Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento bilancio , Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Bilancio e finanziaria 2007 - A.C. 1746-bis e 1747 - Commissione Cultura
Riferimenti:
AC n. 1746/XV   AC n. 1747/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 54    Progressivo: 7
Data: 10/10/2006
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO   LEGGE FINANZIARIA
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

 

Bilancio e finanziaria 2007

A.C. 1746-bis e 1747

Commissione Cultura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 54/7

 

 

10 ottobre 2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Cultura

 

SIWEB

 

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File: CU0044.doc

 

 


INDICE

PARTE I Il disegno di legge di bilancio per il 2007

1. Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente  3

§      1.1 Il quadro generale riassuntivo  3

§      1.2 Le variazioni rispetto alle previsioni 2006  4

Tavole allegate L’evoluzione delle spese  nel bilancio dello Stato per il 2007-2009  7

Tavola I – Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato  8

Tavola II – Evoluzione della spesa finale per categorie ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato  9

Tavola III – Le spese complessive per funzioni-obiettivo ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato  10

Tavola IV – Andamento delle U.P.B. (III livello) ed incidenza percentuale sulle spese finali del bilancio dello Stato  11

La disciplina contabile: il bilancio dello Stato  12

La disciplina contabile: la legge finanziaria  17

PARTE II STATI DI PREVISIONE DI INTERESSE DELLA COMMISSIONE CULTURA

Ministero dell’economia e delle finanze (Tab. 2) (Informazione ed editoria)23

§      Stanziamenti23

§      Stanziamenti recati da altri stati di previsione  23

§      Norme contenute nel ddl finanziaria in materia di informazione e editoria  24

Ministero dell’economia e delle finanze   (Tab. 2) (Sport)27

§      Stanziamenti27

§      Tabelle del ddl finanziaria  28

§      Norme contenute nel ddl finanziaria in materia di contributi allo sport28

Ministero della pubblica istruzione  (Tab. 7)31

§      Struttura  31

§      Stanziamenti complessivi32

§      Stanziamenti recati da altri stati di previsione  33

§      Norme contenute nel ddl finanziaria in materia di istruzione  34

§      Tabelle del ddl finanziaria  35

Ministero per i beni e le attività culturali (Tab. 14)39

§      Struttura  39

§      Stanziamenti complessivi40

§      Norme contenute nel ddl finanziaria in materia di beni e attività culturali41

§      Tabelle del ddl finanziaria  44

Ministero dell’università e ricerca   (Tab. 17)49

§      Struttura  49

§      Stanziamenti complessivi49

§      Stanziamenti recati da altri stati di previsione  51

§      Norme contenute nel ddl finanziaria in materia di università e ricerca  52

§      Tabelle del ddl finanziaria  56

Schede di lettura del disegno di legge finanziaria

§      Articolo 15 (Disposizioni in materia di immobili) Stralcio  61

§      Articolo 42 (Organizzazione del vertice degli enti pubblici non economici)63

§      Articolo 64 (Automatismi stipendiali e misure di contenimento per i trattamenti accessori dirigenziali)67

§      Articolo 65 (Istituzione di fondi per la scuola)70

§      Articolo 66 (Interventi per il rilancio della scuola pubblica)71

§      Articolo 67 (Clausola di salvaguardia)88

§      Articolo 68 (Altri interventi in favore del sistema dell'istruzione)89

§      Articolo 69 (Università e principali enti pubblici di ricerca)107

§      Articolo 70 (Disposizioni in materia di personale delle università e degli enti di ricerca)110

§      Articolo 71 (Divieto temporaneo di istituire nuove facoltà e corsi di studio)115

§      Articolo 104 (Disposizioni urgenti per la costituzione di nuovi fondi ed altri interventi per l'innovazione industriale) (a cura del Dipartimento attività produttive - stralcio)118

§      Articolo 106 (Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - FIRST) (a cura del Dipartimento attività produttive)122

§      Articolo 163 (Disposizioni in materia di beni culturali)125

§      Articolo 164 (Accademie)133

§      Articolo 165 (Norme di razionalizzazione e risparmio in materia di spettacolo)135

§      Articolo 189 (Centro di produzione Spa)142

§      Articolo 190 (Fondazione per la ricerca nel campo delle biotecnologie)145

§      Articolo 191 (Contributo all'emittenza locale) (a cura del Dipartimento trasporti)146

§      Articolo 206 (Disposizioni concernenti l'Istituto per il credito sportivo)148

§      Articolo 207 (Contributo al Comitato italiano paralimpico)150

Appendice

GLOSSARIO DEI PRINCIPALI TERMINI MACROECONOMICI E DI FINANZA PUBBLICA  155

 

 

 


PARTE I
Il disegno di legge di bilancio per il 2007


1. Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente

1.1 Il quadro generale riassuntivo

Il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per il 2007 a legislazione vigente (A.C. 1747) evidenzia i seguenti importi:

 

BLV 2007 (A.C. 1747)
al netto delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

Competenza

Cassa

(1)      Entrate finali
          - di cui entrate tributarie

423.453
396.555

402.249
380.567

(2)      Spese finali

427.337

444.684

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

3.885

42.436

 

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2007, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, prevede entrate finali per 423 miliardi e spese finali per 427 miliardi di euro.

 

Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta, in termini di competenza e al netto delle regolazioni debitorie e contabili e dei rimborsi IVA, pari a 3.885 milioni di euro.

 

Per quanto riguarda il bilancio di cassa, il saldo netto da finanziare risulta pari a 42.436 milioni di euro.

 

Al lordo delle regolazioni contabili e debitorie, il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2007 (A.C. 1747) prevede:

 

BLV 2007 (A.C. 1747)
al lordo delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

Competenza

Cassa

(1)      Entrate finali
          - di cui entrate tributarie

450.384
423.486

429.180
407.498

(2)      Spese finali

457.419

474.766

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

7.035

456.586

 

Le regolazioni contabili e debitorie e i rimborsi IVA iscritti nel bilancio a legislazione vigente per il 2007 ammontano, per quanto concerne le entrate, a 26.931 milioni di euro e, per quanto concerne le spese, a 30.081 milioni di euro.


1.2 Le variazioni rispetto alle previsioni 2006

Nella successiva Tavola sono posti a raffronto, in termini di competenza, per quanto concerne le entrate finali, le spese finale e i saldi di bilancio, le previsioni iniziali del bilancio per il 2006, le previsioni contenute nel disegno di legge di assestamento nel testo emendato approvato dalla Camera dei deputati (A.S. 1060), e le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2007 (A.C. 1747).

Il raffronto è effettuato con i dati al netto delle regolazioni debitorie e contabili.

(Valori in milioni di euro)

 

Bilancio di previsione 2006

Assestato emendato
2006

B.L.V.
2007

Entrate finali

394.311

401.379

423.453

Tributarie

363.708

373.566

396.555

Extratributarie

28.730

25.939

25.022

Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

1.874

1.874

1.875

 

 

 

 

Spese finali

430.975

435.903

427.337

Spese correnti

398.814

402.604

399.364

- Spese correnti al netto interessi

327.399

330.619

325.283

- Interessi

71.416

71.985

74.080

Spese conto capitale

32.161

33.300

27.974

Rimborso prestiti

188.925

188.791

189.099

 

 

 

 

Saldo netto da finanziare

-36.664

-34.524

-3.886

Risparmio pubblico

-6.377

-3.099

+22.214

Avanzo primario

34.736

37.461

70.195

Ricorso al mercato (*)

-232.666

-231.656

-196.134

(*)  Il ricorso al mercato è calcolato al lordo delle regolazioni debitorie e contabili.

 

Le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2007 registrano una forte riduzione del saldo netto da finanziare rispetto al disegno di legge di assestamento per il 2006, nell’importo di 30.638 milioni di euro.

Il bilancio a legislazione vigente per il 2007 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2006, un aumento delle entrate finali di 22.074 milioni di euro ed una riduzione delle spese finali di 8.556 milioni di euro.

In particolare, per le entrate finali, l’aumento di oltre 22 miliardi di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2006, è determinata dall’incrementi di quasi 23 miliardi di euro delle entrate tributarie e della riduzione di poco meno di 1 miliardo delle entrate extratributarie. Le entrate del Titolo III, relative all’alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti si mantengono stabili a 1.875 milioni.

Riguardo alle spese finali iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2007, la riduzione ha interessato sia quelle di parte corrente, che registrano, rispetto al bilancio assestato 2006, una riduzione di 3.240 milioni di euro, sia quelle in conto capitale, che presentano una riduzione di 5.326 milioni.

Nell’ambito delle spese correnti, il bilancio a legislazione vigente per il 2007 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2006, un incremento della spesa per interessi di 2.029 milioni di euro.

La tavola seguente illustra la ripartizione delle spese finali del bilancio dello Stato, ripartite per categorie, secondo la classificazione economica, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, evidenziando il raffronto tra il dato assestato 2006, come approvato dalla Camera (A.S. 1060), e il dato previsto a legislazione vigente per il 2007 e indicandone anche la variazione percentuale.

 

SPESE FINALI DEL BILANCIO DELLO STATO
(competenza- valori in milioni di euro)

CATEGORIE

ASS. 2006

BLV 2007

Var. %

Redditi da lavoro dipendente

84.383

83.942

-0,5

Consumi intermedi

10.309

8.577

-16,8

Imposte pagate sulla produzione

4.434

4.611

4,0

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

180.813

178.824

-1,1

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

4.635

3.826

-17,5

Trasferimenti correnti a imprese

4.575

3.840

-16,1

Trasferimenti all'estero

1.593

1.490

-6,5

Risorse proprie CEE

15.850

17.400

9,8

Interessi passivi e redditi da capitale

71.985

74.080

2,9

Poste correttive e compensative

17.004

15.562

-8,5

Ammortamenti

840

841

0,1

Altre uscite correnti

6.184

6.370

3,0

Totale Spese Correnti

402.604

399.364

-0,8

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

2.819

3.384

20,0

Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche

11.963

9.822

-17,9

Contributi agli investimenti ad imprese

6.848

4.112

-40,0

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private

34

26

-23,5

Contributi agli investimenti a estero

189

203

7,4

Altri trasferimenti in conto capitale

9.955

10.183

2,3

Acquisizioni di attività finanziarie

491

244

-50,3

Totale spese Conto Capitale

33.299

27.974

-16,0

Totale Spese Finali

435.902

427.338

-2,0


Le spese di parte corrente

Come si rileva nella relazione illustrativa del disegno di legge (A.C. 1747), che analizza il raffronto tra i dati a legislazione vigente 2007 e quelli del disegno di legge di assestamento 2006 (A.S. 1060), si rileva una riduzione delle spese correnti rispetto al 2006 pari a 3.240 milioni di euro.

La variazione delle spese correnti ha riguardato i seguenti comparti:

-          consumi intermedi (-1.731 milioni);

-          trasferimenti ad enti di previdenza (+1.527 milioni);

-          trasferimenti a regioni (-1.515 milioni) e a comuni (-1.878 milioni) in gran parte relativi alle risorse occorrenti per l'attuazione dei federalismo amministrativo;

-          trasferimenti ad imprese (-735 milioni);

-          finanziamento al bilancio dell'Unione Europea (+1.550 euro) dovuti all’incremento dei trasferimenti concernenti le risorse IVA e il contributo calcolato sul PNL;

-          interessi (+2.095 milioni) dovuti all’andamenti dei tassi.

Le spese in conto capitale

Le previsioni per il 2007 evidenziano complessivamente una riduzione (-5,3 miliardi di euro) della spesa in conto capitale, che passa dai 33,3 miliardi dell’assestamento 2006 ai 28 miliardi del bilancio a legislazione vigente 2007.

 


Tavole allegate
L’evoluzione delle spese
nel bilancio dello Stato per il 2007-2009

 

Tavola I       Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola II      Evoluzione della spesa finale per categorie e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola III     Le spese complessive per funzioni-obiettivo e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola IV    Andamento della spesa finale delle unità previsionali di base (III livello) e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

 

Tutti i dati delle spese sono al lordo dei rimborsi IVA e delle regolazioni debitorie.

 

 

Si segnala che i dati relativi all’assestato 2006 sono tratti dal disegno di legge iniziali (A.C. 1254).


Tavola I – Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

Rendiconto 2005

2006

2007

 

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

Economia e finanze

287.417

271.123

58,0

271.989

58,2

261.661

57,2

Sviluppo economico

 

 

 

 

 

7.800

1,7

Commercio internazionale

 

 

 

 

 

217

0,0

ex Attività produttive

4.250

4.248

0,9

2.392

0,5

 

 

Lavoro e previdenza sociale

 

 

 

 

 

54.902

12,0

Solidarietà sociale

 

 

 

 

 

16.611

3,6

ex Lavoro e politiche sociali

68.956

68.864

14,7

72.035

15,4

 

 

Giustizia

7.655

7.425

1,6

7.884

1,7

7.438

1,6

Affari esteri

2.511

2.340

0,5

2.074

0,4

1.894

0,4

Pubblica istruzione

 

 

 

 

 

42.250

9,2

Università e ricerca

 

 

 

 

 

10.554

2,3

ex Istruzione, università e ricerca

51.604

51.835

11,1

52.084

11,1

 

 

Interno

26.749

25.581

5,5

26.807

5,7

24.287

5,3

Ambiente e territorio

1.376

1.357

0,3

1.061

0,2

735

0,2

Infrastrutture

 

 

 

 

 

3.801

0,8

Trasporti

 

 

 

 

 

2.946

0,6

ex Infrastrutture e trasporti

7.779

7.414

1,6

7.151

1,5

 

 

Comunicazioni

396

384

0,1

252

0,1

229

0,1

Difesa

21.335

21.276

4,6

19.252

4,1

18.134

4,0

Politiche agricole

1.767

1.687

0,4

1.446

0,3

1.190

0,3

Beni e attività culturali

2.392

2.263

0,5

1.882

0,4

1.654

0,4

Salute

1.497

1.446

0,3

1.380

0,3

1.115

0,2

Totale spese finali

485.684

467.243

100

467.689

100

457.418

100


Tavola II – Evoluzione della spesa finale per categorie ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

Rendiconto 2005

2006

2007

 

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

Redditi da lavoro dipendente

82.601

81.743

17,5

85.329

18,2

83.941

18,4

Consumi intermedi

13.198

12.782

2,7

10.980

2,3

8.578

1,9

Imposte pagate sulla produzione

4.414

4.391

0,9

4.434

0,9

4.611

1,0

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

177.800

175.285

37,5

182.130

38,9

178.824

39,1

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

4.218

3.862

0,8

4.624

1,0

3.826

0,8

Trasferimenti correnti a imprese

5.074

4.875

1,0

4.591

1,0

3.840

0,8

Trasferimenti all'estero

1.704

1.615

0,3

1.592

0,3

1.490

0,3

Risorse proprie cee

15.700

14.480

3,1

15.850

3,4

17.400

3,8

Interessi passivi e redditi da capitale

76.413

70.671

15,1

71.693

15,3

74.080

16,2

Poste correttive e compensative

51.824

49.294

10,5

44.618

9,5

45.643

10,0

Ammortamenti

833

18

0,0

840

0,2

841

0,2

Altre uscite correnti

4.094

1.433

0,3

6.429

1,4

6.370

1,4

Totale spese correnti

437.873

420.449

90,0

433.110

92,6

429.444

93,9

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

6.199

6.170

1,3

3.819

0,8

3.384

0,7

Contributi investimenti ad amministrazioni pubbliche

16.931

16.768

3,6

12.038

2,6

9.822

2,1

Contributi agli investimenti ad imprese

8.383

8.233

1,8

6.833

1,5

4.112

0,9

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private

122

122

0,0

34

0,0

26

0,0

Contributi agli investimenti a estero

404

396

0,1

215

0,0

203

0,0

Altri trasferimenti in conto capitale

9.215

8.730

1,9

11.150

2,4

10.183

2,2

Acquisizioni di attività finanziarie

6.557

6.375

1,4

490

0,1

244

0,1

Totale spese conto capitale

47.811

46.794

10,0

34.579

7,4

27.974

6,1

Totale spese finali

485.684

467.243

100

467.689

100

457.418

100


Tavola III – Le spese complessive per funzioni-obiettivo ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

Rendiconto 2005

2006

2007

 

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

1 -Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

436.403

391.939

61,7

422.751

64,4

425.786

65,9

2 –       Difesa

21.055

20.772

3,3

17.664

2,7

16.162

2,5

3 -Ordine pubblico e sicurezza

22.566

22.054

3,5

22.295

3,4

20.152

3,1

4 -Affari economici

53.666

51.638

8,1

45.676

7,0

41.533

6,4

5 -Protezione dell'ambiente

2.081

2.021

0,3

1.697

0,3

1.168

0,2

6 -Abitazioni e assetto territoriale

2.505

2.276

0,4

1.624

0,2

1.475

0,2

7 -Sanità

16.114

15.788

2,5

12.533

1,9

8.893

1,4

8 -Attività ricreative, culturali e di culto

14.770

12.690

2,0

12.413

1,9

11.028

1,7

9 –       Istruzione

49.265

49.441

7,8

49.814

7,6

50.075

7,7

10- Protezione sociale

68.871

66.935

10,5

70.012

10,7

70.245

10,9

Spese complessive

687.296

635.554

100

656.479

100

646.517

100


Tavola IV – Andamento delle U.P.B. (III livello) ed incidenza percentuale sulle spese finali del bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

Rendiconto 2005

2006

2007

 

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

Funzionamento

83.642

82.498

17,7

81.757

17,5

81.326

17,8

Interventi

254.709

248.126

53,1

250.042

53,5

247.000

54,0

Oneri comuni

21.396

17.378

3,7

27.935

6,0

25.368

5,5

Trattamenti di quiescenza

1.081

1.169

0,3

1.066

0,2

1.080

0,2

Oneri del debito pubblico

77.045

71.278

15,3

72.310

15,5

74.670

16,3

Totale spese correnti

437.873

420.449

90,0

433.110

92,6

429.444

93,9

Investimenti

44.904

44.253

9,5

31.300

6,7

24.691

5,4

Altre spese in conto capitale

362

243

0,1

122

0,0

122

0,0

Oneri comuni

2.545

2.298

0,5

3.157

0,7

3.161

0,7

Totale conto capitale

47.811

46.794

10,0

34.579

7,4

27.974

6,1

Totale spese finali

485.684

467.243

100

467.689

100

457.418

100


La disciplina contabile: il bilancio dello Stato

Il bilancio dello Stato è il documento con il quale viene regolata la gestione finanziaria delle amministrazioni dello Stato, attraverso l’indicazione delle entrate e delle spese.

 

Ai sensi dell’articolo 81, comma primo, della Costituzione, l’iniziativa relativa alla presentazione in Parlamento del bilancio dello Stato è riservata al Governo. Il Parlamento approva il bilancio con legge.

L’articolo 81, comma terzo, della Costituzione dispone inoltre che “con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese”.

In base a tale disposizione costituzionale si è ritenuto che con la legge di approvazione del bilancio non si possa modificare la normativa sostanziale su cui si fonda l’acquisizione delle entrate e l’erogazione delle spese. Il bilancio pertanto quantifica le previsioni di entrata e di spesa in base alla disciplina vigente al momento in cui viene predisposto.

 

Sono invece determinate direttamente in sede di bilancio le spese di carattere discrezionale, vale a dire le spese, per lo più connesse all’operatività delle amministrazioni, la cui quantificazione non è riconducibile a disposizioni di legge e che comunque non sono giuridicamente obbligatorie.

 

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, presentato dal Governo entro il 30 settembre di ogni anno, è costituito :

§      da un unico stato di previsione dell’entrata, nel quale sono registrate le entrate di competenza di tutti i Ministeri (principalmente del Ministero dell’economia e delle finanze, ma anche degli altri Ministeri);

§      dagli stati di previsione della spesa, relativi ai singoli Ministeri con portafoglio[1];

§      dal quadro generale riassuntivo.

Il disegno di legge di bilancio viene esaminato congiuntamente al disegno di legge finanziaria nell’ambito della c.d. sessione di bilancio.

 

A seguito della riforma della struttura del bilancio dello Stato effettuata nel 1997 (legge n. 94/1997 e decreto legislativo n. 279/1997), all’interno di ciascuno stato di previsione, le voci contabili in rapporto alle quali sono indicate le previsioni di entrata e di spesa, in termini di competenza e di cassa, sono rappresentate dalle unità previsionali di base, che costituiscono l’unità elementare ai fini dell’approvazione parlamentare.

 

L’approvazione del bilancio con legge ha l’effetto giuridico di autorizzare l’amministrazione a percepire le entrate ed effettuare le spese iscritte in bilancio.

Le previsioni relative all’entrata hanno carattere estimativo: le amministrazioni dello Stato hanno comunque facoltà di accertare tutte le entrate per le quali, nel corso dell’esercizio, lo Stato acquisisca un credito e di incassare tutte le entrate versate presso la Tesoreria dello Stato.

L’approvazione delle previsioni di spesa ha invece carattere giuridicamente vincolante: le previsioni di spesa iscritte in bilancio costituiscono, infatti, il limite massimo entro il quale le amministrazioni dello Stato sono autorizzate ad assumere impegni di spesa (autorizzazioni di competenza) e ad effettuare pagamenti (autorizzazioni di cassa).

Bilancio di competenza e di cassa

Per ciascuna unità previsionale di base viene indicata la previsione di competenza e quella di cassa.

il bilancio dello Stato, pertanto, è un bilancio misto, vale a dire un bilancio redatto sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Le dotazioni di competenza quantificano l’entità prevista delle entrate che le amministrazioni statali acquisiranno il diritto di percepire (entrate che si prevede di accertare) e l’entità prevista delle spese che le amministrazioni statali assumeranno l’obbligo di effettuare (spese che si prevede di impegnare).

Le dotazioni di cassa quantificano l’entità prevista delle entrate che saranno incassate (vale a dire versate in Tesoreria) e delle spese che saranno pagate (erogate dalla Tesoreria).

La competenza, pertanto, tiene conto del momento in cui sorge il titolo giuridico dal quale deriva l’entrata o la spesa; la cassa, invece, si riferisce al compimento, di fatto, delle operazioni di incasso e di pagamento.

 

Le previsioni di cassa sono determinate assumendo come limite massimo, per quanto concerne l’entrata, la massa acquisibile, e per quanto concerne la spesa, la massa spendibile.

La massa acquisibile e spendibile è data dalla somma della consistenza dei residui (rispettivamente attivi e passivi) e della dotazione di competenza.

 

Si definiscono residui attivi le entrate le entrate accertate, ma non incassate, vale a dire le entrate per le quali ha avuto luogo l’accertamento, ma, entro il termine dell’esercizio finanziario, non è stato effettuato il versamento in Tesoreria.

Si definiscono residui passivi le spese che sono state impegnate, ma non sono state pagate, perché non si è concluso entro la fine dell’esercizio il relativo procedimento di spesa.

In deroga al principio generale per il quale le somme stanziate che alla fine dell’esercizio non siano state impegnate costituiscono economie di bilancio, può essere autorizzata la conservazione in bilancio anche di somme non impegnate. Più precisamente, per gli stanziamenti relativi a spese in conto capitale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del R.D. n. 2440/1923, la conservazione in bilancio anche se, entro la fine dell’esercizio finanziario, non siano stati impegnati (residui di stanziamento o residui impropri).

 

Sono oggetto di approvazione parlamentare soltanto le previsioni di competenza e di cassa.

Per quanto riguarda i residui, che sono indicati a fini conoscitivi, la quantificazione nel disegno di legge di bilancio è effettuata in via presuntiva. L’esatto ammontare dei residui al 1° gennaio dell’anno di riferimento sarà determinato in sede di rendiconto relativo all’esercizio precedente.

La classificazione delle entrate e delle spese

Gli stanziamenti, sia di entrata che di spesa, sono classificati secondo i criteri dettati dall’art. 4, comma 1, della legge n. 94/1997.

 

In particolare, le entrate sono classificate per:

§      Centri di responsabilità amministrativa, che indicano le strutture amministrative cui compete la gestione;

§      Titoli, che sono individuati in numero di quattro. Titolo I: entrate tributarie; Titolo II: entrate extra-tributarie; Titolo III: entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti; Titolo IV: entrate derivanti da accensione di prestiti. I primi tre titoli rappresentano le entrate finali;

§      Unità previsionali di base, che costituiscono oggetto di approvazione parlamentare e, pertanto, possono essere oggetto di emendamento nel corso dell’esame parlamentare;

§      Capitoli, che rappresentano una ripartizione delle unità previsionali di base ai fini della gestione e della rendicontazione.

 

Le spese sono classificate per:

§      Centri di responsabilità amministrativa, che indicano le strutture amministrative cui compete la gestione, e specificamente l’assunzione degli impegni di spesa e l’emissione dei titoli di pagamento;

§      Titoli, che sono individuati in numero di tre. Titolo I: spese correnti; Titolo II: spese in conto capitale; Titolo III: rimborso di passività finanziarie. I primi due titoli rappresentano le spese finali;

§      Unità previsionali di base che costituiscono oggetto di approvazione parlamentare e, pertanto, possono essere oggetto di emendamento nel corso dell’esame parlamentare;

§      Capitoli, che rappresentano un’ulteriore ripartizione delle unità revisionali di base, effettuata tenendo conto dell’oggetto, del contenuto economico e funzionale, del carattere obbligatorio o discrezionale della spesa.

Le unità previsionali di base

Le unità previsionali di base (UPB) rappresentano le voci fondamentali della struttura del bilancio dello Stato, come delineata dalla legge di riforma n. 94/1997 e dal conseguente decreto legislativo n. 279/1997, in quanto costituiscono l’oggetto dell’approvazione parlamentare.

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 279/97, la determinazione delle UPB deve assicurare la rispondenza della gestione finanziaria agli obiettivi posti all'azione amministrativa dello Stato

A tal fine, le unità previsionali di base sono articolate per centri di responsabilità amministrativa, che corrispondono alle strutture dell’amministrazione chiamate a gestire le risorse finanziarie.

All’interno di ciascun stato di previsione, le UPB della spesa sono ripartite, in primo luogo per centri di responsabilità amministrativa e, in secondo luogo, per titoli (spesa corrente, spesa in conto capitale, rimborso di passività finanziarie).

 

Al terzo livello, le UPB di spesa corrente sono distinte in:

§      spese di funzionamento;

§      spese per interventi;

§      spese per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi;

§      spese per oneri del debito pubblico;

§      spese per oneri comuni.

Per la spesa in conto capitale, le UPB sono articolate in:

§      spese di investimento;

§      spese per oneri comuni;

§      altre spese.

 

Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

a)      l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b)      l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce (competenza);

c)      l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce (cassa), che si riferiscono in modo indistinto sia alle operazioni in conto competenza che a quelle in conto residui.

 

La ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base viene esposta, a scopo esclusivamente conoscitivo, nelle tabelle allegate al disegno di legge di bilancio, concernenti lo stato di previsione dell’entrata e ciascun stato di previsione della spesa.

I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

La ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli viene effettuata successivamente all’approvazione e alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

La classificazione funzionale e la classificazione economica

Per rendere più significativa la lettura del bilancio, la legge 468/1978 e successive modificazioni prevede che, in appositi allegati (contenuti, a livello generale, nel quadro generale riassuntivo, e, in modo più dettagliato, negli stati di previsione del disegno di legge presentato dal Governo) gli stanziamenti di spesa siano ripartiti secondo l’analisi funzionale e secondo l’analisi economica.

Queste ripartizioni, pur non essendo oggetto di votazione in Parlamento, hanno un rilevante valore conoscitivo.

In primo luogo la riforma del bilancio ha previsto la classificazione degli stanziamenti di spesa per funzioni-obiettivo (analisi funzionale), con l’intento di evidenziare la ripartizione delle risorse tra le diverse finalità della spesa, ovvero tra le diverse politiche di settore che si intendono attuare.

Oltre all’analisi funzionale, è prevista la classificazione per categorie (analisi economica), che mira ad evidenziare l’effetto che le spese di bilancio hanno sul sistema economico nazionale. Per questo, con la riforma del bilancio, si è previsto che le categorie economiche siano definite in conformità con gli schemi di classificazione del sistema di contabilità nazionale, che è identico per tutti i paesi membri della Comunità europea.

Anche per le entrate viene esposta una classificazione per categorie, che tuttavia non è ancora stata riformulata in base ai criteri della contabilità nazionale, ma fa riferimento, piuttosto, alla natura dei proventi.


La disciplina contabile: la legge finanziaria

La legge finanziaria costituisce lo strumento attraverso il quale viene modificata la legislazione vigente al fine di conseguire gli obiettivi finanziari stabiliti nel DPEF e nell’eventuale Nota di aggiornamento, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.

A tal fine gli effetti, in termini di entrata e di spesa, delle disposizioni contenute nella legge finanziaria, una volta che quest’ultima è stata approvata da ciascun ramo del Parlamento, sono recepiti nel bilancio dello Stato per effetto dell’approvazione della Nota di variazioni. Attraverso la Nota di variazioni, infatti, le previsioni del bilancio dello Stato, che viene presentato in Parlamento in base alla legislazione vigente, sono modificate per tenere conto degli effetti delle norme contenute nella legge finanziaria.

La legge finanziaria risulta pertanto lo strumento di attuazione della manovra di finanza pubblica, vale a dire del complesso di interventi per mezzo dei quali viene operata una correzione degli andamenti tendenziali (gli andamenti a legislazione vigente) del bilancio dello Stato e della finanza pubblica, in modo da adeguarli al perseguimento degli obiettivi programmati.

 

Il contenuto della legge finanziaria è stabilito dall’articolo 11 della legge della legge n. 468/1978, e successive modificazioni.

 

In base al citato articolo (comma 3), possono essere contenute nell’articolato della legge finanziaria le seguenti disposizioni:

§      il livello massimo di saldo netto da finanziare, in termini di competenza, e di ricorso al mercato finanziario, vale a dire il tetto massimo del nuovo indebitamento aggiuntivo consentito in ciascuno degli anni del periodo considerato nel bilancio pluriennale (lett. a); con riferimento al livello massimo di saldo netto da finanziare, sono distintamente indicate le eventuali regolazioni debitorie pregresse;

§      le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni e le altre misure che incidono sulla determinazione quantitativa della prestazione, relativamente ad imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione (lett. b);

§      l'importo complessivo massimo destinato, per ciascun anno, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale (lett. h);

§      altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla finanziaria da norme vigenti (lett. i);

§      norme che comportino aumenti di entrata o riduzioni di spesa, escluse quelle a carattere ordinamentale o organizzatorio, a meno che si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi (lett. i-bis, introdotta dal comma 17 dell'art. 2 della legge n. 208/1999);

§      norme che comportino aumenti di spesa o riduzioni di entrata, il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale (lett. i-ter, introdotta dal comma 17 dell'art. 2 della legge n. 208/1999);

Fin dalla prima applicazione delle innovazioni introdotte con la legge n. 208/1999, la possibilità di inserire nella legge finanziaria interventi espansivi a sostegno dell’economia è stata interpretata, in sede parlamentare, nel senso che tali interventi possono essere finalizzati anche al sostegno del reddito.

§      norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi dalla cui attuazione siano derivati oneri maggiori rispetto a quelli previsti (lettera i-quater, introdotta dal comma 01, lett. a), dell'art. 1 del D.L. n. 194/2002 come modificato dalla legge di conversione n. 246/2002).

Di conseguenza, ai sensi del comma 01, lett. b), dell'art. 1 del D.L. n. 194/2002, come modificato dalla relativa legge di conversione, in allegato alla legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati ai sensi dell’art. 11-ter, comma 7, della L. n. 468/1978, per correggere gli effetti finanziari di leggi che abbiano registrato oneri superiori a quelli previsti, e le misure correttive inserite a tal fine nella legge finanziaria medesima.

 

Nelle Tabelle approvate con la legge finanziaria sono disposti:

§      gli importi dei fondi speciali destinati al finanziamento di provvedimenti che si prevede saranno approvati nel corso d'anno (lett. g). I fondi speciali sono indicati per Ministeri in due distinte tabelle, una per la parte corrente e l'altra per quella in conto capitale (rispettivamente, Tabelle A e B).

La legge n. 468/1978 ha inoltre previsto l'introduzione nei fondi speciali di accantonamenti di segno negativo, relativi cioè a provvedimenti di risparmio di spesa o di aumento di entrata, il cui perfezionamento in corso di anno condiziona per pari ammontare la successiva approvazione di provvedimenti collegati ad accantonamenti positivi;

§      la determinazione per ciascun anno del finanziamento da iscrivere in bilancio per le leggi di spesa permanenti la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sia che si tratti di spese di parte corrente che di spese in conto capitale (Tabella C – lett. d), come modificata dal comma 15 dell'art. 2 della legge n. 208/1999).

Le leggi di spesa quantificate nella Tabella C sono, in gran parte, riferite a trasferimenti di risorse per il funzionamento di enti, organi, autorità amministrative indipendenti e Agenzie di settore, leggi di spesa relative al finanziamento di alcuni fondi (Università, Osservatori, Protezione civile);

§      il rifinanziamento, per un solo anno, di interventi di conto capitale per i quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché il rifinanziamento, per uno o più degli anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di particolare rilievo definiti di "sostegno dell'economia", classificati tra le spese in conto capitale. Mentre il finanziamento annuale può essere autonomamente disposto al momento della predisposizione dalla legge finanziaria, il rifinanziamento pluriennale deve essere previsto dalla legge sostanziale, (Tabella D – lett. f), modificata dal comma 16 dell'art. 2 della legge n. 208);

§      la riduzione per ciascun anno di autorizzazioni legislative di spese: il cosiddetto "definanziamento" (Tabella E – lett. e);

§      la determinazione (le c.d. “rimodulazioni”), per le leggi di spesa a carattere pluriennale, ripartite per settori di intervento, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati (Tabella F – lett. c) dell'art. 11, comma 3).


 

PARTE II
STATI DI PREVISIONE DI INTERESSE DELLA COMMISSIONE CULTURA


Ministero dell’economia e delle finanze
(Tab. 2)
(
Informazione ed editoria)

Stanziamenti

Le spese per interventi di sostegno concernenti i settori dell’informazione e dell’editoria, di competenza del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, trovano ora collocazione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (tabella 2), all’interno del centro di responsabilità Dipartimento del Tesoro, in due u.p.b. (una di parte corrente, l’altra in conto capitale) denominate, per l’appunto, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Editoria; l’ammontare complessivo degli stanziamenti è annualmente determinato in tabella C della legge finanziaria.

Le due unità previsionali di base recano stanziamenti per 342 milioni di euro di cui

-          302,3 milioni di euro l’u.p.b. 3.1.5.14 (di parte corrente), con una riduzione di 50 milioni di euro rispetto al ddl di assestamento 2006;

-          39,7 milioni di euro l’u.p.b. 3.2.10.2 (in conto capitale), con una riduzione di 30 milioni di euro rispetto al ddl di assestamento 2006.

 

La tabella C prevede uno stanziamento di 412 milioni di euro, recando così 70 milioni di risorse aggiuntive rispetto alla legislazione vigente e riducendo a 10 milioni di euro il decremento rispetto al bilancio assestato 2006.

Stanziamenti recati da altri stati di previsione

Lo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni (tabella 11) reca due unità previsionali di base di parte corrente riguardanti specificamente la materia radiotelevisiva. Si tratta:

§         dell’U.P.B. 4.1.2.3 Diffusione radiofonica sedute parlamentari, priva di risorse per cessazione dell’onere recato dall’articolo 4, comma 7, della legge finanziaria 2004 (per il rifinanziamento si veda l’art. 189 del ddl finanziaria);

§         dell’U.P.B. 4.1.2.5 Radiodiffusione televisiva locale, con uno stanziamento di 98,7 milioni di euro invariato rispetto al dato di bilancio dell’esercizio precedente e al dato assestato per il 2006.

Norme contenute nel ddl finanziaria in materia di informazione e editoria

Gli articoli 189 e recano norme in materia di emittenza radiotelevisiva.

In tale settore, l’articolo 189 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa, titolare dell’emittente Radio radicale, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.

L’articolo 191 prevede un incremento del finanziamento destinato alle emittenti televisive locali pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

Alcune norme di riordino del settore dell’editoria sono poi contenute nel ddl di conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria e collegato alla legge finanziaria.

 

L’articolo 24 autorizza il Governo al riordino e alla semplificazione, in via regolamentare, della disciplina concernente i contributi e le provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e periodici nonché di quelle radiofoniche e televisive, individuando specificatamente gli obiettivi del riordino.

 

L’articolo 25 aggiunge la dichiarazione che la testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, tra le indicazioni obbligatorie da inserire negli stampati a norma dell’articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

 

L’articolo 26 individua alcune modalità attuative concernenti l’erogazione dei contributi diretti all’editoria e alla imprese radiofoniche e televisive e modifica i requisiti per accedere ai contributi a favore delle emittenti radiofoniche organi di partiti politici, previsti dall’articolo 4 delle legge n. 250 del 1990.

 

L’articolo 27 prevede che gli organi di informazione che ricevono contributi statali diretti siano tenuti, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a diffondere gratuitamente messaggi istituzionali, di utilità sociale o di pubblico interesse, in misura massima da determinare con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

L’articolo 28 reca alcune norme restrittive in materia di ammontare dei contributi alle imprese di radiodiffusione sonora e di modalità di accesso alle riduzioni tariffarie sui canoni di noleggio ai servizi di telecomunicazione via satellite per le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva nonché i canali tematici satellitari.

 

L’articolo 29 introduce, a decorrere dai contributi relativi all’anno 2006 - mediante novelle all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 - alcune modifiche alla disciplina di erogazione dei contributi diretti alle imprese editrici.

 

L’articolo 30 prevede alcune modifiche alle norme introdotte dalla legge finanziaria per il 2006 in materia di contributi all’editoria.

 

L’articolo 31 dispone l’utilizzo di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione delle convenzioni aggiuntive a quella tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI per la concessione in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo previste dagli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

 

L’articolo 32, tramite una integrazione all’articolo 65 della legge n. 633 del 1941 sulla protezione del diritto d’autore, introduce un compenso per la riproduzione di articoli di riviste e giornali.

 

L’articolo 33 dispone che le somme ancora dovute alla società Poste Italiane in relazione alle tariffe postali agevolate per l’editoria, ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 353 del 2003, siano rimborsate, previa determinazione effettuata - entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge - dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero delle comunicazione e con il Ministero dell’economia e delle finanze, con una rateizzazione di dieci anni.

 

L’articolo 34 reca modifiche all’articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche in materia di sanzioni amministrative per violazioni delle disposizioni ivi previste in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, in particolare inasprendo talune delle sanzioni indicate.

 


 

 

Ministero dell’economia e delle finanze 
(Tab. 2)
(
Sport)

Stanziamenti

Si ricorda che il D.L. 181/2006[2] (articolo 1, comma 19, lett. a) ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di competenza statale in materia di sport già attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli artt. 52, co. 1, e 53 del D.Lgs. 300/1999.

 

Il combinato disposto degli articoli richiamati attribuiva al Ministero per i beni e le attività culturali le competenze spettanti allo Stato in materia di sport, fatta eccezione per quelle spettanti ad altre amministrazioni statali ai sensi dello stesso D.Lgs. 300/1999 e per quelle spettanti alle regioni e agli enti locali[3]. In particolare, l’art. 52 citato rinvia a sua volta alle norme del D.Lgs. 368/1998[4], che, in materia di sport, attribuiva al Ministero per i beni e le attività culturali le competenze in materia di spettacolo, di sport e di impiantistica sportiva, già in precedenza spettanti alla stessa Presidenza del Consiglio, la vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito sportivo. L’art. 53, in materia di sport, prevede anch’esso un potere-dovere di vigilanza sul CONI e sull'Istituto del credito sportivo.

Va inoltre ricordato che la materia dell'ordinamento sportivo è attribuita dal vigente art. 117, terzo comma, della Costituzione alla competenza legislativa concorrente, per cui spetta allo Stato la sola determinazione dei principi fondamentali.

 

Per l'esercizio delle suddette funzioni sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri le inerenti strutture organizzative e risorse del Ministero per i beni e le attività culturali.

In particolare è stata trasferita allo stato di previsione del ministero dell’economia delle finanze, alla u.p.b 3.2.10.5[5] (presidenza del Consiglio dei ministri – sport), la somma di 147,0 milioni di euro finora allocata sull’u.p.b. 5.2.3.14 (impianti sportivi) del Ministero per i beni e le attività culturali.

Era invece già presente sullo stato di previsione del ministero dell’economia delle finanze lo stanziamento di 450,0 milioni di euro per il finanziamento ordinario del CONI (u.p.b. 3.1.2.50 Coni).

Tabelle del ddl finanziaria

Si segnala che tra le finalizzazioni elencate dalla relazione governativa per gli accantonamenti di parte corrente (tabella A) del Ministero dell’economia e delle finanze è inclusa la promozione della candidatura italiana per gli europei di calcio del 2012.

 

Inoltre la tabella F (recante rimodulazione di quote per il triennio 2007-2009 delle leggi di spesa in conto capitale pluriennali, fermo restando lo stanziamento complessivo di ciascuna legge) prevede gli interventi sottoelencati:

nel settore 24 (Impiantistica sportiva):

·         18 milioni di euro per il 2007, in relazione all’art. 8-bis, comma 1, del DL n. 35 del 2005[6]  (finanziamento dei giochi olimpici invernali - Torino 2006) allocati sull’U.P.B. 3.2.3.44 (cap. 7364) del Ministero dell’economia e finanze

·         2 milioni di euro per il 2007 e 4 milioni di euro per il 2008 e 2009, in relazione all’art. 11-quater decies del DL n. 203 del 2005[7], (giochi mediterranei - mondiali nuoto 2009) allocati sull’U.P.B. 3.2.10.3 (cap. 7449/p) del Ministero dell’economia e finanze

·         2 milioni di euro per  il triennio 2007-2009 in relazione all’art. 1, comma 101, della legge finanziaria 266/2005 (campionati mondiali di ciclismo) allocati sull’U.P.B. 3.2.3.31 (cap. 7282) del Ministero dell’economia e finanze

Norme contenute nel ddl finanziaria in materia di contributi allo sport

 

L’articolo 20, comma 20, ammette, tra l’altro, la detraibilità dal reddito delle spese sportive sostenute in favore dei minori.

 

L’articolo 206 assegna all'Istituto per il credito sportivo, per agevolare il credito per la realizzazione di impianti sportivi, un contributo annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

L’articolo 207 incrementa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2007 e 2008, il contributo di 500 mila euro assegnato dall’art. 1, comma 580, della legge finanziaria 2006, al Comitato italiano paralimpico e concede al medesimo comitato 3 milioni di euro per l’esercizio 2009.

 

 


 

Ministero della pubblica istruzione
(Tab. 7)

 

Si ricorda che l'articolo 1, commi 7 e 8, del D.L. 181/2006 ha previsto l'istituzione, rispettivamente, del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, ai quali sono state trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettere a) (Ministero della pubblica istruzione) e b) (Ministero dell'università e della ricerca), del decreto legislativo n. 300 del 1999[8]. Al Ministero dell'università e della ricerca sono inoltre espressamente attribuiti i poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 508 del 1999.

 

Struttura

Lo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l’anno finanziario 2007, sulla base della nuova struttura dipartimentale individuata dal decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319[9], comprende i seguenti 22[10] centri di responsabilità amministrativa:

·         Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro;

·         Dipartimento per la programmazione ministeriale, e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione;

·         Dipartimento per l’istruzione;

·         Dipartimento l’università, l’alta formazione musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica;

·         Ufficio scolastico regionale per la Lombardia;

·         Ufficio scolastico regionale per il Piemonte;

·         Ufficio scolastico regionale per la Liguria;

·         Ufficio scolastico regionale per il Veneto;

·         Ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna;

·         Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia;

·         Ufficio scolastico regionale per la Toscana;

·         Ufficio scolastico regionale per l’Umbria;

·         Ufficio scolastico regionale per il Lazio;

·         Ufficio scolastico regionale per le Marche;

·         Ufficio scolastico regionale per il Molise;

·         Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo;

·         Ufficio scolastico regionale per la Puglia;

·         Ufficio scolastico regionale per la Campania;

·         Ufficio scolastico regionale per la Basilicata;

·         Ufficio scolastico regionale per la Calabria;

·         Ufficio scolastico regionale per la Sardegna;

·         Ufficio scolastico regionale per la Sicilia.

Come in ogni stato di previsione la spesa è altresì ripartita per funzioni obiettivo, volte a consentire l’individuazione delle politiche di settore al fine di una migliore valutazione del rapporto tra risorse impiegate e obiettivi perseguiti[11].

Stanziamenti complessivi

Lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l’esercizio finanziario 2007 reca spese in conto competenza per 42.249,9 milioni di euro,di cui 42.226,0milioni di euro(pari al 99,9%)per la parte corrente e 23,9 milioni di euro (pari allo 0,1%) per la parte in conto capitale. Per i confronti con gli anni precedenti si è scorporato dal totale del ministero gli importi relativi al centro di responsabilità Dipartimento l’università, l’alta formazione musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica.

 

L’incidenza percentuale sul totale generale del bilancio dello Stato è pari a circa al 9,2%.

Rispetto al ddl di assestamento per il 2006, si registra un incremento di 967,2 milioni di euro.

In termini relativi l’aumento è del 2,3%, nel ddl di bilancio per il 2006 si era verificata una riduzione del 1,6%.

 

Rispetto alla legge di bilancio 2006 si registra un incremento di 2.367,4 milioni di euro (pari al 5,7%); nel ddl di bilancio dello scorso anno si registrava una riduzione di 648,0 milioni di euro (pari al 1,6%) rispetto alla legge di bilancio 2005.

 

Sul totale di 42.249,9 milioni di euro delle spese in conto competenza, 38.045,9 milioni di euro sono considerate dall’amministrazione “quote giuridicamente obbligatorie[12], per una percentuale pari al 90,1% (nel precedente ddl di bilancio la percentuale era del 91,9%).

La consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2007 è valutata in 470,8 milioni di euro per la parte corrente e in 48,5 milioni per quella in conto capitale, per un totale di 519,3 milioni di euro.

Rispetto ai residui accertati al 1° gennaio 2006, come risultanti dal rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2005, si registra un decremento pari a 1.145,7 milioni di euro.

Occorre comunque tener presente che la valutazione dei residui presunti operata in sede di bilancio di previsione è provvisoria e suscettibile di notevoli variazioni, che potranno discendere dall’andamento della gestione nella parte finale dell’esercizio.

Le autorizzazioni di cassa per il 2007 ammontano a 42.510,6 milioni di euro. Data una massa spendibile di  42.720,7 milioni di euro (470,8 milioni di residui più 42.249,9 milioni di competenza), le autorizzazioni di cassa assicurano un coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile) dell' 99,5%. Tale rapporto misura la capacità di spesa che il Ministero della pubblica istruzione ritiene di poter raggiungere nel 2007.

Stanziamenti recati da altri stati di previsione 

Per quanto concerne lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella n. 2), in materia di istruzione e ricerca si segnala:

-          lo stanziamento di 154,9 milioni di euro sull’u.p.b. 4.1.5.6 (sostegno all’istruzione);

Articolo 7 del disegno di legge di bilancio

L’articolo 7precisa che:

-                   il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, , è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti nell’ambito delle unità previsionali di base “Fondi da ripartire per oneri di personale”, “Fondi da ripartire per l’operatività scolastica[13] (comma 2);

Norme contenute nel ddl finanziaria in materia di istruzione

L’articolo 20 reca disposizioni varie in materia fiscale; in particolare: i commi 8 e 9 concedono ai docenti delle scuole e delle università statali, per l’anno 2007, un’agevolazione fiscale per l’acquisto di un elaboratore elettronico (personal computer) nuovo.

 

L’articolo 32 prevede un vasto programma di riorganizzazione dei ministeri, finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento, da attuare attraverso l’adozione di regolamenti di delegificazione da emanarsi, su proposta di ciascuna amministrazione, ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis della legge 400/1988. Tra gli interventi previsti: la riduzione degli uffici dirigenziali e l’accorpamento delle strutture periferiche.

 

L’articolo 65 riaggrega gli stanziamenti di alcune unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e dispone la diretta assegnazione delle risorse ivi allocate alle istituzioni scolastiche.

 

L’articolo 66 prevede i seguenti interventi:

§      ridefinizione - con decreti ministeriali - dei parametri per la formazione delle classi nonché del rapporto docenti di sostegno/alunni(commi 1 e 2);

§      realizzazione di un piano triennale di assunzioni (che interessa 150.000 docenti e 20.000 unità di personale ATA) nonché di piani specifici per la formazione dei docenti di scuola primaria all’insegnamento dell’inglese; la mobilità per i docenti inidonei all’insegnamento e la riconversione dei soprannumerari; nonché di un monitoraggio delle supplenze brevi; riduzione degli orari dell’istruzione professionale (commi 1, 2, 4 e 5);

§      revisione dei titoli utili per l’inserimento nelle graduatorie del personale docente e delegificazione delle medesime (comma 3);

§      riordino degli enti di servizio del ministero: istituzione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica e contestuale soppressione degli istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall’Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE); riorganizzazione dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) (commi 6-11);

§      riduzione (da tre a due) dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche (comma12);

§      ridefinizione delle procedure concorsuali per i dirigenti scolastici e nomina sui posti vacanti dei candidati al concorso ordinario bandito con decreto direttoriale 22 novembre 2004 (commi 13 e 14);

§      il comma 15 indica le economie di spesa conseguenti all’attuazione dell’articolo; quest’ultimo no dovrà essere inferiore a euro 448,20 milioni per l’anno 2007, euro 1.324,50 milioni per l’anno 2008,euro 1.402,20 milioni a decorrere dall’anno 2009.

 

L’articolo 67 ha la finalità di garantire il conseguimento dei risparmi di spesa che dovrebbero derivare dall’attuazione di alcuni articoli del disegno di legge finanziaria in esame. Pertanto, nel caso di accertamento di minori economie nel settore scolastico (art.66) , si prevede (comma 1 lettera b)) la riduzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della pubblica istruzione (salvo quelle relative alle competenze per il personale) fino alla concorrenza dei risparmi previsti.

 

L’articolo 68 reca una serie di interventi concernenti il sistema dell’istruzione: ridefinizione dell’obbligo scolastico e innalzamento dell’età per l’accesso al lavoro; piani di edilizia scolastica; norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro; progetti sperimentali per la scuola dell’infanzia; offerta formativa delle istituzioni scolastiche; disposizioni relative ai libri di testo per l’istruzione secondaria superiore; riorganizzazione dell'IFTS (Istruzione e formazione tecnica superiore) e dell’istruzione degli adulti; finanziamenti per le attrezzature tecnologiche di supporto alla didattica; interventi a favore delle scuole non statali, con particolare riferimento alle scuole per l’infanzia.

 

L’articolo 174 prevede un ulteriore finanziamento, pari a 100 milioni di euro per il 2007, in favore delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, con riferimento all’attuazione dell'obbligo formativo.

 

Si segnala inoltre che l’articolo 53 reca misure destinate ad incidere sugli stati di previsione di tutti i ministeri; in particolare l’articolo prevede che sia accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, una quota pari a 4.572 milioni di euro per il 2007, a 5.031 milioni di euro per il 2008 e a 4.922 milioni di euro per il 2009, delle dotazioni delle unità previsionali di base relative alle spese in conto capitale e alle seguenti categorie economiche relative a spese correnti: consumi intermedi; trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, a famiglie e istituzioni sociali private, a imprese e all’estero, altre uscite correnti; sono escluse specifiche tipologie di spesa. Sono inoltre previste misure che assicurano una certa flessibilità nella gestione del bilancio e sono introdotti incentivi per il personale che si rende parte attiva nel processo di razionalizzazione e miglioramento dell’efficienza.

Tabelle del ddl finanziaria

La tabella A (recante importi da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2007-2009) prevede un accantonamento per il Ministero dell’a pubblica istruzione di 3,3 milioni per il 2007 e di  6 migliaia di euro sia per il 2008 che per il 2009.

Nella relazione non sono indicate specifiche finalizzazioni.

 

La tabella B (recante importi da iscrivere nel fondo speciale di conto capitale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2007-2009) non prevede stanziamenti per il Ministero della pubblica istruzione.

 

La tabella C (recante le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2007 e triennio 2007-2009, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria) prevede uno stanziamento di 188,5 milioni di euro per il triennio 2007 2009, senza variazioni rispetto al bilancio a legislazione vigente.

 

Di seguito si riportano, con riferimento ai singoli stanziamenti, le variazioni previste dal disegno di legge in esame, sia sull’anno precedente, sia in riferimento agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione a legislazione vigente per il 2007.

Migliaia di euro

 

Legislazione vigente 2006

Legislazione vigente 2007

DDL finanziaria 2007

Variazione

2006/2007

Variazione a legislazione vigente

(2007/2007)

 

A

B

C

C-A

C-B

Scuola europea di Ispra

370

370

370

-

Contributi ad enti

(L. n.549/1995)[14]

 7.176

 7.176

 7.176

-

 -

Ampliamento offerta formativa

181.000

181.000

181.000

-

TOTALE

188.546

188.546

188.546

-

 

La tabella D (recante gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati tra le spese in conto capitale) e la tabella E (recante riduzioni di autorizzazioni di spesa precedentemente disposte) non recano interventi che interessino il Ministero.

Si segnala peraltro che è previsto il rifinanziamento per 103,2 milioni di euro - senza quindi variazioni rispetto agli anni precedenti - per ciascuna annualità del triennio 2007-2009, dell’ art. 27 della legge n. 448 del 1998[15], in materia di fornitura gratuita di libri di testo. Tale somma è allocata nell’U.P.B. 2.2.3.6 Altri interventi enti locali (cap. 7243) del Ministero dell'interno.

 


Ministero per i beni e le attività culturali
(Tab. 14)

Struttura

Lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l’anno 2007 prevede 5 centri di responsabilità, comepredisposto dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, che ha introdotto la struttura dipartimentale  in luogo della precedente basata su direzioni generali[16]. Il MBAC si articola in 4 dipartimenti, ognuno dei quali rappresenta un centro di responsabilità; un altro centro di responsabilità è costituito dall'Ufficio di Gabinetto. A livello periferico sono presenti le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici (17 uffici dirigenziali generali territoriali). Lo stato di previsione prevede i seguenti  centri di responsabilità:

-          Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro;

-          Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione;

-          Dipartimento per i beni archivistici e librari;

-          Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici;

-          Dipartimento per lo spettacolo

 

Si ricorda che il D.L. 181/2006[17]ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di competenza statale in materia di sport già attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli artt. 52, co. 1, e 53 del D.Lgs. 300/1999, ed ha attribuito le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero delle attività produttive dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di turismo, al Presidente del Consiglio dei Ministri stabilendo, altresì, che ai fini dell’esercizio delle suddette funzioni il Presidente del Consiglio si avvalga di un nuovo dipartimento per il turismo, da istituirsi presso il Ministero per i beni e le attività culturali, previo trasferimento a tale Ministero delle dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della direzione generale del turismo già del Ministero delle attività produttive[18].

 

Nell’analisi dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali si è tenuto conto di tali variazioni e nel totale dello scorso anno sono state aggiunte le u.p.b. 2.1.2.5, 2.1.2.10, 2.1.2.11, 2.1.2.12, 2.1.2.13 in materia di turismo ed eliminata l’u.p.b. 5.2.3.14 (impianti sportivi).

Stanziamenti complessivi

Lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'esercizio finanziario 2007 reca spese complessive in conto competenza per 1.671,2 milioni di euro, di cui 1.340,7 milioni per spese correnti (68,5%) e 313,1 per spese in conto capitale (30,7%). Nello stato di previsione figura inoltre (ai sensi dell’art. 6 della L.468/1978) un’autonoma previsione di spesa per le operazioni di rimborso di passività finanziarie con 17,4 milioni di euro (0,8%).

 

L’incidenzadella spesa del Ministero sul totale generale del bilancio dello Stato è dello 0,4%.

 

In termini assoluti, tenendo conto delle nuove competenze del ministero, rispetto al ddl di assestamento del bilancio per l’esercizio finanziario 2006 si registra una diminuzione di 113,9 milioni di euro determinata da una riduzione di 65,4 milioni per la parte corrente (- 3,7%), una riduzione di 49,5 milioni di euro delle spese in conto capitale (- 4,7 %) e da un aumento di 0,9 milioni per rimborso di passività finanziarie (+ 5,2%).

Rispetto al ddl di assestamento si verifica quindi una riduzione del 3,7%; nel ddl di bilancio per il 2006 era prevista una riduzione dell’8,5 %; rispetto al ddl di assestamento 2005.

 

Rispetto alla legge di bilancio 2006 si registra una riduzione di 65,4 milioni di euro. La riduzione è pari al 6,8%; lo scorso anno si era i verificata una riduzione dell’8,3%.

 

Per le spese di parte corrente si segnala la riduzione di 54,5 milioni di euro dell’u.p.b. 2.1.1.0 Funzionamento, determinata in gran parte dalla cessazione degli oneri recati dalla legge finanziaria 2006 per il fondo per la salvaguardia dei beni culturali (articolo 1, comma 17 – 10 milioni di euro) e in relazione al personale con contratto di lavoro a tempo determinato (articolo 1, comma 237 – 43 milioni di euro)[19], e la riduzione di 22,7 milioni di euro dell’u.p.b. 5.1.2.2 Fondo unico per lo spettacolo.

Per la parte in conto capitale si segnala la riduzione di 25 milioni di euro del capitolo 7303 (u.p.b. 2.2.3.11 Interventi a favore dei beni e delle attività culturali) per la cessazione dell’onere recato dall’art. 4, co. 1 del DL 72/2004[20];  la riduzione di 13,2 milioni di euro del capitolo 7905 (u.p.b. 4.2.3.4 Patrimonio culturale statale) per la cessazione dell’onere recato dall’art. 2-bis, co. 1 del DL 7/2005[21]; la riduzione di 10,6 milioni di euro u.p.b. 5.2.3.9 Fondo unico per lo spettacolo.

 

Le quote definite“giuridicamente obbligatorie” assorbono il 98,3% (1.643,6 milioni di euro) dello stanziamento totale.[22].

 

La consistenza dei residui passivi presuntidel Ministero per i beni e le attività culturali al 1° gennaio 2007 è valutata in 1.406,8 milioni di euro, di cui 140,6 milioni per la parte corrente, 1.255,5 milioni in conto capitale e 10,7 milioni di rimborso passività finanziarie. Rispetto all’entità dei residui passivi al 1° gennaio 2006, come risultanti dal rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2005 si registra un decremento di 881,4 milioni di euro.

Occorre comunque tenere presente che la valutazione dei residui presunti operata in sede di bilancio di previsione è provvisoria e sottoposta a notevoli variazioni, che potranno discendere dall’andamento della gestione nella parte conclusiva dell’esercizio in corso.

 

Le autorizzazioni di cassa per il 2007 ammontano a 1.934,6 milioni di euro; tali autorizzazioni coprono il 62,9% della massa spendibile per l’esercizio 2007, costituita dalla somma dei residui presunti e delle previsioni di competenza per lo stesso esercizio (3.077,9 milioni di euro). Questo rapporto, denominato coefficiente di realizzazione, misura la capacità di spesa che il Ministero per i beni e le attività culturali ritiene di poter raggiungere nel 2007.

Norme contenute nel ddl finanziaria in materia di beni e attività culturali

 

 

 

L’articolo 20, recante disposizioni fiscali, al comma 6 concede alle piccole e medie imprese di produzioni musicali un credito d'imposta per le spese di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti. Il comma 7 determina le condizioni per la fruizione.

Il comma 19 del medesimo articolo eleva, per i soggetti di età inferiore a 35 anni, dal 25 al 40 per cento, la deduzione forfetaria delle spese ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dallo sfruttamento delle opere di ingegno.

 

L’articolo 32 prevede un vasto programma di riorganizzazione dei ministeri, finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento, da attuare attraverso l’adozione di regolamenti di delegificazione da emanarsi, su proposta di ciascuna amministrazione, ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis della legge 400/1988. Tra gli interventi previsti: la riduzione degli uffici dirigenziali e l’accorpamento delle strutture periferiche.

 

L’articolo 163 prevede una serie di misure in materia di beni culturali che riguardano:

§      il personale del Ministero, con la proroga di alcuni contratti di lavoro a tempo determinato;

§      il funzionamento e le risorse della Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa);

§      l’istituzione di un Fondo per l’attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo stato e le autonomie (finanziato con 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009) finalizzato al sostegno di interventi in materia di attività culturali svolte sul territorio italiano;

§      un finanziamento di 31,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio;

§      un finanziamento di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009Il comma 6 al Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche (Fondo cinema) previsto dell'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.per interventi a sostegno di istituzioni, grandi eventi di carattere culturale e ulteriori esigenze del settore dello spettacolo;

§      un’autorizzazione di spesa per l’anno 2007 di 10 milioni di euro per il Fondo in favore dell’editoria per ipovedenti e non vedenti istituito dalla legge n. 291 del 2003 (articolo 1, tabella A, n. 86).

 

 

L’articolo 165 reca una serie di misure espressamente volte a razionalizzare gli interventi e conseguire economie di spesa nel settore dello spettacolo. In particolare:

§      sono abrogati gli articoli 37 e 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800 concernenti contributi alle attività di promozione e produzione lirica e musicale nonché l’articolo 8 del DPR 21 aprile 1994, n. 394 e i titoli III e IV del D.M. 21 dicembre 2005 in materia di parchi di divertimento e relativa autorizzazione all'esercizio;

§      sono modificati i criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo a favore delle fondazioni lirico sinfoniche demandandone la definizione, ora esplicitata nel D.Lgs. 367 del 1996, ad un decreto ministeriale non avente natura regolamentare;

§      sono introdotte nuove norme per contrastare la mancata restituzione da parte delle imprese di produzione cinematografica delle somme erogate dallo stato a valere sul Fondo per le attività cinematografiche previsto dal D.Lgs. n. 28 del 2004;

§      viene modificato il D.Lgs. n. 28 del 2004 in materia di sostegno al cinema, prevedendo, tra l’altro, che lo stato acquisisca la completa titolarità dei diritti del film qualora entro cinque anni dall’erogazione non sia restituita almeno una quota parte delle risorse erogate, da definirsi mediante decreto ministeriale insieme con le modalità di erogazione del contributo stesso.

 

Si segnala inoltre che l’articolo 53 reca misure destinate ad incidere sugli stati di previsione di tutti i ministeri; in particolare l’articolo prevede che sia accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, una quota pari a 4.572 milioni di euro per il 2007, a 5.031 milioni di euro per il 2008 e a 4.922 milioni di euro per il 2009, delle dotazioni delle unità previsionali di base relative alle spese in conto capitale e alle seguenti categorie economiche relative a spese correnti: consumi intermedi; trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, a famiglie e istituzioni sociali private, a imprese e all’estero, altre uscite correnti; sono escluse specifiche tipologie di spesa. Sono inoltre previste misure che assicurano una certa flessibilità nella gestione del bilancio e sono introdotti incentivi per il personale che si rende parte attiva nel processo di razionalizzazione e miglioramento dell’efficienza.

 

Si ricorda, infine, che il ddl di conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria e collegato alla legge finanziaria, contiene alcune disposizioni in materia di beni e attività culturali.

 

In particolare, l’articolo 15, con la finalità di realizzare una riduzione della spesa, ridisciplina l’ordinamento del Ministero per i beni e le attività culturali - recentemente modificato dall’art. 1, comma 19-ter, del D.L. n. 181/2006 - ripristinando la figura del segretario generale soppressa dal D.Lgs. n. 3/2004 - ed incardina presso la Presidenza del Consiglio il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

 

L’articolo 16 autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali, in deroga al blocco delle assunzioni nel pubblico impiego disposto dalla legge finanziaria 2005, ad avviare concorsi per il reclutamento di 40 dirigenti di seconda fascia.

 

L’articolo 17 estende per il 2007 le disposizioni relative al funzionamento di ARCUS in materia di programmazione e gestione della quota degli stanziamenti previsti per infrastrutture, destinata alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali (incremento dal 3% al 5% della percentuale degli stanziamenti riservati, adozione di un programma di interventi, stipula di una convenzione); la norma dispone inoltre che la localizzazione degli interventi nonché la vigilanza sulla loro effettuazione siano esercitate di concerto dai Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attività culturali con modalità da definirsi con decreto interministeriale.

Si segnala peraltro che il ddl finanziaria 2007 (AC 1746) reca una disposizione di contenuto identico all’articolo 163, comma 2 (Disposizioni in materia di beni culturali)

 

L’articolo 18 reca disposizioni sul teatro Petruzzelli di Bari; in particolare, l’articolo rinvia al 2010 l'applicazione alla Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari delle norme generali sul finanziamento delle fondazioni lirico-sinfoniche; dispone l’esproprio dell’immobile a favore del comune di Bari; assegna al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo straordinariodi 8 milioni di euro per il completamento dei lavori di ristrutturazione.

 

Infine, il comma 17 dell’articolo 1 sopprime il finanziamento concesso agli istituti di cultura stranieri, tra i quali si segnalano, in particolare, quelli appartenenti all'Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia Storia e Storia dell'Arte in Roma.

 

Tabelle del ddl finanziaria

La tabella A (recante importi da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2007-2009) prevede un accantonamento di 92,0 milioni di euro per il 2007, e 100,2 milioni di euro per il  2008 e 2009.

Nella relazione illustrativa non sono indicate finalizzazioni specifiche per tali risorse:

Si segnala, inoltre, che tra le finalizzazioni elencate dalla relazione governativa per gli accantonamenti di parte corrente di altri ministeri, sono inclusi i seguenti interventi relativi al settore dei beni culturali e dello sport:

·         Ministero dell’economia e delle finanze – contributi per il Club Alpino Italiano, per il libro parlato e per la biblioteca europea di Milano;

 

La tabella B (recante importi da iscrivere nel fondo speciale di conto capitale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2007-2009) prevede un accantonamento di 27,9 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2007-2009.

Nella relazione illustrativa si afferma che l’accantonamento è preordinato alla riqualificazione dell’offerta turistica e ad interventi vari.

 

La tabella C (recante le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del  triennio 2007-2009, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria) reca uno stanziamento di 536,6 milioni di euro per il 2007 - con una aumento di 56,7 milioni di euro rispetto al bilancio a legislazione vigente – e di  586,6 milioni di euro per il 2008 e di 636,6 milioni di euro per il 2009, in ragione dei successivi incrementi del Fondo unico dello spettacolo.

Di seguito si riportano, con riferimento ai singoli stanziamenti, le variazioni previste dal disegno di legge in esame, sia sull’anno precedente, sia in riferimento agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione a legislazione vigente per il 2007.

Migliaia di euro

 

Legislazione vigente 2006

Legislazione vigente 2007

DDL finanziaria 2007

Variazione assoluta

(2006/2007)

Variazione a legislazione vigente

(2007/2007)

 

A

B

C

C-A

C-B

Biblioteca nazionale centrale “V. Emanuele”

 2.352

 2.352

 2.352

 -

 -

Istituti centrali

 5.292

 5.292

 5.292

 -

 -

Fondo unico dello spettacolo (FUS)[23]

 417.301

 344.000

 444.000

 +26.699

 +100.000

Scuola archeologica italiana di Atene

833

833

833

 -

 -

Accademia nazionale dei Lincei

 2.727

 2.727

 2.727

-

-

ENIT

 21.266

 21.266

 51.266

 +30.000

+30.000

Contributi a enti

(Legge 549/1995)

 30.086

 30.086

 30.086

 -

 -

TOTALE

 479.857

406.856

536.556

+56.699

+130.000

 

 

La tabella D (recante gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati tra le spese in conto capitale) e la tabella E (recante riduzioni di autorizzazioni di spesa precedentemente disposte) non recano interventi che interessino il Ministero.

 

La tabella F (recante rimodulazione di quote per il triennio 2007-2009 delle leggi di spesa in conto capitale pluriennali, fermo restando lo stanziamento complessivo di ciascuna legge) prevede gli interventi sottoelencati.

 

nel settore 3 (Interventi per calamità naturali):

·         1,5 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2007-2009, in relazione all'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 132 del 1999[24] (Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati). Tali somme sono allocate sull’U.P.B. 3.2.10.3 (Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile, cap. 7433/P) del Ministero dell'economia e delle finanze;

 

nel settore 4 (Interventi nelle aree sottoutilizzate):

·         13,7 milioni di euro per il 2007e 20 milioni di euro per il 2008, in relazione alla legge 208/1998). Tali somme sono allocate sull’U.P.B. 2.2.3.4 (Patrimoni culturale statale-cap. 7222) del Ministero per i beni e le attività culturali;

 

nel settore 19 (Difesa del suolo e tutela ambientale):

·         100 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2007 e  96 milioni per il 2008 in relazione all'art. 1, comma 28 (Fondo per la concessione di contributi relativi agli interventi da realizzare dagli enti locali per il risanamento e il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali) della legge 311/2004 (legge finanziaria 2005)[25]. Tali somme sono allocate sull’U.P.B. 4.2.3.17 (Province, comuni e comunità montane, cap. 7536/P) del Ministero dell'economia e delle finanze;

·         1,6 milioni di euro per il 2007 in relazione all'art. 2-bis, comma 1, del decreto-legge n. 7 del 2005  (Interventi per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali nonché per lo sviluppo economico e sociale del territorio)[26]. Tali somme sono allocate sull’U.P.B. 4.2.3.17 (Province, comuni e comunità montane, cap. 7536/P) del Ministero dell'economia e delle finanze;

·         21 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2007 in relazione all'art. 5-quater del DL 250/2005.(rifinanziamento dell'art. 1, comma 28 della legge finanziaria 311/2004). Tali somme sono allocate sull’U.P.B. 4.2.3.17 (Province, comuni e comunità montane, cap. 7536/P) del Ministero dell'economia e delle finanze;

 

 


Ministero dell’università e ricerca  
(Tab. 17)

Si ricorda che l'articolo 1, commi 7 e 8, del D.L. 181/2006 ha previsto l'istituzione, rispettivamente, del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, ai quali sono state trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettere a) (Ministero della pubblica istruzione) e b) (Ministero dell'università e della ricerca), del decreto legislativo n. 300 del 1999[27]. Al Ministero dell'università e della ricerca sono inoltre espressamente attribuiti i poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 508 del 1999.

Struttura

Lo stato di previsione della spesa del Ministero dell’università e della ricerca per l’anno finanziario 2007, comprende i seguenti 3 centri di responsabilità amministrativa:

·         Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro;

·         Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, e le risorse umane;

·         Dipartimento per l’università, l’alta formazione musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica.

Come in ogni stato di previsione la spesa è altresì ripartita per funzioni obiettivo, volte a consentire l’individuazione delle politiche di settore al fine di una migliore valutazione del rapporto tra risorse impiegate e obiettivi perseguiti[28].

Stanziamenti complessivi

Lo stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca per l’esercizio finanziario 2007 reca spese in conto competenza per 10.554,1 milioni di euro,di cui 8.197,2milioni di euro(pari al 77,7%)per la parte corrente e 2.356,9 milioni di euro (pari al 22,3%) per la parte in conto capitale. Per i confronti con gli anni precedenti si è il centro di responsabilità Università, alta formazione musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

L’incidenza percentuale sul totale generale del bilancio dello Stato è pari a circa al 2,3%.

Rispetto al ddl di assestamento per il 2006, si registra un decremento di 246,8 milioni di euro (con un aumento di 21,8 milioni di euro per la parte corrente a fronte di una diminuzione di 268,6 milioni di euro per la parte in conto capitale).

In termini relativi la diminuzione è del 2,3%, di minore ampiezza di quella registratasi nel ddl di bilancio per il 2006 (- 5,6%).

 

Rispetto alla legge di bilancio 2006 si registra una diminuzione di 16,6 milioni di euro (pari allo 0,2%) con un aumento di 22,5 milioni di euro per la parte corrente a fronte di una diminuzione di 39,1 milioni di euro per la parte in conto capitale; nel ddl di bilancio dello scorso anno si registrava una riduzione di 624,6 milioni di euro (pari al 5,6%) rispetto alla legge di bilancio 2005.

 

Un confronto con il bilancio 2006 per le singole u.p.b. non appare agevole a causa della mancanza delle relative voci nella tabella allegata alla legge di bilancio. Si rinvia in ogni caso all’analisi delle voci presenti in tabella C, posto che esse rappresentano quasi i 9 decimi del bilianco complessivi del ministero.

Sul totale di 10.554,1 milioni di euro delle spese in conto competenza, 10.530,2 milioni di euro sono considerate dall’amministrazione “quote giuridicamente obbligatorie[29], per una percentuale pari al 99,8%.(nel precedente ddl di bilancio la percentuale era del 98,9%).

La consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2007 è valutata in 3.078,3 milioni di euro per la parte corrente e in 3.446,5 milioni per quella in conto capitale, per un totale di 6.524,8 milioni di euro.

Rispetto ai residui accertati al 1° gennaio 2006, come risultanti dal rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2005, si registra un decremento pari a 859,8 milioni di euro.

Occorre comunque tener presente che la valutazione dei residui presunti operata in sede di bilancio di previsione è provvisoria e suscettibile di notevoli variazioni, che potranno discendere dall’andamento della gestione nella parte finale dell’esercizio.

Le autorizzazioni di cassa per il 2007 ammontano a 11.149,7 milioni di euro. Data una massa spendibile di 17.078,9 milioni di euro (6.524,8 milioni di residui più 10.554,1 milioni di competenza), le autorizzazioni di cassa assicurano un coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile) dell' 65,3%. Tale rapporto misura la capacità di spesa che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ritiene di poter raggiungere nel 2007.

 

Stanziamenti recati da altri stati di previsione 

Per quanto concerne lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella n. 2), in materia di ricerca si segnalano:

-          lo stanziamento di 25,8 milioni di euro sull’u.p.b. 3.2.3.34 (ricerca scientifica) per il Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui al D.Lgs. n. 204/1998;

-          lo stanziamento di 90,0 milioni di euro sull’u.p.b. 3.2.3.50 (Istituto italiano di tecnologia invariato rispetto allo 2006 (la tabella E prevede un definanziamento per 80 milioni di euro, v. infra) ;

-          lo stanziamento di 62,1 milioni di euro sull’u.p.b. 4.2.3.29 (fondo progetti di ricerca) con una riduzione di 29,0 milioni di euro

 

Articolo 2, comma 25, del disegno di legge di bilancio

Il comma in oggetto autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti al fine di trasferire alla pertinente unità previsionale di base del MIUR i fondi per il funzionamento delle commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FIRS), di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998,  n. 204[30].

Articolo 17 del disegno di legge di bilancio

L’articolo 17precisa che:

-                   il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti nell’ambito dell’unità previsionale di base “"Ricercatori università, enti ed istituzioni di ricerca"[31] (comma 2);

-                   l’assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) comprende le somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal CIPE, nonché della somma di 2,58 milioni di euro a favore dell’Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all’area di Monterotondo (comma 3);

-                   il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all’unità previsionale di base “Ricerca scientifica”[32], delle somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato in relazione all’articolo 9 del decreto-legge n. 321 del 1996[33] (comma 4);

-                   il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni tra lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca (comma 5);

Norme contenute nel ddl finanziaria in materia di università e ricerca

 

L’articolo 15 contiene una serie di disposizioni eterogenee riguardanti beni immobili e beni mobili registrati. In particolare, i commi 1 e 2 ampliano le ipotesi di utilizzo degli immobili confiscati alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso includendo, tra gli enti beneficiari, anche le università, gli enti pubblici e le istituzioni culturali di rilevante interesse.

Il comma 3 prevede che sia emanato, entro il 30 giugno 2007, un regolamento (con decreto adottato di concerto dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dell'università e della ricerca) recante criteri, modalità e termini per il trasferimento alle università statali, a titolo gratuito degli immobili del patrimonio indisponibile dello Stato già concessi in uso a queste ultime (ai sensi dell’art.2 comma 2 della legge 136/2001[34]

La relazione tecnica stima che dal comma 3 possano derivare risparmi per: 2 milioni di euro per il 2007; 4 milioni di euro per il 2008; 6 milioni di euro per il 2009.

 

I commi da 1 a 5 dell’articolo 20 – che reca disposizioni varie in materia fiscale - concedono per tre anni, a partire dal 2007, un credito d’imposta del 10 per cento per gli investimenti e i costi sostenuti dalle imprese per la ricerca e l’innovazione. La misura è elevata al 15 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

I commi 8 e 9 concedono ai docenti delle scuole e delle università statali, per l’anno 2007, un’agevolazione fiscale per l’acquisto di un elaboratore elettronico (personal computer) nuovo.

Il comma 20 ammette la detraibilità dal reddito, tra l’altro, dei canoni di locazione per abitazioni degli studenti universitari fuori sede.

 

L’articolo 32 prevede un vasto programma di riorganizzazione dei ministeri, finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento, da attuare attraverso l’adozione di regolamenti di delegificazione da emanarsi, su proposta di ciascuna amministrazione, ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis della legge 400/1988. Tra gli interventi previsti: la riduzione degli uffici dirigenziali e l’accorpamento delle strutture periferiche.

 

L’articolo 42 configura un procedimento volto alla riorganizzazione degli enti pubblici non economici nazionali (con talune eccezioni), secondo il quale le competenze del presidente e del consiglio d'amministrazione sono attribuite, rispettivamente, al direttore generale e ad un comitato di gestione composto dai dirigenti di livello apicale dell’ente. Tale processo è avviato dagli enti entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge: all’eventuale inerzia consegue la decadenza dei relativi vertici amministrativi.

Quanto all’ambito di applicazione dell’articolo, la relazione illustrativa afferma che esso comprende gli enti pubblici non economici nazionali individuabili attraverso il richiamo all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001[35] e dall’elenco ISTAT previsto dalla legge finanziaria per il 2005. Per quanto concerne quest’ultimo, il riferimento sembra essere all’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1, co. 5 della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005)[36], che comprende varie “tipologie istituzionali” di amministrazioni pubbliche, tra cui si possono ricordare gli “enti produttori di servizi economici”, gli “enti produttori di servizi assistenziali e culturali”, gli “enti e istituzioni di ricerca”.

 

L’articolo 64 interviene in materia di trattamento economico dei dirigenti pubblici; in particolare il comma 1 riduce del 50% la misura delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali previsti per le categorie che ancora usufruiscono di progressioni stipendiali automatiche (magistrati, docenti e ricercatori universitari, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate).

 

L’articolo 69, nel quadro del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, riduce di un punto percentuale rispetto al triennio precedente il tasso di crescita annuale del fabbisogno finanziario rispettivamente nella misura del 3 per cento per il sistema universitario statale (comma 1) e del 4 per cento per gli enti pubblici di ricerca (comma 2). Tale fabbisogno è incrementato degli oneri contrattuali del personale riguardanti competenze arretrate (comma 5).

Secondo quanto emerge dalla relazione tecnica, tale riduzione produce un effetto positivo in termini di fabbisogno finanziario e indebitamento netto per gli anni 2007, 2008 e 2009 pari rispettivamente a 102, 210 e 326 milioni di euro.

 

L’articolo 70 reca disposizioni in tema di personale delle università e degli enti di ricerca, dettando una specifica disciplina per le relative assunzioni meno rigida rispetto agli altri comparti, sulla base dell’importanza dei su menzionati settori per la competitività del Paese. L’articolo autorizza inoltre per il 2007 un piano straordinario per l’assunzione di ricercatori mediante attribuzione dell’idoneità scientifica nazionale.

Le assunzioni previste dai commi 1, 2 e 3 sono effettuate nel rispetto del principio di invarianza della spesa, in quanto circoscritte entro il numero delle cessazioni intervenute nell’anno precedente. Per il piano straordinario di assunzioni è previsto uno stanziamento pari a 20 milioni per il 2007, 40 milioni per il 2008 e 80 milioni a decorrere dal 2009.

 

L’articolo 71 interviene in materia di programmazione universitaria introducendo per il triennio 2007-2009, il divieto per le università di istituire e attivare facoltà e corsi di studio in sedi diverse da quella legale e amministrativa (comma 1). E’ inoltre previsto l’obbligo, per le facoltà e i corsi di studio decentrati già esistenti, di integrare le convenzioni con gli enti locali e gli altri enti sottoscrittori, in modo da assicurarne il funzionamento per almeno venti anni (comma 2).

 

L’articolo 104 reca disposizioni concernenti misure di sostegno all’innovazione industriale. Il comma 11, in particolare, prevede l’esonero dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione dei brevetti e dei modelli di utilità, per le università e le amministrazione pubbliche con finalità di ricerca nonché per le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole, alimentari e forestali.

 

L'articolo 106 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Il Fondo è alimentato in via ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e dalle risorse assegnate dal CIPE, nell'ambito del riparto del citato Fondo per le aree sottoutilizzate.

 

L’articolo 164 autorizza la spesa la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2007 a favore delle accademie e delle istituzioni superiori musicali, coreutiche e per le industrie artistiche, riservando 10 milioni alla ristrutturazione ed alla manutenzione straordinaria degli immobili e 10 milioni di euro al funzionamento amministrativo e didattico.

 

L’articolo 190 sopprime - a decorrere dall'anno 2007 - l'autorizzazione di spesa correlata alla costituzione della Fondazione per la promozione dello sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie prevista nella legge finanziaria per il 2006 (all'articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266). Si tratta, in particolare, di 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e 180 milioni di euro per l’anno 2009.

 

Si segnala inoltre che l’articolo 53 reca misure destinate ad incidere sugli stati di previsione di tutti i ministeri; in particolare l’articolo prevede che sia accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, una quota pari a 4.572 milioni di euro per il 2007, a 5.031 milioni di euro per il 2008 e a 4.922 milioni di euro per il 2009, delle dotazioni delle unità previsionali di base relative alle spese in conto capitale e alle seguenti categorie economiche relative a spese correnti: consumi intermedi; trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, a famiglie e istituzioni sociali private, a imprese e all’estero, altre uscite correnti; sono escluse specifiche tipologie di spesa. Sono inoltre previste misure che assicurano una certa flessibilità nella gestione del bilancio e sono introdotti incentivi per il personale che si rende parte attiva nel processo di razionalizzazione e miglioramento dell’efficienza.

 

Si ricorda, infine, che il ddl di conversione in legge del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria e collegato alla legge finanziaria, contiene alcune disposizioni in materia di università e ricerca.

 

L’articolo 35 disciplina l’ordinamento del Ministero dell'università e della ricerca - recentemente istituito dall’art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 181 del 2006 - prevedendo la figura del segretario generale e sei uffici di livello dirigenziale generale, nonché un incarico dirigenziale ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.

 

L’articolo 36 istituisce l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalità giuridica di diritto pubblico, al fine di razionalizzare il sistema di valutazione delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici.

 

L’articolo 37 reca disposizioni in materia di istruzione universitaria e interviene in particolare sulla durata delle scuole di specializzazione per le professioni legali; sul riconoscimento di crediti formativi ai dipendenti pubblici da parte delle università; sulla disciplina delle università telematiche.

 

Tabelle del ddl finanziaria

La tabella A (recante importi da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2007-2009) prevede un accantonamento per il Ministero dell’università e della ricerca di 20 milioni per il 2007, di 40 milioni di euro e per il 2008 e di 80 milioni di euro e per il 2009. Nella relazione non sono indicate specifiche finalizzazioni.

 

La tabella B (recante importi da iscrivere nel fondo speciale di conto capitale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2007-2009) per il Ministero dell’università e della ricerca di 65 milioni per il 2007, e di 5 milioni di euro per il 2008 e per il 2009. Nella relazione non sono indicate specifiche finalizzazioni.

 

La tabella C (recante le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2007 e triennio 2007-2009, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria) prevede uno stanziamento di 9.111,0 milioni di euro per il 2007 - con un aumento di 50 milioni di euro rispetto al bilancio a legislazione vigente – e della medesima cifra per i due anni successivi.

Di seguito si riportano, con riferimento ai singoli stanziamenti, le variazioni previste dal disegno di legge in esame, sia sull’anno precedente, sia in riferimento agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione a legislazione vigente per il 2007.

Migliaia di euro

 

Legislazione vigente 2006

Legislazione vigente 2007

DDL finanziaria 2007

Variazione

2006/2007

Variazione a legislazione vigente

(2007/2007)

 

A

B

C

C-A

C-B

Accordi internazionali ricerca scientifica

 4.700

 4.700

 4.700

-

-

Attività sportiva universitaria

 8.000

 8.000

 8.000

-

-

Sviluppo universitario

122.000

122.000

122.000

-

-

Università non statali legalmente riconosciute

133.000

133.000

133.000

-

-

Diritto agli studi universitari

177.000

147.000

157.000

-20.000

+10.000

Fondo ordinario università

 6.924.000

 6.974.000

 7.014.000

+90.000

+40.000

Contributi ad enti

(L. n.549/1995)[37]

 11.324

  11.324

11.324

-

-

Coordinamento, programmazione  e val. della ricerca

 1.631.800

 1.629.000

 1.629.000

-2.800

 -

Alloggi e residenze studenti universitari

 32.000

 32.000

 32.000

-

-

TOTALE

9.043.824

9.061.024

9.111.024

+67.200

+50.000

 

La tabella D (recante gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati tra le spese in conto capitale) reca uno stanziamento di 10 milioni di euro per il 2007 e il 2008 relativo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 8, della legge n. 910 del 1986 per il Fondo unico per l'edilizia universitaria (u.p.b. 3.2.3.9)

 

La tabella E (recante riduzioni di autorizzazioni di spesa precedentemente disposte) non reca interventi che interessino direttamente il Ministero ma prevede una riduzione di 80 milioni di euro per il 2007 dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 578, della legge finanziaria 2006 relativa al l’Istituto Italiano di Tecnologia (istituito dall’art.4, comma 10, del D.L. 269/2003[38] ). Le somme sono allocate nell’UPB 3.2.3.50 Istituto Italiano di Tecnologia (cap. 7380) del Ministero dell’economia e finanze;

 

La tabella F (recante rimodulazione di quote per il triennio 2007-2009 delle leggi di spesa in conto capitale pluriennali, fermo restando lo stanziamento complessivo di ciascuna legge) prevede in relazione al Ministero dell'istruzione, dell'università, e della ricerca gli stanziamenti sotto elencati.

 

Nel settore 4 (interventi nelle aree sottoutilizzate):

·         100 milioni di euro per il triennio 2007-2009 per il Fondo per le aree sottoutilizzate (art. 61, co. 1, della legge 289 del 2002[39]). Le somme sono allocate nell’U.P.B. 3.2.3.7Ricerca applicata (capp. 7524) e nell'U.P.B. 3.2.3.10 Fondi rotativi (cap. 7308);

 

nel settore 23 (università – compresa edilizia):

·         50 milioni di euro per il 2007 e 10 milioni di euro per il 2008 per gli interventi in materia di edilizia universitaria (art. 7, comma 8, della legge n. 910 del 1986[40]). Tale somma è allocata nell’U.P.B. 3.2.3.9 Fondo unico per l’edilizia universitaria (cap. 7304);


 

Schede di lettura del disegno di legge finanziaria


 


Articolo 15
(Disposizioni in materia di immobili)
Stralcio

 

1. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: «protezione civile» sono aggiunte le seguenti: «e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse,».

…..

3. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 aprile 2001, n. 136, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro la data del 30 giugno 2007, con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i criteri, le modalità e i termini del trasferimento in favore delle università statali di cui al presente comma».

 

 

L’articolo 15 contiene una serie di disposizioni eterogenee riguardanti beni immobili e beni mobili registrati.

 

I commi 1 e 2 ampliano le ipotesi di utilizzo degli immobili confiscati alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso.

La relazione tecnica stima che dai commi 1 e 2 possano derivare risparmi per:

§         12,2 milioni di euro per il 2007;

§         29,7 milioni di euro per il 2008;

§         57,7 milioni di euro per il 2009.

 

Il comma 1 che novella l’articolo 2-undecies, comma 2, lettera a), della legge 31 maggio 1965, n. 575, prevede che i beni immobili confiscati alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, possono essere mantenuti al patrimonio dello Stato ed utilizzati, oltre che per finalità di giustizia, ordine pubblico e protezione civile, qualora siano idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse. Resta ferma la possibilità di vendere gli immobili confiscati per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso.

 

Il comma 3 dell’articolo 15, che integra l’articolo 2, comma 1, della legge 2 aprile 2001, n. 136[41], prevede che entro il 30 giugno 2007 dovrà essere emanato un regolamento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, per l’individuazione dei criteri, delle modalità e dei termini di trasferimento, a titolo gratuito, in favore delle università statali dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e concessi in uso a tali università per le proprie necessità istituzionali.

La relazione tecnica stima che dal comma 3 possano derivare risparmi per:

§         2 milioni di euro per il 2007;

§         4 milioni di euro per il 2008;

§         6 milioni di euro per il 2009.

 

L’articolo 2, comma 1, della legge 136/2001 ha disposto che i beni immobili concessi in uso a università statali per le proprie necessità istituzionali siano trasferiti a titolo gratuito a queste ultime, anche ai fini della eventuale attuazione di progetti di valorizzazione. Secondo la relazione governativa la previsione di un regolamento governativo consegue alla necessità di fissare modalità e tempi certi per il citato passaggio.

 


Articolo 42
(Organizzazione del vertice degli enti pubblici non economici)

 

1. La presidenza e il consiglio di amministrazione degli enti pubblici non economici nazionali sono soppressi, a far data dalla approvazione delle disposizioni di cui al comma 3.

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge sono presentate ai Ministeri vigilanti modifiche delle norme statutarie e dei regolamenti di organizzazione di ciascun ente, che prevedano che le competenze del presidente e del consiglio d'amministrazione sono attribuite, rispettivamente, al direttore generale e ad un comitato di gestione composto dai dirigenti di livello apicale dello stesso ente. Negli enti di ricerca è previsto, altresì, un comitato scientifico per la definizione degli indirizzi e dei programmi di ricerca, composto nel rispetto del principio di pari opportunità.

3. I Ministeri vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica, approvano le modifiche di cui al comma 2 entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nel caso in cui le modifiche degli statuti e dei regolamenti di cui al comma 2 non siano presentate nel termine di un mese, i presidenti e i consiglieri di amministrazione degli enti decadono immediatamente dal proprio incarico ed è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, un commissario straordinario che esercita i poteri degli organi decaduti fino al loro rinnovo sulla base del nuovo ordinamento.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'ISTAT, alle università, agli enti previdenziali, all'INAIL e ad enti che svolgono attività promozionale all'estero, nonché agli enti i cui consigli di amministrazione siano in parte designati dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali o da istituzioni previste da accordi o intese internazionali.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

 

L’articolo 42 in esame, al comma 1, dispone in via generale che la presidenza e il consiglio di amministrazione degli enti pubblici non economici nazionali (sulla cui individuazione v. infra) sono soppressi, a decorrere dalla approvazione delle modifiche degli statuti e dei regolamenti di organizzazione di tali enti richiesti dal successivo comma 2.

Quest’ultimo prevede infatti che, attraverso modifiche delle norme statutarie e dei regolamenti di organizzazione di ciascun ente, da presentare ai Ministeri vigilanti entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria in esame, siano attribuite le competenze del presidente e del consiglio d'amministrazione, rispettivamente, al direttore generale e ad un comitato di gestione composto dai dirigenti di livello apicale dello stesso ente.

Negli enti di ricerca è previsto, altresì, un comitato scientifico per la definizione degli indirizzi e dei programmi di ricerca, composto nel rispetto del principio di pari opportunità.

Ai sensi del comma 3, i Ministeri vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica, approvano le modifiche di cui al comma 2,  entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L’articolo dispone poi, al comma 4, con riguardo al mancato rispetto del termine di un mese, riferito alla presentazione delle modifiche degli statuti e dei regolamenti di cui al comma 2: in tal caso, i presidenti e i consiglieri di amministrazione degli enti decadono immediatamente dal proprio incarico ed è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, un commissario straordinario che esercita i poteri degli organi decaduti fino al loro rinnovo (che avviene sulla base della nuova disciplina).

 

Quanto all’ambito di applicazione dell’articolo in esame,  la relazione illustrativa afferma che esso comprende gli enti pubblici non economici nazionali individuabili attraverso il richiamo all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001[42] e dall’elenco ISTAT previsto dalla legge finanziaria per il 2005. Per quanto concerne quest’ultimo, il riferimento sembra essere all’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1, co. 5 della L. 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005)[43], che comprende varie “tipologie istituzionali” di amministrazioni pubbliche, tra cui si possono ricordare gli “enti produttori di servizi economici”, gli “enti produttori di servizi assistenziali e culturali”, gli “enti e istituzioni di ricerca”.

 

Il comma 5 esclude dall’ambito di applicazione delle disposizioni in esame numerosi enti, così individuati:

§      ISTAT;

§      Università;

§      enti previdenziali;

§      INAIL;

§      enti che svolgono attività promozionale all'estero;

§      enti i cui consigli di amministrazione siano in parte designati dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali o da istituzioni previste da accordi o intese internazionali (si ricordi che la dizione generale del comma 1 è riferita agli enti pubblici non economici “nazionali”).

 

Alcune delle categorie escluse appaiono ricorrenti, nell’ambito di disposizioni generali che riguardano il riassetto degli enti pubblici. Si può richiamare al riguardo il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419[44],  che ha disposto per un riordino generale del sistema degli enti pubblici nazionali, dal cui ambito di applicazione sono espressamente esclusi gli enti previdenziali, gli enti chiamati ad operare nella promozione e nel sostegno all’attività produttiva nazionale, nonché, per quanto non diversamente disposto, gli enti di ricerca  (art. 1).

 

Il comma 6 esame prevede infine che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 300/1999, il quale reca disposizioni generali sull’ordinamento delle agenzie[45], prevedendo tra l’altro la figura e i compiti del direttore generale e del comitato direttivo che lo coadiuva.

 

L’articolo 8 del richiamato D.Lgs. 300/1999 prevede tra l’altro che con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nell’articolo 5 del medesimo D.Lgs. con riferimento al capo del dipartimento;

b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;

c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;

d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza[46];

e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge, nonché di un complesso di ulteriori aspetti, comprensivi dei risultati attesi entro termini ravvicinati e dell’entità e modalità dei finanziamenti;

f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresì all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l);

g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del ministro competente;

h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con quello del tesoro;

i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

m) facoltà del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a princìpi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.

 

 


Articolo 64
(Automatismi stipendiali e misure di contenimento per i trattamenti accessori dirigenziali)

 

1. In attesa di una specifica disciplina intesa alla revisione delle relative strutture retributive, finalizzata al superamento delle progressioni economiche articolate in automatismi stipendiali per anzianità nonché all'introduzione di specifici elementi di valutazione della produttività, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che ancora fruiscono di progressioni stipendiali automatiche, a decorrere dal 1o gennaio 2007 la misura delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali previsti dai rispettivi ordinamenti è ridotta del 50 per cento. La riduzione non opera per i ratei maturati al 31 dicembre 2006.

2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono anche disciplinati i criteri applicativi dell'articolo 22-bis, comma 1, dello stesso decreto-legge, sulla base dei medesimi princìpi e modalità. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo del presente comma trova applicazione anche nei confronti del personale di cui all'articolo 5, terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 11-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nonché del personale di cui all'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, in relazione ai trattamenti indennitari comunque denominati in godimento.

 

 

L’articolo 64 in esame interviene in materia di trattamento economico dei dirigenti sotto due profili.

Il comma 1 riduce del 50% la misura delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali previsti per le categorie che ancora usufruiscono di progressioni stipendiali automatiche tra quelle, cosiddette in regime pubblico, indicate dall’art. 3 del D.Lgs. 165/2001. Sono fatti salvi i ratei maturati al 31 dicembre 2006.

Le categorie oggetto della riduzione sono – come chiarito nella relazione illustrativa – magistrati, docenti e ricercatori universitari, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate, per i quali i rispettivi ordinamenti prevedono l’adeguamento annuale delle retribuzioni in base agli aumenti percepiti dalle altre categorie di personale delle pubbliche amministrazioni.

La disposizione in esame, afferma la norma, ha carattere transitorio e prelude alla realizzazione di una disciplina specifica volta ad eliminare del tutto le progressioni stipendiali automatiche dei dirigenti pubblici, per sostituirle con elementi di valutazione delle produttività.

 

Il comma 2 interviene sul trattamento economico dei dirigenti pubblici integrando due disposizioni in materia recentemente adottate don il decreto legge 223/2006 (convertito dalla legge 248/2006), il cosiddetto decreto “Visco – Bersani”.

Il secondo periodo del comma estende anche ai dirigenti apicali dei corpi di polizia (capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Comandante generale della Guardia di finanza, Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e Direttore generale per l'economia montana e per le foreste) e delle Forze armate (Ufficiali Generali o Ammiragli nominati Capi di Stato Maggiore, della Difesa o di Forza Armata) la fissazione di criteri per l’individuazione dei trattamenti accessori massimi, da effettuarsi con decreto del Presidente del Consiglio In questo modo tali categorie vengono equiparate, relativamente ai trattamenti accessori, agli altri massimi dirigenti dello Stato.

 

L’art. 34, comma 1, del decreto legge 223/2006 ha aggiunto, un periodo al comma 2 dell’art. 24 del D.Lgs. 165/2001 con il quale si stabilisce che i criteri generali per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi relativi agli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale siano fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei principi di:

-        contenimento della spesa;

-        uniformità;

-        perequazione.

L’art. 24, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che, per gli incarichi relativi agli uffici dirigenziali di livello generale, la fonte della regolazione è il contratto individuale, sia con riguardo al trattamento economico fondamentale (per il quale si assumono come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali), sia con riferimento agli istituti del trattamento economico accessorio (che è collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione. Nel testo dell’art. 24, comma 2, vigente prima della modifica introdotta dal decreto-legge in esame, non era prevista la fissazione di livelli massimi per gli istituti del trattamento economico accessorio né di criteri per la loro determinazione.

 

Il primo periodo del comma in esame, inoltre, prevede che lo stesso D.P.C.M. di individuazione dei criteri per la definizione dei trattamenti accessori massimi di cui sopra, dovrà indicare anche i criteri applicativi per l’attuazione della riduzione generalizzata della spesa per i dirigenti stabilita dall’art. 22-bis del citato decreto legge 223.

Tale disposizione stabilisce una riduzione di almeno il 10% della spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale.

 

La dirigenza pubblica è articolata in due fasce. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali per un periodo di almeno tre anni (art. 23 D.Lgs. 165/2001).

Dal punto di vista delle funzioni che i dirigenti sono chiamati a svolgere la legge distingue tre tipi di incarichi:

-       l’alta dirigenza (segretari generali dei ministeri e direttori di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali, quali i capi dipartimento). Tali incarichi sono riservati ai dirigenti di prima fascia e sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente (art. 19, comma 3, D.Lgs. 165/2001;

-       gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono attribuiti in parte ai dirigenti di prima fascia e in parte, secondo una quota massima pari al 70 per cento della dotazione, a quelli di seconda fascia (art. 19, comma 4, D.Lgs. 165/2001);

-       gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale conferiti dal dirigente generale ai dirigenti assegnati al suo ufficio (art. 19, comma 5, D.Lgs. 165/2001.

Destinatari degli incarichi di livello generale e non, possono essere anche soggetti esterni, quali:

-       persone di particolare comprovata qualificazione personale, in possesso di particolari requisiti (integrati di recente dal decreto legge n. 115 del 2005) che possono essere incaricate entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle amministrazioni statali e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia (art. 19, comma 6 D.Lgs. 165/2001);

-       dirigenti non appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, purché dipendenti delle amministrazione pubbliche, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento, secondo i rispettivi ordinamenti, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia (art. 19 comma 5-bis D.Lgs. 165/2001). Tali incarichi sono conferito a tempo determinato (da tre a cinque anni).

 

 


Articolo 65
(Istituzione di fondi per la scuola)

 

1. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita unità previsionale di base, i seguenti fondi: «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato» e «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche». Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione «Strutture scolastiche» e «Interventi integrativi disabili», nonché gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità «Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio» destinati ad integrare i fondi stessi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma. Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della pubblica istruzione procede a una specifica attività di monitoraggio.

 

 

 

L’articolo riaggrega gli stanziamenti di alcune unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e dispone la diretta assegnazione delle risorse ivi allocate alle istituzioni scolastiche, secondo criteri stabiliti con decreto del ministro della pubblica istruzione che curerà altresì il monitoraggio delle spese  da queste ultime effettuate

 

Si dispone la costituzione di due fondi, destinati rispettivamentealle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione degli stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato, ed al funzionamento delle istituzioni scolastiche.

 

Nei fondi citati confluiscono, dall’esercizio 2007, gli stanziamenti delle unità previsionali di base “Strutture scolastiche” e “Interventi integrativi disabili“ (attualmente allocate nei centri di responsabilità relativi agli Uffici scolastici regionali) nonché le somme attribuite al centro di responsabilità “Programmazione ministeriale”.

 

Articolo 66
(Interventi per il rilancio della scuola pubblica)

 

1. Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'Amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione, sono adottati interventi concernenti:

       a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. L'adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e l'individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze;

       b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi;

       c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente e di definire contestualmente procedure concorsuali più snelle con cadenze programmate e ricorrenti. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20.000 unità. A seguito della piena attuazione del piano triennale per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011, le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, cessano di avere efficacia ai fini dell'accesso ai ruoli nella misura del 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Dal medesimo anno scolastico 2010/2011 cessa di avere efficacia la validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), è successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione dei futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, è abrogata con effetto dal 1o settembre 2007 la disposizione di cui al punto B. 3), lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. È fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data del 2 maggio 2005, di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006 e 2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi prioritari compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;

       d) l'attivazione, presso gli Uffici scolastici provinciali, di attività di monitoraggio a sostegno delle competenze dell'autonomia scolastica relativamente alle supplenze brevi, con l'obiettivo di ricondurre gli scostamenti più significativi delle assenze ai valori medi nazionali;

       e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'adozione di un piano biennale di formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzarsi negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al conseguimento delle competenze necessarie per l'insegnamento della lingua inglese. A tale fine, per un rapido conseguimento dell'obiettivo sono attivati corsi di formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi in presenza;

       f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio.

2. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera a) è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera b) è adottato d'intesa con il Ministro della salute. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera c) è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

3. La tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è ridefinita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNPI. Il decreto è adottato, a decorrere dal biennio 2007/2008-2008/2009, in occasione degli aggiornamenti biennali delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Sono fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006-2006/2007. Sono ridefinite, in particolare, le disposizioni riguardanti la valutazione dei titoli previsti dal punto C.11 della predetta tabella. Ai fini di quanto previsto dal precedente periodo, con il decreto di cui al presente comma sono definiti criteri e requisiti per l'accreditamento delle strutture formative e dei corsi.

4. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione predispone, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, un piano organico di mobilità, relativamente al personale docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo. Tale piano, da definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto prioritariamente dei posti vacanti, presso gli uffici dell'amministrazione scolastica, nonché presso le amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le professionalità del predetto personale. In connessione con la realizzazione del piano, il termine fissato dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2008.

5. Il Ministro della pubblica istruzione predispone uno specifico piano di riconversione professionale del personale docente in soprannumero sull'organico provinciale, finalizzato all'assorbimento del medesimo personale. La riconversione, obbligatoria per i docenti interessati, è finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti di laboratorio compatibili con l'esperienza professionale maturata, nonché all'acquisizione del titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno. L'assorbimento del personale di cui al presente comma trova completa attuazione entro l'anno scolastico 2007/2008.

6. Allo scopo di sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche nella dimensione dell'Unione europea ed i processi di innovazione e di ricerca educativa delle medesime istituzioni, nonché per favorirne l'interazione con il territorio, è istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la «Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica», di seguito denominata «Agenzia», avente sede a Firenze, articolata, anche a livello periferico, in nuclei allocati presso gli uffici scolastici regionali ed in raccordo con questi ultimi, con le seguenti funzioni:

       a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica;

       b) formazione e aggiornamento del personale della scuola;

       c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;

       d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;

       e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;

       f) collaborazione con le regioni e gli enti locali.

7. L'organizzazione dell'Agenzia, con articolazione centrale e periferica, è definita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall'Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), che sono contestualmente soppressi. Al fine di assicurare l'avvio delle attività dell'Agenzia, e in attesa della costituzione degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o più commissari straordinari. Con il regolamento di cui al presente comma è individuata la dotazione organica del personale dell'Agenzia e delle sue articolazioni territoriali nel limite complessivo del 50 per cento dei contingenti di personale già previsti per l'INDIRE e per gli IRRE, che in fase di prima attuazione, per il periodo contrattuale in corso, conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. Il predetto regolamento disciplina, altresì, le modalità di stabilizzazione, attraverso prove selettive, dei rapporti di lavoro esistenti anche a titolo precario, purché costituite mediante procedure selettive di natura concorsuale.

8. Al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonché l'autonomia amministrativa dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni, che non devono comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato:

       a) le parole: «Comitato direttivo» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «Comitato di indirizzo»;

       b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Organi). - 1. Gli organi dell'Istituto sono:

       a) il Presidente;

       b) il Comitato di indirizzo;

       c) il Collegio dei revisori dei conti»;

       c) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia ed all'estero. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su designazione del Ministro, tra una terna di nominativi proposti dal Comitato di indirizzo dell'Istituto fra i propri componenti. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, con le medesime modalità, per un ulteriore triennio»;

       d) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da otto membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, dei quali non più di quattro provenienti dal mondo della scuola. Gli otto membri sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto, sulla base di una indicazione di candidati effettuata da un'apposita commissione, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale finalizzato all'acquisizione dei curricola. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro, è composta da tre membri compreso il Presidente, dotati delle necessarie competenze amministrative e scientifiche».

9. L'INVALSI, fermo restando quando previsto dall'articolo 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006 e nel rispetto delle prerogative del dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni del Ministro della pubblica istruzione, assume i seguenti compiti:

       a) formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici;

       b) definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti scolastici;

       c) formula proposte per la formazione dei componenti del team di valutazione;

       d) realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione.

10. Le procedure concorsuali di reclutamento del personale, di cui alla dotazione organica definita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, devono essere espletate entro sei mesi dalla indizione dei relativi bandi, con conseguente assunzione con contratto a tempo indeterminato dei rispettivi vincitori.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente e i componenti del Comitato direttivo dell'INVALSI cessano dall'incarico. In attesa della costituzione dei nuovi organi, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o più commissari straordinari.

12. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali è effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. La minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma resta a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate.

13. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i seguenti princìpi: cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio; unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica; accesso aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni; previsione di una preselezione mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale, in sostituzione dell'attuale preselezione per titoli; svolgimento di una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione; effettuazione di una prova orale; valutazione dei titoli; formulazione della graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente soppressione dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo.

14. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al comma 13 si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato concorso che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione prevista dal medesimo concorso e abbiano concluso in maniera utile la fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell'esame finale previsto dal bando medesimo. Successivamente si procede, per i posti vacanti e disponibili relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso, ma non vi abbiano partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi devono tuttavia preliminarmente partecipare con esito positivo ad un apposito corso di formazione, indetto dall'amministrazione con le medesime modalità. Le nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di selezione al corso di formazione.

15. Dall'attuazione del presente articolo devono conseguire economie di spesa per un importo complessivo non inferiore a euro 448,20 milioni per l'anno 2007, a euro 1.324,50 milioni per l'anno 2008 e a euro 1.402,20 milioni a decorrere dall'anno 2009.

 

 

L’articolo 66 reca misure di razionalizzazione della spesa nel settore scolastico che interessano:

§      il numero di alunni per classe ed il rapporto numerico insegnanti di sostegno/alunni;

§      le assunzioni, la mobilità, la riconversione professionale e la valutazione dei titoli del personale docente;

§      il riordino degli enti di servizio del ministero della Pubblica istruzione;

§      le procedure concorsuali per dirigenti scolastici;

§      i carichi orari dell’istruzione professionale.

Disposizioni relative alla formazione delle classi, agli orari dell’istruzione professionale, al personale docente (commi 1-5)

Il comma 1 contiene alcune disposizioni immediatamente prescrittive e affida ad uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione (per alcuni dei quali il comma 2 prevede il concerto di altri ministri), la definizione di alcuni interventi.

 

In particolare, la lettera a) prescrive la revisione (con decreto adottato di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze) dall’anno scolastico 2007/2008, dei parametri per la formazione delle classi e l’innalzamento del valore medio del rapporto alunni/classe dello 0,4 (dall’attuale valore di 20,6 al valore di 21, in misura differenziata per i vari ordini di scuola[47]) con contestuale adozione di misure di contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e l’individualizzazione della didattica

La disciplina della formazione delle classi è principalmente recata dal Decreto Intermininisteriale 24 luglio 1998, n. 331[48]; quest’ultimo prevede in linea di massima per le classi di scuola materna un massimo di 25 alunni ed un minimo di 15; per la scuola elementare un massimo di 25 alunni ed un minimo di 10; per la scuola media un massimo di 25 alunni ed un minimo di 15. Disposizioni specifiche sono dettate per classi che accolgano portatori di handicap (art. 10) che possono essere costituite con meno di 25 alunni e, in casi particolari, di 20, nonché per la classi intermedie di ciascun ordine di scuole,  per le sezioni ospedaliere e per le zone disagiate.

L’art. 6 del decreto interministeriale 21 marzo 2005 (relativo alle dotazioni organiche dei docenti per l’anno scolastico 2004-2005) ha poi disposto che le prime classi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado siano costituite con un numero di alunni non inferiore a 20; da elevare a 27 in caso di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi (di almeno 12 alunni ciascuno). E’ stato inoltre previsto l’accorpamento delle classi intermedie e finali qualora se ne preveda il funzionamento con un numero ridotto.

Con riguardo alle citate misure di contrasto agli insuccessi scolastici, l’art. 4 del DPR 8 marzo 1999, n. 275, (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) prevede l’attivazione di percorsi didattici individualizzati e di iniziative di recupero e sostegno, implicanti anche una diversa aggregazione degli alunni e delle discipline, appunto nell’ambito dell’autonomia didattico organizzativa riconosciuta alle istituzioni scolastiche.

Si ricorda poi che la legge n. 53 del 2003 (cosiddetta Legge Moratti)[49] ha previsto, tra gli interventi del Piano programmatico (di cui all’articolo 1, comma 3) per la realizzazione delle finalità della legge, interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione. In tale ambito, l’articolo 4 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione) ha previsto l’adozione di linee guida per la realizzazione di piani di intervento per l'orientamento e la prevenzione ed il recupero degli abbandoni.

 

Il comma 1, lettera b) prescrive che, con decreto del ministro della pubblica istruzione risultante dal concerto con il ministro della salute, si modifichi il rapporto docenti di sostegno/alunni - definito dall’art. 40, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449[50], in ragione di uno ogni 138 alunni frequentanti le scuole della provincia – con l’individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi.

 

L’art. 40, comma 3, della L. n. 449/1997 ha ridefinito i parametri delle dotazioni organiche degli insegnanti di sostegno prevedendo il citato rapporto di uno a 138. In attuazione di tale disposizione è stato adottato il D.M. 24 luglio 1998, il quale ha poi disposto (art. 44) che “in presenza di handicap particolarmente gravi, il Provveditore agli studi può assumere personale con rapporto di lavoro a tempo determinato anche in deroga al rapporto numerico” prefissato. L’art. 6 del Decreto interministeriale 28 novembre 2001 (Recante determinazione degli organici per l’anno scolastico 2001-2002), ha poi attribuito al dirigente scolastico provinciale l’istituzione e copertura dei posti di sostegno ed al dirigente scolastico l’eventuale copertura di ulteriori posti da attivare “per inderogabili esigenze” dopo il 31 agosto. Da ultimo l’art. 35, comma 7, della legge 289/2002 (Legge finanziaria 2003) ha rimesso l'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. In attuazione al medesimo articolo della legge finanziaria è stato poi emanato il DPCM 23 febbraio 2006, n. 185, recante ridefinizione della procedura per il riconoscimento della sussistenza dell’handicap.

 

Il comma 1, lettera c) dispone che (con decreto del ministro della pubblica istruzione di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e delle riforme ed innovazioni nella p.a) sia definito un Piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di 150 mila unità di personale docente e 20 mila di personale ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario) per gli anni 2007-2009; tale piano sarà sottoposto a verifica annuale.

 

Si ricorda in proposito che l’articolo 1-bis del DL 97/2004[51]ha previsto l’adozione - entro il 31 gennaio 2005 - di un piano pluriennale di nomine a tempo indeterminato, per il triennio 2005-2008.

Non essendo stato definito quest’ultimo in tempo utile per l’inizio dell’anno scolastico 2005-2006, l’articolo 3 del DL n. 115/2005[52] ha autorizzato assunzioni a tempo indeterminato di personale docente nonché di personale A.T.A (amministrativo, tecnico ed ausiliario), rispettivamente nel numero di 35.000 e 5.000 unità.

Con DM 18 ottobre 2005 è stato poi adottato il Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente nel triennio scolastico 2005/2007: 35.000 già disposte per l’anno scolastico 2005/2006; 20.000 per il 2006/2007; 10.000 per il 2007/2008.

 

In relazione all’attuazione del piano la medesima lettera c) prevede quanto segue;

§      abolizione - dall’anno scolastico 2010/2011 - dell’utilizzazione delle graduatorie permanenti (di cui all’art. 1 del D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143), per l’accesso ai ruoli nella misura del 50% dei posti[53] nonché la cessazione della validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente alla legge finanziaria in esame; viene contestualmente demandata ad un decreto ministeriale - previo parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione - l’indicazione dei criteri per la valutazione di titoli e servizi dei docenti inclusi in tali graduatorie ai fini della partecipazione dei futuri concorsi;

§      abolizione - dal 1° settembre 2007 - della valutazione doppia di ogni anno di insegnamento prestato nelle scuole di montagna ed istituti penitenziari (punto B. 3) lettera h) della tabella di valutazione dei titoli allegata al DL 97/2004);

§      inclusione nel secondo scaglione delle graduatorie di insegnamento di strumento musicale nella scuola media dei docenti abilitati per l’insegnamento di educazione musicale, ma privi dei requisiti di servizio alla scadenza dei termini per l’inserimento nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006 2006/2007 (e cioè alla data del 2 maggio 2005). Tali docenti erano inclusi in elenchi speciali relativi alla sperimentazione di scuole medie ad indirizzo musicale[54].

 

Con riguardo ai contenuti sopra descritti ed alle disposizioni di cui al successivo comma 3, si ricorda che alcune delle misure adottate trovano riscontro nella risoluzione n. 8-00005 (on De Simone ed altri) approvata dalla VII Commissione della Camera il 26 luglio 2006[55].

 

Il comma 1, lettera d), prevede l’avvio (tramite apposito DM)di un monitoraggio - da parte degli uffici scolastici provinciali - delle supplenze brevi allo scopo di ricondurre gli scostamenti ai valori medi nazionali.

 

Secondo la relazione tecnica al ddl finanziaria, la disposizione consentirebbe una riduzione di spesa a partire dal 2007.

Si ricorda che le supplenze temporanee del personale docente hanno già formato oggetto di misure di contenimento della spesa adottate nell’ambito di leggi finanziarie o provvedimenti collegati. Per le scuole dell’infanzia ed elementari, l’art. 1, comma 72, della legge n. 662/1996[56] ha consentito la sostituzione dei docenti assenti fino a cinque giorni utilizzando i docenti dell’organico di istituto; l’art. 22, comma 6, della legge 448/2001[57] (legge finanziaria 2002) ha disposto che le istituzioni scolastiche autonome (ad eccezione delle scuole d’infanzia e delle scuole elementari) possano provvedere alla sostituzione del personale docente, assente per un periodo non superiore a quindici giorni con proprio personale docente e che le economie di spesa conseguite concorrano ad incrementare il fondo di istituto.

 

Il comma 1, lettera e), prescrive (tramite apposito decretoministeriale) l’adozione di un piano biennale di formazione (eventualmente anche a distanza) dei docenti di scuola primaria per l’insegnamento dell’inglese; ciò al fine di dare attuazione alle previsioni dell’art. 1, co. 128, della legge 311/2004[58]

 

Quest’ultimo ha previsto l’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria[59] fosse impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o, in subordine, da docenti inclusi nell’organico di istituto in possesso dei requisiti; solo qualora tale procedura non avesse soddisfatto il fabbisogno, avrebbero potuto essere assegnati posti a docenti cosiddetti “specialisti” (impegnati esclusivamente nell’insegnamento della lingua straniera in sei o sette classi). Si disponeva a tal fine la realizzazione di corsi di formazione, la cui partecipazione era obbligatoria per i docenti privi di requisiti[60].

Secondo la relazione tecnica al ddl finanziaria, la disposizione si rende necessaria a causa delle misure di contenimento della spesa -adottate nel 2005- che hanno impedito all’amministrazione di realizzare i corsi sopra citati.

 

Il comma 1, lettera f), affida ad un decreto ministeriale la revisione degli ordinamenti dell’istruzione professionale anche attraverso riduzione del carico orario delle lezioni a partire dall’anno scolastico 2007-2008.

 

La relazione tecnica al ddl specifica che l’orario delle prime due classi verrà portato da 40 a 36 ore, con conseguente risparmio della spesa per i docenti.

 

Il comma 3 dispone che la tabella di valutazione dei titoli da utilizzare per la compilazione delle graduatorie permanenti del personale docente sia ridefinita in occasione del prossimo aggiornamento biennale (relativo al biennio 2007/2008 e 2008/2009) con decreto ministeriale, sentito il CNPI (Consiglio nazionale della pubblica istruzione), senza modificare comunque i punteggi riconosciuti nelle graduatorie relative al biennio precedente (fatto salvo evidentemente quanto previsto dal comma 1 lettera c) dell’articolo in commento, vedi supra)

 

Il comma in esame precisa inoltre che dovranno essere rideterminati i punteggi (attualmente un massimo di 3 punti) relativi a master, diplomi di specializzazione, corsi di perfezionamento universitario (punto C11 della tabella) e si definiranno criteri per l’accreditamento delle strutture formative.

 

Si ricorda in proposito che la tabella in questione, nel passato definita con decreto ministeriale, è ora contenuta all’art. 1 del DL 97/2004 e può quindi essere modificata soltanto con norme di rango primario.

In relazione alla formulazione del testo si osserva che prescrizioni relative alla valutazione dei titoli dei docenti implicanti modifiche della tabella di valutazione sono recate anche dal comma 1 dell’articolo in commento.

 

Il comma 4 affida – alMinistro per le riforme e leinnovazioni nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro della pubblica istruzione – la predisposizione (entro il 30 giugno 2007) diun piano di mobilità per i docenti inidonei all’insegnamento e collocati fuori ruolo. Quest’ultimoterrà conto delle destinazioni più adeguate alle professionalità in questione, nell’ambito dei posti vacantipresso gli uffici dell’amministrazione scolastica e delle amministrazioni pubbliche. Viene contestualmente prorogato al 31 dicembre 2008 il termine fissato dall’art. 35 comma 5 della legge finanziaria 2002[61] per la risoluzione del rapporto di lavoro del personale sopra citato.

 

Si ricorda che dall’art. 35 comma 5 della legge finanziaria 2002 aveva disposto che il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute ed in seguito ad appositi accertamenti collocato fuori ruolo avrebbe potuto chiedere di transitare nei ruoli dell’amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o di ente pubblico; qualora non transitasse in altro ruolo, sarebbe stato mantenuto in servizio per un periodo massimo di 5 anni (il termine viene a scadenza il 31 dicembre 2007).

 

Il comma 5 dispone che il Ministro della pubblica istruzione predisponga uno specifico piano di riconversione professionale dei docenti soprannumerari sull’organico provinciale, finalizzato all’assorbimento del medesimo personale entro l’anno scolastico 2007/2008. La riconversione è obbligatoria e finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti di laboratorio compatibili con l’esperienza professionale maturata, nonché all’acquisizione del titolo di specializzazione per l’insegnamento sui posti di sostegno.

 

L’art. 3, comma 89 della legge finanziaria 2004 (legge 350/2003) ha operato un rafforzamento delle norme in materia di riconversione professionale dei docenti soprannumerari già previste dall’art. 1, comma 1, del DL n. 212/2002 (convertito con modificazioni dalla legge n. 268/2002[62]), disponendo l’istituzione di corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai soprannumerari delle classi di concorso con esuberi di personale, individuate con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 115 del 2002[63]. Tali corsi, organizzati dagli uffici scolastici regionali,sarebbero stati finanziati annualmente con risorse da reperire nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alla formazione del personale del comparto scuola[64].

Il successivo comma 90 ha stabilito il trasferimento (su domanda o d’ufficio) su posti di sostegno dei docenti soprannumerari in possesso del prescritto titolo di specializzazione

Riordino degli enti di servizio (commi 6-11)

I commi 6 e 7 istituiscono (ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 300/1999[65]) e disciplinano l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica, con sede a Firenze ed articolazioni periferiche presso gli uffici scolastici regionali.

L’agenzia assume i compiti svolti dagli istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall’Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE), che vengono contestualmente soppressi[66].

 

Tale disposizione, secondo la relazione tecnica, consentirà il rientro in servizio di 310 unità di personale (163 docenti e 147 assistenti amministrativi) con conseguente risparmio della spese per supplenze.

 

Si dispone inoltre che all’organizzazione dell’agenzia provveda un regolamento (adottato ai sensi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400) che ne individuerà la dotazione organica nel limite complessivo del 50% dei contingenti di personale già previsti per l’INDIRE e per gli IRRE ed indicherà le modalità di stabilizzazione, attraverso prove selettive, dei rapporti di lavoro esistenti anche a titolo precario.

In attesa del regolamento citato saranno nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, uno o più commissari straordinari.

 

Si ricorda che al riordino dell’INDIRE (ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, con sede in Firenze) e degli istituti regionali di ricerca educativa (enti strumentali dell'amministrazione della pubblica istruzione, dotati di personalità giuridica e autonomia amministrativa e contabile) hanno provveduto i regolamenti adottati con DPR 415/ 2000[67]; e DPR 190/2001[68].

Con riguardo al personale degli istituti:

-       la Tabella A allegata al DPR 415/2000 specifica che l’organico dell’INDIRE è costituito da un direttore, 28 tecnici/ricercatori, 23 amministrativi; l’istituto può avvalersi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di un massimo di 15 unità comandate dalla scuola o altre amministrazioni, per particolari esigenze inoltre può avvalersi dell'apporto di esperti, con contratti di prestazione d'opera e contratti di ricerca (artt. 10 e 11);

-       ai sensi dell’art. 10 del DPR 190/2001 a ciascun I.R.R.E., in rapporto anche alla consistenza della popolazione scolastica di appartenenza, è assegnato un contingente di personale docente e dirigente della scuola, determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica, su proposta del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, da collocare in posizione di comando.

 

I commi da 8 a 11 intervengono sulla disciplina relativa all’INVALSI recata da ultimo dal D.Lgs. 286/2004[69]. In particolare viene sostituito il comitato direttivo con un comitato di indirizzo di otto esperti di nomina ministeriale (previa selezione affidata ad apposita commissione nominata dal ministro); si dispone inoltre che nell’ambito del comitato sia scelto il presidente; si attribuiscono infine all’istituto compiti di valutazione dei dirigenti scolastici[70].

In relazione al personale viene fissato un termine (6 mesi dall’indizione del bando) per le procedure concorsuali relative al reclutamento.

In attesa della costituzione dei nuovi organi, si dispone la cessazione di quelli attualmente operanti e la nomina uno o più commissari (ad opera del presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro).

 

Attualmente ai sensi del D.Lgs. 286/2004 (art. 6) il comitato direttivoè composto dal Presidente e da sei membri, scelti tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto, e nominati dal Ministro, di cui uno designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e due dal Presidente della Conferenza Stato-Regioni. Il Presidente (art. 5), è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro.

L’organico dell’INVALSI è fissato (tabella A allegata al D.Lgs. 286/2004) in 2 unità di dirigenti amministrativi; 24 unita di personale di ricerca; 22 di personale amministrativo[71].

L’istituto può comunque avvalersi al massimo di 10 unità di personale comandato (dalle amministrazioni statali, dalla scuola, dalle università, da enti pubblici del comparto ricerca, ) e- nei limiti delle disponibilità di bilancio – un massimo di 10 esperti (artt. 11 e 12 D.Lgs. 286).

Revisori dei conti delle istituzioni scolastiche (comma 12)

Il comma 12 riduce da tre a due il numero dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche (nominati rispettivamente dal ministro della Pubblica istruzione e dell’economia e delle finanze) edassegna a queste ultime le conseguenti economie di spesa.

Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche viene attualmente effettuato da un collegio composto da tre revisori (artt. 57 e 58 DM 44/2001[72]) uno designato dal Ministero della pubblica istruzione, uno dal Ministero dell’economia e delle finanze, ed uno designato d'intesa tra i competenti enti locali). L’attività dei revisori si espleta su più istituti, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo àmbito territoriale. Ai revisori dei conti spetta un compenso determinato con decreto interministeriale nonché l'indennità di missione ed il rimborso spese secondo le disposizioni vigenti in materia. La relativa spesa grava su una delle istituzioni scolastiche del territorio.

Procedure concorsuali per i dirigenti scolastici (commi 13-14)

II comma 13 affida ad un regolamento di delegificazione (ex art. 17 comma 2 L400/1988) la ridefinizione delle procedure concorsuali per i dirigenti scolastici e ne indica i criteri .

Questi ultimi sono così riassumibili:

-       cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio;

-       unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica;

-       accesso aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, subordinatamente al requisito di un quinquennio di servizio;

-       previsione di una preselezione, mediante prove di carattere culturale e professionale (in sostituzione dell'attuale preselezione per titoli), e successive prove scritte ed orali;

-       periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente soppressione dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento.

 

Il comma 14 dispone in via transitoria la nomina sui posti vacanti (anche per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009) dei candidati al concorso ordinario bandito con decreto direttoriale 22 novembre 2004 (ancora in fase di svolgimento) che abbiano positivamente espletato la prima parte del corso concorso (corso di formazione) e, in subordine, dei candidati esclusi dal corso di formazione (pur avendo superato le prove propedeutiche) previa partecipazione ad apposito corso.

 

Si ricorda in proposito che il reclutamento dei dirigenti scolastici è stato disciplinato dall’art. 29 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165[73], il quale ha previsto a tal fine un corso concorso articolato in una selezione per titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale. Al corso concorso è ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali che abbia prestato servizio di ruolo per sette anni; per il primo corso concorso è stata altresì disposta una riserva del 50 per cento di posti a favore di coloro che avessero esercitato per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato (cosiddetti triennalisti)[74], previo superamento di uno speciale esame di ammissione. Ulteriori disposizioni per tale procedura riservata sono state poi dettate dall’art. 22, commi 8-10, della legge finanziaria 2002[75], che ha previsto tra l’altro un’indizione a sé stante per il concorso riservato. Quest’ultimo è stato bandito con il Decreto dirigenziale del 17 dicembre 2002[76](emanato a seguito dell’autorizzazione all’avvio delle procedure concorsuali per la copertura di 1500 posti disposta con D.P.R. 21 ottobre 2002[77]).

Sul reclutamento della dirigenza scolastica sono poi intervenute altre disposizioni, prevedendo che gli incarichi annuali non fossero più assegnati (art. 29, co. 5, del D.Lgs. 165/2001) dopo l'approvazione delle graduatorie dei vincitori del primo corso concorso (ordinario) per dirigenti e che nel frattempo (art. 22, comma 11, della legge finanziaria 2002[78]) fossero utilizzate prioritariamente le graduatorie dei candidati, già titolari di incarico di presidenza per tre anni, ammessi al corso concorso riservato per dirigente scolastico[79].

Nel corso della XIV legislatura sono state adottate altre misure[80]: in particolare; è stata prevista(art. 1-sexies del DL 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43) l’indizione di un corso concorso riservato per i titolari di un incarico di presidenza annuale entro il 2005/2006 ed è stata disposta una sanatoria(art. 1-octies dello stesso DL) per gli idonei al concorso riservato già espletato, a suo tempo ammessi con riserva in assenza dei prescritti requisiti di servizio.

Dalle graduatorie di tale corso concorso, così rideterminate, si è disposto di attingere, fino al loro esaurimento (art 3-bis del DL 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168) per la copertura di posti vacanti all’inizio dell’anno scolastico 2006-2007.

 

Nel frattempo con DPR 3 luglio 2004 è stata autorizzata l’assunzione di 1500 dirigenti scolastici nonché l’indizione del primo corso concorso ordinario per il reclutamento di altri 1.500 dirigenti scolastici poi bandito con Decreto dirigenziale del 22 novembre 2004.

Da un comunicato stampa del ministero della pubblica istruzione (5 settembre 2006) si desume che il Ministero dell’economia, su richiesta del Ministro della pubblica istruzione, ha l’autorizzato l’indizione di un corso-concorso per 1.458 posti di dirigente scolastico.

Economie di spesa (comma 15)

Il comma 15 indica le economie di spesa conseguenti all’attuazione del presente articolo: l’importo complessivo non dovrà essere inferiore a:

§      euro 448,20 milioni per l’anno 2007,

§      euro 1.324,50 milioni per l’anno 2008

§      euro 1.402,20 milioni a decorrere dall’anno 2009.

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

L’8 settembre 2006 la Commissione ha presentato la comunicazione: “Efficienza ed equità nei sistemi europei di istruzione e formazione” (COM(2006)481), con la quale la Commissione individua nell’efficienza e nell’equità i temi chiave per promuovere il processo di modernizzazione dei sistemi d’istruzione e di formazione negli Stati, come previsto dal quadro della Strategia di Lisbona[81]. La Commissione ritiene, infatti, che solo aumentando il livello medio di capacità della popolazione e migliorando le opportunità per i più bisognosi e per le persone diversamente qualificate è possibile creare maggiore crescita, occupazione e coesione sociale.

Il documento della Commissione ricorda, tra l’altro, che tra i fattori più importanti di efficienza ed equità vi sono la qualità, l’esperienza e la motivazione degli insegnanti e il tipo di pedagogia che utilizzano. La Commissione ritiene inoltre fondamentale il ruolo degli insegnanti nel garantire la partecipazione dei soggetti più svantaggiati; pertanto gli Stati membri dovrebbero elaborare politiche di assunzione in grado di attrarre insegnanti esperti e motivati nelle scuole più impegnative.

La Commissione inoltre riconosce che la soluzione, adottata da molti Stati membri, di attribuire ai singoli istituti maggiore autonomia nel decidere il contenuto dei corsi, la destinazione dei fondi o nell’assumere decisioni sul personale, in combinazione con sistemi di responsabilizzazione centralizzati, ha offerto, sul piano empirico, la possibilità di un miglioramento nel rendimento degli studenti. La Commissione ha sottolineato, tuttavia, la necessità di progettare i sistemi di responsabilizzazione in modo tale da evitare che decisioni decentrate possano avere conseguenze locali potenzialmente inique come, ad esempio, nel caso della delimitazione delle zone di utenza scolastica.

La Commissione, infine, ritiene necessario un suo particolare impegno nello sviluppo di una cultura della valutazione, ritenuta indispensabile per completare il processo di modernizzazione dei sistemi d’istruzione europei, nel quadro della Strategia di Lisbona.

 


Articolo 67
(Clausola di salvaguardia)

 

1. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui agli articoli 47 e 66, in caso di accertamento di minori economie, si provvede:

       a) relativamente all'articolo 47, alla riduzione delle dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal comma 2 del predetto articolo 47;

       b) relativamente all'articolo 66, a ridurre le dotazioni complessive di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale della scuola, in materia lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal comma 15 del predetto articolo.

 

 

 

L’articolo in esame ha la finalità, come precisato dalla relazione illustrativa, di garantire il conseguimento dei risparmi di spesa che dovrebbero derivare dall’attuazione degli articoli 47 e 66 del disegno di legge finanziaria in esame. Pertanto, nel caso di accertamento di minori economie (rispetto a quanto indicato dai medesimi articoli – v. le relative schede), si prevedono le misure di seguito indicate.

Il comma 1, lettera a), relativo all’articolo 47, che ridefinisce il processo di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici di cui all’art. 28 della L. 448/2001, dispone la riduzione delle dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, in maniera lineare, fino alla concorrenza degli importi indicati dal citato articolo 47 (comma 2).

Il comma 1, lettera b), dispone analogamente che, in caso di mancato conseguimento delle economie di spesa discendenti dalle misure indicate per il settore scolastico, previste dall’articolo 66, le dotazioni di bilancio del Ministero della pubblica istruzione (salvo quelle relative alle competenze per il personale) siano ridotte in maniera lineare fino alla concorrenza dei risparmi previsti.


Articolo 68
(Altri interventi in favore del sistema dell'istruzione)

 

1. L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricola relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricola, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto è redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza Stato-regioni. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008.

2. Fino all'attuazione di quanto previsto dal comma 1, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi da parte delle strutture accreditate dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata. Dette risorse, per una quota non superiore al 3 per cento, sono destinate alle misure nazionali di sistema, ivi compreso il monitoraggio e la valutazione.

3. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali. Per tali finalità, le regioni e gli enti locali concorrono, rispettivamente, nella misura di un terzo della quota predetta, nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 23 del 1996. Per il completamento delle opere di messa in sicurezza e adeguamento a norma, le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo denominato «patto per la sicurezza» tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.

4. Nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'INAIL definisce, in via sperimentale per il triennio 2007-2009, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della pubblica istruzione e con gli enti locali competenti, indirizzi programmatici per la promozione ed il finanziamento di progetti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado e superiore per l'abbattimento delle barriere architettoniche o l'adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'INAIL determina altresì l'entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di cui al presente comma, utilizzando a tale fine anche le risorse che si rendessero disponibili a conclusione delle iniziative di attuazione dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 38 del 2000. Sulla base degli indirizzi definiti, il consiglio di amministrazione dell'INAIL definisce i criteri e le modalità per l'approvazione dei singoli progetti e provvede all'approvazione dei finanziamenti dei singoli progetti.

5. Al fine di favorire ampliamenti dell'offerta formativa e una piena fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, anche in orario diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e, più in generale, della popolazione giovanile e degli adulti, il Ministro della pubblica istruzione definisce, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, criteri e parametri sulla base dei quali sono attribuite le relative risorse alle istituzioni scolastiche.

6. La gratuità parziale dei libri di testo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore. Il disposto del comma 3 del medesimo articolo 27 si applica anche per il primo e per il secondo anno dell'istruzione secondaria superiore e si applica, altresì, limitatamente all'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al secondo. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori.

7. Per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età, sono attivati, previo accordo in sede di Conferenza unificata, progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età. I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con priorità per quelle modalità che si qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia, per favorire un'effettiva continuità del percorso formativo lungo l'asse cronologico 0-6 anni. Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e assicura specifici interventi formativi per il personale docente e non docente che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. A tale fine sono utilizzate annualmente le risorse previste dall'articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinate al finanziamento dell'articolo 2, comma 1, lettera e), ultimo periodo, della medesima legge. L'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, è abrogato.

8. A decorrere dal 2007, il sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è riorganizzato nel quadro del potenziamento dell'alta formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera tecnico-scientifica, secondo le linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

9. Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione europea, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati «Centri provinciali per l'istruzione degli adulti». Ad essi è attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilità complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

10. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, con lo scopo di dotare le scuole di ogni ordine e grado delle innovazioni tecnologiche necessarie al migliore supporto delle attività didattiche.

11. Per gli interventi previsti dai precedenti commi, con esclusione del comma 3, è autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall'anno 2007. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sono disposte, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le variazioni di bilancio per l'assegnazione delle risorse agli interventi previsti dal presente articolo.

12. Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, a decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali di base «Scuole non statali» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono incrementati complessivamente di 100 milioni di euro, da destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia.

 

 

 

L’articolo 68 reca una serie di interventi concernenti il sistema dell’istruzione: ridefinizione dell’obbligo scolastico e innalzamento dell’età per l’accesso al lavoro; piani di edilizia scolastica; norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro; progetti sperimentali per la scuola dell’infanzia; offerta formativa delle istituzioni scolastiche; disposizioni relative ai libri di testo per l’istruzione secondaria superiore; riorganizzazione dell'IFTS (Istruzione e formazione tecnica superiore) e dell’istruzione degli adulti; finanziamenti per le attrezzature tecnologiche di supporto alla didattica; interventi a favore delle scuole non statali, con particolare riferimento alle scuole per l’infanzia.

 

Gli interventi sopra citati prevedono risorse per complessivi 370 milioni di euro per l’anno 2007, 420 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e 320 milioni dal 2010:

§       50 milioni per l’anno 2007 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per l’attivazione dei piani di edilizia scolastica;

§       220 milioni a decorrere dal 2007 per il sistema di istruzione, di cui 30 milioni di euro per ciascuno degli anno 2007, 2008 e 2009 per le dotazioni tecnologiche;

§       100 milioni per le scuole paritarie destinati prioritariamente alla scuola dell’infanzia.

 

 

Obbligo scolastico e accesso al lavoro

 

I commi 1 e 2 ridefiniscono l’obbligo scolastico e  innalzano l’età minima per l’accesso al lavoro.

Il comma 1 dispone che a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008 l’istruzione sia impartita obbligatoriamente per almeno dieci anni (e finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età); a tal fine viene elevata a 16 anni l’età per l’accesso al lavoro.

Attualmente l’art. 3 della legge 977/1967[82] dispone che l'età minima per l'ammissione al lavoro sia fissata “al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria” e comunque non possa essere inferiore ai 15 anni compiuti.

Si ricorda inoltre che l’art. 1 del D.Lgs.76/2005[83], emanato in attuazione della legge 53/2003 (cosiddetta “legge Moratti”) e riprendendo quanto stabilito alla lettera c), comma 1, articolo 2 della predetta legge, fa riferimento alla nozione di “diritto-dovere all’istruzione e alla formazione”; e precisa che è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ivi comprese le scuole paritarie, anche attraverso l’apprendistato[84] .

Tale ultima previsione sembra esclusa dal comma sopra descritto.

 

La norma, pertanto, sembrerebbe distinguere tra il diritto-dovere, che ai sensi della legge n. 53 (non modificata) è assicurato per dodici anni, e l’obbligo scolastico, che viene assicurato per dieci anni. In entrambe le formulazioni è comunque contenuta la finalizzazione (rispettivamente dell’obbligo o del diritto-dovere)al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

 

Viene ribadito il regime di gratuità dei primi tre anni delle scuole superiori o dei percorsi di istruzione formazione professionale (già previsto e finanziato dagli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs 226/2005, recante disciplina del secondo ciclo di istruzione[85]).

Si ricorda che l’innalzamento progressivo del regime di gratuità era stato previsto dal d.lgs. n. 76 del 2005 in relazione all’attuazione del diritto-dovere all’istruzione e formazione.

 

Con riguardo ai curricoladel percorso di istruzione obbligatorio si rinvia ad un decreto ministeriale (emanato sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400) recante indicazioni sui primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore.

Sono comunque autorizzati accordi tra Ministero e regioni per l’effettuazione di progetti particolarmente finalizzati alla riduzione della dispersione ed al successo nell'assolvimento dell'obbligo. Questi ultimi potranno essere realizzati da strutture formative accreditate inserite in apposito elenco predisposto secondo criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza Stato-regioni. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relativi.

 

Non appare chiaro se questi progetti costituiscono assolvimento dell’obbligo scolastico e quale titolo di studio sia possibile conseguire al termine del percorso.

 

In linea generale, occorrerebbe inoltre valutare l’opportunità di un coordinamento formale delle norme in commento con le norme contenute nei decreti di attuazione della legge Moratti ed in particolare nel citato d.lgs. n. 76 del 2005 in materia di diritto-dovere e  dispersione scolastica.

 

Si ricorda poi che la legge n. 53 del 2003 (cosiddetta Legge Moratti)[86] ha previsto, tra gli interventi del Piano programmatico (di cui all’articolo 1, comma 3) per la realizzazione delle finalità della legge, interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione. In tale ambito, l’articolo 4 del d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione) ha previsto l’adozione di linee guida per la realizzazione di piani di intervento per l'orientamento e la prevenzione ed il recupero degli abbandoni.

 

Il comma 2 nelle more dell’attuazione della nuova disciplina autorizza la prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 del citato D.Lgs. 226/2005 confermando i relativi finanziamenti che tuttavia - per una quota massima del tre per cento - vengono destinati a misure di carattere generale ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. Per l’effettuazione dei corsi si demanda ad decreto ministeriale (risultante dal concerto del Ministro della pubblica istruzione con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza) l’indicazione dei criteri in base ai quali le regioni potranno accreditare apposite strutture.

 

L’articolo 28 del D.Lgs.226/2005  prevedeva che a partire dall’anno scolastico 2006-2007 il diritto dovere all’istruzione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, comprendesse i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003. Per tali percorsi sperimentali continuano ad applicarsi l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 e l'accordo in sede di Conferenza Unificata 28 ottobre 2004[87].

 

 

Piani di edilizia scolastica

 

Il comma 3 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, cui le regioni e gli enti locali concorrono, rispettivamente, nella misura di un terzo.

 

Il 50 per cento delle predette risorse è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali, per le quali le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, previa sottoscrizione di un “patto per la sicurezza” tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.

 

La materia dell’edilizia scolastica è stata disciplinata dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23[88] con l’obiettivo di assicurare alle strutture edilizie – considerate elemento fondamentale e integrante del sistema scolastico – uno sviluppo qualitativo e una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali.

L’art. 4, co. 2, della L. 23/1996 dispone che la programmazione dell’edilizia scolastica si realizzi mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni, sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti sentiti gli uffici scolastici provinciali, che all’uopo adottano le procedure consultive dei consigli scolastici distrettuali e provinciali[89].

Alla ripartizione delle risorse tra le regioni provvede il Ministro dell’istruzione con proprio decreto (l’ultimo dei quali, relativo alle prime due annualità del terzo triennio di programmazione (2003-2005), reca la data del 30 ottobre 2003).

Quanto alla ripartizione delle competenze, ai comuni spetta la fornitura e la manutenzione degli edifici da destinare a sede delle scuole elementari e medie, mentre alle province spetta la fornitura e la manutenzione degli edifici da destinare a sede degli istituti di istruzione secondaria superiore, compresi licei, conservatori ed accademie.

 

L’ultimo intervento legislativo di finanziamento è stato recato dall’articolo 79 della legge finanziaria per il 2003[90] ha autorizzato un limite d’impegno quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2003 per la prosecuzione degli interventi in materia di edilizia scolastica.[91]Nella medesima legge finanziaria, il comma 21 dell’articolo 80 ha altresì previsto interventi straordinari di ricostruzione delle aree danneggiate da eventi calamitosi nonché un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici nell’ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.

 

Quanto al termine per il completamento delle opere in commento, si ricorda che l’articolo 9 del DL 266 del 2004[92] autorizzava le regioni a prorogare i termini, non oltre il 31 dicembre 2005, per l’adeguamento degli edifici scolastici alle norme antinfortunistiche[93], prorogando altresì al 31 dicembre 2006 la riserva ad esse destinata del 30% del fondo rotativo per la progettualità, di cui all’art. 1, co. 54, della L 549/1995[94].

Il termine per l’adeguamento è stato poi prorogato di sei mesi dall'art. 4-bis, D.L. n. 314/2004[95].

 

 

 

Norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro

 

Il comma 4, prevede la definizione, da parte del Consiglio di indirizzo e di vigilanza dell’INAIL, d’intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della pubblica istruzione e con gli enti locali competenti, di indirizzi programmatici per la promozione ed il finanziamento di progetti degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado per l’abbattimento delle barriere architettoniche o l’adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro.

 

Tali interventi, previsti in via sperimentale per il triennio 2007-2009, rientrano nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38[96].

L’entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità richiamate sono determinate dallo stesso Consiglio di indirizzo e di vigilanza, che utilizzano a tale fine anche le risorse che si rendessero disponibili a conclusione dei progetti formativi e per l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dall’articolo 24 del citato D.Lgs. 38 del 2000.

Sulla base degli indirizzi definiti, infine, lo stesso Consiglio definisce i criteri e le modalità per l’approvazione dei singoli progetti e provvede all’approvazione dei finanziamenti dei singoli progetti.

 

 

Ampliamento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche

 

Il comma 5 reca misure per l’ampliamento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche anche al di fuori dell’orario di lezione; a tal fine prevede che il ministro della pubblica istruzione definisca criteri e parametri per l’assegnazione di risorse finanziarie alle istituzioni medesime.

 

L’art. 9 del D.P.R. 275/1999[97] (recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche), richiamato dal comma in esame, dispone che le istituzioni scolastiche realizzino ampliamenti dell’offerta formativa anche in relazione alle esigenze del contesto socio culturale ed in collegamento con iniziative promosse dagli enti locali. Gli interventi citati sono destinati agli studenti ma anche ai loro genitori o comunque in generale agli adulti del territorio. Iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti da realizzare al di fuori dell’orario scolastico erano autorizzate anche dal Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.

 

 

Libri di testo per l’istruzione secondaria superiore

 

Il comma 6 reca una serie di disposizioni relative ai libri di testo per l’istruzione secondaria superiore

 

Il primo periodo, estende agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore la gratuità parziale dei libri di testo, prevista per alunni in possesso di determinati requisiti di reddito, dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (finanziaria 1999).

L’articolo 27, comma 1, della legge n. 448 del 1998 ha previsto - con uno stanziamento di 200 miliardi di lire - che i comuni provvedessero a garantire, per l’anno scolastico 1999-2000, la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico, nonché alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore. L’articolo rimetteva quindi ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere della Conferenza Stato-regioni e delle competenti Commissioni parlamentari, l’individuazione delle categorie degli aventi diritto al beneficio. Il DPCM del 5 agosto 1999, n. 320 ha quindi ha indicato i criteri (reddito familiare fino a 30 milioni, salvo aumenti per situazioni particolari) per l'individuazione dei beneficiari della fornitura gratuita o semigratuita dei testi scolastici nella scuola dell’obbligo (in sostanza, a partire dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado, in quanto gli alunni delle elementari già beneficiavano della fornitura gratuita dei libri di testo) nonché della fornitura in comodato (prevista per gli studenti della scuola secondaria superiore) ed ha provveduto a ripartire tra le regioni le somme stanziate dall'articolo citato.

Successivamente l’articolo 53 della legge finanziaria 2000 (legge 488/1999) ha stabilito che le disposizioni introdotte dal summenzionato articolo 27 della legge 448/1998 continuassero ad applicarsi anche nell'anno scolastico 2000-2001, autorizzando a tal fine la spesa di lire 100 miliardi, finanziamento integrato con altri 100 miliardi dalla tabella D della stessa legge finanziaria.

Il DPCM del 4 luglio 2000, n. 226 ha confermato, con alcuni piccoli aggiustamenti, le disposizioni del DPCM n. 320 del 1999, rendendo però - pur in mancanza di un’esplicita previsione legislativa - permanenti i benefici, tramite un rinvio alle disponibilità di bilancio annuali ed una conferma del meccanismo di riparto dei fondi tra le regioni, da aggiornare con gli ultimi dati ISTAT disponibili

La fornitura gratuita dei libri di testo è stata quindi rifinanziata per gli anni seguenti, sempre per l’importo di 200 miliardi di lire - divenuti 103,3 milioni di euro con l’introduzione della nuova moneta - con la tabella D di successive leggi finanziarie[98].

Da ultimo il DPCM. 6 aprile 2006 n. 211, sempre intervenendo sul DPCM del 1999, ha demandato ad un decreto dirigenziale l’aggiornamento delle tabelle con i dall'ISTAT ed ha inserite nelle suddette tabelle le Province autonome di Bolzano e Trento, il Friuli-Venezia Giulia e la Valle d'Aosta, secondo il dettato della sentenza della Corte costituzionale 419/2001.

 

La norma in commento va vista in relazione all’estensione dell’obbligo scolastico disposta dal precedente comma 1, ma nello stesso tempo può apparire superflua, in quanto l’articolo 27 della legge 448/1998 prevede appunto la fornitura gratuita o semigratuita dei testi scolastici nella scuola dell’obbligo.

Non appare inoltre chiaro se si intende prevedere per il primo biennio della scuola superiore la sola gratuità parziale escludendo quella totale.

Resta da chiarire infine se si intende incrementare le risorse per la fornitura dei libri di testo con parte delle stanziamento previsto dal successivo comma 11 o se invece l’aumento della platea dei beneficiari si debba affrontare con le somme attualmente a disposizione.

 

Il secondo periodo del comma in esame dispone che si applichino anche ai primi due anni dell'istruzione secondaria superiore le norme sulla compilazione del libro di testo, e a tutto il corso di studi quelle relative all'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria recate sempre dall’articolo 27 della legge 448/1998.

 

Il comma 3 del citato articolo 27 ha disposto che con decreto del Ministro della pubblica istruzione siano emanate, nel rispetto della libera concorrenza tra gli editori, le norme e le avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo ed individuati i criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da assumere quale limite all'interno del quale i docenti debbono operare le proprie scelte[99].

 

Per il primo biennio della scuola superiore valgono le stesse considerazioni fatte per il primo periodo in relazione al comma 1 dell’articolo in esame.

 

Il terzo periodo del comma in esame prevede che le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori siano autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori.

 

Si ricorda che il più volte citato articolo 27 già prevede la possibilità della fornitura dei libri in comodato per gli studenti dell'istruzione secondaria superiore, mente la norma in commento sembra proporre un meccanismo diverso (il noleggio, per il quale potrebbe essere previsto un corrispettivo) che dovrebbe inoltre riguardare anche il secondo ciclo della scuola primaria.

 

Non appare pertanto chiaro il significato normativo della disposizione in commento.

 

 

Scuola dell’infanzia

 

Il comma 7 prevede l’attivazione di progetti sperimentali di formazione rivolti a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, previo accordo in sede di Conferenza unificata.

I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie con priorità per la realizzazione di sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia, ciò nell’ottica di favorire la continuità del percorso formativo 0-6 anni. I

Si dispone in proposito che il Ministero della pubblica istruzione concorra alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale (secondo le indicazioni dell’art. 11 del DPR 275/1999, regolamento recante norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche[100]) ed assicuri iniziative di formazione per il personale (docente e non docente) da assegnare - subordinatamente ad esplicita richiesta - a nuovi servizi.

Viene contestualmente abrogato l'articolo 2 del D.Lgs 59/2004,[101] ai sensi del quale possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; viene pertanto sostituita, secondo la relazione governativa, la disciplina degli ingressi anticipati alla scuola materna con la previsione di un percorso specifico per i bambini dai due ai tre anni.

Si ricorda in proposito che la legge 28 marzo 2003, n. 53[102] aveva previsto, con un'apposita norma transitoria (articolo 7, comma 4), che potessero iscriversi al primo anno della scuola dell’infanzia, per i tre anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 (sperimentalmente  e subordinatamente alla disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni) i bambini e le bambine che avessero compiuto tre anni di età entro il 28 febbraio, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino al 30 aprile, giorno questo stabilito come data a regime per le iscrizioni, dall’articolo 2, comma 1, lettera e), della stessa legge n. 53 del 2003, nonché dall’articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59[103], parzialmente attuativo della medesima.

Quest’ultimo ha inoltre stabilito (articolo 12) che, a decorrere dall’anno scolastico 2003-2004, in via transitoria, possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia, in forma di sperimentazione, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio, compatibilmente con la disponibilità dei posti, la recettività delle strutture, la funzionalità dei servizi e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità. Alle stesse condizioni e modalità, può essere consentita un'ulteriore, graduale anticipazione, fino al limite temporale del 30 aprile. La modulazione delle anticipazioni è definita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI).

L'articolo 6 del DL 30 dicembre 2005, n. 273, recante Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti e convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, ha quindi prorogato l'applicazione della descritta disposizione transitoria per l'anno scolastico 2006-2007; un ulteriore proroga per l’anno scolastico 2007/2008 è stata disposta dall’art.1 comma 6 della legge 12 luglio 2006, n. 228 di conversione del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173.

 

Alla copertura della spesa connessa ai nuovi percorsi, la disposizione in commento provvede utilizzando le risorse di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinate al finanziamento della sperimentazione delle iscrizioni anticipate alla scuola dell’infanzia ed alla scuola primaria (66.198 euro a decorrere dal 2005).

 

 

Riorganizzazione dell' IFTS (Istruzione e  formazione tecnica superiore)

 

Il comma 8 dispone - a decorrere dal 2007 - la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all'articolo 69 della legge144/1999[104], secondo le linee guida adottate con DPCM, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

L'art. 69 della L. 144/1999 ha previsto, a partire dal 1999 un sistema di formazione tecnico-professionale superiore integrata (FIS), di livello non universitario, denominato sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. L’articolo dispone inoltre che le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata[105] e le parti sociali.

Con Decreto 31 ottobre 2000, n. 436, il Ministro della Pubblica Istruzione (di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale e il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica ) ha emanato un  regolamento di attuazione[106] dell'articolo 69 sopra citato. Ai sensi di quest’ultimo, i nuovi percorsi sono gestiti da scuola, università, impresa, formazione professionale.

In sede di Conferenza unificata (ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) sono stati successivamente adottati vari accordi (tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM ) per la realizzazione dei percorsi della formazione tecnica superiore: da ultimo l’accordo 29 aprile 2005 ha individuato agli standard minimi delle competenze tecnico professionali delle trentasette figure professionali individuate  a suo tempo (con Accordo sancito in Conferenza unificata il 1° agosto 2002); mentre l’accordo 25 novembre 2005 ha riguardato la programmazione per il triennio  2004-2006.

Con riguardo ai finanziamenti l’articolo 69 della legge 144/1999 ha disposto l’utilizzo di risorse assegnate dalle regioni nonchè di quote del Fondo per l’offerta formativa (istituito dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440)- nei limiti delle somme a ciò riservate dal Ministero della pubblica istruzione in sede di ripartizione annuale del fondo.

Si ricorda inoltre che l’IFTS rientra tra gli interventi finanziati dal piano programmatico[107] predisposto ai sensi dell’art.1, comma 3, della legge 53/2003 (recante delega per il riordino dell’istruzione e della formazione professionale) nonché tra le finalità degli stanziamenti assegnati (90 milioni di euro a decorrere dal 2004) per l’attuazione del medesimo piano dall’art. 3 comma 92 della legge finanziaria 2004 (L. 350/2003)

 

 

Educazione degli adulti

 

Il comma 9 dispone il potenziamento dell’istruzione degli adulti con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati; a tal fine affida ad un decretodel Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata, la riorganizzazione dei centri territoriali permanenti e dei corsi serali funzionanti presso le istituzioni scolastiche. Le strutture saranno riarticolate su base provinciale (con la denominazione di Centri provinciali per l'istruzione degli adulti) e dotate di autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, nonché di un proprio organico da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale.

I Centri Territoriali Permanenti, istituiti ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 455/1997, hanno raccolto ed integrato unitariamente le precedenti esperienze dei corsi di alfabetizzazione e dei corsi per lavoratori. Le attività per gli adulti si svolgono su più sedi anche non scolastiche e sono coordinate dal Centro Territoriale che ha come riferimento amministrativo e didattico una istituzione scolastica della fascia dell’obbligo e come coordinatore responsabile il suo dirigente. Le attività (alfabetizzazione, apprendimento della lingua ecc), si svolgono mediante corsi lunghi di istruzione o moduli a carattere monografico e si concludono con il rilascio di titoli, certificazioni o attestazioni dei crediti formativi acquisiti. L’accesso é gratuito ed aperto a tutte le età, con precedenza per quanti chiedono il conseguimento di un titolo di studio (licenza media). I docenti sono assegnati dagli uffici scolastici regionali.

In sede di Conferenza unificata è stato adottato, il 2 marzo 2000, un accordo sull’educazione degli adulti, cui ha fatto seguito il 6 febbraio 2001 l’emanazione di linee guida da parte del ministero.

Con riguardo ai docenti si ricorda che l’art. 38 del Contratto collettivo nazionale del comparto scuola per il quadriennio 2002-2005 reca disposizioni sulle assegnazioni e l’orario del personale impegnato nel settore dell’educazione degli adulti in relazione alla specificità dell’attività.

Con riguardo ai finanziamenti, lo sviluppo dell’educazione permanente rientra tra gli obiettivi prioritari indicati annualmente dal ministero della Pubblica istruzione in sede di riparto del Fondo per l’offerta formativa (istituito dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440)-,i ricorda inoltre che l’educazione degli adulti è inclusa tra gli interventi da finanziare ai sensi del piano programmatico[108] predisposto predisposto in attuazione dell’art. 1 comma 3 della legge 53/2003 (recante delega per il riordino dell’istruzione e della formazione professionale) nonché tra le finalità degli stanziamenti assegnati  (90 milioni di euro a decorrere dal 2004), per l’attuazione del medesimo piano, dall’art. 3 comma 92 della legge finanziaria 2004  (L.350/2003).

 

 

Innovazioni tecnologiche

 

Il comma 10 autorizza - per gli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009 - la spesa di 30 milioni di euro, per incrementare la dotazione di attrezzature tecnologiche di supporto alla didattica in tutti gli ordini di scuola.

Secondo la relazione tecnica, tali somme costituiscono una quota dello stanziamento complessivo (220 milioni di euro) autorizzato dal successivo comma 11. Occorrerebbe pertanto valutare l’opportunità di specificare espressamente, nel predetto comma 10, che nell’ambito degli stanziamenti previsti dal comma 11, una quota parte pari a 30 milioni di euro - per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 – è destinata alle predette innovazioni tecnologiche.

 

Si ricorda che dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione informatica rientra tra le iniziative da finanziare ai sensi del piano programmatico[109] predisposto in attuazione dell’art. 1 comma 3 della legge 53/2003( recante delega per il riordino dell’istruzione e della formazione professionale) nonché tra le finalità degli stanziamenti assegnati (90 milioni di euro a decorrere dal 2004) per l’attuazione del medesimo piano dall’art. 3 comma 92 della legge finanziaria 2004 (L. 350/2003).

 

 

Autorizzazione di spesa

 

Il comma 11 autorizza la spesa di 220 milioni di euro a decorrere dal 2007 per la realizzazione degli interventi previsti dai commi precedenti, ad eccezione delle misure per l’edilizia scolastica disposte e finanziate dal comma 3.

Si rinvia a quanto rilevato per il comma 11.

 

Scuole paritarie

 

Il comma 12 incrementa per complessivi  100 milioni di euro  a decorrere dal 2007 gli importi attualmente  iscritti nelle u.p.b “Scuole non statali” destinandoli prioritariamente alle scuole per l’infanzia.

 

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

L’8 settembre 2006 la Commissione ha presentato la comunicazione: “Efficienza ed equità nei sistemi europei di istruzione e formazione” (COM(2006)481), con la quale la Commissione individua nell’efficienza e nell’equità i temi chiave per promuovere il processo di modernizzazione dei sistemi d’istruzione e di formazione negli Stati i sistemi europei d’istruzione e formazione, come previsto dal quadro della Strategia di Lisbona.

(Per altri aspetti della medesima comunicazione v. la scheda Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE relativa all’articolo 66.)

La Commissione ritiene, in particolare, che i sistemi di istruzione e formazione dell’obbligo debbano garantire l’istruzione di base e le competenze fondamentali indispensabili per raggiungere il benessere in una società basata sulla conoscenza. I sistemi scolastici con ”smistamento” precoce degli studenti, inoltre, sono considerati dalla Commissione potenzialmente in grado di esasperare le differenze e di generare effetti ancor meno equi, in termini di rendimento degli studenti e della scuola, in particolar modo nei confronti dei bambini svantaggiati. La Commissione ritiene infine che il posticipo dello smistamento al livello secondario superiore, unitamente alla possibilità di passare ad un altro tipo di scuola, possa ridurre la segregazione e promuovere l’equità, senza che diminuisca l’efficienza.

Il documento della Commissione evidenzia l’importanza di un’istruzione preelementare di qualità elevata,  in grado di produrre vantaggi a lungo termine sia sul piano dell’apprendimento che su quello socio-economico, in quanto può limitare, in fasi successive dell’esistenza, spese “riparatorie” collegabili alla criminalità, alla salute e alla disoccupazione.

Quanto all’educazione per gli adulti, la Commissione ribadisce il proprio impegno a proseguire il lavoro già avviato, segnatamente attraverso:

-        una proposta di raccomandazione relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente (COM(2005)548), presentata il 10 novembre 2005, con cui la Commissione mira a realizzare uno strumento di riferimento europeo che definisca le competenze di base “competenze chiave” da fornire a tutti i cittadini, mediante l'apprendimento permanente, per contribuire alla realizzazione personale, alla partecipazione attiva e al miglioramento dell’occupabilità della persona in economie e società basate sulla conoscenza.

La proposta è stata approvata con emendamenti dal Parlamento in prima lettura, secondo la procedura di codecisione, nel corso della seduta del 26 settembre 2006, ed è in attesa di esame da parte del Consiglio.

-        Una proposta di regolamento relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull'istruzione e sull’apprendimento permanente (COM(2005)625), presentata il 6 dicembre 2005, che si propone di stabilire un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche nel campo dell’educazione e dell’apprendimento permanente nell’Unione europea.

La proposta è attualmente all’esame del Consiglio e del Parlamento europeo secondo la procedura di codecisione.

-        Una proposta modificata di decisione che istituisce un programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente (COM(2006)236) per il periodo 2007-2013, intesa ad istituire un nuovo programma integrato di apprendimento permanente (2007-2013), che sostituisce i programmi Socrates, Leonardo da Vinci, eLearning e connessi, che verranno a scadenza alla fine del 2006, con quattro nuovi programmi specifici[110].

Sulla proposta il Consiglio ha adottato una posizione comune nel corso della riunione del 24 luglio 2006. Il provvedimento, che segue la procedura di codecisione, dovrà essere esaminato dal Parlamento europeo, in seconda lettura, entro il 30 novembre 2006.

-        Una proposta di raccomandazione per la creazione di un Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente(COM(2006)479), presentato il 5 settembre 2006, intesa a fornire, nell’ambito della strategia di Lisbona, uno strumento di riferimento per confrontare le qualifiche dei diversi sistemi di istruzione e di formazione nell’UE.

L’adozione della proposta, attualmente all’esame del Consiglio e del Parlamento europeo secondo la procedura di codecisione, si prevede possa avvenire entro il 2007.

 

Su questo ultimo tema il Parlamento europeo ha approvato, nel corso della seduta del 25 settembre 2006, una risoluzione d’iniziativa, estranea cioè ad un procedimento legislativo, sulla creazione di un quadro europeo delle qualifiche.

Il Parlamento europeo sottolinea la necessità di istituire un sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche e delle competenze al fine di favorirne la trasparenza, la trasferibilità, il riconoscimento e l’impiego da parte dei vari Stati membri nel pieno rispetto delle ricchezze e delle specificità territoriali.

 

Il Consiglio europeo di primavera 2005, nelle sue conclusioni, ha ricordato che l’apprendimento permanente costituisce una condizione sine qua non per realizzare gli obiettivi di Lisbona. Tale concetto è stato ribadito anche nelle conclusioni del Consiglio europeo di primavera 2006, che ha sottolineato la centralità dell'istruzione e della formazione all’interno dell'agenda di riforme di Lisbona.

In tale contesto, il Consiglio europeo considera fondamentale il programma di apprendimento permanente 2007–2013, affermando che le strategie nazionali per l'apprendimento permanente dovrebbero avvalersi di un'assistenza crescente a livello comunitario, da parte di programmi di istruzione e formazione quali Erasmus e Leonardo. Il Consiglio europeo ha inoltre posto l’accento sulla necessità di un quadro europeo delle qualifiche (EQF), importante per sostenere una maggiore mobilità e un efficiente mercato del lavoro.

 

 


Articolo 69
(Università e principali enti pubblici di ricerca)

 

1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del 3 per cento. Il Ministro dell'università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l'equilibrata distribuzione delle opportunità formative.

2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento annuo.

3. Il fabbisogno di ciascuno degli enti di ricerca di cui al comma 2 è determinato annualmente nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell'anno precedente incrementato del tasso di crescita previsto dal comma 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca ai sensi del presente comma, previa compensazione con il fabbisogno annuale degli altri enti di ricerca e comunque nei limiti del fabbisogno complessivo programmato e possono essere altresì determinati i pagamenti annuali che non concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato per ciascun ente di ricerca, derivanti da accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi ed attività per conto e nell'interesse dei Ministeri che li finanziano.

4. Per il triennio 2007-2009 continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

5. Il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema universitario statale dal comma 1 e per i principali enti pubblici di ricerca dal comma 2 è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.

 

 

Nel quadro del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il triennio 2007-2009, l’articolo 69 riduce di un punto percentuale rispetto al triennio precedente il tasso di crescita annuale del fabbisogno finanziario rispettivamente nella misura del 3 per cento per il sistema universitario statale (comma 1) e del 4 per cento per gli enti pubblici di ricerca (comma2). Tale fabbisogno è incrementato degli oneri contrattuali del personale riguardanti competenze arretrate (comma 5).

 

Si ricorda che, per il triennio 2004-2006, il tasso di crescita annuale del fabbisogno finanziario – definito dalla legge finanziaria per il 2004[111] - era fissato rispettivamente nella misura del 4 per cento per il sistema universitario statale e del 5 per cento per gli enti pubblici di ricerca, analogamente a quanto previsto per il triennio 1998-2000 dall’articolo 51, commi 1 e 2, delle legge 27 dicembre 1997, n. 449[112] e per il triennio 2001-2003 dall’articolo 56, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388[113].

La medesima legge finanziaria prevede inoltre che gli enti pubblici di ricerca possono stipulare accordi di programma, impegnando anche risorse proprie, con imprese pubbliche e private, ivi comprese le piccole e medie imprese (comma 3). E’ inoltre stabilito che le strutture universitarie specialistiche operanti nei settori strategici per la diffusione del diritto europeo possono promuovere accordi di programma con enti e imprese pubblici e privati al fine di sviluppare programmi didattici e di ricerca per la formazione di nuove figure professionali e manageriali (comma 4).

 

Il comma 1 demanda inoltre al Ministro dell’università e della ricerca la determinazione annuale del fabbisogno per ciascun ateneo, previo parere la Conferenza dei rettori delle università italiane, mentre il comma 3 stabilisce che il fabbisogno degli enti di ricerca sia determinato nella misura inferiore tra quello programmato e quello realizzato nell’anno precedente incrementato del predetto 4 per cento. Ulteriori modalità di ripartizione – ivi inclusi i pagamenti concernenti le convenzioni e gli accordi di programma - sono demandate ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico.

 

Il comma 4 conferma – per il triennio 2007-2009 – l’esclusione dalla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell'ASI, dei pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA) nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma “Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo”.

 

 

 

In materia di finanziamento al sistema universitario, si ricorda che l’articolo 1-ter del DL 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge n. 43 del 2005, ha dettato nuove norme per la programmazione e valutazione del sistema universitario a partire dal 2006, procedendo ad una rilegificazione della materia contenuta nel DPR 27 gennaio 1998, n. 25[114], che è stato in parte abrogato.

La nuova disciplina introdotta dal DL n. 7 del 2005 prescrive che le università predispongano annualmente (entro il 30 giugno) piani triennali recanti:

•      i corsi di studio da attivare, nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere;

•      il programma di sviluppo della ricerca scientifica;

•      le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;

•      i programmi di internazionalizzazione;

•      il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo  determinato e indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità.

In ordine alla programmazione si dispone inoltre i che programmi siano conformi a linee di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale  e il Consiglio nazionale degli studenti universitari e che le università tengano conto delle entrate acquisibili autonomamente.

I programmi predisposti dalle università, ad eccezione del profilo relativo al fabbisogno di personale, sono sottoposti alla valutazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri indicati dal Ministro con il supporto del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, e previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca riferisce al Parlamento al termine di ciascun triennio. Dei programmi delle università si tiene conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università.

 

 


Articolo 70
(Disposizioni in materia di personale delle università e degli enti di ricerca)

 

1. Per gli anni 2008 e 2009 le università statali e gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno. Nel rispetto dei predetti vincoli, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la CRUI, sono definite le percentuali di assunzioni da destinare ai ricercatori universitari.

2. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 57, comma 5, comunque nei limiti delle cessazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Nell'anno 2007, gli enti di cui al comma 1 possono avviare procedure, anche concorsuali, volte alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la cui costituzione effettiva non può comunque intervenire in data antecedente al 1o gennaio 2008, fermi i limiti di cui al comma 1 riferiti all'anno 2006.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 3, sono fatte salve le assunzioni conseguenti a bandi di concorso già pubblicati ovvero a procedure già avviate alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti di lavoro costituiti all'esito dei medesimi sono computati ai fini dell'applicazione dei predetti commi.

5. In aggiunta a quanto previsto dai commi 1, 3 e 4, entro il 31 marzo 2007, il Ministro dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio universitario nazionale e la CRUI, bandisce un piano straordinario di assunzione di ricercatori mediante attribuzione dell'idoneità scientifica nazionale, definendone il numero complessivo e le modalità procedimentali con particolare riferimento agli ambiti disciplinari e ai criteri di valutazione dei titoli scientifici, didattici e dell'attività di ricerca.

6. All'onere derivante dal comma 5 si provvede nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

 

 

 

L’articolo in esame reca disposizioni in tema di personale delle università e degli enti di ricerca, dettando una specifica disciplina per le relative assunzioni meno rigida rispetto agli altri comparti, sulla base dell’importanza dei su menzionati settori per la competitività del Paese.

 

Il comma 1, per gli anni 2008 e 2009, autorizza le università statali e gli enti di ricerca pubblici a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro il limite dell’80 per cento delle proprie entrate correnti complessive risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno precedente e comunque entro il limite delle cessazioni avvenute nell’anno precedente (2007). Si precisa che la percentuale di assunzioni destinate ai ricercatori universitari nell’ambito dei limiti complessivi previsti sia stabilita con decreto ministeriale, previo parere della CRUI.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 105 della legge finanziaria 2005[115]prevede che, a decorrere dall’anno 2005, le università adottino programmi triennali del fabbisogno di personale (docente, ricercatore e tecnico; a tempo determinato e indeterminato) tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci; per tale profilo viene esteso alle università il sistema di programmazione già applicato nelle amministrazioni statali.

 

Si evidenzia che la disposizione in esame prevede una specifica disciplina per quanto riguarda le assunzioni del personale degli enti in questione, che deroga a quella più generale di cui all’articolo 57.

 

Il comma 2 rinvia all’articolo 57, comma 5 (cfr. supra), per quanto riguarda la possibilità di stabilizzazione del personale con rapporto a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009, precisando che la stabilizzazione debba comunque avvenire nei limiti delle cessazioni dei rapporti a tempo indeterminato intervenute nell’anno precedente.

 

Sembrerebbe quindi, dal combinato disposto delle due disposizioni, che le università e gli enti di ricerca possano procedere, per gli anni 2008 e 2009, alla stabilizzazione del personale precario in possesso dei requisiti di cui all’articolo 57, comma 2, nel limite delle cessazioni dei rapporti a tempo indeterminato intervenute nell’anno precedente.

 

Il comma 3 prevede che gli enti in questione possono avviare già dal 2007 le procedure concorsuali volte alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ma che l’instaurazione effettiva di tali rapporti non può comunque intervenire se non dal 1° gennaio 2008.

Si precisa inoltre che le procedure eventualmente avviate nel 2007 devono comunque rispettare i limiti di cui al comma 1, con riferimento però al bilancio consuntivo relativo all’anno 2006 e alle cessazioni dal servizio avvenute nel 2006.

 

Si osserva che il comma 3 sembrerebbe riferirsi esclusivamente alle assunzioni da effettuare sulla base della disciplina specifica di cui al comma 1. Pertanto sembrerebbe che nell’anno 2007 le università e gli enti di ricerca possano comunque avvalersi della possibilità di effettuare assunzioni sulla base della disposizione generale di cui all’articolo 1, comma 96, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2006).

Tuttavia, al fine di evitare dubbi interpretativi, sarebbe opportuna una precisazione in tal senso nel comma 3.

 

Il comma 4 prevede che, “ai fini dell’applicazione dei commi 1 e 3”, si può comunque procedere alle assunzioni conseguenti a bandi di concorso già pubblicati ovvero a procedure concorsuali gia avviate alla data del 30 settembre 2006. Tuttavia le assunzioni effettuate sulla base di tali procedure concorrono comunque al raggiungimento dei limiti di cui sopra.

 

Sembrerebbe che il comma 4 sia volto ad autorizzare, nel caso di concorsi già banditi, anche al fine di tutelare l’affidamento dei soggetti interessati, l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato già nell’anno 2007 e quindi in anticipo rispetto a quanto previsto dai commi 1 e 3 (che come visto autorizzano le assunzioni solamente a partire dall’anno 2008).

Resta tuttavia ferma la disciplina di cui al comma 1 con riferimento ai limiti per le assunzioni.

 

Il comma 5 autorizza per il 2007 un piano straordinario per l’assunzione di ricercatori, in aggiunta alle assunzioni previste dai commi precedenti.

In particolare si stabilisce che entro il 31 marzo 2007, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sia bandito un piano straordinario per l’assunzione di ricercatori mediante attribuzione dell’idoneità scientifica nazionale.

 

Si specifica che il piano dovrà definire il numero complessivo di ricercatori da assumere e le modalità procedurali con riferimento in particolare agli ambiti disciplinari e ai criteri di valutazione dei titoli e dell’attività di ricerca.

Il comma 6, al fine dell’attuazione della disposizione di cui al comma precedente, autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il 2007, 40 milioni di euro per il 2008 e 80 milioni di euro a decorrere dal 2009.

 

Dal tenore della norma il piano sembrerebbe riguardare sia le assunzioni nelle università che negli enti di ricerca.

 

Al riguardo si segnala innanzitutto che l’idoneità scientifica nazionale è stata recentemente introdotta per le procedure di reclutamento dei docenti universitari.

 

La legge 4 novembre 2005, n. 230, ha infatti dettato - mediante delega al governo poi attuata tramite il d.lgs. 6 aprile 2006, n. 164[116] - nuove disposizioni concernenti il reclutamento dei professori universitari.

In particolare, sono previste procedure finalizzate al conseguimento dell’idoneità scientifica nazionale – di durata non superiore a quattro anni – bandite annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per ciascuna fascia (ordinari e associati) e per settori scientifico-disciplinari. Il numero dei soggetti che possono conseguire tale idoneità è pari al fabbisogno delle università, incrementato di una quota non superiore al 40 per cento; l’idoneità non comporta diritto all’accesso alla docenza. I giudizi idoneativi si svolgono presso le università, che sostengono anche gli oneri relativi alle commissioni di valutazione.

 

Per quanto riguarda i ricercatori universitari, la legge conferma in via transitoria - fino al  30 settembre 2013 - la copertura dei posti di ricercatore a tempo indeterminato mediante le procedure concorsuali previste dalla legge 3 luglio 1998, n. 210[117]. Tale legge aveva trasferito alle università la competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, nonché di professori associati e di ricercatori.

 

Il reclutamento dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca è invece regolato sulla base delle norme concernenti il pubblico impiego[118]. Nel rispetto delle norme generali e dei singoli decreti di organizzazione degli enti[119], ciascun ente definisce la programmazione pluriennale del fabbisogno del personale e le singole procedure di reclutamento sulla base dei propri regolamenti interni, generalmente nell’ambito di un piano triennale di attività, formulato e rivisto annualmente sulla base del programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 204 del 1998[120].

 

La norma in esame sembrerebbe pertanto prefigurare, in deroga alle disposizioni sopra citate, una procedura analoga a quella prevista per il reclutamento dei docenti dalla legge n. 230 del 2005. In tale quadro occorrerebbe valutare l’opportunità che la norma definisca le procedure con cui le università e gli enti di ricerca procedono alle assunzioni dei ricercatori che hanno conseguito l’idoneità nazionale, anche prevedendo il coordinamento con la normativa vigente in materia di reclutamento.

 

 

 


Articolo 71
(Divieto temporaneo di istituire nuove facoltà e corsi di studio)

 

1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, è fatto divieto alle università statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di istituire ed attivare facoltà e corsi di studio in sedi diverse da quella ove l'ateneo ha la sede legale e amministrativa.

2. Per le facoltà e i corsi di studio già funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge in sedi didattiche diverse da quelle di cui al comma 1, i competenti organi statutari procedono alla modifica ed integrazione delle convenzioni stipulate con gli enti locali e con gli altri enti pubblici e privati sottoscrittori, in modo da assicurare, per un numero di anni non inferiore a venti, il funzionamento ordinario delle facoltà e dei corsi stessi in termini di risorse finanziarie, strumentali e di strutture edilizie.

3. Le convenzioni di cui al comma 2 sono trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca entro il 31 dicembre 2007 per l'acquisizione del parere di congruità del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. In mancanza di trasmissione o in caso di parere negativo, i corsi di studio sono disattivati a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in cui è intervenuta la valutazione, fermo restando il diritto, per gli studenti iscritti, di completare il corso entro la durata legale dello stesso.

 

 

L’articolo in esame interviene in materia di programmazione universitaria introducendo per il triennio 2007-2009, il divieto per le università di istituire e attivare facoltà e corsi di studio in sedi diverse da quella legale e amministrativa (comma 1).

 

Le università devono inoltre provvedere, per le facoltà e i corsi di studio decentrati già esistenti, ad integrare le convenzioni con gli enti locali e gli altri enti sottoscrittori, in modo da assicurarne il funzionamento, per almeno venti anni, in termini di risorse finanziarie, strumentali e di strutture edilizie (comma 2).

 

Ai sensi del comma 3, le predette convenzioni devono acquisire il parere di congruità del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. In caso contrario, i corsi di studio sono disattivati, fermo restando il diritto, per gli studenti iscritti, di completare il corso entro la durata legale dello stesso.

 

L’articolo 1-ter del DL 7/2005[121] ha dettato nuove norme per la programmazione e valutazione del sistema universitario a partire dal 2006 (commi 1 e 2); ed ha contestualmente abrogato alcuni articoli del DPR 27 gennaio 1998, n. 25[122] che disciplinavano la materia.

Il particolare il DL n. 7 del 2005 prescrive che le università predispongano annualmente (entro il 30 giugno) piani triennali recanti:

•      i corsi di studio da attivare, nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere;

•      il programma di sviluppo della ricerca scientifica;

•      le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;

•      i programmi di internazionalizzazione;

•      il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo  determinato e indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità.

In ordine alla programmazione si dispone inoltre i che programmi siano conformi a linee di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale  e il Consiglio nazionale degli studenti universitari e che le università tengano conto delle entrate acquisibili autonomamente.

I programmi predisposti dalle università, ad eccezione del profilo relativo al fabbisogno di personale, sono sottoposti alla valutazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri indicati dal Ministro con il supporto del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, e previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane[123].

Con Decreti Ministeriali 10 aprile 2006 prot. n. 216/2006 e 11 aprile 2006 prot. n. 217/2006 il ministero dell’istruzione università e ricerca aveva definito rispettivamente: le linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009 ed i criteri  per il monitoraggio e la valutazione (ex post) dei risultati dei programmi.

Con nota ministeriale 26 maggio 2006 e stato poi comunicato che in data 22 maggio 2006 il Ministro dell'Università e della Ricerca, on. Fabio Mussi, ha richiesto alla Corte dei Conti per ulteriori approfondimenti, la restituzione dei decreti sopra citati ivi depositati ai fini della registrazione.

 

I contenuti dell’articolo in esame anticipano pertanto le indicazioni delle linee di indirizzo ministeriali per il triennio 2007-2009 le quali, come sintetizzato sopra, non risultano allo stato perfezionate.

 

Si segnala infatti, a titolo informativo, che l’allegato 1 al DM 216 /2006 sulla programmazione universitaria (poi ritirato) recava, tra l’altro, indicazioni per l’attivazione di nuovi corsi in sede diversa da quella dell’università; veniva prescritto il rilascio di un’autorizzazione del ministero, previo relazione tecnica favorevole del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e pareri  favorevoli del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento e del Nucleo di valutazione di Ateneo. Si prevedeva inoltre che le strutture edilizie e strumentali fossero assicurate dall’Università, ovvero mediante convenzione, da enti pubblici e privati per un numero di anni non inferiore a 20.

 

Si segnala in proposito che la disposizione rilegifica una materia demandata ad un decreto ministeriale dal citato art. 1-ter del DL 7/2005.

 


 

Articolo 104
(Disposizioni urgenti per la costituzione di nuovi fondi ed altri interventi per l'innovazione industriale)
(a cura del Dipartimento attività produttive - stralcio)

 

comma 11. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa. Sono esonerati dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali. I diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e per la registrazione di disegni e modelli, di cui all'articolo 227 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono dovuti secondo i seguenti criteri: a) dalla quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale; b) dal secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità; c) dal secondo quinquennio per la registrazione di disegni e modelli. Le somme derivanti dal pagamento dei diritti di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di potenziare le attività del medesimo Ministero di promozione, di regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale, di permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprietà industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche con l'introduzione della ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione industriale.

 

 

L’articolo 104 reca disposizioni concernenti misure di sostegno all’innovazione industriale, istituendo, tra l’altro, presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la competitività e lo sviluppo.

 

 

In particolare, il comma 11 interviene in materia di proprietà industriale, attraverso l’istituzione dei diritti su brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e di modelli, nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa[124].

All’istituzione si provvederà mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il termine di un mese a far data dall’entrata in vigore del presente provvedimento.

La norma in esame prevede l’esonero dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione dei brevetti e dei modelli di utilità, per le università e le amministrazione pubbliche con finalità di ricerca nonché per le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il comma detta, altresì, i criteridi seguito elencati -in base ai quali sono dovuti i diritti per il mantenimento in vita dei brevetti e dei modelli di utilità e per la registrazione dei disegni e dei modelli di cui all’art. 227 del codice della proprietà industriale (D.Lgs 30/05):

§      brevetto per invenzione industriale: a partire dalla quinta annualità ;

§      brevetto per modello di utilità: a partire dal secondo quinquennio;

§      registrazione di disegni e modelli: a partire dal secondo quinquennio.

 

Le somme derivanti dal pagamento dei suddetti diritti sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Lo scopo di tale rassegnazione - con la quale, secondo relazione governativa di accompagnamento al ddl finanziaria 2007, si riconosce l’importanza delle tasse brevettali quale strumento strategico di politica industriale – è anche quello di potenziar le attività promozionali , di regolazione e tutela del sistema produttivo del Ministero stesso, di consentire alle PMI la partecipazione al sistema di proprietà industriale e di rafforzamento di tutela del brevetto italiano anche introducendo la ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione industriale.

Secondo la citata relazione governativa, la reintroduzione dei suddetti diritti, i con particolare riferimento a quelli concernenti il mantenimento in vita dei brevetti, è volta a favorire l’abbandono dei brevetti che non rivestono interesse da parte del titolare con conseguente passaggio della relativa tecnologia alla disponibilità gratuita della collettività.

 

Si segnala che l'articolo 1 comma 352 della legge finanziaria 2006 (L. 266/05) aveva previsto la soppressione della tassa sui brevetti e l’esenzione dall’imposta di bollo per istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali. Secondo la relazione governativa all’originario disegno di legge (A.S. 3613), la soppressione in esame mirava ad incentivare la registrazione di brevetti, eliminando un onere che risultava influire negativamente sulla quantità delle registrazioni.

 

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico

Il 6 aprile 2005 la Commissione ha presentato una proposta di decisione relativa al Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico, comprendente anche attività di dimostrazione (2007-2013) (COM(2005)119), considerato strumento fondamentale ai fini dell’attuazione di uno degli obiettivi prioritari dell’UE: incrementare il potenziale di crescita economica e rafforzare la competitività europea, investendo nella conoscenza, l’innovazione e il capitale umano.

Il programma è articolato in quattro programmi specifici – oggetto di quattro proposte di decisione presentate dalla Commissione il 21 settembre 2005 - che corrispondono ai quattro obiettivi fondamentali della politica europea di ricerca:

§       cooperazione (COM(2005)440) inteso a promuovere la cooperazione tra università, imprese, centri di ricerca ed enti pubblici;

§       idee (COM(2005)441) inteso ad istituire un Consiglio europeo della ricerca;

§       persone (COM(2005)442) mirato ad aumentare le risorse umane disponibili per la scienza e la ricerca;

§       capacità (COM(2005)443) inteso a rafforzare le capacità di ricerca e innovazione in Europa.

Il Consiglio competitività ha adottato il 25 settembre 2006 la posizione comune sulla proposta di decisione. Il Parlamento europeo dovrebbe esaminare la proposta in seconda lettura, in procedura di codecisione, nell’ambito della sessione del 29-30 novembre 2006.

Istituto europeo di tecnologia

Il 22 febbraio 2006 la Commissione ha adottato una comunicazione (COM(2006)77) nella quale prospetta la creazione di un Istituto europeo di tecnologia (EIT), destinato a divenire un nuovo polo d’eccellenza nell’ambito della ricerca e dell’innovazione, in armonia con gli obiettivi della revisione intermedia della strategia di Lisbona.

Le attività dell’EIT potrebbero, secondo la Commissione, essere finanziate sia dall’UE, sia dagli Stati membri, sia dal mondo imprenditoriale.

L’8 giugno 2006 la Commissione ha presentato una comunicazione (COM(2006)276) con cui chiarisce il modello organizzativo e i progressi fatti verso la realizzazione di un Istituto Europeo di Tecnologia. Tale comunicazione sarà sottoposta, nei prossimi mesi, ad un’ampia consultazione; in base ai risultati ottenuti la Commissione intende predisporre, entro la fine del 2006, una proposta legislativa per l’istituzione dell’EIT.


Articolo 106
(Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - FIRST)
(a cura del Dipartimento attività produttive)

 

1. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato in via ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, delle risorse assegnate dal CIPE, nell'ambito del riparto dell'apposito Fondo.

3. In attuazione delle indicazioni contenute nel Programma nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede alla ripartizione delle complessive risorse del Fondo.

4. Il Ministro dell'università e della ricerca, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo di cui al comma 1 per la concessione delle agevolazioni al fine di garantire la massima efficacia ed omogeneità degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1.

5. È autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per l'anno 2009 da destinare ad integrazione del Fondo di cui al comma 1.

 

 

L'articolo 106, come si evince dalla relazione illustrativa, è finalizzato alla razionalizzazione degli interventi nel settore della ricerca scientifica di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

A tal fine il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per garantire la massima efficacia degli interventi in tale ambito.

Al Fondo confluiscono le risorse:

§         del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)[125];

§         del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB)[126];

§         del Fondo per le aree sottoutilizzate[127], per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

 

Al riguardo, si osserva che nella relazione illustrativa si precisa che le risorse del FAR, del FIRB, del FAS per la parte di competenza del MIUR e i rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato confluiranno al FIRST a decorrere dal 2007. Pur tuttavia tale decorrenza non risulta presente nell'articolo in esame.

 

Ai sensi del comma 2, il Fondo è alimentato in via ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e dalle risorse assegnate dal CIPE, nell'ambito del riparto del citato Fondo per le aree sottoutilizzate.

 

La ripartizione delle risorse del Fondo si effettua, come precisato dal comma 3, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione delle indicazioni contenute nel Programma nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204[128].

I criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo per la concessione delle agevolazioni saranno definiti con regolamento[129] del Ministro dell'università e della ricerca, in modo da garantire la massima efficacia ed omogeneità degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento continuano a trovare applicazione le disposizioni attualmente vigenti in materia di agevolazioni alla ricerca per l'utilizzo delle risorse che vanno a confluire nel FIRST (comma 4).

Per la fase di avvio del Fondo e per consentire un impatto più incisivo degli interventi in attuazione del Piano Nazionale della Ricerca, tenendo conto delle linee strategiche per la competitività e lo sviluppo economico, viene assegnata al FIRST una dotazione aggiuntiva di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per l'anno 2009 ( comma 5).

 

In relazione al comma in esame si segnala che l'autorizzazione di spesa da destinare ad integrazione del FIRST viene quantificata dalla relazione illustrativa in 300 mln di euro per il triennio mentre la relazione tecnica e l’allegato 7 confermano il valore riportato nell’articolato per l’anno 2009 di 360 mln di euro.

 

Si rileva peraltro che, ai sensi dell’articolo 84, questo intervento è finanziato dalle risorse del Fondo per l’erogazione del TFR istituito presso l’INPS.

Si segnala che queste risorse possono essere utilizzate solo subordinatamente alla decisione da parte di Eurostat sul trattamento contabile del Fondo e solo in caso di riconoscimento della compatibilità della relativa disciplina con gli impegni assunti dall’Italia in sede europea.

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico

Per l’illustrazione del settimo programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico si rinvia alla scheda Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE relativa all’articolo 104.

Istituto europeo di tecnologia

Per l’illustrazione dell’istituto europeo di tecnologia si rinvia alla scheda Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE relativa all’articolo 104.

 


Articolo 163
(Disposizioni in materia di beni culturali)

 

1. I rapporti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 1, comma 596, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.

2. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.

3. Al fine di sostenere interventi in materia di attività culturali svolte sul territorio italiano, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un Fondo per l'attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie.

4. Per le finalità di cui al comma 3, è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

5. A favore di specifiche finalità relative ad interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché di progetti per la loro gestione è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 31,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali avente natura non regolamentare, sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

6. Al Fondo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è assegnato un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Tale contributo è finalizzato a favore di interventi di sostegno di istituzioni, grandi eventi di carattere culturale, nonché ulteriori esigenze del settore dello spettacolo. In deroga al comma 4 del predetto articolo 12, gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali avente natura non regolamentare.

7. Stralciato.

8. Stralciato.

9. I contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonché per l'istituzione del fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti di cui all'articolo 1, comma 1, tabella A, n. 86, della legge 16 ottobre 2003, n. 291, sono aumentati di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007.

 

 

 

 

L’articolo 163 (dal quale sono stati stralciati i commi 7 e 8 in materia di prestito dalle biblioteche e discoteche pubbliche) prevede una serie di misure di sostegno in materia di beni culturali che riguardano:

§      il personale del Ministero, con la proroga di alcuni contratti di lavoro a tempo determinato;

§      il funzionamento e le risorse della Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa);

§      l’istituzione di un Fondo per l’attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo stato e le autonomie (finanziato con 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009) finalizzato al sostegno di interventi in materia di attività culturali svolte sul territorio italiano;

§      un finanziamento di 31,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio.

§      un finanziamento di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 al Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche previsto dell'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28[130].per interventi a sostegno di istituzioni, grandi eventi di carattere culturale  e ulteriori esigenze del settore dello spettacolo;

§      un’autorizzazione di spesa per l’anno 2007 di 10 milioni di euro per il Fondo in favore dell’editoria per ipovedenti e non vedenti istituito dalla legge n. 291 del 2003 (articolo 1, tabella A, n. 86).

 

 

In particolare, il comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2007 i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall’articolo 1, comma 596, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Tale norma aveva previsto per l'anno 2006 la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo determinato nel limite massimo di 95 unità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati nell'anno 2005 dal Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (vale a dire con soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999).

 

Il comma 2 reca disposizioni relative al funzionamento ed alle risorse della Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa) - istituita ai sensi dell’art.2 della L. 291/2003[131] - per l’esercizio finanziario 2007. In particolare, sono estese all'anno 2007 le misure recate dall'art. 3, comma 1 del decreto-legge n. 7 del 2005[132], in materia di programmazione e gestione della quota degli stanziamenti previsti per infrastrutture, destinata alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali (incremento dal 3% al 5% della percentuale degli stanziamenti riservati, adozione di un programma di interventi, stipula di una convenzione).

 

Si segnala peraltro che il decreto legge n. 262 del 2006 (AC 1750) reca una disposizione di contenuto identico all’articolo 17, comma 1 (Arcus spa)

 

Si ricorda anzitutto che l’art. 2 della legge 291/2003, ha autorizzato il Ministro per i beni e le attività culturali alla costituzione di una società per azioni (“Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo”-ARCUS Spa), con sede in Roma, preposta alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di interventi per la conservazione e la tutela dei beni culturali nonché di iniziative a favore delle attività culturali e dello spettacolo.

L’articolo citato ha dettato inoltre disposizioni relative alla costituenda società; in particolare- per quanto qui interessa- ha stabilito che per l’esercizio delle proprie funzioni la società potesse, nei limiti delle quote già preordinate come limiti d’impegno, contrarre mutui a valere sulle risorse da individuare ai sensi dell art. 60, co. 4, della legge finanziaria 2003[133], che ha riservato il 3% degli stanziamenti per le infrastrutture alla spesa per la tutela e per gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali (secondo modalità e criteri da definire con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)[134] .

In tale contesto sono poi intervenute disposizioni recate da vari decreti legge.

L’art. 3 del DL 72/2004[135] - in ordine all’applicazione di quanto previsto dall’art. 60 comma 4 della legge finanziaria 2003 sopra richiamato - ha disposto che, in attesa dell'adozione del regolamento previsto, un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti -di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali- individuasse i limiti di impegno fissati dall'articolo 13, comma 1, della legge n.166/2002[136]  per gli esercizi finanziari 2003 e 2004 sui quali effettuare il computo della quota del 3% (articolo 3, comma 1)[137].

Il medesimo DL n. 72 del 2004 ha inoltre previsto (art. 3, commi 2-4):

•      l’adozione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di un programma degli interventi- eventualmente comprensivo di iniziative a favore delle attività culturali e dello spettacolo;

•      la stipula di una convenzione- tra i ministeri sopra citati e la società Arcus recante criteri e modalità di realizzazione degli interventi

•      il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nella nomina dei componenti del consiglio di amministrazione della società (inizialmente affidata al Ministro per i beni e le attività culturali[138]).

L’art. 3, comma 1, del citato DL n. 7 del 2005 ha previsto che le modalità individuate per il funzionamento della ARCUS  dall’articolo 3 del D.L. 72/2004  fossero applicate anche per l’anno 2005, sempre nelle more dell’adozione del regolamento di cui all’art. 60, comma 4, della legge finanziaria 2003[139]  recante definizione dei criteri per l'utilizzo degli stanziamenti assegnati alla Società,

Il medesimo articolo 3 del DL n. 7 del 2005 ha poi elevato del due per cento per gli esercizi 2005 (quindi dal 3% al 5%) la percentuale degli stanziamenti per infrastrutture da riservare alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali prevista dal più volte citato art .60, comma 4 della legge 289/2002, a valere sugli stanziamenti previsti per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443[140] .

Con il decreto interministeriale 20 luglio 2005[141]  è stato approvato il Programma degli interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed allo spettacolo per gli anni 2005 e 2006. Il Programma precisa che le citate quote dei limiti di impegno riservate a spese per la tutela e ad interventi a favore dei beni e delle attività culturali “sono determinate in 5,444 milioni di euro per l’anno 2005 ed in 7,235 milioni di euro per il 2006” e che “il totale attivabile per gli anni 2005 e 2006 è stimabile, pertanto, in 140,478 milioni di euro”.

L’art. 14 del DL 273/2005[142] ha poi esteso all'anno 2006 le predette disposizioni recate dall'art. 3, comma 1, del DL n. 7 del 2005, in materia di programmazione e gestione delladestinata alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei quota degli stanziamenti beni e delle attività culturali.

 

 

Il comma 3 prevede l’istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali di un Fondo per l’attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo stato e le autonomie finalizzato al sostegno di interventi in materia di attività culturali svolte sul territorio italiano. A tal fine, il successivo comma 4 assegna al Ministero un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009[143].

 

Il comma 5 assegna al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 31,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio, da individuarsi annualmente con decreto ministeriale avente natura non regolamentare previo parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici[144].

In proposito si ricorda che l’articolo 117, al secondo comma, lett. s), del nuovo Titolo V della Costituzione ha annoverato la “tutela dei beni culturali”tra le materie di competenza esclusiva dello Stato mentre al terzo comma ha incluso la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali”tra le materie di legislazione concorrente. Inoltre, l’art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni.

Al riguardo, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 232 del 2005, richiamando - ai fini del citato riparto di competenze - il Codice dei beni culturali e paesaggistici (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) ha ribadito l’esigenza dell’esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (art. 4, comma 1) ma ha ricordato che anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni devono assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (art. 1, comma 3), configurando una coesistenza di competenze normative, confermata peraltro dalla previsione del citato articolo 118 Cost..

 

Occorrerebbe pertanto valutare l’opportunità di includere le regioni nella procedura di approvazione de decreto, prevedendo ad esempio – come già avviene per i finanziamenti in materia di spettacolo – il parere della Conferenza Stato-regioni.

 

 

Il comma 6 assegna al Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche previsto dell'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28[145].un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per interventi a sostegno di istituzioni, grandi eventi di carattere culturale  e ulteriori esigenze del settore dello spettacolo.

 

Si ricorda che il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 - nel prevedere una nuova disciplina organica in materia di cinematografia - ha definito un nuovo sistema di sostegno pubblico al cinema, mediante l’istituzione del Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche (articolo 12), al quale affluiscono le risorse esistenti, in particolare, nel Fondo di intervento, nel Fondo di sostegno e nel Fondo di garanzia, nonché la quota del cinema nell’ambito del Fondo unico dello spettacolo (FUS).

 

Si osserva pertanto che i contributi in esame dovrebbero essere assegnati al Fondo di nuova istituzione cha ha assorbito il Fondo di garanzia di cui alla lettera e) del comma 1 citato dalla norma in commento.

 

La gestione di tale Fondo è stata recentemente regolata dal DM 6 marzo 2006 che, in attuazione del comma 5, dell’articolo 12, ha definito le modalità tecniche di gestione del Fondo e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi[146]. A tal fine, il Ministero si avvale di appositi organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o più istituti di credito, selezionati in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio (comma 7).

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 le finalità del Fondo riguardano:

a)       finanziamento di investimenti per la produzione di opere filmiche;

b)       contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione;

c)       contributi per la realizzazione, il ripristino e l'adeguamento di sale cinematografiche;

d)       a contributi a favore delle industrie tecniche cinematografiche;

e)       contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo.

Il Fondo è ripartito annualmente tra le suddette finalità con decreto ministeriale, sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche (comma 4)[147].

 

In proposito si segnala che ai sensi del predetto comma 6gli interventi finanziati sono stabiliti annualmente con decreto di natura non regolamentare in deroga al predetto comma 4.

 

Occorrerebbe chiarire se la deroga riguarda il parere della Consulta previsto da tale comma ovvero le finalità degli interventi (previsti dal comma 3) cui il comma 4 rinvia.

 

Si segnala infine che l’articolo 165 del presente ddl finanziaria contiene alcune modifiche concernenti la disciplina del Fondo.

 

Il comma 9 autorizza una spesa di 10 milioni di euro a favore del Fondo in favore dell’editoria per ipovedenti e non vedenti istituito dalla legge n. 291 del 2003 (articolo 1, tabella A, n. 86).

 

Si osserva al riguardo che l'articolo 1, comma 1, tabella A, n. 86 della legge n. 291 del 2003 si riferisce esclusivamente all'istituzione del fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti e non anche a “contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali” come previsto dal comma 9 in commento. Occorrerebbe pertanto chiarire la finalità del contributo in commento.

 

La legge 16 ottobre 2003, n. 291[148] ha previsto un’autorizzazione di spesa di 53,2 mil. di euro per il 2003, 48,7 euro per il 2004 e 51,6 per il 2005 per interventi (indicati nella Tabella A allegata alla legge) nel settore dei beni e delle attività culturali (tra l’altro, realizzazione e manutenzione di musei, interventi su archivi e biblioteche pubbliche nonché a favore delle ville vesuviane e delle ville venete, restauro e manutenzione di centri storici, mura, singoli palazzi, chiese, teatri). In particolare, il punto 86 della Tabella A ha previsto, in materia di editoria, l’istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di un Fondo in favore dell’editoria per ipovedenti e non vedenti, con un dotazione di 4,5 milioni di euro nel triennio 2003-2005, finalizzato alla concessione di contributi per l’adeguamento delle strutture delle case editrici che svolgono attività di stampa di testi in caratteri idonei alla lettura degli ipovedenti[149].

 

 


Articolo 164
(Accademie)

 

1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007 a favore delle accademie e delle istituzioni superiori musicali, coreutiche e per le industrie artistiche, di cui 10 milioni di euro per l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria degli immobili e 10 milioni di euro per il funzionamento amministrativo e didattico.

 

 

L’articolo autorizza la spesa la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2007 a favore delle accademie e delle istituzioni superiori musicali, coreutiche e per le industrie artistiche, riservando 10 milioni alla ristrutturazione ed alla manutenzione straordinaria degli immobili e 10 milioni di euro al funzionamento amministrativo e didattico.

 

Si ricorda in proposito che l’art.1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ha autorizzato, a decorrere dall’anno 2005, la spesa di 10 milioni di euro per le istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale, di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508[150], per l’acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali e per interventi di edilizia.

In precedenza l’articolo 4, comma 3 del DL 212/2002[151], ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro per interventi indifferibili nel settore dell’edilizia a favore delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

Per assicurare il funzionamento delle istituzioni citate, recentemente l’art. 1-quater del DL 250/2005[152], ha disposto l’assunzione di un contingente di personale amministrativo, tecnico e ausiliario[153]

 

 

La citata legge n. 508 del 1999 ha riordinato il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. L'aspetto maggiormente innovativo della legge consiste nell'attribuzione di un'autonomia paragonabile a quella delle università (e parimenti fondata sull'art. 33 della Costituzione) agli istituti che ne fanno parte, e cioè:

le Accademie di belle arti;

l'Accademia nazionale di arte drammatica;

gli Istituti superiori per le industrie artistiche;

i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati (non statali) e l'Accademia nazionale di danza, trasformati in Istituti superiori di studi musicali e coreutici.

L'autonomia degli studi artistici e musicali rispetto al sistema universitario è mantenuta tramite la costituzione presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di un apposito organismo, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM)[154].

Ai sensi della legge 508/1999, il concreto riordino dell’alta formazione artistico musicale è stato demandato a regolamenti di delegificazione (ex art. 17, co. 2, L. 400/1988): il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 , che ha indicato i criteri per l’adozione degli statuti e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare; il DPR 8 luglio 2005, n. 212, ha disciplinato gli ordinamenti didattici (basati come nei percorsi universitari sul sistema dei crediti formativi accademici ) nonché la tipologia dei titoli di studio, tra i quali si ricordano i diplomi accademici di primo e di secondo livello .

 

 

 


Articolo 165
(Norme di razionalizzazione e risparmio in materia di spettacolo)

 

1. Al fine di razionalizzare gli interventi e conseguire economie di spesa, sono abrogati: gli articoli 37 e 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800; l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394; i titoli III e IV del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21 dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ed in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'interno in materia di sicurezza.

2. Stralciato.

3. L'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - (Contributi dello Stato) - 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali avente natura non regolamentare. Tali criteri sono determinati sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tengono contro degli interventi di riduzioni delle spese».

4. Al fine di conseguire i massimi risultati in termini di recupero delle somme a suo tempo erogate dallo Stato a sostegno delle attività di produzione nel settore cinematografico, all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « In tale convenzione, sono stabilite, altresì, per tutte le erogazioni di risorse statali ad imprese di produzione cinematografica avvenute entro il 31 dicembre 2005, per le quali non vi sia stata completa restituzione, in base a quanto accertato e comunicato alla Direzione generale per il cinema dall'istituto gestore del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2004, n. 28, le modalità per pervenire all'estinzione del debito maturato, per le singole opere finanziate secondo un meccanismo che preveda, tra l'altro, l'attribuzione della totalità dei diritti del film in capo, alternativamente, all'impresa di produzione ovvero al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato».

5. Al fine di razionalizzare e rendere più efficiente l'erogazione e l'utilizzo delle risorse destinate dallo Stato a sostegno delle attività di produzione nel settore cinematografico, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

       a) all'articolo 12, comma 3, lettera a), la parola: «finanziamento» è sostituita dalla seguente: «sostegno»;

       b) all'articolo 12, comma 5, le parole: «erogazione dei finanziamenti e dei contributi» sono sostituite dalle seguenti: «erogazione dei contributi» e le parole: «finanziamenti concessi» sono sostituite dalle seguenti:«contributi concessi»;

       c) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. (Disposizioni per le attività di produzione). - 1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 6.

2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, in misura non superiore al 50 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente è elevata fino al 90 per cento.

3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, fino al 100 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

4. Nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono stabilite le modalità con le quali, una volta trascorsi cinque anni dall'erogazione del contributo, e nel caso in cui quest'ultimo non sia stato interamente restituito, è attribuita al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato, o, in alternativa, all'impresa di produzione interessata, la piena titolarità dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica dell'opera.

5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto valutato dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), idonee a fare venire meno i requisiti per la concessione dei benefici di legge, e che non siano state comunicate ed approvate dalla predetta sottocommissione, comportano la revoca del contributo concesso, la sua intera restituzione, nonché la cancellazione per cinque anni dagli elenchi di cui all'articolo 3. Per un analogo periodo di tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che comprendono soci, amministratori e legali rappresentanti dell'impresa esclusa.

6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di produzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale. Il contributo è revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dalla data di erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei contributi previsti ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della somma, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, è destinata all'autore della sceneggiatura.

7. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della cultura, designate dal Ministro, provvede all'attribuzione dei premi di qualità di cui all'articolo 17».

 

 

L’articolo 165 (dal quale è stato stralciato il comma 2 in materia di commissioni consultive) reca una serie di misure volte a razionalizzare gli interventi nel settore dello spettacolo e conseguire economie di spesa (peraltro non valutate nella relazione tecnica). In particolare:

 

§      sono abrogati gli articoli 37 e 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800 concernenti contributi alle attività di promozione e produzione lirica e musicale nonché l’articolo 8 del DPR 21 aprile 1994, n. 394[155] e i titoli III e IV del D.M. 21 dicembre 2005[156] in materia di parchi di divertimento e relativa autorizzazione all'esercizio;

§      sono modificati i criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo a favore delle fondazioni lirico sinfoniche demandandone la definizione, ora esplicitata nel D.Lgs. 367 del 1996, ad un decreto ministeriale non avente natura regolamentare;

§      sono introdotte nuove norme per contrastare la mancata restituzione da parte delle imprese di produzione cinematografica delle somme erogate dallo stato – fino al 31 dicembre 2005 - a valere sul Fondo per le attività cinematografiche;

§      viene modificato il D.Lgs. n. 28 del 2004 in materia di sostegno al cinema, prevedendo, tra l’altro, che lo stato acquisisca la completa titolarità dei diritti del film qualora entro cinque anni dall’erogazione non sia restituita almeno una quota parte delle risorse erogate, da definirsi mediante decreto ministeriale insieme con le modalità di erogazione del contributo stesso.

 

In particolare, il comma 1 – con il fine esplicito di razionalizzare gli interventi e conseguire economie di spesa - abroga le seguenti norme in materia di spettacolo:

§      articoli 37 e 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Com’è noto la legge n. 800 del 1967[157] ha disciplinato le fondazioni lirico-sinfoniche dichiarando il “rilevante interesse generale” dell’attività lirica e concertistica “in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale delle collettività nazionali” ed ha attribuito agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico, sottoponendoli alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo. Successivamente, le fondazioni sono state trasformate (D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367), in fondazioni di diritto privato, al fine di eliminare rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di creare disponibilità di risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dal Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 163/1985.

In particolare, per quanto qui interessa, la legge n. 800 ha previsto, all’articolo 37, un fondo per l’assegnazione di sovvenzioni a enti, istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro che, al fine di promuovere la cultura musicale, la nuova produzione lirica, concertistica e di balletto, e di reperire nuovi elementi artistici di nazionalità italiana, effettuino concorsi di composizione ed esecuzione musicale, corsi di avviamento e perfezionamento professionale, stagioni liriche sperimentali e rassegne musicali. L’articolo 40 prevede un fondo speciale di lire 200 milioni per sostenere la diffusione della cultura musicale, concedere borse di studio o facilitazioni tariffarie per trasporti di complessi o singoli artisti. In tale ambito, una somma d'importo non superiore a 100 milioni è destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici.

 

§      articolo 8 del DPR 21 aprile 1994, n. 394[158] nonché i titoli III e IV del D.M. 21 dicembre 2005[159] in materia di parchi di divertimento e relativa autorizzazione all'esercizio.

 

In proposito la relazione illustrativa chiarisce che la scelta non intende preludere ad un disimpegno dello Stato nel settore, ma tiene conto dell’opportunità di regolare la materia con norme di livello sub-legislativo nonché della necessità di affidare attività di interesse locale quali quelle bandistiche ai soggetti territoriali competenti.

 

Il comma 3 - mediante sostituzione dell’articolo 24 del D.Lgs. 367 del 1996 (vedi supra) - interviene sui criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo a favore delle fondazioni lirico sinfoniche demandandone la definizione, ora esplicitata nel D.Lgs., ad un decreto ministeriale non avente natura regolamentare. L’intervento si pone l’obiettivo, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, di “ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili, inducendo scelte gestionali virtuose”.

 

In tale ambito si ricorda che la riforma costituzionale del 2001 - secondo l’interpretazione che ne ha dato la Corte costituzionale (sentenza n. 255 del 2004[160]) - ha attribuito la materia dello spettacolo alla competenza concorrente tra Stato e regioni, nell’ambito della promozione e organizzazione di attività culturali. Detta collocazione rileva ai fini della definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo nonché delle aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163[161]; la cui disciplina ha subito, nel corso della legislatura, un adeguamento alle prescrizioni costituzionali. In particolare, la legge 15 novembre 2005, n. 239, ha introdotto l’intesa con la Conferenza unificata nella procedura di adozione dei decreti ministeriali - non aventi natura regolamentare - concernenti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi del FUS alle attività dello spettacolo previsti dall’articolo 1 del decreto legge 18 febbraio 2003 n. 24[162] ed ha eliminato la cadenza annuale per l’adozione dei citati decreti.

 

Al riguardo si osserva che la norma sembrerebbe ricondurre la procedura di definizione dei criteri di ripartizione per le fondazioni lirico sinfoniche a quella prevista per gli altri settori dello spettacolo e stabilita dal citato DL n. 24 del 2003. Occorrerebbe tuttavia precisare – in conformità alla richiamata giurisprudenza costituzionale – che tali decreti, così come gli altri decreti di ripartizione del FUS, sono adottati d’intesa con la Conferenza unificata.

 

Il comma 4 interviene sulla questione della mancata restituzione da parte delle imprese di produzione cinematografica delle somme erogate dallo stato a valere sul Fondo per le attività cinematografiche.

 

Si ricorda che il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28[163] ha definito un nuovo sistema di sostegno pubblico al cinema, mediante l’istituzione del Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche (articolo 12)[164]. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 le finalità del Fondo riguardano il finanziamento di investimenti per la produzione di opere filmiche;i contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione; i contributi per la realizzazione, il ripristino e l'adeguamento di sale cinematografiche; i contributi a favore delle industrie tecniche cinematografiche nonché contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo.

 

Per quanto qui interessa, l’articolo 13 del D.Lgs. stabilisce, in particolare, che i proventi dei diritti di utilizzazione dei film prodotti con il finanziamento dello Stato siano destinati prioritariamente alla restituzione della quota finanziata dallo Stato. Qualora tale restituzione non avvenga entro tre anni dall’erogazione, lo Stato acquisisce la quota dei diritti di utilizzazione e sfruttamento dell’opera corrispondente alla parte del finanziamento non ammortizzato. In tale ambito l’articolo 18 del D.L. 10 gennaio 2006 n. 4[165] ha previsto che la gestione di tali diritti, nonché di quelli relativi ai film già finanziati ai sensi dell’articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sia affidata a Cinecittà Holding S.p.A.[166] e che le relative procedure siano oggetto di una specifica convenzione tra il Ministero e detta società.

 

Il comma 4 dell’articolo in esame prevede quindi - mediante l’aggiunta di un periodo al comma 2 del citato articolo 18 del DL .4 del 2006 – che la convenzione definisca altresì, limitatamente alle erogazioni avvenute entro il 31 dicembre 2005, le modalità per pervenire all’estinzione del debito, anche mediante attribuzione della totalità dei diritti all’impresa ovvero al Ministero.

 

Si segnala, infine, che il comma 6 dell’articolo 163 del ddl in esame assegna al Fondoun contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per interventi a sostegno di istituzioni, grandi eventi di carattere culturale e ulteriori esigenze del settore dello spettacolo.

 

Il comma 5 introduce alcune modifiche formali all’articolo 12 del citato D.Lgs. n. 28 del 2004, volte a sostituire il termine “finanziamento” con il termine “sostegno” o “contributo”. Viene inoltre sostituito l’articolo 13, rendendo lo stato - secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa – “co-produttore” del film che ha finanziato.

A tal fine, il nuovo articolo 13 del D.Lgs. n. 28 del 2004 prevede l’erogazione di un contributo “pro quota” al costo del film (in misura non superiore al 50 per cento del costo del film per i lungometraggi e fino al 100 per cento per i cortometraggi di interesse culturale, per un costo industriale massimo definito con decreto ministeriale). Lo stato acquisisce la completa titolarità dei diritti del film qualora entro cinque anni dall’erogazione non sia restituita almeno una quota parte delle risorse erogate, da definirsi mediante decreto ministeriale insieme con le modalità di erogazione del contributo stesso.

Restano sostanzialmente invariate le norme concernenti la revoca dei contributi, i contributi alle imprese di produzione per lo sviluppo di sceneggiature originali, i premi di qualità.

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 14 luglio 2004 la Commissione europea ha presentato, nel quadro delle misure connesse al quadro finanziario dell’UE 2007-2013, una proposta di decisione relativa alla nuova generazione del programma MEDIA per il periodo 2007- 2013 (COM(2004)470).

Il nuovo programma, che dovrebbe disporre di una dotazione di 671 milioni di euro, prevede l'intervento del sostegno comunitario nelle fasi di preproduzione (formazione iniziale ai mestieri dell’audiovisivo e accesso ai finanziamenti da parte delle PMI) e di postproduzione (sostegno alla distribuzione, promozione delle opere audiovisive e miglioramento della circolazione delle opere cinematografiche).

Il progetto di decisione è stato esaminato dal Consiglio, che ha adottato una posizione comune il 24 luglio 2006. La proposta dovrà essere esaminata dal Parlamento europeo, in seconda lettura, secondo la procedura di codecisione, nella sessione del 23-26 ottobre 2006.

 

 


Articolo 189
(Centro di produzione Spa)

 

1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.

 

 

L’articolo 189 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa, titolare dell’emittente Radio radicale, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

Una disposizione di contenuto analogo era prevista per il triennio 2004-2006 dall’articolo 4, comma 7, della legge finanziaria 2004[167].

 

Tale articolo ha autorizzato una spesa pari a 8,5 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006 per la proroga della convenzione. La disposizione ha previsto l’avvio della sperimentazione di ulteriori servizi multimediali trasmissioni audio e video su Internet della totalità delle sedute d’aula di entrambi i rami del Parlamento, pubblicazione su Internet delle sedute audio e video in differita con indicizzazione per intervento e consultazione archivio audio e video. L’articolo 145, comma 20 della legge finanziaria per il 2001[168] aveva già autorizzato la spesa di lire 15 miliardi di lire (circa 7,75 milioni di euro) per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la proroga della convenzione, scaduta il 21 novembre 2000[169].

La convenzione fu originariamente stipulata ai sensi dell'art. 9, co. 1, del D.L. 28 ottobre 1994, n. 602, successivamente decaduto, e fu approvata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994. Sembra opportuno riassumere brevemente le vicende normative che hanno interessato tale convenzione.

L'art. 24 della L. 223/1990 (c.d. “legge Mammì”) prevede che, ove richiesto dai Presidenti delle Camere, possa essere concessa alla RAI un'ulteriore rete radiofonica (in aggiunta alle tre esercitate in base all'atto di concessione) riservata esclusivamente a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari. Tale disposizione è rimasta per più anni inattuata, fino all'introduzione, nel contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI approvato con D.P.R. 29 ottobre 1997, di un disposizione (art. 14) che ha impegnato la concessionaria ad avviare il servizio a partire dal 1° gennaio 1998.

Nel frattempo, allo scopo di assicurare comunque il servizio e sulla base di atti di indirizzo parlamentari[170], era intervenuto l’art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 558 (primo di una serie di decreti-legge aventi per oggetto il risanamento e riordino della RAI), che dava incarico al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di stipulare una convenzione triennale con un soggetto già concessionario per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale. La norma veniva ripresentata, con integrazioni e modifiche, nelle successive reiterazioni del provvedimento, sino al D.L. 23 ottobre 1996, n. 540. Anche quest’ultimo decreto, come i precedenti, decadde per mancata conversione in legge entro il termine costituzionale, ma l'art. 1, co. 3, della L. 650/1996, di conversione del D.L. 545/1996[171], fece salvi gli effetti dei provvedimenti adottati sulla base dei decreti-legge reiterati.

Ai sensi di quest'ultima disposizione, mantenne la sua validità la convenzione stipulata in data 18 novembre 1994 (vigente una delle menzionate reiterazioni, il D.L. 602/1994) con la Centro di produzione S.p.A., titolare dell'emittente Radio radicale, vincitrice della relativa gara. Stante la decadenza dei citati decreti-legge, tuttavia, alla scadenza della convenzione (21 novembre 1997) non esistevano fondamenti legislativi per il suo rinnovo. Radio radicale ha comunque unilateralmente proseguito la trasmissione delle sedute parlamentari, mentre (il 2 febbraio 1998) la RAI dal canto suo iniziava la trasmissione delle sedute parlamentari (in attuazione dei sopra citati art. 24, co. 1, L. 223/1990 ed art. 14 del contratto di servizio).

Anche a seguito della presentazione e dell’accoglimento di ordini del giorno sottoscritti da esponenti di più gruppi[172], fu approvata la legge 11 luglio 1998, n. 224[173], che ha disposto in via transitoria il rinnovo per un triennio della convenzione, al fine di garantire la continuità del servizio nell’attesa che una disciplina definitiva dello strumento (convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica) fosse adottata nel quadro della riforma generale del sistema delle comunicazioni[174]. L’onere fu quantificato in 11,5 mld. annui. La medesima legge ha previsto, a carico della concessionaria, l’obbligo di applicare ai propri dipendenti i contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per i redattori, il contratto unico nazionale di lavoro dei giornalisti, e l’obbligo di segnalare, all'inizio e al termine della programmazione dei lavori parlamentari, rispettivamente il termine e l'inizio dei programmi trasmessi in quanto emittente organo di informazione di partito.

 

 

 

 


Articolo 190
(Fondazione per la ricerca nel campo delle biotecnologie)

 

1. L'autorizzazione di spesa correlata alla costituzione della Fondazione per la promozione dello sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è soppressa a decorrere dall'anno 2007.

 

 

L’articolo 190 sopprime - a decorrere dall'anno 2007 - l'autorizzazione di spesa correlata alla costituzione della Fondazione per la promozione dello sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie prevista nella legge finanziaria per il 2006 (all'articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266). Si tratta, in particolare, di 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e 180 milioni di euro per l’anno 2009.

 

 

Il comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, allo scopo di promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie e nell'ambito degli accordi di cooperazione scientifica con gli Stati Uniti d'America, autorizzava il Presidente del Consiglio dei ministri a costituire una fondazione secondo modalità da quest’ultimo stabilite con proprio decreto.

La copertura dell’onere finanziario è effettuata tramite riduzione della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze dall’articolo 61 della legge finanziaria 2003[175], per l’ammontare di 30 milioni di euro per l’anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e 180 milioni di euro per l’anno 2009. La Delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005[176]- recante ripartizione delle risorse nelle aree sottoutilizzate - al punto 5.3.6 (secondo periodo) dispone l’accantonamento di 30 milioni di euro per il finanziamento del progetto RI-MED[177]che prevede la creazione di un Centro di ricerca biotecnologica, nel Mezzogiorno (Sicilia).

 

 


Articolo 191
(Contributo all'emittenza locale)
(a cura del Dipartimento trasporti)

 

1. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 31 dicembre 2004, n. 311, e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

 

L’articolo 191 prevede un incremento  - di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 - del finanziamento destinato alle emittenti televisive locali, di cui all’articolo 52, comma 18, della legge 448/2001 (legge finanziaria per il 2002), come rideterminato dalle leggi n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003), n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004) e n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005) e dall’articolo 1, comma 12-bis, della legge n. 266/2005  (legge finanziaria per il 2006).

 

I contributi cui la disposizione si riferisce sono stati introdotti dall’art. 45, co. 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (provvedimento “collegato” alla manovra finanziaria 1999), che ha disposto uno stanziamento per il solo triennio 1999-2001 (24 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000; 33 miliardi per l’anno 2001)[178].

Successivamente, l’art. 27, co. 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000), nel rideterminare la misura dei canoni corrisposti allo Stato dai titolari di concessioni radiotelevisive, ha reso permanente lo stanziamento, destinando a tale finalità 40 miliardi di lire annue a decorrere dal 2000.

L’art. 145, co. 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) ha incrementato lo stanziamento da 40 a 82 miliardi annui.

Con l’articolo 52, comma 18, della citata legge n. 448/2001 è stato incrementato lo stanziamento di 20 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere dal 2002. Si ricorda che l’articolo 52 citato ha ammesso a beneficiare del contributo previsto per le emittenti locali anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della legge, prevedendo, peraltro, che lo stanziamento complessivo a favore della radiofonia locale non possa superare il 10% del totale[179].

L’articolo 80, comma 35 della legge n. 289/2002 ha incrementato il finanziamento annuale di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, prevedendo - limitatamente all’anno 2003 – che l’incremento fosse pari a 10 milioni di euro in luogo di cinque.

L'articolo 4, comma 5, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) ha previsto l’ulteriore incremento di 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 del finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dall'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per il solo anno 2004 il predetto finanziamento è stato incrementato di ulteriori 10 milioni di euro.

L’articolo 1, comma 214, della legge n. 311 del 2004incrementa di 5 milioni di euro per il solo anno 2005 il finanziamento annuale a favore delle emittenti locali titolari di concessione, previsto dall’articolo 52, comma 18 della legge finanziaria per il 2002.

Infine l’articolo 1, comma 12-bis, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) ha previsto che tale finanziamento risultasse determinato, a decorrere dall’anno 2006, in 98.678.000 euro.

 

La tabella riportata di seguito evidenzia i contributi stanziati a favore dell’emittenza locale dalle leggi finanziarie a partire dal 1999.

 

Leggi finanziarie

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006 e ss

448/1998

24 mld £

24 mld £

33 mld £

 

 

 

 

 

488/1999

 

+16 mld £

+7 mld £

40 mld £

40 mld £

40 mld £

40 mld £

40 mld £

388/2000

 

 

+42 mld £

+42 mld £

+42 mld £

+42 mld £

+42 mld £

+42 mld £

448/2001

 

 

 

+20 mil €

+20 mil €

+20 mil €

+20 mil €

+20 mil €

289/2002

 

 

 

 

+10 mil €

+5 mil €

+5 mil €

+5 mil €

350/2003

 

 

 

 

 

+37 mil €

+27 mil €

+27 mil €

311/2004

 

 

 

 

 

 

+ 5 mil €

 

 


Articolo 206
(Disposizioni concernenti l'Istituto per il credito sportivo)

 

1. È assegnato all'Istituto per il credito sportivo, per agevolare il credito per la realizzazione di impianti sportivi, un contributo annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. Il contributo di cui al comma 1 concorre ad incrementare il fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

3. Restano comunque ferme le disposizioni dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179.

4. Stralciato.

 

 

 

L’articolo 206 assegna all'Istituto per il credito sportivo (ICS), per agevolare il credito per la realizzazione di impianti sportivi, un contributo annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Ai sensi del comma 2, tale contributo concorre ad incrementare il fondo speciale costituito presso l’istituto al fine di concedere contributi per interessi sui mutui  - anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti - per le finalità istituzionali, dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295[180].

Restano comunque ferme le disposizioni dell'articolo 5 del regolamento sulla disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva[181], in applicazione del quale il 2,45% della posta dei concorsi pronostici è versato all’istituto.

 

L'Istituto per il credito sportivo (ICS), fondato con la legge 24 dicembre 1957, n. 1295[182], è un ente pubblico con personalità giuridica, gestione autonoma e sede legale in Roma, ed esercita il credito sotto forma di mutui a medio e lungo termine concessi per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura e il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché per l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive.

L’art. 4, co. 14, della legge finanziaria 2004 (L. 350/2003) ha ampliato i compiti dell'Istituto, prevedendo che esso non si limiti al finanziamento dell’impiantistica sportiva ma operi nel settore del credito per lo sport e le attività culturali, ai sensi dell'art. 151 del testo unico di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385[183].

 

Si ricorda poi che la lettera a) del comma 19 dell’articolo 1 del DL 181 del 2006, nell’attribuire al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di competenza statale in materia di sport già attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli artt. 52, co. 1, e 53 del D.Lgs. 300/1999[184] - ha previsto (indirettamente, attraverso la fissazione del termine per la modifica dello statuto) che l’Istituto per il credito sportivo sia sottoposto alla vigilanza sia del Presidente del Consiglio dei ministri sia del ministro per i beni e le attività culturali.

 

 


Articolo 207
(Contributo al Comitato italiano paralimpico)

 

1. Per incrementare la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base ed agonistica dei soggetti diversamente abili il contributo al Comitato italiano paralimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, di 2,5 milioni di euro. Per i medesimi fini, al Comitato italiano paralimpico è concesso, per l'anno 2009, un contributo di 3 milioni di euro.

 

 

 

L’articolo 207 incrementa di 2, 5 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2007 e 2008, il contributo di 500.000 euro assegnato dall’art.1, comma 580, della legge finanziaria 2006[185], al Comitato italiano paralimpico[186] e concede al medesimo comitato  3 milioni di euro per l’esercizio 2009.  

 

Tale finanziamento si pone in continuità con il contributo assegnato alla Federazione italiana sport disabili per il triennio 2003-2005 (Legge 189/2003) dal momento che le due strutture sono attualmente unificate.

La legge n. 189 del 2003[187] ha promosso la pratica sportiva di base e agonistica dei disabili attraverso tre interventi:

·         la concessione un contributo straordinario di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 alla Federazione italiana sport disabili (FISD) (art. 1 della legge);

·         l’individuazione -attraverso un decreto non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali- delle attività della Federazione[188](FISD) quale Comitato italiano paralimpico (C.I.P), per l'organizzazione e la gestione delle attività sportive dei disabili in armonia, per l'attività paralimpica, con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato internazionale paralimpico (art. 2 );

·         l’attribuzione al C.O.N.I. (Comitato olimpico nazionale italiano) dei compiti di promozione della pratica sportiva dei disabili nonché della disciplina della partecipazione di atleti disabili a giochi paralimpici di concerto il Comitato italiano paralimpico[189] (art. 3 della legge[190]).

 

In attuazione dell’art. 2 della legge 189/2003 è stato poi emanato il DPCM 8 aprile 2004, recante "Attività svolte dalla Federazione italiana sport disabili, quale Comitato Italiano Paralimpico". Quest’ultimo ha indicato i compiti della FIDS “quale Comitato Italiano Paralimpico”, consistenti riassuntivamente nell’organizzazione e la preparazione atletica della rappresentanza nazionale ai giochi paralimpici (in armonia con gli indirizzi emanati dall'International Parolympic Committee) e nella promozione della pratica sportiva per disabili in ogni fascia di età e di popolazione, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali. Ai fini di cui sopra gli organi della FISD sono anche organi del CIP e le attività richiamate si svolgono sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, acquisito il parere del CONI. Il DPCM citato (art. 3 ) prescrive inoltre l’adeguamento dello statuto della FIDS (previo approvazione del ministero per i beni e le attività culturali) ai nuovi compiti assunti dal CIP. Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto (adottato in data 15 dicembre 2004), in considerazione delle perplessità espresse dagli organismi interessati in ordine ai profili problematici derivanti dalla non chiara disciplina dei rapporti tra le due strutture (FISD e CIP) delineata dalla legge 189/2003, ha disposto la ridenominazione della Federazione in Comitato Italiano Paralimpico.

 


Appendice


GLOSSARIO
DEI PRINCIPALI TERMINI MACROECONOMICI E DI FINANZA PUBBLICA

 

Accensione di prestiti

Ammontare delle operazioni di indebitamento a medio e lungo termine (debito patrimoniale), con esclusione di quelle di durata inferiore all’anno (debito fluttuante). In sede previsionale, nel bilancio dello Stato, l’accensione di prestiti coincide con il ricorso al mercato [®].

 

Amministrazioni pubbliche

Nell’ambito del sistema di contabilità nazionale, complesso delle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita ovvero nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese; le risorse principali sono costituite da versamenti obbligatori effettuati direttamente o indirettamente da unità appartenenti ad altri settori.

Il settore delle amministrazioni pubbliche è composto di tre sottosettori:

1) amministrazioni centrali, che comprendono i ministeri, la Presidenza del Consiglio, gli organi costituzionali (Camera, Senato, Presidenza della Repubblica, Corte costituzionale) e quelli a rilevanza costituzionale (Corte dei Conti, CSM, CNEL) e gli enti centrali con competenza su tutto il territorio del paese (quali ANAS, CONI, CNR, ISTAT, Autorità amministrative indipendenti...);

2) amministrazioni locali, che comprendono gli enti la cui competenza è limitata ad una parte del territorio nazionale (quali regioni, province, comuni, ASL, Aziende ospedaliere, IRCCS, camere di commercio, università, autorità portuali…)

3) enti di previdenza e assistenza.

Le pubbliche amministrazioni costituiscono il settore di contabilità nazionale preso a riferimento in ambito europeo per la definizione dei parametri di finanza pubblica previsti dal Trattato di Maastricht.

Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato [®]sono individuate annualmente in un elenco pubblicato dall’ISTAT. L'elenco è stato da ultimo aggiornato dall’ISTAT con Comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 luglio 2006, n. 174. La compilazione di tale elenco risponde a norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario. Secondo il SEC95 (Sistema europeo dei Conti) [®], ogni unità istituzionale viene classificata nel settore delle pubbliche amministrazioni  sulla base di criteri di natura prevalentemente economica, indipendentemente dal regime giuridico che la governa.

 

Avanzo (complessivo, corrente, primario)

 

® “Saldo complessivo”, “Saldo corrente”, “Saldo primario”.

 

Capitolo

Voce contabile individuata nell’ambito di ciascuna unità previsionale di base [®], rilevante ai soli fini della gestione e della rendicontazione. I capitoli non sono oggetto di approvazione parlamentare.

L’articolazione delle U.P.B. in capitoli - in relazione allo specifico oggetto per l’entrata e secondo il contenuto economico e funzionale della spesa – è effettuata, annualmente, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato contestualmente all’entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio.

 

Cassa (bilancio di)

Bilancio nel quale le previsioni di entrata si riferiscono agli incassi e le previsioni di spesa ai pagamenti [® “Entrata (procedimento contabile)”, “Spesa (procedimento contabi­le)”].

Il bilancio annuale di previsione dello Stato viene redatto sia in termini di cassa che in termini di competenza [®].

 

Centro di costo

Unità organizzativa cui è assegnata la responsabilità di gestire risorse che generano costi. E’ la struttura in riferimento alla quale sono effettuate le rilevazioni della contabilità economica per centri di costo [®].

 

Centro di responsabilità amministrativa

Ufficio di livello dirigenziale generale cui sono attribuite, nell’ambito di ciascuno stato di previsione, le risorse finanziarie individuate da un insieme di unità previsionali di base [®] deliberate dal Parlamento. I centri di responsabi­lità amministrativa sono individuati in modo da assicurare il costante adeguamento della struttura del bilancio dello Stato all’organizzazione dell’Amministrazione statale.

 

Classificazione economica

Aggregazione delle spese e delle entrate secondo la loro natura economica, articolata in categorie.

Le principali categorie della tradizionale classificazione economica delle entrate del bilancio dello Stato sono: Imposte sul patrimonio e sul reddito, Tasse e imposte sugli affari, Imposte sulla produzione, consumi e dogane, Monopoli, Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco, Proventi dei beni dello Stato, dei servizi pubblici minori e speciali, Interessi su anticipazioni e crediti vari del tesoro.

La classificazione economica delle spese finali del bilancio dello Stato è stata rielaborata secondo i criteri di contabilità nazionale previsti dal SEC95 [®]; le principali voci sono: Redditi da lavoro dipendente [®], Consumi intermedi [®], Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, a famiglie e istituzioni sociali private, a imprese, Interessi passivi e redditi da capitale, Investimenti fissi lordi [®] e acquisti di terreni, Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche e a imprese, Acquisizioni di attività finanziarie.

 

Classificazione funzionale

Aggregazione delle spese in base alle finalità cui sono destinate, articolata in funzioni-obiettivo [®].

 

Competenza (bilancio di)

 

Bilancio in cui vengono iscritte, relativamente al periodo considerato, le entrate sulla base degli accertamenti e le spese sulla base degli impegni [® “Entrata (procedimento contabile)” e “Spesa (procedimento contabile)”].

Il bilancio annuale di previsione viene redatto sia in termini di competenza (giuridica) che in termini di cassa [®].

 

Consumi intermedi

Corrispondono al valore dei beni e dei servizi consumati quali input nel processo di produzione nelle attività delle pubbliche amministrazioni, con esclusione del capitale fisso (il cui consumo è registrato come ammortamento). I beni e i servizi possono essere trasformati oppure esauriti nel processo produttivo.

 

Contabilità economica per centri di costo

Secondo quanto disposto dalla legge n. 94/1997, a partire dal 2000, per le Amministrazioni dello Stato è stato introdotto un sistema di contabilità analitica per centri di costo, volta ad individuare i costi di gestione di ciascuna organizzazione, cioè il valore dei fattori produttivi impiegati per la produzione di determinati beni o l’erogazione di determinati servizi. Il sistema di contabilità economica analitica si articola in centri di costo [®], servizi (che rappresentano le attività svolte dai singoli centri di costo) e piano dei conti (che rappresenta lo strumento, articolato su più livelli, mediante il quale viene effettuata la rilevazione economica dei costi).

 

Conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni

Conto che espone le entrate e le spese del settore isti­tuzionale delle amministrazioni pubbliche [®], nell’ambito del sistema di contabilità nazionale. Esso viene predisposto in termini di competenza economica.

Nel conto economico consolidato delle P.A. sono registrate solo le operazioni finali in grado di incidere sulla situazione economica o patrimoniale degli altri soggetti istituzionali, mentre sono escluse tutte le operazioni finanziarie con le quali ad una passività di un settore corrisponde una attività di un altro (concessione di mutui, partecipazioni e conferimenti, riscossione di crediti).

Il conto consolidato delle P.A. è il quadro contabile di riferimento per la programmazione degli obiettivi di finanza pubblica, sia a livello comunitario (negli aggiornamenti annuali del programma di stabilità) sia a livello nazionale (nel documento di programmazione economico-finanziaria).

 

Conto riassuntivo del Tesoro

Documento che, pubblicato mensilmente in Gazzetta ufficiale, dà conto di tutte le operazioni di tesoreria [®] (incassi e pagamenti in termini di competenza e residui; debiti e crediti di tesoreria). Per ciascun periodo di riferimento evidenzia: il risparmio pubblico [®], il saldo da finanziare [®], il disavanzo complessivo [® saldo complessivo] e la situazione del Tesoro.

 

Debito delle amministrazioni pubbliche (debito pubblico)

 

E’ l’insieme delle passività finanziarie del settore delle amministrazioni pubbliche; è consolidato tra e nei sottosettori, ossia esclude le passività incluse nell’attivo degli enti appartenenti allo stesso settore.

L’aggregato include i seguenti strumenti finanziari:

a) le monete e i depositi; questi comprendono le monete in circolazione, i depositi presso la tesoreria statale intestati a soggetti non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche e la raccolta postale inclusa nel passivo di queste ultime;

b) i titoli diversi dalle azioni (esclusi gli strumenti finanziari derivati) emessi dallo Stato e dalle amministrazioni locali;

c) i prestiti erogati in favore di enti appartenenti alle Amministrazioni pubbliche o il cui onere di rimborso sia a carico di queste ultime.

Il debito delle amministrazioni pubbliche è calcolato dalla Banca d’Italia in coerenza con i criteri definiti dall’Unione europea.

 

Disavanzo (deficit)

 

Saldo negativo dei conti di finanza pubblica. Se riferito a conti economici corrisponde all’indebitamento netto [®]; se riferito a conti finanziari coincide con il fabbisogno [®].

In base ai parametri definiti in sede europea, per disavanzo si intende l’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni [®].

 

Disavanzo (complessivo, corrente, primario)

 

® “Saldo complessivo”, “Saldo corrente”, “Saldo primario”.

 

Entrata

(procedimento contabile)

 

Come disposto dal regolamento di contabilità generale, le entrate dello Stato sono costituite da tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura, che lo Stato ha il diritto di riscuotere in virtù di leggi, regolamenti o altro titolo.

Il procedimento contabile di entrata si articola in tre fasi:

1) accertamento: fase in cui sorge per lo Stato il diritto a percepire una determinata somma attraverso l’iden­tificazione della ragione del credito e la persona che ne è debitrice; 2) riscossione: fase che consiste nell’esigere dal debitore la somma dovuta allo Stato; 3) versamento: fase in cui le somme riscosse sono versate nella tesoreria dello Stato.

 

Entrate complessive

Costituiscono la somma totale delle entrate.

Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [®], corrispondono alla somma delle entrate correnti [®]e delle entrate in conto capitale[®].

Nel bilancio dello Stato corrispondono alla somma dei quattro titoli delle entrate: Titolo I – “entrate tributarie”, Titolo II – “entrate extratributarie” (che insieme costituiscono le entrate correnti), Titolo III – “alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti” (entrate in conto capitale) e Titolo IV – .”accensione di prestiti” [®].

 

Entrate correnti

Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [®], sono costituite principalmente da entrate tributarie (imposte dirette e indirette [®]) e dai contributi sociali (effettivi e figurativi) [®].

Nel bilancio dello Stato, corrispondono ai primi due titoli delle entrate: Titolo I – “entrate tributarie”, in cui rientrano le entrate di natura fiscale (IRPEF, IRPEG, IRAP, IVA ecc.) e Titolo II – “entrate extratributarie” nel quale sono considerati tutti i proventi diversi da quelli di carattere fiscale, che non incidono sul patrimonio.

 

Entrate in conto capitale

Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [®], sono le entrate derivanti da imposte in conto capitale [®], da cofinanziamenti dell’Unione europea e da trasferimenti in conto capitale delle imprese e delle famiglie.

Nel bilancio dello Stato, corrispondono al Titolo III delle entrate – “alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti”.

 

Entrate finali

Nel bilancio dello Stato, sommatoria dei primi tre titoli delle entrate: Titolo I – “entrate tributarie”, Titolo II – “entrate extratributarie” (che insieme costituiscono le entrate correnti) e Titolo III – “alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti” (entrate in conto capitale).

Esse rappresentano le risorse definitivamente acquisite al bilancio per il raggiungimento dei fini istituzionali, con esclusione delle entrate derivanti dall’accensione di prestiti [®].

 

Fabbisogno

Risultato differenziale relativo ai conti di cassa, che evidenzia l’eccedenza dei pagamenti rispetto agli incassi con riferimento al complesso delle operazioni di parte corrente, in conto capitale e finanziarie. Quando gli incassi superano le erogazioni si ha la cd. “disponibilità”.

Il fabbisogno è un dato monetario, in quanto costituisce il quantitativo di risorse monetarie e finanziarie necessarie a colmare lo squilibrio tra i flussi di entrate e di spese dello Stato o di aggregati più vasti.

Nella Relazione trimestrale di cassa, esso viene calcolato con riferimento al settore statale [®] e al settore pubblico [®].

 

Fabbisogno complessivo

 

E’ il fabbisogno [®] aumentato delle regolazioni debitorie pregresse [®] effettuate (o da effettuare) in contanti nei confronti dei soggetti esterni al settore cui si riferisce il conto e diminuito dei crediti maturati a fine periodo da parte dei fornitori.

 

Fabbisogno primario

E’ il fabbisogno [®] calcolato al netto delle uscite per interessi passivi.

 

Fondi speciali

 

Somme, iscritte su apposite unità previsionali di base (una di parte corrente e una in conto capitale) dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati dal Parlamento negli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale. L’ammontare del fondo speciale di parte corrente e del fondo speciale di conto capitale è determinato, rispettivamente, dalla tabella A e dalla tabella B della legge finanziaria. Le tabelle A e B indicano altresì gli accantonamenti relativi ai singoli Ministeri nei quali ciascun fondo è ripartito. Le quote del fondo speciale di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quello in conto capitale non utilizzate entro l’anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio.

 

Funzioni obiettivo

Voci della classificazione funzionale [®] individuate con riguardo all’esigenza di definire le politiche pubbliche di settore. La classificazione per funzioni obiettivo è articolata su quattro livelli, di cui i primi tre sono tratti dalla classificazione standard adottata in sede europea (COFOG-SEC95), mentre il quarto livello, determinato in sede nazionale, indica gli obiettivi perseguiti da ciascuna amministrazione. Il primo livello (divisioni) rappresenta i fini primari perseguiti dalle Amministrazioni; il secondo (gruppi) esprime le specifiche aree di intervento delle politiche pubbliche; il terzo (classi) identifica i comparti di attività in cui si articolano le aree di intervento del livello precedente; il quarto livello (missioni istituzionali) rappresenta gli obiettivi perseguiti da ciascuna Amministrazione.

Le funzioni-obiettivo di primo livello sono 10: Servizi generali delle pubbliche amministrazioni; Difesa, Ordine pubblico e sicurezza, Affari economici, Protezione dell’ambiente, Abitazioni e assetto territoriale, Sanità, Attività ricreative, culturali e di culto, Istruzione, Protezione sociale.

 

Imposte in conto capitale

Sono le imposte percepite a intervalli irregolari, e solo saltuariamente, sul valore delle attività o del patrimonio netto o sul valore dei beni trasferiti per effetto di lasciti, donazioni o altri trasferimenti.

Comprendono:

a) le imposte sui trasferimenti in conto capitale, quali le imposte sulle successioni e sulle donazioni, con esclusione delle imposte sulle vendite di beni (che non costituiscono trasferimenti);

b) le imposte straordinarie sulle attività o sul patrimonio netto (quali i condoni).

 


Indebitamento netto

 

Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [®], è il saldo conclusivo risultante dalla differenza tra le spese complessive [®] e le entrate complessive [®]; se le entrate superano le spese, si ha “accreditamento netto”. Quando si indica genericamente l’indebitamento netto, si intende fare riferimento a questo saldo, che è il parametro di riferimento per il rispetto dei vincoli sul disavanzo (o deficit) previsti a livello europeo.

Analogamente, nel bilancio dello Stato si definisce indebitamento (o accrescimento) netto il saldo risultante dalla differenza tra le entrate complessive [®] e le spese complessive [®], escluse le operazioni finanziarie (partecipazioni azionarie e conferimenti, concessione e riscossione di crediti e accensione e rimborso di prestiti).

 

Indebitamento netto strutturale

È l’indebitamento netto (riferito al conto economico consolidato della pubbliche amministrazioni) [®] depurato degli effetti del ciclo economico. Con lo stesso termine può peraltro intendersi l’indebitamento netto depurato degli effetti del ciclo economico e al netto delle misure una tantum.

 

Inflazione

L'inflazione al consumo è un processo di aumento del livello generale dei prezzi dell'insieme dei beni e servizi destinati al consumo delle famiglie. Generalmente, si misura attraverso la costruzione di un indice dei prezzi al consumo, cioè uno strumento statistico che misura le variazioni nel tempo dei prezzi di un insieme di beni e servizi, chiamato paniere, rappresentativo dei consumi delle famiglie in uno specifico anno.

L'ISTAT produce tre diversi indici dei prezzi al consumo:

§       l’indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC), che misura l'inflazione a livello dell'intero sistema economico italiano.

§       l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), si riferisce ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente (non agricolo). E' l'indice usato per adeguare periodicamente i valori monetari (ad esempio gli affitti o gli assegni dovuti al coniuge separato);

§       l'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA), sviluppato per assicurare una misura dell'inflazione comparabile a livello europeo. Prende a riferimento l'intera collettività nazionale, ma si differenzia dagli altri due indici perché il paniere esclude, sulla base di un accordo comunitario, le lotterie, il lotto, i concorsi pronostici e i servizi relativi alle assicurazioni sulla vita. A differenza degli altri due indici, inoltre considera non il prezzo pieno di vendita ma prezzo effettivamente pagato dal consumatore (ad esempio, nel caso dei medicinali, mentre per gli indici nazionali viene considerato il prezzo pieno del prodotto, per quello armonizzato europeo il prezzo di riferimento è rappresentato dalla quota effettivamente a carico del consumatore, cioè il ticket); l’indice armonizzato europeo tiene inoltre conto delle riduzioni temporanee di prezzo (saldi e promozioni).

L’indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale e l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati sono calcolati anche al netto dei tabacchi.

 

Inflazione programmata

Rappresenta il tasso di inflazione fissato nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) come valore di riferimento per l’anno successivo. Tale tasso viene rapportato all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, esclusi i tabacchi [® “Inflazione”]. Il tasso di inflazione programmata rappresenta il parametro di riferimento per la definizione degli aumenti salariali nella contrattazione nazionale.

 

Investimenti fissi lordi

Sono costituti dalle acquisizioni, al netto delle cessioni, di capitale fisso effettuate dai produttori residenti (cui si aggiungono gli incrementi di valore dei beni materiali non prodotti). Il capitale fisso consiste di beni materiali e immateriali prodotti destinati a essere utilizzati nei processi produttivi per un periodo superiore a un anno.

Sono fissi in quanto non comprendono le variazioni delle scorte e degli oggetti di valore.

Sono lordi in quanto includono gli ammortamenti.

 

Perenzione amministrativa

Eliminazione dalla contabilità finanziaria dei residui passivi [®] per i quali non siano state effettuate le relative operazioni di pagamento.

I residui passivi relativi a spese correnti si intendono perenti decorsi due esercizi finanziari successivi a quello della loro iscrizione in bilancio (con l’eccezione dei residui relativi a spese per lavori, forniture e servizi, che si intendono perenti decorsi tre esercizi finanziari). I residui passivi relativi alle spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio non oltre il settimo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.

 

PIL – Prodotto interno lordo

(nominale e reale)

Corrisponde alla produzione totale di beni e servizi dell’economia, diminuita dei consumi intermedi [®] e aumentata dell’IVA [®] e delle imposte indirette [®]  sulle importazioni [®]. È altresì pari alla somma dei valori aggiunti delle varie branche di attività economica, aumentata delle imposte sui prodotti (incluse l’IVA e le imposte sulle importazioni), al netto dei contributi ai prodotti e dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM).

Quando gli importi sono espressi in termini di valori correnti ci si riferisce al PIL ai prezzi di mercato o PIL nominale.

Per determinare il PIL reale, al fine di disporre di un indicatore sulla crescita dell’economia depurato dall’inflazione, è necessario fare riferimento al PIL a prezzi costanti o, in base alla nuova metodologia adottata dall’ISTAT nel marzo 2006, al PIL calcolato sulla base degli indici a catena.

 

Prestazioni sociali

Sono trasferimenti correnti, in denaro o in natura, finalizzati a sollevare queste ultime dagli oneri derivanti da determinati rischi o bisogni (quali malattia, vecchiaia, morte, invalidità, disoccupazione…).

Comprendono trasferimenti correnti e forfettari dei sistemi privati di assicurazione sociale con o senza costituzione di riserve e i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche e istituzioni senza scopo di lucro, al servizio delle famiglie non subordinati al pagamento di contributi (assistenza).

 

Redditi da lavoro dipendente

Secondo il SEC95 [®], corrispondono al costo sostenuto dai datori di lavoro a titolo di remunerazione dell'attività prestata alle proprie dipendenze dai lavoratori sia manuali che intellettuali. Sono composti dalle retribuzioni lorde e dai contributi sociali effettivi e/o figurativi [®].

 

Regolazioni contabili

 

Definizione contabile di partite debitorie e creditorie tra lo Stato e gli altri soggetti giuridici con iscrizione del relativo importo nei rispettivi bilanci.

Regolazioni debitorie pregresse

 

Operazioni con cui lo Stato regola in contanti o in titoli la posizione debitoria propria o di un altro soggetto pubblico, relativa a transazioni effettuale in esercizi precedenti.

 

Residui (propri)

 

Si distinguono in residui attivi, che corrispondono a entrate accertate ma non ancora riscosse o versate e residui passivi, che corrispondono a spese impegnate ma non ancora pagate [® “Entrate (procedimento contabile)” e “Spesa (procedimento contabile)”].

I residui vengono accertati al momento della chiusura dell’anno finanziario ed iscritti nel Rendiconto generale; essi vengono mantenuti nella contabilità degli esercizi successivi fino a quando non siano effettuale le relative operazioni di incasso o pagamento oppure, nel caso dei residui passivi, siano eliminati per perenzione [®].

I residui attivi, che rappresentano dei credito vantati dallo Stato, vengono classificati in funzione della loro esigibilità: quelli considerati assolutamente inesigibili vengono eliminati dalle scritture contabili con decreto ministeriale.

 

Residui di stanziamento

(impropri)

Stanziamenti di bilancio relativi a spese per i quali è autorizzata la conservazione in bilancio anche se, entro la fine dell’esercizio finanziario, non hanno dato luogo all’assunzione di impegni verso terzi (per questo differiscono dai residui propri).

In via generale i residui di stanziamento relativi a spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio fino all’esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione; se iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell’ultimo quadrimestre, possono essere mantenuti in bilancio fino al secondo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione. La conservazione in bilancio dei residui di stanziamento è subordinata alla ricognizione da parte del Ministe­ro dell’economia e delle finanze dello stato di attuazione dei programmi per i quali le somme sono state stanziate.

 

Ricorso al mercato

 

Con riferimento al bilancio dello Stato, risultato differenziale tra le entrate finali [®] e le spese complessive [®].

Esso esprime l’entità dell’indebitamento a medio e a lungo termine relativo all’anno di riferimento. In sede previsionale il limite del ricorso al mercato è fissato dalla legge finanziaria.

 

Risparmio pubblico

 

Con riferimento al bilancio dello Stato, è il saldo corrente [®], risultante dalla differenza tra il totale dei primi due titoli delle entrate (entrate tributarie+entrate extratribu­tarie=entrate correnti [®]) e il primo titolo della spesa (spese correnti [®]).

 

Saldo complessivo

Saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate complessive [®]e le spese complessive [®].

Saldo corrente

Saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate correnti [®] e le spese correnti [®].

 

Saldo finale

Nel bilancio dello Stato, saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate finali [®] e le spese finale [®].

 

Saldo in conto capitale

Saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate in conto capitale  [®] e le spese in conto capitale [®].

 

Saldo netto da finanziare

 

Nel bilancio dello Stato, risultato differenziale tra le entrate finali [®] e le spese finali [®]; sono dunque escluse operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il limite massimo del saldo netto da finanziare in termini di competenza è indicato nel DPEF e, quindi, fissato normativamente nella legge finanziaria, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale.

Se le entrate superano le spese si parla di “saldo netto da impiegare”

 

Saldo primario

Saldo (avanzo o disavanzo) risultante dalla differenza tra le entrate complessive [®] e le spese complessive [®], al netto della spesa per interessi passivi.

 

SEC 95
(Sistema europeo dei conti nazionali e regionali)

Sistema armonizzato di contabilità nazionale, che permette una descrizione quantitativa completa e comparabile della situazione economica dei paesi membri dell'Unione europea (UE), attraverso un sistema integrato di conti di flussi e di conti patrimoniali definiti per l'intera economia e per raggruppamenti di operatori economici (settori istituzionali). I settori istituzionali individuati sono cinque: società non finanziarie; società finanziarie; amministrazioni pubbliche; famiglie; istituzioni sociali private. In rapporto all’Unione economica e monetaria assume specifico rilievo il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche [®].

Per la registrazione delle operazioni viene adottato il criterio della competenza economica [®]. Il SEC95 è stato approvato con regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996.

 

Settore pubblico

 

Aggregato costituito dal settore statale [®], dagli altri enti delle amministrazioni centrali, dalle amministrazioni locali e dagli enti di previdenza.

Gli enti minori centrali, locali e previdenziali non corrispondono esattamente a quelli inclusi dall’ISTAT nelle amministrazioni pubbliche.

 

Settore statale

 

Aggregato costituito dalla gestione del bilancio dello Stato, dalla gestione di tesoreria (quest’ultima ricomprende principalmente le operazione dei bilanci delle ex aziende autonome).

In sostanza, tale settore è costituito dagli enti che imputano direttamente le loro operazioni di cassa sulla tesoreria statale.

 

Spesa (procedimento contabile)

 

Come disposto dal regolamento generale di contabilità, sono spese dello Stato quelle alle quali si deve provvedere a carico dell’erario a norma di legge, decreti, regolamenti o altri atti di qualsiasi specie e quelle, in genere, necessarie per il funzionamento dei servizi pubblici che dipendono dalle amministrazioni dello Stato.

Il procedimento contabile della spesa si articola in quattro fasi:

1) impegno: atto con cui nell’ambito di uno stanziamento di bilancio, una determinata somma viene destinata in modo specifico ad un provvedimento di spesa; l’impegno ha l’effetto di costituire un vincolo per la somma impegnata, che non potrà essere utilizzata per destinazioni diverse; 2) liquidazione: fase in cui viene determinata la persona del creditore e l’ammontare del debito; 3) ordinazione: fase in cui si dà ordine alla tesoreria o agli altri organi competenti di pagare la somma in precedenza liquidata; 4) pagamento: fase in cui gli agenti pagatori o la tesoreria adempiono materialmente all’obbligazione.

 

Spese complessive

Costituiscono la somma totale delle spese.

Nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni [®], corrispondono alla somma delle spese correnti [®]e delle spese in conto capitale[®].

Nel bilancio dello Stato corrispondono alla somma dei tre  titoli delle spese: Titolo I – Spese correnti [®], Titolo II – Spese in conto capitale (che insieme costituiscono le spese finali) [®], Titolo III – Rimborso prestiti.

 

Spese correnti

Spese destinate alla produzione ed al funzionamento dei vari servizi statali, nonché alla redistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi.

Nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, le spese correnti sono costituite principalmente da spese per: redditi da lavoro dipendente [®], consumi intermedi [®], prestazioni sociali in denaro [®] e interessi passivi.

Fra le ulteriori spese correnti, si ricordano: le prestazioni sociali in natura [®], gli ammortamenti [®], le imposte indirette [®], i contributi alla produzione, gli aiuti internazionali e gli ulteriori trasferimenti correnti (all’UE, alle istituzioni sociali private, alle famiglie e alle imprese).

Nel bilancio dello Stato, sono individuate dal secondo numero delle unità previsionali di base [®], che corrisponde a “1”.

 

Spese finali

Nel bilancio dello Stato, sommatoria dei primi due titoli delle spese: Titolo I – Spese correnti [®] e Titolo II – Spese in conto capitale [®].

Rappresentano le somme necessarie per le amministrazioni statali per perseguire i propri scopi o fini istituzionali. Dalle spese finali sono quelle escluse relative al rimborso di prestiti (titolo III della spesa), definite “spese strumentali”.

 

Spese in conto capitale

Spese che incidono, direttamente o indirettamente, sulla formazione del capitale.

Nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni le spese correnti sono costituite principalmente sono costituite principalmente da spese per investimenti fissi lordi [®].  Fra le ulteriori spese in conto capitale si ricordano i contributi agli investimenti (soprattutto in favore di imprese) e altri trasferimenti in conto capitale (anch’essi soprattutto in favore di imprese).

Nel bilancio dello Stato, sono individuate dal secondo numero delle unità previsionali di base [®], che corrisponde a “2”.

 

Titoli di Stato

Titoli obbligazionari del Tesoro. Comprendono i prestiti emessi sui mercati esteri, e le seguenti tipologie di titoli emessi sul mercato interno: BOT (Buoni ordinari del Tesoro, privi di cedole, emessi con scadenza variabile da 1 a 12 mesi), BTP (Buoni del Tesoro poliennali a tasso fisso con cedola semestrale, emessi con durata compresa tra i 2 e i 30 anni; dal 2003 sono emessi anche BTP indicizzati all’inflazione) e alcune tipologie di certificati del Tesoro (Titoli obbligazionari emessi dal Tesoro).

 

Unità previsionale di base

 

Unità fondamentale della struttura del bilancio dello Stato, come determinata dalla riforma introdotta dalla legge n. 94/1997.

Le UPB formano oggetto di approvazione parlamentare.

Le UPB di spesa sono classificate per centri di responsabilità amministrativa [®] e sono determinate con riferimento ad aree omogenee di attività in cui si articolano le competenze istituzionali di ciascun ministero.

In particolare , le UPB di spesa sono contrassegnate da 4 numeri; il primo numero indica il centro di responsabilità amministrativa, il secondo il titolo della spesa (1=spesa corrente; 2=spesa in conto capitale).

 

 



[1]     A seguito della riforma del Governo introdotta con il decreto legislativo n. 300/1999 e con il successivo D.L. n. 217/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 317/2001, si è proceduto all’accorpamento di alcuni stati di previsione della spesa, passati, infatti, dai precedenti 18 agli attuali 14.

[2]     D.L. 18 maggio 2006, n. 181, Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

[3]     L’art. 157 del D.Lgs. 112/1998 (“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”) ha, in materia di sport, trasferito alle regioni l’elaborazione dei programmi volti a a soddisfare, con strutture polifunzionali, le esigenze delle attività agonistiche riferite a campionati delle diverse discipline sportive aventi carattere di programmaticità e competitività organizzata secondo criteri di ufficialità; esso, inoltre, ha ribadito che resta riservata allo Stato la vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito sportivo.

[4]    D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[5]    Capitolo 7450, da ora esposto nella tabella C della legge finanziaria.

[6]    DL 14 marzo 2005, n. 35, Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territorial,) convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

[7]    DL 30 settembre 2005, n. 203, Misure di contrasto all' evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n 248.

[8]    Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[9]Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[10]   Il centro di responsabilità Università, alta formazione musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica risulta ovviamente privo di risorse, in quanto trasferite al nuovo Ministero dell'università e della ricerca.

[11]   Si veda l'Allegato 1 allo stato di previsione.

[12]    Per un’analisi più dettagliata delle quote obbligatorie si rinvia all’Allegato 2 dello stato di previsione.

[13]   U.p.b. di pertinenza del centro di responsabilità “Programmazione ministeriale, gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione”.

[14]   Nel 2006 tale voce comprendeva anche gli istituti scientifici speciali che ricevono un contributo dall’attuale MUR, la voce è stata ripartita tra i due ministeri senza variazioni nel complesso.

[15]   .Legge 23 dicembre 1998, n. 448, Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo

[16]    L'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali è stata delineata dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante "Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della L. 6 luglio 2002, n. 137"; il regolamento di cui al DPR 10 giugno 2004, n. 173, ha disciplinato l'organizzazione delle strutture dirigenziali di livello generale del MBAC e il DM 24 settembre 2004, e successive modificazioni, ha delineato l'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, sia centrali che periferici .

[17]    D.L. 18 maggio 2006, n. 181, Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

[18]   A parziale rettifica di quanto disposto dal DL 181, l’articolo 15 del DL 262/2006, collegato alla manovra finanziaria, incardina presso la Presidenza del Consiglio il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, che subentra nelle funzioni alla direzione generale del turismo contestualmente soppressa.

[19]   Si veda infra l’articolo 163, co. 1 del ddl finanziaria che autorizza l’impiego di personale con contratto a tempo determinato per tutto il 2007.

[20]   D.L. 22 marzo 2004, n. 72, Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo. Convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2004, n. 128

[21]   D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti. Convertito, con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.

[22]    Per un’analisi più dettagliata delle quote obbligatorie si rinvia all’Allegato 2 dello stato di previsione.

[23]   Per i finanziamenti a legislazione vigente del 2006 e 2007 si è tenuto conto del fatto che l’articolo 18, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ha disposto un incremento del FUS di 50 milioni euro per ciascuno degli anni 2006-2007-2008.

[24]   Il D.L. 13 maggio 1999 n. 132 (Interventi urgenti in materia di protezione civile convertito con modificazioni dalla L. 13 luglio 1999, n.226. Il DL è stato emanato a seguito del sisma verificatosi in Basilicata e Calabria e nella provincia di Salerno nel settembre 1998; la rimodulazione della spesa interessa i contributi /mutui per restauro di edifici privati.

[25]   L’art.1 comma 28 della legge finanziaria 2005 autorizza la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno 2007 e di euro 170.500.000 per l'anno 2008 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio.

[26]   L’art. 2 bis, comma 1, del D.L. 31 gennaio 2005 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, autorizza la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2004, di euro 10,2 milioni di euro per il 2005, 23,8 milioni di euro per il 2007 e di 2,6 milioni di euro per l'anno 2008 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, nonché per lo sviluppo economico e sociale del territorio di cui all’art.1 comma 28 della legge finanziaria 2005 (legge 311/2004).

[27]   Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[28]   Si veda l'Allegato 1 allo stato di previsione.

[29]    Per un’analisi più dettagliata delle quote obbligatorie si rinvia all’Allegato 2 dello stato di previsione.

[30]   Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[31]  U.p.b. di pertinenza del centro di responsabilità “Università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica”.

[32]   U.p.b. di pertinenza del centro di responsabilità “Università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica”.

[33]    Decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante Disposizioni urgenti per le attività produttive.

[34]   L. 2 aprile 2001, n. 136  Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonché altre disposizioni in materia di immobili pubblici

[35]   Tale disposizione, cui si fa di consueto riferimento per individuare le amministrazioni e gli enti pubblici, in assenza di ulteriori precisazioni, prevede che “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (per queste ultime, v. infra alcuni elementi).

[36]   Tale elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 174 del 28 luglio 2006.

[37]   Nel 2006 tale voce comprendeva anche gli enti che ricevono un contributo dall’attuale MPI, la voce è stata ripartita tra i due ministeri senza variazioni nel complesso.

[38]   D.L. 30 settembre 2003, n. 269 Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326.

[39]   L. 27 dicembre 2002, n. 289  Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

[40]   L. 22 dicembre 1986, n. 910 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).

[41]   L. 2 aprile 2001, n. 136  Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonché altre disposizioni in materia di immobili pubblici

[42]   Tale disposizione, cui si fa di consueto riferimento per individuare le amministrazioni e gli enti pubblici, in assenza di ulteriori precisazioni, prevede che “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (per queste ultime, v. infra alcuni elementi).

[43]   Tale elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 174 del 28 luglio 2006.

[44]   Recante Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[45]   Le agenzie, ai sensi del citato articolo 8, sono strutture che svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.

      Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni dettate dal medesimo articolo (comma 4), nonché secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 (e successive modificazioni).

[46]   che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2 del medesimo articolo:

§          l'approvazione dei programmi di attività dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia;

§          l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;

§          l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;

§          l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere.

[47]   Tale previsione è recata nella relazione tecnica al ddl finanziaria.

[48]   Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola.

[49]   Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

[50]   L. 27 dicembre 1997, n. 449 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

[51]   Dl 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge del 4 giugno 2004, n. 143.

[52]   DL 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.

[53]   Ai sensi dell’art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall’art. 1, comma 1, della legge 3 maggio1999, n. 124.

[54]   I docenti in questione erano inseriti negli elenchi prioritari compilati ai sensi del DM 13 febbraio 1996 Nuova disciplina della sperimentazione musicale, nelle scuole medie statali ad indirizzo musicale. l’art 6 di quest’ultimo disponeva per il reclutamento dei docenti l’iscrizione in un elenco prioritario (aggiornabile ogni triennio) di docenti di educazione musicale a tempo indeterminato o mantenuti in servizio ai sensi dell'art. 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270 e di aspiranti a supplenze, purché titolari di diploma specifico per l'insegnamento dello strumento. A tal fine il DM recava un tabella di valutazione dei titoli.

[55]   In particolare si impegna il Governo ad incrementare il numero di immissioni in ruolo; predisporre un piano straordinario di assunzioni; rivedere nella tabella di valutazione dei titoli per l’inserimento nelle graduatorie (allegata alla legge 143/04) il punteggio attribuito per l’insegnamento nelle scuole di montagna, e per la frequenza di master, corsi di perfezionamento e di specializzazione; delegificare la suddetta tabella di valutazione ed affidarne la definizione ad un atto amministrativo.

[56]   L. 23 dicembre 1996, n. 662 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (legge finanziaria 1997)

[57]    L. 28 dicembre 2001,n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

[58]   Legge finanziaria 2005.

[59]   Si ricorda che l’insegnamento di una lingua straniera nella scuola elementare era stato introdotto dalla legge148/1990 (inizialmente a partire dalle classi terze); successivamente l'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge n. 53/2003/ (cosiddetta “legge Moratti”)ha introdotto in maniera generalizzata lo studio della lingua straniera; il successivo provvedimento di attuazione – D.Lgs. 59/2004 (recante norme generali relative alla scuola dell’infanzia ed al primo ciclo di istruzione) ha fatto riferimento alla lingua inglese (art. 5).

[60]   La misura avrebbe dovuto comportare - secondo la relazione governativa - un recupero sul posto comune di almeno 7.100 docenti (impegnati esclusivamente nella didattica della lingua straniera) per ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007.

[61]   L..27 dicembre2002 n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

[62]   D.L. 25 settembre 2002, n. 212 (Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268. l’art. 1, co. 1, del citato DL 212/2002 ha reso obbligatoria la partecipazione ai corsi di riconversione (di cui all'articolo 473 del Testo unico in materia di istruzione - D.Lgs. 297/1994) per i docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali; lo stesso DL ha disposto contestualmente l’applicazione delle procedure di mobilità di cui all’art 33 del D.Lgs. 165/2001 in caso di mancata partecipazione ai corsi di riconversione; partecipazione con esito negativo; rifiuto dell’incarico di insegnamento per il quale si è realizzata la riconversione.

[63]    Il citato decreto ministeriale, adottato ai sensi dell’art. 1 co. 1 del citato DL 212/2002, computa in 7000 i docenti in esubero (dopo le operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2002-2003).

[64]    Si ricorda che le risorse destinate alla formazione sono ripartite annualmente con direttiva ministeriale; il provvedimento ministeriale indica tra l’altro anche gli obiettivi formativi prioritari e tiene conto delle indicazioni, del Contratto collettivo nazionale. Da ultimo l’art. 61 del CCNL sottoscritto il 24 luglio 2003 definisce i seguenti obiettivi formativi: sostegno ai processi di innovazione; miglioramento della qualità professionale; potenziamento dell’offerta formativa; supporto alla riqualificazione dei docenti; introduzione dell’auto aggiornamento.

[65]    D.Lgs. 30-7-1999 n. 300 Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. Gli art. 8 (ordinamento) e 9 (personale)disciplinano in generale le agenzie che svolgono le attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse sono sottoposte alla vigilanza dei ministri competenti ed al controllo della Corte dei conti. Gli statuti sono emanati con regolamenti (ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400); mentre al personale si provvede prioritariamente mediante trasferimento dai ministeri o enti di pertinenza ,in subordine con procedure di mobilità o altre forme di reclutamento.

[66]   Le seguenti funzioni svolte dagli enti soppressi possono così riassumersi: ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica; formazione e aggiornamento del personale della scuola; attivazione di servizi di documentazione; collaborazione alla realizzazione delle politiche relative per l’’istruzione degli adulti ed l’ istruzione e formazione tecnica superiore; partecipazione alle iniziative internazionali e collaborazione con le regioni e gli enti locali.

[67] D.P.R. 21-11-2000 n. 415 Regolamento di organizzazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, a norma degli articoli 2 e 3 del D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 258.

[68]   D.P.R. 06-03-2001, n. 190 Regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa, a norma dell'articolo 76 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300

[69]   D.Lgs. 19 novembre 2004 n. 286, recante Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53 riordina l'INVALSI, facendogli assumere la nuova denominazione di "Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione", conferendogli lo status di ente di ricerca e confermando la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria. L'ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ne determina le priorità strategiche per la programmazione delle attività con propria direttiva.

[70]    Si ricorda che la direttiva n. 649 del 25 agosto 2006 sull’attività dell’istituto ha integrato la precedente (6 marzo 2006); ed ha affidato tra l’altro a quest’ultimo la predisposizione della terza prova degli esami conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria superiore.

[71]   L’articolo 7 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione, per il quadriennio 2002/2005, sottoscritto in data 18 dicembre 2002, ha stabilito che il personale dell’Istituto va ricompreso, ai fini della contrattazione collettiva, nel comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.

[72]   D.M. 1-2-2001 n. 44 Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche».

[73]   D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[74]   L’assegnazione degli incarichi di presidenza di durata annuale per le scuole di istruzione secondaria ed artistica, secondo la disciplina recata dall’art. 477 del D.Lgs. 297/1994 (Testo unico in materia di istruzione), è effettuata sulla base due distinte graduatorie provinciali, riservate a docenti già inclusi nelle graduatorie di merito per concorso a preside o aventi requisiti per partecipare a questi ultimi.

[75]   L. 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

[76]   Pubblicato sulla GU IV serie speciale, n. 100, del 20 dicembre 2002.

[77]   Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ad avviare procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti scolastici.

[78]   L. 28 dicembre 2001, n. 448,Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

[79]   Con OM. n. 39 del 1° aprile 2004 prot. n. 464, il ministero dell’istruzione università e ricerca ha disciplinato il conferimento degli incarichi di presidenza fino all’approvazione della prima graduatoria del corso-concorso per dirigenti scolastici, confermando, per quanto qui interessa, che i candidati ammessi al periodo di formazione del primo corso-concorso (triennalisti) hanno priorità rispetto agli aspiranti inseriti nelle graduatorie provinciali.

[80]   L’art. 8-bis del DL 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, aveva esteso alle procedure concorsuali le riserve di posti a favore dei disabili (legge 68/1999); tale disposizione è stata tuttavia dichiarata illegittima dalla sentenza costituzionale 190 /2006.

[81]    Il Consiglio europeo di primavera 2006, nelle sue conclusioni, dopo avere ricordato che l'istruzione e la formazione sono elementi cruciali per lo sviluppo delle potenzialità dell'UE a lungo termine sotto il profilo della competitività, nonché della coesione sociale, ha sottolineato la necessità di accelerare riforme che pongano in essere sistemi scolastici di elevata qualità che siano tanto efficaci quanto equi.

[82]   L.17 ottobre 1967, n. 97, Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti

[83]   D.Lgs. 15 aprile 2005 è stato emanato il decreto legislativo n. 76 recante Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 53/2003

[84]   Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, emanato in attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, ha delineato la nuova organizzazione del mercato del lavoro e della relativa disciplina legale. In particolare, l’articolo 48 prevede il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.

[85]   Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 .Lgs. 17-10-2005, n. 226  Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53. Il D.Lgs. ha  definito nelle linee generali, Il secondo ciclo dell’istruzione  costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale, per il quale lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni.

[86]   Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

[87]   Nelle more del decreto di attuazione della delega recata in proposito dalla legge 53/2003 (cosidetta legge Moratti), l’accordo del 19 giugno 2003, sancito in sede di Conferenza unificata, ha previsto la realizzazione, a partire dall’anno scolastico 2003-2004, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale; a tal fine era previsto lo stanziamento di 11,34 milioni di euro a valere sul fondo di cui alla legge 440/97(recante Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi), nonché di 204,71 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all’articolo 9, comma 5 del DL 148/1993. Successivamente, l’accordo del 15 gennaio 2004, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, ha definito gli standard formativi minimi relativi alle competenze di base nell’ambito dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale. Infine, è stato siglato in data 28 ottobre 2004 un accordo per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi tra il MIUR, il Ministero del Lavoro, le Regioni e gli Enti locali ai fini della spendibilità dei titoli su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento ai percorsi formativi sperimentali avviati sulla base dell’Accordo del 19 giugno 2003

[88]    Norme per l’edilizia scolastica

[89]    Si ricorda che l’amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione è stata riordinata dal regolamento approvato con D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, che ha disposto la soppressione dei provveditorati agli studi, presenti a livello provinciale. Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233, recante riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, i consigli scolastici distrettuali e provinciali sono stati sostituiti dai consigli scolastici locali, di nuova istituzione. Si ricorda, altresì, che a fini applicativi e di finanziamento della legge n.23 del 1996 sono intervenuti, da ultimo, l’art.5 della legge n.191 del 1998 (c.d. legge Bassanini-ter), nonché l’art.2, co.2, della legge n.295 del 1998.

[90]    Legge 27 dicembre 2002, n. 289

[91]    Con riferimento a limiti di impegno precedentemente autorizzati si ricorda che:

-        con la legge finanziaria per il 2000 (legge 23 dicembre 1999, n. 488) è stato autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 40 miliardi a decorrere dal 2001;

-        con la legge finanziaria per il 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388) è stato autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 40 miliardi a decorrere dal 2001;

-        con la legge finanziaria per il 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448) è stato autorizzato il limite di impegno quindicennale di 30,987 milioni di euro a decorrere dal 2004.

[92]    Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 dicembre 2004, n. 306

[93]    L’art.15 della L. 265/1999[93] fissava al 31 dicembre 2004 la data ultima per il completamento degli interventi da effettuare nelle scuole in base alle norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori (D.Lgs. 626/1994[93]), nonché per la sicurezza degli impianti e per la prevenzione degli incendi (L. 46/1990[93]); tali interventi sarebbero stati realizzati sulla base di un programma, articolato in piani annuali attuativi, predisposto dai soggetti o enti competenti.

[94]    Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

[95]    D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, Proroga di termini,. Convertito, con modificazioni dalla legge 1 marzo 2005, n. 26.

[96]    “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144”.

[97]   DPR 8 marzo-1999 n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59

[98]    Più precisamente per l’esercizio 2001 dalla legge finanziaria per lo stesso anno (legge 388/2000), per gli esercizi 2002, 2003 e 2004 dalla legge finanziaria per il 2002 (legge 448/2001) e, da ultimo, per gli esercizi 2005 e 2006, dalla legge finanziaria per il 2005 (legge 311/2004).

      Il presente disegno di legge finanziaria prevede in Tabella D un rifinanziamento, sempre per il medesimo importo, per il triennio 2007-2009.

[99]    In applicazione di tale norma è stato emanato il Decreto Ministeriale 7 dicembre 1999, n. 547, Regolamento recante approvazione delle norme e avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo e criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola dell'obbligo

[100]L’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 ( Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 199) prevede che il Il Ministro della pubblica istruzione, anche su proposta del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, del Servizio nazionale per la qualità dell'istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, di uno o più Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamenti educativi, di una o più Regioni o enti locali, promuova, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale, regionale e local. Tali progetti possono riguardare gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi.

[101]D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 marzo 2004, n. 51, S.O. 

2.  Accesso alla scuola dell'infanzia.

 

1. Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento

 

[102]Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

[103]Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53

[104]L. 17 maggio 1999, n. 144, "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”, articolo 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore

[105]La Conferenza Unificata , sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, è stata istituita dal d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281, che ne ha definito anche la composizione, i compiti e le modalità organizzative ed operative (articoli 8 e 9).

Essa opera in tutti casi in cui Regioni, Province, Comuni e Comunità montane sono chiamate ad esprimersi su un medesimo oggetto.

[106] Ai sensi di quest’ultimo i percorsi:

•     i hanno durata variabile dai due ai quattro semestri ed afferiscono ai seguenti settori: agricoltura; servizi pubblici e servizi privati di interesse sociale; industria e artigianato (manifatture, i.c.t., edilizia); commercio, turismo e trasporti;servizi assicurativi e finanziari;

•     sono fondati su curricula riferiti a competenze di base, trasversali e tecnico-professionali;

•     sono strutturati in moduli e unità autonomamente significative;

•     sono affidati a docenti provenienti per non meno del 50% dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni;

•     possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico;

•     sono riferiti alla classificazione delle professioni relative ai tecnici intermedi adottata dall'Istituto nazionale di statistica nonché al quarto livello della classificazione comunitaria delle certificazioni

[107]Il piano predisposto da Governo è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in data 12 settembre 2003; su di esso non ha espresso tuttavia parere la Conferenza unificata Stato regioni autonomie locali per l’espressione del prescritto parere .

[108]Il piano predisposto da Governo è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in data 12 settembre 2003; su di esso non ha espresso tuttavia parere la Conferenza unificata Stato regioni autonomie locali per l’espressione del prescritto parere .

[109]Il piano predisposto da Governo è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in data 12 settembre 2003; su di esso non ha espresso tuttavia parere la Conferenza unificata Stato regioni autonomie locali per l’espressione del prescritto parere .

[110]  Si tratta dei programmi: Comenius, per le attività di istruzione generale fino al compimento del livello di istruzione secondaria; Erasmus, per l’istruzione e la formazione avanzata a livello di istruzione superiore; Leonardo da Vinci, per tutti gli altri aspetti dell’istruzione e della formazione professionale; Grundtvig, per l’istruzione degli adulti, più un programma “trasversale”. La proposta comprende inoltre un programma Jean Monnet a sostegno di azioni connesse all’integrazione europea, di istituzioni e associazioni europee operanti nel campo dell’istruzione e della formazione.

[111]articolo 3, commi 1 e 2, della legge finanziaria 2004 (Legge 24 dicembre 2003 n. 350)

[112]  “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”.

[113]  Legge finanziaria 2001.

[114]  D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59)

[115]Legge 30 dicembre 2004 n. 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

[116]Riordino della disciplina sul reclutamento dei professori universitari. Il provvedimento, ricalcando sostanzialmente quanto previsto dalla legge delega, disciplina l’idoneità scientifica nazionale, la cui durata è stabilita in quattro anni. Le procedure concorsuali sono bandite, entro il 30 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro per ciascun settore e distintamente per le fasce dei professori ordinari e associati e sono volte ad accertare il possesso della piena maturità scientifica per la fascia dei professori ordinari e della maturità scientifica per la fascia dei professori associati. E’ ribadito che l’idoneità non comporta il diritto all’accesso al ruolo dei professori universitari.

[117]Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo.

[118]Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (rapporto di lavoro) L. 15-5-1997 n. 127, art. 3, comma 6 (reclutamento). Norme particolari sui ricercatori sono stabilite  all'articolo 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

[119]Si ricordano tra gli altri: Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.), d.lgs. del 4 giugno 2003, n. 127; Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), d.lgs. 4 giugno 2003, n. 128; Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.), d.lgs. 4 giugno 2003, n. 138; Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), d.lgs. 3 settembre 2003, n. 257; Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M.), d.lgs. 21 gennaio 2004, n. 38.

[120]Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59

[121]D.L. 31 gennaio-2005 n. 7 (Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti) convertitocon modificazioni dalla  L. 31 marzo 2005, n. 43.

[122]  D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59)

[123]Sui risultati della valutazione il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca riferisce al Parlamento al termine di ciascun triennio. Dei programmi delle università si tiene conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università.

[124]  L'invenzione industriale è la soluzione ad un problema tecnico non ancora risolto. Essa si realizza come un nuovo metodo o processo di lavorazione industriale, uno strumento, utensile o dispositivo meccanico che costituisce un'innovazione rispetto allo stato della tecnica, atto ad essere applicato in campo industriale. Il modello di utilità consiste in un ritrovato che fornisce particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti. Per disegno o modello s'intende, invece, l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale o dei materiali del prodotto stesso o del suo ornamento.

[125]Il Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è un fondo a carattere rotativo, che opera con le modalità contabili di cui al soppresso Fondo speciale per la ricerca applicata. La gestione del FAR è articolata in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale e in una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse. Al FAR affluiscono, a decorrere dall'anno 2000, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica all'unità previsionale di base 4.2.1.2. «Ricerca applicata ».

[126]Il Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a decorrere dall'esercizio 2001, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale. Il FIRB finanzia, in particolare: a) progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private; b) progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico, anche a valenza internazionale, proposti da università, istituzioni pubbliche e private di ricerca, gruppi di ricercatori delle stesse strutture; c) progetti strategici di sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali; d) costituzione, potenziamento e messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale.

[127]Il Fondo per le aree sottoutilizzate è stato istituito a decorrere dal 2003 dall’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con finalità di riequilibrio economico e sociale. Il riferimento normativo contenuto nella disposizione  in esame all’art. 60 della L. 289/2002 andrebbe, quindi, corretto.

[128]Recante “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 1998, n. 151. Tale norma prevede che il Programma nazionale per la ricerca - di durata triennale - sia predisposto, approvato e annualmente aggiornato sulla base degli indirizzi del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni.

[129]Adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

[130]Riforma della disciplina in materia di attività cinematografica in attuazione della delega prevista dall’’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 che aveva delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di cinematografia.

[131]Istituita dalla legge 16 ottobre 2003, n. 291 Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a.)

[132]Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti..

[133]Legge 27 dicembre 2002, n.289 (“Disposizioni per la formazione annuale e pluriennale dello Stato.

[134] L’ art.2 della L.291  ha altresì stabilito che:

•     il capitale sociale, di 8 milioni di euro, fosse sottoscritto dal Ministero dell’economia e delle finanze, mentre i diritti di azionista spettassero al Ministero per i beni e le attività culturali (d’intesa con il primo per i profili patrimoniali, finanziari e statutari);

•     la partecipazione di altri soggetti (regioni, enti locali, imprese ed altri soggetti pubblici e privati) al capitale sociale fosse ammessa solo per le azioni di nuova emissione (in quanto per le azioni che costituiscono il capitale iniziale è prevista l’inalienabilità) e comunque per un importo non superiore al 45% del capitale sociale sottoscritto dallo Stato; .

•     il Consiglio di amministrazione fosse composto da sette membri nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali (tre dei quali su proposta del Ministro delle finanze), mentre per il Presidente ha prescritto il parere delle competenti commissioni parlamentari;

•     dei tre dei membri del Collegio sindacale (nominati anch’essi con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali) due fossero designati dal ministro dell’economia e delle finanze;

•     uno specifico settore di intervento della costituenda Società consistesse nella tutela del patrimonio barocco delle città di Gallipoli, Galatina, Nardò, Copertino, Casarano e Maglie; a tal fine la provincia di Lecce, in accordo con le competenti soprintendenze e sentita la Commissione regionale per i beni e le attività culturali, avrebbe formulato proposte alla Società stessa che le avrebbe attivate nel limite massimo di 7,740 milioni di euro, avvalendosi delle risorse di cui all’art. 60 comma 4 della legge finanziaria 2003.

[135]Decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2004, n. 128

[136]Legge 1° agosto 2002, n. 166 Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti .

[137]In attuazione di tale norma, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 aprile 2004 ha quantificato i limiti di impegno relativamente agli anni finanziari 2003 e 2004 rispettivamente in 89.594.000 euro e 85.152.000 euro. Conseguentemente, la quota dei suddetti limiti da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali è stata determinata in 2.680.000 euro a decorrere dal 2003 e 2.550.000 euro a decorrere dal 2004.

[138]La norma ha pertanto modificato in tal senso l’articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352

[139]Legge 27 dicembre 2002, n.289 (“Disposizioni per la formazione annuale e pluriennale dello Stato-(Legge finanziaria per il 2003)”).

[140]L. 21 dicembre 2001, n. 443, recante Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive

[141] Il decreto è stato emanato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

[142]Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla  legge 23 febbraio 2006, n. 51, recante: «Definizione e proroga di termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative “

[143]Si segnala che per un mero errore materiale il comma 4 si riferisce al comma 1 anziché al comma 3.

[144]Il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, organo tecnico scientifico di consulenza del Ministro composto da 17 membri è stato istituito dal DPR 8 giugno 2004, n.173, recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, che ne definisce la composizione e i compiti.

[145]Riforma della disciplina in materia di attività cinematografica in attuazione della delega prevista dall’’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 che aveva delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di cinematografia.

[146]Si ricorda che, in attesa dell’emanazione del citato DM - da effettuarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - la gestione del Fondo era rimessa in via transitoria per un periodo di 12 mesi, ai sensi del comma 8 dell’articolo 12, alla Banca nazionale del lavoro (Sezione per il credito cinematografico). Tale periodo è stato successivamente prorogato più volte (articolo 19-nonies del D.L. 266/2004, art. 14-vicies del DL 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168., art. 2, DL 30 dicembre 2005, n. 273 e da ultimo, fino al 31 dicembre 2006, art. 1-ter, del DL 12 maggio 2006, n. 173, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 12 luglio 2006, n. 228.

[147]Tale organo (istituito dall’articolo 4 del citato d.lgs. 28/2004) è composto di 12 membri, di cui 3 promananti dalle regioni e 3 dagli enti locali. 3. Essa provvede alla predisposizione di un programma triennale, approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, contenente l'individuazione, per ciascuna regione, delle aree geografiche di intervento per la realizzazione di sale cinematografiche; l'individuazione, sul territorio nazionale, delle aree privilegiate di investimento; l'individuazione degli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche.

Si segnala che l’articolo 5-bis del DL 250 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 ha esteso la programmazione della Consulta territoriale per le attività cinematografiche anche alla programmazione stagionale e alla co-distribuzione e realizzazione di mostre e festival di rilevanza nazionale e internazionale, nonché alla pubblicazione, diffusione e conservazione di riviste e opere riguardanti la cinematografia.

[148]Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a.

[149]Con circolare 22 marzo 2005, n.5 del Ministero per i beni e le attività culturali sono stati definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi.

[150]  Legge 21 dicembre 1999, n. 508 Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori di industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

[151]Decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212 convertito con modificazzioni dalla L. 22 novembre 2002, n. 268 recante: "Misure urgenti per la scuola, l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale”

[152]Decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 recante: «Misure urgenti in materia di scuola, universita', beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonche' in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanita'

[153]716 unità di personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato, per il profilo professionale di coadiutore e di 200unità di personale tecnico ed amministrativo, appartenente agli altri profili professionali

[154]ll D.M. 16 settembre 2005, n. 236 disciplinato la composizione del Consiglio Nazionale per l’Alta formazione artistica e musicale (CNAM), le modalità di nomina e di elezione dei componenti, il funzionamento del Consiglio stesso e l’elezione di propri rappresentanti in seno al Consiglio universitario nazionale (CUN). ). In particolare, è previsto che il CNAM sia composto da trentaquattro membri, di cui ventisei eletti in rappresentanza del personale docente e non docente e degli studenti, sei designati dal Ministro e due dal CUN. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati

[155]Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di concessione di contributi a favore di attività teatrali di prosa, cinematografiche, musicali e di danza, circensi e di spettacolo viaggiante, nonché dei procedimenti di autorizzazione per l'esercizio di attività circensi e per parchi di divertimento.

[156]Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello spettacolo, di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163, ed in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento.

[157]Legge 14 agosto 1967, n. 800 recante Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali.

[158]Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di concessione di contributi a favore di attività teatrali di prosa, cinematografiche, musicali e di danza, circensi e di spettacolo viaggiante, nonché dei procedimenti di autorizzazione per l'esercizio di attività circensi e per parchi di divertimento.

[159]Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello spettacolo, di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163, ed in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento.

[160]Nella sentenza n. 255 del 2004, la Corte ha infatti riconosciuto che la materia concernente la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali”, affidata alla legislazione concorrente di Stato e regioni, pur non menzionandole espressamente, ricomprende senza dubbio nella sua seconda parte, nell’ambito delle più ampie attività culturali, anche le azioni di sostegno degli spettacoli. Tale interpretazione è stata poi confermata nella sentenza n. 285 del 2005.

[161]Il sostegno dello Stato a favore dello spettacolo trova il suo fondamento nel titolo II della legge n. 800 del 1967. Successivamente, la legge 30 aprile 1985, n. 163, nell’intento di porre fine alla frammentazione dell'intervento statale e alla conseguente pressoché annuale approvazione di apposite leggi di finanziamento, creava uno strumento nuovo, il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), da ripartire annualmente tra i diversi settori (cinema, musica, teatro, danza, circhi e spettacolo viaggiante) con decreto dell'autorità di governo competente in materia di spettacolo. L’importo del FUS è stabilito annualmente in tabella C della legge finanziaria.

[162]Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82.

[163]Riforma della disciplina in materia di attività cinematografica in attuazione della delega prevista dall’’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 che aveva delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di cinematografia.

[164]A tale Fondo affluiscono le risorse esistenti, in particolare, nel Fondo di intervento, nel Fondo di sostegno e nel Fondo di garanzia, nonché la quota del cinema nell’ambito del Fondo unico dello spettacolo (FUS).

[165]Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

[166]Con riferimento a Cinecittà Holding Spa, si ricorda che i commi 1 e 2 dell’art. 5-bis del DL 118/1993 hanno trasformato l’Ente Autonomo di Gestione per il Cinema (istituito nel 1957 come ente a partecipazione statale per coordinare l’intervento pubblico nel settore della cinematografia) in società per azioni, denominata Ente Cinema S.p.A., ed assegnato la titolarità della partecipazione societaria dello Stato al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell’economia e delle finanze) nonché l’esercizio dei diritti dell’azionista al Ministro per i beni e le attività culturali. Dal 30 marzo 1998, a seguito di una deliberazione dell’assemblea societaria, l’Ente cinema ha assunto il nome di Cinecittà Holding S.p.A.; essa si configura attualmente come società di diritto privato che persegue fini eminentemente pubblici, sulla base di direttive impartite dal Ministro per i beni e le attività culturali, ed è sottoposta al controllo della Corte dei conti . Alla Holding fanno capo una serie di società partecipate che essa coordina: in particolare la Holding detiene la totalità delle azioni dell’Istituto Luce S.p.A. (preposto alla produzione ed alla distribuzione di opere cinematografiche) ed è azionista tra l’altro di Cinecittà Studios S.p.A.; Gruppo Mediaport (circuito multiplex); Cinecittà Cinema, e di Audiovisual Industry Promotion S.p.A..

[167]Legge 24 dicembre 2003 n. 350 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

[168]  Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

[169]  La convenzione in parola, a seguito di articolate vicende che non è possibile riassumere in questa sede, era stata rinnovata per un triennio a partire dal 21 novembre 1997 (quindi fino al 21 novembre 2000) dall’art. 1 della L. 224/1998: il rinnovo è stato disposto in via transitoria, al fine di garantire la continuità del servizio, nell'attesa che fosse adottata, nel quadro della riforma generale del sistema delle comunicazioni, una disciplina definitiva dello strumento della convenzione, da stipulare a seguito di gara pubblica.

[170]  In particolare, durante la discussione del progetto di bilancio interno per il 1993 (seduta del 13 ottobre 1993), la Camera dei deputati approvò un ordine del giorno che impegnava l'Ufficio di Presidenza della Camera ad adoperarsi, in accordo con la Presidenza del Senato, per accelerare la realizzazione della quarta rete RAI prevista dall'art. 24 della L. 223/1990 ed a promuovere nel contempo la stipula di convenzioni “tra il Ministero delle poste e la RAI, da un lato, e imprese radiofoniche private – in primo luogo l'impresa editrice di Radio radicale – dall'altro, tali da assicurare in via transitoria e fino alla piena entrata in servizio della quarta rete RAI la continuità delle trasmissioni delle sedute parlamentari”.

[171]  D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, “Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

[172]  Si ricordano in particolare l’ordine del giorno n. 9/1021/150, presentato nel corso dell'esame al Senato del d.d.l. A.S. 1021 (futura legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), e l'ordine del giorno n. 9/4354/169 accolto dal Governo nel corso dell'esame alla Camera del d.d.l. collegato alla manovra di finanza pubblica 1998 (divenuto legge 27 dicembre 1997, n. 449).

[173]  Legge 11 luglio 1998, n. 224, “Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria”.

[174]  La norma faceva implicito riferimento al disegno di legge A.S. 1138 (“Disciplina del sistema delle comunicazioni”), in corso d’esame parlamentare al Senato.

[175]Legge 27 dicembre 2002, n. 289

[176]Recante ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/1998 per il periodo 2005-2008 (legge finanziaria 2005).

[177]Nel progetto sono coinvolti il Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale ed il Ministero dell’istruzione, università e ricerca.

[178]  I criteri per l’erogazione dei contributi sono stati definiti sulla base di un regolamento adottato con D.M. 21 settembre 1999, n. 378. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 378/1999 il contributo deve essere ripartito tra i vari bacini di utenza televisiva in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino televisivo che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno e che, nella ripartizione, si dovrà dare particolare rilievo ai bacini di utenza televisiva ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione

[179]  I criteri e le modalità di attribuzione e di erogazione dei contributi alle emittenti radiofoniche locali sono state stabilite da un regolamento adottato con D.M. 1° ottobre 2002 n. 225. L’articolo 4, comma 190, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004) ha previsto che le emittenti radiofoniche nazionali a carattere comunitario possano beneficiare del 10% dei contributi riservati alla radiofonia (e quindi dell’1% del totale dei contributi destinati all’emittenza locale)

[180]Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma

[181]Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva

[182]  Le disposizioni della L. 1295/1957 sono state, successivamente, modificate e integrate dalla legge 18 febbraio 1983, n. 50.

[183]  Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. L'art. 151 stabilisce che l'operatività, l'organizzazione e il funzionamento delle banche pubbliche residue sono disciplinati dal medesimo testo unico, dagli statuti e dalle altre norme in questi richiamate.

[184]  A seguito dell’attribuzione delle succitate funzioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata conferita la delega per le attività sportive all’on. dott.ssa Giovanna Melandri.

[185] legge 23 dicembre 2005, n. 266

[186]L'articolo 2 della legge 15 luglio 2003, n. 189, ha previsto che la Federazione italiana sport disabili (FISD) si costituisca quale Comitato italiano paralimpico, per l'organizzazione e la gestione delle attività sportive praticate dalle persone disabili in armonia, per l'attività paralimpica, con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato internazionale paralimpico. Alla determinazione delle competenze si è provveduto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2004 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale 4 maggio 2004, n. 103). Tuttavia, il Comitato, nello Statuto deliberato dall'assemblea straordinaria del 10-11 luglio 2004 e approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali 15 dicembre 2004, ha assunto la denominazione di Comitato italiano paralimpico, ivi dichiarata equivalente alla denominazione "paralimpico" contenuta nella legge.

[187]  Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili.

[188]La Federazione Italiana Sport Disabili, costituita nel 1990 dall’unificazione delle tre federazioni sportive competenti in materia di handicap: la Fisha (Federazione Italiana Sport Handicappati), la Fics (Federazione Italiana Ciechi Sportivi) e la Fssi (Federazione Italiana Silenziosi d’Italia)

[189]In particolare si impegna il CONI a far sì che alle Paralimpiadi sia riconosciuto agli atleti disabili lo stesso trattamento premiale ed economico degli atleti normodotati alle Olimpiadi; che sia riconosciuto agli atleti guida di atleti disabili il diritto di accompagnarli sul podio in occasione delle premiazioni.

[190]L’art. 3 della legge 189/2003 ha novellato per tale profilo il D.Lgs.242/1999( recante Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – poi modificato e integrato dal D.Lgs n. 15/2004) modificando l’art. 2 (Statuti) ed introducendo l’art. 12-bis (Promozione dello sport dei disabili).