell'assegnazione o attribuzione e successivamente l'accertamento periodico della permanenza di tali condizioni o della suscettibilità del bene a rientrare in tutto o in parte nella disponibilità dello Stato, e per esso dell'Agenzia del demanio, così come stabilito dalle norme vigenti. A tal fine l'Agenzia del demanio esercita la vigilanza e il controllo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367.

15. È attribuita all’Agenzia del demanio la verifica, con il supporto dei soggetti interessati, della sussistenza dei suddetti requisiti all’atto dell’assegnazione o attribuzione e successivamente l’accertamento periodico della permanenza di tali condizioni o della suscettibilità del bene a rientrare in tutto o in parte nella disponibilità dello Stato, e per esso dell’Agenzia del demanio come stabilito dalle norme vigenti. A tal fine l’Agenzia del demanio esercita la vigilanza e il controllo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367.

16. Per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle amministrazioni pubbliche è vietata la dismissione temporanea. I beni immobili per i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia stata operata la dismissione temporanea si intendono dismessi definitivamente per rientrare nella disponibilità del Ministero dell'economia e delle finanze e per esso dell'Agenzia del demanio.

16. Per i beni immobili statali assegnati in uso gratuito alle amministrazioni pubbliche è vietata la dismissione temporanea. I beni immobili per i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia stata operata la dismissione temporanea si intendono dismessi definitivamente per rientrare nella disponibilità del Ministero dell’economia e delle finanze e per esso dell’Agenzia del demanio.

17. Il comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i requisiti necessari per essere ammessi alle garanzie di cui alle lettere a) e b) del citato comma debbono sussistere in capo agli aventi diritto al momento del ricevimento della proposta di vendita da parte dell'amministrazione alienante, ovvero alla data stabilita, con propri atti, dalla medesima amministrazione in funzione dei piani di dismissione programmati.

17. Il comma 109 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che i requisiti necessari per essere ammessi alle garanzie di cui alle lettere a) e b) del citato comma devono sussistere in capo agli aventi diritto al momento del ricevimento della proposta di vendita da parte dell’amministrazione alienante, ovvero alla data stabilita, con propri atti, dalla medesima amministrazione in funzione dei piani di dismissione programmati.

18. Dopo il comma 3 dell'articolo 214-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

18. Dopo il comma 3 dell’articolo 214-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri relative agli atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento».

«3-bis. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri relative agli atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento».

 

 

 

Art. 16.

 

(Sequestro e confisca dei beni per reati contro la pubblica amministrazione)

 

1. All’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 1, dopo le parole: «codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 323, 325,»;

 

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 

«2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 323 e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-nonies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».

 

2. Il comma 5 dell’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

 

«5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), nonché i proventi derivanti dall’affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al comma 3, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per l’edilizia scolastica e per l’informatizzazione del processo».

 

 

 

Art. 17.

 

(Contributo di solidarietà)

 

1. A decorrere dal 1º gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, sul trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo 2120 del codice civile, sull’indennità premio di fine servizio, di cui all’articolo 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 152, e sull’indennità di buonuscita, di cui all’articolo 3 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni, nonché sui trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione dei suddetti trattamenti, erogati ai lavoratori dipendenti pubblici e privati e corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino complessivamente un importo pari a 1,5 milioni di euro, rivalutato annualmente secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, è dovuto sull’importo eccedente il predetto limite un contributo di solidarietà nella misura del 15 per cento. L’INPS è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per il prelievo del contributo di solidarietà, secondo le medesime modalità di cui all’ultimo periodo del comma 402 dell’articolo 18.

 

2. Il 90 per cento delle risorse derivanti dall’attuazione del comma 1 affluiscono allo stato di previsione dell’entrata per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui all’articolo 18, comma 757, e destinate ad iniziative volte a favorire l’istruzione e la tutela delle donne immigrate.

 

 

Art. 16.

Art. 18.

(Disposizioni in materia di demanio marittimo e di altri beni pubblici).

(Disposizioni finanziarie e interventi in settori diversi).

 

1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto il seguente:

«2-ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario si renda, dalla data di entrata in vigore della presente legge, responsabile di gravi violazioni edilizie con conseguente inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, n. 296».

1. Il comma 1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente:

2. Il comma 1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente: