Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Norme in materia di soppressione dell¿accesso programmato ai corsi universitari - A.C. 1619, A.C. 1637, A.C. 1674, A.C. 1737 e A.C. 3061
Riferimenti:
AC n. 1619/XV   AC n. 1637/XV
AC n. 1674/XV   AC n. 1737/XV
AC n. 3061/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 263
Data: 10/10/2007
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

 

Norme in materia di soppressione dell’accesso programmato ai corsi universitari

A.C. 1619, A.C. 1637, A.C. 1674, A.C. 1737 e A.C. 3061

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 263

 

 

10 ottobre 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Cultura

 

SIWEB

 

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File: CU0114

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  8

§      Contenuto  8

§      Relazioni allegate  9

Elementi per l’istruttoria legislativa  10

§      Necessità dell’intervento con legge  10

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  10

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali10

§      Compatibilità comunitaria  11

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  15

§      Impatto sui destinatari delle norme  15

Schede di lettura

Quadro normativo  19

Progetti di legge

§      A.C. 1619, (on. Giuditta), Norme in materia di soppressione dell’accesso ai corsi universitari27

§      A.C. 1637, (on. Mazzoni), Abrogazione delle disposizioni in materia di accesso programmato ai corsi universitari31

§      A.C. 1674, (on. De Simone ed altri), Disposizioni in materia di accesso ai corsi universitari35

§      A.C. 1737, (on. Tessitore ed altri), Abrogazione della legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso agli studi universitari41

§      A.C. 3061, (on. Amoruso), Abrogazione dell'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché della legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di limiti all'accesso ai corsi universitari47

Normativa nazionale

§      Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 3, 4, 9, 33, 34)53

§      L. 19 novembre 1990, n. 341. Riforma degli ordinamenti didattici universitari (art. 9)55

§      L. 15 maggio 1997, n. 127. Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (art. 17, co. 116)57

§      Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. D.M. 21 luglio 1997, n. 245. Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento.59

§      L. 2 agosto 1999, n. 264. Norme in materia di accessi ai corsi universitari65

§      Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. D.M. 3 novembre 1999, n. 509. Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei (art. 6)69

§      L. 27 marzo 2001, n. 133. Norme relative all'iscrizione ai corsi universitari71

§      Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. D.M. 22 ottobre 2004, n. 270. Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica  72

§      L. 19 novembre 2004, n. 288. Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001  82

Normativa comunitaria

§      Dir. 5 aprile 1993, n. 93/16/CEE. Direttiva del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (artt. 23-27, Allegato 1)85

§      Dir. 14 maggio 2001, n. 2001/19/CE. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico  92

§      Dir. 7 settembre 2005, n. 2005/36/CE. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali105

Corte costituzionale

§      Sentenza 27 novembre 1998, n. 383  219

 

 


SIWEB

Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

1619

Titolo

Norme in materia di soppressione dell’accesso programmato ai corsi universitari

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Università

Iter al Senato

No

Numero di articoli

3

Date

 

§       presentazione alla Camera

7 settembre 2006

§       annuncio

19 settembre 2006

§       assegnazione

5 ottobre 2006

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

V (Bilancio)

XIV (Politiche dell’Unione europea)

 


Numero del progetto di legge

1637

Titolo

Abrogazione delle disposizioni in materia di accesso programmato ai corsi universitari

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Università

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date

 

§       presentazione alla Camera

13 settembre 2006

§       annuncio

19 settembre 2006

§       assegnazione

27 settembre 2006

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

V (Bilancio)

XIV (Politiche dell’Unione europea)

 

 


Numero del progetto di legge

1674

Titolo

Disposizioni in materia di accesso ai corsi universitari

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Università

Iter al Senato

No

Numero di articoli

3

Date

 

§       presentazione alla Camera

21 settembre 2006

§       annuncio

22 settembre 2006

§       assegnazione

7 novembre 2006

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

V (Bilancio)

XIV (Politiche dell’Unione europea)

 

 


Numero del progetto di legge

1737

Titolo

Abrogazione della legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso agli studi universitari

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Università

Iter al Senato

No

Numero di articoli

5

Date

 

§       presentazione alla Camera

28 settembre 2006

§       annuncio

2 ottobre 2006

§       assegnazione

23 ottobre 2006

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

V (Bilancio)

XII (Affari sociali)

XIV (Politiche dell’Unione europea)

 

 


Numero del progetto di legge

3061

Titolo

Abrogazione dell' articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche' della legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di limiti all' accesso ai corsi universitari

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Università

Iter al Senato

No

Numero di articoli

2

Date

 

§       presentazione alla Camera

25 settembre 2006

§       annuncio

26 settembre 2006

§       assegnazione

4 ottobre 2007

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

V (Bilancio)

XII (Affari sociali)

XIV (Politiche dell’Unione europea)

 

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Tutte le diverse proposte di legge in esame (AA.CC. 1619, 1637, 1674,1737, 3061) dispongono in ordine alla soppressione dell’accesso programmato ai corsi universitari, attraverso l’abrogazione della normativa di riferimento.

Ulteriori disposizioni prevedono che:

-             il Ministro dell’università e della ricerca stabilisca con decreto modalità di accesso ai corsi universitari basate sulla natura del titolo di studio conseguito (art. 2 C. 1619);

-             le università provvedano a regolarizzare le iscrizioni effettuate con riserva, relative a qualsiasi tipo di corso, per gli anni accademici 2005-2006 e 2006-2007 (art. 1, co. 2, C. 1637);

-             siano previste prove di accertamento, di carattere orientativo e non vincolante ai fini dell’iscrizione, delle disposizioni dei giovani al fine della scelta degli indirizzi di studio (art. 4 C. 1737);

-             con atto d’indirizzo del Ministero dell’università e della ricerca si provveda a coordinare la soppressione dell’accesso programmato rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di “formazione regolamentata” (art. 5 C. 1737).

 

La proposta di legge C. 1674 definisce quali sono i requisiti di ammissione ai corsi di studio prevedendo che:

-             occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo;

-             i regolamenti didattici d’ateneo  possono altresì prevedere e verificare il possesso di un’adeguata preparazione iniziale; se la verifica non è positiva sono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso;

-             per essere ammessi ad una laurea specialistica occorre il diploma di laurea, eccetto per i corsi di studio regolati a livello comunitario che non prevedono titoli universitari di I livello, per i quali è sufficiente il diploma di scuola superiore;

-             per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre il diploma di laurea mentre per potere accedere ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso del diploma di laurea specialista, oggi denominata magistrale.

Relazioni allegate

Alle proposte di legge in esame, d’iniziativa parlamentare, sono allegate le relazioni illustrative.

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

Tutti i provvedimenti in esame dispongono, primariamente, l’abrogazione di normative contenute in fonti di rango primario.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia universitaria non è espressamente contemplata dal nuovo art. 117 Cost. Tale materia può essere ricondotta, peraltro, alla materia “istruzione”, suddivisa dall’art. 117 Cost. tra la potestà esclusiva dello Stato (“norme generali sull’istruzione”, art. 117, co. 2°, lett. n)) e la potestà concorrente Stato-regioni (“istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e formazione professionale”, art. 117, co. 3°).

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Il provvedimento interessa diversi principi costituzionali.

In primo luogo, l’articolo 34, primo e terzo comma, secondo il quale la scuola è aperta a tutti ed i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

In secondo luogo l’articolo 4, secondo comma, secondo il quale ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Infine l’articolo 33, sesto comma, prevede che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Si ricorda che, in materia di accesso programmato alle università, è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n.383 del 1998[1], In tale occasione la Corte si è pronunciata sulla legittimità dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 che prevedeva genericamente l’introduzione dell’accesso programmato alle università, delegando a regolamenti ministeriali la disciplina dettagliata. Tale disposizione era stata impugnata adducendo tra l’altro la violazione del principio della riserva (relativa) di legge, desumibile in materia di accesso all’istruzione, anche universitaria, dagli artt. 33, secondo comma, e 34, primo comma, della Costituzione (ai sensi della prima disposizione, “la Repubblica detta le norme generali sull’istruzione”, mentre la seconda recita che “la scuola è aperta a tutti”).

La Corte, con sentenza interpretativa di rigetto, ha dichiarato non fondata tale questione di legittimità costituzionale; nel contempo ha segnalato che pur essendovi un quadrolegislativo di riferimento nella normativa comunitaria (in particolare nelle direttive che consentono il reciproco riconoscimento dei titoli universitari sulla base di criteri uniformi di formazione) l’intera materia necessita di un’organica sistemazione legislativa anche al fine di prevenire incertezze da parte dei potenziali iscritti ed evitare il conseguente il contenzioso.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Nel quadro del regime generale di liberalizzazione posto dal Trattato CE in materia di diritto di stabilimento e prestazione dei servizi, gli artt. 47 e 49 del Trattato che istituisce la Comunità europea (nella versione consolidata 97/C 340/03) stabiliscono, rispettivamente, il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli professionali e la libera circolazione nel settore della prestazione di servizi. In particolare, l’art. 47 del Trattato dispone l’adozione di direttive, allo scopo di evitare la ripetizione del percorso degli studi e della successiva formazione per esercitare professioni subordinate al possesso di titoli universitari o comunque post-secondari. A fondamento di tali prescrizioni è il principio della corrispondenza ed affidabilità dei percorsi formativi prescelti dai singoli Stati per l’accesso ad una determinata attività o ad attività corrispondenti.

Specifiche direttive (vedi infra), poi recepite nel nostro ordinamento, hanno disciplinato il riconoscimento della formazione per l’esercizio della professione di architetto e delle professioni afferenti ai settori medico, paramedico e veterinario; alle altre professioni regolamentate[2] si applica invece un sistema generale di riconoscimento dei titoli che comprende i diplomi di istruzione universitaria della durata minima di tre anni ed i titoli professionali conseguiti al termine di un ciclo di studio post-secondario inferiore a tre anni ma superiore ad uno (Direttive 89/48/CE e 92/51/CE[3]).

 

Le direttive settoriali 77/452/CEE, 77/453/CEE[4], 78/686/CEE, 78/687/CEE[5], 78/1026/CEE, 78/1027/CEE[6], 80/154/CEE, 80/155/CEE[7], 85/384/CEE[8], 85/432/CEE, 85/433/CEE[9] e 93/16/CEE[10], concernenti rispettivamente le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico, hanno specificato i requisiti  standard della formazione necessaria per l’esercizio di tali attività.

In linea di massima le direttive prescrivono una formazione a tempo pieno che verta obbligatoriamente su materie indicate (in allegato alle direttive stesse) e che comprenda insegnamenti teorici e pratici .

Recentemente la Direttiva 2005/36[11], in corso di recepimento[12], ha inteso consolidare in un unico testo e sostituire le 15 direttive che hanno istituito differenti regimi di riconoscimento delle qualifiche professionali.

L’art. 62 della direttiva dispone pertanto (a decorrere dal 20 ottobre 2007[13]). l’abrogazione:

·          delle 12 direttive settoriali (77/452/CEE, 77/453/CEE 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE 85/384/CEE 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE ) concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico;

·         delle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE relative al sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali della durata minima di tre anni o dei titoli professionali che implicano un iter di studio post-secondario inferiore a tre anni ma superiore ad uno;

·         della direttiva 1999/42/CE che ha istituito un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

 

Ai sensi della direttiva 2005/36 in commento, la libera circolazione e il riconoscimento reciproco dei titoli di formazione di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto devono fondarsi sul principio fondamentale del riconoscimento automatico dei titoli di formazione in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione.

Queste ultime sono specificate negli artt. 24 e 25 (medici di base e specialisti); 31 (infermiere responsabile dell’assistenza generale); 34 e 35(dentista di base e specialista); 38 (veterinario); 40 (ostetrica); 44 (farmacista); 46 (architetto). Si fa riferimento, nella maggior parte dei casi, ad una formazione di livello universitario a tempo pieno[14](della quale viene indicato il numero di anni o ore di applicazione) costituita come già previsto da insegnamenti teorici e pratici, eventualmente completati da tirocinio.

Per completezza di informazione si segnala che nello schema di D.Lgs. recante attuazione della direttiva 2005/36 alle modalità di riconoscimento dei  titoli di formazione rilasciati a cittadini di Stati dell’Unione europea da altri Stati membri sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione è dedicato il Capo IV.

Documenti all’esame delle istituzioni europee
(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

Il 10 maggio 2006 la Commissione ha presentato la comunicazionePortare avanti l’agenda di modernizzazione delle università: istruzione, ricerca e innovazione” (COM(2006)208).

La Commissione europea individua nove ambiti in cui si dovrebbero apportare cambiamenti per far sì che le università d’Europa, procedendo con approcci differenziati in relazione al contesto nazionale e regionale, possano raggiungere l’eccellenza nelle funzioni di insegnamento e di ricerca, contribuendo così alla creazione di una reale economia della conoscenza in accordo con l’agenda per la crescita e l’occupazione, nell’ambito della strategia di Lisbona.

La Commissione rileva, tra l’altro, che l’accesso alle università di gruppi sociali svantaggiati e la presenza di tassi di iscrizione più elevati risulterebbe limitata, se non ostacolata, da un’offerta formativa ed un’organizzazione eccessivamente uniforme, che ha portato la maggior parte delle università a offrire gli stessi corsi allo stesso gruppo di giovani studenti dalle buone qualifiche accademiche senza aprirsi ad altri tipi di apprendimento e di discenti - ad esempio, corsi non di laurea destinati ad adulti o corsi integrativi (gap course) per studenti che non hanno seguito un percorso formativo tradizionale.

Quanto alle pari opportunità di accesso per gli studenti provenienti da contesti svantaggiati, la Commissione è dell’avviso che esse non siano assicurate dagli attuali sistemi aiuto. Inoltre, anche ove la libertà di accesso risulti tutelata, la Commissione non ritiene che tale circostanza sia necessariamente garanzia di equità sociale. La Commissione ritiene perciò che non sia possibile raggiungere l’eccellenza nell’insegnamento e nella ricerca se le origini socioeconomiche costituiscono una barriera all’accesso all’università o a carriere nel campo della ricerca ed invita, pertanto, gli Stati membri ad esaminare la reale efficacia ed equità del loro attuale mix di tasse d’iscrizione e di sistemi di aiuti.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’art. 2 dell’A.C. 1619 prevede che il Ministro dell’università e della ricerca adotti, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti con i quali vengano individuate le modalità di accesso ai corsi universitari basate sulla natura del titolo di studio di istruzione secondaria superiore conseguito.

Coordinamento con la normativa vigente

La proposta di legge C. 1737, all’articolo 5, fa riferimento alle direttive 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 (relativa alla formazione dei medici) e 2001/19/CE[15] del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2001 che risultano abrogate e confluite nella direttiva 2005/36.

Impatto sui destinatari delle norme

La proposta di legge C. 1637 prevede una sanatoria delle iscrizioni ai corsi universitari, effettuate con riserva, per gli anni 2005-2006 e 2006-2007; il provvedimento sembra, quindi, interessare tutti coloro che hanno proposto ricorso giurisdizionale contro il diniego di iscrizione per non aver superato i test preselettivi.

Al riguardo appaiono meritevoli di considerazione i possibili profili di disparità di trattamento con riferimento agli studenti che non hanno proceduto alla suddetta impugnativa.

 

 


Schede di lettura

 


Quadro normativo

La legge 19 novembre 1990, n. 341[16], all’articolo 9, comma 4, aveva attribuito al Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di definire, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale (C.U.N.), “i criteri generali per la regolamentazione dell’accesso alle scuole di specializzazione e ai corsi per i quali sia prevista una limitazione delle iscrizioni”.

Tale norma è stata poi modificata dall’art. 17, co. 116, della L. 15 maggio 1997, n. 127, prevedendosi che il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica possa regolamentare gli accessi a tutti i corsi universitari, con un atto che contenga anche l’individuazione dei corsi a numero limitato.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 21 luglio 1997, n. 245[17].

 

Con tale regolamento si è stabilito che l’accesso all’istruzione universitaria non può essere soggetto a restrizioni di carattere generale e che devono essere predisposte specifiche attività di orientamento e di diffusione delle informazioni che aiutino gli studenti a scegliere il percorso formativo, anche attraverso l’introduzione graduale dell’obbligo di preiscrizione alle università nell’ultimo anno della scuola secondaria. Le eventuali restrizioni all’accesso, in attesa dell’attuazione dell’autonomia didattica degli atenei, possono essere attuate sulla base di alcuni criteri quali disponibilità di strutture, obbligo di tirocinio, carattere specialistico e professionalizzante dei corsi, o per le esigenze connesse alla fase di avvio di nuovi corsi e alla sperimentazione di corsi a carattere innovativo.

Il regolamento ha, quindi, individuato i seguenti corsi ad accesso limitato:

§         corsi di diploma e di laurea afferenti alle facoltà di medicina e chirurgia e veterinaria, fino all’anno accademico 2001-2002;

§         corsi di diploma e di laurea afferenti alle facoltà di architettura, fino all’anno accademico 1999-2000;

§         corsi di laurea ad accesso limitato nell’anno accademico 1996-1997, attivati da un numero di anni accademici inferiore, alla data di entrata in vigore del regolamento, alla durata legale, per gli anni accademici che mancano al compimento della predetta durata;

§         corsi di diploma universitario il cui ordinamento didattico prevede l’obbligo di tirocinio;

§         corsi di specializzazione.

E’ inoltre prevista la possibilità di programmare gli accessi ad altri corsi su richiesta delle singole sedi universitarie, sempre sulla base dei criteri indicati nel regolamento.

L’applicazione della disciplina di cui all’art. 9, co. 4, della L. n. 341/1990 ha suscitato nel corso degli anni un ampio contenzioso amministrativo. Numerosi tribunali amministrativi regionali, infatti, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale sull’articolo, come modificato dalla L. n. 127/1997, adducendo come motivazione principale la violazione del principio della riserva (relativa) di legge, desumibile in materia di accesso all’istruzione, anche universitaria, dagli artt. 33, secondo comma, e 34, primo comma, della Costituzione. Ai sensi della prima disposizione, “la Repubblica detta le norme generali sull’istruzione”, mentre la seconda recita che “la scuola è aperta a tutti”.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 383 del 27 novembre 1998[18], ha dichiarato non fondata, con sentenza interpretativa di rigetto, tale questione di legittimità costituzionale.

 

La Corte ha ritenuto che, se l’accesso ai corsi universitari è materia di legge, ciò non “esclude l’eventualità che un’attività normativa secondaria possa legittimamente essere chiamata dalla legge stessa a integrarne e svolgerne in concreto i contenuti sostanziali”.

La Corte ha quindi considerato che “è possibile dare alla disposizione censurata un’interpretazione adeguata alle esigenze della riserva di legge esistente in materia: interpretazione secondo la quale il potere che la legge riconosce al ministro può essere esercitato solo se e nei limiti in cui da altre disposizioni legislative risultino predeterminati criteri per l’individuazione in concreto delle scuole e dei corsi universitari rispetto ai quali valgono esigenze particolari di contenimento del sovraffollamento e si giustifichi quindi la previsione – con l’atto ministeriale cui l’impugnato articolo 9, comma 4, si riferisce – delle limitazioni nelle iscrizioni".

La Corte ha individuato il quadro legislativo di riferimento nella normativa comunitaria ed in particolare nelle direttive che consentono il reciproco riconoscimento negli Stati membri dei titoli di studio universitari sulla base di criteri uniformi di formazione, l’esercizio del diritto di stabilimento dei professionisti negli Stati dell’Unione, nonché la libera prestazione dei servizi. Tali Direttive  riguardavano, al momento, i titoli accademici di medico, medico veterinario, odontoiatra e architetto[19].

La Corte ha però aggiunto che “l’intera materia necessita di un’organica sistemazione legislativa, finora sempre mancata: una sistemazione chiara che, da un lato, prevenga l’incertezza presso i potenziali iscritti interessati e il contenzioso che ne può derivare e nella quale, dall’altro, trovino posto tutti gli elementi che, secondo la Costituzione, devono concorrere a formare l’ordinamento universitario”.

 

A seguito della sentenza della Corte costituzionale è intervenuta la legge 14 gennaio 1999, n. 4[20], che – all’art. 1, co. 13 – ha disposto la definitiva regolarizzazione delle iscrizioni di tutti gli ammessi con riserva con ordinanza di sospensione dei TAR emessa anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento (13 agosto 1997). Successivamente, il D.M. 8 giugno 1999, n. 235, ha introdotto numerose modifiche ed integrazioni alle disposizioni sui corsi ad accesso limitato previste dal D.M. 245/1997, anticipando, in un certo senso, i contenuti della legge n. 264/1999.

 

La legge 2 agosto 1999, n. 264[21], ha poi dettato una disciplina generale dell’accesso a numero programmato. La legge individua, in primo luogo, i corsi universitari il cui accesso é soggetto a programmazione a livello nazionale (art. 1); essi sono[22]:

§         corsi di laurea in medicina e chirurgia;

§         corsi di laurea in medicina veterinaria;

§         corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

§         corsi di laurea in architettura;

§         corsi di diploma universitario nel settore sanitario;

§         corsi di laurea in scienza della formazione primaria;

§         scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario;

§         corsi di specializzazione dei medici;

§         scuole di specializzazione delle professioni legali;

§         corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso;

§         corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie[23].

In altri casi (tra cui i corsi di laurea che prevedono l’utilizzazione di tecnologie specialistiche o di posti studio personalizzati e i corsi di diploma universitario caratterizzati dall’obbligo di tirocinio presso strutture esterne all’ateneo) l’accesso può essere programmato dai singoli atenei (art. 2).

Sono inoltre indicati (art. 3) i nuovi princìpi e criteri direttivi per le modificazioni delregolamento ministeriale sull'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, previsto dalla L. n. 341/1990[24]. Tra i criteri indicati è compresa la previsione di una attività di informazione e orientamento degli studenti da parte degli atenei e del Ministero e l’introduzione graduale dell’obbligo di preiscrizione alle università.

La legge (art. 4, co. 1) stabilisce, quindi, i criteri generali relativi ai contenuti e alle procedure delle prove di selezione che le università devono svolgere ai fini dell’ammissione ai corsi.  In alcuni casi (corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura; corsi di diploma universitario del settore sanitario; corsi di laurea in scienza della formazione primaria e scuole di formazione per l’insegnamento secondario) i contenuti e le modalità delle prove di ammissione sono stabiliti direttamente dal Ministro.

Si dispone, infine (art. 5, co. 1), la sanatoria degli studenti iscritti con riserva a seguito di ordinanza di sospensione degli organi di giurisdizioneamministrativa, anteriormente all’entrata in vigore della legge, facendo salvi gli esami sostenuti.

Anche successivamente all’intervento regolatore della legge n. 264/1999, tuttavia, si è riproposto, in termini analoghi al passato, un ampio contenzioso amministrativo, che ha visto numerosi studenti presentare ricorso dinanzi ai T.A.R., ottenendo nella maggior parte dei casi provvedimenti cautelari di sospensione, con conseguente iscrizione con riserva ai corsi universitari.

In tale contesto sono intervenute due provvedimenti legislativi di sanatoria

La legge 27 marzo 2001, n. 133[25], con riferimento agli studenti iscritti con riserva a seguito di provvedimenti sospensivi dei T.A.R. nell’anno accademico 1999-2000, ha previsto:

§         la possibilità di iscriversi per l’anno successivo (2000-2001) al secondo anno di un corso di laurea non ad accesso limitato, vedendo riconosciuti gli eventuali crediti formativi maturati;

§         la possibilità di iscriversi per l’anno successivo (2000-2001) al secondo anno del corso di laurea ad accesso limitato frequentato, vedendo riconosciuti gli eventuali crediti formativi maturati, in caso di superamento della selezione l’anno successivo o di superamento con esito positivo di almeno un esame entro il 28 febbraio 2001.

La legge 19 novembre 2004, n. 288[26] ha consentito agli studenti iscritti con riserva a seguito di provvedimenti sospensivi dei T.A.R. nell'anno accademico 2000-2001, di iscriversi nell’anno accademico successivo al secondo anno di corso subordinatamente al superamento di un esame entro il 31 luglio 2001 o più di due esami entro il 31 luglio 2003; anche in questo caso si è disposto il riconoscimento dei crediti formativi eventualmente maturati.

 

Con riguardo agli sviluppi più recenti va ricordato il nuovo contenzioso amministrativo che ha interessato la terza sezione del TAR del Lazio e la sezione unica del Tar dell’Emilia Romagna; entrambi i tribunali hanno accolto alcune richieste di sospensiva[27] avverso l’esclusione- per l’anno accademico 2006-2007- dai corsi di laurea delle facoltà di Psicologia (corso di laurea per quale l’accesso programmato non discende direttamente dall’applicazione di direttive comunitarie inerenti la qualità degli standard formativi per specifiche professioni).

Il Consiglio di Stato (sesta sezione), con ordinanza 1563/2007 del 27 marzo 2007 ha tuttavia accolto l’appello proposto dall’Università degli studi “La Sapienza” di Roma avverso al sospensiva accordata dal TAR Lazio; in particolare il Consiglio ha ritenuto che  la parte appellante avesse adeguatamente dimostrato l’esistenza dei requisiti in base ai quali in relazione al corso di laurea in psicologia fosse applicabile la normativa sull’accesso programmato

Con lettera del 16 marzo 2007 il Ministro dell’università e ricerca ha fatto presente ai Rettori che la limitazione del numero degli accessi- al di fuori delle fattispecie indicate dalla legge 264/1999 - costituisce un’ingiustificata limitazione del diritto allo studio garantito dall’art. 34 della Costituzione; il ministro li ha inoltre invitati a porre in atto, a fronte di un gran numero di iscrizioni, un più razionale utilizzazione delle risorse a disposizione, anche attraverso la duplicazione o triplicazione del corso[28].

Il 27 luglio 2007 il Consiglio dei Ministri ha approvato schema di decreto legislativo che dà attuazione a una delega conferita al Governo dalla legge 1/2007[29] per la realizzazione di percorsi di orientamento ai corsi di laurea e al mondo del lavoro.; tra le previsioni del provvedimento figura la valorizzazione dei risultati scolastici conseguiti prima dell’accesso ai corsi universitari. Una quota del punteggio dei test di ammissione alle università verrà infatti determinata tenendo conto dei voti degli scrutini finali negli ultimi tre anni, del voto finale dell’esame di maturità, dell’eventuale lode conseguita, dei voti conseguiti nelle discipline attinenti il corso di laurea prescelto. Il provvedimento in questione dovrà essere trasmesso alle Camere per l’acquisizione del parere.

 

 

 


Progetti di legge

 


 

N. 1619

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato GIUDITTA

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Norme in materia di soppressione dell'accesso programmato ai corsi universitari

 

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Presentata il 7 settembre 2006

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Onorevoli Colleghi! - Le facoltà a numero chiuso, a cui si accede solo se si superano i test di ingresso, costituiscono ormai un terzo dei corsi di laurea. Questi, dai 242 che erano nel 2001, sono passati ad essere 1.060 nel 2006.

      Una scelta autonoma che può fare ogni singola facoltà per garantire determinati standard qualitativi ai propri iscritti, evitando così il sovraffollamento delle infrastrutture. A livello nazionale sono ufficialmente a numero chiuso: medicina, veterinaria, odontoiatria, architettura, scienze della formazione, alcuni nuovi corsi, le scuole di specializzazione. Le singole università possono prevedere il numero chiuso per i corsi «per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione». Alcune facoltà impediscono arbitrariamente l'accesso alle lauree specialistiche con una selezione basata sul voto di laurea e sul tipo di crediti conseguiti. Alcuni corsi universitari prevedono un numero limitato di posti (numero programmato) definito a livello nazionale. La selezione degli studenti viene effettuata in base: 1) al voto di maturità; 2) al risultato di un test attitudinale predisposto dal Ministero dell'università e della ricerca (in accordo con il Ministero della salute per le facoltà mediche). I test, anche se definiti attitudinali, mirano semplicemente a verificare la conoscenza dello studente relativamente ad alcune discipline specifiche e sicuramente non sono in grado di stabilire la reale possibilità di frequentare con profitto il corso di studi. Per anni queste prove si sono svolte nella totale illegalità: infatti, in mancanza di una disciplina legislativa nazionale, le facoltà introducevano il numero chiuso senza averne il diritto, tant'è che molti studenti sono riusciti ad iscriversi alle facoltà nonostante il mancato superamento delle prove grazie ai ricorsi al tribunale amministrativo regionale. L'Unione degli universitari ha organizzato in passato ricorsi collettivi, dividendone il costo tra i partecipanti. Nel novembre del 1998 la Corte costituzionale ha sentenziato la legittimità della pratica di limitare il numero delle iscrizioni ai corsi universitari; con la stessa sentenza, la Corte ha però sollecitato il Parlamento a predisporre una disciplina organica in materia. Tale disciplina è arrivata con la legge 2 agosto 1999, n. 264, che prevede che siano a numero programmato definito a livello nazionale: i corsi di laurea in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria e protesi dentaria, architettura e scienze della formazione primaria; i corsi universitari di nuova istituzione o attivazione per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso; i corsi o le scuole di specializzazione individuate da specifici decreti; le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario; i corsi di formazione specialistica dei medici; le scuole di specializzazione per le professioni legali. Infine, sono programmati dalle università i corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati e i corsi di diploma universitario afferenti alle facoltà mediche o per i quali l'ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo.

      Con la riforma universitaria del 1999, invece, ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, i regolamenti didattici di ateneo richiedono il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano, ove necessario, le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima. Nel caso di corsi di laurea specialistica per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accesso ai corsi universitari occorre, altresì, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei. La riforma del 1999 quindi non prevede l'accesso programmato, bensì il semplice accesso con recupero del debito. Ma dopo l'approvazione del documento dei «requisiti minimi» (gennaio 2002) con il famoso «bollino blu» dell'allora Ministro Letizia Moratti, tutti quei corsi con strutture e docenti insufficienti rispetto al numero degli iscritti o sdoppiano il corso o sono costretti a reinserire il numero programmato, pena l'esclusione dei finanziamenti.

      La presente proposta di legge intende porre definitivamente termine all'aggravarsi di questo sistema. Un sistema che rischia di creare una classe dirigente scelta sulla base di criteri del tutto opinabili che - come nelle ipotesi dei test attitudinali - non sono idonei a stabilire il grado di competenza e di professionalità degli individui, che al contrario avrebbe modo di esplicarsi con maggiore forza ed efficacia proprio nel campo universitario. La presente proposta di legge stabilisce altresì che il Ministro dell'università e della ricerca sia autorizzato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti ministeriali finalizzati ad individuare le modalità di accesso ai corsi universitari in base alla natura del titolo di studio conseguito durante lo svolgimento degli istituti di scuola secondaria superiore.



 


proposta di legge

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Art. 1.

      1. Sono abrogati:

          a) la legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni;

          b) il comma 4 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni;

          c) l'articolo 6 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

          d) l'articolo 6 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

      2. È altresì abrogata ogni altra disposizione che preveda forme di accesso programmato, o comunque di limitazione numerica all'accesso a corsi universitari.

 

Art. 2.

      1. Il Ministro dell'università e della ricerca adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti finalizzati a individuare modalità di accesso ai corsi universitari in base alla natura del titolo di studio conseguito a conclusione dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

 

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


 

N. 1637

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato MAZZONI

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Abrogazione delle disposizioni in materia di accesso programmato ai corsi universitari

 

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Presentata il 13 settembre 2006

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Onorevoli Colleghi! - Come era facilmente intuibile, anche quest'anno non sono mancate le proteste da parte dei candidati che si sono presentati nelle aule degli atenei italiani per sostenere i test di ingresso alle facoltà a numero chiuso. Le polemiche degli aspiranti studenti universitari hanno avuto come oggetto sia la tipologia delle domande, considerate non idonee a valutare la preparazione di chi vuole iscriversi a una facoltà a numero chiuso sia l'organizzazione dei test stessi.

      Oggi in Italia le facoltà a numero chiuso comprendono un terzo dei corsi di laurea. Ci sono corsi per i quali è obbligatoriamente previsto il numero chiuso: medicina, odontoiatria, veterinaria, architettura e scienze della formazione, oltre ai corsi per le professioni sanitarie; ad essi si aggiungono altri corsi di laurea che prevedono uno sbarramento su decisione delle singole università per garantire standard qualitativi ai propri iscritti.

      Al di là della qualità dei test proposti e della efficienza della loro organizzazione, forse è opportuno fare alcune osservazioni sull'opportunità della loro obbligatorietà. Il sistema è sicuramente trasparente; ma può il verdetto negativo di un quiz negare le legittime aspirazioni di chi vuole sperimentare le proprie capacità in un determinato campo scientifico? Non sarebbe forse meglio, allora, legare la permanenza nell'università al superamento di un numero prefissato di esami nel primo anno? Allora il verdetto sarebbe legato alla produttività dello studente e non all'alea di un quiz neanche tanto intelligente. Se poi si lega il sistema del numero chiuso alla salvaguardia degli standard qualitativi degli iscritti, verrebbe da chiedersi per quali motivi tale meccanismo non sia stato esteso a tutte le facoltà e si dovrebbe anche spiegare con quali criteri viene stabilito il numero massimo di studenti compatibili con le strutture esistenti.

      A sostegno della tesi della salvaguardia degli standard qualitativi si tirano in ballo alcune direttive comunitarie che invitano gli Stati membri dell'Unione europea a predisporre, per alcuni corsi universitari aventi particolari caratteristiche, misure adeguate a garantire gli standard formativi minimi e le previste qualità, teoriche e pratiche, dell'apprendimento. La limitazione degli accessi ad alcune facoltà universitarie è quindi commisurata alla mancanza di strutture atte a garantire i citati standard, senza considerare che impedire l'accesso ad un determinato corso di laurea rappresenta la violazione di un diritto allo studio che dovrebbe essere riconosciuto indiscriminatamente a tutti gli studenti. Prima, perciò, di introdurre dei limiti nel numero degli ingressi alle facoltà universitarie è necessario potenziare le strutture che sono luogo di formazione professionale, dando così la possibilità a tutti di accedere e attuando una selezione esclusivamente in base a criteri meritocratici.

      Per questi motivi, con la presente proposta di legge si propone di abrogare l'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, modificato dall'articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, eliminando così il potere ministeriale di limitare gli accessi ad alcune facoltà universitarie. Si propone, inoltre, l'abrogazione della legge 2 agosto 1999, n. 264, varata con l'intento di determinare una cornice di rango primario che desse certezza e stabilità alla disciplina della materia, tenendo conto del rilevante contenzioso amministrativo scaturito e in virtù delle considerazioni svolte nella sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 27 novembre 1998.

      Si propone, infine, la regolarizzazione definitiva delle iscrizioni e delle immatricolazioni con riserva relative agli anni accademici 2005-2006 e 2006-2007.



 


proposta di legge

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Art. 1.

 

      1. Sono abrogati:

          a) il comma 4 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni;

          b) la legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni.

      2. Le università provvedono alla regolarizzazione formale e definitiva delle iscrizioni e delle immatricolazioni a corsi universitari di qualsiasi tipo che siano state effettuate con riserva, in applicazione delle disposizioni abrogate dal comma 1, relativamente agli anni accademici 2005-2006 e 2006-2007.

 

 


 

N. 1674

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

DE SIMONE, IACOMINO

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Disposizioni in materia di accesso ai corsi universitari

 

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Presentata il 21 settembre 2006

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Onorevoli Colleghi! - Da anni la questione del numero chiuso, oggi definito «numero programmato», si pone tristemente all'inizio di ogni anno universitario. Decine di migliaia di studenti e di studentesse si vedono costretti ad abbandonare i loro obbiettivi, a rinunciare a un progetto di studi, perché respinti da questionari compilati in tutta fretta con centinaia di altri giovani. Questionari che con poche domande decidono del futuro di questi giovani. Questionari che dividono anche il mondo accademico: secondo molti professori i test non sono in grado di valutare gli studenti e portano a discriminazioni inaccettabili. Risulta infatti che circa il 75 per cento degli studenti che superano le prove attitudinali proviene da famiglie che hanno entrambi i genitori laureati.

      Le motivazioni che da sempre i sostenitori del numero chiuso portano a giustificazione di questo provvedimento sono fondamentalmente due: la mancanza di strutture che possano accogliere degnamente tutti gli aspiranti universitari, da un lato, e la mancanza di sbocchi occupazionali per tutti gli iscritti ai corsi di laurea, dall'altro.

      Ma in entrambi i casi la scelta del numero programmato è una facile scorciatoia che lede i diritti degli studenti e delle studentesse. Un escamotage che, mentre impedisce a migliaia di giovani di continuare gli studi, maschera la responsabilità di chi in questo Paese ha operato scelte decisive per il sistema formativo e per il mondo del lavoro.

      Sono anni che si perpetra e si promuove la scorciatoia del numero chiuso e, al contempo, si portano avanti politiche che tagliano senza scrupoli i fondi destinati all'università e alla ricerca. Le condizioni di accesso all'università sono diventate più restrittive per gli studenti meno abbienti, non solo perché la riforma, attraverso il sistema dei crediti formativi, attua una spietata selezione classista (che  perciò lascia più indietro proprio chi non ha i mezzi per pagarsi gli studi), ma anche perché, parallelamente, sono stati tagliati tutti i servizi (residenze universitarie, mense, prestito di libri, borse di studio, trasporti gratuiti, e così via).

      Tutt'altra dovrebbe essere la direzione: lo Stato dovrebbe intervenire con un forte investimento nelle attrezzature, nei posti nelle aule, nella formazione dei docenti, nei servizi destinati agli studenti. Sarebbe, in primo luogo, un investimento sulle intelligenze e sulla voglia di studiare; sarebbe, in secondo luogo, un investimento con un effetto economico, perché il diritto allo studio comporta necessariamente laboratori, collegi, borse di studio, strutture ricettive, tutto un complesso di attività con un significato economico.

      Ma chi promuove il numero programmato parla anche di una scelta dolorosa, ma necessaria, visti i dati occupazionali. Nel mondo del lavoro non c'è posto per tutti ed allora meglio selezionare da subito! Ancora una volta, quindi, il numero programmato serve a celare problemi di ben altra natura rispetto al sovraffollamento delle università. Sono anni che si procede a una profonda destrutturazione del mercato del lavoro, che certo non provoca innalzamenti del livello occupazionale, e in più le si affianca una politica di tagli dello Stato sociale: meno lavoro e meno diritti per tutti, a prescindere che si scelga o meno di continuare un percorso di studi.

      Ma è giusto che le conseguenze di queste scelte politiche le paghino gli studenti e le studentesse italiani?

      Il numero programmato non fa altro che ledere un diritto che, fortunatamente, è ancora sancito dalla Costituzione: il diritto allo studio.

      La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di ridare centralità a questo diritto perché chi sceglie di continuare gli studi, ed oggi è sicuramente una scelta coraggiosa, non trovi sulla propria strada un impedimento incostituzionale posto da chi non ha avuto il coraggio di affrontare realmente i problemi del sistema formativo italiano. Alla base della proposta di legge c'è la ferma convinzione che non è certo con una selezione all'ingresso che si colmano i terribili deficit dell'università italiana né, tanto meno, si risolvono i problemi dell'occupazione.

      Con la presente proposta di legge si dispone che l'accesso all'università sia consentito a tutti gli studenti e le studentesse che risultino essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. A tale fine l'articolo 1 riformula la disciplina di cui all'articolo 6 del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. In particolare, è stata eliminata la possibilità, per le singole università, di istituire un numero programmato che regoli l'accesso ai corsi di laurea di I e di II livello.

      Si abrogano, inoltre, con l'articolo 2, le leggi e i regolamenti che programmano l'accesso ai corsi universitari.

      L'articolo 3 prevede che la nuova legge si applichi a decorrere dall'anno accademico 2007-2008.


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Requisiti di ammissione ai corsi di studio).

 

      1. Per essere ammessi a un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tale fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze necessarie per la preparazione iniziale e ne determinano, ove necessario, le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Se la verifica non è positiva sono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.

      2. Per essere ammessi a un corso di laurea specialistica occorre essere in possesso della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

      3. In deroga al comma 2, i decreti ministeriali previsti dal citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, possono prevedere l'ammissione a un corso di laurea specialistica con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, esclusivamente per corsi di studio regolati da normative dell'Unione europea che non prevedono, per tali corsi, titoli universitari di I livello, fatta salva la verifica dell'adeguata preparazione iniziale di cui al comma 1.

      4. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso del diploma di laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

      5. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso del diploma di laurea specialistica, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

      6. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di dottorato di ricerca è deliberato nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.

 

Art. 2.

(Abrogazioni e cessazione di efficacia di norme).

 

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

          a) il comma 4 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni;

          b) la legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni.

      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia:

          a) l'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

          b) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 luglio 1997, n. 245, limitatamente alle disposizioni che attuano l'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, abrogato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

 

Art. 3.

(Applicazione della legge).

 

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dall'anno accademico 2007-2008. 

 


 

N. 1737

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

TESSITORE, TESTA, GHIZZONI, OSSORIO, BURGIO

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Abrogazione della legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso agli studi universitari

 

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Presentata il 28 settembre 2006

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Onorevoli Colleghi! - Nel momento nel quale una rinnovata attenzione viene portata alla questione universitaria, in virtù della ormai diffusa convinzione della rilevanza della scuola e dell'università nella configurazione del quadro istituzionale del Paese, appare sempre più obbligatoria una rigorosa riconsiderazione della questione studentesca, anche in relazione alla delicata e complessa condizione giovanile dei nostri anni. Non è, infatti, revocabile in dubbio il ruolo che la formazione universitaria ha assunto nei processi di modernizzazione e sviluppo del Paese, sia da parte di chi crede nell'irrevocabile conquista rappresentata dal passaggio dall'università per pochi all'università per tutti, sia da parte di chi, più o meno surrettiziamente, contesta questa convinzione, impropriamente utilizzando il diverso problema della qualità degli studi e della selezione dei giovani. Questo va affrontato e risolto per ciò che attiene alla sua specifica destinazione (ossia l'elevamento del livello della preparazione universitaria) e non può essere utilizzato come strumento discriminatorio in nome di una antiquata visione elitistica, ormai condannata dalla storia, quali che possano essere gli strabismi contingenti dei profeti del passato.

      In tale contesto appare dei tutto incongrua l'attuale situazione normativa degli accessi all'università italiana. Infatti nessun criterio razionale può essere individuato nella situazione prevista dalla legge 2 agosto 1999, n. 264, che riguarda solo alcuni corsi di laurea di alcune facoltà.

      Appare evidente, al contrario, la pura occasionalità dell'appena citata normativa, che attraversa trasversalmente l'ambito di alcuni corsi di laurea scientifico-tecnologici. Va altresì rilevato il carattere non sistematico della situazione sopra descritta per accenni ed anzi le gravi conseguenze distorcenti il sistema, giacché appare del tutto chiaro il riflesso negativo della limitazione degli accessi ai corsi di laurea in medicina e chirurgia su quelli affini, per i quali non è previsto il cosiddetto numero programmato. A titolo di esemplificazione, basti rilevare il «rigonfiamento» improprio delle immatricolazioni ai corsi di laurea in biologia delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, utilizzati come aree di parcheggio «attivo» in attesa di ritentare la prova di accesso alle facoltà mediche, con il successivo riconoscimento degli esami identici o affini sostenuti.

      Ciò comporta, inoltre, un'ulteriore lesione della organizzazione degli studi medici, i quali vanno evidentemente strutturati in ragione della loro funzione, ossia per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e non in biologia. Si deve, purtroppo, aggiungere - con riferimento agli studi medici - che la rilevata occasionalità e non sistematicità della regolamentazione degli accessi alle facoltà di medicina (ottenuta con un colpo di mano, quando fu riformata la tabella XVIII dell'ordinamento didattico nazionale) copre la difesa di interessi corporativi, di ordini professionali potenti, come quelli dei medici e degli odontoiatri. Di ciò è inequivocabile conferma la scandalosa questione dei cosiddetti «studenti ricorsisti», ossia i giovani che, non avendo superato la prova di selezione per la immatricolazione alle facoltà di medicina, avanzano ricorso al tribunale amministrativo regionale (TAR), per le più varie ragioni, talvolta ottenendo provvedimenti sospensivi, i quali, a loro volta, determinano una insostenibile confusione per i diversi atteggiamenti assunti dalle diverse sedi universitarie, a loro volta utilizzati per chiedere ed ottenere sanatorie legislative. Ciò senza considerare la disparità di condizione determinata tra i giovani che hanno la possibilità economica di adire i tribunali amministrativi e frapporre appelli e contro-appelli e quelli che non hanno tale possibilità, ovvero sono rispettosi della legge ed accettano il risultato negativo delle prove selettive di accesso.

      Alle suddette considerazioni di ordine contingente, vanno aggiunte quelle ben più rilevanti che concernono la sostanziale e formale incostituzionalità delle norme oggi regolanti il cosiddetto numero programmato o limitato per alcune facoltà universitarie e corsi di laurea, norme, non a caso, affidate, nella migliore delle ipotesi, alla legge ordinaria.

      Appare inequivocabile, quali che siano le capziose e talvolta imbarazzate argomentazioni di alcune decisioni della giustizia amministrativa, il significato dell'articolo 34 della Costituzione e specialmente dei commi primo e terzo di questo articolo. Essi recitano: - ed è bene che siano ripetuti, considerata la scarsa memoria manifestatasi in materia - «La scuola è aperta a tutti», «I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi» (ossia quelli universitari).

      Orbene tali norme non consentono la previsione di alcuna limitazione degli accessi alla scuola e all'università, in quanto non configurano alcun effetto prescrittivo a carico dei cittadini, i quali non possono trovare alcuna limitazione all'esercizio di un diritto fondamentale, quale è quello all'istruzione e alla formazione culturale e professionale, del resto sancito, in termini inequivocabili, dall'articolo 3, primo comma, della Costituzione, che recita: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Ancor più importante il secondo comma, che dice: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

      L'articolo 3 della Costituzione pone una prescrizione a carico dello Stato, che non può, a sua volta, essere scaricata su altri soggetti e meno che mai sui cittadini, e ciò anche in ragione dell'articolo 4 della Costituzione, il quale mira a garantire a tutti il conseguimento della parità di condizioni per svolgere, secondo «la propria scelta», attività e funzioni che concorrono «al progresso materiale o spirituale della società». E non è dubbio che tra gli elementi in grado di assicurare le condizioni di cui alla prima parte dell'articolo 3 della Costituzione va vista, in primo luogo, l'università, in ossequio, dei resto, ad un'altra prescrizione costituzionale, quella affidata all'articolo 9: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica». Infine, l'articolo 34 sopra ricordato impone allo Stato di determinare le condizioni per cui tutti i cittadini conseguano il diritto all'istruzione e alla formazione culturale e professionale, giacché anche la limitazione ai «capaci e meritevoli» (di cui al terzo comma) riguarda una selezione non preventiva, ma accertata in base ai risultati conseguiti o non conseguiti.

      Per tutte le ragioni fin qui succintamente richiamate, la proposta di legge qui presentata prevede all'articolo 1 la soppressione delle norme limitative degli accessi, al fine di conseguire una effettiva e non formale eguaglianza del punto di partenza di tutti i nostri giovani.

      Gli articoli 2 e 3 definiscono le conseguenze della caducazione previste dall'articolo 1, mentre gli articoli 4 e 5 danno alcune prime indicazioni in merito all'obbligo dello Stato di garantire le condizioni strutturali per l'esplicazione dei diritto allo studio.


 


proposta di legge

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Art. 1.

 

      1. In attesa della riforma organica delle norme sul diritto allo studio universitario e sullo statuto degli studenti, la legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni, è abrogata.

 

Art. 2.

 

      1. In conseguenza di quanto disposto dall'articolo 1, possono iscriversi ai corsi universitari gli studenti in possesso dei requisiti stabiliti dalle leggi vigenti.

 

Art. 3.

 

      1. Sono fatti salvi i provvedimenti e gli atti adottati in attuazione della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni, per quanto già applicati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 4.

 

      1. In attesa della riforma di cui all'articolo 1, lo Stato assicura gli strumenti essenziali affinché le università provvedano a garantire a tutti i cittadini l'esercizio effettivo del diritto allo studio. A tale fine sono previste obbligatoriamente, anche al fine di ottenere un quadro preciso della situazione, prove di accertamento delle disposizioni dei giovani al fine della scelta degli indirizzi di studio. Tali prove, organizzate dagli atenei nei mesi di settembre di ogni anno, hanno carattere orientativo e non costituiscono, in alcun modo, divieto di immatricolazione o di iscrizione. Le università, in coordinamento con la Conferenza dei rettori delle università italiane, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca, provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a delineare un quadro ricognitivo della condizione studentesca per quanto attiene agli accessi alle università, ai fine di consentire al Ministero dell'università e della ricerca di formulare un progetto per la soluzione sistematica della questione degli accessi.

 

Art. 5.

 

      1. Il Ministero dell'università e della ricerca provvede, mediante propri atti di indirizzo, a coordinare con le disposizioni della presente legge le modalità della «formazione regolamentata», di cui alle direttive 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, e successive modificazioni, e 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, al fine di garantire il reciproco riconoscimento dei titoli all'interno degli Stati membri sulla base di criteri uniformi per la formazione specifica del medico generico e del medico specialista, nonché dei medici veterinari, degli odontoiatri e degli architetti.    

 

 


 

N. 3061

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato AMORUSO

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Abrogazione dell'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché della legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di limiti all'accesso ai corsi universitari

 

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Presentata il 25 settembre 2007

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Onorevoli Colleghi! - I recenti scandali nelle università di Bari, Ancona e Chieti nel corso dei test di ammissione alle facoltà di medicina hanno riproposto in pieno la questione della giustezza o meno di un sistema - quale è quello introdotto nel nostro ordinamento universitario prima dall'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e poi dalla legge 2 agosto 1999, n. 264 - che prevede i test di ammissione per alcune categorie di facoltà come medicina e odontoiatria.

      Il diritto di accedere alle università pubbliche dopo aver conseguito la maturità è un diritto per qualunque ragazzo. Poi starà a lui studiare e farsi valere nelle aule universitarie. Ma a priori non gli si può togliere questa possibilità. Per questo la presente proposta di legge, nella convinzione che ciò risponda sia a un fatto di equità profonda che alla soluzione del problema della corruzione nei test di ammissione, abroga sia l'articolo 9, comma 4, della legge n. 341 del 1990, che l'intera legge n. 264 del 1999, e successive modificazioni.

      In attesa di porre mano al complessivo sistema universitario italiano quale configurato dalla legge n. 341 del 1990, che diciassette anni dopo la sua entrata in vigore si dimostra arretrata, è necessario adottare una misura - se vogliamo dire così - di emergenza quale è l'abolizione dei test di accesso. Proprio per il carattere di urgenza della materia, si confida in una pronta approvazione della presente proposta di legge.



 


proposta di legge

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Art. 1.

 

      1. L'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, è abrogato.

 

Art. 2.

 

      1. La legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni, è abrogata.

 

 




[1]     La sentenza è allegata al presente dossier.

[2]     Si definisce “professione regolamentata”’ l’attività o l’insieme di attività professionali l’accesso alle quali e il cui esercizio sono subordinati - in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative - al possesso di determinate qualifiche professionali (tale definizione è recata da ultimo dall’art. 3 lettera a) della direttiva 2005/36).

[3]    Le due direttive citate dispongono che, qualora tra due Stati esistano diversità di vario tipo in ordine alla formazione professionale relativa a specifici settori, lo Stato ospitante possa richiedere all’interessato un’integrazione del percorso formativo effettuato nel proprio Paese tramite un tirocinio formativo o una prova attitudinale (le cosiddette “misure compensative”) offrendogli, in linea di massima, la scelta tra le due alternative. La direttiva 89/48/CE consente il ricorso alla prova attitudinale (art.4) nel caso in cui la professione da esercitare implichi conoscenza del diritto nazionale; entrambe le direttive lasciano ai singoli Stati la possibilità di derogare al principio della libertà di scelta. Di fatto l’art. 6 (Misure compensative) del D.Lgs 115/1992 subordina al superamento della prova attitudinale l’esercizio delle professioni di procuratore legale, avvocato, commercialista e di consulente per la proprietà industriale; l’art. 8 (Fattispecie di applicazione della prova attitudinale) del D.Lgs.319/1994 ha prescritto la prova attitudinale qualora vi sia discrepanza tra i titoli di formazione posseduti dall’interessato e quelli richiesti dallo Stato ospitante;qualora sia necessaria la conoscenza del diritto nazionale; nonché per l’esercizio dell’attività di maestro di sci.

[4]    Direttiva n. 77/452/CEE del Consiglio del 27 giugno 1977 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi Direttiva 77/453/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'attività di infermiere responsabile dell'assistenza generale.

[5]    Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi; Direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista.

[6]   Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi; Direttiva 78/1027/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di veterinario.

[7]    Direttiva 80/154/CEE del consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi ; Direttiva 80/155/CEE del Consiglio, del 21 gennaio 1980, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'accesso alle attività dell'ostetrica e al loro esercizio.

[8]    Direttiva 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

[9]    Direttiva 85/432/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico; Direttiva 85/433/CEE del Consiglio concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività del settore farmaceutico.

[10]   Direttiva 5 aprile 1993, n. 93/16/CEE. Direttiva del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

[11]   Direttiva 7 settembre 2005, n. 2005/36/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

[12] Lo schema di D.Lgs. di recepimento della direttiva è’ all’esame per il parere delle commissioni giustizia ed attività produttive della Camera (sullo schema sono stati predisposti i Dossier Pareri n.120 e 120/1 del settembre 2007).

[13]   Come precisato nella relazione illustrativa dello schema di D.Lgs di recepimento della direttiva 2005/36 (atto n. 134) il provvedimento incide sulle norme di recepimento delle direttive citate sostituendosi completamente ad alcune di esse. Si tratta nello specifico del Decreto legislativo 27.01.1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE, del Decreto legislativo 2.05.1994, n. 319 di attuazione della direttiva 92/51/CEE, del Decreto legislativo 20.09.2002, n. 229 di attuazione della direttiva 99/42/CE, del Decreto legislativo 27.01.1992, n. 129 di attuazione della direttiva 85/384/CEE in materia di libera circolazione nel campo dell'architettura, del Decreto legislativo 8.08.1991, n. 258 di attuazione delle direttive 85/432/CEE, 858/433/CEE in materia di libera circolazione di farmacisti, del Decreto legislativo 17.08.1999, n. 368 di attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici, della Legge 18.12.1980, n. 905 di attuazione delle direttive 77/77/452/CEE, 77/453/CEE in materia di libera circolazione degli infermieri, della. Legge 24.07.1985, n. 409 di attuazione delle direttive 78/686/CEE, 78/687/CEE in materia di libera circolazione degli odontoiatri, della Legge 8.11.1984, n. 750 di attuazione delle direttive 78/1026/CEE, 78/1027/CEE in materia di libera circolazione dei veterinari e infine della Legge 13.06.1985, n. 296 di attuazione delle direttive 80/154/CEE, 80/155/CEE in materia di libera circolazione delle ostetriche.

[14]   Per l’esercizio dell’ll’attività di infermiere ed ostetrica non è previsto uno studio di livello universitario: viene richiesta una formazione specifica a tempo pieno di almeno tre anni artcolata in studi teorici ed attività pratica.

[15]   La direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ha apportato alcune modifiche al sistema di riconoscimento generale delle qualifiche professionali (direttive 89/48/CE e 92/51/CE) nonché al sistema di riconoscimento relativo a specifici settori. La direttiva in questione pertanto interviene, modificandoli, sugli articoli di altre direttive che ai sensi della recente direttiva 2005/36 sono abrogate a partire dal 20 ottobre 2007.

 

[16]    “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”.

[17]    “Regolamento recante norme in materia di accessi all’istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento”.

[18]    La sentenza è allegata al presente dossier.

[19]    Si tratta delle direttive 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978; 78/1027/CEE del Consiglio, del 18 settembre 1978; 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985; 89/594/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1989 e 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993 recepite nei decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 129 e 2 maggio 1994, n. 353, nonché delle direttive 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 e 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978.

[20]    “Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole”.

[21]    “Norme in materia di accesso ai corsi universitari”.

[22]    L’elenco non contempla i corsi di laurea in scienze motorie, istituiti dall’art. 2 del D.Lgs. 178/1998 il cui co. 4 prevede che l’accesso sia a numero programmato, in relazione all’effettiva disponibilità di strutture e attrezzature. Si ricorda inoltre che la legge è entrata in vigore poco prima del sopraggiungere del D.M. 509/1997 che ha ridefinito la tipologia dei corsi universitari e dei relativi titoli, riarticolandoli nel cosidetto “3+2”, ovvero “laurea” conseguibile in esito ad un percorso di durata triennale e “laurea magistrale” da conseguire in ulteriori due anni.

[23]    L’inserimento dei corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie è stato disposto, da ultimo, dall’art. 10 del D.L. 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1.

[24]    Il regolamento in questione è il citato D.M. 245/1997, che come detto è stato modificato e integrato, contestualmente all’approvazione della legge, dal D.M. 8 giugno 1999, n. 235.

[25]    “Norme relative all’iscrizione ai corsi universitari”.

[26]    Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001.

[27]   T.A.R Lazio Ordinanza n. 34 del 2007; T.A.R. Emilia Romagna ordinanze n. 12 e 13 del 2007.

[28]   Secondo dati riportati nel sito interneti dell’Unione Studenti universitari, negli ultimi cinque anni i Corsi che prevedono una test selettivo prima dell'iscrizione sono cresciuti del 330%, passando dai 242 del 2001 ai 1060 del 2006. Su un totale di 3100 Corsi di Laurea in tutte le università italiane, quelli a numero programmato sono ormai più di un terzo. Nel biennio 2004 -2006 i Corsi di Laurea triennale a numero programmato sono passati da 352 a 578 con un aumento rispetto a due anni prima del 64%.

 http://www.udu.it/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=27settembre 2007).

[29]   L. 11 gennaio 2007, n. 1. Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università.