Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento - A.C. 563, A.C. 2474 e A.C. 2843
Riferimenti:
AC n. 563/XV   AC n. 2474/XV
AC n. 2843/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 221
Data: 19/07/2007
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

 

Norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento

A.C. 563, A.C. 2474 e A.C. 2843

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 221

 

 

19 luglio 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla redazione del presente dossier ha collaborato il Dipartimento Affari sociali.

 

 

Dipartimento Cultura

 

SIWEB

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File: CU0117

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  6

§      Contenuto  6

§      Relazioni allegate  17

Elementi per l’istruttoria legislativa  18

§      Necessità dell’intervento con legge  18

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  18

Progetti di legge

§      A.C. 563, (on. Fabris), Norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento  23

§      A.C. 2474, (on. Formisano ed altri), Disposizioni in materia di difficoltà evolutive specifiche di apprendimento  33

§      A.C. 2843, (sen. Vittoria Franco ed altri), Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento  43

Iter al Senato

Disegni di legge

§      A.S. 502, (sen. Cusumano ed altri), Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d’apprendimento  56

§      A.S. 1011, (sen. Asciutti ed altri), Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento  66

§      A.S. 1169, (sen. Vittoria Franco ed altri), Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d’apprendimento  71

Esame in sede deliberante presso la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali)

Seduta del 21 novembre 2006  83

Seduta del 24 gennaio 2007  88

Seduta del 6 giugno 2007  90

Seduta del 20 giugno 2007  96

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali)

-       1ª Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 21 novembre 2006  111

Seduta del 12 giugno 2007  112

Seduta del 13 giugno 2007  113

Seduta del 19 giugno 2007  117

-       5ª Commissione (Bilancio)

Seduta del 21 novembre 2006  119

-       11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale)

Seduta del 21 novembre 2006  121

-       12ª Commissione (Igiene e sanità)

Seduta del 21 novembre 2006  122

Normativa di riferimento

§      Costituzione della Repubblica Italiana (art. 117)125

§      L. 5 febbraio 1992, n. 104. Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate  127

§      D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (artt. 312-321)154

§      D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275. Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59  162

§      L. 27 dicembre 2002, n. 289. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (art. 35)174

§      Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Nota 5 ottobre 2004, prot. n 4099/A/4. Iniziative relative alla Dislessia  179

§      Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Nota 5 gennaio 2005, prot. n.26/A 4. Iniziative relative alla Dislessia  181

§      Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Nota 27 luglio 2005, prot. n. 4798/A4a. Attività di programmazione dell’integrazione scolastica degli alunni disabili da parte delle Istituzioni  scolastiche - Anno scolastico 2005-2006  182

§      Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Ordinanza 20 febbraio 2006, n. 22. Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2005/2006). (Ordinanza n. 22) (art. 12)184

§      D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185. Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della L. 27 dicembre 2002, n. 289  189

§      L. 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (art. 1, co. 605)192

§      Ministro della pubblica istruzione. Ordinanza 15 marzo 2007, n. 26. Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2006/2007. (Ordinanza n. 26) (art. 12)195

§      Ministero della pubblica istruzione. Nota 10 maggio 2007, prot. n. 4674. Disturbi di apprendimento – Indicazioni operative  200

 


SIWEB

Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

563

Titolo

Norme in materia di difficolta' specifiche di apprendimento

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Istruzione; sanità

Iter al Senato

No

Numero di articoli

8

Date

 

§       presentato alla Camera

8 maggio 2006

§       annuncio

18 maggio 2006

§       assegnazione

10 luglio 2006

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

V (Bilancio)

IX (Trasporti)

XI (Lavoro)

XII (Affari sociali)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Numero del progetto di legge

2474

Titolo

Disposizioni in materia di difficolta' evolutive specifiche di apprendimento

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Istruzione; sanità

Iter al Senato

No

Numero di articoli

8

Date

 

§       presentato alla Camera

29 marzo 2007

§       annuncio

30 marzo 2007

§       assegnazione

7 maggio 2007

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

V (Bilancio)

IX (Trasporti)

XI (Lavoro)

XII (Affari sociali)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Numero del progetto di legge

2843

Titolo

Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d' apprendimento

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Istruzione; sanità

Iter al Senato

Si

Numero di articoli

9

Date

 

§       trasmissione alla Camera

27 giugno 2007

§       annuncio

28 giugno 2007

§       assegnazione

29 giugno 2007

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

V (Bilancio)

XI (Lavoro)

XII (Affari sociali)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Struttura e oggetto

Contenuto

La proposta di legge AC 2843 (sen. Franco ed altri), approvata dal Senato, e le abbinate proposte AC 563 (On. Fabris), e 2474 (On. Formisano, Volontè), recano disposizioni in materia di difficoltà evolutive specifiche di apprendimento, categoria convenzionalmente identificata con l’acronimo DSA.

In particolare, i provvedimenti in esame, al fine di garantire la piena fruizione del diritto allo studio, riconoscono quali difficoltà specifiche di apprendimento (DSA), la dislessia (difficoltà nella lettura), la disgrafia/disortografia (difficoltà nelle manifestazioni grafiche) e la discalculia (difficoltà nello svolgimento di calcoli), che si manifestano in soggetti dotati di un quoziente intellettivo nella norma.

Tali disturbi, come specificano le relazioni illustrative, interessano una percentuale della popolazione scolastica che oscilla intorno al 4 per cento. La principale caratteristica di questa categoria è quella della «specificità», intesa come un disturbo che interessa uno specifico dominio di abilità in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale.

 

Tutti i testi in esame introducono, a sostegno degli alunni affetti da DSA, misure per la diagnosi precoce ed indicano interventi didattici volti a prevenire l’insuccesso scolastico ed assicurare il pieno sviluppo delle potenzialità.

Vengono inoltre previste misure per un miglior inserimento delle persone con DSA nel settore lavorativo e nella vita sociale.

 

Si segnala che nella XIV legislatura erano state presentate alla Camera analoghe iniziative legislative,delle quali non è stato avviato l’iter parlamentare. Piuttosto, la commissione istruzione del Senato aveva avviato l’esame in sede referente (11 maggio 2005) del progetto di legge AS 1863 (sen. Basile ed altri), recante nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento. Il provvedimento, composto di 4 articoli, prevedeva il riconoscimento e la definizione di dislessia, disgrafia, discalculia; prescriveva la diagnosi precoce ed indicava le misure educative e didattiche di supporto. L’iter del progetto di legge si è tuttavia interrotto anche in relazione alla mancata espressione del parere da parte della Commissione bilancio[1] che ha evidenziato la necessità di una quantificazione dei possibili effetti finanziari di alcune disposizioni suscettibili di recare oneri ed ha disposto il rinvio dell’esame per consentire al Governo la valutazione di tali disposizioni.

 

Di seguito viene data sintetica illustrazione dei testi in commento, a partire dall’AC 2843, che è stato esaminato in prima lettura dalla VII Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato in sede deliberante, la quale ne ha in parte modificato il testo originario (AS 1169).

Poiché il contenuto delle due proposte abbinate (AC 563 e AC 2474) risulta affine a quello del primo, di esse si darà conto nel corpo del testo, illustrando in particolare le eventuali difformità.

 

La proposta di legge C. 2843 si compone di 9 articoli.

 

L’articolo 1 reca una definizione di dislessia, disgrafia/disortografia e discalculia, e le riconosce quali difficoltà specifiche di apprendimento (DSA), che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali (commi 1 e 3-5). Tali difficoltà sono quindi riconducibili a fattori costituzionali e non rientranti nella sfera dell'handicap, che possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana delle persone che ne sono affette. Proprio per tale differente caratterizzazione, il progetto di legge specifica che nei confronti degli alunni affetti da DSA non trova applicazione la legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di handicap (comma 2).

Ugualmente dispone l’articolo 1 delle pdl n. 563 e 2474. Parziali distinzioni riguardano unicamente l’esatta definizione dei singoli disturbi di apprendimento. Nell’affermare la differenza tra DSA ed handicap, la pdl n. 2474 esclude esplicitamente che per le DSA possano essere costituiti i gruppi di studio e di lavoro previsti dalla legge sull’handicap (art. 1, comma 2).

 

In merito, si ricorda che l’integrazione degli studenti con handicap si realizza attualmente in tutti i gradi dell’istruzione scolastica all’interno delle classi ordinarie, secondo i princìpi stabiliti dalla legge quadro sull’handicap(legge 5 febbraio 1992, n. 104), poi confluiti nel Testo unico dell’istruzione (D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297)[2]. Si prevede in particolare che all'individuazione dell'alunno come persona con handicap ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, faccia seguito la redazione di un profilo dinamico-funzionale[3] ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori, gli operatori delle aziende sanitarie e il personale insegnante specializzato della scuola (art. 314 del D. Lgs. n. 297/1994). Ulteriori strumenti per l’integrazione scolastica, oltre alla fornitura degli ausili tecnici indispensabili all’alunno, ed al citatoprogetto educativo, sono il supporto degli insegnanti di sostegno[4] che affiancano i docenti curriculari e sono forniti di particolare specializzazione, e la limitazione del numero complessivo di alunni nelle classi con portatori di handicap[5].

Con riguardo agli ultimi due profili (insegnanti di sostegno e numero di alunni per classe) si segnala che la legge finanziaria per il 2007 reca all’articolo 1, comma 605, disposizioni di modifica inerenti la determinazione dell’organico di sostegno ed il rapporto alunni/classe.

Si ricorda inoltre che l’art. 35, comma 7, della legge 289/2002 (Legge finanziaria 2003) ha previsto la ridefinizione della procedura per il riconoscimento della sussistenza dell’handicap, successivamente attuata con DPCM 23 febbraio 2006, n. 185.

La riforma del sistema dell’istruzione scolastica e professionale operata della legge 28 marzo 2003, n. 53[6] ed i successivi provvedimenti di attuazione, recano esplicito riferimento all’integrazione dei disabili e confermano in linea di massima la disciplina particolare in materia di valutazione e prove d’esame.

 

L’articolo 2 indica le finalità dell’intervento legislativo riassumibili, in ambito scolastico, nella prevenzione dell’insuccesso e nella riduzione dei disagi formativi ed emozionali dei soggetti con DSA, agevolandone la piena integrazione sociale e culturale. A tal fine, il provvedimento è volto ad assicurare modalità di diagnosi precoce – a partire dalla scuola dell’infanzia - di verifica e di valutazione mirate alle particolari esigenze, nonché la possibilità di riabilitazione, anche attraverso l’adozione di strumenti didattici adeguati allo sviluppo delle potenzialità degli alunni con DSA.

Si intende inoltre sensibilizzare e formare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche derivanti da tali difficoltà e, più in generale, implementare gli strumenti per la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l’arco dell’istruzione scolastica.

Del tutto analoghe le finalità indicate nelle pdl n. 563 e 2474 (art. 2).

 

Merita segnalare che nel corso della XIV legislatura, durante l’esame parlamentare dei progetti di legge di riforma del sistema dell’istruzione scolastica e professionale, poi divenuti legge 28 marzo 2003, n. 53[7], sono stati accolti dal Governo tre ordini del giorno aventi per oggetto le difficoltà specifiche di apprendimento[8].

 

L’articolo 3 assegna alle istituzioni scolastiche – tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresa la scuola dell’infanzia – un ruolo attivo nel processo di diagnosi delle DSA, che si realizza mediante l’eventuale segnalazione alla famiglia interessata affinché siano avviati interventi tempestivi tesi ad individuare casi sospetti di DSA negli alunni (comma 1). Analoga comunicazione alla famiglia deve essere trasmessa dalla scuola qualora, nonostante siano state predisposte attività di recupero e di riabilitazione delle capacità fonologiche, gli alunni presentino persistenti difficoltà (comma 2).

In ogni caso, la diagnosi di DSA deve essere effettuata, non dalle scuole, bensì dal Servizio sanitario nazionale nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati a legislazione vigente[9] e deve essere comunicata alla famiglia di appartenenza dell’alunno interessato (comma 3).

È facoltà del Ministero della pubblica istruzione promuovere, eventualmente in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce per individuare gli alunni a rischio di DSA, da realizzare nei primi mesi di frequenza dei percorsi scolastici (comma 4). Si tratta di iniziative poste a garanzia di una maggiore efficacia di pronto intervento, il cui esito comunque non sostituisce la diagnosi effettiva di DSA, di competenza esclusiva del Servizio sanitario nazionale.

Sulle questioni oggetto del presente articolo, le proposte di legge n. 563 e 2474 specificano ulteriormente che il Servizio sanitario nazionale deve assicurare competenze diagnostiche specifiche almeno a livello provinciale, prevedendo l’eventuale istituzione di una specifica unità diagnostica multidisciplinare a livello provinciale (art. 3, co. 5, AC 563 e art. 3, co. 4, AC 2474). Inoltre, si stabilisce che la diagnosi di DSA è notificata, su istanza della famiglia interessata, alla scuola mediante una procedura di segnalazione che non dà diritto alle provvidenze di cui alla legge n. 104/1992, tranne nell’ipotesi di particolare gravità (art. 3, co. 6, AC 563 e art. 3, co. 5, AC 2474).

 

Con riferimento a tutte le proposte di legge, al fine di non ingenerare dubbi interpretativi in sede di applicazione, potrebbe essere opportuno esplicitare (anche nell’ambito del decreto che definisce le linee guida per i protocolli regionali di cui al successivo articolo 7) gli strumenti e le modalità di raccordo tra le attività di competenza del personale scolastico e quelle demandate agli operatori sanitari in materia di diagnosi precoce della DSA.

Con riferimento al comma 6 della proposta di legge n. 563 e al comma 5 della proposta di legge n. 2474, sarebbe utile precisare (mediante il riferimento a parametri oggettivi) quali sono i casi di “particolare gravità”, in cui la diagnosi di DSA da parte del Servizio sanitario nazionale dà diritto alle provvidenze di cui alla legge n. 104 del 1992.

 

L’articolo 4, prevede che al personale docente e dirigenziale delle scuole sia assicurata una formazione specifica. Con riferimento agli insegnanti, la formazione deve essere tale da garantire, oltre ad una approfondita conoscenza delle problematiche relative alle DSA, anche le capacità di effettuare l’individuazione precoce e di applicare percorsi didattici ad hoc nei confronti degli alunni affetti da DSA (comma 2).

Peraltro, il comma 1 dell’articolo in commento specifica che le attività destinate al personale docente e dirigenziale sono svolte nell’ambito dei programmi annuali di formazione attivati a valere sulle disponibilità già previste per la formazione del personale del comparto scuola e dei dirigenti scolastici, anche con ricorso a strumenti di e-learning per la formazione on line.

 

A tal riguardo, si ricorda che il Ministro della Pubblica Istruzione ha emanato la Direttiva n. 47 del 23 maggio 2007, contenente indicazioni sulla ripartizione e sull’utilizzo dei finanziamenti destinati alla formazione del personale della scuola (docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario) per l’anno scolastico 2007/2008. Le risorse complessive disponibili per la formazione, che assommano a euro 12.822.855, sono ripartite fra Uffici scolastici regionali (11.819.554 euro) e Ministero della Pubblica Istruzione (1.003.331 euro). Le risorse attribuite a livello regionale sono destinate alle iniziative di formazione promosse dalle scuole e dagli Uffici scolastici regionali, mentre le risorse attribuite al MPI sono destinate ad interventi promossi a livello nazionale. Gli obiettivi formativi a cui si devono attenere tutti i soggetti che erogano formazione sono un nutrito elenco definito per ordine di priorità che vanno dall’”Attuazione degli obblighi contrattuali” al “supporto ai processi di innovazione”: in tale ambito, rientrano in particolare interventi di formazione e aggiornamento attinenti al potenziamento delle competenze disciplinari, psico-pedagogiche, organizzativo-relazionali, metodologico-didattiche. Sono altresì previste iniziative di formazione e aggiornamento tese a favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili. Le iniziative di formazione possono derivare da progetti delle scuole, degli Uffici scolastici regionali o realizzate in autoaggiornamento, secondo le modalità definite dall’art. 3 della Direttiva n. 70/2002[10].

In pari data, il Ministro della Pubblica Istruzione ha emanato anche la Direttiva n. 46 che stabilisce la quota delle risorse finanziarie da destinare ai programmi di formazione e aggiornamento dei dirigenti scolastici per l’a.s. 2007-2008 nonché gli obiettivi formativi prioritari coerenti con le linee strategiche e di sviluppo funzionali al sostegno dei processi di innovazione del sistema di istruzione. Per il corrente esercizio finanziario, le risorse disponibili per sono ripartite tra gli Uffici Scolastici Regionali e complessivamente ammontano a € 726.933,00.

Le risorse indicate in entrambe le direttive potrebbero essere integrate con gli eventuali stanziamenti destinati alla formazione, previsti dalla l. n. 440/1997[11].

 

In relazione alle necessità di formazione e aggiornamento, le pdl AC 563 e AC 2474 prevedono che sia assicurata adeguata formazione non solo per gli insegnanti, ma anche per gli operatori dei servizi sanitari competenti (art. 4).

 

Si segnala che la rubrica dell’articolo 4 dell’AC 2843 - Formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie – non è propriamente coerente con il contenuto del medesimo articolo, il quale fa riferimento alla sola formazione nelle scuole e non, invece, a quella del personale sanitario[12].

 

Al fine di assicurare pari opportunità per il diritto allo studio e di favorire il successo formativo, ai sensi del successivo articolo 5, agli alunni con segnalazione diagnostica di DSA viene garantito il diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione (comma 1).

In tale ambito, l’articolo detta, al comma 2, una serie di principi cui devono essere ispirate le misure educative e di supporto finalizzate alla realizzazione del citato diritto, adottate dalle istituzioni scolastiche nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa.

Secondo quanto specificato nel testo, le misure da intraprendere dovrebbero prevedere l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata in funzione delle caratteristiche peculiari dei soggetti. Le tecniche compensative possono comprendere anche l’uso di tecnologie informatiche e di strumenti di apprendimento alternativi, già attivabili a valere sulle risorse specifiche disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Possono essere altresì adottate misure dispensative da altre prestazioni, non ritenute essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere. Nel caso di alunni bilingui con problemi di DSA, il provvedimento prevede l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che, con riferimento all’insegnamento della lingua straniera, assicurino ritmi graduali di apprendimento, eventualmente disponendo l’esonero dall’insegnamento della seconda lingua straniera, ove previsto nel relativo programma di studi.

 

Con riferimento al comma 2, si ricorda che l’autonomia didattica, di ricerca, organizzativa e finanziaria conferita alle istituzioni scolastiche dall’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59[13],e dai successivi provvedimenti di attuazione comporta - tra l’altro - l’adozione di modelli organizzativi flessibili e di percorsi didattici individualizzati nell’ambito del Piano dell'offerta formativa predisposto annualmente da ciascuna istituzione.

In particolare l’art. 4 (Autonomia didattica) del DPR 275/1999[14] fa riferimento alla creazione di percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere, nonché al riconoscimento ed alla valorizzazione delle diversità, all’individuazione di misure finalizzate al successo formativo e di iniziative di recupero e sostegno. In tale contesto è anche prevista “l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap ai sensi della legge 104/1992.

Il medesimo articolo 4 demanda alle istituzioni scolastiche l’individuazione di modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale.

Indicazioni specifiche circa le iniziative da adottare nei confronti di alunni oggetto di dislessia sono state fornite dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca. In particolare la nota 5 ottobre 2004 (prot. n. 4099/A/4), premesso che la dislessia può essere valutata con tests appositi, secondo il protocollo diagnostico messo a punto dall’Associazione Italiana Dislessia (AID) nonché dalla Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile (SINPIA), fornisce un elenco degli strumenti compensativi e dispensativi utilizzabili da parte delle scuole.

Tra gli strumenti compensativi vengono indicati: tabelle dei mesi, dell’alfabeto, dei caratteri; delle misure e delle formule geometriche; tavola pitagorica; calcolatrice; registratore; computer con programmi di video-scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale. Quanto alle misure dispensative, che devono comunque tener conto dell’’entità e del profilo della difficoltà, si fa riferimento a: dispensa dalla lettura ad alta voce, dalla scrittura veloce sotto dettatura, dallo studio mnemonico delle tabelline; dallo studio della lingua straniera in forma scritta. Si suggerisce inoltre la programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa; l’organizzazione di interrogazioni programmate; la valutazione delle prove scritte e orali con riferimento al contenuto e non alla forma.

La successiva nota 5 gennaio 2005 (prot. n. 26/A4) precisa che per l’utilizzo degli strumenti sopra indicati può essere sufficiente la diagnosi specialistica del disturbo e che tali strumenti sono applicabili ad ogni fase del percorso scolastico, compresa la valutazione finale.

La nota 27 luglio 2005 (prot. n. 4798/A4a) avente per oggetto l’integrazione degli alunni con handicap, richiama l’attenzione sui disturbi specifici di apprendimento e sull’opportunità di fare ricorso alle misure compensative e dispensative già suggerite.

Da ultimo, la nota 10 maggio 2007 (prot. n. 4674) ha ulteriormente richiamato l’attenzione degli insegnanti sui disturbi di apprendimento, evidenziando che mentre gli strumenti compensativi, per la loro funzione di ausilio, sono particolarmente suggeriti per la scuola primaria e, in generale, nelle fasi di alfabetizzazione strumentale per i diversi apprendimenti, le misure dispensative possono avere un campo di applicazione molto più ampio che si estende anche agli studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore. La nota ha altresì sottolineato che, in sede di esame di Stato, gli specifici disturbi di apprendimento rendono spesso difficile lo svolgimento di prove scritte di lingua non italiana; pertanto, vanno attentamente considerate e valutate per la loro particolare fattispecie con riferimento alle condizioni dei soggetti coinvolti. In particolare, qualora non si possa dispensare gli studenti dalla loro effettuazione, gli insegnanti vorranno riservare maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta.

Nel fornire istruzioni per gli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l’anno scolastico 2005-2006 e 2006-2007, le ordinanze ministeriali 20 febbraio 2006 n 22[15] e 15 marzo 2007, n. 26[16] hanno poi invitato le Commissioni a tener conto delle specifiche situazioni dei candidati affetti da dislessia sia in sede di predisposizione della terza prova scritta che in sede di valutazione delle altre due prove, considerando anche la possibilità di riservare alle stesse tempi più lunghi di quelli ordinari (art. 12, punto 7).

 

Le misure adottate ai sensi del comma precedente devono essere oggetto di periodico monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi (comma 3). Occorre inoltre garantire adeguate forme di verifica e di valutazione degli alunni con DSA, al fine di evitare che siano posti in condizione di svantaggio rispetto agli altri alunni, utilizzando eventualmente strumenti in funzione di ausilio ovvero l’assegnazione di tempi più lunghi di esecuzione (comma 4).

Secondo quanto previsto dal comma 5 dell’articolo in esame, l’attuazione delle misure educative e didattiche di supporto descritte non dovrebbe comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della finanza pubblica.

 

Sul punto, le proposte di legge n. 563 (art. 5) e 2474 (art. 5) prevedono analoga tipologia di misure educative e didattiche di supporto agli alunni con DSA.

 

L’articolo 6 afferma che alle persone con DSA sono assicurate uguali opportunità di sviluppo in ambito sociale e professionale.

Il successivo comma 2 prevede la possibilità, per i genitori di alunni con DSA impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche a casa, di usufruire di orari di lavoro flessibili.

 

Si ricorda che l’articolo 9 della L. 8 marzo 2000, n. 53[17], così come modificato dall’articolo 1, comma 1254, della legge finanziaria per il 2007 (L. 27 dicembre 2006, n. 296) incentiva l’applicazione da parte delle aziende di accordi contrattuali che prevedano azioni positive per la flessibilità degli orari, volte a conciliare i tempi di vita e di lavoro.

Per tali finalità vengono annualmente destinate apposite risorse nell'ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, individuate con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, in modo da erogare contributi (di cui almeno il 50% destinati ad imprese fino a 50 dipendenti) in favore di aziende, A.S.L. e aziende ospedaliere che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive volte a conciliare i tempi di vita e di lavoro.

Tali azioni positive, tra l’altro, possono consistere in progetti per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro; al riguardo viene attribuita una priorità ai genitori di bambini fino a dodici anni di età o fino a quindici anni di età, in caso di affidamento o di adozione, nonché a quelli con figli disabili a carico.

 

Le modalità di esercizio del diritto di cui al precedente comma sono demandate, ai sensi del comma 3, alla contrattazione collettiva di comparto, a condizione di non recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Nell’ambito delle misure per l’attività lavorativa e sociale, l’AC 563 (art. 6) e l’AC 2474 (art. 6) prevedono invece che nelle prove scritte previste per il rilascio del permesso di guida, nonché nelle prove scritte dei concorsi pubblici e privati è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale, di utilizzare strumenti compensativi, ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l’espletamento delle prove stesse.

 

Sul punto si ricorda che l’articolo 20 della citata legge quadro sull’handicap, con riguardo alle prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni, prevede che la persona handicappata sostenga le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap. A tal fine, nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

Inoltre, l’articolo 116 del codice della strada (D. Lgs n. 285/1992) subordina la guida dei veicoli al conseguimento della patente di guida rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il successivo articolo 121 prevede che l'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente si consegue superando una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti (cosiddetta prova pratica) ed una prova di controllo delle cognizioni (cosiddetta prova teorica), secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, sulla base delle direttive europee e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio. Non sono previste, per quanto qui interessa, disposizioni specifiche con riferimento all’espletamento delle prove previste per il rilascio del permesso di guida da parte dei soggetti interessati dalle patologie in questione.

 

L’articolo 7 affida a decreti ministeriali (per la maggior parte dei quali si indica il termine di tre mesi dall’entrata in vigore della legge) l’emanazione delle seguenti disposizioni attuative:

§      ai Ministri della pubblica istruzione e della salute è rimessa l’emanazione di linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali volti all’identificazione precoce degli alunni a rischio di DSA;

§      al Ministro della pubblica istruzione è altresì rimessa l’emanazione di un decreto che individui le modalità di formazione specifiche dei docenti e le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA.

 

Per quanto concerne gli adempimenti necessari all’attuazione della legge, le pdl n. 563 e 2474 richiedono, oltre agli strumenti sopra elencati, l’emanazione dei seguenti ulteriori provvedimenti:

§      decreto del Ministro della salute volto a garantire l’adozione di misure per la realizzazione delle attività diagnostiche e riabilitative per i soggetti con DSA (art. 7, comma 1, AC 563 e art. 7, comma 1, AC 2474);

§      decreto del Ministro della pubblica istruzione per l’individuazione delle misure dispensative, compensative, educative e didattiche di supporto degli alunni con DSA, le quali devono essere adottate in tutto il sistema nazionale di istruzione e formazione (art. 7, comma 4, AC 563 e art. 7, comma 4, AC 2474);

§      decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per le pari opportunità e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, volti, nell'ambito delle rispettive competenze, a dare attuazione alle disposizioni concernenti le misure per le attività lavorative e sociali (art. 7, comma 6, AC 563 e art. 7, comma 6, AC 2474).

 

Al fine di garantire il rispetto delle competenze regionali, sembrerebbe opportuno prevedere in tutte le proposte di legge in esame che i decreti ministeriali concernenti, rispettivamente, lo svolgimento delle attività diagnostico-riabilitative e la definizione di linee guida per la predisposizione di protocolli regionali finalizzati all’identificazione precoce delle DSA siano adottati previa intesa con la Conferenza Stato-regioni[18].

 

L’articolo 8 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Si dispone comunque che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, gli enti sopra citati provvedano a dare attuazione alle norme ivi contenute.

Sul punto, analoghe disposizioni sono contenute nell’AC 563 (art. 8) e nell’AC 2474 (art. 8).

 

L’articolo 9 introduce una clausola di salvaguardia, per cui dall’attuazione della legge non devono comunque derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Con riferimento agli interventi diagnostici e di riabilitazione, alla formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie, agli interventi educativi e didattici di supporto, nonché alle misure per l’attività lavorativa e sociale, si segnala che le proposte di legge A.C. 563 e A.C. 2474 non prevedono una quantificazione degli oneri finanziari.

Relazioni allegate

Per quanto riguarda il progetto AC 2843, esso risulta corredato dalla relazione illustrativa il testo originario presentato al Senato (AS 1169). I progetti di legge AC 563 e AC 2474 sono accompagnati dalla relazione illustrativa.

 

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

In materia non risulta sussistere una normativa specifica.

Infatti, i disturbi legati a specifiche difficoltà di apprendimento non sono considerati rientranti nella categoria dell’handicap e, pertanto, non sono soggetti alla disciplina recata dalla legge n. 104/1992.

I provvedimenti in esame dettano a tal fine alcuni principi di carattere generale che giustificano l’intervento con norme di rango primario, ferma restando la normativa di livello secondario a cui si rinvia per l’emanazione delle disposizioni attuative.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

I provvedimenti in esame appaiono riconducibili alle materie “tutela della salute” e “istruzione” che, ai sensi del terzo comma dell’articolo 117 Cost. rientrano in ambiti di competenza regionale concorrente.

 

In particolare, con riferimento all’istruzione, il secondo comma dell’articolo 117 Cost., rimette alla competenza esclusiva statale la disciplina delle “norme generali sull’istruzione” (lett. n) e la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (lett. m); il terzo comma del medesimo articolo 117 rimette alla competenza concorrente Stato-Regioni la materia “istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale”.

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 7 affida a decreti ministeriali (per la maggior parte dei quali si indica il termine di tre mesi dall’entrata in vigore della legge) l’emanazione delle seguenti disposizioni attuative:

§      ai Ministri della pubblica istruzione e della salute è rimessa l’emanazione di linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali volti all’identificazione precoce degli alunni a rischio di DSA;

§      al Ministro della pubblica istruzione è altresì rimessa l’emanazione di un decreto che individui le modalità di formazione specifiche dei docenti e le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA.

 

Per quanto concerne gli adempimenti necessari all’attuazione della legge, le pdl n. 563 e 2474 richiedono, oltre agli strumenti sopra elencati, l’emanazione dei seguenti ulteriori provvedimenti:

§      decreto del Ministro della salute volto a garantire l’adozione di misure per la realizzazione delle attività diagnostiche e riabilitative per i soggetti con DSA (art. 7, co. 1, AC 563 e art. 7, co. 1, AC 2474);

§      decreto del Ministro della pubblica istruzione per l’individuazione delle misure dispensative, compensative, educative e didattiche di supporto degli alunni con DSA, le quali devono essere adottate in tutto il sistema nazionale di istruzione e formazione (art. 7, co. 4, AC 563 e art. 7, co. 4, AC 2474);

§      decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per le pari opportunità e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, volti, nell'ambito delle rispettive competenze, a dare attuazione alle disposizioni concernenti le misure per le attività lavorative e sociali (art. 7, co. 6, AC 563 e art. 7, co. 6, AC 2474).

 

 

 

 


Progetti di legge

 


 

N. 563

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato FABRIS

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Norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento

 

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Presentata l’8 maggio 2007

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Onorevoli Colleghi! - La riuscita scolastica di tutti gli alunni, nell'ambito della piena formazione della persona umana e delle sue potenzialità, è compito di una società democratica. La dispersione e l'abbandono della scuola comportano costi personali e sociali molto gravi. La Repubblica italiana vuole garantire a ognuno il pieno diritto allo studio come diritto all'educazione e alla riuscita scolastica, con l'intento di dare attuazione al dettato dell'articolo 3 della Costituzione. La presente proposta di legge mira a riconoscere la dislessia, la disgrafia e la discalculia quali «difficoltà specifiche di apprendimento» (DSA) e prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individui con decreto una serie di misure educative e didattiche atte a garantire i necessari supporti agli alunni con tali difficoltà in modo da ottenere una formazione adeguata degli stessi e prevenire l'insuccesso scolastico. La dislessia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta come difficoltà nell'imparare a leggere, nonostante un'istruzione regolare e un'adeguata intelligenza, in assenza di patologie e di deficit sensoriali. Il fenomeno della dislessia evolutiva riguarda in Italia circa il 4 per cento dei bambini e delle bambine. La dislessia consiste in una difficoltà di lettura (lentezza, errori) per cui un alunno/a si trova a livelli più bassi di due anni scolastici rispetto ai suoi coetanei. La disgrafia e la disortografia comportano manifestazioni come: scambio e inversione di lettere, lentezza, errata direzionalità della scrittura, inesatta legatura dei segni e delle parole, errato uso dello spazio sul foglio eccetera. Vengono sbagliate e tralasciate sillabe o parole, la scrittura può essere molto disordinata, irregolare e illeggibile, anche sotto dettatura, in caso di copiatura e nelle traduzioni. La dislessia, la disgrafia, la discalculia (scambio e inversione di cifre, debolezza negli automatismi del calcolo) possono sussistere separatamente o insieme ed essere associate a disprassia, disritmia eccetera. Essendo il possesso automatico del codice linguistico veicolare per tutti gli apprendimenti legati al codice verbale scritto, è a rischio lo studio in tutte le discipline che si basano sui libri. La maggior parte dei ragazzi dislessici impara a poco a poco a leggere, a scrivere, a fare operazioni matematiche, ma a costo di un enorme sforzo; dato l'autocontrollo esasperato che devono esercitare, le loro forme e i loro tempi di concentrazione sono necessariamente limitati, quindi si lasciano distrarre facilmente e non sono costanti, possono soffrire di disturbi somatici per prestazioni che in altri sono automatismi. Il loro disagio psicologico e le conseguenti strategie di mascheramento sono interpretate come scarso impegno, pigrizia, svogliatezza. Crescendo, gli alunni con dislessia trovano strategie di compensazione più o meno adeguate e commettono pochi errori, ma non raggiungono un profitto scolastico commisurato alle loro potenzialità, sia per la lentezza e l'affaticamento che caratterizzano le loro prestazioni nei codici, sia per la scarsa fiducia in sé e le basse aspettative dovute agli insuccessi e alle frustrazioni accumulati nella loro carriera scolastica. Di notevole gravità sono gli effetti collaterali della dislessia non riconosciuta, poiché essa devasta la stima di sé dei ragazzi e delle ragazze; senza strategie educative e didattiche idonee, si sviluppano ansie da fallimento e blocchi di apprendimento anche irreversibili. La motivazione infatti è legata alla previsione di successo: quando lavorare non porta a risultati positivi, ma a costanti delusioni, prevale il senso di vergogna, l'inattività, si manifestano atteggiamenti rinunciatari e aggressività contro gli altri o contro se stessi. La legge 5 febbraio 1992, n. 104, ben tutela le situazioni di handicap in genere ma non le DSA, che non possono tuttavia essere assimilate all'handicap. È necessario che si apprenda a riconoscere la dislessia. I bambini hanno diritto ad una diagnosi specialistica, che accerti quantità e qualità del disturbo, i punti forti accanto a quelli deboli. Il primo sospetto di dislessia sorge negli educatori: insegnanti e genitori, che seguono l'alunno nel quotidiano; la diagnosi va fatta da uno specialista qualificato e deve essere il più possibile precoce. Le misure di supporto si collocano, sul piano umano-relazionale e a livello educativo e didattico, in stretto rapporto con le differenze specifiche di ogni alunno dislessico. Occorre coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a porsi in situazioni di benessere, cercando di prevenire il fallimento scolastico ed esistenziale. Sono indispensabili serenità, fiducia, solidarietà per non aggiungere frustrazioni alle difficoltà oggettive. Il sostegno alla stima di sé, base per ogni impegno, si raggiunge strutturando l'insegnamento in modo tale che tutti possano raggiungere risultati validi; non si tratta di abbassare il livello di difficoltà, ma di concentrare il lavoro sull'essenziale, di concedere modalità idonee di gestione dei codici scritti, di considerare i diversi stili di apprendimento (ad esempio, l'impostazione multisensoriale con uso sistematico dei solidi in geometria), di gratificare per gli sforzi compiuti e non solo per i risultati. Alcuni interventi di supporto sono individuali, altri possono essere organizzati in piccoli gruppi, con i/le compagni/e, o sono da rivolgere a tutta la classe: rapporto umano costruttivo, training per riconoscere il proprio stile di apprendimento, orientamento, perseguimento di obiettivi ai livelli più elevati delle tassonomie, esercizi di rilassamento e di concentrazione, iniziative di personalizzazione dell'insegnamento. Da escludere con ogni cura sono minacce e richiami ossessivi all'impegno sia perché rendono insopportabile e ingestibile l'ansia che accompagna sempre il lavoro dei dislessici, non solo al momento delle prove di verifica, sia soprattutto perché non esistono forme di «impegno» che possano modificare realtà costituzionali come la dislessia. La dislessia è una realtà permanente, non scompare con l'età, ma le conseguenze che comporta nell'apprendimento possono non essere negative se si attuano misure educative e didattiche idonee. Alcuni accorgimenti di carattere dispensativo e compensativo permettono di non aggravare la situazione dei ragazzi dislessici. Le misure dispensative consistono nel non costringerli alle prestazioni che li mettono in imbarazzo, come scrivere alla lavagna davanti a tutta la classe, leggere ad alta voce in pubblico, eccetera. Impossibile per molti di loro è rispettare i tempi sotto dettatura, anche quando si tratta dei compiti assegnati per casa. Sono misure compensative l'uso di sussidi come computer, calcolatrice, registratore, videoscrittura, correttore ortografico, tavola delle tabelline ed elenco delle formule, lettore ottico, sintetizzatore vocale eccetera. Il materiale scritto deve essere chiaro e sintetico, non scritto a mano, né su pagine di libro troppo piene o in fotocopie malriuscite. Compensa in parte il disagio del dislessico il diritto a tempi di esecuzione più lunghi; il fattore tempo è meglio gestibile ed è meno emarginante in una situazione didattica di tipo non frontale, nell'attività individualizzata e di piccolo gruppo. Di solito non serve un insegnante di sostegno. Le misure adottate devono essere costantemente sottoposte a monitoraggio per valutare se e come gli obiettivi sono raggiunti, caso per caso, data la singolarità dei comportamenti e l'impossibilità di avere regole valide per tutti.

      Affinché la valutazione sia attendibile, sono da attuare anche forme di verifica e di valutazione che non mettano l'alunno dislessico in condizione di svantaggio rispetto agli altri in rapporto con i suoi tempi di decifrazione e di produzione di testi; saranno adottate misure che permettano di non confondere i risultati espressi dagli alunni dislessici con le forme imperfette di ricezione del compito o con gli ostacoli all'esposizione delle conoscenze, riconducibili alla dislessia. Il raggiungimento di risultati positivi potrà essere dimostrato da questi alunni anche in forma iconica.



 


proposta di legge

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Art. 1.

(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia e discalculia).

      1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia e la discalculia quali difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali.

      2. Le DSA non sono in alcun modo assimilate all'handicap.

      3. La dislessia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità di lettura.

      4. La disgrafia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta con prestazioni grafiche scadenti e particolarmente scorrette.

      5. La discalculia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e del processamento dei numeri.

      6. La dislessia, la disgrafia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

      7. Le DSA impediscono l'utilizzo in maniera automatica e strumentale delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana delle persone che ne sono affette.

 

Art. 2.

(Finalità).

      1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

          a) garantire i necessari supporti agli alunni con DSA;

          b) prevenire l'insuccesso scolastico e i blocchi nell'apprendimento degli alunni con DSA;

          c) ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con DSA;

          d) assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con DSA;

          e) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità degli alunni con DSA;

          f) sensibilizzare e preparare gli insegnanti e i genitori nei confronti delle problematiche legate alle DSA;

          g) assicurare adeguate possibilità di diagnosi e di riabilitazione per i soggetti con DSA;

          h) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l'arco scolastico;

          i) garantire nella vita lavorativa e sociale pari opportunità ai soggetti con DSA.

 

Art. 3.

(Diagnosi e riabilitazione).

      1. È compito delle scuole di ogni ordine e grado attivare interventi idonei per individuare i casi sospetti di DSA.

      2. Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione delle capacità fonologiche, presentano persistenti difficoltà, è necessario attivare un percorso diagnostico specifico mediante segnalazione da parte della scuola alla famiglia.

      3. Una diagnosi specialistica accurata e un trattamento riabilitativo adeguato sono un diritto per tutti i soggetti con DSA.

      4. La diagnosi di cui al comma 3 deve essere effettuata da uno specialista qualificato e deve essere il più precoce possibile.

      5. Il Servizio sanitario nazionale assicura competenze diagnostiche specifiche almeno a livello provinciale, anche attraverso la costituzione di una specifica unità diagnostica multidisciplinare.

      6. La diagnosi di DSA da parte del Servizio sanitario nazionale, su istanza della famiglia, deve essere notificata alla scuola mediante una procedura di segnalazione che non dà diritto alle provvidenze di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, se non in caso di particolare gravità.

      7. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove, mediante iniziative da realizzare in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici, per individuare gli alunni a rischio di DSA. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi effettiva di DSA.

 

Art. 4.

(Formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie).

      1. Agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado deve essere assicurata una adeguata formazione riguardo alle problematiche relative alle DSA.

      2. La formazione degli insegnanti deve garantire una conoscenza approfondita delle problematiche relative alle DSA, una sensibilizzazione per l'individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate.

      3. Devono essere altresì assicurati adeguata formazione e aggiornamento degli operatori dei servizi sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione dei soggetti con DSA, anche nei casi di bilinguismo.

 

Art. 5.

(Misure educative e didattiche di supporto).

      1. Gli alunni con DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi nel corso dei cicli di istruzione.

      2. Agli alunni con DSA deve essere garantita l'applicazione di misure educative e di supporto che devono essere adottate in tutto il sistema di istruzione e di formazione al fine di assicurare pari opportunità per il diritto allo studio e il successo formativo.

      3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 devono:

          a) favorire l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti quale il bilinguismo, evitando metodi non idonei;

          b) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a porsi in situazioni di benessere;

          c) prevenire il fallimento scolastico ed esistenziale;

          d) prevedere accorgimenti di carattere dispensativo e compensativo, comprendenti anche l'uso delle tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi;

          e) essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

      4. Agli alunni con DSA devono essere garantite altresì adeguate forme di verifica e di valutazione, predisposte al fine di evitare che gli stessi siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, in particolare per quanto concerne gli esami di Stato, di passaggio di ciclo di istruzione e di ammissione all'università.

 

Art. 6.

(Misure per l'attività lavorativa e sociale).

      1. Alle persone con DSA devono essere assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.

      2. Nelle prove scritte previste per il rilascio del permesso di guida dei veicoli di qualsiasi tipo, nonché nelle prove scritte dei concorsi pubblici e privati, deve essere assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove adeguato alle necessità dei soggetti con DSA.

 

Art. 7.

(Disposizioni di attuazione).

      1. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, emana apposite norme per garantire la realizzazione delle attività diagnostiche e riabilitative di cui all'articolo 3.

      2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 7.

      3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti di cui all'articolo 4.

      4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le misure dispensative, compensative, educative e didattiche di supporto degli alunni con DSA di cui all'articolo 5, che devono essere adottate in tutto il sistema nazionale di istruzione e formazione.

      5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il medesimo decreto di cui al comma 4, individua altresì forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.

      6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per le pari opportunità e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, provvedono nell'ambito delle rispettive competenze, a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 6.

 

 

Art. 8.

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché al titolo V della parte seconda della Costituzione.

      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.

 

 

 


 

N. 2474

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati FORMISANO, VOLONTÈ

¾

 

Disposizioni in materia di difficoltà evolutive

specifiche di apprendimento

 

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Presentata il 29 marzo 2007

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Onorevoli Colleghi! - La categoria delle difficoltà evolutive specifiche di apprendimento viene convenzionalmente identificata con l'acronimo DSA, termine con cui ci si riferisce ai soli disturbi delle abilità scolastiche, e in particolare a dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia.

      La principale caratteristica di questa categoria è quella della «specificità», intesa come un disturbo che interessa uno specifico dominio di abilità in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale.

      Ad oggi si stima che, tra la terza e la quinta classe scolastica primaria e la terza classe della scuola secondaria di primo grado, il valore medio della prevalenza delle DSA vari dal 3 al 4 per cento. Di fronte a tale stima viene da chiedersi quali misure siano state messe in atto per i soggetti affetti da tali disabilità. A ben vedere ci sarebbe addirittura da chiedersi se non possano considerarsi violati alcuni princìpi cardine della Costituzione, laddove viene garantito il pieno diritto allo studio come diritto all'educazione e al pieno sviluppo della persona umana. Allo stato, infatti, vi sono alcuni cittadini che vedono da anni violati questi loro inalienabili diritti a causa della mancanza di misure educative e didattiche atte a garantire i necessari supporti agli alunni che presentino difficoltà nell'apprendimento, in modo tale da consentire loro un'adeguata formazione e per prevenirne l'abbandono scolastico.

      La legge n. 104 del 1992, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, avrebbe potuto prevedere misure in tale senso, nonostante le DSA non siano assimilabili all'handicap (anche se determinano un handicap sociale se non diagnosticate e riabilitate). Sarebbe comunque opportuno che anche tali disturbi possano usufruire degli incontri con specialisti del settore come nei gruppi di lavoro per l'handicap (GLH).

      Per affrontare la problematica, è quindi opportuno, innanzitutto, avere ben chiare le caratteristiche che definiscono le DSA.

      Il principale criterio necessario per stabilire la diagnosi di DSA è quello della differenza tra abilità nel dominio specifico interessato (deficitaria in rapporto alle attese per l'età o la classe frequentata) e l'intelligenza generale (adeguata per l'età anagrafica).

      Questa divergenza, come aspetto cardine delle DSA, può manifestarsi come: disturbo specifico della decodifica della lettura (dislessia); disturbo specifico della scrittura, intesa sia come deficit nei processi di cifratura che di realizzazione grafica (disortografia e disgrafia); disturbo specifico della cognizione numerica (discalculia).

      Tali disturbi possono sussistere separatamente o insieme ed è ovvio che, sia separati che uniti, rischiano di compromettere lo studio in tutte le discipline che si basano sui testi.

      È quindi immaginabile lo stato psicologico in cui versano questi alunni che, nonostante enormi sforzi di concentrazione e di autocontrollo, denunciano ritardi nell'apprendimento rispetto ai loro compagni di scuola. La situazione, generalmente, si complica per il fatto che spesso questi comportamenti vengono interpretati male dai docenti che scambiano una difficoltà obiettiva per scarso impegno, pigrizia e svogliatezza. Un dislessico, essendo dotato di normali capacità cognitive, si rende perfettamente conto di quanto semplici siano per i suoi compagni quelle operazioni di lettura, di scrittura o di calcolo e, se non adeguatamente seguìto, spesso cade in depressione o manifesta una comprensibilissima ansia e tensione nervosa.

      Premesso che l'Italia è il fanalino di coda tra i Paesi occidentali nel riconoscimento e nel trattamento delle DSA, è necessaria una presa in carico del problema attraverso un processo integrato e continuativo in cui deve essere garantito il governo coordinato degli interventi per favorire la riduzione del disturbo, nonché l'inserimento scolastico, sociale e lavorativo dell'individuo, orientato al più completo sviluppo delle sue potenzialità.

      A tale fine è innanzitutto necessario procedere a un rapido accertamento diagnostico di una specifica DSA, con la combinazione tra gli strumenti di valutazione affidati a uno specialista e la segnalazione rapida dei primi sospetti da parte degli insegnanti. Successivamente, occorre mettere in atto tutte quelle misure di supporto a carattere umano-relazionale indispensabili per creare un ambiente sereno da cui il dislessico può trarre la fiducia necessaria a evitare le tensioni nervose e le frustrazioni che incidono negativamente nel processo di apprendimento, stando attenti a non mettere in atto, ovviamente, forme di costrizione, rimprovero o minaccia che risulterebbero, a dir poco, controproducenti. Rientrano tra queste misure quegli accorgimenti a carattere dispensativo e compensativo raccomandati dalla circolare n. 4099/A/4, emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 5 ottobre 2004, con cui si sollecitano gli insegnanti a utilizzare strumenti che agevolino l'apprendimento di bambini e di ragazzi dislessici e a procedere a una valutazione specifica dei medesimi soggetti in tutte le fasi del percorso scolastico, compresi i momenti di valutazione finale. Nella circolare si specifica, altresì, che per adottare tali misure può essere sufficiente la diagnosi specialistica, non ritenendo opportuno, nel contempo, per bambini e ragazzi dislessici l'appoggio di un insegnante di sostegno, adeguatamente supportato da un centro specialistico per la diagnosi e la riabilitazione di tali disturbi.

      Queste misure, che prevedono l'uso di computer, calcolatrici, registratori, mezzi di video scrittura, andranno valutate alla luce del rapporto impiego-risultati.

      Con la presente proposta di legge si intende, pertanto, così come avviene nel resto dei Paesi dell'Unione europea, riconoscere le DSA in modo sistematico, adottando tutte le misure idonee a mettere i ragazzi affetti da DSA in condizione di avvicinarsi al sapere senza le difficoltà incontrate finora.

      Condottieri come Carlo Magno e Napoleone Bonaparte, scrittori e poeti come Hans Christian Andersen e William Butler Yeats, Capi di Stato come Winston Churchill, John Fitzgerald Kennedy e George Washington, artisti come Pablo Picasso o scienziati come Albert Einstein, Galileo Galilei e Isaac Newton sono la dimostrazione di come le DSA non sono malattie e che una maggiore sensibilizzazione su questi problemi potrebbe cambiare molto il mondo della scuola che, a volte, per questi ragazzi più che un luogo dove crescere, apprendendo, è diventato un luogo di sofferenze.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia).

      1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali.

      2. Le DSA non sono in alcun modo assimilate all'handicap e per esse non possono essere costituiti i gruppi di studio e di lavoro previsti dall'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

      3. La dislessia è un disturbo specifico che si manifesta come difficoltà nella decodifica della lettura.

      4. La disgrafia è un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in un deficit nella realizzazione grafica.

      5. La disortografia è un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in un deficit nei processi di cifratura.

      6. La discalculia è un disturbo specifico del calcolo che si manifesta in una debolezza nella strutturazione cognitiva delle componenti di cognizione numerica e nelle procedure esecutive.

      7. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

      8. Le DSA impediscono l'utilizzo in maniera automatica e strumentale delle capacità di lettura, di scrittura o di calcolo e possono costituire una limitazione importante dell'inserimento scolastico e per lo svolgimento di alcune attività della vita quotidiana delle persone che ne sono affette.

 

 

 

Art. 2.

(Finalità).

      1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

          a) garantire i necessari ausili agli alunni con DSA;

          b) prevenire ritardi nell'apprendimento e l'abbandono scolastico;

          c) ridurre i disagi formativi e motivazionali;

          d) realizzare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con DSA;

          e) introdurre modalità di verifica e di valutazione che incoraggino gli alunni con DSA;

          f) sensibilizzare e formare gli insegnanti e i genitori nei confronti delle problematiche legate alle DSA;

          g) assicurare adeguate possibilità di diagnosi e di riabilitazione per i soggetti con DSA;

          h) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l'arco scolastico;

          i) garantire nella vita lavorativa e sociale pari opportunità ai soggetti con DSA.

 

Art. 3.

(Diagnosi e riabilitazione).

      1. Entro i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici di ogni ordine e grado, sono realizzate attività diagnostiche volte a individuare precocemente gli alunni a rischio di DSA. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

      2. Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione, presentano persistenti difficoltà, è attivato un percorso diagnostico specifico mediante segnalazione da parte della scuola alla famiglia.

      3. Tutti i soggetti con DSA hanno diritto a una diagnosi specialistica accurata e un trattamento riabilitativo adeguato.

      4. Il Servizio sanitario nazionale assicura competenze diagnostiche specifiche almeno a livello provinciale, anche attraverso la costituzione di una specifica unità diagnostica multidisciplinare.

      5. La diagnosi di DSA da parte del Servizio sanitario nazionale, su istanza della famiglia, è notificata alla scuola mediante una procedura di segnalazione che non dà diritto alle provvidenze di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, se non in caso di particolare gravità.

 

Art. 4.

(Formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie).

      1. Agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado è assicurata un'adeguata formazione riguardo alle problematiche relative alle DSA.

      2. La formazione degli insegnanti deve garantire una conoscenza approfondita delle problematiche relative alle DSA, una sensibilizzazione per la loro individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate.

      3. Sono altresì assicurati adeguata formazione e aggiornamento degli operatori dei servizi sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione dei soggetti con DSA, anche in condizioni di bilinguismo, tenuto conto della progressiva trasformazione del Paese in una società multietnica.

 

Art. 5.

(Misure educative e didattiche di supporto).

      1. Gli alunni con DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi nel corso dei cicli di istruzione.

      2. Agli alunni con DSA è garantita l'applicazione di misure educative e di supporto che devono essere adottate in tutto il sistema di istruzione e di formazione al fine di assicurare pari opportunità per il diritto allo studio e il successo formativo.

      3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 devono:

          a) favorire l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico;

          b) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a porsi in situazioni di benessere;

          c) prevenire l'abbandono scolastico e le implicazioni psicologiche ad esso conseguenti;

          d) prevedere accorgimenti di carattere dispensativo e compensativo, comprendenti anche l'uso delle tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi;

          e) essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia ai fini del raggiungimento degli obiettivi;

          f) prevedere percorsi di apprendimento individualizzati e personalizzati che tengano conto di caratteristiche peculiari quali il bilinguismo.

      4. Agli alunni con DSA sono garantite altresì adeguate forme di verifica e di valutazione, predisposte al fine di evitare che gli stessi siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni a causa delle loro difficoltà nella decodifica o nella produzione di testi, in particolare per quanto concerne gli esami di Stato, di passaggio di ciclo di istruzione e di ammissione all'università.

 

Art. 6.

(Misure per l'attività lavorativa e sociale).

      1. Alle persone con DSA devono essere assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.

      2. Nelle prove scritte previste per il rilascio del permesso di guida dei veicoli di qualsiasi tipo, nonché nelle prove scritte dei concorsi pubblici e privati, è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove adeguato alle necessità dei soggetti con DSA.

 

 

 

Art. 7.

(Disposizioni di attuazione).

      1. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, emana apposite norme per garantire la realizzazione delle attività diagnostiche e riabilitative di cui all'articolo 3.

      2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di diagnosi e di riabilitazione previste dall'articolo 3.

      3. Il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti di cui all'articolo 4.

      4. Il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le misure dispensative, compensative, educative e didattiche di supporto degli alunni con DSA di cui all'articolo 5, che devono essere adottate in tutto il sistema nazionale di istruzione e formazione.

      5. Il Ministro della pubblica istruzione, con il medesimo decreto di cui al comma 4, individua altresì forme di verifica e di valutazione finalizzate a evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.

      6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro per i diritti e le pari opportunità e il Ministro dei trasporti, con propri decreti, provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 6.

Art. 8.

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.

 

 


 

N. 2843

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

APPROVATA DALLA 7a COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 20 giugno 2007 (v. stampato Senato n. 1169)

 

d’iniziativa dei senatori

VITTORIA FRANCO, ASCIUTTI, CAPELLI, DAVICO, GIAMBRONE, MARCONI, NEGRI, PELLEGATTA, SOLIANI, VALDITARA

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Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento

 

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Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica

il 27 giugno 2007

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proposta di legge

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Art. 1.

(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia e discalculia).

      1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia, di seguito denominate «DSA», quali difficoltà specifiche di apprendimento, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali.

      2. La legge 5 febbraio 1992, n. 104, non trova applicazione nei confronti degli alunni affetti da DSA.

      3. Ai fini della presente legge, la dislessia è un disturbo che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità di lettura.

      4. Ai fini della presente legge, la disgrafia/disortografia è un disturbo che si manifesta con prestazioni grafiche scadenti e particolarmente scorrette.

      5. Ai fini della presente legge, la discalculia è un disturbo che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

      6. La dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

      7. Le DSA impediscono l'utilizzo in maniera automatica e strumentale delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana delle persone.

 

Art. 2.

(Finalità).

      1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

          a) garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni con DSA;

           b) favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento degli alunni con DSA, agevolandone la piena integrazione sociale e culturale;

          c) ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con DSA;

          d) assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con DSA;

          e) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità degli alunni con DSA;

          f) sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche legate alle DSA;

          g) assicurare adeguate possibilità di diagnosi precoce, a partire dalla scuola dell'infanzia, e di riabilitazione per i soggetti con DSA;

          h) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l'arco dell'istruzione scolastica.

 

Art. 3.

(Diagnosi e riabilitazione).

      1. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli alunni.

      2. Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione delle capacità fonologiche, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.

      3. La diagnosi di DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dell'alunno.

      4. Il Ministero della pubblica istruzione può promuovere, anche mediante iniziative da realizzare in collaborazione con il  Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici, per individuare gli alunni a rischio di DSA. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi effettiva di DSA. , una sensibilizzazione per l'individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate.

 

Art. 4.

(Formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie).

      1. Al personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata una adeguata formazione riguardo alle problematiche relative alle DSA, nell'ambito dei programmi annuali di formazione attivati a valere sulle disponibilità già previste per la formazione del personale del comparto scuola e dei dirigenti scolastici, anche con ricorso a strumenti di e-learning per la formazione on line.

      2. La formazione degli insegnanti deve garantire una conoscenza approfondita delle problematiche relative alle DSA, una sensibilizzazione per l'individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate.

 

Art. 5.

(Misure educative e didattiche di supporto).

      1. Gli alunni con segnalazione diagnostica di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione.

      2. Agli alunni con DSA le istituzioni scolastiche garantiscono, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, ai sensi delle disposizioni vigenti, tutte le misure utili a:

          a) favorire l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo,  adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

          b) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a vivere l'apprendimento in condizioni di benessere;

          c) favorire il successo scolastico;

          d) prevedere tecniche compensative, che possono comprendere anche l'uso delle tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi, già attivabili a valere sulle risorse specifiche disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere, oppure la possibilità di fruire di tempi più lunghi di esecuzione di quelli ordinari;

          e) prevedere, nei casi di alunni bilingui con DSA, strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che, in particolare per l'insegnamento della lingua straniera, assicurino ritmi graduali e adeguati di apprendimento, prevedendo anche l'esonero dall'insegnamento della seconda lingua straniera, qualora prevista dal programma di studi.

      3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

      4. Al fine di evitare che gli alunni con DSA siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni, a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, le misure di cui al comma 2 devono comunque garantire adeguate forme di verifica e di valutazione, anche tramite la possibilità di utilizzare strumenti in funzione di ausilio, ovvero l'assegnazione di tempi più lunghi di esecuzione.

      5. Le misure di cui al presente articolo sono da attuare senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della finanza pubblica.

 

Art. 6.

(Misure per l'attività lavorativa e sociale).

      1. Alle persone con DSA sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.

      2. I familiari fino al primo grado di alunni con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa possono usufruire di orari di lavoro flessibili.

      3. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 2 sono demandate ai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 7.

(Disposizioni di attuazione).

      1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro della salute si provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 4.

      2. Il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti di cui all'articolo 4.

      3. Il Ministro della pubblica istruzione, con il medesimo decreto di cui al comma 2 del presente articolo, individua altresì forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.

 

Art. 8.

(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome).

      1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province  autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.

      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.

 

Art. 9.

(Clausola di salvaguardia).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 


Iter al Senato

 


Disegni di legge

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 502

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CUSUMANO e BARBATO

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 2006

 

 

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Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d’apprendimento

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Onorevoli Senatori. – La riuscita scolastica di tutti gli alunni, nell’ambito della piena formazione della persona umana e delle sue potenzialità, è compito di una società democratica. La dispersione e l’abbandono della scuola comportano costi personali e sociali molto gravi. La Repubblica italiana vuol garantire ad ognuno il pieno diritto allo studio come diritto all’educazione e alla riuscita scolastica, con l’intento di dare attuazione al dettato dell’articolo 3 della Costituzione. Il presente disegno di legge mira a riconoscere la dislessia, la disgrafia e la discalculia quali «difficoltà specifiche di apprendimento» (DSA) e prevede che il Ministro dell’istruzione individui con decreto una serie di misure educative e didattiche atte a garantire i necessari supporti agli alunni con tali difficoltà in modo da ottenere una formazione adeguata degli stessi e prevenire l’insuccesso scolastico. La dislessia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta come difficoltà nell’imparare a leggere, nonostante un’istruzione regolare e un’adeguata intelligenza, in assenza di patologie e di deficit sensoriali. Il fenomeno della dislessia evolutiva riguarda in Italia circa il 4 per cento dei bambini e delle bambine. La dislessia consiste in una difficoltà di lettura (lentezza, errori) per cui un alunno/a si trova a livelli più bassi di due anni scolastici rispetto ai suoi coetanei. La disgrafia e la disortografia comportano manifestazioni come: scambio e inversione di lettere, lentezza, errata direzionalità della scrittura, inesatta legatura dei segni e delle parole, errato uso dello spazio sul foglio, eccetera. Vengono sbagliate e tralasciate sillabe e/o parole, la scrittura può essere molto disordinata, irregolare e illeggibile, anche sotto dettatura, in caso di copiatura e nelle traduzioni. La dislessia, la disgrafia, la discalculia (scambio e inversione di cifre, debolezza negli automatismi del calcolo) possono sussistere separatamente o insieme o/e essere associate a disprassia, disritmia, e così via. Essendo il possesso automatico del codice linguistico veicolare per tutti gli apprendimenti legati al codice verbale scritto, è a rischio lo studio in tutte le discipline che si basano sui libri. La maggior parte dei ragazzi dislessici impara a poco a poco a leggere, a scrivere, a fare operazioni matematiche, ma a costo di un enorme sforzo; dato l’autocontrollo esasperato che devono esercitare, le loro forme ed i loro tempi di concentrazione sono necessariamente limitati, quindi si lasciano distrarre facilmente e non sono costanti, possono soffrire di disturbi somatici per prestazioni che in altri sono automatismi. Il loro disagio psicologico e le conseguenti strategie di mascheramento sono interpretate come scarso impegno, pigrizia, svogliatezza. Crescendo, gli alunni con dislessia trovano strategie di compensazione più o meno adeguate e commettono pochi errori, ma non raggiungono un profitto scolastico commisurato alle loro potenzialità, sia per la lentezza e l’affaticamento che caratterizzano le loro prestazioni nei codici, sia per la scarsa fiducia in sé e le basse aspettative dovute agli insuccessi ed alle frustrazioni accumulati nella loro carriera scolastica. Di notevole gravità sono gli effetti collaterali della dislessia non riconosciuta, poiché essa devasta la stima di sé dei ragazzi e delle ragazze; senza strategie educative e didattiche idonee, si sviluppano ansie da fallimento e blocchi di apprendimento anche irreversibili. La motivazione infatti è legata alla previsione di successo: quando lavorare non porta a risultati positivi, ma a costanti delusioni, prevale il senso di vergogna, l’inattività, si manifestano atteggiamenti rinunciatari e aggressività contro gli altri o contro se stessi. La legge 5 febbraio 1992, n. 104, ben tutela le situazioni di handicap in genere ma non le DSA, che non possono tuttavia essere assimilate all’handicap. È necessario che si apprenda a riconoscere la dislessia. I bambini hanno diritto ad una diagnosi specialistica, che accerti quantità e qualità del disturbo, i punti forti accanto a quelli deboli. Il primo sospetto di dislessia sorge negli educatori: insegnanti e genitori, che seguono l’alunno nel quotidiano; la diagnosi va fatta da uno specialista qualificato e deve essere il più possibile precoce. Le misure di supporto si collocano, sul piano umano-relazionale ed a livello educativo e didattico, in stretto rapporto con le differenze specifiche di ogni alunno dislessico. Occorre coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a porsi in situazioni di benessere, cercando di prevenire il fallimento scolastico ed esistenziale. Sono indispensabili serenità, fiducia, solidarietà per non aggiungere frustrazioni alle difficoltà oggettive. Il sostegno alla stima di sé, base per ogni impegno, si raggiunge strutturando l’insegnamento in modo tale che tutti possano raggiungere risultati validi; non si tratta di abbassare il livello di difficoltà, ma di concentrare il lavoro sull’essenziale, di concedere modalità idonee di gestione dei codici scritti, di considerare i diversi stili di apprendimento (ad esempio, l’impostazione multisensoriale con uso sistematico dei solidi in geometria), di gratificare per gli sforzi compiuti e non solo per i risultati. Alcuni interventi di supporto sono individuali, altri possono essere organizzati in piccoli gruppi, con i/le compagni/e, o sono da rivolgere a tutta la classe: rapporto umano costruttivo, training per riconoscere il proprio stile di apprendimento, orientamento, perseguimento di obiettivi ai livelli più elevati delle tassonomie, esercizi di rilassamento e di concentrazione, iniziative di personalizzazione dell’insegnamento. Da escludere con ogni cura sono minacce e richiami ossessivi all’impegno sia perché rendono insopportabile e ingestibile l’ansia che accompagna sempre il lavoro dei dislessici, non solo al momento delle prove di verifica, sia soprattutto perché non esistono forme di «impegno» che possano modificare realtà costituzionali come la dislessia. La dislessia è una realtà permanente, non scompare con l’età, ma le conseguenze che comporta nell’apprendimento possono non essere negative se si attuano misure educative e didattiche idonee. Alcuni accorgimenti di carattere dispensativo e compensativo permettono di non aggravare la situazione dei ragazzi dislessici. Le misure dispensative consistono nel non costringerli alle prestazioni che li mettono in imbarazzo, come scrivere alla lavagna davanti a tutta la classe, leggere ad alta voce in pubblico, e così via. Impossibile per molti di loro è rispettare i tempi sotto dettatura, anche quando si tratta dei compiti assegnati per casa. Sono misure compensative l’uso di sussidi come computer, calcolatrici, registratore, videoscrittura, correttore ortografico, tavola delle tabelline ed elenco delle formule, lettore ottico, sintetizzatore vocale, e così via. Il materiale scritto deve essere chiaro e sintetico, non scritto a mano, nè su pagine di libro troppo piene o in fotocopie malriuscite. Compensa in parte il disagio del dislessico il diritto a tempi di esecuzione più lunghi; il fattore tempo è meglio gestibile ed è meno emarginante in una situazione didattica di tipo non frontale, nell’attività individualizzata e di piccolo gruppo. Di solito non serve un insegnante di sostegno. Le misure adottate devono essere costantemente sottoposte a monitoraggio per valutare se e come gli obiettivi sono raggiunti, caso per caso, data la singolarità dei comportamenti e l’impossibilità di avere regole valide per tutti.

    Affinché la valutazione sia attendibile, sono da attuare anche forme di verifica e di valutazione che non mettano l’alunno dislessico in condizione di svantaggio rispetto agli altri in rapporto con i suoi tempi di decifrazione e di produzione di testi; saranno adottate misure che permettano di non confondere i risultati espressi dagli alunni dislessici con le forme imperfette di ricezione del compito o con gli ostacoli all’esposizione delle conoscenze, riconducibili alla dislessia. Il raggiungimento di risultati positivi potrà essere dimostrato da questi alunni anche in forma iconica.


 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia e discalculia)

    1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia e la discalculia quali difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali.

    2. Le DSA non sono in alcun modo assimilate all’handicap.

    3. La dislessia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta come difficoltà nell’imparare a leggere a livello di decifrazione ovvero nella correttezza e nella rapidità con cui si legge.

    4. La disgrafia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta in prestazioni grafiche scadenti e particolarmente scorrette.

    5. La discalculia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta in una debolezza negli automatismi del calcolo e del processamento numeri.

    6. La dislessia, la disgrafia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

    7. Le DSA impediscono l’utilizzo in maniera automatica e strumentale delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana delle persone che ne sono affette.

 

Art. 2.

(Finalità)

    1. La presente legge ha lo scopo di:

        a) garantire i necessari supporti agli alunni con DSA;

        b) prevenire l’insuccesso scolastico e blocchi nell’apprendimento;

        c) ridurre i disagi formativi e motivazionali;

        d) ottenere una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con DSA;

        e) adottare forme di verifica e valutazione incoraggianti;

        f) sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti della problematica;

        g) assicurare adeguate possibilità di diagnosi e di riabilitazione per i soggetti con DSA;

        h) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l’arco scolastico;

        i) garantire nella vita lavorativa e sociale pari opportunità ai soggetti con DSA.

 

Art. 3.

(Diagnosi e riabilitazione)

    1. È compito delle scuole di ogni ordine e grado attivare interventi idonei per individuare i casi sospetti di DSA.

    2. Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione delle capacità fonologiche, presentano persistenti difficoltà, è necessario attivare un percorso diagnostico specifico mediante segnalazione da parte della scuola alla famiglia.

        3. Una diagnosi specialistica accurata e un trattamento riabilitativo adeguato sono un diritto per tutti i soggetti con DSA.

    4. La diagnosi di cui al comma 3 è effettuata da uno specialista qualificato ed è il più precoce possibile.

    5. Il Servizio sanitario nazionale assicura competenze diagnostiche specifiche almeno a livello provinciale, anche attraverso la costituzione di una specifica unità diagnostica multidisciplinare.

    6. La diagnosi di DSA da parte del Servizio sanitario nazionale, su istanza della famiglia, è notificata alla scuola mediante una procedura di segnalazione che non da diritto alle provvidenze di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, se non in caso di particolare gravità.

    7. Il Ministero dell’istruzione promuove, mediante iniziative da realizzare in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici, per individuare gli alunni a rischio di DSA. L’esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi effettiva di DSA.

 

Art. 4.

(Formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie)

    1. Agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado è assicurata una adeguata formazione riguardo alla problematica delle DSA.

    2. La formazione degli insegnanti garantisce una conoscenza approfondita delle problematiche relative alle DSA, una sensibilizzazione per l’individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate.

    3. Sono altresì assicurati adeguata formazione e aggiornamento degli operatori dei servizi sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione dei soggetti con DSA, anche in condizioni di bilinguismo.

 

Art. 5.

(Misure educative e didattiche di supporto)

    1. Gli alunni con segnalazione diagnostica di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi nel corso dei cicli di istruzione.

    2. Agli alunni con DSA è garantita l’applicazione di misure educative e di supporto che sono adottate in tutto il sistema di istruzione e di formazione al fine di assicurare pari opportunità per il diritto allo studio e il successo formativo.

    3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 devono:

        a) favorire l’uso di una didattica individualizzata con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico, evitando metodi non idonei;

        b) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a porsi in situazioni di benessere;

        c) prevenire il fallimento scolastico ed esistenziale;

        d) prevedere accorgimenti di carattere dispensativo e compensativo, comprendenti anche l’uso delle tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi;

        e) essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi;

        f) applicare percorsi di apprendimento individualizzati e personalizzati che tengano conto di caratteristiche peculiari come il bilinguismo.

    4. Agli alunni con DSA sono garantite, altresì, adeguate forme di verifica e di valutazione, predisposte al fine di evitare che gli stessi siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni, a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, in particolare per quanto concerne gli esami di Stato, di passaggio di ciclo di istruzione e di ammissione all’università.

 

Art. 6.

(Misure per l’attività lavorativa e sociale)

    1. Alle persone con DSA sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.

    2. Nelle prove scritte previste per il rilascio del permesso di guida dei veicoli di qualsiasi tipo, nonché nelle prove scritte dei concorsi pubblici e privati, è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l’espletamento delle medesime prove, adeguati alla necessità dei soggetti con DSA.

 

Art. 7

(Disposizioni di attuazione)

    1. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, emana apposite norme per garantire la realizzazione delle attività diagnostiche e riabilitative di cui all’articolo 3.

    2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’istruzione provvede, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all’articolo 3, comma  7.

    3. Il Ministro dell’istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti di cui all’articolo 4.

    4. Il Ministro dell’istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le misure dispensative, compensative, educative e didattiche di supporto degli alunni con DSA di cui all’articolo 5, che devono essere adottate in tutto il sistema nazionale di istruzione e formazione.

    5. Il Ministro dell’istruzione, con il medesimo decreto di cui al comma 4, individua altresì forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 4.

    6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro per diritti e le pari opportunità, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro dei trasporti, con propri decreti, provvedono nell’ambito delle rispettive competenze, a dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 6.

 

Art. 8.

(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)

    1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché al titolo V della parte seconda della Costituzione.

    2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾  XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1011

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ASCIUTTI, AMATO, MAURO, STERPA, STRANO, VALDITARA e DAVICO

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 2006

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Nuove norme in materia di difficoltà specifiche

di apprendimento

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Onorevoli Senatori. – La riuscita scolastica di tutti gli alunni, nell’ambito della piena formazione della persona umana e delle sue potenzialità, è compito di una società democratica. La dispersione e l’abbandono della scuola comportano costi personali e sociali molto gravi.

    La Repubblica italiana vuol garantire ad ognuno il pieno diritto allo studio come diritto all’educazione e alla riuscita scolastica, con l’intento di dare attuazione al dettato dell’articolo 3 della Costituzione.

    Il presente disegno di legge mira a riconoscere la dislessia, la disgrafia e la discalculia quali «difficoltà specifiche di apprendimento» (DSA) e prevede che il Ministro della pubblica istruzione individui con decreto una serie di misure educative e didattiche atte a garantire i necessari supporti agli alunni con tali difficoltà in modo da ottenere una formazione adeguata degli stessi e prevenire l’insuccesso scolastico.

    La dislessia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta come difficoltà nell’imparare a leggere, nonostante un’istruzione regolare e un’adeguata intelligenza, in assenza di patologie e di deficit sensoriali. Il fenomeno della dislessia evolutiva riguarda in Italia circa il 4 per cento dei bambini e delle bambine. La dislessia consiste in una difficoltà di lettura (lentezza, errori) per cui un alunno si trova a livelli più bassi di due anni scolastici rispetto ai suoi coetanei.

    La disgrafia e la disortografia comportano manifestazioni come: scambio e inversione di lettere, lentezza, errata direzionalità della scrittura, inesatta legatura dei segni e delle parole, errato uso dello spazio sul foglio, eccetera. Vengono sbagliate e tralasciate sillabe o parole, la scrittura può essere molto disordinata, irregolare e illeggibile, anche sotto dettatura, in caso di copiatura e nelle traduzioni.

    La dislessia, la disgrafia, la discalculia (scambio e inversione di cifre, debolezza negli automatismi del calcolo) possono sussistere separatamente o insieme o essere associate a disprassia, disritmia, eccetera.

    Essendo il possesso automatico del codice linguistico veicolare per tutti gli apprendimenti legati al codice verbale scritto, è a rischio lo studio in tutte le discipline che si basano sui libri.

    La maggior parte dei ragazzi dislessici impara a poco a poco a leggere, a scrivere, a fare operazioni matematiche, ma a costo di un enorme sforzo; dato l’autocontrollo esasperato che devono esercitare, le loro forme ed i loro tempi di concentrazione sono necessariamente limitati, quindi si lasciano distrarre facilmente e non sono costanti, possono soffrire di disturbi somatici per prestazioni che in altri sono automatismi. Il loro disagio psicologico e le conseguenti strategie di mascheramento sono interpretate come scarso impegno, pigrizia, svogliatezza.

    Crescendo, gli alunni con dislessia trovano strategie di compensazione più o meno adeguate e commettono pochi errori, ma non raggiungono un profitto scolastico commisurato alle loro potenzialità, sia per la lentezza e l’affaticamento che caratterizzano le loro prestazioni nei codici, sia per la scarsa fiducia in sè e le basse aspettative dovute agli insuccessi ed alle frustrazioni accumulati nella loro carriera scolastica. Di notevole gravità sono gli effetti collaterali della dislessia non riconosciuta, poiché essa devasta la stima di sè dei ragazzi e delle ragazze; senza strategie educative e didattiche idonee, si sviluppano ansie da fallimento e blocchi di apprendimento anche irreversibili. La motivazione infatti è legata alla previsione di successo: quando lavorare non porta a risultati positivi, ma a costanti delusioni, prevale il senso di vergogna, l’inattività, si manifestano atteggiamenti rinunciatari e aggressività contro gli altri o contro se stessi.

    La legge 5 febbraio 1992, n. 104, ben tutela le situazioni di handicap in genere ma non le DSA, che non possono tuttavia essere assimilate all’handicap.

    È necessario che si apprenda a riconoscere la dislessia. I bambini hanno diritto ad una diagnosi specialistica, che accerti quantità e qualità del disturbo, i punti forti accanto a quelli deboli.

    Il primo sospetto di dislessia sorge negli educatori: insegnanti e genitori, che seguono l’alunno nel quotidiano; la diagnosi va fatta da uno specialista qualificato e deve essere il più possibile precoce.

    Le misure di supporto si collocano, sul piano umano-relazionale ed a livello educativo e didattico, in stretto rapporto con le differenze specifiche di ogni alunno dislessico.

    Occorre coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a porsi in situazioni di benessere, cercando di prevenire il fallimento scolastico e esistenziale. Sono indispensabili serenità, fiducia, solidarietà per non aggiungere frustrazioni alle difficoltà oggettive.

    Il sostegno alla stima di sé, base per ogni impegno, si raggiunge strutturando l’insegnamento in modo tale che tutti possano raggiungere risultati validi; non si tratta di abbassare il livello di difficoltà, ma di concentrare il lavoro sull’essenziale, di concedere modalità idonee di gestione dei codici scritti, di considerare i diversi stili di apprendimento (ad esempio, l’impostazione multisensoriale con uso sistematico dei solidi in geometria), di gratificare per gli sforzi compiuti e non solo per i risultati.

    Alcuni interventi di supporto sono individuali, altri possono essere organizzati in piccoli gruppi, con i compagni, o sono da rivolgere a tutta la classe: rapporto umano costruttivo, training per riconoscere il proprio stile di apprendimento, orientamento, perseguimento di obiettivi ai livelli più elevati delle tassonomie, esercizi di rilassamento e di concentrazione, iniziative di personalizzazione dell’insegnamento.

    Da escludere con ogni cura sono minacce e richiami ossessivi all’impegno sia perché rendono insopportabile e ingestibile l’ansia che accompagna sempre il lavoro dei dislessici, non solo al momento delle prove di verifica, sia soprattutto perché non esistono forme di «impegno» che possano modificare realtà costituzionali come la dislessia.

    La dislessia è una realtà permanente, non scompare con l’età, ma le conseguenze che comporta nell’apprendimento possono non essere negative se si attuano misure educative e didattiche idonee.

    Alcuni accorgimenti di carattere dispensativo e compensativo permettono di non aggravare la situazione dei ragazzi dislessici. Le misure dispensative consistono nel non costringerli alle prestazioni che li mettono in imbarazzo, come scrivere alla lavagna davanti a tutta la classe, leggere ad alta voce in pubblico, eccetera. Impossibile per molti di loro è rispettare i tempi sotto dettatura, anche quando si tratta dei compiti assegnati per casa.

    Sono misure compensative l’uso di sussidi come computer, calcolatrici, registratore, videoscrittura, correttore ortografico, tavola delle tabelline ed elenco delle formule, lettore ottico, sintetizzatore vocale, eccetera. Il materiale scritto deve essere chiaro e sintetico, non scritto a mano, nè su pagine di libro troppo piene o in fotocopie malriuscite.

    Compensa in parte il disagio del dislessico il diritto a tempi di esecuzione più lunghi; il fattore tempo è meglio gestibile ed è meno emarginante in una situazione didattica di tipo non frontale, nell’attività individualizzata e di piccolo gruppo.

    Di solito non serve un insegnante di sostegno.

    Le misure adottate devono essere costantemente sottoposte a monitoraggio per valutare se e come gli obiettivi sono raggiunti, caso per caso, data la singolarità dei comportamenti e l’impossibilità di avere regole valide per tutti.

    Affinché la valutazione sia attendibile, sono da attuare anche forme di verifica e di valutazione che non mettano l’alunno dislessico in condizione di svantaggio rispetto agli altri in rapporto con i suoi tempi di decifrazione e di produzione di testi; saranno adottate misure che permettano di non confondere i risultati espressi dagli alunni dislessici con le forme imperfette di ricezione del compito o con gli ostacoli all’esposizione delle conoscenze, riconducibili alla dislessia. Il raggiungimento di risultati positivi potrà essere dimostrato da questi alunni anche in forma iconica o pratica (disegno, relazioni col computer, proiezioni di immagini. eccetera). Con riguardo ai tempi di lavoro, l’insegnante può assegnare esercizi (o gruppi di domande) meno estesi, o consentire lo svolgimento in più tappe, se non è tecnicamente possibile concedere tempi più lunghi.

    Le misure compensative e dispensative rivelatesi efficaci nel corso dell’attività didattica devono essere adottate anche in sede di esame di Stato o di prove di ammissione all’università o a corsi di qualificazione, come previsto anche per i portatori di handicap.

    Lo stato di dislessia da solo non è motivo per escludere questi studenti dagli indirizzi scolastici ed universitari considerati più impegnativi.

    Nel passaggio a classe superiore e ad altra scuola, per i casi molto gravi sarà necessario riportare nei documenti scolastici se il soggetto è seguito da personale specializzato e indicare le strategie dimostratesi efficaci.

    I genitori o chi ne fa le veci vanno informati ampiamente sulle difficoltà dei figli e sulle misure di supporto necessarie. La consultazione di esperti e l’avvio di procedimenti di riabilitazione devono avvenire in accordo con la famiglia. Spetta anche ai familiari garantire comprensione, supporto e serenità, per prevenire nei ragazzi un rifiuto inconscio ad imparare e per sostenere il loro sviluppo armonico.


 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia e discalculia)

    1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia e la discalculia quali difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie e di deficit sensoriali.

    2. Le DSA non sono in alcun modo assimilate all’handicap.

    3. La dislessia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta come difficoltà nell’imparare a leggere a livello di decifrazione ovvero nella correttezza e nella rapidità con cui si legge.

    4. La disgrafia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta in prestazioni grafiche scadenti e particolarmente scorrette.

    5. La discalculia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta in una debolezza negli automatismi del calcolo.

    6. La dislessia, la disgrafia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

 

Art. 2.

(Finalità)

    1. La presente legge ha lo scopo di:

        a) garantire i necessari supporti agli alunni con DSA;

        b) prevenire l’insuccesso scolastico e i blocchi nell’apprendimento;

        c) ridurre i disagi formativi e motivazionali;

        d) ottenere una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con DSA;

        e) adottare forme di verifica e valutazione incoraggianti;

        f) sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti della problematica.

Art. 3.

(Diagnosi)

    1 Tutti i bambini in età scolare hanno diritto ad una diagnosi specialistica accurata che accerti entità e qualità delle DSA.

    2. La diagnosi di cui al comma 1 deve essere fatta da uno specialista qualificato e deve essere il più possibile precoce.

    3. È dovere dei genitori e degli insegnanti evidenziare i primi sospetti delle DSA.

 

Art. 4.

(Misure educative e didattiche di supporto)

    1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, individua le misure educative e didattiche di supporto degli alunni affetti dai disturbi di cui all’articolo 1, che devono essere adottate in ogni istituzione scolastica.

    2. Le misure di cui al comma 1 devono:

        a) favorire una didattica individualizzata con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico, evitando metodi non idonei;

        b) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a porsi in situazioni di benessere;

        c) cercare di prevenire il fallimento scolastico ed esistenziale;

        d) prevedere accorgimenti di carattere dispensativo e compensativo;

        e) essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

    3. Il Ministro della pubblica istruzione, con il medesimo decreto di cui al comma 1, individua altresì forme di verifica e di valutazione che non mettano l’alunno con DSA in condizione di svantaggio rispetto agli altri, a causa dei suoi tempi di decifrazione e di produzione di testi, anche negli esami di Stato, di passaggio di ciclo e di ammissione all’università.

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1169

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FRANCO Vittoria, ASCIUTTI, CAPELLI, DAVICO, GIAMBRONE, MARCONI, NEGRI, PELLEGATTA, SOLIANI e VALDITARA

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 2006

 

 

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Nuove norme in materia

di difficoltà specifiche d’apprendimento

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


 


Onorevoli Senatori. – La riuscita scolastica di tutti gli alunni, nell’ambito della piena formazione della persona umana e delle sue potenzialità, è compito di una società democratica. La dispersione e l’abbandono della scuola comportano costi personali e sociali molto gravi. La Repubblica italiana vuol garantire ad ognuno il pieno diritto allo studio come diritto all’educazione e alla riuscita scolastica, con l’intento di dare attuazione al dettato dell’articolo 3 della Costituzione. Il presente disegno di legge mira a riconoscere la dislessia, la disgrafia e la discalculia quali «difficoltà specifiche di apprendimento» (DSA) e prevede che il Ministro della pubblica istruzione individui con decreto una serie di misure educative e didattiche atte a garantire i necessari supporti agli alunni con tali difficoltà in modo da ottenere una formazione adeguata degli stessi e prevenire l’insuccesso scolastico. La dislessia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta come difficoltà nell’imparare a leggere, nonostante un’istruzione regolare e un’adeguata intelligenza, in assenza di patologie e di deficit sensoriali. Il fenomeno della dislessia evolutiva riguarda in Italia circa il 4 per cento dei bambini e delle bambine. La dislessia consiste in una difficoltà di lettura (lentezza, errori) per cui un alunno/a si trova a livelli più bassi di due anni scolastici rispetto ai suoi coetanei. La disgrafia e la disortografia comportano manifestazioni come: scambio e inversione di lettere, lentezza, errata direzionalità della scrittura, inesatta legatura dei segni e delle parole, errato uso dello spazio sul foglio, eccetera. Vengono sbagliate e tralasciate sillabe e/o parole, la scrittura può essere molto disordinata, irregolare e illeggibile, anche sotto dettatura, in caso di copiatura e nelle traduzioni. La dislessia, la disgrafia, la discalculia (scambio e inversione di cifre, debolezza negli automatismi del calcolo) possono sussistere separatamente o insieme o/e essere associate a disprassia, disritmia, e così via. Essendo il possesso automatico del codice linguistico veicolare per tutti gli apprendimenti legati al codice verbale scritto, è a rischio lo studio in tutte le discipline che si basano sui libri. La maggior parte dei ragazzi dislessici impara a poco a poco a leggere, a scrivere, a fare operazioni matematiche, ma a costo di un enorme sforzo; dato l’autocontrollo esasperato che devono esercitare, le loro forme ed i loro tempi di concentrazione sono necessariamente limitati, quindi si lasciano distrarre facilmente e non sono costanti, possono soffrire di disturbi somatici per prestazioni che in altri sono automatismi. Il loro disagio psicologico e le conseguenti strategie di mascheramento sono interpretate come scarso impegno, pigrizia, svogliatezza. Crescendo, gli alunni con dislessia trovano strategie di compensazione più o meno adeguate e commettono pochi errori, ma non raggiungono un profitto scolastico commisurato alle loro potenzialità, sia per la lentezza e l’affaticamento che caratterizzano le loro prestazioni nei codici, sia per la scarsa fiducia in sé e le basse aspettative dovute agli insuccessi ed alle frustrazioni accumulati nella loro carriera scolastica. Di notevole gravità sono gli effetti collaterali della dislessia non riconosciuta, poiché essa devasta la stima di sé dei ragazzi e delle ragazze; senza strategie educative e didattiche idonee, si sviluppano ansie da fallimento e blocchi di apprendimento anche irreversibili. La motivazione infatti è legata alla previsione di successo: quando lavorare non porta a risultati positivi, ma a costanti delusioni, prevale il senso di vergogna, l’inattività, si manifestano atteggiamenti rinunciatari e aggressività contro gli altri o contro se stessi. La legge 5 febbraio 1992, n. 104, ben tutela le situazioni di handicap in genere ma non le DSA, che non possono tuttavia essere assimilate all’handicap. È necessario che si apprenda a riconoscere la dislessia. I bambini hanno diritto ad una diagnosi specialistica, che accerti quantità e qualità del disturbo, i punti forti accanto a quelli deboli. Il primo sospetto di dislessia sorge negli educatori: insegnanti e genitori, che seguono l’alunno nel quotidiano; la diagnosi va fatta da uno specialista qualificato e deve essere il più possibile precoce. Le misure di supporto si collocano, sul piano umano-relazionale ed a livello educativo e didattico, in stretto rapporto con le differenze specifiche di ogni alunno dislessico. Occorre coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a porsi in situazioni di benessere, cercando di prevenire il fallimento scolastico ed esistenziale. Sono indispensabili serenità, fiducia, solidarietà per non aggiungere frustrazioni alle difficoltà oggettive. Il sostegno alla stima di sé, base per ogni impegno, si raggiunge strutturando l’insegnamento in modo tale che tutti possano raggiungere risultati validi; non si tratta di abbassare il livello di difficoltà, ma di concentrare il lavoro sull’essenziale, di concedere modalità idonee di gestione dei codici scritti, di considerare i diversi stili di apprendimento (ad esempio, l’impostazione multisensoriale con uso sistematico dei solidi in geometria), di gratificare per gli sforzi compiuti e non solo per i risultati. Alcuni interventi di supporto sono individuali, altri possono essere organizzati in piccoli gruppi, con i/le compagni/e, o sono da rivolgere a tutta la classe: rapporto umano costruttivo, training per riconoscere il proprio stile di apprendimento, orientamento, perseguimento di obiettivi ai livelli più elevati delle tassonomie, esercizi di rilassamento e di concentrazione, iniziative di personalizzazione dell’insegnamento. Da escludere con ogni cura sono minacce e richiami ossessivi all’impegno sia perché rendono insopportabile e ingestibile l’ansia che accompagna sempre il lavoro dei dislessici, non solo al momento delle prove di verifica, sia soprattutto perché non esistono forme di «impegno» che possano modificare realtà costituzionali come la dislessia. La dislessia è una realtà permanente, non scompare con l’età, ma le conseguenze che comporta nell’apprendimento possono non essere negative se si attuano misure educative e didattiche idonee. Alcuni accorgimenti di carattere dispensativo e compensativo permettono di non aggravare la situazione dei ragazzi dislessici. Le misure dispensative consistono nel non costringerli alle prestazioni che li mettono in imbarazzo, come scrivere alla lavagna davanti a tutta la classe, leggere ad alta voce in pubblico, e così via. Impossibile per molti di loro è rispettare i tempi sotto dettatura, anche quando si tratta dei compiti assegnati per casa. Sono misure compensative l’uso di sussidi come computer, calcolatrici, registratore, videoscrittura, correttore ortografico, tavola delle tabelline ed elenco delle formule, lettore ottico, sintetizzatore vocale, e così via. Il materiale scritto deve essere chiaro e sintetico, non scritto a mano, nè su pagine di libro troppo piene o in fotocopie malriuscite. Compensa in parte il disagio del dislessico il diritto a tempi di esecuzione più lunghi; il fattore tempo è meglio gestibile ed è meno emarginante in una situazione didattica di tipo non frontale, nell’attività individualizzata e di piccolo gruppo. Di solito non serve un insegnante di sostegno. Le misure adottate devono essere costantemente sottoposte a monitoraggio per valutare se e come gli obiettivi sono raggiunti, caso per caso, data la singolarità dei comportamenti e l’impossibilità di avere regole valide per tutti.

    Affinché la valutazione sia attendibile, sono da attuare anche forme di verifica e di valutazione che non mettano l’alunno dislessico in condizione di svantaggio rispetto agli altri in rapporto con i suoi tempi di decifrazione e di produzione di testi; saranno adottate misure che permettano di non confondere i risultati espressi dagli alunni dislessici con le forme imperfette di ricezione del compito o con gli ostacoli all’esposizione delle conoscenze, riconducibili alla dislessia. Il raggiungimento di risultati positivi potrà essere dimostrato da questi alunni anche in forma iconica.

    Il presente disegno di legge intende riprendere il lavoro di elaborazione e di approfondimento già svolto, nella passata legislatura, a livello parlamentare, in particolare dalla Commissione istruzione pubblica del Senato, che aveva effettuato anche numerose audizioni informali di esperti ed associazioni competenti nella materia, ed era pervenuta alla fase di discussione degli emendamenti, senza peraltro poter giungere all’approvazione definitiva a causa dello scioglimento anticipato della legislatura. La crescente attenzione da parte dello stesso Ministero della pubblica istruzione nei confronti della situazione scolastica degli alunni con diagnosi di DSA è testimoniata non solo dalle circolari adottate dalla competente Direzione generale che nel passato anno scolastico ha fornito indicazioni circa le iniziative da adottare relativamente a tale problema, precisando l’esigenza che i provvedimenti dispensativi e compensativi siano applicati in tutte le fasi del percorso scolastico, compresi i momenti di valutazione finale, ma anche da una recentissima iniziativa del Ministero in materia di formazione on line dei docenti proprio sulle tematiche della dislessia e dei disturbi specifici di apprendimento. La possibilità di utilizzare la piattaforma INDIRE (Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa), come strumento di formazione a distanza dei docenti rende fattibile la diffusione più capillare possibile della conoscenza dei problemi collegati alla dislessia, contribuendo alla modifica della didattica e dello stesso atteggiamento del corpo docente nei confronti degli alunni con DSA.

    La presente proposta tiene conto, inoltre, delle ulteriori difficoltà scolastiche e di apprendimento che devono affrontare gli alunni bilingui con DSA, messi di fronte alla esigenza di seguire gli studi in una lingua diversa dalla lingua madre e quindi costretti a doversi confrontare con regole ortografiche e di lettura spesso molto diverse da quelle della madrelingua originaria. Si tratta di un fenomeno evidentemente in crescente espansione alla luce dell’incremento dei flussi migratori e del carattere sempre più globalizzato della vita contemporanea. Il numero sempre crescente di classi con alunni provenienti da altri Paesi dell’Unione europea o extra-comunitari richiede non solo un continuo adattamento delle metodologie didattiche alle cosiddette classi multietniche, ma anche il perfezionamento di tutte le strategie educative che possano consentire di ridurre il grave fenomeno della dispersione scolastica, anche sotto questo profilo.

    Va infine sottolineato che si è inteso circoscrivere l’ambito applicativo del presente disegno di legge al settore scolastico nelle sue specificità, al fine di pervenire in tempi il più possibile brevi all’approvazione di una normativa «ponte», che possa entrare in vigore già a partire dal prossimo anno scolastico, rinviando a un successivo intervento l’approfondimento delle implicazioni che tale normativa ha con altri settori, sotto il profilo della garanzia delle pari opportunità da assicurare ai soggetti con DSA nella vita lavorativa e sociale.

    Infine, è da sottolineare che la formulazione del provvedimento non prevede costi aggiuntivi, rinviando a quanto già previsto dalla legislazione vigente per i profili diagnostici e, sotto il profilo della formazione riguardo alle problematiche relative alle DSA, ai programmi annuali di formazione già in essere, in particolare con il ricorso agli strumenti di e-learning per la formazione on line.


 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia e discalculia)

    1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia, di seguito denominate DSA, quali difficoltà specifiche di apprendimento, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali.

    2. Le DSA non rientrano, eccetto casi particolari, nelle categorie dell’handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.

    3. La dislessia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta con una difficoltà nell’imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità di lettura.

    4. La disgrafia/disortografia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta con prestazioni grafiche scadenti e particolarmente scorrette.

    5. La discalculia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei numeri.

    6. La dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

    7. Le DSA impediscono l’utilizzo in maniera automatica e strumentale delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana delle persone.

 

Art. 2.

(Finalità)

    1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

        a) garantire il diritto all’istruzione i necessari supporti agli alunni con DSA;

        b) favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell’apprendimento degli alunni con DSA, agevolandone la piena integrazione sociale e culturale;

        c) ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con DSA;

        d) assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con DSA;

        e) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità degli alunni con DSA;

        f) sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche legate alle DSA;

        g) assicurare adeguate possibilità di diagnosi precoce, a partire dalla scuola dell’infanzia, e di riabilitazione per i soggetti con DSA;

        h) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l’arco dell’istruzione scolastica.

 

Art. 3.

(Diagnosi e riabilitazione)

    1. È compito delle scuole di ogni ordine e grado attivare interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA.

    2. Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione delle capacità fonologiche, presentano persistenti difficoltà, è attivato un percorso diagnostico specifico mediante segnalazione da parte della scuola alla famiglia.

    3. Una diagnosi specialistica accurata e un trattamento riabilitativo adeguato e precoce sono un diritto per tutte le persone con DSA.

    4. La diagnosi di cui al comma 3 deve essere effettuata da uno specialista qualificato e deve essere il più precoce possibile.

    5. Il Servizio sanitario nazionale assicura competenze diagnostiche specifiche almeno a livello provinciale.

    6. La diagnosi di DSA, su istanza della famiglia, deve essere notificata alla scuola mediante una procedura di segnalazione che non dà diritto alle provvidenze di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, se non in caso di particolare gravità.

    7. Il Ministero della pubblica istruzione può promuovere, anche mediante iniziative da realizzare in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici, per individuare gli alunni a rischio di DSA. L’esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi effettiva di DSA.

 

Art. 4.

(Formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie)

    1. Al personale docente e direttivo delle scuole di ogni ordine e grado è assicurata una adeguata formazione riguardo alle problematiche relative alle DSA, nell’ambito dei programmi annuali di formazione già in essere, anche con ricorso a strumenti di e-learning per la formazione on line.

    2. La formazione degli insegnanti deve garantire una conoscenza approfondita delle problematiche relative alle DSA, una sensibilizzazione per l’individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate.

    3. Sono altresì assicurati l’adeguata formazione e l’aggiornamento degli operatori dei servizi sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione dei soggetti con DSA, anche nei casi di bilinguismo.

 

Art. 5.

(Misure educative e didattiche di supporto)

    1. Gli alunni con segnalazione diagnostica di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi nel corso dei cicli di istruzione.

    2. Agli alunni con DSA è garantita l’applicazione di misure educative e di supporto che devono essere adottate in tutto il sistema di istruzione e di formazione, al fine di assicurare pari opportunità per il diritto allo studio e il successo formativo.

    3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 devono:

        a) favorire l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

        b) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a vivere l’apprendimento in condizioni di benessere;

        c) favorire il successo scolastico;

        d) prevedere tecniche compensative, comprendenti anche l’uso delle tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere, oppure la possibilità di fruire di tempi più lunghi di esecuzione di quelli ordinari;

        e) prevedere nei casi di alunni bilingui con DSA strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che, in particolare per l’insegnamento della lingua straniera, assicurino ritmi graduali e adeguati di apprendimento, prevedendo anche l’esonero dall’insegnamento della seconda lingua straniera, qualora prevista dal programma di studi;

        f) essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

    4. Al fine di evitare che gli alunni con DSA siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni, a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, le misure di cui al comma 3 devono comunque garantire adeguate forme di verifica e di valutazione, anche tramite la possibilità di utilizzare strumenti e di usufruire di riduzioni delle prove oppure di tempi più lunghi di esecuzione.

 

Art. 6.

(Misure per l’attività lavorativa e sociale)

    1. Alle persone con DSA sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.

    2. I familiari di alunni con DSA impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto ad usufruire di orari di lavoro flessibili.

 

Art. 7.

(Disposizioni di attuazione)

    1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, provvede, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all’articolo 3, comma 7.

    2. Il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti di cui all’articolo 4.

    3. Il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le misure dispensative, compensative, educative e didattiche di supporto degli alunni con DSA, di cui all’articolo 5, che devono essere adottate in tutto il sistema nazionale di istruzione e formazione.

    4. Il Ministro della pubblica istruzione, con il medesimo decreto di cui al comma 2, individua altresì forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 4.

 

Art. 8.

(Competenze delle regioni e delle province autonome)

    1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.

    2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.

 


Esame in sede deliberante presso la 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali)

 


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

MARTedi' 21 NOVEMBRE 2006

40a Seduta

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

 

 

            Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Maria Letizia De Torre e per i beni e le attività culturali Danielle Mazzonis.     

 

            La seduta inizia alle ore 15,15.

 

 IN SEDE DELIBERANTE 

(502) CUSUMANO e BARBATO.  -  Nuove norme in materia di difficolta' specifiche d' apprendimento  

(1011) ASCIUTTI ed altri.  -  Nuove norme in materia di difficolta' specifiche di apprendimento  

(1169) Vittoria FRANCO ed altri.  -  Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento

(Discussione congiunta e rinvio)

 

      Riferisce alla Commissione la presidente relatrice Vittoria FRANCO (Ulivo) la quale esprime soddisfazione per l'assegnazione in sede deliberante dei provvedimenti in titolo, ricordando che l'esame dei disegni di legge nn. 502 e 1011 era già iniziato in sede referente. Propone quindi di dare per acquisite le fasi già svolte.

 

Conviene la Commissione.

 

La presidente relatrice Vittoria FRANCO (Ulivo) si sofferma pertanto sul disegno di legge n. 1169, che consentirà di contrastare la dispersione scolastica e di rafforzare il diritto al successo formativo degli studenti. Rispetto ai disegni di legge nn. 1011 e 502, esso apporta delle modifiche terminologiche volte a qualificare in modo positivo le azioni da intraprendere e prevede una concertazione tra i diversi Ministeri investiti della questione, tra cui quelli della pubblica istruzione, della salute e del lavoro.

            Le difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) - che, ricorda, interessano circa il 4 per cento dei bambini - non devono precludere agli stessi la possibilità di raggiungere il successo scolastico, anche in termini di valutazione; attraverso appositi strumenti dispensativi e compensativi devono essere perciò garantite loro uguali opportunità, evitando situazioni umilianti e, al contempo, utilizzando nuove tecnologie utili all'apprendimento. Accanto ad una nuova organizzazione didattica individualizzazione è necessario inoltre assicurare una adeguata formazione dei docenti, nonché prestare particolare attenzione ad alcuni contesti specifici in cui il disturbo potrebbe manifestarsi con maggiore frequenza, come ad esempio nei casi di bilinguismo.

 

            Nel dibattito interviene il senatore VALDITARA (AN) il quale esprime vivo apprezzamento per il deferimento in sede deliberante dei provvedimenti in titolo, a testimonianza dell'unanime convergenza fra le forze politiche. Quanto al merito del disegno di legge n. 1169, registra con soddisfazione la previsione di appositi corsi di formazione sia per i docenti che per i dirigenti scolastici, la possibilità di utilizzare tecnologie informatiche e strumenti di apprendimento alternativi, nonché la personalizzazione della didattica, volta a dare centralità allo studente e a valorizzare la persona.

Nel condividere inoltre le misure previste dall'articolo 6 in ordine alla facoltà per i genitori di usufruire di orari di lavoro flessibili, manifesta infine un orientamento estremamente positivo sul disegno di legge in esame, che considera equilibrato e innovativo.

 

Il senatore MARCONI (UDC),  premesso di concordare con le finalità del provvedimento, suggerisce di accertare preliminarmente l'esistenza di tecniche oggettive di rilevazione del disturbo, in quanto le difficoltà di apprendimento potrebbero avere cause di altra natura, legate al modo in cui il bambino vive la scuola, nonché a situazioni di conflittualità tra la scuola e la famiglia.

 

Il senatore BUTTIGLIONE (UDC), dopo aver espresso plauso per l'iniziativa della Presidente relatrice, concorda con il senatore Marconi sulla possibilità che la dislessia abbia cause anche di natura emozionale.

            Quanto alle difficoltà concernenti il bilinguismo di cui all'articolo 5 del disegno di legge n. 1169, egli ritiene che tale fenomeno debba avere una specifica attenzione, in quanto rischia di determinare una precoce discriminazione del  bambino, ritenuto - a torto - dotato di minor potenziale intellettivo. Anche alla luce dell'elevato numero di bambini non italiani che frequentano scuole sul territorio nazionale, propone di cogliere l'occasione del provvedimento in esame per affrontare le più generali difficoltà di apprendimento derivanti dal bilinguismo.

 

            La senatrice CAPELLI (RC-SE) esprime innanzitutto compiacimento per la rapidità con cui si procede all'esame dei provvedimenti in titolo.

Con riferimento all'articolo 2 del disegno di legge n. 1169, ritiene prioritario assicurare che la diagnosi delle DSA sia precoce ed efficace, precisando che talvolta tali difficoltà possono essere condizionate dalle modalità di insegnamento già nella scuola dell'infanzia.

            Ricorda inoltre che alcune scuole hanno già attivato misure in tal senso, sia di natura dispensativa che compensativa; giudica tuttavia necessario che questo tipo di intervento sia generalizzato e capillare. Esprime poi perplessità sulla articolazione delle fasi che riguardano la diagnosi svolta da specialisti e individuata dalle scuole, auspicando una formulazione più chiara dell'articolo 3, comma 7.

             Dichiara altresì di non condividere la definizione delle DSA quali disturbi "di origine costituzionale", ritenendo preferibile evitare definizioni di carattere medico onde focalizzare l'attenzione sugli interventi delle scuole.

 

            La senatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-Com) manifesta apprezzamento per l'iniziativa della Presidente relatrice, in quanto il disegno di legge n. 1169 conferma l'impegno della Commissione sui temi della lotta alla dispersione scolastica e del diritto allo studio e al successo formativo. Con riguardo alle attività di formazione dei docenti, si interroga poi sulla possibilità di stabilire sin d'ora l'utilizzo degli insegnanti di sostegno, in quanto il rinvio ai decreti del Ministro della pubblica istruzione di cui all'articolo 7 potrebbe risultare eccessivamente generico.

 

            Prende la parola la senatrice SOLIANI (Ulivo) la quale registra con particolare soddisfazione il largo consenso di tutte le forze politiche sui provvedimenti in esame. La questione delle DSA costituisce, a suo avviso, un problema sociale rilevante che lo Stato deve affrontare insieme alla scuola. Quanto alle osservazioni della senatrice Capelli sul disegno di legge n. 1169, ritiene che l'aggettivo "costituzionale" abbia una natura precauzionale, che permette di distinguere le DSA da disturbi di altro genere. Giudica quindi corretta la formulazione del disegno di legge della relatrice, in base alla quale l'individuazione del disturbo da parte delle scuole non può prescindere anche da accertamenti medici.

In merito alle opinioni del senatore Buttiglione, reputa non opportuna una trattazione della questione del bilinguismo nel provvedimento in esame, mentre è necessario responsabilizzare e raccordare tutti i soggetti potenzialmente interessati.

Si sofferma inoltre sul tema dell'adeguamento dell'organico funzionale, anche al fine di un maggiore approfondimento sulla nuova organizzazione delle risorse e sulla formazione.

Dopo aver sottolineato la centralità della famiglia quale soggetto portatore di specifiche esigenze, dichiara infine di condividere la formulazione dell'articolo 3 circa la diagnosi e la riabilitazione, ritenendo più utile non ricondurre il fenomeno solo a problema di carattere medico.

 

            Il senatore ASCIUTTI (FI) prende atto con soddisfazione dell'unanime convergenza sui provvedimenti in titolo, ricordandone l'iter nella scorsa legislatura.

Dopo aver a sua volta espresso apprezzamento per le misure di formazione del personale docente previste, egli conviene con la senatrice Capelli sulla difficoltà di definire legislativamente i disturbi della dislessia, della discalculia e della disgrafia. Osserva tuttavia che non solo le conoscenze scientifiche possono essere oggetto di modifiche nel tempo, ma anche le normative, che ben possono essere adattate a successivi progressi scientifici.

Ritiene comunque essenziale affermare per legge che le DSA non configurano una disabilità e che devono essere trattate attraverso percorsi di didattica personalizzata.

Sottolinea inoltre l'importanza di consentire orari di lavoro flessibili alle persone che si dedicano all'assistenza degli alunni affetti da DSA, nonché di effettuare periodici monitoraggi.

Conclude manifestando pieno consenso ad una sollecita conclusione dell'iter del provvedimento.

 

Il senatore DAVICO (LNP) giudica estremamente positivo il riconoscimento delle DSA ed a tal fine si dichiara disponibile ad un eventuale approfondimento volto ad individuarne una migliore definizione all'articolo 1.

Condivide altresì pienamente l'ispirazione del provvedimento alla pedagogia del successo, anziché a quella della punizione, nell'ottica di un apprendimento individualizzato.

Auspica peraltro che, nel corso dell'esame del provvedimento, possano essere elaborate misure idonee ad evitare che gli alunni affetti da DSA debbano essere nuovamente individuati ad ogni passaggio fra i diversi cicli del percorso scolastico.

Ritiene inoltre che nelle iniziative di formazione debbano essere coinvolte anche le famiglie, al fine di una migliore riuscita dei ragazzi.

Considerato infine che le difficoltà si accentuano nei casi di bilinguismo, invita a tenere in particolare considerazione la lingua naturale dei bambini.

 

Il senatore RANIERI (Ulivo) - premesso di giudicare prioritario l'obiettivo di concludere celermente l'esame dei disegni di legge - condivide l'osservazione della senatrice Capelli in ordine alla inopportunità di sancire per legge la definizione delle DSA. Suggerisce pertanto di elencare soltanto le manifestazioni delle diverse difficoltà.

Quanto all'articolo 6, invita a fare riferimento alla disciplina di carattere generale in materia di flessibilità oraria per esigenze di assistenza familiare.

Condivide infine che un bilinguismo mal gestito possa essere all'origine delle difficoltà di apprendimento.

 

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica la presidente relatrice Vittoria FRANCO (Ulivo), la quale prende atto della richiesta avanzata dai senatori Marconi e Buttiglione di un approfondimento sulle modalità di accertamento delle DSA, osservando tuttavia  che si tratta di un disturbo già individuato scientificamente.

Dopo aver registrato con favore l'unanime consenso dimostrato nei confronti delle modalità didattiche individuali previste, risponde al senatore Buttiglione che il provvedimento riguarda specificamente le DSA e non risulta quindi la sede più opportuna per affrontare le pur ampiamente condivisibili preoccupazioni inerenti il bilinguismo in generale.

Quanto alla definizione delle DSA, ella ricorda che quella recata dall'articolo 1 è già meno forte di quella offerta dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), che fa riferimento a disturbi "di carattere neurobiologico". Manifesta comunque disponibilità a rivedere la norma nell'ottica di un approccio positivo.

Risponde indi alla senatrice Pellegatta che non è possibile il ricorso a insegnanti di sostegno in quanto le DSA non configurano un handicap.

In merito alla proposta del senatore Davico di estendere i corsi di formazione alle famiglie, ritiene inopportuno sancirlo per legge, ritenendo preferibile rinviare l'eventuale disciplina ad atti di normazione secondaria del Governo, anche alla luce delle iniziative on line predisposte dal Ministero.

Ella informa infine che non sono pervenuti tutti i pareri delle Commissioni consultate. In particolare, la Commissione affari costituzionali ha rimesso l'esame del provvedimento in sede plenaria e la Commissione bilancio ne ha rinviato la discussione. Sono invece pervenuti i pareri delle Commissioni igiene e sanità e lavoro. In considerazione dell'inevitabile battuta d'arresto, a fronte dell'imminente sessione di bilancio, ella propone di fissare a giovedì 30 novembre, alle ore 18, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 1169, da assumere quale testo base.

 

Conviene la Commissione.

 

Agli intervenuti replica altresì il sottosegretario Maria Letizia DE TORRE, la quale esprime compiacimento per la piena sintonia che caratterizza l'attività del Parlamento e del Governo.

Ella dà indi conto del piano straordinario di formazione avviato dal Ministero, se pure con copertura a carico dei fondi per la disabilità, nonché del gruppo misto di lavoro fra Istruzione e Università, per la formazione iniziale e in servizio dei docenti.

Ella condivide altresì che la formazione sia estesa ai genitori, che costituiscono del resto oggetto di un apposito piano predisposto dal Ministero.

Sottolinea poi l'importanza di una diagnosi precoce ed efficace, ricordando che nell'ambito della manovra finanziaria sono previste norme volte a superare il concetto di "certificazione" della disabilità. Informa, al riguardo, di un gruppo misto di lavoro fra Istruzione e Salute.

Manifesta indi apprezzamento per la scelta di coinvolgere le famiglie nell'accertamento del disturbo ed invita ad individuare nel Ministero della pubblica istruzione il titolare del processo di diagnosi.

Dopo aver evidenziato l'esigenza di alcune correzioni di carattere lessicale, conclude concordando col senatore Davico in ordine all'opportunità di assicurare continuità scolastica agli alunni affetti da DSA.

 

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

 

            La seduta termina alle ore 16,30.

 

 


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

MERCOLedi' 24 GENNAIO 2007

52a Seduta

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

 

 

    Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Modica.    

 

            La seduta inizia alle ore 15,10.

(omissis)

IN SEDE DELIBERANTE 

(502) CUSUMANO e BARBATO.  -  Nuove norme in materia di difficolta' specifiche d' apprendimento  

(1011) ASCIUTTI ed altri.  -  Nuove norme in materia di difficolta' specifiche d’apprendimento  

(1169) Vittoria FRANCO ed altri.  -  Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

 

            Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 21 novembre 2006.

 

La PRESIDENTE relatrice comunica che, a fronte della richiesta di relazione tecnica da parte della Commissione bilancio, sono in corso opportuni contatti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della pubblica istruzione volti ad approfondire gli aspetti economici del disegno di legge in titolo.

A tal proposito, ad integrazione di quanto già precedentemente affermato, informa che in occasione dell'audizione del ministro Fioroni prevista per la settimana prossima, potranno essere chiarite le questioni di carattere finanziario.

Alla luce delle predette considerazioni, pur auspicando una rapida conclusione dell'iter, dato il valore didattico, sociale e politico dell'intervento normativo in esame, ritiene infine preferibile rinviare l'illustrazione degli emendamenti presentati ad altra seduta.

 

Prende atto la Commissione.

 

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

 

            La seduta termina alle ore 15,35.

 


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

MERCOLedi' 6 GIUGNO 2007

88a Seduta

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Dalla Chiesa.         

 

            La seduta inizia alle ore 15,30.

 

IN SEDE DELIBERANTE 

 

(502) CUSUMANO e BARBATO. - Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d' apprendimento  

(1011) ASCIUTTI ed altri. - Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento  

(1169) Vittoria FRANCO ed altri. - Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

 

      Riprende la discussione congiunta dei disegni di legge, sospesa nella seduta del 24 gennaio 2007, nel corso della quale - ricorda la PRESIDENTE relatrice - era stata rinviata l'illustrazione degli emendamenti a fronte della richiesta della relazione tecnica da parte della Commissione bilancio.

            Ella illustra quindi l'emendamento 1.100 (pubblicato in allegato al presente resoconto) interamente sostitutivo del disegno di legge n. 1169, già assunto come testo base, con il quale si rimuovono le disposizioni aventi oneri finanziari non coperti, onde non incorrere nella contrarietà del Ministero dell'economia e delle finanze.

            A tal fine, dà quindi conto della modifica dell'articolo 1, comma 2, orientata ad escludere espressamente l'applicazione nei confronti degli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) della legge n. 104 del 1992 in materia di handicap.

            Comunica inoltre di aver soppresso i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3, suscettibili di determinare costi in quanto rappresentavano ambiti di interconnessione con il Sistema sanitario nazionale.

             L'emendamento recepisce altresì le indicazioni del Ministero della pubblica istruzione volte ad enfatizzare le finalità didattiche del provvedimento e la necessità di disporre di strumenti flessibili per l'apprendimento.

            Quanto all'articolo 6, evidenzia la riformulazione del comma 2 e l'aggiunta del comma 3 al fine di demandare alla contrattazione collettiva la possibilità per i genitori di alunni affetti da DSA di usufruire di orari di lavoro più agevoli, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

            Dopo aver ribadito che le modifiche proposte si collocano nella prospettiva di rafforzare le misure didattiche alternative, di eliminare le possibili interferenze con l'ambito sanitario, nonché di introdurre clausole di salvaguardia per l'invarianza dei costi, rinvia il seguito della discussione congiunta in attesa dei pareri delle Commissioni bilancio e affari costituzionali.

(omissis)

La seduta termina alle ore 16.

 


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

1169

 

 

Art. 1

 

1.100

FRANCO VITTORIA, relatore

Sostituire gli articoli da 1 a 8 con i seguenti

 

"Art. 1.

(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia e discalculia)

 

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia, di seguito denominate DSA, quali difficoltà specifiche di apprendimento, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali.

 2. La legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti degli alunni affetti da DSA.

 3. La dislessia è un disturbo che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità di lettura.

 4. La disgrafia/disortografia è un disturbo che si manifesta con prestazioni grafiche scadenti e particolarmente scorrette.

    5. La discalculia è un disturbo che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

 6. La dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

 7. Le DSA impediscono l'utilizzo in maniera automatica e strumentale delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana delle persone.

 

 

Art. 2.

(Finalità)

 

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

 a) garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni con DSA;

 b) favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento degli alunni con DSA, agevolandone la piena integrazione sociale e culturale;

 c) ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con DSA;

 d) assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con DSA;

 e) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità degli alunni con DSA;

 f) sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche legate alle DSA;

 g) assicurare adeguate possibilità di diagnosi precoce, a partire dalla scuola dell'infanzia, e di riabilitazione per i soggetti con DSA;

 h) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l'arco dell'istruzione scolastica.

 

 

Art. 3.

(Diagnosi e riabilitazione)

 

1. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli alunni.

 2. Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione delle capacità fonologiche, presentano persistenti difficoltà, è attivato un percorso diagnostico specifico mediante segnalazione da parte della scuola alla famiglia.

 3. La diagnosi di DSA, su istanza della famiglia, deve essere notificata alla scuola di appartenenza dell'alunno.

 4. Il Ministero della pubblica istruzione può promuovere, anche mediante iniziative da realizzare in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici, per individuare gli alunni a rischio di DSA. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi effettiva di DSA.

 

 

Art. 4.

(Formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie)

 

1. Al personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata una adeguata formazione riguardo alle problematiche relative alle DSA, nell'ambito dei programmi annuali di formazione attivati a valere sulle disponibilità già previste per la formazione del personale del comparto scuola e dei dirigenti scolastici, anche con ricorso a strumenti di e-learning per la formazione on line.

 2. La formazione degli insegnanti deve garantire una conoscenza approfondita delle problematiche relative alle DSA, una sensibilizzazione per l'individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate.

 

 

Art. 5.

(Misure educative e didattiche di supporto)

 

1. Gli alunni con segnalazione diagnostica di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica  nel corso dei cicli di istruzione.

 2. Agli alunni con DSA le istituzioni scolastiche garantiscono nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa ai sensi delle disposizioni vigenti tutte le misure utili a:

a) favorire l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

b) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a vivere l'apprendimento in condizioni di benessere;

c) favorire il successo scolastico;

d) prevedere tecniche compensative, che possono comprendere anche l'uso delle tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi, già attivabili a valere sulle risorse specifiche appostate nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere, oppure la possibilità di fruire di tempi più lunghi di esecuzione di quelli ordinari;

e) prevedere nei casi di alunni bilingui con DSA strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che, in particolare per l'insegnamento della lingua straniera, assicurino ritmi graduali e adeguati di apprendimento, prevedendo anche l'esonero dall'insegnamento della seconda lingua straniera, qualora prevista dal programma di studi;

f) essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi 

   3. Al fine di evitare che gli alunni con DSA siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni, a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, le misure di cui al comma 2 devono comunque garantire adeguate forme di verifica e di valutazione, anche tramite la possibilità di utilizzare strumenti in funzione di ausilio al riguardo, ovvero l'assegnazione di tempi più lunghi di esecuzione.

 4. Le misure di cui al presente articolo sono da attuare senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della finanza pubblica.

 

 

Art. 6.

(Misure per l'attività lavorativa  e sociale)

 

1. Alle persone con DSA sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.

 2. I familiari fino al primo grado di alunni con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa possono usufruire di orari di lavoro flessibili.

 3. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 2 sono demandate ai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Art. 7.

(Disposizioni di attuazione)

 

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione  e del Ministro della salute si provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 4.

 2. Il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti di cui all'articolo 4.

 3. Il Ministro della pubblica istruzione, con il medesimo decreto di cui al comma 2, individua altresì forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3.

 

 

 

Art. 8.

(Competenze delle regioni e delle province autonome)

 

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.

 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.

 

 

Art. 9

(Clausola di salvaguardia)

 

1. Dall'attuazione della presente legge non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

 


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

MERCOLedi' 20 GIUGNO 2007

94a Seduta

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Pascarella e, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il capo dipartimento per l'istruzione del Ministero della pubblica istruzione, dottor Cosentino.               

 

            La seduta inizia alle ore 15.

(omissis)

IN SEDE DELIBERANTE 

(502) CUSUMANO e BARBATO.  -  Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d' apprendimento  

(1011) ASCIUTTI ed altri.  -  Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento  

(1169) Vittoria FRANCO ed altri.  -  Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento

(Seguito e conclusione della discussione congiunta. Approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1169 e assorbimento dei disegni di legge nn. 502 e 1011)  

 

            Riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta del 6 giugno 2007.

           

La presidente relatrice Vittoria FRANCO (Ulivo)</GRUPPO> dà conto dell'emendamento 1.100 (testo 2), pubblicato in allegato al presente resoconto, presentato per ottemperare alla condizione e alle osservazioni della Commissione affari costituzionali. Al riguardo, comunica che tale riformulazione ha registrato il parere favorevole della predetta Commissione, nonché della Commissione bilancio a condizione che sia apportata una modifica all'articolo 6, comma 3. A tal fine, presenta una ulteriore riformulazione, anch'essa pubblicata in allegato al presente resoconto, che configura come nuovo testo del disegno di legge n. 1169, onde consentirne la votazione articolo per articolo.

 

La senatrice CAPELLI (RC-SE), pur apprezzando molto l'impianto del testo, dissente nettamente dal comma 2 dell'articolo 1, dal quale scompare il riferimento alla possibilità di ricorrere, in casi particolari, alle  categorie dell'handicap. Si tratta a suo avviso di una scelta assai grave e assolutamente non condivisibile, che tocca diritti acquisiti, impedendo alle famiglie di usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992. Propone pertanto la soppressione di tale comma, tanto più alla luce del regolamento 23 febbraio 2006, n. 185.

 

            La presidente relatrice Vittoria FRANCO (Ulivo) fa presente che l'originaria formulazione del comma 2 dell'articolo 1 era suscettibile di determinare nuovi oneri ed è stata pertanto rimodulata al fine di facilitare l'iter del provvedimento. Del resto, osserva, in presenza di casi idonei ad attivare la legge n. 104, nulla preclude il ricorso a tali strumenti. Il provvedimento si rivolge invece a quei casi inidonei a rientrare nell'applicazione della legge n. 104, ma pure degni di tutela specifica. Né vanno dimenticate le numerose garanzie per le famiglie previste nell'articolato, fra cui anzitutto l'iniziativa dell'accertamento in capo alle scuole.

            Rileva infine che la soppressione del comma 2 dell'articolo 1 comporterebbe un ulteriore parere della Commissione bilancio con un inevitabile allungamento dei tempi. Auspica invece una sollecita approvazione del provvedimento, rinviando eventuali ulteriori approfondimenti alla fase di esame presso la Camera dei deputati.

 

            Si passa alle dichiarazioni di voto sul nuovo testo del disegno di legge n. 1169, assunto quale testo base.

 

Il senatore VALDITARA (AN) manifesta anzitutto la soddisfazione del suo Gruppo per la conclusione dell'iter del provvedimento, ricordando di averne sempre sollecitato la calendarizzazione e la discussione in sede deliberante. Già nella scorsa legislatura, il Centro-destra aveva del resto sostenuto un'iniziativa analoga.

            Nel dare atto alla maggioranza e all'opposizione di uno sforzo comune per superare le difficoltà incontrate, con particolare riferimento ai profili finanziari, manifesta quindi compiacimento per l'atteggiamento unanime che si pone al di fuori di logiche partitiche.

            Osserva poi che il provvedimento si rivolge a disturbi diversi dai casi più gravi, come testimoniano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1. In quest'ottica, il comma 2 risulta meno grave che a una prima lettura ed in tal senso preannuncia un convinto voto favorevole.

 

            Il senatore ASCIUTTI (FI) manifesta rammarico per le norme soppresse rispetto alla versione originaria del provvedimento, stigmatizzando la scarsa cooperazione offerta dal Ministero della salute. Peraltro, anche in considerazione del fatto che nella scorsa legislatura non si riuscì ad approvare un analogo disegno di legge, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, condividendo in particolare l'attenzione dedicata al problema.

 

            La senatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-Com) dà atto alla Presidente relatrice di aver compiuto ogni sforzo per concludere l'esame del provvedimento, nonostante le difficoltà incontrate. Pur riconoscendo che il testo sia ora più leggero, lo ritiene comunque innovativo sotto almeno tre profili: la definizione dei disturbi; la formazione del personale docente e non docente; la tutela delle difficoltà di apprendimento.

            Dichiara pertanto un convinto voto favorevole.

 

            Anche la senatrice SOLIANI (Ulivo) voterà senz'altro a favore, pur considerando il provvedimento solo un primo passo verso il pieno riconoscimento di tale problematica. Del resto, si tratta di un disturbo finora rimasto in ombra e che la scuola non aveva gli strumenti per affrontare. Ora, lo si riconosce come difficoltà e si individua un percorso che mantenga gli alunni nell'ambito scolastico. Benché avrebbe  preferito un maggior coinvolgimento del Servizio sanitario nazionale, giudica con particolare favore il riconoscimento del disturbo, il ruolo delle famiglie e l'attenzione assicurata all'atto della valutazione.

            Quanto al comma 2 dell'articolo 1, rileva che le difficoltà di apprendimento si configurano in senso difforme dall'handicap. Ritiene pertanto del tutto pacifico che, in presenza di diversità tali da rientrare nell'ambito di applicazione della legge n. 104, nulla vieti di farvi ricorso, anche qualora gli alunni fossero dislessici.

 

            A giudizio del senatore MARCONI (UDC), il provvedimento risponde ad esigenze reali. Esprime pertanto avviso favorevole al testo riformulato, che non crea aggravi per le scuole né oneri per lo Stato. Esso rappresenta peraltro un segnale importante per le famiglie e gli istituti scolastici che, nell'ambito della propria autonomia, potranno altresì individuare percorsi innovativi.

            Quanto al comma 2 dell'articolo 1, condivide le osservazioni della Presidente relatrice, dichiarando di preferire l'attuale riformulazione alla versione originaria.

            Manifesta invece perplessità in ordine al nuovo testo dei successivi commi 3, 4 e 5, da cui è sparito il riferimento all'origine costituzionale del disturbo.

            Esprime poi soddisfazione per il nuovo comma 3 dell'articolo 3, da cui è scomparso il riferimento all'istanza della famiglia, che - come aveva già avuto modo di osservare - rischiava di innescare un contenzioso.

            Deplora infine la presenza di termini stranieri al comma 1 dell'articolo 4, che si augura possano essere sostituiti da sostantivi italiani nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

            Nel ringraziare la Presidente relatrice per l'ottimo lavoro svolto, dichiara conclusivamente il proprio voto favorevole, registrando con soddisfazione la convergenza unanime di tutti gli schieramenti politici.

 

            Il senatore DAVICO (LNP) apprezza in modo particolare l'intento del disegno di legge di rimuovere gli ostacoli all'uguaglianza sostanziale di tutti i cittadini, contribuendo a dare piena attuazione a principi di carattere costituzionale.

            Condivide altresì la prospettiva di una nuova didattica, di carattere individualizzato, che egli giudica centrale nell'evoluzione degli ordinamenti. In tale ottica, giudica positiva anche la formazione del personale prevista.

            Nell'associarsi al clima collaborativo della Commissione, sottolinea inoltre l'importanza del provvedimento al fine di contrastare la dispersione scolastica degli alunni affetti da difficoltà di apprendimento, nonché altri fenomeni connessi, quali il bullismo.

            Nel merito, reputa particolarmente interessanti le norme relative alla diagnosi precoce del disturbo, alle modalità didattiche personalizzate, alla flessibilità oraria dell'attività lavorativa dei genitori e al coinvolgimento del Ministero.

            Preannuncia conseguentemente il proprio voto favorevole.

 

            La senatrice CAPELLI (RC-SE) dichiara invece la propria astensione, pur apprezzando senz'altro lo spirito del provvedimento. In particolare, condivide alcune modifiche apportate rispetto al testo originario, fra cui ad esempio la soppressione del riferimento all'origine costituzionale del disturbo ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1. Auspica peraltro che, presso la Camera dei deputati, tali commi possano essere ulteriormente migliorati eliminando anche il riferimento al "disturbo".

            Mantiene tuttavia insormontabili riserve sul comma 2 dell'articolo 1, atteso che alcune famiglie in condizioni di particolare disagio possono avere assoluta necessità di ricorrere al sostegno, soprattutto laddove la dislessia si sommi alla disgrafia e alla discalculia.

            Nell'apprezzare pertanto l'intervento legislativo, che si rende indispensabile dato che le numerose circolari ministeriali in materia risultano disattese, deplora il mantenimento del comma 2 dell'articolo 1, che a suo avviso in parte ne vanifica le finalità. Auspica pertanto che tale comma venga soppresso almeno nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

 

            Dopo che la PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, con separate votazioni, la Commissione approva i nove articoli di cui consta il nuovo testo proposto dalla Presidente relatrice per il disegno di legge n. 1169, nonché il disegno di legge nel suo complesso, conferendo mandato alla Presidente di apportare gli eventuali coordinamenti formali che si rendessero necessari. Restano conseguentemente assorbiti i disegni di legge nn. 502 e 1011.

 

            La PRESIDENTE rivolge infine un sentito ringraziamento a tutte le forze politiche, convenendo che il testo avrebbe potuto essere più completo, ma esprimendo comunque soddisfazione per il risultato raggiunto. Manifesta altresì l'auspicio che le categorie interessate apprezzino il senso di responsabilità che ha animato la Commissione.

 

            La seduta termina alle ore 16,30.

 

 


 

NUOVO TESTO PROPOSTO DALLA PRESIDENTE RELATRICE E APPROVATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1169

 

 

Art. 1.

(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia e discalculia)

 

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia, di seguito denominate DSA, quali difficoltà specifiche di apprendimento, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali.

2. La legge 5 febbraio 1992, n. 104, non trova applicazione nei confronti degli alunni affetti da DSA.

3. Ai fini della presente legge, la dislessia è un disturbo che si manifesta con una difficoltà nell’imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità di lettura.

            4. Ai fini della presente legge, la disgrafia/disortografia è un disturbo che si manifesta con prestazioni grafiche scadenti e particolarmente scorrette.

            5. Ai fini della presente legge, la discalculia è un disturbo che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei numeri.

6. La dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

7. Le DSA impediscono l’utilizzo in maniera automatica e strumentale delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana delle persone.

 

 

Art. 2.

(Finalità)

 

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

a) garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni con DSA;

b) favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell’apprendimento degli alunni con DSA, agevolandone la piena integrazione sociale e culturale;

        c) ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con DSA;

        d) assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con DSA;

        e) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità degli alunni con DSA;

        f) sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche legate alle DSA;

        g) assicurare adeguate possibilità di diagnosi precoce, a partire dalla scuola dell’infanzia, e di riabilitazione per i soggetti con DSA;

        h) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l’arco dell’istruzione scolastica.

 

 

Art. 3.

(Diagnosi e riabilitazione)

 

1. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli alunni.

2. Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione delle capacità fonologiche, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.

3. La diagnosi di DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dell'alunno.

4. Il Ministero della pubblica istruzione può promuovere, anche mediante iniziative da realizzare in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici, per individuare gli alunni a rischio di DSA. L’esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi effettiva di DSA.

 

 

Art. 4.

(Formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie)

 

1. Al personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata una adeguata formazione riguardo alle problematiche relative alle DSA, nell’ambito dei programmi annuali di formazione attivati a valere sulle disponibilità già previste per la formazione del personale del comparto scuola e dei dirigenti scolastici, anche con ricorso a strumenti di e-learning per la formazione on line.

2. La formazione degli insegnanti deve garantire una conoscenza approfondita delle problematiche relative alle DSA, una sensibilizzazione per l’individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate.

 

 

Art. 5.

(Misure educative e didattiche di supporto)

 

1. Gli alunni con segnalazione diagnostica di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica  nel corso dei cicli di istruzione.

2. Agli alunni con DSA le istituzioni scolastiche garantiscono, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, ai sensi delle disposizioni vigenti, tutte le misure utili a:

        a) favorire l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

        b) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a vivere l’apprendimento in condizioni di benessere;

        c) favorire il successo scolastico;

        d) prevedere tecniche compensative, che possono comprendere anche l’uso delle tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi, già attivabili a valere sulle risorse specifiche disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere, oppure la possibilità di fruire di tempi più lunghi di esecuzione di quelli ordinari;

       e) prevedere, nei casi di alunni bilingui con DSA, strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che, in particolare per l’insegnamento della lingua straniera, assicurino ritmi graduali e adeguati di apprendimento, prevedendo anche l’esonero dall’insegnamento della seconda lingua straniera, qualora prevista dal programma di studi.

3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

4. Al fine di evitare che gli alunni con DSA siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni, a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, le misure di cui al comma 2 devono comunque garantire adeguate forme di verifica e di valutazione, anche tramite la possibilità di utilizzare strumenti in funzione di ausilio, ovvero l'assegnazione di tempi più lunghi di esecuzione.

            5. Le misure di cui al presente articolo sono da attuare senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della finanza pubblica.

 

 

Art. 6.

(Misure per l’attività lavorativa e sociale)

 

1. Alle persone con DSA sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.

2. I familiari fino al primo grado di alunni con DSA impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche a casa possono usufruire di orari di lavoro flessibili.

3. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 2 sono demandate ai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

Art. 7.

(Disposizioni di attuazione)

 

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione  e del Ministro della salute si provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all’articolo 3, comma 4.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti di cui all’articolo

         3. Il Ministro della pubblica istruzione, con il medesimo decreto di cui al comma 2, individua altresì forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 4.

 

 

Art. 8.

(Competenze delle regioni e delle province autonome)

 

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.

            2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.

 

 

Art. 9

(Clausola di salvaguardia)

 

           1. Dall'attuazione della presente legge non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 


 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

1169

 

 

Art. 1

 

1.100 (testo 2)

FRANCO VITTORIA

 

"Art. 1.

(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia e discalculia)

 

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia, di seguito denominate DSA, quali difficoltà specifiche di apprendimento, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali.

 2. La legge 5 febbraio 1992, n. 104, non trova applicazione nei confronti degli alunni affetti da DSA.

 3. Ai fini della presente legge, la dislessia è un disturbo che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità di lettura.

  4. Ai fini della presente legge, la disgrafia/disortografia è un disturbo che si manifesta con prestazioni grafiche scadenti e particolarmente scorrette.

    5. Ai fini della presente legge, la discalculia è un disturbo che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

 6. La dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

 7. Le DSA impediscono l'utilizzo in maniera automatica e strumentale delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana delle persone.

 

 

Art. 2.

(Finalità)

 

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

 a) garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni con DSA;

b) favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento degli alunni con DSA, agevolandone la piena integrazione sociale e culturale;

c) ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con DSA;

d) assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con DSA;

e) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità degli alunni con DSA;

f) sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche legate alle DSA;

g) assicurare adeguate possibilità di diagnosi precoce, a partire dalla scuola dell'infanzia, e di riabilitazione per i soggetti con DSA;

h) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l'arco dell'istruzione scolastica.

 

 

Art. 3.

(Diagnosi e riabilitazione)

 

1. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli alunni.

2. Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione delle capacità fonologiche, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.

 3. La diagnosi di DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dell'alunno.

 4. Il Ministero della pubblica istruzione può promuovere, anche mediante iniziative da realizzare in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici, per individuare gli alunni a rischio di DSA. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi effettiva di DSA.

 

 

Art. 4.

(Formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie)

 

1. Al personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata una adeguata formazione riguardo alle problematiche relative alle DSA, nell'ambito dei programmi annuali di formazione attivati a valere sulle disponibilità già previste per la formazione del personale del comparto scuola e dei dirigenti scolastici, anche con ricorso a strumenti di e-learning per la formazione on line.

 2. La formazione degli insegnanti deve garantire una conoscenza approfondita delle problematiche relative alle DSA, una sensibilizzazione per l'individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate.

 

 

Art. 5.

(Misure educative e didattiche di supporto)

 

1. Gli alunni con segnalazione diagnostica di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica  nel corso dei cicli di istruzione.

 2. Agli alunni con DSA le istituzioni scolastiche garantiscono, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, ai sensi delle disposizioni vigenti, tutte le misure utili a:

 a) favorire l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

b) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a vivere l'apprendimento in condizioni di benessere;

c) favorire il successo scolastico;

d) prevedere tecniche compensative, che possono comprendere anche l'uso delle tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi, già attivabili a valere sulle risorse specifiche disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere, oppure la possibilità di fruire di tempi più lunghi di esecuzione di quelli ordinari;

 e) prevedere, nei casi di alunni bilingui con DSA, strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che, in particolare per l'insegnamento della lingua straniera, assicurino ritmi graduali e adeguati di apprendimento, prevedendo anche l'esonero dall'insegnamento della seconda lingua straniera, qualora prevista dal programma di studi.

 3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

 4. Al fine di evitare che gli alunni con DSA siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni, a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, le misure di cui al comma 2 devono comunque garantire adeguate forme di verifica e di valutazione, anche tramite la possibilità di utilizzare strumenti in funzione di ausilio, ovvero l'assegnazione di tempi più lunghi di esecuzione.

 5. Le misure di cui al presente articolo sono da attuare senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della finanza pubblica.

 

 

Art. 6.

(Misure per l'attività lavorativa e sociale)

 

1. Alle persone con DSA sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.

 2. I familiari fino al primo grado di alunni con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa possono usufruire di orari di lavoro flessibili.

 3. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 2 sono demandate ai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 


Art. 7.

(Disposizioni di attuazione)

 

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione  e del Ministro della salute si provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 4.

 2. Il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti di cui all'articolo

 3. Il Ministro della pubblica istruzione, con il medesimo decreto di cui al comma 2, individua altresì forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.

 

 

Art. 8.

(Competenze delle regioni e delle province autonome)

  

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.

 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.

 

 

Art. 9

(Clausola di salvaguardia)

 

1. Dall'attuazione della presente legge non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

 

 


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTedi' 21 NOVEMBRE 2006

19a Seduta

 

Presidenza del Presidente

VILLONE

  

 

            La seduta inizia alle ore 14,10.

 (omissis)

(502) CUSUMANO e BARBATO.  -  Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento  

(1011) ASCIUTTI ed altri.  -  Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento  

(1169) Vittoria FRANCO ed altri.  -  Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento

(Parere alla 7a Commissione. Rimessione alla sede plenaria) 

 

      Il senatore PALMA (FI) chiede che l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sia rimesso alla Commissione in sede plenaria.

 

            Il presidente VILLONE avverte che l'esame congiunto è conseguentemente rimesso alla Commissione in sede plenaria.

 

            La Sottocommissione prende atto.

 (omissis)

La seduta termina alle ore 14,20.

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTedi' 12 GIUGNO 2007

43a Seduta

 

Presidenza del Presidente

VILLONE

  

 

La seduta inizia alle ore 14,10.

 

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI 

 

      Il presidente VILLONE avverte che su richiesta del senatore PALMA (FI) è rimesso alla Commissione nella sede plenaria l'esame dei seguenti atti del Governo n. 92 (Schema di decreto legislativo recante: "Modifiche al decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, recante attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2005/26/CE, 2005/63/CE e 2004/77/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari") e n. 94 (Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa alla interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità"), del documento XXII, n. 14 (Proposta di inchiesta parlamentare sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin) e dei disegni di legge e degli emendamenti ad essi riferiti: nn. 1169 (Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento), 1532 (Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e disciplina dell'avvio dell'attività di impresa, approvato dalla Camera dei deputati) e 1518 (Contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio dell'articolo 208 del disegno di legge governativo), nonché degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1484 (Disposizioni in materia di delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto).

 

            La Sottocommissione prende atto.

 

La seduta termina alle ore 14,15.

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLedi' 13 GIUGNO 2007

125a Seduta

 

Presidenza del Vice Presidente

CALVI

indi del Presidente

BIANCO

 

 

Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Naccarato e per la giustizia Daniela Melchiorre.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Enrico Micheli.         

 

La seduta inizia alle ore 14,05.

(omissis)

IN SEDE CONSULTIVA 

(omissis)

(1169) Vittoria FRANCO ed altri.  -  Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento

(Parere alla 7a Commissione su testo ed emendamento. Esame. Parere favorevole con condizioni sul testo. Parere favorevole con condizioni e osservazioni sull’emendamento 1.100)

 

      Il relatore VILLONE (SDSE) illustra il disegno di legge n. 1169 e l’emendamento della relatrice 1.100, interamente sostitutivo. Nel condividere le finalità perseguite dall’intervento così realizzato, propone di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge, a condizione che l’articolo 3 sia riformulato nel senso di prevedere che l’accertamento delle difficoltà di apprendimento, ai fini di cui al disegno di legge in esame, sia affidato al Servizio sanitario nazionale. Inoltre, propone di formulare un parere di contenuto identico sull’emendamento 1.100.

 

            La senatrice GAGGIO GIULIANI (RC-SE) esprime riserve sulla previsione di interventi idonei a individuare i casi sospetti di DSA da parte delle scuole di ogni ordine e grado: in proposito, ritiene che un accertamento diagnostico non possa essere effettuato prima dei sei o sette anni di età.

            Condivide la proposta di parere avanzata dal relatore, sottolineando la circostanza che i sintomi di DSA possono essere anche simulati: al fine di evitare possibili abusi, è opportuno affidare la responsabilità della diagnosi a un medico specialista appartenente al Servizio sanitario nazionale.

           

            Il senatore SAPORITO (AN) non condivide l’esigenza di prescrivere l’appartenenza al Servizio sanitario nazionale dello specialista che effettua la diagnosi, paventando il rischio che tale previsione non assicuri la necessaria tempestività dell’accertamento. Considera, infine, incongruo esprimere un parere sia sul disegno di legge n. 1169 sia sull’emendamento della relatrice 1.100, interamente sostitutivo, che si configura sostanzialmente come un nuovo testo per l’iniziativa in titolo e che ritiene costituisca la base della discussione che si sta svolgendo nella Commissione di merito.

 

            Il presidente CALVI ritiene opportuna la condizione proposta dal relatore in quanto l’accertamento della patologia dà luogo a una differente modalità di fruizione del servizio scolastico e dunque non può escludersi che in taluni casi vi siano degli abusi. Inoltre osserva che una delle disposizioni contenute sia nel disegno di legge, sia nell’emendamento 1.100 assicura vantaggi, indubbiamente giustificati, anche per i familiari degli alunni stessi: tali prescrizioni, pertanto, dovrebbero trovare fondamento in un accertamento sanitario svolto dalle strutture pubbliche.

 

            Il senatore SINISI (Ulivo) osserva che l’intervento del Servizio sanitario nazionale potrebbe essere limitato alla fase della certificazione, dovendo però rimanere libera la facoltà di rivolgersi a uno specialista non appartenente al Servizio sanitario nazionale. In ogni caso, ritiene pleonastico il riferimento a uno specialista "qualificato".

 

            Il senatore PALMA (FI) ritiene che la patologia possa essere diagnosticata da uno specialista di fiducia. Successivamente, come accade in altri casi simili, a fronte della richiesta di servizi specifici, l’amministrazione scolastica potrebbe verificare la certificazione attraverso l’intervento di uno specialista del Servizio sanitario nazionale.

            Esprime inoltre alcune perplessità sulla compatibilità costituzionale dell’articolo 3, comma 4 dell’emendamento 1.100 che prevede attività di identificazione precoce per individuare gli alunni a rischio di DSA.

 

            Il presidente CALVI propone di inserire nel parere un’osservazione attraverso la quale si chieda alla Commissione di merito di valutare l’opportunità di inserire all’articolo 1, comma 1, le parole: "Ai fini della presente legge". Sarebbe incongruo, infatti, definire in via legislativa, senza quella condizione, fenomeni i cui caratteri sono fondati invece su qualificazioni scientifiche.

            Inoltre, ritiene che l’emendamento 1.100, che intende sostituire l’intero testo del disegno di legge, debba essere inteso in conformità alla procedura legislativa prevista dalla Costituzione, come l’insieme di una serie coerente di distinte proposte di modifica. In tal senso appare dunque corretto pronunciarsi sia sul disegno di legge, sia sull’emendamento.

 

            Il relatore VILLONE (SDSE) concorda con il rilievo formulato dal presidente Calvi sulle disposizioni definitorie, che propone di inserire come ulteriore condizione al parere favorevole sia sul disegno di legge sia sull’emendamento. Riguardo all’obiezione procedurale avanzata dal senatore Saporito, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimersi sia sul testo del disegno di legge n. 1169 adottato dalla Commissione come testo base, sia sull’emendamento della relatrice 1.100, che va inteso come una proposta unica che raccoglie una pluralità di emendamenti. Propone che tale precisazione costituisca l’oggetto di un’osservazione sull’emendamento stesso. Quanto all’obiezione sollevata dal senatore Palma, precisa che lo stesso articolo 3, comma 4, specifica che l’esito delle attività di identificazione precoce non costituisce comunque una diagnosi di DSA.

 

            Accertata la presenza del prescritto numero di senatori e previa dichiarazione di voto contrario del senatore SAPORITO (AN), la Commissione approva i pareri formulati dal relatore, pubblicati in allegato al resoconto.

(omissis)

La seduta termina alle ore 17,40.

 


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1169 E SUL RELATIVO EMENDAMENTO

 

 

            La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a condizione che l’articolo 3 sia modificato prevedendo che l’accertamento della dislessia, disgrafia e discalculia (DSA) ai fini della disciplina recata dal ddl n. 1169 sia affidato al Servizio Sanitario Nazionale. E' infatti chiaro che una diversità nella fruizione di un servizio pubblico quale il servizio scolastico trova appropriato fondamento nella certificazione di un soggetto parimenti pubblico, anche al fine di una necessaria uniformità di trattamento che eviti il rischio di ingiustificate disparità. Il parere favorevole è inoltre condizionato a una riformulazione dell’articolo 1 che chiarisca che le definizioni normative delle difficoltà di apprendimento ivi contenute sono dettate esclusivamente ai fini della disciplina così introdotta.

            Esaminato inoltre l'emendamento 1.100, nel presupposto che la proposta sia da intendere quale pluralità di emendamenti sostitutivi dei singoli articoli del disegno di legge n. 1169, in conformità a quanto sancito dall’articolo 72 della Costituzione, la Commissione esprime per quanto di competenza un parere favorevole, a condizione che il suo articolo 3 sia riformulato prevedendo che l’accertamento della dislessia, disgrafia e discalculia (DSA) ai fini della disciplina recata dal ddl n. 1169 sia affidato al Servizio Sanitario Nazionale. E' infatti chiaro che una diversità nella fruizione di un servizio pubblico  quale il servizio scolastico trova appropriato fondamento nella certificazione di un soggetto parimenti pubblico, anche al fine di una necessaria uniformità di trattamento che eviti il rischio di ingiustificate disparità. Il parere favorevole è inoltre condizionato a una riformulazione del suo articolo 1 che chiarisca che le definizioni normative delle difficoltà di apprendimento ivi contenute sono dettate esclusivamente ai fini della disciplina così introdotta.

 

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTedi' 19 GIUGNO 2007

44a Seduta

 

Presidenza del Presidente

VILLONE

 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali Colonnella.   

 

            La seduta inizia alle ore 14,05.

(omissis)

(1169) Vittoria FRANCO ed altri.  -  Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento

(Parere alla 7ª Commissione su ulteriore emendamento. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

 

      Il relatore presidente VILLONE (SDSE) illustra l’emendamento 1.100 (testo 2), con  il quale si propone una riformulazione dell’emendamento originariamente presentato, che a suo giudizio risponde alle condizioni formulate dalla Commissione in sede plenaria, nella seduta pomeridiana del 13 giugno. Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

 

            Il senatore SAPORITO (AN) ribadisce le perplessità già manifestate nella seduta pomeridiana della Commissione del 13 giugno in merito all’affidamento al Servizio Sanitario Nazionale dell’accertamento della DSA, paventando che tale previsione pregiudichi la tempestività della certificazione.

 

            Il presidente relatore VILLONE (SDSE) ritiene che tale preoccupazione possa trovare espressione in una osservazione, integrando in tal senso la propria proposta di parere non ostativo.

 

            La Sottocommissione concorda quindi con la proposta di parere non ostativo con osservazione formulata dal relatore.          

(omissis)

  La seduta termina alle ore 14,25.

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MARTedi' 21 NOVEMBRE 2006

24a Seduta

 

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.                             

 

            La seduta inizia alle ore 15,10.

 

IN SEDE CONSULTIVA 

(omissis)

(1169) Vittoria FRANCO ed altri.  -  Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

 

      Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, all’articolo 1 definisce i disturbi della dislessia, della disgrafia e della discalculia, individuandoli come "difficoltà specifiche di apprendimento" (DSA) e prevedendo, nei successivi articoli, l’adozione di misure a favore degli alunni affetti da tali disturbi. Per quanto di competenza, tuttavia, segnala che le suddette disposizioni appaiono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e di copertura finanziaria, a carico della finanza pubblica, attesa la competenza sia delle amministrazioni statali che di quelle periferiche (in particolare regionali). Occorre pertanto acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti finanziari connessi alle suddette norme, al fine di predisporre una idonea forma di copertura.

            In particolare, segnala che derivano effetti onerosi dall’articolo 3, in quanto pone a carico delle scuole di ogni ordine e grado l’adozione di misure atte ad individuare i casi sospetti di DSA, e prevede inoltre il diritto delle persone con DSA a fruire di una diagnosi specialistica e di un trattamento riabilitativo adeguati da parte del Servizio sanitario nazionale, che deve assicurare competenze diagnostiche specifiche almeno a livello provinciale. Anche l’articolo 4 comporta nuovi o maggiori oneri, assicurando al personale docente e direttivo delle scuole di ogni ordine e grado un’adeguata formazione sulle problematiche delle DSA (sia pure nell’ambito dei programmi di formazione già esistenti), nonché adeguata formazione e aggiornamento per gli operatori dei servizi sanitari preposti. Effetti onerosi sono riconducibili altresì all’articolo 5, che assicura agli alunni con segnalazione diagnostica di DSA il diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi nel corso dei cicli di istruzione, mediante l’adozione di programmi didattici personalizzati, con l’utilizzo anche di tecnologie informatiche e strumenti di apprendimento alternativi. Segnala poi l’articolo 6, che prevede tra l’altro al comma 2 il diritto per i familiari di alunni con DSA, impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche a casa, il diritto ad usufruire di orari di lavoro flessibili, da cui possono derivare oneri a carico dei datori di lavoro sia pubblici che privati. Peraltro, andrebbe meglio specificata la platea degli aventi diritto nonché il tipo di benefici concessi.

Evidenzia che le suddette norme hanno, nella formulazione del testo in esame, carattere precettivo e non meramente programmatico, in quanto attribuiscono specifici diritti ai soggetti ivi richiamati. Tale caratteristica è inoltre confermata dall’articolo 7, che prevede che entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento i Ministri della salute e della pubblica istruzione competenti emanino appositi decreti per l’adozione delle misure previste nel disegno di legge in esame.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP), pur condividendo pienamente la finalità sociale del disegno di legge in esame, osserva che il vigente ordinamento prevede già una serie di misure volte a fornire specifica tutela agli alunni affetti dai disturbi di apprendimento indicati, ad esempio attraverso specifici programmi di assistenza da parte di neuropsichiatri infantili che già operano nelle scuole. Di conseguenza, il disegno di legge in esame rischia di creare inutili duplicazioni di intervento, mentre sarebbe più opportuno favorire l’applicazione delle norme già esistenti ed un cambiamento culturale nell’atteggiamento verso tali disturbi dell’apprendimento infantile.

 

Il presidente MORANDO (Ulivo) osserva che il provvedimento in esame, nella sua attuale formulazione, presenta evidenti profili di scopertura, come segnalato dal relatore. Pertanto, ove la Sottocommissione esprimesse il prescritto parere alla Commissione di merito nella presente seduta, questo non potrebbe che essere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Alternativamente, tenuto conto della rilevante importanza sociale del provvedimento, propone di non esprimere il suddetto parere, ma di rinviare il seguito dell’esame, chiedendo contestualmente al Governo, ai sensi dell’articolo 76-bis del Regolamento, di predisporre la relazione tecnica, debitamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, con la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento (con particolare riguardo alle disposizioni evidenziate dal relatore). Sulla base di tale quantificazione, la Commissione di merito, con l’eventuale collaborazione del Governo, potrebbe poi individuare un’idonea forma di copertura finanziaria sulla quale la Sottocommissione tornerebbe a pronunciarsi per i profili di propria competenza.

 

La Sottocommissione approva infine la richiesta di predisposizione della relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 76-bis del Regolamento, e il seguito dell’esame viene pertanto rinviato.

 

             La seduta termina alle ore 15,45. 


LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

Sottocommissione per i pareri

MARTedi' 21 NOVEMBRE 2006

4a Seduta

 

Presidenza del Presidente

LIVI BACCI

 

 

 

     La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

(omissis)

alla 7a Commissione:

 

(502) CUSUMANO e BARBATO.  -  Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento  

(1169) Vittoria FRANCO ed altri.  -  Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento: parere favorevole con osservazione.

 

 


IGIENE E SANITA’ (12a)

Sottocommissione per i pareri

MARTedi' 21 NOVEMBRE 2006

4a Seduta

 

Presidenza del Presidente

BASSOLI

 

 

 

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

 

            alla 7a Commissione:

(1169) Vittoria FRANCO ed altri.  -  Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento:   parere favorevole.

 

 

 




[1]    Seduta del 18 gennaio 2006.

[2]    D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado); si segnalano in particolare gli articoli da 312 a 321.

[3]    Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute e progressivamente rafforzate; indicazioni e parametri per la redazione della diagnosi e del profilo sono fornite dal D.P.R. 24 febbraio 1994 Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap.

[4]    L’art. 40, comma 3, della L. n. 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) hadefinito i parametri di determinazione delle dotazioni organiche degli insegnanti di sostegno prevedendo un rapporto di un docente ogni 138 alunni iscritti negli istituti della provincia. Tale disposizione è comunque integrata dalle previsioni dell’ art. 40, comma 1, della stessa legge che, nell’ambito della ridefinizione delle dotazioni organiche dei docenti e dei criteri per la formazione delle classi tramite decreti ministeriali finalizzati a garantire economie di spesa, fa salva la possibilità di derogare al rapporto insegnanti alunni sopra indicato assumendo docenti con incarico a tempo determinato “in presenza di handicap particolarmente gravi”.

[5]    L’art. 10 del .DM 24 luglio 1998 n. 331 (come sostituito dal D.M. 3 giugno 1999 n. 141) prevede che le classi con alunni in situazione di handicap sono  costituite con non più di 20 alunni (a fronte del numero fissato per le altre in 25) purché sia motivata la necessità di riduzione in rapporto ai bisogni formativi dell’allievo.

[6]    Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

[7]    Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

[8]    Cfr. Camera dei deputati Assemblea, seduta del 18 febbraio 2003, odg 9/3387/27 (on Ercole ed altri) che impegnava il Governo a prevedere, nei decreti attuativi della riforma, forme di dispensa degli alunni dislessici da alcune prestazioni e garantire loro l’uso di appositi strumenti didattici; odg 9/3387/40 (on Spina Diana e Parodi), che auspicava raccordi tra il sistema scolastico ed il sistema sanitario locale per indagini specialistiche volte ad individuare la dislessia; odg 9/3387/49 (on Fratta Pasini ed altri), accolto in parte, che invitava alla promozione di misure per il successo formativo e per la formazione dei docenti.

[9]    Si cfr. D.P.C.M. 29 novembre 2001, recante Definizione dei livelli essenziali di assistenza.

[10]   La Direzione Generale del Personale del Ministero, in collaborazione con Uffici scolastici regionali e provinciali, promuove un monitoraggio delle iniziative realizzate autonomamente dalle scuole.

[11]   L. 18 dicembre 1997, n. 440, Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

[12]   L’incongruenza è da attribuire alla circostanza per cui il testo originario dell’articolo 4 conteneva un comma 3 relativo alla formazione degli operatori sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione dei soggetti con DSA.

[13]    Legge 15 marzo 1997, n. 59, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” (così detta “Bassanini 1”).

[14]   DPR 8 marzo 1999, n.275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[15]   Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2005/2006.

[16]   Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2006/2007.

[17]   Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.

[18]   Di cui all’articolo 7, comma 1, della proposta di legge A.C. 2843 e all’articolo 7, commi 1 e 2, delle proposte di legge A.C. 563 e A.C. 2474.