Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Finanziaria 2008 - A.C. 3256-A - Lavori preparatori alla Camera - Esame in Assemblea (sedute 14-15 dicembre) - Parte XIII
Riferimenti:
L n. 244 del 24-GEN-07   AC n. 3256/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 292    Progressivo: 2
Data: 15/01/2008
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AS n. 1817/XV     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

Finanziaria 2008

A.C. 3256-A

Lavori preparatori alla Camera

Esame in Assemblea

(sedute 14-15 dicembre)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 292/2

Parte XIII

 

15 gennaio 2008


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Bilancio e politica economica

 

SIWEB

 

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File: BI0265o.doc

 


 

INDICE

 

 

Volume XIII

Esame in Assemblea (sedute 14-15 dicembre)

§      Seduta del 14 dicembre 2007. 2

§      Seduta del 15 dicembre 2007. 352

 


Esame in Assemblea
(sedute 14-15 dicembre)


 

 

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 


______________   ______________


 

258.

 

Seduta di venerDì 14 dicembre 2007

 

presidenza del presidente fausto bertinotti

indi

dei vicepresidenti giorgia meloni E carlo leoni

 

 

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1817 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Approvato dal Senato) (A.C. 3256-A) (ore 16,07).

(Dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia - Emendamento 1.1000 del Governo - A.C. 3256-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sull'emendamento 1.1000 del Governo, con annesse tabelle (interamente sostitutivo dell'articolo 1 del testo e soppressivo degli articoli da 2 a 22), sulla cui approvazione senza subemendamenti e articoli aggiuntivi, il Governo ha posto la questione di fiducia (Vedi l'allegato A - A.C. 3256, sezione 1). Ricordo che è stata disposta la ripresa televisiva diretta delle dichiarazioni di voto dei rappresentanti dei gruppi e delle componenti politiche del gruppo Misto. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Spini. Ne ha facoltà.

 

VALDO SPINI. Signor Presidente e colleghi, ho il piacere di annunciare per primo ai rappresentanti del Governo un voto favorevole sulla questione di fiducia, il voto dei Socialisti per la Costituente. Tuttavia, nel contempo, non posso non denunciare che, perlomeno nel dibattito ma anche a livello operativo, direi, vi è stata una sottovalutazione del quadro macroeconomico di fondo del nostro Paese. Abbiamo assistito ad un dibattito che si è svolto sulle singole parti della manovra finanziaria e forse abbiamo perso di vista il fatto che, se viene previsto che il tasso di crescita del PIL (prodotto interno lordo) per il 2007 si aggirerà intorno all'1,9 per cento, le previsioni ufficiali del Governo prospettano un abbassamento del tasso di crescita nel 2008 all'1,5 per cento, che in realtà l'OCSE riduce all'1,3. Se si considera che il tasso di crescita medio previsto in «Eurolandia», ovvero nei Paesi dell'area euro, è di circa il 2,2 per cento, ci si renderà conto che, praticamente, l'Italia rinuncia a riguadagnare il plotone di testa nella crescita dell'economia europea. Ciò significa, naturalmente, anche disporre di minori capacità redistributive a favore dei ceti più deboli.

Quindi, al di là delle varie opzioni politiche e programmatiche, non può non colpire negativamente il fatto che il dibattito non si sia concentrato su tale piano e che anche tutte le buone intenzioni di collaborazione istituzionale tra i vari partiti per le riforme elettorali non siano partite da questa analisi e dalla volontà di offrire un contributo in positivo. Poi ci si lamenta del fatto che il New York Times ci descriva come sostanzialmente rassegnati ad una prospettiva di declino! Proprio contro tale prospettiva vuole reagire il riformismo dei socialisti, ed è per questo che ci presentiamo all'appuntamento - che è ineludibile - di un vertice, a gennaio, in cui la politica del Governo e della maggioranza nel suo complesso vengano verificate, riviste e aggiornate; ci presentiamo a tale appuntamento con la ferma volontà di chiedere una nuova fase politica e programmatica nella vita del Governo e della maggioranza (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Socialisti per la Costituente e La Rosa nel Pugno).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Buontempo. Ne ha facoltà.

 

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, nei giorni scorsi ho avuto modo di definire i membri del Governo Prodi ladri di legalità: i membri dell'attuale Governo sono ladri dei diritti dei deputati. Noi siamo stati derubati dei diritti che ci vengono riconosciuti dalla Costituzione. Ciò è avvenuto con qualche «sussulto» di legalità da parte del Presidente della Camera, ma non ritengo sufficienti tali «sussulti» di legalità, di fronte alla decisione di non far discutere neppure un solo emendamento in Assemblea. La posizione della questione di fiducia sull'approvazione della manovra finanziaria non vi è dubbio che trovi precedenti, ma credo che in nessun caso si riscontrino precedenti nei quali il Governo abbia addirittura umiliato il lavoro della Commissione, alla quale era stato garantito il recepimento di alcune decisioni, mentre invece quelle stesse decisioni sono state poi espunte dal testo. Per capire come si sono mossi basta pensare allo spostamento della scuola di magistratura a Benevento anzi, addirittura, a Ceppaloni. Il Governo, invece, ha respinto l'istituzione del Garante per l'infanzia che è un provvedimento che ci viene richiesto dall'ONU e dalla Comunità europea. Si fa un gran parlare della condizione dell'infanzia, ma evidentemente questo Governo aspetta una qualche tragedia di cronaca - speriamo che non ci sia mai - per poi fare il «duro» e intervenire. È una vergogna che il Parlamento italiano non abbia ancora istituito il Garante per l'infanzia presente in tutta Europa e da più parti sollecitato. Per questo Garante non vi sono i soldi, ma per la scuola di magistratura a Ceppaloni le risorse si sono trovate. Signor Presidente, otto emendamenti sono stati presentati alle 14,30 nel solo pomeriggio di mercoledì 12 e altri ventuno, sempre della maggioranza, sono stati presentati alle 18,30 e mentre avveniva tutto ciò ne veniva ritirato uno di quelli presentati in precedenza dalla maggioranza. Noi, quindi, siamo stati prigionieri per un'intera giornata in quest'aula.

 

PRESIDENTE. La invito a concludere.

 

TEODORO BUONTEMPO. Concludo affermando che quello che sta avvenendo è una vergogna per il Paese. Mi auguro che la più alta istituzione della Repubblica possa passare dalle parole a iniziative concrete per tutelare il Parlamento.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Brugger. Ne ha facoltà.

 

SIEGFRIED BRUGGER. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il nostro voto di fiducia sul disegno di legge finanziaria per il 2008 verrà espresso su un testo molto più equilibrato di quello dello scorso anno e notevolmente migliore rispetto a quello uscito dal Senato. Al Senato sono state messe a punto le grandi questioni proposte dal Governo come quella della riorganizzazione del sistema della fiscalità delle imprese, degli interventi sulla riduzione dei costi della politica, del pacchetto casa, delle agevolazioni per l'ICI estese a tutti e, in modo particolare, del principio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con rare eccezioni.

Alla Camera, invece, abbiamo cercato di intervenire su altri settori specifici e possiamo affermare che il risultato raggiunto è buono. Un esempio di tale risultato è l'istituzione di un fondo destinato a finanziare gli interventi per la riduzione della pressione fiscale per il lavoro dipendente, nel quale far confluire le maggiori entrate strutturali del 2008 oltre al restante extragettito recuperato dalla lotta all'evasione fiscale. Si tratta di un provvedimento richiesto dai lavoratori e dal mondo delle imprese e rappresenta un segnale forte. Un'altra importante priorità che è stata realizzata è quella del programma triennale di circa un miliardo di euro, volto al sostegno del trasporto pubblico locale nelle nostre città, comprensivo di una detrazione fiscale per i cittadini che acquistano abbonamenti ai servizi pubblici locali; anche quest'ultimo intervento era atteso da anni. Sulla famiglia, a nostro parere, invece si poteva fare di più. Le agevolazioni fiscali per le famiglie numerose con più di quattro figli a carico sono positive, come positiva è la soluzione della questione dei cosiddetti incapienti; ma servono anche norme più incisive sulla tutela della maternità e sul congedo parentale. Riteniamo giusta anche una maggiore detrazione d'imposta per i familiari a carico. In ultimo, ma non per importanza, è da segnalare il capitolo delle disposizioni a favore del clima e del risparmio energetico attuato, in parte, attraverso il prolungamento di ulteriori tre anni delle disposizioni già contenute nella precedente legge finanziaria e, in parte, con misure nuove per quanto riguarda le fonti rinnovabili e i certificati verdi. In quest'ambito mi preme ringraziare maggioranza e Governo per il sostegno assicurato ai nostri emendamenti che riteniamo migliorativi della politica energetica complessiva. Mi riferisco in modo particolare agli incentivi per gli impianti di riscaldamento da fonti rinnovabili e al prolungamento dei cosiddetti certificati verdi. La Südtiroler Volkspartei, nell'ambito delle pochissime risorse ancora disponibili, ha proposto delle misure volte a risolvere vari problemi e devo dire tutte che sono state tutte accolte con favore. Si tratta di misure che, a nostro avviso, risolvono i problemi concreti dei cittadini e dei contribuenti. Ne sono una esempio: la risoluzione dell'annosa questione del riconoscimento del bilinguismo nella provincia di Bolzano; il fatto che è stata finalmente adeguata l'indennità spettante ai magistrati e, infine, il fatto che la priorità, introdotta al Senato, per l'assunzione di personale bilingue già vincitore di concorsi nel pubblico impiego, è diventata una certezza alla Camera. Possiamo pertanto dichiararci soddisfatti del lavoro svolto in finanziaria, ma mi preme evidenziare, anche in questa occasione, che, quale partito che sostiene dall'esterno l'attuale Governo, chiediamo garanzie specifiche - fin dalle prossime settimane - su due questioni che ci tengono uniti. Si tratta, in primo luogo, della conclusione dell'iter parlamentare sul principio dell'intesa per la modifica degli statuti speciali e, in secondo luogo, della riforma elettorale che deve essere tale da assicurare comunque la rappresentanza delle minoranze linguistiche in modo proporzionale alla loro consistenza. Per tutti questi motivi i rappresentanti della Südtiroler Volkspartei e delle minoranze linguistiche rinnovano la fiducia al Governo Prodi (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Minoranze linguistiche).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Neri. Ne ha facoltà.

 

SEBASTIANO NERI. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, ci troviamo di fronte all'ennesima questione di fiducia. Chi mi ha preceduto ha affermato che tutto ciò rappresenta l'ennesimo schiaffo alle prerogative parlamentari, perché si ricorre a questo strumento anche quando non si sarebbe costretti a farlo, considerato che in questo ramo del Parlamento la maggioranza non ha «fibrillazioni numeriche» che la costringono a doversi sottrarre al confronto parlamentare. Tuttavia occorre dichiarare le motivazioni per le quali intendiamo esprimere il nostro voto di sfiducia nei confronti del Governo. Il disegno di legge finanziaria in esame rappresenta ancora una volta l'occasione perduta per una maggioranza che probabilmente ha poche idee e molto confuse. Tra le misure comprese nel maxiemendamento sul quale oggi votiamo la fiducia vi è la revoca del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno, con conseguente dirottamento delle relative somme verso altri obiettivi - non si capisce come e perché - e di fatto si tratta di 350 milioni di euro che vengono sottratti ancora una volta al Mezzogiorno, attraverso quelle operazioni che vi hanno costretto a raschiare il fondo del barile per procedere alle regalie che qualche minoranza scalmanata di questa vostra maggioranza vi ha spesso imposto. Non vi è alcuna strategia di sviluppo per il Paese. Un esponente della vostra stessa maggioranza, intervenuto prima di me, ha già evidenziato come i dati ufficiali fanno emergere per il Paese una prospettiva di crescita dell'1,3 per cento rispetto ad una prospettiva di crescita media del resto d'Europa del 2,5 per cento. In altre parole cresceremo meno del resto dell'Europa e, considerato che siamo già in ritardo, ciò significa che il deficit, il differenziale di sottosviluppo del nostro Paese rispetto agli altri Paesi europei è destinato a crescere. Per governare un grande Paese, che ha i mezzi, le possibilità e le capacità di mettersi in linea con la parte migliore dell'Europa, sono necessari conoscenza, competenza e fantasia.

Anzitutto è necessaria la conoscenza dei problemi. Occorre infatti focalizzare le esigenze del Paese, e capire che i margini maggiori di sviluppo sono in quelle zone del Paese che, rispetto alle altre, sono maggiormente arretrate, ed è inoltre necessario comprendere che una politica di vero investimento passa attraverso una liberalizzazione delle risorse che lasci ai privati la possibilità di intraprendere attività economiche, oppure attraverso una politica di investimenti infrastrutturali che metta in circolo nuova ricchezza, tale da svegliare l'Italia dal torpore socio economico in cui versa. Occorre sapere tutto ciò, ma voi avete dimostrato di non saperlo, attraverso ben due leggi finanziarie che come risultati determinano, da un lato, l'aumento della pressione fiscale e, dall'altro, il creare le condizioni per l'aumento del divario di crescita nei confronti dell'Europa. Per governare è altresì necessaria la competenza, ovverosia sapere esattamente cosa fare e come farlo, mentre voi continuate ad annaspare e a «menare fendenti» nel buio, colpendo soprattutto un Paese che è in ginocchio e non ce la fa più. Occorre infine la fantasia, perché quando si è costretti a fare i conti con esigenze di risanamento, che pure ci sono, considerati i limiti imposti dall'Europa, comunque bisognerebbe saper trovare la strada maestra, tale da dare al Paese e da restituire allo stesso, soprattutto alle sue zone più disagiate, il diritto alla speranza. Noi voteremo contro, perché questo Governo non è in grado di rispettare alcuna di tali condizioni e perché il Paese, a questo punto, ha una sola speranza: che il prima possibile vi leviate di torno, perché non vi è prospettiva se questo Governo continua a restare in carica (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Movimento per l'Autonomia e DCA-Democrazia Cristiana per le Autonomie-Partito Socialista-Nuovo PSI).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Cirino Pomicino. Ne ha facoltà.

 

PAOLO CIRINO POMICINO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, errare è umano - come è noto - e perseverare, naturalmente, è diabolico. Dopo la legge finanziaria «mostro» dello scorso anno per metà non ancora attuata, ecco la manovra per il 2008, contenuta in questa legge finanziaria, nel cosiddetto decreto fiscale e nel disegno di legge sul welfare, per oltre mille pagine di articolato. Si tratta di un'inondazione di norme senza precedenti in cui vi è di tutto - anche qualcosa di buono - tranne una visione di politica economica forte e coerente. Dal 1995, l'emergenza nazionale consiste nella bassa crescita e, prima di essa, nella caduta della produttività. L'incremento annuo della produttività del lavoro è stato, infatti, dal 1995 in poi, di due, tre punti in meno rispetto a quello registrato nei Paesi europei. Tale dato ha spiazzato da tempo la competitività del nostro apparato produttivo, riducendo il tasso di crescita dell'economia e con esso i salari. Negli ultimi dodici anni, l'Italia è stata la cenerentola d'Europa per tasso di crescita: nel 2006 è cresciuta dell'1,9 per cento a fronte del 2,9 per cento dell'Europa; nel 2007 - cioè quest'anno - si trova all'1,7 per cento a fronte del 2,3 per cento europeo; nel 2008, se tutto va bene, sarà all'1,3 per cento a fronte del 2 per cento europeo. Coerente con tale declino è l'andamento delle esportazioni, che sono cresciute nel 2006 del 5 per cento a fronte di un incremento doppio del commercio mondiale e nel 2007 cresceremo del 2 per cento, a fronte del 6 per cento del commercio mondiale. In altre parole, continuiamo a perdere quote di commercio internazionale. Sul terreno della finanza pubblica, i miglioramenti registrati sono legati in parte alla maggiore crescita del Paese, in parte ai ridotti investimenti pubblici, in piccola parte anche per qualche norma antielusiva, e, negli enti locali, ai ritardati pagamenti e alla «mitragliata» di aumenti di tasse locali, tra addizionali e tariffe, a cominciare da quella dei rifiuti. Naturalmente, tutto ciò rafforza l'inflazione e con essa l'erosione del potere d'acquisto.

In economia, onorevoli colleghi, come in politica, tutto si tiene e nessun risanamento strutturale dei conti pubblici potrà avvenire senza una crescita del 2,5 o 3 per cento, come dimostrano gli ultimi quindici anni, che pure hanno goduto di eccezionali bassi tassi di interesse e di svendite di aziende pubbliche per oltre 150 miliardi di euro. Se, dunque, questo è il quadro, una politica economica degna di questo nome avrebbe dovuto aggredire, in queste due manovre finanziarie, il tema della crescita e della produttività del lavoro, per affrontare con successo le grandi questioni sottostanti, da quella salariale a quella della precarietà, dal risanamento della finanza pubblica alla competitività. Pertanto, manca nella testa del Governo - in questa sede manca addirittura il Ministro dell'economia, oggi, ieri e domani - un'idea e una visione d'insieme dell'economia del Paese, che declina mese dopo mese, nonostante gli sforzi in particolare delle piccole e medie imprese che competono quotidianamente sui mercati internazionali. Di qui, una legge finanziaria di norme e «normette» per affrontare problemi risolvibili anche con provvedimenti amministrativi. Ministro Chiti, non apparteniamo alla categoria dei facili censori - la prego, non si distragga se possibile - quanto piuttosto a quella più rara di chi tenta di proporre soluzioni possibili (il Ministro Chiti non è venuto in Commissione né partecipa in Assemblea naturalmente). Oltre alla norma che abbiamo presentato per contenere i prezzi energetici (fatta fuori proprio dal relatore Ventura), avevamo proposto quattro articoli aggiuntivi per aggredire la questione della crescita, favorendo quel famoso shock dell'economia di cui tanto si è parlato e di cui tanti si sono dimenticati. Avevamo proposto uno spin-off di immobili statali (usati dalla pubblica amministrazione) per un valore di oltre 30 miliardi di euro, così da inserire nell'economia reale almeno 25 miliardi di euro in tre anni per finanziare grandi investimenti infrastrutturali, il risanamento delle periferie urbane (conferendo ai sindaci poteri speciali e risorse), la strategia di Lisbona e forti agevolazioni fiscali per gli investimenti delle piccole e medie imprese. Per dirla in maniera semplice, la nostra proposta si basava su una forte accelerazione della domanda pubblica e privata nel breve periodo, intrecciata, però, ad una nuova politica dell'offerta nel medio periodo, fatta di ricerca, innovazione e accentuazione della concorrenza, oltre che di abbattimento delle diseconomie esterne delle aziende che ne aumentano i costi di produzione: vale a dire una linea di politica economica capace di accelerare, così, la crescita di almeno un punto di PIL, con tutto ciò che ne consegue sul rapporto deficit/PIL, sul tasso di occupazione, sulla sua stabilità e sulla crescita dei salari. Il Governo è stato, oltre che assente, sordo e muto dinanzi a questa proposta. Nel mentre, esso lasciava inalterata la pressione fiscale intorno al 43 per cento (diminuendo l'IRES, ma allargando la base imponibile) e colpiva gli investimenti privati con la minore deducibilità degli interessi e la riduzione dell'accelerazione degli ammortamenti. Le conseguenze - mi rivolgo agli onorevoli colleghi e al Ministro Chiti, che continua a parlare e a perdere tempo con il Viceministro Pinza (mi perdoni questa impertinenza, ma è dall'inizio che non riuscite ad avere neanche un minuto di attenzione) - sono tutte nelle vostre previsioni, che consentono di avere, anche per il 2008, uno scarso incremento della produttività del lavoro ed una bassa crescita, secondo le vostre stesse stime.

 

PRESIDENTE. Per favore...

 

PAOLO CIRINO POMICINO. Prego, Signor Presidente?

 

PRESIDENTE. Non mi rivolgevo a lei, ma a chi disturba.

 

PAOLO CIRINO POMICINO. Le sono molto grato, infatti mi sembrava di essere ancora nei tempi previsti per il mio intervento. Come dicevo, tale bassa crescita non consentirà di affrontare né la questione salariale (perché le aziende saranno costrette a scaricare sui salari di ingresso il tentativo di recuperare produttività di lavoro), né, naturalmente, quella della precarietà. La giusta flessibilità del lavoro, infatti, in un'economia che cresce poco, non genera un aumento dell'occupazione, ma destruttura l'occupazione stabile a tempo indeterminato. Per non parlare, infine, dei 350 milioni di euro di credito di imposta sottratti al sud per il 2007, solo per non aver saputo difendere la norma davanti alla Commissione europea nel corso di un intero anno! Pertanto, non sarà qualche buona «normetta» - che pure esiste (come ho detto all'inizio del mio intervento), messa qua e là, nel mare magnum di questa finanziaria - a dare il segno di una politica economica che non c'è! Mi dispiace dirlo, ma questo è un Governo all'opposizione del Paese e che, molto spesso, è anche all'opposizione di sé stesso. Per tali motivi, esso non può assolutamente meritare la nostra fiducia (Applausi dei deputati dei gruppi DCA-Democrazia Cristiana per le Autonomie-Partito Socialista-Nuovo PSI e Misto-Movimento per l'Autonomia).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato D'Elpidio. Ne ha facoltà.

 

DANTE D'ELPIDIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi Popolari-Udeur voteremo con convinzione questa ennesima fiducia. Infatti, poiché abbiamo partecipato ai lavori di questa finanziaria in Commissione, ci rendiamo conto che, pur tra mille difficoltà, tante cose buone sono state fatte e realizzate, previste ed inserite in un testo che cerca di riassumere le principali questioni di cui il Paese deve occuparsi. Nel mio intervento non farò un elenco di tutte le questioni che sono state poste alla nostra attenzione, ma cercherò di concentrarmi su quelle soluzioni che un partito come il nostro - i Popolari-Udeur - ha cercato di sottoporre all'attenzione del Governo e di tutti coloro che potevano effettuare una scelta, al fine di risolvere alcuni problemi che ritenevamo di fondamentale importanza. Pertanto, alcune delle nostre proposte emendative, alcune sottoposte all'attenzione di questa Camera dal nostro collega Picano, nel campo dei terremoti e delle alluvioni, hanno trovato poi accoglienza nel maxiemendamento, anche se avremmo voluto estendere alcune di queste provvidenze ad altre aree e ad altri eventi. Allo stesso modo, nel riordino del settore immobiliare, una proposta emendativa del collega Satta ha trovato accoglimento e tutto ciò doveva essere, comunque, completato con una ulteriore razionalizzazione anche delle stabilizzazioni. In tema di sicurezza, di giustizia e di famiglia abbiamo presentato elementi qualificanti che non guardavano al particolare. Se vogliamo, di particolare, avevamo sollevato un problema, quello della fine dell'emergenza delle gestioni commissariali in Campania, e abbiamo trovato una grande adesione in merito. Tuttavia, successivamente non abbiamo potuto realizzare tale ulteriore obiettivo che ci eravamo prefissi. Allo stesso modo, per quanto riguarda il settore della sicurezza, siamo stati sempre convinti che ai vigili del fuoco bisognasse dare risposte in maniera particolare. Siamo soddisfatti del lavoro svolto. Certamente, non ci fermiamo qui. Infatti, vi era qualche altra nostra proposta che si muoveva nella direzione di incentivare ulteriormente il salario di tali nostri validi collaboratori, i vigili del fuoco, che rischiano la vita per il bene, per la salute e per la salvezza degli altri. Constatare, come ci ha fatto notare il nostro presidente di gruppo, Fabris, che dopo ventidue anni di servizio, una busta paga netta di un vigile del fuoco si avvicina appena a 1.200 euro ci fa capire che i nostri sforzi non sono finiti e dobbiamo andare ancora oltre. Inoltre, lo ripeto, abbiamo già illustrato le questioni che abbiamo voluto affrontare - che sono di rilevanza strategica e che riteniamo non essere di parte, ma di valenza nazionale - e che sono state accolte. Mi riferisco alle provvidenze che, grazie ad una segnalazione dell'onorevole Cioffi, sono state erogate al Telefono Azzurro, perché mai come in questo momento, in cui è in atto una grande campagna di sensibilizzazione a favore dei minori e vi è il rischio reale che i minori stessi vengano usati per scopi criminali, ci sembrava un dovere potenziare le attività del ricordato ente.

Allo stesso modo, ci è sembrato un dovere prendere in seria considerazione, come ha fatto il Governo, l'emendamento a firma dell'onorevole Rossi Gasparrini che ridà un po' di ossigeno e di respiro al settore dei mutui, a tutte quelle coppie e a quelle persone che con fatica hanno contratto un mutuo per l'acquisto della prima casa ed a causa delle difficoltà del momento, non riescono ad effettuare il pagamento puntuale ed effettivo delle rate alla loro scadenza naturale. Diamo un po' di respiro e di spazio a tali persone, comprendiamo il momento difficile che si sta vivendo! Personalmente, provenendo dal mondo del volontariato, mi sono occupato della mobilità dei disabili. Anche in questo caso il Governo è stato sensibile, perché per il settore ferroviario, abbastanza carente in tale ambito, abbiamo proposto un emendamento che serve a garantire mezzi e strutture ulteriori, affinché sia agevolata maggiormente la mobilità dei disabili sull'intero territorio nazionale. Questi sono solo alcuni dei provvedimenti più importanti che abbiamo voluto segnalare. Non sono sensibile al richiamo degli slogan del leader del centrodestra, ma qualcuno, negli ultimi tempi, ci ha invitato ad abbandonare la politica dei «parrucconi», cui aggiungerei anche quella dei «parrucchini». Quindi, proverò a proseguire in modo più sobrio con il mio intervento. Le proposte che vi ho illustrato sono frutto di un ragionamento di un partito che viene considerato piccolo. Vorrei farlo presente, in quanto qualche giorno fa ho fatto questo riferimento e qualcuno mi ha chiesto di completare il concetto. Qualcuno ci ha definiti nanetti: di giganti in giro non ne ho visti! Inoltre - come ho affermato qualche giorno fa - se proprio dobbiamo essere considerati nanetti, vogliamo essere almeno Dotto. Vi è qualcuno capace di dire la sua, anche se ci tocca lavorare in mezzo a tanti che brontolano e pisolano - quindi, Brontolo e Pisolo! - svolgiamo il nostro lavoro: ci alziamo ogni mattina e andiamo a lavorare per cercare di porre questioni importanti all'attenzione del Paese. In questa fiaba avevo ricordato che il principe azzurro, se lo volessimo identificare nei leader del centrodestra ci sembrerebbe un po' attempato. Invece, il leader del Partito Democratico, non ci sembra proprio trovarsi a proprio agio nei panni di Biancaneve, anzi, ultimamente, ci sembra di vederlo meglio nel ruolo della strega cattiva che, insieme ad un altro stregone, ci vuole propinare una mela avvelenata, quella della riforma elettorale. Faccio questo simpatico riferimento anche per svelenire il clima. Non ci lasceremo incantare ancora per troppo tempo e confidiamo che arrivi presto a liberarci da questo incantesimo, qualcuno con un bel cavallo bianco. Per Bianco, chiaramente, non intendiamo quello che ogni settimana tenta di proporci una nuova bozza di riforma elettorale, perché egli, più che un cavallo bianco, ci sembra un cavallo di Troia, mentre noi Popolari-Udeur, sempre in tema di cavalli, preferiamo sicuramente un cavallino, magari anche rampante, purché sia bianco. Per tutte queste argomentazioni, anche un po' fuori dalle righe (ma avevo premesso che avremmo abbandonato la politica fatta di schemi tradizionali e consolidati), nel ribadire il nostro impegno ad apportare a questo disegno di legge finanziaria le modifiche essenziali e importanti che la nostra sensibilità e il nostro partito ci hanno consigliato, rinnoviamo la nostra fiducia ed esprimiamo, sin da ora, il voto favorevole dei Popolari-Udeur (Applausi dei deputati del gruppo Popolari-Udeur).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Bonelli. Ne ha facoltà.

 

ANGELO BONELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, rappresentanti del Governo, la Camera dei deputati si accinge a votare la questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge finanziaria. È la seconda legge finanziaria del Governo Prodi, un atto importante per il Paese. La prima legge finanziaria di questo Governo ha messo in sicurezza i conti pubblici; questa finanziaria, quella per il 2008, redistribuisce le risorse ai più deboli. Essa si inserisce in pieno nella politica economica generale e negli obiettivi di equità, di sviluppo, di lotta ai cambiamenti climatici, del diritto alla casa e alla sicurezza che il Governo stesso e la maggioranza dell'Unione che lo sostiene hanno posto alla base della propria azione fin dall'inizio di questa legislatura. Gli stanziamenti complessivi per interventi di carattere sociale e finalizzati all'equità ammontano a quasi quattro miliardi di euro, ossia ben oltre un terzo degli stanziamenti complessivi previsti dal provvedimento che abbiamo approvato tre settimane fa. Il forte impatto redistributivo è evidente: tra questi interventi ricordiamo il «pacchetto casa», dove si sommano la riduzione dell'ICI per la prima abitazione (da noi praticata e realizzata, mentre per Berlusconi è stata solo una promessa elettorale, dopo avere governato per ben cinque anni il Paese), la detrazione fiscale per chi ha la prima casa in affitto, le misure economiche per i giovani che vogliono rendersi autonomi, gli interventi pubblici per offrire case in affitto a prezzi accessibili a chi ha redditi troppo bassi in relazione agli attuali prezzi di mercato. Nell'insieme, la manovra investe due miliardi di euro per il diritto alla casa e a questi vanno aggiunte le misure già approvate dal Parlamento con i precedenti provvedimenti. Ci sono interventi importanti anche per garantire una migliore operatività delle forze dell'ordine nel contrasto alla criminalità organizzata. Sono stati stanziati ben 800 milioni di euro: questa cifra parla da sola. Ma questa finanziaria, probabilmente, è la più «verde» degli ultimi quindici anni e segna una svolta nel campo delle politiche ambientali. È presente una norma, voluta dai Verdi, sugli interventi strutturali per la riduzione del CO2, un gas clima-alterante, che prevede la messa al bando, a partire dal 2010, delle lampadine ad incandescenza, e i led obbligatori negli elettrodomestici, che consentiranno di far risparmiare oltre 6 miliardi di kWh e quattro milioni di tonnellate di CO2, che non saranno immessi nell'atmosfera.

Vengono messi al bando gli elettrodomestici che consumano molta energia a partire dal 2010 per far posto a quelli più ecologici e sono previsti incentivi per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza energetica. Dunque, verrà realizzata una rivoluzione nel modo di costruire le case, che farà vivere meglio e risparmiare energia e soldi dalla bolletta dei cittadini italiani. Sarà infatti obbligatoria, ai fini del rilascio del permesso di costruire nuove abitazioni, la certificazione energetica dell'abitazione, per impedire la dispersione di calore. Sarà obbligatoria l'installazione di impianti per la produzione di energia pulita (un kW per ogni unità). Stiamo, quindi, modernizzando l'Italia e, in questo modo, si realizzeranno molti posti di lavoro, in particolare nel campo dell'edilizia sostenibile. Sempre su proposta del gruppo parlamentare dei Verdi e con il sostegno degli altri gruppi di maggioranza, che ringraziamo, è stata inserita la piattaforma per l'idrogeno da dieci milioni di euro per sviluppare la produzione di energia pulita da tale vettore e fare in modo che l'Italia, con le sue imprese, sia all'avanguardia tecnologica in Europa e nel mondo. C'è poi da affrontare lo scandalo del CIP 6, una sigla sconosciuta agli italiani, ma che ha sottratto loro decine di miliardi di euro. Noi la definiamo una truffa: il cosiddetto CIP 6 è stato eliminato, anche grazie alla nostra azione. In dieci anni, lo Stato ha dato 30 miliardi di euro ad imprese che bruciavano rifiuti, bitume e carbone facendoli passare per energie rinnovabili e assimilate: abbiamo posto fine a questo inganno. Si è poi realizzata la moratoria sulla privatizzazione dell'acqua, poiché l'acqua è un bene comune. Questa norma consentirà da oggi una conclusione positiva alle tante battaglie che sono state fatte nel Paese dai movimenti (fra l'altro da quelli guidati anche da padre Alex Zanotelli). L'acqua è una risorsa non illimitata, ma limitata: dobbiamo dunque avere politiche tese al risparmio. In proposito, abbiamo anche istituito un Fondo per il risparmio idrico: servirà ad evitare le dispersioni idriche e consentirà di dare le prime risposte a tale problema. Abbiamo inoltre previsto una norma che consente di ripristinare il paesaggio nelle aree UNESCO, per evitare le brutture di cemento che hanno aggredito il nostro patrimonio culturale, paesaggistico ed ambientale: si tratta di 45 milioni di euro che potranno essere utilizzati per intervenire, ad esempio, contro le aggressioni del cemento nella Valle dei Templi, nel Parco delle Cinque Terre e nella Val d'Orcia. Centocinquanta milioni di euro vengono poi destinati alla riforestazione delle nostre città e per realizzare parchi nelle città che soffrono il problema del traffico e dello smog. Ancora, si prevedono norme in tutela dei diritti degli animali: un elemento assai importante nella tutela della nostra diversità. Questi sono solo alcuni dei molti provvedimenti che questo disegno di legge finanziaria contiene sotto il profilo ambientale: in tal senso, noi Verdi siamo orgogliosi di avervi dato il nostro contributo. Esso contiene però anche aspetti che non ci piacciono, come il livello ancora alto delle spese militari e una norma sulle liberalizzazioni delle ferrovie che, Ministro Chiti, noi chiediamo al Governo di correggere: poiché questo Paese non può permettersi di fare favori a chicchessia, ma deve guardare sempre all'interesse generale e rispettare gli impegni presi con i sindacati. Un altro aspetto è quello degli enti locali. In proposito, vorrei dire al Governo che sul tema dei costi della politica negli enti locali dobbiamo evitare ipocrisie: non si possono penalizzare i consiglieri comunali e provinciali, individuandoli come il problema dei problemi. Chiediamo quindi che il Governo lavori ad una riforma complessiva degli enti locali per far sì che a far politica nei comuni e nelle province siano non i professionisti o i ragionieri della politica ma chi lo fa per passione. In tal senso, occorre accogliere l'appello dell'ANCI e dell'Unione delle province italiane. Passo ad una questione politica parallela a quella della legge finanziaria. Noi Verdi abbiamo dato alla scrittura di questo testo un contributo forte, che mettiamo al servizio del progresso del Paese e sappiamo che la situazione politica del Paese è difficile; quel che però riteniamo francamente non giusto, né corretto è che, mentre in questa sede si lavora per dare forza al Governo Prodi, al di fuori di essa si lavori per decretare la fine della coalizione dell'Unione, una coalizione che consente di governare a tanti sindaci e presidenti di regione e province del nostro Paese. Mi rivolgo, in tal senso, agli amici del Partito Democratico: state proponendo riforme elettorali che fanno fare all'Italia un passo indietro di quindici anni. Individuate come interlocutore principale Berlusconi e non i vostri alleati: è un fatto che noi riteniamo grave e non giusto. La domanda che vi vogliamo porre è la seguente: è modernità, secondo voi, la scelta di sottrarre ai cittadini il diritto di indicare con il voto le alleanze politiche che si candidano a governare il Paese? È modernità la scelta di sottrarre ad essi il diritto di poter indicare con il voto il proprio rappresentante in Parlamento? Il problema non sono i piccoli partiti: è il tentativo, che non condividiamo, di realizzare un assetto politico fra due partiti, quello di Berlusconi e il Partito Democratico, funzionali alle esigenze dell'assetto del potere economico del Paese. A quel punto, infatti, indipendentemente da chi vi vincerebbe o perderebbe, i loro interessi sarebbero sempre garantiti: a perdere, però, sarebbe la democrazia. Avete voluto questa interlocuzione prioritaria con Berlusconi a discapito dei vostri alleati: bene, ognuno è libero di prendere le proprie decisioni. Come Verdi, diciamo però subito che il Paese ha bisogno di due importanti riforme che dovranno essere avviate nel mese di gennaio: il conflitto di interessi e la legge di riforma del sistema radiotelevisivo. In Italia vi è, infatti, un'anomalia democratica - noi non l'abbiamo dimenticata - che va risolta con la legge sul conflitto di interessi: è scritto nel programma dell'Unione e noi rispetteremo l'impegno che abbiamo preso con gli italiani. Noi Verdi abbiamo dimostrato di poter fare grandi cose in questo Parlamento e ne siamo orgogliosi, come siamo orgogliosi di aver dato un contributo nella scrittura di questa finanziaria. Proprio per questo motivo, per questa grande capacità di cultura di Governo, avvieremo una costituente ecologista, che abbiamo già fatto partire e che vedrà una sua prima verifica a marzo: essa consentirà di rendere ancora più forti le politiche ambientali in Italia. Signori Ministri, rappresentanti del Governo, colleghi, il gruppo dei Verdi dichiara il proprio voto favorevole sulla questione di fiducia, ma per noi questo voto di fiducia ha un doppio valore: è un voto di fiducia sulla legge finanziaria che ci accingiamo a votare nelle prossime ore, ma è anche un voto di fiducia e di sostegno al Governo Prodi, a Prodi in particolar modo. A Prodi, cui ovviamente rinnoviamo fiducia e lealtà, va il sostegno forte dei Verdi per il difficile momento politico che il Paese sta vivendo, ma anche per gli importanti risultati conseguiti - di cui poco si parla - e per i contenuti forti propri di questo disegno di legge finanziaria: stiamo modernizzando l'Italia anche con il nostro contributo, e di ciò siamo profondamente orgogliosi (Applausi dei deputati dei gruppi Verdi, Rifondazione Comunista-Sinistra Europea e Comunisti Italiani).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Borghesi. Ne ha facoltà.

 

ANTONIO BORGHESI. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, vorrei in primo luogo dire che il fatto di ritrovarci in quest'Aula a discutere sulla questione di fiducia deve essere considerato del tutto normale nelle condizioni date. Gli arcaici Regolamenti che governano i lavori parlamentari appaiono inadeguati rispetto a regole di efficienza ed efficacia dell'azione delle funzioni legislativa ed esecutiva. Al di là, pertanto, delle inevitabili strumentalizzazioni dell'opposizione, nessun italiano si lamenterà per il fatto che, allo scopo di poter procedere nel governo dei problemi reali, si sia fatto ricorso alla questione di fiducia. Ciò che gli italiani vogliono è che si dia corso alla politica del fare, e poco importa loro se per realizzarla si debba fare ricorso a tale strumento regolamentare.

Vorrei in secondo luogo riaffermare la fiducia di Italia dei Valori al Governo: noi siamo sempre stati leali sostenitori del Governo e di questa maggioranza, il programma della quale abbiamo condiviso e contribuito a formare. Ci auguriamo che tutte le parti di questa maggioranza - nessuna esclusa - dimostrino la stessa nostra lealtà con pari dignità di tutti. Italia dei Valori ha dato il suo contributo più sostanziale al programma in quelle parti che più si richiamano all'essenza stessa del nostro partito: la legalità, la giustizia, la lotta agli sprechi della pubblica amministrazione ed ai costi della politica. In tal senso, il disegno di legge finanziaria al nostro esame accoglie - assai più del precedente - alcune istanze dell'Italia dei Valori e rappresenta un cambio di marcia del Governo, a partire da un'iniziativa forse simbolica ma che per noi è molto importante, ossia l'abrogazione della legge nota come «legge mancia» voluta dal Governo Berlusconi, che solo nell'ultima manovra economica di quel Governo ha comportato una spesa di ben 222 milioni di euro. Siamo lieti che questo provvedimento sparisca dal panorama delle leggi italiane, poiché esso era solamente una legge di stampo clientelare. Siamo lieti degli interventi sulle comunità montane che, anche se rimodulati in modo diverso, non potranno che portare in definitiva ad una loro rilevante riduzione. Non possiamo non ricordare anche qualcosa di nuovo, come gli interventi tesi alla soppressione dei consorzi di bonifica - o, comunque, alla riduzione dei loro amministratori - ed alla riduzione degli amministratori dei consorzi BIM (i consorzi dei bacini imbriferi montani): stiamo parlando di materie che sono già di competenza regionale e per le quali vi è stata una serie di duplicazioni di funzioni che non hanno più senso. Siamo intervenuti perché tali questioni cambiassero. Un altro nostro emendamento è quello che riguarda le circoscrizioni. Esse non esisteranno più nelle città con meno di 100 mila abitanti: oggi spesso ve ne sono anche in città con meno di trentamila abitanti, ma è chiaro che esse non possono che avere il senso di uno spreco del denaro pubblico. Per le città il cui numero di abitanti è compreso tra 100 e 250 mila le circoscrizioni saranno possibili ma in numero ridotto, perché complessivamente la media degli abitanti per circoscrizione dovrà essere di almeno trentamila. Abbiamo approvato con convinzione le norme relative alla razionalizzazione degli uffici locali all'estero ed abbiamo approvato con convinzione ed appoggiato le norme sulla limitazione a compensi e consulenze in capo alla stessa persona: questi sono interventi dei quali ci sentiamo in qualche modo attori, e lo rileviamo con grande soddisfazione. Naturalmente si può fare sempre di più, e ciò anche in relazione a quanto ha dichiarato recentemente il Ministro dell'economia e delle finanze, e cioè che nei prossimi anni dobbiamo immaginare manovre esclusivamente basate sui costi della pubblica amministrazione e sulle spese correnti, e non più su nuove tasse. Non vi è dubbio che su questo piano abbiamo ancora tante proposte da fare perché si vada in tale direzione. Ricordo anche gli interventi che l'Italia dei Valori ha sostenuto nel campo delle politiche sociali. L'estensione, ad esempio, dei benefici previsti per i danneggiati dai vaccini ai focomelici che da cinquant'anni aspettavano un indennizzo che tutti gli altri Paesi europei hanno previsto. Ricordo gli interventi nel campo delle politiche abitative, una nostra iniziativa che oggi permette il trasferimento a titolo gratuito ai comuni di edifici sottoposti ad un vincolo a favore dei profughi dell'ultima guerra, profughi che non sono più in vita o che oggi sono in numero assolutamente esiguo; tale circostanza comportava che quegli edifici non erano disponibili per essere reinseriti nel circuito a vantaggio delle famiglie a basso reddito. In relazione alle politiche dell'informazione abbiamo lavorato perché venissero riconosciuti alle emittenti locali i fondi necessari, perché riteniamo che in un sistema di duopolio televisivo l'unica protezione per un'informazione libera proviene proprio dalle emittenti locali. Nelle politiche dei servizi di riscossione abbiamo agito perché fosse mantenuta la concorrenza e non si arrivasse al monopolio di Equitalia Spa. Siamo intervenuti direttamente anche nella politica della sicurezza. Avevamo certamente chiesto di più per la sicurezza e per le forze dell'ordine, però dobbiamo anche sottolineare che, in occasione dell'esame del disegno di legge finanziaria alla Camera, i fondi destinati al rinnovo dei mezzi sono stati incrementati grazie ad una nostra precisa richiesta rivolta anche a consentire il pagamento delle ore di straordinario, al di là dei tetti fissati in precedenza. Complessivamente il disegno di legge finanziaria comincia anche a restituire i proventi delle tasse ai cittadini. Per tale ragione lo giudichiamo positivamente proprio perché avrà l'effetto di liberare risorse a favore dei consumi e oggi sappiamo che, al di là della nostra competitività internazionale, uno dei problemi più rilevanti è costituito dalla stagnazione dei consumi interni. Voglio ricordare alcuni di questi interventi e cito quelli relativi ai lavoratori, alla riduzione dell'ICI, ai contratti di locazione, ai giovani, alle famiglie numerose, la previsione del Fondo per i disabili, per i mutui, la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, gli interventi per i Cococo, quelli in ordine alla riduzione delle tasse nel trattamento di fine rapporto. Tali interventi libereranno anche nuove risorse, oltre ad andare incontro ai bisogni delle classi più deboli del Paese. Sono previsti interventi a favore dei cittadini consumatori e mi riferisco alla sterilizzazione dell'IVA sull'aumento dei prezzi dei carburanti, ad una vera e reale portabilità dei mutui senza oneri per chi vuole rinegoziarli, alla class action. In ordine a tale ultimo istituto avremmo preferito norme tese ad allargare ulteriormente la platea dei beneficiari, ma ci accontentiamo che non sia stata inserita una previsione che impedisca la retroattività della norma. Allo stesso modo abbiamo approvato l'estensione dei benefici alle vittime del dovere e della criminalità organizzata. Inoltre, il disegno di legge finanziaria contiene norme importanti per le imprese, relative all'IRES e all'IRAP, ma soprattutto in ordine alla semplificazione e anche con interventi che permettono, attraverso imposte sostitutive particolarmente limitate, di rendere disponibili riserve che altrimenti sarebbero state vincolate. Ricordo l'intervento per salvaguardare le piccole e medie imprese, quelle più sottocapitalizzate, in ordine al problema degli interessi passivi e della loro deducibilità. Ricordo, altresì, gli interventi previsti per le piccole imprese in tema di videosorveglianza e quelli per le cosiddette imprese minime: forse non siamo consapevoli che dal prossimo anno un milione di contribuenti godrà di una situazione così semplificata per cui dovrà solo conservare i documenti contabili, pagando un'imposta fissa del 20 per cento e probabilmente potrà anche evitare di rivolgersi a consulenti. Vi sono norme che riguardano gli enti locali, in ordine ai piani di valorizzazione dei beni demaniali che permetteranno il recupero dei centri storici, alle modifiche del patto di stabilità interno e anche le norme sugli strumenti finanziari derivati. In ordine a tale punto avremmo preferito un intervento più stringente, ma credo che anche quello compiuto sia significativo. Inoltre, vi sono gli interventi destinati alla ristrutturazione delle reti idriche e al ripristino del paesaggio. Vi è anche l'emergenza terremoti, in ordine alla quale il gruppo dell'Italia dei Valori lamenta la circostanza che purtroppo in Italia non tutti i terremotati sono uguali: in qualche area del Paese i cittadini godono di benefici mentre in altre aree tali benefici non sono previsti; mi riferisco, ad esempio, ai terremotati del Molise che non godono degli stessi benefici riservati ai terremotati di altre aree. Ma ci sono anche interventi nel campo della cultura che noi approviamo; penso, ad esempio, alle risorse per gli enti lirici. Interventi importanti riguardano le infrastrutture, che permetteranno all'alta velocità e all'alta capacità di andare avanti anziché di rimanere bloccate. Penso agli interventi per l'ambiente, con incentivi per le energie rinnovabili, gli impianti fotovoltaici, la concorrenza nel settore del gas e gli interventi in materia di clima. Penso anche alle politiche di genere e il sostegno all'imprenditoria femminile. Credo di aver delineato un panorama complessivo della manovra economica che porta noi, dell'Italia dei Valori, ad esprimere, per questi motivi, la fiducia al Governo (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Pagliarini. Ne ha facoltà.

 

GIANNI PAGLIARINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la scommessa in materia di politica economica del Governo e dell'Unione era ed è tenere insieme il risanamento, l'equità e lo sviluppo. Noi Comunisti Italiani riconosciamo che questa finanziaria, più di quella precedente, prova a cimentarsi con questo tema. L'opposizione, una parte del sistema delle imprese...

 

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia.

 

GIANNI PAGLIARINI. ...quella parte sempre pronta a chiedere soldi e che ha già incassato ingenti finanziamenti nella precedente così come in questa finanziaria e che oggi ha pure il coraggio di protestare se vengono destinate risorse nei confronti delle famiglie, dei lavoratori e dei pensionati, e anche alcuni esponenti della cosiddetta area moderata di centrosinistra, l'hanno definita una manovra inadeguata e di spesa, lamentando il mancato indirizzo di risorse al risanamento del debito e puntando il dito ingenerosamente sulla sua caratteristica più importante, il suo tratto redistributivo e di equità attraverso primi interventi destinati ai soggetti più deboli della società. A questa tesi noi replichiamo con convinzione: non c'è risanamento senza adeguate politiche di crescita, di sviluppo e di equità, perché il risanamento in quanto tale, svincolato dal contesto, non è utile al Paese e non serve affatto a migliorare la condizione di vita e di lavoro dei suoi cittadini. Per questo motivo, a chi avanza la richiesta di una finanziaria dal sapore puramente ragionieristico, noi Comunisti Italiani replichiamo con forza che la manovra economica di un Paese che si pretende avanzato e civile deve saper leggere, interpretare e rispondere ai bisogni dei cittadini, partendo da quelli che fanno più fatica a far fronte ai problemi quotidiani.

Aggiungo - e posso dirlo senza paura di essere smentito - che i conti pubblici, grazie alle misure varate dal Governo fin dall'anno scorso, stanno tornando in ordine. Quelle misure, accompagnate da efficaci azioni di contrasto all'evasione fiscale, hanno consentito di dare prime ed importanti risposte. Voglio ricordarne alcune: il sostegno ai redditi più bassi; l'abolizione dei ticket sulla diagnostica; l'intervento sugli incentivi allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili; una nuova politica sulla casa, attraverso il sostegno delle spese per l'affitto, la riduzione dell'ICI, accanto ad un programma per l'edilizia pubblica; il bonus per gli incapienti e le misure a favore delle famiglie numerose; il sostegno allo sviluppo e al sistema delle imprese attraverso la riduzione dell'IRES e dell'IRAP; interventi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, con la soppressione degli enti inutili, con la riduzione dei consigli d'amministrazione e il taglio degli stipendi dei manager; infine, la stabilizzazione dei lavoratori precari della pubblica amministrazione: un atto di giustizia nei confronti di chi per anni ha prestato la propria opera garantendo il funzionamento di uffici e servizi, assicurando competenza e professionalità. Certo, ciò non significa che va tutto bene e che sono stati risolti i problemi del Paese; al contrario, c'è ancora molto da fare. Noi Comunisti Italiani avevamo avanzato ulteriori proposte e suggerimenti, in particolare sui temi del lavoro, della sicurezza nelle fabbriche e nei cantieri, prevedendo ad esempio l'incremento dell'apposito fondo per il risarcimento ai familiari delle vittime sul lavoro, della lotta alla precarietà, di politiche sociali a favore dei ceti meno abbienti, del diritto al rinnovo dei contratti, a partire da quello del pubblico impiego. Si tratta di questioni colpevolmente accantonate, ma è ovvio che su questi temi il Parlamento dovrà ritornare. Mi pare evidente che dopo l'approvazione del disegno di legge finanziaria si apra una nuova fase politica: occorre cambiare passo, accelerare e rafforzare le politiche sul terreno sociale che vanno ad incidere concretamente sui problemi vissuti dalle persone in carne ed ossa e, inoltre, consolidare un intervento dalla parte di chi è in difficoltà. Ciò significa, in altre parole, ridare un senso e un'anima al programma condiviso da tutta l'Unione alla vigilia delle elezioni del 2006 e colpevolmente rimosso da una parte della coalizione. È paradossale che proprio coloro che hanno rimesso in discussione il programma lo abbiano fatto in nome di un'incomprensibile modernità che prescinde completamente dal Paese reale e che è lontanissima da chi non riesce a pagare l'affitto, da chi riceve un salario insufficiente ad arrivare alla fine del mese e da chi non riesce ad appagare bisogni elementari per qualunque cittadino; una modernità, aggiungo, sconosciuta ai 9 milioni di lavoratori che inseguono da mesi e mesi il rinnovo del proprio contratto di lavoro e agli operai delle fabbriche e dei cantieri che escono la mattina senza sapere se torneranno sani e salvi a casa la sera.

 

PRESIDENTE. Colleghi, per favore!

 

GIANNI PAGLIARINI. Cambiare registro significa guardare in faccia, senza timori, alle preoccupazioni di quelle 530 mila famiglie che in Italia sono a rischio insolvenza a causa di un mutuo che le strozza, che sono arrivate al punto di dover destinare una parte prevalente del loro reddito alla rata del prestito bancario e alle bollette di luce, gas e acqua e che guardano al mese successivo con ansia e preoccupazione.

Cari colleghi, questa presunta modernità sbandierata da chi si è pentito di far parte della maggioranza fa a pugni con la fotografia vera del Paese, con i dati impietosi presentati dal CENSIS che descrivono una società che arranca, che si dibatte fra mille difficoltà, che vorrebbe aumentare i consumi ma che, purtroppo, spesso non può permetterselo e che, soprattutto, non si fida della politica e dello Stato. Certo, politica e istituzioni non sempre hanno operato per recuperare sul terreno cruciale del consenso; anzi, credo di poter affermare che la recente dolorosa vicenda del disegno di legge sul welfare confermi pienamente tutte queste preoccupazioni. Gli stessi cantori della modernità hanno ricattato in modo plateale la coalizione e il Governo e rischiano oggi di compromettere quel cambio di rotta necessario per avviare finalmente una svolta. Ecco perché, pur valorizzando l'impianto del disegno di legge finanziaria, non possiamo nascondere la nostra preoccupazione, non possiamo non considerare l'inadeguatezza del provvedimento sul welfare, incapace di agire in favore della ricostruzione del necessario patto tra le generazioni. Si tratta, infatti, di un disegno di legge che mantiene intatta una dinamica perversa che induce un padre, dopo una vita di lavoro e con una pensione di mille euro al mese, a sentirsi in colpa nei confronti del figlio precario. Abbiamo tutti il dovere di dare un futuro ai giovani, un futuro segnato da un lavoro stabile e di qualità che permetta di vivere con dignità e non di sopravvivere! Noi Comunisti Italiani voteremo «sì» alla questione di fiducia, un «sì» che però contiene una richiesta fortissima: quella di operare da oggi in grande discontinuità rispetto al passato. L'abbiamo già affermato con forza al momento del voto sul provvedimento sul welfare e lo ripetiamo oggi; niente è più scontato. Il Governo dovrà conquistarsi il nostro consenso volta per volta e lo otterrà soltanto se saprà agire in sintonia con le aspettative e le necessità dei lavoratori, dei pensionati e di tutti i cittadini. Per noi Comunisti Italiani non esiste uno sviluppo sganciato da una risposta ai bisogni sociali e un Governo di centrosinistra dovrebbe sapere che non esiste un'altra strada (Applausi dei deputati dei gruppi Comunisti Italiani, Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, Sinistra Democratica. Per il Socialismo europeo e Verdi - Congratulazioni)!

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Villetti. Ne ha facoltà.

 

ROBERTO VILLETTI. Signor Presidente, il disegno di legge finanziaria, che stiamo per approvare con la fiducia e a cui i deputati socialisti e radicali daranno il proprio consenso, non risolverà certamente con un colpo di bacchetta magica i gravissimi problemi italiani. Del resto nessuno si aspetta ciò, e neppure il Governo si propone di realizzare un impossibile miracolo. Tuttavia, si fornisce un certo impulso allo sviluppo attraverso sgravi fiscali all'impresa e si affermano criteri di equità, con l'impegno ad utilizzare gli eventuali maggiori gettiti per ridurre le tasse sul lavoro dipendente. Non tutto ciò che il disegno di legge finanziaria contiene ci convince, soprattutto nel momento in cui il Governo si è distaccato dal testo approvato dalla Commissione. Cito un caso di scuola: un emendamento per l'istituzione dell'Agenzia alimentare a Foggia era stato votato all'unanimità, ma il Governo ha seguito la strada che, invece, la Commissione aveva bocciato. Si tratta, dunque, di una questione di democrazia e di rispetto dell'itinerario parlamentare. Manca soprattutto lo slancio che sarebbe necessario per garantire innovazione alla scuola, all'università e alla ricerca. Non smetteremo mai di ricordare che maggiori spese in questi settori ci metterebbero in condizione di affrontare meglio le nuove sfide. Dobbiamo chiederci, infatti, se esiste nel nostro Paese il malessere diffuso denunciato da un grande giornale americano, il New York Times. Ritengo che il Presidente della Repubblica Napolitano abbia sicuramente fatto bene a contrastare un'ondata di sfiducia verso l'Italia.

Tuttavia, il quadro della situazione del nostro Paese non è proprio incoraggiante. È sufficiente osservare ciò che accade: la rivolta dei TIR ha messo in ginocchio la nostra economia e a pagarne il prezzo saranno i consumatori, i quali dovranno fronteggiare ingiustificati aumenti dei prezzi proprio alla vigilia delle vacanze natalizie. Inoltre, la catena di tragedie che ha colpito il mondo del lavoro mostra un gravissimo abbassamento dei livelli di sicurezza nelle imprese, per cui non è improprio parlare di veri e propri omicidi bianchi. Aumenta, altresì, l'ansia per l'ordine pubblico, soprattutto nei ceti più deboli (in particolare gli anziani), sotto l'incalzare delle nuove ondate di immigrazione. È una crisi che riguarda solo l'Italia o è una crisi molto più grave ed estesa, che si diffonde nelle economie occidentali e che vede nel nostro Paese una maggiore debolezza? La crisi che stiamo vivendo è innanzitutto una crisi di classe dirigente: l'economia stenta a crescere; le crisi finanziarie si ripetono a catena; si allarga la forbice delle disuguaglianze; diminuisce il potere di acquisto di stipendi, salari e pensioni; non si fa alcun passo in avanti nel campo dei diritti civili, della tutela della laicità e della libertà della ricerca, soggiacendo alle spinte integraliste; manca spirito innovativo a imprese e a manager. Nello stesso tempo le remunerazioni dei vertici di imprese, banche e assicurazioni private sono arrivate alle stelle: infatti, parliamo di compensi di milioni di euro l'anno. La stessa classe dirigente politica e pubblica non si sottrae alle medesime critiche rivolte a quella privata. Per questo motivo un recupero di credibilità deve avvenire con uno stile di vita più sobrio e con un maggior spirito di disinteresse per la propria vita personale e di maggiore interesse per quella di tutti i cittadini. Sono consapevole che sia più importante l'efficacia delle decisioni rispetto al livello della remunerazione. Tuttavia, porre un limite alle remunerazioni della classe politica e dei vertici pubblici, assumendo come parametro ciò che avviene nelle grandi democrazie europee, non rappresenta un cedimento al populismo, bensì un fattore essenziale di moralità pubblica. Per questo motivo mi sono impegnato affinché fosse posto un limite alle remunerazioni dei più alti vertici pubblici, che si accompagnasse ai limiti già introdotti al Senato sotto l'impulso del senatore Villone. Le classi dirigenti pubbliche devono dare l'esempio, anche rispetto a quelle private, dimostrando che si può guadagnare di meno ed essere contemporaneamente ed ugualmente efficienti e competenti.

In Italia manca lo spirito civico: vi è uno scarso rispetto delle regole; le categorie si arroccano in corporazioni chiuse e impenetrabili; la furbizia viene considerata più efficace del merito; la raccomandazione è considerata più valida di una seria preparazione a concorsi ed esami e l'evasione fiscale (contro la quale - voglio darne atto al Viceministro Visco - è stata condotta una lotta assolutamente efficace) è una sorta di autoriduzione personale delle tasse. Questi sono i vizi dell'italiano medio, che molti socialisti e liberali progressisti hanno sempre contestato: da Gaetano Salvemini a Piero Calamandrei ed Ernesto Rossi, da Norberto Bobbio a Riccardo Lombardi ed Ugo La Malfa. Siamo favorevoli ad operare forti liberalizzazioni ed a contrastare corporazioni e cartelli oligopolistici. Penso innanzitutto alle assicurazioni, perché riteniamo che in tal modo si favorisca non solo la crescita, ma anche l'equità. Senza imprese forti e innovative, sgravate da oneri burocratici e fiscali, non si riuscirà mai a riprendere la strada dello sviluppo e ad assicurare un maggiore benessere per tutti i cittadini. Siamo favorevoli - come fu Marco Biagi - alla flessibilità nel mercato del lavoro, ma con una netta differenza rispetto alla destra: pensiamo che la flessibilità debba essere accompagnata dalla sicurezza. Non crediamo affatto che, diminuendo i diritti dei lavoratori, si possa dare maggiore impulso alla crescita. Vi possono essere periodi brevi nei quali non si ha un lavoro, ma non vi può essere neanche un giorno in cui non si ha un reddito per continuare a vivere. Per tale motivo ci siamo battuti affinché si ponesse una piccola pietra miliare, al fine di creare un sistema di sicurezza sociale legato a percorsi formativi per i collaboratori a progetto: siamo in parte riusciti a realizzare tale obiettivo. Il mondo politico appare oggi assillato da una sola questione, che costituisce il padre e la madre di tutti i guai italiani: mi riferisco alla legge elettorale. Non nego che il problema esista, osservo solo che chi si sta dando tanto da fare per risolvere il problema lo fa solo per creare un abito su misura rispetto al proprio partito. È la politica che deve riacquistare vigore, idealità, moralità, trasparenza e coerenza. Non è vero che non ci sia voglia di partecipazione e che tutti preferiscano mettersi di fronte al televisore piuttosto che impegnarsi nella società. Nel nostro Paese vi è molta passione civile. Fatelo dire a me, che sono un laico: nello stesso mondo cattolico non vi è soltanto chi si impegna per negare pari diritti agli omosessuali, ma moltissime persone - di più - che, attraverso il volontariato, aiutano ventiquattr'ore su ventiquattro i più deboli, i poveri, gli emarginati, ai quali, prima di aiutarli, non chiedono certo quale sia il loro orientamento sessuale. Sono d'accordo con quanto ha affermato un grande architetto italiano, Massimiliano Fuksas: non dobbiamo partire dai nostri difetti, dai nostri guai, dalle nostre insufficienze, ma da ciò che funziona, dalle persone che con coerenza svolgono il proprio lavoro e cercano di aiutare il prossimo, dai nostri talenti e dalla nostra creatività. È a tutta questa Italia che bisogna fornire più possibilità e più opportunità: per potercela fare, occorre principalmente avere fiducia in se stessi e determinazione e tenacia nel proprio impegno. Bisogna allontanarsi da un clima di rissa e dalla barbarie dei processi di piazza e ritrovare un forte senso di responsabilità istituzionale e di unità nazionale.

Spero che il Governo e il Presidente Prodi operino una vera e propria svolta. La chiedono un po' tutti, lo si avverte nell'opinione pubblica. Occorrono uno scatto nuovo e una capacità nuova di affrontare i problemi. Con la legge finanziaria in esame si è chiuso un ciclo politico: è bene che tutti ne siano consapevoli. Sta al Presidente Prodi cogliere la necessità di aprirne uno nuovo, che offra maggiori speranze al Paese: con questo spirito preannunzio il voto favorevole di socialisti e radicali sulla questione di fiducia (Applausi dei deputati del gruppo La Rosa nel Pugno).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Di Salvo. Ne ha facoltà.

 

TITTI DI SALVO. Signor Presidente, Sinistra Democratica. Per il Socialismo europeo annuncia il suo voto favorevole sulla questione di fiducia. Lo facciamo senza imbarazzi, ma avendo ben chiaro quanta strada dobbiamo percorrere per rispondere alle domande che giungono da tutto il Paese, ma soprattutto dalle lavoratrici, dai lavoratori, dagli operai, dai pensionati e dalla società. L'esercizio di nominare puntigliosamente le donne, gli uomini, i lavoratori, i pensionati, gli operai e le parti della società non è retorico (vi prego di crederlo). Al contrario, esso nasce dalla nostra convinzione, anzi dalla certezza, che la materialità del lavoro e delle condizioni sociali delle persone sono sotto un cono d'ombra, che si illumina soltanto quando la tragedia le ripropone all'onore della cronaca. Il suicidio di un operaio nei locali della fabbrica, avvenuto meno di un mese fa, di fronte all'ansia per la scadenza del mutuo, le morti bianche quotidiane, quelle verificatesi presso la ThyssenKrupp a Torino, quelle dei cantieri edili e quelle che si registrano in troppi luoghi, provano quanto quel lavoro sia diventato trasparente e abbia perso prestigio - sottolineo prestigio - nella gerarchia dei valori sociali, persino nel senso comune, al punto da ricevere meno del 15 per cento della ricchezza e della produttività, che realizza al 100 per cento. Il resto va alle imprese e molto finisce in rendite finanziarie. Chiedo dove sia la responsabilità sociale delle imprese e quale sia la contropartita alle richieste pressanti di sostegno fatte dalle imprese alla collettività. La domanda principale cui il Governo deve rispondere è questa, e risiede nelle cifre impietose delle morti bianche, nel confronto tra le retribuzioni italiane e quelle europee, nel confronto tra gli investimenti in scuola e ricerca in Italia e in Europa, negli stessi indici di scarsa competitività del nostro Paese. La responsabilità non compete soltanto al Governo, ma anche a noi che sediamo in Parlamento, e si traduce nella capacità di orientare l'azione del Governo per togliere dal cono d'ombra il lavoro, ridargli prestigio e materializzarlo sulla scia della politica, anche di questo Parlamento. Dunque, la risposta sta nelle scelte, nell'allocazione delle risorse, nel profilo dello sviluppo del Paese. Naturalmente, incamminandoci su questo terreno, il rischio di cadere nella retorica è sempre in agguato. Quindi, il metro di misura della qualità della nostra azione sta concretamente in quanto sapremo investire in formazione, istruzione, ricerca, innovazione, sviluppo di qualità, infrastrutture materiali e immateriali, rete e politiche pubbliche finanziate da un fisco equo. Tengo a dire che in questo capitolo si inserisce pienamente l'armonizzazione delle rendite finanziare al 20 per cento. In questo modo, si risolvono i problemi principali, che tengono il freno a mano allo sviluppo del Paese. Tra i problemi che tengono il freno a mano, infatti, non vi è il costo del lavoro o il livello delle retribuzioni, ma sicuramente la dimensione delle imprese, l'evasione fiscale e contributiva, l'illegalità diffusa, l'economia sommersa, il modello di specializzazione produttiva, la scarsità degli investimenti in ricerca, la differenza tra nord e sud e la «svalorizzazione della donna». A noi appare chiara la strada che abbiamo ancora da percorrere, così come ci è chiaro da dove siamo partiti e non dimentichiamo, né va dimenticato, che, dopo cinque anni di Governo di centrodestra, il primo problema di questo Governo è stato ricostruire etica pubblica, credibilità della politica e senso dello Stato, oltre che rimettere a posto i conti pubblici. In questo senso e per questo motivo, il disegno di legge finanziaria per il 2008 presenta segni di novità, ma non segna una svolta. La novità consiste nell'iniziare la redistribuzione delle risorse, proseguendo la strada del decreto fiscale. Lo fa con una novità rilevante: il fondo per l'aumento della detrazione del lavoro dipendente, alimentato dall'extragettito, ossia dal risultato di un impegno serissimo, mai sufficientemente messo in risalto, contro l'evasione fiscale e contributiva. Ogni tanto ci chiediamo il perché di questa eccessiva timidezza nel rivendicare con orgoglio una delle scelte più importanti di questo Governo, un piccolo mattone verso la ricostruzione dell'etica pubblica e del senso dello Stato, che per noi è particolarmente importante. Lo fa con la riduzione delle tasse sul trattamento di fine rapporto, ma bisogna andare avanti; lo fa con la stabilizzazione dei lavoratori precari, con le scelte sui lavoratori socialmente utili, con la riduzione dell'ICI e con le misure sugli affitti; lo fa anche con quanto si è definito in tema di trasporto locale; lo fa con scelte importanti, come una nuova attenzione per le persone danneggiate dalle trasfusioni di sangue infetto (finalmente tale questione si risolve: noi ci siamo particolarmente impegnati su tale fronte); lo fa con tante novità in materia di compatibilità ambientali e per il risparmio energetico. Da questo punto di vista, siamo veramente sorpresi e perplessi su come, invece, sia stata affrontata la liberalizzazione delle ferrovie (ci eravamo già espressi in modo contrario l'estate scorsa). Poniamo due quesiti: che fine ha fatto l'accordo con il sindacato? Che fine ha fatto il contratto unico delle ferrovie? Teniamo - e molto - a sottolineare il senso di una sperimentazione nuova, per la quale, insieme con la sinistra e con la maggioranza, ci siamo impegnati: mi riferisco a quella che riguarda l'utilizzo di statistiche non neutre, in modo da superare la neutralità delle rilevazioni. La statistica fotografa la società; se la si fotografa in modo neutro la si falsifica, ed è del tutto evidente che soltanto l'emersione delle discriminazioni salariali, sociali e di rappresentanza ne consente la lettura e rende possibile il superamento delle discriminazioni stesse. Avremmo voluto - lo voglio affermare con chiarezza - più risorse per il piano contro la violenza sessuale nei confronti delle donne. Ma, nondimeno, le risorse vi sono: vanno utilizzate per ricostruire una cultura dell'uguaglianza, della dignità e della libertà delle donne. Su di esse si misura il grado di civiltà di un Paese: bisognerebbe ricordare a tutte e a tutti che i diritti civili, la libertà, il divieto di ogni discriminazione per sesso, razza, etnia e orientamento sessuale sono il metro con cui si misura il grado di civiltà di un Paese. È serio anche lo sforzo compiuto dal disegno di legge finanziaria per il 2008 per ridurre gli sprechi e i costi della politica e dell'amministrazione. Ne ha parlato il collega Villetti; è un terreno minato, una strada segnata da stop and go, per cui è tanto più apprezzabile incamminarsi lungo tale via. Bisogna fare molto di più, ma è serio lo sforzo compiuto.

Tuttavia, non siamo di fronte a una svolta, come dimostra la scarsità delle risorse per la ricerca e l'istruzione. Certo, per spiegare perché non siamo di fronte ad una svolta non basta richiamare il modo con il quale si approva le manovra finanziaria, che rende possibile un collage affollato, neanche tanto armonico, composto da molti interventi più o meno minimi, che, tutti insieme, contribuiscono a smarrire il senso di fondo - che, seppur vi fosse, in tal modo verrebbe perso - e, forse, rispecchiano la frammentazione sociale e la crisi della politica, in difficoltà ad assumersi la responsabilità di scelte coerenti con l'idea di Paese. Ma se anche la sua caratteristica non basta a spiegare l'inadeguatezza dello strumento, in ogni caso, perché non ci impegniamo a cambiare tale strumento, e perché non contribuiamo a cambiare anche i regolamenti parlamentari (intervento che non sarebbe risolutivo, ma aiuterebbe molto)?

E non basta, perché la svolta che occorre è culturale, generale, di profilo dello sviluppo. Vogliamo affermare e sosteniamo che, in ogni caso, tra la cultura del «benaltrismo» e quella dell'arrendersi di fronte alle difficoltà vere, economiche e politiche, sta la responsabilità e la coerenza della direzione di marcia. Se, per esempio, il livello dei salari e delle retribuzioni, in Italia, è un problema di equità e, contemporaneamente, è una leva dello sviluppo di qualità, tra il «benaltrismo» e l'arrendersi si deve porre l'assunzione, da parte del Governo, della capacità di scelta. Il Governo, come datore di lavoro, deve lanciare un segnale, rinnovando i contratti che gli competono e indicando alla Confindustria e alle altre controparti private che quella è la strada che il Governo di centrosinistra imbocca e indica (Applausi dei deputati del gruppo Sinistra Democratica. Per il Socialismo europeo). A gennaio faremo il punto per verificare le condizioni di un rinnovato patto di solidarietà nella maggioranza. Ho elencato prima le nostre priorità. Aggiungo pari dignità e lealtà tra coloro che compongono la coalizione di maggioranza; insisto: in particolare in questa fase politica pari dignità e lealtà sono sinonimi. Ciò vale anche quando si affronta la riforma elettorale. Per noi infatti si deve partire dall'impegno a cambiare quella esistente e da un giudizio sul referendum che crea più problemi di quanti ne risolve.

 

PRESIDENTE. Per favore, deve concludere.

 

TITTI DI SALVO. Vale anche nei confronti della grande questione del conflitto interessi. Ma, soprattutto quando il Censis descrive la società italiana con una brutta pagina...

 

PRESIDENTE. Deve concludere, ha finito il suo tempo.

 

TITTI DI SALVO. ... è un problema a cui tutti noi dobbiamo rispondere (Applausi dei deputati dei gruppi Sinistra Democratica. Per il Socialismo europeo, Rifondazione Comunista-Sinistra Europea e Verdi).

 

PRESIDENTE. Sono presenti ai nostri lavori il corpo degli scout di Roma 147, della parrocchia della Nostra Signora di Coromoto di Roma, gli aderenti all'associazione Banca del tempo di Roma e gli alunni e le insegnanti della scuola elementare Franco Rasetti di Castiglion del Lago di Perugia. A loro va il saluto della Presidenza e di tutta l'Assemblea (Applausi). Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Garavaglia. Ne ha facoltà.

 

MASSIMO GARAVAGLIA. Signor Presidente, abbiamo avuta proprio questa settimana la misura dell'incapacità del Governo Prodi di guidare il Paese per come è stata gestita e chiusa la crisi degli autotrasportatori: 30 milioni di euro sono stati inseriti in extremis, fuori tempo massimo, all'ultimo minuto utile, nel disegno di legge finanziaria a sostegno del settore; si tratta di 30 milioni di euro. Il blocco dei tir invece ha causato circa un miliardo di euro di danni al giorno ovvero 3.000 milioni di euro in neanche un una settimana. Voglio pormi una domanda stupida: non si potevano trovare subito lunedì questi 30 milioni ed evitare 3.000 milioni di danno al Paese (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania)?

 

LUCA VOLONTÈ. Bravo!

 

MASSIMO GARAVAGLIA. Oltretutto questi 3000 milioni di danni vanno a bruciare ampiamente la famosa «mancetta» di centocinquanta euro per gli incapienti. È notizia di qualche minuto fa che l'inflazione «viaggia» al 3,1 per cento; i prezzi sono alle stelle proprio per l'incapacità di gestire una crisi. In merito al problema delle risorse voi direte che la coperta è corta. Voglio sottolineare, però, un esempio sui mille che si potrebbero evidenziare di risorse sprecate e buttate via: 50 milioni di euro sono stati destinati ai funghi della vite nella sola Sicilia. Mi domando: non si potevano utilizzare solo 20 milioni, che comunque erano 40 miliardi di vecchie lire, e far risparmiare al Paese i famosi 3000 milioni di danni causati dalla crisi dei trasporti (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania)? Si tratta delle proposte venute da tanta parte della maggioranza che comportano una spesa pubblica da tutte le parti. La Lega ha presentato richieste più semplici e più mirate a garantire un minimo di sicurezza al Paese. Alcune di queste richieste, ad onor del vero, sono state anche accolte, probabilmente perché ben fatte, come il bonus di 3 mila euro per le piccole e medie imprese, gli esercizi commerciali, i benzinai, i tabaccai che sono colpiti duramente dalla microcriminalità. Si tratta di un bonus di 3 mila euro rivolto a installare impianti di sicurezza di videosorveglianza che serviranno a riuscire a tenere a freno la microcriminalità - che «micro» non è - dilagante che deriva da scelte scellerate di questo Governo, come l'indulto e l'apertura indiscriminata delle frontiere.

Un'altra proposta che è stata accolta e che è molto interessante per i sindaci del nord che sono attivi e attenti nella gestione del territorio è la possibilità di mettere sotto sequestro i cantieri abusivi. Siamo sicuri che i coraggiosi sindaci della Padania sapranno fare buon uso di questa possibilità. Venendo al disegno di legge finanziaria, vi è da dire che si è partiti già da settembre ad affermare che sarebbe stato leggero. Invece, tra il decreto di luglio, il «tesoretto», il decreto fiscale e la legge finanziaria vera e propria abbiamo ampiamente superato i 30 miliardi di euro ovvero più o meno la stessa cifra dell'anno scorso. Alla faccia della legge finanziaria leggera! Ma, almeno, la legge finanziaria e la politica economica del Governo Prodi vanno nella direzione giusta? Volendo chiarire questo punto, vi è da dire che il dato di partenza imprescindibile è il debito pubblico. Abbiamo purtroppo un debito pubblico di 1.650 miliardi di euro, il terzo al mondo e ampiamente il primo in Europa. Che cosa fa un buon padre di famiglia che ha un grosso debito? Fa due cose: cerca di aumentare il reddito, magari con gli straordinari, e fa sacrifici, cercando di ridurre la spesa. State aumentando lo sviluppo del Paese e riducendo la spesa? Assolutamente no! Verifichiamo qualche dato. Il PIL, l'indicatore della ricchezza del Paese, l'anno venturo subirà una brusca frenata di mezzo punto. Dall'1,5 cento previsto nel DPEF scenderà forse all'1 per cento, quindi si tratta di una previsione sbagliata. Peccato che la legge finanziaria sia studiata proprio sulla base di una previsione sbagliata. I consumi frenano dall'1,9 all'1,2 per cento (si tratta di oltre mezzo punto in meno) e ciò è particolarmente grave, e probabilmente la frenata sarà ancora maggiore, per via della «botta» inflazionistica causata dalla pessima gestione della crisi degli autotrasportatori. Frenano gli investimenti - è un ulteriore fatto particolarmente grave - di un punto, dal 2,6 all'1,6 per cento. È davvero grave, perché gli investimenti rappresentano la ricchezza futura e la fonte dei futuri posti di lavoro. Se si bloccano gli investimenti, le condizioni di tutti peggioreranno davvero. In Italia dovremmo davvero mettere il tappeto rosso a chi ancora ha il coraggio di fare impresa con una tassazione diventata insostenibile. Tale tassazione, senza contare balzelli vari e allargamenti di base imponibile, è, tra una cosa e l'altra, arrivata al 56 per cento. Mi chiedo come possa un'impresa tassata al 56 per cento competere con un'altra, diretta concorrente, che risieda in Austria o in Spagna dove vi è un tassazione al 25 per cento, ovverosia meno della metà della nostra. È chiaro che è difficile fare impresa in Padania e che le imprese iniziano a scappare anche da lì. Il problema è che, nel 2010, la Spagna - Paese cui mi riferivo prima - supererà l'Italia, come PIL pro capite, come ricchezza pro capite, e fino a qualche anno fa tutto ciò era impensabile. Ci manca solo che ci superi la Grecia, fatto che, purtroppo, succederà: nel 2015, anche la Grecia supererà l'Italia nella ricchezza pro capite. Quindi, per quanto riguarda la politica del buon padre di famiglia, da parte di questo Governo nel suo tentativo di aumentare la ricchezza, ritengo che non ci siamo, in quanto voi bruciate la ricchezza del Paese. Allora vediamo se almeno fate qualcosa dal lato della spesa, se almeno la riducete. Sappiamo quali siano le tre più importanti voci della spesa pubblica: pensioni, sanità e pubblica amministrazione. Per quanto riguarda le pensioni è facile chiudere il discorso: abolendo la riforma Maroni determinerete, da qui al 2013, costi per circa 10 miliardi di euro, per avere in cambio poco o niente. Si tratta - lo ripeto - di 10 miliardi di euro per poco o niente. Per quanto riguarda la sanità avete destinato 9,1 miliardi di euro, ancora una volta, alle regioni «canaglia», incapaci di gestire la spesa sanitaria pubblica. Si tratta - lo ripeto - di 9,1 miliardi di euro, un'enormità: no comment! Per quanto riguarda la pubblica amministrazione sono previsti «almeno» - continuerò ad usare la parola «almeno» - 50 mila assunzioni di lavoratori socialmente utili. Diciamo «almeno» perché nel disegno di legge finanziaria non troviamo scritti i nomi e cognomi di tali lavoratori, poiché nel provvedimento si individua una fattispecie, ma poi chiunque riterrà di essere compreso in quella fattispecie potrà far ricorso al TAR, e così alla fine vedremo quanti saranno i beneficiari delle assunzioni. Il problema è che voi dovete creare lavoro, non occupazione, per i giovani del meridione (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania) e che deve trattarsi di lavoro che crea ricchezza e non voto di scambio. È inutile assumere ancora, considerato che nel meridione, in rapporto alla popolazione, vi è un numero di dipendenti pubblici quattro volte superiore rispetto al nord. Tutto ciò non può definirsi lavoro che genera ricchezza. Quindi, nelle misure da voi predisposte non vi è creazione di sviluppo né taglio di spesa. Il Ministro Padoa Schioppa ha rilasciato una dichiarazione interessante, sostenendo che nei prossimi tre anni il Governo dovrà necessariamente generare un surplus di 10 miliardi l'anno, così risolvendo, pian pianino, la questione del debito pubblico. È chiaro che per questo Governo tutto ciò è impossibile, considerato che già con l'articolo 1 del provvedimento in esame voi create un buco di 35 miliardi di euro, e quindi ciò significa che dovreste aumentare quel surplus, aggiungendo ai 10 miliardi iniziali ulteriori 35 (ottenendo così i 45 miliardi di euro). Ciò è impossibile per questo Governo, ma anche per la maggioranza che lo sostiene, quindi l'Esecutivo ha fallito, dovrebbe fare «baracca e burattini» e andare a casa. La questione è anche molto più grave per altri aspetti e intendo provare a semplificarla. Con un debito pubblico di 1.650 miliardi servirebbero 160 anni, di fila, di politica di rigore. Ci chiediamo se sia politicamente sostenibile condurre una politica di rigore per 160 anni di fila. Chiaramente, ed ovviamente, no. Quindi non è il solo Governo Prodi ad aver fallito, ma probabilmente è l'Italia intera che sta per fallire. Questo è il vero problema e sta trascinando nel fallimento il nord, la Padania e le altre parti sane del Paese. Questo è il vero problema e non si affronta mai. Per tale motivo, la Lega Nord sarà in piazza, domenica, a Milano, per dire basta al Governo Prodi che sta mettendo un freno al nord, alla Padania, alla locomotiva del Paese. Prodi venga a Milano a chiedere la fiducia! Venga a chiederla alla gente, invece di continuare a chiedere al «palazzo» (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania - Congratulazioni)!

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Galletti. Ne ha facoltà.

 

GIAN LUCA GALLETTI. Signor Presidente, quest'Assemblea troppo spesso dimentica le tragedie il giorno dopo i funerali. Pertanto, all'inizio di questo mio intervento, vorrei esprimere, anche a nome dell'intero gruppo cui appartengo, l'UDC, la solidarietà e le condoglianze alle famiglie dei lavoratori che, qualche giorno fa, hanno perso la vita nell'incidente sul lavoro occorso alla fabbrica ThyssenKrupp di Torino.

Onorevoli colleghi, ci risiamo anche quest'anno. Non si può davvero andare avanti così. Si tratta di una legge finanziaria composta da centinaia di «subarticoli», quattrocento pagine circa. Se mettete le quattrocento pagine - ho fatto il conto - una dietro l'altra, si realizzano ventisette metri. È, quindi, una legge finanziaria incomprensibile per lunghezza e materie trattate. È evidente ormai a tutti: la sessione di bilancio è da riformare. Lo diciamo tutti ma nessuno lo fa; anno dopo anno il degrado aumenta e, ancora una volta - per la venticinquesima volta in questa legislatura -, il Governo pone il voto di fiducia, espropriando il Parlamento dalle sue prerogative e quest'anno con un'aggravante, espropriando anche la Commissione bilancio, che aveva lavorato per giorni con il contributo fattivo dell'opposizione. Colleghi della maggioranza, questa volta non ci sono scuse. Nessuno, neanche i più faziosi tra di voi, possono affermare che l'opposizione abbia svolto una politica ostruzionistica. La fiducia l'avete voluta voi, solo per nascondere le divergenze che esistono al vostro interno. Ma andiamo con ordine. In questo Paese accade una cosa strana. Per il secondo anno consecutivo, Il Ministro Padoa Schioppa presenta un Documento di programmazione economico-finanziaria che viene smentito completamente dalla legge finanziaria. Il Ministro Padoa Schioppa - che oggi non è presente - è venuto in Assemblea lo scorso luglio e ha presentato un DPEF in cui sosteneva alcune cose anche condivisibili. Egli affermava che la spesa pubblica in Italia ha raggiunto livelli ormai intollerabili, che è tra le più alte d'Europa e che è improduttiva e inefficiente; ricordava che abbiamo il debito pubblico più alto del mondo e ci invitava ad agire su tali direttive. Sinceramente non so dove il Ministro trascorra le sue vacanze estive, ma sta di fatto che a settembre ci ha presentato una legge finanziaria completamente diversa, l'opposto di quel DPEF.

 

LUCA VOLONTÈ. Vergogna!

 

GIAN LUCA GALLETTI. A parte le battute, ritengo che questo sia il risultato di una concertazione fatta all'interno della maggioranza, che ha visto vincere l'ala più radicale e massimalista della sinistra. Avere una spesa pubblica elevata, significa una sola cosa; lo riportano i libri di testo per il quarto anno di ragioneria e non è necessario essere degli esperti economisti. Quando le cose andranno in modo peggiore - nel 2008, come riportano tutti gli studi di macroeconomia - chi sarà al Governo allora (speriamo non questo Governo) avrà un'unica scelta: per far fronte all'aumento della spesa pubblica, dovrà di nuovo aumentare le imposte. In economia esiste, ormai da tempo, una regola aurea che non sbaglia mai ed è la seguente: i Governi non possono più fare molto bene in economia, ma possono fare ancora molto male. Voi con questa legge finanziaria - ve lo assicuro - state facendo malissimo e ci riuscite benissimo [(Applausi dei deputati del gruppo UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro)]! Nel 2007 si è verificato un fatto straordinario: un extragettito fiscale di quasi 20 miliardi di euro. Mi rivolgo ai colleghi della maggioranza e ai membri del Governo: alla barzelletta che quello è il risultato del recupero dell'evasione non ci crede più nessuno. Quello è il risultato di due fattori: l'economia è andata meglio in tutto il mondo e in Italia (anche se un po' meno, se raffrontata agli altri Paesi europei) e le maggiori tasse che avete introdotto con la legge finanziaria dell'anno scorso. Utilizzare quell'extragettito fiscale per aumentare la spesa pubblica è il più grande errore che si possa fare; è un errore che pagheranno i nostri figli, le generazioni future. Avete speso l'85 per cento dell'extragettito fiscale per aumentare la spesa pubblica e solo un 15 per cento per ridurre la pressione fiscale. Ma vi siete chiesti perché tutti i Paesi d'Europa che sono stati interessati - in maniera anche più forte di noi - dall'extragettito fiscale, l'hanno utilizzato per ridurre la spesa pubblica o il debito pubblico? Solo perché essi non sono influenzati - come voi - da un'ala di sinistra che vi ha imposto questo disegno di legge finanziaria. Voglio stare anch'io al «gioco» che impazza nella politica italiana da quando governa l'onorevole Prodi. All'approvazione di ogni legge, ci si chiede: chi avrà vinto, la sinistra moderata o quella massimalista? Ha vinto forse la sinistra moderata, con l'abbassamento delle aliquote IRES e IRAP per le imprese, quando a fronte di questo vi è un aumento della base imponibile che porterà le imprese italiane a pagare più tasse nel 2008, rispetto al 2007? Direi proprio di no. Ha vinto forse la sinistra massimalista, riuscendo ad inserire il bonus sugli incapienti, pari a centocinquanta euro, ossia quaranta centesimi al giorno e, oltretutto, vorrei ricordare che si tratta di una misura valida solo per il 2008, dato che nel 2009 non ha copertura? No. La verità è un'altra: e cioè che non ha vinto nessuno, anzi è peggio perché c'è qualcuno che ha perso e sapete chi è? Le famiglie italiane. Prendete, ad esempio, una famiglia con genitori di quarant'anni e due figli, date loro un reddito medio dai 30 ai 40 mila euro: questa è la famiglia che si presenta con maggior frequenza nel panorama sociale italiano, è la famiglia abbandonata da questa legge finanziaria. Mi si dirà: ma come? C'è lo sconto ICI sulla prima casa di duecento euro. Che fine farà tale sconto quando vi sarà l'aumento delle rendite catastali? Ma vi dico di più: che fine farà quella famiglia quando, all'inizio dell'anno, riceverà le prime bollette del gas, della luce, dell'acqua e dei rifiuti che saranno del 15 per cento più alte, rispetto alle ultime che ha pagato? Questo accade perché voi non avete avuto la forza di affrontare, da un anno e mezzo, un disegno di legge sulla liberalizzazione dei servizi pubblici locali, che giace in Parlamento. Fate attenzione perché questa è la famiglia a rischio, quella che ha la sindrome della quarta settimana e che, nel 2008, avrà la sindrome della terza settimana! E dato che le brutte notizie non finiscono mai, vi dico anche che, con l'approvazione del Protocollo sul welfare, nei prossimi anni questa famiglia si ritroverà a pagare 10 miliardi di euro in più. Per fare cosa? Per mandare in pensione alcuni lavoratori più anziani a 58 anni. Ma i genitori del nostro esempio, andranno in pensione più tardi, a 62 anni (e pagheranno), e ci andranno con una pensione molto più «magra» dei loro colleghi di lavoro. È veramente una strana giustizia sociale, quella di questo Governo! Il mio partito - l'UDC - che oggi ho l'onore di rappresentare in Assemblea, ha affrontato il dibattito in Commissione bilancio con il senso di responsabilità che lo ha sempre caratterizzato. Abbiamo ottenuto alcuni risultati di cui andiamo orgogliosi: sono state assicurate maggiori risorse alla sicurezza, per gli ammodernamenti dei mezzi e delle attrezzature per le forze dell'ordine e della polizia; abbiamo ottenuto il finanziamento della progettazione del passante nord di Bologna, che è un'opera viaria indispensabile per lo sviluppo del centro-nord italiano; abbiamo migliorato la normativa sugli enti locali, che potranno fare i bilanci - speriamo - in maniera più economica e, comunque, migliore per i cittadini. Ma tutto ciò non basta a farci cambiare idea su questa finanziaria che è, e rimane, dannosa per il Paese e per tutti gli italiani. Onorevoli colleghi, noi continueremo il nostro impegno anche al Senato - se ci sarà permesso e se non porrete la questione di fiducia (cosa che non penso) - convinti che questo Governo, paralizzato dalle divisioni e condizionato dall'estrema sinistra, abbia dimostrato di non essere in grado di fare il bene del Paese. Credo che ciascuno di noi debba davvero, a questo punto, assumersi la responsabilità di concorrere per dar vita ad un quadro politico nuovo, di svolta, che possa rappresentare pienamente un Paese che oggi ha bisogno di riforme, ma le vere riforme [(Applausi dei deputati del gruppo UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro) - Congratulazioni]!

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Andrea Ricci. Ne ha facoltà.

 

ANDREA RICCI. Signor Presidente, colleghe e colleghi deputati, innanzitutto vorrei sottolineare la novità del metodo con cui si è giunti a definire questa legge finanziaria.

Per la prima volta, dopo molti anni, il testo finale risulta essere il frutto di un lavoro di integrazione e di modifica svolto dal Parlamento sulla proposta originaria del Governo. In tal modo, hanno potuto trovare spazio temi e problemi nuovi, provenienti dalla società civile e dalle realtà territoriali. È questa la migliore dimostrazione che quando il Parlamento è messo in condizione di lavorare, le proposte del Governo possono essere modificate e migliorate. Quando, invece, come è accaduto con il provvedimento sul welfare, il Governo si piega a pressioni e ricatti esterni e limita il ruolo del Parlamento, è la stessa democrazia ad essere ferita e umiliata ed a farne le spese sono sempre i più deboli (Applausi dei deputati del gruppo Rifondazione Comunista-Sinistra Europea), coloro che non hanno forza, potere e denaro per far valere i propri diritti. Quella sul welfare è una ferita ancora aperta e per sanarla il Governo dovrà dare nuove risposte, non a noi della sinistra, ma ai milioni di lavoratori precari che continuano a vivere una condizione di profonda sofferenza sociale. Passando al contenuto, il disegno di legge finanziaria in discussione non rappresenta ancora quella svolta di politica economica e sociale di cui il Paese ha bisogno.

Se è vero che i conti pubblici sono tornati in ordine e che l'economia ha ripreso a crescere, è altrettanto vero che la crisi sociale è diventata ancora più acuta di prima: i salari, gli stipendi e le pensioni continuano ad essere «taglieggiati» da una inarrestabile crescita dei prezzi. Su questo aspetto è ora che il Governo esca dall'immobilismo e assuma immediatamente iniziative forti per stroncare la speculazione ed agevolare i rinnovi contrattuali per milioni di lavoratori. Il lavoro continua a vivere in una condizione di precarietà e insicurezza ormai disumana, come ha drammaticamente mostrato la strage colposa commessa dalla ThyssenKrupp a Torino. Anche su tale aspetto il Governo si muova subito, togliendo, ad esempio alle imprese non in regola con le norme sulla sicurezza del lavoro, ogni tipo di incentivo e beneficio fiscale.

Come si nota, i problemi della giustizia sociale, della redistribuzione del reddito, della dignità e sicurezza del lavoro, sono ancora tutti aperti di fronte a noi. Di tali problemi, prima ancora che di legge elettorale, vogliamo discutere, nella verifica politica e programmatica chiesta al Governo per il prossimo gennaio. Tuttavia, pur non costituendo una svolta, questa legge finanziaria comincia a muovere alcuni passi nella direzione giusta. Da molti anni, ormai, eravamo abituati a manovre finanziarie che tagliavano la spesa pubblica ed aumentavano le tasse per ripianare il deficit. Quest'anno non è più così e, anche grazie ai positivi risultati ottenuti dalla lotta all'evasione fiscale, questo disegno di legge finanziaria contiene prime misure di redistribuzione e rilancio degli investimenti pubblici, in particolare sul fronte ambientale.

Le modifiche apportate dalla Commissione hanno accentuato tali caratteri innovativi. In primo luogo, vogliamo evidenziare l'importanza dell'istituzione di un Fondo per la riduzione delle tasse sul lavoro dipendente su cui confluiranno le maggiori entrate fiscali nel corso del 2008 (che, stando alle prime indicazioni, potranno essere consistenti) e, insieme ad esso, l'immediata riduzione delle imposte aumentate sciaguratamente dal Governo Berlusconi, che gravano sulla liquidazione dei lavoratori, per un ammontare complessivo di 180 milioni di euro. Sono questi i primi significativi passi, ma - sappiatelo, signori del Governo - essi non sono affatto sufficienti. L'aumento delle retribuzioni nette è una grande questione aperta nel Paese. Lo spostamento del carico fiscale dal lavoro dipendente alla rendita finanziaria e speculativa, rimane un obiettivo irrinunciabile, perché si fonda su una elementare questione di giustizia. Pertanto, il Governo si affretti a dar corso all'impegno assunto di aumentare al 20 per cento l'aliquota di imposta sui grandi patrimoni finanziari e, finalmente, in tal modo avremo a disposizione le risorse per restituire ai lavoratori il drenaggio fiscale che subiscono ogni anno a causa dell'inflazione (Applausi dei deputati del gruppo Rifondazione Comunista-Sinistra Europea). Sempre in tema di lavoro, sono da apprezzare le misure di stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione. Rimane ancora aperta la questione dei precari dell'università e della ricerca, la cui soluzione può essere certamente rappresentata dai concorsi, purché siano rapidi, in numero congruo e tengano conto dei crediti accumulati. La novità introdotta da questa Camera riguarda lo stanziamento di 105 milioni di euro per l'assunzione stabile di migliaia di lavoratori socialmente utili in alcune grandi città meridionali. Lo sviluppo del Mezzogiorno, anche attraverso la creazione di occupazione stabile e qualificata, deve essere al centro di una nuova politica economica e sociale e per questo motivo il Governo si deve impegnare a trovare le risorse per finanziare il credito di imposta alle imprese che investono in tale area strategica del Paese. Lo sviluppo del Mezzogiorno, tuttavia, non può essere pensato soltanto in termini produttivistici, ma anche in termini di qualità del vivere civile e di risanamento del territorio. Per questo motivo annettiamo grande valore alle misure inserite nel disegno di legge finanziaria relative all'estensione dei benefici alle vittime della mafia e all'istituzione di un Fondo per la legalità, da destinare ad iniziative di carattere sociale ed educativo su cui far confluire i patrimoni confiscati ai mafiosi, così come di rilievo sono i nuovi investimenti in campo ambientale, a cominciare dalla destinazione di 80 milioni di euro per un programma straordinario di ristrutturazione e di manutenzione della rete idrica, per affrontare un'annosa emergenza, causata non dalla naturale scarsità dell'acqua, ma dall'artificiale incuria dell'uomo nel gestire questa preziosa risorsa.

Altrettanto importanti sono le nuove risorse destinate al trasporto pubblico locale ed al finanziamento del servizio universale delle Ferrovie dello Stato. Tuttavia, rispetto alla prevista liberalizzazione del trasporto ferroviario, chiediamo immediatamente l'inserimento di regole e di clausole sociali, per evitare forme di concorrenza sleale. Come ci insegna la vicenda dell'agitazione selvaggia e irresponsabile degli autotrasportatori, soltanto potenziando il trasporto pubblico, in particolare nelle modalità alternative a quello su gomma, è possibile garantire il diritto alla mobilità per tutti i cittadini. Certo, se anziché continuare ad incrementare la spesa per nuovi e sempre più distruttivi armamenti, magari nel contempo trascurando le difficoltà quotidiane del personale della sicurezza e della difesa, se anziché fare questo, il Governo dirottasse le predette risorse verso ulteriori programmi di risanamento ambientale e di sviluppo civile, l'Italia diventerebbe un Paese migliore. In campo sociale questa finanziaria, pur prevedendo alcune significative misure, come l'aumento della dotazione per gli asili nido, lascia ancora aperta la questione delle risorse da investire per le persone non autosufficienti, così come sono ancora scarse le risorse destinate all'università, alla ricerca e all'editoria, rese ancora minori dai tagli imposti nel maxiemendamento all'ultimo momento, per finanziare l'accordo con gli autotrasportatori. Maggiori risorse potranno derivare anche dalla concreta attuazione delle misure previste per ridurre i costi impropri della politica. La Camera dei deputati ha confermato i tagli delle indennità ai parlamentari e agli amministratori e le misure di razionalizzazione degli enti e delle società pubbliche, prevedendo una maggiore responsabilità degli enti locali nell'attuazione dei risparmi di spesa, e ha accentuato, al contrario di quanto scritto su autorevoli giornali, la stretta sugli stipendi d'oro dei dirigenti e dei manager pubblici. Prima ancora di essere una questione finanziaria, quella dei costi impropri della politica è un problema di giustizia sociale e di etica civile, che, se non risolto, rischia di minare irreparabilmente la fiducia dei cittadini verso le istituzioni democratiche. Per risolvere tale questione non servono né la demagogia né il populismo, ma un'accurata e minuziosa bonifica dei tanti sprechi, delle tante clientele e dei tanti privilegi che si annidano nelle pieghe dell'amministrazione pubblica a tutti i livelli, a cominciare da quello nazionale. Si tratta di un lavoro appena iniziato, che dovrà proseguire con determinazione, senza arrestarsi di fronte alle tante resistenze, palesi ed occulte, che si incontrano. In conclusione, signor Presidente, colleghi deputati, il gruppo Rifondazione Comunista-Sinistra Europea voterà a favore della fiducia, per un vincolo sociale e non per un vincolo politico, come abbiamo già detto, perché il disegno di legge finanziaria, pur se ancora insufficiente, contiene alcuni significativi passi nella giusta direzione. Questi passi sono stati resi possibili anche grazie all'azione comune ed unitaria svolta dalla sinistra. Ciò dimostra più di tanti discorsi che, se unita, la sinistra può svolgere un ruolo da protagonista in un grande progetto di trasformazione sociale e democratica del Paese (Applausi dei deputati dei gruppi Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, Sinistra Democratica. Per il Socialismo europeo e Comunisti Italiani - Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Pedrizzi. Ne ha facoltà.

 

RICCARDO PEDRIZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, siamo alla pantomima, alla farsa, alla sceneggiata napoletana: onorevoli colleghi, scegliete voi qual è la formula teatrale più adatta per la vicenda che stiamo vivendo. Un dato è certo: in questo ramo del Parlamento continua a consumarsi un paradosso se, dopo il decreto-legge n. 159 del 2007, formalmente collegato alla manovra per il 2008, si richiede ancora non già uno, ma ben tre voti di fiducia sul disegno di legge finanziaria, ciò non tanto perché il provvedimento sia varato nei tempi previsti, quanto per tenere in piedi la maggioranza, che è a pezzi e fa acqua da tutte le parti. Dunque, in questa Camera, dove la maggioranza gode di margini ampi, si è chiesta la fiducia sul decreto-legge di cui si è detto e la si chiede sul disegno di legge finanziaria, disattendendo così anche gli appelli del Presidente della Repubblica. Questa è l'ulteriore riprova che il ricorso alla questione di fiducia dipende non dai numeri, ma dal clima politico e dallo stato comatoso del Governo: la fiducia non serve cioè a respingere gli assalti dell'opposizione, che non vi sono stati, ma a costringere la maggioranza all'ordine ed a stare insieme in maniera coatta. Oltretutto, i testi che giungono in Assemblea non sono stati e non vengono ormai più praticamente esaminati in Commissione bilancio: anzi, nei maxiemendamenti presentati troviamo addirittura proposte emendative respinte e, viceversa, non vi troviamo proposte emendative che nella stessa Commissione erano state approvate. Siamo allo stravolgimento delle regole e delle prassi parlamentari. Tutto ciò avviene perché, onorevoli rappresentanti del Governo, il vostro è un Governo decadente, come ha scritto bene Stefano Zecchi, che di decadenza si intende per aver studiato e curato la prefazione a Il tramonto dell'Occidente, la grande opera di Oswald Spengler, uno tra gli esponenti più grandi e più noti del filone culturale cosiddetto della rivoluzione conservatrice. È decadente nel senso che aveva attribuito a tale termine il filosofo Friedrich Nietzsche, stabilendo una precisa analogia fra esso e la malattia. La decadenza del Governo Prodi e la vicenda paradossale, comica e farsesca delle tre questioni di fiducia in un solo colpo, ne sono la conferma inequivocabile. La suddetta decadenza è tale perché c'è malattia. In proposito, Nietzsche fa due esempi. La decadenza - scrive - è come un corpo malato le cui membra, pur funzionando, non rispondono più ad un comando che le coordina: le gambe vanno per conto loro, le braccia fanno movimenti del tutto scomposi rispetto alle gambe e così pure la testa e il resto del corpo; è in pratica lo scoordinamento totale di tutte le funzioni. L'altro esempio che fa il filosofo tedesco è quello del libro. La decadenza è come un libro che, pur essendo intero, ha le pagine che non corrispondono fra loro e i capitoli che non hanno alcuna conseguenza logica l'uno con l'altro: persino le righe della stessa pagina non si riferiscono al senso di un periodo. Nella decadenza, l'insieme appare unito: in realtà, l'unità è il risultato di una totale disgregazione delle parti rispetto al tutto. Il tempo della decadenza è crudele per il popolo, perché gli sottrae vitalità. Questa idea di decadenza riflette bene l'immagine del vostro Governo, che non è il Governo dell'Italia. Il vostro è un corpo in decadenza, malato, le cui parti vanno ognuna per conto proprio: non c'è organicità, non c'è coordinamento. La decadenza, oltretutto, è contagiosa: l'antipolitica è l'esito immediato di un'infezione che insorge perché non c'è visione di insieme, non c'è progettualità e manca - in poche parole - persino la speranza. Il Governo non ha forza propositiva e così si smembra: ogni sua parte, ogni suo gruppo politico, ogni suo partito pensa per sé e procede con la propria ottica. In questo Governo, ad esempio, vi sono due tipi di Ministri: alcuni, tra cui il Ministro dell'economia e delle finanze, operano da anni e a contatto con gli ambienti produttivi e finanziari nazionali e persino internazionali, comprendono ed accettano il mercato (ma lo hanno dimenticato del tutto); molti altri, invece, si sono formati sui testi di Marx e Gramsci e da quell'esperienza hanno maturato una diffidenza istintiva per il mercato, che non comprendono e non accettano. Onorevoli colleghi, l'Italia è ancora un Paese con una spesa pubblica da Stato socialista e con servizi pubblici di poco migliori, e non sarà questo Governo a cambiare la situazione. Due extragettiti sono stati dissipati, mentre avrebbero - o avrebbero potuto - far comodo, ora che la crescita probabilmente diminuirà. Su tante questioni - dalla sanità al Sud, dall'impiego pubblico all'istruzione - anche i Ministri più illuminati sembrano incapaci di allontanarsi da una mentalità statalista e dirigista. Un Governo così inefficiente e decadente trascina il Paese nella decadenza: inequivocabilmente, infatti, è un Paese in difficoltà quello che emerge dalla classifica mondiale della competitività di Business International e dell'Economist Intelligence Unit. Quello che registriamo in questi giorni è il risultato peggiore degli ultimi quindici anni. L'ultimo posto, sugli ottantadue che compongono la classifica, è quello conseguito dal regime fiscale e pessimo è il risultato sulle infrastrutture. L'Italia realizza il peggior risultato nel capitolo relativo al regime fiscale e alla sicurezza sociale, mentre riceve una bocciatura persino sulle infrastrutture. Perciò, Bruxelles e l'Unione europea restano preoccupate, soprattutto per la bassa crescita...

 

PRESIDENTE. Deputato Pedrizzi, mi scusi. Per favore, vorrei invitare l'Aula a interrompere le conversazioni che rendono faticoso l'ascolto. Grazie.

 

RICCARDO PEDRIZZI. Signor Presidente, naturalmente posso recuperare?

 

PRESIDENTE. Naturalmente.

 

RICCARDO PEDRIZZI. Perciò Bruxelles resta preoccupata, soprattutto per la bassa crescita dell'Italia e per l'assenza di prospettive di miglioramento nel disavanzo strutturale. La crescita italiana prevista per l'anno prossimo - ha sottolineato il commissario europeo per gli affari economici Joaquin Almunia - è purtroppo la più bassa della zona euro e tra le più basse dell'Unione europea. L'Italia rimane - ha ribadito il commissario - l'unico Paese che deve destinare il 5 per cento del PIL alle spese finanziarie generate dall'indebitamento pubblico, sottraendo fondi a investimenti in risorse umane, in ricerca e in altre attività che potrebbero generare ricchezza e crescita, mentre non si prospetta nemmeno - aggiunge sempre il commissario - un miglioramento del deficit strutturale per l'anno prossimo. La manovra di bilancio al nostro esame non risolve nessuno di questi problemi: è una finanziaria grave - come l'ha definita qualcuno -, che mostra i limiti che nello scenario politico attuale non permettono una politica economica adeguata ai problemi del Paese. Come sostenuto da tutti gli organismi internazionali, restiamo lontano da ciò di cui l'Italia ha bisogno. La manovra finanziaria alla nostra attenzione è stata definita persino caleidoscopica, in quanto accoglie molte istanze delle varie categorie dotate di qualche potere di interdizione sulla vita del Governo: ognuna ha chiesto un prezzo, molte lo hanno ottenuto. Secondo Massimo Giannini, questo disegno di legge finanziaria può tutt'al più salvare il Governo, ma non salva l'Italia: il caleidoscopio, in effetti, non fa emergere un disegno unitario che abbia al centro il futuro del Paese. L'extragettito è in gran parte destinato a soddisfare oggi le esigenze di alcune categorie, più che a ridurre il peso del debito pubblico sui futuri cittadini, e cioè sulle spalle dei nostri figli. La Germania di Angela Merkel pur muovendo da un disavanzo simile a quello italiano ha sentito l'esigenza di conseguire, già quest'anno, un sostanziale pareggio. Inoltre, il disegno di legge finanziaria per il prevalere della pressione dei partiti che compongono la maggioranza e delle categorie di riferimento vicine al Governo non è riuscita nell'intento che il Governo si era dato nel DPEF - come è stato già ricordato - di coprire le nuove uscite solo con diminuzioni di altre spese. Perciò, doveva essere indifferibile la ricerca di provvedimenti concreti di riduzione della spesa pubblica totale. Infatti, solo la contrazione della spesa può consentire una riduzione effettiva della pressione tributaria, che il prossimo anno sarà pari al 43 per cento. Le dimensioni della fiscalità sono oggi senza precedenti nella storia d'Italia e sono del tutto ingiustificabili. La causa effettiva di tale fenomeno va piuttosto ricercata in una situazione di anarchia costituzionale in cui versa il processo di formazione delle decisioni di spesa. Occorre dunque ribadire la situazione caotica in cui si trova il Governo.

 

PRESIDENTE. La prego di concludere.

 

RICCARDO PEDRIZZI. Per tali ragioni il gruppo di Alleanza Nazionale esprimerà voto contrario nella prima votazione sulla questione di fiducia e successivamente abbandonerà l'aula definitivamente (Applausi dei deputati del gruppo Alleanza Nazionale - Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Tremonti. Ne ha facoltà.

 

GIULIO TREMONTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, non parlerò solo a voi ma anche ai tanti italiani che dalle loro case ci ascoltano e per tale motivo non comincerò il mio intervento dai grandi numeri del bilancio dello Stato ma da quei piccoli numeri - che però sono grandi - nel bilancio delle famiglie. Un vostro Ministro ha appena affermato in una trasmissione televisiva che tra tante tasse, tutte naturalmente bellissime, ve ne è una che è odiosa: l'inflazione. È odiosa perché non si vota e perché non si vede. Una tassa che non si vede? Signori del Governo, forse siete rimasti gli unici in Italia che non riescono a vederla, mentre tutti gli altri la vedono benissimo (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia). La vedono quando fanno la spesa, ai distributori di benzina e quando pagano le bollette. Dite la verità, anche voi vedete benissimo l'inflazione soprattutto quando caricate le tasse proprio sui prezzi che salgono. Il Presidente Prodi ha affermato che è inutile ridurre le tasse se l'inflazione si mangia tutto. Il signore sì che se ne intende (Commenti dei deputati del gruppo Partito Democratico-L'Ulivo). Un'altra cosa vi sembrerà piccola ma per chi ascolta è grande: le rate sui mutui. Con il disegno di legge finanziaria in esame fate un colossale regalo fiscale alle banche e lo controfinanziate aumentando le tasse all'industria manifatturiera. Sembra veramente una grande idea! Abbiamo chiesto di limitare quel regalo solo alle banche che ricontrattano rate di mutuo in misura umana per le famiglie. Voi avete detto di no! Avete affermato che sarebbe stato un ricatto, perché i regali o sono tali o non lo sono affatto. Evidentemente, per il vostro Governo, per il Governo Prodi tra le famiglie e le banche, queste ultime sono da preferire (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia e Lega Nord Padania)! Passiamo alle cose «grandi». Vi siete chiesti perché la differenza di rendimento, di costo, tra i titoli pubblici tedeschi e quelli italiani, il cosiddetto spread che misura il rischio Paese, continua a salire? L'ultimo giorno del Governo Berlusconi lo spread era di 20 punti base. Dopo 18 mesi di Governo Prodi lo spread è salito del 50 per cento, a 30 punti base, e oggi è ancora più alto. Perché tutto ciò? Per una ragione molto semplice. La Germania, che solo tre o quattro anni fa versava in una situazione peggiore di quella italiana, con una crescita pari a zero ed un deficit eccessivo, già nel 2006, con il sopraggiungere della ripresa economica, ha raggiunto il pareggio del proprio bilancio. Invece l'Italia ha fatto l'opposto! Non è una nostra affermazione, ma un calcolo fatto all'estero. È stato scritto che il combinato disposto del primo «decreto tesoretto», del secondo decreto e dell'accordo sul welfare, comporta 37 miliardi di spesa pubblica, sostanzialmente senza nessun taglio reale di spesa e, ovviamente, senza nessuna riduzione di entrata. Il partito «tassa e spendi» ha quindi vinto ancora una volta la sua battaglia. Questo scritto non è nostro, è vostro: è del senatore Lamberto Dini. Un altro scritto: gli interventi sulla spesa hanno aumentato l'indebitamento rispetto al tendenziale. Tra il 2008 e il 2010 le uscite aumentano per 11 miliardi, le entrate si abbassano di 10 miliardi. Si imprime all'indebitamento una spinta espansiva, la manovra agisce in senso espansivo anche sul debito. Questi dati devastanti sono scritti nel rapporto numero 3 del CER, un centro di ricerca certo non sospettabile di simpatie per l'opposizione. Cerchiamo di capire cosa è successo. Nel 2006, invece di finirla, avete proseguito la campagna elettorale, avete continuato a dire «i conti sono allo sfascio, siamo sopra il 4 per cento». Avete creduto ai cosiddetti tecnici e avete fatto un colossale errore politico. Nel 2006 il deficit era già al 2,3 per cento: lo avete scritto voi nel DPEF. Su quel 2,3 per cento, per arrivare comunque sopra il 4 per cento, avete gonfiato il rimborso dell'IVA auto. Ieri voi stessi avete scritto che quel rimborso, cifrato all'inizio per 16 miliardi di euro, è stato alla fine in realtà soltanto di 800 milioni. La finanziaria dell'anno scorso è stata dunque totalmente inutile. Il deficit andava nel 2006 già al 2,3 per cento e, quello che è più significativo, è rimasto lo stesso anche dopo la finanziaria. Avete semplicemente alzato le tasse, ma parallelamente avete alzato anche la spesa pubblica. Sui libri di storia, sui libri della sinistra, si legge che la spesa pubblica fa avere consenso popolare, ma solo se è keynesiana, cioè se è fatta in deficit. Su quei libri si legge che la spesa pubblica produce, invece, l'effetto opposto, e cioè non dà consenso ma dissenso, se è finanziata con le tasse, soprattutto se le tasse sono messe verso il basso, ad esempio, con addizionali comunali, bolli auto, IVA sul riscaldamento, come avete fatto voi. Così facendo siete stati certo keynesiani, ma, esempio unico nella storia politica europea, lo siete stati all'incontrario: keynesiani con le tasse. Da allora non è sceso il deficit pubblico, è sceso il consenso popolare del vostro Governo. Da allora niente più è stato e sarà più come prima, a partire dal consenso che vi viene negato da tanti vostri elettori. Una curiosità: come la mettiamo con la lotta all'evasione fiscale? Appena ieri ci avete detto che era proprio la lotta all'evasione fiscale a generare continui tesoretti. Ora ci annunciate, invece, che non ci saranno più tesoretti. Le risorse che mancano per arrivare, solo fra quattro anni, al pareggio di bilancio bisognerà, dite voi, cavarle fuori dal bilancio pubblico, vale a dire tagliandolo. Cosa è successo, onorevoli colleghi? In Italia non c'è più l'evasione fiscale? Non ci sono più i tesoretti. O in realtà è successo che, per la prima volta, ci dite la verità: e cioè che i tesoretti non li portava la propaganda, ma solo l'economia che andava bene e che proprio per questo, ora che l'economia va male, non ci sono più tesoretti. Onorevoli colleghi, volete dirci perché la crescita dell'IVA si è fermata? Perché avete forse smesso la vostra implacabile lotta all'evasione fiscale? Ce lo volete spiegare? In realtà, l'unica cosa seria fatta contro l'evasione fiscale è stata la riforma della riscossione realizzata dal Governo Berlusconi [Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale, UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro) e Lega Nord Padania]. Ed avviene lo stesso oggi con la partecipazione dei comuni all'accertamento, sempre realizzata dal Governo Berlusconi. Queste sono le cose serie, il resto è propaganda. Il Mezzogiorno lo avete «sbianchettato». Non solo non avete fatto quello che avete promesso in campagna elettorale, ma avete azzerato quello che c'era prima, dal fondo per le aree sottoutilizzate ai crediti di imposta: al sud chi ci ascolta lo capisce. In ogni caso non sarete voi a «sbianchettare» il sud, sarà il sud a «sbianchettare» voi (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale e Lega Nord Padania). In conclusione, questa è una finanziaria lunare, staccata dal mondo reale, da come vive e sente la gente, le imprese e le famiglie. È una finanziaria scritta in un tempo che è già passato, per un mondo che nel frattempo è radicalmente cambiato in peggio. Tuttavia, voi continuate a far finta di niente; sovrastimate la crescita, sottostimate l'inflazione, peggiorate l'indebitamento e puntate solo sulla speranza della crescita delle tasse. Vedete, la peggiore sorte che può capitare gli italiani è che restiate; la peggiore sorte che vi può capitare è che restiate, perché domani, se resterete attaccati a tutti i costi al vostro Governo, sarete chiamati a pagare, con interessi a crescere, proprio i vostri errori di oggi (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia)! Vedo che, a differenza del solito, non ridete più; ciò vuol dire che avete finalmente capito quello che gli italiani avevano già capito da tanto tempo. Per questo motivo, come la stragrande maggioranza degli italiani, noi in quest'aula non vi diamo la nostra fiducia [Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale, UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro), Lega Nord Padania e DCA-Democrazia Cristiana per le Autonomie-Partito Socialista-Nuovo PSI - Congratulazioni]!

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Soro. Ne ha facoltà.

 

ANTONELLO SORO. Signor Presidente, i colleghi dell'opposizione hanno esposto con vigore, e forse con qualche eccesso di enfasi, una serrata critica al ricorso al voto di fiducia e alla contrazione della discussione sul testo di legge in esame. Noi non vogliamo liquidare la questione affermando che anche in passato, a ruoli invertiti, si è fatto così. Esiste un problema di organizzazione della sessione di bilancio e dei Regolamenti che la disciplinano, che dobbiamo risolvere; non possiamo limitarci al solito, sterile e periodico lamento che personalmente, da tanti anni, ho sentito recitare da diverse parti. L'unico modo che abbiamo - mi rivolgo a lei signor Presidente, per il ruolo di alta sollecitazione che può svolgere - è quello di cambiare, a partire dal Regolamento parlamentare, per dare più possibilità alla Camera di svolgere una sessione di bilancio che non presenti le criticità di cui anche quest'anno abbiamo sofferto. Ciò è necessario se vogliamo evitare che il disegno di legge finanziaria sia considerato l'unico treno che arriva certamente a destinazione e se vogliamo davvero evitare che, a partire dal prossimo anno, il Parlamento debba essere costretto ancora a votare la fiducia su provvedimenti di finanza pubblica. Dunque, dal mese di gennaio lavoriamo insieme con questo proposito. Desidero, però, ribadire che le Commissioni hanno svolto un eccellente lavoro e che la discussione e il confronto non sono mancati, come testimoniano i 6 mila 500 emendamenti che sono stati esaminati e valutati. È giusto, inoltre, apprezzare il fatto che la Commissione bilancio dopo tanti anni ha concluso i suoi lavori con un testo coerente rispetto al quale i maxiemendamenti presentanti dal Governo sono sostanzialmente fedeli. Tuttavia, è difficile sottrarsi al sospetto che la reiterata gridata polemica sul metodo e sulle questioni procedurali nasconda un più importante disagio e una più vera difficoltà. Le polemiche sul metodo e sulle procedure, nonché il richiamo dell'onorevole Tremonti a criticità generali, alle quali egli non è estraneo per quanto riguarda la nostra economia, tradiscono l'inconfessabile imbarazzo a riconoscere che quello in esame è un buon disegno di legge e che in concreto la maggioranza e il Governo centrano risultati positivi difficilmente contestabili. La manovra che ci accingiamo ad approvare, che rappresenta l'atto di Governo più importante di questa coalizione, nella combinazione tra disegno di legge finanziaria e collegati, non solo è coerente con il programma presentato agli elettori, ma è utile per sostenere concretamente il processo di ripresa dell'economia italiana che in questi diciotto mesi ha già centrato importanti obiettivi. I conti sono in ordine, il deficit è ridotto alla metà, il debito pubblico comincia scendere, il prodotto interno lordo cresce con un tasso che è il più alto degli ultimi sei anni, il livello di disoccupazione è il più basso che la nostra generazione abbia mai conosciuto.

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi invito a fare silenzio.

 

ANTONELLO SORO. Le esportazioni sono aumentate, così come la crescita del nostro Paese. L'onorevole Tremonti dovrebbe ricordare che ha consegnato a questa legislatura l'Italia con un tasso zero di crescita, mentre oggi è stimato, non da noi ma dalle autorità internazionali, pari a 1,8 per cento (Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico-L'Ulivo e Sinistra Democratica. Per il Socialismo europeo). Onorevole Tremonti, ciò non è avvenuto per caso, in quanto si tratta di risultati costruiti con una tenace, coerente e forte volontà, ovvero quella di governare l'Italia senza furbizie contabili e senza artifici creativi. Conosciamo le difficoltà del nostro Paese, le questioni irrisolte, i vecchi e i nuovi problemi, in quanto abbiamo l'umiltà di ascoltare e sappiamo quanto sia grande la sfida che si para davanti al Parlamento e al Governo. Tuttavia, pensiamo che la buona politica non si misura dal lungo elenco dei problemi e dei bisogni inappagati, che si possono elencare, e dall'abilità mediatica di cavalcare l'onda di protesta sociale e gli umori della piazza. Riteniamo, invece, che il nostro valore si misura dalla capacità di offrire risposte e di cercare soluzioni praticabili dentro la regola e dentro il tempo politico nel quale esercitiamo il nostro mandato: questa è la differenza. Vorrei ricordare ai colleghi dell'opposizione, che per anni si sono limitati a denunciare l'alta pressione fiscale - un problema vero -, che con il disegno di legge finanziaria in esame noi riduciamo le tasse per le imprese (IRES e IRAP), sulla casa, all'interno di un sistema di misure in favore delle famiglie: dall'ICI ai mutui, dall'affitto alle ristrutturazioni. Avete per anni, colleghi, denunciato con ragione il problema della sicurezza come fattore di tensione e di allarme sociale e avete, senza titolo, soffiato sul fuoco di un'insoddisfazione delle forze dell'ordine. Noi abbiamo costruito all'interno di questo disegno di legge finanziaria una risposta seria, impegnando 200 milioni di euro (pari a 400 miliardi di vecchie lire) per migliorare l'attività degli operatori di polizia e dei vigili del fuoco: più mezzi e più persone per la sicurezza dei cittadini. Noi offriamo, dunque, una risposta, mentre voi soffiate sui bisogni della gente (Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico-L'Ulivo e Sinistra Democratica. Per il Socialismo europeo)! Avete cercato di cavalcare l'onda dell'antipolitica e degli umori motivati dall'insofferenza per gli sprechi e per la degenerazione presenti in molte piaghe della pubblica amministrazione, ma è questo Governo e questa maggioranza che hanno voluto leggi e misure per ridurre i costi della politica, tagliando a partire dal Governo, dal Parlamento, dai consigli comunali, dalle autonomie locali, dalle amministrazioni pubbliche, dai manager dello Stato, dalla proliferazione dei fondi di spesa (Commenti).

 

PRESIDENTE. Mi scusi, deputato. Prego l'Assemblea di comportarsi in maniera composta, in modo da poter ascoltare gli interventi. Prego deputato Soro, può riprendere l'intervento.

 

ANTONELLO SORO. Sappiamo che i mutamenti del clima sconvolgono la nostra idea del futuro e generano insicurezza ed allarme. Abbiamo costruito - come ha affermato precedentemente il collega Bonelli - il disegno di legge finanziaria più ecologista della storia repubblicana. Tuttavia, il cuore della manovra si trova nell'attenzione senza precedenti messa in campo sul terreno sociale. La questione salariale, signor Presidente, rappresenta la nuova emergenza sociale del Paese: la dinamica dei prezzi sembra talvolta priva di un freno e di un controllo, e il potere di acquisto dei lavoratori dipendenti fa un passo indietro ogni giorno e fa crescere l'area di marginalità verso dimensioni critiche. Questo è il punto di riferimento ineludibile rispetto al quale abbiamo voluto costruire il disegno di legge finanziaria in esame. Sappiamo che nessuna misura potrà risolvere compiutamente il problema se non cresce la ricchezza nazionale, se l'Italia non investe di più nei settori in cui dispone di vantaggio competitivo e se non sapremo spostare le risorse dalle rendite allo sviluppo. Noi riteniamo che sia non solo possibile, ma indispensabile coniugare lo sviluppo con la giustizia sociale e che, inoltre, non sia uno sviluppo buono quello che esclude dal diritto di cittadinanza le forze più deboli della nostra società. Dobbiamo ascoltare, perciò, la domanda profonda proveniente dal Paese, che ci chiede più giustizia nella difesa dei salari e del potere d'acquisto delle famiglie. Vanno in questa direzione l'intervento di carattere fiscale per sostenere i lavoratori dipendenti, la detrazione di 1.200 euro per le famiglie numerose, la minore aliquota per il TFR, la sterilizzazione degli aumenti del petrolio sul prezzo della benzina, la sorveglianza sui prezzi e la norma a favore dei cittadini consumatori, che ora potranno far valere insieme le proprie ragioni e chiedere il risarcimento in caso di lesione di diritti collettivi.

La legge finanziaria in esame, signor Presidente, arriva in porto in una stagione di tensioni politiche che investono maggioranza e opposizione e mettono in luce difficoltà del sistema politico italiano. Non vogliamo sfuggire alle responsabilità che spettano al primo partito del Paese e non vogliamo rimuovere come fastidiosi le valutazioni, i timori e le inquietudini che molti nostri alleati hanno rappresentato in questi giorni, nell'intrecciarsi tra i problemi di Governo e le riforme. Ritengo che dovremmo avere tutti un supplemento di attenzione alle reciproche ragioni, trovando il tono del dialogo e della reciproca fiducia, per guadagnare l'approdo positivo di una transizione lunga e spesso confusa. La stagione nuova sarà quella delle riforme, per rendere la nostra democrazia più efficiente, più stabile, più trasparente, più libera e più forte e per consentire a chi guida e a chi esercita una leadership di assumere con responsabilità...

 

PRESIDENTE. Deputato Soro, la invito a concludere.

 

ANTONELLO SORO. ...le decisioni di Governo, per garantire, senza equivoci e senza infingimenti, che i cittadini possano scegliere programmi, persone, coalizioni e partiti sui quali investire la propria fiducia. Siamo in un percorso ricco di insidie e di incognite, con molti rischi per il nostro Paese, per la sua tenuta generale nella competizione in corso con altri poteri, con altri Paesi e con altre economie.

 

PRESIDENTE. Deputato Soro, concluda.

 

ANTONELLO SORO. Siamo dentro a un corridoio strettissimo, dove occorre bilanciare ragioni identitarie e governabilità, partecipazione e capacità decidente, presente e futuro della nostra democrazia. In tale percorso, signor Presidente, non servono le polemiche e i toni ultimativi.

 

PRESIDENTE. Deve concludere.

 

ANTONELLO SORO. Concludo, signor Presidente. Serve un supplemento di responsabilità e di ragionevolezza da parte di tutti. Non abbiamo mai subito la pregiudiziale di quanti, dall'opposizione, ci chiedevano di cambiare...

PRESIDENTE. La prego, deputato Soro, concluda.

 

ANTONELLO SORO. ...per aprire il confronto. In questa occasione non accetteremo di confondere i due tavoli, non solo perché essi non vanno confusi, ma anche perché pensiamo, con serenità...

 

ROBERTO COTA. È finito il tempo!

 

PRESIDENTE. Deputato Soro, deve concludere.

 

ANTONELLO SORO. ...che il Governo Prodi, per quello che ha fatto e per chi lo guida, meriti la nostra fiducia (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico-L'Ulivo-Congratulazioni)!

 

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto a nome dei gruppi e delle componenti politiche del gruppo Misto, per le quali è stata prevista la trasmissione televisiva diretta. Seguiranno ora alcune dichiarazioni di voto a titolo personale.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Cannavò. Ne ha facoltà.

 

SALVATORE CANNAVÒ. Signor Presidente, vi sono decine di motivi per giustificare il voto contrario a questa ennesima fiducia: una legge finanziaria ancora una volta dal lato delle imprese; l'assenza di misure contro i morti sul lavoro; risorse stanziate per il G8 e i CPT e, su tutto, il modo umiliante con cui, ancora una volta, è stato trattato questo ramo del Parlamento.

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIORGIA MELONI (ore 18,30)

 

SALVATORE CANNAVÒ. Non ho, però, il tempo per farlo, e dunque ne approfitto per prestare il minuto scarso che mi resta alle parole che padre Alex Zanotelli ha pronunciato ieri in questo palazzo, nel silenzio generale della stampa e della politica. Padre Zanotelli ha affermato che, in due anni, con il Governo Prodi le spese militari hanno superato del 23 per cento quelle affrontate nel Governo Berlusconi: non si trovano risorse per la scuola, per la ricerca, per i servizi sociali, ma per le armi sì. La legge finanziaria di quest'anno, infatti, assegna 23,5 miliardi di euro al bilancio del Ministero della difesa: una cifra enorme. Afferma padre Zanotelli: oggi devo esternare la mia delusione, la mia rabbia: delusione profonda anche verso la sinistra radicale, che in piazza chiede la chiusura dei lager per gli immigrati, parla contro le guerre e poi vota per rifinanziarle. Continua padre Zanotelli: trovo gravissimo il silenzio della stampa su tutto questo, ma ancora più grave è il nostro silenzio, quello del mondo della pace, che dorme sonni tranquilli. Per fortuna - aggiungiamo - esiste anche il mondo della pace, che non resta in silenzio, come quello che manifesterà domani a Vicenza. Ovviamente, sarò lì e, quindi, non parteciperò al voto finale. Preannunzio, però, il mio voto contrario sulla questione di fiducia. Forse le parole di Zanotelli, al posto delle mie, vi faranno riflettere un po'.

 

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Pedica, che aveva chiesto di parlare per dichiarazione di voto: s'intende che vi abbia rinunziato. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Cancrini. Ne ha facoltà.

 

LUIGI CANCRINI. Signor Presidente, vorrei segnalare la contraddizione esistente tra quanto previsto da questo disegno di legge finanziaria e quanto tutti insieme abbiamo votato e discusso quando, con proposte largamente condivise, abbiamo parlato di infanzia e di maltrattamento e abuso sulla stessa. Nella Commissione per l'infanzia, di cui sono vicepresidente, è stato svolto un lavoro che ha portato alla predisposizione di proposte e di emendamenti per l'esame del disegno di legge finanziaria, da me riportati in Commissione affari sociali, dove hanno trovato un consenso largo e l'unanimità dei partecipanti. Il problema, tuttavia, sorge dal fatto che nel successivo esame in Commissione bilancio di questi emendamenti non si è neppure discusso, ed oggi ci troviamo di fronte ad un testo, su cui è stata posta la questione di fiducia, nel quale di questi argomenti non vi è traccia. Vi è, però, traccia pesante di un finanziamento dato a un privato senza alcun titolo, che si occuperà di fare da garante per l'infanzia maltrattata o abusata. Siamo ancora in ritardo con le leggi istitutive del garante per l'infanzia: abbiamo ratificato la Convenzione sui diritti del fanciullo, che lo prevede, nel 1991, ed ora le risorse che potrebbero servire per l'istituzione del garante per l'infanzia vengono destinate, sulla base di una trattativa privata tra rappresentanti di partiti, ad un privato, che non dovrà fare nulla, perché la relativa norma del disegno di legge finanziaria prevede che queste risorse vadano a sostegno delle attività che già svolge. Mi vergogno di tutto ciò e, pur essendo parte di una maggioranza in cui credo, ed essendo convinto di votare a favore della questione di fiducia, lo segnalo all'Aula, perché ritengo che siano state infrante le procedure normali che dovrebbero essere seguite in un Parlamento. I problemi di merito vanno discussi nelle Commissioni di merito, non si può ridurre tutto a una trattativa privata tra rappresentanti di gruppi in una sede impropria (Applausi dei deputati del gruppo Comunisti Italiani).

 

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia.

Poiché la votazione avrà inizio alle ore 18,45, sospendo la seduta, che riprenderà a tale ora con la chiama.

 

La seduta, sospesa alle 18,35, è ripresa alle 18,45.

 

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1817 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Approvato dal Senato) (A.C. 3256-A) (ore 16,07).

(Votazione della questione di fiducia - Emendamento 1.1000 del Governo - A. C. 3256-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Indìco la votazione per appello nominale sull'emendamento 1.1000 del Governo, con le annesse tabelle, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del testo e soppressivo degli articoli da 2 a 22, sulla cui approvazione, senza subemendamenti e articoli aggiuntivi, il Governo ha posto la questione di fiducia. Avverto che la Presidenza, conformemente ai criteri definiti nella seduta della Giunta per il Regolamento del 13 marzo 2007, ha accolto alcune richieste di anticipazione del turno di voto di deputati, trasmesse dai presidenti dei gruppi, nonché ulteriori richieste avanzate da membri del Governo. Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(Segue il sorteggio).

La chiama avrà inizio dall'onorevole Pertoldi. Invito, dunque, i deputati segretari a procedere alla chiama.

(Segue la chiama).

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CARLO LEONI (ore 19,40)

(Segue la chiama).

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIORGIA MELONI (ore 19,50)

(Segue la chiama).

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FAUSTO BERTINOTTI (ore 20)

(Segue la chiama).

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione per appello nominale sull'emendamento 1.1000 del Governo, con le annesse tabelle, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del testo e soppressivo degli articoli da 2 a 22, sulla cui approvazione senza subemendamenti e articoli aggiuntivi il Governo ha posto la questione di fiducia.

Presenti e votanti 528 Maggioranza 265 Hanno risposto 324 Hanno risposto no 204

(La Camera approva - Vedi votazioni - Applausi).

Si intendono conseguentemente precluse tutte le ulteriori proposte emendative presentate (Vedi l'allegato A -bis - A.C. 3256).

 

Hanno risposto sì:

 

Adenti Francesco Affronti Paolo Albonetti Gabriele Allam Khaled Fouad Amato Giuliano Amendola Francesco Amici Sesa Antinucci Rapisardo Astore Giuseppe Attili Antonio Aurisicchio Raffaele Bafile Mariza Balducci Paola Bandoli Fulvia Baratella Fabio Barbi Mario Bellanova Teresa Bellillo Katia Beltrandi Marco Benvenuto Romolo Benzoni Rosalba Bersani Pier Luigi Betta Mauro Bezzi Giacomo Bianchi Dorina Bianco Gerardo Bimbi Franca Bindi Rosy Boato Marco Bocci Gianpiero Boco Stefano Boffa Costantino Bonelli Angelo Bonino Emma Bordo Michele Borghesi Antonio Boselli Enrico Brandolini Sandro Brugger Siegfried Bucchino Gino Buemi Enrico Buffo Gloria Buglio Salvatore Burchiellaro Gianfranco Burgio Alberto Burtone Giovanni Mario Salvino Cacciari Paolo Caldarola Giuseppe Calgaro Marco Cancrini Luigi Capodicasa Angelo Capotosti Gino Carbonella Giovanni Cardano Anna Maria Cardinale Salvatore Carra Enzo Carta Giorgio Cassola Arnold Castagnetti Pierluigi Ceccuzzi Franco Cento Pier Paolo Cesario Bruno Cesini Rosalba Chianale Mauro Chiaromonte Franca Chicchi Giuseppe Chiti Vannino Cialente Massimo Cioffi Sandra Codurelli Lucia Cogodi Luigi Colasio Andrea Cordoni Elena Emma Cosentino Lionello Crapolicchio Silvio Crema Giovanni Crisafulli Vladimiro Crisci Nicola Cuperlo Giovanni D'Alema Massimo D'Ambrosio Giorgio Damiano Cesare D'Antona Olga D'Antoni Sergio Antonio Dato Cinzia De Angelis Giacomo De Biasi Emilia Grazia De Brasi Raffaello De Cristofaro Peppe Deiana Elettra Delbono Emilio D'Elia Sergio Del Mese Paolo D'Elpidio Dante De Mita Ciriaco De Piccoli Cesare De Simone Titti De Zulueta Tana Di Gioia Lello Di Girolamo Leopoldo Diliberto Oliviero Dioguardi Daniela Di Salvo Titti Donadi Massimo Duilio Lino D'Ulizia Luciano Duranti Donatella Evangelisti Fabio Fabris Mauro Fadda Paolo Falomi Antonello Farina Daniele Farina Gianni Farinone Enrico Fasciani Giuseppina Fassino Piero Fedi Marco Ferrara Francesco detto Ciccio Ferrari Pierangelo Fiano Emanuele Filippeschi Marco Fincato Laura Fiorio Massimo Fioroni Giuseppe Fistarol Maurizio Fluvi Alberto Fogliardi Giampaolo Folena Pietro Fontana Cinzia Maria Forgione Francesco Franceschini Dario Franci Claudio Frias Mercedes Lourdes Frigato Gabriele Froner Laura Fumagalli Marco Galeazzi Renato Gambescia Paolo Garofani Francesco Saverio Gentili Sergio Gentiloni Silveri Paolo Ghizzoni Manuela Giachetti Roberto Giacomelli Antonello Giordano Francesco Giovanelli Oriano Giuditta Pasqualino Giulietti Giuseppe Gozi Sandro Grassi Gero Grillini Franco Guadagno Wladimiro detto Vladimir Luxuria Iacomino Salvatore Iannuzzi Tino Incostante Maria Fortuna Intrieri Marilina Khalil Alì Raschid La Forgia Antonio Laganà Fortugno Maria Grazia Lanzillotta Linda Laratta Francesco Latteri Ferdinando Leddi Maiola Maria Lenzi Donata Leoni Carlo Letta Enrico Levi Ricardo Franco Licandro Orazio Antonio Li Causi Vito Lion Marco Locatelli Ezio Lomaglio Angelo Maria Rosario Lombardi Angela Longhi Aleandro Lovelli Mario Lucà Mimmo Lulli Andrea Luongo Antonio Lusetti Renzo Maderloni Claudio Mancini Giacomo Mantini Pierluigi Mantovani Ramon Maran Alessandro Marantelli Daniele Marcenaro Pietro Marchi Maino Margiotta Salvatore Mariani Raffaella Marino Mauro Maria Marone Riccardo Martella Andrea Mascia Graziella Mattarella Sergio Mellano Bruno Merlo Giorgio Merlo Ricardo Antonio Merloni Maria Paola Meta Michele Pompeo Migliavacca Maurizio Miglioli Ivano Migliore Gennaro Milana Riccardo Minniti Marco Misiani Antonio Misiti Aurelio Salvatore Monaco Francesco Morri Fabrizio Morrone Giuseppe Mosella Donato Renato Motta Carmen Mungo Donatella Mura Silvana Musi Adriano Mussi Fabio Naccarato Alessandro Nannicini Rolando Napoletano Francesco Narducci Franco Nicchi Marisa Nicco Roberto Rolando Oliverio Nicodemo Nazzareno Olivieri Sergio Orlando Andrea Orlando Leoluca Ossorio Giuseppe Ottone Rosella Pagliarini Gianni Palomba Federico Papini Andrea Parisi Arturo Mario Luigi Pedica Stefano Pedulli Giuliano Pegolo Gian Luigi Pellegrino Tommaso Pertoldi Flavio Perugia Maria Cristina Pettinari Luciano Piazza Angelo Piazza Camillo Picano Angelo Pignataro Ferdinando Benito Pignataro Rocco Pinotti Roberta Piro Francesco Piscitello Rino Pisicchio Pino Poletti Roberto Pollastrini Barbara Poretti Donatella Porfidia Americo Prodi Romano Provera Marilde Quartiani Erminio Angelo Raiti Salvatore Ranieri Umberto Razzi Antonio Realacci Ermete Ricci Andrea Ricci Mario Rigoni Andrea Rocchi Augusto Rossi Nicola Rossi Gasparrini Federica Rotondo Antonio Ruggeri Ruggero Rugghia Antonio Rusconi Antonio Russo Franco Ruta Roberto Rutelli Francesco Samperi Marilena Sanga Giovanni Sanna Emanuele Santagata Giulio Sasso Alba Satta Antonio Schietroma Gian Franco Schirru Amalia Scotto Arturo Sereni Marina Servodio Giuseppina Sgobio Cosimo Giuseppe Siniscalchi Sabina Sircana Silvio Emilio Smeriglio Massimiliano Soffritti Roberto Soro Antonello Sperandio Gino Spini Valdo Sposetti Ugo Squeglia Pietro Stramaccioni Alberto Strizzolo Ivano Suppa Rosa Tanoni Italo Tenaglia Lanfranco Tessitore Fulvio Testa Federico Tocci Walter Tolotti Francesco Tomaselli Salvatore Trepiccione Giuseppe Tuccillo Domenico Turco Maurizio Vacca Elias Vannucci Massimo Venier Iacopo Ventura Michele Vichi Ermanno Vico Ludovico Villari Riccardo Villetti Roberto Viola Rodolfo Giuliano Visco Vincenzo Volpini Domenico Widmann Johann Georg Zaccaria Roberto Zanella Luana Zanotti Katia Zeller Karl Zipponi Maurizio Zucchi Angelo Alberto Zunino Massimo

 

Hanno risposto no:

Airaghi Marco Alessandri Angelo Alfano Ciro Alfano Gioacchino Amoruso Francesco Maria Angeli Giuseppe Aprea Valentina Aracu Sabatino Armani Pietro Armosino Maria Teresa Azzolini Claudio Baiamonte Giacomo Baldelli Simone Barani Lucio Benedetti Valentini Domenico Bernardo Maurizio Berruti Massimo Maria Bertolini Isabella Bocchino Italo Bocciardo Mariella Bodega Lorenzo Bonaiuti Paolo Bondi Sandro Bongiorno Giulia Bono Nicola Boscetto Gabriele Bosi Francesco Brancher Aldo Bricolo Federico Brigandì Matteo Bruno Donato Brusco Francesco Buonfiglio Antonio Buontempo Teodoro Caligiuri Battista Campa Cesare Cannavò Salvatore Caparini Davide Carfagna Maria Rosaria Carlucci Gabriella Casero Luigi Casini Pier Ferdinando Castellani Carla Castiello Giuseppina Catanoso Basilio Catone Giampiero Ceccacci Rubino Fiorella Ceroni Remigio Cesa Lorenzo Cesaro Luigi Ciccioli Carlo Cicu Salvatore Ciocchetti Luciano Cirielli Edmondo Cirino Pomicino Paolo Compagnon Angelo Consolo Giuseppe Conte Gianfranco Contento Manlio Conti Giulio Conti Riccardo Cosentino Nicola Cosenza Giulia Cossiga Giuseppe Costa Enrico Cota Roberto Crimi Rocco Crosetto Guido D'Agrò Luigi D'Alia Gianpiero De Laurentiis Rodolfo Delfino Teresio Della Vedova Benedetto De Luca Francesco Dionisi Armando D'Ippolito Vitale Ida Di Virgilio Domenico Dozzo Gianpaolo Dussin Guido Fabbri Luigi Fallica Giuseppe Fasolino Gaetano Fava Giovanni Fedele Luigi Ferrigno Salvatore Filippi Alberto Filipponio Tatarella Angela Fitto Raffaele Fontana Gregorio Forlani Alessandro Formisano Anna Teresa Foti Tommaso Frassinetti Paola Fugatti Maurizio Galati Giuseppe Galletti Gian Luca Gamba Pierfrancesco Emilio Romano Garavaglia Massimo Gardini Elisabetta Gelmini Mariastella Germanà Basilio Germontani Maria Ida Giacomoni Sestino Gibelli Andrea Giorgetti Giancarlo Giro Francesco Maria Giudice Gaspare Goisis Paola Greco Salvatore Grimoldi Paolo Iannarilli Antonello Lainati Giorgio La Loggia Enrico Lamorte Donato Landolfi Mario Lazzari Luigi Lenna Vanni Leone Antonio Licastro Scardino Simonetta Lisi Ugo Lo Monte Carmelo Lucchese Francesco Paolo Lussana Carolina Mancuso Gianni Marcazzan Pietro Marinello Giuseppe Francesco Maria Maroni Roberto Marras Giovanni Martinelli Marco Martinello Leonardo Martusciello Antonio Mazzaracchio Salvatore Meloni Giorgia Menia Roberto Mereu Antonio Milanato Lorena Minardo Riccardo Mistrello Destro Giustina Moffa Silvano Mondello Gabriella Montani Enrico Mormino Nino Moroni Chiara Murgia Bruno Nan Enrico Napoli Angela Nardi Massimo Neri Sebastiano Nespoli Vincenzo Palmieri Antonio Paniz Maurizio Paoletti Tangheroni Patrizia Paroli Adriano Patarino Carmine Santo Pecorella Gaetano Pedrizzi Riccardo Pelino Paola Pepe Antonio Pepe Mario Peretti Ettore Pescante Mario Picchi Guglielmo Pini Gianluca Pisacane Michele Ponzo Egidio Luigi Porcu Carmelo Pottino Marco Prestigiacomo Stefania Proietti Cosimi Francesco Rampelli Fabio Ravetto Laura Ricevuto Giovanni Rivolta Dario Romagnoli Massimo Romele Giuseppe Ronconi Maurizio Rositani Guglielmo Rossi Luciano Rosso Roberto Russo Paolo Ruvolo Giuseppe Saglia Stefano Salerno Roberto Santelli Jole Sanza Angelo Maria Simeoni Giorgio Tabacci Bruno Taglialatela Marcello Tassone Mario Testoni Piero Tondo Renzo Tortoli Roberto Tucci Michele Ulivi Roberto Valducci Mario Verro Antonio Giuseppe Maria Vitali Luigi Vito Alfredo Vito Elio Volontè Luca Zacchera Marco Zanetta Valter Zinzi Domenico Zorzato Marino

 

Sono in missione:

 

Colucci Francesco De Castro Paolo Di Pietro Antonio Francescato Grazia Galante Severino Gasparri Maurizio Giovanardi Carlo La Malfa Giorgio Mazzocchi Antonio Melandri Giovanna Oliva Vincenzo Palumbo Giuseppe Pecoraro Scanio Alfonso Reina Giuseppe Maria Scajola Claudio Stucchi Giacomo Tremonti Giulio Violante Luciano

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1817 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Approvato dal Senato) (A.C. 3256-A) (ore 16,07).

(Dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia - Emendamento 23.1000 del Governo - A.C. 3256-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sull'emendamento 23.1000 del Governo (Vedi l'allegato A - A.C. 3256 sezione 1), con annesse tabelle, interamente sostitutivo dell'articolo 23 del testo e soppressivo degli articoli da 24 a 134-bis, sulla cui approvazione senza subemendamenti e articoli aggiuntivi, il Governo ha posto la questione di fiducia. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Barani. Ne ha facoltà.

 

LUCIO BARANI. Signor Presidente, intervengo per lasciare agli atti anche la posizione del gruppo DCA-Democrazia Cristiana per le Autonomie-Partito Socialista-Nuovo PSI, su questo ulteriore maxiemendamento su cui è stata posta la questione di fiducia. Chiedo quindi che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo della mia dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Deputato Barani, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Beltrandi. Ne ha facoltà.

 

MARCO BELTRANDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, non consegnerò il mio intervento, ma lo svolgerò in questa sede per la semplice ragione che intendo far sì che anche la voce dei Radicali de La Rosa nel Pugno rimanga agli atti in questa occasione, così importante, del voto di fiducia sul disegno di legge finanziaria (Applausi dei deputati Leone e Volontè). Intendo subito preannunciare il voto favorevole sulla fiducia dell'intero gruppo de La Rosa nel Pugno su questo secondo maxiemendamento, e i Radicali lo esprimeranno anche a prescindere dal contenuto di questo disegno di legge finanziaria. Quando abbiamo determinato l'alternanza al Governo, facendo vincere la coalizione guidata da Romano Prodi, e quando abbiamo lavorato per la durata di questo Esecutivo, avevamo compreso che queste erano condizioni essenziali per la scomposizione di un quadro politico basato sulle due grandi coalizioni di centrodestra e di centrosinistra. È un processo in corso che deve proseguire. Da questa crisi, da questa scomposizione degli schieramenti è possibile che si determini un sistema politico diverso, che consenta di adottare quelle riforme liberali dell'economia, della giustizia, delle istituzioni e delle libertà civili che erano e sono rese impossibili dalla precedente, ingessata configurazione dell'assetto politico, che si sta scompaginando. Detto questo, non posso né voglio tacere i risultati importanti che, anche grazie all'impegno nostro e del Ministro Emma Bonino, sono stati portati a casa in questo anno e mezzo di legislatura. Anzitutto, il commercio estero registra segni positivi che non si erano visti in precedenza: dopo la Germania, siamo il Paese che cresce di più nel commercio internazionale, malgrado l'euro forte. Certamente parte del merito è da attribuirsi all'impresa italiana, che negli anni scorsi si è ristrutturata. Ma il merito è anche degli investimenti e delle azioni del Ministro Bonino e dell'Esecutivo tutto, senza scordare che la tempestiva iniziativa di Emma Bonino, prima dell'estate, concernente il Protocollo sul welfare, ha consentito un accordo assai più riformatore di quanto avremmo altrimenti avuto. Il Governo, nel travagliato iter di questo Protocollo sul welfare, ha costantemente trovato, infatti, nei Radicali de La Rosa nel Pugno e nei Socialisti una sponda autenticamente riformatrice e propositiva, a vantaggio delle categorie neglette del nostro vecchio Welfare State, difeso inspiegabilmente, a nostro avviso, da componenti politiche che si definiscono di sinistra. A ciò si aggiungono importanti battaglie vinte o che stanno per essere vinte, come quella sulla moratoria universale della pena capitale all'ONU, che vedrà tra qualche giorno una scadenza decisiva. Non voglio, però, nascondere alcuni elementi di perplessità sul disegno di legge finanziaria, che non si limitano al tanto che non c'è e che avrebbe potuto esserci, come dicono in tanti. Mi riferisco al modo con cui si è svolta e conclusa nei giorni scorsi la vicenda degli autotrasportatori. Radicali e Socialisti de La Rosa nel Pugno sono ben consapevoli che il settore ha bisogno di profondi mutamenti strutturali, essendo dominato da una ormai insostenibile competizione economica al ribasso nei confronti della sicurezza stradale e di quella degli autotrasportatori stessi, in condizioni di assoluta illegalità, cui si cerca malamente di far fronte con contributi economici pubblici. Come radicale affermo che lo sciopero degli scorsi giorni degli autotrasportatori si è svolto con modalità inaccettabili, che però sembrano essere le sole a portare risultati alle categorie di lavoratori che sono in grado di metterle in pratica, incoraggiando così azioni sempre più dure e illegali. Ma ancora di più a sconcertare è stato il modo con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri ha chiuso la vertenza, con almeno 30 milioni di euro, di cui 10 stornati dai fondi per l'emittenza privata. Ricordo che vi è una legge dello Stato, mai modificata dal Parlamento, che assegna alle emittenti private televisive denaro che in parte non è mai stato erogato e quei 10 milioni di euro erano solo una piccola parte di tali fondi, dovuti per compensare gli effetti dell'incredibile e inaccettabile duopolio italiano nel mercato pubblicitario televisivo. Molte società radiotelevisive private avranno difficoltà a far fronte alle spese e ciò perché non sono in grado, come altre categorie, di scioperare prendendo in ostaggio gli italiani. Inoltre, tale vicenda rafforza ulteriormente il duopolio esistente. Insomma, abbiamo assistito ad una vicenda che non fa bene al Paese. In ultimo, anche se quest'anno l'iter del disegno di legge finanziaria è stato meglio gestito - fino ad ora - rispetto a quanto avvenuto lo scorso anno, permane immutata l'esigenza e l'urgenza di una riforma delle procedure di bilancio attuali che marginalizzano l'Esecutivo e sembrano fatte apposta per dare molto potere alle lobby, come è accaduto anche quest'anno. È necessario che coloro che sono eletti dagli italiani e soprattutto che sono responsabili delle scelte nei loro confronti riprendano in mano il controllo della sessione di bilancio. Spero che questa non rimanga solo l'ennesima promessa mancata di ogni legge finanziaria.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Fitto. Ne ha facoltà.

 

RAFFAELE FITTO. Signor Presidente, il mio intervento ha un obiettivo ben preciso e mira a richiamare l'attenzione del Parlamento su un tema che rischia di essere totalmente dimenticato, anche se alcuni organi di informazione fortunatamente nelle ultime ore lo hanno riportato all'attenzione dell'opinione pubblica.

Intendo svolgere alcune considerazioni e richiedere anche l'attenzione di qualche distratto deputato e rappresentante del Governo che svolge la propria azione nel Mezzogiorno d'Italia, in ordine alle azioni e agli interventi che il Governo ha condotto in quell'area. Desidero citare tre episodi prima di fare alcuni esempi chiari, approfittando anche dell'occasione fortunata di avere in questa sede il Presidente del Consiglio dei ministri. È stato siglato, all'inizio dell'attuale legislatura, un documento fra il Governo e le otto regioni del Mezzogiorno. Vorrei sapere, signor Presidente, quale attuazione concreta abbiano avuto i contenuti di quel documento nell'anno e mezzo abbondante di Governo che lei ha presieduto. Inoltre, nei giorni appena trascorsi, lei ed alcuni autorevoli rappresentanti del Governo, a Napoli, avete rilanciato il tema del Mezzogiorno, citando ancora una volta l'utilizzo delle risorse comunitarie quale unica opportunità e reclamizzandola come un risultato positivo del Governo, mentre sapete benissimo che non è così. Lo scorso anno abbiamo discusso, in occasione dell'esame del disegno di legge finanziaria, in ordine all'impatto delle disposizioni sul Mezzogiorno. Abbiamo discusso in merito ad una legge finanziaria (quella dello scorso anno) che prevedeva il credito d'imposta, la riduzione differenziata del cuneo fiscale, l'introduzione delle zone franche, la programmazione settennale del FAS. Questi erano i quattro obiettivi sbandierati dinanzi all'Assemblea. Dopo aver ridotto in modo drastico le risorse assegnate al Fondo per le aree sottoutilizzate, rinviandolo al 2010, questo Governo a distanza di un anno dalla scorsa legge finanziaria, si presenta con tutte tali questioni puntualmente inattuate. È evidente, infatti, che la riduzione del cuneo fiscale è stata autorizzata dalla Commissione europea solo poche settimane fa, a distanza di un anno dal suo inserimento, e che le zone franche urbane non sono neanche state perimetrate, mentre quest'anno la farsa ripropone la stessa entità finanziaria dello scorso anno. La stabilizzazione del credito di imposta, la cosiddetta «Visco sud», non è mai partita e non potrà partire prima del 2009, essendosi ancora in attesa del via libera della Commissione europea. Mi si dirà che si attende il parere dell'Unione europea: dopo oltre un anno ancora non sappiamo quali sono gli interventi e, soprattutto, cosa questo Governo ha fatto nei confronti dell'Unione europea per avere una risposta! Di fronte a tale quadro desolante, emerge in modo molto chiaro che da parte nostra non può che esservi un obiettivo nella presente occasione: far tornare l'attenzione su un tema che rischia di essere sempre più dimenticato. Abbiamo la necessità che su tali questioni il Governo possa evitare le scelte che in queste ultime ore, anche con il maxiemendamento in discussione, ripropone all'attenzione degli italiani. Il Governo ha deciso di ridurre di 630 milioni di euro - come riportano importanti quotidiani - la dotazione finanziaria a copertura del credito di imposta e di ridurre ancora una volta il FAS (il Fondo per le aree sottoutilizzate), che è diventato oramai il conto corrente del Governo, utilizzato anche quest'anno come un bancomat, così come accaduto già lo scorso anno. Se occorrono le risorse per acquistare due Canadair, cosa fa il Governo? Presenta un emendamento che ne stabilisce il prelievo dal FAS. Se serve riproporre la farsa dei 500 milioni di euro già promessi lo scorso anno per le strade della Calabria e della Sicilia, cosa fa il Governo? Ripropone la misura, ricavando le somme dal FAS. Tutti gli interventi che in questa direzione possono essere finalizzati ad un'ipotetica risposta da parte del Governo vengono meno. Penso che vi sia bisogno in quest'aula di una riflessione serena, ma soprattutto di una riflessione decisa. Questo Governo non ha avuto la capacità di ottenere le risposte necessarie neanche per dare attuazione alle norme previste dalla legge finanziaria dello scorso anno. Questo Governo utilizza gli interventi nel Mezzogiorno come un metodo di composizione delle esigenze in ordine ad altri settori di intervento e ad altri argomenti. Ma soprattutto - ciò che più preoccupa - non esiste alcuna strategia. Nei giorni scorsi abbiamo assistito ad un tour del Ministro Bersani in giro per le regioni del sud, nel corso del quale egli ha raccontato quali potevano essere i benefici e i grandi interventi nel Mezzogiorno. Sono questi gli interventi, e purtroppo temiamo che ancora una volta assisteremo oggi ad alcune assicurazioni da parte del Governo (magari anche infastidite, solo perché qualcuno sta affermando cose ovvie, scontate ed inutili forse per qualcuno), che sicuramente ci porteranno nel prossimo anno - mi auguro con un Governo diverso - a discutere in quest'aula dell'incapacità di attuare le norme previste anche nel disegno di legge finanziaria in discussione. Mi auguro allora - e concludo - che vi possa essere anche un sussulto da parte dei deputati del Mezzogiorno di quest'Assemblea, anche appartenenti ai partiti politici dell'attuale maggioranza, e che vi possa essere un luogo all'interno del quale potersi confrontare e poter fermare un'azione mirata e tesa ad escludere in modo scientifico dalle misure di intervento e da un minimo di attenzione un'area importante del Paese. Mi auguro che non vi sia un silenzio imbarazzato da parte di chi oggi deve votare la fiducia, consapevole che il provvedimento e la manovra finanziaria in esame recano un danno al territorio che ognuno di loro rappresenta. È per questo che noi lanciamo una proposta: il voto non può che essere ancor di più e decisamente contrario a questo metodo e a questo provvedimento. Ma l'augurio è che vi siano altri deputati di altre regioni d'Italia e di altri partiti politici che a partire da gennaio abbiano almeno il coraggio di rappresentare di fronte al Governo su tali questioni - attraverso una mozione o quant'altro l'Aula riterrà opportuno - una situazione che non è più tollerabile, che merita attenzione e per la quale ci attiveremo con forza e decisione per fermare una deriva che è contro il Mezzogiorno d'Italia [Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia e UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro) - Congratulazioni]!

 

PRESIDENTE. Domando scusa: è in corso una breve pausa determinata dal fatto che si sta svolgendo un controllo poiché può esservi un errore tipografico nel testo. Procederemo con la votazione fra qualche minuto. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Salerno. Ne ha facoltà.

 

ROBERTO SALERNO. Signor Presidente, intervengo per rinnovare la totale sfiducia per questa manovra e complessivamente per l'azione del Governo in tutti questi 18 mesi di attività. Siamo di fronte ad una situazione a dir poco scandalosa: tre voti di fiducia sul disegno di legge finanziaria. Ciò consegnerebbe un dato straordinario non al guinness dei primati ma, credo, all'indecenza politica. La sua conduzione, signor Presidente, dovrebbe essere super partes poiché lei è Presidente di tutti i parlamentari: avrebbe dunque il dovere, in questa sua funzione e ruolo, di rilevare l'inconsistenza di questa maggioranza e della capacità del Governo di procedere nelle azioni più rilevanti della sua attività politica, cioè quelle legate alla manovra finanziaria. Nella nazione vi è un totale disorientamento, non solo dentro quest'Aula ma anche fuori di essa: fuori, vi è una rottura completa del dialogo fra il Governo e le parti sociali (categorie produttive e lavoratori); dentro, assistiamo allo spettacolo indecente di tre voti di fiducia, il che - credo - costituisce un precedente nell'esperienza politica repubblicana che meriterebbe veramente di essere rilevato non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Auspicheremmo che la legislatura e il Parlamento non fossero consegnati all'indignazione generale dei cittadini e della nazione: La Destra chiede dunque a lei, signor Presidente, un sobbalzo di dignità affinché rilevi che non vi sono le condizioni per procedere oltre e torni così finalmente al popolo sovrano la possibilità di votare e perciò di decidere nuovamente dei destini dell'Italia.

Rinnoviamo, quindi, la nostra sfiducia al Governo e chiediamo al Presidente che non faccia semplicemente il notaio, ma rilevi nel merito l'incapacità e l'inconsistenza di questa maggioranza, che si presenta nuovamente in maniera indegna di fronte ai cittadini e alla nazione.

 

PRESIDENTE. Vale quanto affermato in precedenza (Commenti). Ho già spiegato, infatti, che c'è un problema tecnico che non sono in condizione di risolvere, neanche con la mia autorevolezza politica. La prego di credermi.

 

LINO DUILIO, Presidente della V Commissione. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LINO DUILIO, Presidente della V Commissione. Signor Presidente, per un atto di trasparenza assoluta nei riguardi dell'Aula, voglio avvertire che mi è stato riferito che, per un mero errore materiale, non risultano riportate nell'allegato A al resoconto della seduta di ieri alcune correzioni che sono state trasmesse dal Governo, in particolare sul comma 36 del maxiemendamento che stiamo esaminando (Commenti del deputato Elio Vito).

 

PRESIDENTE. Si tratta di un errore materiale, lo esponga.

 

LINO DUILIO, Presidente della V Commissione. È un mero errore materiale che fa riferimento sostanzialmente alla dizione «di intesa con lo Stato» (Commenti)...

 

PRESIDENTE. Dica semplicemente dove ieri è saltato il testo.

 

LINO DUILIO, Presidente della V Commissione. L'errore materiale riguarda l'allegato A al resoconto - lo ripeto -, in cui non è riportata la trascrizione delle integrazioni, già distribuite in Commissione, al comma 36 del maxiemendamento, che non modificano assolutamente il contenuto dello stesso.

 

ELIO VITO. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ELIO VITO. Signor Presidente, ci sono in questo Parlamento, sia alla Camera che al Senato, dei precedenti in base ai quali non è stato possibile correggere degli errori formali dei quali ci si era accorti. Narro una storia: uno di questi precedenti, ad esempio, Presidente, riguarda la famosa questione dei seggi al Senato, che ha dato luogo a tanti ricorsi: un errore di «taglia e incolla», non dovuto a nessuna volontà politica, che ha creato quello che ha creato. Anche per quanto riguarda le leggi finanziarie e le questioni di fiducia, non è stato mai consentito - ripeto: mai - che nel corso della votazione il Governo apportasse delle correzioni. Pertanto, ritengo che o il comma 36 è identico a quello sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia ieri oppure, se cambia il comma 36, il Governo pone ora la questione di fiducia sul nuovo testo e la votiamo domani.

 

LINO DUILIO, Presidente della V Commissione. Non è così!

 

ELIO VITO. Ne abbiamo già viste tante, Presidente, per dover ancora subire altri schiaffi e altre vergogne, come quelle alle quali dovremmo assistere adesso (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia, Lega Nord Padania e Misto-La Destra).

 

TEODORO BUONTEMPO. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, innanzitutto invidio i colleghi che hanno capito di cosa si tratta. Il presidente della Commissione ha ripetuto tre volte che c'è un errore materiale: sarà un errore di trascrizione, tecnico, non capisco cosa significhi errore materiale. Signor Presidente, ci faccia una cortesia: legga lei il testo e chiarisca cosa diceva il precedente testo, e cosa dice il nuovo, almeno capiamo di cosa si tratta. Inoltre, sono d'accordo con il collega Elio Vito: se c'è un testo modificato, deve tornare in Commissione e comunque non si può votare in questo momento. Si potrebbe passare al terzo testo su cui è stata posta la fiducia e rinviare questo a quando la Commissione avrà vagliato il contenuto sul quale si sta chiedendo questa modifica. Signor Presidente, lei è molto severo sul rispetto delle formalità, però poi, nella sostanza, non riprende il Governo, che sta prendendo in giro la Presidenza e tutta la Camera dei deputati (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-La Destra, Forza Italia e Lega Nord Padania)!

 

LUCA VOLONTÈ. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Do ora la parola al deputato Volontè, perché l'aveva chiesta prima; devo dire, però, che si sta discutendo su una questione che è stata mal posta; quindi, dopo l'intervento del presidente Volontè ripeterò la precisazione. Prego, deputato Volontè, ha facoltà di parlare.

 

LUCA VOLONTÈ. Signor Presidente, mal posta o ben posta che sia la questione, ci troviamo di fronte a una modifica in corso d'opera; la definisco così per non ripetere ciò che ha affermato il collega Elio Vito. Tra l'altro, siamo tutti consapevoli dell'irritualità di questa eventuale correzione materiale, considerato che ieri e l'altro ieri abbiamo trascorso intere giornate ad aspettare l'elaborazione del testo da parte del Governo, sul quale vi deve essere stato una sorta di errore di scrittura. Signor Presidente, ricordo al Governo (non c'è bisogno di ricordarlo a lei), che più volte si è votato un testo, che poi è stato corretto con il cosiddetto decreto mille proroghe. Così accadrà, per bocca del Ministro Chiti, anche per altri provvedimenti che voteremo successivamente. Considerato che il Governo e noi siamo stati convocati in quest'Aula per votare - è già in corso, infatti, la seconda votazione sui maxiemendamenti relativi al disegno di legge finanziaria - se vi è un errore, verrà corretto con il cosiddetto decreto mille proroghe, fra tre giorni, non fra tre anni!

 

PAOLO CIRINO POMICINO. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Prima di darle la parola, però, vorrei solo precisare di che si tratta: nella stampa dell'allegato A al resoconto di ieri è saltata un'espressione. Il Governo ha posto la questione di fiducia sul testo corretto ed integrale, che è stato distribuito alla Commissione bilancio e all'Aula. Lo ripeto: il testo su cui il Governo ha posto la questione di fiducia è stato distribuito correttamente alla Commissione e all'Aula. Nella riproduzione tipografica del testo è saltata un'espressione e, per correttezza, il presidente Duilio ha dato atto di questo errore nella trascrizione, che non è nel testo che è a disposizione dell'Aula e della Commissione (Commenti del deputato Elio Vito). Deputato Cirino Pomicino, è convinto di questa formulazione?

 

PAOLO CIRINO POMICINO. Signor Presidente, volevo soltanto affermare - essendo fuori da ogni sospetto in ordine alla fiducia al Governo, che sfiducio ancora una volta - che la Commissione bilancio ha esaminato il testo trasmesso dal Governo, che recava le parole: «d'intesa con lo Stato (...) e la soppressione o il riordino». È la trascrizione del testo per l'Aula che manca di questo tipo di verifica, ma la Commissione bilancio si è espressa sul testo presentato dal Governo sul quale lo stesso ha posto la questione di fiducia. Lo dico, onorevole Elio Vito, onorevole Volontè, soltanto perché la Commissione bilancio si è espressa su tale questione; credo, perciò, che dovremmo rimanere concordi sul lavoro svolto dalla Commissione bilancio. Quindi, la mia proposta è di registrare che è avvenuto un errore meramente materiale nella trascrizione del testo per l'Aula, avendo la Commissione di merito espresso il parere sul testo corretto presentato dal Governo, che naturalmente non merita la fiducia, ma che non merita neanche di rinviare a domani la seconda votazione.

 

ELIO VITO. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Do la parola al deputato Elio Vito per l'ultimo intervento sull'argomento, sul quale poi prenderò una decisione, perché la questione è sufficientemente chiara, considerata anche la precisazione fatta dal deputato Cirino Pomicino, che ringrazio. Prego, deputato Elio Vito, ha facoltà di parlare.

 

ELIO VITO. Signor Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento. Lei ha chiarito una situazione, ma non ha chiarito la situazione, perché tutti abbiamo un po' di esperienza e sappiamo che anche in passato è accaduto che vi fossero errori di stampa e correzioni formali, anche dopo che era stata posta la questione di fiducia. Tuttavia, signor Presidente, di tali errori formali è sempre stata data lettura all'Aula prima che iniziassero le operazioni di voto, ossia prima che iniziassero le dichiarazioni di voto. In questo caso, le dichiarazioni di voto sono già iniziate e questa fase è ormai unita alle operazioni di voto, per cui dobbiamo votare il testo sul quale sono iniziate le dichiarazioni di voto. Signor Presidente, non troverà alcun precedente della scorsa legislatura in cui di queste correzioni formali non sia stata data lettura prima che iniziassero le operazioni di voto.

La mia seconda osservazione, signor Presidente, è la seguente: visto che lei ha chiarito all'Aula qual è stato il tipo di errore, io spiegherò quali sono le parole che stranamente sono saltate, perché anche noi che stavamo nella Commissione bilancio abbiamo una certa difficoltà a riscontrarci con quanto è stato affermato. Stiamo parlando di tre parole che nel testo originario non vi erano e che ora, invece, il presidente Duilio aggiunge: «di intesa con le regioni». Riteniamo che queste paroline: «di intesa con le regioni» non siano un mero errore formale.

 

ANTONIO BORGHESI. Non sai neanche di cosa parli!

 

PIERLUIGI CASTAGNETTI. C'erano nel testo originale!

 

ELIO VITO. Allora, sentiamo i colleghi della Commissione! Queste parole comportano, signor Presidente, semplicemente una conseguenza: se la legge è costituzionale o meno, ovvero se si opera di intesa o meno tra lo Stato e le regioni. Credo, quindi, signor Presidente, che non sia un aspetto meramente formale, ma sostanziale. Comunque, signor Presidente, ripeto che le dichiarazioni di voto erano iniziate e ciò preclude la possibilità che si cambi il testo in corso d'opera. Vogliamo fare iniziare da capo le procedure di voto? Iniziamo di nuovo le dichiarazioni di voto, così da rimettere l'Aula nelle condizioni nelle quali era in passato (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

 

PRESIDENTE. Deputato Elio Vito, ha esposto chiaramente la sua tesi, ma insisto a sostenere che tecnicamente non ha fondamento, in quanto si tratta di un errore tipografico. Come è stato detto autorevolmente sia dal presidente della Commissione, sia dal deputato Cirino Pomicino (che cito perché, essendosi espresso ripetutamente per la sfiducia al Governo, non può essere sottoposto a qualche legitima suspicione vi è un evidente parere pro veritate. Siamo di fronte ad un testo presentato dal Governo alla Commissione, su cui la Commissione ha operato ed è il testo su cui viene chiesta la fiducia. Vi è stato un errore tipografico, ma la Commissione e l'Aula hanno discusso avendo come base il testo precedente. Lei ha fatto riferimento ai precedenti e le posso dire che nella seduta del 20 luglio 2005, nella stessa condizione, vi sono state le dichiarazioni di voto; successivamente il relatore ha chiesto di effettuare una precisazione, ha fornito la dimostrazione di un errore nello stampato del disegno di legge e su questa base si è prodotta la votazione, esattamente nella stessa condizione di oggi. Quindi, passiamo alla votazione sulla questione di fiducia. Indico la votazione per appello nominale sull'emendamento 23.1000 del Governo, con le annesse tabelle (Commenti)...

 

ELIO VITO. Ci sono le dichiarazioni di voto!

 

PRESIDENTE. Naturalmente, vi sono le dichiarazioni di voto. Se chiede di parlare per dichiarazione di voto, può parlare. (I deputati Salerno e Buontempo espongono cartelli recanti rispettivamente la scritta: «Vergogna» e «Ladri di legalità»).

Invito i deputati a togliere i cartelli, altrimenti dovrò chiedere l'intervento dei commessi. Chiedo ai commessi di togliere i cartelli (I commessi ottemperano all'invito del Presidente). Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Zorzato. Le faccio notare che la dichiarazione di voto è già stata svolta per il gruppo di Forza Italia dal deputato Fitto. Tuttavia, eccezionalmente, le do la parola.

 

MARINO ZORZATO. Signor Presidente, la ringrazio per il fatto che cortesemente mi dà la parola, visto che durante i lavori della Commissione bilancio, a seguito della richiesta di tutta l'opposizione di avere un incontro con lei (dopo trenta ore che la Commissione non si riuniva, perché la maggioranza era impegnata in incontri informali per trovare accordi sul testo), lei non ci concesse l'incontro. Ricorderà che l'abbiamo chiamata a tarda ora, a mezzanotte e venti dopo una lunga giornata. I suoi uffici lo potranno testimoniare. Lei prima stava dormendo, poi no, ma non ha importanza. Visto che oggi non ci consente di tornare in Commissione...

 

PRESIDENTE. Deputato Zorzato, lei sa che tale questione è stata chiarita con reciproca soddisfazione con coloro che mi avevano chiesto di parlare; avevo detto al presidente Duilio di cercarvi. Era semplicemente esplicativo.

 

MARINO ZORZATO. Signor Presidente, io ero là e devo dirle che non ho constatato questa reciproca soddisfazione. Sono il capogruppo di Forza Italia in Commissione bilancio e quindi, come membro dell'opposizione, ritengo che lei debba chiedere a me - non ad altri - se ho avuto soddisfazione (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia e Misto-La Destra). Ciò detto, credo sia opportuno, con molto rispetto nei confronti del collega Cirino Pomicino, che sul merito della questione sia la Commissione bilancio a decidere se il testo esaminato sia o meno corrispondente a quello giusto e se si tratti di un errore formale oppure no: non deve essere il collega Cirino Pomicino a dire al Presidente se sia d'accordo o meno sul testo. Poiché ritengo giusto, al di là dell'ordine dei lavori, tornare in Commissione per verificarne l'opportunità - in merito al Regolamento è già intervenuto il presidente Elio Vito - invito il mio gruppo (se esco da solo, sarebbe poco influente) ad abbandonare i lavori per il secondo voto sulla fiducia: chiedo ai miei colleghi, pertanto, di non votare (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia e Misto-La Destra).

 

PRESIDENTE. Siccome tutto si può affermare tranne che la Presidenza non sia stata rispettosa dei diritti di tutti i parlamentari, al fine di fugare ogni dubbio, prego il Comitato dei nove di riunirsi per dieci minuti (Commenti) per poter fornire una risposta univoca. Preferisco rallentare i lavori, ma non lasciare a nessuno il sospetto che vi sia un qualche arbitrio. Sospendo brevemente la seduta.

 

La seduta, sospesa alle 20,45, è ripresa alle 21,20.

 

PRESIDENTE. Come sapete, colleghi, è stato dato modo al Comitato dei nove di riunirsi. Chiedo dunque al presidente Duilio se sia stata verificata la situazione.

 

LINO DUILIO, Presidente della V Commissione. Sì, signor Presidente.

 

MARINO ZORZATO. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MARINO ZORZATO. Signor Presidente, l'opposizione - o quanto meno il mio gruppo - non è soddisfatta dei chiarimenti emersi in sede di Comitato, ma non intendo disturbare i nostri lavori e pertanto non aprirò, al riguardo, una discussione per spiegare i nostri motivi. Credo, tuttavia, che i membri del Comitato, con i quali abbiamo condiviso questi tre quarti d'ora, li abbiano ben compresi.

 

PRESIDENTE. A fronte di questa posizione ufficiale, di cui la ringrazio, vorrei effettuare una precisazione, che considero definitiva. Nella seduta di ieri, ho esattamente precisato l'oggetto della discussione allorché ho fatto presente che le correzioni di carattere tecnico ai testi depositati, trasmesse dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, erano state ammesse in conformità ai precedenti e, dunque, dovevano intendersi apportate ai testi depositati. I testi sono stati, quindi, trasmessi alla Commissione bilancio. Su tale oggetto, così definito e conosciuto, il Governo ha posto la questione di fiducia. Essendo saltata, in sede di stampa sull'allegato A al resoconto della seduta di ieri, una parte del testo, come sopra definito, dell'emendamento 23.1000, il presidente Duilio, correttamente, per evitare qualsiasi equivoco, ha inteso precisare tale situazione prima del voto. La Presidenza, a fronte di proteste, ha chiarito gli esatti termini della situazione, anche citando un precedente della scorsa legislatura, in cui la determinazione di errori tipografici - perché di questo si tratta - è avvenuta tra le dichiarazioni di voto e il voto. A questo punto, non vi è spazio per un ulteriore dibattito, anche perché il Comitato dei nove ha avuto modo di verificare la situazione, come richiesto, con le precisazioni che abbiamo ascoltato. Non pretendo, dunque, che tutti siano convinti e soddisfatti delle spiegazioni, ma la Presidenza ha agito in modo trasparente e oggettivo, a tutela della chiarezza del procedimento. I testi sono stati regolarmente distribuiti ieri e, dunque, per la Presidenza, la situazione è chiarita.

 

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1817 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Approvato dal Senato) (A.C. 3256-A) (ore 16,07).

(Votazione della questione di fiducia - Emendamento 23.1000 del Governo - A. C. 3256-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Indìco la votazione per appello nominale sull'emendamento 23.1000 del Governo, con annesse tabelle, interamente sostitutivo dell'articolo 23 del testo e soppressivo degli articoli da 24 a 134-bis, sulla cui approvazione, senza subemendamenti e articoli aggiuntivi, il Governo ha posto la questione di fiducia. Avverto che la Presidenza, conformemente ai criteri definiti nella seduta della Giunta per il Regolamento del 13 marzo 2007, ha accolto alcune richieste di anticipazione del turno di voto di deputati, trasmesse dai presidenti dei gruppi, nonché ulteriori richieste avanzate da membri del Governo. Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama. (Segue il sorteggio).

La chiama avrà inizio dal deputato Ventura. Invito, dunque, i deputati segretari a procedere alla chiama. (Segue la chiama).

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione sull'emendamento 23.1000 del Governo, con le annesse tabelle, interamente sostitutivo dell'articolo 23 del testo e soppressivo degli articoli da 24 a 134-bis, sulla cui approvazione senza subemendamenti e articoli aggiuntivi il Governo ha posto la questione di fiducia.

Presenti e votanti 399 Maggioranza 200 Hanno risposto 326 Hanno risposto no 73.

(La Camera approva - Vedi votazioni).

Si intendono conseguentemente precluse tutte le ulteriori proposte emendative presentate (vedi l'Allegato A-bis - A.C. 3256).

 

Hanno risposto sì:

 

Acerbo Maurizio Adenti Francesco Affronti Paolo Albonetti Gabriele Allam Khaled Fouad Amato Giuliano Amendola Francesco Amici Sesa Antinucci Rapisardo Astore Giuseppe Attili Antonio Aurisicchio Raffaele Bafile Mariza Balducci Paola Bandoli Fulvia Baratella Fabio Barbi Mario Bellanova Teresa Bellillo Katia Beltrandi Marco Benvenuto Romolo Benzoni Rosalba Bersani Pier Luigi Betta Mauro Bezzi Giacomo Bianchi Dorina Bianco Gerardo Bimbi Franca Bindi Rosy Boato Marco Bocci Gianpiero Boco Stefano Boffa Costantino Bonelli Angelo Bonino Emma Bordo Michele Borghesi Antonio Boselli Enrico Brandolini Sandro Brugger Siegfried Bucchino Gino Buemi Enrico Buffo Gloria Buglio Salvatore Burchiellaro Gianfranco Burgio Alberto Burtone Giovanni Mario Salvino Cacciari Paolo Caldarola Giuseppe Calgaro Marco Cancrini Luigi Capodicasa Angelo Capotosti Gino Carbonella Giovanni Cardano Anna Maria Cardinale Salvatore Carra Enzo Carta Giorgio Caruso Francesco Saverio Cassola Arnold Castagnetti Pierluigi Ceccuzzi Franco Cento Pier Paolo Cesario Bruno Cesini Rosalba Chianale Mauro Chiaromonte Franca Chicchi Giuseppe Chiti Vannino Cialente Massimo Cioffi Sandra Codurelli Lucia Cogodi Luigi Colasio Andrea Cordoni Elena Emma Cosentino Lionello Crapolicchio Silvio Crema Giovanni Crisafulli Vladimiro Crisci Nicola Cuperlo Giovanni D'Alema Massimo D'Ambrosio Giorgio Damiano Cesare D'Antona Olga D'Antoni Sergio Antonio Dato Cinzia De Angelis Giacomo De Biasi Emilia Grazia De Brasi Raffaello De Cristofaro Peppe Deiana Elettra Delbono Emilio D'Elia Sergio Del Mese Paolo D'Elpidio Dante De Piccoli Cesare De Simone Titti De Zulueta Tana Di Gioia Lello Di Girolamo Leopoldo Diliberto Oliviero Dioguardi Daniela Di Salvo Titti Donadi Massimo Duilio Lino D'Ulizia Luciano Duranti Donatella Evangelisti Fabio Fabris Mauro Fadda Paolo Falomi Antonello Farina Daniele Farina Gianni Farinone Enrico Fasciani Giuseppina Fassino Piero Fedi Marco Ferrara Francesco detto Ciccio Ferrari Pierangelo Fiano Emanuele Filippeschi Marco Fincato Laura Fiorio Massimo Fioroni Giuseppe Fistarol Maurizio Fluvi Alberto Fogliardi Giampaolo Folena Pietro Fontana Cinzia Maria Forgione Francesco Franceschini Dario Frias Mercedes Lourdes Frigato Gabriele Froner Laura Fumagalli Marco Fundarò Massimo Saverio Ennio Galeazzi Renato Gambescia Paolo Garofani Francesco Saverio Gentili Sergio Gentiloni Silveri Paolo Ghizzoni Manuela Giachetti Roberto Giacomelli Antonello Giordano Francesco Giovanelli Oriano Giuditta Pasqualino Giulietti Giuseppe Gozi Sandro Grassi Gero Grillini Franco Guadagno Wladimiro detto Vladimir Luxuria Iacomino Salvatore Iannuzzi Tino Incostante Maria Fortuna Intrieri Marilina Khalil Alì Raschid La Forgia Antonio Laganà Fortugno Maria Grazia Lanzillotta Linda Laratta Francesco Latteri Ferdinando Leddi Maiola Maria Lenzi Donata Leoni Carlo Letta Enrico Levi Ricardo Franco Licandro Orazio Antonio Li Causi Vito Lion Marco Locatelli Ezio Lomaglio Angelo Maria Rosario Lombardi Angela Longhi Aleandro Lovelli Mario Lucà Mimmo Lulli Andrea Lumia Giuseppe Luongo Antonio Lusetti Renzo Maderloni Claudio Mancini Giacomo Mantini Pierluigi Mantovani Ramon Maran Alessandro Marantelli Daniele Marcenaro Pietro Marchi Maino Margiotta Salvatore Mariani Raffaella Marino Mauro Maria Marone Riccardo Martella Andrea Mascia Graziella Mattarella Sergio Melandri Giovanna Mellano Bruno Merlo Giorgio Merlo Ricardo Antonio Merloni Maria Paola Meta Michele Pompeo Migliavacca Maurizio Miglioli Ivano Migliore Gennaro Milana Riccardo Minniti Marco Misiani Antonio Misiti Aurelio Salvatore Monaco Francesco Morri Fabrizio Morrone Giuseppe Mosella Donato Renato Motta Carmen Mungo Donatella Mura Silvana Musi Adriano Mussi Fabio Naccarato Alessandro Nannicini Rolando Napoletano Francesco Narducci Franco Nicchi Marisa Nicco Roberto Rolando Oliverio Nicodemo Nazzareno Olivieri Sergio Orlando Andrea Orlando Leoluca Ossorio Giuseppe Ottone Rosella Pagliarini Gianni Palomba Federico Papini Andrea Parisi Arturo Mario Luigi Pedica Stefano Pedulli Giuliano Pegolo Gian Luigi Pellegrino Tommaso Pertoldi Flavio Perugia Maria Cristina Pettinari Luciano Piazza Angelo Piazza Camillo Picano Angelo Pignataro Ferdinando Benito Pignataro Rocco Pinotti Roberta Piro Francesco Piscitello Rino Pisicchio Pino Poletti Roberto Pollastrini Barbara Poretti Donatella Porfidia Americo Prodi Romano Provera Marilde Quartiani Erminio Angelo Raiti Salvatore Ranieri Umberto Razzi Antonio Realacci Ermete Ricci Andrea Ricci Mario Rigoni Andrea Rocchi Augusto Rossi Gasparrini Federica Rotondo Antonio Ruggeri Ruggero Rusconi Antonio Russo Franco Ruta Roberto Rutelli Francesco Samperi Marilena Sanga Giovanni Sanna Emanuele Sasso Alba Satta Antonio Schietroma Gian Franco Schirru Amalia Scotto Arturo Sereni Marina Servodio Giuseppina Sgobio Cosimo Giuseppe Siniscalchi Sabina Sircana Silvio Emilio Smeriglio Massimiliano Soffritti Roberto Soro Antonello Sperandio Gino Spini Valdo Sposetti Ugo Squeglia Pietro Stramaccioni Alberto Strizzolo Ivano Suppa Rosa Tanoni Italo Tenaglia Lanfranco Tessitore Fulvio Testa Federico Tocci Walter Tolotti Francesco Tomaselli Salvatore Trepiccione Giuseppe Tuccillo Domenico Turci Lanfranco Turco Maurizio Vacca Elias Vannucci Massimo Venier Iacopo Ventura Michele Vichi Ermanno Vico Ludovico Villari Riccardo Villetti Roberto Viola Rodolfo Giuliano Violante Luciano Visco Vincenzo Volpini Domenico Widmann Johann Georg Zaccaria Roberto Zanella Luana Zanotti Katia Zeller Karl Zipponi Maurizio Zucchi Angelo Alberto Zunino Massimo

 

Hanno risposto no:

Alessandri Angelo Alfano Ciro Angeli Giuseppe Aracu Sabatino Barani Lucio Benedetti Valentini Domenico Bocchino Italo Bodega Lorenzo Bosi Francesco Bricolo Federico Brigandì Matteo Buontempo Teodoro Caparini Davide Castellani Carla Catone Giampiero Cesa Lorenzo Ciccioli Carlo Ciocchetti Luciano Cirino Pomicino Paolo Compagnon Angelo Conti Giulio Conti Riccardo Costa Enrico Cota Roberto D'Agrò Luigi D'Alia Gianpiero Delfino Teresio De Luca Francesco Dionisi Armando Dozzo Gianpaolo Dussin Guido Fava Giovanni Fedele Luigi Filippi Alberto Forlani Alessandro Formisano Anna Teresa Fugatti Maurizio Galati Giuseppe Galletti Gian Luca Garavaglia Massimo Germontani Maria Ida Gibelli Andrea Giorgetti Alberto Giorgetti Giancarlo Goisis Paola Greco Salvatore Grimoldi Paolo Lisi Ugo Lo Monte Carmelo Lucchese Francesco Paolo Lussana Carolina Maroni Roberto Martinello Leonardo Meloni Giorgia Mereu Antonio Minardo Riccardo Montani Enrico Pescante Mario Pini Gianluca Pisacane Michele Rao Pietro Ronconi Maurizio Rossi Luciano Ruvolo Giuseppe Sanza Angelo Maria Scalia Giuseppe Tabacci Bruno Tassone Mario Tucci Michele Volontè Luca Zacchera Marco Zanetta Valter Zinzi Domenico

 

Sono in missione:

Colucci Francesco De Castro Paolo Di Pietro Antonio Francescato Grazia Galante Severino Gasparri Maurizio Giovanardi Carlo La Malfa Giorgio Mazzocchi Antonio Oliva Vincenzo Palumbo Giuseppe Pecoraro Scanio Alfonso Reina Giuseppe Maria Scajola Claudio Stucchi Giacomo Tremonti Giulio

 

PRESIDENTE. Dovremmo ora passare alla votazione relativa all'emendamento 135.1000 del Governo.

 

NICOLA SARTOR, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

NICOLA SARTOR, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, desidero precisare che all'articolo 3, comma 156, in base ad una verifica aritmetica, la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica deve intendersi pari rispettivamente a 487 milioni 309 mila euro per il 2008, a 556 milioni di euro per il 2009 e a 280 milioni di euro per il 2010, e non rispettivamente a 209 milioni 809 mila euro per l'anno 2008 e a 280 milioni di euro per l'anno 2009. Tali cifre, infatti, devono corrispondere necessariamente alla somma algebrica degli interventi di spesa disposti a carico del medesimo fondo dalle disposizioni precedenti.

 

GIANFRANCO CONTE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO CONTE. Signor Presidente, prima ci trovavamo di fronte ad una correzione formale, ma in questo caso cambiano completamente i saldi della finanziaria. Pertanto, dovremmo almeno poter fare anche noi quei conti per verificare la situazione.

 

PRESIDENTE. Al fine di consentire al Comitato dei nove di riunirsi immediatamente per esaminare la questione, sospendo brevemente la seduta.

 

La seduta, sospesa alle 22,45, è ripresa alle 23,15.

 

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1817 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Approvato dal Senato) (A.C. 3256-A) (ore 16,07).

(Dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia - Emendamento 135.1000 del Governo - A.C. 3256-A)

 

PRESIDENTE. La Commissione bilancio si è riunita e ha concluso i suoi lavori. Passiamo alla votazione dell'emendamento 135.1000 del Governo, con le annesse tabelle, interamente sostitutivo dell'articolo 135 del testo e soppressivo degli articoli da 136 a 151 e delle annesse tabelle, con la correzione testé indicata dal Governo (Vedi l'allegato A - A.C. 3256 sezione 1), sulla cui approvazione senza subemendamenti e articoli aggiuntivi il Governo ha posto la questione di fiducia.

 

GUIDO CROSETTO. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GUIDO CROSETTO. Signor Presidente, mi scusi, ci siamo riuniti e vorrei rendere edotti i parlamentari di maggioranza e opposizione, perché alla fine quello dell'opposizione è un comportamento serio. Abbiamo scoperto che il Governo aveva sbagliato i conti di oltre 220 milioni di euro. Vorrei solo spiegare che ogni articolo su cui è stata posta la questione di fiducia doveva avere una copertura finanziaria. La prima questione di fiducia riguardava un articolato che prevedeva delle entrate e delle uscite che dovevano essere coperte, così il secondo e il terzo. Scoprendo che in relazione al terzo testo si erano sbagliati i conti di 220 milioni di euro, abbiamo riscontrato - voglio dirlo - che anche il primo e il secondo non erano correttamente coperti. Non che fossero scoperti: magari qualcuno prevedeva entrate in più rispetto a quelle che servivano e qualcuno entrate in meno. Di fronte a questo, l'opposizione avrebbe potuto chiedere alla Camera dei deputati che il Governo prendesse atto di questo errore, che non è di poco conto, anche se sembra una questione molto tecnica. Abbiamo deciso di non farlo perché, alla fine, questa è un'operazione aritmetica, ma sarebbero inficiati - e in parte lo sono - i due emendamenti che abbiamo approvato con il voto di fiducia. Nonostante questo, abbiamo deciso di andare avanti: continueremo a fare la nostra opposizione e a intervenire, prendendo atto che queste non sono entrate e uscite superiori, ma erano contenute nel testo originario. Vogliamo, però, sottolineare questo fatto e che il Governo, per approssimazione, per fretta, non si sa perché, ha commesso un errore che, probabilmente, ai tempi in cui noi eravamo maggioranza, nessuno avrebbe fatto passare sotto tono come facciamo noi questa sera. Ringrazio la Ragioneria che, invece, ha consentito a tutti noi di rilevare questo errore (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

 

ALBERTO GIORGETTI. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ALBERTO GIORGETTI. Signor Presidente, ovviamente mi riconosco nelle considerazioni dell'onorevole Crosetto, però volevamo sottolineare, comunque, la gravità di questa vicenda, perché, al di là dell'aspetto formale, si tratta di questioni che implicano anche una diversa valutazione politica su quanto abbiamo esaminato fino ad oggi. Lo diciamo con chiarezza: ciò vuol dire che gli emendamenti che sono stati approvati prevedevano quantificazioni comunque erronee e che si va a decurtare ulteriormente su due annualità un fondo che era previsto ed è previsto all'interno della legge finanziaria. È vero che non si modificano i saldi complessivi, ma è altrettanto vero, signor Presidente, che la valutazione politica è diversa proprio su un aspetto specifico del disegno di legge finanziaria che riguarda un fondo orientato allo sviluppo che viene ridotto in maniera significativa. Signor Presidente, non si tratta, quindi, di un'esclusiva correzione formale: è un elemento strutturale e sostanziale di valutazione politica che, oltre a non far mantenere, ovviamente, gli impegni che erano stati assunti dal Governo relativamente alle coperture, comporta che il nostro giudizio su questo disegno di legge finanziaria peggiori ulteriormente. A maggior ragione, si dimostra la responsabilità di Alleanza Nazionale e dell'opposizione nel proseguire questi lavori (Applausi dei deputati del gruppo Alleanza Nazionale).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Buontempo. Ne ha facoltà.

 

TEODORO BUONTEMPO. Onorevoli colleghi, per il vostro buon sonno vi consiglio di stare un po' cauti, se non volete prolungare la sofferenza, che non vi diamo noi, ma che vi dà il vostro Governo. Questi ultimi fatti hanno mostrato la provvisorietà nella capacità di fare fronte alla gestione della complessa manovra finanziaria. Ma non solo: non abbiamo il tempo per discuterne a lungo, ma credo che la variazione apportata inciderà sulle risorse che il Governo aveva garantito come copertura finanziaria dei provvedimenti per lo sviluppo in taluni settori della vita economica del nostro Paese. Sei milioni di famiglie hanno difficoltà a pagare luce e gas. Nella scorsa legislatura, in ogni piazza e in ogni studio televisivo, esponenti del centrosinistra affermavano che con il Governo Berlusconi non si arrivava alla quarta settimana del mese. Con il Governo Prodi, invece, non si arriva alla seconda! Di cosa può dunque andare orgoglioso chi ha votato a sinistra e si ritrova questo Governo che, senza vergogna, umilia il Parlamento e impoverisce il Paese? Vi sono circa 600 mila famiglie che non possono pagare il mutuo sulla casa perché voi, complici del sistema bancario, state consentendo l'usura a danno degli italiani. In Europa siamo il fanalino di coda per quanto riguarda l'occupazione femminile e voi siete riusciti per la prima volta a far sì che i contratti atipici e i contratti a tempo non divengano contratti a tempo indeterminato: è la prima volta che ciò accade in Italia da quando sono nati questi tipi di contratti. Dunque: 500-600 mila famiglie non possono pagare il mutuo, sei milioni di persone stanno scendendo sotto la soglia della povertà, perché 100 mila di queste già non possono pagare le bollette di luce e gas. In questo senso, dunque, invito l'opposizione: altro che buone maniere, cacciamoli! Cacciamoli! Mandiamoli a casa per salvare il nostro Paese!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Crosetto. Ne ha facoltà.

 

GUIDO CROSETTO. Signor Presidente, mi allontano dalle dichiarazioni tecniche per svolgere una brevissima - mi scuso con i colleghi - dichiarazione politica (Commenti del deputato Volontè). Sarò brevissimo, presidente Volontè. Anche in questa terza votazione, voteremo contro la fiducia al Governo. Non lo faremo per pregiudizio: abbiamo infatti riconosciuto, anche nel dibattito in Commissione, che all'interno di questa manovra finanziaria vi erano aspetti che potevamo condividere. Non abbiamo però condiviso, signor Ministro, l'impostazione generale determinata da finanziaria, decreti e protocollo sul welfare. Mi pare infatti che, delineando questa manovra finanziaria, il Governo si è comportato nei confronti del Paese senza tener conto del suo stato, di quello dei conti pubblici e del clima internazionale. Signor Ministro, capisco che il libro che sta leggendo deve essere molto interessante: non dico che si debba ascoltare, ma almeno fare finta! Quando si legge ostentatamente un libro, non si fa neanche finta di ascoltare: molto è forma in quest'Aula, ma sotto la forma vi è anche un po' di sostanza (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia). Signor Ministro, comprendo che il parere dell'opposizione e di Forza Italia poco possa interessare al Governo. Come dicevo, abbiamo dimostrato poco fa di non essere un'opposizione pregiudizialmente contraria, vorrei però lasciarle un messaggio. Noi abbiamo paura per l'impatto che avrà questa manovra il prossimo anno, perché ci è parso che lei e il Governo non abbiate tenuto conto degli scenari internazionali e del clima politico ed economico che si avranno nel 2008. Gli indicatori che leggiamo ci convincono infatti che il 2008 sarà l'anno più difficile degli ultimi dieci anni: essi non evidenziano spazi di crescita nell'economia e soprattutto mostrano un'economia italiana in grossa difficoltà. Di fronte a questa situazione, avremmo voluto che i cosiddetti tesoretti venissero accantonati - permettetemi l'espressione paesana - come fieno in cascina per un periodo difficile come quello che si prospetta. Invece, abbiamo preso atto, a luglio e oggi, che i 15 miliardi di euro incassati in più sono stati immediatamente spesi; allo stesso modo, abbiamo preso atto con questa manovra finanziaria che le dichiarazioni di volontà di controllo della spesa pubblica non si sono concretizzate. La spesa pubblica è aumentata, ed è aumentata anche in modi che noi stessi possiamo condividere. Diremmo una stupidaggine se non dicessimo che l'intervento sull'ICI è un intervento che anche noi consideriamo in modo positivo.

Ma non abbiamo visto, complessivamente, un intervento in cui si respirasse l'idea del Governo sul futuro del Paese. Molti di voi, ad esempio, hanno parlato nei giorni scorsi di un'attenzione che bisogna prestare ai redditi medio-bassi: se vi fosse stata, tra questi 30 miliardi di spesa, un'attenzione ai redditi medio-bassi, forse non l'avremmo condivisa in toto, ma avremmo almeno visto un'azione del Governo chiara: i redditi medio-bassi faticano, come diceva il collega Buontempo, ad arrivare alla quarta settimana, ma il Governo interveniva indirizzando le risorse. Non abbiamo visto un'attenzione ai lavori pubblici - considerato che ascolto tutti dire in televisione che il Paese è senza infrastrutture -, né abbiamo visto un'attenzione ai lavoratori. Non abbiamo visto l'anima e l'idea che il Governo ha trasferito nel disegno di legge finanziaria in discussione e nella manovra finanziaria. Ciò ci ha preoccupato e ci preoccupa, non come opposizione né pregiudizialmente, signor Ministro, e non ci avrebbe preoccupato se questa finanziaria, ossia la stessa manovra economica l'avessimo fatta l'anno scorso. L'anno scorso, infatti, si prospettava un 2007 in crescita e tutti sapevamo - o potevamo sapere - che il 2007 sarebbe stato un anno di crescita. Quest'anno, invece, sappiamo che il 2008, vista la fase finale del 2007, sarà un anno in cui la nostra economia risentirà di impatti negativi. Questa manovra non ne tiene conto e ho paura che il risultato sarà la necessità di una manovra correttiva a giugno, che, stante i conti pubblici, significherà soltanto un aumento della tassazione. Lei mi insegna, signor Ministro, che un aumento di tassazione in un'economia debole rappresenta la cosa più negativa che si possa fare. Da queste considerazioni derivano le critiche di Forza Italia alla manovra finanziaria e il nostro atteggiamento. Ma vorrei far rilevare un'altro aspetto: in un clima politico che ogni giorno diventa più difficile, anche all'interno degli stessi schieramenti, l'opposizione in modo compatto (AN, UDC, Forza Italia e Lega) ha dimostrato in Commissione non di voler distruggere, né di opporsi in modo pregiudiziale alla manovra, ma di cercare di collaborare migliorandola (e lo abbiamo dimostrato soltanto pochi minuti fa). Vorrei che il presidente della Commissione ed il relatore alla fine di questi giorni ne dessero conto anche alla loro maggioranza. Questo è il modo in cui vogliamo porci sui percorsi legislativi, in modo cioè non pregiudizialmente contrario. Le preoccupazioni che sto esprimendo, signor Ministro, non derivano dal fatto che sto intervenendo per dichiarazione di voto a nome di Forza Italia, ma sono le preoccupazioni che ha un cittadino, guardando da uno scenario privilegiato e conoscendo gli indicatori del prossimo anno. Per capire tali preoccupazioni basterebbe passare da ogni artigiano, da ogni commerciante o da qualche famiglia di lavoratore dipendente, che parla del destino della propria azienda. Il prossimo anno sarà difficile, signor Ministro, ma questa manovra non ne tiene conto: questa è la responsabilità politica più grave che vi assumete approvandola (e non mi riferisco soltanto al disegno di legge finanziaria). Vorrei sottolineare, infatti, un'altra circostanza, che probabilmente farà arrabbiare qualcuno dell'opposizione: la parte peggiore della vostra manovra economica non è il disegno di legge finanziaria, bensì sono stati i 15-16 miliardi di euro sprecati con i due decreti, che potevano invece diventare un patrimonio importante in un periodo difficile come quello che ci attende nel 2008, per intervenire soprattutto a favore dei più deboli. Li abbiamo sprecati: non li avete sprecati voi, ma il Paese non li ha più, non sono più nelle sue disponibilità. Vorremmo lasciare tale considerazione agli atti affinché un domani non vi sia qualcuno che possa affermare che nessuno lo aveva detto e affinché nessuno possa uscire, approvando questo disegno di legge finanziaria, con la coscienza tranquilla e senza aver ascoltato, almeno da parte dell'opposizione, le preoccupazioni per il futuro. Abbiamo provato ad esprimerle, ma non ci siamo riusciti. Abbiamo provato a sollevare temi importanti, signor Ministro, ma in Commissione non siamo riusciti ad affrontarli, come il fatto che molti enti locali hanno svenduto i destini dei nostri figli e nipoti impegnando i loro enti locali per i prossimi trent'anni. Non siamo riusciti, infatti, a parlare dei nuovi metodi di indebitamento con cui gli enti locali - forse di entrambe le parti politiche - stanno investendo per spesa corrente le entrate che incasseranno tra trent'anni. Non siamo riusciti a parlare di questo fenomeno che sta distruggendo e distruggerà nei prossimi anni il nostro Paese e nessuno lo ha affrontato, perché il modo con cui è stato affrontato con la finanziaria serve solo a procrastinarlo. Non siamo riusciti a parlarne, ma cercheremo di farlo domani con gli ordini del giorno. Non siamo riusciti a spiegare in quest'Aula - e avrei voluto vedere su questo punto trovarsi d'accordo maggioranza e opposizione nel fare un discorso serio e parlare anche al resto del popolo italiano - la diversità che c'è tra i costi della politica e i costi della democrazia. Non siamo riusciti a parlare in quest'Aula, neanche un minuto, in ordine alla diversità tra costi della politica e costi della democrazia e ci siamo lavati la coscienza senza toccare nessuno dei nostri privilegi e andando a scontentare i consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali. Avrei voluto poter parlare di tali temi e forse avremmo trovato qualche sinergia in più, ma non è stato possibile. L'aspetto più violento della questione di fiducia - e quanto dico vale per lei, signor Presidente del Consiglio, ma anche per quelle che potevano chiedere altri Governi - non è il fatto di violentare il Parlamento, ma di non permettere che le energie presenti all'interno del Parlamento possano, in una discussione seria, condurre a qualche risultato positivo. Questo è il grande affronto della questione di fiducia all'Assemblea e alle istituzioni. In questo momento, signor Presidente del Consiglio, l'unico modo in cui ognuno di noi può difendersi dagli attacchi che tutto il popolo rivolge ad ognuno di noi per quello che rappresenta è quello di poter contribuire a lavorare, ma non ci è permesso. Per tale motivo, anche per questo, convintamente voteremo «no» sulla fiducia (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Alberto Giorgetti. Ne ha facoltà.

 

ALBERTO GIORGETTI. Signor Presidente, comprendo che la maggioranza possa avere qualche difficoltà, in questo momento, ad ascoltare le nostre dichiarazioni (Commenti), ma se non vi sono mi fa piacere, anche perché così avremo la possibilità di articolare alcune riflessioni, così come già sono state svolte in maniera egregia dal collega Pedrizzi, in ordine ad una valutazione globale del disegno di legge finanziaria.

Tuttavia, signor Presidente, siamo costretti ad intervenire anche alla luce delle modifiche che sono appena state richieste a livello formale, perché come gruppo di Alleanza Nazionale, solo pochi minuti fa, abbiamo già sottolineato come di fatto tali modifiche non abbiano solo un valore formale, ma anche sostanziale, perlomeno in ordine ad una valutazione politica sull'andamento dei nostri lavori. Il collega Crosetto ha giustamente sottolineato come vi fosse un'aspettativa da parte del Parlamento e, in particolar modo, ovviamente dell'opposizione, di poter discutere in modo adeguato il disegno di legge finanziaria non solo durante l'esame in Commissione, ma anche in Assemblea. L'esame in Aula sarebbe stato molto utile proprio per riuscire a modificare e intervenire in maniera adeguata anche sulle modifiche proposte, in modo frettoloso e formale, e che invece avrebbero potuto essere affrontate con la giusta serenità tramite un confronto tra maggioranza e opposizione, la quale sin dall'inizio dei nostri lavori ha dato la concreta disponibilità ad affrontare la discussione. Si trattava di un impegno, signor Presidente, assunto anche da lei e noi non dimentichiamo mai di ricordarglielo, ossia di svolgere la sessione di bilancio attraverso un confronto in Assemblea che non costringesse il Governo a porre la questione di fiducia. A tutto ciò si è rinunciato e crediamo che sia stato un grave errore. Infatti, si sarebbe potuto migliorare ulteriormente il provvedimento in esame e potevano essere accolte le considerazioni che il Ministro Padoa Schioppa ha sostenuto - se non erro ieri - in ordine alla necessità di proseguire su un percorso di impegno di riduzione della spesa e del debito pubblico che, però, con il disegno di legge finanziaria di fatto si è interrotto. Lo stesso Ministro ha definito il disegno di legge finanziaria come una tregua fiscale. Riteniamo che non sia affatto una tregua fiscale, ma che complessivamente l'effetto delle norme varate (1.199 commi che compongono il disegno di legge finanziaria) sia quello di un ulteriore inasprimento della pressione fiscale a carico delle famiglie. Il tempo dirà se quanto affermo è vero o no. Riteniamo che ciò accadrà e siamo preoccupati per la situazione delle famiglie italiane, che rischiano di vedere aumentare ulteriormente i costi e le difficoltà, soprattutto dopo l'ennesimo errore compiuto dal Governo in ordine al blocco nei giorni scorsi della trattativa con gli autotrasportatori, che ha comportato gravissimi danni alla nostra economia e soprattutto disagi per i cittadini. Siamo dinanzi ad un disegno di legge finanziaria che non interviene su tali problemi ma, come sosteneva lo stesso Ministro Padoa Schioppa, bisogna intervenire nei prossimi anni per risparmiare 30 miliardi di euro. Questo lei, Ministro, ha dichiarato e questa è stata anche la valutazione del Comitato tecnico per la spesa pubblica, vale a dire la necessità di un impegno per la riduzione della spesa dei Ministeri. Ebbene, voi, con questa legge finanziaria, anche attraverso quest'ultimo maxiemendamento, di fatto aumentate la spesa pubblica disperdendola in mille rivoli e mettete in difficoltà un Paese che oggi purtroppo attraversa una congiuntura non particolarmente favorevole e anzi, forse, negativa. In questo quadro, negate voi stessi contraddicendo le dichiarazioni rese dal Ministro Padoa Schioppa relativamente agli obiettivi di breve e medio termine; negate altresì voi stessi attraverso una serie di azioni che bloccano ulteriormente un percorso di sviluppo dell'economia e mettono in difficoltà le famiglie.

Pertanto, signor Presidente, sarebbe stato più utile consentire un confronto sereno all'interno di quest'Aula, con tempi adeguati, per acquisire un apporto serio, così com'è stato fatto nei giorni scorsi, da parte dell'opposizione; un confronto sugli argomenti, sulle questioni che avrebbero potuto e dovuto trovare risposta in una legge finanziaria che era ed è attesa dal Paese nella prospettiva di una svolta. Questa svolta non ci sarà e proprio per questo motivo preannuncio il voto contrario di Alleanza Nazionale anche su quest'ultimo emendamento (Applausi dei deputati del gruppo Alleanza Nazionale).

 

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia.

 

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1817 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Approvato dal Senato) (A.C. 3256-A) (ore 16,07).

(Votazione della questione di fiducia - Emendamento 135.1000 del Governo - A. C. 3256-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Indìco la votazione per appello nominale sull'emendamento 135.1000 del Governo, con le annesse tabelle, interamente sostitutivo dell'articolo 135 del testo e soppressivo degli articoli da 136 a 151 e delle annesse tabelle, con la correzione testé indicata dal Governo, sulla cui approvazione, senza subemendamenti e articoli aggiuntivi, il Governo ha posto la questione di fiducia. Avverto che la Presidenza, conformemente ai criteri definiti nella seduta della Giunta per il Regolamento del 13 marzo 2007, ha accolto alcune richieste di anticipazione del turno di voto di deputati, trasmesse dai presidenti dei gruppi, nonché ulteriori richieste avanzate da membri del Governo. Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama. (Segue il sorteggio).

La chiama avrà inizio dal deputato Forlani. Invito, dunque, i deputati segretari a procedere alla chiama. (Segue la chiama).

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione sull'emendamento 135.1000 del Governo, con annesse tabelle, interamente sostitutivo dell'articolo 135 del testo e soppressivo degli articoli da 136 a 151 e delle annesse tabelle nel testo corretto, sulla cui approvazione senza subemendamenti e articoli aggiuntivi, il Governo ha posto la questione di fiducia.

Presenti e votanti 421 Maggioranza 211 Hanno risposto 322 Hanno risposto no 99

(La Camera approva - Vedi votazioni).

Si intendono conseguentemente precluse tutte le ulteriori proposte emendative presentate (Vedi l'Allegato A-bis A.C. 3256).

 

Hanno risposto sì:

 

Acerbo Maurizio Adenti Francesco Affronti Paolo Albonetti Gabriele Allam Khaled Fouad Amato Giuliano Amendola Francesco Amici Sesa Astore Giuseppe Attili Antonio Aurisicchio Raffaele Bafile Mariza Balducci Paola Bandoli Fulvia Baratella Fabio Barbi Mario Bellanova Teresa Bellillo Katia Beltrandi Marco Benvenuto Romolo Benzoni Rosalba Bersani Pier Luigi Betta Mauro Bianchi Dorina Bianco Gerardo Bimbi Franca Bindi Rosy Boato Marco Bocci Gianpiero Boco Stefano Boffa Costantino Bonelli Angelo Bonino Emma Bordo Michele Borghesi Antonio Brandolini Sandro Brugger Siegfried Bucchino Gino Buemi Enrico Buffo Gloria Buglio Salvatore Burchiellaro Gianfranco Burgio Alberto Burtone Giovanni Mario Salvino Cacciari Paolo Caldarola Giuseppe Calgaro Marco Cancrini Luigi Capodicasa Angelo Capotosti Gino Carbonella Giovanni Cardano Anna Maria Cardinale Salvatore Carra Enzo Carta Giorgio Caruso Francesco Saverio Cassola Arnold Castagnetti Pierluigi Ceccuzzi Franco Cento Pier Paolo Cesario Bruno Cesini Rosalba Chianale Mauro Chiaromonte Franca Chicchi Giuseppe Chiti Vannino Cialente Massimo Cioffi Sandra Codurelli Lucia Cogodi Luigi Colasio Andrea Cordoni Elena Emma Cosentino Lionello Crapolicchio Silvio Crema Giovanni Crisafulli Vladimiro Crisci Nicola Cuperlo Giovanni D'Alema Massimo D'Ambrosio Giorgio Damiano Cesare D'Antona Olga D'Antoni Sergio Antonio Dato Cinzia De Angelis Giacomo De Biasi Emilia Grazia De Brasi Raffaello De Cristofaro Peppe Deiana Elettra Delbono Emilio D'Elia Sergio Del Mese Paolo D'Elpidio Dante De Piccoli Cesare De Simone Titti De Zulueta Tana Di Gioia Lello Di Girolamo Leopoldo Diliberto Oliviero Dioguardi Daniela Di Salvo Titti Donadi Massimo Duilio Lino D'Ulizia Luciano Duranti Donatella Evangelisti Fabio Fabris Mauro Fadda Paolo Falomi Antonello Farina Daniele Farina Gianni Farinone Enrico Fasciani Giuseppina Fassino Piero Fedi Marco Ferrara Francesco detto Ciccio Ferrari Pierangelo Fiano Emanuele Filippeschi Marco Fincato Laura Fiorio Massimo Fioroni Giuseppe Fistarol Maurizio Fluvi Alberto Fogliardi Giampaolo Folena Pietro Fontana Cinzia Maria Forgione Francesco Franceschini Dario Frias Mercedes Lourdes Frigato Gabriele Froner Laura Fumagalli Marco Fundarò Massimo Saverio Ennio Galeazzi Renato Gambescia Paolo Garofani Francesco Saverio Gentili Sergio Gentiloni Silveri Paolo Ghizzoni Manuela Giachetti Roberto Giacomelli Antonello Giordano Francesco Giovanelli Oriano Giuditta Pasqualino Giulietti Giuseppe Gozi Sandro Grassi Gero Grillini Franco Guadagno Wladimiro detto Vladimir Luxuria Iacomino Salvatore Iannuzzi Tino Incostante Maria Fortuna Intrieri Marilina Khalil Alì Raschid La Forgia Antonio Laganà Fortugno Maria Grazia Lanzillotta Linda Laratta Francesco Latteri Ferdinando Leddi Maiola Maria Lenzi Donata Leoni Carlo Letta Enrico Levi Ricardo Franco Licandro Orazio Antonio Li Causi Vito Lion Marco Locatelli Ezio Lomaglio Angelo Maria Rosario Lombardi Angela Longhi Aleandro Lovelli Mario Lucà Mimmo Lulli Andrea Lumia Giuseppe Luongo Antonio Lusetti Renzo Maderloni Claudio Mancini Giacomo Mantini Pierluigi Mantovani Ramon Maran Alessandro Marantelli Daniele Marcenaro Pietro Marchi Maino Margiotta Salvatore Mariani Raffaella Marino Mauro Maria Marone Riccardo Martella Andrea Mascia Graziella Mattarella Sergio Melandri Giovanna Mellano Bruno Merlo Giorgio Merlo Ricardo Antonio Merloni Maria Paola Meta Michele Pompeo Migliavacca Maurizio Miglioli Ivano Migliore Gennaro Milana Riccardo Minniti Marco Misiani Antonio Misiti Aurelio Salvatore Monaco Francesco Morri Fabrizio Morrone Giuseppe Mosella Donato Renato Motta Carmen Mungo Donatella Mura Silvana Musi Adriano Mussi Fabio Naccarato Alessandro Nannicini Rolando Napoletano Francesco Narducci Franco Nicchi Marisa Nicco Roberto Rolando Oliverio Nicodemo Nazzareno Olivieri Sergio Orlando Andrea Orlando Leoluca Ossorio Giuseppe Ottone Rosella Pagliarini Gianni Palomba Federico Papini Andrea Parisi Arturo Mario Luigi Pedica Stefano Pedulli Giuliano Pegolo Gian Luigi Pellegrino Tommaso Pertoldi Flavio Perugia Maria Cristina Pettinari Luciano Piazza Camillo Picano Angelo Pignataro Ferdinando Benito Pignataro Rocco Pinotti Roberta Piro Francesco Piscitello Rino Pisicchio Pino Poletti Roberto Pollastrini Barbara Poretti Donatella Porfidia Americo Prodi Romano Provera Marilde Quartiani Erminio Angelo Raiti Salvatore Ranieri Umberto Razzi Antonio Realacci Ermete Ricci Andrea Ricci Mario Rigoni Andrea Rocchi Augusto Rossi Gasparrini Federica Rotondo Antonio Ruggeri Ruggero Rusconi Antonio Russo Franco Ruta Roberto Rutelli Francesco Samperi Marilena Sanga Giovanni Sanna Emanuele Sasso Alba Satta Antonio Schietroma Gian Franco Schirru Amalia Scotto Arturo Sereni Marina Servodio Giuseppina Sgobio Cosimo Giuseppe Siniscalchi Sabina Sircana Silvio Emilio Smeriglio Massimiliano Soffritti Roberto Soro Antonello Sperandio Gino Spini Valdo Sposetti Ugo Squeglia Pietro Stramaccioni Alberto Strizzolo Ivano Suppa Rosa Tanoni Italo Tenaglia Lanfranco Tessitore Fulvio Testa Federico Tocci Walter Tolotti Francesco Tomaselli Salvatore Trepiccione Giuseppe Tuccillo Domenico Turci Lanfranco Turco Maurizio Vacca Elias Vannucci Massimo Venier Iacopo Ventura Michele Vichi Ermanno Vico Ludovico Villari Riccardo Villetti Roberto Viola Rodolfo Giuliano Violante Luciano Visco Vincenzo Volpini Domenico Widmann Johann Georg Zaccaria Roberto Zanella Luana Zanotti Katia Zeller Karl Zipponi Maurizio Zucchi Angelo Alberto Zunino Massimo

 

Hanno risposto no:

 

Alfano Ciro Alfano Gioacchino Aprea Valentina Armosino Maria Teresa Azzolini Claudio Baiamonte Giacomo Baldelli Simone Barani Lucio Bertolini Isabella Bocciardo Mariella Bodega Lorenzo Brancher Aldo Bricolo Federico Brigandì Matteo Buontempo Teodoro Caligiuri Battista Campa Cesare Carfagna Maria Rosaria Carlucci Gabriella Casero Luigi Casini Pier Ferdinando Catone Giampiero Ceroni Remigio Ciccioli Carlo Compagnon Angelo Conte Gianfranco Conti Giulio Conti Riccardo Crosetto Guido D'Agrò Luigi D'Alia Gianpiero Delfino Teresio Della Vedova Benedetto Dionisi Armando D'Ippolito Vitale Ida Di Virgilio Domenico Dozzo Gianpaolo Dussin Guido Fabbri Luigi Fasolino Gaetano Filippi Alberto Fontana Gregorio Forlani Alessandro Galletti Gian Luca Garagnani Fabio Gardini Elisabetta Germontani Maria Ida Giorgetti Alberto Giorgetti Giancarlo Giudice Gaspare Grimoldi Paolo Lainati Giorgio Laurini Giancarlo Lenna Vanni Leone Antonio Licastro Scardino Simonetta Lisi Ugo Lucchese Francesco Paolo Marinello Giuseppe Francesco Maria Martinello Leonardo Mazzaracchio Salvatore Menia Roberto Mereu Antonio Milanato Lorena Minardo Riccardo Mistrello Destro Giustina Mondello Gabriella Montani Enrico Palmieri Antonio Paniz Maurizio Paoletti Tangheroni Patrizia Paroli Adriano Pecorella Gaetano Pedrizzi Riccardo Pelino Paola Picchi Guglielmo Ponzo Egidio Luigi Pottino Marco Ravetto Laura Rivolta Dario Romagnoli Massimo Rositani Guglielmo Rossi Luciano Rosso Roberto Santelli Jole Stradella Franco Tabacci Bruno Tassone Mario Testoni Piero Tondo Renzo Tortoli Roberto Valducci Mario Verro Antonio Giuseppe Maria Vito Elio Volontè Luca Zacchera Marco Zanetta Valter Zinzi Domenico Zorzato Marino

 

Sono in missione:

 

Colucci Francesco De Castro Paolo Di Pietro Antonio Francescato Grazia Galante Severino Gasparri Maurizio Giovanardi Carlo La Malfa Giorgio Mazzocchi Antonio Meloni Giorgia Oliva Vincenzo Palumbo Giuseppe Pecoraro Scanio Alfonso Reina Giuseppe Maria Scajola Claudio Stucchi Giacomo Tremonti Giulio

 

PRESIDENTE. Il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato alla seduta di domani, che inizierà con l'esame degli ordini del giorno.


Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE: S. 1817 - DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2008) (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3256)

(A.C. 3256 - Sezione 1)

 

PROPOSTE EMENDATIVE 1. 1000, 23. 1000 E 135. 1000 PRESENTATE DAL GOVERNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3256

 

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

 

Art. 1.

(Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali).

1. Per l'anno 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 34.000 milioni di euro, al netto di 7.905 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2008, è fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2008.

2. Per gli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.000 milioni di euro ed in 11.000 milioni di euro, al netto di 7.050 milioni di euro per l'anno 2009 e 3.150 milioni di euro per l'anno 2010, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 230.000 milioni di euro ed in 215.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 16.000 milioni di euro ed in 8.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 215.000 milioni di euro ed in 212.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2008 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le maggiori entrate sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tale scopo, le maggiori entrate di carattere permanente, come risultanti nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento della citata detrazione, da corrispondere, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, a decorrere dal periodo d'imposta 2008, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti e imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero indifferibili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese. La misura dell'incremento di cui al periodo precedente, in ogni caso non inferiore al 20 per cento per le fasce di reddito più basse, è rideterminabile dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.

5. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».

6. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La deliberazione di cui al comma 1 può fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.»; b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale».

7. La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 5 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni. Entro il 28 febbraio 2008 il Ministero dell'interno definisce il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 aprile 2008. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza Statocittà ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma.

8. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i rimborsi di cui al comma 7 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

9. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41»;

b) al comma 1, le parole: «, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a:»;

c) al comma 1-bis, alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «A favore dei» sono sostituite dalla seguente: «Ai»;

2) le parole: «qualunque tipo di contratto» sono sostituite dalla seguente: «contratti»;

3) le parole: «, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a:»; d) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:

«1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni ivi previste.

1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole.

1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

1-sexies. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare».

10. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 9 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

11. All'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, alinea, dopo le parole: «lettere e), f), g), h) e i),» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno».

12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

13. All'articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta».

14. La disposizione di cui al comma 13 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

15. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo»;

2) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1- bis»;

3) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare»;

4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis»;

b) all'articolo 13, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis».

16. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

17. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002,

n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;

b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2011.

18. È prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1o gennaio 2008.

19. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 17 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

20. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La predetta agevolazione è riconosciuta entro il limite massimo di spesa di cui al comma 21.

21. Per le finalità di cui al secondo periodo del comma 20 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il riconoscimento dei benefìci di cui al medesimo periodo del comma 20.

22. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, nonché commi 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono applicate secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Sono corrispondentemente ridotte le assegnazioni per il 2007 disposte dal CIPE a favore degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

23. La tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita, con efficacia dal 1o gennaio 2007, dalla seguente:

«Tabella 3

(Art. 1, comma 345)

Zona climatica

Strutture opache verticali

Strutture opache orizzontali

Finestre comprensive di infissi

Coperture

Pavimenti

A

0,72

0,42

0,74

5,0

B

0,54

0,42

0,55

3,6

C

0,46

0,42

0,49

3,0

D

0,40

0,35

0,41

2,8

E

0,37

0,32

0,38

2,5

F

0,35

0,31

0,36

2,2

».

24. Ai fini di quanto disposto al comma 20:

a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;

b) per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione;

c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346 del medesimo articolo 1, non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.

25. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 1 della Tariffa, parte I, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto: 1 per cento».

26. All'articolo 1-bis della Tariffa annessa al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero che importano il trasferimento di proprietà, la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati».

27. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il comma 15 è abrogato.

28. Le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27, si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla stessa data.

29. L'articolo 8 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (Determinazione del reddito complessivo). - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.

2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.

3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre

il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 66. Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84».

30. Le disposizioni di cui al comma 29 hanno effetto con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008.

31. All'articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo le parole: «a favore dei discendenti» sono inserite le seguenti: «e del coniuge».

32. Al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo le parole: «che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine,» sono inserite le seguenti: «e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,».

33. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 56, comma 2, le parole: «non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «non dedotti ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8»;

b) l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

«Art. 61. - (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi inerenti l'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del presente articolo non dà diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15»;

c) gli articoli 62 e 63 sono abrogati;

d) all'articolo 66, comma 3, la parola: «96,» è soppressa;

e) all'articolo 77, comma 1, le parole: «33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «27,5 per cento»;

f) all'articolo 83, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi»;

g) all'articolo 84, comma 1:

1) il secondo periodo è soppresso;

2) al quarto periodo, le parole: «non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5»;

h) all'articolo 87, comma 1, alinea, le parole: «del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007» sono sostituite dalle seguenti: «del 95 per cento»;

i) l'articolo 96 è sostituito dal seguente:

«Art. 96. - (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del

risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.

2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.

3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.

4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.

5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell'articolo 96 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, nonché alle società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione.

6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dall'articolo 90, comma 2, e dai commi 7 e 10 dell'articolo 110 del presente testo unico, dall'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari, e dall'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative.

7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione II del presente capo, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale.

8. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono essere incluse anche le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previsti dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b) e c). Nella dichiarazione dei redditi del consolidato devono essere indicati i dati relativi agli interessi passivi e al risultato operativo lordo della società estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2»;

l) gli articoli 97 e 98 sono abrogati;

m) all'articolo 101, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta dalla stessa società che ha generato le perdite»;

n) all'articolo 102:

1) il comma 3 è abrogato;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'articolo 96»;

o) all'articolo 102-bis, il comma 4 è abrogato;

p) all'articolo 108, comma 2, i periodi dal secondo al quarto sono sostituiti dai seguenti: «Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50»;

q) all'articolo 109:

1) al comma 4, lettera b), le parole da: «Gli ammortamenti dei beni materiali» fino a: «, che hanno concorso alla formazione del reddito.» sono soppresse;

2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 96» sono sostituite dalle seguenti: «per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi»;

3) il comma 6 è abrogato;

r) all'articolo 119, comma 1, lettera d), la parola: «ventesimo» è sostituita dalla seguente: «sedicesimo»;

s) l'articolo 122 è sostituito dal seguente:

«Art. 122. - (Obblighi della società o ente controllante). - 1. La società o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta di gruppo secondo le disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale di cui all'articolo 129 e in quello di approvazione del modello annuale di dichiarazione dei redditi»;

t) all'articolo 134, comma 1, la lettera a) è abrogata;

u) all'articolo 152, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 101, comma 6»;

v) gli articoli 123 e 135 sono abrogati;

z) dopo l'articolo 139 è inserito il seguente:

«Art. 139-bis. - (Recupero delle perdite compensate). - 1. Nell'ipotesi di interruzione o di mancato rinnovo del consolidato mondiale, i dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle società consolidate, percepiti o realizzate dall'ente o società consolidante dal periodo d'imposta successivo all'ultimo periodo di consolidamento, per la parte esclusa o esente in base alle ordinarie regole, concorrono a formare il reddito, fino a concorrenza della differenza tra le perdite della società estera che si considerano dedotte e i redditi della stessa società inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica durante il periodo di consolidamento in caso di riduzione della percentuale di possesso senza il venir meno del rapporto di controllo.

2. Con il decreto di cui all'articolo 142 sono stabilite le disposizioni attuative del comma 1 del presente articolo, anche per il coordinamento con gli articoli 137 e 138»;

aa) all'articolo 172, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96».

34. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d), e), g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 33, lettera i), si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; per il primo e il secondo periodo d'imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e a 5.000 euro. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere f) e g), numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera h), ha effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta ferma l'esenzione in misura pari all'84 per cento per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1o gennaio 2004. La disposizione di cui al comma 33, lettera n), numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione di cui al numero 2) della stessa lettera n), concernente la durata minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere dai contratti stipulati a partire dal 1o gennaio 2008. In attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo, esclusi quelli indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 164 e nel comma 7, primo periodo, dell'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applica la riduzione a metà del coefficiente tabellare prevista dal comma 2 dell'articolo 102 del predetto testo unico, e l'eventuale differenza non imputata a conto economico può essere dedotta nella dichiarazione dei redditi. La disposizione del periodo precedente non assume rilievo ai fini del versamento degli acconti relativi al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera q), numero 1), ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, ferma restando l'applicazione in via transitoria delle disposizioni dell'articolo 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Il contribuente ha tuttavia la facoltà di eliminare il vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione, ma senza alcun effetto sui valori fiscali dei beni e degli altri elementi, assoggettandole in tutto o in parte a imposta sostitutiva con aliquota dell'uno per cento; l'imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento dell'imposta sul reddito relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico a partire dall'esercizio dal quale, in conseguenza della modifica recata dal comma 33, lettera q), numero 1), decorre l'eliminazione delle deduzioni extracontabili, possono essere disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l'impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti princìpi contabili. La eliminazione della rettifica di consolidamento concernente la quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate, conseguente alle modifiche recate dalle lettere s) e t) del comma 33, ha effetto dalle delibere di distribuzione adottate a partire dal 1o settembre 2007, esclusa la delibera riguardante la distribuzione dell'utile relativo all'esercizio anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2007. L'eliminazione delle rettifiche di consolidamento concernenti il regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo, conseguente alle modifiche recate dalla lettera v) del comma 33, si applica ai trasferimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007. Resta ferma l'applicazione degli articoli 124, comma 1, 125, comma 1, e 138, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

35. 3. Tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di cui al comma 2 dell'articolo 90 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione degli immobili indicati al comma 1 dello stesso articolo 90. La disposizione del periodo precedente costituisce norma di interpretazione autentica.

36. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2008, l'adozione di modifiche normative, con effetto anche a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, tenendo conto delle differenziazioni esistenti tra attività di gestione e attività di costruzione e della possibilità di prevedere, compatibilmente con le esigenze di gettito, disposizioni agevolative in funzione della politica di sviluppo dell'edilizia abitativa, ferma restando, fino all'applicazione delle suddette modifiche normative, la non rilevanza ai fini dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

37. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2007 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 aprile 2008, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2008, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2007 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2008 e il 16 marzo 2009, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

38. Al fine di garantire l'invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, in relazione alla riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società disposta dal comma 33 del presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

39. Con il medesimo decreto di cui al comma 38 sono altresì determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.

40. A decorrere dal periodo d'imposta 2008, le persone fisiche titolari di redditi d'impresa e di redditi da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato possono optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.

41. L'opzione prevista dal comma 40 non è esercitabile se le imprese o le società sono in contabilità semplificata. In apposito prospetto della dichiarazione dei redditi deve essere data indicazione del patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d'imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 40 e delle altre componenti del patrimonio netto. Le somme trasferite dal patrimonio dell'impresa a quello personale dell'imprenditore o dei soci, al netto delle somme versate nello stesso periodo d'imposta, costituiscono prelievi degli utili dell'esercizio in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. L'importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d'imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi. In caso di revoca dell'opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime opzionale.

42. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni attuative del regime di cui ai commi 40 e 41, con particolare riferimento, tra l'altro, ai termini e alle modalità dell'opzione, al regime di imputazione delle perdite, al trattamento delle riserve di utili, al versamento dell'imposta e al coordinamento con le altre disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi e in materia di accertamento.

43. In attesa della completa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, con particolare riferimento alla individuazione delle regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) assume la natura di tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1o gennaio 2009, è istituita con legge regionale. Al fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilità dell'IRAP dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente comma in conformità all'articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

44. Con accordo concluso a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato lo schema di regolamento-tipo regionale recante la disciplina della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione dell'IRAP istituita con legge regionale. Nell'ambito del regolamento di cui al periodo precedente sono individuate le norme derogabili dalle regioni; in ogni caso il regolamento, al fine di evitare incrementi di costi, stabilisce che le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione sono affidate all'Agenzia delle entrate.

45. Fino alla emanazione dei regolamenti regionali conformi al regolamento-tipo di cui al comma 44, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nei territori delle singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

46. Al fine di razionalizzare la disciplina delle operazioni di riorganizzazione aziendale, al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 172, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«10-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni»;

b) all'articolo 173, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «15-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società beneficiaria dell'operazione di scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni»;

c) all'articolo 175:

1) al comma 1, le parole: «di aziende e» e le parole: «all'azienda o» sono soppresse;

2) i commi 3 e 4 sono abrogati;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento»;

d) all'articolo 176:

1) al comma 1, le parole: «a condizione che il soggetto conferitario rientri fra quelli di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b)» sono soppresse;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato»;

3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. In caso di conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68, assumendo come costo delle stesse l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita.

2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79»;

4) al comma 3, le parole: «il regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti» sono sostituite dalle seguenti: «i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva» e le parole: «totale» e «parziale» sono soppresse;

5) al comma 5, sono premesse le seguenti parole: «Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis,»;

6) il comma 6 è abrogato.

47. Le disposizioni di cui al comma 46 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La disciplina dell'imposta sostitutiva introdotta dal comma 46, lettera d), numero 3),può essere richiesta anche per ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o del periodo successivo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative per l'esercizio e gli effetti dell'opzione, per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sostitutiva e per il coordinamento con le disposizioni recate dai commi da 242 a 249 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di agevolazioni alle operazioni di aggregazioni aziendali. In caso di applicazione parziale dell'imposta sostitutiva, l'esercizio dell'opzione può essere subordinato al rispetto di limiti minimi. L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza al 30 per cento; sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.

48. L'eccedenza dedotta ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche recate dalla presente legge, può essere recuperata a tassazione mediante opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. L'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere anche parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative per la definizione delle modalità, dei termini e degli effetti dell'esercizio dell'opzione. Si applicano le disposizioni del comma 2-ter, secondo periodo, dell'articolo 176 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza al 30 per cento; sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.

49. L'ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di esercizio dell'opzione per l'adesione al consolidato o di rinnovo dell'opzione stessa, da riallineare ai sensi degli articoli 128 e 141 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto delle rettifiche già operate, può essere assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 6 per cento. La disposizione del periodo precedente si applica anche per le differenze da riallineare ai sensi dell'articolo 115 del predetto testo unico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le relative disposizioni attuative.

50. Al fine di semplificare le regole di determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e di separarne la disciplina applicativa e dichiarativa da quella concernente le imposte sul reddito, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali). - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.

2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.

3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del codice civile, nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.

4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.

5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai princìpi contabili adottati dall'impresa»;

b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (Determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali). - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta personale.

2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di cui all'articolo 5. L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta e deve essere comunicata con le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 marzo 2008. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti, secondo le modalità e i termini fissati dallo stesso provvedimento direttoriale, per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole del comma 1; anche in questo caso, l'opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile»;

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziari). - 1. Per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, salvo quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38:

a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;

b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento;

c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento.

2. Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 20 dello stesso decreto, assume rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario e la somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive riferite ai servizi prestati dall'intermediario.

3. Per le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, si assume la differenza tra le commissioni attive e passive.

4. Per le società di investimento a capitale variabile, si assume la differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti collocatori.

5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 nella misura ivi indicata.

6. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4 dell'articolo 5.

7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati in conformità ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti componenti:

a) interessi netti;

b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe;

c) costi per servizi di produzione di banconote;

d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario;

e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nella misura del 90 per cento;

f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento.

8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non è comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.

9. Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati»;

d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione). - 1. Per le imprese di assicurazione, la base imponibile è determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni:

a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;

b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50 per cento.

2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato ovunque classificate nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.

4. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto in conformità ai criteri contenuti nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite dall'ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1o dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997»;

e) all'articolo 8, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi»;

f) all'articolo 11:

1) al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), le parole: «pari a 5.000» e «fino a 10.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «pari a 4.600» e «fino a 9.200»;

2) al comma 1, lettera b), i numeri 1) e 6) sono abrogati e al numero 2) le parole: «di cui all'articolo 81» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'articolo 67»;

3) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;

4) al comma 4-bis, le parole: «euro 8.000», «euro 6.000», «euro 4.000» e «euro 2.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 7.350», «euro 5.500», «euro 3.700» e «euro 1.850»; ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525»;

5) al comma 4-bis1, le parole: «pari a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 1.850»;

g) l'articolo 11-bis è abrogato;

h) all'articolo 16, comma 1, le parole: «l'aliquota del 4,25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 3,9 per cento».

51. Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. L'ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 previa indicazione nell'apposito prospetto di cui all'articolo 109, comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007; in corrispondenza di tale recupero, si determina lo svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione indicate nel suddetto prospetto. Per le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente disciplina dell'IRAP continuano ad applicarsi le regole precedenti, ad eccezione delle quote residue derivanti dall'applicazione del comma 3 dell'articolo 111 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il cui ammontare complessivo è deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007. Resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina.

52. Ferma restando la disciplina ordinaria in materia di accertamento e di riscossione prevista dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale dell'imposta regionale sulle attività produttive non deve essere più presentata in forma unificata e deve essere presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i nuovi termini e le modalità di presentazione della dichiarazione IRAP e sono dettate le opportune disposizioni di coordinamento.

53. A partire dal 1o gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1o gennaio 2010.

54. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 56, le disposizioni del comma 53, primo e secondo periodo, con particolare riferimento alle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo, non si applicano alle imprese ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, con un fatturato annuo non superiore a euro 5.000.000:

a) che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi da 242 e 249 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007.

55. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 54, con particolare riferimento alle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo, è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 54.

56. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo destinato alle finalità di cui al comma 54, con dotazione nel limite di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate le disposizioni di applicazione dei commi 54 e 55, anche al fine di stabilire le procedure per assicurare il rispetto del limite di stanziamento di cui al primo periodo.

57. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 54 a 56 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

58. In attesa del riordino della disciplina del reddito d'impresa, conseguente al completo recepimento delle direttive 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, e 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, al fine di razionalizzare e semplificare il processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, tenendo conto delle specificità delle imprese del settore bancario e finanziario, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, comma 1, le parole: «aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei princìpi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti princìpi contabili»;

b) all'articolo 85, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio.

3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione»;

c) all'articolo 87, comma 1, lettera a), la parola: «diciottesimo» è sostituita dalla seguente: «dodicesimo»;

d) all'articolo 89, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti»;

e) all'articolo 94, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. In deroga al comma 4, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), operata in base alla corretta applicazione di tali princìpi assume rilievo anche ai fini fiscali»;

f) all'articolo 101:

1) il comma 1-bis è abrogato;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3- bis, rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis»;

g) all'articolo 103, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d'impresa e dell'avviamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e 3, a prescindere dall'imputazione al conto economico»;

h) all'articolo 109, dopo il comma 3-quater è inserito il seguente:

«3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002»;

i) all'articolo 110, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d) ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002:

a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo, imputati a conto economico in base alla corretta applicazione di tali princìpi, assumono rilievo anche ai fini fiscali;

b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis;

c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a quello indicato nell'articolo 87, comma 1, lettera a), aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo articolo 87, il costo è ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito.

1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali princìpi, delle passività assumono rilievo anche ai fini fiscali»;

l) all'articolo 112, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, i componenti negativi imputati al conto economico in base alla corretta applicazione di tali princìpi assumono rilievo anche ai fini fiscali».

59. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, è abrogato. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 del predetto decreto legislativo.

60. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59. In particolare, il decreto deve prevedere:

a) i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in base alla corretta applicazione dei princìpi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002 determini doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi;

b) i criteri per la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali delle transazioni che vedano coinvolti soggetti che redigono il bilancio di esercizio in base ai richiamati princìpi contabili internazionali e soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili nazionali;

c) i criteri di coordinamento dei princìpi contabili internazionali in materia di aggregazioni aziendali con la disciplina fiscale in materia di operazioni straordinarie, anche ai fini del trattamento dei costi di aggregazione;

d) i criteri per il coordinamento dei princìpi contabili internazionali con le norme sul consolidato nazionale e mondiale;

e) i criteri di coordinamento dei princìpi contabili internazionali in materia di cancellazione delle attività e passività dal bilancio con la disciplina fiscale relativa alle perdite e alle svalutazioni;

f) i criteri di coordinamento con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, con particolare riguardo alle disposizioni relative alla prima applicazione dei princìpi contabili internazionali;

g) i criteri di coordinamento per il trattamento ai fini fiscali dei costi imputabili, in base ai princìpi contabili internazionali, a diretta riduzione del patrimonio netto;

h) i criteri di coordinamento per il trattamento delle spese di ricerca e sviluppo;

i) i criteri per consentire la continuità dei valori da assumere ai sensi delle disposizioni di cui al comma 58 con quelli assunti nei precedenti periodi di imposta. 61. Le disposizioni recate dai commi 58 e 59 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Per i periodi d'imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell'imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei princìpi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 58.

62. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.

63. All'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Agli effetti delle dichiarazioni e dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per i quali trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30».

64. La disposizione di cui al comma 63 si applica a partire dalla liquidazione IVA di gruppo relativa all'anno 2008.

65. Il quinto periodo del comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto dal comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è soppresso. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma ed in considerazione dell'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le risorse finanziarie a tale fine preordinate, esistenti presso la contabilità speciale 1778 - Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.500 milioni di euro. Le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 450 milioni per l'anno 2008 e 525 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

66. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 280, secondo periodo, la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «40»;

b) al comma 281, la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «50»;

c) il comma 284 è abrogato.

67. In attuazione del parere motivato della Commissione delle Comunità europee n. C(2006)2544 del 28 giugno 2006, al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 27:

1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «soggetti non residenti nel territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter,»;

2) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «azionisti di risparmio» sono inserite le seguenti: «e dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter»;

3) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 3 e 3-ter»;

4) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,375 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato»;

b) all'articolo 27-bis, commi 1, alinea, e 3, le parole: «al terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3, 3-bis e 3-ter»;

c) all'articolo 27-ter, comma 1, le parole: «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3 e 3-ter».

68. Le disposizioni di cui al comma 67 si applicano agli utili formatisi a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. A tal fine, le società ed enti che distribuiscono i dividendi indicano in dichiarazione gli ammontari degli utili o delle riserve di utili formatisi a partire dall'esercizio di cui al periodo precedente e di quelli formati in altri esercizi.

69. Fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 83, lettera n), del presente articolo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 3-ter dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 67, lettera a), numero 4), del presente articolo, gli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo sono quelli inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239.

70. Al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali, funzionale al miglioramento della qualità dei servizi forniti alla collettività e dell'organizzazione del lavoro, agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall'aggregazione di almeno quattro ma non più di dieci professionisti, è attribuito un credito d'imposta di importo pari al 15 per cento dei costi sostenuti per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, dei beni indicati al comma 73, nonché per l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono. Nel caso dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, per le specifiche esigenze di organizzazione dei servizi di medicina primaria, i limiti minimo e massimo del numero di professionisti interessati all'operazione di aggregazione, di cui al precedente periodo, possono essere elevati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

71. Il credito d'imposta spetta, con riferimento alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, per i costi sostenuti a partire dalla data in cui l'operazione di aggregazione risulta effettuata e nei successivi dodici mesi.

72. L'agevolazione di cui al comma 70, spettante a condizione che tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione esercitino l'attività professionale esclusivamente all'interno della struttura risultante dall'aggregazione, ovvero, per i servizi di medicina primaria, a condizioni diverse specificatamente stabilite con il decreto di cui al comma 70, non si applica a quelle strutture che in forma associata si limitano ad eseguire attività meramente strumentali per l'esercizio dell'attività professionale.

73. Il credito d'imposta è commisurato all'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisizione di:

a) beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti ed attrezzature varie;

b) programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi.

74. Il credito d'imposta, indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

75. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della giustizia, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 70 a 74 e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo, nonché specifiche cause di revoca, totale o parziale, del credito d'imposta e di applicazione delle sanzioni, anche nei casi in cui, nei tre anni successivi all'aggregazione, il numero dei professionisti associati si riduca in modo significativo rispetto a quello esistente dopo l'aggregazione.

76. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 70 a 75 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

77. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l'imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi».

78. L'efficacia della disposizione di cui al comma 77 è subordinata alla concessione di una deroga, ai sensi e alle condizioni dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, da parte dei competenti organi comunitari.

79. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte III, al numero 123), le parole: «spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti» sono sostituite dalle seguenti: «spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti»;

b) alla tabella C:

1) al numero 3), le parole: «corsi mascherati e in costume,» sono soppresse;

2) al numero 4), le parole: «spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti» sono sostituite dalle seguenti: «spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti».

80. Al fine di armonizzare la legislazione italiana con la normativa comunitaria, le prestazioni professionali specifiche di medicina legale sono assoggettate al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto a decorrere dal periodo d'imposta 2005.

81. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato.

82. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle norme, oggetto di mancata conversione, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 118.

83. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale»;

b) all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), secondo periodo, le parole: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239» sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis;»;

c) all'articolo 47, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, salvo i casi in cui gli stessi non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dell'articolo 167 e dell'articolo 168 o se ivi residenti sia avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87»;

d) all'articolo 68, comma 4, nel primo periodo, le parole: «Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 167, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»;

e) all'articolo 73:

1) al comma 3, secondo periodo, le parole: «istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,»;

2) al comma 3, terzo periodo, le parole: «istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,» sono sostituite dalle seguenti: «istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,»;

f) all'articolo 87, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel medesimo decreto di cui all'articolo 168-bis»;

g) all'articolo 89, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora si verifichi la condizione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, o, se ivi non residenti, relativamente ai quali, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell'articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87»;

h) all'articolo 110:

1) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale deduzione è ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto»;

2) al comma 12-bis, le parole: «Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale disposizione non si applica ai professionisti domiciliati in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto»;

i) all'articolo 132, comma 4, secondo periodo, le parole: «residenti in uno Stato o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168- bis»;

l) all'articolo 167:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Stati o territori con regime fiscale privilegiato» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»;

2) al comma 1, secondo periodo, le parole: «assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati» sono sostituite dalle seguenti: «situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al citato decreto»;

3) il comma 4 è abrogato;

4) al comma 5, lettera b), le parole: «dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»;

m) all'articolo 168:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Stati o territori con regime fiscale privilegiato» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»;

2) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La norma di cui al presente comma non si applica per le partecipazioni in soggetti residenti negli Stati o territori di cui al citato decreto relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al medesimo decreto»;

n) dopo l'articolo 168 è inserito il seguente:

«Art. 168-bis. - (Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni) - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 10, comma 1, lettera e-bis), 73, comma 3, e 110, commi 10 e 12-bis, del presente testo unico, nell'articolo 26, commi 1 e 5, nonché nell'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nell'articolo 10-ter, commi 1 e 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, negli articoli 1, comma 1, e 6, comma 1, del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, nell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi 1 e 5, e 168, comma 1, del presente testo unico, nonché negli articoli 27, comma 4, e 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».

84. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26:

1) nel comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e i titoli similari diversi dai precedenti»;

2) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'aliquota della ritenuta è stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

b) all'articolo 27, comma 4, lettera b), le parole: «sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da società ed enti residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del citato testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da società ed enti residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico»;

c) all'articolo 37-bis, comma 3, lettera f-quater), le parole: «in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «in uno Stato o territorio diverso da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

85. All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239,» sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,»;

b) al comma 9, le parole: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239,» sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,».

86. All'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: «effettuati da soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999» sono sostituite dalle seguenti: «effettuati da soggetti residenti in Stati o territori individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

87. Al decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

b) all'articolo 6, comma 1, le parole: «Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

c) all'articolo 11, comma 4, la lettera c) è abrogata.

88. Le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87 si applicano, salvo quanto previsto dal comma 89, a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.

89. La disposizione di cui al comma 83, lettera a), si applica a partire dal periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ivi previsto; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.

90. Nel decreto di cui all'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dalla lettera n) del comma 83 del presente articolo, sono altresì inclusi, per un periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale, gli Stati o territori che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, non sono elencati nei decreti del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e 4 maggio 1999, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996 e n. 107 del 10 maggio 1999, e successive modificazioni, nonché nei decreti del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001 e n. 29 del 4 febbraio 2002. Sono altresì inclusi, per il medesimo periodo, nel decreto di cui al citato articolo 168-bis, gli Stati o territori di cui all'articolo 2 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, limitatamente ai soggetti ivi indicati, nonché gli Stati o territori di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, ad eccezione dei soggetti ivi indicati.

91. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2008»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008»;

c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008».

92. All'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi prescritti dall'articolo 2409-ter, terzo comma, del codice civile, sono puniti, qualora da tali omissioni derivino infedeltà nella dichiarazione dei redditi o dell'IRAP, con la sanzione amministrativa fino al 30 per cento del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente. In caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione dei redditi o dell'IRAP si applica, oltre alla disposizione del precedente periodo, la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065».

93. Le disposizioni del comma 92 si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

94. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: «La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione».

95. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 15-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è ridotta di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I risparmi in termini di minori spese per interessi derivanti dal minor fabbisogno rispetto a quello previsto con riferimento alla predetta autorizzazione di spesa sono iscritti, per un importo non superiore a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

96. Ai fini dell'applicazione del regime previsto dai commi da 96 a 117, si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:

a) nell'anno solare precedente:

1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;

2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;

3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

97. Agli effetti del comma 96 le cessioni all'esportazione e gli acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei criteri di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

98. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 96 e 99.

99. Non sono considerati contribuenti minimi:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

b) i soggetti non residenti;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico.

100. I contribuenti minimi non addebitano l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. I medesimi contribuenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

101. L'applicazione del regime di cui ai commi da 96 a 117 comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Il versamento è effettuato in un'unica soluzione, ovvero in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi. La prima o unica rata è versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi; le successive rate sono versate entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105 del presente articolo. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

102. Nella dichiarazione relativa all'ultimo anno in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari si tiene conto anche dell'imposta relativa alle operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità.

103. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti minimi, relativa all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari può essere chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

104. I contribuenti minimi sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma.

105. Sul reddito determinato ai sensi del comma 104 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

106. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il presente regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 che consentono o dispongono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime solo per l'importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l'ammontare di 5.000 euro. In caso di importo non eccedente il predetto ammontare di 5.000 euro, le quote si considerano azzerate e non partecipano alla formazione del reddito del suddetto esercizio. In caso di importo negativo della somma algebrica lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito.

107. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime dei contribuenti minimi possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi da 96 a 117 secondo le regole ordinarie stabilite dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

108. Le perdite fiscali generatesi nel corso dell'applicazione del regime dei contribuenti minimi sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell'esercizio d'impresa, arte o professione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

109. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi. I contribuenti minimi sono, altresì, esonerati dalla presentazione degli elenchi di cui all'articolo 8-bis, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

110. I contribuenti minimi possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. In deroga alle disposizioni del presente comma, l'opzione esercitata per il periodo d'imposta 2008 può essere revocata con effetto dal successivo periodo d'imposta; la revoca è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

111. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In tal caso sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, determinata mediante scorporo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per la frazione d'anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. La cessazione dall'applicazione del regime dei contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50 per cento del limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), comporta l'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.

112. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime previsto dai commi da 96 a117 a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che, in base alle regole del regime di cui ai predetti commi, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto al regime di cui ai citati commi, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime di cui ai medesimi commi. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto dai commi da 96 a 117. Con i provvedimenti di cui al comma 115 possono essere dettate disposizioni attuative del presente comma.

113. I contribuenti minimi sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

114. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione da parte dei contribuenti minimi dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 96 e 99 che determinano la cessazione del regime previsto dai commi da 96 a 117, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui l'accertamento è divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi definitivamente accertati superino il limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In tale ultimo caso operano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 111.

115. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 96 a 114. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali modalità di presentazione della dichiarazione diverse da quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

116. Sono abrogati l'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e l'articolo 3, commi da 165 a 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. I contribuenti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 32-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare le disposizioni di cui ai commi da 96 a 117 del presente articolo, per il periodo d'imposta 2008, anche se non è trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale previsto dalla predetta disposizione. In tal caso la revoca di cui all'ultimo periodo del predetto articolo 32-bis, comma 7, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata e si applicano le disposizioni di cui al comma 101 del presente articolo. All'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, le parole: «che applicano il regime di franchigia di cui all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia».

117. Le disposizioni di cui ai commi da 96 a 116 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2008. Ai fini del calcolo dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto per i contribuenti minimi, non si tiene conto delle disposizioni di cui ai commi da 96 a 116. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del periodo precedente, nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'acconto è dovuto dal titolare anche per la quota imputabile ai collaboratori dell'impresa familiare.

118. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2-quater, le parole: «ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali» sono soppresse.

119. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti degli operatori doganali e la riduzione dei costi gestionali a carico dell'Amministrazione finanziaria, è consentito il pagamento o il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. A tale fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale, presso la Banca d'Italia, su cui far affluire le relative somme. Le modalità di riversamento all'Erario o agli altri enti beneficiari sono stabilite con successivo decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.

120. Ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze, il termine di cui all'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è prorogato al 31 dicembre 2008.

121. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è inserito il seguente:

«Art. 44-bis. - (Semplificazione della dichiarazione annuale). - 1. Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti di cui al comma 9 dell'articolo 44 comunicano mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento».

122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al comma 121, nonché le modalità di condivisione dei dati tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e l'Agenzia delle entrate.

123. Con il medesimo decreto di cui al comma 122 si provvede alla semplificazione e all'armonizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 4 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) trasmissione mensile dei flussi telematici unificati;

b) previsione di un unico canale telematico per la trasmissione dei dati;

c) possibilità di ampliamento delle nuove modalità di comunicazione dei dati fiscali e contributivi anche ad enti e casse previdenziali diversi da quelli previsti nel comma 9 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

124. All'articolo 38-bis, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, con le modalità e criteri di solvibilità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».

125. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, dopo le parole: «polizza fideiussoria o fideiussione bancaria» sono inserite le seguenti: «ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».

127. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: «polizza fidejussoria o fidejussione bancaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».

128. All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, dopo le parole: «polizza fideiussoria o fideiussione bancaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».

129. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, lettera b), dopo le parole: «la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento;» sono aggiunte le seguenti: «per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dell'1 per cento»;

b) al comma 1, secondo periodo, numero 6), le parole: «non inferiore a 100» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 50»;

c) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

«6-bis) alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;

6-ter) alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;

6-quater) alle società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;

6-quinquies) alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;

6-sexies) alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore»;

d) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

e) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «la predetta percentuale è ridotta al 3 per cento;» sono aggiunte le seguenti: «per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dello 0,9 per cento»;

f) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:

«4-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni del presente articolo, senza dover assolvere all'onere di presentare l'istanza di interpello di cui al comma 4-bis.

4-quater. I provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, adottati a seguito delle istanze di disapplicazione presentate ai sensi del comma 4-bis, sono comunicati mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax o posta elettronica».

130. Lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere eseguito, dalle società considerate non operative nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, nonché da quelle che a tale data si trovano nel primo periodo di imposta, entro il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo periodo di imposta. La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1o novembre 2007. Le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 112, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono fissate nella misura rispettivamente del 10 e del 5 per cento.

131. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti beni si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto».

132. A decorrere dall'anno 2009, le certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto d'imposta al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono rese disponibili con le stesse modalità previste per il cedolino relativo alle competenze stipendiali e stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006.

133. Nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone RAI esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è comminata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone RAI dovuto ed agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicate le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma.

134. All'articolo 1, comma 878, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I predetti contributi sono assegnati alle società finanziarie costituitesi a norma del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 marzo 2001, n. 400, ed operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ragione della medesima ripartizione percentuale dei fondi di garanzia interconsortili ottenuta in fase di prima attuazione del regolamento di cui al citato decreto 30 marzo 2001, n. 400».

135. Al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le banche di garanzia collettiva dei fidi ed i confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 30 giugno 2007. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria.

136. All'articolo 13, comma 55, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo le parole: «consorziate e socie» sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I contributi erogati da regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale, non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del testo unico delle leggi in materia finanziaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse o al contenimento degli oneri finanziari può essere svolta, in connessione all'operatività tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nei limiti della strumentalità all'oggetto sociale tipico a condizione che:

a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;

b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione».

137. Nei confronti degli italiani residenti all'estero che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1o gennaio 2007, l'eventuale recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore al quinto e senza interessi.

138. La disposizione di cui al comma 137 non si applica qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che ha indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS.

139. Per le società titolari di concessioni in ambito provinciale del servizio nazionale di riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 426, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti previsti dallo stesso comma 426, anche nei confronti delle società titolari delle precedenti concessioni subprovinciali, partecipanti, anche per incorporazione, al capitale sociale delle succedute nuove società.

140. Decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero all'imposta sul reddito delle società producono, a partire dal 1o gennaio 2008, interessi giornalieri ad un tasso definito ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base della media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del tesoro poliennali a dieci anni, registrati nell'anno precedente a tale decreto.

141. La quantificazione delle somme sulle quali devono essere calcolati gli interessi di cui al comma 140 è effettuata al compimento di ciascun anno, a partire:

a) dal 1o gennaio 2008, per i rimborsi per i quali il termine decennale è maturato anteriormente a tale data;

b) dal decimo anno successivo alla richiesta di rimborso, negli altri casi.

142. All'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».

143. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «Se» è sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, se»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuato dall'agente della riscossione anche con le modalità previste dall'articolo 72-bis; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita».

144. Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale.

145. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Rateazione delle somme dovute). - 1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, se superiori a duemila euro, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Se le somme dovute sono superiori a cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di

sanzione in misura piena. A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca. In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

2. Qualora le somme dovute non siano superiori a duemila euro, il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo è concesso dall'ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

4. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. Se è stata prestata garanzia, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi ultimi non versino l'importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.

5. La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano anche alle somme da versare, superiori a cinquecento euro, a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. Per gli importi fino a cinquecento euro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti.

7. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni».

146. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: «cinquanta milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantamila euro»; dopo la parola: «bancaria» sono aggiunti i seguenti periodi: «In alternativa alle predette garanzie, il credito iscritto a ruolo può essere garantito dall'ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo 77; l'ufficio può altresì autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo. A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca»;

b) al comma 4-bis, dopo le parole: «il fideiussore» sono inserite le seguenti: «o il terzo datore d'ipoteca» e dopo la parola: «stesso» sono inserite le seguenti: «ovvero del terzo datore d'ipoteca».

147. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, le parole: «l'undicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «il quinto mese successivo alla consegna del ruolo».

148. Le disposizioni di cui al comma 145 si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso, rispettivamente:

a) al 31 dicembre 2006, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni;

b) al 31 dicembre 2005, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni;

c) al 31 dicembre 2004, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi di cui all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, salvo che per le somme dovute relativamente ai redditi di cui all'articolo 21 del medesimo testo unico, per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005.

149. Le disposizioni di cui al comma 147 si applicano ai ruoli consegnati all'agente della riscossione a decorrere dal 1o aprile 2008.

150. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per il frazionamento dei debiti e le garanzie da concedere, nonché per le modalità di computo degli interessi e la determinazione della decorrenza iniziale e del termine finale, al fine di garantire l'organicità della disciplina relativa al versamento, alla riscossione e al rimborso di ogni tributo, nel rispetto dei princìpi del codice civile e dell'ordinamento tributario, tenuto conto della specificità dei singoli tributi.

151. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono stabilite le misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, salva la determinazione degli interessi di mora ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

152. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: «interamente partecipate dallo Stato» sono

sostituite dalle seguenti: «a partecipazione pubblica»;

b) al comma 3-ter, le parole da: «stipula» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639».

153. All'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «periodo,» sono inserite le seguenti: «nonché delle operazioni di fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende o di rami d'azienda effettuate tra agenti della riscossione,»;

b) dopo la parola: «venditore» sono inserite le seguenti: «ovvero della società incorporata, scissa, conferente o cedente»;

c) dopo la parola: «cessione» sono inserite le seguenti: «, ovvero facenti parte del patrimonio della società incorporata, assegnati per scissione, conferiti o ceduti,»;

d) dopo la parola: «acquirente», sono inserite le seguenti: «ovvero della società incorporante, beneficiaria, conferitaria o cessionaria».

154. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 35 è inserito il seguente:

«35-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo».

155. Per i tributi e le altre entrate di spettanza delle province e dei comuni le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che la sanatoria produce esclusivamente effetti sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, costituendo comunque le violazioni di cui al comma 2 dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modificazioni, causa di perdita del diritto al discarico.

156. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. È punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200 per cento dell'imposta, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti e professioni, non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento. Qualora l'imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa è pari al 3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni del presente periodo. Al pagamento delle sanzioni previste nel secondo e terzo periodo, nonché al pagamento dell'imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile. È punito con la sanzione di cui al comma 2 il cedente o prestatore che non emette fattura, fermo restando l'obbligo per il cessionario o committente di regolarizzare l'omissione ai sensi del comma 8, applicando, comunque, il meccanismo dell'inversione contabile».

157. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, sesto comma, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui alle lettere b) e d) del numero 8-ter) dell'articolo 10»;

b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole: «articolo 17, quinto e sesto comma» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17, quinto, sesto e settimo comma».

158. La disposizione di cui al comma 157, lettera a), si applica alle cessioni effettuate a partire dal 1o marzo 2008. Resta fermo quanto già stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007, per le cessioni di cui alla lettera d) del numero 8-ter) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate dal 1o ottobre 2007 al 29 febbraio 2008. La disposizione di cui al comma 157, lettera b), si applica ai rimborsi richiesti a partire dal 1o gennaio 2008.

159. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti non residenti che provvedono alla vendita o alla distribuzione dei mezzi tecnici nel territorio dello Stato tramite proprie stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, loro rappresentanti fiscali nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 17, ovvero tramite identificazione diretta ai sensi dell'articolo 35-ter, nonché ai commissionari, agli altri intermediari e ai soggetti terzi che provvedono alla vendita o alla distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici acquistati da soggetti non residenti. Per tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei soggetti che agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni, anche successive alla prima cessione, i cedenti rilasciano un documento in cui devono essere indicate anche la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta. La medesima indicazione deve essere riportata anche sull'eventuale supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico, predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza o commercializza gli stessi».

160. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il cedente che non integra il documento attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo della cessione non documentato regolarmente. Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e che, nel predisporre, direttamente o tramite terzi, i supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non indica, ai sensi dell'articolo 74, primo comma, lettera d), quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la denominazione e la partita IVA del soggetto che ha assolto l'imposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del valore riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente. Qualora le indicazioni di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), terzo e quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 siano non veritiere, le sanzioni di cui ai periodi precedenti del presente comma sono aumentate al 40 per cento»;

2) al comma 4, le parole: «e 3, primo e secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis»;

3) dopo il comma 9-bis, introdotto dal comma 18 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

«9-ter. Il cessionario che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i quali gli sia stato rilasciato un documento privo dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo che ha assolto l'imposta o con indicazioni manifestamente non veritiere, è punito, salva la responsabilità del cedente, con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo dell'acquisto non documentato regolarmente sempreché non provveda, entro il quindicesimo giorno successivo all'acquisto dei mezzi tecnici, a presentare all'ufficio competente nei suoi confronti un documento contenente i dati relativi all'operazione irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun cedente deve indicare nel documento attestante la vendita gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come risultanti dal documento rilasciato dall'ufficio competente»;

b) all'articolo 12, dopo il comma 2-quater, è inserito il seguente:

«2-quinquies. La sospensione di cui al comma 2 è disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione, e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del comma 9-ter dell'articolo 6».

161. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa aliquota si applica altresì ai finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali, pur ricorrendo le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, la sussistenza delle stesse non risulti da dichiarazione della parte mutuataria, resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo»;

b) all'articolo 20, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a recuperare le maggiori imposte sull'atto di compravendita della casa di abitazione, acquistata con i benefìci di cui all'articolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, in caso di decadenza dai benefìci stessi per dichiarazione mendace o trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefìci prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale di tre anni dal verificarsi dell'evento che comporta la revoca dei benefìci medesimi, a recuperare nei confronti del mutuatario la differenza tra l'imposta sostitutiva di cui al terzo comma dell'articolo 18 e quella di cui al primo comma dello stesso articolo, nonché a irrogare la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento della differenza medesima».

162. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, e successive modificazioni, le parole: «per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali,» sono sostituite dalle seguenti: «per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi,».

163. All'articolo 17, sesto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «altro subappaltatore» sono aggiunte le seguenti: «. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori».

164. La disposizione di cui al comma 163 si applica dal 1o febbraio 2008.

165. All'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni può regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all'ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione».

166. All'articolo 62, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «ai sensi dell'articolo 41» sono soppresse.

167. All'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) dopo le parole: «anno 2007» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2008»;

b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2007», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

168. All'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «1o gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2008».

169. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008.

170. Le disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2007 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

171. Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.

172. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per gli otto periodi d'imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i nove periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».

173. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefìci di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per l'anno 2008 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

174. Il termine del 31 dicembre 2007, di cui al comma 392 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2008.

175. All'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «scientifico particolarmente rivolte» sono sostituite dalle seguenti: «scientifico alle attività istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze anche rivolte» e le parole: «, collocata presso due delle sedi periferiche esistenti, con particolare attenzione alla naturale vocazione geografica di ciascuna nell'ambito del territorio nazionale» sono soppresse.

176. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

177. All'articolo 33 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b)». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in un milione di euro per l'anno 2009 ed in 600.000 euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

178. All'articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento».

179. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442».

180. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali»;

b) alla tabella A, dopo il punto 16, è aggiunto il seguente:

«16-bis. Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti:

Carburanti per motori:

Benzina euro 359,00 per 1.000 litri;

Gasolio euro 302,00 per 1.000 litri;

Gas di petrolio liquefatto (GPL) esenzione;

Gas naturale esenzione.

Combustibili per riscaldamento:

Gasolio euro 21,00 per 1.000 litri;

GPL zero;

Gas naturale euro 11,66 per 1.000 metri cubi».

181. Al gas naturale impiegato dalle Forze armate nazionali come combustibile per riscaldamento, per il quale è applicata l'aliquota di accisa di cui al punto 16-bis della tabella A allegata al citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non si applicano l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e l'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni.

182. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 104.655.000 a decorrere dall'anno 2008, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali diverse dal Corpo della Guardia di finanza e dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, per gli usi consentiti. Con decreto del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro dell'economia e delle finanze tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto Ministero.

183. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 7.845.000 a decorrere dall'anno 2008, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dal Corpo della Guardia di finanza per gli usi consentiti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare, anche con evidenze informatiche, alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto Ministero.

184. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un fondo, con lo stanziamento di euro 2.500.000 a decorrere dall'anno 2008, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera per gli usi consentiti. Con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto Ministero.

185. All'onere derivante dai commi 182, 183 e 184, pari ad euro 115.000.000 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 180.

186. A decorrere dal 1o gennaio 2008 il comma 16 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, è abrogato; resta comunque fermo l'obbligo di comunicazione stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2004, n. 341.

187. A decorrere dal 1o gennaio 2009 il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2004, n. 341, è abrogato.

188. All'articolo 49, primo comma, dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente:

«7-bis) il 29,75 per cento del gettito dell'accisa sulle benzine ed il 30,34 per cento del gettito dell'accisa sul gasolio consumati nella regione per uso autotrazione;».

189. L'efficacia della disposizione di cui al comma 188 decorre dal 1o gennaio 2008.

190. Per gli anni successivi al 2010, con cadenza annuale, mediante previsione nella legge finanziaria, è eventualmente rideterminata l'entità delle compartecipazioni al gettito dell'accisa sulle benzine e sul gasolio che competono alla regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 49, primo comma, numero 7-bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, al fine di garantire un effetto neutrale sui saldi di finanza pubblica e l'equilibrio finanziario nei rapporti tra lo Stato e la regione.

191. Al comma 15 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, le parole: «e nell'ambito della quota dell'accisa a loro riservata» sono soppresse.

192. All'articolo 2, primo comma, della legge 1o dicembre 1948, n. 1438, recante disposizioni relative all'istituzione di una zona franca in una parte del territorio della provincia di Gorizia, al numero 7), le parole: «combustibili liquidi e» sono soppresse. Il potenziale valore globale delle agevolazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700, relativo ai prodotti di cui alle tabelle A e B allegate alla medesima legge è ridotto di euro 50.123.520.

193. Entro il 30 aprile 2008, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia provvede, ai sensi e con le modalità stabilite dall'articolo 3, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700, a modificare, coerentemente con quanto disposto al comma 192, le tabelle A e B allegate alla medesima legge vigenti alla data del 1o gennaio 2008. A decorrere dal 1o luglio 2008, in mancanza dell'emanazione del predetto provvedimento della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, è comunque soppresso dalle tabelle A e B allegate alla predetta legge n. 700 del 1975, nella formulazione in vigore al 1o gennaio 2008, ogni riferimento a prodotti energetici che, in relazione all'uso cui sono destinati, risultino sottoposti ad accisa.

194. All'articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, il comma 4 è abrogato.

195. L'articolo 6 del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, è abrogato.

196. All'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati.

197. L'articolo 8-bis del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, è abrogato.

198. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, la lettera e-ter) è sostituita dalla seguente:

«e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito»;

b) all'articolo 51, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter)».

199. Sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è prorogata l'efficacia di quanto stabilito dal comma 399, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

200. All'articolo 78, comma 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo le parole: «fine assistenziale» sono inserite le seguenti: «e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale» e dopo le parole: «dell'articolo 51» sono inserite le seguenti: «e di quelli di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10».

201. Nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili sono rideterminati secondo criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 1, comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

202. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

203. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «7 milioni di lire», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «4.000 euro».

204. All'articolo 21, nota 3, della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, dopo le parole: «nonché a non vedenti» sono inserite le seguenti: «e a sordi».

205. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.

206. All'articolo 1, comma 1-ter, lettera a), della tariffa dell'imposta di bollo, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e come modificata, da ultimo, dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2007, le parole: «euro 42,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 17,50».

207. Tra le attività incluse nel programma straordinario di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono comprese le attività di formazione e di studio connesse alla riforma del catasto nonché al conferimento ai comuni delle funzioni catastali.

208. Per l'anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione.

209. Alla lettera i-sexies) del comma 1 dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative,».

210. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 214, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

211. A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 214, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 210 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

212. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.

213. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 è individuato il gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:

a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie;

b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

214. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono definite:

a) le regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione;

b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per

l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il Sistema di interscambio;

c) le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche;

d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 210, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti;

e) la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte degli operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni interessate, di intermediari abilitati, ivi compresi i certificatori accreditati ai sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all'assolvimento degli obblighi di cui ai commi da 210 al presente comma;

f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese;

g) la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi di cui al comma 210 e i divieti di cui al comma 211, con possibilità di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica.

215. Le disposizioni dei commi da 210 a 214 costituiscono per le regioni princìpi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

216. All'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, dopo le parole: «ufficio competente» sono inserite le seguenti: «in via telematica»;

b) nel comma 3, primo periodo, dopo le parole: «ufficio competente,» sono inserite le seguenti: «in via telematica» e le parole: «una dichiarazione contenente i dati richiesti per» sono soppresse.

217. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative ed il termine a decorrere dal quale le disposizioni introdotte dal comma 216 si intendono obbligatorie.

218. All'articolo 4, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio».

219. Le persone fisiche nonché le società o le associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, presentano all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive esclusivamente in via telematica entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. Sono esonerati dall'obbligo di invio telematico di cui al presente comma i contribuenti che non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione.

220. Le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono presentare la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle entrate mediante spedizione effettuata dall'estero, entro il termine previsto per la trasmissione telematica di cui al comma 219, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ai fini della scelta della destinazione

dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare, entro il termine di cui al citato comma 219, apposito modello, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ovvero la certificazione di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per il tramite di un ufficio della società Poste italiane Spa ovvero avvalendosi del servizio telematico o di un soggetto incaricato della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

221. L'Agenzia delle entrate, entro il 1o ottobre di ogni anno, rende accessibili ai contribuenti, in via telematica, i dati delle loro dichiarazioni presentate entro il 31 luglio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per rendere accessibili i dati delle dichiarazioni.

222. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «se il percipiente dichiara» è inserita la seguente: «annualmente» e dopo le parole: «indica le condizioni di spettanza» sono inserite le seguenti: «, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni»;

b) al comma 2, lettera a), il terzo periodo è soppresso.

223. All'articolo 6, primo comma, lettera g-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole: «contratti di somministrazione di energia elettrica,» sono inserite le seguenti: «di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare,».

224. Al comma 137 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «non sono rimborsabili», sono inserite le seguenti: «, né utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,»;

b) il terzo periodo è soppresso.

225. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

3-bis) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei princìpi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica»;

b) il comma 6 è abrogato.

226. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i casi e le modalità attraverso le quali, previa autorizzazione del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai soli fini della riscossione delle entrate degli enti locali, i soggetti di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituita dal comma 225, lettera a), del presente articolo, possono accedere a dati e informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate e prendere visione di atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati.

227. Le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive vigenti alla data del 1o gennaio 2008, qualora variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176.

228. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle regolazioni debitorie necessarie ad assicurare alle regioni, per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, il medesimo gettito che sarebbe stato percepito in base alla legislazione vigente alla data del 31 dicembre 2007, anche per tenere conto degli effetti finanziari derivanti dai commi da 43 a 45 del presente articolo.

229. Per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d'imposta, determinato nella misura dell'80 per cento del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande.

230. Il credito d'imposta di cui al comma 229, non cumulabile con altre agevolazioni, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

231. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 229 spetta nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.

232. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi da 229 a 231.

233. L'agevolazione di cui ai commi da 229 a 231, fermo restando il limite di cui al comma 229, può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore.

234. Agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni.

235. Il credito d'imposta di cui al comma 234, determinato nella misura dell'80 per cento del costo sostenuto per i beni e servizi indicati al medesimo comma e, comunque, fino ad un importo massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, in riferimento a ciascun periodo d'imposta, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

236. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 234 spetta nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze di richiesta.

237. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi da 234 a 236.

238. L'agevolazione di cui ai commi da 234 a 236, fermo restando il limite di cui al comma 235, può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).

239. Alle imprese di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, si applica l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

240. Gli aiuti comunitari di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, esclusi dal concorso alla formazione del reddito in base a quanto previsto dalla stessa disposizione, non concorrono alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

241. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge.

242. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto correlate per esposizione all'amianto e alla fibra «fiberfrax», e in caso di premorte in favore degli eredi.

243. Le prestazioni del Fondo di cui al comma 242 non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento.

244. Il Fondo eroga, nel rispetto della propria dotazione finanziaria, una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore di superstiti, liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, o dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.

245. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. L'onere a carico dello Stato è determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e in 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.

246. Per la gestione del Fondo è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

247. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo di cui al comma 242, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

248. Per il finanziamento di investimenti per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, con priorità per i collegamenti tra i porti e la viabilità stradale e ferroviaria di connessione, è attribuito alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'incremento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti.

249. La quota spettante ai sensi del comma 248 alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è computata, a decorrere dall'anno 2008, a condizione che il gettito complessivo derivante dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica, con riferimento all'incremento delle riscossioni nei porti e negli interporti rispetto all'ammontare dei medesimi tributi risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

250. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, a decorrere dal 2008, un fondo per il finanziamento di interventi e di servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari per i porti. Il fondo è alimentato dalle somme determinate ai sensi del comma 248 al netto di quanto attribuito allo specifico fondo dal decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al netto della quota di gettito eventualmente già spettante alla regione o provincia autonoma a norma dei rispettivi statuti. A ciascuna regione spetta comunque l'80 per cento dell'incremento delle riscossioni nei porti nel territorio regionale.

251. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Associazione dei porti italiani, sono definite le modalità attuative della partecipazione alle riscossioni dei tributi erariali e del trasferimento del fondo, nonché i criteri per la destinazione delle risorse e per il monitoraggio degli interventi.

252. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, le parole: «dello 0,6 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «dello 0,8 per mille».

253. All'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini dell'accertamento l'Agenzia delle entrate ha l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al presente comma, approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006, e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore dei nuovi studi di settore varati secondo le procedure, anche di concertazione con le categorie, della disciplina richiamata dal presente comma. In ogni caso i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori di cui al presente comma non sono soggetti ad accertamenti automatici».

254. Al primo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri selettivi per l'attività di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento».

255. Al primo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri selettivi per l'attività di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento».

256. Nel fissare i criteri selettivi di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato, da ultimo, dal comma 255 del presente articolo, per il quinquennio 2008-2012 si stabilisce la misura in cui gli uffici dovranno concentrare l'attività di controllo sui contribuenti che abbiano computato in detrazione in misura superiore al 50 per cento del relativo ammontare l'imposta afferente agli acquisti delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione.

257. Al comma 219 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, la lettera d) del predetto comma 109 si interpreta nel senso che le conseguenti attività estimali, incluse quelle già affidate all'Ufficio tecnico erariale, sono eseguite dall'Agenzia medesima».

258. All'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le imprese confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste dal presente decreto, anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1».

259. Fino alla definizione della riforma organica del governo del territorio, in aggiunta alle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno locale e in relazione all'entità e al valore della trasformazione. In tali ambiti è possibile prevedere, inoltre, l'eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale.

260. Ai fini dell'attuazione di interventi finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti, il comune può, nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire un aumento di volumetria premiale nei limiti di incremento massimi della capacità edificatoria prevista per gli ambiti di cui al comma 259.

261. Per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni e delle dotazioni informatiche, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché della presente legge, è autorizzato in favore del Corpo della Guardia di finanza un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

262. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si applicano in caso di uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:

a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell'imposta è stata operata in funzione della percentuale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1;

b) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell'imposta relativa all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui all'articolo 19, comma 4, secondo periodo»;

b) all'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Sono altresì esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al dieci per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse»;

c) all'articolo 13, il terzo comma è sostituito dai seguenti: «In deroga al primo comma:

a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se l'operazione è effettuata da società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;

b) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonché delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore;

c) per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei commi precedenti»;

d) all'articolo 14 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Agli effetti del terzo comma dell'articolo 13, il valore normale è determinato ai sensi del terzo e del quarto comma del presente articolo se i beni ceduti o i servizi prestati rientrano nell'attività propria dell'impresa; diversamente, il valore normale è costituito per le cessioni di beni dal prezzo di acquisto dei beni stessi e per le prestazioni di servizi dalle spese sostenute per la prestazione dei servizi stessi.

Agli effetti della lettera b) del terzo comma dell'articolo 13, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore si assume come valore normale quello determinato a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell'imposta sul valore aggiunto compresa in detto importo»;

e) all'articolo 19-bis1:

1) le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto nonché dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio d'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto;

d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore»;

2) alla lettera e), le parole: «ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono soppresse;

3) la lettera g) è abrogata;

f) nella tabella A, parte III, nel numero 7) la parola: «non» è soppressa e il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari»;

g) nella tabella B, le lettere e) e g) sono abrogate.

263. All'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, i commi da 1 a 3-bis sono abrogati.

264. All'articolo 44, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: «con l'aliquota del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota ordinaria». 265. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212:

a) le disposizioni di cui al comma 262, lettera b), e al comma 263 si applicano a decorrere dal 1o luglio 2008;

b) le disposizioni di cui al comma 262, lettere c) e d), si applicano a decorrere dal 1o marzo 2008;

c) le disposizioni di cui al comma 262, lettere a), e), f) e g), e al comma 264 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2008. Tuttavia, per le operazioni relative a veicoli stradali a motore, le disposizioni di cui alle lettere a), e) e g) del comma 262 si applicano dal 28 giugno 2007.

266. In deroga all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006 deve intendersi che le presunzioni di cui all'articolo 35, commi 2, 3 e 23-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, valgano, agli effetti tributari, come presunzioni semplici.

267. Sono definiti «gruppi di acquisto solidale» i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita.

268. Le attività svolte dai soggetti di cui al comma 267, limitatamente a quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai fini dell'applicazione del regime di imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, settimo comma, del medesimo decreto, e ai fini dell'applicazione del regime di imposta del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

269. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 267 e 268, valutato in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

270. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2, dopo le parole: «un quinquennio» la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro» e dopo le parole: «lo scontrino fiscale» sono inserite le seguenti: «compiute in giorni diversi,».

271. Si considerano valide le trasmissioni degli elenchi dei clienti e fornitori, di cui all'articolo 37, commi 8 e 9, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relative all'anno 2006, effettuate entro il termine del 15 novembre 2007.

272. Al comma 37-bis dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «immessi sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «immessi sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2009».

273. Al comma 43 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del

periodo precedente si applica anche ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c) e c-bis), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 2004».

274. All'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione».

275. All'articolo 1, comma 57, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dopo le parole: «della fiscalità» sono inserite le seguenti: «, delle cui banche di dati è comunque contitolare,».

276. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96».

277. Sono soggetti all'obbligo della voltura catastale previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese che comportino qualsiasi mutamento nell'intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche, anche se non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali. Le modalità attuative delle disposizioni del presente comma sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, adottato d'intesa con il direttore generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi del Ministero dello sviluppo economico.

278. Fatto salvo quanto previsto dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte dei soggetti obbligati, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari. Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli uffici dell'Agenzia del territorio provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

279. L'articolo 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:

«Art. 23 - I conservatori dei registri immobiliari inviano ogni quindici giorni al procuratore della Repubblica del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio copia del registro generale d'ordine su supporto informatico o con modalità telematiche».

280. In deroga all'articolo 2680, primo comma, del codice civile, fino a quando non sarà data attuazione a quanto stabilito dall'articolo 61 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la vidimazione del registro generale d'ordine viene eseguita dal conservatore.

281. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all'Agenzia del territorio è assegnato uno specifico stanziamento di 12 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro nell'anno 2008 e 8 milioni di euro nell'anno 2009, per la corresponsione di incentivi alla mobilità territoriale e di indennità di trasferta al personale dipendente, con particolare riguardo al processo di decentramento delle funzioni catastali. Al relativo onere si provvede con le maggiori entrate derivanti dagli interventi di cui ai commi 277 e 278, nonché con le riduzioni dei costi conseguenti alle misure di semplificazione in materia ipotecaria previste dai comma 279 e 280.

282. Nell'ambito delle funzioni amministrative catastali conferite ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, per le riscossioni erariali sono applicabili ai comuni le norme previste dagli articoli 178 e 179 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Le disposizioni contenute nel citato articolo 179 si intendono riferite ai responsabili delle strutture comunali sovraordinate a quelle che effettuano riscossioni erariali.

283. All'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a):

1) dopo le parole: «quelli che, » sono inserite le seguenti: «dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e»;

2) le parole: «elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio» sono sostituite dalle seguenti: «insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco»;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a)».

284. Le disposizioni di cui al comma 283 si applicano alle condotte e agli apparecchi messi in esercizio a decorrere dal 1o gennaio 2008.

285. Al comma 271 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007».

286. L'importo delle maggiori entrate derivanti dal comma 285, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2008 e a 280 milioni di euro per l'anno 2009, è iscritto nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

287. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

288. L'ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto in via previsionale e dell'eventuale conguaglio spettanti a ciascun comune, a fronte della diminuzione del gettito dell'imposta comunale sugli immobili che deriva dall'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, introdotto dal comma 5, è determinato con riferimento alle aliquote e alle detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007.

289. A decorrere dall'anno 2009, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell'edificio, così come previsto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.

290. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW».

291. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.

292. Il decreto di cui al comma 291 può essere adottato, con cadenza trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a due punti percentuali rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria; il medesimo decreto non può essere adottato ove, nella media del semestre precedente, si verifichi una diminuzione del prezzo, determinato ai sensi del comma 291, rispetto a quello indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Il decreto di cui al comma 291 può essere adottato al fine di variare le aliquote di accisa, qualora il prezzo di cui al comma 291 abbia una diminuzione rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

293. Il decreto di cui al comma 291, da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicura che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise.

294. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 291 è adottato qualora le condizioni di cui al comma 292 ricorrano entro il 28 febbraio 2008.

295. Nel caso in cui la diminuzione della misura delle aliquote di accisa di cui al comma 291 determini economie sulle autorizzazioni di spesa relative alle agevolazioni vigenti in favore dei soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, le somme corrispondenti a tali economie, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono prelevate dalla contabilità speciale di tesoreria n. 1778 «Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio» e versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, a decorrere dal 2008, agli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

296. Al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico locale, di attuare il processo di riforma del settore e di garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti, alle regioni a statuto ordinario è riconosciuta la compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione.

297. La compartecipazione di cui al comma 296 è attribuita mensilmente a ciascuna regione, per gli anni 2008-2010, nella misura complessiva indicata nella tabella 01 allegata alla presente legge. A decorrere dall'anno 2011 le quote di compartecipazione di ciascuna regione a statuto ordinario restano determinate nella misura stabilita per lo stesso anno 2011 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo tale che le stesse, applicate ai volumi di gasolio impiegato come carburante per autotrazione erogati nell'anno 2010 in ciascuna regione, consentano di corrispondere l'importo complessivo come nella citata tabella 01 allegata alla presente legge e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 303. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di trasferimento delle somme spettanti alle singole regioni. Nelle more dell'emanazione del decreto continuano ad essere attribuite a ciascuna regione, a titolo di acconto, le quote mensili determinate ai sensi del primo periodo del presente comma.

298. La compartecipazione di cui al comma 297 sostituisce e, a decorrere dall'anno 2011, integra le seguenti risorse:

a) compensazione della minore entrata registrata relativamente alla compartecipazione dell'accisa sul gasolio di cui all'articolo 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per un importo annuo pari a 254,9 milioni di euro;

b) trasferimenti di cui agli articoli 8 e 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per un importo annuo pari a 670,5 milioni di euro;

c) compensazione della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per un importo annuo pari a 342,5 milioni di euro;

d) trasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo annuo pari a 480,2 milioni di euro.

299. A decorrere dall'anno 2008, al fine di adeguare le risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico locale, comprese quelle di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è attribuita alle regioni a statuto ordinario una quota dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, ulteriore rispetto a quella prevista ai sensi del comma 297 del presente articolo, determinata nella misura di 0,00860 euro per l'anno 2008, di 0,00893 euro per l'anno 2009 e di 0,00920 euro a partire dall'anno 2010 per ogni litro di gasolio erogato nei rispettivi territori regionali.

300. L'ammontare della quota di compartecipazione di cui al comma 299 è versato direttamente dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e riversato dalla struttura di gestione in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione tra le regioni a statuto ordinario delle somme ad esse spettanti ai sensi del comma 299 è effettuata sulla base dei quantitativi di gasolio erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburanti, come risultanti dai registri di carico e scarico previsti dall'articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. A decorrere dalla ripartizione relativa all'anno 2011, le somme spettanti alle regioni a statuto ordinario ai sensi del comma 299 possono essere rideterminate sulla base dei criteri di commisurazione, da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, finalizzati a valutare lo stato di adozione e di applicazione, da parte delle regioni, di quanto stabilito dagli articoli 14, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 299 e di quelle contenute nel presente comma.

301. È istituito presso il Ministero dei trasporti l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali, al fine di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelle regionali e di assicurare la verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo di riforma. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i criteri e le modalità di monitoraggio delle risorse destinate al settore e dei relativi servizi, ivi comprese quelle relative agli enti locali, nonché le modalità di funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio presenta annualmente un rapporto sullo stato del trasporto pubblico locale alle Camere.

302. A decorrere dall'anno 2008 non può essere previsto alcun trasferimento aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato finalizzato al finanziamento delle spese correnti del trasporto pubblico locale, ivi compresi gli oneri per i rinnovi contrattuali degli addetti al comparto successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni a statuto ordinario riversano le risorse destinate agli enti locali entro quattro mesi dalla data della loro acquisizione, ferma restando la possibilità di adottare una modalità di versamento di maggior favore per gli stessi enti locali.

303. Le risorse per i servizi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, continuano ad essere corrisposte sino a tutto l'anno 2010. Dall'anno 2011 si provvede alla loro sostituzione adeguando le misure della compartecipazione di cui al comma 297; a tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 15 febbraio 2010, è individuata la somma spettante a ciascuna regione a statuto ordinario, di cui tenere conto ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 297.

304. Nelle more di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, è esteso al settore del trasporto pubblico locale il sistema previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

305. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per l'anno 2010. Per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le risorse del Fondo sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 307, e di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalità della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto del Ministro dei trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse di cui al presente comma.

306. La ripartizione delle risorse di cui al comma 305 tra le finalità ivi previste è definita con decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In fase di prima applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse sono ripartite in pari misura tra le finalità previste. A decorrere dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalità di cui al comma 305 è effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto di princìpi di premialità che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera d) è abrogata.

307. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) per l'acquisto di elicotteri e di idrovolanti destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo;

c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere a) e b) è riservato almeno il 50 per cento della dotazione del fondo».

308. Al Ministero dei trasporti è altresì destinata una quota pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per la riattivazione, in via d'urgenza, dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti in relazione all'apertura di procedimenti tesi a riesaminare le procedure contrattuali da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee.

309. A decorrere dall'anno 2008 i finanziamenti statali per il rinnovo del contratto relativo al settore del trasporto pubblico locale di cui alle disposizioni richiamate nel comma 298 sono corrisposti direttamente alle regioni a statuto ordinario dal Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità di cui al comma 297. L'esclusione delle spese relative ai rinnovi contrattuali del settore del trasporto pubblico locale dal patto di stabilità interno si applica esclusivamente nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

310. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.

311. L'articolo 3, comma 1, del decreto- legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, si interpreta nel senso che le somme di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge, nonché quelle che gli enti locali proprietari o soci hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico trasporto, ancorché riferite ad esercizi precedenti al 1982, come pure quelle provenienti dal Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e successive modificazioni, non rilevano ai fini degli articoli 61 e 109, comma 5, nonché dell'articolo 84, comma 1, quarto periodo del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

312. I crediti vantati dalla società Ferrovie della Calabria s.r.l. nei confronti della regione Calabria e rientranti nella regolazione delle partite debitorie di cui all'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono destinati alla definitiva copertura dei disavanzi pregressi a tutto il 31 dicembre 2000 della ex gestione commissariale governativa delle Ferrovie della Calabria e, per la parte residua, ad investimenti per il rinnovo e il potenziamento dei servizi ferroviari gestiti dalla medesima società.

313. Sono abrogate le disposizioni recate dall'articolo 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e dall'articolo 1, comma 58, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.

314. Al fine di attivare significativi processi di sviluppo locale attraverso il recupero e il riuso di beni immobili pubblici, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, economico e sociale e con gli obiettivi di sostenibilità e qualità territoriale e urbana, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, tramite l'Agenzia del demanio, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, d'intesa con gli enti territoriali interessati, e nel rispetto dei piani urbanistici comunali, individuano ambiti di interesse nazionale nei quali sono presenti beni immobili di proprietà dello Stato e di altri soggetti pubblici per promuovere, in ciascun ambito, un programma unitario di valorizzazione di cui all'articolo 3, comma 15-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni. Il complesso dei programmi di valorizzazione costituisce il Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali.

315. Il Piano di cui al comma 314 è proposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i Ministri competenti, ed è approvato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, anche in applicazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In tale Piano, oltre all'individuazione degli ambiti di intervento, sono determinati gli obiettivi di azione, le categorie tematiche, sociali, economiche e territoriali di interesse, i criteri, i tempi e le modalità di attuazione dei programmi unitari di intervento, nonché ogni altro elemento significativo per la formazione dei suddetti programmi.

316. Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di cui al comma 314, la regione e gli enti territoriali e locali interessati, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, promuovono la formazione dei programmi unitari di valorizzazione, individuando gli interventi, le modalità di attuazione, le categorie di destinazioni d'uso compatibili, l'entità e la modalità di attribuzione agli enti territoriali di quota parte del plusvalore da realizzare, nonché ogni altro elemento significativo per l'attuazione di quanto previsto nei programmi medesimi.

317. Per la definizione dei contenuti, finalità, condizioni e limiti per l'attuazione dei programmi unitari di valorizzazione concorrono le amministrazioni centrali e territoriali interessate, nonché tutti i soggetti competenti, anche utilizzando la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'identificazione delle modalità di intervento per gli immobili soggetti a tutela ambientale, paesaggistica, architettonica, archeologica e storico-culturale, e ricompresi in aree demaniali, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuando gli elementi necessari per la migliore definizione progettuale degli interventi compresi nei programmi unitari di valorizzazione.

318. Ciascun programma unitario di valorizzazione è approvato con decreto del presidente della regione o della provincia interessata, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali. I consigli comunali provvedono alla ratifica del programma, a pena di decadenza, nel rispetto delle forme di pubblicità e di partecipazione, entro novanta giorni dall'emanazione del predetto decreto. La suddetta approvazione produce gli effetti previsti dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dalle relative leggi regionali, nonché, ove necessario, la relativa dichiarazione di pubblica utilità per le opere pubbliche o di interesse generale in esso comprese.

319. Ciascun programma unitario di valorizzazione o di parti di esso, in relazione alla sua approvazione, può assumere, in considerazione della tipologia e dei contenuti degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei piani, programmi e strumenti attuativi di iniziativa pubblica e privata, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale. Al programma unitario di valorizzazione è applicabile, ove necessario, il comma 5 dell'articolo 27 della legge 1o agosto 2002, n. 166.

320. Per la predisposizione degli studi di fattibilità, dei progetti e di eventuali ulteriori misure di accompagnamento e di supporto del Piano di cui al comma 314 si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità, fino ad un importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

321. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-ter, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il 31 luglio 2008 il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotta un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, in coerenza con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica previsto dalla legislazione nazionale e regionale, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti, e individua entro il 31 ottobre 2008, con le stesse modalità indicate nel primo periodo, immobili non più utilizzati per finalità istituzionali, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2008, nonché altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro»;

b) dopo il comma 13-ter sono inseriti i seguenti:

«13-ter.1. Il programma di cui al comma 13-ter:

a) individua, oltre gli immobili non più utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso all'Amministrazione della difesa nei quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili;

b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le opere da realizzare;

c) quantifica il costo della costruzione ex novo e dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni;

d) stabilisce le modalità temporali delle procedure di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili non più in uso.

13-ter.2. Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa, individuati nell'ambito del programma di cui ai commi 13-ter e 13-ter.1, sono consegnati all'Agenzia del demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali strutture sostitutive. La riallocazione può avvenire sia tramite la trasformazione e riqualificazione di altri immobili militari, sia con costruzioni ex novo, da realizzarsi in conformità con gli strumenti urbanistici e salvaguardando l'integrità delle aree di pregio ambientale anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con enti territoriali promosse dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 15-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni. Per consentire la riallocazione delle predette funzioni è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale la cui dotazione è determinata dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.1 e al quale concorrono anche proventi derivanti dalle attività di valorizzazione e di dismissione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, agli immobili e alle porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del presente comma».

322. Per favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale già riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti pari a 4 milioni di euro annui, per gli anni 2008, 2009 e 2010.

323. Le banche appositamente convenzionate con il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzate alla stipula di contratti di mutuo ventennale fino a 300.000 euro con i titolari di edifici situati nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, per il restauro e per il ripristino funzionale degli immobili, o di porzioni di essi, ponendo il totale costo degli interessi a carico del bilancio dello Stato.

324. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti Spa, con onere per interessi a carico del bilancio dello Stato, per il recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità o appartenenti al patrimonio culturale vincolato ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

325. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, definisce modalità e criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi di cui ai commi 323 e 324, al fine di garantire che all'attuazione dei commi 323 e 324 si provveda nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

326. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito d'imposta nella misura del 40 per cento, fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.

327. Le imprese di produzione cinematografica destinatarie degli apporti di cui al comma 326 hanno l'obbligo di utilizzare l'80 per cento di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d'opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione.

328. Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito d'imposta:

a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e, comunque, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80 per cento del credito d'imposta stesso;

b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:

1) al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d'imposta;

2) al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta;

3) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta;

c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:

1) al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000;

2) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta.

329. Con riferimento alla medesima opera filmica, i benefici di cui al comma 328 non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

330. I crediti d'imposta di cui ai commi 326 e 328 spettano per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d'imposta successivi.

331. Gli apporti di cui ai commi 326 e 328, lettere b), numero 3), e c), numero 2), non possono, in ogni caso, superare complessivamente il limite del 49 per cento del costo di produzione della copia campione dell'opera filmica e la partecipazione complessiva agli utili degli associati non può superare il 70 per cento degli utili derivanti dall'opera filmica.

332. I crediti d'imposta di cui ai commi 326 e 328, lettere b), numero 3), e c), numero 2), possono essere fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e previa attestazione rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica del rispetto delle condizioni richieste ai sensi dei commi 327 e 331. I suddetti crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

333. Gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai commi 326 e 328 sono considerati come risorse reperite dal produttore per completare il costo del film ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali contributi non possono essere erogati per una quota percentuale che, cumulata con gli apporti ai commi da 326 a 344, superi l'80 per cento del costo complessivo rispettivamente afferente alle spese di produzione della copia campione e alle spese di distribuzione nazionale del film.

334. Le disposizioni applicative dei commi da 326 a 333 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

335. L'efficacia dei commi da 326 a 334 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

336. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due esercizi successivi, in relazione a film, o alle parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 5.000.000.

337. Le disposizioni applicative del comma 336 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

338. Il credito d'imposta di cui al comma 336 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

339. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica che li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo ed espressione di lingua originale italiana. Tale beneficio è concesso solo alle imprese che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

340. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, nel limite massimo del 30 per cento, gli utili dichiarati dalle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con società di produzione e di distribuzione cinematografica, li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

341. Le disposizioni applicative dei commi 339 e 340 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

342. Le agevolazioni previste dai commi 339 e 340 sono usufruibili entro il limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2008, 10 milioni di euro per il 2009 e 15 milioni di euro per il 2010.

343. Allo scopo di assicurare lo sviluppo e l'adeguamento tecnico e tecnologico delle sale cinematografiche e, di conseguenza, una sempre migliore fruizione del prodotto cinematografico sul territorio, al Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è assegnato un contributo straordinario di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010. Tale contributo, in deroga al comma 4 del medesimo articolo 12 del citato decreto legislativo, è finalizzato a favore degli interventi di cui al comma 3, lettera c), del citato articolo 12.

344. L'efficacia dei commi da 336 a 340 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. L'agevolazione può essere fruita esclusivamente in relazione al costo sostenuto successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

345. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3-bis, le parole: «calcolato dall'I.N.P.S.» sono sostituite dalle seguenti: «risultante al Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente gestito dall'I.N.P.S.»;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Dichiarazione sostitutiva unica). - 1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorché l'ente si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio. Tali soggetti trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le relative informazioni.

3. È comunque consentita la presentazione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata.

4. L'Agenzia delle entrate determina l'indicatore della situazione economica equivalente in relazione:

a) agli elementi in possesso del Sistema informativo dell'anagrafe tributaria;

b) ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.

5. In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua altresì l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del predetto Sistema informativo.

6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi dei commi 4 e 5 sono comunicati dall'Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, ai soggetti che hanno trasmesso le informazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3, nonché in ogni caso all'INPS ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1.

7. Sulla base della comunicazione dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale, l'INPS e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante l'indicatore della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è rilasciata direttamente dall'Agenzia delle entrate nei casi di cui al comma 3. L'attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformità di cui al comma 5. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.

8. In presenza delle omissioni o difformità di cui al comma 5, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall'Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio.

10. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.

11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10.

12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le componenti autocertificate della dichiarazione, di cui al comma 4, lettera b), e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché stabilite specifiche attività di sperimentazione da condurre in sede di prima applicazione.

13. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità per lo scambio delle informazioni necessarie all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo»;

c) all'articolo 4-bis:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Agenzia delle entrate trasmette le necessarie informazioni al Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente, gestito ai sensi del presente articolo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che, per l'alimentazione del Sistema, può stipulare apposite convezioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»;

2) al comma 2, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8»;

d) all'articolo 6:

1) al comma 2, le parole: «comma 3» e «comma 6» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «comma 2» e «comma 12»;

2) al comma 3, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 8 e 9» e dopo le parole: «gli enti erogatori» sono inserite le seguenti: «, l'Agenzia delle entrate»;

3) al comma 4, primo e quarto periodo, le parole: «Istituto nazionale della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle entrate»;

4) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «dall'Istituto nazionale della previdenza sociale» sono inserite le seguenti: «, dall'Agenzia delle entrate».

346. Entro il 15 gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate definisce un piano di controlli che preveda obiettivi superiori a quelli precedentemente definiti, ai fini del contrasto all'evasione tributaria. Per raggiungere gli obiettivi del piano è autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 346 a 367, la spesa di 27,8 milioni di euro per l'anno 2008, di 60,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, da parte dell'Agenzia delle entrate. A tal fine l'Agenzia, per la stipula di contratti di formazione e lavoro, anche in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3, comma 78 della presente legge, utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero può ricorrere alla mobilità, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzo delle graduatorie di cui al periodo precedente è effettuato mediante la stipula di 750 contratti di formazione e lavoro con soggetti risultati idonei. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate fiscali e di potenziamento dell'azione di contrasto all'evasione, l'Agenzia delle entrate può altresì utilizzare, a valere sulle maggiori entrate ai commi di cui al presente comma, la quota di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche per procedere a nuove assunzioni.

347. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali, nonché al fine di ridurre gli oneri derivanti dall'applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 346 a 358 nonché della presente legge, è autorizzata la spesa per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale:

a) nella sola qualifica di vigile del fuoco e attraverso le procedure selettive previste dai commi 519 e 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per 7 milioni di euro per l'anno 2008, 16 milioni di euro per l'anno 2009 e 26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

b) nell'amministrazione penitenziaria, per 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, 5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

c) nel Corpo forestale dello Stato per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, anche nei ruoli iniziali nel limite delle vacanze dei ruoli superiori e con successivo riassorbimento al passaggio a tali ruoli, con possibilità di utilizzare le graduatorie di idonei dei concorsi già banditi o conclusi, nonché per compensare gli effetti finanziari dell'eventuale deroga all'articolo 5, comma 5, ultimo periodo, della legge 6 febbraio 2004, n. 36;

d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro, per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

e) nell'Agenzia delle dogane, che utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge n. 296 del 2006, per 34 milioni di euro per l'anno 2008, 46 milioni di euro per l'anno 2009 e 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. L'Agenzia delle dogane è autorizzata a stipulare contratti di formazione e lavoro, anche in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3, comma 78 della presente legge, in particolare, con soggetti risultati idonei, con un punteggio minimo finale non inferiore a 46, nelle graduatorie formate a seguito delle procedure indette dall'Agenzia delle entrate con bandi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali del 21 ottobre 2005 e 6 aprile 2007, per la selezione, con contratti di formazione e lavoro, rispettivamente di 1500 e 500 funzionari, terza area funzionale, F1, per attività amministrativo-tributarie e, con soggetti risultati idonei nelle graduatorie formate a seguito delle procedure selettive indette dall'Agenzia delle dogane in data non anteriore al 1o settembre 2005 rispettivamente, per 150 posti di collaboratore tributario, terza area funzionale, F1, per 25 posti di chimico, terza area funzionale, F1, per 20 posti di collaboratore di sistema, terza area funzionale, F1, e per 10 posti di collaboratori statistici, terza area funzionale, F1. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa stabilite dalla presente lettera l'Agenzia delle dogane può stipulare ulteriori contratti di formazione e lavoro anche con soggetti risultati idonei, nelle graduatorie formate a seguito delle procedure indette dall'Agenzia delle entrate con bandi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali del 21 ottobre 2005 e 6 aprile 2007, con un punteggio finale inferiore a 46; in ogni caso l'utilizzo di tali graduatorie da parte dell'Agenzia delle entrate, nei limiti di cui al quarto periodo del comma 346, è prioritario rispetto all'utilizzo delle medesime graduatorie da parte dell'Agenzia delle dogane.

348. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione è autorizzata a bandire concorsi, per titoli ed esami, e a procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite della dotazione organica approvata con decreto del direttore generale n. 122 del 2005.

349. Al fine di potenziare l'attività dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008.

350. Per le esigenze di rafforzamento dell'attività di contrasto all'immigrazione clandestina, è autorizzata, a favore del Ministero dell'interno, la spesa di 19,1 milioni di euro per l'anno 2008, 19,1 milioni di euro per l'anno 2009 e 17,5 milioni di euro per l'anno 2010. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro per l'anno 2010, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 346 a 358 nonché della presente legge e, per la restante parte, pari a 19,1 milioni di euro per l'anno 2008, 7,1 milioni di euro per l'anno 2009 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

351. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 346 a 358 nonché della presente legge, per il mantenimento di un adeguato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo della Guardia di finanza, in particolare nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, all'economia sommersa ed alle frodi fiscali, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di parte corrente con una dotazione di 13 milioni di euro per l'anno 2008, 40 milioni di euro per l'anno 2009 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per le esigenze di funzionamento del Corpo della Guardia di finanza con particolare riguardo alle spese per prestazioni di lavoro straordinario, indennità di missione, acquisto di carburante per gli autoveicoli e manutenzione degli stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del predetto fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.

352. Allo scopo di ridurre le spese a carico del bilancio dello Stato e di giungere ad una rapida definizione delle controversie pendenti presso la Commissione tributaria centrale, a decorrere dal 1o maggio 2008, il numero delle sezioni della predetta Commissione è ridotto a 21; le predette sezioni hanno sede presso ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano. A tali sezioni sono applicati come componenti, su domanda da presentare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro il 31 gennaio 2008, i presidenti di sezione, i vice presidenti di sezione e i componenti delle commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi. In difetto di domande, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria provvede d'ufficio entro il 31 marzo 2008. Qualora un componente della Commissione tributaria centrale sia assegnato ad una delle sezioni di cui al primo periodo, ne assume la presidenza. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle commissioni tributarie regionali e delle commissioni di secondo grado di Trento e di Bolzano. I presidenti di sezione ed i componenti della Commissione tributaria centrale, nonché il personale di segreteria, sono assegnati, anche in soprannumero rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, su domanda da presentare, rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ed al Dipartimento per le politiche fiscali entro il 31 gennaio 2008, a una delle sezioni di cui al primo periodo. Ai presidenti di sezione, ai componenti e al personale di segreteria della Commissione tributaria centrale trasferiti di sede ai sensi del periodo precedente non spetta il trattamento di missione.

353. I processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di insediamento delle sezioni di cui al comma 352, ad eccezione di quelli per i quali è stato già depositato il dispositivo, sono attribuiti alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata.

354. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, sono determinati il numero delle sezioni e gli organici di ciascuna commissione tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007, effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e sono stabilite le altre modalità per l'attuazione dei commi 352 e 353 del presente articolo; con uno dei predetti decreti sono inoltre indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. I componenti eletti a seguito delle predette elezioni si insediano il 30 novembre 2008; in pari data decadono i componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di insediamento dei nuovi componenti, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992.

355. Per l'attuazione dei commi 352, 353 e 354, inclusa la rideterminazione dei compensi dei componenti delle commissioni tributarie, è autorizzata, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 346 a 358 nonché della presente legge, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. A decorrere dal 1o maggio 2008 i compensi dei presidenti di sezione e dei componenti della Commissione tributaria centrale sono determinati esclusivamente a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, facendo riferimento ai compensi spettanti ai presidenti di sezione ed ai componenti delle commissioni tributarie regionali.

356. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 346 a 358, è autorizzata la spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati amministrativi, la spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 6,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati contabili e la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 1 milione di euro per l'anno 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di avvocati e procuratori dello Stato.

357. Le amministrazioni di cui ai commi 346, 347, 350 e 356 trasmettono annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica un rapporto informativo sulle assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti in relazione alle disposizioni di cui ai commi da 346 a 358.

358. Il distacco del personale dall'Agenzia del territorio ai comuni in attuazione dell'articolo 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è disposto con le modalità di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

359. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione del personale, e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle società di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali.

360. Al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale e le funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, possono essere conferiti, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2008, incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque per un numero non superiore a quattro unità. Ove tale facoltà venga esercitata, a decorrere dalla data dell'eventuale conferimento di ciascuno degli incarichi previsti dal presente comma, sono soppressi due posti di livello dirigenziale non generale effettivamente coperti per ciascun incarico conferito.

361. Al fine di rafforzare l'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate attraverso l'impiego ottimale delle risorse e di facilitare il rapporto dei contribuenti con gli uffici, con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, possono essere individuati gli uffici competenti a svolgere le attività di controllo e di accertamento. Il regolamento si ispira anche ai seguenti criteri:

a) rafforzamento dell'attività di controllo in relazione alla peculiarità delle tipologie di contribuenti e alle diverse fattispecie di accertamento;

b) impiego ottimale delle risorse, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché facilitazione del rapporto dei contribuenti con gli uffici, anche attraverso lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche;

c) individuazione dei livelli di responsabilità relativi all'adozione degli atti di accertamento sulla base della rilevanza e complessità degli stessi.

362. Per analoghe esigenze di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti, nella Gazzetta Ufficiale, nei casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge. I siti internet delle agenzie fiscali devono essere strutturati al fine di consentire la ricerca, la consultazione, l'estrazione e l'utilizzazione di tutti i documenti ivi pubblicati.

363. Per il triennio 2008-2010, al fine di assicurare le risorse per il perseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate tributarie e di contrasto all'evasione tributaria ed extratributaria contenuti nell'Atto di indirizzo 2008-2010 ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonché nelle convenzioni e nei contratti di servizio triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e le agenzie fiscali, gli stanziamenti relativi agli oneri di funzionamento delle agenzie fiscali sono quantificati, per ciascun anno del triennio, in misura non inferiore a quella stabilita per l'anno 2008 in applicazione della norma vigente.

364. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici, sono tenuti a memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni.

365. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità di memorizzazione delle singole operazioni nonché i criteri, i tempi e le modalità per la trasmissione in via telematica, distintamente per ciascun apparecchio, delle informazioni relative alle medesime operazioni di cui al comma 364. A tal fine, anche avvalendosi del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, con il medesimo provvedimento sono stabilite le opportune credenziali, le modalità di memorizzazione delle singole operazioni, le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione telematica dei dati nonché le modalità di effettuazione dei controlli.

366. Le disposizioni di cui ai commi 364 e 365 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009 e, limitatamente agli apparecchi già immessi nel mercato alla predetta data, dal 30 luglio 2009.

367. In attesa della piena operatività delle disposizioni di cui ai commi da 364 a366, a decorrere dal 1o gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza destinano una quota della propria capacità operativa all'effettuazione di accertamenti mirati nei confronti dei soggetti indicati al comma 364.

368. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1o gennaio 2008, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:

a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e supporto all'attività di quantificazione del credito effettuata dall'ufficio competente;

b) notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto;

c) iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo.

369. Per assicurare lo svolgimento delle attività affidatele, la società stipulante può assumere finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo restando il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati nonché stipulare contratti, accordi e convenzioni con società a prevalente partecipazione pubblica ovvero con società private iscritte nell'albo di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Le convenzioni di cui al comma 368 individuano le linee guida delle predette operazioni finanziarie.

370. Il Ministero della giustizia, con apposite convenzioni, può incaricare la società stipulante di svolgere altre attività strumentali, ivi compresa la gestione di eventuali operazioni di cartolarizzazione del credito di cui al comma 368.

371. La remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 368 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma.

372. Lo statuto della società stipulante riserva al Ministero della giustizia un'adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di controllo.

373. Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 368, sono abrogati gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente articolo.

374. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 368 a 373 del presente articolo, determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della giustizia e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell'amministrazione giudiziaria.

375. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 119:

1) dopo le parole: «le società per azioni residenti» sono inserite le seguenti: «, ai fini fiscali,»;

2) le parole: «italiani» sono sostituite dalle seguenti: «degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,»;

3) dopo le parole: «non possiedano» sono inserite le seguenti: «al momento dell'opzione»;

4) le parole: «dell'1 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «del 2 per cento»;

b) al comma 120, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2007, in fase di prima applicazione, l'opzione per il regime speciale è esercitata entro il 30 aprile 2008 e ha effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta, anche nel caso in cui i requisiti di cui al comma 119 siano posseduti nel predetto termine»;

c) al comma 134, le parole: «Le SIIQ» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti residenti presso i quali i titoli di partecipazione detenuti nelle SIIQ sono stati depositati, direttamente o indirettamente, aderenti al sistema di deposito accentrato e gestito dalla Monte Titoli Spa ai sensi del regolamento CONSOB emanato in base all'articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché i soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli»;

d) dopo il comma 134 è inserito il seguente:

«134-bis. Ai fini dell'applicazione della ritenuta disciplinata dal comma 134 sugli utili distribuiti dalle SIIQ si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 6».

376. Ai fini della determinazione delle quote di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'adeguamento retributivo previsto dall'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

377. A partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri è stabilito dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero

totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio, vice ministri e sottosegretari, non può essere superiore a sessanta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.

378. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma 377 del presente articolo, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al citato comma 377 del presente articolo, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a), 22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive modificazioni.

379. I compensi dei Commissari straordinari di Governo, di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridotti del 20 per cento dal 1o gennaio 2008.

380. Per gli anni 2008-2010 le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono modificate e integrate come segue:

a) al comma 676, le parole: «per il triennio 2007-2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2007-2010»;

b) al comma 677, le parole: «2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «2007, 2008, 2009 e 2010»;

c) dopo il comma 678 è inserito il seguente:

«678-bis. Per l'anno 2010 si applicano i coefficienti stabiliti per l'anno 2009 ai sensi del comma 678, fermi restando i dati triennali originariamente assunti ai fini della quantificazione della manovra»;

d) dopo il comma 679 è inserito il seguente:

«679-bis. Per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle province e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa, calcolata ai sensi del comma 680, è pari a zero. Conseguentemente, gli obiettivi programmatici di cui al comma 681 sono pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti»;

e) il comma 681 è sostituito dai seguenti:

«681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno gli enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di cassa e di competenza, per l'esercizio 2007, e di sola competenza mista, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero dei commi 679 e 679-bis. Per il solo anno 2008 gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.

681-bis. Per gli enti di cui al comma 679-bis che presentano, nel triennio 2003-2005, un valore medio delle entrate in conto capitale derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare, non destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti, superiore al 15 per cento della media delle entrate finali, al netto delle riscossioni di crediti, gli obiettivi programmatici per gli anni 2008-2010 sono ridotti di un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite del 15 per cento e quello del contributo annuo determinato ai sensi dei commi 678 e 679, a condizione che tale differenza sia positiva. In caso di differenza pari a zero o negativa gli obiettivi programmatici restano determinati in misura pari al saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista»;

f) al comma 683, primo periodo, le parole: «Ai fini del comma 686, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa,» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del comma 686, il saldo finanziario e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, per l'anno 2007, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa e, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per la sola gestione di competenza mista,»;

g) il comma 684 è sostituito dal seguente:

«684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato, a decorrere dall'anno 2008, iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno»;

h) il comma 685 è sostituito dal seguente:

«685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678, 679, 679-bis e 681-bis. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 688, secondo le indicazioni di cui allo stesso decreto, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno»;

i) dopo il comma 685 è inserito il seguente:

«685-bis. Al fine di attivare, con la partecipazione delle associazioni degli enti locali, un nuovo sistema di acquisizione di dati riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci degli enti locali che si affianca al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i contenuti e le modalità per monitorare, in corso d'anno, gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle esigenze della finanza pubblica. La concreta realizzazione del sistema è effettuata previa quantificazione dei costi e individuazione della relativa copertura finanziaria»;

l) al comma 686, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità interno»;

m) dopo il comma 686 è inserito il seguente:

«686-bis. Qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti».

381. La facoltà della regione autonoma Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano di applicare le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti strumentali, nonché per gli enti a ordinamento regionale o provinciale, prevista all'articolo 1, comma 663, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è estesa anche nei confronti delle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

382. I contratti di strumenti finanziari anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, sono informati alla massima trasparenza.

383. I contratti di cui al comma 382 devono recare le informazioni ed essere redatti secondo le indicazioni specificate in un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi sentite la Consob e la Banca d'Italia. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze verifica la conformità dei contratti al decreto.

384. La regione o l'ente locale sottoscrittore di strumenti finanziari di cui al comma 382 deve attestare espressamente di aver preso piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi, evidenziando in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali attività.

385. Il rispetto di quanto previsto ai commi 383 e 384 è elemento costitutivo dell'efficacia dei contratti. In caso di contratti stipulati in violazione di quanto previsto al comma 383 o al comma 384 del presente articolo viene data comunicazione alla Corte dei Conti per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

386. A decorrere dall'anno 2008 con l'accordo di cui al comma 660 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere assunto a riferimento per il patto di stabilità interno il saldo finanziario, anche prima della conclusione del procedimento e dell'approvazione del decreto previsti dal comma 656 del medesimo articolo 1, qualora la sperimentazione effettuata secondo le regole di cui al secondo e al terzo periodo del comma 665 dello stesso articolo abbia conseguito al proprio termine esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

387. È prorogata per l'anno 2008 l'esclusione dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, già prevista per gli anni 2006 e 2007 dall'articolo 1, comma 689, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Relativamente alle spese per il personale, si applicano a questi enti le disposizioni previste per gli enti inclusi negli obiettivi del patto di stabilità interno.

388. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2008-2010, restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese di conto capitale.


Tabella 01
(Articolo 1, comma 297)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO

 

perdita accisa ex art. 3, comma 12-bis, L. 549/1995

trasferimenti ex art. 8 D.Lgs 422/1997

risorse ex art. 1, comma 58, L. 311/2004

contratti auto-ferrotranvieri I rinnovo L. 47/2004

contratti auto-ferrotranvieri II rinnovo L. 58/2005

contratti auto-ferrotranvieri III rinnovo L. 296/2006

TOTALE

Piemonte

23.776.200,00

18.439.803,07

41.840.829,28

12.699.212,00

13.769.413,00

13.629.016,00

124.154.473,35

Lombardia

44.581.650,00

136.789.000,24

43.860.872,77

28.479.956,00

29.767.188,00

30.590.200,00

314.068.867,01

Liguria

7.298.100,00

2.624.859,91

30.603.927,10

7.217.230,00

7.265.861,00

7.672.900,00

62.682.878,01

Veneto

27.761.850,00

4.014.128,98

54.330.121,06

10.817.906,00

11.098.344,00

11.456.500,00

119.478.850,04

Emilia Romagna

27.259.500,00

33.845.712,37

32.293.258,33

10.498.799,00

10.192.838,00

10.669.600,00

124.759.707,70

Toscana

21.450.600,00

9.005.168,44

40.379.180,95

9.576.403,00

9.441.173,00

10.089.500,00

99.942.025,39

Marche

9.751.200,00

0,00

3.671.418,87

2.817.990,00

2.545.237,00

2.670.900,00

21.456.745,87

Abruzzo

7.828.500,00

27.248.491,95

133.968,90

3.932.485,00

4.091.643,00

4.302.800,00

47.537.888,85

Umbria

5.013.300,00

11.690.744,32

10.284.148,95

2.327.422,00

2.319.336,00

2.398.360,00

34.033.311,27

Lazio

27.325.800,00

55.943.353,72

18.524.610,85

30.494.621,00

29.489.526,00

30.439.100,00

192.217.011,57

Campania

20.422.950,00

147.650.605,29

21.970.193,88

21.678.678,00

21.649.175,00

22.852.400,00

256.224.002,17

Molise

1.864.050,00

0,00

0,00

765.223,00

697.750,00

757.800,00

4.084.823,00

Puglia

19.461.600,00

163.612.738,66

25.158.661,48

9.020.743,00

9.722.064,00

9.315.300,00

236.291.107,14

Basilicata

3.060.000,00

18.837.991,34

6.953.128,12

2.098.807,00

2.027.175,00

2.167.200,00

35.144.301,46

Calabria

8.134.500,00

40.831.824,85

12.578.679,48

4.989.827,00

4.680.981,00

5.048.600,00

76.264.412,33

TOTALE

254.989.800,00

670.534.423,14

342.583.000,02

157.415.302,00

158.757.704,00

164.060.176,00

1.748.340.405,16

 


Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 22.

Conseguentemente, sostituire le Tabelle A e B con le seguenti:

 

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

MINISTERI

2008

2009

2010

 

(migliaia di euro)

Ministero dell'economia e delle finanze

43.546

43.761

34.895

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

-

840

838

Ministero della giustizia

81.588

66.574

76.349

Ministero degli affari esteri

63.578

62.344

60.875

Ministero della pubblica istruzione

86.060

-

-

Ministero dell'interno

78.043

95.165

95.902

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

355

-

-

Ministero per i beni e le attività culturali

17.171

14.589

32.145

Ministero della salute

47.021

44.783

202.045

Ministero dei trasporti

5.417

7.277

10.056

Ministero dell'università e della ricerca

18.415

11.379

11.383

Ministero della solidarietà sociale

232.393

258.763

316.881

Totale Tabella A...

673.587

605.475

841.369

Di cui regolazione debitoria...

-

-

-

Di cui limite d'impegno...

-

-

-

 


TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

MINISTERI

2008

2009

2010

 

(migliaia di euro)

Ministero dell'economia e delle finanze

245.145

235.958

198.500

Ministero degli affari esteri

3.000

3.000

3.000

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

200

200

200

Ministero per i beni e le attività culturali

10.000

41.888

41.888

Totale Tabella B...

258.345

281.046

243.588

Di cui regolazione debitoria...

-

-

-

Di cui limite d'impegno...

-

-

-

1. 1000. Il Governo.

 

Sostituire l'articolo 23 con il seguente:

Art. 2.

(Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche).

1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2008, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26.

2. I trasferimenti erariali per l'anno 2008 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2007 dall'articolo 1, comma 697, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate per l'anno 2008.

4. Non è ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a titolo di imposta comunale sugli immobili ai comuni, per periodi di imposta precedenti al 2008, dai soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera i) del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, introdotta dall'articolo 42-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in relazione alle costruzioni di cui alla medesima lettera i).

5. In sede di prima applicazione, i maggiori introiti a favore del bilancio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, non possono superare, per gli anni 2008 e 2009, rispettivamente gli importi di 20 milioni di euro e di 30 milioni di euro. A partire dall'anno 2010 i maggiori introiti, rispetto all'importo riconosciuto per l'anno 2009, acquisiti alle casse regionali in applicazione del citato comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 137 del 2007 sono riconosciuti solo con contestuale attribuzione di funzioni dallo Stato alla medesima regione autonoma.

6. Il comma 10 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato ed è conseguentemente soppressa l'autorizzazione di spesa prevista al comma 11 dello stesso articolo 25.

7. Dopo l'articolo 20.1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è inserito il seguente:

«Art. 20.1.1 - (Spazi riservati ed esenzione dal diritto) - 1. I comuni che hanno riservato il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione di manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20, o quelli che intendono riservarli per motivi attinenti ai princìpi ispiratori dei loro piani generali degli impianti pubblicitari, possono continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, comunque in misura non superiore alla predetta percentuale del 10 per cento.

2. Il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro per anno e per provincia, già previsto dall'articolo 20-bis, comma 2, è fissato al 30 settembre 2008, a pena di decadenza dal beneficio».

8. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

9. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 1, comma 711, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trova applicazione dal 1o gennaio 2007 e pertanto dalla certificazione che gli enti locali sono tenuti a presentare entro il 31 marzo 2008, ferma restando la validità delle certificazioni prodotte in precedenza.

10. All'articolo 1, comma 703, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».

11. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è disposto un intervento fino a un importo di 10 milioni di euro per la concessione di un contributo a favore dei comuni per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità di riparto ed erogazione dei contributi.

12. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'articolo 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati.

13. All'articolo 187, comma 2, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine le parole: «e per l'estinzione anticipata di prestiti».

14. Le somme che residuano ai comuni dalle assegnazioni operate in loro favore dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, e dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni, e finalizzate all'erogazione di contributi per danni subiti da soggetti privati in dipendenza dell'evento alluvionale dei giorni 5 e 6 novembre 1994 ad intervenuta definizione delle pratiche di rimborso, rimangono nella disponibilità degli enti locali stessi e sono destinate al finanziamento di spese di investimento.

15. Gli alloggi di cui all'articolo 4, commi 223 e 224, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati ai sensi dell'articolo 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della volturazione, all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie. Il vincolo di destinazione di cui al citato articolo 4, comma 224, della legge n. 350 del 2003, resta fermo esclusivamente per le domande di acquisto regolarmente presentate dagli assegnatari entro il termine stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché per le assegnazioni in locazione sulla base di un bando riservato alla categoria dei profughi, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni.

16. Il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

17. Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunità montane, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario di cui al comma 16, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunità montane presenti nella regione.

18. Le leggi regionali di cui al comma 17 tengono conto dei seguenti princìpi fondamentali:

a) riduzione del numero complessivo delle comunità montane, sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici e in particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'arco alpino e alla dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia e delle attività produttive extra-agricole;

b) riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle comunità montane;

c) riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle comunità montane, in deroga a quanto previsto dall'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

19. I criteri di cui al comma 18 valgono ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefìci e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

20. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 17 entro il termine ivi previsto, si producono i seguenti effetti:

a) cessano di appartenere alle comunità montane i comuni capoluogo di provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti;

b) sono soppresse le comunità montane nelle quali più della metà dei comuni non sono situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al disopra di 500 metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero non sono comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di 500 metri; nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine e il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di 600 metri;

c) sono altresì soppresse le comunità montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nella lettera a), risultano costituite da meno di cinque comuni, fatti salvi i casi in cui per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione delle stesse con almeno cinque comuni, fermi restando gli obiettivi di risparmio;

d) nelle rimanenti comunità montane, gli organi consiliari sono composti in modo da garantire la presenza delle minoranze, fermo restando che ciascun comune non può indicare più di un membro. A tal fine la base elettiva è costituita dall'assemblea di tutti i consiglieri dei comuni, che elegge i componenti dell'organo consiliare con voto limitato. Gli organi esecutivi sono composti al massimo da un terzo dei componenti l'organo consiliare.

21. L'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma 17 è accertato, entro il 31 luglio 2008, sulla base delle leggi regionali promulgate e delle relative relazioni tecnico-finanziarie, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentite le singole regioni interessate. Gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto.

22. Le regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 20 ed in particolare alla soppressione delle comunità montane, anche con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sino all'adozione o comunque in mancanza delle predette discipline regionali, i comuni succedono alla comunità montana soppressa in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i princìpi della solidarietà attiva e passiva.

23. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «dodici». La presente disposizione entra in vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali.

24. All'articolo 81, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86».

25. All'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali»;

b) i commi 4 e 6 sono abrogati;

c) al comma 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana»;

d) al comma 11, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le indennità di funzione, determinate ai sensi del comma

8, possono essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonché gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino all'accertamento del rientro dei parametri. Le delibere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle di diritto. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità» e il terzo periodo è soppresso.

26. L'articolo 83 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 83. - (Divieto di cumulo) - 1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal presente capo.

2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta».

27. L'articolo 84 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - (Rimborso delle spese di viaggio) - 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfettario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate».

28. Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. Dopo il 1o aprile 2008, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata. Il presente comma non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali.

29. All'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «250.000 abitanti»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti».

30. Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni. L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.

31. A decorrere dal 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 313 milioni di euro. In sede di ripartizione delle risorse del fondo ordinario, come rideterminate ai sensi del presente comma, si tiene conto, anche sulla base di certificazioni prodotte dagli enti interessati, delle riduzioni di spesa derivanti, per ciascun ente territoriale, dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 23 a 31. Le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi da 23 a 29, valutate in 313 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, sono destinate, per l'anno 2008, per 100 milioni di euro, salvo quanto disposto dal comma 32, all'incremento del contributo ordinario di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui al medesimo comma, da ripartire in proporzione alla popolazione residente, e per 213 milioni di euro a copertura di quota parte degli oneri derivanti dai commi 383 e 384.

32. Entro il 30 giugno 2008, sulla base delle certificazioni prodotte dagli enti interessati, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, quantifica l'ammontare effettivo delle riduzioni di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008. A seguito di tale accertamento, il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla differenza riscontrata tra l'ammontare delle economie di spesa e la riduzione dei trasferimenti, adegua con propri decreti la dotazione per l'anno 2008 del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i soli enti che hanno dato piena attuazione alle disposizioni previste dai commi da 23 a32, a valere e nei limiti dell'incremento del fondo ordinario di cui al comma 31.

33. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali ed alla contestuale riallocazione delle stesse agli enti locali, secondo i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

34. I comuni e le province provvedono alla soppressione degli enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, istituiti dai medesimi enti locali nell'ambito della rispettiva potestà regolamentare e titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti locali medesimi.

35. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonché dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni. La riduzione del numero dei componenti degli organi di cui al presente comma deve essere conforme a quanto previsto per le società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

36. In alternativa a quanto previsto dal comma 35 ed entro il medesimo termine, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono procedere, d'intesa con lo Stato, alla soppressione o al riordino dei consorzi di cui al medesimo comma 35, facendo comunque salve le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale. In caso di soppressione, le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata fra gli enti che hanno competenza al riguardo, nel rispetto dei princìpi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle competenze delle province fissate dall'articolo 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi, disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi suddetti. Per l'adempimento dei fini istituzionali dei medesimi consorzi, agli enti subentranti è attribuita la potestà, già riconosciuta agli stessi consorzi, di cui all'articolo 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, di imporre contributi alle proprietà consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le citate attività. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 37, il personale che al momento della soppressione risulti alle dipendenze dei consorzi di bonifica passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Anche in caso di riordino, i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale.

37. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 36 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine la soppressione di consorzi per i quali si evidenzino squilibri di bilancio ed esposizioni debitorie è subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che individui le necessarie misure compensative.

38. Per le finalità di cui al comma 33, le regioni, nell'esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari, procedono entro il 1o luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i princìpi dell'efficienza e della riduzione della spesa nel rispetto dei seguenti criteri generali, quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica:

a) in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i princìpi di cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali ai fini dell'attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle province e delle funzioni in materia di servizio idrico integrato di norma alla provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;

b) destinazione delle economie a carattere permanente derivanti dall'attuazione del presente comma, come accertate da ciascuna regione con provvedimento comunicato al Ministro dell'economia e delle finanze, al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti territoriali, nonché al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali.

39. All'articolo 5 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al periodo successivo, tale remunerazione non si applica alle somme in eccedenza rispetto al saldo previsto nell'ambito degli scambi di informazioni sui flussi di cassa tra il Ministero e la Banca d'Italia. Ai fini della stabilizzazione del saldo rispetto alle previsioni, con successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti»;

b) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sul predetto conto, nonché sul conto di tesoreria denominato: «Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari», non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari»;

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Ai conti e depositi intestati al Ministero presso il sistema bancario e utilizzati per la gestione della liquidità si applicano le disposizioni del comma 6 (L)»;

d) i commi 7 e 9 sono abrogati.

40. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

41. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Il Fondo finanzia interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, assegnando priorità ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete «Natura 2000», prevista dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ovvero improntati alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento all'utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla mobilità e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, al contingentamento dei flussi turistici, alla destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla certificazione ambientale dei servizi, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente competitive. All'erogazione del Fondo si provvede sulla base del Documento triennale unico di programmazione isole minori (DUPIM), elaborato dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), nel quale sono indicati i singoli interventi e le relative quantificazioni, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

42. Al fine di assicurare il necessario coordinamento e la migliore finalizzazione di tutti gli interventi a favore delle isole minori e ferme restando le contribuzioni per i progetti già approvati con i decreti del Ministro dell'interno 13 dicembre 2004 e 8 novembre 2005, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004 e nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2005, le risorse iscritte sul Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, sono trasferite al Fondo di cui al comma 41, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali.

43. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

44. Al fine di sostenere progetti di sviluppo economico e di integrazione delle aree montane negli assi di comunicazione interregionali il Fondo per le aree svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, è integrato di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e di 5 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.

45. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1282, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che le risorse da trasferire all'Ente italiano montagna (EIM) sono tutte quelle complessivamente già attribuite all'Istituto nazionale della montagna (IMONT) al 1o gennaio 2007. Tali risorse sono rese immediatamente disponibili per effetto dell'esclusione disposta dal primo periodo del comma 507 dell'articolo 1, della citata legge n. 296 del 2006.

46. In attuazione degli accordi sottoscritti tra lo Stato e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con i quali le regioni interessate si obbligano al risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti, lo Stato è autorizzato ad anticipare alle predette regioni, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, determinata in base ai procedimenti indicati nei singoli piani e comunque al netto delle somme già erogate a titolo di ripiano dei disavanzi.

47. Le regioni interessate, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato di cui al comma 46, sono tenute a restituire, in un periodo non superiore a trenta anni, le risorse ricevute. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato.

48. All'erogazione delle somme di cui ai commi 46 e 47, da accreditare su appositi conti correnti intestati alle regioni interessate, lo Stato procede, anche in tranche successive, a seguito del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle regioni interessate, con il supporto dell'advisor contabile, come previsto nei singoli piani di rientro, e della sottoscrizione di appositi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione, da stipulare fra il Ministero dell'economia e delle finanze e ciascuna regione. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti pregressi per l'importo corrispondente e trasmettono tempestivamente la relativa documentazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute.

49. In presenza della sottoscrizione dell'accordo con lo Stato per il rientro dai deficit sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alle regioni interessate che non hanno rispettato il patto di stabilità interno in uno degli anni precedenti il 2007 spetta l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato previsto per l'anno di riferimento dalla legislazione vigente, nei termini stabiliti dal relativo piano.

50. All'articolo 1, comma 796, lettera b), quarto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le aliquote ridotte disposte con leggi regionali a favore degli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano denunciato richieste estorsive e per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 febbraio 1999, n. 44».

51. Le agevolazioni di cui al comma 50 si applicano nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate, sono adottate le disposizioni attuative dei commi 50 e 51.

52. La ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni annuali di cui all'articolo 1, comma 320, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, può essere effettuata anche sulla base di intese tra lo Stato e le regioni, concluse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

53. Tale disposizione si applica anche in relazione alle ripartizioni di risorse concernenti gli anni 2005 e 2006 e sono fatti salvi gli atti già compiuti in conformità ad essa presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano.

54. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 novembre 2007, n. 223.

55. In coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui all'articolo 1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, da emanare entro il mese di giugno 2008, sono individuate tutte le tipologie professionali connesse con lo svolgimento dell'azione degli uffici all'estero, con l'obiettivo di razionalizzare la spesa destinata alle relative funzioni e di ridurre quella relativa all'utilizzazione degli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

56. Il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, viene conseguentemente, ove ne ricorrano i presupposti nell'esercizio 2008, adeguato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

57. Quota parte delle risorse derivanti dalle iniziative di cui ai commi 55 e 56, previa verifica ed accertamento, è destinata ad alimentare, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e nel limite di 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, il fondo di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che per l'anno 2008 è integrato di 45 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2009 è integrato di 42,5 milioni di euro.

58. Nel medesimo fondo confluiscono, altresì, le entrate accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 568, della citata legge n. 296 del 2006, nel maggior limite di 40 milioni di euro, nonché quota parte delle dotazioni delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da porre a disposizione degli uffici all'estero.

59. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

60. Con riferimento alle politiche di sostegno agli italiani nel mondo e di informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero, di cui ai programmi n. 4.8 e n. 4.9, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa ulteriore di:

a) 12,5 milioni di euro, per le spese relative alla tutela e all'assistenza dei connazionali;

b) 5,5 milioni di euro, per il finanziamento delle iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali, di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

61. Per la razionalizzazione di iniziative nel settore della divulgazione della cultura italiana all'estero, da realizzare anche in connessione con eventi internazionali già programmati, è autorizzata per l'allestimento di una mostra itinerante la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

62. Per il funzionamento dell'unità di crisi del Ministero degli affari esteri in relazione allo svolgimento di interventi a tutela dei cittadini italiani in situazioni di rischio e di emergenza all'estero, svolti anche in coordinamento con le unità di crisi dei Paesi dell'Unione europea, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2008, la spesa di 400.000 euro.

63. Al fine di assicurare l'adempimento degli impegni internazionali derivanti dalla partecipazione ai fori internazionali in particolare dall'esercizio della presidenza italiana del G8, il Ministero degli affari esteri è autorizzato a procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2009, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 296 del 2006, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.

64. Per l'organizzazione del vertice «G8» previsto per l'anno 2009 è stanziata la somma di euro 30 milioni per l'anno 2008.

65. La somma di cui al comma 64 può essere in parte utilizzata anche attraverso un programma, da definire di intesa con la Regione autonoma della Sardegna, per la realizzazione di infrastrutture sociali e servizi civili nel territorio dell'Isola, con particolare riferimento al comune della Maddalena, in funzione contestuale della occupazione stabile, della salvaguardia ambientale e della cooperazione euromediterranea.

66. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, terzo comma, della decisione stessa.

67. Il contributo all'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), di cui alla legge 10 gennaio 2004, n. 17, è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008 per sostenere l'attività dell'Inter Academy Medical Panel (IAMP).

68. Per consentire la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Shanghai del 2010 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6 milioni di euro per l'anno 2010.

69. Per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per il finanziamento del contributo italiano al Trust Fund presso la BERS e di euro 67.000 per il contributo al Segretariato esecutivo dell'INCE.

70. Per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e le iniziative di promozione culturale ad esse rivolte, ivi comprese la realizzazione, con decreto del Ministro degli affari esteri, della Conferenza dei giovani italiani nel mondo e del Museo della emigrazione italiana, nonché la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero e le misure necessarie al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2008.

71. Gli importi previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, così come rideterminati dall'articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementati di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

72. Allo scopo di continuare ad assicurare le capacità operative dello strumento militare per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1238, della citata legge n. 296 del 2006, è incrementata di 140 milioni di euro per l'anno 2008.

73. La dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 899, della citata legge n. 296 del 2006 è determinata in 20 milioni di euro per l'anno 2008, dei quali 7 milioni da destinare alla prosecuzione degli interventi relativi all'arsenale della Marina militare di Taranto e 1 milione da destinare al rilancio del Polo di mantenimento pesante nord di Piacenza.

74. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2008. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri».

75. Al fine di rafforzare la sicurezza e la tutela dell'ambiente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Nucleo operativo del Corpo forestale dello Stato di tutela ambientale. Il Nucleo dipende funzionalmente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e concorre nell'attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali e in materia di maltrattamento degli animali nelle aree naturali protette nazionali e internazionali. Nello svolgimento di tali compiti, il Nucleo può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle attività istituzionali del Corpo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è determinato il relativo contingente di personale. Restano, in ogni caso, ferme le competenze previste per il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente.

76. All'istituzione del Nucleo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dalle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

77. Gli arruolamenti autorizzati per l'anno 2007 dall'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuati anche nel 2008.

78. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero al coniuge, al convivente, ai figli superstiti nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.

79. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro della salute, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione ai soggetti di cui al comma 78 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito delle misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206.

80. La dotazione del Fondo istituito all'articolo 1, comma 898, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.

81. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, è ridotta dell'importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

82. Il Ministero della giustizia provvede entro il 31 gennaio 2008 ad avviare la realizzazione di un sistema unico nazionale, articolato su base distrettuale di corte d'appello, delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica disposte o autorizzate dall'autorità giudiziaria, anche attraverso la razionalizzazione delle attività attualmente svolte dagli uffici dell'amministrazione della giustizia. Contestualmente si procede all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.

83. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede al monitoraggio dei costi complessivi delle attività di intercettazione disposte dall'autorità giudiziaria.

84. Al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza e di vigilanza nei confronti dei minorenni collocati, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, nelle comunità dell'amministrazione della giustizia minorile, previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, al personale appartenente ai profili di operatore e di assistente di vigilanza è corrisposta, in presenza di articolazioni di orario, l'indennità di turnazione prevista dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri, con modalità e criteri che sono stabiliti in sede di contrattazione integrativa.

85. Per le finalità di cui al comma 84 è autorizzato in favore del Ministero della giustizia uno specifico stanziamento di euro 307.000 per l'anno 2008.

86. Al finanziamento dell'Organismo italiano di contabilità (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, concorrono le imprese attraverso contributi derivanti dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

87. Il Collegio dei fondatori dell'OIC stabilisce annualmente il fabbisogno di finanziamento dell'OIC nonché le quote del finanziamento di cui al comma 86 da destinare all'International Accounting Standards Board (IASB) e all'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).

88. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con decreto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a definire la misura della maggiorazione di cui al comma 86 sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'OIC. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di corresponsione delle relative somme all'OIC tramite il sistema camerale.

89. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento.

2. Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10 per cento»;

b) all'articolo 45, comma 2, lettera a), le parole: «senza la riduzione del quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aumento del dieci per cento di cui al comma 2»;

c) all'articolo 20, comma 14, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti, della somma senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45»;

d) all'articolo 22, comma 3, le parole: «, senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui all'articolo 37, comma 1» sono soppresse;

e) all'articolo 55, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene».

90. Le disposizioni di cui all'articolo 37, commi 1 e 2, e quelle di cui all'articolo 45, comma 2, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, come sostituiti dal comma 89, si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.

91. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, a decorrere dal 1o febbraio 2008, il trattamento economico fondamentale ed accessorio attinente alla posizione di comando del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è posto a carico delle amministrazioni utilizzatrici dello stesso. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle assegnazioni di cui all'articolo 33 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che superano il contingente fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsto. Resta fermo il divieto di cumulabilità previsto dall'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

92. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza e le corrispondenti posizioni di organico di livello B sono soppresse. I dirigenti che rivestivano la predetta qualifica alla data del 31 dicembre 2007 sono inquadrati, a decorrere dal giorno successivo, nella qualifica di prefetto e collocati in un ruolo ad esaurimento soprannumerario, riassorbibile all'atto del collocamento a riposo. Agli stessi è garantito l'impiego sino alla cessazione del servizio, ai sensi dell'articolo l, comma 433, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

93. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 42 della legge 1o aprile 1981, n. 121, i dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni di servizio nella qualifica possono essere nominati prefetto, nel numero massimo di 17 previsto dal comma 1 del predetto articolo 42, conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata nella qualifica di dirigente generale. Ai dirigenti in possesso della predetta anzianità di servizio nella qualifica rivestita, collocati a riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite di età prima della nomina a prefetto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3-bis. della legge 1o aprile 1981, n. 121.

94. In corrispondenza del raggiungimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo d'ufficio del personale di cui al comma 92, il numero dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di cui alla tabella «A» del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è incrementato fino a nove unità.

95. In relazione alla soppressione della qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B, al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«1. Il percorso di carriera occorrente per la partecipazione allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente ed al concorso per titoli ed esami previsti dall'articolo 7, comma 1, nonché per l'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, è definito con decreto del Ministro dell'interno su proposta della Commissione di cui all'articolo 59, secondo criteri di funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Il medesimo decreto determina altresì i requisiti minimi di servizio in ciascuno dei settori d'impiego e presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comunque non inferiori ad un anno.";

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: "dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B" sono soppresse; all'articolo 2, il comma 8 è soppresso;

c) all'articolo 11, comma 2, le parole: "e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B," sono sostituite dalle seguenti: "e dai Prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza";

d) all'articolo 13, comma 1, sopprimere le parole: "dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e";

e) all'articolo 58, comma 3, sopprimere le parole: "e ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B";

f) all'articolo 59, comma 1, le parole: "e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B." sono sostituite dalle seguenti: "e dai Prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.";

g) all'articolo 62, comma 3, le parole: "da un comitato composto da almeno tre dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B" sono sostituite dalle seguenti: "da un comitato composto da almeno tre Prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza";

h) all'articolo 64, comma 2, sopprimere le parole: \`di livello B'».

96. Dall'attuazione dei commi da 92 a 95 deve risultare confermata la previsione di un risparmio di spesa di almeno 63 mila euro in ragione d'anno. Eventuali oneri aggiuntivi sono compensati, negli anni in cui si dovessero verificare, attraverso corrispondenti riduzioni delle somme destinate a nuove assunzioni nella qualifica iniziale dei ruoli interessati e rendendo indisponibili i relativi posti.

97. Per l'anno 2008 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie, con una dotazione di 190 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della difesa e con il Ministro della giustizia, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

98. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da iscrivere nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da ripartire, per le esigenze di funzionamento e per l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, con decreto del Ministro dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.

99. Al fine di sviluppare e adeguare la componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008, 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

100. Al fine di favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, uno specifico fondo con una dotazione di 7,250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

101. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri e le procedure per l'assunzione del personale di cui al comma 100, nonché per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle amministrazioni interessate.

102. Al fine di rafforzare la legalità e il miglioramento delle condizioni di vita dei territori in cui opera la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare, è istituito a decorrere dall'anno 2008, presso il Ministero dell'interno, il «Fondo per la legalità». Al Fondo confluiscono i proventi derivanti dai beni mobili e le somme di denaro confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

103. A valere sulle risorse del Fondo sono finanziati, anche parzialmente, progetti relativi al potenziamento delle risorse strumentali e delle strutture delle Forze di polizia, al risanamento di quartieri urbani degradati, alla prevenzione e al recupero di condizioni di disagio e di emarginazione, al recupero o alla realizzazione di strutture pubbliche e alla diffusione della cultura della legalità.

104. Le modalità di accesso al Fondo sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 102 a 104.

105. A decorrere dal 1o gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti, sono erogati i benefìci di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106.

106. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, le parole: «calcolata in base all'ultima retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari all'ultima retribuzione»;

b) all'articolo 5, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni»;

c) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai medesimi soggetti è esteso il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203»;

d) all'articolo 15, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I benefìci di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1o gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento»;

e) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «dall'attuazione della presente legge» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo».

107. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, le regioni completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni del presente decreto e delle ordinanze emanate, durante la vigenza dello stato di emergenza, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno e dai commissari delegati»;

b) al comma 7 dell'articolo 3, le parole: «alla fine dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2012»;

c) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (Misure per i territori interessati dal sisma del dicembre 2000) - 1. Alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato a seguito del sisma del 16 dicembre 2000, che ha interessato i comuni della provincia di Terni, continuano ad applicarsi l'articolo 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e l'articolo 6 dell'ordinanza n. 3124 del 12 aprile 2001 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile»;

d) dopo il comma 5 dell'articolo 12 è inserito il seguente:

«5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, i contributi di cui ai commi 2 e 3, determinati in 19,5 milioni di euro sulla base delle certificazioni analitiche del Ministero dell'interno relative all'anno 2006, sono assegnati annualmente per il quinquiennio 2008-2012 negli importi progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquiennio»;

e) dopo l'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente: «Alla cessazione dello stato di emergenza, per il quinquennio 2008-2012, le spese necessarie per le attività previste dal presente comma, quantificate in 17 milioni di euro, assumendo come base di calcolo la spesa sostenuta nel 2006 sono erogate annualmente negli importi progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio»;

f) dopo il comma 5 dell'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza le risorse giacenti nelle contabilità speciali istituite ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997 sono versate nelle contabilità speciali di cui al comma 5 ed utilizzate per il completamento degli interventi da ultimare».

5-ter. Alla cessazione dello stato di emergenza, per la prosecuzione e per il completamento del programma di interventi urgenti di cui al capo I del presente decreto, le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre mutui a fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010».

108. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 107, lettere a), b) e c), si provvede nei limiti delle risorse di cui alla lettera f) del medesimo comma 107.

109. I soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari, previste dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, prevista dall'articolo 13 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni, possono definire la propria posizione relativa al periodo interessato dalla sospensione, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione al netto dei versamenti già eseguiti nella misura e con le modalità da stabilire nei limiti di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

110. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi previdenziali, possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni dal 2002 al 2006. La definizione si perfeziona versando l'intera somma dovuta per ciascun contributo e tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e interessi, diminuita al 30 per cento, in due rate di eguale ammontare, la prima delle quali deve essere versata entro il 20 gennaio 2008 e la seconda entro il 30 settembre 2008. Il mancato rispetto dei termini previsti dal secondo periodo comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente comma.

111. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 110, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

112. Allo scopo di potenziare la dotazione dei mezzi aerei di soccorso civile nelle azioni di contrasto e di spegnimento degli incendi boschivi, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2008 per l'acquisizione, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile, di velivoli antincendio.

113. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall'articolo 1, comma 510, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.

114. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni e delle attività produttive dei comuni della regione Veneto colpiti da eventi alluvionali nell'anno 2007 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2007, n. 3621, è autorizzato un contributo straordinario di 15 milioni di euro per l'anno 2008.

115. Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1013, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il definitivo completamento degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980, del 1981 e del 1982, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, è autorizzato un ulteriore contributo decennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, da erogare, alle medesime regioni, secondo modalità e criteri di ripartizione determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

116. Il recupero dei tributi e contributi di cui ai commi 1008 e 1011 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

117. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, dopo le parole: «avevano la residenza» sono inserite le seguenti: «o la sede operativa».

118. Al fine di agevolare la ripresa e il rilancio dell'economia nelle zone colpite dall'eccezionale evento alluvionale e franoso che ha interessato la provincia di Teramo e, in particolare, i comuni di Alba Adriatica, di Tortoreto e di Martinsicuro, del 6 ottobre 2007, e per la realizzazione indifferibile di opere infrastrutturali volte a prevenire le conseguenze di eccezionali eventi alluvionali, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

119. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le categorie di beneficiari e le modalità per accedere ai finanziamenti a carico del fondo di cui al comma 118.

120. Il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è altresì destinato al ricambio generazionale e allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca.

121. Al fine di favorire l'accesso al credito e al mercato dei capitali da parte delle imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura, le disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono destinate agli interventi di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, del decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 102.

122. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2008, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il terzo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

123. Le disponibilità già destinate al fondo per le crisi di mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 30 milioni di euro, per essere direttamente riassegnate, per l'anno 2008, ad integrazione della dotazione del fondo di cui al comma 122.

124. All'articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunta la seguente lettera:

«f-bis) pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste».

125. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

126. Ai fini della ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della regione Sardegna verso gli istituti finanziari che, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, hanno concesso agli imprenditori medesimi finanziamenti su cui sono stati autorizzati i concorsi negli interessi dichiarati illegittimi ai sensi della decisione 97/612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita una commissione di tre esperti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed uno dalla regione Sardegna. La commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri le proposte per la ristrutturazione dei predetti debiti entro il 31 luglio 2008, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui risultanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

127. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, l'Osservatorio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verifica la trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari integrando le rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento a quelli al dettaglio.

128. I dati aggregati rilevati sono resi pubblici, almeno con cadenza settimanale, mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche, emittenti radiotelevisive e gestori del servizio di telefonia.

129. L'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, effettua i controlli nelle filiere agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi rilevati ai sensi del comma 127.

130. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali riferisce sugli esiti delle attività di controllo di cui al comma 129 al Presidente del Consiglio dei ministri, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.

131. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con gli enti locali, promuove l'organizzazione di panieri di prodotti alimentari di generale e largo consumo, nonché l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli, in ragione dei prezzi praticati.

132. Per le finalità di cui ai commi da 127 a 131è autorizzata la spesa di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

133. Per le attività di progettazione delle opere previste nell'ambito del Piano irriguo nazionale di cui all'articolo 1, comma 1058, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sull'autorizzazione prevista dallo stesso comma 1058 per i medesimi anni ed è altresì autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2010 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1060, lettera c), della stessa legge. È inoltre autorizzato, per la prosecuzione del suddetto Piano, l'ulteriore contributo di 100 milioni di euro per la durata di quindici anni a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede mediante riduzione dei contributi annuali previsti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 78, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che conseguentemente vengono soppresse.

134. Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento diretto, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a 190.000 euro per anno, dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni:

a) lavori attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica, le opere e i servizi di bonifica e a verde;

b) servizi tecnici attinenti alla realizzazione delle opere di cui alla lettera a). Possono inoltre essere affidati alle cooperative di produzione agricolo-forestale i servizi tecnici, la realizzazione e la gestione di impianti di produzione di calore alimentati da fonti rinnovabili di origine agricolo-forestale.

135. Dopo l'articolo 1 della legge 1o luglio 1997, n. 206, recante norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. Al fine di fare fronte ai danni e al mancato reddito dovuti agli attacchi della malattia fungina plasmopara viticola, nota altresì con il nome di «peronospora», avvenuti nel 2007 in Sicilia in conseguenza dell'anomalo andamento stagionale e del perdurare del caldo eccessivo, quali condizioni da considerare come avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale, ai sensi della definizione recata dal numero 8) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, della Commissione, del 12 gennaio 2001 e in tal senso da poter consentire la concessione di aiuti compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato istitutivo della Comunità europea e non essere soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del medesimo Trattato, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del citato regolamento (CE) n. 1857/2006, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che viene ridotto per un importo di 150 milioni al fine di compensare gli effetti, da trasferire entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione alla Regione siciliana, che utilizza tale importo in favore delle aziende danneggiate dagli attacchi della «peronospora», tramite provvedimenti di ripartizione che siano conformi ai criteri di cui al presente articolo e al citato regolamento (CE) n. 1857/2006».

136. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, con particolare riferimento all'articolo 2 della direttiva medesima, i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi.

137. La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione, è completata dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, inderogabilmente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

138. L'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui la persona giuridica gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica coincida con la persona giuridica utilizzatore dell'energia. Tale persona giuridica può utilizzare in compensazione il credito.

139. Per l'anno 2009, la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e` fissata, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, nella misura del 3 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico.

140. Ai fini del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, per gli anni successivi al 2009, la quota di cui al comma 139 può essere incrementata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

141. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, a far data dal 1o gennaio 2007, il valore medio del prezzo del metano ai fini dell'aggiornamento del costo evitato di combustibile di cui al titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, e successive modificazioni, è determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale.

142. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole da: «iniziative a vantaggio dei consumatori» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas, approvati dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie».

143. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai commi da 144 a 154. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili. Le modalità di calcolo di tale quota sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

144. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge e di potenza nominale media annua superiore a 1 megawatt (MW), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni, tenuto conto dell'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

145. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge e di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 144 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata, come determinata dalla predetta tabella 2, per un periodo di quindici anni, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa onnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

146. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole da: «Il Ministro delle attività produttive» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2007-2012 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012».

147. A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari a 1 MWh e vengono emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata di cui al comma 143, in numero pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per il coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte.

148. A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal GSE ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 euro per MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008. Il valore di riferimento e i coefficienti, indicati alla tabella 1 per le diverse fonti energetiche rinnovabili, possono essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

149. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.

150. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le direttive per l'attuazione di quanto disposto ai precedenti commi. Con tali decreti, che per le lettere b) e c) del presente comma sono adottati di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, inoltre:

a) sono stabilite le modalità per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui ai commi da 143 a 157 nonché le modalità per l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica;

b) sono stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di cui all'allegato X alla parte quinta, parte II, sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a scopi alimentari, industriali ed energetici;

c) sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, anche ai fini dell'applicazione dei coefficienti e delle tariffe di cui alle tabelle 1 e 2;

d) sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nelle more trovano applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati in attuazione dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

151. Il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all'articolo 267, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica ai soli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1o aprile 1999 fino al 31 dicembre 2007.

152. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143 a157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata.

153. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce:

a) le modalità di erogazione delle tariffe di cui al comma 145;

b) le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe di cui al comma 145, nonché per il ritiro dei certificati verdi di cui al comma 149, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.

154. A decorrere dal 1o gennaio 2008 sono abrogati:

a) il comma 6 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

b) il comma 383 e il primo periodo del comma 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

155. Allo scopo di assicurare il funzionamento unitario del meccanismo dei certificati verdi, gli impianti diversi da quelli di cui al comma 143, aventi diritto ai certificati verdi, continuano a beneficiare dei medesimi certificati, fermo restando il valore unitario dei certificati verdi di 1 MWh, di cui al comma 147. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, unitamente ai certificati di cui al comma 144.

156. Agli impianti aventi diritto ai certificati verdi e diversi da quelli di cui al comma 143 continuano ad attribuirsi i predetti certificati verdi in misura corrispondente alla produzione netta di energia elettrica.

157. Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, resta fermo in otto anni.

158. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «o altro soggetto istituzionale delegato» sono sostituite dalle seguenti: «o dalle province delegate»;

b) al comma 3, dopo le parole: «del patrimonio storico-artistico» sono inserite le seguenti: «, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico»;

c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima»;

d) dopo il primo periodo del comma 4 è inserito il seguente: «In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

e) al secondo periodo del comma 4, le parole: «, in ogni caso,» sono soppresse e, dopo le parole: «a seguito della dismissione dell'impianto» sono aggiunte le seguenti: «o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale»;

f) al comma 5, le parole: «di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)»;

g) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività»;

i) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali».

159. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dall'articolo 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

160. Quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, sia presentata da una amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del comma 25 dell'articolo 3 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le conseguenti attività sono soggette alla disciplina del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

161. Al decreto legislativo n. 387 del 2003 è allegata la seguente tabella:

«Tabella A (Articolo 12)

Fonte

Soglie

1. Eolica

60 kW

2. Solare fotovoltaica

20 kW

3. Idraulica

100 kW

4. Biomasse

200 kW

5. Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas

250 Kw

».

162. Al fine di incentivare il risparmio e l'efficienza energetica è istituito, a decorrere dall'anno 2008, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il risparmio e l'efficienza energetica con una dotazione di 1 milione di euro. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di campagne informative sulle misure che consentono la riduzione dei consumi energetici per migliorare l'efficienza energetica, con particolare riguardo all'avvio di una campagna per la progressiva e totale sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo, per l'avvio di misure atte al miglioramento dell'efficienza della pubblica illuminazione e per sensibilizzare gli utenti a spegnere gli elettrodomestici dotati di funzione stand-by quando non sono utilizzati. A decorrere dal 1o gennaio 2010 è vietata la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, stabilisce, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i princìpi e i criteri a cui si devono informare le campagne informative di cui al presente comma.

163. A decorrere dal 1o gennaio 2011 sono vietate in tutto il territorio nazionale l'importazione, la distribuzione e la vendita delle lampadine a incandescenza, nonché l'importazione, la distribuzione e la vendita degli elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere completamente il collegamento alla rete elettrica.

164. Il gestore di rete connette senza indugio e prioritariamente alla rete gli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili che ne facciano richiesta, nel rispetto delle direttive impartite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

165. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte le seguenti lettere:

«f-bis) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;

f-ter) prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 23 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, vincolanti fra le parti;

f-quater) prevedono l'obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l'energia prodotta ma possano essere adottati interventi di adeguamento congrui;

f-quinquies) prevedono che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete di cui alla lettera f-quater) includano tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e tutte le installazioni di connessione, anche per gli impianti per autoproduzione, con parziale cessione alla rete dell'energia elettrica prodotta;

f-sexies) prevedono che i costi associati alla connessione siano ripartiti con le modalità di cui alla lettera f) e che i costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete;

f-septies) prevedono le condizioni tecnico-economiche per favorire la diffusione, presso i siti di consumo, della generazione distribuita e della piccola cogenerazione mediante impianti eserciti tramite società terze, operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili».

166. Il Ministro dello sviluppo economico è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, misure e linee di indirizzo tese a promuovere e realizzare gli adeguamenti della rete elettrica ulteriori che risultino necessari per la connessione ed il dispacciamento dell'energia elettrica generata con impianti alimentati da fonti rinnovabili.

167. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea.

168. Entro i successivi novanta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi, provvedono a definirli, e adottano le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma 167.

169. Ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 167 a 172, il Ministro dello sviluppo economico verifica per ogni regione le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 167, e ne dà comunicazione con relazione al Parlamento.

170. Nel caso di inadempienza dell'impegno delle regioni relativamente a quanto previsto al comma 168, ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento dell'obiettivo di pertinenza di cui al comma 167, il Governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza nei sei mesi successivi all'invio del richiamo, provvede entro gli ulteriori sei mesi con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

171. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.

172. Con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo economico o altri Ministeri interessati e le regioni promuovono lo sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, ed apparecchi, e interventi per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, avvalendosi in particolare delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013.

173. Nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del medesimo decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b3), del medesimo decreto.

174. L'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costituzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, ove necessaria ai sensi della legislazione nazionale o regionale vigente e in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 12 per il complesso degli impianti.

175. All'articolo 46-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas è bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale, che deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

b) al comma 4, le parole: «nuove scadenze» sono sostituite dalle seguenti: «nuove gare» e le parole: «limitatamente al periodo di proroga» sono sostituite dalle seguenti: «fino al nuovo affidamento»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008, alle gare di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, oltre alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 10, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, anche le disposizioni di cui all'articolo 113, comma 15-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si intendono estese a tutti i servizi pubblici locali a rete».

176. Al fine di garantire lo sviluppo e la continuità della ricerca italiana sull'idrogeno e sulle tecnologie ad esso collegate, come le celle a combustibile, quali componenti ideali di un sistema energetico sostenibile, in grado di soddisfare la domanda crescente di energia riducendo gli effetti dannosi per l'ambiente, a livello locale e globale, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la Piattaforma italiana per lo sviluppo dell'idrogeno e delle celle a combustibile, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2008. Il Fondo incentiva lo sviluppo delle diverse fasi della filiera che consente cicli energetici chiusi, ossia basati sull'idrogeno prodotto con l'impiego di fonti energetiche nuove e rinnovabili, il suo accumulo e trasporto e la sua utilizzazione. Sono favorite le applicazioni trasportistiche dell'idrogeno prodotto con le modalità di cui al presente comma, da utilizzare in motori a combustione interna modificati, alimentati a idrogeno o a miscele metano/idrogeno, ovvero in celle a combustibile per l'autotrazione.

177. A decorrere dall'anno 2008, al fine di promuovere a livello internazionale il modello italiano di partecipazione informata del pubblico ai processi decisionali sull'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati (OGM) e allo scopo di intraprendere azioni strutturali che favoriscano le filiere produttive nella dotazione di materia prima agricola esente da contaminazioni da OGM, in coerenza con le richieste dei consumatori, è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la promozione di azioni positive in favore di filiere produttive agricole esenti da contaminazioni da organismi geneticamente modificati», presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, autorità nazionale competente in materia. Il Fondo può essere gestito anche in convenzione con fondazioni e associazioni indipendenti che operano in campo scientifico per lo sviluppo di modelli sperimentali e partecipati di governance e government dell'innovazione biotecnologica. Per la gestione del Fondo è prevista una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2008.

178. A decorrere dall'anno 2008, al fine di favorire il dialogo tra scienza e società

e di promuovere lo sviluppo della ricerca e della formazione avanzata, nel rispetto del principio di precauzione applicato al campo delle biotecnologie, è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la promozione della ricerca e della formazione avanzata nel campo delle biotecnologie», presso il Ministero dell'università e della ricerca. Il Fondo può essere gestito anche in convenzione con fondazioni e istituti indipendenti. Per la gestione del Fondo è prevista una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per l'anno 2008.

179. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, sono autorizzati contributi quindicennali di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 25 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

180. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata la spesa di euro 318 milioni per l'anno 2008, di euro 468 milioni per l'anno 2009, di euro 918 milioni per l'anno 2010 e di euro 1.100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

181. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono autorizzati contributi quindicennali di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 25 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

182. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 847, dopo le parole: «da piccole e medie imprese» sono aggiunte le seguenti: «e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili».

183. Al fine di sostenere le iniziative di imprenditoria femminile, le risorse derivanti da revoche a valere sugli incentivi concessi ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215, e successive modificazioni, sono iscritte all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al capitolo 7445 «Fondo per la competitività», piano di gestione 18, e al capitolo 7480 «Fondo rotativo per le imprese» piano di gestione 05, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

184. Al comma 842 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e turistiche».

185. Il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, istituito dall'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ha personalità giuridica di diritto pubblico e continua a svolgere la propria attività presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per agevolare l'esecuzione tecnica dei progetti di cooperazione a favore dei Paesi in via di sviluppo, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

186. Il Comitato è dotato di un fondo comune, unico ed indivisibile, attraverso cui esercita autonomamente ed in via esclusiva le sue attribuzioni istituzionali. La gestione patrimoniale e finanziaria del Comitato è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Comitato. Il fondo comune è costituito da contributi volontari degli aderenti o di terzi, donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali e da altri enti pubblici o privati, da beni e da somme di danaro o crediti che il Comitato ha il diritto di acquisire a qualsiasi titolo secondo le vigenti disposizioni di legge. Rientrano anche nel fondo contributi di qualunque natura erogati da organismi nazionali od internazionali, governativi o non governativi, ed ogni altro provento derivante dall'attività del Comitato.

187. In favore del Comitato di cui al comma 185 è autorizzata per ciascuno degli anni 2008 e 2009 la spesa di 1 milione di euro da destinare al suo funzionamento.

188. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa è autorizzata a rinegoziare i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, rideterminandone la durata complessiva del rimborso. Tale durata non può comunque superare i quindici anni a decorrere dalla data di scadenza della prima rata, comprensiva del capitale, del piano di rimborso originario. Al mutuo rinegoziato si applica il tasso di riferimento della Commissione europea vigente alla data della rinegoziazione. Gli eventuali aumenti del costo degli interessi conseguenti all'allungamento e alla rinegoziazione del mutuo sono a carico dei singoli beneficiari delle agevolazioni di cui al predetto decreto-legge n. 786 del 1985.

189. Alle imprese ammesse alle agevolazioni di cui al comma 188 si applicano, se più favorevoli, le disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, ed ai relativi regolamenti di attuazione.

190. Per l'attuazione dei commi 188 e 189 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

191. Al comma 6, lettera b), dell'articolo 8-bis del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, le parole «richieste entro quarantotto mesi dalla data di avvio dell'istruttoria» sono sostituite dalle seguenti: «. Per i patti ed i contratti in essere alla data del 31 dicembre 2007, le relative richieste di rimodulazione possono essere presentate entro il 31 dicembre 2008.».

192. All'articolo 23 del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, le parole: «Per le opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali sono sostituite dalle seguenti: Per le opere di insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca ed attività industriali.

193. In attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, le funzioni svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. in relazione agli interventi di cui ai titoli I e Il del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono esercitate dalle Regioni fino alla data di entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni regionali in materia. Al fine di garantire la continuità nell'esercizio di tali funzioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce:

a) le modalità, i termini e le procedure per il subentro delle Regioni, da completare gradualmente entro il 31 dicembre 2010, nella gestione delle attività e delle competenze e per l'attribuzione delle risorse finanziarie e strumentali;

b) la data a partire dalla quale, per ciascuna delle misure disciplinate dal predetto decreto legislativo n. 185 del 2000, la citata Agenzia non può più svolgere l'attività di selezione e concessione di nuove agevolazioni, ma solo quella di gestione dei rapporti attivi e passivi in essere;

c) i compiti e le funzioni residuali che la citata Agenzia può continuare a svolgere anche oltre il termine di cui alla lettera b), ivi compresa l'accensione di mutui agevolati in favore delle imprese ammesse alle agevolazioni dalle Regioni o dai loro enti strumentali.

194. Le Regioni subentrate nelle funzioni della predetta Agenzia ai sensi del comma precedente possono, in conformità ai rispettivi ordinamenti, affidare i compiti di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 185 del 2000 alle società regionali acquisite in attuazione dell'articolo 1, comma 461, legge 27 dicembre 2006, n. 296. Fino al subentro delle Regioni nell'esercizio delle funzioni dell'Agenzia, le predette società regionali continuano a svolgere le attività previste dai contratti di servizio con l'Agenzia vigenti all'atto del loro trasferimento alle Regioni.

195. A valere sulle risorse assegnate ai programmi di interesse strategico nazionale nell'ambito della programmazione unitaria per il periodo 2007-2013, e su quelle relative alle agevolazioni erogate dalla Agenzia di cui al primo comma ai sensi del predetto decreto legislativo n. 185 del 2000 che si rendono disponibili per il rimborso dei mutui da parte dei beneficiari o per economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni stesse, il Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289:

a) cofinanzia, per una quota non superiore al cinquanta per cento, i progetti regionali in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego riconducibili alla priorità «Competitività dei sistemi produttivi e occupazione» del Quadro strategico nazionale 2007-2013, eventualmente finanziati dalle Regioni a valere sulle risorse del medesimo fondo assegnate ai programmi di interesse strategico regionale. La quota di cofinanziarnento può essere elevata fino al 60 per cento allorquando le Regioni provvedono all'attuazione di tali progetti avvalendosi delle società regionali già controllate dalla citata Agenzia e ad esse stesse trasferite, ai sensi dell'articolo 1, comma 461, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero, in caso di avvenuta liquidazione delle medesime società, avvalendosi del rispettivo ramo d'azienda trasferito ai sensi del decreto di cui al comma 193. Le percentuali di cofinanziamento sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto delle risorse complessivamente assegnate dal CIPE per le finalità di cui alla presente lettera;

b) finanzia una misura per lo sviluppo di nuova imprenditorialità e la creazione di imprese basate su attività di ricerca e di innovazione. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i beneficiari, i progetti finanziabili, i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla presente lettera. All'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 460, legge 27 dicembre 2006, n. 296, è affidato il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie, e all'assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative presentate ai fini della concessione delle misure incentivanti di cui alla presente lettera.

196. Resta fermo il trasferimento all'ISMEA delle funzioni relative al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, disposto dall'articolo 4, commi da 42 a 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e attuato con i decreti del 28 dicembre 2006 e del 18 ottobre 2007 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

197. All'articolo 8-bis, comma 3, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Con il medesimo decreto possono essere affidati all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. compiti e funzioni relativi alla concessione delle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sono stabiliti specifici criteri, condizioni e modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie finalizzate all'attrazione degli investimenti esteri».

198. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, definendo e attuando adeguate strategie per la destagionalizzazione dei flussi turistici, anche ai fini della valorizzazione delle aree sottoutilizzate del Paese, con appositi decreti, di natura non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite:

a) le tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche rispetto a cui vi è necessità di individuare caratteristiche similari e omogenee su tutto il territorio nazionale tenuto conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali;

b) le modalità di impiego delle risorse di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, per l'erogazione di «buoni-vacanza» da destinare a interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli, anche per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale.

199. Al fine di incentivare lo sviluppo strategico integrato del prodotto turistico nazionale mediante la promozione di economie di scala e il contenimento dei costi di gestione delle imprese del settore, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite, nel rispetto delle competenze regionali, le procedure acceleratorie e di semplificazione volte a favorire sia l'aumento dei flussi turistici sia la nascita di nuove imprese del settore. Tali procedure devono privilegiare le azioni finalizzate, tra l'altro, alla razionalizzazione e alla riduzione degli adempimenti a carico delle imprese e dei termini di durata dei procedimenti, nonché a definire specifici moduli procedimentali idonei a contestualizzare l'esercizio dei poteri pubblici.

200. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi delle risorse umane, strutturali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, provvede ad assicurare il supporto tecnico-specialistico in favore dei soggetti nazionali e internazionali che intendono promuovere progetti di investimento volti a incrementare e a riqualificare il prodotto turistico nazionale, attivando le procedure di cui al comma 199.

201. Ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rende noto al pubblico il proprio «ufficio prezzi», che riceve segnalazioni e verifica le dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori finali.

202. Lo svolgimento delle attività di verifica di cui al comma 201 può essere disciplinato da convenzioni non onerose stipulate fra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i comuni e gli altri enti interessati e la prefettura-ufficio territoriale del Governo, che individuano anche le modalità di rilevazione e di messa a disposizione dei consumatori, anche in forma comparata, delle tariffe e dei prezzi rilevati.

203. Ai fini del comma 202, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, può disciplinare, d'intesa con l'Unioncamere, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e i Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno e dell'economia e delle finanze, la convenzione tipo e le procedure standard.

204. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi, che sovrintende alla tenuta ed elaborazione delle informazioni richieste agli «uffici prezzi» delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 201, all'ISTAT, ai competenti uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché, quanto ai servizi di pubblica utilità, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, nonché a renderle note anche in forma comparata e telematica, avvalendosi del «Portale delle imprese», gestito in rete, nell'ambito delle proprie risorse dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che svolge servizio unicamente informativo e assume il nome di «Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi».

205. Il Garante di cui al comma 204 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo Ministero, svolge i compiti di cui ai commi da 201 a 208 senza compenso e mantenendo le proprie funzioni. L'incarico ha la durata di tre anni.

206. Il Garante riferisce le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi, rilevate ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 201 a 208, al Ministro dello sviluppo economico, che provvede, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di proposte normative.

207. Le informazioni riferite ai prezzi al consumo, anche nominative, sono in ogni caso sottratte alla disciplina di tutela in materia di riservatezza dei dati personali.

208. Alle attività svolte ai sensi dei commi da 201 a 208 le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fanno fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

209. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2008 e di 14 milioni di euro per l'anno 2009.

210. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2008, di 21 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010.

211. Per il completamento degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, in applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei Paesi asiatici, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008. Le modalità di concessione del contributo sono quelle previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2004.

212. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, l'efficacia del comma 211 è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea, nonché alle condizioni o limitazioni eventualmente imposte dalla stessa nella relativa decisione di autorizzazione.

213. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e successive modificazioni, è ridotta di 15 milioni di euro per l'anno 2008.

214. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, è integrato di 4 milioni di euro per l'anno 2008.

215. A decorrere dal 1o gennaio 2008, è istituito, presso il Ministero dei trasporti, un fondo destinato a interventi volti a migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni in atmosfera delle navi passeggeri in navigazione e in porto oltre quanto previsto dalla normativa vigente. La dotazione iniziale di tale fondo è pari a 1 milione di euro per l'anno 2008 ed a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

216. Il fondo ha la funzione di provvedere all'erogazione di un contributo per attività di ricerca e definizione degli opportuni standard di efficienza energetica e ambientale alla luce delle tecnologie innovative disponibili, per l'individuazione degli impedimenti burocratici, logistici e organizzativi che riducono l'efficienza energetica e incrementano le emissioni del trasporto marittimo, per campagne informative sul trasporto marittimo sostenibile, sulle opportunità tecnologiche praticabili e sulle migliori pratiche riguardanti soluzioni già attuate, nonché per favorire gli investimenti e compensare i maggiori oneri operativi derivanti da interventi strutturali e impiantistici, componenti e sistemi, ivi inclusi i sistemi di gestione e controllo, i trattamenti autoleviganti e antivegetativi di carena che consentono una maggior efficienza energetica della nave in rapporto alla sua capacità di trasporto o la riduzione delle emissioni in atmosfera, in navigazione e in porto, oltre quanto previsto dalla vigente normativa internazionale e comunitaria.

217. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisce, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indici e gli standard energetici e ambientali necessari per conseguire le finalità di cui ai commi 215 e 216, ivi incluse le modalità di verifica e certificazione da parte dell'ente tecnico, da definire in coerenza con la normativa internazionale e comunitaria, graduando la decorrenza del beneficio e l'entità del medesimo in funzione dei miglioramenti di efficienza energetica e ambientale ottenuti con gli interventi adottati.

218. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità con la normativa comunitaria in materia, i criteri di attribuzione dei benefici di cui ai commi da 215 a 217, nei limiti delle disponibilità di cui al comma 215. Il contributo non può superare il 30 per cento degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard ambientali ed il 40 per cento degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard energetici, con l'eccezione delle attività per studi, ricerche e campagne informative, nonché per gli impianti terra-nave dedicati alla fornitura e all'utilizzo della corrente di terra, per le quali viene riconosciuto fino al 100 per cento dei costi di investimento e dei costi operativi.

219. L'efficacia dei decreti previsti dai commi 217 e 218 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

220. Il Ministero dei trasporti promuove la realizzazione di accordi con le autorità portuali e i fornitori di energia elettrica per l'approvvigionamento di elettricità alle navi a prezzi convenzionati e compatibili con le attuali modalità di approvvigionamento in porto.

221. All'articolo 155, comma 1, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «in traffico internazionale» sono soppresse.

222. All'articolo 56, comma 1, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «della predetta sezione I» sono inserite le seguenti: «e del capo VI del titolo II».

223. Le disposizioni di cui all'articolo 102, commi 1, 2, 3 e 7, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non si applicano ai beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, qualora siano concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata per le quali sia stata esercitata l'opzione prevista dall'articolo 115, comma 4, del predetto testo unico, ad un'impresa che li destini all'esercizio della propria attività abituale.

224. Le quote di ammortamento sono deducibili dal reddito del concedente in misura non superiore al 35 per cento del costo in ciascun periodo di imposta e, anteriormente alla entrata in funzione del bene, in misura comunque non superiore all'ammontare dei corrispettivi pagati in ciascun esercizio al costruttore. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative del comma 223 anche al fine di assicurare che la riduzione delle entrate per il bilancio dello Stato non superi complessivamente la somma di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

225. L'efficacia del comma 223 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei trasporti provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea.

226. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefìci per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono prorogati per l'anno 2008.

227. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 65, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e successive modificazioni, sono mantenute nel conto residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di 25 milioni di euro per l'anno 2008.

228. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2008 e di 15 milioni di euro per l'anno 2009.

229. Ai fini della realizzazione delle tratte del Sistema «Alta Velocità/Alta Capacità» ricompreso nella Rete transeuropea di trasporto (TEN-T), come definita dalla decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, è determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modificazioni, che concorre alla copertura dei costi d'investimento del suddetto Sistema fino alla copertura completa del costo dell'opera; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le modalità attuativi.

230. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2007, è autorizzata un'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2008.

231. Al fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è assegnata la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

232. Le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale, ed iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi, sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore ad Euro 3, di altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto per conto di terzi, oppure di aver acquisito ed immatricolato, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 3 e aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a ottanta tonnellate.

233. Le annualità relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono ridotte di 56.368.535 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2012, e di 4.722.845 euro per il 2013.

234. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di euro 452.311.525 nell'anno 2008.

235. Gli oneri previsti dalla tabella E, allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono ridotti di 5 milioni di euro per il 2008, di 7 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.

236. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 51, è ridotta della somma di 713.000 euro a decorrere dal 2008.

237. Al fine di consentire la piena operatività degli incentivi alle imprese di autotrasporto, di cui al decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, volti a spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla modalità stradale a quella marittima, è autorizzata la spesa di 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

238. L'autorizzazione di spesa relativa al limite di impegno quindicennale disposto dall'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è soppressa.

240. Per interventi necessari a fronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza derivanti dai programmati lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro - Reggio Calabria e per migliorare la qualità del servizio di trasporto e di sicurezza nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 22 milioni di euro per l'anno 2009 e di 7 milioni di euro per l'anno 2010, da destinare ad interventi infrastrutturali nella misura del 50 per cento.

241. La programmazione degli interventi di cui al comma 240 e la ripartizione delle relative risorse sono approvate con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e, per gli interventi infrastrutturali, del Ministro delle infrastrutture.

242. A valere sulle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono individuati, con decreto del Ministro dei trasporti, gli interventi necessari: a) per il potenziamento e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria per assicurare la continuità territoriale da e per tale aeroporto nonché per la continuità territoriale dell'Isola d'Elba, per un importo massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008; b) per incentivare il trasporto delle merci per via aerea da e per gli aeroporti siciliani, per un importo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

243. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge 1o agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, prosegue per un ulteriore biennio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21, nonché al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 2005, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate per il triennio 2004-2006 effettivamente disponibili rivenienti dalle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 38 della citata legge n. 166 del 2002.

244. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, prosegue per un ulteriore triennio, secondo quando disposto dal comma 245.

245. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche europee, definisce, con proprio decreto, condizioni e modalità operative per l'attuazione di quanto previsto ai commi 243 e 244. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma decorre il periodo di attuazione delle misure di cui ai medesimi commi 243 e 244.

246. Le somme del fondo istituito dal comma 6 dell'articolo 38 della legge n. 166 del 2002, che residuano dall'attuazione, nel triennio 2004-2006, delle misure di cui al medesimo articolo sono utilizzate ai fini di quanto disposto dal comma 243.

247. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 7, della legge n. 166 del 2002 prosegue per un ulteriore triennio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21, nonché agli articoli 14 e 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, per quanto compatibili con le disposizioni di cui ai commi da 233 a 248.

248. Il triennio di cui al comma 247 decorre dalla data di sottoscrizione degli accordi di programma di cui all'articolo 38, comma 7, della legge n. 166 del 2002.

249. Per l'attuazione di quanto disposto ai commi 244 e 247, sul Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti di cui al comma 6 dell'articolo 38 della legge n. 166 del 2002, istituito nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010. A valere sulle risorse di cui al presente comma, l'importo di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 è destinato all'attuazione di quanto disposto al comma 244. Le risorse restanti sono destinate in via prioritaria al finanziamento di accordi di programma di cui all'articolo 38, comma 7, della legge 1o agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, aventi ad oggetto lo sviluppo del trasporto combinato sulla linea storica Torino-Lione, ai fini del riequilibrio modale.

250. Per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.

251. Al fine di ottimizzare i flussi nei nodi del sistema logistico nazionale, gli interventi previsti dal comma 1044 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono rifinanziati nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2009 e 2 milioni di euro per l'anno 2010.

252. Il contributo, previsto all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dovrà essere utilizzato, prioritariamente, ai fini della riduzione del cofinanziamento nel limite del 35 per cento del contributo statale previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 18T del 20 giugno 2005 e dalla conseguente convenzione in essere tra il Ministero dei trasporti e la UIRnet S.p.A., stipulata in data 21 dicembre 2006.

253. Al fine di implementare le azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale e dare attuazione alle azioni previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale mediante azioni mirate e sinergiche volte a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche funzionali all'aumento dei controlli stradali, intensificare l'attività ispettiva e le verifiche previste dal codice della strada, dotare gli uffici ed il personale preposto ad attività di sicurezza stradale degli opportuni strumenti per l'esercizio delle attività istituzionali, ivi compresa la formazione, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2008, di 25 milioni di euro per l'anno 2009, di 30 milioni di euro per l'anno 2010, di 49 milioni di euro per l'anno 2011, di 56 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4 milioni di euro per l'anno 2013.

254. Per il proseguimento degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1038, della citata legge n. 296 del 2006, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 15 milioni di euro per l'anno 2010.

255. Il capitale sociale delle Ferrovie della Calabria S.r.l., delle ferrovie Apulo Lucane S.r.l., delle ferrovie del Sud-Est S.r.l. è aumentato nel 2008 rispettivamente di 10 milioni di euro per una spesa complessiva di 30 milioni di euro.

256. Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010, in favore di Trenitalia s.p.a. e di società del gruppo, per l'avvio di un programma finalizzato alla realizzazione di interventi volti alla rimotorizzazione, in conformità alla direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, delle automotrici con motori diesel ancora utilizzate per il trasporto regionale su linee non elettrificate, in modo da conseguire, a regime, un risparmio energetico netto quantificabile in 233 milioni di euro, nonché una riduzione delle emissioni inquinanti di oltre 40.000 tonnellate.

257. È istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, al fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra l'Abruzzo e la città di Roma, per il quale è autorizzata la spesa di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, con vincolo di destinazione per la tratta Avezzano-Roma.

258. Per consentire il finanziamento dei servizi pubblici ferroviari di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza è autorizzata la spesa di 104 milioni di euro per l'anno 2008. Conseguentemente:

a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicem-bre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è ridotta per l'anno 2008 di 14 milioni di euro;

b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, è ridotta per l'anno 2008 di 13 milioni di euro;

c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta per l'anno 2008 di 7 milioni di euro.

259. Il Ministero dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, conclude un'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, volta a determinare la possibilità di assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi dei servizi, nonché le eventuali azioni di miglioramento dell'efficienza. Il servizio sulle relazioni che presentano o sono in grado di raggiungere l'equilibrio economico è assicurato in regime di liberalizzazione. Il CIPE, nei limiti delle risorse disponibili, sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, nell'ambito delle relazioni per le quali non è possibile raggiungere l'equilibrio economico, i servizi di utilità sociale, in termini di frequenza, copertura territoriale, qualità e tariffazione, e che sono mantenuti in esercizio tramite l'affidamento di contratti di servizio pubblico.

260. Nelle more della stipula di nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero dei trasporti e la società Trenitalia Spa, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società le somme previste, per l'anno 2008, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, di cui alla vigente normativa comunitaria.

261. Per la progettazione e l'avvio, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, delle tratte delle linee metropolitane delle città di Bologna e di Torino, è autorizzato un contributo per ciascuna delle predette tratte di 10 milioni di euro per l'anno 2010. Per la realizzazione della tramvia di Firenze è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2009.

262. Per la progettazione e l'avvio della realizzazione del passante grande di Bologna, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 4 milioni di euro per l'anno 2009.

263. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. A valere sulle risorse stanziate dai commi 263 e 264, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzati contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere rispettivamente dall'anno 2008 e dall'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. A valere sulle risorse stanziate dai commi 263 e 264, per la realizzazione delle opere accessorie agli interventi di cui all'articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzato un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2 milioni di euro per l'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

264. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, una quota fino a 50 milioni di euro è destinata alla prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, anche rimodulando gli interventi in base alle esigenze accertate dal Ministero delle infrastrutture.

265. L'Autostrada Nogara-Mare Adriatico e il collegamento dei sistemi tangenziali nelle tratte Peschiera del Garda/Verona e Verona/Padova, opere di competenza della regione Veneto, sono inserite, ai soli fini dell'approvazione, nelle procedure previste dall'articolo 161 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

266. Per il completamento degli interventi relativi alla strada di grande comunicazione E 78 «due mari» Grosseto-Fano, prevista come opera strategica di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008.

267. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

268. Le quote dei limiti d'impegno, autorizzati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166, e successivi rifinanziamenti, decorrenti dall'anno 2006 non impegnate al 31 dicembre 2007, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.

269. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa di 0,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 0,7 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2009, per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel 2009.

270. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. è autorizzata a costituire, presso la gestione separata, un apposito fondo, denominato Fondo di garanzia per le opere pubbliche (FGOP).

271. La dotazione iniziale del Fondo e le successive variazioni sono stabilite dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a valere sulle risorse previste ai sensi dell'articolo 71, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

272. Il Fondo è finalizzato al sostegno finanziario dei lavori, di competenza dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 7,  lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da realizzare mediante:

a) contratti di concessione di cui all'articolo 53, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) contratti di concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale di cui all'articolo 173 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

273. Il Fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario.

274. La Cassa depositi e prestiti s.p.a., nel rispetto degli indirizzi fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fissa con proprio regolamento limiti, condizioni, modalità e caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditività potenziale dell'opera e della decorrenza e durata della concessione o della gestione.

275. Dalle disposizioni di cui ai commi da 270 a 274 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

276. Sono abrogati i commi da 1 a 5 dell'articolo 71 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

277. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa annua di 0,4 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2008 per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati del mondo di nuoto di Roma nel 2009.

278. Per la realizzazione degli impianti sportivi e di servizio funzionali allo svolgimento dei campionati del mondo di ciclismo su pista del 2012 in provincia di Treviso è autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2008 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che l'Associazione Ciclismo di Marca è autorizzata ad effettuare.

279. L'80 per cento del contributo quindicennale di cui al comma 278 è destinato alla realizzazione di un velodromo nel territorio della provincia di Treviso, diretto a consentire un adeguato allenamento degli atleti italiani sul territorio nazionale. Ai fini della definizione delle modalità di finanziamento e di realizzazione del velodromo e delle restanti infrastrutture funzionali allo svolgimento della manifestazione sportiva, l'Associazione Ciclismo di Marca stipula un apposito accordo di programma quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli enti locali interessati.

280. Le somme relative ad eventuali economie, derivanti dalle risorse attivate mediante la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dall'Associazione Ciclismo di Marca per la realizzazione degli interventi a valere sul contributo quindicennale di cui al comma 278, possono essere destinate alla copertura di altre spese preventivamente autorizzate dall'Associazione medesima per la realizzazione dell'evento.

281. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotta di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

282. Il fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità.

283. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 282, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è emanato sentiti i Ministri delle infrastrutture, della pubblica istruzione e dell'economia e delle finanze.

284. Al fine di fronteggiare l'emergenza penitenziaria con l'adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti, in via prioritaria, o la realizzazione di nuovi edifici, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per l'anno 2010 per l'avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria, approvato con decreto interministeriale dal Ministro delle infrastrutture e dal Ministro della giustizia. Con il predetto decreto sono individuati gli interventi da realizzare in ciascun anno, avvalendosi dei competenti provveditorati interregionali alle opere pubbliche.

285. All'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, alinea, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «20 miliardi di euro» sono sostituite dalle seguenti: «23 miliardi di euro».

286. All'articolo 1, comma 796, lettera n), alinea, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel secondo periodo, dopo le parole: «il maggiore importo di cui alla presente lettera è vincolato» sono inserite le seguenti: «per 100 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, finalizzato al potenziamento delle «unità di risveglio dal coma»; per 7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati al potenziamento e alla creazione di unità di terapia intensiva neonatale (TIN); per 3 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di «massa tandem», per effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci;»

b) nel secondo periodo le parole «100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti».

c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Nella sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, è data, inoltre, priorità agli interventi relativi ai seguenti settori assistenziali, tenuto conto delle esigenze della programmazione sanitaria nazionale e regionale: realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della salute, attraverso la valutazione preventiva dei programmi di investimento e con il monitoraggio della loro attuazione, assicura il raggiungimento dei predetti obiettivi prioritari, verificando nella programmazione regionale la copertura del fabbisogno relativo anche attraverso i precedenti programmi di investimento».

287. Per gli interventi di cui ai commi 282, 285 e 286 gli stanziamenti previsti sono subordinati a verifiche energetiche, sia che vengano inseriti in accordi di programma, sia in altri programmi per l'ottenimento di finanziamenti pubblici; tali interventi devono prevedere misure significative di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di risparmio idrico.

288. Per le nuove costruzioni che rientrano fra gli edifici di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, il rilascio del certificato di agibilità al permesso di costruire è subordinato alla presentazione della certificazione energetica dell'edificio.

289. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e successive modificazioni, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione vigente e delle risorse finanziarie di cui alla lettera c):

a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, ivi comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e per il collocamento nelle medesime comunità dei minorenni e dei giovani di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, disposto dall'autorità giudiziaria;

b) le modalità e le procedure, secondo le disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della legislazione speciale vigente, relativi all'esercizio di funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispon-dente alle unità di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario nazionale;

c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il successivo riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto a 147,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 a valere sullo stato di previsione del Ministero della giustizia e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della salute;

d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali di proprietà del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia afferenti alle attività sanitarie;

e) i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie complessive, come individuate alla lettera c), destinate alla sanità penitenziaria.

290. Nelle more del definitivo trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, del personale e delle risorse in materia di medicina penitenziaria, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia continuano a svolgere la funzione di uffici erogatori per quanto di rispettiva competenza e sono prorogati i rapporti di incarico, di collaborazione o convenzionali del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena, non appartenente ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, in corso alla data del 28 settembre 2007.

291. Al fine di incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa a canone sostenibile, si considerano «residenze d'interesse generale destinate alla locazione» i fabbricati situati nei comuni ad alta tensione abitativa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, composti da case di abitazione non di lusso sulle quali grava un vincolo di locazione ad uso abitativo per un periodo non inferiore a 25 anni.

292. Le residenze di cui al comma 291 costituiscono servizio economico di interesse generale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e sono ricomprese nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9.

293. Per i fini previsti dai commi 291 e 292 è istituito, a decorrere dall'anno 2008, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

294. L'articolo 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il quale prevede che i comuni, per favorire la realizzazione degli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi stessi, con possibilità di deroga al limite minimo dell'aliquota, deve essere interpretato nel senso che tali aliquote possono arrivare fino all'esenzione dall'imposta.

295. Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all'ANAS S.p.a. possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture dall'ANAS S.p.a. medesima ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall'ANAS S.p.a. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato.

296. Le attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova, sono trasferite, una volta completati i lavori di costruzione, ovvero scaduta la concessione assentita all'Autostrada Padova-Venezia S.p.a., ad una società per azioni costituita pariteticamente tra l'ANAS S.p.a. e la regione Veneto o soggetto da essa interamente partecipato. La società, quale organismo di diritto pubblico, esercita l'attività di gestione nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed è sottoposta al controllo diretto dei soggetti che la partecipano. I rapporti tra la società ed i soggetti pubblici soci sono regolati, oltre che dagli atti deliberativi di trasferimento delle funzioni, sulla base di apposita convenzione. La società assume direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, anche subentrando nei contratti stipulati direttamente dall'ANAS S.p.a.. Alla società è fatto divieto di partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 295, ovvero ad esse direttamente connesse.

297. Per le finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, è autorizzato un contributo quindicennale di 4 milioni di euro a decorrere dal 2008.

298. Al fine di assicurare la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto, è autorizzato un contributo decennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

299. Al fine di dare esecuzione alle intese raggiunte nel corso del vertice intergovernativo italo-russo del 14 marzo 2007 che ha sancito la volontà di trasferire i diritti di proprietà del complesso della «chiesa russa ortodossa di Bari» al Governo della Federazione Russa, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2008, al fine di garantire la realizzazione degli interventi necessari per la riqualificazione della Caserma Rossani e del quartiere Carrassi - San Pasquale da parte del Comune di Bari.

300. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della quantificazione dei contributi previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese editrici sono tenute a presentare il modello dei costi di testata, come definito con circolare dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e reso noto sul sito internet del Dipartimento stesso, debitamente compilato e certificato dalla società di revisione incaricata della certificazione del bilancio.

301. In applicazione dell'articolo 1, comma 1246, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma disponibile per la liquidazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, è attribuita ai soggetti per i quali sia stata accertata la sussistenza dei requisiti necessari per l'erogazione dei contributi in quote proporzionali all'ammontare del contributo spettante a ciascuna impresa.

302. A decorrere dalle domande relative all'anno 2007, le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, previsti dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono rimborsate direttamente all'impresa, nella misura del 40 per cento dell'importo totale delle bollette, al netto dell'IVA. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avente natura non regolamentare, sono indicate le modalità e la documentazione relative alle richieste dei rimborsi di cui al comma 300.

303. Il finanziamento annuale previsto per le TV locali dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 e di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2009. La ripartizione secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano dello stanziamento annuo è effettuata entro il 30 maggio di ogni anno. Allo scopo si procede imputando, automaticamente e in via provvisoria, alle regioni e alle province autonome il 90 per cento della somma già assegnata nell'anno precedente, fatta salva la rideterminazione in via definitiva all'esito dei conteggi ufficiali.

304. All'articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, al primo e al secondo periodo le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».

305. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, alle parole: «Tale contributo» sono premesse le seguenti: «Fermi restando i limiti all'ammontare dei contributi, quali indicati nell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,».

306. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda sul territorio nazionale, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento degli interventi attuativi del Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. (Infratel Italia), di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2008.

307. Il Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2008.

308. All'articolo 44 del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:

01a) al comma 1, sopprimere le parole «e deve riguardare opere prodotte per almeno la metà negli ultimi cinque anni».

02a) al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «I criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana, ai fini dei del presente articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per i beni e le attività culturali da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.».

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, in particolare nelle fasce orarie di maggiore ascolto, alle opere europee degli ultimi cinque anni, di cui il 20 per cento opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, su tutte le reti e le piattaforme distributive, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva alle opere europee degli ultimi cinque anni una quota minima del 20 per cento del tempo di trasmissione, di cui il 10 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano una quota non inferiore al 10 per cento dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi quelli diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi. All'interno di tale quota del 10 per cento dei suddetti introiti destinata alle opere europee, le emittenti e i fornitori di contenuti e di programmi in chiaro destinano almeno il 30 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, e le emittenti e i fornitori di contenuti e di programmi a pagamento destinano almeno il 35 per cento alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere di prevalente emissione da parte del soggetto obbligato. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all'offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi; all'interno di questa quota, nel contratto di servizio è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia. Per i servizi televisivi prestati su richiesta del consumatore, gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili contribuiscono, gradualmente e tenuto conto delle condizioni del mercato, alla promozione e al sostegno finanziario delle opere audiovisive europee, destinando una quota dei ricavi derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi offerti al pubblico a pagamento indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Autorità con apposito regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'Autorità stabilisce con proprio regolamento i criteri per la concessione di deroghe rispetto all'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma alle emittenti televisive, ai fornitori di contenuti televisivi e ai fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio non abbiano realizzato utili o che abbiano una quota di mercato, riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, inferiore all'1 per cento o che editino canali tematici e comunque tenendo conto dell'effettiva disponibilità delle opere in questione sul mercato. Con particolare riferimento ai programmi in pay-per-view a prevalente contenuto cinematografico di prima visione, gli obblighi di cui al presente comma devono essere in ogni caso commisurati all'effettiva disponibilità di opere rilevanti, ai sensi del presente comma, nei sei mesi precedenti la diffusione nell'anno di riferimento e al loro successo nelle sale cinematografiche italiane, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Autorità con apposito regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.In merito all'obbligo di programmazione della sottoquota del 20 per cento di opere cinematografiche di cui al presente comma, è previsto un periodo transitorio di dodici mesi per consentire ai fornitori di contenuti e ai fornitori di programmi in pay-per-view l'adeguamento graduale al suddetto obbligo»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'Autorità adotta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione un regolamento che definisce le modalità di comunicazione dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo nel rispetto dei princìpi di riservatezza previsti dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le sanzioni in caso di inadempienza».

309. All'articolo 51, comma 3, lettera d), del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «da 1.040 euro a 5.200 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 5.165 euro a 51.646 euro»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o centri media».

310. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Nell'ottica di favorire un ulteriore sviluppo del mercato postale, migliorando la qualità dei servizi offerti e preservando il livello occupazionale delle imprese del settore, il fornitore del servizio universale può prorogare gli accordi in essere con operatori privati già titolari di concessione del Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 29, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156».

311. Le somme disponibili al 31 dicembre 2007 relative alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 1 e 3 della legge 31 marzo 2005, n. 56, nel limite massimo rispettivamente di euro 12 milioni e di euro 2 milioni, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio statale nell'anno 2008 e successivamente riassegnate nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale per essere destinate alle finalità di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

312. Per l'anno 2008, una quota pari a 50 milioni di euro delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, quale disponibilità impegnabile per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione.

313. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le attività connesse al pagamento dei contributi agli interessi previsti in favore dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è integrato di 20 milioni di euro per l'anno 2008 e di 130 milioni di euro per l'anno 2009.

314. Per consentire ai centri regionali per i trapianti di cui all'articolo 10 della legge 1o aprile 1999, n. 91, l'effettuazione di controlli e interventi finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza della rete trapiantologica, è autorizzata, a partire dal 2008, la spesa di euro 700.000. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

315. Al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l'impiego dei fondi di funzionamento, nonché di organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica attribuitigli dalla legge, il Centro nazionale per i trapianti, istituito con legge 1o aprile 1999, n. 91, ai fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo delle attività di donazione, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule, fatta salva la disciplina prevista dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219, può:

a) stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali;

b) stipulare, nei limiti del finanziamento costituito dai fondi istituzionali e da quelli provenienti da programmi di ricerca nazionali ed internazionali, contratti di lavoro secondo le modalità previste dalle norme vigenti nella pubblica amministrazione, ivi compresa quella di cui all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in quanto compatibile.

316. Al fine di promuovere la ricerca e la formazione in materia di trasporti anche mediante il ricorso alla ricerca e alla formazione interuniversitaria, prevedendo anche degli aiuti volti alla formazione in materia trasportistica in ambito internazionale, in una prospettiva multidisciplinare e multilaterale, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010.

317. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1042, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

318. Per realizzare un sistema informativo del Ministero dei trasporti finalizzato anche ad attuare il trasferimento modale delle merci dalle strade verso le Autostrade del mare, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

319. Il contributo annuo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, è incrementato di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

320. A decorrere dall'anno 2008, una quota, non inferiore al 10 per cento, dello stanziamento complessivo del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata ai progetti di ricerca di base presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni operanti a qualunque titolo in attività di ricerca e previamente valutati, secondo il metodo della valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato è composto da ricercatori, di nazionalità italiana o straniera, di età inferiore ai quaranta anni e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'impact factor ed il citation index, e operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la metà non italiani, che svolgono attività nei settori disciplinari relativi alla ricerca scientifica e tecnologica.

321. L'attuazione del comma 320 è demandata ad apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

322. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 320, quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui, si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

323. All'articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel primo periodo, le parole: «Per gli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2007» e le parole: «non inferiore al 5 per cento è destinata, in via sperimentale,» dalle seguenti: «non inferiore al 5 per cento relativamente al 2007 e al 10 per cento a partire dal 2008 è destinata».

324. All'articolo 1, comma 815, della legge n. 296 del 2006, le parole: «per ciascuno degli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalla seguente: «annui».

325. È istituito, in via sperimentale, per l'anno 2008, un Fondo di 10 milioni di euro per promuovere la ricerca di base. Il Fondo è attivato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

326. Le fondazioni bancarie che impegnano risorse per la ricerca di base possono chiedere, a valere sul Fondo di cui al comma 325 e previa conferma della disponibilità finanziaria, contributi non superiori al 20 per cento delle risorse impiegate, per la durata effettiva del finanziamento e comunque non oltre tre anni.

327. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli obiettivi di ricerca di base per i quali i relativi finanziamenti possono essere ammessi ai contributi di cui al comma 326 e le modalità per la presentazione delle richieste delle fondazioni volte a ottenere i contributi medesimi, nonché per la valutazione dei piani di ricerca e per l'assegnazione dei contributi stessi al fine di rispettare i limiti della disponibilità del Fondo di cui al comma 325.

328. Per le finalità della difesa del suolo e della pianificazione di bacino nonché per la realizzazione degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori, da attuare d'intesa con le autorità di bacino territorialmente competenti, con le regioni e con gli enti locali interessati, tenuto conto dei piani di bacino. A tal fine sono utilizzate le risorse iscritte sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come determinate dalla Tabella F della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nonché delle disposizioni di cui ai commi 329, 330, 332, 333, 338 e 339 è autorizzata la spesa di euro 265 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle risorse di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

329. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonché per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico. A decorrere dall'anno 2008 sono destinate al fondo di cui al presente comma risorse per un importo annuale di 40 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 328. Entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, individua le modalità di utilizzazione del fondo, anche prevedendo iniziative di cofinanziamento con regioni ed enti locali o con altri soggetti, pubblici o privati, nonché mediante l'attivazione di fondi di rotazione.

330. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, con dotazione di 20 milioni di euro per anno a decorrere dal 2008, a valere sulle risorse di cui al comma 328. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di accordi di programma e alla formulazione di bandi pubblici da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la promozione degli interventi di cui al primo periodo. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare nel termine di cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al presente comma.

331. Per il potenziamento della ricerca e lo studio sulle interazioni tra i fattori ambientali e la salute, sugli effetti che gli agenti inquinanti hanno sugli organismi viventi, e in special modo sull'uomo, e al fine di accrescere le conoscenze scientifiche in materia e di favorire lo studio di progetti volti ad un'efficace riduzione e al controllo delle emissioni inquinanti, è istituito un fondo, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

332. Al fine di potenziare le attività di vigilanza e controllo in materia di ambiente marino e costiero, anche attraverso azioni di sicurezza operativa e di informazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli oneri connessi all'acquisto dei beni strumentali necessari per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 328.

333. Al fine di prevenire situazioni di emergenza ambientale con particolare riferimento al mare nonché di assicurare il funzionamento ordinario dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) è assegnata, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, la somma di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 328.

334. Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato alla stipula di accordi di programma con altre amministrazioni centrali e periferiche per l'estensione del Piano straordinario di telerilevamento, già previsto dall'articolo 27 della legge 31 luglio 2002, n. 179, al fine di renderlo punto di riferimento e di accesso per le cartografie e le informazioni ambientali di altre amministrazioni centrali e periferiche. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

335. Per l'istituzione e il finanziamento di nuove aree marine protette, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008.

336. Allo scopo di garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

337. Ai fini della riqualificazione e valorizzazione economica del territorio della regione fluviale del fiume Po e della crescita del turismo, le regioni interessate attuano interventi finalizzati all'aumento della sicurezza idraulica ed idrogeologica, alla riqualificazione ambientale e alla estensione delle reti ecologiche, alla tutela delle risorse idriche, al recupero e alla tutela dei beni culturali, architettonici ed archeologici. Tali interventi sono programmati dalla Autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche su proposta delle regioni ed in coerenza con la pianificazione vigente. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

338. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce e attiva un programma di interventi di difesa del suolo nei piccoli comuni il cui territorio presenta significativi fenomeni di dissesto e che risultano caratterizzati da estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 a valere sulle risorse di cui al comma 328.

339. Per le finalità di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela e di riqualificazione dell'assetto del territorio e di incentivazione alla permanenza delle popolazioni nelle aree di montagna e di collina, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce e attiva, sulla base delle richieste dei comuni e delle comunità montane, un programma di interventi di manutenzione del reticolo idrografico minore e dei versanti, privilegiando la realizzazione di opere tradizionali e a basso impatto ambientale. Per l'attuazione del presente comma è previsto l'utilizzo del 10 per cento delle risorse destinate, per l'anno 2008, alla difesa del suolo di cui al comma 328.

340. A decorrere dall'anno 2008, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per la ristrutturazione e l'ammodernamento della rete idrica sul territorio nazionale, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo medesimo.

341. Il comma 1284 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:

«1284. È istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti e interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale. Il fondo è alimentato dalle risorse di cui al comma 1284-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo.

1284-bis. Al fine di tutelare le acque di falda, di favorire una migliore fruizione dell'acqua del rubinetto, di ridurre il consumo di acqua potabile e la produzione di rifiuti, nonché le emissioni di anidride carbonica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo a favore della potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto, del recupero delle acque meteoriche e della permeabilità dei suoli urbanizzati. Il Fondo è alimentato, nel limite di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dalle maggiori entrate di cui al successivo comma 1284-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo e sono individuati gli interventi ai quali sono destinati i contributi a valere sul fondo medesimo.

1284-ter. È istituito un contributo di 0,5 centesimi di euro per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico. Per materiale plastico si intende il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore, ovvero per modifica chimica di macromolecole simili. Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate per un decimo ad alimentare il fondo di cui al comma 1284 e per nove decimi ad alimentare il fondo di cui al comma 1284-bis».

342. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la forestazione e la riforestazione al fine di ridurre le emissioni di CO2, per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e periurbane al fine di migliorare la qualità dell'aria nei comuni a maggiore crisi ambientale, e di tutelare la biodiversità.

343. Al fine di sostenere le azioni e le politiche finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1o giugno 2002, n. 120, nonché ai fini di cui alla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, la somma di 2 milioni di euro annui a valere sul fondo di cui al comma 342 è destinata all'istituzione e alla gestione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio e alla gestione dell'Inventario nazionale delle foreste di carbonio.

344. Gli Enti parco nazionali che hanno provveduto alla rideterminazione della propria dotazione organica in attuazione dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono incrementare le proprie piante organiche entro il limite massimo complessivo di 120 unità di personale, da ripartire tra tutti gli enti parco, nell'ambito del contributo dello Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, delle ulteriori risorse attribuite ai sensi del comma 345 e delle altre entrate di cui all'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per le finalità di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2008 gli Enti parco nazionali sono autorizzati a effettuare assunzioni di personale anche in deroga alla normativa vigente, previo esperimento delle procedure di mobilità.

345. Per le finalità di cui al comma 344 è autorizzato un contributo straordinario dello Stato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Al riparto del contributo tra gli Enti parco nazionali di cui al comma 344 si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

346. La commissione di riserva di cui all'articolo 28, terzo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, nominata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e istituita presso l'ente cui è delegata la gestione dell'area marina protetta, è composta: da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzioni di presidente; da un esperto designato dalla regione territorialmente interessata, con funzioni di vice presidente; da un esperto designato d'intesa tra i comuni rivieraschi territorialmente interessati; da un esperto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un rappresentante della Capitaneria di porto nominato su proposta del reparto ambientale marino presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un esperto designato dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM); da un esperto designato dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla ricostituzione di tutte le commissioni di riserva delle aree marine protette entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

347. Al fine di potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2008.

348. All'articolo 27, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere».

349. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2008, per l'avvio di un programma di valorizzazione e di recupero delle ferrovie dismesse.

350. Per l'attuazione del programma di cui al comma 349, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dei trasporti, individua criteri e modalità per la realizzazione di una rete di percorsi ferroviari dismessi da destinare a itinerari ciclo-turistici e avvia progetti di fattibilità per la conversione a uso ciclabile delle tratte ferroviarie dismesse di cui alla tabella 2-bis annessa alla presente legge.

351. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo denominato «un centesimo per il clima» nel quale affluiscono le entrate derivanti dalla contribuzione volontaria di un centesimo di euro per ogni litro di carburante acquistato alla pompa per l'autotrazione, nonché per ogni 6 kW/h di energia elettrica consumata.

352. A decorrere dal 1o gennaio 2008, per ogni litro di carburante acquistato e per ogni 6 kW/h erogati per i quali sia stata effettuata la contribuzione volontaria è previsto un corrispondente contributo aggiuntivo di un centesimo di euro da parte delle società di distribuzione di carburante e di energia elettrica. Il Fondo è finalizzato al finanziamento delle politiche della mobilità sostenibile, delle fonti energetiche rinnovabili per ridurre le emissioni di CO2 e al sostegno delle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici.

353. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, sentite le organizzazioni rappresentative di categoria, le associazioni ambientaliste di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e le associazioni dei consumatori, definisce le modalità di attuazione della contribuzione volontaria di cui al comma 351 e del contributo di cui al comma 352 nonché le modalità di gestione del Fondo. Con il medesimo decreto è istituito un comitato di esperti che ha il compito di verificare l'attuazione delle finalità del Fondo di cui al comma 351. Le spese di funzionamento del comitato di cui al periodo precedente sono poste a carico delle dotazioni del fondo «un centesimo per il clima».

354. Per l'anno 2008, al Fondo di cui al comma 351 è assegnata una dotazione di 1 milione di euro ai fini dell'avvio della campagna di comunicazione del medesimo Fondo.

355. In nessun caso il medico curante può prescrivere, per il trattamento di una determinata patologia, un medicinale di cui non è autorizzato il commercio quando sul proposto impiego del medicinale non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda. Parimenti, è fatto divieto al medico curante di impiegare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, un medicinale industriale per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata ovvero riconosciuta agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora per tale indicazione non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase seconda.

356. Ai fini delle decisioni da assumere ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, la Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco, subentrata nelle competenze della Commissione unica del farmaco, valuta, oltre ai profili di sicurezza, la presumibile efficacia del medicinale, sulla base dei dati disponibili delle sperimentazioni cliniche già concluse, almeno di fase seconda.

357. Le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, legittimamente in possesso di ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare, per un loro congiunto, dall'azienda sanitaria locale (ASL) o da una organizzazione non lucrativa avente finalità di assistenza sanitaria, possono essere riutilizzate nell'ambito della stessa RSA o della stessa ASL o della stessa organizzazione non lucrativa, qualora, rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all'atto della dimissione dalla RSA o, in caso di suo decesso, dall'erede, ovvero siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l'assistenza domiciliare alla ASL o all'organizzazione non lucrativa.

358. Al di fuori dei casi previsti dal comma 357, le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, possono essere consegnate dal detentore che non abbia più necessità di utilizzarle ad organizzazioni senza fini di lucro, riconosciute dalle regioni e province autonome, aventi finalità umanitarie o di assistenza sanitaria.

359. Ai fini del loro riutilizzo, le confezioni di medicinali di cui ai commi 357 e 358 sono prese in carico da un medico della struttura od organizzazione interessata, che provvede alla loro verifica, registrazione e custodia. Le disposizioni di cui ai commi da 357 a 359 si applicano anche a medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope.

360. L'adempimento ai fini dell'accesso agli importi di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata nell'esercizio 2007, s'intende rispettato alle seguenti condizioni:

a) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento per la spesa farmaceutica convenzionata, alla verifica del conseguimento degli effetti finanziari delle misure di contenimento della spesa farmaceutica adottate nell'anno 2007, negli importi definiti e comunicati alle regioni dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera l), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2005, ovvero, per le regioni che hanno sottoscritto un accordo con lo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, negli importi programmati nei piani di rientro di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico. La verifica del conseguimento degli effetti finanziari delle misure adottate dalle regioni è effettuata dal predetto Tavolo di verifica degli adempimenti, che si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia italiana del farmaco;

b) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento per la spesa farmaceutica non convenzionata, alla verifica dell'idoneità e della congruità del processo attuativo dei Piani di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera adottati dalle regioni. La predetta verifica è effettuata congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, che si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia italiana del farmaco.

361. Per il consolidamento e il rafforzamento delle strutture e dell'attività dell'assistenza domiciliare oncologica effettuata dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori è autorizzata l'erogazione di un ulteriore contributo straordinario pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

362. È istituito presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza pubblica, un registro dei dottori in chiropratica. L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previsti dall'ordinamento. Il regolamento di attuazione del presente comma è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della salute.

363. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al decreto interministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, assume la denominazione di «Autorità nazionale per la sicurezza alimentare» e si avvale di una sede referente operante nella città di Foggia. Restano ferme la collocazione dell'Autorità predetta presso il Ministero della salute e le altre disposizioni del decreto suddetto in quanto compatibili. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento della sede di Foggia è autorizzato a favore del Ministero della salute un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010.

364. Il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM) è disciplinato secondo le disposizioni di cui all'accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 1o agosto 2007, recante il riordino del sistema di formazione continua in medicina. In particolare, la gestione amministrativa del programma di ECM e il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono trasferiti all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, che svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione nazionale per la formazione continua, che svolge le funzioni e i compiti indicati nel citato accordo del 1o agosto 2007, è costituita con decreto del Ministro della salute nella composizione individuata nel predetto accordo. Concorrono, altresì, alla piena realizzazione del nuovo sistema di ECM gli ulteriori organismi previsti dal citato accordo, secondo le competenze da esso attribuite.

365. Per favorire l'attivazione dei nuovi servizi, l'Agenzia di cui al comma 364 può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale non dirigenziale di ruolo in posizione di comando dipendente dal Ministero della salute e dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per un contingente massimo di quindici unità. Il Ministro della salute può altresì disporre presso l'Agenzia, per periodi massimi di due anni e con le modalità previste all'articolo 1, comma 308, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, distacchi non rinnovabili fino a un massimo di quindici unità di personale dipendente dal Ministero della salute. I contributi alle spese previsti all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo del 1o agosto 2007 nonché le spese per il personale derivanti dall'attuazione dei commi da 364 a 367.

366. Per consentire all'Agenzia di cui al comma 364 di fare fronte tempestivamente e con completezza agli ulteriori compiti istituzionali, la dotazione organica del relativo personale è determinata in sessanta unità di personale di ruolo, di cui quarantotto unità di personale non dirigente e dodici dirigenti. L'Agenzia è autorizzata a procedere alla copertura dei posti di nuova istituzione, nei limiti della dotazione organica rideterminata dal presente comma e del finanziamento complessivo di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, integrato dai contributi di cui al comma 365.

367. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, incompatibili con i commi da 364 a 367 e le disposizioni di cui al primo periodo del comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni.

368. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

369. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 368 e, comunque, nell'ambito della predetta autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

370. L'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia.

371. Per la copertura degli oneri di cui al comma 368, nonché al fine di assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 140 milioni di euro per l'anno 2008 e a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede, tenuto conto delle modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenute ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, alle occorrenti variazioni dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

372. Una quota delle maggiori entrate derivanti dal comma 371, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2008 e a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, è iscritta nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

373. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività che la Associazione italiana della Croce rossa svolge in regime convenzionale nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sulla base delle convenzioni sono confermati per la durata delle convenzioni medesime. In tutti gli altri casi restano ferme le limitazioni previste dalla presente legge in materia di lavoro flessibile. Alla copertura dell'onere relativo la associazione italiana della Croce rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

374. Nei confronti del personale di cui al comma 373 trovano applicazione le disposizioni dei commi 89, 91 e 93 dell'articolo 3, della presente legge. Per i soggetti in possesso dei prescritti requisiti che non possono essere stabilizzati per mancanza di disponibilità di posti vacanti nell'organico della associazione italiana della Croce rossa, nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni, si procede ad un graduale assorbimento del personale presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso le regioni, tenuto conto delle qualifiche e dei profili professionali e nel rispetto delle procedure previste per le altre pubbliche amministrazioni e dei vincoli di contenimento delle spese di personale cui sono sottoposti i predetti enti, sulla base di un protocollo da stipulare con le regioni nelle competenti sedi istituzionali, su proposta del Ministero della salute di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con tale protocollo sono anche definiti gli aspetti relativi al rinnovo delle convenzioni di cui al comma 373, allo scopo di assicurare la continuità del servizio attraverso la proroga dei contratti di lavoro in essere.

375. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per gli anni 2008 e 2009 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui al presente articolo».

376. Al fine di riconoscere i particolari oneri connessi allo svolgimento bilingue del servizio, la misura mensile dell'indennità speciale di seconda lingua prevista per il personale di magistratura ordinaria, amministrativa e contabile ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, è riderminata in 400 euro, fino a un limite massimo di spesa pari a 150.000 euro annui.

377. All'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, al comma 1, primo periodo, la parola: «incruenti» è soppressa.

378. All'articolo 4, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti».

379. A valere sulle risorse dell'apposito fondo da ripartire istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute ai sensi del comma 624, una quota delle medesime risorse pari al 50 per cento per l'anno 2008 è destinata alla concessione, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un contributo finanziario alle regioni e alle province autonome finalizzato ad agevolare la diffusione tra le dodicenni della vaccinazione HPV basata sull'offerta attiva del vaccino.

380. È autorizzata la complessiva spesa di euro 2.074 milioni, di cui 40 milioni per l'anno 2008, 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2009 al 2048 e 34 milioni per l'anno 2049, finalizzata al sostegno dell'Italia al raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo del millennio, attraverso la partecipazione ai nuovi Meccanismi innovativi di finanziamento dello sviluppo, e alla cancellazione del debito dei Paesi poveri nei confronti delle istituzioni finanziarie internazionali.

381. Per gli anni 2008 e 2009, l'importo di 60,5 milioni di euro previsto dall'articolo 1, comma 806, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'integrazione e il cofinanziamento dei progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale è prioritariamente finalizzato:

a) alla sperimentazione del modello assistenziale «case della salute»;

b) alle malattie rare;

c) all'implementazione della rete delle unità spinali unipolari e delle strutture per pazienti gravi cerebrolesi;

d) all'attuazione del Patto per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;

e) alla promozione di attività di integrazione tra dipartimenti di salute mentale e ospedali psichiatrici giudiziari;

f) all'attuazione del documento programmatico «Guadagnare salute - rendere

facili le scelte salutari», di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2007.

382. Al comma 566 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «purché abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale. A far data dal 2007 lo stanziamento annuo della legge 19 gennaio 2001, n. 3, è rideterminato in euro 30.300.000» sono sostituite dalle seguenti: «, ed accertati i requisiti specifici professionali e generali di idoneità. Lo stanziamento della legge 19 gennaio 2001, n. 3, è rideterminato, a decorrere dall'anno 2008, in euro 35.300.000».

383. Per l'anno 2008, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita.

384. Per le finalità di cui al comma 383 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 834 milioni di euro per l'anno 2008. Il predetto incremento è ripartito tra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno.

385. A tal fine il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è ridotto di 326 milioni di euro per l'anno 2008.

386. Il Ministero della salute promuove l'adozione da parte delle regioni di programmi finalizzati ad assicurare qualità ed appropriatezza nel campo dell'assistenza protesica, sulla base di linee guida adottate con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

387. Nell'anno 2008, a livello nazionale e in ogni singola regione, la spesa per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all'elenco 1 allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, non può superare il livello di spesa registrato nell'anno 2007 incrementato del tasso di inflazione programmata. Al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale la remunerazione delle medesime prestazioni, gli importi delle relative tariffe, fissate quali tariffe massime dall'articolo 4 del decreto del Ministro della salute 12 settembre 2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2006, sono incrementati del 9 per cento.

388. Dall'applicazione dell'articolo 1, comma 409, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono escluse le attività di informazione ed aggiornamento relative alla assistenza protesica su misura realizzate in coerenza con i programmi regionali di cui al comma 387 ovvero accreditate nei programmi di educazione continua in medicina.

389. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo nazionale per la fauna selvatica, destinato agli enti morali che, per conto delle province e delle regioni, ivi comprese le province autonome e le regioni a statuto speciale, gestiscono i centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario. La gestione del Fondo è regolata con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute.

390. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo per la repressione dei reati in danno agli animali. Le risorse del fondo sono destinate al finanziamento degli interventi sostenuti dal Nucleo investigativo per i reati in danno agli animali del Corpo forestale dello Stato.

391. Ad ognuno dei fondi di cui ai commi 389 e 390 è attribuita una somma pari a 1 milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.

392. All'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura di euro 106 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209».

393. Il quarto ed il quinto periodo del comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, introdotti dall'articolo 1, comma 1143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sostituiti dai seguenti: «Gli interventi relativi a programmi approvati dal Ministro per i beni e le attività culturali per i quali non risultino avviate le procedure di gara ovvero definiti gli affidamenti diretti entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di approvazione sono riprogrammati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali nell'ambito dell'aggiornamento del piano e dell'assegnazione dei fondi di cui al penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Le risorse finanziarie relative agli interventi riprogrammati possono essere trasferite, con le modalità di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, da una contabilità speciale ad un'altra ai fini dell'attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione, ove possibile, nell'ambito della stessa regione. Entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno i capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, titolari delle predette contabilità speciali, sono tenuti a comunicare alla Direzione generale centrale competente gli interventi per i quali non siano state avviate le procedure di gara ovvero definiti gli affidamenti diretti ai fini della riprogrammazione degli stessi».

394. Allo scopo di sostenere le iniziative di intervento finanziate ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 78, recante tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 78 del 2001 è incrementata di 200.000 euro a decorrere dal 2008. Al fine di proseguire la realizzazione di interventi finanziati ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 11 della medesima legge 7 marzo 2001, n. 78, è autorizzata la concessione di un contributo quindicennale di 400.000 euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

395. Per la valorizzazione, finalizzata alla fruizione, dei parchi archeologici siciliani inseriti nella «Lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per un piano triennale di manutenzione straordinaria. La Regione siciliana, a cui sono trasferite le risorse di cui al presente comma, predispone entro tre mesi il predetto piano di manutenzione straordinaria.

396. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «una sola volta»;

b) all'articolo 21, al comma 1, la lettera b) è abrogata e dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'autorità di cui al comma 1 dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio disponibile di analoga gravità»;

c) all'articolo 21, comma 2, le parole: «comunque non superiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta».

397. Le modifiche di cui al comma 396, lettere a) e c), entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2008. I commissari ed i consiglieri di amministrazione che abbiano già superato il limite del mandato decadono con l'approvazione del bilancio dell'anno 2007.

398. Le modifiche di cui al comma 396, lettera b), entrano in vigore dal 1o gennaio 2009 e prendono in considerazione, in sede di prima applicazione, gli esercizi degli anni 2008-2009.

399. Ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per gli anni 2008, 2009 e 2010 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Possono essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico ed amministrativo per i posti specificatamente vacanti nell'organico funzionale approvato, esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive, previa autorizzazione del Ministero vigilante. Per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato.

400. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 al fine di:

a) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

b) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano chiuso almeno in pareggio il conto economico degli ultimi due esercizi, ma presentino nell'ultimo bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a quello indisponibile e propongano adeguati piani di risanamento al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché di quelle già sottoposte ad amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi che non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione.

401. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare il fondo di cui al comma 400 è ripartito fra tutti gli aventi diritto in proporzione delle differenze negative fra patrimonio netto e patrimonio indisponibile, calcolate nella loro totalità, e delle altre perdite del patrimonio netto, calcolate nella metà del loro valore. Il predetto decreto è adottato entro il 30 giugno di ogni anno a seguito dell'approvazione da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche dei bilanci consuntivi dell'esercizio precedente e della presentazione di adeguati piani di risanamento di cui al comma 400. Decorso tale termine, il decreto è comunque adottato escludendo dal riparto le fondazioni che non abbiano presentato il bilancio consuntivo e il prescritto piano di risanamento.

402. Al fine di incentivare il buon andamento e l'imprenditorialità delle fondazioni lirico-sinfoniche, all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di riduzione delle spese sono individuati nel rapporto tra entità della attività consuntivata e costi della produzione nell'anno precedente la ripartizione, nonché nell'andamento positivo dei rapporti tra ricavi della biglietteria e costi della produzione consuntivati negli ultimi due esercizi precedenti la ripartizione».

403. A decorrere dal 1o gennaio 2008, gli importi dei contributi statali erogati alle istituzioni culturali ai sensi degli articoli 1, 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, la cui dotazione è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere dalla medesima data, alle istituzioni culturali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

404. Per l'anno 2008 la spesa autorizzata dagli articoli 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 3,4 milioni di euro.

405. Sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione, ovvero la locazione, dei beni immobili di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, con l'onere di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale carico, le accademie e le istituzioni culturali non aventi scopo di lucro per lo svolgimento continuativo di attività culturali di interesse pubblico.

406. Le disposizioni di cui al comma 405 si applicano ai contratti in corso, ovvero alle utilizzazioni in corso, alla data di entrata in vigore del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005, anche per le ipotesi in cui alla stessa data non siano stati posti in essere i relativi atti di concessione o locazione.

407. La stipula degli atti di concessione o locazione di cui al comma 405 è subordinata alla previa regolazione dei rapporti pendenti, con la corresponsione di una somma determinata nella misura annua ricognitoria di euro 150, ferme restando acquisite all'erario le somme già corrisposte per importi superiori.

408. All'onere derivante dai commi da 403 a 407, pari a complessivi euro 3,5 milioni per l'anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione.

409. Per le celebrazioni del 150o anniversario della nascita di Giacomo Puccini è autorizzato, per l'anno 2008, un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro in favore della Fondazione festival pucciniano, con sede in Torre del Lago Puccini.

410. Al fine di consentire interventi di restauro archeologico delle strutture degli edifici antichi di spettacolo, teatri ed anfiteatri è stanziata per l'anno 2008 a favore del Ministero per i beni e le attività culturali la somma di 1 milione di euro.

411. Al fine di consentire interventi di demolizione di immobili e infrastrutture, la cui realizzazione ha prodotto un danno al paesaggio in aree di particolare valenza culturale, paesaggistica e naturale incluse nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO, di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali il «Fondo per il ripristino del paesaggio», con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, finalizzato alla demolizione di immobili e infrastrutture, al risanamento e ripristino dei luoghi nonché a provvedere a eventuali azioni risarcitorie per l'acquisizione di immobili da demolire.

412. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuati gli interventi e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 411.

413. Le regioni possono concorrere con risorse proprie al finanziamento degli interventi ai quali sono destinati i contributi a valere sul Fondo di cui ai commi da 411 a 413.

414. Il comma 102 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente:

«102. Per l'anno 2007 e fino al 30 giugno 2008, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43».

415. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi alle celebrazioni per il 150o anniversario dell'Unità d'Italia è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

416. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per le spese di funzionamento nonché per le attività istituzionali del Centro per il libro e la lettura, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali con il compito di promuovere e di realizzare campagne di promozione della lettura, di organizzare manifestazioni ed eventi in Italia e all'estero per la diffusione del libro italiano, di sostenere le attività di diffusione del libro e della lettura promosse da altri soggetti pubblici e privati, nonché di assicurare il coordinamento delle attività delle altre istituzioni statali operanti in materia e di istituire l'Osservatorio del libro e della lettura. Il Centro collabora con le istituzioni territoriali e locali competenti e con i soggetti privati che operano in tutta la filiera del libro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento del Centro.

417. All'onere derivante dall'attuazione del comma 416, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione.

418. Per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici, da realizzare anche attraverso misure di carattere strutturale, sono adottati i seguenti interventi:

a) a partire dall'anno scolastico 2008/2009, per l'istruzione liceale, l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234, è subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali;

b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell'istruzione secondaria di secondo grado si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine e tipo di sezione;

c) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è sostituito dal seguente: «Incrementi del numero delle classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente scolastico interessato previa autorizzazione del competente direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998»;

d) l'assorbimento del personale di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è completato entro il termine dell'anno scolastico 2009/2010, e la riconversione del suddetto personale è attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale, tramite corsi di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno, cui è obbligatorio partecipare.

419. Le economie di spesa di cui all'articolo 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da conseguire ai sensi dei commi da 605 a 619 del medesimo articolo, nonché quelle derivanti dagli interventi di cui al comma 418, lettere a), b), c) e d), sono complessivamente determinate come segue: euro 535 milioni per l'anno 2008, euro 897 milioni per l'anno 2009, euro 1.218 milioni per l'anno 2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere dall'anno 2011. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui al comma 418, lettere da a) a d), si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

420. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce modalità e criteri per il conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.

421. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: «nonché la possibilità» fino a: «particolarmente gravi,», fermo restando il rispetto dei princìpi sull'integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal comma 420 e dal presente comma.

422. All'articolo 1, comma 605, lettera c), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «20.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 unità».

423. Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato, è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. È comunque fatta salva la validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.

424. Con atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 marzo 2008, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti finalità, criteri e metodi della sperimentazione di un modello organizzativo volto a innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa. La sperimentazione riguarda gli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 e gli ambiti territoriali, di norma provinciali, individuati nel medesimo atto di indirizzo.

425. L'atto di indirizzo di cui al comma 424 contiene riferimenti relativi a:

a) tipologie degli interventi possibili per attuare il miglioramento della programmazione dell'offerta formativa, della distribuzione territoriale della rete scolastica, dell'organizzazione del servizio delle singole istituzioni scolastiche, ivi compresi gli eventuali interventi infrastrutturali e quelli relativi alla formazione e alla organizzazione delle classi, anche in deroga ai parametri previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998;

b) modalità con cui realizzare il coordinamento con le regioni, gli enti locali e le istituzioni scolastiche competenti per i suddetti interventi;

c) obiettivi di miglioramento della qualità del servizio e di maggiore efficienza in termini di rapporto insegnanti-studenti;

d) elementi informativi dettagliati relativi alle previsioni demografiche e alla popolazione scolastica effettiva, necessari per predisporre, attuare e monitorare gli obiettivi e gli interventi di cui sopra;

e) modalità di verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti al fine della quantificazione delle relative economie di spesa tenendo conto della dinamica effettiva della popolazione scolastica;

f) possibili finalizzazioni delle risorse finanziarie che si rendano disponibili grazie all'aumento complessivo dell'efficienza del servizio di istruzione nell'ambito territoriale di riferimento;

g) modalità con cui realizzare una valutazione dell'effetto degli interventi e base informativa necessaria a tale valutazione.

426. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 424, opera un organismo paritetico di coordinamento costituito da rappresentanti regionali e provinciali dell'Amministrazione della pubblica istruzione, delle regioni, degli enti locali e delle istituzioni scolastiche statali, con il compito di:

a) predisporre un piano triennale territoriale che, anche sulla base degli elementi informativi previsti dall'atto di indirizzo di cui al comma 424, definisca in termini qualitativi e quantitativi gli obiettivi da raggiungere;

b) supportare le azioni necessarie all'attuazione del piano di cui alla lettera a), nonché proporre gli opportuni adeguamenti annuali al piano triennale stesso anche alla luce di scostamenti dalle previsioni, previa ricognizione degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi.

427. Le proposte avanzate dall'organismo paritetico di coordinamento sono adottate, con propri provvedimenti, dalle amministrazioni competenti. L'organismo paritetico di coordinamento opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

428. I piani di cui al comma 426 sono adottati fermo restando, per la parte di competenza, quanto disposto dall'articolo 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

429. L'ufficio scolastico regionale effettua il monitoraggio circa il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di cui al comma 426, ne riferisce all'organismo paritetico di coordinamento e predispone una relazione contenente tutti gli elementi necessari da inviare al Ministero della pubblica istruzione al fine di effettuare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la verifica delle economie aggiuntive effettivamente conseguite, per la riassegnazione delle stesse allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

430. Nel triennio di sperimentazione, le economie di cui al comma 429 confluiscono in un fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per essere destinate alle istituzioni pubbliche che hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi, per le finalità di miglioramento della qualità del settore della pubblica istruzione.

431. Entro la fine dell'anno scolastico 2010/2011, sulla base del monitoraggio condotto ai sensi del comma 429 e della valutazione degli effetti di tale sperimentazione di cui al comma 425, lettera g), il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un atto di indirizzo finalizzato all'estensione all'intero territorio nazionale del modello organizzativo adottato negli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 424, tenendo conto degli elementi emersi dalla sperimentazione.

432. Al fine di pervenire a una gestione integrata delle risorse afferenti il settore dell'istruzione, per gli interventi a carico del fondo di cui al comma 430 può trovare applicazione l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

433. Allo scopo di contribuire all'equilibrio finanziario degli enti locali, è istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un fondo per il concorso dello Stato agli oneri di funzionamento e per il personale di ruolo dei licei linguistici ricadenti sui bilanci dei comuni e delle province. La dotazione del fondo è stabilita in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

434. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2008, un importo fino ad un massimo del 15 per cento della predetta autorizzazione di spesa è finalizzato: ai servizi istituzionali e generali dell'Amministrazione della pubblica istruzione; all'attività di ricerca e innovazione con particolare riferimento alla valutazione del sistema scolastico nazionale; alla promozione della cooperazione in materia culturale dell'Italia nell'Europa e nel mondo.

435. Ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali del restante personale delle università, nonché in vista degli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti il sistema delle università, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per l'anno 2008, di 550 milioni di euro per l'anno 2009 e di 550 milioni di euro per l'anno 2010, comprensiva degli importi indicati all'articolo 3, commi 139 e 145, della presente legge. Tale somma è destinata ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO), per far fronte alle prevalenti spese per il personale e, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d'investimento individuate autonomamente dagli atenei.

436. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 435 è subordinata all'adozione entro gennaio 2008 di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). Tale piano è volto a:

a) elevare la qualità globale del sistema universitario e il livello di efficienza degli atenei;

b) rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appropriato ed efficace delle risorse, con contenimento dei costi di personale a vantaggio della ricerca e della didattica;

c) accelerare il riequilibrio finanziario tra gli atenei sulla base di parametri vincolanti, di valutazioni realistiche e uniformi dei costi futuri e, in caso di superamento del limite del 90 per cento della spesa di personale sul FFO, di disposizioni che rendano effettivo il vincolo delle assunzioni di ruolo limitate rispetto alle cessazioni;

d) ridefinire il vincolo dell'indebitamento degli atenei considerando, a tal fine, anche quello delle società ed enti da essi controllati;

e) consentire una rapida adozione di un sistema programmatorio degli interventi che preveda adeguati strumenti di verifica e monitoraggio da attivare a cura del Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, e che condizioni l'effettiva erogazione delle maggiori risorse all'adesione formale da parte dei singoli atenei agli obiettivi del piano.

437. Al fine di incrementare l'assegno di dottorato di ricerca il FFO è aumentato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

438. Nell'ambito del fondo di cui al comma 435, è riservata la somma complessiva annua di 11 milioni di euro, per il triennio 2008-2010, alle istituzioni universitarie di cui all'articolo 56, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituite per legge, nonché all'istituto con ordinamento speciale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005.

439. Al fine di sostenere l'attività di ricerca, il fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2008 destinati, a titolo di contributo straordinario, alle università che hanno avviato la procedura di statalizzazione a seguito di apposito decreto ministeriale emanato nell'ultimo triennio.

440. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia, nonché gli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia che devono sostenere soltanto la prova finale per il conseguimento del titolo di laurea. I soggetti di cui al primo periodo che superano il concorso ivi previsto possono essere ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano la laurea, ove non già posseduta, e l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale entro la data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione medesime, immediatamente successiva al concorso espletato.

441. A decorrere dal 1o gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a due anni accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1o gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a un anno accademico e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1o gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è definitivamente abolito e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico.

442. Per il triennio 2008-2010, è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni.

443. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 quale contributo per il funzionamento del centro di ricerca CEINGE - Biotecnologie avanzate Scarl di Napoli, a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, da destinare secondo le indicazioni del Ministro dello sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma con altri Ministeri interessati.

444. È istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese, con una dotazione pari a 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al fondo nazionale per le politiche sociali.

445. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui al comma 444, è finanziato il contributo alla Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, istituita dall'articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il contributo, di cui all'articolo 1, comma 1269, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato annualmente con decreto del Ministro della solidarietà sociale, visto il piano annuale di attività presentato dalla Fondazione.

446. Col medesimo Fondo di cui al comma 444, sono finanziate una Conferenza nazionale annuale sulla responsabilità sociale d'impresa, nonché le attività di informazione, promozione, innovazione, sostegno e monitoraggio delle politiche di responsabilità sociale attraverso la implementazione di ricerche ed indagini, e la raccolta, l'organizzazione in banche dati e la diffusione della documentazione, con particolare riferimento alle buone prassi in materia.

447. Per l'anno 2008 presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici», per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.

448. I procedimenti di rimozione o inertizzazione relativi agli interventi di cui al comma 447 avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 25 ottobre 1996, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999.

449. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento di cui ai commi da 447 a 450, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.

450. Per le finalità di cui ai commi da 447 a 450, il Fondo di cui al comma 447 è dotato di risorse finanziarie pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008.

451. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, le parole: «non impegnate» sono sostituite dalle seguenti: «non assegnate a seguito di mancata ratifica degli accordi di programma».

452. Le disposizioni di cui ai commi da 452 a 456 istituiscono e disciplinano l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai princìpi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.

453. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

«Art. 140-bis. - (Azione collettiva risarcitoria). - 1. Le associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

2. Sono legittimati ad agire ai sensi del comma 1 anche associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere. I consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela prevista dal presente articolo devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all'azione collettiva. L'adesione può essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Nel giudizio promosso ai sensi del comma 1 è sempre ammesso l'intervento dei singoli consumatori o utenti per proporre domande aventi il medesimo oggetto. L'esercizio dell'azione collettiva di cui al comma 1 o, se successiva, l'adesione all'azione collettiva, produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile.

3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, e assunte quando occorre sommarie informazioni, pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.

4. Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio. Se possibile allo stato degli atti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. Nei sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza, l'impresa propone il pagamento di una somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato in cancelleria. La proposta in qualsiasi forma accettata dal consumatore o utente costituisce titolo esecutivo.

5. La sentenza che definisce il giudizio promosso ai sensi del comma 1 fa stato anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito all'azione collettiva. È fatta salva l'azione individuale dei consumatori o utenti che non aderiscono all'azione collettiva, o non intervengono nel giudizio promosso ai sensi del comma 1.

6. Se l'impresa non comunica la proposta entro il termine di cui al comma 4 o non vi è stata accettazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, il presidente del tribunale competente ai sensi del comma 1 costituisce un'unica camera di conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o sono intervenuti ai sensi del comma 2 e che ne fanno domanda. La camera di conciliazione è composta da un avvocato indicato dai soggetti che hanno proposto l'azione collettiva e da un avvocato indicato dall'impresa convenuta ed è presieduta da un avvocato nominato dal presidente del tribunale tra gli iscritti all'albo speciale per le giurisdizioni superiori. La camera di conciliazione quantifica, con verbale sottoscritto dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. In alternativa, su concorde richiesta del promotore dell'azione collettiva e dell'impresa convenuta, il presidente del tribunale dispone che la composizione non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, operante presso il comune in cui ha sede il tribunale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni».

454. Le disposizioni di cui ai commi da 452 a 456 diventano efficaci decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

455. All'articolo 50-bis, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

«7-bis) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

456. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la rubrica del titolo II della parte V è sostituita dalla seguente: «Accesso alla giustizia».

457. Al fine di favorire lo sviluppo e la competitività del mercato finanziario, dei beni e dei servizi, anche mediante la facilitazione della circolazione giuridica dei mutui ipotecari e degli immobili su cui gravano le relative ipoteche, ed in considerazione delle rilevanti conseguenze per le entrate finanziarie dello Stato e per l'ampliamento delle possibilità di scelta dei consumatori, al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «un contratto di mutuo» sono inserite le seguenti: «stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122»;

b) all'articolo 8, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta salva la possibilità del creditore originario e del debitore di pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata»;

c) all'articolo 8, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con l'esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi»;

d) all'articolo 8, comma 4, le parole: «di cui al presente articolo non comporta» sono sostituite dalle seguenti: «e la ricontrattazione di cui al presente articolo non comportano»;

e) all'articolo 13, comma 8-sexies, dopo le parole: «da contratto di mutuo» sono inserite le seguenti: «stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, anche se annotata su titoli cambiari,»;

f) all'articolo 13, comma 8-novies, le parole: «alla scadenza» sono sostituite dalle seguenti: «all'estinzione».

458. All'articolo 118, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «conseguenti a» sono sostituite dalle seguenti: «adottate in previsione o in conseguenza di».

459. L'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della parternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.

2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.

4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.

5. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice.

6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi».

460. L'articolo 27 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.

461. L'articolo 31 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.

2. Il congedo di cui all'articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore».

462. L'articolo 36 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.

2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

3. L'indennità di cui all'articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia».

463. L'articolo 37 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.

464. All'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2007, 170 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di euro per l'anno 2009»;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2007, di 170 milioni di euro per l'anno 2008 e di 100 milioni di euro per l'anno 2009».

465. Per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori di età fino a 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero della difesa, è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

466. La programmazione e la progettazione relativa ai servizi di cui al comma 465, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nelle regioni presso le quali sono individuate le sedi di tali servizi, viene effettuata in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.

467. I servizi socio-educativi di cui al comma 465 sono accessibili anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa e concorrono ad integrare l'offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del relativo Piano straordinario di intervento di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 464.

468. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:

a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;

c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;

d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;

f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso.

469. All'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte le seguenti lettere:

«c-bis) favorire la permanenza od il ritorno nella comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie. A tal fine il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;

«c-ter) finanziare iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, promosse dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269».

470. Per l'anno 2008 è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato a un Piano contro la violenza alle donne.

471. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro al fine di sostenere e potenziare le attività di ascolto, consulenza e assistenza promosse dall'ente morale «S.O.S. - Il Telefono Azzurro ONLUS» a tutela dei minori in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento.

472. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di euro 100 milioni per l'anno 2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009.

473. Il comma 318 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.

474. L'importo dell'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilito nella misura di euro 176 a decorrere dal 1o gennaio 2008.

475. Alla concessione e all'erogazione dell'indennità speciale di cui al comma 474 si applicano le disposizioni dell'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

476. Salvo quanto stabilito dai commi precedenti, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, ivi compresi gli adeguamenti perequativi automatici calcolati annualmente.

477. Al comma 1258 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «è determinata» sono aggiunte le seguenti parole: «,limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al secondo comma, secondo periodo dello stesso articolo 1.».

478. Ai fini di migliorare la qualità della spesa pubblica, rendendo possibile una più tempestiva e puntuale programmazione degli interventi e della spesa, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, si provvede ad un anticipo sulle somme destinate al Ministero della solidarietà sociale e alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura massima del 50 per cento degli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi. Con lo stesso decreto vengono disposte le occorrenti variazioni di bilancio.

479. L'anticipo è assegnato a ciascun ente sulla base della quota proporzionale ad esso assegnata nel riparto dell'anno precedente sul complesso delle risorse assegnate agli enti cui si applica l'anticipo.

480. Al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

481. È istituito presso il Ministero dei trasporti il «Fondo per la mobilità dei disabili», con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Il Fondo finanzia interventi specifici destinati alla realizzazione di un parco ferroviario per il trasporto in Italia e all'estero dei disabili assistiti dalle associazioni di volontariato operanti sul territorio italiano. Al Fondo possono affluire le somme derivanti da atti di donazione e di liberalità, nonché gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e della solidarietà sociale, sentite le rappresentanze delle associazioni di volontariato operanti sul territorio, sono stabilite le modalità per il funzionamento del Fondo di cui al presente comma.

482. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

483. Per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.

484. La sospensione prevista dal comma 483 non può essere richiesta dopo che sia iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.

485. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 482, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 483, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

486. Per conseguire il beneficio di cui al comma 483, il mutuatario deve dimostrare, nelle forme stabilite dal regolamento di attuazione previsto dal comma 487, di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo, per le quali chiede la sospensione, e degli oneri indicati al comma 485.

487. Con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo di cui ai commi da 482 a 486.

488. Anche al fine di valutare i risultati delle missioni affidate ai singoli Ministeri con il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, e allo scopo di introdurre il bilancio di genere per le amministrazioni statali, per l'anno 2008 è effettuata una sperimentazione presso i Ministeri della salute, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca.

489. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i criteri e le metodologie utili alla realizzazione della sperimentazione di cui al comma 488.

490. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità predispone corsi di formazione e di aggiornamento per i dirigenti dei Ministeri di cui al comma 488 al fine della stesura sperimentale del bilancio di genere. Per l'attuazione di tali corsi è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2008.

491. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro per i diritti e le pari opportunità presenta alle Camere una relazione sui risultati della sperimentazione di cui al comma 488.

492. È istituito un fondo per l'inserimento nel programma statistico nazionale delle rilevazioni statistiche di genere, da effettuare disaggregando e dando pari visibilità ai dati relativi a donne e uomini, e utilizzando indicatori sensibili al genere.

493. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura l'attuazione dei commi da 492 a 494 da parte dei soggetti costituenti il Sistema statistico nazionale (SISTAN) anche mediante direttive del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

494. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 492 a 493 si provvede nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2008.

495. A decorrere dall'anno 2008, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili.

496. Le somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte delle quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono investite nella forma ed entro il limite di cui al comma 495. Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso per opere per le quali siano già stati consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati.

497. Al fine di consentire agli enti previdenziali pubblici di realizzare gli investimenti in forma indiretta, le quote di fondi immobiliari o le partecipazioni in società immobiliari da essi acquisite, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e di altre norme speciali in materia, nonché del comma 495, non costituiscono disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito ai fini del calcolo del limite del 3 per cento di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e di quello eventualmente stabilito con il decreto di cui all'ottavo comma dello stesso articolo 40.

498. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa valutazione della compatibilità con gli obiettivi di cui al comma 495, può essere autorizzato il superamento del limite di cui al medesimo comma 495.

499. A decorrere dal 1o gennaio 2008 non si applicano le percentuali fissate da precedenti disposizioni per gli impieghi delle risorse disponibili.

500. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2008:

a) in 416,42 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

b) in 102,89 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

501. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 500, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2008 in 17.066,81 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 500, lettera a), e in 4.217,28 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 500, lettera b).

502. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 500 e 501 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 500, lettera a), della somma di 910,22 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,56 milioni di euro e di 59,39 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

503. Per fronteggiare l'onere delle maggiori prestazioni a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, conseguenti all'emanazione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45, e per consentire il superamento del momentaneo squilibrio di cassa, la predetta gestione può ricorrere ad anticipazioni dalle altre gestioni dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

504. Le anticipazioni di cui al comma 503 possono essere richieste entro i limiti di 400 milioni di euro, di 250 milioni di euro e di 150 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2008, 2009 e 2010, ed esclusivamente se necessarie per garantire l'erogazione di piccoli prestiti e prestiti pluriennali. Per gli anni successivi l'INPDAP deve ispirare l'attività riguardante la gestione del credito a criteri che assicurino l'equilibrio finanziario della stessa.

505. Per consentire il ricorso alle anticipazioni di cui al comma 503, è abrogato il comma 3 dell'articolo 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

506. Per realizzare l'unificazione dei risultati di tutte le gestioni nell'ambito del bilancio unitario dell'INPDAP, previsto dal comma 14 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per consentire la corretta applicazione dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è soppresso il penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

507. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 667,60 milioni di euro per l'esercizio 2006, sono utilizzate:

a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2006, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 559,77 milioni di euro;

b) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2006 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 107,83 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

508. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2008, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

509. A decorrere dall'anno 2008, le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto scuola, come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e già iscritte, per l'anno 2007, nel capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. La quota aggiuntiva del contributo del datore di lavoro è versata, al relativo fondo di previdenza complementare, con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento della quota parte a carico del lavoratore.

510. Ai fini della determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, antecedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 11, comma 2, della legge 31 ottobre 1988, n. 480, devono intendersi applicabili i coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il predetto Fondo, deliberati dal consiglio di amministrazione dell'INPS su conforme parere del comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

511. Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge.

512. L'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140, si interpreta nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo si perequa a partire dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto.

513. Al fine di consentire la chiusura dei contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'INPS è autorizzato a definire i predetti contenziosi in via stragiudiziale, a condizione che i soggetti opponenti si impegnino al pagamento dei contributi oggetto di contenzioso nella misura del 100 per cento, senza il pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di rateizzazione fino a venti rate annuali con versamento degli interessi legali. Per i soggetti opponenti che, in pendenza di giudizio, abbiano già anticipato il pagamento all'INPS dei contributi oggetto di contenzioso, è riconosciuto un credito previdenziale pari al 40 per cento delle somme versate all'INPS maggiorato degli interessi legali maturati dal momento del pagamento all'INPS fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

514. Le disposizioni di cui al comma 513 si applicano, con le medesime modalità, anche alle cooperative sociali che hanno un numero non superiore alle quindici unità tra soci e lavoratori dipendenti.

515. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento del Protocollo medesimo nel limite complessivo di 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, di 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, di 3.048 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. A valere sulle risorse del Fondo di cui al presente comma è assicurata la copertura finanziaria di specifico provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010 e recante le disposizioni attuative del predetto Protocollo.

516. Per l'anno 2008, nel limite complessivo di 20 milioni di euro, ai soggetti in cerca di prima occupazione è riconosciuto un bonus da spendere per la propria formazione professionale in relazione alle esigenze del mercato del lavoro locale o da spendere per la stessa finalità presso l'impresa che procede all'assunzione con contratto a tempo indeterminato.

517. La disposizione di cui al comma 516 è attuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

518. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è destinata la spesa di 13 milioni per l'anno 2008.

519. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, entro il limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2008, nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

520. Al comma 298 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A valere sulle risorse del Fondo non impegnate entro la chiusura dell'esercizio 2007, i contributi di cui al primo periodo del presente comma sono erogati ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto e i titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, di cui al comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per le spese documentate relative all'acquisto di un computer nuovo di fabbrica, sostenute entro il 31 dicembre 2008».

521. Il prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1o aprile 2008, è ridotto in funzione di una spesa complessiva pari a 135 milioni di euro per l'anno 2008 e a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i criteri per attuare la riduzione del prelievo. La tassazione operata dai sostituti d'imposta anteriormente all'emanazione del decreto di cui al precedente periodo si considera effettuata a titolo di acconto. Resta ferma l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

522. Dopo il comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«7-bis. Nel caso di conferimento alla forma pensionistica complementare di quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006 resta ferma, in occasione dell'erogazione delle prestazioni, l'applicazione delle disposizioni del comma 5. A tal fine le somme versate concorrono a incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di TFR. Le disposizioni del presente comma si applicano per i conferimenti effettuati a partire dal 1o gennaio 2007».

523. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di studio sulla disciplina di tassazione delle indennità di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, con il compito di proporre l'adozione di modifiche normative volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, a un migliore coordinamento con la disciplina della previdenza complementare e all'attenuazione del prelievo fiscale.

524. Per l'anno 2008, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assegna a Italia Lavoro S.p.A. 14 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

525. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro per l'anno 2008».

526. Per consentire all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito dall'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, di svolgere le proprie funzioni istituzionali nonché di completare i processi di stabilizzazione previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto dei requisiti prescritti dall'articolo 1, comma 519, della medesima legge, a decorrere dall'anno 2008 il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto medesimo è incrementato di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro annui dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione:

a) per gli anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) a decorrere dall'anno 2010, delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

527. Le risorse stanziate per l'applicazione dell'articolo 1, comma 571, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2008 sono così utilizzate:

a) euro 1.734.650,70, per il finanziamento delle necessità strumentali, di supporto e di formazione del personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro;

b) euro 1.015.000, per l'incremento di organico del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, pari a sessanta unità.

528. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro, di cui 20 milioni per il settore agricolo, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2008, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2008 che recepiscono le intese già stipulate in sede territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2008. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura al- meno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007.

529. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo del comma 528 è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.

530. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.

531. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi delle crisi aziendali per cessazione di attività, sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2008 alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.

532. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008» e dopo le parole: «nonché di 37 milioni di euro per il 2007» sono inserite le seguenti: «e di 45 milioni di euro per il 2008».

533. Al fine di consentire il reinserimento lavorativo per alcune categorie di lavoratori iscritti nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, che non risultino assicurati presso forme di previdenza obbligatoria, sono attivati, in via sperimentale, per l'anno 2008, appositi percorsi di formazione e riqualificazione professionale, nell'ambito dei quali prevedere anche anche l'erogazione in favore dei partecipanti di una prestazione sottoforma di voucher. Tale prestazione può, altresì, essere erogata a copertura di altre attività finalizzate al reinserimento lavorativo del lavoratore e collegate alla strumentazione di politica attiva del lavoro di cui si avvalgono i servizi per l'impiego e deve in ogni caso essere vincolata all'effettiva partecipazione a programmi di formazione o reimpiego.

534. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di fruizione, le categorie di soggetti beneficiari nonché la durata e l'importo della prestazione di cui al comma 533, nei limiti della spesa complessiva di 40 milioni di euro per l'anno 2008, a valere, per 20 milioni di euro, sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari del Fondo sociale europeo, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalità stabilite dai citati strumenti.

535. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un'intesa volta a prevedere l'estensione della sperimentazione di cui al comma 533 e le modalità di coordinamento e di utilizzo a tal fine delle risorse derivanti dalla programmazione regionale del Fondo sociale europeo.

536. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione delle disposizioni del comma 533, anche al fine di valutare, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, l'eventuale messa a regime di strumenti per il reinserimento lavorativo dei lavoratori di cui al comma 533.

537. All'attuazione di quanto previsto ai commi 533 a 536 si provvede a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari 2007-2013, tenuto conto di quanto previsto dal comma 534, prioritariamente nell'ambito dei Programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalità stabilite dai citati strumenti.

538. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di 20 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

539. All'articolo 1, comma 2, lettera p), alinea, della legge 3 agosto 2007, n. 123, le parole: «, da finanziare, a decorrere dall'anno 2008, per le attività di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL,» sono soppresse.

540. All'articolo 1 della citata legge 3 agosto 2007, n. 123, dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente: «7-bis. Per l'attuazione del principio di delega di cui al comma 2, lettera p), è previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dal 1o gennaio 2008».

541. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2010.

542. È autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la partecipazione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno ai programmi finanziati dall'Unione europea attraverso i fondi europei in materia migratoria. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

543. Il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, istituito presso il Ministero della solidarietà sociale dall'articolo 1, comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrato di 50 milioni di euro per l'anno 2008.

544. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 863, le parole: «di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l'anno 2009 e 59.179 milioni entro il 2015» sono sostituite dalle seguenti: «di cui 100 milioni per l'anno 2007, 1.100 milioni per l'anno 2008, 4.400 milioni per l'anno 2009, 9.166 milioni per l'anno 2010, 9.500 milioni per l'anno 2011, 11.000 milioni per l'anno 2012, 11.000 milioni per l'anno 2013, 9.400 milioni per l'anno 2014 e 8.713 milioni per l'anno 2015»;

b) al comma 866, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le somme di cui al comma 863 sono interamente ed immediatamente impegnabili».

545. Il comma 1152 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:

«1152. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria, non compresa nelle strade gestite dalla società ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 milioni di euro e a 150 milioni di euro per l'anno 2007 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziate sul fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse.

1152-bis. Per le stesse finalità e nelle medesime proporzioni e modalità stabilite ai sensi del comma 1152, alle province della Regione siciliana e alle province della regione Calabria sono assegnate rispettivamente le somme di 350 milioni di euro e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

546. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d'imposta d'importo pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

547. Il credito d'imposta di cui al comma 546 spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

548. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1o gennaio 2008, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

549. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

550. Il credito d'imposta spetta a condizione che:

a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione;

b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;

c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;

d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1o novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo.

551. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

552. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo di applicazione delle disposizioni dei commi da 546 a 555, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

553. Ai fini delle agevolazioni previste dai commi da 546 a 555 i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

554. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui ai commi da 546 a 555 è istituito un Fondo con dotazione di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite disposizioni di attuazione dei commi da 546 a 555 anche al fine del controllo del rispetto del limite di stanziamento di cui al periodo precedente. Entro il 31 luglio 2008 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 546 a 555, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

555. L'efficacia dei commi da 546 a 555 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

556. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo di cui al presente comma».

557. Nel limite di spesa di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previa intesa con le regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU), per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da questi ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, estendendo a quest'ultima tipologia di lavoratori i benefìci e gli incentivi previsti per i lavoratori socialmente utili.

558. Per le finalità di cui al comma 557, gli enti utilizzatori possono avvalersi, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo 1, comma 557, della citata legge n. 296 del 2006, della facoltà di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti di cui al comma 557, nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, in ogni caso attraverso procedure selettive. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone annualmente con proprio decreto, a far data dall'esercizio 2008, a beneficio dei comuni di cui al comma 557, la copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle ASU e alla gestione a regime delle unità stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica o assunzione a tempo determinato.

559. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a concedere un contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni, utilizzando quota parte delle risorse trasferite alle regioni in attuazione della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.

560. La Regione siciliana, in deroga ai limiti imposti dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e con oneri a carico del proprio bilancio, è autorizzata alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale di protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall'articolo 76 della legge regionale della Regione siciliana 1o settembre 1993, n. 25, e successive modificazioni, già equiparato, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale della Regione siciliana 10 ottobre 1994, n. 38, e dall'articolo 48 della legge regionale della Regione siciliana 10 dicembre 2001, n. 21, a quello dalla stessa amministrato.

561. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica effettua le attività di monitoraggio e coordinamento connesse con le procedure di stabilizzazione del personale precario previste dai commi da 556 a 560, predisponendo una relazione annuale al Parlamento. Per le finalità di cui al presente comma il suddetto Dipartimento della funzione pubblica è autorizzato ad avvalersi di venti unità di personale di altre pubbliche amministrazioni statali in posizione di comando, secondo quanto previsto dall'articolo 17, commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

562. Le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nel limite dell'85 per cento delle economie accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre, sono destinate alla realizzazione di interventi destinati a finanziare:

a) un programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo, dando priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato. La definizione di tale programma sarà disciplinata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e d'intesa con le regioni interessate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) la costituzione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, senza oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale, al fine di monitorare il fenomeno e di individuare tutte le iniziative e le scelte utili a governare il processo di mobilità dal sud verso il nord del Paese e a favorire i percorsi di rientro;

c) agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di start up, definite ai sensi di quanto previsto nella Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 323 del 30 dicembre 2006, attraverso la riduzione degli oneri sociali per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati a decorrere dal periodo d'imposta dell'anno 2007. I criteri e le modalità per il riconoscimento delle predette agevolazioni, che saranno autorizzate entro i limiti fissati alla sezione 5.4 della predetta Disciplina, saranno disciplinati con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) interventi per lo sviluppo delle attività produttive inclusi in accordi di programma in vigore e costruzione di centri destinati a Poli di innovazione situati nei territori delle regioni del Mezzogiorno non ricompresi nell'obiettivo Convergenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006. I rapporti tra Governo e regione e le modalità di erogazione delle predette risorse finanziarie sono regolate dalle delibere del CIPE di assegnazione delle risorse e da appositi accordi di programma quadro;

e) la creazione di un fondo denominato «Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE», da destinare alla «riserva nuovi entranti» dei Piani nazionali di assegnazione delle quote di cui al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

f) la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfetaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

g) interventi a sostegno dell'attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno.

563. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 562 a 565, il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 562 è adottato entro il mese di febbraio 2008.

564. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse derivanti dalle economie connesse alle revoche di cui al comma 562 in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 562.

565. Il finanziamento previsto all'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ripristinato a decorrere dall'esercizio finanziario 2008 per l'importo di 1.500.000 euro.

566. A decorrere dal 1o gennaio 2008, i soggetti titolari, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, o comunque autorizzati all'installazione e all'esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondono alle regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale.

567. La regione sede degli stabilimenti di cui al comma 566 provvede alla ripartizione del contributo compensativo ivi previsto tra i seguenti soggetti:

a) il comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, per un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

568. Al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dei comuni confinanti, qualora situati in province diverse e nel raggio massimo di 10 chilometri dall'impianto medesimo».

569. Il comma 340 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

«340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 342, zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 342».

570. Il comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:

«341. Le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al comma 342, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2009 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

341-bis. Le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente al 1o gennaio 2008 possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 341, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006.

341-ter. Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.

341-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 341 a 341-ter».

571. Il comma 342 dell'articolo l della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

«342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 340. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 340. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 341 a 342 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

572. Al fine di promuovere il diritto di tutti allo sport, come strumento per la formazione della persona e per la tutela della salute, e per la costituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per lo sport di cittadinanza», al quale è assegnata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 35 milioni di euro per l'anno 2009 e di 40 milioni di euro per l'anno 2010.

573. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione sul territorio delle risorse del Fondo sono adottati dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

574. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

575. Per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, fra cui i Campionati mondiali maschili di pallavolo, che si terranno in Italia nel 2010, la dotazione del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di ulteriori 3 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.

576. Il contributo al Comitato italiano paralimpico (CIP) di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 2 ulteriori milioni di euro per l'anno 2008 e di 1 ulteriore milione di euro per gli anni 2009 e 2010.

577. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, inviano, entro il 28 febbraio per l'anno 2008 ed entro il 31 dicembre per gli anni successivi, al Ministero dell'economia e delle finanze un prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi, per il cui acquisto si applica il codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, conformemente alle modalità e allo schema pubblicati sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip s.p.a.

578. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip s.p.a., individua, sulla base delle informazioni di cui al comma 577 e dei dati degli acquisti delle amministrazioni di cui al comma 577, per gli anni 2005-2007, acquisiti tramite il Sistema di contabilità gestionale ed elaborati attraverso l'utilizzo di sistemi informativi integrati realizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 454, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati funzionalmente alle attività da svolgere, tenendo conto delle caratteristiche di consumo delle specifiche categorie merceologiche e dei parametri dimensionali della singola amministrazione, nonché dei dati di consuntivo.

579. Gli indicatori ed i parametri di spesa sostenibile definiti ai sensi del comma 578 sono messi a disposizione delle amministrazioni di cui al comma 577, anche attraverso la pubblicazione sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip s.p.a., quali utili strumenti di supporto e modelli di comportamento secondo canoni di efficienza, nell'attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nell'attività di controllo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

580. In relazione ai parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso Consip s.p.a., entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l'utilizzo dei detti parametri, anche con indicazione di una misura minima e massima degli stessi.

581. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'articolo 26  della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza.

582. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 577, individua, entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto, segnatamente in relazione agli acquisti d'importo superiore alla soglia comunitaria, secondo la rilevanza del valore complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei beni e dei servizi ed il livello di aggregazione della relativa domanda, nonché le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da Consip s.p.a. per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip s.p.a., in qualità di stazione appaltante ai fini dell'espletamento dell'appalto e dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici.

583. Le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 545 milioni di euro per l'anno 2008, 700 milioni di euro per l'anno 2009 e 900 milioni di euro a decorrere dal 2010. Dalla predetta riduzione sono esclusi i fondi di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

584. Il Ministro dell'economia e delle finanze allega al Documento di programmazione economico-finanziaria una relazione sull'applicazione delle misure di cui ai commi da 577 a 584 e sull'entità dei risparmi conseguiti.

585. Al fine di garantire una più incisiva azione di gestione, controllo e supervisione delle infrastrutture nazionali del Sistema pubblico di connettività (SPC), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) sostiene i costi di cui all'articolo 86, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fino alla scadenza dei contratti-quadro stipulati con gli operatori vincitori delle gare, a valere sulle risorse disponibili previste dal comma 593.

586. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione delle infrastrutture centrali e regionali idonee allo sviluppo di tutte le componenti del SPC, ivi inclusa quella relativa allo sviluppo delle infrastrutture applicative, le regioni e gli enti locali, per la parte di rispettiva competenza, definiscono, di concerto con il CNIPA, le componenti progettuali tecniche e organizzative del Sistema nell'ambito di un programma organico contenente la determinazione dei livelli di responsabilità, dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dell'ammontare del relativo onere finanziario. Qualora la realizzazione del programma comporti l'ampliamento di infrastrutture nazionali già disponibili, i relativi costi sono individuati nello stesso programma.

587. Nell'ambito del programma sono altresì individuati i servizi di cooperazione applicativa di interesse nazionale che le amministrazioni si impegnano a realizzare.

588. Il programma, sentita la Commissione di cui all'articolo 80 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è approvato con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

589. Il CNIPA sviluppa il progetto esecutivo del programma sulla base delle indicazioni della Commissione di cui all'articolo 80 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che lo approva in via definitiva.

590. Al fine di salvaguardare e di garantire l'integrità, anche ai sensi dell'articolo 51 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, del patrimonio informativo gestito dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e al fine di garantire la disponibilità e la continuità dei servizi erogati dalle stesse amministrazioni, il CNIPA identifica idonee soluzioni tecniche e funzionali riguardanti, in generale, diverse amministrazioni, atte a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatici nonché la continuità operativa dei servizi informatici e telematici, anche in caso di disastri e di situazioni di emergenza.

591. Il CNIPA, ai fini dell'identificazione delle soluzioni di cui al comma 590, indice conferenze di servizi.

592. Gli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non ancora impegnati, ancorché confluiti nel fondo di riserva di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2003, restano prioritariamente destinati al completamento delle attività di informatizzazione della normativa statale vigente e in via residuale alle restanti attività di cui al presente comma. Tali stanziamenti sono incrementati di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Le finalità di cui al citato articolo 107 della legge n. 388 del 2000 si estendono al coordinamento dei programmi di informatizzazione e di classificazione della normativa regionale, all'adeguamento agli standard adottati dall'Unione europea delle classificazioni in uso nelle banche dati normative pubbliche e all'adozione di linee guida per la promulgazione e la pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento dell'edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale. I programmi di cui al presente comma sono realizzati in conformità alle disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. La loro attuazione presso tutte le amministrazioni pubbliche è coordinata da un responsabile designato per tre anni d'intesa dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, assicurando il collegamento con le attività in corso per l'attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e con le attività delle amministrazioni centrali dello Stato relative alla pubblicazione degli atti normativi e alla standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi. All'attuazione dei medesimi programmi partecipano rappresentanti della Corte di cassazione, del CNIPA e, per quanto riguarda la normativa regionale, rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. Può essere istituita una segreteria tecnica. Ai componenti della segreteria non è corrisposta alcuna ulteriore indennità o emolumento. Il coordinatore delle attività di cui al presente comma trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi.

593. Per l'attuazione dei commi da 585 a 593 è autorizzata una spesa pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2008, 10,5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10,5 milioni di euro per l'anno 2010. Fermo restando quanto previsto dal comma 592 per l'utilizzazione degli importi da esso stanziati, con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i tempi per l'utilizzazione delle predette risorse.

594. Al fine di migliorare l'utilizzazione delle risorse e di recare maggiori benefici ai cittadini ed agli operatori di settore, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione di un Polo finanziario e di un Polo giudiziario a Bolzano, avente una dotazione di 6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. Il fondo è finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi:

a) acquisizione da parte dell'Agenzia delle entrate di immobili adiacenti ad uffici delle entrate già esistenti, al fine di concentrare tutti gli uffici finanziari in un unico complesso immobiliare per dare vita al Polo finanziario;

b) trasferimento degli uffici giudiziari nell'edificio di piazza del tribunale, prospiciente al Palazzo di giustizia, per dare vita al Polo giudiziario.

595. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, individua, con decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità e le procedure di utilizzo del fondo.

596. A decorrere dall'anno 2008 la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell'ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato non può superare i 1600 centimetri cubici, escludendo dal computo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile.

597. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) effettua, anche a campione, azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni in materia di posta elettronica certificata. Il mancato adeguamento alle predette disposizioni in misura superiore al 50 per cento del totale della corrispondenza inviata, certificato dal CNIPA, comporta, per le pubbliche amministrazioni dello Stato, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell'anno in corso per spese di invio della corrispondenza cartacea.

598. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del comma 597.

599. All'articolo 78 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z) del decreto legislativo n. 82 del 2005, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 449, secondo periodo, della legge n. 296 del 2006, sono tenute, a decorrere dal 1o gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi "Voce tramite protocollo Internet" (VoIP) previsti dal Sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP.

2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.

2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell'anno in corso per spese di telefonia».

600. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 78 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotti dal comma 599.

601. In relazione a quanto previsto dai commi 599 e 600, le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti spese postali e telefoniche sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 7 milioni di euro per l'anno 2008, 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 14 milioni di euro a decorrere dal 2010. Le altre pubbliche amministrazioni dovranno altresì adottare misure di contenimento delle suddette spese al fine di realizzare risparmi in termini di indebitamento netto non inferiori a 18 milioni di euro per l'anno 2008, a 128 milioni di euro per l'anno 2009 e a 272 milioni di euro per l'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento di tali obiettivi di risparmio, in caso di accertamento di minori economie, si provvede alle corrispondenti riduzioni dei trasferimenti statali nei confronti delle pubbliche amministrazioni inadempienti.

602. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

603. Nei piani di cui alla lettera a) del comma 602 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

604. Qualora gli interventi di cui al comma 602 implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.

605. A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.

606. I piani triennali di cui al comma 602 sono resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.

607. Le amministrazioni di cui al comma 602, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, sentita l'Agenzia del demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esito della ricognizione propedeutica alla adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 602 provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi a:

a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;

b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

608. Le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano, secondo i propri ordinamenti, gli atti di rispettiva competenza al fine di attuare i princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi da 596 a 610.

609. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «quattro membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «due membri».

610. Fino al 2 agosto 2009 l'organo collegiale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 è costituito dal presidente e da tre membri; fino alla predetta data, ai fini delle deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

611. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1o luglio 2008:

a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo. Contestualmente: il tribunale militare e la procura militare di Verona assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna; il tribunale militare e la procura militare di Roma assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna; il tribunale militare e la procura militare di Napoli assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;

b) sono soppresse le sezioni distaccate di Verona e Napoli della corte militare d'appello e i relativi uffici della procura generale militare della Repubblica;

c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in cinquantotto unità. 1 magistrati militari fuori ruolo alla data del 28 settembre 2007 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo.

612. Per le stesse finalità di cui al comma 611, a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare che si terranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio previsti all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono ridotti rispettivamente, da 5 a 4, di cui almeno uno con funzioni di cassazione, e da due ad uno, che assume le funzioni di vice presidente del Consiglio. Con decreto del Presidente della Repubblica è conseguentemente rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale.

613. I procedimenti pendenti al 1o luglio 2008 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 611, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti. Nei casi di cui agli articoli 623, lettera c), 633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la Corte militare d'appello in diversa composizione.

614. In relazione a quanto previsto al comma 611, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) il ruolo organico della magistratura ordinaria è rideterminato in 10.151 unità;

b) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 611 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari in ruolo al 28 settembre 2007; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in un delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semi-direttive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora a conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberi di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 611 lettera c), i trasferimenti dei medesimi magistrati in ruolo sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio, sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di cui all'ultimo periodo del comma 611, lettera c), hanno facoltà di esercitare l'interpello per il transito in magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo.

c) Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i ministri della difesa, delle riforme e delle innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze viene individuato un contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa non inferiore alla metà di quello impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 611 che transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

615. Sono rideterminate, entro il 28 febbraio 2008 le piante organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data di soppressione degli uffici operata al comma 611, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici. Ai trasferimenti disposti in applicazione del presente comma e del comma 614, lettera b), non si applica l'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

616. Alla legge 7 maggio 1981, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'ufficio autonomo del pubblico ministero militare presso la Corte di cassazione è composto dal procuratore generale militare della Repubblica e da due sostituti procuratori generali militari. Il procuratore generale militare è scelto tra i magistrati che abbiano esercitato, per almeno 4 anni, funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado o funzioni requirenti di legittimità»;

b) l'articolo 11 è abrogato.

617. All'articolo 1, della legge n. 561 del 1988 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), sono soppresse le parole: «uno di essi è eletto dal Consiglio vice presidente»;

b) al comma 2, primo periodo, è soppressa la parola: «eletto»;

c) al comma 4, le parole «sei componenti, di cui tre elettivi» sono sostituite dalle seguenti: «cinque componenti, di cui tre elettivi».

618. Il termine di centottanta giorni di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111 decorre per la magistratura militare dalla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 615.

619. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 611 a 618 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.

620. All'articolo 262 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato».

621. All'articolo 676 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: «alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate» sono inserite le seguenti: «o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262».

622. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 620 e 621 sono destinate agli investimenti per l'avvio e la diffusione del processo telematico nell'ambito degli uffici giudiziari.

623. A decorrere dall'anno 2008, non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1 «redditi da lavoro dipendente».

624. In relazione a quanto disposto dal comma 623, negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative.

625. A decorrere dall'anno 2008, la dotazione dei fondi di cui al comma 624 è determinata nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. L'utilizzazione dei fondi è effettuata dal Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in considerazione dell'andamento delle entrate versate. La dotazione dei fondi è annualmente rideterminata in base all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro.

626. Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono superare, per l'anno 2008, la misura dell'1,5 per cento e, a decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Dall'attuazione del presente comma devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a euro 650 milioni per l'anno 2008, 465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a decorrere dall'anno 2010.

627. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al comma 626 devono essere effettuate esclusivamente con imputazione a specifico capitolo, anche di nuova istituzione, appositamente denominato, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, iscritto nella pertinente unità previsionale di base della amministrazione in cui confluiscono tutti gli stanziamenti destinati alle predette finalità. Il Ministro competente è autorizzato, a tal fine, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

628. L'Agenzia del demanio entro il mese di febbraio 2008 provvede a determinare il valore degli immobili a cui devono fare riferimento le amministrazioni ai fini dell'applicazione del comma 626 e a renderlo pubblico anche mediante inserimento in apposita pagina del sito web dell'Agenzia stessa.

629. Il Ministro competente può richiedere una deroga ai limiti di cui al comma 626 al Ministro dell'economia e delle finanze in caso di sopravvenute ed eccezionali esigenze.

630. I commi da 626 a 629 non si applicano agli immobili trasferiti ai fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

631. A decorrere dall'anno 2008 gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, si adeguano ai princìpi di cui ai commi da 623 a 634, riducendo le proprie spese di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo tale da rispettare i limiti previsti ai commi da 623 a634. L'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri di cui ai commi da 623 a 634, è versata annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione del presente comma.

632. Il fabbisogno di personale e le relative risorse economiche del CNIPA sono determinate nell'ambito di un piano triennale recante obiettivi, attività e risultati attesi aggiornato annualmente e nei limiti della dotazione organica stabilita con il regolamento di organizzazione dello stesso CNIPA. Il piano è approvato con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni delle pubbliche amministrazioni di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa consultazione delle organizzazioni sindacali».

633. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.

634. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.

635. In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 18 agosto 1978, n. 497.

636. Ai fini della realizzazione del programma di cui al comma 635, il Ministero della difesa:

a) procede all'individuazione di tre categorie di alloggi di servizio:

1) alloggi da assegnare al personale per il periodo di tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio richiedenti la costante presenza del titolare nella sede di servizio;

2) alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in ragione delle esigenze di mobilità e abitative;

3) alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto;

b) provvede all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più funzionali alle

esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione per il conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, per il personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e delle vedove, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato annualmente con il decreto ministeriale di cui all'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa;

c) può avvalersi, ai fini di accelerare il procedimento di alienazione, tramite la Direzione generale dei lavori e del demanio, dell'attività di tecnici dell'Agenzia del demanio ed è esonerato dalla consegna dei documenti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica, tecnica e fiscale, necessari per la stipula dei contratti di alienazione di cui alla lettera b), sostituiti da apposita dichiarazione;

d) può procedere alla concessione di lavori pubblici di cui agli articoli 153 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, prevedendo, a tal fine, la possibilità di cessione, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso non più necessari ai fini istituzionali, individuati d'intesa con l'Agenzia del demanio e ulteriori rispetto a quelli da individuare ai sensi dell'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonché la destinazione della totalità dei canoni degli alloggi di servizio realizzati in attuazione del programma di cui dai commi da 635 a 639 fino al termine della concessione, con conseguente cessazione della sospensione delle vigenti disposizioni normative in materia di riparto dei proventi derivanti dai canoni di concessione degli alloggi di servizio delle Forze armate.

637. Il Ministro della difesa, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di attuazione per la realizzazione del programma infrastrutturale di cui al comma 635, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Sullo schema di regolamento è sentito il COCER e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

638. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 635, sono sospese le azioni intese ad ottenere il rilascio forzoso dell'alloggio di servizio da parte degli utenti in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori.

639. L'articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato. Gli immobili originariamente individuati per essere destinati alle procedure di vendita di cui al citato decreto-legge rimangono nelle disponibilità del Ministero della difesa per l'utilizzo o per l'alienazione.

640. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente».

641. Alla scadenza del rispettivo incarico, i vertici degli uffici di diretta collaborazione istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge presso le amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decadono e il personale appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, compresi i dirigenti, è riassegnato secondo le procedure ordinarie.

642. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro o i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture amministrative pubbliche statali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonché dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;

e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);

g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi.

643. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 642 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo articolo 14. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente.

644. Tutti gli enti, organismi e strutture compresi nell'elenco di cui all'allegato A, che non sono oggetto dei regolamenti di cui al comma 642, sono soppressi a far data dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 642. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le procedure di cui ai commi 642 e 643, è stabilita l'attribuzione delle funzioni degli enti soppressi che debbono essere mantenute all'amministrazione che riveste primaria competenza nella materia, ed è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi.

645. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di scadenza dei termini per l'emanazione dei regolamenti ai sensi del comma 642, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi ai sensi dello stesso comma 642.

646. Sugli schemi di decreto di cui al comma 645 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

647. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.

648. A decorrere dal 1o gennaio 2008, è abrogato l'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, ad eccezione dei commi 7, 9, 10 e 11. Sono comunque fatti salvi i regolamenti emanati in applicazione del citato articolo 28.

649. A decorrere dalla data di cui al comma 648, dall'attuazione delle norme previste dai commi da 642 a 650 deve derivare il miglioramento dell'indebitamento netto di cui all'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto anche degli effetti in termini di risparmio di spesa derivanti dai regolamenti emanati in applicazione dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In caso di accertamento di minori economie, rispetto ai predetti obiettivi di miglioramento dell'indebitamento netto, si applica il comma 621, lettera a), dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006.

650. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono individuati e posti in liquidazione i convitti nazionali e gli istituti pubblici di educazione femminile di cui al regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, e successive modificazioni, e di cui alle tabelle annesse al regio decreto 1o ottobre 1931, n. 1312, e successive modificazioni, che abbiano esaurito il proprio scopo o fine statutario o che non risultino più idonei ad assolvere la funzione educativa e culturale cui sono destinati.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 24 a 134-bis.

Conseguentemente, sostituire le seguenti tabelle:

Tabella 1

(Articolo 2, comma 144)

 

Fonte

Coefficiente

1

Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW

1,00

1-bis

Eolica offshore

1,10

2

Solare **

**

3

Geotermica

0,90

4

Moto ondoso e maremotrice

1,80

5

Idraulica

1,00

6

Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo

1,10

7

Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta *

*

7-bis

Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell'energia termica in ambito agricolo *

*

8

Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente

0,80

* È fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte.

** Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Tabella 2

(Articolo 2, comma 144)

 

Fonte

Entità  tariffa

(euro cent/kWh)

1

Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW

30

2

Solare **

**

3

Geotermica

20

4

Moto ondoso e maremotrice

34

5

Idraulica diversa da quella del punto precedente

22

6

Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo

22

7

Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta *

*

8

Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente

18

* È fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte.

** Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Tabella 2-bis

(Articolo 2, comma 350)

Regione

Tratta

Lombardia

Voghera-Varzi

Liguria

Ospedaletti-Sanremo

Emilia-Romagna

Rimini-Novafeltria

Veneto

Treviso-Ostiglia

Marche

Fermo-Amandola

Umbria

Spoleto-Norcia

Lazio

Roma-Paliano-Fiuggi

Lazio

Capranica-Civitavecchia

Puglia

Gioia del Colle-Palagiano

Calabria

Lagonegro-Castrovillari

Sicilia

Valle dell'Anapo

Sardegna

San Gavino-Montevecchio

 

 

Elenco n. 1.

(Articolo 2, comma 623)

 

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE AUTORIZZATIVE DI RIASSEGNAZIONI DI ENTRATE

 

2. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739.

Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, articolo 1.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60, articolo 3.

Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, articolo 44.

Legge 1o dicembre 1986, n. 831, articolo 8.

Legge 23 dicembre 1986, n. 898, articolo 3, comma 7.

Legge 25 febbraio 1992, n. 215.

Legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 4, comma 10-quinquies.

Legge 13 luglio 1999, n. 226, articolo 8, comma 8-bis.

Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, comma 2.

Legge 6 marzo 2001, n. 64, articolo 11, comma 1, lettera c).

Legge 23 novembre 2001, n. 410, articolo 4.

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 49, comma 2.

Legge 16 gennaio 2003, n. 3, articolo 27, comma 4.

Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, articolo 10, comma 35.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 166.

Legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 84.

Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

 

 

3. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Legge 15 giugno 1984, n. 246, articolo 5.

Legge 10 marzo 1986, n. 61, articolo 4.

Legge 5 marzo 1990, n. 46, articolo 8.

Legge 31 gennaio 1992, n. 59, articolo 20.

Decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, articolo 4, comma 7.

Legge 6 febbraio 1996, n. 52, articolo 47.

Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, articolo 14.

Legge 12 dicembre 2002, n. 273, articolo 32.

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 86, comma 3, e articolo 60, comma 3.

Legge 23 agosto 2004, n. 239, articolo 1, comma 110.

Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 337.

 

4. MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Legge 23 dicembre 1993, n. 559, articolo 16.

 

5. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Legge 12 ottobre 1956, n. 1214, articolo 2.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, articolo 126.

 

8. MINISTERO DELL'INTERNO

Legge 27 ottobre 1973, n. 628, articolo 3.

Legge 15 novembre 1973, n. 734, articoli 6 e 8.

Legge 7 agosto 1990, n. 232, articolo 18.

Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 101, co. 4.

Decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, articolo 9, comma 2.

Decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, articolo 3, comma 2.

Legge 16 giugno 1998, n. 191, articolo 2, comma 32.

Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, commi 1 e 2.

Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11.

 

9.MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, articolo 9, comma 2.

Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 26, comma 5.

Legge 30 aprile 1999, n. 136, articolo 27, comma 1.

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 114, comma 1.

 

11. MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Legge 6 febbraio 1996, n. 52, articolo 47.

Legge 16 gennaio 2003, n. 3, articolo 41.

Decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, articolo 6.

 

12. MINISTERO DELLA DIFESA

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 12, commi 4, 6 e 7.

Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, articolo 21.

Decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, articolo 9, comma 2.

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 43, comma 16.

 

13.MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Legge 23 dicembre 1993, n. 559, articolo 17, comma 3.

Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, articolo 4, commi 5, 7 e 8; decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 1997, n. 31492, articoli 1 e 2.

Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 59, comma 2.

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 93, comma 8.

 

14. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Legge 30 marzo 1965, n. 340, articolo 2.

Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, comma 83.

Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2, comma 8.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, articolo 4, co. 3.

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 110.

 

15. MINISTERO DELLA SALUTE

Legge 29 dicembre 1990, n. 407, articolo 5, comma 12.

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, articolo 11, e decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 50, articolo 10.

Decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, articolo 8, comma 3.

Decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, articolo 5, comma 2, lettera a).

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 92, comma 5.

Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, articolo 18, comma 3.

16. MINISTERO DEI TRASPORTI

Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, articoli 21, 37 e 44.

Decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, articolo 5, e decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, articolo 14.

Legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 63.

Legge 20 dicembre 1974, n. 684, articolo 13.

Legge 14 giugno 1989, n. 234, articolo 24.

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 101 e 208.

Legge 6 febbraio 1996, n. 52, articolo 47.

Decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, articolo 5.

Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, articolo 63.

 

Allegato A

(Articolo 2, comma 644)

1.Unione italiana di tiro a segno (UITS) - Istituita con regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143.

2.Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI) - Istituita con regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito dalla legge 12 febbraio 1928, n. 261.

3.Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) - Istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ratificato, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1952, n. 1005.

4.Ente irriguo umbro-toscano - Istituito con legge 18 ottobre 1961, n. 1048.

5.Unione accademica nazionale (UAN) - Istituita con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2895.

6.Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani» - Istituita con regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1447, convertito dalla legge 27 dicembre 1937, n. 2554.

7.Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA) - Istituita con regio decreto 21 agosto 1937, n. 1585.

8.Ente opere laiche palatine pugliesi - Istituito con regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 359, convertito dalla legge 14 maggio 1936, n. 1000.

9.Istituto nazionale di beneficenza «Vittorio Emanuele III».

10.Pio istituto elemosiniere.

11.Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei Balcani - Unità tecnico-operativa - Istituiti con legge 21 marzo 2001, n. 84, agli articoli 1 e 2.

(I commi 193, 194, 195, 196, 197, 299, 308, limitatamente alla lettera 02 a), capoverso 3, penultimo periodo, dalle parole: «L'Autorità» alle parole: «in gestione sul mercato», e 561 sono stati dichiarati inammissibili).

23. 1000. Il Governo.

 

Sostituire l'articolo 135 con il seguente:

Art. 3.

(Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego; Norme finali).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 204 è sostituito dal seguente:

«204. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2008-2010 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati per l'anno 2008 e ulteriori riduzioni non inferiori al 7 per cento e 6 per cento per gli anni successivi»;

b) il comma 206 è sostituito dal seguente:

«206. In sede di prima applicazione, il costo d'uso dei singoli immobili di proprietà statale in uso alle amministrazioni dello Stato è determinato in misura pari al 50 per cento del valore corrente di mercato, secondo i parametri di comune commercio forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività; a decorrere dal 2009, la predetta percentuale è incrementata annualmente di un ulteriore 10 per cento fino al raggiungimento del 100 per cento del valore corrente di mercato»;

c) al comma 207, la parola: «possono» è sostituita dalla seguente: «devono»;

d) al comma 208, le parole: «nell'atto di indirizzo di cui» sono soppresse.

2. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a 140 milioni di euro per l'anno 2008, 80 milioni di euro per l'anno 2009 e 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2008.

4. Al comma 1237 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni di euro».

5. Per l'anno finanziario 2008, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, è destinata, nel limite dell'importo di cui al comma 8, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

6. I soggetti di cui al comma 5 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

7. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 6.

8. Per le finalità di cui ai commi da 5 a 7 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2009.

9. Al fine di consentire un'efficace e tempestiva gestione del processo finalizzato alla erogazione da parte del Ministero della solidarietà sociale dei contributi del cinque per mille relativi agli anni finanziari 2006 e 2007, sono stanziati 500 mila euro a valere sulle risorse di cui al comma 1235 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10. Al comma 1235 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole «parti sociali» sono aggiunte le seguenti parole: «e alla copertura degli oneri necessari alla liquidazione agli aventi diritto delle quote del cinque per mille relative agli anni finanziari 2006 e 2007».

11. Per lo svolgimento dell'attività di erogazione dei contributi il Ministero della solidarietà sociale può stipulare apposite convenzioni con un intermediario finanziario.

12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni pubbliche statali che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, promuovono entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle forme previste dalla vigente normativa, anche attraverso atti di indirizzo, iniziative volte a:

a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se composti attualmente da più di cinque membri, e a cinque, se composti attualmente da più di sette membri;

b) prevedere, per i consigli di amministrazione o di gestione costituiti da tre componenti, che al presidente siano attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato;

c) sopprimere la carica di vice presidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o di impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi;

d) eliminare la previsione di gettoni di presenza per i componenti degli organi societari, ove esistenti, nonché limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari.

13. Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.

14. Nelle società di cui al comma 12 in cui le amministrazioni statali detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che non siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere permanente e continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante. Nei casi di cui al presente comma gli emolumenti rivenienti dalla partecipazione agli organi della società controllata sono comunque riversati alla società controllante.

15. Le società di cui ai commi da 12 a 18 adottano, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip s.p.a., motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

16. Le disposizioni dai commi da 12 a 18 non si applicano alle società quotate in mercati regolamentati, nonché, relativamente al comma 12, lettera b), alle società di cui all'articolo 1, commi 459 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

17. Ai fini di quanto disciplinato dai commi da 12 a 18, alle società di cui all'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto comma 729, nonché le altre ad esse relative contenute nella medesima legge n. 296 del 2006.

18. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

19. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

20. Le disposizioni di cui al comma 19 si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente da questi ultimi.

21. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 19 e 20 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.

22. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro della giustizia, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni dei commi da 19 a 23 affinché siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e le relative risorse siano riassegnate al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette annualmente al Parlamento ed alla Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi da 19 a 23.

23. All'articolo 240 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10».

24. I commi 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono abrogati. Le risorse non impegnate sono riversate all'entrata dello Stato.

25. A decorrere dal 1o gennaio 2008, le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 sono svolte, entro il termine di tre anni, da un commissario liquidatore nominato con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono precisati i compiti del commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell'Agenzia Torino 2006. Le disponibilità che residuano alla fine della gestione liquidatoria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

26. La destinazione finale degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è stabilita secondo quanto previsto nelle convenzioni attuative del piano stesso, a norma dell'articolo 13, comma 1-bis, della citata legge n. 285 del 2000.

27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27.

29. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.

30. Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 27, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.

31. Fino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 30, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui al comma 30, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.

32. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 30 e 31 asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti.

33. A decorrere dall'anno 2008, il Fondo per gli investimenti, istituito nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è assegnato alle corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nel Fondo medesimo. L'articolo 46 della citata legge n. 448 del 2001 cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno 2008.

34. A decorrere dall'esercizio 2008 i commi 15 e 16 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, cessano di avere efficacia. Le disponibilità dei fondi da ripartire per i trasferimenti correnti per le imprese, di cui ai predetti commi, sono destinate alle finalità di cui alle disposizioni normative indicate nell'elenco 3 della medesima legge n. 266 del 2005.

35. Il comma 862 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

«862. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2008. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi».

36. All'articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, le parole: «settimo esercizio successivo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo esercizio successivo».

37. Con cadenza triennale, a partire dall'anno 2008, e con le modalità di cui al comma 38, si provvede all'analisi ed alla valutazione dei residui passivi propri di conto capitale di cui all'articolo 275, secondo comma, lettera c), del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati dall'articolo 20, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

38. Per le finalità di cui al comma 37, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove un programma di ricognizione dei residui passivi di cui al comma 37, da attuare in sede di Conferenza permanente prevista dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e da concludere entro il 30 aprile, con l'individuazione di quelli per i quali, non ricorrendo più i presupposti di cui al medesimo comma 37, si dovrà procedere alla eliminazione.

39. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, è quantificato l'ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare ai sensi del comma 38, che sono conseguentemente versati dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato, nonché l'ammontare degli stanziamenti da iscrivere, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti alla eliminazione dei residui, in appositi fondi da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni medesime per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti. L'utilizzazione dei fondi è disposta con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

40. Per il triennio 2008-2010 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti nell'elenco del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, gli enti del sistema camerale, gli enti gestori delle aree naturali protette, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), le autorità portuali, il Ministero dell'economia e delle finanze per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, le agenzie fiscali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi dell'articolo 576 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonché i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento.

41. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 40 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta ovvero l'eventuale diniego, totale o parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite entro la fine dell'anno di riferimento, fatta eccezione per quelle correlate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale.

42. Il mancato riassorbimento delle eccedenze di spesa di cui al comma 41 comporta che, nell'anno successivo, possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze.

43. Il comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.

44. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti. Il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, gli enti e le società di cui al primo e secondo periodo del presente comma per i quali il limite trova applicazione sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo di 25 unità, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell'organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell'anno. Alla Banca d'Italia e alle altre autorità indipendenti il presente comma si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite di cui al primo periodo del presente comma.

45. Per la Banca d'Italia e le altre autorità indipendenti la legge di riforma delle stesse autorità disciplina in via generale i modi di finanziamento, i controlli sulla spesa, nonché le retribuzioni e gli emolumenti, perseguendo gli obiettivi di riduzione di costi e contenimento di retribuzioni ed emolumenti di cui al comma 44.

46. Per le amministrazioni dello Stato, per la Banca d'Italia e le autorità indipendenti, ai soggetti cui non si applica il limite di cui al comma 44, il trattamento economico complessivo, secondo quanto disposto dallo stesso comma, non può comunque superare il doppio di quello del primo presidente della Corte di cassazione.

47. Le disposizioni di cui al comma 44 non si applicano ai contratti di diritto privato in corso alla data del 28 settembre 2007. Se il superamento dei limiti di cui ai commi 44 e 46 deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o da rapporti di lavoro di natura non privatistica con i soggetti di cui al primo e secondo periodo del comma 44, si procede alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo di una cifra pari al 25 per cento della parte eccedente il limite di cui al comma 44, primo periodo, e al comma 46. La decurtazione annuale cessa al raggiungimento del limite medesimo. Alla medesima decurtazione si procede anche nel caso in cui il superamento del limite sia determinato dal cumulo con emolumenti derivanti dai contratti di cui al primo periodo. In caso di cumulo di più incarichi, cariche o mandati la decurtazione di cui al presente comma opera a partire dall'incarico, carica o mandato da ultimo conferito.

48. Le disposizioni di cui al comma 44 si applicano comunque alla stipula di tutti i nuovi contratti e al rinnovo per scadenza di tutti i contratti in essere che non possono in alcun caso essere prorogati oltre la scadenza prevista.

49. A tutte le situazioni e rapporti contemplati dai commi 47 e 48 si applicano senza eccezione le prescrizioni di pubblicità e trasparenza di cui al comma 44.

50. Tutte le retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmissioni di qualunque genere presso la RAI radiotelevisione italiana Spa sono rese note alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

51. Il primo, secondo e terzo periodo dell'articolo 1, comma 466, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppressi. Alle fattispecie già disciplinate dai periodi soppressi si applicano i comma 44 e 45.

51-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell'insieme delle posizioni interessate, predisposto dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, presenta alle Camere entro il 30 settembre 2008 una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 44 a 51.

52. La Corte dei conti verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 44 in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

53. All'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: «pubblicano» fino a: «erogato» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto».

54. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

55. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

56. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 55 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.

57. Dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al quarto periodo del presente comma sono soppressi tutti i contratti di consulenza di durata continuativa riferibili al personale facente parte di speciali uffici o strutture, comunque denominati, istituiti presso le amministrazioni dello Stato, fatta eccezione per quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio e delle attività culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Le relative funzioni sono demandate alle direzioni generali competenti per materia ovvero per vicinanza di materia. Il personale di ruolo dipendente dall'amministrazione statale è restituito a quella di appartenenza ovvero può essere inquadrato, con le procedure e le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 165 del 2001, in uno degli uffici del Ministero presso cui presta servizio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 30 giugno 2008, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati, tra gli uffici e le strutture di cui al primo periodo, quelli per i quali sussistono contratti di consulenza e di durata continuativa indispensabili per assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali.

58. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

59. All'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto disposto dal terzo periodo del presente comma. Nelle relazioni al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, ed all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, la Corte dei conti riferisce anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolti dalle sezioni regionali di controllo».

60. L'articolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è abrogato. I componenti già nominati in attuazione della predetta disposizione alla data del 1o ottobre 2007 rimangono in carica fino alla fine del mandato. I componenti nominati successivamente cessano dalla carica alla data di entrata in vigore della presente legge, terminando dalla medesima data ogni corresponsione di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.

61. Per il coordinamento delle nuove funzioni istituzionali conseguenti all'applicazione dei commi dal 43 al 65 con quelle in atto e per il potenziamento delle attività finalizzate alla relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato e dei controlli sulla gestione, nonché per il perseguimento delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della medesima Corte, i regolamenti di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, necessari per riorganizzare gli uffici e i servizi della Corte. Il presidente della Corte dei conti formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale di cui agli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando i conseguenti provvedimenti applicativi.

62. Per il triennio 2008-2010, il Presidente della Corte dei conti, entro il 30 giugno di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sulle procedure in corso per l'attuazione del comma 61 e sugli strumenti necessari per garantire piena autonomia ed effettiva indipendenza nello svolgimento delle funzioni di organo ausiliario del Parlamento in attuazione dell'articolo 100 della Costituzione.

63. A fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei conti, l'amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alla Presidenza delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti.

64. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico».

65. All'articolo 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «per gli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2007»;

b) le parole: «nell'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2008».

66. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con atto di indirizzo adottato, sentito il ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, prosegue e aggiorna il programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 480, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato e ai temi indicati nel comma 67. Il Governo riferisce sullo stato e sulle risultanze del programma in un allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria.

67. Entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmette alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Le relazioni, predisposte sulla base di un'istruttoria svolta dai servizi per il controllo interno, segnalano in particolare, con riferimento all'anno precedente e al primo quadrimestre dell'anno in corso:

a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attività di controllo interno, nonché le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati;

b) gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete;

c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative nonché della base normativa in relazione alla nuova struttura del bilancio per missioni e per programmi.

68. Il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico, entro il mese di gennaio, indica ai servizi di controllo interno le linee guida per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 67 e ne riassume gli esiti complessivi ai fini della relazione trasmessa alle Camere dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo ai sensi del medesimo comma 67. Allo scopo di consolidare il processo di ristrutturazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi e di accrescere le complessive capacità di analisi conoscitiva e valutativa, il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato e i servizi per il controllo interno cooperano con la Commissione tecnica per la finanza pubblica con il Servizio Studi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e con il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nello svolgimento del programma di analisi e valutazione della spesa di cui al comma 66, per le amministrazioni che partecipano a tale programma.

69. La Corte dei conti, nell'elaborazione della relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, esprime le valutazioni di sua competenza anche tenendo conto dei temi di cui al comma 67, della classificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi e delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

70. In attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera r), e 118, primo comma, della Costituzione nonché degli indirizzi approvati dal Parlamento in sede di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, anche ai fini degli adempimenti di cui ai commi da 33 a 650 dell'articolo 2, il Governo promuove, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, l'adozione di intese ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per individuare metodi di reciproca informazione volti a verificare l'esistenza di duplicazioni e sovrapposizioni di attività e competenze tra le amministrazioni appartenenti ai diversi livelli territoriali e per sviluppare procedure di revisione sugli andamenti della spesa pubblica per gli obiettivi di cui al comma 67, nonché metodi per lo scambio delle informazioni concernenti i flussi finanziari e i dati statistici. A tal fine, partecipa ai lavori della Conferenza unificata un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

71. All'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Il Programma statistico nazionale comprende un'apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici, nonché sui servizi pubblici. Tale sezione è finalizzata alla raccolta e organizzazione dei dati inerenti al numero, natura giuridica, settore di attività, dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo periodo, nonché ai beni e servizi prodotti ed ai relativi costi e risultati, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il Programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione».

72. Ai fini dell'attuazione del comma 4-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, introdotto dal comma 71, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) emana una circolare sul coordinamento dell'informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e sulla definizione di metodi per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, anche con riferimento ai dati rilevanti per i temi di cui al comma 67. Al fine di unificare i metodi e gli strumenti di monitoraggio, il Comitato di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989 definisce, in collaborazione con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), appositi standard per il rispetto dei princìpi di unicità del sistema informativo, raccolta condivisa delle informazioni e dei dati e accesso differenziato in base alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione. Per l'adeguamento del sistema informativo dell'ISTAT e il suo collegamento con altri sistemi informativi si provvede a valere sulle maggiori risorse assegnate all'articolo 36 della legge 24 aprile 1980, n. 146, ai sensi della tabella C allegata alla presente legge. All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

73. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri. Su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale».

74. La somma di 94.237.000 euro, versata all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 2007 in esecuzione della sentenza n. 1545/07 del 2007 emessa dal tribunale di Milano il 28 giugno 2007, è iscritta nell'anno medesimo nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; a valere sul suddetto Fondo, la medesima somma è versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2008. La presente disposizione entra in vigore dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

75. Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «di provata competenza» sono sostituite dalle seguenti: «di particolare e comprovata specializzazione universitaria».

76. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144».

77. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

78. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere l'indicazione del nominativo della persona da sostituire.

2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.

5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di cui all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

7-bis. Per l'attuazione di programmi e progetti di tutela e valorizzazione delle aree marine protette di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, il parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena, di cui alla legge 4 gennaio 1994, n. 10, e gli enti cui è delegata la gestione ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, sono autorizzati, in deroga ad ogni diversa disposizione, ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata massima di due anni eventualmente rinnovabili, nel contingente complessivo stabilito con disposizione legislativa e ripartito tra gli enti interessati con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In prima applicazione, il predetto contingente è fissato in centocinquanta unità di personale non dirigenziale alla cui copertura si provvede prioritariamente con trasformazione del rapporto di lavoro degli operatori attualmente utilizzati con contratti di lavoro flessibile.

8. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle quindici unità possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

9. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione al personale medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili, al personale infermieristico ed al personale di supporto alle attività infermieristiche, possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio limitatamente ai casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza, compatibilmente con i vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di personale dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate. Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate nell'articolo 1, comma 565, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di cui al presente comma, per fini diversi determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento».

79. Con effetto dall'anno 2008 il limite di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotto al 35 per cento.

80. In coerenza con i processi di razionalizzazione amministrativa e di riallocazione delle risorse umane avviati ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono, sulla base delle specifiche esigenze, da valutare in sede di contrattazione integrativa e finanziate nell'ambito dei fondi unici di amministrazione, all'attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, al fine di contenere il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.

81. In ogni caso, a decorrere dall'anno 2008, per le amministrazioni di cui al comma 80 la spesa per prestazioni di lavoro straordinario va contenuta entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l'anno finanziario 2007.

82. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

83. Le disposizioni di cui ai commi 80 e 81 si applicano anche, a decorrere dall'anno 2009, ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le eventuali ed indilazionabili esigenze di servizio, non fronteggiabili sulla base delle risorse disponibili per il lavoro straordinario o attraverso una diversa articolazione dei servizi e del regime orario e delle turnazioni, vanno fronteggiate nell'ambito delle risorse assegnate agli appositi fondi per l'incentivazione del personale, previsti dai provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali o di concertazione. Ai predetti fini si provvede al maggiore utilizzo e all'apposita finalizzazione degli istituti retributivi già stabiliti dalla contrattazione decentrata per fronteggiare esigenze che richiedono il prolungato impegno nelle attività istituzionali. Sono fatte salve le risorse di cui al comma 133.

84. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei princìpi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori».

85. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2007 ai sensi del comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché ai sensi dei commi 518, 520 e 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008.

86. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali».

87. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543,» sono soppresse e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «A valere sulle disponibilità del fondo di cui al presente comma il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è autorizzato a procedere all'assunzione straordinaria di complessive quindici unità di personale, di cui tre dirigenti di seconda fascia».

88. Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Tali risorse possono essere destinate anche al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Al fine di cui al presente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

89. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009:

a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;

b) le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

90. Il limite massimo del quinquennio previsto dal comma 519 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilità di accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale e produce effetti anche nella stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle forme disciplinate dalla medesima legge. Conseguentemente la disposizione che prevede il requisito dell'effettuazione di non meno di centoventi giorni di servizio, richiesto ai fini delle procedure di stabilizzazione, si interpreta nel senso che tale requisito deve sussistere nel predetto quinquiennio.

91. Le amministrazioni di cui al comma 89 continuano ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di stabilizzazione.

92. Il personale dell'Arma dei carabinieri, stabilizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è collocato in soprannumero rispetto all'organico dei ruoli.

93. Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:

a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 89 e 91, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. È comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca.

94. Anche per le finalità indicate dal comma 93, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 89, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente, possono continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato sulla base delle procedure selettive previste dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

95. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da adottare inderogabilmente entro il mese di marzo 2008, in relazione alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui al comma 93, ed ai fini dei piani di stabilizzazione previsti dal medesimo comma 93, vengono disciplinati i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso la stessa pubblica amministrazione, non inferiori ai tre anni, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di valutazione da applicare in sede di procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita l'assimilazione ai soggetti di cui al comma 93, lettera b).

96. Per le finalità di cui ai commi da 89 a 95, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato della somma di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

97. Per le assunzioni nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 88, le amministrazioni interessate provvedono, prioritariamente, mediante l'assunzione dei volontari delle Forze armate utilmente collocati nelle rispettive graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che abbiano ultimato la ferma e, per i rimanenti posti, mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge n. 226 del 2004, i vincitori dei concorsi sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 88.

98. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse alla protezione civile, fino al 31 dicembre 2008 continua ad avvalersi del personale in servizio, con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione, alla data del 28 settembre 2007, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata nell'anno 2007 per lo stesso personale della predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio della stessa Agenzia.

99. I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.

100. Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.

101. Per l'anno 2010, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

102. Le assunzioni di cui al comma 101 sono autorizzate con la procedura di cui all'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

103. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per l'anno 2010 le amministrazioni di cui al comma 101 possono altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

104. All'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: «A decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2011».

105. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonché il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.

106. Al fine di incrementare la fruizione degli istituti e luoghi di cultura anche attraverso l'estensione degli orari di apertura, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, calcografi, di posizione economica B3, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.

107. Al fine di rafforzare le strutture tecnico-amministrative preposte alla tutela del paesaggio e dei beni architettonici, archeologici, storico-artistici, archivistici e librari, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di complessive cento unità di personale di posizione economica C1, scelte tra architetti, archeologi, storici dell'arte, archivisti, bibliotecari ed amministrativi, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.

108. La definizione della pianta organica del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tiene conto delle assunzioni di cui ai commi 106 e 107 nei limiti della dotazione organica risultante dalla riorganizzazione operata ai sensi del medesimo comma 404 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

109. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 106 a 108, pari a euro 14.621.242 annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma.

110. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a utilizzare le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008, per assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette attraverso l'impiego del personale di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, non rientrante nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, commi da 247 a 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La predetta somma di 2 milioni di euro è versata, nell'anno 2008, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le finalità di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

111. Per l'anno 2008, il personale appartenente a Poste italiane Spa, già dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa, già dipendente dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l'anno 2007 ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 534, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, può essere inquadrato, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

112. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le Agenzie regionali per l'ambiente (ARPA), fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 519, della medesima legge n. 296 del 2006 selezionato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e presso gli stessi funzionalmente utilizzato per supportare l'attuazione del Progetto operativo «Ambiente» e del Progetto operativo «Difesa del suolo», nell'ambito del Programma operativo nazionale di assistenza tecnica e azioni di sistema (PON ATAS) per il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006.

113. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro il 30 giugno 2008, si provvede a disciplinare l'utilizzazione di personale delle categorie di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il quale, sulla base di motivate esigenze manifestate da parte di amministrazioni pubbliche, può essere inviato in missione temporanea presso le rappresentanze diplomatiche e consolari con oneri, diretti e indiretti, a carico della stessa amministrazione proponente, per l'espletamento di compiti che richiedono particolare competenza tecnica e che non possono essere svolti dal personale inviato all'estero ai sensi del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, e di altre specifiche discipline di settore concernenti il Ministero degli affari esteri.

114. All'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3) della lettera c), le parole: «può essere valutata» sono sostituite dalle seguenti: «è verificata»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della presente legge, il servizio prestato nelle forme previste dalla lettera a) del presente comma presso l'azienda che bandisce il concorso è valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483».

115. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, secondo le modalità di seguito indicate:

a) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 70 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti inferiore a 35;

b) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 35 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti compreso tra 36 e 45;

c) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti superiore a 45.

116. L'indice di equilibrio economico-finanziario indicato al comma 115 è determinato secondo le modalità ed i criteri di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 8 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2006.

117. Per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, l'Unioncamere fa riferimento alle modalità individuate nel comma 115, lettera a).

118. Al fine di fronteggiare le carenze di personale educativo all'interno degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato all'immissione in servizio fino ad un massimo di 22 unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici di educatore professionale di posizione economica C1, a tempo determinato, da destinare all'area penitenziaria della regione Piemonte. A tal fine, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro, a decorrere dal 2008, a favore del Ministero della giustizia che provvede all'immissione di detto personale nei ruoli di destinazione finale dell'amministrazione penitenziaria e al conseguente adeguamento delle competenze economiche del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nel concorso richiamato.

119. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;

b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto».

120. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento».

121. All'ultimo periodo del comma 94 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «Le rivendite assegnate» sono inserite le seguenti: «sono ubicate esclusivamente nello stesso ambito provinciale nel quale insisteva il deposito dismesso e».

122. Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

123. Al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione di dipendenti pubblici in situazioni di esubero e la funzionalità degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possono autorizzare, per il biennio 2008-2009, in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica delle richieste di autorizzazione a nuove assunzioni presentate dalle amministrazioni, corredate dai documenti di programmazione dei fabbisogni, la stipulazione di accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale presso uffici che presentino consistenti vacanze di organico.

124. Gli accordi di cui al comma 123 definiscono modalità e criteri dei trasferimenti, nonché eventuali percorsi di formazione, da attuare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto delle vigenti normative, anche contrattuali.

125. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 123, possono essere disposti trasferimenti anche temporanei di contingenti di marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in situazioni di esubero, da ricollocare, previa selezione in relazione alle effettive esigenze, prioritariamente in un ruolo speciale ad esaurimento del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Con gli strumenti di cui al comma 123 vengono definiti gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

126. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 123, può essere disposta la mobilità, anche temporanea, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento. A tali fini detto personale è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento. Nelle more della definizione del contratto collettivo nazionale quadro per la equiparazione dei profili professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, in via provvisoria, i criteri di raccordo ed armonizzazione con la disciplina contrattuale ai fini dell'inquadramento in profili professionali amministrativi, nonché, con le modalità di cui al comma 124, gli appositi percorsi formativi finalizzati alla riconversione professionale del personale interessato. Con gli strumenti di cui al comma 123 vengono disciplinati gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

127. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, il Ministero della Giustizia è autorizzato a coprire, per gli anni 2008, 2009 e 2010, i posti vacanti mediante il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte ad una disciplina limitativa delle assunzioni. Le procedure di mobilità sono attivate, ove possibile, a seguito degli accordi di cui al comma 123. La sottoscrizione dell'accordo costituisce espressione del consenso al trasferimento del proprio personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Parimenti lo stesso Ministero è autorizzato a coprire temporaneamente i posti vacanti negli uffici giudiziari mediante l'utilizzazione in posizione di comando di personale di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.

128. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica è istituita la banca dati informatica finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità, prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

129. La banca dati di cui al comma 128 costituisce base dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

130. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di dare completa attuazione alle intese ed accordi intervenuti fra Governo e organizzazioni sindacali in materia di pubblico impiego, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 546, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2008 di 1.081 milioni di euro, di cui 564 milioni di euro immediatamente disponibili per il personale del comparto Scuola ai fini del completo riconoscimento dei benefìci stipendiali previsti dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e a decorrere dall'anno 2009 di 220 milioni di euro.

131. In aggiunta a quanto previsto al comma 130, per il personale docente del comparto Scuola, in attuazione dell'Accordo sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 6 aprile 2007 è stanziata, a decorrere dall'anno 2008, la somma di 210 milioni di euro da utilizzare per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera docente.

132. Per le finalità indicate al comma 130, le risorse previste dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2008 di 338 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2009 di 105 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 181 milioni di euro e di 80 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

133. In aggiunta a quanto previsto dal comma 132 sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 200 milioni di euro da destinare al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale, da utilizzare anche per interventi in materia di buoni pasto e per l'adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995.

134. In aggiunta a quanto previsto dal comma 132, al fine di migliorare l'operatività e la funzionalità del soccorso pubblico, sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 6,5 milioni di euro da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

135. Al fine di dare attuazione al patto per il soccorso pubblico intervenuto tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stanziati, per l'anno 2008, 10 milioni di euro.

136. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 130, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri di personale sono esclusi, per l'anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità.

137. In sede di rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007 si provvede alla valorizzazione del ruolo e della funzione dei segretari comunali e provinciali e alla razionalizzazione della struttura retributiva della categoria attraverso strumenti che assicurino la rigorosa attuazione del principio dell'omnicomprensività della retribuzione, con particolare riguardo alla contrattazione integrativa e agli istituti ivi disciplinati. Ai predetti fini, nell'ambito del fondo di mobilità di cui all'articolo 20 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, una quota di 5 milioni di euro è altresì destinata, a decorrere dall'anno 2008, con finalità perequative e solidaristiche, agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno sono definite, in sede contrattuale, puntuali misure volte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati dal presente comma anche con il concorso delle risorse derivanti dalla razionalizzazione delle singole voci retributive alla copertura degli oneri del rinnovo contrattuale e fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno.

138. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 130, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 661 milioni di euro per l'anno 2008 e di 398 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

139. Per le amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle indicate ai commi 136 e 138, in deroga all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 130, i corrispondenti maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2006-2007 sono posti a carico del bilancio dello Stato, per un importo complessivo di 272 milioni di euro per l'anno 2008 e di 58 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui, rispettivamente, 205 milioni di euro e 39 milioni di euro per le università, ricompresi nel fondo di cui all'articolo 2, comma 435.

140. Le somme indicate ai commi 130, 131,132, 133, 134, 139 comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

141. Al fine di contenere la dinamica dei redditi da lavoro dipendente nei limiti delle compatibilità finanziarie fissate per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quantificazione delle risorse contrattuali, i comitati di settore si attengono, quale limite massimo di crescita retributiva complessiva, ai criteri e parametri, anche metodologici, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 130. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

142. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 240 milioni di euro per l'anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

143. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 117 milioni di euro per l'anno 2008 e in 229 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 78 milioni di euro e 116 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

144. Le somme di cui ai commi 142 e 143, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

145. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per il personale delle università, incluso quello di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di cui al presente comma sono inclusi nel fondo di cui all'articolo 2, comma 435. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 130. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

146. In sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009 viene esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli Enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124.

147. Per fare fronte alla notevole complessità dei compiti del personale dell'Amministrazione civile dell'interno derivanti, in via prioritaria, dalle norme in materia di depenalizzazione e di immigrazione, il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

148. È stanziata, a decorrere dall'anno 2008, l'ulteriore somma di 9 milioni di euro per il contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2008-2009 a integrazione di quanto previsto dalla presente legge.

149. Agli oneri derivanti dai commi 147 e 148 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

150. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2008 e del triennio 2008-2010, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a euro 190 milioni per gli anni 2008 e 2009 e a euro 320 milioni per l'anno 2010.

151. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

152. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

153. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

154. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 153, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2008, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

155. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.

156. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 487.309.000 euro per l'anno 2008, di 556 milioni di euro per l'anno 2009 e di 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

157. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2008.

158. All'onere derivante dall'articolo 2, comma 557, limitatamente a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, come rideterminato dalla tabella D allegata alla presente legge.

159. L'assegnazione in favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui alla legge 8 febbraio 1973, n. 17, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2008.

160. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

161. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

162. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione.

163. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2008, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 2 e al comma 36 del presente articolo, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 136 a 151.

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Tabella E

Totale generale: 2008 -; 2009      -; 2010   -.

 


ELENCO MISSIONI

3. - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

4. - L'Italia in Europa e nel mondo

5. - Difesa e sicurezza del territorio

6. - Giustizia

7. - Ordine pubblico e sicurezza

8. - Soccorso civile

9. - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

10. - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

11. - Competitività e sviluppo delle imprese

12. - Regolazione dei mercati

13. - Diritto alla mobilità

14. - Infrastrutture pubbliche e logistica

15. - Comunicazioni

17. - Ricerca e innovazione

18. - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

19. - Casa e assetto urbanistico

23. - Istruzione universitaria

26. - Politiche per il lavoro

28. - Sviluppo e riequilibrio territoriale

29. - Politiche economico-finanziarie e di bilancio

32. - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

33. - Fondi da ripartire

 

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto

2. - Interventi a favore delle imprese industriali

3. - Interventi per calamità naturali

4. - Interventi nelle aree sottoutilizzate

5. - Credito agevolato al commercio

6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventi per Venezia

7. - Provvidenze per l'editoria

8. - Edilizia residenziale e agevolata

9. - Mediocredito centrale - SIMEST spa

10. - Artigiancassa

11. - Interventi nel settore dei trasporti

12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine

13. - Interventi nel settore della ricerca

14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica

15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano

16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione

17. - Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio

18. - Metropolitana di Napoli

19. - Difesa del suolo e tutela ambientale

20. - Realizzazione strutture turistiche

21. - Interventi in agricoltura

22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi

23. - Università (compresa edilizia)

24. - Impiantistica sportiva

25. - Sistemazione aree urbane

26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali

27. - Interventi diversi

 

N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 5, 7, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 26.


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135. 1000 (Testo corretto nel corso della seduta) Governo.


Allegato A-bis

 

DISEGNO DI LEGGE: S. 1817 - DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2008) (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3256)

 

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE PRECLUSE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEGLI EMENDAMENTI DEL GOVERNO
1. 1000, 23. 1000 E 135. 1000

(omissis)

 


 

 

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 


______________   ______________


 

259.

 

Seduta di SABATO 15 dicembre 2007

 

presidenza del presidente fausto bertinotti

indi

dei vicepresidenti PIERLUIGI CASTAGNETTI
E
giorgia meloni

 

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1817 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Approvato dal Senato) (A.C. 3256-A) (ore 9,08).

(Esame degli ordini del giorno - A.C. 3256-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati (Vedi l'allegato A - A.C. 3256 sezione 1). Avverto che la Presidenza non ritiene ammissibili, ai sensi degli articoli 88 e 89 del Regolamento, i seguenti ordini del giorno che riproducono il contenuto di proposte emendative già dichiarate inammissibili per estraneità di materia in Commissione, ovvero aventi ad oggetto argomenti palesemente estranei al provvedimento in esame: Porfidia n. 9/3256/19, in materia di separazione tra esercizio del servizio di trasporto e gestione delle relative reti; Misiti n. 9/3256/23, riguardante l'individuazione di una sede della Scuola superiore della magistratura nel distretto meridionale; Proietti Cosimi n. 9/3256/33, relativo alla realizzazione di nuovi centri di permanenza temporanea; Tessitore n. 9/3256/77, volto ad escludere l'Unione accademica nazionale dall'elenco degli enti inutili; Ruta n. 9/3256/79, volto ad includere la Fondazione per l'istruzione agraria di Perugia e la relativa azienda agraria nell'Università di Perugia; Nicco n. 9/3256/118, concernente le modalità di erogazione del TFR ai dipendenti di determinati enti; Trupia n. 9/3256/135, in materia di organizzazione dei corsi per l'abilitazione all'insegnamento; Scotto n. 9/3256/143, relativo alla convocazione della seconda Conferenza nazionale sulle servitù militari (ai sensi dell'articolo 122, comma 1 del Regolamento in quanto accolto in Commissione); Lomaglio n. 9/3256/149, volto ad istituire alcuni nuovi parchi nazionali; Mellano n. 9/3256/169, relativo alla durata dei corsi tenuti dalle scuole di specializzazione per le professioni legali; Castellani n. 9/3256/198, volto ad inserire la categoria dei medici specialisti in anestesia e rianimazione nelle categorie dei lavoratori usuranti; Tremaglia n. 9/3256/232, relativo ad una convocazione di una Conferenza per il Nord Africa; Murgia n. 9/3256/235, relativo allo svolgimento di corsi di scienza dell'amministrazione a Nuoro; Rositani n. 9/3256/242, concernente il Polo universitario Jonico; Antinucci n. 9/3256/262, volto a riconoscere la possibilità per le società SOA di continuare ad avvalersi di prestazioni esterne per la promozione commerciale; Delfino n. 9/3256/271, relativo alla violazione di normative in campo radiotelevisivo; Affronti n. 9/3256/286, volto a riconoscere le cure termali al personale delle Forze armate che abbia subito lesioni per causa di servizio; Mazzoni n. 9/3256/301, relativo ai pubblici dipendenti iscritti all'albo degli avvocati; Campa n. 9/3256/339, relativo alla dirigenza scolastica; Gregorio Fontana n. 9/3256/361, volto all'istituzione, presso il Tribunale di Bergamo, della sezione staccata di Treviglio; Gardini n. 9/3256/365, concernente la non applicazione dei benefici della legge Gozzini ai detenuti per reati sessuali; Mistrello Destro n. 9/3256/372, relativo alle commissioni per l'assegnazione di prestazioni di invalidità; Nan n. 9/3256/374, riguardante la ratifica del nuovo Trattato UE; Palumbo n. 9/3256/376, volto ad estendere a tutto il personale medico i benefici previdenziali per i lavori usuranti. L'onorevole Barani ha facoltà di illustrare l'ordine del giorno Cirino Pomicino n. 9/3256/167, di cui è cofirmatario.

 

LUCIO BARANI. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'ordine del giorno n. 9/3256/167 a prima firma del presidente Cirino Pomicino, sottoscritto anche da me e da altri colleghi. Si tratta di un ordine del giorno che interessa gli enti locali, molto caldeggiato, signor sottosegretario, dall'ANCI. Con l'attuale finanziaria verrebbe abrogato il comma 6 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza di province e di comuni, effettuato sia in proprio sia attraverso il servizio gestore di riscossione. Signor sottosegretario, le amministrazioni locali si troverebbero improvvisamente nell'impossibilità di riscuotere i tributi e per la loro riscossione si dovrebbe attivare la procedura dell'ordinario diritto civile, cioè si dovrebbero promuovere delle cause civili, con tutto il tempo che ovviamente ci vuole per una causa civile, senza pensare alle conseguenze e agli effetti negativi sia sulla magistratura civile sia sugli enti locali. Signor Presidente, secondo i firmatari di questo ordine del giorno, tra cui vi sono non solo deputati del nostro gruppo ma anche Fabris dei Popolari-Udeur, Garavaglia della Lega e Crosetto di Forza Italia, con quella disposizione della finanziaria verrebbero 20 a mancare per gli enti locali sostanzialmente buona parte delle entrate, senza prevederne la copertura. Non essendoci, quindi, forme di copertura finanziaria a favore delle autonomie locali, improvvisamente private di strumenti essenziali per garantire il mantenimento dei servizi erogati alla collettività e in presenza di un brusco calo di entrate proprie, esse dovrebbero finanziarsi altrimenti o ridurre le prove prestazioni, in ogni caso con nuovi e non coperti oneri finanziari. Quindi si può rendere conto, signor Sottosegretario, che l'accoglimento di questo ordine del giorno sarebbe un atto di compensazione per l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; quindi con tale ordine del giorno impegniamo il Governo ad adottare ogni provvedimento attuativo ed interpretativo diretto a prevedere che la riscossione delle entrate delle autonomie locali, comuni e province, continui attraverso gli strumenti giuridici attualmente esistenti, in modo da assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa.

 

PRESIDENTE. Il deputato Picchi ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/3256/379.

 

GUGLIELMO PICCHI. Signor Presidente, lo scopo dell'ordine del giorno che ho presentato è quello di far sì che il Governo si impegni per la salvaguardia del centro storico di Firenze. Premetto che noi condividiamo la necessità di promuovere il trasporto pubblico locale, quindi siamo d'accordo con la norma che in finanziaria stanzia dei fondi per aiutare il comune di Firenze a realizzare un sistema di linee tranviarie. Ciò su cui concordiamo meno, e pertanto invitiamo il Governo ad intervenire per utilizzare le proprie prerogative costituzionali di protezione del patrimonio storico artistico, è sul percorso che questa linea tranviaria dovrebbe avere. Siamo, infatti, di fronte ad un caso di assoluto scempio dal punto di vista storico-artistico.

Una delle linee che il Governo va a finanziare dovrebbe transitare a pochissimi metri dal Battistero di Firenze e dal Duomo. Per chi non lo sapesse, il Battistero di Firenze ha circa mille anni e vi fu battezzato Dante: questo treno metropolitano, della lunghezza di 32 metri e del peso di oltre 40 tonnellate, dovrebbe passare a meno di tre metri di distanza dalla porta del buon Lorenzo Ghiberti, che mai si sarebbe sognato di vedersi un treno passare accanto alla propria porta quando seicento anni fa ne scolpì le porte bronzee! Ricordo, inoltre, che il centro storico di Firenze fu il primo sito italiano nel 1982 a diventare patrimonio mondiale dell'umanità e che il 17 dicembre ricorre il venticinquesimo anniversario dell'entrata di tale centro storico entrò tra i siti UNESCO. Ritengo che far passare un treno di 32 metri di lunghezza e 40 tonnellate di peso accanto ad un monumento di oltre mille anni sia quantomeno uno scempio, non solo dal punto di vista estetico, ma soprattutto della stabilità dei monumenti stessi. Occorre considerare, altresì, che il percorso che dovrebbe effettuare questo treno metropolitano di superficie non passa solo accanto al Battistero e al Duomo, ma rischia anche lo spostamento della colonna di San Zanobi che è una tradizione esistente a Firenze dal 429 d.C. Ritengo che sia veramente indescrivibile rischiare di spostare un monumento a cui sono molto legati i fiorentini e che sta là per tradizione da 1600 anni. Pertanto, quello che chiediamo al Governo non è la non realizzazione della tranvie, anzi, noi siamo favorevoli al trasporto pubblico locale che, lo ribadiamo ancora una volta, riteniamo importante per la tutela della salute dei cittadini e, soprattutto, per la fruibilità dell'accesso al centro storico di Firenze, motivo per cui condividiamo fortemente la finalità dell'amministrazione comunale di pedonalizzare la piazza del Duomo di Firenze; ciò che chiediamo al Governo è di utilizzare le proprie prerogative e, soprattutto considerando che va a finanziare parte di questa opera, chiediamo di utilizzare i propri poteri per discutere con l'amministrazione comunale e istituire una moratoria per ripensare all'opportunità di far passare questo treno metropolitano accanto al Duomo di Firenze. Oltretutto, la tranvie, oltre che accanto al Battistero e al Duomo, passerebbe davanti a palazzo Medici Riccardi, sede della prefettura e al convento di San Marco, dove sono gli affreschi del Beato Angelico. Per cui è un percorso estremamente delicato. Pertanto chiediamo al Governo che si impegni per una moratoria sulla realizzazione di questa tranvie ed anche per concordare...

 

PRESIDENTE. La invito a concludere.

 

GUGLIELMO PICCHI. ...con l'amministrazione di Firenze la possibilità di un percorso alternativo, perché rovinare un patrimonio mondiale dell'umanità è un fatto grave e credo che questo Governo non dovrebbe assumersi la responsabilità di un tale finanziamento.

 

PRESIDENTE. Il deputato D'Ulizia ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/3256/186.

 

LUCIANO D'ULIZIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci tenevo ad illustrare il mio ordine del giorno n. 9/3256/186 perché, come sappiamo, nella finanziaria si prevede lo svolgimento della Conferenza nazionale sulla responsabilità sociale delle imprese e, quindi, sul bilancio sociale delle stesse. Ritengo che le imprese debbano svolgere due funzioni: una è quella di produrre reddito per realizzare un profitto e l'altra, nella realizzazione di tale azione e attività economica, dovrebbe essere quella di produrre un utile sociale in termini occupazionali e di prodotti e servizi quanto più rispondenti ai canoni della sicurezza. In tal modo esse assolverebbero anche un'opera socialmente utile ed eticamente apprezzabile. Posso affermare che quelle che più di altre realizzano tali obiettivi sono le imprese cooperative. Infatti, se considerassimo la funzione delle cooperative edilizie, ad esempio, ci accorgeremmo come laddove esistano complessi cooperativi il prezzo delle case sia più contenuto e si riesca a fornire un prodotto più sicuro e più rispondente alle esigenze. Lo stesso può essere sostenuto a proposito delle cooperative sociali: esse realizzano una funzione sia di mutualità interna sia, soprattutto, di mutualità esterna, introducendo nel mercato del lavoro soggetti diversamente abili che altrimenti non potrebbero partecipare all'attività produttiva e sentirsi utili. Per tutte queste ragioni ritengo che il bilancio sociale possa essere meglio interpretato e introdotto nel nostro sistema sulla base delle esperienze e delle dimostrazioni empiriche svolte dalle cooperative sociali, che in fondo sono delle imprese sociali. Per i motivi che ho appena illustrato, signor sottosegretario, signor Presidente e onorevoli colleghi, chiediamo nell'ordine del giorno che ho presentato innanzitutto che il Governo sia adoperi, per quanto gli sia possibile nelle ristrettezze del bilancio, per mettere a disposizione delle organizzazioni cooperative le risorse necessarie per implementare il bilancio sociale, come richiede la legge finanziaria, dal momento che il movimento cooperativo ha accumulato esperienza e know-how che gli permettono di meglio porre il loro servizio a disposizione del complesso delle altre imprese.

In sintesi, avviandomi alla conclusione, voglio affermare che dobbiamo guardare alla funzione anticiclica esercitata dal movimento cooperativo, soprattutto attraverso le proprie imprese, perché sempre più spesso il nostro Paese ricade in crisi macroeconomiche che lo spingono a produrre un reddito che risente delle atmosfere internazionali. Abbiamo bisogno di un sistema che cerchi di riequilibrare (se non di riprendere) i fenomeni e le prassi della crescita. Il sistema cooperativo, ormai anche a livello accademico, è capace di inserire funzioni anticicliche: dove l'imprenditore «normale» non riesce a produrre e a conservare posti di lavoro, e quindi a creare ricchezza, il movimento cooperativo riesce invece, per la sua peculiarità e per la sua capacità di stare sul mercato, a recuperare e a innescare una funzione anticiclica rispetto alla perdita di reddito e di posti di lavoro che subiscono le imprese orientate al profitto. Ciò è stato dimostrato negli ultimi cinque anni, ove le imprese cooperative hanno esercitato tale funzione riuscendo a non mandare il Paese in recessione.

 

PRESIDENTE. Deputato D'Ulizia, concluda.

 

LUCIANO D'ULIZIA. Concludo, Presidente. Abbiamo presentato tale ordine del giorno per sottolineare gli aspetti che ho appena ricordato. Spero che il sottosegretario e il Governo vorranno accoglierlo.

 

PRESIDENTE. Il deputato Patarino ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/3256/201.

 

CARMINE SANTO PATARINO. Signor Presidente, nella seduta del 3 agosto 2006 presentai un'interpellanza urgente per portare all'attenzione di questa Camera una questione relativa ad una tragedia verificatasi in provincia di Taranto, precisamente a Castellaneta, comune di mia residenza, nel lontano febbraio del 1985. Si trattava del crollo di un palazzo in cui avevano perso la vita trentaquattro persone. Ritenni opportuno investire il Parlamento di tale disastrosa vicenda, in quanto dopo quel luttuoso evento (che aveva avuto larghissima eco sulla stampa e nelle televisioni italiane e straniere per diversi giorni, suscitando ovunque sentimenti di commozione e dolore, attestati di solidarietà e assicurazioni da parte di alti esponenti di istituzioni circa interventi e aiuti a favore dei superstiti e dei familiari delle vittime) non era stato fatto nulla in oltre 20 anni, determinando sconforto e sfiducia non solo tra le famiglie colpite, ma in tutta la comunità cittadina. In quell'occasione, il Governo, rappresentato dal sottosegretario Pajno, che si dichiarò d'accordo sull'opportunità di prendere a cuore la questione, garantì di impegnarsi concretamente perché in tempi brevi fossero date le risposte più giuste e avanzò anche alcune proposte. Come si può ben capire, da allora ad oggi, oltre alle buone intenzioni e a qualche lodevole, ma infruttuoso, tentativo del sottosegretario Pajno, la situazione per i familiari delle vittime non ha subito alcuna modifica in positivo. Per tali ragioni, ho presentato l'ordine del giorno in esame, con la speranza che il Governo lo accetti.

 

PRESIDENTE. Il deputato Filippi ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/3256/58.

 

ALBERTO FILIPPI. Signor Presidente, illustro il mio ordine del giorno n. 9/3256/58, perché ritengo possa essere accettato per più di un motivo. Anzitutto, perché crea vantaggi immediati alle casse dell'erario e, nel contempo, può creare vantaggi al contribuente, che potrebbe vedere al proprio interno bilanci più veritieri e più attinenti alla realtà economica del proprio patrimonio. Un altro importante motivo per accettare l'ordine del giorno che sto illustrando è la spinta che, se fosse appunto accettato, potrebbe dare al settore immobiliare. Infatti, se il predetto settore decolla e riesce ad invertire il trend attuale, potrebbe rappresentare la linfa, creare l'effetto domino e tirare anche gli altri settori dell'economia. In un momento di difficoltà, crisi e grande perplessità dei mercati, ritengo che dare spinta al settore immobiliare possa essere una delle medicine e una delle ricette importanti per uscire quanto prima da questa crisi. Un ulteriore motivo è che, dando trasparenza e precisione ai dati contabili, vi è un'incentivazione a non creare del nero, a non andare in una direzione dove, invece, si è incentivati eventualmente all'evasione fiscale e, considerato che questo Governo (Commenti)... Signor Presidente, capisco...

 

PRESIDENTE. Ha ragione assolutamente.

 

ALBERTO FILIPPI. Mi sembra che quest'Aula assomigli più al quarto d'ora di ricreazione dell'asilo nido, piuttosto che ad un'Assemblea parlamentare!

 

PRESIDENTE. Accolgo la sua sollecitazione, deputato Filippi, ma eviti i commenti. Invito, per favore, ad evitare conversazioni in generale, ed in particolare vicino a chi parla e al banco del Governo. Per favore, chiedo di allontanarsi dal banco del Governo! Chiedo, per favore, di allontanarsi dal banco del Governo!

Prego, deputato Filippi, prosegua il suo intervento.

 

ALBERTO FILIPPI. La ringrazio, signor Presidente. È il giudizio del Governo che mi preme conoscere, per capire se verrà accolto o no questo ordine del giorno. Ritengo infatti che uno dei buoni motivi perché debba essere accolto sia che esso va incontro ad una trasparenza, ad un'incentivazione, appunto, ad evitare l'evasione fiscale. Chiedo quindi, in buona sostanza, di ripetere quanto è proposto dalla legge n. 448 del 2001. Chiedo pertanto che vi sia una rideterminazione del valore di acquisto dei terreni agricoli ed edificabili, una rivalutazione per le aree edificabili, per quanto riguarda le persone fisiche e le persone giuridiche. Si tratta del famoso 4 per cento che consentiva comunque, come ho detto in precedenza, di fare immediatamente cassa e che, constatata anche l'esiguità della percentuale, incentivava comunque il contribuente a rivalutare i propri beni, perché il prezzo che si sarebbe dovuto pagare per tale rivalutazione - quindi, in direzione di un bilancio con patrimoni reali e veri anche sulla carta, oltre che nella sostanza - era comunque di buonsenso, non metteva in difficoltà e, anzi, poteva offrire una opportunità al privato in un secondo momento, in quanto al momento della vendita il bene era già rivalutato e quindi la differenza tra il costo di vendita e il costo di rivalutazione sarebbe stata chiaramente inferiore e quindi avrebbe subito, successivamente, una tassazione inferiore. Per questa serie di motivi chiedo pertanto che il mio ordine del giorno sia accettato dal Governo e possa essere approvato dall'Assemblea.

 

PRESIDENTE. Il deputato Baiamonte ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/3256/344.

 

GIACOMO BAIAMONTE. Signori del Governo, è da ieri che Telethon ha iniziato una raccolta di fondi per incrementare la ricerca sulle malattie neurodegenerative. Tra queste ultime vi sono proprio alcune patologie rare molto serie. Proprio su questo argomento noi, con l'ordine del giorno n. 9/3256/344, chiediamo attenzione al Governo. Oggi, nell'ambito delle classificazioni delle patologie rare, le tipologie di tali malattie vengono differenziate in classi o gruppi. In base a tale classificazione, che incide sulla totale o parziale rimborsabilità delle cure, si è venuta a creare una vera e propria discriminazione tra chi è affetto dalle diverse forme di malattia rara. Invitiamo pertanto il Governo ad attivare un processo di parificazione della classificazione di tutte le malattie rare, in modo da provvedere ai bisogni di chi è affetto da tali malattie, senza far distinzione di classe o gruppo di appartenenza e ad abolire la diversità di accesso alle cure necessarie per tali malattie. Signori del Governo, ma non siete voi che nel 1998, con la legge n. 229, avete detto che il Servizio sanitario deve essere equo ed egualitario nel nostro Paese? Quindi noi invitiamo il Governo a porre attenzione su questo argomento che ovviamente coinvolge anche la ricerca. Voi, aumentate in maniera demagogica, dal 5 al 10 per cento, i Fondi per la ricerca proprio nel disegno di legge finanziaria, dicendo che lo fate per i giovani ricercatori: ma smettiamola, signori del Governo! Ripeto ancora che ieri, sul Corriere della sera, è stato pubblicato un articolo, a pagina 26, che afferma che il ricercatore Porro, un italiano che in Italia guadagna 1.200 euro al mese, non trova fondi per la propria ricerca. Ebbene tale ricercatore nel 2008 andrà all'università di Losanna dove percepirà uno stipendio mensile di 3.500 euro ed otterrà un finanziamento integrale per la sua ricerca ed uno dei suoi superiori dell'università di Bologna, il genetista Giovanni Perini, dice di non poter far nulla per trattenerlo. Ci rendiamo conto di quali siano gli intendimenti di questo Governo e del Paese sulla ricerca, sulle malattie rare e su problemi seri su cui oggi il cittadino in italiano si dibatte?

Non parliamo, poi, del sistema dei trapianti d'organo: avete destinato soltanto 700 mila euro per tutti i centri di trapianti d'Italia! Ma scherziamo? Il centro nazionale trapianti, che dovrebbe avere, grazie all'informatizzazione, le liste di attesa e quindi esaudire le ricerche dei poveri ammalati che aspettano un organo, non viene agevolato per niente! Settecentomila euro per i centri di trapianti di tutto il Paese: ci rendiamo conto - e vi rendete conto - di come prendete in giro gli italiani, destinando piccole cifre a pioggia senza risolvere i problemi in maniera certa e sicura? Poi, lo ripeto, affermate che il servizio sanitario è equo ed egualitario! Smettiamola di prendere in giro i cittadini italiani! Ve ne dovete rendere conto! Perché non avete dato attuazione alle deleghe che la legge sui trapianti d'organo ha previsto proprio per sovvenzionare il centro nazionale trapianti ed istituire le liste d'attesa? Perché non avete sovvenzionato la modalità di donazione degli organi tramite il silenzio-assenso? Dovevate destinare fondi a tale scopo con decreti attuativi e non lo avete fatto: continuate a prendere in giro gli italiani! Speriamo che oggi, almeno, accettiate...

 

PRESIDENTE. Deputato Baiamonte, concluda.

 

GIACOMO BAIAMONTE. ...l'ordine del giorno a mia firma n. 9/3256/344 sulle malattie rare (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

 

PRESIDENTE. Il deputato Marinello ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/3256/397.

 

GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO. Signor Presidente poiché col voto di fiducia siamo stati di fatto scippati della possibilità di dare il nostro fattivo contributo alla legge finanziaria dello Stato (quando parlo del nostro contributo mi riferisco, evidentemente, non soltanto all'opposizione, ma anche ai colleghi della maggioranza), eccoci di fronte al rito degli ordini del giorno, con la speranza, signor Presidente, che quelli accettati o accolti come raccomandazione dal Governo poi abbiano un seguito. Lo dico anche perché - mi consenta questa piccola digressione - a dire la verità, in questo anno e mezzo di legislatura, abbiamo notato come molto spesso il Governo, dal punto di vista dell'esecuzione o della disponibilità a rendere effettivi i risultati degli ordini del giorno approvati, non abbia dato gran prova. Per entrare nel merito del tema, richiamo l'attenzione sul mio ordine del giorno n. 9/3256/397: esso non tratta di problemi di interesse generale, ma di un problema, a nostro avviso, importantissimo per lo sviluppo della Sicilia e, in particolare, per lo sviluppo infrastrutturale. Questo ordine del giorno parla infatti di viabilità, perché con esso si vuole dare un segnale concreto per le grandi infrastrutture, in particolare nel tratto sud-occidentale e sud-orientale della Sicilia. Si tratta di predisporre finanziamenti concreti o comunque di iniziare l'iter per verificare la reale possibilità di chiudere l'anello autostradale in Sicilia. Si tratta, per noi, di un fatto estremamente importante per lo sviluppo, non soltanto dell'isola, ma anche dell'intero Paese. Sappiamo che il Mezzogiorno in Italia è caratterizzato, rispetto al resto del Paese, da un vero e proprio gap infrastrutturale. Notiamo, tra l'altro, che molto spesso le somme stanziate per il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) vengono saccheggiate per usi e destinazioni assolutamente impropri. Abbiamo assistito quest'anno allo scippo dei fondi stanziati sia dalla legge finanziaria approvata lo scorso anno, sia dalle leggi finanziarie future per quanto riguarda il credito di imposta. Diamo almeno dei segnali concreti nelle regioni meridionali - in questo caso, in particolare alla Sicilia - per quanto riguarda la grande viabilità e le infrastrutture essenziali. Colgo anche l'occasione, signor Presidente, per illustrare altri tre ordini del giorno, dal momento che non saranno illustrati dai colleghi deputati rispettivi firmatari. L'ordine del giorno Licastro Scardino n. 9/3256/126 è volto a incentivare gli impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola, precisamente con l'emissione di certificati verdi e di norme agevolative. L'ordine del giorno Grimaldi n. 9/3256/67 concerne i tagli di cattedre nella scuola. Si tratta di un ordine del giorno alquanto composito, in quanto non soltanto mira ad evitare un arretramento della scuola pubblica, ma è altresì volto a promuovere una sorta di riqualificazione dei professori cosiddetti «in esubero» ed un rafforzamento del sistema di sostegno, che negli ultimi mesi abbiamo notato essere particolarmente in affanno, anche per le scelte del vostro Governo.

Da ultimo, illustro brevemente l'ordine del giorno Misuraca n. 9/3256/66, di cui sono cofirmatario, il quale tratta un tema essenziale: i concorsi nel settore pubblico. Infatti, ben a ragione bisogna provvedere alla stabilizzazione dei precari dappertutto, sia nel settore privato, sia ovviamente nel settore pubblico. Occorre stabilizzare i precari e dare loro delle certezze, ma è altresì necessario ribadire un principio: nelle pubbliche amministrazioni si viene assunti tramite concorso. A tal fine questo ordine del giorno tende ad avviare una serie di verifiche ed un serio piano triennale delle assunzioni, per accertare le possibili reali disponibilità nei vari settori della pubblica amministrazione e per ribadire la necessità di procedere alle assunzioni dei vincitori di concorso e dei candidati risultati idonei nelle procedure concorsuali già espletate nei vari settori della pubblica amministrazione, i quali a tutt'oggi continuano ad attendere di essere chiamati in servizio. Grave sarebbe, infatti, signor Presidente, se si procedesse semplicemente in maniera unidirezionale con la stabilizzazione dei precari...

 

PRESIDENTE. La invito a concludere.

 

GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO. ... mentre riguardo a quanti hanno sostenuto e superato i concorsi - quindi, per quanto riguarda il merito - si segnasse una battuta di arresto.

 

PRESIDENTE. Il deputato Astore ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/3256/6.

 

GIUSEPPE ASTORE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi scuso nuovamente nel riportare in quest'Aula la tragedia del terremoto nel Molise. Quando avvengono simili tragedie, spesso poi ce le buttiamo alle nostre spalle, ci laviamo la coscienza con la dimenticanza. Ma, a testa alta, oggi devo nuovamente denunciare un'ingiustizia perpetrata dal disegno di legge finanziaria in danno delle popolazioni del Molise e della Puglia. È il sesto Natale - mi rivolgo ai signori sottosegretari - che 2.400 persone trascorrono fuori dalla propria casa, allocati in villaggi provvisori. Non ricorderò le vittime e non farò risuonare le emozioni in quest'Aula, ma ritengo di ringraziare tutti coloro che hanno fatto il proprio dovere. Il terremoto che ha colpito il Molise e la Puglia è diventato oggi un problema di ordine etico. Chiediamo al Governo accertamenti sull'uso dei fondi, ma chiediamo anche che i fondi stessi non possano essere erogati solo perché nel Governo è presente un ministro molisano, oppure addirittura allocarli su un certo capitolo: deve trattarsi infatti di un capitolo di solidarietà nazionale. Una tragedia, infatti, appartiene a tutti: l'offesa più grave che ho ascoltato in questi giorni - a parte l'indifferenza, signor Presidente - è l'affermazione per cui si tratterebbe di una tragedia di ordine locale. Onorevoli colleghi, credo sia necessario ricordare le parole con cui l'ex Presidente della Repubblica Ciampi aveva richiamato il Parlamento ed il popolo italiano affermando che quella tragedia è colpa di tutti noi, al di là delle responsabilità di ordine penale. Nella legge finanziaria vi è l'assenza totale della sistemazione del gravoso problema, già denunciato in un ordine del giorno dello scorso anno, dei tributi e contributi nella mia regione e nella vicina Puglia, mentre c'è la presenza di numerosi cadeaux ad altri parlamentari; credo perciò che quella in esame sia una richiesta giusta, che il Governo deve assolutamente esaudire. Dal 1o gennaio un dipendente, pubblico o privato, del Molise sarà costretto a restituire, in virtù di numerose ordinanze (ben 12, tra il Governo Berlusconi e il Governo Prodi, che si sono accavallate e hanno confuso la materia), circa 600 euro, su uno stipendio di 1.000-1.100 euro. Ritengo che questa materia vada affrontata, come giustamente è stata affrontata la situazione dell'Umbria e, l'anno scorso, quella di Catania. Sulle tragedie, infatti, non è possibile fare delle graduatorie, definendole di serie A o serie B, o legarle - ed è ancora peggio, essendo un'offesa alla dignità dei molisani - alla presenza di un deputato, di sei deputati, di dieci deputati o di venti deputati. E che dire dell'abbattimento? Vogliamo restituire, ma vogliamo restituire con gli stessi abbattimenti dei tributi e dei contributi che sono stati riconosciuti ad altre regioni. Ecco perché crediamo, con l'ordine del giorno in esame, cari sottosegretari, che si possa ancora riparare all'assenza, in questa finanziaria, di un articolo specifico sui tributi e sui contributi. C'è il potere di ordinanza, ma c'è anche un'ultima occasione: il decreto «milleproroghe». Mi risponderete che ci vogliono i fondi. Di fronte alle tragedie credo che il Governo debba essere più sensibile: infatti, siamo qui a dare risposte ai cittadini più deboli, perché il cittadino diventa debole di fronte a una tragedia e a una calamità così grande, come quelle che hanno vissuto alcune popolazioni. La richiesta contenuta nell'ordine del giorno in esame è quindi molto semplice: si vuole restituire con l'abbattimento, si vuole restituire con una larga dilazione, ma è importante utilizzare questa esperienza del terremoto del Molise e della Puglia meditando anche, come Governo e come Parlamento, sulla necessità di una legge quadro, che modifichi la legge n. 225 del 1992...

 

PRESIDENTE. La invito a concludere

 

GIUSEPPE ASTORE. Mi rivolgo alla sua sensibilità, signor Presidente, che è stato da noi e che ci ha dato molta solidarietà: bisogna fissare - e me ne farò promotore, spero insieme al Governo - i diritti dei deboli. Quando ci sono le tragedie, non è possibile affidare le soluzioni al peso politico di una parte politica, al peso politico del numero dei parlamentari.

 

PRESIDENTE. La invito a concludere

 

GIUSEPPE ASTORE. Questi diritti devono essere assolutamente assicurati alla popolazione che è più debole. Dunque, in quest'area povera abbiamo bisogno...

 

PRESIDENTE. Deve concludere, per favore: è oltre il suo tempo, la prego.

 

GIUSEPPE ASTORE. È il sesto Natale che questa gente passa fuori di casa: abbiamo bisogno non di pietà, ma di diritti, da questo Parlamento.

 

PRESIDENTE. Il deputato Di Virgilio ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/3256/357.

 

DOMENICO DI VIRGILIO. Signor Presidente, illustro il mio ordine del giorno n. 9/3256/357, sottoscritto anche dai colleghi di Forza Italia della Commissione Affari sociali, relativo a un argomento che tocca gli anziani, molte famiglie e i giovani di oggi che saranno anziani domani. Nell'indifferenza totale del Governo, che non ascolta né i nostri ordini del giorno né quelli della maggioranza - è un teatrino, quello degli ordini del giorno - noi abbiamo la speranza che ci ascoltino molti cittadini e che possano giudicare come questo Governo, per le questioni più importanti, non risponda alle attese. Mi riferisco al Fondo per la non autosufficienza. Voglio fornire soltanto alcuni numeri: in Italia, oggi, circa il 19 per cento della popolazione ha più di sessantacinque anni; nel 2030 sarà il 27 per cento e nel 2050 il 33,4 per cento: vale a dire che tra pochi anni 14 milioni di persone avranno sessantacinque anni. Questo incremento dell'età, a cui tutti aspiriamo, comporta, a volte, il peggioramento delle condizioni di salute, per una serie di patologie degenerative invalidanti per cui, a un certo punto, si diventa dipendenti dagli altri. Le famiglie di contro, in questo periodo, le avete rese sempre più fragili, sia economicamente che psicologicamente. Su queste famiglie grava il peso, il carico - non soltanto psicologico, ma anche economico, perché vi è una notevole necessità di assistenza - per quello che lo Stato non fa. In tale prospettiva, devono essere considerate a buon diritto, accanto alle strutture formali di assistenza, quali gli ospedali e i presidi territoriali, non adatte a risolvere questo tipo di problema, anche le strutture informali, come quelle assicurate dall'ottimo volontariato, che in Italia è una perla che voi sottovalutate, nonché le stesse famiglie dei malati, opportunamente sostenute. Ebbene, signor Presidente, se non riusciamo a spezzare, a invertire questa spirale di emarginazione delle persone anziane non autosufficienti, favorendo la crescita e la diffusione dell'accoglienza e della solidarietà, veramente saremo un Paese non del terzo, ma del quarto mondo. Si pensi, inoltre, alla platea dei disabili, che superano il 5 per cento della popolazione italiana e che dipendono strettamente da una persona o, quando questa fortunatamente c'è, dalla propria famiglia. A queste esigenze voi rispondete aumentando il Fondo per la non autosufficienza di 100 milioni per il 2008 e di 200 milioni per il 2009. Signori del Governo, è ridicolo, è una presa in giro degli italiani: cosa volete dare, con 13 euro in più, alla platea attuale di circa due milioni e mezzo di non autosufficienti? Dividendo lo stanziamento per questo numero, si tratta di 13,3 euro al mese per queste persone e le famiglie che le sostengono: è ridicolo, è veramente assurdo, e i cittadini devono saperlo. Cosa volete dare, quando nei LEA non sono previste, ad esempio, le protesi dentarie? Quando questi anziani, se disgraziatamente vanno nelle residenze sanitario-assistenziali perché non possono essere tenuti in famiglia, devono pagare una parte della quota? Cosa volete che acquistino con gli altri titoli che non sono previsti dai livelli essenziali di assistenza? Come volete attuare l'assistenza domiciliare integrale (perché questi anziani devono poter restare quando possibile, speriamo il più possibile, all'interno delle proprie famiglie)?

Con questo ordine del giorno chiediamo un aumento notevole di questo Fondo attraverso un piano triennale - comprendiamo le difficoltà economiche - in modo che si possa raggiungere un livello minimo per attuare effettivamente il Fondo stesso, che si aggira intorno ai 3 miliardi di euro. Cosa volete che ci facciamo con 200 milioni di euro, che vanno ad incrementare l'attuale possibilità e l'attuale prestazione? È assurdo, è ridicolo, è impensabile, e noi vogliamo veramente che si dia una risposta concreta. Non potete illudere queste famiglie, non potete illudere questi milioni di cittadini, dandogli soltanto un contentino. Dovete dire loro: guardate, noi vi diamo 13 euro al mese, vedete voi cosa potete farci. E allora vedrete che la risposta, ancora una volta, sarà negativa nei vostri confronti, che parlate bene ma razzolate malissimo. Nella legge presentata dall'attuale maggioranza era previsto un incremento di questa cifra ricorrendo alla tassa di scopo. Avete avuto paura di mettere un'ulteriore tassa; il nostro progetto di legge prevede invece un'assicurazione obbligatoria, che corrisponde alla rinuncia ad una pizza al mese, ma assicurandoci in un futuro, se fossimo in quelle condizioni, un'assistenza adeguata, che vada incontro veramente alle attese delle famiglie e dei cittadini.

 

PRESIDENTE. Il deputato Volontè ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/3256/103.

 

LUCA VOLONTÈ. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'ordine del giorno a mia firma n. 9/3256/103 parte da una considerazione della realtà, non della fantasia, cui invece purtroppo siamo abituati, soprattutto negli ultimi due anni. La realtà ci dice che lo Stato spende rispettivamente 6.116 euro per ogni bambino alle materne, 7.366 euro per ogni alunno alle primarie, 7.688 euro per ogni alunno alle medie e 8.108 euro per ogni studente delle superiori, mentre per gli studenti che frequentano le scuole paritarie si spendono 584 euro per le materne, 866 euro per le primarie, 106 euro per le medie e 51 euro per le superiori. Un differenziale sconcertante, se lo consideriamo nelle singole voci. Dunque, 8.108 euro per ogni studente delle superiori nelle scuole pubbliche statali, 51 euro nelle scuole pubbliche non statali. Tutti abbiamo letto i risultati delle indagini internazionali e abbiamo appreso come venga valutata l'istruzione e la competenza degli alunni delle nostre scuole. Sappiamo che la qualità dell'istruzione non consente agli studenti italiani di primeggiare in tutta Europa. Preso atto della mancanza d'istruzione, e del differenziale, incivile in una nazione democratica, come quello cui mi sono riferito, degli investimenti pubblici nelle scuole pubbliche, invitiamo il Governo a intervenire pesantemente in questa direzione, e quindi, da un lato, a mantenere la libertà di educazione e di espressione, garantita dalle norme costituzionali, e, dall'altro, a prendere atto dell'attuale situazione, senza battute ironiche né nascondimenti. Inoltre, in ultima analisi invitiamo l'Esecutivo ad applicare il criterio indicato sia dal Governo precedente sia da quello attuale per liberalizzare, in altre parole ad attribuire alle famiglie la facoltà di poter scegliere liberamente, cosicché sia possibile mettere in competizione lo stesso prodotto fornito da categorie ed enti diversi, in modo tale da poter anche diminuire i costi e aumentare la qualità generale dell'istruzione. Ritornare al merito anche nell'istruzione non solo rappresenta la strada per evitare le indegne statistiche internazionali nei confronti dell'istituzione scolastica nazionale - ciò rappresenterebbe comunque un risultato già positivo - ma anche per conferire piena libertà di scelta alle famiglie e, nello stesso tempo, per far emergere le capacità dei nostri studenti. Posso capire che tutto ciò non interessi alla maggioranza, ma mi preoccupa molto il fatto che tutto ciò non interessi per nulla al Governo. Infatti, tale atteggiamento non solo entra in contraddizione con il principio di libertà e con i molti, troppi discorsi sul merito dei nostri studenti e dei nostri talenti, non solo rappresenta una grave disattenzione nei confronti della spesa pubblica, ma fa anche aumentare il divario straordinario tra la legislazione italiana, in questa materia, e quella dei Paesi europei. Inoltre, se si discute di merito, ma non si vogliono introdurre strumenti che lo facciano emergere, almeno nella scuola italiana, evidentemente non ci resta che prendere atto che è un altro l'interesse che ci sta a cuore. Non si tratta di quello degli studenti, soprattutto di quelli meno abbienti, che potrebbero avere dei vantaggi da queste misure, come accade in tutto il mondo, bensì dell'interesse esclusivo di alcuni sindacati che, da questo punto di vista, non hanno alcuna volontà e passione per far sì che nel nostro Paese la qualità dell'insegnamento, oltre che il merito degli studenti, possa emergere. Davanti a questa grave emergenza educativa, di primaria grandezza, di cui tutti abbiamo parlato sui quotidiani, e ancora oggi parliamo ogni volta che accade un episodio di bullismo, il nostro atteggiamento è quello del sarto davanti a un vestito completamente liso: mettiamo una toppa all'ultimo momento, ma non cerchiamo affatto di risolvere il problema. Su questa vicenda si chiede di guardare all'Europa, ma invece di guardare in quella direzione, purtroppo, guardiamo esclusivamente al consiglio di gabinetto che sta a Palazzo Chigi.

 

PRESIDENTE. Il deputato Bono ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/3256/406.

 

NICOLA BONO. Signor Presidente, l'ordine del giorno a mia firma n. 9/3256/406 tenta di porre riparo ad un'annosa questione, più volte trattata all'interno del Parlamento, ma che finora ha trovato solo parziale soluzione. Mi riferisco al tema dei tributi sospesi in seguito al terremoto del 13 dicembre 1990 che colpì le province di Siracusa, Ragusa e Catania, determinando una conseguente condizione socio-economica che a suo tempo impose la sospensione della riscossione dei tributi per tre esercizi. Successivamente, nel 2002, venne varata una norma - la legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 9, comma 17 - che consentì di definire i tributi sospesi con il pagamento di un'imposta pari al 10 per cento di quella originaria. Quella norma di sanatoria è stata riaperta con il cosiddetto decreto «milleproroghe» (decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17), ma con una piccola differenza: è stato stabilito che si dovevano definire i tributi sospesi pagando, invece del 10 per cento, il 30 per cento. I colleghi comprenderanno che si creava una distorsione costituzionalmente rilevante tra contribuenti che avevano la medesima fattispecie tributaria e la medesima obbligazione tributaria. A fronte di tale anomala posizione della legge, da oltre un anno stiamo tentando di definire la questione riconducendo alla percentuale originaria l'entità dell'imposta da versare per definire gli anni sospesi. In Commissione Bilancio, nel corso dell'esame della legge finanziaria, eravamo riusciti a definire un emendamento - che il relatore di maggioranza aveva proposto, e che era stato approvato all'unanimità - con cui si individuava un percorso, rinviando la scadenza, ormai imminente, del 31 dicembre 2007 al 31 marzo 2008 e, contemporaneamente, stabilendo la riduzione dell'imposta da versare dal 30 al 10 per cento, uniformandola alla norma originaria. Il Governo, contravvenendo a tutte le prassi consolidate in materia, violando le più elementari regole del rispetto del Parlamento, stravolgendo il normale rapporto di collegamento tra Camera e Governo (ricordo ogni tanto in quest'Assemblea che, direi purtroppo, ma siamo ancora una Repubblica parlamentare, non una Repubblica presidenziale e, quindi, il Governo deve seguire le indicazioni del Parlamento), per la prima volta da quando io abbia possibilità di ricordare, nel predisporre gli emendamenti su cui ha posto la fiducia, ha omesso di inserire questa misura, che avrebbe dato una soluzione definitiva ad un'annosa questione. Vorrei ricordare, ad ulteriore conferma della validità della tesi di procedere all'accoglimento di tale proposta, che, nel frattempo, il 27 giugno 2007 è stata emanata dalla Corte di cassazione una sentenza, la n. 20641, con la quale si stabilisce il principio in base al quale tutti i contribuenti delle province di Siracusa, Ragusa e Catania, in ordine ai tributi degli esercizi relativi agli anni 1990, 1991 e 1992, devono essere obbligati al versamento del 10 per cento. Pertanto, chi ha versato in misura maggiore ha diritto al rimborso. Il paradosso dell'attuale normativa...

 

PRESIDENTE. La invito a concludere.

 

NICOLA BONO. Sto concludendo, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Deve concludere, la prego.

 

NICOLA BONO. Le chiedo solo pochi secondi per completare la riflessione. Come dicevo, il paradosso dell'attuale normativa è che, se non si modifica il 30 per cento con il 10 per cento, si avrà il versamento del 30 per cento e il diritto al rimborso pari alla differenza tra il 30 e il 10 per cento. Ciò creerebbe soltanto un'enorme ed ingiustificata proliferazione del contenzioso tributario. Pertanto, prego il Governo di accogliere il mio ordine del giorno n. 9/3256/406 e di inserire questo tema nel prossimo provvedimento in corso di elaborazione, il cosiddetto decreto «mille proroghe» di fine anno.

 

Si riprende la discussione.

(Ripresa esame degli ordini del giorno - A.C. 3256-A)

 

PRESIDENTE. Il deputato Forlani ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/3256/106.

 

ALESSANDRO FORLANI. Onorevole Presidente, l'ordine del giorno a mia firma riguarda gli eventi calamitosi che hanno investito il territorio nazionale negli ultimi decenni e, quindi, si preoccupa di sollecitare il Governo ad adottare i provvedimenti necessari per portare a compimento i processi di ricostruzione e di superamento dell'emergenza determinatasi in quei territori. Si tratta di popolazioni duramente colpite e di aree che, in seguito ad alluvioni ed eventi sismici, hanno registrato una fase di depressione, di regressione economica, spesso di crisi occupazionale, di crisi produttiva, di gravi pregiudizi di carattere infrastrutturale. In questi anni, siamo intervenuti in soccorso di queste popolazioni con vari provvedimenti legislativi e con iniziative volte a superare l'emergenza ma, purtroppo, gran parte dei programmi avviati con tali provvedimenti non sono stati portati a compimento e sono rimasti inattuati. In particolare, già negli scorsi anni ero stato presentatore di emendamenti nella commissione Bilancio riguardanti la crisi sismica che investì i territori dell'Umbria e delle Marche nel settembre, ottobre 1997 e vorrei, in questa sede, quella degli ordini del giorno, l'unica consentitaci in virtù della posizione della questione di fiducia, sollecitare l'attenzione del Governo e dei colleghi proprio su quella crisi. Si tratta di una vicenda, quella del terremoto verificatosi nelle Marche e in Umbria, emblematica di come, a volte, vengono affrontati questi processi e queste crisi nel nostro Paese. È una di quelle opere di ricostruzione che vengono indicate come modello per il legislatore e per gli amministratori di ricostruzione equilibrata, completa e attenta, in cui si sia palesata la capacità delle autorità di portare a termine gli impegni assunti. Sicuramente io non posso che dare atto, tanto al Parlamento che ai Governi nazionali che si sono succeduti e anche al governo regionale, di avere in larga misura realizzato le opere necessarie per consentire il rilancio e la ripresa economico-produttiva di quei territori e per consentire l'equo ristoro alle popolazioni colpite, ma non bisogna pensare che un'attenta ricostruzione, un'opera meritoria portata avanti sia stata esaustiva dell'intera emergenza, di tutti gli interventi richiesti dalle conseguenze del grave evento che si era verificato. Molto c'è ancora da fare; ancora si rivelano necessari stanziamenti e supporti governativi, in particolare sul fronte delle infrastrutture, delle opere pubbliche, degli edifici monumentali e di culto, della tenuta idrogeologica del suolo. Si tratta della cosiddetta «busta pesante», per cui i cittadini e gli imprenditori, i cui oneri fiscali e contributivi erano stati sospesi in virtù dell'emergenza che si era determinata, saranno prima o poi chiamati a restituire. Naturalmente quando ciò avverrà comporterà un grande disagio per questi cittadini, per questi produttori che già erano stati fortemente colpiti nelle loro potenzialità. Si richiederebbe, infatti, di procedere non soltanto a continue dilazioni che, alla fine, come tutte le cose, hanno una loro conclusione, ma di trovare una forma di sanatoria, quantomeno parziale, di queste obbligazioni...

 

PRESIDENTE. Deve concludere, per favore.

 

ALESSANDRO FORLANI. ...per i problemi delle seconde case, degli anticipatari e vari altri rimasti. Per questo motivo, richiedo che il mio ordine del giorno n. 9/3256/106, che si occupa di questa emergenza, venga accolto dal Governo.

 

PRESIDENTE. La deputata Pelino ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/3256/65.

 

PAOLA PELINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'ordine del giorno a mia firma n. 9/3256/65, intendo ancora una volta rimarcare che è un dovere, per noi, avversare la manovra finanziaria di questo Governo. Tale manovra, infatti, disattendendo le linee programmatiche dell'Unione, non è certamente favorevole all'occupazione, al lavoro e alle donne. Essa è di carattere modestamente espansivo e non è riduttiva del disavanzo pubblico. Come imprenditrice, rilevo che - nell'anno dedicato alle pari opportunità dall'Unione europea - il Governo, nella finanziaria 2008, taglia i fondi per la legge 10 aprile 1991, n. 125 (che finanzia progetti per l'occupazione femminile, le cui disposizioni hanno lo scopo di favorire l'occupazione femminile e di realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro) e congela la legge 25 febbraio 1992, n. 215 recante «Azioni positive per l'imprenditoria femminile».

Il Governo, pertanto, dovrebbe provvedere a stanziare, con ulteriori provvedimenti, risorse per lo sviluppo dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile, soprattutto per quella svantaggiata del Mezzogiorno, che dev'essere incentivata poiché - a ragione - costituisce una risorsa fondamentale per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e per la crescita occupazionale delle donne nel nostro Paese. Un altro punto di rilevante importanza è quello sottolineato dal mio collega Fabbri, affinché, dall'anno 2008, si dispongano convenzioni con gli enti locali, per l'attuazione di politiche del lavoro volte a stabilizzare l'occupazione dei lavoratori ASU (attività socialmente utili), i quali, da almeno tre anni, sono stati a disposizione dei comuni, nonché di quei lavoratori che, con convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, possono godere degli stessi benefici e incentivi dei lavoratori socialmente utili (LSU) e in più, la facoltà, per i comuni, di derogare ai patti di stabilità per la spesa del personale, per assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato per le categorie A e B e a tempo determinato per le categorie C e D, il tutto facendo ricorso a procedure selettive.

 

PRESIDENTE. Il deputato Della Vedova ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/3256/343.

 

BENEDETTO DELLA VEDOVA. Signor Presidente, prendo la parola per illustrare l'ordine del giorno 9/3256/343 a mia firma, sul quale vorrei - se possibile - richiamare una breve e cortese attenzione da parte del sottosegretario. In questa fase, così come nella discussione sulle linee generali del disegno di legge finanziaria, molto ci si è occupati e molto ci si occupa, comprensibilmente, della crisi che ruota attorno ai mutui per l'acquisto delle prime case. Non sto parlando, naturalmente, della vicenda dei mutui subprime americani, ma delle difficoltà - più volte richiamate, anche in quest'aula, nella discussione avvenuta ieri - di molte famiglie a far fronte all'onere del mutuo. Tralascio un'analisi più complessiva del fenomeno e la necessità di affrontarlo in modo razionale e non emotivo. Desidero tuttavia ricordare che si tratta di famiglie che hanno acquistato una casa. Non si tratta, necessariamente, di un passo così pacifico: magari, in un momento particolare, una decina di anni fa, spesso si è compiuto un passo che forse non era appropriato, scegliendo un tasso di interesse variabile, che allora era più conveniente di quello fisso (insomma, sono tutte cose conosciamo). Un'ulteriore considerazione: credo che, se davvero da parte del Governo vi fosse una reale preoccupazione rispetto ai costi legati all'accensione di un mutuo per l'acquisto della prima casa, il primo pensiero dovrebbe essere, quanto meno, quello di cancellare l'imposta sostitutiva che grava sull'accensione del mutuo per la prima casa. Tale imposta, paradossalmente, colpisce solo chi acquista la casa contraendo un mutuo e non chi la acquista pagandola in contanti (teoricamente, perché la maggior parte dell'acquisto di case avviene con l'accensione di un mutuo). Tuttavia, il tema dell'ordine del giorno in discussione - che auspico che il Governo voglia accettare - è quello del legame tra l'aumento del costo del mutuo e gli indici che misurano l'aumento dei prezzi. Sappiamo che gli indici dei prezzi al consumo (che sono tre, sono armonizzati con quelli degli altri Paesi europei e consentono all'ISTAT di fornire all'EUROSTAT un dato omogeneo con quello di tali Paesi, per definire l'inflazione a livello dell'Unione europea) non considerano gli aggravi di costo relativi ai mutui per l'acquisto della prima casa, perché il prezzo di tale acquisto non rientra nel paniere dei prezzi al consumo, ma viene considerato un investimento. Pertanto, non viene computato nel paniere di beni di cui si tiene conto per determinare l'inflazione. Ciò ha creato una serie di discrepanze per moltissime famiglie tra l'inflazione percepita, che tiene naturalmente conto dell'aumento della rata mensile del mutuo e quella, peraltro correttamente misurata dall'ISTAT, secondo gli indici armonizzati. Proprio per evitare che tale discrepanza dia luogo a interminabili discussioni e contenzioso, come quello cui assistiamo spessissimo nei dibattiti e talk show televisivi, dedicati alla politica e a questi temi, l'ordine del giorno in discussione chiede al Governo di invitare l'ISTAT ad inserire, in sede di elaborazione del prossimo programma statistico nazionale, un quarto indice di prezzi al consumo che includa le spese sostenute per l'abitazione principale, con particolare riferimento agli interessi passivi dei mutui contratti per l'acquisto degli immobili.

 

PRESIDENTE. La invito a concludere.

 

BENEDETTO DELLA VEDOVA. Concludo, Presidente. Tale indice, comunque, non sarebbe quello armonizzato, ufficiale, ma è un indice che viene utilizzato in altri Paesi, come la Gran Bretagna e l'Irlanda. Credo che sarebbe importante che l'ISTAT lo rilevasse, in quanto potrebbe fare chiarezza. Naturalmente il Governo deve mantenere saldo il fatto che l'inflazione a cui fare riferimento, in tutti i contesti, contrattuali e non solo, rimane quella prevista e armonizzata con gli altri indici dell'Unione europea.

 

PRESIDENTE. La deputata Ceccacci Rubino ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/3256/351.

 

FIORELLA CECCACCI RUBINO. Signor Presidente, come ho evidenziato nel mio ordine del giorno n. 9/3256/351, il papillomavirus umano HPV è responsabile della quasi totalità dei casi di tumore al collo dell'utero, che colpisce ogni anno in Italia tremilacinquecento donne e rappresenta la seconda causa di morte della popolazione femminile con milleottocento decessi l'anno, dopo il tumore al seno. Parliamo quindi di cinque decessi al giorno, di cui, cosa che ritengo molto grave, non si sa quasi nulla al punto che, in alcune regioni (soprattutto, in particolare, in quelle del sud) solo il 30 per cento delle donne beneficiano di programmi pubblici di screening.

Per questo motivo, ritengo che la norma nel disegno di legge finanziaria 2008 che stanzia un contributo finanziario alle regioni e alle province autonome, finalizzato ad agevolare la diffusione della vaccinazione HPV, sia ampiamente insufficiente, in quanto limitata alle dodicenni escludendo dalla vaccinazione gratuita una fascia di età più ampia (si pensi ad esempio alle tredicenni). Chiedo quindi al Governo di impegnarsi affinché anche altre fasce di età, in particolare quelle di età puberale ed adolescenziale (che sono invece oggi di fatto discriminate, considerando gli alti costi) vengano coinvolte nell'offerta gratuita del vaccino e di prevedere delle campagne informative, partendo proprio dalle scuole, perché questo virus è spesso trasmesso in età adolescenziale attraverso i primi rapporti sessuali E un intervento preventivo, a partire da queste fasce di età, risulta essere importante per evitare che la malattia venga contratta. Un esempio lodevole viene dalla campagna informativa promossa quest'anno dalla Società italiana di ginecologia, che ha coinvolto oltre cinquemila studenti e settantadue fra licei e istituti superiori. Concludo dicendo che i milioni di euro sprecati per la campagna pubblicitaria «Pane, amore e sanità» forse sarebbero stati meglio impiegati, meglio spesi per campagne di prevenzione di questo genere. Forse il Governo avrebbe meno da rimproverarsi (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

 

PRESIDENTE. La deputata D'Ippolito Vitale ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/3256/356.

 

IDA D'IPPOLITO VITALE. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, l'ordine del giorno n. 9/3256/356 da me presentato sollecita il Governo a valutare la possibilità di favorire le imprese «rosa» con forme di microcredito a basso tasso di interesse. Ritengo tale ordine del giorno particolarmente significativo, ed auspico sinceramente il positivo apprezzamento del Governo e dell'Assemblea. Ritengo altresì che il nostro Paese non riuscirà ad affrontare le serie sfide economiche e sociali che ha di fronte senza le regioni meridionali. A parte l'utilizzo dei fondi europei, le cui complesse procedure creano non poche preoccupazioni, sarebbe stato perciò necessario porre lo sviluppo del Mezzogiorno al centro dell'attenzione del Governo a partire dalla legge finanziaria in esame, che purtroppo, come del resto è stato denunciato a chiare note da Confindustria, sottrae risorse prima dedicate al sud, mentre misure già decise da tempo tardano ad entrare in vigore o vengono sistematicamente rinviate. La differita operatività dei crediti d'imposta per gli investimenti, le zone franche urbane estese a tutte le aree degradate del Paese senza una precisa scansione di criteri di priorità, il riutilizzo delle risorse della legge n. 488 del 1992 sugli incentivi solo in parte destinata al sud definiscono un quadro tendenziale che delinea un più ridotto impegno finanziario del Governo per il sud, che non lascia complessivamente soddisfatti. Non sfugge però l'impegno, che voglio accogliere con fiducia, dei Ministeri dell'economia e finanze e dello sviluppo economico a garanzia del fatto che i fondi della cosiddetta legge Visco-sud saranno sbloccati anche retroattivamente su investimenti compiuti nel 2007 nel caso in cui il parere atteso dalla Commissione europea risulti positivo; e pare che lo sarà. Con queste premesse si coglie lo spirito dell'ordine del giorno presentato, che individua, secondo un dato di coscienza collettiva diffuso ed in coerenza con il disposto dell'articolo 51 della Costituzione, nelle donne una risorsa aggiuntiva per il mercato del lavoro, indispensabile al suo riequilibrio oltre che allo sviluppo del Paese e, nel Paese, delle aree più deboli come il Mezzogiorno. Del resto lo dimostra la particolare vitalità delle donne nel settore dell'impresa e proprio al sud, nonostante un contesto socioeconomico di particolare difficoltà. In questa ottica si è ritenuto di proporre all'attenzione del Governo la possibilità di valutare l'opportunità di attivarsi per creare condizioni adeguate a sostenere, con forme di microcredito che prevedano bassi tassi di interesse e tempi congrui di restituzione delle risorse, le donne che vogliono fare impresa. Sarebbe una misura di carattere generale che, di fatto, risulterebbe più significativa proprio al sud, dove si registra il più alto tasso di crescita di imprese «rosa». Spero che il Governo raccolga il senso profondo dell'ordine del giorno proposto e, naturalmente, auspico l'ampio consenso dei colleghi di tutte le forze politiche rappresentate in Assemblea (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

 

PRESIDENTE. Il deputato Giudice ha facoltà di illustrare l'ordine del giorno Giacomoni n. 9/3256/366, di cui è cofirmatario.

 

GASPARE GIUDICE. Signor Presidente, interverrò fondamentalmente sull'ordine del giorno Baldelli n. 9/3256/345 relativo alla funzione pubblica. Nel terzo maxiemendamento presentato dal Governo, su cui questa notte abbiamo votato la questione di fiducia, al comma 561 era previsto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, per effettuare tutta l'attività legata e connessa alle varie procedure di stabilizzazione del personale precario previsti dai vari commi della finanziaria, si potesse avvalere di una serie di 20 unità di personale di altre pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 17, commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Ricorderà, sia lei Presidente sia il Governo, che questo comma non ha superato il vaglio di ammissibilità e, quindi, è stato dichiarato inammissibile dalla Presidenza. Con l'ordine del giorno in esame, prendendo atto di questa inammissibilità ma rendendoci conto che è essenziale che la Presidenza del Consiglio, Dipartimento per la funzione pubblica, effettui il monitoraggio e il coordinamento di quanto previsto da questi vari commi, impegniamo il Governo a fornire il supporto necessario alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per la funzione pubblica, affinché questi controlli possano essere effettuati. Signor Presidente, signori del Governo, l'anno scorso noi abbiamo assistito ad una legge finanziaria per una grossa parte, all'incirca per il 50 per cento, assolutamente virtuale, perché non sono stati applicati e non sono state rispettate tutte le norme che prevedevano un continuo monitoraggio e una continua informazione nei confronti del Parlamento di ciò che i commi della finanziaria prevedevano. Una raccomandazione complessiva che io rivolgo al Governo è quella di dare questa volta, con questa finanziaria corposa, una puntuale risposta a tutto quello che la finanziaria comporta in termini di informativa nei confronti del Parlamento.

Nei vari articoli, nei vari commi che ci accingiamo o quanto meno vi accingete ad approvare, sono previste moltissime norme che prevedono una puntuale informativa nei confronti del Parlamento da parte del Governo. Mi auguro che questa volta, al contrario della precedente finanziaria, il Governo sia in questo suo compito puntuale, informando il Parlamento. Credo che al Parlamento, caro Presidente, oltre che legiferare, spetta il compito di verificare che si applichi ciò che legifera. Quello in esame è un ordine del giorno specifico che tiene conto di quella parte non ammissibile in relazione ad un tema sensibile e delicato quale quello del precariato, e con il quale si rivolge un invito al Governo a rispondere puntualmente a tutto quanto previsto come informativa al Parlamento. Solo così potremo ridare dignità a questo ramo del Parlamento, che il continuo ricorso alla questione di fiducia ha ormai ridotto solo a sede che non fa altro che prendere atto anziché legiferare, cosa che sarebbe suo compito fondamentale.

 

PRESIDENTE. Il deputato Verro ha facoltà di illustrare l'ordine del giorno Zorzato n. 9/3256/393, di cui è cofirmatario.

 

ANTONIO GIUSEPPE MARIA VERRO. Signor Presidente, credo che in questa finanziaria ci siano due grandi assenti: l'interesse dei cittadini e una guida autorevole del Ministro dell'economia e delle finanze. Certo, il Ministro dell'economia e delle finanze è stato presente sia in Commissione, dove ha tenuto un paio di lezioni forse più di filosofia che non di economia, sia in aula dove si è distinto più per l'interesse ad una buona lettura che non alla manovra finanziaria vera e propria. Ha consentito, tutto sommato, una sorta di corsa all'oro, una serie di risorse sprecate. Il Ministro Padoa Schioppa, in qualità di spettatore inerte, ha addirittura dichiarato che le prospettive di crescita in questo Paese potrebbero peggiorare, guardandosi bene dall'assumere le responsabilità che gli competono come guida di un Dicastero importante come quello dell'economia, vale a dire di indicare una direzione utile per lo sviluppo e, soprattutto, di richiamare autorevolmente i propri colleghi a non sprecare risorse. Ricordavo prima come sia assente l'interesse dei cittadini e lo sia anche in presenza di norme buone e condivisibili come quella in tema di esclusione del pagamento del canone RAI per gli anziani ultra settantacinquenni a basso reddito. È una norma che approviamo e condividiamo in pieno. Tuttavia, Presidente, riteniamo francamente sconcertante la previsione di una sanzione per la violazione dei criteri di accesso all'agevolazione prevista tra i 500 e i 2 mila euro per ogni annualità. Mi sembra una sanzione assolutamente spropositata rispetto alle capacità economiche dei soggetti interessati, poiché rischiamo che un anziano che abbia un reddito di 517 euro al mese, invece di 516, 46, perda da una a quattro mensilità. Per questo motivo il nostro ordine del giorno Zorzato n. 9/3256/393 impegna il Governo, in sede di emanazione del decreto attuativo, a valutare le numerose implicazioni problematiche, alcune delle quali sono state da me richiamate, al fine di non indurre un ulteriore sconcerto nei cittadini e sollevare reazioni da parte degli utenti. Ritengo che tale ordine del giorno, firmato anche da tanti miei colleghi, sia assolutamente di buon senso e mi auguro che il Governo e la maggioranza vogliano condividerlo.

 

PRESIDENTE. Il deputato Fallica ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/3256/328.

 

GIUSEPPE FALLICA. Signor Presidente, il nostro ordine del giorno, di cui sono il primo firmatario, riguarda il solito problema delle isole minori. Una volta parliamo di sanità, una volta parliamo di scuola, una volta parliamo di occupazione, ma l'argomento principale, che contraddistingue sempre la negatività in cui versano i cittadini delle isole minori, soprattutto le isole minori della Sicilia, certamente sono i trasporti, soprattutto quelli marittimi, in quanto gli unici due aeroporti che si trovano a Pantelleria e a Lampedusa non riescono, anche per i costi, a sopperire al traffico dei cittadini di tali isole. La settimana scorsa ho presentato la mia ennesima interrogazione alla Commissione trasporti nella quale lamentavo, attraverso l'amministrazione di Lampedusa, l'ennesimo fermo tecnico della nave che espleta il trasporto merci e passeggeri da Porto Empedocle a Lampedusa e lo stesso potrei dire di quanto avviene sulle isole Eolie o sulle isole Egadi. Purtroppo, il trasporto marittimo è bloccato dal non intervento dello Stato sulle società di navigazione, in testa la Tirrenia, da cui dipende la Siremar, la quale anch'essa, trovandosi senza fondi, non è nelle condizioni di fare investimenti per il varo di nuove motonavi. Di conseguenza, abbiamo motonavi che risalgono agli anni Settanta, motonavi che risalgono a 25 o 30 anni fa, che non sono nemmeno nelle condizioni di effettuare un giorno di cantieraggio, per cui, ogni tre giorni devono fermarsi nei diversi porti di attracco per problemi tecnici. Con il disegno di legge finanziaria per il 2008 noi attendevamo con tanta speranza la possibilità che venissero realizzati gli investimenti che già più volte sono stati promessi a quei cittadini. Evitando di parlare del problema del turismo, l'unica risorsa di tali isole, mi soffermo soprattutto sugli inenarrabili disagi che i tutti i cittadini sono costretti ogni giorno ad affrontare, a causa delle condizioni meteorologiche e di distanza, non solo i bambini o coloro che devono recarsi a lavorare. Ogni giorno gli studenti delle scuole superiori sono costretti a prendere mezzi navali per potersi spostare da un'isola a un'altra. L'augurio che esprimo, insieme ad altri parlamentari siciliani, è quello che venga prestata un'ulteriore attenzione verso queste isole, ma vedo che le nostre parole rimangono vane e inascoltate. L'unica cosa che chiedo ai rappresentanti del Governo - signor Presidente - se mi ascoltassero, vedo che c'è un assembramento...

 

PRESIDENTE. Lei ha ragione, ma, come può immaginare, si tratta di una discussione che attiene allo svolgimento dei lavori. Naturalmente invito tutti a evitare di ricorrere a modalità che possano disturbare il deputato che interviene. Mi rivolgo ai rappresentanti del Governo, come ho già detto, eviterei che si determinassero assembramenti che nuocciano all'ordinato sviluppo del dibattito. Lei ha ragione ad avanzare una protesta e vorrei che venisse accolta. Spero così di averle consentito di svolgere suo intervento.

 

GIUSEPPE FALLICA. Grazie Presidente, la mia non era una protesta ma una sottolineatura nei confronti del Governo affinché mi ascoltasse su questo argomento, che puntualmente vengo a riproporre. Mi auguro che si ponga attenzione al mio ordine del giorno e che venga accolto favorevolmente. Esso consentirebbe di affrontare i problemi delle isole minori che in questo momento riguardano soprattutto la società madre, la Tirrenia, che dal disegno di legge finanziaria che stiamo discutendo non mi risulta abbia ricevuto alcun finanziamento o, se lo avesse ricevuto, esso sarebbe di importo minimo. Tale società dispone di una vecchia flotta che assolutamente non consente più alla popolazione delle isole minori di potersi spostare.

Vorrei poi affrontare l'argomento del periodo stagionale e dei turisti che devono affrontare grandi disagi.

 

PRESIDENTE. Deputato Fallica, concluda.

 

GIUSEPPE FALLICA. Concludo, Presidente. Come fa il turismo a costituire la punta di diamante per le risorse di queste isole? Chiedo, pertanto, che il Governo accetti il mio ordine del giorno.

 

PRESIDENTE. Il deputato Tassone ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/3256/100.

 

MARIO TASSONE. Signor Presidente, vorrei rapidamente illustrare il mio ordine del giorno svolgendo qualche valutazione di carattere generale. Esso attiene alla politica infrastrutturale nel Mezzogiorno, con particolare riferimento alla Calabria. Non vi è dubbio, come abbiamo rilevato anche in altre occasioni, che non vi sia alcun disegno politico e alcuna strategia per l'intermodalità dei trasporti e il trasferimento del trasporto merci via mare o via ferro. C'è una approssimazione di carattere generale, che abbiamo ravvisato anche all'interno della manovra economico-finanziaria presentata dal Governo. Il riferimento alla Calabria è molto preciso e puntuale, signor Presidente, perché si riferisce all'impegno profuso a suo tempo nella passata legislatura, per quanto riguarda l'ammodernamento della Salerno-Reggio Calabria. Inoltre, si riferisce anche all'ammodernamento - e soprattutto alla ristrutturazione - della SS 106, in una visione intermodale di collegamento dei trasporti, soprattutto tra nord e sud. Abbiamo potuto rilevare anche in questo periodo di tempo, il grande scontro che esiste all'interno dell'amministrazione tra Ferrovie Spa e il Governo. Tra l'altro, in questo Governo, non sappiamo chi è il titolare della gestione trasporti, non sappiamo - l'ho detto più volte - se sia il Ministro Di Pietro o il Ministro Bianchi. C'è una grande confusione e una grande incertezza, che ricade profondamente in termini incisivi, molto forti e preoccupanti anche sulla attività e l'impegno della Ferrovie Spa nel nostro Paese, soprattutto per quanto riguarda i servizi generali e universali, su cui certamente ci sono delle poste nel bilancio e nella manovra economico-finanziaria,ma che per noi sono insufficienti. Inoltre, vi è il problema del porto di Gioia Tauro. In questa sede, ne voglio parlare, in quanto nel mio ordine del giorno faccio riferimento anche ad una presenza molto forte e pervasiva della criminalità organizzata. Non vi è dubbio che alcuni momenti infrastrutturali e alcuni servizi vengano condizionati dalla criminalità organizzata. Pensare che il Presidente del Consiglio dei ministri a suo tempo, quando ci fu il delitto Fortugno, venne in Calabria e disse che quella era una terra a lui molto cara e «diletta». Purtroppo, non abbiamo ravvisato una coerenza di comportamenti rispetto alle dichiarazioni e vi è un dato molto preoccupante di disattenzione nei confronti della Calabria, da parte di questo nostro Governo. Concludo, signor Presidente, ricordando una vicenda molto brutta, che riguarda la Scuola superiore della magistratura. Ovviamente, non vi faccio riferimento nel mio ordine del giorno, ma si riferisce a questo concetto di disattenzione del Governo nei confronti anche della regione Calabria. Vi era stato un ordine del giorno presentato dall'onorevole Misiti, sottoscritto anche da molti di noi, che è stato ovviamente dichiarato non ammissibile, ma ritengo che ci sia stata una svista. Tale ordine del giorno andava anche in direzione di un risparmio di risorse economiche, laddove la «iniziativa» del Ministro Mastella - che, con una sua decisione monocratica, trasferisce la Scuola di magistratura dalla Calabria a Ceppaloni o a Benevento - non credo dia dei risparmi e soprattutto non è un dato funzionale rispetto ai problemi del Mezzogiorno e il servizio che tale scuola dovrebbe svolgere. Signor Presidente, mi auguro che il mio ordine del giorno abbia l'attenzione da parte del Governo, aspettiamo ovviamente il parere del Governo stesso, con una valutazione di insieme che porti alla sua accettazione. Le dico subito che non credo moltissimo negli ordini del giorno, ma questa è l'occasione soprattutto per discutere e dibattere. Se il Governo cogliesse questa occasione dicendo qualche parola in più, sarebbe molto importante e significativo anche per dare dignità e forza al ruolo del Parlamento.

 

LUCA VOLONTÈ. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LUCA VOLONTÈ. Signor Presidente, non mi stupisco mai di nulla, però voglio sottolineare come sia possibile che lasciamo spazio per l'illustrazione degli ordini del giorno e il Governo sistematicamente, mentre tali ordini del giorno vengono illustrati, dal signor Tizio e dal signor Caio, stimabilissime persone e rappresentanti della Repubblica come chi siede ai banchi del Governo, stia discutendo di un altro ordine del giorno che non ha nulla a che fare con l'illustrazione in corso. Quindi, si può anche abolire questa fase procedurale, se il Governo ritiene di dare una valutazione esclusivamente sul dispositivo a prescindere dall'illustrazione, che invece dovrebbe servire - così dice il regolamento e in ciò dovrebbe consistere il rispetto nei confronti dell'Assemblea parlamentare - al rappresentante del Governo di aver chiaro, anche al di là della formulazione scritta, quali siano gli intendimenti positivi della vicenda. Da due anni non è possibile discutere le proposte emendative, non è nemmeno possibile illustrare gli ordini del giorno...

 

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo. Almeno mentre viene rivolta una perorazione, affinché il Governo sia nelle condizioni di ascoltare, sarebbe almeno buon gusto evitare di contraddirla! Rinnovo l'invito affinché si determini una condizione per cui gli interventi vengano ascoltati dall'Assemblea e dal Governo. La deputata Armosino ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/3256/395.

 

MARIA TERESA ARMOSINO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, con questa finanziaria e con l'istituzione delle società di intermediazione immobiliare quotate, è stata introdotta una tassazione diversa e di maggior favore per gli investimenti del settore immobiliare che si rivolgano appunto al mercato delle immobiliari quotate. È stata prevista in tal caso una tassazione del 20 per cento. Sono state introdotte altresì, in questa finanziaria, delle misure volte - così è stato detto - a favorire l'immissione sul mercato delle locazioni di immobili, attraverso attività di defiscalizzazione, segnatamente per quanto concerne l'ICI, per patrimoni che vengano concessi in locazione per 25 anni. Noi non riteniamo che questa serie di misure sia adeguata a rispondere alla richiesta di abitazioni che viene censita ed indicata nel nostro Paese. Pensiamo che anche il privato debba intervenire sul mercato, ma il privato è disincentivato dal dare in locazione gli immobili, posto che, come è a tutti noto, il reddito delle locazioni va ad incidere sulla tassazione personale e quindi si attesta mediamente al 40 per cento. Il Viceministro Visco - e tutto il Governo - annunciano di voler mettere mano alla revisione della tassazione delle rendite finanziarie, spostando l'attenzione - così dice - dalla pressione fiscale inferiore sulle rendite a beneficio di quelle sui redditi da lavoro. Noi pensiamo che prima di queste misure, ma comunque contestualmente ad esse, non possa non essere presa in considerazione la tassazione separata delle rendite da locazione in misura del 20 per cento, per evitare un nero, che esiste, e per consentire che vi siano investimenti volti all'acquisto di case da immettere sul mercato delle locazioni.

Il segnale che ci avete dato è stato estremamente negativo in questo senso. Anche gli emendamenti volti a tassare al 20 per cento le nuove locazioni afferenti a nuove costruzioni, e quindi non ancora esistenti e in assoluta assenza di perdite eventuali di gettito, sono stati respinti. Chissà se, in un momento meno impegnativo, quale quello degli ordini del giorno, un principio, ancorché di valenza generale, questo Governo sia in grado di assumerlo!

 

PRESIDENTE. Il deputato Garagnani ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/3256/318.

 

FABIO GARAGNANI. Signor Presidente, con questo ordine del giorno ho inteso porre al Governo, assieme ai colleghi del gruppo di Forza Italia che lo hanno sottoscritto, un problema particolarmente pressante ed incisivo, soprattutto con riferimento alla finanziaria, ma anche alla recente sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee, che impone agli Stati membri di adottare un atteggiamento effettivamente pluralista in merito al problema della libertà di educazione e della parità scolastica. Mi pare che questa sentenza sia incisiva ed emblematica, nel momento in cui ci accingiamo a definire le principali manovre finanziarie nei vari settori in cui si articola la vita del nostro Stato, proprio perché veniamo da un monopolio statale nel settore della pubblica istruzione, su cui ci misuriamo anche in questi giorni sulla base di dati, di cifre, di poste di bilancio particolarmente significative e che di fatto ha dietro di sé ormai risultati non eccessivamente brillanti. Mi riferisco alle varie statistiche, ai diversi dati provenienti dalle varie organizzazioni internazionali che denotano che il risultato medio della professionalità e del livello di cultura dello studente italiano non è eccessivamente brillante o almeno non è adeguato al risultato di altri Paesi dell'Unione europea in cui, invece, la popolazione studentesca, nel risultato finale, ha conseguito medie molto più alte della nostra. Il problema non è tanto, a questo punto, il livello della qualità degli studi, ma rendere effettivo quel diritto di libertà di educazione, quel diritto alla parità scolastica presente in tutti gli Stati dell'Unione europea e significativo di un livello di libertà che, come in altri settori, quali quello sociale ed economico, deve potersi manifestare anche nel campo dell'istruzione. Ciò soprattutto in presenza di una realtà ormai vecchia, obsoleta e superata quale quella italiana in cui tale monopolio statale, ancorato ad alcuni pregiudizi ancora ideologici, in realtà non regge più il passo con i tempi e con una società particolarmente evoluta come quella italiana, che richiede allo Stato, non il disinteresse in merito alle politiche scolastiche, ma un coordinamento che non sia l'imposizione di un modello predeterminato. Soltanto dalla competizione di vari modelli formativi in grado di offrire alle famiglie ed allo studente diverse opzioni all'interno di un quadro di regole comuni definito - questo sì - dallo Stato si potrà avere un miglioramento, un'elevazione del livello degli studi e soprattutto si potrà offrire, in una sana competizione, la possibilità alle giovani generazioni di crescere culturalmente e di acquisire anche esperienze particolari e di misurarsi per acquisire alcune competenze di cui la nostra società necessita. Questo è lo scopo dell'ordine del giorno a mia firma che partendo dalla considerazione che la legge 10 marzo 2000, n. 62 (che ha definito, in termini generici il sistema pubblico integrato dell'istruzione e ha disciplinato in modo, se si vuole un po' ristretto, il rapporto fra scuola paritaria e statale) debba essere rivista, sia per elementari esigenze di giustizia, di una libertà di educazione (che credo - lo riaffermo in questa sede - manca nella scuola italiana, con i risultati negativi che osserviamo tutti i giorni), sia anche per collegarsi ad una nuova e significativa sentenza della Corte di giustizia europea. Quest'ultima ha infatti riconosciuto ad una famiglia tedesca il diritto di vedersi attribuiti determinati benefici, non solo giuridici, ma anche economici e fiscali in merito alla possibilità di scegliere un determinato tipo di educazione adatto alla propria cultura, alla propria mentalità ed alla propria dimensione culturale. A fronte di ciò, credo che il mio ordine del giorno ponga il problema di cambiare la legislazione attuale, ma non lo faccia ex abrupto, dall'oggi al domani...

 

PRESIDENTE. Deputato Garagnani, concluda.

 

FABIO GARAGNANI. ...bensì affrontando, in modo significativo, tappa per tappa, un mutamento dell'orientamento scolastico del nostro Paese...

 

PRESIDENTE. Deputato Garagnani deve concludere.

 

FABIO GARAGNANI. ...al fine, non solo di recepire la predetta sentenza della Corte di Giustizia europea, ma anche di porsi al passo con i tempi, che richiedono tale novità.

 

PRESIDENTE. Il deputato Fasolino ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/3256/340.

 

GAETANO FASOLINO. Signor Presidente ho presentato questo ordine del giorno per cercare di porre fine ad una profonda ingiustizia che colpisce le aziende italiane che hanno lavorato in Libia, hanno esportato il buon nome del nostro Paese ed ora si ritrovano praticamente sul lastrico, come imprese e come famiglie, in quanto il Governo libico non ha riconosciuto i loro crediti e pertanto le ha portate al dissesto.

Si tratta di somme notevoli definite in ben 642 milioni di euro, senza contare la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, previsti nelle stesse sentenze delle corti libiche che si sono occupate dell'argomento. Nel mese di novembre del 2002 il Governo italiano ha anche operato una ricognizione di tali crediti insieme con l'Azienda libico-italiana (ALI) e con la banca italo-araba UBAE. Si tratta quindi di crediti per di più certificati dallo Stato, dall'Azienda libico-italiana (ALI) e dalla banca UBAE. A tal punto qualcosa si è mosso, poiché il Governo precedentemente in carica ha attivato un canale con il Governo libico, il quale si è dichiarato disponibile ad offrire 281 milioni di euro per una chiusura forfetaria del contenzioso. Ma, siccome l'ammontare del credito netto è pari a 642 milioni di euro oltre agli interessi passivi e alla rivalutazione monetaria, la cifra offerta è sembrata una elemosina che non avrebbe rimesso in sesto le aziende così duramente colpite. Allora, la preghiera rivolta al Governo italiano è che quest'ultimo possa attivare immediatamente una iniziativa con l'Esecutivo libico, forte anche delle trattative in corso per aiuti reciproci, forniture e sostegno alla nazione africana. Oppure, meglio ancora il Governo potrebbe stanziare un fondo che, anche attraverso una corresponsione annuale per periodi di cinque o dieci anni ristori le aziende di quanto hanno in credito salvo potersi rivalere successivamente con le autorità libiche. Chiedo quindi che il Governo non sia disattento nei confronti di tale questione, perché coinvolge le imprese, il buon nome dell'Italia, nonché le famiglie dei dirigenti e degli operai di quelle imprese che hanno lavorato in Libia in questi anni e che ora si ritrovano praticamente sul lastrico.

 

PRESIDENTE. Il deputato Laurini ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/3256/368.

 

GIANCARLO LAURINI. Grazie, signor Presidente. Il disegno di legge finanziaria introduce l'azione risarcitoria collettiva - meglio nota come class action per la sua provenienza d'oltreatlantico - la quale costituisce uno strumento certamente molto diffuso, soprattutto negli Stati Uniti d'America. Il suo trapianto nel nostro sistema è certamente importante, in quanto si pone nel senso della tutela dei consumatori, ma indubbiamente ne va valutato attentamente l'impatto, soprattutto per evitare che dall'essere uno strumento di tutela dei consumatori, diventi anche uno strumento a rischio per le imprese. Evidentemente non parliamo soltanto delle grandi imprese, delle multinazionali cui ci si riferisce sempre con grande effetto mediatico quando si parla di class action: sono certamente molte - centinaia, migliaia - le imprese che possono trovarsi investite dall'esercizio di questo tipo di azione. Allora, qual è il problema che ho affrontato nell'ordine del giorno che sottopongo all'attenzione dell'Assemblea e del Governo? Il problema è quello della efficacia temporale: non per quanto attiene all'entrata in vigore della legge, e quindi all'utilizzazione della class action, fissata in sei mesi dalla sua approvazione, ma relativamente ai fatti, agli atti, agli eventi, ai rapporti ai quali la class action può essere applicata. La confusione nasce dal fatto che non è possibile che un'azione sia retroattiva. Certamente la class action, così come introdotta, non può essere retroattiva. Il problema è che bisogna avere ben chiaro il concetto che la class action è uno strumento processuale, una norma di rito che entra in vigore dal giorno in cui è stabilito che entri in vigore e che possa essere esperita. Il problema è individuare gli atti, le fattispecie, i negozi, i rapporti ai quali ci si può riferire agendo con una class action. Ed il problema sorge proprio riguardo a tale punto perché, non essendo stabilita una limitazione dell'oggetto della class action, la stessa evidentemente potrà applicarsi a fatti, controversie e rapporti già preesistenti, insorti precedentemente all'entrata in vigore della legge e per i quali non si è ancora verificata la prescrizione. È importantissimo pertanto che il Governo si faccia carico di monitorare immediatamente, nelle prossime settimane, la portata del problema e utilizzare uno strumento (eventualmente la decretazione d'urgenza), un provvedimento legislativo che possa limitare il ricorso all'azione risarcitoria collettiva a fatti, eventi, rapporti giuridici, controversie che insorgano successivamente all'entrata in vigore della legge istitutiva. Purtroppo, per la fretta con la quale questo istituto è stato inserito nella finanziaria, e la sua conferma nel maxiemendamento governativo, non si è tenuto conto delle osservazioni che pur sono emerse nel dibattito in Commissione bilancio; osservazioni e riflessioni che erano state fatte ad hoc sulla class action anche innanzi alla Commissione giustizia di questa Camera. Non averne tenuto conto, per la fretta, per la volontà di introdurre comunque nel nostro sistema tale azione risarcitoria collettiva - che, lo ripeto, ha certamente una finalità condivisibile e che tutti condividiamo ma che, come ogni innesto di istituti nati e, quindi, provenienti da aree geografiche, ambienti, ordinamenti giuridici profondamente diversi dal nostro (certamente non è il solo perché altri ne abbiamo avuti) - comporta grande difficoltà per la dottrina e la giurisprudenza...

 

PRESIDENTE. La invito a concludere

 

GIANCARLO LAURINI. ...e pertanto è assolutamente indispensabile che il Governo si impegni per rimediare a tale omissione nella disciplina così introdotta dal maxiemendamento.

 

PRESIDENTE. Il deputato Campa ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/3256/339.

 

CESARE CAMPA. Signor Presidente, colleghi parlamentari, rappresentanti del Governo. Dai rappresentanti del Governo vorrei un attimo di attenzione, considerato che illustro un ordine del giorno sul quale dovrebbero dare il loro contributo - mi auguro, il loro assenso - anche per realizzare un fatto di giustizia nel nostro Paese. Va premesso che nell'ambito delle misure per il rilancio dell'efficienza scolastica purtroppo non si è tenuto conto della necessità di formare una dirigenza scolastica adeguata alle nuove sfide che la società e l'economia rivolgono alla scuola. È sotto gli occhi di tutti questa carenza ed è sotto gli occhi di tutti l'importanza che la dirigenza scolastica dovrebbe avere per un funzionamento ordinato - e non solo ordinato - delle nostre scuole. In particolare, si sono conclusi tutti i concorsi ordinari banditi da tempo. Tuttavia, per quanto riguarda i concorsi riservati a coloro che avevano già ottenuto un anno o più di presidenza a livello temporaneo, si registrano dei ritardi per la loro conclusione. Parlo in particolare per il mio Veneto, ma interessati a questo problema sono anche il Friuli e la Sicilia. Le cause di questo ritardo, signor Presidente, colleghi parlamentari, ma soprattutto rappresentanti del Governo, che vi vedo impegnati in una sana discussione su altri argomenti, e non vi passa per la mente di ascoltare chi sta parlando in questo momento, tanto che io mi fermo un attimo, sperando che il Presidente richiami l'attenzione dei tre sottosegretari, che conosco per la loro capacità di sintesi...

 

PRESIDENTE. Ho già invitato ripetutamente il Governo a non produrre degli elementi di disturbo, invece che di ascolto.

 

CESARE CAMPA. Sì può anche sospendere, così magari tutti parlano a titolo personale e il ruolo dell'Assemblea viene qualche maniera anche valorizzato...

 

PRESIDENTE. Avendo rinnovato l'invito al Governo ad ascoltare gli interventi, la prego di proseguire.

 

CESARE CAMPA. La ringrazio, signor Presidente, so che lei tiene molto al ruolo dei parlamentari, e di questo le sono grato. Dunque, questo problema è particolarmente sentito nel Veneto, ma non è assente nel Friuli e nella Sicilia. Potrebbe esserci anche una penalizzazione per i nostri presidi incaricati, perché questo ritardo nell'espletamento dei concorsi riservati non è certo imputabile ai presidi o ai concorrenti, ma è solo imputabile al cattivo funzionamento del Ministero della pubblica istruzione. Se consentissimo che, in assenza di espletamento di concorso riservato, possa esserci un provvedimento sull'interregionalità, che consente ad altre persone qualificate, che hanno vinto il concorso in altre regioni, di passare nelle regioni contermini, creeremmo veramente un grave danno per i concorrenti che hanno partecipato al concorso, stanno attendendo il risultato e si vedrebbero scavalcati da altri delle regioni contermini. Dunque, credo che quello proposto sia un atto di giustizia - quasi un atto dovuto - da parte di un'amministrazione statale che non è stata capace di rispettare i tempi, scaricando questa sua incapacità sulle spalle dei concorrenti, che nulla hanno a poter opporre se non il fatto di aver sostenuto concorsi e di essere ancora penalizzati (avendo, peraltro, perso un anno, perché hanno fatto un anno come supplenti, e questo anno non potrebbe nemmeno essere riconosciuto). L'ordine del giorno in esame contiene dunque una proposta di buon senso. Mi auguro - ringrazio i rappresentanti del Governo, che adesso stanno prestando un po' di attenzione - venga adottato un provvedimento, signor sottosegretario, in cui deve essere esplicitato che l'interregionalità, nel ruolo della dirigenza scolastica, deve intendersi come possibilità di accedere al posto in altre regioni solo se ci sono posti eventualmente vacanti dopo la nomina di tutti coloro che sono stati inseriti nelle graduatorie di merito regionali a seguito di concorso ordinario riservato. Quindi, non può essere assolutamente dato accesso all'interregionalità, per esempio, nel caso del Friuli, della Sicilia e soprattutto del Veneto. Mi auguro che da questo punto di vista si possa avere non quell'attenzione dovuta che dovrebbe esserci sempre, ma quella particolare attenzione per risolvere un problema...

 

PRESIDENTE. La invito a concludere.

 

CESARE CAMPA. ...che penalizzerebbe questi nostri servitori dello Stato, che tanto fanno e potrebbero fare nell'interesse della nostra gioventù e della nostra scuola. Ringrazio il Governo, perché so che questa volta sarà veramente attento.

 

PRESIDENTE. La deputata Mondello ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/3256/125.

 

GABRIELLA MONDELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per illustrare l'ordine del giorno n. 9/3256/125, da me presentato. Tale ordine del giorno rientra nella mia linea di impegno, che porto avanti sin dalla precedente legislatura. Nel nostro Paese - come tutti sanno - vi è un estremo bisogno di infrastrutture, e sinceramente mi sembra che ultimamente le infrastrutture, sia le più grandi, che costituiscono veramente un'estrema necessità per il nostro Paese, sia quelle di portata minore, abbiano segnato il passo. Emerge da tutto il Paese una richiesta ed una necessità di miglioramento della viabilità. Nella passata legislatura nel levante della Liguria, nella zona compresa tra Genova e La Spezia, sono stati effettuati degli interventi molto validi, in accordo con la provincia di Genova, che ha diverso colore politico (a dimostrazione del fatto che le opere di primaria necessità dovrebbero essere realizzate con l'accordo di tutti, e senza distinzione di colore politico), e, grazie al Governo Berlusconi, sono state realizzate svariate opere, che hanno eliminato situazioni di criticità e hanno permesso di migliorare notevolmente la circolazione su strade estremamente trafficate. Proprio per questo ho presentato l'ordine del giorno in esame, il quale riguarda l'allargamento della strada provinciale n. 586, che presenta una strozzatura che andrebbe assolutamente eliminata, perché da essa si dipartono due strade provinciali, la n. 586 verso Piacenza, e la n. 26 bis Valmogliana verso Parma. Si tratta, quindi, di una struttura viaria di carattere interregionale che riveste la massima importanza. Infatti, negli anni scorsi molti lavori di allargamento su questa strada sono stati effettuati - come dicevo - grazie a vari contributi, in particolare dello Stato e della provincia di Genova, ma ora bisogna proseguire questo impegno, affinché non resti monco. Pertanto, mi rivolgo al Governo perché, con una cifra non troppo elevata, si pongano almeno le basi per iniziare questo intervento, che è veramente atteso da tutta la popolazione.

 

PRESIDENTE. Il deputato La Loggia ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/3256/226.

 

ENRICO LA LOGGIA. Signor Presidente, francamente osservo che il Governo è distratto oppure è totalmente impegnato in altre vicende, invece che ascoltare con attenzione quanto viene affermato, e tutto ciò certamente non ci riempie né di soddisfazione né di entusiasmo. Tuttavia, ritengo che anche i suoi rappresentanti ascoltino - quando ciò accade - con qualche sofferenza, come se tale ascolto costituisse una sorta di triste rito, pressoché inutile, considerato che comunque tutto ciò che doveva essere deliberato è stato deciso, e certamente non rappresenta il frutto del dibattito interno a quest'Aula, come pure sarebbe necessario e doveroso. Ho chiesto di intervenire perché l'ordine del giorno che ho presentato insieme a numerosi colleghi, il n. 9/3256/226, rappresenta il nostro tentativo di richiamare con forza l'attenzione del Governo sui problemi che attanagliano il Mezzogiorno (anche se non nutro molte speranze, considerato che è arrivato un solo Ministro, l'onorevole Bindi, ma mi rivolgo ai sottosegretari presenti, Grandi, Sartor e D'Andrea, i quali quantomeno potranno riferire ai loro danti causa, Ministri di settore). Si ha la precisa sensazione che il Mezzogiorno sia stato totalmente dimenticato - e le isole ancora di più - da questo Governo che, evidentemente, tra i propri obbiettivi ha quello di danneggiare non solo una serie di categorie di lavoratori o di imprenditori del nostro Paese, ma intere aree territoriali. Pertanto, l'avere immaginato - e poi, purtroppo, realizzato - di non poter più contare sul credito d'imposta, non avere più svolto un'azione incisiva (come avevamo iniziato a fare nel precedente Governo Berlusconi) nel settore delle infrastrutture e dei servizi - ciò che manca al Mezzogiorno del nostro Paese per essere realmente competitivo, non soltanto con le restanti regioni italiane, ma anche con i mercati europei e internazionali - è una responsabilità molto grave. L'avere cancellato dall'agenda delle priorità o, addirittura, aver dichiarato che non verrà mai realizzato il ponte sullo Stretto di Messina è stata un'ulteriore, grave mancanza di attenzione e - direi di più - una vera e propria penalizzazione nei confronti del Mezzogiorno e delle isole. Pertanto, l'ordine del giorno a mia prima firma n. 9/3256/226 è volto ad impegnare il Governo a rivedere l'impostazione della propria politica di bilancio, riducendo la dinamica della spesa corrente e la pressione fiscale, ma, soprattutto, reintroducendo il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e incrementando le spese per le infrastrutture, specie nel sud e nelle isole, riconsiderando anche, in tale contesto, la scelta improvvida di non realizzare il ponte sullo Stretto di Messina. So che le mie parole resteranno al vento, ma quanto meno resteranno agli atti di questa Assemblea, perché si possa dire che da parte di qualcuno, di un partito, dell'opposizione, nel contesto storico in cui oggi si trova il nostro Paese, vi è chi ancora sollecita, e con forza, tale impegno. Mi auguro, signor Presidente, che almeno una risposta (fosse anche verbale e non scritta), un segno di attenzione, anche nel non accogliere questo ordine del giorno, ma sottoponendolo al voto dell'Assemblea, possa arrivare da parte del Governo. Non ci crediamo molto, speriamo di essere smentiti (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

 

PRESIDENTE. Il deputato Pedrizzi ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/3256/238.

 

RICCARDO PEDRIZZI. Signor Presidente, chi ha esperienza di lavori parlamentari sa bene quale valore attribuire agli ordini del giorno, eppure molti di noi questa mattina stanno intervenendo. Ciò sta a significare l'esigenza di aprire un minimo di dibattito, nel corso di una sessione di bilancio che si chiude con ben tre questioni di fiducia. Farò riferimento all'ordine del giorno Angeli n. 9/3256/247, di cui sono cofirmatario, e all'ordine del giorno Contento n. 9/3256/220, al quale intendo aggiungere la mia firma. Il primo riguarda il trattamento fiscale della famiglia. Purtroppo, ancora oggi, chi è sposato e ha figli paga più tasse di chi non è sposato e non ha figli. Pertanto, è la famiglia naturale fondata sul matrimonio la grande cenerentola, la vera penalizzata e l'autentica discriminata nella nostra società. Ciò accade, perché l'esigenza di garantire l'equità orizzontale non è tenuta presente come quella di assicurare l'equità verticale. Infatti, le aliquote cambiano esclusivamente in base al reddito percepito dal singolo, e non anche in base al numero dei componenti della famiglia. Ma un sistema fiscale che voglia essere giusto non può preoccuparsi di realizzare solamente l'equità verticale; deve pensare ad attuare, altresì, quella orizzontale, facendo sì che, a parità di reddito, chi ha figli da allevare ed educare non paghi le stesse tasse di chi non ha figli e deve, dunque, mantenere solo se stesso. Appare perciò essenziale, nel definire gli interventi di politica fiscale, l'attribuzione di centralità e soggettività alla famiglia, soprattutto in presenza di figli. A tal fine dovrebbe essere ripresa l'impostazione, che era già contenuta nella legge delega del Governo Berlusconi per la riforma del sistema fiscale, diretta a prevedere una particolare attenzione per la condizione familiare del contribuente.

Gli interventi potrebbero muoversi lungo le linee delle deduzioni e quindi della soglia esente, e potrebbero essere modulati in base ai carichi di famiglia. Si potrebbero, inoltre, e sarebbe preferibile, battere strade decisamente nuove, con un primo modulo di applicazione del meccanismo del quoziente familiare o del BIF (basic income familiare). Il primo mira a restituire la par condicio alla famiglia monoreddito rispetto a quella con due redditi, dividendo la somma dei redditi percepiti da tutti i membri del nucleo familiare per un coefficiente ad hoc, in modo da riconoscere effettivamente i carichi familiari. Il secondo, invece, consiste nel dedurre dall'imponibile il minimo vitale indispensabile per il mantenimento di ogni familiare a carico; soltanto sulla quota rimanente di reddito percepito si stabilisce l'aliquota, e quindi l'imposta dovuta. È evidente che un'efficace soluzione di tali problematiche presuppone che si sia disponibili ad andare oltre la realtà di un sistema IRPEF basato sulla tassazione individuale e che si condivida l'impostazione di investire sull'intero nucleo familiare. Invito i rappresentanti del Governo a prestare attenzione a questo ordine del giorno, anche perché questa posizione è condivisa da alcuni membri del Governo stesso. Per quanto riguarda l'ordine del giorno Contento n. 9/3256/220, relativo all'azione collettiva, è fuori di dubbio che l'introduzione di strumenti di tutela analoghi alla class action incontri ostacoli nell'incoerenza di alcune caratteristiche di tali azioni, sviluppatesi in un sistema di common law come quello nordamericano, con alcuni principi giuridici, anche costituzionali, tipici di un ordinamento di civil law, qual è quello nazionale. In particolare, la class action, come disciplinata nel maxiemendamento, rischia di porsi in conflitto con i principi affermati negli articoli 111 - il giusto processo - e 24 - il diritto individuale alla tutela giurisdizionale - della Costituzione, nonché con quelli tipici del diritto processuale desumibili dagli articoli 81 e 100 del codice di procedura civile (divieto di agire in giudizio per la tutela di diritti altrui o di interessi non propri). Si determinerebbe, altresì, un contrasto con il principio espresso dall'articolo 2909 del codice civile, secondo cui la sentenza fa stato esclusivamente tra le parti, atteso che la disciplina della class action prevede l'efficacia della sentenza su soggetti che non abbiano preso parte al processo.

 

PRESIDENTE. Deve concludere, per favore.

 

RICCARDO PEDRIZZI. Concludo, Signor Presidente. Invitiamo dunque il Governo ad una riflessione e ad un monitoraggio di quello che succederà dopo l'introduzione di questa nuova normativa. È solamente una richiesta di monitoraggio, e quindi chiedo l'orientamento favorevole.

 

PRESIDENTE. Il deputato Compagnon ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/3256/112.

 

ANGELO COMPAGNON. Signor Presidente, anch'io intendo illustrare l'ordine del giorno a mia firma, a fronte di un dibattito che non c'è stato sulla finanziaria. Ci rimane questa possibilità, e per questo mi auguro che il Governo guardi con la dovuta attenzione a ciò che abbiamo presentato. L'articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo recita testualmente: «Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà». A fronte di svariati interventi che, non solo questo, ma tutti i Governi si impegnano a realizzare rispetto alle situazioni di disagio, certamente la condizione di vedovanza è totalmente trascurata dallo Stato e lo è stata anche, dal mio punto di vista, in passato. Pertanto, è importante parlare anche di questo. Peraltro, in questi giorni in quest'Aula, da più parti e in tutti i modi, si è parlato di aiuti alla famiglia. Quest'ultima, certamente, non scompare con la morte del coniuge, ma anzi necessita di maggiore impegno, attenzione e sicurezza. Sono milioni le persone e le famiglie che, in questo Paese, si trovano in una situazione di estrema difficoltà e molte di queste lo sono in quanto colpite da morte precoce del coniuge. Tali famiglie vivono al limite della soglia di povertà e, quindi, si aggiungono ai milioni di situazioni, purtroppo delicate, che già vivono tale disagio. Pertanto, il mio ordine del giorno n. 9/3256/112 vuole impegnare Governo ad adottare opportune iniziative normative, soprattutto cercando di non penalizzare, con un'imposizione fiscale elevata, la categoria debole delle famiglie vedove, al fine anche di scoraggiare quel fenomeno (che ha rappresentato un motivo di grande confronto anche in questo Parlamento) del lavoro nero. Tale fenomeno si aggiunge - come abbiamo visto nel Protocollo sul welfare - a quell'altra piaga che è la precarietà. Tutti quanti ci siamo detti che precarietà, lavoro nero e quant'altro vanno affrontati: non prestare attenzione a situazioni come queste (e ve ne erano anche altre) significa anche incentivare il lavoro nero.

Inoltre, il mio ordine del giorno n. 9/3256/112 vuole impegnare, soprattutto, il Governo a tutelare fortemente i minori rimasti orfani, che rappresentano situazioni ancora più delicate nel disagio. Questo non è un ordine del giorno di spesa, né di parte, ma di indirizzo che richiama ad un'attenzione vera su un problema che, purtroppo, per una serie di motivi, non viene preso nella giusta considerazione. Mi auguro che questo ordine del giorno, come tanti altri che vengono presentati dall'opposizione, almeno oggi siano guardati con il dovuto rispetto. In passato, infatti, a fronte delle innumerevoli questioni di fiducia che sono state poste, durante l'esame degli ordini del giorno (che era, ed è, l'unica discussione rimasta, soprattutto per l'opposizione), abbiamo notato una disattenzione grave e cronica da parte del Governo rispetto ai contenuti dei nostri ordini del giorno, salvo poi ricredersi e fare marcia indietro allorché veniva richiamato che determinati ordini del giorno erano anche il frutto della trasversalità nelle Commissioni. In una situazione come la discussione del disegno di legge finanziaria, che rappresenta il momento più alto per impostare, cercare di risolvere o, quanto meno, indirizzare alla soluzione dei problemi del Paese, mi auguro che questi ordini del giorno (i quali, ripeto, non sono di spesa, né di parte, ma prima di tutto di responsabilità e buonsenso) trovino l'accoglimento da parte del Governo.

 

PRESIDENTE. La deputata Germontani ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/3256/211.

 

MARIA IDA GERMONTANI. Signor Presidente, intervengo per illustrare il mio ordine del giorno n. 9/3256/211, perché ritengo che il grande assente, in questa finanziaria, siano le politiche di pari opportunità e gli interventi finanziari ad esse rivolti. Ciò è strano, perché nel momento in cui, addirittura a livello mondiale, è stato coniato il termine «womenomics» per descrivere il ruolo sempre più importante delle donne nella vita, nella società e nell'economia, in Italia - nonostante i moniti dello stesso Governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, che ha sottolineato l'importanza di individuare interventi che consentano di favorire l'accesso delle donne al mondo del lavoro - siamo in grande, grande ritardo, che fa diventare la questione femminile di estrema importanza, come fosse una sorta di patologia cronica in qualche modo assimilabile alla cosiddetta questione meridionale. Parliamo di alcuni punti fondamentali, per esempio il differenziale retributivo tra uomini e donne: le differenze tra i salari maschili e quelli femminili interessano tutti i settori, le professioni e le aree geografiche del Paese. Nel settore privato questo gap si traduce, in media, in circa 3 mila 800 euro all'anno in meno, nella busta paga di una lavoratrice dipendente a tempo indeterminato, e in circa 10 mila per una lavoratrice autonoma. Le pari opportunità, tra l'altro, ormai ricevono un ampio consenso trasversale. Una volta superate le contrapposizioni ideologiche, le pari opportunità si sono affermate come parte integrante dei diritti civili e delle libertà individuali. Ci sono, però, ancora ostacoli forti che impediscono il raggiungimento di un'effettiva parità tra i sessi. Soffermandoci sulla pubblica amministrazione - perché il mio ordine del giorno riguarda soprattutto ciò -, dai dati diffusi dal Ministero delle riforme e delle innovazioni nella pubblica amministrazione è evidente che la presenza femminile nelle pubbliche amministrazioni è numericamente prevalente tra il personale non dirigente - e mi auguro che il Governo ci ascolti perché se illustriamo gli ordini del giorno è anche al fine di farli riprendere in considerazione e riesaminare - mentre tra i dirigenti di seconda fascia vi è una presenza femminile del 33 per cento, fino ad arrivare al 19 per cento tra i dirigenti di prima fascia. La ridotta presenza femminile tra le posizioni più elevate della pubblica amministrazione è un dato negativo, che dimostra la scarsa volontà o addirittura la totale assenza della dovuta sensibilità politica in questa materia. Inoltre, secondo i dati forniti, gli incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stati conferiti, fino ad oggi, per l'88 per cento a persone di sesso maschile, che non appartengono ai ruoli della pubblica amministrazione. Pertanto, con l'ordine del giorno in discussione chiediamo un segnale da parte del Governo, che quest'ultimo si impegni a valutare la possibilità di affidare incarichi di funzioni dirigenziali di prima e seconda fascia, conferiti anche a persone estranee ai ruoli della pubblica amministrazione, tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 51 della Costituzione che afferma il principio delle pari opportunità tra uomini e donne. Ricordo che la modifica dell'articolo 51 è stata approvata dall'intero Parlamento, quasi all'unanimità: diamo il segnale di volerla veramente attuare! Inoltre, signor Presidente, vorrei spendere ancora due parole, se mi consente, per illustrare un altro ordine del giorno a cui ho apposto anche la mia firma, il n. 9/3256/233, che in qualche modo è collegato perché riguarda la situazione di insicurezza in cui versano i tribunali italiani. Ricordiamo il caso eclatante del tribunale di Reggio Emilia, ove un cittadino albanese durante il giudizio di separazione personale ha sparato e ucciso la moglie e il cognato. Questo è solo l'ultimo esempio di collasso. Pertanto, chiediamo che il Governo si impegni ad adottare provvedimenti urgenti, volti anche a modificare il decreto ministeriale del 28 ottobre 1993, soprattutto perché i procuratori generali non possono costituire da soli una rappresentanza generale del Paese, rispetto alle esigenze della sicurezza. Pertanto, visto il perdurare di questa situazione, chiediamo un potenziamento delle necessarie dotazioni di sicurezza, quali metal detector, telecamere a circuito chiuso e...

 

PRESIDENTE. Per favore, deve concludere.

 

MARIA IDA GERMONTANI. Concludo, Presidente. Vorrei solo ricordare che gli avvocati matrimonialisti chiedono da tempo che le forze dell'ordine assistano anche ai giudizi in materia familiare.

 

PRESIDENTE. Il deputato Martinello ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/3256/94.

 

LEONARDO MARTINELLO. Signor Presidente, il mio intervento affronta il problema dei rifiuti nel mondo agricolo. Come gruppo UDC avevamo presentato un emendamento volto a modificare l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che, in realtà, avrebbe potuto permettere al mondo agricolo di affrontare in modo migliore il problema dello smaltimento dei rifiuti prodotto dalle aziende agricole.

Visto che non è stato possibile discuterlo durante l'esame del disegno di legge finanziaria per la posizione della questione di fiducia, ho tentato di trasformare tale emendamento in un ordine del giorno che va in questa direzione. Abbiamo il problema che, a partire dal 29 aprile 2006, tutti coloro che trasportano in conto proprio rifiuti prodotti dalla propria azienda agricola devono iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali - sezioni regionali, anche per piccole quantità: si parla di 30 chilogrammi, e 30 chilogrammi sono nulla per un'azienda agricola. Ricordo che, per esempio, anche il concime può essere considerato un rifiuto speciale e, quindi, chi oggi trasporta concime agricolo deve seguire certe procedure. Quali sono le procedure che prevede questo decreto legislativo? Il pagamento di 168 euro di tasse di concessione governativa una tantum, un pagamento di cinquanta euro ogni anno di diritto a domanda di iscrizione, un obbligo di iscrizione alla Camera di commercio, un obbligo di utilizzare macchine e mezzi rispettosi delle norme in materia di trasporto e sicurezza, un obbligo di rispettare norme in materia di trasporto dei rifiuti esibendo una targa con sfondo giallo e la scritta rossa con una «r», obbligo di usare i contenitori a norma. Si immagini, signor Presidente, che per assurdo un trasporto di un sacco vuoto di concime dal terreno alla sede della propria azienda potrebbe essere considerato un trasporto di rifiuti speciale, e quindi assoggettato all'iscrizione all'albo suddetto.

Quello che si chiede - e ci potrebbe essere il pericolo, se l'ordine del giorno non fosse accolto, di uno scorretto smaltimento di questi rifiuti agricoli, per una oggettiva impossibilità economica di rispettare le norme da parte degli agricoltori - è un'esenzione per le piccole aziende agricole dall'assoggettamento all'obbligo dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali. Questo sarebbe l'ideale e la proposta era in questo senso: per le aziende agricole esentare tutti i rifiuti trasportati in conto proprio, fino a una modica quantità di circa 30 chilogrammi al giorno; ciò comporterebbe un grande favore, un grande aiuto a queste aziende ma soprattutto a tutto il settore agricolo, che oggi è pesantemente interessato da problemi relativi sia ai prezzi dei prodotti sia a un'eccessiva burocrazia, che obbliga chiaramente tutte le aziende agricole a instaurare un meccanismo amministrativo non indifferente, pesante, burocratico, penalizzando il settore. Concludo ribadendo che l'ordine del giorno va nella direzione di sollecitare il Governo a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative finalizzate ad agevolare le imprese agricole che trasportano rifiuti pericolosi in quantità non superiore a 30 chilogrammi o litri al giorno, prevedendo l'esonero dall'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali. Questo è il contenuto dell'ordine del giorno: penso che si tratti di una proposta che possa essere accolta dal Governo, per aiutare un settore che, come ricordavo prima, è fortemente in difficoltà.

 

PRESIDENTE. Il deputato Leoluca Orlando ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno 9/3256/28.

 

LEOLUCA ORLANDO. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, intervengo brevemente. Con l'ordine del giorno a mia firma n. 9/3256/28 si richiama la coerenza rispetto a scelte formulate dallo stesso Governo. Siamo in tema di riforma dei tribunali e delle procure militari, e voglio ricordare che, nel settembre 2007, il Governo ha presentato una proposta di legge che prevede la costruzione di tre tribunali e procure militari a Milano, Roma e Napoli e l'eventualità di due sezioni. Nella procedura anomala di inserire nella legge finanziaria norme di carattere ordinamentale, questa previsione di una possibile istituzione di sezioni è saltata. L'invito rivolto al Governo è di esaminare le ragioni di spesa, ma anche al tempo stesso di funzionalità di lasciare senza sezioni realtà fortemente periferiche, in particolare realtà - cito quella della Sicilia - che sono sede del Comando interregionale della guardia di finanza, del Comando sud dell'Arma dei carabinieri e dei Comandi della Marina militare. Confido nell'accoglimento dell'invito al Governo ad essere coerente con la sua stessa proposta del settembre 2007, nonostante la strettoia imposta dall'introduzione nella legge finanziaria di disposizioni ordinamentali.

 

PRESIDENTE. Il deputato Menia ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/3256/35.

 

ROBERTO MENIA. Signor Presidente, chiedo al Governo attenzione verso l'ordine del giorno che ho presentato, che si riferisce ad una serie di questioni che afferiscono alla caduta del confine tra Italia e Slovenia. Tra pochi giorni, il prossimo 21 dicembre, cadranno anche fisicamente le barriere di confine tra Italia e Slovenia. Oltre alle questioni nobili di unificazione dell'Unione europea, della quale tutti siamo felici, ve ne sono però altre che afferiscono a problemi economici, soprattutto per determinate categorie, e riflessi sul mondo del lavoro che sono obiettivi e facilmente visibili.

Questa finanziaria, a partire dal 1o gennaio, cancella le dotazioni di zona franca di Trieste e Gorizia per ciò che riguarda i carburanti. Il fatto che mancherà proprio il confine fisico, e quindi lo spazio fisico sarà tranquillamente... Vedo che c'è una grande attenzione verso quello che dico. C'è una disattenzione totale...

 

PRESIDENTE. Ha ragione, ha ragione. Chiedo scusa. Scusate, francamente credo che sia ragionevole che chi interviene pretenda un ascolto e, quindi, bisogna consentire che questo avvenga nelle forme compatibili naturalmente anche con la fatica di una continuità di lavori d'Assemblea, ma per esempio evitando forme clamorose.

 

ROBERTO MENIA. Il disinteresse manifestato sulla questione dal Governo è rilevabile. La finanziaria quest'anno cancella l'agevolazione sui carburanti di zona franca per Trieste e per Gorizia. Nelle due province è stimata la perdita di qualche centinaia di posti lavoro soprattutto in questo settore. Una situazione analoga si verifica anche per i tabacchi. Noi abbiamo sulla fascia confinaria una ventina di case da gioco e cioè un continuo flusso che non sarà più interrotto nemmeno dal passaggio fisico della sbarra, perché prima c'era il doganiere al quale dicevi che cosa dovevi andare a fare. Si aprono, quindi, una serie di problematiche notevoli in termini proprio di flusso di denaro italiano che andrà in Slovenia non trovando più alcuna barriera. Questo succede per la questione del carburante e della benzina. È paradossale che in questa finanziaria, mentre viene salvaguardata...

 

PRESIDENTE. Mi scusi. Rinnovo l'invito ad evitare conversazioni che siano di troppo disturbo. Grazie.

 

ROBERTO MENIA. Grazie, Signor Presidente. Dicevo, mentre viene salvaguardata la condizione di zona franca in Val d'Aosta, perché evidentemente pesa il voto di un senatore valdostano, quando non c'è differenziale sostanzialmente tra Italia e Francia in termini di prezzi, nella parte orientale accade che la benzina e il gasolio in Slovenia costa un terzo di meno di quello che costa in Italia, i tabacchi da un terzo alla metà. La caduta del confine provoca un flusso continuo di soldi italiani che vanno oltre confine. Questa situazione è palese, però non vi è alcuna soluzione. Ci sono poi altre questioni, a cui prima facevo riferimento, come il caso delle case da gioco. Ci sono una ventina di case da gioco subito oltre confine, ma oggi non si passerà neppure più il confine. Io non ho simpatia per i casinò, ma mi chiedo retoricamente se non sarebbe logico concedere al Friuli Venezia Giulia una deroga al principio nazionale che vieta i casinò per la condizione oggettiva di soldi italiani che vengono «buttati» oltre confine. Poi ci sono questioni ancora più importanti, come quella della portualità, per esempio, della realizzazione del corridoio 5, della doverosa realizzazione della tratta Trieste-Divaccia, come del collegamento fra Trieste e Capodistria per dare un immediato sbocco ad est per i traffici che arrivano sul porto di Trieste, per non trovarsi nella condizione di avere un porto a quindici chilometri di distanza che fa concorrenza a quello di Trieste e che paradossalmente è in grado, se non si realizza questa tratta, di rafforzare una condizione di concorrenza, vista la pratica delle tariffe in dumping, e così via. È una situazione che fa male ad una città che teoricamente dovrebbe essere nella condizione geopolitica di vincere le sfide del mercato e le sfide dell'apertura europea, ma che ha problemi infrastrutturali che ne frenano la crescita. Il mio ordine del giorno, quindi, pone una serie di questioni, quella dei tabacchi, quella delle benzine, quella dei casinò, quella delle tratte intermodali, quella delle infrastrutture e chiede al Governo di verificare la possibilità di creare un pacchetto di norme che vengano incontro alle esigenze da me sollecitate. Ringrazio il Governo per l'attenzione che ha dimostrato di non darmi.

 

PRESIDENTE. Il deputato Lupi ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/3256/413.

 

MAURIZIO ENZO LUPI. Signor Presidente, illustro il mio ordine del giorno n. 9/3256/413 avente un contenuto che ritengo sia di interesse non solo di tutto il Parlamento, ma dello stesso Paese. Questo ordine del giorno è stato sottoscritto, oltre che da me, dagli amici e compagni, come si diceva una volta ma non so se sia un ricordo oppure sia ancora un'identità, Albonetti, Sposetti e da tanti altri, primo fra tutti l'onorevole Iannone, il quale ha presentato anche un progetto di legge. Con esso viene fatta la richiesta, da parte di più soggetti, sia politici, sia della società civile, sia opinion leader, di rendere strutturale la misura del 5 per mille. Conosciamo tutti il 5 per mille e conosciamo anche la discussione svoltasi sia in Senato sia alla Camera dei deputati riguardante l'aumento della copertura del tetto. Nel testo pervenuto dal Senato il tetto per il 2009 era solo di 100 milioni di euro, con il maxiemendamento il Governo lo ha portato a 380 milioni di euro per il 2009, permettendo, quindi, una copertura anche per le dichiarazioni dei redditi 2008. Conosciamo anche il risultato che tale significativo esercizio della libertà abbia dato a tutti i cittadini italiani, risultato che è andato oltre qualsiasi aspettativa: 15-16 milioni di contribuenti hanno deciso, avvalendosi della misura del 5 per mille, di destinare una quota delle proprie tasse direttamente ai soggetti dagli stessi ritenuti più rispondenti ai bisogni della società. Addirittura, i primi dati della dichiarazione 2007 rilevano che circa 15 milioni e 800 mila cittadini hanno esercitato la facoltà del 5 per mille nella dichiarazione dei redditi. Si tratta, quindi, di capire se questa è una misura che tutti condividiamo quale attuazione concreta della sussidiarietà fiscale. Ritengo sia necessario che ogni anno, anche sull'area della fiscalità, quando si avvicina il momento dell'esame del disegno di legge finanziaria, ci confrontassimo tra Parlamento e Governo per decidere da una parte la copertura e dall'altra se reinserirla o meno. Credo sia giusto che tale misura diventi strutturale, che sia prevista non con un emendamento al disegno di legge finanziaria, bensì da una legge che possa essere approvata dalla Camera e dal Senato. A questo riguardo c'è una proposta di legge bipartisan che al Senato ha come primo firmatario il collega Benvenuto e alla Camera l'onorevole Jannone. Ritengo che tale proposta sia una grande occasione per giudicare questa esperienza, eventualmente intervenendo con correttivi migliorativi. Certamente non può essere tolta la grande intuizione del 5 per mille, cioè la possibilità di scelta che è data direttamente ai cittadini di indicare, addirittura attraverso il codice fiscale, a chi erogare la propria quota di tasse. Questo è il contenuto del mio ordine del giorno. Ci sono poi altri ordini del giorno presentati da colleghi sullo stesso tema, come quello dell'onorevole Angelino Alfano, il n. 9/3256/412, con il quale si chiede anche di verificare i soggetti che abbiano diritto ad usufruire del 5 per mille e, in particolare, la possibilità di inserire tra questi anche le fondazioni, oltre agli enti di ricerca e alle ONLUS. Da ultimo, signor Presidente, e mi rivolgo al Governo e in particolare ai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, visto quale sia il risultato dell'esercizio della libertà da parte dei cittadini, è necessario che le somme che essi hanno deciso di erogare lo siano effettivamente. Non sono state ancora erogate le somme del 5 per mille relative all'anno 2006 e ancora stiamo aspettando quelle del 2007, in quest'ultimo caso giustamente perché si stanno vagliando le destinazioni e le risorse.

 

PRESIDENTE. Deputato Lupi, concluda.

 

MAURIZIO ENZO LUPI. Concludo, Presidente. Se si considera il 5 per mille un fondamentale principio di sussidiarietà fiscale non lo si può lasciare da parte, ma occorre che le risorse arrivino effettivamente ai soggetti a cui i cittadini hanno scelto di destinarle.

 

PRESIDENTE. Il deputato Marras ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/3256/394.

 

GIOVANNI MARRAS. Signor Presidente, signori membri del Governo, il mio ordine del giorno potrebbe anche essere accettato. Spero, insieme ad altri colleghi, di non dover solo collezionare i miei ordini del giorno, ma, al contrario, che essi si traducano in azioni concrete, anche perché quello a cui faccio riferimento in esso è assolutamente in sintonia con quanto affermato ieri dal collega Fitto a proposito della questione meridionale. Mi riferisco al problema del trasporto merci, in particolare per la Sardegna e per le isole minori. Nel 2001 tale questione venne inserita nella prima legge finanziaria del Governo Berlusconi, relatore di quel provvedimento era l'onorevole Gianfranco Conte. Con essa si compì un grande sforzo, stanziando una cifra di circa 45 milioni di euro per il successivo triennio. Inoltre, essa interessava il trasporto ferroviario, aereo e marittimo e interveniva con una modalità assolutamente nuova presso le imprese sarde. Oggi vedo che tutto ciò è cambiato. L'ex articolo 61, prima del maxiemendamento, commi dal 14 al 16, parla di trasporto combinato esclusivamente - purtroppo - per le ferrovie. La situazione della mia isola è assolutamente diversa; essa vive una condizione per la quale, oltre a disporre di ferrovie che ci penalizzano per i mezzi ormai obsoleti (e pertanto estremamente onerosi), si devono affrontare anche difficoltà di percorrenza. Tali difficoltà fanno sì, ad esempio, che le merci in viaggio tra Cagliari e Olbia impieghino anche otto ore per giungere a destinazione. Vorrei capirne le difficoltà e il costo per riuscire a dare la possibilità agli imprenditori sardi di essere concorrenziali oltremare. Il previsto intervento del Governo, a cui comunque si affiancava l'intervento della regione per 15 milioni di euro, sanciva una compartecipazione importante. Gli imprenditori sardi, in tal modo, avrebbero potuto concorrere a pari merito con i loro colleghi del nord portando il proprio prodotto fuori dalla Sardegna senza dover affrontare costi aggiuntivi. Credo che le mie motivazioni siano valide e che di esse si debba assolutamente tener conto, anche perché il ritardo di sviluppo del Mezzogiorno passa anche per i trasporti, che affrontano innumerevoli difficoltà. Sempre a proposito dell'ex articolo 61 si prevede un gran numero di interventi, a cui (per carità) sono estremamente favorevole: dieci milioni di euro per le Ferrovie della Calabria Srl, per le Ferrovie Appulo Lucane Srl e per le Ferrovie del sud-est Srl. Tali interventi vanno benissimo: se però si pensasse di potere supplire alle necessità del sistema ferroviario esclusivamente con 20 milioni di euro per l'anno in corso e addirittura con 15 milioni di euro per il 2008, credo che si stia compiendo uno sforzo inutile, perché tali cifre non vanno a coprire alcun tipo di possibilità e rappresentano un mero palliativo per alcune regioni. Quindi, credo e spero che l'ordine del giorno venga assolutamente accettato e non accolto come raccomandazione. Spero, inoltre, che il Governo svolga realmente una forte riflessione sul ritardo di sviluppo e inizi a dare un segnale, come peraltro hanno chiesto molti colleghi nella giornata di oggi, partendo purtroppo dall'eliminato credito di imposta.

 

PRESIDENTE. Deputato Marras, dovrebbe concludere.

 

GIOVANNI MARRAS. Concludo, signor Presidente. Ciò dovrebbe farvi pensare alle reali difficoltà, ma anche al fatto che la Sardegna realmente si trova in quella condizione ed è l'unica grande isola lontanissima dalle isole minori, che erano previste nella famosa proposta emendativa che ho citato in premessa (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

 

PRESIDENTE. Il deputato Mancuso ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/3256/207.

 

GIANNI MANCUSO. Signor Presidente, la fiducia approvata ieri sera ha spazzato via tutte le proposte emendative, quindi anche la possibilità di discutere argomenti non marginali nella nostra società. Spesso in quest'Aula si parla dei più disparati argomenti, ma troppa poca attenzione viene attribuita ai temi animalisti. Con il mio ordine del giorno, desidero richiamare il Governo sulla possibilità di organizzare un sistema di erogazione di prestazioni di medicina veterinaria di base, erogate in regime di convenzione. Esiste nel nostro Paese un patrimonio di 6.500 strutture sanitarie medico-veterinarie private non gravanti sulle casse dello Stato, che consentirebbero un impiego razionale delle risorse economiche esistenti. Si tratterebbe di affiancare tale rete privata alla già buona rete pubblica che, a causa della mancanza di fondi necessari, si sta lentamente, ma inesorabilmente, ritirando e non potrebbe certo farsi carico di ulteriori funzioni, dovendo già occuparsi dei controlli sugli allevamenti dei vari tipi di animali e sui prodotti di origine animale, anello finale di intere filiere agro-zootecniche molto importanti, che finiscono poi nel piatto del consumatore.

In particolare, ricorrendo alla dotazione economica della legge n. 281 del 1991, che non tutte le regioni hanno diligentemente attuato (ci sono addirittura regioni che per dieci anni consecutivi non hanno fatto alcuna richiesta), abbiamo fondi messi a bilancio da comuni e province e, anche con il ricavato delle sanzioni comminate per punire il maltrattamento di animali, si potrebbe disporre di risorse economiche adeguate per tale genere di attività. Basterebbe ricordare che, oltre ai circa 15 milioni di cani e gatti presenti nelle case degli italiani, esistono anche circa cinquecentomila cani randagi ed un numero imprecisato di gatti liberi all'interno di colonie feline. L'obiettivo futuro e finale dovrebbe essere l'eliminazione dei canili, che sono stati troppo spesso utilizzati come fine e non come mezzo per combattere il randagismo e che in alcuni casi sono anche diventati un business, che assorbe risorse economiche dei comuni. Tali risorse potrebbero essere meglio impiegate per i compiti di istituto della sanità pubblica. Penso, per esempio, alle sterilizzazioni degli animali che non appartengono a nessuno, all'identificazione mediante microchip, al completamento dell'anagrafe canina e alla realizzazione di quella felina.

 

PRESIDENTE. Il deputato Zeller ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/3256/249.

 

KARL ZELLER. Signor Presidente, il mio ordine del giorno, n. 9/3256/249, ha per oggetto l'ippodromo di Maia, dichiarato con delibera del commissario UNIRE del 26 gennaio 2006 come unico ippodromo italiano di rilevanza nazionale per il settore ostacolistico. L'impianto vanta una secolare tradizione. Infatti, unico nel suo genere, l'ippodromo è ubicato al centro di Merano e, ben prima della belle epoque, a Merano era già attivo un ippodromo sui quali tracciati si misuravano i migliori cavalieri della Mitteleuropa. Fu questo l'inizio di un costante miglioramento delle strutture e, dopo la grande guerra, l'ippodromo fu ristrutturato una prima volta negli anni Trenta, con la realizzazione di un impianto ippico per gli ostacoli e una nuova lotteria da affiancare a quella automobilistica di Tripoli. Fu così che nel 1935 si inaugurò un nuovo ippodromo, che lanciò il suo gran premio, abbinato alla più antica lotteria d'Italia. Ideato dal colonnello Pollio, progettato dall'architetto Paolo Vietti Violi, uno dei più famosi architetti dell'epoca, Maia costituì un gioiello di architettura moderna, vale a dire del razionalismo del tempo. Da quel momento iniziava tuttavia un lento e costante degrado, in quanto negli ultimi settant'anni non sono stati effettuati interventi organici di risanamento. La struttura necessita quindi di un radicale intervento di ristrutturazione, al fine di adeguarla alle mutate esigenze del pubblico e di renderla maggiormente fruibile per i cittadini e per i turisti. In tale quadro verrà inserito anche un centro di incremento per la razza dei cavalli aveglinesi e verrà creato un polo del cavallo, di valenza non solo provinciale, ma anche nazionale ed internazionale. La provincia autonoma di Bolzano e il comune di Merano, proprietario dell'impianto, hanno da tempo manifestato l'intenzione di intervenire, a patto che anche l'UNIRE svolga la sua parte. Nell'anno 2000 fu concordato un programma di investimenti, ma purtroppo gli impegni presi non vennero onorati. I fondi dell'investimento per l'anno 2000 sono stati sbloccati solo recentemente, grazie all'intervento del commissario Melzi, ma non basteranno per una ristrutturazione completa dell'impianto. Il 1o agosto di quest'anno il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ha firmato un protocollo di intesa con la provincia di Bolzano, l'UNIRE ed il comune, al fine di rilanciare l'ippodromo. Nella predetta convenzione, il Ministro si è impegnato a reperire i fondi necessari per poter finanziare la quota-parte statale, mentre la residua parte dell'impegno, pari complessivamente a 25 milioni di euro, resta a carico del comune di Merano e della provincia autonoma di Bolzano. Per consentire al Ministero di far fronte al predetto impegno, durante l'esame della legge finanziaria in Commissione bilancio è stato approvato, in accoglimento di una nostra richiesta, un emendamento del relatore Michele Ventura - che ringrazio di cuore - con il quale la tabella C, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, legge n. 549 del 1995, è stata incrementata di 2,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Auspico quindi che il Governo voglia assumere l'impegno formale di destinare i predetti maggiori fondi stanziati nella tabella C, tramite l'UNIRE, al comune di Merano, con il vincolo di impegnarli per i lavori di ristrutturazione e di rilancio dell'ippodromo di Merano-Maia.

 

PRESIDENTE. Il deputato Cicu ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/3256/416.

 

SALVATORE CICU. Signor Presidente, Voglio denunciare ancora una volta l'assenza di una politica economica per il Mezzogiorno e per le isole da parte di questo Governo. Il disegno di legge finanziaria ha disposto l'abbandono del credito d'imposta relativo al 2007. La Confindustria, in questo periodo, ha chiesto che il tema del Mezzogiorno venga posto al centro della discussione, del confronto e della politica di questo Governo. Vi è una superficialità, un'assenza, una dimenticanza enorme che deve essere immediatamente compensata, specialmente riguardo agli imprenditori, che costituiscono la fascia di produttività che regge le sorti, ancora, di questo Paese e che non può essere esclusa, soprattutto se si considera che la precedente legge finanziaria di questo Governo aveva proiettato su questa finanziaria la possibilità di un'attivazione di risorse che avrebbero dovuto in qualche modo supplire ad una totale carenza di politica economica per il Mezzogiorno. Passiamo alla Sardegna: essa vive i limiti e i vincoli di un piano paesaggistico regionale che ha fatto registrare un calo di attività lavorativa di 20 mila persone solo nell'ultimo anno e tasse che impongono continuamente ai piccoli e medi imprenditori l'impossibilità di vivere un momento di concorrenzialità. Abbiamo parlato di continuità territoriale che soffre, in maniera forte, una situazione che non consente in alcun modo di poter arrivare in Italia, soprattutto con le merci, figuriamoci in Europa o ad un sistema globalizzato! È chiaro ed evidente che vogliamo porre tutto ciò come richiamo in quest'Aula, in maniera forte e seria, soprattutto per i colleghi sardi che fanno parte della maggioranza e che, mi sembra, non riflettano, in maniera seria, attivandosi e partecipando a sostenere un processo che raggiunga qualche risposta. Mancano, infatti, le risposte per una comunità - quella sarda - che vive un emergenza totale e nelle istituzioni: abbiamo constatato quale sia stato l'esito di quanto disposto dall'articolo 104 della legge finanziaria per il 2007 relativo alle entrate per la Sardegna dal 2013 al 2021. Si tratta di una situazione, non solo virtuale, ma di una vera e propria truffa perché è chiaro che l'impianto dell'attuale finanziaria per la regione Sardegna poggia le basi su risorse inesistenti che inevitabilmente, non essendoci, non potranno produrre alcun effetto di riscontro e di ritorno per un'intera comunità che guarda con speranza, invece alla possibilità di vivere uno sviluppo economico con le stesse opportunità degli altri. È chiaro che non possiamo parlare irlandese, ma vorremmo farlo, dato che in quel contesto si concretizzano, invece, modelli veri e compiuti, che realizzano condizioni importanti ed efficaci per le isole, che possono dare risultati che noi non abbiamo. È chiaro ed evidente che questo Governo non potrà certamente realizzare tali risultati con un ordine del giorno, pertanto non chiedo elemosine, né alcun sostegno per l'ordine del giorno al nostro esame: è chiaro tuttavia che esso è un'opportunità - l'unica vera opportunità - per poter levare la voce, in quest'Aula, in rappresentanza di un milione e mezzo di cittadini sardi che si sentono abbandonati da questa politica, da questo Governo e da una situazione che non è più possibile tollerare (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

 

PRESIDENTE. Il deputato Boscetto ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/3256/348.

 

GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo illustrerò l'ordine del giorno n. 9/3256/348 a mia firma, concernente la normativa in materia di comunità montane contenuta nel provvedimento in esame. Devo anzitutto ricordare come le obiezioni della minoranza, in occasione della discussione sulla nuova struttura delle comunità montane, furono, in primis, di costituzionalità. Abbiamo affermato che la materia delle comunità montane è di competenza delle regioni - una competenza residuale esclusiva - e quindi non si poteva intervenire con una norma prevista dal disegno di legge finanziaria. Il Governo ha obiettato che, trattandosi di logiche di eliminazione di una parte dei costi, la materia era di competenza statale, tuttavia, su nostra sollecitazione, il Governo si è posto il problema e attraverso un emendamento della Commissione ha cambiato la primigenia impostazione facendo sì che le regioni abbiano diretta competenza nella regolamentazione delle comunità montane. È rimasto il dubbio sulla costituzionalità perché, laddove si debba fare economia (per semplificare i concetti), affermare che permane la competenza dello Stato in quanto si parla di una riduzione di trasferimenti che può e deve influire su organismi di determinati enti quali le comunità montane è un aspetto ancora molto dubbio. Tuttavia, la nuova formulazione ha sensibilmente migliorato il testo iniziale, in quanto ha lasciato alle regioni la possibilità di armonizzare al meglio le nuove comunità montane, non ha posto limiti altimetrici né per quanto concerne la composizione dei consigli delle comunità medesime ed ha eliminato anche qualche altro limite (per esempio quello del numero minimo di sette comuni per costituire una comunità montana) previsto - come dicevo - nel testo iniziale. Rimane tuttavia una norma secondo la quale, se le regioni non approveranno i propri provvedimenti legislativi di riordino entro sei mesi, rientreranno in vigore tutti quei limiti gravosi cui accennavo in precedenza: dai limiti altimetrici, a quelli relativi alla composizione dei consigli ed alla esclusione di determinati comuni secondo alcune caratteristiche che considero iugulatorie e comunque non del tutto armonizzate o armonizzabili, così come iugulatori sono gli altri criteri negativi (altimetrie e composizione dei consigli) dei quali parlavo. Non vorrei che anche le regioni che ottemperino nel termine di sei mesi, finiscano per sottostare ai criteri residuali previsti in caso di inadempimento ed articolino quindi i propri provvedimenti legislativi tenendo conto di tali criteri, che invece sono rintracciabili ed utilizzabili solo nel momento dell'inadempienza da parte delle regioni in termini di non approvazione della legge regionale.

 

PRESIDENTE. La invito a concludere.

 

GABRIELE BOSCETTO. Quindi, questo ordine del giorno è volto a chiedere al Governo di tener conto di tali impostazioni, nell'ambito di una valutazione discutibile sul piano costituzionale anche di questa norma residuale, facendo comunque chiarezza e permettendo alle regioni di scegliere secondo la propria buona discrezionalità.

 

PRESIDENTE. Il deputato Gianfranco Conte ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/3256/338.

 

GIANFRANCO CONTE. Signor Presidente, devo naturalmente esprimere in questa sede tutta la mia insoddisfazione per l'approccio del Governo alla soluzione di un problema che abbiamo discusso in più parti nel disegno di legge finanziaria. Mi riferisco alla questione delle esattorie. Come è ben noto, durante il Governo Berlusconi è stato avviato un processo che ha portato ad incrementare l'efficienza del comparto della riscossione, attraverso la costituzione di una società che ha sostituito il precedente sistema affidato alle banche, il quale aveva segnato molti punti a proprio sfavore, soprattutto sotto il profilo del conflitto di interesse delle stesse banche nei confronti dei contribuenti. Attualmente, tutte le norme inserite nel disegno di legge finanziaria puntano ad una semplificazione delle procedure di riscossione, ma creano un disallineamento abbastanza singolare fra le opportunità che vengono offerte al soggetto che si occupa della riscossione - attraverso la società Equitalia - e le esattorie che invece seguono la riscossione dei tributi a livello comunale. In un intervento riportato da Il Sole 24 Ore si metteva in evidenza tale conflitto di competenza fra Equitalia e le società partecipate dai comuni. Peraltro, in un passaggio dell'articolato del disegno di legge finanziaria, fu anche previsto che l'affidamento della riscossione avvenisse attraverso bandi di gara, in modo da dividere l'accertamento dalla riscossione. Sembra che il Governo ci abbia ripensato ed ha mantenuto questo disallineamento, per cui le società di riscossione che fanno capo agli enti locali devono riferirsi ad una normativa ormai lontanissima nel tempo (che risale agli anni Trenta), mentre rimangono in essere tutte le facilitazioni concesse alla società Equitalia. La stessa ANCI è intervenuta e ha chiesto se non fosse necessario, proprio per il predetto disallineamento e per l'incapacità che avranno gli enti locali a procedere alla riscossione dei tributi propri, addirittura coprire questa norma che è stata inserita nella finanziaria. Mi pare che la risposta del Governo sia del tipo: non vogliamo mantenere un processo di riscossione conservatore, vogliamo procedere invece sulla strada della competizione. Si tratta di una competizione che non è garantita e, infatti, sono in questa sede a sollevare la questione che verrà sicuramente affrontata dalla Corte di giustizia europea, perché le norme inserite non hanno ragionevolezza e, soprattutto, non garantiscono un livello di concorrenza che metta, in sostanza, le società di riscossione degli enti locali in una competizione che sia all'insegna di regole certe con la società esattrice a livello nazionale. Credo che questo tema - mi rivolgo, se i colleghi me lo consentono, al sottosegretario Grandi - non possa essere considerato di poco conto. Abbiamo più volte segnalato, anche nel corso della finanziaria, i temi che costringeranno il Governo a intervenire, anche attraverso delle correzioni che sono previste nel prossimo provvedimento di fine anno. Ritengo che il Governo abbia sottovalutato queste problematiche e, ove accettasse questo ordine del giorno come una semplice raccomandazione, evidentemente non terrebbe conto dell'importanza dell'ordine del giorno medesimo e manterrebbe un profilo esso stesso conservatore rispetto a un problema che riguarda complessivamente tutta la comunità e gli enti locali. Invito, pertanto, il Governo a ripensare la sua posizione in merito a tale questione ed a comprendere le ragioni degli enti locali e della finanza pubblica.

 

PRESIDENTE. Il deputato Bruno ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/3256/349.

 

DONATO BRUNO. Signor Presidente, l'ordine del giorno che reca la mia firma, insieme a quella di colleghi della I Commissione, fa riferimento alla chiara insoddisfazione da parte dei firmatari in riferimento alla mancata considerazione, da parte di questo Governo, delle esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico. Ci riferiamo al comparto sicurezza. Ci si potrà dire che, da ultimo, proprio in «zona Cesarini», come si dice, che il Governo ha avuto un ravvedimento e ha ritenuto di offrire una sorta di argent de poche, proprio perché ritiene di aver soddisfatto le giuste lagnanze e richieste avanzate dai nostri rappresentanti delle forze dell'ordine. Però, qualche giorno prima, i sindacati di polizia e carabinieri hanno chiesto incontri a tutte le forze politiche, durante i quali hanno messo a nudo le loro legittime rivendicazioni, che erano state già oggetto di incontro e di discussione con il Governo. Il Governo aveva dato assicurazione, come è sua abitudine, però, sempre come è sua abitudine, non ha rispettato gli impegni assunti. Uno degli esempi, che mi ha colpito particolarmente e che i colleghi e il Governo - che, come al solito, è impegnato in altre vicende, atteso che il comparto sicurezza è fuori dalla logica e dalla considerazione attenta da parte del Governo stesso - è che coloro che sono impegnati nei lavori quotidiani - ad esempio, per un pedinamento o per una manifestazione - e quindi prolungano l'orario di lavoro, si vedono riconosciuti il lavoro straordinario con una decurtazione del 10 per cento: quindi, nel caso di specie, vi è non un aumento, come normalmente può avvenire, ma una decurtazione. Credo che ciò sia un fatto molto grave. È grave se lo si considera nella sua entità; diventa normale, per questo Governo, atteso che non ha mai dimostrato una attenzione particolare per i nostri soldati, per i nostri militari e per le nostre forze dell'ordine. Credo che mai come in questa finanziaria il Governo abbia voluto dare uno schiaffo a coloro che ogni giorno ci garantiscono - e garantiscono l'intero Paese - dalle aggressioni che provengono dall'interno e anche dall'esterno. Credo che sia ora di dire basta! È ora che questo Governo riconsideri, in qualche modo, la questione. Capisco che i bilanci devono quadrare; capisco che a volte si vogliano far cadere a pioggia maggiori disponibilità a favore di categorie più vicine a questo Governo; capisco anche che da questo Governo le forze dell'ordine vengono ritenute lontane. Però credo che ciò sia un errore, perché il Paese chiede che al comparto sicurezza venga data l'attenzione dovuta e chiede che ad esso siano attribuiti quei mezzi minimi che gli possano consentire di svolgere quel lavoro duro che noi pretendiamo che svolga. Poi, quando il Governo e il Parlamento devono dare risposte in merito, non sono in condizione di darle. Che il Governo in questa finanziaria abbia maltrattato le nostre forze dell'ordine - forse soprattutto a motivo di una politica della sinistra, quella estrema, che non vede di buon occhio le stesse forze dell'ordine - è un dato ormai inconfutabile; lo si vede in ogni passaggio e in ogni provvedimento legislativo. Il nostro cruccio è che sia il Parlamento ad essere insensibile a tale problema. La nostra parte politica intende rappresentare tale cruccio con questo ordine del giorno e chiede al Governo, almeno per la parte conclusiva dello stesso ordine del giorno, di porre in futuro la dovuta attenzione, con riferimento...

 

PRESIDENTE. La invito a concludere.

 

DONATO BRUNO. ...sia alle sostanze di cui le forze dell'ordine hanno necessità, ma anche a un aumento dell'organico. Mi auguro che questo ordine del giorno possa essere considerato dal Governo e accettato.

 

PRESIDENTE. Il deputato Brusco ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/3256/396.

 

FRANCESCO BRUSCO. Signor Presidente, l'ordine del giorno n. 9/3256/396 mira a porre rimedio ad una palese ingiustizia nei confronti dei comuni colpiti dall'evento sismico del 31 marzo 1982 che non hanno mai ricevuto la dovuta attenzione da tutti i governi che si sono succeduti nel tempo. Mi riferisco a 43 comuni ricadenti nella regione Basilicata, Campania e Calabria. Essi sono stati individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 1982. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, prima dei semafori ci sono le case; le prime case che aspettano di essere rese agibili. L'arredo viene dopo la casa. Mi verrebbe da dire, signor Presidente, che a giorni è Natale. Ridiamo la capanna a coloro ai quali gliela tolse la natura, venticinque anni fa.

 

PRESIDENTE. Il deputato Testoni ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/3256/388.

 

PIERO TESTONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo ordine del giorno parte da un assunto che credo sia condivisibile non soltanto dai parlamentari dell'opposizione, anche se è stato sotto scritto esclusivamente da parlamentari che fanno parte dell'opposizione. Esso parte da una considerazione, ossia che nel corso del 2007 - volontariamente o involontariamente - le entrate fiscali sono cresciute di oltre un punto percentuale rispetto al prodotto interno lordo. Si tratta di circa 15 miliardi di euro; tuttavia, il Governo ha utilizzato quello che nel gergo comune è stato chiamato «tesoretto», ovverosia l'extragettito, per cercare di recuperare parte del consenso che aveva dilapidato proprio per i motivi opposti, cioè per l'alta pressione fiscale imposta a tutti i contribuenti. La dissipazione, a nostro avviso, è avvenuta attraverso mille rivoli. Per fare un esempio, nel primo decreto sul «tesoretto», emanato a luglio (decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81), il Governo ha destinato addirittura il 75 per cento delle maggiori entrate al finanziamento di progetti di investimento che non aveva invece previsto nella precedente legge finanziaria. Dunque, ai cittadini contribuenti, a tutti i cittadini, non sono andate che briciole delle maggiori tasse pagate. È arrivato il momento - è questo il senso dell'ordine del giorno da me presentato - di restituire parte di quanto incassato. Tuttavia, un emendamento al testo del provvedimento in esame ha fatto sì che l'eventuale maggiore gettito fiscale prodotto nei prossimi mesi, durante il prossimo anno (il 2008) debba essere utilizzato, oltre che per la riduzione del deficit, per ridurre il prelievo fiscale a carico dei lavoratori dipendenti. Si tratta di un'iniziativa valida, ma a nostro avviso sul filo della costituzionalità. In tal modo sembra che esistano due categorie di lavoratori: una sorta di serie A, dove si collocano i lavoratori dipendenti, i quali hanno diritto all'eventuale sconto tributario in busta paga; una serie B, che invece non ha diritto allo stesso trattamento. Vi è dunque una parte protetta, cui naturalmente va il massimo del rispetto, e una parte meno protetta, nei confronti della quale sembra che questo rispetto non debba essere riconosciuto. Al di là delle sentenze della Corte costituzionale in materia di equiparazione fiscale di tutti i lavoratori di fronte alle aliquote, con il mio ordine del giorno si vuole dare certezza tributaria a tutti i contribuenti. Sappiamo bene che durante il prossimo anno molto difficilmente si potranno realizzare «tesoretti» di alcun tipo, quindi sarà difficile sostenere la propaganda che rappresenta il successo economico dell'attuale Governo, semmai dovuto a trend internazionali e non alla politica economica nazionale. Tuttavia, in vista di un forte rallentamento dell'economia, i mancati extragettiti non devono impedirci di svolgere delle battaglie di principio. Si tratta di un punto dirimente: lavoratori di serie A e lavoratori di serie B. Per tali ragioni, riteniamo giusto che tutti i contribuenti siano uguali davanti al fisco e che occorra estendere gli eventuali alleggerimenti fiscali a tutti i lavoratori, sia quelli dipendenti, sia quelli non dipendenti.

Questo, a nostro avviso, è un vero problema di equità, che non riguarda lo spalleggiamento di questa o di quella categoria, bensì il dovere dell'equità fiscale di fronte a tutti i cittadini italiani (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

 

PRESIDENTE. Il deputato Giancarlo Giorgetti ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/3256/50.

 

GIANCARLO GIORGETTI. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'ordine del giorno n. 9/3256/50, in materia di trattamento tributario dei pensionati universitari. Ritengo che il ragionamento debba partire dalla Costituzione della Repubblica italiana che, all'articolo 34, prevede, tra l'altro, che i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, e che la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. L'ordine del giorno riprende temi relativi ad alcuni emendamenti presentati durante l'esame in Parlamento di diversi provvedimenti, come il decreto-legge fiscale ed il disegno di legge finanziaria. Tali emendamenti sono stati presentati, ma non sono stati discussi con il dovuto approfondimento. Mi rivolgo in particolare al sottosegretario per l'economia e le finanze, Grandi, qui presente, per spiegare questo tipo di problema. I pensionati universitari possono essere gestiti da organizzazioni private o pubbliche; possono essere di proprietà di università private o pubbliche. Ciò che non deve cambiare è il trattamento tributario che li riguarda, perché, signor sottosegretario, anche se il pensionato universitario è di proprietà di un'università privata, viene gestito dagli istituti per il diritto allo studio con criteri di tipo pubblicistico, che fanno esattamente riferimento all'applicazione dei principi stabiliti dall'articolo 34 della Costituzione.

Per tale motivo, i citati pensionati universitari gestiscono il diritto allo studio avendo come riferimento, appunto, i capaci e i meritevoli, in relazione al reddito familiare e al rendimento scolastico. Peccato che oggi la nostra legislazione, purtroppo, non consideri ciò e dia la possibilità, quindi, di trattare, sotto il profilo dell'imposta comunale sugli immobili, i pensionati universitari di questa specie esattamente come se fossero degli alberghi, con un trattamento tributario assolutamente iniquo, infondato e contro i principi stabiliti dalla Costituzione. Sui pensionati universitari gravano tasse di tipo locale stratosferiche (commisurate come se fossero degli alberghi di lusso), e ciò induce a traslare l'onere che grava su di essi sugli studenti, capaci e meritevoli per i profili di rendimento scolastico e di reddito, che, invece, dovrebbero essere agevolati, in base ai principi costituzionali. Per questo motivo, in più occasioni ho presentato emendamenti tesi a superare tale situazione. Mi dispiace moltissimo che il Governo non abbia potuto dedicare la necessaria attenzione a questo problema, perché ritengo che sia una delle questioni che fa la differenza rispetto a un atteggiamento che non si rivolge in modo indiscriminato a chiunque, ma - lo ribadisco - agli studenti capaci e meritevoli, come stabilisce l'articolo 34 della Costituzione.

Spero che il mio ordine del giorno n. 9/3256/50 abbia migliore fortuna, se qualcuno del Governo avrà la compiacenza di leggerlo con attenzione e di approfondirlo come la materia richiede, merita ed esige (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania).

 

PRESIDENTE. L'onorevole Valducci ha facoltà di illustrare l'ordine del giorno Milanato n. 9/3256/371, di cui è cofirmatario.

 

MARIO VALDUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'ordine del giorno Milanato n. 9/3256/371 illustra nel suo dispositivo uno dei problemi maggiori di questa legge finanziaria (peraltro analogo ad una delle problematiche maggiori della precedente legge finanziaria presentata dal Governo Prodi), cioè quello legato ad un andamento della spesa corrente non controllato, che sicuramente ha contribuito a peggiorare i conti pubblici.

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIERLUIGI CASTAGNETTI (ore 12,40)

 

MARIO VALDUCCI. Signor Presidente, illustri membri del Governo, se la precedente legge finanziaria ha dato anche un piccolo contributo a un non peggioramento dei conti pubblici (contribuendo, però, al peggioramento di quelli delle nostre famiglie italiane), la legge finanziaria che in questi giorni avete sottoposto alla discussione e al voto del Parlamento non solo peggiora enormemente i conti pubblici (aumentando, in questo senso, il deficit pubblico), ma peggiora ulteriormente i conti delle nostre famiglie. Esse, infatti, hanno una grandissima difficoltà non solo ad affrontare le cosiddette spese in beni voluttuari, ma anche quelle in beni primari per la propria sopravvivenza. Nel frattempo, la spesa corrente dei conti pubblici aumenta in modo drammatico, con un tasso di incremento a due cifre. In questa legge finanziaria non vi è stato alcun vero segnale per ridurre drasticamente tale spesa. Si è pensato di ridurre in parte gli oneri dei cosiddetti costi della politica in alcuni enti locali, nei comuni e nelle province, senza svolgere una riflessione seria e profonda sui costi della politica a livello nazionale ed affrontare, non dalla prossima legislatura e dal prossimo Governo, ma da quello attuale, il problema del numero dei Ministri e dei sottosegretari, che dà il segno di come l'attuale Governo non possa dare alcuna lezione seria per affrontare una vera riduzione della spesa corrente. L'ordine del giorno in esame impegna il Governo ad intraprendere azioni decisive e importanti sul tema del Mezzogiorno, affrontando le questioni delle infrastrutture e dello stato della sicurezza e sui temi legati alla necessità di dare un maggiore potere di acquisto alle nostre famiglie, attraverso la riduzione della pressione fiscale e attraverso un'apertura ad una vera liberalizzazione e ad un'adeguata competitività soprattutto nel mercato dei servizi, in particolare quelli pubblici locali. Mi auguro che da parte del Governo ci sia l'accettazione di questo ordine del giorno, al fine di creare le premesse per affrontare in modo serio la situazione drammatica dei conti pubblici e dei conti delle famiglie italiane. Il Governo è andato contro l'andamento demografico e contro gli andamenti statistici anche sul tema delle riforme previdenziali, per cui da una situazione di vent'anni fa, in cui c'era una vita media attesa di circa 62 anni e un accesso alla pensione alla stessa età, oggi ci ritroviamo con una aspettativa media prevista di 82 anni per le donne e 78 anni per gli uomini e con una riduzione dell'età pensionabile dai 60 anni previsti dalla riforma Maroni ai 58 anni previsti dalla riforma sul welfare che l'attuale Governo ha varato. In questo modo, un ulteriore grave onere viene addossato sulle spalle dei nostri figli e dei nostri nipoti e sulle nuove generazioni da parte di un Governo che da un lato, in modo demagogico, si fa portatore della bandiera della lotta alla precarietà e della problematica dei nostri giovani, ma che dall'altro non svolge alcuna azione vera ed efficace per dare una speranza ai giovani stessi.

 

PRESIDENTE. L'onorevole Baldelli ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/3256/345.

 

SIMONE BALDELLI. Signor Presidente, l'ordine del giorno di cui sono primo firmatario ripercorre, nella premessa, l'iter di questa legge finanziaria, su cui purtroppo ci troviamo a discutere soltanto nella fase degli ordini del giorno, perché, come tutti sappiamo, sono state poste tre questioni di fiducia e si è di fatto privata l'Assemblea della possibilità di intervenire sul testo e di discutere nel merito tutta la manovra.

È evidente che alcune tappe sono significative: il fatto che anche quest'anno, come lo scorso anno peraltro, il testo della manovra sia stato consegnato in ritardo al Parlamento rispetto al termine del 30 settembre previsto dalla legge; il progressivo aumentare del numero degli articoli, che da 97, come era inizialmente al Senato, si è poi trasformato in 151 nel testo trasmesso alla Camera, e successivamente, nel testo della Commissione, in 213, alcuni dei quali di decine di commi, anche oltre cento. Questo modo di procedere è stato confermato anche dall'andamento della seduta di ieri, al quale ovviamente non si fa riferimento nella premessa dell'ordine del giorno, perché gli ordini del giorno sono stati consegnati nel termine fissato dalla Conferenza dei presidenti di gruppo, alle ore 13 di ieri. Tuttavia, se fosse stato possibile ci sarebbe stato anche il capitolo di ieri sera, piuttosto discutibile, triste e che offre la cifra politica del comportamento del Governo e della maggioranza durante l'esame del disegno di legge finanziaria. Ci sono state numerose interruzioni, in occasione dei tre maxiemendamenti sui quali è stata posta la questione di fiducia, per rettifiche e correzioni che hanno dovuto essere esaminate dalla Commissione bilancio su fraintendimenti, errori di stampa o questioni di natura economica e di copertura, presenti e poi scomparse, o scomparse e poi presenti. Pertanto, i lavori su questa legge finanziaria sono stati affrontati in modo convulso e caotico, con correzioni anche in fase di trasferimento del testo dalla Commissione all'Assemblea, che non sono certo addebitabili agli uffici, ma, evidentemente, al modo di procedere curioso, strano e quasi isterico della maggioranza stessa all'interno dei lavori della Commissione, dando luogo a sospensioni oltremodo prolungate, con riprese ed accelerazioni e con un iter che, per forza di cose, diventa frettoloso e, quindi, superficiale.

Ebbene, questo modo di procedere è abbinato al fatto che il Governo ha sostanzialmente disatteso un altissimo richiamo istituzionale, che non voglio citare esplicitamente in questa sede per non strumentalizzarlo né farvi riferimento in forma diretta. Tuttavia, quando ci si appella al Governo, affinché esso non ponga la questione di fiducia (specie su un unico articolo da 1.400 commi, come è accaduto lo scorso anno), il fatto che, invece, questa venga posta su tre maxiemendamenti (che, complessivamente, riprendono i 1.192 commi con cui la finanziaria è uscita dalla Commissione), mi sembra - come giustamente rilevato dal presidente del gruppo di Forza Italia, onorevole Vito - sia un passaggio di stile che, sostanzialmente, si rivela una foglia di fico rispetto al richiamo istituzionale formulato. Pertanto, il dispositivo del mio ordine del giorno n. 9/3256/345 vuole impegnare finalmente il Governo ad affrontare in maniera chiara, con una posizione precisa, la questione del superamento di questo modo di svolgere la sessione di bilancio e a valutare, in maniera serena e seria, la possibilità di utilizzare più propriamente la facoltà costituzionale che il Governo ha di porre la questione di fiducia sulla manovra finanziaria.

 

PRESIDENTE. La prego di concludere.

 

SIMONE BALDELLI. Mi auguro che, in questo senso, l'accoglimento - che sarebbe importante - del mio ordine del giorno n. 9/3256/345, possa effettivamente segnare una svolta.

 

PRESIDENTE. L'onorevole Rampelli ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/3256/246.

 

FABIO RAMPELLI. Signor Presidente, cari colleghi, prendo la parola per illustrare il mio ordine del giorno n. 9/3256/246, con il quale si puntualizza la necessità di lavorare per il recupero - in modo particolare nelle grandi aree metropolitane - delle periferie e per superare, quindi, una fase, che abbiamo attraversato in questi decenni, in modo particolare dalla fine del secondo dopoguerra ai giorni nostri, di espansione disordinata delle grandi città, di consumo del territorio, di sovrapposizione di cubature che, talvolta, hanno assunto sembianze mostruose e che hanno, finanche, meritato interventi di demolizione, almeno in alcune delle nostre maggiori città italiane. Questa tendenza è dura a morire, anche di fronte all'evidenza - ahimé - di un calo demografico costante, di cui i sindaci delle maggiori città italiane non si sono fatti carico, forse in assenza di idonei strumenti di sostegno da parte del Governo nazionale. Tuttavia, esiste un problema, ormai evidente, che attiene alla qualità della vita e che non può essere considerato una sorta di ideogramma: è un'esigenza reale che, fortunatamente, si stratifica e si manifesta ad ogni latitudine geografica, anche sotto l'impulso di altri Paesi occidentali, che giungono a porre l'attenzione sul benessere individuale prima di noi. Non è una questione di destra o di sinistra, non attiene ad una sorta di monopolio culturale che vi è stato e vi è ancora, soprattutto in Italia, di queste tematiche da parte di una certa fazione ecologista collocata prevalentemente a sinistra, nella geografia politica. È una questione trasversale e ritengo che, in quanto tale, si debba anticiparla, se possibile, e dobbiamo farcene carico. Le periferie delle grandi città rappresentano un problema che si riflette su fenomeni sociali evidenti. Tante e troppe volte, sia negli enti locali sia all'interno del Parlamento della Repubblica, abbiamo ascoltato interventi dotti, purtroppo postumi, tesi ad approfondire le cause dei fenomeni di illegalità diffusa, insicurezza, scarso controllo del territorio, degrado urbano e degrado morale. Pertanto, la questione della riqualificazione ambientale e urbanistica delle periferie delle grandi città non può entrare in campo solo di fronte all'emergenza, come capita spesso e volentieri in Italia, ma deve essere anticipata da provvedimenti legislativi ed adeguati finanziamenti. Da tale punto di vista, non abbiamo riscontrato un'iniziativa importante da parte del Governo Prodi. Per questo motivo, per il secondo anno consecutivo, Alleanza Nazionale intende sottolineare questa necessità mediante l'ordine del giorno in discussione, già presentato in occasione dell'esame della scorsa legge finanziaria quando, purtroppo, ha avuto scarsi risultati. Lo ripresentiamo sperando che questa volta il Governo possa accettarlo, farsene carico, trasformandolo in atti amministrativi concreti. La riqualificazione delle periferie è una questione di carattere culturale, perché attiene all'equità, alla giustizia sociale e alla tutela delle fasce più deboli della popolazione; è una questione di carattere ambientale perché attiene al diritto ad una migliore qualità della vita, ad un livello di benessere che non si conosce nelle grandi periferie; è un problema anche di tecnologie e nuovi strumenti con cui affrontare i problemi dell'inurbamento. Inoltre, vorrei dire un'ultima cosa: abbiamo proposto che vi sia una volontà più evidente da parte delle istituzioni a lavorare per la sostituzione edilizia, cioè per la demolizione e ricostruzione, con tutti gli strumenti di sostegno che questa operazione può e deve meritare.

 

PRESIDENTE. L'onorevole D'Agrò ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno n. 9/3256/114.

 

LUIGI D'AGRÒ. Signor Presidente, non è mio costume presentare ordini del giorno, conoscendo perfettamente quale fine facciano e, in qualche misura, sapendo che costituiscono un forte limite all'attività del Parlamento, in quanto si perde nel tempo senza alcun tipo di risultato e con grave decadimento del ruolo che qui svolgiamo.

Tuttavia, mi consenta di farlo in questa occasione, ritenendo di sottoporre al Governo una questione estremamente delicata che in periferia vede un contenzioso tra l'INPS e le residenze sanitarie per anziani, per quanto concerne il divieto di intermediazione di manodopera per queste realtà. Con il dispositivo, chiedo di poter escludere le case di cura e le residenze per anziani, sia pubbliche sia private, dal divieto di intermediazione di manodopera, recependo peraltro l'orientamento più volte espresso in materia sia dalla giurisprudenza sia dal Ministero del lavoro. Il divieto proveniva dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, che stabiliva per gli imprenditori, comprese le aziende di Stato e gli enti pubblici, il divieto di affidare in appalto o subappalto l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore. È peraltro intervenuto, a seguito di controversie, come ho detto poc'anzi, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che con la circolare n. 44, datata 1o agosto 2002, ha stabilito che è inapplicabile tale divieto agli enti pubblici che esercitano attività non economiche e prive di contenuto imprenditoriale. Di fatto, nonostante questa circolare, continua ad esserci un contenzioso che vede penalizzate le RSA e le case di cura. Sappiamo che si tratta di un dato delicato, che può avere anche ripercussioni notevoli per quanto concerne le rette che vengono pagate dalle famiglie. Chiedo quindi al Governo, indipendentemente dal valore che assumono gli ordini del giorno, che in questa occasione non soltanto dia il suo assenso, ma prenda cura e coscienza del problema che ho sottoposto.

 

PRESIDENTE. L'onorevole Lisi ha facoltà di illustrare il suo ordine del giorno 9/3256/415.

 

UGO LISI. Signor Presidente, condivido naturalmente ciò che ha detto nella sua illustrazione il collega D'Agrò. A che cosa servono questi ordini del giorno? Sono ormai sei o sette anni che mi onoro di essere in Assemblea per Alleanza Nazionale, e non abbiamo mai visto essere attuati, soprattutto con questo Governo, gli ordini del giorno o quello che noi auspichiamo. Però quanto proposto deve rimanere agli atti, perché la sensibilità del sottoscritto e di Alleanza Nazionale su alcuni temi fondamentali, come le non autosufficienze e il mondo dei diversamente abili in generale, non può rimanere sicuramente sotto silenzio. Sarà una battaglia fatta anche fuori dall'aula, ma il gruppo e tutto il partito di Alleanza Nazionale non si può esimere dal sottolineare alcune situazioni. Ecco perché ho presentato, come primo firmatario, l'ordine del giorno 9/3256/415, e chiedo al Governo di impegnarsi non solo con spot («articoli-spot», «emendamenti-spot», «commi-spot» nel caso in esame del primo maxiemendamento alla legge finanziaria) sulle non autosufficienze. Abbiamo parlato moltissimo, abbiamo stanziato dei fondi; il Governo ha stanziato 100 milioni di euro nel 2006. Abbiamo presentato quest'anno un emendamento, che è stato approvato nella Commissione di merito, la XII (Affari sociali), relativamente ad altri 100 milioni: puntualmente in bilancio è stato letteralmente accantonato, non si è discusso, è stato tolto. Ricordo a me stesso e a tutti coloro che ci ascoltano, non solo i colleghi parlamentari, che ci vorrebbero circa 4 miliardi e 200 milioni l'anno per le non autosufficienze. Ricordo cosa hanno fatto Livia Turco e Rosy Bindi in Commissione affari sociali nei cinque anni di Governo di centrodestra, gli attacchi che hanno mosso al Governo di centrodestra affermando che, qualora avessero vinto, avrebbe sistemato le cose per le persone non autosufficienti. Si è visto che cosa si è fatto: «norme-spot», solo e soltanto qualche dichiarazione, magari in qualche trasmissione televisiva. Rispetto alle dichiarazioni, rispetto alle promesse sulle politiche sociali il Governo, puntualmente, è venuto meno. Ecco le motivazioni che mi portano alla richiesta di impegno, non solo di mettere davvero dei denari, «denari veri» che sono 4 miliardi e 200 milioni di euro in favore delle non autosufficienze, ma anche di approvare una legislazione che giace da tempo in Commissione affari sociali. L'ordine del giorno Moffa n. 9/3256/234, che ho presentato come cofirmatario insieme a tutti gli altri componenti di Alleanza Nazionale della Commissione affari sociali, fa seguito a quanto previsto nell'articolo 105-bis della legge finanziaria (prima del maxiemendamento ahimé), cioè l'istituzione del Fondo per la mobilità dei disabili: altro «articolo-annuncio», spot, solo questo. Si tratta infatti di rinnovare il parco ferroviario, in maniera tale da far accedere i diversamente abili assistiti dalle associazioni nazionali di volontariato, e si stanziano solo e soltanto 5 milioni di euro per il 2008 e 3 milioni per il 2009: altra politica dell'annuncio, solo e soltanto spot perché con 5 milioni, me lo insegnate, non si può rinnovare un intero parco ferroviario che possa andare incontro alle esigenze dei diversamente abili. Anche con quest'ultimo ordine del giorno gli onorevoli Moffa, Lisi e tutti gli altri componenti della Commissione affari sociali per il gruppo di Alleanza Nazionale chiedono un serio e tempestivo intervento al Governo. Basta con gli annunci perché vi sono milioni di persone, diversamente abili e non autosufficienti, che attendono delle risposte dal Governo. Non più tardi di qualche sera fa, non certo una persona di Alleanza Nazionale ma il segretario generale della CISL, Bonanni, ha affermato che dal prossimo gennaio il suo sindacato farà le barricate se non si provvederà alla soluzione dei problemi delle persone non autosufficienti. Vogliamo vedere anche Bonanni, tutti gli altri e soprattutto voi membri di questo «Governo dell'annuncio», non del fare ma solo e soltanto del promettere, cosa realmente compierete.

 

PRESIDENTE. Essendosi cancellati i successivi iscritti appartenenti al gruppo di Forza Italia, sono così esauriti gli interventi per l'illustrazione degli ordini del giorno. Avverto che è in distribuzione un'errata corrige relativa agli ordini del giorno Burtone n. 9/3256/85, Maderloni n. 9/3256/88, Carra n. 9/3256/127 e Baratella n. 9/3256/252.

Sospendo la seduta che riprenderà alle ore 14 con l'espressione dei pareri sugli ordini del giorno da parte del Governo.

 

La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle 14,05.

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIORGIA MELONI

 

Si riprende la discussione.

(Ripresa esame degli ordini del giorno - A.C. 3256-A)

 

PRESIDENTE. Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta si sono esauriti gli interventi per l'illustrazione degli ordini del giorno. Avverto che, dopo il parere del Governo sugli ordini del giorno, avranno luogo le votazioni, previo svolgimento delle dichiarazioni di voto relative a ciascuno strumento presentato. Invito, dunque, il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli ordini del giorno presentati.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo accetta gli ordini del giorno Quartiani n. 9/3256/1, Burchiellaro n. 9/3256/2. Il Governo accetta l'ordine del giorno Ruggeri n. 9/3256/3, a condizione che il dispositivo venga riformulato nel seguente modo: «impegna il Governo a tenere conto delle spese sostenute dal comune di Mantova per la progettazione». Il Governo accetta, altresì, l'ordine del giorno Cordoni n. 9/3256/4, a condizione che il dispositivo venga riformulato, sostituendo la parola «impegna» con la parola «invita». Il Governo, inoltre, accetta l'ordine del giorno Lion n. 9/3256/5 e l'ordine del giorno Astore n. 9/3256/6, a condizione che il dispositivo venga riformulato, sostituendo le parole «al fine» con le parole «a valutare la possibilità» e inserendo le conseguenti riformulazioni derivanti da tale modifica. Il Governo accetta l'ordine del giorno Beltrandi n. 9/3256/7, a condizione che il dispositivo venga riformulato, sostituendo le parole «ad introdurre» con le parole «a rafforzare» mentre accetta l'ordine del giorno Bucchino n. 9/3256/8. Il Governo accetta, altresì, l'ordine del giorno Narducci n. 9/3256/9, a condizione che il dispositivo venga riformulato, sostituendo le parole «ad adottare iniziative normative per» con le parole «a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a», mentre accoglie come raccomandazioni gli ordini del giorno Fedi n. 9/3256/10 e Gianni Farina n. 9/3256/11. Il Governo accetta gli ordini del giorno Sanna n. 9/3256/12 e Attili n. 9/3256/13, mentre accetta l'ordine del giorno Zacchera n. 9/3256/14, a condizione che il dispositivo venga riformulato, sostituendo le parole «l'unità di crisi del» con la parola «il». Il Governo accetta l'ordine del giorno Balducci n. 9/3256/15, a condizione che il dispositivo venga riformulato sostituendo le parole «ad adottare» con le parole «a valutare la possibilità di», mentre accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Rugghia n. 9/3256/16 e accetta l'ordine del giorno Pinotti n. 9/3256/17. Il Governo accetta l'ordine del giorno Borghesi n. 9/3256/18, a condizione che il dispositivo venga riformulato sostituendo le parole «ad adottare» con le parole «a valutare la possibilità di».

L'ordine del giorno Porfidia n. 9/3256/19 è stato dichiarato inammissibile. Il Governo accetta l'ordine del giorno Pedrini n. 9/3256/20, a condizione che il dispositivo venga riformulato sostituendo le parole «ad impartire» con le parole «a valutare l'opportunità di impartire» ed eliminando le parole «a condizione che la gestione ordinaria si chiuda con utile netto di bilancio». Il Governo accetta l'ordine del giorno Pedica n. 9/3256/21 limitatamente al dispositivo. Il Governo accetta l'ordine del giorno Donadi n. 9/3256/22. L'ordine del giorno Misiti n. 9/3256/23 è stato dichiarato inammissibile. Il Governo accetta l'ordine del giorno Evangelisti n. 9/3256/24 a condizione che sia espunto dal quinto capoverso della premessa il seguente periodo: da «con dotazione» fino a «infrastrutture». Il Governo accettata l'ordine del giorno Razzi n. 9/3256/25 a condizione che sia accolta la seguente riformulazione del dispositivo: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare idonee iniziative volte alla riduzione dell'ICI nei confronti dei cittadini residenti all'estero e iscritti all'AIRE in presenza di condizioni legittimanti». Il Governo, inoltre, per quanto riguarda l'ordine del giorno Palomba n. 9/3256/26 accetta a condizione che sia accolta la seguente riformulazione, il dispositivo: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a realizzare quanto indicato». Il Governo accetta l'ordine del giorno Codurelli n. 9/3256/27. Il Governo accetta l'ordine del giorno Leoluca Orlando n. 9/3256/28, limitatamente al dispositivo, se in quest'ultimo si sostituiscono le parole: «a individuare» con le seguenti: « a valutare la possibilità di individuare», espungendo alla fine del primo capoverso la parola: «evitabile» e sostituendo all'inizio del secondo e del terzo capoverso le parole: «ad» e: «a» con «di». Il Governo accetta, altresì, l'ordine del giorno Costantini n. 9/3256/29 a condizione che sia accolta la seguente riformulazione del dispositivo: alla fine del dispositivo dopo la parola: «figlio» aggiungere le parole: «compatibilmente con il rispetto delle previsioni dell'autorità giudiziaria sull'affidamento dei minori». Il Governo accetta l'ordine del giorno Mura n. 9/3256/30, e l'ordine del giorno Amici n. 9/3256/31 limitatamente al dispositivo.

 

PRESIDENTE. Signor sottosegretario, quando lei afferma che accetta un ordine del giorno limitatamente al dispositivo, intende affermare che il parere è contrario sulle premesse?

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Sì, signor Presidente, il Governo esprime un parere favorevole al dispositivo e contrario sulle premesse. Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Gasparri n. 9/3256/32. L'ordine del giorno Proietti Cosimi n. 9/3256/33 è stato dichiarato inammissibile. Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Ascierto n. 9/3256/34, e accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Menia n. 9/3256/35 a condizione che siano espunti il sesto e il settimo capoverso della premessa.

Il Governo, altresì, accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Fadda n. 9/3256/36 a condizione che nel dispositivo siano aggiunte dopo le parole: «impegna il Governo» le parole: «ad adottare» siano sostituite con le seguenti:«a valutare la possibilità di adottare». Il Governo accetta l'ordine del giorno Zucchi n. 9/3256/37 a condizione che nel dispositivo le parole: «ad emanare» siano sostituite dalle seguenti: «a valutare la possibilità di emanare». Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Brandolini n. 9/3256/38. Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Pertoldi n. 9/3256/39 a condizione che nel dispositivo le parole da: «per mettere a disposizione» fino alla fine del dispositivo medesimo, siano sostituite dalle seguenti: «volte a realizzare efficacemente la terza corsia Venezia-Mestre». Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Franci n. 9/3256/40. Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Giovannelli n. 9/3256/41 a condizione che nel dispositivo le parole: «a adottare» siano sostituite dalle seguenti: «a valutare la possibilità di adottare». Il Governo accetta l'ordine del giorno Belisario n. 9/3256/42. Il Governo accetta l'ordine del giorno Fincato n. 9/3256/43 a condizione che sia accolta la seguente riformulazione del dispositivo: «Impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare provvedimenti interpretativi per chiarire epoca e decorrenza degli indici ISTAT da applicare ai canoni demaniali marittimi». Il Governo accetta gli ordini del giorno Lulli n. 9/3256/44, mentre non accetta gli ordini del giorno Fava n. 9/3256/45, Goisis n. 9/3256/46, Bodega n. 9/3256/47, Maroni n. 9/3256/48, Alessandri n. 9/3256/49 e Giorgetti Giancarlo n. 9/3256/50 (Commenti). Il Governo accetta l'ordine del giorno Cota n. 9/3256/51 a condizione che sia accolta la seguente riformulazione del dispositivo: «Impegna il Governo a valutare la possibilità di rivedere i criteri della normativa vigente in materia di usura». Il Governo accetta, limitatamente al dispositivo, l'ordine del giorno Lussana n. 9/3256/52, mentre non accetta gli ordini del giorno Brigandì n. 9/3256/53, Stucchi n. 9/3256/54, Bricolo n. 9/3256/55, Allasia n. 9/3256/56, Fugatti n. 9/3256/57, Filippi n. 9/3256/58 e Garavaglia n. 9/3256/59. Il Governo accetta, limitatamente al dispositivo, l'ordine del giorno Pini n. 9/3256/60, a condizione che il medesimo dispositivo sia riformulato nel modo seguente: «ad adottare idonei provvedimenti al fine di uniformare il sistema normativo vigente alle sentenze della Cassazione; a modificare il principio di solidarietà nel pagamento dell'IVA; a introdurre requisiti più stringenti per i soggetti che effettuano l'estrazione dei beni dai depositi IVA». Il Governo non accetta l'ordine del giorno Gibelli n. 9/3256/61, mentre accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Grimoldi n. 9/3256/62 e Camillo Piazza n. 9/3256/63. Il Governo accetta l'ordine del giorno Folena n. 9/3256/64, a condizione che sia accolta la seguente riformulazione: nel dispositivo aggiungere dopo le parole: «impegna il Governo» le parole: «a valutare la possibilità di inserire» e sostituire le parole: «a reperire le» con le seguenti: «disposizioni volte al recepimento delle». Il Governo accetta l'ordine del giorno Pelino n. 9/3256/65, mentre accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Misuraca n. 9/3256/66. Il Governo non accetta l'ordine del giorno Grimaldi n. 9/3256/67, mentre accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Caparini n. 9/3256/68. Il Governo accetta l'ordine del giorno Fluvi n. 9/3256/69, a condizione che sia accolta la seguente riformulazione: al primo capoverso del dispositivo dopo le parole: «ad adottare iniziative volte ad emanare tempestivamente» espungere le parole: «(possibilmente entro il 15 gennaio 2008)»; alla fine dello stesso capoverso espungere le parole: «in scadenza a febbraio»; espungere, infine, il secondo capoverso del dispositivo. Il Governo accetta l'ordine del giorno Lenzi n. 9/3256/70, mentre accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Marchi n. 9/3256/71. Il Governo accetta altresì gli ordini del giorno Tocci n. 9/3256/72, Ghizzoni n. 9/3256/73 e Froner n. 9/3256/74 (Commenti del deputato Bocchino).

 

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, davvero non è facile riuscire a seguire i pareri. Invito il sottosegretario a proseguire nella espressione dei pareri.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo accetta l'ordine del giorno De Biasi n. 9/3256/75, a condizione che sia accolta la riformulazione: sostituire nel dispositivo alle parole: «a individuare» le seguenti: «a valutare l'opportunità di individuare». Il Governo invita al ritiro dell'ordine del giorno Chiaromonte n. 9/3256/76, mentre l'ordine del giorno Tessitore n. 9/3256/77 è stato dichiarato inammissibile. Il Governo accetta l'ordine del giorno Rusconi n. 9/3256/78, a condizione che sia accolta la seguente riformulazione, che il Governo riproporrà anche rispetto all'ordine del giorno Dozzo n. 9/3256/87: nel dispositivo dopo le parole: «a valutare l'opportunità di adottare iniziative» espungere le parole: «, anche normative,». L'ordine del giorno Ruta n. 9/3256/79 è inammissibile. Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Filippeschi n. 9/3256/80 ed altresì accetta l'ordine del giorno Benzoni n. 9/3256/81. Il Governo altresì accetta l'ordine del giorno Colasio n. 9/3256/82, a condizione che sia accolta la seguente riformulazione: nel dispositivo sostituire le parole: «la necessità» con le seguenti: «l'opportunità». Il Governo accetta, limitatamente al dispositivo, l'ordine del giorno Motta n. 9/3256/83, mentre accetta l'ordine del giorno Angelo Piazza n. 9/3256/84, a condizione che sia accolta la seguente riformulazione: nelle premessa espungere il capoverso dalle parole: «già in I Commissione» fino alle parole: «collaboratori»; nel dispositivo sostituire le parole: «gli effetti dell'applicazione» con le seguenti: «la corretta applicazione». Il Governo, altresì, accetta l'ordine del giorno Burtone n. 9/3256/85, mentre accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Dussin n. 9/3256/86. Il Governo accetta l'ordine del giorno Dozzo n. 9/3256/87, come già anticipato, a condizione che sia accolta, per il dispositivo, la stessa formulazione proposta per l'ordine del giorno Rusconi n. 9/3256/78. Il Governo altresì accetta l'ordine del giorno Maderloni n. 9/3256/88, mentre accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Tucci n. 9/3256/89. Il Governo altresì accetta gli ordini del giorno Lucchese n. 9/3256/90, Formisano n. 9/3256/91 e Ciocchetti n. 9/3256/92, mentre il Governo non accetta gli ordini del giorno Drago n. 9/3256/93 e Martinello n. 9/3256/94. Il Governo accetta l'ordine del giorno Romano n. 9/3256/95, mentre accetta l'ordine del giorno Mereu n. 9/3256/96, a condizione che sia accolta la seguente riformulazione: nel dispositivo le parole: «ad adottare» siano sostituite dalle seguenti: «a valutare la possibilità di adottare». Il Governo altresì accetta l'ordine del giorno Ruvolo n. 9/3256/97, mentre accetta l'ordine del Peretti n. 9/3256/98, a condizione che sia accolta la seguente riformulazione: nel dispositivo espungere le parole: «senza limiti». Il Governo non accetta l'ordine del giorno Galletti n. 9/3256/99. Il Governo accetta l'ordine del giorno Tassone n. 9/3256/100 limitatamente al dispositivo, mentre accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Barbieri n. 9/3256/101. Il Governo accetta l'ordine del giorno Greco n. 9/3256/102, mentre esprime parere contrario sull'ordine del giorno Volontè n. 9/3256/103. Il Governo accetta l'ordine del giorno Marcazzan n. 9/3256/104, mentre non accetta l'ordine del giorno Adolfo n. 9/3256/105. Il Governo accetta l'ordine del giorno Forlani n. 9/3256/106, mentre non accetta l'ordine del giorno Oppi n. 9/3256/107 ed accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Ronconi n. 9/3256/108. Il Governo non accetta l'ordine del giorno Pisacane n. 9/3256/109, mentre accetta l'ordine del giorno D'Alia n. 9/3256/110. Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Zinzi n. 9/3256/111. Il Governo accetta l'ordine del giorno Compagnon n. 9/3256/112, a condizione che il dispositivo sia riformulato nel modo seguente: sostituire le parole: «al fine di» con le seguenti: « a valutare le modalità per ». Il Governo accetta, altresì, l'ordine del giorno Ciro Alfano n. 9/3256/113, a condizione che sia eliminato dal dispositivo la parte finale da: «, attraverso» fino alla fine del dispositivo medesimo. Il Governo non accetta l'ordine del giorno D'Agrò n. 9/3256/114, mentre accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Capitanio Santolini n. 9/3256/115, a condizione che il dispositivo sia riformulato nel modo seguente, sostituendo alle parole: «la totale detraibilità» con le seguenti: «la rimborsabilità». Il Governo accetta l'ordine del giorno Ceccuzzi n. 9/3256/116, purché sia riformulato sostituendo alle parole: «per quanto riguarda il completamento del» le seguenti: «a valutare la possibilità di completare il». Il Governo accetta l'ordine del giorno Ottone n. 9/3256/117. Ricordo che l'ordine del giorno Nicco n. 9/3256/118 è stato dichiarato inammissibile. Il Governo accetta l'ordine del giorno Montani n. 9/3256/119, mentre formula un invito al ritiro dell'ordine del giorno Leddi Maiola n. 9/3256/120. Il Governo accetta l'ordine del giorno Servodio n. 9/3256/121, mentre accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Albonetti n. 9/3256/122. Il Governo accetta l'ordine del giorno Poretti n. 9/3256/123, mentre accetta l'ordine del giorno Velo n. 9/3256/124, a condizione che il dispositivo sia riformulato nel seguente modo: aggiungere dopo le parole: «impegna il Governo ad individuare » le parole: «nell'esercizio delle deleghe sul welfare». Il Governo non accetta gli ordini del giorno Mondello n. 9/3256/125 e Licastro Scardino n. 9/3256/126, mentre accetta gli ordini del giorno Carra n. 9/3206/127 e Duilio n. 9/3206/128. Il Governo accetta l'ordine del giorno Andrea Orlando n. 9/3256/129, a condizione che il primo periodo del dispositivo sia riformulato nel seguente modo: «a presentare al più presto il progetto all'approvazione del CIPE». Il Governo accetta l'ordine del giorno Sereni n. 9/3256/130, mentre accoglie come raccomandazione i successivi ordine del giorno Lusetti n. 9/3256/131 e Margiotta n. 9/3256/132. Il Governo accetta l'ordine del giorno Grassi n. 9/3256/133 limitatamente al dispositivo. Il Governo accetta, altresì, l'ordine del giorno Sasso n. 9/3256/134. Ricordo che l'ordine del giorno Trupia n. 9/3256/135 è stato dichiarato inammissibile. Il Governo accetta l'ordine del giorno Aurisicchio n. 9/3256/136, a condizione che il dispositivo sia riformulato nel seguente modo, sostituendo le parole: «ad adottare» con le seguenti: «a valutare la possibilità di adottare». Allo stesso modo, il Governo accetta l'ordine del giorno Nicchi 9/3256/137 a condizione del dispositivo sia riformulato nel seguente modo, sostituendo le parole: «a prevedere» con le seguenti: «a valutare la possibilità di prevedere». Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Leoni n. 9/3256/138 limitatamente al dispositivo. Il Governo accetta l'ordine del giorno D'Antona n. 9/3256/139, a condizione che il dispositivo sia riformulato nel seguente modo, sostituendo le parole: «ad adottare» con le seguenti: «a valutare la possibilità di adottare». Il Governo accetta l'ordine del giorno Di Salvo n. 9/3256/140. Il Governo accetta, altresì, l'ordine del giorno Rotondo n. 9/3256/141 limitatamente al dispositivo, mentre accetta l'ordine del giorno Buffo n. 9/3256/142. Ricordo che l'ordine del giorno Scotto n. 9/3256/143 è stato dichiarato inammissibile. Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Cialente n. 9/3206/144. Il Governo accetta gli ordini del giorno Bandoli n. 9/3206/145, Zanotti n. 9/3206/146, Pettinari n. 9/3206/147 e Fumagalli n. 9/3206/148. Ricordo che l'ordine del giorno Lomaglio n. 9/3256/149 è stato dichiarato inammissibile. Il Governo accetta l'ordine del giorno Crisci n. 9/3256/150 a condizione che il dispositivo sia riformulato nel seguente modo: sostituire le parole: «ad assumere tutte le iniziative» con le seguenti: «a valutare le iniziative necessarie» ed espungere le parole: «anche normative» e, in fine, espungere le parole da: «anche mediante» fino a: «marittimo». Il Governo accoglie come raccomandazione i successivi ordini del giorno Burgio n. 9/3256/151, Widmann n. 9/3256/152 e Bezzi n. 9/3256/153. Il Governo accetta l'ordine del giorno Siniscalchi n. 9/3256/154. Il Governo accetta, altresì, l'ordine del giorno Rocchi n. 9/3256/155, a condizione che il dispositivo sia riformulato nel seguente modo: aggiungere dopo le parole: «impegna il Governo» le parole: «nell'ambito della delega del welfare». Il Governo accetta l'ordine del giorno Mungo n. 9/3256/156, mentre accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Bellanova n. 9/3256/157. Il Governo accetta i successivi ordine del giorno Vico n. 9/3256/158 e Ferrara n. 9/3256/159. Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Guadagno detto Wladimir Luxuria n. 9/3256/160 e accetta l'ordine del giorno Piro n. 9/3256/161, a condizione che il dispositivo sia riformulato nel modo seguente: sostituire le parole: «ad assumere» con le seguenti: «a valutare la possibilità di assumere». Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Pizzolante n. 9/3256/162, accetta l'ordine del giorno Frias n. 9/3256/163, invita al ritiro dell'ordine del giorno Acerbo n. 9/3256/164 e accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Mario Ricci n. 9/3256/165. Il Governo accetta l'ordine del giorno Smeriglio n. 9/3256/166, purché sia riformulato nel modo seguente: nel dispositivo espungere le parole da: «agli occupanti delle unità» fino alla fine del dispositivo medesimo. Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Cirino Pomicino n. 9/3256/167 e invita al ritiro dell'ordine del giorno Deiana n. 9/3256/168, mentre l'ordine del giorno Mellano n. 9/3256/169 è stato dichiarato, lo ricordo, inammissibile. Il Governo accetta l'ordine del giorno Duranti n. 9/3256/170, accetta altresì l'ordine del giorno Papini n. 9/3256/171, a condizione che sia accolta la seguente riformulazione: sostituire le parole: «a provvedere» con le seguenti: «a valutare la possibilità di provvedere». Il Governo accetta, inoltre, l'ordine del giorno Falomi n. 9/3256/172, a condizione che il dispositivo sia riformulato nel modo seguente: «a dare sollecita attuazione alle decisioni dell'autorità giudiziaria in merito alle istanze di risarcimento del danno e, comunque, ad esaminare con la necessaria disponibilità, la possibilità di corrispondere il richiesto aiuto economico alle famiglie dei deceduti». Il Governo non accetta l'ordine del giorno Ciccioli n. 9/3256/173, accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Musi n. 9/3256/174 e accetta l'ordine del giorno Naccarato n. 9/3256/175, purché nel dispositivo le parole: «ad adottare sollecite iniziative» siano sostituite dalle seguenti: «a valutare la possibilità di adottare iniziative». Il Governo accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Ossorio n. 9/3256/176 e Tolotti n. 9/3256/177; accetta altresì l'ordine del giorno Stramaccioni n. 9/3256/178 a condizione che il dispositivo sia riformulato nel modo seguente: «invita il Governo a valutare tutte le tempestive iniziative». Il Governo accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Nannicini n. 9/3256/179 e Ferrari n. 9/3256/180, accetta l'ordine del giorno Testa n. 9/3256/181, invita al ritiro dell'ordine del giorno Cogodi n. 9/3256/182 e accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Viola n. 9/3256/183 e Cinzia Maria Fontana n. 9/3256/184. Il Governo accetta l'ordine del giorno Lovelli n. 9/3256/185, a condizione che il dispositivo sia riformulato sostituendo le parole: «a vigilare» con le seguenti: «a valutare la possibilità di vigilare». Il Governo accetta altresì l'ordine del giorno D'Ulizia n. 9/3256/186, purché il dispositivo sia riformulato sostituendo le parole: «ad adoperarsi» con le seguenti: «a valutare la possibilità di adoperarsi». Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Locatelli n. 9/3256/187. Il Governo accetta l'ordine del giorno De Cristofaro n. 9/3256/188, a condizione che il dispositivo sia riformulato sostituendo le parole: «ad adottare» con le seguenti: «a valutare la possibilità di adottare». Il Governo accetta altresì gli ordini del giorno Cardano n. 9/3256/189, Brugger n. 9/3256/190 e Khalil Alì Rashid n. 9/3256/191. Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Mazzocchi n. 9/3256/192, accetta l'ordine del giorno Spini n. 9/3256/193, invita al ritiro dell'ordine del giorno Grillini n. 9/3256/194 e accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Pisicchio n. 9/3256/197, mentre l'ordine del giorno Castellani n. 9/3256/198 era stato dichiarato inammissibile. Il Governo non accetta l'ordine del giorno Catanoso n. 9/3256/199, mentre accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Scalia n. 9/3256/200 e Patarino n. 9/3256/201, e accetta l'ordine del giorno La Russa n. 9/3256/202, limitatamente al dispositivo. Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno De Corato n. 9/3256/203, mentre non accetta gli ordini del giorno La Morte n. 9/3256/204 e Leo n. 9/3256/205; accoglie, inoltre, come raccomandazione l'ordine del giorno Lo Presti n. 9/3256/206, non accetta l'ordine del giorno Mancuso n. 9/3256/207 e accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Martinelli n. 9/3256/208.

Il Governo accetta l'ordine del giorno Meloni n. 9/3256/209 (Commenti del deputato Bocchino), a condizione che sia riformulato nel modo seguente: dalla premessa, espungere gli ultimi due capoversi, ossia quello che comincia con le parole: «al fine di» e quello che comincia con le parole: «diversi paesi europei». Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Migliori n. 9/3256/210 (Commenti del deputato Bocchino); accetta inoltre l'ordine del giorno Germontani n. 9/3256/211, limitatamente al dispositivo, purché al secondo capoverso del dispositivo sia sostituita la parola: «affidare», con le seguenti: «aumentare l'affidamento di», dopodiché il dispositivo...

 

ITALO BOCCHINO. Non si capisce niente!

 

PRESIDENTE. Collega, non si capisce nulla perché si parla troppo, temo.

 

ITALO BOCCHINO. Questo è il Parlamento, si deve parlare!

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Lo rileggo: l'ordine del giorno Germontani n. 9/3256/211 ha una premessa; il dispositivo è accettato come raccomandazione, purché sia riformulato. Pertanto, per chiarezza al Parlamento, ne do intera lettura: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare, tempestivamente, ulteriori iniziative di carattere normativo, volte a garantire, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 37 della Costituzione, le pari opportunità tra uomini e donne.» Si tratta di un tema delicato e importante che meritava attenzione. Proseguo con la lettura del secondo capoverso del dispositivo, che verrebbe così riformulato: «a valutare l'opportunità di aumentare l'affidamento di incarichi di funzione dirigenziale di prima e seconda fascia, conferiti a persone estranee ai ruoli della pubblica amministrazione, ai sensi del comma 6 (...)» e così via. Il dispositivo riformulato mi pare che adesso sia chiaro. Il Governo, inoltre, non accetta gli ordini del giorno Bellotti n. 9/3256/212 e Benedetti Valentini n. 9/3256/213. Accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Bocchino n. 9/3256/214, purché l'ultima parte del dispositivo le parole: «che sono pubblici dipendenti» siano sostituite dalle seguenti: «che non sono pubblici dipendenti». Inoltre, il Governo accetta l'ordine del giorno Briguglio n. 9/3256/215, purché il dispositivo sia riformulato nel modo seguente: «invita il Governo ad assumere idonee iniziative per recepire gli accordi con le associazioni delle vittime del terrorismo». Il Governo non accetta l'ordine del giorno Cirielli n. 9/3256/216; accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Giorgio Conte n. 9/3256/217; accetta, limitatamente al dispositivo, l'ordine del giorno Consolo n. 9/3256/218, non accetta l'ordine del giorno Holzmann n. 9/3256/219; accetta limitatamente al dispositivo l'ordine del giorno Contento n. 9/3256/220, purché riformulato nel modo seguente: «impegna il Governo a compiere attento monitoraggio sugli effetti della riforma che introduce l'azione collettiva, allo scopo di approfondire e valutare gli aspetti e riferirne l'esito alla Commissione giustizia della Camera, anche in occasione dell'esame delle proposte di legge in materia ancora in corso presso quest'ultima». Inoltre, il Governo non accetta gli ordini del giorno Giulio Conti n. 9/3256/221 e Cosenza n. 9/3256/222, mentre accetta gli ordini del giorno Filipponio Tatarella n. 9/3256/223 e Foti n. 9/3256/224. Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Frassinetti n. 9/3256/225; accetta, limitatamente al dispositivo, l'ordine del giorno La Loggia n. 9/3256/226, se così riformulato: «impegna il Governo a reintrodurre il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, incrementando le spese per infrastrutture specie nel sud e nelle isole» e con la soppressione della restante parte del testo. Inoltre, il Governo accetta l'ordine del giorno Armani n. 9/3256/227, se riformulato nel dispositivo, nel modo seguente: «impegna il Governo a valutare l'esigenza di intervenire normativamente, affinché nelle disposizioni dell'articolo 1, commi 366 e 368 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, vengano dettati i principi della sentenza della Corte costituzionale 11 maggio 2007 n. 165». Il Governo, inoltre, non accetta l'ordine del giorno Amoruso n. 9/3256/228; accetta l'ordine del giorno Airaghi n. 9/3256/229, se riformulato mediante una soppressione delle righe precedenti l'impegno al Governo, cioè il capoverso che va da «in questo provvedimento» fino a «base in generale». Il Governo non accetta l'ordine del giorno Landolfi n. 9/3256/230; accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Taglialatela n. 9/3256/231; accetta l'ordine del giorno Tremaglia n. 9/3256/232, se riformulato.

 

PRESIDENTE. Signor sottosegretario, le ricordo che l'ordine del giorno Tremaglia n. 9/3256/232 è stato dichiarato inammissibile.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. D'accordo, Presidente. Il Governo accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Minasso n. 9/3256/233 e Moffa n. 9/3256/234; non accetta l'ordine del giorno Murgia n. 9/3256/235.

 

PRESIDENTE. Le ricordo che l'ordine del giorno Murgia n. 9/3256/235 è stato dichiarato inammissibile.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo, inoltre, non accetta l'ordine del giorno Nespoli n. 9/3256/236; accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Angela Napoli n. 9/3256/237; accetta limitatamente al dispositivo l'ordine del giorno Pedrizzi n. 9/3256/238, purché riformulato nel modo seguente: «impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare iniziative normative, volte ad introdurre un regime fiscale ad aliquota unica forfetaria sui redditi di locazione». Vorrei che fosse chiaro che non è accettata la premessa di tale ordine del giorno, mentre è accettato il dispositivo, se riformulato nel modo testé precisato. Il Governo non accetta l'ordine del giorno Castiello n. 9/3256/239.

Il Governo accetta inoltre l'ordine del giorno Antonio Pepe n. 9/3256/240, a patto che venga riformulato aggiungendo dopo: «individuare» la parola «ulteriori», mentre non accetta l'ordine del giorno Porcu n. 9/3256/241. L'ordine del giorno Rositani n. 9/3256/242...

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno Rositani n. 9/3206/242 è inammissibile.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo non accetta gli ordini del giorno Saglia n. 9/3256/243, Ulivi n. 9/3256/244, Urso n. 9/3256/245; accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Rampelli n. 9/3256/246 ed accetta l'ordine del giorno Angeli n. 9/3256/246...

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno Angeli è il n. 9/3256/247.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Ha ragione, signor Presidente, il Governo accetta l'ordine del giorno Angeli n. 9/3256/247, se riformulato nel senso di modificare il dispositivo nel seguente modo: «impegna il Governo ad introdurre riforme per un fisco sempre più amico della famiglia». Il Governo accetta l'ordine del giorno Lombardi n. 9/3256/248, se riformulato sostituendo le parole: «ad adottare» con le seguenti: «a valutare la possibilità di adottare» ed accetta altresì l'ordine del giorno Zeller n. 9/3256/249; accetta, inoltre, l'ordine del giorno Vannucci n. 9/3256/250, se riformulato sostituendo le parole: «ad accelerare» con le seguenti: «a valutare la possibilità di iniziative per accelerare». Il Governo accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Morri n. 9/3256/251 e Baratella n. 9/3256/252, mentre accetta gli ordini del giorno Provera n. 9/3256/253 e Olivieri n. 9/3256/254. Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Schirru n. 9/3256/255, mentre accetta l'ordine del giorno Mariani n. 9/3256/256 ed invita i presentatori al ritiro dell'ordine del giorno D'Elia n. 9/3256/257. Il Governo accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Mancini n. 9/3256/258 e Buemi n. 9/3256/259, accetta l'ordine del giorno Di Gioia n. 9/3256/260 ed accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Dato n. 9/3256/261. Ricordo che l'ordine del giorno Antinucci n. 9/3256/262 è stato dichiarato inammissibile, pertanto il parere non è necessario. Il Governo accetta l'ordine del giorno Crema n. 9/3256/263, se riformulato aggiungendo, alla fine del dispositivo, le parole: «in sede di esercizio dell'apposita delega». Per quanto riguarda l'ordine del giorno Strizzolo n. 9/3256/264 il Governo propone una riformulazione nel senso di cancellare nella premessa le parole...

 

PRESIDENTE. Con tale formula intende che il Governo lo accetta se riformulato?

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Si, signor Presidente, il Governo accetta l'ordine del giorno Strizzolo n. 9/3256/264 se riformulato cancellando, nella premessa, le parole: «, ponendo così un vincolo che potrebbe risultare in contrasto con quanto stabilito dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137» e nel dispositivo, le parole: da «assumere» fino a: «comunque, a» che si trovano dopo le parole: «a valutare la opportunità di», lasciando invariato il resto. Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Maran n. 9/3256/265, mentre accetta l'ordine del giorno Schietroma n. 9/3256/266, se riformulato modificando il dispositivo come segue: «impegna il Governo a valutare la possibilità di riesaminare il canone RAI». Il Governo invita il presentatore al ritiro dell'ordine del giorno Villetti n. 9/3256/267, mentre accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Dioguardi n. 9/3256/268, Migliore n. 9/3256/269, e Vietti n. 9/3256/270.

Il Governo non accetta l'ordine del giorno Delfino n. 9/3256/271...

 

PRESIDENTE. Ricordo che l'ordine del giorno Delfino n. 9/3256/271 è stato dichiarato inammissibile.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo non accetta l'ordine del giorno Dionisi n. 9/3256/272, mentre accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Farinone n. 9/3256/273. Il Governo accetta gli ordini del giorno Garofani n. 9/3256/274 e Andrea Ricci n. 9/3256/275, mentre accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Picano n. 9/3256/276 e Li Causi n. 9/3256/277. Il Governo accetta l'ordine del giorno Satta n. 9/3256/278, mentre accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Adenti n. 9/3256/279. Accetta altresì gli ordini del giorno Cioffi n. 9/3256/280 e D'Elpidio n. 9/3256/281, mentre accetta l'ordine del giorno Fabris n. 9/3256/282 limitatamente al dispositivo. Il Governo accoglie poi come raccomandazione gli ordini del giorno Capotosti n. 9/3256/283 e Rossi Gasparrini n. 9/3256/284, mentre accetta l'ordine del giorno Rocco Pignataro n. 9/3256/285, limitatamente al dispositivo se riformulato con l'aggiunta delle parole: «nell'esercizio della delega prevista». Ricordo che l'ordine del giorno Affronti n. 9/3256/286 è stato dichiarato inammissibile . Il Governo accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Del Mese n. 9/3256/287, Giuditta n. 9/3256/288, Morrone n. 9/3256/289 e Marantelli n. 9/3256/290. Il Governo accetta l'ordine del giorno Sanga n. 9/3256/291, a condizione che il dispositivo venga riformulato introducendo all'inizio le parole: «ferma ogni altra valutazione in termini di programmazione infrastrutturale e sempre che ne sia riconosciuta la legittimità e convenienza economica,». Il Governo accetta l'ordine del giorno Misiani n. 9/3256/292, a condizione il dispositivo venga riformulato, sostituendo la parte iniziale con le seguenti parole: «a prevedere, attraverso iniziative adeguate, una compensazione delle minori somme certificate dai comuni, rispetto a quelle effettivamente ridotte». Il periodo terminerebbe così e le restanti parole sarebbero soppresse. Il Governo accetta gli ordini del giorno Salerno n. 9/3256/293 e Pezzella n. 9/3256/294, mentre non accetta l'ordine del giorno Buontempo n. 9/3256/295 e accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Garnero Santanchè n. 9/3256/296.

Il Governo accetta l'ordine del giorno Tomaselli n. 9/3256/297, a condizione che il dispositivo venga riformulato, sostituendo le parole: «ad adottare» con le seguenti: «a valutare l'opportunità di adottare». Il Governo accetta l'ordine del giorno Intrieri n. 9/3256/298, accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Fiorio n. 9/3256/299 e accetta l'ordine del giorno Turci n. 9/3256/300. L'ordine del giorno Mazzoni n. 9/3256/301 è inammissibile, mentre il Governo accoglie l'ordine del giorno Soro n. 9/3256/302. Il Governo accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Venier n. 9/3256/303, Longhi n. 9/3256/304 e Sgobio n. 9/3256/305. Il Governo accetta l'ordine del giorno Belillo n. 9/3256/306, a condizione che il dispositivo venga riformulato sostituendo, dopo l'impegno al Governo, le parole: «ad adottare le necessarie iniziative volte ad estendere» con le seguenti: «valutare l'opportunità di estendere gradualmente». Il Governo formula un invito al ritiro dell'ordine del giorno Soffritti n. 9/3256/307, mentre accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Tranfaglia n. 9/3256/308. Il Governo accetta l'ordine del giorno Diliberto n. 9/3256/309, limitatamente al dispositivo, mentre accetta l'ordine del giorno Pagliarini n. 9/3256/310, a condizione che il dispositivo venga riformulato, sostituendo le parole: «ad adottare» con le seguenti: «a valutare la possibilità di adottare». Il Governo accetta gli ordini del giorno Cancrini n. 9/3256/311 e Vacca n. 9/3256/312. Il Governo accetta l'ordine del giorno Crapolicchio n. 9/3256/313, a condizione che il dispositivo venga riformulato, sostituendo le parole: «ad adottare» con le seguenti: «a valutare la possibilità di adottare».

Il Governo formula un invito al ritiro dell'ordine del giorno Galante n. 9/3256/314, accetta gli ordini del giorno Ferdinando Benito Pignataro n. 9/3256/315 e Lazzari n. 9/3256/316 e accetta l'ordine del giorno Crosetto n. 9/3256/317, a condizione che venga riformulato, espungendo, nella premessa, il testo che va dalle parole: «in particolare», al secondo capoverso, fino al termine del capoverso stesso. Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Pottino n. 9/3256/319.

 

PRESIDENTE. E l'ordine del giorno Garagnani n. 9/3256/318?

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, non vorrei avere espresso un parere errato sull'ordine del giorno Crosetto n. 9/3256/317.

 

PRESIDENTE. Il parere era favorevole con riformulazione.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Ho sbagliato io. Si deve togliere la parte che ho menzionato, ma non era nella premessa, bensì nel dispositivo. Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Garagnani n. 9/3256/318 e ribadisco che accetta l'ordine del giorno Pottino n. 9/3256/319, mentre non accetta l'ordine del giorno Carlucci n. 9/3256/320. Il Governo accetta l'ordine del giorno Paolo Russo n. 9/3256/321, a condizione che il dispositivo venga riformulato, prevedendo, dopo l'impegno al Governo, le parole: «a valutare l'opportunità di sospendere fino a quando non siano determinati criteri generali, equilibrati e ragionevoli, tutti i procedimenti concernenti la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione delle nuove province». Il Governo non accetta l'ordine del giorno Aprea n. 9/3256/322, accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Giuseppe Fini n. 9/3256/323, non accetta l'ordine del giorno Adornato n. 9/3256/324 ed accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Mormino n. 9/3256/325 e Lainati n. 9/3256/326. Il Governo non accetta l'ordine del giorno Romele n. 9/3256/327 e accetta l'ordine del giorno Fallica n. 9/3256/328, con la precisazione che si tratta di una norma già presente nella finanziaria, quindi non possiamo che accettarla. Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Bernardo n. 9/3256/329 e accetta l'ordine del giorno Caligiuri n. 9/3256/330, limitatamente al dispositivo. Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Pili n. 9/3256/331, mentre accetta l'ordine del giorno Zanella n. 9/3256/332 a condizione che sia accolta la seguente riformulazione, ossia che il dispositivo si fermi alla parola: «vigente», il resto viene soppresso. Il Governo accetta gli ordini del giorno Pellegrino n. 9/3256/333 e Francescato n. 9/3256/334, e l'ordine del giorno Bonelli n. 9/3256/335 se il presentatore accoglie la riformulazione consistente nel sostituire le parole: «ad intervenire» con le seguenti: «a valutare l'opportunità di intervenire». Il Governo non accetta invece gli ordini del giorno Stagno D'Alcontres n. 9/3256/336 e Iannarilli n. 9/3256/337. Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Gianfranco Conte n. 9/3256/338. L'ordine del giorno Campa n. 9/3256/339 è inammissibile.

 

PRESIDENTE. È inammissibile, signor sottosegretario.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Fasolino n. 9/3256/340, mentre non accetta l'ordine del giorno Cesaro n. 9/3256/341. Accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Aracu n. 9/3256/342 e Della Vedova n. 9/3256/343. Il Governo non accetta l'ordine del giorno Baiamonte n. 9/3256/344, mentre accetta l'ordine del giorno Baldelli n. 9/3256/345, limitatamente al dispositivo. Non accetta l'ordine del giorno Bertolini n. 9/3256/346. Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Bocciardo n. 9/3256/347, mentre non accetta l'ordine del giorno Boscetto n. 9/3256/348 ed accetta l'ordine del giorno Bruno n. 9/3256/349, limitatamente al dispositivo. Il Governo accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Carfagna n. 9/3256/350 e Ceccacci Rubino n. 9/3256/351. Il Governo accetta l'ordine del giorno Vitali n. 9/3256/352, a condizione che venga accolta una riformulazione del dispositivo.

 

PRESIDENTE. Chiedo scusa, signor sottosegretario, l'ordine del giorno n. 9/3256/352 è stato presentato dall'onorevole Nicola Cosentino.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, a me risulta presentato dagli onorevoli Vitali e Licastro Scardino. L'ordine del giorno n. 9/3256/353 è stato presentato dall'onorevole Nicola Cosentino.

 

PRESIDENTE. La firma definitiva è Nicola Cosentino, mi dicono che lei sta lavorando su un fascicolo degli ordini del giorno provvisorio. L'ordine del giorno n. 9/3256/352 è stato presentato dall'onorevole Cosentino.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo non lo accetta. Chiama lei gli ordini del giorno, signor Presidente? Forse così evito gli errori. O vado avanti io?

 

PRESIDENTE. Mi correggo, signor sottosegretario. Aveva ragione lei. La Presidenza si scusa. L'ordine del giorno n. 9/3256/352 è stato presentato dall'onorevole Vitali, il n. 9/3256/353 dall'onorevole Cosentino.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Nella vita gli errori si fanno. Il Governo accetta l'ordine del giorno Vitali n. 9/3256/352, limitatamente al dispositivo, a condizione che venga accolta la seguente riformulazione: «impegna il Governo a proseguire nella politica di rilancio», e proseguendo con il testo originario. Il Governo, come ho già detto, non accetta l'ordine del giorno Nicola Cosentino n. 9/3256/353. Il Governo accetta invece l'ordine del giorno Costa n. 9/3256/354, limitatamente al dispositivo. Accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Crimi n. 9/3256/355, e accetta l'ordine del giorno D'Ippolito Vitale n. 9/3256/356. Accetta l'ordine del giorno Di Virgilio n. 9/3256/357 a condizione che venga accolta la seguente riformulazione: sopprimere, nella premessa, le parole da: «la dotazione» fino al termine del capoverso, e, nel dispositivo, dopo: «triennale» fino al termine. Il Governo non accetta l'ordine del giorno Fabbri n. 9/3256/358; accetta invece l'ordine del giorno Floresta n. 9/3256/359 limitatamente al dispositivo, purché riformulato nel senso di sopprimere le parole seguenti a: «Gioia-Tauro-Reggio Calabria». Il Governo formula un invito al ritiro dell'ordine del giorno Caruso n. 9/3256/360. Ricordo che l'ordine del giorno Gregorio Fontana n. 9/3256/361 è inammissibile. Il Governo non accetta gli ordini del giorno Franzoso n. 9/3256/362, Fratta Pasini n. 9/3256/363 e Galli n. 9/3256/364, mentre l'ordine del giorno Gardini n. 9/3256/365...

 

PRESIDENTE. Signor sottosegretario, le ricordo che l'ordine del giorno Gardini n. 9/3256/365 è inammissibile.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo accetta l'ordine del giorno Giacomoni n. 9/3256/366. Ricordo che l'ordine del giorno Jannone n. 9/3256/367 è inammissibile.

 

PRESIDENTE. No, signor sottosegretario, l'ordine del giorno Jannone n. 9/3256/367 non è inammissibile.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo accoglie allora l'ordine del giorno Jannone n. 9/3256/367 come raccomandazione. Il Governo non accetta l'ordine del giorno Laurini n. 9/3256/368, mentre accoglie l'ordine del giorno Leone n. 9/3256/369 come raccomandazione e non accetta l'ordine del giorno Mazzaracchio n. 9/3256/370. Il Governo accetta l'ordine del giorno Milanato n. 9/3256/371, a condizione che venga accolta la seguente riformulazione del dispositivo: «impegna il Governo: a) a porre un freno drastico», proseguendo con il testo originario; «b) a ridurre la pressione fiscale», proseguendo con il testo originario; «c) ad aumentare le spese in conto capitale», proseguendo con il testo originario. Queste tre lettere sarebbero accettate dal Governo. Il Governo non accetta l'ordine del giorno Moroni n. 9/3256/373, l'ordine del giorno Nan n. 9/3256/374 è stato dichiarato inammissibile, il Governo non accetta l'ordine del giorno Palmieri n. 9/3256/375, mentre l'ordine del giorno Palumbo n. 9/3256/376 è stato dichiarato inammissibile; il Governo non accetta l'ordine del giorno Paroli n. 9/3256/377; accetta l'ordine del giorno Mario Pepe n. 9/3256/378; non accetta gli ordini del giorno Picchi n. 9/3256/379, Germanà n. 9/3256/380 e Prestigiacomo n. 9/3256/381.

Il Governo accoglie come raccomandazione, limitatamente al dispositivo, l'ordine del giorno Ravetto n. 9/3256/382; accetta l'ordine del giorno Ricevuto n. 9/3256/383, limitatamente al dispositivo, a condizione che esso sia così riformulato: al secondo capoverso, sopprimere le parole: «e l'informatizzazione dei servizi necessari»; al terzo capoverso, sopprimere la parola «accelerare» e le parole da «e per fronteggiare» fino alla fine del capoverso. Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Romagnoli n. 9/3256/384; accetta l'ordine del giorno Rosso n. 9/3256/385; accoglie come raccomandazione, limitatamente al dispositivo, l'ordine del giorno Santelli n. 9/3256/386. Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Santori n. 9/3256/387; non accetta gli ordini del giorno Testoni n. 9/3256/388, Tondo n. 9/3256/389, Uggè n. 9/3256/390 ed Elio Vito n. 9/3256/391.

Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Zanetta n. 9/3256/392; non accetta l'ordine del giorno Zorzato n. 9/3256/393; accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Marras n. 9/3256/394; accoglie come raccomandazione, limitatamente al dispositivo, l'ordine del giorno Armosino n. 9/3256/395.

Il Governo accetta l'ordine del giorno Brusco n. 9/3256/396; non accetta l'ordine del giorno Marinello n. 9/3256/397; accetta invece il successivo ordine del giorno De Zulueta n. 9/3256/398; formula un invito al ritiro dell'ordine del giorno Turco n. 9/3256/399.

Il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Neri n. 9/3256/400; accetta l'ordine del giorno Lo Monte n. 9/3256/401; accetta l'ordine del giorno Oliva n. 9/3256/402, limitatamente al dispositivo; formula un invito al ritiro dell'ordine del giorno Reina n. 9/3256/403. Il Governo accetta gli ordini del giorno Rao n. 9/3256/404 e Mascia n. 9/3256/405; accetta l'ordine del giorno Bono n. 9/3256/406, limitatamente al dispositivo, a condizione che esso sia riformulato nel senso di sostituire le parole «a porre in atto» con le seguenti: «a valutare favorevolmente l'opportunità di porre in essere». Il Governo accetta l'ordine del giorno Minardo n. 9/3256/407, a condizione che il dispositivo sia riformulato nel senso di sostituire le parole «ad effettuare» con le parole «a valutare la possibilità di effettuare» e nel senso di sopprimere le parole da «di cui in premessa» fino alla fine del capoverso. Il Governo non accetta l'ordine del giorno Fedele n. 9/3256/408; accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno Luciano Rossi n. 9/3256/409 e Di Cagno Abbrescia n. 9/3256/410. Il Governo accetta l'ordine del giorno Violante n. 9/3256/411, a condizione che il dispositivo sia riformulato nel senso di sostituire le parole da «al ripristino» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «alla conferma dell'agevolazione che era prevista per gli anni d'imposta 2007, 2008 e 2009». Il Governo non accetta l'ordine del giorno Angelino Alfano n. 9/3256/412; accetta l'ordine del giorno Lupi n. 9/3256/413, limitatamente al dispositivo; accetta gli ordini del giorno Sposetti n. 9/3256/414 e Lisi n. 9/3256/415; accetta l'ordine del giorno Cicu n. 9/3256/416, a condizione che il dispositivo sia riformulato nel senso di sostituire le parole «relativo all'anno 2007» con le parole: «previsto per gli anni 2007, 2008 e 2009». Il Governo accoglie infine come raccomandazione l'ordine del giorno Ponzo n. 9/3256/417, mentre accetta il successivo ordine del giorno Trepiccione n. 9/3256/418 (Applausi).

 

Si riprende la discussione.

(Ripresa esame degli ordini del giorno - A.C. 3256-A)

 

CESARE CAMPA. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CESARE CAMPA. Signor Presidente, vorrei capire da lei, e da chi ha dichiarato inammissibile il mio ordine del giorno n. 9/3256/339, le ragioni per cui esso è inammissibile (Commenti dei deputati del gruppo Partito Democratico-L'Ulivo). In secondo luogo, ancora più grave è l'inammissibilità dell'ordine del giorno Testoni n. 9/3256/388, che vorrei ricordare, perché l'Aula forse è stata disattenta: esso impegna il Governo, qualora nel 2008 dovessero emergere extragettiti tributari, a valutare la possibilità di destinare una quota delle risorse alla riduzione del prelievo fiscale non solo ai lavoratori dipendenti ma...

 

PRESIDENTE. Onorevole Campa, le chiedo scusa...

 

CESARE CAMPA. Mi scusi un attimo, signor Presidente, ma non ho finito... (Commenti dei deputati del gruppo Partito Democratico-L'Ulivo). Non capisco perché urlano tanto!

 

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia...

 

CESARE CAMPA. Ma come si può dichiarare inammissibile un ordine del giorno che dice che i lavoratori sono tutti uguali, i lavoratori autonomi e quelli dipendenti: non lo si può dichiarare inammissibile, siete contro la Costituzione! Vergognatevi! Signor Presidente, si vergogni!

 

PRESIDENTE. Onorevole, l'ordine del giorno Testoni n. 9/3256/388 è stato dichiarato inammissibile per estraneità di materia, ovvero l'ordine del giorno non è attinente, anche sulla scorta dell'istruttoria effettuata dagli uffici, al tema della legge finanziaria.

Passiamo alle votazioni. Secondo la prassi, ove i presentatori non insistano, gli ordini del giorno accettati dal Governo non saranno posti in votazione. Ricordo che gli ordini del giorno Quartiani n. 9/3256/1 e Burchiellaro n. 9/3256/2 sono stati accettati.

Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta e non insistono per la votazione dei rispettivi ordini del giorno Ruggeri n. 9/3256/3 e Cordoni n. 9/3256/4.

Ricordo che l'ordine del giorno Lion n. 9/3256/5 è stato accettato. Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta e non insistono per la votazione dei rispettivi ordini del giorno Astore n. 9/3256/6 e Beltrandi n. 9/3256/7. Ricordo che l'ordine del giorno Bocchino n. 9/3256/8 è stato accettato. Prendo atto che i presentatori dell'ordine del giorno Narducci n. 9/3256/9 accettano la riformulazione proposta e non insistono per la votazione. Prendo altresì atto che i presentatori non insistono per la votazione dei rispettivi ordini del giorno Fedi n. 9/3256/10 e Gianni Farina n. 9/3256/11, accolti dal Governo come raccomandazione. Ricordo che gli ordini del giorno Sanna n. 9/3256/12 ed Attili n. 9/3256/13 sono stati accettati. Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta e non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Zacchera n. 9/3256/14. Ricordo che l'ordine del giorno Balducci n. 9/3256/15 è stato ritirato dai presentatori. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Rugghia n. 9/3256/16, accolto dal Governo come raccomandazione. Ricordo che l'ordine del giorno Pinotti n. 9/3256/17 è stato accettato. Prendo atto che i presentatori degli ordini del giorno Borghesi n. 9/3256/18 e Pedrini n. 9/3256/20 accettano la riformulazione proposta e non insistono per la votazione. Chiedo all'onorevole Pedica se accetti la riformulazione proposta dal Governo del suo ordine del giorno n. 9/3256/21.

 

STEFANO PEDICA. No, signor Presidente, e insisto per la votazione.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Pedica n. 9/3256/21, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 465 Votanti 439 Astenuti 26 Maggioranza 220 Hanno votato156 Hanno votato no 283).

 

Prendo atto che i deputati Testoni e Balducci hanno segnalato che non sono riusciti a votare. Ricordo che l'ordine del giorno Donadi n. 9/3256/22 è stato accettato dal Governo. Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta e non insistono per la votazione degli ordine del giorno Evangelisti 9/3256/24 e Razzi n. 9/3256/25; prendo altresì atto che il presentatore accetta la riformulazione dell'ordine del giorno Palomba n. 9/3256/26, accettato dal Governo limitatamente al dispositivo. Ricordo che l'ordine del giorno Codurelli n. 9/3256/27 è stato accettato dal Governo. Chiedo ai presentatori se accettino la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno Leoluca Orlando n. 9/3256/28.

 

LEOLUCA ORLANDO. Signor Presidente, pur apprezzando il lavoro svolto dal sottosegretario, lo prego di leggere nuovamente la riformulazione proposta dal Governo, perché pur udendo non sono stato in grado di comprenderla a causa della rapidità della lettura.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. La riformulazione proposta è nel senso di sostituire le parole «impegna il Governo a individuare» con le seguenti: «impegna il Governo a valutare la possibilità di individuare», con il conseguente coordinamento formale dei successivi capoversi.

 

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Leoluca Orlando accetta la riformulazione proposta e non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/3256/28.

Prendo atto che l'onorevole Costantini accetta la riformulazione proposta e non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/3256/29. Ricordo che l'ordine del giorno Mura n. 9/3256/30 è stato accettato dal Governo. Prendo atto che l'onorevole Amici non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/3256/31, accettato dal Governo limitatamente al dispositivo. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Gasparri n. 9/3256/32, accolto come raccomandazione dal Governo. Ricordo che l'ordine del giorno Proietti Cosimi n. 9/3256/33 è stato dichiarato inammissibile. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Ascierto n. 9/3256/34, accolto come raccomandazione dal Governo. Chiedo all'onorevole Menia se accetti la riformulazione del suo ordine del giorno n. 9/3256/35, accolto come raccomandazione dal Governo.

 

ROBERTO MENIA. Signor Presidente, accetto la riformulazione proposta dal Governo. Tuttavia, mi rivolgo al rappresentante del Governo, chiedendogli un'ulteriore riflessione. La proposta del Governo consiste nell'espungere due delle premesse dell'ordine del giorno in esame. Si tratta di due premesse che in realtà sottolineano una situazione oggettivamente grave, e chiedo al Governo di verificare l'opportunità di tale riformulazione. Infatti, tra soli sei giorni cadranno definitivamente le sbarre di confine tra Italia e Slovenia e si creerà uno spazio totalmente libero. Il differenziale dei prezzi tra benzine, carburanti e tabacchi italiani e sloveni varia da un terzo ad oltre il 50 per cento in meno. Ricordo che sono presenti oltre il confine ben venti case da gioco, e vi è un flusso ininterrotto di valuta italiana verso la Slovenia. Chiedo, pertanto, al Governo di verificare se le due premesse che si vogliono espungere possano, in realtà, rimanere. Se il Governo è d'accordo in ordine a tale punto, accetterò che l'ordine del giorno in esame sia accolto come raccomandazione. Pertanto, chiedo ancora una volta di verificare se anche le due parti citate possano essere accolte.

 

ANGELO COMPAGNON. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ANGELO COMPAGNON. Signor Presidente, intervengo solo per sottoscrivere l'ordine del giorno Menia n. 9/3256/35.

 

PRESIDENTE. Sta bene. Prendo atto che il Governo non intende modificare il proprio parere, e che l'onorevole Menia accetta la riformulazione del suo ordine del giorno n. 9/3256/35, accolto come raccomandazione dal Governo, e non insiste per la votazione. Prendo atto che i presentatori accettano le riformulazioni proposte e non insistono per la votazione degli ordini del giorno Fadda n. 9/3256/36 e Zucchi n. 9/3256/37.

 

ANTONIO SATTA. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ANTONIO SATTA. Signor Presidente, intervengo per apporre la mia firma all'ordine del giorno Fadda n. 9/3256/36.

 

PRESIDENTE. Sta bene. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Brandolini n. 9/3256/38, accolto come raccomandazione dal Governo. Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione e non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Pertoldi n. 9/3256/39, accolto come raccomandazione dal Governo. Prendo altresì atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Franci n. 9/3256/40, accolto come raccomandazione dal Governo. Prendo, inoltre, atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta e non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Giovanelli n. 9/3256/41, accolto come raccomandazione dal Governo.

Ricordo che l'ordine del giorno Belisario n. 9/3256/42 è stato accettato dal Governo. Prego il sottosegretario di leggere nuovamente la riformulazione proposta per l'ordine del giorno Fincato n. 9/3256/43.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo ha proposto di riformulare il dispositivo come segue: «Impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare provvedimenti interpretativi per chiarire epoca e decorrenza degli indici ISTAT da applicare ai canoni demaniali marittimi».

 

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Fincato accetta la riformulazione proposta e non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/3256/43. Ricordo che l'ordine del giorno Lulli n. 9/3256/44 è stato accettato dal Governo. Prendo atto che i presentatori degli ordini del giorno Fava n. 9/3256/45 e Goisis n. 9/3256/46, non accettati dal Governo, insistono per la votazione. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Fava n. 9/3256/45, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 468 Votanti 466 Astenuti 2 Maggioranza 234 Hanno votato182 Hanno votato no 284).

Prendo atto che i deputati Balducci e Sanga hanno segnalato che non sono riusciti a votare. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Goisis n. 9/3256/46, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 466 Votanti 460 Astenuti 6 Maggioranza 231 Hanno votato179 Hanno votato no 281).

Chiedo all'onorevole Bodega se insista per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/3256/47, non accettato dal Governo.

 

LORENZO BODEGA. Sì, signor Presidente, insisto per la votazione e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LORENZO BODEGA. Signor Presidente, intendo chiedere al Governo di valutare la possibilità di un ripensamento sull'ordine del giorno in esame. Si tratta del tema della sicurezza, molto sentito dai cittadini, in modo particolare nella provincia di Lecco. In quell'area, negli ultimi mesi ormai quotidianamente, si stanno verificando numerose incursioni vandalistiche, e non solo vandalistiche, proprio nel luogo in cui la famiglia si chiude nella sua intimità, nella propria abitazione. A mio parere, ciò è molto grave. Tra l'altro, debbo anche dire che la popolazione intera è sensibilizzata moltissimo a tale problematica. Sta di fatto che tutte le istituzioni a livello locale, indipendentemente dal colore dell'appartenenza politica, hanno espresso un consenso generale per la realizzazione del commissariato nella zona cosiddetta del Meratese, quindi della Brianza lecchese, che vede oramai incursioni quotidiane dalla metropoli milanese e da altre parti della regione, per non dire dai Paesi dell'est. Ciò spiace, perché nonostante gli enti locali abbiano posto a disposizione risorse e, addirittura, si siano resi disponibili a mettere a disposizione anche le strutture e gli edifici per ospitare il commissariato della Polizia e per cercare di incrementare il numero dei carabinieri, su un ordine del giorno non strettamente vincolante si riceve una risposta negativa.

Ciò spiace, perché accresce ancora di più il divario, che si percepisce, fra il centro romano e la periferia, in modo particolare il nord della Lombardia.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, se l'onorevole Bodega accetta una riformulazione del dispositivo, il parere potrebbe mutare. «Impegna il Governo a valutare la possibilità di costituire una sezione distaccata del commissariato di polizia di Lecco, da ubicare nel comune di Merate, al potenziamento della locale stazione dei carabinieri, da tempo sofferente per carenze di organico e mezzi». Se riformulato in questi termini, il Governo accetta l'ordine del giorno.

 

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Bodega accetta la riformulazione proposta e non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/3256/47.

 

PIETRO ARMANI. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, tenendo presente che l'ordine del giorno è stato accolto.

 

PIETRO ARMANI. Signor Presidente, intervengo per aggiungere la mia firma.

 

PRESIDENTE. Sta bene. Prendo atto che il presentatore insiste per la votazione dell'ordine del giorno Maroni n. 9/3256/48. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Maroni n. 9/3256/48, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 482 Votanti 458 Astenuti 24 Maggioranza 230 Hanno votato167 Hanno votato no 291).

Prendo atto che la deputata Balducci ha segnalato che non è riuscita a votare. Prendo atto che il presentatore insiste per la votazione dell'ordine del giorno Alessandri n. 9/3256/49. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Alessandri n. 9/3256/49, non accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 476 Votanti 470 Astenuti 6 Maggioranza 236 Hanno votato182 Hanno votato no 288).

Prendo atto che la deputata Balducci ha segnalato che non è riuscita a votare. Chiedo al presentatore se insista per la votazione del suo ordine del giorno Giancarlo Giorgetti n. 9/3256/50, non accettato dal Governo.

 

GIANCARLO GIORGETTI. Sì, signor Presidente, insisto per la votazione e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIANCARLO GIORGETTI. Signor Presidente, intervengo conoscendo perfettamente il valore degli ordini del giorno. Ho voluto presentare questo ordine del giorno per testimoniare una buona causa, quella del diritto allo studio di coloro che accedono, per capacità e merito, ai pensionati universitari. Avrei potuto evitare di farlo posto che, molto probabilmente, nella città di Milano la frequenza nei pensionati universitari non è prevalentemente di studenti, capaci e meritevoli, provenienti dalla regione Lombardia, ma di studenti provenienti da tante parti del Paese, prevalentemente dal Meridione d'Italia. Capisco che il Governo abbia qualche motivo per non accettare un ordine del giorno di questo tipo. Ritengo, tuttavia, che esso sia conforme ai principi costituzionali e ai principi di equità, di parità di trattamento, e anzi di favore nei confronti degli studenti capaci e meritevoli. Chiedo ai colleghi del mio gruppo, e a tutti coloro che hanno a cuore queste buone ragioni, di votarlo.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Giancarlo Giorgetti n. 9/3256/50, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 471 Votanti 463 Astenuti 8 Maggioranza 232 Hanno votato192 Hanno votato no 271).

Prendo atto che la deputata Balducci ha segnalato che non è riuscita a votare. Chiedo al presentatore se insista per la votazione del suo ordine del giorno Cota n. 9/3256/51, accettato dal Governo purchè riformulato.

 

ROBERTO COTA. Signor Presidente, accetto la riformulazione, in particolare ritengo positivo il fatto che il parere sia favorevole anche con riferimento alle premesse, perché l'ordine del giorno si occupa dell'usura e con esso - anche così come è stato riformulato - si richiede di assumere le iniziative volte a modificare i criteri della normativa vigente in materia di usura. Noi però non ci riferiamo al problema della modifica dell'articolo 644 del codice penale che individua la fattispecie del reato di usura, ma ci riferiamo in particolare all'usura collegata al problema dei mutui e all'attività delle banche che spesso svolgono un'attività di prestito che è borderline rispetto all'usura e in alcuni casi, dal nostro punto di vista, supera anche questo limite. Pertanto sia chiaro che l'ordine del giorno è stato presentato con riferimento al problema dei mutui che oggi riguarda tanti e tanti cittadini, e si riferisce sia ai mutui per l'acquisto degli immobili, sia ai mutui che, purtroppo, oggi sempre più famiglie contraggono per ricorrere al cosiddetto credito al consumo. Con riferimento a questa seconda categoria di mutui che investe, secondo l'ultimo rapporto dell'Alto commissario antiracket, ormai sempre più famiglie (si sfiora addirittura il 30 per cento), il tasso medio registrato con riferimento agli interessi è del 16,99 per cento, tra i più alti, anzi probabilmente il più alto d'Europa. Questa situazione va modificata; il Governo oggi si è preso un impegno e, ovviamente, di ciò siamo soddisfatti.

 

GIANFRANCO CONTE. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Tuttavia, onorevole Gianfranco Conte, tenga presente che l'onorevole Cota ha accolto la riformulazione proposta dal Governo del suo ordine del giorno n. 9/3256/51 che, quindi, viene accettato.

 

GIANFRANCO CONTE. Signor Presidente, intervengo soltanto per aggiungere la mia firma all'ordine del giorno n. 9/3256/51 presentato dall'onorevole Cota, che ha messo in evidenza sia la questione dei tassi usurai, collegati alle carte revolving, sia quella dei tassi sui mutui. Credo sia necessario intervenire anche perché, purtroppo, nel mondo bancario ora vi è anche l'ulteriore usanza di costituire società che appartengono alle banche stesse, le quali riacquistano gli immobili dei consumatori e degli utenti che hanno dei mutui per rimetterli in circolazione guadagnando, quindi, sul tasso e sull'acquisto in caso di asta, nonché ricavando un guadagno ulteriore sull'incasso della successiva vendita. Si tratta di un vero scandalo sul quale ritengo che il Parlamento, prima o poi, dovrà intervenire in maniera concreta.

 

FRANCESCO BOSI. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Tuttavia, onorevole Bosi, nel darle la parola notifico che, poiché l'ordine del giorno Cota n. 9/3256/51 è stato accettato, ovviamente non sono previste le dichiarazioni di voto.

 

FRANCESCO BOSI. Signor Presidente, intervengo solo per aggiungere la mia firma all'ordine del giorno Cota n. 9/3256/51.

 

PRESIDENTE. Prendo atto che gli onorevoli Pedrizzi e Germontani aggiungono la loro firma all'ordine del giorno Cota n. 9/3256/51. Prendo, altresì, atto che il presentatore accetta la riformulazione proposta e non insiste per la votazione del suo ordine del giorno Lussana n. 9/3256/52, accettato dal Governo limitatamente al dispositivo.

Chiedo al presentatore se insista per la votazione dell'ordine del giorno Brigandì n. 9/3256/53, non accettato dal Governo.

 

MATTEO BRIGANDÌ. Sì, signor Presidente, insisto e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MATTEO BRIGANDÌ. Signor Presidente, innanzitutto voglio sottolineare che sono fiero di appartenere al movimento cui appartengo, perché il maggior numero di «no» da parte del Governo è stato espresso con riferimento agli ordini del giorno presentati dalla Lega. A me pareva che quello di far sì che gli stipendi non superassero i 20 mila euro al mese per i funzionari statali, o meglio per taluni di essi, fosse uno ius receptum, tant'è che la questione era già passata. A tal proposito, vale la pena leggere il dispositivo del mio ordine del giorno, nel quale è scritto: «impegna il Governo a monitorare gli effetti della normativa in esame anche al fine di valutare l'opportunità che tutte le retribuzioni nella pubblica amministrazione siano fissate in misura non superiore al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzione di presidente di sezione della Corte di Cassazione ed equiparate», corrispondente in pratica ad un ammontare di poco superiore al nostro stipendio. Dunque, insisto per la votazione del mio ordine del giorno affinché i singoli parlamentari diano testimonianza del loro dissenso a questo atto d'indirizzo sul quale il Governo si è già espresso negativamente, e in modo tale che, andando sul territorio, potremo riferire alla gente chi è che vuole, o non vuole, gli «iperstipendi». Ricordo a tutti, infatti, che stiamo parlando di stipendi da oltre 20 mila euro al mese! L'unica domanda che mi pongo è se in quest'Aula vi siano ancora dei comunisti e se consideriate normale che nell'attuale situazione a livello dirigenziale vi siano delle retribuzioni (da voi avallate) che superano tali soglie. Faccio appello, quindi, al Governo affinché quanto meno si riallinei sull'ipotesi che ha già preso in considerazione quando, ad esempio, istituendo nuove authority, ha previsto di calmierare lo stipendio dei presidenti delle stesse con riferimento al livello indicato. Inoltre, faccio appello soprattutto a coloro che hanno sempre sostenuto di voler dare il potere al popolo: siete sicuri che il popolo voglia che qualcuno di voi guadagni più di queste cifre? Restituiamo questo potere al popolo e, di conseguenza, valutate come orientarvi nella votazione del mio ordine del giorno.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Brigandì n. 9/3256/53, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 475 Votanti 457 Astenuti 18 Maggioranza 229 Hanno votato189 Hanno votato no 268).

Prendo atto che la deputata Balducci ha segnalato che non è riuscita a votare. Prendo atto che i presentatori dei successivi ordini del giorno Stucchi n. 9/3256/54, Bricolo n. 9/3256/55, Allasia n. 9/3256/56 e Fugatti n. 9/3256/57, non accettati dal Governo, insistono per la votazione. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Stucchi n. 9/3256/54, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 472 Votanti 430 Astenuti 42 Maggioranza 216 Hanno votato149 Hanno votato no 281).

Prendo atto che la deputata Balducci ha segnalato che non è riuscita a votare. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Bricolo n. 9/3256/55, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 480 Votanti 455 Astenuti 25 Maggioranza 228 Hanno votato152 Hanno votato no 303).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Allasia n. 9/3256/56, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 475 Votanti 457 Astenuti 18 Maggioranza 229 Hanno votato170 Hanno votato no 287).

Prendo atto che la deputata Balducci ha segnalato che non è riuscita a votare. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Fugatti n. 9/3256/57, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 480 Votanti 473 Astenuti 7 Maggioranza 237 Hanno votato185 Hanno votato no 288).

Chiedo al presentatore se insista per la votazione dell'ordine del giorno Filippi n. 9/3256/58, non accettato dal Governo.

 

ALBERTO FILIPPI. Signor Presidente, vorrei chiedere al Governo di rivedere il giudizio sul mio ordine del giorno. Come ho illustrato precedentemente, l'ordine del giorno in esame consentirebbe sia alle persone fisiche, sia a quelle giuridiche di riuscire a dare un valore più realistico agli immobili che posseggono. In modo particolare il bilancio presentato dalle persone giuridiche avrebbe anche un maggior senso. Di conseguenza, ciò consentirebbe una maggiore facilitazione in ordine all'accesso al credito per le persone giuridiche e le aziende. A tutto ciò si aggiungerebbe anche un effetto di cassa immediato di cui l'erario potrebbe beneficiare e per ultimo si darebbe slancio al settore immobiliare, il quale - come ben sappiamo - in questo momento non è molto solido e non si trova in una situazione florida. Quindi, un settore immobiliare che riuscisse a prendere un po' più di fiato potrebbe successivamente creare un effetto domino sul resto dell'economia che in questo momento purtroppo ristagna, se non addirittura presenta un effetto negativo. Ritengo, dunque, che sia un ordine del giorno di buonsenso e che persegua la stessa ratio seguita dal Governo per combattere l'evasione, in quanto si assesta su tale linea. Chiedo, quindi, al Governo ed eventualmente ai colleghi di maggioranza di rivedere la loro opinione.

 

ANTONIO BORGHESI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ANTONIO BORGHESI. Signor Presidente, vorrei capire se ai termini del Regolamento sia possibile intervenire sul proprio ordine del giorno sia in sede di illustrazione, sia in sede di dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Sì, è possibile onorevole. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Filippi n. 9/3256/58, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 482 Votanti 475 Astenuti 7 Maggioranza 238 Hanno votato191 Hanno votato no 284).

Prendo atto che il presentatore insiste per la votazione dell'ordine del giorno Garavaglia n. 9/3256/59. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Garavaglia n. 9/3256/59, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 481 Votanti 476 Astenuti 5 Maggioranza 239 Hanno votato186 Hanno votato no 290).

Prendo atto che l'onorevole Pini accetta la riformulazione proposta e non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/3256/60. Chiedo al presentatore se insista per la votazione dell'ordine del giorno Gibelli n. 9/3256/61, non accettato dal Governo.

 

ANDREA GIBELLI. Signor Presidente, chiedo al Governo di svolgere una riflessione sul mio ordine del giorno relativo alla vicenda di Malpensa. Oggi, ci troviamo di fronte a un piano industriale riguardante Alitalia, che ha ormai un epilogo che si colloca nella farsa di una svendita, di cui, comunque, il Governo sta assumendo la responsabilità politica. Peraltro, vi sono ripercussioni sul territorio che mi impongono di chiedere al Governo di osservare che, nell'impegno al Governo, erano previste almeno quattro condizioni che potevano essere assunte come elemento di riflessione. Al di là delle scelte del Governo in merito alla vicenda di Alitalia, sulla questione di Malpensa vi sono - ripeto - almeno quattro condizioni su cui invito il Governo a riflettere. In base al piano industriale, se venisse applicato quanto ci indica la stampa, vi sarebbero ripercussioni sul sostegno al reddito, sul mantenimento dei livelli occupazionali e sugli enti locali e le imprese nell'area di Malpensa. Pertanto, chiediamo che in futuro si assumano iniziative volte a garantire la continuità degli investimenti infrastrutturali programmati dalla società Sea in ragione degli accordi assunti con Alitalia. Quindi, chiedo al Governo di rivedere il proprio parere contrario, perché non considera, nemmeno in parte, alcuna delle quattro condizioni previste nel dispositivo. Invito il Governo a riflettere su almeno alcune di queste condizioni, perché in provincia di Varese, in Lombardia e in tutta l'area del nord interessata da Malpensa, il risultato e le conseguenze del piano industriale di Alitalia rischierebbero di essere devastanti ancora una volta per il nord, a tutto vantaggio dell'area di Fiumicino. Si parla molto della locomotiva d'Italia, ma, alla fine, è sempre il nord il solo che paga un prezzo e, oggi, ancora una volta, ne abbiamo la conferma con il parere contrario del Governo su questo ordine del giorno.

Rivolgo un ultimo appello al Governo, affinché abbia uno slancio di orgoglio verso un'area produttiva che non merita di essere mortificata ancora una volta per le conseguenze sull'indotto (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Armani. Ne ha facoltà.

 

PIETRO ARMANI. Signor Presidente, intervengo non solo per aggiungere la mia firma all'ordine del giorno Gibelli n. 9/3256/61, ma anche per ricordare le responsabilità del Governo di centrosinistra per una serie di decreti sull'organizzazione dei voli in Italia, che hanno sistematicamente danneggiato l'hub di Malpensa.

 

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Airaghi aggiunge la propria firma all'ordine del giorno. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marantelli. Ne ha facoltà.

 

DANIELE MARANTELLI. Intendo aggiungere la mia firma all'ordine del giorno e chiedo la votazione per parti separate.

 

PRESIDENTE. Prego, onorevole Gibelli.

 

ANDREA GIBELLI. Era una delle possibilità che avevo prospettato a un Governo distratto, ossia di valutare almeno una delle quattro condizioni previste dal dispositivo (o anche più di una), per le ragioni che ho illustrato, che non erano polemiche, ma sostenute anche nell'interesse dei vostri elettori del nord, di cui vi dimenticate spesso e volentieri.

 

PRESIDENTE. Onorevole Marantelli, poiché lei ha formulato la richiesta di votazione per parti separate, dovrebbe cortesemente specificare quali parti intende che siano votate separatamente.

 

DANIELE MARANTELLI. Chiedo che il dispositivo e la parte motiva vengano votati separatamente.

 

PRESIDENTE. Prendo atto che il Governo conferma il parere contrario sia sul dispositivo sia sulla parte motiva. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Gibelli n. 9/3256/61, non accettato dal Governo, limitatamente alla parte motiva. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 479 Votanti 444 Astenuti 35 Maggioranza 223 Hanno votato158 Hanno votato no 286).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Gibelli n. 9/3256/61, limitatamente al dispositivo, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 483 Votanti 440 Astenuti 43 Maggioranza 221 Hanno votato185 Hanno votato no 255).

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione degli ordini del giorno Grimoldi n. 9/3256/62 e Camillo Piazza n. 9/3256/63, accolti dal Governo come raccomandazione. Chiedo al presentatore se accetti la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno Folena n. 9/3256/64.

 

PIETRO FOLENA. Sì, signor Presidente, accetto la riformulazione e non insisto per la votazione. Vorrei fare osservare che si tratta di una questione che riguarda 49.500 lavoratori ATA, trasferiti ex lege dagli enti locali alla pubblica amministrazione e che, a causa di una norma contenuta in una legge finanziaria di qualche anno fa e anche di una sciagurata sentenza della Corte costituzionale, costoro percepiscono un trattamento retributivo diverso dagli altri lavoratori ATA, pur svolgendo lo stesso lavoro.

Avremmo voluto un'altra soluzione nella legge finanziaria per il 2008 (avevamo proposto un altro emendamento, come maggioranza, nella Commissione cultura). L'emendamento che è stato accolto e poi ripreso dal maxiemendamento sottoposto alla nostra attenzione rinvia alla prossima contrattazione la risoluzione di tale problema.

Pertanto, non vogliamo che questa norma rimanga lettera morta. Lo ripeto: si tratta di 49.500 lavoratori a cui il Ministero del tesoro oggi sta chiedendo di restituire i soldi, gente che percepisce 900 euro in busta paga e che si trova oggi buste paga con 500 euro; è una situazione disperata, tanto che hanno protestato qualche giorno fa davanti al Parlamento. Abbiamo bisogno che vengano accantonate le risorse per il prossimo rinnovo contrattuale, in modo tale da coprire la perequazione dei diritti di questi lavoratori.

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ho quattro richieste di intervento, però anche in questo caso ricordo che il presentatore ha accettato la riformulazione proposta dal Governo, quindi non si possono svolgere dichiarazioni di voto sull'ordine del giorno in esame.

 

ANGELA NAPOLI. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ANGELA NAPOLI. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno in esame e sottoscrivo tutte le considerazioni svolte dall'onorevole Folena.

 

ANTONIO SATTA. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ANTONIO SATTA. Signor Presidente, condivido pienamente l'intervento dell'onorevole Folena, anche perché ce ne siamo occupati. Vi è l'impegno del Ministro della pubblica istruzione ad affrontare tale tema, quindi anche io chiedo di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno in esame.

 

GABRIELE FRIGATO. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GABRIELE FRIGATO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'ordine del giorno in esame, interpretando anche la volontà di qualche collega del Partito Democratico.

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ricordo anche che, a rigore, occorrerebbe aggiungere prima la firma.

 

LUCIANO D'ULIZIA. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LUCIANO D'ULIZIA. Signor Presidente, credo che le espressioni qui utilizzate nei confronti della Corte costituzionale vadano nettamente respinte dal Parlamento (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori): «la sciagurata sentenza della Corte costituzionale». Ciò è assurdo!

 

FERDINANDO BENITO PIGNATARO. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FERDINANDO BENITO PIGNATARO. Signor Presidente, intervengo solo per aggiungere la mia firma all'ordine del giorno in esame.

 

ALBA SASSO. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ALBA SASSO. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno in esame.

 

PRESIDENTE. Sta bene. Ricordo che l'ordine del giorno Pelino n. 9/3256/65 è stato accettato dal Governo. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Misuraca n. 9/3256/66, accolto dal Governo come raccomandazione.

Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Grimaldi n. 9/3256/67, non accettato dal Governo. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Grimaldi n. 9/3256/67, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 474 Votanti 473 Astenuti 1 Maggioranza 237 Hanno votato162 Hanno votato no 311).

Prendo atto che il deputato Caparini non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/3256/68, accolto come raccomandazione dal Governo, e che i presentatori accettano la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno Fluvi n. 9/3256/69 e non insistono per la votazione. Ricordo che l'ordine del giorno Lenzi n. 9/3256/70 è stato accettato dal Governo. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Marchi n. 9/3256/71, accolto come raccomandazione dal Governo. Ricordo che gli ordini del giorno Tocci n. 9/3256/72, Ghizzoni n. 9/3256/73 e Froner n. 9/3256/74 sono stati accettati dal Governo.

Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno De Biasi n. 9/3256/75 e non insistono per la votazione. Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dal Governo dell'ordine del giorno Chiaromonte n. 9/3256/76.

 

FULVIO TESSITORE. Signor Presidente, intervengo per sottolineare la rilevanza di questo ordine del giorno che avrebbe voluto invitare il Governo ad una visione sistematica su una materia importante come è quella dell'autonomia di gestione. Nel caso specifico, non si capisce perché non sia stato riconosciuto anche agli enti di ricerca un rapporto con la Consip, riconosciuto finalmente all'università, dato che si tratta di enti che godono ugualmente di autonomia di gestione. Approfitto dell'occasione per manifestare la mia sorpresa per la dichiarazione di inammissibilità del successivo ordine del giorno n. 9/3256/77, a mia firma, relativo alla soppressione dell'Unione accademica nazionale. Si tratta di un'autorevole istituzione scientifica che consorzia le undici accademie nazionali del Paese ad iniziare dall'Accademia dei Lincei e che svolge un'intensa attività scientifica, costando allo Stato niente meno che 100 mila euro l'anno. Le accademie consorziate, infatti, sostengono questa attività, che rappresenta il sistema accademico nazionale nell'Union Academique Internationale. Mi auguro, come per l'ordine del giorno Chiaromonte n. 9/3256/76, che anche per l'ordine del giorno Tessitore n. 9/3256/77 il Governo voglia tornare sulla propria decisione. Lo dico anche alla luce del parere favorevole che era stato espresso sulla materia dal presidente della Commissione bilancio, onorevole Duilio, e dal relatore, onorevole Ventura, e anche - se mi è consentito dirlo - per cercare di dissipare qualche dubbio - purtroppo, non infondato - sulla politica culturale di questo Governo. Lo dico con molto rammarico e spero che le riserve che sto formulando sulla qualità di questa politica culturale possano essere smentite.

 

PRESIDENTE. Onorevole Tessitore, l'ordine del giorno n. 9/3256/77, di cui lei è primo firmatario, si poneva in contrasto con il testo e come tale non poteva che essere dichiarato inammissibile. Per quanto riguarda l'ordine del giorno Chiaromonte n. 9/3256/76, mi pare che lei comunque non abbia accettato l'invito al ritiro.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, se l'onorevole Chiaromonte è d'accordo, il Governo accoglie come raccomandazione il suo ordine del giorno n. 9/3256/76.

 

PRESIDENTE. Prendo atto, quindi, che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Chiaromonte 9/3256/76, accolto dal Governo come raccomandazione.

 

GERARDO BIANCO. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GERARDO BIANCO. Signor Presidente, intervengo solo per sottolineare che le considerazioni svolte dall'onorevole Tessitore sono sacrosante. Rimane peraltro incomprensibile questo atteggiamento del Governo di contrarietà a un provvedimento e sarebbe opportuno che l'ordine del giorno venisse completamente accettato. Confermo, dunque, il mio sostegno a questo ordine del giorno e lo sottoscrivo.

 

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno Rusconi n. 9/3256/78 e non insistono per la votazione. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Filippeschi n. 9/3256/80, accolto dal Governo come raccomandazione.

Ricordo che l'ordine del giorno Benzoni n. 9/3256/81 è stato accettato dal Governo. Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno Colasio n. 9/3256/82 e non insistono per la votazione. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Motta n. 9/3256/83, accettato dal Governo limitatamente al dispositivo. Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno Angelo Piazza n. 9/3256/84 e non insistono per la votazione. Ricordo che l'ordine del giorno Burtone n. 9/3256/85 è stato accettato dal Governo. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Dussin n. 9/3256/86, accolto dal Governo come raccomandazione. Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno Dozzo n. 9/3256/87 e non insistono per la votazione. Ricordo che l'ordine del giorno Maderloni n. 9/3256/88 è stato accettato dal Governo. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Tucci n. 9/3256/89, accolto dal Governo come raccomandazione. Ricordo che gli ordini del giorno Lucchese n. 9/3256/90, Formisano n. 9/3256/91 e Ciocchetti n. 9/3256/92 sono stati accettati dal Governo. Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Drago n. 9/3256/93, non accettato dal Governo. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Drago n. 9/3256/93, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 472 Votanti 469 Astenuti 3 Maggioranza 235 Hanno votato155 Hanno votato no 314).

Prendo atto che la deputata Dato ha segnalato che non è riuscita a votare. Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Martinello n. 9/3256/94, non accettato dal Governo. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Martinello n. 9/3256/94 non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 475 Votanti 471 Astenuti 4 Maggioranza 236 Hanno votato177 Hanno votato no 294).

Ricordo che l'ordine del giorno Romano n. 9/3256/95 è stato accettato dal Governo.

Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno Mereu n. 9/3256/96 e non insistono per la votazione. Ricordo che l'ordine del giorno Ruvolo n. 9/3256/97 è stato accettato dal Governo. Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno Peretti n. 9/3256/98 e non insistono per la votazione. Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dell'ordine del giorno Galletti n. 9/3256/99, non accettato dal Governo.

 

GIAN LUCA GALLETTI. Si, signor Presidente, insito per la votazione e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIAN LUCA GALLETTI. Signor Presidente, dobbiamo decidere se intendiamo realizzare la politica per le famiglie oppure se ne vogliamo solo discutere ai convegni. Nel disegno di legge finanziaria abbiamo introdotto una norma - sulla quale siamo stati tutti d'accordo - volta a detrarre l'ICI sulla prima casa (i famosi 200 euro, attraverso l'1,33 per cento sulla base imponibile). Sia chiaro a tutti che, così facendo, noi discriminiamo le famiglie con figli rispetto a tutte le altre, in altre parole non le aiutiamo. Nel momento in cui decidiamo di adottare una politica fiscale, tutti dichiariamo che dobbiamo tenere in considerazione il numero dei figli delle famiglie. Allora, mi chiedo: ci sarà differenza tra una famiglia che vive in cinque in un appartamento di 100 mq e una persona che vi abita da sola? L'ordine del giorno in esame impegna il Governo a tenere in considerazione due parametri: anzitutto una metratura minima poiché si stabilisce che, qualora la metratura della casa, rispetto al numero dei componenti, scenda sotto i venti metri quadrati, si può prevedere una riduzione o l'esclusione dall'ICI. La ragione è che quella famiglia è in difficoltà perché vive in piccolo appartamento. Inoltre, nell'ordine del giorno si prevede un'esenzione triennale per le giovani coppie che acquistano la casa. Quindi, se intendiamo incentivare la nascita di nuove famiglie, in qualche modo le dobbiamo avvantaggiare. Queste due misure relative all'ICI costano poco, sono di facile applicazione e andrebbero nel senso della politica che tutti diciamo di voler realizzare, ma che poi si fa molta fatica a portare avanti.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, premesso che la parte dell'ordine del giorno che riguarda l'ICI non si può accogliere in questi termini, perché non esiste nella contabilità attuale un modo per accoglierla, si potrebbe - se l'onorevole Galletti è d'accordo - accettare il primo e il terzo capoverso del dispositivo dell'ordine del giorno in esame e non accettare le premesse e il secondo capoverso del dispositivo.

 

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Galletti accetta la riformulazione proposta dal Governo del suo ordine del giorno n. 9/3256/99 e non insiste per la votazione. Prendo atto, altresì, che gli onorevoli Di Virgilio, Gardini, Bocciardo, Ceccacci Rubino e D'Ippolito Vitale aggiungono la propria firma all'ordine del giorno Galletti n. 9/3256/99. Prendo atto che l'onorevole Tassone non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/3256/100 accettato dal Governo limitatamente al dispositivo. Prendo atto, altresì, che l'onorevole D'Ippolito Vitale aggiunge la propria firma all'ordine del giorno Tassone n. 9/3256/100. Prendo atto che l'onorevole Barbieri non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/3256/101, accolto dal Governo come raccomandazione. Ricordo che l'ordine del giorno Greco n. 9/3256/102 è stato accettato dal Governo. Prendo atto che l'onorevole Volontè insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/3256/103, non accettato dal Governo. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Volontè n. 9/3256/103, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 471 Votanti 462 Astenuti 9 Maggioranza 232 Hanno votato173 Hanno votato no 289).

Ricordo che l'ordine del giorno Marcazzan n. 9/3256/104 è stato accettato dal Governo.

Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Adolfo n. 9/3256/105, non accettato dal Governo. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Adolfo n. 9/3256/105, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 472 Votanti 468 Astenuti 4 Maggioranza 235 Hanno votato181 Hanno votato no 287).

Ricordo che l'ordine del giorno Forlani n. 9/3256/106 è stato accettato dal Governo.

 

RENATO GALEAZZI. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

RENATO GALEAZZI. Signor Presidente, intervengo per aggiungere la mia firma all'ordine del giorno Forlani n. 9/3256/106.

 

PRESIDENTE. Sta bene. Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Oppi n. 9/3256/107, non accettato dal Governo.

 

LUIGI COGODI. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LUIGI COGODI. Signor Presidente, intervengo per aggiungere la mia firma all'ordine del giorno Oppi n. 9/3256/107.

 

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Oppi n. 9/3256/107, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 471 Votanti 468 Astenuti 3 Maggioranza 235 Hanno votato162 Hanno votato no 306).

Prendo atto che l'onorevole Ronconi non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/3256/108, accolto dal Governo come raccomandazione. Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Pisacane n. 9/3256/109, non accettato dal Governo. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Pisacane n. 9/3256/109, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 474 Votanti 470 Astenuti 4 Maggioranza 236 Hanno votato178 Hanno votato no 292).

Ricordo che l'ordine del giorno D'Alia n. 9/3256/110 è stato accettato dal Governo.

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Zinzi n. 9/3256/111, accolto dal Governo come raccomandazione. Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dal Governo dei rispettivi ordini del giorno Compagnon n. 9/3256/112 e Ciro Alfano n. 9/3256/113 e non insistono per la votazione. Chiedo all'onorevole D'Agrò se insista per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/3256/114, non accettato dal Governo.

 

LUIGI D'AGRÒ. Sì, signor Presidente, insisto per la votazione e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LUIGI D'AGRÒ. Signor Presidente, posso comprendere che il Governo esprima parere contrario, magari male interpretando la circolare n. 44 del 1o agosto 2002, adottata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Governo Berlusconi. Essa confermava l'inapplicabilità del divieto di intermediazione di manodopera per le strutture che riguardavano le case di cura e le residenze sanitarie per gli anziani. Tuttavia, non comprendo perché ci si ostini ad eliminare un conflitto che esiste in alcune aree del Paese, tra queste realtà e l'INPS, soprattutto in funzione del fatto che è impossibile reperire dipendenti che esercitino funzioni che, in qualche misura, favoriscano il pieno servizio di tali case di riposo e, soprattutto, rette conseguenti per le famiglie. Io chiedo che, se non si vuole accogliere il mio ordine del giorno n. 9/3256/114, si guardi da vicino il problema, che non è sollevato per uno sfizio, ma è una reale necessità della periferia, di quel mondo che, in qualche misura, ogni giorno, rende un servizio alla persona. Da questo punto di vista e sotto questo profilo, voi fate in modo che le rette - così come formulate il «no», il divieto all'applicazione di questo ordine del giorno e a un preciso dettame che il Governo ha emanato, a suo tempo, come regolamento interpretativo di una legge del 1960 - vadano a pesare nelle rette mensili delle famiglie che hanno anziani nelle case di ricovero.

 

PRESIDENTE. Prendo atto che gli onorevoli Di Virgilio, Morrone, Capitanio Santolini, Fasolino, Berruti e Luciano Rossi intendono sottoscrivere l'ordine del giorno D'Agrò n. 9/3256/114. Passiamo, quindi, ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno D'Agrò n. 9/3256/114, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 471 Votanti 466 Astenuti 5 Maggioranza 234 Hanno votato178 Hanno votato no 288).

Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dell'ordine del giorno Capitanio Santolini n. 9/3256/115, accolto come raccomandazione dal Governo, e non insistono per la votazione. Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno Ceccuzzi n. 9/3256/116 e non insistono per la votazione. Ricordo che gli ordini del giorno Ottone n. 9/3256/117 e Montani n. 9/3256/119 sono stati accettati dal Governo. Prendo atto che l'onorevole Leddi Maiola accede all'invito al ritiro proposto dal Governo del suo ordine del giorno n. 9/3256/120. Ricordo che l'ordine del giorno Servodio n. 9/3256/121 è stato accettato dal Governo. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Albonetti n. 9/3256/122, accolto come raccomandazione dal Governo. Ricordo che l'ordine del giorno Poretti n. 9/3256/123 è stato accettato dal Governo. Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno Velo n. 9/3256/124 e non insistono per la votazione. Prendo atto che l'onorevole Mondello insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/3256/125, non accettato dal Governo.

Passiamo, quindi, ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno n. 9/3256/125, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 477 Votanti 474 Astenuti 3 Maggioranza 238 Hanno votato180 Hanno votato no 294).

Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Licastro Scardino n. 9/3256/126, non accettato dal Governo. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Licastro Scardino n. 9/3256/126, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 476 Votanti 475 Astenuti 1 Maggioranza 238 Hanno votato184 Hanno votato no 291).

Ricordo che gli ordini del giorno Carra n. 9/3256/127 e Duilio n. 9/3256/128 sono stati accettati dal Governo. Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno Andrea Orlando n. 9/3256/129 e non insistono per la votazione. Ricordo che l'ordine del giorno Sereni n. 9/3256/130 è stato accettato dal Governo. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dei rispettivi ordini del giorno Lusetti n. 9/3256/131 e Margiotta n. 9/3256/132, accolti come raccomandazione dal Governo. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Grassi n. 9/3256/133, accettato dal Governo limitatamente al dispositivo. Ricordo che l'ordine del giorno Sasso n. 9/3256/134 è stato accettato dal Governo. Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dal Governo dei rispettivi ordini del giorno Aurisicchio n. 9/3256/136 e Nicchi n. 9/3256/137, e non insistono per la votazione.

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Leoni n. 9/3256/138, accolto come raccomandazione dal Governo limitatamente al dispositivo.

Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno D'Antona n. 9/3256/139 e non insistono per la votazione. Ricordo che l'ordine del giorno Di Salvo n. 9/3256/140 è stato accettato dal Governo.

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Rotondo n. 9/3256/141, accettato dal Governo limitatamente al dispositivo. Ricordo che l'ordine del giorno Buffo n. 9/3256/142 è stato accettato dal Governo. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Cialente n. 9/3256/144, accolto come raccomandazione dal Governo. Ricordo che gli ordini del giorno Bandoli n. 9/3256/145, Zanotti n. 9/3256/146, Pettinari n. 9/3256/147 e Fumagalli n. 9/3256/148 sono stati accettati dal Governo. Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno Crisci n. 9/3256/150, e non insistono per la votazione. Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dell'ordine del giorno Burgio n. 9/3256/151, accolto come raccomandazione dal Governo.

 

ALBERTO BURGIO. Signor Presidente, vorrei conoscere dal Governo le motivazioni per le quali il mio ordine del giorno n. 9/3256/151, viene accolto solo come raccomandazione. A tale riguardo, vorrei far presente al Governo e all'Assemblea la situazione dell'INAIL che è davvero incredibile. Noi stiamo discutendo il disegno di legge finanziaria, quindi, il tema della copertura finanziaria è cruciale. Proprio questa è la condizione incredibile di fronte alla quale ci troviamo! Vorrei far presente all'Assemblea, che magari non ha questi dati sott'occhio, che il bilancio dell'INAIL registra un avanzo di 2 miliardi di euro all'anno e che per il 2008 è previsto un avanzo patrimoniale di 2 miliardi e 800 milioni di euro; inoltre, l'ente dispone di un tesoro di 13 miliardi. A fronte di tali cifre, noi registriamo una diminuzione dei premi erogati dall'INAIL, di circa 250, 300 milioni di euro all'anno. Concludo, citando un'osservazione del presidente dell'istituto Giovannelli, il quale sostiene che, per neutralizzare gli effetti negativi della riforma del 2000, basterebbero 160 milioni l'anno. Ora, si tenga presente che tra questi effetti negativi della riforma, vi è il fatto che i premi e le prestazioni liquidati dall'istituto sono talmente diminuiti, che oggi se ad un lavoratore vengono amputate due falangi del dito di una mano, costui non riceve alcuna prestazione dall'INAIL. Quindi, ci troviamo in questa condizione: a fronte di tassi di incidentalità nel Paese che continuano a crescere (vi sono circa un milione, un milione e 200 mila infortuni all'anno), vi è un Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori infortunati che scoppia di salute finanziaria, e il Governo non accetta questo ordine del giorno che ha grande valenza. Chiedo, pertanto, al Governo di fornire una motivazione o meglio ancora, di rivedere il proprio parere.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, onorevole Burgio, il problema riguarda essenzialmente la contabilità pubblica. Stiamo discutendo il disegno di legge finanziaria! Poiché lei sa che l'avanzo di cassa dell'INAIL fa parte integrante della tesoreria e, quindi, del bilancio di cassa, non possiamo accettare un ordine del giorno che impegni a modificare quello che stiamo approvando. Questa è la ragione fondamentale: se non vi fosse questo effetto di bilancio, gli impegni, in quanto tali, potrebbero essere accolti. Così, invece, rischiamo di fare qualcosa di contraddittorio. Pertanto, al limite, potremmo riformulare il dispositivo dell'ordine del giorno in discussione inserendo le parole: «impegna il Governo a valutare la possibilità di». Il Governo potrebbe accettare l'ordine del giorno se riformulato in tal modo, prevedendo tale impegno.

 

PRESIDENTE. Prendo atto che il deputato Burgio accetta la riformulazione proposta dal Governo del suo ordine del giorno n. 9/3256/151 e non insiste per la votazione.

Prendo atto, altresì, che i presentatori non insistono per la votazione degli ordini del giorno Widmann n. 9/3256/152 e Bezzi n. 9/3256/153, accolti come raccomandazione dal Governo. Ricordo che l'ordine del giorno Siniscalchi n. 9/3256/154 è stato accettato dal Governo. Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta e non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Rocchi n. 9/3256/155. Ricordo che l'ordine del giorno Mungo n. 9/3256/156 è stato accettato dal Governo. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Bellanova n. 9/3256/157, accolto come raccomandazione dal Governo.

Ricordo che gli ordini del giorno Vico n. 9/3256/158 e Ferrara n. 9/3256/159 sono stati accettati dal Governo. Chiedo al presentatore dell'ordine del giorno Guadagno detto Vladimir Luxuria n. 9/3256/160 se insista per la votazione del suo ordine del giorno, accolto come raccomandazione dal Governo.

 

WLADIMIRO GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA. Si, signor Presidente insisto per la votazione e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

WLADIMIRO GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA. Signor Presidente, non accetto che il mio ordine del giorno venga accolto solo come raccomandazione in quanto esso pone il problema dello sbarramento anagrafico per l'acquisizione del diritto alle maggiorazioni sociali (ossia ad una pensione in favore degli invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti), che riguardano solo i soggetti con un'età pari o superiore a sessant'anni. Si tratta di una pensione di 580 euro mensili che viene erogata solo se si ha un'età pari o superiore a 60 anni, stabilita dalla legge finanziaria del 2002: si tratta di persone che anche a venti, trenta, quaranta o cinquant'anni, per la gravità del loro handicap, non possono lavorare. Non accetto che il mio ordine del giorno sia accolto come raccomandazione ricordando, però, altre raccomandazioni, ossia tutte le direttive della Comunità europea, recepite dall'Italia, sulla protezione delle persone portatrici di un particolare handicap (tra le quali la n. 2000/78/CE contro le discriminazioni sull'handicap dirette o indirette) e che la Comunità europea ha aperto una procedura di infrazione contro l'Italia per la mancata e completa trasposizione della direttiva nel suddetto decreto 9 luglio 2003, n. 216. L'Europa ci raccomanda di cambiare rotta e credo che nelle discriminazioni, dirette e indirette, vadano comprese le barriere architettoniche, le barriere mentali, ma anche le barriere economiche, ovvero quella di poter ottenere, solo a sessant'anni, una pensione in realtà già così esigua. Chiedo, pertanto, che il mio ordine del giorno venga posto in votazione.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Onorevole Guadagno, ritengo di modificare il parere sul suo ordine del giorno accettandolo, a condizione che venga riformulato con l'aggiunta, dopo le parole «impegna il Governo», delle parole «a valutare la possibilità di adottare».

 

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Guadagno accetta la riformulazione del suo ordine del giorno n. 9/3256/160 proposta dal Governo, e non insiste per la votazione.

Prendo atto che i presentatori dell'ordine del giorno Piro n. 9/3256/161 accettano la riformulazione proposta dal Governo e non insistono per la votazione. Prendo atto che il presentatore non insiste per la votazione dell'ordine del giorno Pizzolante n. 9/3256/162, accolto come raccomandazione dal Governo. Ricordo che l'ordine del giorno Frias n. 9/3256/163 è stato accettato dal Governo. Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro dell'ordine del giorno Acerbo n. 9/3256/164 formulato dal Governo.

 

MAURIZIO ACERBO. Signor Presidente, non riesco a comprendere le ragioni dell'invito al ritiro del mio ordine del giorno n. 9/3256/164, che chiede al Governo di valutare l'opportunità di eliminare l'ICI per le case popolari e per gli ex IACP comunque oggi denominati. Se avete letto la recente inchiesta del settimanale L'espresso saprete che in tutta Italia le aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica totalizzano 200 milioni di euro di disavanzo: ebbene, metà di questo disavanzo deriva dal pagamento dell'ICI! È incomprensibile che quasi la metà di ciò che tali aziende introitano come canone da parte degli inquilini debba finire nel pagamento di un'imposta come l'ICI rispetto alla quale il nostro ordinamento ed i provvedimenti che si sono susseguiti esentano numerosi soggetti che in molti casi non svolgono, tra l'altro, funzioni sociali e pubbliche. Voglio ricordare che nel nostro Paese esiste una grande sofferenza ed una situazione di degrado proprio nei quartieri di edilizia residenziale pubblica, e non riesco pertanto a capire come si possa avere un atteggiamento riformista, o quanto meno di buon senso, se non si riesce a risolvere neanche questa incongruenza del nostro attuale ordinamento. Invito il Governo a rivedere il giudizio rispetto a un ordine del giorno che, tra l'altro, è contenuto nella risoluzione con cui l'VIII Commissione della Camera si è espressa nei mesi scorsi in relazione alle politiche abitative, risoluzione approvata da tutti i gruppi parlamentari all'unanimità in Commissione. Si tratta - ripeto - di una misura che consentirebbe alle aziende dell'edilizia residenziale pubblica di avere delle risorse per rendere più vivibile un patrimonio edilizio spesso fatiscente. Un'ultima considerazione: ricordo che nel 2007 in Italia ci sono ancora famiglie - visto che teniamo tanto alla famiglia - che dentro questo tipo di abitazioni non hanno diritto neanche all'acqua calda d'inverno. Mi attenderei dal Governo, quindi, una sensibilità diversa al riguardo e chiedo che il mio ordine del giorno sia posto in votazione (Applausi dei deputati del gruppo Rifondazione Comunista-Sinistra Europea).

 

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Provera ha chiesto di apporre la propria firma all'ordine del giorno Acerbo n. 9/3256/164.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, su questo argomento vi è un emendamento, se non ricordo male del relatore, onorevole Mungo, che affronta la questione, e che è stato anche quantificato.

La ragione della difficoltà, come ho detto prima, sta nel fatto che, approvando la legge di bilancio, l'impegno di nuove spese presenta degli elementi che sono sempre difficili da accogliere. Però, se l'onorevole Acerbo accetta, giacché l'argomento è all'ordine del giorno del Parlamento, proporrei di accogliere il suo ordine del giorno come raccomandazione.

 

PRESIDENTE. Prendo atto che gli onorevoli Pedrini e Iacomino hanno chiesto di apporre la propria firma all'ordine del giorno Acerbo n. 9/3256/164. Prendo atto che l'onorevole Acerbo insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/3256/164.

Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Acerbo n. 9/3256/164, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni - Applausi dei deputati del gruppo Rifondazione Comunista-Sinistra Europea).

(Presenti 462 Votanti 447 Astenuti 15 Maggioranza 224 Hanno votato229 Hanno votato no 218).

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Mario Ricci n. 9/3256/165, accolto come raccomandazione dal Governo. Prendo atto che l'onorevole Smeriglio accetta la riformulazione proposta dal Governo del suo ordine del giorno n. 9/3256/166, e non insiste per la votazione. Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dell'ordine del giorno Cirino Pomicino n. 9/3256/167, accolto come raccomandazione dal Governo.

 

LUCIO BARANI. Signor Presidente, vorrei invitare il Governo a rivedere la propria posizione; non riesco, infatti, a capire perché debba accogliere quest'ordine del giorno solo come raccomandazione. In esso si spiega che l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 impedisce la riscossione dei tributi di tutti gli enti locali, comuni e province d'Italia, e per riscuotere i tributi questi enti devono avvalersi dell'ordinario diritto civile, con conseguenti effetti negativi, anche di carattere patrimoniale. Ho partecipato ad una riunione dell'ANCI e dell'UPI (l'Unione delle province italiane) e non ripeto quello che hanno detto sull'abrogazione di questo comma. Mettete in ginocchio le province e i comuni italiani! Non riesco a capire perché il Governo debba accogliere quest'ordine del giorno solo come raccomandazione. È stato commesso un errore, accettate l'ordine del giorno e cercate di riparare, perché, altrimenti, nella finanziaria verrebbero a mancare le coperture per le minori entrate dei comuni e delle province che non riscuotono più nessun tipo di tassa (per riscuoterle, devono andare dal giudice civile). È per questo che invito il Governo a rivedere la propria posizione, che non comprendo, passando dall'accoglimento come raccomandazione a un parere favorevole. Mi sembra ovvio: vi è stato chiesto dall'ANCI e dall'UPI, quindi da tutti i comuni e da tutte le province italiane.

 

PRESIDENTE. Onorevole Barani, dovrebbe specificare se accoglie la raccomandazione o se insiste per la votazione in mancanza di un diverso parere del Governo.

 

LUCIO BARANI. Signor Presidente, insisto per la votazione.

 

PRESIDENTE. Sta bene. Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Cirino Pomicino n. 9/3256/167. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Cirino Pomicino n. 9/3256/167, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 476 Votanti 469 Astenuti 7 Maggioranza 235 Hanno votato165 Hanno votato no 304).

Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro dell'ordine del giorno Deiana n. 9/3256/168, formulato dal Governo.

 

ELETTRA DEIANA. No, signor Presidente, mantengo l'ordine del giorno e, insistendo per la votazione, chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ELETTRA DEIANA. Colgo l'occasione per sottoporre per l'ennesima volta al Governo una questione da una parte annosa e, dall'altra, di grandissimo rilievo politico.

Siamo di fronte a una ingente destinazione di risorse pubbliche al finanziamento di un sistema di armamento - il velivolo F-35 - secondo un programma che, come tanti altri, non trova alcun luogo di decisione trasparente, di decisione ex ante e sfugge a qualsiasi tentativo da parte del Parlamento e della Commissione competente di acquisire ragguagli adeguati. Si tratta di un armamento e di un programma sotto il controllo di un'industria americana, in contraddizione patente con tutte le «chiacchiere» che vengono fatte da più parti sulla necessità di assicurare un'industria aeronautica europea. È un sistema che non porterà alcun beneficio all'industria italiana, al know how, all'occupazione. È un programma che si aggiunge in maniera confusa al programma di costruzione degli Eurofighter già in avanzato stato di realizzazione, e rispetto al quale si determinano delle contraddizioni molto rilevanti con l'aggravante, sostanzialmente, di avere una duplicazione della funzionalità dei due aerei, con la conseguenza di una crescita a dismisura del parco aerei dell'Aeronautica militare. Il tutto - ed è quanto a me sta più a cuore - all'interno di una concezione dell'uso dell'Aeronautica militare come mezzo potente di tipo proiettivo: non si comprende a quale tipo di modello di difesa del Paese tale evoluzione corrisponda.Si è peraltro manifestato il malcontento di molta parte della popolazione di Cameri, luogo nel quale esiste l'aeroporto militare dove dovrebbe avvenire la fase di assemblaggio, unica ricaduta per l'Italia della costruzione di questo aereo.

L'ordine del giorno in esame dà voce a tutte queste problematiche, chiedendo una moratoria affinché nelle sedi competenti possa svolgersi una discussione seria e affinché finalmente possa essere reso chiaro quanto il sottosegretario Forcieri ha ostinatamente taciuto, nonostante le reiterate richieste, relativamente ai vantaggi in termini di know how che deriverebbero all'industria italiana da questo programma.

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIERLUIGI CASTAGNETTI (ore 16,15)

 

ELETTRA DEIANA. Insisto, quindi, per la votazione.

 

PRESIDENTE. Passiamo, dunque, ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Deiana n. 9/3256/168, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 472 Votanti 467 Astenuti 5 Maggioranza 234 Hanno votato81 Hanno votato no 386).

Prendo atto che i deputati D'Elia e Porfidia hanno segnalato che non sono riusciti ad esprimere voto contrario. Ricordo che l'ordine del giorno Duranti n. 9/3256/170 è stato accettato dal Governo. Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta e non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Papini n. 9/3256/171. Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta e non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Falomi n. 9/3256/172.

Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Ciccioli n. 9/3256/173, non accettato dal Governo. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno tizio n. 9/3256/173, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 464 Votanti 458 Astenuti 6 Maggioranza 230 Hanno votato149 Hanno votato no 309).

Prendo atto che il deputato D'Elia ha segnalato che è riuscito ad esprimere voto contrario.

Prendo atto che l'onorevole Musi non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/3256/174, accolto come raccomandazione dal Governo. Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta e non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Naccarato n. 9/3256/175. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Ossorio n. 9/3256/176, accolto come raccomandazione dal Governo. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Tolotti n. 9/3256/177, accolto come raccomandazione dal Governo. Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta e non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Stramaccioni n. 9/3256/178. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dei successivi ordini del giorno Nannicini n. 9/3256/179 e Ferrari n. 9/3256/180, accolti come raccomandazione dal Governo. Ricordo che l'ordine del giorno Testa n. 9/3256/181 è stato accettato dal Governo. Prendo atto che l'onorevole Cogodi accede all'invito al ritiro del suo ordine del giorno n. 9/3256/182 formulato dal Governo. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dei successivi ordini del giorno Viola n. 9/3256/183 e Cinzia Maria Fontana n. 9/3256/184, accolti come raccomandazione dal Governo. Prendo atto che gli onorevoli Lovelli e D'Ulizia accettano le riformulazioni proposte dei rispettivi ordini del giorno n. 9/3256/185 e n. 9/3256/186 e non insistono per la votazione. Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dell'ordine del giorno Locatelli n. 9/3256/187, accolto come raccomandazione dal Governo.

 

EZIO LOCATELLI. No, signor Presidente, non insisto. Desidero però fare una puntualizzazione. Dal momento che si accetterebbe la raccomandazione e non l'impegno, mi pare importante rimarcare la necessità che si presti reale attenzione alla proposta e alle istanze contenute nell'ordine del giorno. Esso propone infatti un ampliamento degli impegni relativi al trasporto ferroviario metropolitano, con particolare considerazione per le aree contrassegnate da una forte conurbazione e da un forte congestionamento del traffico.

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIORGIA MELONI (ore 16,20)

 

EZIO LOCATELLI. Nello specifico, la proposta è quella di un intervento sul sistema urbano di Bergamo, uno di quelli in maggiore sofferenza per quanto riguarda la rete e il servizio di trasporto esistenti; di qui la difficoltà di attuare un significativo trasferimento modale dal mezzo privato al mezzo pubblico. In proposito rimarco soltanto che è da venti anni che si parla di servizio ferroviario metropolitano nell'area di Bergamo, in gran parte inutilmente (tranne pochissime eccezioni: mi riferisco alla realizzazione in corso della metrotranvia della Val Seriana). Non insisto dunque per la votazione del mio ordine del giorno, accolto come raccomandazione, ma il mio auspicio è che questa raccomandazione sia colta in tutta la sua valenza politica.

 

PRESIDENTE. Sta bene. Prendo atto che l'onorevole Tremaglia ha chiesto di apporre la sua firma all'ordine del giorno Locatelli n. 9/3256/187. Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta e non insistono per la votazione dell'ordine del giorno De Cristofaro n. 9/3256/188. Ricordo che l'ordine del giorno Cardano n. 9/3256/189 è stato accettato dal Governo. Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dell'ordine del giorno Brugger n. 9/3256/190, accolto come raccomandazione dal Governo.

 

KARL ZELLER. Signor Presidente, non insisto per la votazione ma, invero, mi sembra che l'ordine del giorno sia stato accettato dal Governo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onorevole Zeller; ha ragione, l'ordine del giorno Brugger n. 9/3256/190 è stato accettato dal Governo. Ricordo che anche l'ordine del giorno Khalil detto Alì Raschid n. 9/3256/191 è stato accettato dal Governo. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Mazzocchi n. 9/3256/192, accolto come raccomandazione dal Governo. Ricordo che l'ordine del giorno Spini n. 9/3256/193 è stato accettato dal Governo. Constato l'assenza dei presentatori dell'ordine del giorno Grillini n. 9/3256/194: s'intende che non insistano per la votazione. Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dell'ordine del giorno Pisicchio n. 9/3256/197, accolto come raccomandazione dal Governo.

 

AURELIO SALVATORE MISITI. Signor Presidente, inviterei il Governo a rivedere la scelta fatta. Quello evidenziato nell'ordine del giorno presentato è infatti un problema assai importante. Con questo disegno di legge finanziaria, si bloccano tutti gli arbitrati; se però non si provvede rapidamente a sostituire l'arbitrato tradizionale con sezioni specializzate all'interno della magistratura, come si propone di fare nell'atto di indirizzo in esame, credo che ci si troverà in una fase terribile, poiché non si avrà a disposizione alcuno strumento, e saranno dunque bloccati molti vantaggi per i lavoratori, per le imprese e anche per l'erario. Quindi, credo che il Governo potrebbe anche modificare il parere accettando, anziché la raccomandazione, l'impegno a valutare l'opportunità di istituire rapidamente, in un tempo determinato e breve, tali sezioni specializzate della magistratura; altrimenti, si avrebbe un periodo di impasse dopo il quale bisognerà poi intervenire nuovamente con un provvedimento legislativo. Tuttavia, se il Governo non ritiene opportuna tale soluzione, accettiamo che l'atto sia accolto come raccomandazione, ma credo sia opportuno riflettere prima di confermare il parere reso nei termini di accettare la sola raccomandazione. Pertanto, impegnerei il Governo a compiere una più profonda riflessione in merito a questo punto. Perciò, chiedo al sottosegretario di rivedere il parere.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boscetto. Ne ha facoltà.

 

GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, colleghi, intervengo per aggiungere la mia firma all'ordine del giorno n. 9/3256/197 del presidente Pisicchio ed altri. In realtà, quando si decide di abolire i collegi arbitrali bisogna spiegarne il perché: non si ha fiducia nei magistrati componenti i collegi arbitrali e negli altri membri? I magistrati servono soltanto quando sono utili per alcune ragioni e devono invece essere visti in modo deteriore quando fanno parte di collegi arbitrali? La decisione di delegare ai tribunali ordinari la complessa vicenda di dover istituire sezioni specializzate significa in questo momento bloccare tutti gli appalti, soprattutto quelli pubblici. Dobbiamo allora capire per quale ragione il Governo si muova in tale modo, ma vorremmo capirlo e sentirlo dal Ministro Padoa Schioppa che non è presente in Aula in questo momento (Commenti dei deputati del gruppo Partito Democratico-L'Ulivo)! C'è il Presidente del Consiglio, ma non c'è il Ministro competente: questo disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica è stato presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa. Ma lui, dov'è? Dov'è? Diteci dov'è (Applausi dei deputati dei gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale - Commenti dei deputati del gruppo Partito Democratico-L'Ulivo)!

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lupi. Ne ha facoltà.

 

MAURIZIO ENZO LUPI. Signor Presidente, oltre che per apporre la mia firma, intervengo per dire che, al di là dei toni usati dal collega, il contenuto del suo intervento è esattamente condiviso. Ne abbiamo più volte parlato anche in Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici, pertanto il tema affrontato dall'ordine del giorno n. 9/3256/197 del collega Pisicchio ed altri è importantissimo, e sarebbe, da parte di tutti, un atto da irresponsabili non procedere nella direzione auspicata dall'ordine del giorno. Invito anch'io il Governo - o comunque, a questo punto, il Parlamento - a stabilire tale indirizzo, altrimenti ci troveremo nella paralisi assoluta: è un convincimento non solo della maggioranza ma anche dell'opposizione e di tutta la Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici all'unanimità.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Berruti. Ne ha facoltà.

 

MASSIMO MARIA BERRUTI. Signor Presidente, colleghi del Governo, mi trovo assolutamente in linea con quanto affermato precedentemente. La riforma dell'ordinamento giudiziario ha portato il Governo a quel tipo di decisione per le lungaggini che caratterizzano in Italia il processo civile e i procedimenti civili ormai ventennali. Insieme a quanto hanno detto i colleghi in precedenza, credo che eliminare, annullare e far sparire dalla circolazione i collegi arbitrali significhi dare ancora più peso e lavoro ai magistrati che si lamentano di essere pochi e di avere un eccessivo carico di lavoro. Ritengo che su questo aspetto il Governo dovrebbe svolgere una riflessione per accogliere l'ordine del giorno in esame non soltanto come raccomandazione, ma assolutamente in termini diversi.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

 

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, il problema posto dall'ordine del giorno Pisicchio n. 9/3256/197 e dai colleghi è di grande serietà. Spesso si guarda alla questione degli arbitrati solo dal punto di vista dell'etica, dei guadagni e dei soggetti arbitri che vi partecipano, mentre essa evoca un problema diverso, quello della giustizia, e in particolare il problema del soggetto cui affidare, dopo questa abrogazione ex abrupto, le controversie in materia di appalti, affidamenti di servizi e forniture conclusi da tutte le amministrazioni, dallo Stato all'ultimo comune d'Italia. Stiamo parlando di una materia vastissima. L'idea che, come è disposto nel disegno di legge finanziaria, sia il giudice ordinario ad essere competente in questo tipo di cause concernenti le riserve sugli appalti, le difficoltà nelle gare e lo svolgimento dei rapporti contrattuali, è un'idea che da un lato danneggia ulteriormente la credibilità della giustizia italiana, incapace di assolvere un tale compito, e, dall'altro, nuoce alla possibilità di stipulare contratti tutelati da garanzie giudiziarie in Italia. Ricordo - ma tutti lo sappiamo - che a tali gare partecipano i soggetti europei poiché si tratta di gare europee, che riguardano il mercato europeo (quantomeno delle ditte e dei soggetti che vi partecipano). Senza un organo di giustizia provvisto di qualche efficienza nessuno stipulerà contratti e parteciperà a gare in Italia. Sottolineo il termine «gare» ricordando che si tratta di un regime di concorrenza. L'ordine del giorno in esame, che impegna il Governo a «monitorare», è fin troppo blando. Avevo proposto anche un emendamento che cercasse o riflettesse soluzioni diverse che facessero riferimento non solo all'istituzione di sezioni specializzate presso i tribunali ordinari - in ipotesi, competenti in unico grado, senza appello; si sarebbe, infatti, potuto stabilire un unico grado di giudizio delle sezioni specializzate della Corte d'appello, come già avviene per alcuni riti speciali - ma anche alla possibilità di radicare sulla materia la competenza del giudice amministrativo, che ha imparato a conoscere anche le questioni in materia di risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di diritti soggettivi e non solo di interessi legittimi e che ora possiede poteri istruttori più ampi, dopo l'adozione della legge n. 205 del 2000. Pertanto, se così si ritiene, manteniamo pure l'abolizione degli arbitrati per tutte le materie e controversie in tali settori, ma perlomeno troviamo un giudice credibile per queste cause e controversie perché, altrimenti, non avranno credibilità neanche i contratti. Dico ciò anche a fronte del disegno di legge finanziaria che non destina risorse alla giustizia perché continua un trend di diminuzione delle risorse dedicate a tale importante settore e a fronte del ritardo enorme in ordine al nodo dei processi e dell'efficienza della giustizia in Italia. Tale problema riguarda il Governo, il Parlamento e tutto il Paese.

 

PRESIDENTE. Prima di continuare i nostri lavori avrei bisogno di un chiarimento da parte dell'onorevole Misiti con riguardo all'ordine del giorno in esame. Sto dando la parola ai colleghi sul presupposto che i relativi interventi siano a titolo di dichiarazione di voto e pertanto, in modo implicito, do per scontato che lei insista per la votazione. Tuttavia, se così non è, dovremmo procedere oltre.

 

AURELIO SALVATORE MISITI. Insisto per la votazione, salvo che il Governo accetti l'ordine del giorno in esame, rivedendo così il parere già reso in termini di accoglimento come raccomandazione.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo accetta l'ordine del giorno in esame a condizione che il dispositivo venga riformulato nel senso di aggiungere nel dispositivo, dopo le parole «impegna il Governo», le parole «a valutare la possibilità di». «impegna il Governo a valutare la possibilità di».

 

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Misiti accetta la riformulazione proposta e non insiste per la votazione dell'ordine del giorno Pisicchio n. 9/326/197. Prendo altresì atto che l'onorevole Boscetto sottoscrive l'ordine del giorno Pisicchio n. 9/326/197. Vi sono alcune richieste di intervento ma, onorevoli colleghi, vi rendo noto che, dopo l'accettazione della riformulazione, l'ordine del giorno è da intendersi accettato e il relativo esame concluso. Dunque, non vi è più la possibilità di intervenire per dichiarazione di voto.

 

GABRIELE BOSCETTO. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Onorevole Boscetto, non posso darle la parola. Le ricordo - tra l'altro - che lei ha già parlato su tale ordine del giorno. Passiamo all'ordine del giorno Catanoso n. 9/3256/199, non accettato dal Governo.

 

GABRIELE BOSCETTO. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, ho apposto la mia firma all'ordine del giorno Pisicchio n. 9/3256/197. Ritenevo che fosse necessario porlo in votazione. Il fatto che il collega Misiti non abbia insistito per la votazione non metteva me fuori gioco. È stato un deficit forte della sua impostazione non farmi parlare in relazione a quell'importantissimo ordine del giorno.

 

PRESIDENTE. No, onorevole Boscetto. L'apposizione di una firma successivamente alla presentazione dell'ordine del giorno ha un valore di carattere politico, ma non conferisce la disponibilità a chi lo sottoscrive in Assemblea di definire se vada o meno posto in votazione, ovvero se vada ritirato o meno.

 

TOMMASO FOTI. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

TOMMASO FOTI. Signor Presidente, in verità, bisognerebbe chiedere all'onorevole Pisicchio. Infatti, è lui il primo firmatario.

 

PRESIDENTE. L'onorevole Misiti è tra i presentatori come l'onorevole Pisicchio.

 

TOMMASO FOTI. L'onorevole Pisicchio è il primo firmatario.

 

PRESIDENTE. L'onorevole Misiti è firmatario come lui.

 

TOMMASO FOTI. Lei sa benissimo che, non potendosi presentare più di un ordine del giorno come primo firmatario, la disponibilità dell'ordine del giorno è del primo firmatario.

 

PRESIDENTE. Onorevole Foti, in assenza del primo firmatario, se sono presenti in aula gli altri firmatari, cioè gli altri deputati che hanno firmato l'ordine del giorno prima di depositarlo, ovvero al momento della presentazione, hanno la possibilità ovviamente di intervenire al posto del primo firmatario. Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Catanoso n. 9/3256/199, non accettato dal Governo. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Catanoso n. 9/3256/199, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 461 Votanti 458 Astenuti 3 Maggioranza 230 Hanno votato153 Hanno votato no 305).

Prendo atto che il deputato Vacca ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto contrario. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Scalia n. 9/3256/200, accolto dal Governo come raccomandazione.

Chiedo all'onorevole Patarino se insista per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/3256/201, accolto dal Governo come raccomandazione.

 

CARMINE SANTO PATARINO. Signor Presidente, vorrei un attimo di attenzione da parte del signor sottosegretario, per chiedere sommessamente se non sia possibile rivedere la posizione del Governo, anche per non venire meno al rispetto nei confronti di un suo collega sottosegretario all'interno. Infatti, nel dispositivo del mio ordine del giorno non faccio altro che riportare alla lettera le parole che il sottosegretario Pajno ebbe a dire in risposta alla mia interpellanza urgente sull'argomento. Siccome si tratta di una questione molto delicata, che riguarda persone che attendono da oltre vent'anni, la pregherei signor sottosegretario di rivedere la posizione e di accettare l'ordine del giorno, invece di accoglierlo come raccomandazione.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, propongo di espungere l'ultimo capoverso della premessa e successivamente sostituire dopo le parole: «impegna il Governo» le parole: «a rendersi» con le seguenti: «a valutare la possibilità di rendersi». In tal caso, l'ordine del giorno verrebbe accettato dal Governo.

 

PRESIDENTE. Onorevole Patarino?

 

CARMINE SANTO PATARINO. Vorrei segnalare un errore di stampa: l'ultima parola del dispositivo è «interessati», non «interrelati». In ogni caso, accetto la riformulazione proposta dal Governo.

 

PRESIDENTE. Sta bene. Prendo atto che il presentatore non insiste per la votazione dell'ordine del giorno La Russa n. 9/3256/202, accettato dal Governo limitatamente al dispositivo. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno De Corato n. 9/3256/203, accolto dal Governo come raccomandazione. Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dei successivi ordini del giorno, non accettati dal Governo. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Lamorte n. 9/3256/204, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 466 Votanti 462 Astenuti 4 Maggioranza 232 Hanno votato172 Hanno votato no 290).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Leo n. 9/3256/205, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 467 Votanti 465 Astenuti 2 Maggioranza 233 Hanno votato175 Hanno votato no 290).

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Lo Presti n. 9/3256/206, accolto dal Governo come raccomandazione. Prendo atto che l'onorevole Mancuso insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/3256/207, non accettato dal Governo. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellano. Ne ha facoltà.

 

BRUNO MELLANO. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per sottoscrivere l'ordine del giorno al nostro esame e per chiedere al Governo di rileggerlo bene e di accettarlo. Credo, infatti, che sia davvero un argomento condiviso, sicuramente da altri colleghi radicali, credo anche dai colleghi dei Verdi. Quindi, sottoscrivo tale ordine del giorno e richiedo una riflessione.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Mancuso n. 9/3256/207, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 462 Votanti 456 Astenuti 6 Maggioranza 229 Hanno votato177 Hanno votato no 279).

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Martinelli n. 9/3256/208, accolto dal Governo come raccomandazione. Prendo atto che il presentatore accetta la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno Meloni n. 9/3256/209 e non insiste per la votazione.

 

SANDRA CIOFFI. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SANDRA CIOFFI. Signor Presidente, desidero sottoscrivere l'ordine del giorno Meloni n. 9/3256/209.

 

ROCCO PIGNATARO. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ROCCO PIGNATARO. Signor Presidente, aggiungo anch'io la mia firma all'ordine del giorno Meloni n. 9/3256/209.

 

PRESIDENTE. Prendo atto che il presentatore non insiste per la votazione dell'ordine del giorno Migliori n. 9/3256/210, accolto dal Governo come raccomandazione. Chiedo al presentatore se insista per la votazione dell'ordine del giorno Germontani n. 9/3256/211, accettato dal Governo limitatamente al dispositivo, purché riformulato.

 

MARIA IDA GERMONTANI. Signor Presidente, accetto la riformulazione ed esprimo soddisfazione per l'accoglimento da parte del Governo di questo ordine del giorno. Voglio sottolineare all'Aula che, accogliendo il dispositivo, il Governo si impegna, con riferimento all'articolo 37 della Costituzione, sul fronte della parità retributiva tra i lavoratori uomini e donne. Con l'altro punto del dispositivo che è stato accolto, il Governo si impegna su un altro fronte, quello della presenza femminile nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, all'aumento dell'affidamento alle donne di incarichi dirigenziali e quindi attuando su questo fronte l'articolo 51 della Costituzione. Ricordiamo che attualmente gli incarichi dirigenziali, a livello di consulenze, sono attribuiti per l'88 per cento a uomini e soltanto per il restante 12 per cento alle donne. Pertanto, esprimo soddisfazione per l'accoglimento di questo ordine del giorno. Mi auguro che il Governo si impegni realmente su questo fronte.

 

SANDRA CIOFFI. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SANDRA CIOFFI. Signor Presidente, sottoscrivo l'ordine del giorno in esame.

 

PRESIDENTE. Sta bene. Prendo atto che i presentatori dei successivi ordini del giorno insistono per la votazione. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Bellotti n. 9/3256/212, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 468 Votanti 465 Astenuti 3 Maggioranza 233 Hanno votato177 Hanno votato no 288).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Benedetti Valentini n. 9/3256/213, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 471 Votanti 446 Astenuti 25 Maggioranza 224 Hanno votato155 Hanno votato no 291).

Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dell'ordine del giorno Bocchino n. 9/3256/214, accolto dal Governo come raccomandazione, e non insistono per la votazione. Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dell'ordine del giorno Briguglio n. 9/3256/215, accettato dal Governo limitatamente al dispositivo, e non insistono per la votazione. Prendo atto che il presentatore insiste per la votazione del suo ordine del giorno Cirielli n. 9/3256/216, non accettato dal Governo. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Cirielli n. 9/3256/216, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 473 Votanti 468 Astenuti 5 Maggioranza 235 Hanno votato176 Hanno votato no 292).

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Giorgio Conte n. 9/3256/217, accolto dal Governo come raccomandazione. Prendo atto che il presentatore non insiste per la votazione dell'ordine del giorno Consolo n. 9/3256/218, accettato dal Governo limitatamente al dispositivo. Prendo atto che il presentatore insiste per la votazione dell'ordine del giorno Holzmann n. 9/3256/219, non accettato dal Governo. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Holzmann n. 9/3256/219, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 478 Votanti 453 Astenuti 25 Maggioranza 227 Hanno votato158 Hanno votato no 295).

Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dell'ordine del giorno Contento n. 9/3256/220, accettato dal Governo limitatamente al dispositivo, e non insistono per la votazione. Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Giulio Conti n. 9/3256/221, non accettato dal Governo. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Giulio Conti n. 9/3256/221, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 474 Votanti 473 Astenuti 1 Maggioranza 237 Hanno votato182 Hanno votato no 291).

Prendo atto che la deputata D'Ippolito Vitale ha segnalato che non è riuscita ad esprimere voto favorevole. Prendo atto che il presentatore insiste per la votazione dell'ordine del giorno Cosenza n. 9/3256/222, non accettato dal Governo. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Cosenza n. 9/3256/222, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 476 Votanti 469 Astenuti 7 Maggioranza 235 Hanno votato177 Hanno votato no 292).

Ricordo che gli ordini del giorno Filipponio Tatarella n. 9/3256/223 e Foti n. 9/3256/224 sono stati accettati dal Governo. Prendo atto che il presentatore non insiste per la votazione dell'ordine del giorno Frassinetti n. 9/3256/225, accolto dal Governo come raccomandazione. Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dell'ordine del giorno La Loggia n. 9/3256/226, accettato dal Governo limitatamente al dispositivo purché riformulato, e non insistono per la votazione. Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno Armani n. 9/3256/227 e non insistono per la votazione.

Prendo atto che il presentatore insiste per la votazione dell'ordine del giorno Amoruso n. 9/3256/228, non accettato dal Governo. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Amoruso n. 9/3256/228, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 471 Votanti 470 Astenuti 1 Maggioranza 236 Hanno votato182 Hanno votato no 288).

Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dal Governo e non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Airaghi n. 9/3256/229. Prendo atto che il presentatore insiste per la votazione dell'ordine del giorno Landolfi n. 9/3256/230, non accettato dal Governo. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Landolfi n. 9/3256/230, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 449 Votanti 445 Astenuti 4 Maggioranza 223 Hanno votato168 Hanno votato no 277).

Prendo atto che la deputata Capitanio Santolini ha segnalato che non è riuscita ad esprimere voto favorevole. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Taglialatela n. 9/3256/231, accolto dal Governo come raccomandazione.

 

MIRKO TREMAGLIA. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MIRKO TREMAGLIA. Signor Presidente, in relazione al mio ordine del giorno n. 9/3256/232, avevo presentato un documento su un argomento che è drammatico per noi e per l'Europa e mi fa piacere che in Aula sia presente il Ministro degli affari esteri.

Il Governo aveva ritenuto di accettare il mio ordine del giorno dopo averlo riformulato, ma è arrivata la mannaia della Presidenza che lo ha giudicato inammissibile.

Il problema di fondo è quello del rapporto tra l'Europa e l'Africa per quanto concerne gli immigrati. Abbiamo considerato che sin dal 1985, quando i Ministri europei si riunirono in Africa insieme ai colleghi africani, si è individuata una situazione che indubbiamente è tra le più pericolose, perché il fatto che in Africa vi sia l'80 per cento di disoccupati e la condizione veramente insostenibile per quanto riguarda il rapporto con l'Europa sul fronte delle nascite, dimostrano l'impossibilità di dare «pannicelli caldi» a una situazione altamente drammatica e tragica. Il 14 ottobre 1995, mi recai a Bucarest in rappresentanza dell'Unione interparlamentare e proposi l'intervento dell'Europa a favore dell'Africa, non più attraverso aiuti e sterili convincimenti, ma con uno strumento completamente nuovo, quale quello degli investimenti. Dunque, ho proposto non più gli aiuti, né l'annullamento dei debiti, perché quando si annullano i debiti poi ci si ritrova nella situazione di prima, ma investimenti importanti che servano a dare lavoro in Africa a 20 milioni di africani. Signor Ministro degli affari esteri, questa strada così importante venne approvata da 127 Paesi, la riportai qui a Montecitorio e venne approvata, ma da allora non abbiamo fatto alcun passo in avanti. Leggo soltanto le conclusioni del mio ordine del giorno, senza dilungarmi oltre, visto che la mia posizione era stata accolta dal Governo: «(...) si affronterebbe così il problema di fondo, dando nuovo impulso produttivo ai Paesi più poveri, nella prospettiva di ridurre le enormi differenze economiche che si sono create all'interno dell'area mediterranea; impegna il Governo ad organizzare una Conferenza internazionale del lavoro e della cooperazione con la partecipazione dei Ministri del lavoro e degli affari esteri dell'Unione europea, con la rappresentanza dei Paesi del Nord Africa, nonché con quelli della Lega Araba e dei Parlamenti europei, per discutere e attuare un piano trentennale di investimenti europei in Africa al fine di creare 20 milioni di posti di lavoro per gli africani in Africa e di fermare, quindi, l'immigrazione selvaggia verso l'Europa». È l'unica strada che, a mio avviso, tutto il Parlamento possa accettare ed è di grande importanza. Do atto al Ministro, inoltre, di aver formulato una situazione che accetta tale impostazione. Siccome il mio ordine del giorno è stato dichiarato inammissibile - non conosco il motivo in quanto non me lo hanno spiegato - ho già ripresentato alla Camera questo provvedimento, quindi ne discuteremo certamente. A mio avviso, è l'unica strada, in quanto con le dichiarazioni non si risolve alcun problema. Si tratta di far lavorare gli africani in Africa con degli interessi anche per l'Europa. L'Europa, infatti, deve organizzare il lavoro e ciò, a mio avviso, è indispensabile, altrimenti è perfettamente inutile piangere, affermando che siamo presi d'assalto dagli africani. Questa è la situazione che deve essere ripresa e affrontata con la dovuta serietà dopo tanti anni di parole e non di fatti (Applausi dei deputati del gruppo Alleanza Nazionale).

 

ALBERTO GIORGETTI. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ALBERTO GIORGETTI. Signor Presidente, intervengo sul tema dell'inammissibilità, in quanto parlando...

 

PRESIDENTE. Onorevole, lei sa che il tema dell'inammissibilità dell'ordine del giorno Tremaglia n. 9/3256/232 è già stato chiarito. L'ordine del giorno è stato dichiarato inammissibile per estraneità di materia, in quanto non attinente al disegno di legge finanziaria.

 

ALBERTO GIORGETTI. Signor Presidente, credo che sia un tema molto importante e vorrei svolgere solo una breve considerazione. È stata data prevalenza al tema di politica estera, mentre noi riteniamo che sia prevalente nell'ordine del giorno Tremaglia n. 9/3256/232 il problema dello sviluppo, della coesione economica e sociale, della spesa sociale e del mercato del lavoro. Sono tutti elementi che incidono pesantemente sulle grandezze del bilancio pubblico. Quindi, signor Presidente, a nostro avviso non si può considerare questo ordine del giorno come estraneo alla materia del disegno di legge finanziaria (Applausi dei deputati del gruppo Alleanza Nazionale).

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, tengo a precisare che l'inammissibilità naturalmente fa stato per tutti noi. Ciò detto, l'onorevole Tremaglia sa - e lo dico per ragioni di rispetto, in quanto il rispetto parlamentare tra maggioranza e opposizione è importante - che il parere, ove l'ordine del giorno fosse stato ammissibile, sarebbe stato favorevole, purché riformulato in un paio di parti. Credo che sia importante che l'Assemblea lo sappia.

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FAUSTO BERTINOTTI (ore 16,46)

 

PRESIDENTE. I presentatori non hanno insistito per la votazione dell'ordine del giorno Taglialatela n. 9/3256/231, accolto come raccomandazione (Commenti). La Presidente che mi ha preceduto mi ha riferito che eravamo sull'ordine del giorno Taglialatela n. 9/3256/231, accolto come raccomandazione dal Governo, entro cui è avvenuta una parentesi. La parentesi è stata chiusa. Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dell'ordine del giorno Minasso n. 9/3256/233, accolto dal Governo come raccomandazione.

 

MARIA IDA GERMONTANI. Signor Presidente, non è presente l'onorevole Minasso, quindi come seconda firmataria, vorrei chiedere al Governo di svolgere un'ulteriore riflessione. Con questo ordine del giorno, partendo da fatti gravi accaduti anche recentemente (ad esempio, presso il tribunale di Reggio Emilia, dove un cittadino albanese ha sparato e ucciso la moglie e il cognato), poniamo il problema del livello di sicurezza degli uffici giudiziari italiani. Ricordo, ad esempio, che gli avvocati matrimonialisti chiedono che nelle udienze sui casi familiari, così come nelle udienze penali, assistano le forze dell'ordine proprio a causa del gran numero di delitti familiari che si stanno consumando. Con questo ordine del giorno chiediamo, dunque, di effettuare un monitoraggio presso gli uffici giudiziari per valutare la reale efficienza dei sistemi di sicurezza adottati e di valutare la possibilità di adottare provvedimenti urgenti, affinché siano messe in sicurezza le aule dei tribunali e, più in generale, siano protetti i luoghi dove si amministra la giustizia. Chiediamo anche un fondo per il potenziamento delle misure di sicurezza, con metal detector, telecamere e quant'altro. Quindi, se è vero che la sicurezza è una priorità del Governo, chiedo al Governo stesso un'ulteriore riflessione sulla possibilità di accettare questo ordine del giorno.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, l'ordine del giorno potrebbe essere accettato - mi riferisco al solo dispositivo - riformulando il primo capoverso nei seguenti termini: «a valutare la possibilità di (..)» e il terzo capoverso nei seguenti termini: «a valutare la possibilità di potenziamento delle dotazioni di sicurezza». In sostanza, non mi sentirei di assumere l'impegno per l'istituzione del fondo, ma certamente quello di migliorare le dotazioni di sicurezza.

 

PRESIDENTE. Onorevole Germontani, accetta la riformulazione?

 

MARIA IDA GERMONTANI. Sì, signor Presidente e non insisto per la votazione.

 

Si riprende la discussione (ore 16,53).

(Ripresa esame degli ordini del giorno - A.C. 3256-A)

 

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dell'ordine del giorno Moffa n. 9/3256/234, accolto come raccomandazione dal Governo.

 

UGO LISI. Signor Presidente, prendiamo atto dell'accoglimento come raccomandazione con buoni auspici. Il nostro ordine del giorno, però, poteva sicuramente essere accettato in modo secco dal Governo, piuttosto che accolto come raccomandazione, perché proprio il Governo, all'articolo 105-bis, del disegno di legge finanziaria aveva istituito il fondo per la mobilità dei disabili, destinando questi fondi - pochissimi per la verità - alla realizzazione di un parco ferroviario per il trasporto dei disabili in Italia e all'estero. Non capisco, quindi, perché il Governo abbia inserito tale previsione nell'articolo 105-bis e oggi accolga l'ordine del giorno in esame solo come raccomandazione rispetto a un'azione del Governo che avevate più volte sbandierato, naturalmente prendendo in giro le associazioni dei disabili e dei diversamente abili.

 

DANTE D'ELPIDIO. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DANTE D'ELPIDIO. Signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma all'ordine del giorno.

 

SANDRA CIOFFI. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SANDRA CIOFFI. Signor Presidente, intendo aggiungere anche io la mia firma all'ordine del giorno.

 

PRESIDENTE. Chiedo di nuovo ai presentatori se insistano per la votazione dell'ordine del giorno in esame, accolto come raccomandazione dal Governo.

 

UGO LISI. Chiedo scusa, ho già detto prima che non insistevo per la votazione.

 

PRESIDENTE. Prendo atto che il presentatore insiste per la votazione dell'ordine del giorno Nespoli n. 9/3256/236. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Nespoli n. 9/3256/236, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 461 Votanti 459 Astenuti 2 Maggioranza 230 Hanno votato171 Hanno votato no 288).

Prendo atto che il deputato Baldelli ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto favorevole. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Angela Napoli n. 9/3256/237, accolto come raccomandazione dal Governo. Prendo atto che il deputato Pedrizzi accetta la riformulazione proposta dal Governo del suo ordine del giorno n. 9/3256/238, e non insiste per la votazione. Prendo atto che il presentatore insiste per la votazione dell'ordine del giorno Castiello n. 9/3256/239, non accettato dal Governo. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Castiello n. 9/3256/239, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 471 Votanti 448 Astenuti 23 Maggioranza 225 Hanno votato160 Hanno votato no 288).

Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno Antonio Pepe n. 9/3256/240, e non insistono per la votazione. Prendo atto che il presentatore insiste per la votazione dell'ordine del giorno Porcu n. 9/3256/241, non accettato dal Governo. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Porcu n. 9/3256/241, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 469 Votanti 466 Astenuti 3 Maggioranza 234 Hanno votato177 Hanno votato no 289).

Prendo atto che il presentatore insiste per la votazione dell'ordine del giorno Saglia n. 9/3256/243, non accettato dal Governo. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Saglia n. 9/3256/243, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 449 Votanti 448 Astenuti 1 Maggioranza 225 Hanno votato167 Hanno votato no 281).

Prendo atto che il presentatore insiste per la votazione dell'ordine del giorno Ulivi n. 9/3256/244, non accettato dal Governo. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Ulivi n. 9/3256/244, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 452 Votanti 447 Astenuti 5 Maggioranza 224 Hanno votato168 Hanno votato no 279).

Prendo atto che il presentatore insiste per la votazione dell'ordine del giorno Urso n. 9/3256/245, non accettato dal Governo. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Urso n. 9/3256/245, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 461 Votanti 458 Astenuti 3 Maggioranza 230 Hanno votato172 Hanno votato no 286).

Prendo atto che il deputato Porfidia ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto contrario.

Chiedo al presentatore se insista per la votazione dell'ordine del giorno Rampelli n. 9/3256/246, accolto come raccomandazione dal Governo.

 

FABIO RAMPELLI. Signor Presidente, per la seconda volta si parla di riqualificazione ambientale e urbanistica delle periferie degradate, soprattutto nelle aree metropolitane, ma in genere nelle grandi città. Considerato che, nella precedente manovra finanziaria, analogo ordine del giorno fu accolto come raccomandazione e che l'ordine del giorno costituisce di per sé una raccomandazione (in tal caso, quindi, si tratterebbe di una raccomandazione al quadrato), chiedo cortesemente al sottosegretario se, anche con una riformulazione, il Governo può assumere un impegno più deciso rispetto a quello insito nella raccomandazione.

 

PRESIDENTE. Il Governo?

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo ribadisce che accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno Rampelli n. 9/3256/246.

 

PRESIDENTE. Prendo atto che il deputato Rampelli insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/3256/246. Passiamo, dunque, ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Rampelli n. 9/3256/246, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 463 Votanti 456 Astenuti 7 Maggioranza 229 Hanno votato165 Hanno votato no 291).

Chiedo ai presentatori se accettino la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno Angeli n. 9/3256/247.

 

RICCARDO PEDRIZZI. Signor Presidente, il sottosegretario propone un dispositivo estremamente generico, che dovrebbe trovare giustificazione esclusivamente dalle premesse. Chiedo al sottosegretario, dunque, se le premesse vengano mantenute: se così non fosse, il dispositivo non avrebbe significato. Ciò, oltretutto, significherebbe che il Governo non ritiene che la famiglia italiana sia quella individuata all'articolo 29 della Costituzione, ossia una società naturale fondata sul matrimonio. Il Governo non ritiene neanche che la famiglia italiana debba essere agevolata con misure economiche ed altre provvidenze, soprattutto nella fase di formazione. Specialmente quando la famiglia è numerosa, l'Esecutivo nega anche la possibilità di poterla e volerla riconoscere nel futuro come soggetto fiscale: si rifiuta di prendere in esame la realizzazione del cosiddetto principio di equità orizzontale. Si tratta di premesse che chiariscono statuizioni della Costituzione italiana e che ne ripercorrono l'articolato e il Governo rifiuta di farvi riferimento. Mi sembra assurdo! Chiedo pertanto al sottosegretario di modificare il suo parere: il dispositivo, infatti, può rimanere generico se le premesse sono chiare e precise ed individuano la famiglia italiana e le sue necessità.

 

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI. Signor Presidente, chiedo di apporre la mia firma all'ordine del giorno Angeli n. 9/3256/247.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Onorevole Pedrizzi, naturalmente il tema è molto delicato. Tengo ad affermare che la frase è stata scritta di pugno dal Ministro per le politiche per la famiglia: in questo caso, quindi, mi limito a relata referre. La inviterei a non precipitare una discussione che merita un'altra attenzione e un altro approfondimento e ad accettare la riformulazione del dispositivo: pertanto, è quest'ultimo ad essere accettato, non le premesse. Le chiedo, se lo ritiene, di compiere un gesto di buona volontà, insito anche nella riformulazione operata dal Governo.

 

PRESIDENTE. Prego, onorevole Pedrizzi.

 

RICCARDO PEDRIZZI. Signor Presidente, ho già accettato di eliminare riferimenti al quoziente familiare...

 

PRESIDENTE. La prego, deputato Pedrizzi, sia evangelico...

 

RICCARDO PEDRIZZI. Evangelicamente, pertanto, non accetto la riformulazione proposta dal Governo e insisto per la votazione.

 

PRESIDENTE. Prendo atto che i deputati Di Virgilio, Gardini, Ceccacci Rubino, Capitanio Santolini, Luciano Rossi, Lisi, Garagnani e Galletti chiedono di apporre la loro firma all'ordine del giorno Angeli n. 9/3256/247. Passiamo, dunque, ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Angeli n. 9/3256/247, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 460 Votanti 454 Astenuti 6 Maggioranza 228 Hanno votato172 Hanno votato no 282).

Prendo atto che i presentatori dell'ordine del giorno Lombardi n. 9/3256/248 accettano la riformulazione proposta dal Governo e non insistono per la votazione del loro ordine del giorno. Ricordo che l'ordine del giorno Zeller n. 9/3256/249 è stato accettato dal Governo. Prendo atto che il presentatore accetta la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno Vannucci n. 9/3256/250, e non insiste per la votazione. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Morri n. 9/3256/251, accolto come raccomandazione dal Governo. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Baratella n. 9/3256/252, accolto come raccomandazione dal Governo. Ricordo che gli ordini del giorno Provera n. 9/3256/253 e Olivieri n. 9/3256/254 sono stati accettati dal Governo. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Schirru n. 9/3256/255, accolto come raccomandazione dal Governo. Ricordo che l'ordine del giorno Mariani n. 9/3256/256 è stato accettato dal Governo. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno D'Elia n. 9/3256/257 e accedono all'invito al ritiro formulato dal Governo. Prendo atto che il presentatore non insiste per la votazione dell'ordine del giorno Mancini n. 9/3256/258, accolto come raccomandazione dal Governo. Prendo atto che il presentatore non insiste per la votazione dell'ordine del giorno Buemi n. 9/3256/259, accolto come raccomandazione dal Governo. Ricordo che l'ordine del giorno Di Gioia n. 9/3256/260 è stato accettato dal Governo. Prendo atto che il presentatore non insiste per la votazione dell'ordine del giorno Dato n. 9/3256/261, accolto come raccomandazione dal Governo. Prendo atto che il presentatore accetta la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno Crema n. 9/3256/263, e non insiste per la votazione. Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno Strizzolo n. 9/3256/264, e non insistono per la votazione. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Maran n. 9/3256/265, accolto come raccomandazione dal Governo. Prendo atto che il presentatore accetta la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno Schietroma n. 9/3256/266, e non insiste per la votazione. Chiedo all'onorevole Villetti se acceda all'invito al ritiro del suo ordine del giorno n. 9/3256/267 formulato dal Governo.

 

ROBERTO VILLETTI. Signor Presidente, il mio ordine del giorno impegna il Governo a mettere in atto iniziative volte a superare un'anomalia presente nel meccanismo dell'otto per mille. Come voi sapete, il meccanismo dell'otto per mille è stato adottato affinché non fosse direttamente lo Stato a finanziare una confessione religiosa, e costituisce un passaggio importante della revisione del Concordato, atteso che quella cattolica non era più considerata in alcun modo religione di Stato. Però, in tale meccanismo vi è una semplice anomalia (parlano i numeri, che sono anche facili e rapidi da enunciare): coloro che appongono la crocetta, formulando così la loro preferenza, sulla dichiarazione dei redditi sono il 39,52 per cento; coloro che non appongono tale crocetta sono il 60,5 per cento. Fra coloro che appongono la crocetta, l'89,16 per cento attribuisce l'otto per mille alla Chiesa cattolica, l'8,38 lo elargisce allo Stato e tutti gli altri costituiscono meno dell'uno per cento. Tale meccanismo comporta che anche la quota di otto per mille di coloro che non hanno scelto - e sono la maggioranza: il 60,5 per cento - viene ripartita tra coloro che hanno scelto, quindi, sostanzialmente, anche costoro danno il loro contributo alla Chiesa cattolica, pur non avendo espresso tale volontà (e il medesimo ragionamento può essere effettuato per le altre confessioni religiose, seppure in misura minore). Siccome la Chiesa cattolica - sono dati del 2006 - percepisce 930 milioni di euro, è abbastanza evidente che questo meccanismo raddoppia e più ciò che i contribuenti vorrebbero versare alla Chiesa cattolica. Badate che tale anomalia è presente alla Chiesa cattolica e vi è chi discute sulla possibilità che si arrivi anche ad una modifica, perché si tratta di un'anomalia che alla fine costituisce un trucco, e questi soldi inoptati possono essere utilizzati per iniziative umanitarie. Tuttavia, ciò viola un principio fondamentale che è stato introdotto con il superamento del principio della religione cattolica come religione di Stato, vale a dire il fatto di non fare favoritismi e, soprattutto, di non finanziare direttamente la Chiesa cattolica con soldi dello Stato, se non per scelta del contribuente. Mi meraviglio, sottosegretario Grandi, del fatto che il Governo non abbia neppure detto nulla in proposito. È un Governo in cui qualche laico o liberale vi sarà pure, o no? Qualcuno, nel Governo, avrebbe potuto studiare insieme con la Chiesa cattolica una modifica (infatti, ciò comporta anche una trattativa con la Chiesa cattolica, perché tale normativa è stata prima decisa dal Governo italiano e poi ratificata tramite un accordo con la Chiesa cattolica), affinché Stato italiano e Chiesa cattolica affrontino tale problema e cerchino una soluzione. Questo è ciò che mi sarei aspettato da un Governo laico formato da cattolici liberali, da persone della sinistra e da progressisti. Non mi aspettavo un invito al ritiro o un rifiuto a una proposta di tal genere. Ognuno, signor sottosegretario Grandi, risponde alla propria coscienza e io credo che i laici, credenti e non credenti, cattolici e non cattolici, siano del parere che vada dato un finanziamento alla Chiesa consapevole, e non attraverso un trucco. Ritengo che un cattolico non voglia certo utilizzare i trucchi perché, anzi, egli si sente più moralmente impegnato alla trasparenza (Applausi dei deputati dei gruppi La Rosa nel Pugno e Rifondazione Comunista-Sinistra Europea)

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Bonelli. Ne ha facoltà.

 

ANGELO BONELLI. Signor Presidente, intervengo a nome dei Verdi per aggiungere la mia firma all'ordine del giorno Villetti n. 9/3256/267 e per far presente al Governo che tale ordine del giorno non mette in discussione l'otto per mille. Si tratta di un ordine del giorno estremamente equilibrato che prevede che, nel caso in cui il contribuente non abbia scelto il destinatario dell'otto per mille, vengano semplicemente ripartite le somme a scopi di interesse sociale o umanitario. Penso che questo ordine del giorno dovrebbe essere accettato e votato dall'Aula.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Migliore. Ne ha facoltà.

 

GENNARO MIGLIORE. Signor Presidente, intervengo a nome del gruppo di Rifondazione Comunista - Sinistra Europea per aggiungere la mia firma all'emendamento Villetti n. 9/3256/267. Segnalo anch'io che si tratta di una richiesta del tutto equilibrata e compatibile con le manifestazioni di volontà dei singoli contribuenti di sostenere, qualora lo ritengano, anche le attività della Chiesa cattolica o di altre confessioni che percepiscono i finanziamenti dall'otto per mille. Non si comprende come il Governo non voglia accogliere questa precisazione che intende separare la manifesta volontà dall'oggettiva attribuzione dei fondi (Applausi dei deputati del gruppo Rifondazione Comunista-Sinistra Europea).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Di Salvo. Ne ha facoltà.

 

TITTI DI SALVO. Signor Presidente, a nome del gruppo Sinistra Democratica Per il Socialismo europeo aggiungo la mia firma all'ordine del giorno Villetti n. 9/3256/267.

Anche io penso che il Governo dovrebbe riflettere sull'invito al ritiro formulato. Nell'ordine del giorno in esame vi è una riflessione del tutto equilibrata che si rivolge al rispetto delle leggi e che invita a rispettare l'opinione dei contribuenti. Si tratta di una riflessione alla luce della quale faccio difficoltà a capire le motivazioni per le quali si chiede il ritiro dell'ordine del giorno. Chiedo un'ulteriore riflessione di fronte alla convinzione espressa da più gruppi di sottoscrivere l'ordine del giorno.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Nucara. Ne ha facoltà.

 

FRANCESCO NUCARA. Signor Presidente, intervengo per aggiungere la mia firma all'ordine del giorno Villetti n. 9/3256/267, dichiarando il voto favorevole del gruppo Misto-Repubblicani, Liberali, Riformatori.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Vacca. Ne ha facoltà.

 

ELIAS VACCA. Signor Presidente, intervengo, a nome del gruppo dei Comunisti Italiani, per aggiungere la mia firma all'ordine del giorno Villetti n. 9/3256/267 e per preannunciare il nostro voto favorevole qualora su questo ordine del giorno si dovesse pervenire ad una votazione. Vorrei soltanto sottolineare che l'ordine del giorno in esame presenta un equilibrio assoluto. Non si tratta, infatti, di perpetrare la solita disputa tra il maggiore o minore livello di laicità del Parlamento e di ogni singolo deputato. Si tratta di proporre una soluzione di buonsenso. A noi piace quella Chiesa che si occupa delle questioni sociali e, ancor di più, ci piace lo Stato che impegna per quelle finalità le risorse dell'otto per mille.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, l'invito al ritiro ha una ragione fondamentale: il Governo e la maggioranza possono affrontare in comune problemi di questa serietà non quando si tratta di singole opinioni, ma quando si ha un'opinione collegiale e condivisa. In questo caso, tra l'altro, mi permetto di far osservare che vi è un problema. Poniamo l'ipotesi che questo ordine del giorno venga respinto: non credo che chi sostiene questa opinione, non lontanissima da ciò che penso, sarà così felice di un simile risultato.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Villetti n. 9/3256/267, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 457 Votanti 442 Astenuti 15 Maggioranza 222 Hanno votato114 Hanno votato no 328).

Prendo atto che il deputato Oliverio ha segnalato di aver erroneamente espresso voto favorevole mentre avrebbe voluto esprimere voto contrario, e che il deputato Giachetti ha segnalato di avere erroneamente espresso voto contrario mentre avrebbe voluto esprimerne uno favorevole. Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dell'ordine del giorno Dioguardi n. 9/3256/268, accolto dal Governo come raccomandazione.

 

DANIELA DIOGUARDI. Signor Presidente, non condivido e non accetto il fatto che il Governo accolga il mio ordine del giorno come raccomandazione, e non capisco per quale motivo questo ordine del giorno debba essere considerato in tal modo.

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIORGIA MELONI (ore 18,10)

 

DANIELA DIOGUARDI. Ritengo che sia giunto il momento di invertire una tendenza. Non si può continuare in Italia, all'interno del dibattito politico, sulla retorica della maternità quando poi di fatto non seguono politiche concrete che facciano in modo che le donne in Italia siano davvero libere di decidere se essere o non essere madri. La retorica della maternità occulta infatti la donna in carne ed ossa. Oggi, in Italia, la disoccupazione, la precarietà, la sordità maschile e la resistenza maschile a mettersi in discussione (l'Italia è uno dei paesi europei in cui gli uomini contribuiscono meno al lavoro casalingo all'interno della famiglia) ed infine la mancanza di una rete di servizi sociali adeguata (quindi, l'insufficienza di politiche sociali), sono tutti fattori che di fatto impediscono alla donna di decidere di essere madre anche quando lo voglia. Non a caso in Italia il tasso di natalità è basso, e allora l'ordine del giorno in esame è diretto ad un miglioramento delle politiche conciliative e quindi con esso si chiede al Governo di valutare l'opportunità di migliorare la legge n. 151 del 2001, in altre parole di aumentare un'indennità oggi del tutto insufficiente. Infatti, soltanto le famiglie ricche e le madri abbienti possono mettersi in congedo entro i primi tre anni di vita, per il periodo di sei mesi, perché l'indennità corrisponde al 30 per cento della retribuzione. Pertanto mi dovete dire quali siano le famiglie in cui tutto ciò è possibile. Quindi, la legge in materia è buona ma formale, in quanto non riesce a tradursi in scelte sostanziali. Non a caso secondo le statistiche soltanto il 25 per cento delle donne utilizza tali misure legislative per cui penso che questo ordine del giorno rappresenti veramente il minimo rispetto a quanto si dovrebbe fare. Concludo sottoponendo all'attenzione di tutti voi un articolo pubblicato su la Repubblica il 24 novembre scorso, in cui alcuni economisti ed alcune economiste hanno tentato di contabilizzare tutto il lavoro casalingo. Tale lavoro, prodotto soprattutto (oltre l'80 per cento) dalle donne, corrisponde ad un «tesoretto». Si tratta di 4.333 milioni di euro, ovvero 433 miliardi di euro, e praticamente corrisponde al 32,9 per cento del prodotto interno lordo. Allora è una vergogna che perfino un ordine del giorno come questo, con il quale si vuole impegnare il Governo a «valutare la possibilità», sia accolto come semplice raccomandazione.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, dichiaro che il Governo modifica il suo parere e accetta l'ordine del giorno Dioguardi n. 9/3256/268 (Applausi dei deputati del gruppo Rifondazione Comunista-Sinistra Europea).

 

PRESIDENTE. Prendo atto che il Governo accetta l'ordine del giorno Dioguardi n. 9/3256/268. Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dell'ordine del giorno n. 9/3256/269, accolto dal Governo come raccomandazione.

 

GENNARO MIGLIORE. Signor Presidente, signori del Governo, mi rivolgo anzitutto al Presidente del Consiglio per leggere almeno il dispositivo dell'ordine del giorno in esame, che mi pare materia troppo seria perché venga accolto dal Governo come semplice raccomandazione. Si tratta indubbiamente di un ordine del giorno impegnativo perché è tale riguardo alla vita di esseri umani, lavoratori e lavoratrici i quali - come abbiamo potuto verificare anche nei drammatici episodi dell'ultima settimana (episodi che tuttavia si ripetono quotidianamente) -, sono esposti al rischio stesso della loro vita. Il dispositivo impegna il Governo: «a prendere immediati provvedimenti volti a vincolare la concessione di agevolazioni, incentivi o sostegni economici di qualsiasi tipo alle aziende in regola con le norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro escludendo quelle i cui responsabili siano stati condannati in via definitiva per reati di omicidio colposo o lesioni personali» e «a prendere immediati provvedimenti al fine di impedire che le aziende procedano ad assunzioni con contratto di apprendistato o con contratto a tempo determinato di lavoratori impiegati in attività pericolose». È del tutto evidente la situazione; mi ha molto commosso la testimonianza di una vedova di una vittima dell'ILVA di Taranto che ha detto che suo marito, un capo, è morto proprio per sostituirsi ai molti ragazzi che le aziende appaltatrici mandavano a effettuare lavori pericolosi. Tutto ciò mi ha portato a questa riflessione al punto che spero che questo Governo (che peraltro si era riunito anche in via straordinaria per attuare le prime misure volte a dare una risposta su questo tema) possa modificare la propria opinione e accettare pienamente l'ordine del giorno a mia firma, non solo accogliendolo come raccomandazione, ma assumendo un impegno ad agire immediatamente con i prossimi provvedimenti legislativi (Applausi dei deputati del gruppo Rifondazione Comunista-Sinistra Europea).

 

TITTI DI SALVO. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

 

TITTI DI SALVO. Signor Presidente vorrei sottoscrivere, a nome del mio gruppo, l'ordine del giorno Migliore n. 9/3256/269. Credo che il Governo debba riflettere sull'accettazione delle indicazioni contenute in tale ordine del giorno e sottolineo il fatto che il dispositivo letto prima dall'onorevole Migliore include due punti. Uno di essi è già contenuto in un ordine del giorno accettato - l'ordine del giorno a mia firma n. 9/3256/140 presentato da me e da tutto il mio gruppo - mentre l'altro, il primo, è evidente che è nella cultura, nelle intenzioni e nella necessità del Governo stesso. Invito, pertanto a riflettere sulla necessità che l'ordine del giorno venga accettato e costituisca materia di riflessione impegnativa per tutto il Parlamento.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo modifica il parere accettando l'ordine del giorno Migliore n. 9/3256/269 (Applausi dei deputati dei gruppi Rifondazione Comunista-Sinistra Europea e Sinistra Democratica. Per il Socialismo europeo).

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Gli onorevoli Pellegrino e Villetti hanno chiesto di parlare. Vi pregherei di tener presente che l'ordine del giorno al nostro esame è stato accettato dal Governo. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pellegrino.

 

TOMMASO PELLEGRINO. Signor Presidente vorrei semplicemente sottoscrivere, a nome del gruppo dei Verdi, l'ordine del giorno Migliore n. 9/3256/269.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Villetti. Ne ha facoltà.

 

ROBERTO VILLETTI. Signor Presidente, il mio voleva essere un invito al Governo affinché, dal momento che ha «zoppicato» sul piano della laicità, non zoppicasse anche su quello della socialità e dell'umanità ed accettasse pertanto l'ordine del giorno Migliore n. 9/3256/269.

 

BENEDETTO DELLA VEDOVA. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Onorevoli colleghi, rinnovo il mio invito a proseguire nei nostri lavori.

 

BENEDETTO DELLA VEDOVA. Signor Presidente, molto brevemente vorrei far presente al Governo che se la prima parte del dispositivo di questo ordine del giorno è in larga misura condivisibile, la seconda parte impegna il Governo a prendere provvedimenti per impedire che le aziende procedano ad assunzioni mediante contratto di apprendistato o a tempo determinato di lavoratori impiegati in attività pericolose. Considerata anche l'estrema imprecisione della definizione, questo mi sembra francamente un impegno eccessivo per il Governo perché sappiamo che i contratti a tempo determinato hanno una durata anche superiore a tre anni. Mentre, pertanto, la prima parte del dispositivo è condivisibile, la seconda è pericolosa.

 

BRUNO MELLANO. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, però, colleghi, vi invito nuovamente a consentire la prosecuzione nell'esame degli ordini del giorno.

 

BRUNO MELLANO. Signor Presidente vorrei fare, molto brevemente, una segnalazione ai colleghi che hanno presentato un ordine del giorno assolutamente condivisibile. Da un'interpretazione che si basi sulla lettura formale del testo emerge che verrebbero esclusi quei datori di lavoro che, per fatti accaduti fuori dal mondo del lavoro, fossero stati condannati per omicidio colposo, quindi anche a causa di un incidente automobilistico o di un altro incidente verificatosi al di fuori del mondo del lavoro.

Vorrei semplicemente sottolineare che, pur comprendendo e condividendo il testo e l'intenzione dell'ordine del giorno accettato dal Governo, l'atto di indirizzo, per come è stato scritto, escluderebbe dai benefici concessi alle aziende quei datori di lavoro che potrebbero aver avuto problemi con la giustizia per reati compiuti al di fuori del mondo del lavoro.

 

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori dell'ordine del giorno Vietti n.9/3256/270 accolto come raccomandazione dal Governo, non insistono per la votazione.

Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Dionisi n. 9/3256/272, non accettato dal Governo. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Dionisi n. 9/3256/272, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 460 Votanti 457 Astenuti 3 Maggioranza 229 Hanno votato168 Hanno votato no 289).

Prendo atto che la deputata Ravetto ha segnalato di aver erroneamente espresso voto contrario mentre avrebbe voluto esprimerne uno favorevole. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Farinone n. 9/3256/273, accolto come raccomandazione dal Governo. Ricordo che gli ordini del giorno Garofani n. 9/3256/274 e Andrea Ricci n. 9/3256/275 sono stati accettati dal Governo.

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Picano n. 9/3256/276, accolto come raccomandazione dal Governo. Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dell'ordine del giorno Li Causi n. 9/3256/277, accolto come raccomandazione dal Governo.

 

VITO LI CAUSI. Signor Presidente, ringrazio il Governo per aver accolto come raccomandazione il mio ordine del giorno, però desidererei porre cortesemente alla sua attenzione il fatto che nelle premesse si ricorda che, in base alla legge 15 maggio 1997, n. 127, il corso di laurea in scienze motorie è finalizzato all'acquisizione di adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali, che vengono suddivisi in quattro settori professionali, in quattro profili. Uno dei quattro profili, come l'ordine del giorno recita testualmente, è la prevenzione e l'educazione motoria adattata, finalizzata a soggetti di diversa età e a soggetti disabili. Penso che sia giusto che a coloro che scelgono questo profilo professionale sia dato, almeno, il riconoscimento nel campo sociosanitario. Comunque, per quanto mi concerne, mi adeguo a quanto il Governo vorrà fare.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, considerando meglio l'ordine del giorno, anche sulla base dell'intervento dell'onorevole Li Causi, esso impegna il Governo «a valutare la possibilità di attuare». In questi termini, il Governo, modificando il precedente avviso, lo accetta.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Ricordo che l'ordine del giorno Satta n. 9/3256/278 è stato accettato dal Governo. Prendo atto che il presentatore non insiste per la votazione del suo ordine del giorno Adenti n. 9/3256/279, accolto come raccomandazione dal Governo. Ricordo che gli ordini del giorno Cioffi n. 9/3256/280 e D'Elpidio n. 9/3256/281 sono stati accettati dal Governo. Passiamo all'ordine del giorno Fabris n. 9/3256/282, accettato dal Governo limitatamente al dispositivo.

 

DANTE D'ELPIDIO. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DANTE D'ELPIDIO. Signor Presidente, intervengo per apporre la mia firma e per chiedere al Governo di rivedere il proprio parere. Ci siamo occupati, anche in questi giorni, durante l'esame del disegno di legge finanziaria, del tema della sicurezza; sarebbe a mio avviso un contributo ulteriore sul tema anche la modificazione di queste disposizioni relative al patto di stabilità interno in modo da consentire ai comuni di procedere ad investimenti, aiuti e concessioni finalizzati alla realizzazione di strutture destinate alla sicurezza (mi riferisco agli edifici già indicati). Chiederei, quindi, al Governo di riconsiderare il parere reso.

 

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole D'Agrò ha chiesto di apporre la propria firma all'ordine del giorno in esame. Prendo atto che il presentatore accetta la riformulazione proposta dal Governo del suo ordine del giorno Fabris n. 9/3256/282 e non insiste per la votazione. Prendo atto che il presentatore non insiste per la votazione del suo ordine del giorno Capotosti n. 9/3256/283, accolto come raccomandazione dal Governo. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Rossi Gasparrini n. 9/3256/284, accolto come raccomandazione dal Governo. Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno Rocco Pignataro n. 9/3256/285 e non insistono per la votazione. Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dell'ordine del giorno Del Mese n. 9/3256/287, accolto come raccomandazione dal Governo.

 

SANDRA CIOFFI. Relativamente all'ordine del giorno Del Mese n. 9/3256/287, vorrei ringraziare il Governo per averlo accolto come raccomandazione; vorrei però sollecitare una riflessione ponendo all'attenzione il fatto che il turismo nautico è una grande fonte di occupazione nel nostro Paese, e che certamente dobbiamo cercare, dal punto di vista normativo, di adeguarci anche per essere competitivi con Paesi come la Grecia, l'Inghilterra, la Spagna e la Francia. Chiedo quindi al Governo di rivedere il parere e accettare pienamente l'atto.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, modificando il precedente avviso, il Governo accetta l'ordine del giorno Del Mese n. 9/3256/287.

 

PRESIDENTE. Sta bene. Prendo atto che gli onorevoli Campa e Lisi appongono la propria firma all'ordine del giorno Del Mese n. 9/3256/287. Prendo atto che l'onorevole Giuditta non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/3256/288, accolto come raccomandazione dal Governo. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Morrone n. 9/3256/289, accolto come raccomandazione dal Governo. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Marantelli n. 9/3256/290, accolto come raccomandazione dal Governo. Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta e non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Sanga n. 9/3256/291. Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta e non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Misiani n. 9/3256/292. Ricordo che l'ordine del giorno Salerno n. 9/3256/293 è stato accettato dal Governo. Ricordo, altresì, che anche l'ordine del giorno Pezzella n. 9/3256/294 è stato accettato dal Governo. Prendo atto che l'onorevole Buontempo insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/3256/295. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Buontempo n. 9/3256/295, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 457 Votanti 448 Astenuti 9 Maggioranza 225 Hanno votato160 Hanno votato no 288).

Prendo atto che il deputato Rocco Pignataro ha segnalato che non è riuscito ad esprimere voto contrario. Prendo atto che l'onorevole Garnero Santanchè non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/3256/296, accolto come raccomandazione dal Governo. Prendo atto che l'onorevole Tomaselli accetta la riformulazione proposta e non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/3256/297. Ricordo che l'ordine del giorno Intrieri n. 9/3256/298 è stato accettato dal Governo. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Fiorio n. 9/3256/299, accolto come raccomandazione dal Governo. Ricordo che l'ordine del giorno Turci n. 9/3256/300 è stato accettato dal Governo. Ricordo, altresì, che anche l'ordine del giorno Soro n. 9/3256/302 è stato accettato dal Governo. Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dell'ordine del giorno Venier n. 9/3256/303, accolto come raccomandazione dal Governo.

 

ALEANDRO LONGHI. Signor Presidente, intervengo sull'ordine del giorno in esame perché credo che un Governo di centrosinistra non possa né voglia respingerlo e neppure accoglierlo come semplice raccomandazione. Si tratta infatti della Stoppani, la fabbrica dei veleni di Genova Cogoleto, dove è stato stabilito lo stato di emergenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri. È uno dei cinquanta siti inquinati d'Italia, dove gli operai muoiono di infarto o tumore, hanno il setto nasale perforato dal cromo esavalente, dove ci sono malattie terribili e dove i dipendenti stanno perdendo anche il posto di lavoro oltre alla vita. Per quanto riguarda gli operai dell'ACNA di Cengio - che sono stati esposti al rischio di inquinamento chimico -, con il comma 133 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003 è stato previsto di elevare a loro favore il coefficiente di contribuzione previdenziale di 1,5. Credo che lo stesso trattamento vada riconosciuto anche ai lavoratori della Stoppani, anche perché la magistratura ha ormai accertato l'elevato tasso di mortalità tra tali dipendenti molti dei quali moriranno nel corso di questi anni. Si tratta di un atto di giustizia sociale: non ridarà loro la salute e la vita, ma almeno ne renderà gli ultimi anni di vita un po' più dignitosi.

 

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Pedrini appone la propria firma all'ordine del giorno Venier n. 9/3256/303.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo accetta l'ordine del giorno a condizione che sia accolta la seguente riformulazione: sostituire, nel dispositivo, le parole «impegna il Governo ad» con le parole «impegna il Governo a valutare la possibilità di».

 

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta e non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Venier n. 9/3256/303.

Prendo atto che l'onorevole Olivieri appone la propria firma all'ordine del giorno Venier n. 9/3256/303. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione degli ordini del giorno Longhi n. 9/3256/304 e Sgobio n. 9/3256/305, accolti dal Governo come raccomandazione. Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dell'ordine del giorno Bellillo n. 9/3256/306 e non insistono per la votazione. Prendo atto che i presentatori accedono all'invito al ritiro formulato dal Governo dell'ordine del giorno Soffritti n. 9/3256/307. Prendo atto che l'onorevole Tranfaglia non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/3256/308, accolto dal Governo come raccomandazione. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Diliberto n. 9/3256/309, accettato dal Governo limitatamente al dispositivo. Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno Pagliarini n. 9/3256/310 e non insistono per la votazione. Ricordo che gli ordini del giorno Cancrini n. 9/3256/311 e Vacca n. 9/3256/312 sono stati accettati dal Governo.

Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno Crapolicchio n. 9/3256/313 e non insistono per la votazione. Prendo atto che i presentatori accedono all'invito al ritiro formulato dal Governo dell'ordine del giorno Galante n. 9/3256/314. Ricordo che gli ordini del giorno Ferdinando Benito Pignataro n. 9/3256/315 e Lazzari n. 9/3256/316 sono stati accettati dal Governo. Prendo atto che l'onorevole Crosetto accetta la riformulazione proposta dal Governo del suo ordine del giorno n. 9/3256/317 e non insiste per la votazione.

Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dell'ordine del giorno Garagnani n. 9/3256/318, accolto dal Governo come raccomandazione.

 

FABIO GARAGNANI. Signor Presidente, questo ordine del giorno fa riferimento ad una sentenza della Corte di giustizia europea, che innova grandemente la politica scolastica seguita dagli Stati membri. Essa sancisce infatti il principio della parità di diritti e soprattutto della possibilità per tutte le famiglie di fruire della libertà di scelta educativa, in risposta ad un ricorso presentato da una famiglia tedesca.

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIERLUIGI CASTAGNETTI (ore 17,30)

 

FABIO GARAGNANI. Questo ordine del giorno, oltre a riproporre tutte le tematiche tradizionali in materia di libertà di insegnamento e di applicazione del principio di sussidiarietà e parità scolastica, fa un riferimento preciso a questa sentenza della Corte di giustizia, le cui pronunce in altri ambiti - non a caso - vengono citate dal Governo come prodromiche all'assunzione di determinati provvedimenti (sul tema si è registrata una serie di discussioni in Senato nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria). La semplice raccomandazione, pur costituendo un passo avanti, mi pare dunque estremamente riduttiva rispetto alle novità contenuta in questa sentenza. D'altra parte, l'ordine del giorno non pretende tout court un cambiamento totale dell'atteggiamento del Governo dall'oggi al domani: ci si rende conto infatti che occorrono determinate tappe per arrivare alla costituzione di un vero sistema pubblico integrato della pubblica istruzione che faccia riferimento a questi diritti (si cita anche la legge n. 62 del 2000). In questo senso insisto sull'impegno contenuto nell'ordine del giorno, che ritengo possa essere valutato con serenità dal Governo, proprio perché è basato su principi essenziali e si pone certamente nell'ottica di un esercizio razionale dell'attività di governo in una materia così delicata.

 

PRESIDENTE. Onorevole Garagnani, insiste dunque per la votazione? Mi pare che lei chieda una nuova valutazione...

 

FABIO GARAGNANI. Presidente, evidentemente lei non mi ha ascoltato: il mio intero intervento è stato volto a segnalare la necessità di un impegno, poiché la semplice raccomandazione non risolve assolutamente il problema.

 

PRESIDENTE. Dunque, insiste per la votazione.

 

FABIO GARAGNANI. No, Presidente, gradirei sapere cosa pensa il Governo.

 

PRESIDENTE. Onorevole Garagnani, il Governo non è tenuto a rispondere. Non è che si possa instaurare un dialogo: il Governo ha già espresso il proprio parere; se non mi chiede di intervenire nuovamente, vuol dire che conferma il parere espresso. Dunque, lei insiste per la votazione.

 

FABIO GARAGNANI. Presidente, chiedo che il Governo dica, come è successo varie volte, che...

 

PRESIDENTE. Onorevole Garagnani, non possiamo instaurare questo dialogo: il Governo ha già espresso il proprio parere. Mi pare che il proponente insista per la votazione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bianco. Ne ha facoltà.

 

GERARDO BIANCO. Signor Presidente, dal momento che il sottosegretario ha trovato la formula magica: «a valutare la possibilità di». Essa potrebbe essere estesa a tutti gli altri ordini del giorno determinando un'economia dei lavori e si potrebbe applicarla anche in questo caso, così da concludere rapidamente.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. L'onorevole Bianco ha ovviamente un'anzianità parlamentare enorme, ma purtroppo non ha letto l'ordine del giorno, che già lo dice. La raccomandazione è a scalare rispetto all'espressione «a valutare la possibilità di».

 

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Garagnani n. 9/3256/318, accolto dal Governo come raccomandazione. A questo punto, è evidente che il parere del Governo deve intendersi contrario. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Garagnani n. 9/3256/318, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 445 Votanti 441 Astenuti 4 Maggioranza 221 Hanno votato160 Hanno votato no 281).

Ricordo che l'ordine del giorno Pottino n. 9/3256/319 è stato accettato dal Governo.

Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Carlucci n. 9/3256/320, non accettato dal Governo. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Carlucci n. 9/3256/320, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 450 Votanti 449 Astenuti 1 Maggioranza 225 Hanno votato158 Hanno votato no 291).

Prendo atto che il presentatore accetta la riformulazione proposta dell'ordine del giorno Paolo Russo n. 9/3256/321 e non insiste per la votazione. Prendo altresì atto che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Aprea n. 9/3256/322, non accettato dal Governo. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Aprea n. 9/3256/322, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 453 Votanti 452 Astenuti 1 Maggioranza 227 Hanno votato159 Hanno votato no 293).

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Giuseppe Fini n. 9/3256/323, accolto dal Governo come raccomandazione. Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Adornato n. 9/3256/324, non accettato dal Governo. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Adornato n. 9/3256/324, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 445 Votanti 442 Astenuti 3 Maggioranza 222 Hanno votato148 Hanno votato no 294).

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dei rispettivi ordini del giorno Mormino n. 9/3256/325 e Lainati n. 9/3256/326, accolti dal Governo come raccomandazione. Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Romele n. 9/3256/327, non accettato dal Governo. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boscetto. Ne ha facoltà (Commenti). Colleghi, vi prego di fare silenzio altrimenti si finisce solo per perdere tempo. Prego, onorevole Boscetto.

 

GABRIELE BOSCETTO. Signor Presidente, è molto importante per me avere questo consenso della maggioranza, perché ciò significa che quanto dico è in linea con l'opposizione. Non voglio fare polemica sull'ordine del giorno Romele ed altri n. 9/3256/327. Però, si chiede che il Governo, in relazione ad una norma riguardante le comunità montane, assegni alle regioni un termine più ampio. Infatti, siccome si è detto che le comunità montane vengono riordinate dalle regioni entro il termine di sei mesi e che, se ciò non avviene, scatta una serie di effetti estremamente negativi per le comunità montane, il termine di sei mesi appare troppo ristretto affinché le regioni adottino leggi regionali di riordino, perché debbono verificare sul territorio quali siano i comuni che rimangono nella comunità montana, come si dividono le comunità montane e quali, eventualmente, vadano soppresse. Se si prevedesse di prorogare il termine da sei a nove o a dodici mesi si farebbe soltanto una cosa buona, perché ritengo che le regioni facciano fatica, entro sei mesi, a porre in essere leggi regionali di tale complessità. Inoltre, il fatto che vi siano effetti così negativi è un'imposizione dello Stato che, a mio avviso, non è più costituzionale, perché non riguarda più la parte economica del riordino delle comunità montane, forse, di competenza dello Stato, ma dà ordini alle regioni in una materia di loro competenza esclusiva. Non dimentichiamo, infatti, che fra gli enti costituzionalmente garantiti non figurano le comunità montane, che appartengono ex articolo 117 della Costituzione alla competenza residuale esclusiva delle regioni. Quindi, lo Stato non può stabilire norme che prevedano effetti così negativi per un atto di competenza regionale: se non lo adottano entro un certo termine, ciò non può essere imputato alle comunità montane. Se le regioni, entro sei mesi, non riescono a varare una legge, le comunità montane subiranno effetti estremamente negativi per un comportamento che non è loro ascrivibile.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Romele n. 9/3256/327, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 446 Votanti 437 Astenuti 9 Maggioranza 219 Hanno votato123 Hanno votato no 314).

Ricordo che l'ordine del giorno Fallica n. 9/3256/328 è stato accettato dal Governo.

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Bernardo n. 9/3256/329, accolto dal Governo come raccomandazione. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Caligiuri n. 9/3256/330, accettato dal Governo limitatamente al dispositivo. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Pili n. 9/3256/331, accolto dal Governo come raccomandazione. Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno Zanella n. 9/3256/332 e non insistono per la votazione. Ricordo che gli ordini del giorno Pellegrino n. 9/3256/333 e Francescato n. 9/3256/334 sono stati accettati dal Governo.

Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno Bonelli n. 9/3256/335 e non insistono per la votazione. Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Stagno D'Alcontres n. 9/3256/336, non accettato dal Governo. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Stagno D'Alcontres n. 9/3256/336, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 442 Votanti 440 Astenuti 2 Maggioranza 221 Hanno votato152 Hanno votato no 288).

Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Iannarilli n. 9/3256/337, non accettato dal Governo. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Iannarilli n. 9/3256/337, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 434 Votanti 433 Astenuti 1 Maggioranza 217 Hanno votato152 Hanno votato no 281).

Chiedo al presentatore se insista per la votazione dell'ordine del giorno Gianfranco Conte n. 9/3256/338, accolto dal Governo come raccomandazione.

 

GIANFRANCO CONTE. Signor Presidente, ero convinto che, dopo gli interventi svolti durante l'illustrazione degli ordini del giorno, il Governo avesse cambiato parere in considerazione del fatto che, approvando l'ordine del giorno Belisario n. 9/3256/42, che presenta un contenuto identico al mio ordine del giorno n. 9/3256/338 e all'ordine del giorno Leone n. 9/3256/369, pensavo che vi fosse implicitamente il riconoscimento che tutti i tre ordini del giorno dovessero essere accettati.

Mi pare curioso, salvo che non si tratti di una svista, che il Governo sia un po' strabico. Accetta gli ordini del giorno della maggioranza, mentre accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno dell'opposizione, pur avendo il medesimo contenuto.

Pertanto, invito il Governo a riformulare il proprio parere e ad accettare anche l'ordine del giorno n. 9/3256/338 a mia firma e l'ordine del giorno Leone n. 9/3256/369.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, la ragione per cui vi è una diversità tra gli ordini del giorno (che non diminuisce la responsabilità del Governo, che non si è avveduto dell'aspetto conclusivo simile) è che vi sono delle premesse per la verità diverse per giungere alla stessa sintesi. L'ordine del giorno Belisario n. 9/3256/42 compie un certo ragionamento e poi giunge ad una conclusione simile. Tuttavia, per ragioni di equità propongo che anche gli altri ordini del giorno, come quello Gianfranco Conte n. 9/3256/338, abbiano la stesso dispositivo dell'ordine del giorno Belisario n. 9/3256/42, in modo da dare a tutti quel che è giusto.

 

PRESIDENTE. Onorevole Grandi, deve indicare con precisione in ordine a quali ordini del giorno il Governo cambia il proprio parere.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo cambia il proprio avviso precedente, nel senso di accettare gli ordini del giorno Gianfranco Conte n. 9/3256/338 e Leone n. 9/3256/369, purché abbiano lo stesso dispositivo dell'ordine del giorno Belisario n. 9/3256/42. Allorché esamineremo questo ultimo ordine del giorno, proporrò una riformulazione in modo che abbia lo stesso dispositivo.

 

PRESIDENTE. Sta bene. Prendo atto che il presentatore dell'ordine del giorno Gianfranco Conte n. 9/3256/338 accetta la riformulazione proposta dal Governo e non insiste per la votazione. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Fasolino n. 9/3256/340, accolto dal Governo come raccomandazione.

Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Cesaro n. 9/3256/341, non accettato dal Governo. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Cesaro n. 9/3256/341, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 436 Votanti 434 Astenuti 2 Maggioranza 218 Hanno votato147 Hanno votato no 287).

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Aracu n. 9/3256/342, accolto dal Governo come raccomandazione. Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dell'ordine del giorno Della Vedova n. 9/3256/343, accolto dal Governo come raccomandazione.

 

BENEDETTO DELLA VEDOVA. Signor Presidente, volevo richiamare l'attenzione dei colleghi e del Governo sul mio ordine del giorno, che propone di impegnare il Governo ad invitare l'ISTAT, in sede di elaborazione del Programma statistico nazionale, a predisporre accanto agli indici «tradizionali» (quelli comunitari armonizzati agli indici dell'inflazione), un ulteriore indice che tenga conto anche delle variazioni relative ai costi dell'abitazione di proprietà, in particolare per quanto riguarda l'andamento dei mutui. È un indice che viene calcolato in altri Paesi, in Gran Bretagna e Irlanda, che sarebbe particolarmente significativo in Italia, dove - come ben sappiamo - l'80 per cento delle famiglie è proprietaria di abitazione. Di tale 80 per cento, una quota consistente continua a pagare il mutuo. È del tutto evidente che non sarebbe il dato di inflazione ufficiale da considerare nell'ambito dell'Unione europea, ma sarebbe un parametro di riferimento molto importante, soprattutto in questa particolare congiuntura, che forse potrebbe dare un elemento di oggettività alla discussione sul carovita, dove si considerano comprensibilmente anche le variazioni dei tassi di interesse sui mutui, e che invece, seppur molto diffusa, viene spesso condotta sulla base di impressioni e di emotività. Quindi, chiederei al Governo di modificare il proprio parere, accettando il mio ordine del giorno. In caso contrario, insisto sulla votazione. Tuttavia, voglio sensibilizzare l'Assemblea sul fatto che la richiesta è di invitare l'ISTAT a predisporre un ulteriore indice che tenga conto, nella dinamica dei prezzi, del costo dei mutui. Credo - lo ripeto - che in Italia ciò sarebbe molto importante e sarebbe molto importante che tale discussione avvenisse su basi oggettive statisticamente fondate. Pertanto, chiedo al Governo, se possibile, di modificare il parere, accettando il mio ordine del giorno, altrimenti chiedo di porlo in votazione. Inoltre, chiedo ai colleghi della maggioranza, come dell'opposizione, di sostenere tale richiesta.

 

PRESIDENTE. Mi pare che il Governo non intenda replicare. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Della Vedova n. 9/3256/343, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 434 Votanti 429 Astenuti 5 Maggioranza 215 Hanno votato152 Hanno votato no 277).

Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dell'ordine del giorno Baiamonte n. 9/3256/344, non accettato dal Governo.

 

GIACOMO BAIAMONTE. Signor Presidente, vorrei invitare il sottosegretario a rivedere la sua posizione su un argomento di questo genere, così grave per gli ammalati colpiti da tali gravi malattie. Infatti, non mi pare esatto ghettizzare alcuni di loro, tanto più che proprio in questi giorni Telethon sta raccogliendo i fondi per aumentare la ricerca proprio su questa malattia. Quindi, se fosse possibile, inviterei il sottosegretario a rivedere la sua posizione.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, se l'onorevole Baiamonte è d'accordo, il Governo potrebbe accogliere il suo ordine del giorno n. 9/3256/344 come raccomandazione.

 

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Baiamonte non insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/3256/344, accolto come raccomandazione dal Governo. Chiedo al presentatore se insista per la votazione del suo ordine del giorno Baldelli n. 9/3256/345, accettato dal Governo limitatamente al dispositivo.

 

SIMONE BALDELLI. Signor Presidente, approfitto dell'occasione per interloquire con il Governo, in particolare con il sottosegretario Grandi, su questo ordine del giorno.

 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FAUSTO BERTINOTTI (ore 17,50)

 

SIMONE BALDELLI. Comprendo la posizione del Governo in ordine all'accettazione del dispositivo del mio ordine del giorno. Tuttavia il paradosso, signor sottosegretario Grandi, è che si accoglie un dispositivo dove in sostanza si chiede al Governo, da un lato, di definire una posizione netta sul superamento del sistema della sessione di bilancio e, dall'altro, di ridurre l'utilizzo della prerogativa della fiducia; si tratta, ovviamente, di due impegni di natura politica. Invece, nella premessa non si fa altro che una storia in cifre. Ritengo che al sottosegretario Grandi non sfugga il riferimento al richiamo istituzionale, che poi è stato sostanzialmente disatteso, di non caricare il Parlamento con norme composte da un numero eccessivo di commi e di limitare i casi di ricorso alla questione di fiducia. Per il resto, mi sembra che si tratti di null'altro che di una cronistoria in termini numerici e anche piuttosto asettici, dell'iter di questo disegno di legge finanziaria, dal passaggio al Senato fino all'arrivo in Aula. Pertanto, ritengo che, se il Governo avesse dell'obiezioni di sostanza sulla premessa, evidentemente dovrebbe inviare lettere di rettifica o richieste di smentita al Il Sole 24 Ore e a tutti i quotidiani che, in maniera dettagliata, hanno seguito i numeri di questa manovra finanziaria. Attendo l'opinione del Governo prima di chiedere eventualmente di mettere in votazione quest'ordine del giorno.

 

PRESIDENTE. Il Governo?

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, confermo il giudizio favorevole solo limitatamente al dispositivo che costituisce un impegno che per il futuro possiamo provare tutti ad applicare. Se lei, onorevole Baldelli, rileggesse quanto scritto nell'ordine del giorno, vedrebbe che ci sono tutte le ragioni per cui non posso accettare le formulazioni della premessa. Del resto lei scrive: «è stato sostanzialmente disatteso da parte del Governo». Lei ha il diritto di pensarlo, noi di non essere d'accordo.

 

PRESIDENTE. Deputato Baldelli?

 

SIMONE BALDELLI. Non insisto per la votazione del mio ordine del giorno n. 9/3256/345. Il Governo è stato piuttosto chiaro.

 

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Bertolini n. 9/3256/346, non accettato dal Governo. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Bertolini n. 9/3256/346, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 424 Votanti 423 Astenuti 1 Maggioranza 212 Hanno votato141 Hanno votato no 282).

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Bocciardo n. 9/3256/347, accolto come raccomandazione dal Governo. Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Boscetto n. 9/3256/348, non accettato dal Governo. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Boscetto n. 9/3256/348, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 426 Votanti 421 Astenuti 5 Maggioranza 211 Hanno votato121 Hanno votato no 300).

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Bruno n. 9/3256/349, accettato dal Governo limitatamente al dispositivo. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione degli ordini del giorno Carfagna n. 9/3256/350 e Ceccacci Rubino n. 9/3256/351, accolti come raccomandazione dal Governo. Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta e non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Vitali n. 9/3256/352 accettato dal Governo. Prendo atto che il presentatore insiste per la votazione dell'ordine del giorno Nicola Cosentino n. 9/3256/353, non accettato dal Governo.

Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Nicola Cosentino n. 9/3256/353, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 431 Votanti 411 Astenuti 20 Maggioranza 206 Hanno votato118 Hanno votato no 293).

Chiedo al presentatore se insista per la votazione dell'ordine del giorno Costa n. 9/3256/354, accettato dal Governo limitatamente al dispositivo.

 

ENRICO COSTA. Signor Presidente, mi ritengo soddisfatto per l'accoglimento del dispositivo. Terrei anche ad una migliore valutazione per quanto riguarda le premesse, perché mi pare che fossero piuttosto equilibrate. Si fa riferimento ad un dato di fatto non contestabile, vale a dire che esistono forti disparità di trattamento tra i cittadini residenti nelle regioni a statuto speciale e quelli residenti nelle regioni a statuto ordinario. Il mio ordine del giorno punta, semplicemente, non a cancellare i privilegi o le situazioni ingiustificate, ma soltanto a effettuare un monitoraggio delle situazioni attuali affinché, nell'ottica di un vero federalismo, che si applichi a tutte le regioni (non soltanto ad alcune) e a tutti i cittadini (non soltanto ad alcuni), riesca a mettere tutti nella condizione di vedere investite nelle loro regioni le risorse raccolte frutto del loro lavoro. Perciò, accolgo con soddisfazione la presa di posizione del Governo che va nella direzione della ricerca di un maggiore equilibrio, anche attraverso un dialogo con le amministrazioni interessate, e auspico che la Camera venga interessata e coinvolta nell'ottica di una maggiore giustizia e di una minore disparità di trattamento.

 

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Crimi n. 9/3256/355, accolto come raccomandazione dal Governo.

Ricordo che l'ordine del giorno D'Ippolito Vitale n. 9/3256/356 è stato accettato dal Governo. Chiedo ai presentatori se accettino la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno Di Virgilio n. 9/3256/357.

 

DOMENICO DI VIRGILIO. Signor Presidente, rivolgo un appello non solo al sottosegretario Grandi, ma anche al Ministro delle politiche per la famiglia, Rosy Bindi, in quanto quello affrontato nel mio ordine del giorno è un problema non eludibile: i non autosufficienti aumentano perché tutti vogliamo vivere di più, ma vivendo di più andiamo incontro a usure e, quindi, alla non autosufficienza. Il sottosegretario Grandi ha riformulato il mio ordine del giorno stravolgendolo perché propone di eliminare, nella premessa, il terzo capoverso nel quale affermo che i fondi previsti dal Governo sono risibili e, nel dispositivo, l'indicazione dell'entità delle risorse.

Chiedo, dunque, al sottosegretario Grandi - se il Ministro per le politiche della famiglia è d'accordo - di mantenere nella premessa il terzo capoverso, mentre accetto di eliminare l'indicazione della quantità di fondi che ho specificato nel dispositivo, se accertassi che il Governo sarà così sensibile da elaborare un piano triennale con il quale possa adeguare le risorse stanziate per un provvedimento così importante.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Campa. Ne ha facoltà.

 

CESARE CAMPA. Signor Presidente, intervengo per sottoscrivere l'ordine del giorno Di Virgilio n. 9/3256/357 e per ricordare al Governo, ma soprattutto alla maggioranza, le posizioni di quest'ultima che criticava il Governo Berlusconi per non avere realizzato compiutamente il Fondo per la non autosufficienza. Questo, dunque, è il momento giusto per dimostrare che si passa dalle parole ai fatti; quindi, sono convinto che il sottosegretario Grandi, mettendosi gli occhiali, esprimerà un parere favorevole sull'ordine del giorno in esame.

 

LEONARDO MARTINELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LEONARDO MARTINELLO. Signor Presidente, intervengo per aggiungere la mia firma all'ordine del giorno Di Virgilio n. 9/3256/357.

 

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Di Virgilio n. 9/3256/357, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 418 Votanti 415 Astenuti 3 Maggioranza 208 Hanno votato146 Hanno votato no 269).

Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Fabbri n. 9/3256/358, non accettato dal Governo. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Fabbri n. 9/3256/358, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 423 Votanti 422 Astenuti 1 Maggioranza 212 Hanno votato124 Hanno votato no 298).

Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta e non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Floresta n. 9/3256/359, accettato dal Governo limitatamente al dispositivo. Prendo atto che i presentatori dell'ordine del giorno Caruso n. 9/3256/360 accedono all'invito al ritiro, formulato dal Governo.

Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dei rispettivi ordini del giorno Franzoso n. 9/3256/362, Fratta Pasini n. 9/3256/363 e Galli n. 9/3256/364, non accettati dal Governo. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Franzoso n. 9/3256/362, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 427 Votanti 426 Astenuti 1 Maggioranza 214 Hanno votato142 Hanno votato no 284).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Fratta Pasini n. 9/3256/363, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 424 Votanti 421 Astenuti 3 Maggioranza 211 Hanno votato137 Hanno votato no 284).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Galli n. 9/3256/364, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 433 Votanti 430 Astenuti 3 Maggioranza 216 Hanno votato142 Hanno votato no 288).

Ricordo che l'ordine del giorno Giacomoni n. 9/3256/366 è stato accettato dal Governo.

Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dell'ordine del giorno Jannone n. 9/3256/367, accolto come raccomandazione dal Governo.

 

GREGORIO FONTANA. Signor Presidente, chiedo al Governo di rivedere il parere espresso sull'ordine del giorno Jannone n. 9/3256/367, altrimenti non si spiegherebbe perché, durante l'esame della scorsa legge finanziaria, sullo stesso argomento e su un identico dispositivo, il Governo aveva espresso un parere favorevole.

Se non si tratta, dunque, di un errore, ciò significa che il Governo ha cambiato posizione sulla realizzazione di questa importante opera. Chiedo, quindi, che il Governo riveda il proprio parere.

 

PRESIDENTE. Prendo atto che il Governo non rivede il proprio parere. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Jannone n. 9/3256/367, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 433 Votanti 423 Astenuti 10 Maggioranza 212 Hanno votato133 Hanno votato no 290).

Prendo atto che il deputato Grassi ha segnalato che non è riuscito a votare. Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dell'ordine del giorno Laurini n. 9/3256/368, non accettato dal Governo.

 

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, credo che sulla questione dell'azione collettiva vi sia stata un'attenzione insufficiente da parte del Governo. Sicuramente siamo tutti convinti che sia un ottimo istituto, ma siamo anche consapevoli che è un istituto di difficilissima applicazione. Può accadere, soprattutto, che migliaia e migliaia di nuove cause siano intentate immediatamente dopo l'entrata in vigore del nuovo istituto. Queste nuove cause riguarderebbero tutti i rapporti giuridici esistenti al momento attuale, quindi anche i rapporti giuridici passati, purché non prescritti. Non abbiamo nessuna idea di quale sia il peso delle nuove cause sia sull'amministrazione della giustizia, sia rispetto ad alcuni grandi problemi economici. Faccio riferimento, ad esempio, alla situazione delle assicurazioni, le quali hanno delle pendenze precedenti che potranno avere effetti gravissimi rispetto alla continuità dell'attività economica di alcune di esse. La richiesta avanzata è molto semplice: si chiede al Governo di non far passare inutilmente i sei mesi previsti prima che entri in vigore la nuova normativa, ma di utilizzarli per svolgere una verifica volta a valutare, con un monitoraggio, gli effetti della stessa nel corso di questo arco temporale. A mio avviso, avere previsto sei mesi di vacatio per lasciarli decorrere senza che il Governo si assuma questa responsabilità e questo onere è veramente inutile. Chiediamo soltanto che in questo periodo, non avendo oggi elementi sufficienti a disposizione, il Governo si preoccupi di valutare quali saranno le conseguenze del nuovo istituto, peraltro così complesso. Per tutta la scorsa legislatura se ne discusse senza riuscire ad arrivare a un risultato, così come se ne sta discutendo ora in Commissione giustizia presso la Camera. Mi pare che sia una richiesta ragionevole: si chiede che un nuovo istituto, completamente estraneo alla nostra cultura giuridica, sia valutato nei suoi effetti prima della sua entrata in vigore. Di conseguenza, chiediamo che il Governo ne tragga poi le eventuali conseguenze sul piano delle iniziative legislative e di urgenza. Crediamo che almeno la prima parte del dispositivo dell'ordine del giorno in esame sia di per sé più che ragionevole. Un nuovo istituto, infatti, richiede una verifica di monitoraggio. Quindi, chiediamo, in ogni caso, di votare il dispositivo per parti separate: quella che richiede un monitoraggio degli effetti dell'istituto durante i sei mesi, e quella che richiede un intervento del Governo a seguito del monitoraggio. Credo, quindi, che almeno in ordine alla prima parte sia difficile che il Governo possa essere contrario a preoccuparsi di osservare gli effetti di un istituto nuovo e di così estese dimensioni. Chiediamo al sottosegretario, dunque, di valutare almeno tale aspetto.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Armani. Ne ha facoltà.

 

PIETRO ARMANI. Signor Presidente, intervengo non solo per aggiungere la mia firma all'ordine del giorno Laurini n. 9/3256/368, ma anche per sollecitare il Governo - sia pur separando i due capoversi del dispositivo, preferendo il primo - a tener conto del fatto che, qualora non si desse il termine maggiore per riflettere sull'applicazione di questo importante istituto, si rischierebbe di fare esplodere l'istituto stesso di fronte alle difficoltà e al contenzioso che si potrebbero determinare.

 

MARIA IDA GERMONTANI. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MARIA IDA GERMONTANI. Signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma all'ordine del giorno Laurini n. 9/3256/368.

 

PRESIDENTE. Rimane, quindi, la richiesta avanzata dal deputato Pecorella di votare l'ordine del giorno Laurini n. 9/3256/368 per parti separate. In particolare, si chiede la votazione per parti separate dei due capoversi del dispositivo dell'ordine del giorno Laurini n. 9/3256/368, non accettati dal Governo.

 

LUCIANO ROSSI. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LUCIANO ROSSI. Signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma all'ordine del giorno Laurini n. 9/3256/368.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla prima parte dell'ordine del giorno Laurini n. 9/3256/368, comprendente il primo capoverso del dispositivo, fino alla parole «delle parti interessate», non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 433 Votanti 428 Astenuti 5 Maggioranza 215 Hanno votato139 Hanno votato no 289).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla seconda parte dell'ordine del giorno Laurini 9/3256/368, comprendente l'ultimo capoverso del dispositivo, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 437 Votanti 431 Astenuti 6 Maggioranza 216 Hanno votato140 Hanno votato no 291).

Ricordo che il Governo ha accettato l'ordine del giorno Leone n. 9/3256/369 limitatamente al dispositivo, purché riformulato come nel caso dell'ordine del giorno Gianfranco Conte n. 9/3256/338. Chiedo ai presentatori se accettino la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno Leone n. 9/3256/369.

 

ANTONIO LEONE. Sì, signor Presidente, e non insisto per la votazione. L'importante è precisare che il Governo ha accettato l'intero ordine del giorno purché il dispositivo sia uniformato a quello dell'ordine del giorno Belisario n. 9/3256/42.

 

PRESIDENTE. D'accordo, deputato Leone. Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione dell'ordine del giorno Mazzaracchio n. 9/3256/370, non accettato dal Governo.

 

SALVATORE MAZZARACCHIO. Signor Presidente, resto perplesso per la mancata accettazione di questo ordine del giorno da parte del Governo. Di cosa si tratta? L'articolo 2, comma 46, del disegno di legge in esame prevede un'anticipazione finanziaria nei limiti di un ammontare di 9 milioni di euro da parte dello Stato. A favore di chi? Delle regioni che non hanno rispettato il patto di stabilità! Se ciò si inquadra nella consistenza del fondo transitorio, che ammonta a circa 3 milioni di miliardi, seppur spalmato nel triennio 2007-2009, sempre a favore delle regioni che non hanno rispettato il patto di stabilità, mi domando come il Governo possa ignorare che le regioni che, invece, hanno rispettato il patto di stabilità sono, purtroppo, in «splafonamento» anch'esse, anche se non è stato ancora concluso l'ultimo monitoraggio da parte del tavolo tecnico. Esse hanno, comunque, «splafonato». Come è concepibile che le regioni cosiddette «canaglia» vengano premiate in questa maniera, mentre le regioni che hanno fatto il loro dovere non vengono minimamente prese in considerazione dal Governo? Attenzione, perché non sto parlando Cicero pro domo sua, in quanto noi non amministriamo le regioni italiane, né potete mettere in dubbio la posizione della Lombardia o del Veneto, che non sono certamente interessate da tutto questo. Quindi, si tratta delle regioni rappresentante e gestite da questa maggioranza. Non è concepibile! Ciò avviene anche nella mia regione - che però non è amministrata dal centrodestra - e, onorevole D'Alema, nella regione Puglia che ieri è dovuta ricorrere all'aumento dell'IRPEF, dell'IRAP e della sovrattassa sulla benzina. Eppure, quella regione ha rispettato il Patto di stabilità, essendo rimasta al di sotto del 5 per cento e non avendo superato, come le altre, il 7 per cento. Come mai viene stanziata questa massa enorme di risorse finanziarie a favore di enti che non hanno compiuto il loro dovere e non si stanzia alcuna risorsa a favore delle regioni che voi rappresentate e che hanno svolto il loro dovere? Ciò non è accettabile (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia)!

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Campa. Ne ha facoltà.

 

CESARE CAMPA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, sottosegretario Grandi, chiedo che si valuti con attenzione quanto il collega Mazzaracchio ha poc'anzi affermato: se siamo noi a dare l'impressione di premiare coloro che non fanno la loro parte, è certo che premiamo i furbi a scapito di chi rispetta le leggi. Bisogna dare un segnale molto forte in questa direzione! Ha ragione l'onorevole Mazzaracchio ad affermare che il Veneto è virtuoso e che non c'entra in questa situazione. Quelle regioni che hanno rispettato il Patto oggi invece si trovano in una situazione di difficoltà. Voi premiate le regioni che non hanno rispettato il Patto, non si sono preoccupate di rispettare le norme di buona amministrazione - e magari inviano i propri pazienti nelle nostre regioni -, non pagano le quote e mettono in difficoltà tutto il Servizio sanitario nazionale. Sottosegretario Grandi, considerato che lei prima affermava di volersi mettere gli occhiali per leggere con attenzione il testo dell'ordine del giorno, la prego vivamente di metterseli, di leggere con attenzione e di esprimere un parere favorevole sull'ordine del giorno in esame!

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Mazzaracchio n. 9/3256/370, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 408 Votanti 405 Astenuti 3 Maggioranza 203 Hanno votato131 Hanno votato no 274).

Prendo atto che i presentatori dell'ordine del giorno Milanato n. 9/3256/371 accettano la riformulazione proposta dal Governo e non insistono per la votazione. Prendo atto che i presentatori dei successivi ordini del giorno Moroni n. 9/3256/373, Palmieri n. 9/3256/375 e Paroli n. 9/3256/377, non accettati dal Governo, insistono per la votazione. Passiamo dunque ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Moroni n. 9/3256/373, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 389 Maggioranza 195 Hanno votato118 Hanno votato no 271).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Palmieri n. 9/3256/375, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 404 Votanti 403 Astenuti 1 Maggioranza 202 Hanno votato125 Hanno votato no 278).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Paroli n. 9/3256/377, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 402 Maggioranza 202 Hanno votato126 Hanno votato no 276).

Ricordo che l'ordine del giorno Mario Pepe n. 9/3256/378 è stato accettato dal Governo.

Prendo atto che il deputato Picchi insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/3256/379, non accettato dal Governo. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Paoletti Tangheroni. Ne ha facoltà.

 

PATRIZIA PAOLETTI TANGHERONI. Signor Presidente, quando su una legge finanziaria si pone la questione di fiducia - e quindi ogni discussione viene stroncata - bisogna porre molta attenzione agli ordini del giorno, che costituiscono l'unico spazio concesso per porre le questioni. L'ordine del giorno Picchi n. 9/3256/379 riguarda la tramvia di Firenze, che si prevede passi nel cuore della città. Si tratta di un vero e proprio «stupro» al patrimonio artistico-ambientale. Già per effettuare i primi lavori, sono stati abbattuti settecento alberi. La tramvia pone a rischio l'area del Duomo e del Battistero, oltre a determinare, con una colata di cemento, la sparizione di alcuni reperti romani presenti nel sottosuolo. Quell'area è stata definita patrimonio artistico mondiale dall'UNESCO. Si tratta di un semplice ordine del giorno. Signor Presidente, il Governo non presta attenzione; dovrebbe essermi concesso altro tempo. Il Governo ha già stabilito di spendere dieci milioni per compiere questo «stupro» ambientale. Con l'ordine del giorno in esame si chiede l'assunzione dell'impegno a monitorare gli effetti di tale situazione. Non lo avete accolto, nemmeno come raccomandazione. Capisco che, come si dice, business is business, però credo che la questione meriti un'attenzione maggiore.

 

ROBERTO TORTOLI. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ROBERTO TORTOLI. Signor Presidente, chiedo di apporre la mia firma all'ordine del giorno in esame.

 

PRESIDENTE. Sta bene.

 

CLAUDIO AZZOLINI. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CLAUDIO AZZOLINI. Signor Presidente, chiedo di apporre la mia firma all'ordine del giorno in esame.

 

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Picchi n. 9/3256/379, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 416 Votanti 409 Astenuti 7 Maggioranza 205 Hanno votato148 Hanno votato no 261).

Prendo atto che il presentatore insiste per la votazione del suo ordine del giorno Germanà n. 9/3256/380. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Germanà n. 9/3256/380, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 411 Maggioranza 206 Hanno votato136 Hanno votato no 275).

Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Prestigiacomo n. 9/3256/381. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Prestigiacomo n. 9/3256/381, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 423 Maggioranza 212 Hanno votato140 Hanno votato no 283).

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Ravetto n. 9/3256/382, accolto come raccomandazione, limitatamente al dispositivo, dal Governo. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Ricevuto n. 9/3256/383, accettato dal Governo limitatamente al dispositivo se riformulato. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Romagnoli n. 9/3256/384, come raccomandazione dal Governo. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Rosso n. 9/3256/385, accettato dal Governo. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Santelli n. 9/3256/386, accolto come raccomandazione, limitatamente al dispositivo. Prendo atto che il presentatore non insiste per la votazione dell'ordine del giorno Santori n. 9/3256/387, accolto come raccomandazione dal Governo. Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Testori n. 9/3256/388, non accettato dal Governo. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno n. 9/3256/388, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 426 Votanti 425 Astenuti 1 Maggioranza 213 Hanno votato139 Hanno votato no 286).

Prendo atto che la deputata Balducci ha segnalato che non è riuscita a votare. Prendo atto che il deputato Tondo insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/3256/389, non accettato dal Governo. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Tondo n. 9/3256/389, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 423 Maggioranza 212 Hanno votato137 Hanno votato no 286).

Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Uggè n. 9/3256/390, non accettato dal Governo. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Leone. Ne ha facoltà.

 

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, vorrei chiedere al sottosegretario Grandi le motivazioni della contrarietà del Governo all'ordine del giorno in esame. Considerato che stasera l'interpretazione del sottosegretario Grandi è stata «grandiosa», vorrei che proseguisse, «recitasse» anche con me e mi dicesse il motivo per il quale il Governo è contrario all'ordine del giorno in esame. Dopodiché vorrei nuovamente la parola.

 

PRESIDENTE. L'onorevole Campa chiede di parlare per dichiarazione di voto, ma non posso dargli la parola.

 

ANTONIO LEONE. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, in premessa ho chiesto che il sottosegretario mi dicesse il motivo per il quale è contrario all'ordine del giorno in esame.

 

PRESIDENTE. Pensavo fosse una domanda retorica.

 

ANTONIO LEONE. Non è retorica, signor Presidente, perché stimola l'attenzione del sottosegretario. Se il sottosegretario non intende rispondermi, allora chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'ordine del giorno in esame.

 

PRESIDENTE. Prendo atto che il sottosegretario non ha nulla da aggiungere, quindi può proseguire, deputato Leone.

 

ANTONIO LEONE. Si tratta di un ordine del giorno che richiama in toto, in buona sostanza, l'accordo stipulato dal Governo con gli autotrasportatori durante le giornate trascorse e che sono sotto gli occhi di tutti, per quanto è accaduto con lo sciopero.

Nell'ordine del giorno in esame si chiede di impegnare il Governo ad attuare l'accordo stesso, entro i paletti ed i limiti che quest'ultimo stabilisce e in tempi certi. Vi posso descrivere io le ragioni della contrarietà che il sottosegretario non ha voluto esprimere pubblicamente. Con l'ordine del giorno Uggè n. 9/3256/390, il collega Uggè e il sottoscritto si sono permessi di affermare che il documento consegnato dal Governo alle associazioni di categoria è solo un documento per titoli, privo di date certe. Il sottosegretario ha preso una tale affermazione come un'offesa grave e non ha accettato quest'ordine del giorno. Tutto ciò vuol dire che evidentemente quell'accordo raggiunto dal Governo e sbandierato dal sottosegretario Letta è un accordo vuoto, che non esiste. Se il Governo, infatti, non lo riconosce nella persona del sottosegretario Grandi evidentemente si tratta di una «presa per i fondelli» nei confronti della categoria degli autotrasportatori; altrimenti, l'atteggiamento del sottosegretario non avrebbe dovuto essere tale. Nell'ordine del giorno in esame si richiama quanto accaduto e si afferma che questo Governo deve colmare alcune lacune definendo quanto è stato lasciato nel vago, dato che l'accordo vi è stato. Se ciò non avvenisse si tratterebbe di una smentita vera e propria. Se il sottosegretario Grandi, che prima si è sperticato in un'interpretazione, in un teatrino bellissimo nei confronti degli ordini del giorno della maggioranza, si potesse sperticare anche su quest'ordine del giorno, non smentendo il Governo, gli saremmo grati.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Armani. Ne ha facoltà.

 

PIETRO ARMANI. Signor Presidente, intervengo, oltre che per aggiungere la mia firma all'ordine del giorno Uggè n.9/3256/390, per ricordare come proprio il punto sottolineato dal collega Leone - ovvero che il documento consegnato alle associazioni è un documento per titoli privo di date certe - crea dei problemi in prospettiva visti i costi che nei tre giorni dello sciopero ha sopportato l'intero Paese in termini di carenza dei trasporti, di alimenti e di prodotti energetici. Attenzione, quindi, applichiamo il documento e non facciamo scherzi!

 

CESARE CAMPA. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CESARE CAMPA. Signora Presidente, richiamo la sua attenzione sul fatto che lei mi ha mandato a dire, attraverso due commessi e un funzionario, che non avrei potuto parlare. Non ho capito perché esista questa attenzione nei miei confronti.

 

PRESIDENTE. Le fornisco subito la spiegazione. Ai sensi dell'articolo 88, comma 1, terzo periodo, del Regolamento, ciascun deputato può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro complesso per non più di cinque minuti e con non più di due interventi distinti per una durata complessivamente non superiore. È dunque possibile per ciascun deputato, a condizione che lo stesso non abbia precedentemente esaurito il tempo a disposizione, prendere nuovamente la parola per dichiarazione sull'ordine del giorno. Poiché lei è già intervenuto due volte per dichiarazione di voto sull'ordine del giorno non potevo e non posso darle la parola. Come vede non vi è alcun accanimento nei suoi confronti.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Boato. Ne ha facoltà.

 

MARCO BOATO. Signor Presidente, non sarei intervenuto sull'ordine del giorno Uggè n. 9/3256/390 perché ve ne sono più di quattrocento e abbiamo tutti un po' di fretta. Però, la collega Paoletti Tangheroni, prima, ha affermato giustamente che gli ordini del giorno, in una situazione di questo genere, sono anche un'occasione di riflessione. Mi stupisco allora che il collega Leone si stupisca che il Governo non accetti - e ha fatto benissimo - un ordine del giorno che afferma che il documento consegnato dal Governo alle associazioni di categoria è solo un documento per titoli privo di date certe. Collega Leone cosa vorrebbe, che il Governo accettasse l'ordine del giorno a firma del collega Uggè, colui che ha capitanato la rivolta degli autotrasportatori, che ha bloccato l'Italia per giorni e che ha provocato centinaia di milioni di danni all'intero sistema Paese (Applausi dei deputati dei gruppi Verdi, Partito Democratico-L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, Sinistra Democratica. Per il Socialismo europeo, La Rosa nel Pugno e Comunisti Italiani)? L'onorevole Uggè, assente da quest'aula, vorrebbe anche che l'Assemblea gli facesse gli elogi pubblici riguardo a ciò che ha fatto (Applausi dei deputati dei gruppi Verdi, Partito Democratico-L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, Sinistra Democratica. Per il Socialismo europeo, La Rosa nel Pugno e Comunisti Italiani)? Bene ha fatto il Governo a cercare un accordo e bene ha fatto, anche se presentano delle coperture discutibili, a inserire delle misure nella legge finanziaria. Tuttavia cito il rappresentante principale dell'associazione della più grande azienda di trasportatori Trentina, la ARCESE, il quale ha detto parole di fuoco - lui che è il più grande autotrasportatore - sul modo in cui Uggè e soci si sono comportati in questa vicenda. Quindi fa bene il Governo a respingere l'ordine del giorno in esame (Applausi dei deputati dei gruppi Verdi, Partito Democratico-L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, Sinistra Democratica. Per il Socialismo europeo, La Rosa nel Pugno e Comunisti Italiani).

 

CESARE CAMPA. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Deputato Campa, lei mi chiede la parola ma sa che non la può avere se non per apporre la sua firma sull'ordine del giorno in esame. Come può vedere anche il microfono le nega la parola...

 

CESARE CAMPA. Veramente è lei, Presidente che mi sta negando la parola, mettendo evidentemente il bavaglio a un deputato. Io avevo chiesto la parola...

 

PRESIDENTE. Non può intervenire! Le ho già spiegato il motivo. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Barani. Ne ha facoltà.

 

LUCIO BARANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che non sia corretto responsabilizzare un collega quando non è presente in aula (Commenti dei deputati del Partito Democratico-L'Ulivo), e soprattutto non è corretto non responsabilizzare il Governo che poteva stringere l'accordo cinque giorni prima, con trenta «marcioni» di milioni, non avrebbe messo l'Italia in ginocchio! Pertanto, la grossa responsabilità che ha il Governo non si può attribuire a nessun altro. È una responsabilità di chi guida il Paese e di chi appoggia l'attuale Esecutivo. L'accordo poteva essere stretto tre giorni prima, non sarebbe accaduto nulla, e la decisione di aver tolto trenta milioni di euro ai famosi funghi e alle viti siciliane per giungere all'accordo poteva essere presa quattro giorni prima. Credo, quindi, che il collega Boato sia veramente andato fuori tema e fuori luogo e che abbia prodotto una difesa veramente sterile di un Governo indifendibile nella vicenda degli autotrasportatori. Non avrebbe dovuto accusare Uggè che in questo momento è un collega come tutti gli altri.

 

GIOVANNI CARBONELLA. Ha fatto il sindacalista e l'agitatore e non il parlamentare!

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Baldelli. Ne ha facoltà.

 

SIMONE BALDELLI. Signor Presidente, è singolare che si sentano utilizzare nei confronti del collega Uggè le parole «sindacalista e agitatore» come se fossero sinonimi.

Intendo precisare che per quanto riguarda lo sciopero e l'agitazione inscenata dagli autotrasportatori - sulla quale peraltro io stesso ho chiesto personalmente l'informativa del Governo in Aula - non è l'associazione rappresentata dal collega Uggè ad aver dato luogo alla prima agitazione e al primo sciopero. Lo dico a scanso di equivoci. In secondo luogo, l'ordine del giorno in esame ha nel dispositivo l'esortazione al Governo a mantenere gli impegni presi. Credo, quindi, che il contenuto dell'ordine del giorno sia difendibile. Inoltre, se è vero che si sono verificati atteggiamenti di blocco che possono anche essere contestati da diversi punti di vista, è anche vero che appare strano che la lotta - sebbene non confederale e non sindacalizzata in maniera ortodossa - degli autotrasportatori sia considerata una battaglia di cosiddetti «padroncini» che difendono dei privilegi, mentre quando scendono in piazza i lavoratori tutto è legittimo e normale (Commenti dei deputati del gruppo Rifondazione Comunista-Sinistra Europea). Dico questo specialmente in presenza di un Governo in cui il Ministro Ferrero esorta, in qualche modo comprensibilmente, i lavoratori a scendere in piazza per difendere la propria sicurezza.

 

MARIO RICCI. Ci sono modi e modi!

 

SIMONE BALDELLI. Allora non usiamo due pesi e due misure, e cerchiamo di avere il rispetto di tutti coloro che protestano nella difesa dei propri interessi, troppo spesso perché forse la politica non riesce ad affrontare i problemi nella debita maniera, con la giusta responsabilità e la necessaria serenità. Concludo affermando che purtroppo, collega Boato, quella degli ordini del giorno è stata - in questo sono d'accordo con lei - non una delle poche ma forse l'unica occasione in cui l'Assemblea ha avuto la possibilità di svolgere un minimo di confronto e di dibattito. Credo che questo sia grave perché la manovra finanziaria è la legge più importante dello Stato...

 

PRESIDENTE. La prego di concludere.

 

SIMONE BALDELLI. Credo che sarebbe stato utile e costruttivo ascoltare il Presidente Prodi, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri sui diversi argomenti e sarebbe stato utile poter dibattere e poter pensare di modificare, anche di una virgola, questa manovra finanziaria in quest'aula. Purtroppo, le prassi ed un brutto modo di operare, sia dal punto di vista politico sia da quello delle prassi regolamentari, ci impediscono di farlo. Pertanto, questo è l'unico dibattito che questa Assemblea ha l'onore di svolgere (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Gibelli. Ne ha facoltà.

 

ANDREA GIBELLI. Signor Presidente, il collega Uggè non ha bisogno di essere difeso dal nostro gruppo, però vorrei ricordare all'Assemblea che la Commissione trasporti, negli ultimi dieci anni, ha affrontato il tema del settore dell'autotrasporto in maniera oggettiva. Sappiamo che ci sono delle sigle sindacali che hanno posizioni differenti e tutte le richieste che sono state avanzate - lo ricordo al collega Boato - hanno una storia, che non nasce in questi giorni, ma è una storia antica, legata ad una situazione del settore dell'autotrasporto molto complessa. Sicuramente in questi giorni sono accaduti molti avvenimenti, ma, alla base, ci sono delle legittime richieste. Mi dispiace la caduta di stile del collega Boato e vorrei ricordare a tutta la sinistra che rumoreggia che, comunque, da questa parte dell'aula non c'è gente che oggi fa del moralismo sugli trasportatori, mentre delle persone che sono sedute qui, durante il G8 di Genova, hanno aizzato il caos (Commenti dei deputati del gruppo Rifondazione Comunista-Sinistra Europea - Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania) e c'è gente qui che, come l'onorevole Mussi, è stata Vicepresidente della Camera e durante una sommossa nella scorsa legislatura, avvenuta qui davanti in occasione della riforma Moratti ad opera di studenti imboscati ed infiltrati, ha fornito loro dell'acqua per ristorarli! Ciò perché dall'altra parte c'era un Governo che non era del vostro colore e adesso Marco Boato viene a fare il moralista (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania), perché un suo amico - magari qualcuno che gli ha pagato la campagna elettorale - viene a dirci che forse abbiamo sbagliato a sostenere una proposta del genere (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania)!

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Uggè n. 9/3256/390, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 412 Votanti 408 Astenuti 4 Maggioranza 205 Hanno votato127 Hanno votato no 281).

Prendo atto che la deputata Germontani ha segnalato che non è riuscita ad esprimere voto favorevole. Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Elio Vito n. 9/3256/391, non accettato dal Governo. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Elio Vito n. 9/3256/391, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 415 Votanti 413 Astenuti 2 Maggioranza 207 Hanno votato123 Hanno votato no 290).

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Zanetta n. 9/3256/392, accolto dal Governo come raccomandazione . Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Zorzato n. 9/3256/393, non accettato dal Governo. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Zorzato n. 9/3256/393, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 414 Votanti 413 Astenuti 1 Maggioranza 207 Hanno votato126 Hanno votato no 287).

Prendo atto che il presentatore non insiste per la votazione dell'ordine del giorno Marras n. 9/3256/394, accolto dal Governo come raccomandazione . Prendo atto che il presentatore non insiste per la votazione dell'ordine del giorno Armosino n. 9/3256/395, accolto dal Governo come raccomandazione limitatamente al dispositivo.

Ricordo che l'ordine del giorno Brusco n. 9/3256/396 è stato accettato dal Governo. Chiedo al presentatore se insista per la votazione dell'ordine del giorno Marinello n. 9/3206/397, non accettato dal Governo.

 

GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO. Si, signor Presidente, insisto per la votazione e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO. Signor Presidente, vorrei che il sottosegretario Grandi mi dedicasse un po' di attenzione in quanto, signor sottosegretario, non accettando l'ordine del giorno - la prego di prestare attenzione al dispositivo - sostanzialmente lei dice «no» a due aspetti. Mi riferisco alla messa in sicurezza di una delle strade ritenute tra le più pericolose per incidenti (e quindi per mortalità durante l'arco dell'anno) che si trova in Sicilia e alla possibilità - e chiedo anche l'attenzione del Viceministro D'Antoni, che tra l'altro conosce bene quelle zone - che gli enti preposti, in particolare l'ANAS, possano dare il via, non ad un progetto esecutivo, ma ad un progetto di massima di un tratto autostradale strategico - il cosiddetto Gela-Castelvetrano - che completerebbe l'anello autostradale siciliano. Quindi, di fatto, l'Assemblea, non accettando questo dispositivo, nega la sicurezza di un tratto di strada pericoloso e anche la possibilità non che si possa realizzare domani, ma almeno che si possa iniziare l'iter per la costruzione di un'importante infrastruttura in Sicilia. Ciò è particolarmente grave, specie in un anno in cui, di fatto, si è negato il credito d'imposta e sono stati ridotti i fondi del FAS. Mi sembra che questo Governo si stia caratterizzando per aver posto in essere delle politiche antimeridionali ed antisiciliane.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ALFIERO GRANDI, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Se l'onorevole Marinello concorda, il suo ordine del giorno n. 9/3256/397 può essere accolto come raccomandazione.

 

VITO LI CAUSI. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VITO LI CAUSI. Signor Presidente, chiedo di apporre la mia firma all'ordine del giorno Marinello n. 9/3256/397 a nome di tutto il gruppo Popolari-Udeur.

 

PRESIDENTE. Deputato Marinello, insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/3256/397, accolto dal Governo come raccomandazione.

 

GIUSEPPE FRANCESCO MARIA MARINELLO. No, signor Presidente, non insisto per la votazione, ma, evidentemente non sono soddisfatto: iniziamo un percorso.

 

PRESIDENTE. Ricordo che l'ordine del giorno De Zulueta n. 9/3256/398 è stato accettato dal Governo. Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro formulato dal Governo dell'ordine del giorno Turco n. 9/3256/399.

 

MAURIZIO TURCO. Signor Presidente, vorrei sollecitare il sottosegretario Grandi a rivedere questo invito al ritiro. Soprattutto, ritengo che non sia né opportuno né prudente che il Governo non accetti questo ordine del giorno. Sarebbe più opportuno e prudente che il Governo si rimettesse all'Aula.

 

PRESIDENTE. Prendo atto che il Governo mantiene l'invito al ritiro e che il presentatore insiste per la votazione dell'ordine del giorno Turco n. 9/3256/399. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Turco n. 9/3256/399, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 418 Votanti 405 Astenuti 13 Maggioranza 203 Hanno votato118 Hanno votato no 287).

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Neri n. 9/3256/400, accolto dal Governo come raccomandazione. Prendo atto, altresì, che il deputato Satta ha chiesto di apporvi la propria firma. Ricordo che l'ordine del giorno Lo Monte n. 9/3256/401 è stato accettato dal Governo. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Oliva n. 9/3256/402, accettato dal Governo limitatamente al dispositivo. Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dal Governo dell'ordine del giorno Reina n. 9/3256/403.

 

PIETRO RAO. Signor Presidente, ritengo che vi sia stata una distrazione relativamente al parere espresso dal Governo su questo ordine del giorno, perché, sostanzialmente, esso impone alle raffinerie, in particolare a quella di Gela, che utilizza il pet coke come combustibile, di utilizzare una tecnologia, che viene chiamata IGCC, che permette un abbattimento sostanziale degli idrocarburi policiclici aromatici dei metalli pesanti e dello zolfo. Siccome ci pare che ciò non comporti alcun onere per lo Stato, gravando soltanto sull'industria petrolifera, con un grande vantaggio, però, per la salute e per la tutela dell'ambiente, ci pare veramente difficile capire come mai siamo stati invitati a ritirare questo ordine del giorno. Queste cose non le diciamo noi, ma Legambiente e ci pare strano questo invito al ritiro, francamente, perché riteniamo che questo ordine del giorno possa essere votato a maggioranza. Quindi, insistiamo per la votazione di questo ordine del giorno.

 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Reina n. 9/3256/403, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 414 Votanti 411 Astenuti 3 Maggioranza 206 Hanno votato179 Hanno votato no 232).

 

CARMELO LO MONTE. Ma il Governo ha espresso il parere?

 

PRESIDENTE. Il Governo ha detto che, in caso di mancato ritiro, il parere era contrario. Ho detto che il Governo non ha accettato l'ordine del giorno Reina n. 9/3256/403.

 

CARMELO LO MONTE. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Su che cosa?

 

CARMELO LO MONTE. Signor Presidente, avevamo chiesto di conoscere il parere del Governo e lo volevamo sentire, ma non eravamo interessati soltanto noi del gruppo del Movimento per l'Autonomia. Volevamo farlo sentire a tutta l'Aula, perché siamo certi di aver posto un problema che, se venisse a conoscenza di tutta l'Aula, siamo sicuri...

 

PRESIDENTE. Mi scusi, lei lo ha posto...

 

CARMELO LO MONTE. Lei, Presidente, non ce lo ha consentito. Il Governo le ha espresso il parere nell'orecchio: noi non lo abbiamo sentito!

 

PRESIDENTE. Il Governo ha formulato un invito al ritiro. In caso contrario, il parere era contrario. Lei ha rifiutato il ritiro e quindi rimane il parere contrario. Ricordo che gli ordini del giorno Rao n. 9/3256/404 e Mascia n. 9/3256/405 sono stati accettati dal Governo. Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dell'ordine del giorno Bono n. 9/3256/406, accettato dal Governo limitatamente al dispositivo, e non insistono per la votazione. Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno Minardo n. 9/3256/407 e non insistono per la votazione. Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Fedele n. 9/3256/408, non accettato dal Governo. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno tizio n. 9/3256/408, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e votanti 396 Maggioranza 199 Hanno votato124 Hanno votato no 272).

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dei rispettivi ordini del giorno Luciano Rossi n. 9/3256/409 e Di Cagno Abbrescia n. 9/3256/410, accolti dal Governo come raccomandazione.

 

PAOLA BALDUCCI. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PAOLA BALDUCCI. Vorrei aggiungere la firma all'ordine del giorno Violante n. 9/3256/411.

 

PRESIDENTE. Sta bene. Prendo atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dal Governo dell'ordine del giorno Violante n. 9/3256/411 e non insistono per la votazione. Prendo atto che i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Angelino Alfano n. 9/3256/412, non accettato dal Governo.

Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Angelino Alfano n. 9/3256/412, non accettato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 411 Votanti 410 Astenuti 1 Maggioranza 206 Hanno votato125 Hanno votato no 285).

Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Lupi n. 9/3256/413, accettato dal Governo limitatamente al dispositivo. Ricordo che l'ordine del giorno Sposetti n. 9/3256/414 è stato accettato dal Governo.

 

PAOLO AFFRONTI. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PAOLO AFFRONTI. Signor Presidente, chiedo di apporre la mia firma all'ordine del giorno Sposetti n. 9/3256/414.

 

PRESIDENTE. Sta bene. Ricordo che l'ordine del giorno Lisi n. 9/3256/415 è stato accettato dal Governo. Prendo atto che il deputato Cicu accetta la riformulazione proposta dal Governo del suo ordine del giorno n. 9/3256/416 e non insiste per la votazione. Prendo atto altresì che il deputato Satta chiede di apporre la propria firma all'ordine del giorno Cicu n. 9/3256/416. Prendo atto che i presentatori non insistono per la votazione dell'ordine del giorno Ponzo n. 9/3256/417, accolto dal Governo come raccomandazione. Ricordo che l'ordine del giorno Trepiccione n. 9/3256/418 è stato accettato dal Governo. È così esaurito l'esame degli ordini del giorno presentati. Prima di passare alle dichiarazioni di voto finale, informo che il Governo ha comunicato che, nel corso dell'attività di predisposizione della Nota di variazione, che sarà formalmente presentata dopo il voto sul disegno di legge finanziaria, è emersa l'esigenza di una correzione di ordine tecnico nel prospetto di copertura. Com'è noto, il prospetto di copertura ha natura ricognitiva e consequenziale rispetto alle deliberazioni assunte in sede parlamentare, che non vengono ovviamente intaccate. Pur tuttavia, per evitare ogni equivoco e per assicurare la massima trasparenza al procedimento, ritengo di dare luogo ad una breve sospensione della seduta per 10-15 minuti, affinché in sede di Comitato dei nove tutti i gruppi possano prendere visione della correzione prima di procedere alle dichiarazioni di voto e ai voti finali. Invito pertanto il Comitato dei nove a riunirsi immediatamente con la presenza del Governo e a ritornare in Aula non oltre il termine stabilito.

 

ELIO VITO. Chiedo di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ELIO VITO. Signor Presidente, non credo proprio che quanto sta accadendo in questi giorni e quanto continua ad accadere ora possa essere sottovalutato e passare come un fatto del tutto naturale e semplice. Ieri abbiamo assistito a delle correzioni di carattere politico che sono state presentate come di carattere tecnico e di natura formale. Su di esse ci siamo pronunciati con il voto di fiducia: non credo però, signor Presidente, che possiamo modificare le tabelle riassuntive dopo il voto di fiducia. Se vi sono stati errori, questi sono imputabili alla fretta, all'approssimazione, al dilettantismo con i quali il Governo sta procedendo nel varo della principale legge del Parlamento.

Proprio per queste ragioni, per consentire che anche la nota di variazione potesse essere esaminata con prudenza e calma dalla Ragioneria, avevamo chiesto che si rinviasse l'esame alla giornata di lunedì. Si è voluto invece fare tutto in fretta in ventiquattr'ore, cosa che non era mai accaduta e che era facile immaginare avrebbe dato luogo ad equivoci. Dunque, signor Presidente, poiché la tabella riassuntiva è già stata votata ed è già stato svolto il voto di fiducia, non credo sia sufficiente che la Commissione bilancio prenda visione degli errori tecnici, credo infatti che a questa riunione della Commissione bilancio - che peraltro non mi pare possa essere preventivamente e sbrigativamente ridotta a una durata di 15 minuti - partecipi il Ragioniere generale dello Stato e solo se vi sarà una conclusione unanime di tutti i membri della Commissione si potrà procedere: se così non fosse, dovremmo lasciare evidentemente intatte le tabelle che sono state votate con i tre voti di fiducia. Se vi sono degli errori, provvederà a correggerli l'altro ramo del Parlamento.

 

PRESIDENTE. È evidente che vi è una diversità di interpretazione. Ho già detto che non vi è alcuna modificazione rispetto alle deliberazioni assunte in sede parlamentare, come da precedenti. Confermo, tuttavia, la decisione di sospendere la seduta per dieci-quindici minuti ed invito i deputati a tornare in Aula in quel momento.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle 19.

 

La seduta, sospesa alle 18,45, è ripresa alle 19,05.

 

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione bilancio ha terminato il suo esame.

 

Si riprende la discussione (ore 16,53).

(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 3256-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto finale. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Leddi Maiola. Ne ha facoltà.

 

MARIA LEDDI MAIOLA. Signor Presidente, preannunzio a nome del gruppo del Partito Democratico-L'Ulivo il voto favorevole sul disegno di legge finanziaria in esame per le ragioni che sono state ampiamente rappresentate nella lunga discussione che si è svolta, e mi riservo di consegnare il testo integrale della mia dichiarazione di voto (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico-L'Ulivo).

 

PRESIDENTE. Deputata Leddi Maiola, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Filippi. Ne ha facoltà.

 

ALBERTO FILIPPI. Signor Presidente, confermo il voto contrario della Lega Nord sul disegno di legge finanziaria e chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo della mia dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Deputato Filippi, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Napoletano. Ne ha facoltà.

 

FRANCESCO NAPOLETANO. Signor Presidente, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo della mia dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Deputato Napoletano, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Di Gioia. Ne ha facoltà.

 

LELLO DI GIOIA. Signor Presidente, preannunzio a nome dei Socialisti e dei Radicali de La Rosa nel Pugno il voto favorevole sia sul disegno di legge finanziaria sia sul bilancio. Pur tuttavia, devo svolgere alcune considerazioni, poiché ritenevamo che questa manovra finanziaria potesse dare di più, al di là delle questioni che sono state ovviamente sottolineate e degli aspetti positivi già evidenziati dall'onorevole Villetti nella sua dichiarazione di voto sulla questione di fiducia. Riteniamo che nel disegno di legge finanziaria dovessero esservi interventi riguardanti la ricerca - che è stata sostanzialmente tenuta in una condizione di grande difficoltà - la scuola pubblica e, soprattutto, le questioni della laicità dello Stato. Pur in presenza di tali condizioni, ribadiamo, come dicevo in precedenza, il nostro voto favorevole sia sul disegno di legge finanziaria sia sul bilancio dello Stato.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Capitanio Santolini. Ne ha facoltà.

 

LUISA CAPITANIO SANTOLINI. Signor Presidente, intervengo per annunziare il voto contrario del gruppo dell'UDC e chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo della mia dichiarazione di voto [Applausi dei deputati del gruppo UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro)].

 

PRESIDENTE. Deputata Capitanio Santolini, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Borghesi. Ne ha facoltà.

 

ANTONIO BORGHESI. Signor Presidente, mi richiamo a quanto già dichiarato in sede di discussione sulle linee generali e di dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia, e confermo il voto favorevole del gruppo Italia dei Valori (Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Iacomino. Ne ha facoltà.

 

SALVATORE IACOMINO. Signor Presidente, nel preannunziare il voto favorevole del gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo della mia dichiarazione di voto (Applausi dei deputati del gruppo Rifondazione Comunista-Sinistra Europea).

 

PRESIDENTE. Deputato Iacomino, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Barani. Ne ha facoltà.

 

LUCIO BARANI. Signor Presidente, intervengo pochi secondi per esprimere il voto contrario del gruppo dei Socialisti del Nuovo PSI che, a differenza dei socialisti dello SDI che votano a favore, ritengono che questa sia una finanziaria di lacrime e sangue per l'Italia e per gli italiani (e non solo per il prossimo anno), che colpirà anche le future generazioni. Non vogliamo che quando - tra dieci, venti o trenta anni - ci si chiederà di chi è stata la responsabilità di tale disastro, non si veda che vi è stato un gruppo di socialisti e della Democrazia cristiana che ha pronunciato un «no» forte ed alto sul disegno di legge finanziaria. D'altronde, sapere che il PIL scende dall'1,5 all'1 per cento, che i consumi calano dall'1,9 all'1,2 e gli investimenti dal 2,6 all'1,6, che il nostro debito pubblico è il terzo del pianeta e sta superando i 1.650 miliardi di euro e che, per non aver trovato 30 milioni di euro per gli autotrasportatori, si è fatto perdere al Paese tre miliardi di euro (mentre si sono trovati 50 milioni di euro per i parassiti e i funghi della vite siciliana), rende molto ben evidenti gli errori compiuti da questo Governo. L'Italia sopporta una tassazione ormai insostenibile (intorno al 56-58 per cento) e le nostre imprese perdono di competitività rispetto a quelle dei nostri partner, per i quali essa si attesta intorno al 25-28 per cento. Il PIL pro capite della Spagna, nel 2010, supererà quello italiano e lo stesso avverrà per la Grecia nel 2015. Concludo il mio intervento esprimendo il nostro «no», e con un'immagine di cui vorrei rendere partecipi tutti i colleghi. Dopo avere visto, durante l'intervento del collega Boscetto, il Presidente del Consiglio ridere con gusto, sapendo che tale risata, non simpatica, farà piangere il prossimo anno tutti gli italiani, non possiamo che dire «no» al disegno di legge finanziaria.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Rao. Ne ha facoltà.

 

PIETRO RAO. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, in ordine alle modalità con cui il Governo ha gestito il disegno di legge finanziaria e sull'iter che questo ha avuto alla Camera, durante l'esame in Commissione e in Assemblea, sarebbe necessario discutere a lungo. Per evidenti ragioni di tempo non posso soffermarmi su tali questioni e mi rifaccio a quanto già affermato in merito da alcuni miei colleghi nei giorni passati. Il Movimento per l'Autonomia non può esprimere voto favorevole rispetto ad un provvedimento che nella sua globalità - se possibile più della scorsa legge finanziaria - manifesta non solo la totale mancanza di una strategia organica di sviluppo e crescita per un Paese il cui malessere è ormai tangibile, ma conferma e aggrava il totale disinteresse del Governo nei confronti del Mezzogiorno. Non vogliamo pensare che vi sia da parte dell'Esecutivo una volontà punitiva nei confronti del sud, come potrebbe desumersi dall'analisi dell'azione del Governo, ma quanto meno prendiamo atto che le aree deboli del Paese non sono presenti nella sua agenda politica. In tale senso, comunque, non è possibile non rilevare la più assoluta schizofrenia del Governo i cui rappresentanti, in numerosissime occasione ufficiali, non mancano di affermare demagogicamente l'importanza del ruolo che il nostro Mezzogiorno ha - o meglio dovrebbe avere - per il rilancio economico del nostro Paese, ma nell'atto di passare dalle parole ai fatti e, quindi, di prevedere misure e norme in grado di avviare una nuova stagione di sviluppo per il sud, agiscono come se il Mezzogiorno non facesse parte dell'Italia e come se il sud dovesse essere rimosso. La legge finanziaria dello scorso anno aveva dato pochissime risorse al Mezzogiorno, ma quanto meno il Governo poteva vantare al suo attivo tre misure in favore del sud: l'istituzione delle zone franche urbane, il credito di imposta ed il finanziamento per la viabilità secondaria della Sicilia e della Calabria. Prendiamo atto che quanto previsto nella scorsa legge finanziaria non ha avuto fin qui attuazione e che il Governo, senza alcun pudore, ripropone nel disegno di legge finanziaria le stesse identiche e inattuate misure, semplicemente riviste, corrette e peggiorate. L'abbandono del credito d'imposta sugli investimenti per il sud relativo al 2007 si è guadagnato la prima pagina del più importante quotidiano economico del nostro Paese, facendo «saltare in aria» la stessa Confindustria, che ha chiesto un incontro urgente al Governo per riportare il sud al centro dell'agenda del Paese. In tale occasione la tutela degli interessi del Mezzogiorno è affidata all'associazione di categoria degli imprenditori, che sta esercitando una funzione di supplenza rispetto a certa classe politica. Nessuno nel centrosinistra si è battuto affinché i fondi risparmiati con la mancata attuazione del credito d'imposta, la cosiddetta «Visco sud», 350 milioni di euro per il 2008 e 280 per il 2009, venissero comunque destinati al Mezzogiorno. In questa occasione ci saremmo attesi di sentire da parte di qualche membro del Governo una forte protesta e la minaccia di dimissioni, mentre invece abbiamo assistito al silenzio più assoluto. Non vi è stata alcuna possibilità di intervenire sul merito del disegno di legge finanziaria, visto che anche su tale provvedimento il Governo ha posto la questione di fiducia. Pertanto, come parlamentare del Movimento per l'Autonomia, espressione degli interessi dei siciliani e più in generale dei meridionali, non mi rimane che denunciare in Assemblea - ma ancor di più tra la gente - la pessima politica di un Governo ostile al sud.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Alberto Giorgetti. Ne ha facoltà.

 

ALBERTO GIORGETTI. Signor Presidente, intervengo per ribadire il voto contrario del gruppo di Alleanza Nazionale sul disegno di legge finanziaria per il 2008.

Signor Presidente, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della mia dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Deputato Giorgetti, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Verro. Ne ha facoltà.

 

ANTONIO GIUSEPPE MARIA VERRO. Signor Presidente, mi verrebbe da dire che «non c'è due senza tre». Abbiamo concluso proprio pochi minuti fa la terza riunione del Comitato dei nove, convocato in via direi straordinaria a seguito di tre macroscopici errori del Governo nella redazione del disegno di legge finanziaria al nostro esame. Al riguardo voglio ringraziare, con riferimento all'ultima riunione del Comitato dei nove appena conclusasi, il Ragioniere generale che, con grande senso di responsabilità, ci ha segnalato e illustrato l'errore relativo alla collocazione in parte corrente, anziché in conto capitale, di alcune poste di bilancio relative al trasporto pubblico locale. Tra l'altro, stiamo parlando di una delle prime proposte emendative del Governo, approvata in Commissione bilancio, quindi, prima che si entrasse nella concitata fase finale, quasi elettoralistica. Tale fase finale avrebbe tutto sommato potuto giustificare qualche errore. In questa sede, vorrei molto brevemente segnalare un dato politico stigmatizzato sia da me nei precedenti interventi, sia dai miei colleghi, e cioè la totale assenza del Ministro Padoa Schioppa dai lavori della Commissione. Il presidente Cirino Pomicino ha più volte ripetutamente insistito, affinché vi fosse la presenza del Ministro. Signor Ministro Padoa Schioppa, lei non può cavarsela con un sorriso, deve fornire a questo Parlamento delle spiegazioni. Infatti, se vuol sapere la mia opinione, il problema vero di quanto accaduto nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria è che il Ministero dell'economia e la Ragioneria dello Stato non si parlano. Di ciò qualcuno si assumerà la responsabilità politica e darà delle spiegazioni al Parlamento. A mio modo di vedere, questo qualcuno è lei, e spero che abbia la sensibilità di farlo, così come spero abbia la sensibilità di spiegare al Parlamento per quali ragioni, durante l'esame del disegno di legge finanziaria, lei si è voltato dall'altra parte ed ha assistito inerte a tutti gli sprechi in mille rivoli delle risorse pubbliche, che invece sarebbero state molto più utilmente utilizzabili.

Accettiamo con senso di responsabilità la correzione formale e confermiamo la nostra contrarietà al disegno di legge finanziaria in esame, che non provvede allo sviluppo, non investe sulle infrastrutture e spreca tante risorse (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Boato. Ne ha facoltà.

 

MARCO BOATO. Signor Presidente, poche parole per annunciare e confermare il voto favorevole del gruppo dei Verdi sul disegno di legge finanziaria e per anticipare ovviamente il successivo voto favorevole anche sul disegno di legge recante il bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Proprio per non utilizzare troppo tempo, signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, mi richiamo integralmente alle dichiarazioni che il presidente del nostro gruppo Angelo Bonelli ha svolto ieri puntualmente in sede di dichiarazione di voto sulla fiducia. Condivido tali dichiarazioni e le ripropongo in questa sede, sia per gli aspetti di merito che attengono al disegno di legge finanziaria, sia anche per quanto concerne le valutazioni politiche di carattere più generale, rispetto alla situazione complessiva in cui noi, come gruppo che appartiene alla maggioranza e che sostiene il Governo Prodi, ci troviamo e rispetto alle sfide che insieme dovremo affrontare nel prossimo futuro. Voglio anche aggiungere pubblicamente un riconoscimento al ruolo che ha svolto la nostra collega Luana Zanella in tutte queste settimane nella Commissione bilancio e anche un riconoscimento al ruolo che tutti gli altri colleghi del gruppo dei Verdi hanno svolto nelle rispettive Commissioni, allorquando hanno esaminato i documenti della manovra finanziaria di bilancio. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, i Verdi hanno sottolineato le molte e importanti misure in tema ambientale e per la lotta contro i cambiamenti climatici, che sono riusciti ad introdurre, ovviamente insieme a tutti i colleghi della maggioranza, nel disegno di legge finanziaria. Ciò è tanto più importante sottolinearlo oggi in coincidenza con l'accordo, sia pure iniziale, raggiunto alla conferenza dell'ONU, appena conclusasi a Bali in Indonesia, sui cambiamenti climatici, dove il Governo italiano è stato rappresentato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. È una conferenza di grande importanza perché apre la strada al nuovo protocollo per la lotta contro i cambiamenti climatici, che dovrà succedere al Protocollo di Kyoto, in scadenza nel 2009. Avremo due anni di impegnativo lavoro sul piano internazionale, a cui deve corrispondere un altrettanto impegnativo lavoro sul terreno ambientale e della lotta contro i cambiamenti climatici nell'ambito del nostro Paese e nel quadro dell'Unione europea. Anche per questi motivi - lo ripeto - confermo il voto favorevole dei Verdi alla legge finanziaria.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Aurisicchio. Ne ha facoltà.

 

RAFFAELE AURISICCHIO. Signor Presidente, confermo il voto favorevole del gruppo Sinistra Democratica per il Socialismo europeo e chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della mia dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Deputato Aurisicchio, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato D'Elpidio. Ne ha facoltà.

 

DANTE D'ELPIDIO. Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole dei Popolari-Udeur, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della mia dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Deputato D'Elpidio, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Bianco. Ne ha facoltà.

 

GERARDO BIANCO. Signor Presidente, rinuncio al mio intervento. Esporrò in altra occasione il mio pensiero sulla legge finanziaria.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Pedica. Ne ha facoltà.

 

STEFANO PEDICA. Signor Presidente, ringrazio il Governo per lo sforzo sul mio ordine del giorno riferito alla class action, ma tutti sappiamo cosa vuol dire averlo accolto, limitatamente al dispositivo. Chiedere il voto, come ho fatto io, e leggere il risultato ha reso chiaro che non si è capito di cosa si sta parlando relativamente alla class action. Se davvero si vuole introdurre una vera azione risarcitoria collettiva in Italia, cari colleghi, e non solamente un'altra legge inutile, perché monca, il risarcimento del danno per le vittime doveva essere automatico e conseguente alla vittoria della causa. Questo è il punto fondamentale: l'ho chiesto più volte, ma vedo che non si riesce a capire questo aspetto. Detto questo, prendo atto che non si è voluto e potuto fare di più. Per queste ragioni, pur avendo votato convintamente la fiducia al Governo in occasione delle votazioni su tutti i maxiemendamenti...

 

PRESIDENTE. Deputato Pedica, deve concludere.

 

STEFANO PEDICA. ...ritengo in questo momento di esprimere almeno la mia astensione nel merito del provvedimento. Invito a colmare, appena possibile, le lacune evidenziate. Signor Presidente, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della mia dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Deputato Pedica, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale.

 

Si riprende la discussione (ore 16,53).

(Coordinamento formale - A.C. 3256-A)

 

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito. (Così rimane stabilito).

 

Si riprende la discussione (ore 16,53).

(Votazione finale ed approvazione - A.C. 3256-A)

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale. Avverto che il Governo ha consegnato la nuova formulazione del prospetto di copertura (Vedi l'allegato A - A.C. 3256-A Sezione 2). Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 3256-A, di cui si è testé concluso l'esame, con la nuova formulazione del prospetto di copertura testé consegnato dal Governo. (Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione: S. 1817 - «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» (Approvato dal Senato) (3256-A):

Presenti 389 Votanti 388 Astenuti 1 Maggioranza 195 Hanno votato 296 Hanno votato no 92

(La Camera approva - Applausi dei deputati dei gruppi Partito Democratico-L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, Sinistra Democratica. Per il Socialismo europeo, Italia dei Valori, La Rosa nel Pugno, Comunisti Italiani, Verdi, Popolari-Udeur - Vedi votazioni).

Prendo atto che il deputato Leoni ha segnalato che non è riuscito ad esprimere il proprio voto. Dopo l'approvazione del disegno di legge finanziaria, come noto, il Governo deve presentare una o più note di variazioni al disegno di legge di bilancio, che sono successivamente votate dalla Camera previo esame da parte della Commissione bilancio. Per permettere la formale trasmissione di tale nota, sospendo l'esame dei documenti di bilancio. La seduta tuttavia prosegue, come preannunciato dalla Presidenza.


Allegato A

 

TESTO AGGIORNATO AL 18 DICEMBRE 2007

DISEGNO DI LEGGE: S. 1817 - DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2008) (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3256)

(A.C. 3256 - Sezione 1)

 

 

ORDINI DEL GIORNO

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2 del testo reca numerose misure in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche;

il Paese è interessato da una crescita costante del fabbisogno energetico e, come noto, si determinano sovente difficoltà di approvvigionamento determinate da fattori di natura geopolitica;

è in atto un forte aumento dei prezzi delle risorse energetiche che sta determinando ripercussioni negative sull'intero sistema economico del Paese a causa dell'aumento generalizzato dei prezzi di molti altri beni e servizi;

il progressivo aumento della domanda di gas potrebbe determinare una situazione di carenza di tale prodotto tale da generare un'«emergenza gas», con ricadute estremamente negative sia nel comparto civile che in quello produttivo;

è necessario, quindi, diversificare le fonti di approvvigionamento allo scopo di assicurarne l'equilibrio e consentire di migliorare la sicurezza e la flessibilità del sistema;

sussistono oggettive difficoltà nel conseguire tale obiettivo, come dimostrato, ad esempio, dalla complessità riscontrata nel realizzare nuovi terminali di rigassificazione, cui si sta tentando di dare soluzione con le norme di snellimento e semplificazione contenute nel decreto-legge n. 159 del 2007, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2008;

i motivi di preoccupazione sono amplificati anche dal fatto che all'aumento della domanda fa riscontro un calo della produzione nazionale di idrocarburi;

è quindi divenuto improcrastinabile anche dare un nuovo forte impulso alla ricerca e sfruttamento delle risorse energetiche che sono presenti nel territorio nazionale;

nei nostri mari, infatti, sono presenti ancora molti miliardi di metri cubi di gas naturale e, in particolare, nella zona dell'alto Adriatico ne sono state già scoperte consistenti riserve, il cui sfruttamento, nell'assoluto rispetto della tutela ambientale, potrebbe fornire un valido ausilio al sistema energetico nazionale;

la legge n. 179 del 2002, senza plausibile motivazione, ha imposto il divieto di esercitare l'attività mineraria, precludendone lo svolgimento anche nel caso in cui venga accertato che essa sia compatibile con l'ambiente e, in particolare, che non sia responsabile di fenomeni di subsidenza;

nell'ultimo decennio lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecnologiche ha reso disponibili più sofisticati ed efficaci strumenti di analisi dei fenomeni

geologici, quali, ad esempio, software di visualizzazione tridimensionale di corpi geologici complessi e macchine con cui realizzare simulazioni con modelli matematici, che garantiscono un elevato grado di affidabilità;

appare, pertanto, ragionevole quantomeno rivalutare quale possa essere l'effettivo impatto sulle zone costiere dell'attività di estrazione del gas in alto Adriatico,

 

impegna il Governo

ad attuare le iniziative che ritenga più idonee ed opportune al fine di consentire la ricerca e lo sfruttamento delle risorse energetiche nazionali, anche eliminando i divieti imposti dalle norme vigenti ove sia accertata la compatibilità ambientale delle relative attività.

9/3256/1. Quartiani.

 

La Camera,

premesso che:

la struttura di Rete ferroviaria italiana di Verona, in data 5 marzo 2003, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture il progetto preliminare relativo al collegamento ferroviario Stazione Porta Nuova di Verona - Aeroporto «V.Catullo» di Villafranca di Verona;

il progetto ha già ottenuto le prescritte approvazioni del direttore della Rete ferroviaria italiana ed è corredato dalle valutazioni di impatto ambientale della regione Veneto, della provincia, del comune di Verona e del parere favorevole della soprintendenza beni architettonici;

attualmente il progetto è presso il Ministero delle infrastrutture in attesa d'essere inviato al Cipe per l'approvazione in linea tecnica ed economica;

è di assoluta importanza che quanto prima venga approvata la spesa per la progettazione definitiva e per la realizzazione dell'opera compresa nella cosiddetta «legge obiettivo» per un importo previsto di 100 milioni di euro;

l'effettivo costo dell'opera è attualmente stimato in 90 milioni di euro e pertanto i rimanenti 10 milioni potrebbero essere destinati al raddoppio del binario tra Villafranca di Verona e Mantova, con indubbia ulteriore valorizzazione delle potenzialità dell'aeroporto;

tale raddoppio è, altresì, essenziale per il definitivo affermarsi del polo logistico-intermodale di Mantova-Valdaro, esteso per circa 3 milioni di metri quadri, e da considerarsi quale naturale estensione a sud del quadrante Europa di Verona;

l'area intermodale di Valdaro ed il suo porto interno sono collegati con l'Adriatico tramite il canale navigabile Fissero-Tartaro-Canalbianco e con la ferrovia Mantova-Nogara-Monselice, tramite un raccordo realizzato in parte direttamente dalle Ferrovie dello Stato;

gli ingenti investimenti pubblici sino ad ora destinati al polo logistico-intermodale impongono, al fine di concretizzarne al massimo le intrinseche potenzialità, che l'intero sistema acqua-ferrostrada sia completato con il raddoppio della ferrovia Mantova- Villafranca di Verona,

 

impegna il Governo

ad adottare, nella sede del Cipe, le opportune iniziative affinché si giunga all'approvazione, in linea tecnica ed economica, della spesa relativa al raccordo ferroviario Verona Porta Nuova-Aeroporto «V. Catullo» di Villafranca di Verona, autorizzando in prima istanza la spesa per la progettazione definitiva dello stesso;

a riservare, in caso di minor costo del raccordo rispetto a quanto previsto dalla «legge obiettivo», le risorse residue al raddoppio della tratta ferroviaria Villafranca di Verona-Mantova.

9/3256/2. Burchiellaro, Ruggeri, Fava.

 

 

 

 

La Camera,

premesso che:

l'ordine del giorno accolto dal Governo nel corso della discussione sulla legge finanziaria per l'anno 2007 (9/1746-bis/68) impegnava il Governo a «porre la costruzione del nuovo tribunale di Mantova, secondo i progetti presentati dal comune di Mantova e già accolti ed approvati dallo stesso Ministro della giustizia, quale priorità»;

come riconosciuto dal Ministero della giustizia, il comune di Mantova ha svolto la funzione di stazione appaltante del progetto deciso dal Ministero medesimo;

per questa ragione l'amministrazione comunale di Mantova si è fatta carico per conto del Ministero della giustizia dei diversi livelli di progettazione relativi alla definizione del progetto esecutivo del palazzo stesso,

 

impegna il Governo

a tener conto delle spese sostenute dal comune di Mantova per la progettazione.

9/3256/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Ruggeri, Burchiellaro.

 

La Camera,

premesso che:

l'assetto infrastrutturale del territorio comunale di Carrara è caratterizzato dal punto di vista della mobilità da una considerevole componente di traffico pesante generato dalle attività estrattive e commerciali legate al settore del marmo;

tutto ciò ha fatto nascere l'esigenza di costruire una strada dedicata particolarmente al traffico pesante legata alle attività estrattive, denominata «Via del marmo», eliminando così l'attraversamento del centro storico di Carrara;

i costi necessari per l'opera sono ingenti e la gran parte di essi sono a carico del comune di Carrara

la legge finanziaria dispone risorse per le infrastrutture pubbliche e logistiche,

invita il Governo

ad individuare risorse utili a terminare questa importante opera infrastrutturale, integrative di quelle già messe a disposizione.

9/3256/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Cordoni, Mariani, Fluvi, Ceccuzzi, Mario Ricci, Di Gioia.

 

La Camera,

premesso che:

il comma 126 dell'articolo 2 dispone la sospensione temporanea delle esecuzioni forzose in danno di imprenditori agricoli della regione Sardegna;

il relativo emendamento è stato approvato con una copertura finanziaria di 3 milioni di euro a valere sulla tabella A della medesima legge finanziaria;

è da considerarsi la necessità di precisare l'utilizzazione delle risorse destinate all'attuazione della disposizione in questione,

 

impegna il Governo

a dare applicazione alla citata disposizione nel senso di destinare le risorse indicate alla copertura finanziaria dei costi conseguenti alla sospensione dei giudizi, delle procedure di riscossione e di recupero e delle esecuzioni forzose, quali interessi ed altro, con esclusione delle possibilità di destinare risorse al funzionamento della commissione di esperti ivi prevista o alla corresponsione di compensi ai suoi componenti.

9/3256/5. Lion, Marras, Vacca, Zucchi, Fadda, Franci, Sanna, Schirru, Cesini.

 

La Camera,

premesso che:

il principio di equità fiscale è uno dei cardini di ogni democrazia avanzata, di un sistema cioè nel quale al cittadino contribuente è riconosciuto il giusto livello di dignità e di rispetto, un ruolo attivo e non solo passivo ed il medesimo principio di equità fiscale non può che avere tra i suoi criteri fondanti anche quello della corretta valutazione dei bisogni oggettivi della cittadinanza;

nel 2002 un'ampia area del Molise è stato colpita da un violento terremoto che ha interessato anche una parte della regione Puglia,

i danni provocati dal terremoto in Molise sono stati ingenti, con conseguenze anche drammatiche, come la morte di 27 bambini ed una maestra deceduti per il crollo della scuola Iovine di San Giuliano di Puglia;

purtroppo i danni non sono stati limitati nel tempo, ma anzi si sono protratti come spesso accade nei mesi e negli anni successivi, durante i quali l'intera area coinvolta dal sisma si è di fatto trovata paralizzata;

la comunità locale ha sopportato e sopporta da anni una situazione di emergenza continua e le attività economiche e produttive si sono in molti casi paralizzate, in altre sono state notevolmente ridimensionate;

per comprendere bene la portata dei danni basta ricordare che la regione Molise, in pieno accordo con la Protezione civile, ha richiesto per la ricostruzione la cifra di seimila miliardi di vecchie lire;

la ricostruzione in particolare delle strutture pubbliche continua a procedere a rilento; tale situazione contrasta enormemente con ciò che è accaduto in altre regioni colpite da calamità naturali: basti pensare che in Umbria a 4 anni di distanza come già ricordato fortunatamente si poteva registrare il rientro di oltre il 50 per cento della popolazione e questa non è l'unica evidente differenza, con altre situazioni di calamità naturali accadute nel nostro Paese;

una delle conseguenze del terremoto è stata la decisione, comprensibile e necessaria, di prevedere la sospensione dei tributi e contributi per la popolazione interessata, ratificata con l'ordinanza del 29 novembre 2002, n. 3253;

successivamente si è provveduto ad individuare i territori i cui residenti potevano usufruire di tali benefici, la cosiddetta «area del cratere», con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003;

il presidente della regione Molise, commissario delegato ai sensi della legge del 27 dicembre 2002, n. 286, con proprio decreto n. 7 del 19 febbraio 2003, decretava l'allargamento della suddetta area a tutta la provincia di Campobasso, disponendo che l'ordinanza del 29 novembre 2002, n. 3253, venisse applicata ai soli fini della sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali;

attualmente tale sovrapposizione di differenti e continue ordinanze emesse nel tempo in aggiunta alle citate ha creato una inevitabile confusione ed una discriminante interpretazione delle norme con il risultato di evidenti incertezze interpretative;

in tale contesto si registra una forte insicurezza ed una grande confusione nella popolazione interessata;

allo stato nell'area del cosiddetto cratere, l'area cioè delimitata specificatamente da tre distinti decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, i contributi ed i tributi sono sospesi fino al 31 dicembre 2008, con inizio della restituzione dal 1o gennaio 2008, sempre nel cratere sono previsti differenti tempi per la restituzione; in particolare tributi e contributi sospesi dal 2002 al 2005 dovranno essere restituiti in circa 24 anni a partire dal 1o gennaio 2008; i tributi e contributi sospesi nell'anno 2006 dovranno essere restituiti in 12 mesi sempre a partire dal 1o gennaio 2008;

i tributi e contributi sospesi nell'anno 2007 dovranno essere restituiti in 24 mesi sempre a partire dal 1o gennaio 2008, il tutto mentre nel resto della provincia di Campobasso la restituzione è iniziata per i soli contributi dal 1o gennaio 2006 per la durata di 24 anni;

a tale contesto, già enormemente complesso tanto da apparire grottesco, si aggiunge l'esclusione successiva, dopo che in primo momento erano stati ricompresi dei dipendenti pubblici dai benefici previsti dalla diverse ordinanze e decreti succedutisi nel tempo, tale esclusione è stata disposta specificatamente dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto-legge 9 ottobre 2006, 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;

attualmente tali dipendenti sono soggetti ad ingiunzione da parte dell'Inpdap per il recupero immediatamente esecutivo delle somme non versate, con inevitabile ricorso di quest'ultimi alla Corte costituzionale in procinto di pronunciarsi in merito;

allo stato, in conseguenza di una normativa accumulatasi senza razionalità alcuna e non avendo l'attuale legge finanziaria provveduto a disciplinare conformemente a quanto disposto per altre regioni dal Paese colpite da calamità naturali, si viene a creare a partire dal 1o gennaio 2008 a danno della cittadinanza della regione Molise, un accavallamento di eventuali restituzioni relative alla diverse sospensioni, che nei confronti, ad esempio, dei dipendenti pubblici provocano inevitabilmente effetti anche di evidente incostituzionalità, nonché enormi disagi quanto veri e propri danni, provocando di fatto una decurtazione delle buste paga sostanzialmente insostenibile;

il disegno di legge finanziaria per il 2008 non ha previsto alcun abbattimento delle somme da restituire,

 

impegna il Governo

a valutare la possibilità di eliminare ogni forma di diseguaglianza fiscale e gli enormi disagi a cui è sottoposta la popolazione dei comuni colpiti dal sisma del 2002, di intervenire con la massima urgenza ad emanare un'apposita ordinanza di protezione civile, ai sensi delle legge n. 225 del 1992, in cui sia previsto:

a) la configurazione di un periodo di restituzione omogeneo e al quale ricondurre tutti i diversi periodi di sospensione, possibilmente previsto in 24 anni;

b) il ripristino dell'inclusione nelle categorie beneficiate dalla sospensioni di tributi e contributi dei dipendenti pubblici;

c) la definizione in maniera organica strutturale ed uniforme dell'abbattimento almeno del 50 per cento della somma da restituire per i residenti nell'area del cratere, ai fini di omologare la popolazione della regione Molise a quella delle altre regioni italiane colpite da calamità dove tale intervento è stato coerentemente disposto;

di disporre norme per un giusto rilancio economico dell'area disastrata, in particolare a dichiarare zona franca quella del cratere individuato da appositi decreti ministeriali;

di adottare iniziative per modificare la legge quadro n. 225 del 1992, in modo da renderla organica e stabilire diritti uguali per tutti i cittadini italiani nel caso di calamità naturale.

9/3256/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Astore.

 

La Camera,

premesso che:

l'impresa che opera nel settore dei media (in particolare quello radiotelevisivo e quello delle comunicazioni elettroniche), nell'assetto ancora in atto, ispirato al vecchio modello della televisione analogica, è un'impresa integrata verticalmente che dispone di tre ordini di risorse: frequenze, programmi, pubblicità;

proprio il passaggio alla tecnologia digitale già iniziato, oltre a favorire la convergenza tra le reti e la nascita di nuove piattaforme, ha avviato un percorso di superamento dell'integrazione verticale delle imprese che sta conducendo alla distinzione tra l'«operatore di rete» (come soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica) ed il «fornitore di contenuti» (come il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi);

il primo e il più importante presupposto per l'apertura delle reti è la separazione della responsabilità per la rete dall'attività economica, che consiste nell'offerta di servizi. Questa separazione è il logico presupposto dell'accesso alla rete e, dunque, di una struttura di mercato effettivamente concorrenziale, e per queste ragioni è fatta propria dalle direttive comunitarie n. 19, 20, 21 e 22 sulle comunicazioni elettroniche.

la prospettiva che si sta oggi aprendo al mercato dei media attraverso il passaggio alla tecnologia digitale investe - ai fini dell'aumento della concorrenza e dell'arricchimento del pluralismo - il problema di come favorire l'accesso alle reti in modo da determinare il superamento dell'attuale integrazione verticale, in direzione della distinzione tra i due tipi di impresa (tecnologica e di programmi);

una misura di separazione funzionale della rete di accesso, riconosciuta come principale nodo strutturale per lo sviluppo della piena concorrenza, è stata individuata, come rimedio pro-concorrenziale in un mercato dominato da operatori ex-monopolisti verticalmente integrati, nell'ambito della riforma del quadro regolamentare europeo per le comunicazioni elettroniche;

pur prevedendo l'articolo 2-bis, comma 7, lettera a), della legge n. 66 del 2001, in linea con la normativa comunitaria, nel settore radiotelevisivo la distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti che provvedono alla loro diffusione, la separazione è stata finora intesa dalla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in modo assolutamente formale e tale da svuotare di significato il principio della distinzione tra operatore di rete e operatore di contenuti: il regolamento di cui alla delibera 435/01/CONS, approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, non specifica espressamente che le due attività non possano essere esercitate dallo stesso soggetto, lasciando intendere il principio come mera separazione societaria o contabile (cioè come distinzione solo formale dei due tipi di attività), lasciando così del tutto irrisolte le ragioni sostanziali alla base del principio in esame.

il disegno di legge di iniziativa governativa n. 1825 (cosiddetto «disegno di legge Gentiloni») nella formulazione attuale del testo non prevede una separazione di tipo proprietario, ma si limita a sancire l'obbligo di separazione societaria - già in vigore perché previsto dalla vigente normativa (articolo 5, comma 1, lettera g, punto 1, del testo unico della radiotelevisione),

 

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a rafforzare il principio della separazione, almeno funzionale, tra operatori di rete e fornitori di contenuti nell'ambito dell'esercizio dell'attività radiotelevisiva e, più in generale, della separazione della gestione della rete di accesso dell'operatore ex-monopolista per quanto riguarda il settore delle comunicazioni elettroniche.

9/3256/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Beltrandi.

 

La Camera,

premesso che;

l'articolo 1, comma 5, del disegno di legge finanziaria per il 2008 introduce, rispetto alla normativa vigente, un'ulteriore detrazione fruibile in sede di versamento

dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) gravante sulla cosiddetta «prima casa»;

il suddetto articolo non prevede in maniera esplicita l'applicabilità dell'ulteriore detrazione anche ai cittadini italiani residenti all'estero proprietari di unità immobiliari in Italia;

la normativa vigente (legge 24 marzo 1993, n. 75, articolo 1, comma 4-ter) stabilisce che per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto in Italia, a condizione che non sia locata;

i cittadini italiani residenti all'estero attualmente già usufruiscono della detrazione di base prevista dall'articolo 8, secondo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

risulta evidente, quindi, la volontà del legislatore, che ha già esteso la detrazione di base sull'ICI ai soggetti residenti all'estero, di equiparare questi ultimi ai residenti in Italia in relazione al diritto alle riduzioni e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili;

per estendere l'ulteriore detrazione i costi totali dell'introduzione dell'ulteriore detrazione ICI sono stati quantificati in circa 1 miliardo di euro annui e, secondo le stime del Ministero dell'economia e delle finanze, i potenziali beneficiari dell'ulteriore detrazione residenti all'estero sono circa 80.000 per un costo totale annuo di 4 milioni di euro (praticamente appena lo 0,4 per cento del costo totale),

 

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte ad evitare una discriminazione nei confronti delle collettività italiane nel mondo con riferimento all'estensione dell'ulteriore detrazione sull'ICI per i cittadini italiani residenti all'estero ove gli stessi siano proprietari di unità immobiliare in Italia, attualmente non considerata alla stregua della legislazione vigente come abitazione principale e a questo fine destinare congrue risorse (stimabili in quattro milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010).

9/3256/8. Bucchino, Fedi, Narducci, Gianni Farina, Cassola, Bafile, Ricardo Antonio Merlo, Quartiani, Ferrigno.

 

La Camera,

premesso che,

la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), ha esteso le detrazioni fiscali per carichi di famiglia, previste dall'articolo 1, comma 1324, ai lavoratori ed alle lavoratrici residenti all'estero limitatamente agli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite previsto dall'articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari,

il Ministero dell'economia e delle finanze ha emanato, con decreto 2 agosto 2007, n. 149 (Regolamento concernente le detrazioni per i carichi di famiglia ai soggetti non residenti, di cui all'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), le norme applicative della legge,

il limite temporale 2007, 2008 e 2009 ha posto e pone i residenti all'estero, che producono un reddito assoggettabile ad IRPEF in Italia, in una condizione di sostanziale disparità nei confronti dei residenti nel territorio nazionale, fissando un limite temporale ingiusto per coloro i quali non godono, nel Paese di residenza, di benefici connessi ai carichi famigliari,

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a superare il limite temporale 2007, 2008 e 2009, prevedere la definitiva estensione delle detrazioni fiscali per carichi

di famiglia ai residenti all'estero e semplificare le procedure previste dal decreto 2 agosto 2007, n. 149.

9/3256/9. (Testo modificato nel corso della seduta)Narducci, Fedi, Bucchino, Gianni Farina, Cassola, Bafile, Ricardo Antonio Merlo, Quartiani, Ferrigno.

 

La Camera,

premesso che,

il Ministero degli affari esteri, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 404, della legge finanziaria per il 2007, ha predisposto un piano di «razionalizzazione» della rete diplomatico-consolare, che prevede, tra l'altro, la chiusura di sedi consolari come Edmonton in Canada,

si tratta di «risparmi» esigui a fronte di una serio indebolimento della rete di servizio ai cittadini, alle imprese, al sistema Italia nel suo complesso,

la rete diplomatico-consolare è oggi dotata di organici che sono inferiori al minimo previsto e non consentono un'adeguata azione di rappresentanza, servizio e tutela,

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di varare un piano di riforme tese a garantire la migliore efficienza gestionale della rete diplomatico-consolare;

a predisporre un piano di assunzione sia di personale di ruolo che di personale a contratto per il rafforzamento della rete diplomatico-consolare;

ad inviare una particolareggiata relazione alle competenti Commissioni della Camera dei deputati relativamente ai criteri oggettivi, alle risorse impiegate ed ai risparmi ottenuti per quanto concerne tutta la rete diplomatico-consolare, ivi compreso il piano di informatizzazione per le procedure anagrafiche e di certificazione consolare.

9/3256/10. Fedi, Narducci, Bucchino, Gianni Farina, Cassola, Bafile, Ricardo Antonio Merlo, Quartiani, Ferrigno.

 

La Camera,

premesso che

l'attività svolta per anni, con impegno, professionalità e dedizione dagli impiegati assunti localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura va riconosciuta e apprezzata ed oggi è necessario realizzare un quadro normativo in grado di rispondere alle esigenze di strutturazione delle carriere professionali e di riconoscimento delle funzioni, dei compiti e delle competenze del personale a contratto assunto localmente;

la presenza di personale a contratto in servizio presso le nostre rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari si è imposta come un'esigenza ormai unanimemente riconosciuta sia dalla collettività italiana residente all'estero, che all'interno del Ministero degli affari esteri;

il personale a contratto è indispensabile non solo per la conoscenza della lingua, ma anche e soprattutto per la conoscenza della legislazione, degli usi e dei costumi locali, degli interlocutori e delle istituzioni;

le condizioni contrattuali di tale categoria si sono - con il passare degli anni e per effetto di una contrattazione separata - deteriorate,

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di varare una riforma che consenta, al personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura, l'applicazione degli accordi collettivi concernenti la costituzione e il funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie e i diritti e le prerogative sindacali sul posto di lavoro;

a valutare la possibilità di adottare iniziative normative per la modifica dell'articolo 157-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal decreto legislativo n. 103 del 2000 - assenze dal servizio - per i contratti a tempo indeterminato stipulati ai sensi del decreto suddetto, al fine di consentire la corresponsione all'impiegato assente, in caso di malattia, dell'intera retribuzione per i primi 90 giorni.

9/3256/11. Gianni Farina, Fedi, Narducci, Bucchino, Cassola, Bafile, Ricardo Antonio Merlo, Quartiani.

 

La Camera,

premesso che:

la società di navigazione Tirrenia effettua collegamenti con la Sardegna in regime di convenzione;

la convenzione, in scadenza nel 2008, è stata prorogata con la legge finanziaria per il 2006 fino al 2012;

questa proroga è stata concordata con i sindacati nazionali e risulta essere punto di partenza per la elaborazione del nuovo piano industriale, per il rinnovo del contratto di lavoro, per l'eventuale processo di quotazione in borsa e privatizzazione della società;

la regione Sardegna, pur non impugnando la norma a livello europeo, ha contrastato il prolungamento della convenzione, proponendo l'estensione del principio della continuità territoriale, già realizzato nel settore aereo, anche al trasporto marittimo di merci e passeggeri;

i servizi forniti da Tirrenia devono essere sicuramente migliorati,

 

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a chiarire l'orientamento del Governo sulla materia, anche con riferimento alla verifica della correttezza della proroga, rispetto alla normativa europea;

ad adottare, per quanto di propria competenza, iniziative volte a promuovere rapidamente un tavolo di trattativa tra la regione, la società Tirrenia, i sindacati per trovare le giuste soluzioni rispetto alle richieste innovative presentate dalla Regione autonoma della Sardegna.

9/3256/12. Sanna, Attili, Fadda, Schirru, Satta.

 

La Camera,

premesso che:

l'Italia è il Paese europeo con la più alta percentuale di incidenti stradali ed il più alto numero di feriti, infortunati permanenti e morti che riguardano particolarmente i giovani, i lavoratori e le lavoratrici pendolari;

in questi due anni il Governo con la riforma di parti significative del codice della strada sta intensificando il lavoro di prevenzione degli incidenti attraverso l'inasprimento delle misure repressive delle violazioni del codice, interventi sulla formazione degli autisti, l'educazione stradale precoce, il miglioramento complessivo della rete stradale;

dal monitoraggio sulla efficacia delle misure si conferma che quella relativa al controllo-medio della velocità (tutor) risulta essere di gran lunga la più importante, confermando che l'eccesso di velocità risulta essere la causa principale degli incidenti;

la riduzione della velocità ha comportato sulle tratte interessate un abbattimento di oltre il 60 per cento circa del numero di incidenti;

limitare la velocità comporta anche risparmi economici e salvaguardia dell'ambiente,

 

impegna il Governo

ad avviare in sede nazionale ed europea un confronto con le case costruttrici per definire l'obbligo di installare il limitatore di velocità su tutti i mezzi circolanti.

9/3256/13. Attili, Rotondo.

 

La Camera,

premesso che:

sono circa 3.000 i detenuti all'estero di nazionalità italiana, dei quali circa la metà in attesa di giudizio;

gli stessi sono detenuti per la maggior parte in Europa, ma praticamente anche in tutte le altre parti del mondo, comprese nazioni con le quali sono difficili le comunicazioni;

si richiama l'articolo 24 della Costituzione italiana sul diritto al gratuito patrocinio;

spesso - nell'imminenza dell'arresto all'estero - non vi è da parte dei connazionali conoscenza delle strutture diplomatiche più vicine al luogo dell'arresto o della detenzione, strutture che - nei limiti dei regolamenti consolari - potrebbero però dare loro un minimo di assistenza, oltre che richiamare le autorità locali al rispetto dei diritti dei cittadini italiani arrestati o detenuti;

spesso le comunicazioni di avvenuto arresto sono trasmesse in ritardo alle nostre autorità diplomatiche per i più diversi motivi e quindi vi è un ritardo di intervento, non essendo al corrente i consolati dei dati personali degli italiani arrestati

di norma è concessa la possibilità per l'arrestato di poter comunicare telefonicamente con parenti o famigliari sulla propria situazione;

ciò comporta disorientamento nelle famiglie perché a loro volta non sanno che fare, né come comportarsi;

nel disegno di legge finanziaria per il 2008 vi sono fondi destinati alle iniziative a carattere giudiziario a favore dei cittadini italiani detenuti;

le strutture del Ministero degli affari esteri, udite in Commissione affari esteri e comunitari della Camera dei deputati, hanno confermato l'esistenza del problema e che una istituzione come quella proposta non comporterebbe spese particolarmente elevate,

 

impegna il Governo

a costituire presso il Ministero degli affari esteri un «numero verde» gratuito di emergenza per le situazioni giudiziarie, opportunamente da diffondere tra coloro che viaggiano o risiedano all'estero - affinché da ogni parte del mondo sia possibile contattarlo, segnalando quanto stia avvenendo - o sia avvenuto - a carico di un qualsiasi cittadino italiano e permettere, quindi di avviare le procedure di tutela previste in questi casi oltre che a dare le informazioni più opportune su come comportarsi.

9/3256/14. (Testo modificato nel corso della seduta)Zacchera, Castiello, Briguglio, Ferrigno, Murgia.

 

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria per il 2008 prevede, all'articolo 1, comma 16, la proroga delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per l'anno 2008 e nel limite dell'80 per cento alle imprese di pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari;

appare opportuno provvedere l'estensione dei benefici richiamati anche alle imprese che esercitano la navigazione in acque interne e lagunari per il trasporto di merci pericolose;

è, infatti, a tutti noto quanto il trasporto stradale delle merci pericolose costituisca un grave rischio, tant'è che diversi Paesi europei incentivano il trasporto fluviale di tali merci, al fine di

sottrarre alla strada il pericolo derivante dalla circolazione di simili carichi pericolosi;

tale esigenza appare non meno condivisile nel nostro Paese, alla luce delle campagne di sensibilizzazione dirette all'innalzamento dei livelli di sicurezza stradale e di incolumità delle persone;

peraltro, nel corso dell'esame in Commissione bilancio è stato respinto un emendamento della IX Commissione diretto ad estendere quei benefici fiscali anche alle imprese che esercitano la navigazione in acque interne e lagunari per il trasporto di merci pericolose;

pertanto, è necessario assicurare un'adeguata tutela delle attività di trasporto fluviale e lagunare,

 

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le più idonee iniziative normative volte a prevedere l'applicazione di incentivi fiscali a favore delle imprese che esercitano la navigazione in acque interne e lagunari per il trasporto di merci pericolose.

9/3256/15. (Testo modificato nel corso della seduta)Balducci, Zunino, Trepiccione, Lion.

 

La Camera,

premesso che:

nell'ambito delle misure volte alla tutela della salute del personale militare, grande importanza riveste la questione delle infermità causate dallo svolgimento di attività lavorative in strutture contenenti amianto - anche in notevoli concentrazioni - come le unità navali, in particolare i sommergibili, gli aeromobili, gli stabilimenti, gli arsenali, i cantieri navali e i servizi antincendio, almeno fino all'approvazione della legge n. 257 del 1992, che ha disposto la cessazione della produzione e dell'impiego della sostanza;

sulla materia, nella XV legislatura, risultano specifiche iniziative legislative intese a riconoscere al personale di cui si tratta benefici pensionistici, connessi alle peculiarità dell'impiego operativo del personale stesso, quale, ad esempio, la proposta di legge Atto Camera n. 2753 Pinotti;

l'articolo 1, comma 564, della legge n. 266 del 2005 e il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006, prevedono l'equiparazione alle vittime del dovere, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo dal precedente comma 562 del medesimo articolo, dei soggetti che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro o fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da cause di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative;

i deceduti e gli invalidi in modo permanente a seguito dell'impiego su unità navali, aeromobili e infrastrutture militari con significativa presenza di amianto - analogamente a quanto previsto per coloro che hanno svolto la propria attività in aree operative, poligoni di tiro e siti di stoccaggio di munizionamento contenenti uranio impoverito - non possono non rientrare tra i soggetti equiparati alle vittime del dovere, ai sensi dell'articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n 266,

 

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per ricomprendere, ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e del relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243), tra le vittime del dovere anche il personale deceduto o divenuto permanentemente invalido, che sia stato esposto all'amianto su unità navali, aeromobili, e in infrastrutture militari, in modo da procedere alla progressiva estensione

dei benefici già disposti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo;

ad adottare ogni utile iniziativa, anche di carattere legislativo, per l'attribuzione di benefici previdenziali al personale che, in ragione dell'attività di servizio prestata su unità navali, aeromobili e infrastrutture militari, sia stato esposto all'amianto per un periodo di tempo protratto, provvedendo a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.

9/3256/16. Rugghia, Duranti, Deiana.

 

 

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, prevede che, per dieci anni a decorrere dal 1o gennaio 2006, i posti messi annualmente a concorso per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle forze di polizia siano riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere;

l'articolo 3, comma 88, del disegno di legge finanziaria 2008 dispone che le risorse finanziarie ivi previste per le assunzioni nelle forze di polizia siano destinate anche al reclutamento del personale proveniente dalla forze armate;

il comma 97 dello stesso articolo 3 prevede che per le assunzioni nelle carriere iniziali delle forze di polizia di cui al comma 4, le amministrazioni interessate provvedono, prioritariamente, mediante l'assunzione dei volontari delle forze armate utilmente collocati nelle rispettive graduatorie dei concorsi banditi, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che abbiano ultimato la ferma e, per i rimanenti posti, mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti,

 

impegna il Governo

a dare attuazione al predetto comma 88 dell'articolo 3, nel senso di destinare le assunzioni nelle carriere iniziali delle forze di polizia ai volontari delle forze armate come previsto dalla legislazione vigente, dando priorità ai volontari in ferma breve già vincitori dei relativi concorsi e ai volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma, mediante concorsi riservati ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226.

9/3256/17. Pinotti, Vico, Lumia.

 

La Camera,

premesso che:

l'attuazione della riforma del settore delle Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB) sulla base della legge quadro sul sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, non è stata completata ed è ancora in atto;

solo una parte delle regioni ha varato la disciplina che regola la trasformazione delle IPAB; altre regioni, pur avendo adottato una apposita legge, stanno completando l'iter (Emilia Romagna e Trentino Alto Adige);

altre regioni (tra cui Lazio, Veneto e Sicilia) non hanno varato la normativa sulla trasformazione;

tale situazione di incertezza normativa determina comprensibile incertezza pratica e finanziaria in molte istituzioni pubbliche di assistenza,

 

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare, anche con provvedimento d'urgenza, iniziative volte a prorogare di un ulteriore anno il termine dell'agevolazione di cui

all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni;

ad adottare iniziative per prevedere in via estensiva che le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, si applicano anche alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972.

9/3256/18. (Testo modificato nel corso della seduta)Borghesi.

 

 

La Camera,

premesso che:

al fine di assicurare l'integrale coerenza con le direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE, si rende necessario rispettare gli impegni assunti a livello europeo, assicurando in particolare l'effettiva e sostanziale separazione tra le attività di esercizio del servizio di trasporto da quelle di gestione delle infrastrutture ferroviaria;

è necessario, quindi, che tale intervento venga operato al più presto, allo scopo di evitare che il contenzioso in sede comunitaria, che allo stato vede soccombente il Governo italiano, si traduca in una condanna formale e definitiva con conseguente esborso di denaro pubblico,

 

impegna il Governo

ad adottare ogni provvedimento attuativo ed interpretativo diretto a prevedere che al fine di assicurare l'integrale coerenza con le direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio 2008 siano impartite a Ferrovie dello Stato spa direttive per realizzare entro i successivi dodici mesi l'autonomia, la piena separazione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile delle attività di esercizio del servizio di trasporto da quelle di gestione dell'infrastruttura ferroviaria svolte all'interno del gruppo

9/3256/19. Porfidia, Evangelisti.

 

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria per il 2008 impone un tetto massimo alle retribuzioni di varie categorie di titolari di incarichi pubblici, pari all'ammontare della retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione;

le disposizioni al riguardo, però, appaiono per più aspetti suscettibili di determinare incertezze interpretative ed applicative e comunque, tra gli incarichi pubblici citati mancano quelli relativi ai consigli d'amministrazione delle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze quotate in borsa;

gli emolumenti percepiti dagli amministratori pubblici risultano essere legati al raggiungimento di specifici obiettivi tra cui non è sempre considerato lo stato di bilancio della società amministrata;

molto spesso le società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze risultano essere fornitrici di beni e servizi direttamente dello Stato, che in sostanza offre alle stesse una serie di clienti «istituzionali» (i cosiddetti captive clients), che necessariamente concorrono in maniera «attiva» alle varie voci di bilancio di suddette società;

le entrate delle società a partecipazione statale derivanti dai cosiddetti captive clients non sono sicuramente dovute all'abilità degli amministratori,

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di impartire le opportune direttive al Ministero dell'economia e delle finanze, affinché, nell'esercizio delle sue prerogative di azionista di maggioranza, agli amministratori pubblici investiti di particolari cariche all'interno

di società partecipate dallo stesso, anche quotate in borsa, siano attribuite retribuzioni a componente variabile corrisposta solo al raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, senza considerare tra i ricavi le entrate derivanti da trasferimenti o conferimenti delle pubbliche amministrazioni.

9/3256/20. (Testo modificato nel corso della seduta) Pedrini.

 

La Camera

premesso che:

il Parlamento è da tempo impegnato nella discussione di diverse proposte di legge aventi come oggetto l'introduzione nel nostro ordinamento della regolamentazione della azione collettiva;

tale possibile ed auspicabile introduzione è certamente questione delicata e complessa;

durante i lavori sul disegno di legge finanziaria per il 2008 al Senato della Repubblica è stata introdotta nel testo una possibilità di regolamentare tale questione;

tale introduzione ha certamente accelerato la possibilità di ottenere questo importante risultato, limitando però inevitabilmente lo spettro degli obiettivi possibili;

la soluzione adottata, in particolare dopo le modifiche apportate durante i lavori alla Camera dei deputati, appare soddisfacente ma certamente non può essere considerata ottimale;

appare necessario intervenire per introdurre un meccanismo secondo cui i consumatori o utenti danneggiati possano partecipare al processo, sia aderendo collettivamente per il tramite dell'ente associativo promotore dell'azione, sia individualmente in maniera diretta. Tale adesione propedeutica dei consumatori od utenti all'ente promotore dell'azione collettiva, garantirebbe allo stesso la liquidità sufficiente a dare idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta, ferma restando la possibilità per gli altri utenti o consumatori di intervenire direttamente nella causa.

appare, altresì, necessario intervenire in modo tale che la preventivata camera conciliatoria costituita dal giudice adito, volta alla determinazione stragiudiziale delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori od utenti danneggiati, assuma invece i connotati pregnanti di una «commissione di liquidazione» giudiziale. Solo una commissione di liquidazione garantirebbe realmente risarcimenti certi ai consumatori od utenti che abbiano partecipato alla causa, evitando il rischio, insito nella procedura conciliatoria attualmente proposta, di un fallimento della trattativa con la conseguente necessità per tutti i consumatori od utenti di intraprendere, successivamente a tale fallimento, ulteriori ed onerose cause individuali.

appare, altresì, imprescindibile, data la finalità esplicita della promulgazione di questo testo di legge, la necessità di specificare che sono ricomprese nella materia soggetta alla novella disciplina le attività dell'investimento e del risparmio, in ossequio alla norma approvata alla Camera dei deputati nella XIV legislatura il 21 luglio 2004, che riconosceva legittimazione attiva esplicita alle associazioni di investitori ed in ossequio alle relazioni introduttive di tutte le propose di legge in materia di class action presentate sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica nella XV legislatura, nelle quali si fa diretto riferimento alle ben note vicende di dissesti finanziari come fattore induttivo della promulgazione della legge proposta.

inoltre, deve essere specificato che tale novella normativa potrà essere applicata, in quanto norma procedurale, nell'esercizio di qualunque diritto od interesse diffuso che non risulti prescritto alla data di entrata in vigore della presente norma,

 

impegna il Governo:

a valutare, previo monitoraggio degli effetti applicativi del provvedimento, l'opportunità

di adottare ulteriori iniziative normative affinché in tempi brevi la normativa relativa all'introduzione dell'ordinamento giudiziario italiano della class action preveda che:

a) la normativa istituisce e disciplina l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti e degli interessi diffusi non ancora prescritti dei consumatori e degli utenti, ivi compresi i risparmiatori e gli investitori, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela."

b) sia il giudice in caso di accoglimento della domanda a dover determinare i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva per il tramite dell'ente associativo o che sono intervenuti direttamente nel giudizio e che sia sempre il giudice a dover determinare la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente, in tempi brevi e comunque non superiori ai sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza.

9/3256/21. Pedica.

 

La Camera,

vista la procedura di infrazione avviata nel luglio del 2006 dalla Commissione europea nei confronti dello Stato italiano, con riferimento al quadro legislativo nazionale vigente in materia di gestione efficiente dello spettro elettromagnetico, e con particolare riferimento all'esigenza di assicurare che le frequenze televisive siano gestite nel rispetto dei criteri di obbiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità previsti dall'ordinamento comunitario;

allo scopo di favorire il passaggio alla nuova tecnologia digitale in un contesto di tutela del pluralismo, di apertura dei mercato e di uso efficiente dello spettro elettromagnetico,

è in corso di esame un disegno di legge in materia (A.C. 1825),

 

impegna il Governo:

all'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare che sino alla data di completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale, tutti gli impianti-frequenza che siano, o comunque entrino, nella disponibilità del Ministero delle comunicazioni siano assegnati dal Ministero stesso attraverso procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fatti salvi preliminarmente i diritti acquisiti da parte, fermo restando l'obbligo di digitalizzare l'intera rete analogica entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale:

a) dei soggetti destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre, in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione di frequenze, in modo da assicurare loro l'irradiazione dei programmi in un'area geografica che comprenda almeno l'ottanta per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia, a condizione che facciano domanda di estensione del periodo di validità della concessione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) delle emittenti titolari di concessione e autorizzazione per la radiodiffusione televisiva via etere terrestre che comunque non raggiungono la copertura dell'80 per cento dei territorio e di tutti i capoluoghi di provincia;

c) delle emittenti locali, cui sono riconosciute quote di riserva in osservanza dei principi dell'ordinamento.

9/3256/22. Donadi, Borghesi.

 

La Camera,

premesso che:

appare evidente a tutti la necessità di intervenire con norme adeguate per razionalizzare, in tutti i suoi diversi settori, l'intero assetto del sistema dell'apparato pubblico, con l'obbiettivo fondamentale di ridurre i costi della macchina statale;

la riduzione dei costi lungi dall'essere un obiettivo secondario appare, invece, come una necessità strategica cruciale per il futuro del Paese, per la sua competitività a livello internazionale, nel mercato globale, le energie profuse devono essere massimizzate attraverso un'oculata gestione delle risorse a disposizione, in questo quadro lo spreco di risorse pubbliche non può più essere tollerabile;

la riorganizzazione dei diversi settori dell'amministrazione non può che avvenire con la necessaria rapidità, efficacia attraverso interventi settoriali mirati e specifici, ideati secondo una logica di massima razionalizzazione;

il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, ha istituito la Scuola superiore della magistratura precisando, al comma 5, che: «Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, vengono individuate tre sedi della Scuola: una per i distretti ricompresi nelle regioni Lombardia, Trentino-Alto Adige/Sudtirol, Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna; una per i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna; una per i distretti ricompresi nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia»;

successivamente il Governo individuò in Calabria nella città di Catanzaro, capoluogo della regione, quella che doveva essere considerata l'idonea ubicazione per ospitare, nel contesto delle tre previste dalla legge, la sede del distretto meridionale, che comprende le regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;

nell'ultima riforma dell'ordinamento, però, con specifico provvedimento è stato deciso il trasferimento della Scuola superiore di magistratura da Catanzaro a Benevento;

non appaiono particolarmente chiare le ragioni di tale scelta, che ovviamente non possono essere riconducibili a criteri localistici;

attualmente sono stati presentati presso il tribunale amministrativo regionale del Lazio diversi ricorsi da parte della regione Calabria, della provincia e del comune di Catanzaro;

appare evidente, da un punto di vista organizzativo ed anche squisitamente economico, nell'ottica di una concreta ed efficace razionalizzazione dell'apparato statale che l'individuazione della sede per la Scuola superiore di magistratura dovrebbe tenere in conto un'ubicazione geografica possibilmente centrale, nella massima misura più possibile equidistante dalle diversi territori ed aree geografiche compresi all'interno del distretto,

 

impegna il Governo

ad attuare le necessarie misure per fare chiarezza sull'intera vicenda, intervenendo nelle sedi opportune, con gli strumenti anche legislativi adeguati per individuare al più presto una sede della Scuola superiore di magistratura del distretto meridionale che risponda a requisiti di centralità geografica nei confronti del territorio di competenza, requisito questo fondamentale affinché l'intervento di istituzione della scuola nel suo complesso risulti efficace razionale ed economicamente compatibile.

9/3256/23. Misiti.

 

La Camera,

premesso che:

è necessario perseguire con opere infrastrutturali il miglioramento della sicurezza stradale, con particolare riferimento alla viabilità tangenziale urbana, intervenendo sui punti critici;

l'alleggerimento del traffico di mezzi pesanti nei centri storici ed urbani è una delle priorità al fine di garantire più sicurezza e affidabilità al traffico e decongestionare i centri abitati;

devono essere favoriti e completati interventi di variante ai centri abitati congestionati dal traffico di attraversamento che consentano particolari benefici in rapporto ai costi di intervento ed interventi connessi di raccordo e riqualificazione con la viabilità locale;

è necessario consentire il completamento di numerose importanti arterie viarie, avviate anche con la partecipazione finanziaria di soggetti imprenditoriali privati, per l'alleggerimento del traffico di mezzi pesanti nei centri storici ed urbani, anche al fine di una consistente riduzione delle emissioni inquinanti,

a tal fine appare opportuno istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture un apposito fondo, sulla base di criteri ed indirizzi definiti d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

 

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente iniziative volte a dare seguito a quanto indicato in premessa.

9/3256/24. (Testo modificato nel corso della seduta)Evangelisti.

 

La Camera,

premesso che:

l'emigrazione italiana nel mondo ha mantenuto saldi i legami con l'Italia;

molti nostri connazionali emigrati all'estero e non più residenti in Italia continuano ad essere proprietari di una abitazione nel loro comune di origine;

tale bene immobile costituisce il più delle volte un forte legame affettivo con il luogo di nascita e con le proprie radici;

oltretutto la casa è sovente utilizzata per brevi periodi, in coincidenza con i ritorni in patria dell'emigrato;

purtroppo in molte realtà locali, come segnalano le comunità italiane emigrate, la tassazione ICI non riconosce questa particolare situazione e le abitazioni degli emigrati sono tassate come seconde case;

il disegno di legge finanziaria per il 2008 ha risolto tale problema, mancando di estendere la detrazione prevista all'articolo 2 ai soggetti residenti all'estero, proprietari di immobili in Italia,

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare idonee iniziative volte alla riduzione dell'ICI nei confronti dei cittadini residenti all'estero e iscritti all'AIRE in presenza di condizioni legittimanti.

9/3256/25. (Testo modificato nel corso della seduta) Razzi, Misiti, Astore, Ferrigno.

 

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria per il 2008 prevede numerose norme in materia edilizia, tra cui gli interventi sull'ICI e sulla deducibilità degli affitti, nonché il finanziamento di un programma per l'edilizia residenziale pubblica finalizzato al recupero e all'adattamento funzionale di alloggi degli ex IACP o dei Comuni,

una strategia organica destinata al potenziamento del settore dell'edilizia residenziale rappresenta una priorità nazionale;

tale finalità può essere agevolmente conseguita accordando ai titolari dei permessi di costruire la possibilità di obbligarsi a realizzarle direttamente, a scomputo della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione e della quota relativa al costo di costruzione;

al fine di evitare un extraonere a carico dei soggetti che si sono obbligati alla realizzazione diretta, qualora il valore delle opere realizzate sia superiore rispetto agli oneri di urbanizzazione dovuti, è opportuno accordare ai titolari dei permessi di costruire la possibilità di compensare il maggior costo sostenuto con la quota relativa al costo di costruzione o parte di essa,

appare opportuno adottare un piano organico in materia volto:

a) ad agevolare la dotazione sul territorio delle necessarie opere di urbanizzazione, anche vincolando nuovamente i proventi dei permessi di costruire alla realizzazione di tali opere, come in passato aveva già previsto la legge n. 10 del 1977;

b) a favorire l'adozione di norme dirette a stabilire che i proventi dei permessi di costruire previsti dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, siano versati in un conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune con l'esplicita finalità di essere destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

c) a prevedere, a parziale integrazione della vigente normativa di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che a compensazione degli eventuali maggiori costi sostenuti nella realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, il titolare del permesso possa chiedere al comune lo scomputo totale o parziale del suddetto valore dalla quota di contributo relativa al costo di costruzione, nonché, in luogo del pagamento della quota dovuta, possa obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primarie e secondarie con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare nei tempi piu rapidi possibili iniziative volte a realizzare quanto indicato in premessa.

9/3256/26. (Per la riformulazione del testo, vedi resoconto stenografico pag. 47)Palomba, Razzi.

 

La Camera,

il disegno di legge finanziaria per il 2008, nella missione 24, contempla anche misure in favore di soggetti con disabilità grave;

la legge 9 gennaio 1989, n. 13, «Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati», nonché il decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, recante prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la vivibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, mirano a garantire l'esercizio un diritto inteso come «indefettibile connessione tra lo sviluppo della persona umana e la sicura praticabilità dei luoghi» (Corte di Cassazione, sentenza delle Sezioni Unite 6 ottobre 1979, n. 5172);

come segnalato da organizzazioni e associazioni che operano nel settore, nonché da un primo esame delle legislazioni regionali, si evidenziano criteri applicativi diversificati che, pur considerando gli ambiti di autonomia, di fatto stanno determinando una disparità di trattamento tra disabili appartenenti a regioni diverse in merito al sostegno economico per il superamento delle barriere architettoniche. La Lombardia, per esempio,

non ritiene ammissibili le domande di contributo inoltrate da persone disabili per l'abbattimento delle barriere ai sensi della citata normativa, se queste insistono in un edificio realizzato successivamente alla data dell'11 agosto 1989. Edifici che secondo la norma dovrebbero essere stati progettati in conformità ai criteri di «adattabilità», ma per la cui «agibilità» può presentarsi la necessità di installare impianti e/o di modificare nel tempo lo spazio costruito, ciò non sempre a costi limitati, e il cui onere può mettere in gravi difficoltà economiche le famiglie;

tali situazioni sono generate da tre fattori:

a) la scarsità di risorse messe annualmente a disposizione dallo Stato e dalle regioni;

b) le norme regionali che in alcuni casi escludono contributi per opere necessarie per rendere «agibili» gli edifici costruiti dopo l'entrata in vigore della legge 13;

c) la difficoltà per gli acquirenti degli immobili costruiti dopo il 1989 di acquisire la certificazione di conformità ai criteri di «adattabilità», con la conseguenza che in caso di evento negativo successivo all'acquisto si trovano nell'impossibilità di risalire alla responsabilità della mancata adattabilità,

 

impegna il Governo:

a considerare l'opportunità, in sede conferenza Stato-Regioni, di valutare la congruenza fra gli obiettivi della legislazione nazionale e le disposizioni in atto, con l'impegno ad adottare iniziative per renderle più rispondenti alle esigenze delle persone disabili e delle loro famiglie, anche ai fini dell'individuazione di opportune forme di finanziamento della corrispondente normativa nazionale e regionale, considerato che è dal 2001 che la legge n. 13 del 1989 non viene rifinanziata;

a valutare l'opportunità di emanare disposizioni affinché alle domande di abitabilità inoltrate ai comuni venga espressamente allegata una «attestazione di adattabilità» dell'immobile (come da legge n. 13 del 1989), per evitare che la prevista tacita abitabilità trascorsi 45 giorni dalla domanda (decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425), rendano difficoltoso risalire alle responsabilità delle eventuali non conformità.

9/3256/27. Codurelli, Benzoni, Rusconi, Cinzia Maria Fontana.

 

La Camera,

 

impegna il Governo

a valutare la possibilità di individuare, previo monitoraggio degli effetti applicativi del provvedimento, nelle forme che riterrà più opportuno gli interventi necessari per evitare che, una scelta operata ai fini della razionalizzazione delle spesa, ne possa, invece, produrre un aumento;

di intervenire, previo monitoraggio degli effetti applicativi del provvedimento, nei modi e nei tempi opportuni affinché la razionalizzazione organizzativa e funzionale dei tribunali militari non risulti penalizzante per diverse regioni del Paese, in particolare quelle meridionali;

di porre in essere quanto configurato dalla delega per la riforma della giustizia militare ed a istituire, nel contesto della riforma dei tribunali militari, una sezione distaccata, di quello per l'area meridionale, nella città di Palermo.

9/3256/28. (Testo modificato nel corso della seduta)Leoluca Orlando, Piro, Lumia.

 

La Camera,

premesso che,

attualmente nella fattispecie di figli di genitori separati, affidati esclusivamente ad uno di essi, la legislazione vigente stabilisce che il regime di detrazioni per

familiare a carico sia riferibile esclusivamente ad uno solo di essi, in particolare al genitore a cui è stato riconosciuto l'affidamento, con conseguente esclusione del genitore non affidatario;

la citata normativa non tiene conto del fatto che il genitore non affidatario è tenuto a contribuire comunque al mantenimento del minore, con un assegno o con altre modalità;

tale normativa appare discutibile sotto più punti di vista, creando i presupposti per una situazione di disuguaglianza fiscale;

appare opportuno prevedere la detraibilità al 50 per cento per entrambi i genitori (così come già avviene nel caso di affidamento cosiddetto «condiviso») e dunque ristabilire un principio generale di equità fiscale, in base al quale le detrazioni o le deduzioni spettano al contribuente sul quale gravi di fatto l'onere relativo;

il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovrebbe prevedere che in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quale che sia il regime di affidamento, la detrazione sia ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori,

 

impegna il Governo

a valutare l'impatto della normativa vigente in relazione al principio di equità fiscale che deve sottendere sempre al rapporto tra le istituzioni e il cittadino contribuente e ad adottare i provvedimenti necessari ad assicurare che si presti attenzione all'esigenza del genitore non affidatario che partecipi alle spese del figlio, compatibilmente con il rispetto delle previsioni dell'autorità giudiziaria sull'affidamento dei minori.

9/3256/29. (Testo modificato nel corso della seduta)Costantini, Borghesi.

 

La Camera,

premesso che:

è necessario intervenire in maniera organica con interventi strutturali ed incisivi per promuovere il rilancio economico e produttivo del Paese e mantenere alto il livello di competitività del sistema Italia;

tale ineludibile necessità è maggiormente avvertita se si considerano le profonde mutazioni che in questi ultimi anni hanno coinvolto i mercati internazionali sui quali sono apparsi nuovi potenti protagonisti;

per sostenere la competitività del Paese è inevitabile razionalizzare le risorse a disposizione e soprattutto ridurre gli sprechi;

la riduzione delle spese e la loro razionalizzazione è stato in particolare uno degli impegni principali che l'attuale maggioranza di Governo si è assunta di fronte all'opinione pubblica;

in particolare appare necessario in quest'ottica intervenire per ridurre anche i costi della politica; questo obbiettivo rappresenta una priorità anche da un punto vista etico e morale;

la dimensione dei costi impropri della politica rischia di assumere dimensioni inaccettabili, tanto più in un momento di crisi economica e di difficoltà per i conti pubblici e per i bilanci familiari; tutto questo contribuisce a porre una questione di qualità della democrazia e delle istituzioni;

il disegno di legge finanziaria era l'occasione giusta per lanciare un segnale ai cittadini, per offrire un intervento di politica di «taglio di spesa», coerente con quanto abbiamo chiesto loro in termini di sacrifici, soprattutto nel corso della manovra dello scorso anno;

per questo, l'Italia dei Valori si è impegnata affinché il suddetto segnale fosse più chiaro e deciso possibile ed è per questo che l'intervento del Gruppo nel

corso della discussione del disegno di legge finanziaria per il 2008 ha riguardato soprattutto i costi della politica, appoggiando quanto proposto dal Governo in termini di «tagli di spesa» e proponendo con forza ulteriori modifiche nella medesima direzione;

nel disegno di legge finanziaria per il 2008 finalmente si dà avvio a più azioni che intervengono sui costi della politica e sugli sprechi della pubblica amministrazione, a partire da un'iniziativa, forse simbolica, ma che è molto importante, ossia l'abrogazione della legge nota come «legge mancia» voluta dal Governo Berlusconi e che solamente nell'ultima manovra finanziaria che ne ha previsto il finanziamento - quella per il 2006 - ha determinato un intervento di 222 milioni di euro;

questo provvedimento, di natura puramente clientelare, sparisce dal panorama delle leggi italiane grazie ad un emendamento proposto dall'Italia dei Valori;

vanno sottolineati poi gli interventi sulle comunità montane che portano effettivi tagli di spesa e una loro rilevante riduzione;

sempre grazie all'iniziativa dell'Italia dei Valori sono dovuti gli interventi tesi all'abolizione dei consorzi di bonifica e dei consorzi dei bacini imbriferi montani o comunque alla riduzione dei loro amministratori; sono materie che sono già di competenza regionale e per le quali vi è stata una serie di duplicazioni di funzioni che non ha più senso;

un altro intervento rilevante è quello relativo alle circoscrizioni comunali: esse infatti non esisteranno più nelle città con meno di centomila abitanti, mentre oggi, spesso, esistono anche in cittadine di 30 mila abitanti ed è chiaro che non possono che avere il senso di uno spreco di denaro pubblico;

appare necessario ed inevitabile proseguire in questa direzione, diminuendo e razionalizzando le spese per i rimborsi elettorali, intervenendo in maniera organica sulle spese per l'editoria di partito, e riorganizzando il sistema delle troppo numerose ed onerose società a partecipazione pubblica, ad oggi insostenibile per le casse dello Stato,

 

impegna il Governo

ad adottare interventi necessari in tempi rapidi per promuovere una coerente razionalizzazione dell'apparato pubblico, una riduzione sensibile dei costi della politica, una strutturale riorganizzazione dei poteri degli enti locali, in armonia con una funzionale gestione dei rapporti determinati dalla riforma del Titolo V della Costituzione.

9/3256/30. Mura.

 

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a integrare le risorse a disposizione delle erogazioni per il settore dell'editoria.

9/3256/31. (Testo modificato nel corso della seduta)Amici.

 

La Camera,

premesso che:

gli appartenenti alle Forze dell'ordine ed alle Forze armate percepiscono una retribuzione inadeguata ai sacrifici ed ai disagi sopportati ogni giorno;

l'ultimo rinnovo contrattuale del comparto ha previsto un adeguamento stipendiale considerato ridicolo dagli stessi poliziotti e militari. Per il contratto 2008-2009 la finanziaria non prevede nessuno stanziamento,

 

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere fondi per il rinnovo dei contratti delle Forze dell'ordine e delle Forze armate, almeno superiori dell'1 per cento

rispetto all'inflazione programmata, che possa garantire loro un effettivo miglioramento stipendiale.

9/3256/32. Gasparri, Ascierto.

 

La Camera,

premesso che:

l'immigrazione clandestina nel nostro Paese è divenuta negli ultimi mesi una vera e propria emergenza nazionale;

la stragrande maggioranza dei reati è commessa da extracomunitari irregolari e le espulsioni risultano sempre più difficili e lente,

 

impegna il Governo

al fine di fronteggiare l'emergenza collegata all'immigrazione clandestina e favorire l'espulsione degli immigrati, nei cui confronti l'autorità competente ha emesso apposito decreto di espulsione, a stanziare risorse economiche per la realizzazione, o l'adeguamento infrastrutturale, di edifici destinati a nuovi Centri di Permanenza Temporanea (CPT) di seguito rinominati Centri per l'Avvio all'Espulsione (CAE).

9/3256/33. Proietti Cosimi, Gasparri, Ascierto.

 

La Camera,

premesso che:

la legge 3 agosto 2004, n. 206 in materia di «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice» prevede per le vittime od i loro familiari superstiti alcuni sacrosanti benefici economici;

alle vittime del dovere, agli appartenenti alle forze dell'ordine feriti o caduti nell'espletamento della propria attività istituzionale, ed alle vittime della criminalità organizzata, vengono applicate altre disposizioni normative che prevedono trattamenti economici inferiori,

 

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a prevedere per tutti i caduti delle Forze dell'ordine, senza alcuna distinzione, l'equiparazione con quanto previsto dalla legge 3 agosto 206, n. 2004.

9/3256/34. Ascierto, Gasparri.

 

La Camera,

premesso che:

con il prossimo 21 dicembre verranno smantellati i blocchi di confine tra Italia e Slovenia, rendendo anche fisicamente totalmente libero il passaggio tra i due Stati;

la legge finanziaria per il 2008 prevede, a partire dal 1 gennaio, l'abolizione dei regimi di zona franca e agevolati per i carburanti erogati nelle province di Trieste e Gorizia e rimodula il sistema della benzina cosiddetta «regionale»;

è previsto, nel territorio triestino e goriziano, un notevole calo delle vendite dei carburanti e tabacchi, con conseguente diminuzione di introiti per lo Stato e perdita di numerosi posti di lavori sul territorio, dovuti al consistente differenziale di prezzi rispetto alla Slovenia;

l'attrazione esercitata oltre confine dall'offerta di una ventina di case da gioco a pochi chilometri da Trieste e Gorizia e dai prezzi ridotti delle merci sopra dette, rischia di determinare un enorme e crescente flusso (peraltro già in atto) di valuta italiana verso la Slovenia;

la concorrenza slovena è aggressiva anche sul fronte portuale: oltre alla nota questione delle tariffe praticate in dumping, si sta infatti progettando, nell'ambito del corridoio n. 5, di realizzare la tratta Capodistria-Divaccia, tralasciando il collegamento Trieste Capodistria, necessario alla creazione di un sistema portuale integrato;

occorre altresì provvedere sollecitamente alla realizzazione della tratta

Trieste-Divaccia, per la quale sono stati recentemente stanziati fondi UE per 50,7 milioni di euro, nell'ambito della realizzazione del sistema ferroviario lungo l'asse del corridoio n. 5;

è prioritaria la realizzazione del collegamento Trieste-Capodistria, indispensabile per la proiezione immediata ad est dello scalo giuliano e quindi degli interessi economici e strategici internazionali,

 

impegna il Governo

ad adottare sollecitamente un pacchetto di misure, quali quelle evidenziate in premessa, con riferimento al territorio del Friuli Venezia Giulia, e in particolare delle province di Trieste e Gorizia

9/3256/35. Menia, Compagnon.

 

La Camera,

premesso che:

i decreti legislativi n. 226, 227 e 228 del 2001, introducono una nuova definizione dei settori dell'agricoltura, della forestazione e della pesca, equiparando i vari soggetti all'imprenditore agricolo;

va tenuto conto che con più atti legislativi al fine di garantire la multifunzionalità del settore sono stati definiti i tetti finanziari entro i quali le pubbliche amministrazioni possono affidare direttamente l'esecuzione di alcuni lavori di regimazione, d'assetto idrogeologico e di manutenzione del territorio, agli agricoltori e agli operatori forestali;

va altresì tenuto conto che l'unico settore escluso dalla applicazione di dette norme riguardanti la multifunzionalìtà è il settore della pesca, vista anche la crisi che lo investe;

occorre favorire lo svolgimento di attività funzionali alla manutenzione degli arenili, alla salvaguardia del litorale, alla cura e alla pulizia delle acque costiere e di promuovere prestazioni a favore della tutela e della promozione del patrimonio culturale di aree vocate per la pesca,

 

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative per estendere l'applicazione delle norme previste per gli imprenditori agricoli e del settore forestale anche agli imprenditori ittici.

9/3256/36. (Testo modificato nel corso della seduta)Fadda, Franci, Zucchi, Mariani, Pertoldi, Servodio, Fogliardi, Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Brandolini, Fiorio, Maderloni, Satta.

 

La Camera,

premesso che:

la legge della piccola proprietà contadina n. 604 del 1954, all'articolo 4 prevede che: «le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro un anno da tale formalità, l'interessato deve presentare all'ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell'atto»;

la legge 7 agosto 1990 n. 241, come modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, all'articolo 18, secondo comma, recita: «I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti»;

a norma della disposizione sopra riportata dovrebbe essere pacifico che le agevolazioni recate a favore della piccola proprietà contadina ai sensi della legge n. 604 del 1954 sono concesse in quanto il richiedente dichiara in atto pubblico la sussistenza dei requisiti richiesti, riscontrabili nel registro la cui tenuta istituzionale è affidata alla provincia, e quindi rende

un'autocertificazione ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche, mentre la parte: «ma entro un anno da tale formalità l'interessato deve presentare all'ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell'atto» dell'articolo 4 della legge n. 604 del 1954, in quanto in contrasto con l'articolo 18 della legge n. 241 del 1990, debba intendersi che sia stata abrogata dalla norma successiva;

in taluni casi, per difficoltà interpretativa, gli ex uffici del registro, invece di applicare la norma recata dall'articolo 18 della legge n. 241 del 1990, in assenza di invio entro l'anno dalla registrazione del certificato attestante la sussistenza dei requisiti, provvedono al recupero dei benefici accordati, ponendo in grave difficoltà l'azienda agricola;

è opportuno assicurare l'applicazione piena delle norme di semplificazione previste dalla legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni,

 

impegna il Governo

a valutare la possibilità di emanare una direttiva interpretativa, volta agli uffici dipendenti dall'amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze e di tutte le altre pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento di applicazione della legge n. 604 del 1954, con cui si precisi che l'applicazione dell'articolo 18 della legge n. 241 del 1990 prevale sulla parte dell'articolo 4 della legge n. 604 del 1954, che recita: «ma entro un anno da tale formalità l'interessato deve presentare all'ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell'atto», e di conseguenza si portino a conclusione tutte le situazioni pendenti e non definite per mancanza di inoltro da parte dei richiedenti del certificato definitivo attestante il possesso dei requisiti richiesti e già dichiarati, con autocertificazione in atto pubblico.

9/3256/37. (Testo modificato nel corso della seduta)Zucchi, Franci, Pertoldi, Fogliardi, Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Brandolini, Fiorio, Fadda, Maderloni, Servodio.

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2, comma 121 della legge finanziaria per il 2008 stabilisce che le risorse disponibili sul Fondo centrale per il credito peschereccio siano utilizzate dall'Ismea per la concessione di garanzie al sistema creditizio destinate ad agevolare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese della pesca;

va considerata la crisi che investe il settore, accentuata dal caro gasolio, che incide per circa il 40 per cento nei costi di gestione aziendale,

 

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche volte all'approvazione di ulteriori atti legislativi, dirette a consentire la finalizzazione prioritaria del fondo al sostegno delle ristrutturazioni aziendali ed alle iniziative economiche di rilancio dell'economia ittica.

9/3256/38. Brandolini, Maderloni, Zucchi, Franci, Pertoldi, Fogliardi, Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Fiorio, Fadda, Servodio.

 

La Camera,

premesso che:

una delle tratte autostradali che attualmente sopportano il maggior traffico pesante da e per il Centro-Est dell'Europa è l'A 4 Triester-Venezia;

sulla base delle intese e degli impegni sanciti tra Ministero delle Infrastrutture, ANAS, Società Autovie Venete e Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto è indispensabile procedere speditamente con la realizzazione della terza corsia dell'A 4;

tale nuova opera - che interessa i territori del Friuli Venezia Giulia e del Veneto - in alcuni punti si interseca con le future opere ferroviarie di Alta Capacità/Alta Velocità;

vi è la necessità di reperire la posta mancante (valutata in circa 120 milioni di euro da spalmare in più esercizi finanziari a partire dal 2009), limitatamente alle interferenze con le previste opere sopra indicate, per consentire in tempi rapidi la realizzazione della terza corsia dell'A4,

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le idonee iniziative volte a realizzare efficacemente la terza corsia Venezia-Mestre.

9/3256/39. (Testo modificato nel corso della seduta)Pertoldi, Strizzolo, Maran, Cuperlo.

 

La Camera,

premesso che:

le nuove normative introdotte con la legge finanziaria per il 2007 in materia di catasto agricolo definivano le modalità ed i requisiti per il riconoscimento dei fabbricati rurali e di conseguenza l'obbligo di iscrizione al catasto urbano di tutti quei fabbricati non rispondenti ai requisiti di ruralità;

nell'attuazione della normativa si vanno determinando numerose incongruenze derivanti dall'evolversi della proprietà dei terreni agricoli, in primo luogo nelle zone collinari e montane, dove la proprietà è fortemente parcellizzata, ed in ogni modesto appezzamento può essere ubicato un annesso la cui destinazione originale era riconducibile al ricovero degli animali nonché degli attrezzi, fabbricati in contesti e terreni di scarso interesse economico tanto che i costi di accatastamento di circa 900 euro non giustificano il valore dei beni che comunque mantengono una caratteristica storica,

 

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare gli atti di propria competenza volti ad assicurare che rimangano iscritti al catasto rurale tutti quei fabbricati situati nei territori montani e collinari aventi dimensioni non superiori ai 16 metri quadrati, realizzati prima del 1950 e non trasformati successivamente, adibiti al rimessaggio delle attrezzature agricole, ancorché non appartenenti alla categoria degli imprenditori agricoli a titolo o principale o professionale.

9/3256/40. Franci, Zucchi, Mariani, Pertoldi, Servodio, Fogliardi, Cinzia Maria Fontana, Bellanova, Brandolini, Fiorio, Fadda, Maderloni, Codurelli.

 

La Camera,

premesso che:

per gli anni 2002 e 2003, alle imprese di cui ai commi 8, lettera a), 9 e 10, lettera a), dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono state erogate provvidenze secondo criteri di calcolo difformi rispetto alla legislazione vigente, in quanto espressamente riferiti a disposizioni di rango secondario (decreti ministeriali), a loro volta riconducibili alle previsioni di un disegno di legge presentato alle Camere dall'allora Presidente del Consiglio dei ministri (Atto Camera n. 4163 della XIV legislatura) e mai giunto alla approvazione definitiva;

in particolare, si è determinata una attribuzione delle provvidenze da parte del Dipartimento dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, in misura eccedente rispetto agli importi previsti dalla normativa vigente;

tale situazione ha dato luogo all'obbligo di restituzione, in capo alle imprese beneficiarie, dei maggiori contributi ricevuti, mediante la decurtazione nel 2005 delle provvidenze riconosciute per l'anno 2003;

il legislatore è intervenuto con la norma di sanatoria del comma 127, articolo 2, della legge n. 266 del 2007;

in questi giorni il Dipartimento editoria con l'erogazione dei contributi relativi all'anno 2006 intende procedere alla restituzione di quanto aveva recuperato per l'anno 2003 e contemporaneamente procede a richiedere indietro i contributi versati in più per l'anno 2002, in altre parole mentre sta sanando la situazione relativa all'anno 2003, sta procedendo a richiedere indietro i contributi versati in più per il 2002;

è necessario evitare un contenzioso pluriennale che, oltre a mettere in forse i bilanci delle aziende interessate, produrrà solo maggiori oneri da parte dello Stato,

 

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a prevedere misure idonee a consentire alle imprese il recupero degli importi decurtati nel 2007 per effetto di una applicazione di criteri di calcolo difformi rispetto alla legislazione vigente, non imputabile in alcun modo alle imprese stesse.

9/3256/41. (Testo modificato nel corso della seduta)Giovanelli, Amici.

 

La Camera,

premesso che:

il comma 225 dell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008 prevede l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che «la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidala ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4»;

le correzioni apportate, tuttavia, anche per effetto della stratificazione degli interventi modificativi apportati al testo presso il Senato della Repubblica, non risultano coordinate con l'assetto normativo di riferimento, in quanto sembrerebbe escludere ogni possibilità di un più efficiente metodo di riscossione delle entrate degli enti pubblici diversi dallo Stato, con grave pregiudizio per le ragioni soprattutto degli enti locali;

la soppressione di tale disposizione sarebbe stata tuttalpiù coerente solo ove i successivi interventi operati nel contesto dei lavori parlamentari, non avessero modificato il quadro originario del disegno di legge presentato dal Governo;

la mancata, discussione presso la Camera dei deputati, a seguito della proposizione della questione di fiducia da parte del Governo, non ha consentito di individuare ed analizzare analiticamente le gravi conseguenze pregiudizievoli derivanti da un mero difetto di coordinamento tale che, dal 1o gennaio 2008, non permetterebbe agli enti pubblici diversi da quelli statali di riscuotere le loro entrate con i più snelli strumenti attualmente esistenti - si tratta, in particolare della procedura esattoriale e di quella (sostanzialmente analoga, negli effetti ultimi) offerta dal regio decreto n. 639 del 1910 - imponendo invece il ricorso ai mezzi dì riscossione dell'ordinario diritto civile, con conseguenti effetti negativi anche di carattere patrimoniale;

l'abrogazione della disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è dunque irragionevole, tant'è che ha già suscitato la forte presa di posizione dell'Anci e delle altre organizzazioni maggiormente rappresentative, anche perché, qualora la volontà del legislatore nazionale fosse stata quella che sembrerebbe essersi concretizzata con la disposizione in esame, sarebbe stato necessario quantomeno pre

vedere le opportune forme di copertura finanziaria a favore delle autonomie locali improvvisamente private degli strumenti essenziali per garantire il mantenimento dei servizi erogati alla collettività e che in mancanza, in presenza di un brusco calo delle entrate proprie, dovrebbero o finanziarsi altrimenti, o ridurre le proprie prestazioni, in ogni caso con nuovi e non coperti oneri finanziari,

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di svolgere un monitoraggio applicativo che consenta il superamento degli effetti della disposizione in esame e ad adottare ogni provvedimento attuativo ed interpretativo diretto a prevedere che la riscossione delle entrate delle autonomie locali continui attraverso gli strumenti giuridici attualmente in essere in modo da assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa.

9/3256/42. Belisario, Evangelisti.

 

La Camera,

premesso che:

la legge finanziaria per il 2007 ha introdotto nuove modalità di calcolo dei canoni demaniali marittimi prevedendo che per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicassero le misure vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge finanziaria e che non operassero le disposizioni maggiorative - consistenti nell'aumento dei canoni del 300 per cento - disposte dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

la medesima legge finanziaria ha previsto che, a decorrere dal 1o gennaio 2007, per la determinazione dei canoni demaniali marittimi, si applichino i nuovi importi indicati «aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa data»,

 

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti interpretativi per chiarire epoca e decorrenza degli indici ISTAT da applicare ai canoni demaniali marittimi.

9/3256/43. (Testo modificato nel corso della seduta)Fincato, Crisci, Campa, Brandolini.

 

La Camera,

premesso che:

la perdita di potere d'acquisto dei redditi da lavoro dipendente è un problema oggettivo e sentito da milioni di cittadini;

sia da parte dei contribuenti che da parte del mondo produttivo è richiesto un intervento di riduzione della pressione fiscale su salari e stipendi;

il disegno di legge finanziaria, con la previsione del comma 4 dell'articolo 1, dà un segnale importante in tale senso, stabilendo che tutte le maggiori entrate tributarie eccedenti rispetto a quelle finalizzate al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti dal documento di programmazione economico-finanziaria siano destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti,

 

impegna il Governo

a indirizzare prioritariamente la sua azione verso una sostanziale riduzione del carico fiscale gravante sui lavoratori dipendenti.

9/3256/44. Lulli, Nannicini, Vico.

 

La Camera,

premesso che:

nell'ambito della missione 18, il testo contiene una serie di misure per la tutela del territorio e dell'ambiente;

durante l'iter di approvazione del decreto legislativo correttivo del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante «codice

dell'ambiente», ed in particolare in sede di esame del testo da parte della Conferenza unificata e successivamente da parte delle competenti commissioni parlamentari, le regioni hanno evidenziato la necessità di risolvere alcune criticità che caratterizzano ad oggi l'istruttoria per la valutazione di impatto ambientale di competenza statale e giungere a soluzioni che evitano sovrapposizioni e doppioni tra i procedimenti ministeriali e quelli regionali in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica;

in particolare, la regione Lombardia ha rilevato l'esempio della propria realtà territoriale, con riferimento all'approvazione da parte della stessa regione di importanti interventi infrastrutturali legati alla viabilità o mobilità che vedrebbero ancora la competenza statale per quanto riguarda la procedura di valutazione di impatto ambientale;

la sovrapposizione e raddoppio delle istruttorie, regionale e statale, non solo creano lungaggini amministrative ma comportano anche un raddoppio inutile dei costi di gestione delle istruttorie che va a carico sia del bilancio dello Stato sia dei proponenti dei progetti che contribuiscono finanziariamente con lo 0,5 per mille alle spese delle istruttorie;

l'esigenza di risolvere tali criticità, evidenziata congiuntamente da tutte le regioni, ha trovato anche l'accordo dei rappresentati del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in sede di esame in Conferenza unificata del citato correttivo del decreto legislativo n. 152 del 2006;

è opportuno ricondurre al livello istituzionale territoriale «più vicino» la competenza all'espletamento delle procedure ambientali in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, previa preventiva e specifica intesa tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed una o più regioni,

 

impegna il Governo

nell'ambito della redazione di disposizioni di propria competenza in materia di valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica, a prevedere la possibilità dell'attribuzione della competenza in materia di valutazione ambientale strategica, relativamente a piani e programmi la cui approvazione compete ad organi dello Stato, ovvero di valutazione di impatto ambientale, relativamente a progetti la cui competenza per l'autorizzazione della valutazione di impatto ambientale spetta allo Stato, alla regione eventualmente interessata, previe specifiche intese tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed una o più regioni.

9/3256/45. Fava.

 

La Camera,

premesso che:

il crescente fenomeno dell'immigrazione ha modificato sensibilmente il modello organizzativo del sistema scolastico italiano;

l'elevata presenza di alunni stranieri nelle singole classi scolastiche della scuola dell'obbligo determina difficoltà oggettive d'insegnamento per i docenti e di apprendimento per gli studenti;

il diverso grado di alfabetizzazione linguistica si rivela quindi un ostacolo per gli studenti stranieri che devono affrontare lo studio e gli insegnamenti previsti nei programmi scolastici e per gli alunni italiani che assistono a una «penalizzante riduzione dell'offerta didattica», a causa dei rallentamenti degli insegnamenti, dovuti alle specifiche esigenze di apprendimento degli studenti stranieri;

tale situazione è ancora più evidente nelle classi che vedono la presenza di studenti provenienti da diversi Paesi, le cui specifiche esigenze personali sono anche caratterizzate dalle diversità culturali del Paese di origine, tanto da indurre gli

insegnanti ad essere più tolleranti e meno rigorosi in merito alle valutazioni volte a stabilire i livelli di competenza acquisiti dagli alunni stranieri e italiani sulle singole discipline;

i dati forniti dal Ministero della pubblica istruzione mostrano una crescita degli alunni stranieri pari a circa 500.000 unità, con un incidenza del 5 per cento rispetto alla popolazione scolastica complessiva;

rispetto alle nazionalità di provenienza di questi studenti, si confermano ai primi posti i gruppi provenienti dai Paesi dell'Est europeo, per esempio la Romania che, nell'arco di soli due anni, è passata dal 9,7 per cento al 12,4 per cento ( 52,821 alunni), ma anche l'Ucraina e la Moldavia; l'Albania e il Marocco, pur avendo avuto una leggera flessione, continuano ad attestarsi ai primi posti nella classifica delle cittadinanze, rispettivamente con circa 70 mila e 60 mila presenze;

la disomogenea distribuzione territoriale di alunni con cittadinanza non italiana, molto concentrata al centro-nord e scarsa al Sud e nelle isole, interessa circa 37.000 punti di erogazione del servizio scolastico, rispetto ai 57.000 presenti in ambito nazionale. È evidente il divario esistente tra i primi e i secondi, determinato dalla necessità per i primi di adeguare gli aspetti organizzativi e didattici all'attività di integrazione degli alunni stranieri;

la più elevata consistenza di alunni stranieri si trova nella scuola primaria e secondaria di primo grado;

l'area del Paese con l'incidenza più elevata di presenze si conferma il nord-est che, rispetto agli anni scolastici precedenti è in crescita, raggiungendo l'8,4 per cento, il Nord-Ovest è al 7,8 per cento, il Centro al 6,4 per cento, il Sud all'1,2 per cento e le isole all'1 per cento; la maggiore concentrazione a livello regionale si registra in Emilia Romagna con una percentuale del 9,5 per cento;

le scuole si trovano ad affrontare molte sfide: dall'insegnamento della lingua italiana ai bambini emigrati a percorso scolastico già iniziato, alla concentrazione di alunni stranieri in poche scuole, che crea una fuga dei bambini italiani, per la preoccupazione dei genitori di un abbassamento del livello di istruzione;

le scuole si trovano ad affrontare in maniera discrezionale tale problema, cercando di applicare una didattica improntata alla pedagogia interculturale, dal momento che il Ministro della pubblica istruzione si limita a emanare circolari e linee guida, la cui applicazione è lasciata all'iniziativa dei singoli istituti scolastici, in possesso di esigue risorse per attuare interventi strutturali nell'insegnamento, tra cui, per esempio, la riforma dei curricola che non dovrebbero contemplare esclusivamente l'insegnamento, pur fondamentale, dell'italiano o la presenza del mediatore nei casi difficili da gestire, ma consentire di realizzare un autentico arricchimento interculturale, basato anche sullo studio delle tradizioni popolari della comunità di nuova appartenenza del bambino straniero;

le disposizioni ministeriali eludono, per certi versi, uno dei principi fondamentali dell'accoglienza, che presuppone «l'inserimento» dello studente straniero nei «canali dell'integrazione». Al riguardo è sufficiente citare l'S.O.S apparso sul quotidiano La Stampa di Torino, qualche tempo fa, il cui titolo è molto eloquente: «Fuga dalle classi multietniche». Gli insegnanti del quartiere di San Salvario a Torino hanno sottolineato l'impossibilità di formare alcune classi prime con bambini italiani (che sono almeno un centinaio in età da debutto alle elementari), o addirittura di averne persa qualcuna, a vantaggio del numero di iscrizioni alle scuole paritarie;

nei quartieri delle città, caratterizzate dalla concentrazione abitativa di famiglie straniere, l'utenza italiana nella scuola dell'obbligo si è assottigliata, diventando inaspettatamente «omogeneamente

non italiana», vista la «fuga silenziosa» dei bambini italiani, a causa dei pregiudizi delle famiglie sul carente livello di didattica;

secondo un sondaggio svolto dall'Istituto Demos, pubblicato su Il Gazzettino, il 27 per cento di veneti e friulani chiede aule separate per gli studenti stranieri, la cui media nazionale è del 18,3 per cento. L'indagine evidenzia che nel Nord-Est le percentuali dei bambini che frequentano il primo e il secondo cielo della scuola dell'obbligo si attestano all'11 e al 9 per cento, a fronte del 7 per cento della media nazionale. In alcune città del Veneto, quali Vicenza e Treviso, la percentuale di alunni stranieri oscilla tra il 12 e il 16 per cento, fino a superare, in alcune realtà, il 40 per cento;

la circolare ministeriale sulle iscrizioni alla scuola dell'obbligo, suggerisce di promuovere patti con gli enti locali per distribuire gli alunni stranieri sul territorio, senza però attuare una valutazione sul livello occupazionale: difficilmente le scuole dei quartieri ad alta densità di immigrazione accettano di cedere ad altre scuole vicine studenti stranieri, sapendo di non poterli sostituire con altrettanti studenti italiani, rischiando di dover addirittura licenziare alcuni insegnanti,

 

impegna il Governo

nell'ambito degli interventi volti a modificare l'organizzazione delle classi, anche in deroga ai parametri previsti dal decreto ministeriale del 24 luglio 1998, n. 331, a rivedere il sistema di accesso degli studenti stranieri alla scuola dell'obbligo, autorizzando il loro ingresso previo superamento di test e specifiche prove di valutazione, disciplinate dalle singole regioni interessate, così come previsto dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, provvedendo all'istituzione di classi di inserimento temporaneo, che consentano agli studenti stranieri che presentano un livello di alfabetizzazione della lingua italiana molto basso di frequentare corsi di apprendimento della lingua italiana, nonché gli insegnamenti di base previsti dai vigenti programmi scolastici, preparatori e propedeutici all'ingresso nelle classi permanenti;

ad attuare la riforma dei curricula, prevedendo attività didattiche e linguisitiche di maggiore integrazione interculturale con la nuova comunità territoriale di «nuova appartenenza» dello studente straniero;

a formare ed assegnare alle predette «classi d'inserimento temporaneo» una quota del personale docente in soprannumero che si intende assorbire, al fine di creare da un lato un «progetto ponte d'integrazione» per l'inserimento definitivo degli studenti stranieri nelle classi con bambini italiani, dall'altro lato di evitare le cosiddette «fughe multietniche» dei bambini italiani dalle scuole del quartiere di residenza.

9/3256/46. Goisis.

 

La Camera,

 

impegna il Governo

a valutare la possibilità di costituire una sezione distaccata del commissariato di polizia di Lecco da ubicare nel comune di Merate ed al potenziamento della locale stazione dei carabinieri, da tempo sofferente per carenze di organico e mezzi.

9/3256/47. (Testo modificato nel corso della seduta)Bodega, Armani.

 

La Camera,

premesso che:

diverse disposizioni originariamente contenute nel disegno di legge finanziaria miravano, nelle intenzioni del Governo, a ridurre i costi di funzionamento dello Stato, sia con riferimento agli organi costituzionali che più in generale alla pubblica amministrazione;

molte delle misure inizialmente inserite nel disegno di legge finanziaria in esame dirette alla riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica riferita al funzionamento dell'apparato statale sono state stralciate o sono state modificate, su iniziativa dello stesso Governo o della maggioranza, in modo da differirne nel tempo gli effetti;

una delle riforme che consentirebbe un significativo risparmio di risorse pubbliche è da individuarsi nell'abolizione dei prefetti, accompagnata dal trasferimento delle relative funzioni ai questori, ai sindaci, ai presidenti di provincia e alle camere di commercio;

il permanere nel nostro ordinamento della figura del prefetto non si giustifica più in considerazione dell'eterogeneità di funzioni ad esso attribuite, sicché tale organo si pone in contrasto con le esigenze di federalizzazione del nostro ordinamento ed anzi si configura sempre più spesso come elemento di ostacolo al dispiegarsi delle funzioni degli amministratori locali e primariamente dei sindaci che intendano corrispondere efficacemente alle esigenze delle comunità amministrate;

con la soppressione dei prefetti si determinerebbe un risparmio di risorse significativo in relazione al funzionamento delle articolazioni territoriali del Ministero dell'interno costituite dagli uffici territoriali del Governo,

 

impegna il Governo

ad assumere iniziative legislative finalizzate all'abolizione dei prefetti e al trasferimento delle relative funzioni ai questori, ai presidenti di provincia, ai sindaci e alle camere di commercio.

9/3256/48. Maroni.

 

La Camera,

premesso che:

puntualmente ogni anno l'approvazione della legge finanziaria rappresenta l'occasione per istituire fondi di sostegno aventi le finalità più varie, mediante i quali lo Stato fornisce dimostrazione della sua volontà di intervento a favore di situazioni emergenziali, di bisogno ed altro;

si assiste ad una crescita esponenziale di incidenti stradali con esito mortale per le vittime, a seguito dei quali i colpevoli non incorrono quasi mai in una punizione seria, anche grazie al numero di benefici penitenziari che consentono di scontare la pena al di fuori del circuito carcerario, al punto che nel nostro Paese la sanzione detentiva è divenuta puramente simbolica;

un recente caso di omicidio colposo commesso in stato di grave ubriachezza e con violazione delle norme sulla circolazione stradale - dove contemporaneamente quattro giovani di età compresa tra i sedici e diciotto anni sono stati travolti e sono morti carbonizzati sui loro motorini mentre andavano a comprare un gelato in una tranquilla serata primaverile - cui è conseguita una condanna a 6 anni e sei mesi di reclusione ed una successiva decisione, altrettanto sconcertante quanto quella concernente la condanna in primo grado, di applicare al colpevole gli arresti domiciliari, scontati attualmente in tutta tranquillità in una località balneare;

la frequenza inquietante con cui si assiste ad interpretazioni «massimalistiche» del principio rieducativo della pena, dove durata e modalità della stessa vengono commisurate unicamente a supposte necessità di trattamenti risocializzanti del condannato, senza tener conto in alcun modo della intrinseca gravità dei fatti commessi e della necessità di punire i colpevoli per i fatti commessi;

tali scelte, per quanto discutibili e sconcertanti, attengono ad applicazioni discrezionali che competono unicamente all'organo a ciò deputato dalla legge e, pertanto, non possono essere oggetto di interferenze;

scontare la pena agli arresti domiciliari non impedisce all'omicida di quattro giovani di conquistare la ribalta delle cronache per aver firmato un contratto di esclusiva con sfruttamento della sua immagine a fini pubblicitari, di venire ripreso da una troupe televisiva mentre prende il sole, di scrivere un libro di memorie e di ricevere proposte per apparire come ospite di serate organizzate in discoteca, quando avrà lasciato gli arresti domiciliari;

la celebrazione dell'eroe negativo da parte della nostra società conferma la definitiva divaricazione tra etica ed estetica, in nome della quale è lecito infrangere ogni regola morale o di semplice «buon gusto»;

appare realistico sperare un intervento riparatore da parte di questo Governo, che si proclama a favore dei più deboli, individuabili sempre più spesso nelle vittime dei reati,

appare necessario istituire presso il Ministero della giustizia un fondo speciale per il risarcimento dei danni delle vittime di reati contro la persona, in favore delle persone offese dal reato e dei prossimi congiunti, alimentato con gli introiti derivanti da specifica destinazione percentuale sulle retribuzioni percepite dai detenuti che svolgono prestazioni lavorative, anche discontinue, legate allo sfruttamento dell'immagine.

 

impegna il Governo

a dare seguito a quanto indicato in premessa.

9/3256/49. Alessandri.

 

La Camera,

premesso che:

le università non statali legalmente riconosciute e poste sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca possiedono in alcuni casi, oltre ai fabbricati in cui sono svolte attività didattica e culturale, anche dei fabbricati destinati ad ospitare in pensione gli studenti iscritti ai corsi di laurea;

prioritariamente l'accesso agli alloggi suddetti è riconosciuto dall'Istituto per il diritto allo studio degli studenti universitari Isu agli studenti con redditi inferiori;

in qualità di proprietarie dei citati fabbricati, le università private sono assoggettate all'imposta comunale sugli immobili, che come costo aggiuntivo incide sulle rette corrisposte dagli studenti meritevoli a basso reddito;

si ritiene socialmente utile ridurre gli oneri sostenuti da chi sceglie di poter frequentare le università private;

a parità di funzioni svolte, le università statali o cattoliche, che prestano servizio di pensionato per gli studenti godono di esenzione dall'ICI, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,

 

impegna il Governo

per motivi di equità, ad adottare provvedimenti che prevedano l'esenzione ICI per tutti i fabbricati destinati a servizio di pensione per gli studenti, compensando con trasferimenti erariali le minori entrate fiscali registrate dai Comuni.

9/3256/50. Giancarlo Giorgetti.

 

La Camera,

premesso che:

il contesto economico e finanziario per il triennio 2008-2010, ed in particolare per l'anno 2008, non appare roseo e la crescita economica tanto attesa sarà probabilmente frenata;

le notizie diffuse dai quotidiani negli ultimi giorni allarmano tutti i cittadini a causa dei rincari di alcuni servizi fondamentali, che graveranno sui bilanci delle famiglie per importi non inferiori ai 1.800,00 euro annui;

tali drammatiche previsioni si aggiungono alle gravi problematiche correlate agli incrementi delle rate sui mutui ipotecari, connessi al rialzo dei tassi di interesse;

nel testo del disegno di legge finanziaria in esame, che introduce misure urgenti in materia di mutui ipotecari, ma necessita considerare che l'aggravamento dei tassi di interesse non limita i suoi effetti devastanti solo sulle rate di mutuo, ma anche sulle esposizioni dei consumatori, che hanno sottoscritto contratti di credito al consumo o che vi debbano ricorrere;

a tal proposito sempre in questi giorni i quotidiani denunciano la tendenza al ricorso al credito al consumo di cittadini sempre più numerosi, nonostante i tassi di interesse siano insostenibili;

in Italia i tassi applicati dai nostri istituti di credito sono più elevati rispetto a quelli degli altri Paesi europei, in particolare per la categoria credito al consumo il tasso medio registrato nell'ultimo trimestre è pari al 16,99 per cento, ne consegue che il tasso di usura per la medesima categoria arriva addirittura al 25,485 per cento;

intervenendo sulle banche è possibile arginare le difficoltà provenienti dal settore creditizio a danno degli utenti (sia cittadini che piccole e medie imprese);

la normativa vigente in materia di usura, legge 7 marzo 1996, n. 108, necessita di essere aggiornata alle mutate condizioni del mercato finanziario, dunque è necessario rivedere i parametri per individuare i tassi «usurari» e consentire una riduzione «obbligata» dei tassi praticati dalle banche, in particolare quelli relativi alle operazioni di aperture di credito in conto corrente, crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuate dalle banche, anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving;

in tal modo il Governo potrebbe offrire un valido e percepibile sostegno ai cittadini tutti in un momento molto difficile;

 

impegna il Governo

a valutare la possibilità di rivedere i criteri della normativa vigente in materia di usura.

9/3256/51. (Testo modificato nel corso della seduta)Cota, Gianfranco Conte, Pedrizzi, Bosi, Germontana.

 

La Camera,

 

impegna il Governo

a far sì che vengano adottate in tempi brevi misure dirette al sostegno della natalità e della famiglia, in particolar modo per i nuclei familiari con persone diversamente abili, al fine di invertire il trend demografico negativo che vede l'Italia tra i Paesi Europei e mondiali con il più basso tasso di natalità.

9/3256/52. (Testo modificato nel corso della seduta)Lussana.

 

La Camera,

premesso che:

le dichiarazioni della maggioranza di voler contenere la spesa pubblica attraverso la fissazione di un tetto agli stipendi dei manager pubblici sono puramente teorici, visto che il tentativo di parametrare il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni a quello del Primo presidente della Corte di cassazione, fa salve, comunque, una serie di figure quali, ad esempio, il Governatore della Banca d'Italia o i Presidenti delle Authorities; tale intervento appare puramente demagogico, in quanto poco incisivo sulla giungla degli sprechi;

 

impegna il Governo

a monitorare gli effetti della normativa in esame anche al fine di valutare l'opportunità

che tutte le retribuzioni nella pubblica amministrazione siano fissate in misura non superiore al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate.

9/3256/53. Brigandì.

 

La Camera,

premesso che:

nel disegno di legge finanziaria sono contenute disposizioni in materia di stabilizzazione dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili ovvero in attività di pubblica utilità;

tali disposizioni, anche alla luce delle norme recate dal decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», che prevede la possibilità per i Comuni con meno di 50.000 abitanti di procedere ad assunzioni ASU/LSU (attività/lavori socialmente utili) anche in soprannumero, appaiono in contraddizione con la volontà dell'attuale maggioranza - più volte ribadita - di contrastare il precariato e con quanto sottoscritto nel programma dell'Unione, ove si legge: «Per noi la forma normale di occupazione è il lavoro a tempo indeterminato, perché riteniamo che tutte le persone devono potersi costruire una prospettiva di vita e di lavoro serena (...). In generale sosteniamo politiche del lavoro dirette a promuovere la piena e buona occupazione e a ridurre il tasso di precarietà, incentivando la stabilità e la tutela del lavoro discontinuo»;

secondo i dati della relazione semestrale sui lavori socialmente utili del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al termine del II semestre 2005 il numero dei lavoratori LSU impegnati sul territorio nazionale ammontava complessivamente a 40.270;

 

impegna il Governo

a prevedere che i soggetti collocati in lavori ovvero attività socialmente utili possano continuare ad essere impegnati dagli enti utilizzatori fino ad esaurimento dei progetti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, senza ulteriori rinnovi o stipule di nuove convenzioni, nonché a stabilire per i Comuni e le Regioni coinvolti nel processo di stabilizzazione dei lavoratori LSU/ASU il blocco delle assunzioni fin tanto che non rientrino nella media nazionale del parametro dipendenti-popolazione.

9/3256/54. Stucchi.

 

La Camera,

premesso che:

si osservano con preoccupazione i dati relativi all'incidenza sulla popolazione carceraria dei detenuti stranieri, che nel luglio scorso erano pari ad oltre 15mila, di cui 2.267 di nazionalità rumena, su un totale di 44mila persone in custodia;

va evidenziata la gravità dello stato di sovraffollamento delle carceri italiane e l'entità delle spese che il contribuente italiano è chiamato a sostenere per il mantenimento in custodia dei detenuti stranieri;

si rileva l'opportunità di promuovere il trasferimento dei detenuti stranieri condannati a pene superiori ai tre anni di reclusione nelle carceri degli Stati di origine e di contribuire altresì significativamente ad assicurarne il mantenimento nei locali istituti penali sino all'estinzione della condanna detentiva;

appare quanto mai necessario promuovere l'istituzione di un fondo «ad hoc» per il trasferimento negli istituti penali dei Paesi d'origine degli stranieri condannati a pene detentive, da utilizzarsi erogando contributi ai singoli Stati d'origine degli stranieri detenuti negli istituti di pena italiani, proporzionalmente al numero dei detenuti effettivamente rimpatriati e mantenuti sotto custodia.

 

impegna il Governo

a dare seguito a quanto indicato in premessa.

9/3256/55. Bricolo.

 

La Camera,

premesso che:

in diversi momenti nel corso degli anni con legislazione d'urgenza si è voluta prolungare ripetutamente la durata del periodo transitorio per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, fissata dal decreto legislativo n. 164 del 2000 (termine 31 dicembre 2005, salvo eventuali proroghe da concedersi nell'esercizio del diritto potestativo di cui è riconosciuto titolare l'ente locale);

in ultimo nel recente decreto legislativo 1o ottobre 2007, n. 159 si è intervenuti in materia con l'articolo 46-bis che intende promuovere lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio in questione; nell'articolato del disegno di legge Finanziaria si è ulteriormente intervenuti con delle correzioni e delle integrazioni al decreto legislativo 1o ottobre 2007, n. 159;

tali misure, con particolare riferimento alla proroga del periodo transitorio e alla definizione dei criteri di gara, laddove adottate dal Parlamento, non sono in grado di rispondere effettivamente ai sottesi obiettivi pro-concorrenziali;

ulteriori slittamenti della fine del periodo transitorio risultano difficilmente compatibili con un quadro di liberalizzazioni e sviluppo della libera concorrenza, tanto più guardando alle direttive comunitarie del diritto comunitario. Per completare il mercato interno del gas e consentire a ogni consumatore di scegliere liberamente il proprio fornitore e viceversa, la direttiva 2003/55/CE, dopo aver ribadito l'importanza del ricorso a procedure di gara, ha ritenuto opportuno individuare un «approccio graduale, con un termine ultimo specifico» per completare il mercato interno del gas naturale, fissato al 1 luglio 2007, prendendo proprio in considerazione anche il tempo massimo necessario alle imprese per adeguarsi;

per certo la modifica del periodo di proroga inserita nella legge Finanziaria, viene asseritamente finalizzata a favorire i fenomeni di aggregazione territoriale, rispetto ai quali risulterebbe propedeutica la definizione per via ministeriale dei nuovi ambiti territoriali da mettere a gara;

tuttavia, anche tenendo conto di questa esigenza, non trova giustificazione una proroga generalizzata di tutte le gare. Infatti, il processo di individuazione degli ambiti territoriali, per definizione, riguarderà l'intero territorio nazionale e dovrà concludersi necessariamente prima del 31 dicembre 2009, per le concessioni in scadenza al 31 dicembre 2007 in base alla normativa vigente;

prorogare di due anni, fino al 2011, le concessioni che, attualmente, sono in scadenza al 31 dicembre 2009, costituisce una misura eccessivamente restrittiva e che, non potendo trovare giustificazione nell'asserita esigenza di incentivare aggregazioni territoriali, non è necessaria né proporzionata al giusto obiettivo di efficienza e trasparenza che il nuovo modello di gara proposto dal legislatore intende perseguire;

nel parere dello scorso 8 dicembre, l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato sulla questione in oggetto invita il Legislatore a riconsiderare la stessa desiderabilità della definizione autoritativa degli ambiti produttivi del servizio di gestione delle reti di gas, in quanto ciò equivale a una configurazione, per via amministrativa, del mercato dal lato della domanda;

infatti, l'Autorità ritiene che definire ambiti territoriali minimi «in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi» per via esogena e autoritativa implica l'oneroso compito di acquisire informazioni e dati su tali aspetti in condizioni di asimmetria informativa del regolatore rispetto a realtà tecnico-economiche locali. Inoltre, tali asimmetrie potrebbero favorire la definizione di ambiti che non riproducono strettamente le esigenze tecniche e di riduzione dei costi riscontrabili sul mercato, ma finiscono per rispondere, ad esempio, a esigenze di mera semplificazione

amministrativa che, in realtà, non esauriscono gli obiettivi di efficienza sottesi alla riforma, a tal fine non è da trascurare la necessità di un coinvolgimento dei comuni quali proprietari degli impianti di esercizio;

l'Autorità ritiene che l'attuale formulazione dell'articolo 46-bis, secondo comma, non soddisfi pienamente le esigenze pro-concorrenziali sottese alle osservazioni appena esposte, in quanto sembra incentrato prevalentemente sugli aspetti qualitativi a scapito di quelli di natura economica, lasciati come parametri residuali. In proposito, l'Autorità, pur condividendo l'importanza di salvaguardare gli standard di qualità e sicurezza nel servizio della distribuzione di gas, avverte, tuttavia, il legislatore che incentrare l'aggiudicazione della gara prevalentemente su tali aspetti potrebbe non rispondere pienamente alle esigenze pro-concorrenziali in ragione degli ampi margini di discrezionalità lasciati nella fase di valutazione delle offerte, trattasi peraltro di osservazioni di carattere generico e di poco momento, perché gli esiti delle gare vanno valutati in reazioni alle previsioni di ogni singola procedura di gara che ciascun comune ha adottato autonomamente nell'esercizio della propria sovranità ed in mancanza di schemi prefissati;

l'Autorità, peraltro, ritiene che già l'attuale quadro normativo consentirebbe di considerare il canone concessorio come elemento del solo contratto di servizio e non quale criterio di aggiudicazione. In particolare, l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164 del 2000 distingue il momento della gara, considerata la modalità necessaria di affidamento del sevizio di distribuzione di gas, da quello relativo alla disciplina dei rapporti fra l'ente e l'impresa affidataria, demandato a un separato contratto di servizio. Conseguentemente, gli aspetti economici che deve regolare il contratto di servizio sono espressamente riferiti al rapporto fra ente e impresa (articolo 14, comma 3), mentre, ai fini dell'individuazione dei criteri di aggiudicazione della gara, le «migliori condizioni economiche» sono riferite al servizio, unitamente alle condizioni di prestazione del medesimo (comma 6). Pertanto, poiché le indicazioni fornite dal decreto legislativo n. 164/00 avrebbero già consentito di tenere fuori dai criteri di aggiudicazione il canone concessorio e, ciò nonostante, la maggior parte delle gare sono state aggiudicate su questa base;

 

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative volte a incentivare l'adeguamento dei comuni al decreto legislativo n. 164 del 2000 salvaguardando quelle amministrazioni che abbiano al 30 novembre 2007 deliberato di avviare la procedura di gara per l'affidamento del servizio con le modalità stabilite dalla normativa di settore.

9/3256/56. Allasia.

 

La Camera,

l'articolo 42-bis del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, stabilisce l'estensione del concetto di fabbricato rurale ai fabbricati appartenenti alle cooperative agricole e di trasformazione;

in conseguenza di tale estensione, le cooperative agricole non saranno più soggette al pagamento dell'ICI sui fabbricati strettamente legati all'attività, quali rimesse, capannoni e depositi;

secondo le prime stime, l'ammontare complessivo dell'esenzione sarà di circa il 5 per cento del gettito complessivo dell'ICI e tali minori entrate andranno a penalizzare i bilanci dei Comuni;

 

impegna il Governo

a rimborsare ai Comuni, con le entrate derivanti dalla fiscalità generale, le minori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 42-bis del decreto legge 1 ottobre

2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

9/3256/57. Fugatti.

 

La Camera,

gli effetti della rivalutazione delle aree edificabili e dei terreni a destinazione agricola introdotta per la prima volta dalla legge n. 448 del 2001 sono stati positivi;

secondo la citata disposizione era possibile rideterminare il valore di acquisto di terreni edificabili e agricoli, mediante la redazione di una perizia giurata di stima ed il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito pari al 4 per cento dell'intero valore rivalutato; la rideterminazione del valore delle aree produce i relativi effetti fiscali in termini di minore tassazione delle plusvalenze realizzate con la vendita degli stessi immobili; a seguito della rivalutazione, infatti, il nuovo valore del terreno, risultante dalla perizia di stima, assume la natura di prezzo di acquisto dello stesso, da portare in diminuzione del corrispettivo ottenuto al momento della vendita, ai fini della determinazione delle plusvalenze;

la norma è stata più volte reiterata, fino all'emanazione del decreto legge 30 settembre 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

 

impegna il Governo

a prevedere, tramite apposita iniziativa normativa, la reintroduzione della possibilità di rivalutare le aree edificabili per società e persone fisiche, con modalità simili a quelle stabilite la prima volta dalla legge n. 448 del 2001.

9/3256/58. Filippi.

 

La Camera,

le disposizioni del disegno di legge finanziaria prevedono una maggior detrazione a favore dei soggetti passivi ICI, per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, pari al 1,33 per mille della base imponibile e, comunque, non superiore a 200 euro;

tale maggiore detrazione comporta significative minori entrate per i Comuni ed è previsto un particolare meccanismo di rimborso da parte dello Stato; entro il 28 febbraio 2008, infatti, il Ministero dell'Interno definisce il modello per la certificazione da parte dei Comuni del mancato gettito previsto; i Comuni devono trasmettere entro il 30 aprile 2008 il modello compilato; il trasferimento compensativo è erogato in due quote, la prima, pari al 50 per cento entro il 16 giugno, la seconda, pari al restante 50 per cento entro il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio; gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo;

 

impegna il Governo

a valutare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'efficacia del meccanismo di rimborso delle minori entrate dei Comuni da parte dello Stato; in particolare verificare che non ci siano sperequazioni tra le diverse aree del Paese, dove le percentuali di evasione dell'ICI sono significativamente diverse; che il sistema adottato consenta ai Comuni di tenere conto delle variazioni di gettito annuali, dovute ad espansioni urbanistiche o a decrementi demografici; valutare, infine, se introdurre, in alternativa, il meccanismo della detrazione ICI dalle imposte sul reddito.

9/3256/59. Garavaglia.

 

La Camera,

 

impegna il Governo

ad adottare idonei provvedimenti al fine di uniformare il sistema normativo vigente alle sentenze della Cassazione; a modificare il principio di solidarietà nel pagamento dell'IVA, a introdurre requisiti più

stringenti per i soggetti che effettuano l'estrazione dei beni dai depositi IVA.

9/3256/60. (Testo modificato nel corso della seduta)Pini.

 

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame interviene fra l'altro nell'assegnare ingenti risorse per il miglioramento del sistema dei trasporti nazionale, con riferimento anche al potenziamento del trasporto aereo nelle regioni meridionali;

ancora una volta, le misure adottate in materia di trasporti hanno fortemente penalizzato il Nord che, con il suo sistema di piccole e medie imprese, rappresenta un'area economica di fondamentale importanza per il Paese;

inoltre, lo sviluppo del sistema del trasporto aereo nazionale potrebbe essere seriamente danneggiato dalla scelta, ipotizzata nelle linee guida del piano industriale 2008-2010 di Alitalia, di ridimensionare la rete di collegamenti a lungo raggio sull'hub di Malpensa, i cui negativi risultati incideranno anche sulla crescita economica ed imprenditoriale del Nord;

l'hub di Malpensa serve un sistema economico, commerciale, imprenditoriale ed anche aeroportuale, definito come catchement area, nel quale sono raccolte circa 1.296.800 imprese attive la cui crescita diviene, quindi, indispensabile per garantire lo sviluppo economico dell'intero Paese;

lo sviluppo dell'aeroporto di Malpensa rappresenti un obiettivo fondamentale da perseguire al fine di restituire al Paese un ruolo determinante nei traffici aerei mondiali; oltretutto l'hub di Malpensa interessa un'area che produce circa 31 per cento del prodotto interno lordo e genera il 47 per cento dell'emport e d il 41 per cento dell'export nazionali;

viste le ultime stime, rese note dalla società Sea, l'aeroporto di Malpensa, nonostante le difficoltà dell'aviazione italiana, sembrerebbe continui a crescere nel 2007 di circa il 10 per cento per numero di passeggeri e del 17 per cento per quantità di merci trattate;

inoltre, la scelta da parte di Alitalia, di rinunciare al ricco mercato del Nord comporterà, non solo, un sottoutilizzo degli investimenti già realizzati su Malpensa da parte della società Sea, ma anche uno ostacolo alla realizzazione di importanti progetti infrastrutturali programmati, che sono indispensabili per raggiungere uno sviluppo complessivo di tutto il sistema aeroportuale del paese;

tale scelta rappresenta inoltre un serio e reale ostacolo anche allo sviluppo del gruppo Sea che dovrà tra l'altro valutare, in stretta correlazione con quanto annunciato da Alitalia, il rischio di una riduzione dei propri livelli occupazionali,

 

impegna il Governo

ad adottare iniziative al fine di garantire, attraverso idonee risorse finanziarie, l'adozione di misure volte ad assicurare il sostegno al reddito, il mantenimento dei livelli occupazionali e la compensazione agli enti locali e alle imprese del danno che potrebbe essere loro arrecato dal piano industriale di Alitalia, previsto dalle linee guida per gli anni 2008-2010, nonché ad adottare iniziative volte ad assicurare la continuità degli investimenti infrastrutturali intrapresi dalla società Sea.

9/3256/61. Gibelli, Armani, Airaghi.

 

La Camera,

premesso che:

nell'ambito del presente disegno di legge finanziaria il Governo ha autorizzato importanti finanziamenti per lo svolgimento di campionati di attività sportive di rilevanza nazionale e mondiale;

nell'ambito delle manifestazioni sportive di interesse nazionale e mondiale, il Gran premio d'Italia della «Formula 1» merita

una particolare attenzione, anche in termini di sostegno e mantenimento in esercizio dei circuiti dedicati;

l'autodromo nazionale di Monza, riveste nello sport automobilistico mondiale una posizione di primo piano, anche per aver ospitato il Gran premio d'Italia della Formula 1 quasi ininterrottamente dal 1922;

relativamente al circuito di Monza, il Governo ha ribadito rispondendo, all'interpellanza n. 2-00818, la sua disponibilità, di fronte a specifiche richieste da parte delle società concessionaria, ad adottare misure di intervento per l'ammodernamento e la messa in sicurezza di tale circuito;

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare opportune risorse all'ammodernamento dell'autodromo di Monza, data la rilevanza che tale struttura riveste nello sport automobilistico mondiale, qualora dovessero pervenire da parte della società concessionaria specifiche richieste di finanziamento.

9/3256/62. Grimoldi.

 

La Camera,

premesso che:

il provvedimento relativo al disegno di legge finanziaria per il 2008, nel testo formulato dalla Camera dei deputati, prevede, tra l'altro, che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sia autorizzato a utilizzare le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 296 del 2007, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008, per assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette attraverso l'impiego del personale operaio con contratto a tempo determinato di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, non rientrante nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo l, commi da 247 a 251, della legge n. 266 del 2005, legge finanziaria per il 2006;

la regolare gestione delle aree naturali potrebbe positivamente prevedere anche lo svolgimento di attività innovative dirette al miglioramento dell'opera di prevenzione degli incendi e di conservazione dei territori che eventualmente li abbiano subiti, ciò auspicabilmente tramite una pertinente specializzazione del personale operaio da porre a supporto degli organi competenti per attività di vigilanza ordinaria e straordinaria delle foreste e dei boschi;

sarebbe vantaggioso per l'ambiente forestale e per la collettività, creare nuove figure di tutori delle risorse boschive nel contrasto agli incendi e di esperti nella prevenzione dei fenomeni, soprattutto di carattere socio-culturale, che provocano tali incendi;

in linea con tale aspettativa si potrebbe realizzare, a carico delle risorse finanziarie sopra indicate, un progetto pilota che preveda la selezione culturale e psico-attitudinale di alcune unità di personale non rientrante nelle citate procedure di stabilizzazione, ed in tale ambito istituire delle figure di specialisti dotati della professionalità necessaria allo svolgimento di attività di salvaguardia delle risorse forestali. Si tratterebbe, nello specifico, di attivare dei corsi di formazione ed addestramento che, oltre ad aumentare la sicurezza nelle operazioni, siano in grado di garantire l'uso ottimale delle risorse disponibili e la gestione confacente delle situazioni anche sociali che possono causare l'azione incendiaria;

gli operatori in oggetto dovrebbero ricevere un'accurata formazione volta a permettergli, all'occorrenza, di trasformarsi in vere e proprie squadre antincendio, in grado di mettere a disposizione delle amministrazioni pubbliche nella lotta contro il fuoco, le conoscenze specifiche, la professionalità, i mezzi, le attrezzature;

si tratterebbe di organizzare, utilizzando un gruppo selezionato di personale

non stabilizzato, un programma formativo specifico ed a cui demandare la gravosa responsabilità della vigilanza delle foreste unitamente alla direzione delle operazioni di spegnimento. L'obiettivo principale consisterebbe nel formare e qualificare in maniera sia teorica, sia pratica il personale, elevandone il grado di conoscenza di cultura ambientale, delle tematiche dell'antincendio e degli interventi di recupero delle aree distrutte dal fuoco,

 

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di indirizzo o di sensibilizzazione, affinché il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito degli interventi che potrà realizzare utilizzando la somma di 2 milioni di euro per la gestione delle aree naturali protette attraverso l'impiego del personale operaio con contratto a tempo determinato di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, come allo scopo previsto dalla presente legge, sia anche contemplato un progetto formativo pilota (cui assegnare, ad avviso dei presentatori, la metà dei finanziamenti) e diretto ad un gruppo selezionato di soggetti da specializzare nelle attività di prevenzione e contrasto degli incendi, nonché in quelle di ottimale recupero dei territori che siano stati colpiti dal fuoco.

9/3256/63. Camillo Piazza, Pellegrino, Zanella, Trepiccione, Cesini, Lion.

 

La Camera,

premesso che:

nel testo del disegno di legge finanziaria per il 2008 si indica nel rinnovo contrattuale per il biennio 2008-2009 la sede per la soluzione del problema del personale tecnico e ausiliario delle scuole proveniente dagli enti locali,

 

impegna il Governo

a valutare la possibilità di inserire nella definizione dell'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale disposizioni volte al reperimento delle risorse necessarie per affrontare compitamente in tale biennio il riconoscimento dell'anzianità di servizio del personale in oggetto.

9/3256/64. (Testo modificato nel corso della seduta)Folena, Napoli, Satta, Frigato, Pignataro, Sasso.

 

La Camera,

premesso che:

questo è l'anno dedicato alle pari opportunità dell'Unione europea ed il Governo nel disegno di legge finanziaria per il 2008 taglia i fondi per la legge 125/1991 che finanzia i progetti per l'occupabilità femminile «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro», le cui disposizioni hanno lo scopo di favorire l'occupazione femminile e di realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure , denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità;

il Governo congela la legge n. 215 del 1992 «Azioni positive per l'imprenditoria femminile», pur invocando l'obiettivo di maggiore occupazione femminile per onorare l'obiettivo di Lisbona del 60 per cento;

in merito vi è una situazione di stallo, con uno scarso 46 per cento che relega l'Italia in fondo alle classifiche comunitarie e mondiali nel campo dell'occupazione femminile;

la manovra finanziaria è di carattere modestamente espansivo, non riduttivo del disavanzo e non generosa nei confronti dei lavoratori e delle donne,

 

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a stanziare, con ulteriori provvedimenti, risorse per lo sviluppo dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile, soprattutto per quella svantaggiata del Mezzogiorno, che costituisce

una risorsa fondamentale per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e per la crescita occupazionale delle donne nel nostro Paese.

9/3256/65. Pelino, Cioffi.

 

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria per il 2008 contiene diverse disposizioni dirette a stabilizzare i contratti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative presso le pubbliche amministrazioni;

alcune disposizioni obbligano le pubbliche amministrazioni a predisporre una nuova programmazione triennale dei fabbisogni al fine di provvedere all'assunzione del personale con contratto di lavoro flessibile impiegato negli ultimi anni nelle pubbliche amministrazioni;

tali disposizioni devono essere applicate nel rispetto delle disposizioni costituzionali in materia di accesso ai pubblici uffici e in particolare delle sentenze della Corte Costituzionale n. 34 del 2004, n. 205 del 2006 e n. 363 del 2006,

 

impegna il Governo

ad emanare direttive rivolte alle pubbliche amministrazioni in materia di programmazione triennale dei fabbisogni al fine di dare priorità nelle assunzioni ai soggetti vincitori e idonei dei concorsi pubblici;

ad adoperarsi affinché il Ministro per le riforme e le innovazioni nelle pubbliche amministrazioni vigili attraverso gli uffici competenti del dipartimento della funzione pubblica in modo che sia assicurato il prevalente accesso per concorso pubblico nelle amministrazioni;

ad emanare attraverso il Ministro per le riforme e le innovazioni nelle pubbliche amministrazioni apposite direttive volte ad assicurare che le procedure di stabilizzazione vengano effettuate previo esperimento di adeguate procedure selettive;

a presentare una relazione al Parlamento sullo stato delle procedure di assunzione dei vincitori e idonei di concorsi pubblici, per il tramite del Ministro per le riforme e le innovazioni nelle pubbliche amministrazioni.

9/3256/66. Misuraca, Fabbri, Marinello.

 

La Camera,

premesso che:

l'assunto contenuto nel comma 418, dell'articolo 2, del disegno di legge finanziaria per il 2008, che motiva gli interventi per il rilancio e l'efficienza della scuola con la finalità di «una maggiore qualificazione dei servizi scolastici», sembrerebbe contraddetta dalla previsione di interventi sulla formazione delle classi nei licei e in generale nell'istruzione secondaria di secondo grado che, stando a quanto contenuto nella relazione tecnica, comporteranno il taglio di circa 1800 cattedre, mettendo peraltro a rischio l'attivazione di indirizzi di studio diversificati e senza prevedere alcuna forma di raccordo con le deliberazioni degli enti locali competenti a programmare l'offerta formativa e la rete scolastica sul territorio;

la riconversione professionale del personale in soprannumero, da completarsi entro l'anno scolastico 2009/2010, è prefigurata con modalità forzose e dalle discutibili ricadute sulla qualità scolastica, data la previsione che essa possa avvenire anche a prescindere dal possesso dello specifico titolo di studio previsto per il reclutamento;

le economie di spesa già previste dalla legge finanziaria per il 2007 sono rimodulate nella loro cadenza temporale, ma non muta sostanzialmente l'obiettivo di un forte ridimensionamento delle dotazioni organiche, stimabile in 14.000 posti in meno nel prossimo anno scolastico, nonostante un andamento in crescita della popolazione scolastica;

in attesa di verificare la reale portata delle misure volte a ridefinire la dotazione organica dei docenti di sostegno, desta forte preoccupazione l'abrogazione delle norme che consentono oggi l'istituzione di posti «in deroga»;

la delega al Ministro della pubblica istruzione ed al Ministro dell'università e della ricerca per l'adozione di un regolamento che definisca la disciplina procedurale del reclutamento, previa abrogazione dell'articolo 5 della legge 53/2003 e del relativo decreto attuativo (decreto legislativo 227/2005), avviene in un contesto nel quale il sovrapporsi di diverse disposizioni legislative rende necessario individuare con più chiarezza quali siano i requisiti che verranno richiesti per l'accesso alle procedure concorsuali ordinarie,

 

impegna il Governo

ad adoperarsi nel reperire fondi aggiuntivi per evitare il taglio di cattedre, prevedendo soprattutto forme di coordinamento le deliberazioni degli enti locali, competenti a programmare l'offerta formativa scolastica sul territorio;

a valutare la possibilità di effettuare la riconversione professionale del personale soprannumerario dando priorità ai soggetti in possesso dello specifico titolo di studio previsto per il reclutamento;

a riconsiderare la possibilità che per i docenti di sostegno permangano norme che consentano l'istituzione di posti «in deroga», anche pervenire incontro alle esigenze dei diversamente abili;

a far si che, pur nel sovrapporsi delle diverse disposizioni legislative in tema di scuola ed istruzione, si individuino con chiarezza i requisiti richiesti per l'accesso alle,procedure concorsuali ordinarie.

9/3256/67. Grimaldi, Misuraca, Fabbri.

 

La Camera,

premesso che:

il comma 154 dell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria per il 2008 ha introdotto la definizione agevolata dei debiti già iscritti a ruolo che il concessionario non ha recuperato in via definizione agevolata;

sono noti il disagio e la tensione sociale creati ai cittadini dall'inoltro di cartelle esattoriali non esenti da errori materiali quali imposte o contravvenzioni già pagate, annullate dal giudice di pace, prescritte, ed altro;

il disagio e la tensione sociale sono vieppiù aumentati dalle sanzioni previste in caso di mancato pagamento da parte del cittadino degli importi di cui alla cartella esattoriale (fermo amministrativo dei mezzi - ipoteca casa da 100 euro in su da parte del concessionario - vendita coattiva della casa per i debiti oltre gli 8.000 euro e ciò indipendentemente dal valore dell'immobile - pignoramento quinto stipendio o pensione - pignoramento crediti verso terzi);

per motivi di equità sia in ordine alla citata agevolazione della finanziaria 2008, sia in ordine al fatto che i reati di qualunque tipo e genere, tranne le multe per divieto di sosta, sono stati oggetto da parte del legislatore di condoni e/o agevolazioni;

per motivi di utilità per i comuni che acquisirebbero la certezza sull'entità degli importi che effettivamente incasseranno, sollevandosi dai rilevantissimi costi attinenti alle procedure esecutive e coatte, alle numerosissime cause perse davanti ai giudici di pace, evitando di mettere a bilancio gli importi risultanti dalle cartelle esattoriali, incassandone però, al lordo delle spese, circa il 30 per cento;

per motivi di necessità in ordine all'eliminazione del grave stato di disagio e di tensione sociale per i motivi di cui alle premesse da parte dei cittadini, derivante oltre che dalle sanzioni, anche dai tempi lunghi delle notifiche;

la Commissione Bilancio ha approvato un emendamento del per cui Equitalia,

le sue controllate e gli altri concessionari che si occupano di riscuotere i tributi «non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunali, iscritte in ruoli, relative a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, per i quali la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna a ruolo»,

 

impegna il Governo

a sensibilizzare i comuni ad applicare agevolazioni per il versamento degli importi indicati nelle cartelle esattoriali e relativi alle multe per divieto di sosta (articoli 157 e 158 C.d.S.) o verbalizzate a tutto il settembre 2005, ivi compresi gli effetti economici accessori già prodotti dalle sanzioni inflitte per permettere al cittadino di regolarizzare la sua posizione debitoria nei confronti del comune o del suo concessionario sullo schema dell'articolo 12 della finanziaria per il 2003, in data certa e con la previsione di rateizzazione.

9/3256/68. Caparini.

 

La Camera,

premesso che:

la lotta agli infortuni sui luoghi di lavoro appare sempre più come una assoluta priorità nazionale da perseguire attraverso il ricorso a tutti gli strumenti idonei, da un lato rafforzando le misure di prevenzione ed i controlli e, dall'altro, sostenendo e premiando i comparti nei quali la collaborazione tra lavoratori e parte datoriale ha prodotti buoni risultati;

la gestione separata dell'artigianato presso l'Inail ha evidenziato negli anni passati risultanze molto positive, in particolare nel quinquennio 2002-2006, con un avanzo di gestione crescente dal 2000. I dati testimoniano che i programmi di prevenzione varati dalle imprese artigiane, nei quali la parte datoriale è direttamente coinvolta nel processo produttivo, si sono dimostrati efficaci;

si è creata una situazione paradossale dal momento che con una parte degli avanzi di esercizio delle gestioni separate dell'Inail (che riguardano prevalentemente il settore dell'artigianato) sono, in parte, finanziati i programmi di prevenzione delle imprese e, per la restante parte rientrano nella disponibilità generale del bilancio dello Stato e finalizzati al risanamento dei conti pubblici. Inoltre, tali programmi di prevenzione risultano essere appannaggio pressoché esclusivo delle medie e grandi imprese (il 90 per cento dei benefìci) a causa della complessità delle procedure che l'istituto impone per l'utilizzo dei benefìci;

la legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2007, n. 296) all'articolo 1, comma 779 ha previsto una prima riduzione dei premi in favore della gestione separata dell'artigianato presso l'Inail, per un importo pari a 100 milioni di euro, considerato l'ottimo andamento di tale gestione negli anni precedenti e gli evidenti risultati positivi dell'impegno delle imprese artigiane per garantire la sicurezza sul lavoro, del quale fanno fede la costante flessione nella dinamica infortunistica;

la delibera dell'Inail, prevista dal comma 779 è stata adottata, ma non è stato ancora emanato il decreto interministeriale che consente l'attuazione della norma e, a causa di ciò, si è creata una situazione di grave incertezza, con riferimento alle riduzioni dei premi che le imprese, in base alle disposizioni della legge finanziaria per il 2007 ed alle circolari dell'Inail, hanno attuato in sede di acconto e per aver applicato le quali, in assenza dei decreto, rischiano di essere sanzionate;

la legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2007, n. 296) all'articolo 1, comma 780 ha previsto, sempre con riferimento alla gestione artigianato, la riduzione, dal 1o gennaio 2008, dei premi dovuti dai datori di lavoro all'Inail, nel limite complessivo di 300 milioni di euro, stabilendo che tale riduzione dei

premio venga attuata «nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell'ente accertato in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto inferno lordo indicato per il medesimo anno nella relazione revisionale e programmatica per l'anno 2007 e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro»;

il meccanismo individuato dalla legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2007, n. 296) all'articolo 1, comma 780, pur presentando elementi di aleatorietà e complessità tecnica tali da rendere incerta la riduzione dei premi, secondo le prime stime effettuate, produrrebbe, nell'anno 2007, una disponibilità per la riduzione dei premi di circa 200 milioni di euro;

detta riduzione, in attuazione del successivo comma 781, è destinata a tutte le imprese artigiane, prioritariamente per quelle che non abbiano registrato infortuni negli ultimi due anni e che «abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno degli enti bilaterali, e trasmessi agli ispettorati del lavoro»;

tale specificazione, al fine di rendere fruibile per il 2008 la riduzione dei premi, impone l'individuazione di meccanismi e procedure più agevoli per le piccole imprese volti a favorire l'adozione e la diffusione dei piani di prevenzione presso le stesse;

la riduzione si rende tanto più necessaria in considerazione dell'ottimo andamento dell'anno 2006 della gestione separata dell'artigianato presso l'Inail, che ha registrato un avanzo di gestione pari a 1.019,8 milioni di euro, al netto degli interessi derivanti dai prestiti alla gestione agricoltura, pari a 176 milioni di euro;

 

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte ad emanare tempestivamente il decreto interministeriale, conseguente alla delibera Inail, già adottata per la riduzione dei premi per l'anno 2007, in modo da rendere le aziende in condizione di fruire di detta riduzione in sede di saldo per il versamento dei premi Inail per il 2007;

a individuare meccanismi e procedure più agevoli per le piccole imprese per l'effettiva fruibilità della riduzione dei premi Inail.

9/3256/69. (Testo modificato nel corso della seduta)Fluvi, Delbono, Motta, Lulli, Tenaglia.

 

La Camera,

premesso che:

metà delle scuole non è ancora in possesso delle certificazioni di sicurezza e di idoneità scolastica;

la messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici rappresenta un obiettivo deteminante e una priorità necessaria ad assicurare l'incolumità di utenti e operatori nonché a consentire ai responsabili delle istituzioni scolastiche di assolvere gli obblighi previsti dalle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

l'abbattimento delle barriere architettoniche consente alle scuole di essere un luogo realmente accogliente e fruibile per gli alunni disabili;

considerato che:

l'artico 2, comma 282, della legge finanziaria 2008, incrementa di 20 milioni di euro il fondo per l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico;

agli enti locali, per le proprie specifiche competenze, spettano gli interventi

edilizi di adeguamento strutturale e la costruzione di nuovi edifici scolastici,

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a che gli investimenti destinati all'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico siano esclusi dal patto di stabilità.

9/3256/70. Lenzi, Ghizzoni, Froner, Rusconi, De Biasi, Colasio, Giachetti, Tocci, Volpini, Villari, Giulietti, Benzoni.

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con una interpretazione «autentica» che stravolge l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, riduce le retribuzioni del personale di ruolo proveniente dagli enti locali e trasferito nei ruoli statali del personale amministrativo tecnico e ausiliario (Ata) e nei ruoli statali degli insegnanti tecnicopratici (Itp) e disconosce i diritti acquisiti di questi lavoratori;

la Corte di cassazione ha ripetutamente riconosciuto il diritto ad una giusta retribuzione per il servizio prestato e - secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 8, della legge n. 124 del 1999, che riconosce al personale in questione «ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza» - ha emesso numerose sentenze in base alle quali centinaia di lavoratori Ata e Itp della scuola hanno ottenuto uno stipendio corrispondente all'attività lavorativa prestata;

l'articolo 3, comma 146, del disegno di legge finanziaria per il 2008 stabilisce che in sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009 venga esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli enti locali allo Stato in attuazione della legge n. 124 del 1999,

 

impegna il Governo

in sede di contrattazione nazionale a individuare le risorse finalizzate ad evitare situazioni di disparità tra lavoratori e ad adottare i provvedimenti necessari ad inquadrare il suddetto personale nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base dell'anzianità maturata nell'ente locale di provenienza.

9/3256/71. Marchi, Ghizzoni, Rusconi, Froner, Benzoni, De Biasi, Volpini, Colasio, Tocci, Tessitore, Giulietti, Fogliardi.

 

La Camera,

premesso che:

in seguito all'approvazione della legge 27 settembre 2007, n. 165, «Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca», l'Istituto nazionale di fisica della materia (Infm) è confluito nel Consiglio nazionale della ricerca (Cnr),

la legge reca diverse norme in favore della ricerca scientifica;

appare necessario adottare iniziative, volte a ricostituire l'Istituto nazionale di fisica della materia (Infm), anche mediante l'accorpamento con il Consorzio nazionale interuniversitatio per le scienze fisiche della materia (Cnism).

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare seguito a quanto indicato in premessa.

9/3256/72. Tocci, Ghizzoni, Froner, Rusconi, Benzoni, Volpini, Colasio, De Biasi, Tessitore, Giulietti, Chiaromonte.

 

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria per il 2008 prevede importanti provvedimenti a favore del sistema dell'università e della ricerca, con particolare riferimento all'aumento dell'assegno di dottorato di ricerca, alla costituzione di un nuovo apposito Fondo di promozione della ricerca di base, al vincolo di una quota non inferiore al 10 per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (First) destinata alle ricerche di base proposte da giovani ricercatori, all'incremento del Fondo ordinario di funzionamento degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca;

i criteri del finanziamento incentivante e della programmazione connessa alla valutazione trovano, con il disegno di legge finanziaria per il 2008, concreta applicazione nel nostro sistema universitario, poiché le risorse aggiuntive al Fondo di funzionamento ordinario saranno assegnate con l'adozione di un piano programmatico, nel quale il Ministero dell'università e della ricerca si impegna a trasferire adeguate risorse tenendo conto del tasso di inflazione e delle dinamiche delle retribuzioni mentre gli atenei, sottoposti a valutazione, si vincolano al rispetto di strategie di razionalizzazione della spesa, all'adozione di un sistema programmatorio degli interventi, al miglioramento della qualità dei servizi e dell'offerta didattica;

l'articolo 3, comma 150, del disegno di legge finanziaria per il 2008 prevede una riduzione lineare, per un importo di euro 190 milioni per gli anni 2008 e 2009 e di euro 320 milioni per l'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C;

la dotazione di parte corrente del Ministero dell'università e della ricerca indicata nella suddetta Tabella concorre, per il 2008, per 9.156.415 miliardi di euro su un totale di 19.115.405 miliardi;

sulla medesima dotazione di parte corrente del Ministero dell'università e della ricerca sono contenute le risorse per il diritto allo studio e gravano spese obbligatorie e non comprimibili, quali gli oneri stipendiali del personale, e pertanto la riduzione lineare prevista incide gravemente sul funzionamento delle università e degli enti di ricerca e sul sostegno agli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi,

la dotazione del Ministero per i beni e le attività culturali - attesa la vastità degli interventi e delle competenze - appare meritevole di particolare considerazione,

 

impegna il Governo

a destinare in modo prioritario le risorse ulteriori che dovessero rendersi disponibili, già nei primi mesi dell'anno venturo, in favore dell'università, della ricerca, nonché della tutela e valorizzazione dei beni culturali e delle attività culturali, ivi compreso il settore dello spettacolo.

9/3256/73. Ghizzoni, Tocci, De Biasi, Froner, Rusconi, Benzoni, Volpini, Colasio, Tessitore, Giulietti, Chiaromonte.

 

La Camera,

premesso che:

la possibilità per le persone immigrate di veder tutelato il diritto all'istruzione costituisce l'aspetto essenziale di una politica di accoglienza e di inclusione;

l'Italia ha scelto la piena integrazione di tutti nella scuola, «ivi compresi i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato», attraverso lo strumento dell'educazione interculturale;

l'educazione interculturale, con particolare riguardo alla didattica dell'italiano come seconda lingua, richiede una continua crescita professionale di tutto il personale della scuola e di conseguenza risorse mirate,

impegna il Governo

a realizzare interventi volti ad assegnar agli istituti scolastici ulteriori finanziamenti, con lo scopo di consolidare la padronanza della lingua italiana come veicolo di comunicazione e di conoscenza e

di migliorare l'integrazione degli alunni stranieri nel contesto sociale e culturale del nostro Paese.

9/3256/74. Froner, Ghizzoni, Rusconi, Benzoni, Volpini, Colasio, Tocci, De Biasi, Tessitore, Giulietti, Chiaromonte, Frias.

 

La Camera,

premesso che:

al fine di provvedere al sostentamento del sistema dell'Alta formazione artistica e musicale (Afam), l'articolo 2, comma 442, autorizza per il triennio 2008- 2010 la spesa annua di 10 milioni di euro,

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare ulteriori risorse finalizzate all'ampliamento, alla ristrutturazione, al restauro, alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati, con priorità verso gli immobili di proprietà pubblica e demaniale e al funzionamento amministrativo e didattico del sistema stesso.

9/3256/75. (Testo modificato nel corso della seduta)De Biasi, Ghizzoni, Froner, Rusconi, Benzoni, Volpini, Colasio, Tocci, Tessitore, Giulietti.

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2, comma 577, del disegno di legge finanziaria per il 2008 esclude gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e quelle universitarie tra le amministrazioni statali che devono ricorrere a Consip s.p.a per gli acquisti, in qualità di stazione appaltante;

con l'approvazione della legge 27 settembre 2007, n. 165, «Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca», si garantisce autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione degli enti pubblici di ricerca;

impegna il Governo

a valutare, previo monitoraggio degli effetti applicativi del provvedimento, la possibilità di adottare successivi provvedimenti volti ad escludere gli enti di ricerca dal servizio Consip, garantendo a questi la stessa autonomia che hanno le scuole e le università.

9/3256/76. Chiaromonte, Ghizzoni, Tocci, De Biasi, Froner, Rusconi, Benzoni, Volpini, Colasio, Tessitore, Giulietti, Bianco.

 

La Camera,

premesso che:

l'Unione accademica nazionale è una istituzione scientifica che raccorda le undici accademie nazionali del nostro Paese, ad iniziare dall'Accademia nazionale dei lincei, un cui socio la presiede;

l'Unione accademica nazionale fu istituita nel 1923 per garantire adeguata presenza delle strutture organizzative della ricerca nazionale rispetto all'attività scientifica internazionale, nello specifico ambito delle scienze umanistiche ed infatti l'Unione accademica nazionale rappresenta il nostro sistema accademico nella Union academique internazionale;

l'Unione accademica nazionale svolge, in collaborazione con istituzioni scientifiche non nazionali ed attraverso comitati scientifici tutti di composizione internazionale, un'intensa attività nell'ambito delle scienze umanistiche (ad esempio, Corpora delle iscrizioni greche e latine; la Tabula imperii romani; il Corpus philosophorum medii aedi; il Corpus vasorum antiquorum; il Dizionario latino medievale; i Dizionari sumeri-assiri ed altro

il contributo finanziario in sostegno dell'Unione accademica nazionale è assai poco consistente,

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di escludere l'Unione accademica nazionale dall'elenco degli «enti inutili», correggendo, in tal modo, un'evidente errore di carattere culturale destinato ad intaccare la identità nazionale.

9/3256/77. Tessitore, Ghizzoni, Froner, De Biasi, Rusconi, Benzoni, Volpini, Colasio, Tocci, Giulietti, Chiaromonte.

 


La Camera,

premesso che:

le associazioni sportive dilettantistiche rappresentano un elemento fondamentale per la formazione e l'educazione giovanile attraverso la pratica sportiva;

i servizi offerti dalle suddette associazioni sono da considerarsi un patrimonio prezioso per le famiglie e l'intera comunità sociale;

la possibilità da parte dei contribuenti di decidere a chi destinare una quota del 5 per mille si è rilevata a livello nazionale una misura utile per molti settori;

i commi da 3 a 8 dell'articolo 3 del suddetto disegno di legge, riproponendo la norma della scorsa legge finanziaria, estende la misura alle associazioni senza scopo di lucro, agli enti della ricerca scientifica e dell'università e della ricerca sanitaria;

la legge 29 novembre 2007, n. 222, all'articolo 20 ammette, al riparto della quota del 5 per mille Irpef per gli anni 2006 e 2007, le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni a norma di legge,

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, per estendere per il 2008 la misura della quota del 5 per mille alle associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni e agli enti di promozione sportiva che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni a norma di legge.

9/3256/78. (Testo modificato nel corso della seduta)Rusconi, Ghizzoni, Froner, Benzoni, De Biasi, Tessitore, Colasio, Tocci, Villari, Giulietti, Volpini.

 

La Camera,

premesso che:

la Fondazione per l'istruzione agraria di Perugia, istituita al fine di amministrare, conservare e incrementare Lo sviluppo del patrimonio monumentale e fondiario appartenente alla Comunità benedettina cassinese di Perugia, è stata ritenuta dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica come un ente morale;

la suddetta Fondazione, soddisfacendo esigenze di interesse generale, perché dotata di personalità giuridica, con il consiglio d'amministrazione costituito da membri dei quali più della metà è designato dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali, è in realtà a tutti gli effetti un organismo di diritto pubblico e non un ente morale.

nella discussione del disegno di legge finanziaria per il 2007 è stato approvato un ordine del giorno n. 9/1746-bis/265 che ha impegnato il Governo a promuovere ogni iniziativa utile a sostenere la formazione in materia agraria e la possibilità di convertire la Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia in ente pubblico confluendo nell'università di Perugia,

 

impegna il Governo

a verificare la possibilità di promuovere ogni iniziativa utile per inglobare la Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia e l'azienda agraria di proprietà della medesima nell'università di Perugia.

9/3256/79. Ruta, Rusconi.

 

La Camera,

premesso che:

la comunità scientifica nazionale e internazionale si prepara a celebrare nel 2009 il quattrocentesimo anniversario delle prime osservazioni astronomiche con un cannocchiale, eseguite da Galileo Galilei nel 1609;

nel luglio 2003 l'International astronomical union - Iau, comprendente circa 9.000 astronomi di oltre 70 Paesi, in vista del quarto centenario della scoperta galileiana, ha deciso di richiedere all'Unesco e alle Nazioni Unite di proclamare il 2009 «Anno dell'astronomia»;

in occasione di questa ricorrenza è previsto un programma di eventi internazionali coordinati dall'International astronomical union attraverso un gruppo di lavoro;

l'Italia avrà un ruolo leader in tali prestigiose celebrazioni internazionali che non dovranno essere limitate a mostre e convegni, sia pure di altissimo livello, ma sono previste realizzazioni di strutture di ricerca e di diffusione della cultura scientifica che andranno a fare parte del patrimonio del nostro Paese;

per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative dell'anniversario del cannocchiale galileiano è stato costituito il «Comitato nazionale per le celebrazioni nel 2009 al 400o anniversario del cannocchiale di Galileo Galilei»,

 

impegna il Governo

a individuare, attraverso opportune iniziative, anche normative, un contributo straordinario al «Comitato nazionale per le celebrazionì nel 2009 al 400o anniversario del cannocchiale di Galileo Galilei», volto a sostenere la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative dell'anniversario.

9/3256/80. Filippeschi, Colasio, Mariani, Ghizzoni, Cordoni, Fluvi, Froner, Rusconi, Benzoni, Volpini, Tocci, De Biasi, Tessitore, Giulietti.

 

La Camera,

premesso che:

gli istituti scolastici hanno incontrato dal 2002 gravissime difficoltà a far fronte degli impegni economici assunti per spese non comprimibili obbligatorie di personale e funzionamento, in particolare per il pagamento di supplenze, esami di Stato, corsi per aree formative professionalizzanti, Tarsu;

la situazione di difficoltà evidenziata è da ricercarsi in primo luogo nei pesanti tagli effettuati dal 2002 al 2006, con una riduzione del 46,6 per cento per spese supplenze, del 72,6 per cento per compensi esami di Stato, del 53 per cento per funzionamento amministrativo e didattico;

a tale stato di cose ha, altresì, contribuito l'aumento del fabbisogno determinato da disposizioni contrattuali e da determinazioni della Corte costituzionale in merito a retribuzioni relative ad astensione obbligatoria per maternità e a congedi per maternità e paternità;

il monitoraggio attuato dal Ministero della pubblica istruzione nell'aprile 2007 ha evidenziato che le scuole avevano accumulato dal 2002 al 2006 circa un miliardo di debiti per le spese sopra indicate, mentre risultavano significative giacenze di cassa nelle contabilità speciali degli uffici scolastici provinciali;

il Governo e il Parlamento hanno svolto nel 2006 e nel 2007 un'azione importante per far fronte anche in modo strutturale alla situazione illustrata, con provvedimenti sia amministrativi che legislativi che hanno elevato le risorse per gli esami di Stato, hanno assegnato per l'anno in corso ulteriori fondi agli istituti con l'assestamento di bilancio e il decreto-legge n. 81 del 2007, hanno previsto dal 2008 l'imputazione diretta ai capitoli di spesa del Ministero della pubblica istruzione delle spese per la sostituzione del personale assente per maternità che non graveranno più sulle scuole, hanno determinato

l'accreditamento alle scuole delle giacenze di cassa sulle contabilità speciali;

il Ministero, ha altresì, effettuato un nuovo monitoraggio delle spese sostenute nel primo semestre 2007 e ha avviato un confronto con l'Anci per portare a soluzione il problema della Tarsu e sgravare le scuole di questo onere anche in considerazione delle previsioni normative del disegno di legge Atto Camera n. 2272-ter approvato alla Camera dei deputati e in discussione al Senato della Repubblica;

nonostante l'entità e l'opportunità dei provvedimenti assunti, a fronte di un fabbisogno così elevato, permangono ancora, in modo particolarmente acuto in alcune regioni, situazioni di grave difficoltà nella gestione dei bilanci delle istituzioni scolastiche e motivate preoccupazioni dei responsabili delle stesse di non poter far fronte alle esigenze di funzionamento didattico e amministrativo e di salvaguardare la qualità dell'offerta formativa,

 

impegna il Governo

a definire un piano pluriennale di assegnazione e trasferimento agli istituti scolastici delle risorse necessarie per una soluzione definitiva e stabile del problema evidenziato.

9/3256/81. Benzoni, Ghizzoni, Froner, Rusconi, Codurelli, Tolotti, Cinzia Maria Fontana.

 

La Camera,

premesso che:

dal 1o gennaio 2008 entrerà in vigore il nuovo accordo internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche, noto come «Basilea 2»;

l'approvazione dell'accordo di Basilea 2 può mettere in grave crisi gli operatori dello spettacolo e soprattutto quelli più piccoli che non hanno alle spalle beni immobiliari a garanzia del credito,

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, anche avvalendosi di un tavolo di concertazione, allargato all'Associazione bancaria italiana (Abi), tra il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'economia e delle finanze, misure volte a sostenere le imprese del comparto culturale nell'accesso al credito, anche attraverso possibili agevolazioni di garanzia pubblica.

9/3256/82. (Testo modificato nel corso della seduta)Colasio, Ghizzoni, Tocci, De Biasi, Froner, Rusconi, Benzoni, Volpini, Tessitore, Giulietti.

 

La Camera,

 

impegna il Governo

per quanto di sua competenza, a valutare l'opportunità affinché siano adottate quelle misure che, sulla base della oggettiva e giuridica distinzione che caratterizza il ruolo e le responsabilità della società insolvente e dell'assuntore del concordato, assicurino che non si vanifichino i risultati sin qui conseguiti.

9/3256/83. (Testo modificato nel corso della seduta)Motta.

 

La Camera,

premesso che:

il comma 44 dell'articolo 3 del disegno di legge Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) prevede, ai primi tre periodi, che «Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione

pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti. Il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza.»;

la norma, sia pure con una formulazione non chiara, esclude dal tetto degli emolumenti le attività professionali;

tale lettura è coerente con la ratio della norma stessa in quanto il limite ivi previsto non avrebbe alcun senso per le attività professionali, non comportando alcun risparmio per le casse pubbliche: raggiunto da un professionista il tetto massimo, infatti, l'amministrazione pubblica e le società partecipate sarebbero costrette a richiedere la prestazione ad un altro professionista, con ciò restando gravemente limitate nella scelta delle migliori professionalità presenti nel mercato e gravate dai maggiori costi derivanti dalla frammentazione degli incarichi;

il testo votato dalla V Commissione è stato esplicito nel senso di cui sopra avendo espressamente chiarito, al terzo periodo della disposizione citata, che «Il limite non si applica alle attività il cui compenso è basato su tariffe professionali; non si applica altresì ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza»,

 

impegna il Governo

a monitorare la corretta applicazione del citato comma onde valutare l'opportunità di assumere iniziative normative nel senso sopra indicato.

9/3256/84. (Testo modificato nel corso della seduta)Angelo Piazza, Lusetti.

 

La Camera,

premesso che:

dal 2003 ad oggi presso il sito industriale della Valbasento in provincia di Matera si sono persi circa settecento posti di lavoro, con la definitiva smobilitazione di importanti gruppi industriali della chimica italiana: Dow Chemical, Snia, Enichem che arrivarono in Valbasento ad inizio degli anni 90 per sostituire la progressiva e definitiva andata via dell'Eni dalla Valle;

in provincia di Matera la crisi del comparto della chimica si associa ad una più ampia situazione di crisi dell'economia che investe anche altri settori a partire da quello del mobile imbottito;

i vari progetti di rilancio che si sono susseguiti nel tempo (Accordo di programma Valbasento e il bando Treviso) non hanno affatto portato i risultati sperati rivelandosi del tutto inefficaci a fronteggiare una crisi strutturale di tale portata;

è mancata la prospettiva di un rilancio che andasse ben oltre l'accesso agli ammortizzatori sociali;

per le centinaia di famiglie estromesse dai cicli lavorativi è del tutto insufficiente per vivere quanto erogato attraverso casse integrazioni e mobilità;

ciò alimenta un circuito perverso di esclusione sociale, di marginalità e di lavoro sommerso che mortifica un intero territorio. La richiesta di lavoro è pressante, il numero dei disoccupati e degli inoccupati è spesso sottostimato e le statistiche ufficiali non fotografano la vera

emergenza che il territorio materano si trova ad affrontare con grave ripercussioni sulle scelte strategiche;

è purtroppo ripreso il fenomeno migratorio sia dei giovani e sia dei 40/50enni;

questa è la triste fotografia della più importante e infrastrutturata area industriale dell'intera regione Basilicata,

appare opportuno convocare, entro il 31 gennaio, come avvenuto per altre aree industriali del comparto chimico (Priolo, Gela, Manfredonia) un «tavolo», presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le parti sociali territoriali e nazionali, con la Regione e gli Enti Locali, per il rilancio dell'area industriale della Valbasento sulla base della presenza di quest'area nell'ambito del piano nazionale per il rilancio della chimica («Tavolo della chimica») ed inserire la Valbasento tra le aree d'intervento, cui applicare le previsioni dell'articolo 2, comma 528, della legge finanziaria.

 

impegna il Governo

a dare seguito a quanto indicato in premessa

9/3256/85. Burtone, Vico, Intrieri.

 

La Camera,

premesso che

l'articolo 2, comma 263, prevede ulteriori finanziamenti per la prosecuzione delle opere strategiche della legge obiettivo;

il sistema infrastrutturale italiano, nel suo complesso, deve avere lo scopo primario di assicurare per l'Italia un ruolo di ponte tra Unione europea e Paesi del bacino mediterraneo, e di cerniera tra Est e Ovest, e di garantire per i territori del Nord Italia un ruolo centrale nell'ambito del crescente traffico europeo e dell'economia internazionale;

ai fini dello sviluppo economico del Paese e soprattutto al fine di evitare di rendere vulnerabile la competitività economica dell'Italia e prevenire fenomeni di marginalizzazione del Paese nel contesto europeo e mediterraneo, investe importanza primaria la realizzazione dei grandi assi di collegamento dei corridoi paneuropei e delle loro diramazioni e trasversali peninsulari, nonché dei collegamenti transalpini;

a tal fine, occorre sostenere il completamento e la funzionalità, nel più breve tempo possibile, di alcune opere improcrastinabili per il nord del Paese, come i corridoi paneuropei che interessano il nostro Paese ed in particolare il corridoio multimodale n. 5 (sistema infrastrutturale multimediale che dovrebbe collegare Barcellona a Kiev, passando per Lione, Torino, Milano e Trieste), quale principale via di comunicazione per la libera circolazione di beni e di persone tra l'est e l'ovest europeo, nonché i necessari collegamenti trasversali e i valichi alpini, al fine di facilitare il superamento della barriera naturale delle Alpi verso l'Europa centrale,

 

impegna il Governo

nell'ambito della ripartizione delle risorse destinate agli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale della legge obiettivo, a garantire l'attribuzione delle risorse necessarie al completamento degli assi di collegamento del territorio nazionale con le principali tratte viarie europee, quali il corridoio multimodale n. 5, l'asse pedemontano, e i collegamenti trasversali e dei valichi alpini.

9/3256/86. Dussin.

 

La Camera,

premesso che:

all'articolo 3, comma 5, del testo in esame stabilisce che, per l'anno finanziario 2008, una quota pari al 5 per mille può essere destinata dal contribuente al sostegno delle associazioni riconosciute che

operano senza scopo di lucro in alcuni settori, fra cui lo sport dilettantistico;

il comma in questione è la riproduzione letterale di una norma contenuta all'articolo 1, comma 1234 della legge finanziaria per il 2007;

l'Agenzia delle entrate, attraverso la circolare del 22 maggio 2007, ha interpretato la disposizione contenuta nella Finanziaria dell'anno passato in senso restrittivo, osservando che per «associazioni riconosciute» si intendono le associazioni con personalità giuridica iscritte nei registri delle prefetture se non diversamente specificato;

l'interpretazione della norma da parte dell'Agenzia delle entrate ha di fatto impedito alle molte associazioni dilettantistiche, regolarmente iscritte al «Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche», tenuto in forma telematica dal CONI, di poter beneficiare del riparto del 5 per mille;

per manifestare la ratio della norma contenuta nella Finanziaria per il 2007, il decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, ha ritenuto indispensabile apportare un chiarimento all'articolo 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in cui si specifica che «sono ammesse al riparto della quota del 5 per mille IRPEF le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge»;

così come formulato, il comma del provvedimento oggi in esame perpetua nell'ambiguità già espressa l'anno passato, facendo in modo che le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI possano beneficiare del riparto del 5 per mille per l'anno finanziario 2007, ma non per l'anno finanziario 2008;

questa politica fiscale non prende in considerazione un settore che rappresenta oltre quindici milioni di cittadini praticanti e contribuenti in tutta Italia, che vedrebbero riconosciuto uno strumento sussidiario alla propria attività;

la direzione assunta dal testo della legge finanziaria in discussione sta provocando forti tensioni all'interno del mondo dilettantistico e presenta segnali preoccupanti, come la possibilità paventata dalla Lega nazionale dilettanti della F.I.G.C, che da sola vanta oltre 1,5 milioni di tesserati, di fermare i propri campionati per protesta;

questo governo ha dimostrato di non dare la giusta importanza alle fondamenta dello sport, rappresentate dallo sviluppo dei vivai e dalla tutela dello sport dilettantistico, già svantaggiando questi settori nella distribuzione delle risorse dei diritti televisivi e ora anche negando loro l'accesso al riparto del 5 per mille;

la possibilità di destinare il 5 per mille alle associazioni dilettantistiche non comporta alcun aggravio al bilancio dello stato ma costituisce uno strumento sussidiario all'attività sportiva di base:

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative per estendere per il 2008 la misura della quota del 5 per mille alle associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni ed agli enti di promozione sportiva che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni a norma di legge.

9/3256/87. (Testo modificato nel corso della seduta)Dozzo.

 

La Camera,

premesso che:

sul territorio italiano già incide un numero considerevole di grandi impianti di raffinazione che interessano ben 16 comuni (Augusta, Busalla, Cremona, Falconara Marittima, Gela, Livorno, Mantova, Milazzo, Pantano-Roma, Porto Marghera, Priolo Gargallo, Ravenna, Sannazzaro, Sarroch, Taranto e Tricate), con vistosi effetti urbanistici, viari ed ambientali;

l'articolo 113 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevedeva la possibilità di riconoscere un diritto di compartecipazione degli enti locali, sedi di impianti di produzione e di stoccaggio, ai tributi erariali gravanti sui prodotti di combustibile di origine fossile per finalità ambientali e commisurata in ragione degli oneri necessari alla gestione del territorio interessato dalla presenza di detti impianti;

tale disposizione non ha trovato applicazione e le amministrazioni interessate si sono trovate a dover far fronte esclusivamente con i propri bilanci agli oneri conseguenti alla presenza di dette strutture industriali;

la spesa per l'attuazione di dieci milioni di euro non rappresenta un cifra elevata;

il Governo accolse l'ordine del giorno in materia presentato alla finanziaria dello scorso anno, ma finora non sono state adottate iniziative;

 

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa volta a dare attuazione alla citata disposizione o, comunque, a individuare misure alternative che consentano alle amministrazioni locali di rispondere alle esigenze della cittadinanza e alla salvaguardia del territorio.

9/3256/88. Maderloni, Attili, Lomaglio, Rotondo, Cesini, Andrea Ricci, Vannucci, Lion.

 

La Camera,

premesso che:

gli effetti patogeni e cancerogeni legati alla esposizione all'amianto persisteranno ancora a lungo nel tempo;

molti lavoratori del comparto difesa e sicurezza sono o sono stati esposti in ambienti a forte presenza di amianto, in particolare quelli che hanno operato od operano presso i unità navali e arsenali della Marina;

le norme in materia di benefici per i lavoratori soggetti all'amianto non vengono applicate al personale militare determinando una ingiustificata disparità di trattamento;

la legge Finanziaria 2008 ha istituito un fondo per le vittime di patologie correlate all'esposizione all'amianto ma non prevede espressamente l'estensione di tale fondo alle vittime appartenenti al personale militare;

appare necessario, pertanto, superare una evidente quanto iniqua disparità di trattamento;

 

impegna il Governo

ad accertare il numero dei soggetti esposti da considerarsi a rischio, nonché la situazione nel comparto difesa e sicurezza riferita alla presenza di amianto negli ambienti di lavoro con particolare riguardo agli arsenali militari, stabilimenti militari ed alle unità navali;

ad attivare tempestive ed idonee misure per l'eliminazione del rischio;

ad individuare idonee misure assistenziali e previdenziali a favore dei soggetti interessati

9/3656/89. Tucci, Bosi

 

La Camera,

premesso che:

una delle maggiori cause che ostacolano o frenano la decisione dei giovani al matrimonio è costituita dalla indisponibilità di una abitazione;

spesso, poi, le giovani coppie non posseggono i requisiti necessari per accendere un mutuo, perché non dispongono della somma iniziale per l'acconto necessaria e le banche finanziano in genere solo una cifra pari al 70-80 per cento della somma totale;

sarebbe opportuno prevedere un contributo per aiutare i giovani in tale difficile passo;

alcune regioni si sono già attivate per sostenere le giovani coppie nel loro percorso: Lombardia, Molise, Marche (fra le Regioni statuto ordinario), Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e provincia di Bolzano (per gli enti a statuto speciale) con contributi in conto capitale o agevolazioni sul mutuo,

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare e predisporre iniziative utili volte a dare priorità, nella ripartizione delle risorse del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui al comma 482 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, alle giovani coppie di età inferiore a 35 anni.

9/3256/90. Lucchese.

 

La Camera,

premesso che:

l'elemento economico è tra le cause che ancora impediscono o contribuiscono alle difficoltà di accesso o di completamento dei corsi di studio universitari da parte degli studenti italiani;

tale difficoltà aumentano da parte di quegli studenti che hanno la volontà o il desiderio di effettuare soggiorni di studio o di perfezionamento presso università di paesi stranieri, soprattutto di quelli appartenenti all'Unione europea;

è necessario, pertanto, predisporre strumenti idonei a sostenere le legittime aspirazioni dei nostri studenti anche in una prospettiva di una loro maggiore competitività sul mercato del lavoro rispetto ai loro omologhi europei;

l'intervento dovrebbe comunque responsabilizzare chi ne beneficia attraverso un suo rimborso rateizzato a partire dall'anno d'inizio dell'attività lavorativa;

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative idonee alla predisposizione di strumenti finanziari che consentano agli studenti , nel rispetto di requisiti che saranno definiti con apposito provvedimento, di avviare o terminare corsi di studi universitari o di specializzazione, anche presso università straniere, ai fini del conseguimento di un diploma di laurea legalmente riconosciuto.

9/3256/91. Formisano.

 

La Camera

premesso che:

Special olympics Inc, è una organizzazione riconosciuta dal Comitato olimpico internazionale, al pari del Comitato paralimpico, ma mentre questi opera coerentemente con i criteri dei giochi olimpici con gare competitive riservate ai migliori, Special olympics, ovunque nel mondo e ad ogni livello (locale, nazionale ed internazionale), è un programma educativo, che propone ed organizza allenamenti ed eventi solo per persone con ritardo mentale e per ogni livello di abilità. Le manifestazioni sportive sono aperte a tutti e premiano tutti, sulla base di regolamenti internazionali continuamente testati e aggiornati;

il Comitato italiano paralimpico è l'ente individuato dal legislatore quale distributore di benessere e quale responsabile dello svolgimento della pratica sportiva da parte della popolazione disabile a qualunque livello e per qualsiasi tipologia di disabilità e, dunque, quale soggetto deputato a riconoscere e coordinare le federazioni, le organizzazioni e le discipline sportive riconosciute dall'IPC e dal CIO e comunque operanti sul territorio nazionale che curino prevalentemente l'attività sportiva per disabili.

il disegno di legge in esame, ha disposto un contributo di 2 milioni di euro per il 2008 e di un milione di euro per il

2009 e 2010, in favore del Comitato italiano paraolimpico, senza prevedere alcun contributo sia per la Federazione italiana sport silenziosi che per Special olympics;

 

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, nell'ambito degli stanziamenti assegnati al Comitato italiano Paraolimpico, una ripartizione che assegni alla Federazione italiana sport silenziosi e al programma Special Olympics le risorse necessarie alla loro missione consistente nella promozione degli allenamenti e della pratica dello sport olimpico per soggetti con particolari difficoltà, al fine di fornire loro la possibilità di diventare cittadini utili alla società e quindi accettati, apprezzati, e rispettati dall'intera comunità.

9/3256/92. Ciocchetti.

 

La Camera

premesso che:

in attuazione di quanto disposto dall'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, con decreto ministeriale del 23 luglio 1999 sono stati stabiliti i criteri e le modalità per il passaggio del personale ATA alle dipendenze dello Stato;

l'articolo 9 del citato decreto prevede, altresì, ad ogni 1o gennaio il subentro dello Stato nelle convenzioni stipulate dagli enti locali con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, per la stabilizzazione di quei progetti per lavori socialmente utili e/o lavori di pubblica utilità che erano in atto nelle istituzioni scolastiche statali prima del 25 maggio 1999, anche se rinnovati successivamente, per lo svolgimento di funzioni ATA demandate per legge all'ente locale in sostituzione dello Stato;

anche per il 2007 è stata autorizzata la proroga dei contratti di appalto trasferiti allo Stato dagli enti locali ai sensi della citata normativa;

particolare rilevanza è assunta dai cosiddetti «contratti storici» degli ex lavoratori di pubblica utilità che, a differenza di quanto avvenuto per i lavoratori socialmente utili, attendono che si chiarisca la loro situazione in modo definitivo, senza ricorrere ogni anno alla proroga dei contratti e senza dover occuparsi delle inevitabili incombenze fiscali e previdenziali connesse al loro status di soggetti privati,

 

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative idonee a consentire al personale impiegato in cooperative operanti nelle istituzioni scolastiche di cui alla citata legge n. 124 del 1999 di uscire da una situazione che li pone in una condizione di indesiderabile precariato.

9/3256/93. Drago, Ruvolo.

 

La Camera

premesso che:

ai sensi dell'articolo 212, comma 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, a partire dal 29.aprile del 2006 tutti coloro che trasportano in conto proprio i rifiuti prodotti dalla propria azienda devono iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali- sezione regionale;

le conseguenze di tale adempimento sono molteplici e vanno dal pagamento di diversi tributi, dall'obbligo di iscrizione alla CCIAA, fino all'obbligo di rispettare una serie di disposizioni in ordine al trasporto dei rifiuti;

le spese sostenute dalle aziende agricole che trasportano comunque rifiuti pericolosi fino a 30 kg o litri al giorno sono molto esose per quanto concerne le procedure di trasporto e messa in sicurezza dei mezzi;

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative, finalizzate ad agevolare le

imprese agricole che trasportano rifiuti pericolosi in quantità non superiore ai trenta chilogrammi/litri al giorno, che prevedano l'esonero dall'iscrizione all'Albo Nazionale gestori ambientali.

9/3256/94. Martinello.

 

La Camera

premesso che:

in diverse regioni, a partire dalla Sicilia, in forza della legge n. 109 del 1996 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati, sono stati assegnati beni agricoli sequestrati alla mafia;

detti beni costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato o dei comuni e non possono, pertanto, essere utilizzati per costituire garanzia sugli affidamenti bancari necessari allo sviluppo degli investimenti da parte delle imprese costituite dai soggetti destinatari;

le azioni di danneggiamento poste in atto dalla criminalità organizzata nei confronti dei soggetti ai quali sono stati assegnati i beni confiscati al fine di scoraggiarne l'attività, sono una voce che pesa sui bilanci di queste nuove realtà imprenditoriali,

la ricostituzione del tessuto produttivo e della legalità economica e sociale, grazie all'impiego e all'impegno di risorse umane ed imprenditoriali presenti nei territori maggiormente colpiti dalla criminalità organizzata, costituisce sembra ombra di dubbio il migliore ausilio all'azione di contrasto e repressione dello Stato,

 

impegna il Governo

a valutare, anche al fine di rafforzare l'efficacia della legge n. 109 del 1996, la possibilità di istituire un fondo finalizzato al sostegno degli investimenti effettuati dai soggetti assegnatari di beni confiscati alle mafie e per ovviare alle gravi conseguenze derivanti dalle azioni di danneggiamento poste in atto dalla criminalità organizzata per affliggerne e demoralizzarne l'attività imprenditoriale.

9/3256/95. Romano, Drago, D'Alia, Ruvolo, Lucchese.

 

La Camera

premesso che:

l'articolo 30 della Costituzione sancisce che «è dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli»;

ogni anno, tuttavia, le famiglie italiane, sono costrette a spendere, sommando al costo dei libri di testo quello del corredo scolastico, della refezione e dello scuolabus, quasi mille euro;

mla spesa sarebbe di circa 800 euro per la prima classe della scuola superiore, di 400 euro per le secondarie di primo grado, senza conteggiare la mensa e il trasferimento in classe, di 250 euro per la scuola elementare, mentre nella scuola dell'infanzia dove la refezione scolastica è diffusissima (nel 90 per cento delle sezioni/classi), i costi lievitano a 450 euro;

alla scuola elementare i libri sono gratuiti, ma il corredo costa di più, mentre sebbene alla media la fornitura dei libri di testo (con tetti di spesa fissati dallo Stato) è semigratuita, spesso, il rimborso arriva con mesi di ritardo, per cui le famiglie devono approntare le spese per l'acquisto dei libri.

 

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a garantire che il diritto allo studio non diventi un onere troppo gravoso per le famiglie, soprattutto di quelle numerose e a basso reddito, prevedendo la possibilità di introdurre un sistema di detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, entro un certo

limite, delle spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico.

9/3256/96. (Testo modificato nel corso della seduta)Mereu, Galletti.

 

 

La Camera

premesso che:

i caratteri della demanialità vengono talvolta contestati in quanto i beni non sono permanentemente destinati all'uso pubblico e i privati, impossessandosene e mantenendo tale condizione con possesso ultraventennale, tendono ad acquisire tali beni fidando nella distrazione o nelle negligenza dei pubblici amministratori;

è opportuno rendere non usucapibile ogni bene dello Stato e degli enti pubblici in modo da evitare danno all'erario e alla collettività,

 

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere la possibilità per lo Stato o l'ente pubblico di poter rivendicare il diritto alla restituzione del bene indipendentemente dalla procedura amministrativa di base o dalla cosiddetta «sdemanializzazione» tacita, anche per agevolare i procedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa e non, allorquando il bene sfugga ad una precisa ed analitica indicazione nel provvedimento giudiziario e non venga incluso tra i beni del demanio pubblico.

9/3256/97. Ruvolo.

 

La Camera

premesso che:

la legge finanziaria per il 2006 ha introdotto, a livello sperimentale, la facoltà per i contribuenti di destinare una quota, pari al 5 per mille, dell'Irpef a soggetti «di interesse o rilevanza sociale e culturale»;

il successo dell'iniziativa, tenuto conto che 16 milioni circa di contribuenti si erano avvalsi di tale facoltà per un versamento pari a 345 milioni di euro, aveva convinto il Governo a reiterare la norma;

per il 2007 è stata garantita la copertura di 400 milioni di euro grazie all'integrazione di spesa autorizzata con il decreto 1o ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, per il finanziamento del 5 per mille;

anche per il 2009 è stato fissato un tetto di spesa pari a 380 milioni di euro;

tuttavia i beneficiari lamentano il mancato versamento di quanto loro destinato dai contribuenti, fatto che impedisce loro di poter programmare la propria attività o di non poter attuare quanto programmato in funzione proprio delle donazioni fatte dai contribuenti;

fissando un tetto nella misura suddetta si opera, di fatto, una riduzione della quota destinata ai soggetti beneficiari,

 

impegna il Governo

ad adottare in tempi celeri le necessarie iniziative volte a rendere strutturale e l'utilizzo del 5 per mille in quanto rispondente alla volontà di oltre 15 milioni di contribuenti nonché a disporre rapidamente l'erogazione dei contributi relativi ai precedenti anni .

9/3256/98. (Testo modificato nel corso della seduta)Peretti, Volontè, Galletti.

 

La Camera

 

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte ad evitare le disparità evidenziate nelle premesse ristabilendo l'equità dell'imposta, in favore delle famiglie prevedendo che la detrazione fissa venga modulata sul numero dei componenti il nucleo familiare;

a valutare l'opportunità di:

adottare provvedimenti finalizzati ad aiutare le giovani coppie sposate, nel momento dell'acquisto della prima casa, prevedendo un'esenzione totale triennale per le unità immobiliari abitate da giovani coppie sposate.

9/3256/99. (Testo modificato nel corso della seduta)Galletti, Capitanio Santolini.

 

La Camera

 

impegna il Governo

a verificare la possibilità di potenziamento ed ampliamento del piano decennale, individuando le infrastrutture strategiche mancanti e necessarie per il rilancio e lo sviluppo del Mezzogiorno;

ad estendere ed incrementare l'attività di contrasto alla criminalità organizzata diretta al controllo del sistema degli appalti.

9/3256/100. (Testo modificato nel corso della seduta)Tassone, D'Ippolito Vitale.

 

La Camera

premesso che:

la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto alcune misure specifiche per la defiscalizzazione delle spese di produzione, digitalizzazione e promozione di registrazione fonografiche o videoclip musicali per le opere prime o seconde di artisti emergenti;

si tratta di una iniziativa importante per il rilancio della musica italiana, da tempo richiesta dall'intero comparto musicale;

il mercato tradizionale è in forte calo sia per la dilagante pirateria che per la crescente diffusione della musica via internet e tramite telefonia mobile e sia per una imposizione fiscale svantaggiosa (IVA al 20 per cento);

le ripercussioni di questa crisi sulle imprese e sui livelli occupazionali sono rilevanti e preoccupanti,

 

impegna il Governo

a monitorare l'applicazione della misura agevolativa prevista dalla legge finanziaria per l'anno 2007, al fine di valutare l'opportunità di una sua rimodulazione nel senso di allargare l'ambito di applicazione del credito di imposta non solo alle piccole e medie imprese e di eliminare il divieto di accesso al beneficio per quelle imprese che superano il budget annuo di 15 milioni di euro, in quanto penalizza quelle imprese del settore che maggiormente investono nelle ricerca di nuovi artisti.

9/3256/101. Barbieri.

 

La Camera

premesso che:

il turismo accessibile è rappresentato dall'insieme dei servizi e infrastrutture che consentono alle persone con esigenze speciali, quali i disabili, le persone con esigenze dietetiche o con problemi di allergie e gli anziani, la fruizione della vacanza e del tempo libero senza ostacoli o difficoltà;

si tratta pertanto di un obiettivo complesso che richiede un'elevata qualità degli operatori e dei servizi offerti;

il progetto «Italia per tutti», contenente una guida sull'accessibilità turistica italiana con una descrizione dettagliata delle strutture ricettive in grado di fornire alle persone con difficoltà uno strumento sicuro e agevole, necessita di un aggiornamento della banca dati per inserire o eliminare quelle strutture ricettive che presentano o hanno perso quelle caratteristiche tecniche e logistiche necessarie a sostenere tale particolare domanda turistica,

 

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa di propria competenza volta a consentire un aggiornamento della banca dati del progetto «Italia per tutti» al fine di promuovere e diffondere il turismo accessibile consentendo alle persone con esigenze speciali la fruizione della vacanza e del tempo libero senza ostacoli o difficoltà.

9/3256/102. Greco, Formisano.

 

La Camera

premesso che:

nonostante la legge 10 marzo 2000, n. 62, abbia chiarito che il sistema nazionale dell'istruzione è costituito dalla scuole statali e dalla scuole paritarie, esistono ancora resistenze e retropensieri ad un affronto libero della problematica;

sono fuori luogo le ricorrenti accuse di favoritismo ogni qualvolta si parli di finanziamento della scuola paritaria in generale e di quella cattolica in particolare;

secondo uno studio dell'A.Ge.S.C., al contrario, proprio grazie alla presenza di questi istituti le casse statali registrano un risparmio di oltre 6 miliardi di euro;

infatti, lo Stato spende rispettivamente 6.116 euro per ogni bambino alle materne, 7.366 euro per ogni alunno delle primarie, 7.688 per ogni alunno delle medie e 8.108 euro per ogni studente delle superiori mentre per gli studenti che frequentano le scuole paritarie spende 584 euro per le materne, 866 euro per la primarie, 106 per la medie e 51 euro per le superiori;

considerate queste cifre, uno Stato che non vede la convenienza a mantenere un efficiente canale paritario è uno Stato «incosciente»;

è assurdo, ad avviso dei presentatori, che la scuola non possa rientrare tra i settori interessati dalle liberalizzazioni tanto evocate dal Governo come avviene invece nel resto dei Paesi dell'Unione;

l'articolo 33 della Costituzione recita: «Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.»,

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire un voucher per le famiglie che intendono affidare la formazione scolastica ad istituti paritari piuttosto che pubblici, rientrando tale scelta fra i diritti costituzionalmente garantiti, o, comunque, a verificare la possibilità di finanziamento a regime diretto alle scuole paritarie.

9/3256/103. Volontè.

 

La Camera

premesso che:

i maggiori organismi sanitari nazionali e internazionali (O.M.S., 1996, A.C.S.M., 1998 e 2002, Reports of the Surgeon General, 1996) giudicano economicamente vantaggioso e politicamente necessario l'investimento preventivo sull'attività fisica per una corretta idea di salute e di benessere, invitando le realtà territoriali ad operare per offrire una rete di opportunità al servizio dei cittadini;

è indubbio, però, che se questa attenzione comincia a rendersi evidente nell'intervento dei servizi socio-sanitari rivolti alle persone anziane, tarda ancora a farsi strada tra le prassi educative che istituzionalmente vengono offerte alle persone con disabilità intellettivo-relazionale che utilizzano i servizi socio-sanitari regionali e nazionali;

l'attività motoria adattata è strumento e prassi imprescindibile per la

prevenzione e la tutela della salute, nonché per l'instaurarsi di percorsi d'integrazione, e supporta la rete sociale che tenta di dare risposte al vuoto istituzionale che la persona con disabilità e la sua famiglia patiscono nel tempo generalmente definito «libero», ma che per questi soggetti risulta spesso vuoto e solitario;

 

impegna il Governo

ad elaborare, d'intesa con le regioni, progetti e programmi per la sperimentazione di protocolli e modelli organizzativi di attività motorie e sportive per il benessere e l'integrazione delle persone con disabilità al fine di contrastare l'insorgenza, ovvero migliorare le condizioni, di patologie come l'obesità, il diabete e le malattie cardiovascolari che attualmente rappresentano un grave problema di salute pubblica e migliorare la qualità della vita della persona disabile attraverso percorsi educativi centrati sulla motricità e sullo sport, oltre a migliorare la qualità della vita della famiglia della persona con disabilità in quanto, oltre all'inserimento del familiare in attività tipiche dei coetanei o delle persone «normalmente attive», permette momenti di svago, di relax e di socializzazione normalmente molto positivi.

9/3256/104. Marcazzan.

 

La Camera

premesso che

l'impianto di depurazione della città di Imperia prevede un innovativo sistema di biofiltrazione approvato ed autorizzato sotto ogni aspetto sia tecnico che ambientale;

il costo complessivo dell'opera ammonta a 33.890.000 euro di cui risultano finanziati 18.400.000 euro;

nonostante le positive assicurazioni fornite dal Governo per iscritto in Commissione Ambiente, rispondendo, tramite il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad un'interrogazione a riposta immediata, mancano le ulteriori risorse per il completamento e l'avviamento dell'impianto e per la realizzazione di tutto ciò che è necessario alla depurazione dei reflui per Imperia e i comuni minori del comprensorio,

appare improcrastinabile l'adozione, anche al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione nel settore delle risorse idriche, Di provvedimenti necessari all'erogazione delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi sull'impianto di depurazione di Imperia, superando le problematiche finora incontrate nella definizione e utilizzo dei fondi previsti da precedenti disposizioni di legge.

 

impegna il Governo

a dare sollecita attuazione a quanto indicato in premessa.

9/3256/105. Adolfo, Mereu.

 

La Camera

premesso che:

a fronte dei ripetuti eventi calamitosi che hanno colpito negli ultimi decenni numerose aree del territorio nazionale, con gravi danni per la popolazione civile e per l'economia dei territori interessati, i provvedimenti legislativi che nel tempo si sono succeduti per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e a sostegno delle comunità locali rimangono tuttora parzialmente inattuati, riproponendo annualmente la necessità di disporre nuove misure per la prosecuzione degli interventi già avviati ovvero il rifinanziamento della legislazione speciale vigente,

 

impegna il Governo

nell'ambito delle sue prerogative e competenze, ad assicurare la massima priorità all'adozione dei provvedimenti amministrativi e normativi necessari al completamento, in tempi ravvicinati, di tutti i

programmi tuttora in corso a sostegno delle comunità locali colpite da eventi calamitosi negli ultimi decenni, prevedendo altresì le necessarie risorse finanziarie, con ciò provvedendo al definitivo superamento dei programmi di ricostruzione e riattazione aperti su tutto il territorio nazionale, a partire dai seguenti:

a) eventi sismici degli anni 1980, 1981 e 1982 in Campania e in Basilicata;

b) eventi sismici in Abruzzo e Molise;

c) crisi sismica in Umbria e Marche del 1997;

d) crisi sismica delle province di Campobasso e Foggia;

e) alluvione del novembre 1994 in Piemonte;

f) alluvione dell'ottobre 2000 in Valle d'Aosta;

g) alluvione dell'ottobre 2007 nella provincia di Teramo;

h) alluvioni del 2007 nell'Oltrepò Pavese;

i) alluvioni del 2007 nelle province di Treviso, Venezia e Padova, nonché tutti gli altri eventi calamitosi verificatisi negli ultimi anni;

l) eventi sismici in Belice;

m) alluvione del 2005 ad Osimo.

9/3256/106. Forlani, Galeazzi.

 

La Camera

premesso che:

a seguito della riduzione dei tribunali militari operanti in Italia, verranno soppressi quelli di Torino, Padova, La Spezia, Bari, Palermo e Cagliari,

la soppressione del tribunale militare di Cagliari produrrebbe l'effetto contrario a quello voluto: invece di ridursi, le spese aumenteranno;

poiché, infatti, le competenze del tribunale militare di Cagliari passeranno al tribunale militare di Roma, il che significa che per i reati militari commessi in Sardegna i processi verranno svolti a Roma, il pubblico ministero per poter svolgere le indagini dovrà partire da Roma per recarsi in Sardegna o dovrà convocare a Roma le persone informate sui fatti per poterle interrogare;

tutti questi spostamenti comportano delle spese non indifferenti: basti pensare solo al rimborso delle spese di viaggio per i testimoni che potrebbero raddoppiarsi in caso di rinvio delle udienze per cause improvvise,

 

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della disposizione recante la soppressione del tribunale militare di Cagliari valutando eventualmente l'opportunità, pur nella logica del contenimento della spesa pubblica, del suo mantenimento in vita come sezione distaccata del tribunale di Roma, possibilità, peraltro, già prevista dal disegno di legge sulla riforma dell'ordinamento giudiziario della scorsa estate, dal quale la riforma della giustizia militare venne stralciata.

9/3256/107. Oppi, Mereu, Cogodi.

 


La Camera

premesso che

l'Accademia di belle arti «Pietro Vannucci», fondata nel 1573 dal pittore Orazio Alfani e dall'architetto e matematico Raffaello Sozi, è uno degli istituti superiori di istruzione artistica più antichi d'Italia nonché l'unica accademia di belle arti presente nella regione Umbria;

la biblioteca dell'Accademia, con oltre 15.000 unità bibliografiche, rappresenta un grande patrimonio letterario arricchitosi notevolmente durante il secolo XIX con interessanti opere a carattere storico artistico;

recentemente è stata creata la Fondazione accademia di belle arti «Pietro Vannucci», che ha come scopo, oltre all'attività di tutela e valorizzazione del vasto patrimonio museale dell'Accademia, la gestione dell'istituzione didattica;

l'Accademia è, infatti, una delle accademie di belle arti più vivaci culturalmente e si connota come il luogo ideale per tutti quei giovani che sentono di possedere un talento creativo e vogliono svilupparlo in un clima di ricerca e sperimentazione delle arti,

appare necessario prevedere idonei stanziamenti atti a sostenere il funzionamento e l'ordinaria amministrazione dell'Accedmia di belle arti «Pietro Vannucci» di Perugia, una delle più antiche istituzioni operanti nel campo della didattica artistica, oltre che depositaria di un importante patrimonio letterario.

 

impegna il Governo

ad adottare le iniziative idonee a dare seguito a quanto indicato in premessa.

9/3256/108. Ronconi.

 

La Camera

premesso che:

il tema della sicurezza è considerato dai cittadini la principale emergenza da affrontare;

le maggiori preoccupazioni e allarme tra i cittadini sono generati dal crescente fenomeno della microcriminalità;

la riduzione delle risorse a disposizione per i Corpi di polizia rende l'attività di contrasto al fenomeno ardua e dal risultato incerto,

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a riconoscere la possibilità di concedere al cittadino la facoltà di destinare volontariamente la quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito, così come previsto per il sostegno alla ricerca e al volontariato, alle Forze di polizia, sia ad ordinamento civile che militare, che la utilizzeranno per soddisfare le primarie esigenze tecnico-logistiche ed operative.

9/3256/109. Pisacane, Galletti.

 

La Camera

premesso che:

con la legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388 del 2000) il Parlamento, per premiare l'elevata partecipazione dei comuni al bando URBAN II e per non vanificare lo sforzo progettuale sostenuto, ha ritenuto di finanziare con il Programma URBAN ITALIA, ulteriori venti programmi di comuni inseriti nella graduatoria generale di merito e, pertanto, con decreto ministeriale del 7 agosto 2003 sono stati approvati e finanziati i programmi stralcio dei seguenti venti comuni: 1) Aversa 2) Bagheria 3) Bitonto 4) Brindisi 5) Caltagirone 6) Campobasso 7) Catanzaro 8) Cava dei Tirreni 9) Cinisello Balsamo 10) Ercolano 11) Livorno 12) Messina 13) Rovigo 14) Savona 15) Seregno 16) Settimo Torinese 17) Trapani 18) Trieste 19) Venaria Reale 20) Venezia;

in tempi insolitamente celeri e con ottima efficienza tutti i suddetti comuni hanno eseguito e rendicontato i lavori con grande e positivo impatto per la rivitalizzazione economica e sostenibile di quelle stesse città;

un ulteriore finanziamento del programma URBAN ITALIA consentirebbe agli stessi comuni di completare il quadro progettuale originario e soprattutto la positiva opera di riqualificazione urbana avviata e purtroppo non integralmente definita per l'insufficienza del finanziamento originario,

 

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a prevedere il ri

finanziamento del Programma URBAN ITALIA al fine di consentire ai comuni compresi nella relativa graduatoria di ammissione come riportata in premessa di completare i piani di intervento previsti per non vanificare l'elevata qualità dello sforzo progettuale compiuto;

a valutare l'opportunità di riprogrammare per l'anno 2008 un nuovo bando in favore di tutti i comuni interessati, con gli stessi presupposti e le medesime finalità previste nel suddetto Programma URBAN ITALIA.

9/3256/110. D'Alia.

 

La Camera

premesso che:

in Italia sono più di 1.000.000 di pazienti in terapia anticoagulante, (soggetti che hanno subito operazioni cardiovascolari o sono stati colpiti da ictus);

tale cifra è in continuo aumento, ed è destinata a superare 1.500.000 entro il 2008, perché cresce il numero di persone sottoposte ad interventi cardiochirurgici e anche perché grazie al trattamento anticoagulante si sta riducendo il tasso di mortalità di questi pazienti;

i pazienti in TAO sono considerati pazienti a rischio dalle vigenti disposizioni di legge (articolo 5, comma 1, lettera a) - decreto legislativo 29 aprile 1988 n. 124);

la terapia anticoagulante viene utilizzata per tenere sotto controllo la fluidità del sangue, in modo tale da mettere al riparo dal rischio di trombosi (prima causa di morte in Italia) o di emorragia;

per un corretto uso dei farmaci anticoagulanti sono necessari controlli periodici della fluidità del sangue attraverso l'analisi di laboratorio o test autodiagnostici;

sono quindi necessari test coagulativi periodici;

l'attività anticoagulante si è rilevata particolarmente efficace riducendo il tasso di mortalità dei pazienti;

il sistema di sorveglianza dei pazienti sottoposti a TAO si esplica attraverso una serie di strumenti che vanno dall'attività di laboratorio, alle prescrizioni di adeguata posologia, al controllo e al trattamento delle complicanze;

diversamente da quanto accade negli altri paesi dell'Unione Europea, la sorveglianza dei pazienti TAO in Italia è svolta in modo sostanzialmente disorganico. Essa attualmente è effettuata dai Centri di sorveglianza (l'80 per cento operante nel centro nord e solamente il 20 per cento nel centro sud e nelle isole), spontaneamente costituiti presso istituti ospedalieri e riunitisi spontaneamente nella Federazione centri sorveglianza anticoagulati (FCSA) i pazienti per dare un sostegno alla loro situazione si sono organizzati in libere associazioni non-profit (A.I.P.A), che di fatto hanno dato origine alla FEDER-AIPA. (Federazione dei pazienti in terapia anticoagulante);

ciò avviene nel più completo disinteresse degli organismi preposti a dare soluzioni organizzative razionali ed efficaci ai problemi sanitari;

esistono peraltro, anche nelle grandi città, tantissimi pazienti lasciati a loro stessi perché non opportunamente informati dalle istituzioni sanitarie;

 

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, le opportune iniziative volte a:

predisporre nell'ambito del piano sanitario nazionale, progetti-obiettivo, azioni programmate dirette a fronteggiare le malattie congenite o acquisite che comportano trombofilia e che richiedono un monitoraggio della coagulazione del sangue;

riconoscere ed istituzionalizzare i centri di sorveglianza affinché, in coordinamento con i servizi sanitari distrettuali

possano individuare e programmare gli interventi per le patologie che necessitano di terapia anticoagulante;

riconoscere l'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, di farmaci e dispositivi medici autodiagnostici.

9/3256/111. Zinzi, Pisacane.

 

La Camera

premesso che:

l'articolo 25 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo sancisce che «Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà»;

a fronte di svariati interventi legislativi a tutela di quasi tutte le situazioni di disagio, la condizione di vedovanza è totalmente trascurata dallo Stato;

ciò ha creato un forte divario tra il modus vivendi della famiglia tradizionale e quello della famiglia con situazioni di vedovanza che non vede riconosciuti e quindi tutelati i propri diritti;

la famiglia non scompare con la morte del coniuge ma anzi necessita maggiormente di sicurezze e di sostegni sul piano normativo;

sono circa cinque milioni le famiglie in situazioni di estrema difficoltà economica, oltre a quelle prive di pensione perché colpite da morte precoce del coniuge e che vivono al limite della soglia di povertà,

 

impegna il Governo

a valutare le modalità per porre fine a questo iniquo vuoto legislativo, ad adottare le opportune iniziative normative volte a:

non penalizzare con una imposizione fiscale molto elevata la categoria debole delle famiglie vedove, al fine anche di scoraggiare il fenomeno del «lavoro nero»;

consentire ai superstiti di mantenere lo stesso tenore di vita precedente alla scomparsa del coniuge, dal momento che la pensione di reversibilità si configura come un «bene» che il defunto lascia, a volte, come unico estremo ricordo concreto ai propri eredi;

tutelare fortemente i minori rimasti orfani.

9/3256/112. (Testo modificato nel corso della seduta)Compagnon, Capitanio Santolini.

 


La Camera,

premesso che:

la legge 21 novembre 2000, n. 353 ha affiancato alle attività di protezione civile finalizzate alla previsione e spegnimento degli incendi le azioni di contrasto ai reati di incendio boschivo per la tutela dell'incolumità della popolazione e la difesa del patrimonio forestale nazionale;

l'articolo 423-bis del codice penale, introdotto dalla legge n. 353 del 2000, ha potenziato gli strumenti investigativi a disposizione della polizia giudiziaria per il contrasto ai reati di incendio boschivo;

nel periodo 2000-2007 le attività di lotta a tali reati, effettuate dai Comandi territoriali del Corpo forestale dello Stato, hanno consentito di segnalare all'Autorità Giudiziaria circa tremila persone per incendio boschivo, di cui un centinaio tratte in arresto in flagranza di reato o sottoposte a custodia cautelare;

per contrastare questo fenomeno complesso, che si presenta con multiformi

matrici motivazionali e con un numero di reati pari a circa 8.000 l'anno, sarebbe opportuno migliorare l'azione che dal 2000 viene svolta dal Nucleo Investigativo Antincendi Boschivi (N.I.A.B.) del Corpo Forestale dello Stato,

 

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a potenziare non solo il sistema organico di lotta agli incendi boschivi in tutte le sue componenti (attività di prevenzione, di manutenzione del territorio, di spegnimento degli incendi), ma anche la struttura investigativa del Corpo Forestale dello Stato.

9/3256/113. (Testo modificato nel corso della seduta)Ciro Alfano.

 

La Camera,

premesso che:

le vertenze degli ultimi tempi riguardanti le case di cura e le residenze per anziani vertono sull'applicabilità alle medesime del divieto di intermediazione di manodopera;

la legge n. 1369 del 1960 ha stabilito per gli imprenditori (comprese le aziende dello Stato e gli enti pubblici) il divieto di affidare, in appalto, subappalto o in altre forme atipiche, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore;

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con circolare n. 44 dell'1 agosto 2002 ha confermato l'inapplicabi lità ditale divieto agli enti pubblici che esercitano attività non economiche e prive di contenuto imprenditoriale;

il predetto Ministero, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti da parte di un ente ecclesiastico, con parere del 2002, prot. 1611, ha inoltre precisato che «anche agli enti ecclesiastici possano applicarsi i principi della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 44 del 2002, purché sia sempre verificata la sussistenza dei requisiti di riferimento riportati nella circolare stessa, e cioè lo svolgimento, da parte dell'ente, di attività di natura pubblicistica correlate ai fini istituzionali dello stesso, e che le attività svolte non siano espressione, sotto il profilo operativo-sostanziale, dell'esercizio dell'impresa in senso stretto secondo i principi individuati dalla giurisprudenza»;

il decreto legislativo n. 276 del 2003, meglio conosciuto come «legge Biagi», ha abrogato la legge n. 1369 del 1960, ma contiene a sua volta un divieto di somministrazione di manodopera al di fuori dei casi consentiti e da parte di soggetti non iscritti ad apposito albo;

il medesimo decreto legislativo non è applicabile alle pubbliche amministrazioni, con le conseguenti difficoltà interpretative circa la normativa ad esse applicabile in materia di intermediazione,

 

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative legislative volte ad escludere le case di cura e le residenze per anziani, siano esse pubbliche o private, in virtù dell'attività di particolare rilievo sanitario, socio sanitario e sociale da esse svolta e della natura non commerciale dell'attività medesima, dal divieto di intermediazione di manodopera, recependo l'orientamento più volte espresso in materia dalla giurisprudenza e dallo stesso Ministero del lavoro.

9/3256/114. D'Agrò, Di Virgilio, Morrone, Capitanio Santolini, Fasolino, Luciano Rossi.

 

La Camera,

premesso che:

risulta evidente la disuguaglianza tra chi accoglie in adozione un minore straniero e tutte le altre forme di genitorialità;

la coppia adottiva di uno o più minori all'estero è costretta, infatti, a pagare

interamente tutti i costi procedurali, oltre alle spese di viaggio e permanenza all'estero, potendo godere attualmente solo di un contributo da parte dello Stato, legato comunque al reddito familiare, e di altre forme di sostegno, quali la deducibilità del 50 per cento dei costi sostenuti, che lasciano a carico della famiglia comunque un costo oneroso da dover affrontare;

ciò non accade né per l'adozione nazionale i cui costi sono completamente a carico dell'amministrazione pubblica e giudiziaria né per la genitorialità biologica, per la quale lo Stato garantisce attraverso il Servizio sanitario nazionale i servizi prima, durante e dopo il parto;

è paradossale come, allo stato attuale, il diritto alla famiglia di tutti i minori in concreto stato di abbandono in un Paese straniero, possa essere esercitato solo attraverso il pagamento di tutte le spese da parte delle coppie accoglienti,

 

impegna il Governo

ad adottare soluzioni in linea con le azioni che l'Italia pone in essere nell'ambito della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e, più in generale, con la politica estera italiana, stabilendo, per esempio, la rimborsabilità delle spese sostenute dalle coppie, considerato che l'adozione internazionale si configura come intervento di emer genza a favore dei minori orfani o privi della potestà genitoriale.

9/3256/115. (Testo modificato nel corso della seduta)Capitanio Santolini, Mazzoni, Giovanardi.

 

La Camera

premesso che:

il comma 263 dell'articolo 2 autorizza la concessione di contributi quindicennali a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche previste dalla legge 21 dicembre 2001, n 443;

'allegato Infrastrutture del Documento di programmazione economica e finanziaria 2008-2012 (DPEF) riporta lo priorità infrastrutturali nazionali che interessano il territorio della Toscana. Il documento, messo a punto dal Ministero delle infrastrutture, recepisce le indicazioni di priorità segnalate dalla Regione Toscana e rappresenta il coerente risultato di una attenta e concertata valutazione portata avanti fra gli enti locali territoriali ed il Ministero competente;

secondo gli ultimi dati relativi alla rete stradale nazionale (anno 2002) nell'area centrale dell'Italia (Toscana, Umbria, Marche e Lazio), sono presenti 1.116,7 km di autostrade, pari a soltanto il 17 per cento del dato complessivo del paese. Tale tratte sono gestite per L'81 per cento da Autostrade, per l'11 per cento da altra Concessionaria e per il restante 8 per cento dall'Anas;

il Programma di Sviluppo Regionale 2006-2010 della Toscana, messo a punto sulla base di una diagnosi strutturale dell'economia locale, individua nelle politiche per la mobilità una delle strategie portanti per il rilancio economico e la coesione sociale e territoriale;

le strategie di pianificazione regionale della mobilità e delle infrastrutture, presenti nel programma sopracitato, sono state sviluppate nel corso degli anni in coerenza con le strategie e gli indirizzi predisposti in sede sia comunitaria che nazionale, quali i corridoi o le reti transeuropee, il corridoio 1, il corridoio 5, le autostrade del mare, gli itinerari europei tirrenico E80 e l'itinerario europeo E78 di collegamento tra i due mari Tirrenico e Adriatico;

il completamento a tipologia autostradale del corridoio tirrenico sull'Asse autostradale A12 - tratta Rosignano-Civitavecchia è tra le maggiori priorità infrastrutturali presenti tanto nel DPEF 2008 -

2012, che nel Programma di sviluppo regionale 2006-2010 della Toscana. Tale opera è necessaria per ultimare il corridoio plurimodale tirrenico previsto nelle reti transeuropee di trasporto, superando le attuali carenze infrastrutturali e mettendo in sicurezza il tracciato che presenta ancora condizioni di pericolosità (secondo i dati in alcuni tratti la media annuale di incidenti è quasi doppia rispetto a quella nazionale);

il progetto preliminare per la realizzazione del «Corridoio Tirrenico», presentato dalla concessionaria dell'opera Sat (Società autostrade toscane), è attualmente in discussione al CIPE. Tale progetto che recepisce le prescrizioni della Regione Toscana, in accordo con gli enti e le comunità locali, e del Ministero dei beni culturali, ha già avuto il parere favorevole della Commissione VIA il 31 marzo 2006 per quanto riguarda il tracciato costiero. Va poi sottolineato che il completamento dell'opera prevede un piano finanziario a costo zero per la finanza statale o concilia le esigenze di sicurezza, di tutela dell'ambiente e della mobilità;

l'itinerario europeo E78 rappresenta il collegamento trasversale tra il Mar Tirreno ed il Mare Adriatico, attraversando le Regioni Toscana, Umbria e Marche; tale collegamento riveste un ruolo strategico per le connessioni tra i territori interessati. Per il completamento del suo adeguamento a quattro corsie nel tratto Grosseto-Siena sono stati previsti, nel DPEF 2008-2012, 430 milioni di euro nell'ambito della programmazione Anas. Per il tratto del nodo di Arezzo sono in progettazione due lotti: il Lotto San Zeno-Santa Maria delle Grazie compreso raccordo Battifolle e svincolo Arezzo per un importo di 145 milioni di euro ed il Lotto Santa Maria delle Grazie - Palazzo del Pero per un importo di 110 milioni di euro;

il tratto umbro toscano «Monterchi-Selci Lama», dove si incontra l'E45 (Orte-Ravenna) insieme agli altri tratti umbri marchigiani fino a Fano, saranno realizzati con project financing, dopo una puntuale e sollecita definizione dei lotti relativi al tratto umbro toscano e al tratto umbro «Selci Lama-Galleria Guinza»;

l'ammodernamento e la messa in sicurezza della del raccordo autostradale Siena-Firenze è presente nel piano Anas 2007-2001 nel Programma di Sviluppo Regionale 2006-2010 della Toscana; il tratto Siena-Firenze, i cui interventi di adeguamento sono inoltre inseriti nel DPEF 2008-2012, è una infrastruttura viaria che riveste una importanza rilevante per la viabilità del centro Italia collegando in particolar modo l'E78 con l'A1.

 

impegna il Governo

a valutare la possibilità di completare il «Corridoio Tirrenico» sull'Asse Autostradale A12- tratta Rosignano-Civitavecchia, rimarcando la piena condivisione dell'ipotesi progettuale consegnata al CIPE e l'urgenza di velocizzare tutte le procedure per la realizzazione dell'opera, ad adottare le opportune iniziative per giungere all'approvazione, da parte del CIPE, dell'attuale progetto preliminare - che riscuote anche il consenso di tutti i soggetti interessati a partire dal Ministero per le infrastrutture - e poi come previsto dalla nota conclusiva della valutazione di impatto ambientale e dalla nota del Ministero dei beni culturali, a procedere in maniera aperta agli approfondimenti necessari verso il progetto definitivo: ciò in coerenza con l'esito della seduta del CIPE del 23 novembre scorso, durante la quale il Ministro delle infrastrutture ha comunicato che il tavolo di lavoro, avviato con le Regioni ed i Ministeri competenti, valuterà la fattibilità dell'opera entro la metà del prossimo mese di gennaio per le conseguenti determinazioni di competenza del Comitato;

per quanto riguarda l'itinerario europeo E78: a destinare le risorse, di cui al comma 266 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, che le assegna a tale infrastruttura, al finanziamento del lotto Olmo-Arezzo-Palazzo del Pero, del quale è

in corso la progettazione definitiva per appalto integrato, e che sarà cantierabile entro il 2008: ciò al fine di rendere più spedita la realizzazione di un tratto strategico per l'intera arteria e contribuire, come già previsto, con ulteriori risorse pubbliche - in aggiunta a quelle già stanziate con il DPEF 2008-2012 per il completamento del raddoppio su tutto il tratto Siena-Grosseto - alla sostenibilità dell'intervento con ricorso a finanza di progetto che non può prescindere da una adeguata quota di sostegno dalla finanza statale;

per quanto riguarda il raccordo autostradale Siena-Firenze, che rappresenta anche un asse strategico di collegamento tra la E78 e l'A1, il cui adeguamento e messa in sicurezza in sede è già previsto nel piano Anas delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione, per il quinquennio 2007-2011, con un primo stanziamento di 76,667.060 milioni di euro, a valutare l'opportunità che il Ministero delle infrastrutture promuova un concorso di progettazione, di livello internazionale, per far emergere le proposte di nuovo tracciato per il collegamento tra le città di Firenze e Siena, collocando t'intervento nella pianificazione territoriale e per il quale si valuti anche di individuare una nuova denominazione che richiami la storia e la cultura dei territori di particolare pregio ambientale e paesaggistico, culturale e monumentale nei quali si inserisce.

9/3256/116. (Testo modificato nel corso della seduta)Ceccuzzi, Nannicini, Velo, Franci, Mariani, Filippeschi, Lulli, Ventura, Cordoni, Fluvi.

 

La Camera

premesso che:

l'anno 2007 è stato designato l'Anno europeo delle pari opportunità per tutti e come anche evidenziato nelle linee direttrici del Ministero del commercio internazionale per l'attività promozionale ICE 2007, l'imprenditoria femminile rappresenta uno strumento importante per lo sviluppo dei rapporti economico commerciali internazionali;

incrementare l'imprenditoria femminile significa contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di una maggiore e migliore occupazione delle donne, obiettivo riconosciuto quale fondamentale valore economico-sociale dall'Unione europea; ciò nonostante nell'UE le imprenditrici rappresentano solo il 30 per cento dell'imprenditoria e il 37 per cento delle lavoratrici autonome;

l'Italia si trova ancora nelle ultime posizioni in Europa rispetto alla media dell'Unione europea in materia di occupazione femminile che, in base ad uno degli obiettivi della strategia di Lisbona, dovrebbe raggiungere il 60 per cento entro il 2010;

l'Europa ci impone, pertanto, un'accelerazione in materia di politiche in favore delle donne mediante un incremento dell'occupazione femminile e incentivi all'imprenditoria femminile; l'UE considera tali politiche strumenti essenziali per la crescita, la prosperità e la competitività di ciascun paese;

anche le Nazioni Unite nel loro ultimo rapporto sui «Millennium Development Goals, gli obiettivi di progresso globale al 2015» hanno sottolineato il cambiamento che ha investito il mercato del lavoro: «tra il 1990 e il 2005, la quota delle donne sul totale dei lavoratori nelle attività non agricole è cresciuta dal 36 al 39 per cento nel mondo, dal 44 al 47 per cento nei paesi più sviluppati»;

i Paesi con scarsa partecipazione delle donne al mercato del lavoro, come l'Italia, sono quelli che otterrebbero dall'aumento dell'occupazione femminile un maggior vantaggio in termini di crescita del prodotto interno lordo;

recenti studi statistici hanno dimostrato, per esempio, che il contributo dell'imprenditoria femminile artigiana nella struttura produttiva del Paese è circa il 2,2 per cento del valore aggiunto nazionale e il

18,3 per cento di quello artigiano, con un valore che complessivamente ammonterebbe a circa 27,5 miliardi di euro, non trascurando le altre realtà imprenditoriali;

alla data odierna a seguito della parziale abrogazione della legge 215 del 1992 da parte del Codice delle Pari Opportunità, ad eccezione degli articoli 10.6 e 12 e 13, non esiste uno strumento nazionale dedicato agli incentivi per l'imprenditoria femminile;

considerata la necessità di garantire la restituzione delle eccedenze relative ai bandi di cui alla legge 215 del 1992;

considerata la compartecipazione ai finanziamenti da parte delle regioni e delle province autonome;

considerata la necessità di ottimizzare l'utilizzazione delle risorse per l'avvio e lo sviluppo delle imprese femminili;

 

impegna il Governo

a mantenere in capo alle regioni e alle province autonome le eccedenze relative ai bandi di cui alla legge n. 215 del 1992 o a riassegnare le stesse eccedenze alle regioni o province autonome che, totalmente o in parte, abbiano già restituito le relative somme, al fine di mantenere tali risorse destinate all'avvio e allo sviluppo delle imprese femminili;

a valutare l'opportunità di destinare ulteriori risorse, presenti nel Bilancio dello Stato, ai Fondi esistenti e già destinati al sostegno di iniziative di imprenditoria femminile ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215.

9/3256/117. Ottone, D'Ippolito Vitale, Bafile, Balducci, Bellanova, Benzoni, Bianchi, Bimbi, Chiaromonte, Cioffi, Codurelli, Cordoni, Fasciani, Cinzia Maria Fontana, Froner, Ghizzoni, Incostante, Intrieri, Lenzi, Mariani, Mazzoni, Motta, Pinotti, Rampi, Rossi Gasparrini, Samperi, Schirru, Sereni, Servodio, Suppa, Velo, Zanella, Ottone, Cardano, Bellillo, Mura.

 

La Camera,

premesso che:

risulta quanto mai necessario ed urgente conferire operatività alla disposizione di cui all'articolo 74 comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) ai sensi della quale per i dipendenti degli enti il cui ordinamento del personale rientri nella competenza propria o delegata della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, la corresponsione del trattamento di fine rapporto avviene da parte degli enti di appartenenza e contemporaneamente cessa ogni contribuzione previdenziale in materia di trattamento di fine servizio comunque denominato in favore dei competenti enti previdenziali;

si tratta in sostanza di un regime differenziato, rispetto a quello stabilito a livello nazionale, di gestione del TFR per i pubblici dipendenti. Mentre a livello nazionale gli enti sono tenuti a versare all'INPDAP le relative contribuzioni e questo procede all'accantonamento del TFR in capo ai singoli lavoratori ed alla successiva corresponsione al momento della cessazione del rapporto di lavoro, in Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano gli enti pubblici non verserebbero più le contribuzioni all'INPDAP ma procederebbero direttamente agli accantonamenti e successivamente alla corresponsione delle liquidazioni. Gli enti pubblici in questione verserebbero le quote di TFR ai fondi pensione territoriali di riferimento;

'articolo della finanziaria del 2001 fa riferimento all'attuazione della disposizione stessa tramite le norme emanate ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale della Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

in più occasioni dal 2001 al 2007 la Valle d'Aosta e le province di Trento e Bolzano hanno presentato bozze di norma di attuazione in sede di Commissione paritetica senza giungere mai all'approvazione della stessa per la contrarietà manifestata dai rappresentanti di parte statale sulla base di pareri negativi dei tecnici della Ragioneria generale dello Stato e del Ministero del lavoro dovuti al fatto che la norma di attuazione non rispetterebbe l'ultimo periodo dell'articolo 74 che prevede l'invarianza degli oneri;

i pareri tecnici presentati sulle proposte di norme di attuazione della Valle d'Aosta e di Trento e Bolzano non hanno sino ad oggi, preso nella dovuta considerazione l'effetto netto per l'INPDAP nel medio e nel lungo periodo, che sulla base dei calcoli effettuati sarebbe invece positivo,

 

impegna il Governo

a porre in essere tutte le iniziative necessarie affinché la questione venga affrontata nuovamente in Commissione paritetica, fornendo i presupposti affinché la nuova trattativa vada finalmente a buon fine.

9/3256/118. Nicco, Widmann, Brugger, Zeller, Bezzi.

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 28, comma 4-bis, dell'originario disegno di legge finanziaria in esame, prevede un'integrazione del Fondo per le aree svantaggiate confinanti con le Regioni a Statuto speciale di cui all'articolo 6, comma 7, della legge n. 81 del 2007, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008 e a 5 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010;

tale disposizione attiene solo ed esclusivamente alle aree di confine con le Regioni a Statuto speciale;

la condizione di disagio socio-economico in cui versano i comuni di confine con le regioni autonome riguarda anche i comuni confinanti con la Confederazione Elvetica e l'Austria, oltre che i comuni limitrofi ai comuni propriamente «di confine»;

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a garantire lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie a vantaggio dei comuni confinanti con la Confederazione Elvetica e l'Austria, nonché dei comuni limitrofi a quelli confinanti con le Regioni a Statuto speciale, con la Confederazione Elvetica e l'Austria.

9/3256/119. Montani.

 

La Camera,

premesso che:

i comma da 452 a 456, dell'articolo 2, del disegno di legge finanziaria per il 2008 (atto Camera 3256) reca disposizioni finalizzate ad inserire nel nostro ordinamento la disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori;

trattandosi di disciplina che innova gli strumenti di tutela giurisdizionale dei diritti, in base ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano essa dovrebbe applicarsi ai fatti successivi alla sua entrata in vigore;

il mercato non può peraltro correre il rischio che tale assunto sia esposto a interpretazioni divergenti in sede giudiziaria;

inoltre, sono attualmente in corso numerosi procedimenti, tanto giudiziali quanto conciliativi, il cui ordinato e corretto svolgimento potrebbe risultare compromesso dalla mancata precisazione, in termini di legge, circa il momento a partire dal quale la nuova disciplina è da considerarsi applicabile,

 

impegna il Governo

ad adottare, nel più breve tempo possibile, e comunque entro il termine entro cui diverranno efficaci le disposizioni di cui ai comma da 452 a 456, dell'articolo 2, del disegno di legge finanziaria per il 2008 (fissato in centottanta giorni dalla entrata in vigore della medesima legge finanziaria), ogni idoneo provvedimento e/o iniziativa legislativa al fine di chiarire che l'azione collettiva risarcitoria può essere esperita esclusivamente per le controversie relative a fatti plurioffensivi successivi alla data di entrata in vigore della legge.

9/3256/120. Leddi Maiola.

 

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria per il 2008 prevede la possibilità da parte del Ministero della difesa di individuare beni immobili di proprietà dello Stato da cedere agli enti territoriali, anche per la riqualificazione delle aree interessate;

nel corso del vertice intergovernativo italo-russo, svoltosi a Bari il 14 marzo 2007, il Governo italiano si è impegnato a cedere la proprietà dei locali della Chiesa russo-ortodossa di Bari al popolo russo, con ciò dando seguito a precedenti iniziative nella stessa direzione;

come prospettato dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, l'attuazione di tale impegno internazionale non può non accompagnarsi alla contestuale adozione di misure compensative in favore del comune di Bari, proprietario del suddetto immobile, e in particolare la cessione di immobili demaniali e la destinazione delle risorse necessarie alla riqualificazione degli stessi e delle aree in cui sono ubicati,

appare opportuno adottare, nei tempi più solleciti, le iniziative necessarie per l'attuazione dell'impegno assunto nei confronti della federazione russa, previa l'individuazione e la effettiva messa in atto delle opportune misure compensative nei confronti della città di Bari.

 

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative volte a dare seguito a quanto indicato in premessa.

9/3256/121. Servodio, Sasso, Vico, Grassi, Bellanova, Tomaselli, Carbonella, Balducci, Pisicchio.

 

La Camera,

premesso che:

il contratto servizio energia, definito nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ha dimostrato nel tempo la propria efficacia nel sostenere e nel promuovere gli investimenti per la messa a norma delle centrali termiche, nel diffondere combustibili più puliti, nel sollevare amministratori e famiglie da complessi adempimenti legati alla sicurezza e alla responsabilità civile e penale degli impianti;

l'efficienza ed il risparmio energetico ottenuti attraverso lo sviluppo del mercato dei servizi energia ha comportato significativi vantaggi in termini di bilancio energetico nazionale, nonché risparmi per le famiglie, per la pubblica amministrazione e per gli enti locali;

l'interpretazione fornita dell'Agenzia delle entrate tesa a limitare l'agevolazione Iva alle soli fonti energetiche rinnovabili ha comportato effetti negativi in conseguenza del blocco degli investimenti finalizzati alla riduzione delle fonti energetiche di tipo non rinnovabile con la conseguente stagnazione di tutte le attività legate al comparto, comprese quelle oggetto di agevolazione fiscale,

 

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative normative e interpretative, volte ad applicare l'Iva agevolata a tutti i contratti di servizio energia al fine di incentivare l'efficienza energetica di edifici ed apparecchiature cosi come previsto nel documento di programmazione

economico finanziaria 2008-2011 e come espressamente riportato nel piano di azione italiano per l'efficienza energetica.

9/3256/122. Albonetti, Crisci, Franci.

 

La Camera,

premesso che:

la complessità e la potenziale pericolosità degli effetti determinati sulla salute psichica e sullo sviluppo dei bambini e degli adolescenti dall'uso improprio di psicofarmaci;

le indicazioni provenienti dalla autorità scientifiche e di controllo sul dato per cui il 60 per cento dei farmaci prescritti ai bambini sono off label in quanto di essi non si conosce né l'efficacia né la sicurezza;

in particolare le ricerche segnalate dalla Food and drug administration sulla frequenza inaccettabile dei suicidii e di tentati suicidii verificati nei bambini e negli adolescenti trattati con farmaci antidepressivi ed il richiamo, di conseguenza, inviato a tutti i medici e pediatri americani di non prescrivere psicofarmaci ai bambini;

per ciò che riguarda l'Italia la mancanza di un obbligo di sperimentazione sui bambini dei farmaci, che a loro vengono somministrati, dopo che la sperimentazione è stata fatta nell'adulto con un semplice adeguamento di dosaggio, e la precarietà di un sistema di sperimentazione che valuta su periodi brevi di somministrazione la tossicologia di farmaci come questi per cui si prevedono, abitualmente, somministrazioni di lunga durata;

i costi delle prescrizioni improprie di psicofarmaci per i minori ricadono sul servizio sanitario nazionale;

drammatica diffusione, fra gli adolescenti italiani ed europei, di un uso e di un abuso di psicofarmaci legali spesso collegato a quello di altre sostanze illegali,

 

impegna il Governo

ad assumere iniziative volte a restringere le prescrizioni di psicofarmaci a soggetti minori alle sole situazioni in cui la necessità della somministrazione sia accertata da centri specializzati autorizzati dalle regioni;

ad affidare all'istituto superiore di sanità una sorveglianza attenta sull'efficacia e sulla eventuale tossicità a breve, medio lungo termine, di tutti i trattamenti con psicofarmaci effettuati sui minori.

9/3256/123. Poretti, Cancrini.

 

La Camera,

premesso che:

il problema del trattamento di integrazione salariale dei lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratti a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie portuali di cui ai commi 2 e 5, dell'articolo 17, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attende ancora una organica e stabile soluzione, nonostante le pur condivisibili innovazioni previste dal disegno di legge di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007;

nel richiamato disegno di legge su previdenza, lavoro e competitività, equità e crescita sostenibile, si risolve per l'anno 2008 il riconoscimento per tali lavoratori di una indennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli assegni familiari, per ciascuna giornata lavorativa di mancato avvio al lavoro,

 

impegna il Governo

ad individuare, nell'esercizio delle deleghe sul welfare, con il coinvolgimento dei soggetti sociali ed istituzionali interessati, le modalità per addivenire ad una soluzione stabile alle richiamate misure, anche per gli anni successivi al 2008, prevedendo

le corrispondenti soluzioni contributive necessarie per il relativo sostegno finanziario.

9/3256/124. (Testo modificato nel corso della seduta)Velo, Lovelli.

 

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria per il 2008 contiene una serie di interventi di varia natura,

 

impegna il Governo

a prevedere in un prossimo intervento uno stanziamento consistente - pari almeno a euro 500,000 per l'anno 2008 - alla provincia di Genova, al fine di garantire il finanziamento di opere di particolare interesse locale per la prosecuzione dei lavori dell'allargamento della strada provinciale n. 586 in Località Borgonovo Ligure (comune di Mozzanego), finalizzato alla risoluzione del difficilissimo passaggio all'innesto della strada provinciale n. 586 (verso Piacenza) da una parte e della strada provinciale n. 26 bis Valmogliana (verso Parma), per cui l'intervento è di vitale importanza per la comunicazione tra le due regioni.

9/3256/125. Mondello.

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1120, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n.296 (finanziaria per il 2007) ha abrogato l'articolo 1, comma 71 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (che prevedeva tra l'altro il diritto alla emissione dei certificati verdi anche per l'energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento), creando situazioni di forte disagio soprattutto nei confronti degli agricoltori che in alcune aree del Paese in difficoltà per il declino industriale o di forte disoccupazione - e soprattutto nel Mezzogiorno - gestiscono strutture attinenti al teleriscaldamento di ambienti a destinazione agricola o serre;

in molte realtà infatti la produzione di energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, apporterebbe benefici socioeconomici per la popolazione residente, soprattutto in quelle zone interessate da gravi crisi occupazionali e per le quali vengono applicati appositi contratti d'area;

per quanto riguarda il teleriscaldamento di ambienti a destinazione agricola o serre, l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, rende assolutamente non attuabili i progetti di tale ambito agricolo, poiché i tempi stabiliti per l'entrata in funzione sono assolutamente non congrui con le tempistiche di realizzazione e non tengono conto dei ritardi accumulati nell'emanazione delle norme di settore;

l'energia prodotta da impianti di cogenerazione, abbinati al teleriscaldamento, dovrebbe tornare ad essere incentivata con i certificati verdi, anche perché una tale ipotesi non determinerebbe nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche normative, per incentivare l'energia prodotta da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre con l'emissione di certificati verdi, considerando eventualmente la possibilità di limitarli a quelle aree a «rischio ambientale» dove esistono contratti di programma per il settore agricolo e serre;

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche normative, per differire, per i soli impieghi connessi al teleriscaldamento di ambienti a destinazione agricola e serre, la data di entrata in esercizio

prevista dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, al 31 dicembre 2012;

a valutare la possibilità di non applicare la limitazione percentuale del 20 per cento di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 ai certificati verdi prodotti da impianti di teleriscaldamento per ambienti a destinazione agricola e serre.

9/3256/126. Licastro Scardino, Misuraca, Marinello, Iannarilli, Paolo Russo, Giuseppe Fini, Grimaldi, Giro, Romele, Lomaglio.

 

La Camera,

premesso che:

le risorse finanziarie destinate ai contributi e alle provvidenze per le imprese del settore editoriale risultano di entità notevolmente inferiore a quelle necessarie;

tale criticità di ordine finanziario ha inevitabili riflessi sull'assetto gestionale di un delicato settore dell'economia del Paese che attualmente versa in una situazione di profondo disagio, soprattutto sotto il profilo occupazionale, dovendo anche pervenire alla conclusione della vicenda contrattuale da tempo;

è necessario incentivare adeguatamente investimenti che favoriscano l'innovazione tecnologica e la competitività del settore;

il sostegno dello Stato all'editoria giornalistica rappresenta uno strumento essenziale per la difesa del pluralismo dell'informazione e per la crescita democratica del nostro Paese,

 

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad integrare le risorse a disposizione per le erogazion ial settore.

9/3256/127. (Testo modificato nel corso della seduta)Carra.

 

La Camera

vista la relazione sul disegno di legge finanziaria approvata dalla Commissione affari costituzionali il 26 novembre scorso;

viste le modifiche introdotte dalla Commissione bilancio nel testo del disegno di legge finanziaria e confermate dal Governo nei suoi emendamenti, finalizzate al miglioramento della conoscenza sullo stato delle pubbliche amministrazioni e al rafforzamento del sistema dei controlli, con particolare riguardo ai commi 51-bis, da 59 a 64 e da 66 a 73 dell'articolo 3;

considerato che il Governo non ha invece inserito nei suoi emendamenti le norme procedurali introdotte dalla Commissione bilancio al fine di porre le basi di una disciplina organica e coerente in tema di limiti massimi alle retribuzioni e ai compensi pubblici, in grado di reggere nel tempo e regolare su basi di razionalità, equità e trasparenza l'insieme delle diverse posizioni interessate, senza eccezioni di sorta;

considerata la necessità di utilizzare appieno le opportunità offerte dalla nuova classificazione del bilancio per missioni e per programmi quale strumento di conoscenza dello stato e del funzionamento delle pubbliche amministrazioni in rapporto alle finalità perseguite, e a radicarla nell'attività amministrativa e nel sistema dei controlli, per meglio consentire una graduale razionalizzazione dell'attività amministrativa e un più consapevole riscontro, in ambito sia amministrativo, sia politico-parlamentare, delle misure da adottare e dei risultati ottenuti;

ritenuta la necessità di orientare i sistemi di controllo interno ed esterno, nonché il programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali previsto dal comma 480 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, verso gli obiettivi prioritari di riqualificazione della spesa pubblica e di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni;

considerata l'esigenza di attivare pienamente e di portare a regime il sistema

della programmazione strategica e dei servizi di controllo interno, rafforzando il collegamento con le amministrazioni e con le istituzioni competenti in materia di valutazione, nonché valorizzando il controllo strategico quale strumento di accountability non rivolto solo all'interno dell'amministrazione ma destinato all'intera collettività nazionale;

rilevata, con riguardo alla Corte dei conti, l'esigenza di favorire la ripresa del processo di riforma nella direzione dello sviluppo dei controlli sulla gestione e della valorizzazione del ruolo costituzionale della Corte, quale organo ausiliario nei confronti del Parlamento;

ritenuto necessario estendere la medesima logica di sistema alle amministrazioni degli enti territoriali, attraverso l'individuazione di prassi e di strumenti operativi che, nel rispetto delle sfere di autonomia costituzionalmente tutelate, consentano un rafforzamento e un approfondimento dei princìpi di coordinamento e di piena e reciproca informazione;

considerata l'insufficienza, con riferimento a vari profili, di dati statistici e informativi consolidati sulla qualità della gestione della spesa e sull'andamento dei servizi pubblici nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, e rilevata la necessità di adeguare e aggiornare gli strumenti di coordinamento e i criteri di standardizzazione per la produzione e lo scambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni stesse,

 

impegna il Governo

a) ad attivare fin dal gennaio 2008 i sistemi di controllo interno per l'attuazione dei commi 67 e 68 dell'articolo 3;

b) a presentare, nell'ambito della relazione indicata al comma 51-bis dell'articolo 3, uno studio che, sulla base di una analisi di tutte le diverse posizioni interessate, formuli proposte, anche alternative, per una nuova disciplina della materia dei limiti e della pubblicità dei trattamenti economici corrisposti da pubbliche amministrazioni, trattata nei commi da 44 a 51 dell'articolo 3, la quale:

1. sviluppi coerentemente la logica dei tetti per la determinazione di compensi per gli incarichi individuali, e comunque ripristini e tenga fermo il principio della previa disciplina normativa di ogni compenso pubblico;

2. preveda tetti ancorati a un dato certo e collegato al sistema della contrattazione collettiva degli stipendi pubblici, quale la media delle retribuzioni dei dirigenti statali di prima fascia;

3. preveda tetti differenziati, idonei ad equiparare le situazioni equivalenti e a differenziare i parametri per le diverse tipologie di incarico, nonché a disciplinare in modo realistico la questione dei compensi ai manager distinguendo la situazione di chi opera in regime di concorrenza e ancorando i compensi ai risultati della gestione,

c) a promuovere, in seno alla Conferenza unificata Stato-Regioni-città e autonomie locali, oltre alle intese previste dal comma 70. dell'articolo 3, anche l'adozione di criteri e orientamenti comuni circa il sistema retributivo e i limiti dei compensi corrisposti da parte delle pubbliche amministrazioni

d) a adottare iniziative per promuovere e coordinare la produzione e lo scambio dei dati informativi concernenti le pubbliche amministrazioni tra le pubbliche amministrazioni stesse e tra queste e i cittadini, attraverso l'uso delle tecnologie informatiche e telematiche e la necessaria standardizzazione dei dati.

9/3256/128. Duilio, Violante, Incostante, Ventura.

 

La Camera,

premesso che:

la legge finanziaria per il 2007 ha inserito il completamento del raddoppio della linea ferroviaria Pontremolese tra le

opere prioritarie, e all'articolo 1, comma 965, autorizza la spesa di 48 milioni di euro (24 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008) per «la progettazione definitiva del raddoppio dell'intero tracciato della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), funzionale al rafforzamento del corridoio plurimodale Tirreno-Brennero»;

è da considerare l'importanza dell'opera, la cui sola progettazione prevede tempi tecnici non inferiori ai due anni per l'esecuzione del progetto, per la valutazione di impatto ambientale, per la fase successiva di approvazione da parte del territorio e per la valutazione di impatto ambientale;

l'esecuzione dei lavori potrà e dovrà sicuramente essere fatta per lotti funzionali in rapporto alle risorse disponibili,

 

impegna il Governo

a presentare al più presto il progetto all'approvazione del Cipe;

ad affidare i lavori per la progettazione definitiva del raddoppio dell'intero tracciato della linea ferroviaria Parma -La Spezia (Pontremolese) così come recita anche il parere della IX Commissione Trasporti della Camera dei deputati sullo schema di contratto di programma fra il Ministero delle infrastrutture e la Rete ferroviaria italiana s.p.a.

9/3256/129. (Testo modificato nel corso della seduta)Andrea Orlando, Cordoni, Ceccuzzi, Fluvi, Franci, Mariani, Velo, Evangelisti, Motta, Olivieri, Mario Ricci, Rigoni.

 

La Camera,

premesso che:

a far data dal 1o gennaio 2008 cesserà, per le regioni Umbria e Marche, lo stato di emergenza proclamato a seguito della crisi sismica che ha colpito le due regioni nel settembre 1997;

ciò non significa che la ricostruzione sia terminata, ma solo che cessa per le due regioni la possibilità di usufruire degli istituti normativi particolari previsti per gli stati di emergenza;

la stima del danno per le due regioni, determinata formalmente subito dopo il sisma, ammontava a 8.442 milioni di euro per l'Umbria e a 4.374 milioni di euro per le Marche;

il fabbisogno stimato dopo la crisi sismica non è mai aumentato nel corso degli anni, e che, se si prendesse a riferimento tale stima, per completare la ricostruzione occorrerebbero ancora 3.219 milioni di euro per l'Umbria e 1.514 milioni di euro per le Marche;

le due regioni, nella consapevolezza della significativa entità dei finanziamenti ancora occorrenti, sono disponibili a ridefinire tale fabbisogno nell'ambito delle risorse occorrenti a chiudere gli interventi di ricostruzione ritenuti indispensabili;

al fine di definire congiuntamente il percorso di fuoriuscita dall'emergenza e di completamento della ricostruzione, è stato istituito un tavolo nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del quale fanno parte, oltre che i rappresentanti del Governo, i rappresentanti delle regioni Marche ed Umbria, dei comuni interessati, nonché quelli delle forze economiche e del sindacato;

nel corso dell'ultima riunione del tavolo di cui sopra si era concordemente deciso che la legge finanziaria per il 2008 avrebbe previsto un ulteriore rifinanziamento degli interventi, che permettesse alle due regioni di continuare, senza soluzione di continuità, l'opera di ricostruzione, e, assolto questo impegno, sarebbe stata convocata una nuova riunione del tavolo nazionale al fine di definire con le regioni il quantitativo delle risorse ritenute necessarie per chiudere la ricostruzione e, sulla base di questa nuova definizione del fabbisogno, costruire una ipotesi pluriennale a chiusura, da formalizzare nella

legge finanziaria per il 2009 o in altro provvedimento utile che intervenisse nel frattempo;

il comma 107, dell'articolo 2, del disegno legge in esame, ha previsto, ai fini della prosecuzione degli interventi di ricostruzione, contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010, che tuttavia non risultano sufficienti al completamento della ricostruzione,

 

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché venga rapidamente riconvocato il tavolo nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di definire congiuntamente l'entità delle risorse ritenute necessarie per chiudere la ricostruzione e, sulla base di questa quantificazione del fabbisogno, costruire una ipotesi pluriennale di finanziamento per il completamento della ricostruzione, da formalizzare nella legge finanziaria per il 2009 o in altro provvedimento utile che intervenisse nel frattempo.

9/3256/130. Sereni, Bocci, Di Girolamo, Galeazzi, Giovanelli, Lusetti, Merloni, Morri, Stramaccioni, Vannucci.

 

La Camera,

premesso che:

a seguito della crisi sismica che ha colpito le regioni Umbria e Marche nel settembre 1997, i soggetti colpiti dal sisma hanno usufruito, per un periodo minimo di 6 mesi e massimo di 2 anni, della sospensione dei termini dei versamenti delle somme dovute a titolo di tributi, in base alle disposizioni previste dall' articolo 14, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile e della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, in base alle disposizioni previste dall'articolo 13 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile;

la ripresa dei versamenti delle somme di cui sopra è stata prorogata di anno in anno, per tutta la durata dello stato di emergenza;

a far data dal 1o gennaio 2008, cesserà per le due regioni lo stato di emergenza, il che non significa che la ricostruzione sia terminata, ma solo che cessa la possibilità di usufruire della normativa prevista per gli stati di emergenza, caratterizzata da istituti particolari quali le ordinanze di protezione civile;

al fine di definire congiuntamente il percorso di fuoriuscita dall'emergenza e di completamento della ricostruzione è stato istituito un tavolo nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del quale fanno parte, oltre che i rappresentanti del Governo, i rappresentanti delle regioni Marche ed Umbria, dei comuni interessati, nonché rappresentanti delle forze economiche e del sindacato;

il comma 109, dell'articolo 2, del disegno legge in esame, stabilisce che i soggetti di cui sopra possono definire la propria posizione relativa al periodo interessato dalla sospensione, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione al netto dei versamenti già eseguiti nella misura e con le modalità da stabilire, nei limiti di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa e quelli colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994 in Piemonte, destinatari di eguali provvedimenti agevolativi, hanno avuto la possibilità di definire la loro posizione in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi,

versando il 10 per cento degli importi dovuti, in base all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

l'eccezionale trattamento agevolativo di cui hanno goduto i contribuenti siciliani e piemontesi operava nell'ambito del più ampio provvedimento di condono, all'epoca ancora attivo ed oggi non più in vigore, dal momento che i termini di quel provvedimento, di carattere assolutamente straordinario, sono attualmente chiusi e che attualmente la situazione della finanza pubblica è del tutto diversa, anche in riferimento ai vincoli posti dall'Unione europea nei riguardi dell'indebitamento dello Stato;

tuttavia, l'articolo 3 della Costituzione italiana stabilisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni e ciò vale tanto di più in materia fiscale e contributiva, essendo questa una parte fondante del patto di reciprocità fra lo Stato ed i cittadini;

è da considerarsi l'opportunità di garantire un uguale trattamento fra cittadini colpiti da calamità simili;

 

impegna il Governo

affinché i contenuti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che dovrà definire la misura e le modalità di restituzione da parte dei cittadini e delle imprese dei tributi e contributi sospesi, vengano discussi congiuntamente al tavolo nazionale istituito presso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

affinché il medesimo decreto preveda una percentuale di restituzione dei contributi e tributi non versati per effetto delle sospensioni vicina al 10 per cento, con una rateizzazione che vada oltre i 10 anni, al fine di garantire che tale restituzione non vada a gravare in modo insostenibile sui redditi più bassi e sulle imprese.

9/3256/131. Lusetti, Sereni, Bocci, Di Girolamo, Galeazzi, Giovanelli, Merloni, Morri, Stramaccioni, Vannucci.

 

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria per il 2008 prevede, per il finanziamento delle opere di preminente interesse strategico nazionale di cui alla legge obiettivo, contributi quindicennali a decorrere dal 2008, 2009 e 2010 di 99,6 milioni di euro, che consentiranno di attivare 3,29 miliardi di euro;

l'importo, pure di rilievo, è però dimezzato rispetto alle previsioni del documento di programmazione economico finanziaria;

ciò fa nascere qualche timore e qualche perplessità sull'effettiva possibilità di portare a termine il programma compreso nella legge obiettivo;

inoltre si profila il rischio che, dovendo necessariamente completare le opere già cantierizzate, che sono fino ad oggi in massima parte concentrate nell'area settentrionale del Paese, non si possano avviare nuovi lavori nel Mezzogiorno, assolutamente necessari per ridurre il gap infrastrutturale nel Meridione;

la Basilicata necessita di importanti interventi nel settore della mobilità, in particolare con riferimento ai collegamenti ferroviari della città di Matera, ed alla trasversale Lauria - Candela,

 

impegna il Governo

a porre in essere ogni possibile azione al fine di incrementare gli investimenti nel settore infrastrutturale nell'intero territorio nazionale, con particolare riguardo al Mezzogiorno (almeno secondo le previsioni percentuali di legge pari al 33 per cento), ed alla Basilicata.

9/3256/132. Margiotta.

 

La Camera,

 

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere le opportune iniziative affinché si creino condizioni di maggiore certezza e trasparenza per le aziende agricole interessate dalle problematiche esposte in premessa, permettendo alle stesse di superare definitivamente le criticità che le riguardano.

9/3256/133. (Testo modificato nel corso della seduta)Grassi, Servodio, Vico, Tomaselli.

 

La Camera,

premesso che:

l'università italiana continua da anni a soffrire una situazione di crisi per la riduzione delle risorse che vi sono destinate, con riflessi negativi sia sugli studenti, sia per tutti coloro che all'interno dell'università sono impegnati nella produzione scientifica;

il nostro Paese è da sempre agli ultimi posti per investimenti in ricerca scientifica, che non supera l'1 per cento del PIL;

secondo dati raccolti dal CNR, l'Italia è in coda tra i paesi Ocse e molto lontano dal 3 per cento del PIL proposto a Lisbona come obiettivo della politica comunitaria;

l'università e la ricerca sono elementi essenziali per l'innovazione, la crescita di qualità e lo sviluppo anche economico dell'Italia;

negli ultimi anni non è stato fatto nessuno sforzo reale per aumentare i fondi pubblici per la ricerca, specie quella di base e per l'università;

con gli emendamenti sui quali il Governo ha posto la fiducia si è attuato addirittura un taglio delle risorse per università e ricerca, che erano stanziate nel testo originario del disegno di legge finanziaria depositato dal Governo in Parlamento,

 

impegna il Governo

ad esperire tutte le iniziative necessarie al fine di incrementare costantemente le risorse a disposizione dell'università e della ricerca, provvedendo prioritariamente a reintegrare le risorse da ultimo ridotte.

9/3256/134. Sasso, Di Salvo, Aurisicchio, Zanotti, Nicchi, Leoni, Buffo.

 

La Camera,

premesso che:

la legge 4 giugno 2004, n. 143, all'articolo 2 (recante disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento), comma 1, lettera a), b), c), c-bis) e c-ter) e commi 1-bis e 1-ter, istituisce una serie di corsi speciali di durata annuale, riservati a diverse categorie di insegnanti in servizio che, per motivi diversi, risultano sprovvisti dell'abilitazione;

tali corsi sono stati attuati con due diversi decreti ministeriali: il decreto ministeriale n. 21 del 9 febbraio 2005 e il decreto ministeriale n. 85 del 18 novembre 2005;

a corredo del decreto ministeriale n. 85 del 2005 sono state emanate una serie di note successive: la nota prot. 2064 del 21 novembre 2005, la nota prot. 643 del 30 marzo 2006, la nota prot. 1098 del 5 giugno 2006 e infine le note prot. 1943 (Ministero della pubblica istruzione) e 2310 (Ministero dell'università e della ricerca), rispettivamente del 18 e19 dicembre 2006, con le quali si invitano le università e le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario a rimodulare i corsi per far sì che, omogeneamente, i corsisti espletino l'esame di ammissione nelle date di gennaio (secondarie) e marzo (primaria) 2008;

il protrarsi di questa vicenda danneggia fortemente sia coloro che hanno già concluso il corso di formazione, sia coloro le cui università non hanno ancora definito un termine conclusivo dei corsi e pregiudica il loro diritto a essere presenti senza riserva nelle graduatorie ad esaurimento,

 

impegna il Governo

a risolvere anche per via amministrativa tale questione

9/3256/135. Trupia, Sasso, Pettinari.

 

La Camera,

premesso che:

la legge finanziaria in esame (articolo 1, comma 167) prevede la proroga al 31 dicembre 2008 per il definitivo pensionamento della tassa raccolta rifiuti (TARSU), introdotta dal decreto legislativo n. 507 del 1993, e per la sua sostituzione con una tariffa che nelle intenzioni del legislatore dovrebbe costituire il corrispettivo per l'effettivo servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti reso dai comuni;

il comma 184 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) aveva disposto, nelle more dell'attuazione del codice ambientale, di mantenere invariato per il 2007 il prelievo adottato per il 2006;

sono passati oramai dieci anni dall'introduzione della tariffa con il cosiddetto decreto Ronchi (decreto legislativo n. 22 del 1997);

con l'emanazione del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) non ancora operativo per mancanza dei decreti attuativi, è stata prevista una nuova versione della tariffa e abrogato il decreto legislativo n. 22 del 1997;

l'ostacolo principale incontrato per il varo della nuova tariffa, che dovrebbe garantire la copertura integrale del costo del servizio, è rappresentato dal notevole aumento che la sua introduzione comporterebbe;

l'articolo 7 del decreto-legge n. 61 del 2007, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2007, ha introdotto una disciplina derogatoria, rispetto a quella prevista dall'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativa alla tariffa rifiuti nella regione Campania, creando una situazione paradossale che vede i comuni della Campania costretti ad applicare la tariffa di cui sopra, mentre il resto d'Italia ne viene esentato,

 

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative normative al fine di evitare che dal 1o gennaio 2008, per i comuni della Campania, l'intero costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sia caricato per intero sulla TARSU e quindi sui cittadini, valutando anche l'opportunità di abrogare l'articolo 7 del decreto-legge n. 61 del 2007.

9/3256/136. (Testo modificato nel corso della seduta)Aurisicchio, Scotto, Lomaglio, Bandoli.

 

La Camera,

premesso che:

i provvedimenti della manovra finanziaria per il 2008 contengono misure per il sostegno e il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e dell'edilizia a canone agevolato, fortemente attese, in particolare nei grandi centri urbani;

nel comune di Roma sta assumendo un aspetto di particolare disagio la vendita, imprevista ed improvvisa, degli alloggi costruiti secondo i dettami dell'edilizia agevolata per gli agenti della polizia di Stato ed assegnati in locazione secondo graduatoria;

 

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere misure e ad adottare iniziative idonee ad evitare la perdita del diritto all'alloggio e a vigilare sulla correttezza delle procedure di vendita per gli agenti della polizia di Stato.

9/3256/137. (Testo modificato nel corso della seduta)Nicchi, Pettinari, Fumagalli

 

La Camera,

 

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere misure idonee a consentire alle imprese il recupero degli importi decurtati nel 2007 per effetto di una applicazione di criteri di calcolo difformi rispetto allalegislazione vigente, non imputabile in alcun modo alle imprese stesse.

9/3256/138. (Testo modificato nel corso della seduta)Leoni, Rotondo, Sasso, Maderloni, Aurisicchio.

 

La Camera,

premesso che:

è imminente l'inizio dell'iter parlamentare di approvazione di un disegno di legge del governo di riforma dell'editoria che dovrà promuovere un salto di qualità nell'intervento pubblico;

il supporto pubblico all'editoria no-profit e di partito è una misura tesa ad attuare l'articolo 21 della Costituzione, cioè il diritto ad informare ed essere informati attraverso pluralismo e libertà;

in un quadro generale che vede le risorse pubblicitarie confluire in maggioranza (56 per cento) al duopolio televisivo, mentre la restante parte (35 per cento) è patrimonio dei grandi gruppi editoriali, l'attività dei giornali no-profit, di idee e politici rischia una crisi profonda e questo sarebbe un colpo molto grave per il pluralismo dell'informazione;

l'informazione è infatti una «merce» particolare, che deve essere strettamente connessa alla qualità della democrazia, che non può quindi essere lasciata in balia del mercato;

garantire la possibilità del finanziamento pubblico al settore significa dunque alimentare un pluralismo comunicativo concepito come il «sale» di una società moderna ed avanzata; vanno adottate con la riforma norme e controlli al fine di combattere ogni abuso ed uso improprio di risorse pubbliche;

la spesa per l'editoria è comunque passata da un fabbisogno pari a 650 milioni di euro a 480 milioni;

attualmente, lo stanziamento triennale previsto nel bilancio dello Stato, per tale scopo, anche tenuto conto della integrazione approvata dalla Commissione bilancio, è del tutto insufficiente;

in particolare, la cifra calcolata e richiesta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento editoria, per assicurare l'erogazione dei contributi diretti del 2006, quindi il pagamento dei debiti pregressi, è di 98 milioni, mentre il decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, collegato alla finanziaria, ne ha resi disponibili, all'articolo 10, comma 9. solo 50;

non è possibile lasciare le aziende del settore nell'incertezza più assoluta,

 

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a integrare le risorse a disposizione delle erogazioni per il settore dell'editoria.

9/3256/139. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Antona, Sasso, Aurisicchio, Fumagalli, Rotondo, Maderloni.

 

La Camera,

premesso che:

il grave incidente verificatosi alla Thyssenkrupp di Torino, che ha riportato l'attenzione di tutto il Paese sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, è stato causato dall'incuria dell'azienda nella manutenzione degli impianti;

i dati delle morti sul lavoro in Italia sono purtroppo ancora molto preoccupanti: 1.274 nel 2005 (di cui 866 nell'industria e i servizi, 124 in agricoltura e 6 nell'amministrazione statale), 1.302 nel 2006 (924 in industria e servizi, 115 in agricoltura e 8 nell'amministrazione statale) e 774 nel 2007 (dati aggiornati a settembre);

le cifre degli incidenti sono particolarmente preoccupanti nel settore dell'edilizia: 333 morti nel 2006, 189 nel 2007 (dato provvisorio che non tiene conto dei casi mortali riconosciuti dall'INAIL dopo il decesso);

quanto alle irregolarità registrate, sulla base di primi dati del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (27.571 cantieri ispezionati) risulta come a fronte di un 57 per cento a livello nazionale, ci siano aree a maggiore irregolarità (ad esempio in provincia di Milano sono state riscontrate irregolarità nel 64,5 per cento dei cantieri ispezionati);

il dato del calo degli infortuni del 13 per cento nel periodo da gennaio ad ottobre rispetto allo stesso periodo del 2006, in seguito all'aumento nei controlli del 37 per cento e nelle sanzioni del 40 per cento, mostra che l'intervento in materia produce effetti senz'altro positivi;

la legge numero 123 approvata nel corso di quest'anno ha reso più efficace la norma in materia di disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, ma ancora deve essere completata con la delega da attuare entro maggio 2008, che deve intervenire sulla riformulazione delle sanzioni amministrative e penali, in particolare per la determinazione della misura dell'ammenda e dell'arresto; sulla definizione di azioni di prevenzione e dei progetti formativi; sulla revisione della normativa in materia di macchine e attrezzature da lavoro; sulla modifica del sistema di assegnazione degli appalti pubblici al fine di garantire che l'assegnazione non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

dal prossimo anno saranno assunti altri 300 ispettori del lavoro in modo da completare l'organico di 3.750 unità,

 

impegna il Governo

ad accelerare i tempi per l'adozione del decreto legislativo previsto dalla legge n. 123 del 2007, provvedendo ad approvarlo anche prima della scadenza massima prevista dalla legge;

ad accelerare l'assunzione degli ispettori del lavoro;

a rendere immediatamente operativi alcuni degli indirizzi già presenti nel testo per la sicurezza approvato ad agosto, e precisamente: l'esclusione dei lavoratori precari dalle lavorazioni pericolose; l'indicazione nella richiesta degli appalti del valore delle misure di sicurezza applicate, al fine di evitare il massimo ribasso; l'estensione e rafforzamento del ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, anche prevedendo un aumento dei permessi sindacali al riguardo;

a prendere le opportune iniziative per ridefinire i limiti per l'orario di lavoro giornaliero sapendo che la trasposizione in Italia della direttiva europea ne ha tolto sostanzialmente i limiti;

a prendere le necessarie iniziative per la creazione di un fondo di sostegno alle famiglie dei lavoratori morti in seguito ad incidenti sul lavoro.

9/3256/140. Di Salvo, Buffo, Leoni, Fumagalli, Bandoli, Zanotti, Nicchi, Sasso, Trupia, D'Antona, Scotto, Aurisicchio, Attili, Lomaglio, Maderloni, Pettinari, Rotondo, Cialente, Poletti.

 

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare le ulteriori opportune iniziative per consentire anche ai lavoratori esposti alla fibra «fiberfrax» di poter usufruire delle medesime provvidenze previste per i lavoratori danneggiati dall'amianto di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.

9/3256/141. (Testo modificato nel corso della seduta)Rotondo, Aurisicchio, Di Salvo, Buffo, Pettinari, Fumagalli, Bandoli, Lomaglio, Maderloni.

 

La Camera,

premesso che:

la legislazione dei governi della passata legislatura ha cancellato il limite di durata massima giornaliera dell'orario di lavoro, ad avviso dei presentatori in violazione della Costituzione;

occorre ripristinare questo elemento minimo di civiltà del lavoro, con tutta l'urgenza resa necessaria dai drammatici fatti di Torino, in cui hanno perso la vita quattro operai giunti alla dodicesima ora consecutiva di lavoro;

ciò deve tradursi, in attuazione dei principi di cui agli articoli 32 e 36 della Costituzione e, in particolare, dell'obbligo della Repubblica di tutelare la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, nell'integrazione della vigente disciplina legale dell'orario di lavoro,

è opportuno che la durata normale massima della prestazione lavorativa giornaliera sia fissata in misura non superiore alle 8 ore, fermi restando i limiti inferiori eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva, e nel rispetto della durata massima settimanale di 48 ore, fissata dalla direttiva comunitaria 2003/88/CE, e che alla durata normale giornaliera dell'orario non possano cumularsi più di due ore di lavoro straordinario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie ed urgenti iniziative per stabilire una nuova disciplina legale dell'orario di lavoro improntate al riconoscimento degli elementi minimi di regolazione della materia come quelli indicati, in particolare, nell'ultimo capoverso delle premesse.

9/3256/142. Buffo, Pagliarini, Rocchi, Pellegrino, Di Salvo, De Cristofaro, Burgio.

 

La Camera,

premesso che:

nel 1980 il Parlamento chiedeva al Governo di dare un'adeguata risposta ad un'esigenza sempre più sentita e diffusa, quella di approfondire, analizzare e chiarire i tanti problemi che sorgono con la presenza delle Forze armate nelle varie Regioni d'Italia;

il 5 e 6 maggio 1981 si teneva a Roma la Conferenza nazionale sulle servitù militari, indetta dal Ministero della difesa, d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, attuando una precisa volontà del Parlamento;

in quella sede maturarono i primi orientamenti per le iniziative da assumere, con il fine ultimo di realizzare un riequilibrio nazionale dei gravami militari;

nel programma dell'Unione sottoposto agli elettori e, successivamente, nell'esposizione delle linee programmatiche del Governo al Parlamento, è stata indicata la necessità di «arrivare ad una ridefinizione delle servitù militari che gravano sui nostri territori, con particolare riferimento alle basi nucleari» e quella di «dare impulso alla seconda Conferenza nazionale sulle servitù militari, coinvolgendo l'Amministrazione centrale della Difesa, le Forze Armate, le Regioni e gli Enti

Locali, al fine di arrivare ad una soluzione condivisa che salvaguardi gli interessi della difesa nazionale e quelli altrettanto legittimi delle popolazioni locali»;

attualmente, è giunta nelle fasi conclusive, dopo un lungo e articolato percorso, l'indagine conoscitiva sulle servitù militari avviata dalla Commissione difesa, finalizzato ad una valutazione precisa e puntuale del sistema delle servitù militari ed al loro riordino complessivo;

esiste una molteplicità di istanze e richieste che proviene dalle autorità e dalle popolazioni locali;

appare giunto il momento per una revisione generale dello strumento militare e di una pianificazione della distribuzione delle forze militari sul territorio nazionale, che risponda alla massima trasparenza e persegua la massima armonizzazione con le esigenze dei territori,

 

impegna il Governo

a convocare entro la prima metà del 2008 la II Conferenza nazionale sulle servitù militari.

9/3256/143. Scotto, Deiana, Duranti, Trupia, De Zulueta, Galante.

 

La Camera,

premesso che:

la legge finanziaria al nostro esame contiene, anche in seguito a modifiche inserite nel testo dal Senato e dalla Camera, misure per affrontare il tema della sicurezza dei cittadini in tutti i suoi aspetti: dalle norme riguardanti i mezzi ed il personale delle forze dell'ordine a quelle concernenti la protezione civile;

a tale scopo altrettanto opportuni ed utili risulterebbero i provvedimenti volti a consentire ai comuni di rafforzare la qualità ed il numero dei vigili urbani, per consolidare un rapporto ravvicinato delle istituzioni con la cittadinanza e costituire un essenziale presidio del territorio,

 

impegna il Governo

ad adottare le opportune ulteriori iniziative per consentire ai comuni di procedere ad assunzioni di personale del corpo della Polizia municipale, al fine di fronteggiare le emergenze derivanti dalla presenza di un organico in servizio ridotto rispetto a quanto previsto dai regolamenti, anche in deroga alla normativa vigente e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili dei singoli enti locali.

9/3256/144. Cialente, Aurisicchio, Rotondo, Maderloni, Attili.

 

La Camera,

premesso che:

il consumo idrico mondiale è in costante crescita a causa dell'uso civile, industriale e agricolo delle risorsa acqua, tale che alla fine del XX secolo il suo fabbisogno è risultato sette volte superiore a quello stimato al suo inizio;

l'attività agricola consuma mediamente il 46 per cento della risorsa idrica, contro il 19 per cento della produzione elettrica, il 18 per cento delle forniture idriche e il 17 per cento dell'industria;

l'Italia impiega in scopi irrigui (agricoltura e allevamenti) circa il 60 per cento dei circa 56 miliardi di metri cubi annui di consumi di acqua dolce, ed è al primo posto in Europa sia per i consumi di acqua per abitante, sia per la maggiore estensione agricola irrigata, pari a 4.500.000 di ettari;

è necessario il passaggio al sistema d'irrigazione a goccia per ridurre al minimo le perdite di acqua,

 

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa di propria competenza volta a incentivare la sostituzione di impianti di irrigazione di tipo dispersivo con quelli di irrigazione «a goccia».

9/3256/145. Bandoli, Maderloni, Lomaglio, Rotondo.

 

La Camera,

premesso che:

la violenza alle donne non è un problema che riguardi la sfera privata, ma si manifesta come uno dei segni più brutali delle disuguaglianze esistenti nella nostra società;

esiste una definizione tecnica della sindrome della donna maltrattata che consiste «nelle aggressioni sofferte dalla donna come conseguenza dei condizionamenti socioculturali che agiscono sul genere maschile e femminile, collocandola in una posizione di subordinazione all'uomo e che si manifesta in tre sfere basiche del rapporto personale: maltrattamenti in seno ai rapporti di coppia, aggressione sessuale nella vita sociale e molestie in ambito lavorativo»;

i poteri pubblici non possono ignorare questo tipo di violenza, che costituisce uno degli attacchi più forti a diritti fondamentali quali la libertà, l'uguaglianza, la vita, la sicurezza e la non discriminazione, proclamati dalla nostra Costituzione;

l'inserimento nella legge finanziaria di uno specifico articolo che prevede, e finanzia, lo sviluppo di un Piano contro la violenza alle donne appare come un primo segnale di richiamo verso una attenzione ed una sensibilità nuove;

gli aspetti giuridici, assistenziali, di protezione sociale e sostegno economico sono determinanti per portare un concreto aiuto alle donne che subiscono abusi e soprusi;

 

impegna il Governo

a prestare la massima attenzione, nell'elaborazione del Piano contro la violenza alle donne, agli aspetti preventivi, educativi e sociali, anche con un concreto riferimento ai mezzi di comunicazione ed al settore pubblicitario, affinché si affermi un'immagine della donna che ne rispetti l'uguaglianza e la dignità.

9/3256/146. Zanotti, Di Salvo, Nicchi, D'Antona, Trupia, Bandoli, Buffo, Sasso, Pettinari, Fumagalli, Aurisicchio, Rotondo, Lomaglio, Scotto, Maderloni, Leoni, Attili, Cialente.

 

La Camera,

premesso che:

la legge finanziaria in esame destina le risorse per il rinnovo dei contratti dei pubblici dipendenti ai soli arretrati per il biennio 2006-2007 e per i comparti degli enti locali, sanità, università e ricerca (ulteriori 1.081 milioni di euro dal 2008 e 220 milioni dal 2009), mentre il decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ha messo a disposizione 1 miliardo per anticipare gli arretrati delle vertenze chiuse entro il 1o dicembre, relative ai ministeri (200.000 unità) e agli enti pubblici non economici (60.000 lavoratori);

al comma 130 dell'articolo 3 del provvedimento in esame sono specificate le risorse per la scuola per il biennio 2006-2007, per fare in modo che i lavoratori di questo comparto possano beneficiare da subito delle somme risultanti dal rinnovo del loro contratto;

la legge finanziaria, per il biennio 2008-2009, stanzia le risorse solo per l'indennità di vacanza contrattuale e non per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego per i 3,5 milioni di dipendenti pubblici (700 milioni per il 2008 e 1,2 miliardi per gli anni seguenti). Lo stesso comunicato del Governo considera «di difficile attuazione» la chiusura delle trattative entro il 31 marzo 2008;

il Governo in più occasioni si è impegnato a trovare le «occorrenti disponibilità finanziarie» per i rinnovi contrattuali;

secondo stime di fonte sindacale, se all'inflazione programmata per il triennio 2008-2010 (4,7 per cento) si aggiunge la produttività, si arriva ad un 6 per cento di

aumento. Per assicurare la copertura del triennio servirebbero dunque, complessivamente, 9,6 miliardi (1,6 miliardi per ogni punto percentuale);

i sindacati hanno proclamato un riuscito sciopero del settore e vedono in questa mancanza di risorse nella legge finanziaria il tentativo di forzare la mano per la triennalizzazione dei contratti del pubblico impiego, con conseguente ulteriore difficile rincorsa a posteriori dell'inflazione che erode il potere d'acquisto dei lavoratori;

rispondere alle aspettative dei lavoratori pubblici rappresenterebbe il segnale migliore anche per i milioni di lavoratrici e lavoratori del settore privato, anch'essi in attesa del rinnovo del proprio contratto nazionale di lavoro,

 

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa al fine di attivare con urgenza un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali per rinnovare i contratti del pubblico impiego per il biennio 2008-2009 in attuazione dell'Intesa tra esecutivo, enti territoriali e sindacati del 29 maggio scorso ed a reperire le somme necessarie allo scopo di concludere in tempi rapidi le trattative con le organizzazioni sindacali, possibilmente entro i primi mesi dell'anno 2008.

9/3256/147. Pettinari, Di Salvo, Buffo, Aurisicchio, Rotondo, Fumagalli, D'Antona, Nicchi, Lomaglio, Maderloni.

 

La Camera,

premesso che:

i contratti di lavoro a progetto in Italia coinvolgono il 5,7 per cento dei lavoratori, secondo quanto emerge dall'ultimo rapporto elaborato dall'ISFOL su dati ISTAT. Il totale del lavoro atipico in Italia riguarda dai 3,5 ai 4,5 milioni di persone, soprattutto donne e giovani, e ben il 47 per cento del totale è rappresentato da cittadini sotto i trent'anni;

tra i lavoratori cresce il malcontento e i lavori reali si allontanano sempre di più dalle aspettative delle persone a causa della precarietà, delle esigue retribuzioni e delle scarse possibilità di carriera. Dati statistici confermano che sovente il ricorso ai contratti precari più che contribuire alla flessibilità del lavoro si configura come sfruttamento di una manodopera a costi contenuti che è contrario alla cultura della civiltà del lavoro;

i contratti a progetto lasciano i lavoratori sprovvisti di diritti essenziali quali un'adeguata indennità di disoccupazione, così che se un lavoratore perde il lavoro, contro la sua volontà, è lasciato in balia di se stesso e non viene assistito;

nel disegno di legge in esame è stata inserita una disposizione che prevede, per l'anno 2008 e a solo titolo sperimentale, l'istituzione di un assegno formativo per i periodi di disoccupazione dei lavoratori atipici;

nel disegno di legge che recepisce il Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività, attualmente all'esame del Senato, si prevede l'aumento dei contributi per i lavoratori atipici iscritti alla gestione speciale presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335, senza prevedere l'estensione piena a questi lavoratori delle garanzie sociali quali le indennità di malattia e di maternità, nonché di quella di disoccupazione,

 

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, per aumentare le tutele dei lavoratori atipici che prevedano, tra l'altro, la corresponsione di un'indennità di disoccupazione e di adeguate indennità di malattia e maternità.

9/3256/148. Fumagalli, Zanotti, Di Salvo, Leoni, Bandoli, Buffo, Nicchi, Sasso, Trupia, D'Antona, Scotto, Aurisicchio, Attili, Lomaglio, Maderloni, Pettinari, Rotondo, Cialente.

 

La Camera,

premesso che:

i parchi naturali hanno una grande importanza per la tutela del territorio nazionale e per la sua valorizzazione e costruire una rete estesa e funzionante è importante per uno sviluppo reale del Paese;

l'istituzione di un parco offre un'importante opportunità per coniugare la tutela del patrimonio culturale ed ambientale con i nuovi indirizzi economici e di sviluppo e per creare sviluppo sostenibile e nuova occupazione qualificata;

è già stato avviato alla Camera dei deputati l'iter di approvazione delle proposte di legge istitutive del Parco della laguna di Venezia, del Parco geominerario delle zolfare di Sicilia, del Parco dell'Appennino dauno e del Parco di Portofino;

il 21 novembre scorso il Governo ha accolto un ordine del giorno presentato da numerosi parlamentari, espressione di forze politiche diverse, che

impegna il Governo

 ad adottare le opportune iniziative volte ad istituire, con la Regione siciliana, il «Parco nazionale geominerario delle zolfare di Sicilia»;

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, peraltro, rispondendo, nel corso dello svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata della stessa seduta di mercoledì 21 novembre, ad un'interrogazione parlamentare, aveva assunto l'impegno, anche a nome del Governo, a reperire nell'ambito della legge finanziaria, le risorse sufficienti a rispondere positivamente alla richiesta di istituzione dei parchi di: Portofino, della laguna di Venezia, delle Zolfare di Sicilia e dell'Appennino dauno, di cui è stato già avviato l'iter alla Camera dei deputati;

nel provvedimento in esame si dispone un ulteriore finanziamento a favore delle aree protette;

nell'autunno 2008 si terrà la Conferenza nazionale sulla biodiversità e a seguire la Conferenza nazionale sulle aree protette,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie e concrete iniziative per l'istituzione, il primo avviamento e la gestione dei Parchi nazionali di Portofino, della laguna di Venezia, geominerario delle zolfare di Sicilia, dell'Appennino dauno.

9/3256/149. Lomaglio, Bandoli, Maderloni, Rotondo, Misuraca.

 

La Camera,

premesso che:

la manutenzione e la riqualificazione della porzione di arenile destinata a «spiaggia libera» è una funzione attribuita ai Comuni costieri;

è un'attività di grande rilievo sociale sia per gli interventi di difesa delle coste che per quelli di tutela delle spiagge;

la pulizia, la sicurezza e la riqualificazione della «spiaggia libera» implica costi rilevanti, per coprire i quali spesso i Comuni non dispongono di risorse sufficienti, in particolare quando tali enti intendono mantenere l'attuale quota di spiagge libere, anche per garantire e migliorare l'accessibilità alle aree demaniali marittime date in concessione;

per garantire la manutenzione, l'accesso e l'utilizzo delle spiagge libere - anche a fine stagione - occorrono consistenti risorse;

impegna il Governo

a valutare le iniziative necessarie ad assicurare ai comuni costieri turistici le risorse necessarie alla copertura dei costi connessi allo svolgimento delle funzioni istituzionali.

9/3256/150. (Testo modificato nel corso della seduta)Crisci, Fincato.

 

La Camera,

premesso che:

nel provvedimento in esame sono previsti l'istituzione presso l'Inail del Fondo per le vittime dell'amianto (articolo 1, comma 242) e l'incremento della dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (articolo 2 comma 541);

l'Inail, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, negli anni dal 2002 al 2007 ha chiuso i suoi bilanci con avanzi consolidati di amministrazione, pari a circa 2 miliardi di euro all'anno (1,7 miliardi nel 2007);

gli avanzi di bilancio dell'Inail ammonterebbero a circa 13 miliardi di euro, depositati presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ma utilizzati dal Tesoro per diminuire la propria esposizione nel mercato finanziario;

le prestazioni erogate dall'Inail dal 2000 al 2006 risultano essere diminuite di circa 300.000 unità, passando da 1,2 milioni del 2000 alle 917.000 nell'anno in corso;

numerose sono le nuove malattie professionali dovute a mutati cicli produttivi ed a nuove tecnologie non tabellate come indennizzabili;

risulta che l'Inail non sia più in condizione di garantire una tutela adeguata alle vittime del lavoro, in quanto erogherebbe prestazioni peggiori rispetto al passato, e che non riesca a svolgere interventi sanitari adeguati, a causa delle esigue risorse a sua disposizione

 

impegna il Governo

a valutare la possibilità di garantire la rivalutazione degli assegni di invalidità;

ad accogliere le domande, riconosciute valide, per il godimento ai fini pensionistici dei benefici previsti dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;

ad assicurare interventi sanitari e misure efficaci per il reinserimento lavorativo dei lavoratori infortunati;

ad aggiornare le tabelle INAIL in funzione dell'evoluzione del lavoro;

a destinare interamente gli avanzi consolidati di amministrazione dell'Inail al Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9/3256/151. (Testo modificato nel corso della seduta)Burgio, Rocchi, De Cristofaro, Duranti.

 

La Camera,

premesso che:

la legge finanziaria per il 2008 prevede una serie di disposizioni fiscali per il sostegno delle famiglie e del lavoro dipendente;

l'Unione Europea ritiene incompatibile con il diritto comunitario la nostra normativa che stabilisce età pensionabili diverse per uomini e donne;

non è pensabile che la situazione muti da un giorno all'altro, ma i firmatari del presente atto sono consapevoli che un percorso di equiparazione deve pur essere iniziato, fermo restando il diritto della donna ad avere maggiori tutele, che necessitano di una adeguata regolamentazione, onde poter soddisfare l'esigenza di conciliare il lavoro con la vita familiare;

l'equiparazione dell'età pensionabile delle donne a quella degli uomini come richiede l'Unione europea rende sempre più indispensabili interventi normativi che favoriscano l'occupazione femminile attraverso il riconoscimento di vantaggi pensionistici erogabili anche sotto forma di un bonus previdenziale pari ad un anno per ciascun figlio, con l'estensione di tali benefici anche alle lavoratici autonome;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di concedere un bonus alle lavoratrici madri pari al riconoscimento di un anno di anzianità pensionistica

per ciascun figlio ai fini di meglio conciliare gli impegni familiari con il lavoro.

9/3256/152. Widmann, Bezzi, Brugger, Zeller, Nicco.

 

La Camera,

premesso che:

la legge finanziaria per il 2008 detta disposizioni sulla dotazione organica degli Enti parco nazionali;

il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio da anni ha la necessità di stabilizzare il personale operaio svolgente mansioni impiegatizie già assunto dal Consorzio nella prima fase di avvio della gestione consortile;

il personale civile di cui sopra, proveniente dall'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, composto da circa 18 persone, è stato assunto dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio al momento del passaggio della gestione in una fase di assenza di norme e direttive da parte del Ministero dell'ambiente e ha garantito al nuovo Consorzio una soluzione di continuità nella gestione del Parco dello Stelvio;

al momento dell'assunzione da parte del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio, il personale di cui sopra è passato da un contratto di natura privatistica per operai addetti ai lavori idraulici, forestali ed agrari, ad un contratto pubblicistico applicato agli enti pubblici non economici per mansioni impiegatizie, il quale ha previsto l'aggiunta nel trattamento economico di un «assegno ad personam», oggetto del contenzioso;

il nuovo decreto interministeriale del 14 luglio 2006 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ha rivisto il precedente decreto interministeriale del 2 ottobre 1998, prevede l'inserimento nella pianta organica del Consorzio di questo personale con efficacia retroattiva e con la conservazione del trattamento economico e di tutti i diritti acquisiti dal momento dell'assunzione, con ciò risolvendo l'ormai annoso contenzioso tra Consorzio e Ministero dell'ambiente;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire quanto prima per risolvere l'annosa questione della stabilizzazione del personale dell'ex Azienda di Stato per le Foreste Demaniali (ASFD) assunto dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio con mansioni impiegatizie al momento del passaggio alla gestione in forma consortile del Parco.

9/3256/153. Bezzi, Brugger, Zeller, Widmann, Nicco.

 

 

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 2, comma 187, autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 in favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, istituito presso la Presidenza del Consiglio con decreto-legge 10 gennaio 2007, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge n. 81 dell'11 marzo 2006;

tra le funzioni del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito rientra l'agevolazione dell'esecuzione tecnica dei progetti di cooperazione a favore dei Paesi in via di sviluppo;

già da tempo, i progetti di cooperazione italiani sia governativi che non governativi, utilizzano il microcredito come strumento di lotta alla povertà e di promozione delle fasce economicamente più deboli, in particolare delle donne, anche traendo esempio dalla Grameen Bank di Mohamed Yunus, premio Nobel per la Pace,

 

impegna il Governo

a fornire al Parlamento, entro il 31 dicembre 2008, una relazione sulle attività

del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito.

9/3256/154. Siniscalchi, De Zulueta, Pettinari, Mattarella, D'Elia.

 

La Camera,

premesso che:

in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali il provvedimento in esame interviene con misure relative ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale (articolo 2, commi 528 e seguenti);

l'indennità di mobilità è adeguata in misura pari all'aumento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti e non, a differenza delle altre misure a sostegno della disoccupazione, sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

essendo venuto meno il meccanismo di adeguamento in seguito all'abolizione dell'indennità di contingenza, gli importi dell'indennità di mobilità non possono variare nell'arco temporale di fruizione della stessa;

 

impegna il Governo

nell'ambito della delega del welfare a prendere opportune iniziative tese a adeguare l'indennità di mobilità all'aumento derivante dalla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al fine di eliminare una disparità di trattamento nei confronti dei lavoratori interessati.

9/3256/155. (Testo modificato nel corso della seduta)Rocchi, Burgio, De Cristofaro.

 

La Camera,

premesso che:

il programma di Governo prevede di omogeneizzare la tassazione delle rendite finanziarie prevedendo un'aliquota unica, riducendo di conseguenza l'aliquota attualmente al 27 per cento - prevista ad esempio per i depositi in conto corrente - e innalzando quella del 12,5 per cento;

la traduzione concreta di questo intendimento costituisce un importante obiettivo di giustizia fiscale e di riequilibrio della tassazione, visto il maggior peso fiscale che grava sul lavoro dipendente e autonomo, sul reddito di impresa e sulle altre fonti di reddito;

le maggiori entrate derivanti da specifiche modalità di attuazione dell'aliquota unica dovrebbero essere destinate a ridurre contestualmente la tassazione sulle persone fisiche con riferimento prioritario ai redditi da lavoro dipendente, che in questi anni hanno visto una perdita consistente di potere d'acquisto;

è in discussione presso questa Camera il disegno di legge AC 1762 che, all'articolo 1, si occupa di rendite finanziarie;

dal summenzionato articolo 1 - che prevede anche la pur condivisibile equiparazione della tassazione dei fondi mobiliari italiani a quelli esteri, più altre previsioni relative allo status fiscale delle rendite - lo scorso mese di aprile è stato stralciato il punto relativo all'omogeneizzazione delle aliquote, con l'impegno di risolvere alcuni problemi tecnici relativi all'introduzione dell'aliquota unica;

la sola unificazione delle aliquote si sarebbe potuta introdurre anche nella Legge Finanziaria per il 2008, nel caso in cui in questo lasso di tempo il disegno di legge AC. 1762 fosse stato già approvato dai due rami del Parlamento e sempre che si fosse trovata adeguata soluzione ai problemi tecnici relativi all'impatto della nuova aliquota su alcune tipologie di rendite;

tale provvedimento è fermo in Aula dal 29 giugno scorso,

 

impegna il Governo

a reintrodurre in tempi brevi la previsione dell'aliquota unica di cui all'articolo 1 del citato disegno di legge A.C. 1762 così come già richiesto da un ordine del giorno approvato nell'altro ramo del Parlamento con l'obiettivo di riprendere anche la discussione dell'A.C. 1762.

9/3256/156. Mungo, Lomaglio, Vacca, Fundarò.

 

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008;

premesso che:

l'obiettivo del rilancio economico e sociale di aree interessate da crisi industriali assume caratteri di straordinaria rilevanza per alcuni contesti territoriali, molti dei quali situati nelle regioni del mezzogiorno;

come noto, nel nostro ordinamento sono stati adottati provvedimenti volti a favorire la reindustrializzazione delle realtà colpite da crisi industriali e occupazionali, tra cui quelli previsti dai commi 8 e 9 dell'articolo 11 del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

le risorse finanziarie destinate per gli interventi previsti dal citato decreto legge appaiono ancora inadeguate ad affrontare l'ampiezza e la diffusione del fenomeno,

 

impegna il Governo

ad individuare, già a partire dai prossimi provvedimenti di carattere economico-finanziario, ulteriori risorse per il rilancio del tessuto produttivo e occupazionale delle aree interessate da crisi industriale.

9/3256/157. Bellanova.

 

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008;

premesso che:

la tragica sequenza delle morti sul lavoro, ripropostasi in tutta la sua drammatica gravità, a seguito della strage dell'acciaieria Thyssen Krupp di Torino merita il massimo sforzo normativo, finanziario ed organizzativo per consentire il concretizzarsi delle condizioni per una incisiva azione di controllo e prevenzione da parte dei diversi soggetti preposti a tali funzioni;

la recente approvazione della legge 3 agosto 2007, n. 123 rappresenta certamente un concreto passo in avanti del nostro quadro normativo in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, così come più che condivisibili appaiono gli interventi, presenti anche nella legge finanziaria per l'anno 2008, volti a potenziare l'organico degli ispettori del lavoro;

tuttavia, come noto, le competenze in materia di igiene e medicina del lavoro, nonché di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, sin dal 1978 sono state attribuite alle aziende sanitarie locali con la legge n.833;

sotto tale ultimo profilo, i dati appaiono del tutto non rassicuranti alla luce della consistente e costante diminuzione del numero dei tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro in servizio nelle ASL, come conseguenza del blocco delle assunzioni operate con leggi statali. È stato calcolato che i circa 2000 tecnici operanti su tutto il territorio nazionale, a fronte degli oltre 5 milioni di aziende, possono ispezionare una azienda solo ogni 33 anni;

già in occasione dell'esame della citata legge n. 123 del 2007, fu accolto dal Governo l'ordine del giorno 9/2849/10 avente ad oggetto proprio il tema del ruolo e della dotazione degli organici dei tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro,

 

impegna il Governo

ad individuare, già a partire dai prossimi provvedimenti di carattere economico-finanziario, misure normative e le relative risorse finanziarie che consentano, in deroga al blocco per le assunzioni delle pubbliche amministrazioni, l'incremento degli organici dei tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;

a definire, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, livelli di organizzazione e di destinazione delle risorse finanziarie adeguate ed omogenee sul territorio nazionale per l'esercizio delle competenze in materia di igiene e medicina del lavoro spettanti alle ASL;

ad informare periodicamente il Parlamento circa gli esiti di dette iniziative.

9/3256/158. Vico, Bellanova, Tomaselli.

 

La Camera,

premesso che:

il 18 ottobre 2007 l'ordine del giorno 9/2161/4 riguardante il personale in posizione di comando e fuori ruolo della pubblica amministrazione, è accolto dal Governo come raccomandazione;

nel citato ordine del giorno si evidenziava la necessità di «porre allo studio iniziative normative volte alla stabilizzazione del personale civile, non dirigenziale, in comando e fuori ruolo, presso la pubblica amministrazione», con particolare riguardo per coloro che sono in forza presso la Presidenza del Consiglio;

nel provvedimento in esame sono previste misure volte alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, sia nel settore privato che nel settore pubblico;

 

impegna il Governo

a dare attuazione all'impegno già preso nei termini piu rapidi possibili e possibilmente entro il 31 gennaio 2008.

9/3256/159. Ferrara, Rocchi, Burgio.

 

La Camera,

premesso che:

la legge finanziaria per il 2008, tra le misure a tutela delle fasce più deboli, prevede all'articolo 2, comma 507 una particolare disposizione per il finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti;

nel nostro ordinamento permane una discriminazione relativa alle maggiorazioni sociali delle pensioni per le persone disagiate;

in particolare, l'incremento fino a 580 euro mensili delle pensioni in favore degli invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti previsto dall'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, 448, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, riguarda i soli soggetti di età pari o superiore a sessanta anni;

ad avviso dei firmatari del presente atto la previsione di tale requisito anagrafico contrasta non solo con i nostri principi costituzionali e, in particolare, con il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, ma anche con direttive della Comunità europea sulla protezione delle persone portatrici di un particolare handicap recepite dall'Italia, tra le quali la 2000/78/CE;

tale direttiva prevede che la discriminazione diretta ed indiretta, in particolare sull'handicap, sia vietata agli Stati membri e, a riguardo, si sottolinea che la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contro il nostro Paese per la mancata completa trasposizione della direttiva nel suddetto decreto n. 216/2003,

 

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative legislative tese a corrispondere, a decorrere dal 1o gennaio 2008, l'incremento pensionistico previsto dall'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, anche agli invalidi civili totali, al sordomuti o ai ciechi civili assoluti che abbiano un'età inferiore ai limiti stabiliti dalla citata legge n. 448 del 2001, e dunque a prescindere dall'anno di nascita.

9/3256/160. (Testo modificato nel corso della seduta)Guadagno detto Vladimir Luxuria, Rocchi.

 

La Camera,

premesso che:

con il comma 35 dell'articolo 3 del disegno di legge è autorizzata la proroga fino al 31 dicembre 2008 del termine per il completamento delle iniziative agevolate finanziate sugli strumenti di programmazione negoziata;

numerose iniziative già finanziate per importi superiori a 250.000 euro sono state completate, tuttavia le imprese titolari sono in attesa da lungo tempo di ricevere il saldo che corrisponde al 10 per cento del totale dell'agevolazione concessa;

secondo l'attuale normativa l'erogazione del saldo finale è subordinata all'effettuazione dei collaudi da parte di una commissione di nomina ministeriale ma, a seguito dei ritardi che si sono cumulati nell'espletamento della procedura, le erogazioni sono di fatto bloccate costringendo le imprese titolari a sopportare oneri finanziari notevolissimi che ne stanno mettendo a repentaglio la stessa sopravvivenza;

analoga situazione si è determinata per i programmi agevolati di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ma, in tale caso, si è ovviato con il comma 1 dell'articolo 8-bis del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha autorizzato una procedura alternativa per l'erogazione finale a saldo;

 

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere tutte le iniziative necessarie a far sì che vengano erogati i saldi finali alle imprese che ne hanno diritto anche, ove necessario, attraverso una specifica iniziativa legislativa che renda applicabili ai programmi agevolati finanziati ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 662 disciplinati dalla delibera CIPE del 21 marzo 1997 e successive modificazioni, le disposizioni contenute nel comma 1 dell'articolo 8-bis del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

9/3256/161. (Testo modificato nel corso della seduta)Piro, Piscitello, Raiti.

 

La Camera,

premesso che:

occorre apportare una necessaria correzione al decreto legislativo 30 marzo 2006 n. 163 recante il Codice dei contratti pubblici a causa di una palese incoerenza del dettato normativo recato dal Codice stesso (articoli 75 e 113 - Garanzie a corredo dell'offerta) in considerazione del fatto che sono state riunite le regole per appalti pubblici aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere;

più precisamente, nel decreto legislativo 30 marzo 2006, n. 163 non è stata definita con chiarezza ai fini della presentazione delle offerte pubbliche e della partecipazione alle gare se le garanzie fidejussorie pari al 2 per cento per le offerte ed al 10 per cento per la partecipazione alle gare (partecipazione e non aggiudicazione) debbano coprire la totalità dei valori economici dei bandi e dei contratti o i singoli lotti per i quali le aziende concorrono;

la non chiarezza ha portato molti enti pubblici a richiedere garanzie fidejussorie per la totalità dei valori economici, anche ad aziende di servizi e di fornitura che partecipano a singoli lotti dei bandi;

ciò sta comportando l'impossibilità per centinaia di aziende medio-piccole a partecipare ai bandi ed alle gare per servizi e forniture,

 

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a rivedere l'attuale normativa recata dal decreto legislativo 30 marzo 2006 n. 163 in materia di presentazione delle offerte pubbliche e di partecipazione alle gare per servizi e forniture, per evitare disparità di trattamento e danni economici per le ditte fornitrici offerenti.

9/3256/162. Pizzolante.

 

La Camera,

premesso che:

secondo numerose inchieste locali pubblicate e dati raccolti da vari comuni, negli ultimi due anni, in tutte le regioni italiane, la presenza di persone senza fissa dimora è aumentata per effetto dei processi di impoverimento, di precarizzazione e di immigrazione;

a titolo esemplificativo si riportano i dati del «Dossier 2007 sulle povertà in Toscana», pubblicato a cura della Caritas, in cui si afferma che «.su 16.600 persone che si sono presentate ai centri d'ascolto della Caritas, il 20 per cento afferma di essere senza fissa dimora e di abitare normalmente in alloggi di fortuna, come tende, treni, case abbandonate, auto ed altro». Tali dati sono confermati da quelli forniti dal Progetto Horneless, pubblicati a cura della Società della Salute di Pisa, che sostiene che nella sola Pisa nell'ottobre 2007 fossero presenti «ben 259 persone senza fissa dimora, in prevalenza stranieri». La Comunità di Sant'Egidio, in un rapporto diffuso il 12 dicembre 2007, sostiene che a Roma i senza fissa dimora sono almeno 3000, che altre 3.000 persone sono ricoverate in strutture di sostegno del Comune ed altre 1000 vivono in baracche e container;

considerando i dati relativi alla Toscana e a Roma indicativi, come altri aspetti di fenomeni demografici e di andamento dell'immigrazione, di una tendenza media nazionale, si può stimare tra i 65.000 e 100.000 la presenza in Italia di persone senza fissa dimora;

il fenomeno dei senza fissa dimora rientra in quello più generale dell'esclusione abitativa e riguarda, oltre i cittadini italiani, anche i cittadini rom e stranieri e parte dei malati psichici;

l'articolo 67-ter del provvedimento in esame è istituito un Fondo al fine di incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa a canone sostenibile;

l'Unione Europea ha recentemente richiamato l'Italia per la mancata applicazione della «Direttiva contro la discriminazione basata sulla razza e le origini etniche» (2000143/CE), segnalando che la presenza delle popolazioni Rom nel territorio italiano, e la loro stessa vita, sono a rischio;

la Commissione eropea contro il rzzismo e l'itolleranza (EGRI), nel suo terzo rapporto sull'Italia del 16 maggio 2006, oltre a raccomandare alle autorità italiane di «prestare maggiore attenzione ai problemi della discriminazione diretta e indiretta in materia di alloggio cui sono

esposti ì gruppi minoritari in Italia sia nel settore privato che in quello pubblico», sollecita anche le autorità italiane ad istituire «una politica globale a livello nazionale per risolvere la situazione di emarginazione, svantaggi e discriminazioni delle popolazioni Rom e Sinti» e raccomanda vivamente di «affrontare la questione dell'alloggio delle popolazioni Rom e Sinti in collaborazione con le comunità stesse»;

le istituzioni locali tendono ad allontanare i minori dalle famiglie che non hanno una casa, in completa inosservanza delle leggi che obbligano innanzitutto ad intervenire sulle condizioni di vita e di esistenza di tutta la famiglia; inoltre esse spesso si limitano a risolvere il problema della residenza dei senza fissa dimora istituendo in maniera emergenziale residenze fittizie o provvisorie, e provocando ulteriore esclusione e discriminazione,

 

impegna il Governo

a programmare ed attuare l'impiego delle risorse del Fondo citato in modo da favorire le persone senza fissa dimora, nonché a programmare adeguati interventi sociali a loro favore;

ad adottare le opportune iniziative volte a garantire a tutti i senza fissa dimora una residenza anagrafica anche al fine di assicurare loro una maggiore tutela dei diritti sociali.

9/3256/163. Frias, Perugia, Duranti, Siniscalchi, Mungo, Lombardi, Mascia, Dioguardi.

 

La Camera,

premesso che:

gli enti per l'edilizia residenziale pubblica, comunque denominati in seguito alle diverse leggi regionali di trasformazione, svolgono sostanzialmente il ruolo di gestori di un patrimonio immobiliare a fini non lucrativi, in quanto la destinazione di tali beni è quella di promuovere, e quindi di assicurare, il diritto alla casa per le categorie sociali più svantaggiate;

risulta necessario favorire gli enti per l'edilizia residenziale pubblica: occorre in particolare liberare i fondi che tali istituzioni destinano direttamente o indirettamente all'imposta comunale sugli immobili (ICI) per finanziare le ristrutturazioni degli alloggi;

l'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 esenta dal pagamento dell'ICI organi il cui interesse pubblico è meno immediato, quali le camere di commercio;

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere la normativa sull'imposta comunale sugli immobili in maniera tale da esentare dal pagamento della stessa le aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica o istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati.

9/3256/164. Acerbo, Provera, Iacomino, Pedrini.

 


La Camera,

premesso che:

nel testo del disegno di legge finanziaria in esame licenziato dal Senato, all'articolo 62, comma 23, era contenuta una disposizione, in base alla quale, veniva autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008 e di ulteriori 10 milioni di europei ciascuno degli anni 2009 e 2010 in favore di Trenitalia Spa per l'avvio di un programma finalizzato alla realizzazione di interventi volti alla rimotorizzazione delle automotrici con motori diesel ancora utilizzate per il trasporto regionale su linee non elettrificate, in modo da contribuire alla realizzazione degli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti, in conformità, con la direttiva 2004/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004;

la suddetta disposizione prevedeva per il 2008 un'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro in considerazione del fatto che gli interventi di rimotorizzazione da finanziare sono sin d'ora immediatamente realizzabili, non dovendosi attendere alcun lasso di tempo per procedere all'installazione dei nuovi motori, che sono già disponibili sul mercato;

nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio della Camera dei deputati, a seguito dell'approvazione di un emendamento che recava copertura incidente proprio sul comma 23 dell'articolo 62, è stata soppressa l'autorizzazione di spesa riferita al 2008;

la soppressione dell'autorizzazione di spesa a valere sul 2008 comporterà la vanificazione dell'obiettivo di risparmio energetico che la norma originariamente approvata in Senato programmava, nell'arco del triennio 2008-2010 e quantificava, a regime, con un valore netto di 233 milioni di curo, con la conseguente riduzione delle emissioni inquinanti di oltre 40.000 tonnellate, già a partire dal prossimo anno;

 

impegna il Governo

al fine di realizzare gli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti attesi dalla disposizione richiamata in premessa, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a rifinanziare in altro modo la spesa di 20 milioni di euro per il 2008 di cui al citato comma 23 dell'articolo 62 del testo approvato dal Senato: ciò risulta tanto più necessario ed urgente in quanto i rilevanti obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti perseguiti con la disposizione de qua impongono l'immediato avvio dell'intervento di rimotorizzazione, avvio senz'altro possibile sin d'ora, stante la disponibilità sul mercato dei nuovi e più efficienti motori da installare ma, di fatto, irrealizzabile senza la disponibilità di risorse finanziarie già a partire dal 2008.

9/3256/165. Mario Ricci, Olivieri, Locatelli.

 

La Camera,

premesso che:

numerose volte il Parlamento si è occupato della situazione delle unità immobiliari ad uso residenziale degli enti previdenziali pubblici;

nel collegato fiscale alla legge finanziaria per il 2006, ovvero il decreto legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, il Governo, preso atto di numerose risoluzioni presentate sia dalla maggioranza che dall'opposizione, concesse una sanatoria solo ad una parte minoritaria dei conduttori senza titolo, mentre rimase aperto il contenzioso relativo alla gran parte delle occupazioni senza titolo avvenute in data successiva al novembre 2001;

durante la discussione sul collegato fiscale in oggetto fu approvato un ordine del giorno in cui veniva recepita la necessità di allargare la sanatoria a tutti gli occupanti senza titolo, purché in regola con i versamenti dell'indennità di occupazione, che non fossero proprietari dì altri alloggi e che si fossero resi disponibili all'acquisto accettando il prezzo stabilito dall'ente venditore come «prezzo base d'asta»;

risulta al presentatore che tale ordine del giorno non abbia mai trovato applicazione, con il risultato che migliaia di persone nel nostro Paese, in un situazione che permane oltremodo critica sul fronte abitativo, rischiano di ritrovarsi in mezzo ad una strada incrementando di fatto il fronte dell'emergenza casa,

 

impegna il Governo

a verificare, con la dovuta urgenza, stante la delicatezza della situazione, la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare quanto previsto all'articolo 7-bis del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, al fine di allargare i diritti di opzione e di prelazione di cui all'articolo 3 del decreto legge 25 settembre

2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.

9/3256/166. (Testo modificato nel corso della seduta)Smeriglio.

 

La Camera,

premesso che:

il comma 225 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame ha previsto l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che «la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4»;

considerato che le correzioni apportate, tuttavia, anche per effetto della stratificazione degli interventi modificativi apportati al testo in Senato, non risultano coordinate con l'assetto normativo di riferimento, in quanto sembrerebbe soppressa ogni possibilità di più efficiente riscossione delle entrate degli enti pubblici diversi dallo Stato, con grave pregiudizio per le ragioni soprattutto degli enti locali;

la soppressione della citata disposizione non è coerente in particolar modo per i successivi interventi operati nel contesto dei lavori parlamentari e per le modifiche del quadro originario del disegno di legge presentato dal Governo;

la mancata discussione presso la Camera, a seguito della posizione della questione di fiducia da parte del Governo, non ha consentito di individuare ed analizzare analiticamente le gravi conseguenze pregiudizievoli derivanti da un mero difetto di coordinamento, tale che, dal primo gennaio 2008, non sarebbe più permesso agli enti pubblici diversi da quelli statali di riscuotere le loro entrare con i più snelli strumenti attualmente esistenti - si tratta, in particolare della procedura esattoriale e di quella (sostanzialmente analoga, negli effetti ultimi) prevista dal regio decreto n. 639 del 1910 - imponendo invece il ricorso ai mezzi di riscossione dell'ordinario diritto civile, con conseguenti effetti negativi anche di carattere patrimoniale;

l'abrogazione della disposizione di cui ai comma 6 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è irragionevole, tant'è che ha già suscitato la forte presa di posizione dell'ANCI e delle altre organizzazioni maggiormente rappresentative, anche perché, qualora la volontà del legislatore nazionale fosse stata quella che sembrerebbe essersi concretizzata con la disposizione in esame, sarebbe stato necessario quantomeno prevedere le opportune forme di copertura finanziaria a favore delle Autonomie locali improvvisamente private degli strumenti essenziali per garantire il mantenimento dei servizi erogati alla collettività e che in mancanza di tale copertura ed in presenza di un brusco calo delle proprie entrate, dovrebbero o finanziarsi altrimenti, ovvero ridurre le proprie prestazioni, ovvero ancora effettuarle con nuovi e non coperti oneri finanziari;

impegna il Governo

a valutare attentamente gli effetti applicativi della disposizione abrogativa richiamata in premessa, al fine di d adottare ulteriori iniziative normative, anche di natura interpretativa, volte a prevedere che la riscossione delle entrate delle autonomie locali continui attraverso gli strumenti giuridici attualmente in essere, in modo da assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa.

9/3256/167. Cirino Pomicino, Fabris, Garavaglia, Crosetto, Barani.

 

La Camera,

premesso che:

la programmazione 2008 degli investimenti nel settore mezzi aerei prevede un finanziamento di 93,2 milioni di euro per lo sviluppo del velivolo di attacco aria-suolo Joint Strike Fighter (JSF), facente capo ad un programma guidato dagli USA e con la partecipazione di altri paesi; il programma Joint Strike Fighter è relativo allo sviluppo, industrializzazione e supporto alla produzione di un velivolo multiruolo in sostituzione, a partire dal 2015, degli attualmente in servizio Tomado, AM-X e AVSB; gli oneri globali, relativi alla sola fase di sviluppo, sono pari a circa 1.028, 48 milioni di dollari;

il software di gestione dati del JSF (ALIS, Autonomic Logistics Information System), che rimane sotto l'esclusivo controllo Usa, permetterà a questi ultimi di monitorare costantemente ogni velivolo; l' ALIS, infatti, fornirà automaticamente al centro di elaborazione, situato negli Usa, i dati relativi ad ogni F-35 esistente: in questo modo, giustificandolo con esigenze di «manutenzione remota», si stabilisce il controllo americano sui sistemi di difesa dei paesi che aderiscono al progetto;

il programma JSF distoglierà, negli anni futuri, fondi ed attenzione dallo sviluppo di velivoli europei, mettendo in forse la costituzione di una industria europea della difesa e in seria pericolo la capacità dell'industria italiana ed europea di mantenersi al passo tecnologicamente e di costruire velivoli completi;

il programma JSF risulterà molto costoso (il costo per singolo velivolo è cresciuto dai 60 milioni di dollari, prospettati inizialmente dal costruttore, fino ad almeno 120-150 milioni), ma avrà limitate ricadute sull'industria aeronautica italiana e sull'occupazione, e sicuramente non proporzionali all'entità della spesa statale. Lo Stato, inoltre, finanzierà la linea di assemblaggio dei velivoli F-35 a Carceri, ma gli apparecchi lì prodotti saranno commercializzati da Loockheed Martin, che raccoglierà gli ordini e venderà direttamente i velivoli prodotti. Loockheed Martin, dunque, venderà, anche all'Italia i velivoli che noi stessi assembleremo a Cameri;

molte cittadine e cittadini stanno protestando contro l'assemblaggio dei suddetti velivoli, come hanno dimostrato in più iniziative e manifestazioni nell'ultimo anno;

appare opportuno esplorare possibili soluzioni alternative in collaborazione con quelle Forze armate europee che avranno nei prossimi anni esigenze analoghe a quelle italiane, come ad esempio Spagna, Francia e Germania, tenendo anche conto che il volume operativo complessivo derivante dall'acquisizione del programma supera di gran lunga le esigenze della difesa relativamente agli impegni strategici attuali su cui la discussione non è aperta,

 

impegna il Governo

a riprendere in considerazione complessivamente gli impegni assunti, verificando l'opportunità di una moratoria in modo da effettuare approfondimenti sull'opportunità di procedere agli acquisti degli F35.

9/3256/168. Deiana, Galante, Duranti, Cardano, Scotto, De Zulueta.

 


La Camera,

premesso che:

l'articolo 16, comma 2-ter, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ha previsto l'emanazione di un decreto interministeriale, mai emanato, per la riduzione ad un anno della durata della frequenza al corso post-universitario della scuola di specializzazione per le professioni legali per coloro che conseguono la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche, corso la cui frequenza è obbligatoria per la partecipazione al concorso di aspirante uditore giudiziario;

i primi laureati quinquennali, ragionevolmente confidando nella durata annuale della specializzazione postuniversitaria, hanno oramai ultimato il primo anno di corso, e sono ad oggi costretti a frequentare un secondo anno che avrebbero il diritto di evitare, quantomeno in virtù del legittimo affidamento dagli stessi maturato nell'ordinamento annuale,

 

impegna il Governo

a mettere in pratica ogni iniziativa, anche a livello di legislazione d'urgenza, per preservare il buon diritto acquisito dai laureati quinquennali in giurisprudenza che abbiano già superato con profitto il primo anno di specializzazione nelle scuole per le professioni legali, convalidando l'anno di corso dagli stessi frequentato e procedendo all'immediato rilascio dei diplomi finali, ripristinando in questo modo la condizione fisiologica cui dovrebbe ambire ogni ordinamento giuridico, la certezza dei diritto;

a garantire la fruibilità dei corsi annuali per tutti i laureati quinquennali in giurisprudenza già a decorrere dall'anno accademico 2007-2008, consentendo alle scuole per le professioni legali di adeguare autonomamente il proprio piano di studi alla durata annuale, riducendo proporzionalmente il monte ore attribuito alle singole discipline ed eventualmente modulando la frequenza dei laureati quinquennali sui corsi già attivati per il curriculum biennale, ma in ogni caso permettendo loro l'acquisizione dei diploma specialistico entro un anno.

9/3256/169. Mellano.

 

La Camera,

premesso che:

gli arsenali militari e gli stabilimenti a carattere industriale della Difesa sono stati sottoposti negli anni a diversi processi di ristrutturazione che li hanno divisi in tre distinti gruppi: da un lato quelli di Tabella A e D, ritenuti strategici (arsenale di Taranto e sua sede distaccata di Brindisi, arsenale di La Spezia e di Augusta; polo di mantenimento di Nola e quello di Piacenza, quello di armi leggere di Terni, dei mezzi di elettronici di Roma e di munizionamento avanzato di Aulla), dall'altro quelli di Tabella C, dipendenti dall'Agenzia Industrie Difesa, infine gli stabilimenti di Pavia e Capua che dipendono da Segredifesa;

oggi la situazione in cui tali strutture si trovano presenta gravi problematiche che riguardano in particolare lo stato delle infrastrutture e gli organici del personale civile a causa di mancati interventi e di tagli continui di risorse per il funzionamento e l'esercizio;

è allo studio del Ministero un progetto di riforma che prevede una loro radicale trasformazione in un nuovo modello organizzativo e ordinamentale (ente pubblico economico) di tipo privatistico, basato esclusivamente su criteri di economicità ed efficienza;

gli stabilimenti e arsenali a carattere industriale della Difesa rivestono una funzione di carattere nazionale e di interesse strategico per il Paese, al fine del mantenimento in efficienza dello strumento militare navale, terrestre ed aereo,

 

impegna il Governo

a perseguire soluzioni e a mettere in campo strumenti che ne assicurino il funzionamento, rafforzandone il ruolo e il carattere pubblico, valutando prioritario l'interesse della Difesa alla valorizzazione e al mantenimento dell'area tecnico industriale, scongiurando in tal modo la possibilità che le industrie private degli armamenti acquisiscano anche il settore delle manutenzioni e della logistica che, appunto, per il suo carattere strategico, non può essere affidata al mercato.

9/3256/170. Duranti, Deiana, Scotto, Galante.

 

La Camera,

premesso che:

nel Ministero della difesa opera personale civile con rapporto di lavoro temporaneo, segnatamente i docenti civili degli istituti di formazione militare, le professionalità sanitarie e i lavoratori precari per le esigenze del Genio campale;

il Ministro della difesa, nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria 2008, presso la Commissione Difesa della Camera, ha affermato che è di interesse del Dicastero procedere alla stabilizzazione del personale civile con rapporto di lavoro temporaneo;

nella Commissione Difesa della Camera, durante l'esame del citato disegno di legge, è stato presentato e approvato un emendamento a firma di tutti i capigruppo di maggioranza della Commissione medesima che andava nel senso dianzi indicato;

 

impegna il Governo

a valutare la possibilità di provvedere, attraverso gli opportuni strumenti normativi, al mantenimento in servizio del suddetto personale e alla stabilizzazione del loro rapporto di lavoro.

9/3256/171. (Testo modificato nel corso della seduta)Papini, Duranti, Deiana, Scotto, Pinotti, Vico, Sgobio, Satta.

 

La Camera,

premesso che:

con sentenza del GUP presso il Tribunale militare di Roma, passata in giudicato, è stato accertato che la notte fra il 5 ed il 6 agosto 2004, a Nassiryah, alcuni militari italiani della task force «Serenissima», schierati a difesa del ponte «Charlie», lungo il fiume Eufrate, hanno aperto il fuoco contro un'ambulanza, che tentava di attraversare il ponte per portare all'Ospedale di Nassiryah, una donna in procinto di partorire, provocando la morte della partoriente (JLUD QUTTI Halema e del nascituro), del fratello (JLUD QUTTI Thaer), della madre (HABSH IRKES Khadmea) e di una vicina di casa (ZYAER THEJELK Khamesa);

il Governo italiano, rispondendo ad una interpellanza parlamentare, in data 8 novembre 2007, ha ammesso che i fatti si sono svolti come accertato dall'autorità Giudiziaria ed ha riconosciuto che non è stato dato esito alle richieste di risarcimento presentate dai familiari delle vittime;

un evento così grave ed ingiusto comporta la necessità che sia compiuto un gesto di riparazione nei confronti dei familiari delle vittime, attraverso il risarcimento del danno subito dagli stessi;

l'Italia si è assunta la responsabilità di provvedere al risarcimento dei danni subiti dai familiari delle vittime dell'affondamento della nave albanese Kate I Rader, disponendo un apposito stanziamento disposto con la Legge finanziaria 2001 (articolo 82, comma 3, Legge 388/2000),

 

impegna il Governo

a dare sollecita attuazione alle decisioni dell'autorità giudiziaria in merito alle istanze di risarcimento del danno e comunque ad esaminare con la necessaria disponibilità la possibilità di corrispondere il richiesto aiuto economico alle famiglie dei deceduti.

9/3256/172. (Testo modificato nel corso della seduta)Falomi, Deiana, Duranti.

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3, comma 88, prevede fondi per l'assunzione di che le disposizioni vigenti attribuiscono efficacia per almeno 18 mesi alle graduatorie dei candidati idonei; (ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 e dell'articolo 39, commi 13 e 16, legge 27 dicembre 1997, n. 449;

negli anni dal 1992 al 2005, sono stati avviati ai corsi di formazione, in aggiunta ai posti previsti nei bandi di concorso in atto, anche gli idonei non vincitori delle graduatorie degli anni precedenti relative ai concorsi pubblici ed interni per il ruolo di Commissari;

con l'approvazione della legge 31 maggio 2005, n. 89, veniva disposta, tra l'altro, l'autorizzazione alle assunzioni degli idonei non vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato, con l'avvio al corso di formazione, in aggiunta ai 50 posti già previsti per l'anno 2005 dal bando di concorso, di ulteriori 12 idonei non vincitori del concorso interno ed altri 27 idonei non vincitori dei concorso pubblico, banditi nell'anno 2004;

all'esito delle procedure concorsuali relative ai concorsi interni, per titoli ed esami, a 10 posti per l'accesso al ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 1o febbraio 2005, sono risultati idonei non vincitori tre candidati e sono altresì risultati idonei non vincitori due candidati a 10 posti per l'accesso al ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 6 febbraio 2006;

in in data 28 dicembre 2006, sono stati avviati al corso di formazione 37 vincitori delle procedure concorsuali espletate nell'anno 2006, a fronte di un totale di n. 40 posti banditi (Concorso pubblico e concorso interno), mentre risulta che nel corso dell'anno accademico alcune unità abbiano rinunciato;

con i citati concorsi l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ha reso evidente la necessità di coprire i posti vacanti in organico, senza però considerare la validità e l'efficacia delle precedenti graduatorie tuttora valide, contravvenendo così alla ratio delle norme relative alla vigenza delle graduatorie nei concorsi ed ai criteri di economicità, efficienza e ragionevolezza;

nella

seduta n. 50 del 10 ottobre 2006 la Camera ha approvato l'Ordine del Giorno 9/1704/1, così come riformulato in corso di seduta su esplicita richiesta del rappresentante del Governo, con cui, alla lettera c) si

impegna il Governo

 a verificare la possibilità di assumere tre candidati risultati idonei al concorso interno per 10 posti per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale del 1o febbraio 2005;

a seguito dell'interrogazione n. 4-02499, a firma Santelli ed altri, presentata nella seduta del 7 febbraio 2007 e coerentemente con i contenuti dellla mozione n. 1-00152 (Franceschini e altri) approvata nella

seduta n. 148 del 23 aprile 2007; l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza sta espletando nel corrente anno due nuovi concorsi per il ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, rispettivamente a 40 posti con procedura pubblica e 10 posti con procedura riservata, evidenziando ancora una volta la necessità di ulteriori coperture di posti in organico nel ruolo dei Commissari,

 

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad autorizzare l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ad avviare ai prossimi corsi dì formazione previsti al termine delle procedure concorsuali in atto, oltre ai vincitori dei concorsi in essere, anche i tre candidati risultati idonei al concorso interno a 10 posti per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 1o febbraio 2005, nonché i due candidati risultati idonei al concorso interno a 10 posti per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale del 6 febbraio 2006.

9/3256/173. Ciccioli, D'Ippolito Vitale, Tassone, Mazzocchi, Antonio Pepe.

 

La Camera,

considerato che:

la modifica introdotta con il decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223 e successive modifiche ed integrazioni all'articolo 51 comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ha determinato per le aziende una imprevedibilità della incidenza sul costo del lavoro non quantificabile essendo legato alle plusvalenze realizzate in concreto dai dipendenti dal momento che queste vengono considerate redditi da lavoro dipendente, con i correlati oneri previdenziali oltreché per i riflessi sugli elementi indiretti della retribuzione (tfr; mensilità accessorie; indennità), con un effetto indotto che ha portato le aziende a non più utilizzare tale strumento di incentivazione e di fidelizzazione nel rapporto di lavoro;

inoltre, l'assimilazione delle plusvalenze al reddito da lavoro dipendente determina una incertezza sul diritto previdenziale provocando aggravi di costo per gli enti previdenziali senza copertura,

 

impegna il Governo

ad effettuare un monitoraggio sui risultati conseguiti con la modifica introdotta e a valutare, quindi, l'opportunità di apportare i necessari correttivi alfine di eliminare gli effetti sopra indicati, senza aggravi per l'erario.

9/3256/174. Musi.

 

La Camera,

premesso che:

il limite massimo di reddito complessivo che il familiare deve possedere per essere considerato «a carico» è fissato dall'articolo 12, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in 2.840,51 euro (5.550.000 delle vecchie lire);

detta soglia di reddito, calcolata al lordo degli oneri deducibili, è ferma ormai da oltre 10 anni;

occorre fissare una nuova soglia di reddito adeguata ad individuare una condizione di dipendenza economica dal nucleo familiare che tenga conto, altresì, dell'aumento del costo della vita che si registrato nel passato decennio,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative, anche di carattere legislativo, finalizzate ad elevare la soglia massima di reddito per essere considerati fiscalmente «a carico».

9/3256/175. (Testo modificato nel corso della seduta)Naccarato, Musi.

 

La Camera,

premesso che:

nel 1978 è stato istituito il cosiddetto «Fondo di rotazione», con l'obiettivo di consentire l'accesso degli operatori privati al Fondo Sociale Europeo, esprimendo le finalità «privatistiche» del Fondo con la definizione di «rotazione», trattandosi di risorse che, versate dai datori di lavoro privati, agli stessi sarebbero state ridistribuite;

nel 1993 é stata effettuata una prima modifica del predetto Fondo, determinata dalla presa d'atto che le risorse raccolte dall'INPS venivano di fatto assegnate al finanziamento della formazione professionale in generale, con l'istituzione del «Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo» le cui risorse vengono destinate per 113 al Ministero del Lavoro e per 213 al Fondo, per le iniziative di competenza, rispettivamente, di quel Ministero e delle Regioni;

la legge n.196 del 1997 ha cambiato in maniera radicale e definitiva il Fondo di rotazione e le sue finalità, destinando le relative risorse ai costituendi Fondi delle

parti sociali per la formazione continua e riconoscendo agli stessi natura privatistica, stabilendo altresì che in funzione di questa nuova destinazione, devono essere individuati i meccanismi di rifinanziamento del Fondo di rotazione per il cofinanziamento comunitario;

nelle leggi Finanziarie per il 2001, per il 2003 e per il 2005, sono state individuate modalità e termini per l'istituzione dei Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, con il relativo trasferimento delle risorse già accantonate negli anni precedenti, avviando così quel progressivo trasferimento delle risorse al sistema «privato» gestito dalle parti sociali, mantenendo solo per le annualità pregresse gli impegni nei confronti dell'ex Fondo di rotazione;

la normativa vigente prevede che il contributo integrativo dello 0,30 per cento del monte retribuzioni, versato dai datori di lavoro che effettuano l'adesione ai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, sia interamente destinato ai Fondi stessi, facendo salvi i diritti relativi al rimborso dei costi amministrativi dovuti all'attività di raccolta delle adesioni e integrale trasferimento dei versamenti delle aziende al Fondo indicato dalle stesse;

la legge configura chiaramente in termini negoziali il processo istitutivo dei Fondi paritetici per la formazione continua e disciplina esclusivamente su base volontaria l'adesione delle imprese, ma il contributo dello 0,30 per cento, del monte retribuzioni, versato tramite l'INPS dalle aziende che aderiscono ai Fondi, conserva natura obbligatoria;

i Fondi sono oramai a regime e vi è quindi l'esigenza di una norma che collochi definitivamente il modello di funzionamento e di finanziamento dei Fondi all'interno dell'autonomia negoziale delle parti che lo compongono e delle imprese che vi aderiscono, in un quadro di piena coerenza con la programmazione pubblica in materia di formazione continua,

 

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti finalizzati a specificare la natura privatistica dei modello di funzionamento dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua e delle risorse che li alimentano;

ad esonerare le imprese che decidono di parteciparvi dall'obbligo di legge del versamento del contributo integrativo;

ad attribuire alle parti sociali che costituiscono i Fondi la compiuta responsabilità delle condizioni e degli strumenti volti al raggiungimento degli obiettivi, assegnati dal legislatore, di sviluppo della formazione professionale continua, in un ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori ed in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo e di vigilanza attribuite dalla legge al Ministero del Lavoro e della P.S.;

ad attribuire la competenza in merito alle adesioni e ai relativi versamenti dei datori di lavoro all'INPS.

9/3256/176. Ossorio, Musi.

 

La Camera,

premesso che:

è necessario dare piena attuazione ai disposti dell'articolo38, commi 2 e 4, del Decreto Legge n. 223 del 4 luglio 2006, per perseguire gli obiettivi di ampliamento della rete di raccolta dei giochi pubblici, di salvaguardia di tutti i punti vendita già attivi, di reale prevenzione e contrasto del gioco illegale, nonché l'obiettivo di evitare ripercussioni notevoli in termini di calo della raccolta dei tradizionali concorsi pronostici legati allo sport ed all'ippica nazionale e conseguenti minori entrate erariali ed, infine, di tutela degli interessi del mondo sportivo in generale e delle risorse da destinarsi in particolare al settore ippico,

 

impegna il Governo

ad assumere tutte le idonee iniziative di carattere normativo volte a consentire ai titolari dei punti vendita autorizzati alla raccolta dei concorsi pronostici, c/o dell'ippica nazionale alla data di entrata in vigore del presente atto, che non siano già in attività ai sensi del suddetto articolo 38 commi 2 e 4, di poter proseguire nella raccolta di detti giochi, dandone comunicazione all'AAMS, per il tramite del Concessionario prescelto, entro e non oltre la data del 31 gennaio 2008, indicando con quale dei Concessionari autorizzati intendano proseguire l'attività di raccolta del gioco.

9/3256/177. Tolotti, Fincato.

 

La Camera,

premesso che:

in materia di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento, di cui al comma 6 dell'articolo110 del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di Pubblica Sicurezza, si pone l'esigenza di assicurare piena e completa tutela dell'interesse pubblico al regolare svolgimento dei servizi inerenti la raccolta ed il riversamento del Prelievo Unico Erariale, affidati a soggetti giuridicamente individuati e qualificati come terzi incaricati/gestori,

invita il Governo

a valutare tutte le tempestive iniziative di carattere normativo, per il tramite del Ministero dell'Economia e finanze - AAMS, volte a definire modalità e procedure di inibizione alla raccolta del gioco alla quale devono attenersi i gestori degli apparecchi e gli esercenti nella loro qualità di terzi incaricati delle attività di raccolta, nelle ipotesi di mancato riversamento ai concessionari delle somme agli stessi dovute, quali ad esempio quelle raccolte a titolo di Prelievo Unico Erariale. Tali provvedimenti dovranno definire le idonee procedure di blocco, di inibizione al gioco e di notifica, che dovranno essere poste in essere sino ad integrale pagamento del debito da parte dei terzi incaricati, ovvero, in caso di mancato pagamento del debito, le idonee procedure di cancellazione del terzo incaricato dal registro dei terzi incaricati.

9/3256/178. (Testo modificato nel corso della seduta)Stramaccioni, Tolotti.

 

La Camera,

premesso che:

valutata l'esigenza di un intervento tempestivo sul comparto dei giochi da intrattenimento, al fine di assicurare il preminente perseguimento dell'interesse pubblico al regolare espletamento del servizio in funzione di prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento, di cui al comma 6 dell'articolo 110 del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di Pubblica Sicurezza, nonché per la salvaguardia delle conseguenti entrate erariali e del consumatore finale, come già previsto dalla Risoluzione 7-00254, Nannicini, approvata dalla Commissione Finanze della Camera dei Deputati, in data 26 luglio 2007,

 

impegna il Governo

a) a procedere, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze-AAMS, alla immediata revisione delle convenzioni di concessione per l'attivazione e gestione operativa delle reti telematiche degli apparecchi, di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86;

b) ad adottare tutte le necessarie iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere che l'eventuale applicazione di penali sia disposta sulla base di parametri concreti, tenuto conto anche delle modalità di attivazione e funzionamento degli apparecchi rispetto ai criteri di verifica adottati.

9/3256/179. Nannicini, Tolotti.

 

La Camera,

premesso che:

la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici attraverso la cartolarizzazione scip 2 procede con estrema lentezza e potrebbe indurre le agenzie internazionali ad un taglio dei rating;

alcune migliaia di inquilini sono lasciati in possesso precario di casa dietro il corrispettivo di una indennità di occupazione;

si aggrava il gigantesco contenzioso instaurato presso i tribunali civili, amministrativi e il Consiglio di Stato da cittadini locatari di immobili residenziali classificati di pregio secondo criteri di dubbia oggettività;

la definizione dei contenzioso e l'adozione di opportuni provvedimenti consentirebbe di concludere in tempi brevi l'operazione di cartolarizzazione Scip 2, di garantire un gettito certo, nonché un notevole risparmio di onerosi interessi sulle obbligazioni, determinando principi di assoluta equità tra chi ha già acquistato gli immobili e chi non ha potuto farlo per una loro dubbia qualificazione di pregio;

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410 e successive modificazioni, con lo scopo di assicurare anche agli inquilini degli immobili di cui al comma 13 del medesimo articolo condizioni pari a quelle di cui hanno goduto tutti gli inquilini degli immobili pubblici soggetti a cartolarizzazione;

a riconoscere un indennizzo del 30 per cento a coloro che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, hanno acquistato gli immobili di pregio di cui erano già inquilini, alienati nell'ambito della seconda operazione di cartolarizzazione effettuata dalla Scip, purché ne mantengano l'effettiva proprietà o l'usufrutto alla data di entrata in vigore delle presenti norme.

9/3256/180. Ferrari, Tolotti, Motta, Lenzi.

 

La Camera,

premesso che:

è sempre più urgente intervenire per arginare il crescente fenomeno delle frodi nel settore del credito al consumo;

l'ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento ha provveduto a costituire un gruppo di lavoro ad hoc con una duplice finalità: coinvolgere tutti gli attori interessati al fenomeno e individuare quali informazioni, in possesso del comparto pubblico, possono essere utilizzate per prevenire le frodi in questo specifico settore, anche istituendo un apposito archivio;

nell'ambito dei lavori del citato gruppo, le associazioni di categoria abi, assofin ed aisrec hanno ribadito più volte che esiste una precisa volontà, da parte del mondo finanziario e delle imprese che offrono agli enti finanziatori servizi assimilabili alla prevenzione sul piano amministrativo delle frodi, di partecipare sul piano economico alla realizzazione dell'iniziativa, in sostanza condividendo l'impostazione di subordinare la consultazione dell'istituendo archivio al pagamento di un contributo; le stesse associazioni hanno confermato tale volontà anche in sede di audizione informale presso la VI Commissione del Senato della Repubblica;

per quanto concerne la struttura a cui verrà affidata la titolarità del sistema di prevenzione, l'articolo 17 del decreto ministeriale n. 112 del 30/04/2007 attribuisce all'Ucamp la competenza in materia di prevenzione delle frodi «sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo» e, sul piano organizzativo, istituisce un'apposita area operativa,

 

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative per istituire un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, finalizzato a tutelare, direttamente, le società finanziarie e le banche, nonché indirettamente il consumatore, senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, sia in quanto vi si potrebbe provvedere con le risorse umane, già esistenti presso l'amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze, addette ad attività di prevenzione e contrasto delle frodi sulle carte di pagamento, sia perché le somme necessarie alla realizzazione del sistema sono già state stanziate con l'articolo 39, comma 4 del decreto-legge 262/2006, convertito dalla legge n. 286 del 2006.

9/3256/181. Testa, Tolotti.

 

La Camera,

premesso che:

presso i centri di prima accoglienza e comunità della giustizia minorile istituite con il decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 272, articoli 9 e 10, per mancanza di personale di ruolo, presta servizio, in qualità di lavoratore di cooperative appaltatrici di servizi esternalizzati ed internalizzati presso le predette strutture, personale specializzato nel campo dei disagio adolescenziale, svolgendo attività di sorveglianza, di assistenza educativa e di animazione;

va considerata la professionalità acquisita in anni di servizio;

va considerata la carenza di personale di ruolo appartenente alle qualifiche di «operatore di vigilanza»;

va considerato che l'esperienza professionale con i minorenni a disposizione della giustizia non è fungibile con altre di collaborazione amministrativa,

 

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a consentire al personale che presta servizio, da almeno 3 anni, presso tali strutture, l'immissione in ruolo, attraverso una procedura concorsuale riservata, al fine di accertare il possesso dei requisiti e delle conoscenze relative alle funzioni da espletare.

9/3256/182. Cogodi.

 

La Camera,

premesso che:

ai sensi del decreto legge 21 novembre 2000 n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina, si è proceduto al potenziamento dei servizi di prevenzione del Ministero della salute attraverso l'assunzione di personale precario sanitario (medici veterinari);

le finalità del sopraccitato provvedimento risultano tutt'ora attuali, ed in particolare l'azione di sorveglianza epidemiologica e il rafforzamento dei controlli nella movimentazione degli animali attraverso il potenziamento del sistema di identificazione e registrazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e ai regolamenti comunitari in materia, rivestono importanza cruciale ai fini della tutela della salute pubblica,

 

impegna il Governo

già a partire dai prossimi provvedimenti di carattere economico-finanziario, ad adottare le opportune iniziative per la stabilizzazione, previo espletamento di procedure selettive, del personale veterinario addetto alle funzioni di cui in premessa, nonché ad individuare le relative risorse finanziarie.

9/3256/183. Viola.

 

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria per il 2008 proroga per un triennio gli effetti del comma 347, dell'articolo 1, della legge finanziaria per il 2007;

tali benefici sono estesi anche «per le spese sostenute per la sostituzione intera o parziale dell'impianto di climatizzazione invernale non a condensazione entro il 31 dicembre 2009 ed entro i limiti previsti»;

l'applicazione di tale disposizione è assolutamente lodevole e condivisibile per favorire la messa a norma degli impianti ed il risparmio energetico;

per quanto riguarda la tipologia del teleriscaldamento, utilizzato prevalentemente nelle province di Ferrara e Brescia ed in altre realtà del territorio nazionale, non esiste l'uso della caldaia a condensazione per ogni singola abitazione, in quanto la «caldaia» è in capo al fornitore di calore;

per effetto di questa particolarità gli utenti, che sono tenuti all'installazione della contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare nei complessi condominiali serviti dal teleriscaldamento, non sono ammessi a beneficiare delle disposizioni previste dalle norme sopra citate,

 

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, nel più breve tempo possibile, al fine di includere formalmente gli impianti di teleriscaldamento nei benefici previsti dalla normativa vigente.

9/3256/184. Cinzia Maria Fontana, Ottone, Tolotti, Franceschini, Frigato, Mariani.

 

La Camera,

premesso che:

i commi 259 e 260 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria 2008 individuano le modalità con cui definire i casi nei quali il servizio di trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza sia espletato in regime di liberalizzazione o tramite l'affidamento di contratti di servizio pubblico;

nelle more della stipula di nuovi contratti fra il Ministero dei trasporti e la società Trenitalia spa sono fissati i criteri per corrispondere alla stessa le somme dovute ai sensi della vigente normativa comunitaria, tenendo conto dell'ulteriore stanziamento di 104 milioni di euro per l'anno 2008 previsto al comma 258 dell'articolo 2, del disegno di legge in esame;

sono state segnalate nei mesi scorsi, da parte delle regioni e delle associazioni dei pendolari, molte problematiche in merito alla riorganizzazione degli orari ferroviari e alla efficienza e puntualità del servizio sia sulle tratte interregionali sia su quelle regionali,

 

impegna il Governo

a valutare la possibilità di vigilare affinché nella fase di definizione da parte del Cipe dei «servizi di utilità sociale, in termini di frequenza, copertura territoriale, qualità e tariffazione, e che sono mantenuti in esercizio tramite l'affidamento di contratti di servizio pubblico», sia assicurata la più ampia partecipazione e discussione con le istituzioni e le associazioni interessate al fine di corrispondere in particolare all'esigenza del trasporto pendolare regionale e interregionale, tenendo conto sia delle ragioni sociali sia degli obiettivi di salvaguardia ambientale raggiungibili solo attraverso l'incentivazione della modalità di trasporto ferroviario in alternativa al trasporto su gomma;

a vigilare affinché i livelli di servizio in essere siano nel frattempo garantiti e affinché le decisioni già prese in base al

piano industriale delle Ferrovie dello Stato spa in materia di tariffe, consentano di destinarne effettivamente i proventi al miglioramento dei servizi a favore degli utenti.

9/3256/185. (Testo modificato nel corso della seduta)Lovelli.

 

La Camera,

premesso che:

oggi le imprese devono farsi carico di responsabilità che vanno oltre quella del semplice profitto, esigenza questa emersa anche a seguito delle crisi finanziarie ed etiche di alcune grandi aziende profit che hanno mostrato tutti i limiti dei modelli che ignorano la creazione di valore nel tempo a favore delle speculazioni immediate;

la responsabilità sociale non è un costo o un vincolo all'attività, bensì un investimento che, con il tempo, contribuisce fortemente allo sviluppo dell'impresa, creando valore per tutti gli attori coinvolti e perseguendo l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile;

il bilancio sociale è lo strumento principale di gestione della responsabilità sociale, a disposizione delle imprese, per affermare il proprio ruolo e la propria funzione sociale oltre che economica;

l'indagine di Unioncamere - Ministero del lavoro «I modelli di responsabilità sociale nelle imprese italiane» del luglio 2004 mostra come gli strumenti di rendicontazione sociale, seppur limitati dal punto di vista numerico, sono in costante crescita negli ultimi anni e che oltre alle grandi aziende, anche le piccole e medie imprese stanno sviluppando approcci e strumenti per la gestione degli aspetti sociali e ambientali nell'ambito delle proprie attività strategiche e competitive;

nella cooperazione la partecipazione e la sensibilizzazione alla dimensione sociale non è un elemento accessorio, ma è strutturale e riporta necessariamente al concetto di mutualità;

per l'impresa cooperativa, contrariamente a quella profit, la natura multi stakeholder è ad essa connaturata, dato che accanto all'assunzione di obiettivi economici e non, verso i soci, si uniscono finalità legate ai terzi non soci ed infine alla collettività, determinando così un evoluzione della mutualità interna verso una mutualità esterna;

va considerata la necessità di evitare «alcuni fenomeni distorsivi» dell'utilizzo della forma di impresa cooperativa che altererebbero il concetto etico di «fare impresa» connaturato alla cooperazione;

va considerato l'importante contributo che le imprese cooperative sono in grado di apportare in quanto antesignane di una gestione responsabile del fare impresa;

il ruolo di rappresentanza, assistenza e tutela riconosciuto giuridicamente alle associazioni del movimento cooperativo è espressione della funzione sociale che l'articolo 45 della Costituzione italiana riconosce alla cooperazione a base mutualistica,

 

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adoperarsi affinché le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute e presenti presso il Cnel, siano dotate di un'idonea dotazione finanziaria da destinare all'implementazione e all'informazione, nel modo più ampio e capillare, dello strumento del bilancio sociale al fine di garantire una cultura etica del «fare impresa»;

a considerare le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute e presenti presso il Cnel, quali partecipanti attivi alla conferenza nazionale sulla responsabilità sociale di impresa.

9/3256/186. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Ulizia.

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2, comma 298, del disegno di legge finanziaria per il 2008 conferisce un contributo a decorrere dal 2008 per il sistema ferroviario metropolitano regionale veneto pari a 10 milioni di euro;

in diversi strumenti programmatori del comune e della provincia di Bergamo nonché in diversi studi promossi da soggetti competenti (Teb), aventi per oggetto il sistema della mobilità in provincia di Bergamo, si sostiene la necessità e l'urgenza di attuare un nuovo servizio, denominato servizio ferroviario metropolitano, in risposta ai problemi del traffico e dei livelli alti di congestione che caratterizzano un'area a fortissima conurbazione;

il sistema urbano di Bergamo si caratterizza, in particolare, per una alta densità del traffico veicolare, una domanda di mobilità crescente e diffusa, un servizio ferroviario locale inadeguato rispetto ad una domanda e potenzialità di sviluppo di questa modalità di trasporto molto forte. Da qui la necessità di attivare un modello di servizio ferroviario comprensoriale in analogia con le più moderne esperienze europee mediante una piano di interventi di riqualificazione e di potenziamento delle capacità infrastrutturali e di servizio in essere. Buona parte di questi interventi sono realizzabili senza dover ricorrere a interventi di infrastrutturazione pesante, tramite il potenziamento o il recupero di tratte dimesse (così come si sta facendo per la metrotranvia della Valeriana);

gli interventi previsti, in considerazione delle esigenze del territorio e della domanda di traffico, fanno riferimento oltre che alla necessità di un miglioramento dei collegamenti con Milano e con altri capoluoghi di provincia (Brescia, Lecco, Cremona) alla necessità di un miglioramento delle relazioni da e per Bergamo con il territorio della provincia, mediante la realizzazione di una rete di linee ferroviarie suburbane, secondo una strategia di significativo trasferimento modale del mezzo privato al mezzo pubblico;

il piano degli interventi recentemente proposto dal comune di Bergamo prevede, tra l'altro come prioritario, il ripristino del sistema tranviario della Val Brembana (oltre che il completamento del sistema tranviario della Valeriana), la realizzazione di un servizio a carattere metropolitano sulla linea Ponte S.Pictro-Bergamo-Montello, la realizzazione di un collegamento ferroviario con l'aeroporto di Orio al Serio,

 

impegna il Governo

ad adoperarsi per la realizzazione di obbiettivi che perseguano il miglioramento della mobilità e del sistema urbano attraverso il moderno servizio ferroviario metropolitano riguardante l'area di Bergamo;

a promuovere le opportune iniziative per realizzare le condizioni di fattibilità economica di concerto con le indicazioni e le disponibilità già presenti a livello di enti del governo territoriale.

9/3256/187. Locatelli, Mario Ricci, Olivieri, Sanga, Misiani, Tremaglia.

 

La Camera,

premesso che,

la legge finanziaria per il 2007 - legge 27 dicembre 2006 n. 296 - nell'articolo 1, comma 519, ha affrontato la stabilizzazione dei personale precario dei corpo dei vigili del fuoco e, in questo ambito, la stabilizzazione dei personale volontario;

la scelta di potenziare un servizio di protezione civile è strategica, in specie, per le regioni meridionali che patiscono per tutto l'arco della stagione estiva disastrosi incendi;

l'utilizzo di vigili del fuoco volontari è in queste aree molto più discontinuo e saltuario a causa di siffatte repentine esigenze;

l'articolo 3, comma 90, del disegno di legge finanziaria 2008, che limita il parametro per l'ottenimento della stabilizzazione pari a 120 giorni nel quinquennio anteriore alla data del 1o gennaio 2007, è potenzialmente molto penalizzante per i lavoratori delle regioni menzionate;

 

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare idonee iniziative per predisporre, di concerto con le regioni del Sud, un piano straordinario pluriennale per l'assunzione di vigili del fuoco volontari da destinare alle zone in questione.

9/3256/188. (Testo modificato nel corso della seduta)De Cristofaro, Caruso, Iacomino, Duranti.

 

La Camera,

premesso che:

biblioteche, consorzi culturali per la gestione di università, consorzi socio-assistenziali, di tutela del patrimonio territoriale ed ambientale e di valorizzazione delle tipicità locali, ed altro sono una realtà viva del territorio italiano;

tra questi soggetti rientrano anche gli enti culturali degli istituti storici della resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Ravenna, associati alla rete Insmli (istituto nazionale per la storia dei movimento di liberazione in Italia «Ferruccio Parri», riconosciuto con legge 3 del 16 gennaio 1967, e per quanto riguarda i piemontesi, riconosciuti anche con legge regionale 28/1980, che peraltro non detta norme sulle modalità di gestione degli stessi), amministrati in forma consortile tra comuni e province;

tali istituti della rete Insmli non prevedono alcun gettone di presenza o altri emolumenti per i componenti dei loro consigli di amministrazione;

tali istituti svolgono da decenni un importante servizio di documentazione, ricerca, didattica e divulgazione storica sul territorio, conservando patrimoni bibliografici e archivistici di notevole valore per le comunità di riferimento e per l'intera collettività nazionale;

tali istituti, per la loro storia e la loro specificità, difficilmente potrebbero essere gestiti in forma diversa da quella associativa tra gli enti locali del territorio di riferimento,

 

impegna il Governo

a vagliare con particolare attenzione singoli casi di associazioni tra comuni che, per la loro rilevanza, la specificità dei servizi svolti sul territorio e per il fatto stesso di non prevedere oneri aggiuntivi di gestione (come gettoni di presenza per i consiglieri d'amministrazione), abbiano diritto a rientrare nelle categorie di enti esentati dall'applicazione delle disposizioni normative previste dall'articolo 2, comma 28, del disegno di legge finanziaria per il 2008, alla pari di altre forme associative già indicate nel testo dello stesso comma (consorzi per la «gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti» e «consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali»);

previo monitoraggio degli effetti applicativi del provvedimento in esame, a valutare l'opportunità di adottare iniziative per inserire tra le forme associative comunali, esentate dall'applicazione delle disposizioni del citato articolo 2, comma 28, del disegno di legge finanziaria per il 2008, biblioteche, consorzi culturali per la gestione di Università, consorzi socio-assistenziali, di tutela del patrimonio territoriale ed ambientale e di valorizzazione delle tipicità locali;

previo monitoraggio degli effetti applicativi del provvedimento in esame, a valutare l'opportunità di adottare iniziative per inserire tra le forme associative comunali, esentate dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 28, del disegno di legge finanziaria (atto Camera 3256), gli istituti storici della resistenza e della società contemporanea in provincia

di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Ravenna, associati alla rete Insmli (istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia «Ferruccio Parri», riconosciuto con legge 3 del 16 gennaio 1967, e per quanto riguarda i piemontesi, riconosciuti anche con legge regionale 28/1980), amministrati in forma consortile tra comuni e province.

9/3256/189. Cardano, Ghizzoni, Rampi, Tranfaglia, Burgio, Franco Russo, Folena, De Simone, Boato, Sasso.

 

La Camera,

premesso che:

il Governo in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2008 in Commissione bilancio della Camera dei deputati, ha presentato un emendamento, il 10.37, interamente sostitutivo dell'articolo 10 del testo presentato e approvato dal Senato della Repubblica, in materia di trasporto pubblico locale;

il testo originario prevedeva un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2008 di cui 220 destinati all'adeguamento dei trasferimenti statali alle regioni al fine di garantire l'attuale livello dei servizi, ivi incluso il recupero dell'inflazione;

questo intervento destinato a tutte le regioni veniva incontro alle necessità, lamentate da anni sia dalle regioni a statuto ordinario che dalle regioni a statuto speciale, di risorse finanziarie aggiuntive al fine di garantire l'attuale livello dei servizi di trasporto pubblico locale, ivi incluso il recupero dell'inflazione;

l'emendamento del Governo approvato in Commissione, prevede la strutturalità degli interventi nel settore del trasporto pubblico locale e, in particolare, la sostituzione degli attuali trasferimenti destinati al settore con la fiscalità, ovvero si riconosce alle regioni a statuto ordinario la compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione;

dal 2008 al 2010 la compartecipazione sostituisce le risorse precedentemente assegnate alle regioni a statuto ordinario, ma non solo, in quanto queste vengono anche notevolmente integrate, come si evince dalla relazione tecnica del Governo allegata all'emendamento 10.37, di 255 milioni di euro per le tre annualità, con il comma 3 e con il comma 4 si attribuisce, sempre alle regioni a statuto ordinario, un'ulteriore quota dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione al fine di adeguare le risorse destinate ai servizi ferroviari di interesse regionale e locale di 240 milioni di euro per il 2008, 264 per il 2009 e 284 per il 2010;

la provincia di Bolzano ha, per statuto, la disponibilità dell'accisa sui carburanti, che in tutti questi anni non ha mai visto un adeguamento all'inflazione, mentre i costi dei contratti del trasporto pubblico locale, il costo del personale e il costo dei carburanti sono in costante crescita come per le regioni a statuto ordinario,

 

impegna il Governo

a porre in essere tutte le iniziative necessarie affinché, dopo l'intervento previsto nel disegno di legge finanziaria 2008 in favore del trasporto pubblico locale per le regioni a statuto ordinario, dal 2009 si possa risolvere anche la problematica relativa alle regioni a statuto speciale garantendo anche ad esse un adeguamento dei mezzi finanziari per garantire l'attuale livello dei servizi, nonché il recupero dell'inflazione.

9/3256/190. Brugger, Zeller, Widmann, Nicco, Bezzi.

 

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede uno stanziamento di fondi per programmi di cancellazione del debito dei Paesi poveri (articolo 2, comma 380);

risulta importante assicurare trasparenza e certezza rispetto ai processi di indebitamento dei Paesi in via di sviluppo e presunzione di una condotta responsabile dei Paesi creditori (responsabile lending);

il tema ha raccolto l'unanime consenso dei commissari della Commissione III nell'ambito della discussione del provvedimento in esame;

 

impegna il Governo

ad istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato ad hoc per lo studio e l'analisi della situazione creditizia dell'Italia verso i Paesi in via di sviluppo al fine di determinare qualità, efficacia ed efficienza dei crediti considerando gli aspetti legali e finanziari, nonché gli effetti economici, sociali ed ambientali.

9/3256/191. Khalil detto Alì Raschid, De Zulueta, Pettinari, Leoluca Orlando, D'Elia.

 

La Camera,

premesso che:

nella legge finanziaria per il 2007 è stato istituito il fondo per la competitività, che anticipava le disposizioni del disegno di legge cosiddetto «industria 2015»;

presso la Camera dei deputati, Commissione X, è in corso la discussione della proposta di legge «Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri. Atto Camera 154 Mazzocchi, atto Camera. 914 Rugghia, atto Camera. 994 Stucchi» della quale è stato elaborato dal comitato ristretto un testo unificato adottato come testo base;

il testo unificato si prefigge l'obiettivo di tutelare e valorizzare le botteghe storiche di interesse artistico e gli antichi mestieri onde salvaguardare alcune attività commerciali e artigianali che, altrimenti, rischiano di scomparire, attraverso l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe e dei locali storici, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri, con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

per la salvaguardia delle botteghe storiche è vitale l'accesso al credito,

 

impegna il Governo

ad attuare iniziative, in attesa dell'auspicata approvazione del richiamato testo unificato, volte a favorire prioritariamente l'accesso delle botteghe storiche alle prestazioni dei Confidi.

9/3256/192. Mazzocchi, Proietti Cosimi, Pedrizzi.

 

La Camera,

premesso che:

la danza e il balletto sono parte fondamentale del patrimonio e dell'identità storico culturale italiana, ma si sta seriamente rischiando di vedere sparire presto la produzione di balletto in Italia, dal momento che sono già stati chiusi molti dei corpi di ballo stabili e che i rimanenti potrebbero seguire la stessa sorte in mancanza di politiche di sostegno e di risorse economiche adeguate,

 

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative al fine di contribuire al sostegno dell'attività della danza effettuata dalle compagnie stabili componenti gli organici delle fondazioni lirico sinfoniche, destinandovi adeguate risorse.

9/3256/193. Spini, Grillini, Baratella.

 


La Camera,

premesso che:

il virus dell'hiv, nonostante gli sforzi fatti per combatterlo, continua ha diffondersi nella popolazione e le rilevazioni

più recenti mostrano un aumento dei casi di infezione, ma ancora oggi in Italia non è disponibile un sistema di sorveglianza nazionale delle nuove diagnosi di infezione da hiv;

il preservativo si è rivelato il principale presidio sanitario capace di frenare la diffusione del virus dell'hiv;

l'Iva sui preservativi in Italia attualmente è al 20 per cento, mentre le norme comunitarie impongono ai Paesi membri un'imposta minima del 5 per cento;

i prezzi dei preservativi ancora oggi in Italia sono estremamente elevati, scoraggiandone sovente l'acquisto e l'utilizzazione,

 

impegna il Governo

a favorire la maggiore diffusione possibile del preservativo tra la popolazione, adottando iniziative per ridurre l'Iva sui profilattici e promuovendo in sede di conferenza Stato-regioni un'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 maggio 2003, n. 131, sentite le aziende produttrici o distributrici di profilattici, al fine di ottenere sconti al massimo ribasso in relazione al rapporto prezzo-qualità del profilattico maschile e femminile.

9/3256/194. Grillini, Spini, Baratella.

 

La Camera,

premesso che:

il testo della legge finanziaria per il 2008 (articolo 3, commi 19-21) stabilisce il divieto generalizzato del giudizio arbitrale relativamente a tutti i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi;

tale disposizione priva le amministrazioni pubbliche di uno strumento giudiziale di celere risoluzione delle controversie, considerato che il termine del giudizio arbitrale è di gran lunga inferiore a quello ordinario;

la materia dei contratti pubblici è altamente specialistica in quanto nella stessa sono strettamente compenetrati profili giuridici, profili tecnici e profili economici e ciò richiede una elevata specializzazione da parte del soggetto giudicante;

tale soggetto potrebbe essere previsto presso i Tribunali ordinari con l'istituzione di apposite sezioni specializzate;

tale provvedimento non è di immediata attuazione ma richiederà tempi connessi ai necessari provvedimenti organizzativi;

 

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere iniziative normative volte alla istituzione di sezioni specializzate in materia di contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso i Tribunali ordinari, nonché a monitorare gli effetti dell'applicazione del divieto di giudizio arbitrale come descritto in premessa onde valutare l'opportunità di assumere ulteriori iniziative normative volte a differire l'entrata in vigore del divieto di giudizio arbitrale sino all'avvenuta istituzione delle apposite sezioni specializzate.

9/3256/197. (Testo modificato nel corso della seduta)Pisicchio, Mura, Misiti, Evangelisti, Balducci, Boscetto, Lupi.

 

 

La Camera,

premesso che:

secondo l'articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono considerati lavori usuranti quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee;

ai fini dell'individuazione delle mansioni particolarmente usuranti e della determinazione delle aliquote contributive da definire secondo i criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile,

finalizzate alla copertura dei conseguenti oneri, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, hanno individuato tali mansioni, determinandone le aliquote contributive, secondo regole improntate anche alla valutazione dell'attesa di vita al compimento dell'età pensionabile e all'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici, individuati secondo la normativa di prevenzione vigente;

in ragione di tali parametri, i medici specialisti in anestesia e rianimazione, dovrebbero rientrare tra le categorie che presentano tali caratteristiche di maggiore gravità dell'usura, poiché svolgono una delicatissima attività che presenta tutte le peculiarità previste dalla legislazione vigente in materia, sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita, sui turni lavorativi particolarmente logoranti, sull'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, sull'esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici;

i benefici pensionistici previsti dall'ordinamento, per chi svolge queste particolari attività, hanno la ratio di bilanciare la loro minore aspettativa di vita rispetto a tutti gli altri lavoratori:

 

impegna il Governo

ad operarsi, anche con un apposito intervento normativo, per una modifica della lista delle categorie lavorative che l'ordinamento qualifica come usuranti, prevedendo l'inserimento della categoria dei medici specialisti in anestesia e rianimazione, in attuazione anche dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, relativo ai benefici per le attività usuranti.

9/3256/198. Castellani.

 

La Camera,

premesso che:

il comma 1011 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), stabiliva che ai soggetti destinatari dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l'anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, fosse consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2007, è stato prorogato lo stato di emergenza nella provincia di Catania per l'anno 2007;

la Corte di Cassazione, con sentenza 1 ottobre 2007, n. 20641, Sez. Trib., ha stabilito - per una analoga fattispecie - che in favore dei soggetti residenti in un territorio colpito da eventi calamitosi e a cui sono stati riconosciuti benefici fiscali, sia attribuito il diritto alla restituzione di quanto versato in eccesso rispetto al dovuto;

 

impegna il Governo

a intraprendere le necessarie iniziative da un punto di vista normativo per prorogare al 30 giugno 2008, relativamente ai soli versamenti, il termine di cui al citato comma 1011 dell'articolo 1 nonché per consentire ai soggetti destinatari dell'OPCM n. 3442/2005, la ripetizione di quanto versato in eccesso rispetto al 50 per cento del dovuto ai sensi della medesima norma, ciò anche mediante un credito d'imposta da utilizzare nella dichiarazione dei redditi, nel caso in cui l'ammontare dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi sia superiore all'importo dovuto diminuito al 50 per cento.

9/3256/199. Catanoso, Scalia, Airaghi.

 

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria istituisce presso il Ministero della salute un registro dei dottori in chiropratica;

le medicine non convenzionali, essendo una realtà ormai diffusa nel nostro paese, necessitano di essere regolamentate;

l'insegnamento delle medicine non convenzionali è già un dato di fatto in molte università italiane;

al fine di non creare confusione, occorre tuttavia tenere presente che le medicine, in quanto tali - anche quelle non convenzionali - possono e devono essere esercitate solo da soggetti laureati in medicina e chirurgia ed abilitati dallo Stato all'esercizio di tale professione;

spetta alla professione medica la capacità di individuare e diagnosticare le malattie, di prescriverne la cura, di somministrare i rimedi, così come più volte ribadito dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;

chiunque esprima giudizi diagnostici ed appresti interventi curativi senza essere abilitato dallo Stato all'esercizio della professione medica - anche se tale attività si concreti nell'impiego di mezzi non tradizionali o non convenzionali (si pensi, per esempio, all'agopuntura o all'omeopatia) - commette il reato di abusivo esercizio della professione di cui all'articolo 348 del codice penale;

tutto ciò è stato confermato da innumerevoli sentenze tra cui, da ultima, la n. 34200 del 6 agosto 2007 della Suprema Corte di Cassazione che non lascia dubbio sul fatto che pratiche innovative (quali chiropratica, omeopatia, osteopatia, ecc.), siano un'esclusiva dei medici;

non è immaginabile pensare di aggirare un serio percorso formativo, creando un registro dei dottori in chiropratica per poi poter sostenere che il suo riconoscimento per legge debba voler significare l'esistenza di una professione sanitaria;

la disposizione contenuta nel testo del disegno di legge - secondo cui «il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio Sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento» - non fa intravedere una volontà di regolamentazione ma piuttosto l'obiettivo di raggiungere interessi specifici non consentiti titolo di studio;

il rischio che si vuole evitare è che un chiropratico, con alle spalle magari un corso di studi di qualche mese, possa compiere attività assimilabili a quelle proprie della professione medica (quali l'elaborazione d'anamnesi e di diagnosi, la lettura di radiografie o la prescrizione di cicli di terapie);

 

impegna il Governo

al fine di conseguire una maggiore tutela della salute pubblica, ad individuare - in sede di emanazione della normativa di dettaglio - chiari e precisi criteri tesi a garantire un adeguato percorso formativo di tipo universitario (di durata non inferiore ai 6 anni) che permetta un corretto esercizio delle medicine non convenzionali.

9/3256/200. Scalia, Catanoso, Lisi, Ulivi, Airaghi.

 

 

La Camera,

premesso che:

il 7 febbraio 1985, a Castellaneta (TA), 34 persone trovarono la morte a seguito del crollo del palazzo in cui abitavano, per il cedimento delle strutture portanti dell'edificio;

per quella tragedia vari gradi di giudizio avevano accertato le responsabilità del progettista autore dei calcoli del cemento armato, del Sindaco e dell'assessore

ai lavori pubblici del comune e del responsabile di un'impresa che aveva compiuto lavori edili nei pressi dello stabile, che a diverso titolo venivano giudicati colpevoli dei reati di disastro e omicidio colposo e condannati in solido tra loto al pagamento del risarcimento specifico nella sentenza stessa. Contro tale pronuncia il comune interessato aveva proposto appello, chiedendo ed ottenendo, in particolare, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'interno;

nella seduta del 2 agosto 2006, il sottoscritto firmatario del presente ordine del giorno presentava una interpellanza urgente, con la quale chiedeva al Governo iniziative concrete per una rapida liquidazione dei danni relativi al predetto crollo;

il Governo, nella persona del Sottosegretario di Stato per l'Interno, prof. Alessandro Pajno, dopo aver risposto: «l'interrogazione solleva una questione verso la quale il Ministero dell'interno guarda con il massimo rispetto, non solo per il dolore dei familiari delle vittime del disastro, ma anche per il gravissimo disagio che essi hanno dovuto sopportare anche a causa dei tempi lunghi della Giustizia, che non hanno ancora consentito il risarcimento dei danni a distanza di tanti anni dall'evento...» concludeva affermando: «... si dichiara disponibile a collaborare alla ricerca di una soluzione che venga incontro alle esigenze dei familiari...»;

 

impegna il Governo

a valutare la possibilità di rendersi promotore di un intervento legislativo mirato, che, viste le ristrettezze di natura economica, consenta allo Stato di adottare misure finanziarie che rendano possibile il conseguimento del ristoro da parte degli interessati.

9/3256/201. (Testo modificato nel corso della seduta)Patarino, Antonio Pepe, Rositani.

 

La Camera,

 

impegna il Governo

nella qualità di titolare dell'iniziativa legislativa, a garantire, per il prosieguo delle sue attività normative, il rispetto delle vigenti regole finalizzate ad assicurare una più alta qualità della legislazione.

9/3256/202. (Testo modificato nel corso della seduta)La Russa.

 

La Camera,

premesso che:

il Ministro degli affari esteri ha ufficializzato il sostegno della Farnesina alla candidatura della città Milano per ospitare l'Expo 2015 tenendo conto dell'importanza del tema scelto da Milano: «Nutrire il Pianeta, energia per la vita»;

l'Esposizione Universale rappresenta un evento di straordinaria importanza non solo per il capoluogo lombardo ma per la promozione di tutta l'Italia nel mondo;

per conseguire questo importante obiettivo è necessaria una intensa e capillare attività promozionale, che si dovrà rafforzare ulteriormente soprattutto in vista della decisione finale,

 

impegna il Governo

a stanziare risorse aggiuntive per l'anno 2008 per lo svolgimento di attività promozionali a sostegno delle candidature di Milano ad ospitare l'Expo 2015.

9/3256/203. De Corato, Ronchi, Gamba, Frassinetti.

 

La Camera,

premesso che:

le nuove norme in tema di deducibilità, nella determinazione del reddito d'impresa, degli interessi passivi sono state

recepite dal sistema tedesco il quale prevede una franchigia dell'importo di un milione di euro;

le nuove modalità di deduzione degli interessi passivi penalizzeranno fortemente le imprese di dimensioni medio-piccole, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia;

le nuove norme creano una ingiustificata disparità di trattamento tra le società di persone e le imprese individuali (meno penalizzate) e le società di capitali (più penalizzate), con conseguenti fenomeni di arbitraggio fiscale;

 

impegna il Governo

ad intervenire nel senso dell'eliminazione della suddetta ingiustificata disparità di trattamento tra società di capitali e società di persone quanto alla deducibilità degli interessi passivi, introdunedo altresì, una franchigia di 1 milione di euro al di sotto della quale gli interessi risultino completamente deducibili.

9/3256/204. Lamorte, Leo.

 

La Camera,

premesso che:

gli studi di settore non dimostrano una verità empirica ma sono basati su prove presuntive che muovono da fatti rilevati dall'Amministrazione Finanziaria per giungere in via induttiva al fatto incerto ovverosia i ricavi attribuibili ai contribuenti;

l'Agenzia delle entrate, in alcune pronunce interpretative (cfr., ad esempio, la C.M. 27 giugno 2002 n. 58/E), ha evidenziato come gli studi di settore rappresentano delle presunzioni legali relative con la conseguenza che un eventuale scostamento dalle risultanze degli stessi sarebbe di per se stesso una variabile idonea a giustificare un avviso di accertamento;

tale tesi non trova pieno accoglimento nella giurisprudenza la quale, in più di una occasione (cfr. Corte di Cassazione, pronunce 2891/2002 e 19163/2003), ha affermato l'inammissibilità di una determinazione automatica del reddito del contribuente (in contrasto, peraltro, con l'articolo 53 della Corte Costituzionale) e l'inidoneità degli studi a legittimare di per sé stessi l'accertamento tributario (cfr. Corte di cassazione, sentenza 9 febbraio 2006 n. 17229);

la risoluzione della Commissione Finanze del Senato del 1o agosto scorso ha evidenziato come per gli studi di settore spetta sempre all'Amministrazione finanziaria l'onere della prova;

molte sono l'incertezze degli operatori economici,

 

impegna il Governo

a chiarire, mediante una norma di interpretazione autentica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che gli accertamenti di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, possono fondarsi sugli studi di settore solo in presenza di gravi incongruenze tra i ricavi o i compensi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore medesimi e che lo scostamento, in assenza di ulteriori elementi probatori, fra l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli determinabili sulla base degli studi di settore costituisce presunzione priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

9/3256/205. Leo, Migliori.

 

La Camera,

premesso che:

gli ultimi incidenti sul lavoro, che hanno causato la morte di molti lavoratori ed hanno sollevato indignazione, hanno causato un forte allarme sociale;

il Governo dovrebbe perseguire, come obiettivo imprescindibile, la tutela dei lavoratori, anche tramite metodi di concertazione con le parti sociali, per arginare soprattutto il fenomeno degli infortuni sul lavoro e le morti bianche;

i sindacati di settore segnalano turni massacranti (dalle 07,00 alle 24,00 quasi ogni giorno), continue variazioni dei turni e dei posti di servizio, una mobilità selvaggia, la mancata concessione dei riposi settimanali, l'assoluta assenza di igiene, salubrità e sicurezza nei luoghi di lavoro;

la giusta pretesa dei lavoratori ad un rinnovo contrattuale coerente con l'obiettivo di garantire - come prescritto dall'articolo 36 della Costituzione - una retribuzione proporzionata e sufficiente alla qualità e quantità di lavoro svolto, è un diritto che, se garantito, diviene sicuro sintomo di salubrità per lo Stato e via di soluzione per arginare il triste fenomeno sopra esposto:

 

impegna il Governo

ad intervenire per sollecitare il coinvolgimento delle parti sociali per il rinnovo dei contratti collettivi del lavoro privato e pubblico, scaduti ormai da anni, al fine di introdurre ed approfondire interventi capaci di promuovere, da un lato le esigenze di qualità, d'efficacia e di massima fruibilità dei lavori offerti, in piena consonanza con la crescita organizzativa delle imprese, e dall'altro, la valorizzazione della tutela, dell'impegno e della salute del lavoratore.

9/3256/206. Lo Presti, Angeli, Murgia, Porcu.

 

La Camera,

premesso che:

malgrado lo stanziamento annuale di fondi pubblici, le azioni di lotta e prevenzione del randagismo, a sedici anni dall'emanazione della legge n. 281 del 1991, non hanno portato alla soluzione dei connessi problemi di sanità animale e di sanità pubblica;

l'utilizzo di questi fondi pubblici è talvolta risultato scarsamente pianificato e coordinato e, pertanto, ne sono derivate esperienze di gestione occasionale ed estemporanea del randagismo, con evidenti sprechi, destinazioni improprie e controproducenti;

pur senza disporre di dati certi sul fenomeno del randagismo, la Legge Finanziaria 2007 ha incentivato le amministrazioni comunali ad investire i fondi di provenienza regionale, ripartiti sulla base di quanto disposto dalla legge n. 281 del 1991, dando priorità agli interventi di sterilizzazione. Ciò nonostante, il dettato legislativo non ha prodotto conseguenze apprezzabili,

 

impegna il Governo

ad un sistematico monitoraggio dell'impiego delle risorse economico-finanziarie di cui alla legge n. 281 del 1991 e di cui al comma 829 della Legge Finanziaria 2007 e dei risultati conseguiti, al fine di adottare le opportune iniziative volte alla realizzazione di un sistema per l'erogazione di prestazioni di medicina veterinaria di base in regime di convenzione, che, ricorrendo alle strutture veterinarie private autorizzate, consenta un impiego razionale delle risorse economiche esistenti, eviti ulteriori inutili ed inefficaci investimenti pubblici e, nel perseguimento delle finalità della legge n. 281 del 1991, si avvantaggi delle competenze e dell'organizzazione presenti nelle strutture veterinarie private.

9/3256/207. Mancuso, Mellano.

 

La Camera,

premesso che:

il sisma del 23 novembre 1980 ha investito fortemente la Regione Basilicata, provocando, in una vasta area di territorio, distruzione e lutti;

sono trascorsi ben 27 anni dall'evento sismico, ma l'opera di ricostruzione non risulta ancora ultimata, nonostante la legge 14 maggio 1981, n. 219, dichiari «di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione e sviluppo delle zone delle regioni Basilicata e Campania disastrate per effetto del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981»;

la Regione Basilicata contribuisce al fabbisogno petrolifero nazionale nella misura del 15 per cento e, secondo recenti stime, la zona estrattiva in questione risulta essere l'ottava area petrolifera mondiale;

nonostante tali ricchezze la Regione Basilicata è tra le più povere d'Italia, attraversata da una grave crisi economica e sociale e continuamente esposta a crescenti rischi ambientali e paesaggistici derivanti dalle attività estrattive;

la finanziaria per il 2008 non prevede alcuno stanziamento di risorse per il completamento delle opere di ricostruzione;

in alcune regioni d'Italia i cittadini già usufruiscono di una riduzione delle accise sugli idrocarburi,

 

impegna il Governo

a varare, nel più breve tempo possibile, un piano per l'ultimazione dei lavori di ricostruzione delle aree terremotate della Regione Basilicata, stanziando i relativi fondi necessari, nonché ad operare una riduzione del prezzo delle accise per l'acquisto degli idrocarburi.

9/3256/208. Martinelli, Lamorte.

 

La Camera,

premesso che:

le ultime stime elaborate dall'ISTAT per l'anno 2007 hanno confermato come si sia consolidata in Italia la tendenza al progressivo invecchiamento della popolazione;

con riguardo ai livelli di fecondità, il confronto internazionale vede l'Italia - con un tasso di 1,35 figli per donna nel 2006 - ancora al di sotto della media degli Stati membri dell'Unione europea, e soprattutto molto lontana dai livelli raggiunti da Francia (1,94) e Regno Unito (1,77), naturali partner di riferimento;

alla luce di questi dati e sulla scia delle riforme attuate in altri paesi europei, oggi è più che mai necessario garantire alle donne italiane strumenti in grado di sostenerle nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

è in progressivo aumento il numero delle famiglie che vivono in situazioni di povertà relativa (2.623.000 nel 2006, pari all'11,1 per cento delle famiglie residenti); un fenomeno, questo, particolarmente diffuso tra i nuclei familiari monoreddito e con figli;

 

impegna il Governo

a intraprendere le necessarie iniziative legislative per tutelare la maternità, intesa nel suo significato sociale, per sostenere la natalità, nonché per applicare un sistema di tassazione più equo a favore delle famiglie con figli, valutando in particolare la possibilità di introdurre l'istituto del quoziente famigliare, anche in via sperimentale per l'anno 2008.

9/3256/209. (Testo modificato nel corso della seduta)Meloni, Cioffi, Pignataro.

 

La Camera,

premesso che:

preso atto che nel 2005 il Ministero per l'ambiente e la tutela del territorio e la regione Toscana hanno approvato il Piano di assetto idrogeologico del Fiume Arno, a 40 anni dalla catastrofica alluvione del 4 novembre 1966;

tali interventi, diversi dei quali già cantierabili, saranno gestiti dall'Autorità di bacino e richiedono certezze organizzative e tempistiche;

preso atto che il 4 novembre 2006 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Toscana hanno siglato un nuovo accordo che prevede lo stanziamento di 7 milioni per l'Arno largamente insufficienti rispetto all'obiettivo del Piano per il fiume:

 

impegna il Governo

a reperire risorse congrue a consentire la celere attuazione delle opere inserite nel piano di assetto idrogeologico del fiume Arno.

9/3256/210. Migliori.

 

La Camera,

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, tempestivamente, ulteriori iniziative di carattere normativo, volte a garantire, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 37 della Costituzione, le pari opportunità tra uomini e donne;

a valutare l'opportunità di aumentare l'affidamento di incarichi di funzione dirigenziale di prima e seconda fascia, conferiti a persone estranee ai ruoli della pubblica amministrazione, ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 51 della Costituzione, che afferma il principio delle pari opportunità tra donne e uomini.

9/3256/211. (Testo modificato nel corso della seduta)Germontani, Cioffi.

 

La Camera,

premesso che:

la programmazione energetica, in un panorama sempre più composito, appare essere uno dei compiti di cui il Governo non può privarsi per dare coerenza al percorso di sviluppo e di incentivi delle fonti rinnovabili;

la realtà italiana, gravata storicamente da problemi e costi per l'approvvigionamento di fonti di energia, ha bisogno di guardare al futuro secondo prospettive chiare, in modo da permettere agli operatori un impegno che faccia affidamento su una definizione degli interessi strategici del Paese;

se le accese divisioni politiche non consentono di pensare ad una definizione di piani di sviluppo circa fonti come il nucleare, essi appaiono una necessità per altre risorse quali i biocombustibili;

se è innegabile che un impegno bipartisan ha contribuito in questi anni ad agevolare l'utilizzo dei combustibili da biomasse nel mercato energetico, questo percorso è avvenuto, spesso, senza una strategia di largo respiro;

impianti per la produzione di bioenergia sono nati in modo caotico sul territorio nazionale, registrando a volte anche l'opposizione delle popolazioni locali;

la varietà anche climatica e della flora del territorio italiano richiedono una seria riflessione sull'opportunità di favorire una produzione selvaggia di biocombustibili o di bioenergia, senza tener conto delle specificità:

 

impegna il Governo

a redigere, di concerto con le autonomie locali, un Piano Energetico Nazionale per gli impianti che impiegano biocarburanti e a prevedere un sistema regolamentare che ponga in essere una razionalizzazione della produzione di biomasse e biocombustibili in modo da rispettare le specificità colturali, ambientali e sociali di ogni singolo territorio.

9/3256/212. Bellotti.

 

La Camera,

premesso che:

con la nomina del Presidente e Direttore Artistico, su indicazione da parte del Ministro dei Beni Culturali, si è ritenuto di avviare un procedimento straordinario di trasformazione organizzativa del Festival dei Due Mondi di Spoleto, che resta una delle massime e più stimolanti realtà culturali ed artistiche italiane, con importanti relazioni che lo legano ed ancor più lo possono legare ad analoghi fetivals delle arti di varie capitali della cultura nel mondo;

questo processo riorganizzativo non risulta, al momento, accompagnato da un corrispondente rafforzamento del contributo finanziario dello Stato, senza il quale la stessa nuova fase di rilancio della eminente manifestazione rischia di naufragare e di mancare il suo obbiettivo;

 

impegna il Governo

a prevedere, in tempi ravvicinati, comunque in tempo utile prima dell'allestimento dell'edizione 2008 del Festival dei Spoleto, quale che ne sarà l'esatta denominazione, strumenti ordinari e straordinari di più cospicuo finanziamento statale della illustre manifestazione rispetto alla misura, invero limitata, dell'attuale contributo.

9/3256/213. Benedetti Valentini, Mancuso.

 

La Camera,

premesso che:

in base all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, é possibile conferire, nell'ambito di ciascuna amministrazione centrale dello Stato, incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, vale a dire a persone che non appartengono ai ruoli dirigenziali dei ministeri, in quanto non vincitori di pubblici concorsi;

l'applicazione indiscriminata della succitata normativa si è tradotta più in un escamotage per aggirare la trasparenza delle procedure concorsuali, che in un metodo per la selezione meritocratica della classe dirigente non di ruolo della pubblica amministrazione;

l'eccesso di personale dirigenziale proveniente dall'esterno, non selezionato in base a condivisi ed adeguati criteri meritocratici, ha contribuito, in primo luogo, a ledere la suscettibilità professionale del personale di ruolo dello Stato;

la possibilità di conferire incarichi a persone estranee alla pubblica amministrazione dovrebbe essere limitata soltanto agli incarichi di segretario generale dei ministeri, nonché agli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e a quelli di livello equivalente di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

il Governo, in risposta a numerosi atti di sindacato politico-ispettivo presentati da parlamentari appartenenti al Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ha sempre dichiarato a parole, ma non nei fatti, di voler modificare, in senso restrittivo, la normativa di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001,

 

impegna il Governo

anche al fine di contenere i costi della pubblica amministrazione, ad intervenire urgentemente per introdurre nell'ordinamento una normativa ancora più restrittiva in materia di accesso alle funzioni dirigenziali da parte di soggetti che non sono pubblici dipendenti.

9/3256/214. (Testo modificato nel corso della seduta)Bocchino, Filipponio Tatarella.

 

La Camera,

premesso che:

la legge 3 agosto 2004, n.206, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice» prevede una serie di benefici a favore delle vittime del terrorismo;

a seguito degli incontri che le Associazioni delle vittime del terrorismo e dei loro familiari hanno avuto con i rappresentanti del Governo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è stata posta in rilievo l'esigenza di una modifica relativa alla normativa sulle provvidenze alle vittime del terrorismo;

in particolare, è stato posto l'accento sull'attuazione di norme pensionistiche agevolative, sull'estensione, ai familiari degli invalidi, di tutti i benefici riconosciuti ai familiari delle vittime decedute ed, in generale, su ogni equiparazione dei familiari delle vittime dal punto di vista del riconoscimento dei diritti,

è necessario riconoscere gli stessi benefici anche ai familiari delle vittime della mafia,

invita il Governo

ad assumere idonee iniziative per recepire gli accordi con le Associazioni delle vittime del terrorismo.

9/3256/215. (Testo modificato nel corso della seduta)Briguglio, Ascierto, Buonfiglio, Cirielli, Pedrizzi.

 

La Camera,

premesso che:

nell'ambito del processo di conferimento di funzioni e compiti agli enti locali territoriali, è stato consentito alle Regioni, nel 1998, e ai Comuni, nel 1999, di imporre ai contribuenti, aventi il domicilio fiscale nel rispettivo territorio di competenza, un'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, in relazione ai peculiari compiti ed alle funzioni attribuite, è chiamato ad operare, in condizioni di disagio ambientale, nelle diverse parti del territorio nazionale in virtù di provvedimenti autoritativi adottati a garanzia del funzionamento dei reparti e nell'interesse delle comunità locali ove i reparti insistono;

 

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie affinché siano abolite le addizionali comunali e regionali a carico del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, impossibilitato peraltro a determinare autonomamente la propria sede residenziale, al fine di favorire la continua ottimizzazione delle condizioni di sicurezza pubblica e di controllo del territorio e migliorare le condizioni di vita degli operatori per la sicurezza e delle loro famiglie, contribuendo in tal modo al riconoscimento della specificità del personale del Comparto Difesa - Sicurezza e dimostrando una maggiore sensibilità nei confronti delle esigenze di questa specifica categoria di dipendenti pubblici.

9/3256/216. Cirielli.

 

 

La Camera,

premesso che:

il Porto di Taranto rappresenta uno dei più importanti strumenti di sviluppo economico dell'intero Mezzogiorno ed una risorsa fondamentale per un'area socio-territoriale come quella jonica, che sta vivendo un passaggio di particolare criticità;

esso rischia di essere di fatto declassato dall'insufficienza della profondità dei suoi attuali fondali, che non superano i 14 metri e mezzo a fronte dei 16 necessari per i porta-containers di nuova generazione;

questa ed altre insufficienze strutturali hanno già ridotto nell'ultimo anno dell'11 per cento il numero di navi attraccate a suddetto Porto, in un declino che - se non contrastato con adeguato provvedimenti - rischia di divenire inarrestabile;

 

impegna il Governo

:

ad assumere ogni iniziativa, direttamente e nei confronti delle altre Istituzioni interessate, anche istituendo all'uopo un apposito tavolo tecnico-politico di concertazione, perché si provveda, definendo risorse e progetti, nei tempi più rapidi ad un radicale dragaggio dei suddetti fondali del Porto di Taranto, rimuovendone tutti i fanghi ed i detriti al netto dei quali essi sarebbero ampiamente sufficienti a garantire la preservazione e l'ampliamento del suo attuale traffico-containers;

ad accelerare tutte le procedure in atto ed, all'occorrenza, ad attivarne di nuove, per un adeguato ammodernamento e potenziamento delle strutture portuali e retro-portuali del più importante Porto commerciale del Sud, ottimizzandone le potenzialità di volàno dello sviluppo dell'intero Mezzogiorno.

9/3256/217. Giorgio Conte, Patarino, Moffa, Lisi, Antonio Pepe, Rositani.

 

La Camera,

 

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie volte al reperimento di risorse economiche adeguate, al fine di elevare un settore fondamentale del nostro sistema istituzionale, qual è, appunto, quello che attiene all'amministrazione della giustizia, agli standard degli altri paesi europei.

9/3256/218. (Testo modificato nel corso della seduta)Consolo.

 

La Camera,

premesso che:

la Croce rossa italiana, ai sensi del regio-decreto 10 febbraio 1936, n. 484 dispone, per l'espletamento dei suoi servizi del tempo di guerra e di pace, di un Corpo Militare che, a termini di legge ed in osservanza delle convenzioni internazionali, è ausiliario delle Forze armate dello Stato;

gli iscritti nei ruoli del Corpo militare della Croce rossa italiana, sia permanentemente in servizio che richiamati in servizio, hanno lo status di militari a tutti gli effetti, tanto che sono soggetti alle particolari norme del regolamento di disciplina militare;

il Corpo militare vanta attualmente la presenza di 867 unità permanentemente in servizio nonché 385 unità con richiamo a tempo determinato prorogato da diversi anni;

dal punto di vista normativo, tale collegamento giuridico-economico è garantito dall'articolo 116 del citato regio-decreto 10 febbraio 1936, n. 484, che prevede che: «il personale militare della Croce rossa italiana riceve le competenze per ciascun grado, salvo provvedimenti da adottarsi dalla Presidenza Generale, in analogia a quanto venga praticato per i personali militari e delle amministrazioni statali»;

la Suprema Corte, chiamata nel 1999 ad esaminare uno dei tanti ricorsi presentati dal personale (che ha visto soccombere l'Amministrazione della CRI), nel rimettere comunque agli Organi dell'Ente Croce Rossa l'adeguamento del trattamento economico dei militari CRI, ha contestualmente riconosciuto l'esistenza di un vuoto legislativo;

occorre quindi procedere con immediatezza al riconoscimento dello status giuridico ed economico di detto personale, riconoscimento che, tra l'altro, non prevede alcun aggravio di spesa in quanto il personale è già in servizio (come peraltro

inequivocabilmente sancito dal DPCM 4 giugno 2004 e dall'Avvocatura generale e dalla Direzione «Previmil» del Ministero della difesa, nell'anno in corso);

 

impegna il Governo

a risolvere definitivamente le problematiche del personale appartenente al Corpo militare della Croce rossa italiana in servizio attivo, al quale deve essere esteso il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, nonché le norme sullo stato giuridico in vigore per i pari grado delle FFAA, permettendo il ripianamento delle vacanze del contingente permanentemente in servizio mediante la graduale stabilizzazione del nucleo di 385 militari richiamati, in alcuni casi, da oltre 18 anni.

9/3256/219. Holzmann.

 

La Camera,

 

impegna il Governo

a compiere attento monitoraggio sugli effetti della riforma che introduce l'azione collettiva, allo scopo di approfondire e valutare gli aspetti e riferirne l'esito alla Commissione Giustizia della Camera anche in occasione dell'esame delle proposte di legge in materia ancora in corso presso questa ultima.

9/3256/220. (Testo modificato nel corso della seduta)Contento, Consolo, Bongiorno, Benedetti Valentini, Pedrizzi.

 

La Camera,

premesso che:

attualmente l'INPS eroga prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito sulla base del reddito del nucleo familiare prodotto nell'anno solare precedente il 1 luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo;

tuttavia, qualora il reddito del nucleo familiare non venga comunicato all'INPS precedentemente al 1 luglio, in mancanza di una norma che lo stabilisca in modo compiuto, l'Istituto continua ad erogare le prestazioni concesse fino al 30 giugno finché non arrivi la nuova comunicazione sul reddito;

questo meccanismo è in molte occasione causa di esborsi non giustificati che pesano sulle casse dell'INPS,

 

impegna il Governo

ad assumere iniziative normative che stabiliscano in modo compiuto che ai pensionati che omettono di presentare la comunicazione reddituale entro il termine tassativo del 30 giugno viene sospesa l'erogazione della prestazione collegata al reddito a partire dal rateo del mese di settembre;

comunque a prevedere, in caso di presentazione della comunicazione reddituale di riferimento entro il termine previsto per la successiva comunicazione reddituale annuale, che la medesima prestazione sarà ripristinata a partire dal mese successivo con l'erogazione degli arretrati;

a stabilire infine che, qualora la presentazione della comunicazione reddituale all'INPS non venga ancora effettuata entro il termine di cui al precedente impegno, non si darà in ogni caso luogo alla corresponsione di alcun arretrato.

9/3256/221. Giulio Conti, Amoruso.

La Camera,

premesso che:

appare necessario ed opportuno migliorare l'organizzazione dei mercati di vendita dei prodotti alimentari e tutelare l'interesse dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti che abbiano un legame diretto con il territorio di origine;

tale obiettivo può essere raggiunto mediante l'utilizzo di un marchio di origine definito con le parole «mercato degli agricoltori»;

 

impegna il Governo

a far adottare l'utilizzo della denominazione «Mercato degli agricoltori» nei mercati istituiti su iniziativa dei comuni, delle Camere di commercio industria, artigianato ed agricoltura, di enti operanti in agricoltura e di imprenditori agricoli singoli e associati su superfici all'aperto e in locali aperti al pubblico in cui sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli provenienti da aziende agricole ubicate nel territorio della regione ove sono situati i mercati.

9/3256/222. Cosenza.

 

La Camera,

premesso che:

è ormai noto il fenomeno della c.d. «fuga di cervelli», giovani neolaureati, dottorati e ricercatori italiani che si trasferiscono all'estero per lavorare in università e centri di ricerca, soprattutto statunitensi, dal momento che manca, a tutt'oggi, un adeguato piano di sostegno economico che induca ad investire seriamente sulla ricerca e lo sviluppo scientifico;

la «fuga» di molti dei migliori ricercatori italiani, i quali, non avendo prospettive di lavoro e di ricerca nelle università italiane, sono stati chiamati da istituti di ricerca ed università straniere per i meriti acquisiti con i loro studi e le loro pubblicazioni, arreca danni rilevanti alla cultura e all'economia del Paese;

la mancanza di risorse umane specializzate in determinate discipline scientifico-tecnologiche, di cui il mercato italiano ha bisogno per diventare più competitivo, è da tempo denunciata anche dagli industriali italiani, che chiedono a gran voce un intervento del Governo al fine di rilanciare la formazione tecnico-scientifica, così da ridurre la propria dipendenza dalla ricerca realizzata all'estero:

 

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie volte a sostenere, in modo concreto, la preziosa attività culturale e scientifica dei giovani ricercatori italiani, così da fronteggiare un'emergenza non più sostenibile, che impedisce al nostro Paese di crescere in termini di progresso scientifico, a vantaggio di tutti gli altri Paesi industrializzati.

9/3256/223. Filipponio Tatarella.

 

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria prevede misure per la riqualificazione e il recupero dei centri storici;

le finalità delle predette misure risultano quanto mai opportune, ma occorre fare in modo che esse siano prioritariamente finalizzate a rimettere in risalto le caratteristiche architettoniche delle città e dei borghi antichi, adottando specifici criteri di intervento per l'arredo urbano, anche al fine di un miglioramento estetico degli stessi;

è necessario, pertanto, puntare con determinazione all'attivazione di progetti, strumenti e azioni integrati, che non possono essere lasciati solo all'autonomia degli organi comunali, ma devono poter contare - considerata anche la finalità di tutela dei beni culturali e territoriali - su una chiara cornice di inquadramento di carattere generale e su un contributo attivo di quei soggetti privati che possono sostenere in misura adeguata gli sforzi per il recupero migliorativo dei centri storici;

la Camera ha approvato all'unanimità, nello scorso mese di ottobre, un importante progetto di legge (A.C. 550-A e abb.), che prevede l'attivazione di sinergie tra pubblico e privato per la realizzazione dei predetti interventi di riqualificazione dei centri storici,

 

impegna il Governo

a garantire che le risorse per il recupero dei centri storici privilegino, in particolare, gli interventi posti in essere mediante la realizzazione di interventi integrati pubblici e privati, finalizzati alla riqualificazione urbana e al miglioramento del decoro urbano.

9/3256/224. Foti.

 

La Camera,

premesso che:

la legge Finanziaria in esame ha autorizzato, prevedendo un fondo specifico per l'edilizia scolastica, la spesa di 20 milioni di curo, in aggiunta a quella già stanziata nella Finanziaria precedente;

tale importo risulta ancora del tutto insufficiente al fabbisogno delle migliaia di scuole che non sono ancora a norma, nonostante gli enti locali concorrano nella misura del 50 per cento al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento normativo degli edifici scolastici;

sarebbero necessarie maggiori risorse per risolvere le reali esigenze delle scuole, anche e soprattutto in considerazione del fatto che, relativamente alle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma, è stata rinviata la scadenza del termine per il completamento delle opere al 31 dicembre 2009, previa sottoscrizione di un «patto per la sicurezza» tra il Ministro della pubblica istruzione, le regioni e gli enti locali della medesima regione,

 

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a prevedere l'adeguamento a norma in un settore così importante per la sicurezza e la qualità dell'educazione dei giovani e a destinare a ciò nuove ulteriori risorse.

9/3256/225. Frassinetti.

 

La Camera,

 

impegna il Governo

a reintrodurre il credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno incrementando le spese per infrastrutture specie nel Sud e nelle Isole.

9/3256/226. (Testo modificato nel corso della seduta)La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Boscetto, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha istituito i distretti produttivi, quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di rafforzare il sistema socio-economico produttivo del Paese, secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale;

la Corte costituzionale, a seguito del ricorso di legittimità costituzionale sollevato dalle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Toscana, ha dichiarato, con la sentenza n. 165 dell'11 maggio 2007, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 366 e 368, della legge finanziaria 2006, nella parte in cui non prevede che:

i decreti ministeriali di cui al predetto articolo 1, commi 366 e 368, lettera b), numeri 1 e 2, siano adottati di intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante la definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, sia adottato di intesa con la Conferenza Stato-Regioni,

 

impegna il Governo

a valutare l'esigenza di intervenire normativamente affinché le disposizioni dell'articolo 1, commi 366 e 368, lettera b)

numeri 1 e 2, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, vengano dettati i principi della sentenza della Corte Costituzionale dell'11 maggio 2007, n. 165.

9/3256/227. (Testo modificato nel corso della seduta)Armani, Patarino, Lisi.

 

La Camera,

premesso che:

il problema della sicurezza è oggi quanto mai sentito, tristemente protagonista della cronaca quotidiana, e riguarda abitazioni, esercizi commerciali ed uffici;

circa 6 miliardi di euro fatturati dal comparto sicurezza nel 2005 mostrano come gli italiani spendano quantità sempre più ingenti di risorse economiche per cercare di difendersi dagli atti criminosi ai loro danni;

non è giusto che i costi per l'utilizzo di servizi di vigilanza e per l'installazione e manutenzione sempre aggiornata di casseforti, porte corazzate, cassette di sicurezza, porte antintrusione, bussole antirapina, serrature di sicurezza, sistemi di allarme e di video-sorveglianza ricadano sulle spalle dei cittadini privati,

 

impegna il Governo

a valutare iniziative normative e finanziarie per concedere detrazioni fiscali per le spese effettuate da proprietari e locatari di abitazioni, da proprietari e gestori di negozi e da proprietari e locatari di uffici per l'utilizzo di servizi di vigilanza e per l'installazione e manutenzione dei sistemi di sicurezza.

9/3256/228. Amoruso.

 

La Camera,

premesso che:

una delle priorità del Governo dovrebbe essere costituita dall'attenzione costante da attribuire alla necessità di sostenere ed incentivare lo sport per i giovani, anche a livello dilettantistico, per il suo fondamentale ruolo di crescita, di educazione e di integrazione sociale e di solidarietà, anche rispetto alla disabilità fisica o mentale, nonché per il suo forte legame col territorio;

lo sport si fonda su valori sociali, educativi e culturali ed è un fattore di inserimento, di partecipazione alla vita sociale e la sua pratica deve essere accessibile a tutti, mettendo in atto programmi volti a facilitare l'inserimento delle persone diversamente abili, preso atto che le società e le associazioni dilettantistiche esaltano i valori morali, umani e sociali dello sport attraverso un'attenta opera di reclutamento dei giovani, sostenendo l'azione della famiglia e della scuola,

 

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a destinare una quota delle risorse allo sviluppo del settore giovanile, al recupero delle situazioni di disagio sociale e all'inserimento dei diversamente abili, per incentivare politiche indirizzate a valorizzare il carattere sociale dello sport.

9/3256/229. (Testo modificato nel corso della seduta)Airaghi.

 

La Camera,

premesso che:

la crescita dell'Italia passa attraverso una rapida modernizzazione delle infrastrutture di rete; è sempre più necessario affrontare i vincoli strutturali che frenano la penetrazione della banda larga a favorire la realizzazione di infrastrutture organiche ed evolute, soprattutto nelle aree sottoutilizzate del Paese in cui il mercato non è in grado di fornire tali servizi;

al fine di rendere fruibile dall'intera popolazione italiana la televisione nella nuova tecnologia digitale, occorre destinare maggiori risorse per il finanziamento degli interventi quali le incentivazioni

per i fornitori di contenuti di particolare valore in tecnica digitale; le attività di verifica e monitoraggio dello stato di trasformazione degli impianti; concessione di un bonus alle famiglie economicamente e socialmente disagiate per l'acquisto di un apparato idoneo a consentire la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale terrestre, via cavo o satellitare;

in alcuni Paesi europei, già si è avviata una graduale uscita dal mercato dei televisori analogici, in modo da convogliare gli acquisti del consumatore verso gli apparecchi televisivi digitali;

alla luce dell'approssimarsi della transizione dalla trasmissione analogica a quella digitale, le emittenti locali saranno chiamate ad una sfida competitiva a livello tecnologico:

 

impegna il Governo

a stanziare, per l'immediato futuro, ulteriori ed adeguate risorse economiche, così da rendere, in questo settore, il nostro Paese maggiormente competitivo a livello europeo.

9/3256/230. Landolfi.

 

La Camera,

premesso che:

la criminalità comune nel nostro Paese, colpisce ogni giorno cittadini di ogni grado od estrazione sociale;

a fronte dell'adozione di provvedimenti di clemenza, di cui usufruiscono i criminali, per le vittime, che si sentono abbandonate dalle istituzioni, non esiste invece alcuna tutela economica;

accade spesso infatti che, nel corso del procedimento penale, il responsabile di un reato abbia la possibilità di usufruire del difensore d'ufficio mentre le vittime debbano provvedere da loro al pagamento del legale per costituirsi parte civile. Inoltre nella stragrande maggioranza dei casi il risarcimento per la parte offesa, al termine dell'iter giudiziario, non avviene in quanto il reo risulta essere disoccupato e nullatenente,

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire un «Fondo per le vittime della criminalità comune» in favore delle vittime di atti criminosi che abbiano riportato, come conseguenza degli stessi, gravi danni fisici o materiali. In caso di decesso, il Fondo erogherebbe una prestazione economica ai familiari superstiti delle vittime.

9/3256/231. Taglialatela, Ascierto.

 

La Camera,

premesso che:

l'inarrestabile flusso migratorio dai Paesi del basso Mediterraneo colpisce la nostra coscienza e le nostre responsabilità di fronte a popoli la cui crescita demografica non è conciliabile con tassi di disoccupazione che si aggirano oltre l'80 per cento della popolazione attiva in cerca di lavoro;

il calcolo delle tendenze di accrescimento demografico dal 1987 al 2015 ha messo in evidenza che, a fronte dell'aumento della popolazione dell'Unione europea, stimato in 13 milioni di unità, quello delle popolazioni del Nord Africa è stimato in oltre 170 milioni di nascite in un contesto di crisi permanente sul piano del lavoro e dell'occupazione;

questi gravissimi squilibri di sproporzionata crescita demografica vanno messi in rapporto ad una disoccupazione di oltre l'80 per cento della popolazione attiva in cerca di lavoro;

questa situazione costituisce un pericolo vero di invasione dell'Europa da parte di popoli che sono alla fame e in preda ad un'inarrestabile disoccupazione; il loro arrivo massiccio in Italia contribuisce ad aggravare il problema della sicurezza

ed a ingrossare fenomeni di criminalità, quali lavoro nero, traffico di droga, e reati di varia gravità;

il deputato Tremaglia, il 14 ottobre 1995, in rappresentanza dell'Unione interparlamentare italiana, ha presentato a Bucarest un testo, approvato da 127 Paesi, che prevedeva un intervento diretto dell'Europa a favore dei Paesi del Nord Africa con investimenti economici a lungo termine;

nonostante queste obbligazioni e successive prese di posizione parlamentari in Italia, che impegnavano pure il Governo italiano e l'Europa a dare attuazione ai programmi sottoscritti anche sul piano internazionale, non si è mai dato seguito agli impegni assunti;

si ritiene indispensabile puntare con decisione all'unica soluzione vera, concreta, indispensabile, cioè quella di dare lavoro agli africani in Africa, per la quale soluzione diviene indispensabile una grande azione di investimenti economici europei in Africa;

sarebbe opportuno, a tal fine, organizzare una Conferenza internazionale per predisporre un piano di investimenti in Africa, in modo da creare nuovi posti di lavoro;

si affronterebbe così il problema di fondo, dando nuovo impulso produttivo ai Paesi più poveri, nella prospettiva di ridurre le enormi differenze economiche che si sono create all'interno dell'area mediterranea,

 

impegna il Governo

ad organizzare una Conferenza internazionale del lavoro e della cooperazione con la partecipazione dei Ministri del lavoro e degli affari esteri dell'Unione europea, con la rappresentanza dei Paesi del Nord Africa, nonché con quelli della Lega araba e dei Parlamenti europei, per discutere e attuare un piano trentennale di investimenti europei in Africa al fine di creare 20 milioni di posti di lavoro per gli africani in Africa e di fermare, quindi, l'emigrazione selvaggia verso l'Europa.

9/3256/232. Tremaglia.

 

La Camera,

premesso che:

il 17 ottobre 2007 all'interno del tribunale di Reggio Emilia un cittadino albanese durante la propria causa di separazione ha sparato e ucciso la moglie ed il cognato ferendo il legale della donna uccisa;

a Reggio Emilia i magistrati da tempo chiedono più sicurezza all'ingresso: già nel 2002 un uomo era entrato con la pistola durante un'udienza di separazione;

il livello di sicurezza degli uffici giudiziari italiani è troppo basso e la maggior parte dei tribunali italiani è priva di qualunque sistema di sicurezza che possa permettere di identificare chi entra e l'eventuale introduzione di armi od oggetti atti ad offendere;

l'associazione degli avvocati matrimonialisti chiede da tempo che le forze dell'ordine assistano anche alle cause familiari, così come assistono alle udienze penali, proprio per il gran numero di delitti familiari che si stanno consumando;

il decreto ministeriale 28 ottobre 1993 all'articolo 2, comma 1, recita: « Compete al procuratore generale presso la corte di appello adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la sicurezza interna delle strutture in cui si svolge attività giudiziaria. Salvo che nei casi di assoluta urgenza, i provvedimenti sono adottati sentito il prefetto e i capi degli uffici giudiziari interessati»;

l'attività del procuratore generale in materia di sicurezza è stata in seguito specificata dalla circolare applicativa n. 4 del 28 marzo 1994 e dalle modifiche ed integrazioni ad essa apportate dalla successiva circolare n. 10 del 9 settembre 1997. Secondo la chiara definizione della circolare in questione, il procuratore generale

resta individuato quale «organo a cui è deputata la funzione di coordinamento tra le esigenze di tutela della struttura e quelle che riguardano la persona dei magistrati cosiddetti a rischio»;

inoltre la circolare del 1994 e le successive integrazioni del 1997 individuano, con riguardo al tema della sicurezza delle strutture giudiziarie, tre grossi ambiti di intervento di competenza del procuratore generale: l'organizzazione e l'utilizzo di materiali di protezione di cui gli uffici siano già dotati; l'individuazione e la scelta dello strumento in concreto più idoneo a conseguire la specifica tutela e l'acquisizione di strumenti di protezione nuovi o diversi da quelli di cui gli uffici siano già dotati;

il servizio di vigilanza esterna degli uffici giudiziari disposto su richiesta del procuratore generale, è regolamentato dalla circolare ministeriale n. 6/4056/01/20A del 25 giugno 2001; il servizio può essere affidato alle forze dell'ordine su disposizione del prefetto e, ove ciò non sia possibile, è affidato ad istituti di vigilanza privata, attualmente a carico del comune nel cui territorio ha sede l'ufficio giudiziario,

 

impegna il Governo

a prevedere la possibilità di effettuare un monitoraggio all'interno degli uffici giudiziari, per valutare la reale efficienza dei sistemi di sicurezza adottati;

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti urgenti, volti anche a modificare il decreto ministeriale 28 ottobre 1993, affinché siano messe in sicurezza le aule dei tribunali e più in generale siano meglio protetti i luoghi dove si amministra la giustizia;

a valutare la possibilità di potenziare le necessarie dotazioni di sicurezza, quali metal detector, telecamere a circuito chiuso e personale di vigilanza all'interno dei tribunali.

9/3256/233. (Testo modificato nel corso della seduta)Minasso, Germontani, Bongiorno.

 

La Camera,

premesso che:

è necessario prevedere specifici interventi a favore dei soggetti non autosufficienti garantendo agli stessi la possibilità di accesso ai servizi di trasporto,

 

impegna il Governo

a destinare adeguate risorse per finanziare interventi destinati alla realizzazione di un parco ferroviario per il trasporto in Italia e all'estero dei disabili assistiti dalle associazioni di volontariato operanti sul territorio italiano, anche attraverso l'istituzione di un apposito Fondo per la mobilità dei disabili.

9/3256/234. Moffa, Lisi, Menia, Castellani, Ulivi, Patarino, Mancuso, Angela Napoli, D'Ippolito Vitale, D'Elpidio, Cioffi, Pedrizzi.

 

La Camera,

premesso che:

il Consiglio di facoltà di scienze politiche dell'università degli studi di Cagliari, in conseguenza del decreto ministeriale 3 luglio 2007, n. 362, e del decreto ministeriale 31 ottobre 2007, n. 544, ha deciso di concentrare i propri corsi solo nell'ateneo del capoluogo sardo, provocando in questo modo la chiusura dei nuovi corsi triennali di scienze dell'amministrazione e di scienze del servizio sociale precedentemente attivi nella sede universitaria gemmata della città di Nuoro;

in base alle disposizioni previste dai citati decreti ministeriali, l'università degli studi di Cagliari è stata costretta a penalizzare la città di Nuoro razionalizzando l'offerta formativa in relazione a criteri di efficienza e di qualità stabilite dal Ministero dell'università e della ricerca

e privando, di conseguenza, la provincia nuorese di corsi formativi universitari seguiti da molti giovani sardi;

gli studenti che seguivano i corsi universitari citati nei precedenti capoversi della premessa presso la sede gemmata di Nuoro saranno costretti a frequentare gli stessi corsi nelle sedi universitarie di Cagliari con evidenti disagi sia sul piano dei trasporti che sul piano economico;

per il ripristino dei corsi di scienze dell'amministrazione e di scienze del servizio sociale nella sede universitaria gemmata di Nuoro sarebbe necessario accreditare all'Università degli studi di Cagliari 500.000 euro,

 

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie affinché siano riattivati i corsi universitari di scienze dell'amministrazione e di scienze del servizio sociale nella sede universitaria gemmata della città di Nuoro e affinché sia promossa ed incrementata l'offerta formativa universitaria nella stessa provincia sarda.

9/3256/235. Murgia.

 

La Camera,

premesso che:

la dipendenza dell'Italia da fonti energetiche non rinnovabili, ha comportato negli anni un aumento esponenziale della spesa sostenuta per sopportare la cosiddetta «bolletta energetica», in conseguenza dell'aumento del costo delle materie prime utilizzate, petrolio e gas, per alimentare la nostra rete energetica;

si ritiene necessario ed urgente che si producano tutti gli sforzi utili per diminuire il più possibile la dipendenza energetica dell'Italia da fonti non rinnovabili e non inquinanti anche nel rispetto di trattati internazionali e comunitari condivisi e sottoscritti,

 

impegna il Governo

ad adottare tutti i provvedimenti utili per determinare che le spese sostenute ed i cofinanziamenti disposti dai comuni e dalle province per investimenti tesi alla realizzazione di impianti fotovoltaici e per altre fonti energetiche pulite e rinnovabili non siano computate ai fini del calcolo dei coefficienti di spesa del patto di stabilità.

9/3256/236. Nespoli.

 

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame, al comma 3, articolo 98, prevede che l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse alla protezione civile, fino al 31 dicembre 2008 possa continuare ad avvalersi del personale in servizio, con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione, alla data del 28 settembre 2007, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata nell'anno 2007 per lo stesso personale della predetta Agenzia;

lo stesso testo prevede inoltre che l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione, sia autorizzata a bandire concorsi, per titoli ed esami, e a procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite della dotazione organica approvata con decreto del direttore generale n. 122 del 2005;

l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con disposizione DG n. 915 del 2004 ha bandito un concorso, per personale laureato, regolarmente concluso nel 2005;

allo stato attuale, risulta redatta una graduatoria contenente i nominativi del personale idoneo che, tuttavia, non è mai stato assunto dall'Agenzia, nonostante

- come è espressamente dichiarato nel testo della legge finanziaria in esame - sia stata riscontrata carenza di organico;

si comprende la necessità, in capo alla stessa Agenzia, di bandire concorsi per titoli ed esami, anche ai fini di stabilizzazione del personale precario;

risulterebbe tuttavia più opportuno, ai fini della maggiore speditezza ed economicità nell'acquisizione di nuove risorse umane, avvalersi in primo luogo della graduatoria degli idonei ad un concorso già espletato;

infatti, l'assunzione di personale risultato idoneo non comporterebbe alcun aggravio di spesa per l'Agenzia, dal momento che il concorso è già stato esperito e i fondi necessari per la sua realizzazione appartengono a capitoli di bilancio ascrivibili al passato;

inoltre, nella seduta del 27 novembre 2007 in Commissione ambiente della Camera dei deputati, era stato presentato un emendamento che intendeva dare priorità, nella stabilizzazione del personale dell'APAT, agli idonei del concorso espletato nel 2005;

nel corso della predetta occasione, è stato chiesto il ritiro dell'emendamento in questione ma, contestualmente, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha preannunciato la disponibilità del Governo all'accoglimento di un eventuale atto di indirizzo in materia,

impegna il Governo

nell'ambito delle procedure di stabilizzazione del personale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), a tener conto e a dare priorità al personale risultato idoneo al concorso bandito dalla stessa Agenzia, con decreto del direttore generale n. 915 del 2004.

9/3256/237. Angela Napoli, Minasso.

 

La Camera,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative normative volte a introdurre un regime fiscale ad aliquota unica forfettaria sui redditi di locazione.

9/3256/238. (Testo modificato nel corso della seduta)Pedrizzi.

 

La Camera,

premesso che:

la bonifica delle aree inquinate, oltre a costituire uno strumento indispensabile per la tutela delle risorse ambientali e della salute dell'uomo, riveste un ruolo fondamentale ai fini della valorizzazione del territorio e dello sviluppo socioeconomico dello stesso. La dimensione del problema delle bonifiche è estremamente rilevante in Italia. Secondo gli esperti, riuniti a «Bosicon 2006», la Conferenza internazionale sulla bonifica dei siti contaminati che si è tenuta nel febbraio 2007, le aree potenzialmente inquinate in Italia, secondo i dati del 2004 forniti dall'APAT, risultano ben 12 mila. Fra queste almeno 4.400 risultano contaminate e solo il 10 per cento è stato bonificato. Le aree ad elevato rischio ambientale in Italia sono 217: di queste 49 sono comprese nel Piano nazionale delle bonifiche, 110 nel Piano straordinario, mentre sono 58 i siti ad alta presenza di amianto. A queste aree vanno poi aggiunti circa 1500 siti minerari abbandonati, resi noti dal censimento completato nel marzo 2004;

in riferimento al profilo di costo, si consideri, ad esempio, che solo per gli oneri collegati alla bonifica dei 50 siti di interesse nazionale (APAT, 2004) si ipotizza un importo pari a circa 5 miliardi di euro. Più in generale, è possibile stimare in oltre 30 miliardi di euro l'entità economica necessaria per procedere al disinquinamento di tutte queste aree, al netto dei costi di reinsediamento, che sono di difficile quantificazione a causa delle in

certezze dei piani urbanistici territoriali locali e delle dinamiche del mercato immobiliare;

a fronte di una realtà così critica, è necessario consolidare un vero e proprio business industriale legato alle bonifiche. A tal fine, è opportuno sviluppare una visione complessiva sul tema, che superi gli approcci parziali e improntati ad una logica emergenziale, che hanno sin qui caraterrizzato in prevalenza il comparto,

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative utili, anche normative, con l'obiettivo di istituire un'Autorità indipendente nel settore delle bonifiche per rispondere all'esigenza di garantire la ripresa delle attività di bonifica nonché l'efficienza (certezza di tempi in un'ottica di cost saving) e l'efficacia (certezza dei risultati) dell'azione amministrativa nel settore stesso.

9/3256/239. Castiello.

 

La Camera,

premesso che:

occorre favorire l'inserimento effettivo dei disabili nella società e sostenere le famiglie degli stessi che si fanno carico di costi per attrezzature e cure che in uno Stato moderno dovrebbero essere a carico della fiscalità generale,

 

impegna il Governo

ad individuare ulteriori sistemi utili per aiutare i soggetti diversamente abili ed adottare le opportune iniziative normative volte a introdurre agevolazioni anche fiscali per famiglie che hanno al loro interno soggetti con handicap gravi.

9/3256/240. (Testo modificato nel corso della seduta)Antonio Pepe, Porcu, Patarino.

 

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge n. 663 del 1979, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1980, prevede che, il requisito reddituale del diritto alla pensione di inabilità, previsto per gli invalidi totali venga calcolato sulla base dei redditi coniugali o da altri componenti il nucleo familiare;

e che tutto ciò si traduce in una grave disparità di trattamento degli invalidi totali rispetto a tutte le altre categorie di invalidi (invalidi parziali, cechi civili e sordomuti), mentre sarebbe invece necessario stabilire che agli effetti dell'IRE sia escluso il reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte;

 

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a far sì che a decorrere dal 1o gennaio 2008 il limite di reddito per il diritto alla pensione in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui agli articoli 12, 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, sia calcolato su base personale, senza computare alcun reddito percepito dal coniuge e dagli altri componenti del nucleo familiare.

9/3256/241. Porcu, Pedrizzi.

 

La Camera,

premesso che:

il primo Piano biennale transitorio di sviluppo 1981-1983 indicava il Polo Universitario Jonico come Polo decentrato dell'Università di Bari;

con la legge n.662 del 96 venivano assegnati al Polo Universitario Jonico n. 53 posti di ruolo tra professori di I e II fascia e di ricercatori;

attualmente funzionano a Taranto 19 corsi di studio di primo livello, 4 corsi di II livello afferenti a 7 Facoltà: Economia,

Giurisprudenza, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria;

da questo anno accademico l'Università di Bari ha istituito e attivato a Bari le seconde facoltà di Giurisprudenza, Scienze ed Economia con sede didattica a Taranto;

sono oltre 6.000 gli studenti che frequentano i vari Corsi di studio del Polo Universitario Jonico dipendenti dall'Università di Bari, ai quali sono da aggiungere i 1500 studenti della II Facoltà di Ingegneria di Taranto del Politecnico di Bari;

la Regione Puglia ha istituito l'EDISU di Taranto;

la legge Finanziaria 2007 «fa divieto, per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, di istituire e attivare Facoltà o Corsi di studio in Comuni diversi da quello ove l'ateneo ha la sede legale e amministrativa»;

il MIUR ha emanato, in data 3 luglio 2007, il decreto ministeriale n. 367 relativo alla programmazione universitaria 2007/2009;

lo stesso MIUR con decreto ministeriale del 26 luglio 2007, ha dettato le linee guida in attuazione dei decreti ministeriali 16 marzo 2007;

 

impegna il Governo

a considerare, per effetto delle valutazioni in premessa, la non applicabilità delle restrizioni previste dalle norme citate per quel che riguarda la istituzione a Taranto di nuove Facoltà e Corsi di Studio e ciò ai fini del consolidamento del polo universitario jonico;

a impegnare, conseguentemente, il Ministero dell'Università ad autorizzare:

a) la trasformazione, a partire dall'anno accademico 2008 -2009, della sede didattica di Taranto delle Seconde Facoltà di Giurisprudenza, Scienze ed Economia dell'Università di Bari, in seconde Facoltà di Taranto;

b) ad istituire e attivare nuove Facoltà e Corsi di studio a Taranto, nell'ambito della razionalizzazione del sistema universitario pugliese;

c) a disporre ogni utile provvedimento per il riconoscimento dell'autonomia dell'Università di Taranto e, nelle more, da prevedere lo stanziamento per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 di una spesa di 10 milioni di euro al fine di realizzare lo sviluppo e il consolidamento del Polo Universitario Jonico, utilizzando allo scopo parzialmente l'accantonamento relativo al Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia.

9/3256/242. Rositani, Patarino.

 

La Camera,

premesso che:

l'Italia è il Paese dell'Unione europea che dipende maggiormente dalle importazioni di gas naturale, utilizzato in larga misura per alimentare le centrali termoelettriche;

le infrastrutture per l'importazione sono carenti, in particolare in Italia esiste un unico terminale di rigassificiazione per il gas naturale liquefatto a Panigaglia con una capacità di soli 3,5 miliardi di metri cubi;

la situazione dell'approvvigionamento di gas risulterà ancora più critica di oggi al 2015 e al 2020 quando la mancanza di nuove infrastrutture di ricezione del gas e la riduzione della produzione nazionale metteranno a rischio la copertura di una domanda di gas in forte crescita e prevista di arrivare a 100 miliardi di metri cubi nel 2015 ed a 112 miliardi di metri cubi nel 2020;

a causa della mancata realizzazione di terminali per la rigassiflcazione di gnl l'Italia è costretta ad utilizzare per il gas importato dalla Nigeria addirittura un

impianto situato in Francia sostenendo alti costi che si riflettono sulla bolletta del consumatore finale;

da tempo giacciono al Ministero dello sviluppo economico dieci progetti per la realizzazione di altrettanti terminali le cui autorizzazioni sono bloccate da anni;

all'inizio del 2006 era stata costituita una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con l'obiettivo di dare risposta alle domande di autorizzazione entro il 30 agosto 2006;

il Governo aveva predisposto una norma per semplificare le procedure autorizzative inserita prima nel decreto-legge 159/2007 poi nella legge finanziaria ed ora eliminata definitivamente a causa delle diverse impostazioni proposte dai ministri competenti;

risulta urgente predispone una norma che istituisca la procedura autorizzativa unica che contenga le varianti necessarie agli strumenti urbanistici territoriali e portuali, escluda dall'iter il Consiglio superiore dei lavori pubblici, essendo organo meramente consultivo, e comprenda nel procedimento le autorizzazione necessarie alle opere connesse (opere marittime, dragaggi e gasdotto di collegamento), consentendo agli Enti competenti di intervenire esclusivamente attraverso lo strumento della conferenza dei servizi,

 

impegna il Governo

a convocare con urgenza la cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri affinché i ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e delle infrastrutture adottino un provvedimento che semplifichi la procedura autorizzativa relativa alla costruzione e all'esercizio di rigassificatori nell'ottica di un'autorizzazione unica valida per l'intero territorio nazionale.

9/3256/243. Saglia.

 

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria per il 2007 prevedeva un drastico taglio degli importi delle tariffe massime praticabili per le prestazioni di diagnostica dì laboratorio rese dalle strutture private accreditate;

tale abbattimento ha avuto come conseguenza, uno scadimento a livello qualitativo delle prestazioni e servizi erogati dalle strutture suddette e, cosa assai grave, una riduzione sul territorio della presenza delle stesse;

altra grave conseguenza è il danno arrecato ai pazienti che possono incorrere in servizi scadenti a livello qualitativo e di sicurezza;

il provvedimento in esame, stabilendo un ulteriore drastico taglio degli importi, provocherà la dispersione del patrimonio professionale, tecnico e scientifico di primissimo ordine, che pone allo stato attuale il nostro Paese in una posizione leader in Europa;

 

impegna il Governo

ad attivarsi immediatamente per rivedere il nomenclatore tariffario di tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali;

a convocare sollecitamente un tavolo tecnico di confronto tra Governo, Regioni e associazioni di categorie pubbliche e private, al fine di risolvere i problemi normativi ed economici che riguardano la specialistica ambulatoriale.

9/3256/244. Ulivi.

 

La Camera,

premesso che:

la situazione energetica italiana pone oggi delle questioni pressanti che non possono più essere eluse;

lo scenario attuale vede l'Italia al primo posto al mondo per dipendenza dall'estero, con una produzione energetica

che deriva quasi esclusivamente dall'approvvigionamento di gas naturale dalla Russia e dall'Algeria;

questo problema è strutturale ed è destinato a peggiorare nel tempo e ad influenzare negativamente lo sviluppo del Paese, considerando, inoltre, che il carbone e il nucleare sono, rispettivamente, la prima e la seconda fonte di produzione di energia elettrica in Europa, e la seconda e la prima fonte negli Stati Uniti d'America;

la diversificazione delle fonti per l'Italia costituisce certamente una priorità,

 

impegna il Governo

a promuovere azioni dirette alla realizzazione del risparmio energetico, all'uso appropriato delle fonti di energia, anche convenzionali, al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano l'energia, all'uso e allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, alla sostituzione delle materie prime energetiche di importazione e al ricorso all'energia nucleare;

a finanziare progetti di ricerca, anche privati, per la concezione di impianti nucleari di nuova generazione per la produzione di energia a scopi pacifici, e anche al fine della transizione degli odierni sistemi energetici basati su combustibili fossili a futuri sistemi energetici ambientalmente sostenibili.

9/3256/245. Urso, Pedrizzi.

 

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria contiene alcuna disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali;

si rende quanto mai opportuno ampliare gli interventi previsti allo scopo di tutelare il paesaggio e ridare nuova dignità urbanistica alle periferie delle città, rendendole vivibili e a misura d'uomo, e sviluppando nuove idee per riconvertire l'espansione edilizia in riqualificazione urbanistica;

gli interventi auspicati dovrebbero prevedere il risanamento e il recupero del patrimonio edilizio da parte di privati, la realizzazione o la sostituzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, compresa la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale, nonché il miglioramento e l'adeguamento dei servizi urbani e gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici;

già in passato è stata sollecitata l'adozione di iniziative per contrastare il fenomeno del degrado delle periferie, in special modo nelle grandi aree urbane, e risulta ormai indispensabile l'adozione di misure concrete volte a favorire una miglior qualità della vita e a garantire la sicurezza della popolazione ivi residenti;

verifcata la necessità di intervenire tenendo conto dei seguenti criteri elaborati in sede europea:

a) l'alto valore della continuità storica, intesa come rispetto del contesto urbano in cui si inserisce l'opera nonché della cultura e delle tradizioni locali;

b) la combinazione del nuovo e dell'antico, come sintesi efficace tra conoscenza storica e progresso scientifico e tecnologico;

c) la qualità degli spazi edificati, costituiti da paesaggi urbani, architettura, alloggi, servizi e zone commerciali, condizione essenziale per un nuovo rinascimento urbano;

d) la convivenza di vari strati sociali, intesa come lotta all'esclusione e alla ghettizzazione di alcune parti della città;

e) la ricchezza della diversità urbana, nelle sue forme di diversità istituzionale, culturale, della forma urbana, del tipo di abitazione, di attrezzature e di servizi, quale risorsa contro la banalizzazione e per la valorizzazione dei diversi modi di vivere la città;

f) il rispetto dell'identità dei luoghi, costituita da edifici che assumono la forma delle linee morfologiche del territorio, dall'uso dei materiali locali, con conseguente differenziazione dei caratteri architettonici, dagli elementi stilistici e scultorei, dalle tecniche costruttive;

g) la gerarchia delle funzioni, che si concretizza nel riservare importanti localizzazioni ai palazzi rappresentativi, monumentali, pubblici e caratteristici con i quali gli edifici rispettano il loro contesto di appartenenza;

h) la riconfigurazione delle periferie in condizioni di degrado all'interno di una coerente regione urbana, nella quale i quartieri possono essere riorganizzati come città o villaggi con i loro propri confini urbani;

i) il concetto delle città come insieme di quartieri tradizionali, compatti, multifunzionali e organizzati;

l) la necessità dell'esistenza di una relazione tra arte del costruire e fare comunità.

 

impegna il Governo

ad attuare un programma triennale di riqualificazione ambientale ed urbanistica delle aree metropolitane, anche tramite interventi di sostituzione edilizia e recupero delle periferie degradate, secondo le linne indicate in premessa

9/3256/246. Rampelli.

 

La Camera,

premesso che:

la famiglia italiana, individuata, dalla Costituzione, come «società naturale fondata sul matrimonio», deve essere agevolata «con misure economiche ed altre provvidenze», soprattutto nella fase della «formazione e» in quella dell'«adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose»;

attualmente, la solidità della famiglia italiana è quotidianamente sottoposta «a prove onerose», in quanto la cura dei figli come l'assistenza degli anziani rimangono, a dispetto di un'impressione diffusa relativa a un presunto eccesso di «Stato assistenziale», a carico delle famiglie;

in quest'ottica, per il numero dei componenti del nucleo familiare e nella prospettiva della famiglia quale soggetto unico fiscale, va sottolineato come il ruolo fondamentale della famiglia, nel sostegno ai componenti non completamente autosufficienti, siano essi giovani, o molto anziani, o disabili, sia accompagnato da una penalizzazione fiscale anomala sulla scena europea, ingiusta nei confronti delle famiglie con figli, e soprattutto poco comprensibile in un Paese in cui le principali tradizioni culturali e politiche hanno sempre riconosciuto l'indiscussa centralità della famiglia;

 

impegna il Governo

ad introdurre a fini di equità fiscale, il modello tributario fondato sulla tassazione del reddito familiare in base al numero di componenti, denominato metodo del «quoziente familiare», tenendo conto della spesa minima di mantenimento indicata dall'istituto nazionale di statistica, di guisa che i soggetti con coniuge, figli o altri familiari a carico possano dedurre, per ciascuno di tali soggetti, una somma indicata annualmente, che contestualmente ridefinisce l'importo delle detrazioni e il livello di reddito previsti dall'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente detrazioni per carichi di famiglia.

9/3256/247. Angeli, Pedrizzi, Ceccacci Rubino, Fallica, Gardini, Paoletti Tangheroni, Di Virgilio, Luciano Rossi, Lisi, Garagnani, Galletti.

 

La Camera,

premesso che:

ai sensi dell'articolo 1, comma 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni sono tenute ad adottare i provvedimenti necessari a rispettare l'equilibrio economico-finanziario qualora si prospetti, sulla base del monitoraggio trimestrale, una situazione di squilibrio;

l'articolo 2, comma 46 del provvedimento in esame prevede una serie di norme volte a dare attuazione agli accordi stipulati tra il Governo e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, che impegnano le regioni interessate al risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti;

vi sono regioni, come ad esempio la Puglia, che, pur trovandosi in una situazione di disavanzo a causa di precedenti gestioni dissennate, non usufruiscono di misure straordinarie come quelle previste nel provvedimento in esame;

 

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti per consentire alle regioni in disavanzo e che non sono state favorite da provvedimenti straordinari, di prevedere la copertura all'interno del bilancio regionale mediante piano dì rientro di durata triennale, anche evitando la penalizzazione dei 5 per cento nella ripartizione del Fondo sanitario nazionale.

9/3256/248. (Testo modificato nel corso della seduta)Lombardi, Andrea Ricci, Migliore, Duranti.

 

La Camera,

premesso che:

il 1o agosto 2007 il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha firmato un protocollo d'intesa con la Provincia Autonoma di Bolzano, l'UNIRE e il Comune di Merano al fine di rilanciare la ristrutturazione dell'ippodromo di Merano, unico ippodromo di rilevanza nazionale per il settore ostacolistico;

nella predetta convenzione il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali si è impegnato a reperire i fondi necessari per poter finanziare la quota di parte statale mentre la residua parte dell'impegno complessivo di circa 25 milioni di euro è a carico del Comune di Merano e della Provincia Autonoma di Bolzano;

per consentire al ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali di far fronte al predetto impegno, durante l'esame della legge finanziaria 2008 in questo ramo del Parlamento, è stata incrementata la Tabella C, voce ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, legge 549 del 1995 è stata incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

 

impegna il Governo

a destinare all'UNIRE i maggiori fondi stanziati nella Tabella C, voce: ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, legge 549 del 1995, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, con il vincolo di impegnare il predetto contributo per il Comune di Merano al fine di ristrutturare e rilanciare l'ippodromo di Merano-Maia.

9/3256/249. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 266 destina risorse per gli interventi di completamento della strada di grande comunicazione E78 Fano-Grosseto meglio nota come strada dei due mari collegando Adriatico e Tirreno;

l'opera è giustamente prevista come «strategica» dalla legge 21 dicembre 2001 n. 443;

è opinione diffusa che occorra fare ogni sforzo per il suo completamento considerato che risulta realizzata per oltre il 70 per cento e rappresenta l'unica possibilità di collegamento trasversale dell'Italia centrale;

l'allegato infrastrutture dei DPEF esplicitamente indica per il tratto Arezzo-Fano che collegherebbe due autostrade: la A1 con la A14 la scelta di procedere con lo strumento della finanza di progetto;

nello stesso documento era previsto che il bando di gara per il project financing fosse pubblicato entro il mese di luglio 2007 ma che ad oggi non risulta alcuna pubblicazione;

da informazioni raccolte in sede Anas il ritardo sarebbe dovuto alla mancata concertazione per la definizione del tracciato in territorio umbro e toscano che non permetterebbe la quantificazione economica dell'opera e la fattibilità tecnica;

nel tratto marchigiano risulta completata la galleria della Guinza che non può però essere messa in funzione a seguito di modificate normative europee e che anche nella percezione dei cittadini rappresenta una «incompiuta»;

il completamento di detto stralcio risulta strategico in quanto permetterebbe di collegare subito il tratto marchigiano alla superstrada E45;

 

impegna il Governo

a valutare la possibilità di iniziative per accelerare le procedure per l'emissione del bando di concorso per il tratto Arezzo-Fano utilizzando, se necessario, tutti gli strumenti in proprio possesso per la definizione del tracciato e delle procedure attuative, consentitigli dalla legge e, in attesa di definizione del contratto di finanza di progetto, a dare assoluta priorità al completamento del tratto Fano-superstrada E45 che non presenta problematiche di definizione di tracciato e di procedure.

9/3256/250. (Testo modificato nel corso della seduta)Vannucci.

 

La Camera,

premesso che:

il comma 258 dell'articolo 2, destina importanti risorse per garantire il finanziamento dei servizi pubblici ferroviari sulla media e lunga percorrenza;

Trenitalia ha annunciato la modifica dell'orario ferroviario dal 12 dicembre che vedrebbe drastici tagli per la tratta Rimini - Roma;

Trenitalia ha giustificato tali scelte con la carenza di risorse e subordinando la rivisitazione dell'orario stesso alla previsione di finanziamenti che con la legge finanziaria sono stati decisi come richiesto;

fra i previsti tagli i più eclatanti sono quelli che riguardano, Pesaro (seconda città delle Marche), il capoluogo di regione Ancona, Senigallia e la fermata di Fossato di Vico-Gubbio;

la stazione di Fossato di Vico serve territori delle Marche e dell'Umbria da Urbino a Cagli oltre all'alta provincia di Ancona e dell'Umbria centrale; aree che non godono di efficienti alternative infrastrutturali e di trasporto,

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sollecitare la rivisitazione da parte di Trenitalia, eventualmente anche adottando ulteriori iniziative volte a subordinare l'erogazione dei finanziamenti citati in premessa a tale operazione, con l'attenzione che i segnalati casi di Pesaro, Senigallia, Ancona e Fossato di Vico trovino positiva soluzione.

9/3256/251. Morri, Vannucci.

 

La Camera,

premesso che:

la legge finanziaria per il 2007 è intervenuta sulla riduzione degli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze;

il Ministero di cui trattasi ha emanato il previsto regolamento che all'articolo 24 tratta il tema degli uffici territoriali prevedendo la soppressione di 80 sedi periferiche;

le Commissioni competenti di Camera e Senato si sono espresse in merito, in particolare la V e VI Commissione riunite dal Senato, che hanno espresso il relativo parere invitando a valutare ipotesi alternative;

le modifiche sul tema introdotte dal Senato nel testo della finanziaria per il 2008 non trovano riscontro nell'emendamento del Governo,

 

impegna il Governo

a valutare in alternativa alle soppressioni l'ipotesi di accorpamento in ogni provincia della Direzione servizi vari e delle Ragionerie Provinciali, oltreché delle Commissioni Tributarie, al fine di verificare la possibilità di ottenere risparmi e maggiore funzionalità.

9/3256/252. Baratella, Vannucci, Motta, Marchi.

 

La Camera,

premesso che:

è in discussione presso la commissione affari costituzionale il disegno di legge A.C. 1812, recante disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse;

la citata proposta di legge riveste notevole importanza, riguardando un tema particolarmente drammatico, atteso anche l'aumento di persone scomparse;

appare necesssario trovare idonea copertura finanziaria al citato disegno di legge,

 

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a reperire le necessarie risorse a favore della ricerca delle persone scomparse.

9/3256/253. Provera, Frias, Codurelli, Dato.

 

La Camera,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui al comma 308 dell'articolo 2, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad assegnare all'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni il potere di stabilire, con proprio regolamento, i criteri per la concessione di deroghe rispetto alla disciplina stabilita dal citato comma 308, rispetto alle emittenti televisive, ai fornitori di contenuti televisivi e ai fornitoti di programmi in pay per view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, che in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio, non abbiamo realizzato utili o che abbiano una quota di mercato riferita ai ricavi da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche, o da offerte televisive a pagamento, inferiori all'1 per cento o che editino canali tematici.

9/3256/254. Olivieri, Falomi.

 

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria prevede misure in favore di soggetti con disabilità, fra cui, ad esempio, quelle dirette a garantire loro il libero esercizio del diritto fondamentale alla mobilità attra

verso la garanzia dell'accesso al trasporto ferroviario a condizioni comparabili a quelle degli altri cittadini;

la mancanza di risorse e le difficoltà interpretative della legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, insieme al mutato quadro ordinamentale conseguente alla riforma del Titolo V della Costituzione, rischiano, da un lato, di svuotare di contenuto effettivo la legge indicata e dall'altro di determinare un'intollerabile disparità di trattamento tra persone disabili residenti nelle diverse regioni del Paese, in ordine al grado di tutela effettiva del loro diritto fondamentale di accedere agli edifici;

 

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a garantire in tempi rapidi il congruo rifinanziamento della citata legge n. 13 del 1989, nonché ad estendere a favore delle persone disabili, in aggiunta ai contributi previsti dall'articolo 9 della legge n. 13 del 1989, l'ulteriore misura di sostegno della detrazione dall'imposta lorda, per una quota pari al 55 per cento, delle spese effettuate per realizzare le opere previste al medesimo articolo 9 della citata legge n. 13 del 1989.

9/3256/255. Schirru, Mariani, Codurelli.

 

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria prevede rilevanti finanziamenti per la realizzazione di infrastrutture strategiche e in particolare per realizzazione di infrastrutture ferroviarie su tutto il territorio nazionale;

occorre dare certezza sia sui tempi di realizzazione di tali opere sia sulle risorse a tal fine disponibili, garantendo, in via prioritaria, il completamento delle opere già avviate e, in particolare, delle tratte Alta velocità/Alta capacità già in corso di realizzazione;

fra tali tratte riveste un'importanza strategica particolare l'Alta Velocità Bologna-Firenze, per la quale esistono diversi atti di programmazione che hanno stabilito precise risorse da utilizzare per il completamento dell'opera;

 

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a garantire la sollecita erogazione dei finanziamenti previsti dall'addendum del 19 luglio 2002 e dall' accordo procedimentale della tratta Alta Velocità Bologna-Firenze.

9/3256/256. Mariani, Fluvi, Franci, Cordoni, Ventura, Lulli, Nannicini, Filippeschi, Ceccuzzi, Velo.

 

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria in esame non è riuscita ad incidere sull'urgenza della riduzione del debito pubblico italiano e lo stesso, pur riducendo la spesa in conto capitale, aumenterà la spesa corrente di circa 5 miliardi;

la pubblica amministrazione nei conti pubblici peserà ancora troppo: con questa finanziaria avremo un esborso di circa 4, 5 miliardi, pari al 2,1 per cento del PIL, rispetto al 1,8 per cento che avremmo avuto senza manovre aggiuntive;

le previsioni di crescita più ottimistiche sono state ridimensionate: secondo l'Istat infatti il tasso di crescita economica dell'Italia si è fermato ad un deludente 0,1 per cento nel secondo trimestre 2007, il più basso dalla fine del 2005, anno a crescita zero, che proietta l'aumento del PIL tra l'1,5 per cento e l'1,8 per cento su base annua, quindi al di sotto del 2 per cento auspicato dal Governo;

le maggiori entrate emerse durante l'anno in corso, il famoso extragettito di

7,829 miliardi di euro, sono state destinate ad accrescere le erogazioni, non spezzando quel circolo vizioso che attanaglia l'Italia da decenni;

l'instabilità del mercato internazionale ci costringe a non posticipare ulteriormente i tagli della spesa corrente e la riduzione del debito, poiché nei prossimi mesi ed anni potrebbero verificarsi congiunture economiche meno favorevoli che renderebbero impossibile l'auspicabile risanamento delle casse italiane;

una vera riforma del welfare è condizione preliminare a qualsiasi azione volta a includere più forze lavoro strettamente necessarie alla crescita del Paese, all'incremento del PIL e quindi alla riduzione del debito pubblico;

accelerare l'incremento delle forze lavoro in Italia mediante azioni di inclusione sociale di donne, giovani e anziani, anticipando l'entrata e ritardando l'uscita dal mercato del lavoro, sono ormai obiettivi indicatici da tempo dalla Strategia di Lisbona;

la riduzione del debito pubblico è un obiettivo improcrastinabile che grava sull'economia e la crescita del nostro paese e sul presente e futuro delle nuove generazioni,

 

impegna il Governo

 a:

istituire un organismo che coordini le iniziative finalizzate alla riduzione del debito pubblico; si fa riferimento, in particolare a: privatizzazioni di aziende pubbliche nazionali e locali; privatizzazione o valorizzazione congiunta con operatori privati dei patrimoni immobiliari statali, regionali, provinciali e comunali; confisca dei beni della criminalità organizzata, comune e finanziaria, anche con modifica e accelerazione delle norme; utilizzo di parte del gettito riveniente dalla lotta all'evasione fiscale;

spingere, nell'ambito delle proprie competenze, gli enti territoriali (Regioni, Province e Comuni) a privatizzare i propri patrimoni mobiliari e immobiliari attraverso un sistema di premio-punizione: in pratica, il Governo dovrebbe quantificare il patrimonio di ciascun ente territoriale, applicandovi un tasso di rendimento medio del 4-5 per cento;

avviare un nuovo programma di privatizzazioni di aziende statali comprendenti: la fusione di Eni ed Enel e la cessione di un ulteriore 10-15 per cento della nuova società Eni-Enel; la cessione di ulteriori quote della Cassa Depositi e Prestiti; la cessione di Raiuno e Raidue con la trasformazione di Raitre in canale pubblico informativo e culturale senza canone e senza pubblicità, finanziati dall'1 per cento del gettito pubblicitario delle tv commerciali;

stabilire criteri di efficacia ed efficienza nella Pubblica amministrazione attraverso indicatori di produttività; avviare una completa digitalizzazione delle pratiche e dei dati negli uffici pubblici, che permetterebbero risparmi notevoli per le Pubbliche amministrazioni; estendere a tutti gli uffici pubblici il protocollo informatico, procedura e sistema in grado di individuare problemi gestionali e combattere eventuali storture, malfunzionamenti o negligenze nei servizi da parte degli impiegati, inserendo anche nella Pubblica amministrazione meccanismi di monitoraggio e meritocrazia tra i dipendenti;

prevedere l'innalzamento e l'equiparazione dell'età pensionabile di uomini e donne vincolando le risorse alla creazione di un unico ammortizzatore sociale esteso a tutte le categorie di lavoratori e a servizi di cura e assistenza per gli anziani e di child care, come previsto dal disegno di legge n. 2484, recante una «delega al Governo per la riforma del sistema degli ammortizzatori sociali e della disciplina dei contributi sociali, nonché per l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati. Elevazione del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di anzianità e parificazione

dell'età pensionabile delle lavoratrici e dei lavoratori».

9/3256/257. D'Elia, Beltrandi, Mellano, Poretti, Turco.

 

La Camera

premesso che:

il comma 225 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame ha previsto l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che «la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4»;

considerato che le correzioni apportate, tuttavia, anche per effetto della stratificazione degli interventi modificativi apportati al testo in Senato, non risultano coordinate con l'assetto normativo di riferimento, in quanto sembrerebbe soppressa ogni possibilità di più efficiente riscossione delle entrate degli enti pubblici diversi dallo Stato, con grave pregiudizio per le ragioni soprattutto degli enti locali;

la soppressione della citata disposizione non è coerente in particolar modo per i successivi interventi operati nel contesto dei lavori parlamentari e per le modifiche del quadro originario del disegno di legge presentato dal Governo;

la mancata discussione presso la Camera, a seguito della posizione della questione di fiducia da parte del Governo, non ha consentito di individuare ed analizzare analiticamente le gravi conseguenze pregiudizievoli derivanti da un mero difetto di coordinamento, tale che, dal 1o gennaio 2008, non sarebbe più permesso agli enti pubblici diversi da quelli statali di riscuotere le loro entrare con i più snelli strumenti attualmente esistenti - si tratta, in particolare della procedura esattoriale e di quella (sostanzialmente analoga, negli effetti ultimi) prevista dal regio decreto n. 639 del 1910 - imponendo invece il ricorso ai mezzi di riscossione dell'ordinario diritto civile, con conseguenti effetti negativi anche di carattere patrimoniale;

l'abrogazione della disposizione di cui ai comma 6 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è irragionevole, tant'è che ha già suscitato la forte presa di posizione dell'ANCI e delle altre organizzazioni maggiormente rappresentative, anche perché, qualora la volontà del legislatore nazionale fosse stata quella che sembrerebbe essersi concretizzata con la disposizione in esame, sarebbe stato necessario quantomeno prevedere le opportune forme di copertura finanziaria a favore delle Autonomie locali improvvisamente private degli strumenti essenziali per garantire il mantenimento dei servizi erogati alla collettività e che in mancanza di tale copertura ed in presenza di un brusco calo delle proprie entrate, dovrebbero o finanziarsi altrimenti, ovvero ridurre le proprie prestazioni, ovvero ancora effettuarle con nuovi e non coperti oneri finanziari;

 

impegna il Governo

a valutare attentamente gli effetti applicativi della disposizione abrogativa richiamata in premessa, al fine di d adottare ulteriori iniziative normative, anche di natura interpretativa, volte a prevedere che la riscossione delle entrate delle autonomie locali continui attraverso gli strumenti giuridici attualmente in essere, in modo da assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa.

9/3256/258. Mancini.

 

La Camera

premesso che:

il disegno di legge finanziaria per il 2006 introduce importanti disposizioni a favore del potenziamento del Sistema pubblico di connettività (SPC);

in tale ambito si attribuisce al CNIPA il compito di individuare le «idonee soluzioni tecniche e funzionali» per la «salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche nonché la continuità operativa dei servizi informatici e telematici»;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a garantire che tali soluzioni tecniche e funzionali siano addizionali rispetto a quelle già fruibili dalle pubbliche amministrazioni, mediante il ricorso agli appalti SPC, facendo salvi gli appalti del Sistema Pubblico di Connettività già aggiudicati, anche al fine di evitare possibili contenziosi.

9/3256/259.Buemi.

 

La Camera

premesso che:

il regolamento CE n. 178 del 2002, istitutivo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, prevede che la predetta Autorità agisca in stretta collaborazione con gli organi competenti che negli Stati membri svolgono funzioni analoghe alle sue;

con decreto interministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, è stato istituito il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare;

il comma 363, dell'articolo 2 del disegno di legge in esame prevede che detto Comitato assuma la denominazione di «Autorità nazionale per la sicurezza alimentare» avvalendosi di una sede referente operante nella città di Foggia;

peraltro tale assetto organizzativo è inadeguato, avendo il Comitato compiti di consulenza scientifica;

infatti la Commissione Bilancio aveva approvato, all'articolo 48, comma 6-bis, l'istituzione di apposita Agenzia in Foggia;

pertanto è necessario rafforzarne le funzioni trasformando la suddetta autorità in Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, con sede in Foggia, fatta salva la titolarità in capo al Ministero della salute delle competenze generali in materia di sicurezza alimentare;

 

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del citato comma 363, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a trasformare l'Autorità in Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, con sede in Foggia.

9/3256/260. Di Gioia.

 

La Camera

premesso che:

il decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, rende applicabile ai progetti di ampliamento dei rigassificatori esistenti le più semplici procedure previste per la costruzione di nuovi impianti;

l'articolo 93 del codice degli appalti pubblici, implica minori tutele nel caso di applicabilità della VIA al progetto preliminare e non al definitivo;

le sentenze della Corte costituzionale n. 303 del 2003, n. 6 del 2004 e n. 27 del 2004, hanno affermato che in caso di decisione rimessa al Consiglio dei Ministri, in presenza di dissensi regionali, la relativa decisione dovrebbe essere adottata secondo lo schema dell'intesa con la Regione interessata;

il rigassificatore esistente nel Comune di Panigaglia si trova in zona non industriale, ed anzi in prossimità di aree abitate e la popolazione residente ha avanzato

richiesta formale di maggiore attenzione alle implicazioni in termini di sicurezza e ambientali,

 

impegna il Governo

a porre in atto tutte le misure idonee al raggiungimento dei più alti standard di sicurezza e in tema di impatto ambientale, per gli impianti di rigassificazione esistenti, e per ogni eventuale progetto definitivo di ampliamento.

9/3256/261. Dato.

 

La Camera,

visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;

vista la sentenza del TAR del Lazio n. 1921 del 2 marzo 2007;

premesso che:

il problema dei falsi documentali riscontrati dalle verifiche ispettive dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici riguarda solo un piccolo numero di soggetti;

la proposta di regolamento al codice degli appalti, nella parte in cui prevede che le società organismo di attestazione (SOA) non possano ricorrere a prestazioni esterne per l'attività di promozione commerciale, potrebbe generare risvolti occupazionali negativi,

 

impegna il Governo

a porre in atto tutte le misure idonee alla preservazione della possibilità per le SOA di avvalersi di prestazioni esterne, limitatamente alle attività di promozione commerciale.

9/3256/262. Antinucci.

 

La Camera,

visto il testo del disegno di legge finanziaria così come approvato dalla V Commissione Bilancio;

considerato l'impegno politico assunto dalla maggioranza e dal Governo a mantenere, nei limiti della doverosa verifica della compatibilità finanziaria, le modifiche al disegno di legge finanziaria operate dal Parlamento;

considerata la particolare rilevanza sociale delle misure previste nei commi 3-undecies e 3-duodecies dell'articolo 42 del testo approvato dalla Commissione Bilancio,

 

impegna il Governo

a porre in atto tutte le misure idonee all'introduzione nell'ordinamento delle norme illustrate in premessa, anche attraverso un provvedimento d'urgenza, in sede di esercizio dell'apposita delega.

9/3256/263. (Testo modificato nel corso della seduta)Crema.

 

La Camera,

premesso che:

il decreto legislativo del 31 luglio 2007, n. 137, al comma 4 dell'articolo 1 stabilisce che - in attuazione dell'articolo 3, comma 7, del protocollo d'intesa stipulato tra il Governo e la Regione Friuli Venezia Giulia in data 6 ottobre 2006 - fra le entrate regionali sono comprese, ai sensi e nella misura prevista dall'articolo 49, primo comma, numero 1) della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, le ritenute sui redditi da pensione riferite ai soggetti passivi residenti nella medesima Regione, ancorché riscosse fuori dal territorio regionale;

con il comma 5 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, viene prevista l'assegnazione di una prima tranche di 20 milioni di euro per il 2008 e di 30 milioni di euro per il 2009 per dare seguito a quanto sopra indicato;

con lo stesso comma si prevede che gli ulteriori trasferimenti, a decorrere dal

2010, interverranno contestualmente all'attribuzione di funzioni dallo Stato alla medesima Regione,

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di concertare con la Regione Friuli-Venezia Giulia contenuti, tempi e modalità riferiti all'attribuzione di nuove funzioni dallo Stato alla regione medesima.

9/3256/264. (Testo modificato nel corso della seduta)Strizzolo, Pertoldi, Maran, Cuperlo.

 

La Camera,

premesso che:

con la legge 9 gennaio 1991, n. 19, conosciuta come «legge sulle aree di confine», al fine di sviluppare e sostenere i rapporti di collaborazione economico-finanziaria con i Paesi del Centro-Est europeo, venivano istituite la Finest spa e la Informest-Centro di servizi e documentazione per la cooperazione economica internazionale;

all'articolo 1 della sopra richiamata legge si cita, tra gli altri Paesi destinatari di possibili forme di collaborazione, anche l'Unione Sovietica che oggi non esiste più;

vi è la necessità di procedere ad una razionalizzazione e ad un coordinamento degli interventi propri delle due istituzioni sopra indicate, anche al fine di conseguire risparmi di spesa pubblica e per ottimizzare gli interventi in un contesto internazionale profondamente mutato,

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di una adeguata iniziativa legislativa per consentire interventi coordinati di Finest Spa e Informest nei Paese della ex Unione Sovietica e nell'area asiatica.

9/3256/265. Maran, Strizzolo, Pertoldi, Cuperlo.

 

La Camera,

premesso che:

in occasione del disegno di legge finanziaria in esame, è stato approvato al Senato un emendamento che prevede l'abolizione del canone RAI per coloro che, avendo compiuto 75 anni, abbiano un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente ad euro 516,46 per 13 mensilità, senza conviventi;

tale soluzione appare parziale ed inadeguata, in quanto è giusto che il canone RAI sia abolito totalmente per tutti, trattandosi di una sorta di tassa ormai anacronistica poiché, nel corso degli anni, sono venuti sempre più meno quei presupposti (anche in relazione all'enorme aumento degli introiti pubblicitari) e quelle caratteristiche dell'ente televisivo che giustificavano l'esistenza del canone;

è ancor più inammissibile continuare a vessare gli utenti con l'imposizione del pagamento del canone, quando la RAI procede ad un ingiustificato e considerevole spreco di risorse, affidandosi anche a costose produzioni esterne per i vari programmi televisivi, pur avendo migliaia di dipendenti, con professionalità di rilievo.

impegna il Governo

a valutare la possibilità di riesaminare il canone RAI.

9/3256/266. (Testo modificato nel corso della seduta)Schietroma.

 

La Camera

premesso che:

la legge 20 maggio 1985, n. 222, disciplina il sistema di ripartizione della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF, in favore della Chiesa Cattolica e delle confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato sono regolati in base a leggi vigenti e intese raggiunte;

le norme in questione approvano quanto concordato tra le parti con il Protocollo del 15 novembre 1984, ratificato con legge 20 maggio 1985, n. 206;

la legge in questione garantisce la bilateralità della normativa, comprese ovviamente le modificazioni della medesima, in materia di enti, beni ecclesiastici, e connessi impegni finanziari dello Stato;

la medesima legge n. 222, all'articolo 49, dispone la nomina con cadenza triennale di un'apposita commissione paritetica per la valutazione del gettito della quota IRPEF, al fine di predisporre eventuali modifiche al sistema di ripartizione,

 

impegna il Governo

nel pieno rispetto delle leggi vigenti e degli accordi intercorsi tra Stato, Chiesa Cattolica e altre confessioni religiose, ad assumere tutte le iniziative necessarie, volte alla modifica dei criteri di ripartizione del gettito dell'8 per mille, al fine di garantire che in caso di scelte non espresse dai contribuenti, le relative risorse siano destinate a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale.

9/3256/267. Villetti, Bonelli, Migliore, Di Salvo, Vacca, Nucara.

 

La Camera,

premesso che:

la disoccupazione, pur essendo diminuita nel corso degli ultimi anni, è un fenomeno ancora consistente che colpisce soprattutto le donne;

una delle cause di tale fenomeno è legata all'impossibilità, in presenza di figli in età minore e stante una insufficiente rete di servizi sociali, di far convivere il proprio ruolo di genitori con gli impegni lavorativi;

per invertire tale fenomeno si rende necessario una modifica ed estensione dei congedi parentali in maniera tale da favorire l'immissione e la permanenza, soprattutto per le donne, nel mondo del lavoro;

andrebbe concesso, nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, uno sgravio contributivo del 90 per cento;

il genitore richiedente dovrebbe potersi avvalere della fruizione oraria del congedo parentale, senza che l'astensione oraria possa, in ogni caso, superare la metà dell'orario giornaliero di lavoro. In caso di astensione oraria, la distribuzione dell'orario di lavoro dovrebbe essere concordata tra il richiedente e il datore di lavoro, tenendo anche conto anche delle esigenze del servizio;

sarebbe opportuno prevedere, per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 e all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che alle lavoratrici e ai lavoratori fosse dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato/a sia inferiore a 5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi, calcolando l'indennità secondo quanto previsto all'articolo 23 del medesimo decreto, ad esclusione del comma 2 dello stesso;

per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 151 del 2001, sarebbe necessario corrispondere un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.

La lavoratrice o il lavoratore che usufruisca dei periodi di congedo parentale di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 34, dovrebbe poter richiedere all'Ente previdenziale di appartenenza che la propria retribuzione venga integrata fino a percepire il 70 per cento della retribuzione lorda dovuta, per tutto il periodo di 6 mesi, purché tale congedo venga utilizzato per frazioni minime di tre mesi. Tale somma integrativa dovrebbe essere restituita attraverso prelievi frazionati in 24 rate mensili, non superiore al 10 per cento della retribuzione lorda dovuta, nel caso di fruizione dell'intero periodo di sei mesi, o non superiore al 5 per cento della retribuzione lorda dovuta nel caso di fruizione di un periodo di soli tre mesi, a partire dal mese successivo dalla fruizione dell'ultimo periodo;

è giusto prevedere che la lavoratrice o il lavoratore che sia genitore adottivo, per i tre anni successivi all'entrata del minore nel nucleo familiare non possa essere obbligato a prestare lavoro notturno;

alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con figli fino a 12 anni di età ovvero fino a 15 anni in caso di affidamento o adozione, dovrebbe essere consentita la trasformazione, reversibile e su base volontaria, del rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale;

alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 355 del 1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme obbligatorie previdenziali, andrebbe corrisposta per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 2008, l'indennità di congedo parentale da usufruire per un periodo di tre mesi entro i tre anni di vita del bambino o della bambina, ovvero entro tre anni dell'ingresso del minore affidato o adottato. L'indennità spetterebbe nella misura del 50 per cento del reddito percepito dal richiedente nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro richiesto, a condizione che, in favore dello stesso, risultino attribuite almeno tre mensilità di contribuzione nella misura maggiorata dello 0,5 per cento nei dodici mesi di riferimento,

 

impegna il Governo

a valutare la possibilità, una volta verificate le coperture finanziarie, di adottare le opportune iniziative normative volte a modificare il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, nel senso indicato in premessa.

9/3256/268. Dioguardi, Provera.

 


La Camera,

premesso che:

la legislazione vigente non è in grado di prevenire con efficacia i drammatici incidenti che si verificano sui luoghi di lavoro e che si configurano sempre più come una grave emergenza sociale;

nonostante nel provvedimento in esame si intervenga in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro (articolo 2, commi 539, 540 e 541) si rendono necessarie misure più rigorose a tutela dei lavoratori;

tra le principali cause di infortunio vi è il mancato rispetto delle norme di sicurezza da parte delle aziende;

la debolezza contrattuale dei lavoratori precari e flessibili induce questi ultimi ad accettare compromessi sul piano della sicurezza pur di mantenere il posto di lavoro,

 

impegna il Governo

a prendere immediati provvedimenti volti a vincolare la concessione di agevolazioni, incentivi o sostegni economici di qualsiasi tipo alle aziende in regola con le norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro escludendo quelle i cui

responsabili siano stati condannati in via definitiva per i reati di omicidio colposo o lesioni personali;

a prendere immediati provvedimenti al fine di impedire che le aziende procedano ad assunzioni con contratto di apprendistato o con contratto a tempo determinato di lavoratori impiegati in attività pericolose.

9/3256/269. Migliore, Rocchi, Burgio, De Cristofaro, Sgobio, Vacca, Venier, Pagliarini, Crapolicchio, Soffritti, Napoletano, Cesini, Longhi, Di Salvo, Pellegrino.

 

La Camera,

premesso che:

le risorse stanziate nella scorsa legge finanziaria prevedevano un piano straordinario per i servizi socio-educativi e, in particolare, un sistema integrato di asili nido, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2010 l'obiettivo del 33 per cento della copertura territoriale fissato dal Consiglio Europeo di Lisbona;

con l'attuale manovra, l'esecutivo avrebbe avuto l'opportunità di completare la riforma, dal momento che si stima che sarebbero bastati nel triennio ulteriori 400 milioni annui - un importo nella piena disponibilità del Governo - per realizzare l'attesa rottura con la tradizione italiana di scarso sostegno concreto alle famiglie;

la copertura sarebbe arrivata al 17 per cento dei bambini, permettendo al nostro Paese di abbandonare le percentuali tipiche dei deboli sistemi di welfare dell'Europa meridionale e di iniziare l'avvicinamento alle più avanzate realtà del Centro-Europa;

questa cifra avrebbe anche consentito di aiutare adeguatamente i comuni nell'affrontare la spesa corrente per i nidi;

il Governo, pur avendo individuato nei sostegni alle famiglie con figli - i nidi e i contributi economici - le aree prioritarie di rinnovamento del welfare, ha deciso, invece, di non completare il piano, limitandosi ad assegnare uno stanziamento simbolico di ulteriori 25 milioni per il solo 2008, oltre che a prorogare per quest'anno la vigente detrazione su parte delle spese sostenute per le rette degli asili,

 

impegna il Governo

ad adottare ulteriori provvedimenti concreti finalizzati all'incremento delle risorse previste, nonché a completare l'intervento strutturale iniziato l'anno scorso.

9/3256/270. Vietti, Capitanio Santolini.

 

 

La Camera,

premesso che:

il settore dell'emittenza televisiva, soprattutto in ambito locale, potrebbe risultare penalizzato da procedimenti istruttori che, coinvolgendo diversi soggetti istituzionali, anche in virtù della complessità dei meccanismi procedurali di specie, possono generare una considerevole dilatazione dei tempi di notifica della violazione ai soggetti televisivi interessati con il rischio che tali violazioni possano involontariamente ripetersi generando un sistema ciclico di accertamenti che, da un lato rappresenta un appesantimento del carico di lavoro demandato agli organismi preposti, e dunque un maggior onere a carico del bilancio dello Stato, e, dall'altro, un aggravio, anche dal punto di vista economico, della situazione dei soggetti interessati all'accertamento della violazione a causa della sovrapposizione delle sanzioni loro comminate;

la contestazione all'accertamento della presunta violazione da parte dell'emittente nel confronti dell'Autorità accertatrice, può rappresentare un momento critico del processo istruttoria allorché siano trascorsi periodi superiori a quelli previsti dalla vigente normativa in materia di conservazione delle registrazioni televisive di messa in onda da parte della stessa emittente televisiva,

 

impegna il Governo

all'adozione dei provvedimenti necessari, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore dell'emittenza televisiva, per assicurare omogeneità e certezza dei tempi e delle modalità di svolgimento delle procedure di istruttoria volte alla verifica delle eventuali violazioni da parte di soggetti esercenti l'attività di diffusione televisiva.

9/3256/271. Delfino, Tassone.

 

La Camera,

premesso che:

la promozione dello sport deve recuperare autonomia e indipendenza da ingerenze di qualsiasi natura, a partire da quelle politiche;

l'autonomia del CONI deve essere un valore condiviso da tutti e in favore di tutti;

poiché non c'è autonomia decisionale se non preesiste un'autonomia finanziaria è indispensabile un ripristino dell'automatismo di finanziamento per garantire programmazione e sviluppo delle attività istituzionali del CONI;

per il bene e per il rilancio dello sport, occorre ritornare con maggiore slancio propositivo al passato con la restituzione di quella autonomia finanziaria che il Coni stesso ha avuto per tanti anni;

sarebbe opportuno che il CONI potesse contare su mezzi finanziari stabili e certi, attraverso un meccanismo automatico sulle quote dei prelievi sui giochi e concorsi a pronostico e sulle scommesse sportive; in tal modo il CONI potrebbe attuare, programmare e rilanciare la sua «mission» in modo da assicurare certezza e serenità nella programmazione delle attività dello sport italiano,

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di svincolare l'ente dal rituale annuale dell'erogazione di fondi con la manovra di bilancio, dando seguito a quanto indicato in premessa.

9/3256/272. Dionisi, Ciocchetti.

 

La Camera,

premesso che:

le risorse del «Fondo unico di amministrazione», costituito presso ciascuna amministrazione ai sensi degli articoli 31 e 32 del Contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Ministeri - del 16 febbraio 1999, sono intese, tra l'altro, a compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, rischi, disagi, gravose articolazioni dell'orario di lavoro, nonché ad incentivare la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi;

il notevole impegno delle Forze armate nelle missioni internazionali per la pace comporta, per il personale civile del Ministero della difesa appartenente alle aree funzionali, una costante lievitazione dell'impegno lavorativo per svolgere la necessaria attività di supporto collegata alla maggiore operatività delle Forze armate;

in tale contesto, il citato personale ha assunto sempre più numerosi e qualificati incarichi, in precedenza ricoperti dal solo personale militare, al quale non è più possibile ricorrere in via esclusiva, stanti i molteplici impegni operativi e il contestuale processo di graduale riduzione degli organici in atto;

lo svolgimento di tali incarichi richiede un maggior impegno lavorativo, non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche e soprattutto sotto quello qualitativo in relazione alla connessa assunzione di specifiche superiori responsabilità;

l'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, in relazione alle esigenze connesse con l'intensificarsi delle

attività di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali, ha destinato la somma di 10 milioni di euro all'incentivazione della produttività del personale civile della difesa per il solo anno 2007,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di rendere stabile, a partire dall'anno 2008, l'incremento del Fondo unico di amministrazione attribuito al personale civile appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa per l'anno 2007.

9/3256/273. Farinone, Stramaccioni, Rugghia.

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3, comma 123, del disegno di legge in esame prevede la possibilità di stipulare accordi di mobilità, anche intercompartimentali, ai fini della ricollocazione di dipendenti pubblici in situazioni di esubero e ciò nell'ottica di accrescere la funzionalità degli uffici della pubblica amministrazione, attraverso il più razionale utilizzo delle risorse disponibili;

il comma 125 dello stesso articolo, prevede che possano essere stipulati i citati accordi di mobilità per il trasferimento, anche temporaneo, di contingenti di marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in esubero, da ricollocare in un ruolo speciale ad esaurimento del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare; ciò tenuto conto dell'attuale situazione di esubero presente nel ruolo dei marescialli, a fronte della necessità di dotare le Forze di polizia di un maggior numero di personale per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e al contrasto del crimine;

tale disposizione non prevede espressamente che i citati trasferimenti possano essere disposti con il consenso dell'interessato;

tale condizione deve ritenersi ineludibile, considerato che si tratta di provvedimenti che incidono sulla libertà dei soggetti di continuare a svolgere il tipo di attività lavorativa prescelta al momento dell'accesso nella pubblica amministrazione, nonché sulle loro legittime aspettative di progressione di carriera,

impegna il Governo

in sede di applicazione della disposizione di cui al comma 125 dell'articolo 3, a fare in modo che i trasferimenti dei contingenti di marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in esubero, da ricollocare nei ruoli ad esaurimento delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, siano disposti, di preferenza, con il consenso dell'interessato.

9/3256/274. Garofani, Stramaccioni, Rugghia.

 

La Camera,

premesso che:

il potere d'acquisto di salari, stipendi e pensioni del lavoro dipendente (pubblico e privato) è stato eroso dal continuo aumento dei prezzi e da inadeguate concessioni salariali dei rinnovi contrattuali;

siffatta questione salariale è acuita da una sperequazione tra il trattamento economico della classe dirigente italiana e quello di lavoratori e pensionati: basti citare, a titolo esemplificativo, che presidenti e amministratori delegati di Alitalia sono arrivati a guadagnare anche 100 volte il reddito medio di un operaio;

l'articolo 3, commi 44, 45 e 46 ha previsto un trattamento economico massimo di molto superiore al livello medio di reddito pro capite, giacché esso corrisponde a quello del primo Presidente della Corte di cassazione;

la concessione di un'eccezione per 25 top level managers rispetto al tetto stipendiale fissato dall'articolo 3 comma

44 risulta irragionevole ed impopolare giacché a queste persone è consentito ricevere somme di denaro indefinibili a priori e talmente ingenti da essere percepite nel senso comune come incredibili,

 

impegna il Governo

a determinare i criteri generati con cui autorizzare la deroga per il limite nel trattamento economico sentite le Commissioni bilancio di Camera e Senato;

a sentire le Commissioni affari costituzionali di Camera e Senato prima dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri autorizzante la deroga sulla ragionevolezza e rispondenza ai criteri individuati e dalla proposta nominativa.

9/3256/275. Andrea Ricci, Mascia, Franco Russo, Caruso.

 

La Camera,

premesso che:

il nuovo codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha abrogato la cosiddetta legge Galli (legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche) e ha riproposto l'istituto dell'accordo di programma, prevedendolo soltanto laddove si verifichi il trasferimento di acqua tra distretti idrografici;

questa limitazione nell'utilizzo degli accordi di programma da un lato non evidenzia l'importanza delle intese interregionali per i trasferimenti idrici, dall'altro provoca un vuoto normativo che porta ad una serie di divergenze tra le stesse regioni;

con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, all'articolo 89, comma 1, lettera i), le funzioni ed i compiti amministrativi dello Stato, inerenti la gestione del demanio idrico, sono state trasferite alle regioni,

 

impegna il Governo

ad assumere le iniziative di propria competenza affinché tutti i trasferimenti di acqua tra regioni diverse siano sottoposti alla disciplina degli accordi di programma, a prescindere da eventuali travalicazioni di confini distrettuali e, considerato il nuovo impianto normativo di tutela e gestione delle acque, la titolarità della concessione idrica sia attribuita direttamente alla regione in cui è localizzata la sorgente con la relativa opera di captazione, anche al fine di una più efficace ed equa tutela delle risorse.

9/3256/276. Picano, Giuditta, Morrone.

 

La Camera,

premesso che:

il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, ha previsto l'istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

il corso di laurea in scienze motorie è finalizzato all'acquisizione di adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali nelle seguenti aree:

a) didattico-educativa, finalizzata all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado;

b) della prevenzione e dell'educazione motoria adattata, finalizzata a soggetti di diversa età e a soggetti disabili;

c) tecnico-sportiva, finalizzata alla formazione nelle diverse discipline;

d) manageriale, finalizzata all'organizzazione e alla gestione delle attività e delle strutture sportive;

ad oggi l'inquadramento del ruolo professionale del laureato in scienze motorie resta di difficile definizione dato che non è stata varata una specifica normativa a livello nazionale;

in estrema sintesi si può affermare che il laureato in scienze motorie ha competenze relative alle caratteristiche funzionali dell'apparato muscolare in tutte le sue forme (contrattilità, forza, velocità, controllo neurale, eccetera) ed ha una cognizione specialistica per le tecniche di motricità del complessivo sistema muscolare e per quel che riguarda la sua educazione e rieducazione motoria sia in campo sportivo che a livello ergonomico generale,

 

impegna il Governo

a valutare la possibilità di attuare misure volte a riconoscere tali competenze del laureato in scienze motorie anche nel campo socio-sanitario, sia ai fini del mantenimento della migliore efficienza fisica nelle diverse fasce di età e nei confronti delle diverse abilità, sia quelli di socializzazione, di prevenzione e rieducazione.

9/3256/277. Li Causi, Fabris, Adenti, Affronti, Capotosti, Cioffi, Del Mese, D'Elpidio, Giuditta, Morrone, Picano, Rocco Pignataro, Rossi Gasparrini, Satta.

 

La Camera,

premesso che:

la categoria dei docenti civili di materie non militari delle Scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La Maddalena è legata all'amministrazione della difesa, senza soluzione di continuità, da tantissimi anni, per mezzo di convenzioni, previste dai decreti ministeriali 20 dicembre 1971 e 3 gennaio 1995, n. 165, emanati dal Ministro della difesa;

nonostante i tantissimi anni di servizio alle dipendenze della suddetta amministrazione (per alcuni anche più di trent'anni), gli insegnanti in questione hanno sempre vissuto in uno stato di precarietà storica che non trova eguali in nessun'altra categoria di dipendenti dello Stato;

ad una condizione di incertezza del lavoro si è aggiunto il disagio economico, derivante dal fatto che gli stessi non hanno maturato alcuna anzianità di servizio, per cui sono sempre stati retribuiti con quanto previsto per gli insegnanti della pubblica istruzione di prima nomina;

il Governo, attraverso il Ministro della difesa, nella seduta del 21 novembre scorso presso la Commissione difesa della Camera dei deputati, ha ribadito l'impegno di procedere alla stabilizzazione dei docenti civili negli istituti di formazione militare,

 

impegna il Governo

a procedere, in tempi rapidi, alla definitiva stabilizzazione dei docenti civili di materie non militari delle Scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La Maddalena.

9/3256/278. Satta, Sgobio, Giuditta, Del Mese, Picano, D'Elpidio, Duranti, Vico.

 

La Camera,

premesso che:

il protocollo di intesa sulla sicurezza negli stadi firmato da Ministero dell'interno, CONI e FGCI, prevede l'affidamento a steward, opportunamente formati, della vigilanza sulla sicurezza all'interno degli impianti, mentre alle forze di polizia rimane solo il compito di occuparsi di ciò che accade all'esterno degli impianti stessi;

il suddetto protocollo stabilisce quindi il principio per cui il compito primario delle forze di polizia riguarda esclusivamente l'esterno dello stadio, mentre alle società sportive, attraverso la figura degli steward, è delegata ogni responsabilità rispetto al controllo interno delle strutture;

ne consegue che, ove il servizio di controllo interno degli stadi continui invece ad essere svolto dalle forze di polizia,

gli oneri derivanti da tale servizio dovrebbero essere posti a carico delle società sportive,

 

impegna il Governo

a valutare la possibilità che gli oneri derivanti dalle prestazioni di lavoro delle Forze di polizia in servizio all'interno degli stadi in occasione dello svolgimento di competizioni calcistiche ufficiali della Lega nazionale professionisti siano posti a carico delle Società calcistiche di Serie A e B.

9/3256/279. Adenti.

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2, comma 470, del provvedimento in esame istituisce un fondo destinato alla predisposizione di un Piano contro la violenza alle donne;

la violenza alle donne è un fenomeno in costante crescita, stimato da una recente indagine ISTAT in 6.500.000 di casi di donne/cittadine vittime di violenza, che sta assumendo i contorni di una vera e propria emergenza sociale di tipo complesso;

in particolare, risultano implicati anche settori, comportamenti e realtà che a prima vista potrebbero sembrarne esclusi, come nel caso delle vittime del racket: pur in mancanza di dati concernenti le vittime di tale fenomeno rilevati secondo un'ottica di «genere», si possono stimare, per difetto, in almeno 50.000 i casi annuali di donne imprenditrici vittime del racket;

in simili situazioni, la violenza assume contorni peculiari, ma comunque non tali da sottrarre la fattispecie al fenomeno generale della violenza alle donne: infatti, se è vero che il racket utilizza strumenti di coercizione ormai studiati e monitorati, per le donne imprenditrici, vittime di tale fenomeno, il contesto si fa più inquietante perché agli «usuali» strumenti vengono associati abusi e violenze legati alla sfera sessuale,

 

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, nell'ambito della dotazione del fondo destinato al Piano contro la violenza alle donne, azioni specifiche orientate al sistema delle imprese femminili a favore delle imprenditrici vittime del racket.

9/3256/280. Cioffi, Samperi, Poretti, Dato, Incostante, Ceccacci Rubino, Cinzia Maria Fontana, Leddi Maiola, Cordoni, Sasso, Rossi Gasparrini, Servodio, Li Causi, Bertolini, Bianchi, Ottone, Zanotti, De Biasi, Fasciani, Cuperlo, Codurelli, Carlucci, Licastro Scardino, Formisano, Lussana, Morrone, Ravetto, Balducci, Suppa, Pelino, Mistrello Destro, Deiana, Mura.

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nell'introdurre modifiche all'articolo 1, comma 9-bis, della legge n. 233 del 2006 ne ha fornito da un lato l'interpretazione autentica e nello stesso tempo ha imposto al commissario liquidatore dei consorzi agrari di «chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 276»;

la norma così formulata è di fatto priva di effetti giuridici, data la impossibilità di pervenire, entro la predetta data, alla chiusura delle liquidazioni ai sensi dell'articolo 213, poiché significherebbe abbandonare le cause attive, dare acquiescenza alle pretese, anche infondate, oggetto di cause passive e svendere il patrimonio in presenza della condizione imprescindibile di effettuare la cessione al più tardi entro la metà di dicembre;

ancora più grave sarebbe il danno per le imprese agricole che perderebbero,

in questo modo, quel servizio di calmieramento del mercato che i consorzi svolgono in favore di decine di migliaia di imprenditori agricoli, soci e non soci, del consorzio ma che della sua attività beneficiano;

nei 18 consorzi in liquidazione e nei 3 formalmente in bonis ma sui quali pende il giudizio di secondo grado o di cassazione, operano circa 500 dipendenti che si vedrebbero licenziati dal 1o gennaio 2008 e tra agenti dei consorzi agrari e loro dipendenti, altre 1300 persone dovrebbero cercarsi un'altra attività, con ulteriori incidenze negative sull'indotto (imprese fornitrici, trasportatori ed altri) che subirebbe il danno dell'improvvisa cessazione di una attività che movimenta merci per un fatturato annuo di oltre 450 milioni di euro,

 

impegna il Governo

ad adottare iniziative per modificare il comma 9-bis della legge n. 233 del 2007 al fine di prevedere che entro il 31 dicembre 2008 l'autorizzazione all'esercizio provvisorio delle attività di impresa sia revocata a tutti quei consorzi che non sono stati autorizzati a presentare una proposta di concordato per oggettiva impossibilità di tornare in bonis.

9/3256/281. D'Elpidio, Fabris.

 

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare iniziative per promuovere correzioni e modifiche «migliorative» alle regole del patto, in considerazione della necessità di sostenere e sviluppare i servizi resi dalle forze di polizia alla collettività e di rendere agevole e meno oneroso il finanziamento degli investimenti e delle opere pubbliche di interesse locale, tra le quali le caserme in uso alle forze dell'ordine.

9/3256/282. (Testo modificato nel corso della seduta)Fabris, D'Elpidio, D'Agrò.

 

La Camera,

premesso che:

è da ritenere oramai storica, nonché cronica, la carenza di reti infrastrutturali della regione Umbria, con particolare riguardo all'aggancio dell'Umbria ai grandi corridoi internazionali, quindi, in particolare, al corridoio 1, al corridoio 5, al corridoio 8, e alle cosiddette «Autostrade del Mare»;

si verificano difficoltà di movimentazione da e per l'Umbria, nonché internamente alla stessa, sia per quanto concerne le merci, sia per quanto attiene alle persone;

lo status quo di tutte le arterie presenta gravi carenze, dovute anche alle complessità del sistema, senza esclusione di sorta; dette difficoltà manutentive interessano sia le reti di interesse internazionale, sia quelle di rilievo locale, a tutti i livelli;

senza infrastrutture efficienti e trasporti adeguati ai bisogni dei cittadini e delle imprese, non ci può essere un vero futuro di modernità e sviluppo per la regione Umbria;

è stata presentata all'Anas una proposta di project financing per la realizzazione in modo unitario dell'intero corridoio di viabilità autostradale e dorsale centrale Mestre-Orte-Civitavecchia, relativa all'ex strada statale 55, la ex strada statale 45 e la strada statale 675;

il potenziamento del corridoio di viabilità autostradale, dorsale e centrale, Mestre, Orte e Civitavecchia è teso a rappresentare non solo un'arteria di attraversamento, ma anche un'occasione per dare un nuovo impulso alla competitività delle tradizionali, così come delle nuove attività economiche, ponendosi quale spina dorsale del nuovo sistema infrastrutturale della regione;

diversi soggetti anche istituzionali hanno richiesto la creazione di una bretella veloce di collegamento con Roma, attraverso il tratto Terni-Fiano, via Passo Corese, per consentire un rapido accesso a Roma nord;

il consiglio di amministrazione dell'Anas ha approvato il progetto preliminare predisposto dal promotore ai sensi dell'articolo 37-bis della legge n. 109 del 1994, costituito dal raggruppamento di imprese, composte da società Gefip Holding, Banca Carige, Egis Project, Efitbanca, Mec S.r.l., Technip Italy, Transrot Intemational;

tale collegamento si rende sempre più necessario non solo al fine di incentivare ed intensificare il turismo ma anche semplificare i collegamenti con Roma, a quanti si recano nella capitale per motivi di studio e di lavoro,

impegna il Governo

ad adottare tutte le opportune iniziative volte a porre in essere un rapido ammodernamento delle infrastrutture umbre, con particolare riferimento all'asse di collegamento con Roma, attraverso il tratto Terni-Fiano, via Passo Corese, come sopra menzionato, anche in considerazione del fatto che tale rinnovamento infrastrutturale si pone quale elemento strategico per il vero rilancio dello sviluppo dell'Umbria.

9/3256/283. Capotosti.

 

La Camera,

premesso che:

la legna da ardere è un prodotto tradizionale dei nostri boschi, già capillarmente diffuso e con un'interessante filiera locale, in fase di crescita;

tale risorsa meriterebbe maggior attenzione, anche alla luce delle nuove tecnologie termotecniche, che consentono rese più elevate ed emissioni più contenute rispetto agli impianti tradizionali;

a fronte della costante crescita di prezzo dei prodotti petroliferi, l'incentivazione al consumo della legna da ardere consentirebbe di mettere in circolo risorse bloccate sul territorio, favorendo le economie locali delle aree svantaggiate e incrementandone l'autosufficienza energetica;

la legna da ardere è l'assortimento legnoso più trattato a livello locale nella filiera foresta-legno delle aree montane e collinari;

in tale mercato è però diffusa l'attività di operatori abusivi (per lo più non iscritti alla camera di commercio), che impongono condizioni e prezzi insostenibili per le imprese regolari;

si stima che l'incidenza del sommerso tocchi il 90 per cento degli scambi;

in tali condizioni il settore delle imprese boschive è in grave crisi e i comportamenti irregolari sono in crescita;

essi sono ampiamente tollerati e l'azione di controllo delle istituzioni è inesistente;

il gettito per il fisco risulta, inoltre, ridotto ai minimi termini;

la diffusione di lavoro irregolare a basso grado di professionalità determina danni all'ambiente e all'economia montana, oltre ad un livello molto basso di sicurezza sul lavoro;

risulta necessario favorire la crescita di imprese che lavorino nel rispetto delle leggi, incentivando la compravendita di legna da ardere regolarmente fatturata e scoraggiando il sommerso,

 

impegna il Governo

ad adottare iniziative al fine di ridurre l'aliquota I.V.A., oggi al 10 per cento, sulla legna da ardere e consentire la detraibilità fiscale delle fatture di acquisto della medesima allo scopo di allineare i prezzi degli operatori regolari a quelli degli abusivi e incoraggiare l'acquirente ad esigere la fatturazione, producendo quali conseguenze,

da un lato l'emersione del sommerso, dall'altro l'incentivazione a comportamenti regolari senza il ricorso a misure repressive.

9/3256/284. Rossi Gasparrini, Capotosti.

 

La Camera,

 

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a consentire maggiori sgravi contributivi in favore di quei datori di lavoro che assumono con contratto di apprendistato, nell'esercizio della delega prevista.

9/3256/285. (Testo modificato nel corso della seduta)Rocco Pignataro, Capotosti.

 

La Camera,

premesso che:

con l'articolo 1, commi 219, 220 e 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), sono state abrogate tutte le disposizioni che ponevano le spese di cura per causa di servizio dei dipendenti pubblici a carico dell'amministrazione di appartenenza, fatta eccezione per le prestazioni dovute dall'amministrazione della difesa al personale delle Forze armate o appartenente ai Corpi di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale;

l'articolo 1, comma 555 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ha tuttavia fatto salve, dalla suddetta abrogazione, le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e di polizia e conseguenti a ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative o addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio;

lo stesso comma 555 appena citato esclude peraltro dalle spese di cura poste a carico dell'amministrazione le cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie;

tale esclusione si palesa del tutto ingiustificata in considerazione dell'importanza che le terapie termali rivestono nella cura di numerose infermità dipendenti da causa di servizio in cui incorre il personale delle Forze armate, tanto più se si considera che con riferimento al personale che abbia contratto infermità nel corso di missioni internazionali, dette cure termali risultano invece a carico del Ministero della difesa in virtù del citato articolo 1, comma 221 della legge finanziaria per il

2006;

si rende quindi necessario riequilibrare la condizione di disuguaglianza determinatasi tra gli appartenenti ai Corpi armati dello Stato a seconda che abbiano o meno contratto un'infermità per causa di servizio in Italia o all'estero,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative per estendere a tutto il personale delle Forze armate in attività di servizio, che abbia subito ferite, lesioni o infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, classificate, singolarmente o nel loro complesso, fino alla sesta categoria della tabella A di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, la possibilità di effettuare un ciclo di cure termali, con oneri a carico dell'amministrazione della difesa, prevedendo altresì che le cure siano effettuate presso strutture del Ministero della difesa o, in caso di carenza logistica, presso strutture convenzionate con l'amministrazione della difesa, con un rimborso per le spese sostenute per un importo forfettario di trentacinque euro giornalieri, per un massimo di tredici giorni.

9/3256/286. Affronti.

 

La Camera,

premesso che:

con il disegno di legge finanziaria per il 2008 il Governo ha manifestato la volontà di mettere le imprese al centro del proprio progetto di crescita, e in questo quadro un'attenzione particolare deve essere rivolta al settore del turismo, e in special modo del turismo nautico, al fine di promuovere un'autentica «cultura del mare», come d'altronde il Governo si era già impegnato a fare con la legge finanziaria per il 2007;

in particolare, la definizione di impresa turistica contenuta all'articolo 7, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 135, allo stato attuale non prevede esplicitamente i porti turistici, con il risultato che i servizi prestati dalle società concessionarie che gestiscono i porti turistici sono attualmente esclusi dall'applicazione dell'Iva al 10 per cento, e ciò costituisce una grave lacuna, considerata l'importanza che la nautica da diporto riveste per il turismo di un Paese come l'Italia, il cui territorio è per l'80 per cento circondato dal mare;

inoltre, con la legge finanziaria per il 2007 sono stati aumentati in maniera esponenziale (fino a dieci volte) i canoni delle concessioni demaniali marittime, sia per gli stabilimenti balneari che per i porti turistici e le strutture nautiche: una misura con un forte impatto negativo sulle imprese di questo settore, sia sotto il profilo dei nuovi investimenti, sia sotto quello della competitività del turismo nautico italiano rispetto agli altri Paesi mediterranei;

a ciò si aggiunga che, sempre con la legge finanziaria per il 2007, la durata massima delle concessioni demaniali marittime è stata fissata in 20 anni, sia per gli stabilimenti balneari che per i porti turistici, senza tenere conto dei maggiori investimenti cui soggiacciono i porti rispetto agli stabilimenti balneari,

 

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative normative volte a promuovere il settore del turismo nautico, e segnatamente a:

a) introdurre nella definizione di impresa turistica anche le imprese aventi ad oggetto la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto;

b) differire fino al 1o gennaio 2009 il termine di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 494, per la rideterminazione dei canoni demaniali marittimi per le strutture dedicate alla nautica da diporto, al fine di consentire l'esecuzione dei necessari accertamenti tecnici, d'intesa con le regioni e le organizzazioni sindacali delle categorie interessate, anche in relazione al numero, all'estensione ed alle tipologie delle concessioni esistenti ed all'abusivismo;

c) escludere le concessioni rilasciate per la realizzazione e la gestione dei porti turistici dall'applicazione del limite temporale di 20 anni di cui al comma 4-bis dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 400 del 1993;

d) consentire il trasferimento ad altri soggetti, diversi dal soggetto titolare della concessione, del diritto di superficie sugli immobili realizzati nell'ambito di una concessione demaniale marittima avente ad oggetto la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, sempre che sussista apposita autorizzazione dell'autorità competente e che venga conservata da chi acquista il diritto di superficie (e dai successivi acquirenti), la destinazione degli immobili realizzati prevista nell'atto di concessione.

9/3256/287. Del Mese, Cioffi, Francesco De Luca, Barani, Germontani, Castellani, Bertolini, Licastro Scardino, Paoletti Tangheroni, Carlucci, Pellegrino, Gioacchino Alfano, Ceccacci Rubino, Codurelli, Crisci, Gentili, Maroni, Li Causi,

D'Elpidio, Rocco Pignataro, Dato, Villari, Bianchi, Cinzia Maria Fontana, Tortoli, Incostante, Servodio, Ottone, Balducci, Cordoni, Zanotti, Samperi, Morrone, Galati, Rossi Gasparrini, Carbonella, Suppa, Fabbri, Pelino, Mistrello Destro, Picano, Mura, D'Ippolito Vitale.

 

La Camera,

premesso che:

nella regione Campania, le strutture commissariali, istituite per porre termine alle «emergenze» e per questo dotate di funzioni straordinarie, a distanza di anni non sono riuscite a trovare una soluzione sostenibile e percorribile per risolvere le problematiche esistenti nelle varie aree della regione;

il loro numero è notevolmente cresciuto nel corso degli anni anche a causa degli eventi calamitosi che hanno flagellato il territorio campano, per cui, tralasciando il commissariato di Governo relativo all'emergenza rifiuti, attualmente essi sono:

a) il commissariato straordinario ex articolo 11, comma 18 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 per il piano intermodale dell'area Flegrea;

b) il commissariato di Governo l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania istituito ex art, 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

c) i commissariati di Governo per l'emergenza idrogeologica nella regione Campania costituiti mediante ordinanza del Ministro dell'interno 3158/2001 e 3258/2001, ex ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3322/2003, ex ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3484/2005, ex ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3521/2006 ed ex ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3532/2006;

d) il commissariato straordinario per il contenzioso e trasferimento delle opere di cui al titolo VII della legge 14 maggio 1981 n. 219;

e) il commissariato di Governo l'emergenza idrogeologica nella regione Campania istituito ex articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

f) il commissariato di Governo l'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno istituito ex articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

g) il commissariato straordinario ex legge 18 aprile 1984, n. 80 per piani regionali di sviluppo previsti dall'articolo 4 della medesima legge;

h) il commissariato di Governo per la gestione delle aree del territorio del comune di Castel Volturno previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1999;

la gestione commissariale in questi territori, nel corso degli anni, si è rivelata inefficiente non solo perché non ha portato al superamento della crisi, ma soprattutto perché non ha fatto altro che creare delle inutili sovrapposizioni politico-amministrative sia in termini di competenze che di strutture, che hanno appesantito e fortemente compromesso l'effettivo superamento delle emergenze in atto;

le vicende legate ai commissariamenti e le inefficienze operative e strutturali di queste strutture, hanno contribuito a radicare nei cittadini campani un forte senso di sfiducia e di inaffidabilità nei confronti delle istituzioni;

una regione che vuole affermare la propria politica, avendo da anni importanti settori commissariati non riesce a recuperare il proprio spazio e a salvaguardare la propria credibilità, ma continua a dare l'immagine di un'istituzione inefficiente ed incapace di affrontare le problematiche esistenti in diverse aree del suo territorio,

impegna il Governo

a prevedere il superamento della fase dei commissariamenti nella regione Campania e ad affidare all'ente regione la gestione sia

dell'ordinario che dello straordinario nelle aree in cui persiste l'emergenza, anche in considerazione del fatto che le istituzioni locali rappresentano gli unici interlocutori capaci di avviare un aperto confronto con le popolazioni interessate e ad individuare gli interventi necessari per superare le emergenze in atto.

9/3256/288. Giuditta.

 

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria per il 2008, nel modificare la disciplina in materia di alloggi di servizio per il personale militare, affida al Ministero della difesa la predisposizione di un nuovo programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione dei suddetti alloggi;

in particolare, il comma 636, dell'articolo 2, del disegno di legge in esame prevede l'abrogazione del comma 11-quater dell'articolo 26 del decreto-legge 30 settembre, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha disposto l'alienazione degli alloggi militari occupati dal personale con titolo scaduto, non ubicati nelle infrastrutture militari o, se ubicati, non operativamente posti alloro diretto e funzionale servizio;

tali immobili, in attuazione del citato articolo 26, comma 11-quater, sono stati individuati con decreto del Ministero della difesa del 2 marzo 2006, registrato dalla Corte dei Conti, in numero pari a 4493 per essere destinati alle procedure di vendita, mediante cartolarizzazione;

nel corso di questi anni, la mancata vendita dei 4493 alloggi ha comportato un notevole disagio per gli inquilini interessati all'acquisto che non solo non hanno potuto riscattare l'immobile da essi abitato, ma hanno dovuto anche pagare il canone di locazione, oltre a sostenere le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi, prima spettanti al Ministero stesso;

il sopracitato comma 636, dell'articolo 2, del disegno di legge in esame, dopo aver disposto l'abrogazione della disciplina vigente in tema di alienazione mediante cartolarizzazione degli alloggi di cui al comma 11-quater dell'articolo 26 del decreto-legge 30 settembre, n. 269, stabilisce altresì che gli immobili originariamente individuati per essere destinati alle procedure di vendita rimangono nelle disponibilità del Ministero della difesa per l'utilizzo o per l'alienazione;

detta previsione di fatto restituisce al Ministero della difesa i 4493 immobili di cui era stata autorizzata la vendita, privando definitivamente circa 4500 famiglie non solo di una casa, ma anche della possibilità di riscattare l'immobile nel quale hanno abitato per anni;

è lecito supporre che, in conseguenza di ciò, i cittadini interessati ricorreranno alla giustizia amministrativa, coinvolgendo il Ministero della difesa in numerosi contenziosi giudiziari, con dispendio ulteriore di risorse per le casse delle Stato;

gli immobili in uso all'amministrazione della difesa, benché in molti casi bisognosi di adattamenti funzionali ed architettonici, costituiscono un patrimonio di indiscutibile valore;

si tratta, per la maggior parte dei casi, di caserme, capannoni, magazzini, ex-piazze d'armi, ex-calzaturifici, terreni, ex-arsenali, depositi munizioni, torrioni, ex-ospedali, ex-case cantoniere, basi logistiche, poligoni, poderi, aeroporti, ex-polveriere, ex-aziende agrarie, ex-gallettifici e batterie;

soprattutto in seguito alla sospensione del servizio di leva obbligatorio ed alla ristrutturazione delle Forze armate, nonché dei mutati fabbisogni dell'amministrazione della difesa, molti di questi beni non più utilizzati o ampiamente sottoutilizzati, sono stati messi in vendita e gli incassi ricavati sono stati volti alla riduzione del debito pubblico;

nel corso degli anni la cronica insufficienza dei bilanci pubblici e l'inerzia con cui si è provveduto all'individuazione e alla vendita ditali beni ha esposto quest'ultimi a condizioni di degrado e di incuria, con effetti negativi sul tessuto urbano, economico e sociale delle realtà in cui insistono;

poter vendere beni immobili del demanio o dello Stato non può essere considerato un atto di finanza pubblica volto a ridurre il debito, ma deve essere considerata una decisione volta a consentire il riutilizzo dei proventi, allo scopo di valorizzare il predetto patrimonio immobiliare in uso alla stessa amministrazione;

risulta necessario accelerare le procedure per la dismissione del patrimonio immobiliare in uso all'amministrazione della difesa, anche in deroga a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico,

 

impegna il Governo

nell'ambito delle procedure di alienazione di cui al disegno di legge finanziaria per il 2008 (comma 636, articolo 2, del disegno di legge in esame), a provvedere prioritariamente all'alienazione degli immobili già individuati per la vendita con decreto del Ministro della difesa del 2 marzo 2006, registrato dalla Corte dei Conti, in data 21 marzo 2006 e nel contempo ad individuare, sulla base di un programma triennale, beni immobili non più utili ai fini istituzionali da inserire in appositi programmi di dismissione e valorizzazione predisposti dal Ministero della difesa, da alienare sulla base del prezzo di vendita determinato d'intesa con l'agenzia del demanio, consentendo, la sostituzione della consegna dei documenti previsti dalle vigenti normative in materia urbanistica, tecnica e fiscale con apposita dichiarazione, al fine di garantire un più rapido svolgimento delle procedure di dismissione di tali beni.

9/3256/289. Morrone, Giuditta.

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 44, comma 9 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 prevede che i sostituti d'imposta, tenuti al rilascio della certificazione unica (cud), trasmettono mensilmente agli enti previdenziali, in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati), entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni;

l'articolo 1, commi 121, 122 e 123, del disegno di legge finanziaria per il 2008 aggiunge al flusso mensile dei dati retributivi dei lavoratori, gestito dall'Inps e dall'Inpdap, anche un flusso di dati e d'informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, con la trasmissione mensile dei flussi telematici in un unico canale;

il comma 122 dell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria per il 2008 rinvia ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la definizione delle modalità attuative della disposizione di cui al comma 121, nonché le modalità di condivisione dei dati tra l'istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), l'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (Inpdap) e l'agenzia delle entrate;

le attuali modalità di trasmissione mensile dei flussi retributivi consentono:

a) la continua disponibilità dei dati sugli assicurati, garantendo l'aggiornamento dell'anagrafe dei lavoratori occupati e l'erogazione tempestiva delle prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito;

b) la corretta emissione dell'estratto conto ai lavoratori e la certificazione della data di accesso alla pensione;

c) l'immediato rilascio della dichiarazione unica di regolarità contributiva (DURC), con conseguente rafforzamento dell'azione dì lotta all'evasione e omissione contributiva;

d) l'efficiente applicazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardo alle modalità di adesione alla previdenza complementare e all'avvenuta destinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro;

va tenuta in considerazione la finalità di razionalizzazione e semplificazione del quadro dei flussi informativi fiscali e previdenziali, ma, al contempo, della necessità di evitare appesantimenti burocratici a carico delle imprese,

impegna il Governo

al fine di realizzare un sistema sinergico tra gli enti interessati a definire, nel decreto attuativo della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121 del disegno di legge finanziaria per il 2008, una disciplina che garantisca l'obbligo di contestuale e diretto invio telematico dei dati, da parte dei sostituti di imposta, agli enti previdenziali e all'agenzia delle entrate, nel quadro di un'unica piattaforma informatica condivisa tra gli enti medesimi e l'agenzia delle entrate, per consentire la disponibilità immediata dei flussi contributivi a tutela della tempestività nell'erogazione delle prestazioni e della contestuale implementazione sia del casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui all'articolo 1, comma 23, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 agosto 2004, n. 243 sia per il coerente sviluppo delle funzioni del casellario centrale dei pensionati.

9/3256/290. Marantelli, Musi, Cordoni.

 

La Camera,

premesso che:

nel provvedimento in esame sono stati stanziati fondi per favorire sviluppo economico, assetto territoriale e organizzazione dei trasporti;

il collegamento ferroviario tra l'aeroporto di Orio al Serio, le principali stazioni milanesi (Centrale, Lambrate, Porta Garibaldi) costituisce un tassello decisivo del disegno regionale che prevede la messa in rete degli aeroporti lombardi attraverso infrastrutture su ferro;

tale intervento dà risposta a fondamentali bisogni di mobilità provinciale e regionale;

gli enti locali e la società Sacbo spa (società che gestisce l'aeroporto di Milano-Orio al Serio) hanno manifestato la disponibilità a cofinanziare l'infrastruttura in oggetto (6 Km.),

 

impegna il Governo

ferma ogni altra valutazione in termini di programmazione infrastrutturale e sempre che ne sia riconosciuta la legittimità e convenienza economica ad assumere i provvedimenti necessari per finanziare la realizzazione del collegamento ferroviario, attraverso un linea a doppio binario, del tratto stazione di Bergamo aeroporto di Orio al Serio.

9/3256/291. (Testo modificato nel corso della seduta)Sanga, Misiani, Locatelli.

 


La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 262 del 3 ottobre 2006 (cosiddetto decreto Visco-Bersani), convertito dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006, prevede all'articolo 2 commi da 33 a 46, che: «i trasferimenti erariali in favore dei comuni seno ridotti in misura pari al maggior gettito derivante, in relazione all'imposta comunale sugli immobili, dalla disposizioni dei commi (....), secondo modalità da stabilire con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze»;

in particolare, lo stesso provvedimento individua cinque fattispecie di presunte maggiori entrate per i comuni relativamente a:

a) variazioni colturali non dichiarate;

b) fabbricati che per effetto delle nuove disposizioni abbiano perso il requisito della ruralità e quindi dell'esenzione Ici;

c) corretto classamento dei fabbricati compresi all'interno delle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E1-E9 e destinati ad uso commerciale, industriale, ufficio privato o ad usi diversi, qualora presentino autonomia funzionale o reddituale;

d) immobili non dichiarati in catasto;

e) adeguamento dei moltiplicatori per gli immobili rientranti nella categoria B;

tale riduzione è stata ribadita dall'articolo 3 comma 2 del decreto-legge n. 81 del 2 luglio 2007 convertito nella legge n. 127 del 3 agosto 2007, che per l'anno 2007 dispone "che i contributi a valere sul fondo ordinario spettanti ai comuni sono ridotti in misura proporzionale alla maggior base imponibile per singolo ente comunicata al Ministero dell'interno dall'agenzia del territorio entro il 30 settembre 2007 e per un importo complessivo di euro 609.4 milioni di euro;

la direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno, il 13 novembre 2007, ha provveduto alla pubblicazione sul sito internet dello stesso Ministero dei dati relativi al taglio ai contributi ordinari spettanti a ciascun comune in attuazione delle predette norme;

tale riduzione è avvenuta non in misura proporzionale alla maggior base imponibile per singolo ente quantificata dall'agenzia del territorio entro il 30 settembre 2007, ma in misura proporzionale ai contributi ordinari concessi a ciascun comune, sino alla concorrenza dell'importo complessivo indicato dalla sopracitata norma;

l'agenzia del territorio, in data 28 settembre 2007 - come riferito in Parlamento dal Governo lo scorso 21 novembre 2007 - ha invece inviato al Ministero dell'interno una nota da cui risulta che il gettito stimato risulta di molto inferiore all'importo dei tagli effettuati dal Ministero dell'interno;

tutto ciò è avvenuto indipendentemente dal coinvolgimento dei comuni e dall'esame degli aspetti pratici della questione, poiché è tecnicamente più che probabile che all'incremento della base imponibile non corrisponda un aumento di gettito Ici;

per sanare la situazione instauratasi, almeno per ristabilire la necessaria equità per tutti quei comuni che hanno subito un taglio significativo dei trasferimenti erariali loro spettanti, senza parimenti avere nel proprio territorio le fattispecie per cui il decreto Visco-Bersani ha previsto un aumento di gettito Ici e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio,

 

impegna il Governo

a prevedere, attraverso iniziative adeguate, una compensazione delle minori somme certificate dai comuni, rispetto a quelle effettivamente loro ridotte.

9/3256/292. (Testo modificato nel corso della seduta)Misiani, Sanga, Vannucci, Marchi, Giovanelli, Codurelli.

 

 

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria per il 2008 cerca di fornire maggiori mezzi e dotazioni ai vigili del fuoco per l'assolvimento del loro compito tradizionale, la lotta agli incendi;

secondo dati Istat, ogni anno, il problema fuoco causa oltre 45.000 incidenti dovuti a principi di incendio che si sviluppano nelle case degli italiani;

pesanti sono le cifre dei principi di incendio sulle strade di tutta Europa che si sviluppano spesso per un mancato pronto intervento e che contribuiscono a causare circa 50.000 vittime consumate dal fuoco conseguente all'incidente stradale;

si potrebbero arginare i pesanti costi umani e sociali, pagati sino ad oggi, prevedendo la presenza obbligatoria di strumenti per la lotta immediata al fuoco su tutti gli autoveicoli di nuova produzione in circolazione in Italia, equipaggiandoli con un dispositivo manuale e a basso costo di spegnimento di fuoco e con un kit di pronto soccorso,

 

impegna il Governo

a studiare le conseguenze, i costi e i risparmi per la collettività dell'imposizione di detto obbligo di dotazione di sistemi di sicurezza.

9/3256/293. Salerno.

 

La Camera,

premesso che:

in relazione a quanto disposto in materia di contenimento e razionalizzazione delle spese è ampiamente condivisa l'esigenza di porre limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche;

maggior attenzione è quanto mai opportuna e doverosa per tutelare la gestione delle risorse pubbliche in quelle aree del Paese, soprattutto nel Sud, più vulnerabili da fenomeni di condizionamenti e infiltrazioni della criminalità organizzata e di malagestione;

si dà il caso di comuni che, colpiti da un provvedimento di interdittiva antimafia da parte del prefetto - confermato dal tribunale amministrativo regionale e dal Consiglio di Stato - per infiltrazione della camorra in una società mista di cui il comune è socio al 51 per cento, si siano poi attivati per costituire una nuova società, in house, con totale capitale pubblico per la gestione dei servizi pubblici a partire proprio dalla società mista infiltrata dalla grande criminalità,

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di emanare disposizioni più severe ed intransigenti per le amministrazioni che abbiano già in essere partecipate caratterizzate da situazioni finanziarie debitorie e/o colpite da provvedimenti di interdittiva antimafia (ex articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998).

9/3256/294. Pezzella.

 

La Camera,

premesso che:

all'articolo 2, comma 373, del disegno di legge finanziaria per il 2008 si occupa del personale civile dell'associazione italiana della Croce rossa;

per la Croce rossa vengono usualmente richiamati in servizio i militari «richiamati temporanei»;

il richiamo temporaneo dura un solo anno ma viene reiterato anno per anno creando una condizione peculiare di lavoro precario di lungo periodo;

la grande maggioranza dei «richiamati temporanei», che sono meno di un migliaio, ricopre incarichi di alta responsabilità ed ha un'anzianità di richiamo superiore al lustro, tanto che alcuni di questi cittadini sono in servizio da oltre 10 anni e altri addirittura da oltre quindici anni;

da anni si tengono in servizio questi lavoratori in divisa senza preoccuparsi

della loro stabilizzazione, creando una insicurezza anche a carico delle loro famiglie;

la stabilizzazione in «servizio continuato» non graverebbe in modo particolare sulle casse dello Stato perché i militari «richiamati temporanei» vengono già pagati allo Stesso livello del pari grado in servizio continuato e si avrebbero indubbi vantaggi sociali a dare a questi cittadini in divisa la stabilità a cui hanno inequivocabilmente diritto,

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire al più presto nell'azione del Governo contro il precariato i provvedimenti per far passare di diritto al servizio continuato il personale militare di cui al regio decreto n, 484 del 10 Febbraio 1936, richiamato in servizio temporaneo che abbia trascorso almeno un periodo continuato di tre anni di richiamo in detto servizio temporaneo.

9/3256/295. Buontempo.

 

La Camera,

premesso che:

il Paese ha bisogno dello sviluppo di una nuova imprenditorialità giovanile e dell'ampliamento della base produttiva e occupazionale;

la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione delle energie imprenditoriali dei giovani tra i venti e i trenta anni che si impegnano a realizzare progetti, da essi predisposti, per la produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e dell'industria, non potrebbe che avere un ritorno per l'intera comunità,

 

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad istituire un ulteriore fondo per finanziare almeno per la metà i nuovi progetti dell'imprenditoria giovanile.

9/3256/296. Garnero Santanchè.

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 347, prevede, tra le altre cose, iniziative volte a potenziare l'amministrazione dello Stato anche al fine di combattere le frodi;

il rafforzamento e la difesa della competitività del Paese passano - oltre che per un crescente investimento sulle conoscenze, sulla ricerca e le nuove tecnologie - per la promozione e la difesa del «marchio Italia». Dal tessile ai prodotti tipici, uno dei fattori principali per l'Italia per vincere le sfide della concorrenza globale è l'affermazione delle proprie peculiarità ineguagliabili: il territorio, l'ambiente, gli stili di vita, le tradizioni, il capitale umano, i beni culturali, la creatività;

numerosi studi realizzati da autorevoli istituti e commissionati dallo stesso Governo nonché da vari organismi pubblici e privati in questi ultimi anni hanno evidenziato, tra l'altro, che a fronte di un valore della produzione agroalimentare Italiana pari a circa 110 miliardi di euro, di cui circa 6,7 derivanti dall'export, il giro d'affari dell'«Italian sounding» si aggira intorno ai 60 miliardi di euro: ovvero, la vendita di prodotti commercializzati utilizzando in modo improprio parole, immagini, marchi e ricette che si richiamano all'Italia risulta essere quasi dieci volte quelle dei prodotti effettivamente italiani;

in particolare, uno studio Indicod-Nomisma alcuni anni addietro ha evidenziato che il mercato retail dei prodotti alimentari «italian sounding» ammontava nei soli Stati Uniti a 17,7 miliardi di dollari. Di questi, soltanto 1,5 miliardi (l'8,6 per cento) facevano riferimento a prodotti italiani, mentre i restanti 16,2 miliardi (il 91,4 per cento) erano relativi a prodotti imitativi. Analoghi livelli di contraffazione si registrano in altre parti del mondo;

il livello di contraffazione è tale che praticamente nessuna industria alimentare italiana è in grado da sola di

allestire sistemi efficaci ed a costi sostenibili e che rischia di far scomparire dai mercati il prodotto reale italiano per lasciare il posto esclusivamente alle imitazioni, non dimenticando, altresì, che anche il mercato interno di prodotti alimentari soffre la pressione delle contraffazioni. A conferma di ciò le continue azioni di repressione portate avanti dalle forze dell'ordine che tuttavia, data la vastità del fenomeno, non sono in grado, da sole di contenerne gli effetti dannosi all'economia del paese;

tale espansione del fenomeno di contraffazione dei prodotti alimentari è giunta ad un livello di allarme nazionale in quanto i danni subiti possono mettere in ginocchio l'economia del paese, come confermato dall'impegno del Governo stesso nella crescente attenzione mostrata in tale senso e nell'impegno profuso dallo stesso Alto commissario per la lotta alla contraffazione;

il raggiungimento degli obiettivi del Governo può essere enormemente rafforzato dall'utilizzo di strumenti tecnologici semplici ed efficaci che consentono sia all'autorità giudiziaria, ma soprattutto a ciascun consumatore di assicurarsi che il prodotto che acquista è effettivamente italiano, mediante strumenti di controllo diretto dell'autenticità di un prodotto;

una delle più semplici ed efficaci tecnologie anticontraffazione consiste nell'applicare alle confezioni di prodotti alimentari un'etichetta olografica numerata (specificamente: DOVID - Diffractive Optically Variatile Image Device) e mettere a disposizione delle autorità e dei consumatori un sistema telematico di controllo dei numeri riportati sulle etichette;

il più importante e qualificato produttore di ologrammi in Italia è il Poligrafico dello Stato Zecca di Stato che ha già utilizzato svariate volte tale tecnologia per la lotta alla contraffazione di documenti e che potrebbe elaborare la realizzazione dell'etichetta olografica riportando congiuntamente il logo dei Marchi Collettivi dei prodotti unitamente al logo della Repubblica Italiana;

a seguito di studi di fattibilità realizzati congiuntamente dallo stesso Poligrafico unitamente ad alcuni Consorzi per la Tutela è stata evidenziata sia la praticabilità tecnica di protezione dei prodotti alimentari sia la sostenibilità economica del sistema e, tuttavia, un intervento pubblico consentirebbe di rendere estremamente più efficace il sistema e consentirebbe la sua estensione ad un ampio comparto di prodotti alimentari italiani, quelli a Denominazione di Origine Protetta, che è il più aggredito dalla contraffazione;

tale strumento sarebbe immediatamente realizzabile e consentirebbe di ottenere importanti benefici, quali: tutti i marchi collettivi riconosciuti operano all'interno di disciplinari approvati dall'Unione Europea e sotto il rigido controllo di organismi indipendenti e dello Stato per cui le medesime strutture eserciterebbero il controllo anche sulla applicazione degli ologrammi disponendo tuttavia di un ulteriore ed efficacissimo strumento;

l'adozione di uno strumento semplice e «collettivo» consentirebbe anche a quelle piccole imprese alimentari, numerosissime proprio nel settore dei prodotti tipici, di proteggere le proprie produzioni a costi sostenibili e variabili in relazione al venduto; qualsiasi consumatore del mondo potrebbe connettersi ad un sito internet dedicato per effettuare in proprio i controlli e segnalare le anomalie eventuali; la presenza dei logo delle Repubblica Italiana aumenterebbe la gravità del reato di un eventuale tentativo di contraffazione perché verrebbe contraffatto anche il logo della Repubblica e tale reato si affiancherebbe a quello di imitazione/frode di prodotti alimentari; la presenza di un medesimo sistema anticontraffazione su diversi prodotti alimentari italiani contribuirebbe a creare un maggior legame tra loro ed un traino commerciale reciproco; il sistema proposto consentirebbe poi di realizzare/promuovere campagne pubblicitarie trasversali che, informando i consumatori su come identificare un prodotto realmente italiano, permetterebbe allo stesso tempo

di pubblicizzare gli stessi nel totale rispetto delle norme sugli aiuti di stato,

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare idonee iniziative volte a promuovere l'adozione della tecnologia citata in premessa, autorizzando l'uso di etichette olografiche riportanti sia il marchio collettivo (riconosciuto dall'Unione Europea o dal Governo Italiano, per le produzioni Nazionali) che il logo della Repubblica Italiana, regolando, conseguentemente, la distribuzione e il controllo dell'applicazione degli ologrammi, anche mediante la implementazione di una banca dati telematica per la tracciabilità delle confezioni di prodotti alimentari protetti con tale ologramma, individuando la struttura a supporto di tale progetto.

9/3256/297. (Testo modificato nel corso della seduta)Tomaselli.

 

La Camera,

premesso che:

l'Amministrazione degli Archivi Notarili ha gravi carenze di personale sia per il ruolo dirigenziale che, per quello dei conservatori, ed è fondamentale per garantire l'efficienza del servizio ed il normale svolgimento dell'attività ordinaria, reclutare personale, anche in deroga alla normativa vigente;

l'Amministrazione degli Archivi Notarili, ha risorse economiche proprie ed un bilancio in attivo, pertanto, il predetto reclutamento di personale dovrebbe avvenire senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

a seguito della legge n. 246 del 2005 e del decreto legislativo 249 del 2006, gli Archivi Notarili hanno aumentato il carico di lavoro e, quindi, è diventato fondamentale aumentarne l'organico,

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adeguare l'organico degli archivi notarili, nei ruoli di dirigenti e conservatori, per sopperire alle mancanze di organico al fine assicurare l'efficacia e l'efficienza del servizio ed il corretto svolgimento della loro attività istituzionale.

9/3256/298. Intrieri.

 

La Camera,

premesso che:

la legge n. 604 del 1954, all'articolo 4 prevede che: «...le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro un anno da tale formalità l'interessato deve presentare all'Ufficio del Registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell'atto...»;

la legge 7 agosto 1990 n. 241, come modificata ed integrata dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, all'articolo 18, secondo comma, recita: «I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'Amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.»;

a norma delle disposizioni sopra riportate dovrebbe essere pacifico che le agevolazioni recate a favore della piccola proprietà contadina ai sensi della legge sopra citata sono concesse in quanto il richiedente dichiara in atto pubblico la sussistenza dei requisiti richiesti, riscontrabili nel registro la cui tenuta istituzionale è affidata alla provincia, e quindi rende un'autocertificazione ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni, mentre la parte della disposizione di cui all'articolo 4 della legge n. 604 del 1954 che recita: «ma

entro un anno da tale formalità l'interessato deve presentare all'Ufficio del Registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell'atto», in quanto in contrasto con l'articolo 18 della legge n. 241 del 1990, deve intendersi che sia stata abrogata dalla norma successiva;

in taluni casi, per difficoltà interpretativa, gli ex Uffici del Registro, invece di applicare la norma recata dall'articolo 18 della legge n. 241 del 1990, in assenza di invio entro l'anno dalla registrazione del certificato attestante la sussistenza dei requisiti, provvedono al recupero dei benefici accordati, ponendo in grave difficoltà l'azienda agricola;

appare opportuno assicurare l'applicazione piena delle norme di semplificazione previste dalla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni,

 

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a emanare, nei confronti degli uffici dipendenti dall'amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze e di tutte le altre pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento di applicazione della legge n. 604 del 1954, una direttiva interpretativa con cui si precisi che l'applicazione dell'articolo 18 della legge n. 241 del 1990 prevale sulla disposizione di cui all'articolo 4 della legge n. 604 del 1954, citata in premessa, e di conseguenza si portino a conclusione tutte le situazioni pendenti e non definite per mancanza di inoltro da parte dei richiedenti del certificato definitivo attestante il possesso dei requisiti richiesti e già dichiarati, con autocertificazione in atto pubblico.

9/3256/299. Fiorio, Lovelli.

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2, commi da 35 a 37, ha previsto la riduzione dei componenti dei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica oppure la possibilità per le regioni di provvedere alla soppressione dei consorzi stessi;

tenuto conto della rilevanza, su tutto il territorio nazionale, ai fini dell'azione di tutela idrogeologica del territorio e della razionale utilizzazione e gestione delle acque a usi prevalentemente irrigui, dell'azione dei consorzi di bonifica;

tenuto conto che la Corte costituzionale, con le sentenze nn. 326 del 1998 e 282 del 2004, ha chiarito gli ambiti di competenza statale anche nei confronti dei consorzi di bonifica;

ritenuto necessario operare una revisione della disciplina del sistema dei consorzi che organicamente consenta la migliore efficienza del sistema consortile fondato sull'autogoverno senza che vi sia un gravame per i contribuenti,

 

impegna il Governo

a intervenire con il primo provvedimento normativo utile sull'articolo 2, comma 36, del provvedimento in esame prevedendo il riordino della disciplina dei consorzi di bonifica con un accordo tra Stato e Regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e che tale riordino sia finalizzato ad una razionalizzazione del sistema consortile sul territorio con riduzione dei costi di funzionamento e contenimento dei contributi alle proprietà consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le attività dei consorzi stessi.

9/3256/300. Turci.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 339 del 2003, modificando la disciplina dettata dalla legge n. 662 del 1996, ha reintrodotto nell'ordinamento

l'incompatibilità tra l'esercizio della professione di avvocato con l'esercizio di lavoro pubblico dipendente;

nonostante la disciplina transitoria dettata dall'articolo 2 della legge n. 339 del 2003, tale norma ha posto seri problemi di incostituzionalità, in relazione alle posizioni medio tempore acquisite dai dipendenti part-time della pubblica amministrazione, che in virtù di una disposizione normativa, si erano iscritti all'albo degli avvocati,

 

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti idonei ad evitare che vengano lesi i diritti di quei soggetti che hanno acquisto posizioni medio tempore, ossia tra l'abolizione dell'incompatibilità stabilita dalla legge n. 662 del 1996 e la sua reintroduzione con la legge n. 339 del 2003.

9/3256/301. Mazzoni.

 

La Camera,

premesso che:

è obiettivo prioritario dell'azione di Governo dare impulso ad interventi di edilizia pubblica e riqualificazione urbana senza attingere ulteriormente dalle risorse pubbliche, ma attraverso una migliore utilizzazione di quanto finora non impegnato;

con il decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito in legge solo pochi giorni fa, si prevedeva lo stanziamento di ingenti risorse in questo senso e che già in sede di discussione di quel provvedimento erano state respinte tutte le richieste volte a limitare le risorse così, stanziate;

ciononostante, la modifica apportata, per mero errore tecnico, come riconosciuto dallo stesso Governo, dall'articolo 2 comma 451, del provvedimento in esame sembra vanificare questo effetto, limitando significativamente l'ammontare delle risorse così utilizzabili a discapito di tutte le esigenze di riqualificazione urbana con conseguenti effetti positivi in termini di rilancio dell'intero comparto economico di riferimento,

 

impegna il Governo

ad intervenire per assicurare con il primo provvedimento utile il ripristino del testo originario del comma 1 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159 così come definitivamente approvato dal Parlamento, sopprimendo la modifica apportata ai sensi dell'articolo 2, comma 451, dal disegno di legge in esame.

9/3256/302. Soro.

 

La Camera

premesso che:

con decreto del presidente del Consiglio dei ministri è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza per lo stabilimento Stoppani di Cogoleto (Genova);

l'area dell'impianto, che lavora da un secolo alla produzione di bicromato di sodio, solfato basico di cromo, solfato di cromo e acido cromico, prodotti ricavati con un ciclo di lavorazione basato sulla trasformazione del cromo trivalente presente nel minerale cromite in cromo esavalente, si trova infatti in uno stato di inquinamento gravissimo. Lo stabilimento inoltre è uno degli oltre cinquanta siti contaminati inseriti nel 1998 dal ministero dell'Ambiente nel Programma nazionale di bonifica;

nel corso degli anni sono state documentate alterazioni dello stato di salute degli addetti alle lavorazioni e di una particolare e ricorrente causa di decesso di dipendenti o ex dipendenti dell'azienda stessa;

tramite indagini espletate dalla Procura della Repubblica è emerso che, oltre ai decessi, un gran numero di lavoratori presentava, oltre a dermatiti e patologie delle vie respiratorie, la perforazione del setto nasale, lesioni, queste

ultime, da collegarsi indubbiamente all'effetto corrosivo dei composti di cromo esavalente;

l'allargamento delle indagini, conseguente alle prime segnalazioni di alcuni casi di morte per tumore polmonare, ha portato inoltre alla individuazione di un consistente numero di lavoratori dell'azienda Stoppani deceduti per la stessa causa;

dalla suddetta storia processuale si evince che nel citato stabilimento si è consumata negli anni una indubbia esposizione al rischio per la salute dei lavoratori con conseguenze letali per un elevato numero di essi, determinando un tasso di mortalità , come è stato per l'azienda Acna di Cengio (Sv), a valori di significativa evidenza;

si può affermare, dunque, che siamo di fronte ad una storia di vittime il cui numero è sottostimato e procrastinato nel tempo, considerato anche il periodo di latenza dell'azione delle sostanze cancerogene a cui i lavoratori sono stati esposti e per i quali è stata accertata una più che attendibile relazione causale;

con la legge n. 350 del 2003, (articolo 3, comma 133) è stato previsto a favore dei lavoratori dell'Acna di Cengio esposti al rischio chimico, un beneficio previdenziale consistente in una maggiorazione contributiva con coefficiente 1,5, identica a quella dei lavoratori esposti ad amianto;

la particolarità del beneficio , che decorre dal 1o gennaio 2004, è data dall'esplicito riconoscimento che nel suddetto stabilimento chimico tutti lavoratori sono stati esposti ad un rischio tale da determinare un'aspettativa di vita inferiore alla media, per l'alta incidenza dei tumori,

 

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a riconoscere anche ai lavoratori dell'azienda ex Stoppani di Cogoleto (Ge) esposti a rischio chimico da cromo, il legittimo riconoscimento, già previsto per i lavoratori dell'Acna di Cengio (Sv), con le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 133, della legge n. 350 del 2003, dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 e successive modificazioni.

9/3256/303. (Testo modificato nel corso della seduta)Venier, Longhi.

 

La Camera,

premesso che:

i beni di uso civico di demanio collettivo amministrati dai comuni, quando manca l'ente esponenziale delle collettività degli abitanti, non vengono, ovviamente, assoggettati al pagamento dell'ICI;

tale analogo privilegio non viene applicato dai Comuni verso gli enti esponenziali delle collettività titolari dei beni, quando questi non si trovano nella condizione di esentabilità prevista dall'articolo 7, comma 1 lettera h) della legge n. 504 del 1992;

la natura degli immobili assoggettati all'imposta è la stessa, sia che vengano amministrati dal comune, sia che vengano amministrati dall'ente agrario esponenziale della collettività degli abitanti titolari,

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di provvedere affinché i beni demaniali di proprietà collettiva di uso civico siano esentati dal pagamento dell'ICI.

9/3256/304. Longhi, Olivieri.

 

La Camera,

premesso che:

la situazione relativa all'emergenza abitativa ha assunto proporzioni preoccupanti;

più volte il Governo ha avuto la necessità di intervenire al fine di porre termine alla esecuzione degli sfratti e tutelare il diritto all'abitazione soprattutto delle fasce deboli;

in questo contesto la situazione di oltre un centinaio di famiglie di Taranto, non appare un caso isolato;

tali famiglie, avendo aderito nel 1982 al bando di concorso dell'Istituto Case Popolari per l'assegnazione degli alloggi menzionati, ed avendo iniziato anche il pagamento delle rate del mutuo trentacinquennale, si trovano attualmente sottoposte ad esecuzione immobiliare per cui la vendita degli alloggi loro precedentemente assegnati è stata fissata, nell'udienza del tribunale di Taranto del 23 ottobre scorso, al prossimo 23 settembre 2008;

la situazione appare dunque carica di incertezze, soprattutto perché l'ente medesimo ha rifiutato la restituzione di quanto già percepito dalle famiglie in questione, per cui le stesse si troverebbero contemporaneamente a perdere la casa ed il denaro anticipato,

 

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a individuare una soluzione alle problematiche delle famiglie di Taranto, citate in premessa, la cui situazione, comunque non appare un caso isolato, al fine di non aggravare la situazione abitativa, già critica, della città.

9/3256/305. Sgobio, Vico.

 

La Camera,

premesso che:

la legge 5 febbraio 1992 n. 104, sancisce il diritto per la persona disabile al pieno rispetto della dignità umana, favorendo, ove possibile, una serie di interventi, prestazioni e servizi mirati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione del soggetto con handicap;

ciò è maggiormente realizzabile all'interno del contesto familiare; la famiglia, in altissima percentuale, costituisce dunque il perno dell'assistenza e della cura della malattia , nonché della tutela della salute della persona disabile anche in relazione alla inadeguatezza dei servizi socio-sanitari insufficienti a soddisfare le problematiche esigenze del portatore di handicap;

di conseguenza, laddove è presente una persona affetta da disabilità grave o gravissima, oltre alla normale attività di sostentamento per il lavoratore o le lavoratrici conviventi si accumula il carico e la tensione dovuta alla pressione della cura quotidiana del familiare disabile con il relativo logoramento del tutto assimilabile a quello provocato dai lavori usuranti;

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere gradualmente le necessarie iniziative volte ad attribuire a coloro che accudiscono un familiare convivente al quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le disposizioni relative al lavoro usurante concedendo tutti i benefici pensionistici che si traducono nella riduzione dell'età anagrafica e di contribuzione.

9/3256/306. (Testo modificato nel corso della seduta)Bellillo.

 


La Camera,

premesso che:

ai dipendenti pubblici, maturata l'età per il collocamento a riposo al compimento del 65 anno di età ex articolo15-nonies, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992 è data l'opportunità di rimanere in servizio per ulteriori due anni in forza dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992;

rientrano nella suddetta categoria i dirigenti medici del SSN che di conseguenza

perfezionerebbero il diritto alla pensione al raggiungimento del sessantasettesimo anno di età;

al personale medico universitario, invece, in forza del comma 2 del decreto legislativo n. 502 del 1992 è stato consentito di permanere al lavoro fino ai sessantasette anni ai quali si aggiungono i due previsti dal citato articolo16 del decreto legislativo n. 503 del 1992;

successivamente la legge n. 230 del 2005 all'articolo 1, comma 17, disciplinava un ulteriore slittamento, disponendo, per i professori ordinari ed associati, il collocamento a riposo al conseguimento del settantesimo anno,

 

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad ottenere l'equiparazione, in relazione al collocamento a riposo, tra i dirigenti medici del SSN (ivi compresi i responsabili della struttura complessa) e il personale medico universitario, al fine di sanare tale disparità di trattamento anche incidendo sull'articolo 15-nonies, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992, consentendo di differire di un anno l'età pensionabile fatta salva l'applicazione del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503.

9/3256/307. Soffritti, Crapolicchio

 

La Camera

premesso che:

l'inserimento degli alunni disabili e la conseguente eliminazione delle classi differenziali risponde pienamente alle più illuminate esigenze di equità sociale e trovano formale attuazione nella legge n. 517 del 1977;

in relazione alla necessità di una migliore qualità dell'apprendimento, gli alunni portatori di handicap sono affiancati dall'insegnante di sostegno deputato a vigilare ed a intervenire per una reale integrazione anche di coloro che vivono una condizione di obiettiva difficoltà;

la recente strategia del Governo, espressione di una esigenza di contenimento della spesa pubblica, ha comportato un'allarmante riduzione dei servizi prevedendo tagli nell'ambito scolastico, non tenendo fede ai principi ispiratori del programma della coalizione del centro sinistra;

ma se, da un lato, recenti statistiche hanno evidenziato una progressiva riduzione della popolazione scolastica a causa del basso indice di natalità, dall'altro, si è verificato l'aumento del numero degli alunni portatori di handicap, ancorché di alunni che si trovano nella condizione di dover affrontare temporanee problematiche e linguistiche e di inserimento,

 

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a incrementare nei futuri anni scolastici la dotazione organica degli insegnanti di sostegno prevedendo una equanime distribuzione sul territorio correlata alla reale presenza di alunni diversamente abili o con particolari difficoltà, ovvero mantenendo comunque l'attuale organico già ritenuto insufficiente a fronteggiare situazioni che per la loro complessità richiedono la presenza costante di personale motivato e qualificato.

9/3256/308. Tranfaglia.

 

 

La Camera

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'emanando decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3, comma 95, della legge finanziaria per l'anno 2008, in relazione alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile non contemplate dal processo di stabilizzazione di cui al comma 93 dello stesso articolo,

modalità di valutazione da applicare in sede di procedure selettive analoghe a quelle previste per i contratti a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative, anche nella forma del riconoscimento di punteggio;

a monitorare gli sviluppi, le modalità di attuazione ed il corretto andamento dei percorsi di stabilizzazione avviati n sinergia, con la manovra economica per il 2007 e quella per il 2008, verificando, inoltre che vi sia completa continuità tra i due processi.

9/3256/309. (Testo modificato nel corso della seduta)Diliberto, Sgobio, Pagliarini.

 

La Camera,

premesso che:

la tragica sequenza delle morti sul lavoro ha assunto il carattere di una vera e propria emergenza sociale: il recente e gravissimo infortunio accaduto presso l'impresa Thyssenkrupp di Torino è soltanto l'ultimo anello di una catena interminabile di incidenti sul lavoro;

dall'inizio del 2007 ad oggi i morti sul lavoro sono stati 995, ma gli infortuni registrati nel complesso sono stati oltre 995mila e quasi 25mila lavoratori sono rimasti invalidi;

la cifra stimata dall'Inail per la copertura assicurativa degli infortuni sul lavoro è di 40 miliardi annui;

mediamente muoiono sul lavoro circa quattro lavoratori al giorno: basterebbe questo dato a segnare la necessità di porre un freno immediato al fenomeno degli incidenti sul lavoro al fine di stroncare la piaga delle cosiddette «morti bianche».

è oramai ineludibile da parte delle istituzioni raccogliere i reiterati appelli del Presidente della Repubblica ed accelerare il riassetto normativo già avviato con la legge n. 123 del 3 agosto 2007, provvedimento grazie al quale Governo e Parlamento hanno iniziato a dare corso ad un intervento di contrasto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, che risponde innanzitutto ad un bisogno di civiltà, e fornendo un sostegno legislativo ad ogni iniziativa necessaria a sconfiggere la piaga degli infortuni sul lavoro;

nel corso di quest'anno, tra gennaio e agosto, sono state chiuse nel settore dell'edilizia 1.760 aziende a causa dell'accertata presenza di lavoratori in nero, cifra che aiuta a comprendere l'esigenza che un deciso intervento contro gli infortuni non debba fermarsi al mondo istituzionale, ma debba comprendere a pieno titolo gli altri soggetti coinvolti nel processo, a partire da quelli deputati ai controlli al mondo delle imprese;

nello stesso tempo si pone con forza il problema di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

l'articolo 2, comma 541, del provvedimento prevede che, al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge finanziaria per il 2007 è incrementato di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2010, cifre comunque ancora insufficienti a coprire le domande di indennizzo;

ogni anno in Italia, su circa un milione di infortuni e denunce di malattie professionali, l'Inail eroga circa 40.000 indennizzi;

il decreto legislativo n. 38 del 2000, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con l'introduzione del danno biologico e la nozione di menomazione dell'integrità psicofisica del lavoratore, ha previsto due diverse tipologie di indennizzo (con liquidazione in capitale e con l'indennizzo in rendita);

l'indennizzo sociale del danno biologico riconosciuto dall'Inail si attua attraverso un sistema tabellare, ed è costituito da una prestazione di carattere economico, che viene riconosciuta in luogo della rendita per inabilità. Sin dal primo anno di applicazione, la maggior parte degli indennizzi liquidati dall'Inail sono risultati quelli con indennizzo in capitale. I dati ufficiali dell'Inail indicano per l'anno 2006 circa 33.000 indennizzi in capitale e quasi 6.000 costituzioni di rendite. Dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 38 del 2000, a causa di una lacuna normativa laddove non si prevede un meccanismo di adeguamento tabellare, gli importi degli indennizzi in capitale non sono mai stati rivalutati, con la conseguenza che gli infortuni odierni vengono indennizzati nella stessa misura di quelli occorsi nel 2000;

l'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recanti misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, e delega il Governo al riassetto e la riforma della normativa in materia") delega il Governo ad adottare, entro il mese di maggio del 2008, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro che non potranno disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze;

 

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a:

imprimere una forte accelerazione all'esercizio della delega di cui al predetto articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, dando piena attuazione ai criteri ed ai principi direttivi generali dallo stesso previsti al comma 2;

stanziare risorse finanziarie adeguate, in sede di esercizio della delega di cui al citato articolo 1 della legge n. 123 del 2007 e di monitoraggio dell'attuazione della delega stessa, al fine di realizzare la promozione della cultura e delle azioni di prevenzione degli infortuni, di progetti formativi, con particolare riferimento alle piccole, medie e micro imprese, alla promozione e alla divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro all'interno dell'attività scolastica ed universitaria;

incrementare ulteriormente ed in misura significativa il fondo di cui al comma 1187 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di assicurare un sostegno effettivo alle famiglie dei lavoratori vittime del lavoro;

intervenire, anche attraverso provvedimenti normativi adeguati, al fine di colmare la lacuna contenuta nel decreto legislativo n. 38 del 2000, prevedendo meccanismi di rivalutazione degli importi degli indennizzi in capitale degli infortuni sul lavoro;

prevedere che parte dei maggiori avanzi di gestione dell'Inail vengano destinati a politiche ed attività di promozione della cultura e delle azioni di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

9/3256/310. (Testo modificato nel corso della seduta)Pagliarini, Sgobio, Diliberto.

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 prevede che il Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministri della Sanità e per gli Affari Sociali, approvi uno o più programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti e che possa realizzare i suddetti programmi, anche avvalendosi di strutture esterne, mediante apposite convenzioni,

tanto per i detenuti in espiazione di pena, quanto per i detenuti in attesa di giudizio;

nell'Atto di Intesa Stato Regioni del 5 agosto 1999 viene stabilito che le Regioni definiscono i criteri e gli standard di qualità per l'accreditamento degli enti o associazioni e che l'accreditamento costituisce requisito preliminare per l'instaurazione di rapporti contrattuali ed economici fra gli enti, le associazioni gestori e le aziende del Servizio sanitario nazionale;

l'Atto di Intesa stabilisce inoltre le linee di indirizzo per l'accreditamento degli enti e delle associazioni che effettuano attività di prevenzione, cura e riabilitazione per le persone con uso o dipendenza da sostanze stupefacenti;

nell'albo del Ministero della Giustizia sono iscritte anche una serie di comunità terapeutiche che non hanno i requisiti di personale e di strutture richiesti dal Servizio Sanitario Nazionale per assicurare il valore terapeutico delle prestazioni che in esse vengono erogate;

nel presente provvedimento si riconferma il principio per cui ai detenuti devono essere assicurati gli stessi livelli di assistenza sanitaria assicurati agli altri cittadini disponendo il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle attività di medicina penitenziaria in carico, fino ad ora, al Ministero di Giustizia,

 

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a far sì che le convenzioni con strutture esterne che si occupano di prevenzione e cura dell'AIDS, del trattamento socio-sanitario, del recupero e del successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti vengano stipulate solo con strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale in quanto in possesso dei requisiti richiesti per l'accreditamento previsti nell'ambito dello Schema dell'Atto di intesa Stato-Regioni del 5 agosto 1999.

9/3256/311. Cancrini, Ferdinando Benito Pignataro.

 

La Camera,

premesso che:

la legge n. 44 del 1988 della Regione Sardegna prevedeva la concessione di finanziamenti agevolati al settore agricolo utilizzati dalle aziende agricole sarde anche per il ripianamento di passività pregresse nei confronti del sistema creditizio;

la mancata notifica della legge da parte della Regione Sardegna all'Unione Europea ha determinato la cassazione delle norme ivi previste e la successiva apertura da parte di quest'ultima di una procedura di infrazione sotto il profilo della concorrenza nel pagamento degli interessi, provocando la conseguente lievitazione dei tassi d'interesse dal 3-3,5 al 15-18 per cento, a carico dei mutuatari, generando quella che è subito apparsa come la più grande emergenza finanziaria nazionale dopo la crisi della Parmalat;

gli istituti di credito a fronte dell'insolvenza dei piccoli imprenditori agricoli, non solo per la parte da essi stessi dovuta, ma anche per la parte che avrebbe dovuto devolvere la Regione, hanno avviato le azioni esecutive e predisposto la vendita all'asta delle relative aziende agro-pastorali, circa cinquemila, determinando il tracollo di un settore economico ed il fallimento di un sistema che riveste un'importanza strategica nel processo di crescita dell'economia isolana, incidendo sullo sviluppo del territorio più di qualsiasi soggetto di programmazione economica;

l'articolo 2, comma 125, del provvedimento in esame prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di una Commissione di esperti avente il compito di formulare proposte al governo, entro il 31 luglio 2008, per la ristrutturazione dei debiti

contratti dagli imprenditori agricoli sardi secondo un programma di rientro di lungo termine;

la stessa norma precisa poi che fino a quella data, e cioè fino al 31 luglio 2008, sono sospesi i giudizi pendenti e le esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui, già risultanti al 1ogennaio 2008;

la norma, che è intervenuta di fatto per bloccare i procedimenti di esecuzione forzosa dei debiti, rappresenta la risposta alle migliaia di imprenditori che stanno vivendo il dramma di vedersi vendere all'asta i propri beni;

ci sono comunque ancora migliaia di agricoltori sardi che fino ad oggi sono riusciti a resistere alla morsa degli istituti di credito, onorando i debiti, ma che ,anche se ancora indenni dai provvedimenti esecutivi, rischiano comunque il tracollo per l'intervenuta l'antieconomicità della loro attività imprenditoriale,

 

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, iniziative volte a prevedere e sollecitare il sistema bancario e la Regione Sardegna affinché sostengano tutte le aziende agro-pastorali che hanno dovuto rinegoziare con le banche la rifusione dei prestiti loro concessi, comprese quelle che hanno onorato i loro debiti per evitare le esecuzioni da parte delle banche, quelle che hanno perduto beni per effetto di aste già espletate, ciò tanto con riferimento alle procedure già in essere alla data del 1ogennaio 2008 quanto con riguardo a quelle che dovessero eventualmente essere attivate oltre tale data per gli effetti generati dall'abrogazione della succitata legge regionale n. 44 del 1988.

9/3256/312. Vacca, Diliberto, Cesini.

 

La Camera,

premesso che:

le amministrazioni pubbliche continuano ad avvalersi di personale dirigenziale in servizio a tempo determinato per coprire in modo precario un vuoto di decisionalità gestionale che è interesse della pubblica amministrazione recuperare sotto il profilo strutturale;

molti di tali dirigenti svolgono da anni le attività dirigenziali previste dalle dotazioni organiche dei singoli settori del comparto pubblico allargato in virtù di contratti a tempo determinato che sono la risultante di procedure selettive e/o comparative;

la stabilizzazione di tale tipologia di figure dirigenziali si configurerebbe come una misura di trasparenza sotto il profilo procedimentale e rappresenterebbe, al tempo stesso, una misura di modernizzazione necessaria per migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione;

tale stabilizzazione sarebbe una estensione al comparto pubblico del Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, concernente l'attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES;

tale stabilizzazione non comporterebbe oneri finanziari aggiuntivi, né immediati né futuri, poiché si tratta di coperture fisiologiche di esigenze dell'apparato pubblico il cui costo è già oggi sopportato per consentire il corretto funzionamento dell'azione amministrativa. È ipotizzabile anche che attraverso tale misura si realizzi un risparmio perché si porrebbe fine alle indennità speciali ad personam che molto spesso accompagnano le prestazioni di lavoro dirigenziale a tempo determinato, e che a volte sono molto più onerose rispetto alle normali indennità di posizione percepite dai dirigenti pubblici regolati da contratti a tempo indeterminato,

 

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte ad autorizzare le pubbliche amministrazioni per l'anno

2008 ad attivare idonee procedure di stabilizzazione del proprio personale dirigenziale in servizio a tempo determinato nelle situazioni in cui ciò sia di interesse della pubblica amministrazione dal punto di vista della funzionalità e della spesa.

9/3256/313. (Testo modificato nel corso della seduta)Crapolicchio, Cancrini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2, comma 178, prevede l'erogazione di contributi quindicennali per il finanziamento di addestratori avanzati di terza generazione, satelliti di comunicazione militari;

la programmazione per il 2008 degli investimenti nel settore sistemi missilistici prevede un finanziamento di 86,1 milioni di euro per lo sviluppo di un sistema missilistico superficie/aria di nuova generazione per la Difesa aerea di area, denominato «ATBM Meads» (Medium extended air defence system), allo scopo di fronteggiare anche la minaccia di missili balistici tattici. Gli oneri globali sono pari a circa 595 milioni di Euro;

il sistema Meads rientra all'interno del progetto più complessivo di «scudo spaziale» che l'amministrazione Usa sta portando nella fase operativa, con la motivazione di costituire una difesa alla minaccia posta da eventuali missili balistici provenienti dall'Iran. L'Italia ha, all'inizio dell'anno, firmato un memorandum d'intesa con il Pentagono in merito alla sua partecipazione allo «scudo spaziale». Il comandante dell'agenzia missilistica del Pentagono, generale Henry Obering, ha affermato, riferendosi al memorandum d'intesa, che «...con il Governo italiano abbiamo siglato un accordo quadro che definisce linee principali e meccanismi sulla base dei quali collaboreremo a questo progetto»;

l'introduzione dello scudo spaziale in Europa si è tradotta in due accordi bilaterali con due paesi Ue, uno per l'installazione di rampe di missili con la Polonia e, l'altro, per la costruzione di un sistema radar con la Repubblica Ceca. In questo modo, il sistema missilistico polacco viene posizionato a grande distanza dall'Iran, ma quasi a ridosso dei confini russi. Inoltre, il radar ceco permetterà di tenere sotto controllo tutto il sistema di difesa russo fino agli Urali;

conseguentemente, tali progetti hanno sollevato le proteste della Russia, che ha proposto di spostare il radar in Asia centrale, cioè più vicino all'area da dove, secondo l'ipotesi statunitense, potrebbero partire i missili balistici. Dinanzi alla indisponibilità Usa a modificare il posizionamento del radar, la Russia ha deciso di abbandonare il trattato di non proliferazione delle armi convenzionali;

la partecipazione di Italia e Germania nel progetto Meads rappresenta dunque il coinvolgimento di una parte importante della Ue in un progetto che sta già provocando una nuova corsa al riarmo sul suolo europeo. Inoltre, la situazione di nuova «guerra fredda», che si sta creando, mette in difficoltà i rapporti economici e commerciali non solo dell'Italia e della Germania ma di tutta la Ue con un fondamentale e strategico partner economico e politico, quale è la Russia;

i rischi politici e diplomatici collegati a questa operazione e soprattutto la cooperazione a tre tra Italia, Germania e Usa tradiscono non solo la necessità di una azione comune di politica estera a livello europeo, ma anche l'obiettivo europeo di un coordinamento in tutta l'Unione per lo sviluppo di sistemi d'arma operabili da tutti gli Stati membri, sfruttando le sinergie così ottenute. Con il Meads, infatti, si vanifica lo scopo della Agenzia di difesa europea, creata proprio per favorire una vera difesa comune a livello europeo e si fuoriesce da una logica coerente di politica industriale europea;

infine, va rilevato che i costi dello «scudo antimissile» sono enormi, ammontando a circa 11 miliardi di dollari solo per l'anno fiscale 2008. Il coinvolgimento

dei Paesi europei, anche al di là del Meads, è un modo, da parte del Pentagono, non solo per coinvolgere politicamente l'Europa in una pressione strategica sulla Russia, ma anche per suddividere l'enorme investimento;

 

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a interrompere l'adesione dell'Italia al programma per lo sviluppo del sistema missilistico denominato ATBM Meads e a destinare i fondi relativi al suo finanziamento, previsti per il 2008 e per gli anni successivi al settore d'investimento della ricerca scientifica, e, in particolare, ai programmi in cooperazione europea, come il programma di ricerca tecnologica ETAP (European technology acquisition programme).

9/3256/314. Galante, Deiana, Duranti, Cardano, Scotto, De Zulueta.

 

La Camera,

premesso che:

è verificata l'anomalia tutta italiana di una variabilità spesso irragionevole del prezzo dei prodotti farmaceutici che contengono la stessa quantità di principio attivo, alcune dei quali di largo consumo come l'aspirina;

è verificata la differenza di prezzo a sfavore evidente del consumatore italiano e del Sistema Sanitario Nazionale nei casi in cui esso se ne fa carico , di farmaci identici venduti dalle stesse case farmaceutiche negli altri paesi europei;

tale differenza assume, nel caso delle preparazioni omeopatiche livelli del tutto assurdi visto che tali prodotti confezionati in Italia costano al consumatore italiano fino a venti volte di più che a quello francese;

il farmaco deve essere considerato un bene prezioso per la tutela della salute di tutti i cittadini e di riflesso il suo prezzo di vendita non deve mai essere la risultante di atti o processi meramente speculativi,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a:

effettuare con l'ausilio dell'AIFA, ed in rapporto costante con le Commissioni Parlamentari, una ricognizione attenta delle condizioni reali attraverso le quali si perviene alla definizione dei prezzi di vendita dei prodotti medicinali, che siano o meno a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

verificare il peso della spesa farmaceutica in tutte quelle situazioni in cui il prezzo dei prodotti farmaceutici a carico del Sistema Sanitario Nazionale non è adeguatamente giustificato;

verificare, in particolare, se sia compatibile con la necessità di lavorare per un contenimento della spesa farmaceutica del Sistema Sanitario Nazionale , l'indicazione della delibera del CIPE dell'1 febbraio 2001, punto 4, per cui l'Amministrazione non deve ma può «nel caso in cui sia già disponibile un prezzo medio europeo, tenerne tendenzialmente conto»;

valutare, d'intesa con il CIPE, e con l'AIFA, tutte le possibilità di assumere le opportune misure per un adeguato controllo dei processi di definizione del prezzo di vendita al pubblico di tutte le specialità medicinali comprese quelle che non sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

9/3256/315. Ferdinando Benito Pignataro, Cancrini.

 

La Camera,

premesso che:

nel 2004 è stato siglato l'Accordo di Programma Quadro per il T.A.C. il settore che riunisce tessile, abbigliamento e calzaturiero pugliese attraversato da una difficile

situazione congiunturale alla quale si somma una debolezza di carattere strutturale collegata alla particolare conformazione del settore;

l'Accordo di Programma è stato firmato dal Presidente Fitto per la Regione Puglia e dai rappresentanti di Confindustria Puglia; Confapi Puglia; Confartigianato Puglia; CNA Puglia; CGIL, Cisl e Uil e Cisal;

l'Accordo risulta ancora parzialmente inattuato nonostante siano passati quasi quattro anni dalla sua sottoscrizione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad accelerare l'attuazione dell'Accordo di programma quadro per il settore che riunisce tessile, abbigliamento e calzaturiero pugliese, individuando ove occorra le risorse necessarie al suo completamento.

9/3256/316. Lazzari.

 

La Camera,

premesso che:

è di recente esplosa la questione dei prodotti finanziari derivati sottoscritti dagli enti locali, che rischiano di produrre ingenti debiti futuri non iscritti a bilancio dagli enti medesimi;

il disegno di legge finanziaria in esame interviene solo in relazione ai derivati sottoscritti dopo la sua approvazione;

tale misura è insufficiente in relazione ai possibili debiti futuri che potrebbero ammontare a decine di miliardi di euro;

impegna il Governo

a valutare la possibilità, per quanto di competenza, di imporre agli enti territoriali di:

costituire fondi di ammortamento del debito;

provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31, dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni;

di informare alla massima trasparenza contrattuale i contratti sottoscritti dagli enti territoriali.

9/3256/317. (Testo modificato nel corso della seduta)Crosetto.

 

La Camera,

premesso che:

la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea, che impone agli Stati membri di riconoscere la libertà di insegnamento e conseguentemente di sovvenzionare le scuole paritarie nello stesso modo di quelle pubbliche, segna un punto imprescindibile nella politica scolastica, anche nell'ottica di un pluralismo educativo e nel rispetto della libertà di scelta da parte delle famiglie che iscrivono i figli a scuola e nella qualità dell'insegnamento;

il monopolio statale nell'insegnamento è quanto di più illiberale e antistorico si possa concepire in questa materia in quanto anche la scuola paritaria svolge un servizio pubblico basato su principi costituzionali consentendo la realizzazione della libertà di scelta nell'educazione da parte delle famiglie e una garanzia per un pluralismo educativo autentico;

il vero problema della scuola italiana è costituito dall'assoluta mancanza di competizione tra progetti formativi diversi ossia della condizione essenziale per assicurare un innalzamento complessivo della

qualità degli studi e dare serie prospettive di crescita culturale alle giovani generazioni;

è necessario un intervento radicale per consentire la costruzione di un sistema scolastico integrato nel rispetto dei valori fondamentali tutelati dalla Costituzione italiana e conseguire finalmente per l'Italia un allineamento con le grandi nazioni dell'Unione Europea. Il principio della parità scolastica, oltre che un diritto, rappresenta un incentivo al miglioramento della qualità educativa e didattica e una possibile ipotesi di riduzione dei costi, a parità del servizio fornito per tutto il sistema scolastico italiano,

 

impegna il Governo

a valutare la possibilità di tenere nella debita considerazione quanto disposto dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea di cui in premessa, al fine di allineare l'Italia ai paesi dell'Unione Europea, con un adeguamento della legislazione nazionale in materia;

ad adottare le opportune iniziative volte a un'applicazione più estensiva della legge n. 62 del 2000, che disciplinava la parità tra scuola pubblica e privata, al fine di superare la discriminazione in tale ambito.

9/3256/318. Garagnani, Aprea, Adornato, Carlucci, Lainati, Palmieri, Pescante.

 

La Camera,

premesso che:

la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, prevede che per l'istituzione di un'area marina protetta occorre innanzitutto disporre di un aggiornato quadro di conoscenze sull'ambiente naturale d'interesse, oltre ai dati necessari sulle attività socio-economiche che si svolgono nell'area;

più in particolare l'articolo 26, lettera e), della citata legge n. 979 del 1982 prevede che «gli effetti che prevedibilmente deriveranno dalla istituzione della riserva marina sull'ambiente naturale marino e costiero nonché sull'assetto economico e sociale del territorio e delle popolazioni interessate», vadano previamente accertati dalla «Segreteria tecnica per le Aree Marine Protette» costituita in seno al Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare, mostrando dunque attenzione alle ricadute sull'economia locale;

il settore della pesca rappresenta una componente fondamentale degli aspetti socioculturali ed economici delle aree marine protette, essendo immediatamente interessato dalla creazione di una nuova AMP, e, pertanto, sarebbe necessaria una maggiore rappresentanza nelle fasi istitutive e gestionali delle aree suddette;

l'articolo 2, comma 346, riduce il numero dei componenti delle commissioni di riserva delle aree marine protette di cui all'articolo 28, terzo comma, della citata legge n. 979 del 1982, e successive modificazioni, non introducendovi, tuttavia, un rappresentante del mondo della pesca marittima;

pur condividendo l'obiettivo di razionalizzare la spesa, non è possibile estraniare il mondo produttivo locale dalle decisioni in merito alla istituzione e alla gestione delle aree marine protette, stanti le ricadute socioeconomiche e i risvolti soprattutto sulle tipologie di pesca più coinvolte - e quindi penalizzate - quali la piccola pesca costiera locale;

per ciascuna area marina protetta sarebbe dunque opportuna la presenza di un rappresentante locale del settore ittico, per le sue conoscenze approfondite delle relative aree di mare,

 

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a introdurre, senza nuovi oneri per lo Stato, nelle commissioni di riserva di cui all'articolo 28, terzo comma, della citata legge n. 979 del 1982, un esperto locale designato dalle associazioni

nazionali delle cooperative della pesca maggiormente rappresentative a livello nazionale.

9/3256/319. Pottino, Misuraca, Giuseppe Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Marinello, Romele, Paolo Russo, Simeoni.

 

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede alcuni incentivi fiscali, tra cui tax shelter e tax credit, per le imprese che decidono di investire nel settore cinematografico, ma trascura altri soggetti che operano nel mondo dello spettacolo dal vivo;

da tempo le categorie dello spettacolo dal vivo sono in stato di agitazione in attesa di una riforma dell'intero settore dello spettacolo dal vivo che riduca l'ingerenza della politica che, in questi ultimi anni, si è fatta eccessivamente pervasiva con società a capitale pubblico, molto spesso municipalizzate, che hanno assunto la veste di principali produttori e organizzatori di eventi, creando condizioni distorsive della concorrenza a danno dell'intero settore e della qualità dell'offerta culturale nel Paese,

 

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere un credito di imposta nella misura del 40 per cento per le imprese di produzione di spettacoli musicali e teatrali dal vivo per la produzione di spettacoli dal vivo di artisti di nazionalità italiana.

9/3256/320. Carlucci, Ceccacci Rubino.

 

La Camera,

premesso che:

il problema della razionalizzazione delle dimensioni territoriali degli enti locali è lungi dall'essere risolto in modo chiaro,

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sospendere, fino a quando non siano determinati criteri generali equilibrati e ragionevoli, tutti i procedimenti concernenti la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province.

9/3256/321. (Testo modificato nel corso della seduta)Paolo Russo.

 

La Camera,

premesso che:

le scuole paritarie svolgono un ruolo importante nel sistema di istruzione nazionale, ma l'iter legislativo per il pieno riconoscimento della parità scolastica appare incerto e la predisposizione di risorse insufficienti rischia non solo di annullare l'obiettivo della totale equiparazione tra scuola pubblica e privata, ma anche di privare la realtà scolastica italiana dell'arricchimento culturale che le deriva dalla presenza delle suddette scuole;

la legge finanziaria per il 2008 trascura le scuole paritarie, perseverando in una palese azione discriminatoria nei confronti delle famiglie che, nell'ambito di un pluralismo educativo, hanno il diritto di scegliere la scuola da far frequentare ai figli;

 

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a reperire risorse economiche adeguate a sostegno della attività delle scuole paritarie di ogni ordine e grado, al fine di giungere alla totale equiparazione delle suddette scuole con quelle pubbliche, nell'ottica di un allineamento con gli altri Paesi europei.

9/3256/322. Aprea, Adornato, Carlucci, Garagnani, Lainati, Palmieri, Pescante.

 

La Camera,

premesso che:

nelle scuole italiane statali e paritarie di ogni ordine e grado vi è una presenza notevole di alunni stranieri che necessitano di consolidare la padronanza della lingua italiana come veicolo di comunicazione e di conoscenza, nell'ottica di un'integrazione nel contesto socio culturale del Paese;

è necessario a tal fine prevedere l'inserimento nelle scuole di ogni ordine e grado di figure specializzate che, sulla base di appositi studi e percorsi formativi, possano svolgere attività di mediazione culturale nei confronti degli studenti alloglotti,

 

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a reperire adeguate risorse finanziarie per la stipula di contratti d'opera e contratti a tempo con esperti esterni, al fine di facilitare l'apprendimento della lingua italiana da parte degli studenti alloglotti.

9/3256/323. Giuseppe Fini, Palmieri, Aprea, Adornato, Carlucci, Garagnani, Lainati, Palmieri, Pescante.

 

La Camera,

premesso che:

il provvedimento trascura le esigenze delle città d'arte e le grandi città a elevata vocazione turistica che rappresentano un patrimonio importante non solo per il nostro Paese ma anche a livello mondiale;

mentre aumenta la presenza turistica in senso assoluto, l'Italia continua a perdere importanti quote di mercato rispetto ai flussi turistici mondiali, per cui è necessario reperire risorse adeguate da destinare alle città d'arte che permettano di far fronte all'enorme afflusso di turisti distribuito durante l'anno, finalizzate al miglioramento dei trasporti e dei servizi, onde potenziare qualitativamente l'offerta turistica, al pari delle grandi capitali europee e mondiali;

 

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a reperire risorse economiche adeguate da destinare alle esigenze delle città d'arte e ad elevata vocazione turistica per permettere, attraverso il potenziamento dei servizi pubblici e dei trasporti, di migliorare l'offerta turistica.

9/3256/324. Adornato, Aprea, Carlucci, Garagnani, Lainati, Palmieri, Pescante.

 

La Camera,

premesso che:

molti alloggi di servizio destinati al personale della Difesa sono arbitrariamente occupati da persone che non hanno o hanno perso il titolo, fatta eccezione per le categorie protette (si veda la legge n. 104 del 1992),

 

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a rendere disponibili i suddetti alloggi per coloro che ne hanno il titolo.

9/3256/325. Mormino, Fallica.

 

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame destina risorse inadeguate per gli interventi di restauro archeologico delle strutture degli edifici antichi di spettacolo, teatri ed anfiteatri,

 

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a reperire maggiori risorse che consentano interventi di restauro archeologico delle strutture degli edifici antichi di spettacolo,

teatri ed anfiteatri, che rappresentano un fiore all'occhiello per il patrimonio socio-culturale del nostro Paese.

9/3256/326. Lainati, Adornato, Aprea, Carlucci, Garagnani, Palmieri, Pescante.

 

 

 

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede che le Regioni definiscano nel dettaglio i criteri per la riduzione del numero delle comunità montane entro sei mesi dall'approvazione del provvedimento stesso;

il termine suddetto risulta estremamente ristretto, non essendo possibile attuare la riorganizzazione del territorio montano in maniera così frettolosa;

 

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative volte ad ampliare i tempi necessari al riordino delle comunità montane.

9/3256/327. Romele, Giuseppe Fini, Giro, Grimaldi, Licastro Scardino, Marinello, Misuraca, Pottino, Paolo Russo, Simeoni.

 

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame ancora una volta trascura le problematiche legate alle isole minori che, pur rappresentando un settore di notevole importanza per il comparto turistico del nostro Paese, soffrono una persistente carenza a livello infrastrutturale, in particolar modo nei collegamenti marittimi ed aerei, aggravata dalla inadeguatezza dei servizi pubblici essenziali, con conseguenze alquanto negative sia per il turismo sia per l'indotto,

 

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a reperire maggiori risorse per garantire lo sviluppo dei servizi pubblici essenziali nelle isole minori, tese anche al miglioramento ed allo sviluppo dei collegamenti marittimi ed aerei, al fine di valorizzare le isole minori sviluppandone appieno le potenzialità di crescita economica e sviluppo.

9/3256/328. Fallica, Brusco, Cicu, Colucci, Dell'Elce, Ferrigno, Gregorio Fontana, Ponzo.

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, prevede che il governo inserisca «annualmente nel DPEF un aggiornamento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto e sui relativi indirizzi, anche in relazione al piano di azione nazionale di cui all'articolo 2 della legge 1o giugno 2002, n. 120»;

 

impegna il Governo

a dare attuazione alla citata previsione, valutando, in particolare, la possibilità di indicare analiticamente:

a) una stima dei costi sostenuti dal sistema produttivo italiano per l'adempimento degli obblighi previsti dal Protocollo;

b) l'onere complessivo per la finanza pubblica, in termini di mancato gettito, di costi eventualmente sostenuti per l'acquisto di permessi di emissione nell'ambito del Sistema europeo di scambio delle quote di emissione, e di maggiori spese derivanti dall'attuazione di programmi di

investimento, di misure di incentivazione o di agevolazione fiscale in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

9/3256/329. Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Lazzari, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

 

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative volte a realizzare un pieno, completo e tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno al quadro normativo comunitario.

9/3256/330. (Testo modificato nel corso della seduta)Caligiuri, Nicola Cosentino, Iannarilli, Nan, Pili, Romagnoli, Stagno d'Alcontres, Tondo, Tremonti.

 

La Camera,

premesso che:

il Comitato economico e sociale europeo ha adottato nel luglio 2007 un parere di iniziativa sul tema «Occupabilità e imprenditorialità», nel quale sottolinea che è necessario realizzare maggiori riforme nel quadro della strategia di Lisbona, per garantire la partecipazione, in condizioni di parità, delle donne e degli uomini alla creazione di imprese;

in Europa, le donne non dispongono ancora delle stesse opportunità imprenditoriali degli uomini, incontrando maggiori ostacoli nella creazione di imprese;

la Commissione nello scorso ottobre ha presentato la comunicazione «Piccole e medie imprese, essenziali per conseguire una maggiore crescita e rafforzare l'occupazione» nella quale sottolinea che il potenziale imprenditoriale femminile è tuttora per la gran parte sottoutilizzato;

 

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a reperire ulteriori risorse finalizzate ad incrementare la percentuale dell'imprenditoria femminile europea, attualmente al 30 per cento, anche attraverso politiche fiscali di maggior favore.

9/3256/331. Pili, Caligiuri, Nicola Cosentino, Iannarilli, Nan, Romagnoli, Stagno d'Alcontres, Tondo, Tremonti.

 

La Camera

premesso che:

il disegno di legge finanziaria, dispone l'inserimento dell'Autostrada Nogara-Mare Adriatico e del collegamento dei sistemi tangenziali nelle tratte Peschiera del Garda-Verona e Verona-Padova, ai fini dell'approvazione, nelle procedure previste dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto n 163 del 2006;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a sottoporre le opere indicate in premessa alle procedure previste dalla normativa vigente.

9/3256/332. (Testo modificato nel corso della seduta)Zanella, Bonelli, Francescato, Camillo Piazza.

 

La Camera

premesso che:

la ferrovia Sicignano degli Alburni - Lagonegro, chiusa nel 1987, anche se ufficialmente non risulti soppressa, non è stata mai riattivata;

i numerosi progetti di volta in volta presentati per la sua riattivazione, non hanno tuttavia mai trovato concreta realizzazione;

l'articolo 1, della legge n. 376 del 2003, aveva previsto a tal fine degli stanziamenti per il triennio 2003-2005;

della sua riattivazione come ferrovia, trarrebbero peraltro notevole ed evidente beneficio anche e soprattutto i numerosi pendolari del Vallo di Diano, contribuendo così a ridurre il trasporto su gomma a favore di quello su rotaia;

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, di concerto con gli enti locali interessati, la riattivazione della linea ferroviaria indicata in premessa, destinando a tal fine le necessarie risorse finanziarie

9/3256/333. Pellegrino, Bonelli, Zanella.

 

La Camera

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede incentivi e risorse finanziarie per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con attenzione al riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale e in particolare per soddisfare la domanda di mobilità pubblica conseguente al fenomeno del pendolarismo;

sempre nell'ambito delle politiche per la mobilità sostenibile, la finanziaria in via di approvazione, prevede l'istituzione di un fondo per avviare un programma di valorizzazione e di recupero delle linee ferroviarie dismesse, da destinare a itinerari ciclo-turistici e la loro conversione a uso ciclabile, individuando le tratte interessate dalla suddetta valorizzazione;

la possibile trasformazione di un sedime ferroviario dismesso in pista ciclo-pedonale non pregiudica, in nessun modo, un successivo, potenziale ripristino del servizio ferroviario, ma anzi consente una più efficace conservazione del tracciato, difendendolo da situazioni di degrado e di abbandono, da abusi e da indebite occupazioni, rendendo inevitabilmente più agevole il recupero dell'originaria destinazione;

 

impegna il Governo

a valutare attentamente la specifica situazione di ogni singola tratta, provvedendo all'immediato recupero delle linee dismesse per la realizzazione degli itinerari ciclo-turistici quando non vi sia alcuna possibilità di ripristino del servizio ferroviario, e ad effettuare un'analisi dei costi-benefici relativamente alle tratte che potrebbero essere restituite all'uso ferroviario, tenendo conto degli eventuali tempi di realizzazione;

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere l'elenco delle tratte ferroviarie, modificandolo od integrandolo, sulla base delle considerazioni anzidette.

9/3256/334. Francescato, Bonelli, Zanella.

 

La Camera

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede numerose norme relative al settore energetico, alla diversificazione e incentivazione delle fonti rinnovabili, e alla riduzione dei consumi energetici;

in materia energetica, il decreto legge n. 159 del 2007, collegato alla manovra finanziaria, all'articolo 46, prevede e definisce le procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto;

in tema di rigassificatori, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con propria delibera n. 178 del 2005 relativa ai Criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione al comma 2, dell'articolo 13 dispone: «Il fattore correttivo di cui all'articolo 10, comma 10.3, è sostituito da un fattore garanzia, FGL, che assicura, anche in caso di mancato utilizzo dell'impianto, la copertura di una quota pari all'80 per cento di ricavi di riferimento RLC. Tale copertura è riconosciuta

dal sistema tariffario del trasporto e ha durata per un periodo di 20 anni.»; sostanzialmente si dispone che anche se il rigassificatore non è utilizzato, gli utenti pagheranno per 20 anni con le bollette del gas, come se l'impianto fosse in regolare funzione;

tale disposizione della suddetta delibera, può spiegare perché di 13 richieste di rigassificatori nel mondo, 12 sono nel nostro Paese,

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire affinché l'eventuale costo in bolletta sia pagato dagli utenti, solamente e unicamente se correlato all'effettivo funzionamento e utilizzo dell'impianto di rigassificazione.

9/3256/335. (Testo modificato nel corso della seduta)Bonelli, Zanella, Francescato, Camillo Piazza, Cacciari.

 

La Camera,

premesso che:

si sta chiudendo a Bali 13o Conferenza internazionale sui cambiamenti climatici, la quale ha preso atto che i tempi sono ormai strettissimi per avviare il programma di riduzione delle emissioni di gas serra;

tra i punti centrali della bozza di accordo in discussione, c'è il taglio globale delle emissioni di gas serra per i Paesi industrializzati entro un range che va dal 25 per cento al 40 per cento entro il 2020;

su questo tema è in corso un confronto tra alcuni grandi Paesi industriali e l'Unione europea, la quale di fronte - alla loro opposizione all'introduzione di limiti obbligatori alle emissioni di anidride carbonica - ha lasciato intendere che potrebbe boicottare il summit sul clima convocato dall'amministrazione Usa per il prossimo gennaio;

tuttavia, lo stesso Segretario generale della Convenzione sui cambiamenti climatici De Boer si è detto convinto che non avrebbe senso cominciare a discutere di un regime post Kyoto «senza le principali economie»,

 

impegna il Governo

a portare avanti una mediazione tra le diverse posizioni per cercare di arrivare ad un compromesso in termini di ragionevolezza e di flessibilità.

9/3256/336. Stagno D'Alcontres, Caligiuri, Nicola Cosentino, Iannarilli, Nan, Pili, Romagnoli, Tondo, Tremonti.

 

La Camera,

premesso che:

la maggior parte delle misure contenute nel disegno di legge in esame sono finalizzate alla crescita della spesa;

in questa ottica l'articolo 2, commi 1-3, reca disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili (Ici), introducendo una ulteriore detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

la previsione di questa ulteriore detrazione, pur condivisibile nella ratio, comporta - tuttavia - ridotti benefici ai cittadini;

 

impegna il Governo

ad adottare iniziative per destinare maggiori risorse per l'eliminazione dell'imposta comunale sugli immobili sulla prima casa.

9/3256/337.Iannarilli, Caligiuri, Nicola Cosentino, Nan, Pili, Romagnoli, Stagno D'Alcontres, Tondo, Tremonti.

 

La Camera,

premesso che:

il comma 225 dell'articolo 1 del disegno di legge 3256 - A (Finanziaria per

l'anno 2008) ha previsto l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che «la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrare di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio-decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4»;

le correzioni apportate, tuttavia, anche per effetto della stratificazione degli interventi modificativi appartati al testo in Senato, non risultano coordinate con l'assetto normativo di riferimento, in quanto sembrerebbe per sopprimere ogni possibilità di più efficiente riscossione delle entrate degli enti pubblici diversi dallo Stato, con grave o pregiudizio per le ragioni soprattutto degli enti locali;

pertanto, la soppressione di tale disposizione ove mai sarebbe stata coerente qualora, i successivi interventi operati nel contesto dei lavori parlamentari, non avessero modificato il quadro originario del disegno di legge presentato dal Governo;

la mancata discussione presso la Camera dei deputati, a seguito della proposizione della questione di fiducia da parte del Governo, non ha consentito di individuare ed analizzare analiticamente le gravi conseguenze pregiudizievoli derivanti da un difetto di coordinamento tale che, dal 1o gennaio 2008, non permetterebbe agli enti pubblici diversi da quelli statali di riscuotere le loro entrare con i più snelli strumenti attualmente esistenti - si tratta, in particolare della procedura esattoriale e di quella (sostanzialmente analoga, negli effetti ultimi) offerta dal regio-decreto n. 639 del 1910 - imponendo invece il ricorso ai mezzi di riscossione dell'ordinario diritto civile, con conseguenti effetti negativi anche di carattere patrimoniali;

quindi, l'abrogazione della disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è irragionevole, tant'è che ha già suscitato la forte presa di posizione dell'Anci e delle altre organizzazioni maggiormente rappresentative, anche perché, qualora la volontà del legislatore nazionale fosse stata quella che sembrerebbe essersi concretizzata con la disposizione in esame, sarebbe stato necessario quantomeno prevedere le opportune forme di copertura finanziaria a favore delle autonomie locali improvvisamente private degli strumenti essenziali per garantire il mantenimento dei servizi erogati alla collettività e che in mancanza, in presenza di un brusco calo delle entrate proprie, dovrebbero o finanziarsi altrimenti, o ridurre le proprie prestazioni, in ogni caso con nuovi e non coperti oneri finanziari,

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di svolgere un monitoraggio applicativo che consenta il superamento degli effetti della disposizione in esame e ad adottare ogni provvedimento attuativo ed interpretativo diretto a prevedere che la riscossione delle entrate delle autonomie locali continui attraverso gli strumenti giuridici attualmente in essere in modo da assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa.

9/3256/338. (Testo modificato nel corso della seduta)Gianfranco Conte.

 

La Camera,

premesso che:

nell'ambito delle misure per il rilancio dell'efficienza scolastica non si è tenuto conto della necessità di formare una dirigenza scolastica adeguata alle nuove sfide che la società e l'economia rivolgono alla scuola;

in particolare, conclusi i concorsi ordinari, per quanto riguarda i concorsi riservati, riservati a coloro che avevano almeno un anno di incarico di presidenza si registrano dei ritardi nella loro conclusione, in particolare in Veneto, Friuli e Sicilia per cause non imputabili ai concorrenti;

tali ritardi si traducono in una penalizzazione per i partecipanti, che, oltre ad aver perso un anno di ruolo, potrebbero essere scavalcati nella scelta della sede da un gruppo di vincitori del concorso ordinario che avrebbe dovuto essere nominato successivamente,

 

impegna il Governo

ad esplicitare con proprio provvedimento che l'interregionalità nel ruolo della dirigenza scolastica deve intendersi come possibilità di accedere al posto in altra regione solo sui posti eventualmente vacanti dopo la nomina di tutti coloro che sono inseriti nelle graduatorie di merito regionali dei concorsi ordinario e riservato.

9/3256/339. Campa, Aracu, Cesaro, Floresta, Pizzolante, Romani, Sanza, Testoni, Uggè, Zanetta.

 

La Camera,

premesso che:

la ricognizione dei crediti vantati dalle imprese italiane nei confronti della Libia effettuata dal nostro Ministero degli affari esteri, in collaborazione con la banca italo-araba UBAE e con l'Azienda libico-italiana (ALI) nel novembre 2002, come previsto dagli accordi intercorsi tra le parti, portò all'accertamento di crediti per 642 milioni di euro, senza tener presente la rivalutazione monetaria per il tempo trascorso, né gli interessi legali, sebbene previsti nelle sentenze delle stesse corti libiche alle quali i nostri imprenditori si erano rivolti;

il pagamento dei crediti accertati sarebbe dovuto avvenire entro il 31 marzo 2003, ma la Libia venne meno all'impegno assunto e contestò persino il lavoro effettuato dall'ALI e dall'UBAE, banca di diritto italiano, ma con il 52 per cento di proprietà diretta e indiretta dello Stato libico, disconoscendo persino le sentenze passate in giudicato delle sue stesse corti; nelle ultime riunioni del comitato misto italo-libico per i crediti, la delegazione libica ha offerto 281 milioni di euro per una chiusura forfettaria del contenzioso, cifra respinta dalla parte italiana perché insufficiente e non rispettosa del lavoro e del diritto;

le azioni a tutela del lavoro italiano nel mondo, come previsto dall'articolo 35 della Carta costituzionale, sono disattese dalle nostre istituzioni e gli eventuali risarcimenti alla Libia non potranno essere soddisfatti se prima non saranno rispettati i diritti delle imprese italiane danneggiate da quel Paese,

 

impegna il Governo

a rafforzare l'azione volta a chiudere il contenzioso economico con lo Stato libico e ad adottare iniziative per prevedere un adeguato stanziamento a copertura della garanzia dello Stato per i crediti vantati dai cittadini italiani nei confronti della Libia.

9/3256/340. Fasolino, Di Cagno Abbrescia, Germanà, Lupi, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Stradella, Tortoli.

 

La Camera,

premesso che:

nel corso del 2007 un extra gettito di oltre quindici miliardi di euro è stato disperso in mille rivoli senza nessuna utilità per l'economia del Paese,

 

impegna il Governo

qualora nel corso del 2008 dovessero manifestarsi extragettiti fiscali, ad adottare

iniziative destinare una quota delle risorse anche alla riduzione del prelievo Irap.

9/3256/341. Cesaro, Aracu, Campa, Floresta, Pizzolante, Romani, Sanza, Testoni, Uggè, Zanetta.

 

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria per il 2008, per fronteggiare i problemi di viabilità e di sicurezza derivanti dai lavori di ammodernamento della rete ferroviaria, pur prevedendo le infrastrutture di preminente interesse nazionale (cosiddetta «legge obiettivo»), ha tuttavia stanziato delle risorse insufficienti finalizzate all'ammodernamento dell'importante tratto ferroviario Roma-Pescara;

le condizioni in cui versa la suddetta tratta ferroviaria e, in genere, tutta la rete regionale dell'Abruzzo sono ad oggi inadeguate e rendono molto lenta e difficile la circolazione, soprattutto nei periodi di traffico intenso, creando una situazione di notevole disagio per i viaggiatori;

il provvedimento in esame contiene alcuni stanziamenti per l'organizzazione dei «XVI Giochi del Mediterraneo» che si terranno a Pescara nel 2009, dichiarati oltretutto «grande evento» dal decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2005, ma che non riguardano il miglioramento del collegamento ferroviario tra la capitale e la città di Pescara,

 

impegna il Governo

a realizzare, in considerazione di un evento di fondamentale importanza quale è appunto quello dei «XVI Giochi del Mediterraneo», già per la primavera del 2009, un miglioramento delle condizioni di viabilità e di sicurezza della rete ferroviaria Roma-Pescara e a destinare maggiori risorse, non soltanto per la città di Pescara, ma anche per i collegamenti ferroviari con la capitale.

9/3256/342. Aracu, Campa, Cesaro, Floresta, Pizzolante, Romani, Sanza, Testoni, Uggè, Zanetta.

 

La Camera,

premesso che:

tra le indagini di pubblico interesse, gli indici dei prezzi al consumo rappresentano una categoria di primaria importanza, nelle scelte di politica economica del Governo che nella formazione delle aspettative degli agenti economici e nella percezione dello stato generale dell'economia da parte dell'opinione pubblica;

tutte le indagini statistiche di pubblico interesse realizzate dal Sistema statistico nazionale (Sistan) sono comprese nel Programma statistico nazionale (PSN), un documento ufficiale, aggiornato annualmente, predisposto dall'Istat e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

conformemente a quanto previsto dal regolamento comunitario n. 2214 del 1996 e successive modifiche, che disciplina l'indice armonizzato dei prezzi al consumo (HICP), l'Istat esclude dai tre indici dei prezzi al consumo che annualmente elabora (NIC, POI, IPCA) le spese sostenute dai proprietari di casa per la propria abitazione, sia per quanto concerne le spese di manutenzione che per quanto riguarda le rate dei mutui contratti per l'acquisto dell'immobile;

tale esclusione, motivata dalla considerazione economica secondo cui le spese relative all'abitazione di proprietà non rappresenterebbero un reale consumo, è fonte di un continuo dibattito scientifico, stante soprattutto il peso rilevante di tali spese sul reddito disponibile delle famiglie e l'effetto di sostituzione del consumo che l'aumento ditali spese comporta;

in alcuni Paesi membri dell'Ocse - tra i quali Gran Bretagna, Irlanda e Australia - in aggiunta ad indici dei prezzi al consumo conformi all'HICP, vengono comunque

realizzati indici che includono nel paniere rappresentativo le spese relative all'abitazione di proprietà;

le famiglie italiane proprietarie dell'abitazione principale rappresentano l'81 per cento del totale e per, molte di esse, gli interessi passivi del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile gravano in modo consistente sul reddito disponibile, condizionando le scelte di consumo;

per quanto appena detto, la predisposizione di un tale indice permetterebbe agli agenti economici e all'opinione pubblica di beneficiare di maggiori informazioni sull'effettivo andamento dell'economia italiana,

impegna il Governo

ad invitare l'Istat - in sede di elaborazione del prossimo Programma statistico nazionale (PSN) - alla predisposizione di un quarto indice dei prezzi al consumo che includa le spese sostenute per l'abitazione principale, con particolare riferimento agli interessi passivi dei mutui contratti per l'acquisto dell'immobile.

9/3256/343. Della Vedova, Gioacchino Alfano, Berruti, Brancher, Ceroni, Gianfranco Conte, D'Ippolito Vitale, Jannone, Lenna.

 

La Camera,

premesso che:

nell'ambito della classificazione delle malattie rare, le tipologie di tali malattie vengono differenziate in classi o gruppi;

in base a tale classificazione, che incide sulla totale o parziale rimborsabilità delle cure, si è venuta a creare una vera e propria discriminazione tra chi è affetto dalle diverse forme di malattia rara,

 

impegna il Governo

ad attivare un processo di parificazione tra tutte le malattie rare in modo da provvedere ai bisogni di chi è affetto da tali malattie senza fare distinzione di classe o gruppo di appartenenza ed abolire la diversità di accesso alle cure necessarie per tali patologie.

9/3256/344. Baiamonte, Di Virgilio, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.

 

La Camera,

impegna il Governo

a mettere in atto comportamenti volti a garantire al Parlamento, in futuro, una discussione serena, approfondita, attenta e consapevole della legge finanziaria e di bilancio da parte di tutti i parlamentari, attraverso proposte chiare, tendenti al superamento dell'attuale disciplina della sessione di bilancio, da far esaminare e approfondire al Parlamento stesso e attraverso un esercizio ponderato della prerogativa costituzionale della posizione della questione di fiducia

9/3256/345. (Testo modificato nel corso della seduta)Baldelli.

 

 

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria per il 2008 ha autorizzato una spesa eccessiva per la partecipazione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno ai programmi finanziati dall'Unione europea attraverso i fondi europei in materia migratoria;

la copertura di tale onere avviene riducendo il fondo istituito presso il ministero dell'interno dalla legge finanziaria del 2004 destinato a soddisfare le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione;

il provvedimento, inoltre, integra il Fondo sociale degli immigrati, istituito

presso il Ministero della solidarietà sociale, destinandogli una somma ingente e sproporzionata rispetto alle esigenze del settore,

 

impegna il Governo

a rivedere la sua politica di eccessive elargizioni verso gli immigrati e a destinare una maggiore attenzione ai problemi sociali dei nostri cittadini.

9/3256/346. Bertolini, Biancofiore, Boscetto, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini..

 

La Camera,

premesso che:

la somministrazione di psicofarmaci ai soggetti minori è oggetto di severo e profondo dibattito scientifico;

l'entrata in commercio di nuovi psicofarmaci ha sollevato controversie e dubbi sulla pericolosità di un aumento incontrollato delle prescrizioni,

 

impegna il Governo

ad attivare un registro nazionale gestito dall'Istituto superiore di Sanità riguardante tutte le sostanze psicotrope prescritte ai minori;

a rendere obbligatoria una relazione annuale del Ministero della salute al Parlamento sull'impiego degli psicofarmaci sui minori;

a vigilare, attraverso apposito regolamento del Ministero della pubblica istruzione, affinché gli screening comportamentali vengano direttamente effettuati nei centri di neuropsichiatria infantile di riferimento e non nelle scuole da parte degli insegnanti.

9/3256/347. Bocciardo, Di Virgilio, Baiamonte, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.

 

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria per il 2008 contiene alcune disposizioni relative gli enti locali e, in particolare, al fine di realizzare l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica, si occupa delle comunità montane;

allo scopo di garantire uno sviluppo durevole, omogeneo ed equilibrato del territorio, il provvedimento in oggetto dispone alcune modifiche al testo unico degli enti locali di efficacia in parte discutibile;

se è vero, infatti, che il testo base è stato migliorato con l'attribuzione del riordino alle regioni che hanno ampie facoltà di scelta e armonizzazione, sono stati tuttavia stabiliti effetti, in caso di mancata attuazione, entro sei mesi, troppo rigidi e irrazionali che potrebbero, per di più, condizionare le regioni nelle loro scelte diventando principi ispiratori,

 

impegna il Governo

a chiarire che gli effetti di cui al comma 20 dell'articolo del disegno di legge in esame non riguardano, a livello di principi, le scelte discrezionali delle regioni effettuate in termine.

9/3256/348. Boscetto, Bertolini, Biancofiore, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

 

La Camera,

impegna il Governo

a stanziare maggiori risorse per permettere un incremento degli effettivi delle forze dell'ordine allo scopo di prevenire e contrastare la criminalità e di garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela dell'ordine pubblico nel nostro Paese.

9/3256/349. (Testo modificato nel corso della seduta)Bruno, Bertolini, Biancofiore, Boscetto, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

 

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria per il 2008 non dimostra scarsa attenzione ai problemi delle giovani coppie e della famiglia;

nel provvedimento in esame sono presenti soltanto alcune disposizioni che comportano sgravi fiscali per le locazioni stipulate da giovani in età compresa tra i venti e i trent'anni e un esiguo Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, che è del tutto insufficiente;

pur essendo prevista la possibilità per i mutuatari di sospendere il pagamento delle rate se rispondono a determinati requisiti, rimane pur sempre il problema degli interessi sui mutui che non sono purtroppo alla portata delle giovani coppie che oltretutto spesso fanno parte del precariato,

 

impegna il Governo

a valutare, previo monitoraggio degli effetti applicativi del provvedimento, l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad incrementare il suddetto Fondo e a stanziare delle risorse sufficienti a sollevare in particolare le giovani coppie, aventi un'età inferiore ai trent'anni, dal pagamento degli interessi sui mutui contratti per l'acquisto della prima casa.

9/3256/350. Carfagna, Bertolini, Biancofiore, Boscetto, Bruno, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

 

La Camera,

premesso che:

il papiliomavirus umano (Hpv) è responsabile della quasi totalità dei casi di tumore del collo dell'utero (o cervice uterina) che colpisce ogni anno, in Italia, 3.500 donne e rappresenta la seconda causa di morte nella popolazione femminile, con 1.800 decessi l'anno, dopo il tumore al seno;

è ormai assodato che nel 99,7 per cento dei casi questa malattia ha una origine virale, per trasmissione sessuale, e che per un'efficace prevenzione dal contagio occorre agevolare la diffusione della vaccinazione Hpv prima dell'inizio di rapporti sessuali;

il contributo finanziario alle regioni e alle province autonome, previsto nel disegno di legge finanziaria per il 2008, è limitato all'offerta gratuita del vaccino alle dodicenni, escludendo di fatto le altre fasce di età, in particolare per quelle in età puberale e adolescenziale, che sono di fatto discriminate, considerando gli alti costi del vaccino,

 

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a eliminare questa discriminazione, ampliando ad altre fasce d'età la distribuzione gratuita del vaccino.

9/3256/351. Ceccacci Rubino, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.

 

La Camera,

premesso che,

il disegno di legge finanziaria per il 2008, reca numerose disposizioni in materia fiscale ed economica che dovrebbero rilanciare la nostra economia e sviluppare l'occupazione del nostro Paese;

è indispensabile avviare serie politiche economiche e sociali per il rilancio dell'occupazione nel Mezzogiorno e del nostro Paese e per contribuire ad eliminare il divario esistente tra in Nord e il Sud dell'Italia soprattutto in Regioni ad alto tasso di disoccupazione,

 

impegna il Governo

a proseguire nella politica di rilancio del tessuto economico e sociale del Sud del

nostro Paese anche attraverso forme di sostegno alle medie e piccole imprese che costituiscono un fattore estremamente importante per lo sviluppo della nostra economia.

9/3256/352. (Testo modificato nel corso della seduta)Vitali, Licastro Scardino.

 

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria per il 2008 contiene disposizioni in materia di accisa;

è opportuno, per ragioni di omogeneità nel trattamento fiscale che si estendano anche ai tabacchi lavorati (sigarette, sigari e trinciati) le disposizioni disciplinanti le irregolarità nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa che, attualmente, trovano applicazione solo agli altri prodotti soggetti ad accisa, quali alcoli e oli minerali;

in particolare, si fa presente che l'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 1995, oggi applicabile solo agli alcoli ed oli minerali, prevede l'abbuono dell'accisa per tali prodotti laddove si determini una perdita o una distruzione del bene durante il trasporto dovuto a causa fortuita o forza maggiore, ovvero laddove tali eventi siano attribuibili a fatti imputabili a terzi od al soggetto passivo a titolo di colpa non grave;

per coerenza giuridica ed omogeneità di trattamento fiscale e per eliminare una non giustificata discriminazione nel trattamento fiscale per i prodotti gravati da accisa, è necessario estendere anche ai tabacchi lavorati la disciplina prevista per gli alcoli e gli oli minerali,

 

impegna il Governo

ad applicare anche ai tabacchi lavorati la disciplina contenuta negli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 504 del 1995 per alcoli e oli minerali in osservanza del principio di omogeneità del trattamento fiscale.

9/3256/353. Nicola Cosentino.

 


La Camera,

 

impegna il Governo

ad una verifica approfondita della situazione, a riferirne alle Camere e ad avviare nelle sedi opportune un dialogo con le istituzioni e le amministrazioni interessate finalizzato al raggiungimento di un maggiore equilibrio.

9/3256/354. (Testo modificato nel corso della seduta)Costa.

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2, comma 364, del disegno di legge in esame reca la disciplina del sistema nazionale di educazione continua in medicina;

i programmi di educazione continua in medicina comprendono tutto l'insieme delle attività formative, a livello teorico e pratico, finalizzate a mantenere elevata ed al passo con i tempi la professionalità degli operatori della sanità;

le disposizioni del citato articolo 2, comma 364, prevedono - in particolare - la valorizzazione del ruolo della commissione nazionale per la formazione continua quale organismo di riferimento nazionale di indirizzo e coordinamento del programma educazione continua in medicina, potenziandone l'operatività e gli ambiti di intervento;

a questo proposito, la commissione viene incardinata nell'agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e a quest'ultima, contestualmente rinominata «agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali» e definita organo

tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale (con compiti di ricerca e di supporto nei confronti del Ministero della salute, delle regioni e delle province autonome), vengono formalmente trasferiti la gestione amministrativa del programma educazione continua in medicina e il supporto alla sopraccitata commissione;

occorre, tuttavia, prevedere nella suddetta agenzia la figura di un responsabile gestionale e operativo che, pur lavorando in stretto raccordo con il direttore dell'agenzia, sia dotato di una spiccata autonomia operativa e gestionale e di capacità strategica e ciò al fine di evitare che tale organismo sia di fatto impossibilitato a svolgere gli importanti compiti ad esso assegnati;

la previsione di un ufficio di livello dirigenziale generale deve essere, altresì, accompagnata da quella relativa alla collocazione del personale dirigenziale nel comparto dello Stato,

 

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a rendere effettivamente operativa l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali la cui guida deve essere affidata ad un dirigente di prima fascia e dare così un reale nuovo impulso al sistema dell'educazione continua in medicina.

9/3256/355. Crimi, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Gardini, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.

 

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria per il 2008 contiene disposizioni per il rilancio dell'occupazione e per il miglioramento delle condizioni economiche delle medie e piccole imprese;

le donne costituiscono un valore aggiunto per il mercato del lavoro e, senza dubbio, necessitano di adeguate forme di incentivazione per sviluppare al meglio le loro potenzialità nel settore dell'imprenditoria, soprattutto in aree di particolare criticità, a partire dal Mezzogiorno del nostro Paese dove, infatti, si registra un loro forte impegno e una grande volontà di creare occupazione attraverso l'impresa;

è, importante, per l'Italia, in coerenza con il recepimento di precise direttive europee, avviare politiche di coesione sociale e di sostegno alle donne che decidono di fare impresa e di contribuire, così, allo sviluppo e alla crescita economica ed in particolare a quella del Mezzogiorno, atteso il divario ancora esistente tra Nord e Sud del Paese;

potrebbe, perciò, risultare utile sostenere adeguatamente con forme di microcredito le donne che vogliono costituire impresa, considerando che la costituzione delle medie e piccole imprese, rappresenta un valore fondamentale per la crescita del tessuto socio-economico del Paese e che le donne che vogliono costituire impresa rappresentano una grande risorsa da sfruttare al meglio, soprattutto in regioni dove il tasso di disoccupazione è elevato;

è un dovere dello Stato (articolo 51 della Costituzione) creare tutte le condizioni necessarie per l'attuazione di una seria politica delle pari opportunità,

 

impegna il Governo

ad attivarsi per creare condizioni adeguate a sostenere con forme di microcredito le donne che vogliono fare impresa, valutando l'opportunità di garantire, o attraverso il fondo unico per le imprese e/o attraverso specifiche convenzioni, bassi tassi di interesse e tempi adeguati di restituzione delle risorse, interagendo per favorire la cooperazione tra enti territoriali, banche, istituti di credito e privati.

9/3256/356. D'Ippolito Vitale, Ottone, Servodio, Codurelli.

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2, comma 472, prevede un incremento delle risorse afferenti al fondo per le non autosufficienze, istituito dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);

la citata legge n. 296 del 2006 ha previsto, altresì, che gli atti ed i provvedimenti concernenti l'impiego del fondo sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di conferenza unificata;

la dotazione del fondo, nonostante l'incremento previsto, appare risibile dal momento che la platea dei beneficiari aumenta di giorno in giorno e a tutt'oggi non risultano adottati i previsti provvedimenti per l'impiego del fondo stesso,

 

impegna il Governo

a stanziare risorse adeguate per affrontare il problema della non autosufficienza e a rendere effettivamente operativo il citato fondo, attraverso l'elaborazione di un piano triennale che preveda un aumento di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 400 milioni di euro a partire dal 2010.

9/3256/357. Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo, Luciano Rossi, Campa, Martinello.

 

La Camera,

premesso che:

la legge 27 dicembre 2006, n. 269 (legge finanziaria per il 2007) ha previsto all'articolo 1, comma 1166, la possibilità per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di prorogare, limitatamente all'anno 2007, le convenzioni stipulate direttamente con gli enti locali ai fini dello svolgimento delle attività socialmente utili (asu) nonché per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impiegati in asu nella disponibilità degli stessi enti da almeno un triennio nonché ai soggetti, che provenienti dal medesimo bacino, siano già stati interessati dalle convenzioni di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468 prorogate in attesa di una definitiva stabilizzazione degli interessati;

tale previsione risulta assolutamente indeterminata e fumosa dal momento che non viene proposta alcuna soluzione al problema dell'utilizzo e della eventuale stabilizzazione di questi soggetti anzi se ne procrastina pilatescamente la definizione,

 

impegna il Governo

a disporre relativamente alla possibilità di stipulare con gli enti locali destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166 della citata legge n. 269 del 2006, apposite convenzioni a decorrere dall'anno 2008 per lo svolgimento di attività socialmente utili (asu), per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili, nella disponibilità dei comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da quest'ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3 1o dicembre 1997, n. 468, estendendo a quest'ultima tipologia di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori socialmente utili;

a prevedere la facoltà per gli enti utilizzatori di tali categorie di lavoratori di procedere, in deroga ai vincoli del patto di stabilità interno relativi al contenimento delle spese per il personale di cui all'articolo 1, comma 557 della legge n. 296 del 2006, ad assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti

dai rispettivi ordinamenti, in ogni caso sempre attraverso procedure selettive.

9/3256/358. Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

 

La Camera,

 

impegna il Governo

a continuare e a portare a termine rapidamente il miglioramento delle condizioni di viabilità e di sicurezza dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e, in particolare, del tratto Gioia Tauro-Reggio Calabria.

9/3256/359. (Testo modificato nel corso della seduta)Floresta, Aracu, Campa, Cesaro, Pizzolante, Romani, Sanza, Testoni, Uggè, Zanetta.

 

La Camera,

premesso che,

a pagina 109 del programma con cui il Governo ha raccolto nel Paese i voti e i consensi durante la campagna elettorale è scritto espressamente il seguente impegno: «nell'ambito della cooperazione europea, a sostenere una politica che consenta la riduzione delle spese per armamenti». Malgrado queste promesse elettorali, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, non c'è alcun dato di riduzione delle spese per armamenti,

 

impegna il Governo

a tagliare drasticamente, per il futuro, le spese militari, in modo particolare a diminuire la consistenza dei finanziamenti al Ministero della difesa per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali;

a ricollocare i diversi miliardi di euro destinati nei prossimi anni alla partecipazione al programma per la progettazione del cacciabombardiere Eurofighter alle spese sociali di sostegno al reddito per disoccupati, precari e fasce sociali deboli.

9/3256/360. Caruso, Acerbo.

 

La Camera,

premesso che,

la città di Treviglio ospita una sezione distaccata del tribunale di Bergamo e l'ufficio del giudice di pace;

la sezione distaccata di Treviglio riveste rilevante importanza quale presidio a servizio dei cittadini di 41 comuni della Bassa bergamasca, per complessivi 200.000 abitanti circa;

detto presidio è complementare ad altri già esistenti sul territorio quali il commissariato di pubblica sicurezza, la compagnia dei carabinieri, la compagnia della guardia di finanza, il distaccamento della polizia stradale, la polizia ferroviaria, e si aggiunge ad ulteriori servizi della pubblica amministrazione, quali i vigili del fuoco, la protezione civile, scuole di ogni ordine e grado, un'azienda ospedaliera con ospedale di rilevanza regionale, la filiale INPS, la filiale INAIL, la sezione della camera di commercio, l'agenzia delle entrate, in un territorio servito da importanti linee ferroviarie e strade di collegamento;

la sezione distaccata del tribunale è attualmente ospitata in un edificio di proprietà comunale, il cui impianto originario è un antico monastero del 1300 strutturato su tre piani senza ascensori o servoscala o simili, con barriere architettoniche faticose per chi non ha handicap e assolutamente insormontabili per i portatori di disabilità e con resistenze al carico assai modeste, tanto che gli archivi si trovano in altre strutture lontane dagli uffici giudiziari;

l'attuale struttura edilizia è chiaramente insufficiente ed inadeguata con spazi e accessi non più accettabili in un odierno edificio di servizio pubblico, gravemente

carente dal punto di vista della sicurezza e della praticabilità per i disabili;

l'amministrazione comunale di Treviglio ha inserito nel piano triennale delle opere pubbliche la realizzazione di una nuova sede degli uffici giudiziari, in cui convergerebbe anche l'ufficio del giudice di pace;

il comune di Treviglio ha già presentato al Ministero della giustizia, precisamente alla Direzione generale beni e servizi, un progetto preliminare per la realizzazione di un nuovo edificio che dovrebbe ospitare la sezione del tribunale di Treviglio, che sarà inserito in un'area facilmente raggiungibile, nelle vicinanze della stazione ferroviaria e delle future infrastrutture che sorgeranno sul territorio;

il consiglio provinciale di Bergamo ha espresso, con delibera del 30 ottobre 2007 approvata all'unanimità, il proprio sostegno alla realizzazione di una nuova sede per gli uffici giudiziari di Treviglio,

 

impegna il Governo

ad assicurare che parte degli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria a favore delle strutture giudiziarie, siano destinati alla realizzazione delle nuova sede del tribunale di Bergamo, sezione staccata di Treviglio.

9/3256/361. Gregorio Fontana.

 

La Camera,

premesso che:

l'ordinamento vigente prevede controlli sanitari nei confronti dei lavoratori dipendenti i quali hanno l'obbligo di prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro;

a questo proposito i lavoratori dipendenti vengono sottoposti dal datore di lavoro all'accertamento e al controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale;

fra tali controlli non rientrano quelli relativi alla verifica del consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte dei lavoratori: questo nonostante il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, all'articolo 125, preveda l'adozione di un apposito decreto da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della salute, volto ad individuare le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, allo scopo di sottoporre gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a tali mansioni ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio, e successivamente ad accertamenti periodici, nonché volto a determinare la periodicità degli accertamenti e le relative modalità;

lo scorso 15 novembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'intesa ratificata dalla Conferenza Unificata Stato-regioni il 30 ottobre, con la quale si rendono obbligatori i test antidroga per i lavoratori del settore dei trasporti, i conducenti di autobus, treni, navi, i piloti di aerei, i controllori di volo, gli addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci, coloro che maneggiano sostanze pericolose, nonché per tutti coloro che svolgono attività, mansioni o funzioni operative di cui all'Allegato I della citata intesa;

con un ritardo di ben diciassette anni si è voluto provvedere, con tale provvedimento, a colmare una grave lacuna normativa in relazione a quanto previsto dall'articolo 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990;

come si legge nel comunicato del Ministero della salute: «l'Intesa è stata

fortemente voluta dal Ministro Turco», a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori con mansioni che possono comportare rischi per sé e per i cittadini;

risulta incomprensibile il fatto che l'accertamento e il controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale riguardi tutti i lavoratori mentre i controlli relativi all'assunzione da parte dei lavoratori di sostanze stupefacenti e psicotrope debba essere limitato solo ad alcune categorie di essi,

 

impegna il Governo

ad estendere a tutti i lavoratori dipendenti gli esami relativi all'accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e i successivi accertamenti periodici e, nel caso il lavoratore risulti positivo a tali controlli, a prevedere un percorso di disintossicazione volontario con conservazione del posto di lavoro.

9/3256/362. Franzoso, Fabbri, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

 

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame, assieme ai provvedimenti collegati, disperdendo in mille rivoli quasi 20 miliardi di euro (se si considera anche il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127) non consente di fatto di ridurre la pressione fiscale arrivata al 43 per cento, il che penalizza le famiglie e le imprese,

 

impegna il Governo

a rivedere, per il futuro, la propria politica finanziaria, ponendo un freno sostanziale alla dinamica della spesa corrente e riducendo la pressione fiscale.

9/3256/363. Fratta Pasini, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Lazzari, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito, Verro.

 

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame non contiene alcun accenno ad un'incentivazione delle politiche attive per il lavoro;

la spesa nel nostro Paese al riguardo rimane fra le più basse in Europa e il Governo in carica non sembra voler invertire questo trend;

se l'obiettivo del Governo è quello di procedere sulla strada della modernizzazione del mercato del lavoro, intrapresa nella scorsa legislatura, è necessario passare dalle politiche passive del lavoro (cassa integrazione ordinaria e straordinaria, mobilità) alle politiche attive (volte a garantire un reddito, ma anche formazione e reimpiego dei lavoratori momentaneamente disoccupati o inoccupati),

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare alle politiche attive del lavoro una parte delle risorse che oggi sono impiegate nelle politiche passive.

9/3256/364. Galli, Fabbri, Baldelli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Sartori.

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2, comma 470, del disegno di legge in esame istituisce un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro finalizzato allo sviluppo di un Piano contro la violenza alle donne;

tale previsione appare alquanto indeterminata e fumosa dal momento che la violenza contro le donne è una realtà

drammatica purtroppo presente nelle pieghe più nascoste della nostra società;

a questo problema deve essere data una risposta con strumenti concreti e riconoscibili,

 

impegna il Governo

a non ammettere ai benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n, 354 (cosiddetta «legge Gozzini»), i condannati per i delitti di violenza di cui ai seguenti articoli del codice penale: 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 609-bis (violenza sessuale) e 609-octies (violenza sessuale di gruppo).

9/3256/365. Gardini, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo.

 

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede nuovamente la stabilizzazione dei cosiddetti «precari» nelle pubbliche amministrazioni;

il comma 93 dell'articolo 3 apporta modifiche al testo licenziato dalla Commissione bilancio tali da prefigurare perfino un ampliamento della platea interessata dalla norma,

 

impegna il Governo

al potenziamento del Dipartimento della funzione pubblica al fine di monitorare le procedure concorsuali e selettive, in modo da garantire i vincitori di concorsi, e valutare l'impatto organizzativo ed economico, e l'eventuale contenzioso, che tali stabilizzazioni produrranno sul sistema pubblico.

9/3256/366. Giacomoni, Baldelli, Giudice, Fabbri, Galli, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

 

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede disposizioni in materia di rilancio dei programmi per le infrastrutture;

nel 2005, il giorno 19 luglio, è stato inaugurato il raddoppio ferroviario sulla tratta Bergamo-Treviglio e vi è l'esigenza fondamentale, avvertita dalle istituzioni locali, di raccordare, all'altezza della stazione di Treviglio, i due binari della tratta Bergamo-Treviglio con i due nuovi binari della futura tratta ad alta velocità Milano-Venezia;

la mancanza di tale struttura rischia di rendere inutili i benefici avuti con il raddoppio ferroviario tra Bergamo e Treviglio e del quadruplicamento tra Treviglio e Milano;

è necessario, altresì, considerare che la provincia di Bergamo è la decima, in Italia, per densità della popolazione e nelle stazioni ferroviarie di medie dimensioni, Bergamo risulta essere al quinto posto per quanto riguarda il trasporto dei passeggeri, in particolare dei pendolari, e, secondo i dati forniti da Cento Stazioni, nella stazione di Bergamo il traffico annuo risulta di dieci milioni e trecentomila passeggeri, pari a ventottomila viaggiatori giornalieri,

 

impegna il Governo

a completare il raddoppio ferroviario della tratta Bergamo-Treviglio stanziando i fondi necessari alla realizzazione dell'opera citata in premessa, che è considerata

di fondamentale importanza e di necessità improrogabile per lo sviluppo della zona.

9/3256/367. Jannone, Gregorio Fontana.

 

La Camera

premesso che:

la class action è un'azione legale di risarcimento collettivo per i consumatori di origine inglese e diffuso principalmente nei Paesi del common-law, nata dall'esigenza di tutelare i diritti dei consumatori nei confronti delle aziende, sopratutto multinazionali;

il disegno di legge finanziaria in esame la introduce affrettatamente nel nostro ordinamento, nonostante il Parlamento fosse già impegnato, presso la Commissione giustizia della Camera, a discutere compiutamente un provvedimento ad hoc;

nel dibattito parlamentare era già emersa l'esigenza di trovare dei correttivi al sistema che rendessero applicabile e adattabile l'istituto alle particolari condizioni economiche, giudiziarie ed ambientali del nostro Paese;

la disciplina, prevista dal disegno di legge in esame, non chiarendo i limiti temporali per far valere l'azione risarcitoria, rischia di dar vita ad un «eccesso di tutela», che potrebbe turbare fortemente l'equilibrio economico finanziario di non poche aziende,

 

impegna il Governo

a monitorare, durante il semestre di vacatio che decorre dall'approvazione della legge, l'impatto col sistema socio-economico dell'applicazione della class action, anche attraverso commissioni di indagine che prevedano la presenza delle parti interessate;

ad introdurre i necessari correttivi legislativi, anche facendo ricorso a provvedimenti d'urgenza, al fine di precisare, anche in via d'interpretazione autentica, che la class action può essere esercitata esclusivamente in riferimento a fatti, atti, rapporti plurioffensivi e controversie, insorti successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva.

9/3256/368. Laurini, Pecorella, Armani, Germontani, Luciano Rossi.

 

La Camera,

premesso che,

il comma 225 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame dispone l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che «la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4»;

le correzioni apportate, tuttavia, anche per effetto della stratificazione degli interventi modificativi apportati al testo in Senato, non risultano coordinate con l'assetto normativo di riferimento, in quanto sembrerebbero sopprimere ogni possibilità di più efficiente riscossione delle entrate degli enti pubblici diversi dallo Stato, con grave pregiudizio per le ragioni soprattutto degli enti locali;

la soppressione di tale disposizione sarebbe stata coerente qualora i successivi interventi operati nel contesto dei lavori parlamentari non avessero modificato il quadro originario del disegno di legge presentato dal Governo;

la mancata discussione presso la Camera dei deputati, a seguito della proposizione della questione di fiducia da parte del Governo, non ha consentito di

individuare ed analizzare analiticamente le gravi e pregiudizievoli conseguenze derivanti da un mero difetto di coordinamento tale che, dal primo gennaio 2008, non permetterebbe agli enti pubblici diversi da quelli statali di riscuotere le loro entrare con i più snelli strumenti attualmente esistenti; si tratta, in particolare della procedura esattoriale e di quella (sostanzialmente analoga, negli effetti ultimi) offerta dal regio decreto n. 639 del 1910, imponendo invece il ricorso al mezzi di riscossione dell'ordinario diritto civile, con conseguenti effetti negativi anche di carattere patrimoniale;

l'abrogazione della disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è irragionevole, tant'è che ha già suscitato la forte presa di posizione dell'ANCI e delle altre organizzazioni maggiormente rappresentative, anche perché, qualora la volontà del legislatore nazionale fosse stata quella che sembrerebbe essersi concretizzata con la disposizione in esame, sarebbe stato necessario quantomeno prevedere le opportune forme di copertura finanziaria a favore delle autonomie locali, improvvisamente private degli strumenti essenziali per garantire il mantenimento dei servizi erogati alla collettività, che, in presenza di un brusco calo delle entrate proprie, dovrebbero o finanziarsi altrimenti, o ridurre le proprie prestazioni, in ogni caso con nuovi e non coperti oneri finanziari,

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di svolgere un monitoraggio applicativo che consenta il superamento degli effetti della disposizione in esame e ad adottare ogni provvedimento attuativo ed interpretativo diretto a prevedere che la riscossione delle entrate delle autonomie locali continui attraverso gli strumenti giuridici attualmente in essere in modo da assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa.

9/3256/369. (Testo modificato nel corso della seduta)Leone, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Marras, Ravetto, Verro, Zorzato.

 

La Camera,

premesso che,

l'articolo 2, comma 46, del disegno di legge in esame prevede un'anticipazione finanziaria, nei limiti di un ammontare non superiore a 9.100 milioni di euro, da parte dello Stato in favore di quelle regioni che hanno registrato disavanzi in materia sanitaria e che si siano impegnate nel risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari anche attraverso l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali;

nel corso degli ultimi mesi sono state numerose le misure varate in favore delle regioni che hanno registrato disavanzi di gestione in materia sanitaria, le quali hanno beneficiato dell'assegnazione di ingenti risorse;

l'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha stabilito l'istituzione di un fondo transitorio (1.000 milioni di euro nel 2007, 850 milioni di euro nel 2008, 700 milioni di euro nel 2009) destinato alle regioni nelle quali si è registrato un elevato disavanzo nel settore sanitario, prevedendo il concorso straordinario dello Stato nel ripiano dei disavanzi strutturali dei servizi sanitari regionali a condizione che le regioni interessate avessero assolto ad alcuni adempimenti;

con decreto ministeriale del 23 aprile 2007, anche le risorse stabilite nel citato fondo sono state assegnate alle regioni nelle quali si è registrato un elevato disavanzo sanitario;

lo stanziamento delle risorse destinate al ripiano degli sfondamenti della spesa sanitaria di regioni che hanno mal

gestito quanto a loro disposizione, ha di fatto penalizzato le regioni che con difficoltà si sono mantenute nei limiti previsti dal fondo sanitario nazionale secondo gli accordi Stato-regioni,

 

impegna il Governo

in sede di ripartizione della somma prevista dal comma 46 dell'articolo 2, a valutare la possibilità di considerare beneficiari anche quelle regioni che, pur avendo rispettato il patto di stabilità previsto dagli accordi Stato-regioni, configurino allo stato attuale condizioni di disavanzo regionale nel comparto sanitario.

9/3256/370. Mazzaracchio, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Moroni, Palumbo.

 

La Camera,

 

impegna il Governo

a) porre un freno drastico alla dinamica della spesa corrente;

b) ridurre la pressione fiscale sui cittadini e sulle imprese;

c) aumentare le spese in conto capitale per investimenti in infrastrutture, specie nel Mezzogiorno.

9/3256/371. (Testo modificato nel corso della seduta)Milanato, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Lazzari, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

 


La Camera,

premesso che,

le commissioni o comitati, comunque denominati o collocati, per l'assegnazione di prestazioni di invalidità o inabilità annoverano fra i loro componenti, ove previsto, i rappresentanti delle categorie di invalidi,

 

impegna il Governo

qualora il soggetto richiedente la prestazione previdenziale sia affetto da malattia rara, a prevedere che le commissioni o i comitati per le assegnazioni delle prestazioni siano integrati da un rappresentante dell'associazione relativa a tale patologia rara o da un medico da essa delegato o da un rappresentante di federazioni di associazioni di malattie rare o da un medico da esse designato.

9/3256/372. Mistrello Destro, Fabbri, Baldelli, Galli, Giacomoni, Pelino, Prestigiacomo, Rosso, Santori.

 

La Camera,

premesso che,

l'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 269, relativamente all'attività di specialistica ambulatoriale prevede solo per i laboratori privati, l'applicazione di uno sconto del 2 per cento sulle prestazioni generali specialistiche e del 20 per cento sulla diagnostica di laboratorio;

tale disposizione ha dato luogo a un cospicuo contenzioso ed ha subito la bocciatura da parte di numerosi Tribunali amministrativi regionali, tra cui il Tar Puglia, sezione di Lecce, e il Tar Lazio i quali hanno rilevato che la previsione di uno sconto sull'attività di specialistica ambulatoriale applicato solo ai laboratori privati rappresenta una discriminazione nonché un vero e proprio abuso;

in seguito alla pronuncia della magistratura amministrativa si è determinata l'invalidazione dei deliberati relativi ai tariffari e, conseguentemente, di quelli relativi all'applicazione degli sconti previsti nell'area del privato con gravi ripercussioni sulle prestazioni sanitarie ai cittadini,

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire in materia con misure che non risultino penalizzanti per il settore privato, anche al fine di evitare che siano i cittadini a fare

le spese della situazione di incertezza determinata dai ricorsi alla magistratura amministrativa e dalle relative pronunce.

9/3256/373. Moroni, Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo.

 

La Camera,

premesso che,

dopo più di cinque anni di negoziati i capi di Stato e di Governo dei ventisette Stati membri dell'Unione europea hanno firmato a Lisbona il nuovo Trattato che riforma le istituzioni europee adeguandole a un' Unione allargata a ventisette Paesi;

il testo, già approvato formalmente dai Ventisette lo scorso ottobre, dovrebbe contribuire a superare una volta per tutte lo stallo creato dai «no» francese e olandese alla costituzione dell'Unione europea nel 2005 e consentire all'Europa allargata di funzionare con maggiore efficacia;

la speranza è di arrivare alla sua approvazione definitiva entro il 2009, anno in cui ci saranno anche le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo;

il testo verrà sottoposto alla ratifica dei Parlamenti nazionali, tranne che in Irlanda dove sarà oggetto di referendum;

secondo il Ministro dell'interno Amato il testo, firmato per l'Italia dal Premier Prodi, è stato reso «illeggibile» anche per mascherare tutte le concessioni che sono state fatte ai Paesi euroscettici,

 

impegna il Governo

a chiarire tempestivamente, in vista della ratifica da parte del Parlamento del testo del nuovo Trattato dell'Unione europea, questo problema di natura politica che si è creato nella sua stessa maggioranza e che si ripercuote sulla credibilità dell'Italia in ambito comunitario.

9/3256/374. Nan, Caligiuri, Nicola Cosentino, Iannarilli, Pili, Romagnoli, Stagno d'Alcontres, Tondo, Tremonti.

 

La Camera,

premesso che,

è obiettivo interesse sociale ed economico dell'Italia accrescere la diffusione della banda larga, in termini di copertura e di utilizzo, che nel Paese è a livelli molto bassi rispetto a quelli dei nostri partner (e concorrenti) europei;

in questo quadro, appare profondamente iniquo che agli utenti sia addebitato un identico canone di abbonamento, anche nel caso in cui, per scelte economiche e commerciali del fornitore, sia ridotto, qualitativamente o quantitativamente, lo standard dei servizi concretamente attivabili;

a questo fine, appare altresì controproducente che non siano previste agevolazioni IVA per una tecnologia come l'ADSL sempre più essenziale - e in prospettiva decisiva - per ogni attività professionale e di studio e per la piena realizzazione dell'e-government;

 

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a:

introdurre modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche finalizzate a prevedere la possibilità da parte dell'Autorità per le comunicazioni di ridurre fino al 50 per cento il canone di abbonamento a favore degli utenti ai quali l'operatore non sia in grado di garantire l'accesso alla tecnologia ADSL per il collegamento a Internet;

modificare il cosiddetto Testo Unico Iva, per l'applicazione dell'IVA ridotta al 10 per cento per i servizi di

collegamento alla rete Internet con tecnologia ADSL.

9/3256/375. Palmieri, Adornato, Aprea, Bonaiuti, Carlucci, Garagnani, Lainati, Martuscello, Pescante.

 

La Camera,

premesso che,

la vigente normativa riconosce al lavoro svolto dal personale medico ed infermieristico di pronto soccorso il carattere di lavoro usurante, riconoscendo ad essi i relativi benefici previdenziali di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374;

una incomprensibile discriminazione è al riguardo perpetrata nei confronti del personale medico, ostetrico ed infermieristico di ostetricia e ginecologia che operano in pronto soccorso, al cui lavoro non viene riconosciuto il carattere di lavoro usurante,

 

impegna il Governo

ad estendere a tutto il personale del ruolo medico, compresi gli anestesisti, e dei profili professionali ostetrici ed infermieristici operanti in unità di terapia intensiva neonatale, in pronto soccorso ostetrico, in sala parto e in sala operatoria i benefici previsti dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 e successive modificazioni, e i provvedimenti attuativi di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

9/3256/376. Palumbo, Baiamonte, Di Virgilio, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Moroni.

 

La Camera,

premesso che,

l'articolo 105 non affronta in modo adeguato i problemi relativi ai soggetti con disabilità e questo nonostante la maggior parte delle misure presenti nel disegno di legge in esame siano finalizzate alla crescita della spesa,

impegna il Governo

ad attuare una politica per le persone con disabilità grave che sia concretamente a vantaggio questi soggetti.

9/3256/377. Paroli, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Lupi, Mondello, Osvaldo Napoli, Stradella, Tortoli.

 

La Camera,

premesso che,

la situazione del Paese per quanto riguarda l'edilizia carceraria è ancora carente;

infatti, aumentano i detenuti e la popolazione carceraria è sopra la soglia dell'umana tollerabilità; quindi è necessario attuare una seria politica mirata alla costruzione di nuove carceri ed al riammodernamento di quelle già esistenti per consentire ai detenuti di non vivere in condizioni di precarietà,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad attuare una politica destinata alla costruzione di nuove carceri in modo da consentire al detenuto di vivere la propria condizione in modo non precario e, comunque, in ogni caso osservando il principio di umanizzazione della pena di cui all'articolo 27 della Costituzione.

9/3256/378. Mario Pepe.

 

La Camera,

premesso che:

è necessario promuovere lo sviluppo del trasporto pubblico locale con particolare attenzione alla riduzione dell'inquinamento per la tutela della salute dei cittadini;

l'articolo 2, comma 259, autorizza un contributo 10 milioni di euro per l'anno 2009 per la realizzazione della tramvia di Firenze;

il Comune di Firenze sta realizzando un sistema di linee tramviarie o di treno metropolitano di superficie, in parte finanziato dalla «legge obiettivo», e una di queste linee transiterebbe a meno di tre metri dal millenario Battistero di San Giovanni e dalla porta nord del Ghiberti, e a pochissimi metri dal Duomo di Santa Maria del Fiore, dal Palazzo Medici Riccardi di Michelozzo e dal Convento di San Marco con gli affreschi del Beato Angelico;

il centro storico di Firenze è inserito nei siti Unesco considerati «patrimonio dell'umanità» e l'articolo 9 della Costituzione afferma che la Repubblica tutela il patrimonio storico artistico della nazione;

appare quindi imprescindibile salvaguardare la stabilità e l'incolumità dei monumenti sopra descritti dalle vibrazioni prodotte dal passaggio di un treno metropolitano lungo 32 metri e dal peso di 40 tonnellate e che nel primo sottosuolo dell'area interessata sono documentati manufatti romani fondamentali per la storia cittadina quali il decimanus maximus e la porta praetoria che andrebbero perduti per sempre sotto una colata di cemento;

 

impegna il Governo

a monitorare l'attuazione della norma citata in premessa allo scopo di adottare, in base alle prerogative di tutela del patrimonio storico ed artistico previste dalla Costituzione e fatta salva la necessità di pronta pedonalizzazione della zona del Duomo e la conseguente chiusura al traffico privato e pubblico, le opportune iniziative volte a sospendere i lavori previsti nell'area del Battistero e del Duomo di Firenze e poter quindi valutare la possibilità di identificare un percorso alternativo per il passaggio treno metropolitano.

9/3256/379. Picchi, Paoletti Tangheroni, Tortoli.

 

La Camera,

premesso che,

il disegno di legge finanziaria per il 2008 contiene disposizioni finanziarie e fiscali;

è indispensabile avviare una politica di contenimento della spesa pubblica e contemporaneamente attivare risorse per il rilancio economico ed occupazionale del Paese;

è, infatti, fondamentale per il Paese rilanciare i consumi e diminuire la pressione fiscale che ha raggiunto livelli allarmanti;

 

impegna il Governo

ad attivarsi per ridurre la pressione fiscale che grava sui cittadini e a praticare, al contempo, una seria politica di salvaguardia dei salari soprattutto quella dei ceti più svantaggiati della popolazione.

9/3256/380. Germanà.

 

La Camera,

premesso che,

la maggior parte delle misure contenute nel disegno di legge in esame sono finalizzate alla crescita della spesa;

in teoria questo dovrebbe avere un significato decisamente positivo per i cittadini in termini di maggiori servizi e, dunque, di una risposta più attenta alle loro esigenze;

tuttavia, nel provvedimento in esame non ci sono misure rispondenti alle istanze provenienti dalle famiglie italiane e, in particolare, viene trascurato un grave problema qual è quello relativo del declino della natalità;

a questo proposito nella precedente legislatura era stato introdotto il cosiddetto «bonus bebè» che l'attuale Governo, non ha, in maniera miope, provveduto a riproporre,;

 

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte a reintrodurre, per il triennio 2008-2010, l'erogazione di un assegno di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, con un limite di reddito del nucleo familiare pari a 70 mila euro di reddito annuo.

9/3256/381. Prestigiacomo, Baldelli, Fabbri, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Rosso, Santori.

 


La Camera,

 

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a inserire tra le agevolazioni tributarie l'abolizione dell'imposta sostitutiva per i finanziamenti relativi all'acquisto della prima casa di abitazione e delle relative pertinenze, nonché a modificare la normativa di disciplina dell'imposta di bollo che preveda l'inserimento fra gli atti esenti dei contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa.

9/3256/382. (Testo modificato nel corso della seduta)Ravetto, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Verro, Zorzato.

 

La Camera,

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconsiderare attentamente la decisione, fortemente penalizzante per la Sicilia e il Sud Italia, dell'abbandono della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina e ad adottare ulteriori iniziative volte:

ad aumentare gli stanziamenti diretti a potenziare le piattaforme logistiche sulle sponde calabrese e siciliana al fine di migliorare l'intermodalità del trasporto sullo Stretto di Messina e la sicurezza della navigazione in tale tratto di mare;

ad incrementare gli stanziamenti per i lavori di ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

9/3256/383. (Testo modificato nel corso della seduta)Ricevuto, Germanà, Stagno d'Alcontres.

 

La Camera,

premesso che:

nel provvedimento in esame mancano misure relative alla realizzazione delle reti di trasporto transeuropee (corridoi europei);

la realizzazione di tali opere, ed in particolare del Corridoio 5, aprirebbe per l'Italia prospettive di sviluppo importanti;

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative volte a reperire le risorse per la realizzazione del tratto italiano del Corridoio 5.

9/3256/384. Romagnoli, Caligiuri, Nicola Cosentino, Iannarilli, Nan, Pili, Stagno d'Alcontres, Tondo, Tremonti.

 

La Camera,

premesso che,

con l'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono state introdotte misure di compensazione territoriale per i comuni che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare, fino al definitivo smantellamento degli impianti

successivamente questo gettito è stato acquisito per il 70 per cento allo Stato, per motivi di finanza pubblica;

il disegno di legge in esame prevede, al comma 568 dell'articolo 2, l'estensione dell' applicazione delle disposizioni richiamate anche ai comuni confinanti,

qualora situati in province diverse e nel raggio massimo di 10 chilometri dall'impianto medesimo.

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a dare piena attuazione al disposto dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368 in materia di misure di compensazione per i territori sede di centrali nucleari.

9/3256/385. Rosso, Zanetta, Baldelli, Fabbri, Galli, Giacomoni, Mistrello Destro, Pelino, Prestigiacomo, Santori.

 

La Camera,

 

impegna il Governo

al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e il pieno svolgimento dei compiti istituzionali delle forze dell'ordine, ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, volte:

a) a finanziare adeguatamente il patto per la sicurezza siglato con le organizzazioni sindacali;

b) ad assicurare il suddetto patto in termini normativi e il riconoscimento della specificità di funzione;

c) a realizzare il riordino delle carriere.

9/3256/386. (Testo modificato nel corso della seduta)Santelli, Bertolini, Biancofiore, Boscetto, Bruno, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Verdini.

 

La Camera,

premesso che,

l'attuazione della direttiva 91/676/CEE, cosiddetta «direttiva nitrati», implica forti investimenti da parte delle aziende agricole per rispettare i limiti imposti, tra cui l'adeguamento degli impianti;

risulta opportuno sostenere le imprese zootecniche nell'adozione delle scelte tecnologiche necessarie per adeguare i processi produttivi ai vincoli derivanti dalla normativa comunitaria in materia di rischio di inquinamento da nitrati delle acque e per favorire il trattamento degli effluenti zootecnici, anche a fini agronomici, energetici o calorici, tali da contenere, per ciascuna azienda, il carico di azoto per ettaro, nei limiti prescritti dalla citata direttiva 91/676/CEE,

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad istituire, nel rispetto del regime comunitario sugli aiuti di Stato, un fondo, eventualmente presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per l'adeguamento dei processi produttivi delle aziende agricole alla direttiva 81/676/CEE, relativa alla protezione delle acque da inquinamento provocato dai nitrati provenienti dalle produzioni agricole;

a promuovere, d'intesa con le Regioni, azioni fondate sulla concessione di incentivi per la realizzazione di impianti finalizzati al trattamento dei reflui.

9/3256/387. Santori.

 

La Camera,

premesso che,

nel corso del 2007 un extra gettito di oltre quindici miliardi di euro è stato disperso in mille rivoli senza nessuna utilità per l'economia del Paese;

 

impegna il Governo

qualora nel corso del 2008 dovessero emergere extragettiti tributari, a valutare la possibilità di destinare una quota delle

risorse alla riduzione del prelievo fiscale per tutti i lavoratori non solo dipendenti.

9/3256/388. Testoni, Aracu, Campa, Cesaro, Floresta, Pizzolante, Romani, Sanza, Uggè, Zanetta, Fallica, Bernardo.

 

La Camera,

premesso che,

il disegno di legge finanziaria in esame prevede norme di natura finanziaria e fiscale che non risolvono affatto i problemi economici del nostro Paese;

appare fondamentale attuare politiche di contenimento della spesa pubblica e di riduzione della pressione fiscale che ha raggiunto livelli elevatissimi e penalizza fortemente i ceti medi

della nostra popolazione;

in particolare, è necessario sostenere la domanda interna ed alleggerire la pressione fiscale sulle imprese;

 

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte ad attuare il contenimento della spesa corrente in modo da ridurre la pressione fiscale e liberare risorse per il rilancio dell'economia del nostro Paese.

9/3256/389. Tondo.

 

La Camera,

premesso che,

la recente protesta degli autotrasportatori, che dal 10 al 12 dicembre scorso ha sconvolto l'attività economica italiana, ha provocato anche l'esaurimento delle scorte nei distributori di carburante e delle merci nei negozi e nei supermercati;

nella riunione avuta con le associazioni degli autotrasportatori il 12 dicembre 2007 il Governo ha assunto una serie di impegni per lo sviluppo dell'autotrasporto;

il documento consegnato dal Governo alle associazioni di categoria è solo un documento per titoli, privo di date certe,

 

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a trasformare gli impegni presi con la categoria degli autotrasportatori in provvedimenti concreti entro il più breve tempo possibile.

9/3256/390. Uggè, Leone, Armani.

 

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge Finanziaria per il 2008 peggiora sia l'indebitamento netto della pubblica amministrazione sia l'obiettivo di riduzione dello stock del debito pubblico, il che rappresenta una connotazione fortemente negativa che conferma la tendenza di questo Governo a dissipare fino in fondo le entrate tributarie aggiuntive rispetto alle previsioni iniziali che si stanno determinando, facendo perdere cosi al Paese un'occasione storica di accelerazione del piano di risanamento della finanza pubblica;

non viene posto alcun freno alla dinamica della spesa pubblica corrente che viaggia su tassi superiori all'aumento corrente del P.I.L.;

viene penalizzato il Sud con l'eliminazione del credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno,

 

impegna il Governo

a riconsiderare a fondo la propria politica finanziaria e di bilancio utilizzando le risorse aggiuntive per ridurre il debito pubblico e per ridurre la pressione fiscale

ormai insostenibile ed a reintrodurre il credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno.

9/3256/391. Elio Vito, Azzolini, Boniver, Martino, Paoletti Tangheroni, Picchi, Rivolta, Scajola, Valentini.

 

La Camera,

premesso che:

nella parte relativa allo sviluppo della montagna e delle isole minori il Governo ha provveduto al rifinanziamento del Fondo per le aree svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, istituito per ovviare alle maggiori capacità di sostenere lo sviluppo delle imprese e il sostegno ai cittadini di cui dispongono le Regioni a Statuto speciale, rispetto alle limitrofe regioni a statuto ordinario;

in analoga situazione versano i comuni collocati in aree del territorio nazionale confinanti con la Svizzera, area più dotata finanziariamente e dunque con maggiore attrattiva sotto il profilo dell'offerta economica, culturale e turistica, rispetto ad identiche zone al di là del confine,

 

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere l'applicazione del Fondo per le aree svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, anche alle aree confinanti con la Svizzera o a istituire un Fondo autonomo destinato allo sviluppo economico, turistico e sociale di tali aree.

9/3256/392. Zanetta, Aracu, Campa, Cesaro, Floresta, Pizzolante, Romani, Sanza, Testoni, Uggè.

 

La Camera,

premesso che:

con il comma 133 dell'articolo 1 è si prevista l'esclusione del canone RAI per gli anziani ultrasettantacinquenni a basso reddito;

detta sconcerto la sanzione prevista per la violazione dei criteri di accesso all'agevolazione, che è pari ad una somma tra 500 e 2.000 euro per ogni annualità assolutamente spropositata rispetto alla capacità economiche dei soggetti interessati; un anziano che abbia un reddito di 517 euro per tredici mesi, invece che di 516,46 euro potrebbe perdere da 1 a 4 mensilità del proprio reddito per un errore di 54 centesimi di euro;

impegna il Governo

in sede di emanazione del decreto attuativo a valutare le numerose implicazioni problematiche della citata previsione, al fine di non indurre ulteriore sconcerto nei cittadini e sollevare reazioni da parte degli utenti.

9/3256/393. Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.

 

La Camera,

premesso che:

la questione della continuità territoriale, che prevede misure di sostegno in favore delle aree più remote dell'Unione Europea per riequilibrare il differenziale economico dato dalla distanza dai mercati, fa parte dello Statuto stesso della UE;

la decisione, adottata con la Finanziaria per il 2007, di demandare la gestione ed il reperimento delle risorse per la continuità territoriale della Sardegna direttamente alla regione solleva perplessità in merito all'applicazione di una norma che la Comunità vuole di interesse nazionale;

 

impegna il Governo

a monitorare l'applicazione della continuità territoriale della Sardegna e ad individuare le risorse necessarie per sostenerla, prevedendone altresì l'estensione alle merci prodotte sull'isola prevedendo un contributo alle spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo delle merci stesse.

9/3256/394. Marras, Cossiga, Satta.

 

La Camera,

impegna il Governo

a introdurre con urgenza la tassazione separata dei redditi di locazione, finanziandola con le risorse derivanti da un provvedimento di riemersione dei fitti cosiddetti «in nero».

9/3256/395. (Testo modificato nel corso della seduta)Armosino.

 

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge finanziaria per il 2008 ha previsto un modico contributo decennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 a favore dei comuni della Campania e Basilicata colpiti dagli eventi sismici negli anni 1980/81/82, a fronte di un superiore fabbisogno per un importo pari a complessive 75 milioni di euro nel triennio 2008/2010;

era altresì stato richiesto considerare nei riparti dei finanziamenti per gli eventi sismici anche quello verificatosi nel 31 marzo 1982 e che colpì 43 comuni della Campania, Basilicata e Calabria (Ord. della Protezione civile n. 933) individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 1982, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5 maggio 1982, n. 121;

numerosi abitanti dei predetti comuni attendono da oltre 21 anni (nel 1986 furono presentate le domande di contributo) l'erogazione dei contributi per il ripristino dell'agibilità delle proprie abitazioni, e per l'adeguamento antisismico;

 

impegna il Governo

a considerare la possibilità di assumere iniziative normative volte a ricomprendere nei riparti delle risorse stanziate dalle leggi Finanziarie per il 2007 e il 2008 relative ai terremoti degli anni 1980-1982, anche i Comuni individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 1982, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5 maggio 1982, n. 121.

9/3256/396. Brusco, Ponzo.

 

La Camera,

premesso che:

la legge Finanziaria stanzia 350 milioni di euro per la viabilità secondaria della regione Sicilia, sulla base di esigenze già prospettate;

tali finanziamenti sembrano escludere il completamento dell'anello autostradale siciliano e la messa in sicurezza della statale 115 sud occidentale sicula;

 

impegna il Governo

ad individuare idonee risorse per l'esecuzione del progetto di massima dell'autostrada Gela-Castelvetrano, nell'ottica del completamento dell'anello autostradale siciliano, nonché per la messa in sicurezza della strada statale 115 sud occidentale sicula con particolare riferimento alla tratta Siculiana-Agrigento e Licata-Gela.

9/3256/397. Marinello, Fallica, Li Causi.

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2, comma 78, della Finanziaria in discussione alla Camera è finalizzato al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi a tutta una serie di soggetti che abbiano contratto

infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito;

nel testo, anche se il riferimento non è esplicito, ci sono tra i soggetti interessati anche le popolazioni residenti nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale,

 

impegna il Governo

nell'applicazione autentica della norma ad includere anche le popolazioni residenti nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale.

9/3256/398. De Zulueta, Zanella, Duranti, Deiana, D'Ippolito Vitale.

 

La Camera,

premesso che:

l'articolo 53 della Costituzione impone a tutti di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva;

l'articolo 81 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce il divieto di aiuti di Stato alle imprese, sotto qualsiasi forma, che favorendone talune falsino o minaccino di falsare la concorrenza;

una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia UE, ad esempio la sentenza n. 102 del 1987 e la sentenza 298 del 2000, in particolare il punto 49 della stessa, chiarisce che la normativa in materia di aiuti di Stato si applica a qualsiasi soggetto che eserciti un'attività commerciale, indipendentemente dalla natura no-profit o meno di tale soggetto, avallando con ciò l'orientamento consolidato della Commissione dell'Unione europea nell'esercizio dei poteri di controllo sugli aiuti di Stato che le sono attribuiti dall'articolo 88 del Trattato sull'europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea;

il requisito per il ripristino di condizioni minime di equità e parità di trattamento è la netta esclusione di qualsiasi beneficio o privilegio fiscale per le attività che abbiano natura commerciale, anche se non in via esclusiva, e qualsiasi sia il settore in cui operano, ripristinando cosi il criterio di rilievo costituzionale di corretta relazione tra articolazione del prelievo e capacità contributiva;

 

impegna il Governo

ad abrogare ogni norma che preveda esenzioni o riduzioni fiscali e tributarie a favore di qualsiasi soggetto svolgente un'attività commerciale, ancorché il fine di lucro non connoti in modo principale l'attività della persona giuridica beneficiaria dell'esenzione o della riduzione stessa. In particolare ad abrogare la normativa che consente l'esenzione ICI, la riduzione dell'IRES, dell'IRAP e di qualsiasi fiscalità in genere.

9/3256/399.Turco.

 

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede, all'articolo 2, comma 242, una disposizione per assicurare la continuità territoriale da e per Reggio Calabria e da e per l'isola d'Elba;

impegna il Governo

ad assumere iniziative, anche normative, per garantire la continuità territoriale da e per i capoluoghi di provincia della Sicilia e della Sardegna.

9/3256/400. Neri, Minardo, Oliva, Lo Monte, Rao, Reina, Satta.

 

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede, all'articolo 2, comma 569 e seguenti, modifiche

alla norma della legge Finanziaria 2007 che prevedeva l'istituzione di Zone Franche Urbane;

il deficit infrastrutturale delle regioni del Mezzogiorno costituisce uno dei principali ostacoli allo sviluppo economico;

 

impegna il Governo

a prevedere per le aree svantaggiate del Mezzogiorno forme di fiscalità vantaggiose che possano compensare l'endemica carenza di infrastrutture.

9/3256/401. Lo Monte, Minardo, Oliva, Neri, Rao, Reina.

 

La Camera,

 

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte ad individuare con urgenza le risorse per il finanziamento del sistema produttivo e/o economico delle regioni del Mezzogiorno.

9/3256/402. (Testo modificato nel corso della seduta)Oliva, Neri, Minardo, Lo Monte, Rao, Reina.

 

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede, all'articolo 2, comma 329 e seguenti, nonne che hanno la finalità di favorire, tra l'altro, il «controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti»;

in base agli atti di inchieste giudiziarie, gli impianti industriali dove si utilizza il coke da petrolio, come quello di Gela, rappresentano la causa di malattie gravissime per la popolazione residente, considerato che le percentuali di tumori e di malformazioni prenatali tra la popolazione residente sono enormemente più alte rispetto al normale;

il primo passo obbligato verso la riduzione delle emissioni inquinanti deve riguardare gli impianti petrolchimici all'interno dei quali viene utilizzato il pet coke;

 

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a consentire l'uso del coke da petrolio nel luogo di produzione solo se sottoposto a gassificazione mediante tecnologia IGCC (integrated Gasication Combined Cycle).

9/3256/403. Reina, Oliva, Minardo, Lo Monte, Neri, Rao.

 

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede numerose norme in favore di manifestazioni ed eventi culturali;

talune di queste iniziative mirano a valorizzare la figura di personaggi che per la loro opera (nella musica, nella letteratura e nell'arte) rappresentano un motivo di orgoglio per l'Italia;

recentemente, importanti rappresentanti delle Istituzioni hanno reso pubblicamente omaggio a Danilo Dolci, importante poeta;

Dolci ha scelto di vivere e dispiegare il suo impegno civile nel comune di Partinico, in provincia di Palermo, ma attualmente non esiste fina fondazione a lui intitolata, che possa testimoniare la sua opera e la sua azione;

 

impegna il Governo

a valorizzare la figura di Danilo Dolci, valutando l'opportunità di finanziare l'istituzione di una fondazione a lui intitolata nel comune dove ha maggiormente vissuto e operato.

9/3256/404. Rao.

 

La Camera,

premesso che:

nella finanziaria 2008 è già previsto un finanziamento di 20 milioni di euro per lo sviluppo di un piano contro la violenza alle donne;

tale finanziamento è in linea con la volontà espressa dall'attuale governo e dalla sua maggioranza di attuare politiche specifiche a tutela delle donne vittime di violenze;

nonostante ciò, se si vuole attivare seriamente un piano nazionale antiviolenza, ramificato anche a livello locale, che veda al suo interno corsi di formazione e preparazione specifica per tutti i soggetti che lavorano nei servizi sanitari, sociali e di protezione, in raccordo con i centri antiviolenza per le donne che vanno ulteriormente rafforzati e pubblicizzati, al fine di contrastare efficacemente la violenza contro le donne, tale fondo rischia di rivelarsi insufficiente;

 

impegna il Governo

ad effettuare un monitoraggio sull'attuazione delle predette disposizioni finalizzato ad incrementare, una volta accertate le reali necessità, il fondo destinato al Piano nazionale contro la violenza alle donne.

9/3256/405. Mascia, Dioguardi, D'Ippolito Vitale.

 

La Camera,

 

impegna il Governo

a valutare favorevolmente l'opportunità di porre in essere tutte le misure idonee all'introduzione nell'ordinamento, anche attraverso un provvedimento d'urgenza, di una proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 marzo 2008 del termine per la definizione dei tributi sospesi in seguito al terremoto del 1990, per gli esercizi 1990, 1991 e 1992 nelle province di Siracusa, Ragusa e Catania e si riduceva la percentuale dell'imposta originaria da versare dal 30 al 10 per cento.

9/3256/406. (Testo modificato nel corso della seduta)Bono, Alberto Giorgetti.

 

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 2, comma 16 e seguenti, prevede una serie di interventi volti al riordino delle comunità montane;

è necessario il concorso delle regioni per gli obbiettivi di contenimento della spesa pubblica;

il termine di sei mesi previsto al comma 17, dell'articolo 2, appare eccessivamente breve per dare modo alle regioni di procedere in base ai criteri indicati dal comma 18 dello stesso articolo;

l'applicazione delle norme in questione potrebbe comportare un ingiustificabile e frettolosa riduzione del numero delle comunità montane in regioni come la Sicilia, dove ne sarebbero eliminate ben 74 sul 85;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di effettuare un monitoraggio dei tempi necessari per l'adozione delle necessarie misure.

9/3256/407. (Testo modificato nel corso della seduta)Minardo, Lo Monte, Rao, Reina, Oliva, Neri.

 

La Camera,

considerato che:

la Finanziaria ha affrontato il problema dei prodotti finanziari derivati sottoscritti dagli enti locali, ma non quello dei prodotti sottoscritti dalle imprese, in relazione ai quali sono stati rilevanti diversi profili di non conformità alle normative bancarie ed assicurative;

 

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative finalizzate ad assicurare l'accesso all'azione collettiva per le imprese che si ritengano danneggiate dalla sottoscrizione di strumenti finanziari derivati sottoscritti per limitare i rischi del credito, qualora gli stessi abbiano prodotto il pagamento di oneri non prevedibili ed esorbitanti per le imprese medesime, con particolare riguardo al fenomeno delle commissione occulte, della vendita di prodotti finanziari già in perdita, nonché dell'indeterminatezza o dell'errata comunicazione al cliente del prezzo dei prodotti collocati utilizzando per il tramite delle Camere di Commercio di riferimento che sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi nelle forme previste dal presente articolo.

9/3256/408. Fedele, Bernardo, Di Centa, Franzoso, Fratta Pasini, Lazzari, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.

 

La Camera,

premesso che:

la normativa vigente vieta l'esportazione definitiva dei materiali nucleari di III categoria (articolo 3, comma 1-ter, della legge n. 368 del 2003) al di fuori dei Paesi dell'Unione europea;

si vuole consentire al Governo di arrivare ad una certa e rapida chiusura del ciclo del combustibile ed in particolare della fase cosiddetta del decommissioning;

la scelta di sistemare tali materiali in via definitiva all'estero, oltre a non comportare alcun rischio di natura tecnico-scientifica, inciderebbe in maniera inferiore sugli oneri generali afferenti al sistema elettrico, rispetto ai costi maggiori che dovrebbero essere sostenuti per il rientro in Italia dei materiali nucleari,

impegna il Governo

a considerare l'urgenza di definire prioritaria la messa in sicurezza dei materiali nucleari di III categoria;

nelle sedi opportune, prendere tutte le necessarie misure normative idonee a modificare la normativa vigente.

9/3256/409. Luciano Rossi, Alfredo Vito.

 

La Camera,

considerato che:

la finanziaria ha istituito un Fondo per le azioni di contrasto alle emissioni climalteranti, mediante l'attuazione di azioni positive;

 

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere l'utilizzo del Fondo anche per la sperimentazione di stazioni di filtraggio delle polveri sottili ed ultra sottili dall'aria, da collocarsi nelle aree urbane a maggior rischio,.

9/3256/410. Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Lupi, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli.

 

La Camera,

in sede di esame dell'A.C.3256 A,

premesso che:

il comma 97 dell'articolo 9 del testo approvato dalla Commissione Bilancio, confermato dal comma 285 dell'articolo 1 del maxiemendamento, novella la disposizione contenuta al comma 271 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), prevedendo il differimento al periodo di imposta 2008 dell'applicazione del regime agevolativo in forma di credito d'imposta per i nuovi investimenti, destinato alle imprese che effettuano investimenti mediante l'acquisizione di nuovi beni strumentali nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno;

il comma 98 dell'articolo 9 dell'A.C.3256-A, dispone conseguentemente che le maggiori entrate derivanti dal differimento del suddetto regime agevolativo, quantificate in 350 milioni di euro per l'anno 2008, siano iscritte nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, al fine di agevolare il perseguimento di obiettivi di finanza pubblica, non necessariamente destinati alle aree sottoutilizzate del mezzogiorno;

il comma 286 dell'articolo 1 del maxiemendamento dispone altresì che anche per l'anno 2009 le maggiori entrate, pari a 280 milioni di euro, siano iscritte nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, con ciò configurando un'adeguata dotazione per tale Fondo, utilizzata, quale copertura, in compensazione di numerosi interventi disposti nella Finanziaria 2008, in gran parte non localizzati nelle aree sottoutilizzate del mezzogiorno;

le risorse per l'attivazione del credito d'imposta nel 2008 stanziate nel capitolo 7809, UPB 8.1.6, dello Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pari a 377 milioni di euro, dopo il taglio di 350 milioni di euro disposto dal comma 97 dell'articolo 9 del testo approvato dalla Commissione Bilancio e, successivamente, dal comma 285 dei maxiemendamento, sono pari a 27 milioni di euro, del tutto insufficienti all'attivazione della misura nell'anno 2008;

parimenti, le risorse appostate sul medesimo capitolo per la fruizione del credito d'imposta nell'anno 2009, pari a 763 milioni di euro, dopo la decurtazione di 280 milioni di euro disposta dal comma 286 del maxiemendamento, sono pari a 483 milioni di euro, una somma non sufficiente a compensare gli oneri derivanti dall'attivazione del credito d'imposta, anche nell'ipotesi in cui il 2009 si configuri come il primo anno di utilizzo del credito d'imposta maturato nell'anno 2008;

il comma 20 dell'articolo 3 del testo approvato dalla Commissione Bilancio, ora comma 53, non modificato dal maxiemendamento, dispone che i crediti d'imposta di cui al comma 271 della Finanziaria 2007 possano essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro, sino al 31 dicembre 2009, una soglia analoga a quella stabilita per l'intero territorio nazionale, in deroga alle disposizioni che consentono, nelle aree sottoutilizzate nelle quali è localizzato l'investimento,

l'utilizzo dei crediti d'imposta nei limiti dell'intensità di aiuto concessa dalla disciplina in materia;

considerato che:

la finanziaria 2007 disponeva l'agevolazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013;

gli investimenti agevolati possono essere effettuati in strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea (territori individuati nella Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013);

l'agevolazione come credito d'imposta ha carattere automatico, non essendo richiesta la preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate;

alcuni imprenditori con strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise hanno avviato e realizzato investimenti, secondo la tipologia agevolata, nell'anno 2007, confidando nella possibilità di fruire del credito d'imposta in sede di dichiarazione, nell'anno 2008;

altri hanno avviato e programmato investimenti per l'anno 2008, confidando

nella possibilità di fruire del credito d'imposta in sede di dichiarazione, nell'anno 2009;

la Finanziaria 2007 ha subordinato l'efficacia dell'agevolazione all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea;

la Commissione europea non ha ancora autorizzato l'applicazione del regime agevolativo ma la stessa, com'è auspicabile, potrebbe nel prossimo futuro, essere concessa con efficacia retroattiva,

 

impegna il Governo

ad attivare tutte le iniziative necessarie alla conferma dell'agevolazione che era prevista per gli anni d'imposta 2007, 2008 e 2009.

9/3526/411. (Testo modificato nel corso della seduta) Violante, Raiti, Ossorio, Iannuzzi, Crisafulli, Incostante, Tuccillo, Piro, Cardinale, Musi, Bordo, Latteri, Burtone, Crisci, Samperi, Oliviero, Schirru, Piscitello, Fadda, Sanna, Intrieri, Vico, Villari, Balducci.

 

La Camera,

considerato che:

l'articolo 3, comma 2, del provvedimento in esame, tra i soggetti destinatari del cinque per mille, non comprende le fondazioni che operano nei settori previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera a) dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460;

 

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a inserire tra i soggetti destinatari del cinque per mille anche le fondazioni che senza scopo di lucro operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

9/3256/412. Angelino Alfano, Lupi.

 

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a rendere strutturale lo strumento del 5 per mille.

9/3256/413. (Testo modificato nel corso della seduta) Lupi, Albonetti, Saglia.

 

La Camera,

premesso che:

il settore termale rappresenta una voce importante del settore Turismo;

le cure termali rappresentano per molte patologie un'efficace metodo di cura e prevenzione;

lo sviluppo del settore termale può favorire la crescita in molte aree anche interne del paese e contribuire alla competitività dell'Italia;

la legge 323 del 2000 di riordino del settore termale risulta per molti parti inattuata anche per difficoltà di coordinamento con le regioni;

sarebbe opportuno costituire un vero e proprio osservatorio al fine di monitorare lo stato di attuazione e le potenzialità del settore;

risulta ferma da anni la revisione delle tariffe sulle prestazioni provocando problemi al settore;

pur essendo la materia delle tariffe competenza delle regioni, appare necessario un coordinamento nazionale attraverso i ministeri competenti,

 

impegna il Governo

a intraprendere sollecite iniziative assieme alle Regioni sul tema delle tariffe, ad adottare ogni iniziativa per dare piena attuazione alla legge 323 del 2000 di

riordino del settore termale e a valutare tutte le possibili azioni di sostegno del settore.

9/3256/414. Sposetti, Vannucci, Albonetti, Ceccuzzi, Affronti.

 

La Camera,

premesso che:

è necessario garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale a favore dei soggetti non autosufficienti, anche attraverso interventi normativi specifici,

 

impegna il Governo

a stanziare adeguate risorse finanziarie a favore del «Fondo per le non autosufficienze» di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n, 296 e a farsi promotore di un intervento normativo in materia di soggetti non autosufficienti.

9/3256/415. Lisi, Moffa, Menia, Castellani, Ulivi, Mancuso, Patarino, Antonio Pepe, Giulio Conti, Angela Napoli.

 

La Camera.

premesso che:

il disegno di legge finanziaria ha disposto l'abbandono del credito d'imposta relativo al 2007 per gli investimenti per il Sud, dirottando 350 milioni per il 2008 e 280 milioni per il 2009 al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, anche allo scopo di rimpinguarlo delle risorse precedentemente sottratte per altre ed opinabili spese;

la Confindustria ha chiesto di incontrare il Governo per riportare la questione Meridionale al centro dell'agenda del Paese;

volendo ragionare in termini microeconomici, le imprese che hanno avuto fiducia di quanto deciso dal Governo con la scorsa legge finanziaria si ritrovano a subire un danno che potrebbe anche essere esiziale qualora vi sia un'esposizione finanziaria non sostenibile;

è il sistema produttivo che regge il Paese, e non la politica o la burocrazia; non è possibile continuare a perseguire una politica che scarica sul sistema produttivo le tensioni interne alla maggioranza,

 

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative volte ad individuare con urgenza le risorse per il finanziamento del credito d'imposta per gli investimenti delle imprese nelle regioni meridionali previsto per gli anni 2007, 2008 e 2009; a rassicurare il sistema produttivo riguardo l'approntamento e l'attuazione di concrete politiche di sostegno all'economia del Mezzogiorno.

9/3256/416. (Testo modificato nel corso della seduta)Cicu, Cossiga, Satta, D'Ippolito Vitale.

 

La Camera.

premesso che:

il disegno di legge finanziaria 2008 ha previsto un fondo per il ripristino delle ferrovie regionali dimesse, anche ai fini dell'attuazione del Protocollo di Kyoto per la riduzione degli inquinanti provenienti dai mezzi di trasporto su gomma,

 

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori inizative volte ad estendere la fruizione dei contributi anche alla tratta tra Sicignano degli Alburni (Salerno) e Lagonegro (Potenza) in modo da favorire lo sviluppo del Cilento e del Vallo di Diano.

9/3256/417. Ponzo, Brusco.

 

La Camera

premesso che:

il Servizio civile nazionale ha una duplice valenza educativa, da un lato si sostanzia nell'alto valore formativo dell'esperienza, che unisce in sé elementi di volontariato ed elementi professionalizzanti, e dall'altro nell'essere un efficace mezzo di diffusione tra le giovani generazioni dei valori di solidarietà sociale, cittadinanza attiva e legalità;

si tratta di un vero e proprio laboratorio di partecipazione grazie al quale ogni anno migliaia di giovani si fanno portatori, nei loro territori, di questi valori sui quali si basano la Costituzione e le più basilari regole di convivenza civile;

è nelle regioni del Sud Italia, in particolare, che il sistema di servizio civile rileva una forte richiesta di partecipazione da parte dei giovani, fatto che non può e non deve essere visto soltanto alla luce della minore offerta di lavoro, ma che è certamente sintomo ed effetto di una sempre più forte volontà da parte delle giovani generazioni di essere protagoniste del riscatto e del rilancio del Mezzogiorno;

sempre nel Meridione d'Italia, tale apporto risulta essere decisivo anche nella lotta alla malavita organizzata e negli sforzi per diffondere la legalità e la cultura civica;

attraverso il servizio civile è possibile cementare alleanze strategiche sul tema della legalità come quella tra istitutuzioni e mondo del terzo settore, o quella intergenerazionale tra adulti e giovani,

 

impegna il Governo

a sostenere ed incentivare progetti di servizio civile che abbiano come finalità quelli della promozione della legalità e della lotta alla malavita organizzata.

9/3256/418. Trepiccione, Camillo Piazza, Pellegrino, Zanella, Balducci.