Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Bilancio e Finanziaria 2008 - A.C. 3256 e A.C. 3257
Riferimenti:
AC n. 3256/XV   AC n. 3257/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 291    Progressivo: 7
Data: 20/11/2007
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

Bilancio e Finanziaria 2008

A.C. 3256 e A.C. 3257

Commissione Cultura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 291/7

 

20 novembre 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Cultura

 

SIWEB

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File: CU0153

 


I N D I C E

PARTE I – Gli obiettivi di finanza pubblica

1. Le previsioni macroeconomiche. 3

2. Gli obiettivi di finanza pubblica per il 2008. 9

PARTE II – La manovra di finanza pubblica per il 2008

1. L’articolazione della manovra. 17

2. Il contenuto della manovra. 19

3. La disciplina contabile: la legge finanziaria. 26

PARTE III – Il disegno di legge di bilancio per il 2008

1. La disciplina contabile: il Bilancio dello Stato. 31

§      1.1 Funzioni e struttura del Bilancio. 31

§      1.2 La ripresa del processo di riforma del Bilancio dello Stato. 33

§      1.3 La nuova classificazione del Bilancio dello Stato. 36

-       Le Missioni37

-       I Programmi41

-       La struttura del Bilancio decisionale. 49

-       Il Bilancio gestionale. 50

-       Lo stato di previsione dell’entrata. 51

2. Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. 53

§      2.1 Il quadro generale riassuntivo. 53

§      2.2 Le variazioni rispetto alle previsioni 2007. 54

§      2.3 Il bilancio di cassa. 57

3. Emendamenti al disegno di legge di bilancio a legislazione vigente approvati dal Senato  58

4. Il bilancio per il 2008 come modificato dalle Note di variazioni approvate dal Senato  60

5. L’evoluzione della spesa nel bilancio dello Stato per il 2006-2008 – Tavole allegate  61

Tavola I – Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato. 62

Tavola II – Evoluzione della spesa finale per categorie ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato. 63

Tavola III – Le spese complessive per funzioni-obiettivo ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato. 64

Tavola IV – Andamento delle U.P.B. (III livello) ed incidenza percentuale sulle spese finali del bilancio dello Stato. 65

Tavola V – Andamento delle Missioni ed incidenza percentuale sulle spese complessive del bilancio dello Stato. 66

PARTE IV – Stati di previsione di interesse della Commissione Cultura

Ministero dell’economia e delle finanze (Tab. 2) (Informazione ed editoria)71

§      Stanziamenti71

§      Stanziamenti recati da altri stati di previsione. 71

§      Disposizioni contenute nel ddl finanziaria. 72

§      Disposizioni contenute nel DL n. 159/2007 collegato alla manovra finanziaria. 72

§      Modifiche apportate con la seconda nota di variazioni73

Ministero dell’economia e delle finanze (Tab. 2) (Sport)75

§      Stanziamenti76

§      Tabelle del ddl finanziaria. 76

§      Disposizioni contenute nel ddl finanziaria. 77

§      Disposizioni contenute nel DL n. 159/2007 collegato alla manovra finanziaria. 77

§      Modifiche apportate con la seconda nota di variazioni78

Ministero della pubblica istruzione (Tab. 7)79

§      Struttura. 79

§      Stanziamenti complessivi80

§      Analisi per missione/ programma/macroaggregato. 81

§      Stanziamenti recati da altri stati di previsione. 85

§      Disposizioni contenute nel ddl finanziaria. 86

§      Disposizioni contenute nel DL 159/2007 collegato alla manovra finanziaria. 87

§      Tabelle del ddl finanziaria. 88

§      Modifiche apportate con la seconda nota di variazioni90

Ministero per i beni e le attività culturali (Tab. 14)93

§      Stanziamenti complessivi94

§      Analisi per missione/programma. 95

§      Disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria. 98

§      Disposizioni contenute nel DL n. 159/2007 collegato alla manovra finanziaria. 99

§      Tabelle del ddl finanziaria. 100

§      Modifiche apportate con la seconda nota di variazioni.102

Ministero dell’università e della ricerca (Tab. 17)105

§      Struttura. 105

§      Stanziamenti complessivi106

§      Analisi per missione/programma. 107

§      Stanziamenti recati da altri stati di previsione. 110

§      Disposizioni contenute nel ddl finanziaria. 112

§      Disposizioni contenute nel DL n. 159/2007 collegato alla manovra finanziaria. 113

§      Tabelle del ddl finanziaria. 114

§      Modifiche apportate con la seconda nota di variazioni116

Schede di lettura del disegno di legge finanziaria

§      Articolo 5 (Esenzione dal canone RAI per soggetti ultrasettantacinquenni)121

§      Articolo 12 (Incentivazioni fiscali per il cinema)123

§      Articolo 70 (Sostegno alle imprese editrici e TV locali)139

§      Articolo 72 (Modifiche al testo unico della radiotelevisione)149

§      Articolo 78 (Disposizioni in favore dei giovani ricercatori)153

§      Articolo 89 (Utilizzo più razionale delle risorse disponibili per i beni e le attività culturali)157

§      Articolo 90 (Disposizioni in materia di fondazioni lirico sinfoniche)161

§      Articolo 91 (Disposizioni in materia di istituzioni culturali)167

§      Articolo 92 (Festival pucciniano)171

§      Articolo 93 (Restauro archeologico di teatri)173

§      Articolo 94 (Rilancio dell’efficienza e dell’efficacia della scuola)175

§      Articolo 95 (Risorse per attività di supporto al settore della scuola)193

§      Articolo 96 (Strumenti per elevare l’efficienza e l’efficacia del sistema universitario nazionale)197

§      Articolo 122, comma 4 (Contributo scuola Jean Monnet)203

§      Articolo 125 (Promozione dello sport)205

 


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PARTE I
Gli obiettivi di finanza pubblica

 


1. Le previsioni macroeconomiche

Le previsioni macroeconomiche contenute nel DPEF 2008-2011, presentato nel giugno scorso, sono state riviste nella Nota di aggiornamento al DPEF 2008-2011, presentata in data 1 ottobre.

 

Per quanto concerne la crescita, la Nota di aggiornamento rivede al ribasso la stima di crescita del PIL reale per il 2008, indicandola all’1,5 per cento, rispetto ad una previsione del 1,9 per cento indicata nel DPEF di giugno.

Anche le previsioni relative al 2009 e 2010 vengono riviste al ribasso dello 0,1 per cento (1,6 e 1,7 per cento rispettivamente, a fronte di 1,7 e 1,8 stimati a giugno), mentre viene confermata la previsione relativa al 2011 (pari all'1,8 per cento).

Tali revisioni sono in gran parte ascrivibili alle persistenti incertezze in ordine all’ampiezza e alla durata degli effetti delle forti turbolenze sui mercati finanziari internazionali indotte dalla recente crisi dei mutui sub-prime statunitensi e, più in generale, alle conseguenze del rallentamento statunitense sull’economia mondiale e, di riflesso, su quella italiana.

 

Per ciò che riguarda le previsioni degli organi internazionali, la stima dicrescita del PIL indicata dal Governo per il 2008 risulta sostanzialmente in linea con quella formulata dai principali organismi internazionali.

 

Prodotto interno lordo 2008

Confronti internazionali

(variazioni % a prezzi costanti)

 

Commissione UE

OCSE

FMI

Italia

1,4

1,7

1,3

Francia

2,0

2,2

2,0

Spagna

3,0

2,7

2,7

Germania

2,1

2,2

2,0

Area euro

2,2

2,3

2,1

Regno unito

2,2

2,5

2,3

Ue – 27

2,4

-

-

Usa

1,7

2,5

1,9

Giappone

1,9

2,1

1,7

Fonte:Commissione UE: Autumn economic outlook 2007; OCSE: Economic outolook for OECD countries, an interim assessment (settembre 07); FMI: World Economic Outlook (ottobre 2007).

 


Per quanto concerne le previsioni relative alle principali grandezze macroeconomiche, nel 2008 il buon andamento del reddito disponibile e il previsto rinnovo dei contratti di lavoro nel settore pubblico e privato sosterranno i consumi delle famiglie, che si attestano su una variazione costante dell’1,8 per cento per tutto l’arco di previsione 2008-2011, anche grazie al consolidamento dei livelli occupazionali.

 

Per quanto riguarda gli investimenti, è previsto un rallentamento costante della componente relativa alle costruzioni, a causa della fine del ciclo espansivo del settore nell’ultimo decennio, segnalata anche dalla tendenziale riduzione della concessione di mutui alle famiglie da parte delle banche.

Analoga flessione è prevista in relazione all’acquisto dei macchinari e attrezzature che tuttavia non dovrebbe spingersi oltre il 2008. Dopo tale anno, infatti, è prevista una ripresa delle variazioni in aumento di tale voce.

 

Dal lato del mercato estero, il graduale recupero di quote del mercato internazionale da parte della produzione nazionale sosterrà le esportazioni che sono previste in lieve aumento.

Anche per le importazioni vi sarà un incremento durante tutto l’arco 2008-2011, ma il consolidamento della moneta unica su ragioni di scambio bilaterali più elevate rispetto al passato, consentirà una riduzione del deficit corrente della bilancia dei pagamenti rispetto al PIL, che si attesterà su livelli negativi comunque piuttosto bassi.

 

Il costo del lavoro per unità di prodotto subirà una temporanea accelerazione nel 2008 (+3,4%) per il rinnovo dei contratti scaduti del pubblico impiego e di parte del settore privato. Nell’arco previsivo, tuttavia, è previsto un progressivo rallentamento dovuto ad una riduzione della dinamica incrementale delle retribuzioni.

L’inflazione al consumo è prevista attestarsi in media al di sotto del 2 per cento lungo tutto il periodo 2008-2011.

 


Nella tavola seguente sono esposte le previsioni relative alle principali grandezze macroeconomiche per gli anni 2008 e successivi.

 

Quadro macroeconomico programmatico

(variazioni % e contributi alla crescita del PIL)

 

2007

2008

2009

2010

2011

PIL

1,9

1,5

1,6

1,7

1,8

Importazioni

1,8

2,5

3,1

3,3

3,4

Domanda nazionale(*)

2,0

1,4

1,5

1,6

1,6

-spesa delle famiglie

2,0

1,8

1,8

1,8

1,8

-spesa delle P.A. e delle I.S.P.

1,6

0,3

0,0

0,0

0,0

Investimenti fissi lordi

2,4

1,6

1,8

2,1

2,3

Variazioni delle scorte(*)

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Esportazioni

2,0

2,8

3,5

3,8

4,1

Esportazioni nette (*)

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

(*) Contributo % relativo alla crescita del PIL.

 

 

LE PREVISIONI ECONOMICHE D’AUTUNNO DELLA COMMISSIONE EUROPEA[1]

L’economia dell’Unione Europea - Rallentamento della crescita, ma prospettive solide nonostante le difficoltà dell’economia statunitense

In base alle previsioni economiche d'autunno della Commissione UE la crescita dell'economia dell'Unione europea dovrebbe rallentare dal 2,9% nel 2007 al 2,4% sia nel 2008 che nel 2009 (e, nell'area dell'euro, dal 2,6% nel 2007 al 2,2% nel 2008 e al 2,1% nel 2009). Tuttavia, grazie ad un quadro mondiale tuttora favorevole e a fondamentali solidi, la revisione al ribasso rispetto alle previsioni di primavera è limitata a 0,3 punti percentuali nel 2008 per entrambe le aree rispetto a sei mesi fa.

Dopo una crescita solida nel primo semestre del 2007, il rallentamento nella seconda parte dell'anno è spiegato parzialmente dall'impatto delle turbolenze nei mercati finanziari, per quanto la fase ascendente del ciclo potrebbe essersi già conclusa prima dell'inizio di tali turbolenze questa estate. Secondo lo scenario previsivo centrale della Commissione le tensioni finanziarie si esauriranno gradualmente. Nel frattempo esse hanno chiaramente ridotto la propensione al rischio degli investitori e hanno determinato un inasprimento delle condizioni di finanziamento. Finora gli investimenti si sono dimostrati dinamici, ma in questa fase del ciclo dovrebbero attenuarsi, non da ultimo a causa del forte rallentamento nel settore della costruzione verificatosi in alcuni Stati membri. Il consumo privato ha registrato una ripresa e sta diventando il motore principale della crescita grazie a prospettive favorevoli in materia di occupazione, purché la fiducia dei consumatori resti buona.

Sul lato esterno, la crescita della UE continua ad essere sostenuta dalle prospettive favorevoli dell'economia mondiale, specialmente delle economie emergenti, che compensano ampiamente il rallentamento negli USA. Pertanto, secondo la Commissione, l'economia della UE crescerà in linea con il proprio potenziale nei due anni oggetto di previsione. Tuttavia l'inflazione dovrebbe salire al 2,4% nell'area dell'euro nei prossimi trimestri a causa dei prezzi più elevati dei prodotti di base, per poi riscendere a circa il 2% la prossima estate.

Disoccupazione ancora in calo

Una crescita vigorosa dell'occupazione, pari a circa l'1,5% sia nella UE che nell'area dell'euro, dovrebbe aver portato alla creazione di 3,6 milioni di nuovi posti di lavoro quest'anno nella UE (2,3 milioni nell'area dell'euro). Questo miglioramento ha riguardato un gran numero di settori, tipi di contratti di lavoro e Stati membri. In futuro la crescita dell'occupazione dovrebbe decelerare a circa l'1% in media nel 2008-2009 sia nella UE che nell'area dell'euro, di pari passo con la maturazione del ciclo economico. Ciononostante, dovrebbero essere creati 4,5 milioni di nuovi posti di lavoro nella UE nel 2008-2009 (3,2 milioni nell'area dell'euro), il che dovrebbe portare il tasso di occupazione globale ad oltre il 66% entro il 2009. Il tasso di disoccupazione dovrebbe ammontare al 6,6% nella UE e al 7,1% nell'area dell'euro entro il 2009, livelli mai registrati negli ultimi quindici anni.

Le carenze di manodopera stanno diventando più comuni e pertanto i salari dovrebbero crescere un pò più rapidamente nel periodo oggetto delle previsioni, in particolare nel 2008, quando l'andamento rifletterà in parte misure una tantum e di recupero rispetto agli anni precedenti caratterizzati da moderazione salariale. Ma la crescita sostenuta della produttività del lavoro dovrebbe limitare l'aumento dei costi unitari del lavoro e contribuire a contenere le pressioni inflazionistiche.

I rischi di un peggioramento

I principali rischi di un peggioramento delle prospettive di crescita sono collegati ad eventi verificatisi nei mercati finanziari e alla possibilità di un rallentamento più marcato o più protratto del previsto negli USA. In alcuni segmenti dei mercati finanziari continuano a registrarsi disfunzioni e non si può escludere un periodo più lungo di incertezza, il che influenzerebbe più gravemente del previsto le condizioni del credito e di conseguenza i mercati immobiliari. D'altro canto, il mercato del lavoro potrebbe registrare risultati migliori del previsto, il che rafforzerebbe i redditi da lavoro e la fiducia dei consumatori. Per quanto riguarda l'inflazione, ulteriori aumenti del prezzo del petrolio e incrementi dei prezzi degli alimentari e delle materie prime determinano rischi di un'inflazione più elevata rispetto alle previsioni dello scenario di base.

Le previsioni per l’economia italiana - La crescita prosegue, ma rimane al di sotto dell’area Euro

A seguito della debole crescita del PIL reale durante la prima metà dell’anno, le previsioni generali di crescita economica per il 2007 si attestano sull’1,9%, in linea con le previsioni della primavera e con il potenziale di crescita dell’economia. Rafforzati da uno sviluppo favorevole dell’occupazione e dagli incentivi fiscali per l’acquisto di beni durevoli, i consumi privati sono stati i principali veicoli della crescita del PIL nella prima metà dell’anno.

La domanda interna continuerà a svolgere il ruolo di principale contributo alla crescita durante l’anno, grazie anche all’atteso aumento degli investimenti. Per quanto concerne l’evoluzione del settore estero, se da un lato le esportazioni di beni hanno registrato un forte aumento in termini di valore, dall’altro l’Italia sta continuando ad accumulare perdite significative di quote di mercato in termini di volume. Comunque, tenendo conto delle moderate dinamiche di importazione - in particolare di beni energetici - si prevede che le esportazioni nette apporteranno un contributo lievemente positivo alla crescita del PIL nel 2007, sebbene il settore dei servizi, incluso quello turistico, abbia spinto nella direzione opposta. Le previsioni per l’inflazione per il 2007 sono dell’1,9 per cento, in diminuzione rispetto al 2,2 per cento del 2006, grazie anche ad un più basso contributo dei prezzi dell’energia e ad alcune delle misure di liberalizzazione adottate sinora, in particolare nel settore delle telecomunicazioni.

Le prospettive per il 2008 ed il 2009

L’impatto della crescita all’inizio del 2008 sarà considerevolmente più basso di quanto previsto nel 2007.

Nel contesto di un ambiente internazionale ancora favorevole, sebbene lievemente meno dinamico e più incerto, la previsione complessiva di crescita economica nel 2008 è del 1,4%, ossia 0,3 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni della primavera 2007 (a fronte di una previsione del Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF pari all’1,5 per cento, rivista al ribasso di 4 decimi di punto rispetto alla previsione del DPEF per tenere conto degli effetti della turbolenze nei mercati finanziari statunitensi dovute alla crisi dei mutui sub-prime).

Per il 2009, la crescita del PIL reale si prevede convergente rispetto al potenziale, all’1,6%, in linea con le previsioni del Governo.

Grazie all’atteso aumento del reddito reale disponibile, i consumi privati continueranno a rappresentare il maggior fattore trainante del PIL in entrambi gli anni, sebbene si preveda una decelerazione nel 2008, sulla scorta di un atteso aumento nel tasso di risparmio. La spesa per investimenti si prevede in decelerazione, a causa delle condizioni finanziarie meno favorevoli, nonché a causa di investimenti pubblici meno massicci. In particolare, nel 2008 gli investimenti in costruzioni residenziali subiranno un rallentamento rispetto agli alti tassi di crescita registrati nel biennio 2005-2007.

L’utilizzazione, attualmente elevata, della capacità produttiva, comporterà che la componente delle attrezzature continuerà a crescere nel 2008, sebbene ad un passo più moderato; si prevede una lieve accelerazione nel 2009. Data la domanda esterna ancora favorevole e l’attuale ristrutturazione nel settore manifatturiero, si prevede che la crescita delle esportazioni rimanga ampiamente stabile nel 2008 ed acceleri nel 2009, con un più alto contributo da parte dei servizi. Dall’altro lato, si prevede che la crescita delle importazioni si assesti su un sentiero coerente ai livelli storici, anche trainato dall’apprezzamento del tasso di cambio. Il risultato è un contributo lievemente negativo alla crescita economica da parte delle esportazioni nette nel 2008 e nel 2009 (a fronte di un contributo positivo dello 0, 1 per cento indicato dal Governo nella Relazione previsionale e programmatica per il 2008). In questo scenario, l’Italia continuerà a perdere quote di mercato in termini di volume.

Mercato del lavoro, costi e prezzi

Nel 2007 la crescita dell’occupazione rallenterà, dopo il forte aumento registrato nel 2006. Tuttavia, la diminuzione del tasso di disoccupazione rimarrà sostanziale. Assieme ad una limitata ripresa del tasso di crescita della forza lavoro, si prevede che il tasso di disoccupazione continui a scendere sia nel 2008 che nel 2009. Dopo il significativo aumento nel 2007, si prevede una decelerazione della produttività del lavoro durante il 2008, e un lieve recupero nel 2009. Nel settore manifatturiero si prevede un rallentamento della crescita della produttività già nel 2007, dopo i risultati sostenuti registrati nel 2006. Una crescita dinamica del costo per unità di lavoro, assieme all’aumento dei prezzi dei generi alimentari e del petrolio, spingeranno lievemente verso l’alto il tasso di inflazione (al 2% nel 2008). Ci si aspetta peraltro una nuova decelerazione per l’anno successivo, all’1,9%, dal momento che le pressioni inflazionistiche saranno contenute.


2. Gli obiettivi di finanza pubblica per il 2008

La Nota di aggiornamento al DPEF 2008-2011, approvata con risoluzione dalla Camera nella seduta del 4 ottobre 2007, ha rivisto le stime dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto sia della più recente evoluzione delle entrate e delle spese, sia degli effetti delle misure adottate con il decreto legge collegato alla manovra n.159/07 sull’andamento tendenziale dei conti pubblici.

 

La stima dell’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche per l’anno in corso è stata pertanto rideterminata al 2,4 per cento del PIL, a fronte del 2,5 per cento indicato nel DPEF di giugno e contenuto nell’aggiornamento annuale del Programma di stabilità (dicembre 2006)[2].

 

Il quadro tendenziale di finanza pubblica, registrando la favorevole dinamica dei conti pubblici, prospetta, per il 2008, un indebitamento netto pari all’1,8 per cento del PIL, con un miglioramento rispetto alla previsione indicata nel DPEF di 0,4 punti percentuali di PIL.

 

Sulla base degli andamenti tendenziali delle entrate e delle spese, l’indebitamento netto continuerebbe a diminuire negli anni successivi al 2008 (di 0,2 punti percentuali nel 2009, di 0,4 punti nel 2010 e di 0,2 punti nel 2011), fino a giungere all’1 per cento nel 2011 (contro l’1,3 per cento indicato dal DPEF).

 

A fronte del miglioramento degli andamenti tendenziali, la Nota di aggiornamento conferma sostanzialmente il quadro programmatico di finanza pubblica per gli anni 2008 e seguenti indicato nel DPEF di giugno.

Per il 2008, si mantienepertanto l’obiettivo di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche fissato al 2,2 per cento dal DPEF[3].

Sono altresì confermate le stime contenute nel DPEF inerenti la spesa per interessi (4, 9 per cento) e dell’indebitamento netto corretto per il ciclo (2,1 per cento), nonché il percorso di crescita dell’avanzo primario, che nel 2008 dovrebbe attestarsi al 2,6 per cento del PIL.

Il rapporto debito-PIL dovrebbe attestarsi al 103,5 per cento[4].

Sempre per il 2008, le stime fornite dalla Nota prevedono il mantenimento al medesimo livello raggiunto nell’anno in corso della pressione fiscale (43 per cento del PIL), mentre la spesa corrente primaria si dovrebbe attestare al 40 per cento del PIL, con un aumento di due decimi di punto percentuale rispetto al 2007 (39,8 per cento del PIL)

 

Saldi di finanza pubblica per il 2008

(Valori in % del PIL)

 

 

Nota di aggiornamento

Indebitamento netto

- 2,2

Tendenziale

- 1,8

Avanzo primario

2,6

Tendenziale

3,0

Interessi

 4,9

Indebitamento netto corretto*

- 2,1

Debito Pubblico

Tendenziale

103,5

103,1

*     Per il ciclo e al netto delle misure una tantum

 

Per gli anni successivi al 2008, si prevede un indebitamento netto programmatico dell’1,5 per cento del PIL nel 2009 e dello 0,7 per cento del PIL nel 2010, fino ad arrivare al pareggio di bilancio nel 2011.

L’avanzo primario dovrebbe aumentare progressivamente fino a raggiungere il 4,9 per cento nel 2011, mentre il rapporto debito-PIL dovrebbe risultare pari al 101, 5 per cento nel 2009, al 98,5 per cento nel 2010, e al 95,1 per cento nel 2011.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica negli anni 2009-2011 occorrerà pertanto una manovra correttiva annua di almeno lo 0,4 per cento del PIL.

Tali risorse, sulla base delle indicazioni programmatiche del Governo, dovranno essere reperite senza aggravi della pressione fiscale, ma agendo sul fronte della spesa, in continuità con le azioni intraprese nell’anno in corso ai fini dell’attuazione di un programma di riqualificazione della spesa pubblica.

Coerentemente a tale impostazione, è previsto che la pressione fiscale diminuisca dal 42,8 per cento del PIL nel 2009 al 42,5 per cento nel 2011; analogamente, la spesa corrente primaria dovrebbe passare dal 39, 3 per cento del PIL nel 2009 al 38,6 per cento nel 2011.


LE PREVISIONI ECONOMICHE D’AUTUNNO DELLA COMMISSIONE EUROPEA[5]

 

In base alle previsioni economiche d'autunno della Commissione UE, si prevede che a seguito sia di entrate inattese che degli sforzi di risanamento, il disavanzo di bilancio per il 2007 sia nella UE che nell'area dell'euro scenda al livello più basso da molti anni a questa parte, facendo registrare una media dell'1,1% del PIL nella UE e dello 0,8% del PIL nell'area dell'euro.

Anche il disavanzo strutturale dovrebbe migliorare quest'anno, seppure in misura inferiore, ma successivamente il risanamento finanziario si interromperà.

 In particolare,. un peggioramento è previsto nel 2008 in taluni Paesi, a causa del rallentamento della crescita economica e dell'uso delle entrate impreviste per spese aggiuntive in taluni Paesi.

Il disavanzo globale per il 2008 dovrebbe salire all'1,2% del PIL nella UE e allo 0,9% nell'area dell'euro, per poi stabilizzarsi nel 2009, in caso di politiche invariate. In termini strutturali, anche il risanamento finanziario dovrebbe interrompersi nel 2008 e nel 2009.

Il debito pubblico è su un sentiero di discesa e dovrebbe calare al 63,4% del PIL nell'area dell'euro entro il 2009 e scendere al di sotto del 60% nella UE già nel 2007.

La Finanza pubblica italiana

Per quanto concerne l’Italia, per il 2007 si prevede che l’indebitamento netto si attesti al -2,3 per cento del PIL ( a fronte del -2,4 per cento indicato dal Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF).

Il miglioramento rispetto al 4,4 per cento registrato nel 2006 riflette i sostenuti introiti e gli effetti delle misure una tantum, che si innalzano da un valore negativo dell’1,2 per cento del PIL nel 2006, ad un valore positivo dello 0,2 per cento del PIL (tasse sulla rivalutazione delle partecipazioni societarie e ricavi derivanti dalla vendita del patrimonio). Un’apprezzabile parte di questo miglioramento è dovuta alle nuove misure che compensano la perdita del gettito IVA legato alla decisione della Corte Europea di Giustizia relativamente al regime italiano dell’IVA per le auto aziendali, ufficialmente stimato a più dello 0,3 per cento del PIL.

L’avanzo primario è previsto attestarsi al 2,5 per cento del PIL durante il 2007.

Il rapporto entrate/ PIL - al netto delle misure una tantum - aumenterà di oltre l’1 per cento. Circa un terzo di questo aumento deriva dal trasferimento di parte dei flussi del TFR dalle imprese al sistema nazionale di previdenza (INPS), misura che porta risorse ulteriori nel breve termine, ma che non migliora la sostenibilità della finanza pubblica.

Il resto può essere ascritto a varie misure adottate nel 2006 per l’ampliamento della base imponibile, così come ad un gettito eccezionalmente positivo derivante dalla tassazione dei redditi d’impresa.

Per ciò che riguarda la spesa, si prevede un lieve aumento della quota del PIL relativa alla spesa per interessi.

Due pacchetti di misure adottate durante l’anno aventi l’effetto di aumentare il deficit (ci si riferisce ai Decreti Legge n. 81 e n. 159 del 2007), hanno lasciato presagire spese ulteriori, ufficialmente stimate come corrispondenti allo 0,9 per cento del PIL. Come risultato di queste misure, la spesa primaria corrente in termini reali è prevista in aumento del 2,3 per cento rispetto al 2006, al di sopra della crescita potenziale del prodotto.

Si prevede inoltre un aumento ancora maggiore degli investimenti pubblici, ancorché non pari a quanto previsto nelle proiezioni ufficiali, data la caduta registrata nel primo semestre. Ciò spiega le previsioni relative al deficit, inferiori di 0,1 punti percentuali, da parte dei servizi della Commissione. L’esito della spesa potrebbe peraltro essere più basso, se vi sono ritardi nei flussi di cassa, in particolare a livello locale, negli ultimi mesi dell’anno.

Il deficit strutturale - calcolato tenendo conto degli aggiustamenti del ciclo economico, al netto delle misure temporanee ed una tantum - si prevede che sia più basso, rispetto al 2006, di quasi lo 0,75 per cento del PIL.

Nel biennio 2006-2007, l’aggiustamento strutturale generale sarà vicino al 2 per cento del PIL.

Per il 2008, il Governo ha confermato l’obiettivo di un rapporto deficit / PIL del 2,2 per cento, con una crescita del PIL reale all’1,5 per cento.

Partendo da una proiezione di base di un rapporto deficit/PIL dell’1,8 per cento a legislazione invariata, il disegno di legge finanziaria adottato il 29 settembre ha un impatto sulla crescita del deficit di 0,4 punti percentuali. Il medesimo disegno di legge prevede una riorganizzazione della spesa, così come ulteriori spese correnti ed alcuni tagli alle tasse.

Il finanziamento degli accordi salariali del settore pubblico per il biennio 2006-2007 assorbe almeno tre quarti della spesa addizionale netta.

Nelle proiezioni ufficiali, il costo dei salari aumenta di circa il 7 per cento nel 2008 (9 per cento nel periodo 2007-2008).

I tagli fiscali sono principalmente legati alla deducibilità degli affitti ed alla diminuzione dei tributi locali sugli immobili. Il disegno di legge finanziaria prevede inoltre una riduzione delle aliquote IRES e IRAP.

I servizi della Commissione prevedono un deficit attestato al 2,3 per cento del PIL per il 2008 (a fronte di una previsione del 2,2 per cento indicata dal Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF). Da un lato, la stima dell’impatto del disegno di legge finanziaria per il 2008 è in linea con la stima ufficiale; dall’altro lato, le proiezioni di base sulla spesa primaria della Commissione sono lievemente più caute, stante l’assenza di misure convincenti per il contenimento della spesa e tenendo conto che alcune spese potrebbero slittare dal 2007 al 2008.

L’avanzo primario è previsto come sostanzialmente invariato.

Ci si attende che la spesa per interessi, rispetto al PIL, cresca ulteriormente dello 0,1 per cento. Non si prevedono miglioramenti nell’assetto strutturale del bilancio (le imposte sostitutive sulla rivalutazione delle partecipazioni societarie e i proventi derivanti dalla vendita del patrimonio dovrebbero ridurre il deficit dello 0,1 per cento del PIL).

La Commissione sottolinea quindi come vi siano rischi sia per la parte positiva, sia per la parte negativa legata alla previsioni sul deficit per l’anno 2008.

Da un lato, è possibile un miglior effetto di trascinamento del 2007, dati i risultati positivi di budget nella prima metà dell’anno e gli sviluppi favorevoli nel fabbisogno del settore statale fino a ottobre. Dall’altro lato, gli scostamenti previsionali simili a quelli registrati nel 2007 potrebbero condurre ad un deficit più alto. Inoltre, l’esito dei cambiamenti sostanziali nella tassazione delle imprese è soggetto a incertezza significativa su entrambi i fronti.

Basandosi sull’usuale assunto dell’invarianza delle politiche, si prevede poi che il deficit nel 2009 rimanga invariato rispetto al livello previsto nel 2008 (2,3 per cento del PIL). Inoltre, anche a causa di una sostanziosa crescita del PIL nominale, si prevede che il debito pubblico diminuisca dal 106,8 per cento nel 2006 al 104,3 per cento nel 2007(a fronte di una previsione del 105 per cento indicata dal Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF). Si prevede poi una diminuzione al 102,9 nel 2008 (a fronte del 103,5 per cento indicato dal Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF) e, basandosi su uno scenario a politiche invariate, un’ulteriore lieve diminuzione nel 2009.


PARTE II
La manovra di finanza pubblica


1. L’articolazione della manovra

La manovra di finanza pubblica varata nel Consiglio dei Ministri del 28 settembre è composta da un decreto-legge collegato (n. 159 del 2007), avente impatto principalmente sull'esercizio 2007, dal disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e il bilancio pluriennale per il triennio 2008-2011 (AC 3257), dal disegno di legge finanziaria per il 2008 (AC 3256), e da una serie di provvedimenti collegati elencati nella Nota di aggiornamento al DPEF.

 

In particolare, i disegni di legge collegati, alcuni già trasmessi al Parlamento ed altri in corso di preparazione[6], riguardano:

 

§      l’attuazione dell’Accordo su previdenza, lavoro e competitività del 23 luglio scorso tra Governo e parti sociali, cd. Protocollo Welfare(AC 3178);

§      i costi della politica e la razionalizzazione della P.A.;

§      il sostegno ai non autosufficienti, le politiche sociali e la famiglia;

§      la razionalizzazione e l’ammodernamento del sistema sanitario nazionale;

§      le infrastrutture, l’ambiente, l’assetto e la mobilità sul territorio.

 

Nell'audizione del 4 ottobre presso le Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato il Ministro dell'economia ha precisato che la manovra annuale di finanza pubblica si articola su 4 anni, poiché, oltre a riguardare - come di norma - il triennio futuro (2008-1011), interviene ancora una volta sul 2007, con il decreto-legge n. 159 del 2007.

Tale legame del decreto-legge n. 159 del 2007 con la manovra di finanza pubblica è reso evidente dalla circostanza secondo la quale tale provvedimento anticipa alcuni degli interventi che il DPEF 2008-2011 inseriva nella cosiddetta "Tassonomia delle spese eventuali", relative ad impegni sottoscritti e alle prassi consolidate. Si tratta in particolare di una quota degli oneri del contratto del pubblico impiego, di stanziamenti per la cooperazione internazionale e per gli investimenti di Ferrovie ed ANAS.

 

Il decreto-legge n.159 del 2007, approvato contestualmente alla manovra di bilancio per il 2008 e attualmente in corso d’esame da parte del Parlamento, reca interventi che operano quasi esclusivamente nel 2007, con effetti onerosi pari a oltre 8400 milioni di euro, coperti, quanto a 5.978 milioni di euro a valere sulle maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni registrate nel disegno di legge di assestamento del Bilancio dello Stato, quanto 1.320 milioni di euro mediante utilizzo della riduzione dell’autorizzazione di spesa concernente il contributo al bilancio comunitario, anch’essa già iscritta (per un importo pari a 1300 milioni di euro) nell’assestamento 2007, e quanto 1.100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002.

I principali interventi introdotti dal decreto riguardano, per la spesa corrente, le misure una tantum a favore dei soggetti c.d. incapienti per un importo complessivo di 1.900 milioni di euro, le risorse per il pubblico impiego e la cooperazione internazionale, nonché le risorse per l'istruzione. Le maggiori spese in conto capitale riguardano le risorse a favore dell'edilizia residenziale pubblica, le spese per l'ambiente e le risorse per opere pubbliche e trasporti (investimenti Anas e Ferrovie).


2. Il contenuto della manovra

 

Diversamente dalle manovre adottate negli ultimi anni[7], la manovra finanziaria per il 2008 non ha la funzione di ricondurre il disavanzo tendenziale, vale a dire il disavanzo che si produrrebbe sulla base della legislazione vigente qualora non intervenissero ulteriori provvedimenti, ai valori programmatici.

 

Il Governo ha infatti confermato l’obiettivo di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche indicato dal DPEF al -2,2 per cento del PIL per il 2008, destinando le maggiori risorse resesi disponibili dal favorevole andamento del quadro tendenziale dei conti pubblici e, segnatamente, delle entrate tributarie, al finanziamento di nuovi interventi oggetto dalla manovra contenuta nel disegno di legge finanziaria, la quale, rispetto al quadro tendenziale, reca un effetto espansivo di circa 0,4 punti di PIL nel 2008, 0,3 nel 2009 e nel 2010 e di 0,2 nel 2011.

 

La manovra finanziaria comporta pertanto un aumento dell'indebitamento netto per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 rispetto alle previsioni a legislazione vigente.

 

Nel 2008, a seguito delle modifiche apportate dal Senato all’articolato e alle tabelle del disegno di legge finanziaria, l'aumento dell'indebitamento netto, pari a circa 6.421 milioni di euro, deriva da una riduzione netta delle entrate di circa 2.345 milioni di euro e da un aumento complessivo delle spese pari a circa 4.076 milioni di euro[8].

 


La tabella seguente riepiloga gli effetti complessivi in termini di indebitamento netto per il triennio 2008-2010, disaggregandoli in termini di variazione netta delle entrate (composta dal saldo delle minori e maggiori entrate) e delle spese (anch'esse espresse come saldo delle maggiori e minori spese).

 

Effetti sul conto economico delle Amministrazioni Pubbliche

(mln euro)

2008

2009

2010

Maggiori entrate

707

733

1.160

Minori entrate

3.052

4.568

3.532

Riduzione Netta Entrate

2.345

3.835

2.372

Maggiori spese (articolato + tabelle)

9.767

6.860

8.973

Minori Spese

5.691

5.911

5.997

Aumento Netto Spese

4.076

949

2.976

Aumento dell'Indebitamento netto

6.421

4.785

5.348

 

Negli anni successivi, il peggioramento dell'indebitamento netto è inferiore a quello che si prevede nel 2008, risultando pari a circa 4.785 milioni di euro per il 2009 e a 5.348 milioni di euro per il 2010.

 

Tale andamento appare riconducibile ad una serie di fattori.

Gli effetti sul saldo derivanti dalla componente dal lato delle entrate rimangono significativi in ciascuno degli esercizi, con variazioni da un esercizio all'altro dovute principalmente ai meccanismi di saldo-acconto degli interventi operati sulle imposte.

Decrescente risulta invece il contributo netto delle spese. La variabilità del contributo delle maggiori spese è ascrivibile, tra l’altro, alle spese di attuazione del Protocollo Welfare (che mostrano un andamento crescente, nel 2010 pari a 2.750 milioni di euro, a fronte della stima per il 2008 di 1.278 milioni di euro). Il contributo crescente delle minori spese nel triennio dipende principalmente dalla valutazione dei risparmi connessi con la razionalizzazione della spesa delle Pubbliche amministrazioni, soprattutto in relazione alla riduzione dei consumi intermedi.

La riduzione di gettito è ascrivibile principalmente agli effetti degli interventi di natura tributaria sulle famiglie (casa e affitti), mentre l'incremento dal lato della spesa dipende in larga misura da interventi di parte corrente, tra cui, in particolare, le misure in materia di pubblico impiego e le risorse per l'attuazione del Protocollo Welfare, che costituiscono la gran parte delle maggiori spese correnti. La maggiore spesa in conto capitale vede rifinanziamenti nella parte tabellare del disegno di legge finanziaria. I risparmi di spesa riguardano in gran parte le misure di parte capitale e sono ascrivibili per oltre 1500 milioni di euro alla modifica del termine di perenzione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, cui si aggiungono ulteriori interventi di razionalizzazione della spesa di parte corrente, tra i quali una ulteriore riduzione dei consumi intermedi.

Nel complesso, nel 2008 le spese in conto capitale con le misure riportate nell'articolato diminuiscono di 2.554 milioni, in quanto le maggiori spese, pari a 1.337 milioni, risultano inferiori alle misure di contenimento valutate in circa 3.891 milioni.

 

Rispetto al testo del disegno di legge finanziaria presentato al Senato, le modifiche ivi apportate hanno determinato una riduzione della variazione netta delle entrate, che, per il 2008, sono passate da -2.606 milioni di euro a – 2.345 milioni di euro, a fronte della quale si è registrato un aumento netto delle spese per un importo pari a 261 milioni di euro.

 

La tabella seguente espone il confronto degli effetti in termini di indebitamento netto per l’anno 2008 tra il testo del disegno di legge finanziaria presentato dal Governo e quello approvato dal Senato.

 

Effetti sul conto economico delle Amministrazioni Pubbliche

(mln euro)

2008 AS1817

2008 AC3256

Differenza

Maggiori entrate

262

707

445

Minori entrate

2.867

3.052

185

Riduzione Netta Entrate

2.606

2.345

-261

Maggiori spese (articolato + tabelle)

8.557

9.767

1.210

Minori Spese

4.742

5.691

949

Aumento Netto Spese

3.815

4.076

261

Aumento dell'Indebitamento netto

6.421

6.421

0

 

 

Per quanto concerne il contenuto, si osserva, preliminarmente, come la manovra finanziaria per il 2008 si collochi nella nuova cornice generale della decisione di bilancio, caratterizzata dalla nuova classificazione in Missioni (34) e Programmi (167) del Bilancio dello Stato[9].

 

La riclassificazione del Bilancio dello Stato per Missioni e Programmi si è infatti riverberata anche nella struttura del disegno di legge finanziaria per il 2008.

 

La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2007, sopperendo alla mancanza di una procedura formalizzata comune a tutte le Amministrazioni, ha infatti introdotto delle linee guida per le Amministrazioni che hanno consentito una più ordinata e organica predisposizione delle proposte di variazione della legislazione vigente da introdurre nel disegno di legge finanziaria. Conseguentemente, già durante il processo di formazione del disegno di legge finanziaria, le singole proposte provenienti dai Dicasteri sono state strutturate seguendo la classificazione in Missioni e Programmi. Ai sensi della suddetta circolare le proposte di variazione dovevano infatti contenere: a) la definizione di priorità, con l’indicazione delle ragioni delle variazioni ed il grado di priorità rispetto alle altre proposte; b) la redistribuzione delle risorse già in gestione dell’Amministrazione sulla base della legislazione vigente piuttosto che ad un aumento; di conseguenza, le proposte dovevano includere le possibili abrogazioni di normativa vigente per liberare risorse al fine di potenziare i Programmi ritenuti prioritari; c) gli obiettivi da perseguire, anche al fine della realizzazione della c.d. spending review, ossia del piano di analisi e valutazione della spesa pubblica avviato dal Governo.

 

Le Missioni - ossia le funzioni principali e i grandi obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica - che interessano il disegno di legge finanziaria per il 2008 sono pari a 29 su un totale di 34 previste dalla nuova classificazione del Bilancio.

Le disposizioni relative a tali Missioni sono inserite al Titolo III, “Interventi sulle Missioni”, Capi I – XXVIII del provvedimento.

 

La tabella che segue reca l’elenco delle Missioni cui sono ascritti effetti di spesa nell’articolato e nelle tabelle del disegno di legge finanziaria secondo l’allegato 7 riferito al testo presentato al Senato e il corrispondente peso percentuale in termini di saldo netto da finanziare[10].

 

Anno
2008

Missioni

Saldo netto da finanziare

Quota parte
%
sul totale delle spese ripartite per Missione

3

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

10.935,9

44,3

33

Fondi da ripartire

4.024,1

16,3

4

L'Italia in Europa e nel Mondo

3.493,7

14,1

25

Politiche previdenziali

1.631,4

6,6

28

Sviluppo e riequilibrio territoriale

1.150,0

4,7

11

Competitività e sviluppo delle imprese

1.067,3

4,3

26

Politiche del lavoro

880,0

3,6

13

Diritto alla mobilità

625,4

2,5

23

Istruzione universitaria

550,0

2,2

1

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e PCM

134,0

0,5

14

Infrastrutture pubbliche e logistica

125,0

0,5

17

Ricerca ed innovazione

84,3

0,3

15

Comunicazioni

80,0

0,3

9

Agricoltura-politiche agroalimentari e pesca

74,7

0,3

29

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

74,1

0,3

8

Soccorso civile

68,6

0,3

24

Diritti sociali e solidarietà sociale

58,8

0,2

27

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

51,5

0,2

30

Giovani e sport

51,0

0,2

18

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

50,0

0,2

21

Tutela e valorizzazione dei beni culturali

35,4

0,1

5

Difesa e sicurezza del territorio

30,0

0,1

16

Commercio internazionale ed internazionalizzazione sistema produttivo

30,0

0,1

7

Ordine pubblico e sicurezza

24,3

0,1

31

Turismo

0,0

0,0

22

Istruzione scolastica

-20,0

-0,1

varie*

Misure di razionalizzazione della spesa che interessano più missioni/programmi

-604,0

-2,4

 

Totale

24.705,4

100,0

 

Sulla base di tali dati si evince come rimangano esclusi dalla ripartizione per Missione gli articoli iniziali del disegno di legge, relativi alle disposizioni di cui al Titolo I e II in materia di risultati differenziali e di entrata (da 1 a 15), nonché gli articoli finali, relativi alle disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le Missioni (da 137 a 144) ed in materia di pubblico impiego (da 145 a 149), poiché non imputabili distintamente ad alcuna specifica Missione.

Per quanto attiene agli interventi sulle Missioni recati dal disegno di legge finanziaria presentato dal Governo, si osserva come, sul versante delle spesa, gli effetti più rilevanti in termini di saldo netto da finanziare siano ascrivibili alle Missioni 3 (Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali[11]), 33 (Fondi da ripartire) e 4 (L’Italia in Europa e nel mondo). Di particolare rilievo in termini di impatto quantitativo sono inoltre le diverse misure di riduzione/razionalizzazione della spesa che interessano più Missioni/Programmi (per un approfondimento in ordine alla riclassificazione del Bilancio dello Stato si rinvia alla Parte III del presente dossier).

 

Sempre in ordine al contenuto del disegno di legge finanziaria, esso reca, sul versante del reperimento delle risorse, una serie di misure di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, tra le quali si segnalano:

 

§      le minori spese in conto capitale ascrivibili alla previsione di riduzione del termine di perenzione dei residui propri di conto capitale, che viene portato da sette a tre anni (art. 142);

§      le minori spese correnti ascrivibili al taglio lineare delle spese per consumi intermedi non aventi carattere obbligatorio (art.126), nonché la limitazione delle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri per il 50 per cento dei versamenti riassegnabili all’entrata (art.131).

§      le misure finalizzate alla riduzione dei costi della politica, quali la non applicazione dell’adeguamento annuale all’indennità parlamentare (art. 16), la riduzione dei contributi relativi alle comunità montane oggetto di soppressione (art. 25), e la riduzione degli stanziamenti relativi al rimborso delle spese elettorali (art. 67, co. 1);

§      le minori spese in conto capitale derivanti dalla limitazione: degli investimenti degli enti previdenziali pubblici nella misura del 7 per cento dei fondi disponibili (art. 106); delle spese annue di manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché delle spese di manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati da enti pubblici (art. 131);

§      le minori spese correnti derivanti dalle misure volte alla riduzione del costo degli immobili in uso alle Amministrazioni statali, da attuarsi attraverso un piano di razionalizzazione degli spazi (art. 135).

 

Tra le misure di razionalizzazione della spesa, si segnalano, inoltre: le disposizioni di contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche concernenti la cilindrata massima delle autovetture di servizio, la riduzione delle spese postali e telefoniche, la razionalizzazione dell’uso delle dotazioni strumentali e informatiche e dei beni immobili (art. 128); le diposizioni in materia di riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche (art.137), nonché le misure in materia di limiti alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art.144).

 

Per quanto concerne l’utilizzo delle risorse, tra le disposizioni recanti minori entrate, la quota preponderante è rappresentata degli interventi di carattere tributario in favore delle famiglie e, segnatamente, dalle misure agevolative riguardanti l’abitazione principale, tra le quali la detrazione ICI in favore dei proprietari e quelle Ire in favore degli affittuari, che determinano effetti, in termini di indebitamento netto, per circa 2,2 miliardi di euro.

 

Con riguardo agli interventi in favore delle famiglie, si rammenta che il decreto legge n. 159/2007 collegato alla manovra di finanza pubblica prevede per l’anno in corso l’istituzione di un fondo con una dotazione pari a 1,9 miliardi di euro, destinata all’attribuzione ai soggetti incapienti ed ai relativi familiari fiscalmente a carico di una somma forfetaria a titolo di rimborso di parte delle maggiori entrate affluite all’erario .

 

Gli interventi inerenti il prelievo sulle imprese appaiono invece caratterizzati da molteplici misure che, a fronte di riduzioni di aliquota (IRES e IRAP), determinano un ampliamento delle basi imponibili, realizzando nel contempo una semplificazione e razionalizzazione del prelievo medesimo.

In materia di pubblico impiego le maggiori spese sono ascrivibili in prevalenza all’integrazione degli stanziamenti per i rinnovi contrattuali del biennio 2006-2007 con riferimento ai protocolli siglati dal Governo con le organizzazioni sindacali nell’aprile e nel maggio 2007; le misure adottate in materia recano complessivamente, in termini di indebitamento netto, maggiori oneri pari ad oltre 2 miliardi di euro per il 2008.

Tra le disposizioni in materia di previdenza e assistenza, il peso preponderante è rappresentato dal finanziamento del Protocollo sul Welfare del 23 luglio 2007, la cui attuazione è rinviata al disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica attualmente all’esame della Camera (AC 3178). Si segnalano, inoltre, le misure nel settore degli ammortizzatori sociali le quali, peraltro, essendo finanziate a valere sul Fondo per l’occupazione, non hanno autonoma incidenza sui saldi.

In materia di sanità, si segnalano le disposizioni che, in attuazione di quanto previsto dai Piani di rientro del disavanzo sottoscritti da alcuni regione, autorizzano lo Stato ad effettuare un’anticipazione a Lazio, Campania, Molise e Sicilia, nel limite massimo di 9.100 milioni di euro, finalizzata all’estinzione anticipata dei debiti sanitari cumulati fino al 31 dicembre 2005 (art. 29).

In materia di enti locali, si segnala, infine, la modifica dei criteri contabili del patto di stabilità interno, finalizzata, tra l’altro, ad agevolare l’utilizzo degli avanzi di amministrazione per il finanziamento della spesa in conto capitale.


3. La disciplina contabile: la legge finanziaria

La legge finanziaria costituisce lo strumento attraverso il quale viene modificata la legislazione vigente al fine di conseguire gli obiettivi finanziari stabiliti nel DPEF e nell’eventuale Nota di aggiornamento, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.

A tal fine gli effetti, in termini di entrata e di spesa, delle disposizioni contenute nella legge finanziaria, una volta che quest’ultima è stata approvata da ciascun ramo del Parlamento, sono recepiti nel bilancio dello Stato per effetto dell’approvazione della Nota di variazioni. Attraverso la Nota di variazioni, infatti, le previsioni del bilancio dello Stato, che viene presentato in Parlamento in base alla legislazione vigente, sono modificate per tenere conto degli effetti delle norme contenute nella legge finanziaria.

La legge finanziaria risulta pertanto lo strumento di attuazione della manovra di finanza pubblica, vale a dire del complesso di interventi per mezzo dei quali viene operata una correzione degli andamenti tendenziali (gli andamenti a legislazione vigente) del bilancio dello Stato e della finanza pubblica, in modo da adeguarli al perseguimento degli obiettivi programmati.

 

Il contenuto della legge finanziaria è stabilito dall’articolo 11 della legge della legge n. 468/1978, e successive modificazioni.

In base al citato articolo (comma 3), possono essere contenute nell’articolato della legge finanziaria le seguenti disposizioni:

 

§      il livello massimo di saldo netto da finanziare, in termini di competenza, e di ricorso al mercato finanziario, vale a dire il tetto massimo del nuovo indebitamento aggiuntivo consentito in ciascuno degli anni del periodo considerato nel bilancio pluriennale (lett. a); con riferimento al livello massimo di saldo netto da finanziare, sono distintamente indicate le eventuali regolazioni debitorie pregresse;

§      le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni e le altre misure che incidono sulla determinazione quantitativa della prestazione, relativamente ad imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione (lett. b);

§      l'importo complessivo massimo destinato, per ciascun anno, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale (lett. h);

§      altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla finanziaria da norme vigenti (lett. i);

§      norme che comportino aumenti di entrata o riduzioni di spesa, escluse quelle a carattere ordinamentale o organizzatorio, a meno che si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi (lett. i-bis, introdotta dal comma 17 dell'art. 2 della legge n. 208/1999);

§      norme che comportino aumenti di spesa o riduzioni di entrata, il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale (lett. i-ter, introdotta dal comma 17 dell'art. 2 della legge n. 208/1999);

Fin dalla prima applicazione delle innovazioni introdotte con la legge n. 208/1999, la possibilità di inserire nella legge finanziaria interventi espansivi a sostegno dell’economia è stata interpretata, in sede parlamentare, nel senso che tali interventi possono essere finalizzati anche al sostegno del reddito.

§      norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi dalla cui attuazione siano derivati oneri maggiori rispetto a quelli previsti (lettera i-quater, introdotta dal comma 01, lett. a), dell'art. 1 del D.L. n. 194/2002 come modificato dalla legge di conversione n. 246/2002).

Di conseguenza, ai sensi del comma 01, lett. b), dell'art. 1 del D.L. n. 194/2002, come modificato dalla relativa legge di conversione, in allegato alla legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati ai sensi dell’art. 11-ter, comma 7, della L. n. 468/1978, per correggere gli effetti finanziari di leggi che abbiano registrato oneri superiori a quelli previsti, e le misure correttive inserite a tal fine nella legge finanziaria medesima.

 

Nelle Tabelle approvate con la legge finanziaria sono disposti:

§      gli importi dei fondi speciali destinati al finanziamento di provvedimenti che si prevede saranno approvati nel corso d'anno (lett. g). I fondi speciali sono indicati per Ministeri in due distinte tabelle, una per la parte corrente e l'altra per quella in conto capitale (rispettivamente, Tabelle A e B).

La legge n. 468/1978 ha inoltre previsto l'introduzione nei fondi speciali di accantonamenti di segno negativo, relativi cioè a provvedimenti di risparmio di spesa o di aumento di entrata, il cui perfezionamento in corso di anno condiziona per pari ammontare la successiva approvazione di provvedimenti collegati ad accantonamenti positivi;

§      la determinazione per ciascun anno del finanziamento da iscrivere in bilancio per le leggi di spesa permanenti la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sia che si tratti di spese di parte corrente che di spese in conto capitale (Tabella C – lett. d), come modificata dal comma 15 dell'art. 2 della legge n. 208/1999).

Le leggi di spesa quantificate nella Tabella C sono, in gran parte, riferite a trasferimenti di risorse per il funzionamento di enti, organi, autorità amministrative indipendenti e Agenzie di settore, leggi di spesa relative al finanziamento di alcuni fondi (Università, Osservatori, Protezione civile);

§      il rifinanziamento, per un solo anno, di interventi di conto capitale per i quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché il rifinanziamento, per uno o più degli anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di particolare rilievo definiti di "sostegno dell'economia", classificati tra le spese in conto capitale. Mentre il finanziamento annuale può essere autonomamente disposto al momento della predisposizione dalla legge finanziaria, il rifinanziamento pluriennale deve essere previsto dalla legge sostanziale, (Tabella D – lett. f), modificata dal comma 16 dell'art. 2 della legge n. 208);

§      la riduzione per ciascun anno di autorizzazioni legislative di spese: il cosiddetto "definanziamento" (Tabella E – lett. e);

§      la determinazione (le c.d. “rimodulazioni”), per le leggi di spesa a carattere pluriennale, ripartite per settori di intervento, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati (Tabella F – lett. c) dell'art. 11, comma 3).


 

PARTE III
Il disegno di legge di Bilancio per il 200
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1. La disciplina contabile: il Bilancio dello Stato

1.1 Funzioni e struttura del Bilancio

Il Bilancio dello Stato è il documento con il quale viene regolata la gestione finanziaria delle amministrazioni dello Stato, attraverso l’indicazione delle entrate e delle spese.

 

Ai sensi dell’articolo 81, comma primo, della Costituzione, l’iniziativa relativa alla presentazione in Parlamento del bilancio dello Stato è riservata al Governo. Il Parlamento approva il Bilancio con legge.

L’articolo 81, comma terzo, della Costituzione dispone inoltre che “con la legge di approvazione del Bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese”.

In base a tale disposizione costituzionale si è ritenuto che con la legge di approvazione del bilancio non si possa modificare la normativa sostanziale su cui si fonda l’acquisizione delle entrate e l’erogazione delle spese. Il Bilancio pertanto quantifica le previsioni di entrata e di spesa in base alla disciplina vigente al momento in cui viene predisposto.

 

Sono invece determinate direttamente in sede di bilancio le spese di carattere discrezionale, vale a dire le spese, per lo più connesse all’operatività delle amministrazioni, la cui quantificazione non è riconducibile a disposizioni di legge e che comunque non sono giuridicamente obbligatorie.

 

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, presentato dal Governo entro il 30 settembre di ogni anno, è costituito :

 

§      da un unico stato di previsione dell’entrata, nel quale sono registrate le entrate di competenza di tutti i Ministeri (principalmente del Ministero dell’economia e delle finanze, ma anche degli altri Ministeri);

§      dagli stati di previsione della spesa, relativi ai singoli Ministeri con portafoglio;

§      dal quadro generale riassuntivo.

 

Il disegno di legge di bilancio viene esaminato congiuntamente al disegno di legge finanziaria nell’ambito della c.d. sessione di bilancio.

 

A seguito della riforma della struttura del bilancio dello Stato effettuata nel 1997 (legge n. 94/1997 e decreto legislativo n. 279/1997), all’interno di ciascuno stato di previsione, le voci contabili in rapporto alle quali sono indicate le previsioni di entrata e di spesa, in termini di competenza e di cassa, sono rappresentate dalle unità previsionali di base, che costituiscono l’unità elementare ai fini dell’approvazione parlamentare.

 

Le unità previsionali di base (UPB) rappresentano le voci fondamentali della struttura del bilancio dello Stato, in quanto costituiscono l’oggetto dell’approvazione parlamentare: esse sono individuate dai singoli disegni di legge di bilancio, con i quali si provvede, di volta in volta, alle eventuali modifiche o integrazioni rispetto alla classificazione dell'anno precedente.

Fino al bilancio 2007, le unità previsionali di base hanno seguito la classificazione delineata dall’articolo 4 della legge di riforma n. 94/97.

In particolare, negli stati di previsione relativi alla spesa, le unità previsionali di base sono articolate, al primo livello, per centri di responsabilità amministrativa, che attualmente corrispondono alle direzioni generali dei singoli dicasteri competenti a gestire le risorse finanziarie assegnate. Al secondo livello, sono articolate sulla base del titolo della spesa (corrente, in conto capitale o rimborso di passività finanziarie). Al terzo livello, le unità previsionali di base sono distinte in base alla tipologia di spesa. Per la spesa corrente le tipologie sono: funzionamento; interventi; trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi; oneri del debito pubblico; oneri comuni. Per la spesa in conto capitale, le unità previsionali di base sono articolate in: investimenti, oneri comuni; altre spese. Le unità previsionali di base presentano un ulteriore ripartizione (quarto livello), che si riferisce alla specifica destinazione dello stanziamento .Quando ci si riferisce genericamente alle “unità previsionali di base” si intende far riferimento alle unità di quarto livello. Le unità previsionali di base di quarto livello sono quelle che, sino al bilancio 2007, sono state oggetto di emendamenti nel corso dell’esame parlamentare, limitatamente alla parte discrezionale.

Per ogni unità previsionale di base sono indicati:

a)  l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b)  l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce (competenza);

c)  l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce (cassa), che si riferiscono in modo indistinto sia alle operazioni in conto competenza che a quelle in conto residui.

La ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base viene esposta, a scopo esclusivamente conoscitivo, nelle tabelle allegate al disegno di legge di bilancio, concernenti lo stato di previsione dell’entrata e ciascun stato di previsione della spesa. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.

Nel quadro generale riassuntivo sono esposti i seguenti saldi:

-        il risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie e il totale delle spese correnti (risparmio pubblico, che corrisponde al saldo corrente);

-        il risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, ad esclusione delle operazioni finanziarie relative alle partecipazioni azionarie, ai conferimenti, alla concessione e riscossione di crediti e all’accensione e rimborso di prestiti (indebitamento o accreditamento netto);

-        il risultato differenziale tra il totale delle entrate finali ed il totale delle spese finali, vale a dire il totale delle entrate con esclusione delle entrate relative alle operazioni di accensione di prestiti e il totale delle spese con esclusione delle spese relative a rimborso di prestiti (saldo netto da finanziare);

-        il risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese (ricorso al mercato).

In appositi allegati (contenuti, a livello generale, nel quadro generale riassuntivo, e, in modo più dettagliato, negli stati di previsione del disegno di legge presentato dal Governo) gli stanziamenti di spesa sono ripartiti secondo l’analisi funzionale e secondo l’analisi economica. Queste ripartizioni non sono oggetto di votazione in Parlamento ed hanno un valore meramente conoscitivo

 

L’approvazione del Bilancio con legge ha l’effetto giuridico di autorizzare l’amministrazione a percepire le entrate ed effettuare le spese ivi iscritte.

Le previsioni relative all’entrata hanno carattere estimativo: le amministrazioni dello Stato hanno comunque facoltà di accertare tutte le entrate per le quali, nel corso dell’esercizio, lo Stato acquisisca un credito e di incassare tutte le entrate versate presso la Tesoreria dello Stato.

L’approvazione delle previsioni di spesa ha invece carattere giuridicamente vincolante: le previsioni di spesa iscritte in Bilancio costituiscono, infatti, il limite massimo entro il quale le amministrazioni dello Stato sono autorizzate ad assumere impegni di spesa (autorizzazioni di competenza) e ad effettuare pagamenti (autorizzazioni di cassa).

1.2 La ripresa del processo di riforma del Bilancio dello Stato

Nel corso del 2007 è stato svolto un ampio dibattito[12] che è sfociato nell’avvio di un processo di riforma degli strumenti e delle procedure di finanza pubblica, che ha investito vari aspetti della problematica, dal potenziamento degli strumenti per il monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, alla modifica delle modalità con le quali si predispongono le manovre di Bilancio, sino alla riclassificazione del Bilancio dello Stato, anche in funzione di un vasto programma di analisi, valutazione e riqualificazione della spesa pubblica (cd. spending review).

 

In tale ambito, la Legge finanziaria per il 2007[13] ha predisposto una serie di strumenti finalizzati ad avviare una riforma dei bilanci pubblici, a potenziare il monitoraggio sugli andamenti di finanza pubblica e a consentire il controllo della spesa pubblica, quali:

-        la Commissione tecnica per la finanza pubblica[14] (CTFP), cui sono stati assegnati compiti di studio e analisi, al fine di formulare proposte per accelerare il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche; con specifico riferimento al Bilancio dello Stato, alla Commissione è stato assegnato il compito di disegnare una diversa classificazione della spesa, anche mediante ridefinizione delle unità elementari ai fini dell'approvazione parlamentare, finalizzata al miglioramento della scelta allocativa e ad una efficiente gestione delle risorse, rafforzando i processi di misurazione delle attività pubbliche e la responsabilizzazione delle competenti amministrazioni;

-        un apposito Servizio studi nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con finalità di raccordo alla Commissione tecnica (comma 476);

-        il rafforzamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica già esistenti, anche con il potenziamento ed il collegamento fra loro delle strutture di supporto del Parlamento (comma 481);

-        un programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali (cd. spending review), affidato al Ministro dell'economia,volto a riesaminare in modo sistematico l’insieme dei Programmi di spesa in atto e valutando la loro corrispondenza agli obiettivi originari ed alle nuove priorità nell’azione di Governo, al fine di migliorare l’efficienza organizzativa e la qualità dei servizi offerti dallo Stato.

Ulteriori passi verso la riforma del Bilancio e un processo sistematico di analisi e valutazione della spesa sono stati:

-        la presentazione da parte del Ministro dell’economia al Consiglio dei Ministri e alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato degli “Orientamenti del MEF in materia di struttura del Bilancio e valutazione della spesa” (Gennaio 2007);

-        l’indicazione da parte del Presidente del Consiglio dei Dicasteri che avvieranno la spending review: Giustizia, Interni, Istruzione, Infrastrutture e Trasporti, (Aprile 2007);

-        la pubblicazione della Circolare del MEF per la predisposizione del Bilancio per l’anno 2008, recante una prima ipotesi di riclassificazione del Bilancio dello Stato (7 Giugno 2007) e della Direttiva del Presidente del Consiglio recante le modalità per la presentazione della legge finanziaria[15](3 agosto 2007);

-        la presentazione di un prima relazione sui risultati del programma di analisi e valutazione della spesa e sulle conseguenti iniziative di intervento: “Libro verde sulla spesa pubblica” (6 settembre 2007);

-        la presentazione del disegno di legge di bilancio per l’anno 2008 riclassificato per Missioni e Programmi (cfr.oltre).

 

Per quanto attiene al dibattito svoltosi sul versante parlamentare, si ricorda che in data 13 febbraio 2007, che le Commissioni Bilancio della Camera e del Senato hanno deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva congiunta sulle linee di riforma degli strumenti e delle procedure di Bilancio[16].

Le due Commissioni Bilancio della Camera e del Senato, nella riunioni, rispettivamente, del 9 e 10 maggio 2007, hanno costituito, ciascuna al proprio interno, un Comitato permanente per il monitoraggio della finanza pubblica - composto in modo paritetico da rappresentanti dei gruppi di maggioranza e dei gruppi di opposizione e presieduto dal Presidente della Commissione - chiamato a svolgere un'attività conoscitiva avente per oggetto le caratteristiche della spesa pubblica, le dinamiche che regolano il suo andamento, i fattori che ne rendono difficile, in base alla vigente normativa, il contenimento, e l'individuazione dei possibili rimedi ai fini di una più efficace allocazione delle risorse disponibili.

 

Per quanto concerne il Bilancio dello Stato, il dibattito che ha condotto alla riclassificazione del Bilancio in Missioni e Programmi (cfr.oltre) è scaturito dalla considerazione che la struttura attuale del Bilancio – fondata sulle unità previsionali di base articolate, al primo livello, in Centri di responsabilità amministrativa - non consente ancora una chiara identificazione delle “azioni” svolte attraverso l’utilizzo delle risorse pubbliche.

Fino al 2007 il Bilancio è stato infatti strutturato sulla base dell’organizzazione delle Amministrazioni (chi gestisce le risorse) e non anche sulle funzioni (cosa viene realizzato con le risorse disponibili).

Si è pertanto ritenuto che ciò renda complesso il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche, non agevolando la definizione delle priorità dell’azione politica ed amministrativa.

Conseguentemente,si è provveduto ad innovare la struttura del Bilancio ponendo al centro dell’attenzione i criteri di allocazione dell’insieme delle risorse pubbliche e le loro modalità di utilizzo, anche al fine di superare la tradizionale logica "incrementale", in base alla quale è invalsa la tendenza a rifinanziare le politiche di spesa in essere senza valutarne attentamente la qualità e l’efficienza in relazione agli obiettivi che si intendono conseguire.

La nuova classificazione del Bilancio, rendendo più evidente il legame tra risorse stanziate e azioni perseguite econsentendoper tale via una più agevole misurazione e verifica degli obiettivi raggiunti, appare, del resto, strettamente funzionale al processo di valutazione e riqualificazione della spesa (cd. spending review)avviato dal Governo al fine di riesaminare in modo sistematico l’efficienza e l’efficacia dell'insieme dei Programmi di spesa in atto.

1.3 La nuova classificazione del Bilancio dello Stato

In coerenza con il dibattito sviluppatosi e con agli impegni assunti in sede parlamentare, il Governo ha inteso dare una ulteriore spinta alla riforma del bilancio del 1997, procedendo, ai fini della predisposizione del Bilancio di previsione a legislazione vigente per il prossimo anno e per il triennio 2008-2010, ad una profonda revisione in senso funzionale del sistema di classificazione del Bilancio dello Stato, volta a chiarire meglio la relazione fra l’insieme complessivo delle risorse disponibili e le specifiche finalità pubbliche perseguite.

 

La revisione operata è avvenuta a legislazione vigente.

Al riguardo, la relazione al disegno di legge di Bilancio per il 20008[17], sottolinea come la nuova struttura del Bilancio si basi sempre sulla legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge di riforma n. 94 del 1997; nel riprendere il processo di riforma si capovolge tuttavia l'impostazione precedente, in quanto si passa da uno schema basato sulle Amministrazioni e le sottostanti unità organizzative (Centri di responsabilità che gestiscono le risorse), ad una struttura che pone al centro le funzioni da svolgere, individuando le grandi finalità perseguite nel lungo periodo con la spesa pubblica (le Missioni), e come esse si realizzano concretamente attraverso uno o più Programmi di spesa (cfr.oltre).

 

Si ricorda che la normativa vigente (articolo 4, comma 2, lettera b), della legge di riforma n. 94 del 1997), prevede che le “funzioni-obiettivo siano individuate con riguardo all’esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto della attività amministrativa, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini”. In linea con tali prescrizioni, nell’ambito del bilancio annuale, sino ad oggi, è stata applicata una classificazione funzionale della spesa, basata per i primi tre livelli (Divisioni, Gruppi, Classi) sulla classificazione COFOG (classification of functions of government - classificazione delle funzioni di Governo, previste dal SEC 95 elaborata in sede OCSE) e per il quarto livello sulle Missioni istituzionali, espressive delle realtà funzionali della spesa pubblica del nostro Paese. La suddivisione percentuale degli stanziamenti di spesa per funzioni obiettivo ha avuto, fino ad ora, un significato solo conoscitivo ed informativo, rivelandosi, ad avviso del Governo[18], insoddisfacente ed inadeguata, stante la sua scarsa capacità di raccordo con il bilancio decisionale votato dal Parlamento e la scarsa significatività nel rappresentare le peculiarità della spesa pubblica italiana. Tale classificazione, inoltre, sviluppandosi strutturalmente in modo trasversale tra i vari Ministeri, non risulta, sempre ad avviso del Governo, idonea a costituire la base per un diverso sistema gestionale diretto alla responsabilizzazione dei dirigenti.

 

La riclassificazione è stata attuata all’interno della struttura attuale del Bilancio dello Stato, il quale, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 468 del 1978, si articola in stati di previsione, corrispondenti, per quanto riguarda la spesa, ai Ministeri.

 

Per quanto concerne gli stati di previsione della spesa, la riorganizzazione operata si fonda su una classificazione delle risorse finanziarie secondo due livelli di aggregazione: 34Missioni, a loro volta articolate in 167 “Programmi.

 

Si segnala, peraltro, che nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di Bilancio presentato al Senato (A.S. 1818), si fa riferimento a 168 programmi, ma in realtà, secondo quanto riportato nell’allegato al medesimo disegno di legge “Riepilogo Missione/Programma”, i Programmi ivi effettivamente contemplati sono 167.

Le Missioni

Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. Sono quindi una rappresentazione politico-istituzionale del Bilancio, volta a rendere più trasparenti i grandi aggregati di spesa e a meglio comunicare le direttrici principali dell’azione amministrativa delle singole Amministrazioni.

 

L’articolazione delle Missioni sottende una visione dello Stato che non svolge solo le funzioni fondamentali - quali, ad esempio, l'amministrazione della difesa (Missione 5), e della la giustizia (Missione 6), la tutela della salute (Missione 20) e la promozione dell’istruzione scolastica (Missione 22) - ma espleta anche compiti di tutela di particolari categorie sociali e di redistribuzione delle risorse, tutelando, ad esempio, i diritti sociali e la famiglia (Missione 24) e i giovani e lo sport (Missione 30), ovvero interessi collettivi, come lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell’ambiente (Missione 18).

 

Le Missioni non corrispondono alla ripartizione degli stati di previsione, nel senso che vi sono numerosi Ministeri che partecipano a più di una Missione istituzionale e che vi sono Missioni istituzionali affidate alla responsabilità di più Ministeri. Esse possono essere pertanto ministeriali o trasversali a più Dicasteri (interministeriali), a seconda dell’attuale ripartizione di funzioni, superando, come accennato, l’approccio tradizionale che articola la spesa pubblica secondo l’organizzazione amministrativa del Governo.

 

Le Missioni possono essere ricondotte ad un concetto di "risorse di settore", ove la Missione circoscrive l'insieme di risorse disponibili per quella specifica funzione, e può dunque essere utilizzata nell'ambito del dibattito parlamentare per organizzare la discussione della sessione di Bilancio.

 

Rispetto alla classificazione funzionale della spesa applicata sino al Bilancio 2007, basata per i primi tre livelli sulla classificazione COFOG (classification of functions of government) - ossia sulla classificazione delle funzioni di Governo previste dal SEC/95 ed elaborata in sede OCSE - e per il quarto livello sulle Missioni istituzionali, espressive delle realtà funzionali del nostro Paese, il nuovo concetto di missione, introdotto per il Bilancio 2008, si avvicina al primo livello della classificazione COFOG (Divisioni), avente lo scopo di confrontare macroaggregati e consentire una rappresentazione sintetica della spesa pubblica. Di converso, se ne allontana per la maggiore capacità esplicativa, considerato che la classificazione in Missioni in oggetto ha ricondotto a funzioni primarie dello Stato italiano attività che, nella classificazione COFOG, vengono considerate al secondo (Gruppi) o al terzo (Classi) livello; nel contempo, non fa riferimento ad alcune funzioni di primo livello COFOG che hanno scarsa capacità esplicativa ( come, ad esempio, gli "Affari economici").

 

La nuova struttura prevede inoltre due Missioni trasversali, presenti in tutti i Ministeri: "Fonde da ripartire" e "Servizi istituzionali e generali".

La Missione "Fondi da ripartire" raccoglie alcuni fondi di riserva e speciali, che non hanno, in sede di predisposizione della legge di Bilancio di previsione, una collocazione specifica, ma la cui attribuzione è demandata ad atti e provvedimenti successivi adottati in corso di gestione.

La seconda - "Servizi istituzionali e generali" - raggruppa le spese di funzionamento dell'apparato amministrativo, le quali sono trasversali a più finalità e non attribuibili puntualmente alle singole Missioni. Rientrano, in particolare, in tale categoria le spese per "l'indirizzo politico" e per "gli affari generali".

 

Si segnala, in proposito, come durante il dibattito parlamentare svoltosi in ordine alla riforma degli strumenti e delle procedure di Bilancio, sia stato sottolineato come le due Missioni di carattere generale e trasversale che interessano gli stati di previsione di tutti i Ministeri tolgano in parte significatività alla costruzione dei Programmi, e che pertanto potrebbe in prospettiva valutarsi l’opportunità di ripartire le relative risorse nell’ambito dei singoli Programmi. Nella audizione dinanzi alle Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato del 9 ottobre 2007, la Commissione tecnica per la finanza pubblica, nel riassumere le criticità del Bilancio riclassificato, ha inoltre sottolineato, tra l’altro, limpossibilità di rapportare direttamente alle Missioni alcune norme di carattere trasversale (come quelle, ad esempio, inerenti il pubblico impiego e i consumi intermedi).

 

Ciascuna Missione è di norma suddivisa in più Programmi[19], ma non mancano Missioni (Missione n. 25 – Politiche previdenziali – Missione n.31 - Turismo) che consistono in un unico Programma (cfr.oltre).

 

Come accennato, la riclassificazione del Bilancio consente di identificare chiaramente lo stock delle risorse disponibili[20] a legislazione vigente per ciascuna della 34 grandi finalità istituzionali perseguite con la spesa pubblica, offendo pertanto un quadro più ampio e completo di quello offerto dalla legge finanziaria, che si limita invece a definire soltanto le risorse incrementali al margine per il prossimo anno[21].

 

A tale proposito, analizzando la quota delle risorse disponibili per il 2008 per ognuna delle 34 Missioni rispetto al totale del Bilancio dello Stato, così come rideterminate dalla II Nota di Variazione approvata dal Senato - che ha trasferito nel bilancio a legislazione vigente gli effetti del disegno di legge finanziaria e degli emendamenti al disegno di legge di bilancio approvati dal Senato - emerge come le percentuali maggiori delle risorse siano destinate a:

§      le relazioni finanziarie con le autonomie locali (Missione 3 – Relazioni autonomie territoriali - 23,55 per cento );

§      gli interessi per il servizio del debito (Missione 34 – Debito pubblico - 16,33 per cento)[22];

§      i trasferimenti agli enti previdenziali per la previdenza obbligatoria e complementare (Missione 25– Politiche previdenziali- 14,31 per cento).

 

Il 10,51 per cento della spesa complessiva è poi destinato alle missioni relative all’istruzione scolastica e universitaria (Missione 22 – Istruzione scolastica – e 23 – Istruzione universitaria), il 5,68 per cento alle relazioni internazionali e alla cooperazione ( Missione 4 – L’Italia in Europa e nel mondo) e il 5,06 per cento è riferito ai diritti sociali e alla solidarietà sociale (Missione 24).

A fronte dell’entità delle risorse destinate alle suddette finalità istituzionali, si segnalano, a titolo esemplificativo, le risorse destinate alla ricerca e all’innovazione (Missione 17- 0,85 per cento); alle politiche del lavoro (Missione 26 - 0,76 per cento) e all’energia e diversificazione delle fonti energetiche (Missione 10 - 0,01 per cento).

 

La tabella che segue mostra l’ammontare complessivo e in quota percentuale delle risorse disponibili per ciascuna delle 34 Missioni iscritte nel Bilancio 2008, comprensive delle variazioni apportate dalla II Nota di variazione approvata dal Senato[23].

 

Numero Missione

Missioni

Stanziamenti BLV + II Nota Var.
(mln. di euro)

%
sul totale
BLV+II Nota Var.

3

Relazioni autonomie territoriali

112.792

23,55

34

Debito pubblico*

78.231

16,33

25

Politiche previdenziali

68.559

14,31

22

Istruzione scolastica

41.583

8,68

4

L'Italia in Europa e nel mondo

27.205

5,68

24

Diritti sociali e solidarietà sociale

24.234

5,06

33

Fondi da ripartire

19.961

4,17

5

Difesa e sicurezza del territorio

19.008

3,97

13

Diritto alla mobilità

10.514

2,19

7

Ordine pubblico e sicurezza

9.321

1,95

29

Politiche finanziarie e di bilancio**

8.920

1,86

23

Istruzione universitaria

8.760

1,83

6

Giustizia

7.268

1,52

28

Sviluppo e riequilibrio territoriale

5.489

1,15

11

Competitività e sviluppo imprese

4.433

0,93

17

Ricerca ed innovazione

4.060

0,85

14

Infrastrutture pubbliche e logistica

3.914

0,82

8

Soccorso civile

3.755

0,78

26

Politiche per il lavoro

3.624

0,76

1

Organi costituzionali

3.334

0,70

32

Servizi generali amministrazioni

2.830

0,59

18

Sviluppo sostenibile

1.665

0,35

21

Tutela beni culturali

1.633

0,34

27

Immigrazione

1.486

0,31

9

Agricoltura e pesca

1.364

0,28

15

Comunicazioni

1.354

0,28

19

Casa e assetto urbanistico

1.060

0,22

30

Giovani e sport

958

0,20

20

Tutela della salute***

881

0,18

2

Amm.ne generale territorio

352

0,07

16

Commercio internazionale

268

0,06

31

Turismo

113

0,02

10

Energia e fonti energetiche

59

0,01

12

Regolazione dei mercati

16

0,00

TOTALE

479.004

100,00

 

(*)    La Missione “Debito pubblico” rappresenta il valore cumulato del debito lordo consolidato dello Stato; essa si articola nei Programmi “Oneri per il servizio del debito statale”(interessi passivi) e “Rimborsi del debito statale” (rimborso di prestiti). Il dato indicato nella tabella si riferisce alla Missione al netto dei rimborsi del debito statale.

(**) Al netto delle regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d’imposta.

(***) La voce non include le risorse delle regioni.

 

I Programmi

Ogni Missione si realizza concretamente attraverso uno o più Programmi.

 

I 167 Programmi individuati rappresentano “aggregati omogenei di attività svolte all’interno di ogni singolo Ministero, per perseguire obiettivi ben definiti nell’ambito delle finalità istituzionali, riconosciute al Dicastero competente”.

Essi sono prevalentemente di competenza di un unico Ministero, anche se non mancano Programmi condivisi tra più Amministrazioni[24].

 

Tra i Programmi, sono condivisi tra più Amministrazioni: Indirizzo politico; Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza; Fondi da assegnare; Prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento; Sviluppo sostenibile; Tutela e conservazione della fauna, della flora e salvaguardia della biodiversità; Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale; Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale, trasferimenti agli enti ed organismi interessati; Rapporti con le confessioni religiose; Oneri per il servizio del debito statale; Rimborsi del debito statale.

 

Il Programma trova la sua base normativa nell’art. 2, comma 2, della legge 468/78, come modificato dalla legge n. 94/97, e rappresenta il fulcro della nuova classificazione proposta, in quanto, ad avviso del Governo, costituisce un livello di aggregazione sufficientemente dettagliato da consentire all’organo politico di poter scegliere chiaramente l'impiego delle risorse tra scopi alternativi.

 

I nuovi Programmi derivano sostanzialmente dall'aggregazione delle attuali Missioni istituzionali (4° livello funzionale successivo ai tre livelli della classificazione COFOG), in modo da identificare aggregati più ampi e significativi rispetto a quelli esistenti.

I Programmi indicano quanto più possibile i risultati da perseguire in termini di impatto dell’azione pubblica sui cittadini e nel territorio (outcome). Nel concreto, alcuni Programmi hanno carattere strumentale, indicano cioè input dell’Amministrazione statale per perseguire le sue finalità, o evidenziano prodotti o servizi finali dell’azione dello Stato (output)

 

Per ogni Ministero esistono due Programmi trasversali, dove vengono allocate le “spese indirette”, non attribuibili ex ante ai Programmi, e le spese di "indirizzo politico", collegati entrambi alla corrispondente Missione "Servizi istituzionali e generali", sopra richiamata.

 

Ciascun Programma si estrinseca in un insieme di sottostanti "attività" che ogni Amministrazione pone in essere per il raggiungimento delle proprie finalità.

I Programmi sono pertanto frazionati in “Macroaggregati”, i quali evidenziano le diverse tipologie di spesa attribuite a ciascun Programma e costituiscono le unità fondamentali di voto nell’esame parlamentare del disegno di legge di Bilancio, corrispondenti alle voci dell’attuale terzo livello delle unità previsionali di base, previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 279/1997.

 

I Macroaggregati evidenziano le risorse attribuite e gestite dal Centro di responsabilità; i Centri di responsabilità vengono pertanto collocati al di sotto dei Macroaggregati, per consentire l'evidenziazione degli stanziamenti di Missioni, Programmi e unità previsionali di base, assegnati agli stessi Centri di responsabilità, secondo le schema seguente:

 

§      Missioni

§      Programmi

§      Macroaggregati (unità di voto parlamentare)

Per la Spesa corrente

-       1. Funzionamento

-       2. Interventi

-       3. Oneri comuni

-       4. Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi

-       5. Oneri del debito pubblico

Per la Spesa in conto capitale

-       6. Investimenti

-       7. Altre spese in c/capitale

-       8. Oneri comuni

Rimborso di prestiti

-       9. Rimborso del debito pubblico

 

Centro di responsabilità amministrativa

 

In pratica, nel Bilancio predisposto per la decisione parlamentare, ogni Ministero ha in evidenza, in via progressiva, le “Missioni” sulle quali è coinvolto, i “Programmi” di competenza specifica, con riferimento ai Macroaggregati di spesa e, nell’ambito di questi ultimi, i Centri di responsabilità interessati.

Nell'allegato tecnico al Bilancio, il quale è comprensivo anche dei capitoli sottostanti a ciascun Centro di responsabilità amministrativa, la struttura contabile, per ogni stato di previsione della spesa, alla luce della nuova classificazione, è la seguente:

§      Primo livello di aggregazione:

-       34 Missioni

§      Secondo livello di aggregazione:

-       167 Programmi

          Terzo livello di aggregazione:

-       Macroaggregati (unità previsionale di base – unità di voto parlamentare), di cui 8 per i tre titoli della spesa - di cui 5 per la spesa corrente e 3 per la spesa in conto capitale – ed uno per il rimborso di prestiti.

          Quarto livello di aggregazione:

-       Centri di responsabilità amministrativa

·         Capitoli

 

A seguito della riclassificazione, le unità di voto per il 2008 presentano una sensibile riduzione rispetto alle unità di voto 2007, passando da 1.716 per il 2007, a 714 per il 2008, con una diminuzione del 60 per cento circa.

 


La tabella che segue evidenzia la variazione delle unità di voto del nuovo Bilancio di previsione 2008 rispetto all’anno precedente[25]:

 

Bilancio per unità previsionali di base

Amministrazioni

Unità di voto 2007

Unità di voto 2008

Entrate

164

60

Economia e Finanze

295

115

Sviluppo economico

84

46

Lavoro e previdenza sociale

60

26

Giustizia

39

16

Affari esteri

85

26

Pubblica istruzione

201

44

Interno

67

47

Ambiente, tutela territorio e mare

61

30

Infrastrutture

67

31

Comunicazioni

54

20

Difesa

81

26

Politiche agricole e forestali

59

34

Beni e attività culturali

108

34

Salute

55

25

Trasporti

65

40

Università e ricerca

34

30

Solidarietà sociale

37

26

Commercio internazionale

40

14

Aziende

 

 

Monopoli di Stato

19

7

Archivi notarili

15

7

Istituto agronomico oltremare

10

5

Fondo edifici di culto

16

5

Totale

1.716

714

 

Tale riduzione è ascrivibile al fatto che le poste 2008 da sottoporre al voto delle Camere sono, come detto, i Macroaggregati, ossia le unità previsionali di base al III livello (spese di funzionamento, spese per interventi, spese di investimento, ecc.) mentre, fino alla redazione del Bilancio di previsione 2007, le unità di voto erano rappresentate dalle unità previsionali di base al IV livello, determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, scaturenti dall'articolazione delle competenze istituzionali di ciascun Ministero[26].

 

Ciascun Macroaggregato è a sua volta suddiviso in tre voci corrispondenti alla fonte normativa della previsione di Bilancio.

 

Sono in particolare evidenziate:

 

§      la quota della dotazione finanziaria corrispondente a spese predeterminate per legge (c.d. fattori legislativi), vale a dire spese obbligatorie a carattere rigido previste da disposizioni normative che quantificano specificamente lo stanziamento da iscrivere in Bilancio. Questa quota non può essere modificata né in aumento né in riduzione durante l’esame parlamentare, ma solo con altra legge sostanziale. Con riferimento ad essa viene fornito l’elenco delle autorizzazioni legislative sottostanti, con l’indicazione anche dell’apporto finanziario recato da ciascuna di esse;

§      la quota della dotazione finanziaria corrispondente ad oneri inderogabili, vale a dire spese obbligatorie previste da disposizioni normative che tuttavia non quantificano specificamente lo stanziamento da iscrivere in Bilancio, il quale è determinato in base all’effettivo fabbisogno; sono quindi spese vincolate a particolari meccanismi che regolano la loro evoluzione e che possono essere determinati sia dalle leggi che da altri atti normativi. Si tratta, in sostanza, di spese obbligatorie o aventi natura obbligatoria la cui quota iscritta in bilancio può essere modificata solo in caso di necessità di adeguamento al fabbisogno;

§      la quota della dotazione finanziaria corrispondente a spese discrezionali, che rappresentano stanziamenti non prefissati legislativamente che trovano copertura nell'equilibrio complessivo della legge di bilancio individuato in coerenza con i vincoli di finanza pubblica. Si tratta delle spese di funzionamento dei Ministeri, che vengono quantificate tenendo conto delle necessità segnalate dalle Amministrazioni, in funzione dei programmi di spesa da perseguire. Tale quota può essere modificata in sede parlamentare; nella voce spese discrezionali è tuttavia precisata la quota che corrisponde alle spese vincolate, ossia le spese derivanti da obbligazioni giuridiche perfezionate, che pur essendo di natura discrezionale sono relative ad impegni giuridici assunti dall’amministrazione i quali devono in ogni caso essere adempiuti (es. canoni di locazione di immobili). La quota “vincolata” ai contratti in essere, qualificata spesa avente natura obbligatoria, non può essere ridotta senza determinare l’insorgere di un debito a carico dell’Amministrazione, con il conseguente contenzioso.

 

La ripartizione delle spese negli allegati riferiti a ciascun Macroaggregato in spese discrezionali, oneri inderogabili e spese predeterminate per legge e, segnatamente, la specifica indicazione nell’ambito delle spese predeterminate per legge delle singole disposizioni autorizzative introducono significativi elementi di trasparenza del Bilancio, rendendo più agevole il raccordo tra le disposizioni legislative di spesa e i corrispondenti stanziamenti di Bilancio.

 

La tabella 3, allegata al disegno di legge di Bilancio presentato al Senato (A.S.1818), rappresenta l'analisi gli oneri giuridicamente obbligatori per Missioni[27], attestando l'incidenza delle spese legislativamente vincolate sul totale delle spese finali.

In particolare, gli stanziamenti di competenza per l'anno finanziario 2008, direttamente ovvero indirettamente stabiliti dalla legge, risultano pari a 437.442 milioni di euro su un totale di spese finali pari a 466.909 milioni di euro, con una incidenza del 93,76 per cento, definiti nell'ambito delle spese correnti e in conto capitale.

 

A tale ultimo proposito, si segnala che nella relazione all’Aula del Senato sul disegno di legge di bilancio (A.S. 1817 A), si sottolinei come le indicazioni della suddetta tabella 3 concernente l’analisi degli oneri giuridicamente obbligatori per missioni destino molte perplessità, posto che se è prevedibile che la spesa corrente giuridicamente vincolante si aggiri intorno a percentuali comprese tra un minimo del 79,37 per cento ed un massimo del 100 per cento, non appare altrettanto plausibile che l’80-90 per cento della spesa in conto capitale sia vincolata, con l’eccezione vistosa delle Missioni 5 (difesa e sicurezza del territorio) e 20 (tutela della salute). In tale sede si è inoltre rilevato come un tale livello di rigidità del bilancio non consenta alcuna revisione della spesa né alcuna politica redistributiva.

 

Come accennato, al di sotto dei Macroaggregati si collocano i Centri di responsabilità amministrativa.

 

L’articolazione del Bilancio per Centri di responsabilità è prevista dalla vigente legislazione la quale, all’articolo 2, comma 2, della legge n. 468 del 1978 prevede l’articolazione per “centri di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione”. Il principio è confermato dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 297 del 1997, il quale prevede che le unità previsionali di base costituiscono “l’insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa”.

 

Nell’ambito della riclassificazione operata, i Programmi sono stati definiti con riferimento alle attività effettivamente svolte, non alle strutture attualmente esistenti all’interno dei Ministeri; vi sono pertanto casi nei quali più Centri di responsabilità partecipano ad un singolo Programmaattraverso lo svolgimento di specifiche attività che concorrono, in sostanza, al raggiungimento di obiettivi rientranti in uno stesso Programma[28].

 

Al riguardo, si segnala che nella audizione dinanzi alle Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato del 9 ottobre 2007, la Commissione tecnica per la finanza pubblica, nelriassumere le criticità del Bilancio riclassificato, ha, tra l’altro, sottolineato:

§      l’insufficiente coerenza tra le strutture del Bilancio (i Programmi) e l’organizzazione amministrativa ( i Centri di responsabilità);

§      l’eccessiva frammentazione dei Programmi tra più Centri di responsabilità;

l’eccessiva eterogeneità delle dimensioni dei Programmi.

 

I Centri di responsabilità sono peraltro esposti a fini meramente conoscitivi, poiché, come precisato, l’unità elementare di voto è quella dei Macroaggregati.

 

La costruzione delle Missioni e dei Programmi risulta condizionata dall’attuale ripartizione di competenze nell’ambito delle strutture amministrative, per comprensibili esigenze di continuità gestionale. Ciò implica che il criterio di omogeneità funzionale che dovrebbe presiedere alla definizione delle Missioni e dei Programmi è stato rispettato solo parzialmente. Permane infatti l’asimmetria fra Bilancio “politico” (quello oggetto di approvazione parlamentare) e Bilancio “gestionale” (quello che guida la concreta gestione delle risorse da parte delle amministrazioni), la quale potrà essere completamente superata quando alla riclassificazione in senso funzionale corrisponderà la complessiva riforma delle strutture amministrative, che dovrebbe determinare, nella logica riformatrice del Governo, una completa corrispondenza fra Programmi d’azione inseriti nel Bilancio e Centri di responsabilità affidati alla gestione di un unico dirigente. La riclassificazione operata offre, in tal senso, a tutte le Amministrazioni centrali, l'opportunità di reimpostare la propria organizzazione, rivedendo strutture, responsabilità e attività svolte, identificando nel contempo le possibili sinergie, duplicazioni o sovrapposizioni di attività tra i diversi Centri di responsabilità amministrativa e Ministeri.

 

Nelle more del completamento del processo di riforma il disegno di legge di Bilancio per il 2008 ha peraltro introdotto talune disposizioni volte ad accrescere sensibilmente la flessibilità gestionale del Bilancio.

 

Si tratta di una esigenza emersa con forza negli ultimi anni, stante la rigidità dell’attuale Bilancio - che è il risultato di centinaia di leggi che si sono stratificate nel tempo e che spesso definiscono minuziosamente le modalità di impiego delle risorse (attivando migliaia di diversi capitoli di spesa) – che in quanto tale non incentiva un uso efficiente delle risorse, posto che quelle eventualmente risparmiate non possono essere utilizzate facilmente in altri impieghi se non con modifiche normative difficili da conseguire.

La tendenza, recentemente manifestatasi, a concedere ai Ministeri di spesa una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse si colloca peraltro nell’ambito della speculare tendenza a introdurre meccanismi di contenimento generalizzato della spesa, per la cui sostenibilità è apparsa necessaria la previsione di una maggiore flessibilità gestionale.

Per quanto concerne le norme di flessibilità contenute nel disegno di legge di bilancio per il 2008, si segnala, in particolare, l’articolo 22, comma 22, il quale dispone che, ai fini di assicurare alle Amministrazioni la necessaria flessibilità nella gestione delle risorse a seguito della ristrutturazione del Bilancio, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad effettuare con propri decreti - da comunicare alle Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione - variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale di base di parte corrente «funzionamento, interventi, oneri comuni, oneri del debito pubblico» e di conto capitale «investimenti e oneri comuni», che sono stati frazionati per la loro allocazione sui diversi programmi dello stesso stato di previsione. Inoltre, ai sensi del successivo comma 23, i Ministri competenti, nell’ambito dei programmi concernenti i propri stati di previsione, sono inoltre autorizzati ad effettuare, con propri decreti da comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, anche con evidenze informatiche, eventuali variazioni compensative per la stessa categoria economica tra i capitoli di spese discrezionali relativi ai programmi medesimi, allocati nei diversi centri di responsabilità amministrativa. Tali variazioni non devono peraltro comportare alterazioni dei saldi di indebitamento netto e fabbisogno[29].


La struttura del Bilancio decisionale

Come accennato, a seguito della nuova classificazione del Bilancio, in ciascun stato di previsione si prevede una esposizione che, attraverso le Missioni, i Programmi, i Macroaggregati - cui si aggiungono le analisi che si ritrovano nella parte illustrativa e tecnica del Bilancio, costituita dagli allegati a ciascuno stato di previsione - consente di identificare chiaramente le funzioni e gli obiettivi generali che lo Stato si prefigge di conseguire con la spesa pubblica.

La struttura del documento di Bilancio per la decisione non si discosta dall’impostazione adottata degli anni precedenti.

Il documento, infatti, si articola nelle consuete 19 tabelle (gli stati di previsione): la prima riguarda l’Entrata, le seguenti, dalla n. 2 alla n. 19, i singoli stati di previsione della spesa dei Ministeri.

Esso contiene inoltre l’insieme di “elenchi”, “riassunti”, “riepiloghi” e “tavole” che tendono a migliorare la lettura dei dati e, nel contempo, a fornire più immediatezza alla comprensione delle grandi cifre del bilancio.

Per quanto concerne gli allegati tecnici al disegno di legge di bilancio, essi sono costituiti dalle tabelle relative agli stati di previsione di ciascun Ministero.

La parte iniziale delle predette tabelle è rappresentata dalla Nota preliminare, che ha la funzione di illustrare i criteri utilizzati per la formulazione delle previsioni di spesa in coerenza con i criteri ed i parametri indicati nel DPEF[30].

Le Note preliminari si inseriscono pertanto nel quadro della definizione sia delle finalità da perseguire che delle risorse dirette a realizzarle, al fine di valorizzare l’allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso i risultati da raggiungere.

Nelle Note sono indicate, da parte di ciascun Ministro, le priorità – in coerenza con le scelte di politica economica definite sulla base dello scenario macroeconomico, finanziario ed istituzionale della vigente legislazione di settore - delle iniziative legislative in itinere o in progetto, e individuati gli obiettivi che le Amministrazioni intendono conseguire con riferimento ai propri Programmi, nonché gli indicatori di efficienza ed efficacia che si intendono utilizzare per valutare i risultati.

Gli obiettivi, definiti da ciascun Ministro su proposta dei Centri di responsabilità amministrativa, devono rappresentare le politiche pubbliche di settore di interesse del Ministero, coerenti con le priorità politiche scaturenti dai Programmi dell’amministrazione.

Per quanto concerne la struttura contabile dell’allegato tecnico di ciascun stato di previsione, essa indica, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base (Macroaggregato) e il carattere giuridicamente obbligatorio e/o discrezionale della relativa spesa.

Tramite i capitoli, individuati nell’ambito di ciascun Centro di responsabilità amministrativa, si ha il collegamento con la classificazione economica e funzionale COFOG, al terzo livello (Divisioni – Gruppi – Classi), cui si procede attraverso l’indicazione percentuale sottostante a ciascun capitolo di spesa in relazione alle finalità perseguite con le rispettive somme stanziate.

La struttura contabile, per ogni stato di previsione, ricalca quella già illustrata, secondo la sequenza: Missioni → Programmi → Macroaggregati → Centri di responsabilità amministrativa → Capitoli.

Lo stato di previsione di ogni Ministero presenta, inoltre, una scheda di analisiUnità previsionale di base – Macroaggregatoper ciascun Programma. Tale scheda fornisce specifiche informazioni contabili, rilevanti dal punto di vista conoscitivo, concernenti gli stanziamenti ivi previsti.

 

La scheda è così strutturata:

§      Indicazione della Missione del Ministero;

§      Indicazione del Programma, con la descrizione delle attività sottostanti;

§      Dettaglio contabile delle Unità previsionali di base, con la distinzione, al loro interno, della tipologia di spesa, a seconda che si tratti di: spese discrezionali, oneri inderogabili, spese predeterminate per legge o fattore legislativo.

 

Relativamente alle spese discrezionali viene riportata la quota vincolata (indicata con asterisco), cioè connessa a obbligazioni giuridicamente perfezionate, che impegnano quota parte dello stanziamento e lo rendono non assoggettabile a riduzioni senza causare l’insorgenza di nuovi debiti. Gli stanziamenti previsti, vengono distinti, a loro volta, per competenza, cassa e residui.

Nell’ambito dei fattori legislativi, vengono, infine, indicate le norme autorizzative su cui si fondano le previsioni di spesa, con il relativo importo. Come accennato, tale indicazione costituisce una innovazione rispetto agli anni precedenti, nell’ottica del perseguimento di una maggiore trasparenza sulla metodologia di costruzione del bilancio di previsione a legislazione vigente.

Il Bilancio gestionale

Nell’ambito della riclassificazione operata il collegamento con il Bilancio gestionale è assicurato mediante la ripartizione dei capitoli per Missioni e Programmi.

La legge di Bilancio, definitivamente approvata, sarà infatti accompagnata, conte di consueto, dal cosiddetto "Bilancio per capitoli", pubblicato con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze a norma dell'art. 1, comma 2, L. 94/1997.

La funzione che viene di fatto riconosciuta a tale Bilancio gestionale è quella di fornire lo strumento contabile, a disposizione del titolare del Centro di responsabilità amministrativa, per la gestione e la rendicontazione delle risorse finanziarie attribuite.

Il Bilancio gestionale continuerà ad essere strutturato per Centri di responsabilità e, nell’ambito degli stessi, per Missioni, Programmi, macroaggregati e capitoli, a loro volta disaggregati in ulteriori entità contabili, costituite dai piani gestionali.

Il c.d. “il Bilancio per capitoli" assumerà quindi la seguente struttura gestionale:

 

§      Missioni

§      Programmi

§      Macroaggregati

§      Centro di responsabilità amministrativa

§      Capitoli

     Piani gestionali.

 

Nel caso in cui più Centri di responsabilità concorrano al medesimo Programma occorrerà peraltro un coordinamento all’interno dei singoli Ministeri. Sul punto, la citata circolare del MEF del 5 giugno 2007, sottolinea l’opportunità di una visione unitaria delle risorse relative ad ogni singolo programma, l’istituzione della figura del “coordinatore di programma”.

Lo stato di previsione dell’entrata

Nel quadro della riclassificazione del Bilancio dello Stato sopra descritta, riferita in particolare al versante della spesa, si é operata anche la revisione dello stato di previsione dell'entrata, al fine di armonizzarlo alla nuova struttura, migliorando nel contempo il livello qualitativo delle informazioni fornite dal documento.

Nell'occasione, si è operato un avvicinamento della classificazione ai principi posti alla base dei criteri SEC 95, rispettando peraltro le peculiarità connesse all'inquadramento nell'ambito del Bilancio dello Stato.

La nuova classificazione dell'entrata è articolata su quattro livelli di aggregazione.

Nel primo livello si ha una suddivisione per i quattro titoli:

1)      entrate tributarie;

2)      entrate extra tributarie;

3)      entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e dalla riscossione di crediti;

4)      entrate derivanti dall'accensione di prestiti.


Al secondo livello è stata introdotta la distinzione tra entrate ricorrenti ed entrate non ricorrenti, di particolare rilevanza per la finanza pubblica ai fini della valutazione, per il rispetto del Patto di Stabilità e crescita, dei conti pubblici (in particolare dell’indebitamento strutturale, al netto del ciclo e delle una tantum) da parte dei competenti organismi comunitari.

 

Nel terzo livello è evidenziata la tipologia dell'entrata: per le tributarie, le voci sono costituite dai tributi più importanti (IRE, IRES, IVA), ovvero raggruppamenti di tributi aventi caratteristiche analoghe (ad esempio, imposte sostitutive, imposte sui generi di monopolio, ecc.); per i restanti titoli, è indicata la tipologia del provento per aggregati più o meno ampi (ad esempio, proventi speciali, redditi da capitale, entrate derivanti da servizi resi dall' amministrazione statale, ecc.).

 

Per il quarto livello, nelle entrate tributarie si distinguono gli introiti relativi ai singoli tributi in " entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione" ed "entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo", come già previsto nella struttura in essere nel Bilancio di previsione 2007. La suddivisione in parola consente di individuare, tra le entrate relative ad un determinato tributo o aggregato di tributi, la quota che si riferisce ai versamenti effettuati spontaneamente dai contribuenti dalla quota correlata all'attività di accertamento e controllo svolta dagli uffici finanziari, finalizzata alla lotta all'evasione. Nei restanti titoli, al quarto livello, che rappresenta le poste da sottoporre al voto delle Camere, vengono indicate le voci di dettaglio dei proventi che rientrano nelle tipologie di introiti individuate al terzo livello. Si riporta di seguito lo schema sintetico.

 

ENTRATE

§      Titoli I livello:

-       Tributarie

-       Extra Tributarie

-       Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti

-       Accensione prestiti

§      Natura II livello:

-       Entrate ricorrenti

-       Entrate non ricorrenti

§      Unità di III livello

-       Tipologia dell'entrata

§      Unità di IV livello (unità di voto parlamentare)

-       Attività/Proventi

Come sopra accennato, si ricorda che a seguito della riclassificazione, le unità di voto inerenti l’entrata sono passate da 164 nel 2007 a 60.


2. Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente

2.1 Il quadro generale riassuntivo

 

Il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per il 2008 a legislazione vigente (A.S. 1818) evidenzia i seguenti importi:

 

BLV 2008 (A.S. 1818)
al netto delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

Competenza

Cassa

(1)    Entrate finali
   - di cui entrate tributarie

458.234
427.376

431.966
408.100

(2)    Spese finali

466.909

488.328

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

8.675

56.362

 

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2008, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, prevede entrate finali per 458.234 milioni e spese finali per 466.909 milioni di euro.

Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta, in termini di competenza e al netto delle regolazioni debitorie e contabili e dei rimborsi IVA, pari a 8.675 milioni di euro.

 

Per quanto riguarda il bilancio di cassa, il saldo netto da finanziare risulta pari a 56.362 milioni di euro.

 

Al lordo delle regolazioni contabili e debitorie, il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2008 (A.S. 1818) prevede:

 

BLV 2008 (A.S. 1818)
al lordo delle regolazioni contabili e debitorie
valori in milioni di euro

 

Competenza

Cassa

(1)    Entrate finali
   - di cui entrate tributarie

491.244
460.386

464.975
441.110

(2)    Spese finali

508.969

530.402

(3=1-2) Saldo netto da finanziare

17.725

65.426

 

Le regolazioni contabili e debitorie e i rimborsi IVA iscritti nel bilancio a legislazione vigente per il 2008 ammontano, per quanto concerne le entrate, a 33.010 milioni di euro e, per quanto concerne le spese, a 42.060 milioni di euro.

2.2 Le variazioni rispetto alle previsioni 2007

Nella successiva Tavola sono posti a raffronto, in termini di competenza, per quanto concerne le entrate finali, le spese finale e i saldi di bilancio, le previsioni iniziali del bilancio per il 2007, le previsioni contenute nel disegno di legge di assestamento, come presentato dal Governo (A.S. 1679) e come modificato dal D.L. n. 81/2007[31] e le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2008 (A.S. 1818).

Il raffronto è effettuato con i dati al netto delle regolazioni debitorie e contabili.

(Valori in milioni di euro)

 

Bilancio di previsione 2007

Assestato
2007

Assestato
2007
+
 DL 81/2007

B.L.V.
2008

Entrate finali

432.304

439.882

440.301

458.234

Tributarie

404.669

412.072

412.492

427.376

Extratributarie

25.497

25.671

25.670

28.604

Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

2.139

2.139

2.139

2.254

Spese finali

455.277

458.689

463.083

466.909

Spese correnti

414.558

417.643

420.410

421.860

- Spese correnti al netto interessi

340.508

342.228

344.988

343.249

- Interessi

74.050

75.415

75.422

78.611

Spese conto capitale

40.719

41.045

42.673

45.049

Rimborso prestiti

189.099

191.194

191.194

198.212

Spese Complessive

644.376

649.882

654.277

665.121

Saldo netto da finanziare

22.972

18.807

22.781

8.675

Risparmio pubblico

15.607

20.100

17.752

34.120

Avanzo primario

51.078

56.609

52.640

69.937

Ricorso al mercato (*)

224.591

212.310

223.285

215.937

(*)  Il ricorso al mercato è calcolato al lordo delle regolazioni debitorie e contabili.

 

Le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2008 registrano una sostanziale riduzione del saldo netto da finanziare rispetto al disegno di legge di assestamento per il 2007, nell’importo di 14,1 miliardi di euro, passando dai 22,8 miliardi dell’assestato 2007, come integrato dal citato D.L. n. 81, agli 8,7 miliardi del BLV 2008.

 

Il bilancio a legislazione vigente per il 2008 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2007 come modificato dal D.L. n. 81/2007, un incremento sia delle entrate finali, di circa 18 miliardi, che delle spese finali di circa 3,8 miliardi di euro.

In particolare, per le entrate finali, l’incremento rispetto alle previsioni assestate per il 2007, è per la gran parte determinato dall’incremento di circa 14,9 miliardi di euro delle entrate tributarie e di 2,9 miliardi delle entrate extratributarie.

 

Riguardo alle spese finali iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2008, quelle di parte corrente registrano, rispetto al bilancio assestato 2007, un incremento di 1,4 miliardi di euro e quelle in conto capitale di circa 2,4 miliardi.

Nell’ambito delle spese correnti, il bilancio a legislazione vigente per il 2008 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2007, un incremento della spesa per interessi di 3,2 miliardi di euro.

 

 

La tavola seguente illustra la ripartizione delle spese finali del bilancio dello Stato, ripartite per categorie, secondo la classificazione economica, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, evidenziando il raffronto tra il dato assestato 2007 e il dato a legislazione vigente per il 2008 e indicandone anche la variazione percentuale.

 

SPESE FINALI DEL BILANCIO DELLO STATO
(competenza- valori in milioni di euro)

CATEGORIE

ASS. 2007
+
DL 81/2007

BLV 2008

Var. %

Redditi da lavoro dipendente

85.962

86.864

1,0

Consumi intermedi

10.781

9.917

-9,9

Imposte pagate sulla produzione

4.485

4.529

1,0

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

191.588

193.012

0,7

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

4.105

3.895

-5,1

Trasferimenti correnti a imprese

5.952

4.564

-23,3

Trasferimenti all'estero

2.215

1.682

-24,1

Risorse proprie CEE

17.400

15.800

-9,2

Interessi passivi e redditi da capitale

75.422

78.612

4,2

Poste correttive e compensative

14.983

14.054

-6,2

Ammortamenti

841

847

0,7

Altre uscite correnti

6.675

8.285

24,1

Totale Spese Correnti

420.410

421.860

0,3

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

5.758

6.070

5,4

Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche

18.004

20.407

13,3

Contributi agli investimenti ad imprese

8.840

8.863

0,3

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private

91

68

-25,3

Contributi agli investimenti a estero

354

175

-50,6

Altri trasferimenti in conto capitale

8.830

9.115

3,2

Acquisizioni di attività finanziarie

797

350

-56,1

Totale spese Conto Capitale

42.674

45.049

5,6

Totale Spese Finali

463.084

466.909

0,8

 

Le spese di parte corrente

Come si rileva nella relazione illustrativa del disegno di legge (A.S 1818), che analizza il raffronto tra i dati a legislazione vigente 2008 e quelli del disegno di legge di assestamento 2007, integrato dal D.L. n. 81, si rileva un incremento delle spese correnti rispetto al 2007 pari a 1.450 milioni di euro.

 

La variazione delle spese correnti ha riguardato i seguenti comparti:

-          redditi da lavoro dipendente (+902 milioni);

-          trasferimenti ad amministrazioni pubbliche (1.424 milioni), in particolare dei trasferimenti alle amministrazioni locali (+882 milioni) quale risultante dei maggiori trasferimenti alle regioni per 2.305 milioni e dei minori trasferimenti ai comuni per 2.225 milioni;

-          trasferimenti ad enti di previdenza (+1.153 milioni);

-          interessi (+3.189 milioni) dovuti all’andamenti dei tassi.

 

Presentano invece una riduzione, rispetto al 2007, i seguenti comparti di spesa:

-          trasferimenti ad imprese (-1.388 milioni);

-          consumi intermedi (-1.064 milioni);

-          finanziamento al bilancio dell'Unione Europea (-1.600 euro).

 

Le spese in conto capitale

Le previsioni per il 2008 evidenziano complessivamente un incremento pari a 2.374 milioni di euro della spesa in conto capitale, che passa dai 42,7 miliardi dell’assestamento 2007 ai 45 miliardi del bilancio a legislazione vigente 2008.

 

2.3 Il bilancio di cassa

 

 

Residui
presunti
31/12/07

Competenza 2008

Massa acquisibile/
spendibile

Cassa 2008

Coeff.
%

 

1

2

3 (1+2)

4

5= 4/3

Entrate finali
di cui:

155.653

458.234

613.887

431.966

70,4

- Tributarie

88.820

427.376

516.196

408.100

79,1

- Extratributarie

66.786

28.604

95.390

21.612

22,7

- Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

47

2.254

2.301

2.254

97,9

 

Spese finali
di cui:

78.166

467.909

545.074

488.328

89,6

Spese correnti al netto interessi

29.464

343.248

372.713

359.639

96,5

Interessi

583

78.612

79.194

78.654

99,3

Totale Spese correnti

30.047

421.860

451.907

438.293

97,0

Spese conto capitale

48.119

45.049

93.167

50.035

53,7

 

Il bilancio di cassa per l'anno 2008 reca, al netto di regolazioni debitorie e contabili, previsioni di incassi e pagamenti pari, rispettivamente, a 432 miliardi e 488 miliardi di euro.

La massa acquisibile e la massa spendibile (risultante dalla somma dei residui presunti al 31 dicembre 2007 e la previsione di competenza BLV 2008) vengono indicate, rispettivamente, in 613,9 miliardi e 545 miliardi.

I coefficienti di realizzazione espressi dal raffronto dei flussi di cassa previsti con i corrispondenti potenziali risultano pari al 70,4 per cento per le entrate finali ed al 89,6 per cento per le spese finali.


3. Emendamenti al disegno di legge di bilancio a legislazione vigente approvati dal Senato

 

Di seguito si riportano le variazioni risultanti dagli emendamenti al disegno di legge di bilancio approvati dalla 5a Commissione del Senato.

L’Assemblea non ha apportato alcuna variazione.

 

(dati in euro)

Tab. 2 - Economia e finanze

Emendamento

UPB

Missione/Centro di responsabilità /Denominazione UPB

Competenza

2.Tab. 2.12-5

1.3.1

Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) - Guardia di finanza - Funzionamento

+89.698

2.Tab. 2.12-5

5.1.1

Ordine pubblico e sicurezza (7)- Guardia di finanza - Funzionamento

+50.346

2.Tab. 2.12-5

25.2.3

Fondi da ripartire (34) – Ragioneria generale dello Stato – Oneri comuni di parte corrente

-140.044

 

 

Conseguentemente introduce il comma 22 all’articolo 2 del d.d.l di bilancio fissando in 50 unità il numero massimo di ufficiali ausiliari del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio nel 2008.

 

2.Tab. 2.20-5

3.1.1

Italia nell’Europa e nel Mondo (4) - Ragioneria generale dello Stato – Funzionamento

-120.000

2.Tab. 2.24-5

24.1.1

Servizi generali per le amministrazioni pubbliche (32) – Dipartimento amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro – Funzionamento

-10.000.000

2.Tab. 11.10-5

1.2.1

Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) - Ragioneria generale dello Stato – Funzionamento

-1.000.000

 

 

Tab. 8 - Interno

Emendamento

UPB

Missione/Centro di responsabilità /Denominazione UPB

Competenza

2.Tab. 2.24-5

3.2.1

Ordine pubblico e sicurezza (7) – Dipartimento della pubblica sicurezza - Funzionamento

+10.000.000

 


 

Tab. 11 Comunicazioni

Emendamento

UPB

Missione/Centro di responsabilità /Denominazione UPB

Competenza

2.Tab. 11.9-5

4.1.1

Servizi generali per le amministrazioni pubbliche (32) – Gabinetto del Ministro - Funzionamento

-100.000

 

 

Tab. - 15 Salute

Emendamento

UPB

Missione/Centro di responsabilità /Denominazione UPB

Competenza

2.Tab. 11.10-5

1.4.1

Tutela della salute (20) – Dipartimento dell’innovazione - Funzionamento

+1.000.000

 

 

Tab. 17 - Università e ricerca

Emendamento

UPB

Missione/Centro di responsabilità /Denominazione UPB

Competenza

2.Tab. 2.20-5

2.2.1

Ricerca e innovazione (17) Ricerca di base – Dipartimento per l’università - Funzionamento

+120.000

2.Tab. 11.9-5

2.1.1

Ricerca e innovazione (17) Ricerca applicata – Dipartimento per l’università - Funzionamento

+100.000


4. Il bilancio per il 2008 come modificato dalle Note di variazioni approvate dal Senato

Il Governo ha presentato nel corso dell’esame al Senato due Note di variazioni:

 

§      la I Nota di variazioni (A.S. 1818-bis) provvede a trasporre nel bilancio a legislazione vigente per il 2008 gli effetti contabili del D.L. n. 159/2007, recante “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l’equità sociale”, dichiarato collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2008. Tali effetti interessano gli stati di previsione dell’entrata (Tabella 1), del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella 2), dello sviluppo economico (Tabella 3) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Tabella 4), del Ministero dell’interno (Tabella 8); del Ministero dell’ambiente (Tabella 9);

§      la II Nota di variazioni (A.S. 1818-ter) trasferisce nel bilancio a legislazione vigente come modificato dalla I Nota gli effetti del disegno di legge finanziaria come approvato dal Senato e degli emendamenti approvati dal Senato direttamente al disegno di legge di bilancio.

 

Conseguentemente, il bilancio a legislazione vigente 2008, come integrato dalle due Note di variazioni, al lordo delle regolazioni debitorie e dei rimborsi IVA, viene ad essere così determinato:

(competenza – milioni di euro)

 

BLV 2008

I Nota

Differenza I Nota/BLV

II Nota

Differenza
II Nota/I Nota

Differenza
II Nota/BL
V

Entrate finali

491.244

491.289

45

491.471

182

227

Tributarie

460.386

460.414

28

459.706

-708

-680

Extratributarie

28.604

28.621

17

29.511

890

907

Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali

2.254

2.254

-

2.254

-

-

Spese finali

508.969

508.995

26

535.185

26.190

26.216

Spese correnti

458.220

458.251

31

468.251

10.000

10.031

- Spese correnti al netto interessi

379.608

 

1

 

2

3

- Interessi

78.612

78.612

-

78.616

4

4

Spese conto capitale

50.749

50.744

-5

66.933

16.189

16.184

Rimborso prestiti

198.212

198.212

-

198.212

-

-

Spese complessive

707.181

707.207

26

733.397

26.190

26.216

Saldo netto da finanziare

17.725

17.705

-20

43.714

26.009

25.989

Risparmio pubblico

30.770

30.785

15

20.965

-9.820

-9.805


5. L’evoluzione della spesa nel bilancio dello Stato
per il 2006-2008
– Tavole allegate

 

 

 

 

Tavola I       Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola II      Evoluzione della spesa finale per categorie e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola III     Le spese complessive per funzioni-obiettivo e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola IV    Andamento della spesa finale delle unità previsionali di base (III livello) e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;

Tavola V     Andamento delle Missioni ed incidenza percentuale sulle spese complessive del bilancio dello Stato

 

Tutti i dati delle spese sono al lordo dei rimborsi IVA e delle regolazioni debitorie.

 

 

I dati del disegno di legge di assestamento 2007 sono riferiti al testo approvato dal Senato (A.C. 3170).

 


Tavola I – Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

Rendiconto 2006

2007

2008

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato
(*)

%

BLV

%

I Nota

%

II Nota

%

ECONOMIA E FINANZE

274.247

260.673

55,8

290.308

58,5

303.359

59,6

303.382

59,6

321.279

60,0

SVILUPPO ECONOMICO

3.439

3.402

0,7

6.451

1,3

6.630

1,3

6.625

1,3

8.788

1,6

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

72.866

72.103

15,4

56.855

11,5

58.800

11,6

58.806

11,6

61.667

11,5

GIUSTIZIA

8.155

7.983

1,7

7.816

1,6

7.608

1,5

7.608

1,5

7.565

1,4

AFFARI ESTERI

2.283

2.129

0,5

2.455

0,5

2.223

0,4

2.222

0,4

2.545

0,5

ISTRUZIONE

53.841

57.046

12,2

42.396

8,5

42.468

8,3

42.468

8,3

42.425

7,9

INTERNO

28.311

27.971

6,0

25.204

5,1

24.373

4,8

24.376

4,8

25.013

4,7

AMBIENTE E TUTELA MARE

1.199

1.187

0,3

1.428

0,3

1.514

0,3

1.514

0,3

1.596

0,3

INFRASTRUTTURE

8.040

7.885

1,7

4.106

0,8

4.027

0,8

4.027

0,8

4.159

0,8

COMUNICAZIONI

271

259

0,1

328

0,1

322

0,1

322

0,1

351

0,1

DIFESA

20.533

20.398

4,4

21.487

4,3

20.928

4,1

20.928

4,1

21.118

3,9

POLITICHE AGRICOLE

1.715

1.645

0,4

1.728

0,3

1.747

0,3

1.747

0,3

1.700

0,3

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

2.210

2.152

0,5

1.985

0,4

1.913

0,4

1.913

0,4

2.009

0,4

SALUTE

1.576

1.568

0,3

1.348

0,3

1.355

0,3

1.355

0,3

1.557

0,3

TRASPORTI

3

2

0,0

3.948

0,8

3.654

0,7

3.654

0,7

4.471

0,8

UNIVERSITA' E RICERCA

690

688

0,1

11.102

2,2

10.724

2,1

10.724

2,1

11.398

2,1

SOLIDARIETA' SOCIALE

 

 

 

17.282

3,5

17.079

3,4

17.079

3,4

17.267

3,2

COMMERCIO INTERNAZIONALE

2

2

0,0

262

0,1

245

0,0

245

0,0

279

0,1

TOTALE SPESE FINALI

479.381

467.093

100

496.489

100

508.969

100

508.995

100

535.185

100


 

Tavola II – Evoluzione della spesa finale per categorie ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

Rendiconto 2006

2007

2008

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

I Nota

%

II Nota

%

Redditi da lavoro dipendente

85.642

88.213

18,9

85.720

17,3

86.863

17,1

86.864

17,1

88.972

16,6

Consumi intermedi

12.593

12.163

2,6

10.813

2,2

9.916

1,9

9.916

1,9

9.882

1,8

Imposte pagate sulla produzione

4.667

4.844

1,0

4.488

0,9

4.529

0,9

4.529

0,9

4.525

0,8

Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

183.939

182.512

39,1

191.079

38,5

193.012

37,9

193.014

37,9

199.456

37,3

Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

4.920

4.668

1,0

4.075

0,8

3.896

0,8

3.898

0,8

4.101

0,8

Trasferimenti correnti a imprese

4.739

4.598

1,0

5.730

1,2

4.564

0,9

4.564

0,9

4.202

0,8

Trasferimenti all'estero

1.739

1.576

0,3

1.945

0,4

1.682

0,3

1.682

0,3

1.938

0,4

Risorse proprie cee

15.850

14.577

3,1

16.100

3,2

15.800

3,1

15.800

3,1

15.800

3,0

Interessi passivi e redditi da capitale

75.695

70.801

15,2

75.415

15,2

78.612

15,4

78.612

15,4

78.616

14,7

Poste correttive e compensative

46.750

43.274

9,3

44.428

8,9

50.214

9,9

50.214

9,9

50.232

9,4

Ammortamenti

840,0

163,0

0,0

841

0,2

847

0,2

847

0,2

847

0,2

Altre uscite correnti

2.184

751

0,2

6.105

1,2

8.285

1,6

8.311

1,6

9.680

1,8

Totale spese correnti

439.558

428.140

91,7

446.739

90,0

458.220

90,0

458.251

90,0

468.251

87,5

Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

4.196

4.138

0,9

5.759

1,2

6.070

1,2

6.071

1,2

6.270

1,2

Contributi investimenti ad amministrazioni pubbliche

14.817

14.769

3,2

17.501

3,5

20.407

4,0

20.407

4,0

24.780

4,6

Contributi agli investimenti ad imprese

10.223

10.107

2,2

8.140

1,6

8.863

1,7

8.863

1,7

10.357

1,9

Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private

130

130

0,0

91

0,0

68

0,0

68

0,0

110

0,0

Contributi agli investimenti a estero

399

399

0,1

354

0,1

175

0,0

175

0,0

215

0,0

Altri trasferimenti in conto capitale

9.190

8.626

1,8

17.535

3,5

14.816

2,9

14.810

2,9

15.681

2,9

Acquisizioni di attività finanziarie7

868

784

0,2

370

0,1

350

0,1

350

0,1

9.520

1,8

Totale spese conto capitale

39.823

38.953

8,3

49.750

10,0

50.749

10,0

50.744

10,0

66.933

12,5

Totale spese finali

479.381

467.093

100

496.489

100

508.969

100

508.995

100

535.185

100


 

Tavola III – Le spese complessive per funzioni-obiettivo ed incidenza percentuale sul bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

 

Rendiconto 2006

2007

2008

 

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

II Nota

%

1 -Servizi generali delle pubbliche amministrazioni

234.367

225.326

48,2

445.383

64,8

465.195

65,8

481.600

65,7

2 –     Difesa

19.291

19.319

4,1

19.679

2,9

18.564

2,6

18.514

2,5

3 -Ordine pubblico e sicurezza

23.717

23.437

5,0

20.977

3,1

21.003

3,0

20.981

2,9

4 -Affari economici

50.450

48.272

10,3

55.138

8,0

56.430

8,0

62.600

8,5

5 -Protezione dell'ambiente

1.866

1.833

0,4

1.557

0,2

1.406

0,2

1.988

0,3

6 -Abitazioni e assetto territoriale

1.973

1.891

0,4

1.608

0,2

1.522

0,2

1.529

0,2

7 -Sanità

11.910

11.706

2,5

13.064

1,9

10.928

1,5

11.936

1,6

8 -Attività ricreative, culturali e di culto

12.798

9.832

2,1

10.289

1,5

9.927

1,4

10.033

1,4

9 –     Istruzione

52.651

55.848

12,0

50.517

7,3

50.218

7,1

51.213

7,0

10- Protezione sociale

70.360

69.629

14,9

69.472

10,1

71.988

10,2

73.003

10,0

Spese complessive

479.383

467.093

100

687.684

100

707.181

100

733.397

100


 

Tavola IV – Andamento delle U.P.B. (III livello) ed incidenza percentuale sulle spese finali del bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

Rendiconto 2006

2007

2008

Previsioni definitive

Impegni di spesa

%

Assestato

%

BLV

%

I Nota

%

II Nota

%

Funzionamento

87.774

90.325

19,3

83.173

16,8

81.708

16,1

81.708

16,1

81.366

15,2

Interventi

257.142

250.540

53,6

259.770

52,3

263.611

51,8

263.614

51,8

273.090

51,0

Oneri comuni

17.330

14.856

3,2

26.688

5,4

33.687

6,6

33.715

6,6

34.578

6,5

Trattamenti di quiescenza

1.164

1.187

0,3

1.104

0,2

soppresso

 

 

-

-

-

Oneri del debito pubblico

76.147

71.232

15,3

76.005

15,3

79.214

15,6

79.214

15,6

79.218

14,8

Totale spese correnti

439.557

428.140

91,7

446.740

90,0

458.220

90,0

458.251

90,0

468.252

87,5

Investimenti

36.509

36.098

7,7

37.014

7,5

46.973

9,2

46.968

9,2

63.425

11,9

Altre spese in conto capitale

492

413

0,1

122

0,0

122

0,0

122

0,0

122

0,0

Oneri comuni

2.823

2.444

0,5

12.613

2,5

3.654

0,7

3.654

0,7

3.386

0,6

Totale conto capitale

39.824

38.955

8,3

49.749

10,0

50.749

10,0

50.744

10,0

66.933

12,5

Totale spese finali

479.381

467.095

100

496.489

100

508.969

100

508.995

100

535.185

100


Tavola V – Andamento delle Missioni ed incidenza percentuale sulle spese complessive del bilancio dello Stato

(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)

 

 

2008

MISSIONI

BLV

%

I Nota

%

II Nota

%

Differenza

1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio

3.233

0,5

3.233

0,5

3.334

0,5

101

2 - Amministrazione generale

353

0,0

353

0,0

352

0,0

-1

3 - Relazioni finanziarie autonomie territoriali

100.023

14,1

100.023

14,1

112.792

15,4

12.769

4 - L'Italia in Europa e nel mondo

24.048

3,4

24.048

3,4

27.205

3,7

3.157

5 - Difesa e sicurezza del territorio

19.172

2,7

19.172

2,7

19.008

2,6

-164

6 – Giustizia

7.275

1,0

7.275

1,0

7.268

1,0

-7

7 - Ordine pubblico e sicurezza

9.422

1,3

9.425

1,3

9.321

1,3

-101

8 - Soccorso civile

3.710

0,5

3.710

0,5

3.755

0,5

45

9 - Agricoltura e pesca

1.255

0,2

1.255

0,2

1.364

0,2

109

10 - Energia e fonti energetiche

59

0,0

59

0,0

59

0,0

-

11 - Competitività e sviluppo imprese

5.574

0,8

5.574

0,8

4.433

0,6

-1.141

12 - Regolazione dei mercati

16

0,0

16

0,0

16

0,0

-

13 - Diritto alla mobilità

7.960

1,1

7.960

1,1

10.514

1,4

2.554

14 - Infrastrutture pubbliche e logistica

3.778

0,5

3.778

0,5

3.914

0,5

136

 15- Comunicazioni

896

0,1

896

0,1

1.354

0,2

458

16 - Commercio internazionale

234

0,0

234

0,0

268

0,0

34

17 - Ricerca ed innovazione

3.968

0,6

3.968

0,6

4.060

0,6

92

18 - Sviluppo sostenibile

1.017

0,1

1.017

0,1

1.665

0,2

648

19 - Casa e assetto urbanistico

1.060

0,1

1.060

0,1

1.060

0,1

-

20 - Tutela della salute

702

0,1

702

0,1

881

0,1

179

21 - Tutela beni culturali

1.380

0,2

1.380

0,2

1.633

0,2

253

22 - Istruzione scolastica

41.609

5,9

41.609

5,9

41.583

5,7

-26

23 - Istruzione universitaria

8.168

1,2

8.168

1,2

8.760

1,2

592

24 - Diritti sociali e solidarietà sociale

24.046

3,4

24.046

3,4

24.234

3,3

188

25 - Politiche previdenziali

66.903

9,5

66.908

9,5

68.559

9,3

1.656

26 - Politiche per il lavoro

2.701

0,4

2.701

0,4

3.624

0,5

923

27 - Immigrazione

1.427

0,2

1.427

0,2

1.486

0,2

59

28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale

4.545

0,6

4.539

0,6

5.489

0,7

944

29 - Politiche finanziarie e di bilancio

65.007

9,2

65.004

9,2

65.125

8,9

118

30 - Giovani e sport

902

0,1

902

0,1

958

0,1

56

31 - Turismo

113

0,0

113

0,0

113

0,0

-

32 - Servizi generali amministrazioni

2.920

0,4

2.920

0,4

2.830

0,4

-90

33 - Fondi da ripartire

17.286

2,4

17.312

2,4

19.961

2,7

2.675

34 - Debito pubblico

276.417

39,1

276.417

39,1

276.421

37,7

4

TOTALE

707.181

100,0

707.207

100,0

733.397

100,0

26.216


PARTE IV
Stati di previsione di interesse della Commissione Cultura


Ministero dell’economia e delle finanze
(Tab. 2)
(
Informazione ed editoria)

Stanziamenti

Le spese per interventi di sostegno concernenti i settori dell’informazione e dell’editoria, di competenza del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, trovano ora collocazione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (tabella 2), all’interno della missione 11 ‘Comunicazioni’ e del programma ‘Sostegno all’editoria’.

L’ammontare complessivo degli stanziamenti è annualmente determinato in tabella C della legge finanziaria.

Lo stato di previsione 2008 reca stanziamenti per 332 milioni di euro di cui

-          298 milioni di euro assegnati al macroaggregato 11.2.3. – oneri comuni di parte corrente – cap. 2183 (Fondo occorrente per gli interventi dell’editoria), con una riduzione di 82 milioni di euro rispetto al ddl di assestamento 2007;

-          34 milioni di euro assegnati al macroaggregato 11.2.8. – oneri comuni di conto capitale – cap. 7442 (Fondo occorrente per gli investimenti del dipartimento dell’editoria), con una riduzione di circa 45 milioni di euro rispetto al ddl di assestamento 2007.

 

La tabella C prevede uno stanziamento di circa 382 milioni di euro per il 2008, 336,3 per il 2009 e 331,3 per il 2010, recando così 50 milioni di risorse aggiuntive rispetto alla legislazione vigente e riducendo a complessivi 77 milioni di euro il decremento rispetto al bilancio assestato 2007.

Stanziamenti recati da altri stati di previsione

Si segnala che parte delle spese per gli interventi nei settori dell’informazione insistono nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni(tabella n. 11). In particolare, nell’ambito della missione 1 ‘Comunicazioni’ – programma ‘Radiodiffusione sonora e televisiva’, sono previsti due stanziamenti di parte corrente riguardanti specificamente la materia radiotelevisiva. Si tratta di:

§      10 milioni per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari (1.1.2. – interventi – cap. 3021), invariato rispetto al dato di bilancio dell’esercizio precedente e al dato assestato per il 2006.

§      143,7 milioni di euro per contributi alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale (1.1.2. – interventi – cap. 3121), con un incremento di 15 milioni rispetto al 2007.

Disposizioni contenute nel ddl finanziaria

L’articolo 5, introdotto dal Senato, esonera dal pagamento del canone RAI i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, con un reddito proprio e del coniuge non superiore a 516,46 euro per tredici mensilità.

 

L’articolo 70 reca misure di sostegno all’editoria ed all’emittenza locale.

Il comma 1, prescrive nuove modalità di certificazione dei costi di testata ai fini della quantificazione annua dei contributi destinati alle imprese editrici di quotidiani e periodici ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

Il comma 2 specifica le modalità applicative della disciplina introdotta dall’art 1, comma 1246, della legge finanziaria 2007 per il riparto dello stanziamento annuale destinato alle imprese editoriali ed alle emittenti radiofoniche e televisive.

Il comma 3 dispone una riduzione delle compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione.

Il comma 4 aumenta di 10 milioni di euro per l’anno 2008 il finanziamento destinato alle emittenti televisive locali.

 

L’articolo 72, modificato dal Senato, novella gli articoli 44 e 51 del Testo unico della radiotelevisione (D.Lgs. n. 177/2005), recanti, rispettivamente, promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, e sanzioni di competenzadell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Disposizioni contenute nel DL n. 159/2007 collegato alla manovra finanziaria[32]

L’articolo 10 prevede una riduzione del 2%, per gli anni 2007 e 2008, per alcuni dei contributi all’editoria specificando, inoltre, che il contributo complessivo non può, comunque, superare il costo complessivo sostenuto dall’avente diritto nell’anno precedente per la produzione, la distribuzione ed il costo del lavoro per il personale. I commi 2, 3 e 4 dettano alcune disposizioni procedurali in ordine alla presentazione delle domande di contributi.

I commi 5 e 6 prevedono, a decorrere dal 2008, la riduzione delle agevolazioni tariffarie e la correlativa riduzione della compensazione dovuta alla Società Poste Italiane relativamente agli importi annui. La riduzione è pari al 7 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni di ammontare complessivo fino a 1 milione di euro, e del 12 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni superiori al milione di euro. È inoltre prevista l’esclusione dalle agevolazioni tariffarie delle pubblicazioni volte all’illustrazione dei prodotti o servizi contraddistinti da proprio marchio.

Il comma 9 autorizza la spesa aggiuntiva di 50 milioni per il 2007 al fine di assicurare l’erogazione dei contributi diretti all’editoria relativi all’anno 2006, mentre il comma 10 abroga l’art. 4 legge n. 224/1998 secondo il quale la corresponsione delle rate di ammortamento dei mutui agevolati concessi alle imprese editoriali può essere effettuata - a date condizioni – anche da soggetti diversi dalle imprese stesse.

 

L’articolo 10 –bis Interviene in materia di contributi diretti alle trasmissioni radiotelevisive in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome, recando un’interpretazione autentica dei requisiti già previsti dall’art. 3, comma 2-ter , della legge n. 250/1990 per l’accesso a detti contributi, richiesti alle emittenti radiotelevisive che trasmettano programmi nelle citate lingue e nelle medesime regioni.

Modifiche apportate con la seconda nota di variazioni

Con la seconda nota di variazioni, che recepisce gli effetti del ddl finanziaria, lo stanziamento relativo a Fondo occorrente per gli interventi dell’editoria (11.2.3. – oneri comuni di parte corrente – cap. 2183) è rideterminato in circa 348 milioni di euro. Rispetto alle previsioni iniziali si registra un aumento di 50 milioni di euro, conseguente alla rideterminazione dell’importo in tabella C del ddl finanziaria (si cfr. supra).

Inoltre sono stati rideterminati i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale (1.1.2. – interventi – cap. 3121) in complessivi 153,6 milioni di euro, con un incremento rispetto alle previsioni iniziali di 10 milioni di euro, determinato dall’articolo 70, comma 4, ddl finanziaria.

 

 

 


Ministero dell’economia e delle finanze
(Tab. 2)
(
Sport)

Si ricorda che il D.L. n. 181/2006[33] (articolo 1, comma 19, lett. a) ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di competenza statale in materia di sport, già attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli artt. 52, co. 1, e 53 del D.Lgs. n. 300/1999[34].

 

Il combinato disposto degli articoli richiamati attribuiva al Ministero per i beni e le attività culturali le competenze spettanti allo Stato in materia di sport, fatta eccezione per quelle spettanti ad altre amministrazioni statali ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 300/1999 e per quelle spettanti alle regioni e agli enti locali[35]. In particolare, l’art. 52 citato rinvia a sua volta alle norme del D.Lgs. n. 368/1998[36], che, in materia di sport, attribuiva al Ministero per i beni e le attività culturali le competenze in materia di spettacolo, di sport e di impiantistica sportiva, già in precedenza spettanti alla stessa Presidenza del Consiglio, la vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito sportivo. L’art. 53, in materia di sport, prevede anch’esso un potere-dovere di vigilanza sul CONI e sull'Istituto del credito sportivo.

Va inoltre ricordato che la materia dell'ordinamento sportivo è attribuita dal vigente art. 117, terzo comma, della Costituzione alla competenza legislativa concorrente, per cui spetta allo Stato la sola determinazione dei principi fondamentali.

 

Per l'esercizio delle suddette funzioni sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri le inerenti strutture organizzative e risorse del Ministero per i beni e le attività culturali[37].

Stanziamenti

Le spese in materia di sport, di competenza del Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive della Presidenza del Consiglio dei ministri, trovano collocazione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (tabella 2), all’interno della missione 22 Giovani e sport’ – Programma ‘Attività ricreative e sport’.

In relazione a tale programma, lo stato di previsione reca stanziamenti complessivi pari a 781,7 milioni di euro, tra i quali rientrano in particolare:

•    450 milioni di euro per il finanziamento ordinario del CONI (22.1.2. Interventi – cap. 1896);

•    2,5 milioni di euro da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche dello sport (22.1.3. Oneri comuni di parte corrente – cap. 2111);

•    173,9 milioni di euro da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per gli investimenti in materia di sport (22.1.8. Oneri comuni di conto capitale – cap. 7450).

Tabelle del ddl finanziaria

Si segnala che la tabella C(recante le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2008 e triennio 2008-2010, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria) prevede uno stanziamento di 176,4 milioni di euro per il 2008, 167,8 milioni per il 2009 e 144,8 per il 2010, per l’esercizio delle funzioni in materia di sport da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, trasferite ai sensi dell’art. 1, comma 19, punto a), del d.l. n. 181/2006.

Le relative risorse sono allocate nei macroaggregati 22.1.3. Oneri comuni di parte corrente (cap. 2111) e 22.1.8. Oneri comuni di conto capitale (cap. 7450).

 

Inoltre la tabella F (recante rimodulazione di quote per il triennio 2008-2010 delle leggi di spesa in conto capitale pluriennali, fermo restando lo stanziamento complessivo di ciascuna legge) prevede gli interventi sottoelencati:

nel settore 24 (Impiantistica sportiva):

·         4 milioni di euro per il triennio 2008-2010, in relazione all’art. 11-quater decies del D.L. n. 203 del 2005[38], per lo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto e per i Giochi del Mediterraneo che si terranno nel 2009 rispettivamente a Roma e Pescara[39]. Le risorse sono allocate nel macroaggregato 6.2.8. Oneri comuni di conto capitale (cap. 7449/p) del Ministero dell’economia e finanze (che rientra nella missione ‘Soccorso civile’ - programma ‘Protezione civile’);

·         un contributo ulteriore di 1,5 milioni di euro per il triennio 2008-2010, sempre finalizzato allo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto e dei Giochi del Mediterraneo, disposto in relazione all’art. 1, comma 1292, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007)[40].

Disposizioni contenute nel ddl finanziaria

L’articolo 64 autorizza una spesa di 400.000 euro per il 2008 e di 700.000 euro per quattordici anni a decorrere dal 2009 per la prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti per i “XVI Giochi del Mediterraneo" che si terranno a Pescara nel 2009.

 

L’articolo 66 autorizza una spesa di 0,4 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2008 per la prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti per i Campionati mondiali di nuoto di Roma del 2009.

 

L’articolo 125, comma 1, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo, denominato “Fondo per lo sport di cittadinanza”, al quale è assegnata la somma di 20 milioni di euro per l’anno 2008, di 35 milioni di euro per l’anno 2009 e di 40 milioni di euro per l’anno 2010. Il comma 3, prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro, per l’anno 2008, in favore del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito dall’articolo 1, comma 1291, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 4 incrementa di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010 il contributo al Comitato italiano paralimpico (CIP).

Disposizioni contenute nel DL n. 159/2007 collegato alla manovra finanziaria[41]

L’articolo 20, comma 2, stabilisce che al riparto della quota del 5 per mille siano altresì ammesse le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi, rilasciato dal CONI a norma di legge.

 

L’articolo 28, comma 4, assegna all’Istituto per il credito sportivo la somma di 20 milioni di euro per il 2007 al fine di realizzare il programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare all'esercizio della pratica calcistica, di cui all’art. 11 del D.L. n. 8/2007[42].

L’articolo 28, comma 4–quinquies, incrementa per l’importo di 12 milioni di euro per l'anno 2007 l'autorizzazione di spesa disposta dall’art. 1, comma 282, della legge finanziaria 2005[43] in favore del CONI e provvede alla relativa copertura finanziaria a valere sull’u.p.b. ”Fondo speciale di parte corrente” parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Modifiche apportate con la seconda nota di variazioni

Con la seconda nota di variazioni, che recepisce gli effetti del ddl finanziaria, lo stanziamento relativo a Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche dello sport (22.1.3. Oneri comuni di parte corrente – cap. 2111) è rideterminato in 33,5 milioni di euro.

Rispetto alle previsioni iniziali si registra un aumento pari a 31 milioni, conseguente alle disposizioni di cui all’articolo 125 del ddl finanziaria (si cfr. supra).

 

 


Ministero della pubblica istruzione
(Tab. 7)

 

Si ricorda che l'articolo 1, commi 7 e 8, del D.L. 181/2006 ha previsto l'istituzione, rispettivamente, del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, ai quali sono state trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettere a) (Ministero della pubblica istruzione) e b) (Ministero dell'università e della ricerca), del decreto legislativo n. 300 del 1999[44]. Al Ministero dell'università e della ricerca sono stati inoltre attribuiti i poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 508 del 1999.

Struttura

Si segnala preliminarmente che il disegno di legge del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 reca una nuova articolazione del Bilancio dello Stato, relativa agli stati di previsioni della spesa; tale riorganizzazione, realizzata nell’ambito della legislazione vigente[45], si fonda su una classificazione delle risorse finanziarie in 34 missioni[46], divisein 167 programmi[47](si veda la circolare 5 giugno 2007 n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato).

Ogni programma si compone a sua volta di 9 "Macroaggregati", che costituiscono le nuove unità fondamentali di voto nell’esame parlamentare del disegno di legge di Bilancio (corrispondono pertanto alle unità previsionali di base).

 

 

 

 

I macroaggregati si articolano secondo lo schema seguente:

 

Per la spesa corrente

Per la spesa in conto capitale:

Rimborso di prestiti

- Funzionamento

- Interventi

- Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi

-Oneri del debito pubblico

- Oneri comuni

- Investimenti

- Altre spese in c/capitale

- Oneri comuni

 

- Rimborso del debito pubblico.

 

Di conseguenza, secondo la nuova impostazione, immediatamente al di sotto della menzione dello stato di previsione si collocano nell'ordine: il riferimento alla missione, al programma e al macroaggregato; all’interno di quest'ultimo, vengono poi specificati i centri di responsabilità amministrativa che gestiscono la spesa. Ne consegue che tali centri di responsabilità potranno comparire anche all'interno di più missioni e/o programmi e così pure i dispositivi normativi di autorizzazione della spesa.

 

Per una descrizione più analitica della riarticolazione della classificazione della spesa nel ddl di Bilancio 2008 si rinvia alla parte generale del presente dossier.

Stanziamenti complessivi

Lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l’esercizio finanziario 2008 reca spese in conto competenza per 42.467,6 milioni di euro,di cui 42.341,2 milioni di euro(pari al 99,7%) per la parte corrente e 126,4 milioni di euro (pari allo 0,3%) per la parte in conto capitale.

 

L’incidenza percentuale sul totale generale del bilancio dello Stato è pari a circa l’ 8,3% .

Rispetto alla legge di Assestamento per il 2007 (legge 6 novembre 2007 n. 211), si registra un incremento di 71,5 milioni di euro (in termini relativi l’aumento è dello 0,2%).

In particolare, rispetto alle previsioni assestate per l’esercizio 2007, vi è un aumento di 21,3 milioni di euro per le spese correnti e di 50,2 milioni di euro per le spese in conto capitale.

Rispetto alla legge di bilancio 2007 si registra un incremento di 293,9 milioni di euro (pari allo 0,7 %).

 

La consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2008 è valutata in 100,2 milioni di euro per la parte corrente e in 27,1 milioni per quella in conto capitale, per un totale di 127,3 milioni di euro.

Si registra peraltro una consistente riduzione rispetto alle previsioni del ddl di bilancio 2007 che computava i residui passivi presunti al 1° gennaio 2007 in 470,8 milioni di euro per la parte corrente e in 48,5 milioni per quella in conto capitale, per un totale di 519,3 milioni di euro.

Occorre comunque tener presente che la valutazione dei residui presunti operata in sede di bilancio di previsione è provvisoria e suscettibile di notevoli variazioni, che potranno discendere dall’andamento della gestione nella parte finale dell’esercizio.

Le autorizzazioni di cassa per il 2008 ammontano a 42.542,6 milioni di euro. Data una massa spendibile di 42.594,9 milioni di euro (127,3 milioni di residui più 42.467,6 milioni di competenza), le autorizzazioni di cassa assicurano un coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile) dell' 99,9%. Tale rapporto misura la capacità di spesa che il Ministero della pubblica istruzione ritiene di poter raggiungere nel 2007.

Si ricorda infine che il bilancio del ministero è composto per il 96% circa di spese per il personale, per il 3% circa di spese per consumi intermedi e per  l’1% di spese per trasferimenti e investimenti .

Analisi per missione/ programma/macroaggregato

Con riguardo a tale nuova impostazione della struttura del Bilancio dello Stato si segnala che gli stanziamenti del Ministero della pubblica istruzione fanno capo alle seguenti 5 missioni:

·         Istruzione scolastica (missione n. 22 nella classificazione generale del ddl di bilancio);

·         Ricerca e innovazione (missionen. 17 nella classificazione generale del ddl di bilancio );

·         L’Italia in Europa e nel mondo (missionen. 4 nella classificazione generale del ddl di bilancio);

·         Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (missione n. 32 nella classificazione generale del ddl di bilancio);

·         Fondi da ripartire (missionen. 33 nella classificazione generale del ddl di bilancio).

Si segnala che le due ultime missioni (numeri 32 e 33) hanno carattere trasversale; esse sono destinate a raggruppare, rispettivamente, le spese di funzionamento dell'apparato amministrativo ed alcuni fondi di riserva e speciali che non hanno- in sede di predisposizione della legge di Bilancio di previsione- una collocazione specifica; l’attribuzione di tali fondi è poi demandata ad atti e provvedimenti successivi adottati in corso di gestione.

Merita inoltre segnalare che, in relazione alla classificazione adottata nel ddl di Bilancio, il numero delle unità di voto (come specificato sopra: i macroaggregati) si è sensibilmente ridotto rispetto a quello degli esercizi finanziari precedenti; in particolare nel caso del Ministero della pubblica istruzione si passa da 201 a 44 unità di voto.

 

La missione 1- Istruzione scolastica è articolata a sua volta in nove programmi[48]riportati di seguitounitamente allo stanziamento di competenza (ciascun programma, come anticipato sopra, è poi articolato in macroaggregati, di parte corrente e in conto capitale, costituenti unità di voto):

 

 

1.1

Programmazione e coordinamento dell’istruzione scolastica

397,9

milioni di euro

1.2

Istruzione prescolastica

4.170,0

milioni di euro

1.3

Istruzione elementare

12.512,4

milioni di euro

1.4

Istruzione secondaria inferiore

9.680,9

milioni di euro

1.5

Istruzione secondaria superiore

14.146,9

milioni di euro

1.6

Istruzione post secondaria

1,3

milioni di euro

1.7

Istruzione degli adulti

0,6

milioni di euro

1.8

Diritto allo studio e condizione studentesca

8,1

milioni di euro

1.9

Istituzioni scolastiche non statali

535

milioni di euro

 

La Missione Istruzione scolastica assorbe 41.453,7 milioni di euro, cioè quasi la totalità (il 97,6%) degli stanziamenti di competenza del ministero. Secondo quanto esposto nell’ ”Analisi per Missione/programma” riportata nel ddl di bilancio,le risorse utilizzate per tale missione sono aumentate di 342,9 milioni di euro rispetto alla legge di bilancio 2007 e di 228,4 milioni rispetto all’ assestamento.

L’incremento citato risulta da variazioni--di segno positivo e negativo- degli stanziamenti attribuiti ai programmi sopra elencati: risorse maggiori rispetto all’assestamento 2007 sono destinate, in particolare, all’istruzione secondaria inferiore (+ 96,0 milioni di euro) e superiore (+ 169,3 milioni di euro) ed in minor misura (+ 4,5 milioni di euro) alle istituzioni scolastiche non statali.

 

Alla missione 2 Ricerca e innovazione, in particolare all’unico programma figurante nello stato di previsione del ministero 2.1 Ricerca per la didattica, sono riservati 9,8 milioni di euro (0,02% dello stanziamento di competenza del ministero) con incremento di 1,9 milioni rispetto all’assestamento; tali importi sono destinati al funzionamento dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica[49] e dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema scolastico.

 

Alla missione 3 L’Italia in Europa e nel mondo, ed in particolare al Programma 3.1 Cooperazione in materia culturale, sono destinati 6,2 milioni di euro (0,01% dello stanziamento di competenza del ministero ) con una riduzione di 0,6 milioni di euro rispetto all’assestamento 2007.

 

Alla missione 4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche sono destinati 105,5 milioni di euro (0,25% dello stanziamento di competenza del ministero), con incremento di 7,9 milioni di euro rispetto alll’assestamento 2007; tale importo è ripartito tra i programmi 4.1Indirizzo politico e Servizi e 4.2 affari generali per le amministrazioni di competenza .

 

Alla missione 5 Fondi da ripartire, in particolare al Programma Fondi da assegnare sono riservati 892,3 milioni di euro(2,1% dello stanziamento di competenza del ministero) con riduzione di 166,0 milioni rispetto all’assestamento 2007 (per il dettaglio della spesa, vedi infra).

 

Come già anticipato nel paragrafo relativo alla struttura del bilancio, per ciascun programma la spesa è articolata in macroaggregati costituenti le unità di voto: 5 per la spesa corrente e 3 per la spesa in conto capitale.

Nell’ambito di ciascuno dei macroaggegati vengono poi specificati i centri di responsabilità amministrativache gestiscono la spesa; questi ultimi nel caso del ministero della pubblica istruzione sono 21[50]e cioè: il Gabinetto eduffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro; i 2 Dipartimenti del ministero (rispettivamente: per la Programmazione e gestione del bilancio e delle risorse umane; e per l’Istruzione) nonché da 18 uffici scolastici regionali. .

 

Con riguardo alla spesa di parte corrente, che assorbe come segnalato, quasi la totalità delle risorse del ministero, si segnala che al Macroaggregato Funzionamento (figurante sotto tutti i programmi ad eccezione di quello inerente le istituzioni scolastiche non statali) sono destinati 40.899,8 milioni di euro (cioè il 96,6% della spesa di parte corrente).

Tale macroaggregato comprende le spese per stipendi, indennità ed altri assegni dovuti al personale del ministero (sotto i 3 centri di responsabilità: Gabinetto e Dipartimenti) ed al personale in servizio presso gli uffici periferici nonché al personale docente e non docente (le spese per personale periferico e scolastico sono allocate sotto i centri di responsabilità costituiti dagli Uffici scolastici regionali)[51]

Si ricorda inoltre che al macroaggregato Funzionamento afferiscono, (nell’ambito di ciascuno dei 4 Programmi: Istruzione prescolastica, Istruzione elementare, Istruzione secondaria, Istruzione secondaria superiore) i capitoli recanti gli stanziamenti del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche ed al Fondo per le competenze dovute al personale (con esclusione degli stipendi)[52].

Gli importi allocati sul Fondo per il funzionamento delle scuole[53] sono ridotti rispetto all’assestamento 2007 in relazione alla clausola di salvaguardia disposta dall’art.1, comma 621, della legge finanziaria 2007 in caso di mancato conseguimento delle economie di spesa discendenti dalle misure indicate per il settore scolastico[54]; per tali fondi si veda inoltre il paragrafo di commentoal ddl finanziaria.

Al macroaggregato di parte corrente Interventi sono attribuiti 117,8 milioni di euro; essi sono allocati principalmente nell’ambito della missione Istruzione scolastica sotto il Programma Scuole non statali (unità di voto 1.9.2). In particolare 101,4 milioni di euro sono allocati su vari capitoli afferenti ai Centri di responsabilità/ Uffici scolastici regionali; tali importi sono destinati al mantenimento delle scuole non statali di vari gradi dell’istruzione (tale macroaggregato subisce una variazione per effetto del ddl finanziaria, percui si veda  infra il paragrafo sulle note di variazione) .

 

Al macroaggregato Oneri di parte corrente sono attribuiti 1.323,6 milioni di euro; tale macroaggregato figura:

·         nell’ambito della missione Istruzione scolastica-Programma Scuole non statali (Unità di voto 1.9.3) con uno stanziamento di 433,9 milioni di euro sul capitolo 1292 “Fondo da destinare alle scuole non statali[55](per lo spostamento delle risorse allocate su tale fondo, si veda il paragrafo del presente dossier sugli effetti delle note di variazione al ddl di bilancio) ;.

·         nell’ambito della missione 5 Fondi da ripartire, Programma Fondi da assegnare, con uno stanziamento di 892,3 milioni di euro  ripartiti fra vari capitoli con diverse finalità; fra i quali:

·         188,2 milioni di euro per il Fondo per l’offerta formativa ed interventi perequativi (cap 1270-legge 440/1997);

·         311,8 milioni a favore del personale del comparto scuola (cap. 1280);

·          30 milioni per attrezzature ed innovazioni didattiche (cap 1286[56]);

·         183 milioni per interventi vari a favore dell’istruzione disposti dalla legge finanziaria 2007(cap 1287)[57];

·         108 milioni per il Piano programmatico degli interventi per la scuola (cap1294)- cioè per l’attuazione della riforma del sistema dell’istruzione (cosidetta “Legge Moratti”)[58] .

 

Le spese in conto capitale ammontano, come già segnalato sopra,a  126, 4 milioni di euro (con un incremento di 50 milioni rispetto all’assestamento 2007); esse sono allocate in massima parte (100 milioni di euro) sul cap. 7160 (Piani di edilizia scolastica e messa in sicurezza degli edifici) nel Macroaggregato 1.1.6.-Investimenti, nell’ambito della Missione 1 Istruzione scolastica e del Programma finalizzato appunto all’organizzazione e gestito dal Dipartimento Istruzione del Ministero della P.I[59].

Stanziamenti recati da altri stati di previsione 

Nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze (Tabella n. 2), nell’ambito della Missione Istruzione scolastica e del programma Sostegno all’istruzione sono allocati 154,9 milioni di euro (Macroaggregato 16.1.3, Oneri di parte corrente,-cap.3044 Somme da trasferire alle regioni per borse di studio per la frequenza di scuola dell’obbligo[60]).

 

Nello stato di previsione del Ministero dell’Interno (Tabella n. 8), nell’ambito della Missione 2 Relazioni finanziarie con le autonomie locali e del programma Trasferimenti agli enti locali sono allocati 103,3 milioni di euro  Macroaggregato 2.3.6 (Investimenti), centro di responsabilità Dipartimento per gli affari interni e territoriali-cap.7243 (Somma occorrente per la fornitura gratuita dei libri di testo nella scuola dell’obbligo ed il comodato nella scuola superiore, si veda anche infra:  tabella F del ddl finanziaria).

Articolo 7 del disegno di legge di bilancio

L’articolo 7precisa che:

-                   il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro della pubblica istruzione , è autorizzato a ripartire, con propri decreti i “Fondi da ripartire per oneri di personale” e “Fondi da ripartire per l’operatività scolastica, iscritti nelle unità previsionali di base “oneri comuni” e “investimenti” del programma Fondi da assegnare, inserito nell’ambito della missione “Fondi da ripartire” (comma 2);

Disposizioni contenute nel ddl finanziaria

L’articolo 9, comma 39, concede per l’anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, una detrazione d’imposta del 19 per cento delle spese per l’autoaggiornamento e per la formazione, applicabile sul limite massimo di spesa di 500 euro. L’importo massimo della detrazione fruibile è pertanto di 95 euro.

L’articolo 67, commi 2 e 3, incrementa di 20 milioni di euro e a decorrere dal 2008, il Fondo per interventi infrastrutturali straordinari istituito presso la Presidenza del Consiglio[61] (destinato prioritariamente alla riduzione del rischio sismico ed ad eventi straordinari nel territorio degli enti locali, nelle aree metropolitane e città d'arte). L’incremento citato è finalizzato ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico. Viene integrata conseguentemente la disciplina per il riparto del Fondo in questione.

L’articolo 94  modifica i criteri per la formazione delle classi e l’assorbimento dei docenti soprannumerari; ridetermina le economie di spesa già indicate dalla legge finanziaria 2007; reca misure per la definizione dell’organico degli insegnanti di sostegno e del reclutamento dei docenti; incrementa di 10.000 unità le assunzioni di personale ATA (amministrativo tecnico ausiliario); prevede, per il prossimo triennio, la sperimentazione di un nuovo modello organizzativo del servizio scolastico teso a migliorare la qualità dell’istruzione ed a conseguire economie di spesa.

L’articolo 95 riserva un importo fino al 15% della spesa autorizzata per interventi nel settore scolastico dall’art. 1, comma 624, della legge finanziaria 2007( ammontante in 220 milioni di euro a partire dal 2007) a specifiche finalità: servizi dell’Amministrazione della pubblica istruzione; attività di ricerca e innovazione con particolare riferimento alla valutazione del sistema scolastico; promozione della cooperazione culturale con i Paesi stranieri.

L’art. 126, comma 7, esclude dal taglio lineare delle spese dei ministeri per i consumi intermedi il Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche” (non comprendente spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato) e il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche[62] .

L’articolo 148, comma 4, consente la mobilità, anche temporanea, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti dell’insegnamento, iscrivendo tale personale in un ruolo speciale ad esaurimento. Si precisa che nelle more della contrattazione collettiva relativa all’equiparazione dei profili professionali, con apposito DPCM sono definiti provvisoriamente i criteri per l’inquadramento dei docenti in questione in profili professionali amministrativi oltre che i percorsi di formazione per la riconversione professionale di tale personale.

L’articolo 149, comma 2, autorizza la spesa di 210 milioni di euro a decorrere dal 2008 per la valorizzazione della professionalità del personale docente del comparto scuola.

Disposizioni contenute nel DL 159/2007collegato alla manovra finanziaria[63]

L’articolo 12 autorizza la spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2007 al fine di supportare l’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni ed esclude, limitatamente all’anno 2007, l’applicazione della clausola di salvaguardia , fissata dall’art. 1, comma 621, lettera b), della legge finanziaria 2007, secondo la quale, in caso di mancato conseguimento delle economie di spesa discendenti dalle misure indicate per il settore scolastico dal comma 620, le dotazioni di bilancio del Ministero della pubblica istruzione (salvo quelle relative alle competenze per il personale della scuola e dell’amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione) sono ridotte in maniera lineare fino alla concorrenza dei risparmi previsti.

Tabelle del ddl finanziaria

La tabella A (recante importi da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2008-2010), a seguito delle modifiche apportate dal Senato, prevede un accantonamento per il Ministero dell’a pubblica istruzione di 91 milioni di euro[64] per il 2008, non sono previsti accantonamenti per il 2009 e 2010.

Nella relazione non sono indicate specifiche finalizzazioni.

 

La tabella B (recante importi da iscrivere nel fondo speciale di conto capitale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2008-2010) non prevede stanziamenti per il Ministero della pubblica istruzione.

 

La tabella C (recante le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2008 e triennio 2008-2010, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria) prevede uno stanziamento di 191,6 milioni di euro per il triennio, senza variazioni rispetto al bilancio a legislazione vigente.

Di seguito si riportano, con riferimento ai singoli stanziamenti, le variazioni previste dal disegno di legge finanziaria in riferimento agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione a legislazione vigente per il 2008.


 

Migliaia di euro

 

 

BLV  2008

ddl AC 3257

finanziaria 2008

DDL AC 3256

Differenza

Tabella C su BLV

 

A

B

B-A

Ministero dell’istruzione

L. 181/1990 funzionamento Scuola europea di Ispra (Varese) -Programma Istituzioni scolastiche non statali, macroaggregato 1.9.2 Interventi- cap.2193

362

362

-

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti e altri organismiProgramma Ricerca per la didattica, Macroaggregato 2.1.2 Interventi, cap 1261(cap. )

3.026

3.026

-

L. 440/1997[65]Fondo per l’ampliamento dell’offerta formativaProgramma Fondi da assegnare Macroaggregato  5.1.3 Oneri comuni di parte corrente cap 1270/parziale

188.208

188.208

 -

TOTALE

191.596

191.596

 

 

 

La tabella D (recante rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati tra le spese in conto capitale) e la tabella E (recante riduzioni di autorizzazioni di spesa precedentemente disposte) non recano interventi che interessino il Ministero.

 

In tabella F (importi da iscrivere in bilancio in relazione ad autorizzazioni di spesa recati da leggi pluriennali) è prevista la modulazione per il 2008 e il 2009 (103,3 milioni di euro per ciascun esercizio) dell’autorizzazione di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo (art. 27 della legge n. 448 del 1998[66]) recata dalla tabella D della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006). Tale somma è allocata nello stato di previsione del Ministero dell'Interno nell’ambito della Missione 2 Relazioni finanziarie con le autonomie locali e del programma 2.3 Trasferimento agli enti locali, macroaggregato Investimenti  (cap. 7243).

 

 

Modifiche apportate con la seconda nota di variazioni[67]

Con la seconda nota di variazioni, che recepisce gli effetti del ddl finanziaria, lo stanziamento di competenza del ministero è rideterminato in 42.425,0 milioni di euro dicui 42.298,7 milioni per spese correnti e 126,4 milioni per spese in conto capitale.

Rispetto al ddl originario si registra una diminuzione di 42,6 milioni di euro, delle spese di parte corrente.  

 

Tale variazione discende per circa la metà dell’importo dal “taglio lineare” delle dotazioni dei ministeri relative a spese per consumi intermedi non aventi carattere obbligatorio disposto dall’art. 126, comma 7, del ddl finanziaria per l’importo complessivo di 545 milioni di euro per l’anno 2008, 700 milioni di euro per l’anno 2009 e 900 milioni di euro a decorrere dal 2010.

 

Ai sensi della disposizione appena citata sono comunque esentati dalla riduzione il Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, (con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato) e il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, istituiti dal comma 601 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006);questi ultimi, nel disegno di legge di bilancio 2008, sono allocati in diverse unità di voto relative alla missione “Istruzione scolastica”ed ai programmi concernenti i diversi ordini di scuole [68].

 

Una riduzione di 20 milioni di euro interessa i capitoli di spesa per il personale delle istituzioni scolastiche dell’istruzione secondaria superiore (macroaggregato di parte corrente 1.5.1-Funzionamento) essa è dovuta presumibilmente alle economie previste per l’applicazione delle misure di razionalizzazione delle classi scolastiche disposte dall’art. 94, comma 1, del ddl finanziaria.

 

Si segnala inoltre che, in relazione alla nuova disciplina introdotta dall’art. 141, comma 2[69], del ddl finanziaria per i Fondi relativi a trasferimenti correnti alle imprese, il Fondo da destinare alle scuole non statali (ca. 1292) viene soppresso; lo stanziamento ivi allocato- 433,9 milioni di euro (afferente al macroaggegato Oneri di parte corrente -1.9.3) viene trasferito all’unità di voto 1.9.2 (Interventi per le istituzioni scolastiche non statali) e ripartito tra i capitoli di spesa facenti capo a  centri di responsabilità costituiti dagli uffici scolastici regionali.

 


Ministero per i beni e le attività culturali
(Tab. 14)

La nota preliminare alle previsioni di bilancio 2008 del Ministero per i beni e le attività culturali ricorda:

·         lo scenario socio economico e istituzionale, ribadendo che, insieme ad un azione complessiva di risanamento dei conti pubblici e di razionalizzazione della spesa, il Governa si è impegnato, con il documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011, a considerare il patrimonio culturale come settore strategico e trainante del “sistema Italia”. A tal fine la componente culturale diviene veicolo per la crescita economica del Paese e richiede la partecipazione di risorse private aggiuntive, anche attraverso ulteriori ipotesi di defiscalizzazione degli investimenti nel settore.

·         il progetto di bilancio 2008, nella parte riguardante il Ministero per i beni e le attività culturali, intende, quindi, porsi in linea con la necessità di contenere e razionalizzare le risorse finanziarie disponibili. A tal fine, oltre al recupero dei fondi non utilizzati nelle varie contabilità speciali, il Ministero ha predisposto alcuni provvedimenti volti a ridurre i costi di funzionamento del Ministero[70]. D’altro lato, per sopperire alle carenze di organico, in attuazione della finanziaria 2007, sono stati indetti concorsi per il reclutamento di 40 unità nella qualifica dirigenziale di seconda fascia, mentre ulteriori iniziative vedono il Governo impegnato per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro il patrimonio culturale nonché la previsione in finanziaria di specifici fondi per l’abbattimento degli ecomostri.

·         la nuova classificazione del bilancio prevede per quanto riguarda il Ministero per i beni e le attività culturali 12 centri di responsabilità[71](la competenza in materia di sport è stata soppressa perché trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri)

·         per quanto riguarda le priorità politiche, che costituiscono specifici programmi, esse sono, così, individuate:

Ø      Musei ed altri istituti del Ministero: individuazione di nuovi modelli gestionali ed organizzativi per rendere più agevole la fruizione del patrimonio culturale;

Ø      Libri e Lettura: istituzione di una nuova struttura, con autonomia tecnico-scientifica ed economico-finanziaria, con il compito di promuovere la lettura ed ampliamento della platea di soggetti fruitori degli archivi e delle biblioteche;

Ø      Opere d’arte: previsione di incentivi automatici per la compravendita di opere d’arte contemporanea e per la loro donazione ai Musei in vista dell’ultimazione del MAXI;

Ø      Cinema: introduzione di misure di incentivazione fiscale sia per attrarre produzioni straniere sia per incentivare giovani autori e film d’essai;

Ø      Spettacoli dal vivo: richiesta di risorse da destinare alla celebrazione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.

Stanziamenti complessivi

Lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali reca, per l’esercizio finanziario 2008, spese in conto competenza per circa 1.931 milioni di euro, di cui circa 1.500 mln per spese correnti (77,7%) e 407 mln per spese in conto capitale (21%). Nello stato di previsione figura, inoltre, (ai sensi dell’art.6 della L. 468/1978) un’autonoma previsione di spesa per le operazioni di rimborso di passività finanziaria con circa 18.300 mln ( 0,9%).

 

L’incidenza percentuale sul totale generale del bilancio dello Stato è pari allo 0,4%.

 

Rispetto alle previsioni assestate relative all’anno finanziario 2007 si registra un decremento pari a circa 71 milioni di euro, determinato da una riduzione di 14,3 mln per la parte corrente, una diminuizione di 57 mln delle spese in conto capitale e da un aumento di 900 mila euro per rimborso di passività finanziarie. Rispetto alla legge di bilancio 2007, il decremento è pari a circa 57 milioni di euro.

La consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2008 è valutata in circa 183 mila euro per la parte corrente e in 1,3 milioni per la parte in conto capitale, ai quali sono da aggiungere circa 1,1 milioni per il rimborso delle passività finanziarie, per un totale di 1,5 milioni. Rispetto alle previsioni assestate 2007, si registra un riduzione pari a circa 528 mila euro.

Le autorizzazioni di cassa ammontano per il 2008 ammontano a circa 2,2 milioni. Data una massa spendibile di circa 3,5 milioni (1.5 mln di residui più 1,9 mln di competenza), le autorizzazioni di cassa assicurano un coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile) del 63%. Tale rapporto misura la capacità di spesa che il Ministero per i beni e le attività culturali ritiene di poter raggiungere nel 2008.

Analisi per missione/programma

Con riguardo alla nuova impostazione della struttura del Bilancio dello Stato si segnala che gli stanziamenti del ministero per i beni e le attività culturali fanno capo alle seguenti missioni:

Ø      Ricerca e innovazione (missione n.17 nella classificazione generale del ddl di bilancio);

Ø      Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistiche (missione n.21 nella classificazione generale del ddl di bilancio);

Ø      servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (missione n.32 nella classificazione generale al ddl di bilancio);

Ø      fondi da ripartire (missione n. 33 nella classificazione generale al ddl di bilancio).

Le ultime due missioni (n.32 e 33), come già segnalato per quanto riguarda gli altri stati di previsione d’interesse della Commissione cultura, hanno carattere trasversale. Esse sono destinate a raggruppare, rispettivamente, le spese di funzionamento dell’apparato amministrativo ed alcuni fondi di riserva e speciali che non hanno - in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio – una collocazione specifica; l’attribuzione di tali fondi è, poi, demandata ad atti e provvedimenti successivi adottati in corso di gestione.

 

La missione n.17 – Ricerca e innovazione- è articolata nel programma n.4 “Ricerca in materia di beni ed attività culturali” e prevede uno stanziamento complessivo di 72,8 mln euro.

Il finanziamento è, così, articolato:

-             4 mln saranno gestiti dal centro di responsabilità amministrativa (di seguito riportato C.di R.A.Affari generali e serviranno per monitorare il funzionamento degli istituti centrali;

-             26,7 mln saranno assegnati al C. di R.A. Ricerca, tecnologia ed innovazione e serviranno per ammodernare le tecnologie, avviando in maniera sistematica processi di digitalizzazione e costituzione di sistemi informativi;

-             11,9 mln saranno gestiti dal C.di R.A. Archivi per la salvaguardia degli archivi digitali in formazione e attività di consulenza in materia, nonché per attività di ricerca finalizzata ad una migliore conservazione degli archivi stessi;

-             1,3 mln sarà assegnato al C. di R.A. beni librari ed Istituti culturali per lo sviluppo di nuove metodologie in materia di catalogazione di beni librari;

-             19,9 mln saranno gestititi dal C. di R.A. Beni archeologici, anche in tal caso al fine di individuare nuove metodologie di classificazione e di implementare le banche dati;

-             3,4 mln  saranno assegnati al C. di R.A. beni architettonici e paesaggistici  per finalità di ricerca ed innovazione;

-             altri 3,3 mln saranno gestiti dal C. di R.A. Patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per l’elaborazione della banca dati dei beni mobili vincolati sul territorio e per la verifica dell’interesse culturale degli stessi beni appartenenti agli enti pubblici;

-             infine, circa 2,3 mln saranno assegnati al C. di R.A. Architettura ed arte contemporanee per l’organizzazione del Museo MAXXI.

 

La missione n.21, Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, comporta una spesa di circa 1.380,2 mln di euro ed è articolata in 5 programmi:

·         sostegno e vigilanza ad attività culturali: 75 mln complessivi, di cui 26,2 mln di competenza del C. di R.A. Segretariato generale, (tutela dei siti italiani tutelati dall’UNESCO - 344 mila euro -  e gli interventi gestiti dalla società ARCUS – 25,8 mln -, e del C. di R.A. Beni librari e istituti culturali per le attività di sostegno e di vigilanza delle istituzioni culturali (48,9 mln);

·         sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo: 558,7 mln, di competenza del: C. di R.A. segretariato generale per attuazione di accordi di cofinanziamento tra Stato e autonomie locali nonché per interventi a carico del FUS (20,6 mln); del C. di R.A. Cinema per interventi di razionalizzazione della spesa e di ottimizzazione dei sistemi di controllo (90,9 mln); del C. di R.A. spettacolo dal vivo, sempre al fine di migliorare la capacità di spesa ed incrementare i sistemi di controllo (447,2 mln);

·         tutela e valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, artistici, storici ed etnoantropologici: 488,6 mln, di competenza: del C. di R.A. Beni Archeologici, al fine valorizzare i musei e le aree archeologiche, anche attraverso il contrasto con il traffico illecito di beni culturali (177,7 mln); del C. di R.A. Beni architettonici e paesaggistici, ai fini della tutela del paesaggio (183,4 mln); del C. di R.A. Patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico, per attività rivolte a finanziarie: iniziative culturali sul territorio (Italia in mostra), attività di catalogazione, valorizzazione del patrimonio, utilizzazione di innovazioni tecnologiche in materia di circolazione di beni, Museo nazionale dell’Ebraismo e della Shoah, economie e razionalizzazione della spesa, studio per facilitare l’accesso ai beni culturali da parte di persone con disabilità (120,5 mln); del C. di R.A. Architettura e arte contemporanea, al fine di valorizzare il patrimonio di arte e di architettura contemporanee, anche attraverso l’acquisizione di nuove opere (7,1mln) ;

·         tutela e valorizzazione dei beni archivistici e librari, promozione del libro e dell’editoria: 250,3 mln, di competenza del C. di R.A. Archivi, al fine di migliorare il livello dei servizi offerti, attraverso l’introduzione di innovazioni tecnologiche, il rafforzamento della comunicazione istituzionale e la riduzione delle giacenze e dei residui (124,3 mln); del C. di R.A. Beni librari e istituti culturali per la promozione, in Italia e all’estero, della lettura e dell’editoria e per la tutela del patrimoni bibliografico (126 mln).

·         vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale: 7,5 mln , di competenza del C. di R.A. Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione per l’esercizio della vigilanza e repressione in materia di patrimonio culturale.

 

La missione n. 32, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (78,5 mln) comprende:

 

La missione n. 33, Fondi da ripartire, interessa il Ministero in merito al programma 1 – fondi da assegnare – (per un totale di 373,2 mln) e prevede una spesa di circa 87 mln di competenza del C. di R.A. per emergenze relative alla salvaguardia del patrimonio culturale e di circa 286,2 mln, di competenza del C. di R.A. Affari generali, bilancio e risorse umane per un miglioramento dei servizi istituzionali ed una razionalizzazione della spesa.

 

Infine, la missione n. 34 è relativa al debito pubblico e prevede una spesa di circa 26,1 mln di euro, di competenza del C. di R.A. Segretariato generale per oneri per il servizio del debito statale e interessi passivi sui mutui (7,8 mln) e rimborsi del debito statale (18,3 mln).

 

Si segnala, infine, che le spese per redditi da lavoro dipendente ammontano a 763 mln di euro.

Disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria

L’articolo 12 reca misure fiscali per lo sviluppo della cinematografia; in particolare, i commi da 1 a 10 introducono meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nella filiera del cinema, tramite crediti di imposta, sia per le imprese esterne (c.d. tax credit esterno) che per le imprese interne alla filiera medesima (c.d. tax credit interno). I successivi commi da 11 a 13 sono tesi ad avviare, anche mediante agevolazioni fiscali, un meccanismo finalizzato ad attrarre sul territorio nazionale produzioni straniere di alto livello. I commi 14,15, 16, 17, introdotti dal Senato, dispongono ulteriori agevolazioni fiscali in favore della produzione e della distribuzione cinematografiche, prevedendo un limite di spesa pari a 5 milioni per il 2008, 10 milioni per il 2009, e 15 milioni per il 2010. Il comma a 18, anche esso introdotto al Senato, assegna un contributo straordinario di 2 milioni di euro per il triennio 2008-2010 al Fondo per la produzione, distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche operanti nell’ambito cinematografico.

 

L’articolo 89, al comma 1, modifica la disciplina introdotta dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 1143) al fine di consentire la riprogrammazione delle risorse giacenti afine anno nelle contabilità speciali dei capi degli istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali; il comma 2, inserito dal Senato, incrementa gli stanziamenti per la tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale (di cui alla legge  78 del 2001[72]).

 

L’articolo 90, inserito nel corso dell’esame presso il Senato, introduce alcune disposizioni riguardanti l’ordinamento ed il funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare viene previsto che i componenti del consiglio di amministrazione ed i commissari straordinari possono essere rinnovati una sola volta; che vi sia l’obbligo e non la facoltà di sciogliere il consiglio di amministrazionenel caso di gravi perdite; che non si proceda, salvo le eccezioni previste, a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, per il triennio 2008-2010; che venga istituito un Fondo presso il Ministero per i beni e le attività culturali per la ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche.

 

L’articolo 91, introdotto dal Senato, ridisciplina le modalità dierogazione di finanziamenti alle istituzioni culturali, ne incrementa la dotazione e consente alle istituzioni medesime di richiedere la concessione o locazione -a canone agevolato-, di alcune categorie di immobili demaniali e patrimoniali dello Stato gestiti dall’Agenzia del demanio.

 

L’articolo 92, introdotto dal Senato, assegna un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro alla Fondazione festival pucciniano, per le celebrazioni del 150º anniversario della nascita di Giacomo Puccini.

 

L’articolo 93, introdotto dal Senato, reca uno stanziamento straordinario di un milione di euro per il restauro archeologico delle strutture degli edifici antichi di spettacolo, teatri e anfiteatri.

Disposizioni contenute nel DL n. 159/2007 collegato alla manovra finanziaria

L’articolo 14 dispone che l’affidamento dei servizi aggiuntivi (servizio editoriale, accoglienza, caffetteria, ristorazione, guardaroba, ecc), negli istituti e luoghi di cultura possa avvenire in forma integrata sia in relazione alle varie tipologie di servizi sia ai diversi istituti e luoghi di cultura Rinvia, a tal fine, ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, tenendo conto delle norme comunitarie, della specificità delle prestazioni richieste nonché delle esperienze e dei titoli professionali occorrenti, la disciplina dell’organizzazione dei servizi aggiuntivi, prevedendo, tra l’altro, che l’affidamento integrato dei servizi possa avvenire, se necessario, con termini iniziali differenziati.Dispone infine, che, in attesa dell’entrata in vigore della disciplina sull’affidamento integrato dei servizi aggiuntivi, i rapporti in atto restano validi sino alla scadenza o, se già scaduti, fino all’aggiudicazione delle gare che devono essere bandite entro il 28 febbraio 2008.

 

L’articolo 36 dispone che il Comitato “150 anni dell'Unità'” (istituito con DPCM 24 aprile 2007, presieduto dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per i beni e le attività culturali, e composto dai Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e per gli affari regionali):definisca, entro tre mesi dall’entrata in vigore del D.L., il programma delle iniziative da realizzare, comprendenti interventi di carattere culturale e scientifico ed opere infrastrutturali, con diffusione su tutto il territorio nazionale ed particolare nelle città più rilevanti nel processo di unificazione;predisponga il piano economico degli interventi sia attraverso strumenti di co-finanziamento assicurato da enti locali e da privati che attraverso l’assunzione di impegni di spesa ed obbligazioni pluriennaliAutorizza, quindi, la spesa di 140 milioni di euro, anziché 150 come nel testo del decreto-legge prima della modifica nel corso dell’esame al Senato, per l’esercizio finanziario 2007 per la celebrazione del 150° anniversario dell’unità d’Italia.Affida, infine, al Presidente del Consiglio la nomina di un Comitato dei Garanti, con compiti di verifica e monitoraggio delle iniziative celebrative, quest’ultimo parteciperà alla redazione della relazione quadrimestrale prevista dal citato DPCM 24 aprile 2007 e di una relazione da presentare annualmente al Parlamento.

Tabelle del ddl finanziaria

La Tabella A, recante gli stanziamenti iscritti nel Fondo speciale di parte corrente, destinati alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi approvati nel corso dell’esercizio finanziario 2008, prevede per il Ministero per i beni culturali una somma pari a 17.2 milioni di euro per il 2008 (nel disegno di legge originario erano previsti 6 milioni per il 2008 e circa 3 mln per ciascuno degli anni 2009 e 2010), 14,6 mln di euro per il 2009 e 32,1 mln per il 2010.

 

La Tabella B, recante gli stanziamenti iscritti nel Fondo speciale di conto capitale, destinati alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi approvati nel corso dell’esercizio finanziario 2008, prevede per il Ministero per i beni culturali 10 mln per il 2008 (originariamente non era previsto alcuno stanziamento). Per ciascuno degli anni 2009 e 2010 sono, invece, previsti 41,9 miliuoni di euro.

 

La Tabella C, recante la quantificazione annua degli stanziamenti autorizzati da disposizioni legislative, prevede uno stanziamento complessivo per il Ministero per i beni e le attività culturali pari a 557,2 milioni di euro per il 2008 e 638,2 per il 2009 e 2010, così ripartiti:

per la missione Ricerca e innovazione

Ricerca in materia di beni ed attività culturali

o        assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali: 4,1 milioni di euro per il 2008 e 4,2 per il 2009 e 2019 ( 2.1.1-Funzionamento capp. 2040,  2041, 2043)

o        Scuola Archeologica in Atene:0,816 milioni di euro il 2008 e 0,831 milioni di euro per il 2009 e 2010 ( 2.1.2-Interventi-cap.4132);

per la missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

sostegno e vigilanza ad attività culturali

o        Contributo all’Accademia nazionale dei Lincei: 2,67 milioni di euro per il 2008 e 2,72 per il 2009 e 2010 (1.1.2-Interventi- cap.3630.);

o        Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi: 29,5 milioni di euro per il 2008, 30,0 milioni per il 2009 e 2010 (1.1.2-Interventi-cap.3670);

o        Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella “lista del patrimonio mondiale dell’Unesco: 0,3 milioni di euro per  il 2009 e 2010 ( 1.1.2.-Interventi-cap.1442);

sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo

o        Interventi dello Stato a favore dello spettacolo: 516,8 milioni di euro per il 2008 e 573,2 per il 2009 e 2010 (1.2.2-Interventi –capp.1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623,6624; 1.2.6-Investimenti -capp. 8570, 8571, 8573, 8721) (originariamente lo stanziamento per il 2008 era 536,8 milioni di euro e 593,2 per il 2009 e 2010);

tutela e valorizzazione dei beni archivistici e librari, promozione del libro e dell’editoria

o        funzionamento della biblioteca nazionale centrale “Vittorio Emanuele II” di Roma: 2,30milioni di euro per il 2008 e 2,35 milioni  per il 2009 e 2010 ( 1.4.1-Funzionamento cap.3610);

o        Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali: 1,10 milioni di euro per il per il 2008 e 1,12 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 (1.4.1-Funzionamento-cap.3611).

Per la missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

o        Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco: 3,5 milioni di euro per il 2009 e 2010 (3.2.6-Investimenti-cap.7305)

 

La Tabella D reca il rifinanziamento di norme contenenti interventi di sostegno dell’economia classificati tra le spese in conto capitale. Nessuna voce è prevista a favore del Ministero per i beni e le politiche culturali.

 

La Tabella F, recante importi da iscrivere in bilancio in relazione ad autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, prevede come unica voce d’interesse dei beni e delle attività culturali, all’interno della missione servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, la legge n. 208 del 1998, recante attivazione delle preordinate dalla legge finanziaria 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. A tal fine è previsto uno stanziamento di 20 milioni di euro per il 2008(3.2.6-Investimenti-cap. 7222).

 


Modifiche apportate con la seconda nota di variazioni.

Con la seconda nota di variazioni, che recepisce gli effetti delle modifiche apportate dal Senato al disegno di legge finanziaria, lo stanziamento di competenza del ministero è rideterminato in 2.027 circa milioni di euro, di cui:

-             1.572 mln di euro di parte corrente;

-             436 mln di euro di parte capitale.

Rispetto al testo originario delle previsioni di bilancio 2008, si registra un incremento delle spese pari a 96,3 milioni di euro.

 

Tale variazione è connessa ad alcune modifiche di segno positivo ed altre di segno negativo, di seguito sintetizzate:

-             riduzione pari a 3,9 milioni di euro delle spese di funzionamento. Tale variazione di segno negativo è dovuto al “taglio lineare” delle dotazioni di bilancio dei singoli ministeri relative a spese per consumi intermedi non aventi carattere obbligatorio, disposto dall’art.126, comma 7, del disegno di legge finanziaria per l’importo complessivo di 545 milioni di euro per l’anno 2008, 700 milioni di euro per l’anno 2009 e 900 milioni di euro a decorrere dal 2010. La riduzione riguarda le spese per acquisto di beni e servizi e quelle per la gestione e il funzionamento del sistema informativo:

-             l’incremento di 31.485 milioni per le spese di parte corrente per interventi, di cui, tra gli altri, 12.500 di contributo ad enti ed istituti culturali in relazione all’art.91 del ddl finanziaria, 1.500 per il festival pucciniano di cui all’art. 92.

-             l’incremento di 217.980 mln di spese in conto capitale per investimenti;

-             riduzione di 188.742 mln dovuti ad oneri comuni di parte corrente.

 

 

Si segnala, inoltre, che, in relazione alla nuova disciplina introdotta dall’articolo 141, comma 2, del disegno di legge finanziaria:

Ø      il “Fondo alle imprese editrici per provvedere alle spese relative alle pubblicazioni periodiche e alla promozione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale nonché per la concessione di premi per l’esportazione agli editori, librai ed industriali grafici e per le traduzioni” (cap.3700) viene soppresso e lo stanziamento ivi allocato, pari a 2.423 milioni, viene trasferito a specifici capitoli di bilancio

Ø      il Fondo unico per gli investimenti (cap. 7410)viene soppresso e lo stanziamento ivi allocato, pari a 188.742 mln, viene trasferito a specifici capitoli di bilancio.

Si segnala che l’articolo 141 del ddl finanziaria detta norme di riorganizzazione dei Fondi di investimenti e dei Fondi per i trasferimenti correnti alle imprese: nel dettaglio, si dispone la cessazione dell’efficacia delle disposizioni istitutive dei suddetti fondi e, di conseguenza, l’assegnazione delle medesime risorse alle rispettive autorizzazioni legislative.

 

 


Ministero dell’università e della ricerca
(Tab. 17)

 

Si ricorda che l'articolo 1, commi 7 e 8, del D.L. n. 181/2006 ha previsto l'istituzione, rispettivamente, del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, ai quali sono state trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettere a) (Ministero della pubblica istruzione) e b) (Ministero dell'università e della ricerca), del decreto legislativo n. 300 del 1999[73]. Al Ministero dell'università e della ricerca sono inoltre espressamente attribuiti i poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento sulle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 508 del 1999.

Struttura

Si segnala preliminarmente che il disegno di legge del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 reca una nuova articolazione del Bilancio dello Stato, relativa agli stati di previsioni della spesa. Tale riorganizzazione, realizzata nell’ambito della legislazione vigente[74], si fonda su una classificazione delle risorse finanziarie in 34 missioni[75], divisein 167 programmi[76](si veda la circolare 5 giugno 2007 n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato).

Ogni programma si compone a sua volta di 9 "Macroaggregati", che costituiscono le nuove unità fondamentali di voto nell’esame parlamentare del disegno di legge di Bilancio (corrispondono pertanto alle unità previsionali di base[77]).

 

I macroaggregati si articolano secondo lo schema seguente:

 

Per la spesa corrente

Per la spesa in conto capitale:

Rimborso di prestiti

- Funzionamento

- Interventi

- Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi

-Oneri del debito pubblico

- Oneri comuni

- Investimenti

- Altre spese in c/capitale

- Oneri comuni

 

- Rimborso del debito pubblico.

 

Di conseguenza, secondo la nuova impostazione, immediatamente al di sotto della menzione dello stato di previsione si collocano nell'ordine: il riferimento alla missione, al programma e al macroaggregato; all’interno di quest'ultimo, vengono poi specificati i centri di responsabilità amministrativa che gestiscono la spesa. Ne consegue che tali centri di responsabilità potranno comparire anche all'interno di più missioni e/o programmi e così pure i dispositivi normativi di autorizzazione della spesa.

 

Si ricorda che nello stato di previsione della spesa del Ministero della università e della ricerca per l’anno finanziario 2008 i centri di responsabilità amministrativa sono tre:

-          Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro;

-          Dipartimento per l’università, l’alta formazione musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica;

-          Direzione generale per gli affari generali, il bilancio e le risorse umane[78].

 

Per una descrizione più analitica della nuova classificazione della spesa nel ddl di Bilancio 2008 si rinvia alla parte generale del presente dossier.

Stanziamenti complessivi

Lo stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca per l’esercizio finanziario 2008 reca spese in conto competenza per 10.723,6 milioni di euro.

Se si distinguono le spese correnti, ossia quelle destinate alla produzione e al funzionamento dei servizi statali e alla ridistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi, dalle spese in conto capitale, ossia quelle per investimenti, il complesso delle spese del Ministero per il 2008, può essere così distinto:

- 8.225,3 milioni di euro per la parte corrente (pari al 76,7% delle spese totali);

- 2.498,3 milioni di euro per la parte in conto capitale (pari allo 23,3% delle spese totali).

 

L’incidenza percentuale sul totale generale del bilancio dello Stato è pari a circa al 2,1%.

Rispetto alle previsioni assestate 2007, si registra un decremento di 378,7 milioni di euro (dato da una riduzione di 205 milioni di euro per la parte corrente e una riduzione di 173,7 milioni per la parte in conto capitale).

In termini relativi la riduzione è del 3,4%.

Rispetto alla legge di bilancio 2007 si registra un decremento di 313,1 milioni di euro (pari al 2,8%) con una riduzione di 146,6 milioni di euro per la parte corrente e di 166,5 per la parte in conto capitale.

La consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2008 è valutata in 2.956,8 milioni di euro per le unità previsionali di base di parte corrente e in 3.938,2 milioniper quelle in conto capitale, per un totale di 6.895 milioni di euro.

Occorre comunque tener presente che la valutazione dei residui presunti operata in sede di bilancio di previsione è provvisoria e suscettibile di notevoli variazioni, che potranno discendere dall’andamento della gestione nella parte finale dell’esercizio.

Le autorizzazioni di cassa per il 2008 ammontano a 11.347,1 milioni di euro. Data una massa spendibile di 17.618,6 milioni di euro (6894,9 milioni di residui più 10.723,6 milioni di competenza), le autorizzazioni di cassa assicurano un coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile) del 64,4%. Tale rapporto misura la capacità di spesa che il Ministero dell’università e della ricerca ritiene di poter raggiungere nel 2008.

Si ricorda infine che le previsioni di competenza 2008 del bilancio del Ministero sono composte per il 72,4% circa di spese per trasferimenti, per il 23% circa di spese per investimenti e per il 3,6% circa di spese per il personale[79].

Analisi per missione/programma

Con riguardo alla nuova impostazione della struttura del Bilancio dello Stato si segnala che gli stanziamenti del Ministero dell’università e della ricerca fanno capo alle seguenti 5 missioni:

·         1. Istruzione universitaria (missione n. 23, nella classificazione generale del bilancio),

·         2. Ricerca e innovazione (missione n. 17 nella classificazione generale del bilancio),

·         3. L’Italia in Europa e nel mondo (missione n. 4 nella classificazione generale del ddl di bilancio)

·         4. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (missione n 32 nella classificazione generale del bilancio)

·         5. Fondi da ripartire (missione n. 33 nella classificazione generale del bilancio).

Si segnala che le due ultime missioni (numeri 32 e 33) hanno carattere trasversale; esse sono destinate a raggruppare, rispettivamente, le spese di funzionamento dell'apparato amministrativo ed alcuni fondi di riserva e speciali che non hanno - in sede di predisposizione della legge di bilancio di previsione - una collocazione specifica; l’attribuzione di tali fondi è poi demandata ad atti e provvedimenti successivi adottati in corso di gestione.

Merita inoltre segnalare che, in relazione alla classificazione adottata nel ddl di bilancio, il numero delle unità di voto (ossia, i macroaggregati) si è ridotto rispetto a quello degli esercizi finanziari precedenti; in particolare nel caso del Ministero dell’università e della ricerca si passa da 34 a 30 unità di voto.

 

La missione 1 – Istruzione universitaria è articolata a sua volta in tre programmi (ciascuno dei quali, come anticipato, è poi strutturato in macroaggregati, di parte corrente e in conto capitale, costituenti unità di voto):

 

1.1 Diritto allo studio nell’istruzione universitaria[80], con stanziamento in conto competenza pari a 247,9 milioni di euro (- 13,7 milioni rispetto alle previsioni assestate 2007); in tale programma rientrano, in particolare il Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d’onore e l’erogazione delle borse di studio (1.1.2. – interventi – cap. 1695), i contributi a favore dei collegi universitari (1.1.2.- interventi – cap. 1696) e quelli per interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari (1.1.6.- investimenti – cap. 7273).

 

1.2 Istituti di alta cultura[81], con stanziamento in conto competenza pari a 421,2 milioni di euro (+ 21,1 milioni rispetto alle previsioni assestate 2007); le risorse sono concentrate principalmente sul capitolo 1603, con 239,6 milioni destinati agli stipendi del personale direttivo e docente degli istituti di alta formazione artistica e musicale.

1.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria[82], con stanziamento in conto competenza pari a 7.498,8 milioni di euro (- 384,8 milioni rispetto alle previsioni assestate 2007). I principali stanziamenti relativi a questo programma riguardano:

- Fondo per il finanziamento ordinario delle università (1.3.2.- interventi – cap. 1694) con 6.908 milioni;

- Borse di studio post laurea (1.3.2 – interventi – cap. 1686) con 183,7 milioni di euro;

- Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario (1.3.2 – interventi – cap. 1690), con 93,4 milioni di euro;

- Contributi alle università e agli istituti superiori non statali (1.3.2 – interventi – cap. 1694) con 130,2 milioni di euro;

- Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti (1.3.2 – interventi – cap. 1713) con 75,6 milioni di euro;

- Fondo per l’edilizia universitaria (1.3.6. – investimenti – cap. 7304), con 15 milioni di euro.

 

Complessivamente, la missione ‘istruzione universitaria’ assorbe il 76,2% degli stanziamenti di competenza del ministero, pari a 8.168 milioni di euro, di cui la quasi totalità riguarda il programma 1.3.

Secondo i dati aggregati contenuti nell’”Analisi per Missione/programma” riportata nel ddl di bilancio, le risorse complessivamente destinate agli interventi che rientrano nella missione in oggetto registrano una riduzione di 319,1 milioni di euro rispetto alla legge di bilancio 2007(e di 377,4 milioni rispetto alle previsioni assestate per l’anno finanziario 2007). Tale riduzione risulta, in massima parte, da una diminuzione degli stanziamenti attribuiti al programma ‘sistema universitario e formazione post-universitaria’.

 

 

La missione 2 – Ricerca e innovazione si svolge sulla base di due programmi:

2.1. Ricerca scientifica e tecnologica applicata, con stanziamento in conto competenza pari a 256,6 milioni di euro (invariato rispetto alle previsioni assestate 2007), nell’ambito del quale le risorse sono destinate principalmente al Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (2.1.6. – investimenti - cap. 7320);

2.2. Ricerca scientifica e tecnologica di base, con stanziamento in conto competenza pari a 2.149,6 milioni di euro (+ 3,6 milioni rispetto alle previsioni assestate 2007). In tale programma rientrano, in particolare: il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (2.2.6. – investimenti – cap. 7236), con circa 1.734 milioni di euro; il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (2.2.6. – investimenti, cap. 7245) con circa 232 milioni di euro; i contributi per gli istituti scientifici speciali (2.2.2. – interventi – cap. 1679), con 9,6 milioni di euro;

Ai programmi relativi alla missione 2 sono dunque complessivamente riservati 2.406,2 milioni di euro, destinati al sostegno delle attività di ricerca, di base e applicata (sia pubblica, sia quella legata al sistema produttivo) e alla stesura del Piano nazionale per la ricerca 2008/2010. Secondo i dati allegati allo stato di previsione, rispetto alle previsioni 2007, le risorse in questi settori registrano un aumento complessivo pari a 3,6 milioni di euro.

 

Alla missione 3 – L’Italia in Europa e nel mondo, ed in particolare all’unico Programma che figura nello stato di previsione in esame, 3.1 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica, sono destinati circa 132 milioni di euro con una riduzione di 0,24 milioni di euro rispetto alla legge di bilancio 2007, e di 7,1 milioni rispetto alle previsioni assestate per il 2007.

 

Alla missione 4 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche sono destinati 13,6 milioni di euro (con incremento di circa 2,6 milioni di euro rispetto al 2007) ripartiti tra i programmi:

4.1 Indirizzo politico, con stanziamento in conto competenza pari a 7,4 milioni di euro;

4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, con stanziamento in conto competenza pari a 6,2 milioni di euro.

 

Alla missione 5 – Fondi da ripartire, in particolare al Programma Fondi da assegnare sono riservati circa 3,8 milioni di euro con riduzione di 0,4 milioni rispetto al 2007[83].

Stanziamenti recati da altri stati di previsione

In materia di ricerca, lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella n. 2), prevede, nell’ambito della missione 12 e del programma 12.1. Ricerca di base e applicata:

-          lo stanziamento di 25,8 milioni di euro per il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) di cui al D.Lgs. n. 204/1998 (art. 1, co. 3)[84], senza variazioni rispetto al 2007 (12.1.6. – investimenti – cap. 7310);

-          lo stanziamento di 80,0 milioni di euro per l’Istituto italiano di tecnologia (12.1.6. – investimenti – cap. 7380) che registra una riduzione pari a 10 milioni rispetto al 2006 e 2007, variazione proposta in applicazione dell’articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006)[85];

-          lo stanziamento di 0,88 milioni di euro per il Fondo per i progetti di ricerca (12.1.6. – investimenti – cap. 7580), con una riduzione di 1,2 milioni di euro, variazione proposta in applicazione della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003)[86].

 

Articolo 2, comma 24, del disegno di legge di bilancio

 

Il comma in oggetto autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti al fine di trasferire alla pertinente unità previsionale di base del MUR i fondi per il funzionamento delle commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

 


Articolo 17 del disegno di legge di bilancio

 

L’articolo 17 precisa che:

-                   l’assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per l’anno 2008 comprende le somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal CIPE, nonché della somma di 2,58 milioni di euro a favore dell’Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all’area di Monterotondo (comma 2);

-                   il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, alla pertinente unità previsionale di base relativa alla ricerca scientifica, delle somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato in relazione all’articolo 9 del decreto-legge n. 321 del 1996[87] (comma 3);

-                   il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni tra lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca (comma 4);

Disposizioni contenute nel ddl finanziaria

L’articolo 19, comma 2, consente alla regione Valle d’Aosta e alla Provincia autonoma di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno rispettivamente alla Libera Università della Valle d’Aosta e alla Libera Università di Bolzano - atenei privati istituiti sulla base della legge n. 127/2007 che ricevono contributi dai due enti territoriali e dallo Stato – sottraendoli in tal modo alle norme di contenimento della spesa pubblica vigenti per gli enti pubblici.

 

L’articolo 78, introdotto dal Senato, destina, a decorrere dall’anno 2008, una quota non inferiore al 10 per cento -delFondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) a progetti di ricerca presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni. Per accedere ai finanziamenti, tali progetti di ricerca devono essere previamente valutati da un apposito comitato, composto da ricercatori italiani o stranieri, di età inferiore ai quaranta anni, riconosciuti di livello eccellente in base a indici bibliometrici e operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la metà, non italiani. Per l’istituzione e il funzionamento del comitato sono destinati 100.000 euro annui.

 

L’articolo 96 istituisce un fondo con una dotazione di 550 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, destinato ad incrementare il Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO). Le risorse aggiuntive devono essere utilizzate per far fronte in via prevalente agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e ai rinnovi contrattuali del restante personale; nonché, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d’investimento individuate autonomamente dagli atenei. L’assegnazione delle predette risorse è subordinata all’adozione, entro gennaio 2008, di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).

Il comma 3, introdotto al Senato, prevede un ulteriore incremento del Fondo di finanziamento ordinario per le università, pari a 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, destinato ad aumentare l’assegno di dottorato di ricerca.

 

Il comma 4 dell’articolo 122, introdotto dal Senato, ripristina per l’importo 1,5 milioni di euro annui il finanziamento autorizzato dalla legge finanziaria 2005 a favore della Scuola di ateneo Jean Monnet (ora Facoltà di studi politici Jean Monnet della seconda università di Napoli).

Disposizioni contenute nel DL n. 159/2007 collegato alla manovra finanziaria[88]

L’articolo 13, comma 1, novella l’articolo 1, comma 873, della l. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), concernente le agevolazioni alla ricerca, prevedendo che, per il triennio 2008-2010, i criteri di accesso e le modalità di gestione del FIRST, di cui al citato comma 873, sono adottati mediante decreto del Ministro dell’università e della ricerca di natura non regolamentare da emanarsi entro il 30 novembre 2007.

 

L’articolo 31, comma 3-ter, prevede un contributo, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per il 2007, a favore degli istituti universitari, diretta emanazione di Università straniere, legittimati a rilasciare titoli di studio, riconosciuti in Italia ai sensi della Convenzione di Lisbona del 1997. Tale contributo dovrà essere utilizzato per il finanziamento di programmi di formazione internazionale, rivolti a studenti di nazionalità italiana, e di ricerca, anche attraverso la collaborazione di soggetti stranieri di alta formazione.

Tabelle del ddl finanziaria

La tabella A, a seguito delle modificate apportate dal Senato, (recante importi da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2008-2010) prevede un accantonamento per il Ministero dell’università e della ricerca di 18,4 milioni per il 2008, di 11,3 milioni di euro per il 2009 e per il 2010. (nel testo originario erano rispettivamente pari a 20,1 milioni per il 2008 e 11,9 milioni per 2099-2010).

L’accantonamento, secondo quanto riportato nella relazione, è preordinato alla realizzazione di misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, per i diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi, per la discriminazione razziale, per la modernizzazione, l’efficienza delle pubbliche amministrazioni e riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e le imprese, nonché per la realizzazioni di ulteriori interventi.

 

La tabella B (recante importi da iscrivere nel fondo speciale di conto capitale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2008-2010) non prevede stanziamenti per il Ministero dell’università e della ricerca.

 

La tabella C (recante le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2008 e triennio 2008-2010, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria) prevede stanziamenti di circa 9.153 milioni di euro per il 2008 (+ 80 milioni di euro rispetto al bilancio a legislazione vigente) e di 9.316,3 milioni di euro per i due anni successivi.

Di seguito si riportano, con riferimento ai singoli stanziamenti, le variazioni previste dal disegno di legge in esame in riferimento agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione a legislazione vigente per il 2008.


 

Migliaia di euro

 

BLV   2008

ddl AC 3257

finanziaria 2008

DDL  AC 3256

Differenza

Tabella C su BLV

 

A

B

B-A

Ministero dell’università e della ricerca

L. 407/1974: Ratifica ed esecuzione accordi internazionali per la ricerca scientifica (3.1.6 – investimenti - cap. 7291)

4.602

 4.602

0

L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti e altri organismi (2.2.2. – interventi – cap. 1679)

9.588

9.588

0

D. LGS. 204/1998: Coordinamento, programmazione e valutazione della ricerca (2.2.6. – investimenti – cap. 7236)

1.733.955

1.813.955

80.000 

L. 394/1977: Attività sportiva universitaria (1.1.2. – interventi - cap. 1709)

7.833

11.333*

0

L. 147/1992: Diritto agli studi universitari (1.1.2. – interventi - cap. 1695)

153.931

153.931

0

L. 338/2000, art. 1, co. 1: Alloggi e residenze studenti universitari (1.1.6. – investimenti - cap.7273/P)

31.332

 31.332

0

L. 245/1990: Sviluppo universitario (1.3.2. - interventi - cap. 1690)

93.453

93.453

0

L. 243/1991: Università non statali legalmente riconosciute (1.3.2. – interventi - cap. 1692)

130.223

130.223

0

L. 537/1993, art. 25, co. 1, lett. a): Fondo ordinario università (1.3.2. – interventi - cap. 1694)

6.907.998

6.907.998

0

 

TOTALE

9.072.915

9.152.915

80.000

 

*Importo modificato nel corso dell’esame in Senato a seguito dell’approvazione di un emendamento. L’importo originario era pari a 7.833.

La tabella D (recante gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati tra le spese in conto capitale) e la tabella E (recante riduzioni di autorizzazioni di spesa precedentemente disposte) non recano interventi che interessino il Ministero.

 

La tabella F (recante rimodulazione di quote per il triennio 2007-2009 delle leggi di spesa in conto capitale pluriennali, fermo restando lo stanziamento complessivo di ciascuna legge) prevede in relazione al Ministero dell'università, e della ricerca gli stanziamenti sotto elencati:

nel settore 4 (interventi nelle aree sottoutilizzate) nell’ambito della Missione Ricerca e innovazione

·         100 milioni di euro per il triennio 2008-2010 per il Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’art. 61, co. 1, della legge 289 del 2002[89] (2.1.6. Investimenti – capp. 7308, 7320; 2.2.6. Investimenti – cap. 7245);

nel settore 23 (università - compresa edilizia), nell’ambito della Missione Istruzione universitaria – Programma Sistema universitario e formazione post-universitaria:

·         10 milioni di euro per il 2008 per gli interventi in materia di edilizia universitaria ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 910 del 1986[90] (1.3.6. Investimenti – cap. 7304).

Modifiche apportate con la seconda nota di variazioni

Con la seconda nota di variazioni, che recepisce gli effetti del ddl finanziaria, lo stanziamento di competenza del ministero è rideterminato in 11.397,8 milioni di euro, di cui:

- 8.819,4 milioni di euro di parte corrente;

- 2.578,3 milioni di euro di parte capitale.

Rispetto al testo originario delle previsioni di bilancio 2008, si registra un incremento delle spese pari a 674,1 milioni di euro.

 

Tale variazione è connessa ad alcune modifiche di segno positivo ed altre di segno negativo, di seguito sintetizzate:

 

a)   riduzione pari a 3,9 milioni di euro delle spese di funzionamento. Tale variazione di segno negativo è dovuta al “taglio lineare” delle dotazioni di bilancio dei singoli ministeri relative a spese per consumi intermedi non aventi carattere obbligatorio, disposto dall’art. 126, comma 7, del ddl finanziaria per l’importo complessivo di 545 milioni di euro per l’anno 2008, 700 milioni di euro per l’anno 2009 e 900 milioni di euro a decorrere dal 2010. La riduzione riguarda le spese per acquisto di beni e servizi e quelle per la gestione e il funzionamento del sistema informativo;

 

b)   incremento di 598,5 milioni per le spese di parte corrente per interventi, somma dovuta a:

Ø      550 milioni iscritti al Fondo da destinare all’incremento dell’efficienza e dell’efficacia del sistema universitario nazionale (in virtù della previsione di cui all’art. 96, co. 1, ddl finanziaria, viene istituito il cap. n. 1694);

Ø      40 milioni ad incremento del FFO per l’assegno dei dottorati di ricerca (art. 96, co. 3, ddl finanziaria);

Ø      3,5 milioni ad incremento delle assegnazioni alle università per spese inerenti l’attività sportiva universitaria (a seguito di emendamento alla tabella C approvato nel corso della discussione in Senato);

Ø      1,5 milioni ad incremento del Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti e contributo alla scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet (art. 122, co. 4, ddl finanziaria);

Ø      3,5 milioni ad incremento delcontributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali - PRORA (art. 77, ddl finanziaria).

 

c)   incremento pari a 80 milioni di spese in conto capitale per investimenti, dovuto al rifinanziamento in Tabella C del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca;

 

d)   riduzione di 0,4 milioni dovuti ad oneri comuni di parte corrente, relativi al Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi (cap. 1297); riduzione dovuta al taglio lineare disposto dall’articolo 126, co. 2, ddl finanziaria.

 

Si segnala inoltre che, in relazione alla nuova disciplina introdotta dall’art. 141, comma 2, del ddl finanziaria,

Ø      il Fondo da ripartire per l’edilizia universitaria (1.3.6. – investimenti - cap. 7304) viene soppresso e lo stanziamento ivi allocato, pari a 15 milioni di euro viene trasferito al capitolo 7266 (Fondo per l’edilizia universitaria e le grandi attrezzature) iscritto nello stesso macroaggregato;

Ø      il Fondo da ripartire per l’università e la ricerca (2.2.6. – investimenti – cap. 7302) viene soppresso e lo stanziamento ivi allocato, pari a 10,3 milioni viene trasferito al capitolo 7230 (Contributi per la ricerca scientifica) iscritto nello stesso macroaggregato.

 

Si segnala che l'articolo 141 del ddl finanziaria detta norme di riorganizzazione dei Fondi per gli investimenti e dei Fondi per i trasferimenti correnti alle imprese: nel dettaglio, si dispone la cessazione dell'efficacia delle disposizioni istitutive dei suddetti fondi e, di conseguenza, l’assegnazione delle medesime risorse alle rispettive autorizzazioni legislative.

 

 

 

 


Schede di lettura del disegno di legge finanziaria


Articolo 5
(Esenzione dal canone RAI per soggetti ultrasettantacinquenni)

 

1. Nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone RAI esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è comminata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone RAI dovuto ed agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicate le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma.

 

 

L’articolo, introdotto dal Senato, esonera dal pagamento del canone RAI (limitatamente all’apparecchio ubicato nel luogo di residenza) i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, con un reddito proprio e del coniuge non superiore a 516,46 euro per tredici mensilità.

Tale agevolazione decorre dall’esercizio finanziario 2008, nel limite complessivo di 500.000 euro annui. Per la concreta applicazione della disposizione si fa rinvio ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; sono comunque previste sanzioni pecuniarie per eventuali abusi.

 

Si ricorda che il canone di abbonamento alle radioaudizioni è stato previsto originariamente dal R.D.L. n. 246 del 1938[91]; l’art. 15 della legge 103/1975[92] (confermato da successive disposizioni) ha poi qualificato il canone di abbonamento come risorsa finanziaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

L’ammontare del canone è determinato annualmente dal ministro delle comunicazioni con proprio decreto (così dispone da ultimo l'art. 47, comma 3, del D.Lgs. n. 177/2005[93] recante Testo unico della Radiotelevisione)

Con decreto 15 dicembre 2006 l’importo del canone per apparecchi di uso privato è stato fissato in 104 euro per l’anno 2007[94].

Si ricorda tuttavia che il canone propriamente detto copre una quota residuale dell’importo corrisposto dall’utente; tale importo è costituito principalmente dal sovrapprezzo[95], devoluto in massima parte alla concessionaria, cui si aggiungono la tassa di concessione governativa[96] e l’ IVA.

Per completezza di informazione si segnala infine che l’art. 92 della legge finanziaria 2003[97] ha disposto l’esenzione dal pagamento del canone RAI a favore dei centri sociali per anziani.

 

 

 


Articolo 12
(Incentivazioni fiscali per il cinema)

 

1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito d'imposta nella misura del 40 per cento, fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.

2. Le imprese di produzione cinematografica destinatarie degli apporti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di utilizzare l'80 per cento di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d'opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione.

3. Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito d'imposta:

a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e, comunque, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80 per cento del credito d'imposta stesso;

b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:

1) al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d'imposta;

2) al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta;

3) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta;

c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:

1) al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per 1'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000;

2) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta.

4. Con riferimento alla medesima opera filmica, i benefici di cui al comma 3 non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

5. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 3 spettano per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d'imposta successivi.

6. Gli apporti di cui ai commi 1 e 3, lettere b), numero 3), e c), numero 2), non possono, in ogni caso, superare complessivamente il limite del 49 per cento del costo di produzione della copia campione dell'opera filmica e la partecipazione complessiva agli utili degli associati non può superare il 70 per cento degli utili derivanti dall'opera filmica.

7. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 3, lettere b), numero 3), e c), numero 2), possono essere fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e previa attestazione rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica del rispetto delle condizioni richieste ai sensi dei commi 2 e 6. I suddetti crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

8. Gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai commi 1 e 3 sono considerati come risorse reperite dal produttore per completare il costo del film ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali contributi non possono essere erogati per una quota percentuale che, cumulata con gli apporti di cui al presente articolo, superi l'80 per cento del costo complessivo rispettivamente afferente alle spese di produzione della copia campione e alle spese di distribuzione nazionale del film.

9. Le disposizioni applicative dei commi da 1 a 8 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

10. L'efficacia dei commi da 1 a 9 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

11. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due esercizi successivi, in relazione a film, o alle parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 5.000.000.

12. Le disposizioni applicative del comma 11 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

13. Il credito d'imposta di cui al comma 11 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

14. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica che li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo ed espressione di lingua originale italiana. Tale beneficio è concesso solo alle imprese che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

15. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, nel limite massimo del 30 per cento, gli utili dichiarati dalle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con società di produzione e di distribuzione cinematografica, li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

16. Le disposizioni applicative dei commi 14 e 15 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

17. Le agevolazioni previste dai commi 14 e 15 sono usufruibili entro il limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2008, 10 milioni di euro per il 2009 e 15 milioni di euro per il 2010.

18. Allo scopo di assicurare lo sviluppo e l'adeguamento tecnico e tecnologico delle sale cinematografiche e, di conseguenza, una sempre migliore fruizione del prodotto cinematografico sul territorio, al Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è assegnato un contributo straordinario di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Tale contributo, in deroga al comma 4 del medesimo articolo 12 del citato decreto legislativo, è finalizzato a favore degli interventi di cui al comma 3, lettera c), del citato articolo 12.

19. L'efficacia dei commi da 11 a 15 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. L'agevolazione può essere fruita esclusivamente in relazione al costo sostenuto successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

 

Secondo la relazione illustrativa, l’articolo 12 (ex art. 7 nel testo del disegno di legge originario) è finalizzato a rilanciare l’industria cinematografica nazionale, in attesa della presentazione in Parlamento di un disegno di legge di sistemazione complessiva della materia. In particolare, i commi da 1 a 10 introducono meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nella filiera del cinema, tramite crediti di imposta, sia per le imprese esterne (c.d. tax credit esterno) che per le imprese interne alla filiera medesima (c.d. tax credit interno). I successivi commi da 11 a 14 sono tesi ad avviare, anche mediante agevolazioni fiscali, un meccanismo finalizzato ad attrarre sul territorio nazionale produzioni straniere di alto livello.

 

Si segnala che presso la VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati, è in discussione il ddl n. 2303 (Carlucci ed altri, recante Agevolazioni fiscali e contributi per il sostegno del settore cinematografico e dell'audiovisivo).

Altresì, presso la 6ª Commissione (Finanze e tesoro) del Senato sono in discussione i ddl nn. 1642 (Bordon ed altri, recante Interventi a sostegno del settore cinematografico e del settore audiovisivo) e 1659 (Negri, recante Incentivi fiscali per la promozione delle attività di produzione, coproduzione e distribuzione di opere cinematografiche sul territorio italiano).

 

Il comma 1 riconosce – a favore dei soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES) di cui all’art. 73 TUIR[98] e dei titolari di reddito di impresa ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo e associati in partecipazione ai sensidell’articolo 2549 del codice civile[99] – per gli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d’imposta nella misura del 40 per cento dell’apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28[100].

Tale beneficio si applica anche ai contratti di cointeressenza di cui all’articolo 2554 del codice civile[101].

Il credito di imposta è concesso fino all’importo massimo di un milione di euro per ciascun periodo d’imposta.

 

Si ricorda che l’art. 73, comma 1, del TUIR prevede che siano soggetti all'imposta sul reddito delle società:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (comma 1). Il comma 2 stabilisce, tra l’altro, che tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo.

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 28 del 2004 è riconosciuta la nazionalità italiana ai film che presentano:

a) le componenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), f), n) e q) e cioè: regista italiano; autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani; sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani; ripresa sonora diretta in lingua italiana; troupe italiana; effettuazione in Italia di almeno il 30 per cento della spesa complessiva del film, con riferimento alle componenti tecniche, nonché agli oneri sociali;

b) almeno tre delle componenti di cui al comma 2, lettere d), e), g), h) e cioè: interpreti principali in maggioranza italiani; interpreti secondari per tre quarti italiani; autore della fotografia cinematografica italiano; montatore italiano;

c) almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere i), l), m) e cioè: autore della musica italiano; scenografo italiano; costumista italiano;

d) e almeno una delle componenti di cui al comma 2, lettere o) e p) e cioè: riprese ed uso di teatri di posa in Italia; utilizzo di industrie tecniche italiane.

 

Il comma 2 dispone che le imprese di produzione cinematografica destinatarie degli apporti di cui al comma 1 abbiano l’obbligo di utilizzare l’80 per cento di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d’opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l’apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione (requisito della c.d. territorialità).

 

Il comma 3 prevede che - ai fini delle imposte sui redditi - venga riconosciuto un credito d’imposta:

a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. n. 28/2004 (su cui, si cfr. supra) e, comunque, fino all’ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo d’imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all’80 per cento del credito d’imposta stesso;

 

b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:

1) al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d’imposta;

2) al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per ciascun periodo d’imposta;

3) al 20 per cento dell’apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549[102] e 2554[103] del codice civile (su cui, si cfr. supra), per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d’imposta;

 

L’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 28/2004 stabilisce che per il riconoscimento dell'interesse culturale, i film devono presentare:

a) le componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), n), o), p) e q) e cioè: regista italiano; autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani; sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani; interpreti principali in maggioranza italiani; interpreti secondari per tre quarti italiani; ripresa sonora diretta in lingua italiana; troupe italiana; riprese ed uso di teatri di posa in Italia; utilizzo di industrie tecniche italiane; effettuazione in Italia di almeno il trenta per cento della spesa complessiva del film, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o), p), nonché agli oneri sociali,

b) e almeno quattro delle componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere g), h), i), l) e m) e cioè: autore della fotografia cinematografica italiano; montatore italiano; autore della musica italiano; scenografo italiano; costumista italiano.

 

c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:

1) al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l’introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000;

2) al 20 per cento dell’apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile (su cui, si cfr. supra), per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d’imposta.

 

Il comma 4 stabilisce che - con riferimento alla medesima opera filmica - i benefici di cui al comma 3 sopra illustrato (ossia quelli riconosciuti alle imprese interne alla filiera del cinema) non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario, nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile[104].

Secondo il comma 5, i crediti d’imposta di cui ai commi 1 e 3 spettano per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d’imposta successivi.

 

Il comma 6 prescrive che gli apporti di cui ai sopra illustrati commi 1 e 3, lettere b), numero 3), e c), numero 2), non possano, in ogni caso, superare complessivamente il limite del 49 per cento del costo di produzione della copia campione dell’opera filmica e che la partecipazione complessiva agli utili degli associati non possa superare il 70 per cento degli utili derivanti dall’opera filmica.

 

Il comma 7 prescrive che i crediti d’imposta di cui ai commi 1 e 3, lettere b), numero 3), e c), numero 2), possano essere fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161[105], e previa attestazione, rilasciata dall’impresa di produzione cinematografica, del rispetto delle condizioni richieste ai sensi dei commi 2 e 6.

 

Si ricorda che in base all’articolo 1 della legge n. 161 del 1962, la proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di film nazionali sono soggette a nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo (ora Ministero per i beni e le attività culturali).

 

I suddetti crediti di imposta non concorrono:

•    alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi;

•    alla formazione del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Inoltre, essi non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR – ossia ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili dalla base imponibile IRES - e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241[106].

 

Ai sensi dell’articolo 96 TUIR, la quota di interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 97 e 98 è deducibile per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (comma 1).

Il comma 2 prevede che ai fini del rapporto di cui al comma 1:

a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive accantonate a norma dell'articolo 88, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito;

b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;

c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'articolo 86 concorre a formare il reddito dell'esercizio;

d) le plusvalenze di cui all'articolo 87, si computano per il loro intero ammontare;

e) gli interessi di provenienza estera ed i dividendi si computano per l'intero ammontare indipendentemente dal loro concorso alla formazione del reddito;

f) i proventi immobiliari di cui all'articolo 90 si computano nella misura ivi stabilita;

g) le rimanenze di cui agli articoli 92 e 93 si computano nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio.

In base al comma 3, se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.

Ai sensi dell’articolo 109, comma 5, TUIR, le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 96.

Si ricorda che l’articolo 3, comma 1, lettera h), del presente disegno di legge, sostituisce integralmente l’articolo 96 del TUIR, mentre l’articolo 3, comma 1, lettera o), n. 2, modifica l’articolo 109, comma 5, del TUIR medesimo.

 

In base al comma 8, gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo in commento sono considerati come risorse reperite dal produttore per completare il costo del film ai fini dell’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.

In ogni caso, tali contributi non possono essere erogati per una quota percentuale che, cumulata con gli apporti di cui alpresente articolo, superi l’80 per cento del costo complessivo rispettivamente afferente alle spese di produzione della copia campione e alle spese di distribuzione nazionale del film.

 

Sul punto, si ricorda che l’articolo 13 del d.lgs. n. 28 del 2004[107] si riferisce ai contributi concessi per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale (comma 2), per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale (comma 3) e ai contributi corrisposti alle imprese di produzione per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale.

 

Il comma 9 rimette ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali - da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico - la fissazione delle disposizioni applicative dei commi da 1 a 8.

 

Il comma 10 subordina l’efficacia dei commi da 1 a 9 all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea[108].

Tale autorizzazione deve essere richiesta alla Commissione europea dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Si prevede che le agevolazioni possano essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

 

Il paragrafo 3 dell’art. 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce che alla Commissione siano comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti di Stato. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. In tal caso si prevede che la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale (obbligo c.d. di stand-still).

 

Il comma 11 riconosce alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione un credito d’imposta in relazione a film, o alle parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d’opera italiana, su commissione diproduzioni estere, in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola opera e, comunque, con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 5.000.000. Tali crediti spettano per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d’imposta successivi.

 

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la finalità della disposizione in esame consiste nel favorire l’industria di produzione “esecutiva” nazionale, rendendo più conveniente, per le grandi produzioni estere, avvalersi dei servizi di produzione italiani, di manodopera nazionale e delle locations cinematografiche di cui il nostro Paese è ricco.

 

Il comma 12 rimette ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali - da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico - la fissazione delle disposizioni applicative del sopra illustrato comma 11.

 

Il comma 13 stabilisce che il credito di imposta di cui al comma 11 non concorre:

•    alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi;

•    alla formazione del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Altresì, esso non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR – ossia ai fini del calcolo degli interessi passivi deducibili dalla base imponibile IRES – ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

Valgono per il comma 13 le precisazioni svolte relativamente al comma 7 (si veda supra).

 

I commi 14, 15, 16 e 17, introdotti nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, dispongono ulteriori agevolazioni fiscali in favore della produzione e della distribuzione cinematografiche.

In particolare, il comma 14, stabilisce che gli utili dichiarati dalle imprese di produzione, di distribuzione cinematografica[109] non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette se sono impiegati nelle attività proprie delle suddette imprese per lungometraggi, film di animazione, di interesse culturale e d’essai[110]. L’agevolazione è concessa a condizione che il film da realizzare sia un film riconosciuto di nazionalità italiana, ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 28 del 2004 (si v. supra).

Il presente beneficio è concesso esclusivamente alle imprese che tengono la contabilità ordinaria, ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

 

I citati articoli del D.P.R. n. 600 del 1973 stabiliscono che i sottoindicati soggetti devono, o possono in seguito all’esercizio di apposita opzione, tenere la contabilità ordinaria:

a)   società soggette all'imposta sulle società - IRES;

b)   enti pubblici e privati, diversi dalle società, soggetti all'imposta sulle società - IRES, e trust, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;

c)   società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate;

d)   persone fisiche che esercitano imprese commerciali;

e)   persone fisiche che esercitano arti e professioni;

f)     società e associazioni fra artisti e professionisti;

g)   enti pubblici e privati, diversi dalle società, soggetti all'imposta sulle società - IRES, e trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;

h)   sostituti di imposta;

i)      allevatori di animali che utilizzano mangimi ottenibili per meno di un quarto dal proprio terreno.

 

Il successivo comma 15concede un’agevolazione analoga alla precedente, ma limitata al 30 per cento degli utili, alle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico che impiegano i propri utili, da sole o per mezzo di accordi con imprese del settore, in attività di produzione o di distribuzione relative agli stessi film di cui al comma 14 del presente articolo. Anche in questo caso il beneficio è riconosciuto esclusivamente ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria.

 

Ai sensi del comma 16, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni applicative delle agevolazioni di cui ai commi 14 e 15.

 

Il comma 17, fissa un limite di spesa per le agevolazioni di cui ai commi 14 e 15, pari a 5 milioni di euro per il 2008, 10 milioni per il 2009 e 15 milioni per il 2010.

 

Il comma 18 assegna un contributo straordinario di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010 al Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche, di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 28/2004, destinato alla realizzazione, al ripristinoe all’adeguamento tecnico e tecnologico delle sale cinematografiche in deroga al medesimo comma 4 dell’articolo 12.

 

Si ricorda che il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 - nel prevedere una nuova disciplina organica in materia di cinematografia - ha definito un nuovo sistema di sostegno pubblico al cinema, mediante l’istituzione (art. 12 del D.Lgs.) del Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche, al quale affluiscono le risorse già esistenti, in particolare, nel Fondo di intervento, nel Fondo di sostegno e nel Fondo di garanzia, nonché la quota del cinema nell’ambito del Fondo unico dello spettacolo (FUS).

La gestione di tale Fondo è stata recentemente regolata dal D.M. 6 marzo 2006 che, in attuazione del comma 5 dell’articolo 12, ha definito le modalità tecniche di gestione e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità di monitoraggio ed impiego dei finanziamenti concessi[111].

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 le finalità del Fondo riguardano:

a)finanziamento di investimenti per la produzione di opere filmiche;

b) contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione;

c) contributi per la realizzazione, il ripristino e l'adeguamento di sale cinematografiche;

d)contributi a favore delle industrie tecniche cinematografiche;

e)contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo.

Il Fondo è ripartito annualmente tra le suddette finalità con decreto ministeriale, sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche (comma 4)[112].

Da ultimo, la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) ha previsto, (articolo 1, comma 1140) che al Fondo sia assegnato un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Tale contributo é finalizzato ad interventi di sostegno a istituzioni, grandi eventi di carattere culturale, nonché ad ulteriori esigenze del settore dello spettacolo; si dispone inoltre, in deroga al comma 4 del citato articolo 12, che gli interventi siano stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

La medesima legge (articolo 1, comma 1151) ha introdotto all’articolo 12 del citato D.Lgs. n. 28 del 2004 alcune modifiche formali (volte a sostituire il termine “finanziamento” con il termine “sostegno” o “contributo”) ed ha sostituito l’articolo 13, rendendo lo Stato - secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa – “co-produttore” del film che ha finanziato[113].

Restano sostanzialmente invariate le norme concernenti la revoca dei contributi, i contributi alle imprese di produzione per lo sviluppo di sceneggiature originali, i premi di qualità.

 

Il comma 19 subordina l’efficacia dei commi da 11 a 15 all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi del sopra illustrato articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea[114] (si veda quanto segnalato sub comma 10).

Tale autorizzazione deve essere richiesta alla Commissione europea dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Si prevede che l’agevolazione possa essere fruita esclusivamente in relazione al costo sostenuto successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 13 giugno 2007 la Commissione ha approvato una comunicazione (2007/C 134/03)[115]  con la quale estende fino al 31 dicembre 2009 il periodo di applicazione degli attuali criteri specifici di compatibilità per la concessione di sovvenzioni alla produzione cinematografica e televisiva.

Entro tale data la Commissione ha annunciato di voler concludere un ampio studio sugli effetti degli attuali sistemi di aiuti di Stato nel settore, in vista del prossimo riesame della comunicazione sul cinema[116], annunciata nel quadro della riforma degli aiuti di Stato 2005-2009.

Tale riforma, prospettata dalla Commissione con il piano d’azione nel settore degli aiuti di Stato nel giugno 2005[117], prevede altresì la possibilità di estendere al cinema l’opportunità di beneficiare di un'esenzione per categoria[118].

A tal proposito, il 5 ottobre 2006 la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica su un progetto preliminare di proposta di regolamento volta a modificare il regolamento n. 994/98 (cfr. nota 4). La modifica è intesa ad estendere l’esenzione dall’obbligo di notifica agli aiuti di Stato anche nel settore della cultura[119]. La consultazione si è conclusa il 9 novembre 2006.

In tale progetto preliminare, in particolare, la Commissione constata come il vigente regolamento n. 994/98 conferisca alla Commissione, tra l’altro, la facoltà di esentare dall’obbligo di notifica gli aiuti nel settore della cultura, ma soltanto ove siano concessi a piccole e medie imprese. In particolare nei settori cinematografico e audiovisivo, tuttavia, i beneficiari degli aiuti sono spesso grandi imprese, sebbene certi progetti non di ampia portata (film non in serie, a forte connotazione culturale e di bilancio modesto) non giustificherebbero un ingente investimento di risorse da parte della Commissione per il loro controllo. Per evitare, quindi, inutili procedure di notifica dell’aiuto di Stato e per consentire alla Commissione d’incentrarsi sui tipi di aiuti di Stato che causano maggiori distorsioni della concorrenza, si prospetta l’estensione del campo di applicazione del regolamento in esame, per determinati progetti ed a determinate condizioni, anche agli aiuti a favore delle grandi imprese che operano nel campo della promozione della cultura e della conservazione del patrimonio.

 

 


Articolo 70
(Sostegno alle imprese editrici e TV locali)

 

1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della quantificazione dei contributi previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese editrici sono tenute a presentare il modello dei costi di testata, come definito con circolare dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e reso noto sul sito internet del Dipartimento stesso, debitamente compilato e certificato dalla società di revisione incaricata della certificazione del bilancio.

2. In applicazione dell'articolo 1, comma 1246, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma disponibile per la liquidazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, è attribuita ai soggetti per i quali sia stata accertata la sussistenza dei requisiti necessari per l'erogazione dei contributi in quote proporzionali all'ammontare del contributo spettante a ciascuna impresa.

3. A decorrere dalle domande relative all'anno 2007, le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, previsti dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono rimborsate direttamente all'impresa, nella misura del 40 per cento dell'importo totale delle bollette, al netto dell'IVA. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avente natura non regolamentare, sono indicate le modalità e la documentazione relative alle richieste dei rimborsi di cui al comma 1.

4. Il finanziamento annuale previsto per le TV locali dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

 

 

Il comma 1 stabilisce che, a decorrere dai contributi relativi all’anno 2007, al fine della quantificazione di alcuni benefici previsti dalla legge n. 250/1990[120] alle imprese editrici di giornali e periodici, queste ultime devono presentare anche il modello dei costi di testata, che sarà definito con circolare dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché reso noto sul sito internet del Dipartimento stesso. Tale documento dovrà essere debitamente compilato e certificato dalla società di revisione incaricata della certificazione del bilancio.

Secondo quanto chiarito nella relazione illustrativa al provvedimento, la disposizione intende “responsabilizzare maggiormente le società di revisione sul dettaglio dei costi, rafforzando le garanzie circa la corretta quantificazione dei finanziamenti da erogare”.

 

Quanto all’ambito di applicazione del nuovo onere, il testo fa riferimento ai contributi erogati in favore di:

-      imprese editrici di giornali quotidiani (articolo 3, commi 2 e 2-bis della legge n. 250/1990)[121];

-      imprese editrici e emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che editino giornali quotidiani o trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige (articolo 3, comma 2-ter della legge n. 250/1990);

-      imprese editrici di giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero (articolo 3, comma 2-ter della legge n. 250/1990);

-      cooperative giornalistiche editrici di periodici (articolo 3, comma 2-quater della legge n. 250/1990);

-      imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano una determinata rappresentanza parlamentare (articolo 3, commi 10 e 11 della legge 250/1990).

Le provvidenze in favore dei soggetti menzionati sono subordinate al possesso di determinati requisiti, indicati dalle norme di riferimento, le quali prevedono altresì i criteri per la determinazione dell’ammontare del contributo.

Si ricorda, inoltre, che i contributi di cui sopra hanno subito una riduzione pari al 7 per cento ad opera dell’articolo 10 del d.l. n. 159/2007[122], attualmente in corso di conversione. Peraltro, si segnala che nel corso della discussione al Senato del disegno di legge di conversione del decreto, la riduzione è stata rideterminata nel limite del 2 per cento.

 

Si osserva che il testo della disposizione in esame non chiarisce le conseguenze della mancata osservanza dell’obbligo previsto ed, in particolare, non esplicita se tale nuovo adempimento sia richiesto a pena di decadenza dai contributi.

Potrebbe, inoltre, valutarsi una riformulazione della norma in forma di novella alla legge n. 250/1990.

 

Il comma 2 pone una disciplina espressamente volta ad applicare l’articolo 1, comma 1246, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), il quale prevede che l’erogazione dei contributi diretti all’editoria e alle imprese radiofoniche e televisive si effettui, ove necessario, mediante il riparto percentuale dei contributi tra gli aventi diritto.

In base alla disciplina introdotta dal comma in esame, la liquidazione della somma disponibile per i contributi all’editoria avviene, una volta accertata la sussistenza dei requisiti per l’erogazione, in quote proporzionali all’ammontare del contributo spettante a ciascun avente diritto.

Tali modalità di liquidazione “proporzionale” riguardano i contributi previsti:

-      per le imprese editrici e radiofoniche, di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 250/1990;

-      per i soggetti esercenti la radiodiffusione televisiva locale, di cui all’articolo 23, comma 3, della legge n. 223/1990[123];

-      per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, di cui all’articolo 7, comma 13, della legge n. 112/2004[124].

La disposizione non troverebbe applicazione, invece, per i contributi alle emittenti radiofoniche (nazionali e locali) e alle emittenti televisive locali, di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 250/1990, ai quali pure fa riferimento l’articolo 1, comma 1246, della l. n. 296/2006 di cui si stabiliscono le modalità applicative.

 

Di seguito, si riporta una sintesi delle disposizioni sulle provvidenze all’editoria citate nel commento all’articolo in esame.

L’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, reca la disciplina relativa all’erogazione dei contributi diretti all’editoria nonché le provvidenze a favore delle imprese radiofoniche e televisive.

La platea dei destinatari dei contributi diretti all’editoria comprende:

1.         le imprese editrici di giornali quotidiani (comma 2), costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni (co. 2, lettera a)) subordinatamente al possesso di una serie di requisiti[125];

2.         le imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni ed enti morali non aventi scopo di lucro (comma 2-bis), subordinatamente al possesso dei medesimi requisiti sopra citati, ad eccezione dell’obbligo di essere una cooperativa giornalistica: in tal caso, il contributo non può superare il 50 per cento dei costi complessivi;

3.         le imprese editrici e le emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che editino quotidiani o trasmettano programmi in una lingua delle minoranze francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome della Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, o le imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all’estero (comma 2-ter), subordinatamente al possesso dei medesimi requisiti e con gli stessi limiti delle imprese non a scopo di lucro[126];

4.         le cooperative giornalistiche che editano periodici (comma 2-quater), con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e il contributo variabile[127].

5.         imprese editrici di quotidiani o periodici organi o giornali di forze politiche (comma 10)[128].

 

L’articolo 4 della legge n. 250 del 1990 prevede che le imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, che abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20 e che non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di partiti politici, sia corrisposto un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi[129]. A tali imprese spettano inoltre le riduzioni tariffarie previste dall’articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 sopra citata. I requisiti per accedere a tali contributi sono stati da ultimo modificati con l’articolo 1, comma 1247, della legge n. 296/2006, il quale stabilisce che gli stessi siano corrisposti esclusivamente:

§       alle imprese radiofoniche organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento;

§       alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230[130].

 

L’articolo 7 della medesima legge n. 250 - che ha sostituito il comma 1 dell’articolo 11 della citata legge n. 67 del 1987 – prevede che le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione, comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto alle riduzioni delle tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti di cui all'art. 28, della legge 5 agosto 1981, n. 416 nonché al rimborso dell'60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.

Ai sensi del successivo articolo 8, le medesime agevolazioni si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20.

 

L'articolo 23, comma 3, della legge n. 223 del 1990 reca i contributi per i concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero i soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali.

 

L'art. 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112 prevede poi contributi per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione di quelli ad accesso condizionato, come definiti dall'articolo 1, lettera c), del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, di cui alla Delibera dell'Autorità Garante delle comunicazioni n. 9/1999, che si impegnano a trasmettere programmi di informazione alle condizioni previste dall'articolo 7 del decreto-legge n. 323 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993 (ovvero che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali).

 

Il comma 3 dispone che - a decorrere dalle domande relative all’anno 2007 - le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, previsti dall’articolo 11 della legge n. 67/1987[131], e dagli articoli 4 e 8 della legge n. 250/1990[132], siano rimborsate direttamente all’impresa radiotelevisiva, nella misura del 40 per cento dell’importo totale delle bollette, al netto dell’IVA.

Secondo la relazione illustrativa, la norma in esame è intesa a disporre “una riduzione del rimborso dal 50 per cento al lordo delle spese indicate in bolletta, al 40 per cento al netto delle ritenute, comportando un risparmio annuo stimabile in almeno 1 milione di euro”.

Le modalità e la documentazione relative alle richieste dei rimborsi saranno indicate in un successivo decreto – avente natura non regolamentare - del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Si ricorda che, in base all’articolo 11, comma 1, della legge n. 67/1987, le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:

a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28, legge 5 agosto 1981, n. 416[133] , e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite;

b) al rimborso del 60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.

Inoltre, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 11, alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali:

a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;

b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;

c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9;

viene corrisposto a cura della Presidenza del Consiglio, ai sensi della legge n. 416/1981, per il quinquennio 1986-1990 un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendoriferimento, per la prima applicazione, agli esercizi 1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a due miliardi.

Secondo il comma 3, le imprese di cui al precedente comma 2 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge n. 416 del 1981, applicate conle stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, nonché alle agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20 e al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo.

I contributi per le imprese radiofoniche che siano organi di partiti politici, sono disciplinati dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 250/1990 (già illustrato nel commento al comma 1).

L’articolo 8 della legge n. 250 del 1990 prescrive che le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente propri  programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007:

a) alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge n. 416/1981, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica;

b) al rimborso del 60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.

 

Il comma 4 prevede un incremento di 10 milioni di euro per l’anno 2008 del finanziamento destinato alle emittenti televisive locali, di cui all’articolo 52, comma 18, della legge n. 448/2001 (legge finanziaria per il 2002), come rideterminato dalle successive leggi finanziarie.

 

I contributi sono stati introdotti dall’art. 45, co. 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (provvedimento “collegato” alla manovra finanziaria 1999), che ha disposto uno stanziamento per il solo triennio 1999-2001 (24 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000; 33 miliardi per l’anno 2001).

Successivamente, l’art. 27, co. 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000), nel rideterminare la misura dei canoni corrisposti allo Stato dai titolari di concessioni radiotelevisive, ha reso permanente lo stanziamento, destinando a tale finalità 40 miliardi di lire annue a decorrere dal 2000.

L’art. 145, co. 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) ha incrementato lo stanziamento da 40 a 82 miliardi annui.

Con l’articolo 52, comma 18, della citata legge n. 448/2001 è stato incrementato lo stanziamento di 20 milioni di euro in ragione d’anno, a decorrere dal 2002. Si ricorda che l’articolo 52 citato ha ammesso a beneficiare del contributo previsto per le emittenti locali anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della legge, prevedendo, peraltro, che lo stanziamento complessivo a favore della radiofonia locale non possa superare il 10% del totale.

L’articolo 80, comma 35, della legge n. 289/2002 ha incrementato il finanziamento annuale di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, prevedendo - limitatamente all’anno 2003 – che l’incremento fosse pari a 10 milioni di euro in luogo di cinque.

L'articolo 4, comma 5, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) ha previsto l’ulteriore incremento di 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 del finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dall'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per il solo anno 2004 il predetto finanziamento è stato incrementato di ulteriori 10 milioni di euro.

L’articolo 1, comma 214, della legge n. 311 del 2004 incrementa di 5 milioni di euro per il solo anno 2005 il finanziamento annuale a favore delle emittenti locali titolari di concessione, previsto dall’articolo 52, comma 18 della legge finanziaria per il 2002.

L’articolo 1, comma 12-bis, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) ha previsto che tale finanziamento risultasse determinato, a decorrere dall’anno 2006, in 98.678.000 euro.

Infine, l'articolo 1, comma 1244, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha determinato il finanziamento in 30 milioni di euro per l'anno 2007, 45 milioni di euro per l'anno 2008 e 35 milioni di euro per l'anno 2009.

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Nel quadro della riforma degli aiuti di Stato 2005-2009, prospettata dalla Commissione nel piano d’azione in materia adottato il 7 giugno 2005 (COM(2005)107), la Commissione preannuncia, tra l’altro, che riesaminerà la comunicazione del 2001 relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione[134].

La Commissione ritiene infatti che mass media, servizi audiovisivi, imprese creative e settore culturale nel suo complesso presentino un elevato potenziale in termini di innovazione, di competitività, di crescita e di occupazione, oltre ad avere una funzione essenziale nella preservazione e nella promozione della ricchezza e della diversità culturali e linguistiche della UE.

 

 


Articolo 72
(Modifiche al testo unico della radiotelevisione)

 

1. All'articolo 44 del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, in particolare nelle ore di maggiore ascolto, alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni, di cui il 20 per cento opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e, nel caso dei soggetti operanti a pagamento, alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere da essi prevalentemente emesso. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, su tutte le reti e le piattaforme distributive, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni una quota minima del 20 per cento del tempo di trasmissione, di cui il 10 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano una quota non inferiore al 10 per cento dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee e all'adattamento o confezionamento di contenuti europei per le nuove tecnologie. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi quelli diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi. All'interno di tale quota del 10 per cento dei suddetti introiti destinata alle opere europee, le emittenti e i fornitori di contenuti e di programmi in chiaro destinano almeno il 30 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, e le emittenti e i fornitori di contenuti e di programmi a pagamento destinano almeno il 35 per cento alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere di prevalente emissione da parte del soggetto obbligato. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere europee una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all'offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi; all'interno di questa quota, nel contratto di servizio è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia. Gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili contribuiscono, gradualmente e tenuto conto delle condizioni del mercato, alla promozione e al sostegno finanziario delle opere audiovisive europee, destinando una quota dei ricavi derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi offerti al pubblico a pagamento indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Autorità con apposito regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In merito all'obbligo di programmazione di cui al presente comma, è previsto un periodo transitorio di dodici mesi per consentire ai fornitori di contenuti e ai fornitori di programmi in pay-per-view l'adeguamento graduale al suddetto obbligo»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'Autorità adotta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione un regolamento che definisce le modalità di comunicazione dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo nel rispetto dei princìpi di riservatezza previsti dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le sanzioni in caso di inadempienza».

2. All'articolo 51, comma 3, lettera d), del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «da 1.040 euro a 5.200 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 5.165 euro a 51.646 euro»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o centri media».

 

 

L’articolo 72, così come modificato dal Senato, apporta alcune modifiche al testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177) sostituendo, al comma 1, i commi 3 e 5 dell’articolo 44, recante promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, ed introducendo, al comma 2, alcune modifiche all’articolo 51, in materia di sanzioni di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

Nel testo vigente l'articolo 44, comma 3, del testo unico dispone in favore delle opere europee realizzate da produttori indipendenti una riserva del 10 per cento (calcolato escludendo il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext, talk show o televendite) dei tempi di diffusione delle emittenti private; la riserva è del 20 per cento per la RAI.

Il vigente comma 5 dispone che:

•      le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, riservano una quota dei loro introiti netti annui derivanti da pubblicità alla produzione e all'acquisto di programmi audiovisivi, compresi i film in misura non inferiore al 40 per cento della quota suddetta, e di programmi specificamente rivolti ai minori, di produzioni europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota non può comunque essere inferiore al 10 per cento degli introiti stessi.

•      la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, a partire dal contratto di servizio per il triennio 2006-2008, destina una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; all'interno di queste quote, nel contratto di servizio dovrà essere stabilita una riserva di produzione, o acquisto, da produttori indipendenti italiani o europei, di cartone animato appositamente prodotto per la formazione dell'infanzia.

L’articolo 51, comma 3, lett.d), nel testo attualmente vigente, dispone che, in caso di violazione delle disposizioni in materia di pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delibera l’irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.040 euro a 5.200 euro.

 

La principale novità introdotta con l’articolo in esame consiste nell’introdurre, come è dato leggere nella relazione illustrativa al provvedimento, alcune sottoquote per le opere cinematografiche di espressione originale italiana.

In particolare viene disposto che:

-          in materia di programmazione, le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi ed i fornitori di programmi in pay-per-view (queste due ultime categorie non sono contemplate nel testo vigente dell’articolo 44) devono riservare il 20 per cento della quota (pari al 10 per cento) destinata alla diffusione di opere europee realizzate da produttori europei, alla visione di opere cinematografiche di espressione originale italiana (nel caso delle emittente pubblica l’obbligo riguarda il 10 per cento della quota destinata ai film europei, pari 20 per cento della programmazione). Per i fornitori di contenuti e di programmi in pay-per-view è previsto un periodo transitorio di dodici mesi per consentire l’adeguamento graduale ai nuovi obblighi introdotti;

-          in materia di finanziamento ed acquisizione di opere cinematografiche, le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi ed i fornitori di programmi in pay-per-view (anche in questo caso queste due ultime categorie non sono contemplate nel testo vigente dell’articolo 44) sono tenuti a destinare a favore delle opere cinematografiche di espressione originale italiana il 30 per cento della quota (pari al 10 per cento) degli introiti che già la legislazione vigente chiede che siano vincolati all’acquisto delle opere europee (nel caso di programmi a pagamento la quota è del 35%). La concessionaria del servizio pubblico televisivo è chiamata a riservare, a favore delle opere di origine italiana, il 20 per cento della quota (pari al 15 per cento) dei ricavi destinati all’acquisto o al finanziamento delle opere europee, con una riserva non inferiore al 5%, da destinare ad opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell’infanzia. Ulteriore novità consiste nell’aver reso partecipi della promozione delle opere audiovisive europee anche gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili.

Infine, il comma 5 dell’articolo 44 del testo unico, originariamente abrogato nel testo presentato dal Governo (dal momento che le disposizioni ivi contenute risultano assorbite da quanto contenuto nel comma 3), è, nel testo approvato dal Senato, sostituito con una nuova disposizione. Secondo le nuove norme introdotte, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta, entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, un regolamento nel quale sono definite le modalità di comunicazione dell’adempimento degli obblighi previsti dall’articolo 44 e le sanzioni in caso di inadempienza.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame aumenta l’entità delle sanzioni collegate agli eventuali inadempimenti di cui si rendono responsabili le amministrazioni e gli enti pubblici anche economici nel momento in cui destinano alcune somme, per fini di comunicazione istituzionale, all’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa (l’articolo 41 del testo unico prevede che tali somme devono essere destinate per almeno il 15 per cento a favore dell’emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell’Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici. Di tali destinazioni sono tenuti a darne comunicazione all’Autorità).

Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni in esame, l’Autorità delibera l’irrogazione della sanzione amministrativa connessa al pagamento di una somma che attualmente oscilla da 1.40 a 5.200 euro e che il testo in esame sostituisce con una somma da 5.165 a 51.646 euro. Tale sanzione si applica, secondo quanto introdotto dal comma in esame, lettera b), anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o centri media.

 

 


Articolo 78
(Disposizioni in favore dei giovani ricercatori)

 

1. A decorrere dall'anno 2008, una quota, non inferiore al 10 per cento, dello stanziamento complessivo del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata ai progetti di ricerca presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni operanti a qualunque titolo in attività di ricerca e previamente valutati, secondo il metodo della valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato è composto da ricercatori, di nazionalità italiana o straniera, di età inferiore ai quaranta anni e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'impact factor ed il citation index, e operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la metà non italiani, che svolgono attività nei settori disciplinari relativi alla ricerca scientifica e tecnologica.

2. L'attuazione del comma 1 è demandata ad apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 1, quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui, si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

 

 

L’articolo in esame, introdotto dal Senato, prevede misure in favore dei progetti di ricerca presentati dai ricercatori di età inferiore ai quaranta anni, destinando, a tal fine, a decorrere dall’anno 2008, una quota non inferiore al 10 per cento -delFondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).

 

Si ricorda che il comma 870 della l. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007)[135] ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per garantire la massima efficacia degli interventi in tale ambito.

Al Fondo confluiscono le risorse:

­       del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)[136];

­       del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB)[137];

­       del Fondo per le aree sottoutilizzate[138], per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca;

­       le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università (PRIN).

Ai sensi del comma 871, il FIRST è alimentato in via ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e dalle risorse assegnate dal CIPE, nell'ambito del riparto del citato Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

Per la fase di avvio del FIRST e per consentire un impatto più incisivo degli interventi in attuazione del Piano nazionale della ricerca, tenendo conto delle linee strategiche per la competitività e lo sviluppo economico, viene assegnata al FIRST una dotazione aggiuntiva di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per l'anno 2009 (comma 874). Si ricorda peraltro che, ai sensi dell’articolo 1, comma 758, della medesima legge finanziaria 2007, l’intervento in esame è finanziato a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione del TFR istituito presso l’INPS. L’autorizzazione di spesa è stata accantonata – come tutte le altre alimentate dal Fondo e destinate al finanziamento di interventi indicati nell’elenco 1 allegato alla finanziaria – in attesa della decisione delle autorità statistiche comunitarie circa la compatibilità delle norme relative al trattamento contabile del Fondo e al suo utilizzo. Recentemente il decreto-legge n. 81/07[139] all’art. 13 ha disposto lo sblocco delle risorse vincolate sul TFR, prevedendo la concessione di anticipazioni di tesoreria nella misura del 30 per cento delle somme relative alle autorizzazioni di spesa di cui al citato comma 758. La quota anticipabile riferita al FIRST risulta, pertanto, pari a 90 milioni di euro.

La ripartizione delle risorse del FIRST si effettua, come precisato dal comma 872, con decreto interministeriale emanato dal Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione delle indicazioni contenute nel Programma nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204[140]. Per tale decreto è previsto il parere della Conferenza Stato – Regioni. Con il riparto delle risorse del FIRST occorre comunque garantire il finanziamento di un programma nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca, valutate mediante procedure diffuse e condivise nelle comunità disciplinari internazionali interessate.

 

I progetti di ricerca ai quali è destinata la quota del fondo devono essere previamente valutati, secondo il metodo della valutazione tra pari, da un apposito comitato. Tale comitato è composto da ricercatori italiani o stranieri, di età inferiore ai quaranta anni, riconosciuti di livello eccellente in base a indici bibliometrici e operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la metà, non italiani.

 

In relazione agli indici bibliometrici per la valutazione dei componenti il comitato, la disposizione in commento fa riferimento all’impact factor e al citation index.

In proposito, si osserva che l'impact factor (IF) è un sistema di misurazione che determina la frequenza attraverso cui un articolo è citato in un anno o periodo determinato ed è calcolato dividendo il numero di citazioni dell’anno corrente per il numero di articoli pubblicati in un periodo di tempo anteriore[141]. L'IF è uno dei più utilizzati indicatori bibliometrici per valutare la produzione scientifica, pur essendo un criterio meramente quantitativo, poiché non permette di distinguere se un articolo abbia ricevuto citazioni positive o negative: dal punto di vista del fattore di impatto, è infatti sufficiente che un articolo sia citato. Il citation index indica quante volte un articolo di un autore è citato da un altro autore; il numero di citazioni successive di un lavoro è indice della sua importanza.

 

All’onere derivante dall’istituzione e dal funzionamento del comitato, quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui, si provvede mediante l’incremento delle aliquote di base per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico (comma 3).

 

Si ricorda in proposito che l’articolo 5 della legge n. 76 del 1985[142] stabilisce, ai fini dell'applicazione dell'imposta di consumo, per i differenti gruppi di tabacchi lavorati le aliquote di base, in percentuale del prezzo di vendita al pubblico. Le aliquote aggiornate sono recate dall’art. 28 del decreto-legge n. 331 del 1993[143], e successive modificazioni, nella misura del:

a) 58,5 per cento per sigarette;

b) 23 per cento per sigari e sigaretti naturali;

c) 56 per cento per tabacco da fumo trinciato fino utilizzato per arrotolare le sigarette ed altro tabacco da fumo;

d) 24,78 per cento per tabacco da masticare;

e) 24,78 per cento per tabacco da fiuto.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame demanda l’attuazione di quanto previsto dal comma 1 a un decreto del Ministro dell’università e della ricerca nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all’art. 1, comma 873, della legge finanziaria 2007.

In merito si osserva che l’articolo 13, comma 1, del decreto legge n. 159/2007[144] dispone - con un periodo aggiuntivo al comma 873 - che, per il triennio 2008-2010, si provvede alla definizione dei criteri di accesso e delle modalità di gestione del FIRST, non con un regolamento, bensì con un decreto del Ministro dell’università e della ricerca di natura non regolamentare da emanarsi entro il 30 novembre 2007. A tal proposito, occorrerebbe dunque valutare l’opportunità di un coordinamento tra il testo della disposizione in esame e quello della disposizione richiamata.

 

Si ricorda che il comma 873 della legge finanziaria 2007 prevede, nel testo originario, che il Ministro dell'università e della ricerca, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del FIRST per la concessione delle agevolazioni al fine di garantire la massima efficacia ed omogeneità degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di agevolazioni alla ricerca per l'utilizzo delle risorse che vanno a confluire nel FIRST.


Articolo 89
(Utilizzo più razionale delle risorse disponibili per i beni e le attività culturali)

 

1. Il quarto ed il quinto periodo del comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, introdotti dall'articolo 1, comma 1143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sostituiti dai seguenti: «Gli interventi relativi a programmi approvati dal Ministro per i beni e le attività culturali per i quali non risultino avviate le procedure di gara ovvero definiti gli affidamenti diretti entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di approvazione sono riprogrammati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali nell'ambito dell'aggiornamento del piano e dell'assegnazione dei fondi di cui al penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Le risorse finanziarie relative agli interventi riprogrammati possono essere trasferite, con le modalità di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, da una contabilità speciale ad un'altra ai fini dell'attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione, ove possibile, nell'ambito della stessa regione. Entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno i capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, titolari delle predette contabilità speciali, sono tenuti a comunicare alla Direzione generale centrale competente gli interventi per i quali non siano state avviate le procedure di gara ovvero definiti gli affidamenti diretti ai fini della riprogrammazione degli stessi».

2. Allo scopo di sostenere le iniziative di intervento finanziate ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 78, recante tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 78 del 2001 è incrementata di 200.000 euro a decorrere dal 2008. Al fine di proseguire la realizzazione di interventi finanziati ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 11 della medesima legge 7 marzo 2001, n. 78, è autorizzata la concessione di un contributo quindicennale di 400.000 euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

 

Il comma 1 dell’articolo in commento modifica la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 1143, della legge finanziaria 2007[145] per consentire la riprogrammazione delle risorse giacenti a fine 2006 nelle contabilità speciali dei capi degli istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali (MBAC); tale modifica ha la finalità di rendere stabilmente applicabile il riutilizzo.

Si dispone, in particolare, che siano riprogrammati con decreto ministeriale gli interventi relativi a programmi approvati dal Ministro per i quali, al 31 dicembre dell’anno successivo all’approvazione, non siano state avviate procedure di gara o affidamenti. Le risorse in questione possono essere trasferite da una contabilità speciale ad un’altra ai fini della realizzazione dei nuovi interventi, ove possibile, nell’ambito della stessa Regione.

Infine, si stabilisce che entro il 31 gennaio di ogni anno, i responsabili degliuffici titolari delle contabilità speciali sono tenuti a comunicare alla direzione generale centrale competente i programmi e gli interventi per i quali non sono iniziate le procedure di gara o non sono stati definiti gli affidamenti diretti, allo scopo di procedere alla riprogrammazione degli interventi.

 

La modifica è apportata mediante novella del quarto e il quinto periodo del comma 8 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 67 del 1997, introdotti dall’articolo 1, comma 1143, della legge finanziaria 2007.

A tal proposito, si ricorda che l'art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 67 del 1997[146], al fine di accelerare l'avvio e la realizzazione degli interventi di restauro, di recupero e di valorizzazione dei beni culturali, ha autorizzato l'apertura di contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché ai funzionari delegati dell'assessorato per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione della Regione siciliana, per la gestione dei fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149[147], convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Tale ultima norma richiamata prevede che il Ministro approvi, entro il mese di agosto dell'anno che precedequello di riferimento, il piano annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie da effettuare da parte degli organi centrali e periferici.

È quindi intervenuto il citato articolo 1, comma 1143, della finanziaria 2007, il quale ha modificato il suddetto art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 67 del 1997, consentendo una tantum la riprogrammazione delle risorse giacenti nelle contabilità speciali dei capi degli istituti centrali e periferici del MBAC non impegnate entro il 30 novembre 2006. Tali risorse potevano cioè essere trasferite da una contabilità speciale ad un’altra ai fini dell’attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione, ove possibile, nell’ambito della stessa Regione.

 

Come rimarcato nella relazione illustrativa, tenuto conto della positiva esperienza verificatasi nel corrente esercizio, la disposizione in esame propone ora di trasformare tale riprogrammazione, che ha avuto carattere straordinario, in una attività di carattere strutturale, avente natura di ordinarietà e ricorrenza.

 

Il comma 2, aggiunto durante l’esame presso la Commissione Bilancio del Senato,al fine di sostenere le iniziative di intervento a tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, incrementa l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 11, comma 1, della legge n. 78 del 2001[148], di 200.000 euro a decorrere dal 2008. Inoltre concede un contributo quindicennale di 400.000 euro a decorrere per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 al fine di proseguire la realizzazione degli interventi finanziati ai sensi del medesimo art. 11, commi 3 e 4.

 

Si ricorda che, con la legge n. 78 del 2001, la Repubblica ha riconosciuto il valore storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale, introducendo una organica disciplina per la loro tutela e valorizzazione.

Ai sensi dell’art. 1 della citata legge, lo Stato e le regioni – avvalendosi anche di associazioni di volontariato, combattentistiche o d'arma - nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto e in particolare di:

a) forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari;

b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari;

c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli;

d) reperti mobili e cimeli;

e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati;

f) ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche.

L’articolo 11, comma 1, della citata legge ha autorizzato la spesa di 330 milioni di lire annue a decorrere dal 2001 - . Tale somma viene ora incrementata di 200.000 euro.

I commi 3 e 4 disciplinano l'accensione di mutui da parte di regioni ed enti locali, con oneri a carico dello Stato, per l'attuazione della finalità della legge; tali risorse sono destinate prioritariamente ai progetti di intervento sugli Altipiani vicentini. Per l'attuazione di tali interventi, la legge ha autorizzato un limite di impegno quindicennale pari a un miliardo di lire annue a decorrere dall'anno 2001. Anche lo stanziamento delle risorse necessarie per la prosecuzione di tali interventi viene rideterminato dal testo in esame a carico del bilancio dello Stato.

 


Articolo 90
(Disposizioni in materia di fondazioni lirico sinfoniche)

 

1. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «una sola volta»;

b) all'articolo 21, al comma 1, la lettera b) è abrogata e dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'autorità di cui al comma 1 dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio disponibile di analoga gravità»;

c) all'articolo 21, comma 2, le parole: «comunque non superiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta».

2. Le modifiche di cui al comma 1, lettere a) e c), entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2008. I commissari ed i consiglieri di amministrazione che abbiano già superato il limite del mandato decadono con l'approvazione del bilancio dell'anno 2007.

3. Le modifiche di cui al comma 1, lettera b), entrano in vigore dal 1o gennaio 2009 e prendono in considerazione, in sede di prima applicazione, gli esercizi degli anni 2008-2009.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per gli anni 2008, 2009 e 2010 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Possono essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico ed amministrativo per i posti specificatamente vacanti nell'organico funzionale approvato, esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive, previa autorizzazione del Ministero vigilante. Per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato.

5. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 al fine di:

a) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

b) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano chiuso almeno in pareggio il conto economico degli ultimi due esercizi, ma presentino nell'ultimo bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a quello indisponibile e propongano adeguati piani di risanamento al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché di quelle già sottoposte ad amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi che non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione.

6. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare il fondo di cui al comma 5 è ripartito fra tutti gli aventi diritto in proporzione delle differenze negative fra patrimonio netto e patrimonio indisponibile, calcolate nella loro totalità, e delle altre perdite del patrimonio netto, calcolate nella metà del loro valore. Il predetto decreto è adottato entro il 30 giugno di ogni anno a seguito dell'approvazione da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche dei bilanci consuntivi dell'esercizio precedente e della presentazione di adeguati piani di risanamento di cui al comma 5. Decorso tale termine, il decreto è comunque adottato escludendo dal riparto le fondazioni che non abbiano presentato il bilancio consuntivo e il prescritto piano di risanamento.

7. Al fine di incentivare il buon andamento e l'imprenditorialità delle fondazioni lirico-sinfoniche, all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di riduzione delle spese sono individuati nel rapporto tra entità della attività consuntivata e costi della produzione nell'anno precedente la ripartizione, nonché nell'andamento positivo dei rapporti tra ricavi della biglietteria e costi della produzione consuntivati negli ultimi due esercizi precedenti la ripartizione».

 

 

L’articolo 90, inserito nel corso dell’esame presso il Senato, introduce alcune disposizioni riguardanti l’ordinamento ed il funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche.

 

Com’è noto, le fondazioni lirico-sinfoniche - disciplinate dalla legge n. 800 del 1967, che ha dichiarato il “rilevante interesse generale” dell’attività lirica e concertistica “in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale delle collettività nazionali” ed ha attribuito agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico, sottoponendoli alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo - sono state trasformate, nel corso della XIII legislatura (d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367), in fondazioni di diritto privato, al fine di eliminare rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di creare disponibilità di risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dal Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 163/1985. Si ricorda che le fondazioni lirico-sinfoniche sono attualmente 14[149].

Il comma 1 novella in più parti il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 [150].

La lettera a) inserisce una specifica al comma 5 dell’articolo 12, nel senso di prevedere che i componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del presidente, possono essere riconfermati una sola volta.

La lettera b) abroga la lett. b) dell’articolo 21, recante disposizioni in materia di amministrazione straordinaria delle fondazioni, sostituendo le disposizioni ivi previste con quelle contenute nel comma 1-bis, di cui si dispone l’introduzione.

L’attuale lettera b) dell’articolo 21 prevede la facoltà dell’autorità di governo competente in materia di spettacolo di disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione delle fondazioni lirico sinfoniche qualora il conto economico registri per due esercizi consecutivi una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio o qualora il patrimonio subisca perdite di analoga gravità (per i primi due esercizi successivi all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 367/1996, la percentuale era elevata al 50 per cento).

Tali disposizioni vengono sostituite con altre contenute nel comma 1-bis, di cui si dispone l’introduzione; il tenore delle stesse sembra avere carattere equivalente se non per la parte in cui si dispone l’obbligo e non la facoltà di sciogliere il consiglio di amministrazione nell’ipotesi in cui si verifichino le condizioni prima citate.

La lettera c) modifica il comma 2 dell’articolo 21, prevedendo che la durata dell’incarico dei commissari straordinari possa essere rinnovabile una sola volta (nel testo attuale la norma prevede solo che essi durino in carica sei mesi).

I commi 2 e 3 definiscono l’ambito temporale di applicazione delle disposizioni introdotte con il comma 1.

In base al comma 2, quanto previsto dalle lettere a) e c) (e cioè che i consiglieri di amministrazione ed i commissari straordinari possono essere riconfermati o rinnovati una sola volta) si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008. I commissari ed i consiglieri che hanno superato il limite del mandato decadono una vota approvato il bilancio 2007.

In base al comma 3, quanto stabilito dalla lettera b) (e cioè l’obbligo di sciogliere il consiglio di amministrazione in caso gravi perdite al patrimonio registrate in due esercizi consecutivi) si applica a partire dal 1° gennaio 2009 sulla base, in sede di prima applicazione, degli esercizi degli anni 2008-2009.

Il comma 4 dispone, per le fondazioni lirico-sinfoniche, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato negli anni 2008, 2009 e 2010. Il Senato ha approvato un emendamento del relatore nel quale il divieto trova come riferimento quanto contenuto nel comma 595 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006, nonostante che in tale ambito il divieto di assunzione a tempo determinato per le fondazioni lirico-sinfoniche sia riferito ai soli anni 2006 e 2007. Assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico ed amministrativo (tale ultima categoria è stata aggiunta durante l’esame presso il Senato, con il medesimo emendamento di cui sopra) per i posti specificatamente vacanti nell’organico funzionale approvato possono essere effettuate esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive, previa autorizzazione del Ministero vigilante. Per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell’organico funzionale approvato.

 

Si ricorda che l’art. 3-ter, comma 6, del D.L. n. 7/2005, aveva disposto, per l'anno 2005, il divieto alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine, il personale a tempo determinato non poteva superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato. Avevano, comunque, facoltà di assumere personale a tempo indeterminato, nei limiti delle rispettive piante organiche e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le fondazioni con bilancio verificato dell'anno precedente almeno in pareggio.

L’art. 1, comma 595, della legge finanziaria 2006 (L. n. 266/2005), come prima ricordato, ha fatto divieto, per gli anni 2006 e 2007, alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine il personale a tempo determinato non può superare il 20 per cento dell'organico funzionale approvato.

 

Il comma 5 reca l’istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, al fine di:

a) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione straordinaria ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo n. 367 del 1996;

b) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano chiuso almeno in pareggio il conto economico degli ultimi due esercizi, ma presentino nell’ultimo bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a quello indisponibile e propongano adeguati piani di risanamento al Ministero, nonché di quelle già sottoposte ad amministrazione straordinaria nel corso dei predetti due esercizi che non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare, il Fondo di cui al comma 5 è ripartito fra tutti gli aventi diritto. Il citato decreto è adottato entro il 30 giugno di ogni anno; decorso tale termine, il decreto è comunque adottato escludendo dal riparto le fondazioni che non abbiano presentato il bilancio consuntivo e il prescritto piano di risanamento (comma 6).

Il comma 7 novella l’articolo 24 del decreto legislativo n. 367 del 1996, prevedendo che i criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Tali criteri sono stabiliti sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tengono conto degli interventi di riduzione delle spese.

Gli interventi di riduzione delle spese sono individuati nel rapporto tra entità della attività consuntivata e costi della produzione nell’anno precedente la ripartizione, nonché nell’andamento positivo dei rapporti tra ricavi della biglietteria e costi della produzione consuntivati negli ultimi due esercizi precedenti la ripartizione.

 

Si ricorda che l’art. 1, comma 1148, della legge finanziaria 2007, aveva sostituito l'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, stabilendo che i criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche fossero determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tengono conto degli interventi di riduzione delle spese.

 

 


Articolo 91
(Disposizioni in materia di istituzioni culturali)

 

1. A decorrere dal 1o gennaio 2008, gli importi dei contributi statali erogati alle istituzioni culturali ai sensi degli articoli 1, 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, la cui dotazione è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere dalla medesima data, alle istituzioni culturali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Per l'anno 2008 la spesa autorizzata dagli articoli 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 3,4 milioni di euro.

3. Sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione, ovvero la locazione, dei beni immobili di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, con l'onere di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale carico, le accademie e le istituzioni culturali non aventi scopo di lucro per lo svolgimento continuativo di attività culturali di interesse pubblico.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti in corso, ovvero alle utilizzazioni in corso, alla data di entrata in vigore del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005, anche per le ipotesi in cui alla stessa data non siano stati posti in essere i relativi atti di concessione o locazione.

5. La stipula degli atti di concessione o locazione di cui al comma 3 è subordinata alla previa regolazione dei rapporti pendenti, con la corresponsione di una somma determinata nella misura annua ricognitoria di euro 150, ferme restando acquisite all'erario le somme già corrisposte per importi superiori.

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a complessivi euro 3,5 milioni per l'anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione.

 

 

L’articolo, introdotto dal Senato, ridisciplina le modalità dierogazione di finanziamenti alle istituzioni culturali, ne incrementa la dotazione e consente alle istituzioni medesime di richiedere la concessione o locazione - a canone agevolato -, di alcune categorie di immobili demaniali e patrimoniali dello Stato gestiti dall’agenzia del demanio.

Il comma 1 prevede che, dal 1° gennaio 2008, gli importi dei contributi statali erogati alle istituzioni culturali ai sensi degli articoli 1, 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534[151], siano iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, la cui dotazione sarà quantificata annualmente in tabella C della legge finanziaria (ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 [152]).

A tali istituzioni non si applica pertanto dal 2008 la prescrizione introdotta dalla legge 448/2001[153] (art. 32, commi 2 e 3), in base alla quale i contributi statali a favore di enti, istituti, associazioni ecc, sono iscritti in un’unica unità previsionale dello stato di previsione di ciascun Ministero; l’importo stanziato annualmente su tale upb è quantificato in tabella C della legge finanziaria ed alla ripartizione delle somme si provvede annualmente con decreto ministeriale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Pertanto, la disposizione in esame è volta a separare l’individuazione dei fondi destinati alle istituzioni culturali da quelli destinati ad altri soggetti culturali, prevedendo a tal fine una posta contabile autonoma.

 

Si ricorda che la legge n. 534/1996[154] ha disposto una razionalizzazione delle diverse ipotesi di erogazione di contributi statali ad enti culturali:

·         l’art. 1 ammette al contributo ordinario annuale dello Stato le istituzioni culturali in possesso di specifici requisiti mediante l'inserimento in apposita tabella emanata con decreto del Ministro dei beni e attività culturali, previo parere parlamentare e sottoposta a revisione ogni tre anni, con la medesima procedura;

·         l’art. 7 prevede che il ministro possa concedere contributi straordinari alle istituzioni culturali già inserite nella tabella per “singole iniziative di particolare interesse artistico o culturale o per l’esecuzione di programmi straordinari di ricerca”;

·         l’art. 8 autorizza infine il ministro ad erogare contributi annuali agli enti culturali non inseriti nella tabella di cui all’art. 1, i quali siano comunque in possesso di alcuni requisiti minimi[155].

 

Si ricorda che con DM 12 maggio 2006 sono stati erogati per il triennio 2006-2008 i contributi ordinari alle istituzioni culturali ai sensi dell'articolo 1 della legge 534/1996, per un importo complessivo di 7 milioni di euro.

 

Il comma 2 dispone che, per l’anno 2008, la spesa autorizzata dagli articoli 7 e 8 della legge n. 534 del 1996 sia incrementata di 3,4 milioni di euro.

 

Con riferimento al richiamo agli artt. 7 e 8 della legge 534/1996 si ricorda che quest’ultima non quantifica direttamente l’importo dei contributi  da assegnare ad enti ai sensi degli articoli citati (contributi straordinari alle istituzioni culturali già inserite nella tabella triennale e contributi annuali ad enti non inseriti in tabella) ma rinvia al  decreto ministeriale annuale di riparto.

Si fa presente che per l’esercizio finanziario 2007 con DM 13 luglio 2007 recante riparto dei contributi ad enti ed istituti culturali sono stati assegnati 2,5 milioni di euro come contributi annuali ad enti non inseriti nella tabella triennale (’art .8 della legge534/1996); in considerazione dell’esiguità delle risorse a disposizione non sono stati assegnati contributi straordinari  (art. 7 della legge 534/1996) ad enti già inseriti nella tabella triennale 2006-2008.

 

In relazione alle disposizioni recate dai commi 1 e 2 dell’articolo in commento, la seconda nota di variazioni al ddl di bilancio relativa alla tabella del ministero per i beni e le attività culturali reca istituzione del nuovo capitolo 3671(Contributi ad enti ed istituzioni culturali) con uno stanziamento di 12,9 milioni di euro; corrispondentemente lo stanziamento del capitolo 3670 (Somma da erogare ad enti, istituti associazioni, fondazioni ed altri organismi ) viene ridotto di 9,5 milioni di euro.

 

 

Il comma 3 consente ad Accademie ed istituzioni culturali senza scopo di lucro di richiedere la concessione a titolo gratuito, ovvero la locazione, dei beni immobili di cui all’articolo 9 DPR 296/2005[156] (assumendone gli oneri di manutenzione) per lo svolgimento di attività culturali di interesse pubblico.

 

L’art. 9 del DPR n. 296/2005 prevede che possono essere oggetto di concessione ovvero di locazione, in favore di vari soggetti, a titolo gratuito ovvero a canone agevolato, per finalità di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale, gli immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, gestiti dall'Agenzia del demanio, destinati ad uso diverso da quello abitativo, e in possesso di determinati requisiti, nonché gli edifici scolastici e gli immobili costituenti strutture sanitarie pubbliche o ospedaliere. Ove si tratti di immobili di cui sia stato verificato l'interesse culturale ovvero di immobili per i quali operi, in attesa della verifica, il regime cautelare previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004 [157], il provvedimento di concessione o di locazione è rilasciato previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

 

Si prevede inoltre che le disposizioni di cui al comma 3 si applichino ai contratti già in corso alla data di entrata in vigore citato DPR 296/2005, anche nei casi in cui alla stessa data non siano perfezionati i relativi atti di concessione o locazione. La stipula degli atti di concessione o locazione di cui al comma 3 è subordinata alla previa regolazione dei rapporti pendenti, con la corresponsione di una somma determinata nella misura annua ricognitoria di euro 150, ferme restando acquisite all’erario le somme già corrisposte per importi superiori (commi 4 e 5)

 

Il comma 6 computa l’onere finanziario derivante dall’articolo in commento in 3,5 milioni di euro per l’anno 2008 ed in 100.000 euro annui a decorrere dal 2009; a tale onere si provvede utilizzando quota parte delle risorse assegnate al Ministero per i beni e le attività culturali dall’articolo 1, comma 1142, della legge finanziaria 2007.

Il citato comma 1142 ha autorizzato la spesa di 79 milioni di euro per l'anno 2007 e di 87 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 per consentire al Ministero per i beni e le attività culturali di far fronte ad emergenze che minaccino la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici; di realizzare di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché  progetti di tutela (paesaggistica e archeologico-monumentale) e di restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici. Il medesimo comma dispone che un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali indichi annualmente gli interventi e i progetti cui destinare le somme.

 

Si fa presente al riguardo che l’articolo in esame non specifica le modalità di riparto del fondo destinato alle istituzioni culturali.

 

 


Articolo 92
(Festival pucciniano)

 

1. Per le celebrazioni del 150o anniversario della nascita di Giacomo Puccini è autorizzato, per l'anno 2008, un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro in favore della Fondazione festival pucciniano, con sede in Torre del Lago Puccini.

 

 

L’articolo, introdotto dal Senato, assegna, per l’anno 2008, un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro alla Fondazione festival pucciniano, con sede in Torre del Lago Puccini, per le celebrazioni del 150º anniversario della nascita di Giacomo Puccini.

 

Si ricorda che la legge 23 febbraio 2001, n. 29, all’art. 5, comma 4, ha concesso a decorrere dall'anno 2002 un contributo annuo di 1.000 milioni di lire alla Fondazione Festival Pucciniano di Viareggio-Torre del Lago.

Si ricorda inoltre che il Comitato nazionale per le celebrazioni pucciniane è incluso tra i destinatari di finanziamenti erogati a favore di comitati nazionali ai sensi della legge 420/1997[158]; in particolare, con riferimento agli ultimi esercizi finanziari al Comitato sono stati assegnati di 100.000 euro per il 2006 e 87.429 euro per il 2007.

 

 


Articolo 93
(Restauro archeologico di teatri)

 

1. Al fine di consentire interventi di restauro archeologico delle strutture degli edifici antichi di spettacolo, teatri ed anfiteatri è stanziata per l'anno 2008 a favore del Ministero per i beni e le attività culturali la somma di 1 milione di euro.

 

 

L’articolo, introdotto dal Senato, autorizza - per l’esercizio 2008 - lo stanziamento di un milione di euro finalizzato al restauro archeologico delle strutture degli edifici antichi di spettacolo, teatri e anfiteatri; l’importo sarà assegnato allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

 

Con riguardo alle competenze statali in materia, si ricorda che in base all’articolo 9 della Costituzione, la Repubblica italiana tutela il paesaggio ed il patrimonio storico e artistico della nazione. La materia dei “beni culturali” è considerata dall’articolo 117 Cost, secondo comma, di competenza esclusiva dello Stato qualora riguardi la “tutela” e di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni nel caso interessi la “valorizzazione” dei stessi beni culturali.

 

Si ricorda che nel ddl di bilancio per l’esercizio finanziario 2008 il Programma tutela e valorizzazione dei beni archeologici architettonici, paesaggistici, artistici, storici ed etnoantropologici (Programma 1.3) rientra nell’ambito della Missione tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali (Missione 1).

Nello stato di previsione del ministero a legislazione vigente ai beni archeologici sono assegnati 172,7 milioni di euro per spese di gestione funzionamento (macroaggregato 1.3.1); 3,8 milioni per interventi  (macroaggregato 1.3.2); 1,2 milioni per investimenti.

 

 


Articolo 94
(Rilancio dell’efficienza e dell’efficacia della scuola)

 

1. Per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici, da realizzare anche attraverso misure di carattere strutturale, sono adottati i seguenti interventi:

a) a partire dall'anno scolastico 2008/2009, per l'istruzione liceale, l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234, è subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali;

b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell'istruzione secondaria di secondo grado si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine e tipo di sezione;

c) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è sostituito dal seguente: «Incrementi del numero delle classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente scolastico interessato previa autorizzazione del competente direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998»;

d) l'assorbimento del personale di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è completato entro il termine dell'anno scolastico 2009/2010, e la riconversione del suddetto personale è attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale, tramite corsi di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno, cui è obbligatorio partecipare.

2. Le economie di spesa di cui all'articolo 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da conseguire ai sensi dei commi da 605 a 619 del medesimo articolo, nonché quelle derivanti dagli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), del presente articolo sono complessivamente determinate come segue: euro 535 milioni per l'anno 2008, euro 897 milioni per l'anno 2009, euro 1.218 milioni per l'anno 2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere dall'anno 2011. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere da a) a d), del presente articolo, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce modalità e criteri per il conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.

4. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: «nonché la possibilità» fino a: «particolarmente gravi,», fermo restando il rispetto dei princìpi sull'integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal comma 3 del presente articolo e dal presente comma.

5. All'articolo 1, comma 605, lettera c), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «20.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 unità».

6. Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato, è definita la disciplina procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. È comunque fatta salva la validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.

7. Con atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 marzo 2008, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti finalità, criteri e metodi della sperimentazione di un modello organizzativo volto a innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa. La sperimentazione riguarda gli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 e gli ambiti territoriali, di norma provinciali, individuati nel medesimo atto di indirizzo.

8. L'atto di indirizzo di cui al comma 7 contiene riferimenti relativi a:

a) tipologie degli interventi possibili per attuare il miglioramento della programmazione dell'offerta formativa, della distribuzione territoriale della rete scolastica, dell'organizzazione del servizio delle singole istituzioni scolastiche, ivi compresi gli eventuali interventi infrastrutturali e quelli relativi alla formazione e alla organizzazione delle classi, anche in deroga ai parametri previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998;

b) modalità con cui realizzare il coordinamento con le regioni, gli enti locali e le istituzioni scolastiche competenti per i suddetti interventi;

c) obiettivi di miglioramento della qualità del servizio e di maggiore efficienza in termini di rapporto insegnanti-studenti;

d) elementi informativi dettagliati relativi alle previsioni demografiche e alla popolazione scolastica effettiva, necessari per predisporre, attuare e monitorare gli obiettivi e gli interventi di cui sopra;

e) modalità di verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti al fine della quantificazione delle relative economie di spesa tenendo conto della dinamica effettiva della popolazione scolastica;

f) possibili finalizzazioni delle risorse finanziarie che si rendano disponibili grazie all'aumento complessivo dell'efficienza del servizio di istruzione nell'ambito territoriale di riferimento;

g) modalità con cui realizzare una valutazione dell'effetto degli interventi e base informativa necessaria a tale valutazione.

9. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 7, opera un organismo paritetico di coordinamento costituito da rappresentanti regionali e provinciali dell'Amministrazione della pubblica istruzione, delle regioni, degli enti locali e delle istituzioni scolastiche statali, con il compito di:

a) predisporre un piano triennale territoriale che, anche sulla base degli elementi informativi previsti dall'atto di indirizzo di cui al comma 7, definisca in termini qualitativi e quantitativi gli obiettivi da raggiungere;

b) supportare le azioni necessarie all'attuazione del piano di cui alla lettera a), nonché proporre gli opportuni adeguamenti annuali al piano triennale stesso anche alla luce di scostamenti dalle previsioni, previa ricognizione degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi.

10. Le proposte avanzate dall'organismo paritetico di coordinamento sono adottate, con propri provvedimenti, dalle amministrazioni competenti. L'organismo paritetico di coordinamento opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

11. I piani di cui al comma 9 sono adottati fermo restando, per la parte di competenza, quanto disposto dall'articolo 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

12. L'ufficio scolastico regionale effettua il monitoraggio circa il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di cui al comma 9, ne riferisce all'organismo paritetico di coordinamento e predispone una relazione contenente tutti gli elementi necessari da inviare al Ministero della pubblica istruzione al fine di effettuare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la verifica delle economie aggiuntive effettivamente conseguite, per la riassegnazione delle stesse allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

13. Nel triennio di sperimentazione, le economie di cui al comma 12 confluiscono in un fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per essere destinate alle istituzioni pubbliche che hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi, per le finalità di miglioramento della qualità del settore della pubblica istruzione.

14. Entro la fine dell'anno scolastico 2010/2011, sulla base del monitoraggio condotto ai sensi del comma 12 e della valutazione degli effetti di tale sperimentazione di cui al comma 8, lettera g), il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un atto di indirizzo finalizzato all'estensione all'intero territorio nazionale del modello organizzativo adottato negli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 7, tenendo conto degli elementi emersi dalla sperimentazione.

15. Al fine di pervenire a una gestione integrata delle risorse afferenti il settore dell'istruzione, per gli interventi a carico del fondo di cui al comma 13 può trovare applicazione l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

 

 

L’articolo in commento prevede varie misure di razionalizzazione e riorganizzazione del servizio scolastico; dispone inoltre in merito all’organico dei docenti di sostegno, alle assunzioni di personale ATA, alle procedure di reclutamento dei docenti.

 

 

Razionalizzazione della rete scolastica ed economie di spesa (commi 1 e 2)

Il comma 1, come illustrato nella relazione governativa al ddl, reca disposizioni volte a rafforzarele misure di razionalizzazione già previste dalla legge finanziaria 2007 nonché a ridurre di 2.000 unità i docenti in servizio  nell’anno scolastico 2008-2009, con conseguenti economie di spesa stimate in 20 milioni di euro per l’anno 2008 e 60 milioni a decorrere dal 2009.

 

Le misure recate dalle lettere a), b) e c) del comma 1 mirano al ridimensionamento del numero delle classi scolastiche; il disposto della lettera d) è finalizzato ad agevolare le procedure di riconversione dei docenti soprannumerari.

 

La lettera a) subordina, a partire dall’anno scolastico 2008-2009, l’attivazione delle prime classi dei corsi sperimentali dell’istruzione liceale (ai sensi del DM 234/2000) alla preventiva verifica della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con gli ordinamenti nazionali vigenti.

Si ricorda in proposito che il quadro orario annuale dei percorsi liceali è specificato agli arrtt. 4-11 del D.Lgs. 226/2005, recante disciplina del secondo ciclo di istruzione e formazione, e nelle Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati dei percorsi liceali (allegato C al D.Lgs.)[159].

La norma in commento sottopone di fatto ad una nuova autorizzazione –presumibilmente da parte delle direzioni scolastiche regionali - l’attivazione di percorsi sperimentali a suo tempo divenuti ordinamentali (vedi infra).

La misura citata comporta, secondo la relazione tecnica, un minor fabbisogno di docenti pari a 124 unità corrispondenti a un risparmio di 2.232 ore di insegnamento ottenuto a seguito della riconduzione dell’orario scolastico a 34 ore.

Si ricorda che con il DM n. 234 del 2000[160] è stato adottato il regolamento che disciplina i curricola delle istituzioni scolastiche secondo le prescrizioni dell’art. 8 (Definizione dei curricula) del DPR 275/1999[161], recante norme in materia di autonomia didattico organizzativa.Il regolamento ha confermato gli ordinamenti scolastici già esistenti, compresi quelli di tipo sperimentale adottati dalle scuole in relazione a programmi nazionali di sperimentazione già autorizzati dal ministero; tali sperimentazioni sono pertanto entrate a regime[162] .

 

La lettera b) prevede che la determinazione del numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell’istruzione secondaria di secondo gradosia basata sul numero complessivo degli alunni iscritti, a prescindere dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento.

La misura citata consente, secondo la relazione tecnica, un decremento del fabbisogno di docenti realizzando economie di spesa pari a circa 56 milioni di euro per ogni anno scolastico.

 

La lettera c) novella il comma 1 dell’art. 3 [163] del DL n. 255/2001 [164], prescrivendo  che l’eventuale incremento del numero delle classi, disposto dal dirigente scolastico a fronte delle effettive iscrizioni, sia subordinato all’autorizzazione del competente direttore generale regionale.

 

L’attuale formulazione della disposizione novellata dispone che le variazioni del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione scolastica, verificate nella fase di adeguamento alla situazione di fatto, non comportino modifiche al numero delle classi già autorizzate in organico dal dirigente territorialmente competente e che gli incrementi del numero delle classi, eventualmente indispensabili, siano disposti dal dirigente scolastico secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998.

 

La disciplina della formazione delle classi è principalmente recata dal decreto ministeriale 24 luglio 1998[165]; quest’ultimo prevede in linea di massima per le classi di scuola materna un massimo di 25 alunni ed un minimo di 15; per la scuola elementare (ora primaria) un massimo di 25 alunni ed un minimo di 10; per la scuola secondaria di primo grado un massimo di 25 alunni ed un minimo di 15; per la scuola secondaria di secondo grado non meno di 25 allievi. Le classi che accolgano portatori di handicap (art. 10) possono essere costituite con meno di 25 alunni e, in casi particolari, di 20, disposizioni particolari sono poi dettate per la classi intermedie di ciascun ordine di scuole; per le sezioni ospedaliere e per le zone disagiate.

L’art. 6 del decreto interministeriale 21 marzo 2005 (relativo alle dotazioni organiche dei docenti per l’anno scolastico 2004-2005) ha poi disposto che le prime classi nelle sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di indirizzo diverso, anche sperimentali, delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado siano costituite con un numero di alunni non inferiore a 20, da elevare a 27 in caso di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi (di almeno 12 alunni ciascuno). E’ stato inoltre previsto l’accorpamento delle classi intermedie e finali qualora se ne preveda il funzionamento con un numero ridotto.

Si ricorda, infine, che l’art. 1, comma 605, lettera a), della legge finanziaria 2007 ha prescritto la revisione dei parametri per la formazione delle classi e l’innalzamento del valore medio del rapporto alunni/classe dello 0,4 dall’anno scolastico 2007/2008 (tale adempimento è affidato ad un decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e finanze ). Con circolare n 19 del 13 febbraio 2007 il ministro della pubblica istruzione ha trasmesso alle scuole lo schema di decreto interministeriale concernente gli organici dei docenti inoltrato al concerto del Ministro dell’economia e finanze. Lo schema di provvedimento in questione stima che per realizzare il desiderato innalzamento del rapporto alunni /classe - in relazione all’incremento delle iscrizioni- sia necessaria una riduzione effettiva di 11.726 docenti (a fronte della riduzione inizialmente computata in 14.179 docenti).

 

 

Con riferimento generale alle disposizioni recate dalle lettere a) b) e c) del comma 1 si rileva che esse procedono alla rilegificazione di una materia disciplinata principalmente da norme secondarie .

 

La lettera d) dispone che l’assorbimento dei docenti soprannumerari sia completato entro il termine dell’anno scolastico 2009/2010 (anziché entro l’anno scolastico 2007/2008) e che la riconversione del personale in questione sia realizzata a prescindere dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto, tramite corsi di specializzazione intensivi - compresi quelli per il sostegno - a cui è obbligatorio partecipare.

La disposizione appena sintetizzata, modifica, senza novellarlo, l’art. 1, comma 609, della legge finanziaria 2007; quest’ultimoha affidato alMinistro della pubblica istruzione la predisposizione di uno specifico piano di riconversione professionale dei docenti soprannumerari sull’organico provinciale, finalizzato all’assorbimento del medesimo personale entro l’anno scolastico 2007/2008. La riconversione è obbligatoria e finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti di laboratorio compatibili con l’esperienza professionale maturata, nonché all’acquisizione del titolo di specializzazione per l’insegnamento sui posti di sostegno.

A fini di completezza, si ricorda che l’art. 3, comma 89, della legge finanziaria 2004 (legge 350/2003) aveva già operato un rafforzamento delle norme in materia di riconversione professionale dei docenti soprannumerari già previste dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 212/2002 [166], disponendo l’istituzione di corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai soprannumerari delle classi di concorso con esuberi di personale, individuate con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 115 del 2002. Tali corsi, organizzati dagli uffici scolastici regionali, sarebbero stati finanziati annualmente con risorse da reperire nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alla formazione del personale del comparto scuola. Il successivo comma 90 ha stabilito il trasferimento (su domanda o d’ufficio) su posti di sostegno dei docenti soprannumerari in possesso del prescritto titolo di specializzazione.

 

Il comma 2 indica l’ammontare complessivo delle economie di spesa conseguenti alla rideterminazione dei risparmi di spesa di cui all’art. 1, comma 620, della legge finanziaria 2007 e agli interventi di cui al comma 1 dell’articolo in esame:

o        535 milioni di euro per l’anno 2008;

o        897 milioni  di euro per l’anno 2009;

o        1.218 milioni di euro per l’anno 2010;

o        1.432 milioni a decorrere dall’anno 2011.

 

Si evidenzia in proposito una riduzione delle economie di spesa rispetto a quanto previsto dal citato art. 1, comma 620, della legge finanziaria 2007:.

·    448,20 milioni di euro per l’anno 2007,

·    1.324,50 milioni di euro per l’anno 2008,

·    1.402,20 milioni a decorrere dall’anno 2009.

Al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui al comma 1, si applica la clausola di salvaguardia (procedura prevista dall’art. 1, comma 621, lett. b), della legge finanziaria 2007).

 

L’art. 1, comma 621, della finanziaria 2007 - per quanto qui interessa - dispone che, in caso di mancato conseguimento delle economie di spesa discendenti dalle misure indicate per il settore scolastico (commi 605-619[167]) e quantificate nell’art. 1 comma 620, le dotazioni di bilancio del Ministero della pubblica istruzione siano ridotte in maniera lineare fino alla concorrenza dei risparmi previsti, con l’eccezione degli stanziamenti relativi alle competenze per il personale docente e amministrativo.

Si ricorda che l’art. 12, comma 2, del DL 159/2007(collegato alla manovra finanziaria per il 2008[168]) ha escluso l’applicazione della clausola di salvaguardia per l’esercizio finanziario 2007.

 

 

Organico dei docenti di sostegno (commi 3 e 4)

 

I commi 3 e 4 recano nuova disciplina della determinazione dei posti dei docenti di sostegno ad alunni con handicap.

Il comma 3 dispone che il numero dei posti dei docenti di sostegno attivabili a decorrere dall’anno scolastico 2008-2009 non superi il 25 per cento del numero di sezioni[169] e classi dell’organico di diritto dell’a.s. 2006-2007, mediante criteri definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze; si mantengono ferme comunque le disposizioni di cui all’art. 1, comma 605, lettera b), della legge finanziaria 2007.

In base ai dati forniti dal Ministero, il numero di sezioni e classi dell’organico di diritto per l’a.s. 2006-2007 è di 375.722 e si sono attivati 92.185 posti di sostegno; si prevede che il numero di posti da attivare nell’a. s. 2007-2008 non potrà essere inferiore a 94.000. Il tetto imposto dalla norma in esame – specifica la relazione tecnica – equivalente a 93.930 posti, interromperebbe il trend di crescita fino ad oggi registrato, pur garantendo un adeguato rapporto di circa un docente di sostegno ogni due alunni diversamente abili[170].

L’art. 1, comma 605, lettera b), della legge finanziaria 2007 ha prescritto che, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, si modifichi il rapporto docenti di sostegno/alunni - definito dall’art. 40, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 [171], in ragione di uno ogni 138 alunni frequentanti le scuole della provincia – con l’individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi.

Si ricorda che l’art. 40, comma 3, della legge n. 449/1997 ha ridefinito i parametri delle dotazioni organiche degli insegnanti di sostegno prevedendo il citato rapporto di uno a 138; il medesimo articolo consente tuttavia in presenza di handicap particolarmente gravi (art. 40, comma 1) l’assunzione di insegnanti di sostegno- con contratto a tempo determinato- in deroga al rapporto fissato. Con riguardo a tale ultimo punto l’art. 35, comma 7, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) –oltre a prevedere la ridefinizione della procedura per il riconoscimento dell’handicap[172]- ha rimesso l'eventuale attivazione di posti di sostegno in deroga al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale[173].

 

Con il comma 4 dispone che sia rideterminata progressivamente la dotazione organica di diritto dei docenti di sostegno nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento del 70 per cento del numero dei posti di sostegno attivati nell’a.s. 2006-2007.

Il medesimo comma modifica l’art. 40, comma 1, della legge n. 449/1997, sopprimendone il disposto (comma 1, settimo periodo) relativo alla nomina di docenti di sostegno in deroga, e prescrive l’abrogazione delle disposizioni incompatibili con la nuova disciplina (recata dal comma in esame e dal precedente commi 3 ).

In relazione all’ultimo periodo del comma in esame, recante la cd. clausola abrogativa innominata, si osserva che, ai sensi delle regole vigenti sulla redazione dei testi normativi, è opportuno che ogni atto normativo indichi le disposizioni abrogate in quanto incompatibili con la nuova disciplina introdotta, senza far ricorso alla suddetta clausola, considerata superflua e, al limite, fonte di equivoci.

 

 

Assunzioni del personale A.T.A. (comma 5)

 

Il comma 5 novella l’art.1, comma 605, lettera c), della legge finanziaria 2007 incrementando di 10.000 unità (e cioè da 20.000 a 30.000) il contingente di immissioni in ruolo ivi previste per il personale ATA (Amministrativo, tecnico, ausiliario).

Secondo la relazione tecnica tale disposizione è finanziariamente neutra, considerato che il trend di collocamenti a riposo del personale in questione negli anni scolastici 2008-2009 e 2009-2010, risulterebbe superiore al numero di immissioni in ruolo previste.

La citata lettera c) del comma 605 dispone che siano definiti due Piani triennali, rispettivamente, per l’assunzione a tempo indeterminato di 150 mila unità di personale docente e di 20 mila di personale ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario) per gli anni 2007-2009.

Con Decreto 17 luglio 2007 il Ministro della pubblica istruzione ha proceduto alla Programmazione triennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed A.T.A., per il triennio scolastico 2007/2009, prevedendo, per quanto qui interessa l’assunzione di 10.000 unità per l’anno scol.2006/2007 e di altre 10.000per i due anni scolastici successivi[174].

 

 

Reclutamento dei docenti (comma 6)

 

Il comma 6, introdotto dal Senato (a seguito dell’approvazione di un emendamento sostitutivo degli originari commi 6, 7, 8), rinvia ad un regolamento del Ministro della pubblica istruzione la definizione di una nuova disciplina per il reclutamento del personale docente ed abroga contestualmente alcune disposizioni inerenti non solo il reclutamento del personale ma anche la formazione di quest’ultimo.

 

Il comma in esame prevede in particolare che, con decreto di natura regolamentare, adottato dal Ministro della pubblica istruzione[175]- sentito il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione- sia disciplinato il reclutamento dei docenti, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili per il reclutamento a legislazione vigente e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni[176].

Il regolamento in questione, per la cui adozione non viene indicato un termine, sarà emanato previo parere delle Commissioni parlamentari, competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario; tale parere va reso entro il termine di 45 giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato.

Si fa salva infine la validità delle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

 

Si ricorda che quest’ultimo ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente (allora aggiornate con cadenza biennale) in graduatorie ad esaurimento, facendo salva l’inclusione nelle medesime - per il biennio 2007-2008- dei docenti già abilitati nonché l’inserimento con riserva di quanti, alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007, stessero già frequentando una serie di corsi abilitanti.

Ai sensi dell’art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297( come modificato dall’art. 1, comma 1, della legge 3 maggio1999, n. 124 ) tali graduatorie sono utilizzate per l’accesso ai ruoli del personale docente nella misura del 50% dei posti, mentre per il restante 50% si attinge dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami.

 

Il comma in esame, come anticipato sopra, abroga:

·         l’art. 5 della legge 53/2003 [177] (cosidetta “legge Moratti”) concernente la formazione iniziale dei docenti;

·         il d.lgs. 227/2005[178], emanato in attuazione del citato art. 5, che prevede l’accesso alla docenza attraverso concorsi banditi con cadenza almeno triennale secondo le esigenze della programmazione del fabbisogno ed affida la formazione degli insegnanti a corsi di laurea magistrale e corsi accademici di secondo livello (istituiti, rispettivamente, dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica)[179].

 

Con riguardo a tali abrogazioni si ricorda che l’art.5 della legge 53/2003 oltre a recare principi e criteri direttivi per l’emanazione di un decreto legislativo inerente la formazione dei docenti contiene disposizioni immediatamente prescrittive quali ad esempio:

•    la valutazione dei diplomi biennali di specializzazione per le attività di sostegno ai fini di una eventuale abbreviazione del percorso di studio nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e nelle scuole di specializzazione post-universitaria per l’insegnamento nella scuola secondaria (art. 5, co. 3);

•    l’attribuzione all’esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria del valore di esame di Stato ai fini dell’abilitazione all’insegnamento, nonché di titolo per l’inserimento nelle graduatorie permanenti per l’insegnamento (art. 5, co. 3).

Sarebbe, al riguardo, opportuno abrogare le citate norme a far data dall’entrata in vigore del nuovo regolamento.

 

Per effetto delle abrogazioni sopra menzionate la formazione dei docenti resta disciplinata dalla legge 341/1990[180] (art. 3, co. 2 e 4, co. 2), quest’ultima peraltro era attualmente applicata a seguito della mancata emanazione degli adempimenti previsti dal D.lgs.227/2005. La norma citata (L. 341/1990) ha previsto l’istituzione di un apposito corso di laurea (articolato in due indirizzi) per la formazione degli insegnanti di scuola materna ed elementare nonché di una scuola di specializzazione almeno biennale (suddivisa in più indirizzi) per gli insegnanti delle scuole secondarie. Con decreto ministeriale 26 maggio 1998 (Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola) è stato attuato il disposto dell'art. 17, co. 95 e 98, della L. 127/1997[181]; in particolare sono stati determinati: i titoli di ammissione; gli obiettivi formativi; i contenuti qualificanti dei corsi di laurea e specializzazione; i crediti da destinare ad attività di formazione e tirocinio; le prove di valutazione.

 

 

Riorganizzazione del servizio scolastico (commi 7-15)

 

I commi da 7 a 15 dispongono la sperimentazione triennale di un nuovo modello organizzativo in alcuni ambiti territoriali, al fine di innalzare la qualità del servizio dell’istruzione e accrescere l’efficienza della spesa.

Il modello sarà configurato sulla base di un atto di indirizzo, adottato entro il 31 marzo 2008 dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze previa intesa con la Conferenza unificata.

Il documento ministeriale individuerà criteri e metodi della sperimentazione nonché gli ambiti territoriali - di norma provinciali - della medesima (commi 7 e 8);saranno indicati particolare:

·         le modalità di raccordo Stato, regioni, enti locali e istituzioni scolastiche, attraverso la creazione di organismi paritetici di coordinamento che stenderanno un piano triennale e ne cureranno la realizzazione senza oneri aggiuntivi per lo Stato (comma 8, lettera b), e commi 9, 10, 11);

·         le tipologie di intervento - anche con riguardo all’organizzazione scolastica, all’offerta formativa, alla formazione delle classi[182], al rapporto rapporto insegnanti-studenti - nonché gli obiettivi di qualità del servizio (comma 8, lettere a) e c), );

·         le previsioni demografiche sulla popolazione scolastica (comma 8, lettera d))

·         le modalità di monitoraggio degli obiettivi- curato dall’ufficio scolastico regionale, di valutazione della sperimentazione e di verifica delle economie raggiunte – destinate ad un apposito Fondo dello stato di previsione del ministero per essere assegnate alle istituzioni che hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi (comma 8, lettere e), f), g) , commi 12, 13)

 

 

Entro l’anno scolastico 2010-2011, tenendo conto degli esiti della sperimentazione, il Ministro della pubblica istruzione, previa intesa con la Conferenza unificata, adotta un nuovo atto di indirizzo volto ad estendere il nuovo modello organizzativo a tutto il territorio nazionale (comma 14).

 

Si estendono infine (comma 15 ) alla gestione del Fondo di cui al comma 13 le disposizioni di semplificazione delle procedure di spesa già previste  per la gestione contabile di programmi comuni fra più amministrazioni (art. 8 del DPR 367/1994).

Si ricorda che l’art. 8 del DPR n. 367/1994[183] prevede che qualora, per la realizzazione di programmi o di interventi di comune interesse, siano stipulati accordi fra amministrazioni dello Stato, nonché fra queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, si possano effettuare una o più aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di un unico funzionario delegato, titolare di pubbliche funzioni ancorché non dipendente statale, responsabile dell'attuazione del programma o degli interventi. Analogamente provvedono, nei confronti del medesimo funzionario, le altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici partecipanti all'accordo, secondo le procedure dei rispettivi ordinamenti.

 

 

Con riguardo più generale alla sperimentazione di un nuovo modello di organizzazione scolastica, l’articolo in commento non sembra fare riferimento alle alle potenzialità innovative che le norme sull’autonomia scolastica, principalmente contenute nel DPR 275/1999[184] hanno già conferito alle singole istituzioni.

Si ricorda in particolare che le scuole possono adottare tutte le forme di flessibilità didattico-organizzativa che ritengono opportune (art.4 e 5 del DPR 275/1999); inoltre, singolarmente o associate tra loro, esercitano autonomia di ricerca e sperimentazione (art. 6 del medesimo DPR); infine, possono stipulare accordi di rete (aventi per oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione) nonché convenzioni coinvolgenti, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato (art. 7 del DPR 275/1999).

 

Si ricorda infine che la relazione tecnica non quantifica i risparmi di spesa derivanti dall’adozione del nuovo modello organizzativo delineato dai commi 7-15 dell’articolo in commento, in quanto criteri e modalità della sperimentazione saranno definiti con un successivo atto di indirizzo.

 

Con riferimento generale ai contenuti dell’articolo in commento, si segnala che esso richiama per vari profili l’analisi condotta dai Ministri dell’Istruzione e dell’Economia e finanze nel Quaderno bianco sulla scuola[185](esplicitamente citato nella la relazione  illustrativa al ddl ). Nel documento si indicano in particolare (sezione II, paragrafo 1) tra i fattori di debolezza del sistema scolastico l’assenza di una programmazione del fabbisogno del personale docente e l’inadeguata programmmazione della rete scolastica.

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 12 novembre 2007la Commissione ha presentato la comunicazione “L'apprendimento permanente per la conoscenza, la creatività e l'innovazione” -Progetto di relazione congiunta 2008 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma di lavoro Istruzione e formazione 2010[186]  (COM(2007)703).

Tale relazione è presentata ogni due anni, a partire dal 2004, facendo seguito alle indicazioni del Consiglio europeo di Barcellona del 2002 che ha richiesto al Consiglio e alla Commissione di presentare una relazione sull'attuazione degli obiettivi del programma di lavoro per fare il punto dei progressi compiuti, identificare le sfide da cogliere e proporre le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi fissati.

Tra i settori per i quali la Commissione propone misure d’intervento figurano:

attuazione dell’apprendimento permanente per ottenere efficienza ed equità;

la Commissione propone, tra l’altro di: migliorare la base delle conoscenze dell'impatto economico e sociale delle politiche di istruzione e formazione; potenziare misure che, ricorrendo a nuovi strumenti ed incentivi per gli investimenti privati  possano risolvere la criticità rilevata nel livello, nell'efficienza e nella sostenibilità dei finanziamenti ai sistemi d’istruzione; potenziare l'immagine, lo status e l'attrattività dell'istruzione e formazione professionale (IFP); garantire l'equità di accesso, di partecipazione, di trattamento e di risultati affinché i sistemi d’istruzione contribuiscano a superare gli svantaggi socioeconomici; dedicare particolare attenzione alla situazione dei migranti al fine di sfruttarne il potenziale; garantire un insegnamento di qualità elevata attraverso una migliore preparazione professionale per gli insegnanti[187];

§      innovazione e creatività;

la Commissione, tra l’altro, propone che l'eccellenza, la creatività e l'apprendimento ad apprendere siano potenziati in tutti i sistemi e a tutti i livelli di istruzione e formazione;

§      gestione e applicazione dei risultati del programma Istruzione e formazione 2010;

la Commissione sottolinea l'efficacia del metodo aperto di coordinamento[188] nell'istruzione e nella formazione e ritiene che il suo impatto ed il coinvolgimento politico possano essere ulteriormente rafforzati, ad esempio: riunendo l'istruzione e la formazione in un'unica politica; potenziando i collegamenti tra l'attuazione e lo sviluppo degli orientamenti di Lisbona e il programma di lavoro Istruzione e formazione 2010; elaborando ulteriori indicatori e valori di riferimento in conformità delle conclusioni del Consiglio del maggio 2007; usufruendo al massimo dei fondi e dei programmi comunitari, in particolare del nuovo programma sull'apprendimento permanente 2007-2013;

§      periodo successivo al 2010;

la Commissione ritiene prioritario necessario iniziare fin da subito la riflessione in merito alle priorità principali del programma di lavoro per il periodo successivo al 2010.


Articolo 95
(Risorse per attività di supporto al settore della scuola)

 

1. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2008, un importo fino ad un massimo del 15 per cento della predetta autorizzazione di spesa è finalizzato: ai servizi istituzionali e generali dell'Amministrazione della pubblica istruzione; all'attività di ricerca e innovazione con particolare riferimento alla valutazione del sistema scolastico nazionale; alla promozione della cooperazione in materia culturale dell'Italia nell'Europa e nel mondo.

 

 

L’articolo in esame finalizza, a decorrere dall’anno 2008, una quota parte (fino ad un massimo del 15 per cento, vale a dire 33 milioni di euro) della spesa autorizzata per il settore scolastico dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 634) a:

•    servizi istituzionali e generali dell’Amministrazione della pubblica istruzione;

•    attività di ricerca e innovazione, con particolare riferimento alla valutazione del sistema scolastico nazionale;

•    promozione della cooperazione in materia culturale dell’Italia nell’Europa e nel mondo.

 

L’art. 1, comma 634 della legge finanziaria 2007 ha autorizzato la spesa di 220 milioni di euro a decorrere dal 2007 per la realizzazione degli interventi indicati, dai commi 622-633 (ad eccezione delle misure per l’edilizia scolastica, disposte e finanziate dal comma 625 della medesima legge).

I citati commi 622-633 prevedono:

•    obbligo di istruzione per almeno 10 anni; regime di gratuità dei primi tre anni delle scuole superiori o dei percorsi di istruzione formazione professionale; progetti finalizzati alla riduzione della dispersione e al successo nell'assolvimento dell'obbligo;

•    prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale;

•    ampliamento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche anche al di fuori dell’orario di lezione;

•    disposizioni relative ai libri di testo per l’istruzione secondaria superiore;

•    progetti sperimentali di formazione rivolti a bambini dai 24 ai 36 mesi di età;

•    riorganizzazione del sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore (IFTS);

•    potenziamento dell’istruzione degli adulti con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati; riorganizzazione dei centri territoriali permanenti e dei corsi serali funzionanti presso le istituzioni scolastiche;

•    incremento della dotazione di attrezzature tecnologiche di supporto alla didattica in tutti gli ordini di scuola.

 

Va segnalato inoltre che il comma 4 dell’articolo 13 del D.L. 7/2007[189] dispone, a decorrere dal 2009, l’utilizzo della medesima autorizzazione di spesa anche per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione delle misure di agevolazione fiscale - introdotte dal comma 3 del medesimo articolo 13 - per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici; oneri valutati in54 milioni di euro per il 2008e in 31 milioni di euro a decorrere dal 2009.

 

Si ricorda che l’attività di valutazione del sistema scolastico è affidata all’INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione), disciplinato dal D.Lgs. 286/2004[190], che gli ha conferito lo status di ente di ricerca e ne ha confermato la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria. L'ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ne determina le priorità strategiche per la programmazione.

.Recentemente è stato previsto un riordino degli organi direttivi dell’Istituto (art.1, commi 612-615, della legge finanziaria 2007 e art. 1,comma 5 del DL 147/2007[191]; e ne sono state ampliate le competenze.

In particolare sono stati attribuiti all’INVALSI:

·         la predisposizione dei modelli da trasmettere alla scuole per l’elaborazione della terza prova degli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria e la valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore.( art.3 della legge 425/1997[192],come modificato dall’art.1 della legge 1/2007[193]);

·         compiti inerenti il sistema di valutazione dei dirigenti scolastici

L’art.1, comma 5, del D.L.147/ 2007 ha infine affidato al Ministro della pubblica istruzione l’indicazione degli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di valutazione.

 

Si segnala infine che le tre finalità menzionate dal comma in esame corrispondono a tre delle Missioni nelle quali si articola l’attività del ministero.

·         Ricerca e innovazione (missione n. 17 nella classificazione generale del ddl di bilancio ),

·         L’Italia in Europa e nel mondo (missione n. 4, nella classificazione generale del ddl di bilancio)

·         Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (missione n 32 nella classificazione generale del ddl di bilancio)

 

 


Articolo 96
(Strumenti per elevare l’efficienza e l’efficacia del sistema universitario nazionale)

 

1. Ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali del restante personale delle università, nonché in vista degli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti il sistema delle università, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per l'anno 2008, di 550 milioni di euro per l'anno 2009 e di 550 milioni di euro per l'anno 2010, comprensiva degli importi indicati all'articolo 149, commi 8 e 14, della presente legge. Tale somma è destinata ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO), per far fronte alle prevalenti spese per il personale e, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d'investimento individuate autonomamente dagli atenei.

2. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 è subordinata all'adozione entro gennaio 2008 di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). Tale piano è volto a:

a) elevare la qualità globale del sistema universitario e il livello di efficienza degli atenei;

b) rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appropriato ed efficace delle risorse, con contenimento dei costi di personale a vantaggio della ricerca e della didattica;

c) accelerare il riequilibrio finanziario tra gli atenei sulla base di parametri vincolanti, di valutazioni realistiche e uniformi dei costi futuri e, in caso di superamento del limite del 90 per cento della spesa di personale sul FFO, di disposizioni che rendano effettivo il vincolo delle assunzioni di ruolo limitate rispetto alle cessazioni;

d) ridefinire il vincolo dell'indebitamento degli atenei considerando, a tal fine, anche quello delle società ed enti da essi controllati;

e) consentire una rapida adozione di un sistema programmatorio degli interventi che preveda adeguati strumenti di verifica e monitoraggio da attivare a cura del Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, e che condizioni l'effettiva erogazione delle maggiori risorse all'adesione formale da parte dei singoli atenei agli obiettivi del piano.

3. Al fine di incrementare l'assegno di dottorato di ricerca il FFO è aumentato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

 

Il comma 1 istituisce un fondo con una dotazione di 550 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, destinato ad incrementare il Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO).

In proposito si ricorda che il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993, comprende le spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, incluse le spese per il personale docente e non docente e per la ricerca scientifica universitaria, nonché quelle per la manutenzione ordinaria[194]. L’ammontare del fondo è determinato annualmente dalla tabella C della legge finanziaria. Per il 2007 lo stanziamento originariamente previsto era pari a 7.087,8 milioni di euro. Tale dotazione è stata successivamente incrementata di 5 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria[195]. E, da ultimo, con l’articolo 3, comma 1, del d.l. n. 147/2007[196], sono stati assegnati ad incremento del Fondo ulteriori 20 milioni di euro da destinare esclusivamente all’assunzione di ricercatori[197]. Occorre, infine, considerare che la tabella C allegata al progetto di legge in esame assegna al Fondo una dotazione pari a 6.907,998 milioni di euro per il 2007, nonché a 7.039,825 per il 2008 e il 2009.

 

Le risorse aggiuntive devono essere utilizzate per far fronte in via prevalente agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e ai rinnovi contrattuali del restante personale; nonché, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d’investimento individuate autonomamente dagli atenei. La disposizione specifica che tale dotazione è comprensiva degli importi indicati all’articolo 95, commi 8 e 14 della legge in esame, riguardanti, rispettivamente, i maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2006-2007[198] e gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009.

 

La disposizione in commento si allinea alla necessità di predisporre meccanismi volti a garantire nel tempo la dinamica del FFO a sostegno dell’equilibrio finanziario degli atenei: necessità evidenziata nel documento curato dalla Commissione tecnica per la finanza pubblica (CTFP) recante “Misure per il risanamento finanziario e l’incentivazione dell’efficacia e dell’efficienza del sistema universitario”, pubblicato il 31 luglio 2007 dal Ministero dell’economia e delle finanze. Le osservazioni critiche sul sistema universitario sono state in parte raccolte nel Libro Verde sulla spesa pubblica (paragrafo 2.3). Inoltre le raccomandazioni formulate dalla CTFP sono state fatte oggetto degli impegni del governo, sottoscritti dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro dell’università e della ricerca il 2 agosto 2007 per un “Patto per l’università e la ricerca”.

Con riferimento specifico all’oggetto della disposizione in commento, si segnala che il documento della Commissione sottolinea come il Fondo di finanziamento ordinario per le università sia cresciuto nel corso degli anni, ma con una dinamica che più recentemente è risultata inferiore al tasso di inflazione e, soprattutto, alla dinamica delle retribuzioni, delle quali, in base all’art. 5 della legge n. 537/93, si sarebbe dovuto tener conto annualmente per incrementare le assegnazioni del Fondo. Ciò ha comportato che il costo degli aumenti automatici delle retribuzioni sono stati addossati sui bilanci delle università, con il rischio in prospettiva di seri problemi di squilibrio finanziario.

 

Il comma 2 subordina l’assegnazione delle predette risorse all’adozione, entro gennaio 2008, di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).

Tale piano è volto a favorire il miglioramento della qualità del sistema universitario con l’obiettivo del contenimento delle spese per il personale a vantaggio della ricerca e della didattica, di riequilibrio finanziario tra gli atenei, di ridefinizione del vincolo dell’indebitamento, di rapida adozione di un sistema programmatorio degli interventi.

In particolare, il piano deve contenere disposizioni in base alle quali:

a) in caso di superamento da parte degli atenei del limite del 90 per cento della spesa di personale sul Fondo di finanziamento ordinario per le università, sia effettivo il vincolo delle assunzioni di ruolo limitate rispetto alle cessazioni;

b) l’erogazione delle maggiori risorse agli atenei sia subordinata all’adesione da parte degli stessi agli obiettivi del piano.

 

A proposito dei vincoli di utilizzazione delle quote del Fondo, si ricorda che, con l’articolo 51, comma 4, della legge n. 449/97[199] sono stati già introdotti nel sistema universitario vincoli per le assunzioni del personale a tempo indeterminato, sia docente che non docente: in particolare, è stato fatto divieto alle Università di procedere a nuove assunzioni nei casi in cui la spesa per assegni fissi al personale di ruolo risultasse eccedente il 90 per cento del FFO, se non nel limite del 35 per cento del risparmio determinato dalle cessazioni dell’anno precedente. Nel documento curato dalla Commissione tecnica per la finanza pubblica (CTFP), di cui sopra, si rileva come, a fronte di queste disposizioni, non siano state ancora applicate procedure per garantire il rispetto della norma, con precise sanzioni nei casi di inosservanza della stessa. Anzi, nella relazione si sostiene che il vincolo del 90 per cento delle spese per il personale sul FFO è stato indebolito con la legge n. 143/04[200] che lo ha ridefinito in modo “virtuale”, non tenendo conto per il suo calcolo degli incrementi stipendiali annuali e di 1/3 della spesa per il personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Pur con questa definizione “debole” del vincolo, quattro Università hanno superato il limite del 90 per cento. Mentre, se si utilizza come indicatore il vincolo quale originariamente definito dalla legge n. 449/1997, il numero delle Università con più del 90 per cento del FFO assorbito dalle spese per il personale sale a diciannove[201].

 

Il comma 3, introdotto al Senato, prevede un ulteriore incremento del Fondo di finanziamento ordinario per le università, pari a 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, destinato ad aumentare l’assegno di dottorato di ricerca.

 

Si ricorda che, a partire dall'anno accademico 1999/2000 i dottorati di ricerca sono istituiti e banditi dalle università e dagli istituti universitari nella loro piena autonomia organizzativa, didattica e scientifica, sulla base della nuova disciplina di cui all’articolo 4 della legge n. 210/1998[202], in conformità al regolamento in materia di dottorato di ricerca (d.m. 30 n. 224/1999[203]). Ai sensi del regolamento, le università definiscono i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, nonché conferiscono borse di studio, nel rispetto di alcuni vincoli. Con decreti del Ministro, sono determinati annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attività di ricerca post-laurea e post-dottorato. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro, possono essere coperti dall'università anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del d.l. n. 81/2007[204], sono state incrementate di 10 milioni di euro le risorse destinate alle borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca, di perfezionamento e di specializzazione presso università italiane e straniere a favore dei laureati.

Le risorse per le borse di studio post lauream sono allocate nel cap. 1686 dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, che, a seguito della riclassificazione del bilancio, è iscritto nel macroaggregato 1.3.2.- interventi – nell’ambito del Programma Sistema universitario e formazione post-universitaria.

Nel ddl di bilancio per il 2008 a legislazione vigente, le risorse destinate a tale intervento ammontano a 183,7 milioni di euro.

 

 

 


Articolo 122, comma 4
(Contributo scuola Jean Monnet)

 

4. Il finanziamento previsto all'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ripristinato a decorrere dall'esercizio finanziario 2008 per l'importo di 1.500.000 euro.

 

 

Il comma 4, introdotto dal Senato, ripristina a decorrere dal 2008 il finanziamento assegnato dalla legge finanziaria 2005 (art. 1, comma 278, della L. 311/2004)[205] alla Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet per l’importo di 1,5 milioni di euro annui.

Si ricorda che la medesima disposizione della legge finanziaria 2005 ha contestualmente trasformato la Scuola in Facoltà della seconda università degli studi di Napoli.

 

La Scuola di Ateneo per l'Alta Formazione Europea “Jean Monnet”, con sede in Caserta, è stata istituita ed attivata il 1° novembre 2002, con Decreto del Rettore della Seconda Università di Napoli del 28 Giugno 2002 n. 2959, a seguito della trasformazione della preesistente Scuola di Specializzazione in Diritto ed Economia delle Comunità Europee della medesima università[206].Essa ha costituito - quale struttura specialistica universitaria e di alta formazione europea, finalizzata al conseguimento dell’obiettivo del rafforzamento dell’Unione Europea - un Centro di didattica e di ricerca interuniversitaria, aperto alla collaborazione con altre Facoltà ed i Dipartimenti di Università italiane e straniere

Attualmente, a seguito della trasformazione operata per legge (dal citato art. 1 comma 278 della L. 311/2004), la Scuola è divenuta la Facoltà di studi politici Jean Monnet; quest’ultima, organizza, oltre ai corsi di laurea, Master di primo e secondo livello; Dottorati di ricerca, Corsi di Alta Formazione, perfezionamento, aggiornamento; preparazione a concorsi pubblici[207]. La facoltà ha stipulato inoltre protocolli di intesa e convenzioni con università anche straniere ed amministrazioni pubbliche per la realizzazione progetti specifici[208].

 

Con riguardo ai contributi assegnati alla Facoltà si ricorda che:

·         l’art. 1, comma 278, della legge finanziaria 2005 ha autorizzato la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dal 2005;

·         l’art. 11-quaterdecies (Interventi infrastrutturali, per la ricerca e per l'occupazione), comma 3, del DL 203/2005[209] ha autorizzato la spesa di “ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 278, della citata legge n. 311 del 2004 in favore della Facoltà ivi indicata della Seconda Università degli studi di Napoli”.

·         la tabella E della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006) ha poi disposto il definanziamento dell’autorizzazione recata dall’art. 1 comma 278 della legge finanziaria 2005 per l’importo di 1, 5 milioni di euro per gli esercizi 2007, 2008, 2009 ( Stato di previsione del Ministero dell’Università UPB 3.1.2.5-Altri stanziamenti per le università statali- cap1713).

La disposizione in esame sembrerebbe, quindi, attribuire alla Facoltà un contributo di 3,5 milioni di euro per gli esercizi 2008 e 2009 (anziché il contributo 2 milioni, che deriva dalla decurtazione operata dalla tabella E della legge finanziaria 2007).

Si ricorda, inoltre che il finanziamento autorizzato dalla norma del ddl finanziaria in commento (e dalle leggi sopra richiamate) appare aggiuntivo rispetto alla dotazione ordinaria della Facoltà di studi politici Jean Monnet; quest’ultima infatti, quanto incardinata nella seconda Università di Napoli, fruisce di una dotazione annua erogata a valere sulle risorse del Fondo di finanziamento ordinario dell’università[210].

 

 


Articolo 125
(Promozione dello sport)

 

1. Al fine di promuovere il diritto di tutti allo sport, come strumento per la formazione della persona e per la tutela della salute, e per la costituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per lo sport di cittadinanza», al quale è assegnata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 35 milioni di euro per l'anno 2009 e di 40 milioni di euro per l'anno 2010.

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione sul territorio delle risorse del Fondo sono adottati dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

4. Il contributo al Comitato italiano paralimpico (CIP) di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 1 ulteriore milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.

 

 

Il comma 1 dell’articolo in esame istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo, denominato “Fondo per lo sport di cittadinanza”, al quale è assegnata la somma di 20 milioni di euro per l’anno 2008, di 35 milioni di euro per l’anno 2009 e di 40 milioni di euro per l’anno 2010.

Il Fondo è istituito per:

-             promuovere il diritto allo sport, come strumento per la formazione e per la tutela della salute;

-             permettere l’istituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio, dell’Osservatorio nazionale per l’impiantistica sportiva, che, secondo quanto chiarito nella relazione illustrativa, è destinato a costituire una sorta di “anagrafe degli impianti sportivi”.

 

Si ricorda che il decreto-legge n. 181/2006[211] ha attribuito alla Presidenza del Consiglio le funzioni di competenza statale in materia di sportgià attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli artt. 52, co. 1, e 53 del D.Lgs. 300/1999. Con successivo Decreto del Presidente del Consiglio del 15 giugno 2006 le funzioni di indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili e le attività sportive sono state delegate al Ministro senza portafoglio per le politiche giovanili e le attività sportive.

Va inoltre ricordato che la materia dell'ordinamento sportivo è attribuita dal vigente art. 117, terzo comma, della Costituzione alla competenza legislativa concorrente, per cui spetta allo Stato la sola determinazione dei principi fondamentali.

 

Il comma 2 stabilisce che l’utilizzazione sul territorio delle risorse del Fondo è disposta con propri atti dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, previa intesa con la Conferenza unificata.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 281/1997[212], la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

 

Il comma 3 prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro, per l’anno 2008, in favore del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale.

 

Si ricorda che il Fondo di cui sopra è stato istituito dall’articolo 1, comma 1291, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con uno stanziamento di 33 milioni di euro per il 2007. Il fondo è volto al potenziamento degli impianti sportivi e alla promozione e realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale tra cui, in particolare, la partecipazione dell’Italia ai Giochi olimpici di Pechino 2008.

 

Il comma 4 incrementa di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010 il contributo al Comitato italiano paralimpico (CIP).

La disposizione in esame si pone in continuità con i più recenti interventi in materia, volti ad incrementare le disponibilità finanziarie per la promozione della pratica sportiva di base e agonistica delle persone disabili. Si ricorda, infatti, che a tal fine l’articolo 1, comma 580, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006)[213] aveva disposto in favore del Comitato un contributo di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. La legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 1298, della legge n. 296/2006[214]) ha quindi incrementato tale contributo, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, di 2,5 milioni di euro; per i medesimi fini, ha inoltre concesso al Comitato italiano paralimpico, per l'anno 2009, un contributo di 3 milioni di euro.

 

In proposito, si ricorda che la legge n. 189 del 2003[215] ha promosso la pratica sportiva di base e agonistica dei disabili attraverso tre interventi:

§       la concessione un contributo straordinario di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 alla Federazione italiana sport disabili (FISD) (art. 1 della legge);

§       l’individuazione -attraverso un decreto non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali- delle attività della Federazione[216](FISD) quale Comitato italiano paralimpico (C.I.P), per l'organizzazione e la gestione delle attività sportive dei disabili in armonia, per l'attività paraolimpica, con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato internazionale paralimpico (art. 2 );

§       l’attribuzione al C.O.N.I. (Comitato olimpico nazionale italiano) dei compiti di promozione della pratica sportiva dei disabili nonché della disciplina della partecipazione di atleti disabili a giochi paraolimpici di concerto con il Comitato italiano paralimpico (art. 3 della legge).

In attuazione di tale norma è stato emanato il DPCM 8 aprile 2004, recante "Attività svolte dalla Federazione italiana sport disabili, quale Comitato Italiano Paralimpico". Quest’ultimo ha indicato i compiti della FIDS “quale Comitato Italiano Paralimpico”, consistenti riassuntivamente nell’organizzazione e preparazione atletica della rappresentanza nazionale ai giochi paraolimpici (in armonia con gli indirizzi emanati dall'International Parolympic Committee) e nella promozione della pratica sportiva per disabili in ogni fascia di età e di popolazione, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali. Ai fini di cui sopra gli organi della FISD sono anche organi del CIP. Il DPCM citato (art. 3) prescrive inoltre l’adeguamento dello statuto della FIDS ai nuovi compiti assunti dal CIP. Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto (adottato in data 15 dicembre 2004), in considerazione delle perplessità espresse dagli organismi interessati in ordine ai profili problematici derivanti dalla non chiara disciplina dei rapporti tra le due strutture (FISD e CIP) delineata dalla legge 189/2003, ha disposto la ridenominazione della Federazione in Comitato Italiano Paralimpico.

 

 



[1]    Fonti: Sito internet dell’Unione Europea. Il testo completo delle previsioni economiche di autunno della Commissione è disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa. eu/economy_finance/index_en.htm.

[2]    Tale stima incorpora anche gli effetti del decreto legge n.159/07 adottato contestualmente alla Nota di aggiornamento. Tale decreto, la cui adozione è stata resa possibile dai favorevoli andamenti di finanza pubblica, che si sono rivelati migliori rispetto alle previsioni, a causa sia del virtuoso andamento del gettito tributario, sia di una crescita più contenuta della spesa primaria corrente rispetto a quella stimata in precedenza, si configura come un manovra di carattere espansivo che comporta un incremento dell’indebitamento netto rispetto al valore tendenziale pari allo 0,5 per cento del PIL. Il quadro a legislazione vigente indica, infatti, per il 2007, un indebitamento netto tendenziale del 1,9 per cento, inferiore di 0,2 punti percentuali rispetto alle previsioni del DPEF di giugno ante decreto legge n.81/07.

[3]    La manovra finanziaria per il 2008 comporta, dunque, un peggioramento del’indebitamento netto rispetto al quadro tendenziale a legislazione vigente parti allo 0,4 per cento del PIL (sul punto, cfr., oltre, la Parte II, par. 2, del presente dossier).

[4]    A fronte del 103, 2 per cento stimato per il 2008 dal DPEF di giugno.

[5]    Fonti: Sito internet dell’Unione Europea. Il testo completo delle previsioni economiche di autunno della Commissione è disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm.

[6]    La Nota di aggiornamento al DPEF ha specificato che tali disegni di legge debbono essere presentati alle Camere entro il 15 novembre, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 1, lettera c), della legge n. 468/1978 e successive modificazioni

[7]    Al riguardo, si osserva, come dall’anno 2000 le manovre finanziarie annuali abbiano sempre operato una correzione netta sul saldo di riferimento, al fine di ricondurre l’andamento tendenziale dei conti pubblici agli obiettivi programmatici, ad eccezione tuttavia dell’esercizio 2001, nel quale la manovra netta – al pari di quella prevista per il prossimo anno - è risultata negativa, ossia ha prodotto un effetto di peggioramento sull'indebitamento netto. Si ricorda che nelle valutazioni relative alle manovre annuali di finanza pubblica la manovra netta corrisponde alla correzione netta operata sul saldo di riferimento; rappresenta cioè la somma algebrica del complesso degli interventi disposti con la manovra annuale. Con la dizione manovra lorda si fa invece riferimento al complesso delle risorse attivate, comprensive quindi di quelle destinate a finanziare interventi di spesa o di riduzione di entrata.

[8]    I dati contenuti nel presente paragrafo sono stati elaborati sulla base di un allegato 7, aggiornato alle modifiche apportate nel corso dell’esame al Senato, acquisito per le vie brevi dalla Ragioneria generale dello Stato.

[9]    Cfr., oltre, la Parte III, del presente dossier.

[10]   Si ricorda che le Missioni cui l’allegato 7 riclassificato non ascrive effetti di spesa nell’articolato della legge finanziaria per il 2008 sono: Missione 2, Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di governo; Missione 12, Regolazione dei mercati; 19, Casa e assetto urbanistico; 29, Politiche economico-finanziarie e di bilancio; 31, Turismo e 34, Debito pubblico.

[11]   La quota particolarmente elevata degli importi in termini di saldo netto da finanziare ascrivibile a tale Missione è imputabile, per la gran parte, alle operazioni di ristrutturazione del debito concernenti i disavanzi dei servizi sanitari regionali.

[12]   Si veda, al riguardo, il dossier del Servizio Studi, Documentazioni e ricerche, “Il dibattito sulla riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio”, n. 73.

[13]   Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 474-481.

[14]   Istituita dalla Legge finanziaria per il 2007, è stata costituita con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 marzo 2007.

[15]   In base a tale atto di indirizzo, al fine di razionalizzare il processo di formazione del disegno di legge finanziaria, i singoli Dicasteri sono stati chiamati a formulare le proprie proposte - sulla base della nuova classificazione del Bilancio in Missioni e Programmi - distinte per programma e a indicare, in ordine di priorità, le opzioni di riallocazione di risorse all’interno dello stesso stato di previsione, specificando altresì gli obiettivi che si intendono perseguire.

[16]   Si rinvia, al riguardo, al citato dossier del Servizio Studi, Documentazioni e ricerche, “Il dibattito sulla riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio” n. 73.

[17]   Atto Senato n.1818

[18] Cfr. la relazione al disegno di legge di Bilancio 2008 presentato al Senato (A.S. 1818).

[19]   Si segnalano, ad esempio, la Missione 17 (Ricerca e Innovazione), 4 (L’Italia in Europa e nel mondo) e 22 (Istruzione scolastica), articolate, rispettivamente, in 16, 11 e 10 distinti Programmi.

[20]   Al netto di alcune partite finanziarie - quali i rimborsi del debito statale - il Bilancio 2008 ripartisce tra le 34 Missioni ivi contemplate circa quasi 480 miliardi di euro.

Si ricorda, peraltro, come la legge finanziaria per il 2007 abbia previsto alcuni istituti (accantonamenti del comma 507 e Fondo TFR) che fanno sì che taluni stanziamenti di bilancio non corrispondano più all’effettiva disponibilità. A tale riguardo, nel corso del sopra richiamato dibattito parlamentare in ordine alla riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio, è stato sottolineato, tra l’altro, come, a fini di trasparenza, appaia opportuno che nel bilancio sia data evidenza contabile a queste situazioni, sottolineandosi, altresì, come il meccanismo di flessibilità gestionale previsto dal comma 507 (possibilità di apportare variazioni nell’ambito degli accantonamenti), concepito con riferimento alle unità previsionali di base del bilancio 2007, possa comportare problemi di applicazione se trasposto nel nuovo bilancio, data la maggiore ampiezza, rispetto alle unità previsionali di base, dei macroaggregati (cfr.oltre), ai quali sembrerebbero doversi riferire gli accantonamenti.

[21]   A fronte di un bilancio di oltre 470 miliardi di euro (al netto delle partite finanziarie concernenti i rimborsi del debito statale e di imposta), le variazioni proposte dalla legge finanziaria per il 2008 dal lato della spesa – che riguardano 29 delle 34 missioni dello Stato - incidono per circa il 3 per cento del bilancio.

[22]   Considerando la Missione 34 ( Debito pubblico) al netto del Programma 34.2 “Rimborso del debito statale”, pari a 198.178 milioni di euro, che riguarda titoli in scadenza nell’esercizio finanziario 2008.

[23]   Si veda anche la Tavola  V allegata al presente dossier, nella quale i dati sono riferiti al lordo del rimborso del debito statale.

[24]   Si segnala che nel disegno di legge di bilancio presentato al Senato (A.S. 1818), reca un allegato nel quale è esposto il riepilogo delle 34 Missioni con i relativi Programmi.

[25]   Il prospetto in esame riproduce la tabella n. 4 del disegno di legge di bilancio, AS. 1818.

[26]   Si ricorda che la tabella 4 del disegno di legge di Bilancio per il 2008 reca il prospetto che per ogni Ministero mette a confronto le unità previsionali di base, presenti nel disegno di Bilancio di previsione 2008, con le unità previsionali di base esposte nel Bilancio di previsione 2007.

[27]   Al netto delle regolazioni contabili, debitorie, dei rimborsi iva, ecc.

[28]   Al fine di convogliare attività e risorse in processi che rispondano ad esigenze di efficacia e di efficienza, la circolare n.21 del 5 giugno 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze prevede la figura del “coordinatore di programma” che, nell’ambito di ogni Ministero, dovrebbe assumere il compito di razionalizzare l’impiego delle risorse disponibili. Tale coordinamento, realizzato dal Ministro ovvero da un suo delegato, è volto a garantire una visione unitaria delle risorse relative ad ogni singolo programma

[29]   Il comma 19 del medesimo articolo 22 dispone inoltre che con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente - da comunicare alle Commissioni parlamentari e da inviare alla Corte dei conti - possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali del medesimo stato di previsione della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Per una migliore flessibilità gestionale del bilancio, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad apportare con propri decreti da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, variazioni compensative in termini di cassa, nell’ambito di ciascun titolo di bilancio, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo stato di previsione.

[30]   Cfr. art. 2 della legge n. 468/1978 come modificata dalla legge n. 94/1997.

[31]   Si tratta del decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 3 agosto 2007, con il quale il Governo, alla luce dei favorevoli andamenti tendenziali di finanza pubblica, ha realizzato, contestualmente alla presentazione del DPEF, una manovra di carattere espansivo pari a circa lo 0,4 per cento del PIL.

[32]   D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale. L’esposizione degli articoli tiene conto delle variazioni apportate nel corso della discussione del disegno di legge di conversione.

[33]    D.L. 18 maggio 2006, n. 181, Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

[34]   D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[35]    L’art. 157 del D.Lgs. n. 112/1998 (“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”) ha, in materia di sport, trasferito alle regioni l’elaborazione dei programmi volti a a soddisfare, con strutture polifunzionali, le esigenze delle attività agonistiche riferite a campionati delle diverse discipline sportive aventi carattere di programmaticità e competitività organizzata secondo criteri di ufficialità; esso, inoltre, ha ribadito che resta riservata allo Stato la vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito sportivo.

[36]   D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[37]   D.P.C.M. 4 maggio 2007, recante Trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle strutture e delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di sport.

[38]   DL 30 settembre 2005, n. 203, Misure di contrasto all' evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n 248.

[39]   L’art. 11-quaterdecies del decreto legge n. 203 del 2005 aveva, infatti, disposto uno stanziamento complessivo annuale di 2 milioni di euro a partire dal 2007 incrementato con altri 2 milioni di euro a partire dal 2008, da ripartire in parti uguali tra le due manifestazioni ed aveva autorizzato il Dipartimento della protezione civile a provvedervi con contributi quindicennali.

[40]   Il comma 1292 della legge finanziaria 2007 autorizza contributi quindicennali per lo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto e per i Giochi del Mediterraneo, aggiuntivi rispetto agli stanziamenti previsti dall’art. 11-quaterdecies, del decreto-legge n. 203/2005.

[41]   D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale. L’esposizione degli articoli tiene conto delle variazioni apportate nel corso della discussione del disegno di legge di conversione, in corso di approvazione.

[42]   Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive, conv, con mod., dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.

[43]   Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

[44]   Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[45]   Legge 468/1979 e successive modifiche.

[46]   Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. Sono una rappresentazione politico-istituzionale del Bilancio, volta a rendere più trasparenti i grandi aggregati di spesa ed a comunicare le direttrici dell’azione amministrativa delle singole Amministrazioni. Le Missioni non corrispondono alla ripartizione degli stati di previsione, nel senso che numerosi ministeri partecipano a più di una Missione istituzionale e d’altra parte varie  Missioni istituzionali sono affidate alla responsabilità di più ministeri. Esse possono essere pertanto ministeriali o trasversali a più Dicasteri (interministeriali).

[47]“  I Programmi costituiscono aggregati omogenei di attività svolte all’interno di ogni singolo Ministero, per perseguire obiettivi ben definiti nell’ambito delle finalità istituzionali di quest’ultimo.Essi sono prevalentemente di competenza di un unico Ministero, anche se non mancano Programmi condivisi tra più Amministrazioni.

[48]   I Programmi nei quali si articola la Missione sono destinati-per gli importi più consistenti-al funzionamento dei vari ordini di scuole, essi sono inoltre finalizzati all’istruzione post-secondaria (Istituti di Formazione Tecnico superiore, ora denominati "istituti tecnici superiori") non chè all’istruzione degli adulti.

[49] L’art. 1, commi 610 e 611 della legge finanziaria 2006 (L.296/2006) l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica, con sede a Firenze e articolazioni periferiche presso gli uffici scolastici regionali. L’agenzia assume i compiti svolti dagli istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall’Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE), che vengono contestualmente soppressi. All’organizzazione dell’Agenzia provvederà un regolamento che ne individuerà la dotazione organica nel limite complessivo del 50 per cento dei contingenti di personale già previsti per l’INDIRE e per gli IRRE. In attesa del regolamento citato, ai sensi della norma citata) si è proceduto alla  nomina di un commissario straordinario (la il cui incarico scade il 31 dicembre 2007)

[50]   I 18 uffici scolastici sono relativi alle regioni: Lombardia; Piemonte; Liguria; Veneto;Emilia Romagna; Friuli Venezia Giulia;Toscana; Umbria; Lazio; Marche; Molise;  ’Abruzzo; Puglia;  Campania; Basilicata; Calabria; Sardegna;Sicilia. Si ricorda peraltro che sono in corso di emanazione, dopo l’espressione del parere delle competenti commissioni, due Regolamenti recanti, rispettivamente, Organizzazione del Ministero della pubblica istruzione e Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro. I provvedimenti citati non modificano tuttavia la struttura del ministero per quanto attiene i centri di responsabilità.

[51]   Per un quadro più dettagliato si rinvia agli Allegati 6 e seguenti “Spese per le competenze fisse al personale”dello stato di previsione del ministero-Tabella 7 - (pagg.503 e seguenti).

[52]   I due Fondi sono stati istituiti dall’art.1,comma 601, della legge finanziaria 2007, riaggregando stanziamenti allocati in precedenza su varie unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero.

[53]   Capitoli: 1195 (Macroaggregato 1.2.1-Istruzione prescolastica); 1204 (1.2.2 Istruzione elementare); 1196 (1.3.1 Istruzione secondaria inferiore), 1194 (1.4.1 Istruzione secondaria superiore)-Tali capitoli fanno capo al centro di responsabilità relativo al Dipartimento Programmazione e bilancio del Ministero

[54]   L’art.12 del DL 159/2007( collegato alla manovra) finanziaria in corso di conversione ha escluso l’applicazione della clausola di salvaguardia per il 2007.

[55]   Si ricorda in proposito che l’art.1, comma 635, della legge finanziaria 2007  ha  incrementato per complessivi 100 milioni di euro, a decorrere dal 2007, gli importi assegnati alle scuole non statali, destinandoli prioritariamente alle scuole per l’infanzia.

[56]   Tale stanziamento è stato disposto dall’art.1 comma 633 della legge finanziaria 2007discende

[57]   Tale stanziamento è stato disposto dall’art.1 comma 634 della legge finanziaria 2007, che ha assegnato tale importo ad interventi vari previsti per il settore scolastico.

[58]   Il Piano programmatico per l’attuazione della legge Moratti è stato finanziato da varie leggi finanziarie.

[59]   Il finanziamento dell’edilizia scolastica e della messa in siscurezza degli edifici per l’importo di 100 milioni di euro per il 2008  ,di cui il 50% assegnato direttamente alle regioni, è stato previsto dall’art.1, comma 625, della legge finanziaria 2007.

[60]   La destinazione e l’autorizzazione di spesa di tale importo sono recati dai commi 9 e 12 dell’art. 1 della legge 62/2001(Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione).Le borse di studio (per l’importo di 154,9 milioni di euro, equivalenti ai 300 miliardi stanziati dalla legge) sono riservati ad alunni della scuola dell’obbligo frequentanti scuole statali e paritarie.

[61]   Il fondo è stato istituito ai sensi dell’art.32-bis del DL 269/2003.

[62]   I due fondi sono stati  istituiti nello stato di previsione del ministero della Pubblica istruzione dall’art. 1, co. 601 della legge.finanziaria 2007.

[63]   DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2007, n.159  Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale.  In corso di conversione.

[64]   Nel testo originario l’accantonamento era di 100 milioni di euro.

[65]   Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

[66]   .Legge 23 dicembre 1998, n. 448, Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

[67]   Per lo stato di previsione relativo al il ministero della P.I. non è stata presentata la prima nota di variazioni; quest’ultima sconta gli effetti finanziari del DL 159/2007(collegato alla manovra finanziaria 2008) che non interessano lo stato di previsione per il 2008 in quanto riferiti all’esercizio 2007.

[68]    In particolare, il Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche e il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche si trovano ora  presso la Missione 1 “ Istruzione scolastica” – ai seguenti programmi : Programma 1.2 “Istruzione prescolastica”, unità di voto.1.2.1 (rispettivamente capp. 1188 e 1195); Programma 1.3 “Istruzione elementare” unità di voto. 1.3.1 (rispettivamente capp. 1179 e 1204); Programma 1.4 “Istruzione secondaria inferiore” - unità di voto. 1.4.1 (rispettivamente capp. 1183 e 1196) e al Programma 1.5 “Istruzione secondaria superiore”, unità di voto. 1.5.1 (capp. 1194 e 1203).

[69]   L'articolo 141 del ddl finanziaria detta norme di riorganizzazione dei Fondi per gli investimenti e dei Fondi per i trasferimenti correnti alle imprese: nel dettaglio, si dispone la cessazione dell'efficacia delle disposizioni istitutive dei suddetti fondi e, di conseguenza l’assegnazione delle medesime risorse alle rispettive autorizzazioni legislative.

[70]Il riferimento è: al d.l. n.262/2006, con il quale si è prevista la riduzione del 10% degli uffici di livello dirigenziale generale, al quale è seguito lo schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero, attuativo di tali previsioni, al d.p.r. 12 gennaio 2007, n.2 con il quale è stato riorganizzato il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, nonché al d.l. 223/2006 con il quale si è provveduto al riordino degli organismi, delle commissioni e dei comitati operanti presso il Ministero.

[71]   Si tratta, in particolare, del Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione del Ministro; Segretariato generale;; Affari generali, bilancio, risorse umane e formazione; Innovazione tecnologica e promozione; Archivi; Beni librari ed istituti culturali; Beni archeologici; beni architettonici e paesaggistici; patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico; architettura ed arti contemporanee; Cinema; spettacolo dal vivo.

[72]   L. 7 marzo 2001, n. 78, recante Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

[73]   Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[74]   Legge 468/1979 e successive modifiche.

[75]   Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. Sono una rappresentazione politico-istituzionale del Bilancio, volta a rendere più trasparenti i grandi aggregati di spesa ed a comunicare le direttrici dell’azione amministrativa delle singole Amministrazioni. Le Missioni non corrispondono alla ripartizione degli stati di previsione, nel senso che numerosi ministeri partecipano a più di una Missione istituzionale e d’altra parte varie  Missioni istituzionali sono affidate alla responsabilità di più ministeri. Esse possono essere pertanto ministeriali o trasversali a più Dicasteri (interministeriali).

[76]“  I Programmi costituiscono aggregati omogenei di attività svolte all’interno di ogni singolo Ministero, per perseguire obiettivi ben definiti nell’ambito delle finalità istituzionali di quest’ultimo. Essi sono prevalentemente di competenza di un unico Ministero, anche se non mancano Programmi condivisi tra più Amministrazioni.

[77]   Macroaggregati (unità previsionale di base – unità di voto Parlamentare) per i tre titoli della spesa, di cui 5 per la spesa corrente (Funzionamento, Interventi, Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi, Oneri del debito pubblico; Oneri comuni ), 3 per la spesa in conto capitale (Investimenti; Altre spese in c/capitale; Oneri comuni) n. 1 per rimborso di prestiti.

[78]   Si ricorda che, nelle more della formalizzazione del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca, le attività inerenti il personale, gli affari generali e il bilancio vengono svolte in regime di “avvalimento” della rispettiva direzione generale del Ministero della pubblica istruzione.

[79]   Si cfr. Tabella n. 5 allegata allo stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca per l’anno finanziario 2008.

[80]   L’obiettivo individuato è quello garantire il diritto allo studio nelle diverse accezioni con particolare riferimento alle borse di studio, servizi abitativi e servizi culturali, sportivi e ricreativi.

[81]   Tale programma corrisponde all’obiettivo di garantire lo sviluppo del sistema di alta formazione artistica e musicale.

[82]   Nell’ambito di questa missione, rientrano prevalentemente le risorse volte a garantire i finanziamenti alle università, ivi compresa l’edilizia universitaria, nonché quelle necessarie per gli Interventi connessi alla formazione post-universitaria.

[83]   Il confronto è fatto con le previsioni assestate, mentre la previsione iniziale per il 2007 era solo leggermente superiore a quella inserita nello stato di previsione 2008 (+0.028 milioni).

[84]   Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59. L'art. 1, comma 3, del decreto prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del tesoro (ora ministero dell’economia e delle finanze), di un fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), destinato a specifici interventi di particolare rilevanza strategica indicati nel Programma nazionale ricerca (PNR), e all'art. 2, comma 1, lettera b) stabilisce che il CIPE deliberi in ordine all'utilizzo del fondo speciale.

[85]   In proposito, si ricorda che la norma citata ridetermina in 80 milioni annui per il triennio 2006-2008 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009 l'autorizzazione di spesa a favore dell’ "Istituto italiano di tecnologia (IIT), di cui all'art. 4, comma 10, D.L. n. 269/2003.

[86]   L'art. 56 della citata legge finanziaria 2003 ha istituito un fondo per il finanziamento di progetti di ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica, con una dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Alla ripartizione del fondo tra le diverse finalità provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per l'innovazione tecnologica. Con lo stesso decreto sono stabiliti procedure, modalità e strumenti per l'utilizzo delle risorse, assicurando in via prioritaria il finanziamento dei progetti presentati da soggetti che abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente risultato nell'utilizzo e nella capacità di spesa delle risorse comunitarie assegnate e delle risorsefinanziarie provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea o dai Fondi strutturali. L’articolo 1, comma 1323, della legge finanziaria 2007 ha ridotto  l'autorizzazione di spesa per il finanziamento di progetti di ricerca di 60 milioni di euro a decorrere dal 2007.

[87]    Decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante Disposizioni urgenti per le attività produttive.

[88]   D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale. L’esposizione degli articoli tiene conto delle variazioni apportate nel corso della discussione del disegno di legge di conversione, in corso di approvazione.

[89]   L. 27 dicembre 2002, n. 289, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). Il Fondo per le aree sottoutilizzate è stato istituito a decorrere dal 2003 con finalità di riequilibrio economico e sociale.

[90]   L. 22 dicembre 1986, n. 910, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).

[91]    Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni, convertito dalla legge . 4 giugno 1938, n. 880.

[92]    Legge 14 aprile 1975, n. 103.

[93]    D.Lgs. 31luglio 2005, n. 177 Testo unico della radiotelevisione.

[94]    L’importo varia a seconda che la corresponsione avvenga in un’unica o in più soluzioni.

[95]    Istituito con Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1946, n. 5571.

[96]    Istituita con legge 10 dicembre 1954, n1150.

[97]    Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

[98]   D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

[99]   L’articolo 2549 del Codice civile stabilisce che, con il contratto di associazione in partecipazione, l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

[100]D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, recante Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.

[101]L’articolo 2554 del Codice civile si riferisce al contratto di cointeressenza agli utili di un’impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.

[102]L’articolo 2549 del Codice civile stabilisce che, con il contratto di associazione in partecipazione, l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

[103]L’art. 2554 del Codice civile si riferisce al contratto di cointeressenza agli utili di un’impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto.

[104]Ai sensi dell’art. 2359 c.c. sono considerate società controllate:

1)   le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2)   le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3)   le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

[105]L. 21 aprile 1962, n. 161, recante Revisione dei film e dei lavori teatrali.

[106]D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, recante Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Ai sensi dell’articolo 17 di tale decreto, i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

[107]D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, recante Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.

[108]Trattato 25 marzo 1957, nella versione in vigore dal 1° febbraio 2003.

[109]L’articolo 3, comma 1, del D. Lgs. n. 28 del 2004, considera imprese di produzione, di distribuzione e di esercizio le imprese cinematografiche aventi sede legale e domicilio fiscale in Italia. Ad esse sono equiparate, a condizioni di reciprocità, le imprese con sede e nazionalità di altro Paese membro dell'Unione europea, aventi una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che qui svolga prevalentemente la sua attività. Tali imprese sono iscritte in appositi elenchi informatici, istituiti presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

[110]Per l’individuazione delle caratteristiche che i sopra indicati film devono possedere si fa riferimento ai commi 2, 4, 5 e 6 dell’articolo 2 del citato D. Lgs. n. 28 del 2004. In particolare si ricorda che per film d’essai si intende il film, espressione anche di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisce alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali.

[111]Si ricorda che, in attesa dell’emanazione del citato DM - da effettuarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - la gestione del Fondo era rimessa in via transitoria per un periodo di 12 mesi, ai sensi del comma 8 dell’articolo 12, alla Banca nazionale del lavoro (Sezione per il credito cinematografico). Tale periodo è stato successivamente prorogato più volte (articolo 19-nonies del D.L. 266/2004, art. 14-vicies del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168., art. 2, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 e da ultimo, fino al 31 dicembre 2006, art. 1-ter, del D.L. 12 maggio 2006, n. 173, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 12 luglio 2006, n. 228).

[112]Tale organo (istituito dall’articolo 4 del citato D.Lgs. 28/2004) è composto di 12 membri, di cui 3 promananti dalle regioni e 3 dagli enti locali. 3. Essa provvede alla predisposizione di un programma triennale, approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, contenente l'individuazione, per ciascuna regione, delle aree geografiche di intervento per la realizzazione di sale cinematografiche; l'individuazione, sul territorio nazionale, delle aree privilegiate di investimento; l'individuazione degli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche. Si segnala, inoltre, che l’articolo 5-bis del D.L. 250 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 ha esteso la programmazione della Consulta territoriale per le attività cinematografiche anche alla programmazione stagionale e alla co-distribuzione e realizzazione di mostre e festival di rilevanza nazionale e internazionale, nonché alla pubblicazione, diffusione e conservazione di riviste e opere riguardanti la cinematografia.

[113]A tal fine, il nuovo articolo 13 del D.Lgs. n. 28 del 2004 prevede l’erogazione di un contributo “pro quota” al costo del film (in misura non superiore al 50 per cento del costo del film per i lungometraggi e fino al 100 per cento per i cortometraggi di interesse culturale, per un costo industriale massimo definito con decreto ministeriale). Lo Stato acquisisce la completa titolarità dei diritti del film qualora entro cinque anni dall’erogazione non sia restituita almeno una quota parte delle risorse erogate, da definirsi mediante decreto ministeriale insieme con le modalità di erogazione del contributo stesso.

[114]Trattato 25 marzo 1957, nella versione in vigore dal 1° febbraio 2003.

[115]Comunicazione relativa alla ‘proroga della comunicazione facente seguito alla comunicazione sul cinema’ (vd. nota 2), pubblicata in GUCE C134 del 16 giugno 2007.

[116]Il 26 settembre 2001 la Commissione ha presentato una comunicazione su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e audiovisive (“comunicazione sul cinema”), (COM(2001)534), che è stata successivamente integrata il 16 marzo 2004 dalla comunicazione della Commissione sul “seguito alla comunicazione della Commissione su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive” (COM(2004)171). Tale documento, tra l’altro, ha esteso la validità del periodo di applicazione dei criteri relativi agli aiuti di Stato nel settore fino al 30 giugno 2007.

[117]Il 7 giugno 2005 la Commissione ha presentato il piano di azione “Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerari di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009” (COM(2005)107). Sul documento la Commissione europea ha condotto una consultazione pubblica che si è svolta tra il 7 giugno e il 15 settembre 2005.

[118]Si ricorda che il regolamento (CE) n. 994/1998 del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del TCE a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali (cosiddetto “regolamento di abilitazione”), è volto, in sostanza, a delegare alla Commissione il compito di individuare – per il tramite di appositi regolamenti di esecuzione – certe categorie di aiuto come compatibili con il mercato comune ed esentate, quindi, da obblighi di notifica.

[119]Gli altri settori a cui la Commissione propone di estendere l’esenzione dell’obbligo di notifica sono i settori agricolo, della conservazione del patrimonio, delle calamità naturali nonché gli aiuti a carattere sociale nel settore dei trasporti.

[120]L. 7 agosto 1990, n. 250, recante Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa.

[121]Deve trattarsi di imprese costituite come cooperative giornalistiche da almeno tre anni (art. 3, co. 2) ovvero la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni ed enti morali nona venti scopo di lucro (art. 3, co. 2-bis).

[122]D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, recante Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale.

[123]L. 6 agosto 1990, n. 223, recante Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

[124]L. 3 maggio 2004, n. 112, recante Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione.

[125]  In particolare, è previsto che le imprese editrici:

-       editino la testata stessa da almeno tre anni;

-       abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo;

-       abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi;

-       la testata edita abbia diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per cento per quelle locali;

-       abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB.

[126]  Ai quotidiani italiani editi e diffusi all’estero non si applica il requisito di cui alla lettera e) del comma 2 (la testata edita abbia diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della tiratura complessiva per le testate nazionali e ad almeno il 40 per cento per quelle locali).

[127]  Tra le cooperative giornalistiche sono comprese anche quelle di cui all'art. 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416. L'art. 52 definisce cooperative giornalistiche anche quelle che entro il 31 dicembre 1980 risultano già costituite tra giornalisti e poligrafici nonché le cooperative femminili aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo anche se costituite da non giornalisti professionisti, editrici di giornali regolarmente registrati presso la cancelleria del tribunale entro la stessa data.

[128]L’attuale disciplina sui requisiti per l’accesso ai contributi ai giornali di partito previsti dal comma 10 dell’articolo 3 della citata legge n. 250 del 1990 è contenuta nell’articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001).

I contributi sono riservati alle imprese editrici di quotidiani e periodici – anche telematici – organi o giornali di forze politiche che:

-       abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere;

-       abbiano rappresentanze nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell’anno di riferimento dei contributi.

Il DPR n. 525 del 2 dicembre 1997, come integrato dal DPR 7 novembre 2001, n. 460, ha precisato che per “rappresentanze” nel Parlamento europeo si intendono almeno due deputati eletti delle liste del movimento stesso.

Il comma 3-ter, dell’articolo 20 del DL 223/2006, per ovviare ai problemi sorti con l’unificazione di diverse forze politiche in un solo gruppo parlamentare, ha recentemente disposto che per accedere ai contributi non sia più necessario il requisito della rappresentanza parlamentare per le imprese editrici di quotidiani o periodici che risultino essere giornali o organi di partiti o movimenti politici, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi in questione.

[129]  Qualora le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, è concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo in commento. La somma di tutti i contributi non può comunque superare l'80 per cento della media dei costi citata.

[130]  L. 7 agosto 1990, n. 230, recante Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale.

[131]Rinnovo della L. 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

[132]Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa.

[133]Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

[134]    Comunicazione (2001/C 320/04) in GU C320 del 15 novembre 2001.

 

[135]L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[136]Il Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è un fondo a carattere rotativo, che opera con le modalità contabili di cui al soppresso Fondo speciale per la ricerca applicata. La gestione del FAR è articolata in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale e in una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse.

[137]Il Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a decorrere dall'esercizio 2001, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale. Il FIRB finanzia, in particolare: a) progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private; b) progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico, anche a valenza internazionale, proposti da università, istituzioni pubbliche e private di ricerca, gruppi di ricercatori delle stesse strutture; c) progetti strategici di sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali; d) costituzione, potenziamento e messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale.

[138]Il Fondo per le aree sottoutilizzate è stato istituito a decorrere dal 2003 dall’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con finalità di riequilibrio economico e sociale.

[139]Il decreto legge 2 luglio 2007 n. 81, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria” è stato convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 127 (GU 17 agosto 2007, n. 190, S.O.).

[140]Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 1998, n. 151. Tale norma prevede che il Programma nazionale per la ricerca - di durata triennale - sia predisposto, approvato e annualmente aggiornato sulla base degli indirizzi del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni.

[141]Lo Science Citation Index nasce nei primi anni Sessanta ad opera di Eugene Garfield, che ha visto nel sistema della citazione degli articoli scientifici le basi per la costruzione di una gigantesca rete della conoscenza, creando uno strumento bibliografico in grado di costruire una cartografia delle citazioni facendo uso del "fattore d'impatto", una forma di misura standardizzata introdotta dall'Institute of Scientific Information (ISI) che rende possibile valutare l'impatto di un articolo su successive pubblicazioni.

[142]L. 7 marzo 1985, n. 76, recante Sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati.

[143]D.L. 30 agosto 1993, n. 331, recante Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427.

[144]D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, recante Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale.

[145]L. 27 dicembre 2006, n. 296, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[146]D.L. 25 marzo 1997, n. 67, recante Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 1997, n. 135.

[147]D.L. 20 maggio 1993, n. 149, recante Interventi urgenti in favore dell'economia, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 237.

[148]L. 7 marzo 2001, n. 78, recante Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

[149]Si tratta degli enti lirici e istituzioni concertistiche assimilate originariamente indicati dall’art. 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, di cui il D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367, ha disposto la graduale trasformazione in fondazioni di diritto privato (Teatro comunale di Bologna, il Teatro Maggio musicale fiorentino, il Teatro “Carlo Felice” di Genova, Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro lirico G. Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia, Arena di Verona; Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma, teatro lirico G.B. da Palestrina di Cagliari); a questi si è aggiunta, a seguito della legge 11 novembre 2003, n. 310, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. Tale fondazione, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DL 72/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 128/2004, è finanziata a valere sui fondi del gioco del lotto per il periodo 2004-2007, rientrerà successivamente nel riparto della quota del Fondo unico per lo spettacolo riservata agli enti lirici.

[150]Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato.

[151]Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali.

[152]Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. L’art. 11, co.3, lett. d), della L. n. 468/’78 prevede che la legge finanziaria determini, in apposita tabella (Tabella C), la quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria stessa.

[153]Legge 28 dicembre 2001, n.448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

[154]Legge 17 ottobre 1996, n. 534 “Nuove norme per l’erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali”.

[155] In particolare si richiede che tali enti:

a) svolgano la loro attività da almeno un triennio;

b) prestino rilevanti servizi in campo culturale;

c) promuovano e svolgano attività di ricerca, di organizzazione culturale e di produzione editoriale a carattere scientifico;

d) svolgano la propria attività sulla base di un programma almeno triennale e dispongano di attrezzature idonee per la sua realizzazione.

[156]Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato.

[157]Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.

[158]La legge  Legge 1° dicembre 1997, n. 420  ha inteso ricondurre ad unità, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale, l’intervento statale a favore di Comitati per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza, nonché di Edizioni nazionali. A questo fine è stata istituita, presso il Ministero per i beni e le attività culturali,  la “Consulta dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali”, con il compito valutare annualmente le richieste di contributi e procedere, previo parere parlamentare, all’assegnazione di fondi disponibili (a decorrere dall’anno 2000, 6,7milioni di euro annui).

[159]D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53.

[160]D.M. 26-6-2000 n. 234 Regolamento, recante norme in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

[161]D.P.R. 8-3-1999 n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[162]Il regolamento ha provveduto a definire la quota nazionale obbligatoria di ciascuna disciplina, fissandola nell’85 per cento dell’attuale monte ore annuale; le istituzioni scolastiche hanno avuto  pertanto la possibilità di gestire autonomamente il restante 15 per cento prevedendo la conferma del curriculum attuale; l’introduzione di nuove discipline; la realizzazione di compensazioni tra discipline diverse.

[163]Relativo alla formazione delle classi.

[164]Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002, convertito, con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.

[165]Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola.

[166]Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale.

[167]I commi 605-620 della medesima legge hanno previsto interventi di razionalizzazione della spesa nel settore scolastico e quantificato i risparmi da esse derivanti. Le misure previste dai commi citati interessano:

•       il numero di alunni per classe ed il rapporto numerico insegnanti di sostegno/alunni (comma 605, lettere a) e b));

•       le assunzioni del personale docente ed ATA (comma 605, lettera c));

•       il monitoraggio delle supplenze brevi, la formazione docenti per l’insegnamento della lingua inglese (comma 605, lettere d) ed e));

•       gli orari dell’istruzione professionale (comma 605, lettera f));

•       le graduatorie e la valutazione dei titoli del personale docente (commi 605, lettera c) e 607),

•       la mobilità e la riconversione professionale e del personale docente (commi 608-609);

•       l’istituzione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica e il contestuale riordino degli enti di servizio del Ministero della pubblica istruzione (commi 610-615);

•       i revisori di conti delle istituzioni scolastiche (commi 616-617);

•       la ridefinizione delle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza scolastica e disposizioni transitorie relative alle nomine per il prossimo triennio (comma 605, lettera c) ultimi periodi; commi 618-619).

[168]D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, il ddl di conversione, già approvato dal Senato è attualmente all’esame della Camera (AC 3194).

[169]Sono così definite-invece che classi - le unità della scuola dell’infanzia.

[170] Secondo dati ministeriali i disabili iscritti all’anno scolastico 2007/08 sono 174.586, con un personale docente di sostegno di circa 90mila unità.

[171]L. 27 dicembre 1997, n. 449, Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

[172] A tale previsione ha ottemperato il DPCM 23 febbraio 2006, n. 185.

[173]In precedenza il D.M. 24 luglio 1998,oltre a disporre in merito all’attuazione dell’art.40, comma 3,  della legge 449/1997 prevedeva (art. 44) che “in presenza di handicap particolarmente gravi, il Provveditore agli studi può assumere personale con rapporto di lavoro a tempo determinato anche in deroga al rapporto numerico” prefissato. L’art. 6 del Decreto interministeriale 28 novembre 2001 (recante Determinazione degli organici per l’anno scolastico 2001-2002) ha poi attribuito al dirigente scolastico provinciale l’istituzione e la copertura dei posti di sostegno e al dirigente scolastico l’eventuale copertura di ulteriori posti da attivare “per inderogabili esigenze” dopo il 31 agosto.

[174]Con DPR 12 settembre 2007, ai sensi dell’arrt.39 della legge 449/1997, il Ministro della Pubblica istruzione è stato autorizzato alle assunzioni sopra citate.

[175]Il comma fa riferimento all’art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Il comma richiamato prevede che, a seguito di un’autorizzazione di legge, con decreto ministeriale o interministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità ad esso sottordinate. Tali regolamenti (art.17, comma 4 ) sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

[176]Riguardo alla disciplina autorizzatoria delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, il comma 3 dell’ articolo 39 della della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla manovra finanziaria per il 1998) ha stabilito che, a decorrere dal 2000, per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle p.a. connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, definisce preliminarmente le priorità da soddisfare, tenuto conto in particolare delle esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Inoltre (comma 3-bis), a decorrere dal 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al citato comma 3 dell’art. 40 L. 449/1997 si applica alla generalità delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, deve prevedere criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.

[177]Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

[178].Lgs. 17 ottobre 2005 n. 227, Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, a norma dell'articolo 5 della L. 28 marzo 2003, n. 53.

[179]Il D.lgs. in commento prevede inoltre che con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione siano individuate le classi dei corsi di laurea sopracitati  e con Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri si proceda alla programmazione triennale del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali; al provvedimento non ha fatto seguito l’adozione dei decreti sopra richiamati

[180]Legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari)

[181]  Legge 15 maggio 1997, n. 127, “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” (cosiddetta “Bassanini 2”).

[182]Si fa

[183]D.P.R. 20-4-1994 n. 367 Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili.

[184]D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[185]Settembre 2007

[186]  Nel marzo 2002, il Consiglio europeo di Barcellona ha approvato un programma di lavoro in materia di istruzione e formazione per porre in atto gli obiettivi definiti nell’ambito della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione. Tale programma di lavoro costituisce il quadro di riferimento strategico per lo sviluppo delle politiche dell'istruzione e della formazione a livello comunitario al fine di rendere entro il 2010 i sistemi d'istruzione e di formazione in Europa "un punto di riferimento di qualità a livello mondiale".

[187]  Si veda a tale proposito la comunicazione della Commissione "Migliorare la qualità della formazione degli insegnanti" COM(2007)392.

[188]  Il metodo di coordinamento aperto, ad esempio, è considerato come uno degli aspetti essenziali per l'attuazione dell'agenda per la cultura l'Europa (COM(2007)242), proposta dalla Commissione il 10 maggio 2007 ed accolta favorevolmente dal Consiglio il 15 novembre 2007. Conformemente al principio della sussidiarietà, il metodo aperto di coordinamento completa e sostiene le iniziative nazionali senza addivenire all’adozione di misure legislative a livello europeo. In particolare, il metodo  implica la fissazione di obiettivi comuni, la loro attuazione nelle strategie di politica nazionali e, come parte integrante di un processo di scambio reciproco di esperienze, il controllo regolare dei progressi raggiunti sulla base, per quanto possibile, di indicatori concordati e definiti congiuntamente.

[189]Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n.7, Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

[190]D.Lgs. 19 novembre 2004 n. 286, recante Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n.53..

[191]DECRETO-LEGGE 7 settembre 2007, n.147 Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari convertito , con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n176.

[192]Legge 10 dicembre 1997 n. 425 Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria.

[193]Legge 11-1-2007, n. 1, Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università.

[194]Non sono invece ricomprese nel fondo, e continuano quindi ad essere erogate a parte, la quota delle spese per la ricerca scientifica universitaria destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale (ora confluite nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - FIRST) nonché la spesa per l'attività sportiva universitaria.

[195]Lo stesso decreto ha altresì disposto 10 milioni di euro a favore del Fondo per l’edilizia universitaria e 10 milioni da destinare alle borse di studio post-lauream. Tutti i finanziamenti citati riguardano l’esercizio finanziario 2007.

[196]D.L. 7 settembre 2007, n. 147, recante Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari, convertito con modificazioni con legge 25 ottobre 2007, n. 176.

[197]I criteri per la ripartizione tra le università della dotazione assegnata sono stabiliti nel D.M. 9 ottobre 2007 (prot. n. 486/2007/2007).

[198]Per le università sono previsti a questo scopo 205 milioni di euro per il 2008 e 39 milioni di euro a decorrere dal 2009.

[199]L. 27 dicembre 1997, n. 449, recante Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

[200]L. 4 giugno 2004, n. 143, recante Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università. In particolare, si cfr. l’articolo 5 del decreto legge.

[201]Sul punto, si cfr. Ministero dell’economia e delle finanze - Commissione tecnica per la finanza pubblica (CTFP), “Misure per il risanamento finanziario e l’incentivazione dell’efficacia e dell’efficienza del sistema universitario”, Roma, 31 luglio 2007, p. 5 ss.

[202]L. 3 luglio 1998, n. 210, recante Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo.

[203]D.M. 30 aprile 1999 n. 224, recante Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca.

[204]D.L. 2 luglio 2007 n. 81, recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

[205]Legge 30 dicembre 2004, n. 311

[206]  Si ricorda che il regolamento approvato con D.M. 509/1999 (recentemente sostituito dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270,) ha introdotto una nuova articolazione dei corsi universitari e dei relativi titoli ed ha limitato il rilascio di diplomi di specializzazione ai soli casi previsti da specifiche disposizioni legislative o direttive dell'Unione europea, in particolare nelle aree degli studi sanitari, della formazione degli insegnanti, della preparazione alle professioni legali.

[207] Tali informazioni sono tratte dal Sito in internet della facoltà http://www.jeanmonnet-unina2.it/?r=372.

[208]Si ricorda in proposito che l’art. 3 comma 4 della legge finanziaria 2003 (legge 24 dicembre 2003 n. 350) prevede che le strutture universitarie specialistiche operanti nei settori strategici per la diffusione del diritto europeo possano stipulare accordi di programma con enti e imprese pubblici e privati (comprese le piccole e medie imprese), al fine di sviluppare programmi didattici e di ricerca per la formazione di nuove figure professionali e manageriali nei settori rilevanti per l'attuazione delle politiche comunitarie e per l'internazionalizzazione delle imprese

[209]D.L. 30-9-2005 n. 203 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248 (

[210]Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993, comprende le spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, incluse le spese per il personale docente e non docente e per la ricerca scientifica universitaria, nonché quelle per la manutenzione ordinaria. L’ammontare del fondo è determinato annualmente dalla tabella C della legge finanziaria.

[211] Decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

[212]Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

[213]L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

[214]L. 27 dicembre 2006, n. 296, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[215]Legge 15 luglio 2003, n. 189, recante Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili.

[216]La Federazione Italiana Sport Disabili nasce nel 1990 dall’unificazione delle tre federazioni sportive competenti in materia di handicap: la Fisha (Federazione Italiana Sport Handicappati), la Fics (Federazione Italiana Ciechi Sportivi) e la Fssi (Federazione Italiana Silenziosi d’Italia).