Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Finanziaria 2008 - A.C. 3256 - Sintesi normativa ed elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC n. 3256/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 292    Progressivo: 4
Data: 27/11/2007
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AS n. 1817/XV     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

Finanziaria 2008
A.C. 3256

 

Sintesi normativa ed elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

 

 

 

 

n. 292/4

 

27 novembre 2007


 

 

 

Il presente dossier è stato predisposto ai fini dell’esame in sede referente, presso la V Commissione Bilancio, del disegno di legge finanziaria per il 2008. In considerazione della particolare complessità del testo, esso reca in primo luogo una sintesi essenziale del contenuto del disegno di legge.

In relazione alle esigenze di documentazione connesse all’attività di istruttoria legislativa, il dossier contiene altresì le osservazioni relative alle singole disposizioni formulate con riferimento ai criteri di compatibilità costituzionale, compatibilità comunitaria, incidenza sull’ordinamento giuridico, formulazione del testo e impatto sui destinatari delle norme, ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del Regolamento della Camera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento: Dipartimento Bilancio e politica economica

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: BI0269.doc


Sintesi normativa ed elementi per l’istruttoria legislativa

 


 

Finanziaria 2008 - A.C. 3256 - Sintesi

Osservazioni

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

Capo I
RISULTATI DIFFERENZIALI

 

Art. 1.
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato).

Art. 1.
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato).

L’articolo 1 fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato per l’anno 2008 e per i due anni successivi compresi nel bilancio pluriennale, individuando altresì le finalità cui destinare le maggiori entrate che eventualmente dovessero determinarsi rispetto alle previsioni a legislazione vigente.

 

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

 

Art. 2.
(Riduzione della pressione fiscale).

Art. 2.
(Riduzione della pressione fiscale).

Il comma 1 prevede l’applicazione di una ulteriore detrazione ai fini ICI per l’imposta dovuta sulla c.d. “prima casa”, il cui ammontare è fissato in misura pari all’1,33 per mille della base imponibile e comunque di importo non superiore a 200 euro su base annua. Sono esclusi dal beneficio gli immobili rientranti nelle categorie catastali A01, A08 e A09, ossia, rispettivamente, gli immobili signorili, le ville e i castelli.

Il comma 2 prevede che la minore imposta derivante dalle maggiori detrazioni ICI sia rimborsata ai singoli comuni, con oneri a carico del bilancio dello Stato, entro il 16 giugno, per il 50 per cento dell’ammontare previsionale ed entro il 16 dicembre, per la restante parte. Eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell’anno successivo.

Il comma 3, infine, dispone che i rimborsi dello Stato dovuti per minor gettito ICI ai comuni rientranti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, vengano erogati a favore di tali enti, che provvederanno all’attribuzione delle quote dovute ai singoli comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

 

 

I commi 4 e 5 modificano le disposizioni in materia di detrazioni fiscali per canoni di locazioni di cui all’articolo 16 del TUIR ampliando l’ambito di applicazione del beneficio.

In linea generale le norme, che ai sensi del comma 5 entrano in vigore dal periodo d’imposta 2007, introducono:

§       una detrazione per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431/1998, che si aggiunge a quella vigente prevista per i soli contratti stipulati o rinnovati in base ad appositi accordi definiti in sede locale (comma 4, lettera a));

§       una detrazione fiscale per i contratti di locazione stipulati ai sensi della legge n. 431/1998 da giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni (comma 4, lettera d));

§       l’attribuzione di una somma corrispondente all’importo della detrazione non fruita dai soggetti c.d. incapienti (comma 4, lettera d))

(segue art. 2)

Formulazione del testo

In merito alla detrazione IRPEF in favore dei contratti di locazione stipulati dai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, introdotta dalla lettera d) del comma 4, andrebbe chiarito se il beneficio è disposto anche in favore dei contratti già stipulati e, in tal caso, andrebbe precisato se il triennio decorre dalla data di stipula del contratto ovvero dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Non è indicato il termine di emanazione del decreto di cui al comma 1-sexies dell’articolo 16 del TUIR come introdotto dalla lettera d) del comma 4.

Impatto sui destinatari

Sembrerebbero inclusi tra i soggetti aventi diritto al rimborso perché incapienti, di cui al comma 1-sexies dell’articolo 16 del TUIR, introdotto dalla lettera d) del comma 4, anche i titolari di contratti di locazione cui spetta la detrazione ai sensi del vigente articolo 16 del TUIR.

I commi 6 e 7 dispongono l’aumento della misura delle detrazioni in favore dei soggetti che percepiscono assegni periodici dal coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, con esclusione di quelli relativi al mantenimento dei figli. In particolare, ai percettori dei predetti assegni di mantenimento vengono riconosciute, in luogo delle detrazioni per redditi assimilati a lavoro dipendente, quelle spettanti per i redditi di pensione. Inoltre, si stabilisce che la detrazione non deve essere rapportata ad anno ma spetto, in ogni caso, nella misura intera.

 

I commi 8 e 9 introducono, con decorrenza 2007, misure agevolative in favore dei soggetti percettori di reddito fondiario prevedendo che qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano solo redditi fondiari di cui all’articolo 25 del TUIR di importo non superiore a 500 euro, l’imposta non è dovuta.

 

Il comma 10 interviene sulle modalità di determinazione delle detrazioni per carichi di famiglia e delle detrazioni per categorie di reddito stabilendo che, per la individuazione della misura del beneficio spettante, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. Ai sensi del comma 11 le modifiche entrano in vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2007.

 

 

I commi da 12 a 14 prorogano per gli anni 2008, 2009 e 2010 le agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie relative sia alla detrazione IRPEF sia all’aliquota IVA agevolata. La fruizione della detrazione IRPEF è condizionata alla evidenziazione in fattura del costo della relativa manodopera.

(segue art. 2)

Impatto sui destinatari

In merito alla proroga dell’aliquota agevolata IVA di cui al comma 13, si segnala che, diversamente dalla proroga della detrazione IRPEF, non è richiesta l’evidenziazione in fattura del costo della manodopera.

I commi da 15 a 18 intervengono sulle disposizioni recanti agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio introdotte, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2007, dai commi da 344 a 347 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006).

In particolare viene prorogato dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale devono essere sostenute e documentate le spese di seguito indicate al fine della fruizione della detrazione fiscale del 55%. Si tratta di:

§       spese per la riqualificazione energetica (comma 344 della finanziaria 2007);

§       spese per interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre (comma 345 della finanziaria 2007);

§       spese per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346 della finanziaria 2007);

§       spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma 347 della finanziaria 2007).

Il primo periodo del comma 16 dispone il rinvio, relativamente alle modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 344 a 347 nonché 353, 358 e 359 della legge finanziaria 2007, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.

Il secondo periodo del comma 16, prevede una corrispondente riduzione delle assegnazioni per il 2007 disposte dal CIPE a favore delle imprese previste nell’ambito dell’intervento ordinario delle aree sottoutilizzate del territorio nazionale di cui alla legge n. 488 del 1992 a valere sul fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge n. 289 del 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulazione del testo

Con riferimento al secondo periodo del comma 16 è opportuno chiarire le ragioni della “corrispondente riduzione” delle assegnazioni ai fini della Legge 488/1992 considerato che il comma in esame non sembra recare oneri a carico del bilancio dello Stato. In ogni caso l’eventuale presenza di oneri finanziari andrebbe quantificata anche per poter operare la corrispondente riduzione.

 

I commi da 19 a 22 modificano il regime di fiscalità indiretta relativa agli atti di trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati relativamente ai quali viene prevista l’applicazione dell’imposta di registro in misura pari all’1%, dell’imposta ipotecaria in misura pari al 3% e dell’imposta catastale in misura all’1%.

In particolare il comma 21 abroga il comma 15 dell’articolo 36 del D.L. n. 233/2006, che abrogava a sua volta l'articolo 33, comma 3, della legge 388/2000, n. 388 ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione.

(segue art. 2)

Formulazione del testo

Si segnala che il comma 21 dispone l’abrogazione di una norma la quale, a sua volta, disponeva l’abrogazione di una ulteriore norma.

I commi 23 e 24 reintroducono,con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2008, la possibilità di portare in deduzione dai redditi di natura diversa (c.d. compensazione orizzontale) le perdite relative alle attività di impresa commerciale in contabilitàsemplificata o attività di lavoro autonomo realizzate dal contribuente nel medesimo periodo d’imposta.

 

Il comma 25 estende al coniuge il regime di esenzione dall’imposta di successione e donazione relativamente ai trasferimenti, a causa di morte o a titolo gratuito fra vivi, di aziende o rami di esse, di azioni, di quote di societàdi persone o di capitali. Il regime di esenzione opera anche per i trasferimenti effettuati tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile.

 

Art. 3.
(Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA).

Art. 3.
(Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA).

L’articolo 3 modifica la disciplina di determinazione del reddito d’impresa nonché il regime di tassazione diretta per le società (IRES e IRAP).

In particolare, i commi 1 e 2 riducono l’aliquota IRES dal 33% al 27,5% e modificano la disciplina fiscale relativa a:

§       interessi passivi. In linea generale, si dispone la soppressione della thin capitalization, del pro-rata patrimoniale e del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e si introduce un nuovo criterio in base al quale gli interessi  passivi deducibili  nell’anno non possono

 

essere superiori alla somma tra gli interessi attivi e il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. L’eccedenza negativa può essere dedotta nei cinque anni successivi nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica;

Formulazione del testo

Il nuovo articolo 61 del TUIR, come sostituito dalla lettera b) del comma 1, dispone la indetraibilità degli interessi passivi della sola quota non deducibile dal reddito d’impresa. Pertanto, la norma potrebbe essere interpretata nel senso che, a differenza di quanto previsto dalla legislazione vigente, l’imprenditore individuale può optare per la deducibilità dal reddito d’impresa ovvero iscrivere i suddetti valori fra gli oneri detraibili ai sensi dell’articolo 15 del TUIR.

 

(segue art. 3)

In merito al nuovo articolo 96 del TUIR introdotto dalla lettera i) del comma 1, appare opportuno il coordinamento tra quanto indicato nel comma 6 e le modifiche introdotte all’articolo 90 del TUIR dal comma 3 dell’articolo 3 del provvedimento in esame. Infatti, mentre il comma 6 del nuovo articolo 96 TUIR conferma le regole di indeducibilità assoluta previste dall’articolo 90, comma 2 del TUIR (immobili non strumentali), il comma 3 dell’articolo in esame reca una norma interpretativa diretta a chiarire che gli interessi passivi relativi ad acquisto di immobili non strumentali non sono compresi fra i componenti negativi indeducibili di cui al comma 2 dell’articolo 90.

In merito alle modalità applicative delle disposizioni contenute nella lettera z) del comma 1 (limite al riporto in avanti delle perdite nelle operazioni di fusione e scissione) appare opportuno acquisire chiarimenti con riferimento all’ipotesi in cui, in capo alla stessa società partecipante alla fusione, siano attribuite sia perdite d’esercizio che interessi oggetto di riporto in avanti.

Impatto sui destinatari

In merito alle disposizioni di cui alla lettera i) del comma 1, si osserva che la nuova disciplina sugli interessi passivi incide sulle imprese che hanno già effettuato investimenti reperendo risorse attraverso l’indebitamento di lungo periodo. Ciò in quanto in sede di pianificazione degli investimenti, un ruolo rilevante assume il beneficio fiscale atteso dalla deducibilità degli interessi passivi.

§       deducibilità e riporto delle perdite. Si dispone che le perdite delle società di persone attribuite per trasparenza a società di capitali possono essere dedotte, nei successivi cinque periodi d’imposta, sono dagli utili attribuiti dalla medesima società che ha generato la perdita;

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Le disposizioni introdotte dalle lettere f) e g) del comma 1, concernenti la disciplina fiscale delle perdite d’esercizio, entrano in vigore a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. Pertanto, per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare, le disposizioni operano con effetto retroattivo, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 3 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) a decorrere dal 1° gennaio 2007.

§       regime degli ammortamenti. Si dispone la soppressione delle discipline concernenti l’ammortamento anticipato e accelerato, la modifica della disciplina dell’ammortamento relativa ai beni in leasing e quella relativa alle spese di rappresentanza;

(segue art. 3)

Formulazione del testo

Appare opportuno acquisire chiarimenti sulle ragioni in base alle quali la lettera n) del comma 1, intervenendo sulla disciplina delle spese di rappresentanza, include tra le stesse anche le perdite fiscali di società sportive professionistiche controllate oggetto di consolidamento.

Inoltre, non sono previsti i termini per l’emanazione del decreto, per l’individuazione dei requisiti di inerenza e congruità ai fini della qualificazione delle spese di rappresentanza, individuato dall’articolo 108 del TUIR, come modificato dalla lettera n) del comma 1.

§       deduzioni extracontabili e svincolo delle riserve in sospensione d’imposta Si esclude la possibilità di portare in deduzione oneri evidenziati nel prospetto introdotto in conformità al principio del c.d. disinquinamento del bilancio e si introduce la facoltà per il contribuente di svincolare le riserve in sospensione d’imposta attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva ;

§       quota di esenzione delle plusvalenze Si prevede l’emanazione di un decreto ministeriale per la rideterminazione della quota di imponibilità delle plusvalenze al fine di assicurare che i benefici fiscali conseguenti alla riduzione dell’aliquota IRES siano fruiti anche dai soci che investono in partecipazioni societarie;

§       la disciplina sul consolidato nazionale e mondiale Si dispone, oltre a norme di coordinamento tra la disciplina vigente e le modifiche apportate alla disciplina per la determinazione del reddito d’impresa, sulla disciplina concernente i dividendi, le plusvalenze e i trasferimenti infra gruppo.

Formulazione del testo

Il comma 2 introduce una imposta sostitutiva - per lo svincolo delle riserve in sospensione d’imposta relativamente alla quota di oneri dedotti extracontabilmente - senza indicare in luogo di quali tributi viene introdotta la citata imposta sostitutiva. La norma andrebbe, peraltro, coordinata con la disposizione concernente lo svincolo delle riserve in sospensione ai fini IRAP disposta dal comma 18 dell’articolo in esame.

Il comma 3 reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 90, comma 1 del TUIR finalizzata a precisare che sono deducibili gli interessi passivi sostenuti per l’acquisizione di immobili non rientranti tra i beni strumentali per l’esercizio dell’impresa né tra i beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.

Formulazione del testo

La disposizione contenuta nel comma 3 andrebbe coordinata con quella di cui al comma 6 dell’articolo 96 del TUIR come riformulato dall’articolo 3, comma 1, lettera 1) del provvedimento in esame, il quale conferma il regime di indeducibilità degli interessi passivi sostenuti per l’acquisto di immobili non rientranti fra quelli strumentali.

Il comma 4 reca disposizioni in materia di beni immobili strumentali dell’impresa individuale, prevedendo che il contribuente possa optare, previo pagamento di un imposta sostitutiva del 10 per cento del valore fiscalmente riconosciuto, per l’esclusione dei suddetti beni dal patrimonio dell’impresa.

 

I commi 5 e 6 recano disposizioni dirette a ridurre la tassazione sui dividendi e sulle plusvalenze da partecipazione al fine di assicurare che la riduzione dell’aliquota IRES sui redditi prodotti in capo alla società, comporti, conseguentemente, anche una riduzione della tassazione in capo al socio.

A tal fine si rinvia ad un decreto ministeriale la rideterminazione delle quote di esenzione dei dividendi percepiti e delle plusvalenze realizzate con riferimento alle partecipazioni qualificate.

(segue art. 3)

Formulazione del testo

Nel comma 5 , non risulta individuato il termine per l’emanazione del decreto ministeriale previsto.

I commi 7-9 recano una disciplina fiscale in materia di redditi di impresa individuale o derivante da partecipazione in società di persone. Al fine di realizzare una situazione di indifferenza fiscale della forma giuridica assunta dall’attività di impresa, si prevede la possibilità di optare per un regime di tassazione separata con aliquota del 27,5%, pari a quella dell’IRES, come modificata dal d.d.l. finanziaria. Tale possibilità è riservata ai contribuenti in contabilità ordinaria ed è condizionata al mantenimento del reddito all’interno dell’impresa.

Formulazione del testo

Con riferimento ai commi 7-9 appare opportuno venga chiarito se, in caso di successivo parziale prelievo o distribuzione di utili, l’assoggettamento a tassazione IRPEF ordinaria riguardi l’intero reddito di impresa soggetto a tassazione separata ovvero solamente la quota del medesimo corrispondente al patrimonio prelevato o agli utili distribuiti.

I commi da 10 a 12 recano disposizioni dirette ad attribuire all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) la natura di tributo proprio della regione. A tal fine, in attesa della completa attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) assume la natura di tributo proprio della regione a decorrere dal 1º gennaio 2009 è istituita con legge regionale.

 

I commi 13 e 14 recano una nuova disciplina fiscale delle operazioni di riorganizzazione societaria, ed in particolare delle fusioni, delle scissioni e dei conferimenti di azienda. Per tali operazioni si prevede in alternativa all’attuale regime caratterizzato dal principio della neutralità fiscale, la possibilità di optare per un imposta sostitutiva con aliquota del 18 per cento, a fronte della quale il contribuente potrà utilizzare ai fini fiscali i maggiori valori iscritti a bilancio, fruendo di un beneficio, in termini di maggiori ammortamenti negli esercizi successivi.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

In merito ai commi 13 e 14 si segnala che una disciplina agevolativa di maggior favore, per alcune tipologie di operazioni di riorganizzazione societaria, era stata prevista dalla legge finanziaria per il 2007 (commi 242-249 dell’articolo 1). Sarebbe pertanto opportuno definire i criteri per il coordinamento fra le due disposizioni al quale si dovrà attenere il d.m. recante disposizioni di attuazione previsto dal comma 14.

Il comma 15 interviene sul regime fiscale delle c.d. deduzioni extracontabili, prevedendo che le stesse possano essere recuperate a tassazione, con conseguente cessazione del vincolo fiscale su utili e patrimonio netto dell’impresa, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 18 per cento.

 

Il comma 16 reca disposizioni fiscali relative al regime applicabile alle differenze (c.d. disallineamento) tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, relativamente ai quali i contribuenti possono optare per un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota al 7 per cento.

(segue art. 3)

 

I commi da 17 a 19 modificano la disciplina IRAP intervenendo sia sull’aliquota ordinaria d’imposta, che viene ridotta dal 4,25% al 3,9%, sia sulle modalità di determinazione della base imponibile.

Tra le novità introdotte in materia di determinazione del valore netto di produzione si segnala la indeducibilità dei componenti negativi registrati extracontabilmente e la indeducibilità dell’ICI.

Per quanto riguarda, invece, la determinazione della base imponibile IRAP si prevede la riduzione delle deduzioni forfetarie fissate per scaglioni di valore netto di produzione nonché la riduzione delle deduzioni forfetarie stabilite in funzione del numero dei lavoratori dipendenti impiegati.

Viene disposto, inoltre, il recupero a tassazione dei componenti negativi indicati nel prospetto delle deduzioni extracontabili e lo svincolo, per l’importo corrispondente, delle riserve in sospensione d’imposta.

Formulazione del testo

La disposizione contenuta nel comma 18, recante lo svincolo delle riserve in sospensione d’imposta ai fini IRAP, andrebbe coordinata con quanto previsto dal comma 2 dell’articolo in esame che introduce la facoltà per il contribuente di svincolare le predette riserve attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’1%.

Il comma 20 introduce un limite annuale di 250.000 euro ai crediti d’imposta che possono essere portati in compensazione nel quadro RU delle dichiarazione dei redditi La norma si applica a partire dal 1° gennaio 2008 e prevede solo due deroghe, introdotte nel corso dell’esame al Senato: una relativa ai crediti d’imposta per spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (di cui al comma 280 della legge finanziaria 2007) ed una seconda, che opera a partire dal 1° gennaio 2010, relativa all’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno (prevista dal comma 271 della legge finanziaria 2007).

 

I commi da 21 a 24, reca una deroga al limite annuale dei 250.000 euro per l’utilizzo dei crediti d’imposta introdotto dal precedente comma 20. La deroga si applica alle imprese con fatturato annuo non superiore a 5 milioni di euro impegnate in processi di ricerca e sviluppo situate in determinate aree, che siano quotate in borsa e che beneficiano delle agevolazioni per le operazioni di aggregazione aziendale.

 

Il comma 25 stabilisce che la possibilità di compensare le eccedenze detraibili IVA all’interno di un gruppo possa essere applicata esclusivamente a decorrere dall’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di volersi avvalere di tale regime. La norma, che ha finalità antielusive, si applica a partire dalla liquidazione IVA di gruppo relativa all’anno 2008(comma 26).

(segue art. 3)

Il comma 27 dispone l’abrogazione delle disposizioni che prorogano i termini per il completamento degli investimenti nelle aree svantaggiate al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008, per i quali è riconosciuto un credito d’imposta rispettivamente per gli anni 2005 e 2006.

 

Il comma 28 novella il comma 280 della legge finanziaria per il 2007, disponendo l’incremento dal 15 al 40 per cento della misura agevolativa, nella forma di un credito d’imposta, da calcolare sul costo sostenuto dalle imprese per investimenti in ricerca e innovazione; novella altresì il comma 281 della legge finanziaria per il 2007, innalzando il tetto massimo dei costi su cui applicare la misura agevolativa per il calcolo del credito d’imposta, da un importo di 15 milioni a 50 milioni di euro; infine, dispone l’abrogazione del comma 284, che subordinava all’autorizzazione della Commissione europea la concessione dei crediti d’imposta per investimenti in ricerca e innovazione.

Compatibilità comunitaria

Con riferimento al comma 28, appare opportuno venga chiarito se l’abrogazione del comma 284 della scorsa finanziaria derivi dalla circostanza che gli aiuti in oggetto ricadano nella disciplina dei c.d. aiuti orizzontali. Inoltre, andrebbe chiarito se l’aumento a 50 milioni di euro del tetto dei costi ammissibili ai fini della misura agevolativa, rientri nel limite dei costi ammissibili all’aiuto prescritto dal Regolamento (CE) n. 364/2004, in materia di applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo.

I commi da 29 a 31 recano disposizioni in materia di regime fiscale dei c.d. dividenti in uscita ovvero degli utili derivanti da partecipazioni societarie percepiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato. In particolare, al fine di adeguarsi alle indicazioni provenienti dalla Commissione Europea, si prevede che un’omogeneizzazione del regime fiscale che attualmente si applica ai contribuenti residenti.

 

I commi da 32 a 38 contengono una misura agevolativa, consistente nel riconoscimento di un credito d’imposta, al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali.

 

Il comma 39 consente alle agenzie di viaggi e turismo di applicare il regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili. Il comma 40 subordina l’efficacia delle disposizioni di cui al comma 39 alla concessione di un’apposita deroga da parte dei competenti organi comunitari.

 

I commi 41 e 42 intervengono sulla disciplina relativa agli ammortamenti dei terreni su cui sono ubicati fabbricati strumentali, introdotta dal decreto legge n. 223 del 2006, recano una norma interpretativa diretta a chiarire che gli ammortamenti dedotti negli esercizi precedenti l’entrata in vigore della nuova disciplina sono da imputare al fabbricato e al terreno in proporzione al costo attribuito a ciascun cespite.

(segue art. 3)

I commi da 43 a 50 riformulano le disposizioni antielusive italiane sostituendo il vigente sistema incentrato sull’individuazione degli Stati aventi un regime fiscale privilegiato (c.d. "paradisi fiscali", come tali individuati in una serie di listeapprovate con decreto ministeriale) con un nuovo sistema incentrato sull’individuazione degli Stati con i quali esiste un effettivo scambio di informazioni (white list) e che prevede la futura emanazione, con decreto ministeriale, di due “white list” che sostituiranno il sistema delle liste attualmente in vigore.

Formulazione del testo

Le  lettere a) e n), del comma 43, non indicano il termine per l’emanazione dei previsti decreti ministeriali per l’attuazione della disposizioni sulla white list.

Il comma 51, dispone la riapertura del termine, scaduto il 30 giugno 2006, per la rivalutazione di terreni e partecipazioni, con conseguente pagamento delle imposte sostitutive. Il nuovo termine è fissato al 30 giugno 2008.

 

Art. 4.
(Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali).

Art. 4.
(Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali).

Le disposizioni recate dai commi da 1 a 21 dell’articolo 4 introducono un regime fiscale semplificato per i contribuenti c.d. minimi. Il regime semplificato opera – per tali contribuenti – in modo automatico, con la facoltà di optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. Le caratteristiche del regime sono le seguenti: 1) esclusione dei contribuenti minimi dalla soggettività passiva ai fini IRAP; 2) applicazione – anche per le imprese – del criterio di cassa ai fini della determinazione del reddito; 3) assoggettamento del reddito ad imposta sostitutiva; 4) estensione dell’ambito applicativo del regime di franchigia IVA di cui all’articolo 32-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 ; 5) esclusione dell’applicazione degli studi di settore; 6) riduzione degli adempimenti contabili.

Il comma 1 definisce contribuenti minimi, assoggettandoli quindi al regime previsto dalle disposizioni dei commi fino al 21, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo: a) nell’anno solare precedente: 1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro; 2) non hanno effettuato cessioni all’esportazione; 3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del d.lgs. n. 276 del 2003 ; b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

Il comma 2 stabilisce che - agli effetti del comma 1 - le cessioni all’esportazione e gli acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei criteri di cui all’articolo 6 (Effettuazione delle operazioni) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Ai sensi di quest’ultima disposizione, le cessioni di beni si considerano, in genere, effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

Il comma 3 stabilisce che le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all’articolo 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , di presumere la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

Il comma 4 reca un elenco tassativo di soggetti ai quali risulta precluso l’accesso al regime semplificato dei contribuenti minimi.

Il comma 5 stabilisce che i contribuenti minimi non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. I medesimi contribuenti, per gli acquisiti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, devono integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Il comma 6 stabilisce che l’applicazione del regime semplificato comporta la rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede una vasta serie di ipotesi di rettifica, al fine di permettere l’esercizio del diritto della detrazione IVA, su beni e servizi acquistati, senza attendere il loro impiego effettivo.

Il comma 7 stabilisce che nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno in cui è applicata l’IVA nei modi ordinari, deve tenersi conto anche dell’imposta relativa alle operazioni indicate nell’ultimo comma dell’articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità. Il citato art. 6, ultimo comma, disciplina ipotesi di cessioni di beni e prestazioni di servizi per i quali l’esigibilità dell’IVA è regolata da una disciplina speciale.

Il comma 8 stabilisce che l’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti minimi, relativa all’ultimo anno in cui l’imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, possa essere chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 30, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzata in compensazione. Il suddetto art. 50, comma 3, del D.P.R. IVA stabilisce i casi in cui il contribuente può chiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.582,28 euro.

Il comma 9 stabilisce che i contribuenti minimi non si considerano soggetti passivi dell’IRAP di cui al d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e detta i criteri per la determinazione del reddito rilevante.

Il comma 10 stabilisce che sul reddito determinato in base al comma 9 si applichi un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali, con aliquota al pari al 20 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all’articolo 5, comma 4, del TUIR, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore.

Il comma 11 disciplina il trattamento delle componenti positive e negative che hanno avuto origine prima dell’ingresso nel regime dei contribuenti minimi e la cui tassazione o deduzione è stata rinviata negli esercizi di efficacia del regime semplificato.

Il comma 12 stabilisce che le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime semplificato e quelle generatesi nel corso di tale regime possano essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi da 1 a 21 secondo le regole ordinarie stabilite dal TUIR per il riporto delle perdite.

Il comma 13 esonera i contribuenti minimi dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , i documenti ricevuti ed emessi e di presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Ai fini dell’adempimento degli obblighi IVA, i contribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi. I contribuenti minimi sono, altresì, esonerati dalla presentazione degli elenchi di cui all’articolo 8-bis, comma 4-bis, del citato D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Il comma 14 prevede che i soggetti che rientrano nel regime dei contribuenti minimi possono optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

Il comma 15 stabilisce che il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 4. Il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano di oltre il 50 per cento il limite dei 30 mila euro annui. In tal caso, sarà dovuta l’IVA relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare, determinata mediante scorporo, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 27 del D.P.R. n. 633 del 1972, per la frazione d’anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, fatto salvo il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. E’ previsto che la cessazione dall’applicazione del regime dei contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50 per cento del limite di 30 mila euro dei ricavi annuali, comporta l’applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.

Il comma 16 stabilisce che nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto a regime semplificato a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che - ai sensi delle regole del regime semplificato - hanno già concorso a formare il reddito, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi imposta successivi, ancorché di competenza di tali periodi. Di contro, i ricavi, i compensi e le spese che - ancorché di competenza del periodo soggetto al regime semplificato - non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime semplificato. Analoghi criteri sono previsti nell’ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello semplificato.

Il comma 17 esclude i contribuenti minimi dall’applicazione degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 331.

Il comma 18 stabilisce che per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso nei confronti dei contribuenti minimi si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, IVA e IRAP. In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti minimi, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 4, che determinano la cessazione del regime semplificato, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento, se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Si dispone, inoltre, che il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 4. Il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui l’accertamento è divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi definitivamente accertati superino di oltre il 50 per cento il tetto dei 30 mila euro annui. In quest’ultimo caso, operano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 15, consistenti nell’applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.

Il comma 19 affida ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze il compito di stabilire le disposizioni di attuazione dei commi precedenti. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate saranno, invece, disposte le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali modalità di presentazione della dichiarazione diverse da quelle previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Il comma 20 elimina i regimi fiscali speciali previsti dall’art. 32-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (disciplina dei contribuenti minimi in franchigia), l’articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (regime fiscale per le attività marginali) e l’articolo 3, commi da 165 a 170 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (c.d. regime supersemplificato).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(segue art. 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compatibilità comunitaria

Con riguardo al comma 5, si segnala come la disposizione in esame non subordini l’entrata in vigore all’autorizzazione dei competenti organi dell’Unione europea e sarebbe pertanto opportuno che il Governo fornisca elementi in merito alla compatibilità della disposizione medesima con la disciplina comunitaria.

 

 

 

 

 

(segue art. 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(segue art. 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(segue art. 4)

 

Il comma 21 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 20 si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2008. Tuttavia i predetti commi non troveranno applicazione ai fini del calcolo dell’acconto IRPEF dovuto per l’anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello semplificato per i contribuenti minimi.

(segue art. 4)

Il comma 22 esclude che l’esecuzione della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per effetto della violazione dell’emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale, nel corso di un quinquennio e per tre distinte violazioni, possa essere assicurata con mezzi diversi dall’apposizione del sigillo da parte dell’organo procedente e dalla sottoscrizione del personale incaricato.

 

Il comma 23, introduce la possibilità di procedere al pagamento o al deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale, al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti degli operatori doganali e la riduzione dei costi gestionali a carico dell’Amministrazione finanziaria.

 

Il comma 24 dispone la proroga al 31 dicembre 2008 del termine previsto dall’articolo 64, comma 3, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005 (termine da fissarsi in data comunque non successiva al 31 dicembre 2007), ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell’economia e delle finanze.

 

I commi da 25 a 27 recano disposizioni volte a semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d’imposta.

 

I commi da 28 a 31 autorizzano i Consorzi di Garanzia fidi (Confidi), sottoposti alla vigilanza prudenziale di cui all’articolo 107 del d.lgs. n. 385 del 1993 recante il testo unico bancario, a prestare garanzie e fideiussioni nei confronti dello Stato, ai fini specificamente fiscali.

 

Il comma 32 modifica la disciplina antielusiva delle società non operative (cosiddette società di comodo). Il comma 33 riapre i termini della disciplina transitoria dettata per lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e l’assegnazione dei beni ai soci delle società considerate non operative (cosiddette società di comodo).

 

Il comma 34 sostituisce il comma 3 dell’articolo 13 del d.lgs. n. 460 del 1997, modificando la disciplina della cessione di beni non di lusso alle ONLUS ai fini fiscali.

 

Art. 5.
(Esenzione dal canone RAI per soggetti ultrasettantacinquenni).

Art. 5.
(Esenzione dal canone RAI per soggetti ultrasettantacinquenni).

L’articolo 5, esonera dal pagamento del canone RAI i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, con un reddito proprio e del coniuge non superiore a 516,46 euro per tredici mensilità.

 

Art. 6.
(Finanziamenti delle società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi. Disposizioni in materia di confidi).

Art. 6.
(Finanziamenti delle società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi. Disposizioni in materia di confidi).

L’articolo 6 pone disposizioni in materia di confidi, con riguardo al finanziamento pubblico, all’imputazione di contributi pubblici al patrimonio a fini di vigilanza, alla gestione di fondi pubblici di agevolazione.

 

Art. 7.
(Recupero di prestazioni pensionistiche indebitamente percepite).

Art. 7.
(Recupero di prestazioni pensionistiche indebitamente percepite).

L’articolo 7, dispone che l’eventuale recupero delle prestazioni pensionistiche (o di relative quote) o dei trattamenti di famiglia indebitamente percepite, a carico dell'INPS, da parte di italiani residenti all'estero per periodi anteriori al 1° gennaio 2007, sia effettuato dall'INPS mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore al quinto e senza interessi, a meno che non riconosciuto il dolo del soggetto che ha indebitamente percepito i trattamenti in questione.

 

Art. 8.
(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione).

Art. 8.
(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione).

L’articolo 8 comporta l’estensione soggettiva della sanatoria per gli illeciti amministrativi derivanti dall’attività svolta fino al 30 giugno 2005 commessi dai concessionari della riscossione nell’esercizio degli obblighi inerenti al rapporto concessorio alle società titolari delle precedenti concessioni subprovinciali partecipanti, anche per incorporazione, al capitale sociale delle nuove società concessionarie.

 

Art. 9.
(Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario).

Art. 9.
(Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario).

L’articolo 9, comma 1, proroga per tutto il periodo d’imposta 2008 l’applicazione delle norme regionali in materia di tassa automobilistica e di IRAP emanate in modo non conforme ai poteri attribuiti alle regioni in materia dalla normativa statale.

 

 

Il comma 2 conferma, anche per il periodo d’imposta 2008, l’applicazione dell’agevolazione fiscale concessa agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, consistente in una deduzione forfetaria dei ricavi.

(segue art. 9)

Incidenza sull’ordinamento giuridico

In relazione al comma 2, si segnala che appare necessario un coordinamento fra questa disposizione, che conferma, anche per il periodo d’imposta 2008, l’applicazione dell’agevolazione fiscale concessa agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante e quella contenuta nell'articolo 122, comma 1, lettera f) del presente disegno di legge finanziaria, che insiste sullo stesso oggetto prevedendo la proroga dell’agevolazione per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Il comma 3 consente diutilizzare in compensazione dei versamenti, anche per le somme versate nel periodo d’imposta 2007 ed ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, le somme versate a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile

 

Il comma 4 proroga al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 la possibilità di dedurre forfetariamente le spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del comune.

 

Il comma 5, prorogaper il periodo d’imposta 2007 l’applicazione dell’aliquota IRAP agevolata dell’1,9 per cento per i produttori agricoli titolari di reddito agrario e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi. Per il periodo d’imposta 2008 l’aliquota viene invece fissata al 3,75 per cento.

 

Il comma 6, proroga per l’anno 2008 le agevolazioni fiscali e previdenziali previste dall’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), per le imprese di pesca costiera e di pesca nelle acque interne e lagunari.

 

Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2008 le agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina in materia di imposte di bollo, ipotecarie e di registro.

 

Il comma 8, proroga fino al 31 dicembre 2008, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria, l’esenzione dall’accisa per il gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra.

 

Il comma 9, prevede che siano considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione, entro certi limiti, di prodotti vegetali per conto terzi. In tal modo la determinazione del reddito avverrà su base forfetaria in base a tariffe stabilite dalla legge catastale.

(segue art. 9)

Il comma 10 novellail comma 1094 della legge finanziaria 2007, rendendo opzionale la determinazione forfetaria del reddito imponibile di alcune tipologie di imprenditori agricoli, consistente nell’applicazione all’ammontare dei ricavi di un coefficiente di redditività del 25 per cento.

Il comma 11 fa salva la possibilità di optare per il regime ordinario di determinazione del reddito nel caso di produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di carburanti vegetali e di prodotti chimici, effettuata da imprenditori agricoli sul fondo coltivato.

 

Il comma 12 modifica gli adempimenti cui sono tenuti i produttori agricoli in regime IVA di esonero dagli adempimenti contabile, disciplinato dall’articolo 34 comma 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, recante Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, introducendo l’obbligo di comunicare trimestralmente, anche in forma telematica, all’Agenzia delle entrate, l’ammontare delle operazioni effettuate.

 

Il comma 13 modifica le agevolazioni relative all’accisa sugli oli minerali impiegati dalle Forze armate nazionali nonché quelle relative all’accisa sui carburanti impiegati dai taxi (e da altri veicoli equipollenti adibiti al servizio pubblico) e dalle ambulanze per renderle compatibili con le aliquote minime comunitarie.

Il comma 14 prevede che al gas naturale impiegato dalle Forze armate nazionali come combustibile per riscaldamento, non si applichino l’addizionale regionale e l’imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti.

Il comma 15 istituisce nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dall’anno 2008, un fondo destinato al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali diverse dal Corpo della Guardia di finanza.

Il comma 16 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo a decorrere dall’anno 2008, destinato al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici impiegati dal Corpo della Guardia di finanza.

Il comma 17 reca la copertura finanziaria dei commi 15 e 16.

 

I commi da 18 a 22 modificano il regime di riduzione dell’accisa e di compartecipazione al gettito erariale della stessa nella regione Friuli Venezia Giulia in relazione alla scadenza, avvenuta il 31 dicembre 2006 dell’autorizzazione comunitaria all’Italia per applicare una riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina consumata nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.

Il comma 23 modifica il regime di riduzione dell’accisa sulla benzina in vigore per tutte le regioni e le province autonome, sempre in relazione al diritto comunitario. Dalla norma vigente (L. 549/1995, art. 3, co. 15) che consente alle regioni di variare il prezzo alla pompa delle benzina, è soppresso il riferimento alla quota di accisa ad esse riservata.

(segue art. 9)

 

 

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

In riferimento al comma 23, appare opportuno chiarire la portata innovativa della norma precisando in particolare in che modo le regioni possano variare il prezzo alla pompa delle benzine se non nell’ambito dell’accisa a loro riservata.

Il comma 24 elimina i combustibili liquidi dall’elenco dei prodotti che possono essere immessi nel territorio della zona franca di Gorizia, per il fabbisogno locale, in esenzione dalle accise, in relazione alla scadenza avvenuta il 31 dicembre 2006, dell’autorizzazione comunitaria.

Il comma 25 dispone che entro il 30 aprile 2008, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia debba conseguentemente eliminare ogni riferimento ai prodotti soggetti ad accisa contenuto nelle tabelle A e B allegate alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, vigenti alla data del 1º gennaio 2008.

 

I commi da 26 a 29 abrogano varie disposizioni che avevano esteso il regime di esenzione di accisa, previsto nei limiti di un contingente, alla sola benzina immessa nella provincia di Trieste ed in alcuni comuni della provincia di Udine nonché al gasolio per autotrazione negli stessi territori, in relazione alla scadenza, il 31 dicembre 2006, delle deroghe comunitarie in materia.

 

I commi 30 e 31 razionalizzano il vigente quadro fiscale delle deduzioni previste per i versamenti di contributi a casse sanitarie, sia aumentando la misura massima della deduzione dal reddito dei contributi ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, che uniformandola nell’importo a quella prevista per i lavoratori dipendenti e relativa ai contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale.

 

Il comma 32 demanda ad un decreto ministeriale la rideterminazione, a decorrere dal 2008, nel limite di una maggiore spesa annua di 30 milioni di euro, della misura degli assegni per il nucleo familiare e dei relativi limiti massimi di reddito, volta all’elevamento dei medesimi, con riferimento ai nuclei familiari con almeno un componente inabile al lavoro ed ai nuclei familiari "orfanili".

Il comma 33 proroga al periodo di imposta 2007 la detrazione IRPEF del 19 per cento delle spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.

Il comma 34, eleva a 4.000 euro il limite massimo di detraibilità degli oneri relativi a mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Il comma 35, modificando un decreto ministeriale, estende l’esenzione dalla tassa di concessione governativa sui telefonini anche agli apparecchi radiomobili intestati a sordi.

Il comma 36, prevede una franchigia di esenzione di 8.000 euro per i redditi di lavoro dipendente prestati all’estero in zone di frontiera. L’agevolazione viene concessa per tre periodi d’imposta, 2008, 2009 e 2010.

Il comma 37 modifica la tariffa relativa all’imposta di bollo dovuta in relazione alla presentazione telematica di atti relativi all’avvio di nuove imprese individuali.

Il comma 38, include tra le attività del programma straordinario di formazione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze del personale dell'amministrazione finanziaria e delle agenzie fiscali previsto dalla legge finanziaria 2005, le attività di formazione e di studio connesse alla riforma del catasto nonché al conferimento ai comuni delle funzioni catastali.

Il comma 39, concede per l’anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, una detrazione d’imposta ai fini IRPEF del 19 per cento delle spese per l’autoaggiornamento e per la formazione. L’importo massimo della detrazione fruibile è di 95 euro annui.

Il comma 40 concede agli studenti fuori sede una detrazione d’imposta sui i canoni di locazione relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con gli Enti per il diritto allo studio, Università, Collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. La detrazione massima fruibile è di 500 euro annui.

 

 

 

(segue art. 9)

 

 

 

 

 

Formulazione del testo

Si rileva che non è conforme alle regole sulla stesura tecnica dei testi normativi apportare con una fonte di rango legislativo una modifica frammentaria a una norma di rango inferiore.

 

 

I commi da 41 a 46 introducono l’obbligo di utilizzare la fattura elettronica per gli operatori che abbiano relazioni con amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e con gli enti pubblici nazionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore di un regolamento attuativo di successiva emanazione.

(segue art. 9)

Formulazione del testo

Dal punto di vista della formulazione del testo sarebbe più opportuno che il comma 41 rinviasse direttamente all’applicazione delle norme dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972,disciplinante l’IVA, anziché a quelle del decreto legislativo n. 52 del 2004, in quanto la disciplina sostanziale della fatturazione è contenuta in tale articolo.

I commi 47 e 48 modificano la procedura di gestione dei crediti IVA infrannuali, prevedendo la presentazione, obbligatoriamente in forma telematica, delle istanze di rimborso o di utilizzo in compensazione dei crediti in questione, rinviando a un D.M. le modalità applicative.

Formulazione del testo

Si rileva che il comma 48 non indica il termine per l’emanazione del previsto decreto ministeriale per l’attuazione della stesse disposizioni

Il comma 49 modifica gli adempimenti dei contribuenti necessari per poter usufruire, in sede di ritenute sui redditi di lavoro dipendente, delle detrazioni per carichi di famiglia (di cui all’articolo 12 del TUIR) e delle altre detrazioni differenziate, concesse per talune categorie di redditi (previste dall’articolo 13 del TUIR).

Impatto sui destinatari delle norme

Si rileva come il comma 49 determinerà presumibilmente un aumento degli adempimenti posti a carico sia dei lavoratori dipendenti che dei datori di lavoro, del quale sarebbe opportuno verificare la proporzionatezza con i benefici che ne possono derivare in termini di efficienza amministrativa.

Il comma 50 introduce l’obbligo di indicare il numero di codice fiscale dell’utente nei contratti di telefonia fissa, mobile e satellitare.

 

Il comma 51 dispone che non si possano portare in compensazione le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, sono inferiori a dodici euro. Inoltre, abroga la norma che prevede che ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d’imposta, non sia dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni modello “730” dei contribuenti esonerati dall’obbligo di dichiarazione.

 

Il comma 52, estende alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali imponibili ai fini dell’IVA il regime dell’inversione contabile (c.d. reverse charge), a prescindere dall’opzione del soggetto cedente.

Il comma 53 stabilisce la decorrenza della suddetta norma a partire dal 1° marzo 2008 disponendo che resti fermo quanto già stabilito dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 maggio 2007, recante Individuazione di una ulteriore operazione cui applicare il meccanismo del “reverse charge

Compatibilità comunitaria

In merito all’estensione del meccanismo dell’inversione contabile ad ulteriori ipotesi rispetto a quelle espressamente contemplate dalla direttiva 2006/112/CE, appare opportuno acquisire elementi in merito alla necessità di ottenere la preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, in base all’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.

Il comma 54 dell’articolo 9 è diretto ad evitare, modificando le relative norme nazionali, il proseguimento della procedura di infrazione comunitaria avviata dalla Commissione europea con il parere motivato del 27 giugno 2007 relativamente all’affidamento a terzi, anche disgiuntamente, dell’attività di accertamento e della riscossione dei tributi e di tutte le entrate locali.

(segue art. 9)

 

Il comma 55 prevede che le aliquote dell’IRAP vigenti alla data del 1° gennaio 2008, qualora variate ai sensi della normativa vigente, debbano essere riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176 in modo che siano coerenti con la riduzione dell’aliquota base disposta dal comma 17 dell’articolo 3 della legge finanziaria in esame.

Il comma 56 concerne le regolazioni debitorie da operare nei confronti delle regioni al fine di assicurare “il medesimo gettito che sarebbe stato percepito in base alla legislazione vigente alla data del 31 dicembre 2007, anche per tenere conto degli effetti finanziari derivanti dai commi da 10 a 12 dell'articolo 3 della presente legge”.

 

 

 

Formulazione del testo

In merito alle regolazioni debitorie previste dal comma 56, andrebbe chiarito se il relativo ammontare debba riferirsi alle sole variazioni di gettito IRAP disposte dal comma 55 e dai commi da 10 a 12 dell’articolo 3 espressamente richiamati, ovvero a tutte le modifiche introdotte alla disciplina dell’IRAP – base imponibile, aliquota - dal provvedimento in esame.

I commi 57-61 riconoscono, per i periodi d’imposta2008, 2009 e 2010, un credito di imposta per i titolari di tabaccherie, al fine di incentivare gli investimenti finalizzati alla prevenzione di atti illeciti ai loro danni. Il credito d’imposta è pari all’80% delle spese sostenute per l’acquisizione e l’installazione di impianti e attrezzature di sicurezza, fino ad un tetto massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario.

 

Il comma 62 estende l’applicazione dell’aliquota agevolata IRAP di cui all’articolo 45, comma 1 del decreto legislativo n. 446/1997 alle imprese indicate nell’articolo 8 del D.Lgs. n. 227 del 2001. Si tratta, in particolare, delle cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali

Incidenza sull’ordinamento giuridico

La formulazione letterale del comma 62, rinviando alla disciplina contenuta nel comma 1 dell’articolo 45 del D.Lgs. n. 446/1997, sembrerebbe prevedere l’applicazione dell’aliquota agevolata a decorrere da 1998.

Inoltre, la norma andrebbe coordinata con l’articolo 9, comma 5; infatti, l’aliquota applicabile per l’anno 2007, in base alla suddetta disposizione risulta pari all’1,9%.

Il comma 63 dispone l’ulteriore proroga, sino al 31 dicembre 2008, dell’incremento dell’agevolazione a favore dei soggetti che utilizzano il gasolio e il GPL per uso di riscaldamento nelle zone geografiche individuate dall’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998. Inoltre, rinnova sino al 31 dicembre 2008 le disposizioni in materia di agevolazione per il calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa ovvero con energia geotermica.

 

 

 

 

(segue art. 9)

 

I commi da 64 a 69 istituiscono, presso l’INAIL, il Fondo per le vittime dell’amianto in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto correlate per esposizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax” e in favore degli eredi in caso di premorienza. Il Fondo eroga, nei limiti della propria dotazione finanziaria, una prestazione economica aggiuntiva rispetto alla rendita diretta o in favore dei superstiti erogata dall’INAIL, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall’INAIL.

Formulazione del testo

Al comma 66 il testo non specifica, con riferimento alla misura della prestazione economica del Fondo, i criteri a cui deve attenersi l’INAIL nella definizione della percentuale della rendita.

I commi da 70 a 73 aumentano le risorse a disposizione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento di investimenti finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, attribuendo a tali soggetti l’incremento delle riscossioni dell’IVA e delle accise nei porti e interporti di ciascuna regione, rispetto al consuntivo dell’anno precedente. E’ prevista la costituzione di un Fondo specifico dove confluiscono gli aumenti e che viene ripartito con decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato-regioni.

 

Il comma 74 aumenta, modificando un decreto ministeriale,  l’importo che i concessionari del servizio nazionale della riscossione devono versare all’Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL).

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Si rileva che non risulta conforme alle vigenti regole sulla redazione dei testi normativi l'introduzione, con legge, di una modifica frammentaria in una fonte non avente forza di legge.

Il comma 75 pone in capo all’Agenzia delle entrate l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi che risultano dall'applicazione degli indicatori di normalità economica, fino all'entrata in vigore dei nuovi studi di settore.

Formulazione del testo

Si rileva che, per un refuso, il testo della disposizione di cui al comma 75 in esame fa riferimento erroneamente alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006, piuttosto che alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007.

Il comma 76 reca una disposizione di interpretazione autentica secondo cui le attività estimali del valore delle unità immobiliari del patrimonio dello Stato destinate all’alienazione devono essere eseguite dall’Agenzia del demanio.

 

Il comma 77 autorizza a favore del Corpo della Guardia di finanza un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, al fine di migliorare e mettere in sicurezza il sistema di comunicazione e le dotazioni informatiche.

 

 

Il comma 78 definisce i cd. G.A.S., gruppi di acquisto solidale, come soggetti associativi, senza scopo di lucro, costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e di distribuzione dei medesimi esclusivamente a favore degli aderenti, senza applicazione di alcun ricarico (ossia, presumibilmente, senza applicazione di margini di profitto tra la fase di acquisto e la fase di successiva distribuzione).

Il comma 79 precisa che le attività svolte dai gruppi di acquisto solidale, limitatamente a quelle rivolte esclusivamente agli aderenti, non si considerano di natura commerciale ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), fermi restando i requisiti di individuazione delle attività di natura non commerciale previsti dall’articolo 4, settimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 e ai fini delle imposte dirette.

L’onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 78 e 79, valutato in 200.000 euro a decorrere dal 2008, è coperto (comma 80) mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 5, comma 3-ter del D.L. 1° ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, relativa alle agevolazioni fiscali e contributive per le imprese danneggiate dall’emergenza aviaria.

(segue art. 9)

Formulazione del testo

In relazione alla formulazione del comma 78, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe valutata l’opportunità di meglio definire l’ambito soggettivo di applicazione della norma.

Il comma 81 modifica le sanzioni per gli esercizi commerciali per la mancata emissione della ricevuto a dello scontrino fiscale, aumentando a quattro il numero delle violazioni necessarie per la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività e prevedendo che tali violazioni debbano essere commesse in giorni diversi.

 

Art. 10.
(Trasporto pubblico locale).

Art. 10.
(Trasporto pubblico locale).

L'articolo 10 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, un fondo per lo sviluppo del trasporto pubblico locale con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2008; detta inoltre disposizioni sul rinnovo del contratto di lavoro degli addetti al medesimo settore; dispone infine la detraibilità dall’imposta sul reddito delle persone fisiche degli oneri sostenuti per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

 

Art. 11.
(Fondo per la mobilità alternativa nei centri storici).

Art. 11.
(Fondo per la mobilità alternativa nei centri storici).

L’articolo 11 istituisce un fondo allo scopo di favorire processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale, riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità.

Formulazione del testo

Si rileva l’opportunità di chiarire se a beneficiare dei contributi debbano essere le sole città i cui centri storici appaiano in quanto tali nell’elenco dei siti italiani riconosciuti dall’UNESCO patrimonio dell’umanità (centro storico di Firenze, di Roma, di San Gimignano, di Siena, di Napoli, di Pienza, di Urbino) o insieme ad esse le altre città ricomprese nell’elenco (Venezia, Verona, Vicenza, Ferrara, Matera-i sassi e le città barocche della Val di Noto: Palazzolo Acreide, Caltagirone, Catania, Militello in Val di Catania, Modica, Noto, Ragusa e Scicli).

Art. 12.
(Incentivazioni fiscali per il cinema).

Art. 12.
(Incentivazioni fiscali per il cinema).

L’articolo 12 reca misure fiscali per lo sviluppo della cinematografia; in particolare, i commi da 1 a 10 introducono meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nella filiera del cinema, tramite crediti di imposta, sia per le imprese esterne (c.d. tax credit esterno) che per le imprese interne alla filiera medesima (c.d. tax credit interno). I successivi commi da 11 a 13 sono tesi ad avviare, anche mediante agevolazioni fiscali, un meccanismo finalizzato ad attrarre sul territorio nazionale produzioni straniere di alto livello. I commi 14-17 dispongono ulteriori agevolazioni fiscali in favore della produzione e della distribuzione cinematografiche, prevedendo un limite di spesa pari a 5 milioni per il 2008, 10 milioni per il 2009, e 15 milioni per il 2010. Il comma 18 assegna un contributo straordinario di 2 milioni di euro per il triennio 2008-2010 al Fondo per la produzione, distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche operanti nell’ambito cinematografico.

 

Art. 13.
(Attribuzione di funzioni alla Agenzia delle entrate e dichiarazione sostitutiva unica).

Art. 13.
(Attribuzione di funzioni alla Agenzia delle entrate e dichiarazione sostitutiva unica).

L’articolo 13 interviene sulla disciplina relativa all’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economia Equivalente(c.d. ISEE) trasferendo all’Agenzia delle entrate alcune delle funzioni attualmente svolte dall’INPS.

 

 

Art. 14.
(Disposizioni in materia di potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di controllo dell'amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni statali, nonché di accelerazione del processo tributario).

Art. 14.
(Disposizioni in materia di potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di controllo dell'amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni statali, nonché di accelerazione del processo tributario).

Il comma 1 dell’articolo 14, nel disporre la definizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, entro il 15 gennaio 2008, di un piano di controlli ai fini del contrasto all’evasione tributaria che preveda obiettivi superiori a quelli precedentemente definiti, prevede lo stanziamento di apposite risorse per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del piano. Alternativamente, è anche previsto il ricorso alla mobilità di personale in servizio.

Il comma 2 dispone una serie di stanziamenti volti ad assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali; le assunzioni in questione riguardano quindi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l’amministrazione penitenziaria, il Corpo forestale dello Stato, il ruolo degli Ispettori del lavoro, le Agenzie delle dogane.

Il comma 3 autorizza l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per far fronte ai propri compiti istituzionali e alle esigenze connesse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione, a bandire concorsi, per titoli ed esami, e a procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato, nel limite della propria dotazione organica.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Al comma 1 non è chiaro se la mobilità sia utilizzabile per le assunzioni in alternativa all’utilizzo delle graduatorie relative alle procedure selettive già espletate, o se invece sia utilizzabile solamente in via subordinata.

 

 

Con riferimento al comma 2 si segnala come la finalità di ridurre gli oneri derivanti dall’applicazione della L 89 del 2001 (c.d. legge della ragionevole durata del processo), non appaia coerente con le tipologie di assunzioni di nuovo personale autorizzate dal medesimo comma, anche in considerazione del fatto che durante l’esame presso il Senato, è stata soppressa la disposizione che autorizzava l’assunzione del personale della giustizia amministrativa.

Il comma 4 reca autorizzazioni di spesa per il triennio 2008-2010 a favore del Ministero dell’interno, da utilizzare per il rafforzamento dell’attività di contrasto all’immigrazione clandestina.

 

Il comma 5 istituisce un fondo per le spese di funzionamento della Guardia di Finanza.

Il comma 6 riduce le sezioni della Commissione tributaria centrale. Il comma 7 interviene sul regime dei processi tributari pendenti e il comma 8 prevede disposizioni di attuazione. Il comma 9 autorizza relative spese.

 

Il comma 10 autorizza l’assunzione, entro un determinato limite di spesa, di magistrati amministrativi, magistrati contabili e avvocati e procuratori dello Stato.

Il comma 11 dispone l’obbligo, per le amministrazioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 4 e 10, di trasmettere annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rapporto informativo sulle assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

Infine, il comma 12 prevede che il distacco del personale dall’Agenzia del territorio ai comuni, in attuazione dell’articolo 1, comma 199, della legge finanziaria 2007, è disposto con le modalità previste dalla disciplina in materia di distacco di cui al D.Lgs. 276 del 2003.

 

 

 

(segue art. 14)

 

Art. 15.
(Gestione del credito riferito alle spese e alle pene pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002).

Art. 15.
(Gestione del credito riferito alle spese e alle pene pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002).

L'articolo 15 prevede che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo in esame, il Ministero della giustizia provveda alla stipula di una o più convenzioni relative ad attività da svolgere nel settore della giustizia. Al riguardo, il medesimo articolo, elenca espressamente le attività che formeranno oggetto delle citate convenzioni individuando, altresì, talune delle caratteristiche della Società con la quale il Ministero della giustizia dovrà procedere alle relative stipule.

 

Art. 16
(Indennità membri Parlamento)

Art. 16
(Indennità membri Parlamento)

L’articolo 16 stabilisce che nella determinazione delle quote mensili dell’indennità parlamentare, per cinque anni dall’entrata in vigore della legge finanziaria 2008, non venga applicato l’art. 24, co. 1 e 2, della L. 448/1998, che prevede l’adeguamento automatico annuale delle retribuzioni del personale pubblico c.d. “non contrattualizzato” agli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti dalle categorie di pubblici dipendenti in regime contrattuale.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Con riferimento agli articoli 16, 17, 18, 25, 26 e 27 si ricorda come la I Commissione della Camera abbia avviato l’esame di varie proposte di legge in materia di “contenimento dei costi della politica” (nel cui ambito è stata avviata un’indagine conoscitiva, tuttora in corso), le quali recano disposizioni di contenuto analogo a quello dei succitati articoli. Il Governo ha altresì trasmesso alla Camera un disegno di legge recante “Misure per la promozione della trasparenza”, precisando che esso deve essere considerato “collegato” alla manovra di finanza pubblica.

 

 

 

 

(segue art. 16)

Formulazione del testo

Può valutarsi l’opportunità di richiamare il comma 4 dell’art. 24 della L. 448/1998, che disciplina l’adeguamento automatico per il personale appartenente alla magistratura, in considerazione del fatto che l’indennità parlamentare assume come parametro il trattamento economico dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione.

La disposizione, inoltre, non disciplina la fase temporale successiva al “blocco” dell’adeguamento automatico (non precisa, in particolare, se i successivi adeguamenti vadano applicati sull’importo “congelato” dell’indennità ovvero previa reintegrazione della base di calcolo, riallineando così l’importo delle indennità al trattamento dei magistrati con funzioni di Presidente di sezione della Corte di cassazione). Le decisioni al riguardo sembrano quindi rimesse agli Uffici di Presidenza delle due Camere, nell’ambito dei poteri ad essi attributi dalla L. 1261/1965.

Art. 17.
(Norme sulla formazione e composizione del Governo).

Art. 17.
(Norme sulla formazione e composizione del Governo).

L’articolo 17 dispone che, a partire dal Governo successivo a quello in carica, il numero e le attribuzioni dei ministeri siano quelli fissati dal D.Lgs. 300/1999 nella sua originaria formulazione, ed abroga con la medesima decorrenza i D.L. 217/2001 e 181/2006, che hanno modificato il citato D.Lgs. 300/1999 portando il numero previsto dei ministeri da 12 a 18. Si dispone parimenti che la prossima compagine governativa non possa superare in totale le 60 unità, e che sia composta in coerenza con il principio di pari opportunità tra i generi di cui all’art. 51, primo comma, della Costituzione.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

La prevista abrogazione del D.L. 217/2001 e del D.L. 181/2006 ha l’evidente – pur se non esplicitamente dichiarato – intento di far tornare in vigore il testo originario del D.Lgs. 300/1999, limitatamente alle parti concernenti il numero e le attribuzioni dei ministeri che hanno formato oggetto di abrogazione o modifica da parte dei due menzionati decreti-legge. Tuttavia, l’abrogazione dei due decreti-legge travolgerebbe anche le varie disposizioni, in essi contenute, non concernenti il numero e le attribuzioni dei ministeri, alcune delle quali modificative di fonti legislative diverse dal D.Lgs. 300/1999. Gli effetti di tali abrogazioni non emergono sempre con chiarezza, né – in ogni caso – risulta evidente la connessione tra tali effetti e la ratio dell’articolo in esame.

 

 

(segue art. 17)

Impatto sui destinatari

In conseguenza del riassetto previsto dall’articolo, si renderà necessaria una riorganizzazione interna della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri coinvolti dal riordino (presumibilmente con lo strumento regolamentare di cui all’art. 17, co. 4-bis, della L. 400/1988). Nulla peraltro dispone l’articolo quanto ai tempi e ai criteri direttivi di tale riorganizzazione, né in ordine alle modalità di ricognizione delle strutture amministrative da trasferire, né ai modi e ai tempi del conseguente trasferimento delle risorse strumentali, finanziarie e di personale.

Dalla formulazione dell’art. 51 Cost. non sembra discendere un vincolo giuridico in ordine alla composizione della futura compagine governativa, quanto piuttosto l’obbligo di promuovere le “pari opportunità nell’accesso” tra i due generi; il modo in cui di tale principio si darà lettura e applicazione in sede di formazione del nuovo Governo sembra dunque rimesso alle sensibilità e alle dinamiche dei diversi attori politico-istituzionali.

Art. 18.
(Contenimento dei compensi ai Commissari straordinari di Governo).

Art. 18.
(Contenimento dei compensi ai Commissari straordinari di Governo).

L’articolo 18 dispone la riduzione del 20 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei compensi dei Commissari straordinari del Governo.

Formulazione del testo

La misura dei compensi attribuiti ai Commissari straordinari non è regolata in modo specifico da disposizioni legislative: i decreti di nomina rimettono di norma la quantificazione dei compensi a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Stante la sua formulazione, l’articolo sembra dunque determinare una riduzione dei compensi per i soli Commissari attualmente in carica, senza vincolare le nomine successive all’entrata in vigore della legge finanziaria.

Capo II.

MISSIONE 3 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI

 

Art. 19.
(Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali).

Art. 19.
(Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali).

L’articolo 19 disciplina il patto di stabilità interno per gli enti locali con riferimento al triennio 2008-2010, novellando ed integrando le disposizioni recate per gli anni 2007-2009 dai commi 676 e seguenti dell’articolo 1 della legge finanziaria dello scorso anno (legge n. 296/2006) ed estendendole all’anno 2010.

 

Il comma 2 dell’articolo 19 consente alla regione Valle d’Aosta e alla Provincia autonoma di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno rispettivamente alla Libera Università della Valle d’Aosta e alla Libera Università di Bolzano - atenei privati istituiti sulla base della legge 127/2007 che ricevono contributi dai due enti territoriali e dallo Stato – sottraendoli in tal modo alle norme di contenimento della spesa pubblica vigenti per gli enti pubblici.

 

Art. 20.
(Norme per limitare i rischi degli strumenti finanziari sottoscritti dagli enti territoriali).

Art. 20.
(Norme per limitare i rischi degli strumenti finanziari sottoscritti dagli enti territoriali).

L’articolo 20 pone norme per limitare i rischi insiti nei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti dagli enti pubblici territoriali, disponendo fra l’altro che tali contratti devono essere informati alla massima trasparenza contrattuale e che la regione o l’ente locale sottoscrittore dello strumento finanziario deve attestare espressamente di aver preso piena considerazione dei rischi e delle caratteristiche dello strumento proposto.

Formulazione del testo

Per ciò che attiene al comma 1, si rileva che l’espressione “massima trasparenza contrattuale” risulta eccessivamente generica, in quanto non fornisce alcun parametro di valutazione né alcun criterio di orientamento ai fini della redazione del decreto ministeriale di attuazione previsto dal successivo comma 2.

In relazione al comma 2, si rileva che la norma non indica il termine entro cui deve essere emanato il decreto ministeriale contenente le indicazioni secondo cui devono essere redatti i contratti aventi ad oggetto gli strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da enti territoriali.

Art. 21.
(Saldo finanziario ai fini del patto di stabilità interno).

Art. 21.
(Saldo finanziario ai fini del patto di stabilità interno).

L’articolo 21 integra la disciplina del patto di stabilità interno per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano dettata dalla legge finanziaria per il 2007, al fine di consentire che, come riferimento per il patto di stabilità, possa essere assunto il saldo finanziario anziché il criterio attuale del contenimento della spesa.

 

Art. 22.
(Esclusione dal patto di stabilità interno per gli enti commissariati).

Art. 22.
(Esclusione dal patto di stabilità interno per gli enti commissariati).

L’articolo 22 esclude dal patto di stabilità interno per l’anno 2008 gli enti locali che siano stati commissariati negli anni 2004 e 2005, sia per fenomeni di tipo mafioso che per le motivazioni previste dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

 

Art. 23.
(Scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio).

Art. 23.
(Scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio).

L’articolo 23 conferma per l’anno 2008 l’applicazione delle disposizioni, contenute nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2004, concernenti l’ipotesi di scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio di previsione entro i termini stabiliti.

 

Art. 24.
(Disposizioni varie per gli enti locali).

Art. 24.
(Disposizioni varie per gli enti locali).

Il comma 1 dell’articolo 24 provvede alla determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali per l’anno 2008.

 

Il comma 2 conferma, per l’anno 2008, la compartecipazione delle province al gettito dell’IRPEF.

 

Il comma 3 abroga il comma 10 dell’art. 25 della legge n. 448 del 2001 (peraltro già dichiarato incostituzionale) che aveva istituito il Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni e, conseguentemente, sopprime l’autorizzazione di spesa recata dal successivo comma 11.

Formulazione del testo

Posto che l’art. 25, comma 10, della legge n. 448 del 2001, è già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte n. 16 del 2004, il comma 3 dell’articolo 24 sostanzialmente si limitata alla soppressione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 11; sarebbe quindi più corretto riformulare il medesimo come abrogazione del comma 11.

Il comma 4 aggiunge un nuovo art. 20.1.1 al D.Lgs. 507/1993. Il comma 1 del nuovo articolo consente ai comuni di riservare una quota, non superiore al 10 per cento del totale, di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni; il comma 2 riapre il termine per poter fruire della sanatoria delle violazioni delle norme in materia d’affissioni e pubblicità verificatesi sino al 1° gennaio 2005, prevista dal comma 2 del già abrogato art. 20-bis del D.Lgs. 507/1993.

(segue art. 24)

 

Il comma 5 consente, per l’anno 2008, l’utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico in materia edilizia) per una quota non superiore al 25% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

 

Art. 25.
(Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi).

Art. 25.
(Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi).

L’articolo 25 riforma la disciplina relativa alle comunità montane, al fine della loro razionalizzazione e del contenimento dei costi.

Compatibilità costituzionale

La disciplina recata dall’articolo va ponderata sotto il profilo della conformità al quadro costituzionale delle competenze legislative, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale affermatasi successivamente alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, ai sensi della quale la disciplina delle comunità montane sarebbe ricompresa nell’ambito della competenza regionale residuale. Questo di per sé non escluderebbe un ambito di intervento statale, qualora limitatamente a tale ambito (segnatamente, nella fattispecie: l’individuazione dei requisiti per la costituzione delle comunità montane) si rinvenga e ritenga prevalente un titolo ulteriore di competenza, quale potrebbe essere, tenuto conto delle finalità della legge finanziaria, la definizione dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica.

Meritevole di specifico approfondimento è il tema dell’applicabilità della norma in esame nei confronti delle autonomie differenziate (a parte la Sicilia, che ha soppresso le comunità montane con L.R. 9/1986), stante la loro competenza primaria in materia di autonomie locali; la giurisprudenza costituzionale ha peraltro ribadito che i princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica attinenti alla spesa si applichino anche alle autonomie speciali, in considerazione dell’obbligo generale di partecipazione di tutte le Regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, all’azione di risanamento della finanza pubblica.

 

Il comma 1 novella l’art. 27 del testo unico degli enti locali (TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000), con particolare (ma non esclusivo) riguardo ai requisiti per la costituzione. Le comunità montane dovranno essere composte da almeno sette comuni, con precisi requisiti altimetrici.

(segue art. 25)

Compatibilità costituzionale

Con riguardo al co. 3 dell’art. 27 novellato, ove si prevede che la costituzione della comunità montana avvenga “con provvedimento del presidente della Giunta regionale”, si segnala che l’indicazione da parte dello Stato di un determinato organo della Regione potrebbe ritenersi incidente sull’autonomia organizzativa della regione.

Il comma 2 prevede che le regioni diano attuazione entro sei mesi (30 giugno 2008) alle nuove disposizioni. I commi 3 e 4 prevedono che, in caso di inadempienza, allo scadere del termine cessino di appartenere alla comunità montana i comuni che non possono far parte delle comunità montane ai sensi delle nuove condizioni previste.

 

Il comma 5 incarica le regioni di disciplinare, entro il 30 giugno 2008, gli effetti conseguenti alle misure disposte, tra cui la soppressione delle comunità montane prevista dal comma 4.

Formulazione del testo

Le regioni sembrano chiamate a disciplinare entro il 30 giugno 2008 gli effetti di eventi che si dovrebbero verificare a partire da tale data. Proprio il 30 giugno 2008 è il termine ultimo entro il quale le regioni devono attuare le disposizione del provvedimento in esame, e oltre il quale scattano in ogni caso la soppressione o il ridimensionamento delle comunità montane.

Il comma 6 quantifica l’entità del risparmio in 33,4 milioni di euro per il 2008 e in 66,8 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi. Il comma 7 riduce di un pari importo il Fondo ordinario di cui all’art. 34, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 504/1992.

Le due disposizioni sono sostanzialmente ma non formalmente legate. Ciò pare comportare che la prevista diminuzione di spesa potrebbe essere non conseguita, mentre la riduzione del Fondo ordinario è misura immediatamente e certamente operativa al momento dell’entrata in vigore del testo legislativo in esame.

Il comma 8 prevede una relazione al Parlamento sull’applicazione delle disposizioni esaminate.

 

Art. 26.
(Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali).

Art. 26.
(Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali).

L’articolo 26 modifica in più parti il Testo unico sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), con l’intento di contenere i costi per la rappresentanza degli enti locali.

Il comma 1 riduce il tetto massimo di assessori (comunali e provinciali) da 16 a 12.

Il comma 2 modifica il regime delle aspettative degli amministratori locali.

Il comma 3 interviene in materia di indennità degli stessi.

Il comma 4 dispone in merito al divieto di cumulo degli emolumenti.

Il comma 5 sostituisce l’indennità di missione con un rimborso forfettario.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Il nuovo testo dell’art. 81 del TUEL, novellato dal comma 2, dovrebbe essere coordinato con quello dell’art. 86, comma 1, del medesimo testo unico, non modificato dalla disposizione in esame.

 

(segue art. 26)

 

Il comma 6 stabilisce che ogni comune possa aderire ad un’unica forma associativa tra quelle previste dal TUEL., e sanziona la permanenza di “adesioni multiple” oltre il 1° aprile 2008 con la nullità di ogni atto adottato dalla forma associativa o attinente all’adesione o allo svolgimento di essa da parte del comune interessato.

Compatibilità costituzionale

In considerazione del fatto che l’art. 33 del TUEL disciplina le linee principali dell’intervento regionale in materia di incentivazione delle forme associative dei Comuni ai fini della riorganizzazione sovracomunale dei servizi e delle funzioni, andrebbe valutato come la disposizione in esame si inserisca nel quadro delle competenze dello Stato e delle Regioni delineate dalla riforma del Titolo V della Costituzione.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

La disposizione incide direttamente su norme contenute nel TUEL. Si dovrebbe pertanto valutare l’opportunità di riformularla in termini di novella al Testo unico.

Impatto sui destinatari

La nullità degli atti dell’“associazione” pare colpire anche i comuni ad essa partecipanti eventualmente incolpevoli (per i quali non si configuri cioè adesione multipla), nonché tutte le associazioni alle quali il comune partecipi, inclusa – ad esempio – la prima alla quale abbia ha aderito.

Il comma 7 interviene in materia di organi per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

Il comma 8 reca le disposizioni di rilievo finanziario relative alle risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi da 1 a 6.

 

Art. 27.
(Norma di indirizzo alle regioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni).

Art. 27.
(Norma di indirizzo alle regioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni).

I commi 1 e 2 dell’articolo 27 recano una disposizione di indirizzo diretta alla razionalizzazione dell’organizzazione amministrativa degli enti territoriali, in particolare alla soppressione o accorpamento di enti, agenzie, organismi che svolgano le medesime funzioni – o parte di esse – esercitate dagli enti territoriali. Il primo comma è indirizzato alle regioni che, in coordinamento con lo Stato, dovrebbero provvedere alla revisione dell’allocazione delle funzioni al fine di eliminarne le duplicazioni. Il secondo comma è diretto agli enti locali, per quanto concerne enti ed organismi da essi istituiti.

 

Il comma 3 impone alle regioni di procedere, entro il 1º luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, secondo i princìpi dell’efficienza e della riduzione della spesa.

 

A tal fine lo stesso comma indica quali criteri generali da seguire la valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ATO ai fini dell’attribuzione delle funzioni alle province oppure ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e ss. TUEL di cui al D.Lgs. n. 267/2000 (consorzi, unioni di comuni, ecc.), composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso, nonché la destinazione delle economie permanenti realizzate al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti territoriali e al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali.

 

Art. 28.
(Sviluppo della montagna e delle isole minori).

Art. 28.
(Sviluppo della montagna e delle isole minori).

L’articolo 28, comma 1, reca una autorizzazione di spesa pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 a favore del Fondo nazionale per la montagna.

 

I commi da 2 a 4 dell’articolo 28 istituiscono e disciplinano, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali - il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, volto a finanziare interventi specifici nei settori dell’energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, nonché a favorire la competitività delle imprese insulari; si assegna priorità ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete “Natura 2000”, ovvero improntati alla sostenibilità ambientale.

 

 

 

 

 

(segue art. 28)

 

Art. 29.
(Attuazione dei piani di rientro regionali in materia sanitaria).

Art. 29.
(Attuazione dei piani di rientro regionali in materia sanitaria).

L’articolo 29, volto a dare attuazione ai piani di rientro dai disavanzi dei servizi sanitari regionali, stabilisce un'anticipazione finanziaria, nei limiti di un ammontare non superiore a 9.100 milioni di euro da parte dello Stato, in favore delle Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, ai fini dell'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005.

Il comma 2, tra l’altro, sancisce l’obbligo delle regioni interessate di restituire, entro un periodo non superiore a trenta anni, le anticipazioni erogate dallo Stato.

 

Impatto sui destinatari

Con riferimento al comma 2, si osserva che, benché la relazione tecnica al disegno di legge precisi che le somme anticipate dallo Stato sono restituite con le maggiorazioni dovute al corso degli interessi, tale previsione non sembra essere riportata nel testo dell’articolo in commento. Potrebbe pertanto risultare opportuno un chiarimento su tale aspetto.

 

Art. 30.
(Condizioni di accesso al Fondo di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006).

Art. 30.
(Condizioni di accesso al Fondo di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006).

L’articolo 30 prevede che l’innalzamento ai livelli massimi dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE) e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), cui è subordinato l’accesso alle risorse del suddetto Fondo transitorio per il risanamento dei disavanzi sanitari regionali, non si applica agli esercenti una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero ad una libera arte o professione, che abbiano denunciato richieste estorsive. Tali agevolazioni si applicano nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

 

 

 

Capo III.

MISSIONE 4 - L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

 

Art. 31.
(Razionalizzazione degli organici e del personale utilizzato dagli uffici locali all'estero).

Art. 31.
(Razionalizzazione degli organici e del personale utilizzato dagli uffici locali all'estero).

L’articolo 31 reca norme per la razionalizzazione nell’impiego del personale presso gli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri – proseguendo il processo di razionalizzazione e revisione organizzativa dei Ministeri di cui all’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) - e per la allocazione delle risorse resesi disponibili a seguito degli interventi di razionalizzazione (commi 1-5). Il comma 6, aggiunto durante l’esame al Senato in Commissione bilancio, autorizza, per l’attuazione di politiche di sostegno agli Italiani all’estero e di promozione dell’immagine dell’Italia all’estero, la spesa di 18 milioni di euro.

Formulazione del testo

In relazione al comma 6, si osserva che il riferimento ivi contenuto ai programmi n. 4.8 e 4.9 andrebbe esplicitato e integrato con l’indicazione dello stato di previsione del disegno di legge di bilancio cui detti programmi si riferiscono (Ministero degli Affari esteri) nonché delle rispettive rubriche.

Art. 32.
(Organizzazione del vertice «G8» in Italia e esecuzione della decisione comunitaria n. 2007/436/CE/Euratom).

Art. 32.
(Organizzazione del vertice «G8» in Italia e esecuzione della decisione comunitaria n. 2007/436/CE/Euratom).

L’articolo 32 reca due distinti interventi. Il comma 1 è volto ad assicurare copertura finanziaria – per 30 milioni di euro per l’anno 2008 - alle spese per lo svolgimento del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi del G8 in programma in Italia (isola della Maddalena) nel 2009.

 

Il comma 2, è diretto invece a dare esecuzione alla decisione n. 2007/436/CE, Euratom del Consiglio del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (dazi doganali, prelievi riscossi sulle importazioni di prodotti agricoli e proventi dell’IVA, nonché la risorsa istituita con l’Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio del 1988 consistente in contributi versati dagli Stati membri nell’ipotesi in cui le precedenti risorse non siano sufficienti a garantire la copertura del bilancio comunitario).

 

 

Art. 33.
(Collettività italiane all'estero).

Art. 33.
(Collettività italiane all'estero).

L’articolo 33 autorizza una spesa di 14 milioni di euro (per il solo anno 2008) da destinare alle politiche concernenti le collettività italiane residenti all’estero ed alle iniziative di promozione culturale ad esse rivolte. Tra le attività da realizzare, si ricordano, in modo particolare, la Conferenza dei giovani italiani nel mondo e il Museo dell’emigrazione italiana. Si prevedono, altresì, iniziative volte alla valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all’estero e misure necessarie per il rafforzamento e la riorganizzazione della rete consolare.

 

Capo IV.

MISSIONE 5 - DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

 

Art. 34.
(Sviluppo professionale delle Forze armate).

Art. 34.
(Sviluppo professionale delle Forze armate).

L’articolo 34, comma 1, incrementa di 30 milioni di euro, a decorrere dall’esercizio finanziario 2008, le risorse per la professionalizzazione delle Forze armate, che la legge finanziaria per il 2007 (l. 296/06) aveva ridotto del 15 per cento, portandole a complessivi 334 mln euro. Il finanziamento previsto per l’esercizio finanziario 2008 è dunque pari a 364 milioni di euro. Si tratta degli importi previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, così come rideterminati dall'articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

 

Il comma 2 dispone, per il 2008, l’incremento di 140 milioni di euro della dotazione del fondo per il funzionamento dello strumento militare, istituito dal comma 1238 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007. L’incremento è finalizzato ad assicurare continuità alle capacità operative dello strumento medesimo.

 

Il comma 3 quantifica in 20 milioni di euro per il 2008 la dotazione del fondo di conto capitale, destinato alla ristrutturazione ed all’adeguamento degli arsenali e degli stabilimenti militari, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa dal comma 899 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007.

 

Il comma 4 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo per le esigenze di funzionamento dell’Arma dei carabinieri, con una dotazione di 40 milioni di euro per l’anno 2008.

 

Art. 35.
(Misure a sostegno di personale operante in aree militari e nei poligoni di tiro e incremento del fondo bonifiche delle aree militari).

Art. 35.
(Misure a sostegno di personale operante in aree militari e nei poligoni di tiro e incremento del fondo bonifiche delle aree militari).

L’articolo 35 autorizza, al comma 1, la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010 per provvedere al ristoro dei danni di coloro che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all’esposizione e all’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito, nonché all’esposizione alla dispersione di nanoparticelle di minerali pesanti, prodotte da esplosione di materiale bellico. La norma è finalizzata al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi, e a tale scopo individua il relativo ambito di applicazione.

Impatto sui destinatari

L’ambito, soggettivo ed oggettivo, di applicazione della norma si presta ad interpretazioni non univoche: per “personale italiano” potrebbe intendersi anche personale non militare; per “popolazioni civili” potrebbe intendersi anche popolazioni straniere; non sono infine specificati i siti in cui sono stoccati munizionamenti.

Il comma 2 disciplina le modalità e i termini per la corresponsione delle misure di sostegno e tutela previste per le vittime del dovere e del terrorismo ai sensi delle leggi vigenti, da attuarsi mediante l’adozione di apposito regolamento.

 

Il comma 3 stabilisce che la dotazione del Fondo per le bonifiche delle aree militari, istituito con l’articolo 1, comma 898 della legge finanziaria per il 2007, è fissata in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

 

Il comma 4 dispone che l’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, sia conseguentemente ridotta dell’importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Formulazione del testo

La disposizione di cui al comma 4 non appare chiara atteso che il decreto legislativo n. 264 del 1997, relativo al riordino dell’area centrale della Difesa, non reca una espressa autorizzazione di spesa.

Capo V.

MISSIONE 6 - GIUSTIZIA

 

Art. 36.
(Razionalizzazione del sistema delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica).

Art. 36.
(Razionalizzazione del sistema delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica).

L’articolo 36, comma 1, stabilisce che entro il 31 gennaio 2008 il Ministero della giustizia debba iniziare a predisporre un sistema unico nazionale delle intercettazioni, articolato su base distrettuale di corte d’appello, stabilendo anche le modalità ed i tempi di effettuazione delle operazioni e gli obblighi specifici degli operatori, in attuazione dell’art. 96 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Formulazione del testo

In considerazione delle finalità perseguite dal comma 1, sembrerebbe opportuno sostituire l’espressione “sistema unico” con l’espressione “sistema unitario”.

Il comma 2, demanda al Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, il compito di monitorare i costi complessivi delle intercettazioni disposte dall’autorità giudiziaria.

(segue art. 36)

Impatto sui destinatari

In relazione alla norma contenuta nel comma 2, si osserva che la medesima appare formulata in maniera generica. Al riguardo, in considerazione della delicatezza dei dati oggetto del citato monitoraggio e della fase processuale in cui vengono disposte le intercettazioni, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire le modalità ed i tempi di trasmissione, al Ministero competente, dei dati relativi ai costi delle citate operazioni disposte dall'autorità giudiziaria.

Art. 37.
(Misure in favore della giustizia minorile).

Art. 37.
(Misure in favore della giustizia minorile).

L'articolo 37 riconosce l'indennità di turnazione agli operatori ed agli assistenti di vigilanza in servizio presso le comunità dell'amministrazione della giustizia minorile (comma 1) e, a tal fine, autorizza uno stanziamento di 307.000 euro per il Ministero della giustizia (comma 2).

 

Capo VI.

MISSIONE 7 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

 

Art. 38.
(Riattribuzione delle funzioni istituzionali del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Art. 38.
(Riattribuzione delle funzioni istituzionali del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

L’articolo 38 dispone che, dal 1° febbraio 2008, il trattamento economico fondamentale e accessorio attinente alla posizione di comando del personale appartenente alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco è posto a carico delle amministrazioni utilizzatrici.

 

Art. 39.
(Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico).

Art. 39.
(Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico).

L’articolo 39 istituisce per il 2008, presso il Ministero dell'Interno, un fondo di parte corrente per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico con una dotazione di 100 milioni di euro, di cui 20 milioni per le necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed un fondo di parte corrente con la dotazione iniziale di 10 milioni di euro per il rinnovo e l’ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze della Polizia di Stato. Ulteriori 10 milioni sono destinati al personale delle forze di Polizia di Stato al fine di evitare eccessive limitazioni alle prestazioni di lavoro straordinario.

 

Art. 40.
(Sicurezza della navigazione).

Art. 40.
(Sicurezza della navigazione).

L'articolo 40 prevede stanziamenti in favore del Corpo delle capitanerie di porto, per garantirne il funzionamento, l’espletamento dei compiti operativi di vigilanza e controllo, lo sviluppo della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione.

 

 

Art. 41.
(Assunzioni di personale civile già alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica).

Art. 41.
(Assunzioni di personale civile già alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica).

L’articolo 41 istituisce un Fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, avente una dotazione annua, a decorrere dal 2008, di 7 milioni di euro, al fine di favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo per almeno un anno, alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne facciano parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati, in conseguenza di provvedimenti adottati entro il 31 dicembre 2006 di soppressione delle basi militari degli organismi suddetti.

 

Capo VII.

MISSIONE 8 - SOCCORSO CIVILE

 

Art. 42.
(Chiusura dell'emergenza conseguente al sisma nelle regioni Umbria e Marche del 1997).

Art. 42.
(Chiusura dell'emergenza conseguente al sisma nelle regioni Umbria e Marche del 1997).

L’articolo 42 introduce una serie di disposizioni volte a facilitare il passaggio delle competenze a seguito della cessazione dello stato di emergenza conseguente al sisma del 1997 che ha colpito le due regioni delle Marche e dell’Umbria, nonché la proroga di alcuni contributi e agevolazioni tributarie previsti per il sisma di Terni del dicembre 2000.

Il comma 1 prevede che:

a)  alla cessazione dello stato di emergenza, le regioni Marche ed Umbria completino gli interventi di ricostruzioni e sviluppo secondo le disposizioni emanate nella vigenza dello stato di emergenza stesso;

 

b)  venga esteso al 31 dicembre 2012 il termine per la concessione dei contributi mensili previsti dall’ordinanza n. 2668/1997, che il comma 7 dell’art. 3 del decreto legge n. 6 del 1998 proroga, invece, fino alla fine dello stato di emergenza;

c)  vengano prorogati alcuni contributi e agevolazioni tributarie previsti per il sisma di Terni del dicembre 2000;

d)  per il periodo 2018-2012, alcuni contributi concessi ai comuni ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 12 del decreto legge n. 6 del 1998, vengano determinati annualmente ed erogati agli enti locali dal Ministero dell’interno nell’ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti stessi;

e)  per il 2008-2012, le spese necessarie per le attività volte al potenziamento degli uffici siano determinate in base alla spesa sostenuta nel 2006, con un meccanismo di riduzione negli anni successivi;

f)   le risorse giacenti nelle contabilità speciali accreditate ai Commissari delegati affluiscano nelle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni e vengano utilizzate per il completamento degli interventi da ultimare.

Formulazione del testo

Sarebbe opportuno riformulare la rubrica dell’articolo 42, atteso che il comma 1, lett. c), reca anche talune misure per i comuni della provincia di Terni colpiti dal sisma del dicembre del 2000.

 

 

 

 

 

(segue art. 42)

 

Il comma 2 individua il limite finanziario di intervento per l’attuazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) con l’utilizzo delle somme esistenti nelle contabilità speciali e provvede all’individuazione degli oneri per l’attuazione delle disposizioni di cui alle lettere d) ed e).

 

Il comma 3 prevede, infine, la possibilità per i soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei versamenti tributari e dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi di definire la propria posizione debitoria.

 

Capo VIII.

MISSIONE 9 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

 

Art. 43.
(Pesca e vittime del mare).

Art. 43.
(Pesca e vittime del mare).

L’articolo 43, comma 1 definisce le modalità di recupero di aiuti al settore della pesca dichiarati incompatibili con le norme comunitarie; il comma 2 estende l’ambito di intervento del Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura alle imprese giovanili della pesca.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Si segnala che le disposizioni del comma 1 sono contenute anche nell’art. 46-quater, comma 1, del D.L. n. 159/2007, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera.

Art. 44.
(Dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia).

Art. 44.
(Dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia).

L’articolo 44 determina la dotazione per l’esercizio 2008 del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera..

Formulazione del testo

L’articolo 44, al comma 1, reca una autorizzazione di spesa, per il solo anno 2008, pari a 50 milioni di euro (20 nel testo originariamente presentato dal Governo) destinati al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, Il comma 2, sembrerebbe integrare la dotazione del fondo di cui al primo comma disponendo che, nel limite di 30 milioni di euro, le risorse già attribuite al Fondo per le crisi del mercato agricolo siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate per l'anno 2008 al Fondo bieticolo-saccarifero. Vi è però il dubbio, alla luce dei lavori parlamentari, che il secondo comma rappresenti invece la copertura finanziaria dell’aumento dello stanziamento previsto nel primo comma, che nel testo originario del d.d.l. era di 20 milioni di Euro. Sembra comunque opportuno un chiarimento al riguardo ed eventualmente una riformulazione della norma.

Art. 45.

(Rafforzamento della filiera agroenergetica).

Art. 45.

(Rafforzamento della filiera agroenergetica).

L’articolo 45, con una novella al comma 1112 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, aggiunge alle misure prioritarie da finanziare con il Fondo rotativo per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato per l’attuazione del Protocollo di Kyoto, quelle relative alle pratiche di gestione forestale sostenibile, attuate con interventi volti a ridurre l’impoverimento delle riserve di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste.

Formulazione del testo

Occorrerebbe valutare, in considerazione del fatto che il successivo articolo 81, comma 2, nell’ambito del Capo XVI (Missione 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente), interviene sulla medesima materia, l’opportunità di una ricollocazione della disposizione nel medesimo Capo XVI. Inoltre, alla luce del contenuto della disposizione, andrebbe modificata anche la rubrica dell’articolo.

Art. 46.
(Interventi per il settore dell'apicoltura).

Art. 46.
(Interventi per il settore dell'apicoltura).

L'articolo 46 autorizza la spesa di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per l'attuazione degli interventi nelsettore dell'apicoltura previsti dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313.

 

Art. 47.
(Sospensione temporanea delle esecuzioni forzose in danno di imprenditori agricoli della regione Sardegna).

Art. 47.
(Sospensione temporanea delle esecuzioni forzose in danno di imprenditori agricoli della regione Sardegna).

L’articolo 47 istituisce una Commissione cui è attribuito il compito di presentare entro il 31 luglio 2008 delle proposte per la ristrutturazione dei debiti che le aziende agricole sarde hanno contratto con il sistema creditizio in forza di aiuti concessi e in seguito dichiarati illegittimi. Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui risultanti alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

Valutazione di impatto

L’emendamento con il quale la norma è stata introdotta durante l’esame al Senato presentava anche una parte consequenziale, recante una compensazione di 3 milioni di euro per il 2008 a valere sul Fondo speciale di parte corrente (accantonamento Ministero dell’economia). Poiché la lettura della norma non consente di comprendere a quale dei possibili fattori di spesa connessi con l’attuazione della norma stessa sia riferita la suddetta compensazione, sembrerebbe opportuno richiedere chiarimenti al riguardo.

Art. 48.
(Trasparenza del mercato agroalimentare ed accesso all'acquisto dei prodotti alle fasce sociali di disagio).

Art. 48.
(Trasparenza del mercato agroalimentare ed accesso all'acquisto dei prodotti alle fasce sociali di disagio).

L’articolo 48 introduce misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi del settore agroalimentare ed una diffusione delle informazioni presso i consumatori.

 

Art. 49.
(Interventi nel settore dell'irrigazione).

Art. 49.
(Interventi nel settore dell'irrigazione).

L'articolo 49 dispone in merito ai finanziamenti per le opere previste dal piano irriguo nazionale, riservando una quota delle risorse assegnate dalla L. 296/06 (Finanziaria 2007), alle attività di progettazione, ed accorpando in una unica partita finanziaria, a decorrere dal 2011, le tre autorizzazioni di spesa originate dalle leggi n. 350/03 e n. 266/2005.

 

Capo IX.

MISSIONE 10 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

 

Art. 50.
(Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili).

Art. 50.
(Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili).

L’articolo 50, con i commi 1 e 2, si propone di impedire che i finanziamenti finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili possano essere in gran parte utilizzati per impianti alimentati per converso da fonti non rinnovabili, restringendo il campo di applicazione delle deroghe ai soli impianti già realizzati ed operativi. Il comma 3 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla tassazione sugli oli minerali.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Si segnala che risulta assegnato alle commissioni riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato in sede referente il disegno di legge S. 1347, che sostanzialmente ripropone le stesse disposizioni recate dai commi 1 e 2 dell’articolo 50.

Art. 51.
(Disposizioni riguardanti il prezzo del metano e i progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica).

Art. 51.
(Disposizioni riguardanti il prezzo del metano e i progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica).

L’articolo 51, al comma 1 attribuisce, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2007, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il potere di determinare il valore medio dei prezzi del metano ai fini dell'aggiornamento del cd. "costo evitato" di combustibile, di cui al provvedimento del CIP n. 6/1992, tenuto conto dell'effettiva struttura dei costi del mercato del gas naturale.

Impatto sui destinatari delle norme

Al riguardo merita segnalare che il TAR Lombardia ha annullato la delibera n. 249/06 dell’Autorità con la quale la medesima aveva aggiornato il costo evitato di combustibile (CEC) per l'anno 2007. La norma in esame potrebbe influenzare a favore dell'Autorità l'esito del procedimento giurisdizionale. Se, infatti, a giudizio del Tar il provvedimento Cip6 aveva “il chiaro intento di limitare sul punto i poteri regolatori e tariffari dell’Autorità”, la norma in esame mira ad attribuire esplicitamente all’Autorità medesima la competenza in materia.

Vale la pena di ricordare, infine, che, confidando nell'esito positivo del ricorso al Consiglio di Stato, l'Autorità ha scelto di non tener conto dell'annullamento della delibera da parte del Tar in occasione dell'ultimo aggiornamento tariffario.

Il comma 2 prevede che il fondo ex art. 11-bis D.L. 35/2005, concernente il finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori, di tipo reintegratorio o di risarcimento forfetario dei danni subiti, sia destinato al finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas, approvati dal Ministero dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Non è più richiesto il parere parlamentare sul provvedimento di erogazione delle risorse del fondo.

 

Art. 52.
(Norme per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili).

Art. 52.
(Norme per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili).

L’articolo 52 introduce una nuova disciplina di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, relativamente agli impianti entranti in funzione dal 1° gennaio 2008. La disposizione, in particolare, prevede due meccanismi alternativi di incentivazione: per gli impianti di potenza elettrica superiore a 1MW, si prevedono i certificati verdi, della durata di 15 anni, di valore variabile a seconda della fonte utilizzata; per gli impianti di potenza elettrica non superiore a 1MW, in alternativa ai certificati verdi, si prevede una tariffa fissa onnicomprensiva, anch’essa variabile a seconda delle fonte utilizzata, sempre per un periodo di 15 anni.

 

Art. 53.
(Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili).

Art. 53.
(Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili).

L'articolo 53 apporta modifiche alla disciplina delle procedure autorizzative degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, al fine di facilitarne la diffusione. In quest’ottica, il comma 1 reca una serie di integrazioni e modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. Il comma 2 specifica le condizioni che per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili provano di avere concretamente avviato la realizzazione dell’iniziativa. Il comma 3 prevede l'applicazione delle regole del Codice dei contratti pubblici nel caso in cui la domanda per la realizzazione di opere per impianti alimentati da fonti rinnovabili sia presentata da enti pubblici.

 

Art. 54.
(Connessione degli impianti, acquisto e trasmissione dell'elettricità da fonti rinnovabili).

Art. 54.
(Connessione degli impianti, acquisto e trasmissione dell'elettricità da fonti rinnovabili).

L’articolo 54 puntualizza i contenuti delle direttive che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas è chiamata ad adottare per definire le condizioni tecniche ed economiche per la connessione alla rete di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

 

Art. 55.
(Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di fonti rinnovabili).

Art. 55.
(Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di fonti rinnovabili).

L’articolo 55 regola le funzioni dello Stato e delle Regioni in materia di fonti rinnovabili, prevedendo che il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisca con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della quota minima di incremento dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l’obiettivo fissato a livello comunitario del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, facendo salvo il potere sostitutivo statale nei confronti delle regioni inadempienti.

 

Art. 56.
(Impianti fotovoltaici).

Art. 56.
(Impianti fotovoltaici).

L’articolo 56prevede il rientro ex lege nellatipologia degli “impianti fotovoltaici con integrazione architettonica” degli gli impianti i cui soggetti responsabili – aventi diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti – siano gli enti locali (comma 1). Prevede inoltre, per i suddetti impianti, il rilascio dell’autorizzazione unica di costruzione ed esercizio a seguito di procedimento unico per il complesso degli impianti (comma 2).

 

 

Capo X

MISSIONE 11 - COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE

 

Art. 57.
(Partecipazione a programmi europei ad alto contenuto tecnologico nei settori aeronautico, navale e terrestre).

Art. 57.
(Partecipazione a programmi europei ad alto contenuto tecnologico nei settori aeronautico, navale e terrestre).

L’articolo 57 prevede rifinanziamenti a favore della partecipazione di imprese nazionali a programmi di elevato contenuto tecnologico del settore aeronautico, navale e terrestre autorizzando ai sensi del D.L. n. 35/2005 (c.d. decreto-legge competitività) i seguenti contributi quindicennali:

§       20 milioni di euro per il 2008 e 25 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 da destinare alla partecipazione a programmi industriali aeronautici e realizzazione di aeromobili in collaborazione internazionale e ad interventi relativi ai programmi per la Difesa (comma 1);

§       20 milioni di euro per il 2008 e 25 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010 per la prosecuzione del Programma per la costruzione delle fregate FREMM, di cui all’art. 1, co. 95, della legge 266/05 (comma 3).

 

 

L’articolo autorizza inoltre, al comma 2, una spesa di 318 milioni per l’anno 2008, di milioni per il 2009, 918 milioni per il 2010 e 1100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per le finalità indicate dall’art. 4, comma 3, della legge 266/97 (partecipazione al programma EFA).

 

Art. 58.
(Sostegno all'imprenditoria femminile).

Art. 58.
(Sostegno all'imprenditoria femminile).

L'articolo 58 modifica la disciplina del Fondo per la finanza d'impresa, istituito dalla legge finanziaria 2007 (L 296/2006), in modo da estenderne l'applicazione prioritaria alla creazione di nuove imprese femminili ed al consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Si segnala che una integrazione alla disciplina del Fondo per la finanza d'impresa in favore delle imprese femminili è contenuta anche all’art. 46-ter del ddl di conversione del DL 159/07 - attualmente all’esame del Senato – in cui si prevede che le modalità di funzionamento del Fondo siano definite, per quanto attiene agli interventi a sostegno dell’imprenditoria femminile, anche con il concerto del Ministro per i diritti e le pari opportunità.

Art. 59.
(Comitato nazionale italiano per il microcredito).

Art. 59.
(Comitato nazionale italiano per il microcredito).

L’articolo 59 disciplina l’attività e lo status del Comitato Nazionale Italiano Permanente per il Microcredito, dotando lo stesso Comitato di un fondo comune e autorizzando a suo favore uno stanziamento di un milione di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

 

Art. 60.
(Disposizioni in materia di autoimprenditorialità).

Art. 60.
(Disposizioni in materia di autoimprenditorialità).

L’articolo 60 autorizza l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. (ex Sviluppo Italia) alla rinegoziazione dei mutui accesi entro il 31 dicembre 2004 in base alle disposizioni contenute nella legislazione vigente in materia di autoimprenditorialità.

 

Capo XI

MISSIONE 13 - DIRITTO ALLA MOBILITÀ

 

Art. 61.
(Interventi a favore dell'industria cantieristica e delle imprese armatoriali).

Art. 61.
(Interventi a favore dell'industria cantieristica e delle imprese armatoriali).

L'articolo 61, ai commi da 1 a 6, prevede il rifinanziamento di interventi a sostegno all'industria cantieristica, armatoriale e alle imprese marittime – tra gli altri quelli miranti all’ammodernamento della flotta e alla difesa della cantieristica europea dal dumping dei paesi asiatici; ai commi 8-11, l’articolo reca, anche attraverso l’istituzione di un apposito fondo, il finanziamento di interventi destinati al miglioramento dell’efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni in atmosfera delle navi passeggeri, in navigazione e in porto.

 

Il comma 12 estende l’applicazione della c.d. tonnage tax alle determinazione del reddito derivante dall’utilizzo di navi diverso dal traffico internazionale.

Il comma 13 estende l’applicazione della c.d. tonnage tax alle determinazione del reddito delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

(segue art. 61)

 

I commi 14 e 15 introducono un regime di ammortamento fiscale specifico per i beni mobili registrati, con costo ammortizzabile in un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto (c.d. tax lease). Un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze detterà le disposizioni applicative.

Il comma 16 subordina l’efficacia del nuovo regime all’autorizzazione della Commissione europea.

Compatibilità comunitaria

Si osserva che sia il comma 15, a proposito delle disposizioni applicative, sia il comma 16, a proposito dell’autorizzazione della Commissione europea, fanno riferimento al solo comma 14 (che si limita a prevedere la disapplicazione dell’articolo 102 del TUIR ad alcuni beni), mentre sarebbe opportuno verificare se anche quanto disposto dal comma 15 (che disciplina uno specifico regime di ammortamento per gli stessi beni) necessiti di disposizioni applicative e debba essere subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.

Art. 62.
(Miglioramento del sistema di trasporto nazionale per favorire l'intermodalità e l'utilizzo di mezzi meno inquinanti).

Art. 62.
(Miglioramento del sistema di trasporto nazionale per favorire l'intermodalità e l'utilizzo di mezzi meno inquinanti).

Il comma 1 dell’articolo 62 riduce di 56,4 milioni di euro per il 2008 e di 4,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2012 l’autorizzazione di spesa per interventi in favore della ristrutturazione dell’autotrasporto.

 

Il comma 2 dispone il mantenimento in conto residui e il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti in relazione all’autorizzazione di spesa per la ristrutturazione dell’autotrasporto, di cui al comma 1.

 

Il comma 3 riduce di 5 milioni di euro per il 2008, di 7 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010 l’autorizzazione di spesa relativa al Corpo delle Capitanerie di porto, in relazione alla quale viene determinata la consistenza dei volontari di truppa da assegnare annualmente a tale Corpo.

 

Il comma 4 abroga il Fondo straordinario per la promozione di trasporti marittimi sicuri.

 

Il comma 5 riduce di 713.000 euro a decorrere dal 2008 gli stanziamenti per la realizzazione del sistema globale di comunicazione per l’emergenza e la sicurezza in mare (GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System).

(segue art. 62)

 

I commi 6 e 7 recano disposizioni per il finanziamento delle autostrade del mare, autorizzando la spesa di 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010 e sopprimendo l’autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro, prevista, per la medesima finalità, quale limite di impegno quindicennale.

 

Il comma 8 autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2008, di 22 milioni di euro per l’anno 2009 e di 7 milioni di euro per l’anno 2010 per interventi diretti a fronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza derivanti dai lavori di ammodernamento dell’autostrada A3 e per migliorare il servizio di trasporto e di sicurezza nello Stretto di Messina.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Si segnala che l’articolo 8 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, in corso di conversione (A.C. 3194), finanzia, per il solo anno 2007, una serie di interventi diretti al miglioramento del trasporto in Calabria ed in Sicilia ed in particolare del trasporto che attraversa lo Stretto di Messina.

Il comma 9 demanda ad uno o più decreti del Ministro dei trasporti la programmazione degli interventi di cui al comma 8 e la ripartizione delle relative risorse.

 

Il comma 10 stabilisce che il Ministro dei trasporti, a valere sulle risorse assegnate all’Ente nazionale per l’aviazione civile - ENAC, dovrà individuare risorse da destinare a interventi in favore degli aeroporti di Reggio Calabria e di Catania.

Formulazione del testo

Non è previsto il termine per l’adozione del decreto da parte del Ministro dei trasporti.

Impatto sui destinatari delle norme

La norma non precisa l’importo delle risorse dell’ENAC che dovranno essere assegnate a interventi in favore degli aeroporti di Reggio Calabria e di Catania.

I commi da 11 a 13 dispongono la prosecuzione per un biennio degli incentivi, in favore delle imprese che effettuano trasporti di merci mediante il sistema ferroviario, realizzando treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose. A tal fine sono utilizzate le risorse residue stanziate per il triennio 2004-2006. Il comma 12 demanda a un decreto del Ministro dei trasporti la definizione delle condizioni e modalità operative dell’intervento; il biennio di attuazione degli incentivi decorre dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale.

Formulazione del testo

Non è previsto il termine per l’adozione, da parte del Ministro dei trasporti, del decreto di cui al comma 12.

I commi da 14 a 16 dispongono la prosecuzione per un triennio degli incentivi, in favore delle imprese ferroviarie per il trasporto combinato e accompagnato delle merci, già previsti per il triennio 2004-2006. A tal fine autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il 2008 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

(segue art. 62)

 

Il comma 17 autorizza un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010 per il completamento e l’implementazione della rete immateriale degli interporti.

 

Il comma 18 rifinanzia con 2 milioni di euro per l’anno 2009 e 2 milioni di euro per l’anno 2010 gli interventi di completamento della rete nazionale degli interporti.

 

Il comma 19 stabilisce che il contributo concesso dall’articolo 1, comma 1044, della legge finanziaria 2007 dovrà essere utilizzato prioritariamente per incrementare la quota di finanziamento del sistema di gestione della rete logistica nazionale a carico dello Stato.

 

Il comma 20 autorizza la spesa di 35 milioni di euro per l’anno 2008, di 30 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010, di 49 milioni di euro per l’anno 2011, di 56 milioni di euro per l’anno 2012 e di 4 milioni di euro per l’anno 2013, per realizzare interventi in materia di sicurezza stradale.

 

Il comma 21 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 15 milioni di euro per l’anno 2010 per interventi di ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza del trasporto ferroviario.

 

Il comma 22 autorizza la spesa complessiva di 30 milioni di euro, nel 2008, per aumentare, di 10 milioni di euro, il capitale sociale di Ferrovie della Calabria S.r.l.; Ferrovie Apulo Lucane S.r.l. e Ferrovie del Sud-Est S.r.l.

 

Il comma 23 autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2008 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 per l’avvio di un programma di rimotorizzazione delle automotrici con motori diesel utilizzate per il trasporto regionale su linee non elettrificate. L’intervento dovrà consentire, a regime, un risparmio energetico di 223 milioni di euro e una riduzione delle emissioni inquinanti di oltre 40.000 tonnellate.

Formulazione del testo

La norma non indica a quale tipo di emissione inquinante si riferisca il limite di 40.000  tonnellate.

Il comma 24 istituisce un "Fondo per l’ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma", con un’autorizzazione di spesa di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, con vincolo di destinazione per la tratta Avezzano-Roma.

 

Capo XII

MISSIONE 14 - INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA

 

Art. 63.
(Finanziamento delle infrastrutture di preminente interesse nazionale. Legge obiettivo).

Art. 63.
(Finanziamento delle infrastrutture di preminente interesse nazionale. Legge obiettivo).

L’articolo 63, comma 1, autorizza la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla legge n. 443/2001 (cd. legge obiettivo).

A valere sulle stesse risorse, il medesimo comma autorizza contributi quindicennali per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite dal sisma del 2002 (5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 e dall’anno 2009), e per il completamento della Pedemontana di Formia (1 milione di euro a decorrere rispettivamente dall’anno 2008 e dall’anno 2009), prevedendo che tali interventi vengano realizzati con la procedura prevista per le infrastrutture strategiche dall’art. 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Il comma 2 destina una quota fino a 50 milioni di euro delle risorse disponibili a legislazione vigente per il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione della valle del Belice di cui all’art. 1, comma 1010, della legge n. 296 del 2006.

 

 

Formulazione del testo

Con riferimento all’articolo 63, comma 1, si segnala che, al fine di prevedere l’applicabilità delle procedure della cd. legge obiettivo alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite dal sisma del 2002 e per il completamento della Pedemontana di Formia, sarebbe più corretto rinviare alle disposizioni recate dagli articoli 161 e seguenti (piuttosto che agli articoli 163 e seguenti) del codice dei contratti pubblici ovvero al Capo IV del medesimo codice che disciplina i lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi.

 

Art. 64.
(Giochi del Mediterraneo del 2009).

Art. 64.
(Giochi del Mediterraneo del 2009).

L’articolo 64 autorizza una spesa di 400.000 euro per il 2008 e di 700.000 euro per quattordici anni a decorrere dal 2009 per la prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti per i “XVI Giochi del Mediterraneo" che si terranno a Pescara nel 2009. La disposizione precisa che tale contributo è aggiuntivo rispetto al finanziamento disposto con l’art. 11-quaterdecies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Formulazione del testo

Si valuti l’opportunità di chiarire che l’autorizzazione di spesa ivi prevista è aggiuntiva anche rispetto all’ulteriore finanziamento disposto dall’articolo 1, comma 1292, della legge finanziaria 2007.

Art. 65.
(Fondo di garanzia per le opere pubbliche).

Art. 65.
(Fondo di garanzia per le opere pubbliche).

L’articolo 65 autorizza la Cassa depositi e prestiti s.p.a. ad istituire, presso la gestione separata, un Fondo di garanzia per le opere pubbliche(FGOP) diretto a sostituire il Fondo rotativo per le opere pubbliche (FROP), con la finalità di offrire sostegno finanziario ad interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche attraverso contratti di concessione di costruzione e gestione o affidamento a contraente generale.

 

Art. 66.
(Interventi per i Campionati del mondo di nuoto di Roma 2009).

Art. 66.
(Interventi per i Campionati del mondo di nuoto di Roma 2009).

L’articolo 66 autorizza una spesa di 0,4 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2008 per la prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti per i Campionati mondiali di nuoto di Roma del 2009. La disposizione precisa che tale contributo è aggiuntivo rispetto al finanziamento disposto con l’art. 11-quaterdecies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Formulazione del testo

Si valuti l’opportunità di chiarire che l’autorizzazione di spesa ivi prevista è aggiuntiva anche rispetto all’ulteriore finanziamento disposto dall’articolo 1, comma 1292, della legge finanziaria 2007.

Art. 67.
(Edilizia scolastica, penitenziaria e sanitaria).

Art. 67.
(Edilizia scolastica, penitenziaria e sanitaria).

L’articolo 67, comma 1, riduce di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008 l’autorizzazione di spesa destinata all’erogazione dei rimborsi ai partiti e movimenti politici delle spese elettorali e referendarie, di cui alla L. 157/1999.

Formulazione del testo

Si segnala l’opportunità di riformulare la rubrica dell’articolo al fine di renderla coerente con il contenuto del comma 1.

Dovrebbe, inoltre,valutarsi l’opportunità di intervenire con una modifica testuale dell’art. 1, commi 4 e 5, della L. 157/1999.

 

(segue art. 67)

Impatto sui destinatari

La disposizione potrebbe determinare problemi applicativi in sede di ripartizione dei rimborsi elettorali e referendari in quanto non interviene sui criteri di determinazione dell’ammontare dei fondi da ripartire, recati dall’art. 1 della L. 157/1999, ma esclusivamente sull’autorizzazione di spesa ad essi destinata. Pertanto, fermi restando i parametri di  determinazione dei fondi, al fine di conseguire la riduzione prevista si renderebbe necessario un loro taglio in misura proporzionale all’ammontare fino alla concorrenza di 20 milioni di euro. Resterebbe peraltro da valutare le modalità di applicazione della decurtazione ai fondi per i rimborsi referendari, la cui erogazione ha carattere eventuale, essendo legata all’effettivo svolgimento delle consultazioni referendarie e, nel caso di referendum abrogativi, al raggiungimento del quorum di validità di partecipazione al voto.

L’articolo 67, al comma 2, incrementa di 20 milioni di euro il Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio per interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico e, al comma 3, prevede il parere del Ministro delle infrastrutture e della pubblica istruzione, oltre che dell’economia, sul DPCM di assegnazione delle risorse; al comma 4, autorizza la spesa di 70 milioni di euro complessivi per l’avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria.

 

I commi 5-7 incrementano da 20 a 23 miliardi di euro le risorse finalizzate al programma di interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinando altresì specifiche risorse alle unità di risveglio dai comi, alle unità di terapia intensiva neonatale, agli screening neonatali ed alle strutture per le cure palliative.

 

Art. 68.
(Modifiche delle modalità di gestione dell'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste: federalismo infrastrutturale).

Art. 68.
(Modifiche delle modalità di gestione dell'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste: federalismo infrastrutturale).

L’articolo 68, comma 1, in attuazione del principio del cd. federalismo infrastrutturale, prevede che le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all’ANAS S.p.A. possano essere trasferiti, con decreto del Ministro delle infrastrutture, ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall’ANAS stessa e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato.

 

Il comma 2 dell’articolo 68, dispone il trasferimento (una volta completati i lavori di costruzione, ovvero scaduta la concessione assentita all’Autostrada Padova-Venezia S.p.A.) ad una società per azioni costituita pariteticamente tra l’Anas S.p.A. e la Regione Veneto o soggetto da essa interamente partecipato, delle attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, relative al raccordo autostradale di collegamento A4 – tronco Venezia-Trieste, ed opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova; la stessa disposizione reca norme volte a disciplinare il funzionamento della costituenda società.

(segue art. 68)

 

Art. 69.
(Contributo per il sistema ferroviario metropolitano regionale veneto).

Art. 69.
(Contributo per il sistema ferroviario metropolitano regionale veneto).

L'articolo 69autorizza un contributo decennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008 per la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitanoregionale veneto (SFMR)

 

Capo XIII

MISSIONE 15 - COMUNICAZIONI

 

Art. 70.
(Sostegno alle imprese editrici e TV locali).

Art. 70.
(Sostegno alle imprese editrici e TV locali).

L’articolo 70 reca misure disostegno all’editoria ed all’emittenza locale.

Il comma 1, prescrive nuove modalità dicertificazione dei costi di testata ai fini della quantificazione annua dei contributi destinati alle imprese editrici di quotidiani e periodici ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Si osserva che il testo della disposizione in esame non chiarisce le conseguenze della mancata osservanza dell’obbligo previsto ed, in particolare, non esplicita se tale nuovo adempimento sia richiesto a pena di decadenza dai contributi. Potrebbe, inoltre, valutarsi una riformulazione della norma in forma di novella alla legge n. 250/1990

Il comma 2 specifica le modalità applicative della disciplina introdotta dall’art 1, comma 1246, della legge finanziaria 2007, prevedendo che la somma disponibile per la liquidazione dei contributi è attribuita ai soggetti per i quali è accertata la sussistenza dei requisiti necessari per l’erogazione dei contributi in quote proporzionali all’ammontare del contributo spettante.

 

Il comma 3 dispone una riduzione delle compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione.

 

Il comma 4 aumenta di 10 milioni di euro per l’anno 2008 il finanziamento destinato alle emittenti televisive locali.

 

Art. 71.
(Sviluppo della banda larga e del digitale terrestre).

Art. 71.
(Sviluppo della banda larga e del digitale terrestre).

L'articolo 71 aumenta di 50 milioni di euro per il 2008 i finanziamenti per il Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia S.p.A., nonché di 20 milioni di euro per il 2008 le risorse destinate al Fondo per il passaggio al digitale, istituito presso il medesimo Ministero.

 

Art. 72.
(Modifiche al testo unico della radiotelevisione).

Art. 72.
(Modifiche al testo unico della radiotelevisione).

L’articolo 72 apporta alcune modifiche al testo unico della radiotelevisione, recante promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, introducendo alcune sottoquote, rispetto alla programmazione e all’acquisto di opere cinematografiche europee, per le opere cinematografiche di espressione originale italiana; introduce, altresì, al comma 2, alcune modifiche all’articolo 51, in materia di sanzioni di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

Art. 73.
(Sviluppo del mercato postale).

Art. 73.
(Sviluppo del mercato postale).

L’articolo 73, al fine di favorire lo sviluppo del mercato postale e migliorare la qualità dei servizi, prevede la facoltà per il fornitore del servizio universale postale (Poste italiane s.p.a.) di prorogare gli accordi già conclusi con operatori privati titolari, ai sensi della previgente disciplina, di concessionedel Ministero delle comunicazioni.

 

Capo XIV

MISSIONE 16 - COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

 

Art. 74.
(Sostegno all'internazionalizzazione del sistema economico italiano).

Art. 74.
(Sostegno all'internazionalizzazione del sistema economico italiano).

L’articolo 74 interviene in materia di sostegno all’internazionalizzazione del sistema economico italiano, prevedendo una diversa allocazione delle risorse finanziare destinate dalla legge 56 del 2005 alla creazione dei c.d. “Sportelli Italia all’estero”, che non ha dato i risultati sperati (comma 1); destinando 50 milioni di euro alle attività di credito all'esportazione per l'anno 2008 (comma 2) e rifinanziando per il 2008 e il 2009 il fondo di cui all'art. 3 della legge 295/1973 per le attività connesse al pagamento dei contributi agli interessi previsti in favore di soggetti operanti nel settore specificamente individuati (comma 3).

 

 

 

 

 

(segue art. 74)

 

Capo XV

MISSIONE 17 - RICERCA E INNOVAZIONE

 

Art. 75.
(Promozione e sicurezza della rete trapiantologica).

Art. 75.
(Promozione e sicurezza della rete trapiantologica).

L’articolo 75 autorizza un finanziamento pari a euro 700.000 annui a decorrere dal 2008, in favore dei centri regionali per i trapianti, istituiti ai sensi dall'articolo 10 della legge 1° aprile 1999, n. 91. Il nuovo stanziamento è concesso per permettere ai centri suddetti lo svolgimento di controlli ed interventi intesi alla promozione e alla verifica della sicurezza della "rete trapiantologica”. Sono inoltre ampliate le attribuzioni del Centro nazionale per i trapianti.

Si rileva che il comma 1 dell’articolo 75 menziona solo i centri regionali, mentre il riferimento sostanziale sembrerebbe posto anche in favore dei centri interregionali.

 

Art. 76.
(Ricerca e formazione nel settore dei trasporti).

Art. 76.
(Ricerca e formazione nel settore dei trasporti).

L'articolo 76 reca finanziamenti per incentivare la ricerca e la formazione nel settore dei trasporti, nella ricerca per il miglioramento della sicurezza della navigazione, nonché per la realizzazione di un sistema informativo del Ministero dei trasporti a sostegno del programma “Autostrade del mare”.

 

Art. 77.
(Contributo al Programma nazionale di ricerche aerospaziali).

Art. 77.
(Contributo al Programma nazionale di ricerche aerospaziali).

L’articolo 77 dispone un incremento annuo di 3,5 milioni di euro, a partire dal 2008, del contributo statale per le spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA).

 

Art. 78.
(Disposizioni in favore dei giovani ricercatori).

Art. 78.
(Disposizioni in favore dei giovani ricercatori).

L’articolo 78, comma 1, destina, a decorrere dall’anno 2008, una quota – non inferiore al 10 per cento - del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) a progetti di ricerca presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni. Per accedere ai finanziamenti, tali progetti di ricerca devono essere previamente valutati da un apposito comitato, composto da ricercatori italiani o stranieri, di età inferiore ai quaranta anni, riconosciuti di livello eccellente in base a indici bibliometrici e operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la metà, non italiani. Per l’istituzione e il funzionamento del comitato sono destinati 100.000 euro annui.

 

 

Il comma 2 dell’articolo in esame demanda l’attuazione di quanto previsto dal comma 1 a un decreto del Ministro dell’università e della ricerca nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all’art. 1, comma 873, della legge finanziaria 2007.

(segue art. 78)

Incidenza sull’ordinamento giuridico

In merito al comma 2, si osserva che l’articolo 13, comma 1, del decreto legge n. 159/2007 dispone - con un periodo aggiuntivo al comma 873 - che, per il triennio 2008-2010, si provvede alla definizione dei criteri di accesso e delle modalità di gestione del FIRST con un decreto del Ministro dell’università e della ricerca di natura non regolamentare da emanarsi entro il 30 novembre 2007. A tal proposito, occorrerebbe dunque valutare l’opportunità di un coordinamento tra il testo della disposizione in esame e quello della disposizione richiamata.

Art. 79.
(Disposizioni in favore di giovani ricercatori nel settore sanitario).

Art. 79.
(Disposizioni in favore di giovani ricercatori nel settore sanitario).

L’articolo 79 novella la disciplina, introdotta dalla legge finanziaria per il 2007, in materia di progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni, rendendo permanente la quota di riserva del Fondo sanitario nazionale destinata a tali progetti ed elevandola (con decorrenza dal 2008) dal 5 al 10 per cento.

 

Capo XVI

MISSIONE 18 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

 

Art. 80.
(Misure a tutela del territorio e dell'ambiente e sui cambiamenti climatici).

Art. 80.
(Misure a tutela del territorio e dell'ambiente e sui cambiamenti climatici).

Il comma 1 prevede l’adozione, da parte del Ministro dell’ambiente, d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati e tenuto conto dei piani di bacino, di piani strategici e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori. Per tali finalità si prevede l’utilizzazione delle risorse iscritte sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge n. 183/1989 e al DL n. 398/1993, come determinate dalla tabella F della legge finanziaria 2007.

Lo stesso comma autorizza la spesa di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2008-2009 a valere sulle risorse di cui alla legge n. 183/1989, per l’attuazione delle disposizioni del comma stesso e dei commi 2, 3 e 4.

 

 

 

Il comma 2 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, di un fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti e per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico. La dotazione del fondo è stabilita in 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, a valere sulle risorse di cui al comma 1, mentre le modalità di utilizzo vengono demandate ad un successivo decreto ministeriale.

Il comma 3 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, di un fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio. La dotazione del fondo è stabilita in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, a valere sulle risorse di cui al comma 1. Lo stesso comma demanda ad un successivo decreto ministeriale la definizione delle modalità di utilizzo del fondo.

Il comma 4, al fine di potenziare le attività di vigilanza e controllo in materia di ambiente marino e costiero, anche attraverso azioni di sicurezza operativa e di informazione, autorizza il Ministero dell’ambiente ad avvalersi di strutture specialistiche del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera e autorizza la spesa di 5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1.

Il comma 5, al fine di consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali, autorizza il Ministero dell’ambiente a stipulare accordi di programma con altre amministrazioni centrali e periferiche per l’estensione del Piano straordinario di telerilevamento, già previsto dall’art. 27 della legge n. 179/2002, a tal fine autorizzando la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 1, del DL n. 16/2005.

Il comma 6 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2008 per l’istituzione e il finanziamento di nuove aree marine protette.

 

Formulazione del testo

Con riferimento all’articolo 80, comma 1, da un punto di vista formale, sarebbe opportuna una ricollocazione dell’ultimo periodo del comma 1 in un comma aggiuntivo 4-bis.

 

 

 

 

 

 

 

(segue art. 80)

Formulazione del testo

Con riferimento ai commi 2 e 3, che destinano a due distinti fondi risorse a decorrere dal 2008 a valere sulle risorse di cui al comma 1, si segnala che l’autorizzazione di spesa recata da tale ultima disposizione si riferisce esclusivamente agli anni 2008 e 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il comma 7, infine, prevede che, ai fini della riqualificazione e valorizzazione economica del territorio della regione fluviale del fiume Po e della crescita del turismo, le regioni interessate attuino interventi (programmati dall’autorità di bacino, anche su proposta delle regioni ed in coerenza con la pianificazione vigente) finalizzati all’aumento della sicurezza idraulica ed idrogeologica, alla riqualificazione ambientale, all’estensione delle reti ecologiche, alla tutela delle risorse idriche e al recupero e alla tutela dei beni culturali, architettonici ed archeologici. Per tali finalità viene autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

(segue art. 80)

Formulazione del testo

Con riferimento al comma 7, andrebbe chiarito che anche la finalità di crescita del turismo si riferisce al territorio della regione fluviale del fiume Po.

Art. 81.
(Realizzazione di aree verdi per ridurre l'emissione di gas climalteranti, migliorare la qualità dell'aria e tutelare la biodiversità).

Art. 81.
(Realizzazione di aree verdi per ridurre l'emissione di gas climalteranti, migliorare la qualità dell'aria e tutelare la biodiversità).

Il comma 1 istituisce, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un apposito un fondo per la forestazione e la riforestazione di aree incolte, al fine di ridurre le emissioni di CO2, e per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e periurbane per migliorare la qualità dell’aria nei comuni a maggiore crisi ambientale e per tutelare la biodiversità, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Il comma 2 destina 2 milioni di euro, a valere su tale fondo, per l’istituzione e la gestione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio e per la gestione dell’Inventario nazionale delle foreste di carbonio (IFNI), la cui istituzione è prevista dalla delibera CIPE n. 123 del 2002 quale strumento indispensabile per poter raccogliere tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell’assorbimento di carbonio.

 

 

 

 

 

Formulazione del testo

Con riferimento al comma 2, appare opportuno sostituire l’espressione “Registro nazionale dei serbatoi di carbonio” con quella – prevista dalla delibera CIPE n. 123 del 2002 – di “Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali”.

Capo XVII

MISSIONE 20 - TUTELA DELLA SALUTE

 

Art. 82.
(Disposizioni sulla spesa e sull'uso dei farmaci).

Art. 82.
(Disposizioni sulla spesa e sull'uso dei farmaci).

L’articolo 82 introduce disposizioni finalizzate a garantire l’uso sicuro dei farmaci (commi 1 e 2), ad evitare sprechi di medicinali (commi da 3 a 5) e a definire le modalità applicative dei limiti della spesa farmaceuticaper il 2007 (comma 6).

Il comma 7 attribuisce, altresì, un contributo straordinario alla Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Compatibilità costituzionale

Con riferimento al comma 8, sembrerebbe opportuna una verifica sulla correttezza del ricorso allo strumento regolamentare per l’attuazione della norma relativa alla professione di chiropratico, considerato che, ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione, la potestà regolamentare nelle materie di legislazione concorrente (nel caso di specie, la disciplina delle “professioni” e la “tutela della salute”) spetta alle regioni.

 

Il comma 8, nell’istituire un registro dei dottori in chiropratica, detta norme per l’esercizio della relativa professione, rinviando al Ministro della salute l’adozione, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria, di uno specifico regolamento di attuazione.

(segue art. 82)

Formulazione del testo

In sede di attuazione del medesimo comma 8, sembrerebbe opportuno prevedere il coinvolgimento del Ministro dell’Università e della ricerca per quanto concerne i profili relativi alla definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di laurea magistrale in chiropratica.

Art. 83.
(Disposizioni a favore dei soggetti danneggiati in ambito sanitario).

Art. 83.
(Disposizioni a favore dei soggetti danneggiati in ambito sanitario).

L’articolo 83 autorizza la spesa di 180 milioni di euro annui per il periodo 2008-2017 per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione da sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno intrapreso azioni risarcitorie tuttora pendenti.

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la fissazione dei criteri per la definizione delle transazioni.

Per quanto attiene alla copertura finanziaria, il comma 3 prevede che agli oneri conseguenti a tali disposizioni si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell’imposta dei tabacchi lavorati destinati al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Si segnala che l’articolo 33 del decreto-legge n. 159 del 2007, il cui disegno di legge è attualmente all’esame del Parlamento, reca disposizioni analoghe a quelle contenute nell’articolo 83. Andrebbe pertanto chiarito se le due disposizioni sono da intendersi cumulative.

 

 

 

In merito alla copertura finanziaria, si osserva che il comma 3 sembrerebbe operare una sorta di delegificazione relativamente alla fissazione delle aliquote di base dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati, di cui alla legge n. 76 del 1985, aliquote che sinora sono state modificate, pur senza novellare la norma, prima dall’articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202 e, da ultimo, dall’articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331.

Art. 84.
(Personale della associazione italiana della Croce rossa. Assunzioni presso le amministrazioni pubbliche nella provincia autonoma di Bolzano).

Art. 84.
(Personale della associazione italiana della Croce rossa. Assunzioni presso le amministrazioni pubbliche nella provincia autonoma di Bolzano).

L’articolo 84, al comma 1, dispone che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'Associazione italiana della Croce rossa sulla base delle convenzioni relative al settore dei servizi sociali e socio-sanitari sono confermati, dopo la scadenza, fino alla durata della relativa convenzione.

 

Il comma 2 dispone che per il personale a tempo determinato di cui al comma 1 che, pur in possesso dei necessari requisiti, non può beneficiare della stabilizzazione per mancanza di disponibilità di posti vacanti nell'organico della Croce rossa italiana, si procede ad un graduale assorbimento presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso le regioni, tenuto conto dei vincoli di contenimento delle spese relative al personale cui sono sottoposti i summenzionati enti, sulla base di uno specifico protocollo da stipulare con le regioni.

(segue art. 84)

Il comma 3 dispone che, nell'ambito delle procedure e nei limiti dell'autorizzazione alle assunzioni di cui al comma 527 della legge finanziaria 2007, è da considerarsi prioritaria l'immissione in servizio del personale, risultato vincitore o idoneo a seguito di concorsi pubblici, da destinare agli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato e degli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano.

 

Art. 85.
(Modifica all'articolo 4 della legge n. 281 del 1991).

Art. 85.
(Modifica all'articolo 4 della legge n. 281 del 1991).

L’articolo 85 è volto a modificare l’articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), eliminando il riferimento al carattere incruento dei piani di controllo delle nascite degli animali di affezione attuati attraverso la sterilizzazione.

 

Art. 86.
(Vaccinazione HPV e partecipazione dell'Italia ad iniziative internazionali relative agli obiettivi di Sviluppo del millennio e alla cancellazione del debito dei Paesi poveri).

Art. 86.
(Vaccinazione HPV e partecipazione dell'Italia ad iniziative internazionali relative agli obiettivi di Sviluppo del millennio e alla cancellazione del debito dei Paesi poveri).

Il comma 1 dell’articolo 86 prevede un contributo finanziario alle regioni e alle province autonome, inteso ad agevolare la diffusione tra le dodicenni della vaccinazione HPV, mediante l'offerta attiva del vaccino.

 

Il comma 2 - nel testo autorizza la spesa di 2.074 milioni di euro a favore di iniziative di cancellazione del debito dei Paesi poveri nei confronti delle istituzioni finanziarie internazionali, ma più in generale a favore di iniziative di sostegno al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio definiti dalle Nazioni Unite, attraverso anche la partecipazione ai nuovi Meccanismi innovativi di finanziamento dello sviluppo.

Formulazione del testo

Si valuti l’opportunità di esplicitare che i “nuovi Meccanismi innovativi di finanziamento dello sviluppo” sono quelli derivanti dalla Conferenza di Monterrey del 2002 e seguiti. Si valuti inoltre l’opportunità di sopprimere la parola “nuovi” che in tale contesto appare ripetitiva.

Art. 87.
(Quota fissa di partecipazione).

Art. 87.
(Quota fissa di partecipazione).

L’articolo 87 esclude, per l'anno 2008, l'applicazione della quota fissa (10 euro) a carico degli assistiti non esentati per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. A tal fine, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 834 milioni di euro per il 2008.

 

Art. 88.
(Misure per promuovere la qualità nell'erogazione dell'assistenza protesica).

Art. 88.
(Misure per promuovere la qualità nell'erogazione dell'assistenza protesica).

L’articolo 88, al comma 1,promuove l’adozione di programmi finalizzati ad assicurare la qualità nel campo dell’assistenza protesica (secondo le linee guida definite in sede di Conferenza Stato-regioni).

Il comma 2 fissa, altresì, un tetto di spesa per il 2008 per l’assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all’elenco annesso al decreto ministeriale n. 332 del 1999.

Il comma 3 esclude le attività di informazione ed aggiornamento relative all'assistenza protesica su misura, svolte in coerenza con i programmi regionali o accreditate nell'ambito dei programmi di formazione continua in medicina, dalla disciplina fissata dalla legge n. 266 del 2005 (articolo 1, comma 409, lettera c)), che impone alle aziende produttrici di dispositivi medici di autocertificare la spesa sostenuta per le attività di promozione rivolte agli operatori sanitari.

Formulazione del testo

Con riferimento al comma 3, potrebbe risultare opportuna una modifica testuale alla lettera c) del comma 409 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005, anche al fine di chiarire eventuali dubbi interpretativi sull’applicazione della lettera d) dello stesso comma 409, che prevede il versamento da parte delle aziende produttrici di dispositivi medici di un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate.

Capo XVIII

MISSIONE 21 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI

 

Art. 89.
(Utilizzo più razionale delle risorse disponibili per i beni e le attività culturali).

Art. 89.
(Utilizzo più razionale delle risorse disponibili per i beni e le attività culturali).

L’articolo 89, al comma 1, modifica la disciplina introdotta dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 1143) al fine di consentire la riprogrammazione delle risorse giacenti a fine anno nelle contabilità speciali dei capi degli istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali; il comma 2 incrementa gli stanziamenti per la tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale (di cui alla legge 78 del 2001).

 

Art. 90.
(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche).

Art. 90.
(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche).

L’articolo 90, inserito nel corso dell’esame presso il Senato, introduce alcune disposizioni riguardanti l’ordinamento ed il funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare viene previsto che i componenti del consiglio di amministrazione ed i commissari straordinari possono essere rinnovati una sola volta; che vi sia l’obbligo e non la facoltà di sciogliere il consiglio di amministrazionenel caso di gravi perdite; che non si proceda, salvo le eccezioni previste, a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, per il triennio 2008-2010; che venga istituito un Fondo presso il Ministero per i beni e le attività culturali per la ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche.

 

Art. 91.
(Disposizioni in materia di istituzioni culturali).

Art. 91.
(Disposizioni in materia di istituzioni culturali).

L’articolo 91 ridisciplina le modalità di erogazione di finanziamenti alle istituzioni culturali, ne incrementa la dotazione e consente alle istituzioni medesime di richiedere la concessione o locazione -a canone agevolato-, di alcune categorie di immobili demaniali e patrimoniali dello Stato gestiti dall’Agenzia del demanio.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Il comma 1, prevedendo che gli importi dei contributi statali erogati alle istituzioni culturali siano iscritti in un apposito capitolo di bilancio, non specifica se gli strumenti di riparto rimangono invariati rispetto alla disciplina dettata dalla legge n. 534/1996.

Art. 92.
(Festival pucciniano).

Art. 92.
(Festival pucciniano).

L’articolo 92 assegna un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro alla Fondazione festival pucciniano, per le celebrazioni del 150º anniversario della nascita di Giacomo Puccini.

 

Art. 93.
(Restauro archeologico di teatri).

Art. 93.
(Restauro archeologico di teatri).

L’articolo 93 reca uno stanziamento straordinario di un milione di europer il restauro archeologico delle strutture degli edifici antichi di spettacolo, teatri e anfiteatri.

 

Capo XIX

MISSIONE 22 - ISTRUZIONE SCOLASTICA

 

Art. 94.
(Rilancio dell'efficienza e dell'efficacia della scuola).

Art. 94.
(Rilancio dell'efficienza e dell'efficacia della scuola).

L’articolo 94 reca misure di razionalizzazione della rete scolastica, con particolare riferimento alla formazione delle classi (comma 1); ridefinisce le economie di spesa indicate dalla legge finanziaria 2007 (comma 2); indica criteri per la determinazione dell’organico degli insegnanti di sostegno (commi 3-4); incrementa di 10.000 unità le assunzioni di personale ATA (comma 5); demanda ad un regolamento ministeriale la definizione di nuove procedure concorsuali per il reclutamento dei docenti (comma 6); affida ad un atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze d’intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni - l’indicazione di linee guida per la sperimentazione di un nuovo, più efficiente, modello di organizzazione scolastica inizialmente riferito ad ambiti provinciali ed eventualmente estensibile, dopo un triennio, a tutto il territorio nazionale (commi 7-15)

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Con riferimento generale alle disposizioni recate dalle lettere a) e b) del comma 1, si rileva che esse procedono alla rilegificazione di una materia disciplinata principalmente da norme secondarie.

 

Art. 95.
(Risorse per attività di supporto al settore della scuola).

Art. 95.
(Risorse per attività di supporto al settore della scuola).

L’articolo 95 riserva una quota parte della spesa autorizzata dalla legge finanziaria 2007 per interventi nel settore scolastico a specifiche finalità quali: servizi dell’amministrazione ministeriale; attività di ricerca e innovazione; promozione della cooperazione culturale con i Paesi stranieri.

 

Capo XX

MISSIONE 23 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

 

Art. 96.
(Strumenti per elevare l'efficienza e l'efficacia del sistema universitario nazionale).

Art. 96.
(Strumenti per elevare l'efficienza e l'efficacia del sistema universitario nazionale).

L’articolo 96 istituisce un fondo con una dotazione di 550 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, destinato ad incrementare il Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO). Le risorse aggiuntive devono essere utilizzate per far fronte in via prevalente agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e ai rinnovi contrattuali del restante personale; nonché, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d’investimento individuate autonomamente dagli atenei. L’assegnazione delle predette risorse è subordinata all’adozione, entro gennaio 2008, di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).

 

 

 

 

 

(segue art. 96)

Il comma 3 prevede un ulteriore incremento del Fondo di finanziamento ordinario per le università, pari a 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, destinato ad aumentare l’assegno di dottorato di ricerca.

 

Capo XXI

MISSIONE 24 - DIRITTI SOCIALI, SOLIDARIETÀ SOCIALE E FAMIGLIA

 

Art. 97.
(Strumenti per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale d'impresa).

Art. 97.
(Strumenti per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale d'impresa).

L’articolo 97 istituisce, presso il Ministero della solidarietà sociale, il Fondo sociale per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese, con una dotazione pari a 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

Art. 98.
(Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici).

Art. 98.
(Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici).

L’articolo 98prevede l’istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze – per l'anno 2008 e con una dotazione di 5 milioni di euro per il medesimo anno – del Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici, per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici. Essa inoltre demanda ad un decreto interministeriale l’approvazione di un programma decennale per il risanamento degli edifici pubblici, nonché il riparto delle risorse finanziarie.

 

Art. 99.
(Disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori).

Art. 99.
(Disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori).

L’articolo 99 istituisce l’istituto dell’azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori. Si tratta di un’azione giudiziale di gruppo, attivabile da associazioni rappresentative di consumatori e utenti nei confronti dell’impresa per specifici illeciti contrattuali ed extracontrattuali, dei cui effetti risarcitori possano giovarsi tutti gli appartenenti alla stessa categoria di soggetti. La norma aggiunge al Codice del consumo (D.Lgs 206/2005) un articolo 140-bis che disciplina e scandisce le diverse fasi dell’azione collettiva.

 

Art. 100.
(Congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento: equiparazione al figlio biologico).

Art. 100.
(Congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento: equiparazione al figlio biologico).

I commi 1 e 2, sostituendo l’articolo 26 del D.Lgs. 151 del 2006, intervengono sulla disciplina dei congedi di maternità nei casi di adozione e di affidamento, disponendo, nel caso di adozione, sia nazionale sia internazionale, l’estensione a 5 mesi del periodo massimo di spettanza del congedo di maternità, nel caso di adozione nazionale, l’eliminazione del limite di età del minore per fruire del congedo di maternità, e, nel caso di affidamento (fermo restando il periodo massimo di spettanza di 3 mesi), l’estensione a 5 mesi dal momento dell’affidamento del periodo entro il quale il congedo deve essere fruito.

Il comma 3 sostituisce l’articolo 31 del D.Lgs. 151 del 2001, prevedendo che il congedo di maternità, così come disciplinato dal nuovo articolo 26, commi da 1 a 3, se non richiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore, e che il congedo non retribuito, di cui al nuovo articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, anche al lavoratore.

I commi 4 e 5 recano modifiche alla disciplina relativa ai congedi parentali nei casi di adozione e di affidamento, prevedendo che il congedo parentale può esser fruito, qualunque sia l’età del minore, entro 8 anni dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età e che l’indennità per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 34, comma 1 del D.Lgs. 151/2001 (pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi) spetta nei primi 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia.

 

 

 

 

 

 

Impatto sui destinatari

Con riferimento al comma 3 si osserva che, rispetto alla normativa vigente, viene meno la previsione secondo cui il congedo fruibile dal lavoratore spetta anche nei casi di affidamento (non viene infatti richiamato il comma 6 del nuovo articolo 26 del D.Lgs. 151 del 2001). Inoltre, il nuovo testo dell’articolo 31, al contrario del testo vigente, non fa alcun riferimento alla fattispecie di cui all’articolo 28 del D.Lgs. 151 del 2001, che disciplina il diritto del dipendente di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

Art. 101.
(Tutela degli utenti dei servizi pubblici locali).

Art. 101.
(Tutela degli utenti dei servizi pubblici locali).

L’articolo 101 dispone che gli enti locali, al fine di incrementare la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali, in sede di stipula dei contratti di servizio debbano emanare una "Carta della qualità dei servizi", dalla quale si possano evincere: standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni erogate; modalità di accesso alle informazioni concernenti la proposizione dei reclami e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza.

 

Il soggetto gestore, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, ha inoltre l’obbligo di: verificare periodicamente l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato alle esigenze dell'utenza; prevedere un sistema di monitoraggio permanente in ordine al rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle "Carte della qualità dei servizi"; istituire una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori.

Le suddette attività si prevede vengano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Si segnala che in è in corso di esame al Senato il ddl recante “Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali” (A.S. n. 772), ove è previsto (art. 3, co. 1, lett. a)) che ogni soggetto gestore di servizio pubblico locale debba tempestivamente pubblicizzare mediante mezzi idonei, a pena di revoca dell’affidamento, una carta dei servizi resi all’utenza, approvata dall’Autorità competentee adottata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate.

(segue art. 101)

Art. 102.
(Modifica dell'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Art. 102.
(Modifica dell'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

L’articolo 102 aggiunge all’articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), le lettere c- bis) e c-ter), volte ad ampliare il novero delle finalità alle quali sono destinate le risorse del Fondo per le politiche della famiglia, con particolare riferimentoalla permanenza o il ritorno nella comunità familiare di soggetti non autosufficienti e alle iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione degli abusi sessuali nei confronti di minori.

 

Art. 103.
(Sviluppo di un Piano contro la violenza alle donne).

Art. 103.
(Sviluppo di un Piano contro la violenza alle donne).

L'articolo 103 istituisce un fondo destinato ad un Piano contro la violenza alle donne e stanzia a tal fine 20 milioni di euro per l'anno 2008.

 

Art. 104.
(Fondo per le non autosufficienze).

Art. 104.
(Fondo per le non autosufficienze).

L’articolo 104 incrementa lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, commi 1264 e 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), per un importo pari a 100 milioni di euro per il 2008 e di 200 milioni di euro per il 2009.

 

Art. 105.
(Misure in favore di soggetti con disabilità grave).

Art. 105.
(Misure in favore di soggetti con disabilità grave).

L’articolo 105 prevede, nell’ambito dei fondi per i progetti di impiego dei volontari del Servizio civile nazionale, due quote di riserva da destinare a finalità specifiche.

 

Capo XXII

MISSIONE 25 - POLITICHE PREVIDENZIALI

 

Art. 106.
(Investimenti degli enti previdenziali in campo immobiliare).

Art. 106.
(Investimenti degli enti previdenziali in campo immobiliare).

L’articolo 106 reca norme volte ad assicurare un utilizzo dei fondi disponibili cumulati dagli enti previdenziali in termini compatibili con l’obiettivo di debito assunto dall’Italia in sede europea.

 

Art. 107.
(Gestioni previdenziali).

Art. 107.
(Gestioni previdenziali).

L’articolo 107 determina l'adeguamento, per l'anno 2008, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) presso l’INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e ENPALS).

 

Art. 108.
(Trasferimenti all'INPS).

Art. 108.
(Trasferimenti all'INPS).

L’articolo 108 provvede ad una regolazione contabile tra le gestioni INPS, al fine della copertura dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 667,60 milioni di euro per l’esercizio 2006.

 

Art. 109.
(Accantonamento di risorse per la previdenza complementare in favore dei dipendenti della pubblica amministrazione).

Art. 109.
(Accantonamento di risorse per la previdenza complementare in favore dei dipendenti della pubblica amministrazione).

L’articolo 109 prevede che le risorse di cui l'articolo 74, comma 1, della legge finanziaria 2001, destinate a far fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, quale datore di lavoro, di contribuire al finanziamento dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato (ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo), limitatamente allo stanziamento per il 2008, possono essere impiegate anche per il finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

 

Art. 110.
(Determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo volo).

Art. 110.
(Determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo volo).

L’articolo 110 stabilisce l’interpretazione autentica delle norme relative alla determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo volo, gestito dall’INPS, antecedentemente all’entrata in vigore della L. 480 del 1988. Al riguardo la disposizione conferma le modalità applicative finora seguite dall’INPS, prevedendo che devono intendersi applicabili i coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il suddetto Fondo, deliberati dal consiglio di amministrazione dell’INPS su parere con forme del comitato amministratore del Fondo volo.

 

Art. 111.
(Interpretazione autentica degli articoli 25 e 35 del decreto legislativo n. 151 del 2001 nonché dell'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140).

Art. 111.
(Interpretazione autentica degli articoli 25 e 35 del decreto legislativo n. 151 del 2001 nonché dell'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140).

Il comma 1 dell’articolo 111 stabilisce che le norme di cui agli articoli 25 e 35 del D.Lgs. 151/2001, relative rispettivamente al trattamento previdenziale dei periodi di congedo di maternità e dei periodi di congedo parentale, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, escludendo quindi i soggetti già pensionati.

 

Il comma 2 stabilisce l’interpretazione autentica dell’articolo 6, comma 3, della legge 140/1985, in materia di maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti, prevedendo che la maggiorazione in questione viene perequata a partire dal momento della concessione della medesima agli aventi diritto.

 

Art. 112.
(Definizione di contenziosi con l'INPS).

Art. 112.
(Definizione di contenziosi con l'INPS).

L’articolo 112 autorizza l'INPS a definire, in via stragiudiziale, il contenzioso derivante dalla norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 44, comma 1, del D.L. 269/2001, in materia di sgravi contributivi nel settore agricolo, a condizione che i soggetti opponenti si impegnino al versamento totale dei contributi oggetto di contenzioso, senza il pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di una rateizzazione.

 

Art. 113.
(Risorse per l'attuazione del «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007, nonché disposizioni a favore della formazione professionale).

Art. 113.
(Risorse per l'attuazione del «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007, nonché disposizioni a favore della formazione professionale).

Il comma 1 dispone l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un Fondo per il finanziamento del «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007, a valere sulle cui risorse è assicurata la copertura finanziaria di specifico provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010 e recante le disposizioni attuative del predetto Protocollo.

I commi 2 e 3 prevedono in favore dei soggetti in cerca di prima occupazione, per l’anno 2008, nel limite complessivo di 20 milioni di euro, il riconoscimento di un bonus da spendere per la propria formazione professionale, affidando ad un apposito decreto l’attuazione della norma di cui al comma precedente.

Il comma 4 destina “la spesa di 13 milioni per l’anno 2008” per le finalità di cui alla L. 40 del 1987, relative alla concessione di contributi per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti privati gestori di attività formative, non coperte da contributo regionale.

Infine il comma 5 prevede che con apposito decreto si provveda alla determinazione delle modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento dei progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti privati gestori di attività formative di cui alla L. 40 del 1987, entro il limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per il 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulazione del testo

Al comma 4, l’espressione “destinata la spesa di 13 milioni per l’anno 2008” andrebbe, da un punto di vista formale, sostituita con la seguente “autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per il 2008”.

Capo XXIII

MISSIONE 26 - POLITICHE PER IL LAVORO

 

Art. 114.
(Sostegno all'attività di formazione nell'ambito dei contratti di apprendistato e dotazioni per Italia Lavoro e ISFOL).

Art. 114.
(Sostegno all'attività di formazione nell'ambito dei contratti di apprendistato e dotazioni per Italia Lavoro e ISFOL).

L’articolo 114, comma 1, prevede per il 2008 l’assegnazione di 14 milioni di euro a Italia lavoro S.p.A. quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura.

 

Il comma 2 prevede un finanziamento, pari a 100 milioni di euro per il 2008, in favore delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, con riferimento all’attuazione dell'obbligo formativo.

(segue art. 114)

Infine, il comma 3 incrementa, a decorrere dal 2008, di 30 milioni di euro annui il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

 

Art. 115.
(Riutilizzazione di risorse stanziate per il personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro).

Art. 115.
(Riutilizzazione di risorse stanziate per il personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro).

L’articolo 115 dispone che, per il 2008, le risorse stanziate per incrementare di 60 unità l’organico del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, siano utilizzate solamente per un importo pari a euro 1.015.000 per la medesima finalità, mentre siano destinate, per l’importo residuo pari a euro 1.734.650,70, al finanziamento delle necessità strumentali, di supporto e di formazione del personale dello stesso Comando.

 

Art. 116.
(Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori - ammortizzatori sociali).

Art. 116.
(Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori - ammortizzatori sociali).

L’articolo 116, commi 1 e 2, rinnova, anche per l’anno 2008, entro il limite di spesa di 460 milioni di euro (di cui 20 milioni per il settore agricolo), la possibilità di concessione “in deroga” dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi in sede governativa, disponendosi altresì l’autorizzazione per la proroga dei menzionati ammortizzatori sociali a condizione che i piani di gestione delle eccedenze abbiano portato ad una riduzione del numero dei destinatari dei medesimi trattamenti.

Il comma 3 prevede la possibilità di concede, anche per l’anno 2008, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, il trattamento di CIGS e il trattamento di mobilità ai lavoratori subordinati delle imprese del commercio con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

 

Il comma 4prevede, per il 2008, il rifinanziamento dell’intervento di proroga a 24 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto nei casi di crisi aziendale, relativa alla cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, destinando a tale finalità 30 milioni di euro.

Il comma 5proroga a tutto il 2008, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle imprese con meno di 15 dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(segue art. 116)

Formulazione del testo

All’articolo 116 si osserva con riferimento al comma 4, sul piano formale, che sarebbe opportuno formulare in maniera più corretta la disposizione, evidenziando che le proroghe si riferiscono al “trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale”.

 

Art. 117.
(Incentivi per la riduzione dell'orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà).

Art. 117.
(Incentivi per la riduzione dell'orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà).

L’articolo 117, autorizzando una spesa di 20 milioni di euro per il 2008, proroga al 31 dicembre 2008, per le imprese non comprese nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà (imprese artigiane anche con meno di 16 dipendenti e imprese che non ricadono nel campo di applicazione della CIGS), il termine entro il quale esse possono stipulare i predetti contratti, beneficiando di determinate agevolazioni, ai sensi dell’art. 5, commi 5 e 8, del decreto-legge n. 148/1993.

 

Art. 118.
(Sicurezza sui luoghi di lavoro).

Art. 118.
(Sicurezza sui luoghi di lavoro).

I commi 1 e 2 sono volti a modificare le modalità di finanziamento previste dall’articolo 1, comma 2, lettera p), della L. 123 del 2007 per le attività di cui alla medesima lettera p), relative alla promozione della cultura e delle azioni di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In primo luogo, al comma 1, novellando l’alinea della menzionata lettera p), viene soppressa l’attuale modalità di finanziamento, secondo la quale le attività di cui ai nn. 1) e 2) della medesima lettera p) - attività dirette alla realizzazione di progetti formativi per la prevenzione aziendale nonché al finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e microimprese - debbono essere finanziate, a decorrere dal 1° gennaio 2008, a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle risorse (destinate alla riduzione dei premi INAIL relativi alla gestione separata artigianato) di cui all’articolo 1, comma 780, della legge finanziaria per il 2007, accertate in sede di bilancio consuntivo per l’anno 2007 dell’INAIL.

Formulazione del testo

Con riferimento al comma 2, che, introducendo il comma 7-bis (rectius: comma 8) all’articolo 1 della L. 123/2007, dispone uno stanziamento di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2008 per l’esercizio della delega relativa alla lettera p), si osserva che tale stanziamento è disposto, almeno letteralmente, con riferimento tout court alla lettera p), quindi non solamente alle attività di cui ai nn. 1) e 2), ma anche a quelle di cui al n. 3) della medesima lettera; sembrerebbe quindi che lo stanziamento in oggetto sia destinato anche alle attività di cui al n. 3), relative alla promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro all'interno dell'attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione.

 

Quindi al comma 2, in sostituzione dell’attuale modalità di finanziamento, introducendo il comma 7-bis all’articolo 1 della L. 123/2007, si dispone un apposito stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2008.

(segue art. 118)

Tale interpretazione tuttavia non appare coerente con il comma 7 dell’articolo 1 della L. 123/2007, ai sensi del quale dall’attuazione dei criteri di delega recati dal medesimo articolo, con esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera p), nn. 1) e 2), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sarebbe quindi opportuno coordinare meglio il vigente comma 7 con il nuovo comma 7-bis introdotto dal provvedimento in esame.

Il comma 3 incrementa di 7,5 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 la dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

 

Capo XXIV

MISSIONE 27 - IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI

 

Art. 119.
(Politiche migratorie nazionali e comunitarie).

Art. 119.
(Politiche migratorie nazionali e comunitarie).

Il comma 1 dell’articolo 119 autorizza la spesa di 1.500.000 euro per ciascun anno del triennio 2008-2010 per la partecipazione del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno ai programmi finanziati dalla UE attraverso i fondi europei in materia migratoria. Il comma 2 integra con 50 milioni di euro per l’anno 2008 il Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati.

 

Capo XXV

MISSIONE 28 - SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE

 

Art. 120.
(Fondo per le aree sottoutilizzate).

Art. 120.
(Fondo per le aree sottoutilizzate).

L’articolo 120 ridetermina, per ciascuna annualità 2008-2015, l’ammontare annuo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate già previste dalla legge finanziaria per il 2007.

 

Art. 121.
(Incentivi all'occupazione).

Art. 121.
(Incentivi all'occupazione).

L’articolo 121 prevede l’attribuzione di un credito di imposta ai datori di lavoro che, nel corso del 2008, incrementino il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle aree del Mezzogiorno ammissibili alle deroghe previste per gli aiuti di stato a finalità regionale. Tale credito di imposta è pari a 333 euro per ciascun nuovo lavoratore assunto, da computare per ciascun mese di assunzione, negli anni 2008, 2009 e 2010. La misura agevolativa è incrementata a 416 euro in caso di assunzione di donne lavoratrici che rientrano nella definizione di lavoratore svantaggiato prevista dai regolamenti comunitari (comma 1).

In particolare, il comma 2 definisce la modalità di calcolo delle unità lavorative che danno diritto al credito d’imposta in esame, come differenza tra il numero – rilevato per ciascun mese - dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato e la media dei lavoratori occupati nell’anno 2007 con analogo contratto.

Il comma 3 precisa, tra l’altro, che il credito d’imposta è fruibile anche dai nuovi datori di lavoro che assumono tale qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2008, per i quali ogni nuovo assunto costituisce incremento della base occupazionale;

Il comma 5 specifica le condizioni che danno diritto al datore di lavoro di beneficiare del credito d’imposta in esame, tra le quali che i nuovi assunti ad incremento della base occupazione non abbiano mai lavorato prima oppure abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente (ad eccezione del caso di assunti con portati di handicap); si dispone, inoltre, che il datore di lavoro non debba aver ridotto la base occupazionale durante l’anno 2007 per motivi diversi dal collocamento a riposo dei dipendenti.

Formulazione del Testo

Si osserva che il comma 1 concede il credito di imposta per gli anni 2008, 2009 e 2010, mentre il requisito dell'incremento di organico a tempo indeterminato - ai sensi del medesimo comma -  è riferito al solo anno 2008 rispetto, come specifica il successivo comma 2, alla media del 2007. Conseguentemente, anche per i mesi degli anni 2009 e 2010, il credito d’imposta in oggetto sembrerebbe dover essere riconosciuto a condizione che l'incremento occupazionale si sia verificato nel 2008 (e non successivamente) e sempre che tale incremento - da computare sempre con riferimento alla media degli occupati nel periodo 1° gennaio- 31 dicembre 2007 - sussista ancora (in tutto o in parte) nei mesi successivi.

 

Con riferimento al comma 3, che estende la fruibilità del credito di imposta per le nuove assunzioni anche da parte dei nuovi datori di lavoro che abbiano ottenuto tale qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2008, la norma non specifica espressamente se le nuove assunzioni debbano, ai fini della fruizione del beneficio, essere effettuate sulla base di contratti a tempo indeterminato.

Con riferimento al comma 5, che specifica le condizioni per l’ottenimento del credito d’imposta, si osserva che la norma non specifica se la condizione di non aver avuto una precedente occupazione riguardi la sola tipologia di lavoro dipendente ovvero altre forme contrattuali. Inoltre, non è chiaro se la condizione di uscita ovvero di imminente uscita da un precedente rapporto di impiego riguardi anche la causa di dimissioni volontarie.

Art. 122.
(Misure per sostenere i giovani laureati e le nuove imprese innovatrici del Mezzogiorno nonché per la gestione delle quote di emissione di gas serra).

Art. 122.
(Misure per sostenere i giovani laureati e le nuove imprese innovatrici del Mezzogiorno nonché per la gestione delle quote di emissione di gas serra).

L’articolo 122, commi 1-3, prevede la riallocazione, nel limite dell’85 per cento, delle risorse recuperate a seguito della revoca delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992 nell’ambito degli interventi ordinari nelle aree sottoutilizzate, a favore dei seguenti interventi (comma 1):

 

§       programma nazionale per i giovani laureati residenti nelle regioni del Mezzogiorno, ai fini del loro inserimento lavorativo (lett. a);

§       la costituzione di un Osservatorio sulla migrazione interna nell’ambito del territorio nazionale (lett. b);

§       agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di start-up, mediante riduzione degli oneri sociali dal periodo d’imposta 2007(lett. c);

§       sviluppo delle attività produttive previsto da accordi di programma in vigore finalizzati alla industrializzazione nelle regioni del Mezzogiorno non ricomprese nell’obiettivo Convergenza (lett. d);

§       la creazione di un “Fondo per la gestione delle quote di emissione” da destinare alla "riserva nuovi entranti" dei Piani nazionali di assegnazione delle quote (lett. e);

§       la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfettaria dal reddito d'impresa in favore della distribuzione di carburanti (lett. f);

§       il sostegno all’attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno (lett. g).

 

 

 

(segue art. 122)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulazione del testo

Con riferimento al comma 1, lettera f), si segnala che l’articolo 9, comma 2, del disegno di legge in esame dispone la proroga della deduzione forfettaria per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008.

Il comma 4 ripristina per l’importo 1,5 milioni di euro annui il finanziamento autorizzato dalla legge finanziaria 2005 a favore della Scuola di ateneo Jean Monnet(ora Facoltà di studi politici Jean Monnet della seconda università di Napoli).

 

Art. 123.
(Contributo compensativo).

Art. 123.
(Contributo compensativo).

L’articolo 123 prevede la corresponsione da parte dei concessionari per le attività di stoccaggio del gas naturale di un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle regioni sede di stabilimenti, le quali provvederanno successivamente a ripartirlo tra i comuni interessati.

Formulazione del testo

Si osserva che la ripartizione dell'importo non sembra poter essere diversa da quella 60% / 40%, senza alcuna discrezionalità regionale in materia (come invece dovrebbe implicare l’uso dell’espressione “non inferiore”).

Art. 124.
(Contrasto all'esclusione sociale negli spazi urbani).

Art. 124.
(Contrasto all'esclusione sociale negli spazi urbani).

L’articolo 124 novella i commi 340-342, articolo 1, della legge finanziaria per il 2007 che hanno introdotto la disciplina delle c.d. “Zone franche urbane” (ZFU); disponendo che le ZFU sono istituite in aree o quartieri con non più di 300.000 abitanti, per contrastare fenomeni di esclusione sociale e favorire l’integrazione sociale e culturale in aree di degrado; introduce, inoltre, talune agevolazioni fiscali e contributive (esenzioni IRPEF e IRES, IRAP, ICI e esonero dal versamento di contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente) per le piccole e microimprese che iniziano, nel quinquennio 2008-2012, una nuova attività economica nelle ZFU.

 

Capo XXVI

MISSIONE 30 - GIOVANI E SPORT

 

Art. 125.
(Promozione dello sport).

Art. 125.
(Promozione dello sport).

L’articolo 125 istituisce presso la Presidenza del Consiglio il Fondo per lo sport di cittadinanza”, ed autorizza a tal fine la spesa complessiva di 95 milioni di euro per il triennio 2008-2010 (comma 1); incrementa di 10 milioni di euro per il 2008 la dotazione del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza nazionale”, di cui all’ art. 1, comma 1291, della legge finanziaria 2007 (comma 2); assegna un milione di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010 al Comitato italiano paralimpico (comma 3).

 

Art. 126.
(Razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi).

Art. 126.
(Razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi).

L’articolo 126 reca disposizionivolte a razionalizzare il sistema degli acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, al comma 1dispone che le amministrazioni statali centrali e periferiche trasmettano annualmente al Ministero dell’economia un prospetto previsionaledel proprio fabbisognodi beni e servizi per il cui acquisto si applica il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

I commi 2 e 3 prevedono che il Ministero dell’economia e delle finanze – avvalendosi di CONSIP s.p.a. individui gli indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni.

Il comma 4 stabilisce che il Ministero dell’economia e delle finanze, attraverso CONSIP s.p.a., metta a disposizione delle amministrazioni pubbliche strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l’utilizzo dei parametri di prezzo-qualità stabiliti da CONSIP s.p.a.

Il comma 5 estende la possibilità di ricorrere per gli acquisti di beni e servizi alle convenzioni quadro Consip ai i“soggetti aggiudicatori” ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi.

Il comma 6 stabilisce che il Ministero dell’economia e delle finanze debba stabilire entro il mese di marzo di ogni anno, con riferimento agli acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria, le tipologie di beni e servizi non oggetto di convenzioni Consip per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche (esclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e quelle universitarie) devono ricorrere a Consip s.p.a. in qualità di stazione appaltante.

Il comma 7 dispone un “taglio lineare” delle dotazioni di bilancio dei singoli ministeri relative a spese per consumi intermedi non aventi carattere obbligatorio.

Il comma 8 prevede la presentazione, da parte del Ministro dell’economia e finanze, di una relazione al Parlamento allegata al DPEF circa l’attuazione dell’articolo in esame.












(segue art. 126)

Art. 127.
(Costituzione del Polo finanziario e del Polo giudiziario a Bolzano).

Art. 127.
(Costituzione del Polo finanziario e del Polo giudiziario a Bolzano).

L'articolo 127 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo, con una dotazione di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione del Polo finanziario e del Polo giudiziario di Bolzano, da realizzarsi, nel secondo caso, “nell’edificio di piazza del tribunale, prospicente al palazzo di giustizia”.

 

Art. 128.
(Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili).

Art. 128.
(Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili).

L’articolo 128 reca misure volte al contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche in materia di auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia e immobili. In particolare, il comma 1 si prevede che la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell’ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato - ad esclusione delle autovetture utilizzate dal Corpo dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile - non possa superare i 1600 centimetri cubici.

 

I commi 2 e 3 recano disposizioni volte a sanzionare, attraverso una riduzione delle risorse finanziarie, il mancato uso da parte delle pubbliche amministrazioni delle modalità di trasmissione informatica dei documenti.

(segue art. 128)

I commi da 4 a 6 dispongono l’obbligo per le amministrazioni centrali di utilizzare i servizi “Voce tramite protocollo Internet” (VoIP), previsti dal sistema pubblico di connettività, attribuendo al CNIPA il compito di monitorare il rispetto di tale obbligo. In caso di non osservanza, nell’esercizio successivo si opera una riduzione del 30% delle risorse stanziate per spese di telefonia. Il comma s dispone, inoltre, la riduzione lineare delle dotazioni di bilancio dei ministeri relative alle spese postali e telefoniche; le altre pubbliche amministrazioni dovranno adottare analoghe misure per realizzare risparmi di spesa e, in caso di accertamento di minori economie, subiscono riduzioni dei trasferimenti statali.

 

I commi da 7 a11, a contenimento delle spese di funzionamento, impongono alle pubbliche amministrazioni l’adozione di piani triennali per la razionalizzazione dell’uso delle dotazioni strumentali, anche informatiche; delle autovetture di servizio; dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio. Tali piani indicano altresì misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità, individuando altresì forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze. I piani triennali devono essere resi pubblici dagli uffici per le relazioni con il pubblico e attraverso i siti internet delle singole amministrazioni.

 

Il comma 12 dispone che tutte le pubbliche amministrazioni siano tenute a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze i beni immobili ad uso abitativo o di servizio in proprio possesso, esclusi i beni infrastrutturali.

 

Il comma 13 prevede che le regioni, le province autonome e gli enti del servizio sanitario nazionale debbano adottare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del testo, gli atti di rispettiva competenza secondo i propri ordinamenti per attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dall’articolo in oggetto.

 

Il comma 14 riduce il numero dei membri del CNIPA da quattro a due, cui si aggiunge il Presidente; in via transitoria, si dispone che fino al 2 agosto 2009 i componenti di tale organo collegiale siano tre e che in tale composizione provvisoria in caso di parità di voti prevalga quello del Presidente.

 

Art. 129.
(Contenimento dei costi della giustizia militare).

Art. 129.
(Contenimento dei costi della giustizia militare).

L’articolo 129 persegue il contenimento della spesa nel settore della giustizia militare. A tal fine, ai sensi del comma 1, a partire dal 1 maggio 2008, il disegno di legge riduce a 58 unità (in luogo delle attuali 103) l’organico dei magistrati militari e sopprime alcuni uffici giudiziari militari. In particolare, sopprime i tribunali militari – e le relative procure – a Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo, contestualmente ridefinendo la competenza territoriale dei restanti tribunali. Sopprime, inoltre, le sezioni distaccate della corte militare d’appello di Verona e Napoli. Il comma 3 dispone che i procedimenti pendenti al momento della soppressione degli uffici giudiziari siano trattati automaticamente dall’ufficio che ha assunto la competenza territoriale, senza che di questo sia dato avviso alle parti.

Impatto sui destinatari

In relazione al comma 3, andrebbe valutato se, al fine di assicurare pienamente l’esercizio dei diritti di difesa, non risulti opportuno prevedere l’obbligo di comunicare alle parti interessate l’avvenuta trasmissione del fascicolo processuale al nuovo ufficio giudiziario territorialmente competente.

I commi 2 e 6 intervengono sul Consiglio della magistratura militare per ridurne, a partire dalla prossima consiliatura, il numero dei componenti. In particolare divengono 3 (e non 5) i componenti eletti dai magistrati, ed uno (non 2) il componente estraneo alla magistratura nominato d’intesa dai Presidenti delle Camere (quest’ultimo assumerà le funzioni di vicepresidente del Consiglio). Conseguentemente, viene modificata la disposizione sul quorum di maggioranza e dovranno essere ridotte, con DPR, le dotazioni dell’ufficio di segreteria del Consiglio.

 

Il comma 4 ridefinisce le piante organiche della magistratura ordinaria, degli uffici giudiziari militari e del personale di cancelleria, in funzione della fissazione in 58 unità dell’organico dei magistrati militari. In particolare, la disposizione prevede che i magistrati militari eccedenti tale numero (45 unità) transitino nella magistratura ordinaria, individuando appositi criteri. Conseguentemente,

§       il ruolo organico della magistratura ordinaria è fissato in 10.154 unità (in luogo delle attuali 10.109;

§       le piante organiche degli uffici giudiziari militari sono rideterminate;

§       parte del personale delle segreterie e cancellerie giudiziarie militari transita dai ruoli del Ministero della difesa a quelli del Ministero della giustizia. In tal senso dovrà provvedere un apposito decreto ministeriale.

 

Il comma 5 interviene sull’ufficio del pubblico ministero militare presso la Corte di cassazione prevedendo che esso sia composto da un Procuratore generale militare della Repubblica e da un sostituto. La disposizione abroga inoltre la norma che fissa la dotazione organica dei magistrati militari e dei cancellieri militari.

(segue art. 129)

Il comma 7 prevede che le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi si applichino ai magistrati militari a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla rideterminazione delle piante organiche.

 

Il comma 8 contiene la clausola di invarianza della spesa.

 

Art. 130.
(Destinazione delle somme sequestrate all'avvio e alla diffusione del processo telematico).

Art. 130.
(Destinazione delle somme sequestrate all'avvio e alla diffusione del processo telematico).

L'articolo 130 prevede che le somme di denaro sequestrate nel corso di procedimenti penali, per le quali non sia stata disposta la confisca e delle quali nessuno abbia chiesto la restituzione, siano devolute allo Stato e destinate all'avvio e alla diffusione del processo telematico.

 

Art. 131.
(Disposizioni di carattere generale di contenimento e razionalizzazione delle spese).

Art. 131.
(Disposizioni di carattere generale di contenimento e razionalizzazione delle spese).

L'articolo 131 reca diverse disposizioni di contenimento e razionalizzazione delle spese.

In particolare, ai commi 1-3 si vieta, a decorrere dall’anno 2008, l’iscrizione negli stati di previsione dei Ministeri di parte delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato, autorizzate dai provvedimenti legislativi indicati nell’allegato 1 del disegno di legge in esame, fatta eccezione per gli stanziamenti destinati a finanziarie le spese della categoria economica 1 “redditi da lavoro dipendente”.

I commi 4-9 recano disposizioni di contenimento dei costi di manutenzione dei beni immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e da parte di enti ed organismi pubblici.

Il comma 10 abroga la previsione di riduzione del 20 per cento delle spese di funzionamento degli enti pubblici non territoriali, stabilita per il triennio 2007-2009 dall’articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006.

 

Il comma 11 abroga la previsione, contenuta nella legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, comma 7), del limite per le amministrazioni dello Stato - escluso il comparto della sicurezza e del soccorso – all’assunzione mensile di impegni in misura non superiore ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna U.P.B.


















(segue art. 131)

Art. 132.
(Programma pluriennale di alloggi di servizio del Ministero della difesa).

Art. 132.
(Programma pluriennale di alloggi di servizio del Ministero della difesa).

L’articolo 132 prevede che il Ministro della Difesa predisponga un nuovo programma pluriennale relativo alla costruzione, acquisto e ristrutturazione degli alloggi di servizio per il personale militare.

 

In particolare, il comma 1 prevede che la predisposizione del nuovo programma, resa necessaria dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, si ispiri a criteri di semplificazione, razionalizzazione e contenimento della spesa.

 

Il comma 2, lettera a), individua tre categorie di alloggi di servizio; alla lettera b) dispone l’alienazione della proprietà, dell’usufrutto, della nuda proprietà di almeno 3.000 alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali della Difesa destinandone i proventi al medesimo ministero; alla lettera c) stabilisce la procedura di alienazione; alla lettera d) ne completa la disciplina mediante un rinvio al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture.

 

Il comma 3 impegna il Ministero della Difesa ad adottare un regolamento di attuazione del programma infrastrutturale per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione degli alloggi di servizio entro un termine fissato in 8 mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria.

Impatto sui destinatari

Al riguardo si osserva come il termine di 8 mesi previsto al comma 3 per l’adozione del regolamento di attuazione potrebbe risultare non congruo laddove si consideri che, in passato, si sono verificati notevoli ritardi nell’emanazione di regolamenti attuativi delle leggi in materia. Ad esempio, la legge 18 agosto 1978, n. 497 fu seguita solo nel gennaio 1997 dal relativo decreto ministeriale (n. 253/1997, Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate), poi abrogato dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004, n. 88.

 

Il comma 4 sospende, fino all’entrata in vigore del suddetto regolamento, le azioni di recupero forzoso degli alloggi di servizio attualmente abitati da utenti in regola con i pagamenti.

(segue art. 132)

Coordinamento con la legislazione vigente

Attualmente, a sensi del comma 11-quater dell’articolo 26 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, le situazioni di recupero forzoso in corso operano al di fuori dal campo di applicazione della disciplina generale sulle alienazioni degli alloggi di servizio.

Impatto sui destinatari

In relazione a quanto osservato circa l’adeguatezza del termine di cui al comma precedente, la sospensione delle azioni di recupero forzoso potrebbe perdurare oltre il limite temporale degli otto mesi entro cui dovrebbe essere adottato il regolamento di attuazione del programma .

Il comma 5 dispone l’abrogazione del comma 11-quater dell’articolo 26 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, che ha esteso agli alloggi di servizio per il personale delle Forze Armate la disciplina relativa all’alienazione del patrimonio immobiliare pubblico mediante cartolarizzazioni recata dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, ma con una serie di eccezioni. In conseguenza di tale abrogazione, gli immobili originariamente individuati per la vendita rimangono pertanto nella disponibilità del Ministero della Difesa.

Impatto sui destinatari

La permanenza degli immobili già individuati per la cartolarizzazione nella disponibilità del Ministero della Difesa potrebbe comportare per il Dicastero oneri economici indiretti, correlati alle esigenze di manutenzione infrastrutturale degli edifici medesimi.

Art. 133.
(Contenimento degli uffici di diretta collaborazione).

Art. 133.
(Contenimento degli uffici di diretta collaborazione).

L’articolo 133 introduce (comma 1) il divieto per le amministrazioni prive di un vertice che sia espressione di rappresentanza politica di istituire di uffici di diretta collaborazione.

Ai sensi del comma 2, i vertici degli uffici già istituiti “decadono” alla scadenza del rispettivo incarico e il personale è riassegnato secondo le procedure ordinarie.

Formulazione del testo

La disposizione sembra voler prevedere la prosecuzione degli incarichi già assegnati fino alla scadenza naturale. Non sembra proprio, in tale contesto, il ricorso al termine “decadenza”, con il quale si fa di norma riferimento a provvedimenti di revisione con efficacia ex nunc, che incidono su rapporti di diritto pubblico in essere.

Quanto alla sorte del personale, non sembra prevista una specifica disciplina per i collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato e gli esperti e consulenti assunti con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 134.
(Soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali).

Art. 134.
(Soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali).

L’articolo 134, al commi 1 e 2, autorizza l’adozione, entro 180 giorni, di regolamenti di delegificazione (previo parere parlamentare) per il riordino, la trasformazione o la soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali. Il comma 3 dispone la soppressione degli enti, organismi e strutture, di cui all’allegato A, che non siano stati riordinati entro il termine di cui al co. 1; la disciplina delle funzioni e la destinazione delle risorse degli enti soppressi è rimessa a successivi regolamenti di delegificazione. I commi 4 e 5 rimettono a un successivo D.P.C.M. la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi. Il comma 6 dispone l’irrilevanza ai fini fiscali degli atti connessi alle operazioni di trasformazione. Il comma 7 abroga la previgente disciplina in materia (art. 28, L. 448/2001); il comma 8 definisce gli obiettivi di risparmio della disposizione e fissa una clausola di salvaguardia in caso di mancato raggiungimento di tali obiettivi.

Formulazione del testo

Il comma 2, ove dispone che, decorso il termine per l’espressione del parere parlamentare, questo si intende espresso favorevolmente, configura una non usuale fattispecie di silenzio-assenso di un organo parlamentare. Più frequente, nella legislazione vigente, appare la previsione che scaduto il termine, l’atto possa essere adottato anche in assenza del parere.

I commi 3 e 4 prevedono l’adozione di atti di natura diversa (regolamento di delegificazione, al co. 3; D.P.C.M., al co. 4) per finalità analoghe (disciplina della destinazione delle risorse degli enti soppressi).

Art. 135.
(Riduzione del costo degli immobili in uso alle amministrazioni statali).

Art. 135.
(Riduzione del costo degli immobili in uso alle amministrazioni statali).

L’articolo 135, comma 1, modifica l’articolo 1, commi 204 e 206-208, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) in materia di riduzione del costo degli immobili in uso alle Amministrazioni statali, imponendo una maggiore riduzione dei costi rispetto a quanto attualmente previsto e dettando disposizioni per la valutazione del costo d’uso degli immobili in uso governativo.

 

Il comma 2 stabilisce che dall’attuazione del comma 1 devono risultare riduzioni di spesanon inferiori a 140 milioni di euro per il 2008, 80 milioni di euro per il 2009 e 70 milioni di euro a decorrere dal 2010.

 

Capo XXVIII

MISSIONE 33 - FONDI DA RIPARTIRE

 

Art. 136.
(Otto per mille e cinque per mille).

Art. 136.
(Otto per mille e cinque per mille).

L’articolo 136, al comma 1, integra di 60 milioni di euro per il 2008 l’autorizzazione di spesa relativa alla quota dell’otto per mille IRPEF di competenza dello Stato. Il comma 2 rifinanzia di 150 milioni di euro la spesa massima destinata all’applicazione della misura del 5 per mille IRE, portandola da 250 a 400 milioni di euro.

 

 

I commi da 3 a 6 ripropongono anche per l’esercizio 2008 la misura del 5 per mille IRE, innovandone la relativa disciplina e prevedendo un limite massimo di spesa di 100 milioni di euro.

(segue art. 136)

Capo XXIX

DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE VALIDE PER TUTTE LE MISSIONI

 

Art. 137.
(Riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche statali).

Art. 137.
(Riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche statali).

I commi 1 e 2, 5 e 6, recano disposizioni in materia di riduzione degli organi societari delle società in mano pubblica e di criteri nomina dei componenti degli organi societari delle società di cui le amministrazioni statali detengono un controllo indiretto.

Il comma 3 facoltizza le società direttamente e indirettamente controllate dalle amministrazioni statali ad adottare, per la fornitura di beni e servizi, parametri prezzo qualità rapportati a quelli messi a disposizione da Consip per le pubbliche amministrazioni.

Il  comma 7 prevede che tutti i contratti di consulenza con le amministrazioni pubbliche acquistano efficacia solo dopo la pubblicazione dei nominativi e dei compensi sul sito istituzionale dell’ente stipulante dispone in materia di pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche statali.

 

Art. 138.
(Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche).

Art. 138.
(Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche).

I commi 1 e 2 dell’articolo 138 contengono il divieto (e disciplinano le conseguenze della violazione del medesimo divieto) per le pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici economici, nonché per le società interamente possedute ovvero maggioritariamente partecipate dalle medesime amministrazioni o enti di inserire clausole compromissorie nei contratti di lavori, forniture e servizi ovvero di sottoscrivere compromessi, al fine di devolvere ad arbitri le controversie nascenti da tali contratti.

 

 

In base al comma 3, rispetto a contratti già sottoscritti, per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, la medesima disposizione obbliga i medesimi soggetti di cui ai commi 1 e 2 a declinare la competenza arbitrale, sempre che tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; i collegi arbitrali, costituiti invece successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della legge finanziaria, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.

(segue art. 138)

Il comma 4 disciplina il monitoraggio degli effetti finanziari della disposizione e la destinazione di eventuali risparmi da essa generati.

 

Il comma 5, infine, precisa le conseguenze del mancato rispetto dei termini di cui al comma 5 e al comma 13 del medesimo art. 240 del codice dei contratti pubblici per la formulazione della proposta di accordo bonario rispettivamente da parte della commissione ivi prevista o del responsabile del procedimento.

 

Art. 139.
(Attività di liquidazione dell'Agenzia Torino 2006).

Art. 139.
(Attività di liquidazione dell'Agenzia Torino 2006).

L’articolo 139, al comma 1, prevede la nomina - a decorrere dal 1° gennaio 2008 - di un commissario liquidatore per lo svolgimento, entro il termine di tre anni, delle attività residue dell’Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006. Al comma 2, individua la destinazione finale degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi in quella prevista nelle convenzioni attuative del piano stesso.

 

Art. 140.
(Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche).

Art. 140.
(Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche).

L'articolo 140 pone limiti alla costituzione e alla partecipazione in società da parte delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che esse non possano costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società È comunque sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di partecipazioni in tali società.

Si prevede, altresì, un procedimento autorizzatorio per quanto riguarda in particolare l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento di quelle esistenti, che devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata. Le società e le partecipazioni vietate devono essere cedute a terzi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.









(segue art. 140)

Art. 141.
(Riorganizzazione delle modalità di attribuzione dei fondi per investimenti e dei trasferimenti correnti per le imprese).

Art. 141.
(Riorganizzazione delle modalità di attribuzione dei fondi per investimenti e dei trasferimenti correnti per le imprese).

L'articolo 141 prevede la cessazione dell'efficacia delle disposizioni istitutive dei Fondi per gli investimenti e dei Fondi da ripartire per i trasferimenti correnti alle imprese e l’assegnazione delle relative risorse alle corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nei fondi medesimi.

 

Art. 142.
(Riqualificazione del bilancio dello Stato attraverso una modifica del termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale e programma di ricognizione).

Art. 142.
(Riqualificazione del bilancio dello Stato attraverso una modifica del termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale e programma di ricognizione).

L'articolo 142, al comma 1, riduce - attraverso una modifica alla disciplina contabile - da sette a tre anni il termine di perenzione dei residui passivi propri di conto capitale. Ai commi 2 e 3 sidispone l’adozione di un programma di ricognizione periodicatriennale a decorrere dal 2008 dei suddetti residui, ai fini della verifica dei presupposti per il loro mantenimento in bilancio. Conseguentemente, il comma 4 demanda ad un decretodel Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con i Ministri interessati, la quantificazione dell’ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare, e l’ammontare degli stanziamenti da iscrivere, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, in appositi fondi da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti.

 

Art. 143.
(Limiti ai prelevamenti dalla Tesoreria statale).

Art. 143.
(Limiti ai prelevamenti dalla Tesoreria statale).

L’articolo 143 conferma, per il triennio 2008-2010, l’applicazione delle misure relative al controllo sui prelevamenti dai conti di tesoreria di determinate categorie di enti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato.

 

Art. 144.
(Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, controllo della Corte dei conti).

Art. 144.
(Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, controllo della Corte dei conti).

L’articolo 144 reca, ai commi da 1 a 11, disposizioni che limitano le erogazioni a carico della finanza pubblica volte a remunerare funzioni o attività svolte da persone fisiche nell’ambito di rapporti con pubbliche amministrazioni o altri organismi pubblici.

Il commi 1 e 8 sopprimono rispettivamente il comma 593 e parte del comma 466 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007, che contengono disposizioni analoghe a quelle introdotte.

 

Il comma 2 pone un tetto al trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, o per incarichi e mandati di qualsiasi natura, da parte di pubbliche amministrazioni statali, enti pubblici anche economici, società non quotate a capitale totalmente o prevalentemente pubblico e loro controllate. Il trattamento economico onnicomprensivo massimo in tali casi, e fatte salve alcune eccezioni e possibilità di deroga, non può superare quello del primo Presidente della Corte di cassazione.

Formulazione del testo

Il termine “statali” recato dal comma 2 esclude dal novero dei destinatari le regioni e gli enti locali, ma non appare del tutto chiaro se la generale dizione “enti pubblici anche economici” includa o meno quelli regionali e locali e se per “società […] a totale o prevalente partecipazione pubblica” si intendano anche quelle partecipate da Regioni ed enti locali.

Il parametro di riferimento per la fissazione del “trattamento economico onnicomprensivo” massimo, rappresentato a sua volta dal “trattamento economico onnicomprensivo” percepito dal primo presidente della Corte di cassazione, non appare definibile in modo certo e stabile – a differenza della “retribuzione” del primo presidente della Corte – rientrando in tale dizione anche emolumenti, eventuali e variabili, aggiuntivi alla retribuzione.

Ai sensi del medesimo comma, i relativi atti di spesa non possono avere attuazione, se non previamente resi noti sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato e comunicati al Governo e al Parlamento.

Impatto sui destinatari

Tale obbligo – stante la formulazione letterale del comma – sembra doversi applicare a tutti gli atti che incidano sul trattamento economico relativo a tutti i rapporti di lavoro dipendente o autonomo, nonché ad incarichi o mandati di qualsiasi natura. Se tale lettura fosse corretta, parrebbe opportuna una valutazione della sua congruità rispetto alla complessiva ratio della disciplina e, in ogni caso, una verifica sull’impatto amministrativo della disposizione, presumibilmente elevato in termini sia di onere organizzativo e finanziario per la gestione e l’aggiornamento dei dati, sia di tempi di realizzazione del sistema. Sembra inoltre opportuno un approfondimento sulla sua compatibilità con la disciplina a tutela della riservatezza dei dati personali.

Si prevede altresì il collocamento in aspettativa senza assegni di chi sia al contempo legato da rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o da queste partecipate, controllate o collegate e componente di organi di governo o controllo dei medesimi organismi o società.

(segue art. 144)

Il comma 3 dispone che la Banca d’Italia e le autorità indipendenti trovino la loro disciplina in materia in una futura, complessiva legge di riforma.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Il 5 marzo 2007 il Governo ha presentato al Senato un disegno di legge che detta principi in materia di funzioni, organizzazione e attività delle Autorità indipendenti di regolazione, vigilanza e garanzia dei mercati. Il disegno di legge (A.S. 1366) è attualmente all’esame della 1ª Commissione (Affari costituzionali) in sede referente.

I commi 4, 5 e 6 specificano le modalità di applicazione della nuova disciplina alle situazioni e ai rapporti in corso, nonché a quelli di nuova istituzione. Il comma 7 impone alla RAI un obbligo di comunicazione alla Commissione parlamentare di vigilanza delle retribuzioni dirigenziali e dei compensi per la conduzione di trasmissioni.

 

I commi 9-11 recano una peculiare forma di controllo di legittimità da parte della Corte dei conti sugli atti comportanti spesa ai sensi del co. 2.

Tali disposizioni sono qualificate dal comma 11 come princìpi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica, vincolanti l’esercizio dell’attività legislativa delle Regioni

 

Il comma 12 reca disposizioni in materia di pubblicità dei rapporti di collaborazione e di consulenza a titolo oneroso, prevedendo che le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare sul loro sito web i provvedimenti con cui hanno affidato gli incarichi, con l’indicazione dei soggetti beneficiari dei pagamenti, degli importi erogati e della ragione dell’affidamento dell’incarico.

I commi da 13 a 15 recano norme volte a rafforzare i controlli sulle spese degli enti locali per incarichi di studio o di ricerca, ovvero per consulenze. In particolare, il comma 13 stabilisce che i suddetti incarichi possano essere conferiti dall’ente locale solo nell’ambito di un programma approvato dal Consiglio dell’ente stesso. Il comma 14 demanda al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali la definizione, in conformità alla legislazione vigente in materia, dei limiti, dei criteri e delle modalità per il conferimento di incarichi esterni, nonché del limite massimo della relativa spesa annua.

 

Il comma 15 prevede che la sezione regionale della Corte dei Conti debba esprimere un parere obbligatorio e non vincolante sulla legittimità e sulla compatibilità finanziaria delle disposizioni del regolamento dei servizi e del personale adottate in materia di incarichi esterni in attuazione del comma 14.

(segue art. 144)

Il comma 16 prevede – con alcune eccezioni, da individuarsi anche attraverso un apposito D.P.C.M. – la “soppressione” dei contratti di consulenza di durata continuativa stipulati con personale facente parte di “speciali uffici o strutture”, comunque denominati, istituiti presso amministrazioni statali. E’ peraltro prevista la possibilità di individuare con D.P.C.M. i contratti di consulenza indispensabili per assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali.

Formulazione del testo

In riferimento al comma 16 si osserva come la formulazione letterale della disposizione non appaia chiara ed in particolare non risulta di immediata evidenza i criteri di identificazione dei contratti di consulenza “riferibili al personale facente parte di speciali uffici o strutture comunque denominati”.

In considerazione del previsto trasferimento delle funzioni già svolte da tali uffici alle “direzioni generali” competenti non risulta, inoltre, chiaro se – oltre alle consulenze – debbano essere soppressi anche gli uffici o le strutture nell’ambito dei quali esse erano prestate.

Il comma 17 prevede la nullità dei contratti di assicurazione stipulati da parte di enti pubblici in favore dei rispettivi amministratori al fine di tenerli indenni dai rischi derivanti dall’espletamento dei compiti connessi con la carica da loro ricoperta e riferibili alla responsabilità amministrativa o contabile. I contratti di assicurazione in corso perdono efficacia a decorrere dal 30 giugno 2008; è prevista una misura sanzionatoria per chi stipula o beneficia di contratti di assicurazione nulli.

 

Il comma 18 abroga il comma 9 dell’articolo 7 della legge 131/2003 (la cosiddetta “Legge La Loggia” eliminando la facoltà per le regioni, ivi prevista, di procedere all’integrazione della composizione delle sezioni regionali della Corte dei conti attraverso la nomina di due componenti.

Il comma 19 prevede una riorganizzazione degli uffici della Corte dei conti, da attuare a livello regolamentare, al fine di coordinare le nuove funzioni istituzionali attribuite dall’articolo in esame con quelle già svolte dalla stessa.

Il comma 20 prevede che ove un’amministrazione ritenga di non ottemperare ai rilievi svolti dalla Corte dei conti nell’esercizio del controllo su gestioni di spesa e di entrata, essa debba inviare un documento motivato alla Presidenza delle Camere, alla Presidenza del Consiglio e alla Presidenza della Corte dei conti.

 

 

Il comma 21 prevede che la Corte dei conti, nel definire annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo di gestione tenga conto anche – ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica – delle relazioni degli organi che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.

Il comma 22 limita al solo 2007 (e non anche al 2008, come previsto dal testo vigente dell’art. 1, co. 576, della legge finanziaria per il 2007) il “taglio” del 30 per cento degli adeguamenti automatici previsto da tale disposizione per le retribuzioni di dipendenti pubblici appartenenti a specifiche categorie di personale pubblico, rientranti nel c.d. personale “non contrattualizzato”.
















(segue art. 144)

Capo XXX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

 

Art. 145.
(Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni).

Art. 145.
(Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni).

L’articolo 145 è volto principalmente ad apportare correttivi alla disciplina relativa all’utilizzazione degli incarichi e delle forme di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni.

 

Il comma 1, modificando l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165 del 2001, specifica che gli incarichi individuali esterni possano esser conferiti solamente a soggetti di particolare e comprovata professionalità a livello di specializzazione universitaria.

 

Il comma 2 fa salve le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 529 e 560, della legge finanziaria per il 2007, che prevedono, per il triennio 2007-2009, nell’ambito delle assunzioni a tempo determinato effettuate, rispettivamente, dalle amministrazioni dello Stato e da altre determinate pubbliche amministrazioni nonché da regioni ed enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, la riserva di una quota pari al 60% dei posti a soggetti già titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con le medesime amministrazioni ed enti.

 

 

Il comma 3 riformula l’articolo 36 del D.Lgs. 165 del 2001, in materia di utilizzazione di contratti di lavoro flessibile, prevedendo che le pubbliche amministrazioni (salve determinate eccezioni) effettuano assunzioni di personale utilizzando esclusivamente il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che le stesse amministrazioni possano avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dalla disciplina privatistica al solo scopo di fronteggiare esigenze stagionali o per periodi non superiori a 3 mesi. Non si ammette in nessun caso il rinnovo del contratto o l’utilizzo dello stesso lavoratore con altra tipologia contrattuale e si prevede che per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni ricorrono all’assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo massimo di 6 mesi, non rinnovabili. Si introduce inoltre la previsione del divieto di assunzione per le amministrazioni che violano la disciplina relativa all’utilizzo delle forme di lavoro flessibile di cui al nuovo articolo 36 per il triennio successivo alla violazione stessa.

(segue art. 145)

Il comma 4 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le amministrazioni dello Stato ed altre determinate pubbliche amministrazioni possano avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solo entro il limite del 35% della spesa sostenuta, per tali finalità, nell’anno 2003.

 

I commi 5-8 recano disposizioni volte a contenere la spesa per lavoro straordinario delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che le amministrazioni statali provvedono all’attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, in modo da ridurre il ricorso al lavoro straordinario, che a decorrere dal 2008 la spesa per prestazioni di lavoro straordinario vada comunque contenuta entro il limite del 90% delle risorse finanziarie a tal fine assegnate per l’anno finanziario 2007 e che le pubbliche amministrazioni possano corrispondere compensi per lavoro straordinario solamente dopo l’attivazione di sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

 

Art. 146.
(Assunzioni di personale. Misure concernenti la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Art. 146.
(Assunzioni di personale. Misure concernenti la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Il comma 1 dispone che le assunzioni di personale presso le pubbliche amministrazioni, autorizzate per l’anno 2007 ai sensi del comma 96 della legge finanziaria 2005 in deroga al “blocco del turn over” disposto dalla medesima legge, possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008.

Il comma 2, novellando l’art. 35 del D.Lgs. 165/2001, prevede che le graduatorie dei concorsi pubblici rimangono valide per un termine di 3 anni dalla data di pubblicazione, fermi restando i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.

Il comma 3, estende la possibilità di effettuare le assunzioni per gli anni 2008 e 2009 previste dal comma 527 della legge finanziaria 2007 per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, anche alle amministrazioni pubbliche che siano state interessate dai processi di stabilizzazione del personale previsti dalla legge finanziaria 2007.

Il comma 4 autorizza la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato, per il 2008, ad effettuare assunzioni in deroga alla legislazione vigente entro un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per il 2008, a 120 milioni di euro per il 2009 e a 140 milioni di euro a decorrere dal 2010. Per tale finalità viene istituito un apposito Fondo con uno stanziamento “pari a 50 milioni di euro per l’anno 2008, a 120 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 ed a 140 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010”, alla cui ripartizione si provvede con apposito D.P.R. da emanare entro il 31 marzo 2008.

I commi 5 e 6 intervengono sulla disciplina relativa alla stabilizzazione dei pubblici dipendenti precari di cui al ai commi 526 e 558 della legge finanziaria 2007, estendendo la possibilità di stabilizzazione anche al personale a tempo determinato che consegua i previsti requisiti di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente al 28 settembre 2007.

I commi 7, 8 e 9 recano disposizioni relative alla predisposizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2008, 2009 e 2010, di piani per la progressiva stabilizzazione del personale precario.

Il comma 10 reca disposizioni in materia di assunzioni nelle carriere iniziali della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo della polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato.

Il comma 11 autorizza l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) a continuare ad avvalersi del personale con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 28 settembre 2007.

Il comma 12 dispone la proroga al 31 dicembre 2008 dei contratti di formazione e lavoro (CFL) presso le pubbliche amministrazioni non convertiti in contratti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2007.

Il comma 13 reca disposizioni relative alla trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro del personale assunto presso le pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro part-time.

I commi 14 e 15 dispongono che le amministrazioni statali ed altre pubbliche amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per l’anno 2010 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 60% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

Il comma 16 autorizza le medesime pubbliche amministrazioni di cui al comma 14, per far fronte a indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per lo stesso anno 2010, a procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un determinato limite massimo di spesa.

Il comma 17, in connessione a quanto previsto dal precedente comma 7, provvede a modificare il vigente comma 103 della legge finanziaria per il 2005, facendo decorrere l’applicazione della relativa disposizione dal 2011 anziché dal 2010.

Il comma 18 dispone che nei bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni si possa stabilire una riserva di posti non superiore al 20% per il personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti.

I commi da 19 a 22 autorizzano il Ministero per i beni e le attività culturali a bandire concorsi e procedere ad assunzioni straordinarie di 400 assistenti di posizione economica B3 e di 100 unità di personale di posizione economica C1.

 

 

Il comma 23, al fine di potenziare il supporto tecnico-amministrativo alle funzioni del Ministero dell’economia, dispone il differimento al 1° gennaio 2010 dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 426 e 427 della legge finanziaria 2007 in materia di ridefinizione dell’articolazione periferica del Ministero dell’economia e finanze.

Il comma 24 prevede la possibilità, per il personale della società Poste italiane S.p.A. ed il personale dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A., di essere inquadrato ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso altre amministrazioni pubbliche sulla base delle procedure di mobilità, nei limiti dei posti disponibili in organico.

Il comma 25 provvede a novellare il comma 565 della legge finanziaria 2007, intervenendo in particolare in materia di stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario nazionale SSN.

I commi da 26 a 28 dettano disposizioni in materia di assunzione di personale a tempo indeterminato da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e dell’Unioncamere.

Il comma 29 dispone la possibilità per il Ministero della giustizia di immettere in servizio determinate unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici di educatore professionale, a tempo determinato, da destinare all'area penitenziaria della regione Piemonte.

Il comma 30 reca disposizioni in materia di assunzione degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, novellando a tal fine il comma 557 della legge finanziaria 2007.

Il comma 31 reca disposizioni in materia di assunzione, invece, con riferimento agli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, novellando a tal fine il comma 562 della legge finanziaria 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulazione del testo

Al comma 4 non appare corretta la previsione secondo cui la dotazione del Fondo sarebbe pari “a 120 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009”, dal momento che l’anno che presenta uno stanziamento a regime è invece l’anno 2010.
















I(segue art. 146)






































(segue art. 146)

Art. 147.
(Estensione del diritto al collocamento obbligatorio).

Art. 147.
(Estensione del diritto al collocamento obbligatorio).

L’articolo 147 dispone che le norme sul collocamento obbligatorio in favore dei soggetti vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché dei loro familiari, sono estese agli orfani, o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che sano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita per infortunio sul lavoro.

 

Art. 148.
(Misure straordinarie in tema di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni).

Art. 148.
(Misure straordinarie in tema di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni).

L’articolo reca misure straordinarie in materia di mobilità, allo scopo di razionalizzare la ricollocazione di dipendenti pubblici in esubero.

I commi 1 e 2 prevedono che la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministro dell’economia, in funzione dell’esigenza di garantire la ricollocazione del personale delle pubbliche amministrazioni in situazione di esubero, possono autorizzare, per il biennio 2008-2009, la stipulazione di accordi di mobilità, anche intercompartimentale, volti alla ricollocazione del personale presso uffici con rilevanti vacanze di organico.

I commi 3 e 4 recano specifiche norme relative, rispettivamente, al personale militare che si trovi in situazione di esubero e al personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti dell’insegnamento.

I commi 5 e 6 prevedono l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, della banca dati informatica finalizzata all’incontro tra domanda e offerta di mobilità.

 

 

Art. 149.
(Integrazione di risorse per rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e risorse per rinnovi contrattuali biennio 2008-2009, ivi incluso il personale del Corpo dei vigili del fuoco).

Art. 149.
(Integrazione di risorse per rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e risorse per rinnovi contrattuali biennio 2008-2009, ivi incluso il personale del Corpo dei vigili del fuoco).

L’articolo 149, ai commi 1-10, reca disposizioni relative all’integrazione delle risorse per i rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007 per il personale delle pubbliche amministrazioni, provvedendo così a dare attuazione alle intese ed accordi tra Governo e OO.SS. in materia di pubblico impiego del 6 aprile 2007 e 29 maggio 2007, in modo da garantire il riconoscimento di benefici economici medi pari a 101 euro mensili per i dipendenti del comparto Ministeri ed incrementi corrispondenti per i dipendenti dei rimanenti comparti.

 

I commi da 11 a 14 stanziano le risorse per i rinnovi contrattuali relativi al biennio 2008-2009 per il personale delle pubbliche amministrazioni.

 

 

TITOLO V

NORME FINALI

 

Art. 150.
(Fondi speciali e tabelle).

Art. 150.
(Fondi speciali e tabelle).

L'articolo 150, comma 1, stabilisce l’entità dei fondi speciali (c.d. tabelle A e B), che sono lo strumento contabile mediante il quale si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

 

Il comma 2, approva la tabella C, recante le dotazioni da iscrivere nel bilancio annuale e triennale in relazione a leggi di spesa permanente.

 

Il comma 3 approva la tabella D, contenente gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme per interventi di sostegno all’economia classificati fra le spese di conto capitale.

 

Il comma 4 approva le riduzioni di autorizzazioni di spesa contenute nella tabella E.

 

Il comma 5 approva la tabella F, recante gli importi da iscrivere in bilancio in relazione ad autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale.

 

Il comma 6 autorizza le amministrazioni e gli enti pubblici ad assumere gli impegni di spesa indicati nella medesima tabella.

 

Il comma 7, dispone l’approvazione dell’allegato 1, nel quale sono stabiliti gli stanziamenti necessari per far fronte ai maggiori oneri, rispetto alle previsioni, che si sono determinati in relazione a specifiche voci di bilancio (cc.dd. eccedenze di spesa).

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Al comma 7 e allegato 1, si osserva, che in taluni casi, il finanziamento delle cc.dd. eccedenze di spesa riguarda autorizzazioni in base alle quali è già stata rilevata negli anni precedenti un’eccedenza (come nel caso del fondo per l’equa riparazione dei danni subiti per violazione del termine di ragionevole durata del processo – legge n. 89/2001, o degli stanziamenti necessari a fronteggiare il maggior onere dato dall’esenzione dal pagamento dell’ICI degli oratori – legge 206/2003).

In questi casi, poiché sembrerebbe trattarsi dell’esigenza di un rifinanziamento delle leggi, più che ad una applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i – quater), della legge n. 468/1978, si potrebbe valutare l’opportunità di procedere con le modalità di cui all’articolo 11-ter, comma 7 della stessa legge di contabilità,  in base al quale il Ministro dell’economia e finanze riferisce al Parlamento con propria relazione circa le cause che hanno determinato gli scostamenti,  assumendo le conseguenti iniziative legislative

Art. 151.
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).

Art. 151.
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).

L’articolo 151, comma 1,dispone, ai fini del rispetto delle regole di copertura della legge finanziaria, l’approvazione del prospetto di copertura degli oneri di natura corrente.

 

ll comma 2 stabilisce che le disposizioni del disegno di legge finanziaria costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

 

Il comma 3 dispone sulla applicabilità della legge finanziaria per il 2008 – con riferimento a tutte le sue disposizioni – alle regioni a statuto speciale e alle province autonome (c.d. clausola di “compatibilità”).

 

Il comma 4 fissa al 1° gennaio 2008 l’entrata in vigore della legge finanziaria.