Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Norme a tutela dei minori nella visione di film e di videogiochi - A.C. 3014
Riferimenti:
AC n. 3014/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 262
Data: 10/10/2007
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

Norme a tutela dei minori nella visione di film e di videogiochi

A.C. 3014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 262

 

 

10 ottobre 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla redazione del presente dossier hanno collaborato i Dipartimenti Giustizia e Trasporti.

 

Dipartimento Cultura

 

SIWEB

 

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File: CU0141

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  5

Elementi per l’istruttoria legislativa  6

§      Necessità dell’intervento con legge  6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  6

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali6

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  7

§      Formulazione del testo  7

Schede di lettura

§      Art. 1. (Classificazione dei film)11

§      Art. 2. (Commissione di classificazione dei film per la tutela dei minori)13

§      Art. 3. (Sistema di classificazione dei film)15

§      Art. 4. (Vigilanza e sanzioni)19

§      Art. 5. (Norme e sanzioni penali)23

§      Art. 6. (Attuazione)25

§      Art. 7. (Sistema di classificazione dei videogiochi)27

§      Art. 8. (Commissione interministeriale per la tutela dei minori sulla rete internet)33

§      Art. 9. (Abrogazioni e modificazioni)37

Disegno di legge

§      A.C. 3014, (Governo), Norme a tutela dei minori nella visione di film e di videogiochi43

Normativa nazionale

§      Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 21, 31, 33)67

§      Codice Penale (artt. 528, 668)69

§      R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (art. 77)71

§      L. 21 aprile 1962, n. 161. Revisione dei film e dei lavori teatrali73

§      D.P.R. 11 novembre 1963, n. 2029. Regolamento di esecuzione della legge 21 aprile 1962, n. 161, sulla revisione dei film e dei lavori teatrali79

§      L. 5 agosto 1978, n. 468. Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (art. 11-ter, co. 2)87

§      L. 27 maggio 1991, n. 176. Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989  88

§      D.L. 29 marzo 1995, n. 97, conv. con mod., L. 30 maggio 1995, n. 203. Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (art. 3)108

§      L. 18 dicembre 1997, n. 440. Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi112

§      D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28. Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 (art. 2)114

§      D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Testo unico della radiotelevisione (artt. 34, 35)116

§      D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con mod., L. 4 agosto 2006, n. 248. Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (art. 29)120

§      D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72. Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (art. 6)123

§      D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89. Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248  125

Normativa comunitaria

§      Ris. 1° marzo 2002. Risoluzione del Consiglio sulla protezione dei consumatori, in particolare dei giovani, mediante l'etichettatura di taluni videogiochi e giochi per computer per gruppi di età  133

§      Racc. 20 dicembre 2006, n. 2006/952/CE. Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea  135

 


SIWEB

Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

3014

Titolo

Norme a tutela dei minori nella visione di film e di videogiochi

Iniziativa

Governo

Settore d’intervento

Infanzia;Spettacolo

Iter al Senato

No

Numero di articoli

9

Date

 

§       presentazione alla Camera

6 agosto 2007

§       annuncio

10 settembre 2007

§       assegnazione

18 settembre 2007

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

II (Giustizia)

V (Bilancio)

IX (Trasporti)

X (Attività produttive)

XII (Affari sociali)

 

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Il provvedimento reca norme a tutela dei minori interessati alla visione di film o all’utilizzo di video giochi.

Per quanto riguarda l’ambito cinematografico, il Capo I contiene disposizioni di riforma della c.d. “censura” sui film, introducendo un meccanismo di responsabilizzazione degli operatori cinematografici, ai quali è richiesto di provvedere essi stessi alla classificazione del film prodotto, avendo riguardo esclusivamente agli interessi dei minori. Il controllo delle istituzioni sulla correttezza della classificazione effettuata è configurato come eventuale e su richiesta degli stessi operatori.

In tal senso gli articoli 1, 2 e 3 si occupano del sistema di classificazione dei film e della Commissione chiamata a controllare la suddetta classificazione.

Gli articoli 4 e 5 prevedono le sanzioni, amministrative e penali, per la violazione delle disposizioni precedenti.

L’articolo 4 disciplina il procedimento per l’accertamento degli illeciti amministrativi previsti dal precedente articolo 3, specificando, al riguardo, che spetta al Ministero per i beni e le attività culturali, d'ufficio o su segnalazione delle associazioni a tutela dei minori, il compito di avviare la relativa procedura.

Il successivo articolo 5,novella, invece, l’art. 668 c.p. (Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive), al fine di ampliare l'ambito soggettivo della fattispecie ivi contemplata, ricomprendendovi anche la nuova condotta di chi diffonde al pubblico opere cinematografiche sprovviste della necessaria classificazione.

Il Capo II interviene in materia di tutela dei minori nell’uso dei videogiochi.

In particolare l’articolo 7 introduce una classificazione dei videogiochi, che utilizza il sistema di autoregolamentazione europeo riconosciuto. Gli elementi da considerarsi ai fini di tale classificazione sono il linguaggio, il grado di violenza, le immagini di tipo sessuale o pornografico, l’assunzione di sostanze psicotrope, i messaggi di tipo discriminatorio. E‘ previsto l’obbligo per produttori, importatori e distributori di indicare la classificazione del videogioco in ogni strumento di pubblicità e di diffusione e su ogni riproduzione destinata al commercio. La vigilanza sulla corretta classificazione dei videogiochi è affidata al Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, istituito presso il Ministero delle comunicazioni, che può proporre all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di richiedere la riclassificazione del prodotto al competente organismo europeo. E’ disposto il divieto di diffusione e pubblicizzazione di videogiochi privi di classificazione

L’articolo 8 reca l’istituzione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della Commissione interministeriale per la tutela dei minori sulla rete internet presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La finalità della Commissione è quella di sviluppare un'azione interistituzionale volta a una corretta e piena attuazione delle normative vigenti in materia e all'armonizzazione delle normative nazionali con quelle europee. Si prevede, in particolare, che la commissione:introduca incentivi economici a favore delle scuole e delle famiglie per dotare le postazioni informatiche di parental control a tutela dei minori; promuova interventi normativi e amministrativi, anche di carattere sanzionatorio, a tutela dei minori fruitori della rete internet; elabori protocolli di intesa con i principali content provider e hosting provider e con i titolari dei principali motori di ricerca e portali internet allo scopo di individuare le misure più adeguate per la tutela dei minori; realizzi su questi temi campagne di comunicazione. Per la nomina dei 22 componenti della commissione, nonché per le norme organizzative e di funzionamento, si fa rinvio a successivi decreti del Presidente del Consiglio.

Il Capo III reca, infine, un unico articolo sulle abrogazioni e modificazioni da apportare alla normativa vigente.

Relazioni allegate

Al disegno di legge in esame risultano allegate la relazione illustrativa e la relazione tecnica.

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

Il provvedimento interviene modificando o abrogando disposizioni aventi rango primario e, pertanto, necessita dell’intervento con fonte di pari natura.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni in esame riguardano prevalentemente la tutela dei minori, materia che può essere considerata come rientrante nell’ordinamento civile e penale e che la Costituzione, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lett. l), affida alla competenza esclusiva dello Stato.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’articolo 31 della Costituzione menziona l’infanzia e la gioventù come categorie che la Repubblica è chiamata a proteggere, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

La relazione illustrativa richiama, inoltre, i principi della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e recepita con legge 27 maggio 1991, n. 176.

Con riguardo al settore cinematografico, si ricorda che il sistema del controllo preventivo sul contenuto dei film ha trovato come riferimento costituzionale l’articolo 21, sesto comma, secondo il quale sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

La nozione di buon costume, se fino ad oggi ha giustificato un controllo a tutto tondo sulla moralità dell’opera, può attualmente, secondo il disegno di riforma del governo, essere intesa esclusivamente a tutela dei minori, per i quali deve essere previsto un sistema di protezione.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 3, comma 9, rinvia ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la determinazione dell’entità del contributo che le imprese cinematografiche devono versare per richiedere la convalida della classificazione.

L’articolo 6, comma 1, prevede che con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le modalità organizzative connesse all’introduzione del nuovo sistema di classificazione dei film.

Formulazione del testo

Si osserva che all’articolo 7, comma 7, l’uso dell’avverbio “pubblicamente” in relazione ai divieti di distribuzione, diffusione o pubblicità dei videogiochi privi di classificazione internazionale sembrerebbe consentire tali attività in forma “privata”.

 

 

 


Schede di lettura

 


Art. 1.
(Classificazione dei film)

 

 


1. La diffusione al pubblico dei film, come definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e della loro pubblicità, è subordinata alla classificazione degli stessi, secondo le disposizioni della presente legge. Le medesime disposizioni si applicano altresì ai film diffusi mediante la trasmissione televisiva e ai film trasmessi via internet fino alla revisione delle specifiche norme in materia mediante l'adozione del Codice di autoregolamentazione media e minori, secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 72.


 

 

L’articolo 1 dispone che la diffusione dei film, anche tramite trasmissione televisiva ed internet, è subordinata alla loro classificazione.

L’estensione dell’obbligo di classificazione anche ai film trasmessi dalla televisione o via internet vale fino a quando non saranno riviste le norme specifiche in materia mediante approvazione del Codice di autoregolamentazione media e minori.

 

Il provvedimento in esame modifica il sistema attualmente in vigore che prevede un controllo preventivo di tutti i film destinati alla proiezione in pubblico e all’esportazione. Esso introduce, infatti, un meccanismo già sperimentato in altri Paesi europei e negli Stati Uniti che prevede la classificazione dei film ad opera degli stessi produttori in un’ottica di responsabilizzazione degli stessi e di vigilanza successiva delle istituzioni, orientata all’effettiva tutela dei minori. Le modalità applicative saranno meglio specificate negli articoli seguenti. Merita ora ricordare la disciplina attualmente vigente nel settore.

Preliminarmente occorre ricordare che l’articolo 21 della Costituzione, al sesto comma, prevede che “sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.”

La legge 21 aprile 1962, n. 161, prevede, all’articolo 1, che la proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di film nazionali sono soggette a nulla osta dell’attuale Ministero per i beni e le attività culturali. Il nulla osta è rilasciato con decreto del Ministro di riferimento su parere conforme, previo esame dei film, di speciali Commissioni di primo grado e di appello.

Le Commissioni possono:

·         esprimere parere contrario alla proiezione in pubblico solo qualora ravvisino nel complesso del film o in singole scene o sequenze un offesa al buon costume (art. 6);

·         stabilire se alla proiezione del film possano assistere i minori degli anni 14 o i minori degli anni 18, in relazione alla particolare sensibilità evolutiva e alle esigenze della sua tutela morale. Nel caso in cui siano esclusi i minori, il concessionario ed il direttore del locale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifestazione dello spettacolo. Debbono, inoltre, provvedere ad impedire che i minori accedano al locale, in cui vengono proiettati spettacoli dai quali i minori stessi sono esclusi (art. 5).

·         rilasciare al presentatore il nulla-osta alla proiezione del film nel caso in cui non si ravvisi nel film alcun elemento di offesa al buon costume (art. 9).

Nel caso in cui, trascorsi 20 giorni dal deposito del film, l’Amministrazione non abbia provveduto al rilascio del nulla osta, il presentatore può sollecitare il Ministero, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a provvedere. Trascorsi ulteriori 10 giorni dalla notifica senza che sia stato emesso alcun provvedimento, il nulla osta si intende rilasciato (art. 6).

Contro il provvedimento dell’amministrazione è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato (art. 8).

L’articolo in esame fa riferimento ai film come definiti dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante la riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche. Tale disposizione prevede che deve intendersi per film “ lo spettacolo su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell’ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d’autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione”.

Quanto all’adozione del Codice di autoregolamentazione media e minori, si ricorda che il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 72, richiamato dalla disposizione in esame e recante norme per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle comunicazioni, prevede all’articolo 6, comma 2, che il codice sia adottato con decreto del ministro delle Comunicazioni, previo parere della Commissione parlamentare per l’infanzia. Occorre, però, tenere in considerazione, che l’articolo 34 del decreto legislativo 31.7.2005, n. 177, recante il testo unico della radiotelevisione, prevede, al comma 3, che le emittenti televisive sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002 e che le eventuali modifiche al codice sono recepite con decreto del Ministro delle comunicazioni. Per una ricostruzione più dettagliata di quanto disposto in materia si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 7.

 

 

 


Art. 2.
(Commissione di classificazione dei film per la tutela dei minori)

 

 


1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», è istituita la Commissione di classificazione dei film per la tutela dei minori, di seguito denominata «Commissione», che svolge le funzioni in materia di classificazione delle opere cinematografiche ai sensi dell'articolo 3, comma 9.

2. La Commissione, articolata in tre sezioni, è costituita da ventisette componenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministro», nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Tre componenti, con funzioni di presidente di sezione, sono designati dalla Commissione parlamentare per l'infanzia, sei componenti sono designati dal Ministro, tre sono designati dal Ministro delle comunicazioni, tre dal Ministro delle politiche per la famiglia, tre dal Ministro della solidarietà sociale, tre dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e sei dalle più rappresentative associazioni dei genitori, tra persone di riconosciuta professionalità, che si siano distinte in attività rivolte all'affermazione della dignità della persona, e in particolare alla tutela dei minori. In ogni caso, almeno un componente per sezione è scelto tra professori ordinari di psicologia esperti di problemi dell'età evolutiva.

3. La Commissione dura in carica tre anni. L'organizzazione e il funzionamento della Commissione sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.

4. La Commissione provvede, tra l'altro, a raccogliere e a dare idonea pubblicità alle segnalazioni a essa pervenute, al fine di promuovere un accesso consapevole e tutelato dei minori alle opere cinematografiche.


 

 

L’articolo 2, comma 1, istituisce la Commissione di classificazione dei film per la tutela dei minori, con il compito di svolgere le funzioni connesse all’introduzione del sistema di classificazione. Tale Commissione è destinata a sostituire le attuali Commissioni di primo grado e d’appello chiamate a rilasciare il nulla osta.

Il comma 2 determina la composizione della Commissione. Essa è articolata in 3 sezioni ed è costituita da 27 componenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, e designati nel numero di:

-             tre componenti, con funzioni di presidente di sezione, dalla Commissione parlamentare per l’infanzia;

-             sei componenti dal Ministro per i beni e le attività culturali;

-             tre dal Ministro delle comunicazioni;

-             tre dal Ministro per le politiche per la famiglia;

-             tre dal Ministro della solidarietà sociale;

-             tre dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive;

-             sei dalle più rappresentative associazioni dei genitori.

I componenti devono essere scelti tra persone che abbiano nel campo un elevata professionalità, in particolare nel settore della tutela dei minori; in ogni caso, almeno un componente per sezione è scelto tra professori ordinari di psicologia esperti di problemi dell’età evolutiva.

Il comma 3 prevede che la Commissione duri in carica tre anni e che le modalità organizzative siano stabilite con il decreto di cui all’art. 6, co. 1.

Compito della Commissione è, tra gli altri, quello di raccogliere e dare idonea pubblicità alle segnalazioni presentate, affinché i minori possano avere un accesso consapevole e tutelato alle opere cinematografiche.

 

La Commissione di classificazione dei film è destinata a sostituire le Commissioni di revisione dei film, istituite con la legge n. 161/1962, e alle quali è affidato attualmente il compito di rilasciare il nulla osta preventivo.

La relazione tecnica, allegata al provvedimento, sottolinea che l’istituenda Commissione dovrebbe comportare un risparmio di 41.770 euro annui. Infatti, i costi attuali connessi al funzionamento delle Commissioni di revisione ammontano a 46.500 euro per i gettoni di presenza e a 19.000 euro per il trattamento di missione (i dati si riferiscono all’anno 2007 e sono calcolati in base alla composizione della Commissione, pari a 72 membri). La Commissione di classificazione dei film per la tutela dei minori, composta da 27 membri, comporta una spesa di 23.730 euro. La relazione sottolinea, inoltre, che il disegno di legge in esame introduce un meccanismo di autofinanziamento dei costi della Commissione, in quanto i compensi dovranno gravare sulle entrate derivanti dai contributi versati dalle imprese per ottenere la convalida della classificazione del film.

 

 


Art. 3.
(Sistema di classificazione dei film)

 

 


1. Le imprese di produzione e di distribuzione, titolari dei diritti di sfruttamento dei film, provvedono alla classificazione degli stessi, anche attraverso organismi appositamente costituiti presso le rispettive associazioni di categoria. Tale classificazione è volta a soddisfare le seguenti esigenze:

a) tutelare i diritti e l'integrità psico-fisica e morale dei minori;

b) promuovere un accesso consapevole e tutelato dei minori alle opere cinematografiche; c) aiutare le famiglie e i minori a una fruizione corretta e appropriata dello spettacolo cinematografico; d) fornire un sistema semplice e chiaro d'individuazione e di corretta informazione dei contenuti dei film.

2. Ai fini della classificazione dei film, è valutato, nel contesto narrativo generale, anche tenuto conto di possibili comportamenti emulativi e in relazione all'età degli spettatori, ogni elemento che contrasti con la dignità della persona e sia suscettibile di incidere negativamente sulla sfera psichica del minore, e in particolare i seguenti aspetti: linguaggio; violenza; pornografia; uso di sostanze psicotrope; comportamenti criminali; discriminazioni fondate su razza, religione, opinioni politiche, età, sesso, tendenze sessuali, nazionalità, disabilità; maltrattamento di animali. I parametri di valutazione di cui al presente comma sono sottoposti a periodiche revisioni con decreto adottato dal Ministro, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia.

3. I film sono così classificati:

a) film la cui visione è consentita a tutti;

b) film la cui visione è vietata ai minori degli anni dieci;

c) film la cui visione è vietata ai minori degli anni quattordici;

d) film la cui visione è vietata ai minori degli anni diciotto.

4. Nel termine perentorio di trenta giorni, antecedente alla data di diffusione del film, le imprese di cui al comma 1 comunicano al Ministero la classificazione del medesimo, operata in applicazione dei parametri di cui al comma 2 e adeguatamente motivata, e provvedono contestualmente al deposito di una copia dell'opera, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1. Le copie successivamente diffuse devono essere identiche a quella depositata. Il Ministero rilascia attestazione dell'avvenuta comunicazione. È esclusa ogni contribuzione da parte dello Stato per l'attività di classificazione dei film. Il Ministero provvede a informare immediatamente la Commissione circa l'avvenuta comunicazione.

5. Le imprese di cui al comma 1 hanno, altresì, l'obbligo di indicare, in maniera chiara e inequivocabile, la classificazione del film in ogni strumento di pubblicità e di diffusione e su ogni riproduzione destinata al commercio. L'esercente della sala cinematografica nella quale si procede alla proiezione dell'opera o il responsabile della diffusione e distribuzione commerciale della medesima, in qualunque forma o supporto di riproduzione, sono tenuti a dare avviso al pubblico della classificazione, in modo ben visibile, su ogni presentazione o forma pubblicitaria e sull'involucro del supporto.

6. L'esercente della sala e il distributore commerciale del supporto provvedono a impedire, rispettivamente, che i minori accedano alla visione dell'opera e che acquistino o noleggino il supporto, in violazione delle prescrizioni di cui alla presente legge.

7. I film classificati come ammessi alla visione di minori non possono essere preceduti, seguiti o interrotti da pubblicità di opere vietate alla medesima fascia d'età individuata nella classificazione.

8. I film per i quali non sia stata comunicata la classificazione ai sensi del comma 4 non possono essere diffusi, distribuiti o pubblicizzati attraverso alcun mezzo.

9. Escluso il caso in cui il film sia stato classificato come vietato ai minori degli anni diciotto, le imprese di cui al comma 1 hanno facoltà di chiedere al Ministero di sottoporre il film alla Commissione per la convalida della classificazione effettuata. L'istanza è corredata dalla ricevuta di versamento del contributo per le spese di funzionamento della Commissione, secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 6, comma 1. L'entità dei contributi è fissata, in misura tale da coprire le spese di funzionamento della Commissione, con decreto adottato dal Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le relative entrate affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo di bilancio del Ministero. In via transitoria, per un periodo di due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 6, le imprese di cui al comma 1 che abbiano classificato i film ai sensi delle lettere b) e c) del comma 3 sono tenute a chiedere al Ministero la convalida, da parte della Commissione, della classificazione effettuata.

10. La Commissione, verificata la classificazione, previa visione del film ed eventuale audizione del richiedente e del regista, provvede alla sua convalida, ovvero alla riclassificazione dell'opera secondo le categorie previste al comma 3. La convalida esclude l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 dell'articolo 4, a condizione che il film diffuso sia identico a quello convalidato. Le modalità e il procedimento di convalida della classificazione dell'opera sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.

11. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della convalida, il Ministero ne rilascia attestazione, ovvero comunica al richiedente la riclassificazione dell'opera. Entro tre giorni dalla data della comunicazione, il richiedente può avanzare istanza di revisione della riclassificazione dell'opera, che, nel termine di tre giorni dalla data di ricezione dell'istanza, è sottoposta all'esame congiunto da parte delle sezioni che non abbiano proceduto alla verifica della classificazione del film. Entro lo stesso termine di tre giorni dalla data della comunicazione della riclassificazione, la procedura di revisione può essere disposta dal Ministero, dandone contestuale notizia al richiedente.

12. Non è ammessa una nuova classificazione del film già classificato o di cui sia stata convalidata la classificazione, prima che siano decorsi tre anni dalla data della comunicazione della classificazione di cui al comma 4 o da quella dell'attestazione della convalida, ovvero dalla data di comunicazione della riclassificazione, ai sensi del comma 11.


 

 

L’articolo delinea le linee fondamentali del sistema di classificazione che si intende introdurre.

In primo luogo, si attribuisce alle imprese di produzione e di distribuzione, titolari dei diritti di sfruttamento del film, il compito di provvedere alla classificazione del film.

La classificazione deve essere volta a soddisfare le seguenti esigenze:

·         tutela dei diritti e dell’integrità psico-fisica dei minori;

·         promozione di un accesso consapevole dei minori alle opere cinematografiche;

·         sostegno delle famiglie alla scelta dello spettacolo cinematografico;

·         diffusione di uno strumento facilmente utilizzabile per avere una corretta informazione sui contenuti del film

Ai sensi del comma 2, la valutazione deve tener conto di ogni possibile elemento che contrasti con la dignità della persona, valutando, in particolare, gli aspetti seguenti:

-             linguaggio;

-             violenza;

-             pornografia;

-             uso di sostanze psicotrope;

-             comportamenti criminali;

-             discriminazioni fondate su razza, religione, opinioni politiche, età, sesso ,tendenze sessuali, nazionalità, disabilità;

-             maltrattamento degli animali.

Il comma 3 prevede, quindi, che alla luce degli elementi prima menzionati, i film possono essere così classificati:

Ø        film la cui visione è consentita a tutti

Ø        film vietati ai minori di dieci anni (si tratta di una novità rispetto alla legislazione vigente);

Ø        film la cui visione è vietata ai minori di anni quattordici;

Ø        film la cui visione è vietata ai minori di anni diciotto.

Le imprese comunicano al Ministero la classificazione effettuata entro quaranta giorni antecedenti alla diffusione del film (comma 4).

Tale classificazione deve essere visibile in ogni strumento di pubblicità e diffusione del film; l’esercente della sala cinematografica deve dare avviso in maniera visibile al pubblico della classificazione effettuata (comma 5), impedendo, se del caso, l’accesso alla sala ai minori per i quali la proiezione è inibita (comma 6). I film per i quali la visione è consentita a tutti non possono essere preceduti, seguiti o interrotti da pubblicità di opere vietate alla medesima fascia d’età (comma 7).

La classificazione è obbligatoria ai fini della diffusione dei film; in assenza è preclusa ogni forma di sfruttamento commerciale (comma 8).

Il comma 9 prevede che, eccetto il caso in cui il film sia stato classificato come vietato ai minori, le imprese possono chiedere al ministero la convalida della classificazione. L’istanza è corredata dal versamento di un contributo per le spese della Commissione; le relative entrate affluiscono al bilancio dello Stato per essere assegnate al pertinente capitolo del Ministero.

In via transitoria, per un periodo di due anni, le imprese che hanno classificato il film come vietato ai minori di dieci e di quattordici anni sono obbligate a chiedere al Ministero la convalida della classificazione (comma 9).

La Commissione provvede alla convalida o alla riclassificazione del film. In caso di riclassificazione, il richiedente può presentare istanza di revisione (comma 11). Non è ammessa una nuova classificazione del film già classificato o di cui sia stata convalidata la classificazione, prima che siano decorsi tre anni dalla data della comunicazione della classificazione o da quella della attestazione della convalida.

 

 


Art. 4.
(Vigilanza e sanzioni)

 

 


1. Il Ministero, d'ufficio o su segnalazione delle associazioni costituite da almeno cinque anni che abbiano come finalità esclusiva la tutela dei minori, può avviare la procedura di accertamento della violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 in relazione alla classificazione dei film, alla loro diffusione al pubblico e distribuzione commerciale su qualsiasi supporto, dandone comunicazione agli interessati e assegnando loro un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni. Nel caso in cui la violazione riguardi la classificazione del film, è acquisito il parere obbligatorio della Commissione.

2. Nel caso di accertamento delle violazioni, il Ministero applica le sanzioni previste ai commi 3 e 4 e interdice la diffusione al pubblico del film, fino a quando il soggetto interessato non abbia provveduto ad adeguarsi alle disposizioni dell'articolo 3.

3. Salva l'applicazione delle sanzioni penali previste per le diffusioni abusive di opere cinematografiche, la violazione delle disposizioni dell'articolo 3, commi 1 e 4, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 100.000 euro.

4. Salva l'applicazione delle sanzioni penali, l'esercente della sala cinematografica e il gestore dell'esercizio commerciale che non osservino le disposizioni dell'articolo 3, commi 5 e 6, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

5. In caso di particolare gravità o di reiterazione delle violazioni nell'arco di dodici mesi, si applica, nella fattispecie di cui al comma 3, una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio di quella prevista nel medesimo comma, e nella fattispecie di cui al comma 4, la sanzione accessoria della chiusura del locale di pubblico spettacolo o dell'esercizio commerciale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a sessanta giorni.


 

 

In particolare, l’articolo 4, disciplina il procedimento per l’accertamento degli illeciti amministrativi e l’irrogazione delle relative sanzioni.

 

La sanzione amministrativa è la misura che l'ordinamento adotta per colpire gli illeciti amministrativi, cioè i comportamenti dei privati che violano obblighi imposti nei confronti della pubblica amministrazione.

Tali sanzioni non sono considerate diminutive della dignità della persona, non vengono iscritte nel casellario giudiziario e non incidono sul godimento dei diritti politici; possono colpire anche le persone giuridiche e, quando hanno carattere pecuniario, l'obbligo del loro pagamento si trasmette agli eredi.

 

Ai sensi del comma 1, in caso di violazione degli obblighi di classificazione dei film (art. 3, commi 1, 4, 5), nonché di violazione degli obblighi relativi alla tutela dei minori (art. 3, comma 6), l’accertamento è rimesso al Ministero per i beni e le attività culturali. Il ministero potrà agire d’ufficio ovvero su segnalazione delle associazioni costituite da almeno 5 anni che abbiano come finalità esclusiva la tutela dei minori.

 

Il Ministero dovrà comunicare agli interessati l’apertura del procedimento e assegnare loro un termine massimo di 15 giorni per fornire giustificazioni. Se la violazione riguarda la classificazione del film, il Ministero dovrà acquisire il parere – obbligatorio – della Commissione di classificazione dei film per la tutela dei minori, istituita dall’art. 2.

 

Se la violazione viene accertata, il Ministero interdice la diffusione al pubblico del film e applica sanzioni amministrative pecuniarie.

 

La sanzione amministrativa tipica è quella pecuniaria, che consiste nel pagamento di una somma di denaro e costituisce il modello base di sanzione, prevista e disciplinata dalla legge fondamentale in materia (Legge 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale).

Tale legge definisce la sanzione amministrativa pecuniaria dichiarando che consiste “nel pagamento di una somma di denaro non inferiore a 6 euro e non superiore a 10.329 euro”, tranne che per le sanzioni proporzionali, che non hanno limite massimo; nel determinarne l'ammontare, l'autorità amministrativa deve valutare la gravità della violazione, l'attività svolta dall'autore per eliminare o attenuarne le conseguenze, le sue condizioni economiche e la sua personalità (artt. 10 e 11) .

L'applicazione della sanzione avviene secondo il seguente schema:

-      accertamento, contestazione-notifica al trasgressore;

-      pagamento in misura ridotta o inoltro di memoria difensiva all’autorità amministrativa:

-      archiviazione o emanazione di ordinanza ingiunzione di pagamento da parte dell’autorità amministrativa;

-      eventuale opposizione all’ordinanza ingiunzione davanti all’autorità giudiziaria (giudice di pace o tribunale);

-      accoglimento dell’opposizione, anche parziale o rigetto (sentenza ricorribile per cassazione);

-      eventuale esecuzione forzata per la riscossione delle somme.


 

Ferma restando l’applicabilità di sanzioni penali (ove la condotta integri gli estremi di una fattispecie penale), le sanzioni amministrative applicate sono le seguenti (comma 2):

 

 

Autore dell’illecito

 

Fattispecie

 

Sanzione pecuniaria

Sanzione per illecito reiterato o grave
(comma 5)

Imprese di produzione;
imprese di distribuzione;
titolari dei diritti di sfruttamento dei film

Violazione delle disposizioni in tema di classificazione dei film e comunicazione della stessa (comma 3)

da 15.000 a 100.000 euro

Da 30.000 a 200.000 euro

Esercente della sala cinematografica;
gestori di esercizi commerciali

Violazione delle disposizioni sugli avvisi al pubblico della classificazione e degli obblighi di impedire la visione, l’acquisto o il noleggio dell’opera (comma 4)

da 1.000 a 5.000 euro

Sanzione accessoria della chiusura del locale o dell’esercizio da 15 a 60 giorni

 

 

 


Art. 5.
(Norme e sanzioni penali)

 

 


1. Il secondo comma dell'articolo 668 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Alla stessa pena soggiace chi diffonde al pubblico opere cinematografiche sprovviste della classificazione prescritta dalle leggi vigenti in materia».

2. L'autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'autorità giudiziaria per il reato previsto dall'articolo 668, secondo comma, del codice penale, sequestra l'opera sprovvista di classificazione prescritta dalla presente legge. L'adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 3 comporta il dissequestro dell'opera.

3. La competenza a giudicare i reati di cui agli articoli 528 e 668 del codice penale, commessi con le modalità di cui alla presente legge, appartiene al tribunale del luogo ove è avvenuta, in relazione alla singola opera, la prima diffusione al pubblico.


 

 

L’articolo 5 interviene sulle sanzioni penali, in primo luogo modificando l’art. 668 del codice penale.

 

Attualmente, l’art. 668 c.p. (Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive) punisce con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 309 euro chiunque esegue in pubblico spettacoli teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all'autorità (comma 1). Analoga sanzione è applicata a colui che fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'autorità (comma 2). Se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, la pena dell’arresto e dell’ammenda sono applicate congiuntamente (comma 3). Il requisito della pubblicità si considera integrato se la rappresentazione è compiuta in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, ovvero in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata (comma 4).

 

Coordinando la fattispecie penale con quanto disposto dagli articoli da 1 a 3 del disegno di legge, il comma 1 dell’art. 5 sostituisce il comma 2 dell’art. 668 c.p. eliminando il richiamo alla “revisione dell’autorità” e sostituendolo con “la classificazione prescritta dalle leggi vigenti in materia”.

Il comma 2 specifica che l’autorità di pubblica sicurezza, nel momento in cui denuncia all’autorità giudiziaria la contravvenzione di cui all’art. 668, comma 2, c.p., provvede anche al sequestro dell’opera. Solo in seguito alla classificazione della pellicola in base a quanto disposto dall’articolo 3, si potrà procedere al dissequestro.

Il comma 3 dispone in ordine alla competenza a conoscere della contravvenzione di cui all’art. 668 e del delitto di cui all’art. 528 c.p.

L’art. 528 c.p. (Pubblicazioni e spettacoli osceni) sanziona con la reclusione da 3 mesi a 3 anni e con la multa non inferiore a 103 euro, chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie (comma 1). Analoga sanzione si applica a chi (commi 2 e 3):

-            fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente;

-            adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati;

-            dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.

In tale ultimo caso la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell'autorità (comma 4).

 

In particolare, il disegno di legge prevede che, tanto per la contravvenzione quanto per il delitto, laddove la violazione attenga ad un film, sia competente il tribunale del luogo ove è avvenuta la prima proiezione al pubblico.

 

 


Art. 6.
(Attuazione)

 

 


1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, le modalità di comunicazione della classificazione e di deposito della copia previsti dall'articolo 3, comma 4, nonché sono stabiliti le modalità e il procedimento di convalida di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo 3.

2. Le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, continuano a svolgere la loro attività le Commissioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni, secondo le disposizioni contenute nella medesima legge e nel relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029.


 

 

L’articolo in esame disciplina le modalità di attuazione del nuovo sistema di classificazione delle opere cinematografiche.

Il comma 1 prevede che, entro due mesi dall’entrata in vigore della legge, il Ministro per i beni e le attività culturali emani un regolamento con il quale siano stabiliti:

·         l’organizzazione ed il funzionamento della Commissione di classificazione dei film;

·         le modalità di comunicazione della classificazione e di deposito della copia del film;

·         le procedure per la convalida della classificazione presentata.

Il comma 2 stabilisce che le disposizioni recate dagli articoli 2 (recante l’istituzione di una Commissione di classificazione dei film per la tutela dei minori), 3 (riguardante il sistema di classificazione dei film), 4 (inerente la vigilanza e le sanzioni) e 5 (riguardante le norme e le sanzioni penali) entrino in vigore alla medesima data di entrata in vigore del regolamento.

Fino a quella data, prosegue il comma 3, continuano ad applicarsi le norme contenute nella legge n. 161/1962 e nel regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n. 2029/1963, che prevedono, come in precedenza ricordato, un sistema di controllo preventivo ad opera di Commissioni sul contenuto dei film.

 

 


Art. 7.
(Sistema di classificazione dei videogiochi)

 

 


1. I produttori, gli importatori e i distributori, anche attraverso le loro associazioni di categoria, provvedono alla classificazione dei videogiochi, off line od on line, utilizzando il sistema di autoregolamentazione europeo riconosciuto. Tale sistema, che prevede una classificazione del videogioco in base alle diverse fasce d'età dei minori e al suo contenuto, ha l'obiettivo di tutelare i diritti e l'integrità psico-fisica e morale dei minori, promuovendo un accesso consapevole e tutelato dei minori ai videogiochi.

2. La classificazione avviene in base ai contenuti del videogioco e alla sua idoneità a incidere sulla sfera psichica ed emotiva del minore, in relazione all'età dei giocatori. La classificazione è effettuata tenendo conto dei seguenti aspetti: tema; linguaggio; grado di violenza; immagini di tipo sessuale o pornografico; assunzione di sostanze psicotrope; messaggi di tipo discriminatorio in relazione a razza, religione, sesso, tendenze sessuali, nazionalità, disabilità e comunque ogni elemento che contrasti con la dignità della persona.

3. Il produttore, l'importatore e il distributore hanno l'obbligo di indicare, secondo le prescrizioni previste dal presente articolo, in maniera chiara e inequivocabile, la classificazione del videogioco in ogni strumento di pubblicità e di diffusione e su ogni riproduzione destinata al commercio. Il responsabile della diffusione e distribuzione commerciale del gioco, in qualunque forma o supporto di riproduzione, è tenuto a dare avviso al pubblico della classificazione, su ogni presentazione o forma pubblicitaria e sull'involucro del supporto.

4. Nel termine perentorio di trenta giorni, antecedente la data di diffusione del videogioco, i soggetti di cui al comma 3 comunicano al Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, istituito presso il Ministero delle comunicazioni, la classificazione del videogioco e provvedono contestualmente al deposito di una copia dell'opera.

5. Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, d'ufficio o su segnalazione, procede, entro dieci giorni dal deposito, a effettuare accertamenti sulla corrispondenza della classificazione al sistema di cui al comma 1 e, ove riscontri difformità rispetto a tale sistema, previa eventuale audizione dei soggetti di cui al comma 3, propone all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di richiedere all'organismo europeo a ciò preposto la riclassificazione del prodotto. L'Autorità, ove ne sussistano le condizioni, provvede entro dieci giorni dalla ricezione della proposta del Comitato, comunicando le proprie determinazioni anche ai soggetti di cui al comma 3. Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori comunica tempestivamente ai soggetti di cui al comma 3 l'esito del procedimento di riclassificazione. Nelle more della conclusione della fase nazionale del procedimento, i videogiochi oggetto del procedimento di riclassificazione non possono essere pubblicamente diffusi, distribuiti o pubblicizzati attraverso alcun mezzo.

6. I distributori e i rivenditori commerciali devono adottare le necessarie misure affinché i minori non acquistino o noleggino il supporto, in violazione delle prescrizioni di cui alla presente legge.

7. I videogiochi privi di classificazione non possono essere pubblicamente diffusi, distribuiti o pubblicizzati attraverso alcun mezzo.

8. È esclusa ogni contribuzione da parte dello Stato per l'attività di classificazione di cui al comma 1.

9. Salva l'applicazione delle sanzioni penali previste per le diffusioni abusive, la violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 da parte dei produttori e degli importatori è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 100.000 euro.

10. Salva l'applicazione delle sanzioni penali, i distributori e i rivenditori commerciali che non osservino le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

11. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni previste dai commi 9 e 10 provvede l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.


 

 

L’articolo 7 reca la disciplina a tutela dei minori nell’uso dei videogiochi.

Il comma 1 stabilisce l’obbligo per produttori, importatori e distributori, anche attraverso le loro associazioni di categoria, di provvedere alla classificazione dei videogiochi, sia off line che on line, utilizzando il sistema di autoregolamentazione europeo riconosciuto. L’utilizzo della classificazione attraverso il sistema internazionale PEGI (Sistema di informazione europeo sui giochi), che prevede una classificazione del videogioco in base alle diverse fasce d'età dei minori e al suo contenuto, ha l'obiettivo di tutelare i diritti e l'integrità psico-fisica e morale dei minori, promuovendo un accesso consapevole e tutelato dei minori ai videogiochi.

 

La relazione illustrativa del provvedimento ricorda che pur facendosi generico riferimento alle “associazioni di categoria”, ci si deve riferire all'unica associazione di categoria attualmente esistente in Italia e denominata Associazione editori software videoludico italiana (AESVI), con la quale il Ministro delle comunicazioni ha avviato un confronto sulle tematiche oggetto della presente disciplina.

 

Si ricorda che il PEGI, abbreviazione di Pan European Game Information (Sistema di informazione europeo sui giochi) è il primo sistema di classificazione paneuropeo in base all'età e al contenuto per videogiochi.

Già dal 2003 sotto l’egida della Commissione Europea, l’industria videoludica ha scelto di dotarsi di un sistema di autoregolamentazione che comporta l’adesione ad una serie di regole di condotta che vanno dalla classificazione del prodotto alla sua promozione e pubblicità, dalla previsione di una procedura di contestazione ad un impianto di sanzioni per i produttori aderenti.

Il PEGI - ideato tra maggio 2001 e maggio 2002 da un gruppo di lavoro costituito da esperti, rappresentanti di governi, associazioni e industria del videogioco - è riconosciuto e gestito dall'ISFE (Interactive Software Federation of Europe), ed operativo da aprile 2003; si applica a tutti i videogiochi, indipendentemente dal loro formato, sia on-line che off-line allo scopo di assicurare ai consumatori informazioni chiare ed affidabili che permettano di compiere scelte di acquisto informate e consapevoli. Il PEGI prevede prima un'auto-valutazione dell'editore, successivamente il vaglio da parte di un ente amministratore indipendente, il NICAM (Netherlands Institute for the Classification of Audiovisual Media), Istituto olandese per la classificazione dei mezzi di informazioni audiovisivi, che è anche amministratore del PEGI e responsabile per l'implementazione pratica del sistema.

Nel caso di controversie sulla classificazione, è previsto un ente terzo denominato PEGl Complaints Board (PCB) formato da un gruppo di esperti in protezione dei minori, e il PEGI Advisory Board, composto dai rappresentanti dei governi nazionali, che ha lo scopo di sottoporre all’industria eventuali proposte migliorative del sistema che tengano conto degli sviluppi dell’ambiente sociale e culturale di riferimento nei vari paesi europei.

 

Il sistema di classificazione è volto a proteggere i minori e a infondere una maggior fiducia nei consumatori, soprattutto i genitori, fornendo informazioni chiare e affidabili rispetto al contenuto del gioco e indicandone l'idoneità per uno specifico gruppo d'età. Ogni editore che decide di utilizzare il PEGI deve firmare un Codice di condotta con il quale si impegna a salvaguardare la coerenza della pubblicità rispetto alla classificazione per età e per contenuto del gioco.

 

Il comma 2 indica gli elementi in base ai quali attuare tale classificazione, che deve avvenire in base ai contenuti del videogioco e alla sua idoneità a incidere sulla sfera psichica ed emotiva del minore. Gli elementi presi in considerazione sono:

-      tema;

-      linguaggio;

-      grado di violenza;

-      immagini di tipo sessuale o pornografico;

-      assunzione di sostanze psicotrope;

-      messaggi di tipo discriminatorio in relazione a razza, religione, sesso, tendenze sessuali, nazionalità, disabilità, e comunque ogni elemento che contrasti con la dignità della persona.

 

Il comma 3 reca l’obbligo per produttori, importatori e distributori di indicare in maniera chiara e inequivocabile la classificazione del videogioco in ogni strumento di pubblicità e di diffusione e su ogni riproduzione destinata al commercio. In capo al responsabile della diffusione e della distribuzione commerciale del gioco, in qualunque forma o supporto di riproduzione, è posto l’obbligo di dare avviso al pubblico della classificazione, sia sulle presentazioni pubblicitarie sia sull'involucro del supporto.

 

Per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 da parte dei produttori e degli importatori, il comma 9 – fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste per le diffusioni abusive – prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 100.000 euro.

Si segnala che nessuna sanzione è prevista per la violazione degli obblighi recati dalle due disposizioni richiamate da parte dei distributori.

 

Il comma 4 prevede l’obbligo per produttori, importatori e distributori, di depositare una copia del videogioco nel termine perentorio di trenta giorni antecedente la data di diffusione del videogioco, presso il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, istituito presso il Ministero delle comunicazioni; contestualmente tali soggetti devono comunicare al Comitato anche la classificazione del videogioco.

 

Il codice di autoregolamentazione TV e minori è stato firmato il 29 novembre 2002, presso il Ministero delle Comunicazioni, dalle imprese televisive pubbliche e private e dalle emittenti televisive aderenti alle associazioni firmatarie, tra le quali si annoverano i rappresentanti delle grandi reti televisive e associazioni che raggruppano centinaia di televisioni minori operanti in Italia. Il codice, dopo aver richiamato la Costituzione e la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, dichiara la propria intenzione di tutelare i diritti e l’integrità psichica e morale dei minori; a tal fine, il documento enuncia sette principi generali e una serie di norme di comportamento, vincolanti per tutte le Tv che lo sottoscrivono.

Come “principi generali” le imprese televisive si impegnano a:

-         migliorare ed elevare la qualità delle trasmissioni televisive destinate ai minori;

-         aiutare gli adulti, le famiglie e i minori ad un uso corretto ed appropriato delle trasmissioni televisive;

-         collaborare col sistema scolastico;

-         assegnare alle trasmissioni per minori personale appositamente preparato e di alta qualità;

-         sensibilizzare il pubblico ai problemi della disabilità, del disadattamento sociale, del disagio psichico in età evolutiva;

-         sensibilizzare ai problemi dell'infanzia tutte le figure professionali coinvolte nella preparazione dei palinsesti o delle trasmissioni;

-         diffondere presso tutti i propri operatori il contenuto del Codice di autoregolamentazione Tv e minori.

Le “norme di comportamento” riguardano: la partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive; la “televisione per tutti” (ore 7.00-22.30); la “televisione per minori” (ore 16.00-19.00); i programmi d’informazione, i film, la fiction e gli spettacoli vari, al pubblicità.

Il rispetto e l'applicazione del Codice di autoregolamentazione è affidata al "Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori", che il codice prevede essere costituito da quindici membri nominati con decreto dal Ministro delle Comunicazioni d'intesa con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, rappresentanti delle emittenti televisive firmatarie, delle istituzioni e degli utenti. Il Comitato interviene d'ufficio o su denuncia dei soggetti interessati.

Con successivo decreto del Ministro delle comunicazioni del gennaio 2003 è stato costituito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori,  composto da 15 membri effettivi e altrettanti membri supplenti, in rappresentanza delle istituzioni, delle imprese televisive firmatarie del Codice e degli utenti.

Il D.P.R. 14 maggio 2007 n. 72[1] ha rinominato tale comitato «Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori», e ha disposto che con decreto del Ministro delle comunicazioni, previo parere della Commissione parlamentare per l’infanzia istituita dalla legge 451/1997, venga determinata la composizione del comitato nonché adottato il Codice di autoregolamentazione media e minori.

Il DPR ha inoltre disposto che fino alla costituzione del Comitato come previsto, continui ad operare il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori già istituito.

 

Il comma 5 reca la procedura da applicarsi dopo il riscontro da parte del Comitato di casi di classificazione difforme rispetto al sistema PEGI. A tal fine dispone che il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, d'ufficio o su segnalazione, proceda, entro dieci giorni dal deposito, a effettuare accertamenti sulla corrispondenza della classificazione al sistema internazione e, nel caso di difformità, proponga all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - previa eventuale audizione dei produttori, distributori e importatori - di richiedere la riclassificazione del prodotto all'organismo europeo a ciò preposto (PCB – vedi supra).

L'Autorità, ove ne sussistano le condizioni, provvede entro dieci giorni dalla ricezione della proposta del Comitato, comunicando le proprie determinazioni anche a distributori, importatori e produttori. Il Comitato comunica tempestivamente a tali soggetti l'esito del procedimento di riclassificazione. Nelle more della conclusione del procedimento, i videogiochi oggetto di riclassificazione non possono essere pubblicamente diffusi, distribuiti o pubblicizzati attraverso alcun mezzo.

 

Il comma 6 obbliga i distributori e i rivenditori commerciali ad adottare le necessarie misure affinché i minori non acquistino o noleggino i videogiochi, in violazione delle prescrizioni di cui alla presente legge. Per la violazione di tale obbligo il comma 10 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

 

Il comma 7 vieta la diffusione, la distribuzione e la pubblicizzazione attraverso alcun mezzo di videogiochi privi di classificazione. Anche in questo caso il comma 9 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

Si rileva che la sanzione è comminata solo ai distributori e ai rivenditori commerciali; nessuna sanzione è prevista in relazione alla violazione dell’obbligo da parte delle aziende pubblicitarie.

Si osserva inoltre che l’uso dell’avverbio “pubblicamente” in relazione ai divieti sopra descritti sembrerebbe consentire una diffusione, distribuzione o pubblicizzazione “privata” di giochi non conformi alla classificazione internazionale.

 

Il comma 8 esclude contributi statali per l'attività di classificazione dei videogiochi.

 

Il comma 11 prevede che all’accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni previste provvede l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

Si ricorda che il Ministero delle Comunicazioni ha avviato una serie di recenti iniziative per la tutela dei minori tra le quali si ricordano il decreto ministeriale 8 gennaio 2007 che obbliga i  fornitori di connettività alla rete internet ad utilizzare sistemi di filtraggio per  impedire l’accesso ai siti che diffondono materiale pedo – pornografico; il rinnovo della convenzione per la gestione del servizio 114 per l’emergenza infanzia; l’attivazione di un sito internet (www.tiseiconnesso.it) che fornisce informazioni e suggerimenti a ragazzi, genitori e insegnanti per un uso sicuro della rete, e infine la campagna di sensibilizzazione per un corretto uso delle nuove tecnologie da parte dei minori, promossa insieme al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio.

Si ricorda inoltre che in relazione ai videogiochi violenti, i ministri della Giustizia dell’Unione europea hanno firmato in data 17 gennaio 2007 un accordo che prevede lo scambio di informazioni sui giochi non in regola con la legislazione e sanzioni penali armonizzate destinate ai rivenditori che venderanno i videogame violenti ai minori; la decisione finale sul divieto di vendita è stata comunque lasciata ai singoli Stati.

Si ricorda inoltre che il Ministro delle comunicazioni è recentemente intervenuto al fine di bloccare la diffusione del videogioco violento Manhunt 2, il cui lancio in Italia era stato annunciato per il 13 luglio 2007.

 

 


Art. 8.
(Commissione interministeriale per la tutela dei minori sulla rete internet)

 

 


1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione interministeriale per la tutela dei minori sulla rete internet, di seguito denominata «Commissione interministeriale», con il fine di sviluppare un'azione interistituzionale volta a una corretta e piena attuazione delle normative vigenti in materia e all'armonizzazione delle normative nazionali con quelle europee. In particolare, la Commissione interministeriale provvede:

a) a prevedere incentivi economici a favore delle scuole e delle famiglie per dotare le postazioni informatiche di parental control a tutela dei minori, il cui ammontare complessivo è determinato annualmente con la direttiva di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440;

b) a promuovere ed elaborare interventi normativi e amministrativi, anche di carattere sanzionatorio, che introducano delle regole a tutela dei minori fruitori della rete internet;

c) a promuovere ed elaborare protocolli di intesa con i principali content provider e hosting provider e con i titolari dei principali motori di ricerca e portali internet allo scopo di individuare le misure più adeguate per la tutela dei minori, con particolare attenzione alla creazione di un database in cui sono classificati siti e videogiochi in conformità ai codici di autoregolamentazione vigenti, nonché alla realizzazione di una comunicazione iconica di facile lettura che contrassegni i contenuti dei siti internet;

d) a elaborare e realizzare campagne di comunicazione sulle tematiche di cui al presente comma con il coinvolgimento attivo dei principali content provider e hosting provider e con i titolari dei principali motori di ricerca e portali internet.

2. La Commissione interministeriale è costituita da ventidue componenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Due componenti sono designati dal Ministro della pubblica istruzione, due dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, due dal Ministro delle politiche per la famiglia, due dal Ministro della solidarietà sociale, due dal Ministro delle comunicazioni, due dal Ministro dell'interno e due dal Ministro per i beni e le attività culturali. Un componente è designato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e uno dal Garante per la protezione dei dati personali. Il Forum nazionale delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative e il Forum nazionale delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative, istituiti presso il Ministero della pubblica istruzione, designano un rappresentante ciascuno. Altri quattro componenti sono scelti tra professori ordinari ed esperti di comprovata qualificazione professionale in materia di problemi dell'età evolutiva e di diritto dell'informatica.

3. La Commissione interministeriale dura in carica tre anni. L'organizzazione e il funzionamento della medesima Commissione sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Per la partecipazione alle sedute della Commissione interministeriale non sono corrisposti gettoni di presenza né rimborsi spese.

5. Agli oneri derivanti dagli incentivi di cui al comma 1, lettera a), si provvede a carico del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.


 

 

L’articolo 8 reca l’istituzione della Commissione interministeriale per la tutela dei minori sulla rete internet presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L’istituzione deve avvenire senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. La finalità della Commissione è quella di sviluppare un'azione interistituzionale volta a una corretta e piena attuazione delle normative vigenti in materia e all'armonizzazione delle normative nazionali con quelle europee.

In particolare il comma 1 dispone che la Commissione interministeriale provveda:

a) a prevedere incentivi economici a favore delle scuole e delle famiglie per dotare le postazioni informatiche di parental control a tutela dei minori, il cui ammontare complessivo è determinato annualmente con la direttiva di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440[2]; tali incentivi sono, come disposto dal comma 5 dell’articolo in esame, a carico della citata legge.

b) a promuovere ed elaborare interventi normativi e amministrativi, anche di carattere sanzionatorio, che introducano regole a tutela dei minori fruitori della rete internet;

c) a promuovere ed elaborare protocolli di intesa con i principali content provider e hosting provider e con i titolari dei principali motori di ricerca e portali internet allo scopo di individuare le misure più adeguate per la tutela dei minori, con particolare attenzione alla creazione di un database in cui sono classificati siti e videogiochi in conformità ai codici di autoregolamentazione vigenti, nonché alla realizzazione di una comunicazione iconica di facile lettura che contrassegni i contenuti dei siti internet;

d) a elaborare e realizzare campagne di comunicazione sulle tematiche di cui al presente comma con il coinvolgimento attivo dei principali content provider e hosting provider e con i titolari dei principali motori di ricerca e portali internet.

Il comma 2 prevede che la Commissione interministeriale sia costituita da ventidue componenti nominati con DPCM, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, designati nel seguente modo:

-      due dal Ministro della pubblica istruzione;

-      due dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive;

-      due dal Ministro delle politiche per la famiglia;

-      due dal Ministro della solidarietà sociale;

-      due dal Ministro delle comunicazioni;

-      due dal Ministro dell'interno;

-      due dal Ministro per i beni e le attività culturali;

-      uno dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

-      uno dal Garante per la protezione dei dati personali;

-      uno dal Forum nazionale delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, istituito presso il Ministero della pubblica istruzione;

-    uno dal Forum nazionale delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative, istituito presso il Ministero della pubblica istruzione;

-    quattro scelti tra professori ordinari ed esperti di comprovata qualificazione professionale in materia di problemi dell'età evolutiva e di diritto dell'informatica.

Il comma 3 fissa in tre anni la durata in carica della Commissione e demanda ad un successivo DPCM la regolamentazione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione medesima.

Il comma 4 dispone che per la partecipazione alle sedute della Commissione interministeriale non sono corrisposti gettoni di presenza né rimborsi spese.

 

 

 

 


Art. 9.
(Abrogazioni e modificazioni)

 

 


1. Sono abrogati:

a) la legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 1;

b) i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e successive modificazioni;

c) l'articolo 77 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Al testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo la normativa all'epoca vigente, ovvero privi di classificazione o classificati come film la cui visione è vietata ai minori degli anni diciotto»;

b) all'articolo 34, comma 2, dopo le parole: «anni quattordici» sono inserite le seguenti: «, secondo la normativa all'epoca vigente, o classificati come film vietati ai minori degli anni quattordici»;

c) il comma 3 dell'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 dell'articolo 34, si applicano le sanzioni previste dalla vigente disciplina nei confronti dell'esercente della sala cinematografica e del gestore dell'esercizio commerciale, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto».


 

 

L’articolo in esame elenca le disposizioni che debbono intendersi, con l’entrata in vigore del provvedimento, abrogate o modificate.

Il comma 1 dispone, quindi, l’abrogazione di:

Ø      la legge 21 aprile 1962, n. 161 ed il regolamento applicativo contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029 (l’efficacia dell’abrogazione è fissata al momento dell’entrata in vigore del regolamento applicativo della legge in esame);

Ø      i commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 97/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203/1995;

Ø      l’articolo 77 del testo unico di cui al regio decreto n. 773/1931.

Per quanto riguarda il contenuto della legge 21 aprile 1962, n. 161, si rinvia alla sintesi svolta in relazione al commento dell’articolo 1.

Quanto ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 97/1995, recante il riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport, essi dispongono che:

-             le funzioni amministrative in materia di revisione dei film e dei lavori teatrali, già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, restano attribuite, in attesa della costituzione di un'autorità di Governo specificatamente competente per le attività culturali, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, che le esercita sentite le commissioni di primo grado e di appello di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161[3] (comma 3);

-             la trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione che contengano immagini di sesso o di violenza tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori, è ammessa solo nella fascia oraria fra le 23 e le 7, salvo alcune eccezioni previste dalla normativa (comma 4);

-             i produttori, i distributori o i concessionari televisivi possono richiedere il nullaosta per la trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione, fuori della fascia oraria di cui sopra. Qualora non si siano avvalsi di tale facoltà, il garante per la radiodiffusione e l'editoria, d'ufficio o su motivata denuncia, su conforme parere delle commissioni di vigilanza, se accerta la violazione del divieto applica nei confronti del concessionario, le sanzioni di cui all'art. 31, comma 3, della L. 6 agosto 1990, n. 223 , e successive modificazioni (comma 5);

-             il regolamento di attuazione delle disposizioni in esame, nonché di adeguamento del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029 , è emanato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il garante per la radiodiffusione e l'editoria nonché le competenti commissioni parlamentari che esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento. Per i fini di cui ai commi 4 e 5, la composizione delle sezioni della commissione, di cui all'articolo 2 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è integrata da ulteriori due rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni maggiormente rappresentative (comma 6).

Quanto all’articolo 77 del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773/1931, esso dispone che le pellicole cinematografiche, prodotte all'interno oppure importate dall'estero, tanto se destinate ad essere rappresentate all'interno dello Stato, quanto se destinate ad essere esportate, devono essere sottoposte a preventiva revisione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.

 

Il comma 2 dispone alcune modificazioni al testo unico della televisione (D.Lgs. 177/2005[4]) a partire dall’entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto dall’art. 6 del ddl in commento; in particolare viene integrato l’ articolo 34, concernente la tutela dei minori e dei valori dello sport  nella programmazione televisiva, ed introdotto nell’art. 35, che reca disposizioni in materia di vigilanza e sanzioni, il riferimento alle nuove sanzioni in luogo del richiamo alla legge 161/1962.

 

 

 

 


Disegno di legge

 


N. 3014

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CAMERA DEI DEPUTATI

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DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal ministro per i beni e le attività culturali

(RUTELLI)

di concerto con il ministro delle comunicazioni

(GENTILONI SILVERI)

con il ministro della solidarietà sociale

(FERRERO)

con il ministro delle politiche per la famiglia

(BINDI)

con il ministro per le politiche giovanili e le attività sportive

(MELANDRI)

con il ministro della giustizia

(MASTELLA)

e con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

¾

 

Norme a tutela dei minori nella visione di film e di videogiochi

 

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Presentata il 6 agosto 2007

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Onorevoli Deputati! - Il capo I del presente disegno di legge è volto a modificare gli strumenti attualmente previsti dall'ordinamento in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche, ispirandosi al binomio dei princìpi di libertà e di responsabilità, tanto degli imprenditori del settore cinematografico, quanto dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia.

      L'obiettivo principale che si vuole perseguire, relativamente al settore cinematografico, è quello di abolire il sistema della cosiddetta «censura», sostituendolo con un meccanismo di responsabilizzazione degli operatori e di attenta vigilanza delle istituzioni orientato all'effettività della tutela dei minori. Invero, il meccanismo previsto dall'attuale ordinamento, per quanto complesso e pervasivo, non appresta una tutela adeguata dei minori, come le vicende passate e recenti dimostrano.

 

      Da un'attenta disamina della legislazione internazionale in materia cinematografica, si è rilevato come nei Paesi dove vige un sistema di autoregolamentazione e dove i film distribuiti sono in buona misura riconducibili a quelli programmati nelle nostre sale, la tutela dei minori appare di fatto maggiore e la classificazione dei film più rigorosa. In Paesi a noi vicini, come ad esempio la Francia, il principio della tutela del minore è prevalente e prioritario rispetto a quello della tutela della morale come guida per la classificazione delle opere destinate a essere distribuite in qualsiasi forma al pubblico.

      Gli esempi offerti dallo studio dei sistemi adottati in altri Paesi, e in particolare nel Regno Unito e negli Stati Uniti, dove un sistema di autoregolamentazione è in vigore da molti decenni, dimostrano che un principio di autoregolamentazione opportunamente applicato si traduce spesso in un maggiore rigore a favore della protezione del minore.

      Il meccanismo basato sul «filtro» dello Stato, che operi mediante un «visto» preventivo, di per sé non assicura una maggiore tutela, finendo spesso per deresponsabilizzare gli stessi imprenditori che, non di rado, sono i primi a stupirsi per le decisioni delle commissioni ministeriali così dissimili rispetto agli esiti rilevati per lo stesso film in altri Paesi. Anche nei Paesi dove il meccanismo è regolato da strumenti in qualche misura direttamente riconducibili allo Stato, quali Francia e Spagna, appare comunque radicato il principio della partecipazione responsabile degli stessi produttori e distributori al procedimento di classificazione.

      L'introduzione di un sistema di autoregolamentazione, oltre a favorire un più alto livello artistico e culturale dei film, può costituire anche la base per una nuova deontologia professionale degli operatori del settore.

      D'altra parte, occorre difendere il diritto del minore a un corretto sviluppo psico-fisico e morale, alla luce dei princìpi riconosciuti dagli ordinamenti nazionale e internazionale.

      Pertanto, attraverso il presente disegno di legge, con la costituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali della «Commissione di classificazione dei film per la tutela dei minori» (articolo 2), si vuole dare attuazione ai compiti gravanti sulla comunità nazionale, ai sensi dell'articolo 31 della Costituzione, tesi a proteggere l'infanzia e la gioventù. Al tempo stesso si intende dare reale esecuzione ai princìpi della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, recepita con legge 27 maggio 1991, n. 176, che impone a tutti di collaborare per predisporre le condizioni perché i minori possano vivere una vita autonoma nella società, nello spirito di pace, dignità, tolleranza, libertà, eguaglianza, solidarietà, e che fa divieto di sottoporli a interferenze arbitrarie o illegali nella privacy e comunque a forme di violenza, danno, abuso e sfruttamento.

      Nel rispetto dei princìpi sanciti dalla Costituzione (articoli 21 e 33, sulla libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica, e articolo 31, sulla protezione dell'infanzia) e dalle convenzioni internazionali, e in accoglimento delle norme comunitarie sulla protezione dei consumatori, in particolare dei giovani, si è, quindi, avvertita la necessità di promuovere e accordare una tutela effettiva ai diritti all'integrità psichica e morale dei minori, attraverso un sistema che, da un lato, responsabilizzi realmente gli imprenditori del settore, e che, dall'altro, prevedendo un'informazione semplice, chiara e completa sulle opere filmiche, favorisca un accesso consapevole e sicuro dei minori alle opere stesse.

      Attualmente, il nostro ordinamento, ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 161, prevede il nulla osta preventivo dell'autorità governativa, rilasciato su parere conforme delle Commissioni per la revisione cinematografica di primo e secondo grado. La Commissione, oltre a poter dare eventuale parere contrario alla proiezione in pubblico dell'opera filmica, ove ravvisi in essa offesa al buon costume (articolo 6 della citata legge n. 161 del 1962), ha il compito di stabilire se alla proiezione del film possono assistere i minori degli anni quattordici o i minori degli anni diciotto, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva e alle esigenze della sua tutela morale (articolo 5 della stessa legge).

      Il totale rinnovamento delle attività sinora spettanti alle Commissioni per la revisione cinematografica e la tutela dei minori nella visione di film si basa - in una logica di auto-responsabilizzazione - sull'adozione da parte degli imprenditori del settore (in forma singola o associata), che hanno l'interesse economico a diffondere presso il pubblico opere cinematografiche, di un sistema di classificazione ispirato a una tipologia di categorie chiare e immediatamente riconoscibili da parte degli utenti.

      A tale proposito, occorre evidenziare che, per quanto riguarda le opere cinematografiche, il nulla osta, rilasciato dall'autorità governativa, viene sostituito dalla classificazione ad opera dei produttori, dei distributori e degli importatori.

      Di tale classificazione gli stessi soggetti hanno facoltà di chiedere una verifica alla Commissione di classificazione prevista dall'articolo 2, con ciò ponendosi al riparo da successivi accertamenti e dall'applicazione di sanzioni. Tale sistema, pur garantendo l'intervento - anche se del caso preventivo - di un organismo istituzionale, conduce a un notevole alleggerimento dei lavori della Commissione, che presumibilmente concentrerà i propri sforzi sull'esame di opere che destano maggiori incertezza e problematicità. Considerato, tuttavia, l'indubbio impatto - anche sotto il profilo organizzativo - che il nuovo sistema di autocertificazione può comportare anche sulle imprese di settore, si è ritenuto prudenzialmente di instaurare un regime transitorio della durata di due anni in cui la convalida della classificazione è obbligatoria per i film classificati come vietati ai minori di dieci e di quattordici anni. Ciò dovrebbe consentire anche il consolidarsi di criteri e di linee guida da parte della Commissione tali da orientare, una volta avviato a regime il sistema di autoclassificazione, gli stessi operatori.

      Il capo II del presente disegno di legge è volto a garantire la tutela dei minori nell'utilizzazione dei videogiochi e ad istituire una Commissione interministeriale per la tutela dei minori sulla rete internet.

      In Italia non esiste, allo stato attuale, una norma che si riferisce ai videogiochi e alla loro idoneità al pubblico dei minori. Eppure le tecnologie informatiche rappresentano per i bambini e per gli adolescenti in primo luogo strumenti espressivi, ludici e ricreativi, e solo in seconda battuta strumenti di lavoro finalizzati al raggiungimento di uno scopo, come accade, invece, per il mondo degli adulti. Quasi la totalità dei bambini e degli adolescenti italiani ha una buona familiarità con i videogame, che siano su un cellulare, su un computer o su una consolle. Questo fa sì che i videogiochi costituiscono per i ragazzi la principale porta di ingresso all'apprendimento della cultura tecnologica e contribuiscono notevolmente, attraverso l'interattività, alla diffusione dell'alfabetizzazione informatica.

      Già dal 2003 a livello europeo è stato adottato un sistema di classificazione in base all'età consigliata per ciascun videogioco, con l'obiettivo di offrire a genitori, acquirenti e consumatori maggiori consapevolezza e informazione rispetto al contenuto del gioco indicandone l'idoneità per uno specifico gruppo d'età. Questo sistema, denominato Pan European Game Information (PEGI), il cui scopo è assicurare che i minori non siano esposti a giochi non adatti al loro specifico gruppo d'età, è supportato dai principali produttori di consolle, e dagli editori e sviluppatori di giochi interattivi in tutta Europa. Il sistema di classificazione è stato messo a punto dalla Federazione europea del software interattivo (ISFE) ed è sostenuto dalla Commissione europea, che lo considera un modello di armonizzazione a livello europeo nel settore della protezione dei bambini. Il Consiglio dell'Unione europea, già nel marzo 2002 aveva adottato la risoluzione 2002/C 65/02 sulla protezione dei consumatori, in particolare dei giovani, raccomandando l'inserimento nei videogiochi off line e on line di informazioni chiare circa la valutazione dei contenuti e la classificazione per età. Successivamente il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato la raccomandazione 2006/952/CE, del 20 dicembre 2006, relativa alla tutela dei minori e della dignità umana, nella quale si sottolinea l'esigenza di favorire la cooperazione tra organismi che si occupano di classificazione dei contenuti e la sensibilizzazione alla questione dell'utilizzo dei nuovi media, compresi i videogiochi, da parte dei bambini.

      Il PEGI prevede prima un'autovalutazione dell'editore, successivamente il vaglio da parte di un ente amministratore indipendente, il Netherlands Institute for the Classification of Audiovisual Media (NICAM). Nel caso di controversie sulla classificazione, è previsto un ente terzo, denominato PEGI Complaints Board (PCB), formato da un gruppo di esperti in protezione dei minori, e il PEGI Advisory Board, composto dai rappresentanti dei Governi nazionali, che ha lo scopo di sottoporre all'industria eventuali proposte migliorative del sistema che tengano conto degli sviluppi dell'ambiente sociale e culturale di riferimento nei vari Paesi europei.

      Il sistema PEGI utilizza cinque categorie d'età e sette descrittori di contenuto:

          a) videogioco per tutti (3+);

          b) videogioco idoneo a maggiori di sette anni (7+);

          c) videogioco idoneo a maggiori di dodici anni (12+);

          d) videogioco idoneo a maggiori di sedici anni (16+);

          e) videogioco idoneo a maggiori di diciotto anni (18+);

          1) linguaggio scurrile;

          2) discriminazione;

          3) droghe;

          4) paura;

          5) gioco d'azzardo;

          6) sesso;

          7) violenza.

      In questo quadro, la presente iniziativa costituisce ulteriore attuazione della politica avviata dal Ministro delle comunicazioni nella XV legislatura, volta a individuare soluzioni adeguate alle problematiche connesse a un uso consapevole delle nuove tecnologie all'interno del nucleo familiare, affinché il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e diffusione delle medesime fissati con la strategia di Lisbona, sia accompagnato dalla tutela del diritto dei minori a un equilibrato e completo sviluppo mentale, fisico e morale.

      L'esperienza degli ultimi mesi ha però insegnato che l'autoregolamentazione, pur essendo la strada più corretta per la responsabilizzazione di tutti i soggetti interessati, da sola non è sufficiente. In casi particolarmente gravi è necessario potersi avvalere di una norma prescrittiva a cui, in caso di violazioni, devono corrispondere adeguate sanzioni.

      Il presente disegno di legge si compone di nove articoli, il cui contenuto di seguito brevemente si riassume.

      L'articolo 1 contiene l'obbligo di sottoporre a classificazione tutti i film destinati alla diffusione in pubblico. Nel concetto di diffusione è naturalmente ricompresa anche quella all'estero. Gli obblighi si applicano anche ai film trasmessi attraverso la televisione e internet, fino alla revisione delle specifiche norme vigenti in materia mediante l'adozione del Codice di autoregolamentazione media e minori, previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 72.

      L'articolo 2 istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali la «Commissione di classificazione dei film per la tutela dei minori», articolata in tre sezioni e composta da ventisette membri, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e designati: dalla Commissione parlamentare per l'infanzia (tre membri, con funzione di presidente di sezione), dal Ministro per i beni e le attività culturali (sei membri), dal Ministro delle comunicazioni (tre membri), dal Ministro delle politiche per la famiglia (tre membri), dal Ministro della solidarietà sociale (tre membri), dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive (tre membri) e dalle più rappresentative associazioni dei genitori (sei membri).

 

      La Commissione, tra l'altro, raccoglie e divulga le segnalazioni ad essa pervenute, al fine di promuovere un accesso consapevole e tutelato dei minori alle opere cinematografiche.

 

      Ai sensi dell'articolo 3, la classificazione dei film è attribuita alle imprese di produzione e distribuzione titolari dei diritti di sfruttamento dei film ed è diretta a soddisfare le esigenze di informazione e di tutela indicate. Si prevede l'integrazione dell'attuale qualificazione dei film in relazione all'età, inserendo il divieto ai minori degli anni dieci, tenuto conto della maturata maggiore attenzione ai diversi stadi dell'età evolutiva, che rendono insufficiente il «raggruppamento» di bambini e adolescenti di fasce d'età assolutamente diverse tra loro sotto l'unica «etichetta» del minore di anni quattordici. È stato introdotto un modello basato sulla veritiera e completa informazione del pubblico che potrà così sapere, seppure sinteticamente, quali sono i contenuti «sensibili» (linguaggio, scene violente eccetera) presenti nell'opera e in quale misura. La classificazione delle opere dovrà avvenire in base ai contenuti e alla loro idoneità a incidere sulla sfera psichica ed emotiva del minore. In particolare, dovranno essere considerati, nel contesto generale, il linguaggio, la violenza, la pornografia, l'uso di sostanze psicotrope, i comportamenti criminali, le discriminazioni. Quale corollario dell'autoregolamentazione riconosciuta agli imprenditori del settore segue l'espressa previsione che è «esclusa ogni contribuzione da parte dello Stato per l'attività di classificazione», con ciò determinando un notevole snellimento per gli oneri dello Stato, attualmente rappresentati da una complessa macchina amministrativa (Commissione per la revisione cinematografica, divisa in otto sezioni, per un totale di settantadue componenti, più l'attività istruttoria connessa degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, che coinvolge numerosi dipendenti). L'autoregolamentazione, inoltre, è «temperata» da un meccanismo eventualmente attivabile dal produttore o distributore dell'opera, che prima dell'uscita in sala può farsi «convalidare» dalla Commissione di cui all'articolo 2 la propria classificazione, in modo da porsi al riparo da qualsiasi «contestazione» della stessa. Tale meccanismo è reso obbligatorio per un periodo transitorio di due anni per i film che sono stati classificati come vietati ai minori di dieci o di quattordici anni.

      L'articolo 4 disciplina la procedura di accertamento delle violazioni alle disposizioni dell'articolo 3, promuovibile dal Ministero per i beni e le attività culturali, d'ufficio o su segnalazione delle associazioni di tutela dei minori e di applicazione delle relative sanzioni. Ove la violazione riguardi la classificazione del film, è richiesto il parere obbligatorio della Commissione. La violazione degli obblighi di classificazione e di comunicazione è soggetta a una sanzione pecuniaria da 15.000 a 100.000 euro; la violazione degli obblighi di indicazione delle classificazioni e di impedimento di accesso ai minori è punita con una sanzione pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro. Nei casi di maggiore gravità o di reiterazione delle violazioni nell'arco di un anno, si applicano, inoltre, rispettivamente, il raddoppio della sanzione pecuniaria e la sanzione accessoria della chiusura del locale di pubblico spettacolo o dell'esercizio commerciale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a sessanta giorni.

      L'articolo 5, conseguentemente all'abolizione del nulla osta preventivo, novella l'articolo 668, secondo comma, del codice penale, prevedendo la nuova condotta di chi diffonde al pubblico opere cinematografiche sprovviste della classificazione. Sono riprodotte le norme già previste dalla legge n. 161 del 1962, che prevedono che quando l'autorità di pubblica sicurezza inoltra denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dall'articolo 668 del codice penale, sequestra l'opera sprovvista di classificazione, salvo il dissequestro dell'opera una volta regolarizzata la sua classificazione ai sensi dell'articolo 3, nonché la competenza del tribunale del luogo ove è avvenuta la prima diffusione al pubblico del film.

      A norma dell'articolo 6, è affidata a un regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, la fissazione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione, delle modalità di comunicazione della classificazione e di deposito della copia del film nonché delle modalità e del procedimento di convalida. A partire dalla data di entrata in vigore di tale regolamento entra in vigore il nuovo regime previsto dalla legge.

 

      L'articolo 7 contiene la disciplina a tutela dei minori nell'uso dei videogiochi. In particolare:

          a) ai commi 1 e 2 si intende innanzitutto riconoscere e dare valore al sistema di classificazione europeo dei videogiochi PEGI, che si applica a tutti i videogiochi, indipendentemente dal loro formato, sia on line che off line, allo scopo di assicurare ai consumatori informazioni chiare e affidabili che permettano di compiere scelte di acquisto informate e consapevoli. Laddove si dispone al comma 1 che: «I produttori, gli importatori e i distributori, anche attraverso le loro associazioni di categoria, provvedono alla classificazione dei videogiochi, off line od on line, utilizzando il sistema di autoregolamentazione europeo riconosciuto», si fa riferimento all'unica associazione di categoria attualmente esistente e denominata Associazione editori software videoludico italiana (AESVI), con la quale il Ministro delle comunicazioni ha avviato un confronto sulle tematiche oggetto della presente disciplina;

          b) al comma 3 è previsto l'obbligo per produttori, importatori e distributori di dare la massima visibilità alla classificazione sia sul prodotto sia attraverso i diversi strumenti di pubblicizzazione;

          c) al comma 4 è previsto l'obbligo per i soggetti di cui al comma 3 di depositare entro i trenta giorni antecedenti la diffusione una copia del videogioco al Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, presso il Ministero delle comunicazioni, comunicandone anche la classificazione attribuita;

          d) al comma 5 è previsto che il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, d'ufficio o su segnalazione, proceda entro dieci giorni dal deposito a effettuare accertamenti sulla corrispondenza della classificazione al sistema di cui al comma 1, e, previa eventuale audizione dei soggetti individuati al comma 3, provveda, se del caso, a proporre all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di richiedere all'organismo europeo a ciò preposto (PCB), la riclassificazione del prodotto, nell'interesse superiore del minore, secondo le categorie già previste dal sistema di autoregolamentazione europeo. L'Autorità, ove ne sussistano le condizioni, provvede entro dieci giorni comunicando le proprie determinazioni anche all'interessato che è avvisato del procedimento di riclassificazione. Nelle more di tale procedimento, non è consentita la diffusione pubblica, la distribuzione o la pubblicizzazione dei videogiochi;

          e) al comma 6 si stabilisce l'obbligo per i distributori e per i rivenditori di assicurare che i minori non acquistino o noleggino videogiochi non conformi alla legge;

          f) al comma 7 si vieta la diffusione e la pubblicizzazione di videogiochi privi di classificazione;

          g) al comma 8 si escludono oneri finanziari a carico dello Stato per la classificazione;

          h) i commi 9 e 10 introducono sanzioni pecuniarie in caso di violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 e dei commi 6 e 7, rispettivamente pari a 15.000-100.000 euro e a 1.000-5.000 euro. All'irrogazione della sanzione, accertata d'ufficio o su segnalazione del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, è competente l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

      L'articolo 8, comma 1, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, della Commissione interministeriale per la tutela dei minori sulla rete internet, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, con il compito di prevedere incentivi economici - da determinare con l'annuale direttiva prevista dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440 - a favore delle scuole e delle famiglie per dotare le postazioni informatiche di parental control; promuovere ed elaborare interventi normativi e amministrativi per l'individuazione di misure idonee a tutela dei minori fruitori della rete, nonché protocolli di intesa con i principali content provider e hosting provider e con i titolari dei principali motori di ricerca e portali internet e a realizzare, con il coinvolgimento degli stessi, campagne di comunicazione.

      I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8 stabiliscono, rispettivamente, la composizione della Commissione interministeriale, la durata in carica, l'organizzazione e il funzionamento. Il comma 5 stabilisce che gli oneri derivanti dall'attribuzione di incentivi economici a favore delle scuole e delle famiglie per la dotazione di parental control gravano sul Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, previsto dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

      L'articolo 9 prevede espressamente l'abrogazione della legge 21 aprile 1962, n. 161, e, conseguentemente, l'abolizione del nulla osta dell'autorità governativa e la soppressione delle Commissioni per la revisione cinematografica. Pertanto, sono abrogati il regolamento di esecuzione della predetta legge, di cui decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029, e i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, che stabiliscono un'anomala competenza del Ministero per i beni e le attività culturali con riferimento alla diversa e collegata tematica del «nulla osta» per la trasmissione televisiva delle opere cinematografiche (e dei film per la televisione) nella fascia oraria dalle 7 alle 22.30, tematica rientrante nelle competenze del Ministero delle comunicazioni.

      Sono inoltre previste disposizioni di coordinamento con il testo unico sulla radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nella parte in cui richiama la legge 21 aprile 1962, n. 161.

 



RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,

e successive modificazioni).

 

        La legge 21 aprile 1962, n. 161, attualmente in vigore, affida alla Commissione di revisione dei film il rilascio del nulla osta preventivo alla rappresentazione nelle sale cinematografiche. La Commissione, riconfermata ai sensi del regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, è composta da settantadue membri e i costi annui calcolati sull'anno finanziario 2007, a seguito dell'entrata in vigore del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2007, ammontano a euro 46.500 per i gettoni di presenza e a euro 19.000 per il trattamento di missione.

        La Commissione di classificazione dei film per la tutela dei minori, istituita dall'articolo 2, composta da ventisette membri, a compensi vigenti, comporta una spesa pari a euro 23.730, con un risparmio di euro 41.770 annui. Occorre inoltre sottolineare che il disegno di legge introduce un meccanismo di autofinanziamento dei costi della Commissione, i cui compensi dovranno gravare sulle entrate derivanti dai contributi versati dalle imprese per ottenere la convalida della classificazione dei film, che affluiscono al bilancio dello Stato per essere riassegnate al competente capitolo del Ministero per i beni e le attività culturali.

        Quanto all'attuazione dell'articolo 7, esso non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori è organismo operante presso il Ministero delle comunicazioni ed è stato ridenominato «Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori» dall'articolo 6 del regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 72.

 

        Inoltre, l'articolo 8 del provvedimento in esame prevede, al comma 1, l'istituzione, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di una Commissione interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per la tutela dei minori sulla rete internet. Tale Commissione, come stabilito nella lettera a) del comma 1, ha il compito, tra l'altro, di prevedere incentivi economici a favore delle scuole e delle famiglie per dotare le postazioni informatiche di parental control a tutela dei minori, il cui ammontare complessivo è rimesso alla fase di ripartizione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, operata annualmente con apposita direttiva.

L'entità dei suddetti incentivi economici si quantifica nella misura non superiore al 5 per cento dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. I criteri e le modalità per l'attribuzione degli incentivi in parola sono stabiliti dalla Commissione medesima. Si precisa, infine, che l'utilizzo della suddetta quota dello stanziamento del fondo non pregiudica il conseguimento degli obiettivi già fissati nella citata legge n. 440 del 1997.

 

        Quanto alla tassa prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029, di cui è prevista l'abrogazione ai sensi dell'articolo 9 del disegno di legge, si fa presente che essa corrispondeva all'articolo 81 (titolo IX - Radio, cinema e stampa) della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, già abrogata ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. È dal 1996, quindi, che essa non viene più corrisposta.

 

        Occorre infine sottolineare che il disegno di legge comporterà nuove entrate per effetto dell'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente dagli articoli 4 e 7.


 


disegno di legge

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Capo I

 

Art. 1.

(Classificazione dei film).

 

      1. La diffusione al pubblico dei film, come definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e della loro pubblicità, è subordinata alla classificazione degli stessi, secondo le disposizioni della presente legge. Le medesime disposizioni si applicano altresì ai film diffusi mediante la trasmissione televisiva e ai film trasmessi via internet fino alla revisione delle specifiche norme in materia mediante l'adozione del Codice di autoregolamentazione media e minori, secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 72.

 

Art. 2.

(Commissione di classificazione dei film per la tutela dei minori).

 

      1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», è istituita la Commissione di classificazione dei film per la tutela dei minori, di seguito denominata «Commissione», che svolge le funzioni in materia di classificazione delle opere cinematografiche ai sensi dell'articolo 3, comma 9.

      2. La Commissione, articolata in tre sezioni, è costituita da ventisette componenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministro», nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Tre componenti, con funzioni di presidente di sezione, sono designati dalla Commissione parlamentare per l'infanzia, sei componenti sono designati dal Ministro, tre sono designati dal Ministro delle comunicazioni, tre dal Ministro delle politiche per la famiglia, tre dal Ministro della solidarietà sociale, tre dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e sei dalle più rappresentative associazioni dei genitori, tra persone di riconosciuta professionalità, che si siano distinte in attività rivolte all'affermazione della dignità della persona, e in particolare alla tutela dei minori. In ogni caso, almeno un componente per sezione è scelto tra professori ordinari di psicologia esperti di problemi dell'età evolutiva.

      3. La Commissione dura in carica tre anni. L'organizzazione e il funzionamento della Commissione sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.

      4. La Commissione provvede, tra l'altro, a raccogliere e a dare idonea pubblicità alle segnalazioni a essa pervenute, al fine di promuovere un accesso consapevole e tutelato dei minori alle opere cinematografiche.

 

Art. 3.

(Sistema di classificazione dei film).

 

      1. Le imprese di produzione e di distribuzione, titolari dei diritti di sfruttamento dei film, provvedono alla classificazione degli stessi, anche attraverso organismi appositamente costituiti presso le rispettive associazioni di categoria. Tale classificazione è volta a soddisfare le seguenti esigenze:

          a) tutelare i diritti e l'integrità psico-fisica e morale dei minori;

          b) promuovere un accesso consapevole e tutelato dei minori alle opere cinematografiche;

          c) aiutare le famiglie e i minori a una fruizione corretta e appropriata dello spettacolo cinematografico;

          d) fornire un sistema semplice e chiaro d'individuazione e di corretta informazione dei contenuti dei film.

      2. Ai fini della classificazione dei film, è valutato, nel contesto narrativo generale, anche tenuto conto di possibili comportamenti emulativi e in relazione all'età degli spettatori, ogni elemento che contrasti con la dignità della persona e sia suscettibile di incidere negativamente sulla sfera psichica del minore, e in particolare i seguenti aspetti: linguaggio; violenza; pornografia; uso di sostanze psicotrope; comportamenti criminali; discriminazioni fondate su razza, religione, opinioni politiche, età, sesso, tendenze sessuali, nazionalità, disabilità; maltrattamento di animali. I parametri di valutazione di cui al presente comma sono sottoposti a periodiche revisioni con decreto adottato dal Ministro, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia.

      3. I film sono così classificati:

          a) film la cui visione è consentita a tutti;

          b) film la cui visione è vietata ai minori degli anni dieci;

          c) film la cui visione è vietata ai minori degli anni quattordici;

          d) film la cui visione è vietata ai minori degli anni diciotto.

      4. Nel termine perentorio di trenta giorni, antecedente alla data di diffusione del film, le imprese di cui al comma 1 comunicano al Ministero la classificazione del medesimo, operata in applicazione dei parametri di cui al comma 2 e adeguatamente motivata, e provvedono contestualmente al deposito di una copia dell'opera, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1. Le copie successivamente diffuse devono essere identiche a quella depositata. Il Ministero rilascia attestazione dell'avvenuta comunicazione. È esclusa ogni contribuzione da parte dello Stato per l'attività di classificazione dei film. Il Ministero provvede a informare immediatamente la Commissione circa l'avvenuta comunicazione.

      5. Le imprese di cui al comma 1 hanno, altresì, l'obbligo di indicare, in maniera chiara e inequivocabile, la classificazione del film in ogni strumento di pubblicità e di diffusione e su ogni riproduzione destinata al commercio. L'esercente della sala cinematografica nella quale si procede alla proiezione dell'opera o il responsabile della diffusione e distribuzione commerciale della medesima, in qualunque forma o supporto di riproduzione, sono tenuti a dare avviso al pubblico della classificazione, in modo ben visibile, su ogni presentazione o forma pubblicitaria e sull'involucro del supporto.

      6. L'esercente della sala e il distributore commerciale del supporto provvedono a impedire, rispettivamente, che i minori accedano alla visione dell'opera e che acquistino o noleggino il supporto, in violazione delle prescrizioni di cui alla presente legge.

      7. I film classificati come ammessi alla visione di minori non possono essere preceduti, seguiti o interrotti da pubblicità di opere vietate alla medesima fascia d'età individuata nella classificazione.

      8. I film per i quali non sia stata comunicata la classificazione ai sensi del comma 4 non possono essere diffusi, distribuiti o pubblicizzati attraverso alcun mezzo.

      9. Escluso il caso in cui il film sia stato classificato come vietato ai minori degli anni diciotto, le imprese di cui al comma 1 hanno facoltà di chiedere al Ministero di sottoporre il film alla Commissione per la convalida della classificazione effettuata. L'istanza è corredata dalla ricevuta di versamento del contributo per le spese di funzionamento della Commissione, secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 6, comma 1. L'entità dei contributi è fissata, in misura tale da coprire le spese di funzionamento della Commissione, con decreto adottato dal Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le relative entrate affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo di bilancio del Ministero. In via transitoria, per un periodo di due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 6, le imprese di cui al comma  1 che abbiano classificato i film ai sensi delle lettere b) e c) del comma 3 sono tenute a chiedere al Ministero la convalida, da parte della Commissione, della classificazione effettuata.

      10. La Commissione, verificata la classificazione, previa visione del film ed eventuale audizione del richiedente e del regista, provvede alla sua convalida, ovvero alla riclassificazione dell'opera secondo le categorie previste al comma 3. La convalida esclude l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 dell'articolo 4, a condizione che il film diffuso sia identico a quello convalidato. Le modalità e il procedimento di convalida della classificazione dell'opera sono stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.

      11. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della convalida, il Ministero ne rilascia attestazione, ovvero comunica al richiedente la riclassificazione dell'opera. Entro tre giorni dalla data della comunicazione, il richiedente può avanzare istanza di revisione della riclassificazione dell'opera, che, nel termine di tre giorni dalla data di ricezione dell'istanza, è sottoposta all'esame congiunto da parte delle sezioni che non abbiano proceduto alla verifica della classificazione del film. Entro lo stesso termine di tre giorni dalla data della comunicazione della riclassificazione, la procedura di revisione può essere disposta dal Ministero, dandone contestuale notizia al richiedente.

      12. Non è ammessa una nuova classificazione del film già classificato o di cui sia stata convalidata la classificazione, prima che siano decorsi tre anni dalla data della comunicazione della classificazione di cui al comma 4 o da quella dell'attestazione della convalida, ovvero dalla data di comunicazione della riclassificazione, ai sensi del comma 11.

 

Art. 4.

(Vigilanza e sanzioni).

 

      1. Il Ministero, d'ufficio o su segnalazione delle associazioni costituite da almeno cinque anni che abbiano come finalità esclusiva la tutela dei minori, può avviare la procedura di accertamento della violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 in relazione alla classificazione dei film, alla loro diffusione al pubblico e distribuzione commerciale su qualsiasi supporto, dandone comunicazione agli interessati e assegnando loro un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni. Nel caso in cui la violazione riguardi la classificazione del film, è acquisito il parere obbligatorio della Commissione.

      2. Nel caso di accertamento delle violazioni, il Ministero applica le sanzioni previste ai commi 3 e 4 e interdice la diffusione al pubblico del film, fino a quando il soggetto interessato non abbia provveduto ad adeguarsi alle disposizioni dell'articolo 3.

      3. Salva l'applicazione delle sanzioni penali previste per le diffusioni abusive di opere cinematografiche, la violazione delle disposizioni dell'articolo 3, commi 1 e 4, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 100.000 euro.

      4. Salva l'applicazione delle sanzioni penali, l'esercente della sala cinematografica e il gestore dell'esercizio commerciale che non osservino le disposizioni dell'articolo 3, commi 5 e 6, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

      5. In caso di particolare gravità o di reiterazione delle violazioni nell'arco di dodici mesi, si applica, nella fattispecie di cui al comma 3, una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio di quella prevista nel medesimo comma, e nella fattispecie di cui al comma 4, la sanzione accessoria della chiusura del locale di pubblico spettacolo o dell'esercizio commerciale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a sessanta giorni.

 

Art. 5.

(Norme e sanzioni penali).

 

      1. Il secondo comma dell'articolo 668 del codice penale è sostituito dal seguente:

          «Alla stessa pena soggiace chi diffonde al pubblico opere cinematografiche sprovviste della classificazione prescritta dalle leggi vigenti in materia».

       2. L'autorità di pubblica sicurezza, quando inoltra denuncia all'autorità giudiziaria per il reato previsto dall'articolo 668, secondo comma, del codice penale, sequestra l'opera sprovvista di classificazione prescritta dalla presente legge. L'adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 3 comporta il dissequestro dell'opera.

      3. La competenza a giudicare i reati di cui agli articoli 528 e 668 del codice penale, commessi con le modalità di cui alla presente legge, appartiene al tribunale del luogo ove è avvenuta, in relazione alla singola opera, la prima diffusione al pubblico.

 

Art. 6.

(Attuazione).

 

      1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati l'organizzazione e il funzionamento della Commissione, le modalità di comunicazione della classificazione e di deposito della copia previsti dall'articolo 3, comma 4, nonché sono stabiliti le modalità e il procedimento di convalida di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo 3.

      2. Le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.

      3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, continuano a svolgere la loro attività le Commissioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni, secondo le disposizioni contenute nella medesima legge e nel relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029.

 

Capo II

 

Art. 7.

(Sistema di classificazione dei videogiochi).

 

      1. I produttori, gli importatori e i distributori, anche attraverso le loro associazioni  di categoria, provvedono alla classificazione dei videogiochi, off line od on line, utilizzando il sistema di autoregolamentazione europeo riconosciuto. Tale sistema, che prevede una classificazione del videogioco in base alle diverse fasce d'età dei minori e al suo contenuto, ha l'obiettivo di tutelare i diritti e l'integrità psico-fisica e morale dei minori, promuovendo un accesso consapevole e tutelato dei minori ai videogiochi.

      2. La classificazione avviene in base ai contenuti del videogioco e alla sua idoneità a incidere sulla sfera psichica ed emotiva del minore, in relazione all'età dei giocatori. La classificazione è effettuata tenendo conto dei seguenti aspetti: tema; linguaggio; grado di violenza; immagini di tipo sessuale o pornografico; assunzione di sostanze psicotrope; messaggi di tipo discriminatorio in relazione a razza, religione, sesso, tendenze sessuali, nazionalità, disabilità e comunque ogni elemento che contrasti con la dignità della persona.

      3. Il produttore, l'importatore e il distributore hanno l'obbligo di indicare, secondo le prescrizioni previste dal presente articolo, in maniera chiara e inequivocabile, la classificazione del videogioco in ogni strumento di pubblicità e di diffusione e su ogni riproduzione destinata al commercio. Il responsabile della diffusione e distribuzione commerciale del gioco, in qualunque forma o supporto di riproduzione, è tenuto a dare avviso al pubblico della classificazione, su ogni presentazione o forma pubblicitaria e sull'involucro del supporto.

      4. Nel termine perentorio di trenta giorni, antecedente la data di diffusione del videogioco, i soggetti di cui al comma 3 comunicano al Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, istituito presso il Ministero delle comunicazioni, la classificazione del videogioco e provvedono contestualmente al deposito di una copia dell'opera.

      5. Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, d'ufficio o su segnalazione, procede, entro dieci giorni dal deposito, a effettuare accertamenti sulla corrispondenza della classificazione al sistema di cui al comma 1 e, ove riscontri difformità rispetto a tale sistema, previa eventuale audizione dei soggetti di cui al comma 3, propone all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di richiedere all'organismo europeo a ciò preposto la riclassificazione del prodotto. L'Autorità, ove ne sussistano le condizioni, provvede entro dieci giorni dalla ricezione della proposta del Comitato, comunicando le proprie determinazioni anche ai soggetti di cui al comma 3. Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori comunica tempestivamente ai soggetti di cui al comma 3 l'esito del procedimento di riclassificazione. Nelle more della conclusione della fase nazionale del procedimento, i videogiochi oggetto del procedimento di riclassificazione non possono essere pubblicamente diffusi, distribuiti o pubblicizzati attraverso alcun mezzo.

      6. I distributori e i rivenditori commerciali devono adottare le necessarie misure affinché i minori non acquistino o noleggino il supporto, in violazione delle prescrizioni di cui alla presente legge.

      7. I videogiochi privi di classificazione non possono essere pubblicamente diffusi, distribuiti o pubblicizzati attraverso alcun mezzo.

      8. È esclusa ogni contribuzione da parte dello Stato per l'attività di classificazione di cui al comma 1.

      9. Salva l'applicazione delle sanzioni penali previste per le diffusioni abusive, la violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 da parte dei produttori e degli importatori è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 100.000 euro.

      10. Salva l'applicazione delle sanzioni penali, i distributori e i rivenditori commerciali che non osservino le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

      11. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni previste dai commi 9 e 10 provvede l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

Art. 8.

(Commissione interministeriale per la tutela dei minori sulla rete internet).

 

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione interministeriale per la tutela dei minori sulla rete internet, di seguito denominata «Commissione interministeriale», con il fine di sviluppare un'azione interistituzionale volta a una corretta e piena attuazione delle normative vigenti in materia e all'armonizzazione delle normative nazionali con quelle europee. In particolare, la Commissione interministeriale provvede:

          a) a prevedere incentivi economici a favore delle scuole e delle famiglie per dotare le postazioni informatiche di parental control a tutela dei minori, il cui ammontare complessivo è determinato annualmente con la direttiva di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440;

          b) a promuovere ed elaborare interventi normativi e amministrativi, anche di carattere sanzionatorio, che introducano delle regole a tutela dei minori fruitori della rete internet;

          c) a promuovere ed elaborare protocolli di intesa con i principali content provider e hosting provider e con i titolari dei principali motori di ricerca e portali internet allo scopo di individuare le misure più adeguate per la tutela dei minori, con particolare attenzione alla creazione di un database in cui sono classificati siti e videogiochi in conformità ai codici di autoregolamentazione vigenti, nonché alla realizzazione di una comunicazione iconica di facile lettura che contrassegni i contenuti dei siti internet;

          d) a elaborare e realizzare campagne di comunicazione sulle tematiche di cui al presente comma con il coinvolgimento attivo dei principali content provider e hosting provider e con i titolari dei principali motori di ricerca e portali internet.

      2. La Commissione interministeriale è costituita da ventidue componenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Due componenti sono designati dal Ministro della pubblica istruzione, due dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, due dal Ministro delle politiche per la famiglia, due dal Ministro della solidarietà sociale, due dal Ministro delle comunicazioni, due dal Ministro dell'interno e due dal Ministro per i beni e le attività culturali. Un componente è designato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e uno dal Garante per la protezione dei dati personali. Il Forum nazionale delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative e il Forum nazionale delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative, istituiti presso il Ministero della pubblica istruzione, designano un rappresentante ciascuno. Altri quattro componenti sono scelti tra professori ordinari ed esperti di comprovata qualificazione professionale in materia di problemi dell'età evolutiva e di diritto dell'informatica.

      3. La Commissione interministeriale dura in carica tre anni. L'organizzazione e il funzionamento della medesima Commissione sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

      4. Per la partecipazione alle sedute della Commissione interministeriale non sono corrisposti gettoni di presenza né rimborsi spese.

      5. Agli oneri derivanti dagli incentivi di cui al comma 1, lettera a), si provvede a carico del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

 

 

 

Capo III

 

Art. 9.

(Abrogazioni e modificazioni).

 

      1. Sono abrogati:

          a) la legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 1;

          b) i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e successive modificazioni;

          c) l'articolo 77 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

      2. Al testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 34, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo la normativa all'epoca vigente, ovvero privi di classificazione o classificati come film la cui visione è vietata ai minori degli anni diciotto»;

          b) all'articolo 34, comma 2, dopo le parole: «anni quattordici» sono inserite le seguenti: «, secondo la normativa all'epoca vigente, o classificati come film vietati ai minori degli anni quattordici»;

          c) il comma 3 dell'articolo 35 è sostituito dal seguente:

      «3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 dell'articolo 34, si applicano le sanzioni previste dalla vigente disciplina nei confronti dell'esercente della sala cinematografica e del gestore dell'esercizio commerciale, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell'impianto».

 

 




[1]    Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

[2]    La legge 18 dicembre 1997, n. 440, ha istituito nello stato di previsione del MInistero della pubblica istruzione, a partire dall’esercizio finanziario 1997, il “Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”, definendone gli obiettivi e le modalità di utilizzazione. Le risorse del Fondo, indicate annualmente in tabella C della legge finanziaria, sono ripartite con decreti del ministro dell’Economia e delle finanze, su proposta del ministro della Pubblica istruzione, dando comunque attuazione, per l’utilizzazione delle somme, a precise direttive del ministro della Pubblica istruzione sulle quali viene acquisito il parere parlamentare.

[3]    Il testo prosegue prevedendo, poi, che la revisione in lingua originale dei film in lingua tedesca e in lingua francese da proiettare, rispettivamente, in provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta è esercitata, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal presidente della giunta provinciale di Bolzano e dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, sentita una commissione nominata dalla giunta provinciale e dalla giunta regionale. Il parere ed il nulla osta all'edizione italiana, rilasciati ai sensi della citata legge n. 161 del 1962, sono validi anche per le corrispondenti versioni del film in lingua tedesca e in lingua francese.

[4]    D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.Testo unico della radiotelevisione.