Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento - A.C. 563
Riferimenti:
AC n. 563/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 64
Data: 25/10/2006
Descrittori:
CORSI SCOLASTICI DI RECUPERO E SOSTEGNO   DIRITTO ALLO STUDIO
HANDICAPPATI   ISTRUZIONE
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

 

Norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento

A.C. 563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 64

 

 

25 ottobre 2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Cultura

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: CU0048.doc

 

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  11

Elementi per l’istruttoria legislativa  12

§      Necessità dell’intervento con legge  12

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  12

§      Formulazione del testo  13

Progetto di legge

§      A.C. 563, (on. Fabris), Norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento  17

Lavori parlamentari nella XIV legislatura

Senato della Repubblica

§      A.S. 1838, (sen. Basile ed altri), Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento  31

Esame in sede referente presso la 7^ Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali)

Seduta dell’11 maggio 2005 (pomeridiana)41

Seduta del 14 settembre 2005 (pomeridiana)44

Seduta del 29 settembre 2005 (pomeridiana)49

Seduta del 23 novembre 2005 (pomeridiana)70

Seduta del 29 novembre 2005 (pomeridiana)71

Seduta dell’11 gennaio 2006 (pomeridiana)72

Esame in sede consultiva

-       1^ Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 28 settembre 2005 (pomeridiana)75

-       5^ Commissione (Bilancio)

Seduta del 18 gennaio 2006 (notturna)77

-       12^ Commissione (Igiene e sanità)

Seduta del 4 ottobre 2005  78

Normativa nazionale

§      L. 5 febbraio 1992, n. 104. Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate  81

§      D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (artt. 312-321)108

§      D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275. Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59  116

§      L. 27 dicembre 2002, n. 289. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (art. 35)128

§      Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Nota 5 ottobre 2004, prot. n 4099/A/4. Iniziative relative alla Dislessia  133

§      Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Nota 5 gennaio 2005, prot. n.26/A 4. Iniziative relative alla Dislessia  135

§      Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Nota 27 luglio 2005, prot. n. 4798/A4a. Attività di programmazione dell’integrazione scolastica degli alunni disabili da parte delle Istituzioni  scolastiche - Anno scolastico 2005-2006  136

§      Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Ordinanza 20 febbraio 2006, n. 22. Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2005/2006). (Ordinanza n. 22) (art. 12)138

§      D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185. Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della L. 27 dicembre 2002, n. 289  143

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa



Dati identificativi

Numero del progetto di legge

563

Titolo

Norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento

Iniziativa

parlamentare

Settore d’intervento

Istruzione, sanità

Iter al Senato

no

Numero di articoli

8

Date

 

§          presentazione o trasmissione alla Camera

8 maggio 2006

§          annuncio

10 luglio 2006

§          assegnazione

10 luglio 2006

Commissione competente

VII Cultura

Sede

Referente

Pareri previsti

I, V, IX, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Struttura e oggetto

Contenuto

La proposta di legge in esame, al fine di garantire la piena fruizione del diritto allo studio, riconosce quali difficoltà specifiche di apprendimento (DSA), la dislessia (difficoltà nella lettura), la disgrafia (difficoltà nelle manifestazioni grafiche) e la discalculia (difficoltà nello svolgimento di calcoli), che si manifestano in soggetti dotati di un quoziente intellettivo nella norma.

Tali disturbi, come specifica la relazione illustrativa, interessano il 4% della popolazione scolastica.

 

A sostegno degli alunni affetti da DSA la pdl introduce misure per la diagnosi precoce ed indica interventi didattici volti a prevenire l’insuccesso scolastico ed assicurare il pieno sviluppo delle potenzialità.

Vengono inoltre adottate misure per un miglior inserimento delle persone con DSA nel settore lavorativo e nella vita sociale.

 

Si segnala che nella XIV legislatura è stata presentata alla Camera l’identica pdl AC 5066 (on Parodi ed altri) della quale non è stato avviato l’iter parlamentare; la commissione istruzione del Senato ha avviato l’esame in sede referente (11 maggio 2005), del progetto di legge AS 1863 (sen. Basile ed altri) recante nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento.; quest’ultimo composto di 4 articoli, prevedeva il riconoscimento e la definizione di dislessia, disgrafia, discalculia; prescriveva la diagnosi precoce ed indicava le misure educative e didattiche di supporto. L’iter del progetto di legge (riportato nel presente dossier) si è tuttavia interrotto anche in relazione alla mancata espressione del parere da parte della Commissione bilancio[1] che ha evidenziato la necessità di una quantificazione dei possibili effetti finanziari di alcune disposizioni suscettibili di recare oneri ed ha disposto il rinvio dell’esame per consentire al Governo la valutazione di tali disposizioni.

 

La pdl si compone di 8 articoli.

 

L’articolo 1 reca una definizione di dislessia, disgrafia e discalculia, e le riconosce quali difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) riconducibili a fattori costituzionali e non rientranti nella sfera dell'handicap, che possono costituire una limitazione per alcune attività della vita quotidiana delle persone che ne sono affette.

 

L’integrazione degli studenti con handicap si realizza attualmente in tutti i gradi dell’istruzione scolastica all’interno delle classi ordinarie, secondo i princìpi stabiliti dalla legge quadro sull’handicap(legge 5 febbraio 1992, n. 104) poi confluiti nel Testo unico dell’istruzione (D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297)[2]. Si prevede in particolare che all'individuazione dell'alunno come persona con handicap ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, faccia seguito la redazione di un profilo dinamico-funzionale[3] ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori, gli operatori delle aziende sanitarie e il personale insegnante specializzato della scuola (art. 314 del DLgs 297/1994). Ulteriori strumenti per l’integrazione scolastica, oltre alla fornitura degli ausili tecnici indispensabili all’alunno, ed al citatoprogetto educativo; sono il supporto degli insegnanti di sostegno[4] che affiancano i docenti curriculari e sono forniti di particolare specializzazione; e la limitazione del numero complessivo di alunni nelle classi con portatori di handicap[5].

Con riguardo agli ultimi due profili (insegnanti di sostegno e numero di alunni per classe ) si segnala che il ddl finanziaria per il 2007 (AC 1746-bis), in corso di esame alla Camera, reca all’articolo 66, comma 1, disposizioni di modifica inerenti la determinazione dell’organico di sostegno ed il rapporto alunni classe.

Si ricorda inoltre che l’art. 35, comma 7, della legge 289/2002 (Legge finanziaria 2003) ha previsto la ridefinizione della procedura per il riconoscimento della sussistenza dell’handicap ribadendone il carattere collegiale (in luogo della precedente attribuzione allo specialista della patologia denunciata ovvero allo psicologo esperto dell'età evolutiva in servizio presso le ASL[6]); in attuazione alla disposizione citata è stato emanato il DPCM 23 febbraio 2006, n.185. Quest’ultimo prevede (art. 2) che le Aziende Sanitarie dispongano, su richiesta documentata dei genitori, accertamenti collegiali da effettuarsi in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Tali accertamenti si concludono con la redazione di un verbale (di individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap) recante indicazione della patologia, accertata con riferimento alle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità della medesima. Gli accertamenti sono propedeutici alla redazione della diagnosi funzionale dell'alunno (indicante tra l’altro le ore di sostegno da assegnare all’alunno), cui provvede l'unità multidisciplinare (composta da operatori sanitari, dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola) in collaborazione con la famiglia. Il verbale di accertamento, con l'eventuale termine di rivedibilità, ed il documento relativo alla diagnosi funzionale, sono trasmessi ai genitori da questi all'istituzione scolastica presso cui l'alunno va iscritto, ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti(art. 3 del DPCM).

La riforma del sistema dell’istruzione scolastica e professionale operata della legge 28 marzo 2003, n. 53[7] ed i successivi provvedimenti di attuazione, recano esplicito riferimento all’integrazione dei disabili e confermano in linea di massima la disciplina particolare in materia di valutazione e prove d’esame.

 

Con riferimento alle definizioni delle patologie, occorrerebbe valutare l’opportunità di prevedere una definizione in una norma di carattere legislativo anziché operare un rinvio ai protocolli definiti a livello nazionale ed internazionale (come ad esempio avviene nella disciplina dell’accertamento per l’handicap).

 

 

L’articolo 2 indica le finalità della pdl riassumibili, in ambito scolastico, nella prevenzione dell’insuccesso e nella riduzione dei disagi formativi ed emozionali tramite l’individuazione di modalità di diagnosi e di riabilitazione nonché l’adozione di strumenti didattici adeguati; si intende inoltre garantire ai soggetti con DSA pari opportunità nella vita lavorativa e sociale.


 

Merita segnalare che durante l’esame parlamentare dei progetti di legge di riforma del sistema dell’istruzione scolastica e professionale, poi divenuti la legge 28 marzo 2003, n. 53[8], sono stati accolti dal Governo tre ordini del giorno[9]aventi per oggetto le difficoltà specifiche di apprendimento.

L’articolo 3 assegna alle istituzioni scolastiche un ruolo attivo nel processo di diagnosi delle DSA, con l’eventuale segnalazione alla famiglia affinché sia avviato un percorso diagnostico specifico. A tal fine, in ambito sanitario viene prevista l’eventuale istituzione di una specifica unità diagnostica multidisciplinare a livello provinciale.

 

Gli articoli 2 e 3 appaiono volti a prefigurare una nuova situazione giuridica che potrebbe preludere alla gratuità delle prestazioni far rientrare la diagnosi e la riabilitazione delle patologie in esame, senza peraltro fare riferimento espresso alla normativa vigente in materia di Livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA).

Si segnala che non è prevista una quantificazione dei costi conseguenti alla realizzazione degli adempimenti che la pdl intende introdurre (interventi da parte delle istituzioni scolastiche, attività diagnostica, istituzione di una unità diagnostica multidisciplinare, ecc., nonché formazione del personale docente e sanitario di cui al successivo articolo 4).

Al fine di non ingenerare dubbi interpretativi, occorrerebbe inoltre esplicitare con maggiore chiarezza i compiti attribuiti al personale scolastico e quelli di specifica competenza del personale sanitario.

Si segnala, infine, che il comma 6 dell’articolo 3, nel limitare il diritto alle provvidenze di cui alla legge sull’handicap ai casi di particolare gravità, sembra introdurre una distinzione tra le patologie gravi e lievi che andrebbe chiarita.

 

Si ricorda che i Livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è tenuto a garantire a tutti i cittadini, gratuitamente o in compartecipazione, grazie alle risorse raccolte attraverso il sistema fiscale. Ai sensi del d.lgs. 502/1992[10] (art. 1, comma 6) i LEA comprendo le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni relativi alle aree di offerta individuati dal Piano sanitario nazionale. Tali livelli riguardano: l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro; l’assistenza distrettuale; l’assistenza ospedaliera.

 

 

L’articolo 4 prevede che ai docenti sia assicurata una formazione specifica. Adeguata formazione è altresì prevista per gli operatori dei servizi sanitari competenti.

 

Con riferimento alla formulazione del testo, si segnala l’opportunità di sostituire le parole “operatori dei servizi sanitari” con una dizione più ampia che comprenda anche il personale medico e infermieristico, quale ad esempio “personale sanitario”.

Occorre inoltre chiarire la finalità del riferimento al bilinguismo di cui al comma 3 e, conseguentemente, l’eventuale opportunità di specificare altre situazioni particolari.

 

Al fine di assicurare pari opportunità per il diritto allo studio e il successo formativo, con particolare riferimento agli esami di stato, al passaggio di ciclo distruzione e di ammissione all’università, ai sensi del successivo articolo 5, agli alunni viene garantito il diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi nonché adeguate forme di verifica e valutazione. In tale ambito, l’articolo detta una serie di principi cui devono essere ispirate le misure educative e di supporto finalizzate alla realizzazione del diritto citato, da adottarsi con decreto ministeriale.

 

Con riguardo ai disturbi specifici oggetto della pdl in esame ed alle misure didattiche da quest’ultima individuate, sembra opportuno segnalare che per tali disturbi - sebbene non esplicitamente menzionati nelle norme di rango primario - qualche intervento didattico di supporto può essere adottato dalle istituzioni scolastiche nell’ambito dell’autonomia didattica, di ricerca, organizzativa e finanziaria a queste ultime conferita dall’art. 21 della legge n. L. 15 marzo 1997, n.59[11],e dai successivi provvedimenti di attuazione. Tale autonomia comporta infatti- tra l’altro- l’adozione di modelli organizzativi flessibili e di percorsi didattici individualizzati nell’ambito del Piano dell'offerta formativa predisposto annualmente da ciascuna istituzione.

In particolare l’art. 4 (Autonomia didattica) del DPR 275/1999[12] fa riferimento alla creazione di percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere, nonché al riconoscimento ed alla valorizzazione delle diversità, all’individuazione di misure finalizzate al successo formativo e di iniziative di recupero e sostegno. In tale contesto è anche prevista “l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap ai sensi della legge 104/1992.

Il medesimo articolo 4 demanda alle istituzioni scolastiche l’individuazione di  modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale.

Indicazioni specifiche circa le iniziative da adottare nei confronti di alunni oggetto di dislessia sono state fornite dal ministero dell’Istruzione università e ricerca. In particolare la nota 5 ottobre 2004, prot.n.4099/A/4 (riportata nel presente dossier), premesso che la dislessia può essere valutata con tests appositi, secondo il protocollo diagnostico messo a punto dall’Associazione Italiana Dislessia (AID) nonché dalla Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile (SINPIA), fornisce un elenco degli strumenti compensativi e dispensativi utilizzabili da parte delle scuole.

Tra gli strumenti compensativi vengono indicati: tabelle dei mesi, dell’alfabeto, dei caratteri; delle misure e delle formule geometriche; tavola pitagorica; calcolatrice; registratore; computer con programmi di video-scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale. Quanto alle misure dispensative, che devono comunque tener conto dell’’entità e del profilo della difficoltà, si fa riferimento a: dispensa dalla lettura ad alta voce, dalla scrittura veloce sotto dettatura, dallo studio mnemonico delle tabelline; dallo studio della lingua straniera in forma scritta. Si suggerisce inoltre la programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa; l’organizzazione di interrogazioni programmate; la valutazione delle prove scritte e orali con riferimento al contenuto e non alla forma.

La successiva nota 5 gennaio 2005 prot.n.26/A 4 precisa che per l’utilizzo degli strumenti sopra indicati può essere sufficiente la diagnosi specialistica del disturbo e che tali strumenti sono applicabili ad ogni fase del percorso scolastico, compresa la valutazione finale.

La nota 27 luglio 2005 (prot 4798/A4a) avente per oggetto l’integrazione degli alunni con handicap, richiama l’attenzione sui disturbi specifici di apprendimento e sull’opportunità di fare ricorso alle misure compensative e dispensative già suggerite.

Nel fornire istruzioni per gli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l’anno scolastico 2006-2007 l’ordinanza ministeriale 20 febbraio 2006 n 22[13] ha poi invitato le Commissioni a tener conto delle specifiche situazioni dei candidati affetti da dislessia sia in sede di predisposizione della terza prova scritta che in sede di valutazione delle altre due prove, considerando anche la possibilità di riservare alle stesse tempi più lunghi di quelli ordinari (art. 12, punto 7).

 

Si ricorda che apposite norme attuative delle disposizioni recate dalla legge quadro sull’handicap disciplinano la valutazione del rendimento e le prove di esame; queste ultime, quando ricadono nell’ambito dell’istruzione obbligatoria sono diversificate, rispetto a quelle della classe d’appartenenza, in considerazione delle potenzialità individuali e del progetto educativo seguito per gli esami da sostenere. Nel percorso scolastico successivo (istituti secondari di secondo grado) è prevista invece la predisposizione di “prove equipollenti” a quelle sostenute dalla generalità degli studenti, in ragione dell’identico valore legale dei titoli di studio conseguiti (art. 318 del Testo unico dell’istruzione, D.Lgs.297/1994).

 

 

L’articolo 6 è volto ad assicurare analoghe opportunità in ambito sociale e professionale. In particolare, nelle prove scritte previste per il rilascio del permesso di guida nonché nelle prove scritte dei concorsi pubblici e privati è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale, di utilizzare strumenti compensativi ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti.

 

Si ricorda che l’articolo 20 della citata legge quadro sull’handicap, con riguardo alle prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni, prevede che la persona handicappata sostenga le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap. A tal fine, nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

 

L’articolo 116 del codice della strada (D.Lgs 285/1992) subordina la guida dei veicoli al conseguimento della patente di guida rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il successivo articolo 121 prevede che l'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti (cosiddetta prova pratica) ed una prova di controllo delle cognizioni (cosiddetta prova teorica), secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, sulla base delle direttive europee e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio. Non sono previste, per quanto qui interessa, disposizioni specifiche con riferimento all’espletamento delle prove previste per il rilascio del permesso di guida da parte dei soggetti interessati dalle patologie in questione.

 


L’articolo 7 affida a decreti ministeriali (per la maggior parte dei quali si indica il termine di tre mesi dall’entrata in vigore della legge) l’emanazione di disposizioni attuative. In particolare:

§      al Ministro della salute è rimessa l’adozione di misure per  la realizzazione delle attività diagnostiche e riabilitative previste dall’articolo 3.

§      al medesimo Ministero, di concerto con il Ministro dell'istruzione, è altresì rimessa l’emanazione di linee guida per la predisposizione di protocolli regionali da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce (di cui all'articolo 3, comma 7).

§      al Ministro dell'istruzione è demandata l’individuazione delle modalità di formazione dei docenti nonché l’adozione delle misure dispensative, compensative, educative e didattiche di supporto degli alunni e delle modalità di verifica e valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA;

§      infine, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per le pari opportunità e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvedono nell'ambito delle rispettive competenze, a dare attuazione alle disposizioni concernenti le misure per le attività lavorative e sociali.

 

Poiché le materie “tutela della salute” e “istruzione” rientrano in ambiti di competenza regionale concorrente potrebbe essere opportuno prevedere specifiche intese in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome. A tal fine, l’adozione di linee guida volte a garantire l’attuazione di principi definiti dalla legge appare preferibile rispetto all’adozione di decreti ministeriali.

Con particolare riferimento al comma 4, si segnala l’opportunità che il Ministero della salute sia coinvolto nella procedura di individuazione delle misure dispensative, compensative e di supporto degli alunni con DSA.

Si evidenzia inoltre, con riferimento al comma 6, che la potestà regolamentare in materia di formazione professionale, ai sensi del quinto comma dell’articolo 117 della Costituzione, spetta alle regioni, trattandosi di una materia attribuita alla competenza legislativa esclusiva delle regioni.

 

 

L’articolo 8 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Si dispone comunque che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, gli enti sopra citati provvedano a darle attuazione alle norme ivi contenute.

Relazioni allegate

La pdl è accompagnata dalla relazione illustrativa.

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

La pdl si propone di garantire agli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento il diritto allo studio come diritto all’educazione e al successo scolastico, dettando a tal fine alcuni principi di carattere generale che giustificano l’intervento con norme di rango primario, ferma restando la normativa di livello secondario adottata dal Ministero della pubblica istruzione.

 

Occorrerebbe peraltro valutare l’opportunità di prevedere una definizione delle predette patologie in una norma di carattere legislativo anziché operare un rinvio ai protocolli definiti a livello nazionale ed internazionale (come ad esempio avviene nella disciplina dell’accertamento per l’handicap).

 

Con riferimento agli interventi specifici previsti dalla legge, si segnala poi la possibilità di intervenire – sulla base dei principi indicati dalla pdl – con strumenti quali ad esempio le intese istituzionali e gli accordi di programma, più idonei a promuovere la collaborazione tra Stato, regioni, autonomie locali ed altri enti ed associazioni dei settori interessati.

A titolo esemplificativo, si segnala che la provincia di Taranto ha stipulato (luglio 2003) un accordo di programma per i disturbi specifici dell’apprendimento, che prevede la collaborazione delle istituzioni sanitarie, scolastiche e formative nonché di alcune associazioni di settore, per l’istituzione di un canale privilegiato, diverso da quello dell’handicap, che garantisca all’alunno pari opportunità nei percorsi d’istruzione e formazione.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La pdl appare riconducibile alle materie “tutela della salute” e “istruzione” che, ai sensi del terzo comma dell’articolo 117 Cost. rientrano in ambiti di competenza regionale concorrente.

In particolare, con riferimento all’istruzione, il secondo comma dell’articolo 117, Cost., rimette alla competenza esclusiva statale la disciplina delle “norme generali sull’istruzione” (lett. n)) e la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (lett. m)); il terzo comma del medesimo articolo 117 rimette alla competenza concorrente Stato-Regioni la materia “istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale”.

Si evidenzia inoltre che la potestà regolamentare in materia di formazione professionale, ai sensi del quinto comma dell’articolo 117 della Costituzione, spetta alle regioni, trattandosi di una materia attribuita alla competenza legislativa esclusiva delle regioni.

 

In tal senso si segnala, con riferimento ai decreti attuativi previsti dall’articolo 7, l’opportunità di prevedere specifiche intese in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome.

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 7 affida a decreti ministeriali (per la maggior parte dei quali si indica il termine di tre mesi dall’entrata in vigore della legge) l’emanazione delle seguenti disposizioni attuative:

§      al Ministro della salute è rimessa l’adozione di misure per  la realizzazione delle attività diagnostiche e riabilitative previste dall’articolo 3.

§      al medesimo Ministero, di concerto con il Ministro dell'istruzione, è altresì rimessa l’emanazione di linee guida per la predisposizione di protocolli regionali da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce (di cui all'articolo 3, comma 7).

§      al Ministro dell'istruzione è demandata l’individuazione delle modalità di formazione dei docenti nonché l’adozione delle misure dispensative, compensative, educative e didattiche di supporto degli alunni e delle modalità di verifica e valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA;

§      infine, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per le pari opportunità e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvedono nell'ambito delle rispettive competenze, a dare attuazione alle disposizioni concernenti le misure per le attività lavorative e sociali.

Formulazione del testo

Si segnala la necessità di adeguare le denominazioni dei ministeri al DL 181/2006[14] che ha ripartito le funzioni in materia di istruzione, università e ricerca - attribuite nella XIV legislatura al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - tra il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca. In tale ambito assume rilievo la previsione dell’art. 7, comma 3, relativa alla formazione dei docenti.

 

Si segnala inoltre la necessità di sostituire al comma 6 dell’articolo 7 le parole: “Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali” con le seguenti: “Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della solidarietà sociale”.

 

Il D.L. 18 maggio 2006, n. 181[15], infatti, ripartendo le competenze in materia di politiche del lavoro e sociali in capo a più Dicasteri, ha istituito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della solidarietà sociale e ha provveduto alla costituzione di due Ministeri senza portafoglio, con compiti di indirizzo in materia di politiche giovanili e in materia di politiche per la famiglia. Allo stato attuale, è in corso una nuova configurazione delle competenze attraverso l’emanazione di una disciplina di dettaglio, volta a completare le procedure relative all’individuazione delle specifiche attribuzioni trasferite nonché alle conseguenti ripartizioni dell’apparato amministrativo[16].

 


Progetto di legge


N. 563

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato FABRIS

¾

 

Norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento

 

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Presentata l’8 maggio 2006

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Onorevoli Colleghi! - La riuscita scolastica di tutti gli alunni, nell'ambito della piena formazione della persona umana e delle sue potenzialità, è compito di una società democratica. La dispersione e l'abbandono della scuola comportano costi personali e sociali molto gravi. La Repubblica italiana vuole garantire a ognuno il pieno diritto allo studio come diritto all'educazione e alla riuscita scolastica, con l'intento di dare attuazione al dettato dell'articolo 3 della Costituzione. La presente proposta di legge mira a riconoscere la dislessia, la disgrafia e la discalculia quali «difficoltà specifiche di apprendimento» (DSA) e prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individui con decreto una serie di misure educative e didattiche atte a garantire i necessari supporti agli alunni con tali difficoltà in modo da ottenere una formazione adeguata degli stessi e prevenire l'insuccesso scolastico. La dislessia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta come difficoltà nell'imparare a leggere, nonostante un'istruzione regolare e un'adeguata intelligenza, in assenza di patologie e di deficit sensoriali. Il fenomeno della dislessia evolutiva riguarda in Italia circa il 4 per cento dei bambini e delle bambine. La dislessia consiste in una difficoltà di lettura (lentezza, errori) per cui un alunno/a si trova a livelli più bassi di due anni scolastici rispetto ai suoi coetanei. La disgrafia e la disortografia comportano manifestazioni come: scambio e inversione di lettere, lentezza, errata direzionalità della scrittura, inesatta legatura dei segni e delle parole, errato uso dello spazio sul foglio eccetera. Vengono sbagliate e tralasciate sillabe o parole, la scrittura può essere molto disordinata, irregolare e illeggibile, anche sotto dettatura, in caso di copiatura e nelle traduzioni. La dislessia, la disgrafia, la discalculia (scambio e inversione di cifre, debolezza negli automatismi del calcolo) possono sussistere separatamente o insieme ed essere associate a disprassia, disritmia eccetera. Essendo il possesso automatico del codice linguistico veicolare per tutti gli apprendimenti legati al codice verbale scritto, è a rischio lo studio in tutte le discipline che si basano sui libri. La maggior parte dei ragazzi dislessici impara a poco a poco a leggere, a scrivere, a fare operazioni matematiche, ma a costo di un enorme sforzo; dato l'autocontrollo esasperato che devono esercitare, le loro forme e i loro tempi di concentrazione sono necessariamente limitati, quindi si lasciano distrarre facilmente e non sono costanti, possono soffrire di disturbi somatici per prestazioni che in altri sono automatismi. Il loro disagio psicologico e le conseguenti strategie di mascheramento sono interpretate come scarso impegno, pigrizia, svogliatezza. Crescendo, gli alunni con dislessia trovano strategie di compensazione più o meno adeguate e commettono pochi errori, ma non raggiungono un profitto scolastico commisurato alle loro potenzialità, sia per la lentezza e l'affaticamento che caratterizzano le loro prestazioni nei codici, sia per la scarsa fiducia in sé e le basse aspettative dovute agli insuccessi e alle frustrazioni accumulati nella loro carriera scolastica. Di notevole gravità sono gli effetti collaterali della dislessia non riconosciuta, poiché essa devasta la stima di sé dei ragazzi e delle ragazze; senza strategie educative e didattiche idonee, si sviluppano ansie da fallimento e blocchi di apprendimento anche irreversibili. La motivazione infatti è legata alla previsione di successo: quando lavorare non porta a risultati positivi, ma a costanti delusioni, prevale il senso di vergogna, l'inattività, si manifestano atteggiamenti rinunciatari e aggressività contro gli altri o contro se stessi. La legge 5 febbraio 1992, n. 104, ben tutela le situazioni di handicap in genere ma non le DSA, che non possono tuttavia essere assimilate all'handicap. È necessario che si apprenda a riconoscere la dislessia. I bambini hanno diritto ad una diagnosi specialistica, che accerti quantità e qualità del disturbo, i punti forti accanto a quelli deboli. Il primo sospetto di dislessia sorge negli educatori: insegnanti e genitori, che seguono l'alunno nel quotidiano; la diagnosi va fatta da uno specialista qualificato e deve essere il più possibile precoce. Le misure di supporto si collocano, sul piano umano-relazionale e a livello educativo e didattico, in stretto rapporto con le differenze specifiche di ogni alunno dislessico. Occorre coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a porsi in situazioni di benessere, cercando di prevenire il fallimento scolastico ed esistenziale. Sono indispensabili serenità, fiducia, solidarietà per non aggiungere frustrazioni alle difficoltà oggettive. Il sostegno alla stima di sé, base per ogni impegno, si raggiunge strutturando l'insegnamento in modo tale che tutti possano raggiungere risultati validi; non si tratta di abbassare il livello di difficoltà, ma di concentrare il lavoro sull'essenziale, di concedere modalità idonee di gestione dei codici scritti, di considerare i diversi stili di apprendimento (ad esempio, l'impostazione multisensoriale con uso sistematico dei solidi in geometria), di gratificare per gli sforzi compiuti e non solo per i risultati. Alcuni interventi di supporto sono individuali, altri possono essere organizzati in piccoli gruppi, con i/le compagni/e, o sono da rivolgere a tutta la classe: rapporto umano costruttivo, training per riconoscere il proprio stile di apprendimento, orientamento, perseguimento di obiettivi ai livelli più elevati delle tassonomie, esercizi di rilassamento e di concentrazione, iniziative di personalizzazione dell'insegnamento. Da escludere con ogni cura sono minacce e richiami ossessivi all'impegno sia perché rendono insopportabile e ingestibile l'ansia che accompagna sempre il lavoro dei dislessici, non solo al momento delle prove di verifica, sia soprattutto perché non esistono forme di «impegno» che possano modificare realtà costituzionali come la dislessia. La dislessia è una realtà permanente, non scompare con l'età, ma le conseguenze che comporta nell'apprendimento possono non essere negative se si attuano misure educative e didattiche idonee. Alcuni accorgimenti di carattere dispensativo e compensativo permettono di non aggravare la situazione dei ragazzi dislessici. Le misure dispensative consistono nel non costringerli alle prestazioni che li mettono in imbarazzo, come scrivere alla lavagna davanti a tutta la classe, leggere ad alta voce in pubblico, eccetera. Impossibile per molti di loro è rispettare i tempi sotto dettatura, anche quando si tratta dei compiti assegnati per casa. Sono misure compensative l'uso di sussidi come computer, calcolatrice, registratore, videoscrittura, correttore ortografico, tavola delle tabelline ed elenco delle formule, lettore ottico, sintetizzatore vocale eccetera. Il materiale scritto deve essere chiaro e sintetico, non scritto a mano, né su pagine di libro troppo piene o in fotocopie malriuscite. Compensa in parte il disagio del dislessico il diritto a tempi di esecuzione più lunghi; il fattore tempo è meglio gestibile ed è meno emarginante in una situazione didattica di tipo non frontale, nell'attività individualizzata e di piccolo gruppo. Di solito non serve un insegnante di sostegno. Le misure adottate devono essere costantemente sottoposte a monitoraggio per valutare se e come gli obiettivi sono raggiunti, caso per caso, data la singolarità dei comportamenti e l'impossibilità di avere regole valide per tutti.

      Affinché la valutazione sia attendibile, sono da attuare anche forme di verifica e di valutazione che non mettano l'alunno dislessico in condizione di svantaggio rispetto agli altri in rapporto con i suoi tempi di decifrazione e di produzione di testi; saranno adottate misure che permettano di non confondere i risultati espressi dagli alunni dislessici con le forme imperfette di ricezione del compito o con gli ostacoli all'esposizione delle conoscenze, riconducibili alla dislessia. Il raggiungimento di risultati positivi potrà essere dimostrato da questi alunni anche in forma iconica.



 


proposta di legge

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Art. 1.

(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia e discalculia).

      1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia e la discalculia quali difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali.

      2. Le DSA non sono in alcun modo assimilate all'handicap.

      3. La dislessia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità di lettura.

      4. La disgrafia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta con prestazioni grafiche scadenti e particolarmente scorrette.

      5. La discalculia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e del processamento dei numeri.

      6. La dislessia, la disgrafia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

      7. Le DSA impediscono l'utilizzo in maniera automatica e strumentale delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana delle persone che ne sono affette.

Art. 2.

(Finalità).

      1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

          a) garantire i necessari supporti agli alunni con DSA;

          b) prevenire l'insuccesso scolastico e i blocchi nell'apprendimento degli alunni con DSA;

          c) ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con DSA;

          d) assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con DSA;

          e) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità degli alunni con DSA;

          f) sensibilizzare e preparare gli insegnanti e i genitori nei confronti delle problematiche legate alle DSA;

          g) assicurare adeguate possibilità di diagnosi e di riabilitazione per i soggetti con DSA;

          h) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l'arco scolastico;

          i) garantire nella vita lavorativa e sociale pari opportunità ai soggetti con DSA.

Art. 3.

(Diagnosi e riabilitazione).

      1. È compito delle scuole di ogni ordine e grado attivare interventi idonei per individuare i casi sospetti di DSA.

      2. Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione delle capacità fonologiche, presentano persistenti difficoltà, è necessario attivare un percorso diagnostico specifico mediante segnalazione da parte della scuola alla famiglia.

      3. Una diagnosi specialistica accurata e un trattamento riabilitativo adeguato sono un diritto per tutti i soggetti con DSA.

      4. La diagnosi di cui al comma 3 deve essere effettuata da uno specialista qualificato e deve essere il più precoce possibile.

      5. Il Servizio sanitario nazionale assicura competenze diagnostiche specifiche almeno a livello provinciale, anche attraverso la costituzione di una specifica unità diagnostica multidisciplinare.

      6. La diagnosi di DSA da parte del Servizio sanitario nazionale, su istanza della famiglia, deve essere notificata alla scuola mediante una procedura di segnalazione che non dà diritto alle provvidenze di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, se non in caso di particolare gravità.

      7. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove, mediante iniziative da realizzare in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici, per individuare gli alunni a rischio di DSA. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi effettiva di DSA.

Art. 4.

(Formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie).

      1. Agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado deve essere assicurata una adeguata formazione riguardo alle problematiche relative alle DSA.

      2. La formazione degli insegnanti deve garantire una conoscenza approfondita delle problematiche relative alle DSA, una sensibilizzazione per l'individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate.

      3. Devono essere altresì assicurati adeguata formazione e aggiornamento degli operatori dei servizi sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione dei soggetti con DSA, anche nei casi di bilinguismo.

Art. 5.

(Misure educative e didattiche di supporto).

      1. Gli alunni con DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi nel corso dei cicli di istruzione.

      2. Agli alunni con DSA deve essere garantita l'applicazione di misure educative e di supporto che devono essere adottate in tutto il sistema di istruzione e di formazione al fine di assicurare pari opportunità per il diritto allo studio e il successo formativo.

      3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 devono:

          a) favorire l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti quale il bilinguismo, evitando metodi non idonei;

          b) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a porsi in situazioni di benessere;

          c) prevenire il fallimento scolastico ed esistenziale;

          d) prevedere accorgimenti di carattere dispensativo e compensativo, comprendenti anche l'uso delle tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi;

          e) essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

      4. Agli alunni con DSA devono essere garantite altresì adeguate forme di verifica e di valutazione, predisposte al fine di evitare che gli stessi siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, in particolare per quanto concerne gli esami di Stato, di passaggio di ciclo di istruzione e di ammissione all'università.

Art. 6.

(Misure per l'attività lavorativa e sociale).

      1. Alle persone con DSA devono essere assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.

      2. Nelle prove scritte previste per il rilascio del permesso di guida dei veicoli di qualsiasi tipo, nonché nelle prove scritte dei concorsi pubblici e privati, deve essere assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove adeguato alle necessità dei soggetti con DSA.

Art. 7.

(Disposizioni di attuazione).

      1. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, emana apposite norme per garantire la realizzazione delle attività diagnostiche e riabilitative di cui all'articolo 3.

      2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 7.

      3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti di cui all'articolo 4.

      4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le misure dispensative, compensative, educative e didattiche di supporto degli alunni con DSA di cui all'articolo 5, che devono essere adottate in tutto il sistema nazionale di istruzione e formazione.

      5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il medesimo decreto di cui al comma 4, individua altresì forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.

      6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per le pari opportunità e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, provvedono nell'ambito delle rispettive competenze, a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 6.

Art. 8.

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché al titolo V della parte seconda della Costituzione.

      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.

 

 


Lavori parlamentari nella XIV legislatura


Senato della Repubblica


SENATO DELLA REPUBBLICA

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N. 1838

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori : BASILE, MONTICONE, CICCANTI, JERVOLINO, PASINATO, MORRA, COZZOLINO, DATO, IZZO, SUDANO, PONZO, BAIO DOSSI, BUCCIERO, BEVILACQUA, CHIRILLI, COSSIGA, ASCIUTTI, GUBETTI, BOSCETTO, PASCARELLA, NIEDDU, TREMATERRA, CONSOLO, DE GENNARO, FIRRARELLO, MENARDI, RUVOLO, MAINARDI, D’IPPOLITO, OGNIBENE, CALLEGARO, GUERZONI, MAGNALBÒ, BOBBIO Luigi, FABBRI, MANFREDI, SCOTTI, IOANNUCCI, GRECO, PALOMBO, EUFEMI, NESSA, GUBERT, MINARDO, MONTALCINI, LAURO, MARANO, MELELEO, RAGNO, LAVAGNINI, SAMBIN, CARRARA, DEMASI, PESSINA e MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 2002

 

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Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento

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Onorevoli Senatori. – La riuscita scolastica di tutti gli alunni, nell’ambito della piena formazione della persona umana e delle sue potenzialità, è compito di una società democratica. La dispersione e l’abbandono della scuola comportano costi personali e sociali molto gravi.

    La Repubblica italiana vuol garantire ad ognuno il pieno diritto allo studio come diritto all’educazione e alla riuscita scolastica, con l’intento di dare attuazione al dettato dell’articolo 3 della Costituzione.

    Il presente disegno di legge mira a riconoscere la dislessia, la disgrafia e la discalculia quali «difficoltà specifiche di apprendimento» (DSA) e prevede che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca individui con decreto una serie di misure educative e didattiche atte a garantire i necessari supporti agli alunni con tali difficoltà in modo da ottenere una formazione adeguata degli stessi e prevenire l’insuccesso scolastico.

    La dislessia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta come difficoltà nell’imparare a leggere, nonostante un’istruzione regolare e un’adeguata intelligenza, in assenza di patologie e di deficit sensoriali. Il fenomeno della dislessia evolutiva riguarda in Italia circa il 4 per cento dei bambini e delle bambine. La dislessia consiste in una difficoltà di lettura (lentezza, errori) per cui un alunno/a si trova a livelli più bassi di due anni scolastici rispetto ai suoi coetanei.

    La disgrafia e la disortografia comportano manifestazioni come: scambio e inversione di lettere, lentezza, errata direzionalità della scrittura, inesatta legatura dei segni e delle parole, errato uso dello spazio sul foglio, eccetera. Vengono sbagliate e tralasciate sillabe e/o parole, la scrittura può essere molto disordinata, irregolare e illeggibile, anche sotto dettatura, in caso di copiatura e nelle traduzioni.

    La dislessia, la disgrafia, la discalculia (scambio e inversione di cifre, debolezza negli automatismi del calcolo) possono sussistere separatamente o insieme o/e essere associate a disprassia, disritmia, eccetera.

    Essendo il possesso automatico del codice linguistico veicolare per tutti gli apprendimenti legati al codice verbale scritto, è a rischio lo studio in tutte le discipline che si basano sui libri.

    La maggior parte dei ragazzi dislessici impara a poco a poco a leggere, a scrivere, a fare operazioni matematiche, ma a costo di un enorme sforzo; dato l’autocontrollo esasperato che devono esercitare, le loro forme ed i loro tempi di concentrazione sono necessariamente limitati, quindi si lasciano distrarre facilmente e non sono costanti, possono soffrire di disturbi somatici per prestazioni che in altri sono automatismi. Il loro disagio psicologico e le conseguenti strategie di mascheramento sono interpretate come scarso impegno, pigrizia, svogliatezza.

    Crescendo, gli alunni con dislessia trovano strategie di compensazione più o meno adeguate e commettono pochi errori, ma non raggiungono un profitto scolastico commisurato alle loro potenzialità, sia per la lentezza e l’affaticamento che caratterizzano le loro prestazioni nei codici, sia per la scarsa fiducia in sè e le basse aspettative dovute agli insuccessi ed alle frustrazioni accumulati nella loro carriera scolastica. Di notevole gravità sono gli effetti collaterali della dislessia non riconosciuta, poichè essa devasta la stima di sè dei ragazzi e delle ragazze; senza strategie educative e didattiche idonee, si sviluppano ansie da fallimento e blocchi di apprendimento anche irreversibili. La motivazione infatti è legata alla previsione di successo: quando lavorare non porta a risultati positivi, ma a costanti delusioni, prevale il senso di vergogna, l’inattività, si manifestano atteggiamenti rinunciatari e aggressività contro gli altri o contro se stessi.

    La legge 5 febbraio 1992, n. 104, ben tutela le situazioni di handicap in genere ma non le DSA, che non possono tuttavia essere assimilate all’handicap.

    È necessario che si apprenda a riconoscere la dislessia. I bambini hanno diritto ad una diagnosi specialistica, che accerti quantità e qualità del disturbo, i punti forti accanto a quelli deboli.

    Il primo sospetto di dislessia sorge negli educatori: insegnanti e genitori, che seguono l’alunno nel quotidiano; la diagnosi va fatta da uno specialista qualificato e deve essere il più possibile precoce.

    Le misure di supporto si collocano, sul piano umano-relazionale ed a livello educativo e didattico, in stretto rapporto con le differenze specifiche di ogni alunno dislessico.

    Occorre coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a porsi in situazioni di benessere, cercando di prevenire il fallimento scolastico e esistenziale. Sono indispensabili serenità, fiducia, solidarietà per non aggiungere frustrazioni alle difficoltà oggettive.

    Il sostegno alla stima di sè, base per ogni impegno, si raggiunge strutturando l’insegnamento in modo tale che tutti possano raggiungere risultati validi; non si tratta di abbassare il livello di difficoltà, ma di concentrare il lavoro sull’essenziale, di concedere modalità idonee di gestione dei codici scritti, di considerare i diversi stili di apprendimento (ad esempio, l’impostazione multisensoriale con uso sistematico dei solidi in geometria), di gratificare per gli sforzi compiuti e non solo per i risultati.

    Alcuni interventi di supporto sono individuali, altri possono essere organizzati in piccoli gruppi, con i/le compagni/e, o sono da rivolgere a tutta la classe: rapporto umano costruttivo, training per riconoscere il proprio stile di apprendimento, orientamento, perseguimento di obiettivi ai livelli più elevati delle tassonomie, esercizi di rilassamento e di concentrazione, iniziative di personalizzazione dell’insegnamento.

    Da escludere con ogni cura sono minacce e richiami ossessivi all’impegno sia perchè rendono insopportabile e ingestibile l’ansia che accompagna sempre il lavoro dei dislessici, non solo al momento delle prove di verifica, sia soprattutto perchè non esistono forme di «impegno» che possano modificare realtà costituzionali come la dislessia.

    La dislessia è una realtà permanente, non scompare con l’età, ma le conseguenze che comporta nell’apprendimento possono non essere negative se si attuano misure educative e didattiche idonee.

    Alcuni accorgimenti di carattere dispensativo e compensativo permettono di non aggravare la situazione dei ragazzi dislessici. Le misure dispensative consistono nel non costringerli alle prestazioni che li mettono in imbarazzo, come scrivere alla lavagna davanti a tutta la classe, leggere ad alta voce in pubblico, eccetera. Impossibile per molti di loro è rispettare i tempi sotto dettatura, anche quando si tratta dei compiti assegnati per casa.

    Sono misure compensative l’uso di sussidi come computer, calcolatrici, registratore, videoscrittura, correttore ortografico, tavola delle tabelline ed elenco delle formule, lettore ottico, sintetizzatore vocale, eccetera. Il materiale scritto deve essere chiaro e sintetico, non scritto a mano, nè su pagine di libro troppo piene o in fotocopie malriuscite.

    Compensa in parte il disagio del dislessico il diritto a tempi di esecuzione più lunghi; il fattore tempo è meglio gestibile ed è meno emarginante in una situazione didattica di tipo non frontale, nell’attività individualizzata e di piccolo gruppo.

    Di solito non serve un insegnante di sostegno.

    Le misure adottate devono essere costantemente sottoposte a monitoraggio per valutare se e come gli obiettivi sono raggiunti, caso per caso, data la singolarità dei comportamenti e l’impossibilità di avere regole valide per tutti.

    Affinchè la valutazione sia attendibile, sono da attuare anche forme di verifica e di valutazione che non mettano l’alunno dislessico in condizione di svantaggio rispetto agli altri in rapporto con i suoi tempi di decifrazione e di produzione di testi; saranno adottate misure che permettano di non confondere i risultati espressi dagli alunni dislessici con le forme imperfette di ricezione del compito o con gli ostacoli all’esposizione delle conoscenze, riconducibili alla dislessia. Il raggiungimento di risultati positivi potrà essere dimostrato da questi alunni anche in forma iconica o pratica (disegno, relazioni col computer, proiezioni di immagini. eccetera). Con riguardo ai tempi di lavoro, l’insegnante può assegnare esercizi (o gruppi di domande) meno estesi, o consentire lo svolgimento in più tappe, se non è tecnicamente possibile concedere tempi più lunghi.

    Le misure compensative e dispensative rivelatesi efficaci nel corso dell’attività didattica devono essere adottate anche in sede di esame di Stato o di prove di ammissione all’università o a corsi di qualificazione, come previsto anche per i portatori di handicap.

    Lo stato di dislessia da solo non è motivo per escludere questi studenti dagli indirizzi scolastici ed universitari considerati più impegnativi.

    Nel passaggio a classe superiore e ad altra scuola, per i casi molto gravi sarà necessario riportare nei documenti scolastici se il soggetto è seguito da personale specializzato e indicare le strategie dimostratesi efficaci.

    I genitori o chi ne fa le veci vanno informati ampiamente sulle difficoltà del/la figlio/a e sulle misure di supporto necessarie. La consultazione di esperti e l’avvio di procedimenti di riabilitazione devono avvenire in accordo con la famiglia. Spetta anche ai familiari garantire comprensione, supporto e serenità, per prevenire nei ragazzi un rifiuto inconscio ad imparare e per sostenere il loro sviluppo armonico.


 


 


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia e discalculia)

    1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia e la discalculia quali difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie e di deficit sensoriali.

    2. Le DSA non sono in alcun modo assimilate all’handicap.

    3. La dislessia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta come difficoltà nell’imparare a leggere a livello di decifrazione ovvero nella correttezza e nella rapidità con cui si legge.

    4. La disgrafia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta in prestazioni grafiche scadenti e particolarmente scorrette.

    5. La discalculia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta in una debolezza negli automatismi del calcolo.

    6. La dislessia, la disgrafia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

Art. 2.

(Finalità)

    1. La presente legge ha lo scopo di:

        a) garantire i necessari supporti agli alunni con DSA;

        b) prevenire l’insuccesso scolastico e blocchi nell’apprendimento;

        c) ridurre i disagi formativi e motivazionali;

        d) ottenere una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con DSA;

        e) adottare forme di verifica e valutazione incoraggianti;

        f) sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti della problematica.

Art. 3.

(Diagnosi)

    1 Tutti i bambini in età scolare hanno diritto ad una diagnosi specialistica accurata che accerti entità e qualità delle DSA.

    2. La diagnosi di cui al comma 1 deve essere fatta da uno specialista qualificato e deve essere il più possibile precoce.

    3. È dovere dei genitori e degli insegnanti evidenziare i primi sospetti delle DSA.

Art. 4.

(Misure educative e didattiche di supporto)

    1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, individua le misure educative e didattiche di supporto degli alunni affetti dai disturbi di cui all’articolo 1, che devono essere adottate in ogni istituzione scolastica.

    2. Le misure di cui al comma 1 devono:

        a) favorire una didattica individualizzata con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico evitando metodi non idonei;

        b) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a porsi in situazioni di benessere;

        c) cercare di prevenire il fallimento scolastico ed esistenziale;

        d) prevedere accorgimenti di carattere dispensativo e compensativo;

        e) essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

    3. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con il medesimo decreto di cui al comma 1, individua altresì forme di verifica e di valutazione che non mettano l’alunno con DSA in condizione di svantaggio rispetto agli altri, a causa dei suoi tempi di decifrazione e di produzione di testi, anche negli esami di Stato, di passaggio di ciclo e di ammissione all’università.

 


Esame in sede referente presso la 7^ Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali)


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

mercoledi' 11 maggio 2005

387a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

indi del Vice Presidente

BEVILACQUA

 

 

            La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE 

(1838) BASILE ed altri.  -  Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento

(Esame e rinvio)

 

      Riferisce il senatore BEVILACQUA (AN), il quale rileva anzitutto che il disegno di legge in titolo intende affrontare la questione delle difficoltà specifiche di apprendimento (DSA), quali la dislessia (difficoltà nella lettura), la disgrafia (difficoltà nelle manifestazioni grafiche) e la discalculia (difficoltà nello svolgimento di calcoli), che si manifestano in soggetti dotati di un quoziente intellettivo nella norma.

Proprio per tale ragione, prosegue, tali difficoltà non vengono sovente riconosciute come tali e vengono invece attribuite ad altri fattori, quali scarso impegno e negligenza, con evidenti ripercussioni in termini di demotivazione e perdita di autostima da parte degli alunni interessati.

L’esigenza di definire con sollecitudine una disciplina sulle DSA, su cui ricorda che la Commissione ha del resto già avuto occasione di riflettere - fra l’altro - su sollecitazione di alcuni atti di sindacato ispettivo, è avvertita in modo pressante tanto più in considerazione della circostanza che le persone colpite sono prive di una tutela specifica. Ad esse non si applicano infatti le disposizioni della legge n. 104 del 1992, che dispone misure di assistenza e integrazione sociale per situazioni di handicap, alle quali non sono certo assimilabili le DSA.

            Precisa altresì che studi scientifici hanno messo in rilievo che non si tratta di un fenomeno numericamente marginale, atteso che esso interessa invece una quota rilevante, pari al 4 per cento, della popolazione scolastica italiana. 

            Crescente attenzione al fenomeno è stata riposta anche dall'altro ramo del Parlamento, come testimonia, da un lato, la presentazione di un analogo disegno di legge (il n. 5066), il cui esame tuttavia non è stato ancora iniziato dalla Commissione di merito e, dall’altro, la proposizione e l’accoglimento di specifici ordini del giorno in sede di esame della legge di riforma dei cicli di istruzione (la n. 53 del 2003) che impegnano il Governo a promuovere indagini specialistiche, nonché azioni finalizzate a favorire il successo formativo degli studenti affetti da tali difficoltà.

            Né vanno dimenticati i passi avanti finora compiuti in via amministrativa ed in particolare la recente individuazione da parte degli Uffici centrali del Ministero di iniziative formative rivolte agli insegnanti, nonché di strumenti compensativi e dispensativi, di cui gli Uffici scolastici regionali dovranno monitorare l’applicazione da parte delle scuole.

            Degne di menzione sono poi le specifiche iniziative da parte di talune regioni, adottate anche con il coinvolgimento delle associazioni operanti nel settore, come l'Associazione italiana dislessia, proprio per favorire la formazione di docenti e l’utilizzo di strumenti didattici compensativi diretti a sostenere gli alunni affetti da dislessia.

            Entrando nel merito dell'iniziativa legislativa, l'articolo 1 intende anzitutto riconoscere la dislessia, la disgrafia e la discalculia quali difficoltà specifiche di apprendimento, pur in assenza di specifiche patologie, tuttavia non assimilabili a situazioni di handicap.

            Quanto alle finalità del disegno di legge, esse consistono, per un verso, nell’introduzione di attività diagnostiche dirette a rilevare l’esistenza di tali disturbi e, per l’altro, nella predisposizione di iniziative didattiche e formative di supporto. Nello specifico, l’articolo 2 dispone che gli strumenti in favore degli alunni affetti da tali difficoltà debbano essere tesi a ridurre il conseguente disagio formativo, a consentire lo sviluppo delle loro potenzialità nonché a prevenire l’insuccesso scolastico, prefigurando a tal fine anche il ricorso a procedure valutative ad hoc. Si prevede altresì un'idonea attività di sensibilizzazione e formazione nei confronti degli insegnanti e dei genitori degli alunni affetti da tali difficoltà.

            Relativamente alle misure educative idonee a sostegno degli alunni affetti da DSA nel loro processo di apprendimento, la loro individuazione è demandata ad apposito decreto del Ministro dell’istruzione (articolo 4). In particolare, quest'ultimo dovrà assicurare, da un lato, che esse siano finalizzate a promuovere una didattica personalizzata e a definire iniziative di carattere dispensativo e compensativo e, dall'altro, che esse siano oggetto di monitoraggio periodico onde verificarne l'efficacia.

            Quanto all’individuazione degli alunni a rischio di DSA, l’articolo 3 sancisce il diritto di ogni bambino a poter contare su un’attività diagnostica precoce da parte di specialisti qualificati.

In proposito, il relatore manifesta tuttavia perplessità in ordine al mancato coinvolgimento del Ministero della salute, al quale sarebbe invece a suo avviso opportuno demandare - magari previo concerto dell’Istruzione - tale disciplina, trattandosi di ambito proprio di tale Dicastero.

Il mancato rinvio ad una disciplina attuativa del diritto ad una diagnosi specialistica - egli prosegue - fa sì che esso, quantunque riconosciuto indispensabile proprio per poter individuare gli studenti affetti da DSA ai quali poi indirizzare l’attività di supporto formativo, rimanga solo un'enunciazione di principio.

Si tratta comunque di una lacuna a cui si potrà, a suo giudizio, senz’altro porre rimedio in fase emendativa, anche sulla scorta del prezioso contributo che la Commissione sanità - investita in sede consultiva - vorrà eventualmente fornire in merito.

In considerazione delle condivisibili finalità del provvedimento, il relatore esprime conclusivamente l’auspicio di una rapida conclusione dell’iter approvativo in questo ramo del Parlamento, onde poterne assicurare un'approvazione definitiva entro la conclusione della legislatura. 

 

Nel dibattito interviene il senatore BRIGNONE (LP) il quale osserva come purtroppo le difficoltà di apprendimento vengano generalmente diagnosticate in ritardo, quando qualunque intervento risulta ormai scarsamente efficace. Dopo i 10-11 anni di età, non si riescono infatti più a modificare sostanzialmente certe caratteristiche del bambino, che invece avrebbero potuto essere corrette se individuate precocemente. Occorre pertanto chiarire inequivocabilmente nel testo che la diagnosi deve essere davvero precoce e svolgersi almeno al primo anno della scuola dell'infanzia.

Conviene tuttavia sull'impostazione del provvedimento che individua le DSA come patologie e non come effetti di pigrizia o svogliatezza.

Sollecita infine un maggiore raccordo con le realtà regionali e locali, il cui contributo risulta essenziale ai fini di un positivo superamento di dette difficoltà. In tal senso, sono del resto già in essere numerosi progetti sperimentali regionali.

Auspica altresì lo svolgimento di alcune audizioni.

 

Il senatore MONTICONE (Mar-DL-U) si dichiara senz'altro favorevole al provvedimento, di cui è del resto firmatario. In particolare, dichiara di condividere l'affermazione secondo cui le DSA non sono riconducibili alla sfera dell'handicap, ma sono espressione di uno sviluppo anomalo in un contesto per altri versi normale. Ne discende l'opportuno spostamento dell'asse di riferimento dall'assistenza allo sviluppo delle potenzialità, da correlare con l'impegno dei diversi Ministeri interessati, delle regioni, dei progetti formativi.

Si tratta del resto di un fenomeno in aumento, che va trattato in un'ottica di evoluzione solidale della comunità.

Auspica pertanto che il provvedimento abbia l'effetto di stimolare una concreta attenzione per i bambini interessati da DSA e una visione nuova della scuola, soprattutto di base, in termini di inclusione. 

 

            Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(omissis)


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

mercoledi' 14 SETTEMBRE 2005

420a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

 

 

            Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea e per gli affari esteri Bettamio.   

 

            La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE 

(omissis)

(1838) BASILE ed altri.  -  Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento

(Seguito dell'esame e rinvio)

            Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 maggio scorso, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda che si era svolta la relazione introduttiva ed era stato avviato il dibattito.

 

      Ha indi la parola il senatore TESSITORE (DS-U), il quale dichiara anzitutto di condividere l'impostazione del relatore in merito alla rilevanza del problema delle difficoltà specifiche di apprendimento, che coinvolgono una dimensione sia qualitativa che quantitativa. Conviene altresì con l'orientamento, che giudica corretto ed imprescindibile, del resto già emerso nella discussione generale, secondo cui non è possibile ridurre la questione alla sfera dell'handicap, trattandosi invece di una anomalia dello sviluppo.

Ogni intervento, egli prosegue, deve dunque riguardare attività di sostegno nonché il potenziamento delle strutture scolastiche e la predisposizione di un'apposita programmazione didattica, prescindendo da una dimensione puramente assistenziale.

            Più in generale, il senatore esprime infatti il proprio convincimento che, in un momento di straordinaria trasformazione del sapere e delle forme di apprendimento, si debbano affrontare i problemi della scuola al di fuori di un'impostazione puramente formale, considerando invece gli aspetti di merito, quali quelli afferenti le modalità ed il contenuto della didattica.

            In caso contrario, egli tiene a precisare, non solo si rischia di non risolvere gli specifici problemi, ma addirittura di aggravarli.

            Ciò premesso, pur condividendo l'impostazione recata nell'atto in titolo, ritiene importante approfondire e riporre adeguata considerazione sulla necessità di acquisire piena consapevolezza delle condizioni di contesto.

 

            La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) conviene anzitutto che il provvedimento in titolo affronta una criticità senz'altro non marginale all'interno della scuola italiana, con il merito di collocare le difficoltà specifiche di apprendimento sul terreno dell'evoluzione della personalità degli alunni, secondo un approccio scientifico e culturale che tiene conto degli esiti della ricerca negli ultimi decenni.

            Al riguardo, coglie l'occasione per richiamare talune esperienze internazionali, quali quella della Gran Bretagna, che da anni ripone particolare attenzione alla problematica all'interno sia delle scuole che, più in generale, della società, assicurando adeguati investimenti alla ricerca.

            Soffermandosi sull'importanza di idonei interventi, la senatrice fa presente che altrimenti le difficoltà specifiche di apprendimento rischiano di determinare una perdita di talenti e risorse umane nel medio e nel lungo periodo.

            Risulta indi, a suo avviso, opportuna una impostazione diversa dall'attuale, nella quale il problema è affidato esclusivamente alla buona volontà degli insegnanti e delle famiglie, sovente chiamate ad operare in assoluta solitudine.

            La senatrice giudica inoltre positivamente la netta separazione, sia culturale che giuridica, operata dal provvedimento fra le difficoltà specifiche di apprendimento e le situazioni di disabilità definite dalla legge n. 104 del 1992, trattandosi a suo giudizio di fenomeni fra loro non assimilabili.

            Il disegno di legge ha altresì il merito - ella prosegue - di coinvolgere il sistema scolastico nelle fasi del riconoscimento delle difficoltà e della realizzazione di percorsi didattici.

            Passando a considerare i profili di maggiore criticità del disegno di legge in titolo, la senatrice lamenta che esso si caratterizza per un approccio pedagogico e didattico, che ella giudica eccessivo. In particolare, ella lamenta che in questo modo si comprime lo spazio di autonomia, soprattutto in termini di progettazione didattica, demandata agli istituti scolastici.

            Né va dimenticata, a suo avviso, l'eccessiva attenzione recata agli aspetti definitori, nonché la mancata previsione di risorse finanziarie da destinare alla realizzazione delle pur condivisibili finalità. Occorre invece - ella fa presente - assicurare maggiore spazio all'autonomia scolastica, anche attraverso la destinazione di adeguate risorse in favore del tempo scuola e degli organici, nonché individuare finanziamenti per promuovere studi e ricerche nel settore.

            Sarebbe inoltre a suo avviso importante garantire ai soggetti interessati alle difficoltà specifiche di apprendimento misure agevolative anche nei luoghi professionali, onde favorire l'apprendimento lungo l'arco della vita.

            Avviandosi a concludere, la senatrice sottolinea che sarebbe opportuno integrare il testo in esame con un esplicito riferimento alla formazione degli insegnanti, che dovrebbe prevedere un raccordo con i centri di ricerca universitari, anche al fine di assicurare uno scambio delle migliori esperienze internazionali.

 

            Nella discussione generale, ha indi la parola la senatrice ACCIARINI (DS-U), la quale sottolinea che il provvedimento in titolo si caratterizza, da un lato, per un carattere prevalentemente definitorio e, dall'altro, per la scelta di distinguere le difficoltà specifiche di apprendimento dalle situazioni di disabilità recate dalla legge n. 104 del 1992. Quanto a quest'ultimo aspetto, ella riterrebbe tuttavia importante che la richiamata legge venisse aggiornata al fine di poter ricomprendere, almeno per alcuni aspetti, anche fenomeni quali la dislessia.

            La senatrice lamenta inoltre l'assenza di risorse finanziarie dirette a sostenere le finalità dell'intervento legislativo. In proposito, ritiene che nella fase di presentazione degli emendamenti sarà importante riuscire a distinguere i compiti che la scuola potrà svolgere anche in assenza di finanziamenti da quelli che richiederanno imprescindibilmente adeguate risorse.

            Né va dimenticato, ella prosegue, che la realizzazione di un'efficace attività progettuale delle scuole con riferimento al tema della dislessia impone un'effettiva stabilità dell'offerta formativa, incompatibile con il crescente ricorso a docenti di sostegno assunti con contratto a tempo determinato.

            Un efficace impegno finanziario e la previsione di stabilità dell'offerta formativa sono del resto, a suo avviso, prerequisiti per assicurare il rispetto dell'autonomia scolastica.

Dopo aver sottolineato l'importanza di valorizzare il patrimonio di esperienze già presente nella scuola italiana, la senatrice critica infine l'eccessiva genericità degli aspetti definitori, che rischiano di configurare margini di discrezionalità troppo ampi, mentre sarebbe a suo avviso necessario il ricorso a specifici parametri scientifici.

 

Il senatore CORTIANA (Verdi-Un), dopo essersi richiamato agli esiti dell'audizione dell'Associazione italiana dislessia (AID) svoltasi nella giornata odierna in sede di Ufficio di Presidenza, auspica che la Commissione sanità, chiamata ad esprimere un parere sul provvedimento, voglia offrire un fattivo contributo sul tema delle difficoltà specifiche di apprendimento.

Fa inoltre presente che un efficace intervento volto ad affrontare tali difficoltà presuppone l'individualizzazione del processo cognitivo e la valorizzazione di materie di studio che spesso negli attuali programmi scolastici hanno ruoli marginali.

Sotto questo profilo, esso avrebbe inoltre effetti senz'altro positivi nei confronti di tutti gli studenti e non solo di coloro che sono colpiti dalle richiamate difficoltà di apprendimento.

Ricollegandosi a tematiche emerse nel dibattito, il senatore giudica inoltre opportuna una modifica della legge n. 104 del 1992 con specifico riferimento alla portata della dizione "soggetti diversamente abili".

In conclusione, richiama l'attenzione sull'opportunità che la Commissione giunga ad approvare una legge che definisca gli ambiti essenziali, favorendo la condivisione di esperienze pratiche, e consenta di superare ogni barriera in termini di didattica e di valutazione.

 

            Il senatore MODICA (DS-U) si associa ai sentimenti di apprezzamento già espressi nel dibattito nei confronti del disegno di legge in titolo che, sottolinea, si inserisce in una tradizione di attenzione crescente all'adattamento alla vita scolastica degli allievi con abilità diverse o con difficoltà specifiche di apprendimento.

            Quanto al testo, egli ritiene tuttavia necessario un esame attento, aperto al contributo di tutti, al fine di renderlo maggiormente idoneo a raggiungere gli scopi prefissati.

            Con riferimento all'articolo 1, giudica ad esempio inopportuno elencare analiticamente le diverse difficoltà di apprendimento, atteso che la dislessia, la disgrafia e la discalculia sono solo attualmente le difficoltà più diffuse, mentre in futuro la ricerca potrebbe individuarne di nuove. Inoltre, tale analiticità potrebbe rappresentare un limite nella fase applicativa della legge. Propone pertanto una riformulazione dell'articolo 1, che superi dette incongruenze, lasciando inoltre aperta la possibilità all'ipotesi in cui le difficoltà si manifestino contestualmente a patologie ed evitando il generico richiamo alla presenza di capacità cognitive "adeguate".

            Quanto all'articolo 2, esprime perplessità sulla scelta di dare per scontati l'insuccesso scolastico e i blocchi nell'apprendimento degli allievi caratterizzati da difficoltà di apprendimento. Più che prevenirne l'insuccesso scolastico, egli ritiene infatti che obiettivo della legge debba essere quello di favorirne il successo.

            Analogamente, auspica una riscrittura in positivo dell'articolo 4, comma 2, lettera c), laddove si stabilisce che le misure educative e didattiche di supporto devono cercare di prevenire il fallimento scolastico ed addirittura esistenziale degli alunni.

            Tornando all'articolo 2, egli manifesta poi perplessità sulla dizione del comma 1, lettera e), laddove si attribuisce alla legge lo scopo di adottare forme di verifica e valutazione "incoraggianti".

            Passando all'articolo 3, egli conviene sul diritto alla diagnosi in età scolare. Osserva tuttavia che tale diritto dovrebbe essere correlato al dovere, di cui al comma 3 del medesimo articolo, dei genitori e degli insegnanti di evidenziare i primi sospetti di difficoltà.  Ritiene infatti irrealistico sottoporre tutti i bambini in età scolare a visita specialistica, risultando preferibile limitare tale eventualità al caso in cui siano stati rilevati sospetti. Né va trascurato che tale disposizione comporta inevitabilmente un costo, che potrebbe eventualmente essere coperto con un contributo a carico del Ministero della salute. In caso contrario, la legge determinerebbe un onere a carico delle scuole privo di adeguata copertura.

            Ritiene infine tautologica l'affermazione, recata dal comma 2 dell'articolo 3, secondo cui la diagnosi specialistica debba essere fatta da uno specialista qualificato.

            Con riferimento all'articolo 4, egli auspica che siano individuate anche idonee modalità di formazione degli insegnanti.

            Soffermandosi sul comma 3 di tale articolo, egli sollecita infine una riflessione sui disagi conseguenti alla discalculia in occasione degli esami, auspicando conseguentemente una riformulazione della norma che, nella versione attuale, sembra tenere conto solo della dislessia e della disgrafia.

Conclude ribadendo l'importanza di un'adeguata copertura finanziaria al fine di rendere il provvedimento davvero efficace sul piano sostanziale.

 

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il sottosegretario Valentina APREA, la quale prende atto con soddisfazione dell'accordo unanime manifestato dai Gruppi sul disegno di legge in titolo, cui ella si associa pienamente a nome del Governo. Ricorda del resto che l'Esecutivo ha inserito, nell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003 di riforma scolastica, disposizioni specifiche sulla formazione degli insegnanti al fine di affrontare le difficoltà di apprendimento.

Nel concordare quindi pienamente sull'opportunità di riconoscere tale difficoltà, ella conviene altresì con molte delle proposte di modifica suggerite nel dibattito, non ritenendo sufficiente il mero riconoscimento delle stesse.

Ad esempio, conviene che dette difficoltà non debbano essere assimilate all'handicap, trattandosi in realtà di modalità diverse di apprendimento; ricorda tuttavia che attualmente molti dei ragazzi affetti da tali difficoltà hanno a disposizione insegnanti di sostegno. Occorre pertanto porre particolare attenzione a non peggiorare le condizioni attuali.

Da un lato, condivide pertanto senz'altro la scelta di una legge ad hoc che ponga le condizioni per un riconoscimento sollecito delle difficoltà di apprendimento; dall'altro, invita a svolgere un'attenta riflessione per evitare di ridurre il sostegno attualmente assicurato agli allievi con difficoltà.

In particolare, condivide la proposta di rafforzare l'articolo 3 e l'articolo 2, comma 1, lettera f), attese le differenze che senz'altro intercorrono tra l'esigenza di sensibilizzare i genitori e quella di formare gli insegnanti.

Né va dimenticato che il Governo è già intervenuto a sostegno degli studenti caratterizzati da difficoltà di apprendimento, ad esempio differenziando le prove degli esami di Stato con specifico riferimento a quelle di lingua straniera. Tale intervento è stato tuttavia adottato con atto di normazione secondaria, che non è stato esente da difficoltà di applicazione, in rapporto con le norme di rango primario.

Auspica pertanto un'approvazione sollecita della legge, che colmi l'attuale lacuna dell'ordinamento.

 

Agli intervenuti replica altresì il relatore BEVILACQUA (AN), il quale prende a sua volta atto con soddisfazione dell'unanime consenso registrato dal provvedimento. Si augura quindi che esso possa essere conclusivamente approvato dalla Commissione in sede deliberante.

 

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene indi di fissare a giovedì 22 settembre, alle ore 18, il termine per la presentazione di emendamenti.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

(omissis)


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

GIOVedi' 29 SETTEMBRE 2005

429a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

 

 

            La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE 

(1838) BASILE ed altri.  -  Nuove norme in materia di difficoltà  specifiche di apprendimento

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 settembre scorso, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda che si era conclusa la discussione generale ed era stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti. Avverte indi che sul testo e sulle proposte emendative presentate (allegate al presente resoconto) è pervenuto il parere della Commissione Affari costituzionali. Non è invece ancora pervenuto quello della Commissione bilancio. Invita infine i presentatori ad illustrare i rispettivi emendamenti.

 

In sede di articolo 1, il senatore MONTICONE (Mar-DL-U), dopo aver sottoscritto gli emendamenti 1.1 (identico all'1.2 e all'1.3), 1.5 (identico all'1.4 e all'1.6), nonché 1.12 (identico all'1.13 e all'1.14), illustra il contenuto dell'emendamento 1.1, rilevando l'opportunità di specificare che le difficoltà specifiche di apprendimento possono manifestarsi pur in assenza di patologie neurologiche.

Dà indi conto dell'emendamento dell'emendamento 1.5, volto a ribadire che dette difficoltà non sono in alcun modo assimilabili a situazioni di handicap.

Conclude soffermandosi sull'emendamento 1.12, diretto a precisare che la discalculia rappresenta una difficoltà riferita anche al processamento dei numeri.

 

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) illustra a sua volta l'emendamento 1.11, sottolineando che esso intende sostituire con una formulazione sintetica l'inopportuno elenco analitico delle diverse difficoltà di apprendimento, recate nel testo del provvedimento.

 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

 

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) dà conto dell'emendamento 2.1, diretto ad integrare le finalità del provvedimento inserendo specifici riferimenti alla formazione e aggiornamento degli operatori scolastici e dei genitori, alla comunicazione e collaborazione tra famiglie, scuole e servizi sanitari, nonché alle pari opportunità da assicurare ai soggetti colpiti da difficoltà specifiche dell'apprendimento.

 

Il senatore MONTICONE (Mar-DL-U) sottoscrive l'emendamento 2.2 e ne illustra il contenuto rilevando che esso ha - fra l'altro - il merito di favorire un'adeguata diagnosi nei confronti dei soggetti affetti da difficoltà specifiche.

 

In sede di articolo 3, la senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) illustra anzitutto l'emendamento 3.4, il quale è finalizzato ad assicurare che il Servizio sanitario nazionale metta a disposizione adeguate competenze diagnostiche, anche attraverso l'istituzione di una specifica unità diagnostica, nonché di ambulatori nei distretti periferici.

Quanto all'emendamento aggiuntivo 3.0.4, esso è diretto a favorire un'adeguata formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie nei confronti delle problematiche connesse alle difficoltà specifiche, demandando ad apposito decreto del Ministro dell'istruzione l'individuazione delle modalità attuative.

 

Si passa indi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4.

 

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) si sofferma anzitutto sull'emendamento 4.4, interamente sostitutivo dell'articolo 4, in tema di misure educative e didattiche di supporto. In particolare, ella richiama l'attenzione sugli interventi mirati che gli istituti scolastici sono chiamati a porre in essere con il coinvolgimento delle istituzioni sanitarie ed in particolare sulla previsione di misure dispensative e compensative nel corso dei cicli di istruzione.

Dà indi conto dell'emendamento aggiuntivo 4.0.11, che demanda al Ministro della salute l'emanazione di norme per garantire la realizzazione delle attività diagnostiche e riabilitative nonché, di concerto con il Ministro dell'istruzione, di linee guida per la definizione di appositi protocolli regionali per lo svolgimento di attività di identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento. Al Ministro dell'istruzione viene invece attribuito il compito di individuare modalità di valutazione dirette ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni affetti dalle difficoltà specifiche di apprendimento.

Quanto all'emendamento aggiuntivo 4.0.15, esso stanzia idonei finanziamenti per l'attività di ricerca promossa dalle università, nonché per la predisposizione di programmi volti alla realizzazione di ausili tecnologici da utilizzare nelle scuole.

 

La senatrice ACCIARINI (DS-U) illustra l'emendamento aggiuntivo 4.0.10, volto ad agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti affetti dalle difficoltà specifiche di apprendimento. Si tratta di una proposta senz'altro opportuna, atteso che risulta limitativo affrontare la tematica della dislessia solo all'interno dei percorsi di studio. Nello specifico, risulta a suo avviso rilevante consentire di sostituire con un colloquio orale le prove scritte previste per il rilascio del permesso di guida dei veicoli, nonché, più in generale, le prove scritte concorsuali. Per l'attuazione di dette misure, l'emendamento rinvia ad apposito decreto interministeriale fra i Ministri del lavoro, delle pari opportunità e delle infrastrutture.

 

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1838

 

Art. 1

 

1.1

CORTIANA

 

Al comma 1, dopo le parole: ""in assenza di patologie" inserire la seguente:"neurologiche".

_______

 

1.2

BASILE

 

Al comma 1, dopo le parole: ""in assenza di patologie" inserire la seguente:"neurologiche".

_______

 

1.3

BRIGNONE

 

Al comma 1, dopo le parole: ""in assenza di patologie" inserire la seguente:"neurologiche".

_______

 

1.11

SOLIANI, ACCIARINI

 

Sostituire i  commi 3, 4, 5, 6 con il seguente:

"2. Le DSA impediscono l’utilizzo in maniera automatica e strumentale delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana delle persone che ne sono affette"

_______

 

1.4

BRIGNONE

           

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Le DSA costituiscono una disabilità non assimilabile all'handicap".

_______

 

1.5

CORTIANA

 

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Le DSA costituiscono una disabilità ma non sono in alcun modo assimilate all'handicap".

_______

1.6

BASILE

 

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Le DSA costituiscono una disabilità ma non sono in alcun modo assimilate all'handicap".

_______

 

1.7

BRIGNONE

 

            Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

            "2-bis. Le DSA impediscono l'utilizzo in maniera automatica e strumentale delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e possono costituire una limitazione importante in alcune attività della vita quotidiana delle persone che ne sono affette".

_______

 

1.8

TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO

 

Sopprimere il comma 3.

_______

 

1.9

TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO

 

Sopprimere il comma 4.

_______

 

1.10

TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO

 

Sopprimere il comma 5.

_______

 

1.12

CORTIANA

 

Al comma 5, dopo le parole:"debolezza negli automatismi di calcolo" aggiungere le seguenti: "e del processamento numeri".

_______

 

1.13

BASILE

 

Al comma 5, dopo le parole:"debolezza negli automatismi di calcolo" aggiungere le seguenti: "e del processamento numeri".

_______

1.14

BRIGNONE

 

Al comma 5, dopo le parole:"debolezza negli automatismi di calcolo" aggiungere le seguenti: "e del processamento numeri".

_______

 

1.15

CORTIANA

 

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Le DSA impediscono l'utilizzo in maniera automatica e strumentale delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana delle persone che ne sono affette".

_______

 

1.16

BASILE

 

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Le DSA impediscono l'utilizzo in maniera automatica e strumentale delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana delle persone che ne sono affette".

_______

 

 

Art. 2

 

2.1

ACCIARINI, SOLIANI

 

Al comma 1, sostituire la lettera f) con le seguenti:

"f) promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento rivolte a specialisti, operatori scolastici e genitori;

 f-bis) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari;

f-ter) garantire nella vita lavorativa e sociale pari opportunità ai soggetti colpiti da DSA".

_______

 

2.2

CORTIANA

 

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

"f-bis) assicurare adeguate possibilità di diagnosi e di riabilitazione per i soggetti con DSA;

f-ter) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l'arco scolastico;

f-quater) garantire nella vita lavorativa e sociale pari opportunità ai soggetti con DSA".

_______

 

2.3

BASILE

 

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

"f-bis) assicurare adeguate possibilità di diagnosi e di riabilitazione per i soggetti con DSA;

f-ter) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l'arco scolastico;

f-quater) garantire nella vita lavorativa e sociale pari opportunità ai soggetti con DSA".

_______

 

2.4

BRIGNONE

 

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

"f-bis) assicurare adeguate possibilità di diagnosi e di riabilitazione per i soggetti con DSA;

f-ter) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto il percorso scolastico;

f-quater) garantire pari opportunità ai soggetti con DSA nella vita lavorativa e sociale".

_______

 

Art. 3

 

3.1

CORTIANA

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 3. (Diagnosi e riabilitazione). - 1. E' compito delle scuole di ogni ordine

e grado attivare interventi idonei per individuare i casi sospetti di DSA.

2. Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione

delle capacità fonologiche, presentano persistenti difficoltà, è necessario attivare un percorso diagnostico specifico mediante segnalazione da parte della scuola alla famiglia.

3. Una diagnosi specialistica accurata e un trattamento riabilitativo adeguato sono un diritto per tutti i soggetti con DSA.

4. La diagnosi di cui al comma 3 deve essere effettuata da uno specialista qualificato e deve essere il più precoce possibile.

5. Il Servizio sanitario nazionale assicura competenze diagnostiche specifiche almeno a livello provinciale, anche attraverso la costituzione di una specifica unità diagnostica multidisciplinare.

6. La diagnosi di DSA da parte del Servizio sanitario nazionale, su istanza della famiglia, deve essere notificata alla scuola mediante una procedura di segnalazione che non dà diritto alle provvidenze di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, se non in caso di particolare gravità.

7. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca promuove, mediante iniziative da realizzare in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici, per individuare gli alunni a rischio di DSA. L’esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi effettiva di DSA".

_______

 

3.2

BASILE

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 3. (Diagnosi e riabilitazione). - 1. E' compito delle scuole di ogni ordine

e grado attivare interventi idonei per individuare i casi sospetti di DSA.

2. Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione

delle capacità fonologiche, presentano persistenti difficoltà, è necessario attivare un percorso diagnostico specifico mediante segnalazione da parte della scuola alla famiglia.

3. Una diagnosi specialistica accurata e un trattamento riabilitativo adeguato sono un diritto per tutti i soggetti con DSA.

4. La diagnosi di cui al comma 3 deve essere effettuata da uno specialista qualificato e deve essere il più precoce possibile.

5. Il Servizio sanitario nazionale assicura competenze diagnostiche specifiche almeno a livello provinciale, anche attraverso la costituzione di una specifica unità diagnostica multidisciplinare.

6. La diagnosi di DSA da parte del Servizio sanitario nazionale, su istanza della famiglia, deve essere notificata alla scuola mediante una procedura di segnalazione che non dà diritto alle provvidenze di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, se non in caso di particolare gravità.

7. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca promuove, mediante iniziative da realizzare in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici, per individuare gli alunni a rischio di DSA. L’esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi effettiva di DSA".

_______

 

3.3

BRIGNONE

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 3. (Diagnosi e riabilitazione). - 1. E' compito delle scuole di ogni ordine

e grado attivare interventi idonei per individuare i casi sospetti di DSA.

2. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove, mediante iniziative da realizzare in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici, per individuare gli alunni a rischio di DSA. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi effettiva di DSA.

3. Una diagnosi specialistica accurata e un trattamento riabilitativo adeguato sono un diritto per tutti i soggetti con DSA.

4. La diagnosi di cui al comma 3 deve essere effettuata da uno specialista qualificato e deve essere il più precoce possibile.

5. Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione delle capacità fonologiche, presentano persistenti difficoltà, è necessario attivare un percorso diagnostico specifico mediante segnalazione da parte della scuola alla famiglia.

6. Il Servizio sanitario nazionale assicura competenze diagnostiche specifiche almeno a livello provinciale, anche attraverso la costituzione di una specifica unità diagnostica multidisciplinare.

7. La diagnosi di DSA da parte del Servizio sanitario nazionale, su istanza della famiglia, deve essere notificata alla scuola mediante una procedura di segnalazione che non dà diritto alle provvidenze di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, se non in caso di particolare gravità".

_______

 

3.4

SOLIANI, ACCIARINI

 

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

"3. E’ dovere dei genitori e degli insegnanti evidenziare le prime manifestazioni delle DSA.

 3-bis. Il Servizio sanitario nazionale assicura competenze diagnostiche specifiche almeno a livello provinciale, anche attraverso la costituzione di una specifica unità diagnostica, che preveda la presenza di un neuropsichiatra infantile, di uno psicologo e di un logopedista, nonché di ambulatori di primo livello nei distretti periferici, secondo modalità definite dalle regioni".

_______

 

3.0.1

CORTIANA

                            

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3-bis. (Formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie). - 1. Agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado deve essere assicurata una adeguata formazione riguardo alla problematica delle DSA.

2. La formazione degli insegnanti deve garantire una conoscenza approfondita delle problematiche relative alle DSA, una sensibilizzazione per l’individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate.

3. Devono essere altresì assicurati adeguata formazione e aggiornamento degli operatori dei servizi sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione dei soggetti con DSA, anche in condizioni di bilinguismo".

_______

 

3.0.2

BASILE

 

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3-bis. (Formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie). - 1. Agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado deve essere assicurata una adeguata formazione riguardo alla problematica delle DSA.

2. La formazione degli insegnanti deve garantire una conoscenza approfondita delle problematiche relative alle DSA, una sensibilizzazione per l’individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate.

3. Devono essere altresì assicurati adeguata formazione e aggiornamento degli operatori dei servizi sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione dei soggetti con DSA, anche in condizioni di bilinguismo".

_______

 

3.0.3

BRIGNONE

 

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3-bis. (Formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie). - 1. Agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado deve essere assicurata una adeguata formazione riguardo alla problematica delle DSA.

2. Nei percorsi formativi degli insegnanti si deve garantire una conoscenza approfondita delle problematiche relative alle DSA, una sensibilizzazione per l’individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate.

3. Devono essere altresì assicurati adeguata formazione e aggiornamento degli operatori dei servizi sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione dei soggetti con DSA, anche in condizioni di bilinguismo".

_______

 

3.0.4

ACCIARINI, SOLIANI

 

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

"Art 3-bis (Formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie). - 1. Agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado deve essere assicurata una adeguata formazione riguardo alla problematica delle DSA.

2. La formazione degli insegnanti deve garantire una conoscenza approfondita delle problematiche relative alle DSA, una sensibilizzazione per l’individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate.

3. Devono essere altresì assicurati adeguata formazione e aggiornamento degli operatori dei servizi sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione dei soggetti con DSA.

4. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione di cui al presente articolo".

_______

 

 

Art. 4

 

4.1

CORTIANA

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 4. (Misure educative e didattiche di supporto). - 1. Gli alunni con segnalazione diagnostica di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi nel corso dei cicli di istruzione.

2. Agli alunni con DSA deve essere garantita l’applicazione di misure educative e di supporto che devono essere adottate in tutto il sistema di istruzione e di formazione al fine di assicurare pari opportunità per il diritto allo studio e il successo formativo.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 devono:

a) favorire l’uso di una didattica individualizzata con forme efficaci e flessibili

di lavoro scolastico, evitando metodi non idonei;

b) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a porsi in situazioni di benessere;

c) prevenire il fallimento scolastico ed esistenziale;

d) prevedere accorgimenti di carattere dispensativo e compensativo, comprendenti anche l’uso delle tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi;

e) essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e il

raggiungimento degli obiettivi;

f) applicare percorsi di apprendimento individualizzati e/o personalizzati che tengano conto di caratteristiche peculiari come il bilinguismo.

4. Agli alunni con DSA devono essere garantite altresì adeguate forme di verifica e di valutazione, predisposte al fine di evitare che gli stessi siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni, a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, in particolare per quanto concerne gli esami di Stato, di passaggio di ciclo di istruzione e di ammissione all’università".

_______

 

4.2

BASILE

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 4. (Misure educative e didattiche di supporto). - 1. Gli alunni con segnalazione diagnostica di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi nel corso dei cicli di istruzione.

2. Agli alunni con DSA deve essere garantita l’applicazione di misure educative e di supporto che devono essere adottate in tutto il sistema di istruzione e di formazione al fine di assicurare pari opportunità per il diritto allo studio e il successo formativo.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 devono:

a) favorire l’uso di una didattica individualizzata con forme efficaci e flessibili

di lavoro scolastico, evitando metodi non idonei;

b) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a porsi in situazioni di benessere;

c) prevenire il fallimento scolastico ed esistenziale;

d) prevedere accorgimenti di carattere dispensativo e compensativo, comprendenti anche l’uso delle tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi;

e) essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e il

raggiungimento degli obiettivi;

f) applicare percorsi di apprendimento individualizzati e/o personalizzati che tengano conto di caratteristiche peculiari come il bilinguismo.

4. Agli alunni con DSA devono essere garantite altresì adeguate forme di verifica e di valutazione, predisposte al fine di evitare che gli stessi siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni, a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, in particolare per quanto concerne gli esami di Stato, di passaggio di ciclo di istruzione e di ammissione all’università".

_______

 

4.3

BRIGNONE

 

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 4. (Misure educative e didattiche di supporto). - 1. Gli alunni con segnalazione diagnostica di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi nel corso dei cicli di istruzione.

2. Al fine di assicurare pari opportunità per il diritto allo studio e il successo formativo, agli alunni con DSA deve essere garantita l'applicazione di misure educative e di supporto.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 devono:

a) favorire l’uso di una didattica individualizzata con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico, evitando metodi non idonei;

b) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a porsi in situazioni di benessere;

c) prevenire il fallimento scolastico ed esistenziale;

d) prevedere accorgimenti di carattere dispensativo e compensativo, comprendenti anche l’uso delle tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi;

e) essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e il

raggiungimento degli obiettivi;

f) applicare percorsi di apprendimento individualizzati e/o personalizzati che tengano conto di caratteristiche peculiari come il bilinguismo.

4. Agli alunni con DSA devono essere garantite altresì adeguate forme di verifica e di valutazione, al fine di evitare che gli stessi siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni, in particolare in occasione di esami di Stato, di passaggio di ciclo di istruzione e di ammissione all’università".

_______

 

4.4

SOLIANI, ACCIARINI

 

Sostituire l’articolo con il seguente:

"Art. 4. - (Misure educative e didattiche di supporto). 1. Le istituzioni scolastiche promuovono interventi mirati e integrati con le istituzioni sanitarie e interventi formativi per i docenti al fine di predisporre specifici percorsi correttivi e rieducativi.

2.Gli alunni con DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi nel corso dei cicli di istruzione.

3. Agli alunni con DSA deve essere garantita l’applicazione di misure educative e di supporto che devono essere adottate in tutto il sistema di istruzione e di formazione al fine di assicurare pari opportunità per il diritto allo studio ed il successo formativo.

4. Le misure di cui al comma 3 devono:

a)                  favorire una didattica individualizzata con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico evitando metodi non idonei;

b)                  coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a porsi in situazione di benessere;

c)                  cercare di prevenire il fallimento scolastico ed esistenziale;

d)                  prevedere accorgimenti di carattere dispensativo e compensativo;

e)                  essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

5. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, individua forme di verifica e di valutazione che non mettano l’alunno con DSA in condizione di svantaggio rispetto agli altri, a causa dei suoi tempi di decifrazione e di produzione di testi, anche negli esami di Stato, di passaggio di ciclo e di ammissione all’università".

_______

 

4.7

CORTIANA

 

Sostituire l’articolo con il seguente:

"Art. 4. (Misure educative e didattiche di supporto). - 1. Gli alunni con DSA hanno diritto a fruire di appositi strumenti compensativi e dispensativi nel corso dei cicli di istruzione e in tutte le fasi del percorso scolastico, compresi i momenti di valutazione finale. Agli alunni con DSA deve essere assicurata l'applicazione di misure didattiche e di supporto che devono essere adottate in tutto il sistema di istruzione e formazione, al fine di assicurare pari opportunità per il diritto allo studio e per il successo formativo e contribuire a ridurre anche il fenomeno della dispersione scolastica.

2. Le misure di cui al comma 1 devono:

a) favorire l'uso di una didattica individualizzata con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico, evitando metodi non idonei e in particolare privilegiando, ove necessario, metodiche innovative di insegnamento e adottando criteri di valutazione e modalità di verifica che tengano conto delle difficoltà specifiche di apprendimento;

b) prevedere strumenti di carattere dispensativo e compensativo, valutando l'entità e il profilo della difficoltà, comprendenti anche l'uso delle tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi, assicurando adeguati ritmi e tempi di apprendimento;

c) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a porsi in situazioni di benessere al fine di prevenire il fallimento scolastico ed esistenziale;

d) essere sottoposte periodicamente a monito raggio per valutare l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

3. Nei casi di bilinguismo degli alunni con DSA, le misure educative e didattiche di supporto di cui al presente articolo devono in particolare prevedere strumenti compensativi essenziali che tengano adeguatamente conto delle ulteriori difficoltà di apprendimento derivanti dal bilinguismo e che assicurino percorsi personalizzati che favoriscano anche la comunicazione verbale, in particolare nell'insegnamento della lingua straniera, anche prevedendo misure esonerative dell'insegnamento della seconda lingua straniera, qualora prevista dal programma di studi".

4. Agli alunni con DSA devono essere comunque garantite adeguate forme di verifica e di valutazione, predisposte al fine di evitare che gli stessi siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni, a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, in particolare per quanto concerne gli esami di Stato, di passaggio di ciclo di istruzione e di ammissione all'università".

_______

 

4.5

BASILE

 

            Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

            "e-bis) prevedere, nei casi di alunni bilingui con DSA, strumenti compensativi essenziali che favoriscano la comunicazione verbale e che, in particolare per l'insegnamento della lingua straniera, assicurino ritmi graduali e adeguati di apprendimento, includendo anche misure esonerative dell'insegnamento della seconda lingua straniera qualora prevista dal programma di studi".

_______

 

4.6

CORTIANA

 

            Dopo il comma 2, inserire il seguente:

            "2-bis. Nei casi di bilinguismo degli alunni con DSA, le misure educative e didattiche di supporto di cui al presente articolo devono in particolare prevedere strumenti compensativi essenziali che tengano adeguatamente conto delle ulteriori difficoltà di apprendimento derivanti dal bilinguismo e che assicurino percorsi personalizzati che favoriscano la comunicazione verbale, in particolare nell'insegnamento della lingua straniera, anche prevedendo misure esonerative dell'insegnamento della seconda lingua straniera, qualora prevista dal programma di studi".

_______

 

4.0.1

CORTIANA

 

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

"Art. 4-bis. (Misure per l’attività lavorativa e sociale).- 1. Alle persone con DSA devono essere assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.

2. Nelle prove scritte previste per il rilascio del permesso di guida dei veicoli di qualsiasi tipo, nonché nelle prove scritte dei concorsi pubblici e privati, deve essere assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l’espletamento delle medesime prove, adeguati alla necessità dei soggetti con DSA".

_______

 

4.0.2

BASILE

 

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

"Art. 4-bis. (Misure per l’attività lavorativa e sociale).- 1. Alle persone con DSA devono essere assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.

2. Nelle prove scritte previste per il rilascio del permesso di guida dei veicoli di qualsiasi tipo, nonché nelle prove scritte dei concorsi pubblici e privati, deve essere assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l’espletamento delle medesime prove, adeguati alla necessità dei soggetti con DSA".

_______

 

4.0.3

BRIGNONE

 

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

"Art. 4-bis. (Misure per l’attività lavorativa e sociale).- 1. Alle persone con DSA devono essere assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.

2. Nelle prove scritte previste per il rilascio del permesso di guida dei veicoli di qualsiasi tipo, nonché nelle prove scritte dei concorsi pubblici e privati, deve essere assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove, adeguati alla necessità dei soggetti con DSA".

_______

 

4.0.10

ACCIARINI, SOLIANI

 

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

"Art. 4-bis. (Misure per l’attività lavorativa e sociale). 1. Alle persone con DSA devono essere assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.

2. Nelle prove scritte previste per il rilascio del permesso di guida dei veicoli di qualsiasi tipo, nonché delle prove scritte dei concorsi pubblici e privati, deve essere assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabilito per l’espletamento delle medesime prove, adeguati alla necessità dei soggetti con DSA.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle pari opportunità e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, provvedono nell’ambito delle rispettive competenze, a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo".

_______

 

4.0.4

CORTIANA

 

Dopo l'articolo 4-bis, inserire il seguente:

"Art. 4-ter. (Disposizioni di attuazione). - 1. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, emana apposite norme per garantire la realizzazione delle attività diagnostiche e riabilitative di cui all’articolo 3.

2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, provvede, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all’articolo 3, comma 7.

3. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti di cui all’articolo 3-bis.

4. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le misure dispensative, compensative, educative e didattiche di supporto degli alunni con DSA di cui all’articolo 4, che devono essere adottate in tutto il sistema nazionale di istruzione e formazione.

5. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con il medesimo decreto di cui al comma 4, individua altresì forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 4.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per le pari opportunità e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, provvedono nell’ambito delle rispettive competenze a dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 4-bis".

_______

 

4.0.5

BASILE

 

Dopo l'articolo 4-bis, inserire il seguente:

"Art. 4-ter. (Disposizioni di attuazione). - 1. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, emana apposite norme per garantire la realizzazione delle attività diagnostiche e riabilitative di cui all’articolo 3.

2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, provvede, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all’articolo 3, comma 7.

3. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti di cui all’articolo 3-bis.

4. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le misure dispensative, compensative, educative e didattiche di supporto degli alunni con DSA di cui all’articolo 4, che devono essere adottate in tutto il sistema nazionale di istruzione e formazione.

5. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con il medesimo decreto di cui al comma 4, individua altresì forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 4.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per le pari opportunità e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, provvedono nell’ambito delle rispettive competenze, a dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 4-bis".

_______

 

4.0.6

BRIGNONE

 

Dopo l'articolo 4-bis, inserire il seguente:

"Art. 4-ter. (Disposizioni generali). - 1. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, emana apposite norme per garantire la realizzazione delle attività diagnostiche e riabilitative di cui all’articolo 3.

2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, provvede, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all’articolo 3, comma 7.

3. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti di cui all’articolo 3-bis.

4. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le misure dispensative, compensative, educative e didattiche di supporto degli alunni con DSA di cui all’articolo 4, che devono essere adottate in tutto il sistema nazionale di istruzione e formazione.

5. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con il medesimo decreto di cui al comma 4, individua altresì forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 4.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per le pari opportunità e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, provvedono nell’ambito delle rispettive competenze, a dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 4-bis".

_______

 

4.0.11

SOLIANI, ACCIARINI

 

Dopo l’articolo 4-bis, inserire il seguente:

"Art. 4-ter. (Disposizioni di attuazione). - 1. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, emana apposite norme per garantire la realizzazione delle attività diagnostiche e riabilitative.

2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, provvede, con proprio decreto da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali da stipulare entro i successivi sei mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, per lo svolgimento delle attività di identificazione precoce da realizzarsi nelle scuole di ogni ordine e grado in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale.

3. Le istituzioni scolastiche nell’esercizio della loro autonomia devono individuare le misure dispensative, compensative, educative e didattiche di supporto degli alunni con DSA.

4. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, individua altresì forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA".

_______

 

4.0.7

CORTIANA

 

Dopo l'articolo 4-ter, inserire il seguente:

"Art. 4-quater. (Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché al Titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa".

_______

 

4.0.8

BASILE

 

Dopo l'articolo 4-ter, inserire il seguente:

"Art. 4-quater. (Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché al Titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa".

_______

 

4.0.9

BRIGNONE

 

Dopo l'articolo 4-ter, inserire il seguente:

"Art. 4-quater. (Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché al Titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa".

_______

 

4.0.12

ACCIARINI, SOLIANI

 

Dopo l’articolo 4-ter, inserire il seguente:

"Art. 4-quater. (Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano). - 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché al titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa".

_______

 

4.0.13

TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO

 

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

"Art. 4-bis. (Formazione degli insegnanti) - 1. Le scuole interessate, esercitando i criteri dell'autonomia, definiscono le forme della collaborazione con idonee strutture delle università (facoltà, corsi di laurea, dipartimenti, cattedre, dottorati) al fine di garantire la specifica formazione degli insegnanti e le più adeguate modalità di insegnamento e di determinazione dei contenuti della didattica. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone annualmente la costituzione di un Fondo di finanziamento compatibile con le disponibilità di bilancio.

2. Le scuole interessate, d'intesa con le Università e gli altri enti competenti, organizzano annualmente un ciclo di seminari ricognitivi dello stato del problema e propositivi di rinnovate soluzioni".

_______

 

4.0.14

TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO

 

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

          "Art. 4-bis. (Copertura finanziaria) - 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l’anno 2005, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

          2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

_______

 

4.0.15

SOLIANI, ACCIARINI

 

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

"Art. 4-bis. (Finanziamento delle attività di ricerca universitaria sulle patologie DSA e dei programmi per la realizzazione di ausili tecnologici nelle scuole). - 1. Per le finalità di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2006, da destinare alla ricerca ed agli studi promossi dai Centri di ricerca universitari sulle patologie di cui alla presente legge.

2. E’ altresì autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2006, per la realizzazione da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di programmi ed ausili tecnologici per la predisposizione, all’interno delle istituzioni scolastiche, di fonoteche contenenti il testo parlato dei libri in adozione e di altri testi rilevanti ai fini didattici.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 35 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri".


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

MERCOLedi' 23 novembre 2005

445a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

 

 

            Interviene il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Possa.        

            La seduta inizia alle ore 15.30.

IN SEDE REFERENTE

(omissis)

(1838) BASILE ed altri.  -  Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 29 settembre scorso, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - si era conclusa l'illustrazione degli emendamenti. Comunica indi che, anche in questo caso, non è ancora giunto il parere della 5^ Commissione e che pertanto non si potrà procedere alle votazioni.

 

Prende atto la Commissione.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

MARTedi' 29 novembre 2005

447a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

BEVILACQUA

 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.     

 

            La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE 

(omissis)

(1838) BASILE ed altri.  -  Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 novembre scorso.

 

 

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora giunto il parere della Commissione bilancio e che pertanto non è possibile procedere alle votazioni.

 

Prende atto la Commissione.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

MERCOLedi' 11 gennaio 2006

449a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ASCIUTTI

indi del Vice Presidente

BEVILACQUA

 

 

            La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE 

(1838) BASILE ed altri.  -  Nuove norme in materia di difficolta' specifiche di apprendimento

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 

            Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 novembre scorso.

 

            Il PRESIDENTE avverte che non sono ancora giunti i pareri sul testo e sugli emendamenti da parte della Commissione bilancio e che non si potrà pertanto procedere alle votazioni.

 

            Prende atto la Commissione.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(omissis)

 

 


Esame in sede consultiva


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLedi' 28 SETTEMBRE 2005

253a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

FALCIER

 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

 

La seduta inizia alle ore 14,45.

(1838) BASILE ed altri.  -  Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni sugli emendamenti)

 

      Il relatore VALDITARA (AN) illustra il disegno di legge in titolo, le cui disposizioni sono prevalentemente riconducibili a interventi a tutela di diritti fondamentali della persona, a norme generali sull'istruzione, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, nonché a principi fondamentali nelle materie istruzione e tutela della salute, che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione demanda alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni. Propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle regioni, attraverso la Conferenza Stato-Regioni, nel procedimento di adozione dei decreti di cui all'articolo 4, commi 1 e 3.

Passa quindi a illustrare gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1838, sui quali propone di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- parere non ostativo sugli emendamenti 4.0.10, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.11, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle regioni, attraverso la Conferenza Stato-Regioni, nel procedimento di adozione dei decreti ivi previsti, che incidono in ambiti riconducibili a materia di legislazione concorrente quali la tutela della salute, la tutela del lavoro, l'istruzione;

- parere non ostativo sugli emendamenti 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.12, osservando tuttavia come appaia preferibile una riformulazione del comma 2 di dette proposte che eviti il preciso riferimento alla potestà legislativa integrativa e attuativa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, potendo, nelle materie oggetto della disciplina in esame, venire in rilievo un intreccio di competenze primarie, concorrenti e attuative delle medesime autonomie speciali alla luce dei rispettivi statuti;

- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

 

            La Sottocommissione concorda con le proposte formulate dal relatore.

(omissis)


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLedi' 18 GENNAIO 2006

548a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 

Intervengono il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Ricevuto e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 20,20.

(omissis)

(1838) BASILE ed altri.  -  Nuove norme in materia di difficolta' specifiche di apprendimento

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

 

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il provvedimento in titolo, segnalando che occorre valutare se siano suscettibili di determinare oneri le norme che prevedono di garantire i necessari supporti per gli alunni (di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a)), lo svolgimento di specifiche forme di verifica, monitoraggio  e valutazione (di cui alla lettera e) del citato articolo 2 nonché di cui all’articolo 4, comma 2, lettera e) e al comma 3), la formazione degli insegnanti (di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f)), il riconoscimento del diritto ad una diagnosi specialistica accurata (di cui all’articolo 3), l’espletamento di una didattica individualizzata (di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a)), la previsione di accorgimenti compensativi (di cui al medesimo articolo 4, comma 2, lettera d), che secondo la relazione illustrativa possono anche consistere di specifici sussidi come computer, correttori ortografici, lettori ottici, sintetizzatori vocali). Al riguardo rileva che occorre pertanto valutare l’opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata dei possibili effetti finanziari prevedendo, se del caso, l’introduzione di specifiche disposizioni di copertura finanziaria.

 

Avendo il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO evidenziato la necessità di disporre di un tempo aggiuntivo per fornire risposta ai suddetti quesiti, la Sottocommissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell’esame.

 

La seduta termina alle ore 20,55.


IGIENE E SANITA’ (12a)

Sottocommissione per i pareri

MARTedi' 4 ottobre 2005

65a Seduta

Presidenza della Presidente

BOLDI

 

 

  La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

            alla 7a Commissione:

 

(1838) BASILE ed altri.  -  Nuove norme in materia di difficolta' specifiche di apprendimento : parere favorevole;

(omissis)

 

 




[1]    Seduta del 18 gennaio 2006.

[2]    D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado); si segnalano in particolare gli articoli da 312 a 321.

[3]    Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute e progressivamente rafforzate; indicazioni  e parametri per la redazione della diagnosi e del  profilo sono fornite dal D.P.R. 24 febbraio 1994 Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap.

[4]    L’art. 40, comma 3, della L. n. 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)  hadefinito  i parametri di determinazione delle dotazioni organiche degli insegnanti di sostegno prevedendo un rapporto di un docente ogni 138 alunni iscritti negli istituti della provincia. Tale disposizione è comunque integrata dalle previsioni dell’ art. 40 comma 1 della stessa legge che, nell’ambito della ridefinizione delle dotazioni organiche dei docenti e dei criteri per la formazione delle classi tramite decreti ministeriali finalizzati a garantire economie di spesa, fa salva la possibilità di derogare al rapporto insegnanti alunni sopra indicato assumendo docenti con incarico a tempo determinato “in presenza di handicap particolarmente gravi”.

[5]    L’art.10 del .DM 24 luglio 1998 n.331  (come sostituito dal D;M 3 giugno 1999 n.141) prevede che le classi con alunni in situazione di handicap sono  costituite con non più di 20 alunni  (a fronte del numero fissato per le altre in 25) purchè sia motivata la necessità di riduzione in rapporto ai bisogni formativi dell’allievo.

[6]    Art.2  DPR 24 febbraio 1994, art .313 D.Lgs. 297/1994.

[7]    Delega al Governo per  la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

[8]    Delega al Governo per  la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

[9]    Camera dei Deputati Assemblea, seduta del 18 febbraio 2003, odg 9/3387/27 (on Ercole ed altri) che impegnava il Governo a prevedere,nei decreti attuativi della riforma, forme di dispensa degli alunni dislessici da  alcune prestazioni ed garantire loro l’uso di appositi strumenti didattici; odg 9/3387/40 (on Spina Diana e Parodi ) che auspicava raccordi tra il sistema scolastico ed il sistema sanitario locale per indagini specialistiche volte ad individuare la dislessia; odg 9/3387/49 (on Fratta Pasini ed altri), accolto in parte, che invitava alla promozione di misure per il successo formativo ed per la formazione dei docenti.

[10]   D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421

[11]    Legge 15 marzo 1997, n. 59, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” (così detta “Bassanini 1”).

[12]   DPR 8 marzo 1999, n.275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[13]   Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2005/2006.

[14]   D.L. 18 maggio 2006, n. 181 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri».

[15]   “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”.

[16]    Si ricorda infatti che l’articolo 1, comma 10, del D.L. 181/2006 prevede che con D.P.C.M: si provveda a alla ricognizione delle strutture trasferite in relazione alla modifica delle funzioni ministeriali, nonché alla individuazione provvisoria del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione.