Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri - D.L. 181/2006 - A.C. 1287 - Iter al Senato (A.S. 379) e normativa di riferimento
Riferimenti:
AC n. 1287/XV   DL n. 181 del 18-MAG-06
Serie: Progetti di legge    Numero: 17    Progressivo: 1
Data: 05/07/2006
Descrittori:
COMPETENZA   MINISTERI
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
L n. 233 del 17-LUG-06   AS n. 379/XV


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

Riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri

D.L. 181/2006 - A.C. 1287

 

Iter al Senato e normativa di riferimento

 

 

 

 

n. 17/1

 

 

 

5 luglio 2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO istituzioni

SIWEB

 

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File: D06181a.doc

 


INDICE

 

Iter al Senato

Disegno di legge

§      A.S. 379, (Governo), Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri5

Esame in sede referente presso la 1ª Commissione Affari costituzionali

Seduta del 7 giugno 2006 (sui lavori della Commissione)15

Seduta del 7 giugno 2006 (sui lavori della Commissione)17

Seduta del 13 giugno 2006 (antimeridiana)19

Seduta del 13 giugno 2006 (pomeridiana)31

Seduta del 14 giugno 2006 (antimeridiana)35

Seduta del 14 giugno 2006 (pomeridiana)41

Seduta del 15 giugno 2006  101

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 1ª Commissione (Affari costituzionali)

-       1ª Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 7 giugno 2006 (antimeridiana)111

Seduta del 7 giugno 2006 (pomeridiana)113

-       3a Commissione (Affari esteri, emigrazione)

Seduta del 14 giugno 2006  119

-       5a Commissione (Bilancio)

Seduta del 14 giugno 2006  127

-       7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali)

Seduta del 14 giugno 2006 (antimeridiana)133

Seduta del 14 giugno 2006 (pomeridiana)145

-       8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni)

Seduta del 14 giugno 2006  151

-       9ª Commissione (Agricoltura e produzione alimentare)

Seduta del 13 giugno 2006  157

Seduta del 14 giugno 2006  161

-       10ª Commissione (Industria, commercio, turismo)

Seduta del 14 giugno 2006  165

-       11ª  Commissione (Lavoro, previdenza sociale)

Seduta del 13 giugno 2006  175

Seduta del 14 giugno 2006  183

§      Pareri resi all’Assemblea

-       5a Commissione (Bilancio)

Seduta del 28 giugno 2006  191

Seduta del 4 luglio 2006  193

Discussione in Assemblea

Seduta del 13 giugno 2006  199

Seduta del 28 giugno 2006  221

Seduta del 4 luglio 2006  235

Normativa di riferimento

§      Costituzione della Repubblica (artt. 117 e 118)327

§      Codice civile (art. 2511)329

§      R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa (artt. 198, 213-214) (Testo in vigore dal 16 luglio 2006)330

§      L. 27 febbraio 1967, n. 48. Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica (art. 16)333

§      L. 4 maggio 1983, n. 184. Diritto del minore ad una famiglia (artt. 38-39)336

§      L. 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (artt. 9 e 17)340

§      L. 25 febbraio 1992, n. 215. Azioni positive per l'imprenditoria femminile  343

§      D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 (art. 3-bis)351

§      D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 565. Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 33, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di riordino della disciplina della gestione «Mutualità pensioni» di cui alla L. 5 marzo 1963, n. 389  355

§      L. 15 marzo 1997, n. 59. Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (art. 12)360

§      L. 23 dicembre 1997, n. 451. Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia (artt. 2 e 3)364

§      L. 8 luglio 1998, n. 230. Nuove norme in materia di obiezione di coscienza  367

§      L. 3 agosto 1998, n. 269. Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù (art. 17)382

§      L. 17 maggio 1999, n. 144. Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali (art. 7)385

§      D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59  387

§      D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303. Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59  462

§      L. 28 ottobre 1999, n. 410. Nuovo ordinamento dei consorzi agrari482

§      L. 9 novembre 1999, n. 418. Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari488

§      L. 6 marzo 2001, n. 64. Istituzione del servizio civile nazionale  489

§      D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (artt. 14, 19)498

§      D.P.R. 14 maggio 2001, n. 258. Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro delle comunicazioni (art. 3)504

§      D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77. Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64  506

§      L. 6 luglio 2002, n. 137. Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici (artt. 3, 11)518

§      D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220. Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore» (art. 12)521

§      D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99. Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38 (art. 17)523

§      L. 30 dicembre 2004, n. 311. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (art. 1, co. 93 e 227)525

§      D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv., con mod., Legge 14 maggio 2005, n. 80). Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (art. 3)528

§      D.L. 26 aprile 2005, n. 63 (conv. con mod., Legge 25 giugno 2005, n. 109). Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti534

§      L. 23 dicembre 2005, n. 266. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, co. 556)544

§      D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246 (artt. 8-11, 18-22, 43-48, 52-55)545

 

 


Iter al Senato

 


Disegno di legge

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 379

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(PRODI)

di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2006

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


 


Onorevoli Senatori. – Con il presente decreto-legge si provvede al riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri in relazione al nuovo assetto del Governo.

Si prevede, in primo luogo, la ripartizione tra più Ministeri delle seguenti funzioni:

– le funzioni in materia di infrastrutture e trasporti sono ripartite tra il Ministero delle infrastrutture e il Ministero dei trasporti;

– le funzioni in materia di istruzione, università e ricerca sono ripartite tra Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca;

– le funzioni in materia di commercio con l’estero, oggi attribuite al Ministero delle attività produttive, sono assegnate al neoistituito Ministero per il commercio internazionale.

Si prevede, inoltre, la seguente redistribuzione di funzioni tra Ministeri o tra Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri:

– al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite le funzioni in materia di politiche di coesione;

– al neoistituito Ministero delle solidarietà sociale sono attribuite le funzioni intestate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di politiche sociali, di lavoratori extracomunitari e di politiche antidroga;

– al Ministero degli affari esteri sono trasferite le funzioni in materia di politiche per gli italiani nel mondo;

– al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le funzioni in materia di turismo.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono, inoltre, attribuite le competenze in materia di sport e di vigilanza sull’albo dei segretari comunali e provinciali, nonchè le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili e di politiche per la famiglia. Alla Presidenza del Consiglio è altresì trasferita la segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonchè l’iniziativa legislativa in materia di allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

Viene prevista infine, in via amministrativa, la ricognizione delle risorse in concreto trasferite in relazione alla modifica delle funzioni.

In considerazione dell’estrema urgenza del provvedimento, la tecnica adoperata è quella di non apportare novelle ai vigenti decreti legislativi 30 luglio 1999, n.300, e 30 luglio 1999, n.303, se non quelle strettamente necessarie; a ciò si provvederà mediante la previsione, da inserire in sede di conversione del decreto-legge, di un’apposita delega per il coordinamento delle disposizioni legislative in materia.

Le modalità di attuazione del decreto-legge dovranno essere tali da garantire l’invarianza della spesa.



Relazione tecnica (*)

 

Il provvedimento prevede una redistribuzione delle competenze elevando da 14 a 18 il numero dei Ministeri e, inoltre, trasferisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri alcune competenze già espletate da strutture ministeriali.

Dall’attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il rispetto dell’invarianza della spesa viene assicurato attraverso un organico processo di riallocazione delle risorse attualmente assegnate ai Ministeri e alla Presidenza del Consiglio, che presentano adeguati margini per poter adottare effettive misure compensative in caso di previsione di spese aggiuntive. Questo anche nella considerazione che la consistenza degli attuali organici e il numero delle strutture dirigenziali, specie di livello generale, rendono sostenibile l’attuazione delle misure previste dal presente provvedimento, mediante una adeguata e razionale revisione con conseguente redistribuzione delle risorse attualmente assegnate, nel rispetto dell’invarianza della spesa.

L’effettività della regola dell’invarianza viene garantita mediante l’osservanza dei seguenti princìpi:

–la revisione della ripartizione degli organici tra le varie amministrazioni avviene, nel limite delle attuali dotazioni e della spesa corrispondente, mediante una razionale redistribuzione del personale a seguito dello spostamento delle competenze, che dovrà anche tenere conto della necessità di assicurare le funzioni di supporto in relazione alle nuove strutture ministeriali;

–la limitazione dei contingenti di personale di diretta collaborazione, nonché la rideterminazione dei compensi e dei trattamenti economici dei responsabili degli uffici di staff (Capo di gabinetto, Capo ufficio legislativo e così via) in relazione anche ai mutati assetti organizzativi;

–il contenimento delle risorse strumentali utilizzate nell’ambito di quelle attualmente in dotazione ai dicasteri esistenti, garantendo il livello di spesa negli attuali parametri. In particolare le sedi destinate alle nuove strutture dovranno essere quelle già utilizzate per lo svolgimento delle competenze nella pregressa organizzazione;

–la necessaria contestualità della presentazione delle proposte attuative corredate dai preliminari atti di intesa tra le amministrazioni interessate, per la verifica della effettività delle compensazioni nel quadro generale degli interventi.

Il rispetto del principio dell’invarianza sarà garantito ovviamente anche dal coinvolgimento, con poteri interdettivi, del Ministero dell’economia e delle finanze con la previsione dell’intesa del Ministro sui provvedimenti adottati, che dovranno essere corredati dalle relative relazioni tecniche intese a dimostrare analiticamente la neutralità finanziaria degli interventi posti in essere.

 

(*) Testo pervenuto successivamente alla stampa del disegno di legge.


 


DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


 

Decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.114 del 18 maggio 2006.

 

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere al riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri in relazione al nuovo assetto strutturale del Governo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

 

emana

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell’interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell’economia e delle finanze;

6) Ministero dello sviluppo economico;

7) Ministero del commercio internazionale;

8) Ministero delle comunicazioni;

9) Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

10) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;

11) Ministero delle infrastrutture;

12) Ministero dei trasporti;

13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

14) Ministero della salute;

15) Ministero dell’istruzione;

16) Ministero dell’università e della ricerca;

17) Ministero dei beni e delle attività culturali;

18) Ministero della solidarietà sociale».

2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui all’articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria. La segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica è trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. È istituito il Ministero del commercio internazionale. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dello sviluppo economico dall’articolo 27, comma 2, lettera a), e comma 2-bis, lettere b), e) e, per quanto attiene alla lettera a), le competenze svolte in relazione al livello internazionale, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

4. E’ istituito il Ministero delle infrastrutture. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall’articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

5. E’ istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall’articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

6. E’ istituito il Ministero della solidarietà sociale. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d) del citato comma 1, i compiti in materia di politiche antidroga, attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonchè le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.

7. È istituito il Ministero dell’istruzione. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dall’articolo 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

8. È istituito il Ministero dell’università e della ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dall’articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

9. Le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero dello sviluppo economico dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di turismo, sono attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali. Le funzioni di cui all’articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, rientrano nelle attribuzioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all’immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonchè alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l’invarianza della spesa. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l’adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente.

11. Le denominazioni di cui al comma 1, numeri 9 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sostituiscono rispettivamente, ad ogni effetto e ovunque presenti, le seguenti denominazioni: Ministero delle politiche agricole e forestali, Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

12. La denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive» in relazione alle funzioni già conferite a tale Dicastero, nonchè a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto disposto dal comma 13.

13. La denominazione «Ministero del commercio internazionale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive» in relazione alle funzioni di cui al comma 3.

14. La denominazione «Ministero delle infrastrutture» sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 4.

15. La denominazione «Ministero dei trasporti» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 5.

16. La denominazione «Ministero dell’istruzione» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma7.

17. La denominazione «Ministero dell’università e della ricerca» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma 8.

18. La denominazione «Ministero della solidarietà sociale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» in relazione alle funzioni di cui al comma 6. Per quanto concerne tutte le altre funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione esistente è sostituita, ad ogni effetto e ovunque presente, dalla denominazione «Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato:

a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport;

b) le funzioni di vigilanza sull’albo dei segretari comunali e provinciali;

c) l’iniziativa legislativa in materia di allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia.

20. All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«b) italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri;».

 21. All’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali» sono inserite le seguenti: «nella materia di rispettiva competenza».

22. Per l’esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato utilizza, quanto alla lettera a), le inerenti strutture organizzative del Ministero dei beni e delle attività culturali, avvalendosi delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali; quanto alla lettera b) le inerenti strutture organizzative del Ministero dell’interno.

23. Regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, definiscono gli assetti organizzativi delle Amministrazioni interessate dal presente decreto.

24. All’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n.217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dopo le parole: «i singoli Ministri» sono inserite le seguenti: «, anche senza portafoglio,».

25. Le modalità di attuazione del presente decreto devono essere tali da garantire l’invarianza della spesa.

 

Articolo 2.

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 2006.

 

 

 


Esame in sede referente presso la
1
ª Commissione Affari costituzionali

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Mercoledi' 7 giugno 2006

2a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

MANCINO

 Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri D'Andrea.

 

La seduta inizia alle ore 9,50.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

 

 Il presidente MANCINO riferisce sugli esiti della riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa.

 Nella seduta odierna saranno esaminati, per la valutazione dei presupposti costituzionali, il disegno di legge n. 325, di conversione del decreto-legge n. 173, recante proroga di termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare, e il disegno di legge n. 379, di conversione del decreto-legge n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.

 Martedì 13 giugno, alle ore 11 e alle ore 15, la Commissione esaminerà in sede referente il citato disegno di legge n. 379. Inoltre, nella stessa giornata e nei giorni successivi, previe intese con il Presidente della Commissione giustizia, potranno svolgersi sedute delle Commissioni riunite 1ª e 2ª per l’esame, in sede referente, del disegno di legge n. 325.

 Mercoledì 14 giugno, alle ore 10 e dalle ore 15 alle ore 17, e ancora giovedì 15 giugno alle ore 10 e alle ore 16, proseguirà l’esame del disegno di legge n. 379.

 Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 379 è fissato alle ore 18 di martedì 13 giugno e potrà essere aggiornato nel caso in cui venissero presentati emendamenti da parte del Governo, tali da incidere significativamente sul contesto complessivo del provvedimento.

 Il senatore STORACE (AN), con riferimento all’esame del disegno di legge n. 379, ricorda che il riordino dei Ministeri sta determinando una serie di valutazioni inerenti in particolare al personale pubblico coinvolto, sulle quali sono in corso confronti con le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Propone, quindi, che la Commissione proceda all’audizione delle organizzazioni sindacali interessate, al fine di acquisire i rispettivi orientamenti al riguardo.

 

 Il presidente MANCINO si riserva di rimettere alla Commissione la decisione circa l’opportunità di svolgere audizioni, in occasione dell'esame in sede referente del disegno di legge.

 

 La Commissione prende atto delle comunicazioni del Presidente.

 

 

La seduta termina alle ore 10,15.

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2006

3a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MANCINO

 

            Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri D'Andrea.   

 

            La seduta inizia alle ore 16,35.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 

      Il presidente MANCINO conferma il calendario dei lavori della Commissione comunicato durante la seduta antimeridiana.

Avverte, inoltre, che martedì 20 giugno, alle ore 16,30, si terrà un’ulteriore seduta per ascoltare le comunicazioni del Ministro dell’interno sugli indirizzi programmatici del Dicastero.

 

Il senatore STORACE (AN) ribadisce la richiesta di svolgere l’audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali con riferimento all’esame, in sede referente, del disegno di legge n. 379.

 

Il presidente MANCINO si riserva di verificare la possibilità di svolgere l’audizione nel corso della settimana successiva.

 

La Commissione prende atto.

 

La seduta termina alle ore 18,40.

 

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTedi' 13 GIUGNO 2006

4a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

MANCINO

 Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri D'Andrea.

 

 La seduta inizia alle ore 11.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(379) Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri

(Esame e rinvio)

 

 Il relatore VITALI (Ulivo), nel richiamare le numerose osservazioni emerse durante l’esame sui presupposti di costituzionalità del decreto-legge, riferisce sul contenuto del provvedimento d’urgenza, anche in relazione alle proposte emendative presentate dal Governo nella mattinata odierna. Rileva, al riguardo, come tali emendamenti non intervengono modificando l’architettura complessiva del provvedimento d’urgenza. Ricorda, quindi, che il decreto-legge procede ad un complessivo riordino dei Ministeri mediante una serie di aggregazioni e disaggregazioni delle strutture amministrative. In particolare, si prevede l’aumento del numero dei Dicasteri da quattordici a diciotto e una contestuale riduzione del numero dei Dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio, da dieci a otto. Tali riduzioni, bilanciando le spese dovute all’incremento del numero dei Dicasteri, consentono il rispetto del vincolo di invarianza della spesa, contenuto nel provvedimento. A questo proposito, in attesa che la Commissione bilancio fornisca il prescritto parere, illustra una serie di misure, contenute nelle proposte emendative del Governo, volte a diminuire le spese relative ai Ministeri. Si sofferma, in particolare, sulla proposta di riduzione del personale di staff alle dirette dipendenze dei Viceministri e sulla previsione di un minore ricorso alle consulenze esterne, per consentire un risparmio di spesa e una maggiore valorizzazione delle professionalità già presenti nell’ambito delle amministrazioni pubbliche.

 Ritiene, inoltre, che il provvedimento all’esame della Commissione, mantenendo inalterate le strutture dei Ministeri di maggiori dimensioni, non andrà ad intaccare i risultati già conseguiti dalla cosiddetta riforma Bassanini.

 Sottolineando l’importanza delle proposte emendative del Governo, che prevedono un coinvolgimento maggiore delle organizzazioni sindacali con riferimento agli effetti nei confronti dei dipendenti pubblici interessati dal provvedimento, conclude delineando la nuova struttura governativa e le principali novità contenute nelle proposte emendative del Governo.

 Il coordinamento della segreteria del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica viene affidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, essendo il Comitato già affidato alla Presidenza stessa. Il nuovo Ministero del commercio internazionale, con la relativa delega alle politiche comunitarie, è stato creato, invece, per consentire un miglior coordinamento delle politiche dirette a promuovere un maggior grado di internazionalizzazione delle imprese.

Viene disposta una distinzione tra il Ministero delle infrastrutture e quello dei trasporti, al fine di risolvere le difficoltà emerse dal precedente accorpamento delle due preesistenti strutture amministrative.

Al nuovo Dicastero della solidarietà sociale sono attribuite le politiche antidroga e quelle relative al Servizio civile; rimane, invece, in capo al Ministero del lavoro il settore della previdenza sociale. Al Ministero dei beni e delle attività culturali, infine, è attribuito il settore del turismo per dare maggior slancio alle politiche del turismo attraverso la creazione di un legame stretto tra tale settore e la valorizzazione dei beni culturali.

Con riferimento, invece, alle strutture dipartimentali, ricorda come le stesse vengono ridotte da 10 a 8, grazie all’accorpamento di quattro dipartimenti in sole due unità: il Dipartimento delle riforme istituzionali e dei rapporti con il Parlamento e il Dipartimento per la riforma e le innovazioni della pubblica amministrazione.

 

Interviene, quindi, il senatore VIZZINI (FI) che richiede al rappresentante del Governo di conoscere l’orientamento dell’Esecutivo sul metodo di confronto che intende utilizzare con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dei pubblici dipendenti coinvolti dal provvedimento di riorganizzazione dei Ministeri.

 

 Il sottosegretario D’ANDREA ricorda come nel corso della seduta in cui la Commissione si è espressa sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità, era emersa la richiesta al Governo di anticipare la presentazione degli emendamenti prima della scadenza del termine. Per questa ragione l’Esecutivo, anche al fine di consentire un approfondito esame da parte della Commissione, ha ritenuto di presentare i propri emendamenti al disegno di legge n. 379 già nella mattinata di oggi.

 Illustra, quindi, il contenuto degli emendamenti proposti dal Governo che, sostituendo singole parti del provvedimento, non ne comportano una eccessiva alterazione sostanziale. Si sofferma, in particolare, sulla ridefinizione delle attribuzioni dei singoli Ministeri, rilevando come la maggior parte delle modifiche sia resa necessaria al fine di completare con una serie di integrazioni il provvedimento adottato in via d’urgenza. Dà quindi conto analiticamente delle principali modifiche contenute nelle proposte emendative del Governo. In particolare, l'emendamento 1.1, riferito all'articolo 1 del decreto-legge, apporta al comma 1 modifiche relative alla denominazione di alcuni Ministeri; il comma 2 riformulato attribuisce le funzioni di segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le modifiche al comma 6 intendono confermare l’attribuzione al Ministero del lavoro della materia pensionistica; con quelle relative al comma 9 si precisano le competenze del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, stabilendo che le competenze inerenti al profilo della sicurezza alimentare permangono in capo al Ministero della salute; sono introdotte, inoltre, disposizioni relative ai consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione; il comma 10, anche al fine di consentire il rispetto dell’invarianza della spesa, sarebbe integrato con una riduzione della percentuale degli incarichi dirigenziali presso i Ministeri; il comma 22, concernente la riorganizzazione della pubblica amministrazione, è riformulato alla luce delle modifiche apportate dal decreto-legge in esame; con il comma 22-ter si consente il ricorso al procedimento di delegificazione riguardo all’attribuzione delle deleghe conferite ai Ministri senza portafoglio da parte del Presidente del Consiglio dei ministri; il comma 23-bis,accogliendo una serie di richieste provenienti da parte sindacale, prevede la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per la determinazione dei criteri e delle modalità di individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite ai Ministeri.

 Dà conto, infine, dell’emendamento 1.0.1, che contiene una serie di modifiche alla disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dell’emendamento x1.0.1, che conferisce al Governo una delega per il riordino delle disposizioni in materia di organizzazione della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri e dell’emendamento x1.0.2, relativo ai direttori generali delle aziende sanitarie.

 

 Il senatore PASTORE (FI) chiede un congruo margine di tempo per consentire un esame approfondito delle proposte emendative presentate dal Governo, anche per poter predisporre i conseguenti sub-emendamenti. Auspica, inoltre, che la presidenza proceda ad un attento esame degli emendamenti del Governo, dichiarandoli improponibili se estranei all’oggetto del decreto-legge.

 

 Alle considerazioni del senatore Pastore si associa il senatore STORACE (AN), che invita il Presidente a garantire, nell’organizzazione dei lavori, tempi adeguati che consentano alla Commissione di esaminare gli emendamenti del Governo, particolarmente complessi. Rileva, inoltre, come l’emendamento x1.0.1, contenendo una delega in favore del Governo, dovrebbe essere dichiarato improponibile. Quanto all'emendamento x1.0.2, pur restando impregiudicata la questione della sua proponibilità, dichiara di condividerlo nel merito con ferma convinzione.

 

 Il presidente MANCINO si riserva di svolgere un esame approfondito degli emendamenti presentati dal Governo prima di pronunciarsi sulla proponibilità.

 Prospetta, quindi, l'opportunità di proseguire l’esame anche in una seduta notturna, da convocare per le ore 20 di oggi.

Ritiene utile, inoltre, differire il termine per la presentazione degli emendamenti dalle ore 18 alle ore 20 di oggi, fissando per le ore 9,30 di domani, 14 giugno, il termine per la presentazione dei sub-emendamenti. Conseguentemente, dovrebbe essere posticipata la convocazione antimeridiana della Commissione già disposta per il 14 giugno, dalle ore 10 alle ore 10,30 dello stesso giorno.

 

La Commissione consente.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

   La seduta termina alle ore 13,15.


 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 379

al testo del decreto-legge

 

Art. 1

1.1

Il Governo

All'articolo 1, capoverso, apportare le seguenti modifiche:

«a) Al comma 1:

1) sostituire la denominazione: "Ministero dell'istruzione" con la seguente: "Ministero della pubblica istruzione";

2) sostituire la denominazione: "Ministero dei beni e delle attività culturali" con la seguente: "Ministero per i beni e le attività culturali";

3) sostituire la denominazione: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio" con la seguente: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";

b) sostituire il comma 2 con i seguenti:

"2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sotto utilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto previsto dal comma 19-bis, e per le funzioni della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica, della quale si avvale la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le strutture ausiliarie della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ed in specie il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e l'Unità tecnica-finanza di progetto (UTPF) di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n.144, sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale.

2-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo n.300 del 1999, al comma 2 sono soppresse le parole: "programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione.

2-ter. L'articolo 16, decimo comma, della legge 27 febbraio 1967, n.48, è sostituito dal seguente: "Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2-quater. L'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2005, n.63, come modificato dalla legge di conversione 25 giugno 2005, n.109, è abrogato.";

c) al comma 3, sostituire la denominazione: "Ministero dello sviluppo economico" con la seguente: "Ministero delle attività produttive";

d) al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Il Ministero dei trasporti propone, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilità, ed esprime, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture. All'articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, le parole: ‘integrazione modale fra i sistemi di trasporto' sono soppresse.";

e) sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. È istituito il Ministero della solidarietà sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale: le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, in materia di politiche sociali e di assistenza, fatto salvo quanto disposto dal comma 19; i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 46 del citato decreto legislativo n.300 del 1999, e neo comunitari, nonché i compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Restano ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di politiche previdenziali. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 10 sono individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni aventi natura assistenziale o previdenziale, nonché delle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore; possono essere, altresì, individuate forme di avvalimento per l'esercizio delle rispettive funzioni. Sono altresì trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie e con l'‘Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze' di cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, è abrogato. Il personale in servizio presso il soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga è assegnato alle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.59. Sono, infine, trasferite, le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n.230, alla legge 6 marzo 2001, n.64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77, per l'esercizio delle quali il Ministero si avvale delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali. Il Ministro esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù.";

f) al comma 7:

1) sostituire la denominazione: "Ministero dell'istruzione" con la seguente: "Ministero della pubblica istruzione";

2) dopo le parole: "decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300" aggiungere le seguenti: ", ad eccezione di quelle riguardanti le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508, e successive modifiche.";

g) al comma 8, dopo le parole: "decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300", aggiungere le seguenti: ", nonché quelle in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica";

h) dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell'università e della ricerca si articolano in dipartimenti. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello del Ministero della solidarietà sociale e del Ministero del commercio internazionale.";

i) al comma 9, sopprimere il primo periodo;

l) dopo il comma 9, inserire i seguenti:

"9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n.220. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata, disciplinate a tutti gli effetti dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n.410, e successive modificazioni, sono abrogate, ad eccezione dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 5, commi 2 e 3. Per i consorzi attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'articolo 198, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando il bilancio finale di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'articolo 214 del citato regio decreto. Per tutti gli altri consorzi, i commissari in carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006, alla ricostituzione degli organi statutari e cessano, in pari data, dall'incarico.

9-ter. Il secondo periodo dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, e successive modificazioni, è soppresso.";

m) dopo il comma 10, inserire il seguente:

"10-bis. In caso di squilibrio della percentuale di incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, che dovesse verificarsi presso le amministrazioni di destinazione, tali incarichi restano in vigore sino alla scadenza attualmente prevista per ciascuno di essi, anche in deroga alle percentuali di cui al citato decreto legislativo n.165 del 2001. Al fine dì assicurare l'invarianza della spesa, le amministrazioni di provenienza rendono indisponibili un pari numero di incarichi e solo alla scadenza dei contratti individuali dei dirigenti trasferiti ne riacquistano la disponibilità. Con il provvedimento di cui al comma 10, si provvede all'esatta individuazione degli incarichi dirigenziali, conferiti ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n.165 del 2001, oggetto di trasferimento ed eventualmente eccedenti rispetto alle predette percentuali.";

n) sostituire il comma 11 con il seguente:

"11. Le denominazioni ‘Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali' e ‘Ministero del lavoro e della previdenza sociale' sostituiscono rispettivamente, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni ‘Ministero delle politiche agricole e forestali' e ‘Ministero del lavoro e delle politiche sociali'";

o) al comma 12, sostituire le parole: "dal comma 13" con le seguenti: "dai commi 13, 19 e 19-bis";

p) dopo il comma 13, inserire il seguente:

"13-bis. La denominazione ‘Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare' sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: ‘Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio"';

q) al comma 16, sostituire la denominazione "Ministero dell'istruzione" con la seguente: "Ministero della pubblica istruzione";

r) sostituire il comma 19 con i seguenti:

"19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri:

a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, in materia di sport. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'istituto del credito sportivo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali;

b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e provinciali, nonché sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale;

c) l'iniziativa legislativa in materia di individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, nonché le competenze in materia di promozione e coordinamento relativamente all'attuazione dell'articolo 118, primo e seconda comma;

d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n.300 del 1999, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario, esercitate congiuntamente con il Ministro della solidarietà sociale. La Presidenza del Consiglio dei ministri presiede il Forum nazionale dei giovani;

e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma l, lettera c), del decreto legislativo n.300 del 1999, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, di supporto all'Osservatorio nazionale della famiglia. La Presidenza del Consiglio dei ministri subentra al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tutti i suoi rapporti con l'Osservatorio nazionale sulla famiglia e tiene informato tale Ministero della relativa attività. La Presidenza del Consiglio dei ministri, unitamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fornisce il supporto all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e analisi dell'infanzia di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n.451;

f) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198;

g) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n.215 e dagli articoli 21, 22, 52, 53, 54 e 55 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198.

19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero delle attività produttive dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n.300 del 1999 e successive modificazioni, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri; il Ministro per lo sviluppo economico concerta con il Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione e l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel fondo per le aree sotto utilizzate. Per l'esercizio di tali funzioni, il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale della struttura costituita ai sensi dell'articolo 19-ter e delle relative risorse.

19-ter. All'articolo 54 del decreto legislativo n.300 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: ‘Il Ministero si articola in dipartimenti.';

b) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

d-bis) turismo;'.

19-quater. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della direzione generale del turismo già del Ministero delle attività produttive, che viene conseguentemente soppressa. In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dal comma 23, l'esercizio delle funzioni è assicurato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze.";

s) sostituire il comma 20 con il seguente:

"20. I compiti relativi alla materia degli italiani nel mondo sono trasferiti al Ministero degli affari esteri.";

t) sostituire il comma 22 con i seguenti:

"22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 19:

a) quanto alla lettera a), sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri le inerenti strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali;

b) quanto alle lettere b) e c), il Presidente del Consiglio dei ministri utilizza le inerenti strutture organizzative del Ministero dell'interno. L'utilizzazione del personale può avvenire mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n.59, ovvero nelle forme di cui agli articoli 9, comma 2 e 9-bis, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303;

c) quanto alla lettera d), il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Forum nazionale dei giovani;

d) quanto alla lettera e), il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale, tra l'altro, dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n.269.

22-bis. La Commissione di cui all'articolo 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n.80, come modificata dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n.80, e la relativa segreteria tecnica sono soppresse. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio, una Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, con relativa segreteria tecnica, di cui fa parte il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e i cui componenti sono scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti della segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme ed i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il funzionamento dell'Unità si utilizza lo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n.80, ridotto del venticinque per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede, altresì, al riordino delle funzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al presente comma ed alla riallocazione delle relative risorse. A decorrere dall'emanazione del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è abrogato l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n.137.

22-ter. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n.400 è sostituito dal seguente:

‘2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa, assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero a specifici Uffici o Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegarli ad un Ministro o a un Sottosegretario, e alla Presidenza del Consiglio dei ministri."';

u) sostituire il comma 23 con i seguenti:

"23. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, con i regolamenti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che al termine del processo di riorganizzazione non sia superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa previsto per i Ministeri di origine e si resti altresì entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, per la totalità delle strutture dì cui al presente comma.

23-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri, interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9."».

1.0.1

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla disciplina degli uffici di diretta collaborazione)

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro".

2. In applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001, come modificato dal comma 1, sono fatti salvi, in via transitoria, esclusivamente le assegnazioni e gli incarichi conferiti successivamente al 17 maggio 2006.

3. Ai vice Ministri è riservato un contingente di personale pari a quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro, con relativa riduzione delle risorse complessive a tal fine previste.

4. Il Ministro, in ragione della particolare complessità della delega attribuita, può autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di cui al primo periodo del comma 3 e comunque entro il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, come rideterminato ai sensi dello stesso comma, a nominare il consigliere giuridico, che è responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro o un altro soggetto esperto nelle materie delegate, un capo della segreteria, il quale coordina l'attività del personale di supporto, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro esperto, un addetto stampa o un portavoce nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Il vice Ministro, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero.

5. Alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si adeguano i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. Sino a tale adeguamento, gli incarichi, le nomine o le assegnazioni di personale incompatibili con i commi 3 e 4, a qualsiasi titolo effettuati, sono revocati di diritto ove non siano utilizzati per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei limiti delle dotazioni ordinarie di questi ultimi.

6. È soppresso l'articolo 3 della legge 6 luglio 2002, n.137.

7. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n.258, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: "di cui uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale del Ministero"».

 

al disegno di legge di conversione

x1.0.1

Il Governo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. ....

(Delega per il riordino delle disposizioni in materia di organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri con le disposizioni di cui al decreto legge n.181 del 2006, come modificato dalla presente legge.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

b) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti, apportando nei limiti di detto coordinamento le modifiche necessarie per garantire le coerenza logica e sistematica della normativa;

c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente;

d) aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;

e) revisione del numero dei dipartimenti. e delle direzioni generali, previste dal decreto legislativo n.300 del 1999, sulla base di quanto disposto dal comma 23 del decreto legge n.181 del 2006, come modificato dalla. presente legge.

3. I decreti legislativi sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati. Sugli schemi, predisposti sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi ciascuno nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali il Governo può, comunque, prescinderne"».

x1.0.2

Il Governo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. ....

(Direttori generali delle aziende sanitarie)

1. All'articolo 2 della legge 1º febbraio 2006, n.43, il comma 5 è abrogato».

 

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDi’ 13 giugno 2006

5a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

MANCINO

 Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri D'Andrea.

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

IN SEDE REFERENTE

(379) Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

 

 Il presidente MANCINO ricorda che il Governo, nel corso della seduta precedente, ha già presentato i propri emendamenti: essi sono pubblicati in allegato al resoconto della stessa seduta.

 

 Si procede alla discussione generale.

 

Il senatore STORACE (AN) osserva che il decreto-legge n. 181, anche modificato dagli emendamenti presentati dal Governo, travolge i princípi della riforma introdotta con il decreto legislativo n. 300 del 1999 in attuazione della delega conferita dalla legge n. 59 del 1997 (legge Bassanini). Considerato che il Ministro per la funzione pubblica non ha ancora incontrato le organizzazioni sindacali, nonostante le loro preoccupazioni sulle incognite per il personale derivanti dalla riorganizzazione delle strutture amministrative, e che eventuali accordi dovranno essere tradotti in ulteriori disposizioni integrative del decreto-legge, l’esame si svolge ancora con riferimento a un testo incompleto.

Si sofferma quindi sulle singole disposizioni del decreto-legge e sugli emendamenti del Governo: osserva che una efficace riorganizzazione della struttura ministeriale si sarebbe potuta realizzare senza istituire nuovi Ministeri e senza disarticolare le amministrazioni delle infrastrutture, dell’istruzione e dell’università e del welfare, le cui competenze dovrebbero essere mantenute unite. In proposito, preannuncia la presentazione di un emendamento volto a fissare un numero massimo di Sottosegretari di Stato pari al doppio del numero dei Ministri, anche al fine di limitare le spese della pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda la nuova denominazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, che include anche le politiche alimentari, sottolinea una variazione con effetti non solo nominalistici, in quanto si finirebbe per privilegiare la tutela del prodotto piuttosto che la salute del cittadino consumatore; in ogni caso si dovrebbe chiarire che le politiche riguardanti la sicurezza alimentare restano attribuite al Ministero della salute.

Per quanto riguarda il Ministero dello sviluppo economico, si chiede quale significato abbia l’esclusione delle funzioni di programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e le politiche di coesione. A proposito del nuovo Ministero del commercio internazionale, ritiene sbagliato sottrarre al Ministero dello sviluppo economico la funzione di promozione delle politiche per la competitività internazionale.

Circa la scomposizione del Ministero delle infrastrutture, chiede al Governo di chiarire il motivo per cui dalle funzioni attribuite al nuovo Ministero dei trasporti sono state escluse quelle di monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di competenza conferite.

Esprime particolari perplessità sulla distinzione fra Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, mentre apprezza la correzione, proposta con l’emendamento del Governo, che rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle forme di esercizio coordinato per le funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti previdenziali.

Si sofferma quindi sulle competenze dei Ministri senza portafoglio. Anzitutto, giudica inutile il nuovo incarico di Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, al quale sarebbero attribuite solo le funzioni di vigilanza sul CONI e sul credito sportivo. Quanto alle competenze del Ministro per la funzione pubblica, trova singolare l’attribuzione dell’iniziativa legislativa in materia di allocazione delle funzioni fondamentali degli enti locali, sottratti alla tradizionale competenza del Ministero dell’interno. Né risulta chiaro, a suo avviso, l’ambito delle competenze attribuite al Ministro per le politiche giovanili e a quello per le politiche della famiglia.

Prende atto, quindi, della proposta di correggere la formulazione del decreto-legge, introducendo il principio della contrattazione con le organizzazioni sindacali quanto alla determinazione dei criteri e delle modalità per l’individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite.

Esprime un giudizio critico sulla proposta di inserire nell’intestazione del Ministero dell’istruzione la definizione "pubblica". Si tratta di un atto che avrebbe un significato politico netto, cioè l’esclusione dal novero delle istituzioni educative di quelle non statali.

Richiama l’attenzione sulla nuova formulazione del comma 2 proposta dall’emendamento del Governo, che a suo giudizio dovrebbe essere corretta, poiché si presta a dubbi interpretativi. Quanto alla attribuzione al Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, della proposta di piano generale dei trasporti e della logistica e dei piani di settore per i trasporti, ricorda le perplessità manifestate dalle organizzazioni sindacali nell’audizione svolta ieri in Ufficio di Presidenza.

Si esprime criticamente anche sull’attribuzione al Ministero della solidarietà sociale, confermata dall’emendamento del Governo, dei compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e si chiede come sia possibile l’invarianza della spesa, considerata l’istituzione dei Dipartimenti in alcuni Ministeri e la nuova riserva per i Vice Ministri di un contingente di personale pari a quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari di Stato. Chiede quindi chiarimenti sulla norma di cui all’articolo 1-bis proposto con l’emendamento del Governo 1.0.1, che stabilisce la decadenza automatica degli incarichi dirigenziali, delle consulenze e dei contratti non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.

Dichiara, infine, di condividere l’emendamento del Governo x1.0.2, in materia di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie.

Preannuncia, in conclusione, la presentazione di emendamenti volti a modificare il testo sui punti precedentemente illustrati, in particolare sul rapporto tra Regioni e Governo in materia di turismo e commercio internazionale, sul numero massimo dei Sottosegretari di Stato, sui compiti del Ministero della salute in materia di sicurezza alimentare, sull’obbligo di riferire al Parlamento in ordine alle collaborazioni e alle consulenze a tempo determinato presso i Ministeri nonché sul rispetto dell’invarianza della spesa.

 

Il senatore MALAN (FI) osserva che contrariamente a quanto dichiarato durante la campagna elettorale, quando si reclamava una riduzione dei costi della politica, il primo atto del governo Prodi è stato quello di aumentare il numero dei Ministri e dei Ministeri attraverso un decreto-legge.

Una critica particolare rivolge alla decisione di conferire al nuovo Ministro del commercio internazionale la promozione delle politiche per la competitività internazionale, mortificando il lavoro compiuto dalla diplomazia, in analogia a quelle di altri paesi, che negli scorsi cinque anni ha prodotto risultati notevoli.

Analogamente, critica la decisione di sottrarre al Ministero dell’interno competenze di grande rilievo, quali l’iniziativa legislativa in materia di allocazione delle funzioni fondamentali degli enti locali e la vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, e la separazione dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti (attribuiti a Ministri che hanno opinioni politiche assai lontane), contraria a una concezione moderna delle politiche della mobilità.

Ugualmente sbagliata è, a suo avviso, la separazione delle funzioni relative all’istruzione da quelle riguardanti l’università e la ricerca: infatti, la formazione dell’individuo non si esaurisce nell’ambito scolastico e prosegue per tutto l’arco della vita. È dunque necessaria la massima integrazione fra le politiche scolastiche e quelle formative, strettamente legate all’ambito universitario e della ricerca.

Per quanto riguarda le competenze demandate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, rileva che la previsione di un Ministro per le politiche della famiglia e di un Ministro per le politiche giovanili sottende una divisione per classi di età della società: al contrario, le politiche giovanili e quelle per la famiglia dovrebbero essere considerate omogenee e trasversali ai compiti generali della pubblica amministrazione; in particolare, la tutela della famiglia non dovrebbe garantire i suoi componenti singolarmente intesi, bensì tutelare l’esclusività della funzione riproduttiva di quel nucleo sociale.

 

Il senatore SAPORITO (AN) ricorda la comune tensione delle forze politiche, a partire dal cosiddetto "rapporto Giannini" del 1980, per assicurare una progressiva, maggiore efficienza della pubblica amministrazione, anche in funzione di garanzia del carattere democratico dell'ordinamento. È in tale contesto che a partire dalla XIII legislatura si sono sviluppate iniziative di riforma che hanno portato, fra l’altro, alla distinzione fra indirizzo politico e indirizzo amministrativo, alla riforma della legge n. 241, alla semplificazione amministrativa e, in definitiva, al rafforzamento della pubblica amministrazione.

Rileva che il decreto-legge n. 181 fuoriesce in molte sue parti dal solco definito da quei princípi comuni, e avalla veri e propri atteggiamenti punitivi nei confronti della dirigenza e dei dipendenti pubblici. La proliferazione di Ministeri e la nomina di una pletora di Sottosegretari di Stato tradisce lo spirito della riforma Bassanini, attirando critiche non solo dall’opposizione parlamentare ma anche da autorevoli commentatori politici.

Ricorda che i sindacati, ascoltati nella giornata di ieri, hanno tutti espresso preoccupazioni per il rischio di una mortificazione dei dipendenti pubblici. In proposito, auspica che il relatore proponga significative modifiche del testo volte a risolvere le questioni del personale dei Ministeri e che la maggioranza voglia accogliere tali proposte di modifica.

 

In considerazione dell’imminente inizio della seduta dell’Assemblea del Senato, il presidente MANCINO propone di rinviare il seguito dell’esame del disegno di legge in titolo.

 

La Commissione conviene.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 16,25.

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDì 14 giugno 2006

6a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

MANCINO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea.

 

 La seduta inizia alle ore 10,35.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(379) Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 13 giugno.

 

 Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente MANCINO dichiara chiusa la discussione generale.

 

 Il relatore VITALI (Ulivo), replicando agli interventi svolti nella giornata di ieri, ricorda le recenti dichiarazioni pubbliche di un esperto come Franco Bassanini, il quale ha sottolineato che le norme del decreto-legge n. 181 non incidono sui princìpi fondamentali della riforma del 1999.

 Per quanto riguarda le preoccupazioni del senatore Storace sul nuovo nome del Ministero delle politiche agricole e forestali, conviene che la materia della sicurezza alimentare rimanga di competenza del Ministero della salute.

 L’esclusione dalle funzioni del Ministero dello sviluppo economico delle competenze in materia di programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e le politiche di coesione è giustificata, a suo avviso, dalla nuova concezione dell’organizzazione ministeriale che tiene conto delle dinamiche dell’economia reale. Opportuna è anche la scelta di conferire autonomia alla materia del commercio internazionale, che dovrebbe avere maggiore rilievo rispetto al passato, nonché alle politiche giovanili e alle attività sportive.

 Quanto alla separazione del Ministero dei trasporti da quello delle infrastrutture e alla distinzione fra i Dicasteri dell’istruzione e dell’università e della ricerca scientifica, si tratta di una scelta strategica condivisibile, i cui contenuti vengono precisati negli emendamenti presentati e illustrati dal Governo. Con riferimento alle osservazioni critiche del senatore Storace sulla introduzione dell’aggettivo "pubblica", osserva che l’istruzione rientra tra le funzioni pubbliche, anche quando è esercitata da enti privati in rapporto con il sistema dell’istruzione pubblica secondo le forme previste dalla legge; al contrario, la scelta di sopprimere quell’aggettivo ha reso possibile l’ingresso nel campo dell’istruzione anche per enti non qualificati.

 Sottolinea che la norma di riserva ai Vice Ministri di un contingente pari a quello dei Sottosegretari di Stato ha finalità di risparmio. Ancora nel senso di limitare i costi della politica si orientano le norme volte a contrastare l’eccessivo aumento degli incarichi e delle consulenze registrato durante la scorsa legislatura, e la direttiva del Ministero dell’economia che suggerisce la riduzione di almeno il 10 per cento nelle spese in tutti i Dicasteri.

Esprime, quindi, soddisfazione per l’adesione del senatore Storace alla disposizione che esclude la qualifica di ex parlamentare dai requisiti per la nomina alla direzione delle aziende sanitarie.

Con riferimento alle osservazioni svolte dal senatore Saporito, che riflettono la sua esperienza governativa e la grande attenzione dimostrata nella scorsa legislatura ai lavori della Commissione, condivide la ricostruzione del processo storico di riorganizzazione e rafforzamento della pubblica amministrazione che lui ha esposto e propone di svolgere una riflessione specifica sull’argomento, in occasione di una audizione del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

 

Il sottosegretario D’ANDREA ringrazia il relatore per la replica puntuale che ha affrontato gli elementi specifici emersi nella discussione generale.

A suo avviso, le critiche secondo le quali il decreto-legge n. 181 sarebbe in contrasto con le più importanti leggi di riforma della pubblica amministrazione non sono fondate. Infatti, in base alle nuove norme, il numero dei Ministri resta praticamente immutato e l’aumento dei Ministeri si realizza nel rispetto dell’invarianza della spesa poiché vengono attribuiti contingenti di personale e funzioni già appartenenti ad altre strutture dell’amministrazione. Inoltre, la riduzione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari determinerà risparmi compensativi delle spese necessarie alla nuova composizione dei Ministeri. Nello stesso senso operano le norme già citate dal relatore Vitali, volte a ridurre drasticamente il peso delle consulenze esterne, e gli strumenti di controllo volti ad assicurare l’invarianza della spesa. Ugualmente infondate sono, a suo avviso, le preoccupazioni per una violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. A suo giudizio, non vi è una relazione diretta, anche sotto il profilo costituzionale, fra l’organizzazione dei Ministeri, regolata dall’articolo 95 della Costituzione, e i princìpi che presiedono al funzionamento della pubblica amministrazione, fissati nell’articolo 97; né può ritenersi che il migliore funzionamento amministrativo sia assicurato dalla riduzione dei Ministeri: in alcuni settori la creazione di strutture ad hoc talvolta può assicurare risultati amministrativi maggiori.

L’articolazione dell’Esecutivo proposta con il testo in esame ad avviso del Governo è funzionale a garantire il buon andamento dell’attività amministrativa, coerentemente con gli obiettivi programmatici. In tal senso devono essere considerate alcune separazioni di Ministeri e l’istituzione di nuove strutture. In alcuni casi (ad esempio il Ministero delle infrastrutture e quello dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica) l’articolazione interna era già chiaramente distinta, per cui la separazione non determinerà eccessivi disagi. Il caso su cui si è soffermato il senatore Storace, di una particolare funzione che non potrebbe essere attribuita separatamente al Ministro dei trasporti o a quello delle infrastrutture, rappresenta un’eccezione che dimostra, semmai, una distinzione di funzioni di agevole realizzazione in termini generali.

Le preoccupazioni circa le difficoltà che incontreranno i dipendenti pubblici, in particolare quelli assegnati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che verrebbero trasferiti presso i Ministeri, a suo avviso saranno risolte nel confronto con le organizzazioni sindacali.

Per quanto riguarda il trasferimento dell’iniziativa legislativa in materia di allocazione delle funzioni fondamentali degli enti locali al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, precisa che la scelta si rende necessaria per risolvere il dualismo crescente fra enti locali e regioni; non vengono meno nel Ministero dell’interno, tuttavia, le tradizionali funzioni di "amministrazione civile". Ricorda anche le ragioni della scelta di attribuire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, il controllo sull’Albo dei segretari comunali e provinciali e le funzioni di segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Sottolinea, infine, l’importanza dell’istituzione del nuovo incarico di Ministro per le politiche giovanili e del nuovo Ministero della solidarietà sociale. Il primo, in particolare, avrà l’obiettivo di individuare una serie di misure di sostegno per consentire un rapido accesso dei giovani nel mercato del lavoro. Il secondo, cui vengono affidate anche le politiche relative all’immigrazione, si occuperà in proposito di tutti gli aspetti connessi alla solidarietà sociale, come l’integrazione. Rileva infine come le competenze del Ministero dell’agricoltura rimangono sostanzialmente inalterate, essendo affidata al Ministero della salute il profilo della sicurezza alimentare.

 

 Il senatore PASTORE (FI) chiede al Presidente che, in attesa dei pareri delle altre Commissioni e a causa di una concomitante riunione del proprio Gruppo, l’esame degli emendamenti possa essere svolto nella seduta pomeridiana.

 

 Il relatore VITALI (Ulivo) preannunzia che intende trasformare il contenuto dell’emendamento 1.231 in un apposito ordine del giorno. Attraverso tale strumento di indirizzo si intende impegnare il Governo a promuovere una riforma del sistema delle Conferenze Stato-Regioni, Stato-Città e autonomie locali e Unificata al fine di creare un unico organismo che faccia riferimento al Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

 Illustra quindi l’ordine del giorno n. 0/379/1/1ª.

 

 Il PRESIDENTE informa la Commissione che dopo gli emendamenti del Governo illustrati ieri e già pubblicati sono stati presentati numerosi altri emendamenti, che saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana. Intanto, propone di esaminare l’ordine del giorno del relatore, rinviando alla seduta successiva l’esame degli emendamenti.

 

 La Commissione consente e si procede quindi all’esame dell’ordine del giorno n. 0/379/1/1ª, illustrato dal relatore e pubblicato in allegato al presente resoconto.

 

 Il senatore SAPORITO (AN) ritiene che, nel rispetto della realtà delle autonomie, si debba procedere a un’audizione dei rappresentanti degli enti locali interessati dall’ordine del giorno proposto dal relatore. Preannunzia, in caso contrario, che l’orientamento dei senatori dell’opposizione sull’ordine del giorno non potrebbe essere favorevole, mentre in sé considerato l’atto di indirizzo gli appare condivisibile.

 

Il presidente MANCINO si riserva di sottoporre all’Ufficio di presidenza la richiesta di audizioni avanzata dal senatore Saporito.

Informa la Commissione, inoltre, che il Governo ha presentato la relazione tecnica sugli emendamenti presentati al disegno di legge in esame.

 

Il relatore VITALI (Ulivo) aderisce alla proposta del senatore Saporito auspicando che l’audizione possa essere svolta prima dell’inizio dell’esame del provvedimento da parte dell’Assemblea. Ritiene, comunque, che anche se svolta successivamente essa possa rappresentare un importante momento di confronto con il mondo delle autonomie locali.

 

Il sottosegretario D'ANDREA ritiene che l’ordine del giorno, presentato dal relatore, sia coerente con l’impostazione del provvedimento in esame e dichiara la disponibilità del Governo ad accoglierlo.

 

Il PRESIDENTE prende atto che il relatore Vitali non insiste per la votazione.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato

 

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

 

 Il presidente MANCINO comunica che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata alle ore 15, avrà inizio alle ore 16.

 

 La Commissione prende atto.

 

 La seduta termina alle ore 12,10.


 

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

379

0/379/1/1

VITALI, RELATORE

Il Senato,

impegna il Governo

a promuovere una modifica della normativa legislativa del sistema delle Conferenze Stato-Regioni, Stato-Città e autonomie locali e Unificata al fine di trasformarle in un unico efficace organismo di raccordo tra il Governo e il sistema delle autonomie territoriali che faccia riferimento al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.

 

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLedi' 14 GIUGNO 2006

7a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

MANCINO

indi del Vice Presidente

CALVI

 Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea.

 

 La seduta inizia alle ore 16,10.

 

IN SEDE REFERENTE

(379) Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

 

 Si procede all'illustrazione degli emendamenti e dei subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato al resoconto.

 

 Il senatore PASTORE (FI) ritiene che il testo del decreto-legge in esame, con le modifiche proposte dal Governo con l'emendamento 1.1, presenti elementi di rilevante contrasto con il programma di Governo; in particolare, emerge un oggettivo superamento del principio di semplificazione e di snellimento dell’organizzazione amministrativa, la sottrazione di rilevanti e radicate competenze al Ministero dell'interno e, più in generale, l’aperto contrasto con parti essenziali e con lo spirito stesso della riforma Bassanini del 1999. Le nuove scelte organizzative, peraltro, appaiono dettate esclusivamente dall'esigenza di soddisfare le richieste delle numerose forze politiche della maggioranza. Ricorda che l’impianto della riforma Bassanini è stato condiviso dal centrodestra che, nel corso della passata legislatura, ha proseguito nella sua attuazione, considerando il processo di semplificazione e di avvicinamento delle pubbliche amministrazioni ai cittadini una delle principali esigenze alla base della stessa riforma in senso federale.

La scarna relazione tecnica che accompagna il disegno di legge in esame, a suo giudizio, non riesce a dimostrare in quale modo potrà essere rispettato il criterio di invarianza della spesa, considerata la proliferazione di Ministri, Vice ministri e Sottosegretari di Stato.

 Le norme del decreto perseguono l'obiettivo, da un lato, di ridurre le funzioni di alcuni Ministeri a vantaggio di Ministri senza portafoglio e, dall’altro, di conferire potestà di spesa a Dicasteri che nel passato ne erano privi. Nello specifico, critica l’istituzione del Ministero del commercio internazionale e del Ministero della solidarietà sociale; quest’ultimo, a suo giudizio, ha il solo scopo di corrispondere alle aspettative di un’importante componente della maggioranza.

Richiama l'attenzione sulla perdurante confusione tra l'assistenza, attribuita al Ministero della solidarietà sociale, e la previdenza, ora ricondotta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale: una distinzione di tali ambiti sarà, a suo giudizio, impossibile in concreto fino a quando il sistema previdenziale non sia convertito a un regime compiutamente contributivo. Esprime forti dubbi anche sulla attribuzione al Ministero della solidarietà sociale non solo della vigilanza sui flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari, ma anche dei compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati, sottratti al Ministero dell'interno insieme ad altre importanti competenze (come quella sulle funzioni fondamentali delle autonomie locali), che passano alla Presidenza del Consiglio.

 Infine, chiede alla Presidenza di mettere a disposizione della Commissione una documentazione che raccolga gli atti ufficiali relativi alla nomina del Presidente del Consiglio, dei Ministri e dei Sottosegretari, al loro giuramento e all'emanazione del decreto-legge n. 181.

 

 Il presidente MANCINO assicura che saranno messi a disposizione della Commissione gli atti richiesti dal senatore Pastore che siano pubblici.

 

 Il senatore MALAN (FI) illustra l'emendamento 1.238, che ripropone la lista dei Ministeri contenuta nel decreto legislativo n. 300 del 1999, e l'emendamento 1.5, che prendendo atto della soppressione di alcune competenze del Ministero dell'interno, ne propone un nuovo titolo: "Ministero della sicurezza pubblica". Dà conto anche dell'emendamento 1.6, che ripropone la previgente definizione del Ministero della giustizia aggiungendovi il riferimento alle competenze in materia di grazia, e l'emendamento 1.7, volto a ricomporre la sfera di funzioni del Ministero della attività produttive, nonché gli emendamenti 1.8, che modifica le denominazioni dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, 1.50, che riunifica le competenze in materia di istruzione, università e ricerca, e 1.18 che propone di sopprimere le funzioni del Ministero della solidarietà sociale in materia di vigilanza sui flussi dei lavoratori immigrati.

 Si sofferma anche sull'emendamento 1.19, volto ad attribuire al Ministero per gli affari regionali e le autonomie locali ulteriori competenze rimaste in capo al Ministero dell'interno, e sull'emendamento 1.20, tendente a escludere i compiti in materia di politiche antidroga dalle funzioni attribuite al Ministero della solidarietà sociale. Illustra anche l'emendamento 1.100, l'emendamento 1.36, di cui preannuncia il ritiro, l'emendamento 1.38 e l'emendamento 1.41, che sottolinea la particolare funzione della famiglia, intesa come società naturale fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna.

 Si sofferma, infine, sui subemendamenti 1.1/131 e seguenti e 1.1/136 e seguenti, tendenti a modificare le denominazioni rispettivamente del Ministero dell'istruzione, definita "pubblica" dall'emendamento del Governo 1.1, e del Ministero dell'ambiente il cui titolo si vorrebbe modificare, a suo avviso inutilmente, facendo riferimento anche alla tutela del territorio e del mare.

 

 Il senatore STORACE (AN), nell’illustrare gli emendamenti da lui presentati, esprime preliminarmente preoccupazione sul contenuto del decreto e delle proposte emendative presentate dal Governo, in cui è assente una specifica attenzione per i problemi del Mezzogiorno d’Italia. Critica, inoltre, il ridimensionamento del ruolo del Ministro dei beni e delle attività culturali: l’emendamento del Governo, infatti, nel proporre un nuovo comma 19-bis, prevede che l’individuazione e l’utilizzazione delle risorse finanziarie da destinare al turismo competa al Ministro per lo sviluppo economico di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri, escludendo pertanto il Ministro destinatario delle competenze in materia. Illustra, quindi, l’emendamento 1.176 volto a modificare la denominazione del Ministero della salute, chiarendo la competenza di quel dicastero in materia di sicurezza alimentare; l’emendamento 1.224 con il quale si prevede l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti prodotti dalla cosiddetta riforma Bassanini; gli emendamenti 1.183 e 1.184, tra loro alternativi, relativi alle competenze del Ministero del commercio internazionale, con i quali si prevedono procedure di leale collaborazione tra Stato e Regioni per l’esercizio di quelle competenze, che concernono una materia di legislazione concorrente; in senso analogo dispongono gli emendamenti 1.191 e 1.192 in materia di turismo. Si sofferma quindi sull’emendamento 1.193, con il quale si specifica che le competenze in materia di sicurezza alimentare sono attribuite al Ministero della salute, nonché, tra gli altri, sull’emendamento 1.195. Richiama, poi, il contenuto dell’emendamento 1.41, presentato dal senatore Malan, che dichiara di condividere, con il quale si specifica che la famiglia è intesa come società naturale fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna. Illustra gli emendamenti 1.211 e 1.214; l’emendamento n. 1.212 che prevede la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti dei curriculum dei collaboratori e dei consulenti assunti con contratto a tempo determinato presso gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei Sottosegretari; l’emendamento 1.217, con il quale si prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla conversione in legge del provvedimento in esame, riferisca alle Commissioni parlamentari competenti sull’effettivo rispetto del principio dell’invarianza di spesa nel procedimento di riordino dei Ministeri. Illustra, infine, l’emendamento 1.0.3, in base al quale il numero complessivo dei Sottosegretari non può superare il doppio del numero dei Ministri.

 

 Interviene, per l’illustrazione dei propri emendamenti, il senatore SAPORITO (AN), il quale, dopo aver richiamato le considerazioni già svolte nei suoi procedenti interventi, si dichiara sorpreso per la decisione assunta dal Governo di superare l’esperienza di accorpamento dei Ministeri compiuta nel 2001, privilegiando l’aumento del numero dei Dicasteri, anche in considerazione della difficile situazione economica, che dovrebbe invece indurre a una riduzione delle spese. Evidenzia, quindi, come le proposte emendative a propria firma siano volte alla soppressione dei diversi commi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 181 che, prevedendo una frammentazione delle strutture ministeriali, comporterà un inevitabile aumento degli oneri. Ritiene, infatti, che la clausola dell’invarianza di spesa sia troppo generica e non possa essere in concreto rispettata, a causa degli innegabili oneri aggiuntivi che deriveranno dall’attuazione del provvedimento di riordino. A questo proposito sottolinea come l’aumento complessivo del numero dei Ministri e dei Sottosegretari implichi di per sé un incremento di spesa, relativo alle rispettive indennità. Inoltre, le differenze retributive esistenti tra i pubblici dipendenti dei diversi Ministeri potranno comportare, a seguito degli accorpamenti previsti, aggravi di spesa derivanti dai conseguenti riallineamenti retributivi. Manifesta preoccupazione per l’attribuzione al nuovo Ministero della solidarietà sociale di competenze in materia di immigrazione e di lotta alla droga. Rivendica i meriti del passato Governo, che ha saputo innovare il settore della pubblica amministrazione aderendo alle linee portanti della cosiddetta riforma Bassanini, la cui validità è riconosciuta anche a livello internazionale. Il provvedimento in esame, come emerso in sede di audizione informale delle organizzazioni sindacali, incide negativamente sullo status dei pubblici dipendenti; a questo proposito evidenzia come gli emendamenti proposti dal suo Gruppo siano volti a fornire una serie di garanzie ai pubblici dipendenti, quali il diritto di opzione e la sicurezza del posto di lavoro. Alcuni emendamenti, inoltre, mirano a valorizzare la consultazione e la contrattazione con le organizzazioni sindacali, come metodo di confronto che il Governo dovrebbe valorizzare per evitare un’aspra contrapposizione alla vigilia delle trattative per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego.

 

 Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 17,45.


 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

379

Art. 1

1.3

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Sopprimere l'articolo.

1.168

SAPORITO, STORACE, NANIA, MANTOVANO

Sopprimere l'articolo.

1.170

STORACE

Sopprimere l'articolo.

1.238

PASTORE, MALAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

''I Ministeri sono i seguenti:

1. Ministero degli affari esteri;

2. Ministero dell'interno;

3. Ministero della giustizia;

4. Ministero della difesa;

5. Ministero dell'economia e delle finanze;

6. Ministero delle attività produttive;

7. Ministero delle politiche agricole e forestali;

8. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

9. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

10. Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

11. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

12. Ministero per i beni e le attività culturali».

1.1/3

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, sopprimere la lettera a).

1.1/69

SAPORITO, STORACE, MANTOVANO, NANIA

All'emendamento 1.1, sopprimere la lettera a).

1.1/22

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, alla lettera a) sopprimere il numero 1).

1.1/88

SAPORITO, STORACE, MANTOVANO, NANIA

All'emendamento 1.1, alla lettera a) sopprimere il numero 1).

1.1/123

MALAN, PASTORE

All'emendamento 1.1, alla lettera a) numero 1), sostituire le parole: «della pubblica istruzione» con le seguenti: «degli studi pubblici».

1.1/124

MALAN, PASTORE

All'emendamento 1.1, alla lettera a) numero 1), sostituire le parole: «della pubblica istruzione» con le seguenti: «della scuola, della formazione e dell'apprendistato».

1.1/125

MALAN, PASTORE

All'emendamento 1.1, alla lettera a) numero 1), sostituire le parole: «pubblica istruzione» con le seguenti: «istruzione pubblica».

1.1/126

MALAN, PASTORE

All'emendamento 1.1, alla lettera a) numero 1), sostituire le parole: «pubblica istruzione» con le seguenti: «erudizione pubblica».

1.1/127

MALAN, PASTORE

All'emendamento 1.1, alla lettera a) numero 1), sostituire le parole: «pubblica istruzione» con le seguenti: «formazione pubblica».

1.1/128

MALAN, PASTORE

All'emendamento 1.1, alla lettera a) numero 1), sostituire le parole: «pubblica istruzione» con le seguenti: «educazione pubblica».

1.1/129

MALAN, PASTORE

All'emendamento 1.1, alla lettera a) numero 1), sostituire le parole: «pubblica istruzione» con le seguenti: «istruzione pubblica».

1.1/130

MALAN, PASTORE

All'emendamento 1.1, alla lettera a) numero 1), dopo le parole: «pubblica istruzione» aggiungere le seguenti: «non universitaria».

1.1/131

MALAN, PASTORE

All'emendamento 1.1, alla lettera a) numero 1), sostituire le parole: «pubblica istruzione» con la seguente: «paritaria».

1.1/132

MALAN, PASTORE

All'emendamento 1.1, alla lettera a) numero 1), sostituire la parola: «pubblica» con la seguente: «popolare».

1.1/133

MALAN, PASTORE

All'emendamento 1.1, alla lettera a) numero 1), sostituire la parola: «pubblica» con la seguente: «sociale».

1.1/134

MALAN

All'emendamento 1.1, alla lettera a), numero 1), sostituire la parola: «pubblica» con la seguente: «collettiva».

1.1/135

MALAN

All'emendamento 1.1, alla lettera a), numero 1), sostituire la parola: «pubblica» con la seguente: «generale».

1.1/23

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, alla lettera a), sopprimere il numero 2).

1.1/89

STORACE, SAPORITO, MANTOVANO, NANIA

All'emendamento 1.1, alla lettera a), sopprimere il numero 2).

1.1/24

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, alla lettera a), sopprimere il numero 3).

1.1/90

MANTOVANO, SAPORITO, STORACE, NANIA

All'emendamento 1.1, alla lettera a), sopprimere il numero 3).

1.1/136

MALAN

All'emendamento 1.1, alla lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «e della tutela del territorio e del mare».

1.1/137

MALAN

All'emendamento 1.1, alla lettera a), numero 3), sostituire le parole: «e della tutela del territorio e del mare» con le seguenti: «,della tutela del territorio e del mare».

1.1/138

MALAN

All'emendamento 1.1, alla lettera a), numero 3), sostituire le parole: «del territorio e del mare» con le seguenti: «della terra, del mare e dell'aria».

1.1/139

MALAN

All'emendamento 1.1, alla lettera a), numero 3), dopo le parole: «del territorio e del mare» aggiungere le seguenti: «e della troposfera».

1.1/140

MALAN

All'emendamento 1.1, alla lettera a), numero 3), dopo le parole: «del territorio e del mare» aggiungere le seguenti: «e della stratosfera».

1.1/141

MALAN

All'emendamento 1.1, alla lettera a), numero 3), dopo le parole: «del territorio e del mare» aggiungere le seguenti: «e della ionosfera».

1.1/142

MALAN

All'emendamento 1.1, alla lettera a), numero 3), dopo le parole: «del territorio e del mare» aggiungere le seguenti: «e dello spazio».

1.1/4

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, sopprimere la lettera b).

1.1/70

STORACE, SAPORITO, MANTOVANO, NANIA

All'emendamento 1.1, sopprimere la lettera b).

1.1/25

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, alla lettera b), sopprimere il capoverso 2.

1.1/191

NANIA, SAPORITO, STORACE, MANTOVANO

All'emendamento 1.1, alla lettera b), sopprimere il capoverso 2.

1.1/111

STORACE, SAPORITO, MANTOVANO, NANIA

All'emendamento 1.1, lettera b), capoverso «2», al secondo periodo sono soppresse, in fine, le parole: «e di personale».

1.1/26

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, alla lettera b), sopprimere il capoverso 2-bis.

1.1/92

SAPORITO, STORACE, MANTOVANO, NANIA

All'emendamento 1.1, alla lettera b), sopprimere il capoverso 2-bis.

1.1/1

VITALI, RELATORE

All'emendamento 1.1, lettera b), nel capoverso 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: «All'articolo 27, comma 2, alinea, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,» le parole da: «secondo il principio di» fino a: «politica industriale», sono sostituite dalle seguenti: «, ivi inclusi gli interventi in favore delle aree sotto utilizzate, secondo il principio di sussidiarità e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale».

1.1/27

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, alla lettera b), sopprimere il capoverso 2-ter.

1.1/93

STORACE, SAPORITO, MANTOVANO, NANIA

All'emendamento 1.1, alla lettera b), sopprimere il capoverso 2-ter.

1.1/28

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, alla lettera b), sopprimere il comma 2-quater

1.1/94

MANTOVANO, SAPORITO, STORACE, NANIA

All'emendamento 1.1, alla lettera b), sopprimere il comma 2-quater

1.1/71

MANTOVANO, SAPORITO, STORACE, NANIA

All'emendamento 1.1, sopprimere la lettera c).

1.1/95

NANIA, SAPORITO, STORACE, MANTOVANO

All'emendamento 1.1, alla lettera c), sostituire le parole: «Ministero delle attività produttive» con le seguenti: «Ministero dell'industria».

1.1/6

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, sopprimere la lettera d).

1.1/72

NANIA, MANTOVANO, STORACE, SAPORITO

All'emendamento 1.1, sopprimere la lettera d).

1.1/29

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, alla lettera d), sopprimere il primo periodo.

1.1/97

STORACE, SAPORITO, MANTOVANO, NANIA

All'emendamento 1.1, alla lettera d), sopprimere le parole da: «compresi i piani urbani» fino a: «Ministero delle infrastrutture».

1.1/96

SAPORITO, STORACE, MANTOVANO, NANIA

All'emendamento 1.1, alla lettera d), sopprimere le parole: «compresi i piani urbani e di mobilità»

1.1/30

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, alla lettera d), sopprimere il secondo periodo.

1.1/98

MANTOVANO, SAPORITO, STORACE, NANIA

All'emendamento 1.1, alla lettera d), sopprimere l'ultimo periodo da: «All'articolo 42,» fino a: «sono soppresse».

1.1/7

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, sopprimere la lettera e).

1.1/73

STORACE, SAPORITO, MANTOVANO, NANIA

All'emendamento 1.1, sopprimere la lettera e).

1.1/31

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, alla lettera e), capoverso 6 sopprimere il primo periodo.

1.1/32

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, alla lettera e), capoverso 6 sopprimere il secondo periodo.

1.1/33

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, alla lettera e), capoverso 6 sopprimere il terzo periodo.

1.1/34

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, alla lettera e), capoverso 6 sopprimere il quarto periodo.

1.1/99

NANIA, SAPORITO, STORACE, MANTOVANO

All'emendamento 1.1, alla lettera e), dopo le parole: «sugli enti di settore;» sopprimere le seguenti da: «possono essere,» fino a: «delle rispettive funzioni».

1.1/112

SAPORITO, STORACE, MANTOVANO, NANIA

All'emendamento 1.1, lettera e), capoverso «6», al quarto periodo sono soppresse, in fine, le parole: «possono essere, altresì, individuate forme di avvilimento per l'esercizio delle rispettive funzioni».

1.1/35

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, alla lettera e), capoverso 6, sopprimere il quinto periodo.

1.1/101

STORACE, SAPORITO, MANTOVANO, NANIA

All'emendamento 1.1, alla lettera e), sopprimere le seguenti parole da: «Sono altresì trasferiti,» fino a: «antidroga attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303 è abrogato».

1.1/100

SAPORITO, STORACE, MANTOVANO, NANIA

All'emendamento 1.1, alla lettera e), sopprimere le seguenti parole da: «Sono altresì trasferiti,» fino a: «antidroga attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.».

1.1/36

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, alla lettera e), capoverso 6, sopprimere il sesto periodo.

1.1/37

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, alla lettera e), capoverso 6, sopprimere il settimo periodo.

1.1/113

MANTOVANO, STORACE, SAPORITO, NANIA

All'emendamento 1.1, lettera e), capoverso «6», al settimo periodo, dopo le parole: «Il personale» sono inserite le seguenti: «di ruolo e non di ruolo».

1.1/38

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, alla lettera e), capoverso 6, sopprimere l'ottavo periodo.

1.1/102

MANTOVANO, SAPORITO, STORACE, NANIA

All'emendamento 1.1, lettera e), sopprimre le seguenti: «sono, infine, trasferite, le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n.230, alla legge 6 marzo 2001, n.64 ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77, per l'esercizio delle quali il Ministero i avvale delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali. Il Ministro esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù.».

1.1/8

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, sopprimere la lettera f).

1.1/74

MANTOVANO, STORACE, SAPORITO, NANIA

All'emendamento 1.1, sopprimere la lettera f).

1.1/39

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, alla lettera f), sopprimere il numero 1).

1.1/103

NANIA, SAPORITO, STORACE, MANTOVANO

All'emendamento 1.1, alla lettera f), sopprimere il numero 1).

1.1/40

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, alla lettera f), sopprimere il numero 2).

1.1/9

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, sopprimere la lettera g).

1.1/75

NANIA, STORACE, SAPORITO, MANTOVANO

All'emendamento 1.1, sopprimere la lettera g).

1.1/10

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, sopprimere la lettera h).

1.1/76

STORACE, SAPORITO, MANTOVANO, NANIA

All'emendamento 1.1, sopprimere la lettera h).

1.1/115

STORACE, SAPORITO, MANTOVANO, NANIA

All'emendamento 1.1, lettera h), capoverso «8-bis», il secondo periodo è soppresso.

1.1/104

SAPORITO, STORACE, MANTOVANO, NANIA

All'emendamento 1.1, alla lettera h), sosotituire le parole da: «in dipartimenti» fino alla fine del comma, con le seguenti: «e si organizzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300».

1.1/114

NANIA, STORACE, SAPORITO, MANTOVANO

All'emendamento 1.1, lettera h), capoverso «8-bis», al primo periodo, in fine, le parole: «in dipartimenti» sono sostituite dalle seguenti: «in direzioni generali».

1.1/11

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, sopprimere la lettera i).

1.1/77

SAPORITO, STORACE, MANTOVANO, NANIA

All'emendamento 1.1, sopprimere la lettera i).

1.1/12

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, sopprimere la lettera l).

1.1/78

MANTOVANO, STORACE, SAPORITO, NANIA

All'emendamento 1.1, sopprimere la lettera l).

1.1/41

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, alla lettera l), capoverso 9-bis, sopprimere il primo periodo.

1.1/42

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, alla lettera l), capoverso 9-bis, sopprimere il secondo periodo.

1.1/105

STORACE, SAPORITO, MANTOVANO, NANIA

All'emendamento 1.1, alla lettera l), dopo le parole: «consorzi agrari di concerto con» aggiungere le seguenti: «il Ministro dell'Economia e finanze nonché».

1.1/43

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, alla lettera l), capoverso 9-bis, sopprimere il terzo periodo.

1.1/44

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, alla lettera l), capoverso 9-bis, sopprimere il quarto periodo.

1.1/45

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, alla lettera l), sopprimere il capoverso 9-ter.

1.1/13

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, sopprimere la lettera m).

1.1/79

NANIA, STORACE, SAPORITO, MANTOVANO

All'emendamento 1.1, sopprimere la lettera m).

1.1/46

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, alla lettera m), capoverso 10-bis, sopprimere il primo periodo.

1.1/47

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, alla lettera m), capoverso 10-bis, sopprimere il secondo periodo.

1.1/48

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, alla lettera m), capoverso 10-bis, sopprimere il terzo periodo.

1.1/14

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, sopprimere la lettera n).

1.1/80

STORACE, SAPORITO, MANTOVANO, NANIA

All'emendamento 1.1, sopprimere la lettera n).

1.1/15

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, sopprimere la lettera o).

1.1/81

SAPORITO, STORACE, MANTOVANO, NANIA

All'emendamento 1.1, sopprimere la lettera o).

1.1/16

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, sopprimere la lettera p).

1.1/82

MANTOVANO, SAPORITO, STORACE, NANIA

All'emendamento 1.1, sopprimere la lettera p).

1.1/17

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, sopprimere la lettera q).

1.1/83

NANIA, SAPORITO, STORACE, MANTOVANO

All'emendamento 1.1, sopprimere la lettera q).

1.1/18

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, sopprimere la lettera r).

1.1/84

SAPORITO, STORACE, MANTOVANO, NANIA

All'emendamento 1.1, sopprimere la lettera r).

1.1/49

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, alla lettera r), capoverso 19, sopprimere la lettera a).

1.1/50

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, alla lettera r), capoverso 19, sopprimere la lettera b).

1.1/106

MANTOVANO, SAPORITO, STORACE, NANIA

All'emendamento 1.1, alla lettera r), capoverso 19, sopprimere la lettera b).

1.1/51

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, alla lettera r), capoverso 19, sopprimere la lettera c).

1.1/52

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, alla lettera r), capoverso 19, sopprimere la lettera d).

1.1/67

VITALI, RELATORE

All'emendamento 1.1, nella lettera r), capoverso 19, lettera d), sostituire le parole: «Agenzia nazionale italiana del programma comunitario», con le seguenti: «Agenzia nazionale italiana del programma comunitario Gioventù».

1.1/53

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, alla lettera r), capoverso 19, sopprimere le lattera e).

1.1/54

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, alla lettera r), capoverso 19, sopprimere la lettera f).

1.1/55

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, alla lettera r), capoverso 19, sopprimere la lettera g).

1.1/56

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, alla lettera r), sopprimere il capoverso 19-bis.

1.1/68

VITALI, RELATORE

All'emendamento 1.1, nella lettera r), capoverso 19-bis, nel primo periodo, sostituire le parole: «dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n.300 del 1999», con le seguenti: «dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 in materia di turismo,».

1.1/116

SAPORITO, STORACE, MANTOVANO, NANIA

All'emendamento 1.1, lettera r), capoverso «19-bis», il secondo periodo è soppresso.

1.1/57

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, alla lettera r), sopprimere il capoverso 19-ter.

1.1/117

MANTOVANO, STORACE, SAPORITO, NANIA

All'emendamento 1.1, lettera r), capoverso «19-ter», la lettera a) è soppressa.

1.1/58

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, alla lettera r), sopprimere il capoverso 19-quater.

1.1/2

VITALI, RELATORE

All'emendamento 1.1, sopprimere la lettera s).

1.1/19

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, sopprimere la lettera s).

1.1/85

SAPORITO, STORACE, MANTOVANO, NANIA

All'emendamento 1.1, sopprimere la lettera s).

1.1/118

NANIA, STORACE, SAPORITO, MANTOVANO

All'emendamento 1.1, lettera s), il capoverso «20» è sostituito dal seguente:

«20. I compiti relativi alla materia degli italiani nel mondo, nonché il Dipartimento per gli italiani nel mondo della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono trasferiti al Ministero degli affari esteri. È fatto salvo, per il personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso il suddetto Dipartimento, il diritto di essere assegnato ad altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

1.1/20

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, sopprimere la lettera t).

1.1/86

MANTOVANO, SAPORITO, STORACE, NANIA

All'emendamento 1.1, sopprimere la lettera t).

1.1/59

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, alla lettera t), capoverso 22, sopprimere la lettera a).

1.1/60

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, alla lettera t), capoverso 22, sopprimere la lettera b).

1.1/61

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, alla lettera t), capoverso 22, sopprimere la lettera c).

1.1/62

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, alla lettera t), capoverso 22, sopprimere la lettera d).

1.1/63

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, alla lettera t), sopprimere il capoverso 22-bis.

1.1/119

STORACE, SAPORITO, MANTOVANO, NANIA

All'emendamento 1.1, alla lettera t), il capoverso «22-bis» è soppresso.

1.1/64

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, alla lettera t), sopprimere il capoverso 22-ter.

1.1/120

SAPORITO, STORACE, MANTOVANO, NANIA

All'emendamento 1.1, alla lettera t), il capoverso «22-ter» è soppresso.

1.1/107

NANIA, MANTOVANO, SAPORITO, STORACE

All'emendamento 1.1, alla lettera t), capoverso «22-ter» sopprimere le parole: «o altra fonte normativa».

1.1/108

STORACE, NANIA, MANTOVANO, SAPORITO

All'emendamento 1.1, alla lettera r), capoverso «22-ter» sopprimere le parole: «ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

1.1/21

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.1, sopprimere la lettera u).

1.1/87

NANIA, SAPORITO, STORACE, MANTOVANO

All'emendamento 1.1, sopprimere la lettera u).

1.1/121

MANTOVANO, STORACE, SAPORITO, NANIA

All'emendanmento 1.1, lettera u), il capoverso «23-bis» è sostituito dal seguente:

«23-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito del pubblico impiego esprimono un parere obbligatorio e vincolante sulle modifiche ordinamentali apportate dal medesimo decreto, nonché sulle modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite ai sensi del presente decreto.

È fatto salvo, in ogni caso, il diritto del personale di ruolo e on di ruolo, che presta servizio nelle strutture amministrative trasferite ai sensi del presente decreto, di optare per il rientro nell'amministrazione di origine entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversone del presente decreto».

1.1/109

SAPORITO, STORACE, NANIA, MANTOVANO

All'emendanmento 1.1, lettera u), capoverso «23-bis» sostituire le parole: «sentiti i Ministri» con le seguenti: «d'intesa con i Ministri».

1.1/110

MANTOVANO, SAPORITO, STORACE, NANIA

All'emendanmento 1.1, lettera u), capoverso «23-bis» dopo le parole: «organizzazioni sindacali» sopprimere le seguenti: «maggiormente rappresentative».

1.1/122

NANIA, STORACE, SAPORITO, MANTOVANO

All'emendanmento 1.1, lettera u), dopo il capoverso «23-bis» è inserito il seguente:

«23-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito del pubblico impiego esprimono un parere obbligatorio e vincolante sulle modifiche ordinamentali apportate dal medesimo decreto, nonché sulle modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite ai sensi del presente decreto.

È fatto salvo, in ogni caso, il diritto del personale di ruolo e on di ruolo, che presta servizio nelle strutture amministrative trasferite ai sensi del presente decreto, di optare per il rientro nell'amministrazione di origine entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversone del presente decreto».

1.1

Il Governo

All'articolo 1, capoverso, apportare le seguenti modifiche:

«a) Al comma 1:

1) sostituire la denominazione: ''Ministero dell'istruzione'' con la seguente: ''Ministero della pubblica istruzione'';

2) sostituire la denominazione: ''Ministero dei beni e delle attività culturali'' con la seguente: ''Ministero per i beni e le attività culturali'';

3) sostituire la denominazione: ''Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio'' con la seguente: ''Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare'';

b) sostituire il comma 2 con i seguenti:

''2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sotto utilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto previsto dal comma 19-bis, e per le funzioni della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica, della quale si avvale la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le strutture ausiliarie della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ed in specie il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e l'Unità tecnica-finanza di progetto (UTPF) di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n.144, sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale.

2-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo n.300 del 1999, al comma 2 sono soppresse le parole: ''programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione.

2-ter. L'articolo 16, decimo comma, della legge 27 febbraio 1967, n.48, è sostituito dal seguente: ''Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2-quater. L'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2005, n.63, come modificato dalla legge di conversione 25 giugno 2005, n.109, è abrogato.'';

c) al comma 3, sostituire la denominazione: ''Ministero dello sviluppo economico'' con la seguente: ''Ministero delle attività produttive'';

d) al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: ''Il Ministero dei trasporti propone, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilità, ed esprime, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture. All'articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, le parole: ‘integrazione modale fra i sistemi di trasporto' sono soppresse.'';

e) sostituire il comma 6 con il seguente:

''6. È istituito il Ministero della solidarietà sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale: le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, in materia di politiche sociali e di assistenza, fatto salvo quanto disposto dal comma 19; i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 46 del citato decreto legislativo n.300 del 1999, e neo comunitari, nonché i compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Restano ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di politiche previdenziali. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 10 sono individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni aventi natura assistenziale o previdenziale, nonché delle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore; possono essere, altresì, individuate forme di avvalimento per l'esercizio delle rispettive funzioni. Sono altresì trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie e con l'‘Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze' di cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, è abrogato. Il personale in servizio presso il soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga è assegnato alle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.59. Sono, infine, trasferite, le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n.230, alla legge 6 marzo 2001, n.64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77, per l'esercizio delle quali il Ministero si avvale delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali. Il Ministro esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù.'';

f) al comma 7:

1) sostituire la denominazione: ''Ministero dell'istruzione'' con la seguente: ''Ministero della pubblica istruzione'';

2) dopo le parole: ''decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300'' aggiungere le seguenti: '', ad eccezione di quelle riguardanti le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508, e successive modifiche.'';

g) al comma 8, dopo le parole: ''decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300'', aggiungere le seguenti: '', nonché quelle in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica'';

h) dopo il comma 8, inserire il seguente:

''8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell'università e della ricerca si articolano in dipartimenti. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello del Ministero della solidarietà sociale e del Ministero del commercio internazionale.'';

i) al comma 9, sopprimere il primo periodo;

l) dopo il comma 9, inserire i seguenti:

''9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n.220. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata, disciplinate a tutti gli effetti dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n.410, e successive modificazioni, sono abrogate, ad eccezione dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 5, commi 2 e 3. Per i consorzi attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'articolo 198, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando il bilancio finale di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'articolo 214 del citato regio decreto. Per tutti gli altri consorzi, i commissari in carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006, alla ricostituzione degli organi statutari e cessano, in pari data, dall'incarico.

9-ter. Il secondo periodo dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, e successive modificazioni, è soppresso.'';

m) dopo il comma 10, inserire il seguente:

''10-bis. In caso di squilibrio della percentuale di incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, che dovesse verificarsi presso le amministrazioni di destinazione, tali incarichi restano in vigore sino alla scadenza attualmente prevista per ciascuno di essi, anche in deroga alle percentuali di cui al citato decreto legislativo n.165 del 2001. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, le amministrazioni di provenienza rendono indisponibili un pari numero di incarichi e solo alla scadenza dei contratti individuali dei dirigenti trasferiti ne riacquistano la disponibilità. Con il provvedimento di cui al comma 10, si provvede all'esatta individuazione degli incarichi dirigenziali, conferiti ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n.165 del 2001, oggetto di trasferimento ed eventualmente eccedenti rispetto alle predette percentuali.'';

n) sostituire il comma 11 con il seguente:

''11. Le denominazioni ‘Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali' e ‘Ministero del lavoro e della previdenza sociale' sostituiscono rispettivamente, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni ‘Ministero delle politiche agricole e forestali' e ‘Ministero del lavoro e delle politiche sociali''';

o) al comma 12, sostituire le parole: ''dal comma 13'' con le seguenti: ''dai commi 13, 19 e 19-bis'';

p) dopo il comma 13, inserire il seguente:

''13-bis. La denominazione ‘Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare' sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: ‘Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio''';

q) al comma 16, sostituire la denominazione ''Ministero dell'istruzione'' con la seguente: ''Ministero della pubblica istruzione'';

r) sostituire il comma 19 con i seguenti:

''19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri:

a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, in materia di sport. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'istituto del credito sportivo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali;

b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e provinciali, nonché sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale;

c) l'iniziativa legislativa in materia di individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, nonché le competenze in materia di promozione e coordinamento relativamente all'attuazione dell'articolo 118, primo e seconda comma;

d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n.300 del 1999, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario, esercitate congiuntamente con il Ministro della solidarietà sociale. La Presidenza del Consiglio dei ministri presiede il Forum nazionale dei giovani;

e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma l, lettera c), del decreto legislativo n.300 del 1999, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, di supporto all'Osservatorio nazionale della famiglia. La Presidenza del Consiglio dei ministri subentra al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tutti i suoi rapporti con l'Osservatorio nazionale sulla famiglia e tiene informato tale Ministero della relativa attività. La Presidenza del Consiglio dei ministri, unitamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fornisce il supporto all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e analisi dell'infanzia di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n.451;

f) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198;

g) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n.215 e dagli articoli 21, 22, 52, 53, 54 e 55 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198.

19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero delle attività produttive dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n.300 del 1999 e successive modificazioni, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri; il Ministro per lo sviluppo economico concerta con il Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione e l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel fondo per le aree sotto utilizzate. Per l'esercizio di tali funzioni, il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale della struttura costituita ai sensi dell'articolo 19-ter e delle relative risorse.

19-ter. All'articolo 54 del decreto legislativo n.300 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: ‘Il Ministero si articola in dipartimenti.';

b) al comma 2, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

d-bis) turismo;'.

19-quater. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della direzione generale del turismo già del Ministero delle attività produttive, che viene conseguentemente soppressa. In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dal comma 23, l'esercizio delle funzioni è assicurato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze.'';

s) sostituire il comma 20 con il seguente:

''20. I compiti relativi alla materia degli italiani nel mondo sono trasferiti al Ministero degli affari esteri.'';

t) sostituire il comma 22 con i seguenti:

''22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 19:

a) quanto alla lettera a), sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri le inerenti strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali;

b) quanto alle lettere b) e c), il Presidente del Consiglio dei ministri utilizza le inerenti strutture organizzative del Ministero dell'interno. L'utilizzazione del personale può avvenire mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n.59, ovvero nelle forme di cui agli articoli 9, comma 2 e 9-bis, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303;

c) quanto alla lettera d), il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Forum nazionale dei giovani;

d) quanto alla lettera e), il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale, tra l'altro, dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n.269.

22-bis. La Commissione di cui all'articolo 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n.80, come modificata dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n.80, e la relativa segreteria tecnica sono soppresse. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio, una Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, con relativa segreteria tecnica, di cui fa parte il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e i cui componenti sono scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti della segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme ed i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il funzionamento dell'Unità si utilizza lo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n.80, ridotto del venticinque per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede, altresì, al riordino delle funzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al presente comma ed alla riallocazione delle relative risorse. A decorrere dall'emanazione del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è abrogato l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n.137.

22-ter. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n.400 è sostituito dal seguente:

‘2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa, assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero a specifici Uffici o Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegarli ad un Ministro o a un Sottosegretario, e alla Presidenza del Consiglio dei ministri.''';

u) sostituire il comma 23 con i seguenti:

''23. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, con i regolamenti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che al termine del processo di riorganizzazione non sia superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa previsto per i Ministeri di origine e si resti altresì entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, per la totalità delle strutture dì cui al presente comma.

23-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri, interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.''».

1.4

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Sopprimere il comma 1.

1.169

SAPORITO, STORACE, NANIA, MANTOVANO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

''1. I Ministeri sono i seguenti:

1. Ministero degli affari esteri;

2. Ministero dell'interno;

3. Ministero della giustizia;

4. Ministero della difesa;

5. Ministero dell'economia e delle finanze;

6. Ministero delle attività produttive;

7. Ministero delle politiche agricole e forestali;

8. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

9. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

10. Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

11. Ministero della salute;

12. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

13. Ministero per i beni e le attività culturali».

1.239

MALAN, PASTORE

Al comma 1, al capoverso 1, sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) Ministero delle politiche estere,».

Conseguentemente, dopo il capoverso 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. La denominazione: ''Ministero delle politiche estere'', sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: ''Ministero degli affari esteri'', salvo quanto disposto al comma 3''».

1.5

MALAN

Al comma 1, al capoverso 1, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) Ministero della sicurezza pubblica;».

Conseguentemente, dopo il capoverso 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. La denominazione ''Ministero della sicurezza pubblica'', sostituire, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione ''Ministero dell'interno'', salvo quanto disposto al comma 19, lettere b) e c).».

1.6

MALAN

Al comma 1, al capoverso 1, sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) Ministero di grazia e giustizia;».

1.241

MALAN, PASTORE

Al comma 1, al capoverso 1, sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) Ministero del tesoro, dell'economia e delle finanze;».

Conseguentemente, dopo il capoverso 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. La denominazione ''Ministero del tesoro, dell'economia e delle finanze'', sostituire, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione ''Ministero dell'economia e delle finanze».

1.242

PASTORE, MALAN

Al comma 1, al capoverso 1, sostituire il numero 5) con il seguente:

«5) Ministero del bilancio, del tesoro e delle finanze;».

Conseguentemente, dopo il capoverso 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. La denominazione ''Ministero del bilancio, del tesoro e delle finanze'', sostituire, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione ''Ministero dell'economia e delle finanze».

1.171

STORACE

Al comma 1, sopprimere le parole: «6) Ministero dello sviluppo economico».

Conseguentemente, sostituire il punto 5) con il seguente:

«5) Ministero dell'economia, delle finanze e dello sviluppo economico».

1.132

NANIA, STORACE, MANTOVANO, SAPORITO, DIVELLA, PARAVIA, BORNACIN

Al comma 1, i numeri 6 e 7 sono sostituiti dal seguente:

«6. Ministero delle attività produttive,».

Conseguentemente, al medesimo articolo 1, sono soppressi i commi 2, 3, 12 e 13.

1.7

MALAN, PASTORE

Al comma 1, al capoverso 1, sostituire i numeri 6) e 7) con i seguenti:

«6) Ministero delle attività produttive;».

1.159

SAPORITO, NANIA, STORACE, MANTOVANO

Al comma 1, sostituire i punti 6) e 7) con il seguente:

«Ministero delle attività produttive;».

1.59

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 1, capoverso 1, al numero 6) sostituire le parole: «dello sviluppo economico» con le seguenti: «delle attività produttive».

1.172

STORACE

Al comma 1, sopprimere le parole: «7) ministero del commercio internazionale».

Conseguentemente sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) ministero degli affari esteri e del commercio internazionale».

1.173

STORACE

Al comma 1, sopprimere le parole: «7) ministero del commercio internazionale».

Conseguentemente sostituire il punto 6) con il seguente:

«6) ministero dello sviluppo economico e del commercio internazionale».

1.58

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere il numero 7).

1.174

STORACE

Al comma 1, sopprimere le parole: «8) ministero delle comunicazioni».

Conseguentemente modificare il punto 6):

«6) ministero dello sviluppo economico e delle comunicazioni».

1.175

STORACE

Al comma 1, sopprimere le parole: «8) ministero delle comunicazioni».

Conseguentemente modificare così il punto 11):

«11) ministero delle infrastrutture e delle comunicazioni».

1.61

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere il numero 9).

1.131

STORACE, NANIA, MANTOVANO, SAPORITO, LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS, MATTEOLI, BATTAGLIA ANTONIO, MUGNAI, TOFANI, VIESPOLI, CORONELLA, DIVELLA, PARAVIA, BORNACIN

All'articolo 1 del decreto legge, al comma 1, il numero 9 è sostituito dal seguente:

«9. Ministero delle politiche agricole e forestali;».

Conseguentemente, al medesimo articolo 1, al comma 9, è soppresso il secondo periodo, ed il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. La denominazione di cui al comma 1 numero 9, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, è sostituita ad ogni effetto e ovunque presente dalla denominazione Ministero delle politiche agricole e forestali.».

1.160

MANTOVANO, SAPORITO, NANIA, STORACE

Articolo 1, comma 1, sostituire il punto 9) con il seguente:

«Ministero delle politiche agricole e forestali».

1.62

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 1, capoverso 1, al numero 9) sostituire le parole: «delle politiche agricole, alimentari e forestali» con le seguenti: «delle politiche agricole e forestali».

1.176

SAPORITO

Al comma 1, punto 9), sopprimere la parola: «alimentari».

Conseguentemente sostituire il punto 14) con il seguente:

«14) Ministero della salute e della sicurezza alimentare».

1.133

MANTOVANO, NANIA, STORACE, SAPORITO, MARTINAT, PONTONE, BUTTI

All'articolo 1 del decreto legge, al comma 1, i numeri 11 e 12 sono sostituiti dal seguente:

«11. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;».

Conseguentemente, al medesimo articolo 1, sono soppressi i commi 5, 14 e 15.

1.8

MALAN

Al comma 1, al capoverso 1, sostituire i numeri 11) e 12) con i seguenti:

«11) Ministero delle infrastrutture statiche;

12)d Ministero delle infrastrutture dinamiche non innovative;».

1.161

STORACE, MANTOVANO, SAPORITO, NANIA

Articolo 1, comma 1, sostituire i punti 11) e 12) con il seguente:

«Ministero delle infrastrutture».

1.66

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 1, capoverso 1, al numero 11) sostituire le parole: «delle infrastrutture» con le seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti».

1.177

STORACE

Al comma 1, abrogare le parole: «12) Ministero dei trasporti» e conseguentemente modificare così: «11) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1.65

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 1, al capoverso 1, sopprimere il numero 12).

1.67

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 1, al capoverso 1, al numero 12) sostituire le parole: «dei trasporti» con le seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti».

1.178

STORACE

Al comma 1, abrogare: «13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale e 18) Ministero della solidarietà sociale» e sostituire con 13) «Ministero del welfare».

1.162

NANIA, STORACE, MANTOVANO, SAPORITO

Al comma 1, sostituire i punti 13) e 18) con il seguente: «Ministero delle politiche sociali;».

1.134

SAPORITO, NANIA, STORACE, MANTOVANO, TOFANI, VIESPOLI, CORONELLA

Al comma 1, il numero 13) è sostituito dal seguente:

«13. Ministero del lavoro e delle politiche sociali;».

Conseguentemente, al medesimo articolo 1, comma 1, è soppresso il numero 18.

Conseguentemente, al medesimo articolo 1, il comma 6 è soppresso ed il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. La denominazione di cui al comma 1, numero 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, è sostituita ad ogni effetto e ovunque presente dalla denominazione Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

1.135

NANIA, STORACE, MANTOVANO, SAPORITO, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, i numeri 15 e 16 sono sostituiti dal seguente:

«15. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;».

Conseguentemente, al medesimo articolo 1, sono soppressi i commi 7, 8, 16 e 17.

1.9

PASTORE, MALAN

Al comma 1, al capoverso 1, sostituire i numeri 15) e 16) con i seguenti:

«15) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;».

1.163

SAPORITO, NANIA, STORACE, MANTOVANO

Al comma 1, sostituire i punti 15) e 16) con il seguente:

«Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;».

1.72

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 1, capoverso 1, al numero numero 15) sostituire le parole: «dell'istruzione» con le seguenti: «dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

1.180

STORACE

Al comma 1, abrogare: «16) ministero dell'università e della ricerca».

Conseguentemente modificare così: «15) ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

1.71

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere il numero 16).

1.73

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 1, capoverso 1, al numero 16) sostituire le parole: «dell'università e della ricerca» con le seguenti: «dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

1.75

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 1, capoverso 1, al numero 17) sostituire le parole: «dei beni e delle attività culturali» con le seguenti: «per i beni e le attività culturali».

1.179

STORACE

Al comma 1, abrogare: «18) ministero della solidarietà sociale» e modificare così:

«14) ministero della salute e della solidarietà sociale».

1.10

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere il numero 18).

1.76

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 1, capoverso 1, al numero 18), sostituire le parole: «della solidarietà sociale» con le seguenti: «del lavoro e delle politiche sociali».

1.224

STORACE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. È istituita ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata ''Commissione'', con il compito di verificare gli effetti e l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300.

2. La Commissione è composta da dieci senatori e dieci deputati, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ogni gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

3. La Commissione nella prima seduta elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

4. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

5. La Commissione procede alle indagini e agli esami di sua competenza con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Ferme le competenze dell'autorità giudizi aria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudizi aria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

6. La Commissione stabilisce quali atti e quali documenti non devono essere divulgati; devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso e a procedimenti giudizi ari nella fase delle indagini preliminari.

7. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui sopra. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

8. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locale strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

9. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati».

1.164

MANTOVANO, SAPORITO, NANIA, STORACE

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

1.11

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Sopprimere il comma 2.

1.181

STORACE

Sopprimere il comma 2.

1.12

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

1.77

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 2, nel primo periodo, sostituire le parole: «dello sviluppo economico» con le seguenti: «delle attività produttive».

1.78

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 2, nel primo periodo, sopprimere le parole: «con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale».

1.13

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.147

SAPORITO, NANIA, STORACE, MANTOVANO

Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: «E fatta salva la possibilità per il personale di optare peri il rientro nell'amministrazione di provenienza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.156

VIESPOLI, TOFANI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla Presidenza del Consiglio dei ministri è altresì trasferito il Dipartimento delle politiche per la coesione e lo sviluppo».

1.157

VIESPOLI, TOFANI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita la Conferenza Nazionale permanente del Sud», espressione dei governi delle regioni meridionali e delle autonomie locali e funzionali e delle parti sociali. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, sono definiti gli assetti organizzativi''».

1.14

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Sopprimere il comma 3.

1.182

STORACE

Sopprimere il comma 3.

1.79

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

1.80

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 3, nel primo periodo, sostituire le parole: «del commercio internazionale» con le seguenti: «delle attività produttive».

1.81

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1.82

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 3, nel secondo periodo, sopprimere le parole: «con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale».

1.83

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 3, nel secondo periodo, dopo le parole: «con le inerenti risorse» sopprimere la parola: «finanziarie».

1.50

VITALI, RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «per quanto attiene alla lettera a)», inserire le seguenti: «del medesimo comma 2-bis».

1.148

NANIA, STORACE, MANTOVANO, SAPORITO, DIVELLA, PARAVIA, BORNACIN

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«È fatta salva la possibilità per il personale di optare per il rientro nell'amministrazione di provenienza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.183

STORACE

Al comma 3, aggiungere, in fine, «Le competenze del Ministero sono esercitate d'intesa con le regioni».

1.184

STORACE

Al comma 3, aggiungere, in fine, «le iniziative delle regioni, delle province e dei comuni in materia di cui alle competenze delegate dal presente comma devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero del commercio internazionale».

1.15

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Sopprimere il comma 4.

1.185

STORACE

Sopprimere il comma 4.

1.84

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

1.85

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 4, nel primo periodo sostituire le parole: «delle infrastrutture» con le seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti».

1.86

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

1.87

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 4, nel secondo periodo, sopprimere le parole: «con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale».

1.88

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 4, nel secondo periodo, dopo le parole: «con le inerenti risorse» sopprimere la parola: «finanziarie».

1.120

EUFEMI

Al comma 4, dopo le parole: «lettera a)» aggiungere le seguenti: «,con esclusione dell'integrazione modale fra i sistemi di trasporto,».

1.126

PASETTO

Al comma 4, dopo le parole: «lettera a)» aggiungere le seguenti: «,con esclusione dell'integrazione modale fra i sistemi di trasporto,».

1.233

BRUTTI PAOLO

Al comma 4, dopo le parole: «lettera a)» aggiungere le seguenti: «,con esclusione dell'integrazione modale fra i sistemi di trasporto,».

1.124

ROSSI FERNANDO, PALERMI, COSSUTTA, PELLEGATTA, TIBALDI

Al comma 4, dopo le parole: «d-ter)» aggiungere le altre: «con esclusione della pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale», e dopo le parole: «d-quater) aggiungere le seguenti: «con esclusione dei programmi di infrastrutture destinate al trasporto pubblico locale».

1.119

EUFEMI

Al comma 4, dopo le parole: «d-ter» aggiungere le seguenti: «, con esclusione della pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale,».

1.127

PASETTO

Al comma 4, dopo le parole: «d-ter» aggiungere le seguenti: «, con esclusione della pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale,».

1.235

BRUTTI PAOLO

Al comma 4, dopo le parole: «d-ter» aggiungere le seguenti: «, con esclusione della pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale,».

1.149

STORACE, MANTOVANO, SAPORITO, NANIA, MARTINAT, PONTONE, BUTTI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva la possibilità per il personale di optare per il rientro nell'amministrazione di provenienza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.230

FORMISANO

All'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il Registro italiano dighe è trasformato in Servizio nazionale dighe ed è inquadrato presso il Ministero delle infrastrutture, conservando tutti i compiti già attribuiti ai sensi degli articoli 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n.136, con le inerenti risorse strumentali, organizzative e di personale. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 12 del decreto n.136 del decreto n.136 del 2003 e le altre nelle disponibilità del soppresso Registro italiano dighe per gli interventi di messa in sicurezza infrastrutturale, nonché quelle derivanti dai risparmi di spesa di cui alla presente trasformazione affluiscono ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Il personale in servizio conserva lo stato giuridico ed economico in godimento.

4-ter. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 10, si procede all'immediata ricognizione in via amminstrativa delle strutture trasferite ai sensi del comma 4-bis, nonché ad ogni altra occorrente disposizione di attuazione, garantendo in ogni caso l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche al fine di assicurare la continuità dell'azione a tutela della pubblica incolumità, in attesa dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture, ai sensi del comma 23».

1.16

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Sopprimere il comma 5.

1.186

STORACE

Sopprimere il comma 5.

1.89

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

1.90

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 5, nel primo periodo, sostituire le parole: «dei trasporti» con le seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti»..

1.91

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

1.92

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 5, nel secondo periodo, sopprimere le parole: «con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale».

1.93

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 5, nel secondo periodo, dopo le parole: «con le inerenti» sopprimere la parola: «finanziarie».

1.118

EUFEMI

Al comma 5, dopo le parole: «42, comma 1,» aggiungere le seguenti: «lettera a), limitatamente alla integrazione modale fra i sistemi di trasporto,».

1.122

ROSSI FERNANDO, PALERMI, COSSUTTA, PELLEGATTA, TIBALDI

Al comma 5, dopo le parole: «42, comma 1,» aggiungere le seguenti: «lettera a), limitatamente alla integrazione modale fra i sistemi di trasporto,».

1.128

PASETTO

Al comma 5, dopo le parole: «42, comma 1,» aggiungere le seguenti: «lettera a), limitatamente alla integrazione modale fra i sistemi di trasporto,».

1.236

BRUTTI PAOLO

Al comma 5, dopo le parole: «42, comma 1,» aggiungere le seguenti: «lettera a), limitatamente alla integrazione modale fra i sistemi di trasporto,».

1.123

ROSSI FERNANDO, PALERMI, COSSUTTA, PELLEGATTA, TIBALDI

Al comma 5, dopo le parole: «d-bis))», aggiungere le altre: «limitatamente alla pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale», e dopo le parole: «d-quater))» aggiungere le seguenti: «limitatamente ai programmi di infrastrutture destinate al trasporto pubblico locale».

1.117

EUFEMI

Al comma 5, dopo le parole: «d-bis)» aggiungere le seguenti: «d-ter), limitatamente alla pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale».

1.129

PASETTO

Al comma 5, dopo le parole: «d-bis)» aggiungere le seguenti: «d-ter), limitatamente alla pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale».

1.234

BRUTTI PAOLO

Al comma 5, dopo le parole: «d-bis)» aggiungere le seguenti: «d-ter), limitatamente alla pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale».

1.116

EUFEMI

«5-bis. Al comma 2, dopo le parole: «comma 1», sostituire la parola: «nonché» con le seguenti: «al Ministero dei trasporti sono, altresì, trasferite le».

1.125

ROSSI FERNANDO, PALERMI, COSSUTTA, PELLEGATTA, TIBALDI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e al comma 2 dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300» dopo le parole: «comma 1» sostituire la parola: «nonché» con le seguenti: «al Ministero dei trasporti sono, altresì, trasferite le».

1.130

PASETTO

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sostituire la parola: «nonché» con le seguenti: «al Ministero dei trasporti sono, altresì, trasferite le».

1.237

BRUTTI PAOLO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al comma 2 dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300» dopo le parole: «comma 1» sostituire la parola: «nonché» con le seguenti: «al Ministero dei trasporti sono, altresì, trasferite le».

1.150

MANTOVANO, SAPORITO, NANIA, STORACE, MARTINAT, PONTONE, BUTTI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«È fatta salva la possibilità per il personale di optare per il rientro nell'amministrazione di provenienza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.17

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Sopprimere il comma 6.

1.187

STORACE

Sopprimere il comma 6.

1.94

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

1.95

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 6, nel primo periodo, sostituire le parole: «solidarietà sociale» con le seguenti: «del lavoro e delle politiche sociali».

1.96

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.97

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 6, nel secodo periodo, sopprimere le parole: «con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale».

1.98

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 6, nel secodo periodo, dopo le parole: «con le inerenti risorse» sopprimere la parola: «finanziarie».

1.219

STORACE

Al comma 6 sopprimere le parole: «i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d) del citato comma 1.

1.221

STORACE

Al comma 6, dopo le parole: «30 luglio 1999, n.300» aggiuntere le parole: «ad eccezione di quelle riguardanti la previdenza e il controllo e la vigilanza sui relativi enti».

1.18

MALAN, PASTORE

Al comma 1, nel secondo periodo, sopprimere le parole da: «i compiti di vigilanza» fino a: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303».

1.220

STORACE

Al comma 6 sopprimere le parole: «i compiti in materia di politiche antidroga, attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303».

1.19

MALAN

Al comma 6, nel secondo periodo, dopo le parole: «di cui alla lettera d) del citato comma 1» inserire le seguenti: «nonché le altre funzioni di cui all'articolo 14, comma 2, lettera d)».

1.20

PASTORE, MALAN

Al comma 6, nel secondo periodo, sopprimere le parole da: «i compiti in materia» fino a: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303».

1.151

SAPORITO, NANIA, STORACE, MANTOVANO, TOFANI, VIESPOLI, CORONELLA

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva la possibilità per il personale di optare per il rientro nell'amministrazione di provenienza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.222

STORACE

Al comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono di competenza del ministero della salute i compiti in materia di politiche antidroga, attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303».

1.158

VIESPOLI, TOFANI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale, al fine di monitorare e di individuare tutte le iniziative e le scelte utili a governare il processo di mobilità dal Sud verso il Nord del paese».

1.21

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Sopprimere il comma 7.

1.188

STORACE

Sopprimere il comma 7.

1.99

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 7, sopprimere il primo periodo.

1.100

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 7, nel primo periodo, sostituire le parole: «dell'istruzione» con le seguenti: «dell'istruzione, dell'univrsità e della ricerca».

1.101

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

1.102

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 7, nel secondo periodo, sopprimere le parole: «con le inerenti risorse finanziarie, strumentali, e di personale».

1.103

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 7, nel secondo periodo, dopo le parole: «con le inerenti risorse» sopprimere la seguente: «finanziarie».

1.152

NANIA, STORACE, MANTOVANO, SAPORITO, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva la possibilità per il personale di optare per il rientro nell'amministrazione di provenienza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.22

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Sopprimere il comma 8.

1.189

STORACE

Sopprimere il comma 8.

1.104

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 8, sopprimere il primo periodo.

1.105

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 8, nel primo periodo, sostituire le parole: «dell'università e della ricerca» con le seguenti: «dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

1.106

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

1.107

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 8, nel secondo periodo, sopprimere le parole: «con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale».

1.108

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 8, nel secondo periodo, dopo le parole: «con le inerenti risorse» sopprimere la parola: «finanziarie».

1.153

STORACE, MANTOVANO, SAPORITO, NANIA, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«È fatta salva la possibilità per il personale di optare per il rientro nell'amministrazione di provenienza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.23

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Sopprimere il comma 9.

1.136

STORACE, NANIA, MANTOVANO, SAPORITO, DIVELLA, PARAVIA, BORNACIN

Sopprimere il comma 9.

1.190

STORACE

Sopprimere il comma 9.

1.109

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 9, sopprimere il primo periodo.

1.110

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.

1.225

CUSUMANO

Alla fine del comma 9, aggiungere, le seguenti frasi: «, che a tali fini si avvale anche del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n.1182. L'articolo 14-novies, comma 1, lettere a), b), c), del decreto-legge 30 giugno 2005, n.115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n.168, è abrogato. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla revisione del Comitato e dei relativi organi, anche mediante semplificazioni e soppressioni. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali nomina il nuovo Segretario generale. La durata del relativo incarico non può eccedere il mandato del Ministro».

1.223

STORACE

Al comma 9, aggiungere, alla fine: «d'intesa con il Ministero della salute».

1.2

DE PETRIS, ROSSI FERNANDO

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono conseguentemente trasferite al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, anche le funzioni attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di agro-industria ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

1.191

STORACE

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le competenze del Ministero in tema di turismo sono esercitate d'intesa con le regioni».

1.192

STORACE

Al comma 9 aggiungere in fine: «le iniziative delle regioni, delle province e dei comuni in materia di cui alle competenze delegate in tema di turismo dal presente comma devono essere preventivamente autorizzate dal ministero dei beni culturali».

1.193

STORACE

Al comma 9 aggiungere alla fine: «le competenze in materia di sicurezza alimentare sono attribuite al ministero della salute».

1.232

DE PETRIS

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

««9-bis. In particolare, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'esercizio delle proprie attribuzioni concernenti l'alimentazione, cura l'approvvigionamento e le scorte alimentari del Paese, le politiche di filiera del settore, l'importazione e l'esportazione dei prodotti alimentari, il miglioramento dell'organizzazione e gli interventi di regolazione dei mercati alimentari, la tutela della qualità dei prodotti alimentari, la promozione e il coordinamento di studi e ricerche per il miglioramento dell'alimentazione, l'impiego di biotecnologie innovative nel settore agro alimentare, l'educazione alimentare di carattere non sanitario, la ricerca e il controllo dei dati relativi alla copertura del bilancio alimentare del Paese, gli interventi alimentari in favore della popolazione meno abbiente, i rapporti con gli organi comunitari ed internazionali dell'alimentazione, la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed alimentari, come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del Trattato istitutivo della Comunità europea, di quelli elencati negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003, e degli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario.».

1.227

DE PETRIS

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle infrastrutture dall'articolo 42, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, in materia di programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti idrauliche e acquedottistiche sono attribuite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

1.228

DE PETRIS

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

''2-bis. Il Ministero si avvale delle Capitanerie di porto per le funzioni di competenza».

1.229

DE PETRIS

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) Promozione, finanziamento e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili».

1.24

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Sopprimere il comma 10.

1.194

STORACE

Sopprimere il comma 10.

1.111

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 10, sopprimere il primo periodo.

1.195

STORACE

Al comma 10, al primo periodo, dopo le parole: «sentiti i ministri interessati», aggiungere le parole: «acquisiti i parerei delle commissioni parlamentari competenti».

1.112

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.

1.113

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 10, sopprimere il terzo periodo.

1.155

SAPORITO, MANTOVANO, STORACE, NANIA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Relativamente alle risorse umane, comunque appartenenti ai ruoli delle amminsitrazioni interessate dal riordino di cui ai precedenti commi dal 2 al 9 e al comma 20, è fatto salvo il principio sancito dal comma 1, lettera c), dell'articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n.59 e dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303».

1.25

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Sopprimere il comma 11.

1.196

STORACE

Sopprimere il comma 11.

1.226

CUSUMANO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, sopprimere le seguenti parole: ''ivi compresi la registrazione a livello internazionale di marchi associati ai segni identificati delle produzioni di origine nazionali e la loro tutela giuridica internazionale».

1.26

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Sopprimere il comma 12.

1.197

STORACE

Sopprimere il comma 12.

1.28

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Sopprimere il comma 13.

1.198

STORACE

Sopprimere il comma 13.

1.29

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Sopprimere il comma 14.

1.199

STORACE

Sopprimere il comma 14.

1.51

VITALI, RELATORE

Al comma 14, dopo la parola: «sostituisce» inserire il seguente segno di interpunzione: «,».

1.30

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Sopprimere il comma 15.

1.200

STORACE

Sopprimere il comma 15.

1.31

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Sopprimere il comma 16.

1.201

STORACE

Sopprimere il comma 16.

1.32

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Sopprimere il comma 17.

1.202

STORACE

Sopprimere il comma 17.

1.33

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Sopprimere il comma 18.

1.203

STORACE

Sopprimere il comma 18.

1.114

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 18, sopprimere il primo periodo.

1.115

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 18, sopprimere il secondo periodo.

1.137

STORACE, MANTOVANO, SAPORITO, NANIA, VALDITARA, DELOGU, STRANO

All'articolo 1, del decreto-legge, il comma 19, è soppresso.

Conseguentemente, al medesimo articolo 1, è soppresso il comma 22.

1.34

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Sopprimere il comma 19.

1.204

STORACE

Sopprimere il comma 19.

1.205

STORACE

Al comma 19, alle parole: «sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro da lui delegato» aggiungere le parole: «ovvero da un sottosegretario».

1.138

NANIA, STORACE, MANTOVANO, SAPORITO, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 19, la lettera a) è soppressa.

Conseguentemente, al medesimo articolo 1, al comma 22, sono soppresse le parole da: «quanto alla lettera a)» fino alle parole: «umane e strumentali».

1.35

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 19, sopprimere la lettera a).

1.206

STORACE

Al comma 19 lettera a) dopo la parola: «sport», aggiungere le parole: «che sono esercitate da un sottosegretario delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri».

1.36

MALAN

Al comma 19 lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «inclusi saggi ginnici collettivi e ludi preliminari».

1.165

STORACE, MANTOVANO, SAPORITO, NANIA

Al comma 9, sopprimere le lettere b), c), d) ed e)».

1.139

MANTOVANO, SAPORITO, NANIA, STORACE

Al comma 19, la lettera b), e soppressa.

Conseguentemente, al medesimo articolo 1, al comma 22, sono soppresse le parole da: «quanto alla lettera b)» fino alla fine del periodo.

1.37

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 19, sopprimere la lettera b).

1.38

MALAN

Al comma 19, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

«b) le funzioni di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a).

1.39

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 19, sopprimere la lettera c).

1.140

SAPORITO, NANIA, STORACE, MANTOVANO

Al comma 19, la lettera c), é soppressa.

1.40

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 19, sopprimere la lettera d).

1.141

SAPORITO, NANIA, STORACE, MANTOVANO

Al comma 19, sopprimere la lettera d).

1.42

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 19, sopprimere la lettera e).

1.142

NANIA, STORACE, MANTOVANO, SAPORITO

Al comma 19, sopprimere la lettera e).

1.41

MALAN

Al comma 19, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, intesa come società naturale fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna;».

1.43

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Sopprimere il comma 20.

1.143

STORACE, MANTOVANO, SAPORITO, NANIA, MANTICA, MORSELLI, MENARDI

Sopprimere il comma 20.

1.207

STORACE

Sopprimere il comma 20.

1.44

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Sopprimere il comma 21.

1.144

MANTOVANO, SAPORITO, NANIA, STORACE

Sopprimere il comma 21.

1.208

STORACE

Sopprimere il comma 21.

1.231

VITALI, RELATORE

Sostituire il comma 21 con il seguente:

«21. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, le parole: «dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali».

1.45

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Sopprimere il comma 22.

1.209

STORACE

Sopprimere il comma 22.

1.167

SAPORITO, NANIA, STORACE, MANTOVANO

Sostituire il comma 22 con il seguente:

«22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 19, il Presidente del Consiglio dei Ministi o il Ministro delegato utilizza, le inerenti strutture organizzative del Ministero dei beni e delle attività culturali, avvalendosi delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali».

1.154

MANTOVANO, SAPORITO, NANIA, STORACE

Al comma 22, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva la possibilità per il personale di optare per il rientro nell'amministrazione di provenienza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.46

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Sopprimere il comma 23.

1.145

SAPORITO, NANIA, STORACE, MANTOVANO

Sopprimere il comma 23.

1.210

STORACE

Sopprimere il comma 23.

1.211

STORACE

Al comma 23, alla fine del periodo, aggiungere le parole: «previo parere delle commissioni parlamentari competenti».

1.213

STORACE

Al comma 23, aggiungere le parole: «il comma 2 dell'articolo 13 della legge 3 agosto 2001, n.317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n.217, è soppresso».

1.214

STORACE

Al comma 23, aggiungere le parole: «il comma 2 dell'articolo 13 della legge 3 agosto 2001, n.317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n.217, è così modificato:

''2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostativi al loro collocamento o in aspettativa retribuita sono ridotti del dieci per cento''».

1.212

STORACE

Al comma 23, aggiungere il seguente periodo: «I curriculum dei collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato e degli esperti e consulenti utilizzati per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, per gli uffici di diretta collaborazione dei ministri e dei sottosegretari vengono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti. Il mancato inoltro alle commissioni, entro sette giorni dall'attribuzione dell 'incarico, comporta la decadenza dello stesso».

1.47

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Sopprimere il comma 24.

1.146

MANTOVANO, SAPORITO, NANIA, STORACE

Sopprimere il comma 24.

1.215

STORACE

Sopprimere il comma 24.

1.48

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Sopprimere il comma 25.

1.216

STORACE

Sopprimere il comma 25.

1.217

STORACE

Al comma 25 aggiungere alla fine del periodo: «entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto il ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle commissioni parlamentari competenti sull'avvenuto rispetto della norma di cui al periodo precedente».

1.0.4

VITALI, RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. La Commissione tecnico consultiva per le valutazioni ambientali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è costituita entro dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.

2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, al comma 1, il primo periodo è soppresso ed al comma 2, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''dodici mesi'';

b) all'articolo 52, comma 1, le parole: ''centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dal 1º gennaio 2008''.

c) l'articolo 159 è abrogato.

3. Conseguentemente sono sospesi gli effetti della Parte lII e Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al fine di ovviare alla carenza di disciplina, la materia è disciplinata dalle disposizioni previgenti al suddetto decreto legislativo.

4. Le autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate al 31 dicembre 2006. Sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle autorità di bacino dal 30 aprile 2006 all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

5. Alla legge 15 dicembre 2004, n. 308, articolo 1, i commi 25, 26, 27, 28, 29 e 30 sono abrogati e al decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178, l'articolo 14 è abrogato».

1.0.1/1

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.0.1, sopprimere l'articolo.

1.0.1/2

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.0.1, al capoverso «Art. 1-bis», sopprimere il comma 1.

1.0.1/18

STORACE, SAPORITO, MANTOVANO, NANIA

All'emendamento 1.0.1, al capoverso «Art. 1-bis», il comma 1 è soppresso.

1.0.1/3

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.0.1, al capoverso «Art. 1-bis», sopprimere il comma 2.

1.0.1/19

SAPORITO, STORACE, MANTOVANO, NANIA

All'emendamento 1.0.1, al capoverso «Art. 1-bis», il comma 2 è soppresso.

1.0.1/14

VITALI, RELATORE

All'emendamento 1.0.1, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In sede di prima applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1, il termine di trenta giorni decorre dalla data di entata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge; sono fatti salvi esclusivamente le assegnazioni e gli incarichi conferiti successivamente al 17 maggio 2006».

1.0.1/4

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.0.1, al capoverso «Art. 1-bis», sopprimere il comma 3.

1.0.1/8

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.0.1, al capoverso «Art. 1-bis», comma 3 sopprimere il primo periodo.

1.0.1/15

NANIA, MANTOVANO, SAPORITO, STORACE

All'emendamento 1.0.1, al capoverso «Art. 1-bis», comma 3, dopo le parole: «personale pari» aggiungere le seguenti: «alla metà di».

1.0.1/9

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.0.1, al capoverso «Art. 1-bis», comma 3 sopprimere il secondo periodo.

1.0.1/5

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.0.1, al capoverso «Art. 1-bis», sopprimere il comma 4.

1.0.1/10

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.0.1, al capoverso «Art. 1-bis», comma 4 sopprimere il primo periodo.

1.0.1/16

STORACE, NANIA, MANTOVANO, SAPORITO

All'emendamento 1.0.1, al capoverso «Art. 1-bis», comma 4, dopo le parole: «un segretario particolare,» sopprimere le seguenti: «un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro esperto,».

1.0.1/17

STORACE, NANIA, MANTOVANO, SAPORITO

All'emendamento 1.0.1, al capoverso «Art. 1-bis», comma 4, dopo le parole: «ove necessario» con le seguenti: «solo se necessario».

1.0.1/11

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.0.1, al capoverso «Art. 1-bis», comma 4 sopprimere il secondo periodo.

1.0.1/6

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.0.1, al capoverso «Art. 1-bis», sopprimere il comma 5.

1.0.1/12

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.0.1, al capoverso «Art. 1-bis», comma 5, sopprimere il primo periodo.

1.0.1/20

MANTOVANO, STORACE, SAPORITO, NANIA

All'emendamento 1.0.1, al capoverso «Art. 1-bis», al comma 5, in fine al primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «su cui, entro trenta giorni dalla loro emanazione, si esprimono con parere vincolante le competenti commissioni parlamentari.».

1.0.1/13

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.0.1, al capoverso «Art. 1-bis», comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1.0.1/7

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento 1.0.1, al capoverso «Art. 1-bis», sopprimere il comma 6.

1.0.1/21

NANIA, STORACE, SAPORITO, MANTOVANO

All'emendamento 1.0.1, al capoverso «Art. 1-bis», sopprimere il comma 6.

1.0.1

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla disciplina degli uffici di diretta collaborazione)

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: ''All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro''.

2. In applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001, come modificato dal comma 1, sono fatti salvi, in via transitoria, esclusivamente le assegnazioni e gli incarichi conferiti successivamente al 17 maggio 2006.

3. Ai vice Ministri è riservato un contingente di personale pari a quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro, con relativa riduzione delle risorse complessive a tal fine previste.

4. Il Ministro, in ragione della particolare complessità della delega attribuita, può autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di cui al primo periodo del comma 3 e comunque entro il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, come rideterminato ai sensi dello stesso comma, a nominare il consigliere giuridico, che è responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro o un altro soggetto esperto nelle materie delegate, un capo della segreteria, il quale coordina l'attività del personale di supporto, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro esperto, un addetto stampa o un portavoce nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Il vice Ministro, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero.

5. Alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si adeguano i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. Sino a tale adeguamento, gli incarichi, le nomine o le assegnazioni di personale incompatibili con i commi 3 e 4, a qualsiasi titolo effettuati, sono revocati di diritto ove non siano utilizzati per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei limiti delle dotazioni ordinarie di questi ultimi.

6. È soppresso l'articolo 3 della legge 6 luglio 2002, n.137.

7. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n.258, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: ''di cui uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale del Ministero''».

1.0.2

VITALI, RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 49, al comma 1 ed al comma 2, le parole: ''novanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti ''dodici mesi'';

b) all'articolo 52, comma1l, le parole: ''centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dallo gennaio 2008''»;

c) l'articolo 159 è abrogato.

2. La durata delle autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, è prorogata al 31 dicembre 2006. Sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle autorità di bacino dal 30 aprile 2006 all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. Alla legge 15 dicembre 2004, n. 308, articolo l, i commi 25, 26, 27, 28, 29 e 30 sono abrogati e al decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, l'articolo 14 è abrogato.

1.0.3

STORACE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il numero complessivo dei sottosegretari non può superare il doppio del numero del ministri».

al disegno di legge di conversione

x1.0.1/1

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento x1.0.1, sopprimere l'articolo.

x1.0.1/12

SAPORITO

All'emendamento x1.0.1, sopprimere l'articolo.

x1.0.1/2

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento x1.0.1, al capoverso «Art. 1... (Delega per il riordino...)» sopprimere il comma 1.

x1.0.1/3

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento x1.0.1, al capoverso «Art. 1... (Delega per il riordino...)» sopprimere il comma 2.

x1.0.1/5

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento x1.0.1, al capoverso «Art. 1... (Delega per il riordino...)» al comma 2 sopprimere la lettera a).

x1.0.1/6

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento x1.0.1, al capoverso «Art. 1... (Delega per il riordino...)» al comma 2 sopprimere la lettera b).

x1.0.1/7

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento x1.0.1, al capoverso «Art. 1... (Delega per il riordino...)» al comma 2 sopprimere la lettera c).

x1.0.1/8

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento x1.0.1, al capoverso «Art. 1... (Delega per il riordino...)» al comma 2 sopprimere la lettera d).

x1.0.1/9

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento x1.0.1, al capoverso «Art. 1... (Delega per il riordino...)» al comma 2 sopprimere la lettera e).

x1.0.1/4

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento x1.0.1, al capoverso «Art. 1... (Delega per il riordino...)» sopprimere il comma 3.

x1.0.1/10

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento x1.0.1, al capoverso «Art. 1... (Delega per il riordino...)» al comma 3 sopprimere il primo periodo.

x1.0.1/13

FORMISANO

All'emendamento x1.0.1, al comma 3, dopo le parole: «I decreti legislativi sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sostituire la parola: «sentiti» con: «di concerto».

x1.0.1/11

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

All'emendamento x1.0.1, al capoverso «Art. 1... (Delega per il riordino...)» al comma 3 sopprimere il secondo periodo.

x1.0.1/14

FORMISANO

All'emendamento x1.0.1, al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

x1.0.1

Il Governo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. ....

(Delega per il riordino delle disposizioni in materia di organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri con le disposizioni di cui al decreto legge n.181 del 2006, come modificato dalla presente legge.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

b) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti, apportando nei limiti di detto coordinamento le modifiche necessarie per garantire le coerenza logica e sistematica della normativa;

c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente;

d) aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;

e) revisione del numero dei dipartimenti. e delle direzioni generali, previste dal decreto legislativo n.300 del 1999, sulla base di quanto disposto dal comma 23 del decreto legge n.181 del 2006, come modificato dalla. presente legge.

3. I decreti legislativi sono adottati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati. Sugli schemi, predisposti sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi ciascuno nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali il Governo può, comunque, prescinderne''».

x1.0.2

Il Governo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. ....

(Direttori generali delle aziende sanitarie)

1. All'articolo 2 della legge 10 febbraio 2006, n.43, il comma 5 è abrogato».

 

 

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2006

8a Seduta

 

Presidenza del Presidente

MANCINO

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea.       

 

            La seduta inizia alle ore 10,05.

 

SUL SEGUITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 379 

 

      Il presidente MANCINO informa che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 379, per cui non si può procedere alla loro votazione. Dal momento che la stessa Commissione bilancio non risulta nuovamente convocata per l’esame di quegli emendamenti e che la discussione del provvedimento in Assemblea avrà inizio nella seduta antimeridiana del 27 giugno, vi è la concreta possibilità che l’esame in sede referente non possa concludersi in tempo utile e dunque che la discussione in Assemblea debba svolgersi senza che si possa conferire un mandato al relatore.

 

            Il senatore SAPORITO (AN) chiede al rappresentante del Governo di chiarire la portata delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio Prodi, riferite da organi di informazione, secondo le quali il Governo intende porre la questione di fiducia sull’approvazione del disegno di legge n. 379. Quelle dichiarazioni, se confermate, rappresentano un atto non corretto nei confronti del Parlamento.

 

            Il senatore VIZZINI (FI) conferma quanto già dichiarato dal Presidente del suo Gruppo, ovvero che i senatori dell’opposizione sono orientati a presentare un numero ridotto di emendamenti in occasione della discussione in Assemblea, per favorire un confronto reale sui punti più rilevanti e controversi.

            La dichiarazione del presidente Prodi, che rivela l’intenzione di porre la questione di fiducia dimostra invece che la maggioranza vuole procedere in senso opposto. Non ci si può sorprendere, d’altra parte, che la Commissione bilancio abbia bisogno di tempo per verificare la copertura finanziaria degli emendamenti, soprattutto quelli del Governo, che modificano significativamente la struttura amministrativa, determinando un aumento dei costi.

            Il Governo, dunque, dovrebbe considerare l’opportunità di ritirare il disegno di legge che propone la conversione in legge del decreto-legge, per introdurre lo stesso contenuto a integrazione dell’annunciata manovra finanziaria aggiuntiva, in modo da chiarire ai cittadini che le nuove risorse sono necessarie per pagare le spese del personale politico.

 

            Il senatore VILLONE (Ulivo) osserva che indipendentemente dalla veridicità e dal contenuto delle dichiarazioni attribuite al presidente del Consiglio Prodi, la Commissione ha a disposizione strumenti efficaci per scongiurare l’ipotesi di una questione di fiducia sul decreto-legge. La disponibilità a ridurre il numero di emendamenti annunciata dall’opposizione potrebbe essere realizzata già nella fase referente, in modo che sia la Commissione bilancio sia la Commissione affari costituzionali possano esaurire tempestivamente i rispettivi compiti.

 

            Il sottosegretario D’ANDREA osserva che le dichiarazioni del Ministro per i rapporti con il Parlamento e del presidente del Consiglio Prodi, riportate dagli organi di informazione, prefigurano una ipotesi da valutare in conseguenza della presentazione di un grande numero di emendamenti e non implicano una decisione già assunta dal Governo. Una valutazione sulla possibilità di svolgere la discussione nel merito potrà farsi soltanto alla scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea, la prossima settimana.

            Condivide l’opinione che la questione di fiducia sia una extrema ratio e assicura che il Governo non ha intenzione di abusarne. Nel caso di un confronto costruttivo tra maggioranza e opposizione, il Governo naturalmente preferisce lo svolgimento dell’esame degli emendamenti in Commissione e una procedura normale in Assemblea.

 

            Il senatore CALVI (Ulivo) sottolinea l’opportunità che la discussione del provvedimento in Assemblea si svolga con il supporto di un relatore che riferisca sul lavoro della Commissione e ne rappresenti gli orientamenti maturati nel corso dell’esame in sede referente. La proposta del senatore Villone, di anticipare il ritiro degli emendamenti meno significativi, è condivisibile e consente di tutelare la funzionalità della Commissione.

 

            Il senatore QUAGLIARIELLO (FI) invita la maggioranza a prendere atto della disponibilità annunciata dal senatore Vizzini. Affinché quell’intendimento possa attuarsi è però indispensabile conoscere il parere della Commissione bilancio e ricevere assicurazioni che l’interpretazione da parte del rappresentante del Governo delle dichiarazioni del presidente Prodi, nel senso che il Governo non ha intenzione di porre la questione di fiducia, abbia un riscontro ufficiale.

 

            Il senatore SAPORITO (AN) giudica singolare che la questione di fiducia sia stata annunciata prima che le Commissioni abbiano esaurito l’esame del provvedimento. A suo avviso, occorre rivendicare non solo l’autonomia della Commissione, ma anche il rispetto per i Gruppi di opposizione: la sua parte politica non è disponibile a ritirare le proposte di modifica, in mancanza di un’assicurazione da parte del Presidente della Commissione, sentito il Governo, che non sarà posta la questione di fiducia.

 

            Il senatore VILLONE (Ulivo) osserva che la richiesta del senatore Saporito, il quale prospetta una ritrattazione delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, sia del tutto irrealistica. Del resto, vi è la comune consapevolezza che la presentazione di un rilevante numero di emendamenti può impedire un vero confronto parlamentare: è in base alla constatazione dei numerosi emendamenti che il Presidente del Consiglio ha avanzato l’ipotesi della questione di fiducia.

La migliore garanzia per un ordinato svolgimento dei lavori in Commissione e in Assemblea, a suo avviso, può venire dal ritiro anticipato degli emendamenti di tenore ostruzionistico: in tal caso egli assicura la disponibilità della maggioranza a confrontarsi sui contenuti del provvedimento.

 

Il senatore MANTOVANO (AN) osserva che, considerati i radicali ed estesi interventi nella struttura dell’Esecutivo, il numero degli emendamenti presentati non può giudicarsi eccessivo. Al fine di poter svolgere un esame accurato di ogni proposta in questione, in primo luogo di quelle del Governo, egli ritiene indispensabile una esauriente relazione tecnica, volta a dimostrare, anzitutto, la fondatezza della clausola di invarianza della spesa, di cui all’articolo 1, comma 25, del decreto-legge. Inoltre, tenuto conto di alcune recenti dichiarazioni del Ministro delle infrastrutture, che ha denunciato la disarmonica ripartizione delle competenze con il Ministero dei trasporti, chiede che questi sia sentito in Commissione insieme al Ministro dei trasporti, anche per spiegare in qual modo sarà assicurato l’efficace funzionamento delle aziende che fanno capo a quei Dicasteri.

 

Il senatore PASTORE (FI) nota che le citate dichiarazioni del presidente Prodi sono state accompagnate dalla affermazione che il governo Berlusconi pose la questione di fiducia perfino in occasione della votazione sul disegno di legge di riforma dell’ordinamento costituzionale. Osserva che tale affermazione è falsa; inoltre, soprattutto perché pronunciata in un contesto internazionale e in prossimità del referendum popolare confermativo su quella stessa riforma costituzionale, a suo avviso è anche una dichiarazione irresponsabile e induce a confermare la scarsissima fiducia nei confronti del Presidente del Consiglio.

Invita la Commissione a stigmatizzare l’assoluta infondatezza di quelle dichiarazioni.

 

Il presidente MANCINO ricorda che, in base al Regolamento, alla scadenza del termine di trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge in prima lettura al Senato, l’Assemblea deve pronunciarsi; analoga norma non è contemplata dal Regolamento della Camera dei deputati. La discussione del provvedimento in Assemblea, il 27 giugno, pertanto, si svolgerà comunque in ritardo rispetto ai tempi previsti dal Regolamento.

            Se fosse ritirata una parte consistente degli emendamenti, la Commissione bilancio potrebbe esaminare subito le rimanenti proposte di modifica, consentendo alla Commissione affari costituzionali di concludere il proprio lavoro e di conferire il mandato al relatore.

            Condivide, peraltro, l’opinione del senatore Saporito, circa l’opportunità che l’annuncio dell’intenzione di porre la questione di fiducia avvenga, di norma, solo al momento in cui, preso atto della quantità degli emendamenti presentati in Assemblea, appaia davvero impossibile un reale confronto politico.

 

            Il senatore SAPORITO (AN) prende atto delle dichiarazioni del Presidente e della volontà di assicurare un corretto svolgimento della dialettica parlamentare.

            Osserva che, se il Governo ritirasse i propri emendamenti, che sono i più consistenti, l’esame da parte della Commissione bilancio sarebbe più semplice e più agevole sarebbe anche l’esame in sede referente.

 

            Il senatore QUAGLIARIELLO (FI), anche in base all’analisi svolta dal Presidente, osserva che le difficoltà nell’esame del decreto derivano in gran parte dalla mancanza del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti: si chiede perciò se il rinvio del seguito dell’esame in sede consultiva non dissimuli un certo imbarazzo di fronte alla insussistenza della copertura finanziaria.

Sostiene, dunque, la proposta del senatore Saporito di invitare il Governo a ritirare gli emendamenti: ciò incoraggerebbe la disponibilità già manifestata dai Gruppi dell’opposizione.

 

La senatrice ALBERTI CASELLATI (FI) giudica singolare che dopo due settimane la Commissione bilancio non sia ancora in grado di esprimere un parere sulla reale tenuta della condizione di invarianza della spesa del decreto-legge n. 181,  come integrato dagli emendamenti del Governo. Si tratta di un oggettivo impedimento per l’attività parlamentare, che vanifica, fra l’altro, la possibile collaborazione fra maggioranza e opposizione.

 

Il senatore MANTOVANO (AN) sottolinea l’esiguo margine di tempo a disposizione della Commissione. Chiede che il Governo presenti una dettagliata relazione tecnica per dimostrare l’invarianza della spesa, a suo giudizio impossibile, soprattutto per alcune disposizioni del decreto e degli emendamenti del Governo: ad esempio, l’attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di alcune funzioni di segreteria del CIPE, lo spostamento al Ministero della solidarietà sociale della vigilanza sui flussi dei lavoratori immigrati, la vigilanza sui consorzi agrari trasferita al Ministero dello sviluppo economico, la nuova dislocazione delle strutture strumentali alle politiche di contrasto alla droga.

La norma che desta maggiore preoccupazione, a suo giudizio, è l’introduzione di una sorta di silenzio-dissenso, cioè l’automatica decadenza delle assegnazioni di personale, compresi gli incarichi dirigenziali, le consulenze e i contratti, se non confermate entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.

 

Il senatore PASTORE (FI) ritiene che la proposta del senatore Saporito favorisca una soluzione positiva: con il ritiro degli emendamenti da parte del Governo, il parere espresso dalla Commissione bilancio sul testo originario del decreto-legge avrebbe un significato autonomo effettivo.

È intenzione dei Gruppi di opposizione informare l’opinione pubblica circa il vero contenuto del decreto-legge n. 181 e degli emendamenti del Governo; in particolare, la norma citata dal senatore Mantovano, che dispone la decadenza di tutti gli incarichi, se non riconfermati, introdurrebbe un meccanismo surrettizio di spoil system generalizzato, in contrasto con il buon andamento della pubblica amministrazione, e potrebbe determinare un notevole contenzioso amministrativo, come testimonia la recente esperienza in alcune Regioni.

 

Il senatore STORACE (AN) ricorda i riferimenti alla riduzione dei costi della politica contenuti nel corposo programma elettorale dell’Unione, che sarebbero smentiti dall’approvazione delle disposizioni proposte dal Governo. In proposito, preannuncia un’intensa campagna a favore dell’approvazione del referendum costituzionale, nella quale si sottolineerà l’opportunità di ridurre il numero dei parlamentari e, più in generale, del personale politico.

Ritiene che il numero degli emendamenti presentati non sia eccessivo: infatti molti di essi si riferiscono agli emendamenti presentati dal Governo. Il Presidente del Consiglio dovrebbe dimostrarsi più tollerante verso l’iniziativa parlamentare, rinunciando al proposito di porre la questione di fiducia. Chiede di conoscere, perciò, quale sia il numero di emendamenti che il Governo ritiene compatibile con un esame nel merito del provvedimento, senza ricorrere alla questione di fiducia. Questa, peraltro, potrebbe riservare anche esiti inaspettati: infatti i senatori a vita, che hanno votato la fiducia al governo Prodi, potrebbero indignarsi per l’abuso di un annuncio che viene addirittura prima del deposito degli emendamenti.

Commenta, quindi, il parere della Commissione bilancio sul testo del decreto-legge in esame. Esso conferma il giudizio critico espresso dalla sua parte politica, con particolare riguardo alla clausola di invarianza della spesa, alla necessità di un’adeguata relazione tecnica e alla negazione del diritto alla perequazione economica per i dipendenti trasferiti, che non mancherà di provocare l’esasperata e giusta protesta dei lavoratori pubblici.

 

            Il senatore VIZZINI (FI) ribadisce l’invito al Governo a ritirare il disegno di legge di conversione del decreto-legge e a riproporne il contenuto all’interno della manovra correttiva già annunciata. In questo modo sarebbe più agevole, anche per l’opinione pubblica, comprendere il complessivo ammontare degli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento di riorganizzazione dei Ministeri e, più in generale, dei cosiddetti "costi della politica".

 

            Interviene ancora, quindi, il senatore MANTOVANO (AN) che ricorda come fra le condizioni contenute nel parere della Commissione bilancio sul testo del decreto-legge in esame si prevede che gli schemi dei decreti attuativi del provvedimento di riordino dei Ministeri debbano essere corredati da una relazione tecnica; quest’ultima dovrà quindi essere trasmessa alle Commissioni bilancio di Camera e Senato per l’espressione di un parere relativo ai profili di carattere finanziario. Tale condizione conferma pertanto che il provvedimento in esame comporterà degli oneri, anche ulteriori rispetto a quelli già individuati. Chiede, quindi, che il Governo predisponga anticipatamente tale relazione tecnica per consentire al Parlamento di conoscere sin d’ora l’intero ammontare delle spese derivanti dall’attuazione del decreto-legge n. 181.

 

            Il sottosegretario D’ANDREA rileva, in riferimento alla questione sollevata dal senatore Vizzini, come l’eventuale ritiro del disegno di legge di conversione di un decreto-legge debba essere deliberato dal Consiglio dei Ministri. Conferma, comunque, che per il Governo il decreto-legge sul riordino dei Ministeri ha un’importanza politica primaria ed è giustificato da ragioni necessità e urgenza già riconosciute anche dal Senato.

            Con riferimento, invece, alla richiesta di ritirare gli emendamenti del Governo, avanzata dal senatore Saporito, ricorda che tali emendamenti hanno natura correttiva e integrativa e intendono migliorare il testo originario del provvedimento d’urgenza. Rileva, inoltre, che allo stato attuale la presenza degli emendamenti governativi non costituisce un ostacolo reale per l’esame del provvedimento, poiché la Commissione bilancio ha già fornito il prescritto parere con riferimento al testo del decreto-legge. Ribadisce, infine, che l’eventuale decisione di porre la questione di fiducia sul provvedimento d’urgenza verrà presa solo dopo aver compiuto una valutazione sullo stato dell’iter del disegno di legge in esame.

 

            Interviene, quindi, il senatore SAPORITO (AN) per sottolineare ancora che la Commissione bilancio ha espresso il proprio parere solo sul testo del decreto-legge.  Non essendo stato ancora reso, invece, il parere sugli emendamenti, la Commissione affari costituzionali si trova nell’impossibilità di proseguire l’esame del provvedimento d’urgenza. Ribadisce, in conclusione, l’invito al Governo a ritirare gli emendamenti presentati.

 

            Il senatore VILLONE (Ulivo) ricorda che nel corso delle ultime sedute aveva già invitato il relatore ad avviare un confronto con i senatori dell’opposizione per valutare insieme la possibilità di una riduzione del numero degli emendamenti presentati. Rinnova, quindi, il suo invito agli esponenti dell’opposizione a indicare ai senatori della maggioranza gli emendamenti che ritengono essenziali.

 

            Il senatore STORACE (AN), ricordando che il termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea scade giovedì 22 giugno alle ore 19, chiede al Governo di indicare quale sia la quantità di emendamenti che l’Esecutivo reputa ragionevole per non ricorrere allo strumento della questione di fiducia sul provvedimento in esame. Al senatore Villone, fa presente che la selezione degli emendamenti rilevanti per i Gruppi di opposizione è stata già compiuta, sia mettendo quei soli emendamenti a disposizione del relatore e del Governo sia, in fase di illustrazione, motivando specificamente proprio quelle proposte di modifica.

 

            Il senatore VITALI (Ulivo) conferma che il senatore Storace per le vie brevi gli ha indicato gli emendamenti a propria firma che questi riteneva più rilevanti. Auspica, quindi, che anche gli altri proponenti possano individuare i soli emendamenti che reputano essenziali, al fine di limitare la richiesta di parere alla Commissione bilancio sugli stessi, per poter proseguire e concludere l’esame del provvedimento prima dell’inizio dei lavori dell’Assemblea.

 

            Il presidente MANCINO, avendo registrato in proposito il consenso della Commissione, si riserva quindi di chiedere al Ministro dell’economia e delle finanze un’integrazione alla relazione tecnica sugli emendamenti presentati dal Governo al decreto-legge n. 181 del 2006, in modo da poter disporre di dati più analitici in merito alle conseguenze finanziarie di quelle proposte. Nell’occasione chiederà, alla luce del parere della Commissione bilancio già reso sul decreto-legge, anche una specifica valutazione sui possibili oneri derivanti dai decreti per l’attuazione del riordino dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio, previsti dal decreto-legge.

            Tenendo conto del dibattito, annuncia inoltre una possibile convocazione della Commissione per il pomeriggio di lunedì 26 giugno, al fine di procedere alle votazioni sugli emendamenti, se nel frattempo saranno maturate tutte le condizioni necessarie.

 

            La Commissione prende atto.


 

Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Mercoledi' 7 giugno 2006

2a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

MANCINO

 Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri D'Andrea.

 

La seduta inizia alle ore 9,50.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(379) Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri

(Parere ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

 

 Il relatore VITALI (Ulivo) illustra le ragioni di necessità e urgenza del decreto-legge n. 181, che riordina le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.

 In proposito sostiene la legittimità del provvedimento legislativo provvisorio, adottato dal Governo prima che fosse espressa la fiducia da parte delle Camere, anche in base alla prevalente dottrina costituzionale, che riconosce tale potestà sia all’Esecutivo dimissionario sia, a maggior ragione, al Governo nominato e in attesa di ricevere la fiducia parlamentare.

 Si tratta, a suo avviso, di un provvedimento essenziale per l’attuazione del programma di Governo, che trova un precedente – in circostanze analoghe – nel decreto-legge n. 217 del 2001, di riordino dei Ministeri, emanato all’inizio della XIV legislatura e sul quale, su richiesta dei Gruppi di opposizione, si svolse un approfondito dibattito in Senato il 19 luglio 2001, dopo che la Commissione affari costituzionali aveva riconosciuto la sussistenza dei presupposti costituzionali.

 L’opportunità di utilizzare lo strumento del decreto-legge è fondata, a suo avviso, anche sulla circostanza che, essendo passato un notevole lasso di tempo - per le note ragioni di calendario istituzionale - tra lo svolgimento delle elezioni politiche e la nomina dell’Esecutivo da parte del neoeletto Presidente della Repubblica, si è posta la necessità di adeguare l’organizzazione dei Ministeri e le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla nuova configurazione strutturale datasi dal Governo Prodi. Di conseguenza, solo il 18 maggio, cioè dopo l’entrata in vigore delle norme in esame, il Capo dello Stato ha nominato i titolari dei nuovi Dicasteri.

 Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

 

 Il presidente MANCINO, in considerazione degli impegni politici e istituzionali di alcuni componenti della Commissione, propone di proseguire l’esame del disegno di legge in una ulteriore seduta, da convocare per le ore 16,30 di oggi.

 

 La Commissione conviene.

 

 Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

 

 Il presidente MANCINO comunica che la Commissione è convocata per una ulteriore seduta oggi, mercoledì 7 giugno, alle ore 16,30, per il seguito dell’esame del disegno di legge n. 379.

 

 La Commissione prende atto.

 

La seduta termina alle ore 10,15.

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Mercoledi' 7 giugno 2006

3a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

MANCINO

 Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri D'Andrea.

 

 La seduta inizia alle ore 16,35.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(379) Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri

(Parere ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

 

 Prosegue l’esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

 

 Il senatore SAPORITO (AN) esprime una riserva molto grave sui princìpi che hanno ispirato il decreto-legge in esame. Ricorda, infatti, che il decreto legislativo n. 300 del 1999 aveva introdotto, con riguardo all’organizzazione dei Ministeri, il principio dell’unitarietà delle strutture ministeriali sulla base della omogeneità delle funzioni, anche al fine di ottenere un contenimento della spesa. Il provvedimento in titolo, invece, si pone in contrasto con tale principio: in particolare sono da censurare le disposizioni con le quali vengono sottratte al Ministero dell’interno una serie di competenze rilevanti in materia di enti locali. Manifesta preoccupazione per l’incertezza che lo spostamento di strutture e risorse potrà determinare nell’ambito della pubblica amministrazione. Osserva, in proposito, che quando si incide in misura così rilevante sugli apparati amministrativi e sulle relative risorse di personale e di mezzi, le conseguenze funzionali possono essere anche dirompenti, in mancanza di un disegno coerente e razionale. Ricorda che la disciplina dell’organizzazione dei Ministeri come delineata proprio dalla cosiddetta riforma Bassanini, trova la sua principale fonte nei regolamenti governativi, adottati sulla base di atti di rango primario. Rileva tuttavia come il decreto-legge n. 181 non solo non sia coerente con tale scelta di delegificazione, ma non contenga neppure norme volte a prefigurare tali atti. Nel ravvisare, in conclusione, un contrasto evidente con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, affermato dall’articolo 97 della Costituzione, ritiene che non sussistano i presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

 

 Il senatore MALAN (FI) osserva che la materia dell’organizzazione dei Ministeri assume rilevanza notevole non solo in relazione all’articolo 95 della Costituzione, ma anche in riferimento al principio del buon andamento della pubblica amministrazione. Ripercorre poi le modifiche legislative che hanno portato, a partire dal 1999, a un progressivo aumento del numero dei Ministeri. Rileva, a questo proposito, come il provvedimento di urgenza che comportò, all’inizio della XIV legislatura, il passaggio da 12 Ministeri a 14, si era reso necessario per evitare una serie di accorpamenti e successive divisioni dei dicasteri stessi. Ritiene, pertanto, che la situazione verificatasi nel 2001 presenti notevoli elementi di differenza dalle circostanze che hanno portato l’attuale Governo all’adozione del decreto in esame, evidentemente non giustificato da analoghe ragioni. In quella occasione, peraltro, esponenti autorevoli dell’attuale maggioranza, allora all’opposizione, criticarono con dovizia di argomenti il ricorso al decreto-legge in materia. Ritiene dunque non sussistenti i presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

 

 Il senatore MANTOVANO (AN) richiama le questioni relative ai pubblici dipendenti dei Ministeri oggetto del provvedimento d’urgenza. Critica, inoltre, la nuova distribuzione delle competenze tra i dicasteri, soffermandosi, in particolare, sull’incongruenza del trasferimento delle competenze concernenti le politiche antidroga dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero della solidarietà sociale. Censura, poi, la scelta di sottrarre al Ministero dell’interno una serie di funzioni quali la vigilanza sull’albo dei Segretari comunali e provinciali e, soprattutto, la generale e tradizionale funzione di indirizzo e di intervento nel sistema delle autonomie locali; tale previsione è, peraltro, in insanabile contrasto con il ruolo centrale riconosciuto ai prefetti, con particolare riferimento alle procedure di scioglimento dei Consigli comunali. Stigmatizzando, infine, gli aspetti di evidente contrasto con gli articoli 81 e 97 della Costituzione, ritiene che il provvedimento sia carente dei presupposti di costituzionalità.

 

Il senatore PASTORE (FI) osserva che la duttilità interpretativa delle norme che prescrivono requisiti di necessità e urgenza dei decreti-legge non può spingersi fino a fondare quei presupposti sulla mera necessità politica, come sembra emergere dalla esposizione del relatore. Infatti, la valutazione delle condizioni che autorizzano il Governo a intervenire con un atto d'urgenza deve essere compatibile con il dettato costituzionale, specie quando le norme finiscono per incidere sull'organizzazione di istituzioni il cui fondamento ha un rango costituzionale.

 Rileva, quindi, la situazione d'incertezza in cui viene a trovarsi la pubblica amministrazione in attesa della conversione in legge del decreto in esame, che reca modifiche di struttura avulse dalla impostazione della cosiddetta riforma Bassanini attuata, per la parte che riguarda l'organizzazione dei ministeri, proprio a partire dall'inizio della scorsa legislatura.

 Inoltre, mentre sarebbe stato comprensibile un intervento destinato a operare su determinate strutture, riorganizzandole in autonomi dicasteri, è del tutto irrazionale l'intervento su funzioni. Queste ultime, infatti, spesso competono a uffici appartenenti a diversi dicasteri: la stessa opera di individuazione delle strutture così coinvolte comporta serie difficoltà; l’attuazione del riordino previsto, poi, determinerà una vera e propria crisi della struttura e uno sconvolgimento nell'assetto amministrativo. Ancor più grave, a suo avviso, è che ciò avvenga per ragioni di opportunità politica ovvero per soddisfare le spinte e le controspinte dei partiti di maggioranza.

Infine, ritiene che la probabile presentazione di un significativo ed esteso emendamento da parte del Governo determinerà ulteriori e maggiori difficoltà per la pubblica amministrazione, per cui le norme del provvedimento finiranno per produrre pessimi risultati nella loro concreta attuazione.

 

Il senatore VILLONE (Ulivo) osserva che ciascuna legislatura si apre con una sorta di gioco delle parti sui limiti della decretazione d'urgenza da parte del Governo. In realtà, la questione è legata, a suo avviso, al generale incremento dei poteri normativi dell'Esecutivo. Il decreto-legge si è ormai trasformato, in effetti, in uno strumento normativo con un iter veloce e a data certa, che, tra l'altro, consente un adeguato margine di trattativa nella fase della discussione parlamentare.

Per dare un senso al dibattito odierno, si dovrebbe allora convenire su alcune linee generali: in particolare, sul fatto che l'urgenza e l'indispensabilità dell'atto possano essere fondate su ragioni politiche e non solo su presupposti oggettivi. In proposito ricorda che è prevalsa da tempo l'interpretazione secondo la quale il decreto-legge rappresenta senz'altro uno degli strumenti per l'attuazione dell'indirizzo governativo. La stessa Corte costituzionale, che durante la XIII legislatura era intervenuta per limitare la reiterabilità dei provvedimenti d'urgenza del Governo, successivamente ha preferito astenersi da ulteriori pronunce sull'argomento.

Se, dunque, il decreto-legge può essere annoverato tra gli strumenti per l'attuazione dell'indirizzo politico, a suo avviso non può escludersi il ricorso a quello strumento nell'organizzazione della struttura ministeriale che dovrà dare attuazione al programma di Governo; non a caso, inoltre, il provvedimento viene adottato all'inizio della legislatura quando il Governo adegua le proprie strutture per l'espletamento più efficace della propria azione.

Infine, ritiene che eventuali, specifici motivi di incostituzionalità non possono determinare l'insussistenza dei presupposti costituzionali. Infatti, solo nel caso di una macroscopica e generale violazione dei princìpi costituzionali si potrebbe eccepire l'insussistenza delle condizioni stabilite per la decretazione d'urgenza. Nel caso del decreto-legge n. 181, invece, i dubbi su alcune singole disposizioni a suo parere non possono essere considerati ostativi al riconoscimento dei presupposti di necessità e urgenza.

 

Il senatore STORACE (AN) sottolinea l'esigenza di mantenere una rigorosa coerenza nell'osservanza dei princìpi costituzionali, indipendentemente dalla circostanza che chi esprime la propria opinione appartenga alla maggioranza di Governo o ai Gruppi dell'opposizione.

Ricorda che il relatore ha sottolineato l'essenzialità del provvedimento in esame ai fini dell'attuazione del programma di Governo, ma la probabile presentazione di un emendamento da parte del Governo, verosimilmente destinato ad alterare ancora l'assetto delle competenze ministeriali, costringerà il Parlamento a pronunciarsi su un testo completamente diverso da quello attualmente in esame.

In realtà, la valutazione dei presupposti costituzionali e la discussione sul merito delle norme del decreto-legge sono strettamente connesse. Si rivolge quindi al relatore, chiedendogli di illustrare, nella sua replica, gli specifici motivi di necessità e urgenza di alcune scelte organizzative. In particolare, l'allusione alle politiche alimentari nel titolo del Ministero delle politiche agricole induce a ritenere che il Governo abbia optato per la tutela dei prodotti alimentari piuttosto che per la difesa dei consumatori. Altri dubbi riguardano la scomposizione delle funzioni del Ministero dello sviluppo economico e il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri della Segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché l'istituzione di un Ministero del commercio internazionale. Forti perplessità destano poi le ristrutturazioni del Ministero delle infrastrutture, dal quale vengono scorporate le funzioni trasferite al nuovo Ministero dei trasporti, e del Ministero dell'istruzione, che viene separato dal Ministero dell'università e della ricerca. L'inesistenza di ragioni obiettive di necessità e urgenza appare in tutta la sua evidenza, a suo giudizio, a proposito dell'incarico di Ministro senza portafoglio per le politiche giovanili e le attività sportive, le cui competenze sono limitate alla vigilanza sul CONI e sul credito sportivo. Infine, considera assai grave l'attribuzione esclusiva al Ministero della solidarietà sociale delle politiche di contrasto alla droga e della vigilanza sui flussi d'entrata dei lavoratori stranieri non comunitari, materie che, coinvolgendo l’attività di uffici di vari Dicasteri, richiederebbero un efficace coordinamento da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri; giudica con favore, invece, l'incarico di Ministro per le politiche per la famiglia, ancorché privo di risorse finanziarie proprie, auspicando comunque che tali politiche siano conformi ai precetti dell'articolo 29 della Costituzione.

Sottolinea, infine, l'ambiguità dell'articolo 1, comma 24, che estende ai Ministri senza portafoglio la possibilità di attribuire incarichi ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e il cui contenuto innovativo non emerge neppure dalla relazione al disegno di legge di conversione. Assicura, in proposito, che la sola spiegazione plausibile di tale disposizione è nel senso di un incremento di incarichi e dunque di spese.

 

Il presidente MANCINO dichiara chiusa la discussione generale.

 

Il relatore VITALI (Ulivo) dà atto ai senatori che sono intervenuti degli argomenti svolti con serietà e misura. Concorda con quanto sostenuto dal senatore Storace, circa la stretta connessione tra l'esame dei presupposti costituzionali e quello nel merito del provvedimento, ma richiama l'opportunità di limitare la discussione odierna alla questione della sussistenza dei motivi di necessità e urgenza.

Nel contesto di una riserva relativa di legge, ricordata anche da precedenti interventi, per l'organizzazione dei Ministeri e della parziale delegificazione realizzata con la cosiddetta riforma Bassanini, a suo giudizio resta legittima la potestà del Governo di intervenire con atti aventi forza di legge per disciplinare, in condizioni di necessità e urgenza, le attribuzioni interne alla struttura dell'Esecutivo. E' in tale contesto che va inserito il richiamo alla necessità politica, che dunque non significa convenienza delle forze politiche, ma esigenza del Governo di organizzare nel modo più efficace la struttura per dare attuazione al suo programma.

Le stesse ragioni che indussero il Governo Berlusconi a intervenire con un provvedimento d'urgenza per scongiurare due successive e repentine trasformazioni della struttura ministeriale confermano la legittimità della decisione del Governo Prodi di adeguare la struttura ministeriale all'inizio della legislatura, aderendo a una prassi inaugurata, appunto, nella precedente legislatura.

 

Il sottosegretario D'ANDREA osserva che nel dibattito sono emerse numerose questioni che attengono piuttosto all'esame nel merito del provvedimento sulle quali si riserva di intervenire durante la fase in sede referente. In proposito, preannuncia l'intenzione del Governo di presentare alcuni emendamenti ma esclude, allo stato, l'ipotesi di una proposta di modifica che alteri in modo radicale l'assetto complessivo delle competenze ministeriali come modificato dal decreto-legge.

Sottolinea, quindi, la stretta correlazione tra l'organizzazione delle funzioni dell'Esecutivo e l'attuazione del programma di Governo e ricorda l'analogo provvedimento d'urgenza emanato dal Governo Berlusconi all'inizio della scorsa legislatura. Nel complesso le norme del decreto-legge non contrastano con lo spirito della cosiddetta riforma Bassanini e rispettano il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, prevedendo l'utilizzo delle strutture esistenti e il rispetto dei criteri di efficacia e di coordinamento per le competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Infine, per quanto riguarda l'attribuzione della Segreteria del CIPE alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ricorda le analoghe iniziative assunte durante la scorsa legislatura.

Conclude, auspicando che la Commissione approvi il parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

 

Si procede alla votazione di proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

 

 Il senatore SAPORITO (AN), nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo, si rammarica che il relatore e il rappresentante del Governo, nelle rispettive repliche, non abbiano fornito adeguate motivazioni a sostegno della sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza del decreto-legge.

 

 Il senatore CICCANTI (UDC), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario sulla proposta di parere avanzata dal relatore e giudica non condivisibili, in particolare, le argomentazioni svolte dal senatore Villone: a suo avviso, la violazione dei princìpi costituzionali, in particolare quello di buon andamento della pubblica amministrazione e di necessaria e adeguata copertura finanziaria delle norme legislative, non può non influire sulla valutazione della sussistenza dei presupposti costituzionali.

 

 Anche il senatore PASTORE (FI) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, osservando in particolare che la riorganizzazione delle strutture ministeriali sarebbe stata possibile anche con l’applicazione delle disposizioni che disciplinano l’istituzione di Vice ministri, evitando il ricorso al provvedimento d’urgenza.

 

 Il presidente MANCINO, prima di mettere in votazione la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore, informa la Commissione che durante la seduta, e fino a poco tempo prima dell’inizio della fase di votazione, alcuni senatori non componenti della Commissione sono intervenuti alla seduta muniti di deleghe ai sensi dell’articolo 31, comma 2 del Regolamento: in conformità a una prassi tradizionale, egli consentirà a tali senatori di votare, regolandosi nello stesso senso anche per il futuro.

 Per quanto riguarda l’esame di presupposti costituzionali, ricorda che eventuali eccezioni di costituzionalità nel merito del provvedimento potranno essere esaminate anche durante l’esame in sede referente, ma a norma di Regolamento esse potranno essere risolte formalmente solo in Assemblea. Rammenta, inoltre, che nel caso di mancato riconoscimento della sussistenza dei presupposti costituzionali su singole parti del decreto-legge, queste si intendono soppresse, ai sensi dell’articolo 78, comma 4, del Regolamento.

 Infine, nonostante una parte della dottrina costituzionale ritenga che l’irrazionalità di una norma giuridica si traduca senz’altro in vizio di incostituzionalità, precisa che negli interventi da lui svolti durante l’esame del decreto-legge emanato all’inizio della scorsa legislatura per disciplinare l’organizzazione dei Ministeri, egli contestò solo l’irrazionalità e non l’incostituzionalità di quel provvedimento.

 

 Si passa quindi alla votazione della proposta di parere avanzata dal relatore, favorevole al riconoscimento della sussistenza dei presupposti costituzionali.

 

 Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere proposto dal relatore.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

 

 Il presidente MANCINO conferma il calendario dei lavori della Commissione comunicato durante la seduta antimeridiana.

Avverte, inoltre, che martedì 20 giugno, alle ore 16,30, si terrà un’ulteriore seduta per ascoltare le comunicazioni del Ministro dell’interno sugli indirizzi programmatici del Dicastero.

 

Il senatore STORACE (AN) ribadisce la richiesta di svolgere l’audizione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali con riferimento all’esame, in sede referente, del disegno di legge n. 379.

 

Il presidente MANCINO si riserva di verificare la possibilità di svolgere l’audizione nel corso della settimana successiva.

 

La Commissione prende atto.

 

La seduta termina alle ore 18,40

.


AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2006

2a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Crucianelli.

 

La seduta inizia alle ore 9,05.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(379) Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

 

 Il presidente DINI dopo aver sottolineato l'importanza della presenza del rappresentante del Governo qualunque sia la sede nella quale la Commissione è chiamata ad esprimersi, cede la parola al senatore Tonini, relatore sul provvedimento in titolo.

 Il relatore TONINI (Aut) illustra il provvedimento in esame, volto al riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri in relazione al nuovo assetto di Governo, allo scopo di rafforzare l'azione di governo e renderla più funzionale alla realizzazione del programma. In particolare, nell'ambito dei 25 Ministri che compongono il Governo, è stata prevista una diversa articolazione delle responsabilità ministeriali. Sono stati istituiti due nuovi Ministeri: il Ministero dello sviluppo economico, che assorbe gran parte delle competenze del precedente Ministero delle attività produttive e del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze, e il Ministero della solidarietà sociale, al quale sono attribuite le funzioni in materia di politiche sociali e tutela delle fasce deboli ed emarginate, di politica antidroga e quelle sui flussi dei lavoratori extracomunitari. Le funzioni in materia di infrastrutture e trasporti, ed altresì le competenze in tema di istruzione, università e ricerca, sono state riorganizzate in autonomi Ministeri.

Sottolinea quindi come tra i profili di interesse della Commissione figuri il neo istituito Ministero del commercio internazionale, il quale acquisisce dal Ministero dello sviluppo economico le funzioni, strumentali e di personale, relative alla promozione delle politiche per la competitività internazionale, alla promozione degli interessi del sistema produttivo nazionale presso istituzioni internazionali e comunitarie, alla definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale con l'estero, unitamente alle strategie per il miglioramento della competitività del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi al livello internazionale.

Evidenzia, inoltre, che al Ministro per il commercio internazionale, Emma Bonino, è stato conferito altresì l’incarico di Ministro per le politiche europee, in ragione del crescente protagonismo acquisito da parte dell’Unione europea, nell’ambito dell’Organizzazione mondiale per il commercio, in quanto titolare di autonomo potere di negoziato e di accordo. Si tratta in particolare di una questione sostanziale e non solamente formale, anche sulla scorta di quanto emerso nel quadro delle ultime conferenze svoltesi in seno alla citata Organizzazione. Apprezza pertanto, in tale contesto, l’accorpamento delle competenze relative al commercio internazionale e alle politiche europee, auspicando altresì lo svolgimento di una futura audizione con il Ministro Bonino, in questa sede o congiuntamente con altre Commissioni parlamentari.

Rileva che il provvedimento in esame prevede infine la ridefinizione delle competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra cui quelle in materia di sport e di vigilanza sull'albo dei segretari comunali e provinciali, nonché le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili e di politiche per la famiglia. Viene altresì trasferita alla Presidenza la segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e l'iniziativa legislativa in materia di allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane.

Per quanto di diretta competenza della Commissione affari esteri, emigrazione, rileva che — ai sensi dell'articolo 1, comma 20 del provvedimento in esame — di seguito alla lettera a) dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 303 del 1999 è introdotta la lettera b), la quale dispone che le funzioni in materia di italiani nel mondo sono riattribuite alla competenza del Ministero degli affari esteri, fatta esclusione per quelle di indirizzo, impulso e coordinamento che rimangono nella sfera di responsabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del primo comma del predetto articolo.

Come è noto, già il decreto legislativo n. 303 del 1999 - recante disposizioni in tema di ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - disponeva, sulla scorta dell'articolo 10, comma 1, lettera b), in ordine alle funzioni riguardanti gli italiani nel mondo, affidandone la relativa competenza al Ministero degli affari esteri, eccettuate le citate funzioni di impulso indirizzo e coordinamento attribuite al Presidente del Consiglio.

In seguito, nel corso della XIV legislatura, si era reso necessario intervenire con un decreto legislativo correttivo o modificativo del decreto di cui sopra, in quanto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 luglio 2002 — istitutivo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento per gli italiani nel mondo — aveva formato oggetto di osservazioni della Corte dei Conti stante la perdurante vigenza della norma primaria di cui alla lettera b) dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 303 del 1999 citato, che attribuiva al Ministro degli affari esteri le funzioni in materia di italiani nel mondo. Pertanto, in attuazione della delega conferita ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002 n. 137 volta all'adozione di uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi, di decreti legislativi già emanati sulla scorta della legge n. 59 del 1997 (articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d)), è stato adottato il decreto legislativo 31 ottobre 2002, n. 257 con cui si è disposta la soppressione della norma di cui all'articolo 10, lettera b), del predetto decreto n. 303 del 1999.

In tal modo, stante l'eliminazione dell'impedimento normativo di cui sopra, le funzioni riguardanti gli italiani nel mondo sono state quindi riportate, unitamente alle funzioni di impulso indirizzo e coordinamento, nel novero delle competenze spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è stata resa possibile l'adozione del DPCM 3 dicembre 2002 volto all'istituzione ed all'organizzazione interna del Dipartimento per gli italiani nel mondo nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con il provvedimento in esame, pertanto, l'articolo 1, comma 20, del decreto-legge n. 181 riconduce nuovamente nella sfera delle attribuzioni del Ministro degli affari esteri le funzioni e le competenze in materia di italiani nel mondo cui è stato preposto un Vice Ministro che — in conformità con quanto preannunciato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi nel corso del dibattito sulla fiducia al Governo, anche a seguito delle consultazioni intervenute con i parlamentari eletti all'estero — possa lavorare in modo diretto e forte con le strutture consolari, diplomatiche, le scuole all'estero e le altre strutture interessate, che sono lo strumento perché questo rapporto funzioni, perché si abbia un legame forte con le nostre comunità.

La decisione, inoltre, di ricondurre le competenze relative agli italiani nel mondo nell’ambito delle attribuzioni del Ministero degli affari esteri, sotto la guida di un Vice Ministro, risulta in linea con le riflessioni maturate in questa Commissione nella passata legislatura, tenuto conto che l’entrata in vigore della normativa relativa al voto degli italiani all’estero funge da presupposto necessario per una più stretta integrazione degli italiani nel mondo con la politica estera italiana nel suo insieme e, allo stesso tempo, ne enfatizza e valorizza il ruolo.

Alla luce delle considerazioni testé svolte, pertanto, il Relatore invita la Commissione ad esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

 Prende la parola il senatore ANDREOTTI (Misto), il quale, dopo aver osservato come la figura del ministro senza portafoglio si sia col tempo arricchita quanto a ambiti di competenza e strutture di pertinenza, indica tuttavia che sarebbe opportuno assicurare il più possibile l’omogeneità con le strutture ministeriali degli altri Stati membri dell’Unione europea in occasione delle riunioni dei Ministri di settore, al fine di garantire un'armonica individuazione delle competenze in seno alle riunioni europee dei ministri omologhi.

Per quanto riguarda la competenza sulle politiche sportive rientranti nelle attribuzioni della Presidenza del Consiglio, rileva come non sarebbe opportuno conferire rilievo istituzionale alle strutture che gestiscono le attività inerenti allo sport, nella difficoltà di individuare le competenze pubbliche affidate alla Presidenza medesima.

 Interviene quindi il senatore MANTICA (AN), il quale ricorda in primo luogo come l’istituzione nel 2002 del Ministro per gli italiani nel mondo abbia rappresentato il frutto di una precisa scelta di indirizzo politico volta a conferire visibilità alle questioni riguardanti i connazionali all’estero. Per contro, ritiene che con il provvedimento in esame, oltre al mancato trasferimento di funzioni operative, si sia operata una evidente diminuzione nel grado di rappresentanza e visibilità, all’interno del Governo, degli italiani nel mondo, tenuto anche conto che la posizione dei Vice Ministro è considerata nelle conferenze internazionali al pari di quella di un Sottosegretario. Manifesta quindi disaccordo circa siffatta scelta politica, posto che non sembrerebbe essere idonea ad assicurare le esigenze tecnico-operative di razionalizzazione delle funzioni del Ministero degli affari esteri.

 In secondo luogo, quanto alle problematiche relative al commercio con l'estero, dopo aver richiamato i vantaggi che deriverebbero dall'operare una opportuna sinergia con le strutture che operano all'estero, manifesta la sua perplessità circa l'efficacia funzionale dell'intervenuto distaccamento della competenza sul commercio estero dalle attribuzioni del Ministero delle Attività Produttive — ora Ministero per lo sviluppo economico — e del conseguente accorpamento nell'ambito delle funzioni del Ministro per le politiche europee.

 In terzo luogo, dopo aver evidenziato l'esigenza di conoscere i nuovi assetti del Ministero per gli affari esteri, in cui per la prima volta, oltre ai quattro sottosegretari, si aggiungono ben tre Vice Ministri — realtà profondamente mutata rispetto alla tradizione storica della struttura del Ministero stesso — esprime rammarico circa l'assenza di elementi di chiarimento sui punti sopra evidenziati. Auspica, a tal fine, che il Governo possa rendere le opportune delucidazioni circa le strutture interne e le competenze del Ministero.

 Prende poi la parola la senatrice BURANI PROCACCINI (FI) la quale, dopo aver richiamato i risultati raggiunti nella scorsa legislatura nell'ambito dei lavori della Commissione bicamerale per l'infanzia, invita il Governo a tener conto dell'atto di indirizzo, adottato in esito alla conclusione dei lavori della predetta Commissione, volto al trasferimento al Ministero per gli affari esteri delle opportune competenze e strutture per l'attuazione delle norme in tema di adozioni internazionali.

 Replicando, inoltre, a un quesito posto dal senatore DEL ROIO (RC-SE), la senatrice BURANI PROCACCINI ricorda come si sia drasticamente abbattuto il numero delle adozioni internazionali, in quanto i Paesi dell'Est europeo, nel rispetto delle condizioni imposte dalla Commissione europea per l'allargamento, hanno proceduto alla modifica della disciplina in direzione di una definitiva restrizione delle adozioni internazionali.

 Il senatore PIANETTA (FI) solleva una serie di osservazioni sul provvedimento in esame con riferimento, in primo luogo, all'effettivo rispetto dell'invarianza della spesa, posto l'incremento del numero complessivo dei Ministeri. In secondo luogo, evidenzia come l'accorpamento del neo-istituito Ministero per il Commercio internazionale sia ragione di una inefficiente e difficoltosa gestione unitaria, data la presenza di due strutture e due ubicazioni geografiche distinte, laddove l'accorpamento con il Ministero per gli affari esteri avrebbe generato delle opportune sinergie, tenuto conto degli elementi di sovrapposizione e competizione delle relative competenze. Dichiara pertanto di non essere favorevole a tale sdoppiamento del Ministero per il Commercio internazionale, in quanto la duplicità di strutture e centri decisionali rende impraticabile una univoca capacità operativa del Governo sullo scacchiere internazionale.

 Prende la parola il senatore ANTONIONE (DC-Ind-MA) per svolgere considerazioni critiche sull'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza per riformare la struttura organizzativa del Ministero per gli affari esteri. In particolare, si sofferma sull'aspetto complessivo della riforma e sulla mancanza di una filosofia generale di fondo, ravvisando l'opportunità di costruire un modello nuovo ed efficiente di Ministero per gli affari esteri attraverso una ragionata strategia d'insieme, volta anche al coordinamento delle competenze ministeriali con i soggetti istituzionali che si muovono in ambito internazionale. Da ultimo, si sofferma sulla questione nominalistica relativa agli incarichi di vice ministro e sottosegretario, di cui all'estero — diversamente che nell'ordinamento italiano — non si conoscono distinzioni, in quanto il vice ministro "con delega" viene generalmente considerato alla stessa stregua del sottosegretario, ovverosia non di rango politico ma dell'amministrazione, con conseguente possibile diminutio del peso politico-istituzionale del rappresentante di governo nelle sedi di confronto internazionale.

 Interviene successivamente il senatore POLLASTRI (Ulivo), il quale rammenta come nell'ambito della riunione del Presidente del Consiglio dei Ministri con i parlamentari eletti all'estero, in ordine alla scelta di istituire il vice ministro per gli italiani nel mondo, l'esigenza di praticità ed efficienza abbia prevalso sulla visibilità connessa alla figura di un apposito ministro preposto alle competenze riguardanti gli italiani all'estero. L'aver ricondotto tali competenze alla sfera delle attribuzioni del Ministero per gli affari esteri risponde, invero, all'esigenza primaria di eliminare la conflittualità permanente generatasi nella precedente legislatura tra il Ministro degli esteri e il Ministro per gli italiani nel mondo, con riferimento soprattutto a problemi di tipo consolare. Per quanto attiene al commercio con l'estero, esprime perplessità sul funzionamento dello sportello unico, in quanto ne ravvisa la sostanziale carenza nelle sedi estere. Ritiene pertanto di condividere la strutturazione autonoma di tale competenza al fine di presentare in sede internazionale un'Italia competitiva sul piano commerciale.

 Il senatore MICHELONI (Ulivo), pur condividendo la scelta operata con il provvedimento in esame circa l'istituzione della figura del vice ministro con delega per gli italiani nel mondo, rileva tuttavia l'opportunità — concordando con il senatore Mantica — di dedicare una seduta specifica all'organizzazione del Ministero degli affari esteri, con riferimento anche alle peculiarità del corpo diplomatico.

  Interviene il sottosegretario CRUCIANELLI relativamente alle questioni emerse in sede di dibattito. In primo luogo, indica le ragioni politiche poste alla base della regolamentazione della materia in oggetto attraverso la decretazione d'urgenza. In particolare, nello sforzo di rendere efficiente l'attuazione del programma di governo, richiama la necessità di dare una risposta concreta agli impegni presi nei confronti degli italiani all'estero, i cui tempi sarebbero stati sicuramente più lunghi attraverso l'impiego di strumenti distinti. Prosegue, inoltre, nell'evidenziare come la scelta di un vice ministro strutturalmente interno al Ministero degli affari esteri, sebbene meno forte dal punto di vista simbolico rispetto ad un vero e proprio ministro, risulti tuttavia la più idonea ad affrontare con efficienza ed efficacia i problemi degli italiani nel mondo. Osserva inoltre come sia necessario distinguere la specificità dell'intervento legislativo con decreto dalle esigenze di riforma complessiva del Ministero degli affari esteri, in quanto è opportuno che il tema della ristrutturazione complessiva sia oggetto di dibattito e riflessione in Parlamento. Richiama, inoltre, l'evidente problema di coordinamento tra le competenze statali e le attribuzioni regionali, nel campo del commercio con l'estero, tema che ritiene opportuno affrontare in una successiva sede.

Interviene il relatore TONINI in replica, evidenziando che, quanto al problema relativo all'utilizzo del decreto-legge, esso non costituisce un inedito assoluto ma annovera tra i precedenti il decreto-legge n. 217 del 2001, intervenuto al fine di consentire la costituzione del Governo Berlusconi II. Ribadendo l'indirizzo critico espresso allora, non tanto in merito all'utilizzo del decreto-legge quanto con riferimento al disgiungimento di responsabilità ministeriali precedentemente accorpate, pone in evidenza come, al contrario, l'accorpamento di talune funzioni nell'ambito della politica estera disposto dal decreto in esame operi come principio di buona amministrazione. Si tratta di un riallineamento delle responsabilità politiche all'interno di una struttura ministeriale unitaria, al fine di operare le opportune sinergie con il Ministero degli affari esteri. Quanto al commercio con l'estero, egli rileva inoltre come l'eccesso di frammentazione nel campo del commercio internazionale debba essere affrontato in modo rigoroso, nella prospettiva di ricondurre le competenze relative a tale materia entro l'alveo della politica estera, una volta sottratto alla competenza di merito del precedente Ministero delle Attività produttive, al fine di elaborare le opportune forme di raccordo con le attribuzioni del Ministero degli affari esteri. Evidenzia pertanto l'opportunità per la Commissione di avere, in altra sede, l'occasione per approfondire ulteriormente l'argomento.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e, tenuto conto delle considerazioni emerse, propone di conferire mandato al relatore a formulare un parere dal seguente tenore: "La Commissione, sottolineando l’esigenza di perseguire nella riorganizzazione del Governo un livello appropriato di omogeneità con i ministeri omologhi dei governi degli altri Paesi dell’Unione europea, esaminato il disegno di legge in titolo, formula, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando tuttavia il Governo a valutare le misure opportune da adottare per assicurare il più efficace raccordo fra la Commissione per le adozioni internazionali e le strutture diplomatiche e consolari del Ministero degli affari esteri".

Intervenendo per dichiarazione di voto, il senatore ANTONIONE (DC-Ind-MA), pur non opponendosi pregiudizialmente rispetto ad una diversa articolazione interna delle responsabilità ministeriali, esprime tuttavia un parere negativo generale sulla ridefinizione delle funzioni rientranti nell'ambito complessivo del Governo e delle attribuzioni specifiche del Ministero degli affari esteri. Ribadisce altresì l'opportunità di una seduta volta alla trattazione della riorganizzazione del Ministero degli affari esteri.

 Il sottosegretario CRUCIANELLI interviene brevemente per descrivere le deleghe affidate ai vice ministri ed ai sottosegretari del Ministero degli affari esteri, dichiarando inoltre la propria disponibilità ad intervenire in una successiva seduta per illustrare più nel dettaglio i profili inerenti all'organizzazione del suddetto dicastero.

 Il senatore MORSELLI (AN) sottolinea la grave incongruenza fra i rilievi di ordine politico e sui profili di legittimità mossi dagli esponenti dell'attuale maggioranza nella scorsa legislatura in ordine alla riorganizzazione dei Ministeri del precedente Governo e l'evidente pletoricità che caratterizza la composizione dell'attuale Esecutivo, che pone seri problemi di credibilità. Più in particolare, per quanto attiene al Ministero degli affari esteri, si pone l'esigenza di affrontare il tema, troppe volte rinviato nel passato, della sua riorganizzazione, questione che non può essere limitata alla verifica del funzionamento o dell'eventuale riordino di qualcuno dei suoi uffici ma che dev'essere più analiticamente approfondita nella prospettiva di una complessiva valutazione del suo ruolo, delle sue funzioni e delle sue strutture.

Per quanto attiene poi alla trasformazione del Ministero degli italiani nel mondo in un incarico di vice ministro incardinato nel Ministero degli affari esteri, conviene che, da un certo punto di vista, l'istituenda struttura potrebbe avvalersi, sostanzialmente, di maggiori risorse e mezzi di quanti non disponesse un Ministero senza portafoglio, ma osserva come si sia persa un'occasione, con il provvedimento in esame, di svolgere una più generale riflessione sul riordino dell'intera materia, tenendo anche conto dell'esigenza di ridefinire, anche alla luce del contesto attuale che vede partecipare le comunità italiane all'estero alle elezioni politiche, del ruolo delle organizzazioni e di organismi quali i Comitati degli Italiani all'Estero (COMITES) e il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (CGIE), profili che potrebbero essere efficacemente approfonditi istituendo una Commissione bicamerale ad hoc sul tema degli italiani nel mondo.

Per quanto attiene alla politica di cooperazione allo sviluppo, si augura che, oltre all'istituzione di un vice ministro specificamente competente, si possa procedere a quella riforma della relativa disciplina che viene ormai invocata da varie legislature senza che si sia riusciti a raggiungere progressi concreti.

 Sottolinea quindi, in conclusione, come problematiche quali quelle menzionate avrebbero dovuto più costruttivamente affrontate dal nuovo Governo avviando una più pacata riflessione in luogo di un provvedimento d'urgenza, motivi per i quali preannuncia il voto contrario della propria parte politica.

Interviene il senatore MELE (Ulivo), il quale esprime il proprio giudizio favorevole sulla proposta di parere, apprezzando la razionalizzazione operata con il provvedimento in esame attraverso l’accorpamento delle competenze relative agli italiani nel mondo e la definizione autonoma del Ministero del commercio estero al fine di assicurarne un’efficace azione sul piano internazionale. Ribadendo altresì l’opportunità emersa nel corso degli altri interventi di dare corso ad una riflessione più organica volta alla ridefinizione complessiva degli apparati organizzativi del Ministro degli affari esteri, mostra tuttavia disaccordo con il senatore Morselli in ordine alla costituzione di un’apposita Commissione bicamerale in materia, evidenziando come l’individuazione di una sede ad hoc potrebbe costituire fattore di appesantimento nel dibattito parlamentare.

Prende la parola il senatore MARTONE (RC-SE) per esprimere una valutazione positiva sulla proposta di parere, motivando il suo assenso con riferimento all’esigenza di razionalizzazione che il decreto in esame intende perseguire attraverso l’istituzione del Vice ministro per gli italiani nel mondo. Si sofferma altresì sulla questione relativa al commercio internazionale, rilevando in particolare come esso sia diventato uno dei campo privilegiati in cui si dispiega la politica estera — come si evince anche dalle alleanze che si formano nel quadro dei negoziati dell'OMC e dagli esiti dei vertici bilaterali dell'Unione europea, come quello recente di Vienna con i Paesi dell'America Latina — oltre che strumento principale per la lotta alla povertà. Ritiene pertanto opportuno un più fattivo coivolgimento del Ministro degli affari esteri, affinché le competenze relative al commercio con l’estero non rimangano di esclusiva competenza del Ministro per le politiche europee.

Successsivamente interviene il senatore DEL ROIO (RC-SE), il quale, esprimendosi favorevolmente sulla proposta di parere, ribadisce l’efficacia e la maggiore operatività che caratterizza la scelta volta ad istituire un Vice ministro per gli Italiani nel mondo incardinato nella struttura del Ministero degli affari esteri. Ciò in quanto tale scelta rappresenta la via più adeguata per fare fronte alle problematiche che investono i nostri connazionali all’estero presso le strutture consolari, come ad esempio riconoscimento delle cittadinanza italiana o il rilascio di passaporto. Conviene altresì con la proposta di aprire un confronto in ordine alla riorganizzazione della Farnesina e condivide l’iniziativa di istituire un Vice ministro con delega per la cooperazione.

 Il senatore PIANETTA (FI), pur esprimendo apprezzamento per la chiarezza dell'esposizione del relatore e per gli elementi di informazione forniti dal rappresentante del Governo, preannuncia il voto contrario a nome del suo Gruppo, giudicando negativamente il provvedimento in esame nel suo complesso e per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione. In particolare, oltre a condividere i rilievi mossi dagli oratori che lo hanno preceduto, esprime le proprie perplessità sulle soluzioni individuate in merito all'istituendo Ministero per il commercio internazionale, a prescindere dalle capacità del ministro che vi è stato preposto, che avrebbero meritato maggiore ponderazione.

 Giudica poi un grave fattore di indebolimento della capacità strategica e politica dell'Italia di incidere sullo scenario del Mediterraneo e del Medio Oriente, l'istituzione di un vice ministro ad hoc per tali aree, che confluiscono in deleghe attinenti a materie che in passato, invece, i ministri degli esteri avevano riservato a se stessi, conferendo in tal modo maggiore spessore e credibilità alla politica dispiegata dall'Italia nei confronti dei nostri interlocutori. Conclude sottolineando come tale esempio dimostri che all'aumento della quantità dei vice ministri non corrisponde un rafforzamento dell'incisività della politica estera italiana.

  Il senatore COSSUTTA (IU-Verdi-Com) preannuncia il voto favorevole della sua parte politica giudicando positivamente il provvedimento in esame nel suo complesso, ancorché presenti profili meritevoli di ulteriore approfondimento in quanto correlati a preoccupazioni non sempre ingiustificate. Condivide altresì l'ipotesi di approfondire in altre sedi il tema della riorganizzazione delle strutture e dell'attività del Ministero degli affari esteri.

 Il PRESIDENTE, alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito, si riserva di formulare alla Commissione una specifica proposta inerente a una procedura informativa da dedicare, in altra sede, alla riorganizzazione del Ministero degli affari esteri. Previa verifica della presenza del numero legale, pone quindi in votazione il mandato al relatore a formulare un parere nei termini dianzi esposti.

La Commissione approva infine la proposta del Presidente.

 


BILANCIO (5a)

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2006

3a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Pinza e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Casula.

 

 La seduta inizia alle ore 17,10.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(379) Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame del testo. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

 

Il presidente MORANDO, in qualità di relatore, ricorda che sono stati presentati numerosi subemendamenti agli emendamenti del Governo per la cui istruttoria è necessario un lasso di tempo che non è stato disponibile nella giornata odierna.

Propone pertanto di concentrare i lavori della Commissione secondo quanto richiamato dal senatore Azzollini e formulare il parere sul testo del provvedimento che passa ad illustrare: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’accoglimento delle seguenti condizioni:

 

1. che sia inserita una norma di copertura in riferimento agli oneri derivanti dalle indennità dovute ai nuovi Ministri, Vice Ministri e Sottosegretari del seguente tenore: "1. All’onere derivante dal presente provvedimento, connesso all’aumento del numero dei componenti del Governo, pari a euro 240.000 per l’anno 2006 e a euro 360.000 annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

 

2. che, con riferimento agli aspetti di criticità dovuti al trasferimento di funzioni e di personale tra le diverse amministrazioni – Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri – sia inserita nel testo una norma nella quale si precisa che il riferimento è agli organici di fatto e non alle dotazioni organiche di diritto e che le eventuali variazioni compensative tra le diverse amministrazioni avvengano in modo contestuale;

 

3. che all’articolo 1, comma 25, si è aggiunto infine il seguente periodo: "Dal riordino delle competenze ministeriali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro accorpamento non conseguono diritti alla perequazione dei trattamenti economici per i dipendenti trasferiti ovvero per quelli dell’amministrazione di destinazione che si riflettano in maggiori oneri per il bilancio dello Stato";

 

4. che, all’articolo 1, dopo il comma 25 del decreto-legge, sia inserito il seguente: "25-bis. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, attuativi del riordino dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui ai commi precedenti, devono essere corredati di relazione tecnica e sottoposti per il parere alle Commissioni parlamentari competenti e per i profili finanziari alle Commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

5. che sia introdotta una clausola del seguente tenore: "L’onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari, non deve essere superiore al limite di spesa complessivo riferito all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della presente normativa;

 

6. che sia inserita una clausola del seguente tenore: "In relazione al trasferimento di personale tra le diverse amministrazioni, qualora gli incarichi dirigenziali in qualunque forma conferiti superino i limiti previsti dalle normative vigenti presso le amministrazioni di destinazione, al fine di assicurare l’invarianza della spesa, le amministrazioni di provenienza rendono contestualmente indisponibili un pari numero di incarichi, equivalenti sul piano finanziario e riferiti a posizioni effettivamente occupate.".".

Il vice ministro PINZA non ha obbiezioni su molte delle condizioni inserite nel parere sul testo del decreto-legge con particolare riferimento a quelle relative al principio di invarianza della spesa e non ha nulla da obiettare, in particolare, sulla sottoposizione al parere delle Commissioni bilancio di Camera e Senato dei decreti attuativi del riordino in questione. Esprime tuttavia qualche perplessità sulla prima condizione, in quanto ritiene che la questione della copertura degli oneri relativi ai nuovi ministri, ai nuovi vice ministri, e ai nuovi sottosegretari sia ampiamente compensata nelle norme emendative che il Governo ha presentato alla Commissione di merito e che la Commissione bilancio esaminerà prossimamente.

Il senatore AZZOLLINI (FI) considera la proposta di parere con condizioni formulata dal Presidente un significativo passo avanti rispetto al provvedimento in esame. Rileva, tuttavia, la persistenza di profili problematici relativamente all’asserita assenza di diritti alla perequazione dei trattamenti economici per i dipendenti trasferiti, ritenendo difficile l’applicazione di tale previsione. Auspica ancora una volta la possibilità di ideare un meccanismo di verifica efficace, più stringente di quella prevista nel parere circa la possibilità delle Commissioni di verificare gli atti normativi di natura secondaria, osservando le difficoltà pratiche del Parlamento nell’ambito dei poteri di controllo. Auspica, inoltre, che la relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato possa risultare corredata anche di supporti numerici ai fini di una maggiore effettività della verifica piuttosto che limitarsi, come del caso di specie, ad affermazioni di carattere generale.

Il senatore BALDASSARRI (AN) esprime perplessità in merito alla quantificazione formulata per la copertura del provvedimento e riportata nella prima condizione della proposta di parere illustrata dal Presidente. Evidenzia al riguardo di aver effettuato una sua stima assai più elevata dell’importo ivi recato che supera gli 11 milioni di euro.

 Facendo riferimento ai cenni forniti dal vice ministro Pinza in ordine alla riduzione del numero dei componenti dello staff dei vice ministri, rileva che tale dato non è di per sé significativo e non comporta un automatico risparmio di spesa, stante la necessità di verificare il numero del personale esterno all’amministrazione.

Il senatore CICCANTI (UDC) osserva che il parere proposto dal Presidente costituisce un passo avanti per quanto concerne la quantificazione di alcuni oneri finanziari di cui aveva evidenziato la mancanza nella corso della precedente seduta e sottolinea che il provvedimento in esame risulta oneroso e non è ad invarianza del bilancio. Nel richiamare le osservazioni già formulate, fa presente che la proposta di parere aderisce alle posizioni del Governo piuttosto che a criteri di rigore. Richiamando le prescrizioni contenute nella proposta di parere, circa la clausola di equivalenza degli effetti finanziari ed il meccanismo di controllo sugli schemi di decreto attuativi, osserva che il Parlamento non ha elementi certi e concreti per effettuare la necessaria verifica sull’invarianza di spesa. In rapporto alla contestualità nelle compensazioni, rileva, infine, che dovrà operarsi una verifica nell’ambito della manovra finanziaria permanendo ad oggi profili di indeterminatezza.

Il senatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com), nel preannunciare il proprio voto favorevole sulla proposta di parere, esprime un giudizio generale positivo e, in particolare, in ordine alla prima condizione e ai rilievi critici svolti dal senatore Baldassarri, rileva che l’importo di riferimento non può che essere costituito dalla quantificazione effettuata dal Governo. Rileva poi taluni profili critici in ordine alla necessaria contestualità delle variazioni compensative, trattandosi di questioni che dovranno formare oggetto di trattativa tra le parti e le organizzazioni sindacali, con ogni conseguenza sulla incidenza dei tempi delle trattative medesime. Esprime, infine, un particolare apprezzamento in relazione alla proposta di parere nella parte che prevede una relazione tecnica sugli schemi dei decreti attuativi del riordino dei ministeri e la sottoposizione al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e a quelle del bilancio dei medesimi.

Il senatore MORGANDO (Ulivo), a nome del Gruppo dell’Ulivo, annuncia sin d’ora un voto favorevole sul parere proposto dal Relatore che ha, tra gli altri, il pregio di recepire tutte le questioni scaturite dal dibattito della seduta antimeridiana. Sottolinea inoltre come anche in questa occasione si confermi una buona pratica di questa Commissione circa l’esercizio delle sue funzioni di controllo, per gli aspetti finanziari, sull’attività legislativa del Governo. Le osservazioni inserite nel parere sono infatti condizionate, all’articolo 81 della Costituzione, ed hanno quindi un peso notevole. Esprime, infine, un giudizio favorevole sulla possibilità che alle Commissioni di merito e del bilancio dei due rami del Parlamento siano sottoposti, per il parere, i provvedimenti attuativi della riforma.

Il senatore FERRARA (FI) esprime, come già fatto da coloro che, dei Gruppi di opposizione, sono intervenuti sulla questione, perplessità sulla prima condizione inserita nel parere in relazione agli aspetti di quantificazione. Le obiezioni avanzate dal senatore Baldassarri, infatti, sollevano preoccupazioni sulle quali sarebbero necessarie rassicurazioni. Esprime invece un giudizio favorevole sulla quinta condizione posta nel parere circa la possibilità di un parere parlamentare sui provvedimenti attuativi della riforma mentre esprime, ancora una volta, forti riserve sulla relazione tecnica del disegno di legge, priva di elementi in grado di mettere la Commissione bilancio nella possibilità di esprimere un parere ponderato.

Il senatore POLLEDRI (LNP) annuncia anzitutto il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore anche se l’atto in questione appare sicuramente migliore del testo del decreto-legge e della relazione tecnica da cui il provvedimento è corredato, priva, come detto in più occasioni, dei necessari elementi per poter valutare. Anche le condizioni contenute nel parere non riusciranno tuttavia a rendere il provvedimento più adeguato alle prescrizioni dell’articolo 97 della Costituzione che dovrebbe garantire il principio del buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. Esprime inoltre perplessità sulla terza condizione posta dal parere che rischia di sollevare un pesante contenzioso sulla questione del divieto di perequazione dei trattamenti economici. Auspica, infine, che la Commissione di merito dichiari improponibili taluni degli emendamenti presentati come quello riguardante i consorzi agrari.

Il senatore ALBONETTI (RC-SE), annunciando il voto favorevole della sua parte politica, esprime un giudizio positivo su tutte le condizioni inserite nel parere. Esprime tuttavia qualche timore su come potrà svilupparsi il confronto tra il Governo e le organizzazioni sindacali dato che nel decreto non si intravedono i contorni della questione.

Il senatore BALDASSARRI (AN), incidentalmente, sottolinea come il metodo adottato per la verifica contabile sul provvedimento in esame sia quello che meglio può spiegare come nonostante la presenza dell’articolo 81 nella Costituzione e l’esistenza della legge n. 468 nell’ordinamento, il nostro Paese possa aver accumulato un debito pubblico ingente come quello attuale.

Il senatore Antonio BOCCIA (Ulivo), pur esprimendo un giudizio favorevole sul parere proposto dal presidente Morando, ritiene che sarebbe stato meglio non quantificare esattamente la prima condizione indicando soltanto la necessità di una quantificazione dell’onere. Propone poi di meglio precisare la quarta condizione in relazione all’espressione dei pareri parlamentari sui provvedimenti attuativi della riforma che potrebbero essere resi in 20 giorni. Propone, infine, l’aggiunta di una ulteriore condizione del seguente tenore: "Alla fine del comma 25 dell’articolo 1 aggiungere in fine le seguenti parole: ", trattandosi di mero trasferimento di risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente".".

Il presidente MORANDO, relatore, intervenendo in sede di replica, fa presente al senatore Baldassarri che la quantificazione da lui effettuata per dare copertura agli emolumenti dei nuovi ministri e dei nuovi vice ministri e sottosegretari è stata effettuata sulla scorta delle tabelle vigenti per il personale politico esistente. Qualora vi fossero approfondimenti ulteriori questo non impedirebbe al Governo di coprire l’onere con risorse più consistenti. Ritiene inoltre di non poter accogliere le obiezioni del senatore Ciccanti su talune condizioni inserite che certamente non contraddicono la relazione svolta questa mattina. Quanto poi alle proposte di modifica avanzate dal senatore Boccia dichiara di poter accogliere senz’altro l’ultima, ovvero l’aggiunta di una ulteriore condizione nel senso formulato dal proponente, mentre riguardo ai termini per l’espressione del parere fa presente che l’articolo 139-bis del Regolamento del Senato già prevede l’espressione del parere nel termine di 20 giorni. Non ha tuttavia obiezioni ad una precisazione terminologica della condizione relativa alle Commissioni obbligate all’espressione del parere. Infine, ritiene opportuno mantenere la prima condizione nel testo del parere illustrato.

Poiché non vi sono altri interventi, verificata la presenza del numero legale, il presidente MORANDO pone ai voti il parere illustrato, con le modifiche accolte, che risulta approvato.

 

 La seduta termina alle ore 18,40.

 

 


 

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2006

2ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Modica.

 

La seduta inizia alle ore 11.

 

IN SEDE CONSULTIVA

(379) Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

 

 

In apertura di seduta, la presidente Vittoria FRANCO (Ulivo) rivolge un affettuoso saluto al sottosegretario Modica, che interviene per la prima volta ai lavori della Commissione, ricordandone l'appassionato impegno in favore dei temi dell'istruzione e della ricerca in qualità di membro di questa stessa Commissione nel corso della XIV legislatura.

 

Ella riferisce indi alla Commissione sul provvedimento in titolo, osservando anzitutto che esso è volto a conferire un nuovo assetto all'organizzazione di Governo, al fine di renderne l'azione più efficace e funzionale alla realizzazione del programma dell'Unione.

Si sofferma quindi sulle parti del provvedimento che riguardano le competenze della Commissione, a partire dall'articolo 1, commi 7 e 8, che prevede l'istituzione, rispettivamente, del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, ai quali vengono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 300 del 1999. Al riguardo, ricorda infatti che tale decreto unificava in un’unica struttura ministeriale le funzioni facenti capo ai preesistenti Dicasteri della pubblica istruzione, da un lato, e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, dall’altro.

Ella dà indi conto del comma 9, che attribuisce al Ministero per i beni e le attività culturali le competenze in materia di turismo, nonché dei commi 16 e 17, che riguardano la denominazione dei nuovi Ministeri. Comunica peraltro che un emendamento del Governo, presentato presso la Commissione di merito, è volto a ripristinare la denominazione di "Ministero della pubblica istruzione".

Richiama infine la lettera a) del comma 19, che trasferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni in materia di sport che invece il decreto legislativo n. 300 del 1999 attribuiva al Ministero per i beni e le attività culturali.

Entrando nel merito delle modifiche, ella esprime l'opinione che la ripartizione delle funzioni in materia di Istruzione e Università e ricerca in due Ministeri distinti corrisponda a nuove esigenze rispetto al passato.

Se l'unificazione operata dal decreto legislativo n. 300 corrispondeva a un giusto concetto di unitarietà della formazione dalla scuola dell'obbligo all'alta formazione universitaria, ella ritiene infatti che le due strutture non si siano mai integrate veramente, rimanendo distinte anche se il Ministro era unico. Inoltre, sottolinea l'esigenza di dare più forza e funzionalità ai singoli settori, anche per creare strumenti migliori per raggiungere gli obiettivi di Lisbona, rispetto ai quali l'Italia è notoriamente molto in ritardo. Del resto, nella filiera della formazione il Ministero unico, da un lato, ha esaltato la relazione fra scuola e università ma, dall'altro, ha sacrificato la ricerca e l'innovazione, il cui rafforzamento è invece oggi diventato tanto più necessario rispetto al bisogno di accrescere la competitività del Paese.

Né vanno dimenticate le importanti funzioni di collegamento fra i due Ministeri che comunque permangono, fra cui quelle della formazione degli insegnanti e dell'orientamento degli studenti.

Passando allo scorporo dal Ministero per i beni e le attività culturali delle competenze sullo sport, la Presidente relatrice osserva che il suddetto Ministero esercitava esclusivamente un ruolo di controllo sul CONI e sull’Istituto per il credito sportivo, motivato dalla sola necessità di vigilare sull’impiego delle risorse pubbliche da parte di quegli istituti.

Già da tempo, invece, è aperto un dibattito sulla pratica sportiva e sulle sue peculiari e fondamentali funzioni di carattere educativo, sociale e formativo e sui suoi effetti in materia di tutela della salute e prevenzione di diverse patologie, nella consapevolezza di riconoscere allo sport un ruolo di importanza fondamentale ai fini dello sviluppo della società e della crescita dei giovani. Questo nuovo approccio rende necessari, a suo avviso, la programmazione e l’attuazione di vere e proprie politiche generali ed un rilancio dell’azione pubblica per il sostegno e lo sviluppo delle pratiche sportive e dell’educazione motoria, a partire dall’educazione sportiva nelle scuole, troppo spesso del tutto inesistente anche per l’endemica carenza di strutture adeguate all’interno degli edifici scolastici. Risulta pertanto sempre più evidente l'esigenza di un coordinamento delle politiche in materia di sport con quelle in favore dei giovani.

 Quanto all'attribuzione al Ministero per i beni e le attività culturali delle competenze sul turismo, ella sottolinea il fatto che la vocazione italiana al turismo culturale e di qualità rende necessarie accorte politiche di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed ambientale ed azioni per la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi di qualità che consentano di implementare l’economia del turismo in base a principi di sviluppo sostenibile e compatibile con i bisogni di preservazione del patrimonio stesso. Considerato che le politiche di governo dei territori, nonché le azioni relative allo sviluppo ed alla promozione turistica, sono prerogative dei governi locali e regionali, giudica quindi opportuna una sede nazionale di coordinamento e di collaborazione, che possa essere anche il luogo per la definizione dei criteri generali della compatibilità tra le politiche di promozione turistica e le irrinunciabili esigenze di conservazione dei beni culturali e paesaggistici. Si tratta di una scelta che può fornire alle regioni e agli enti locali gli ausili tecnici e scientifici necessari per compiere nei territori di competenza interventi che favoriscano il turismo culturale e la promozione della qualità.

 Per tali ragioni, propone l'espressione di un parere favorevole, con le osservazioni suesposte.

 Nel dibattito interviene il senatore VALDITARA (AN), il quale ricorda anzitutto che per accorpare il Ministero della pubblica istruzione con quello dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ci sono voluti due anni. Paventa pertanto che ce ne vogliano ora altri due per procedere allo scorporo, con conseguenti riflessi negativi sull'efficacia e l'efficienza dell'azione di governo. Né egli giudica convincenti le osservazioni della Presidente relatrice, ritenendo al contrario che la separazione dei due Ministeri abbia l'effetto di indebolire l'autonomia della scuola e dell'università. A differenza del Ministero unificato, che operava per grandi linee e grandi progetti, i due Ministeri separati interverranno infatti più pesantemente nei settori di rispettiva competenza, contraddicendo palesemente l'indirizzo avviato nella XIII Legislatura dal Centro-sinistra e non smentito dal Centro-destra.

 Egli critica poi il provvedimento sotto il profilo economico, attese le evidenti duplicazioni di costi che ne derivano.

 Infine, sottolinea la grave condizione di incertezza in cui versa il personale, che rischia di vedere messi in discussione i riconoscimenti acquisiti nella scorsa legislatura.

 Esprime pertanto una valutazione complessivamente assai negativa sul provvedimento, preannunciando fin d'ora il voto contrario del suo Gruppo.

 Il senatore BUTTIGLIONE (UDC) si richiama solo brevemente alle considerazioni, già ampiamente dibattute nella seduta di ieri dell'Assemblea, in ordine alla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza del decreto-legge n. 181, esprimendo l'opinione che nessuna esigenza di miglior funzionamento dell'Amministrazione pubblica imponesse tale provvedimento, ma solo ragioni di equilibri interni alla coalizione di Governo.

 Egli ripercorre indi la ratio che condusse, nel 1999, all'approvazione della "riforma Bassanini" sul riordino dei Ministeri: l'istituzione di Dicasteri con funzioni di coordinamento, volti a raccordare la fusione di strutture ministeriali preesistenti al fine di dare maggiore continuità di governo ad aree contigue. In tale prospettiva, l'istituzione dei Vice ministri avrebbe dovuto assicurare a ciascun settore la propria specificità. Per rispondere alle problematiche evidenziate dalla Presidente relatrice in ordine all'effettivo funzionamento dell'unificazione operata dal decreto legislativo n. 300 sarebbe stato pertanto sufficiente - a suo avviso - nominare due Vice ministri con responsabilità, rispettivamente, sulla scuola da un lato e sull'università e la ricerca dall'altro. Al contrario, la distribuzione degli incarichi di Vice ministro del presente Governo risulta del tutto arbitraria e distonica rispetto alle esigenze segnalate.

 Si è preferito così separare i due Ministeri, nonostante che la prospettiva europea di Lisbona di un'economia della conoscenza e di un governo globale del sistema formativo avesse consigliato un diverso disegno riformatore, al quale il Centro-sinistra sembra ora abdicare in favore di una prospettiva assai più confusa. Né nel decreto-legge n. 181 né nell'esposizione introduttiva della Presidente è infatti rintracciabile, a suo avviso, un compiuto disegno alternativo per il governo globale della formazione.

 A ciò si aggiunge la preoccupazione vivissima, prosegue, per l'organizzazione amministrativa, che solo ora cominciava ad assestarsi rispetto all'unificazione.

 Egli esprime invece soddisfazione per il trasferimento delle competenze in materia di turismo presso il Ministero per i beni e le attività culturali, in considerazione dell'intima connessione tra tale settore e la valorizzazione dell'immenso patrimonio storico-artistico del Paese.

 Maggiore preoccupazione desta tuttavia lo scorporo dal predetto Ministero delle funzioni in materia di sport, in vista della creazione di una struttura ad hoc.  Lo sport deve infatti restare libero e autoamministrarsi al di fuori di qualunque direzione politica. Allo Stato non possono che competere poteri di vigilanza, che non giustificano in alcun modo l'istituzione di una struttura amministrativa specifica.

 Il senatore ASCIUTTI (FI) ritiene che il decreto-legge n. 181 confermi la correttezza dell'analisi a suo tempo compiuta dal Centro-destra in ordine alla "riforma Bassanini" del 1999, laddove fu ritenuto che essa accorpava molti Dicasteri solo in previsione della presumibile vittoria della Casa delle Libertà alle elezioni politiche del 2001.

 La stessa Presidente relatrice ha riconosciuto del resto, prosegue, che l'unificazione del Ministero della pubblica istruzione con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica corrispondeva a un giusto concetto di unitarietà della formazione dalla scuola dell'obbligo all'alta formazione universitaria, così com'è senz'altro vero che le due strutture ministeriali non si siano ancora propriamente fuse. A suo avviso, sarebbe stato tuttavia assai preferibile garantire al processo un fisiologico tempo di assestamento anziché dare avvio ad un altro processo, di segno nettamente opposto. In questo modo si contraddice infatti l'esigenza - condivisa invece da tutte le forze politiche - di un'azione di governo unitaria, che risulterà assai difficile garantire a livello di Consiglio dei Ministri.

 Né risulta in alcun modo realistico ipotizzare una tale riforma assicurando l'invarianza della spesa. Con solo riferimento allo scorporo delle funzioni in materia di sport, osserva ad esempio che l'istituzione di una nuova struttura per la realizzazione di compiti già svolti da dipartimenti preesistenti, che non vengono smantellati in considerazione delle loro altre competenze, non potrà non determinare aggravi di spesa.

 Preannuncia pertanto un convinto voto contrario sul provvedimento, la cui unica motivazione risiede a suo avviso nel tentativo di accogliere il maggior numero possibile di richieste di incarichi ministeriali da parte di una coalizione eterogenea e conflittuale. Si riserva poi di approfondire in sede di dichiarazioni programmatiche dei diversi Ministri gli effettivi intendimenti di merito del nuovo Governo.

 La senatrice SOLIANI (Ulivo) ritiene del tutto legittimo che l'organizzazione del Governo abbia oggi esigenze diverse rispetto a qualche anno fa. Né il rapporto fra visione globale e articolazione dell'azione di governo si esaurisce nel decreto-legge in esame, che peraltro a suo avviso non contraddice affatto la necessità di una direzione politica unitaria.

 Se da un lato il Paese sollecita con vigore la coalizione uscita vincitrice dalle elezioni di aprile a governare, ed in tal senso il decreto-legge n. 181 trova piena giustificazione, dall'altro il principio della conoscenza come processo unitario non è infatti in alcun modo messo in discussione. La coalizione di Centro-sinistra ritiene tuttavia che a tal fine non sia affatto sufficiente un Ministero unitario, bensì sia indispensabile una cultura politica che se ne faccia interprete. Finora invece, nonostante l'unificazione dei due Dicasteri preesistenti, vi è stato un mero accostamento degli interventi, che non ha garantito un'efficace azione di governo del sistema. Ella ritiene pertanto che, acquisita la visione globale e assicurando vigilanza costante affinchè essa non venga smentita, occorrano ora interventi più efficaci e mirati sui problemi, affiancati da una forte capacità di raccordo e coordinamento. Ciò non postula, a suo avviso, il ripristino di misure centralistiche o lesive dell'autonomia; al contrario, valorizza gli altri centri di responsabilità, quali le istituzioni scolastiche autonome, gli enti territoriali, la dimensione regionale. In tale ottica, gli interpreti del coordinamento non sono tanto i Vice ministri, bensì i Ministri stessi, che devono garantire un'efficace assunzione di responsabilità, sulla quale la Commissione non mancherà peraltro di esercitare il proprio ruolo di controllo.

 Dopo aver espresso vivo apprezzamento per la scelta, contenuta nell'emendamento del Governo alla Commissione di merito, di ripristinare la denominazione di "Ministero della pubblica istruzione", ella nega poi che lo scorporo delle funzioni in materia di sport dal Ministero per i beni e le attività culturali rischi di compromettere l'autonomia del settore e registra con favore la scelta innovativa di trasferire invece al predetto Ministero il settore del turismo.

 Conclude affermando che, a suo giudizio, la presenza in ogni luogo di Governo di rappresentanti delle diverse forze politiche della maggioranza conferma l'impegno di tutti gli schieramenti in favore del programma con cui l'Unione si è presentata agli elettori, nel pieno rispetto dei principi democratici. Preannuncia pertanto un convinto voto favorevole sul provvedimento.

 Anche la senatrice CAPELLI (RC-SE) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, dichiarando anzitutto di condividere l'emendamento del Governo che ripristina la denominazione di "Ministero della pubblica istruzione", quale riassunzione esplicita di responsabilità rispetto ai compiti di educazione e formazione.

 Quanto al merito del riordino dei Ministeri, ella ritiene che si tratti di un processo coerente con il programma dell'Unione che, sui temi della conoscenza, è molto vicino alla società civile e alle rappresentanze sindacali.

Né la separazione fra Istruzione e Università contraddice il principio della società globale della conoscenza, che ha spinto gli stessi operatori interessati ad unificare le proprie competenze per procedere nel cammino di integrazione europea. Essa investe infatti un livello diverso, corrispondendo all'esigenza di riorganizzazione delle strutture ministeriali che, malgrado il decentramento amministrativo partito dal 2000, non hanno potuto finora superare un forte impianto accentratore. Occorre pertanto distinguere fra globalità della conoscenza, che postula un grande coordinamento fra istruzione, università e ricerca, ed esigenze di efficacia strutturale, nel rispetto di una coerente logica organizzativa. Né tale riordino risulta, a suo avviso, lesivo dell'autonomia scolastica, nel cui ambito - non va dimenticato - si svolge un'ampia fetta di ricerca.

Il senatore STORACE (AN) apprezza lo sforzo del Centro-sinistra per sostenere il decreto in esame. Osserva tuttavia come nel programma dell'Unione vi fosse l'impegno di abrogare la "legge Moratti", non la "riforma Bassanini".

 Quanto all'obiezione mossa in questi giorni al Centro-destra, secondo cui anche la XIV Legislatura ha avuto inizio con un decreto-legge di riordino dei Ministeri, occorre rilevare che nel 2001 la "riforma Bassanini" non era ancora entrata in vigore, mentre ora essa ha conosciuto cinque anni di applicazione. Per modificarla sarebbe stato pertanto preferibile, a suo avviso, procedere per le vie ordinarie, senza ricorrere allo strumento d'urgenza. Del resto, la "riforma Bassanini" maturò in tre anni (dalla legge di delega del 1997 al decreto legislativo del 1999) e, al momento dell'insediamento del governo Berlusconi del 2001, il Centro-destra accettò quella sfida apportandovi solo limitate modifiche (quali l'istituzione del Ministero della salute), ora confermate dal Centro-sinistra.

 Passando poi alla condizione del personale, egli invita la Presidente relatrice a tenere conto, nel parere che si accinge a redigere, dell'esigenza di non compromettere la posizione contrattuale dei lavoratori, anche alla luce dell'elevato numero di operatori coinvolti. Al riguardo, deplora peraltro che il Ministro per la funzione pubblica, ad un mese dall'emanazione del decreto-legge, non abbia ancora trovato il tempo di incontrare le organizzazioni sindacali interessate, ad evidente dimostrazione dell'insussistenza dei presupposti di urgenza del provvedimento.

 Quanto all'emendamento presentato dal Governo in Commissione affari costituzionali, che ripristina la denominazione di "Ministero della pubblica istruzione", rileva che il servizio dell'istruzione è senz'altro pubblico, a prescindere da chi lo esercita. Tuttavia, proprio perché si tratta di affermazione indiscussa, giudica superfluo doverlo rimarcare ed assicura un forte impegno del Centro-destra per evitare che possano essere poste limitazioni alla libertà di scelta del cittadino rispetto ai percorsi educativi.

 Soffermandosi indi sul trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle competenze in materia di turismo, egli si esprime in senso favorevole, a condizione che il Ministro sia pienamente coinvolto nell'assegnazione delle relative risorse.

 Con riferimento infine allo scorporo dal predetto Ministero delle competenze in materia di sport, egli deplora anzitutto l'aggravio di costi conseguente alla duplicazione delle strutture. Critica altresì l'intenzione del Governo di affidare la vigilanza sull'Istituto per il credito sportivo alla competenza congiunta della Presidenza del Consiglio e del Ministero per i beni e le attività culturali.

Invita conclusivamente la Presidente relatrice a redigere un parere articolato sul provvedimento, che dia conto dei profili di criticità manifestati.

Il senatore RANIERI (Ulivo) dichiara preliminarmente di condividere molte delle opinioni espresse dall'opposizione, fra cui in primo luogo l'esigenza di una forte integrazione della filiera del sapere e di un allargamento dei settori coinvolti, con particolare riferimento al Lavoro e allo Sviluppo economico. Auspica pertanto un proficuo lavoro comune nel corso della legislatura.

A suo avviso, il riordino dei Ministeri è tuttavia necessario e trova la sua motivazione nel malfunzionamento dell'unificazione fra Ministero della pubblica istruzione e Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in questi anni. L'integrazione non ha infatti dato esito positivo, essendo le due strutture sostanzialmente rimaste separate. Né a tal fine è risultata di utilità l'istituzione nella XIV legislatura di un Vice ministro per l'università e la ricerca, atteso che proprio questo settore ha avvertito un'insostenibile emarginazione e ha posto in essere forti pressioni in favore dello scorporo.

Occorre dunque riportare ora i due settori su un piano di parità ed in tal senso egli giudica positivamente che proprio su questo punto non si siano registrate conflittualità analoghe a quelle verificatesi invece con riguardo ad altri segmenti del riordino.

La responsabilità della programmazione dell'offerta formativa, così come l'integrazione di sistema, spetta del resto alle regioni, ed in tale ottica la coalizione di Governo, a differenza dell'ex ministro Moratti, ritiene che la Conferenza Stato-Regioni sia un completamento del processo anziché un intralcio all'attività legislativa.

 Preannuncia conclusivamente il voto favorevole sul provvedimento.

 Il senatore STRANO (AN)nega che il decreto-legge avesse i requisiti costituzionali di necessità ed urgenza e ritiene che i suoi risultati non potranno che essere negativi. Né gli consta che l'ex ministro Moratti non tenesse costanti consultazioni, in primo luogo con la Conferenza dei Rettori (CRUI). Certamente, ella aveva revocato in dubbio alcuni poteri consolidati, ma si trattava senz'altro di un'iniziativa condivisibile. L'attuale suddivisione del Ministero dell'istruzione da quello dell'università rappresenta invece una scelta niente affatto funzionale, bensì volta a restaurare un assetto discutibile.

 Nel giudicare quindi speciose le motivazioni addotte dalla maggioranza a sostegno del provvedimento, egli osserva che anche l'accorpamento delle competenze in materia di turismo presso il Ministero per i beni e le attività culturali presenta limiti oggettivi, atteso che sconta una grande sottovalutazione del settore. Proprio in questo caso, sarebbe stato infatti preferibile istituire una struttura ministeriale ad hoc, volta ad assicurarne un'adeguata valorizzazione.

Quanto invece all'istituzione di un Ministero per lo sport, esso manca completamente di una chiara indicazione delle competenze.

Ancora una volta, si tratta quindi - a suo avviso - della risposta alla diffusa brama di incarichi ministeriali della maggioranza, confermata dalla recente nomina di ulteriori tre sottosegretari, che consegna alla burocrazia segmenti crescenti di potere.

Preannuncia conseguentemente un convinto voto contrario sul provvedimento.

 La senatrice GAGLIARDI (RC-SE), anche alla luce delle dichiarazioni del senatore Storace, conviene che sul ripristino della denominazione del "Ministero della pubblica istruzione" si manifesti un punto saliente di dissenso tra i due schieramenti. A suo avviso è peraltro proprio su questo punto che il Governo di Centro-destra ha perso nella scorsa legislatura una partita significativa a tutti i livelli della formazione.

 Quanto alle critiche mosse in ordine alla distribuzione degli incarichi nell'ambito della maggioranza di Governo, ella rivendica la natura composita dell'attuale Esecutivo, il cui pluralismo corrisponde alle diverse anime della società civile. Le complesse mediazioni che ne conseguono rappresenta pertanto una sfida nuova che nulla ha a che vedere con il vecchio "manuale Cencelli".

 Entrando nel merito del provvedimento, ella ritiene che l'esperienza più recente abbia consapevolmente perseguito la negazione dell'autonomia della ricerca, nonostante le esigenze imposte dalla prospettiva internazionale. La prevista separazione del Ministero dell'istruzione da quello dell'università è volta pertanto a sostenere il Paese nel difficile recupero anzitutto a livello europeo, tanto più che l'unitarietà della conoscenza non può certamente essere banalmente circoscritta alle sue modalità organizzative.

Il senatore AMATO (FI) sottolinea che l'accorpamento tra Turismo e Beni culturali rappresenta l'unico elemento condivisibile del provvedimento.

Richiamandosi alle critiche precedentemente illustrate, egli paventa poi il rischio di una contrazione dell'autonomia del settore sportivo, su cui ritiene necessario un chiarimento del Governo.

Sul profilo della separazione dei Ministeri dell'istruzione e della università e ricerca, manifesta difficoltà a comprendere la ragione sottesa a tale scelta, giudicando a tal fine insoddisfacente la presa d'atto della scarsa funzionalità dell'integrazione delle competenze precedentemente disposta. A suo avviso, la divisione dei due Ministeri corrisponde invece ad una precisa scelta politica, volta a dare visibilità a due corporazioni, quella della scuola e quella dell'università, e risulta sostanzialmente funzionale al blocco sociale del Centro-sinistra.

Il senatore DAVICO (LNP), pur ritenendo legittima l'esistenza di un pluralismo di coalizione, invita a focalizzare l'attenzione sulla situazione conseguente al risultato elettorale e sulla spaccatura del Paese.

Intervenendo sul merito del provvedimento, egli richiama poi la distinzione tra un'azione di riordino - consistente nel semplice spostamento di alcune funzioni - e un'operazione di riforma - la quale presuppone invece una revisione dell'impianto generale di un settore.

Il senatore precisa inoltre che non bisogna trascurare i principali utenti di tale processo di riorganizzazione ministeriale, ovvero i giovani, per i quali sarebbero più efficaci politiche di semplificazione atte ad assicurare loro una struttura unitaria di orientamento. Anche per quanto riguarda il tema delle competenze in materia di sport, esse avrebbero potuto più utilmente confluire nell'ambito del Ministero unificato.

Si pronuncia peraltro favorevolmente sulla nuova denominazione "pubblica istruzione" riferita al Ministero in esame, come risultante dall'emendamento governativo.

 In conclusione, egli valuta irrealistica la richiesta avanzata da alcuni senatori di promuovere a livello regionale un'azione di sintesi e di coordinamento delle competenze in tema di istruzione, a fronte della volontà governativa di disperdere tali funzioni a livello centrale.

Il senatore MARCONI (UDC), rimarcando la complessità della coalizione di maggioranza - che ha determinato un incremento irrazionale delle posizioni di Governo - sottolinea la disonestà intellettuale dell'attuale compagine governativa, che agisce in contrasto con gli impegni assunti in campagna elettorale.

Sul merito del provvedimento, il senatore manifesta le sue perplessità sulla reintroduzione dell'aggettivo "pubblica" riferito alla denominazione del Ministero dell'istruzione, in quanto foriera di possibili equivoci.

Per quanto attiene invece ai Beni e alle attività culturali, auspica un riequilibrio della spesa destinata rispettivamente ai beni e alle attività culturali, dato che negli ultimi anni c'è stata una preponderanza delle seconde sui primi.

Infine, con riferimento al nuovo Ministero dell'università e della ricerca, ritiene che esso non riuscirà di per sé a incentivare la ricerca, atteso che l'unico mezzo in grado di potenziare quest'ultima, con particolare riferimento a quella scientifica, è da rinvenirsi nell'aumento dei fondi ad essa destinati.

 

 Il senatore SCALERA (Ulivo) esprime apprezzamento la discussione in corso, che ha offerto indubbi spunti per un'utile riflessione, traendone l'auspicio di un proficuo lavoro comune.

 Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il sottosegretario MODICA, il quale assicura l'impegno del Governo a tenere nella massima considerazione il dibattito parlamentare.

 Registra indi con soddisfazione il consenso pressoché unanime sull'accorpamento delle competenze in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali.

 Quanto all'istituzione di una struttura autonoma per lo sport, nega che essa sia lesiva dell'autonomia del settore. Né ritiene che un mero spostamento di competenze potrebbe avere conseguenze siffatte. Al contrario, l'autonomia dello sport è una scelta politica che il Governo di Centro-sinistra conferma pienamente. In tale ottica, l'attribuzione della delega in materia di sport ad un Ministro ad hoc, che associa le competenze in materia di politiche giovanili, rappresenta una scelta politica forte in favore dei giovani. Né le scelte organizzative, che investono la sfera della gestione, compromettono in alcun modo l'unitarietà della politica di indirizzo. Il Governo infatti è pienamente consapevole che anche laddove le competenze sono distinte occorre assicurare unitarietà di indirizzo.

 Passando alla contestata separazione tra Istruzione e Università e ricerca, osserva anzitutto che, se l'unitarietà del sistema del sapere è fuori discussione per tutti gli schieramenti politici, quest'ultimo si articola tuttavia in una filiera complessa, nell'ambito della quale qualunque suddivisione delle competenze è opinabile. Occorre quindi affrontare la questione con pragmatismo, anche sulla base delle esperienze più recenti. Al riguardo, egli rammenta che in passato il Ministero della pubblica istruzione aveva competenza anche sull'università ma non, a partire dagli anni Settanta, sulla ricerca. Indi, nel 1989 fu deciso un diverso accorpamento delle competenze, che vide i settori dell'università e della ricerca confluire in un'unica struttura ministeriale al fine di rafforzare il legame fra la formazione superiore e la ricerca e conferire conseguentemente maggiore autonomia a tale segmento. Prima ancora della cosiddetta "riforma Bassanini", il primo governo Prodi attribuì peraltro al medesimo ministro Berlinguer la responsabilità dei due Ministeri distinti, verificando già in quell'occasione sensibili difficoltà di gestione.

 Indi, nella scorsa legislatura, il ministro Moratti sperimentò per la prima volta la conduzione del Ministero unificato dimostrando tuttavia l'impossibilità di gestire i due settori allo stesso tempo.

 Alla luce di queste esperienze, occorre prendere atto che nessuna buona pratica ha offerto soluzioni ottimali. L'attuale Governo si è pertanto assunto la responsabilità di separare i due Ministeri, ritenendo di conferire così maggiore importanza al settore, e chiede il conforto del Parlamento su tale scelta. Egli informa peraltro che è intenzione dell'Esecutivo assicurare una costante concertazione fra i due Ministri, unitamente a quelli responsabili in materia di innovazione, sport e sviluppo economico, al fine di dare unitarietà al sistema.

 Né va dimenticato, come invece accadeva nel precedente sistema, che l'università non è solo il punto di arrivo della filiera del sapere, ma anche il primo della filiera della ricerca, rappresentando il luogo principale della ricerca curiosity driven.

 Inoltre, il nuovo Ministero dell'università avrà maggiormente modo di dedicarsi agli enti di ricerca, che hanno invece perso larghi spazi di autonomia nell'assetto precedente. In tal senso, sottolinea che il Ministero unitario non si è rivelato in alcun modo garanzia di autonomia.

 Rispondendo indi analiticamente agli intervenuti nel dibattito, replica anzitutto al senatore Valditara, di cui condivide le preoccupazioni relative al personale. Assicura pertanto la massima attenzione del Governo su tale punto. Quanto ai tempi del riordino, egli osserva che l'adozione di uno strumento di urgenza era conseguente all'esigenza di assicurare una sollecita azione di Governo.

 In una breve interruzione, il senatore VALDITARA (AN) precisa che la propria preoccupazione era connessa ai tempi necessari per la conduzione a termine del nuovo riordino, visto che per la precedente unificazione sono stati necessari ben due anni. Ribadisce pertanto il rischio che ce ne vogliano altri due per la separazione, con conseguenti inefficienze e ritardi burocratici.

Il sottosegretario MODICA conviene che si tratti di una sfida ed assicura pertanto un fattivo impegno per il sollecito compimento della riforma.

 Al senatore Buttiglione risponde osservando che l'esperienza dei Vice ministri non è risultata positiva.

 Il rapporto tra scuola e università è del resto bidirezionale, atteso che la scuola alimenta l'università e quest'ultima forma i docenti. L'università alimenta tuttavia anche il sistema della ricerca e ne è alimentato. I doppi legami sono quindi molteplici e l'organizzazione delle competenze è tutt'altro che scontata.

 Quanto all'affermazione del senatore Asciutti, secondo cui l'attuale provvedimento confermerebbe la pretestuosità della "riforma Bassanini", egli rileva che il Centro-sinistra non ha demolito affatto l'intero impianto di quella riforma, mantenendone invece in vigore parti significative fra cui ad esempio l'accorpamento di competenze fra Economia e Finanze.

 Il rispetto dell'invarianza della spesa è invece un impegno che il Governo ha preso con il Parlamento ed il Paese.

Conviene poi con la senatrice Soliani che occorre dedicare la massima attenzione onde evitare ogni rischio di neo centralismo ed assicurare che i due nuovi Ministeri si muovano nella direzione della responsabilità nelle materie di rispettiva competenza.

Si tratta del resto, prosegue, di un rischio paventato anche dalla senatrice Capelli, alla quale assicura altresì l'impegno del Governo a riconoscere le attività di ricerca svolte anche nella scuola e negli altri settori della società.

Ribadisce indi al senatore Storace che il Governo non ha abrogato l'intera "riforma Bassanini". Quanto al ripristino della denominazione del "Ministero della pubblica istruzione", conviene che l'istruzione sia un servizio pubblico a prescindere dalla pluralità di soggetti che partecipano al settore. La materia è del resto chiaramente disciplinata da una legge dello Stato, che nessuno intende revocare in dubbio. Al contrario, il mancato ripristino della denominazione del Ministero aveva provocato un vasto dissenso.

In una breve interruzione, il senatore STORACE (AN) prende atto con soddisfazione delle rassicurazioni fornite dal Sottosegretario, lamentando tuttavia l'enfasi con cui è stato presentato l'emendamento di ripristino.

 Riprendendo la propria replica, il sottosegretario MODICA risponde al senatore Ranieri, convenendo sul ruolo del sistema regionale nel processo di integrazione.

 Quanto alle osservazioni del senatore Strano sul contrasto che l'ex ministro Moratti avrebbe condotto nei confronti di poteri consolidati in ambito universitario, ritiene che esso nulla abbia a che vedere con una diversa articolazione delle competenze. Assicura comunque che uno degli obiettivi prioritari del Governo è quello di evitare poteri diversi dal riconoscimento del merito.

Egli conviene poi con la senatrice Gagliardi sull'insuccesso del precedente processo di integrazione fra i due Ministeri, ribadendo che l'attuale assetto risulta più vicino alla realtà.

Ritiene altresì di aver già risposto a buona parte delle osservazioni del senatore Amato, al quale conferma di ritenere che - anche alla luce dell'esperienza pregressa - la separazione fra i due Ministeri può assicurare risultati migliori dell'unificazione.

Conviene indi con il senatore Davico in ordine alle speranze alimentate dal Ministero unificato con particolare riferimento ad un più efficace svolgimento dei compiti di orientamento dei giovani. Occorre tuttavia prendere atto che ciò non è accaduto.

Al senatore Marconi, che aveva lamentato una sostanziale disonestà intellettuale del Centro-sinistra, laddove non avrebbe dichiarato con chiarezza agli elettori l'intenzione di separare i due Ministeri, replica che nel programma dell'Unione vi sono comunque precise indicazioni in ordine alla necessità di una gestione attenta alle esigenze dei due settori.

Agli intervenuti replica altresì la presidente relatrice Vittoria FRANCO (Ulivo), la quale illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al presente resoconto).

Per dichiarazione di voto contrario interviene il senatore VALDITARA (AN), il quale - pur ringraziando il sottosegretario Modica per l'analitica risposta - ritiene che il dibattito abbia evidenziato numerose incongruenze anche negli interventi di maggioranza.

Anzitutto, ritiene che il pluralismo della coalizione non possa legittimare lo spreco di risorse. Inoltre, prende atto che il Centro-sinistra ha inteso sostanzialmente rinnegare la "riforma Bassanini", abrogandone segmenti significativi.

Quanto al merito del provvedimento, egli non può non deplorarne le conseguenze negative sul piano finanziario e amministrativo, tanto più che il personale sarà ora impegnato, per un altro lungo lasso di tempo, nella ridefinizione delle competenze anziché nell'espletamento delle proprie funzioni. Né la Presidente relatrice ha a suo avviso fornito adeguate assicurazioni, nel parere illustrato, rispetto alle preoccupazioni espresse in ordine alla posizione contrattuale del personale, con particolare riferimento alle indennità riconosciute dal precedente Governo.

Quanto al favore che sarebbe stato accordato, nella precedente gestione, alla ricerca applicata, osserva che si trattava esclusivamente dell'esigenza di riguadagnare posizioni rispetto alla media europea.

La prevista separazione fra i Ministeri finisce invece per mortificare la scuola, relegandola ad un ruolo secondario.

Lo stesso sottosegretario Modica ha del resto riconosciuto, prosegue, che il provvedimento si prefigge lo scopo di assicurare interventi più incisivi nei vari settori, ponendosi quindi nell'ottica della gestione e non in quella dell'indirizzo.

Esprime pertanto il convinto voto contrario del suo Gruppo sullo schema di parere della  Presidente relatrice, deplorando che i due Ministri a cui è stata attribuita la responsabilità dell'istruzione, dell'università e della ricerca non abbiano alcuna competenza specifica nei rispettivi settori. Si tratta pertanto di una mera spartizione di incarichi fra diverse componenti della maggioranza, di cui il decreto-legge in esame rappresenta la base giuridica pur ponendosi in netto contrasto con lo stesso programma elettorale dell'Unione e provocando l'effetto di un sensibile aggravio della spesa pubblica.

Il senatore ASCIUTTI (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che il seguito dell'esame del provvedimento in titolo sia rinviato alla seduta già convocata per le ore 15 di oggi.

La senatrice SOLIANI (Ulivo) esprime invece l'avviso che l'esame del provvedimento possa essere concluso nella seduta in corso.

Il senatore BUTTIGLIONE (UDC) lamenta la ristrettezza dei tempi dedicati all'esame di un provvedimento così importante, che testimonia lo scarso rispetto del Centro-sinistra nei confronti della scuola e dell'università, ovvero del Parlamento.

La presidente relatrice Vittoria FRANCO (Ulivo) nega che vi sia stata alcuna compressione dei tempi, come testimonia l'ampio dibattito svoltosi e l'analitica replica del sottosegretario Modica.

Il senatore STORACE (AN) riconosce alla Presidente una equilibrata conduzione dei lavori. Chiede tuttavia che alla Commissione sia assicurato il tempo necessario per predisporre eventuali emendamenti allo schema di parere avanzato.

La presidente relatrice Vittoria FRANCO (Ulivo) ricorda di aver sempre avuto presente l'esigenza di assicurare tempi congrui al dibattito, convocando fin dall'inizio due sedute per la trattazione del provvedimento in titolo.

Quanto all'esigenza manifestata dal senatore Storace, ricorda che sugli schemi di parere non è ammessa la presentazione di emendamenti formali. Possono tuttavia essere avanzati suggerimenti e richieste di modifica, il cui accoglimento è rimesso alla valutazione del relatore.

Il senatore VALDITARA (AN) rinnova la propria richiesta di integrazione dello schema di parere con riferimento alle esigenze del personale coinvolto dalla separazione dei Ministeri.

Il senatore STORACE (AN) lamenta che non sia consentita la presentazione di emendamenti.

 

La presidente relatrice Vittoria FRANCO (Ulivo) ribadisce che in sede consultiva tale facoltà non è ammessa. Accede peraltro alla richiesta di rinviare alla seduta pomeridiana la conclusione del provvedimento in titolo.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 


 

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2006

3a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione Pascarella.

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

IN SEDE CONSULTIVA

(379) Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri

(Parere alla 1^ Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

 

 Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

 

 In apertura di seduta la presidente relatrice Vittoria FRANCO (Ulivo) rivolge un saluto di benvenuto al sottosegretario Pascarella, che interviene per la prima volta ai lavori della Commissione, esprimendo l'auspicio di una proficua collaborazione.

 Comunica indi l'intenzione di integrare lo schema di parere illustrato nella seduta antimeridiana con riferimenti alla condizione del personale, al rispetto dell'autonomia dello sport, nonché alla necessità di sciogliere il nodo della doppia competenza in ordine ai compiti di vigilanza sull'Istituto per il credito sportivo.

Intervenendo per dichiarazione di voto, il senatore BUTTIGLIONE (UDC) si rammarica per l'assenza del sottosegretario Modica, ritenendo più proficua la partecipazione di uno stesso rappresentante del Governo durante l'intero dibattito. Per quanto attiene al merito del provvedimento, egli lamenta la mancanza di ragioni strutturali che legittimino la separazione tra l'Istruzione e l'Università e la ricerca.

Inoltre, manifesta sconcerto per l'impostazione, emersa nel dibattito, secondo la quale ai Ministri non competerebbe di assicurare l'unità di indirizzo politico (rimesso invece alle regioni o addirittura al Parlamento), bensì di occuparsi di compiti di gestione.

 Ad avviso del senatore, dovrebbero comunque essere quanto meno apportate delle modifiche alla proposta di parere della Presidente relatrice finalizzate, da un lato, a mantenere la sorveglianza esclusiva del Ministero per i beni e le attività culturali sull'Istituto per il credito sportivo (atteso che esso ha competenze anche in settori diversi dallo sport) e, dall'altro, ad assicurare la partecipazione del Ministro per i beni e le attività culturali alle decisioni sull'attribuzione delle risorse finanziarie per il settore del turismo.

Il senatore ASCIUTTI (FI), nel ringraziare il Governo per le puntuali risposte alle obiezioni formulate, precisa tuttavia di continuare a non condividere le motivazioni del provvedimento. Si tratta del resto di scelte che, se compiute dal Centro-destra, non avrebbero mancato di scatenare violente polemiche.

Il presunto obiettivo di invarianza della spesa, per poter essere attuato, necessiterebbe inoltre addirittura di tagli, che il Governo non dichiara.

Per quanto riguarda le competenze in materia di sport e di politiche giovanili, egli sottolinea infine l'incertezza dei confini delle deleghe, nonché l'incremento dei costi collegati alla creazione di nuove strutture ministeriali.

Pur registrando la disponibilità della Presidente relatrice a recepire alcune osservazioni emerse nel dibattito, egli conclude manifestando, pertanto, il parere contrario a nome del suo Gruppo.

La senatrice SOLIANI (Ulivo), apprezzando la qualità della discussione generale e della replica del sottosegretario Modica, precisa che spettano ai Ministri la guida politica e il coordinamento delle decisioni attinenti alle materie oggetto del dibattito. La garanzia di unitarietà dei processi relativi alla conoscenza e alla formazione potrà, a suo avviso, trovare adeguata protezione grazie alle capacità di intervento diretto dei singoli Ministri. Occorre del resto porre il Governo nelle condizioni di raggiungere gli obiettivi prefissi, nell'arco di un tempo ragionevole.

Ella osserva, inoltre, che esiste una pluralità di soggetti istituzionali interessati alla definizione delle politiche, di cui auspica la partecipazione nelle sedi opportune.

In conclusione, la senatrice, nel manifestare il voto favorevole a nome del suo Gruppo, enfatizza il particolare ruolo del Ministro per i beni e le attività culturali, il quale, in qualità di Vice presidente del Consiglio, potrà incentivare la concertazione nell'ambito del Consiglio dei ministri.

Nell'esprimere il voto favorevole per conto del suo Gruppo, la senatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-Com) auspica un approfondimento dei temi trattati nel dibattito in occasione delle dichiarazioni programmatiche dei Ministri competenti.

La senatrice CAPELLI (RC-SE) ringrazia il Sottosegretario per le puntuali risposte alle osservazioni emerse nel dibattito, segno di una capacità di ascolto del Governo nei confronti del Parlamento. Ritiene, altresì, di condividere il parere proposto dalla Presidente relatrice.

 Il senatore BORDON (Ulivo) giudica fondate le considerazioni del senatore Buttiglione sulla necessità di prevedere che la vigilanza sull'Istituto per il credito sportivo sia svolta dal solo Ministero per i beni e le attività culturali. Tuttavia, anche alla luce dei delicati equilibri raggiunti, egli ritiene inopportuno suggerire modifiche in questa sede.

 Il senatore DAVICO (LNP), nell'esprimere il voto contrario a nome del suo Gruppo, si rammarica per la mancata menzione della formazione professionale nel dibattito sull'unitarietà del percorso formativo. Egli sottolinea, inoltre, che il provvedimento contrasta con le esigenze di semplificazione emerse anche in sede europea.

Concluse le dichiarazioni di voto, la presidente relatrice Vittoria FRANCO (Ulivo) presenta un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al presente resoconto), che recepisce alcune delle osservazioni emerse nel dibattito.

Dopo che la PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, tale schema di parere modificato è posto ai voti ed accolto a maggioranza.

 

La seduta termina alle ore 15,50.


 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 379

 

 

 "La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

 

considerato che esso è volto a conferire un nuovo assetto all'organizzazione di Governo, al fine di renderne l'azione più efficace e funzionale alla realizzazione del programma dell'Unione,

 

esaminate in particolare le parti del provvedimento che riguardano le competenze della Commissione e quindi:

 

l'articolo 1, commi 7 e 8, che prevede l'istituzione rispettivamente del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, ai quali vengono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, che unificava in un’unica struttura ministeriale (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) le funzioni facenti capo ai preesistenti Dicasteri della pubblica istruzione, da un lato, e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, dall’altro.

 l'articolo 1, comma 9, che attribuisce al Ministero per i beni e le attività culturali le competenze in materia di turismo;

 l'articolo 1, commi 16 e 17, che riguarda la denominazione dei nuovi Ministeri;

 l'articolo 1, comma 19, lettera a), che trasferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni in materia di sport, che invece il decreto legislativo n. 300 del 1999 attribuiva al Ministero per i beni e le attività culturali;

 

considerato anche favorevolmente che un emendamento del Governo presentato alla Commissione di merito intende ripristinare la denominazione di "Ministero della pubblica istruzione",

 

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

 

1. La Commissione valuta positivamente la ripartizione delle funzioni in materia di istruzione e università e ricerca in due Ministeri distinti, corrispondente a nuove esigenze rispetto al passato. Se l'unificazione operata dal decreto legislativo n. 300 corrispondeva a un giusto concetto di unitarietà della formazione dalla scuola dell'obbligo all'alta formazione universitaria, è una realtà, tuttavia, il fatto che le due strutture non si sono mai integrate veramente, rimanendo distinte anche se il Ministro era unico. Inoltre, la Commissione condivide l'esigenza di dare più forza e funzionalità ai singoli settori, anche per creare strumenti migliori per raggiungere gli obiettivi di Lisbona, rispetto ai quali il nostro Paese è notoriamente molto in ritardo. Ciò, tanto più alla luce delle importanti funzioni di collegamento che permangono fra i due Ministeri, fra cui quelle relative alla formazione degli insegnanti e all'orientamento degli studenti. Analogamente, la nuova struttura può favorire un rapporto più diretto e proficuo con i lavoratori dei settori.

2.Circa lo scorporo dal Ministero per i beni e le attività culturali delle competenze sullo sport, la Commissione rileva che il suddetto Ministero esercitava esclusivamente un ruolo di controllo sul CONI e sull’Istituto per il credito sportivo, motivato dalla sola necessità di vigilare sull’impiego delle risorse pubbliche da parte di quegli istituti, nel rispetto del principio dell'autonomia dello sport, che non viene assolutamente leso dal trasferimento di competenze in oggetto. A fronte del dibattito in corso sulla pratica sportiva e sulle sue peculiari e fondamentali funzioni di carattere educativo, sociale e formativo e sui suoi effetti in materia di tutela della salute e prevenzione di diverse patologie, vi è invece la consapevolezza di riconoscere allo sport un ruolo di importanza fondamentale nello sviluppo della società e nella crescita dei giovani. Si impongono pertanto la programmazione e l’attuazione di vere e proprie politiche generali ed un rilancio dell’azione pubblica per il sostegno e lo sviluppo delle pratiche sportive e dell’educazione motoria, a partire dall’educazione sportiva nelle scuole ed in stretto raccordo con le politiche in favore dei giovani. La Commissione valuta quindi favorevolmente la delega di tali funzioni ad un Ministro senza portafoglio ad hoc.

3. Circa l'attribuzione al Ministero per i beni e le attività culturali delle competenze sul turismo, la Commissione ritiene che la vocazione italiana al turismo culturale e di qualità rende necessarie accorte politiche di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed ambientale ed azioni per la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi che consentano di implementare l’economia del turismo in base a principi di sviluppo sostenibile e compatibile con i bisogni di preservazione del patrimonio stesso. Considerato che le politiche di governo dei territori, nonché le azioni relative allo sviluppo ed alla promozione turistica, sono prerogative dei governi locali e regionali, la Commissione ritiene quindi opportuna una sede nazionale di coordinamento e di collaborazione, che possa essere anche il luogo per la definizione dei criteri generali della compatibilità tra le politiche di promozione turistica e le irrinunciabili esigenze di conservazione dei beni culturali e paesaggistici. In tal senso valuta positivamente l'accorpamento presso il Ministero per i beni e le attività culturali delle competenze in materia di turismo. Invita tuttavia la Commissione di merito ad assicurare che il trasferimento delle relative risorse finanziarie avvenga con il pieno coinvolgimento del Ministro per i beni e le attività culturali."

 

 


LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

meRCOLEdi' 14 GIUGNO 2006

2a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza della Presidente

DONATI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture Casillo.

 

La seduta inizia alle ore 16

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(379) Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni.)

 

Il relatore MAZZARELLO (Ulivo), illustrando le principali novità introdotte dal decreto-legge in conversione in materia di riordino delle attribuzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, osserva in particolare, come il decreto-legge disponga la ripartizione delle funzioni in materia di infrastrutture e trasporti, in precedenza spettanti ad un unico Ministero, fra il Ministero delle infrastrutture e quello dei Trasporti. La separazione ministeriale, decisa anche alla luce dei deludenti risultati conseguiti dal Dicastero unificato nel corso della precedente legislatura, comporta l’attribuzione al Ministero delle infrastrutture delle funzioni e delle competenze in materia di programmazione e di realizzazione infrastrutturale e al Ministero dei trasporti dei compiti di gestione e di logistica dell’intera mobilità. Più precisamente il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge attribuisce, attraverso un espresso rinvio all'articolo 42, comma 1 lettera a), b), d-ter), d-quater) e d-bis) (per quanto di competenza) del decreto legislativo 300 del 1999, al Ministero delle infrastrutture il compito di realizzare e gestire il sistema delle reti infrastrutturali nazionali del Paese, che comprende il sistema aereo, stradale, autoferroviario, portuale e metropolitano e tutto ciò che rimane di competenza statale in materia di edilizia residenziale, disponendo, nel contempo, il trasferimento ad esso delle risorse umane, strumentali e finanziarie, già attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le disposizioni su richiamate dispongono che il Ministero svolga le funzioni ed i compiti di competenza statale in primo luogo in materia di programmazione, finanziamento, realizzazione sia delle reti infrastrutturali di interesse nazionale che delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato; di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; di costruzioni nelle zone sismiche nonché di integrazione modale fra i sistemi di trasporto. In secondo luogo competono al neo istituito Ministero la pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, la realizzazione delle opere corrispondenti e la valutazione dei relativi interventi, nonché, in via residuale, la sicurezza e regolazione tecnica concernenti le competenze generali in materia di infrastrutture, ivi comprese le espropriazioni. Infine il comma 4 attribuisce al Ministero delle infrastrutture particolari competenze in materia di edilizia residenziale nelle aree urbane e di politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane. Il comma 5 del decreto-legge in conversione dispone, invece, il trasferimento, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, al Ministero dei trasporti, così denominato ai sensi delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 1, all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 300 del 1999, le funzioni già di spettanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ex articolo 42, comma 1 lettera c), d) e, per quanto di competenza, d-bis) del decreto legislativo 300 del 1999. Più in particolare il Ministero è chiamato a svolgere le funzioni ed i compiti di spettanza statale in materia di navigazione e di trasporto marittimo, di vigilanza sui porti, di demanio marittimo, di sicurezza della navigazione, di trasporto nelle acque interne, di programmazione - previa intesa con le regioni interessate- del sistema idroviario padano-veneto, di aviazione civile e di trasporto aereo. In secondo luogo sono attribuite al Dicastero le competenze in materia di trasporto terrestre, di circolazione dei veicoli, nonché di sicurezza dei trasporti terrestri. Infine competono al Ministero dei trasporti la sicurezza e la regolazione tecnica, salvo quanto stabilito da leggi e regolamenti, concernenti le competenze generali in materia di trasporti, ivi comprese le espropriazioni. I commi 14 e 15 del decreto-legge in conversione, infine, dispongono la sostituzione della denominazione "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", con le denominazioni rispettivamente di "Ministero delle infrastrutture" e di "Ministero dei Trasporti". Il Relatore sottolinea infine l’importanza di prevedere comunque adeguate forme di coordinamento interministeriale, da attuarsi anche, mediante la previsione di periodiche relazione alle Camere, tali da sopperire agli eventuali inconvenienti derivanti dalla netta separazione fra la fase della gestione e della logistica ed il profilo infrastrutturale.

 

 Il senatore MARTINAT (AN), dopo aver osservato come l’intervento novellatore del Governo abbia inciso su una riforma della struttura dell’Esecutivo approvata dallo stesso centrosinistra nel corso della XIIIa Legislatura, evidenzia le molteplici perplessità derivanti dall’intervento novellatore del Governo, il quale, nella parte in cui prevede la separazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in due autonomi Dicasteri risponde esclusivamente a logiche di spartizione partitica. L’oratore sottolinea inoltre come la riforma ministeriale determini fra l’altro una non paritaria ripartizione delle competenze fra i due Dicasteri, penalizzando eccessivamente le funzioni spettanti al Ministro dei trasporti.

 

 Il senatore GRILLO (FI) interviene ponendo in luce il carattere contraddittorio delle considerazioni svolte nella relazione del senatore Mazzarello. La natura trasversale della logistica non può prescindere, infatti, secondo l’oratore, dalla presenza di un unico referente governativo. Da tale assunto deriva l’assoluta inopportunità della scelta di separazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I limiti di tale decisione sono destinati ad emergere, in tutta la loro evidenza, in sede di attribuzione delle risorse finanziarie. L’oratore osserva inoltre come la decisione governativa, di mera convenienza politica, si ponga in netto contrasto con il trend seguito dagli altri Paesi europei, nei quali le funzioni in materia di infrastrutture e trasporti competono ad un unico Dicastero. Si sofferma, infine, in senso critico, sulle modifiche concernenti gli uffici periferici, nonché sulle disposizioni relative alla cassa di previdenza contenute nel recente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

 Il senatore BUTTI (AN), associandosi alle valutazioni critiche formulate dai senatori Martinat e Grillo, osserva come la scissione ministeriale, oltre a determinare problemi sul piano finanziario e ad aver già destato aspre critiche da parte delle organizzazioni sindacali, rischi di compromettere il dialogo con gli enti locali. Sono già emersi, infatti, evidenti problemi di non coordinamento con conseguenze gravi sul piano della efficienza operativa, in occasione di recenti situazioni di difficoltà nelle quali gli enti locali interessati non hanno potuto individuare un interlocutore certo a livello centrale.

 

 Il senatore CICOLANI (FI) interviene ribadendo l’inopportunità finanziaria e tecnica della separazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La netta divisione tra progettazione e gestione, secondo l’oratore, rischia di rallentare l’operatività di tutti quegli strumenti, previsti dalla legge obiettivo, prima fra tutti il project financing, volti ad assicurare l’ammodernamento infrastrutturale del Paese. Osserva come la separazione miri, in realtà, al rallentamento dei processi di ammodernamento infrastrutturale del Paese, sui quali la maggioranza già mostra le prime divergenze.

 

 Il senatore MONTINO (Ulivo) osserva come la logica dell’unificazione delle competenze in capo ad un unico Dicastero, teoricamente corretta, sia stata attuata dal precedente Governo in modo insoddisfacente, con risultati negativi innegabili. Secondo l’oratore il coordinamento fra gestione e programmazione può essere validamente attuato a livello interministeriale prescindendo, quindi, dalla presenza di un unico referente governativo. La validità di tale assunto è corroborata dall’esperienza realizzata nel corso della precedente legislatura, in cui si è nettamente privilegiato il profilo infrastrutturale a danno della politica gestionale dei trasporti.

 

 Il senatore IZZO (FI) esprime la propria netta contrarietà sul contenuto del decreto-legge in esame e si dichiara perplesso in ordine alla esigenza di formulare il parere della Commissione nella seduta odierna. Ciò anche in considerazione del fatto che è stato presentato un emendamento da parte del Governo che introduce profonde modificazioni al testo del provvedimento e su cui sarebbe opportuno pronunciarsi. Si sofferma quindi brevemente, in senso fortemente critico, sul comma 9-bis del suddetto emendamento che attribuisce al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, la vigilanza sui consorzi agrari e che prevede la nomina di commissari unici per i consorzi in stato di liquidazione in sostituzione dei commissari attualmente in carica.

 

 Il senatore PASETTO (Ulivo) concorda con i rilievi formulati dal Relatore sulle carenze che si sono riscontrate nella precedente legislatura particolarmente nel settore dei trasporti. Da questo punto di vista, ritiene che la nuova strutturazione dei Ministeri possa consentire una più efficace politica dei trasporti. Sottolinea, al riguardo, che l’emendamento presentato dal Governo attribuisce al Ministro dei trasporti funzioni di indirizzo, programmazione e vigilanza e determina le condizioni per il coordinamento tra i due Ministeri. Ciò costituisce una efficace risposta alle critiche avanzate anche nel corso della discussione relativamente alle possibili conseguenze negative della ripartizione delle competenze tra il Ministero dei trasporti e il Ministero delle infrastrutture.

 

 Il senatore VICECONTE (FI) respinge le critiche contenute nella relazione introduttiva e ribadite negli interventi dei senatori di maggioranza rivolte al precedente Governo con particolare riferimento al settore dei trasporti. In realtà, la logica della separazione dei due ministeri introdotta dal decreto-legge è puramente politica ed è facile prevedere che da essa conseguiranno rilevanti problemi di coordinamento con ricadute di inefficienza della macchina amministrativa e di ritardo e complicazioni nella realizzazione delle infrastrutture e nella politica dei trasporti.

 

 Il senatore PONTONE(AN) sottolinea la contraddittorietà del provvedimento proposto dal Governo rispetto alle esigenze di unitarietà della politica delle infrastrutture. Osserva, inoltre, che la effettiva ripartizione delle competenze avrà luogo successivamente attraverso provvedimenti attuativi che si presentano come una sorta di delega sostanziale attribuita all’Esecutivo. Appare discutibile, peraltro, il metodo di inserire nel decreto-legge una clausola di stile sull’invarianza della spesa provvedendo alla stesura della relazione tecnica in un momento successivo alla presentazione del disegno di legge di conversione. Non si comprende poi la logica, se non in termini di esigenze di carattere politico interne alla maggioranza, di realizzare la separazione dei Ministeri, per poi prevedere, attraverso l’emendamento presentato dal Governo, il loro coordinamento. Dovrebbe essere chiarito infine il ruolo esercitato dal Ministero dell’economia.

 

 Il senatore Paolo BRUTTI (Ulivo) ricorda il percorso che ha portato alla istituzione del Ministero delle infrastrutture nel corso della XIIIa Legislatura e i problemi di attuazione che hanno impegnato il precedente Governo. A suo avviso sarebbe opportuno evitare una contrapposizione tra maggioranza e opposizione sulle scelte di carattere organizzativo, in quanto avrebbe certamente una maggiore utilità dal punto di vista del conseguimento dei risultati che la Commissione si concentrasse sulla individuazione delle soluzioni più efficaci nei diversi settori di attività. È probabile, infatti, che vi siano nell’area di confine tra le competenze dei due Ministeri degli aggiustamenti da proporre per migliorare l’efficacia dell’azione di governo. Ritiene che la relazione introduttiva abbia opportunamente seguito questa strada ed auspica che possa esservi un riscontro positivo anche da parte dei Gruppi di opposizione. Si sofferma, infine, sul contenuto dell’emendamento proposto dal Governo, osservando che lo strumento del concerto, che è previsto per realizzare opportune forme di coordinamento, non rappresenta certamente una novità e può assumere un valore positivo.

 

 La presidente DONATI, nel dichiarare chiusa la discussione generale, precisa che la Commissione esprime il proprio parere sul testo del decreto-legge e non sugli emendamenti presentati su di esso che saranno esaminati dalla Commissione competente in sede referente. Precisa altresì che il parere deve essere reso entro la giornata odierna anche per consentire che esso sia preso in considerazione dalla Commissione di merito prima dell’inizio delle votazioni.

 

 Il relatore MAZZARELLO (Ulivo) replica agli intervenuti osservando che le sue valutazioni critiche sull’operato del precedente Governo erano anche finalizzate a sottolineare che talune difficoltà evidenziatesi relativamente al settore dei trasporti potrebbero essere derivate dalla struttura unitaria del Ministero. Non crede, del resto, che tali difficoltà possano essere negate, se si guarda ai risultati ottenuti nei diversi settori della politica dei trasporti. Dà quindi lettura della proposta di parere favorevole con osservazioni che ha formulato, sottolineando che il rilievo concernente le esigenze di coordinamento trova riscontro nell’emendamento successivamente proposto dal Governo. Considera tale modifica di grande rilievo e ne auspica l’approvazione.

 

 Il sottosegretario CASILLO, dopo aver formulato alcune valutazioni di carattere politico generale, sottolinea come la valutazione dell’organizzazione amministrativa debba tener conto soprattutto della sua attuazione concreta. Proprio in questa ottica considera opportuna la ripartizione delle competenze contenuta nel provvedimento del Governo che si basa sulla logica della separazione fra la gestione del servizio e la realizzazione infrastrutturale delle opere. Lo strumento del concerto, introdotto con l’emendamento presentato dal Governo, consentirà peraltro una efficace azione di coordinamento. Ritiene che il precedente Governo abbia forse ecceduto nella programmazione degli interventi e che in questa fase sia indispensabile individuare le priorità, anche per tener conto delle effettive disponibilità finanziarie.

 

 In sede di dichiarazione di voto, il senatore GRILLO (FI) preannuncia, a nome del suo Gruppo, il voto contrario, respingendo peraltro le valutazioni del Rappresentante del Governo sulla efficacia dell’azione del precedente Esecutivo relativamente alle opere infrastrutturali. Ritiene che la effettiva situazione finanziaria potrà essere valutata solo con riferimento alla formulazione del Documento di programmazione economico-finanziaria e ai conseguenti strumenti di bilancio. Fa presente, peraltro, che la legislazione introdotta dalla scorsa legislatura si è rivelata particolarmente efficace soprattutto perché ha rimosso gli ostacoli introdotti dalla legge Merloni che avevano sostanzialmente bloccato la realizzazione delle opere pubbliche in Italia.

 

 Il senatore MARTINAT (AN) ricorda che le opere puntualmente previste dalla "Legge obiettivo" sono state incrementate successivamente soprattutto su proposta delle Regioni anche a maggioranza di centrosinistra. Ciò al fine di poter utilizzare le procedure previste dalla legge e non per accedere ai finanziamenti. La questione delle risorse finanziarie non può quindi non tener conto di tale situazione. Preannuncia quindi il voto contrario della sua parte politica.

 

 Verificata la sussistenza del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal Relatore viene infine posta ai voti e approvata.

 

 La seduta termina alle ore 17,40.


 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 379

 

 

La Commissione, esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, osservando che:

 

- la separazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in due distinti dicasteri, per quanto necessaria alla luce degli insoddisfacenti risultati conseguiti, nel corso della precedente legislatura, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non può prescindere, tuttavia, dalla previsione di adeguate forme di coordinamento. Mantiene la propria validità infatti quanto compiutamente esplicitato nel Piano generale dei trasporti, per il quale le infrastrutture devono essere programmate, valutate, finanziate e costruite in funzione delle necessità presenti e dell’evoluzione prevista dei servizi che le utilizzano. In questo quadro occorrerebbe valutare l'opportunità di confermare chiaramente al Ministero dei trasporti le funzioni di pianificazione dei trasporti e della logistica, con particolare riferimento al settore marittimo portuale - fatti salvi i piani di settore per gli interventi infrastrutturali -, nonché le competenze in materia di sicurezza dei trasporti ed i compiti di gestione dei sistemi di trasporto in un'ottica di integrazione modale. Si suggerisce infine, l'introduzione di strumenti normativi atti ad assicurare il coordinamento fra i due Ministeri, sulla cui efficacia i dicasteri siano periodicamente chiamati a dar conto al Parlamento;

 

- l'intervento novellatore del Governo interessa il comma 1 dell'articolo 42 del decreto legislativo 300 del 30 luglio 1999. I commi 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge in conversione, infatti, dispongono la puntuale ripartizione fra i neo istituiti Ministeri dei trasporti e delle infrastrutture delle materie elencate nel comma 1. La Commissione di merito potrebbe valutare, peraltro, l'opportunità di chiarire anche l'attribuzione delle funzioni e dei compiti di vigilanza, di monitoraggio e di controllo nelle aree di cui al comma 1, indicate nel comma 2 del medesimo articolo 42.

 

 

 


ARICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

MARTEDÌ 13 GIUGNO 2006

2a Seduta

Presidenza del Presidente

CUSUMANO

 Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali Tampieri.

 

 La seduta inizia alle ore 15,45.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(379) Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

 

 Il presidente CUSUMANO, dopo aver rivolto un indirizzo di saluto al sottosegretario Tampieri, dà quindi la parola al relatore Giovanni Battaglia.

 

 Il relatore Giovanni BATTAGLIA (Ulivo), rileva che il nuovo assetto del Governo ha reso necessaria l’adozione del presente decreto-legge, mediante il quale viene operato il riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri al fine di dare maggiore efficacia e funzionalità all’azione e al programma governativo.

 Nel ricordare che la normativa di riferimento concernente l’ordinamento e l’organizzazione della struttura governativa è costituita essenzialmente dal decreto legislativo n. 300 del 1999, osserva che la successiva evoluzione legislativa, ed in particolare il decreto-legge n. 217 del 2001(convertito con modificazioni dalla legge n. 317 del 2001), ha introdotto alcune modifiche rispetto all’impianto del decreto legislativo sopra citato, tendenti ad ampliare il numero dei Ministeri e a ridefinirne sotto determinati profili le competenze.

 In tale contesto, il decreto-legge in esame opera da un lato una nuova configurazione di due Ministeri, quali il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero della solidarietà sociale, e dall’altro una nuova articolazione in autonomi Ministeri di alcune funzioni inerenti determinate materie quali infrastrutture, trasporti, commercio internazionale, istruzione, università e ricerca.

 I profili di competenza della Commissione sono richiamati in modo diretto da due disposizioni del provvedimento: in primo luogo, all’interno dell’elenco dei Ministeri, contenuto nell’articolo 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e novellato dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge in oggetto, il Ministero delle politiche agricole e forestali assume la nuova denominazione di Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. In conseguenza di ciò, il comma 11 dello stesso articolo del provvedimento dispone che la nuova denominazione sostituisca la precedente ovunque presente a tutti gli effetti.

 Si tratta di una modifica, prosegue il relatore, apparentemente di carattere formale, che riveste tuttavia notevole rilievo se rapportata all’importanza che il settore dell’alimentazione ha ormai assunto in riferimento sia alla sua oggettiva e tradizionale rilevanza, sia alle prospettive di sviluppo del settore stesso verso le nuove economie e i nuovi mercati, che risentono dei considerevoli effetti esplicati dall’evoluzione delle nuove metodologie di produzione dei prodotti alimentari.

 Particolare rilievo assume altresì il comma 9 dell’articolo 1 del provvedimento, il quale attribuisce al Ministero le funzioni di cui all’articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199. Le funzioni richiamate fanno riferimento a competenze in materia di alimentazione, con riguardo sia ai bisogni e alle disponibilità dei generi alimentari, sia alle iniziative di studio, ricerca e controllo in vista del bilancio alimentare e dell’organizzazione dei mercati di vendita del paese, sia infine ai rapporti con gli organi internazionali del settore. La portata innovativa della disposizione sembra riconducibile all’attribuzione della competenza sui generi alimentari trasformati industrialmente esclusivamente al Ministero delle politiche agricole, sul solco peraltro già delineato dall’evoluzione legislativa del settore, ed in particolare dal decreto-legge n. 217 del 2001, il quale aveva riassegnato al Ministero delle politiche agricole e forestali la competenza in materia di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che il decreto legislativo n. 300 del 1999 aveva inizialmente riservato al Ministero delle attività produttive.

 Tenuto conto che l’Assemblea è convocata in data odierna per l’esame della deliberazione del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali in ordine alla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge in esame, si riserva sin d’ora di adeguare la proposta di parere, alla luce delle considerazioni che potranno emergere in tale sede.

 

 Si apre il dibattito.

 

 Il senatore SCARPA BONAZZA BUORA (FI) ritiene che il decreto-legge in esame non presenti alcuna portata innovativa rispetto alle esigenze del comparto primario, in quanto non fornisce indicazioni sulle politiche che il Governo intende adottare in proposito, limitandosi unicamente ad aggiungere l’aggettivo "alimentari", alla denominazione del precedente Ministero delle politiche agricole e forestali.

 Nel ripercorrere analiticamente le vicende che nel dopoguerra hanno interessato i Ministeri che si sono via via succeduti nel provvedere alle esigenze del settore, si sofferma quindi nuovamente sul provvedimento in titolo che prevede, a suo avviso, una disposizione di carattere puramente nominale. L’assenza di disposizioni realmente innovative – prosegue l’oratore – risulta confermata dal fatto che al comma 9 dell’articolo 1 viene espressamente precisato che le funzioni di cui all’articolo 1 della legge n. 199 del 1958 rientrano nelle attribuzioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

 In termini generali, esprime poi profonde perplessità sull’opportunità di un provvedimento che, sotto la dichiarata finalità di un riordino delle competenze, prevede, al contrario, l’elevazione dell’attuale numero di dicasteri. A suo avviso, tale aumento, oltre a determinare uno spreco di risorse, è dettato dalla necessità di contemperare interessi contrapposti in seno alla coalizione di maggioranza, senza perseguire alcuna concreta finalità istituzionale. Ritiene in particolare manifestamente contraddittoria la previsione di una clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, a fronte della moltiplicazione dei dicasteri esistenti.

 

 Il senatore GALAN (FI), dopo aver richiamato le considerazioni del senatore Scarpa Bonazza Buora in ordine alle complesse vicende che hanno interessato i Ministeri competenti per il comparto primario, ricorda in particolare che nel 1993 a seguito di un referendum il Ministero dell’agricoltura e delle foreste era già stato abolito. Esprime quindi perplessità sulla reale efficacia ed utilità del MIPAAF nell’attuale configurazione organizzativa; salvo le necessarie funzioni di raccordo con le istituzioni comunitarie, sul piano nazionale si sarebbero infatti potute prevedere, a suo avviso, articolazioni organizzative più snelle, anche incardinate nella Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 A suo avviso, la mera modifica della denominazione del Ministero competente per il comparto primario non ha alcuna portata innovativa, riducendosi ad un fatto puramente nominalistico, senza alcun reale beneficio per le categorie del settore.

 Ritiene inoltre che le disposizioni del decreto-legge, relative all’aumento dei Ministeri provochino un evidente incremento degli oneri da coprire, auspicando che su tali importanti questioni vi sia attenzione nelle sedi istituzionalmente competenti.

 

 Il presidente CUSUMANO fa presente che i profili di carattere finanziario sono valutati in sede di Commissione bilancio.

 

 Il senatore ZANOLETTI (UDC) esprime forti perplessità sull’impianto complessivo del decreto-legge, il quale, oltre a non apportare significativi miglioramenti sul piano della funzionalità dell’organizzazione ministeriale, risulta inoltre in palese contrasto con la stessa riforma varata dalla maggioranza di centrosinistra e contenuto nel decreto legislativo n. 300 del 1999.

 Ritiene inoltre non condivisibile la separazione in numerose articolazioni del Ministero welfare, che nel corso della passata legislatura aveva svolto un lavoro a suo avviso più che apprezzabile.

 Considera infine manifestamente contraddittoria la previsione di una clausola di invarianza degli oneri finanziari, a fronte della moltiplicazione dei Dicasteri e del rilevante trasferimento di funzioni tra di essi.

 

 La senatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com), osserva preliminarmente che il decreto-legge in esame reca una riorganizzazione delle strutture dell’Esecutivo funzionale al perseguimento di un programma che ha riscosso il favore della maggioranza degli elettori.

 Ritiene inoltre non condivisibili le critiche testé emerse nel corso del dibattito in ordine alla nuova denominazione del MIPAAF, ricordando che nella scorsa legislatura il problema del riparto di competenze tra MIPAF e Ministero delle attività produttive in ordine al settore alimentare, ed in particolare al comparto agroindustriale, si era manifestato con evidenza in molteplici occasioni: ritiene pertanto fuorviante e pretestuosamente riduttivo attribuire a tale precisazione un valore prettamente nominalistico.

 Con riguardo poi alle considerazioni svolte dal senatore Scarpa Bonazza Buora, in ordine al rinvio ad una legge del 1958, precisa che tale rinvio ha il merito di confermare il quadro di competenze già spettanti al precedente Ministero, in vista dell’adozione di ulteriori provvedimenti in materia. A tale proposito ritiene infatti necessario completare il trasferimento di competenze relative al comparto agroindustriale al MIPAAF, nonché delle connesse dotazioni strumentali e finanziarie.

 

 Il senatore LOSURDO (AN), richiamata l’esigenza di un franco confronto sui problemi e sugli interessi generali del comparto primario, lamenta lo scarso rilievo che tale settore sembra rivestire nei programmi e nell’agenda del Paese, come risulta confermato anche dalla recentissima campagna elettorale.

 Con riguardo ai profili di merito, osserva che colgono nel segno e sono condivisibili le considerazioni critiche manifestate dai senatori di opposizione circa l’assenza di una reale portata innovativa nelle disposizioni del decreto-legge, che si limita ad una mera precisazione terminologica in ordine alle competenze del MIPAAF.

 

 La senatrice NARDINI (RC-SE) dichiara di condividere pienamente le considerazioni testé formulate dalla senatrice De Petris in quanto, a suo avviso, il decreto-legge in esame ha il fine di realizzare una prima riorganizzazione dei Ministeri maggiormente rispondente al perseguimento del programma della maggioranza.

 Nel precisare inoltre che un mero rinvio a norme preesistenti non pregiudica la possibilità di intervenire nuovamente in proposito, fa osservare che un provvedimento di riorganizzazione generale non ha il compito di definire aspetti puntuali della politica, che potranno più opportunamente essere affrontati in provvedimenti più specifici.

 

 Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

 

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

 Il presidente CUSUMANO avverte che la Commissione è convocata domani, mercoledì 14 giugno, alle ore 10, per il seguito dell’esame, in sede consultiva, dell’Atto Senato n. 379.

 La Commissione prende atto.

 La seduta termina alle ore 16,20.

 

 


ARICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

MERCOLedi' 14 giugno 2006

3a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

CUSUMANO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali Tampieri.

 La seduta inizia alle ore 10,05.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(379) Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

 

 Riprende l’esame sospeso nella seduta del 13 giugno scorso.

 

 Il presidente CUSUMANO ricorda che nella seduta di ieri è iniziato l’esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 379 recante la conversione in legge del decreto-legge n. 181/2006, e che nel dibattito hanno preso parte i senatori Scarpa Bonazza Buora, Galan, Zanoletti, De Petris, Losurdo e Nardini.

 Ha quindi la parola la senatrice ALLEGRINI (AN), la quale esprime una valutazione negativa sull’impianto complessivo del decreto-legge, che reca una modifica meramente nominale al nome del Dicastero competente per il comparto primario, senza che da essa possa evincersi alcuna linea programmatica per il futuro. Ricorda inoltre che nel corso della precedente legislatura il ministro Alemanno aveva mostrato grande attenzione verso il comparto agroalimentare, al fine di inquadrarlo maggiormente in un’accorta politica di filiera. Poiché la mera modifica del nome del Ministero delle politiche agricole appare priva di sostanziale portata innovativa, auspica che sul punto il ministro De Castro possa a breve fornire i necessari chiarimenti alla Commissione.

 

 Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente CUSUMANO dichiara chiuso il dibattito.

 

 Interviene in sede di replica il relatore Giovanni BATTAGLIA (Ulivo), rilevando che nel corso del dibattito sono emerse alcune considerazioni critiche sull’impianto complessivo del decreto-legge in esame: in linea generale, dichiara di non condividere quanto osservato dal senatore Scarpa Bonazza Buora, in quanto né i rappresentanti del Governo, né gli esponenti di maggioranza, hanno mai attribuito alcuna portata rivoluzionaria al decreto-legge nel suo complesso, che persegue unicamente la finalità di rendere l’organizzazione dei Ministeri maggiormente funzionale al programma di Governo, peraltro nel solco di numerosi precedenti già verificatisi in passato.

 Con riguardo agli aspetti di più diretta competenza della Commissione, fa osservare che il trasferimento al MIPAAF del comparto alimentare è volto a risolvere talune difficoltà applicative determinatesi in passato tra i Ministeri delle politiche agricole e delle attività produttive (ora dello sviluppo economico).

 Richiama peraltro l’attenzione del Governo e della Commissione sulla necessità di una maggiore precisazione per quanto concerne i generi alimentari trasformati industrialmente, in quanto, a suo avviso, non appare del tutto chiaro se la nuova denominazione del MIPAAF comporti l’integrale trasferimento anche delle competenze a suo tempo attribuite al Ministero delle attività produttive dal decreto legislativo n. 300 del 1999. Sul punto, informa inoltre di aver già presentato un emendamento a sua firma.

 Propone pertanto l’espressione di un parere favorevole, integrato da tale osservazione.

 

 Il sottosegretario TAMPIERI, dopo aver rivolto un indirizzo di saluto alla Commissione ed al presidente Cusumano, esprime apprezzamento per le considerazioni testé svolte dal relatore, in quanto l’assenza di contenuti radicalmente innovativi nel decreto-legge in esame testimonia, a maggior ragione, come tale provvedimento non rappresenti un elemento di discontinuità rispetto alle politiche varate precedentemente. E’ infatti intenzione del Governo continuare a perseguire la realizzazione di una politica agricola incentrata sulla promozione e lo sviluppo delle filiere.

 Con particolare riguardo al problema del trasferimento di competenze per il settore alimentare, fa osservare che anche in passato non si è registrata un’elevata conflittualità tra i due Ministeri astrattamente competenti; la modifica nella denominazione del MIPAAF ha tuttavia il fine di precisare gli ambiti applicativi di un settore particolarmente complesso. A tale proposito rileva come il concetto di attività di prima trasformazione risulti comunque di per sé idoneo ad attribuire la quasi totalità del settore alimentare al MIPAAF, laddove nell’attività di seconda trasformazione sono ricomprese unicamente alcune tipologie di prodotti, principalmente riferibili alla produzione di paste alimentari.

 Nel prendere atto che il rinvio ad una legge del 1958 può considerarsi astrattamente indicativo della necessità di una nuova disciplina per il settore, richiama comunque l’attenzione sulla necessità di adottare criteri univoci in materia di riparto di competenze, sulla base di quanto, ad esempio, già avviene per quanto concerne i rapporti con il Ministero della salute, competente a gestire i servizi veterinari.

 Ritiene pertanto opportuna la modifica nella denominazione del MIPAAF, rilevando che l’attribuzione del settore alimentare potrà determinare anche importanti modifiche sotto il profilo organizzativo.

 

 Interviene in dichiarazione di voto il senatore DE ANGELIS (AN), preannunciando il voto contrario del suo Gruppo. Ritiene infatti che la mera modifica nella denominazione del Ministero competente per il comparto primario, non trovi adeguata rispondenza nel novero delle competenze effettivamente esercitate.

 

 La senatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com) esprime apprezzamento per il tenore delle repliche del relatore e del Governo, che confutano pienamente, a suo avviso, le obiezioni emerse nel corso del dibattito. Ricorda infatti che anche nella scorsa legislatura il tema della titolarità delle competenze per il comparto alimentare era stato oggetto di una riflessione comune tra tutte le forze politiche.

 Preannuncia pertanto il voto favorevole del suo Gruppo, in quanto ritiene l’attribuzione delle nuove competenze al MIPAAF pienamente funzionale all’avvio di una politica di rilancio del settore agroalimentare nel suo complesso.

 Richiama infine l’attenzione sulla necessità di adottare efficaci sistemi di controllo sotto il profilo della sicurezza, in primo luogo istituendo un’Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, in quanto l’Italia risulta oggi l’unico Paese a non aver istituito tale organismo, nonostante le ripetute sollecitazioni emerse nella scorsa legislatura.

 

 Il senatore BOSONE (Aut) preannuncia un voto favorevole, sottolineando come l’adozione delle politiche di dettaglio potrà opportunamente essere effettuata con provvedimenti di carattere più specifico, al fine di rilanciare il comparto primario nel suo complesso, in un’ottica fortemente innovativa che tenga adeguatamente conto delle prospettive occupazionali dei giovani, delle esigenze della diversificazione produttiva e del mercato, nonché del contesto europeo ed internazionale.

 

 La senatrice PIGNEDOLI (Ulivo) preannuncia un convinto voto favorevole, esprimendo apprezzamento per l’impostazione adottata dal Governo, volta a rilanciare le politiche di filiera, a suo avviso imprescindibili per poter competere nel contesto europeo ed internazionale, sull’esempio di numerosi altri Stati membri.

 

 La senatrice NARDINI (RC-SE) preannuncia un voto favorevole, esprimendo apprezzamento per i chiarimenti forniti in sede di replica dal relatore e dal Rappresentante del Governo, dichiarando di condividere sin d’ora l’impostazione che il Governo mostra di voler adottare con riguardo al settore agroalimentare.

 

 Il senatore ASCIUTTI (FI) preannuncia un voto contrario.

 

 Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente CUSUMANO, verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, pone in votazione il conferimento del mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole, con l’osservazione del tenore da lui proposto.

 

 La Commissione approva.

 

 La seduta termina alle ore 10,35.

 

 


INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10a)

MERCOLedi' 14 giugno 2006

2a Seduta

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

La seduta inizia alle ore 14,30 .

 

IN SEDE CONSULTIVA

(379) Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

 

 Introduce l'esame il presidente relatore SCARABOSIO (FI) rilevando che il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge n. 181 del 2006, reca disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Tale provvedimento apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999 che, come è noto, racchiude la disciplina fondamentale dell'organizzazione e del riparto di competenze tra le varie articolazioni ministeriali. In particolare, l'articolo 1, comma 1 del decreto-legge ridefinisce puntualmente il novero di tutti i singoli dicasteri, ad eccezione di quelli cosiddetti "senza portafoglio", oltre a prevedere numerose modifiche e novelle sotto il profilo delle attribuzioni.

 Con riguardo ai profili di diretta competenza della Commissione, particolare interesse rivestono i commi 2 e 3: il comma 2 trasferisce al Ministero dello sviluppo economico la maggior parte delle competenze sinora spettanti al Ministero delle attività produttive, con alcune importanti eccezioni quali in particolare il commercio con l'estero, che viene invece assegnato al Ministero del commercio internazionale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame.

 Il comma 9 del medesimo articolo 1 stabilisce inoltre che le competenze in materia di turismo vengono attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali, mentre le competenze sui generi alimentari trasformati industrialmente - la cosiddetta "agroindustria" - vengono invece trasferite al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Con tale ultima attribuzione si intende restituire maggiore chiarezza al comparto agroindustriale, per il quale in passato si sono determinati numerosi casi di sovrapposizione di competenze, talvolta di non agevole risoluzione.

 Il Ministero dello sviluppo economico acquisisce peraltro anche alcune nuove e rilevanti competenze, in quanto in esso confluiscono le funzioni - e le connesse dotazioni di uomini e mezzi - inerenti il coordinamento e la verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, nonchè delle politiche di coesione, con particolare riferimento alle aree depresse, comprese le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari. Al fine di assicurare in ogni caso il più completo coordinamento sotto il profilo della programmazione economica, l'ultimo periodo del comma 2 trasferisce peraltro la segreteria del CIPE alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

 Un discorso a parte meritano invece le funzioni di sviluppo e coesione, finora svolte da un apposito dipartimento operante in seno al Ministero dell'economia e delle finanze: al Ministero dello sviluppo economico vengono pertanto attribuiti importanti compiti, concernenti la realizzazione di interventi volti al riequilibrio economico e sociale e allo sviluppo economico delle aree sottoutilizzate del paese, compreso il coordinamento.

 Il comma 3 dell'articolo 1, istituisce, come già accennato, il Ministero del commercio internazionale che eredita dal Ministero delle attività produttive alcune rilevanti funzioni, definite dall'articolo 27 dell'articolo legislativo n. 300 del 1999, concernenti le politiche per la promozione della competitività internazionale e degli interessi del sistema produttivo del paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie del settore. Ad esso sono altresì attribuiti i compiti di definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero, nonché la definizione delle strategie per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, limitatamente all'ambito internazionale.

 Da ultimo, ritiene opportuno richiamare l'attenzione anche sulla necessità che realmente l'attuazione del decreto ottemperi alla regola dell'invarianza della spesa, come previsto dal comma 25 dell'articolo 1 del decreto-legge. Questa considerazione muove dal fatto che sono già emerse nella competente sede talune preoccupazioni sui possibili oneri finanziari recati dal decreto che saranno oggetto di chiarimento da parte del Governo.

 Ritiene pertanto che il decreto-legge in esame risulti di estrema importanza per l'attività organizzativa del Governo nelle materie di competenza della Commissione, la quale si troverà ad avere numerosi interlocutori, quali i Ministeri dello sviluppo economico, dei beni e delle attività culturali, dell'economia e delle finanze, nonchè la Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto concerne il coordinamento degli strumenti di tutela del made in Italy. Al riguardo, richiama l'attenzione sulle possibili difficoltà operative che tali cambiamenti potrebbero determinare.

 Poichè, a suo avviso, nella fase iniziale del proprio operato appare comunque necessario che ciascun Esecutivo possa dotarsi dell'organizzazione che ritiene più opportuna, preannuncia l'intenzione di esprimere un parere favorevole, corredato tuttavia di alcune osservazioni in ordine alla necessità di assicurare la massima funzionalità dell'organizzazione ministeriale nel suo complesso.

 

Si apre il dibattito.

 

Il senatore STANCA (FI) nel condividere le considerazioni del Presidente relatore circa la necessità che ogni Governo si doti dell'organizzazione che ritiene più opportuna, ritiene tuttavia che il decreto-legge in esame risulti immotivato ed inidoneo a raggiungere qualunque obiettivo di maggiore efficienza; a suo avviso, tale riorganizzazione risponde invece a ben altre logiche determinatesi in seno alla maggioranza, quale la necessità di assicurare una adeguata presenza nel Governo a tutte le forze politiche che compongono la coalizione di centro-sinistra.

Con riguardo ai profili di merito sarebbe stato a suo avviso più utile prevedere un dicastero competente a promuovere la crescita economica in tutte le sue possibili manifestazioni, senza sottrarre al Ministero dello sviluppo economico le importanti competenze in materia di turismo, che rappresenta il 12 per cento del PIL ed è già oggetto di una accentuata frammentazione nelle varie politiche regionali. Al contrario, sarebbe stato preferibile istituire un vero e proprio Ministero per il turismo, in quanto giudica fortemente riduttivo legare il futuro di tale comparto a quello del patrimonio culturale e artistico che ne rappresenta solo una sfaccettatura.

Nell'esprimere poi forti perplessità sull'attribuzione di importanti competenze in materia di esportazioni ad un distinto Ministero del commercio internazionale, privando in tal modo il Ministero dello sviluppo economico della possibilità di gestire un aspetto fondamentale della capacità di crescita economica nazionale, si domanda quali siano le reali conseguenze dell'attribuzione al Ministero dello sviluppo economico delle politiche di coesione e degli strumenti di programmazione negoziata, posto che tali aspetti risultano imprescindibilmente connessi con l'effettiva dotazione finanziaria che ad essi potrà destinare il Ministero dell'economia e delle finanze.

Ritiene d'altro canto non condivisibile l'accorpamento dei Ministeri della funzione pubblica e dell'innovazione tecnologica, proprio nell'attuale momento in cui, a seguito della spinta competitiva proveniente dalla globalizzazione sarebbe al contrario opportuno investire il più possibile sul versante dell'innovazione.

 

Il senatore SANTINI (DC-Ind-MA) stigmatizza fortemente la grave mancanza di considerazione che l'attuale Governo sta a suo avviso dimostrando nei confronti del settore del turismo, che risulta un comparto di importanza strategica per numerose aree del Paese, sia sotto il profilo economico che occupazionale, come ad esempio in Trentino Alto Adige. Riferisce infatti che nella propria regione il trasferimento delle competenze al Ministero dei beni e delle attività culturali sta destando gravi preoccupazioni tra gli operatori del settore, in quanto non sembra tener adeguatamente conto dei profili economico-produttivi che lo riguardano. Ritiene inoltre che tale mancanza di considerazione risulti pienamente in linea con la politica miope per il turismo determinatasi in sede comunitaria, che si è caratterizzata per l'esclusiva destinazione delle misure di promozione unicamente in favore delle grandi città.

Nel domandarsi quali potranno essere le linee di politica di rilancio perseguite dal Governo per un comparto strategico quale quello dell'artigianato, sottolinea l'assenza proprio del riferimento all'"artigianato" nella denominazione della 10ª Commissione permanente.

 

Il presidente SCARABOSIO (FI) osserva che per poter modificare la denominazione di una Commissione permanente è necessario dar corso ad una proposta di modificazione del Regolamento.

 

Ha quindi la parola il senatore GALARDI (Ulivo) il quale, nell'esprimere apprezzamento per l'ampia ed esaustiva relazione svolta dal Presidente, ritiene che il decreto-legge in esame abbia unicamente l'obiettivo di realizzare un'organizzazione ministeriale maggiormente funzionale al raggiungimento del programma di Governo.

Con particolare riguardo al settore turistico dichiara di non condividere le perplessità manifestate dai senatori dell'opposizione in quanto, a suo avviso, l'inquadramento di tale comparto nell'ambito di realtà ad esso assai prossime quali il settore museale e paesaggistico potrà determinare importanti sinergie, tenuto conto altresì del ruolo e delle funzioni delle regioni in materia, che debbono in ogni caso ritenersi principali.

 Ritiene peraltro che il coinvolgimento di un maggior numero di Ministeri determini la necessità di adottare gli strumenti più idonei per promuovere, nel più breve tempo possibile un incontro con i rispettivi rappresentanti.

 Con riguardo poi al trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle politiche di coesione, ritiene che l'effettivo impatto di tale trasferimento potrà essere valutato solo in futuro.

 Con tali considerazioni preannuncia sin d'ora una valutazione favorevole sul contenuto del decreto-legge.

 

 Il senatore BETTAMIO (FI) dichiara sin d'ora la propria contrarietà al decreto-legge in esame in quanto, a suo avviso tale provvedimento difetta radicalmente dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza. Sarebbe stato preferibile - prosegue l'oratore - adottare un atteggiamento più cauto, attraverso la presentazione di un disegno di legge nell'esame del quale avviare un dialogo con le categorie interessate, ed in particolare con i dipendenti dei vari Ministeri, che si trovano attualmente in una situazione di forte incertezza.

 Ritiene inoltre che il provvedimento in esame, che ha il dichiarato scopo di definire la struttura organizzativa dei Ministeri, si ponga in palese contrasto con la cosiddetta riforma Bassanini, anch'essa varata da una maggioranza di centro-sinistra: esprime in particolare vive perplessità sulla proliferazione di Ministeri che potrebbero perseguire finalità unitarie, com'è avvenuto nel caso della scuola e dell'università, nonchè per i Ministeri delle infrastrutture, dei trasporti e delle comunicazioni, lamentando altresì la soppressione del Ministero del welfare, che pure, a suo avviso, aveva dato buona prova di sè. Ritiene inoltre che la commistione tra i diversi profili di promozione del commercio internazionale e politiche comunitarie risulti assolutamente incoerente, in quanto si tratta di finalità per definizione non conciliabili.

 

 Il senatore BORNACIN (AN) esprime un giudizio negativo sull'impianto del decreto-legge, tanto più in quanto tale provvedimento modifica nuovamente l'assetto risultante dal decreto legislativo n. 300 del 1999, varato anch'esso da una maggioranza di centro-sinistra. E' davvero singolare - prosegue l'oratore - che tali modifiche provengano da una parte politica che non aveva esitato a criticare aspramente il Governo Berlusconi per aver modificato la precedente organizzazione dei Ministeri.

 Ritiene inoltre inaccettabili i richiami alla sobrietà provenienti dal presidente del Consiglio Prodi, in quanto il Governo in carica si è già messo in evidenza per l'elevata cifra complessiva di Ministri e Sottosegretari, che non ha precedenti.

 Nel dichiarare di condividere pienamente le considerazioni critiche emerse nel corso del dibattito in ordine al trasferimento del settore turistico al Ministero dei beni e delle attività culturali rileva l'opportunità, al contrario, di istituire un apposito Ministero per il turismo, che svolga un'importante opera di interlocutore centrale con le varie regioni.

 Esprime altresì forti perplessità sulla disarticolazione dei Ministeri delle infrastrutture, dei trasporti e delle comunicazione; sarebbe stato preferibile, a suo avviso, prevedere la reistituzione di un Ministero per la marina mercantile.

 Per tali ragioni, preannuncia sin d'ora la propria convinta contrarietà al decreto-legge in esame.

 

 Il senatore BANTI (Ulivo) , nel richiamarsi alle considerazioni del Presidente relatore circa la necessità che ciascun Esecutivo possa organizzarsi nel modo che ritiene preferibile, fa osservare ai senatori di opposizione che anche nella scorsa legislatura il Governo di centro-destra ha provveduto ad adottare alcune modifiche nella disciplina di organizzazione dei Ministeri.

 Ritiene pertanto che il decreto-legge in esame debba essere valutato in base alle finalità che con esso il Governo si è proposto, senza che da un provvedimento di natura puramente organizzativa possano derivare immediate critiche alla politica del Governo, che dovrà trovare attuazione in futuri provvedimenti, di carattere più specifico.

 Con riguardo ai profili di merito giudica ingenerose le considerazioni svolte circa l'istituzione di un Ministero per il commercio internazionale, in quanto l'attribuzione delle competenze in materia ad un organismo ad hoc non determina necessariamente un indebolimento degli strumenti a disposizione dell'Esecutivo.

 Per quanto concerne il turismo, richiama l'attenzione sul fatto che il trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali, concerne in ogni caso le competenze statali che, per quanto importanti, hanno comunque carattere generale e residuale rispetto a quelle regionali. Osserva inoltre che lo stesso "codice Urbani" regola ampiamente il profilo della tutela paesaggistica e che il sempre più frequente coinvolgimento delle sovrintendenze per la tutela dei paesaggi nei rapporti con le regioni giustifica pienamente, a suo avviso, la necessità di una gestione unitaria dei settori turistico e dei beni culturali. Ritiene inoltre che tale scelta corrisponda alla volontà di semplificazione delle competenze più volte manifestata sia dai rappresentanti delle regioni che delle categorie professionali del settore.

 

 Il senatore CABRAS (Ulivo) nel ripercorrere analiticamente le vicende che nel corso delle ultime legislature hanno interessato l'ordinamento e la struttura organizzativa dei Ministeri, fa osservare come anche a seguito della riforma del 1999, in entrambi gli inizi di legislatura successivi i Governi in carica abbiano modificato, almeno in parte, l'impostazione complessiva del decreto legislativo n. 300 del 1999.

 Pur considerando in astratto preferibile la tesi di chi ritiene che, per ragioni di stabilità, anche le norme relative all'organizzazione del Governo, una volta fissate, non dovrebbero essere modificate se non sulla base di un ampio consenso, ritiene in ogni caso che il decreto-legge in esame abbia finalità di mera riorganizzazione, senza che da ciò possano discendere particolari conseguenze sulla politica del Governo.

 Nel ritenere prive di fondamento le preoccupazioni espresse in ordine al trasferimento di competenze per il settore turistico, si sofferma poi sulle considerazioni svolte dal senatore Bettamio, osservando che il commercio internazionale rientra a pieno titolo nelle competenze dell'Unione: occorre infatti distinguere il piano delle politiche commerciali da quello delle attività di promozione della competitività internazionale delle imprese.

 

 Il senatore POSSA (FI) esprime una valutazione recisamente negativa sull'impianto complessivo del decreto-legge in quanto ritiene che l'organizzazione dei Ministeri non possa essere valutata in astratto, ma tenendo conto caso per caso delle singole realtà da amministrare: un trasferimento di competenze apparentemente semplice potrebbe realizzare alcune sinergie ovvero, al contrario, determinare forti disfunzioni.

 Nel prendere atto con favore delle parole del senatore Cabras circa la necessità di non stravolgere di frequente l'ordinamento ministeriale, ritiene altresì che realizzare profonde modificazioni organizzative ad inizio di ogni legislatura risulti scarsamente coerente anche nei confronti degli impegni assunti con gli elettori, tanto più quando si ricorre allo strumento del decreto-legge per il quale, nel caso di specie ritiene manifestamente insussistenti i presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

 Dichiara poi di condividere le perplessità manifestate dal senatore Bettamio in ordine alla commistione tra politiche comunitarie e commercio internazionale esprimendo altresì altrettante perplessità sulla sottrazione di tale ultima materia al Ministero dello sviluppo economico, proprio nell'attuale fase di economia globalizzata, nella quale il settore delle esportazioni riveste un'importanza imprescindibile.

 Nel domandarsi poi quali potranno essere le politiche del Governo in ordine al complesso settore della proprietà industriale, ribadisce infine il proprio giudizio negativo in quanto ritiene che il provvedimento in esame sia stato dettato più da logiche di coalizione che non dall'esigenza di una maggiore funzionalità.

 

 Il senatore SINISI (Ulivo) , dopo aver auspicato che l'attuale inizio di legislatura possa costituire l'occasione per un confronto più sereno e costruttivo tra tutte le forze politiche, al fine di perseguire nel modo più efficace gli interessi del Paese, si sofferma quindi sul contenuto del decreto-legge ritenendo eccessive alcune delle critiche emerse nel corso del dibattito.

 Con particolare riguardo al trasferimento delle competenze per il settore turistico, fa in ogni caso osservare che il Ministro competente riveste altresì la carica di Vice Presidente del Consiglio: ciò dovrebbe garantire un'adeguata attenzione da parte del Governo.

 In considerazione dell'attuale fase di incertezza per le prospettive di crescita dell'economia nazionale, ritiene invece fortemente apprezzabile l'affidamento delle politiche di coesione al Ministero dello sviluppo economico.

 

 Il senatore ALLOCCA (RC-SE) , dopo aver rivolto un indirizzo di saluto al presidente Scarabosio e a tutti i membri della Commissione si sofferma quindi sulle considerazioni critiche emerse nel corso del dibattito, spesso dettate, a suo avviso, da visioni preconcette. Ritiene infatti incoerente criticare sia i casi in cui si è proceduto ad accorpare più Ministeri, sia quelli in cui, diversamente, si è provveduto a separarli, adducendo l'identica motivazione che si produce l'effetto di indebolirli.

 Nel dichiarare di condividere pienamente le considerazioni svolte dal senatore Cabras fa osservare che il settore turistico non dovrebbe essere valutato come un'industria volta alla produzione, ma piuttosto come un settore basato sull'offerta dell'ospitalità, nella quale rientrano una pluralità di aspetti, anche culturali. L'attribuzione di tale comparto al Ministero dei beni e delle attività culturali ha il pregio di semplificare un insieme già estremamente eterogeneo di competenze sovrapposte.

 Con riguardo poi alla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza osserva che il ritardo determinatosi nel conferimento dell'incarico al nuovo Governo, a causa del noto "ingorgo istituzionale" ha determinato la necessità di recuperare almeno in parte il tempo perduto.

 Per tali ragioni preannuncia sin d'ora una valutazione pienamente favorevole sul contenuto del decreto-legge.

 

 Il senatore MANINETTI (UDC) ritiene che non sussistano affatto i presupposti costituzionali di necessità e urgenza, in quanto, a suo avviso, la ragione principale che ha spinto il Governo ad emanare il decreto-legge in esame non va individuata nella necessità di riorganizzare le strutture ministeriali, quanto in quella di assicurare adeguata rappresentanza al Governo a tutte le forze politiche.

 Tale scelta peraltro risulterebbe ancora più incoerente ove il Governo presentasse ulteriori proposte di modifica all'assetto già vigente in forza del decreto-legge in esame, tanto più ove tali proposte risultassero estranee alla materia del provvedimento.

 

 Il senatore PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com) dichiara di condividere pienamente l'impianto complessivo del decreto-legge, volto a ad una riorganizzazione più funzionale al perseguimento del programma di Governo. Richiama in particolare l'attenzione della Commissione sul fatto che tale importante risultato è stato ottenuto senza prevedere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica esprimendo sul punto il proprio apprezzamento.

 Nel ribadire che le scelte di carattere sostanziale da parte del Governo saranno previste in provvedimenti successivi, si sofferma quindi in particolare sul comparto turistico, rilevando la necessità che le misure adottate per tale settore tengano adeguatamente conto anche delle esigenze derivanti dai nuovi contesti competitivi in ambito internazionale. A tale riguardo si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere la necessità di un'intesa tra i Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali, ferma restando la direzione del Presidente del Consiglio.

 

 Il senatore PALLARO (Misto) dopo aver richiamato la sua lunga esperienza di imprenditore in paesi esteri, nonchè nelle camere di commercio, osserva che sia per quanto concerne l'industria in generale, che in particolare per il settore turistico, il Paese avrebbe potuto a suo avviso svolgere un'azione più incisiva. Dichiara in ogni caso di non condividere il generale clima di pessimismo che sembra pervadere gli organi di informazione quando viene descritto lo stato dell'economia nazionale: per tali ragioni ritiene necessario consentire al Governo appena insediatosi di poter cominciare il proprio lavoro, pur mantenendo un atteggiamento vigile e costruttivamente critico.

 Per tali ragioni preannuncia sin d'ora una valutazione positiva sul provvedimento.

 

 Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente relatore SCARABOSIO (FI) , dopo aver chiuso il dibattito, illustra uno schema di parere favorevole con una prima osservazione sul fatto che l'ulteriore divaricazione nel riparto delle competenze tra Commissioni parlamentari e Dicasteri non può che accentuare difficoltà operative ed organizzative e pertanto ciò richiederà la previsione di strumenti di stringente coordinamento per garantire la funzionalità complessiva del sistema dei rapporti istituzionali. Una seconda osservazione concerne la necessaria ottemperanza della disposizione del comma 25, dell'articolo 1 del decreto-legge che prevede il trasferimento di competenze e risorse umane e strumentali garantendo l'invarianza della spesa.

 

 

 Il senatore GARRAFFA (Ulivo) dichiara di non condividere il tenore delle osservazioni contenute nel parere, soprattutto con riferimento alla prima parte, preannunciando un voto contrario.

 

 Segue un breve dibattito al quale partecipano i senatori STANCA (FI) , BORNACIN (AN) , ALLOCCA (RC-SE) , MANINETTI (UDC) , GARRAFFA (Ulivo) , PARAVIA (AN) e PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com) al termine del quale, sul proposta del senatore BANTI (Ulivo) il presidente relatore SCARABOSIO (FI) dichiara di riformulare lo schema di parere sostituendo nella prima osservazione le parole "non può che" con le parole "non dovrà".

 

 Previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale per deliberare, la Commissione approva quindi lo schema di parere favorevole con osservazioni, come testè riformulato dal Presidente relatore, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

 La seduta termina alle ore 16,15 .


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 379

 

La 10a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole osservando tuttavia che l'ulteriore divaricazione nel riparto delle competenze fra Commissioni parlamentari e Dicasteri non dovrà accentuare difficoltà operative ed organizzative: ciò che richiederà la previsione di strumenti di stringente coordinamento per garantire la funzionalità complessiva del sistema dei rapporti istituzionali.

 Si osserva peraltro che il trasferimento delle competenze e delle connesse risorse umane e strumentali fra i Ministeri interessati non solo dovrà essere effettivo e tempestivo per ridurre l'impatto della riforma sulla efficienza della organizzazione, ma soprattutto dovrà ottemperare alla disposizione del comma 25 dell'articolo 1 del decreto-legge e cioè "garantire l'invarianza della spesa".

 

 


LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

MARTedi' 13 giugno 2006

2a Seduta

Presidenza del Presidente

TREU

 Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino.

 

 La seduta inizia alle ore 15,05.

 

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

 

Il presidente TREU informa la Commissione che sono pervenute da tutti i Gruppi parlamentari le designazioni dei rispettivi rappresentanti. Pertanto, sarà convocato quanto prima l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti stessi, per la programmazione dei lavori della Commissione, ai sensi dell'articolo 29, comma 2 del Regolamento.

Fa altresì presente che la Presidenza ha interpellato il Ministro del lavoro e il Ministro della solidarietà sociale, al fine di acquisire la loro disponibilità ad essere presenti in Commissione, nelle prossime settimane, per riferire circa le linee programmatiche dei rispettivi Dicasteri.

Invita inoltre ciascun Gruppo parlamentare a designare un commissario quale componente della Sottocommissione per i pareri.

 

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

(379) Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

 

 Il relatore alla Commissione DI SIENA (Ulivo) fa presente preliminarmente che il decreto-legge n. 181 è volto al riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, in relazione al nuovo assetto del Governo e alla conseguente nuova articolazione delle responsabilità ministeriali. In sintesi, il decreto-legge introduce due dicasteri di nuova configurazione: il Ministero dello sviluppo economico, al quale sono attribuite le competenze in precedenza spettanti al Ministero delle attività produttive e al Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell’economia e delle finanze; e il Ministero della solidarietà sociale, al quale sono attribuite le funzioni in materia di politiche sociali e tutela delle fasce deboli ed emarginate, di politiche antidroga e quelle sui flussi dei lavoratori extracomunitari. Sono inoltre riorganizzate in autonomi Ministeri le funzioni attinenti alle seguenti materie: infrastrutture, trasporti, commercio internazionale, istruzione, università e ricerca; infine, sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri le competenze in materia di sport e di vigilanza sull’albo dei segretari comunali e provinciali, le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili e di politiche per la famiglia, nonché i compiti di segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e l’iniziativa legislativa in materia di allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

Per quanto riguarda la parti di competenza della Commissione, il relatore rileva in primo luogo la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge in conversione, relativa all'attribuzione, al Ministero della solidarietà sociale, di alcune delle competenze finora spettanti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ad altre amministrazioni. In conseguenza di tale ridisegno di funzioni, la denominazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è sostituita da quella di Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La principale obiezione da taluni sollevata rispetto all'impostazione del decreto-legge all'esame, ossia quella di una ingiustificata inversione di tendenza rispetto agli orientamenti prevalenti nelle due ultime legislature, rivolti all'accorpamento dei Ministeri, non tiene conto in maniera adeguata degli effettivi risultati di tali opzioni. Non sempre, infatti, la scelta di fare confluire in un unico Dicastero attribuzioni di diversa natura si è rivelata la più funzionale e proficua dal punto di vista dell'efficienza amministrativa. In particolare, per quanto riguarda le complesse articolazioni dello Stato sociale, va ricordato che il decreto-legge n. 217 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 317 dello stesso anno, soppresse l'originaria previsione del decreto legislativo n. 300 del 1999, relativa all'accorpamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della sanità in un unico Dicastero con decorrenza dalla nomina del primo Governo della quattordicesima legislatura. Con tale provvedimento venne infatti confermata la distinzione dei due Dicasteri, ridenominati, rispettivamente, "Ministero del lavoro e delle politiche sociali" e "Ministero della salute".

In particolare, la disciplina del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stata posta dal Capo X del citato decreto legislativo n. 300, e successive modificazioni, e dal regolamento di organizzazione di cui al D.P.R. 26 marzo 2001, n. 176, e successive modificazioni.

Con il decreto-legge all'esame, una delle due aree funzionali finora di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è attribuita al nuovo Ministero della solidarietà sociale: si tratta dell'area concernente le politiche sociali e previdenziali, come definita dalla lettera c) dell'articolo 46, comma 1 del citato decreto legislativo n. 300.

A tale proposito, il relatore fa presente che in base all'attribuzione della suddetta area funzionale, sembrerebbero, almeno letteralmente, di competenza del Ministero della solidarietà sociale alcune materie relative al settore della previdenza, mentre quest'ultima compare nella denominazione dell'altro Dicastero ("Ministero del lavoro e della previdenza sociale"). Occorrerebbe, quindi, segnalare, nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere, l'esigenza di una più chiara definizione delle competenze relative a tale settore, sottolineando tra l'altro l'opportunità che il Governo precisi espressamente che le politiche previdenziali rimangano nel novero delle competenze del Ministero del lavoro.

Occorre inoltre considerare che il citato regolamento di cui al D.P.R. n. 176 del 2001 individua, più in dettaglio, le funzioni in materia di politiche giovanili e di politiche per la famiglia rientranti nell'area funzionale concernente le politiche sociali e previdenziali: nell'ordinamento fino ad ora vigente, ai sensi dell'articolo 1-septies del regolamento di cui al D.P.R. n. 176, tali funzioni rientrano nella competenza della Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Poiché il comma 19 (lettere d) ed e)) dell'articolo 1 del decreto-legge all'esame attribuisce le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia sia di politiche giovanili sia di politiche per la famiglia alla Presidenza del Consiglio o al Ministro da lui delegato, non appare chiaro come tale attribuzione si coordini con le competenze in esame, trasferite al Ministero della solidarietà sociale. Anche questo aspetto dovrebbe essere rimarcato in sede di espressione del parere.

Sempre relativamente al riparto delle competenze tra i dicasteri - prosegue il relatore - va poi rilevato che l'area funzionale definita dalla lettera d) dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 300, concernente le politiche del lavoro e dell'occupazione e la tutela dei lavoratori, rientra nella sfera di attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: una delle funzioni ivi indicate, costituita dalla vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, è stata però espunta e trasferita al Ministero della solidarietà sociale, ai sensi del citato comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge in conversione.

A quest'ultimo Dicastero sono inoltre attribuiti i compiti in materia di politiche antidroga finora spettanti al Dipartimento istituito presso la Presidenza del Consiglio e definiti dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; nonché le funzioni in materia di servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. Si ricorda che queste ultime funzioni sono, nell'ordinamento fino ad ora vigente, svolte dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, istituito presso la Presidenza del Consiglio.

Al Ministero della solidarietà socialesono attribuite altresì le risorse finanziarie, strumentali e di personale relative alle funzioni trasferite al medesimo Dicastero.

 

Si apre il dibattito.

 

Il senatore MORRA (FI) ritiene che, anche in relazione alle scelte effettuate nella XIII e nella XIV legislatura, la ripartizione tra tre nuovi dicasteri - del lavoro, della solidarietà sociale e della famiglia - delle funzioni afferenti alle problematiche dello Stato sociale costituisca un grave arretramento sotto il profilo politico e culturale. Attraverso questa operazione, infatti, si abbandona l'approccio sistemico, implicante una stretta integrazione tra politiche del lavoro e politiche sociali, per accreditare, con riferimento a queste ultime, un modello anacronistico, basato su misure di carattere risarcitorio e non preventivo. Si tratta di un'impostazione priva di dinamismo, destinata a produrre danni consistenti soprattutto nel Sud, dove sarebbe invece necessaria l'adozione di politiche sociali come volano per le politiche del lavoro. Nel decreto-legge n. 181 prevale, purtroppo, una visione statica della società italiana, che preoccupa ancor più della logica di spartizione tra i diversi partiti della maggioranza, che pure ha ispirato tale provvedimento.

Un altro elemento di forte perplessità - prosegue il senatore Morra - è costituito dal trasferimento al Ministero della solidarietà sociale dei compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari: anche questa problematica, infatti, dovrebbe essere affrontata in un'ottica globale ed integrata, come peraltro è richiesto anche dall'Unione europea, e pertanto tutte le competenze ad essa afferenti dovrebbero essere concentrate nel Ministero del lavoro. Per questo e per gli altri motivi sopra illustrati, il Gruppo di Forza Italia ritiene che il decreto-legge n. 181 costituisca un grave arretramento sia sul piano politico sia sul piano culturale e che la sua impostazione di fondo sia pertanto da respingere.

 

Il senatore TOFANI (AN) osserva che, al di là dei profili di costituzionalità sui quali si pronuncerà l'Assemblea del Senato, l'elemento più preoccupante della frammentazione tra vari Dicasteri delle funzioni in precedenza attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali non è costituito tanto dalla logica clientelare e spartitoria che pure è alla base del decreto-legge n. 181, quanto dall'approccio ideologico di tale provvedimento, che, nel suo complesso, rappresenta un significativo arretramento rispetto al percorso di sviluppo intrapreso nella passata Legislatura. Le norme in discussione, infatti, scindendo dalle politiche sociali le politiche attive del lavoro, comportano un vero e proprio annullamento di queste ultime, e il conseguente inarrestabile scivolamento verso la cultura e la prassi dell'assistenzialismo. Si tratta di una preoccupante inversione di tendenza non soltanto rispetto alla riforma del mercato del lavoro realizzata dal Governo Berlusconi nel corso della XIV Legislatura - riforma che tra l'altro dovrebbe essere completata con il riordino del sistema degli ammortizzatori sociali - ma anche rispetto alle iniziative intraprese nella medesima direzione dal primo Governo Prodi.

La separazione tra politiche sociali e politiche del lavoro è infatti incompatibile con le sfide del mercato globale, sfide che possono essere affrontate con successo solo attraverso una stretta integrazione tra misure a tutela delle fasce più deboli e interventi per la crescita e per l'incremento dell'occupazione. Rispetto a tali questioni, risulta invece prevalente, nel decreto-legge n. 181, la preoccupazione di assicurare il mantenimento degli equilibri politici all'interno della maggioranza. A tale proposito, sarà bene che i Ministri del lavoro, della solidarietà sociale e della famiglia intervengano quanto prima in Commissione per riferire sugli indirizzi dei rispettivi Dicasteri e per rispondere, ove ciò sia possibile, alle più che fondate obiezioni di quanti ritengono che la creazione di nuovi Dicasteri effettuata con il decreto legge n. 181 costituisce un grave arretramento istituzionale e un'operazione politica fallimentare.

 

Il senatore GALLI (LNP) esprime la propria decisa contrarietà rispetto al provvedimento all'esame, evidenziando preliminarmente che le uniche misure adottate dall'attuale Esecutivo in questo primo periodo della legislatura risultano del tutto negative e inopportune, sostanziandosi da una parte nel frazionamento dei Ministeri e dall'altra in uno spropositato e ingiustificato incremento numerico degli incarichi di Governo.

Le misure contenute nel decreto-legge n. 181 contrastano in modo stridente sia con lo spirito modernizzatore della riforma costituzionale approvata nella scorsa legislatura, che contemplava, tra l'altro, la riduzione del numero dei parlamentari, sia con le stesse politiche promosse nel corso della XIII legislatura dall'allora ministro della funzione pubblica Bassanini, incentrate sulla riduzione del numero dei Ministeri.

Peraltro va evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dal Governo, il frazionamento dei Dicasteri comporta necessariamente oneri finanziari aggiuntivi e anche se, in via meramente ipotetica, si riuscisse a dimostrare che esiste un margine di risparmio così ampio da consentire l'aumento degli incarichi governativi e delle strutture organizzative senza spese ulteriori, sarebbe in tal caso dimostrata in modo lampante l'inerzia dell'Esecutivo rispetto all'esigenza di ridurre i costi dell'apparato statale.

Per quel che concerne le politiche sull'immigrazione, va sottolineato che il nuovo assetto delle competenze ministeriali stravolge radicalmente e in maniera del tutto negativa l'impostazione della normativa adottata nella passata legislatura: infatti il Governo si accinge a gestire i flussi migratori prescindendo del tutto dal concreto fabbisogno di manodopera straniera del mercato del lavoro, e adagiandosi su logiche di tipo meramente assistenziale, destinate a tradursi in aperture indiscriminate, con conseguenze facilmente prevedibili, in primo luogo per quel che concerne l'ordine pubblico.

L'oratore, a conclusione del proprio intervento, sottolinea brevemente che su talune tematiche fondamentali, quali quella previdenziale e quella inerente all'organizzazione del mercato del lavoro di cui alla legge n. 30 del 2003, l'Esecutivo ha mutato l'atteggiamento di contrarietà assoluta, prospettata a fini meramente propagandistici nel corso della campagna elettorale, addivenendo ad un più cauto possibilismo, che, peraltro, è la conseguenza delle divisioni politiche che lo travagliano e ne lasciano presagire la fine imminente, analogamente a quanto avvenne per il primo Governo Prodi.

 

Il senatore SACCONI (FI) sottolinea preliminarmente che, sul piano metodologico, la presentazione da parte del Governo di un maxiemendamento a poche ore dall'inizio della seduta odierna è suscettibile di comprimere indebitamente le possibilità di approfondimento istruttorio in Commissione e conseguentemente chiede che la votazione del parere sul provvedimento in titolo venga rinviata alla seduta già convocata per domani.

Relativamente al merito del decreto-legge n. 181, va evidenziato che l'impostazione di esso risulta in palese contraddizione con la tendenza - emersa già nel corso della XIII legislatura e considerevolmente rafforzatasi nel corso della XIV - a considerare le politiche sociali in una prospettiva attiva e integrata rispetto alle politiche del lavoro. Il Ministro del lavoro del precedente Governo, proprio nell'ottica di rafforzare ulteriormente i profili di integrazione tra tali due settori, operò, tra l'altro, a livello organizzativo un'ampia mobilitazione interna dei direttori generali, assegnando in particolare al Dipartimento delle politiche del lavoro gli alti dirigenti prima impegnati nel settore delle politiche sociali e viceversa.

Il provvedimento in esame appare invece ispirato non tanto ad una logica meramente lottizzatoria - la quale si sostanzia esclusivamente nel conferimento a ciascuna forza politica di un rilievo congruo rispetto alla propria consistenza - quanto ad una ben più grave logica volta a premiare le forze politiche con consistenza marginale, che risulta assolutamente incongrua e inaccettabile.

Riguardo alle politiche per la famiglia, le esperienze passate dimostrano che la scelta effettuata nel provvedimento all'esame, di attribuire le relative funzioni ad un Ministero senza portafoglio, privo di qualsivoglia potere di spesa, non consentirà in alcun modo la soluzione dei diversi nodi problematici sussistenti in tale settore.

Nella nuova redazione del comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge in titolo, quale risulta dall'emendamento presentato dal Governo, si rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione delle forme di esercizio coordinato delle funzioni aventi natura previdenziale o assistenziale, nonché delle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore: tale formulazione è molto pericolosa, poiché comporta un grave e inaccettabile esautoramento delle prerogative parlamentari, rimettendo ad un atto dell'Esecutivo - nella specie un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - la trattazione di tematiche di considerevole importanza, la cui disciplina dovrebbe trovare fondamento nella legge.

L'attribuzione al Ministero della solidarietà sociale del compito di vigilanza sui flussi migratori - prosegue il senatore Sacconi - costituisce poi la conseguenza più immediata di un approccio erroneo alla materia in questione, volto ad inquadrare l'immigrazione in una prospettiva meramente sociale ed assistenziale, del tutto avulsa dagli assetti e dai fabbisogni del mercato del lavoro.

Peraltro il Ministro della solidarietà sociale ha preannunciato una riapertura del termine per le regolarizzazioni degli immigrati, che oltre a comportare un considerevole aumento del numero degli stessi, costituirà un segnale estremamente pericoloso, in quanto accrediterà, soprattutto nei Paesi dai quali si originano i flussi migratori, l'opinione che l'Italia sia disposta ad accogliere e regolarizzare chiunque e in modo indiscriminato.

 

 Il senatore VIESPOLI (AN) fa preliminarmente presente che l'assenza del parere della Commissione bilancio sul testo normativo in esame non consentirà di approfondire adeguatamente i risvolti economico-contabili di tale disciplina, suscettibile di ingenerare consistenti problemi di copertura finanziaria.

 L'impostazione di fondo sottesa al provvedimento in esame, incentrato sulla frammentazione dei Dicasteri, si pone in controtendenza rispetto alle scelte adottate in ordine ai profili in questione nel corso della XIV legislatura, tutte orientate nella direzione della implementazione delle sinergie tra Ministero del lavoro ed altri Dicasteri, quali ad esempio quelli delle Attività produttive e delle Infrastrutture.

 Per quel che concerne l'ambito comunitario, va osservato che proprio per sottolineare l'esigenza di una piena integrazione tra politiche economiche e politiche del lavoro, il precedente Esecutivo si attivò affinché alle riunioni dell'Ecofin fosse presente anche un rappresentante del Ministero del lavoro.

 Relativamente al settore dell'immigrazione, l'esigenza di una impostazione sinergica delle attività governative risulta ancora più evidente, atteso che nessun intervento serio ed efficace in questo settore può prescindere dalla promozione dei meccanismi della cooperazione internazionale con i Paesi extracomunitari, volti a consentire l’adozione in tali aree di politiche attive del lavoro, quali ad esempio le attività attinenti alla formazione professionale.

 La frammentazione degli apparati ministeriali riverbererà i propri effetti negativi anche rispetto al Mezzogiorno, inibendo, tra l'altro, la possibilità concreta di gestire in maniera organica ed efficace i flussi migratori interni tra le aree meridionali e quelle settentrionali.

 

Il senatore LIVI BACCI (Ulivo) ritiene che uno dei maggiori limiti della legislazione in materia di immigrazione varata nella passata legislatura consista nell'aver privilegiato unilateralmente i profili lavoristici, e, all'interno di essi, l'emigrazione di breve periodo, senza considerare adeguatamente che il costante incremento dei flussi rivolti verso l'Italia e verso l'Europa deve essere affrontato secondo un approccio strategico, basato sull'individuazione di percorsi di integrazione di lungo periodo - fino all'eventuale acquisto della cittadinanza - in grado di andare oltre la pur necessaria disciplina del rapporto di lavoro, per investire il complesso della vita sociale e familiare degli immigrati. Per questi motivi, egli valuta positivamente il trasferimento in capo al Ministero della solidarietà sociale delle competenze precedentemente attribuite al Ministero del lavoro su questa materia, nel presupposto che debba essere valorizzato il carattere integrato e globale delle politiche di accoglienza e di inserimento delle persone provenienti da paesi non comunitari.

 

 Il senatore POLI (UDC), dopo aver preliminarmente sottolineato che l'emendamento governativo relativo al provvedimento in questione è stato presentato solamente nella giornata odierna, con conseguente impossibilità oggettiva di approfondire adeguatamente tutti i risvolti inerenti allo stesso, manifesta la propria decisa contrarietà rispetto alla scelta di frazionare, a livello ministeriale, gli apparati relativi al settore della solidarietà, della famiglia e del lavoro, prospettando quindi l'opportunità di una gestione unitaria e sinergica di tali profili.

 

 Il senatore NOVI (FI), riferendosi all'ingresso in Aula di un senatore appartenente al Gruppo misto, in sostituzione del senatore Pininfarina, dichiara di considerare indegna dal punto di vista morale e politico la condotta dello stesso senatore Pininfarina, frutto, a suo avviso, di una logica oligarchica e gerontocratica.

 

 Il presidente TREU invita il senatore Novi a moderare il tono del suo intervento e ad evitare espressioni offensive nei confronti di altri senatori componenti della Commissione.

 

 Il senatore NOVI (FI) precisa che, a quanto gli risulta, la sostituzione dei senatori a vita non si è mai verificata nella scorsa legislatura e fa presente che qualora nelle prossime sedute si verificasse un episodio analogo, le forze politiche di opposizione porranno di nuovo la questione della legittimità di tale atto.

Per quel che concerne il merito del provvedimento in titolo, va sottolineato che dietro le politiche migratorie promosse dall'attuale Esecutivo si celano interessi poco chiari e politiche salariali orientate nella direzione di una indebita compressione dei livelli retributivi.

 

Il senatore STRACQUADANIO (DC-Ind-MA) fa presente che la scelta di sostituire un senatore a vita risulta non condivisibile, in quanto il Senato si configura come un organismo rappresentativo della volontà popolare, e conseguentemente sarebbe opportuno – sul piano politico più che su quello regolamentare - che i senatori a vita si astenessero da comportamenti suscettibili di alterare, direttamente o indirettamente, l'equilibrio tra le varie componenti politiche risultante dal voto popolare.

Dopo aver rivolto un invito al senatore Pininfarina affinché prenda in considerazione la predetta circostanza, l'oratore si sofferma sul merito del provvedimento in esame, evidenziando che la disciplina contenuta nello stesso costituisce il portato di divergenti visioni ideologiche sussistenti tra i vari esponenti delle forze politiche di maggioranza. Essa è altresì suscettibile di compromettere la funzionalità operativa dell'azione governativa, che dovrebbe invece essere imperniata su una visione unitaria delle politiche del lavoro, della solidarietà e della famiglia, nonché dell'immigrazione.

Le divisioni interne al Governo hanno comportato l'attribuzione degli incarichi ministeriali nei tre settori in questione ad esponenti di aree politiche fra loro differenti e portatrici di orientamenti reciprocamente contrastanti. Si pensi in via meramente esemplificativa alle dichiarazioni del ministro Ferrero sull’intendimento di predisporre appositi locali destinati all'assunzione di sostanze stupefacenti, e alle repliche del ministro Bindi, puntuale nel precisare che il ministro Ferrero aveva parlato a titolo personale.

Proprio per effetto di queste insanabili contraddizioni politiche, l'Esecutivo, in questo primo periodo della legislatura, non è stato in grado di adottare alcuna misura volta a risolvere i problemi reali del Paese, e si è occupato esclusivamente di incarichi governativi e di nomine. Si è assistito a un vero e proprio ostruzionismo della maggioranza, che si è sostanziato in manifestazioni di intenti meramente propagandistiche dei vari esponenti dell'Esecutivo, orientate esclusivamente nella direzione della riaffermazione delle proprie posizioni ideologiche rispetto alle altre forze della coalizione di centrosinistra, senza l'adozione di alcun atto concreto.

Nell'incontro informale tra i rappresentanti delle forze politiche dell'Unione, avvenuto recentemente in Umbria, si è stabilito che il compito precipuo del Ministro dell'interno debba essere quello di individuare qualsivoglia soluzione atta ad evitare l'intervento legislativo, in palese contraddizione con il carattere parlamentare che connota il sistema politico, e con l'obiettivo evidente di eludere il problema principale sussistente nella presente legislatura, ossia l'assenza di una maggioranza politica in Parlamento.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

 La seduta termina alle ore 16,30.

 


LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

MERCOLEDI’ 14 giugno 2006

3a Seduta

 

Presidenza del Presidente

TREU

 Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino.

 

 La seduta inizia alle ore 14,40.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

(379) Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

 

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

 

Il senatore NOVI (FI) interviene nel dibattito, ad integrazione delle considerazioni già svolte nella seduta di ieri, sottolineando preliminarmente il carattere confuso e contraddittorio del provvedimento in esame.

In particolare, relativamente al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 181 del 2006, va osservato in senso critico che l'attribuzione al Ministero della solidarietà sociale dell'area funzionale di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 300 del 1999, relativa alle politiche sociali e previdenziali, sembrerebbe comportare il trasferimento al neo costituito Dicastero dell'intera materia pensionistica, malgrado quest'ultima sia richiamata espressamente nella nuova denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Un'altra incongruenza di rilievo è riscontrabile relativamente al comma 19, lettere d) ed e) del sopracitato articolo 1 del decreto-legge in esame, che attribuisce le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia sia di politiche giovanili sia di politiche per la famiglia alla Presidenza del Consiglio, malgrado le stesse siano contestualmente trasferite al Ministero della solidarietà sociale.

Le competenze in materia di servizio civile nazionale vengono poi trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero della solidarietà sociale, con conseguente frammentazione degli apparati organizzativi, del tutto inopportuna.

Per quel che concerne le politiche sull'immigrazione, l'oratore ricorda che in sede comunitaria la contrarietà espressa sia dalle forze politiche di centro-sinistra sia da quelle di centro-destra in ordine al progetto di direttiva sulla libera circolazione dei servizi in seno all'Unione europea - noto come direttiva Bolkenstein - è stata giustificata dalla fondata preoccupazione per i profili di regressione che l’eventuale introduzione di tale normativa avrebbe comportato in ordine ai diritti dei lavoratori, così come garantiti dalle leggi nazionali dei paesi dell'Unione europea. Va a tal proposito rilevato che le politiche sull'immigrazione prospettate dalle forze politiche di centro-sinistra potrebbero produrre in ambito nazionale una indebita compressione dei livelli retributivi a seguito dell'aumento di manodopera proveniente da taluni paesi stranieri, determinando le stesse conseguenze negative che l'opposizione bipartisan emersa in ambito comunitario rispetto al progetto di direttiva Bolkenstein mirava a scongiurare.

 

Il senatore CORONELLA (AN) dopo aver dichiarato di condividere le considerazioni precedentemente espresse nel corso della seduta di ieri dal senatore Tofani e dal senatore Viespoli, sottolinea che l'emendamento proposto dal Governo contiene rilevanti profili di incostituzionalità.

 

Replica quindi agli intervenuti il relatore alla Commissione DI SIENA(Ulivo), esprimendo in primo luogo l'auspicio che il confronto in Commissione risulti improntato ad uno spirito dialettico e costruttivo, diversamente da quanto è avvenuto nella scorsa Legislatura, nella quale le forze politiche di maggioranza non hanno in alcun modo tenuto conto in sede parlamentare delle argomentazioni e dei rilievi provenienti dall'opposizione.

Il dibattito ha sollevato diverse questioni, ma, in via preliminare, non va sottaciuto, per un'ineludibile esigenza di onestà intellettuale, che la disarticolazione degli apparati ministeriali contenuta nel provvedimento in esame è ascrivibile anche ad una ragione politica, ossia alla necessità di individuare un congruo equilibrio delle diverse identità politiche che compongono la coalizione di centro-sinistra.

Per quel che concerne i rilievi prospettati dal senatore Sacconi, che lamentava, a livello metodologico, la presentazione da parte del Governo di un ampio e complesso emendamento a poche ore dall'inizio della seduta di ieri, va precisato che, ai sensi del Regolamento del Senato, il parere della Commissione ha come oggetto il provvedimento in titolo e non gli emendamenti riferiti allo stesso, che pure rivestono una valenza politica rilevante, ampiamente evidenziata, peraltro, da gran parte degli intervenuti.

A questo proposito, relativamente alla complessa e articolate questione dei rapporti tra le funzioni previdenziali e quelle assistenziali, va sottolineato che la normativa in esame non può essere considerata elusiva delle prerogative parlamentari, poiché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al citato emendamento, richiamato ieri nell'intervento del senatore Sacconi, si limita esclusivamente a individuare meccanismi di coordinamento tra le competenze del Ministero del lavoro e le competenze del Ministero della solidarietà sociale rispetto ai predetti profili, fermo restando che questi ultimi possono essere disciplinati in modo organico solo per legge.

Il senatore Morra ha ravvisato nei contenuti dal provvedimento in esame una impostazione incongrua e anacronistica delle politiche sociali: si tratta di un'affermazione eccessiva e di incerto fondamento. L'esigenza di garantire l'unitarietà dell'indirizzo politico in materia di stato sociale va infatti conciliata con l’obiettivo di incrementare gli standard di funzionalità effettiva dell'attività governativa nel settore in questione, obiettivo il cui conseguimento potrebbe essere agevolato dalla creazione di un autonomo apparato ministeriale, titolare delle funzioni in materia di solidarietà sociale. Peraltro, l'esperienza della scorsa Legislatura ha dimostrato che l'attività del Dicastero del lavoro si è concentrata prevalentemente sui settori lavoristico e previdenziale, relegando gli interventi in materia di politica sociale ad un ambito meramente residuale.

Relativamente ai profili attinenti all'immigrazione, va sottolineato che, come emerge anche dall'intervento del senatore Livi Bacci, il modello delle politiche di integrazione degli stranieri extra comunitari prospettato dalle forze politiche di centro-sinistra risulta radicalmente diverso, anche su un piano culturale, rispetto a quello delineato dagli esponenti di centro-destra. Tuttavia l'esigenza espressa dal senatore Viespoli, di garantire una gestione organica ed efficace dei flussi migratori interne tra le aree meridionali e quelle settentrionali del paese è condivisibile, ed è auspicabile quindi che una particolare attenzione sia rivolta a tali profili e che la Commissione promuova specifiche iniziative su di essi.

 

Il sottosegretario MONTAGNINO dopo aver preliminarmente rilevato che le argomentazioni addotte dai senatori appartenenti ai Gruppi politici di centro-destra intervenuti nel dibattito sono meritevoli della più attenta considerazione, evidenzia che la disciplina contenuta nel provvedimento in esame risulta ispirata non soltanto da ragioni politiche - richiamate dal relatore Di Siena - ma anche da importanti esigenze di efficacia e di funzionalità. In particolare la creazione del Ministero della solidarietà sociale potrà consentire una maggiore efficacia delle politiche sociali, ed un più stretto legame di queste ultime con gli interventi di carattere macroeconomico che il Governo porrà in essere.

Va ricordato che nel corso della XIII Legislatura sono stati approvati importanti provvedimenti legislativi in materia sociale - quali ad esempio la legge n. 328 del 2000, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - mentre l'Esecutivo in carica nella XIV Legislatura ha incentrato la propria azione prevalentemente sui profili previdenziali e lavoristici, rivolgendo una minore attenzione a quelli sociali.

Relativamente alle politiche dell'immigrazione - prosegue il rappresentante del Governo - occorre sottolineare che l'obiettivo di favorire la completa integrazione delle persone straniere che vivono in Italia non può essere perseguito attraverso le sole politiche del lavoro, richiedendo un ambito di intervento più vasto e più organico, in grado di investire l'insieme degli aspetti sociali di tale tematica.

Non sono poi convincenti i rilievi formulati nel corso del dibattito relativamente alla supposta indeterminatezza della ripartizione delle competenze in materia previdenziale: il provvedimento in esame, infatti, definisce il Dicastero del lavoro con la denominazione Ministero del lavoro e della previdenza sociale, eliminando qualsivoglia dubbio in ordine alla spettanza allo stesso di tali attribuzioni. Peraltro, l'emendamento governativo precisa espressamente che restano ferme le attribuzione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia previdenziale.

Sempre con riferimento al contenuto dell'emendamento presentato dal Governo, il rinvio a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'individuazione di forme di esercizio coordinato delle funzioni assistenziali e previdenziali non appare in alcun modo lesivo delle prerogative del Parlamento - come ha sostenuto invece il senatore Sacconi - atteso che, definita con chiarezza e precisione in sede legislativa la ripartizione delle competenze, il coordinamento dei moduli gestionali delle stesse può essere demandato ad un atto di normazione secondaria.

Peraltro il complesso e articolato problema della distinzione tra assistenza e previdenza non è sicuramente risolto con la disciplina in esame, anche se la ripartizione delle competenze tra il Ministero del lavoro e il Ministero della solidarietà sociale può favorire il processo di separazione tra i due ambiti.

 

Il senatore DI SIENA (Ulivo) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna.

 

Si passa alle dichiarazioni di voto.

 

Il senatore VIESPOLI (AN) prende la parola rilevando in via preliminare che la sostituzione del senatore a vita Pininfarina, operata nell'odierna seduta, pone profili problematici non tanto sul piano regolamentare, quanto su quello dell'opportunità e della correttezza, poiché determina un'alterazione artificiosa degli equilibri numerici delle forze politiche in Commissione. Pur essendo evidente che lo status di senatore a vita su un piano regolamentare risulta identico a quello degli altri senatori, va tuttavia rilevato che la sostituzione di uno di essi con un altro parlamentare comporta di fatto una compressione delle ragioni intuitu personae sottese alla nomina, che non sono certamente surrogabili e tanto meno possono essere esercitate da un altro senatore che, in quanto espressione di una determinata forza politica, non può che essere assoggettato a un vincolo di appartenenza.

L'oratore annuncia poi il voto contrario, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, sullo schema di parere testé illustrato dal relatore, evidenziando che la disciplina contenuta nel provvedimento in titolo reca inopportune frantumazioni delle competenze ministeriali, più o meno palesi.

Dichiara infine di aver presentato un apposito emendamento relativamente alla tematica della migrazione interna fra le aree meridionali e quelle settentrionali del paese, volto in particolare alla creazione di un apposito osservatorio con compiti di vigilanza su tale fenomeno.

 

Il senatore SACCONI(FI), nell'annunciare il voto contrario del Gruppo di Forza Italia sullo schema di parere testé illustrato dal relatore, osserva che la prevedibile reiterazione, da parte del Gruppo misto, della sostituzione in Commissione del senatore Pininfarina con un senatore elettivo, concretizza una pratica estremamente discutibile, che non tiene contro delle caratteristiche proprie dei senatori a vita, riconducibili agli elevati meriti che costituiscono il presupposto della nomina presidenziale, e non, come invece avviene per gli altri senatori, all'appartenenza ad uno schieramento politico. La sostituzione, oltre a privare il confronto in Commissione del fondamentale apporto proveniente dalla esperienza, dalla saggezza e dalla cultura di un senatore a vita, produce, al di là dei profili formali, una impropria alterazione dei rapporti tra le componenti politiche della Commissione, quali risultano dall'espressione del voto popolare. Proprio per le loro caratteristiche, i senatori a vita dovrebbero avvertire l'esigenza di esprimere direttamente, e senza improprie interposizioni, la loro posizione: non vi è dubbio, ad esempio, che l'esperienza e la cultura imprenditoriale del senatore Pininfarina potrebbero apportare un contributo essenziale, anche se presumibilmente non nella direzione auspicata alle forze politiche di centro-sinistra, in occasione del dibattito che avrà probabilmente luogo in Commissione sulla revisione della legge n. 30 del 2003.

Passando ad illustrare le motivazioni del voto contrario che il Gruppo di Forza Italia si accinge ad esprimere, il senatore Sacconi fa presente che il giudizio fortemente negativo sul provvedimento in titolo si estende anche ai contenuti dell'emendamento presentato del Governo, che, pur non essendo oggetto del parere della Commissione, riveste però una valenza politica dalla quale non si può prescindere. Sotto questo profilo, appaiono poco convincenti le argomentazioni, del tutto formalistiche, addotte dal relatore. Permangono peraltro forti elementi di preoccupazione per le conseguenze che potranno derivare dall'approvazione delle norme all'esame. In particolare, occorre sottolineare che l'emendamento del Governo accredita un'inaccettabile esasperazione delle logiche di spoils system, che investono perfino il personale dirigente di seconda fascia. Nello schema di parere predisposto dal relatore, inoltre, il fondamentale problema della separazione tra assistenza e previdenza viene evocato solo attraverso il riferimento alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, utilizzato per argomentare la permanenza in capo a quest'ultimo delle funzioni previdenziali; nulla viene però detto a proposito dell'inaccettabile scelta di demandare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e non ad una legge votata dal Parlamento, l'indicazione delle forme di esercizio coordinato delle funzioni aventi natura assistenziale o previdenziale e delle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore.

Non sono infine affatto convincenti le argomentazioni addotte dal relatore, dal senatore Livi Bacci e dal rappresentante del Governo in favore del trasferimento al Ministero della solidarietà sociale dei compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori extra comunitari, dato che il nodo del rapporto tra immigrazione e assetto della domanda di lavoro è ineludibile, e nessun progetto di vita può essere costruito prescindendo da un tale elemento.

 

Il senatore PETERLINI (Aut) ricorda preliminarmente che il Gruppo delle Autonomie, collocato all'opposizione nella passata Legislatura e attualmente parte integrante della maggioranza parlamentare che sostiene il Governo, si è caratterizzato, sin dalla sua costituzione, per una la priorità costantemente attribuita ai contenuti rispetto alle appartenenze e per la costante ricerca del dialogo e della collaborazione tra forze politiche di diversa ispirazione, nella prospettiva, che egli intende continuare a perseguire anche in Commissione, del superamento delle esasperate contrapposizioni tra gli schieramenti, di cui, recentemente, si sono avuti non pochi esempi anche in Senato.

Nel corso del dibattito, i senatori appartenenti ai Gruppi politici di centro-destra hanno espresso numerose critiche, alcune delle quali indubbiamente fondate, sul numero dei ministeri istituiti dal decreto legge all'esame, nonché sulla opportunità della scelta di ripartire alcune funzioni tra diverse amministrazioni centrali. Peraltro, anche nella passata legislatura si è verificata una lievitazione degli incarichi di Governo e, d'altra parte, non si può escludere che talune delle scelte operate dal decreto-legge n. 181 abbiano un fondamento plausibile. L'auspicata separazione tra previdenza ed assistenza, ad esempio, potrebbe risultare favorita, e non ostacolata, dall'attribuzione delle relative funzioni a due Ministeri distinti. Anche per quanto riguarda la questione dell'immigrazione, un approccio che affronti questo problema nella sua globalità, e non solo dal punto di vista del mercato del lavoro, può rivelarsi particolarmente proficuo.

Non si può infine tralasciare di considerare le ragioni politiche che sono alla base del provvedimento all'esame: ove il nuovo assetto del Governo possa concorrere a realizzare un migliore equilibrio tra le forze politiche che compongono la coalizione di centro-sinistra, ciò non mancherà di riverberarsi positivamente sulla stabilità dell'Esecutivo e, conseguentemente, sull'efficacia della sua azione. Per tali motivi, il Gruppo per le Autonomia voterà a favore dello schema di parere predisposto dal relatore.

 

Poiché non vi sono altre richieste di intervenire per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE accertata la sussistenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni, predisposto dal relatore Di Siena.

 

All'esito della votazione, e della successiva controprova, richiesta dal senatore CORONELLA (AN), il parere risulta approvato.

 

 

 La seduta termina alle ore 15,35.

 


 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 379

 

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

 - con riferimento al comma 6 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 181 del 2006, occorre precisare espressamente che il settore della previdenza rientra nel novero delle competenze del Ministero del lavoro, come si evince dalla disposizione di cui al comma 18 del decreto-legge, che attribuisce a tale Dicastero la denominazione di "Ministero del lavoro e della previdenza sociale";

 - relativamente al sopracitato comma 6, è opportuno precisare espressamente che le funzioni di controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sui patronati non sono trasferite in via esclusiva al Ministero della solidarietà sociale;

 - riguardo al comma 19, lettere d) ed e) del decreto-legge, che attribuisce le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia sia di politiche giovanili sia di politiche per la famiglia alla Presidenza del Consiglio, o al Ministro da lui delegato, appare opportuno chiarire come tali profili si coordinino con le attribuzioni del Ministero della solidarietà sociale, alla luce del trasferimento allo stesso delle funzioni in materia di politiche sociali, prima spettanti alla Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro in base all’articolo 1-septies del D.P.R. n. 176 del 2001.

 

 

 

 

 

 


BILANCIO (5a)

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2006

5a Seduta

 

Presidenza del Presidente

MORANDO

La seduta inizia alle ore 14,30.

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

 

      Il presidente MORANDO, in attesa delle determinazioni dell’Assemblea, attualmente sospesa, relative alla preannunciata presentazione di un maxiemendamento da parte del Governo sull’Atto Senato n. 379, all’ordine del giorno della Commissione, propone di sospendere la seduta e di riprenderla al termine dei lavori dell’Assemblea medesima.

 

            La Commissione prende atto.

 

            La seduta, sospesa alle ore 14,35, riprende alle ore 20,30.

 

            Il PRESIDENTE informa che in seguito all’apposizione della questione di fiducia da parte del Governo sul maxiemendamento 1.2000, interamente sostitutivo dell’Atto Senato n. 379, il Presidente del Senato ha trasmesso l’emendamento in questione alla Commissione bilancio, corredato dalla relazione tecnica, affinché, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, il Presidente della Commissione riferisca circa i profili di copertura finanziaria dell’emendamento in questione.

 

            La Commissione prende atto.

 

            La seduta termina alle ore 20,35.

 

 


BILANCIO (5a)

MARTEDÌ 4 LUGLIO 2006

6a Seduta

 

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Pinza e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.  

 

 La seduta inizia alle ore 14,15.

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 379

 

Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, procede ad illustrare il maxiemendamento 1.2000, presentato dal Governo al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 181 del 2006, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei ministeri (atto Senato n. 379), sul quale è stata posta la questione di fiducia, ricordando che la Commissione bilancio è chiamata ad esaminare i profili di copertura finanziaria dell’emendamento, al fine di riferire in Assemblea in relazione all’articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo. Dopo aver ricordato le condizioni poste dal parere sul testo originario espresso dalla Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, fa presente che la verifica svolta sul testo e sugli emendamenti del Governo ha consentito di rilevare il rispetto delle condizioni sopra ricordate, inserite nell’emendamento 1.2000. Precisa, inoltre, con riferimento agli oneri relativi alle indennità per i membri del Governo, che una più puntuale verifica ha fatto emergere una quantificazione maggiore che tiene conto con precisione del numero dei membri del Governo che non rivestono il ruolo di parlamentari. Relativamente poi alla questione inerente la Società Buonitalia, per la quale il testo emendativo ha previsto la sottrazione di risorse senza un’esplicita parallela privazione di funzioni, fa presente che la relazione tecnica chiarisce che le funzioni in questione non sono state in realtà mai esercitate, e comunque non verranno svolte dalla società medesima per il futuro. Conclude, dunque, evidenziando il rispetto delle condizioni poste ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e rilevando l’assenza di ulteriori problemi di copertura in relazione al maxiemendamento 1.2000. 

 

Si apre il dibattito.

  Il senatore  FERRARA (FI), con riferimento al comma 25-sexies dell’emendamento 1.2000, formula osservazioni critiche circa l’indicazione di apposita copertura per le nomine dei sottosegretari, che potrebbe costituire un precedente privo di riferimenti normativi. Richiamando al riguardo la prassi seguita   in precedenti, analoghe occasioni, fa presente che le valutazioni sui costi inerenti ai membri del Governo, con particolare riguardo a quelli non parlamentari, per i quali si rende necessario calcolare delle apposite indennità ai sensi della legge n. 418 del 1999, vengono normalmente attribuite per via amministrativa, proprio per assicurare la flessibilità. Esprime quindi perplessità riguardo all’innovazione  contenuta nel provvedimento in esame che predispone la copertura finanziaria per via legislativa.

 

 Il senatore BALDASSARRI (AN), con riferimento alla copertura originariamente indicata per il riordino dei ministeri, ricorda di averne già a suo tempo rilevato l’inadeguatezza e rileva che la quantificazione delle indennità spettanti ai componenti del Governo di nomina non parlamentare, tra cui in particolare i vice ministri, pone un problema politico dell’allocazione di risorse.

 

 Il senatore ENRIQUES (Ulivo) esprime perplessità  in merito alla formulazione della relazione tecnica, nella parte riferita ai commi 24-quater e 24-quinquies del provvedimento in esame, dato che gli oneri derivanti dalle norme in questione dovrebbero rientrare nel più generale principio di invarianza di spesa.

 

 Il senatore ALBONETTI (RC-SE), dichiarando di condividere l’analisi del Presidente sui profili di copertura del provvedimento, esprime l’apprezzamento per la formulazione dei commi 4 e 23-bis dell’articolo 1, che inseriscono un meccanismo di preventiva consultazione delle organizzazioni sindacali, recependo quanto segnalato nel dibattito.

 

 Il senatore Antonio BOCCIA (Ulivo), prendendo spunto dalla condizione di invarianza finanziaria posta all’articolo 1, comma 25, del decreto-legge in esame, sottolinea l’esigenza di avviare, anche con il supporto tecnico-informativo degli Uffici, una riflessione di carattere generale circa l’utilizzo di tali clausole, che il più delle volte si risolvono in mere formule di rito all’interno dei provvedimenti legislativi, prive di reale efficacia. Occorre trovare più efficaci formulazioni delle clausole di invarianza al fine di evitare che si ripeta l’approvazione, anche in questa legislatura, di provvedimenti che, in fase di attuazione, malgrado tali clausole, determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i quali oneri sono stati coperti, in passato, a posteriori nell’ambito delle eccedenze di spesa della legge finanziaria, secondo una prassi discutibile censurata anche dalla Corte dei conti.

 

 Il senatore MORGANDO (Ulivo) condivide pienamente la relazione introduttiva svolta dal presidente Morando. Per quanto concerne poi la questione sollevata dal senatore Boccia, pur riconoscendo l’importanza di svolgere una riflessione approfondita sulla reale efficacia sulle clausole di invarianza finanziaria utilizzate nei provvedimenti legislativi, fa presente che tale problema non si pone nel caso del maxiemendamento 1.2000 in esame, in quanto lo stesso recepisce pienamente tutte le condizioni poste dalla Commissione bilancio nel parere formulato sul testo, e anzi in molti casi ne rafforza ulteriormente l’efficacia prevedendo meccanismi articolati per garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni. Osserva comunque che, più che cercare migliori formulazioni formali delle clausole di invarianza, il problema della copertura si risolve stanziando adeguati mezzi finanziari per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti, ovvero prevedendo meccanismi sostanziali che assicurino un più efficace controllo delle spese.

 

 Il senatore VEGAS (FI), intervenendo incidentalmente sul tema dell’efficacia delle clausole di invarianza finanziaria, suggerisce di effettuare una ricognizione preliminare, con l’aiuto degli Uffici, sulle varie soluzioni normative adottate in tale ambito a partire dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 194 del 2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 246 del 2002 (cosiddetto "decreto tagliaspese"), poiché fu proprio tale provvedimento a mutare il quadro normativo di riferimento in tema di copertura degli oneri derivanti da norme legislative.

 

 Il senatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) condivide il suggerimento del senatore Vegas, osservando tuttavia che la problematica segnalata non si applica, fortunatamente, al disegno di legge in esame, come modificato dal maxiemendamento 1.2000 del Governo, che anzi ha predisposto meccanismi adeguati per garantire l’effettiva invarianza della spesa, recependo e rafforzando le condizioni già poste dalla Commissione sul testo. Per quanto concerne la questione della clausole d’invarianza, rileva che una delle condizioni essenziali per la loro efficacia sia quella della contestualità  dell’applicazione tra le norme che determinano gli oneri e quelle che producono invece i risparmi destinati a compensarli. Sebbene la Commissione bilancio, anche nella passata legislatura, si sia sempre attenuta rigorosamente a tale impostazione, segnala che vi sono state, da parte del precedente Governo, gravi forzature di questo meccanismo, in particolare per quanto riguarda le leggi delega adottate in vari campi, dalla riforma della scuola a quella del mercato del lavoro, la cui copertura è stata rimandata al momento dell’adozione dei relativi decreti legislativi, previo reperimento delle necessarie risorse nella legge finanziaria, determinando di fatto una scopertura delle leggi stesse. Auspica pertanto che nella nuova legislatura si eviterà tale prassi negativa.

 

 Il presidente MORANDO condivide in linea di principio l’osservazione del senatore Ferrara circa il fatto che alla copertura degli oneri relativi all’indennità da corrispondere ai membri non parlamentari del Governo, ai sensi della legge n. 418 del 1999, si potesse continuare a provvedere in via amministrativa, secondo la prassi seguita in passato, anziché con una espressa previsione legislativa, come stabilito dal maxiemendamento in esame, alla lettera z), capoverso 25-quinquies. Tuttavia, ritiene positiva tale innovazione, in quanto improntata ad una maggiore chiarezza e trasparenza nei confronti del Parlamento, come peraltro esplicitamente affermato dalla relazione tecnica del maxiemendamento. Rispondendo al senatore Enriques, in merito al carattere ultroneo della copertura degli oneri relativi ai trattamenti economici dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, utilizzando parte dei risparmi derivanti dalle norme del maxiemendamento, fa presente che tale formula non è comunque scorretta, ma anzi garantisce una maggiore efficacia nel controllo della spesa.

 Per quanto riguarda, infine, il tema delle clausole di invarianza finanziaria adottate nei provvedimenti, osserva che il rispetto del principio di invarianza nel disegno di legge in esame, come indicato dall’articolo 1, comma 25, è garantito sia dal recepimento di tutte le condizioni poste dalla Commissione bilancio nel parere reso sul testo, sia dagli ulteriori meccanismi previsti nel maxiemendamento 1.2000, in termini di controllo e di contenimento della spesa. Da questo punto di vista, ritiene che il maxiemendamento in esame sia correttamente formulato sotto il profilo della copertura, per cui preannuncia che riferirà favorevolmente in Assemblea al riguardo, fermo restando l’impegno a informare comunque l’Assemblea stessa circa le indicazioni emerse dal dibattito svolto in Commissione. Concorda comunque con il senatore Boccia sulla rilevanza generale della questione delle clausole di invarianza, anche alla luce del carattere spesso rituale e privo di efficacia che esse hanno ormai assunto nei provvedimenti legislativi. Peraltro, una corretta valutazione della validità delle clausole di invarianza richiederebbe la capacità del Parlamento di verificare la quantificazione degli oneri recati dai provvedimenti in modo pienamente autonomo dal Governo, nonché adeguate procedure per la verifica ex post dell’attuazione delle norme di spesa approvate dal Parlamento, condizioni che, malgrado il prezioso apporto fornito da tutti gli Uffici parlamentari, sono ancora lontani dall’essere realizzate. Si impegna comunque a riprendere la questione in una apposita seduta della Commissione, prima della pausa estiva, al fine di verificare le modalità più adatte per condurre una riflessione più approfondita sul tema.

 

 

 


 

Discussione in Assemblea

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

8a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDI' 13 GIUGNO 2006

Presidenza del presidente MARINI

 

 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32).

Si dia lettura del processo verbale.

 

VENTUCCI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 18 maggio.

 

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato. (Brusìo).

Colleghi, poiché io stesso non mi sono ancora abituato al vociare con toni alti di quest'Aula, soffro per il senatore segretario che deve leggere il processo verbale nonostante il mormorio esistente. Se potete, per favore, vi prego di abbassare i toni.

 

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

 

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,35).

 

 

Deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(379) Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri (ore 16,56)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri».

Nel corso della seduta pomeridiana del 7 giugno scorso, la 1a Commissione ha espresso un parere favorevole sulla sussistenza dei predetti presupposti e requisiti.

Successivamente, da parte del prescritto numero di senatori, è stato richiesto, sul parere in questione, il voto dell'Assemblea.

Domando all'estensore del parere, senatore Vitali, se intende intervenire.

*VITALI, estensore del parere. Signor Presidente, signore e signori rappresentanti del Governo, colleghi e colleghe, come ha ricordato il Presidente, nella seduta del 7 giugno scorso la Commissione affari costituzionali ha espresso a maggioranza un parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza previsti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione in merito al decreto-legge in questione, che si riferisce al riordino dei Ministeri e dei Dipartimenti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Questo parere è stato formulato dopo una discussione che ha visto confrontarsi diverse posizioni e valutazioni sulla necessità e l'urgenza, nonché l'espressione di prime valutazioni di merito. Ovviamente non è sul merito che siamo chiamati a discutere, mi atterrò quindi rigorosamente alle questioni relative alla necessità e all'urgenza.

La ragione per la quale la Commissione ha ritenuto a maggioranza che sussistano tali requisiti è che la riorganizzazione dei Ministeri proposta dal decreto è ritenuta dal Governo condizione indispensabile per l'attuazione del proprio programma. Ricordo, ma lo faccio esclusivamente per memoria in modo che i colleghi si possano pronunciare consapevolmente, che nel decreto si prevede una riorganizzazione per aggregazione e disaggregazione delle strutture ministeriali e dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio. In particolare, per quanto riguarda i Ministeri si passa dagli attuali quattordici a diciotto; per quanto riguarda i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio preposti alla responsabilità di un Ministro senza portafoglio, si passa da dieci ad otto. Tenendo conto che due Dipartimenti sono di nuova istituzione (quello per lo Sport e le politiche giovanili quello per la Famiglia), sono stati aggregati quattro Dipartimenti, due dei quali sono trasferiti ad altro Ministero (Italiani all'estero agli Affari Esteri e Sviluppo e coesione territoriale all'Economia e Finanze) e due sono stati accorpati ad altri Dipartimenti nelle nuove aggregazioni "Riforma e innovazione nella Pubblica Amministrazione" e "Rapporti con il Parlamento e riforme istituzionali"

Ora, il fatto che la Commissione si sia espressa in questo modo non ci ha impedito di valutare i precedenti, e in particolare ciò che è accaduto all'inizio della XIV legislatura, precisamente il 19 luglio del 2001. In quella occasione l'Aula del Senato fu chiamata ad esaminare il medesimo problema che stiamo discutendo oggi, perché anche l'opposizione di allora, così come legittimamente ha fatto l'opposizione di oggi, chiese di discutere il parere espresso dalla Commissione in Aula.

Faccio presente che nel corso della discussione in Commissione abbiamo fatto riferimento al dibattito di allora e che potrebbe essere molto facile per me, quale relatore di maggioranza, richiamare argomenti che furono espressi dai colleghi dell'allora maggioranza e viceversa. Credo però che si debba valutare che ci sono due ragioni che fanno sì che le condizioni attuali siano del tutto diverse da quelle di allora e queste sono state riconosciute anche nel dibattito in Commissione.

La prima ragione é che ciò che fu deciso dalla maggioranza di allora costituisce precedente: la giurisprudenza è fatta di precedenti e quindi è chiaro che l'aver modificato la struttura del Governo da parte dell' Esecutivo appena insediato nel 2001 fa sì che, a partire dall' inizio di questa legislatura, il Governo possa legittimamente proporre al Parlamento di organizzare la struttura ministeriale diversamente rispetto alla legislatura precedente, in modo più congruo e più consono ai propri indirizzi dell'attività di Governo.

La seconda ragione é ancora più significativa, perché i colleghi senatori ricorderanno che allora si modificarono i decreti legislativi nn. 300 e 303, approvati nel 1999, che sarebbero dovuti entrare in vigore all'inizio della legislatura successiva alla loro emanazione e quindi proprio all'inizio della XIV legislatura.

Quella modifica venne dunque effettuata senza prova, cioè senza aver effettuato esperienza alcuna circa le decisioni contenute in quei decreti - che, per inciso, prevedevano 12 Ministeri - e operando attraverso un decreto che venne proposto dall' allora Governo.

Ritengo che in questa legislatura, la XV, le proposte avanzate dall'attuale Governo - e sulle quali ripeto la Commissione ha dato parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza - a differenza di allora si fondino sull'esperienza compiuta, che quindi può consentire di esprimersi in modo consapevole circa il fatto che, in alcuni casi, la precedente organizzazione possa essere modificata. Lo ripeto: tale cambiamento avviene in alcuni casi attraverso una disaggregazione di Ministri e in altri attraverso un'aggregazione di Dipartimenti della Presidenza del Consiglio.

La stessa ragione che indusse la maggioranza di allora a ritenere che sussistevano motivi di necessità e urgenza per non far entrare in vigore l'aggregazione precedente oggi, a maggior ragione, ci può indurre a dire che quelle esigenze sussistono, perché non si può ritenere che un Governo, che tra l'altro ha avuto la fiducia molte settimane dopo il voto popolare, possa attendere ulteriormente prima di vedere organizzati i Ministeri e i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio secondo le proprie esigenze.

D'altra parte - e concludo - vi sono indirizzi della giurisprudenza corrente che legano esplicitamente i presupposti di necessità e urgenza agli indirizzi di Governo; si potrebbero citare tra gli altri Esposito e Paladin. Quindi ritengo che la Commissione si sia comportata come dovuto nel momento in cui ha espresso parere favorevole, con un voto, sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla nostra Costituzione a proposito del decreto di riordino dei Ministeri che ci viene proposto dal Governo. (Applausi dal Gruppo RC-SE).

 

Sull'ordine dei lavori

SAPORITO (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Adesso dovrebbe intervenire un rappresentante per ciascun Gruppo. Su cosa intende intervenire?

SAPORITO (AN). Sull'ordine dei lavori, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SAPORITO (AN). Signor Presidente, se mi consente, vorrei far notare che più di un decimo dei componenti il Senato ha avanzato la richiesta di sottoporre al voto dell'Assemblea il parere della 1a Commissione sulla sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza. Abbiamo chiesto, cioè, di poter votare non soltanto su tutto il provvedimento, ma analiticamente sulle singole disposizioni contenute nell'articolo 1.

Ci aspettavamo da lei, signor Presidente, che mettesse in votazione questa nostra richiesta, mentre ho la sensazione che il senatore Vitali - peraltro relatore in Commissione - pensi di essere già nella fase dell'illustrazione delle questioni di necessità e urgenza. Non siamo però arrivati ancora al merito: se la nostra richiesta dovesse essere respinta si arriverà a parlare di questo, ma in una fase successiva. Mi sembra, signor Presidente, che lei stia mettendo insieme due momenti diversi.

PRESIDENTE. Ho ben chiara la richiesta avanzata. Conclusi gli interventi dei rappresentati dei Gruppi parlamentari, la metterò ai voti; però che sia funzionale ai nostri lavori.

TOFANI (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

TOFANI (AN). Signor Presidente, non intendo contraddire l'organizzazione dei lavori da lei decisa. La nostra, però, è una questione pregiudiziale: nel momento in cui dovesse essere accolto quanto da noi richiesto, si procederebbe ad una discussione punto per punto, non ad una discussione globale. Quindi, confermiamo l'esigenza di avere una risposta sulla richiesta avanzata.

*VILLONE (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VILLONE (Ulivo). Signor Presidente, ricordo ai colleghi che sulle questioni pregiudiziale, sospensiva o quant'altro (anche quando siano più di una), che precedono la trattazione di merito, si svolge sempre un'unica discussione. Altra questione è quella della modalità di votazione. Quindi, ritengo che lei, signor Presidente, abbia correttamente definito l'approccio al tema e che i colleghi dell'opposizione abbiano torto.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Villone per il suo intervento.

Voglio tornare a questa riflessione ultima del senatore Tofani: la vostra non è e non può essere considerata una questione pregiudiziale.

Si procede al dibattito, a conclusione del quale ci soffermeremo sulle modalità di votazione. Non è una questione pregiudiziale, né di merito né altro. Non può costituire una questione pregiudiziale la modalità di votazione a conclusione del dibattito. Vi prego di considerare un elemento del genere che mi pare del tutto chiaro: è un diritto che nessuno mette in discussione. Prima di passare alla votazione, decideremo se la richiesta avanzata sarà approvata dall'Assemblea con un voto regolare del Senato; non si procederà ora alla votazione sulle modalità di votazione. Ciò avverrà a conclusione del dibattito, secondo un modo ordinato di portare avanti i nostri lavori. La natura di questa richiesta infatti non è di carattere pregiudiziale.

Ritengo opportuno un atto di buona volontà. Procediamo con i nostri lavori. Poi, si voterà. Nessuno toglie un diritto del genere!

MATTEOLI (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MATTEOLI (AN). Signor Presidente, ho l'impressione che facciamo a non capirci. Il senatore Tofani sostiene che non è possibile concludere una discussione di carattere generale e poi votare. Noi chiediamo che si voti, purché lo si faccia punto per punto, e che vi sia un dibattito punto per punto. Questa è la nostra richiesta.

Si dovrebbe forse interpretare così il suo dire, Presidente: prima si procede al dibattito di carattere generale; poi si affronta la modalità di votazione e, qualora si decida di votare punto per punto, come richiesto da Alleanza Nazionale, si riapre il dibattito punto per punto? Mi sembra di capire che questa è la nostra volontà, ma non la sua. Noi chiediamo - come ha fatto prima il senatore Saporito e come ha ribadito il senatore Tofani - di poter affrontare l'argomento punto per punto, discutere punto per punto e votare punto per punto. La nostra è una pregiudiziale.

PRESIDENTE. Questo è un aspetto delicato riguardante i precedenti che fissiamo. Quello posto in votazione è un documento unitario approvato dalla 1a Commissione permanente, scaturito da una discussione svolta tutti assieme. Nessuno vi impedisce alcunché. La logica del voto per parti separate è una sola: è ispirata sempre alla ratio di chi non si sente di respingere in blocco un documento. Per esempio, valutando un documento, sono di parere contrario, ma ho un giudizio diverso per un comma o per l'altro, per una parte o per l'altra dello stesso. A tale logica risponde alla necessità di decidere di votare per parti separate.

In questo caso, se ho ben capito la visione che voi esprimete, nel caso di una posizione articolata sul documento approvato dalla Commissione, il diritto da salvaguardare è quello della votazione per commi. Non è dunque necessario che si riapra la discussione generale, ma l'argomento che stiamo affrontando ha una sua unitarietà.

SAPORITO (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SAPORITO (AN). Signor Presidente, noi chiediamo di poter votare, ai sensi dell'articolo 102, comma 5, del nostro Regolamento, che recita: «Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più soggetti od oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un valore normativo, è ammessa la votazione per parti separate». Ascolti, Presidente: «La proposta può essere avanzata da ciascun Senatore e su di essa l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione». Questo è l'articolo 102, comma 5, del nostro Regolamento.

PRESIDENTE. Mi consenta, senatore Saporito, visto che abbiamo un'antica consuetudine in campo sindacale, anche se tanto lontana: lei stesso ha letto il testo dell'articolo 102, comma 5, del Regolamento: «Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più soggetti od oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un valore normativo, è ammessa la votazione per parti separate». Di cosa stiamo parlando allora? È ammessa la votazione! Questo ha una logica, una forza e avete la piena garanzia a questo proposito.

MANZIONE (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma sia breve.

 

MANZIONE (Ulivo). Signor Presidente, vorrei per cercare di dare un contributo in un clima che vedo leggermente confuso. Presidente, se mi consente, vorrei precisare all'Assemblea che è legittima la richiesta che fanno i colleghi quando fanno riferimento all'articolo 102 del nostro Regolamento che al comma 5 recita: «Quando il testo da mettere ai voti (...) è ammessa la votazione per parti separate".

Il problema, Presidente, nasce però all'articolo 78 del Regolamento che prevede la procedura che stiamo mettendo in campo. Che cosa succede? Quando è all'ordine del giorno di una Commissione, nel caso di specie la 1a, un decreto-legge e viene valutato il disegno di legge di conversione del decreto-legge, bisogna verificarne i presupposti di necessità e di urgenza.

Nel caso di specie, la 1a Commissione ha deliberato, ma i colleghi dell'opposizione, facendo riferimento al comma 3 dell'articolo 78 del Regolamento, hanno chiesto che il decreto venisse sottoposto al parere dell'Aula; questa è la fattispecie. Bisogna però chiedersi: cosa deve essere sottoposto al parere dell'Aula? Il parere! Infatti, l'oggetto della deliberazione non è il disegno di legge, ma il parere, tant'è vero che il comma 3 del citato articolo 78 recita: «Nello stesso termine il Presidente sottopone il parere della Commissione al voto dall'Assemblea».

Quindi, Presidente, non è il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge l'oggetto della valutazione dell'Aula, ma semplicemente il parere, gravato da una richiesta di riesame con l'intervento dei colleghi, che quindi viene sottoposto all'avallo più autorevole dell'Aula.

Lei, signor Presidente, ha perfettamente ragione quando ci invita ad andare avanti nella discussione, perché nel caso di specie proprio il dettato specifico del comma 3 dell'articolo 78 del Regolamento le dà ragione, prevedendo che, visto che l'oggetto del voto è il parere, non è possibile assolutamente un voto per parti separate. (Applausi dai Gruppi Ulivo e RC-SE).

RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, sarò breve, però vorrei che la discussione che stiamo facendo fosse delimitata da quanto prevede esattamente il nostro Regolamento.

Il richiamato comma 5 dell'articolo 102 del Regolamento si riferisce alla votazione dei disegni di legge e agli emendamenti. Il nostro caso - come è stato già ricordato - non è questo.

In questa sede siamo chiamati a votare il parere espresso dalla Commissione di merito. È inutile, dunque, signor Presidente, continuare questa discussione.

Ritengo che lei in questo momento si trovi nella giusta posizione per esercitare la facoltà di far procedere la discussione. (Applausi dal Gruppo IU-Verdi-Com).

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, lei può fare tutto, ma non mi dia consigli, per favore.

Ritengo dunque conclusa la discussione su questo punto e, poiché - ahimè - spetta a me la responsabilità di decidere in merito (questo, almeno, è ciò che prevede il Regolamento), a mio parere l'articolo 102 citato ammette la votazione per parti separate.

Poiché questa garanzia esiste, vi prego di procedere con il nostro dibattito.

 

Ripresa della deliberazione sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente in ordine al disegno di legge n.379 (ore 17,17)

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, mi riservo di intervenire in fase di dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Senatore Barbato, non sono previste dichiarazioni di voto; è previsto un intervento per ciascun Gruppo. Lei, senatore Barbato, potrà intervenire come componente del Gruppo Misto per il tempo che le è stato concesso. Nel complesso, il Gruppo Misto ha a disposizione quindici minuti. Lei questo lo sa; quindi, faccia ciò che ritiene.

 

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Onorevoli colleghi, Presidente, ci accingiamo ad esprimere un voto sul parere reso dalla 1a Commissione permanente a proposito della sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006.

Voto che non potrà che essere positivo, dato il riscontro del suddetto decreto avente ad oggetto il riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, nei presupposti costituzionalmente prescritti per la sua emanazione dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Non può stupire, né tanto meno scandalizzare i colleghi dell'opposizione l'uso della decretazione d'urgenza fondata su presupposti di necessità ed urgenza che si connotano, come nel caso di specie, nella necessità politica. Una necessità che nasce - come hanno avuto modo di esporre numerosi colleghi nel corso del dibattito che ha avuto luogo in Commissione - da chiare e improcrastinabili esigenze di funzionalità dell'organizzazione dell'Esecutivo, soddisfatte le quali il Governo potrà assicurare quel buon andamento dell'Amministrazione sancito dall'articolo 97 della Costituzione.

Il Governo, come da sua indiscutibile prerogativa, intende dislocare, pertinentemente al suo indirizzo politico, le funzioni ed i compiti delle strutture già esistenti, poiché prevede una situazione di instabilità delle stesse dovuta alla mancata corrispondenza dell'assetto attuale di queste con le direttive politiche del Governo che intende concretizzare.

Ciò che discutiamo oggi in quest'Aula è dunque un intervento di modifica di funzioni e non - come qualcuno vorrebbe far credere - di strutture e la sua chiara ratio - intendo ribadirlo - è da cogliere nella nuova distribuzione di queste, in un'ottica della migliore allocazione delle risorse, allocazione strumentale rispetto agli obiettivi che l'Esecutivo Prodi si è prefissati.

Del resto, ai colleghi dell'opposizione si potrebbe prospettare, qualora ciò fosse stato rimosso, che la passata XIV legislatura vide tra i primi atti approvati proprio una legge di conversione di un decreto-legge (n. 117 del 2001) di riordino dei Ministeri. Dunque, medesimo strumento e, probabilmente, medesima ratio sottesa all'approvazione di un atto necessario ed urgente funzionale ad un Governo appena insediatosi; in maniera analoga, in un altro precedente risalente al 1974, quando con decreto fu istituito il Ministero per i beni culturali.

Forse, allora, potrebbe considerarsi consolidata come prassi la tipizzazione dei presupposti di necessità e di urgenza che legittima l'adozione di un decreto‑legge quale strumento normativo del Governo indispensabile affinché ogni Esecutivo possa procedere all'organizzazione dei Ministeri ritenuta migliore all'attuazione del suo indirizzo politico.

Naturalmente, ciò dovrebbe ritenersi consentito purché vengano mantenuti, come cardini, il principio del buon andamento della pubblica amministrazione e lo spirito della cosiddetta riforma Bassanini, che nell'adottare il principio dell'unitarietà delle strutture ministeriali poneva tra le altre finalità anche quella di conseguire il contenimento della spesa pubblica. Princìpi, quelli appena esposti, che il provvedimento in esame pare proprio voglia rispettare. Infatti, senza con ciò volermi addentrare nel merito di questo atto legislativo che verrà discusso in altra sede, la riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri così prevista nel decreto-legge in questione non comporta alcun aggravio finanziario per lo Stato.

Il principio della cosiddetta invarianza della spesa viene, infatti, a chiare lettere esplicitato dalla relazione che accompagna il disegno di legge di conversione.

Per queste ragioni a nome del Gruppo Popolari-Udeur intendo esprimere un giudizio assolutamente favorevole sul parere reso dalla 1a Commissione.

STIFFONI (LNP). Domando di parlare. (Brusìo in Aula).

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Colleghi, vi invito a prestare attenzione a chi parla.

 

STIFFONI (LNP). Signor Presidente, se potesse far calare questo fermento intellettuale, le sarei molto grato.

 

PRESIDENTE. Ci sto provando, senatore Stiffoni. Piano piano vedrà che ci riusciremo.

 

STIFFONI (LNP). Signor Presidente, circa i profili di incostituzionalità del decreto‑legge n. 181 di cui stiamo parlando, riteniamo di poter cogliere la violazione di tre articoli della Costituzione.

L'articolo 77, prima di tutto, pone a presupposto dell'adozione di decreti-legge casi straordinari di necessità e urgenza. Non può ritenersi che la creazione di nuovi Ministeri e la ridistribuzione delle competenze tra quelli esistenti rappresenti una circostanza idonea al ricorso della decretazione d'urgenza. Tale violazione è tanto più grave se si considera che il decreto-legge è stato adottato da un Governo non ancora investito della fiducia delle Camere. Non può invocarsi a questo proposito il precedente costituito dal decreto-legge n. 217 del 2001, che aveva contenuti più circoscritti e venne adottato in diverse circostanze.

Si aggiunga che il Governo ha preannunciato la presentazione (l'ha presentato questa mattina) di un ampio emendamento correttivo che determinerà ulteriore confusione e limiterà la possibilità di intervento parlamentare da parte delle opposizioni.

Un'altra violazione l'abbiamo riscontrata sull'articolo 81 della Costituzione, secondo cui «ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte». Si afferma che la creazione di nuovi Ministeri e la ridistribuzione delle competenze tra quelli esistenti deve avvenire senza nuovi oneri per il bilancio dello Stato. Tuttavia, appare poco verosimile che la creazione di nuovi apparati amministrativi possa realizzarsi senza oneri finanziari.

Un terzo articolo di cui abbiamo colto la violazione è l'articolo 97. La frammentazione delle competenze dei Ministeri recata dal presente decreto-legge va contro il principio della unitarietà delle strutture ministeriali sulla base dell'omogeneità delle funzioni sancite dal decreto legislativo n. 300 del 1999. Ciò appare in contrasto con il valore costituzionalmente garantito del buon andamento della pubblica amministrazione, sancito, appunto, dall'articolo 97.

E' particolarmente censurabile, da questo punto di vista, lo spacchettamento, ad esempio, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la sottrazione al Ministero dell'interno di talune competenze sugli enti locali.

Signor Presidente, voglio ricordare a me stesso e ai colleghi che continuano ad urlare in questa Aula, che alcuni esponenti dell'attuale maggioranza sull'incostituzionalità del decreto-legge n. 217, nel lontano ormai 2001, nel dibattito al Senato del 19 luglio 2001, così si espressero: «Non vorrei che fosse introdotto il principio secondo il quale ogni Governo può darsi l'assetto che preferisce (...) Ritengo che questo provvedimento, adottato dall'attuale Governo, sia estremamente grave non ricorrendo alcun presupposto straordinario di necessità e di urgenza. Il decreto-legge più che razionalizzare l'apparato governativo dà vita ad una disgregazione ulteriore rispondendo ad esigenze di equilibrio piuttosto che ad una domanda di razionalizzazione» (senatore Mancino della Margherita).

In un altro intervento sempre della stessa giornata, si legge: «Come il Presidente Mancino ha ricordato, si è provveduto alla riorganizzazione dell'Esecutivo con un decreto‑legge adottato dal Governo nel momento stesso della sua nascita. Si tratta di un episodio di inaudita dilatazione del ricorso della decretazione d'urgenza. Era necessario facilitare in tal modo la spartizione degli incarichi e soddisfare le ambizioni dei troppi cui erano state proposte poltrone ministeriali?». Firmato: senatore Bassanini, dei Democratici di Sinistra.

Sempre in quella mattinata, un altro senatore così si é espresso: «La Costituzione non consente di definire volta per volta, Governo per Governo, il numero e le competenze di ciascun Ministero, tanto meno ciò si può fare con decreto. Si ricostituiscono, come in questo caso, i Ministeri e si sottraggono a Comuni, Province e Regioni le competenze, per esempio, in materia di territorio, di ambiente e infrastrutture. Si procede quindi in direzione di un sempre maggiore centralismo». L'ha detto il senatore Turroni dei Verdi.

Evidentemente, signor Presidente, i colleghi senatori di sinistra non potevano prevedere, né immaginare, né sospettare quanto la fame di cadreghe avrebbe inciso su un futuro esecutivo prodiano. Pur di aumentare le poltrone sarebbero capaci di andare anche all'Ikea, penso. Questo Governo è uno dei più perfetti conglomerati di cariche e di deleghe, da far arrossire il manuale Cencelli.

Mi permetta, ma questa è una vergogna tutta italiana. I nostri partner europei sorridono perché non hanno abituato il loro elettorato a veder sperperare in questo modo il denaro pubblico, in una moltiplicazione assurda delle poltrone, delle cariche di un sottogoverno che non porterà alla fine a nulla e che ha soltanto lo scopo di dare il contentino di turno agli amici degli amici che si sono moltiplicati, appunto, in base al manuale Cencelli, che poi così è esploso.

Se mi permette, signor Presidente, vorrei dare un consiglio al presidente del Consiglio Prodi, per il bene suo e del suo Governo; quello di non dimenticare, magari, uno sconosciuto consigliere comunale di uno sperduto paesino dell'Appennino che gli ha fatto propaganda durante l'ultima campagna elettorale: potrebbe essere l'ago della bilancia per il suo futuro politico e per il futuro del suo Governo.

Signor Presidente,penso che da questa situazione gli italiani possano trarre soltanto amarezza. (Applausi dal Gruppo LNP).

 

D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare. (Brusìo in Aula).

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al senatore D'Onofrio, che ha fatto richiesta di intervenire, prego i colleghi di fare un po' di silenzio, perché la cosa peggiore è parlare a vuoto. Il mormorio in Aula è eccessivo e veramente disturba chi parla. Vi prego quindi di fare uno sforzo.

Ha facoltà di parlare il senatore D'Onofrio.

D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, la ringrazio, ma purtroppo capiterà molto spesso che ci sia mormorio in Aula; è già avvenuto nella precedente legislatura. Non si può pretendere l'attenzione da parte di tutti i colleghi per molte ore e per molti giorni.

 

PRESIDENTE. Proprio lei, senatore D'Onofrio, mi fa questa obiezione? L'ho fatto per lei; è lei il primo obiettivo di quella raccomandazione.

 

D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, non mi preoccupa il fatto di non essere ascoltato dai colleghi. Sotto questo punto di vista è sufficiente ciò che rimarrà agli atti del Parlamento.

La questione di cui ci stiamo occupando purtroppo si presenta di estrema delicatezza costituzionale, signor Presidente. So che è molto difficile contestare la veridicità di ciò che avviene in Consiglio dei ministri o al Quirinale quando si forma un Governo, ma il Gruppo dell'UDC non è in grado di esprimere un parere sulla costituzionalità del decreto-legge in esame in merito al quale sarà costretto, alla fine, ad esprimere un voto contrario. Infatti, il decreto-legge contiene qualcosa che mette in dubbio il fatto che sia avvenuto un episodio reale e questa è la ragione per la quale, essendo il decreto-legge atto costitutivo del Governo, la questione è di estrema delicatezza.

Per questo motivo, sarei lieto se ella, signor Presidente, potesse fornire all'Assemblea la documentazione relativa al momento in cui fu comunicato al Senato l'atto di costituzione del Governo. Questo farebbe fede di quanto è avvenuto e sarebbe la prova che ciò che è scritto nel decreto-legge probabilmente non è vero, e se è vero allora mi chiedo quale stranissima vicenda si sia verificata.

Signor Presidente, come molti di noi ricordano, il Governo è stato costituito il 17 maggio. Immagino che quando ciò è avvenuto sia stato nominato il Presidente del Consiglio dei ministri, siano state nominate delle personalità in qualità di Ministri, che questi si siano riuniti nell'arco di pochi minuti e che abbiano deliberato qualcosa di incredibile; nel decreto-legge, infatti, signor Presidente, è scritto: «Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2006».

Mi chiedo chi fossero questi signori presenti nel Consiglio dei ministri che hanno deliberato addirittura la costituzione del Governo. Erano ministri del Governo Berlusconi? Erano ministri del Governo Prodi? In questo caso, chi erano? Infatti, non potevano essere quelli di cui al presente decreto, che doveva ancora essere emanato. Erano quindi ministri non si sa di che cosa e non si sa a quale titolo hanno varato un decreto che riguardava addirittura la struttura del Governo.

La questione, signor Presidente, è di estrema delicatezza. Do infatti per scontato che queste persone, chiunque fosse presente in quella riunione del Consiglio dei ministri, prima abbia giurato fedeltà alla Costituzione. Lo do per scontato. Mi chiedo però chi ha giurato fedeltà alla Costituzione: persone nominate a quale carica? Ministri del nulla? Non potevano, infatti, essere ministri degli esteri, dell'interno, della giustizia o della difesa perché il decreto da loro emanato è costitutivo di tali Ministeri; pertanto, non potevano essere stati nominati ministri di questi Dicasteri coloro che ne erano a capo. Se sono stati nominati con questo decreto-legge, mi chiedo a quale titolo lo abbiano emanato.

Noi siamo in presenza di uno di quei rarissimi casi in base al quale i costituzionalisti considerano costituzionalmente nullo un atto; si tratta di un decreto-legge che di fatto modifica una legge ad opera di persone che non hanno titolo per farlo.

La delicatezza della vicenda consiste nel fatto che noi non siamo in grado di acquisire coercitivamente gli atti del Consiglio dei ministri del 17 maggio. Mi auguro che la buona volontà del presidente Prodi renda disponibile tale atto per capire chi fossero queste persone che hanno emanato il decreto-legge e a quale titolo hanno partecipato alla votazione. Purtroppo, come senatori, siamo stati destinatari di una informazione in base alla quale si rendeva noto che era stato costituito un Governo composto da Ministri.

Avrei piacere se lei lo rendesse noto, perché noi, dando il parere di costituzionalità di un decreto, sappiamo almeno quali Ministri hanno emanato il decreto in esame, in cui si stabiliscono le competenze dei Ministeri.

Questa è la premessa per la quale, di fronte a un atto nullo, non ci può essere un giudizio preventivo di costituzionalità: mi sembra di tutta evidenza. Non pretendo che lo dicano i costituzionalisti dell'altra parte politica; pretendo che lo dicano persone di buonsenso, anche se non hanno una cattedra di diritto costituzionale. Persone che non sono ministri di questi Ministeri non possono ovviamente far parte di un Consiglio dei ministri, a meno che il Governo Prodi non sia nato violando il principio aristotelico della non contraddizione. Se fosse nato con tale principio, saremmo nella regolarità, ma mi sembrerebbe un po' singolare affermare che si tratti di un Governo-non Governo.

Veniamo alla questione di costituzionalità. Però insisto, signor Presidente, nel chiederle formalmente, da parte del Senato, di conoscere gli atti costitutivi del Governo di cui lei ha dato notizia qualche giorno fa. Quando abbiamo chiesto questa seduta (che non era prevista, visto che il Senato era stato convocato per il 27 giugno) lo abbiamo fatto perché tale questione era stata ritenuta quasi scontata, ma probabilmente non lo è dal punto di vista costituzionale.

Se il decreto è un atto nullo, secondo la mia convinzione, salvo la prova contraria, non può esservi un giudizio di necessità e urgenza: ciò è evidente. Se invece nullo non è - sono in attesa di conoscere la composizione del Governo per averne conferma - allora mi chiedo a quale titolo è dichiarato necessario e urgente un decreto-legge la cui necessità consisterebbe nell'attribuire a persone che fanno parte del Consiglio dei ministri un titolo che non avevano. Questa sarebbe un'urgenza? Dalle mie parti si chiamerebbe conflitto d'interesse; l'intero Governo che nasce con un conflitto d'interesse mi sembrerebbe una situazione abbastanza strana dal punto di vista costituzionale. L'urgenza di tale decreto la comprendo sotto l'aspetto del conflitto d'interessi, ma il requisito della necessità dove sarebbe?

Vorrei leggere un articolo della Costituzione. Capisco che è un documento che gran parte dei colleghi dell'attuale maggioranza ritengono santo e devastato dalla riforma costituzionale; mi viene però da ridere, perché la riforma costituzionale viene attaccata perché prevede il Premierato assoluto, mentre qui avremmo addirittura un Governo che non esiste. Siamo di fronte all'inverosimile, ma questo fa parte della polemica politica.

L'articolo 95 della Costituzione vigente stabilisce che la legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio (in questo caso, non c'è) e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.

Il decreto-legge in esame ne determina il numero? Non c'è dubbio. Esso ne determina le attribuzioni? Lo vedremo il 27 giugno quando discuteremo nel merito; non determina però l'organizzazione dei Ministeri.

Allora mi chiedo: un decreto-legge che prevede la nascita di Ministeri senza disciplinarne l'organizzazione cos'è? Siamo di fronte all'inverosimile, all'inesistente, ad una cosa pazzesca. Era necessario per far nascere il Governo? Allora è una necessità politica; si dica che la necessità politica rendeva questo decreto necessario e il discorso è del tutto diverso. Se la necessità è di ordine costituzionale, come la Commissione affari costituzionali ha deliberato, lo è sulla base di quale argomento? Lo chiedo al collega Vitali e al presidente Mancino.

E' stata considerata l'inesistenza dei Ministri con questi Ministeri e l'inesistenza dell'organizzazione dei Ministeri ai fini del decreto-legge? Si è considerato che siamo in presenza di una mostruosità costituzionale che non era mai stata conosciuta fino ad ora dal punto di vista dell'ordinamento costituzionale?

Ecco le ragioni per le quali ho molta difficoltà a chiedere ai colleghi dell'UDC di votare contro tale decreto, non perché qualcuno vorrebbe votare a favore, ma perché si chiede di votar contro una cosa che esiste. Io dovrei, invece, chiedere di votare contro una cosa che non esiste, contro il nulla e contro l'inverosimile.

Chiedo al Segretario generale di poter acquisire, prima di esprimere il voto, per la correttezza che ritengo di avere nei confronti dei colleghi dell'UDC, l'atto di comunicazione che il Senato ha avuto in ordine alla formazione del Governo, per capire chi erano questi signori che hanno elaborato il decreto-legge.

In mancanza di ciò, avremo grandi difficoltà a dire se siamo favorevoli o contrari. Siamo certamente contrari, ma essere contrari al nulla è molto più complicato che essere contrari a qualcosa che non si condivide. (Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN).

*GRASSI (RC-SE). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GRASSI (RC-SE). Signor Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, siamo chiamati a discutere le ragioni di necessità e urgenza del decreto-legge n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Come è noto, il provvedimento governativo tende a riordinare le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri in relazione al nuovo assetto di Governo.

Questo riordino si propone di rafforzare l'azione del Governo per renderla più funzionale alla realizzazione del programma. In particolare, vengono istituiti due nuovi Ministeri, il Ministero dello sviluppo economico, che assorbe le competenze precedentemente attribuite al Ministero delle attività produttive e al Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze, e il Ministero della solidarietà sociale, al quale sono attribuite le politiche sociali, sulla droga e sull'immigrazione.

Vengono inoltre organizzati come Ministeri autonomi quelli delle infrastrutture, dei trasporti, del commercio internazionale, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca. Vengono infine attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri le competenze in materia di sport e vigilanza e sull'albo dei segretari comunali e provinciali, le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili e per la famiglia, nonché i compiti di segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e l'iniziativa legislativa in materia di allocazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione.

Tutto questo viene considerato nel preambolo del decreto-legge urgente e necessario per dare attuazione al programma di Governo. Vorrei qui ricordare che anche all'inizio della scorsa legislatura, nel 2001, in circostanze analoghe venne emanato dal Governo Berlusconi il decreto-legge n. 217 sul riordino dei Ministeri, cui venne riconosciuta la sussistenza dei presupposti costituzionali. È vero che chi oggi è in maggioranza e propone questo provvedimento espresse allora la sua contrarietà, ma è altrettanto vero che l'opposizione di oggi esprime la sua contrarietà a un provvedimento sostanzialmente analogo a quello a cui nel 2001 aveva dato voto favorevole.

Signor Presidente, voteremo a favore della sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 181, anche perché, come ritenuto dalla dottrina prevalente in materia, il Governo in attesa di fiducia - ed è il caso del Governo Prodi quando il 18 maggio emanò il decreto-legge in questione - è legittimato a ricorrere alla decretazione d'urgenza ancor più del Governo dimissionario. Ciò non significa per quanto ci riguarda non manifestare, come Gruppo Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, preoccupazione e anche disagio per il numero eccessivo di incarichi di Governo assegnati nei giorni scorsi. Ciò rischia di lanciare un messaggio non positivo al Paese, poiché se da un lato il Governo si impegna a non aumentare le spese per il suo funzionamento, anzi, a ridurle, dall'altro un numero così consistente di Ministri e Sottosegretari rischia di ingenerare nell'immaginario collettivo una sensazione completamente diversa.

Al contrario, il Governo Prodi anche per la grave situazione in cui si trova il Paese, soprattutto sul piano economico, in conseguenza delle scelte del precedente Governo Berlusconi, deve attivarsi da subito per attuare provvedimenti che vadano nella direzione di una maggiore giustizia sociale. Sono molto importanti a questo proposito, pur in questo contesto contraddittorio, gli impegni contenuti nel decreto per ridurre le spese e gli sprechi, in merito ai quali il Governo dovrà essere rigoroso e rispettare i patti. Sul piano generale, inoltre, la manovra economica straordinaria di cui si sta parlando in questi giorni non potrà essere fatta andando a recuperare risorse tra i ceti sociali più deboli poiché oltre ad essere ingiusto sarebbe in netto contrasto con il programma dell'Unione.

Non può essere fatta né con i criteri usati dalla destra in questi anni, cioè con i tagli dei trasferimenti agli enti locali e con i condoni, ma nemmeno ripristinando la politica dei due tempi: una politica economica che è stata utilizzata da tutti i Governi che si succeduti negli ultimi venti anni e che ha determinato una grandissima perdita di potere d'acquisto di salari, stipendi e pensioni.

Giustamente in campagna elettorale, come Unione, abbiamo sostenuto che il problema più grave è costituito dal vero e proprio dramma sociale che vivono milioni di famiglie che non arrivano alla fine del mese. Abbiamo denunciato il cosiddetto problema della quarta settimana e, sulla base dei dati ufficiali di numerosi istituti di ricerca, abbiamo denunciato l'indebitamento crescente di numerosi nuclei familiari, utilizzato non per fare investimenti, come l'acquisto della casa, ma per far fronte alle normali spese di tutti i giorni.

L'ISTAT ci ha ripetutamente ricordato, anche recentemente, il divario tra crescita dell'inflazione e crescita di salari, stipendi e pensioni. Ciò ha determinato in tutti questi anni una redistribuzione unilaterale della ricchezza a favore dei profitti e delle rendite. Per ciò parliamo di fallimento della politica dei due tempi, per questo motivo oggi non è praticabile una politica di moderazione salariale.

Riteniamo importante che il nuovo Governo, che ha legittimamente fatto ricorso alla decretazione d'urgenza per darsi una nuova organizzazione che sia coerente con il suo programma, mandi subito segnali chiari al Paese e in controtendenza rispetto al passato. Purtroppo la vicenda dell'elezione del Presidente della Commissione difesa del Senato, in cui si è visto un rappresentante dell'Unione votarsi e accettare i voti della destra, in contrapposizione con la candidata scelta unitariamente da tutta l'Unione… (Applausi dai banchi dell'opposizione)…la senatrice partigiana e pacifista Lidia Menapace, va nella direzione opposta.

Si è trattato di un fatto grave, giustamente condannato da tutta l'Unione, che dovrebbe risolversi con le dimissioni del Presidente della Commissione difesa, poiché è politicamente inaccettabile farsi eleggere con i voti di uno schieramento opposto al proprio. Si è trattato di un fatto grave in sé - poiché la libertà di coalizione o vale per tutti o non vale per nessuno - e di un fatto grave perché in contrasto con lo spirito con cui proponiamo il presente riordino degli assetti del Governo, che é quello della collegialità e del rispetto delle decisioni assunte.

Allo stesso modo, determinandosi con questo riordino un preciso assetto di governo e di responsabilità, potremo finalmente dar seguito ad un altro impegno solenne assunto in campagna elettorale e cioè il ritiro dei militari italiani dall'Iraq. Non dimentichiamoci che avevamo annunciato come già dalla prima riunione del Consiglio dei ministri avremmo elaborato il calendario per il rientro. Dobbiamo farlo al più presto, sia per rispettare gli impegni presi, sia per non protrarre una missione militare che é andata al seguito di una guerra fatta contro l'ONU e la comunità internazionale e supportata da clamorose menzogne, come quella sulla presenza di armi di distruzione di massa, che infatti non sono mai state trovate.

Signor Presidente, ritenendo sussistenti i presupposti costituzionali per il decreto-legge n. 181, varato dal Governo Prodi il 18 maggio del 2006, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, il Gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea voterà a favore, auspicando che ciò consenta al Governo di mettere in pratica da subito una politica economica che, al contrario di quanto fatto in questi anni, vada nella direzione di favorire i ceti sociali più deboli della società e una politica estera che, nel pieno rispetto dell'articolo 11 della Costituzione, ritiri i militari italiani dai teatri di guerra. (Applausi dal Gruppo RC-SE).

STORACE (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

STORACE (AN). Signor Presidente, all'inizio di questa seduta ella ha voluto chiudere - ed è un suo diritto - la discussione sui senatori a vita. Oggi ci troviamo ad esprimere un parere per la cui approvazione la Commissione ha potuto contare su quattordici voti contro tredici, uno dei quali era il sostituto di un senatore a vita. Lo dico perché su tale questione dobbiamo fare molta attenzione. Ho ascoltato, per l'autorevolezza della sua personalità, il collega Grassi parlare di tutte altre questioni rispetto ai requisiti sanciti dalla Costituzione, all'articolo 77.

Vorrei però rimanere sul tema anziché sulle questioni poste dal senatore Grassi. Vorrei quindi rivolgermi in particolar modo ai senatori a vita presenti in Aula perché parliamo di ex Capi dello Stato, come il presidente Scalfaro, parliamo di personalità che hanno illustrato la Nazione nominate senatori e senatrici a vita; persone cioè che per loro natura dovrebbero essere al di sopra delle parti. Spero che sia così e spero quindi che vogliano acconciarsi ad ascoltare le nostre ragioni per capire che pasticcio è uscito fuori, in spregio all'articolo 77 della Costituzione, dal decreto al nostro esame. Prima però vorrei ricordare al senatore Grassi due questioni: il senatore Grassi ha detto che il centro-destra nel 2001 usò un atteggiamento analogo al vostro.

Senatore Grassi, la prego di correggere la sua espressione: il centro-destra non ha mai varato un decreto con i presupposti di necessità ed urgenza per sistemare 102 ministri, viceministri e sottosegretari. Non ci siamo mai permessi ciò, come vi ha ricordato l'ex direttore de «la Repubblica» - il fondatore de «la Repubblica» Eugenio Scalfari - che ha accusato questo Governo addirittura di essere sciancato, suscitando tanta delusione tra gli elettori che vi hanno portato al potere.

Vede, senatore Grassi, lo dico con rispetto per la posizione che lei ha espresso: è un po' curioso essere arrivati a questa prima sostanziale seduta, in cui si discutono provvedimenti, dopo una campagna elettorale durissima in cui avete annunciato che subito, come primi atti, avreste fatto fuori la legge Moratti sulla scuola, la legge Biagi sul mercato del lavoro, la legge Fini contro le droghe quando invece il primo atto cui riconoscete necessità ed urgenza, è di fare a pezzi la riforma Bassanini voluta dal centro-sinistra!

Questo è il risultato di necessità e di urgenza, al quale ci portate con questo provvedimento. È il primo atto di questo Governo. Voglio qui rammentare al Presidente del Senato ed ai colleghi senatori quanto è stato dichiarato in Commissione affari costituzionali nel corso di un dibattito assolutamente di grande livello dal senatore Saporito riguardo al buon andamento della pubblica amministrazione, sancito dall'articolo 97 della Costituzione che qui esce fatto davvero a pezzi, e le preoccupazioni espresse dal senatore Mantovano, per conto del Gruppo di Alleanza nazionale, su quanto accadrà all'interno del Ministero dell'interno.

Presidente Marini, ci troviamo di fronte ad un decreto per il quale si dice che vi sono ragioni di necessità ed urgenza. Ma i Prefetti, anziché avere come interlocutore il Ministro dell'interno, dovranno attendere e fare la fila per poter parlare anche con il Ministro degli affari regionali perché si è deciso di riempire un portafoglio altrimenti vuoto. Ma la cosa più grave, per cui non si capisce dove siano necessità ed urgenza, è l'atteggiamento su questo decreto del Ministro della funzione pubblica.

Lei è uomo che viene dal mondo del lavoro e comprende bene quello che sto per dire: questo decreto è stato varato il 17, 18 maggio di quest'anno, secondo le interpretazioni che cerca di intuire - ed io con lui - il senatore D'Onofrio! Su un decreto che ha suscitato allarme nelle organizzazioni sindacali, tra i lavoratori, decine di migliaia di dipendenti della pubblica amministrazione che chiedono di capire cosa succede del loro futuro, il Ministro della funzione pubblica non ha avuto ancora un minuto nei trenta giorni passati per poter ricevere i sindacati e far capire loro cosa ne sarà del destino dei lavoratori.

Credo che questo giustifichi la negazione delle ragioni di necessità e urgenza rispetto al buon andamento della Pubblica amministrazione.

Vorrei poi chiedere all'estensore del parere, senatore Vitali, di cui ho apprezzato il tentativo di difendere un provvedimento indifendibile, per quale motivo bisogna varare per decreto-legge una riforma dell'architettura dello Stato, una riforma che riguarda la pubblica amministrazione, senza tener conto non solo delle questioni che riguardano le preoccupazioni manifestate dai rappresentanti dei lavoratori, ma soprattutto senza tener conto dei tempi con cui voi varaste la riforma Bassanini.

Signor Presidente, colleghi senatori e colleghe senatrici, noi ci troviamo di fronte ad un mistero buffo: quando governa il centro‑sinistra ci possono essere più Ministri ad occuparsi di più Ministeri, ma accade esattamente il contrario quando governa il centro-destra. Farò degli esempi. La riforma Bassanini trovò attuazione nella legislatura in cui governò il centro-destra: fu varata nel 1999, il tanto vituperato Governo Berlusconi decise di attuarla e mise un Ministro a presidiare la scuola e l'università, un Ministro a presidiare le infrastrutture ed i trasporti, un Ministro a presidiare il welfare. Adesso, quando ritorna al Governo il centro-sinistra, che aveva varato quella riforma, troviamo due Ministri per scuola e università, due ministri per infrastrutture e trasporti e un esercito di Ministri sulle ceneri del welfare. (Applausi dai Gruppi AN e FI). Ditemi voi se questa è una questione seria, sulla quale non andava fatta una riflessione!

Vede, signor Presidente, io non metto in discussione il diritto del presidente Prodi di poter nominare quanti Ministri voglia. Vuole nominare 18 Ministri? Lo poteva fare. Poteva creare dei Ministeri senza portafoglio, accompagnare la riforma in Parlamento, approvare le modifiche che voleva alla riforma Bassanini, attuare una concertazione o una consultazione secondo l'intendimento di Padoa-Schioppa con i sindacati, ma avrebbe dovuto preparare un disegno di legge dal quale fosse possibile capire che cosa succede della pubblica amministrazione.

Invece sa cosa accade, signor Presidente? Accade che oggi stiamo discutendo i presupposti di necessità e urgenza di un decreto che questa mattina è stato radicalmente modificato da un nuovo maxiemendamento del Governo. Infatti questo decreto, che è noto come decreto Prodi, ma sarebbe meglio conoscibile come «decreto Caponi» (dai fortunati protagonisti di «Totò, Peppino e la malafemmina»), è stato scritto in una maniera talmente inqualificabile che si è inventato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ma le competenze sulla previdenza sociale erano state date ad un altro Ministero, quello della solidarietà sociale; hanno pertanto dovuto rimediare al pasticcio. Credo che tutto questo non faccia bene alla legislazione del nostro Paese.

Allora voglio davvero dire al Senato che probabilmente si è esagerato con questo decreto: si è esagerato perché si sarebbe potuto lavorare sulla strada del disegno di legge, del decreto legislativo, della modifica della delega di allora, si sarebbe cioè potuto seguire la strada maestra della discussione attorno ad una riforma che aveva dispiegato i suoi effetti nel tempo. Si è rifiutata quella strada, si è preferita la strada di potere, cioè quella di giustificare in qualunque modo l'infornata di Ministri, Vice ministri e Sottosegretari. Si è fatta a pezzi la Pubblica amministrazione.

Queste sono le motivazioni, signor Presidente del Senato, per le quali il Gruppo di Alleanza Nazionale e - a quanto ho sentito - l'intera coalizione di centro-destra dirà "no" ai presupposti di necessità e urgenza, orgogliosa ancora una volta di rappresentare il 50 per cento di questo Paese. (Applausi dai Gruppi AN, UDC e FI).

PASTORE (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PASTORE (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, signor Ministro, credo che, prima di introdurre alcuni argomenti per i quali sussiste un forte dubbio - direi, da parte mia, la certezza - sull'insussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 77 della Costituzione, occorra fare una breve premessa.

Innanzitutto, parliamo della riforma Bassanini. La riforma Bassanini dei Ministeri, approvata nel 1999, fu provvidamente messa in attuazione con il primo Governo successivo alla legislatura che scadde nel 2001.

Nell'epoca in cui il Governo Berlusconi prese in mano il governo del Paese, la riforma Bassanini era stata appena avviata. Di questa riforma soltanto la riorganizzazione del Ministero delle finanze, con la trasformazione delle strutture ministeriali in agenzie e la collocazione di tanti amici di amici, ebbe attuazione. In realtà, gli altri Ministeri rimasero in sonno.

L'opposizione di allora, Presidente ed esimi colleghi, cioè il centro-destra non approvò quella riforma nei dettagli però ritenne meritevole di considerazione, come principio di semplificazione, di riorganizzazione, di risparmio di risorse, di riduzione di sprechi, il fatto che i Ministeri venissero accorpati. Tanto è vero che nel 2001 il Governo Berlusconi si limitò ad emanare un decreto-legge che ricostituì due Ministeri fondamentali: il Ministero della salute, improvvidamente inserito nel Ministero degli affari sociali, e il Ministero delle comunicazioni, anch'esso improvvidamente inserito nel Ministero delle attività produttive. Si limitò a questo e portò i Ministeri da 12 a 14.

La riforma però - ripeto - era appena partita e non ci furono conseguenze sul piano dell'efficienza della pubblica amministrazione. Tra l'altro, aggiungo che dal punto di vista politico il Governo Berlusconi avrebbe potuto, così come si appresta a fare (o meglio, così come ha fatto) l'attuale Governo Prodi, mettere una bella "x" sulla riforma Bassanini: non l'aveva condivisa, non ne aveva la responsabilità politica, non ne aveva la responsabilità parlamentare, era nei tempi giusti per poter contestare e contrastare quella riforma e, quindi, utilizzare la vecchia organizzazione ministeriale per nominare qualche decina in più di Ministri, di Vice ministri che nel frattempo erano stati previsti e per nominare una pletora di Sottosegretari. Questo non fu fatto e questa è la differenza che la storia di questi ultimi anni segnerà come indelebile tra centro-destra e centro-sinistra.

Io credo che il centro-sinistra avrà il marchio di coalizione, di unione dei pentiti: si sono pentiti della riforma Bassanini, si sono pentiti della riforma del Titolo V della Costituzione da loro voluta ed approvata, si sono pentiti anche della scelta del premierato che, in particolare, i DS fecero nella Commissione bicamerale. È l'Unione dei pentiti! Ma il pentimento politico è collegato alla perdita della credibilità e dell'autorevolezza prima politica e poi istituzionale.

Ma perché riteniamo che non vi siano i presupposti di urgenza? La norma costituzionale è molto netta, parla di casi straordinari di necessità e urgenza; non usa una disgiuntiva ma una congiuntiva, devono ricorrere tutti questi requisiti perché vi siano i presupposti per la decretazione d'urgenza.

Si dirà che la questione dei presupposti anche nelle passate legislature è stata sottoposta ad interpretazioni ed applicazioni molto elastiche. Lo riconosco. Anche nella passata legislatura si discusse di tante di queste questioni. In questo caso però, signor Presidente e colleghi, abbiamo una relazione dell'articolo 77 con una cornice costituzionale che riserva alla legislazione la disciplina dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio e la disciplina della pubblica amministrazione.

Vi è una riserva di legge cioè che, pur non essendo tale da escludere il ricorso alla decretazione di urgenza, dovrebbe però indurre ad una notevole ponderazione, ad una notevole attenzione circa il ricorso alla decretazione d'urgenza.

Aggiungo che l'articolo 97 della Costituzione prevede una norma che spesso è trascurata, ma che la Corte costituzionale ci ricorda; il primo comma dell'articolo non prevede solo la riserva di legge, ma anche che i pubblici uffici - e tali sono i Ministeri cui fa riferimento il decreto‑legge - devono essere organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Questo valore costituzionale deve costituire e rappresentare un limite al ricorso a forme di legislazione che siano al di fuori dell'ordinaria legislazione parlamentare.

Signor Presidente, credo che questo Governo sia nato e dia di sé un'immagine, come hanno ricordato i colleghi, l'immagine che ricorda Scalfari nel suo fondo su «la Repubblica», di un Governo scomposto o meglio un'immagine scomposta, sciancata e mediocre. Questo decreto-legge, signor Presidente, è l'atto di nascita di questo Governo e la fotografia di tale Governo è un decreto senz'altro scomposto, sciancato, mediocre, ma certamente non è né urgente, né necessario. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

*VILLONE (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VILLONE (Ulivo). Signor Presidente, esprimo il voto favorevole del mio Gruppo alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza di questo decreto.

Tuttavia, vorrei anzitutto, definire l'ambito della nostra decisione. Infatti decidiamo stasera con questo voto solo sui presupposti di necessità e di urgenza. Non valutiamo la costituzionalità in generale di questo decreto, che sarà oggetto di trattazione nella Commissione affari costituzionali e poi in Aula. Se così non fosse non potremmo occuparcene più. Invece, ce ne potremo occupare: anche se stasera riconosciamo i presupposti, poi sarà possibile, ad esempio, presentare una pregiudiziale di costituzionalità.

Allo stesso modo, non decidiamo su profili specifici di costituzionalità. Qualcuno ha richiamato l'articolo 81; se anche stasera riconosciamo i presupposti, come penso che faremo, ciò non esclude che la conformità all'articolo 81 sia oggetto di specifiche valutazioni in Commissione bilancio. Ricordo che anche in quella sede ci sono procedure e norme regolamentari specificamente applicabili. Infine, non valutiamo le questioni di opportunità, di merito, se sia un decreto buono, cattivo. Tutto questo sarà oggetto di successive discussioni e votazioni.

Decidiamo appunto sulla necessità e l'urgenza. In questo momento, ci dobbiamo chiedere soltanto se questo decreto risponde ai requisiti prescritti dalla Costituzione. Allora la questione è una: se la necessità e l'urgenza siano connotazioni oggettive che debbano sostenere la scelta del Governo di adottare la forma del decreto, oppure se possono connettersi a scelte di indirizzo politico. Sempre per fare un esempio concreto, se il decreto-legge si possa adottare solo nel caso della calamità naturale, o si possa anche adottare per portare avanti un obiettivo dell'azione di Governo.

È del tutto pacifico che sia vera nella nostra Costituzione la seconda opzione. Ricordo che nei manuali di diritto costituzionale dei primi anni '50 si faceva l'esempio tipico della calamità come ragione dell'adozione di un decreto-legge. Ma non è mai stata letta in chiave di oggettività la prescrizione della necessità e dell'urgenza. Volerlo oggi sostenere proverebbe troppo, perché quasi mai si potrebbe adottare un decreto-legge. Dunque, se si può adottare il decreto-legge per la scelta d'indirizzo politico, allora lo si può adottare per ciò che è strumentale verso l'indirizzo politico come l'organizzazione dei Ministeri. E la stessa scelta di organizzazione può entrare a far parte dell'indirizzo politico, come è in questo caso.

Sento richiamare il dibattito del 2001. Ricordo che allora si arrivò all'adozione di un decreto da parte del Governo di centro‑destra a fronte di un disegno che era stato predisposto nella legislatura precedente e che in realtà non era funzionale a un'opzione di Governo. Era un modello generale che si era voluto definire per gli apparati pubblici. Allora, su quell'assetto era ben più grave che il centro-destra intervenisse per romperne la logica complessiva. Quanto meno direi che il Governo di oggi trova la necessità e l'urgenza nel dover riparare alle molte malefatte che il Governo di centro‑destra ha compiuto sugli apparati pubblici e sui Ministeri in questi ultimi cinque anni.

Il collega D'Onofrio sosteneva prima che in realtà ci troveremmo di fronte ad un atto nullo. Questa è un'argomentazione che vorrei riprendere per un attimo. Sostanzialmente, D'Onofrio dice che l'atto sarebbe nullo perché le poltrone non esistevano, e quindi non esistevano i Ministri e dunque non c'era il Governo che adottasse poi il decreto. Ma vorrei ricordare al collega D'Onofrio che nel nostro sistema non esiste, invece, la nullità della legge. È una categoria che giuridicamente non c'è. Vedete, se anche questo Parlamento, momentaneamente obnubilato, dovesse approvare per legge che il centro-destra ha vinto le elezioni e che voi siete maggioranza, nemmeno in questo caso sarebbe nulla la legge che così affermasse. È forse incostituzionalità? Può darsi, ma ce ne occuperemo nella sede appropriata.

Voglio ricordare ancora al collega D'Onofrio che non è possibile accogliere la domanda che lui pone circa una sorta d'incidente processuale nel corso di questo dibattito per l'acquisizione dei documenti che attesterebbero la nullità del decreto-legge in questione. La procedura è definita: si presenta la richiesta di voto sui presupposti, interviene un rappresentante per Gruppo, e infine si vota. Tutto ciò per motivi di celerità e di economia procedimentale. Dobbiamo dunque affidarci alle scelte già fatte e alla decisione del Presidente che intende successivamente consentire ampiamente alle ragioni dell'opposizione di trovare spazio nelle nostre votazioni. Avremmo potuto, come diceva il collega Manzione, ben sostenere che non è proprio necessario arrivare alla votazione separata, perché l'oggetto medesimo non lo consente. Secondo l'indicazione del Presidente, invece, l'Assemblea deciderà con un voto, assumendosi le proprie responsabilità.

Concludo il mio intervento, signor Presidente, affermando che capisco bene la necessità di recuperare in questo Paese a tutti i livelli le best practices, per così dire, di Governo e d'amministrazione; capisco anche che questo decreto possa non piacere.

Il collega Storace si faceva carico dell'allarme sociale generato. Collega Storace, me ne faccio carico anch'io. I dipendenti pubblici se temono vanno rassicurati. Ma il loro allarme non nega la necessità e l'urgenza del decreto: afferma solo la necessità e l'urgenza che il Ministro della funzione pubblica li rassicuri.

Quanto alle vostre best practices, dico in modo sereno che non ce ne sono mai state. Voi siete stati campioni delle pratiche peggiori e, dunque, oggi non accettiamo da voi alcuna lezione. Ancora nell'ultima legge finanziaria avete fatto proprio tutto quello che potevate per sfasciare l'amministrazione pubblica e, dunque, non è certo da voi che dobbiamo oggi imparare. (Applausi dai Gruppi Ulivo e RC-SE).

PRESIDENTE. Prima di passare ai voti, comunico che sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente è stata avanzata la richiesta di votazione per parti separate, nel senso di porre singolarmente ai voti tutti i commi, da 1 a 25, dell'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 102, comma 5, del Regolamento, sulla richiesta di votazione per parti separate l'Assemblea delibera per alzata di mano, senza discussione.

In base alla possibilità offerta dall'articolo 114, comma 1, del Regolamento, in questa situazione, per ovvie ragioni, dispongo, se non ci sono dissensi in merito, di effettuare tale votazione con procedimento elettronico; in caso contrario, si potrebbe procedere prima alla votazione per alzata di mano e poi effettuare la verifica mediante sistema elettronico. Credo però che la prima ipotesi rappresenti una semplificazione per tutti.

Metto pertanto ai voti la richiesta di votazione per parti separate.

Non è approvata. (Applausi dal Gruppo Ulivo. Proteste dal Gruppo AN).

 

BERSELLI (AN). Signor Presidente, vogliamo sapere i risultati della votazione!

 

PRESIDENTE. In base all'articolo 102, comma 5, del Regolamento sulla richiesta di votazione per parti separate si procede per alzata di mano, ma, apprezzando la situazione e lo scarto minimo, ho disposto che essa venga effettuata con procedimento elettronico. Resta però un voto per alzata di mano. Qual è il problema?

 

BERSELLI (AN). Vogliamo i risultati della votazione!

 

PRESIDENTE. E' previsto un voto per alzata di mano.

 

MORSELLI (AN). Vogliamo la verifica! Il risultato non è un segreto.

 

PRESIDENTE. Avendo effettuato la votazione per alzata di mano con il sistema elettronico c'è poco da chiedere l'esposizione dei risultati. Abbiamo votato con quel sistema, lo avete visto. (Brusìo dai banchi dell'opposizione).

 

BERSELLI (AN). Vogliamo sapere quali sono i numeri. Perché non si può?

MANZIONE (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANZIONE (Ulivo). Signor Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento, per un chiarimento, non alla Presidenza - per amor di Dio! - il mio intervento non vuol essere saccente.

Il Regolamento del Senato prevede che in alcuni casi si voti per alzata di mano. Nel momento in cui i senatori Segretari non riuscissero, come in questo caso, ad attribuire il risultato - lo dico per i colleghi che non lo sanno - è prevista la controprova, in base alla quale si chiudono le porte d'ingresso e si procede con il sistema elettronico. (Applausi ironici dai Gruppi AN e FI). Proprio perché si tratta di un momento di imbarazzo e di difficoltà ...

 

PRESIDENTE. Senatore Manzione, si è capito.

 

MANZIONE (Ulivo). ...in questo caso il Regolamento consente al Presidente di disporre direttamente il voto con il sistema elettronico.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente.

Metto ai voti il parere favorevole della 1a Commissione permanente in ordine al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181.

Essendo incerto l'esito della votazione, dispongo che la stessa venga effettuata mediante procedimento elettronico.

 

CARRARA (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. No, siamo in votazione.

È approvato. (Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com, Aut, Misto-IdV e Misto-Pop-Udeur).

 

La seduta è tolta (ore 19,21).

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

11a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2006

Presidenza del vice presidente CAPRILI,
indi del vice presidente CALDEROLI
e del presidente MARINI

 

 

Presidenza del vice presidente CAPRILI

 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).

 

Discussione del disegno di legge:

(379) Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri (ore 12,18)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 379.

Il presidente della 1a Commissione, senatore Mancino, mi ha comunicato che, malgrado tre riunioni della Commissione, non è stato raggiunto un accordo sulla relazione da svolgere in Assemblea e che pertanto non potrà esporre la sua relazione.

Ha chiesto di parlare il ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, onorevole Chiti.

 

PASTORE (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. No, senatore Pastore. Il rappresentante del Governo ha diritto di chiedere la parola quando lo ritiene.

 

PASTORE (FI). Ma io ho chiesto la parola!

 

PRESIDENTE. Ministro Chiti, vada avanti!

 

MALAN (FI). Presidente, si vergogni! Nessuno lo ha mai fatto. Avevamo chiesto noi la parola! (Vibrate proteste del senatore Pastore, che insieme al senatore Malan e ad altri senatori del centro-destra si avvicina al banco del Governo).

PRESIDENTE. Senatore Pastore, la richiamo all'ordine. (Vivissime proteste dal centro-destra).

Invito il Ministro a intervenire.

 

PASTORE (FI). E' un abuso!

 

MALAN (FI). Si legga il Regolamento, Presidente!

 

PRESIDENTE. Senatore Malan, la richiamo all'ordine.

 

MALAN (FI). Avevo chiesto la parola anche ieri, Presidente! (Vivissime proteste dal centro-destra. Coro dal centro-destra: "Venduti! Venduti!").

 

CHITI, ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, come preannunciato nella Conferenza dei Capigruppo di ieri, sul decreto-legge n. 181...

 

ALBERTI CASELLATI (FI). Non è possibile!

 

MALAN (FI). Ministro, lei non può parlare!

 

VOCI DAL CENTRO-DESTRA. Fuori! Fuori!

 

PRESIDENTE. Senatore Malan, la richiamo nuovamente all'ordine.

 

SCHIFANI (FI). Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

 

PRESIDENTE. Ha diritto di parlare il rappresentante del Governo.

 

CHITI, ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il Governo pone la fiducia sul decreto-legge n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di... (Vivissime e vibrate proteste dai banchi del centro-destra).

 

MALAN (FI). Non può parlare il Ministro! (Il senatore Malan lancia il Regolamento del Senato verso il banco della Presidenza).

 

PRESIDENTE. Senatore Malan, la censuro e la espello dall'Aula. (Applausi dal centro-sinistra).

Senatore Malan, fuori dall'Aula!

 

GUZZANTI (FI). Vergogna! Golpista! (Vivissime proteste dai banchi del centro-destra. Numerosi senatori del centro-destra si avvicinano ai banchi del Governo).

 

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per venti minuti.

 

(La seduta, sospesa alle ore 12,20, è ripresa alle ore 20,23).

 

Presidenza del vice presidente CAPRILI

 

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Mi scuso ovviamente con tutti voi, colleghi, per la complessità di una giornata che però è arrivata a una conclusione che noi riteniamo positiva.

Pertanto, vi do notizia delle decisioni della Conferenza dei Capigruppo.

La seduta pomeridiana, ovviamente, e le sedute di domani non avranno luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi martedì 4 luglio, alle ore 15, per discutere la questione di fiducia posta sul decreto n. 181 secondo la seguente scadenza: dalle ore 15 alle ore 19 avrà luogo la discussione con i tempi ripartiti tra i Gruppi, che verranno comunicati, seguiranno, quindi, le dichiarazioni di voto e la votazione con appello nominale.

Durante la discussione verrà opportunamente convocata un'altra Conferenza dei Capigruppo.

 

La seduta è tolta (ore 20,25).

 


DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri (379)

EMENDAMENTO 1.2000, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.2000

IL GOVERNO

L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1

1. Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, è convertito in legge con le modificazioni apportate in allegato alla presente legge.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri con le disposizioni di cui al decreto-legge n. 181 del 2006, come modificato dalla presente legge.

3. Nell’attuazione della delega di cui al comma 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

b) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa;

c) esplicita e analitica indicazione delle norme abrogate;

d) aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;

e) revisione del numero dei dipartimenti e delle direzioni generali, previste dal decreto legislativo n. 300 del 1999, sulla base di quanto disposto dal comma 23, dell’articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, come modificato dalla presente legge, nel rispetto del principio di invarianza della spesa di cui al comma 25 dell'articolo 1, del medesimo decreto.

4. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati. Sugli schemi, predisposti sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi ciascuno nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati .

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.".

Conseguentemente al titolo del disegno di legge sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e di organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri".

Allegato

MODIFICHE APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

All’articolo 1, apportare le seguenti modifiche:

"a) Al comma 1, capoverso 1:

1) sostituire le parole: "Ministero dell’istruzione" con le seguenti: "Ministero della pubblica istruzione";

2) sostituire le parole: "Ministero dei beni e delle attività culturali" con le seguenti: "Ministero per i beni e le attività culturali";

3) sostituire le parole: "Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio" con le seguenti: "Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare";

4) sostituire le parole: "Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali" con le seguenti: "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali";

b) sostituire il comma 2 con i seguenti:

"2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sotto utilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto previsto dal comma 19-bis del presente articolo, e per le funzioni della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica, la quale è trasferita alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale. Sono trasferiti, altresì alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e l’Unità tecnica - finanza di progetto (UTPF) di cui all’articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2-bis. All’articolo 23, al comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le parole: "programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione".

2-ter. All’articolo 27, comma 2, alinea, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole da: "secondo il principio di" fino a: "politica industriale", sono sostituite dalle seguenti: ", ivi inclusi gli interventi in favore delle aree sotto utilizzate, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale".

2-quater. L’articolo 16, decimo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, è sostituito dal seguente: "Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2-quinquies. L’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, è abrogato.";

c) al comma 3, sostituire le parole: "Ministero dello sviluppo economico" con le seguenti: "Ministero delle attività produttive";

d) al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Il Ministero dei trasporti propone, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilità, ed esprime, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture. All’articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «integrazione modale fra i sistemi di trasporto» sono soppresse.";

e) sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. È istituito il Ministero della solidarietà sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale: le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di politiche sociali e di assistenza, fatto salvo quanto disposto dal comma 19 del presente articolo; i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 46, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e neo comunitari, nonché i compiti di coordinamento delle politiche per l’integrazione degli stranieri immigrati. Restano ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di politiche previdenziali. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni aventi natura assistenziale o previdenziale, nonché delle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore; possono essere, altresì, individuate forme di avvalimento per l’esercizio delle rispettive funzioni. Sono altresì trasferiti al Ministero della solidarietà sociale, con le inerenti risorse finanziarie e con l’"Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze" di cui al comma 556 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri. L’articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 è abrogato. Il personale in servizio presso il soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga è assegnato alle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatto comunque salvo quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Sono, in fine, trasferite al Ministero della solidarietà sociale le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64 ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per l’esercizio delle quali il Ministero si avvale delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali. Il Ministro esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull’Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù.";

f) al comma 7:

§           nel primo periodo sostituire le parole: "Ministero dell’istruzione", con le seguenti: "Ministero della pubblica istruzione";

2) nel secondo periodo dopo le parole: "decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", aggiungere le seguenti: ", ad eccezione di quelle riguardanti le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.";

g) al comma 8, dopo le parole: "decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300" aggiungere le seguenti: ", nonché quelle in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica";

h) dopo il comma 8 inserire il seguente:

"8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell’università e della ricerca si articolano in dipartimenti. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello del Ministero della solidarietà sociale e del Ministero del commercio internazionale.";

i) al comma 9, sopprimere il primo periodo;

l) dopo il comma 9, inserire i seguenti:

"9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata, disciplinate a tutti gli effetti dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l’uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, sono abrogate ad eccezione dell'articolo 2, dell'articolo 5, commi 2, 3 e 5 e dell’articolo 6. E’ abrogato, altresì, il comma 227 dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'articolo 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'articolo 214 del citato regio decreto. Per tutti gli altri consorzi, i commissari in carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006, alla ricostituzione degli organi statutari e cessano, in pari data, dall’incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti alle disposizioni del codice civile entro il 30 giugno 2007.

9-ter. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, le parole da: ", ivi compresi la registrazione a livello internazionale", fino alle parole: "specialità tradizionali garantite" sono soppresse.";

m) dopo il comma 10, inserire i seguenti:

"10-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto e al fine di assicurare il funzionamento delle strutture trasferite, gli incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito delle predette strutture ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal comma 23 del presente articolo, possono essere mantenuti sino alla scadenza attualmente prevista per ciascuno di essi anche in deroga ai contingenti indicati dai citati commi 5-bis e 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni che utilizzano i predetti contingenti in deroga e limitatamente agli stessi, possono conferire, relativamente ai contratti in corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007, alla rispettiva scadenza, nuovi incarichi dirigenziali, di durata non superiore al 30 giugno 2008.

10-ter. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, le amministrazioni cedenti rendono temporaneamente indisponibili un numero di incarichi corrispondente a quello di cui al comma 10-bis del presente articolo, fino alla scadenza dei relativi termini. Con il provvedimento di cui al comma 10 del presente articolo, e in relazione alle strutture trasferite, si procede all’individuazione degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, da parte delle amministrazioni di cui al predetto comma 10-bis.";

n) sostituire il comma 11 con il seguente:

"11. La denominazione: "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: "Ministero delle politiche agricole e forestali";

o) al comma 12, sostituire le parole: "dal comma 13" con le seguenti: "dai commi 13, 19 e 19-bis";

p) dopo il comma 13, inserire il seguente:

"13-bis. La denominazione: "Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare" sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: "Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio";

q) al comma 16, sostituire le parole: "Ministero dell’istruzione" con le seguenti: "Ministero della pubblica istruzione";

r) sostituire il comma 19 con i seguenti:

"19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri:

a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'istituto del credito sportivo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali;

b) le funzioni di vigilanza sull’Agenzia dei segretari comunali e provinciali nonché sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale;

c) l’iniziativa legislativa in materia di individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonché le competenze in materia di promozione e coordinamento relativamente all’attuazione dell’articolo 118, primo e secondo comma della Costituzione;

d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza sull’Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù, esercitate congiuntamente con il Ministro della solidarietà sociale. La Presidenza del Consiglio dei ministri può prendere parte alle attività del Forum nazionale dei giovani;

e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, di supporto all’Osservatorio nazionale della famiglia. La Presidenza del Consiglio dei ministri subentra al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tutti i suoi rapporti con l’Osservatorio nazionale sulla famiglia e tiene informato il Ministero della solidarietà sociale della relativa attività. La Presidenza del Consiglio dei ministri, unitamente al Ministero della solidarietà sociale, fornisce il supporto all’attività dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451,ed esercita altresì le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari", di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;

f) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

g) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215 e dagli articoli 21, 22, 52, 53, 54 e 55 del citato Codice, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero delle attività produttive dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di turismo, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri; il Ministro per lo sviluppo economico concerta con il Presidente del Consiglio dei ministri l’individuazione e l’utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel Fondo per le aree sotto utilizzate. Per l’esercizio di tali funzioni, il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale della struttura costituita ai sensi del comma 19-ter del presente articolo e delle relative risorse.

19-ter. All’articolo 54 del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Il Ministero si articola in dipartimenti.";

b) al comma 2, alinea, sono soppresse le seguenti parole: "di cui all’articolo 53";

c) dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) turismo;".

19-quater. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della direzione generale del turismo già del Ministero delle attività produttive, che viene conseguentemente soppressa. In attesa dell’emanazione del regolamento previsto dal comma 23, l’esercizio delle funzioni è assicurato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell’economia e delle finanze.

19-quinquies. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridefiniti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la composizione e i compiti della Commissione di cui all’articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonché la durata in carica dei suoi componenti sulla base delle norme generali contenute nella medesima legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogati l’articolo 38, commi 2, 3 e 4, e l’articolo 39 della citata legge n. 184 del 1983.";

s) sostituire il comma 22 con i seguenti:

"22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 19:

a) quanto alla lettera a), sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri le inerenti strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali;

b) quanto alle lettere b) e c), il Presidente del Consiglio dei ministri utilizza le inerenti strutture organizzative del Ministero dell'interno. L’utilizzazione del personale può avvenire mediante avvalimento ovvero nelle forme di cui agli articoli 9, comma 2, e 9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

c) quanto alla lettera d), la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi del Forum nazionale dei giovani;

d) quanto alla lettera e), il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale, tra l’altro, dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all’articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269.

22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui all’articolo 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono soppresse. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio, una Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, con relativa segreteria tecnica. Della Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione fa parte il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e i componenti sono scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti della segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme ed i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il funzionamento dell’Unità si utilizza lo stanziamento di cui all’articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede, altresì, al riordino delle funzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri relative all’esercizio delle funzioni di cui al presente comma ed alla riallocazione delle relative risorse. A decorrere dalla data di entrata in vigoredel suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è abrogato l’articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137.

22-ter. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è sostituito dal seguente:

"2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa, assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero a specifici Uffici o Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegarli ad un Ministro o a un Sottosegretario, e alla Presidenza del Consiglio dei ministri." . ";

t) sostituire il comma 23 con i seguenti:

"23. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che al termine del processo di riorganizzazione non sia superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa previsto per i Ministeri di origine e si resti altresì entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la totalità delle strutture di cui al presente comma.

23-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e le modalità per l’individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e 19-quater.";

u) dopo il comma 24 inserire i seguenti:

"24-bis. All’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "All’atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell’ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro."

24-ter. Il termine di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 24-bis del presente articolo, decorre, rispetto al giuramento dei Ministri in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da tale ultima data. Sono fatti salvi, comunque, le assegnazioni e gli incarichi conferiti successivamente al 17 maggio 2006.

24-quater. Ai vice Ministri è riservato un contingente di personale pari a quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro, con relativa riduzione delle risorse complessive a tal fine previste.

24-quinquies. Il Ministro, in ragione della particolare complessità della delega attribuita, può autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di cui al primo periodo del comma 24-quater e comunque entro il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, come rideterminato ai sensi dello stesso comma, a nominare un consigliere giuridico, che è responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro o un altro soggetto esperto nelle materie delegate, un capo della segreteria, il quale coordina l’attività del personale di supporto, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro esperto, un addetto stampa o un portavoce nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Il vice Ministro, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell’ufficio di gabinetto e dell’ufficio legislativo del Ministero.

24-sexies. Alle disposizioni di cui ai commi 24-quater e 24-quinquies, si adeguano i regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sino a tale adeguamento, gli incarichi, le nomine o le assegnazioni di personale incompatibili con i commi 24-quater e 24-quinquies, a qualsiasi titolo effettuati, sono revocati di diritto ove non siano utilizzati per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei limiti delle dotazioni ordinarie di questi ultimi.

24-septies. È abrogato l’articolo 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

24-octies. All’articolo 3, comma 2, del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: "di cui uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale del Ministero".

24-novies. All’articolo 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: ", ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica, nonché di consigliere regionale" sono soppresse.

v) al comma 25, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane in servizio, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente e stanziate in bilancio, fatta salva la rideterminazione degli organici quale risultante dall’attuazione dell’articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311";

z) dopo il comma 25 sono aggiunti i seguenti:

"25-bis. Dal riordino delle competenze dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal loro accorpamento non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell’amministrazione di destinazione che si riflettano in maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

25-ter. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, attuativi del riordino dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri previsti dal presente decreto sono corredati da relazione tecnica e sottoposti per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alle Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per i profili di carattere finanziario. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti possono essere comunque adottati.

25-quater. L’onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice Ministri e dei Sottosegretari non deve essere, comunque, superiore al limite di spesa complessivo riferito all’assetto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

25-quinquies. All’onere relativo alla corresponsione del trattamento economico ai Ministri, vice Ministri e Sottosegretari di Stato in attuazione dei commi da 1 a 8 e 19 del presente articolo, pari ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 per l'anno 2007 mediante riduzione, nella corrispondente misura, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e, quanto ad euro 375.000 a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsionedel Ministero dell'economia e delle finanze perl'anno 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

25–sexies. Al maggiore onere derivante dalla corresponsione dell'indennità prevista dalla legge 9 novembre 1999, n. 418, pari ad euro 4.576.000 per l'anno 2006 e ad euro 6.864.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri .

 

 

 

 

 

 

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XIV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

12a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDI' 4 LUGLIO 2006

Presidenza del presidente MARINI,
indi del vice presidente CALDEROLI
e del vice presidente CAPRILI

 

 

Presidenza del presidente MARINI

 

PRESIDENTE.La seduta è aperta (ore 15,05).

Si dia lettura del processo verbale.

 

EUFEMI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 27 giugno.

 

Sul processo verbale

PASTORE (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PASTORE (FI). Signor Presidente, desidero avanzare un rilievo sul processo verbale. Premesso naturalmente che il processo verbale deve caratterizzarsi per la sua stringatezza, mi sembra tuttavia, per quanto ho potuto ascoltare, che le riflessioni del senatore Morando sulla questione relativa al parere della 5ª Commissione, allorché ci siano emendamenti sui quali viene posta la fiducia, avrebbe meritato una più approfondita esplicazione nel testo del verbale. Il senatore Morando, infatti, ha posto un problema estremamente significativo.

Vorrei, quindi, che venisse dato atto che vi è stata una proposta operativa - se non ho capito male condivisa anche dall'opposizione - di presentare gli emendamenti sui quali ci può essere l'intenzione di votare la fiducia prima in Commissione come emendamenti ordinari, sui quali dare un parere. Rientra poi naturalmente nell'autonomia del Governo porre la fiducia.

Non so se ho capito bene, ma mi sembra che questo sia un dato molto importante, perché si tratta di scadenzare i tempi della presentazione della fiducia e dei maxiemendamenti in maniera più corretta di quanto sia avvenuto fino a questo momento.

Chiederei, quindi, la rettifica e l'integrazione del processo verbale.

PIROVANO (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PIROVANO (LNP). Signor Presidente, alla luce di quanto è stato esposto, chiedo che si metta ai voti il processo verbale con la modifica proposta dal senatore Pastore, previa verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Prendiamo atto della dichiarazione del senatore Pastore. Del resto, mi pare che il tema sia presente anche nel processo verbale che è stato letto.

BOCCIA Antonio (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, chiedo la cortesia di far verificare, se lo ritiene, la sconvocazione delle Commissioni. Mi risulta, infatti, che ci siano alcune Commissioni che ancora stanno lavorando. Essendo iniziati i lavori dell'Aula, credo sia opportuno procedere a tale verifica, se lei lo ritiene, in maniera che tutti i colleghi possano partecipare ai lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Provvediamo subito a sconvocare le Commissioni.

 

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di verifica del numero legale, precedentemente avanzata dal senatore Pirovano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

VOCI DAI BANCHI DELLA MAGGIORANZA. Su cosa si chiede la verifica del numero legale? (Vivaci proteste dai banchi dell'opposizione).

 

PRESIDENTE. Vorrei precisare che è stata avanzata dal senatore Pirovano la richiesta di verifica del numero legale sull'approvazione del processo verbale, integrato dalla precisazione del senatore Pastore.

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

VOCI DAI BANCHI DELL'OPPOSIZIONE. Chiudere! Chiudere!

 

PRESIDENTE. Abbiamo appena richiamato le Commissioni, molti senatori stanno ritirando la tessera. (Vivaci proteste dai banchi dell'opposizione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

 

(La seduta, sospesa alle ore 15,14, è ripresa alle ore 15,35).

 

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.

  

Verifica del numero legale

 

PIROVANO (LNP). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

 

ASCIUTTI (FI). Presidente, ci sono delle luci accese a cui non corrisponde alcun senatore!

 

PRESIDENTE. I senatori segretari sono pregati di controllare. Evitiamo le polemiche.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

  

Ripresa della discussione sul processo verbale

 

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale della seduta pomeridiana del 27 giugno.

E' approvato.

 

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

 

Sui lavori del Senato

BOCCIA Antonio (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, mi consenta di sollevare due questioni.

All'inizio della seduta le ho chiesto cortesemente di valutare la mia richiesta di verifica della sconvocazione delle Commissioni. Lei, molto tempestivamente, ha verificato, con l'ausilio degli Uffici, che le Commissioni fossero sconvocate e ha comunicato all'Assemblea che ciò era avvenuto.

Signor Presidente, devo dirle che questa informazione era infondata e inesatta e noi abbiamo fatto la prima votazione mentre vi erano delle Commissioni riunite. A conferma di questa mia affermazione, cito il presidente Maccanico, il quale non ha potuto votare perché era impegnato nella Commissione difesa. Lo stesso vale per altri colleghi. In effetti, signor Presidente, benché non abbia potuto verificarlo direttamente, mi risulta che anche la Commissione affari esteri, emigrazione e forse qualche altra, come la Commissione igiene e sanità - a quanto mi riferiscono - erano riunite.

Signor Presidente, io avevo esplicitamente richiesto di verificare che le Commissioni fossero sconvocate e purtroppo la votazione è avvenuta mentre le stesse erano riunite. Sono cose che possono succedere, acqua passata, chiuso il capitolo; però, siamo all'inizio della legislatura ed io vorrei chiederle una cortesia: quando c'è una richiesta che evidentemente è finalizzata a tutelare la maggioranza e a difendersi da un pur giustissimo e comprensibilissimo atteggiamento di filibustering parlamentare dell'opposizione, Presidente, che i nostri diritti siano tutelati e che non ci si trovi in una situazione come quella di oggi, in cui si è effettuata una votazione mentre le Commissioni erano riunite.

La seconda questione che vorrei porle è di interpretazione regolamentare: so bene, Presidente, che la prassi al Senato ha determinato le condizioni per cui una votazione con il sistema elettronico per la verifica del numero legale non sia preceduta da un preavviso. Tuttavia, signor Presidente, se mi consente, questa è una prassi che non risponde alla lettera del Regolamento né tanto meno alla ragionevolezza della sua interpretazione. Nessun voto elettronico, quindi un voto qualificato, tanto più quello nel quale si verifica la validità e legittimità dell'Assemblea di procedere a votazione, può avvenire senza che i senatori siano preavvisati. Il Regolamento lo dice in maniera esplicita; solo quando c'è una votazione per alzata di mano è possibile che non si proceda al preavviso.

Lei mi risponderà che questa è la prassi del Senato, io ne prendo atto; tuttavia, Presidente, poiché siamo a inizio di legislatura e stiamo cercando di mettere a punto tutte le questioni in vista di una modifica del Regolamento, le chiedo la cortesia non tanto di rispondermi - perché accetto lo stato di fatto - quanto di sottoporre la questione alla Giunta per il Regolamento e di includere questo problema tra quelli che la Giunta medesima dovrà esaminare per una modifica del Regolamento che eviti situazioni di questo genere.

PRESIDENTE. Senatore Boccia, sulle due questioni le preciso quanto segue. Per quanto attiene alla prima, le assicuro che farò ogni sforzo per tutelare la maggioranza, come del resto l'opposizione: è il dovere del Presidente.

In merito alla seconda questione, devo dirle che in questo caso non si tratta solo di una prassi - materia che la Giunta per il Regolamento può sempre affrontare - ma di una decisione esplicita della Giunta medesima del 1983 che esclude il preavviso in caso di verifica del numero legale.

 

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 15,44).

   

Sull'ordine dei lavori

BOCCIA Antonio (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, in chiusura dei lavori della scorsa settimana, lei ha comunicato all'Assemblea che le dichiarazioni di voto sarebbero avvenute a partire dalle ore 19. Successivamente, in sede di Conferenza dei Capigruppo, è stato deliberato come procedere nella giornata odierna ed è stata raggiunta un'intesa. Poiché la scorsa settimana abbiamo vissuto una giornata non proprio piacevole e dal momento che i colleghi vogliono lavorare intensamente ma con certezza dei tempi, vorrei chiederle la cortesia di illustrare all'Assemblea come procederemo questo pomeriggio, se vi sono orari prefissati ovvero se il voto è previsto ad una certa ora o al termine degli interventi.

PRESIDENTE. Senatore Boccia, innanzi tutto darò la parola al senatore Morando per informare l'Assemblea del dibattito svoltosi in Commissione bilancio.

Subito dopo vi sarà la discussione, cui seguiranno le dichiarazioni di voto, alla fine delle quali procederemo alla chiama per il voto di fiducia. Se poi vi è qualche preoccupazione o qualche interesse circa la serata, tutti gli oratori chiamati a intervenire sapranno bene come, nella loro libertà, comportarsi e come sviluppare il dibattito. Queste, d'altronde, sono state anche le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo.

 

Seguito della discussione del disegno di legge:

(379) Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri (ore 15,50)

 

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e di organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 379.

Ricordo che nella seduta del 28 giugno il Governo ha posto la questione di fiducia sull'emendamento 1.2000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 379 di conversione del decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006.

Le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo circa l'organizzazione della discussione sulla questione di fiducia sono state comunicate ai Gruppi parlamentari.

Chiedo al senatore Morando di informare l'Assemblea del dibattito che si è svolto presso la Commissione bilancio sui profili di copertura del maxiemendamento 1.2000, presentato dal Governo.

MORANDO (Ulivo). Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questa occasione il lavoro della Commissione bilancio è stato più agevole di quanto non sia accaduto nella identica situazione che ha riguardato il voto di fiducia formulato la scorsa settimana. Il lavoro è stato più agevole perdue ragioni; scusate, colleghi, almeno voi della maggioranza dovreste parlare un po' più piano, altrimenti non si può intervenire! Vi sono dei limiti a tutto! (Applausi dai banchi dell'opposizione).

In primo luogo, la Commissione aveva potuto formulare un argomentato parere sul testo di legge del decreto originario. In particolare, aveva condizionato il proprio nulla osta sul testo del decreto originario all'accettazione da parte del Governo e, quindi, all'inserimento nel testo definitivo della legge di precise condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Non le richiamo analiticamente, ma si trattava di sei precise condizioni.

In secondo luogo, la Commissione aveva potuto almeno istruire le schede tecniche sugli emendamenti che il Governo aveva presentato nella 1a Commissione permanente, competente in materia, durante il dibattito sul testo originario.

Grazie a questo modo di procedere, signor Presidente, oggi la Commissione bilancio, quando si è riunita, ha potuto lavorare abbastanza rapidamente effettuando due operazioni. In primo luogo, ha verificato se il testo su cui nei giorni scorsi il Governo ha posto la questione di fiducia fosse tale da rispondere positivamente, in maniera puntuale, a tutte le sei condizioni che la Commissione bilancio aveva formulato ai sensi dell'articolo 81 per ottenere un corretto rispetto dello stesso articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

In secondo luogo, ha potuto procedere ad una verifica circa il fatto che gli emendamenti che lo stesso Governo aveva presentato in Commissione, su cui essa aveva istruito almeno una valutazione di tipo tecnico, fossero stati inseriti nell'emendamento 1.2000, presentato poi per il voto di fiducia all'Assemblea, in modo da collocarsi coerentemente rispetto alle condizioni formulate sul testo dalla 5a Commissione permanente, così ottenendo che il testo al nostro esame nel suo complesso rispettasse l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Entrambe queste verifiche, signor Presidente, si sono concluse positivamente. Anche se, come lei sa, la Commissione non ha votato un parere (perché la procedura che stiamo seguendo non rende possibile la formulazione di un parere attraverso un voto), tuttavia quanto sto dicendo, cioè che la verifica della correttezza dal punto di vista finanziario della copertura del testo sottoposto al voto di fiducia del Senato si è risolta positivamente, è una conclusione che il dibattito consente di valutare come unanime.

Signor Presidente,questo lo considero un fatto molto positivo e torno quindi a riflettere sopra un punto che è forse di qualche utilità per il nostro lavoro futuro. Anche scontando che ancora non si sia proceduto nel senso auspicato la volta scorsa, prima dal sottoscritto e poi dal senatore Vegas, a proposito della verifica di pieno rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione dei testi su cui il Governo abbia posto la questione di fiducia, tuttavia, anche prima di quelle modificazioni di prassi o di Regolamento che entrambi abbiamo auspicato e che lei ha comunque considerato degne di attenzione da parte della Giunta per il Regolamento, quando il Governo intende apporre la questione di fiducia su di un testo di legge appare, come minimo, opportuno che il testo stesso non venga elaborato e presentato negli ultimi secondi prima che il membro del Governo si alzi per porre la questione di fiducia in questa Aula, ma che l'apposizione della questione di fiducia, se deve avvenire, avvenga su di un testo che almeno la Commissione competente per il merito, la 1a e la 5a Commissione abbiano potuto esaminare per tempo.

Questo è un impegno, secondo me, di tipo politico, non certo un obbligo regolamentare, che il Governo dovrebbe assumere, perchè se si rispettasse almeno questo impegno, il lavoro del Parlamento, anche in presenza dell'apposizione della questione di fiducia, sarebbe decisamente più agevole e si potrebbe arrivare, nell'interesse dell'intero Paese, ad una migliore tutela, in particolare del rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. (Applausi dal Gruppo Ulivo).

PRESIDENTE. Senatore Morando, la ringrazio e voglio assicurare, non solo lei ma l'Aula, che, a parte la necessità di un confronto in sede di Giunta per il Regolamento, già annunciato nella seduta precedente, nel corso della riunione svoltasi il giorno della sospensione dei lavori, la Conferenza dei Capigruppo politicamente si è già soffermata su queste sue considerazioni, anche con qualche valutazione comune.

Quindi, apprezzo questo sforzo che lei, a nome della 5a Commissione, ci rivolge, ma la riflessione su questi aspetti si è già avviata nella riunione di quel giorno della Conferenza dei Capigruppo e ritengo che possiamo raggiungere risultati positivi.

Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Sacconi. Ne ha facoltà.

SACCONI (FI). Signor Presidente, colleghi senatori, voglio soltanto considerare del provvedimento un aspetto peraltro rilevante, quello relativo al cosiddetto spacchettamento del Ministero del lavoro e della solidarietà sociale, quale era risultato a seguito della riforma varata dal ministro Bassanini due legislature fa.

Ricordo che allora, con enfasi, il Ministro proponente sottolineò quanto utile fosse la coordinazione in un'unica amministrazione, sotto una omogenea direzione politica, delle funzioni inerenti il mercato del lavoro e di quelle relative alle politiche d'inclusione sociale.

Convenimmo con tale impostazione e sottraemmo a quel Ministero le competenze in materia di salute, impropriamente attribuitegli, nella convinzione che ci si debba ispirare all'idea di una società attiva - inclusiva, cioè - nella quale il lavoro è la prima risposta al bisogno.

Oggi, invece, non possiamo non leggere nella riforma proposta una diversa visione, ossia quella tradizionale - che verrebbe in tal modo riformulata - per cui si deve concepire come separato dalle politiche attive del lavoro l'intervento che ha lo scopo di proteggere le parti più deboli della società, alle quali si rivolge una mera politica di risarcimento dei danni collaterali del sistema capitalistico.

La parcellizzazione delle competenze, però, non riguarda soltanto il Ministero della solidarietà sociale, ma anche, com'è noto, quello neonato per la famiglia, sulla base di un'identificazione ambigua di tale concetto. Ancora, alcune competenze vengono attribuite al Dicastero che riunisce, paradossalmente, le materie attinenti ai giovani e alle attività sportive, quasi a stabilire una sorta di identificazione tra la condizione giovanile e l'attività ludica.

Riteniamo che questa sia una scelta grave e che ancora più grave sia il rinvio della separazione in materia di assistenza e previdenza ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quindi ad un atto che il Parlamento non avrà mai modo di valutare, neppure in sede di parere. Sul tema al quale mi riferisco si sono inutilmente cimentate numerose Commissioni, senza mai pervenire alla suddetta separazione, che diventa operazione pericolosa, soprattutto ai fini del controllo della relativa spesa pubblica.

Desidero, inoltre, sottolineare quanto pericolosa possa essere la scelta di trasferire al neonato Ministero della solidarietà sociale la competenza in materia di controllo dei flussi migratori, per i quali, invece, il legislatore ha compiuto la scelta fondamentale di ritenere che il lavoro non possa che costituire il principale strumento di legittimazione per un sostenibile progetto di vita nel nostro Paese.

Per tali ragioni, la nostra contrarietà al provvedimento è assoluta.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI(ore 16)

PRESIDENTE. Ringraziando il senatore Sacconi per il suo intervento, colgo l'occasione per ricordare ai colleghi che, dal momento che ci troviamo nella fase della discussione, non è obbligatoria la loro presenza in Aula, per cui chi decide di presenziare è pregato di lasciar parlare l'oratore: un tale brusìo, infatti, non permette di sentire alcunché, rendendo inutile la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Vitali. Ne ha facoltà.

VITALI (Ulivo). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe senatrici e colleghi senatori, il provvedimento in esame pone questioni serie ed importanti al di là della contrapposizione politica fin troppo esasperata in cui si sta svolgendo la presente discussione, per le vicende, non certo edificanti, accadute la scorsa settimana nell'Aula del Senato: ritengo giusto che tali questioni vengano affrontate con la massima serietà.

Con i decreti legislativi nn. 300 e 303 del 1999, recanti la firma dell'allora ministro Franco Bassanini, il Governo di centro-sinistra al tempo in carica intendeva consolidare un assetto dei Ministeri svincolato da quello dei Governi pro tempore. Tale provvedimento, storicamente collocato in una fase di forti e profonde riforme della pubblica amministrazione, introduceva anche per i Ministeri ulteriori ed importanti novità (come l'organizzazione per Dipartimenti, le Agenzie, la delegificazione dell'organizzazione interna a ciascun Ministero).

Il Governo Berlusconi, poi, all'inizio della precedente legislatura, con il decreto-legge n. 217 del 2001, modificò l'assetto dei Ministeri previsto dai decreti legislativi Bassanini, senza che ciò fosse neanche sperimentato, portandone il numero da 12 a 14.

Con l'attuale decreto-legge approvato dal Governo Prodi all'inizio di questa legislatura, ma dopo cinque anni di sperimentazione del precedente assetto, si cambia di nuovo l'ordinamento dei Ministeri per renderlo funzionale anche rispetto a lacune che sono state riscontrate.

L'opposizione ha gridato allo scandalo e anche in quest'Aula, quando si è discusso della sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza, è risuonata più volte la frase: «Il Governo Prodi cancella la riforma Bassanini».

E' davvero così? Rispondo con le parole dello stesso Bassanini in un'intervista al "Corriere della sera" del 22 maggio scorso, intervista nella quale peraltro egli aveva espresso un giudizio con luci ed ombre sul decreto in esame. Ad una domanda dell'intervistatore, il quale gli chiedeva che effetto fa vedere Prodi che smonta la riforma Bassanini, egli aveva risposto così: «Non l'ha smontata. Di quella riforma sopravvivono parti importanti: il decentramento amministrativo e il potenziamento dell'autonomia degli enti locali, la semplificazione, gli sportelli unici, l'autocertificazione, l'informatizzazione dell'amministrazione, la valorizzazione, pur ancora contrastata, del merito e dei risultati, la privatizzazione del lavoro pubblico e la riorganizzazione di grandi Ministeri: economia e finanze, interni, esteri, difesa».

Il Rapporto OCSE del marzo 2001, sulla Regulatory Reform in Italia, ne aveva apprezzato i primi risultati, elencando dati positivi dei quali neppure l'opinione pubblica italiana sembrava consapevole.

Alcuni di quegli esperimenti di innovazione hanno resistito, ma gli indicatori rilevati da grandi organizzazioni internazionali indicano nella qualità media delle prestazioni e dei servizi delle amministrazioni pubbliche e nel livello dei costi da regolazione e burocratici uno dei fattori rilevanti del declino della competitività italiana.

Più che una risorsa per crescere e per competere, il nostro sistema amministrativo sembra tornato ad essere un handicap, una palla al piede. Negli ultimi anni sono cresciute aree di spreco e di spesa improduttiva. La concezione della pubblica amministrazione dei Governi di centro-destra è tornata ad essere quella dei Governi della Prima Repubblica: una fonte di consenso per i partiti della maggioranza più che una risorsa per la crescita e la competitività del Paese.

Prima di versare lacrime di coccodrillo sui decreti legislativi Bassanini, bisognerebbe dunque che l'opposizione riflettesse seriamente sui guasti che il suo Governo ha prodotto alla pubblica amministrazione italiana. Solo così le sue considerazioni critiche, alle quali pure vogliamo prestare attenzione, apparirebbero credibili.

Il decreto di riordino dei Ministeri, con l'emendamento presentato dal Governo sul quale è stata posta la questione di fiducia, prevede un'aggregazione e una disaggregazione delle amministrazioni centrali e dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri che produce il seguente risultato finale: i Ministeri passano da 14 a 18, mentre i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio passano da 10 a 8, due dei quali, quello delle Politiche per la famiglia e quello delle Politiche giovanili e attività sportive, di nuova istituzione.

Non si può però ridurre tutto ad un dato numerico e quantitativo, anche se i numeri contano, anche per quanto riguarda la composizione del Governo. I Ministri del Governo Prodi sono 25, quelli del precedente Governo Berlusconi erano 24. I vice Ministri e i sottosegretari del Governo Prodi sono 77, mentre quelli del precedente Governo Berlusconi erano 72. I componenti del Governo Prodi sono 102, contro i 96 del precedente Governo Berlusconi. (Commenti del senatore Gramazio).

Al di là delle polemiche, molte delle quali a sproposito, bisognerebbe avere l'onestà intellettuale di riconoscere che per avere Governi efficienti e strutture ministeriali svincolate dalla loro composizione occorre un sistema politico stabile nel quale le coalizioni non siano sottoposte al condizionamento esasperato di ciascuno dei partiti che le compongono.

Il Governo Prodi si è formato sulla base di una legge elettorale che il centro-destra ha voluto, al termine della scorsa legislatura, esclusivamente per limitare i danni di una sconfitta elettorale annunciata, ma che sta dimostrando di essere una minaccia per la governabilità del sistema. Dopo la grande vittoria dei «no» al referendum costituzionale si parla di dialogo sulle riforme: sarebbe bene che il dialogo ci fosse anche sulla legge elettorale, che va cambiata se vogliamo Governi più stabili ed efficienti.

Ma, a parte questa considerazione che riguarda il contesto in cui è stato adottato il provvedimento, il decreto-legge proposto dal Governo si basa in larga parte, a differenza di quello del 2001, su ragioni oggettive che derivano dall'esperienza fatta in questo quinquennio di sperimentazione dell'assetto precedente. Gli aggiustamenti non sono comunque tali da stravolgerlo e rispondono alla necessità di attuare il programma di Governo e di realizzare un assetto che tenga conto delle disfunzioni e delle lacune riscontrate.

Esaminiamo la questione dei quattro Ministeri in più. L'università e la ricerca distinte dalla pubblica istruzione si motivano in quanto l'unificazione in un unico grande Ministero non è mai nei fatti avvenuta e non ha consentito di dare il peso dovuto a questioni che sono essenziali per lo sviluppo anche economico del Paese.

I trasporti distinti dalle infrastrutture hanno una motivazione analoga. Unificandoli nella scorsa legislatura si è oggettivamente sacrificato il tema dei trasporti rispetto alla questione dominante delle infrastrutture; la loro separazione può ora contribuire a ridare la giusta evidenza ad entrambe le tematiche.

Lo stesso discorso vale per il settore del commercio con l'estero e anche per quanto riguarda la separazione del lavoro dalla solidarietà sociale, poiché il tema del lavoro non è solo parte delle politiche di welfare, ma si intreccia con i temi più generali dell'economia e dello sviluppo.

Ciò vale anche per l'accorpamento dei quattro Dipartimenti della Presidenza del Consiglio. L'innovazione e la funzione pubblica sono opportunamente unificati nelle riforme e innovazione della pubblica amministrazione, poiché è evidente che l'innovazione tecnologica è un fattore determinante per il rinnovamento delle amministrazioni.

L'accorpamento di rapporti con il Parlamento e riforme istituzionali è corretto anche dal punto di vista dei rapporti tra il Governo e il Parlamento in questa delicatissima materia, nella quale è giusto che l'Esecutivo eserciti il suo potere di iniziativa nel pieno rispetto della sovranità delle Camere.

Il Dipartimento degli italiani all'estero è stato accorpato al Ministero degli affari esteri per congruità di materia, mentre il Dipartimento per la coesione sociale è stato riunificato con il Ministero dello sviluppo economico.

Molto si è discusso, e giustamente, della norma che prevede l'invarianza della spesa per l'attuazione di questo complesso meccanismo di riordino. L'emendamento 1.200 che ha presentato il Governo, e sul quale ha posto la questione di fiducia, sicuramente offre garanzie ulteriori, che vanno anche oltre la portata del provvedimento in esame e pongono le basi per una più complessiva operazione di riduzione della spesa nelle amministrazioni pubbliche.

Il Presidente del Consiglio, com'è noto, ha emanato direttive per ridurre di almeno il 10 per cento la spesa nei Ministeri. Si riducono di un terzo gli staff dei vice Ministri rispetto alla situazione attuale. Si riducono gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri. Si sopprime la cosiddetta commissione di semplificazione, che aveva prodotto solo costi, e si aboliscono i consorzi agrari, per i quali è comunque necessario prestare attenzione ai diritti acquisiti dai lavoratori.

La questione è seria poiché i precedenti Governi di centro-destra hanno prodotto un rigonfiamento abnorme degli sprechi nella pubblica amministrazione.

In occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei conti, è ormai da qualche tempo che il procuratore, fino ad ora del tutto inascoltato, lancia forti allarmi per l'aumento incontrollato della spesa per consulenze. Nel 2003 gli incarichi di consulenza sono stati poco meno di 200.000, per un costo complessivo di 744 milioni di euro. Nel 2004 il numero degli incarichi è ulteriormente aumentato e la spesa ha raggiunto i 783 milioni di euro. Nel 2005 la Corte dei conti ha calcolato che la spesa per consulenze abbia raggiunto il mezzo punto di PIL, un record assoluto. Nell'ultimo anno della legislatura precedente il costo complessivo per le segreterie dei Ministri ha raggiunto i 195 milioni di euro; il solo Ministero dell'economia e delle finanze aveva un apparato a supporto del vertice politico di circa 450 persone.

Anche per quanto riguarda il tema della spesa, occorrerebbe dunque sobrietà da parte dei critici del decreto proposto dal Governo. E' lecito polemizzare e dissentire e noi non ci vogliamo arroccare su una difesa acritica del provvedimento, cerchiamo invece di prestare attenzione agli argomenti dell'opposizione, ma di fronte a questi dati non sono accettabili atteggiamenti pilateschi che tendono a scaricare ingiustamente sul decreto assunto dal Governo Prodi il tema degli sprechi nella pubblica amministrazione. Quello degli sprechi è un tema serio, un tema giusto, sul quale il Governo ha iniziato ad incidere, ma che ha tutt'altra origine rispetto al provvedimento in esame, che anzi inizia ad introdurre qualche visibile correzione.

Se aveste il coraggio, cari colleghi dell'opposizione, di ammettere che negli anni scorsi la nostra pubblica amministrazione è stata sospinta lungo una china discendente dalla quale ora deve risollevarsi sareste più credibili anche nel sostenere i vostri argomenti e la discussione potrebbe essere più utile e proficua per tutti.

A noi comunque è questo che interessa e sappiate che la nostra disponibilità ad un esame serio dei problemi della nostra pubblica amministrazione non verrà mai meno. (Applausi dal Gruppo Ulivo).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carrara. Ne ha facoltà.

CARRARA (FI). Onorevoli colleghi, durante la campagna elettorale abbiamo assistito ad attacchi al Governo Berlusconi per presunte spese cosiddette virtuose. Ricordo ancora con quanto vigore l'attuale vicepremier Rutelli parlò contro le cartolarizzazioni e come alcuni attuali Ministri dell'Esecutivo parlavano apertamente, un giorno sì e l'altro pure, di spese pazze nella pubblica amministrazione.

Giorni fa, in un Consiglio dei ministri convocato in un conclave informale in provincia di Perugia, il professor Prodi ha insistito in modo particolare su tre punti: snellimento degli staff ministeriali fino a questo momento troppo ampi; riduzione drastica delle consulenze di tutti i Ministeri; riduzione delle scorte e, di conseguenza, scelta di strumenti di sicurezza sobri e non ostentati. Ma il signor Prodi non si è limitato a questo, infatti ha chiesto ai Ministri del suo Governo di partecipare personalmente ai Consigli europei senza delegare i vari collaboratori.

Qualcuno potrebbe obiettare di fronte a questa lista di comportamenti considerati virtuosi. In tema di scorte, fu proprio la sinistra a protestare contro la decisione di tagliare le spese, perché a loro parere - l'hanno sempre ribadito - provvedimenti in tal senso presi in passato avevano lasciato sia Biagi che D'Antona senza la necessaria protezione.

Non vi è dubbio alcuno che i richiami al rigore di un premier debbano trovare tutti noi concordi, anche se sommessamente, signor Presidente, faccio notare che sarà di difficile attuazione, perché le cosiddette giustissime e sacrosante aspettative cencelliane della pletora di partiti della maggioranza, espressione non solo dei grandi filoni culturali e politici che compongono oggi il centro-sinistra italiano - devo dire più di sinistra che di centro - ma anche di tutte le loro sfumature di varianti e versioni, ha avuto come effetto la moltiplicazione di Ministri, Vice ministri e Sottosegretari.

Il Governo Berlusconi, a pieno regime, contava all'incirca 80 incarichi, tra Ministri, Vice ministri e Sottosegretari. Il Governo Prodi ne conta 102: un aumento che sfiora il 40 per cento, caro senatore Vitali, effetto dello spacchettamento di vari Ministeri, con buona pace di Bassanini. Ma Bassasini non faceva anche lui parte del centro-sinistra, signor Presidente? Tale spacchettamento, a quanto sostiene il premier, è dettato da necessità strumentali, per dare più efficacia all'azione di Governo. Noi continuiamo a sostenere, invece, che sia stato dettato dalle sacrosante e giustissime attese della pletora di partiti che compone l'attuale maggioranza.

È evidente che l'aumento della squadra di Governo non è un toccasana per le finanze dello Stato. Che senso ha ridurre le scorte per poi moltiplicare gli aventi diritto alle stesse? Che senso ha ridurre gli staff e aumentare coloro che di uno staff dovranno servirsi? Si risponderà ancora che ci sono esigenze reali legate all'azione di Governo. Allora qualcuno ci spieghi, per favore, cosa ce ne dobbiamo fare di tre vice Ministri agli esteri.

Ma come dobbiamo interpretare questo atto, cari colleghi? Come una maggiore attenzione rispetto alle funzioni centrali dello Stato oppure come una operazione di mera politica di poltrone? Certo il nodo ancora non sciolto delle deleghe, la diatriba tra i vari Ministri a seguito dello spacchettamento dei Ministeri e l'ultima infomata di Vice ministri non sono di certo un segnale benaugurante. Ci domandiamo quanti dipartimenti erano alle dipendenze di alcuni Ministeri che, per effetto dello spacchettamento, dovranno svitare le targhe dalle porte e mandare al macero la carta intestata.

Il processo di composizione e scomposizione dei Ministeri appare conseguente più a logiche di equilibrio politico nella compagine governativa che ad una attenta riflessione su una migliore organizzazione funzionale. Anche perché tutto ha comportato una inevitabile lievitazione dei Ministri e comporterà la ridefinizione dei trattamenti accessori del personale trasferito da un Ministero ad un altro.

Cari colleghe e colleghi, signor Presidente del Senato, in cinque anni di Governo Berlusconi abbiamo modernizzato il Paese e snellito la burocrazia. Siamo partiti dalle idee di tutta la maggioranza e le abbiamo adeguate alle necessità di cassa, volta per volta.

Voi invece, cari colleghi della maggioranza, state portando la nostra Italia dalle idee alle ideologie demagogiche. (Applausi dai Gruppi FI e LNP. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi il rispetto dei tempi. Personalmente la cosa mi è assolutamente indifferente, ma vi faccio notare che, con questo andare dei lavori, avremo la prima chiama per la votazione esattamente durante il primo tempo della partita.

È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, le ricordo che il tempo del mio intervento è doppio perché utilizzo anche il tempo di un altro collega del mio Gruppo.

Onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, era evidente che il provvedimento oggi al nostro esame sarebbe stato sommerso da critiche, per di più assolutamente scontate, come quelle che abbiamo ascoltato fino a questo momento dai colleghi dell'opposizione. Ritengo anche che si tratti di critiche preconcette: se proprio vogliamo fare la guerra dei numeri, è sufficiente soltanto ricordare quelli che ha già citato il senatore Vitali per comprendere la difficoltà di discutere di una differenza tra 102 e 97 membri del Governo.

Il provvedimento di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, invece, così come ci è stato sottoposto con l'emendamento presentato dal Governo, dovrebbe spingere tutti ad una riflessione più attenta. L'articolazione della struttura amministrativa, colleghi, pur ispirandosi spesso anche a modelli consolidatisi nel corso del tempo, non può non tenere conto dell'esperienza concreta, che tra l'altro nel caso italiano giustifica molte innovazioni rispetto alla riforma del 1997. È strano oggi vedervi tutti quanti in difesa della riforma Bassanini.

Le riforme hanno bisogno di una fase di rodaggio, perché spesso è necessario, con il passare del tempo, effettuare correzioni e aggiustamenti. Nel nostro caso specifico, bisogna rilevare un ulteriore elemento a favore della riconsiderazione di alcuni aspetti della riforma Bassanini, dato, appunto, il modo con cui ne è stata gestita l'attuazione.

Ogni norma (anche quella di natura organizzatoria) deve essere interpretata al fine di una corretta applicazione. La gestione del centro-destra in questi cinque anni non ha certo favorito il consolidamento delle nuove disposizioni, quelle del 1997, né ha spinto tutti noi verso un giudizio positivo delle stesse, basato sull'esperienza dell'ultima legislatura. Un esempio per tutti è dato dalla gestione del ministro Lunardi, completamente schiacciata sulle infrastrutture, che ha vanificato l'idea, certamente importante all'epoca, dell'unificazione del Ministero delle infrastrutture con quello dei trasporti.

Il provvedimento oggi al nostro esame, relativo al riordino delle attribuzioni e al nuovo assetto del Governo, prevede, infatti, principalmente nuove competenze per la Presidenza del Consiglio e soprattutto per il Ministero dello sviluppo. Mi soffermerò su alcune innovazioni che ritengo assolutamente positive.

È indubbio che fosse assolutamente fondamentale ritenere le competenze che sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico e, in particolare, le funzioni riferite alle politiche di sviluppo e di coesione territoriale (programmazione economica e finanziaria), fin ora di competenza del Ministero dell'economia, all'interno dell'ambito più naturale, che non può che essere quello della politica industriale.

Riteniamo, quindi, che il nuovo Ministero dello sviluppo economico abbia un approccio coerente, più attento alle competenze e all'unitarietà dell'azione politica del Governo. Non a caso, tale questione fu oggetto anche di discussioni nel 1996, prima della riforma Bassanini.

Pensiamo inoltre alla divisione tra infrastrutture e trasporti: perché si torna alla divisione in due Ministeri? Proprio per l'esperienza fatta in questi cinque anni. L'unificazione dei due Ministeri era nata proprio da un principio, all'epoca condivisibile, secondo il quale le infrastrutture andavano programmate, valutate, finanziate e costruite anche in funzione delle necessità delle politiche di trasporto. In questi ultimi cinque anni del Governo Berlusconi però, questo non è avvenuto, anzi Lunardi ha concentrato tutto il suo interesse sulle infrastrutture e, con la legge obiettivo, ha privilegiato grandi opere di nessuna utilità sotto il profilo dei trasporti, oltre che di difficile sostenibilità finanziaria e ambientale.

La chiara separazione delle competenze tra i due Ministeri non è certamente semplice, perché molte sono le sue proposizioni, ma è coerente per fare in modo che finalmente nel nostro Paese possa avviarsi una seria politica complessiva ed un approccio sistemico alla politica dei trasporti.

Un'altra innovazione che salutiamo con grande favore è l'attribuzione al Ministero dei beni e delle attività culturali delle funzioni in materia di turismo finora attribuite al Ministero dello sviluppo economico. Si tratta di un'innovazione che enfatizza la componente del turismo connessa alla cultura e alla protezione ambientale, anziché, com'è stato fino ad ora, quella solo economica e industriale. Il turismo non può essere un'industria tout court, ma, per l'imponenza del patrimonio culturale italiano, va sviluppato in modo armonico per valorizzare le risorse culturali e ambientali, salvaguardando la loro integrità.

Accogliamo con lo stesso favore l'innovazione del Ministero delle politiche agricole e forestali che finalmente diventa Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Non solo l'unitarietà di queste politiche era uno dei punti importanti del programma elettorale con cui ci siamo presentati alle elezioni, ma serve ad evitare quello che è accaduto nei Governi precedenti, cioè i conflitti di competenza e le tensioni tra il Ministero delle politiche agricole e l'allora Ministero delle attività produttive. Basti ricordare, anche in tempi recenti, il conflitto per la denominazione del latte fresco che ha visto inizialmente contrapposti i due Dicasteri.

Il Governo Prodi, con questo provvedimento, ha fatto una scelta che riteniamo assolutamente coerente con il dispiegarsi dell'azione di Governo e quindi, come nel caso del Ministero delle politiche alimentari, agricole e forestali, assolutamente coerente con l'unitarietà della nuova politica anche in materia di alimentazione. È altresì importante segnalare il fatto che le competenze in materia di ricerca, per esempio sull'alimentazione, l'organizzazione dei mercati di vendita dei generi alimentari, i rapporti con gli organismi internazionali sempre in materia di alimentazione, siano non più sottoposti solo all'intesa con il Ministero delle attività produttive ma direttamente trasferiti al Ministero dell'agricoltura.

Noi auspichiamo, però, lo diciamo con chiarezza ai rappresentanti del Governo, che ci sia un trasferimento di competenze un po' più significativo, perché, a differenza di quanto disposto per altri Ministeri, non abbiamo il trasferimento tout court delle risorse strumentali, finanziarie e di personale attribuite all'ex Ministero delle attività produttive in materia di agroindustria che invece, a nostro avviso, dovrebbero assolutamente essere trasferite. Auspichiamo dunque un ulteriore provvedimento per il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il Governo poi, sempre in questo campo, ha introdotto una piccola rivoluzione in merito all'annosa questione dei consorzi agrari. I consorzi cessano di essere regolati da norme speciali e diventano società cooperative di diritto civile a tutti gli effetti, mentre si pongono finalmente termini inderogabili per chiudere la fase della liquidazione coatta e ripristinare gli organi statutari.

Si apre quindi a ragione la strada del mercato per organismi che oggi svolgono funzioni di servizio a favore delle imprese agricole, mentre cala definitivamente il sipario sulle funzioni pubblicistiche, retaggio del periodo della Federconsorzi, in cui i consorzi gestivano gli ammassi. Con questa opzione, inoltre, tramonta l'ipotesi su cui molti hanno lavorato nella scorsa legislatura di un nuovo super consorzio.

Tra l'altro, ad integrazione del provvedimento del Governo, avevamo presentato emendamenti e subemendamenti che sono stati accolti nel maxiemendamento del Governo, relativi al diritto di prelazione a favore dei consorzi agrari per i beni eventualmente oggetto di liquidazione, nonché in materia di fissazione di un termine certo per l'adeguamento degli statuti.

Rimane invece sospesa una questione che vorrei sottoporle, sottosegretario D'Andrea, perché riguarda il futuro di 180 lavoratori. Nella norma inserita nel maxiemendamento, è stato parzialmente riformulato il comma 9-bis in materia di consorzi agrari e, rispetto alla formulazione originaria, si è fatta salva l'abrogazione del quinto comma dell'articolo 5, relativo alla cassa integrazione. Tuttavia, nella formulazione del nuovo testo si è omesso di far salvo anche il successivo comma 6 che riguarda i lavoratori in mobilità, che sono 180 nelle Regioni Lazio, Abruzzo, Campania e Puglia, nelle quali non sono state ancora ultimate le procedure di ricollocazione.

Chiediamo quindi al Governo, in un provvedimento successivo, di confermare il comma 6, eliminandone l'abrogazione, così da poter chiudere - e bene - la questione relativa dei consorzi agrari.

È importante anche sottolineare che nel maxiemendamento presentato dal Governo si rimette finalmente ordine su un'altra questione, quella relativa all'attribuzione alla società Buonitalia, da parte del ministro Alemanno, dei controlli sull'intero settore dei prodotti di qualità (DOP e IGP), un'esternalizzazione di funzioni di assoluto rilievo che aveva incontrato una netta opposizione nel mondo dei produttori.

Con l'abrogazione dei poteri conferiti a Buonitalia, finalmente il compito di indirizzare e coordinare i controlli torna nelle competenze del Ministero, soprattutto in un momento - torno a ripetere - in cui è fondamentale per il mondo agricolo una nuova politica unitaria, che sappia intervenire con competenza e, soprattutto, per tempo, nelle gravi questioni strutturali che riguardano le crisi del mondo agricolo, ma che sappia affrontare, appunto, le nuove politiche agroalimentari nel loro insieme.

Intendiamo sottolineare con forza che proprio l'attribuzione al Ministero di una nuova denominazione che fa riferimento anche all'alimentazione consentirà forse di arrivare, finalmente - così come anche il Ministro ci ha confermato - alla creazione dell'Authority per la sicurezza alimentare.

Per quanto riguarda il sistema di riordino dei Ministeri, prima ho fatto riferimento al Ministero delle infrastrutture, al ripristino del Ministero dei trasporti, alla creazione del Ministero dello sviluppo economico con nuove attribuzioni, nonché all'attribuzione della materia del turismo al Ministero dei beni e delle attività culturali e, infine, anche al riordino delle politiche alimentari, all'interno del Ministero delle politiche agricole e forestali. Dagli esempi che ho fatto, il sistema di riordino dei Ministeri non corrisponde, come voi continuate ostinatamente a sostenere, ad una moltiplicazione di poltrone, ma solo e unicamente alla possibilità di dispiegare azioni di Governo assolutamente coerenti.

Dopo che a titolo personale ed a nome del mio Gruppo ho espresso l'apprezzamento su una parte sostanziale di questo provvedimento, mi corre però l'obbligo di ricordare che non abbiamo francamente compreso il motivo per cui il Governo non ha voluto inserire all'interno del proprio maxiemendamento la sospensione delle parti terza e quarta del cosiddetto codice ambientale, vale a dire del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'abbiamo più volte chiesto; il Governo, nello scorso Consiglio dei ministri, è intervenuto con un decreto legislativo.

Così come si è fatto per una parte del codice degli appalti nel provvedimento di proroga termini, noi continuiamo ad essere convinti che, anche in materia ambientale, fosse questa la via da seguire e che vi fossero le condizioni di necessità e di urgenza, previste dall'articolo 77 della Costituzione, per poter inserire all'interno del maxiemendamento la sospensione della parte terza e quarta della delega ambientale. Continuiamo a insistere sulla sospensione almeno di queste parti perché sappiamo quali problemi stanno creando al nostro Paese.

Vorrei soltanto ricordare che è di ieri la notizia che l'Italia è stata deferita alla Corte europea proprio per la parte terza della delega ambientale, quindi ci sarebbero state tutte le condizioni di necessità e urgenza, di cui all'articolo 77 della Costituzione, per intervenire rapidamente. Ce ne dispiace, lavoreremo sul decreto legislativo, ma confermiamo, ovviamente, il nostro giudizio positivo sul provvedimento di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri. (Applausi dai Gruppi IU-Verdi-Com e Ulivo).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Massidda. Ne ha facoltà.

MASSIDDA (DC-Ind-MA). Signor Presidente, credo che mi scuserà per come interverrò, perché - come lei sa - diversi colleghi hanno rinunciato ad intervenire e sono dovuto venire di corsa.

 

PRESIDENTE. È arrivato trafelatissimo, infatti. È un esercizio di riscaldamento per la partita. Prego, senatore.

 

MASSIDDA (DC-Ind-MA). Mi sto riscaldando per fare una valida opposizione, Presidente, soprattutto alle tematiche che i colleghi della maggioranza hanno voluto portare avanti.

Tengo a chiarire subito un aspetto: il fatto che un Governo decida, all'inizio della legislatura, di modificare l'organizzazione attuale e soprattutto di dare un assetto differente al proprio Governo in base alle proprie esigenze mi sembra più che normale e legittimo; il problema è il modo in cui lo fa.

Negli interventi di molti colleghi ho ravvisato il tentativo di arrampicarsi sugli specchi per trovare delle valide e nobili motivazioni che giustifichino queste scelte.

Sicuramente un obiettivo l'avete raggiunto: il record di membri del Governo a livello internazionale, ben 102 tra Sottosegretari, Ministri e «Sottoministri».

Soprattutto, però, mi dispiace che con toni moderati e apparentemente rassicuranti, quasi di serenità nei confronti dell'opposizione, avete portato avanti uno dei metodi più beceri e violenti dal punto di vista istituzionale cui si sia assistito negli ultimi anni; avete deciso di modificare totalmente l'organizzazione dei Ministeri non già per dare una maggiore funzionalità a questo sistema, ma per rispondere alle molteplici esigenze di un Governo variegato che deve soddisfare le brame di potere di troppi partiti, soprattutto se questi partiti hanno la necessità di rappresentare certi Ministeri senza però, di fatto, avere le deleghe che normalmente competevano a quei Ministeri.

L'atto che avete portato avanti non va, quindi, giudicato nei modi, magari contrapponendoli ai toni duri che abbiamo usato anche nella scorsa seduta, del resto giustificati, tant'è vero che lo stesso Presidente del Senato ha dovuto rendersi conto che era più che legittima l'istanza del centro-destra in difesa dei principi e delle regole di questa Costituzione e di questo Parlamento, regole che - voglio ricordarlo - sono valide per tutti. La ruota gira: prima governavamo noi, oggi governate voi, ma le regole devono rimanere le stesse e dev'essere interesse di tutti difenderle con la stessa veemenza

Voi avete portato avanti questo atto legittimo mascherando delle difficoltà interne, creando - lo dicono i vostri stessi rappresentanti presso i Ministeri - un caos nell'organizzazione dei Ministeri stessi.

Avete voluto giustificare questo con una necessità impellente; di fatto, dopo tanti mesi dal vostro insediamento, vi siete resi conto che tutta questa urgenza non c'era, se è vero che siete riusciti in tempi brevissimi a varare provvedimenti, quale l'ultimo, fortemente contestato, definito come atto liberale (Brusìo in Aula. Richiami del Presidente), che non sono altro che una serie di risposte ad interessi specifici.

Insomma, avete portato avanti una vera e propria controriforma; ciò è legittimo, ma dovrete risponderne all'opposizione e soprattutto dovrete rispondere del fatto che le parole che sto utilizzando - non l'ho detto all'inizio del mio intervento - sono speculari agli interventi che molti dei vostri colleghi fecero alla Camera dei deputati.

Per l'esattezza ho usato gli stessi termini che usò l'allora deputato Bressa, valente rappresentante del vostro Governo, nel definire quel provvedimento che noi portammo avanti per poter ricreare il Ministero della sanità che era stato abolito da voi, restringendo il numero dei Ministri nella legislatura precedente. Allora, infatti, dicevate che il Ministero della salute non era più necessario in quanto le competenze e le facoltà in materia sanitaria erano prevalentemente regionali. Naturalmente per poi contraddirvi totalmente nell'ultimo referendum, quando avete affermato che la sanità era nazionale, che doveva essere difesa e non dovevano esserci venti sistemi sanitari regionali, come quelli che erano stati introdotti da voi con la modifica del Titolo V della Costituzione.

Non so se la legislatura sarà breve o corta - sicuramente gli autori principali di questa eventualità siete voi - ma certamente da oggi voi non potrete più utilizzare un'espressione: «coerenza politica». Sapete, la coerenza politica non è soltanto un qualcosa che si proclama, ma si misura e io con atti concreti vi sto dimostrando che la vostra coerenza politica è pari a zero, perché nel contrastare allora il provvedimento che oggi volete modificare e che portammo avanti noi all'inizio della legislatura del 2001, avete detto esattamente il contrario di tutto ciò che state presentando oggi.

Con questo provvedimento, quindi, fate sì un atto legittimo, ma in maniera assolutamente discutibile, soprattutto in un modo totalmente incoerente. Soprattutto state portando avanti un atto triste per il Parlamento, triste perché c'è un'ipocrisia politica, un tentativo di mascherare, con esibita moderazione, un atto di brutalità politica, quale quello che portate avanti non solo nella modifica di questa legge, ma soprattutto nel cercare di togliere all'opposizione ciò che le compete da sempre, da quando esiste il Senato, cioè la possibilità di mettere in discussione, di fronte alla richiesta di un voto di fiducia, la legittimità di questo atto.

Un provvedimento che ha la firma del Presidente della Repubblica, infatti, può anche non essere messo in discussione per intero, fermo restando che questo non è obbligatorio, ma sicuramente una modifica sulla quale si richiede la fiducia è un atto dovuto e da difendere. Voi, invece, volevate totalmente abolire questo diritto dell'opposizione andando anche contro agli interessi non di parte ma di tutto il Parlamento. Su questo vi chiameremo a rispondere.

Sicuramente sarei ingiusto ed estremamente di parte se dovessi giudicare l'operato del Governo da questo primo atteggiamento, ma permettetemi di esprimere un piccolo giudizio. Chiedere la fiducia per un atto del genere, quando avete ostentato una maggioranza di sette-otto senatori, denuncia ciò che noi dichiariamo da sempre, ovvero che quella convergenza di pochi senatori era motivata esclusivamente dal raggiungimento di un obiettivo politico, sfruttando tutte le potenzialità che erano legate alla presenza di senatori non eletti ma di nomina e senatori che provenivano dall'estero. Oggi, invece, alla prima occasione in cui potete dimostrare di avere una forte maggioranza, che naturalmente non potrebbe che far passare tranquillamente questa legge, vi trincerate dietro il voto di fiducia. (Richiami del Presidente).

In conclusione - ringrazio il Presidente per i secondi aggiuntivi che mi concede - chiedo soltanto che nel prosieguo della legislatura siate coerenti e in questa coerenza non diate colpa all'opposizione della vostra incapacità di mantenere una maggioranza capace di approvare provvedimenti in grado di cambiare e migliorare l'Italia. (Applausi dei senatori Polledri e Saro. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Stanca. Ne ha facoltà.

STANCA (FI). Signor Presidente, cercherò di essere breve, secondo il suo invito, anche se non ho capito il suo riferimento al «primo tempo».

 

PRESIDENTE. Colleghi, se «sballiamo», qualora si dovesse procedere ad una seconda votazione, il riferimento potrebbe riguardare anche il secondo tempo. Lo dico perché esiste anche questo rischio.

 

STORACE (AN). E i «supplementari».

 

PRESIDENTE. Senatore Storace, stia tranquillo che i supplementari li vedremo tutti.

 

STANCA (FI). Non i rigori, però.

Molto più seriamente, vorrei fare una considerazione di carattere generale. Ho letto le relazioni al provvedimento e non ho trovato alcuna motivazione espressa, alcuna spiegazione del cambiamento così radicale dell'assetto del Governo. È chiaro che l'organizzazione non è un obiettivo di per sé, ma un mezzo per realizzare degli obiettivi. Tuttavia, quando si realizza un cambio organizzativo a livello di assetto di Governo così pesante ed incisivo ci si aspetta delle spiegazioni, delle motivazioni che non sono state scritte. Infatti, non poteva essere scritto che la frantumazione delle responsabilità o l'aumento dei posti di Governo era funzionale all'efficacia dell'azione del Governo stesso e tanto meno poteva essere scritta la vera motivazione che era certamente quella - come probabilmente gli italiani hanno compreso - di soddisfare le esigenze, le aspettative e anche gli appetiti dei partiti della maggioranza che sosteneva il Governo.

Noncontestiamo che un nuovo Governo debba modificare gli assetti, ma non certo con questa intensità e senza un'esplicita motivazione. Inoltre, i cambiamenti possono essere realizzati per decreto, sulla carta, ma poi nella pubblica amministrazione l'attuazione di questi cambiamenti, coinvolgendo migliaia e migliaia di persone, creando inefficienze e necessitando di tempi di realizzazione, ha un gravissimo impatto su ciò che tutti a chiacchiere dicono di voler migliorare: l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione.

Desidero svolgere due considerazioni specifiche. In Commissione abbiamo ascoltato l'intervento del ministro Bersani sulle linee generali del Ministero dello sviluppo economico. Dico con sincerità che quando ho saputo del rafforzamento - così era stato annunciato - dell'allora Ministero delle attività produttive attraverso la sua trasformazione nel Ministero dello sviluppo economico, un Ministero che guardava alla cosiddetta economia reale a sostegno del suo principale problema, vale a dire la crescita, ho guardato a questa innovazione con grande interesse.

Conaltrettanta sincerità devo però dire di essere rimasto estremamente deluso. Come si può giustificare la creazione di un Ministero dello sviluppo economico quando ad esso viene sottratta la prima responsabilità, quella in materia di turismo, la più grande industria del nostro Paese, che rappresenta il 12 per cento del prodotto nazionale lordo, per di più con una visione, secondo me, davvero parziale? Il turismo certamente ha bisogno di sfruttare il grande patrimonio culturale e artistico del nostro Paese, ma per vincere le sfide di oggi occorre essere capaci di comprendere che esistono turismi diversi che vanno affrontati e strutturati con adeguate politiche.

Quindi, credo sia un errore di miopia di strategia economica l'accoppiamento del turismo, al di fuori di un Ministero dello sviluppo economico, ai beni culturali. In aggiunta al turismo, inoltre, viene sottratto a tale Dicastero anche il commercio internazionale. L'economia nazionale dipende fortemente dalle esportazioni, le quali rappresentano il 28 per cento del prodotto nazionale lordo, e queste sono portate al di fuori del Ministero dello sviluppo economico in modo molto artificiale: in termini aritmetici, il 40 per cento della nostra economia (12 più 28) viene sottratto alla responsabilità del Ministro che dovrebbe essere responsabile dello sviluppo economico.

Per di più, il ministro Bersani, con grande simpatia, ha cercato di spiegare a se stesso e a noi della Commissione il ruolo che ha nelle politiche di coesione sociale. Francamente devo dire che abbiamo distrutto il meccanismo creato dall'allora ministro del tesoro Ciampi, ma che ancora non abbiamo compreso bene le varie responsabilità tra Ministero dell'economia e delle finanze, Presidente del Consiglio dei ministri e Ministero dello sviluppo dell'economia.

Infine, il Governo ha fatto un unico accorpamento, quello dell'innovazione tecnologica con la funzione pubblica. Mi dispiace essere in totale contrapposizione con quanto affermato dal collega Vitali: abbiamo fatto un drammatico passo indietro e riportato l'orologio dell'innovazione tecnologica italiana a cinque anni fa. Ma come? Conosciamo tutti il ruolo importante dell'innovazione tecnologica; lo sforzo fatto nella scorsa legislatura, anche con il sostegno molte volte dell'allora opposizione, per fare passi avanti su questo fronte; sappiamo del gap gravissimo del nostro Paese nei confronti di Paesi più avanzati che sfruttano queste moderne tecnologie, fonte primaria di produttività e competitività e togliamo l'attenzione particolare che il Governo e quindi il Paese necessita sull'innovazione tecnologica per accorparla alla funzione pubblica!

È come dire che l'innovazione tecnologica riguarda solo la pubblica amministrazione. E il resto del Paese? E una politica a trecentosessanta gradi? E le piccole e medie imprese? E le infrastrutturazioni immateriali, i nuovi contenuti, i nuovi servizi, la salute, la giustizia, il turismo? Tutti settori che hanno bisogno di una innovazione tecnologica. Ebbene, non necessitano più di un punto di riferimento, di una politica integrata e coerente per cercare di recuperare il gap e i ritardi nei confronti degli altri Paesi? Questo è l'unico accorpamento che non doveva essere fatto e che, purtroppo, ci fa tornare indietro in termini di capacità di sviluppare e seguire politiche efficaci nel campo dell'innovazione tecnologica.

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Signor Presidente, colleghi, dobbiamo fare una specie di acrobazia perché, dopo aver raggiunto un sofferto accordo per saltare la discussione ordinaria, cioè per non discutere questioni pregiudiziali, probabilmente ci si è trovati in un cul de sac da cui il presidente Marini non ha saputo più uscire e, per non perdere probabilmente pochi minuti, abbiamo perso una settimana intera e vedremo come potranno poi procedere i lavori.

Non è detto che per il fatto che non si possa porre il problema della costituzionalità, non sussista di fatto. Ci troviamo a discutere di un provvedimento del Governo che pone al Parlamento la questione di fiducia; un decreto-legge, oggi chiaramente legge di conversione, che crea nuovi Ministeri e ridistribuisce competenze all'interno dei Ministeri e alla Presidenza del Consiglio.

Credo che un rigoroso costituzionalista, che si attenga canonicamente agli stretti principi costituzionali, direbbe che questo decreto è un campionato di violazioni costituzionali! Vediamole per succinti capi, stante i tempi molto stretti.

Innanzitutto, lo strumento adottato: se andiamo a rileggere l'articolo 77 della Costituzione, esso ci dice che la decretazione d'urgenza può avvenire solo in casi straordinari e ne elenca, infatti, le motivazioni o meglio i requisiti, la necessità e l'urgenza.

Noi ci troviamo sicuramente in una situazione di necessità ed urgenza per il Governo, ma per fornire risposte alle popolazioni del Sud e del Nord colpite da un evento importantissimo, calamitoso e che necessitano sicuramente di provvedimenti strutturali ed urgentissimi. La creazione di nuovi Ministeri, lo spostamento di competenze sicuramente non hanno il requisito dell'urgenza, perché le strutture, i Dipartimenti, i Dicasteri funzionano sia che siano incardinati in una struttura che in un'altra.

Consideriamo chi adotta il provvedimento: un Governo non ancora in carica. Conosciamo l'iter di formazione di un Governo che entra nelle piene funzioni dopo aver ottenuto la fiducia. Ci troviamo invece di fronte ad un decreto adottato prima ancora che il Governo abbia ottenuto la fiducia. Era interessante l'argomentazione del senatore professor D'Onofrio, il quale aveva definito questo documento addirittura come tamquam non esset, un documento non inefficace ma inesistente.

Quanto ai contenuti di questo, cioè alla frammentazione, un Ministro della sinistra si era industriato a creare qualche regola per evitare il libero arbitrio del Governo e del Presidente del Consiglio nella creazione di Ministeri e nella strutturazione degli stessi. Anche se il senatore Vitali si è un po' sbellicato e ha fatto altrettante acrobazie per giustificare gli accorpamenti, o meglio gli scorpori, non sfugge a nessuno che la problematica o il dato di fondo di questo provvedimento era soltanto la soddisfazione di appetiti e la difficile, se non impossibile, quadratura del cerchio.

Il Governo ci è probabilmente riuscito con questa operazione di moltiplicazione delle poltrone. Possiamo dire che Prodi ha battuto Disney, il quale è riuscito, in un lungometraggio animato, a portare sulla scena 101 attori, dei piccoli cuccioli dalmata. Prodi l'ha battuto riuscendo a portare su un'altra scena 102 attori (o forse 103, perché si dice che ogni giorno siano aggiunte sedie proprio per la difficile quadratura del cerchio).

Un punto importante, sollevato addirittura dalla sinistra, riguarda l'articolo 81 della Costituzione sulla copertura. Ai sensi dell'articolo 81, ogni provvedimento legislativo che comporti maggiore spesse deve indicare i mezzi per farvi fronte. Orbene, nella relazione al decreto-legge si diceva che questo provvedimento non avrebbe comportato oneri per il bilancio dello Stato. Non solo ciò non è credibile, ma addirittura è un falso, e mi pare che il senatore Morando poco fa abbia argomentato che la stessa Commissione bilancio ha sostanzialmente sconfessato le dichiarazioni in premessa al decreto del Governo.

Probabilmente, l'articolo 81 sarebbe stato rispettato se quest'Aula, in sede di conversione, avesse potuto aggiungere un articolo o un emendamento che avesse comportato il dimezzamento delle indennità dei Ministri, dei Sottosegretari e dei Vice ministri. Probabilmente, questo avrebbe comportato il rispetto del pareggio di bilancio.

Veniamo ora ad un punto che raramente è toccato nelle Aule parlamentari, cioè il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, principio costituzionale previsto dall' articolo 97 della Costituzione. (Richiami del Presidente). Concludo, signor Presidente. Seppur noi possiamo capire che lo scorporamento di funzioni da Ministero a Ministero è una valutazione di merito, ergo una valutazione politica, non possiamo dire che lo spezzettamento (separare il lavoro dalle politiche sociali o sottrarre al Ministero dell'interno alcune competenze in materia di enti locali) risponda ad un effettivo criterio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Avendo esaurito il tempo a mia disposizione, signor Presidente, aggiungo solo che, per questi motivi, la Lega Nord Padania non può accordare la fiducia su questo provvedimento (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Scarpa Bonazza Buora).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrara. Ne ha facoltà.

FERRARA (FI). Signor Presidente, nel breve tempo a mia disposizione, cercherò di svolgere un ragionamento sull'evidente incostituzionalità del provvedimento al nostro esame sotto i profili della copertura.

Prima di spiegarne la motivazione, è necessario che avanzi una premessa politica. Il Governo in carica si presenta come campione del risparmio e del rispetto della legge di contabilità, eppure il primo provvedimento che porta in Parlamento è scoperto, non perché lo dica io adesso, ma perché l'Esecutivo deve ammetterlo in Commissione: talché, nel momento in cui si è cominciato a discuterlo in Commissione, è stato ammesso che manca una copertura pari a 360.000 euro, da cui si è arrivati, poi, ai circa 5 milioni di euro ammessi con il maxiemendamento presentato oggi.

Ma qual è il procedimento al quale si è fatto riferimento? È un procedimento pericolosissimo perché, per il ragionamento svolto nella relazione tecnica, significherebbe che d'ora in poi, a seguito della costituzione di un qualsiasi Governo, bisognerà emanare un provvedimento con il quale coprire la spesa relativa al numero dei Sottosegretari.

Ma perché il Governo ricorre a tale stratagemma? Perché non può ammettere che il decreto-legge era già scoperto quando è stato firmato dal Capo dello Stato: a questo punto, quindi, non può ammettere che era scoperto per il numero dei Ministri, che causavano una maggiore spesa, rispetto al risparmio che il primo ed il secondo Governo Berlusconi, a seguito della riforma Bassanini, avevano introdotto (risparmio, è bene precisarlo, rispetto a maggiore spesa, perché sappiamo che a norma dell'articolo 81 della Costituzione bisogna coprire la maggiore spesa e non il risparmio). Nel 2001, quindi, venne realizzato dal Governo un risparmio rispetto agli Esecutivi precedenti, per cui non c'era necessità di copertura.

In tal modo, invece, si ha un aggravio nella maggiore necessità delle risorse, che va coperto. E va coperto, poi, con riferimento a quattro nuovi Ministri - è questa la reale sostanza dei fatti - non al numero dei Sottosegretari, perché questo era stato coperto sempre per via amministrativa. Ciò avviene dopo che era stata emanata la legge n. 418 del 1999, la quale prevedeva per il numero dei Sottosegretari non parlamentari una spesa di 5 miliardi di lire, cioè (scusate la sterilità delle cifre) 2.500.000 euro.

Questo provvedimento viene coperto per 5 milioni di euro: i Sottosegretari precedenti erano 40 in meno di oggi (si passa da 23 a 63), il che significa che se 2 milioni e mezzo di euro ne coprivano 23, visto che il loro numero adesso ammonta a tre volte tanto, dovremmo coprire le spese ad essi relative con 7 milioni e mezzo di euro. Il fatto che invece le copriamo con 6 milioni e mezzo di euro significa - anche per stessa ammissione dei numeri della relazione tecnica - che il provvedimento è scoperto.

Si tratta, quindi, di un provvedimento illegittimo, scoperto e che, a questo punto, costituisce anche un pericoloso precedente. Insomma, fa acqua da tutte le parti e il motivo sostanziale è che il Governo non vuole ammettere, a se stesso e al popolo italiano, che il numero dei Ministri e dei Sottosegretari non deve essere coperto per lo stipendio, ma in questo caso deve essere scoperto per la reale necessità di risorse a cui fa fronte ogni nuovo Ministero.

Diceva il senatore Baldassarri - che è appena entrato - che, secondo una sua valutazione, da ex vice ministro ed esperto di economia, la necessità delle risorse ammontava a circa 11 milioni di euro. In una prima analisi il Governo ha parlato di 360.000 euro, ora di 5 milioni di euro (quindi più di venti volte rispetto alla prima ammissione). Siamo stati molto più vicini noi, rispetto all'ammissione odierna del Governo, pari a 10 milioni di euro, visto che oggi lo copre per 5 (perché 5 sta a 10 come 1 a 2, e allora tra 360.000 e 5 milioni vi è una differenza di venti volte).

Presidenza del vice presidente CAPRILI(ore 17)

 

(Segue FERRARA). Ci troviamo, quindi, di fronte ad un provvedimento che non trova giustificazione in nessuna sua parte rispetto alla necessità di risorse e che riprova il pressappochismo del Governo in fatto di rispetto delle dichiarazioni, della contabilità, delle procedure, della Costituzione, ed è un esempio di quello che un Governo non deve fare, per non mancare di rispetto alla Costituzione e all'istituto fondamentale di ogni Costituzione, ossia il fatto che ogni nuova legge debba avere in sé l'individuazione delle risorse necessarie alla sua attuazione. (Richiami del Presidente).

Un altro minuto, signor Presidente.

Quindi, un Governo assolutamente non campione, un Governo neanche scudiero, un Governo servo della necessità di approvare delle leggi che siano al servizio del suo intento, cioè negare il consenso e prendere in giro il popolo italiano. (Applausi dai Gruppi FI e UDC).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ciccanti. Ne ha facoltà.

*CICCANTI (UDC). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, con un Premier, 2 Vice premier, 23 Ministri, 10 Vice ministri e 66 Sottosegretari, per un totale di 102 incarichi ministeriali, questo secondo Governo Prodi è il più numeroso della storia repubblicana.

Massimo D'Alema, durante la campagna elettorale, durante la trasmissione televisiva «Porta a Porta», estraendo davanti a Bruno Vespa il programma dell'Ulivo aveva promesso agli italiani di snellire finalmente i carrozzoni clientelari. Rivolgendosi a Vespa, diceva: «Le leggo la tesi n. 9: ridurre i Ministeri e i Ministri».

Antonio Di Pietro, autorevole Ministro di questo Governo, ha dichiarato: «Per soddisfare gli appetiti di partiti e correnti è stata stravolta la riforma Bassanini aumentando il numero dei Ministeri».

Il vice premier Francesco Rutelli, con la solennità di una bugia ben raccontata, ha dichiarato: «Avevamo promesso semplificazione e invece c'è una gran confusione, con la moltiplicazione delle poltrone da spartire per accontentare tutti. Troppi ministri, troppi. Dovevano essere 12 e sono più del doppio, con una valanga di sottosegretari».

Si potrebbe seguitare, ma basta fermarsi qui, per dare il segno del disdoro, della delusione, del tradimento della parola data agli italiani, del decadimento morale dimostrato del ceto politico della sinistra italiana, che si era proposto come alternativa morale e politica al berlusconismo.

Sono stati nominati Ministri senza Ministeri! Hanno giurato fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi, violando palesemente quell'articolo 97 della Costituzione che stabilisce l'istituzione per legge degli uffici pubblici, e quindi dei Ministeri! Hanno giurato fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi anche quei Ministri senza Ministeri, che quindi non potevano essere Ministri!

Tanto è vero ed evidente questo pasticcio politico che offende la coscienza di tutti coloro che hanno forte dentro di sé il senso dello Stato, della legalità, che successivamente al giuramento davanti al Capo dello Stato hanno riunito, in data 18 maggio, il Governo e hanno approvato il decreto‑legge n. 181, con cui aumentano i Ministeri da 14 a 18; trasferiscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenze espletate da alcune strutture ministeriali vecchie e nuove; ripartiscono con criteri discutibili alcune funzioni esercitate da vecchi e nuovi Ministeri.

Quindi, al momento del giuramento, il Governo non c'era e i Ministri erano senza Ministeri. Una delusione per quegli italiani che vi hanno votato e hanno creduto in questo centro-sinistra!

In sede di discussione in quest'Aula sui presupposti di necessità ed urgenza del provvedimento in esame, il relatore di maggioranza ha sostenuto che si dovesse interiorizzare l'aumento e il riassetto dei Ministeri nell'ambito degli indirizzi programmatici, alla luce anche dei precedenti del Governo Berlusconi del 2001, all'indomani della riforma Bassanini.

Ammessa e non concessa la validità di tale tesi, emerge in tutta evidenza la contraddizione tra l'aumento dei Ministeri, il cosiddetto spacchettamento, rispetto alla violazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione.

È stato scritto al punto 25 dell'articolo 1 del decreto‑legge: «Le modalità di attuazione del presente decreto devono essere tali da garantire l'invarianza della spesa». La relazione tecnica che accompagna il provvedimento, per dare maggiore credibilità all'affermazione apodittica della citata norma, precisa: «Il rispetto del principio dell'invarianza sarà garantito ovviamente anche dal coinvolgimento, con poteri interdittivi, del Ministro dell'economia e finanze», al fine di dimostrare la neutralità finanziaria degli interventi posti in essere.

Come è stato dimostrato analiticamente dalla relazione del Servizio del bilancio, ma anche dal relatore di maggioranza Morando, presidente della 5° Commissione, le affermazioni fatte dal Governo erano palesemente infondate. Infatti, questo decreto‑legge, che aumenta di un Ministro, 4 Vice ministri e Sottosegretari rispetto al precedente Governo Berlusconi non è neutro rispetto alla spesa pubblica, perché ha dovuto trovare una copertura, ossia nuove risorse finanziarie sottratte allo sviluppo, per 375.000 euro.

Inoltre, il Governo Prodi, rispetto al precedente di centro‑destra, annovera ben 40 membri non parlamentari, dovuti soprattutto alla deterrenza D'Alema a far ricoprire a senatori incarichi di Governo, ad eccezione di Mastella, al fine di garantire la presenza in Aula. Questa esigenza del centro-sinistra ha comportato una maggiore spesa per indennità di carica, di cui alla legge n. 418 del 1999, per 6.864.000 euro l'anno a regime.

Tale stima di maggiore spesa pubblica non tiene ovviamente conto dell'aumento dei costi, da noi ritenuti altrettanto fondati, per le nuove risorse umane, strumentali e finanziarie, dovuti al trasferimento di personale con migliori benefici contrattuali, che sono conservati ad personam, all'individuazione del contingente minimo degli uffici di diretta collaborazione e delle funzioni di supporto alle nuove strutture ministeriali e alla creazione di nuove strutture di staff.

Tali spese non sono state quantificate sulla base del presupposto, tutto di impianto governativo, che saranno compensate algebricamente in modo da garantire il saldo zero e che comunque non si sarebbero potute definire in termini di peso finanziario delle procedure se non dopo la conclusione delle stesse. Sicché avremmo una relazione tecnica redatta a valle, cioè in corso d'opera, come se l'aumento dei centri di spesa previsti non facesse aumentare conseguentemente le spese; un'assurdità.

Eppure, come ho fatto osservare in Commissione bilancio, ai sensi del secondo comma dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, riguardante le norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, i decreti-legge devono essere corredati da una relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione.

L'ultimo periodo di detta disposizione precisa: "Nelle relazioni sono indicati i dati, i metodi utilizzati per le quantificazioni, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare". Chiunque in questa Aula, leggendo la relazione tecnica, si accorge della sua natura discorsiva e romanzata, una specie di chiacchierata tra amici di quello che il Governo farà per accontentare le pretese ministeriali dei partiti di maggioranza di centro-sinistra. Non ci sono dati, non sono indicati i metodi utilizzati per la quantificazione. Non ci sono elementi utili per qualunque verifica tecnica; non c'è un numero, non c'è un criterio diretto o indiretto di quantificazione, a parte i costi dei Ministri, dei Vice ministri e dei Sottosegretari richiesti a viva voce da questa minoranza. Niente, nessun rispetto per il Parlamento e i parlamentari.

Codesta maggioranza di sinistra, nata per unire il Paese, ha votato la sua risoluzione con un solo voto in più e ha cancellato norme, principi di contabilità pubblica e trasparenza e principi e norme costituzionali. Non chiedo e non pretendo che in occasione del primo vero voto su un provvedimento del nuovo Governo Prodi - ove si viola palesemente la Costituzione e le leggi dello Stato, con evidente danno per le casse dello Stato e quindi del pubblico erario, soltanto per soddisfare logiche, queste sì, clientelari, personali e di potere - scendano in piazza Navona i girotondini di Nanni Moretti o si riaccendano le esuberanze palingenetiche di Sabina Guzzanti oppure che si ridesti il senso di coerenza di Marco Travaglio, per non parlare di altri della cosiddetta sinistra liberal.

Milioni di italiani che hanno votato in buona fede codesto centro-sinistra per cambiare l'Italia si trovano peggio di prima; dite qualcosa di sinistra almeno voi della sinistra radicale ed antagonista per lenire la delusione e il rossore della vergogna di quei milioni di giovani, di donne e di lavoratori che nelle piazze d'Italia sono stati orgogliosi della vostra dichiarata diversità!

Il pasticcio questo Governo non lo ha fatto solo sul piano politico, ma anche legislativo: così si sfascia l'Italia.

Signor Presidente, per ragioni di tempo le chiedo, di allegare al resoconto di questa discussione una parte del mio intervento.

Mi avvio alla conclusione con un'ultima riflessione. Con il cosiddetto spacchettamento si torna indietro, rimescolando di nuovo le carte e reintroducendo una grande confusione nei Ministeri. Le esigenze di potere del centro‑sinistra si sono imposte sull'interesse della funzionalità dello Stato. Ci troviamo di fronte a una classe politica di Governo cinica, bugiarda, che persegue finalità di parte e particolaristiche, ma anche in contrasto con le legge e gli interessi generali del Paese.

Una maggioranza e una coalizione nata con la promessa di unire l'Italia si sta rivelando invece una cricca di potere fine a sé stessa.

Pertanto, per tutte le ragioni esposte, l'UDC non voterà la legge di conversione del decreto-legge in esame e ne ostacolerà in ogni modo l'attuazione perché dannosa per lo Stato e per l'Italia. (Applausi dai Gruppi UDC e AN).

 

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare la restante parte del suo intervento.

È iscritto a parlare il senatore Saporito. Ne ha facoltà.

SAPORITO (AN). Cari colleghi, Alleanza Nazionale è contraria a questo decreto-legge e alla legge di conversione per i motivi già esposti in Commissione e anche in quest'Aula. Siamo contrari perché riteniamo che sia un provvedimento illegittimo sul piano costituzionale, violatore della politica delle relazioni sindacali, violatore anche di alcune norme e alcuni principi in qualche modo definiti in un percorso virtuoso dal 1980 in poi, dopo il rapporto Giannini, un momento magico.

Con il rapporto Giannini in quest'Aula si diede l'avvio a un processo di discussione e di attenzione alla pubblica amministrazione definita per la prima volta un fattore di competitività. Ricordo che nella legge sulla competitività abbiamo posto proprio il problema della pubblica amministrazione, con la riduzione delle leggi, con le norme taglia-leggi (legge n. 246 del 2005), con il silenzio-assenso, con la modifica della legge n. 241 del 1990, relativa ai rapporti tra la pubblica amministrazione, il mercato del lavoro, i principi e le leggi.

Vi sono tanti parametri che noi abbiamo valutato con grande attenzione per cercare di trovare qualcosa di positivo in questo provvedimento, ma non abbiamo trovato niente, assolutamente niente, caro Presidente, colleghi e rappresentanti del Governo.

Il provvedimento è incostituzionale perché viola l'articolo 97 della Costituzione, che impone il rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione; ciò significa che la pubblica amministrazione deve avere stabilità per avere maggiore efficienza. Chi si occupa di queste materie lo sa bene: vedo il presidente Maccanico che ha presieduto la 1a Commissione quando si iniziò a parlare della pubblica amministrazione e del suo rilancio come fattore di economia nel nostro Paese. Tale provvedimento viola questo principio che impone una stabilità di posizione e di responsabilità.

Si verifica un processo biblico di trasferimento di compiti e funzioni, un processo biblico che riguarda anche persone che si spostano da una parte all'altra. E' una situazione incredibile. Allora, dove si imputa la responsabilità? Si parla di avvalersi del personale e non di utilizzazione del personale: sappiate che questo i sindacati non lo faranno mai passare e l'hanno sostenuto quando in 1a Commissione abbiamo voluto ascoltarli, coprendo un vuoto del Governo che non aveva mai consultato le organizzazioni sindacali. Ciò significa che non si è verificato in maniera assoluta ciò che prevede la famosa politica delle relazioni sindacali, che impone la consultazione, non dico l'assenso, delle organizzazioni sindacali in materia di lavoro pubblico.

L'altro principio che viene violato (questa volta di natura costituzionale) è quello di cui all'articolo 81, come hanno ben osservato il collega Ferrara ed altri colleghi.

Come si fa a non tener conto che nelle trasformazioni e negli spostamenti dei pubblici dipendenti vi sarà una sperequazione di trattamento economico? Non credo che il Ministero in cui le retribuzioni sono più alte accetteranno di appiattirsi o di scendere al livello di quello più basso; non ci credo. Non è stato fatto il calcolo della somma maggiore che occorre per questa perequazione.

Gli amici del settore delle infrastrutture, i sindacati, i dipendenti nel settore delle infrastrutture, che dopo cinque anni erano riusciti a ottenere lo stesso trattamento economico del settore dei trasporti e di altri settori, adesso vedranno arrivare un processo inverso, perché con questo decreto si blocca tutto, si ritorna indietro e si compie un'operazione illegittima anche sotto il profilo la violazione dell'articolo 15 della legge madre dell'organizzazione dei Ministeri e dell'amministrazione pubblica, ossia la legge n. 400 del 1988.

Si tratta di una legge dello Stato, lo dico anche agli amici che si occupano di questa materia. L'articolo 15 fa divieto di ammettere una delega in un decreto-legge o in una legge di conversione di un decreto-legge.

L'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame impone una delega secondo me illegittima; alla Camera si troverà di fronte ad un orientamento consolidato del Comitato per la legislazione e non passerà mai, salvo che la Camera, essendo guidata da un Presidente nuovo, di mentalità larga, non faccia superare questo parametro costituzionale, che finora abbiamo sempre rispettato.

Noi siamo contrari, anche perché - come dicevo all'inizio - questo provvedimento ci riporta indietro. Vi è stato un periodo in cui abbiamo condiviso la necessità di apportare miglioramenti alla pubblica amministrazione. Vi è stata l'informatizzazione, la digitalizzazione, l'apertura a modelli organizzativi diversi, la responsabilità dei pubblici dipendenti e dei dirigenti. Abbiamo, sotto un profilo di italianità, non di parte, di questo o quel Governo, applicato alla pubblica amministrazione un modello copiatoci sul terreno internazionale. Abbiamo ringraziato tutti coloro che hanno contribuito a realizzarlo, da Cassese a Bassanini, di cui lamento l'assenza in Aula. Mi dispiace che non ci sia, perché avrebbe detto tante cose che diciamo noi dell'opposizione. Lui è stato il padre: l'ultima vera legge l'ha fatta Bassanini alla fine del 2000. Noi abbiamo adottato quella legge e abbiamo accettato il principio della omogeneità delle funzioni.

La stessa sinistra che volle tale legge alla fine di quella legislatura adesso compie un cammino inverso rispetto al principio dell'unitarietà, che significa anche limitazione delle spese, certezza del lavoro, non mobilità del personale, stabilità, quindi, delle responsabilità. In questo modo si frammentano le funzioni e le competenze e lo si fa nell'economia, in maniera tragica per l'economia. Certo, non è stato spacchettato il Ministero dell'economia, ma sono state frazionate le funzioni e le competenze.

Per la prima volta privatizziamo i consorzi agrari, che sono una forza vitale per il nostro Paese. I consorzi agrari sono stati voluti dalle sinistre come momento di raccordo, di intervento nell'economia agraria del nostro Paese.

È in atto un'operazione veramente incomprensibile sotto ogni punto di vista. Non voglio soffermarmi sui singoli aspetti, ma vi pare sia giusto che il Ministero dell'interno debba rinunciare alla vigilanza sugli enti locali, sulle autonomie locali, per dare spazio a responsabilità e trasferimenti di competenze al ministro Lanzillotta? Per lo scioglimento dei Consigli comunali non sarà più competente il prefetto, ma il Ministero per le autonomie locali. Così il Ministero dell'interno, senza la competenza dell'organizzazione civile delle autonomie locali e regionali e anche delle dipendenze delle strutture periferiche dello Stato, diventa solo un Ministero di polizia. Questo è il pericolo.

Cosa c'entra il Ministero della solidarietà con le competenze in materia di immigrazione e di droga? Non è possibile, perché la droga non riguarda un unico Ministero: riguarda la scuola, la salute, il Ministero dell'interno. Lo stesso discorso vale per l'immigrazione: non può essere competenza esclusiva del Ministero della solidarietà sociale.

Signor Presidente, la ringrazio e termino dicendo che noi siamo contro questo provvedimento per una serie di ragioni e soprattutto siamo delusi. La sinistra - e in particolare la Margherita - è stata sempre attenta ai problemi della pubblica amministrazione e a non mortificare il pubblico impiego. È in atto un'opera di punizione e intimidazione dei pubblici dipendenti. Nessuno ha più la certezza del posto di lavoro.

È solo un aspetto che voglio evidenziare, ma potrei parlare di altri fattori. Speriamo di avere un'altra occasione. Certamente questo provvedimento non può essere votato da persone che credono nella pubblica amministrazione come momento di democrazia del nostro Paese. La pubblica amministrazione, per impegno costituzionale, rappresenta la continuità democratica nel cambio dei Governi, delle maggioranze e delle coalizioni.

Spero che questi temi possano trovare orecchie attente anche nella maggioranza e si possano correggere le storture che più volte abbiamo segnalato e che anche altri colleghi hanno evidenziato. (Applausi dai Gruppi AN, UDC e FI).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Quagliariello. Ne ha facoltà.

*QUAGLIARIELLO (FI). Signor Presidente, nel corso del mio intervento cercherò di evidenziare i tre punti principali che rendono il decreto in oggetto irrazionale e dannoso per l'organizzazione e l'efficienza dello Stato.

Innanzi tutto la suddivisione di materie prima accorpate ed oggi, mi permetta il neologismo, "spacchettate" è incongrua sotto il profilo dell'efficacia e delle politiche governative.

Il tempo a disposizione consente solo alcuni esempi. La divisione delle politiche del lavoro e dell'occupazione da quelle cosiddette "sociali" va in evidente controtendenza rispetto al disegno comunitario, dove, in particolare nel cosiddetto Accordo di Lisbona recentemente rilanciato, queste risultano invece strettamente correlate. Questa differenza tra l'Europa e l'Italia certamente non agevolerà la possibilità, sul piano interno, di sfruttare le ricadute positive delle politiche e dei connessi finanziamenti comunitari.

Un altro esempio macroscopico è dato dalla separazione del Ministero della Pubblica Istruzione da quello della Ricerca e dell'Università. Per sviluppare la capacità innovativa di un Paese - e per far si che questa si rifletta positivamente sull'efficienza del sistema economico e sullo sviluppo complessivo della società - è necessario agire congiuntamente su scuola, università e ricerca e questo è il motivo per cui tanti Paesi d'Europa avevano seguito l'esempio italiano di tenere insieme il Ministero dell'istruzione con quello della ricerca.

L'innovazione infatti diviene patrimonio condiviso di una nazione quando si è in grado di interconnettere quattro differenti stadi: la produzione di nuove conoscenze attraverso la ricerca scientifica e tecnologica; la loro trasmissione attraverso il sistema dell'istruzione; la successiva diffusione capillare attraverso un ampio sistema di informazione e infine l'applicazione di tutto questo percorso al sistema industriale e a quello dei servizi.

È evidente che ci si trova al cospetto di un processo ciclico nel quale i diversi stadi si influenzano reciprocamente e dovrebbe essere ancora più evidente che una divisione delle politiche dell'istruzione primaria e secondaria da quelle concernenti l'università e la ricerca non favorisce certo il migliore sfruttamento del capitale umano a disposizione di un Paese.

In secondo luogo, con la distribuzione delle competenze tra i diversi dicasteri, si va inevitabilmente incontro a sovrapposizioni e interferenze che necessiteranno di una azione di coordinamento continua e dispendiosa. Ancora una volta alcuni esempi sono sufficienti a mettere a fuoco il problema, anche se, signor Presidente, le dichiarazioni rilasciate oggi dal ministro Mastella in merito alle competenze "negate" al suo Ministero potrebbero essere portate come epitaffio di questo provvedimento. Politiche per l'integrazione, azione a favore dell'infanzia, politiche per conciliare le esigenze della vita familiare con quella lavorativa: chi, mi chiedo, dei diversi Ministeri "spacchettati" deciderà sulle priorità in questi campi? Chi assicurerà la coerenza e l'unitarietà dell'azione? Chi rappresenterà l'Italia nei tavoli europei e internazionali? Dell'inserimento delle donne nel mondo lavorativo si occuperà solo il Ministero del lavoro o il tema ha implicazioni con le deleghe riservate al Ministero della famiglia? E come tenere fuori quello delle pari opportunità? Anche in questo caso gli esempi si potrebbero moltiplicare.

Quel che appare evidente è che mentre il contenzioso provocato dalle materie concorrenti tra Stato e Regioni ed autonomie locali avrebbe richiesto un razionale accorpamento delle materie, quantomeno a livello centrale, con questo decreto si è inaugurata la concorrenza orizzontale tra i Ministeri senza che il Primo ministro abbia poteri sufficienti per dirimerla. In tal modo, aumenteranno ancora, inevitabilmente, i tempi dell'azione di governo e i rischi di contrapposizioni.

Infine, la manovra è irrazionale in riferimento alla gestione delle risorse umane e all'organizzazione delle Amministrazioni coinvolte. Non è difficile immaginare che si creeranno delle duplicazioni di organi e competenze.

Cito, in tal senso, quanto affermato dal ministro Amato nell'audizione concessa alla 1a Commissione del Senato...

 

PRESIDENTE. Senatore Quagliariello, ha ancora un minuto.

 

QUAGLIARIELLO (FI) ...in merito alle nuove deleghe affidate al Ministero per gli affari regionali e per le autonomie locali: "si tratta di un utile meccanismo di coordinamento e di unificazione dei punti di vista - ha detto il Ministro - che non tocca però le funzioni proprie del Ministero degli Interni e non tocca il personale. (...) Quindi, nulla è cambiato". E passando ad esaminare una ulteriore suddivisione di deleghe: "Niente è cambiato in relazione al cosiddetto spacchettamento del Ministero del Welfare".

In conclusione, sorge spontanea la domanda: se il ministro Amato ritiene che nulla è cambiato, era proprio necessario cambiare tutto, aumentando l'inefficienza, gli sprechi e le contraddizioni delle Amministrazioni coinvolte?

Capiamo che a sinistra qualcuno soffra della sindrome del Gattopardo. Ma, dopo aver letto il vostro decreto, vorrei pregarvi, signori del Governo, di ricordare le parole del Principe di Salina quando pronosticò che, dopo i gattopardi, vi sarebbe stato l'avvento degli sciacalli. (Applausi dai Gruppi FI, UDC e AN).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Baldassarri. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, poiché molti interventi che mi hanno preceduto hanno illustrato gli spacchettamenti, con critiche che dovrebbero fare riflettere tutti noi, maggioranza ed opposizione, mi concentrerò sul caso di un Ministero non spacchettato, ma frammentato, perché ritengo che la rilevanza ed il crocevia che tale Ministero rappresenta per un'efficace azione di Governo meriti qualche ulteriore riflessione.

Mi riferisco al Ministero dell'economia e delle finanze, che non è stato spacchettato, ma frammentato, di fatto, in tre Ministeri, attraverso deleghe specifiche, puntali ed assolute, ed in tre scorpori.

I tre Ministeri in cui è stato di fatto spaccato il Ministero dell'economia e delle finanze, sono rappresentati, innanzitutto, dal Ministero delle finanze (e in proposito rilevo che non vi è soltanto l'aspetto formale che a guidarlo sia formalmente un Vice ministro al quale è stata conferita, per la prima volta nella storia della Repubblica, anche la delega sulla Guardia di finanza). È stato poi previsto un Ministero del tesoro ed un Ministero delle partecipazioni statali, affidato ad un Sottosegretario tecnico.

Al riguardo, vorrei sottolineare il ruolo cruciale che per la politica industriale del Paese debbono e possono avere le cosiddette imprese pubbliche e cioè le partecipazioni, che sono tutte al Ministero dell'economia, che non possono rispondere ad una pura logica cassettistica-finanziaria, ma che devono rispondere ad una logica di economia industriale e reale. È il cuore della politica che deve scegliere le linee strategiche di imprese come Poste, Ferrovie, ENI, ENEL, Finmeccanica, Poligrafico, Sogin e così via, fino alle imprese più piccole.

Sono stati previsti poi tre scorpori, il primo dei quali rappresenta, di fatto, un outsourcing: le analisi economiche, dal DPEF alla relazione previsionale e programmatica, vengo appaltate - a quanto risulta - ad esperti esterni.

Il CIPE viene spostato alla Presidenza del Consiglio, trascurando il fatto che da sempre il CIPE è presieduto dal Presidente del Consiglio e che il Segretario del CIPE è nominato con decreto autonomo dal Presidente del Consiglio: tale spostamento, quindi, non serve a dare coordinamento alla Presidenza del Consiglio, ma a creare il problema di esodi biblici del personale da una parte all'altra, che forse rischierà di stare un anno senza sapere a chi direttamente rispondere.

Infine, il Dipartimento per la coesione e lo sviluppo è spostato al Ministero dello sviluppo, all'interno del quale è stato incorporato anche il Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS).

Per quanto riguarda questo aspetto, il precedente Governo, dopo aver dibattuto a lungo, aveva assunto una decisione, a mio parere, importante ed efficace relativa al Fondo unico per lo sviluppo, così da ricondurre ad unitarietà le risorse frammentate in tanti fondi e in tante leggi ed assegnare al CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, la possibilità di spostare le risorse da una legge che non funziona ad una legge che funziona, non lasciando risorse inutilizzate in strumenti inefficaci e magari bloccare strumenti efficaci perché avevano visto l'esaurirsi delle risorse. Lo spostamento del FAS porterà, nell'azione del Governo, alla cancellazione di questo strumento positivo e importante.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, crocevia importante per l'azione di Governo, che pure non è stato spacchettato, è stato di fatto diviso in tre Ministeri e tre scorpori.

Anche questa è una ragione di riflessione che vorrei fosse oggetto di meditazione da parte dei colleghi della maggioranza. (Applausi dai Gruppi AN e UDC).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Santini. Ne ha facoltà.

SANTINI (DC-Ind-MA). Signor Presidente, colleghi, vorrei segnalare, nell'apertura del mio intervento, un falso ideologico presente già nella premessa del disegno di legge al nostro esame, laddove si annuncia di voler procedere al riordino delle attribuzioni e dei Ministeri.

È chiaro che, più che di riordino, si tratta di moltiplicazioni, di disarticolazione confusa, di irrazionale sparigliamento di competenze.

Sono tre i settori nei quali - alcuni sono già stati ricordati - questa filosofia potrebbe fare gravi danni; il primo è quello delle infrastrutture e dei trasporti: disarticolare la politica dei due settori, che anche a livello europeo camminano di pari passo, perché l'uno crea i presupposti per l'altro, e separare le esigenze, per esempio, dei trasporti significa creare una risposta falsa o realizzare opere pubbliche fini a sé stesse.

Il secondo settore è quello dell'istruzione: separare il settore che si occupa dell'istruzione di base da quello dell'università e della ricerca significa creare modelli di formazione di serie A e di serie B, come una locomotiva che parte senza preoccuparsi di verificare se ha i vagoni agganciati.

Il terzo settore è quello del turismo, forse il più difficile da affrontare: attribuire le politiche del turismo al Ministero per i beni e le attività culturali significa mancare di rispetto a tutti coloro che lavorano nel settore del turismo a tempo pieno, con sacrifici di intere generazioni, con investimenti basati sulle strutture al servizio del turismo e non solo sull'aspetto culturale, che pure esso comprende.

Il turismo, quello vero, quello vissuto e lavorato, è un'attività economica prima che culturale; generalmente si risponde, su tale tema, che il turismo è una politica affidata alla competenza delle Regioni, ma un interesse nazionale per il turismo ed una comune promozione del turismo sarebbero un valore aggiunto all'impegno regionale, che consentirebbe, tra l'altro, anche di colmare gli squilibri oggi esistenti tra Regioni più o meno ricche, più o meno sviluppate ed organizzate.

Da tali proposte del Governo si ha l'impressione che manchi la giusta considerazione per settori caldi e vitali della vita sociale, per la condizione degli anziani, dei giovani e delle donne, per lo sport, per i portatori di handicap e per gli emigrati italiani nel mondo. Alcuni di questi settori sono condensati nelle competenze farraginose della Presidenza del Consiglio dei ministri o in Dicasteri senza portafoglio.

La soluzione più offensiva, però, è quella riservata ai problemi dell'immigrazione: siamo passati da un Ministero totalmente dedicato agli italiani all'estero, con il Governo Berlusconi, ad una competenza secondaria, affidata ad un ufficio del Ministero degli esteri, come a dire che gli emigranti passano allo status di problema piuttosto, com'è accaduto finora, che di formidabile risorsa umana, culturale, storica ed anche economica.

Affido questo gelido mutamento di clima nei loro confronti alla valutazione dei senatori e dei deputati provenienti dei collegi esteri che finora hanno manifestato fiducia verso le promesse dell'Unione.

Cari colleghi, forse avete dimenticato una massima italica, amara ma sempre attuale che dice: "Chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto". Non siamo che all'inizio, ma riflettete, colleghi, riflettete. Come l'amore, nemmeno il voto è per sempre.

Tornando ai settori colpevolmente mortificati da questa bizzarra pianificazione, vorrei segnalare la totale negligenza verso la montagna, vale a dire una specificità che copre il 70 per cento del territorio italiano e il 54 per cento delle amministrazioni comunali. (Richiami del Presidente).

Nel precedente Governo ben due erano le competenze verso le montagna: una affidata al Ministro per gli affari regionali e l'altra al Ministro per le politiche agricole. Qui non c'è un cenno nei confronti della specificità della montagna.

Molti altri sarebbero i settori da considerare, ma c'è un po' di tutto e il contrario di tutto in questo documento fumoso, soprattutto verso un impegno reale, quanto impraticabile, del controllo della spesa, in una famiglia così numerosa, variegata e turbolenta ma tenuta insieme dal comune ideale riassunto dal suo motto: "Resistere, resistere, resistere il più lungo possibile al Governo". Costi quel che costi al bilancio dello Stato e alle tasche dei contribuenti. (Il microfono si disattiva automaticamente).

 

PRESIDENTE. Deve concludere, senatore.

 

SANTINI (DC-Ind-MA). Sulle prime strategie basta chiedere, in questa giornata, il parere ad alcune categorie, come quelle dei tassisti, dei farmacisti e dei notai. Non siamo che all'inizio: in pole position ci sono avvocati, medici, giornalisti, ingegneri e architetti ed è una pole position di una bizzarra stagione sportiva inventata da Prodi e dai suoi compagni o, per meglio dire, dai compagni e da Prodi. Invertito l'ordine dei fattori, purtroppo il risultato non cambia. (Applausi dal Gruppo FI).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Albonetti. Ne ha facoltà.

*ALBONETTI (RC-SE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 379 si pone l'obiettivo di rafforzare l'azione di Governo per renderla più funzionale alla realizzazione del suo programma. È un obiettivo che trova per molta giurisprudenza legittimazione costituzionale negli articoli 92, 95, 97 e 117 della Costituzione e si inserisce in un continuum legislativo (decreti-legge nn. 300 e 303 del 1999, e successive modificazioni).

È in effetti difficile argomentare contro il diritto di un Governo di organizzarsi nel modo che ritiene più consono alla realizzazione del programma sottoscritto dalle forze politiche che lo sostengono, e legittimato dal voto democratico. Così anche la somma finale della compagine governativa - certo, record di cui non vantarsi - sarà da giudicare solo alla fine della legislatura. Se gli obiettivi del Governo Prodi saranno stati raggiunti, come noi ci auguriamo, l'efficacia della scelta sarà sotto gli occhi di tutti; in caso contrario, le critiche troveranno un riscontro oggettivo.

Il consenso del nostro Gruppo, Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, trova la sua più forte motivazione dal riscontro che il riordino sotto esame avviene senza aggravio di spese per lo Stato. Da questo punto di vista esprimiamo soddisfazione per il lavoro svolto dal Governo anche a seguito delle indicazioni maturate in 5a Commissione.

In generale, esprimiamo soddisfazione anche per la realizzazione complessiva della compagine governativa che, pur ricorrendo al brutto termine di "spacchettamento", introdotto nella nostra lingua dal futurista Marinetti, riconosce finalmente settori non più trascurabili dall'azione di Governo: i beni alimentari, la tutela del mare e, soprattutto, la solidarietà sociale, sulla quale interverremo successivamente. Certo, il turismo ha forse più una dimensione economica che culturale, ma siamo sicuri che ciò è nella consapevolezza generale dell'intero Governo.

Infine, esprimiamo soddisfazione perché, anche a seguito del nostro intervento in Commissione, sono stati inseriti dal Governo all'articolo 1, commi 4 e 23-bis, la consultazione e il confronto preventivo con le organizzazioni sindacali per ciò che riguarda la gestione complessiva dei lavoratori e delle lavoratrici alle dipendenze dei Ministeri, oggetto di riordino e di riorganizzazione. (Applausi dal Gruppo RC-SE).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Franco Paolo. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo (LNP). Signor Presidente, colleghi senatori, il decreto-legge modificato dall'emendamento del Governo sul quale è stata posta la questione di fiducia contiene interventi di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri. L'obiettivo perseguito con i decreti legislativi del 1999, adottati sulla base della delega contenuta nella legge n. 59 del 1997 (la cosiddetta Bassanini 1) era di razionalizzare le strutture del Governo, evitando duplicazioni, per pervenire ad una struttura snella che nel disegno originario si costituiva di 12 Ministeri.

Oggi ci troviamo di fronte ad una estesa redistribuzione delle competenze dei Ministeri che determina innanzitutto un significativo incremento della compagine ministeriale. In totale, si registra un aumento di quattro Ministeri con portafoglio e, rispetto al Governo Berlusconi, il Governo in carica ha distribuito un numero rilevante di incarichi (102), mai raggiunto dai precedenti Governi.

Voglio rammentare ai colleghi della maggioranza alcuni passi tratti dal programma elettorale con il quale si sono presentati al voto e sul quale hanno ricevuto la pur risicata fiducia dei cittadini. Leggo dal Programma dell'Unione a pagina 22: «Ridurre i costi della politica. Il tema dei costi della politica è centrale per un sistema politico funzionante e legittimato. Il problema non è "se" la politica costa, ma "quanto" e attraverso quali modi: i costi devono essere trasparenti e controllabili e la collettività deve conoscerli con chiarezza. I danni causati dal governo Berlusconi richiederanno anni per essere riassorbiti: aumento di 103 direttori generali, a dispetto della drastica riduzione del numero dei Ministeri realizzato dal centro-sinistra; una spesa di circa 195 milioni di euro per le segreterie dei Ministri».

Continuate, sempre nel medesimo programma: «Le ricette populistiche e contingenti non servono. Quello che serve è un impegno vero, quello di una politica che prenda in carico questo grande sforzo di risanamento. Proponiamo diversi strumenti per sanare questa condizione. Il primo strumento è un codice di condotta, strumento per rispettare e attuare i seguenti princìpi: riduzione del 50 per cento dell'organico degli uffici di diretta collaborazione delle amministrazioni centrali; contrasto della tendenza alla professionalizzazione della politica e alla ipertrofia del personale politico che si manifesta con l'esplosione del numero di consiglieri, assessori, delegati del Sindaco o del Presidente della Regione».

Ebbene, questo è quanto risulta scritto nelle linee programmatiche che avete riversato in ogni angolo del Paese e snocciolato nelle trasmissioni televisive con la segreta convinzione di volerle disattenderle a seconda delle necessità contingenti. Quindi, più che a un doveroso ma generico richiamo, per motivi di tempo, alle violazioni contenute nella norma che diventerà legge a seguito della fiducia ora posta (violazione degli articoli 77 e 81, per quanto riguarda il decreto originario, e dell'articolo 97 della Costituzione), è opportuno evidenziare il venir meno del rispetto della volontà della sovranità popolare, indicata indelebilmente, e non a caso, nel primo articolo della Costituzione.

Accordando questa fiducia al Governo, voi, colleghi di maggioranza, tradite il patto con i vostri elettori. Certo, non sarà la prima ed unica volta: già la questione sulle missioni internazionali dei nostri militari, ma anche sugli interventi in merito alla fiscalità... (Brusìo in Aula).

 

PRESIDENTE. Vorrei pregare i colleghi che si trovano nell'emiciclo di abbassare la voce.

FRANCO Paolo (LNP). ...in merito alla fiscalità, che si prospettano all'orizzonte, non rispettano gli impegni che avevate preso.

Oggi siamo di fronte al primo caso eclatante, concreto, vero. Una contraddizione tra programma ed azione sotto gli occhi di tutti. Perché non mandate una breve nota ai vostri elettori, ma anche a tutti i cittadini, sulla copertura che necessita questo primo atto di Governo?

Già la Commissione bilancio aveva correttamente fatto presente, ancora nella seduta in cui aveva redatto il proprio parere al decreto originario, la mancata copertura del decreto. Tanto che, nell'emendamento su cui è stata posta la fiducia, sono stati introdotti due commi (il 25-quinquies e il 25-sexies) la cui spesa per l'anno in corso ammonta ad oltre 4,8 milioni di euro, sottratti ad altri capitoli e destinati a finanziare il riordino dei Ministeri in questione. Il parere tecnico di copertura approvato dalla Commissione bilancio non toglie e non dà nulla al merito di questa incongruenza, anzi mette in luce i limiti programmatici del Governo e della maggioranza che lo sostiene.

Ridurre i costi della politica, avevate detto. Avete invece prodotto una spartizione di posti e di incarichi solo per sostenere i vostri precari equilibri politici e, inutile dirlo, mettendo le mani nel bilancio dello Stato e nelle tasche dei contribuenti ai quali, tra un po', vi rivolgerete per chiedere ancora quattrini. Forse questa Camera voterà la fiducia, certo senza il contributo della Lega Nord, ma lo farebbero ancora i cittadini? (Applausi dal Gruppo LNP).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Eufemi. Ne ha facoltà.

*EUFEMI (UDC). Onorevole Presidente, onorevoli senatori, non posso dire lo stesso al Presidente del Consiglio perché assente così come ai 34 Ministri e Vice ministri di questo Governo. Questo è il vero scandalo di questa fiducia: l'assenza totale del Governo, a parte il povero sottosegretario D'Andrea.

Sul primo decreto-legge della legislatura il Governo Prodi ha posto la questione di fiducia; sul secondo decreto n. 181, sulla riorganizzazione dei Ministeri, idem. Non è un buon inizio, soprattutto quando si aggirano le procedure parlamentari e si saltano i relativi passaggi.

L'ordine del giorno del Senato non appartiene al Governo, spetta all'Assemblea. Il diritto di parola è un valore assoluto, irrinunciabile.

Sono state scelte gravi quelle di mercoledì che hanno ferito le istituzioni. Il Governo svuota il Parlamento delle sue funzioni; dimostra tutta la sua debolezza sia numerica che politica. Non siamo in presenza di una massa emendativa rilevante tale da impedire la conversione del decreto. Lo strumento della fiducia continua; non può essere il mezzo per semplificare, per aggirare qualsiasi problema politico e parlamentare, per arginare la divisione della sua maggioranza che dopo le lottizzazioni operate nelle scelte sulla struttura, aveva bisogno di portare a casa il risultato ad ogni costo e senza rischi. Ma di fiducia si può morire come insegna la storia politica e parlamentare.

Sui nodi politici il Governo tende a fuggire dal confronto parlamentare, dalle vicende di politica estera a quelle di politica economica, perfino sulla posizione dell'Italia nella dichiarazione sui principi etici. Il Governo sarà atteso al varco perché ha il dovere di rispettare la legge comunitaria e le regole sulla fase ascendente prima del 24 luglio sulla proposta modificata della Commissione (approvata venerdì scorso) sul VII programma europeo di ricerca.

Il Governo non può aggirare il Parlamento sottraendosi ai controlli, procedendo con atti amministrativi come sui temi della immigrazione e delle tossicodipendenze.

La tanto proclamata centralità parlamentare non può essere solo un vuoto proclama; richiede coerenza di comportamenti quotidiani, non l'esaltazione della doppiezza togliattiana, onorevole Chiti, di cui lei è espressione più autentica perché non si può affermare a giorni alterni la tutela delle minoranze e il rispetto delle loro prerogative e poi agire in senso opposto.

Non abbiamo posto il problema se il Governo avesse o meno il diritto di scegliere la migliore organizzazione, quella più adeguata alla sua funzionalità. Non vi sono dubbi. E' un suo diritto. Quello che mettiamo in discussione è l'andamento erratico di questa maggioranza che ondeggia, che rimette in discussione l'impianto di scelte sulla organizzazione di Governo. Bassanini, nella sua confusionaria immaginazione, aveva però previsto opportunamente lo strumento della legge delega. Oggi invece si interviene per decreto-legge.

Non si possono adottare strumenti impropri, in luogo di quelli più corretti della riapertura dei termini del decreto legislativo n. 300. Sulla base di quale necessità e urgenza si è agito? Forse quella di dovere sistemare molte posizioni di partito attraverso lo spacchettamento dei Ministeri. Non si inventino allora soluzioni stravaganti.

Sarebbe troppo facile oggi riprendere i vostri giudizi del 2001 rispetto a modifiche marginali, quelli del Senatore Mancino, dello stesso Bassanini e tanti altri e cioè: di non istituire per decreto nuovi Ministeri perché ciò risulta incoerente con la stabilità ordinamentale votata dal Parlamento; perché tale scelta risponde solo alla organizzazione interna della maggioranza; perché ci eravamo sottratti al confronto; perché si creavano più poltrone da distribuire, perché più la coalizione è vasta più le poltrone aumentano; perché non è dettata da funzionalità.

Queste erano le vostre sproporzionate accuse rispetto a modesti interventi! Questo provvedimento determina rilevanti problemi sullo stato giuridico e retributivo del personale coinvolto. Non ha nulla da dire il ministro Padoa-Schioppa sui costi derivanti dalla ricostruzione delle carriere ai fini dei trattamenti previdenziali; né sui problemi legati ai differenziali nei trattamenti retributivi esistenti nelle varie amministrazioni;

Non è una riforma a costo zero come si vuoi far credere, né è sufficiente quella modesta e fittizia copertura, senatore Morando. Dove erano i rappresentanti sindacali, gravemente ignorati dalla assoluta mancanza di concertazione? Dove erano quando veniva preso questo provvedimento che coinvolge migliaia di lavoratori, migliaia di famiglie e che viene affrontato solo in modo schematico e approssimativo a monte del sistema, senza valutarne gli effetti a valle con pesanti riflessi sociali?

La verità è che il sindacato è già ancella di questo Governo e preferisce non vedere le pesanti conseguenze di scelte operate senza alcun coinvolgimento. Altro che concertazione! Il sindacato si presta ad essere scialuppa di questo governo e quella che verrà sarà solo una finzione di concertazione sulla pelle dei lavoratori.

Oggi è necessaria una moratoria nel pubblico impiego anche perché di recente sono stati approvati alcuni importanti contratti delle aree dirigenziali ad opera del ministro Baccini da cui deriveranno innovazioni inevitabili e sostanziali.

Il delicato meccanismo degli assetti amministrativi pubblici, per i prossimi anni non ha bisogno di ulteriori elementi di turbativa. Non ne deriverà una migliore disciplina amministrativa perché si viola la unitarietà delle strutture ministeriali basata sulla omogeneità delle funzioni, come ricordava il senatore Saporito, ignorando quei principi fissati nel '99, dalla maggioranza di centro-sinistra.

Per quanto riguarda poi il contenimento della spesa, tale obiettivo sarà una pura utopia perché, come è noto, "l'aumento dei centri di spesa fa aumentare la spesa".

Per le carriere dirigenziali, in presenza di differenziali retribuzioni nelle posizioni e nei risultati ne deriverà uno sconvolgimento suscettibile di maggiori oneri con problemi anche il personale "livellato", poiché l'indennità di amministrazione è differente da Ministero a Ministero.

A ciò aggiungasi la "moltiplicazione" degli Uffici. Il principio della invarianza della spesa, ricordato dal senatore Ciccanti, sarà affidato a relazioni tecniche redatte a valle, cioè in corso d'opera nonostante che al Ministero della Economia siano stati riconosciuti solo sulla carta poteri interdettivi sugli altri Ministeri, i cui titolari, peraltro, hanno manifestato dissenso.

La verità è che si vuole di fatto esautorare gran parte della dirigenza pubblica dai compiti istituzionali con buona pace dell'indipendenza e della terzietà del potere amministrativo. E nel merito come non valutare negativamente e in contrasto con la buona amministrazione: le disposizioni atte a sottrarre al Ministero dell'Interno rilevanti competenze in materia di enti locali; il trasferimento delle politiche antidroga dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero della solidarietà sociale con scelte permissive e diseducative come quelle del ministro Turco; la sottrazione al Ministero dell'Interno delle funzioni di vigilanza sull'albo dei segretari provinciali e comunali, in contrasto con il ruolo riconosciuto ai prefetti, con riferimento alle procedure di scioglimento dei Consigli comunali; il trasferimento di competenze per il turismo al Ministero dei beni culturali senza tener conto che alla Agenzia nazionale del Turismo vengono affidati quasi tutti i compiti sinora variamente delegati; il pericoloso sdoppiamento delle competenze tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in quanto una seria politica dei trasporti e delle infrastrutture non può prescindere da una unica sede decisionale competente sulle Infrastrutture da realizzare.

Tutto ciò è tanto più grave, perché la pluralità di opinioni, anche contrastanti con quelle della maggioranza, impedisce un'efficace e corretta gestione della politica economica. La logica spartitoria - come ricordava il senatore Baldassarri - si è spinta fino al punto di sottrarre la segreteria del CIPE alla storica allocazione presso il Bilancio, pregiudicandone migliori condizioni e funzionalità.

Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il provvedimento al nostro esame è una pericolosa scatola vuota perché, per disciplinare meglio le varie materie, non fa puntuale menzione del ricorso al Regolamenti governativi che, adottati sulla base di norme di rango primario, consentirebbero quella delegificazione necessaria per attuare, con procedimenti più corretti, la riforma in atto.

Ribadiamo la nostra contrarietà riguardo lo strumento utilizzato - non è difficile prevedere un inceppamento della macchina burocratica - per cui voteremo convintamente contro il decreto in oggetto e contro il Governo Prodi, che ha avuto vita per mezzo di un pessimo compromesso, sì da risultare diviso nella sua stessa maggioranza, frammentato nelle sue opzioni politiche ed incapace di assumere decisioni nell'interesse del Paese.

Si tratta di un Governo che ha usato i conti pubblici come manovra diversiva e che è stato capace solo di costruire una grande operazione mediatica per nascondere le proprie falsità; un Governo che, a parole, predica la concertazione e la nega nei fatti; un Governo che sulle liberalizzazioni non ha avuto il coraggio di intervenire sui lavori pubblici locali, quelli sì, necessari ed urgenti; un Governo che ha imposto scelte sbagliate, nel metodo e nel contenuto, per colpire il ceto medio, discriminando tra le parti e violando i diritti dei lavoratori e delle varie categorie senza neppure ascoltarne le ragioni; un Governo che attacca la famiglia, quel modello scritto nella Costituzione che solo a parole afferma di difendere, e che nei fatti e nei comportamenti, invece, si vuole irreparabilmente stravolgere e distruggere con la propria ambiguità.

La maggioranza più debole della storia repubblicana ha la struttura di Governo più numerosa degli ultimi 60 anni: è illusorio pensare che, con una coalizione che contiene undici raggruppamenti, questo Governo possa affrontare i problemi politici del Paese, troppo grandi per essere risolti da un Esecutivo così fragile.

Per tali ragioni, voteremo contro la richiesta di fiducia al Governo. (Applausi dal Gruppo UDC e dei senatori Sterpa e Saporito).

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Emprin Gilardini. Ne ha facoltà.

EMPRIN GILARDINI (RC-SE). Signor Presidente, vorrei osservare, in via preliminare, che trovo abbastanza singolare il riferimento alla legge Bassanini, considerato che vi è un precedente, rilevante sul piano giuridico, ossia il decreto-legge n. 217 del 2001 (poi diventato legge n. 317) con cui il Governo Berlusconi ha modificato l'assetto ed elevato il numero di Ministeri rispetto a quanto a suo tempo previsto, appunto, dalla citata legge Bassanini.

Trovo, del resto, anche negativamente significativo il fatto che si possa richiamare qui l'articolo 97 della Costituzione - relativo alle norme di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione - facendo riferimento solo ai meccanismi interni e funzionalità dello Stato, sganciandole, cioè, completamente da quella prima parte della Carta costituzionale, relativa alla soddisfazione di quei diritti e di quei bisogni nuovi ed emergenti a cui oggi siamo chiamati a rispondere, considerato anche lo stato in cui il Paese ci è stato consegnato.

Vorrei, appunto, per ragioni anche di tempo, centrare il mio intervento su quella differenza di progetto politico, che ritengo dirimente, la quale distingue l'intervento dell'attuale Governo e che, in qualche modo, ne spiega anche la riarticolazione ed il riassetto rispetto a quello precedente. Penso che la differenza dirimente risieda nel progetto di riqualificazione e di rilancio dello Stato sociale, soprattutto come esperienza europea, che afferma, appunto, che lo Stato deve darsi una forma ed un assetto in cui i diritti e i nuovi bisogni emergenti delle donne e degli uomini, dei soggetti in carne ed ossa, abbiano la priorità, sia sul piano dell'ordinamento, sia su quello della capacità di intervento e delle risorse che vengono messe a disposizione.

Tornano ad assumere rilevo, così, il terreno della fiscalità generale progressiva, la redistribuzione dei redditi, la lotta all'evasione e all'elusione fiscale contributiva, la regolarizzazione del lavoro, anche migrante, anziché i tagli delle tasse cui hanno corrisposto tagli generalizzati della spesa sociale, della sanità, della scuola e delle pensioni.

Non è meno importante il ristabilimento di un contesto di relazioni internazionali fondato sull'articolo 11 della Costituzione, che è nello stesso tempo il ripudio dell'ordine su cui la guerra rimodella l'economia e la forma dello Stato e dei Governi, travolgendo le democrazie costituzionali.

Violazioni dei diritti umani si sono prodotte e si riproducono drammaticamente anche negli Stati a Costituzione democratica e sociale. Questo ci è stato consegnato.

Appartiene a questo ordine una concezione della statualità che ha prodotto il dilagare della precarietà della vita, dei lavori non garantiti, di livelli minimi di coperture pensionistiche, di ciò che le soggettività critiche delle donne hanno definito la femminilizzazione del lavoro, cogliendo in questo termine la generalizzazione di uno squilibrio storico dei rapporti economici, politici e sociali che le relegavano a forza lavoro debole e che oggi, nell'estendersi a tutti, le ha colpite doppiamente nell'esperienza del precedente Governo con l'attribuzione alla famiglia di un ruolo per cui da un lato le si sono scaricati compiti di assistenza e di cura, dall'altro la si è chiamata a costituirsi in unità di consumo, in particolare consumo di servizi a pagamento nell'istruzione e nella sanità, in cui pubblico e privato competono in una logica mercantilistica.

 

PRESIDENTE. Mi scusi, le ricordo che ha ancora un minuto di tempo a disposizione.

 

EMPRIN GILARDINI (RC-SE). La ringrazio, signor Presidente.

Il lavoro si appiattisce in una condizione servile; lo dico con riferimento al fatto che il Ministero accorpato del welfare, che accorpava lavoro, previdenza sociale e politiche sociali, non ha dato le risposte di cui aveva bisogno questo Paese. Siamo invece di fronte per la prima volta nella storia del nostro Paese, ultimi d'Europa, alla costituzione di un Ministero per la solidarietà sociale. A questo credo siamo richiamati, cioè al segno di genere che ha in qualche modo costruito lo Stato sociale non estraniante, personalizzato.

Penso agli asili nido, là dove ci si è emancipati dal lavoro e dalla famiglia e li si è costituiti come diritti per tutti e per tutte, di tutti i bambini e di tutte le bambine, cioè con l'idea di una nuova cittadinanza allargata in cui l'estensione dei diritti chiama altri diritti.

Questo è il progetto politico: la ricostruzione dello Stato sociale, nel quale ci riconosciamo. Questo è anche il senso del nostro voto: una sfida che è anche culturale. (Applausi dai Gruppi RC-SE e Ulivo. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Valditara. Ne ha facoltà.

*VALDITARA (AN). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il primo atto di questo Governo è stato sostanzialmente un escamotage, un atto poco trasparente. Alcuni Ministri sono stati infatti investiti delle loro funzioni, che però non potevano avere, dato che erano Ministri senza portafoglio. Faccio un esempio: il ministro Fioroni, presentato come il Ministro della scuola, della pubblica istruzione, per qualche giorno non è stato il ministro della pubblica istruzione ma solo un Ministro senza portafoglio.

In realtà, questo è stato il primo di una serie di trucchetti compiuti da questo Governo che sono poi talvolta degenerati in illegittimità vere e proprie: le deleghe riaperte quando erano state già esercitate, quando i termini erano già scaduti e dunque senza una determinazione di principi; le violazioni regolamentari sulle questioni pregiudiziali; il tentativo di azzerare (spero per fortuna accantonato) i vertici degli enti di ricerca; la violazione della legge n. 40 del 2004 e della cosiddetta legge Buttiglione, con il ritiro dell'Italia dal Comitato etico sulla fecondazione assistita.

Al di là di questo, però, è significativo come la prima riforma di questo Governo non sia stata l'abrogazione di una legge del centro-destra (anzi, ora si sente dire che per esempio la riforma Moratti non verrà abrogata ma ci sarà soltanto qualche intervento con il cacciavite), ma paradossalmente l'abrogazione della legge Bassanini. Bella evoluzione, ancora una volta a vantaggio della trasparenza!

In Commissione la senatrice Gagliardi ha candidamente riconosciuto che esigenze di pluralismo e la necessità di raggiungere un compromesso tra le varie anime del centro-sinistra hanno determinato lo spacchettamento dei Ministeri. Io definirei questo "pluralismo" una vera e propria spartizione o lottizzazione partitocratica nel peggior stile della Prima Repubblica, come del resto un ritorno alla Prima Repubblica è questa messe di decreti ministeriali che nei vari settori prende il posto, e temo lo prenderà sempre di più, delle leggi.

Vince dunque la burocrazia contro la sovranità del Parlamento. Ma quanto costerà al contribuente questa operazione, che ha portato non solo allo spacchettamento dei Ministeri ma anche a raggiungere il non invidiabile record della storia repubblicana di ben 102 fra Ministri, Vice ministri e Sottosegretari, anche qui ovviamente per esigenze di pluralismo? Si è calcolato alcune decine di milioni di euro; qualcuno ha addirittura azzardato qualche centinaia di milioni di euro, tra spese dirette (il raddoppio degli uffici, delle auto blu e delle segreterie) e spese indirette, le più rilevanti, cioè i costi per ripensare il tutto.

Fra l'altro, un aggravio di spesa proprio in quei settori in cui vi è più necessità di risorse e in cui si è dal centro-sinistra più volte lamentata anche nella passata legislatura una drammatica carenza di risorse: l'istruzione, la ricerca, i lavori pubblici, il welfare. È assurdo che si pensi ora - così Padoa-Schioppa l'altro giorno - a tagli di organico, al blocco delle assunzioni nel campo, per esempio, dell'istruzione, della scuola, al blocco del turnover per frenare le spese, come dicevano i giornali, quando vi è uno spreco di risorse per soddisfare "esigenze di pluralismo" all'interno della coalizione come quello che abbiamo in questo provvedimento.

Sempre a proposito di scuola e di provvedimenti adottati consentitemi una rapida parentesi. Non dite che avete deciso di assumere 23.500 precari; è un atto dovuto, firmato a febbraio dal ministro Moratti. Quindi, cerchiamo anche in questo di non mentire agli italiani. Piuttosto proprio per risparmiare avete ancora una volta risparmiato sulla pelle degli studenti: dopo aver tanto lamentato nella scorsa legislatura la carenza dei nostri programmi scolastici, le ore obbligatorie delle scuole medie sono scese da 29 a 28 e l'inglese ha perso un'ora proprio al fine di risparmiare in termini di organico. Avete iniziato a prospettare una politica di tagli. Avete violato ancora una volta il vostro programma, che prevedeva la riduzione dei costi della politica, aumentandone invece come primo atto i costi.

Ma lo spreco è anche di energie umane. Ci sono voluti ben due anni per accorpare il Ministero dell'università e il Ministero dell'istruzione, ora ci vorranno altri due anni per dividerli. Anziché impegnarsi a rendere più efficiente il servizio, il personale dovrà dunque occuparsi di questa specifica attività.

C'è uno altro aspetto, onorevoli colleghi che vorrei sottolineare. Il sottosegretario Modica ha riconosciuto in Commissione che il provvedimento di scorporo del Ministero dell'università e del Ministero dell'istruzione ha lo scopo di assicurare interventi più incisivi nei rispettivi settori. È emersa l'idea di una gestione forte dei due settori. Questa è l'ottica della gestione, non l'ottica dell'indirizzo.

Dunque, si viola ancora una volta l'autonomia delle scuole e dell'università. È un'ottica contrapposta rispetto a quanto da voi approvato nel 2001 con la riforma del Titolo V della Costituzione, laddove si stabiliva appunto che lo Stato doveva limitarsi a dare gli indirizzi di fondo, le norme generali in materia di istruzione. Siete stati voi ad approvare una norma costituzionale in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche: qui invece rivendicate l'idea di un Ministero che intervenga in modo forte e deciso nel settore della scuola, dunque anche con riferimento, c'è da immaginarsi, alla vita delle istituzioni scolastiche.

Lo spacchettamento finisce con il mortificare il settore della scuola. Si afferma l'idea che la scuola sia una sorta di parente povero. Proprio nel programma dell'Unione si affermava invece la continuità della filiera dell'istruzione e dunque si sottolineava l'importanza dell'accorpamento. Ancora una volta avete smentito con il primo atto del vostro Governo il vostro programma elettorale. Non solo, il collegamento scuola‑università, che ormai tutti riconoscono essere essenziale, diventerà certamente più difficile e oggettivamente più complicato con un emendamento avete disposto la modifica della composizione delle Commissioni destinate a giudicare i progetti di ricerca. Per quale motivo? Anche qui è in gioco la trasparenza.

Nascono anche problemi con il personale, penso soprattutto al personale del Ministero dell'istruzione, che aveva visto il riconoscimento di alcune indennità importanti che ora rischiano di non essere più giustificate. Dunque, si apre subito una vertenza con il personale e sentivo dire che ciò sta accadendo anche in altri Ministeri.

Partiamo con il piede sbagliato. Si rischia di deteriorare da subito le relazioni sindacali. Allora è chiaro che il giudizio nostro non può che essere negativo per un provvedimento che aumenta i costi, aumenta l'inefficienza del sistema e soprattutto viola i principi di trasparenza e coerenza programmatica che erano invece i pilastri della vostra campagna elettorale e che ora si rivelano mera propaganda. (Applausi dai Gruppi AN, UDC e FI).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Signor Presidente, siamo a 85 giorni dalle elezioni. Cinque anni fa, nella scorsa legislatura, dopo 85 giorni dal voto avevamo già approvato otto provvedimenti e, come nono provvedimento, ci accingevamo ad approvare un decreto-legge che interveniva anch'esso sul numero dei Ministeri. Il numero dei Ministeri era stato ridotto a dodici dal cosiddetto decreto Bassanini nel 1999, da applicarsi - era detto nel decreto stesso - soltanto a partire dalla legislatura seguente.

Per evitare di accorpare Ministeri che poi avrebbero dovuto essere separati di nuovo, fu approvato tale decreto-legge che, anziché ridurre i Ministeri a dodici, li riduceva a quattordici. Era comunque una riduzione.

Oggi ci troviamo in una situazione molto diversa: è stato detto poco fa ed è stato richiamato il decreto n. 217 del 2001. È vero che la situazione è diversa, ma nel senso che cinque anni fa si trattava di non far affrontare il costo di riunificare i Ministeri per alcuni settimane o pochissimi mesi (il tempo che sarebbe stato necessario per approvare un normale disegno di legge secondo il normale iter parlamentare) per poi risepararli.

Oggi invece abbiamo una situazione inversa: i 14 Ministeri già ci sono e l'idea di fare il decreto-legge nasce unicamente dalla fretta di spacchettare subito i Ministeri stessi in modo da soddisfare le esigenze delle varie forze politiche che compongono l'attuale variegata maggioranza.

Sarebbe stato possibile, nel frattempo, nominare dei Vice ministri che si occupassero specificamente dei settori che si volevano andare a scorporare, per poi promuoverli a Ministri nel momento in cui un disegno di legge gli avesse dato modo di avere un Ministero da presiedere.

Non si è voluto far questo, evidentemente nell'ambito della maggioranza qualcuno non si fida. Meglio incassare subito perché un domani non si sa mai, c'è poco da fidarsi.

Devo dire che non possiamo dare torto in costoro che non si sono fidati visto che generalmente le promesse di questo Governo vengono esaudite al contrario come diversi colleghi hanno sottolineato.

Ma nonostante la situazione fosse diametralmente opposta, ripeto, si trattava di risparmiare la spesa di riaccorpare e poi scorporare anziché anticipare lo scorporo e di avere una riduzione dei Ministeri inferiore al previsto e dal punto vista della legge di passare da 12 (che però era un numero teorico ancora mai applicato) a 14, oggi si tratta di passare da 14 a 18.

Ebbene, cinque anni fa, l'attuale maggioranza attaccava in modo molto forte quel provvedimento. Un senatore dei Verdi diceva che esso aveva l'unico scopo di trovare due poltrone in più. Oggi sono quattro in più, a cui si aggiungono le due di prima per cui sono sei in più. Evidentemente va bene così.

Questo è quanto l'attuale maggioranza è stata capace di fare, continuava quel collega del centro-sinistra. È bene che gli italiani lo sappiano, questo Governo ha emesso un decreto illegittimo e incostituzionale per far posto a due persone che non trovavano soddisfazione in altri ruoli.

Si definiva illegittimo e incostituzionale un decreto che aveva basi molto più forti dell'attuale. Questo è il modo con il quale l'attuale maggioranza si è caratterizzata, è una frase che potremmo ripetere oggi.

Un valente senatore della Margherita diceva che è ben evidente che i poteri di autorganizzazione competono al Governo, ma che il potere di organizzazione del Governo stesso compete al Parlamento che ha la sovranità. Tra l'altro, l'articolo 95 della Costituzione prevede che sia la legge a stabilire il numero dei Ministeri, oggi invece lo facciamo per decreto.

Un altro autorevolissimo senatore della Margherita, l'ex presidente Mancino, sottolineava: "Qui non si discute tanto della possibilità di innovazione, quanto del ricorso ad un provvedimento d'emergenza, che è del tutto incoerente rispetto alla stabilità ordinamentale che era stata votata dal Parlamento".

Ma l'intervento più significativo fu quello dell'autore della riforma stessa, il senatore Bassanini dei Democratici di Sinistra, che riteneva assolutamente incongruo aver istituito il Ministero della comunicazione, che oggi viene mantenuto, che si lasciava intendere fosse stato istituito per tutelare gli interessi di Silvio Berlusconi. Evidentemente anche questo interesse permane nell'attuale maggioranza, visto che si mantiene il Ministero.

Si diceva altresì dell'incongruità di istituire un Ministero a sé per la sanità, un settore in cui la materia è per grandissima parte ormai attribuita alle competenze locali e regionali.

Infine, diceva il senatore Bassanini: "La nostra critica è aggravata dal fatto che la maggioranza si è sottratta a ogni reale confronto in Parlamento sul merito del provvedimento". Ebbene, credo che vada ricordato che in quella occasione, cinque anni fa, su un decreto peraltro più ristretto nel suo ambito rispetto a quello che stiamo esaminando oggi, fu possibile al Senato votare per ben 373 volte. Oggi ci viene concesso - e a stento - di votare una volta sola.

Quando i propositi vengono, non una volta, non qualche volta, ma sempre rovesciati, quando i parametri che si tenta di applicare all'avversario...

 

PRESIDENTE. Senatore Malan, le devo chiedere di concludere.

 

MALAN (FI). Concludo, signor Presidente. Quando vengono applicati sistematicamente degli standard opposti a quelli che vengono applicati... (Il microfono si disattiva automaticamente).

Devo solo concludere. Quando è un fatto regolare e costante quello di applicare agli avversari standard opposti rispetto a quelli applicati a se stessi, abbiamo veramente un uso direi gravemente patologico della comunicazione, della democrazia, delle argomentazioni. Purtroppo è quanto sta avvenendo. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Zanoletti).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 379
e della questione di fiducia(ore 18,24)

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 1.2000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 379, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, signori colleghi, siamo oggi nuovamente chiamati ad esprimere la fiducia che il Governo Prodi ha inteso porre sul testo emendato del disegno di legge di conversione del decreto n. 181.

Ribadisco che si tratta di un provvedimento di fondamentale importanza, basilare per l'operatività del nostro Governo, affinché esso possa fattivamente dotarsi di una struttura organizzativa idonea al perseguimento del suo indirizzo politico. Il momento è improcrastinabile giacché l'intera macchina governativa si fonda sul decreto legge i cui presupposti di necessità e di urgenza ne hanno giustificato il ricorso.

La procedura è peraltro riconosciuta dallo stesso Regolamento del Senato che al quinto comma dell'articolo 78 prevede che la conversione del decreto in legge sia in ogni caso iscritta all'ordine del giorno assembleare in tempo utile per assicurare che la votazione finale avvenga entro e non oltre il trentesimo giorno dal deferimento del provvedimento stesso. Ciò è posto a garanzia dei presupposti di necessità e di urgenza, precipui al decreto-legge, che a volte prevalgono necessariamente sui tempi dell'istruttoria nella Commissione di merito.

Peraltro, va precisato che l'esame nella 1a Commissione di questo provvedimento è stato inizialmente ostacolato dalla mole di emendamenti, molti dei quali con evidente fine ostruzionistico, presentati dall'opposizione che, viceversa, lamenta ingiustificatamente una irragionevole limitazione del dibattito parlamentare.

Al contrario, a dimostrazione di quanto si sia tenuto conto del dibattito nell'istruttoria, l'Esecutivo ha apportato dei correttivi migliorativi all'originario testo del decreto legge traslati nel maxiemendamento in votazione proprio alla luce di alcune osservazioni prodotte nel corso dei lavori delle Commissioni come l'8a e l'11a.

Noi del Gruppo Misto-Popolari-Udeur condividiamo l'esigenza di votare con convinzione un testo che costituisce le fondamenta dell'Esecutivo e che potrà assicurare il buon andamento dell'amministrazione, in ossequio ai principi previsti dall'articolo 97 della Costituzione. Dunque, è nostro dovere porre la massima attenzione su tale provvedimento e sull'odierna votazione di fiducia che segue alla precedente, già accordata qualche settimana fa al Governo Prodi, giacché essa rappresenta il presupposto affinché l'Esecutivo possa dare seguito al proprio lavoro.

Ma vi è di più. L'attuale votazione assolutamente non può essere colta come disaccordo della maggioranza, anzi, in questo delicato momento è d'uopo intenderla quale strumento di rafforzata coesione. Oggi poniamo le basi di una collaborazione fattiva e feconda che si concretizzerà in provvedimenti che - non ho dubbi - il Governo porrà in essere, ascoltando tutte le componenti del mondo politico e nel rispetto delle istituzioni.

È per questo motivo che oggi il Gruppo Misto-Popolari-Udeur nuovamente reitera la fiducia al Governo e con convinzione si esprime a favore della conversione del decreto-legge.

FORMISANO (Misto-IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FORMISANO (Misto-IdV). Signor Presidente, sarò breve, dal momento che veniamo da una precedente votazione di fiducia, avvenuta la settimana scorsa, nel corso della quale sono già state svolte in quest'Aula molte considerazioni.

Ho ritenuto d'intervenire perché intendo dare atto alla minoranza delle modalità con cui ha consentito la discussione e, di qui a breve, la votazione sulla fiducia chiesta dal Governo Prodi. Voglio dar atto di modalità di lavoro con le quali probabilmente - mi auguro - lavoreremo spesso in futuro, attesa la peculiarità con cui questa Camera lavorerà. Voglio dare atto di un rapporto tra gentiluomini che ha consentito di arrivare già alle dichiarazioni di voto sul provvedimento al nostro esame e di poter poi riprendere i lavori la settimana prossima, nell'ambito di una naturale polemica politica che porterà via tempo, ma secondo modalità che, tra gentiluomini, si possono anche concordare prima.

Ritenevo di dover dire ciò a merito della minoranza, sperando che tale comportamento sia il frutto dei ripetuti appelli che da più parti sono venuti, in particolare con riferimento ai lavori che svolgiamo al Senato della Repubblica, ma, più in generale, rispetto al clima politico che va ricostruito, modificato e migliorato nei rapporti tra maggioranza e minoranza.

Diverse sono state le alte cariche, le istituzioni che sono intervenute in questa vicenda, invitandoci ad avere, proprio partendo dal Senato, un rapporto sereno, fatto della giusta polemica politica, ma che contemporaneamente riesca a far comprendere ai cittadini che lavoriamo tutti insieme per la stessa causa. Penso che ciò stasera si sia fatto e ritengo che questo debba essere il modello al quale ispirarci per il futuro.

Concludo con un piccola considerazione: è del tutto evidente che si ricorre al decreto-legge quando c'è contingibilità ed urgenza, vale a dire quando vi è fretta. È chiaro che per un Governo che ha avuto la fiducia dei cittadini, ripetuta nel tempo, si pone la necessità di operare bene - ci auguriamo e ne siamo convinti - e da subito. Questa era ed è la ratio per la quale è stata posta la fiducia sul decreto che conferisce le funzioni al Governo Prodi. Riteniamo che nella pienezza delle funzioni, attraverso la conversione in legge del decreto‑legge, il Governo sia ancora maggiormente in condizioni di potere ben operare.

Chiediamo al Governo, così come abbiamo fatto tutti insieme, di rispettare il lavoro del Parlamento e credo che, a partire da stasera, si siano determinate le condizioni perché ciò avvenga anche per il futuro. Annuncio, pertanto, a nome dei senatori dell'Italia dei Valori, il voto favorevole alla fiducia. (Applausi dal Gruppo Misto-IdV).

CUTRUFO (DC-Ind-MA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CUTRUFO (DC-Ind-MA). Signor Presidente, sarò molto breve. Intervengo, a nome del mio Gruppo, per annunciare il voto negativo sul provvedimento per il quale è stata chiesta la fiducia.

Una delle motivazioni è proprio questa: non è un buon segnale chiedere la fiducia per un provvedimento di questo genere, strozzare il dibattito, quando la minoranza, per altro comprendendo l'urgenza di un provvedimento simile, di tipo organizzativo o organizzatorio, aveva anche presentato soltanto un esiguo numero di emendamenti. Manca, ad esempio, un Ministero del mare, visto lo spacchettamento tra trasporti e lavori pubblici: individuare, in questo spacchettamento, un Ministero totalmente dedicato al mare sarebbe stato più opportuno. Ma non mi voglio dilungare, perché le motivazioni del nostro voto contrario sono state espresse già da due colleghi.

Vorrei sottolineare che ricorrere con continuità al mezzo della fiducia proprio all'inizio della legislatura non è un buon inizio. Sappiamo che c'è un esiguo numero di maggioranza in quest'Aula, ma non per questo intendiamo che sia strozzato il dibattito. Vorremmo poter discutere sui provvedimenti, vorremmo dare il nostro contributo legittimo ai provvedimenti che la maggioranza intenderà approvare, se vi riuscirà, in quest'Aula.

E' dal confronto che nasce l'arricchimento dei provvedimenti e perciò il consiglio che il Gruppo Democrazia Cristiana-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia dà al Governo è quello di evitare l'eccessivo ricorso al voto di fiducia, soprattutto quando si tratta di argomenti come quelli che oggi sono al centro del nostro dibattito.

ROSSI Fernando (IU-Verdi-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ROSSI Fernando (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, ho l'onore di fare la dichiarazione di voto a sostegno del Governo per il Gruppo Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani.

Sia in Commissione che in Aula, l'opposizione ha cercato di argomentare la forzatura da parte del Governo e della maggioranza, che avrebbero abusato, con il decreto e con l'organizzazione dei Ministeri, dei propri poteri.

Resta un compito difficile, visto che il precedente fu stabilito proprio dal loro Governo e che è legittima la potestà del Governo di intervenire con atti aventi forza di legge per disciplinare, in condizioni di necessità e urgenza, le attribuzioni interne alla struttura dell'Esecutivo.

Si è accennato all'eccessivo numero di Ministri e Sottosegretari, qualche forza della maggioranza ha imputato questo alle pretese delle forze più piccole; il nostro Gruppo è critico sul numero di Ministri e Sottosegretari, ma non ne vediamo un vulnus nell'impostazione.

Per quanto riguarda l'eccessiva spesa che questa scelta comporta, imputata al Governo, cito un detto della mia città, Ferrara: "Al Dom al và in prest da San Ruman", ovvero: " Il Duomo", che ha dimensioni imponenti, "va in prestito da San Romano", che è la piccola chiesa lì vicino.

Fa effetto sentir criticare un Governo che si presenta con l'invarianza di spesa sia da parte dei rappresentanti della Lega, che con le "venti piccole patrie" avevano proposto al Paese di affrontare spese di miliardi sia da parte di rappresentanti del passato Governo che ha conferito 200.000 incarichi (io sono di Ferrara e sono stato eletto nelle Marche, posso dire che gli abitanti di Ferrara e Ancona messi insieme erano 220.000 nel 2003, poi aumentati nel 2004 e nel 2005): è come se il Governo di centro-destra avesse dato un incarico ad ogni abitante di quelle due città. (Commenti dal Gruppo AN).

Alle osservazioni emerse in Commissione si presta attenzione e si va a correggere. Questo maxiemendamento corregge l'impostazione iniziale e tiene conto del lavoro delle Commissioni non solo per la maggiore spesa ma anche per suggerimenti, integrazioni e migliorie, come è avvenuto nel settore dei trasporti e - come ha auspicato la senatrice De Petris prima - speriamo avvenga nel tempo per quanto riguarda l'ambiente.

Allora, prima di fare attacchi, bisognerebbe avere un po' di coerenza, così come è accaduto anche per i senatori a vita: non si può cercare di raccogliersi attorno al senatore Andreotti e poi calunniarlo nel momento in cui sostiene il Governo Prodi; non si può presentare la proposta di rinnovo della Presidenza della Repubblica a Ciampi, e poi quando Ciampi sostiene il doveroso "no" alla riforma della Costituzione, farne una persona ormai fuori dal gioco. Ci vuole proprio quella coerenza che veniva invocata. Si attacca l'eccessivo numero dei Ministeri e poi in un intervento si propone l'istituzione del Ministero della montagna e in un altro successivo quella del Ministero del mare.

Il Governo andrà avanti con il suo programma ed è l'attuazione di questo programma l'elemento cui politicamente si è teso con la nomina dei Ministeri.

Esprimiamo quindi il nostro voto a favore della proposta del Governo e riteniamo che in questa organizzazione ci siano le condizioni per essere in grado di dare gli indirizzi che già sono stati forniti in quest'Aula dal Presidente del Consiglio, per essere nel Paese - così come è accaduto con l'evento infausto di oggi - a fianco ai cittadini per affrontare i problemi, in primo luogo dei lavoratori e dei cittadini che non arrivano a fine mese, ma anche il problema della pace, rispetto al quale noi auspichiamo un miglioramento della proposta del Governo. Dobbiamo cioè fare in modo che tutto il Paese e le forze più sane e più vive possano ritrovarsi nella speranza di migliorare le condizioni di vita del nostro popolo.(Applausi dai Gruppi IU-Verdi-Com, Ulivo e Misto-IdV).

BOSONE (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BOSONE (Aut). Signor Presidente, colleghi, questa maggioranza e questo Governo si vogliono caratterizzare di fronte al Paese per la forte discontinuità con il passato. L'obiettivo è quindi quello di innestare forti elementi di innovazione nel Governo del Paese; un Paese, colleghi, che ha bisogno davvero di ripartire dal punto di vista dello sviluppo economico, che richiede profonde riforme strutturali per ritrovare competitività ma anche per migliorare il proprio welfare.

Stiamo attraversando e affrontando tutti la complessità che questa modernità comporta, in una fase inarrestabile di trasformazione dei meccanismi economici e sociali che attraversano l'Italia, come l'Europa e il mondo. Questa complessità va capita dall'attuale Parlamento e va governata.

In un Paese dove i cittadini alternano sentimenti di incertezza e di preoccupazione a un desidero vero di speranza per un futuro migliore, la politica deve dare delle risposte, deve avere la sensibilità di intersecare i bisogni veri e il dovere di fornire politiche di Governo adeguate. La riorganizzazione dei Ministeri proposta cerca quindi di replicare a questa esigenza, di dare risposte adeguate ai bisogni nuovi del Paese, con l'attenzione, per quanto possibile, ai costi.

Valutiamo positivamente l'accentuazione che c'è stata alle tematiche dell'economia, allo sviluppo economico, in particolare allo sviluppo del Ministero per l'agricoltura, che giustamente acquisisce in toto anche la produzione agroalimentare, enfatizzando la necessità sempre più cogente di integrare agricoltura e industria in termini di filiera.

Vi è, poi, una chiara indicazione alla veloce riorganizzazione di alcuni enti, come i consorzi agrari che da anni richiedono tale riorganizzazione, prevedendo la loro trasformazione in società cooperative, più vicine alle esigenze degli operatori e dei territori.

Inoltre, il tema dell'economia si accompagna anche agli aspetti sociali con attenzione estrema ai diversi aspetti del sociale, istituendo anche un Ministero dedicato alla famiglia che riteniamo di grande valenza politica.

La politica fiscale, onorevoli colleghi, non è un peso, non è un togliere soldi dalle tasche dei cittadini, ma è anche una grande opportunità che questo Paese deve utilizzare per far ripartire l'economia, per redistribuire la ricchezza. Questo è il grande tema del fisco che intende ridare davvero autonomia impositiva alle nostre Regioni e su cui dobbiamo lavorare intensamente.

Per tutti questi motivi il Gruppo delle autonomie esprime un voto favorevole alla conversione del decreto-legge in votazione, auspicando che a tale riorganizzazione corrisponda anche un proficuo lavoro del Governo, che comunque deve essere condiviso sempre anche con le Aule parlamentari, che rimangono il vero fulcro della nostra democrazia. (Applausi dal Gruppo Aut. Congratulazioni).

STIFFONI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

STIFFONI (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'esordio legislativo del Governo Prodi nasce sotto i peggiori auspici. Il Senato si trova ad esaminare e a votare sotto la pressione dell'apposizione della questione di fiducia un decreto-legge affetto da diversi vizi di costituzionalità.

Non si capisce come si possa sostenere la ricorrenza dei requisiti costituzionali di necessità ed urgenza per un provvedimento che introduce modifiche all'ordinamento del Governo e della Presidenza del Consiglio e come si possa sostenere che la creazione di nuovi Ministeri non comporterà nuovi oneri per lo Stato. Vorremmo che la maggioranza ci spiegasse come sia possibile creare nuovi apparati ministeriali senza oneri finanziari, soprattutto con un Esecutivo dilatato così a dismisura.

Come abbiamo sostenuto in occasione del dibattito sui presupposti di costituzionalità, il provvedimento in esame viola almeno tre disposizioni costituzionali: gli articoli 77, 81 e 97 della nostra Costituzione. La frammentazione delle competenze dei Ministeri, recata dal presente decreto-legge, va infatti contro il principio dell'unitarietà delle strutture ministeriali sulla base della omogeneità delle funzioni, sancita dal decreto legislativo n. 300 del 1999. Ciò appare in contrasto con il valorecostituzionalmente garantito del buon andamento della pubblica amministrazione, come d'altronde recita l'articolo 97 della stessa Costituzione.

È particolarmente censurabile, da questo punto di vista, lo spacchettamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché la sottrazione al Ministero dell'interno di talune competenze sugli enti locali. Non c'è dubbio perciò che il decreto-legge in esame sia sorretto esclusivamente da ragioni di urgenza politica, quella di distribuire poltrone ministeriali e di Sottosegretari alle componenti di una coalizione che ha dimostrato di avere come unico collante la volontà di occupare ogni posizione all'interno dell'amministrazione dello Stato, moltiplicando le caselle a disposizione per cercare di salvare i delicati equilibri di una maggioranza debolissima e già in affanno.

L'iter seguito nell'esame di questo provvedimento basta da solo a dimostrare la debolezza dell'attuale maggioranza. Il dibattito e l'esame degli emendamenti in Commissione sono stati completamente mortificati. L'Aula ha approvato con un solo voto di scarto, e con una votazione che solleva più di un dubbio di regolarità, il parere della 1a Commissione sui requisiti di costituzionalità: ora si giunge in Aula con un maxiemendamento del Governo sul quale, se ancora non bastasse, il Governo pone la questione di fiducia. Una pratica, signor Presidente, quella del voto di fiducia, che sarà per voi usuale in questa legislatura per tenere assieme qui, in Senato, i vostri cocci.

Vicostringeremo a farlo su ogni provvedimento, presentando centinaia di emendamenti (tanto a lungo non potrete resistere), e non penso sia il caso che contiate troppo sull'apporto dei senatori transgender, nel senso di coloro che in quest'Aula decidono, di seduta in seduta, come posizionarsi, di votare "sì" o "no" a seconda delle pulsioni gastriche del momento.

Né penso sia il caso che contiate troppo sulla gerontocrazia degli ultraottantenni, nostalgicamente legati ad una restaurazione fuori del tempo.

Appare chiaro, leggendo il contenuto del maxiemendamento e la portata delle deleghe in esso contenute, la motivazione del silenzio che il presidente Prodi impone ai suoi collaboratori, che è non tanto farli star zitti, quanto non anticipare la devastazione sociale che ha in mente, unita ad una mancanza di rispetto istituzionale, come d'altronde abbondantemente già dimostrato.

Ma, presidente Prodi - mi rivolgo a lei anche se non è qui presente - lei non è Richelieu né Luigi XIV. Caro presidente Prodi, si ricordi che lo Stato non è lei e che la Lega Nord le nega la fiducia! (Applausi dai Gruppi LNP, FI e AN).

 

PRESIDENTE. Prego i colleghi di stare in silenzio, così che il dibattito scorra velocemente come è avvenuto fino ad ora.

BACCINI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BACCINI (UDC). Signor Presidente, al Senato vi è un'aria di pessimismo anche oggi che aleggia in Aula; un pessimismo che attraversa i banchi del Governo, già in difficoltà, di questa incerta maggioranza; un pessimismo che vi induce a porre la fiducia su un provvedimento che dovrebbe rappresentare l'anima stessa del vostro stare insieme. Quella costrizione nello stare insieme che vi ha obbligato, e mai parola ha reso tanto giustizia, a far prestare giuramento a quella pletora di Ministri, Vice ministri, Sottosegretari invisibili di Dicasteri altrettanto invisibili.

Il Presidente del Consiglio ha parlato di diritto e dovere di governare, ma quel diritto-dovere, egregio Presidente, volete farlo passare attraverso una moltiplicazione delle poltrone, lo strappo delle norme costituzionali, il disprezzo delle consuetudini. E per realizzare tutto questo avete pure la necessità di porre il voto di fiducia.

Il 17 maggio 2006 il Governo Prodi giura nelle mani del Presidente della Repubblica e nel decreto presidenziale di nomina, pubblicato il 19 maggio, figurano 11 Ministri senza portafoglio e 14 Ministri con portafoglio. Alla fine del giuramento, il Presidente del Consiglio, annunciando la lista dei Ministri, menziona quattro Dicasteri inesistenti: solidarietà sociale, commercio internazionale, trasporti e istruzione.

Il 18 maggio 2006, in una apposita riunione del Consiglio dei ministri, viene emanato il decreto-legge n. 181 del 2006 che riordina le attribuzioni dei singoli Ministeri, creando 4 nuovi Dicasteri con portafoglio. Lo stesso giorno, e sulla base del decreto-legge emanato, il Presidente della Repubblica rinomina Ministri con portafoglio quattro precedenti - il giorno prima - Ministri senza portafoglio: Bianchi, Fioroni, Ferrero e Bonino, che mantiene anche la delega di Ministro senza portafoglio per gli affari europei.

L'opposizione, signor Presidente del Senato, contesta al Governo che si sia indotto il Presidente della Repubblica ad emanare un decreto in cui compaiono quattro Ministri senza portafoglio che si sa non essere tali, ma solo come appiglio formale a giustificare l'inesistenza di altrettanti Dicasteri, minando seriamente le prerogative presidenziali di controllo in merito alle funzioni dei Ministri proposti, introducendo nella prassi un precedente anomalo e pericoloso. Infatti, non è corretto il riferimento ai precedenti casi Gasparri e Sirchia, poiché essi giurarono un giorno dopo gli altri Ministri con portafoglio per permettere al Consiglio dei ministri, nel rispetto dei doveri istituzionali, per il rilievo che assume il giuramento, di provvedere all'opportuno riordino per creare i Dicasteri, di cui sarebbero divenuti titolari.

Signor Presidente, colleghi del Governo, avremmo voluto in quest'Aula ascoltare un dibattito franco e aperto, come ricordavano prima i nostri colleghi dell'UDC, i senatori Ciccanti ed Eufemi, ed altri colleghi del centro-destra.

Avremmo voluto discutere in questa autorevole Camera delle ragioni politiche per le quali si sta dividendo il Ministero delle infrastrutture tra Ministero dei trasporti e dei lavori pubblici. Oppure, avremmo voluto sapere se esista in questo Governo una politica della mobilità e se la funzione del Ministro dei trasporti possa risolvere in questo Paese i problemi del trasporto aereo, di quello ferroviario e delle emergenze in atto; se i problemi della mobilità delle merci e delle persone siano oggetto di una priorità politica sulla quale il Parlamento e il Senato della Repubblica sono chiamati ad esprimersi.

Signor Presidente, non abbiamo ascoltato nulla di tutto questo. Abbiamo parlato delle motivazioni per la risoluzione dei problemi interni di una maggioranza che stenta ad affermarsi dal punto di vista politico. Prendiamo atto che Bassanini abbia fallito la sua missione, almeno stando a quanto oggi questa maggioranza di centro-sinistra sta portando avanti.

Signor Presidente, che il vice ministro Visco a Napoli è il Ministro con delega sulla Guardia di finanza è per legge cosa di dubbia opportunità politica, perché la legge stessa non lo prevede. Signor Presidente, è una cosa mai avvenuta, e lo diciamo non tanto per fare nomi e cognomi, con tutto il rispetto per i colleghi che hanno assunto incarichi di Governo, ma perché ci preoccupa lo strappo verso le istituzioni.

Proprio per questa ragione non basta ancora, ed è fin troppo chiara la tentazione dell'attuale Governo di fare tabula rasa, fin dai primi passi, di tutto ciò che di buono finora è stato realizzato. Pensare di riformare tutto nell'arco di cinque anni è pur velleità. Ecco perché credo sia corretto invocare quel sano realismo che possa consentire a maggioranze politiche diverse di operare costruendo su quanto di valido è stato fatto da chi li ha preceduti. A questa prova di maturità politica, cui noi tutti siamo chiamati, maggioranza e opposizione, non possiamo sottrarci se abbiamo a cuore le sorti del nostro Paese.

Signor Presidente, mutatis mutandis. Purtroppo, i primi segnali che provengono dal Governo e da diversi Ministri vanno nella direzione opposta: dalla controriforma allo spoils system selvaggio. Solo pochi giorni fa il neo Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione aveva giustamente esaltato il ruolo che questa può giocare nel processo di rilancio della competitività del nostro Paese. Queste enunciazioni rischiano di restare tali, anche perché dai primi atti posti in essere dal Governo di centro-sinistra si intravede ben altra direzione di marcia, soprattutto in tema di semplificazione.

Questo provvedimento mette una seria ipoteca sulla politica di semplificazione che, in sostanza, viene sottratta al Ministro per le riforme e l'innovazione pubblica e, quindi, al Dipartimento della funzione pubblica.

Ho proprio l'impressione che, con la scusa della lotta agli sprechi, più volte annunciata da questo Governo, si voglia eliminare ogni regia politica sulla semplificazione e l'innovazione della pubblica amministrazione, facendola dissolvere nei meandri e nelle nebbie della Presidenza del Consiglio.

Come altro interpretare, signor Presidente, infatti, la decisione di sopprimere la Commissione per la semplificazione e la qualità della regolazione (istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica) e l'Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure, e la contestuale istituzione di un'identica commissione presso Palazzo Chigi? E proprio questa iniziativa non è isolata: le finalità ne appaiono chiaramente comprensibili alla luce della ventilata ipotesi di svuotamento dei grandi centri di formazione pubblica (come il FORMEZ e la Scuola superiore della pubblica amministrazione) e di interventi come quelli già assunti nel settore delle politiche culturali, tutto per assegnare posti a qualche illustre vittima della campagna elettorale.

Cosa potrà mai ricavare il Paese da un Governo che occupa il proprio tempo a industriarsi su come tirare a campare? Certamente nulla di buono: non avrà sicuramente la stabilità di Governo che noi abbiamo saputo garantire in cinque anni, fondamentale per lo sviluppo e la competitività del Paese.

Siete maggioranza di poltrone nelle istituzioni, ma minoranza politica nel Paese. (Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 379
e della questione di fiducia(ore 18,58)

 GAGLIARDI (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GAGLIARDI (RC-SE). Signor Presidente, colleghe e colleghi, la mia dichiarazione di voto sarà molto più coincisa di quella del collega che mi ha preceduto: il Gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea voterà la fiducia al Governo. Non è un atto dovuto, ma una scelta politica convinta che muove, prima di tutto, dalla constatazione di un'urgenza politica, ossia la necessità di garantire al Governo, che ha già ricevuto, da alcune settimane, la fiducia del Parlamento, la possibilità e la pienezza di operare nei propri poteri, anche dal punto di vista strutturale.

Questo, e non altro, è il contenuto del decreto-legge n. 181 del 2006, che da più di un mese occupa il lavoro di questo palazzo. Mi esprimerò, forse, in termini da neofita, ma credo che in tale vicenda vi sia un elemento di ritualità veramente molto difficile da capire. Abbiamo discusso il decreto-legge al nostro esame come la procedura stabilisce: ne abbiamo votato i requisiti di costituzionalità, ne abbiamo discusso il merito all'interno delle Commissioni, abbiamo già provato ad approvarlo, come ramo del Parlamento, nella non esaltante giornata che abbiamo vissuto qui la scorsa settimana.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI(ore 19)

 

(Segue GAGLIARDI). Quale è la ragione di tanto soffermarsi su questo decreto? Credo che, al fondo, ve ne sia una che prevale su tutte le altre: l'opposizione di centro-destra sceglie di assumere, anche su un decreto di tale natura funzionale, un atteggiamento ostruzionistico, teso semplicemente a non far funzionare nulla, ...

 

STORACE (AN). Ma dov'è l'ostruzionismo?!

 

GAGLIARDI (RC-SE). ... un accanimento oppositivo assolutamente cieco. Di fronte a tale comportamento e, quindi, a tale mancanza di orizzonti, all'attuale maggioranza non resta che il ricorso al voto di fiducia, di cui noi per primi avvertiamo i limiti, e di cui conosciamo, appunto, i pericoli dal punto di vista della normalità e della dialettica democratica.

Eppure, a questo ci costringete.

Lungi da me dare alla destra, ai colleghi del centro-destra, dei consigli su come comportarsi. Ma se posso citare la nostra compagna Lidia Menapace, vorrei utilizzare questa circostanza per ribadire che l'ostruzionismo è un diritto del tutto lecito. Io sono a favore di questo diritto; certamente non è una politica, non è una scelta che in qualche misura può contenere al proprio interno la possibilità di fare qualcosa di utile per il Paese e per la stessa centralità del Parlamento che viene periodicamente invocata.

A mio avviso, dovremmo tutti riflettere proprio a proposito di questo faticoso, lungo e non so quanto commendevole sforzo collettivo; dovremmo iniziare una riflessione sui meccanismi profondi della politica e sulla crisi di rappresentanza di cui la politica tutta soffre profondamente e che io penso sia l'ora di mettere a tema.

In ogni caso, solo due parole sul merito di questo decreto.

Non credo che la composizione del Governo attuale sia la migliore delle composizioni possibili; non so neanche in cosa consista un Governo composto al meglio. Per esempio, di sicuro il numero dei Ministri e dei Sottosegretari è eccessivo e sovrabbondante, naturalmente anche a causa di una legge elettorale che, essendo riuscita per merito del Governo precedente a coniugare il peggio del sistema maggioritario e il peggio di quello proporzionale, fornisce a qualunque piccola corrente, subcorrente, microforza politica un potere di ricatto straordinario rispetto alla logica delle coalizioni.

Per esempio, è evidente che per noi l'istituzione di Ministeri come quello della famiglia o anche quello sui giovani e lo sport, a dispetto del fatto che siano stati affidati a ottime Ministre, non è chiaro che cosa significhi dal punto di vista delle loro competenze effettive e della determinazione dei loro contenuti. Tuttavia, ritengo che nell'insieme questo decreto disegni una squadra di Governo positiva, con alcune sperimentazioni, con alcuni punti di innovazione, a cui si può guardare credo con fiducia.

Per esempio, il fatto che le competenze in tema di turismo vadano insieme a quelle sui beni culturali può rappresentare una buona possibilità per lo sviluppo dei beni culturali stessi.

Come pure, credo sia stato molto positivo l'aver creato al posto delle attività produttive un Ministero vero e proprio per lo sviluppo economico, proprio per sancire che le ambizioni di questo Governo non sono soltanto quelle di risanare i conti, ma anche quelle volte a mettere in moto una dinamica virtuosa tra nuovo sviluppo economico e nuova qualità sociale.

Infine, per citare una questione che mi sta particolarmente a cuore, penso che il Ministero dell'università possa essere una buona occasione per sviluppare nei termini necessari la ricerca scientifica ed il sapere alto di questo Paese.

Resta l'elemento di fondo, ed anche la forza di un progetto politico che è forse più importante di come sono fatti i Ministeri.

Il Governo Prodi ha espresso finora una potenzialità di tipo collegiale a nostro parere elevata. Ne è una prova la recente manovrina economica (Commenti del senatore Storace), il provvedimento Bersani di cui tanto si discute e che costituisce la prova provata che si può lavorare collegialmente nella direzione di marcia che abbiamo detto. E non è certo questa l'ultima delle ragioni per cui oggi possiamo confermare il nostro voto di fiducia a questo Governo e a questa maggioranza. (Applausi dal Gruppo RC-SE. Congratulazioni).

STORACE (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

STORACE (AN). Signor Presidente, onorevoli senatori e senatrici, onorevoli rappresentanti del Governo più numeroso della storia dalla Repubblica: vorrei esordire richiamando quanto sostenuto dalla senatrice Gagliardi, che è molto meglio quando scrive sul suo giornale contro i Governi che quando li difende a parole. Oggettivamente, e mi permetterà il Presidente di rivolgermi ai colleghi della coalizione del centro-destra, dal dibattito emerge una grande differenza: la nostra rivendicazione di diritti in nome dei cittadini e la vergogna di chi si trova a dover sostenere un Esecutivo che per nascere ha bisogno di strozzare il dibattito per sistemare 102 persone al governo del Paese. Credo che questo sia un pessimo esempio di inizio del nuovo Esecutivo.

Mi permetterà il Presidente dell'Assemblea di rivolgere anche un personale ringraziamento al senatore Malan. Lo voglio fare proprio per quello che è successo la scorsa settimana in quest'Aula. Il senatore Malan ci ha ricordato che non c'è stato ostruzionismo in Aula: abbiamo di fronte un Governo che ha posto la questione di fiducia di fronte a soli 40 emendamenti dell'opposizione. Credo che ciò sia molto grave, vuol dire che non c'è rispetto per il dialogo con l'opposizione. Poi non ci lamentiamo: se non c'è dialogo con l'opposizione, non c'è dialogo con le categorie, c'è lo scontro sociale nel Paese. Credo che ogni volta che si rifiuta il dialogo vi sia materia di riflessione.

Ma c'è delusione soprattutto per come avete cominciato a muovervi. Vedete, ciascuno di noi ha fatto la campagna elettorale. Voi l'avete vinta aritmeticamente, ma dovete ancora conquistarvi politicamente la stima e la fiducia dei cittadini. Avete ingannato i vostri elettori annunciando che avreste messo sul banco dei provvedimenti da abrogare leggi importanti di cui siamo orgogliosi, penso alla riforma Moratti, alla riforma Biagi, alle iniziative contro la droga e l'immigrazione clandestina. La prima riforma che il centro‑sinistra cancella è la riforma del centro‑sinistra firmata Bassanini, anche questo caratterizza la cifra politica della coalizione oggi al potere in Italia.

Onorevoli colleghi, le ragioni di merito che portano Alleanza Nazionale a schierarsi contro questo decreto sono state sufficientemente esposte dai colleghi della coalizione, segnatamente dai colleghi Valditara e Saporito. Questo decreto è un pasticcio; per questo la senatrice Gagliardi si chiedeva poc'anzi quale possa essere la composizione migliore del Governo. Certo, non quel guazzabuglio di norme cui avete dato vita per tentare di sistemare 102 posti a tavola.

Abbiamo tentato di fare una proposta politica agli italiani, quella di continuità con un Governo durato cinque anni. Non abbiamo messo la fiducia sull'atto di nascita del nostro Governo, abbiamo tentato di indicare un orizzonte. I cittadini si sono fidati delle parole che avete scritto nel vostro programma.

Da questo punto di vista voglio ringraziare la senatrice De Petris per aver affermato che non è vero che in questo caso vi sia stato un gioco di poltrone. Vedete, bisogna che vi mettiate d'accordo fra voi. Se questo dibattito fosse stato oggi alla Camera, avreste sentito il segretario del partito della Rosa nel Pugno, che avete cancellato da quest'Aula, affermare: «Quello che non accetto sono le dichiarazioni di alcuni rappresentanti dell'Ulivo che sulla composizione del Governo hanno detto "siamo stato costretti ad accontentare i piccoli partiti". L'onorevole Boselli dice che è falso, è vero l'esatto contrario: «Sono stati Margherita e DS a fare il pieno di poltrone ben oltre la loro forza elettorale».

Un collega della Lega nella discussione ha ricordato quanto avete scritto nel programma dell'Unione, dove a pagina 22 (e voglio ringraziare il ministro Di Pietro per pubblicarlo ancora nel suo sito, perché il programma dell'Unione è diventato introvabile) accusavate il Governo Berlusconi di aver aumentato il numero dei direttori generali a dispetto «della drastica riduzione del numero dei Ministeri realizzata dal centro-sinistra».

Il centro-sinistra, alla guida di tante Regioni e di tanti Comuni, ha la responsabilità, scrivono nel programma con cui hanno preso in giro gli elettori, di affermare un forte principio di trasparenza e di riduzione dei costi della politica.

Onorevoli colleghi, avete talmente ridotto i costi della politica che i membri del Governo sono due in più del Parlamento dello Stato di Israele: questa è la realtà che avete messo in campo e di cui dovreste vergognarvi di fronte ai vostri elettori! (Applausi dai Gruppi AN e FI).

Credo che ci sarà molto da discutere in questo Parlamento. Poc'anzi, il Presidente di turno dell'Assemblea ha annunciato le prossime tappe che vedranno quest'Aula costretta al bavaglio (altro che ostruzionismo!), perché sarete costretti a procedere a colpi di fiducia. È stato poc'anzi annunciato che il decreto-legge del ministro Bersani aveva così tante ragioni di necessità e di urgenza che per mettersi d'accordo sulle virgole si è aspettato cinque o sei giorni per la pubblicazione e la trasmissione al Senato della Repubblica. Anche lì avrete 25 giorni per poter discutere a colpi di fiducia tra Senato e Camera.

Dove porta, Ministri del Governo più numeroso della Repubblica, questa strada? Vorremmo sapere se avete intenzione di non parlare più con nessuno in questo Paese: con il Parlamento, con le categorie e con le forze sociali. Abbiamo il diritto di poter discutere, di poter negoziare, di vederci approvare o respingere proposte emendative.

Presidente Calderoli, la prego di farsi interprete con il Presidente del Senato, perché non è pensabile che il Senato sia supino di fronte alla volontà di un Governo il quale pensa che quest'Aula non sia autorizzata a discutere nemmeno un emendamento.

Qualche seduta fa è capitato anche di vedere il Presidente del Senato togliere la parola al Presidente del Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale. Una semplice regola di bon ton parlamentare dovrebbe portare a rispettare l'opposizione quando parla attraverso la bocca dei leader che la rappresentano. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

Ecco perché vi invitiamo a seguire veramente le regole della democrazia in quest'Aula. Non si può, presidente Calderoli, assistere allo spettacolo di un Governo, di una maggioranza e di una coalizione che improvvisamente scoprono il furore ideologico, si scagliano contro alcune categorie, e poi protestano perché delle categorie che sono state ignorate persino nel diritto di consultazione esercitano il loro diritto alla protesta.

Vorrei sapere dov'è finita quella sinistra che un tempo coccolava i no global e adesso se la prende con tassisti e farmacisti! Vorrei sapere se protestare per il lavoro è diventato un reato nel nostro Paese. Vorrei sapere se in quest'Aula avremo la possibilità di discutere anche rappresentando gli interessi delle categorie che in questo momento soffrono i colpi di coda che già dall'inizio questo Governo sferra contro di loro.

Allora, Presidente, confermando l'espressione contraria di Alleanza Nazionale nei confronti del decreto sul cosiddetto spacchettamento dei Ministeri, auguro a questo Governo di fare ben poca strada. Se pensate di farne tanta, andrete fuoristrada e noi sorrideremo quando non vedremo nemmeno un tassista a soccorrervi. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

PRESIDENTE. Senatore Storace, per amore della verità e della storia, devo dire che anch'io ho tolto la parola ad un Capogruppo e l'ho anche espulso quando se lo meritava. Ovviamente da una parte e dall'altra.

PASTORE (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PASTORE (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, questo decreto-legge e soprattutto il maxiemendamento che lo ha enormemente ampliato non ci piacciono per varie ragioni.

Innanzitutto per il contenuto. Infatti, quando si giustifica un intervento legislativo che la nostra Costituzione disegna come intervento fondato su ragioni eccezionali e urgenti, non ci si può giustificare con il fatto che un Governo nel suo programma ha degli obiettivi da realizzare e per realizzarli deve scompaginare, rimodellare, ristrutturare l'organizzazione dello Stato e che quindi è giusto, secondo questo Governo, riscrivere l'organizzazione ministeriale in tutti i suoi aspetti.

Voglio ricordare ai colleghi che non a caso l'articolo 97 della Costituzione prevede per la pubblica amministrazione una riserva di legge. Noi non siamo in un sistema ad amministrazione leggera, quale può essere quello statunitense, in cui i governi hanno delle strutture collaterali pressoché inesistenti, che modellano di volta in volta, a seconda degli obiettivi che intendono realizzare.

Noi abbiamo una struttura rigida, di ispirazione continentale, che, proprio perché fatta di dirigenti di prima e di seconda fascia, di uffici, di direttori, di dipartimenti, di persone in carne ed ossa, richiede, quando si modificano queste strutture, che ci sia l'intervento più alto che la nostra Costituzione prevede: l'intervento del Parlamento.

Voglio far presente, colleghi, che il centro-destra ha avuto il torto di essere rispettoso delle istituzioni, di quelle istituzioni che voi, il vostro Presidente Prodi e tutti quelli che lo hanno seguito hanno manipolato e modificato e che noi ci siamo trovati nel 2001 a dover assumere come fondamento della nostra azione politica. Mi riferisco alla riforma Bassanini, ma mi riferisco anche alla riforma del Titolo V della Costituzione, che noi abbiamo rispettato e abbiamo cercato di attuare.

Voi, invece, appena arrivati a riconquistare questa risicata maggioranza parlamentare in Senato e numerica, elettorale alla Camera, avete rinnegato il vostro passato di semplificatori, di modernizzatori, di organizzatori scrupolosi ed efficientisti dello Stato, solo per sistemare - diciamolo chiaramente - in maniera opportuna, con un'operazione prima fatta con l'ascia e poi, tramite il maxiemendamento, fatta con il bisturi, un'operazione di sistemazione, di collocamento di Ministri, Vice ministri e Sottosegretari. (Applausi dal Gruppo FI).

Quello che ci viene rimproverato è che anche noi abbiamo avuto l'ardire nel 2001, a riforma amministrativa non ancora attuata, di pretendere, di chiedere di far approvare dal Parlamento l'istituzione - udite, udite - di due Ministeri. Quali ministeri? La salute e le comunicazioni. I Ministeri passarono da 12 a 14; oggi i Ministeri sono 18, ma avete dimenticato di cancellare quei Vice ministri che furono istituiti proprio per sopperire alla drastica riduzione dei Ministeri. È evidente allora che il numero di Ministri, Sottosegretari e Vice ministri lievita e arriva a cifre vertiginose.

Noi allora criticammo la riforma Bassanini in alcune parti, però ne approvammo lo spirito riformatore. Voi oggi avete buttato una vostra creatura nel cestino! Questo è il risultato di questa squallida operazione di potere. (Applausi dal Gruppo FI).

Questo decreto-legge ci indigna anche, consentitemi di dirlo, per il teatrino squallido e vergognoso che ha comunicato all'esterno la nascita di questo Governo. Sono veramente angosciato e indignato se ricordo quell'immagine del presidente Prodi che, ricevuta fresca fresca la nomina dal Presidente della Repubblica, annunciava con una faccia di bronzo invidiabile che aveva nominato dei Ministri, Tizio, Caio e Sempronio, a guida di Ministeri inesistenti che la nostra legge ordinaria, che è la sola che può modificare i Ministeri, non prevedeva. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

Sono convinto che il presidente Napolitano non abbia partecipato e fosse all'oscuro di questo squallido teatrino, ma la memoria degli italiani, e la nostra memoria, questo squallido teatrino lo ha impresso ed è un punto negativo, molto negativo della nascita di questo Governo.

Infine, giungo all'ultimo passaggio, cioè la fiducia. Ho ascoltato, direi sorridendo, l'intervento di qualche collega, evidentemente alle prime armi, che, pur appartenendo a uno schieramento di sinistra che dovrebbe avere molto a cuore le guarentigie, le garanzie, le prerogative dell'opposizione, diceva che la fiducia è stata posta perché dovevamo impedire l'impiego, il feroce impiego (non so quale altro aggettivo usare) dell'ostruzionismo del centro-destra. Ebbene, 40 emendamenti, come è stato ricordato, sono l'ostruzionismo di quest'Aula! (Applausi dal Gruppo FI).

Amici, se avete assistito alle sedute della passata legislatura, vi ricordate le centinaia, le migliaia di emendamenti che abbiamo votato in quest'Aula? Forse il presidente Prodi questo non lo ricorda, perché addirittura ha attribuito alla maggioranza della passata legislatura il ricorso al voto di fiducia per la riforma Costituzionale. Il presidente Prodi si deve vergognare o per aver detto una falsità o perché evidentemente la sua memoria, come altre facoltà, comincia a vacillare! (Commenti del senatore Garraffa).

Ritengo che la fiducia sia un atto estremo e non è possibile che i due provvedimenti più importanti di questo inizio di legislatura siano stati approvati con voto di fiducia. Tra l'altro, il provvedimento precedente era un decreto-legge nato dal Governo Berlusconi e ci siamo trovati nel paradosso di votare noi contro quel decreto-legge perché era stato profondamente alterato dal centro-sinistra con emendamenti che sono serviti a bloccare, a ritardare le riforme del centro-destra.

Colleghi, l'ho già detto una volta in quest'Aula e lo ripeto: in realtà quello che caratterizza il centro-sinistra è una sorta di pentimento rispetto alle scelte che fa. Il pentimento può essere dettato da tante ragioni: anche da una sincera riconsiderazione di certe scelte fatte, cosa che non avviene in questo caso. Dobbiamo però anche renderci conto che i nostri pentimenti ricadono sulle spalle, sulle responsabilità, sulla vita di persone, di famiglie, di imprese e quindi dobbiamo essere estremamente responsabili quando assumiamo il pentimento come guida delle nostre scelte.

Il Governo Prodi, secondo me, ha già perso, con questo decreto, la sua credibilità, e ancora di più la perderà con il decreto-legge che presto avremo all'esame del Senato, il cosiddetto decreto-legge sulla competitività, perché ha omesso di seguire le procedure per le quali si era impegnato, la concertazione o quantomeno la consultazione delle categorie. (Richiami del Presidente). Concludo, signor Presidente.

Quel decreto-legge (mi riferisco a quello che fra qualche settimana esamineremo qui) è stato adottato senza preavvisi, così come senza preavvisi il ladro entra in casa e il rapinatore entra nella banca armato. E senza preavviso, Presidente, anche per il ministro Mastella, che è qui presente, e che probabilmente quella notte, durante la quale quel decreto fu adottato, o era appisolato o dormiva un sonno profondo. Spero che il ministro Mastella si svegli, apra gli occhi e capisca quale danno sta facendo al nostro Paese. (Applausi dai Gruppi FI e AN. Congratulazioni).

*BRUTTI Massimo (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BRUTTI Massimo (Ulivo). Signor Presidente, cercherò di parlare con un tono di voce più basso di quello usato dal collega Pastore, per spiegare le ragioni del nostro voto favorevole a questo decreto-legge.

È un provvedimento di rilievo decisivo per il Governo del Paese, è una riorganizzazione dell'Esecutivo attuata mediante lo strumento del decreto‑legge. Si tratta di una scelta legittima, come ha riconosciuto in questo dibattito il collega Stanca nel suo argomentato intervento, con il quale non sono d'accordo, ma che ho apprezzato. La convinzione del Governo e della maggioranza è che tale assetto corrisponda a criteri di funzionalità: questo lo vedremo alla prova dei fatti, è inutile dirlo ora, bisogna aspettare la concreta realizzazione dell'attività di Governo con questo assetto.

La ragione di tale distribuzione delle competenze non è soltanto rappresentata da un'astratta definizione dei settori di attività; non è la materia dell'attività di Governo a postulare le partizioni organizzative, se non nelle grandi linee, nel disegno delle strutture amministrative fondamentali. Vi sono però, colleghi, aree comuni, competenze che convergono, interventi che si incrociano. Ebbene, come si predispongono e come si ordinano reciprocamente le attività omogenee, affini e contigue? Nel decreto vi è un'articolata risposta a questa domanda.

Richiamo soltanto alcuni esempi: al Ministero dello sviluppo economico è attribuita anche la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; alla Presidenza del Consiglio è attribuito il coordinamento della segreteria del CIPE, essendo già il Comitato affidato alla Presidenza stessa; sono ulteriormente definite le competenze del Ministero dei trasporti e del Ministero delle infrastrutture.

Come impugnare e respingere tale aggregazione di materie, che corrisponde a una valutazione compiuta dal Governo circa l'esercizio delle attività di sua competenza? Come mettere in dubbio una scelta come quella dell'affidamento al Ministero della solidarietà sociale delle funzioni in materia di politica antidroga o delle funzioni relative al servizio civile nazionale o delle funzioni in materia di politiche sociali e di assistenza, o dei compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati? Come mettere in discussione tutto questo, collega Baccini, senza entrare in una valutazione tutta politica, che il Governo assume responsabilmente e della quale quindi risponderà al Parlamento e agli elettori, ma alla prova dei fatti? Non credo che, a priori, si possa bollare o giudicare negativamente un'organizzazione dell'Esecutivo che il Governo ritiene utile e giovevole al proprio lavoro.

Voglio richiamare poi alcuni elementi strutturali, alcune decisioni su questo assetto del Governo rispetto ai quali si è usato un po' il bisturi. È stata modificata la disciplina degli uffici di diretta collaborazione: ciò significa che tutte le assegnazioni di personale, compresi gli incarichi, anche di livello dirigenziale, le consulenze, i contratti - anche a termine - decadono automaticamente al momento del cambio di Governo, ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Questo serve a mettere ordine.

È prevista una riduzione del personale dei Vice ministri; nel vostro Governo tale personale è arrivato ad essere tre volte il personale assegnato ai Sottosegretari. Nel 2004, 783 milioni di euro sono stati destinati alle consulenze, mentre nel 2005 mezzo punto di PIL è stato destinato alle spese per consulenze e poi 195 milioni di euro alle spese per le segreterie.

Abbiamo avuto cioè nel 2005 mezzo punto di PIL destinato alle spese per consulenze e 195 milioni di euro destinati alle spese per le segreterie dei componenti del Governo (Ministri, Vice ministri, Sottosegretari).

Di che cosa stiamo parlando? Dov'è la moralizzazione che avete sbandierato? In realtà, è il vostro Governo che ha moltiplicato posti, prebende, retribuzioni, consulenze, fino a dar luogo al rapporto allarmato ed allarmante della Corte dei conti; e puntualmente, dopo quel rapporto, è arrivato l'attacco del ministro della giustizia Castelli alla Corte dei conti, oltre che alla magistratura ordinaria.

Mi pare che vi sia un'altra misura, in questo provvedimento, degna di essere sottolineata: la soppressione di una norma che era contenuta nella legge del 10 febbraio 2006, relativa alle professioni sanitarie, in base alla quale fra i requisiti per essere nominati direttori generali delle ASL era stato ricompreso anche l'espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato, nonché di consigliere regionale. Questa è, cari colleghi, una misura non solo di razionalizzazione ma anche di moralizzazione, che è compresa in questo provvedimento e della quale noi difendiamo la validità.

È stato usato lo strumento del decreto-legge perché, signor Presidente, l'opinione del Governo - che noi condividiamo - era che il cambiamento dovesse essere realizzato subito. Mi domando: la necessità e l'urgenza sono connotazioni oggettive, sono condizioni naturali non opinabili, la necessità e l'urgenza sono requisiti che si verificano soltanto quando c'è un terremoto o un nubifragio, oppure possono connettersi a scelte di indirizzo politico? Possono essere legate alla valutazione che il Governo formula circa la necessità e l'urgenza di provvedimenti ai fini della realizzazione del suo programma?

Io penso che sia così e che i requisiti della necessità e dell'urgenza possano essere riferiti alla valutazione che il Governo formula circa la rilevanza, l'essenzialità di un provvedimento ai fini della propria organizzazione e dell'attuazione del suo programma, in quanto il Governo valuta che il rinvio di quel provvedimento potrebbe pregiudicare la sua azione e la realizzazione del suo programma. (Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).

C'è una distribuzione di responsabilità in questo assetto del Governo, che è pensato come condizione e fattore di stabilità del Governo stesso. È chiaro che l'opposizione non può condividere la valutazione circa l'urgenza di queste misure e naturalmente non è tenuta a farsi carico delle esigenze politiche che muovono il Governo; del resto, qualsiasi provvedimento che adottiamo in quest'Aula non può accontentare tutti.

Ricordo, signor Presidente, le parole che Tito Livio mette in bocca al vecchio Catone: «Nulla lex satis commoda omnibus est», cioè nessuna legge è sufficientemente vantaggiosa per tutti. Ogni legge comporta una scelta, ogni provvedimento sta da una parte e quindi noi non pretendiamo che su questo decreto‑legge vi sia il vostro assenso e neanche la vostra benevolenza, anzi riteniamo che per provvedimenti come questi, dei quali il Governo si assume la responsabilità, debba essere la disponibilità del Governo e della maggioranza al dibattito politico, al dibattito parlamentare, anche se poi arriva il momento di decidere (Brusìo in Aula. Richiami del Presidente) e di farlo in tempi ragionevoli ai fini dell'impegno che il Governo si propone.

Ho ascoltato gli ultimi interventi assai vibranti. Si parlava del dialogo che è necessario sviluppare in quest'Aula; vorrei dire molto sommessamente ai colleghi dell'opposizione che il dialogo, per quanto riguarda noi, il nostro impegno e la nostra disponibilità, ci sarà. E tuttavia vorrei dire altrettanto sommessamente, ma con fermezza, a tutti i colleghi dell'opposizione ed al collega Malan in particolare, che noi non consentiremo che i lavori del Senato si trasformino in una cattiva imitazione della corrida.(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente)

Detto ciò, possiamo continuare a lavorare insieme, ciascuno con le proprie responsabilità e con le proprie scelte e proprio per questo il Gruppo dell'Ulivo voterà convinto la fiducia su questo decreto‑legge e al Governo. (Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE e IU-Verdi-Com).

PRESIDENTE. Mi scuso per l'atteggiamento poco qualificante dell'Assemblea; è l'ultima volta che accetto che una dichiarazione di voto si svolga in una situazione «di mercato», perché questo è quello che abbiamo avuto di fronte mentre stavano parlando i rappresentanti dei Gruppi principali.

Dalla prossima volta uno per parte andrà fuori per dare l'esempio; non è obbligatorio stare qui, ma se si decide di starci, ci si sta mantenendo un certo atteggiamento. (Generali applausi).

 

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.2000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 379 di conversione del decreto-legge n. 181, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione, e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento del Senato, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Indíco pertanto la votazione nominale con appello dell'emendamento 1.2000, presentato dal Governo, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza.

Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Hanno chiesto e ho concesso di far votare per primi i senatori Colombo Emilio, Cossiga, Levi-Montalcini, Lusi, Mancino, Montino, Serafini e Vernetti.

Invito il senatore segretario a registrarne il voto.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Bodini).

 

Invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Bodini.

 

EUFEMI,segretario, fa l'appello.

 

(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza ilpresidente MARINI- ore 19,50 -).

 

Rispondono i senatori:

Adragna, Albonetti, Alfonzi, Allocca, Amati, Angius

Baio Dossi, Banti, Barbato, Barbieri, Barbolini, Bassoli, Battaglia Giovanni, Bellini, Benvenuto, Bettini, Bianco, Binetti, Bobba, Boccia Antonio, Boccia Maria Luisa, Bodini, Bonadonna, Bordon, Bosone, Brisca Menapace, Bruno, Brutti Massimo, Brutti Paolo, Bubbico, Bulgarelli

Cabras, Caforio, Calvi, Capelli, Caprili, Carloni, Casson, Colombo Emilio, Colombo Furio, Confalonieri, Cossiga, Cossutta, Cusumano

D'Ambrosio, D'Amico, Danieli, De Gregorio, Del Roio, De Petris, De Simone, Di Lello Finuoli, Dini, Di Siena, Donati

Emprin Gilardini, Enriques

Fazio, Ferrante, Filippi, Finocchiaro, Fisichella, Fontana, Formisano, Franco Vittoria, Fuda

Gagliardi, Galardi, Garraffa, Gasbarri, Giambrone, Giannini, Giaretta, Grassi

Iovene

Ladu, Latorre, Legnini, Levi-Montalcini, Liotta, Livi Bacci, Lusi

Maccanico, Magistrelli, Magnolfi, Malabarba, Mancino, Manzella, Manzione, Marino, Maritati, Martone, Massa, Mastella, Mazzarello, Mele, Mercatali, Micheloni, Molinari, Mongiello, Montalbano, Montino, Morando, Morgando

Nardini, Negri, Nieddu

Palermi, Palermo, Papania, Pasetto, Pecoraro Scanio, Pegorer, Pellegatta, Perrin, Peterlini, Pignedoli, Pinza, Pinzger, Pisa, Polito, Pollastri, Procacci

Rame, Randazzo, Ranieri, Ripamonti, Roilo, Ronchi, Rossa, Rossi Fernando, Rossi Paolo, Rubinato, Russo Spena

Salvi, Scalera, Scarpetti, Serafini, Silvestri, Sinisi, Sodano, Soliani

Tecce, Thaler Ausserhofer, Tibaldi, Tonini, Treu, Turano, Turco, Turigliatto

Valpiana, Vano, Vernetti, Villecco Calipari, Villone, Vitali

Zanda, Zanone, Zavoli, Zuccherini

 

Risponde no il senatore:

Eufemi.

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.2000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 379, di conversione in legge del decreto-legge n. 181 del 2006, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia:

 

Senatori votanti

 

161

Maggioranza

 

81

Favorevoli

 

160

Contrari

 

1

 

Il Senato approva. (Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com, Aut, Misto-IdV e Misto-Pop-Udeur).

 

Restano pertanto preclusi tutti gli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge n. 181.

 


Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri (379)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e di organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri (379)

(Nuovo titolo)

 

 

EMENDAMENTO 1.2000, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.2000

IL GOVERNO

Approvato

L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1

1. Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, è convertito in legge con le modificazioni apportate in allegato alla presente legge.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri con le disposizioni di cui al decreto-legge n. 181 del 2006, come modificato dalla presente legge.

3. Nell’attuazione della delega di cui al comma 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

b) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa;

c) esplicita e analitica indicazione delle norme abrogate;

d) aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;

e) revisione del numero dei dipartimenti e delle direzioni generali, previste dal decreto legislativo n. 300 del 1999, sulla base di quanto disposto dal comma 23, dell’articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, come modificato dalla presente legge, nel rispetto del principio di invarianza della spesa di cui al comma 25 dell'articolo 1, del medesimo decreto.

4. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati. Sugli schemi, predisposti sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi ciascuno nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati .

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.".

Conseguentemente al titolo del disegno di legge sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e di organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri".

 

Allegato

MODIFICHE APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

 

All’articolo 1, apportare le seguenti modifiche:

"a) Al comma 1, capoverso 1:

1) sostituire le parole: "Ministero dell’istruzione" con le seguenti: "Ministero della pubblica istruzione";

2) sostituire le parole: "Ministero dei beni e delle attività culturali" con le seguenti: "Ministero per i beni e le attività culturali";

3) sostituire le parole: "Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio" con le seguenti: "Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare";

4) sostituire le parole: "Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali" con le seguenti: "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali";

b) sostituire il comma 2 con i seguenti:

"2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sotto utilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto previsto dal comma 19-bis del presente articolo, e per le funzioni della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica, la quale è trasferita alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale. Sono trasferiti, altresì alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e l’Unità tecnica - finanza di progetto (UTPF) di cui all’articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2-bis. All’articolo 23, al comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le parole: "programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione".

2-ter. All’articolo 27, comma 2, alinea, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole da: "secondo il principio di" fino a: "politica industriale", sono sostituite dalle seguenti: ", ivi inclusi gli interventi in favore delle aree sotto utilizzate, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale".

2-quater. L’articolo 16, decimo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, è sostituito dal seguente: "Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2-quinquies. L’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, è abrogato.";

c) al comma 3, sostituire le parole: "Ministero dello sviluppo economico" con le seguenti: "Ministero delle attività produttive";

d) al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Il Ministero dei trasporti propone, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilità, ed esprime, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture. All’articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «integrazione modale fra i sistemi di trasporto» sono soppresse.";

e) sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. È istituito il Ministero della solidarietà sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale: le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di politiche sociali e di assistenza, fatto salvo quanto disposto dal comma 19 del presente articolo; i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 46, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e neo comunitari, nonché i compiti di coordinamento delle politiche per l’integrazione degli stranieri immigrati. Restano ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di politiche previdenziali. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni aventi natura assistenziale o previdenziale, nonché delle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore; possono essere, altresì, individuate forme di avvalimento per l’esercizio delle rispettive funzioni. Sono altresì trasferiti al Ministero della solidarietà sociale, con le inerenti risorse finanziarie e con l’"Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze" di cui al comma 556 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri. L’articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 è abrogato. Il personale in servizio presso il soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga è assegnato alle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatto comunque salvo quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Sono, in fine, trasferite al Ministero della solidarietà sociale le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64 ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per l’esercizio delle quali il Ministero si avvale delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali. Il Ministro esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull’Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù.";

f) al comma 7:

§           nel primo periodo sostituire le parole: "Ministero dell’istruzione", con le seguenti: "Ministero della pubblica istruzione";

2) nel secondo periodo dopo le parole: "decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", aggiungere le seguenti: ", ad eccezione di quelle riguardanti le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.";

g) al comma 8, dopo le parole: "decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300" aggiungere le seguenti: ", nonché quelle in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica";

h) dopo il comma 8 inserire il seguente:

"8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell’università e della ricerca si articolano in dipartimenti. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello del Ministero della solidarietà sociale e del Ministero del commercio internazionale.";

i) al comma 9, sopprimere il primo periodo e al secondo periodo le parole: «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali» sono istituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

l) dopo il comma 9, inserire i seguenti:

"9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata, disciplinate a tutti gli effetti dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l’uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, sono abrogate ad eccezione dell'articolo 2, dell'articolo 5, commi 2, 3 e 5 e dell’articolo 6. E’ abrogato, altresì, il comma 227 dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'articolo 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'articolo 214 del citato regio decreto. Per tutti gli altri consorzi, i commissari in carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006, alla ricostituzione degli organi statutari e cessano, in pari data, dall’incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti alle disposizioni del codice civile entro il 30 giugno 2007.

9-ter. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, le parole da: ", ivi compresi la registrazione a livello internazionale", fino alle parole: "specialità tradizionali garantite" sono soppresse.";

m) dopo il comma 10, inserire i seguenti:

"10-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto e al fine di assicurare il funzionamento delle strutture trasferite, gli incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito delle predette strutture ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal comma 23 del presente articolo, possono essere mantenuti sino alla scadenza attualmente prevista per ciascuno di essi anche in deroga ai contingenti indicati dai citati commi 5-bis e 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni che utilizzano i predetti contingenti in deroga e limitatamente agli stessi, possono conferire, relativamente ai contratti in corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007, alla rispettiva scadenza, nuovi incarichi dirigenziali, di durata non superiore al 30 giugno 2008.

10-ter. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, le amministrazioni cedenti rendono temporaneamente indisponibili un numero di incarichi corrispondente a quello di cui al comma 10-bis del presente articolo, fino alla scadenza dei relativi termini. Con il provvedimento di cui al comma 10 del presente articolo, e in relazione alle strutture trasferite, si procede all’individuazione degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, da parte delle amministrazioni di cui al predetto comma 10-bis.";

n) sostituire il comma 11 con il seguente:

"11. La denominazione: "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: "Ministero delle politiche agricole e forestali";

o) al comma 12, sostituire le parole: "dal comma 13" con le seguenti: "dai commi 13, 19 e 19-bis";

p) dopo il comma 13, inserire il seguente:

"13-bis. La denominazione: "Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare" sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: "Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio";

q) al comma 16, sostituire le parole: "Ministero dell’istruzione" con le seguenti: "Ministero della pubblica istruzione";

r) sostituire il comma 19 con i seguenti:

"19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri:

a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'istituto per il credito sportivo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali;

b) le funzioni di vigilanza sull’Agenzia dei segretari comunali e provinciali nonché sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale;

c) l’iniziativa legislativa in materia di individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonché le competenze in materia di promozione e coordinamento relativamente all’attuazione dell’articolo 118, primo e secondo comma della Costituzione;

d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza sull’Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù, esercitate congiuntamente con il Ministro della solidarietà sociale. La Presidenza del Consiglio dei ministri può prendere parte alle attività del Forum nazionale dei giovani;

e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, di supporto all’Osservatorio nazionale della famiglia. La Presidenza del Consiglio dei ministri subentra al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tutti i suoi rapporti con l’Osservatorio nazionale sulla famiglia e tiene informato il Ministero della solidarietà sociale della relativa attività. La Presidenza del Consiglio dei ministri, unitamente al Ministero della solidarietà sociale, fornisce il supporto all’attività dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed esercita altresì le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari", di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;

f) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

g) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215 e dagli articoli 21, 22, 52, 53, 54 e 55 del citato Codice, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero delle attività produttive dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di turismo, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri; il Ministro per lo sviluppo economico concerta con il Presidente del Consiglio dei ministri l’individuazione e l’utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel Fondo per le aree sotto utilizzate. Per l’esercizio di tali funzioni, il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale della struttura costituita ai sensi del comma 19-ter del presente articolo e delle relative risorse.

19-ter. All’articolo 54 del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Il Ministero si articola in dipartimenti.";

b) al comma 2, alinea, sono soppresse le seguenti parole: "di cui all’articolo 53";

c) dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) turismo;".

19-quater. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della direzione generale del turismo già del Ministero delle attività produttive, che viene conseguentemente soppressa. In attesa dell’emanazione del regolamento previsto dal comma 23, l’esercizio delle funzioni è assicurato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell’economia e delle finanze.

19-quinquies. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridefiniti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la composizione e i compiti della Commissione di cui all’articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonché la durata in carica dei suoi componenti sulla base delle norme generali contenute nella medesima legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogati l’articolo 38, commi 2, 3 e 4, e l’articolo 39 della citata legge n. 184 del 1983.";

s) sostituire il comma 22 con i seguenti:

"22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 19:

a) quanto alla lettera a), sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri le inerenti strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali;

b) quanto alle lettere b) e c), il Presidente del Consiglio dei ministri utilizza le inerenti strutture organizzative del Ministero dell'interno. L’utilizzazione del personale può avvenire mediante avvalimento ovvero nelle forme di cui agli articoli 9, comma 2, e 9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

c) quanto alla lettera d), la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi del Forum nazionale dei giovani;

d) quanto alla lettera e), il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale, tra l’altro, dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all’articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269.

22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui all’articolo 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono soppresse. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio, una Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, con relativa segreteria tecnica. Della Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione fa parte il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e i componenti sono scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti della segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme ed i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il funzionamento dell’Unità si utilizza lo stanziamento di cui all’articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede, altresì, al riordino delle funzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri relative all’esercizio delle funzioni di cui al presente comma ed alla riallocazione delle relative risorse. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è abrogato l’articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137.

22-ter. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è sostituito dal seguente:

"2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa, assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero a specifici Uffici o Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegarli ad un Ministro o a un Sottosegretario di Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei ministri." . ";

t) sostituire il comma 23 con i seguenti:

"23. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che al termine del processo di riorganizzazione non sia superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa previsto per i Ministeri di origine e si resti altresì entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la totalità delle strutture di cui al presente comma.

23-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e le modalità per l’individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e 19-quater.";

u) dopo il comma 24 inserire i seguenti:

"24-bis. All’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "All’atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell’ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro."

24-ter. Il termine di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 24-bis del presente articolo, decorre, rispetto al giuramento dei Ministri in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da tale ultima data. Sono fatti salvi, comunque, le assegnazioni e gli incarichi conferiti successivamente al 17 maggio 2006.

24-quater. Ai vice Ministri è riservato un contingente di personale pari a quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro, con relativa riduzione delle risorse complessive a tal fine previste.

24-quinquies. Il Ministro, in ragione della particolare complessità della delega attribuita, può autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di cui al primo periodo del comma 24-quater e comunque entro il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, come rideterminato ai sensi dello stesso comma, a nominare un consigliere giuridico, che è responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro o un altro soggetto esperto nelle materie delegate, un capo della segreteria, il quale coordina l’attività del personale di supporto, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro esperto, un addetto stampa o un portavoce nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Il vice Ministro, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell’ufficio di gabinetto e dell’ufficio legislativo del Ministero.

24-sexies. Alle disposizioni di cui ai commi 24-quater e 24-quinquies, si adeguano i regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sino a tale adeguamento, gli incarichi, le nomine o le assegnazioni di personale incompatibili con i commi 24-quater e 24-quinquies, a qualsiasi titolo effettuati, sono revocati di diritto ove non siano utilizzati per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei limiti delle dotazioni ordinarie di questi ultimi.

24-septies. È abrogato l’articolo 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

24-octies. All’articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: ", di cui uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale del Ministero".

24-novies. All’articolo 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: ", ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica, nonché di consigliere regionale" sono soppresse.

v) al comma 25, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane in servizio, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente e stanziate in bilancio, fatta salva la rideterminazione degli organici quale risultante dall’attuazione dell’articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311";

z) dopo il comma 25 sono aggiunti i seguenti:

"25-bis. Dal riordino delle competenze dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal loro accorpamento non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell’amministrazione di destinazione che si riflettano in maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

25-ter. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, attuativi del riordino dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri previsti dal presente decreto sono corredati da relazione tecnica e sottoposti per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alle Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per i profili di carattere finanziario. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti possono essere comunque adottati.

25-quater. L’onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice Ministri e dei Sottosegretari non deve essere, comunque, superiore al limite di spesa complessivo riferito all’assetto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

25-quinquies. All’onere relativo alla corresponsione del trattamento economico ai Ministri, vice Ministri e Sottosegretari di Stato in attuazione dei commi da 1 a 8 e 19 del presente articolo, pari ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 per l'anno 2007 mediante riduzione, nella corrispondente misura, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e, quanto ad euro 375.000 a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

25–sexies. Al maggiore onere derivante dalla corresponsione dell'indennità prevista dalla legge 9 novembre 1999, n. 418, pari ad euro 4.576.000 per l'anno 2006 e ad euro 6.864.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.».

 

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 379
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 1.

 

Non posto in votazione (*)

    1. È convertito in legge il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

(*) Approvato l'emendamento 1.2000 interamente sostitutivo dell'articolo 1 che compone il disegno di legge

 

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

 

ARTICOLO 1.

    1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:

        «1. I Ministeri sono i seguenti:

              1) Ministero degli affari esteri;

              2) Ministero dell’interno;

              3) Ministero della giustizia;

              4) Ministero della difesa;

              5) Ministero dell’economia e delle finanze;

              6) Ministero dello sviluppo economico;

              7) Ministero del commercio internazionale;

              8) Ministero delle comunicazioni;

              9) Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

            10) Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;

            11) Ministero delle infrastrutture;

            12) Ministero dei trasporti;

            13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

            14) Ministero della salute;

            15) Ministero dell’istruzione;

            16) Ministero dell’università e della ricerca;

            17) Ministero dei beni e delle attività culturali;

            18) Ministero della solidarietà sociale».

        2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui all’articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria. La segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica è trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

        3. È istituito il Ministero del commercio internazionale. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dello sviluppo economico dall’articolo 27, comma 2, lettera a), e comma 2-bis, lettere b), e) e, per quanto attiene alla lettera a), le competenze svolte in relazione al livello internazionale, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

        4. E’ istituito il Ministero delle infrastrutture. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall’articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

        5. E’ istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall’articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

        6. E’ istituito il Ministero della solidarietà sociale. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d) del citato comma 1, i compiti in materia di politiche antidroga, attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonchè le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.

        7. È istituito il Ministero dell’istruzione. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dall’articolo 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

        8. È istituito il Ministero dell’università e della ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dall’articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

        9. Le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero dello sviluppo economico dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di turismo, sono attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali. Le funzioni di cui all’articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, rientrano nelle attribuzioni del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

        10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all’immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonchè alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l’invarianza della spesa. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l’adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente.

        11. Le denominazioni di cui al comma 1, numeri 9 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sostituiscono rispettivamente, ad ogni effetto e ovunque presenti, le seguenti denominazioni: Ministero delle politiche agricole e forestali, Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

        12. La denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive» in relazione alle funzioni già conferite a tale Dicastero, nonchè a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto disposto dal comma 13.

        13. La denominazione «Ministero del commercio internazionale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive» in relazione alle funzioni di cui al comma 3.

        14. La denominazione «Ministero delle infrastrutture» sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 4.

        15. La denominazione «Ministero dei trasporti» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 5.

        16. La denominazione «Ministero dell’istruzione» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma  7.

        17. La denominazione «Ministero dell’università e della ricerca» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma 8.

        18. La denominazione «Ministero della solidarietà sociale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» in relazione alle funzioni di cui al comma 6. Per quanto concerne tutte le altre funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione esistente è sostituita, ad ogni effetto e ovunque presente, dalla denominazione «Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

        19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato:

            a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport;

            b) le funzioni di vigilanza sull’albo dei segretari comunali e provinciali;

            c) l’iniziativa legislativa in materia di allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

            d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

            e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia.

        20. All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

            «b) italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri;».

         21. All’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali» sono inserite le seguenti: «nella materia di rispettiva competenza».

        22. Per l’esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato utilizza, quanto alla lettera a), le inerenti strutture organizzative del Ministero dei beni e delle attività culturali, avvalendosi delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali; quanto alla lettera b) le inerenti strutture organizzative del Ministero dell’interno.

        23. Regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, definiscono gli assetti organizzativi delle Amministrazioni interessate dal presente decreto.

        24. All’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dopo le parole: «i singoli Ministri» sono inserite le seguenti: «, anche senza portafoglio,».

        25. Le modalità di attuazione del presente decreto devono essere tali da garantire l’invarianza della spesa.

Articolo 2.

    1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

EMENDAMENTI PRESENTATI AL DECRETO-LEGGE NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.2000, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.3

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Sopprimere l’articolo.

1.168

SAPORITO, STORACE, NANIA, MANTOVANO

Sopprimere l’articolo.

1.4

ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI, PASTORE

Sopprimere il comma 1.

1.169

SAPORITO, STORACE, NANIA, MANTOVANO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:

        "1. I Ministeri sono i seguenti:

              1. Ministero degli affari esteri;

              2. Ministero dell’interno;

              3. Ministero della giustizia;

              4. Ministero della difesa;

              5. Ministero dell’economia e delle finanze;

              6. Ministero delle attività produttive;

              7. Ministero delle politiche agricole e forestali;

              8. Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio;

              9. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

            10. Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

            11. Ministero della salute;

            12. Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

            13. Ministero per i beni e le attività culturali"».

1.501

STIFFONI

Al comma 1, i numeri 6 e 7 sono sostituiti dal seguente:

            «6) Ministero delle attività produttive,».

        Conseguentemente, al medesimo articolo 1, sono soppressi i commi 2, 3, 12 e 13.

1.7

MALAN, PASTORE, ALBERTI CASELLATI, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 1, capoverso 1, sostituire i numeri 6) e 7) con il seguente:

            «6) Ministero delle attività produttive;».

1.59

PALMA, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PASTORE, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 1, capoverso 1, al numero 6) sostituire le parole: «dello sviluppo economico» con le seguenti: «delle attività produttive».

1.502

STIFFONI

Al comma 1, i numeri 11 e 12 sono sostituiti dal seguente:

            «11) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,».

        Conseguentemente, al medesimo articolo 1, sono soppressi i commi 4, 5, 14 e 15.

1.503

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Al comma 1, capoverso 1, sostituire i numeri 11 e 12 con il seguente:

            «11) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;».

1.504

STIFFONI

Al comma 1, il numero 13 è sostituito dal seguente:

            «13) Ministero del lavoro e delle politiche sociali,».

        Conseguentemente, al medesimo comma, è soppresso il numero 18) e al medesimo articolo 1, sono soppressi i commi 6 e 18.

1.505

STIFFONI

Al comma 1, i numeri 15 e 16 sono sostituiti dal seguente:

            «15) Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;».        

        Conseguentemente, al medesimo articolo 1, sono soppressi i commi 7, 8, 16 e 17.

1.9

QUAGLIARIELLO, MALAN, PASTORE, ALBERTI CASELLATI, PALMA, VIZZINI

Al comma 1, capoverso 1, sostituire i numeri 15) e 16) con il seguente:

            «15) Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;».

1.10

VIZZINI, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, PASTORE, QUAGLIARIELLO

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere il numero 18).

1.164

MANTOVANO, SAPORITO, NANIA, STORACE

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

1.156

VIESPOLI, TOFANI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alla Presidenza del Consiglio dei ministri è altresì trasferito il Dipartimento delle politiche per la coesione e lo sviluppo».

1.15

MALAN, ALBERTI CASELLATI, PALMA, PASTORE, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Sopprimere il comma 4.

1.506

EUFEMI

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

        «4. È istituito il Ministero delle infrastrutture. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni svolte dall’ex Ministero dei lavori pubblici.

        5. È istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero sono trasferite, con le risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni svolte dall’ex Ministero dei trasporti e della navigazione».

1.120

EUFEMI

Al comma 4, dopo le parole: «lettera a)» aggiungere le seguenti: «, con esclusione dell’integrazione modale fra i sistemi di trasporto,».

1.124

ROSSI FERNANDO, PALERMI, COSSUTTA, PELLEGATTA, TIBALDI

Al comma 4, dopo le parole: «d-ter)» aggiungere le altre: «con esclusione della pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale», e dopo le parole: «d-quater) aggiungere le seguenti: «con esclusione dei programmi di infrastrutture destinate al trasporto pubblico locale».

1.119

EUFEMI

Al comma 4, dopo le parole: «d-ter» aggiungere le seguenti: «, con esclusione della pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale,».

1.507

VICECONTE, TADDEI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

        «4-bis. Al personale del Ministero delle infrastrutture sono riconosciute le indennità spettanti ai dipendenti del Ministero dei trasporti, se più favorevoli».

1.16

ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, PASTORE, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Sopprimere il comma 5.

1.118

EUFEMI

Al comma 5, dopo le parole: «42, comma 1,» aggiungere le seguenti: «lettera a), limitatamente alla integrazione modale fra i sistemi di trasporto,».

1.122

ROSSI FERNANDO, PALERMI, COSSUTTA, PELLEGATTA, TIBALDI

Al comma 5, dopo le parole: «42, comma 1,» aggiungere le seguenti: «lettera a), limitatamente alla integrazione modale fra i sistemi di trasporto,».

1.123

ROSSI FERNANDO, PALERMI, COSSUTTA, PELLEGATTA, TIBALDI

Al comma 5, dopo le parole: «d-bis))», aggiungere le altre: «limitatamente alla pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale», e dopo le parole: «d-quater))» aggiungere le seguenti: «limitatamente ai programmi di infrastrutture destinate al trasporto pubblico locale».

1.117

EUFEMI

Al comma 5, dopo le parole: «d-bis)» aggiungere le seguenti: «d-ter), limitatamente alla pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale».

1.116

EUFEMI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. Al comma 2 dell’articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: "comma 1", sostituire la parola: "nonché" con le seguenti: "al Ministero dei trasporti sono, altresì, trasferite le"».

1.125

ROSSI FERNANDO, PALERMI, COSSUTTA, PELLEGATTA, TIBALDI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e al comma 2 dell’articolo 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300» dopo le parole: «comma 1» sostituire la parola: «nonché» con le seguenti: «al Ministero dei trasporti sono, altresì, trasferite le».

1.158

VIESPOLI, TOFANI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. È costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’Osservatorio sulla migrazione interna nell’ambito del territorio nazionale, al fine di monitorare e di individuare tutte le iniziative e le scelte utili a governare il processo di mobilità dal Sud verso il Nord del paese».

1.222

STORACE

Al comma 6 aggiungere il seguente:

            «6-bis. Sono di competenza del ministero della salute i compiti in materia di politiche antidroga, attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303».

1.21

PALMA, PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, QUAGLIARIELLO, VIZZINI

Sopprimere il comma 7.

1.508

EUFEMI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

        «7-bis. Nell’assetto organizzativo del Ministero dell’istruzione il numero complessivo dei Dipartimenti e/o Direzioni dovrà essere correlato alle strutture centrali e periferiche in cui risulterà articolata la nuova organizzazione amministrativa, fissando – con successivo decreto ministeriale – gli organi dirigenziali e vice dirigenziali

        7-ter. Ai fini dell’adozione del Regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300 è istituita una Commissione paritetica formata dai rappresentanti dei Dicasteri e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative con il compito di predisporre le linee guida del nuovo assetto organizzativo del Ministero previa lo scorporo delle funzioni attribuite al nuovo Dicastero dell’Università e della ricerca.

        7-quater. Ai fini del contenimento dei costi riguardanti le spese generali di funzionamento della struttura, è istituita una Commissione di verifica delle dinamiche di spesa relativa al funzionamento della struttura del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca anche con il compito di esaminare l’opportunità di far cessare le attività affidate all’esterno della struttura a far tempo del mese di giugno 2001

        7-quinquies. Fino all’adozione del Regolamento di cui al punto 23 del presente decreto, l’Amministrazione non effettuerà nomine ad incarichi dirigenziali a qualunque titolo previsti».

1.22

QUAGLIARIELLO, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, PASTORE, VIZZINI

Sopprimere il comma 8.

1.106

VIZZINI, PASTORE, ALBERTI CASELLATI, MALAN, PALMA, QUAGLIARIELLO

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

1.509

STIFFONI

Sopprimere il comma 9.

1.510

DE PETRIS, ROSSI FERNANDO, BULGARELLI, DONATI, PECORARO SCANIO, RIPAMONTI, SILVESTRI

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono conseguentemente trasferite al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di agro-industria ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

1.227

DE PETRIS

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

        «9-bis. Le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle infrastrutture dall’articolo 42, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti idrauliche e acquedottistiche sono attribuite al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio».

1.229

DE PETRIS

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

        «9-bis. All’articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

            «c-bis) Promozione, finanziamento e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili».

1.195

STORACE

Al comma 10, al primo periodo, dopo le parole: «sentiti i ministri interessati», aggiungere le parole: «acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari competenti».

1.155

SAPORITO, MANTOVANO, STORACE, NANIA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

        «10-bis. Relativamente alle risorse umane, comunque appartenenti ai ruoli delle amministrazioni interessate dal riordino di cui ai precedenti commi dal 2 al 9 e al comma 20, è fatto salvo il principio sancito dal comma 1, lettera c), dell’articolo 12 della legge 15 maggio 1997, n.59 e dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303».

1.511

EUFEMI

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

        18-bis. Nell’assetto organizzativo dei Ministeri il numero complessivo dei Dipartimenti e/o Direzioni dovrà essere correlato alle strutture centrali e periferiche in cui risulterà articolata la nuova organizzazione amministrativa, fissando – con successivo decreto ministeriale – gli organi dirigenziali e vice dirigenziali.

        18-ter. Ai fini dell’adozione del Regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300 è istituita una Commissione paritetica formata dai rappresentanti dei Dicasteri e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con il compito di predisporre le linee guida del nuovo assetto organizzativo di ciascun Ministero.

        18-quater. Ai fini del contenimento dei costi riguardanti le spese generali di funzionamento delle nuove strutture, è istituita una Commissione di verifica delle dinamiche di spesa anche con il compito di esaminare l’opportunità di far cessare le attività affidate all’esterno a far data dal mese di giugno 2001.

        18-quinquies. Fino all’adozione del Regolamento di cui al comma 23 del presente decreto, l’Amministrazione non effettuerà nomine ad incarichi dirigenziali a qualunque titolo previsti».

1.512

SAPORITO, MANTOVANO, STORACE, NANIA

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

        «18-bis. Nell’assetto organizzativo dei Ministeri il numero complessivo dei Dipartimenti e/o Direzioni dovrà essere correlato alle strutture centrali e periferiche in cui risulterà articolata la nuova organizzazione amministrativa, fissando – con successivo decreto ministeriale – gli organi dirigenziali e vice dirigenziali.

        18-ter. Ai fini dell’adozione del Regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999 n. 300 è istituita una Commissione paritetica con il compito di predisporre le linee guida del nuovo assetto organizzativo di ciascun Ministero.

        18-quater. Ai fini del contenimento dei costi riguardanti le spese generali di funzionamento delle nuove strutture, è istituita una Commissione di verifica delle dinamiche di spesa anche con il compito di esaminare l’opportunità di far cessare le attività affidate all’esterno a far data dal mese di giugno 2001.

        18-quinquies. Fino all’adozione del Regolamento di cui al comma 23 del presente decreto, l’Amministrazione non effettuerà nomine ad incarichi dirigenziali a qualunque titolo previsti».

1.513

STIFFONI

Sopprimere il comma 19.

1.211

STORACE

Al comma 23, alla fine del periodo, aggiungere le parole: «previo parere delle commissioni parlamentari competenti».

1.217

STORACE

Al comma 25 aggiungere alla fine del periodo: «entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto il ministro dell’economia e delle finanze riferisce alle commissioni parlamentari competenti sull’avvenuto rispetto della norma di cui al periodo precedente».

1.0.500

DE PETRIS, FERRANTE, RONCHI, CONFALONIERI

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a)  all’articolo 49, comma 1, primo periodo, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";

            b)  all’articolo 49, comma 2, primo periodo, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";

            c)  all’articolo 52, comma 1, le parole da: "centoventi giorni" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "il 1º gennaio 2008"

        2. Sono sospesi gli effetti della Parte III e della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

        3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 e nelle more della sospensione disposta dal comma 2, trovano applicazione le norme previgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento alle disposizioni abrogate dagli articoli 175 e 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

        4. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della revisione della relativa disciplina legislativa, le autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 sono prorogate al 31 dicembre 2006. Sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle autorità di bacino dal 30 aprile 2006 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

        5. All’articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, i commi 25, 26, 27, 28, 29 e 30 sono abrogati.

        6. L’articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, è abrogato.

        7. Sono fatti salvi gli atti e i rapporti giuridici sorti sulla base della vigenza della Parte III e della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel periodo compreso tra il 29 aprile 2006 e il termine di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

1.0.501

SODANO, RUSSO SPENA, CONFALONIERI

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all’articolo 49, al comma 1 ed al comma 2, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";

            b) all’articolo 52, comma 1, le parole: "centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2008";

            c) l’articolo 159 è abrogato.

        2. Alla legge 15 dicembre 2004, n. 308, articolo 1, i commi 25, 26, 27, 28, 29 e 30 sono abrogati e al decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, l’articolo 14 è abrogato».

1.0.502

SODANO, RUSSO SPENA, CONFALONIERI

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. La durata delle autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, è prorogata al 31 dicembre 2006. Sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle autorità di bacino dal 30 aprile 2006 all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

1.0.503

SODANO, RUSSO SPENA, CONFALONIERI

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Il termine di cui all’articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è prorogato di 12 mesi».

1.0.504

SODANO, RUSSO SPENA, CONFALONIERI

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. All’articolo 113, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:

            a)  nel comma 15-bis, la data "31 dicembre 2006" è sostituita dalla seguente: "31 dicembre 2007";

            b)  nel comma 15-ter, la data "31 dicembre 2006" è sostituita dalla seguente: "31 dicembre 2007".

        2. All’articolo 172, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:

            a)  il comma 1 è abrogato;

            b)  al comma 3, le parole: "di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2"».

1.0.505

STORACE, MANTOVANO, SAPORITO, NANIA, MARTINAT, PONTONE, BUTTI

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        «1. È fatta salva la possibilità per il personale di optare per il rientro nell’amministrazione di provenienza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.0.506

SAPORITO, NANIA, STORACE, MANTOVANO

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. In deroga alla previsione di cui al comma 8 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 gli incarichi dirigenziali disciplinati dal comma 3 dell’articolo 19 del suddetto decreto legislativo sono prorogati per un biennio, e comunque non oltre il compimento del 70º anno di età, a decorrere dal voto sulla fiducia al Governo».

1.0.507

SAPORITO, STORACE, MANTOVANO, NANIA

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge 15 luglio 2002, n. 145, aggiungere il seguente:

        "1-bis. Quanto disposto dal precedente comma non trova applicazione nei casi in cui le nomine, di cui al comma 1 del presente articolo, riguardano il rinnovo di organi, o componenti di organi, giunti a scadenza naturale"».

1.0.508

SAPORITO, STORACE, MANTOVANO, NANIA

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge 15 luglio 2002, n. 145 è sostituito dal seguente:

        "2. Le nomine di cui al presente articolo conferite o comunque rese operative nella quattordicesima legislatura, nonché quelle conferite o comunque rese operative nel corso della quindicesima legislatura fino alla data di insediamento del nuovo Governo, sono confermate per un biennio a decorrere dal voto sulla fiducia al Governo, fatta salva la loro naturale scadenza"» .

 

 


Allegato B

 

Integrazione all'intervento del senatore Ciccanti nella discussione sulla questione di fiducia sull'emendamento 1.2000 interamente sostitutivo del disegno di legge n. 379

 

Con questo decreto-legge, amici e colleghi del centro-sinistra, state iniziando a sfasciare lo Stato!

Il decreto legislativo n. 300 del 1999 - i cosiddetti decreti Bassanini - di riforma del Governo si basava sulla omogeneità delle funzioni, in questi cinque anni è stato compiuto un difficile cammino per adattare le strutture Ministeriali a questa nuova cultura amministrativa.

Con la riforma Bassanini, quale esito della riforma più che decennale di Cassese, furono rimescolate le carte in tutti i Ministeri con gli accorpamenti!

Le relazioni sindacali, la riforma Frattini, l'approvazione di alcuni importanti contratti delle aree dirigenziali, sono state improntate tutte su questa riforma della pubblica amministrazione, perché quel processo di razionalizzazione iniziasse a marciare.

Il personale dipendente, anche per effetto del blocco delle assunzioni, nei Ministeri è diminuito secondo la ragioneria generale dello Stato di 9000 unità solo nel biennio 2003-2004.

Con lo "spacchettamento" si torna indietro, rimescolando di nuovo le carte, reintroducendo una grande confusione nei Ministeri.

Le esigenze del potere del centro-sinistra si sono imposte sull'interesse della funzionalità dello Stato!

Così come è stato sottolineato anche da più parti, non si condivide:

- lo spostamento dell'interesse politico, e quindi dell'interesse pubblico, dalla salute alla tutela del prodotto sulle politiche alimentari, con la nuova denominazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

- lo spostamento delle politiche per la competitività internazionale dal nuovo Ministero per lo sviluppo economico a quello del commercio con l'estero, solo per soddisfare la richiesta di maggior ruolo politico della Bonino.

Infatti, con questo spostamento di funzioni e di competenze, si è stabilito che la competitività del sistema produttivo italiano non ha nulla a che vedere con la internazionalizzazione delle imprese, come se la competitività fosse una partita interna all'Italia, tutt'al più con qualche proiezione sull'Europa.

Una chiara dimostrazione di come gli interessi interni di codesta maggioranza siano prevalse su quelli del nostro Paese.

L'imbroglio del Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive, rispetto alle effettive competenze esercitate dal neoministro Melandri, al quale sono state attribuite le sole funzioni di vigilanza sul CONI e sul credito sportivo, sottraendole al vice premier Rutelli. Quindi, nessuna effettiva competenza Ministeriale di gestione delle politiche giovanili e delle attività sportive, che comunque erano e rimangono una competenza esclusiva delle Regioni, così come stabilito dallo stesso centro-sinistra con la riforma del Titolo V della Costituzione fatta nel 2000.

Una mera operazione propagandistica, per dare un ruolo al ministro Melandri, e ingannare i giovani e il mondo dello sport, che si illudono di avere per loro un Ministero, invece fatto apposta solo per il ministro Melandri.

Quest'imbroglio però nasconde anche una preoccupante confusione politica e culturale che questo Governo Prodi ha con le politiche per la famiglia.

Infatti, un ministro per le politici giovanili e un ministro per le politiche per la famiglia sottintendono una visione della società italiana dove i giovani sono un'altra cosa rispetto alla famiglia.

Per Prodi e il suo Governo non c'è una politica unitaria dei giovani nella famiglia, ma una per i giovani e una per la famiglia, che dovremmo essere fortunati se saranno coerenti.

È di tutta evidenza come non ci si sia preoccupati tanto dei giovani e della famiglia italiana, ma di dare un Ministero alla Melandri e uno alla Rosy Bindi.

L'aberrazione della reintroduzione nell'intestazione del Ministero dell'istruzione della definizione "pubblica".

È di tutta evidenza l'esclusione dal novero delle istituzioni educative di quelle non statali.

È un ritorno indietro sia rispetto al diritto-dovere dei genitori di istruire ed educare i figli, attraverso il pluralismo delle istituzioni scolastiche, così come previsto dagli articoli 30 e 33 della Costituzione, sia rispetto al principio di sussidiarietà introdotto dal nuovo articolo 114 della Costituzione.

È una scelta ideologica della sinistra radicale, imposta ad un ministro della Margherita, che ben rende chiara la fusione, il ruolo e il peso politico di questo partito, in via di scioglimento, in codesta coalizione di centro-sinistra.

La cervellotica decisione di sottrarre al Ministero dell'interno l'iniziativa legislativa in materia di allocazione delle funzioni fondamentali degli enti locali, le funzioni di vigilanza sull'albo dei segretari provinciali e comunali e la vigilanza dei flussi di entrata di lavoratori esteri non comunitari.

Altrettanto cervellotica è la decisione relativa al trasferimento di competenze per il turismo al Ministero dei beni culturali, senza tener conto che all'Agenzia nazionale del turismo sono stati affidati tutti compiti relativi all'attività di promozione turistica del sistema Paese.

L'incredibile ritorno al passato con la separazione dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, attribuiti a Ministri diversi per esigenze di redistribuzione del potere interno alla coalizione, ignorando qualunque concezione moderna delle politiche della mobilità.

Ma c'è di peggio. Le funzioni di vigilanza sulle Ferrovie dello Stato vengono divise tra i due nuovi Ministeri in questo modo: alle Infrastrutture viene attribuita la vigilanza sulle strutture fisse, mentre i Trasporti sono responsabili del materiale rotabile; stessa cosa per l'aviazione e le strade e autostrade. Una confusione indescrivibile, che diventerà politicamente paradossale, tenendo conto degli orientamenti diversi di Ministri come Di Pietro e Ferrando, qualora dovesse diventare reale l'ipotesi del ricorso generalizzato all'istituto dell'avvalimento, cioè il ricorso alla firma congiunta dei Ministri corresponsabili di uno stesso settore.

L'altrettanto incredibile ritorno al passato della separazione del Ministero dell'istruzione da quello dell'università e della ricerca. Ignorando anche qui qualunque concezione moderna della formazione continua dell'individuo in una società della conoscenza, dove istruzione, formazione e ricerca rappresentano il primo livello di competitività del sistema Paese.

Il capolavoro Prodi lo ha fatto scomponendo il Ministero del Welfare in tre Ministeri.

C'è chi ha ravvisato in tale decisione la necessità di accontentare due Ministri in più; c'è chi vi ha voluto vedere un diverso approccio ideologico.

Nella migliore delle considerazioni vediamo scindere dalle politiche sociali le politiche attive del lavoro, che anche qui rappresentano un ritorno indietro verso una cultura e una prassi assistenzialista.

La separazione tra politiche sociali e politiche del lavoro, è infatti incompatibile con le sfide del mercato globale, che possono essere affrontate solo attraverso una stretta integrazione tra misure a tutela delle fasce più deboli e interventi per la crescita e l'incremento dell'occupazione.

La nuova redazione del comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge in titolo, quale risulta dall'emendamento presentato dal Governo, riaggiusta il pasticcio delle competenze relative all'esercizio coordinato delle funzioni aventi natura previdenziale e assistenziale e le funzioni di indirizzo e di vigilanza sugli enti di settore.

Tale aggiustamento però viene fatto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, comportante un grave ed inaccettabile esautoramento delle prerogative parlamentari ed una grave violazione della riserva di legge stabilita dalle norme costituzionali.

Non esprimiamo in questa sede nessun commento sulle dichiarazioni del Ministro della solidarietà sociale, per quanto concerne la preannunciata riapertura del termine per le regolarizzazioni degli immigrati, senza specificare con quali criteri, se ovvero se è generalizzata.

 

Sen. Ciccanti

 

 


 

Normativa di riferimento


 

Costituzione della Repubblica
(artt. 117 e 118)

 

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

 

 

Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

 


 

Codice civile
(art. 2511)

 

TITOLO VI

Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici (1)

Capo I

Delle società cooperative

Sezione I

Disposizioni generali. Cooperative a mutualità prevalente

 

 

Art. 2511.

Società cooperative.

Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico [Cost. 45; c.c. 2249, 2515, 2545-quater, 2545-septiesdecies] (2).

 

-----------------------

(1) Il Titolo VI del Libro V, comprendente gli articoli da 2511 a 2548, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dall'art. 8, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Si riporta qui di seguito il testo del titolo VI in vigore prima della suddetta sostituzione: «TITOLO VI - Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici

Capo I - Delle imprese cooperative [1]

Sezione I - Disposizioni generali

2511. Società cooperative [2].

Le imprese che hanno scopo mutualistico [Cost. 45; c.c. 2249, 2515, 2536, 2544] possono costituirsi come società cooperative a responsabilità illimitata [c.c. 2513] o limitata [c.c. 2514], secondo le disposizioni seguenti.

[1] Per quanto riguarda i provvedimenti di carattere generale in materia di cooperative e di cooperazione vedi, da ultimo, la L. 31 gennaio 1992, n. 59, recante nuove norme in materia di società cooperative. L'art. 21, L. 7 agosto 1997, n. 266, ha previsto la possibilità di costituire piccole società cooperative composte da un numero limitato di soci cui si applicano le norme relative alle società cooperative, in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel suddetto articolo 21.

[2] Per quanto riguarda i provvedimenti di carattere generale in materia di cooperative e di cooperazione vedi, da ultimo, la L. 31 gennaio 1992, n. 59, recante nuove norme in materia di società cooperative. L'art. 21, L. 7 agosto 1997, n. 266, ha previsto la possibilità di costituire piccole società cooperative composte da un numero limitato di soci cui si applicano le norme relative alle società cooperative, in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel suddetto articolo 21. Per la vigilanza sugli enti cooperativi vedi il D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

 


 

R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa
(artt. 198, 213-214)

(Testo in vigore dal 16 luglio 2006)

 

 

(1) (2) (3) (4)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 1942, n. 81.

(2)  Vedi, anche, l'art. 39 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, l'art. 1, L. 14 maggio 2005, n. 80 e il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

(3)  Il comma 2 dell'art. 147, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ha disposto che tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel presente decreto siano soppressi.

(4)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 27 giugno 1996, n. 135; Circ. 9 aprile 1997, n. 91;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 22 marzo 2002, n. 26/E; Circ. 15 novembre 2002, n. 84/E; Circ. 23 aprile 2003, n. 3/T; Ris. 1 ottobre 2003, n. 191/E;

- Ministero delle finanze: Circ. 18 dicembre 1996, n. 291/E; Nota 26 settembre 1999, n. 35; Circ. 14 ottobre 1999, n. 202/E.

 

(omissis)

Art. 198.

Organi della liquidazione amministrativa.

Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori.

 

Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativo.

 

(omissis)

Art. 213.

Chiusura della liquidazione.

Prima dell'ultimo reparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di reparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali che siano designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione (279).

 

Nel termine di venti giorni dall'inserzione nella Gazzetta Ufficiale, gli interessati possono proporre, con ricorso al tribunale, le loro contestazioni. Esse sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il presidente del tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori a norma dell'art. 189 del codice di procedura civile (280).

 

Decorso il termine indicato senza che siano proposte osservazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di reparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'art. 117, e se del caso degli artt. 2494 e 2495 del codice civile (281).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(279)  Comma così modificato dall'art. 149, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.

(280)  La Corte costituzionale, con sentenza 5-14 aprile 2006, n. 154 (Gazz. Uff. 19 aprile 2006, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei «creditori ammessi», il termine perentorio di venti giorni per proporre contestazioni avverso il piano di riparto, totale o parziale, dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia dell'avvenuto deposito del medesimo in cancelleria, anziché dalla comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altra modalità prevista dalla legge.

(281)  Comma così modificato dall'art. 149, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.

 

 

Art. 214.

Concordato.

Dopo il deposito dell'elenco previsto dall'art. 209 l'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza può autorizzare l'impresa in liquidazione a proporre al tribunale un concordato, osservate le disposizioni dell'art. 152, se si tratta di società.

 

La proposta di concordato deve indicare le condizioni e le eventuali garanzie. Essa è depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza e pubblicata nelle forme disposte dall'autorità che vigila sulla liquidazione. Entro trenta giorni dal deposito gli interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni che vengono comunicate al commissario.

 

Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni, con sentenza in camera di consiglio. La sentenza che approva il concordato è pubblicata a norma dell'art. 17 e nelle altre forme che sono stabilite dal tribunale.

 

Contro la sentenza, che approva o respinge il concordato, l'impresa in liquidazione, il commissario liquidatore e gli opponenti possono appellare entro quindici giorni dall'affissione. La sentenza è pubblicata a norma del comma precedente e il termine per il ricorso in cassazione decorre dall'affissione.

 

Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato

(omissis)

 


 

L. 27 febbraio 1967, n. 48.
Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica
(art. 16)

 

 

 

(1)  (1/a)

 

------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 2 marzo 1967, n. 55.

(1/a) Vedi, ora, il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 505, riportato al n. X. Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, e le relative tabelle annesse.

(omissis)

Art. 16.

Costituzione ed attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

È costituito il «Comitato interministeriale per la programmazione economica».

 

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è costituito in via permanente dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, che ne è Vice-presidente, e dai Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per le finanze, per l'industria e commercio, per l'agricoltura e foreste, per il commercio con l'estero, per le partecipazioni statali, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, per i trasporti e l'aviazione civile, per la marina mercantile e per il turismo o lo spettacolo nonché dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

 

Ferme restando le competenze del Consiglio dei ministri e subordinatamente ad esse, il Comitato interministeriale per la programmazione economica predispone gli indirizzi della politica economica nazionale; indica, su relazione del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, le linee generali per la elaborazione del programma economico nazionale, su relazione del Ministro per il tesoro, le linee generali per la impostazione dei progetti di bilancio annuali e pluriennali di previsione dello Stato, nonché le direttive generali intese all'attuazione del programma economico nazionale ed a promuovere e coordinare a tale scopo l'attività della pubblica amministrazione e degli enti pubblici; esamina la situazione economica generale ai fini dell'adozione di provvedimenti congiunturali (2/c).

 

Entro il mese di luglio il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, presenta al CIPE lo schema delle linee di impostazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale allegandovi le relazioni programmatiche di settore, riunite e coordinate in un unico documento e i relativi allegati. [Entro lo stesso termine gli schemi anzidetti devono essere trasmessi alle regioni; su di essi la commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 marzo 1970, n. 281, esprime il proprio parere entro il mese di agosto] (2/d) (2/e).

 

Entro il 15 settembre il CIPE approva la relazione previsionale e programmatica, le relazioni programmatiche di settore e le linee di impostazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale (2/d).

 

Le regioni, con il concorso degli enti locali territoriali, determinano gli obiettivi programmatici dei propri bilanci pluriennali in riferimento ai programmi regionali di sviluppo e in armonia con gli obiettivi programmatici risultanti dal bilancio pluriennale dello Stato (2/d).

 

Qualora il Governo riscontri la mancata attuazione della armonizzazione prevista dal precedente comma, può promuovere la questione di merito per contrasto di interessi ai sensi del quarto comma dell'articolo 127 della Costituzione (2/d).

 

Promuove, altresì, l'azione necessaria per l'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche economiche degli altri Paesi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.), della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea della energia atomica (C.E.C.A.), secondo le disposizioni degli Accordi di Parigi del 18 aprile 1951, ratificati con legge 25 giugno 1952, n. 766, e degli Accordi di Roma del 25 marzo 1957 ratificati con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

 

Sono chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato altri Ministri, quando vengano trattate questioni riguardanti i settori di rispettiva competenza. Sono altresì chiamati i Presidenti delle Giunte regionali, i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano, quando vengano trattati problemi che interessino i rispettivi Enti.

 

Partecipa alle riunioni del Comitato, con le funzioni di segretario, il Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.

 

Alle sedute del Comitato interministeriale per la programmazione economica possono essere invitati ad intervenire il Governatore della banca d'Italia, il Presidente dell'Istituto centrale di statistica, il segretario della programmazione.

 

Per l'esame dei problemi specifici il Comitato può costituire nel suo seno Sottocomitati.

 

I servizi di segreteria del Comitato sono affidati alla Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Per tali servizi possono essere addetti presso il Ministero funzionari di altra Amministrazione a richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri (2/f).

 

 

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(2/c) Comma così modificato dall'art. 34, L. 5 agosto 1978, n. 468, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(2/d) Gli attuali commi quarto, quinto, sesto e settimo sono stati aggiunti dall'art. 34, L. 5 agosto 1978, n. 468.

(2/e) Periodo abrogato dall'art. 11, L. 23 agosto 1988, n. 362 (Gazz. Uff. 25 agosto 1988, n. 199, S.O.).

(2/d) Gli attuali commi quarto, quinto, sesto e settimo sono stati aggiunti dall'art. 34, L. 5 agosto 1978, n. 468.

(2/d) Gli attuali commi quarto, quinto, sesto e settimo sono stati aggiunti dall'art. 34, L. 5 agosto 1978, n. 468.

(2/d) Gli attuali commi quarto, quinto, sesto e settimo sono stati aggiunti dall'art. 34, L. 5 agosto 1978, n. 468.

(2/f) Vedi, anche, l'art. 4, L. 5 agosto 1978, n. 468, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

 

(omissis)


 

L. 4 maggio 1983, n. 184.
Diritto del minore ad una famiglia
(artt. 38-39)

 

 

 

(1) (2) (1/circ)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 maggio 1983, n. 133, S.O.

(2) Titolo così sostituito dall'art. 1, L. 28 marzo 2001, n. 149.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 21 febbraio 1996, n. 42; Circ. 1 aprile 1999, n. 77;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 27 gennaio 2000, n. 25;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 28 maggio 2004, n. 77/E;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 15 luglio 1999, n. 4/99.

 

 

 

Art. 38.

1. Ai fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali.

 

2. La Commissione è composta da:

 

a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;

 

b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

 

d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

 

e) un rappresentante del Ministero dell'interno;

 

f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;

 

g) un rappresentante del Ministero della salute;

 

h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

 

i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

 

l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari (42/a).

 

3. Il presidente dura in carica quattro anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta (42/b).

 

4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni. [Con regolamento adottato dalla Commissione è assicurato l'avvicendamento graduale dei componenti della Commissione stessa allo scadere del termine di permanenza in carica] (42/c). [A tal fine il regolamento può prorogare la durata in carica dei componenti della Commissione per periodi non superiori ad un anno] (42/d).

 

5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche (43).

 

 

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(42/a) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a), L. 16 gennaio 2003, n. 3. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo 2.

(42/b) Comma così modificato dall'art. 39-duodetricies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(42/c) Periodo soppresso dall'art. 2, comma 1, lettera b), L. 16 gennaio 2003, n. 3.

(42/d) Periodo soppresso dall'art. 2, comma 1, lettera b), L. 16 gennaio 2003, n. 3.

(43) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n. XXV. Vedi, anche, l'art. 3-quinquies, D.L. 28 maggio 2004, n. 136, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

 

Art. 39.

1. La Commissione per le adozioni internazionali:

 

a) collabora con le autorità centrali per le adozioni internazionali degli altri Stati, anche raccogliendo le informazioni necessarie, ai fini dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia di adozione;

 

b) propone la stipulazione di accordi bilaterali in materia di adozione internazionale;

 

c) autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo 39-ter, cura la tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato, lo verifica almeno ogni tre anni, revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze, insufficienze o violazione delle norme della presente legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attività svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui all'articolo 39-bis (43/a);

 

d) agisce al fine di assicurare l'omogenea diffusione degli enti autorizzati sul territorio nazionale e delle relative rappresentanze nei Paesi stranieri;

 

e) conserva tutti gli atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale;

 

f) promuove la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori;

 

g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione;

 

h) autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione;

 

i) certifica la conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, come previsto dall'articolo 23, comma 1, della Convenzione stessa;

 

l) per le attività di informazione e formazione, collabora anche con enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter.

 

2. La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con l'autorità straniera l'opportunità di procedere all'adozione è sottoposta ad esame della Commissione, su istanza dei coniugi interessati; ove non confermi il precedente diniego, la Commissione può procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli incombenti di cui all'articolo 31.

 

3. La Commissione attua incontri periodici con i rappresentanti degli enti autorizzati al fine di esaminare le problematiche emergenti e coordinare la programmazione degli interventi attuativi dei princìpi della Convenzione.

 

4. La Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, che la trasmette al Parlamento, una relazione biennale sullo stato delle adozioni internazionali, sullo stato della attuazione della Convenzione e sulla stipulazione di accordi bilaterali anche con Paesi non aderenti alla stessa (44).

 

 

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(43/a) Con Delib. 31 maggio 2001, n. 2/2001/AE/AUT/ALBO (Gazz. Uff. 14 giugno 2001, n. 136, S.O.), modificata con Delib. 3 ottobre 2001 (Gazz. Uff. 13 ottobre 2001, n. 239), con Delib. 17 novembre 2001, n. 12/2001/AE/ALBO (Gazz. Uff. 6 dicembre 2001, n. 284) e con Delib. 9 gennaio 2002, n. 3/2002/AE/ALBO (Gazz. Uff. 28 gennaio 2002, n. 23), è stato formato l'albo degli enti autorizzati allo svolgimento di pratiche di adozione internazionale. Successivamente, con Delib. 14 novembre 2002, n. 120/2002/AE/ALBO (Gazz. Uff. 30 novembre 2002, n. 281, S.O.), modificata con Comunicato 22 marzo 2003 (Gazz. Uff. 22 marzo 2003, n. 68), con Comunicato 27 giugno 2003 (Gazz. Uff. 27 giugno 2003, n. 147), con Comunicato 10 settembre 2003 (Gazz. Uff. 10 settembre 2003, n. 210), con Comunicato 14 novembre 2003 (Gazz. Uff. 14 novembre 2003, n. 265), con Comunicato 13 dicembre 2003 (Gazz. Uff. 13 dicembre 2003, n. 289), con Comunicato 3 agosto 2004 (Gazz. Uff. 3 agosto 2004, n. 180), con Comunicato 25 agosto 2004 (Gazz. Uff. 25 agosto 2004, n. 199), con Comunicato 3 settembre 2004 (Gazz. Uff. 3 settembre 2004, n. 207) e con Comunicato 2 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 2 dicembre 2004, n. 283), è stato formato, in sostituzione del precedente, l'albo degli enti autorizzati allo svolgimento di procedure di adozione internazionale. Con Delib. 9 gennaio 2002, n. 1/2002/AE/ALBO, con Delib. 20 marzo 2003, n. 39/2003/SG, con Del. 17 dicembre 2003, n. 172/2003 e con Del. 1° marzo 2005, n. 3/2005/SG, sono state approvate le linee guida per l'ente autorizzato allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri. Con Del. 17 dicembre 2003, n. 163 (Gazz. Uff. 2 gennaio 2004, n. 1, S.O.), rettificata con Comunicato 7 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 7 febbraio 2004, n. 31), è stato formato, in sostituzione del precedente, il nuovo albo degli enti autorizzati allo svolgimento di procedure di adozione internazionale. Con Del. 20 dicembre 2004, n. 36/2004/SG/AE/AUT/ALBO (Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.), modificata con Comunicato 2 maggio 2005 (Gazz. Uff. 2 maggio 2005, n. 100), con Del. 25 luglio 2005, n. 4/2005/AE/REV (Gazz. Uff. 11 agosto 2005, n. 186) e con Del. 27 settembre 2005, n. 5/2005/AE/AUT (Gazz. Uff. 25 novembre 2005, n. 275), è stato formato, in sostituzione del precedente, il nuovo albo degli enti autorizzati allo svolgimento di procedure di adozione internazionale. Da ultimo, con Del. 19 dicembre 2005, n. 20/2005/SG/AE/AUT/ALBO (Gazz. Uff. 1° aprile 2006, n. 77, S.O.), modificata con Comunicato 22 giugno 2006 (Gazz. Uff. 22 giugno 2006, n. 143, S.O.) è stato formato, in sostituzione del precedente, il nuovo albo degli enti autorizzati allo svolgimento di procedure di adozione internazionale.

(44) L'intero Capo I (artt. da 29 a 39) è stato così sostituito, con gli articoli da 29 a 39-quater, dall'art. 3, L. 31 dicembre 1998, n. 476, riportata al n. XXV.

 

(omissis)


 

L. 23 agosto 1988, n. 400.
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(artt. 9 e 17)

 

 

(1) (2) (3)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

(2)  Vedi, anche, il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 23 gennaio 1997, n. 13; Circ. 6 aprile 1998, n. 76;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 21 novembre 1996, n. 5/27319/70/OR;

- Ministero del tesoro: Circ. 6 agosto 1998, n. 70;

- Ministero delle finanze: Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 13 agosto 1996, n. 199/E; Circ. 16 settembre 1996, n. 225/E; Circ. 31 dicembre 1996, n. 307/E; Circ. 28 maggio 1998, n. 134/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 27 agosto 1998, n. 209/E;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 4 ottobre 1996, n. 117;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 3 aprile 1996, n. 135; Circ. 3 aprile 1996, n. 133; Circ. 17 aprile 1996, n. 147; Circ. 3 ottobre 1996, n. 627; Circ. 17 ottobre 1996, n. 654; Circ. 16 dicembre 1996, n. 750; Circ. 19 febbraio 1998, n. 60;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 27 marzo 1997, n. 62; Circ. 3 giugno 1997, n. 117; Circ. 18 giugno 1997, n. 116; Circ. 5 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/51; Circ. 30 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/452; Circ. 16 febbraio 1998, n. DIE/ARE/1/687; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/994; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/995; Circ. 12 marzo 1998, n. AGP/2/584/SF.49.2/CH; Circ. 19 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/12.03; Circ. 14 maggio 1998, n. DIE/ARE/1/1942; Circ. 24 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3124; Circ. 25 settembre 1998, n. DIE/ARE/1/3484; Circ. 17 giugno 1998, n. AGP/1/2/2154/98/AR2.1; Circ. 5 maggio 1988, n. AGP/1/2/1531/98/AR.2.1; Circ. 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi: Circ. 17 febbraio 1999, n. DAGL041290/10.3.1;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 27 novembre 1995, n. 22/95; Circ. 16 maggio 1996, n. 30692; Circ. 12 dicembre 1996, n. 610.

 

(omissis)

 

Art. 9.

Ministri senza portafoglio, incarichi speciali di Governo, incarichi di reggenza ad interim.

1. All'atto della costituzione del Governo, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può nominare, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Consiglio dei ministri, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

 

2. Ogni qualvolta la legge assegni compiti specifici ad un ministro senza portafoglio e questi non venga nominato ai sensi del comma 1, tali compiti si intendono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri che può delegarli ad altro ministro.

 

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, può conferire ai ministri, con decreto di cui è data notizia nella Gazzetta Ufficiale, incarichi speciali di Governo per un tempo determinato.

 

4. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un ministro l'incarico di reggere ad interim un Dicastero, con decreto di cui è data notizia nella Gazzetta Ufficiale.

 

(omissis)

Art. 17.

Regolamenti.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

 

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari (27);

 

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

 

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

 

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

 

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] (28).

 

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

 

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

 

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

 

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

 

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

 

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

 

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

 

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

 

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali (29).

 

 

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(27)  Lettera così modificata dall'art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25.

(28)  Lettera abrogata dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(29)  Comma aggiunto dall'art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59.

 

 

(omissis)


 

L. 25 febbraio 1992, n. 215.
Azioni positive per l'imprenditoria femminile

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 1992, n. 56.

(2)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 57, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ad accezione degli articoli 10, comma 6, 12 e 13.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 13 marzo 1998, n. 952355; Circ. 26 giugno 1998, n. 953566; Circ. 15 febbraio 1999, n. 932341; Circ. 21 gennaio 2000, n. 952202.

 

 

Art. 1

Princìpi generali.

[1. La presente legge è diretta a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale.

 

2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a:

 

a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;

 

b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici;

 

c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile;

 

d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;

 

e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi] (4).

 

 

-------------------------------

 

(4)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 57, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ad accezione degli articoli 10, comma 6, 12 e 13.

 

 

Art. 2

Beneficiari.

[1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:

 

a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;

 

b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne] (5).

 

 

-------------------------------------

 

(5)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 57, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ad accezione degli articoli 10, comma 6, 12 e 13.

 

 

Art. 3

Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile.

[1. È istituito il Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, di seguito denominato «Fondo», con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in lire trenta miliardi per il triennio 1992-1994, in ragione di lire dieci miliardi annui] (6).

 

 

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(6)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 57, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ad accezione degli articoli 10, comma 6, 12 e 13.

 

 

Art. 4

Incentivazioni per la promozione di nuove imprenditorialità femminili e per l'acquisizione di servizi reali.

[1. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3, ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono essere concessi:

 

a) contributi in conto capitale per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;

 

b) contributi per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità (7).

 

2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti e operano nei territori di cui all'allegato al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 112 del 25 aprile 1989, e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/88, i contributi previsti dal comma 1, lettere a) e b), possono essere elevati, rispettivamente, fino al 60 ed al 40 per cento (8).

 

3. A valere sulle disponibilità di cui al comma 1 sono concessi contributi fino ad un ammontare pari al 50 per cento delle spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), per le attività ivi previste] (9).

 

 

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(7)  Comma così modificato dall'art. 23, D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314.

(8)  Comma abrogato dall'art. 23, D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314.

(9)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 57, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ad accezione degli articoli 10, comma 6, 12 e 13.

 

 

Art. 5

Crediti di imposta.

[1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, possono richiedere, in luogo dei contributi previsti dal medesimo articolo 4, ed in misura ad essi equivalente, di usufruire di crediti di imposta ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

 

2. Per la concessione dei crediti di imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le relative modalità di attuazione] (10) (11).

 

 

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(10)  Articolo abrogato dall'art. 23, D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314.

(11)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 57, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ad accezione degli articoli 10, comma 6, 12 e 13.

 

 

Art. 6

Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni.

[1. I criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

2. Le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari (12)] (13) (14).

 

 

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(12)  La Corte costituzionale, con sentenza 24-26 marzo 1993, n. 109 (Gazz. Uff. 31 marzo 1993, n. 14 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, nella parte in cui non prevede un meccanismo di cooperazione tra lo Stato, le regioni e le province autonome in relazione all'esercizio del potere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente la concessione delle agevolazioni alle imprese condotte da donne o a prevalente partecipazione femminile allorché queste ultime operino nell'ambito dei settori materiali affidati alle competenze delle regioni e delle province autonome.

(13)  Articolo abrogato dall'art. 23, D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314.

(14)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 57, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ad accezione degli articoli 10, comma 6, 12 e 13.

 

 

Art. 7

Revoca e cumulabilità delle agevolazioni.

[1. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 possono essere revocate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari, per il venir meno di uno o più dei requisiti prescritti per la concessione delle agevolazioni medesime. A tal fine le amministrazioni competenti per la concessione delle agevolazioni possono disporre ispezioni e verifiche presso i soggetti beneficiari.

 

2. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 5 sono cumulabili con gli altri benefici previsti dalla presente legge nonché con i benefici previsti da altre leggi dello Stato e delle regioni, entro il limite massimo dell'80 per cento della spesa ammessa all'agevolazione] (15) (16).

 

 

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(15)  Articolo abrogato dall'art. 23, D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314.

(16)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 57, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ad accezione degli articoli 10, comma 6, 12 e 13.

 

 

Art. 8

Finanziamenti agevolati.

[1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono essere concessi dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, finanziamenti agevolati ai fini previsti dall'articolo 4, comma 1, di importo non superiore a trecento milioni e di durata non superiore a cinque anni, ad un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso di riferimento in vigore per il settore cui appartiene l'impresa beneficiaria.

 

2. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti ed operano nei territori di cui all'allegato al citato regolamento (CEE) n. 2052/88 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con la citata decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/88, il tasso di interesse può essere ridotto fino al 40 per cento del tasso di riferimento.

 

3. L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato ad effettuare tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, con gli istituti e le aziende di credito di cui al comma 1 del presente articolo, allo scopo di porre i predetti istituti ed aziende in grado di praticare i tassi di interesse agevolati previsti dai commi 1 e 2.

 

4. Per gli interventi previsti dai commi 1, 2 e 3 è conferito annualmente al Mediocredito centrale il 10 per cento delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3] (17) (18).

 

 

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(17)  Articolo abrogato dall'art. 23, D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314.

(18)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 57, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ad accezione degli articoli 10, comma 6, 12 e 13.

 

 

Art. 9

Garanzia integrativa.

[1. I finanziamenti previsti dall'articolo 8 possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, ovvero, in relazione al settore di appartenenza dei richiedenti, dalle garanzie del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, o del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 20 della citata legge n. 675 del 1977 e del Fondo di cui all'articolo 7 della citata legge n. 517 del 1975 può essere accordata, su richiesta degli istituti ed aziende di credito o dei beneficiari dei finanziamenti, con deliberazione del Mediocredito centrale. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 1 della citata legge n. 1068 del 1964 può essere accordata con deliberazione del comitato previsto dall'articolo 3 della medesima legge] (19) (20).

 

 

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(19)  Articolo abrogato dall'art. 23, D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314.

(20)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 57, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ad accezione degli articoli 10, comma 6, 12 e 13.

 

 

Art. 10

Comitato per l'imprenditoria femminile.

1. [Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il Comitato per l'imprenditoria femminile composto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro del tesoro, o da loro delegati; da una rappresentante degli istituti di credito, da una rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della cooperazione, della piccola industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi] (21).

 

2. [I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione delle organizzazioni di appartenenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e restano in carica tre anni. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente] (22).

 

3. [Il Comitato elegge nel proprio ambito uno o due vicepresidenti; per l'adempimento delle proprie funzioni esso si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dai Ministri di cui al comma 1] (23).

 

4. [Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale in ordine agli interventi previsti dalla presente legge; promuove altresì lo studio, la ricerca e l'informazione sull'imprenditorialità femminile] (24).

 

5. [Per le finalità di cui al presente articolo il Comitato stabilisce gli opportuni collegamenti con il Servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e si avvale di consulenti, individuati tra persone aventi specifiche competenze professionali ed esperienze in materia di imprenditoria femminile] (25).

 

6. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa annua di lire cinquecento milioni a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3 (26).

 

 

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(21)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 57, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ad accezione degli articoli 10, comma 6, 12 e 13.

(22)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 57, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ad accezione degli articoli 10, comma 6, 12 e 13.

(23)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 57, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ad accezione degli articoli 10, comma 6, 12 e 13.

(24)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 57, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ad accezione degli articoli 10, comma 6, 12 e 13.

(25)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 57, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ad accezione degli articoli 10, comma 6, 12 e 13.

(26)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 57, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ad accezione degli articoli 10, comma 6, 12 e 13.

 

 

Art. 11

Relazione al Parlamento.

[1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica lo stato di attuazione della presente legge, presentando a tal fine una relazione annuale al Parlamento] (27).

 

 

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(27)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 57, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ad accezione degli articoli 10, comma 6, 12 e 13.

 

 

Art. 12

Iniziative delle regioni.

1. Le regioni, anche a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con la presente legge, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonché la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa, di supporto alle attività agevolate dalla presente legge.

 

2. Per la realizzazione di tali programmi, le regioni possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di affidabilità e consolidata esperienza in materia e che siano presenti sull'intero territorio regionale.

 

3. [Per la realizzazione dei programmi di intervento di cui al comma 1, le regioni possono ottenere contributi dal Fondo di cui all'articolo 3 in misura non superiore al 30 per cento della spesa prevista] (28) (29).

 

 

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(28)  Comma abrogato dall'art. 23, D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314.

(29)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 57, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ad accezione degli articoli 10, comma 6, 12 e 13.

 

Art. 13

Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire dieci miliardi per l'anno 1992, lire dieci miliardi per l'anno 1993 e lire dieci miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi vari nel campo sociale (Imprenditorialità femminile)».

 

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (30).

 

 

 

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(30)  La presente legge è stata abrogata dall'art. 57, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ad accezione degli articoli 10, comma 6, 12 e 13.

 


 

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.
Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421
(art. 3-bis)

 

 

(1) (2)  (3)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.

(2)  Vedi, anche, l'art. 32, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 441.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 28 novembre 2000, n. 50; Circ. 22 giugno 2005, n. 25;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 17 ottobre 1996, n. 201; Circ. 19 novembre 1997, n. 232; Circ. 21 novembre 1997, n. 232; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 28 luglio 1997, n. 169;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 25 luglio 2001, n. 69143; Ris. 4 marzo 2002, n. 70/E; Ris. 31 luglio 2003, n. 165/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 17 maggio 2000, n. 4;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 10 maggio 1996, n. 183;

- Ministero della sanità: Circ. 10 maggio 1996, n. 1221; Circ. 12 novembre 1998, n. 100/359.13/10632; Circ. 22 aprile 1998, n. DPS-X40/98/1010; Circ. 21 ottobre 1999;

- Ministero delle finanze: Circ. 19 giugno 1998, n. 155/E;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 25 marzo 1997, n. 95;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 13 dicembre 1996, n. 7541; Circ. 14 dicembre 1996, n. 7978; Circ. 14 dicembre 1996, n. 8489; Circ. 19 dicembre 1996, n. 7920; Circ. 25 marzo 1996, n. 2601; Circ. 5 novembre 2004, n. 5/04.

(omissis)

Art. 3-bis. 

Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario.

1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3.

 

2. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio. Scaduto tale termine, si applica l'articolo 2, comma 2-octies.

 

3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

 

a) diploma di laurea;

 

b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso, ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonché di consigliere regionale (65).

 

4. I direttori generali nominati devono produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale e in collaborazione con le università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo 16-ter, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicità almeno biennale. I contenuti, la metodologia delle attività didattiche, la durata dei corsi, non inferiore a centoventi ore programmate in un periodo non superiore a sei mesi, nonché le modalità di conseguimento della certificazione, sono stabiliti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con decreto del Ministro della sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I direttori generali in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, producono il certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da tale data (66).

 

5. Le regioni determinano preventivamente, in via generale, i criteri di valutazione dell'attività dei direttori generali, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, esse definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi.

 

6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 7.

 

7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi la regione provvede previo parere della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto può avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare il direttore generale, o di non disporne la conferma, ove il contratto sia già scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui al comma 6 e al presente comma riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis è integrata con il Sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda.

 

8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo è definito, in sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa.

 

9. La regione può stabilire che il conferimento dell'incarico di direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto previsto per il direttore sanitario dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di formazione programmato per il conferimento dell'incarico di direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato.

 

10. La carica di direttore generale è incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

 

11. La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

 

12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di cui al comma 11, siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei massimali previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, è versata dall'unità sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera di appartenenza, con recupero della quota a carico dell'interessato.

 

13. In sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, si applica il comma 5 del presente articolo.

 

14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale è regolato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per la programmazione delle assunzioni si applica l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

 

15. In sede di prima applicazione, le regioni possono disporre la proroga dei contratti con i direttori generali in carica all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto per un periodo massimo di dodici mesi (67).

 

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(65)  Lettera così modificata dall'art. 2, L. 1° febbraio 2006, n. 43.

(66)  Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (Gazz. Uff. 12 settembre 2000, n. 213, S.O.). Per la disciplina dei corsi di formazione dei direttori generali delle aziende sanitarie vedi il D.M. 1° agosto 2000.

(67)  Articolo così inserito dall'art. 3, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (Gazz. Uff. 16 luglio 1999, n. 165, n. S.O.).

 

 (omissis)


 

D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 565.
Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 33, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di riordino della disciplina della gestione «Mutualità pensioni» di cui alla L. 5 marzo 1963, n. 389

 

 

(1) (2) (3) (1/circ)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 1996, n. 256, S.O.

(2) Riportata al n. A/XXXV.

(3) Riportata al n. D/I.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 20 dicembre 2001, n. 223; Msg. 7 giugno 2002, n. 26.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Visto l'art. 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e la legge 5 marzo 1963, n. 389;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;

 

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

 

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

 

Art. 1.

Istituzioni del fondo e soggetti interessati.

1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita ai sensi dell'art. 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2), è diretto ad armonizzare la disciplina della gestione «Mutualità pensioni», istituita in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale (3), con le disposizioni recate dalla citata legge n. 335 del 1995.

 

2. A decorrere dal 1° gennaio 1997, la gestione «Mutualità pensioni» di cui al comma primo assume la denominazione di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di seguito denominato «Fondo». Al Fondo sono iscritti i soggetti già iscritti nella gestione «Mutualità pensioni» di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389 (3), utilizzando, come premio unico di ingresso, i contributi versati nella predetta gestione. Al Fondo possono altresì iscriversi, su base volontaria, i soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta.

 

3. L'iscrizione al Fondo è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa ad orario ridotto, anche se prestata con carattere di continuità, tale da determinare la contrazione del corrispondente periodo assicurativo ai fini della determinazione del diritto alla pensione nel regime generale obbligatorio.

 

4. Nel Fondo di cui al comma secondo confluiscono, secondo criteri, modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, le provvidenze concesse nell'ambito dei provvedimenti a sostegno della famiglia per i soggetti di cui al comma secondo e compatibili con la natura del Fondo (3/a).

 

 

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(2) Riportata al n. A/XXXV.

(3) Riportata al n. D/I.

(3) Riportata al n. D/I.

(3/a) Per la deducibilità dei contributi versati al fondo di cui al presente articolo, vedi l'art. 10, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 13, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

 

 

Art. 2.

Contribuzione.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'importo della contribuzione da versare al Fondo non può essere inferiore a lire 50.000 mensili (4).

 

2. [Le classi di contribuzione, determinate entro il 31 dicembre 1996 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere modificate, con le stesse modalità, su proposta del comitato amministratore del Fondo di cui all'art. 5] (5).

 

3. In caso di iscrizione in età superiore ai sessant'anni, l'iscritto ha facoltà di incrementare l'anzianità contributiva fino ad un numero di anni che consentano il perfezionamento del requisito dei 5 anni di contribuzione al raggiungimento del 65° anno di età mediante il versamento della relativa riserva matematica.

 

4. Sulla contribuzione al Fondo di cui all'articolo 1 è applicata un'aliquota aggiuntiva parametrata alle effettive spese di gestione, rilevate con apposita contabilità, con verifica di congruità a cadenza quinquennale. La predetta aliquota è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato di cui all'art. 5.

 

5. [Ai contributi versati al Fondo si applica la disciplina di cui all'art. 13-bis, commi 1, lettera f), e 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917] (6).

 

 

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(4) Comma così sostituito dall'art. 58, L. 17 maggio 1999, n. 144, riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).

(5) Comma abrogato dall'art. 58, L. 17 maggio 1999, n. 144, riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della).

(6) Comma soppresso dall'art. 13, D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

 

 

Art. 3.

Prestazioni.

1. L'iscritto al Fondo ha diritto alle seguenti prestazioni:

 

a) trattamento pensionistico secondo la formula di cui all'articolo 4, a partire dal 57° anno di età con cinque anni di contribuzione, a condizione che l'importo di pensione maturato non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (2), oppure, senza limiti di importo, al compimento del sessantacinquesimo anno di età con almeno cinque anni di contribuzione;

 

b) pensione di inabilità, con almeno cinque anni di contribuzione, quando sia intervenuta l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

 

 

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(2) Riportata al n. A/XXXV.

 

 

Art. 4.

Calcolo del trattamento pensionistico.

1. L'importo del trattamento pensionistico è determinato secondo il sistema contributivo in vigore per i regimi pensionistici obbligatori di cui all'art. 1, commi da 6 a 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (7), salvo quanto disposto al comma secondo.

 

2. Tenuto conto della peculiarità della forma di assicurazione di cui al presente decreto, i coefficienti di trasformazione per il calcolo del trattamento pensionistico sono specificatamente determinati in apposite tabelle, approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all'art. 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (7). Con le medesime modalità, i coefficienti così determinati possono essere variati su proposta del Comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta se ne renda necessaria la modifica (8).

 

3. L'importo della pensione di inabilità è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età di cinquantasette anni o a quello dell'effettiva età di pensionamento, se superiore.

 

 

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(7) Riportata al n. A/XXXV.

(7) Riportata al n. A/XXXV.

(8) Comma così sostituito dall'art. 58, L. 17 maggio 1999, n. 144, riportata alla voce Economia nazionale (Sviluppo della). Per la determinazione dei coefficienti di trasformazione di cui al presente comma vedi il D.M. 14 marzo 2001.

 

 

Art. 5.

Comitato amministratore.

1. Al Fondo autonomo di cui all'art. 1 sovraintende un Comitato amministratore che dura in carica tre anni ed è composto da sette membri designati dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e da un rappresentante, rispettivamente, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. Il Presidente è eletto dal Comitato tra i membri designati dalle associazioni della categoria per un massimo di due mandati consecutivi.

 

2. Il Comitato amministratore ha i seguenti compiti:

 

a) predispone, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza per il consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo e delibera sui bilanci tecnici relativi al Fondo;

 

b) delibera in ordine alle modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

 

c) fa proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

 

d) vigila sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento del Fondo;

 

e) decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni del Fondo. Il termine per ricorrere al Comitato è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende il provvedimento;

 

f) assolve ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

 

3. Fino alla nomina del Comitato amministratore di cui al comma primo, da effettuarsi entro il 31 marzo 1997, le sue funzioni sono esercitate da un commissario nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

 


 

L. 15 marzo 1997, n. 59.
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa
(art. 12)

 

 

(1) (2)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- A.I.P.A. (Autorità informatica pubblica amministrazione): Circ. 13 luglio 2000, n. AIPA/CR/26;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 20 agosto 1998, n. 191;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 28 novembre 1997, n. 112438; Circ. 12 dicembre 1997, n. 18245;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 28 gennaio 1998, n. 13/98; Circ. 1 aprile 1998, n. 41/98; Circ. 9 aprile 1998, n. 49/98; Circ. 10 aprile 1998, n. 53/98; Circ. 29 aprile 1998, n. 61/98; Circ. 12 gennaio 2000, n. 2/2000; Nota 22 febbraio 2001, n. 375;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 5 novembre 1999, n. 851; Circ. 1 marzo 2000, n. 10;

- Ministero del tesoro: Circ. 14 novembre 1997, n. 91588; Circ. 6 agosto 1998, n. 70;

- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 26 giugno 1998, n. 953566; Circ. 25 marzo 1999, n. 3463/C; Circ. 4 agosto 1998, n. 218445; Circ. 15 giugno 1998, n. 3446;

- Ministero dell'interno: Circ. 5 maggio 1998, n. 9; Circ. 7 maggio 1998, n. 2/98; Circ. 22 giugno 1998, n. 3; Circ. 1 dicembre 1998, n. M.I.A.C.E.L.20; Circ. 27 gennaio 2000, n. 2/2000-U.A.R.A.L.; Circ. 23 febbraio 2001, n. M/5501/30;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 28 giugno 2002, n. 3114/A2/bis; Circ. 30 dicembre 2004, n. 90;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 21 maggio 1997, n. 307; Circ. 27 maggio 1997, n. 328; Circ. 28 maggio 1997, n. 331; Circ. 12 giugno 1997, n. 365; Circ. 26 giugno 1997, n. 403; Circ. 10 luglio 1997, n. 429; Circ. 15 luglio 1997, n. 434; Circ. 28 luglio 1997, n. 454; Circ. 6 agosto 1997, n. 487; Circ. 8 agosto 1997, n. 496; Circ. 29 settembre 1997, n. 603; Circ. 3 ottobre 1997, n. 620; Circ. 6 ottobre 1997, n. 624; Circ. 10 ottobre 1997, n. 633; Circ. 28 ottobre 1997, n. 664; Circ. 29 ottobre 1997, n. 667; Circ. 24 novembre 1997, n. 725; Circ. 24 novembre 1997, n. 724; Circ. 27 novembre 1997, n. 766; Circ. 8 gennaio 1998, n. 3; Circ. 12 febbraio 1998, n. 53; Circ. 19 febbraio 1998, n. 60; Circ. 27 febbraio 1998, n. 78; Circ. 30 marzo 1998, n. 158; Circ. 1 aprile 1998, n. 165; Circ. 8 aprile 1998, n. 182; Circ. 10 aprile 1998, n. 187; Circ. 16 aprile 1998, n. 190; Circ. 13 maggio 1998, n. 226; Circ. 14 maggio 1998, n. 227; Circ. 18 giugno 1998, n. 279; Circ. 22 giugno 1998, n. 2630; Circ. 26 giugno 1998, n. 286; Circ. 10 luglio 1998, n. 304; Circ. 16 luglio 1998, n. 312; Circ. 29 luglio 1998, n. 335; Circ. 7 agosto 1998, n. 349; Circ. 10 agosto 1998, n. 355; Circ. 18 settembre 1998, n. 388; Circ. 1 ottobre 1998, n. 404; Circ. 14 ottobre 1998, n. 415; Circ. 29 ottobre 1998, n. 435; Circ. 30 ottobre 1998, n. 438; Circ. 2 dicembre 1998, n. 469; Circ. 2 dicembre 1998, n. 470; Circ. 30 dicembre 1998, n. 496; Circ. 31 marzo 1999, n. 82; Circ. 31 marzo 1999, n. 84; Circ. 4 giugno 1999, n. 142; Circ. 22 settembre 1999, n. 222; Circ. 3 agosto 2000, n. 193; Circ. 28 marzo 2001, n. 1074/Segr.;

- Ministero della sanità: Circ. 6 maggio 1998, n. 6; Circ. 4 settembre 1998, n. 12;

- Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica: Nota 18 settembre 1998;

- Ministero delle finanze: Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D; Circ. 27 ottobre 1998, n. 244/S; Circ. 23 febbraio 1999, n. 47/D; Circ. 3 agosto 2000, n. 153/E; Nota 31 gennaio 2001, n. 4297/UDC.

 

 

Art. 12. 

1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 il Governo si atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400 , dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 , e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) assicurare il collegamento funzionale e operativo della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, le autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con eliminazione, riallocazione e trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti compiti operativi o gestionali in determinati settori, anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli articoli 3 e seguenti;

 

b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri secondo criteri di omogeneità e di efficienza gestionale, ed anche ai fini della riduzione dei costi amministrativi;

 

c) garantire al personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno trasferite le competenze (54);

 

d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilità dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a questi ultimi direttamente dalla legge;

 

e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei ministri autonomia organizzativa, regolamentare e finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno in corso;

 

f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti e dei princìpi e dei criteri direttivi indicati dall'articolo 4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il numero, anche con decorrenza differita all'inizio della nuova legislatura;

 

g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneità, di complementarietà e di organicità (55);

 

h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo I della presente legge, gli organi di rappresentanza periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le regioni e gli enti locali;

 

i) procedere, d'intesa con le regioni interessate, all'articolazione delle attività decentrate e dei servizi pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello Stato, in modo che, se organizzati a livello sovraregionale, ne sia assicurata la fruibilità alle comunità, considerate unitariamente dal punto di vista regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni amministrative statali con riferimento a dimensioni sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unità di ciascuna regione;

 

l) riordinare le residue strutture periferiche dei Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o pratiche di versamento di debiti o di riscossione di crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato;

 

m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, un più razionale collegamento tra gestione finanziaria ed azione amministrativa, organizzando le strutture per funzioni omogenee e per centri di imputazione delle responsabilità;

 

n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, un unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei compensi di incentivazione o similari;

 

o) diversificare le funzioni di staff e di line, e fornire criteri generali e princìpi uniformi per la disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo di direzione politica e amministrazione e della necessità di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, lo svolgimento di attività amministrative rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;

 

p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa e il superamento della frammentazione delle procedure, anche attraverso opportune modalità e idonei strumenti di coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli organi collegiali esistenti anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero dei componenti;

 

q) istituire servizi centrali per la cura delle funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati servizi di supporto ed operino in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 , prevedendo interventi sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

 

r) organizzare le strutture secondo criteri di flessibilità, per consentire sia lo svolgimento dei compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici obiettivi e missioni;

 

s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi dell'articolo 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previste dall'articolo 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio;

 

t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali (56).

 

2. Nell'àmbito dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativamente alle rubriche non affidate alla responsabilità di Ministri, il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.

 

3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici non economici ed autorità indipendenti, è, a domanda, inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, autorità ed enti pubblici presso i quali presta servizio, ove occorra in soprannumero; le dotazioni organiche di cui alle tabelle A, B e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono corrispondentemente ridotte.

 

 

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(54)  Lettera così modificata dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127. Vedi, anche, l'art. 29, L. 8 novembre 2000, n. 328. Per l'interpretazione autentica di quanto disposto dalla presente lettera vedi l'art. 3, D.L. 28 maggio 2004, n. 136.

(55)  Lettera così modificata dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(56)  Lettera così sostituita dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.

 

 

 

(omissis)


 

L. 23 dicembre 1997, n. 451.
Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia
(artt. 2 e 3)

 

 

(1)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1997, n. 302.

 

(omissis)

Art. 2.

Osservatorio nazionale per l'infanzia.

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale.

 

2. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il piano individua, altresì, le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti nonché le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali.

 

3. Il piano è adottato sentita la Commissione di cui all'articolo 1, che si esprime entro sessanta giorni.

 

4. Il piano è adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, entro novanta giorni dalla data di presentazione alla Commissione di cui all'articolo 1. Il primo piano nazionale di azione è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge (3).

 

5. L'Osservatorio predispone ogni due anni la relazione sulla condizione dell'infanzia in Italia e sull'attuazione dei relativi diritti.

 

6. Il Governo predispone il rapporto previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione di New York alle scadenze indicate dal medesimo articolo, sulla base di uno schema predisposto dall'Osservatorio (3/a).

 

 

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(3) Il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva è stato approvato con D.P.R. 13 giugno 2000, per il biennio 2000/2001 e con D.P.R. 2 luglio 2003, per il 2002/2004.

(3/a) Sull'organizzazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia, vedi il D.P.R. 5 ottobre 1998, n. 369, riportato al n. XXIV.

 

(omissis)

Art. 3.

Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia.

1. L'Osservatorio di cui all'articolo 2 si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia. Per lo svolgimento delle funzioni del Centro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali può stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza.

 

2. Il Centro ha i seguenti compiti:

 

a) raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali; progetti di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati per genere e per età, anche in raccordo con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni scientifiche, anche periodiche;

 

b) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale;

 

c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in età evolutiva provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettività e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata ai minori;

 

d) predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del rapporto di cui, rispettivamente, all'articolo 2, commi 5 e 6, evidenziando gli indicatori sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia;

 

e) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva nonché di interventi per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale;

 

f) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;

 

g) raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile.

 

3. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge il Centro può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi europei ed internazionali ed in particolare con il Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia previsto dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, firmato a New York il 23 settembre 1986, reso esecutivo con legge 19 luglio 1988, n. 312.

 

(omissis)


 

L. 8 luglio 1998, n. 230.
Nuove norme in materia di obiezione di coscienza

 

 

(1) (1/a) (1/circ)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 1998, n. 163.

(1/a) Con L. 6 marzo 2001, n. 64 è stato istituito il servizio civile nazionale. Vedi, anche, l'art. 40, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Per il trasferimento delle funzioni in materia di servizio civile nazionale di cui alla presente legge vedi il comma 6 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 16 luglio 2004, n. 25000/3037-200401414;

- Ministero della difesa: Circ. 16 maggio 2002, n. LEV.1/1047;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 15 ottobre 1999, n. 18;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 25 luglio 2002, n. 15314/III/1.

 

 

 

Art. 1.

1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei «Princìpi fondamentali» della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalità e le norme stabilite nella presente legge.

 

 

Art. 2.

1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non è esercitabile da parte di coloro che:

 

a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (2), e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera h), nonché al terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (3), come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36 (3). Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinunzia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza;

 

b) abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi;

 

 

c) siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti;

 

d) siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

 

 

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(2) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.

(3) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.

(3) Riportata alla voce Sicurezza pubblica.

 

 

Art. 3.

1. Nel bando di chiamata di leva predisposto dal Ministero della difesa deve essere fatta esplicita menzione dei diritti e dei doveri concernenti l'esercizio dell'obiezione di coscienza.

 

Art. 4.

1. I cittadini che a norma dell'articolo 1 intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro sessanta giorni dalla data di arruolamento. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il predetto termine è ridotto a quindici giorni. La domanda non può essere sottoposta a condizioni e deve contenere espressa menzione dei motivi di cui all'articolo 1 della presente legge nonché l'attestazione, sotto la propria personale responsabilità, con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa l'insussistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2. Fino al momento della sua definizione la chiamata alla leva resta sospesa, sempreché la domanda medesima sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente articolo; le disposizioni di cui al presente periodo si applicano fino al 31 dicembre 1999.

 

2. All'atto di presentare la domanda, l'obiettore può indicare le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato, designando fino a dieci enti nell'ambito di una regione prescelta. A tal fine la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili.

 

3. [Fino al 31 dicembre 1999] gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1, potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge (3/a).

 

 

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(3/a) Le parole tra parentesi quadre sono state abrogate dall'art. 12, L. 6 marzo 2001, n. 64.

 

 

 

 

Art. 5.

1. Il Ministro della difesa, sulla base dell'accertamento da parte degli uffici di leva circa l'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2, decreta, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, l'accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione, motivandola.

 

2. La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta l'accoglimento della domanda.

 

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 1999.

 

4. Fino al 31 dicembre 1999 in caso di reiezione della domanda di ammissione al servizio civile e, comunque, in caso di sopravvenuto decreto di decadenza dal diritto di prestarlo, l'obiettore può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Il giudice competente è il pretore nella cui circoscrizione ha sede il distretto militare presso cui è avvenuta la chiamata alla leva. Per il procedimento si osservano le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Il pretore, anche prima dell'udienza di comparizione, su richiesta del ricorrente, può sospendere fino alla sentenza definitiva, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrano gravi motivi, l'efficacia del provvedimento di reiezione della domanda o del decreto di decadenza dal diritto di prestare il servizio civile.

 

5. Dalla data di inizio dell'efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, il giudice competente ai fini di quanto previsto dal comma 4 è il tribunale in composizione monocratica di cui all'articolo 50-ter del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 51 del 1998.

 

6. Il rigetto del ricorso o della richiesta di sospensiva comporta l'obbligo di prestare il servizio militare per la durata prescritta.

 

 

Art. 6.

1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione dei benefìci volti a compensare la condizione militare.

 

2. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.

 

3. Il periodo di servizio civile e di leva effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile e di leva in pendenza di rapporto di lavoro.

 

4. L'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 7.

 

 

Art. 7.

1. Dalla data di accoglimento della domanda i nominativi degli obiettori vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale; tale inserimento viene contestualmente annotato nelle liste originarie per l'arruolamento di terra o di mare.

 

2. La lista degli obiettori di coscienza prevede più contingenti annui per la chiamata al servizio.

 

 

Art. 8.

1. In attesa dell'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e all'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio civile. La dotazione organica dell'Ufficio, fissata per il primo triennio nel limite massimo di cento unità, è assicurata utilizzando le vigenti procedure in materia di mobilità del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, nonché di consulenti secondo quanto previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. L'Ufficio è organizzato in una sede centrale e in sedi regionali ed è diretto da un dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il quale rimane in carica per un quinquennio, rinnovabile una sola volta.

 

2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:

 

a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata, anche territorialmente, dei bisogni ed una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, da compiere sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle Amministrazioni dello Stato, agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla lettera b);

 

b) stipulare convenzioni con Amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi annualmente aggiornati presso l'Ufficio stesso e le sedi regionali, per l'impiego degli obiettori esclusivamente in attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi;

 

c) promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori sia organizzando, d'intesa con i Ministeri interessati e con le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando l'effettività e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 9, comma 4;

 

d) verificare, direttamente tramite le regioni o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con le Amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere a) e b) e dei progetti di impiego sulla base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che dovrà comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonché verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino più di cento obiettori in servizio (4);

 

e) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta;

 

f) predisporre iniziative di aggiornamento per i responsabili degli enti e delle organizzazioni di cui alle lettere a) e b);

 

g) predisporre e gestire un servizio informativo permanente e campagne annuali di informazione, d'intesa con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e con i competenti uffici dei Ministeri interessati, per consentire ai giovani piena conoscenza delle possibilità previste dalla presente legge;

 

h) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative;

 

i) predisporre il regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza (4/a);

 

l) predisporre il regolamento di gestione amministrativa del servizio civile.

 

3. Per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di cui al comma 1, nonché per la definizione delle modalità di collaborazione fra l'Ufficio stesso e le regioni con specifico riferimento a quanto previsto alle lettere c), d), f) e g) del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni delle province autonome, apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Con tale regolamento sono altresì definite le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico del Fondo di cui all'articolo 19. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti (5).

 

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono emanati i regolamenti di cui al comma 2, lettere i) e l). Sugli schemi di tali regolamenti è preventivamente acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

 

5. Per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di cui al comma 1 si avvale della collaborazione del Ministero della difesa ai fini della gestione annuale del contingente.

 

6. Al fine di assicurare la necessaria immediata operatività dell'Ufficio di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi in via transitoria di personale militare in posizione di ausiliaria, di personale civile del Ministero della difesa, ovvero di altre Amministrazioni, dei consulenti previsti al comma 1 nonché di appositi nuclei operativi resi disponibili dai distretti militari.

 

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 850 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (5/a).

 

 

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(4) Il programma di verifiche previsto dalla presente lettera è stato definito, per l'anno 2001, con D.P.C.M. 28 maggio 2001; per l'anno 2002, con D.P.C.M. 19 aprile 2002; per l'anno 2003, con D.P.C.M. 7 febbraio 2003; per l'anno 2004, con D.P.C.M. 19 aprile 2004; per l'anno 2005, con D.P.C.M. 24 febbraio 2005.

(4/a) Con D.P.C.M. 21 novembre 2001, n. 453 è stato emanato il regolamento generale di disciplina di cui alla presente lettera.

(5) Per il regolamento, vedi il D.P.R. 28 luglio 1999, n. 352. Per la riduzione dei termini relativi al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sul regolamento di cui al presente comma vedi l'art. 3, D.L. 16 settembre 1999, n. 324.

(5/a) Vedi, anche, l'art. 2, D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77.

 

 

 

Art. 9.

1. Il Ministro della difesa trasmette mensilmente all'Ufficio nazionale per il servizio civile i nominativi degli obiettori di coscienza le cui domande siano state accettate o siano state presentate da oltre sei mesi. Dopo il 31 dicembre 1999 è trasmesso l'elenco di tutti gli obiettori.

 

2. Fino al 31 dicembre 1999 gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati, entro il termine di un anno dall'accoglimento della domanda, agli enti ed organizzazioni di cui all'articolo 11, comunque nella misura consentita dalle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 19, che costituiscono il limite massimo di spesa globale. In mancanza o in ritardo di assegnazione, l'obiettore è collocato in congedo secondo le norme vigenti per il servizio di leva.

 

2-bis. Ferme restando le cause di dispensa dal servizio militare di leva e dal servizio civile sostitutivo di quest'ultimo, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, qualora ricorrano eccedenze di obiettori da avviare al servizio rispetto alle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile e fino alla eliminazione di tali eccedenze, devono altresì essere dispensati o collocati in licenza illimitata senza assegni, in attesa di congedo, gli obiettori che si trovino, in ordine di importanza decrescente, in almeno una delle seguenti condizioni:

 

a) difficoltà economiche o familiari ovvero responsabilità lavorative o di conduzione d'impresa o assistenziali;

 

b) svolgimento di attività scientifica, artistica, culturale, con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale;

 

c) minore indice di idoneità somatico-funzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto conto dell'area vocazionale e del settore di impiego, qualora costituisca impedimento all'espletamento del servizio o ne pregiudichi la funzionalità;

 

d) indisponibilità all'impiego degli obiettori di coscienza da parte degli enti convenzionati nell'ambito della regione di residenza o in quella indicata nella domanda, entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 504 del 1997 (5/b).

 

2-ter. In ogni caso, è fatto obbligo all'Ufficio nazionale per il servizio civile di ridurre le eccedenze di cui al comma 2-bis anche qualora nessun obiettore versi in alcuna delle condizioni indicate, fino a concorrenza delle risorse disponibili. Relativamente alle condizioni previste dalle lettere c) e d) del comma 2-bis, lo stesso Ufficio adotta i provvedimenti di competenza esclusivamente d'ufficio (5/b).

 

2-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati l'entità della consistenza massima degli obiettori in servizio, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, gli aspetti applicativi delle condizioni di cui al comma 2-bis, nonché le forme di collocamento in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo (5/c).

 

2-quinquies. Gli obiettori di coscienza in servizio o in attesa di chiamata possono essere collocati, a domanda ovvero d'ufficio, in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo o dispensati dal servizio, secondo quanto previsto dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. Le domande di dispensa e di invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo possono essere presentate rispettivamente entro e non oltre il giorno che precede l'assunzione del servizio e nel corso dell'espletamento del servizio medesimo. Le medesime domande, presentate entro il 31 dicembre 1999 ai sensi del presente comma, si intendono accolte in caso di mancata adozione del provvedimento da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nel termine di novanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'Ufficio stesso. In ogni caso, le determinazioni di accoglimento o di rigetto sono tempestivamente comunicate ai richiedenti (5/b).

 

3. L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile deve avvenire, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilità di impiego, entro l'area vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati, nell'ambito della regione di residenza o di quella indicata nella domanda e tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 8, comma 2, fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 2.

 

4. Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio militare di leva e comprende un periodo di formazione e un periodo di attività operativa. In attesa dell'istituzione del Servizio civile nazionale, il periodo di formazione dovrà prevedere un periodo di formazione civica e di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo d'impiego, destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel servizio. Per l'espletamento del servizio in determinati settori ove si ravvisino specifiche esigenze di formazione, le convenzioni disciplinano i casi nei quali può essere previsto un periodo di addestramento aggiuntivo presso l'ente o l'organizzazione in cui verrà prestata l'attività operativa.

 

5. Il servizio civile, su richiesta dell'obiettore, può essere svolto in un altro Paese, salvo che per la durata, secondo le norme ivi vigenti, sulla base di apposite intese bilaterali. L'Ufficio nazionale per il servizio civile determina annualmente il contingente di servizio civile da svolgere all'estero.

 

6. Il servizio civile può essere svolto anche secondo le modalità previste, per i volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (6), e successive modificazioni, per la cooperazione allo sviluppo. In tal caso la sua durata è quella prevista da tale legge.

 

7. L'obiettore che ne faccia richiesta può essere inviato fuori dal territorio nazionale dall'ente presso cui presta servizio, per un periodo concordato con l'ente stesso, per partecipare a missioni umanitarie direttamente gestite dall'ente medesimo. In tal caso, qualora la missione preveda l'impiego di reparti delle Forze armate, l'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio di sanità militare.

 

8. Non è punibile l'obiettore che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbia svolto la sua attività all'estero anche al di fuori delle condizioni previste al comma 7.

 

9. È facoltà dell'Ufficio nazionale per il servizio civile disporre l'impiego di obiettori di coscienza, ove lo richiedano, in missioni umanitarie nelle quali sia impegnato personale italiano. A tale fine gli obiettori di coscienza, selezionati in base alle loro attitudini vocazionali, verranno trasferiti alle dipendenze dell'ente o organizzazione che gestisce la missione.

 

10. Nel presentare domanda per partecipare alle missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale di cui ai commi 7 e 9, l'obiettore deve indicare la specifica missione umanitaria richiesta, nonché l'ente, ovvero la organizzazione non governativa, ovvero l'Agenzia delle Nazioni Unite che ne sono responsabili. L'accoglimento ovvero la reiezione della domanda devono essere comunicati all'obiettore, con relativa motivazione, entro un mese. La mancata risposta entro tale termine comporta accoglimento della domanda.

 

11. In tutti i casi di cui ai commi 7 e 9, gli obiettori di coscienza devono comunque essere utilizzati per servizi non armati, non di supporto a missioni militari, e posti sotto il comando di autorità civili.

 

12. L'obiettore che presta servizio civile all'estero per partecipare alle missioni umanitarie di cui ai commi 7 e 9 può chiedere il prolungamento del servizio civile per un periodo massimo di un anno. Ove la richiesta sia accolta, per il periodo di prolungamento del servizio si applicano le norme di cui all'articolo 6.

 

 

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(5/b) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 16 settembre 1999, n. 324, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(5/b) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 16 settembre 1999, n. 324, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(5/c) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 16 settembre 1999, n. 324, come sostituito dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 9 giugno 2000, il D.P.C.M. 9 febbraio 2001, il D.P.C.M. 25 gennaio 2002, il D.P.C.M. 11 febbraio 2003, modificato dal D.P.C.M. 17 luglio 2003, e il D.P.C.M. 4 febbraio 2004.

(5/b) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 16 settembre 1999, n. 324, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(6) Riportata alla voce Ministero degli affari esteri.

 

 

Art. 10.

1. Presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile è istituito e tenuto l'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Ufficio è affidata la tenuta della lista degli obiettori.

 

2. Presso il medesimo Ufficio nazionale per il servizio civile è istituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il medesimo Ufficio.

 

3. La Consulta nazionale per il servizio civile è composta da non più di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonché tra rappresentanti degli obiettori di coscienza e dei volontari, delle regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte (6/a).

 

4. La Consulta esprime pareri all'Ufficio nazionale per il servizio civile sulle materie di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a), c), e), i) e l), nonché sui criteri e sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione tipo.

 

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina l'organizzazione e l'attività della Consulta.

 

 

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(6/a) Comma così sostituito dal comma 2 dell'art. 3, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

 

 

Art. 11.

1. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che intendano concorrere all'attuazione del servizio civile mediante l'attività degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, devono possedere i seguenti requisiti:

 

a) assenza di scopo di lucro;

 

b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b);

 

c) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile;

 

d) aver svolto attività continuativa da non meno di tre anni.

 

2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda di ammissione alla convenzione all'Ufficio nazionale per il servizio civile. Nella domanda di ammissione alla convenzione essi devono indicare i settori di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego degli obiettori, il numero totale dei medesimi che può essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.

 

3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 debbono inoltre indicare la loro disponibilità a fornire agli obiettori in servizio civile vitto e alloggio nei casi in cui ciò sia dagli stessi enti ed organizzazioni ritenuto necessario per la qualità del servizio civile o qualora i medesimi enti e organizzazioni intendano utilizzare obiettori non residenti nel comune della sede di servizio. All'ente o all'organizzazione tenuti a fornire vitto e alloggio agli obiettori sono rimborsate le spese sostenute, con le modalità previste dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, sentita la Consulta nazionale per il servizio civile.

 

4. In nessun caso l'obiettore può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'organismo presso cui presta servizio civile.

 

5. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.

 

6. È condizione per la stipulazione della convenzione la dimostrazione, da parte dell'ente, della idoneità organizzativa a provvedere all'addestramento al servizio civile previsto dai precedenti articoli.

 

7. L'Ufficio nazionale per il servizio civile accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati dagli enti e dalle organizzazioni che hanno inoltrato la domanda di ammissione alla convenzione.

 

8. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni previste dal presente articolo, decide il tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

 

9. All'atto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere agli obiettori alcuna somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione automatica della convenzione.

 

Art. 12.

1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile comunica immediatamente al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio da parte dell'obiettore di coscienza.

 

2. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestivamente comunicazione.

 

 

Art. 13.

1. Tutti coloro che abbiano prestato servizio civile ai sensi della presente legge, o della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (7), e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutti coloro i quali si siano avvalsi dell'articolo 33 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222 (8), sono soggetti, sino all'età prevista per i cittadini che hanno prestato servizio militare, al richiamo in caso di pubblica calamità.

 

2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.

 

3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste dalla presente legge per gli ammessi al servizio civile.

 

4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che, avendolo svolto, siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all'articolo 2, sono assegnati alla protezione civile ed alla Croce rossa.

 

 

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(7) Riportata al n. E/XXX.

(8) Riportata alla voce Ministero degli affari esteri.

 

 

Art. 14.

1. L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

 

2. Alla stessa pena soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare (6/cost).

 

3. Competente a giudicare per i reati di cui ai commi 1 e 2 è il pretore del luogo nel quale deve essere svolto il servizio civile o il servizio militare (7/cost).

 

4. La sentenza penale di condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 esonera dagli obblighi di leva.

 

5. Coloro che in tempo di pace, adducendo motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 1 o senza addurre motivo alcuno, rifiutano totalmente, prima o dopo averlo assunto, la prestazione del servizio militare di leva, sono esonerati dall'obbligo di prestarlo quando abbiano espiato per il suddetto rifiuto la pena della reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di leva (8/cost).

 

6. L'imputato o il condannato può fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile nei casi previsti dai commi 1 e 2, tranne nel caso in cui tale domanda sia già stata presentata e respinta per i motivi di cui all'articolo 2. Nei casi previsti dal comma 2, può essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze armate.

 

7. Per la decisione sulle domande di cui al comma 6, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, è ridotto a tre mesi.

 

8. L'accoglimento delle domande estingue il reato. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.

 

 

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(6/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 25 gennaio - 9 febbraio 2001, n. 34 (Gazz. Uff. 14 febbraio 2001, n. 7, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Cost.

(7/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 6-12 luglio 2000, n. 271 (Gazz. Uff. 19 luglio 2000, n. 30, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 103, terzo comma della Costituzione, dalla Corte militare d'appello, sezione distaccata di Verona, e, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale militare di Padova.

(8/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 8-22 giugno 2000, n. 223 (Gazz. Uff. 28 giugno 2000, n. 27, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, sollevate dal Tribunale militare di Padova, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Torino, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 13-20 novembre 2000, n. 513 (Gazz. Uff. 29 novembre 2000, n. 49, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 13, primo comma, e 27, terzo comma, della Cost.

 

Art. 15.

1. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente quando sopravvengano o siano accertate le condizioni ostative indicate all'articolo 2.

 

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'obiettore è tenuto a prestare servizio militare, per la durata prevista per quest'ultimo, se la decadenza interviene prima dell'inizio del servizio civile, e per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni caso non superiore alla durata della leva, se la decadenza interviene durante lo svolgimento di questo.

 

3. La decadenza è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su accertamento e richiesta dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.

 

4. In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini che abbiano prestato il servizio militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche i cittadini che abbiano prestato servizio civile quando per essi siano sopravvenute le condizioni ostative previste dall'articolo 2.

 

5. Allo stesso richiamo sono soggetti i cittadini che, dopo aver prestato servizio civile, abbiano fabbricato in proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a), e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e sistemi di armi.

 

6. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato detenere ed usare le armi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), nonché assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplodenti. I trasgressori sono puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con le pene previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (9), e successive modificazioni ed integrazioni, per detenzione abusiva di armi e munizioni e, inoltre, decadono dai benefìci previsti dalla presente legge. È fatto divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o di rinnovare ai medesimi qualsiasi autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

 

7. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per l'arruolamento nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l'uso delle armi.

 

 

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(9) Riportato alla voce Sicurezza pubblica.

 

 

Art. 16.

1. Il cittadino che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, né iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali che impediscano il normale espletamento del servizio.

 

2. Chi viola il divieto di cui al comma 1 è trasferito in altra sede presso altra regione geograficamente non contigua, anche nell'espletamento di altri compiti. In caso di recidiva, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 14, comma 1.

 

3. A chi si trova già nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.

 

 

Art. 17.

1. All'obiettore che si renda responsabile di comportamenti reprensibili o incompatibili con la natura e la funzionalità del servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:

 

a) la diffida per iscritto;

 

 

b) la multa in detrazione della paga;

 

 

c) la sospensione di permessi e licenze;

 

 

d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione;

 

 

e) la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.

 

2. Il regolamento generale di disciplina previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera i), stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse.

 

3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono irrogate dal legale rappresentante dell'ente o dell'organizzazione interessati e vengono comunicate all'Ufficio nazionale per il servizio civile.

 

4. L'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta le altre sanzioni e, sulla base dei provvedimenti notificatigli dagli enti o dalle organizzazioni, può decidere l'irrogazione di sanzioni più gravi in luogo di quelle già adottate.

 

5. Quando il comportamento dell'obiettore sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le norme di cui all'articolo 14.

 

 

Art. 18.

1. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilità penali individuali, sono soggetti a risoluzione della convenzione o a sospensione dell'assegnazione degli obiettori con provvedimento motivato dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.

 

2. In caso di risoluzione della convenzione con un ente o con una organizzazione, l'Ufficio nazionale per il servizio civile provvede alla riassegnazione degli obiettori che prestavano servizio presso lo stesso ente o la stessa organizzazione, sino al completamento del periodo prescritto, tenendo conto delle indicazioni espresse nella domanda.

 

3. Contro la risoluzione della convenzione, l'ente o l'organizzazione possono proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

 

Art. 19.

1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.

 

2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilità del Fondo.

 

3. La dotazione del Fondo è determinata in lire 120 miliardi a decorrere dal 1998.

 

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772 (10), e successive modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unità previsionale di base 8.1.2.1 «obiezione di coscienza» (capitolo 1403) dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni successivi.

 

 

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(10) Riportata al n. E/XXX.

 

 

Art. 20.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile.

 

 

Art. 21.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri emana le norme di attuazione e predispone il testo delle convenzioni tipo, dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

 

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa deve attivare le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 9. A partire da tale scadenza l'Ufficio nazionale per il servizio civile assume la responsabilità di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, lettere b), c) e d), nonché della gestione amministrativa degli obiettori in servizio.

 

Art. 22.

1. In attesa del riesame delle convenzioni già stipulate e della definizione delle nuove convenzioni per l'impiego degli obiettori con i soggetti idonei ai sensi della presente legge, restano valide le convenzioni stipulate dal Ministero della difesa con gli enti idonei ai sensi della normativa precedente.

 

Art. 23.

1. La legge 15 dicembre 1972, n. 772 (11), e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.

 

 

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(11) Riportata al n. E/XXX.


 

L. 3 agosto 1998, n. 269.
Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù
(art. 17)

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 agosto 1998, n. 185.

 

 

(omissis)

Art. 17.

 Attività di coordinamento.

1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 3.

 

1-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale fine è autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro per le pari opportunità sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati. Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attività dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato; ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (23/f).

 

2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge. La parte residua del fondo è destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 dello stesso codice, facciano apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (24).

 

3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri:

 

a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati;

 

 

b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori;

 

 

c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.

 

4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (24/a).

 

5. Il Ministro dell'interno, in virtù dell'accordo adottato dai Ministri di giustizia europei in data 27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori, istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una unità specializzata di polizia giudiziaria, avente il compito di condurre le indagini sul territorio nella materia regolata dalla presente legge.

 

6. Il Ministero dell'interno istituisce altresì presso la sede centrale della questura un nucleo di polizia giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini nella materia regolata dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni analoghe esistenti negli altri Paesi europei.

 

7. L'unità specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonché degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno (25).

 

 

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(23/f) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 20, L. 6 febbraio 2006, n. 38. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 20.

(24) Comma così modificato dall'art. 18, L. 6 febbraio 2006, n. 38. Vedi, anche, l'art. 80, comma 15, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e il D.M. 13 marzo 2002, n. 89.

(24/a) Vedi, anche, l'art. 80, comma 36, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(25) Vedi, anche, il comma 349 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

(omissis)

 


 

L. 17 maggio 1999, n. 144.
Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali
(art. 7)

 

(1) (2)

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 maggio 1999, n. 118, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Cassa depositi e prestiti: Circ. 28 novembre 2001, n. 1245; Circ. 30 novembre 2000, n. 1240;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 29 luglio 1999, n. 160; Circ. 6 agosto 1999, n. 166; Circ. 12 agosto 1999, n. 168; Circ. 20 settembre 1999, n. 179; Circ. 4 novembre 1999, n. 194; Circ. 8 novembre 1999, n. 197; Circ. 9 dicembre 1999, n. 214; Circ. 28 dicembre 1999, n. 228; Circ. 9 luglio 2001, n. 134;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 22 luglio 1999, n. 59/99; Circ. 26 luglio 1999, n. 61/99; Circ. 6 agosto 1999, n. 3471/06.01; Circ. 22 novembre 1999, n. 75/99; Circ. 15 marzo 2000, n. 14/2000; Circ. 10 gennaio 2001, n. 38/03.13; Lett.Circ. 26 marzo 2001, n. 578;

- Ministero dell'interno: Circ. 22 maggio 1999, n. 58; Circ. 12 ottobre 1999, n. 101;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 18 aprile 2002, n. 1879/A2; Nota 19 aprile 2002, n. 7629/INT/U04; Lett.Circ. 20 dicembre 2002, n. 3462;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 7 aprile 2000, n. 109; Circ. 3 maggio 2001, n. 80; Circ. 7 maggio 2001, n. 3137/INT/U05;

- Ministero della sanità: Circ. 29 settembre 1999, n. 100/90.37/9890;

- Ministero delle finanze: Circ. 21 settembre 1999, n. 190/E; Circ. 13 ottobre 2000, n. 186/E.

 

(omissis)

 

Art. 7.

 Istituzione dell'Unità tecnica - Finanza di progetto.

1. È istituita, nell'àmbito del CIPE, l'Unità tecnica - Finanza di progetto, di seguito denominata «Unità».

 

2. L'Unità ha il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati anche nell'àmbito dell'attività di verifica prevista all'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, e di fornire supporto alle commissioni costituite nell'àmbito del CIPE su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture.

 

3. L'Unità fornisce supporto alle amministrazioni aggiudicatrici nella attività di individuazione delle necessità suscettibili di essere soddisfatte tramite la realizzazione di lavori finanziati con capitali privati in quanto suscettibili di gestione economica di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

 

4. L'Unità assiste le pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta nello svolgimento delle attività di valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dai soggetti promotori ai sensi dell'articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, e nelle attività di indizione della gara e della aggiudicazione delle offerte da essa risultanti secondo le modalità previste dall'articolo 37-quater della citata legge n. 109 del 1994 .

 

5. L'Unità esercita la propria attività nel quadro degli interventi individuati dalla programmazione triennale dei lavori pubblici.

 

6. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE stabilisce con propria delibera le modalità organizzative dell'Unità (18).

 

7. L'organico dell'Unità è composto di 15 unità, scelte in parte tra professionalità delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando e in parte a seguito di un processo di selezione, fondato sulla concreta esperienza nel settore, tra professionalità esterne che operano nei settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e giuridico. Le modalità di selezione sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

 

8. I componenti dell'Unità sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta.

 

9. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono determinati il trattamento economico spettante ai componenti dell'Unità e l'ammontare delle risorse destinate al suo funzionamento.

 

10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in lire 2,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

11. Il CIPE presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attività dell'Unità e sui risultati conseguiti (19) (20).

 

 

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(18)  Le modalità organizzative dell'Unità tecnica sono state stabilite con Del.CIPE 9 giugno 1999, n. 80/99 (Gazz. Uff. 12 ottobre 1999, n. 240) modificata dalla Del.CIPE 3 maggio 2001, n. 57/2001 (Gazz. Uff. 13 luglio 2001, n. 161).

(19)  La relazione annuale sull'attività dell'Unità tecnica finanza di progetto è stata approvata, per il periodo luglio 2000-giugno 2001, con Del.CIPE 15 novembre 2001, n. 103/2001 (Gazz. Uff. 25 gennaio 2002, n. 21) e, per l'anno 2002, nella seduta del Cipe in data 14 marzo 2003 (comunicato in Gazz. Uff. 10 maggio 2003, n. 107).

(20)  Per il regolamento concernente la riorganizzazione dell'Unità tecnica finanza di progetto di cui al presente articolo vedi il D.M. 23 maggio 2003, n. 162.


D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.
Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 28 febbraio 2002, n. 9;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 25 marzo 2002, n. 16/2002;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 24 dicembre 2001, n. 63/D; Circ. 24 gennaio 2002, 3/D; Nota 26 novembre 2002, n. 18521;

- Ministero dell'interno: Circ. 18 luglio 2001, n. M/3110; Circ. 20 novembre 2002, n. M/3101;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 6 maggio 2004, n. 967/DIP/Segr.;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 18 ottobre 2000, n. 232; Nota 18 ottobre 2000, n. 1775;

- Ministero delle finanze: Circ. 15 febbraio 2001, n. 13/D; Circ. 9 maggio 2001, n. 20/D.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50;

 

Visti l'articolo 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;

 

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

 

Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

Oggetto.

1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega disposta con l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50, detta norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato.

 

2. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ovvero da conferire ai sensi dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

 

Art. 2

Ministeri.

«1. I Ministeri sono i seguenti:

 

1) Ministero degli affari esteri;

 

2) Ministero dell'interno;

 

3) Ministero della giustizia;

 

4) Ministero della difesa;

 

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

 

6) Ministero dello sviluppo economico;

 

7) Ministero del commercio internazionale;

 

8) Ministero delle comunicazioni;

 

9) Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

 

10) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

 

11) Ministero delle infrastrutture;

 

12) Ministero dei trasporti;

 

13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

 

14) Ministero della salute;

 

15) Ministero dell'istruzione;

 

16) Ministero dell'università e della ricerca;

 

17) Ministero dei beni e delle attività culturali;

 

18) Ministero della solidarietà sociale (3).

 

2. I ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

 

3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.

 

4. I ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del ministero degli affari esteri.

 

 

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(3)  Comma così sostituito prima dall'art. 1, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi dall'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

 

TITOLO I

L'Organizzazione dei ministeri

 

Art. 3

Disposizioni generali.

1. Nei Ministeri costituiscono strutture di primo livello, alternativamente:

 

a) i dipartimenti;

 

b) le direzioni generali.

 

2. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da dipartimenti non può essere istituita la figura del segretario generale. Nei Ministeri organizzati in dipartimenti l'ufficio del segretario generale, ove previsto da precedenti disposizioni di legge o regolamento, è soppresso. I compiti attribuiti a tale ufficio sono distribuiti tra i capi dipartimento con il regolamento di cui all'articolo 4 (4).

 

 

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(4)  Articolo così sostituito prima dall'art. 2, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla relativa legge di conversione e poi dall'art. 1, D.Lgs. 6 dicembre 2002, n. 287 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304). L'art. 6 del citato D.Lgs. n. 287 del 2002 ha così disposto: «Art. 6. Disposizioni finali. 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

 

 

Art. 4

Disposizioni sull'organizzazione.

1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilità tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa.

 

2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

 

3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

 

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare (5).

 

5. Con le medesime modalità di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.

 

6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.

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(5)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 21 luglio 2000, per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il D.M. 30 gennaio 2001, per il Ministero della pubblica istruzione, il D.M. 17 maggio 2001, per il Ministero della sanità, il D.M. 21 novembre 2001, per il Ministero dell'economia e delle finanze, il D.M. 22 gennaio 2002, per il Ministero della giustizia, il D.P.R. 17 giugno 2003, n. 261, per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il D.M. 28 aprile 2004, per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

 

Art. 5

I dipartimenti.

1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.

 

2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformità alle disposizioni, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro.

 

4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso.

 

5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:

 

a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro;

 

b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo princìpi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;

 

c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento;

 

d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;

 

e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento;

 

 

f) è sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

 

g) può proporre al ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;

 

h) è sentito dal ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

 

6. Con le modalità di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.

 

 

Art. 6

Il segretario generale.

1. Nei Ministeri in cui le strutture di primo livello sono costituite da direzioni generali può essere istituito l'ufficio del segretario generale. Il segretario generale, ove previsto, opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro (6).

 

 

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(6)  Articolo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 6 dicembre 2002, n. 287 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304).

 

 

Art. 7

Uffici di diretta collaborazione con il ministro.

1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

 

2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

 

b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;

 

c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;

 

d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;

 

e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità (7).

 

 

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(7)  Vedi, anche, l'art. 5, D.P.R. 14 maggio 2001, n. 258, per il Ministro delle comunicazioni, il D.P.R. 12 giugno 2003, n. 208, per il Ministro della salute, il D.P.R. 3 luglio 2003, n. 227, per il Ministro dell'economia e delle finanze e il D.P.R. 24 febbraio 2006, n. 162, per il Ministro della difesa.

 

 

TITOLO II

Le agenzie

 

Art. 8

L'ordinamento.

1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali.

 

2. Le agenzie hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza di un ministro secondo le disposizioni del successivo comma 4, e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.

 

3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene conferito in conformità alle disposizioni dettate dal precedente articolo 5 del presente decreto per il conferimento dell'incarico di capo del dipartimento.

 

4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente articolo 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento;

 

b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;

 

c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;

 

d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2:

 

d1) l'approvazione dei programmi di attività dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia;

 

d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;

 

d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;

 

d4) l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;

 

e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione; delle modalità necessarie ad assicurare al ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;

 

 

f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresì all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l);

 

g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del ministro competente;

 

h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del ministro competente di concerto con quello del tesoro;

 

i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

 

l) determinazione di una organizzazione dell'agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilità di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;

 

m) facoltà del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'agenzia, a princìpi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.

 

 

Art. 9

Il personale e la dotazione finanziaria.

 

1. Alla copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti determinati per ciascuna di esse dai successivi articoli, si provvede, nell'ordine:

 

a) mediante l'inquadramento del personale trasferito dai ministeri e dagli enti pubblici, di cui al precedente articolo 8, comma 1;

 

b) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

c) a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

 

2. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate.

 

3. Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia, ai sensi del precedente comma 1, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.

 

4. Gli oneri di funzionamento dell'agenzia sono coperti:

 

a) mediante le risorse finanziarie trasferite da amministrazioni, secondo quanto disposto dal precedente comma 2;

 

b) mediante gli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

 

c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti del fondo a tale scopo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.

 

 

Art. 10

Agenzie fiscali (8).

 

1. Le agenzie fiscali sono disciplinate, anche in deroga agli articoli 8 e 9, dalle disposizioni del Capo II del Titolo V del presente decreto legislativo ed alla loro istituzione si provvede secondo le modalità e nei termini ivi previsti (9).

 

 

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(8)  Rubrica così modificata dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.

(9)  Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.

 


 

TITOLO III

L'amministrazione periferica

 

Art. 11

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

1. La Prefettura assume la denominazione di Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.

 

2. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ferme restando le proprie funzioni, assicura l'esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato e garantisce la leale collaborazione di detti uffici con gli enti locali. Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.

 

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di cui al comma 2, il Prefetto, titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, è coadiuvato da una conferenza provinciale permanente, dallo stesso presieduta e composta dai responsabili di tutte le strutture amministrative periferiche dello Stato che svolgono la loro attività nella provincia nonché da rappresentanti degli enti locali. Il Prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo nel capoluogo della regione è altresì coadiuvato da una conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato, alla quale possono essere invitati i rappresentanti della regione.

 

4. Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento previste dai commi 2 e 3 il Prefetto, sia in sede di conferenza provinciale sia con interventi diretti, può richiedere ai responsabili delle strutture amministrative periferiche dello Stato l'adozione di provvedimenti volti ad evitare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla cittadinanza anche ai fini del rispetto della leale collaborazione con le autonomie territoriali. Nel caso in cui non vengano assunte nel termine indicato le necessarie iniziative, il Prefetto, previo assenso del Ministro competente per materia, può provvedere direttamente, informandone preventivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, nell'esercizio del potere di indirizzo politico-amministrativo, emanano, ove occorra, apposite direttive ai Prefetti.

 

6. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad adottare le disposizioni per l'attuazione del presente articolo e per l'adeguamento della normativa regolamentare vigente (10).

 

 

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(10)  Articolo prima modificato dall'art. 10, comma 10, L. 5 giugno 2003, n. 131, poi dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 366 ed infine così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 29 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2004, n. 30). In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.P.R. 3 aprile 2006, n. 180.

 

 

TITOLO IV

I Ministeri

 

Capo I - Il ministero degli affari esteri

 

Art. 12

Attribuzioni.

1. Al ministero degli affari esteri sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale; di rapporti con gli altri Stati con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonché di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato dell'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche esterne dell'Unione europea; di cooperazione allo sviluppo; di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero; cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati dell'Unione europea, della Comunità europea, della CECA, dell'EURATOM.

 

2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il ministero degli affari esteri assicura la coerenza delle attività internazionali ed europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi di politica internazionale.

 

3. Restano attribuite alla presidenza del consiglio dei ministri le funzioni ad essa spettanti in ordine alla partecipazione dello Stato italiano all'Unione europea, nonché all'attuazione delle relative politiche.

 

 

Art. 13

Ordinamento.

1. Il ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a 20, coordinate da un segretario generale.

 

2. Restano in vigore, per il ministero degli affari esteri, la riserva di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore e l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

 


 

Capo II - Il ministero dell'interno

 

Art. 14

Attribuzioni.

1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico (11).

 

2. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

 

a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali;

 

b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia;

 

c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio;

 

d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo;

 

d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo delle relative attività formative nonché alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del ministero (12).

 

3. Il ministero svolge attraverso il corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente (13).

 

4. Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile 1981, n. 121.

 

 

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(11)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

(12)  Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 30 ottobre 2003, n. 317 (Gazz. Uff. 19 novembre 2003, n. 269).

(13)  Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.

 

 

Art. 15

Ordinamento.

1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto.

 

Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque (14).

 

2. L'organizzazione periferica del ministero è costituita dagli Uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11, anche con compiti di rappresentanza generale del governo sul territorio, dalle Questure e dalle strutture periferiche del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

 

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(14)  Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 30 ottobre 2003, n. 317 (Gazz. Uff. 19 novembre 2003, n. 269).

 

 

Capo III - Il ministero della giustizia

 

Art. 16

Attribuzioni.

1. Il ministro di grazia e giustizia e il ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di ministro della giustizia e ministero della giustizia.

 

2. Il ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attività giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il consiglio superiore della magistratura, attribuzioni concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini professionali, archivi notarili, cooperazione internazionale in materia civile e penale.

 

3. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree funzionali:

 

a) servizi relativi alla attività giudiziaria: gestione amministrativa della attività giudiziaria in ambito civile e penale; attività preliminare all'esercizio da parte del ministro delle sue competenze in materia processuale; casellario giudiziale; cooperazione internazionale in materia civile e penale; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;

 

b) organizzazione e servizi della giustizia: organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informatici necessari; attività relative alle competenze del ministro in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;

 

 

c) servizi dell'amministrazione penitenziaria: gestione amministrativa del personale e dei beni della amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati;

 

d) servizi relativi alla giustizia minorile: svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori e gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi.

 

4. Relativamente all'ispettorato generale restano salve le disposizioni della legge 12 agosto 1962, n. 1311 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

 

 

Art. 17

Ordinamento.

1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.

 

 

Art. 18

Incarichi dirigenziali.

1. Agli uffici di diretta collaborazione con il ministro ed ai dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative, i professori e ricercatori universitari, gli avvocati dello Stato, gli avvocati; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

 

2. Agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 1998, n. 80, ed i magistrati della giurisdizione ordinaria; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche gli altri soggetti elencati al comma 1.

 

 

Art. 19

Magistrati.

1. Il numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati al Ministero non deve superare le 65 unità (15).

 

 

(15)  Articolo così sostituito, a far data dal 1° luglio 2004, dall'art. 1-bis, D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 5, commi 1 e 2, D.L. 11 novembre 2002, n. 251 come sostituito dalla relativa legge di conversione.

 

 

Capo IV - Il ministero della difesa

 

Art. 20

Attribuzioni.

1. Al ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione ad organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle forze armate e interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della difesa.

 

2. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree:

 

a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime ed aree, pianificazione generale operative delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale ed attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorità militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area operativa: interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni ed il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;

 

b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio ed affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali ed aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; sanità militare; attività di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.

 

 

Art. 21

Ordinamento.

1. Il ministero si articola in direzioni generali in numero non superiore a undici, coordinate da un segretario generale (16).

 

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 febbraio 1997, n. 25 e nel decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 e nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, nonché nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

 

 

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(16)  Comma così modificato dall'art. 8, D.L. 28 maggio 2004, n. 136, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 22

Agenzia Industrie Difesa.

1. È istituita, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9, l'Agenzia Industrie Difesa, con personalità giuridica di diritto pubblico. L'agenzia è posta sotto la vigilanza del ministro della difesa, ed è organizzata in funzione del conseguimento dei suoi specifici obiettivi, ai sensi dell'articolo 12, lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Scopo dell'agenzia è quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive ed industriali della difesa di cui alla tabella C allegata al decreto 20 gennaio 1998 del ministro della difesa indicati con uno o più decreti dello stesso ministro, da adottare entro il 31 marzo 2000. L'agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali ed umane delle unità dalla stessa amministrate nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2.

 

2. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia sono definite con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dell'obiettivo dell'economia gestione e dei princìpi che regolano la concorrenza ed il mercato in quanto applicabili. Con decreto del ministro della difesa, di concerto con il ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, possono essere aggiornati i termini di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, e ridefinita la procedura ivi prevista, nonché definite le modalità per la trasformazione in società per azioni delle unità produttive ed industriali di cui al comma 1 ovvero per la loro alienazione, assicurando al personale il diritto di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 283 del 1998 (17).

 

 

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(17)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 15 novembre 2000, n. 424.

 

 

Capo V - Il ministero dell'economia e delle finanze

 

Art. 23

Istituzione del ministero e attribuzioni.

1. È istituito il ministero dell'economia e delle finanze.

 

2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

 

3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.

 

 

Art. 24

Aree funzionali.

1. Il Ministero svolge, in particolare, le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

 

a) politica economica e finanziaria, con particolare riguardo all'analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio, all'elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico; alla valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e l'alienazione dei titoli azionari di proprietà dello Stato; alla monetazione; alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta nonché sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo e dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia (18);

 

b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con particolare riguardo alla formazione e gestione del bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa, assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in materia di copertura del fabbisogno finanziario previsto dalla lettera a), nonché alla verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa pubblica, coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i controlli previsti dall'ordinamento, ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarità amministrativa e contabile effettuati, ai sensi della normativa vigente, dagli Uffici centrali del bilancio costituiti presso i Ministeri e dalle ragionerie provinciali dello Stato (19);

 

c) programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, anche avvalendosi delle Camere di commercio, con particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari (20);

 

 

d) politiche fiscali, con particolare riguardo alle funzioni di cui all'articolo 56, all'analisi del sistema fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed erariali in sede nazionale, comunitaria e internazionale, alle attività di coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo previste dalla legge sulle agenzie fiscali e sugli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in materia di tributi ed entrate erariali di competenza dello Stato, al coordinamento, monitoraggio e controllo del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore, alla informazione istituzionale nel settore della fiscalità, alle funzioni previste dalla legge in materia di demanio, catasto e conservatorie dei registri immobiliari (21);

 

e) amministrazione generale, servizi indivisibili e comuni del Ministero, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; linee generali e coordinamento delle attività concernenti il personale del Ministero; affari generali ed attività di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attività in materia di reclutamento del personale del Ministero; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali all'interno del Ministero; tenuta della banca dati, del ruolo e del sistema informativo del personale del Ministero; tenuta dell'anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; servizi del tesoro, incluso il pagamento delle retribuzioni, ed acquisti centralizzati; coordinamento della comunicazione istituzionale del Ministero (22).

 

1-bis. Le funzioni in materia di organizzazione, programmazione del fabbisogno, reclutamento, formazione e gestione del personale delle singole aree sono svolte nell'àmbito delle stesse aree (23).

 

 

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(18)  Lettera così modificata prima dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173 e poi dall'art. 8, L. 17 agosto 2005, n. 166.

(19)  Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

(20) Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero dello sviluppo economico vedi il comma 2 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

(21)  Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

(22)  Lettera sostituita dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

(23)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

 

 

Art. 25

Ordinamento.

1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo. Il Servizio consultivo ed ispettivo tributario opera alle dirette dipendenze del Ministro (24).

 

2. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, disciplinata ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto legislativo, svolge le funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto, nonché in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso concernenti le accise sui tabacchi lavorati (25).

 

 

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(24)  Periodo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

(25)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173. Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente comma vedi l'art. 39, comma 13-ter, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 26

Riforma del Ministero delle finanze.

1. In attesa della costituzione del Ministero dell'economia e delle finanze, e comunque entro il termine di diciotto mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, si provvede, anche in fasi successive, alla trasformazione del Ministero delle finanze, alla istituzione delle agenzie fiscali e all'ordinato trasferimento delle funzioni e delle risorse, secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Capo II del Titolo V.

 

 

Capo VI - Il Ministero delle attività produttive

 

Art. 27

Istituzione del Ministero e attribuzioni.

1. È istituito il Ministero delle attività produttive.

 

2. Il Ministero, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha lo scopo di formulare e attuare politiche e strategie per lo sviluppo del sistema produttivo, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati, e limitatamente ai settori di competenza ed in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale e, in particolare, di:

 

a) promuovere le politiche per la competitività internazionale, in coerenza con le linee generali di politica estera e lo sviluppo economico del sistema produttivo nazionale e di realizzarle o favorirne l'attuazione a livello settoriale e territoriale, anche mediante la partecipazione, fatte salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organizzazioni, alle attività delle competenti istituzioni internazionali (26);

 

b) sostenere e integrare l'attività degli enti territoriali per assicurare l'unità economica del Paese;

 

c) promuovere la concorrenza;

 

d) coordinare le istituzioni pubbliche e private interessate allo sviluppo della competitività;

 

e) monitorare l'impatto delle misure di politica economica, industriale, infrastrutturale, sociale e ambientale sulla competitività del sistema produttivo (27).

 

2-bis. Per realizzare gli obiettivi indicati al comma 2, il Ministero, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati:

 

a) definisce, anche in concorso con le altre amministrazioni interessate, le strategie per il miglioramento della competitività, anche a livello internazionale, del Paese e per la promozione della trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori produttivi, collaborando all'attuazione di tali orientamenti;

 

b) promuove, in coordinamento con il Dipartimento di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, gli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore e facendo salve le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organismi (28);

 

c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e per favorire l'assunzione, da parte delle imprese, di responsabilità relative alle modalità produttive, alla qualità e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi, alle relazioni con il consumatore;

 

d) studia la struttura e l'andamento dell'economia industriale e aziendale;

 

e) definisce le strategie e gli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli italiani nel Mondo (29) (30).

 

2-ter. Il Ministero elabora ogni triennio, sentite le amministrazioni interessate ed aggiornandolo con cadenza annuale, un piano degli obiettivi, delle azioni e delle risorse necessarie per il loro raggiungimento, delle modalità di attuazione, delle procedure di verifica e di monitoraggio (31).

 

2-quater. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni degli altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri (32).

 

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri Ministeri, agenzie o autorità, perché concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.

 

4. Spettano inoltre al Ministero delle attività produttive le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della sanità, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle attività produttive dal presente decreto legislativo (33).

 

5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa (34).

 

 

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(26) Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero del commercio internazionale vedi il comma 3 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

(27)  Comma prima modificato dall'art. 50, L. 16 gennaio 2003, n. 3 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34.

(28) Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero del commercio internazionale vedi il comma 3 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

(29) Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero del commercio internazionale vedi il comma 3 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

(30)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34.

(31)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34.

(32)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34.

(33)  Per la decorrenza dell'operatività delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 2, D.P.C.M. 10 aprile 2001.

(34)  Articolo così sostituito dall'art. 3, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla relativa legge di conversione. Per il trasferimento di competenza statale di cui al presente articolo al Ministero dei beni e delle attività culturali vedi il comma 9 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

 

 

Art. 28

Aree funzionali.

1. Nel rispetto delle finalità e delle azioni di cui all'articolo 27, il Ministero, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, svolge per quanto di competenza, in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

 

a) competitività: politiche per lo sviluppo della competitività del sistema produttivo nazionale; politiche di promozione degli investimenti delle imprese al fine del superamento degli squilibri di sviluppo economico e tecnologico, ivi compresi gli interventi a sostegno delle attività produttive e gli strumenti della programmazione negoziata, denominati contratti di programma, inclusi quelli ricompresi nell'àmbito dei contratti di localizzazione, patti territoriali, contratti d'area e contratti di distretto, nonché la partecipazione, per quanto di competenza ed al pari delle altre amministrazioni, agli accordi di programma quadro, ed il raccordo con gli interventi degli enti territoriali, rispondenti alle stesse finalità; politiche per le piccole e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il sostegno alle imprese ad alto tasso di crescita, tenendo conto anche delle competenze regionali; politiche di supporto alla competitività delle grandi imprese nei settori strategici; collaborazione pubblico-privato nella realizzazione di iniziative di interesse nazionale, nei settori di competenza; politiche per i distretti industriali; sviluppo di reti nazionali e internazionali per l'innovazione di processo e di prodotto nei settori produttivi; attività di regolazione delle crisi aziendali e delle procedure conservative delle imprese; attività di coordinamento con le società e gli istituti operanti in materia di promozione industriale e di vigilanza sull'Istituto per la promozione industriale; politica industriale relativa alla partecipazione italiana al Patto atlantico e all'Unione europea; collaborazione industriale internazionale nei settori aerospaziali e della difesa, congiuntamente agli altri Ministeri interessati; monitoraggio sullo stato dei settori merceologici, ivi compreso, per quanto di competenza, il settore agro-industriale, ed elaborazione di politiche per lo sviluppo degli stessi; iniziative finalizzate all'ammodernamento di comparti produttivi e di aree colpite dalla crisi di particolari settori industriali; promozione delle iniziative nazionali e internazionali in materia di turismo; politiche per l'integrazione degli strumenti di agevolazione alle imprese nel sistema produttivo nazionale; vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative; politiche per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e mutualità;

 

b) internazionalizzazione: indirizzi di politica commerciale con l'estero, in concorso con il Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle finanze; elaborazione di proposte, negoziazione e gestione degli accordi bilaterali e multilaterali in materia commerciale; tutela degli interessi della produzione italiana all'estero; valorizzazione e promozione del made in Italy, anche potenziando le relative attività informative e di comunicazione, in concorso con le amministrazioni interessate; disciplina del regime degli scambi e gestione delle attività di autorizzazione; collaborazione all'attività di cooperazione internazionale e di aiuto allo sviluppo, di competenza del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle finanze, e concorso al relativo coordinamento con le politiche commerciali e promozionali; coordinamento delle attività della commissione CIPE per la politica commerciale con l'estero, disciplina del credito all'esportazione e dell'assicurazione del credito all'esportazione e partecipazione nelle competenti sedi internazionali e comunitarie ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri; attività di semplificazione degli scambi, congiuntamente con il Ministero degli affari esteri, e partecipazione nelle competenti sedi internazionali; coordinamento, per quanto di competenza, dell'attività svolta dagli enti pubblici nazionali di supporto all'internazionalizzazione del sistema produttivo ed esercizio dei poteri di indirizzo e vigilanza di competenza del Ministero delle attività produttive; sviluppo dell'internazionalizzazione attraverso il coordinamento e la gestione degli strumenti commerciali, promozionali e finanziari a sostegno di imprese, settori e distretti produttivi, con la partecipazione di enti territoriali, sistema camerale, sistema universitario e parchi tecnico-scientifici, ferme restando le competenze dei Ministeri interessati; politiche e strategie promozionali e rapporti con istituzioni pubbliche e private che svolgono attività di internazionalizzazione; promozione integrata all'estero del sistema economico, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Dicasteri ed enti interessati; rapporti internazionali in materia fieristica, ivi comprese le esposizioni universali e coordinamento della promozione del sistema fieristico di rilievo internazionale, d'intesa con il Ministero degli affari esteri; coordinamento, avvalendosi anche degli sportelli regionali, delle attività promozionali nazionali, raccordandole con quelle regionali e locali, nonché coordinamento, congiuntamente al Ministero degli affari esteri ed al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità e gli strumenti previsti dalla normativa vigente, delle attività promozionali in àmbito internazionale; sostegno agli investimenti produttivi delle imprese italiane all'estero, ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri; promozione degli investimenti esteri in Italia, congiuntamente con le altre amministrazioni competenti e con gli enti preposti; promozione della formazione in materia di internazionalizzazione; sviluppo e valorizzazione del sistema turistico per la promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero;

 

c) sviluppo economico: definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti comunitari nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Regioni; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; organizzazione articolata delle attività per i brevetti, i modelli industriali e per marchi di impresa e relativi rapporti con le autorità internazionali, congiuntamente con il Ministero degli affari esteri per la parte di competenza; politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori produttivi; politiche di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del commercio elettronico; partecipazione ai procedimenti di definizione delle migliori tecnologie disponibili per i settori produttivi; politiche nel settore delle assicurazioni e rapporti con l'ISVAP, per quanto di competenza; promozione della concorrenza nel settore commerciale, attività di sperimentazione, monitoraggio e sviluppo delle nuove forme di commercializzazione, al fine di assicurare il loro svolgimento unitario; coordinamento tecnico per la valorizzazione e armonizzazione del sistema fieristico nazionale; disciplina ed attuazione dei rapporti commerciali e della loro evoluzione, nel rispetto dell'ordinamento civile e della tutela della concorrenza; sostegno allo sviluppo della responsabilità sociale dell'impresa, con particolare riguardo ai rapporti con fornitori e consumatori e nel rispetto delle competenze delle altre amministrazioni; sicurezza e qualità dei prodotti e degli impianti industriali ad esclusione dei profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro e di vigilanza sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli organismi di certificazione di qualità e dei laboratori di prova per quanto di competenza; partecipazione al sistema di certificazione ambientale, in particolare in materia di ecolabel e ecoaudit; qualità dei prodotti, ad esclusione di quelli agricoli e di prima trasformazione di cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, sicurezza dei prodotti, etichettatura e qualità dei servizi destinati al consumatore, ferme le competenze delle regioni in materia di commercio; metrologia legale e determinazione del tempo; politiche per i consumatori e connessi rapporti con l'Unione europea, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri, gli organismi internazionali e gli enti locali; attività di supporto e segreteria tecnico-organizzativa del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU); attività di tutela dei consumatori nel settore turistico a livello nazionale; monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di beni e servizi; controllo e vigilanza delle manifestazioni a premio, ferme le attribuzioni del Ministero dell'economia e finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - in materia di giochi, nonché di prevenzione e repressione dei fenomeni elusivi del relativo monopolio statale; vigilanza sul sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sulla tenuta del registro delle imprese; politiche per lo sviluppo dei servizi nei settori di competenza; vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione nei settori di competenza.

 

2. Il Ministero svolge altresì compiti di studio, consistenti in particolare nelle seguenti attività: redazione del piano triennale di cui al comma 2-ter dell'articolo 27; ricerca e rilevazioni economiche riguardanti i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi compresa la definizione di forme di incentivazione dei relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la competitività del sistema produttivo nazionale; valutazione delle ricadute industriali conseguenti agli investimenti pubblici; coordinamento informatico-statistico dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti sulla competitività del sistema produttivo nazionale; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria; ricerca in materia di tutela dei consumatori e degli utenti; monitoraggio dell'attività assicurativa anche ai fini delle iniziative legislative in materia; ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico; promozione di ricerche e raccolta di documentazione statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano; analisi di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di politica commerciale; rilevazione degli aspetti socio-economici della cooperazione.

 

3. Restano in ogni caso ferme le competenze degli altri Ministeri (35).

 

 

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(35)  Articolo prima modificato dall'art. 4, D.L. 12 giugno 2001, n. 217 e poi così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34. Per il trasferimento delle funzioni di competenza statale di cui al presente articolo al Ministero dei beni e delle attività culturali vedi il comma 9 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

 

 

Art. 29

Ordinamento.

1. Il Ministero si articola in non più di undici direzioni generali, alla cui individuazione e organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e in modo che sia assicurato il coordinamento delle aree funzionali previste all'articolo 28.

 

2. Il Ministero delle attività produttive si avvale degli uffici territoriali di Governo, nonché, sulla base di apposite convenzioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (36).

 

 

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(36)  Articolo prima modificato dall'art. 4-bis, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e poi così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34.

 

 

Art. 30

Attribuzioni di funzioni ad altri Ministeri.

1. Le funzioni inerenti ai rapporti con l'istituto per la vigilanza delle assicurazioni private e di interesse pubblico, attualmente esercitate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono trasferite al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il relativo personale e le risorse relative sono assegnati al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (37).

 

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(37)  Per la decorrenza dell'operatività delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi l'art. 3, D.P.C.M. 10 aprile 2001.

 

 

Art. 31

Agenzia per le normative ed i controlli tecnici.

[1. È istituita l'agenzia per le normative ed i controlli tecnici, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

 

2. Spettano all'agenzia le competenze inerenti ai controlli di conformità delle macchine, degli impianti e di prodotti nelle materie di spettanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli enti pubblici da esso vigilati. Spetta, inoltre, all'agenzia la vigilanza sugli enti di normazione tecnica e sugli organismi di accreditamento dei sistemi di qualità aziendale e dei prodotti.

 

3. Spetta inoltre all'agenzia la predisposizione delle normative tecniche e degli standard per la certificazione dei prodotti nelle materie indicate al comma 2, ai fini della loro approvazione ministeriale.

 

4. In materia di comunicazioni spetta all'agenzia:

 

a) rilasciare i titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici;

 

b) determinare requisiti tecnici di apparecchiature e procedure di omologazione; accreditare i laboratori di prova e rilasciare le autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzioni (38).

 

5. Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico, l'agenzia può stipulare convenzioni con le regioni ed avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di governo di cui all'articolo 11, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di apposita convenzione.

 

6. Sono soppresse le strutture del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che svolgono le attività demandate all'agenzia. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnati all'agenzia (39)] (40).

 

 

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(38)  Comma soppresso dall'art. 5, D.L. 12 giugno 2001, n. 217.

(39)  Comma così modificato dall'art. 5, D.L. 12 giugno 2001, n. 217.

(40)  Articolo abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34.

 

 

Art. 32

Agenzia per la proprietà industriale.

[1. È istituita l'agenzia per la proprietà industriale, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

 

2. L'agenzia svolge i compiti e le funzioni dell'ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale.

 

3. Rimangono ferme le competenze assegnate dalle norme vigenti alla commissione ricorsi prevista dall'articolo 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.

 

4. Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico, l'agenzia può stipulare convenzioni con le regioni ed avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di governo di cui all'articolo 11, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di apposita convenzione.

 

5. Sono soppresse le strutture del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che svolgono le attività demandate all'agenzia; il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia] (41).

 

 

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(41)  Articolo abrogato dall'art. 4, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34.

 

 

Capo VI-bis - Ministero delle comunicazioni (42)

 

Art. 32-bis

Istituzione del Ministero e attribuzioni.

1. È istituito il Ministero delle comunicazioni.

 

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di poste, telecomunicazioni, reti multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, ferme restando le competenze in materia di stampa ed editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Restano ferme le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (43).

 

 

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(42)  Il Capo VI-bis, comprendente gli articoli da 32-bis a 32-quinquies, è stato aggiunto dall'art. 6, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(43)  Il Capo VI-bis, comprendente gli articoli da 32-bis a 32-quinquies, è stato aggiunto dall'art. 6, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 32-ter

Funzioni.

1. Il Ministero svolge in particolare funzioni e compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali, tramite gli organi centrali e gli Ispettorati territoriali:

 

a) politiche nel settore delle comunicazioni;

 

b) rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali nel settore delle comunicazioni, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e del Ministro degli affari esteri;

 

c) disciplina del settore delle comunicazioni elettroniche;

 

d) gestione nazionale di programmi comunitari in materia di comunicazioni elettroniche;

 

e) radiodiffusione sonora e televisiva pubblica e privata anche nelle forme evolutive;

 

f) regolamentazione dei servizi postali, con particolare riferimento al contratto di programma con il fornitore del servizio universale;

 

g) emissione delle carte valori postali;

 

h) formazione e addestramento professionale anche tramite la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni;

 

i) concessioni, licenze e autorizzazioni nei settori delle comunicazioni;

 

l) controllo del mercato, vigilanza sul rispetto delle normative di settore e applicazione delle sanzioni;

 

m) adeguamento periodico del servizio universale nel campo delle comunicazioni;

 

n) verifica degli obblighi di servizio universale nei settori delle comunicazioni;

 

o) tutela delle comunicazioni;

 

p) piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativa attività internazionale;

 

q) gestione degli accordi internazionali in materia di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze e delle reti ed orbite dei sistemi satellitari e notifica all'Unione internazionale delle telecomunicazioni;

 

r) assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze e delle numerazioni;

 

s) controllo delle emissioni radioelettriche e delle interferenze;

 

t) tecnologie dell'informazione; sicurezza delle reti; studi e ricerca scientifica nei settori delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ICT); normazione tecnica, ivi compresi gli aspetti inerenti alla numerazione, standardizzazione, anche quale organismo nazionale di standardizzazione (NSO), accreditamento, certificazione ed omologazione nei settori dell'ICT; definizione degli standard di qualità dei servizi nei settori dell'ICT; coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative nei settori dell'ICT e per l'adozione e l'implementazione di nuovi standard. Restano ferme le competenze e le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

 

u) servizi multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali;

 

v) certificazione per i prodotti e i sistemi informatici commerciali;

 

z) adozione delle regole di impiego degli apparati radioelettrici;

 

aa) espletamento di prestazioni per conto terzi;

 

bb) rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio delle stazioni radioelettriche;

 

cc) attività di collaudo ed ispezione delle apparecchiature radioelettriche di bordo;

 

dd) vigilanza e controllo sugli enti operanti nell'àmbito delle comunicazioni;

 

ee) agevolazioni all'editoria, ferme restando le competenze del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle attività produttive.

 

2. Nelle materie proprie del Ministero delle comunicazioni l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative sono espletati dagli uffici centrali e periferici del Ministero stesso, nell'àmbito delle rispettive competenze, ferme restando le funzioni spettanti agli organi di polizia. L'ordinanza - ingiunzione, di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è adottata nel termine di 180 giorni dalla scadenza del termine indicato nel primo comma dell'articolo 16 della medesima legge (44).

 

 

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(44)  Il Capo VI-bis, comprendente gli articoli da 32-bis a 32-quinquies, è stato aggiunto dall'art. 6, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla relativa legge di conversione. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 366. Vedi, anche, l'art. 9 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

 

 

Art. 32-quater

Organizzazione del Ministero.

1. Il Ministero si articola in uffici centrali di livello dirigenziale generale ed in ispettorati territoriali di livello dirigenziale non generale. Opera nell'àmbito del Ministero e sotto la sua vigilanza l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, di livello dirigenziale generale (45).

 

2. Sono uffici centrali:

 

a) il Segretariato generale;

 

b) le direzioni generali, in numero di cinque, così individuate:

 

1) direzione generale per la gestione delle risorse umane;

 

2) direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;

 

3) direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;

 

4) direzione generale per la regolamentazione del settore postale;

 

5) direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative.

 

3. Sono, altresì, previste tre posizioni di livello dirigenziale generale anche per l'assolvimento di compiti di coordinamento di progetti speciali, di ispezione, di controllo, nonché di studio e di ricerca.

 

4. Sono organi tecnici del Ministero:

 

a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;

 

b) la commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

 

c) la Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia;

 

d) l'unità organizzativa del forum internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni nel Mediterraneo per i compiti previsti dalla «Dichiarazione di Palermo» del 30 giugno 2000;

 

e) la commissione consultiva nazionale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.

 

5. L'assetto organizzativo di cui al presente articolo può essere modificato con regolamento ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, senza «oneri aggiuntivi (46).

 

 

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(45)  Per il regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni vedi il D.P.R. 22 giugno 2004, n. 176 e il D.M. 16 dicembre 2004.

(46)  Il Capo VI-bis, comprendente gli articoli da 32-bis a 32-quinquies, è stato aggiunto dall'art. 6, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla relativa legge di conversione. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 366. Vedi, anche, l'art. 7 dello stesso decreto legislativo. Vedi, inoltre, l'art. 9 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177.

 

 

Art. 32-quinquies

Struttura del Ministero.

1. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'organizzazione degli uffici centrali.

 

2. Per l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione si applicano i princìpi di autonomia organizzativa ed amministrativa dettati dall'articolo 41, commi 1 e 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'Istituto espleta i compiti affidatigli dalla disciplina vigente, attenendosi agli indirizzi stabiliti dal Ministero delle comunicazioni; dispone, nell'àmbito della dotazione organica del Ministero, di un apposito contingente di personale; agisce con piena autonomia scientifica e provvede all'autonoma gestione delle risorse iscritte in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni. Organi dell'Istituto sono il comitato amministrativo, il comitato tecnico-scientifico ed il direttore.

 

3. Con i decreti di cui al comma 1 si provvede altresì al riordino della Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni annessa all'Istituto di cui al comma 2 (47).

 

 

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(47)  Il Capo VI-bis, comprendente gli articoli da 32-bis a 32-quinquies, è stato aggiunto dall'art. 6, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla relativa legge di conversione. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 366.

 

 

Capo VII - Il ministero per le politiche agricole e forestali

 

Art. 33

Attribuzioni.

1. Il ministro per le politiche agricole e il ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di ministro delle politiche agricole e forestali e ministero delle politiche agricole e forestali.

 

2. Sono attribuiti al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto legislativo.

 

3. Il ministero svolge in particolare, nei limiti stabiliti dal predetto articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti aree funzionali:

 

a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura nell'ambito della politica di mercato in sede comunitaria ed internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e di esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi comunitari ed internazionali riferibili a livello statale; adempimenti relativi al Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia in Agricoltura (FEOGA), sezioni garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario, compresa la verifica della regolarità delle operazioni relative al FEOGA, sezione garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995;

 

b) qualità dei prodotti agricoli e dei servizi: riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualità; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209; tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e ittici; agricoltura biologica; promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attività agricole nelle aree protette; certificazione delle attività agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione del codex alimentarius; valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; accordi interprofessionali di dimensione nazionale; prevenzione e repressione - attraverso l'ispettorato centrale repressione frodi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 - nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; controllo sulla qualità delle merci di importazione, nonché lotta alla concorrenza sleale (48) (49).

 

 

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(48)  Lettera così modificata dall'art. 6-bis, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Per la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali vedi il regolamento emanato con D.P.R. 23 marzo 2005, n. 79.

(49)  La Corte costituzionale, con ordinanza 20 - 28 novembre 2002, n. 498 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34, 55, comma 6, e 78 sollevata in riferimento agli artt. 70, 76, 95, 117, 118 e 119 della Costituzione.

 

 

Art. 34

Ordinamento.

1. Il ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo (50).

 

 

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(50)  La Corte costituzionale, con ordinanza 20 - 28 novembre 2002, n. 498 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34, 55, comma 6, e 78 sollevata in riferimento agli artt. 70, 76, 95, 117, 118 e 119 della Costituzione.

 

 

Capo VIII - Il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

 

Art. 35

Istituzione del ministero e attribuzioni.

1. È istituito il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

 

2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo alle seguenti materie:

 

a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari, della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;

 

b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;

 

c) promozione di politiche di sviluppo durevole e sostenibile, nazionali e internazionali;

 

 

d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e all'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;

 

e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali (51).

 

3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresì trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale (52).

 

 

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(51)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 6 dicembre 2002, n. 287 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304).

(52)  Per la decorrenza dell'operatività delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 1, D.P.C.M. 10 aprile 2001. Per il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio vedi il D.P.R. 17 giugno 2003, n. 261.

 

 

Art. 36

Poteri di indirizzo politico e di vigilanza del Ministro.

1. Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è attribuita la titolarità dei poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché la titolarità del potere di vigilanza con riferimento all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, e all'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM). Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a ridefinire i compiti e l'organizzazione dell'ICRAM (53).

 

1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale è garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (54).

 

 

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(53)  Articolo così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 6 dicembre 2002, n. 287 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304).

 

(54)  Comma aggiunto dall'art. 1, comma 20, L. 15 dicembre 2004, n. 308.

 

Art. 37

Ordinamento.

1. Il Ministero si articola in un numero non superiore a sei direzioni generali, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (55).

 

2. Il ministero si avvale altresì degli uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11.

 

 

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(55)  Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 6 dicembre 2002, n. 287 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2002, n. 304).

 

 

Art. 38

Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

1. È istituita l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

 

2. L'agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali.

 

3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale (56).

 

4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresì che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell'àmbito delle finalità indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 (57).

 

5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.

 

 

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(56)  Il presente comma era stato modificato dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343. La modifica è stata soppressa dalla relativa legge di conversione.

(57)  Comma così sostituito dall'art. 2, L. 23 marzo 2001, n. 93. Lo statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici è stato approvato con D.P.R. 8 agosto 2002, n. 207.

 

 

Art. 39

Funzioni dell'agenzia.

1. L'agenzia svolge, in particolare, le funzioni concernenti:

 

a) la protezione dell'ambiente, come definite dall'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonché le altre assegnate all'agenzia medesima con decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

 

b) il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli 1 e 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché ogni altro compito e funzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione dell'emanazione della normativa tecnica di cui all'articolo 88, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra nell'esclusiva competenza del Registro italiano dighe - RID (58).

 

 

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(58)  Lettera così modificata dall'art. 5-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 40

Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

 

a) l'articolo 9, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, della legge 18 maggio 1989, n. 183;

 

b) l'articolo 1-ter, 2 e 2-ter del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

 

 

Capo IX - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

 

Art. 41

Istituzione del ministero e attribuzioni.

1. È istituito il ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree metropolitane; reti infrastrutturali e opere di competenza statale; politiche urbane e dell'edilizia abitativa; opere marittime e infrastrutture idrauliche; trasporti e viabilità.

 

3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, nonché del dipartimento per le aree urbane istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997 n. 59.

 

 

Art. 42

Aree funzionali.

1. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

 

a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche; integrazione modale fra i sistemi di trasporto (59);

 

b) edilizia residenziale: aree urbane (60);

 

c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo (61);

 

d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri (62);

 

d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze disciplinate dall'articolo 41 e dal presente comma, ivi comprese le espropriazioni (63);

 

d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi interventi (64);

 

d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane (65).

 

2. Il ministero svolge, altresì, funzioni e compiti di monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di cui al comma 1, nonché funzioni di vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai contratti di programma o di servizio, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

 

 

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(59) Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero delle infrastrutture vedi il comma 4 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

(60) Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero dello sviluppo economico vedi il comma 2 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

(61) Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero dei trasporti vedi il comma 5 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

(62) Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero dei trasporti vedi il comma 5 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

(63)  Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 152 (Gazz. Uff. 30 giugno 2003, n. 149). Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero dei trasporti e al Ministero delle infrastrutture vedi i commi 4 e 5 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

(64)  Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 152 (Gazz. Uff. 30 giugno 2003, n. 149). Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero delle infrastrutture vedi il comma 4 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

(65)  Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 152 (Gazz. Uff. 30 giugno 2003, n. 149). Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero delle infrastrutture vedi il comma 4 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

 

 

Art. 43

Ordinamento.

1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali definite dal precedente articolo.

 

2. Il Ministero si articola in un numero non superiore a 16 direzioni generali e in uffici di funzioni dirigenziali di livello generale, alla cui individuazione e organizzazione si provvede ai sensi dell'articolo 4, nei limiti di posti di funzione individuati dalla pianta organica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177. La dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia di cui alla tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2001 è ridotta di due unità (66).

 

2-bis. Il Ministero si avvale delle Capitanerie di porto, alle quali non si applica il disposto dell'articolo 11 (67).

 

2-ter. Sono istituiti a livello sovraregionale non più di dieci Servizi integrati infrastrutture e trasporti, di seguito denominati S.I.I.T., quali organi decentrati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ogni S.I.I.T. è articolato in due settori relativi, rispettivamente, all'area infrastrutture e all'area trasporti, a ciascuno dei quali è preposto un dirigente generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Al S.I.I.T. competente per le regioni Lazio e Abruzzo è preposto un dirigente generale nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. I S.I.I.T. svolgono funzioni di carattere tecnico, amministrativo, operativo e gestionale nell'àmbito delle competenze di cui agli articoli 41 e 42, comprese le corrispondenti attività di servizio (68).

 

2-quater. I S.I.I.T. possono promuovere e fornire, su base convenzionale, servizi di contenuto tecnico operativo e gestionale alle amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e locali anche ad ordinamento autonomo, nonché ai soggetti di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto delle funzioni e dei compiti ad essi spettanti (69).

 

2-quinquies. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, si provvede alla struttura organizzativa e funzionale dei S.I.I.T. e alla loro articolazione territoriale, secondo il criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture e dei corrispondenti bacini di utenza, utilizzando prioritariamente il personale assegnato agli altri uffici, anche al fine di incrementare la qualità delle funzioni e delle attività rese nei confronti dei singoli, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni appartenenti agli enti territoriali (70).

 

2-sexies. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2-quinquies sono soppresse le strutture periferiche del Ministero dei trasporti e della navigazione e del Ministero dei lavori pubblici (71).

 

2-septies. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni:

 

a) alla riorganizzazione del Ministero;

 

b) al riordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale organo di consulenza obbligatoria del Governo e organo di consulenza facoltativa per le regioni e gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici (72).

 

 

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(66)  Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 152 (Gazz. Uff. 30 giugno 2003, n. 149).

(67)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 152 (Gazz. Uff. 30 giugno 2003, n. 149).

(68)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 152 (Gazz. Uff. 30 giugno 2003, n. 149) e poi così modificato dall'art. 2, D.L. 29 marzo 2004, n. 79.

(69)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 152 (Gazz. Uff. 30 giugno 2003, n. 149).

(70)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 152 (Gazz. Uff. 30 giugno 2003, n. 149).

(71)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 152 (Gazz. Uff. 30 giugno 2003, n. 149).

(72)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 152 (Gazz. Uff. 30 giugno 2003, n. 149). In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per il riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici , il D.P.R. 27 aprile 2006, n. 204.

 

 

Art. 44

Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture.

1. È istituita l'agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

 

2. L'agenzia svolge le funzioni spettanti allo Stato in relazione:

 

a) alla definizione degli standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti terrestri;

 

b) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

 

c) alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, loro componenti e unità tecniche indipendenti;

 

d) alla vigilanza e al controllo tecnico in materia di revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche se svolte tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998,n. 112, nonché in materia di visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili;

 

e) alla certificazione attribuita all'organismo notificato di cui all'articolo 20 della direttiva 96/48/CE del Consiglio 23 luglio 1996, ed in generale alla certificazione in applicazione delle norme di base nell'ambito dei sistemi, sottosistemi, prodotti e processi relativi ai sistemi di trasporto;

 

f) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e loro pertinenze ed alla segnaletica stradale, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

 

g) ai collegamenti informatici e alle banche dati nazionali gestiti presso il centro elaborazione dati della motorizzazione civile.

 

3. Spetta altresì all'agenzia il coordinamento dell'interoperabilità dei sistemi di trasporto.

 

4. All'agenzia sono assegnate le competenze progettuali e gestionali in materia di infrastrutture di competenza statale, ivi comprese quelle esercitate dai provveditorati alle opere pubbliche e dagli uffici opere marittime.

 

5. Sono soppresse le strutture del ministero dei trasporti e della navigazione e del ministero dei lavori pubblici che svolgono le funzioni ed i compiti demandati all'agenzia, ai sensi dei precedenti commi. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.

 

6. L'agenzia può articolarsi in strutture territoriali di livello regionale.

 

 

Capo X - Il ministero del lavoro e delle politiche sociali (73)

 

Art. 45

Istituzione del ministero e attribuzioni.

1. È istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (74).

 

2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone delle famiglie, di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale (75).

 

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché le funzioni del Dipartimento per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle in materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il servizio civile, di cui all'articolo 10, commi 7 e seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Ministero esercita altresì le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 88, sull'Agenzia per la formazione e istruzione professionale (76).

 

4. Al ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1, sono esercitate: dal ministero degli affari esteri, in materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati; dal ministero dei trasporti e della navigazione, in materia di vigilanza sul trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonché in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso ministero dei trasporti e della navigazione in materia di previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi di trasporto aereo; dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro; dal ministero dell'interno, iniziative di cooperazione internazionale e attività di prevenzione e studio sulle emergenze sociali. [Sono altresì trasferiti al ministero i compiti svolti in materia di tutela contro gli infortuni del lavoro dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)] (77) (78).

 

 

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(73)  Rubrica così sostituita dall'art. 7, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(74)  Comma così sostituito dall'art. 8, D.L. 12 giugno 2001, n. 217.

(75)  Comma così sostituito dall'art. 8, D.L. 12 giugno 2001, n. 217.

(76)  Comma così sostituito dall'art. 8, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(77)  Per la decorrenza dell'operatività delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 4, D.P.C.M. 10 aprile 2001.

(78)  Periodo abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419.

 

 

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Art. 46

Aree funzionali.

1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

 

a) [ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni animali, ivi comprese le malattie infettive e diffusive e le zoonosi; programmazione sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria] (79);

 

b) [tutela della salute umana e sanità veterinaria: tutela della salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego in medicina e sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari; organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del personale del servizio sanitario nazionale; polizia veterinaria; tutela della salute nei luoghi di lavoro] (80);

 

c) politiche sociali, previdenziali: princìpi ed obiettivi della politica sociale, criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale; standard organizzativi delle strutture interessate; standard dei servizi sociali essenziali; criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sui patronati (81);

 

d) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a sostegno dell'occupabilità e della nuova occupazione; politiche della formazione professionale come strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari; raccordo con organismi internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; ispezioni sul lavoro e controllo sulla disciplina del rapporto di lavoro subordinato ed autonomo; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero (82).

 

 

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(79)  Lettera soppressa dall'art. 9, D.L. 12 giugno 2001, n. 217.

(80) Lettera soppressa dall'art. 9, D.L. 12 giugno 2001, n. 217.

(81) Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero della solidarietà sociale vedi il comma 6 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

(82) Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero della solidarietà sociale vedi il comma 6 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

 

 

Art. 47

Ordinamento.

1. Costituiscono strutture di primo livello del Ministero le direzioni generali alla cui individuazione ed organizzazione si provvede a norma dell'articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (83).

 

2. [Le funzioni svolte dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e previdenza sociale sono attribuite agli uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 11] (84).

 

3. Presso il ministero continua ad operare il comitato nazionale delle pari opportunità di cui all'articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125.

 

 

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(83)  Comma prima modificato dal comma 01 dell'art. 10, D.L. 12 giugno 2001, n. 217 aggiunto dalla relativa legge di conversione e successivamente così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 11 agosto 2003, n. 241 (Gazz. Uff. 30 agosto 2003, n. 201). L'art. 2 dello stesso decreto ha così disposto: «Art. 2. 1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».

(84)  Comma prima sostituito dall'art. 10, D.L. 12 giugno 2001, n. 217 e poi abrogato dall'art. 2, D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 29 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2004, n. 30).

 

 

Capo X-bis Ministero della salute (85)

 

Art. 47-bis

Istituzione del Ministero e attribuzioni.

1. È istituito il Ministero della salute.

 

2. Nell'àmbito e con finalità di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla dignità della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del sistema sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti.

 

3. Al Ministero sono trasferite, con inerenti risorse, le funzioni del Ministero della sanità. Il Ministero, con modalità definite d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, esercita la vigilanza sull'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 (86) (87).

 

 

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(85)  Il Capo X-bis, comprendente gli articoli da 47-bis a 47-quater, è stato aggiunto dall'art. 11, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(86)  Il Capo X-bis, comprendente gli articoli da 47-bis a 47-quater, è stato aggiunto dall'art. 11, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(87)  Per il regolamento di organizzazione del Ministero della salute vedi il D.P.R. 28 marzo 2003, n. 129.

 

 

Art. 47-ter

Aree funzionali.

1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

 

a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni animali, ivi comprese le malattie infettive e diffusive e le zoonosi; programmazione sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria;

 

b) tutela della salute umana e sanità veterinaria: tutela della salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego in medicina e sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari; organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale; polizia veterinaria; tutela della salute nei luoghi di lavoro (88).

 

 

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(88)  Il Capo X-bis, comprendente gli articoli da 47-bis a 47-quater, è stato aggiunto dall'art. 11, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

 

 

 

 

Art. 47-quater

Ordinamento.

1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 47-ter.

 

2. [Le funzioni già svolte dagli uffici periferici del Ministero della sanità sono attribuite agli uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 11. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla tutela sanitaria e veterinaria, gli uffici territoriali possono avvalersi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, sulla base di apposite convenzioni. Lo schema tipo delle convenzioni è definito dal Ministero in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281] (89) (90).

 

 

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(89)  Comma abrogato dall'art. 2, D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 29 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2004, n. 30).

(90)  Il Capo X-bis, comprendente gli articoli da 47-bis a 47-quater, è stato aggiunto dall'art. 11, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 48

Istituto superiore di sanità e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

[1. L'Istituto superiore di sanità (ISS) e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPEL) esercitano, nelle materie di competenza dell'area sanitaria del ministero, funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico. In particolare, l'Istituto superiore di sanità svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica; l'ISPEL è centro di riferimento nazionale di informazione, documentazione, ricerca, sperimentazione, controllo e formazione in materia di tutela della salute e tutela igienico-sanitaria.

 

2. L'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile e costituiscono organi tecnico-scientifici del servizio sanitario nazionale, dei quali il ministero, le regioni, e, tramite queste, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite loro dalla normativa vigente.

 

3. Sono organi dei due istituti il presidente, il consiglio di amministrazione, il direttore generale, il comitato scientifico e il collegio dei revisori. Alla organizzazione degli istituti si provvede con regolamenti, secondo i criteri e le modalità di cui al decreto legislativo sul riordinamento degli enti pubblici non previdenziali. I regolamenti recano anche disposizioni di raccordo con la disciplina di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dalle altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca] (91).

 

 

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(91)  Articolo abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419.

 

 

Capo XI - Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

Art. 49

Istituzione del ministero e attribuzioni.

1. È istituito il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione scolastica ed istruzione superiore, di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica.

 

3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni dei ministeri della pubblica istruzione e della università e ricerca scientifica e tecnologica, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e l'autonomia delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca, nel quadro di cui all'articolo 1, comma 6, e dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il ministero esercita le funzioni di vigilanza spettanti al ministero della pubblica istruzione, a norma dell'articolo 88, sull'agenzia per la formazione e l'istruzione professionale.

 

 

Art. 50

Aree funzionali.

1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

 

a) istruzione non universitaria: organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica; criteri e parametri per l'attuazione delle politiche sociali nella scuola; determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome; valutazione del sistema scolastico; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell'educazione comuni ai paesi dell'Unione europea; assetto complessivo dell'intero sistema formativo, individuazione degli obiettivi e degli standard formativi e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome; competenze di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23; istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, ed all'articolo 138, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (92);

 

b) compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; istruzione universitaria, ricerca scientifica e tecnologica: programmazione degli interventi sul sistema universitario e degli enti di ricerca non strumentali; indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università e degli enti di ricerca non strumentali; monitoraggio e valutazione, anche mediante specifico Osservatorio, in materia universitaria; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario, anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del ministero degli affari esteri; monitoraggio degli enti di ricerca non strumentali e supporto alla valutazione del CIVR; completamento dell'autonomia universitaria; formazione di grado universitario; razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria; partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca; indirizzo e sostegno della ricerca aerospaziale; cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario ed internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica (93).

 

 

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(92) Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero dell'istruzione vedi il comma 7 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

(93) Per il trasferimento delle funzioni di cui alla presente lettera al Ministero dell'università e della ricerca vedi il comma 8 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

 

 

Art. 51

Ordinamento.

1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50.

 

 

Capo XII - Il ministero per i beni e le attività culturali

 

Art. 52

Attribuzioni.

1. Il ministero per i beni e le attività culturali esercita, anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali (94).

 

2. Al ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dal dipartimento per l'informazione e l'editoria, istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria e promozione delle attività culturali.

 

 

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(94)  Comma così modificato dall'art. 4, L. 29 dicembre 2000, n. 400. Per il trasferimento delle funzioni statali in materia di sport di cui al presente comma al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato vedi il comma 19 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

 

 

Art. 53

Aree funzionali.

1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali; promozione delle attività culturali; promozione dello spettacolo (attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali; studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno all'attività degli istituti culturali; vigilanza sul CONI e sull'Istituto del credito sportivo (95).

 

 

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(95) Per il trasferimento delle funzioni di competenza statale in materia di sport di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato vedi il comma 19 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

 

 

Art. 54

Ordinamento.

1. Il Ministero si articola in quattro dipartimenti, in dieci uffici dirigenziali generali, costituiti dalle dieci unità in cui si articolano i dipartimenti, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzione dirigenziale di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero (96).

 

2. I dipartimenti esercitano le proprie funzioni nell'àmbito delle seguenti aree funzionali di cui all'articolo 53:

 

a) beni culturali e paesaggistici;

 

b) beni archivistici e librari;

 

c) ricerca, innovazione e organizzazione;

 

d) spettacolo e sport.

 

3. Il Ministero si articola, altresì, in diciassette uffici dirigenziali generali, costituiti dalle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, e negli altri uffici dirigenziali.

 

4. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4 (97).

 

 

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(96)  Per il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali vedi il D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173.

(97)  Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 3.

 

 

TITOLO V

Disposizioni finali e transitorie

 

Capo I - Procedura di attuazione ed entrata in vigore

 

Art. 55

Procedura di attuazione ed entrata in vigore.

1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:

 

a) sono istituiti:

 

- il ministero dell'economia e delle finanze;

 

- il ministero delle attività produttive;

 

- il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

 

- il ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

 

- il ministero del lavoro e delle politiche sociali;

 

- il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

 

- il ministero della salute;

 

b) sono soppressi:

 

- il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

 

- il ministero delle finanze;

 

- il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

 

- il ministero del commercio con l'estero;

 

- il dipartimento per il turismo della presidenza del Consiglio dei ministri;

 

- il ministero dell'ambiente;

 

- il ministero dei lavori pubblici;

 

- il ministero dei trasporti e della navigazione;

 

- il dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

- il ministero del lavoro e della previdenza sociale;

 

- il ministero della sanità;

 

- il dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

 

- il ministero della pubblica istruzione;

 

- il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (98).

 

2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il ministro e il ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di ministro della giustizia e ministero della giustizia e il ministro e il ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di ministro delle politiche agricole e forestali e ministero delle politiche agricole e forestali.

 

3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si può provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli ministeri, in conformità con la riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed i princìpi previsti dal presente decreto legislativo (99).

 

4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione già adottati ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della legge 3 aprile 1997, n. 94.

 

5. Le disposizioni contenute all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1.

 

6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operatività delle disposizioni del presente decreto è distribuita, con decreto del presidente del consiglio dei ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1. Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri (100) (101).

 

7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i decreti previsti dall'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. [Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al ministero dell'ambiente è disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997] (102).

 

9. All'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole «per le amministrazioni e le aziende autonome» sono sostituite dalle parole «per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome».

 

 

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(98)  Comma così modificato dal comma 2-bis dell'art. 6, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(99)  Per l'organizzazione del Ministero della sanità vedi il D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 435; per l'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali vedi il D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441; per l'organizzazione del Ministero della giustizia vedi il D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55; per l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali vedi il D.P.R. 28 marzo 2000, n. 450; per l'organizzazione del Ministero delle finanze vedi il D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107; per l'organizzazione del Ministero delle attività produttive vedi il D.P.R. 26 marzo 2001, n. 175; per l'organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali vedi il D.P.R. 26 marzo 2001, n. 176; per l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vedi il D.P.R. 26 marzo 2001, n. 177; per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio vedi il D.P.R. 27 marzo 2001, n. 178.

(100)  Comma così modificato dall'art. 1, L. 6 luglio 2002, n. 137. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 10 aprile 2001.

(101)  La Corte costituzionale, con ordinanza 20 - 28 novembre 2002, n. 498 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34, 55, comma 6, e 78 sollevata in riferimento agli artt. 70, 76, 95, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(102)  Periodo soppresso dall'art. 5, comma 4, L. 6 febbraio 2004, n. 36.

 

Capo II - Riforma del Ministero delle finanze e dell'amministrazione fiscale

Sezione I - Ministero delle finanze

 

Art. 56

Attribuzioni del ministero delle finanze.

1. Il ministero delle finanze svolge le seguenti funzioni statali:

 

a) analisi, indagini e studi sulle politiche fiscali e sulla loro attuazione, ai fini della valutazione del sistema tributario e delle scelte di settore in sede nazionale, comunitaria e internazionale;

 

b) predisposizione dei relativi atti normativi, di programmazione e di indirizzo e cura dei rapporti interni ed internazionali per il conseguimento degli obiettivi fissati;

 

c) indirizzo, vigilanza e controllo sui risultati di gestione delle agenzie fiscali, nel rispetto dell'autonomia gestionale ad esse attribuita; esercizio dei poteri di coordinamento e vigilanza attribuiti dalla legge su altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza dello Stato;

 

d) coordinamento, secondo le modalità previste dal presente decreto e salva la possibilità di definire autonomamente forme di diretta collaborazione tra loro, delle attività e dei rapporti tra le agenzie fiscali e con gli altri enti e organi di cui alla lettera c);

 

e) coordinamento, monitoraggio e controllo, anche attraverso apposite strutture per l'attuazione di strategie di integrazione tra i sistemi del ministero, delle agenzie e della guardia di finanza, del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore;

 

f) comunicazione istituzionale con i contribuenti e con l'opinione pubblica per favorire la corretta applicazione della legislazione tributaria;

 

g) amministrazione del personale e delle risorse necessarie allo svolgimento dei compiti del ministero e all'attività giurisdizionale delle commissioni tributarie.

 

2. Fermi restando l'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, l'autonomia organizzativa ed i compiti di polizia economica e finanziaria attribuiti al corpo della guardia di finanza, il coordinamento fra la guardia di finanza e le agenzie fiscali nelle attività operative inerenti alle funzioni trasferite alle agenzie stesse è curato sulla base delle direttive impartite dal ministro delle finanze per realizzare la migliore collaborazione nella lotta all'evasione fiscale.

 

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il ministero favorisce ed attua la cooperazione con le regioni e gli enti locali ed il coordinamento con le loro attività.

 

 

 

Art. 57

Istituzione delle agenzie fiscali.

1. Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del ministero sono istituite l'agenzia delle entrate, l'agenzia delle dogane, l'agenzia del territorio e l'agenzia del demanio, di seguito denominate agenzie fiscali. Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia.

 

2. Le regioni e gli enti locali possono attribuire alle agenzie fiscali, in tutto o in parte, la gestione delle funzioni ad essi spettanti, regolando con autonome convenzioni le modalità di svolgimento dei compiti e gli obblighi che ne conseguono.

 

 

Art. 58

Organizzazione del ministero.

1. Il ministero è organizzato secondo i princìpi di distinzione tra direzione politica e gestione amministrativa.

 

2. Gli uffici nei quali si articola il ministero fanno capo ad un unico dipartimento.

 

3. L'organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche del ministero sono stabilite con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (103).

 

 

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(103)  Per il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze vedi il D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

 

 

Art. 59

Rapporti con le agenzie fiscali.

1. Il ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del Parlamento del documento di programmazione economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli obiettivi stabiliti in tale documento, determina annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle agenzie fiscali. Il documento di indirizzo è trasmesso al Parlamento.

 

2. Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del documento di indirizzo, stipulano una convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, con la quale vengono fissati:

 

a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;

 

b) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare;

 

c) le strategie per il miglioramento;

 

d) le risorse disponibili;

 

e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione (104).

 

3. La convenzione prevede, inoltre:

 

a) le modalità di verifica dei risultati di gestione;

 

b) le disposizioni necessarie per assicurare al ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire una appropriata valutazione dell'attività svolta dall'agenzia;

 

c) le modalità di vigilanza sull'operato dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.

 

4. Nella convenzione solo stabiliti, nei limiti delle risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una unità previsionale di base per ciascuna agenzia, gli importi che vengono trasferiti, distinti per:

 

a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attività svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;

 

b) le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati;

 

c) la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione è graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti.

 

5. Il ministero e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a società e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine, può essere ampliato l'oggetto sociale della società costituita in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando che il ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza delle azioni ordinarie della predetta società.

 

 

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(104)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

 

 

Art. 60

Controlli sulle agenzie fiscali.

1. Le agenzie sono sottoposte all'alta vigilanza del ministro, il quale la esercita secondo le modalità previste nel presente decreto legislativo.

 

2. Le deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere generale, individuati nella convenzione di cui all'articolo 59, che regolano il funzionamento delle agenzie sono trasmesse, per l'approvazione, al Ministro dell'economia e delle finanze. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione è interrotto sino a che non pervengono gli elementi richiesti. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Per l'Agenzia del demanio le disposizioni di cui ai primi tre periodi del presente comma si applicano con riferimento alle deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti ed ai bilanci (105).

 

3. Fermi i controlli sui risultati e quanto previsto dal comma 2, gli altri atti di gestione delle agenzie non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo (106).

 

 

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(105)  Rubrica così modificata dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.

(106)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

 

 

Sezione II - Le agenzie fiscali

 

Art. 61

Princìpi generali.

1. Le agenzie fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia del demanio è ente pubblico economico (107).

 

2. In conformità con le disposizioni del presente decreto legislativo e dei rispettivi statuti, le agenzie fiscali, hanno autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

 

3. Le agenzie fiscali operano nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esse affidate in base ai princìpi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento delle rispettive missioni.

 

4. [La Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria delle agenzie, con le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento anche avvalendosi delle indicazioni fornite dalle apposite strutture di controllo interno previste dagli statuti delle agenzie fiscali] (108).

 

 

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(107)  Periodo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

(108)  Comma abrogato dall'art. 27, L. 24 novembre 2000, n. 340.

 

 

Art. 62

Agenzia delle entrate.

1. All'agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale (109).

 

2. L'agenzia è competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali, entrate anche di natura extratributaria, già di competenza del dipartimento delle entrate del ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori (110).

 

3. In fase di prima applicazione il ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'agenzia (111).

 

 

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(109)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

(110)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

(111)  Con D.M. 28 dicembre 2000 sono state emanate disposizioni sulle modalità di avvio delle agenzie fiscali e sull'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria.

 

 

Art. 63

Agenzia delle dogane.

1. L'agenzia delle dogane è competente a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e sui consumi, escluse quelle sui tabacchi lavorati, operando in stretto collegamento con gli organi dell'Unione europea nel quadro dei processi di armonizzazione e di sviluppo dell'unificazione europea. All'agenzia spettano tutte le funzioni attualmente svolte dal dipartimento delle dogane del ministero delle finanze, incluse quelle esercitate in base ai trattati dell'Unione europea o ad altri atti e convenzioni internazionali (112).

 

2. L'agenzia gestisce con criteri imprenditoriali i laboratori doganali di analisi; può anche offrire sul mercato le relative prestazioni.

 

3. In fase di prima applicazione il ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'agenzia (113).

 

 

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(112)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

(113)  Con D.M. 28 dicembre 2000 sono state emanate disposizioni sulle modalità di avvio delle agenzie fiscali e sull'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria. Con Delib. 5 dicembre 2000, n. 1/2000 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.), modificata dalla Delib. 7 maggio 2001, n. 21/2001 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.) e dalla Delib. 8 febbraio 2002, n. 33 (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 154), è stato approvato il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane. Con Delib. 5 dicembre 2000, n. 2/2000 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.), modificata dalla Delib. 30 gennaio 2001, n. 12/2001 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.), è stato approvato il regolamento di contabilità dell'Agenzia delle dogane. Con Delib. 5 dicembre 2000, n. 3/2000 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.), modificata dalla Delib. 14 dicembre 2000, n. 5/2001 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.) e dalla Delib. 30 gennaio 2001, n. 10/2001 (Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162, S.O.), è stato approvato lo statuto dell'Agenzia delle dogane.

 

 

Art. 64

Agenzia del territorio.

1. L'agenzia del territorio è competente a svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli immobili. L'agenzia opera in stretta collaborazione con gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema integrato di conoscenze sul territorio.

 

2. L'agenzia costituisce l'organismo tecnico di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e può gestire, sulla base di apposite convenzioni stipulate con i comuni o a livello provinciale con le associazioni degli enti locali, i servizi relativi alla tenuta e all'aggiornamento del catasto.

 

3. L'agenzia gestisce l'osservatorio del mercato immobiliare ed i connessi servizi estimativi che può offrire direttamente sul mercato.

 

4. Il comitato di gestione di cui all'articolo 67 del presente decreto legislativo è integrato, per l'agenzia del territorio, da due membri nominati su designazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali (114) (115).

 

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(114)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

(115)  Con D.M. 28 dicembre 2000 sono state emanate disposizioni sulle modalità di avvio delle agenzie fiscali e sull'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria.

 

 

Art. 65

Agenzia del demanio.

1. All'agenzia del demanio è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili. All'agenzia è altresì attribuita la gestione dei beni confiscati (116).

 

2. L'agenzia può stipulare convenzioni per le gestioni dei beni immobiliari con le regioni gli enti locali ed altri enti pubblici. Può avvalersi, a supporto delle proprie attività estimative e sulla base di apposita convenzione, dei dati forniti dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia del territorio (117).

 

2-bis. L'Agenzia del demanio è dotata di un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attività. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i beni che costituiscono il patrimonio iniziale (118) (119).

 

 

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(116)  Periodo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

(117)  Con D.M. 28 dicembre 2000 sono state emanate disposizioni sulle modalità di avvio delle agenzie fiscali e sull'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria.

(118)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

(119)  Vedi, anche, il comma 479 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

 

Art. 66

Statuti.

1. Le agenzie fiscali sono regolate dal presente decreto legislativo, nonché dai rispettivi statuti, deliberati da ciascun comitato di gestione ed approvati con le modalità di cui all'articolo 60 dal ministro delle finanze. L'Agenzia del demanio è regolata, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto legislativo, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private (120).

 

2. Gli statuti disciplinano le competenze degli organi di direzione dell'agenzia, istituendo inoltre apposite strutture di controllo interno, e recano princìpi generali in ordine alla organizzazione ed al funzionamento dell'agenzia, prevedendo forme adeguate di consultazione con le organizzazioni sindacali.

 

3. L'articolazione degli uffici, a livello centrale e periferico, è stabilita con disposizioni interne che si conformano alle esigenze della conduzione aziendale favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e il soddisfacimento delle necessità dei contribuenti meglio compatibile con i criteri di economicità e di efficienza dei servizi.

 

 

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(120)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

 

 

Art. 67

Organi.

1. Sono organi delle agenzie fiscali:

 

a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'agenzia;

 

b) il comitato di gestione, composto da un numero massimo di sei membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede;

 

c) il collegio dei revisori dei conti (121).

 

2. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle finanze, sentita la conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali. L'incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata (122).

 

3. Il comitato di gestione è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro componenti sono scelti fra i dirigenti dei principali settori dell'agenzia designati dal direttore dell'agenzia stessa; due componenti sono scelti tra esperti della materia anche estranei all'amministrazione. I sei componenti del comitato di gestione dell'Agenzia del demanio sono scelti tra esperti della materia anche estranei all'amministrazione (123).

 

4. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili, nominati con decreto del ministro delle finanze di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del codice civile, in quanto applicabile (124).

 

5. I componenti del comitato di gestione non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento dell'agenzia (125).

 

6. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sono posti a carico del bilancio dell'agenzia.

 

 

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(121)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

(122)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

(123)  Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

(124)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

(125)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

 

 

Art. 68

Funzioni.

1. Il direttore rappresenta l'agenzia e la dirige, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti, in base alle norme del presente decreto legislativo o dello statuto, ad altri organi.

 

2. Il comitato di gestione delibera, su proposta del presidente, lo statuto, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'agenzia, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'agenzia, anche se ripartite in più esercizi, per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il direttore sottopone alla valutazione del comitato di gestione le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice a livello centrale e periferico (126).

 

 

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(126)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

 

 

Art. 69

Commissario straordinario.

1. Nei casi di gravi inosservanze degli obblighi sanciti nella convenzione, di risultati particolarmente negativi della gestione, di manifesta impossibilità di funzionamento degli organi di vertice dell'agenzia o per altre gravi ragioni di interesse pubblico, con decreto del presidente del consiglio dei ministri su proposta del ministro delle finanze può essere nominato un commissario straordinario, il quale assume i poteri, previsti dal presente decreto legislativo e dallo statuto di ciascuna agenzia, del direttore del comitato di gestione dell'agenzia. Per i compensi del commissario straordinario si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 6 (127).

 

2. La nomina è disposta per il periodo di un anno e può essere prorogata per non oltre sei mesi. A conclusione, dell'incarico del commissario sono nominati il direttore e il comitato di gestione subentranti (128).

 

 

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(127)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

(128)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

 

 

Art. 70

Bilancio e finanziamento.

1. Le entrate delle agenzie fiscali sono costituite da:

 

a) i finanziamenti erogati in base alle disposizioni dell'articolo 59 del presente decreto legislativo a carico del bilancio dello Stato;

 

b) i corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali per le prestazioni che non rientrano nella convenzione di cui all'articolo 59;

 

c) altri proventi patrimoniali e di gestione.

 

2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono determinati in modo da tenere conto dell'incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta all'evasione. I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica (129).

 

3. Le agenzie, che possono stipulare convenzioni con aziende di credito per la gestione del servizio di tesoreria, non hanno facoltà di accendere mutui, né di adire ad alcuna forma di indebitamento, fatta eccezione per le anticipazioni di cassa previste nelle convenzioni per la gestione del servizio di tesoreria.

 

4. In sede di prima attuazione i finanziamenti di cui alla lettera a) del comma 1 sono determinati sulla base delle assegnazioni di bilancio iscritte nello stato di previsione del ministero delle finanze destinate all'espletamento delle funzioni trasferite a ciascuna agenzia.

 

5. Il comitato di gestione delibera il regolamento di contabilità, che è sottoposto al ministro delle finanze secondo le disposizioni dell'articolo 60. Il regolamento si conforma, nel rispetto delle disposizioni generali in materia di contabilità pubblica e anche prevedendo apposite note di raccordo della contabilità aziendale, ai princìpi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile (130).

 

6. Le agenzie fiscali non possono impegnare o erogare spese eccedenti le entrate. I piani di investimento e gli impegni a carattere pluriennale devono conformarsi al limite costitutito dalle risorse finanziarie stabilite dalla legge finanziaria e dalle altre entrate proprie delle agenzie fiscali.

 

 

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(129)  Comma così sostituito dal comma 72 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(130)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

 

 

Art. 71

Personale.

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle agenzie fiscali è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, in conformità delle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del comparto di contrattazione per le agenzie fiscali; ciascuna agenzia definisce la contrattazione integrativa aziendale di secondo livello.

 

2. Al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata alle agenzie fiscali, con regolamento da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni idonee a garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del personale (131).

 

3. Il regolamento di amministrazione è deliberato, su proposta del direttore dell'agenzia, dal comitato di gestione ed è sottoposto al ministro vigilante secondo le disposizioni dell'articolo 60 del presente decreto legislativo. In particolare esso, in conformità con i princìpi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni:

 

a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia;

 

b) detta le norme per l'assunzione del personale dell'agenzia, per l'aggiornamento e per la formazione professionale;

 

c) fissa le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dall'agenzia;

 

d) determina le regole per l'accesso alla dirigenza (132) (133).

 

 

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(131)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.P.R. 16 gennaio 2002, n. 18.

(132)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

(133)  Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate è stato deliberato con Delib. 30 novembre 2000 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2001, n. 36).

 

 

Art. 72

Rappresentanza in giudizio.

1. Le agenzie fiscali possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

 

 

Sezione III - Disposizioni transitorie

 

Art. 73

Gestione e fasi del cambiamento.

1. Con decreto ministeriale può essere costituita, alle dirette dipendenze del ministro delle finanze, un'apposita struttura interdisciplinare di elevata qualificazione scientifica e professionale. La struttura collabora con il ministro al fine di curare la transizione durante le fasi del cambiamento e fino al pieno funzionamento del regime di gestione previsto dal presente decreto legislativo. Alle relative spese si provvede con gli stanziamenti ordinari dello stato di previsione della spesa del ministero delle finanze e dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Quando vengono trattate questioni riguardanti le materie trattate dalle agenzie fiscali, alle riunioni della struttura di cui al presente comma partecipano, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, i direttori delle agenzie interessate (134).

 

2. Il ministro delle finanze provvede con propri decreti a definire e rendere esecutive le fasi della trasformazione.

 

3. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono nominati il direttore e i comitati direttivi di ciascuna agenzia. Con propri decreti il ministro delle finanze approva gli statuti provvisori e le disposizioni necessarie al primo funzionamento di ciascuna agenzia.

 

4. Il ministro delle finanze stabilisce le date a decorrere dalle quali le funzioni svolte dal ministero, secondo l'ordinamento vigente, vengono esercitate dalle agenzie. Da tale data le funzioni cessano di essere esercitate dai dipartimenti del ministero.

 

5. Il ministro delle finanze dispone con decreto in ordine alle assegnazioni di beni e personale afferenti alle attività di ciascuna agenzia.

 

6. I termini di cui al presente articolo possono essere modificati con decreto del ministro delle finanze.

 

7. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme sulla organizzazione e sulla disciplina degli uffici dell'amministrazione finanziaria incompatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo e, in particolare quelle del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258 e successive integrazioni e modifiche, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 e successive integrazioni e modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n. 358 e successive integrazioni e modifiche, degli articoli da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146 e successive integrazioni e modifiche.

 

 

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(134)  Periodo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

 

 

Art. 74

Disposizioni transitorie sul personale.

1. A partire dalla data fissata con decreto del ministro delle finanze, tutto il personale del ministero è incluso in un ruolo speciale e distaccato presso i nuovi uffici del ministero o presso le agenzie fiscali secondo un piano diretto a consentire l'avvio delle attività in conformità con le trasformazioni attuate con il presente decreto legislativo. Il piano si conforma, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, a criteri di maggiore aderenza alle funzioni ed alle attività svolte in precedenza dai singoli dipendenti, inclusi quelli appartenenti ad uffici soppressi.

 

2. Il trattamento giuridico ed economico definito o da definire ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, continua ad applicarsi ai dipendenti di cui al comma 1 fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi di lavoro, fermi altresì gli istituti e le procedure che regolano le relazioni sindacali.

 

3. Ciascun dirigente svolge il proprio incarico, fino alla scadenza del relativo termine e secondo le modalità del contratto individuale, presso il ministero o l'agenzia a cui è provvisoriamente assegnato. Dopo l'approvazione del contratto collettivo e contemporaneamente alla stipula del successivo contratto individuale direttamente con una agenzia fiscale, si provvede all'inquadramento nel ruolo della stessa agenzia. Ai dirigenti transitoriamente distaccati presso un'agenzia fiscale si applicano, nel caso di mancata stipulazione di un contratto individuale, le disposizioni dell'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni.

 

4. Il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 4 disciplina l'inquadramento definitivo dei dirigenti provvisoriamente distaccati presso il ministero a termini del comma 3 del presente articolo e può, a parità di oneri a carico del bilancio dello Stato, trasformare le posizioni economiche regolate dalle disposizioni di leggi vigenti per il ministero delle finanze in rapporti di lavoro o di consulenza conformi alle funzioni attribuite dal presente decreto legislativo al ministero (135).

 

5. L'inquadramento definitivo del restante personale nelle dotazioni organiche del ministero e delle agenzie fiscali è disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 58, comma 3 e dai regolamenti di cui all'articolo 71, comma 2 del presente decreto legislativo, ferma in ogni caso l'applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi a garanzia del personale dipendente dai ministeri.

 

 

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(135)  Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

 

 

Capo III - Disposizioni in materia di istruzione non universitaria, di università e ricerca, di politiche agricole

 

Art. 75

Disposizioni particolari per l'area dell'istruzione non universitaria.

1. Le disposizioni relative al ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, limitatamente all'area dell'istruzione non universitaria, fatta salva l'ulteriore fase di riordino in attuazione del presente titolo, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. A tal fine l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione dei dipartimenti e degli uffici di livello dirigenziale generale e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (136).

 

2. Il regolamento di cui al comma 1 si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) individuazione dei dipartimenti in numero non superiore a due e ripartizione fra essi dei compiti e delle funzioni secondo criteri di omogeneità, coerenza e completezza;

 

b) eventuale individuazione, quali uffici di livello non equiparato ad ufficio dirigenziale dipartimentale, di servizi autonomi di supporto, in numero non superiore a tre, per l'esercizio di funzioni strumentali di interesse comune ai dipartimenti, con particolare riferimento ai compiti in materia di informatizzazione, comunicazione ed affari economici.

 

3. Relativamente alle competenze in materia di istruzione non universitaria, il ministero ha organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale, quali autonomi centri di responsabilità amministrativa, che esercitano tra le funzioni residuate allo Stato in particolare quelle inerenti all'attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti con le amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le università e le agenzie formative, al reclutamento e alla mobilità del personale scolastico, ferma restando la dimensione provinciale dei ruoli del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare, alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni scolastiche. Ai fini di un coordinato esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione è costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali interessate, cui compete il coordinamento delle attività gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla organizzazione degli uffici scolastici regionali e del relativo organo collegiale si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in vigore del regolamento stesso, sono soppresse le sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.

 

4. In relazione all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il riordino dell'area dell'istruzione non universitaria è definitivamente attuato entro l'anno 2000, garantendo l'invarianza della spesa per le dotazioni organiche di personale previste dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 30 luglio 1996.

 

5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 il ministro della pubblica istruzione è autorizzato a sperimentare anche con singoli atti modelli organizzativi conformi alle disposizioni del presente decreto legislativo che consentano l'aggregazione di compiti e funzioni omogenee con attribuzione delle connesse responsabilità amministrative e contabili al dirigente preposto. Per tali finalità è altresì autorizzato a promuovere i procedimenti di formazione, riconversione e riqualificazione necessari in relazione alla nuova organizzazione e alle competenze dell'amministrazione.

 

 

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(136)  In attuazione di quanto disposto nel presente comma, vedi il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347.

 

 

Art. 76

Riordino degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi.

1. Gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) sono trasformati in Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE). Tali istituti sono enti strumentali, con personalità giuridica, dell'amministrazione della pubblica istruzione che, nel quadro degli interventi programmati dagli uffici scolastici di ambito regionale e delle iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici, svolgono funzioni di supporto agli uffici dell'amministrazione, anche di livello sub-regionale, alle istituzioni scolastiche, alle loro reti e consorzi, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gli IRRE operano in coordinamento e collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, le università e con le altre agenzie educative.

 

2. Gli istituti di cui al comma 1 per l'espletamento delle loro funzioni sono dotati di autonomia amministrativa e contabile. Essi svolgono attività di ricerca nell'ambito didattico-pedagogico e nell'ambito della formazione del personale della scuola, e si coordinano con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, con le università e con le altre agenzie formative.

 

3. L'organizzazione amministrativa, organizzativa e finanziaria degli IRRE è definita dall'apposito regolamento di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ne individua gli organi di direzione, scientifici e di controllo e i relativi poteri, le risorse di personale e finanziarie e definisce i raccordi con l'amministrazione regionale. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (137).

 

 

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(137)  Con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 190, è stato approvato il regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa.

 

 

Art. 77

Disposizioni per l'università e la ricerca.

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è riordinato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo un dipartimento per le funzioni finali, con non più di due uffici di livello dirigenziale generale al suo interno, nonché non più di due uffici di livello dirigenziale generale per funzioni strumentali.

 

Art. 78

Disposizioni per le politiche agricole.

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del nuovo ministero delle politiche agricole e forestali, il ministro per le politiche agricole è riordinato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo che il dipartimento delle politiche di mercato e il dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, sono articolati rispettivamente in due ed in tre uffici di livello dirigenziale generale.

 

 

Capo IV - Agenzia di protezione civile (138)

 

Art. 79

Agenzia di protezione civile.

[1. È istituita l'agenzia di protezione civile, di seguito denominata agenzia, dotata di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile.

 

2. All'agenzia sono trasferite le funzioni ed i compiti tecnico-operativi e scientifici in materia di protezione civile svolti dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del ministero dell'interno, dal dipartimento della protezione civile, istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, e dal servizio sismico nazionale.

 

3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le attività di protezione civile, dipende funzionalmente dall'agenzia.

 

4. L'attività dell'agenzia è disciplinata, per quanto non previsto dal presente decreto legislativo, dalle norme del codice civile.

 

5. L'agenzia è soggetta al controllo successivo della Corte di conti, che si esercita ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

 

6. L'agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni] (139).

 

 

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(138)  L'intero Capo IV, comprendente gli articoli da 79 a 87, è stato soppresso dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343. Vedi, anche, l'art. 5-bis dello stesso decreto, nel testo integrato della relativa legge di conversione.

(139)  L'intero Capo IV, comprendente gli articoli da 79 a 87, è stato soppresso dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5-bis dello stesso decreto, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, tutti i riferimenti alla Agenzia di protezione civile, contenuti nella legislazione vigente, si intendono effettuati al Dipartimento della protezione civile.

 

 

Art. 80

Vigilanza.

[1. L'agenzia è sottoposta alla vigilanza del ministro dell'interno, che esercita poteri di indirizzi sull'attività dell'agenzia. Le deliberazioni del comitato direttivo dell'agenzia relative ai regolamenti, al bilancio e al rendiconto sono trasmesse al ministro dell'interno che, nei dieci giorni successivi alla ricezione, può chiedere di sospenderne l'esecutività. Nei trenta giorni successivi, il ministro dell'interno può chiedere una nuova delibera del comitato direttivo, prospettando le ragioni di legittimità o del merito del rinvio. In assenza di osservazioni i regolamenti diventano esecutivi trascorsi 45 giorni dalla ricezione. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica esprime, nel termine di venti giorni, il proprio avviso sull'ordinamento finanziario e contabile.

 

2. Fermi i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione dell'agenzia, comprese le variazioni di bilancio, non sono sottoposti a controllo preventivo] (140).

 

 

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(140)  L'intero Capo IV, comprendente gli articoli da 79 a 87, è stato soppresso dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.

 

 

Art. 81

Compiti.

[1. L'agenzia svolge compiti relativi a:

 

a) la formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all'articolo 107, comma 1, lettere a) e f) n. 1, e all'articolo 93, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al ministro dell'interno per l'approvazione del consiglio dei ministri;

 

 

b) l'acquisizione di elementi tecnici sulla intensità ed estensione degli eventi calamitosi per la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza da parte del consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

 

c) le attività, connesse agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relative a:

 

1) l'approvazione, d'intesa con le regioni e gli enti locali, dei piani di emergenza e la loro attuazione, compreso il coordinamento per l'utilizzazione delle organizzazioni di volontariato;

 

2) la predisposizione di ordinanze, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, da emanarsi dal ministro dell'interno;

 

3) la rilevazione dei danni e l'approvazione di piani di interventi volti al superamento delle emergenze ed alla ripresa delle normali condizioni di vita, da attuarsi d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati;

 

d) l'attività tecnico-operativa volta ad assicurare i primi interventi nell'ambito dei compiti di soccorso di cui all'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

 

e) lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi, coordinando anche l'impiego dei mezzi aerei di altre amministrazioni statali o delle regioni;

 

f) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani di emergenza;

 

g) l'attività di formazione in materia di protezione civile;

 

h) la promozione di ricerche sulla previsione e prevenzione dei rischi naturali ed antropici, finalizzate alla definizione dei fenomeni attesi, alla valutazione del loro impatto sul territorio, alla valutazione e riduzione della vulnerabilità e allo sviluppo e gestione di sistemi di sorveglianza utili ai fini del preavviso dell'evento o dell'allarme tempestivo;

 

i) la raccolta sistematica, la valutazione e la diffusione dei dati sulle situazioni di rischio, anche attraverso la realizzazione di sistemi informativi e di sistemi di monitoraggio, d'intesa con le regioni ed altre amministrazioni pubbliche;

 

l) l'attività di informazione alle popolazioni interessate;

 

m) il coordinamento delle organizzazioni di volontariato per favorirne la partecipazione alle attività di protezione civile;

 

n) la promozione e lo sviluppo di accordi con organismi nazionali ed internazionali bilaterali e multilaterali in materia di previsione e prevenzione dei rischi, di interventi di soccorso ed a tutela della pubblica incolumità.

 

2. Entro il mese di febbraio l'agenzia predispone una relazione annuale sullo stato della protezione civile che il ministro dell'interno presenta al Parlamento.

 

3. Il ministro dell'interno si avvale dell'agenzia:

 

a) per le attività di cui all'articolo 107, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

 

b) per la predisposizione di provvedimenti normativi in materia di protezione civile e nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.

 

4. L'agenzia assicura, mediante convenzioni e intese, il supporto tecnico-operativo e tecnico-scientifico a favore di tutte le amministrazioni pubbliche interessate.

 

5. I compiti di cui al comma 1, lettere a) e i) e al comma 3, lettera a), sono esercitati attraverso intese nella conferenza unificata ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I compiti di cui al comma 1, lettere e), f), g), h) ed l), sono esercitati sentite le regioni] (141).

 

 

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(141)  L'intero Capo IV, comprendente gli articoli da 79 a 87, è stato soppresso dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.

 

 

Art. 82

Organi.

[1. Sono organi dell'agenzia:

 

a) il direttore;

 

b) il comitato direttivo;

 

c) il collegio dei revisori dei conti.

 

2. Il direttore è scelto tra personalità con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore e provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie a prevenire situazioni di pericolo e a fronteggiare le emergenze.

 

3. Il comitato direttivo è composto dal direttore dell'agenzia, che lo presiede, e da quattro dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, di cui uno nominato su designazione della conferenza unificata.

 

4. Il direttore e il comitato direttivo durano in carica cinque anni, possono essere confermati una sola volta e vengono nominati con decreto del presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'interno.

 

5. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I componenti del collegio sono nominati dal ministro dell'interno, su designazione, quanto al presidente, del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica] (142).

 

 

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(142)  L'intero Capo IV, comprendente gli articoli da 79 a 87, è stato soppresso dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.

 

 

Art. 83

Commissione grandi rischi e comitato operativo della protezione civile.

[1. Operano presso l'agenzia la commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e il comitato operativo della protezione civile di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

 

2. La commissione di cui al comma 1, articolata in sezioni, svolge attività consultiva tecnico-scientifica e propositiva in materia di prevenzione delle varie situazioni di rischio; è presieduta dal direttore dell'agenzia ed è composta da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, da esperti nei vari settori di rischio, da due esperti designati dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e da due esperti designati dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

3. Il comitato operativo della protezione civile assicura la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività in emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso. È presieduto dal direttore dell'agenzia e composto da tre rappresentanti dell'agenzia stessa, da un rappresentante per ciascuna delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non confluite nell'agenzia e che sono tenute a concorrere all'opera di soccorso e da due rappresentanti designati dalle regioni. Alle riunioni del comitato possono essere inviate le autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche emergenze. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

 

4. I componenti del comitato rappresentanti di ministeri, su delega dei rispettivi ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilanti, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.

 

5. L'agenzia, sentite le regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani di emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica] (143).

 

 

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(143)  L'intero Capo IV, comprendente gli articoli da 79 a 87, è stato soppresso dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.

 

 

Art. 84

Fonti di finanziamento.

[1. Le entrate dell'agenzia sono costituite da:

 

a) un fondo iscritto nello stato di previsione del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive integrazioni e modifiche;

 

b) trasferimenti da parte dello Stato, connessi ad interventi per calamità, per fronteggiare le quali si richiedono mezzi straordinari;

 

c) trasferimenti specifici da parte dello Stato per fronteggiare oneri derivanti da preesistenti leggi a fronte di competenze trasferite all'agenzia;

 

d) proventi per prestazioni ad altre amministrazioni pubbliche e a privati;

 

e) proventi derivanti da entrate diverse.

 

2. I trasferimenti a carico del bilancio dello Stato sono iscritti su appositi capitoli dello stato di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica] (144).

 

 

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(144)  L'intero Capo IV, comprendente gli articoli da 79 a 87, è stato soppresso dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.

 

 

Art. 85

Personale.

[1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'agenzia sono disciplinati con appositi strumenti di contrattazione integrativa, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, con previsione di una separata area di contrattazione, al fine di tener conto adeguatamente delle specificazioni connesse alla peculiarità delle esigenze e delle corrispettive prestazioni di lavoro connesse, in particolare, alla gestione delle emergenze.

 

2. L'agenzia può utilizzare personale dipendente da amministrazioni o enti pubblici, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

 

3. Esperti altamente qualificati possono essere assunti con contratti a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta previa procedura di valutazione comparativa] (145).

 

 

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(145)  L'intero Capo IV, comprendente gli articoli da 79 a 87, è stato soppresso dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.

 

 

Art. 86

Primo inquadramento del personale.

[1. Entro il termine di cui all'articolo 87, comma 1, l'agenzia provvede all'inquadramento del personale di ruolo del servizio sismico nazionale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, con contestuale soppressione di tali ruoli; vengono altresì inquadrati i vincitori di concorsi già banditi alla stessa data.

 

2. Entro lo stesso termine viene inquadrato, a domanda, il personale di ruolo in servizio presso la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del ministero dell'interno, che svolge le funzioni e i compiti di cui all'articolo 79, comma 2, il personale di ruolo della presidenza del consiglio dei ministri in servizio presso il dipartimento della protezione civile della presidenza del consiglio dei ministri e il personale di ruolo di altre amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici in posizione di comando o fuori ruolo presso tutte le strutture di cui all'articolo 79, comma 2. Il contratto integrativo definisce l'equiparazione di qualifiche e profili professionali per il personale proveniente dai diversi comparti di contrattazione.

 

3. L'agenzia succede nei rapporti di lavoro con il personale di ruolo delle strutture di cui all'articolo 79, comma 2, alle condizioni economiche e normative esistenti al momento dell'inquadramento ed i dipendenti mantengono i diritti antecedentemente maturati] (146).

 

 

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(146)  L'intero Capo IV, comprendente gli articoli da 79 a 87, è stato soppresso dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.

 

 

Art. 87

Norme finali e abrogazioni.

[1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede alla nomina degli organi dell'agenzia. Nei successivi sei mesi l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia sono disciplinati con lo statuto e i regolamenti e ad essa sono trasferiti i compiti svolti dalle strutture di cui all'articolo 79, comma 2, che vengono contestualmente soppresse (147).

 

2. Sono abrogati gli articoli 1, 4 e 7 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed è soppresso il consiglio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8 della stessa legge] (148).

 

 

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(147)  Con D.M. 9 maggio 2001 (Gazz. Uff. 19 maggio 2001, n. 115) è stato approvato lo statuto dell'Agenzia di protezione civile.

(148)  L'intero Capo IV, comprendente gli articoli da 79 a 87, è stato soppresso dall'art. 1, D.L. 7 settembre 2001, n. 343.

 

 

Capo V - Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale

 

Art. 88

Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale.

1. È istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto, l'agenzia per la formazione l'istruzione professionale.

 

2. All'agenzia sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, i compiti esercitati dal ministero del lavoro e previdenza sociale e dal ministero della pubblica istruzione in materia di sistema integrato di istruzione e formazione professionale.

 

3. Ai fini di una compiuta attuazione del sistema formativo integrato e di un equilibrato soddisfacimento sia delle esigenze della formazione professionale, connesse anche all'esercizio, in materia, delle competenze regionali, sia delle esigenze generali del sistema scolastico, definite dal competente ministero, l'agenzia svolge, in particolare, i compiti statali di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ad eccezione di quelli cui si riferiscono le lettere a) e l) del comma 1, e di quelli inerenti alla formazione scolastica e di formazione tecnica superiore. In tale quadro, l'agenzia esercita la funzione di accreditamento delle strutture di formazione professionale che agiscono nel settore e dei programmi integrati di istruzione e formazione anche nei corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore. L'agenzia svolge, inoltre, attività di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e assistenza tecnica nel settore della formazione professionale.

 

4. Lo statuto dell'agenzia è approvato con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, su proposta dei ministri del lavoro, della pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. È altresì sentita la Conferenza per i rapporti permanenti tra Stato, regioni e province autonome. Lo statuto conferisce compiti di controllo gestionale ad un organo a composizione mista Stato-regioni.

 

5. L'agenzia è sottoposta alla vigilanza del ministro del lavoro e del ministro della pubblica istruzione, per i profili di rispettiva competenza, nel quadro degli indirizzi definiti d'intesa fra i predetti ministri. I programmi generali di attività dell'agenzia sono approvati dalle autorità statali competenti d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome. L'autorità di vigilanza esercita i compiti di cui all'articolo 142, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Lo statuto dell'agenzia prevede che il direttore sia nominato d'intesa dal ministro della pubblica istruzione e dal ministro del lavoro.

 

6. Con i regolamenti adottati con le procedure di cui al comma 4, su proposta anche dei ministri di settore, possono essere trasferiti all'agenzia, con le inerenti risorse, le funzioni inerenti alla formazione professionale svolte da strutture operanti presso ministeri o amministrazioni pubbliche.

 

7. ... (149).

 

 

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(149)  Aggiunge il numero 9) all'allegato 3, L. 8 marzo 1999, n. 50.

 

 

Art. 89

Disposizioni finali.

1. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni conseguenziali all'applicazione del presente decreto legislativo.

 

 

 


 

D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 settembre 1999, n. 205, S.O.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n. 50;

 

Visti l'articolo 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1999;

 

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

 

Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

Capo I - Ordinamento della Presidenza

 

Art. 1

Denominazioni.

1. Nel presente decreto legislativo sono denominati:

 

a) «Presidente» il Presidente del Consiglio dei Ministri e «Presidenza» la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

b) «Segretariato generale», «Segretario generale» e «Vicesegretario generale»: rispettivamente, il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

c) «Dipartimenti»: le strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comprensive di una pluralità di uffici accomunati da omogeneità funzionale;

 

d) «uffici»: strutture di livello dirigenziale generale collocate all'interno di strutture dipartimentali ovvero in posizione di autonomia funzionale, equiparabile a quella dei Dipartimenti;

 

e) «servizi»: unità operative di base di livello dirigenziale.

 

 

Art. 2

Finalità e funzioni.

1. Il presente decreto legislativo disciplina l'ordinamento, l'organizzazione e le funzioni della Presidenza, della cui attività il Presidente si avvale per l'esercizio delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento attribuitegli dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica. L'organizzazione della Presidenza tiene conto, in particolare, della esigenza di assicurare, anche attraverso il collegamento funzionale con le altre amministrazioni interessate, l'unità di indirizzo politico ed amministrativo del Governo, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione.

 

2. Il Presidente si avvale della Presidenza, in particolare, per l'esercizio, in forma organica e integrata, delle seguenti funzioni:

 

a) la direzione ed i rapporti con l'organo collegiale di governo;

 

b) i rapporti del Governo con il Parlamento e con altri organi costituzionali;

 

c) i rapporti del Governo con le istituzioni europee;

 

d) i rapporti del Governo con il sistema delle autonomie;

 

e) i rapporti del Governo con le confessioni religiose, ai sensi degli articoli 7 e 8, ultimo comma, della Costituzione;

 

f) la progettazione delle politiche generali e le decisioni di indirizzo politico generale;

 

g) il coordinamento dell'attività normativa del Governo;

 

h) il coordinamento dell'attività amministrativa del Governo e della funzionalità dei sistemi di controllo interno;

 

i) la promozione e il coordinamento delle politiche di pari opportunità e delle azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni;

 

l) il coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale, di informazione, nonché relative all'editoria ed ai prodotti editoriali (1/a);

 

m) la promozione e verifica dell'innovazione nel settore pubblico ed il coordinamento in materia di lavoro pubblico;

 

n) il coordinamento di particolari politiche di settore considerate strategiche dal programma di Governo;

 

o) il monitoraggio dello stato di attuazione del programma di Governo e delle politiche settoriali.

 

 

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(1/a) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

 

 

Art. 3

Partecipazione all'Unione europea.

1. Il Presidente promuove e coordina l'azione del Governo diretta ad assicurare la piena partecipazione dell'Italia all'Unione europea e lo sviluppo del processo di integrazione europea.

 

2. Compete al Presidente del Consiglio la responsabilità per l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea. A tal fine, il Presidente si avvale di un apposito Dipartimento della Presidenza del Consiglio. Di tale struttura si avvale, altresì, per il coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, di intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea (2).

 

3. Restano ferme le attribuzioni regionali in materia di attuazione delle norme comunitarie e in materia di relazioni con le istituzioni comunitarie.

 

 

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(2) Con D.M. 19 settembre 2000, è stata ridefinita l'organizzazione interna del Dipartimento per le politiche comunitarie.

 

Art. 4

Rapporti con il sistema delle autonomie.

1. Il Presidente coordina l'azione del Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie e promuove lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali.

 

2. Il Presidente, anche in esito alle deliberazioni degli appositi organi a composizione mista, promuove le iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento dei rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali ed assicura l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e dei rimedi previsti per i casi di inerzia e di inadempienza.

 

3. Per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, il Presidente si avvale di un apposito Dipartimento per gli affari regionali, e, ferma restandone l'attuale posizione funzionale e strutturale, delle segreterie della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali, nonché dell'ufficio per il federalismo amministrativo, nel quale confluisce il personale addetto alla struttura di supporto del Commissario straordinario del Governo per l'attuazione del federalismo amministrativo, mantenendo il proprio stato giuridico; si avvale altresì, sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri (2/a).

 

 

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(2/a) Comma così modificato dall'art. 10, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131. Per l'organizzazione dell'Ufficio per il federalismo amministrativo vedi il D.P.C.M. 24 novembre 2003.

 

 

Art. 5

Politiche di pari opportunità.

[1. Il Presidente promuove e coordina le azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunità, a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonché a consentire l'indirizzo, coordinamento e monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei] (2/b).

 

 

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(2/b) Articolo abrogato dall'art. 57, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

 

 

Art. 6

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.

1. Le funzioni relative al coordinamento dell'attività normativa del Governo sono organizzate in un apposito Dipartimento, in modo da garantire, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, lettere c) e d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la valutazione d'impatto della regolazione, la semplificazione dei procedimenti, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità dell'innovazione normativa, la adempiuta valutazione degli effetti finanziari. Il Dipartimento, in collaborazione con il Dipartimento di cui all'articolo 3, comma 2, assicura, quanto al processo di formazione ed attuazione in sede nazionale della normativa comunitaria, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione di norme comunitarie sull'assetto interno. Del Dipartimento fanno parte i settori legislativi operanti nell'ambito della Presidenza, nonché la segreteria del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Al Dipartimento possono essere assegnati in posizione di fuori ruolo, in aggiunta al Capo ed al Vice Capo del Dipartimento stesso, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ovvero avvocati dello Stato, in numero non superiore a sette. A tale personale si applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 9.

 

 

Art. 6-bis

Dipartimento nazionale per le politiche antidroga.

1. Il coordinamento delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze, e delle alcooldipendenze correlate, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è organizzato in apposito Dipartimento, al quale sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali ed umane connesse allo svolgimento delle competenze già attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 10, comma 4, comprese quelle previste dall'articolo 127 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni.

 

2. Il Dipartimento collabora con le associazioni, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le comunità terapeutiche e i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti; raccoglie informazioni e documentazione sulle tossicodipendenze, definendo e aggiornando le metodologie per la rilevazione, l'elaborazione, la valutazione e il trasferimento all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze. Esso opera secondo gli indirizzi del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'articolo 1 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, ferme restando le competenze attribuite ad altre amministrazioni pubbliche in materia di prevenzione e contrasto alla droga e recupero delle persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.

 

3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Dipartimento trasmette al Parlamento una relazione dettagliata sugli interventi effettuati in attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alle azioni di contrasto e prevenzione della droga e di recupero, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, contenente altresì l'elenco delle associazioni, comunità terapeutiche e centri di accoglienza, ritenuti validamente idonei alle loro funzioni statutarie da una apposita Commissione istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal Dipartimento, che collaborano a tal fine con il Dipartimento stesso (2/c).

 

 

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(2/c) Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 83, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Per il trasferimento delle funzioni in materia di politiche antidroga di cui al presente articolo al Ministero della solidarietà sociale vedi il comma 6 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

 

 

Art. 7

Autonomia organizzativa.

1. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all'articolo 2, e per i compiti di organizzazione e gestione delle occorrenti risorse umane e strumentali, il Presidente individua con propri decreti le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale (3).

 

2. Con propri decreti, il Presidente determina le strutture della cui attività si avvalgono i Ministri o Sottosegretari da lui delegati (4).

 

3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano il numero massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e dei servizi in cui si articola ciascun ufficio. Alla organizzazione interna delle strutture medesime provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, il Segretario generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato (5).

 

4. Per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea è specificata dall'atto istitutivo. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto (6).

 

5. Il Segretario generale è responsabile del funzionamento del Segretariato generale e della gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza. Il Segretario generale può essere coadiuvato da uno o più Vicesegretari generali. Per le strutture affidate a Ministri o Sottosegretari, le responsabilità di gestione competono ai funzionari preposti alle strutture medesime, ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti temporaneamente delegati dal Segretario generale, su indicazione del Ministro o Sottosegretario competente.

 

6. Le disposizioni che disciplinano i poteri e le responsabilità dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alla valutazione dei risultati, si applicano alla Presidenza nei limiti e con le modalità da definirsi con decreto del Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenuto conto della peculiarità dei compiti della Presidenza. Il Segretario generale e, per le strutture ad essi affidate, i Ministri o Sottosegretari delegati, indicano i parametri organizzativi e funzionali, nonché gli obiettivi di gestione e di risultato cui sono tenuti i dirigenti generali preposti alle strutture individuate dal Presidente.

 

7. Il Presidente, con propri decreti, individua gli uffici di diretta collaborazione propri e, sulla base delle relative proposte, quelli dei Ministri senza portafoglio o sottosegretari della Presidenza, e ne determina la composizione.

 

8. La razionalità dell'ordinamento e dell'organizzazione della Presidenza è sottoposta a periodica verifica triennale, anche mediante ricorso a strutture specializzate pubbliche o private. Il Presidente informa le Camere dei risultati della verifica. In sede di prima applicazione del presente decreto, la verifica è effettuata dopo due anni.

 

 

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(3) Con D.P.C.M. 15 aprile 2000 è stato determinato l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(4) Con D.P.C.M. 15 aprile 2000 è stato determinato l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con D.P.C.M. 24 ottobre 2000 è stata determinata l'Organizzazione del Dipartimento per gli affari sociali.

(5) Con D.P.C.M. 15 aprile 2000 è stato determinato l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con D.M. 29 ottobre 2001 è stata definita l'organizzazione interna del Dipartimento per le riforme istituzionali e la devoluzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(6) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.P.C.M. 31 ottobre 2001 e il D.P.C.M. 9 agosto 2002.

 

 

Art. 8

Autonomia contabile e di bilancio.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, la Presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti delle disponibilità iscritte in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con propri decreti il Presidente stabilisce, in coerenza con i criteri di classificazione della spesa del bilancio statale, la struttura dei bilanci e la disciplina della gestione delle spese. I decreti, nell'ambito dei princìpi generali della contabilità pubblica, tengono conto delle peculiari esigenze di funzionalità della Presidenza (6/a).

 

2. Gravano su un apposito fondo del bilancio della Presidenza, alimentato anche mediante storno di apposite disponibilità dagli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati, le spese relative a gestioni affidate a Commissari straordinari di Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero per il funzionamento di organi collegiali istituiti presso la Presidenza per disposizione di legge o con decreto emanato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

 

3. I decreti di cui al comma 1 sono comunicati ai Presidenti delle Camere, ai quali sono altresì trasmessi i bilanci preventivi, annuale e pluriennale, e il rendiconto della gestione finanziaria della Presidenza.

 

 

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(6/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 9 dicembre 2002.

 

 

 

 

Art. 9

Personale della Presidenza.

1. Gli incarichi dirigenziali presso la Presidenza sono conferiti secondo le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi, rispettivamente, alle strutture individuate come di diretta collaborazione ed alle altre strutture, ferma restando l'applicabilità, per gli incarichi di direzione di dipartimento, dell'articolo 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal presente decreto, e ferma altresì restando l'applicabilità degli articoli 18, comma 3, e 31, comma 4, della legge stessa.

 

2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente.

 

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4-bis, in materia di reclutamento del personale di ruolo, il Presidente, con proprio decreto, può istituire, in misura non superiore al venti per cento dei posti disponibili, una riserva di posti per l'inquadramento selettivo, a parità di qualifica, del personale di altre amministrazioni in servizio presso la Presidenza ed in possesso di requisiti professionali adeguati e comprovati nel tempo (6/b).

 

4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della Presidenza è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, in conformità delle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del comparto di contrattazione per la Presidenza. Tale regime si applica, relativamente al trattamento economico accessorio e fatta eccezione per gli estranei e per gli appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione collettiva, al personale che presso la Presidenza ricopre incarichi dirigenziali ed al personale di prestito in servizio presso la Presidenza stessa.

 

5. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il contingente del personale di prestito, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, il contingente dei consulenti ed esperti, e le corrispondenti risorse finanziarie da stanziare in bilancio. Appositi contingenti sono previsti per il personale delle forze di polizia, per le esigenze temporanee di cui all'articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché per il personale di prestito utilizzabile nelle strutture di diretta collaborazione. Il Presidente può ripartire per aree funzionali, in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie, i contingenti del personale di prestito, dei consulenti ed esperti. Al giuramento di un nuovo Governo, cessano di avere effetto i decreti di utilizzazione del personale estraneo e del personale di prestito addetto ai gabinetti e segreterie delle autorità politiche. Il restante personale di prestito è restituito entro sei mesi alle amministrazioni di appartenenza, salva proroga del comando o conferma del fuori ruolo disposte sulla base di specifica e motivata richiesta dei dirigenti preposti alle strutture della Presidenza.

 

5-bis. Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi disciplinati dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. Il servizio prestato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, presso la Presidenza dal personale di ogni ordine, grado e qualifica di cui agli articoli 1, comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è equiparato a tutti gli effetti, anche giuridici e di carriera, al servizio prestato presso le amministrazioni di appartenenza. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio, anche per l'avanzamento e il relativo posizionamento nei ruoli di appartenenza. In deroga a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ivi compreso quanto disposto dall'articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il conferimento al personale di cui al presente comma di qualifiche, gradi superiori o posizioni comunque diverse, da parte delle competenti amministrazioni, anche quando comportino l'attribuzione di specifici incarichi direttivi, dirigenziali o valutazioni di idoneità, non richiede l'effettivo esercizio delle relative funzioni, ovvero la cessazione dal comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, che proseguono senza soluzione di continuità. Il predetto personale è collocato in posizione soprannumeraria nella qualifica, grado o posizione a lui conferiti nel periodo di servizio prestato presso la Presidenza, senza pregiudizio per l'ordine di ruolo (6/c).

 

5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le strutture di missione di cui all'articolo 7, comma 4, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo (6/d).

 

5-quater. Con il provvedimento istitutivo delle strutture di supporto o di missione di cui al comma 5-ter sono determinate le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento delle medesime strutture, che in ogni caso, per la loro intrinseca temporaneità, non determinano variazioni nella consistenza organica del personale di cui agli articoli 9-bis e 9-ter. Alla copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza e, previo accordo, delle altre amministrazioni eventualmente coinvolte nelle attività delle predette strutture (6/e).

 

6. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il trattamento economico del Segretario generale e dei vicesegretari generali, nonché i compensi da corrispondere ai consulenti, agli esperti, al personale estraneo alla pubblica amministrazione.

 

7. Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli di cui agli articoli 7 e 8 non sono applicabili la disciplina di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e quella di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (6/f). Il Presidente può richiedere il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sui decreti di cui all'articolo 8.

 

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(6/b) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(6/c) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288). Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 7-vicies quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(6/d) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(6/e) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(6/f) La Corte costituzionale, con sentenza 22-29 maggio 2002, n. 221 (Gazz. Uff. 5 giugno 2002, n. 22 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, che non spetta allo Stato adottare l'art. 9, comma 7, primo periodo, del presente decreto e, conseguentemente, lo ha annullato. Vedi, anche, l'art. 12, D.L. 8 luglio 2002, n. 138.

 

 

Art. 9-bis

Personale dirigenziale della Presidenza.

1. In considerazione delle funzioni e dei compiti attribuiti al Presidente, è istituito il ruolo dei consiglieri e dei referendari della Presidenza, ferma restando la disciplina dettata dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel predetto ruolo sono inseriti, rispettivamente, i dirigenti di prima e di seconda fascia.

 

2. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza sono determinate in misura corrispondente ai posti di funzione di prima e di seconda fascia istituiti con i provvedimenti di organizzazione delle strutture, emanati ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2.

 

3. La Presidenza provvede alla copertura dei posti di funzione di prima e seconda fascia con personale di ruolo, con personale dirigenziale di altre pubbliche amministrazioni, chiamato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza, e con personale incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli articoli 9 e 11, è determinata la percentuale di posti di funzione conferibili a dirigenti di prestito. Per i posti di funzione da ricoprire secondo le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, continua ad applicarsi esclusivamente la disciplina recata dal medesimo articolo 18.

 

4. I posti di funzione e le relative dotazioni organiche possono essere rideterminati con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 7.

 

5. Salvo quanto previsto dai commi 7 e 8, al ruolo dirigenziale di cui al comma 1 accede esclusivamente il personale reclutato tramite pubblico concorso bandito ed espletato dalla Presidenza, al quale possono essere ammessi solo i dipendenti di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È comunque facoltà della Presidenza, in sede di emanazione del bando, procedere al reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso selettivo di formazione espletato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione (7).

 

6. In fase di prima attuazione, le dotazioni organiche di cui al comma 2 sono determinate con riferimento ai posti di funzione istituiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni. In prima applicazione è riservata al personale dirigenziale di prestito una quota delle dotazioni organiche di prima e di seconda fascia pari al dieci per cento dei rispettivi posti di funzione, determinati ai sensi del presente comma, fatta salva l'applicazione dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

7. In fase di prima attuazione, nel ruolo organico del personale dirigenziale di cui al comma 1 sono inseriti, anche in soprannumero con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze dei posti, i dirigenti di prima e seconda fascia secondo le disposizioni del regolamento previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145, fatto salvo il diritto di opzione previsto dallo stesso comma 2, nonché i titolari, in servizio presso la Presidenza alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, di incarichi dirigenziali che furono conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le qualifiche di consigliere e di referendario sono attribuite ai dirigenti di prima e di seconda fascia successivamente al riassorbimento, nell'àmbito di ciascuna fascia, delle eventuali posizioni soprannumerarie. Sono prioritariamente inseriti nel ruolo di cui al comma 1 i dirigenti già inquadrati nelle soppresse tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, i dirigenti vincitori di concorso presso la Presidenza e i dirigenti con incarico di prima fascia. La collocazione dei dirigenti nella posizione soprannumeraria non comporta alcun pregiudizio giuridico, economico e di carriera.

 

8. Successivamente alle operazioni di inquadramento effettuate ai sensi del comma 7, in prima applicazione e fino al 31 dicembre 2005, i posti di seconda fascia nel ruolo del personale dirigenziale sono ricoperti:

 

a) per il trenta per cento tramite concorso pubblico;

 

b) per il venticinque per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, ai dipendenti della pubblica amministrazione, muniti di laurea, con almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, o, in alternativa ai predetti cinque anni di servizio, muniti sia del diploma di laurea che del diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario, rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri, e che, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 6 luglio 2002, n. 137, ed il 1° gennaio 2003, erano incaricati, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di funzioni dirigenziali o equiparate presso strutture della Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo;

 

c) per il venticinque per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, ai dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea e che, alla data del 1° gennaio 2003, erano in servizio in strutture collocate presso la Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al personale di ruolo della Presidenza, in possesso dei medesimi requisiti, che, alla predetta data del 1° gennaio 2003, si trovava in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa presso altre pubbliche amministrazioni;

 

d) per il dieci per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, al personale di cui all'articolo 5 della legge 15 luglio 2002, n. 145, purché in possesso del diploma di laurea, in servizio alla data del 1° gennaio 2003 presso la Presidenza;

 

e) per il restante dieci per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, agli idonei a concorsi pubblici banditi ed espletati dalla Presidenza, ai sensi dell'articolo 39, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 29 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il reclutamento di dirigenti dotati di alta professionalità e che, alla data del 1° gennaio 2003, erano in servizio a qualunque titolo in strutture collocate presso la Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

9. I vincitori dei concorsi previsti dal comma 8 sono collocati nel ruolo in posizione successiva, anche soprannumeraria, ai dirigenti inseriti ai sensi e per gli effetti del comma 7.

 

10. È rimessa alla contrattazione collettiva di comparto autonomo del personale dirigenziale della Presidenza appartenente al ruolo di cui al comma 1 l'articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti (7/a).

 

 

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(7) Vedi, anche, l'art. 5-ter, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(7/a) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

 

 

Art. 9-ter

Istituzione del ruolo speciale della Protezione civile.

1. Per l'espletamento delle specifiche funzioni di coordinamento in materia di protezione civile sono istituiti, nell'àmbito della Presidenza, i ruoli speciali tecnico-amministrativi del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale della Protezione civile.

 

2. Il personale dirigenziale di prima e di seconda fascia, in servizio alla data di entrata in vigore del presente articolo presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza, è inquadrato nel ruolo speciale dirigenziale istituito al comma 1, fatto salvo il diritto di opzione previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145.

 

3. Nel ruolo speciale del personale non dirigenziale istituito al comma 1 è inquadrato il personale già appartenente al ruolo speciale ad esaurimento istituito presso la Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonché il personale delle aree funzionali già appartenente al ruolo del Servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106. Il personale non dirigenziale da inquadrare nel ruolo di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente articolo, non presta servizio presso il Dipartimento della protezione civile ed il personale di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 che presta servizio alla medesima data presso il Dipartimento della protezione civile ha facoltà di opzione secondo modalità e termini stabiliti con il decreto del Presidente di cui al comma 4.

 

4. Con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli articoli 7, 9 e 11, si provvede alla determinazione delle dotazioni organiche del personale dei ruoli speciali, nonché alla determinazione, in misura non superiore al trenta per cento della consistenza dei predetti ruoli speciali, del contingente di personale in comando o fuori ruolo di cui può avvalersi il Dipartimento della protezione civile.

 

5. Sono contestualmente abrogati il ruolo speciale ad esaurimento istituito presso la Presidenza ai sensi della legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonché il ruolo del Servizio sismico nazionale di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106.

 

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, l'articolo 10 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si applica anche al personale inquadrato nei ruoli della Presidenza istituiti sulla base di norme anteriori alla legge 23 agosto 1988, n. 400, qualora detto personale risulti in possesso dei requisiti indicati all'articolo 38, comma 4, della medesima legge (7/b).

 

 

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(7/b) Articolo aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

 

 

Capo II - Norme di prima applicazione, transitorie e finali

 

Art. 10

Riordino dei compiti operativi e gestionali.

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane:

 

a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

 

b) italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri (8);

 

c) segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;

 

d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonché Commissione Reggio Calabria, di cui all'articolo 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori pubblici;

 

e) diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria, nonché promozione delle attività culturali, nell'àmbito dell'attività del Dipartimento per l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le attività culturali, come previsto dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.

 

2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui agli articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma 1 ne assumono la responsabilità a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto quando si tratti di strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso diverso, l'assunzione di responsabilità decorre dalla individuazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio, delle risorse da trasferire.

 

3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle regioni.

 

3-bis. Per le esigenze delle rappresentanze del Governo nelle regioni a statuto speciale tuttora operanti nell'àmbito della Presidenza, possono essere destinati nelle relative sedi dirigenti di prima e di seconda fascia o equiparati, appartenenti ai ruoli della Presidenza o chiamati in posizione di comando o fuori ruolo nell'àmbito della percentuale di cui all'articolo 9-bis, comma 3 (8/a).

 

3-ter. I dirigenti appartenenti ai ruoli delle soppresse tabelle A e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in servizio alla data di entrata in vigore del presente comma presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, sono inquadrati nella corrispondente qualifica del ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno (8/b).

 

4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane.

 

5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati, nell'àmbito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.

 

6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni già attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri e sono affidate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie (9).

 

6-bis. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 116, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è trasferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le relative risorse finanziarie ed i comandi in atto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio (9/a).

 

6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono trasferiti al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione i compiti, le funzioni e le attività esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e al comma 6 dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Al Centro medesimo sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie e strumentali, nonché quelle umane comunque in servizio. Il limite massimo di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è fissato in complessive 190 unità (9/b).

 

6-quater. In sede di prima applicazione il personale trasferito ai sensi del comma 6-ter mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento (9/c).

 

6-quinquies. Al riordino organizzativo, di gestione e di funzionamento del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione si provvede con successivi regolamenti adottati ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (9/d).

 

6-sexies. Dalla data di cui al comma 6-ter sono abrogati il comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 6 dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522 (9/e).

 

7. [È istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri, l'Agenzia per il servizio civile, alla quale sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti attribuiti all'Ufficio nazionale del servizio civile dalla legge 8 luglio 1998, n. 230. L'Agenzia svolge altresì i compiti relativi al servizio sostitutivo di quello di leva previsti dall'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'Agenzia è soggetta alla vigilanza della struttura centrale che esercita attribuzioni nell'area funzionale dei diritti sociali] (10).

 

8. [L'Agenzia, in particolare, organizza, gestisce e verifica la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, promuovendone e curandone la formazione e l'addestramento, anche in vista della pianificazione degli eventuali richiami in caso di pubbliche calamità] (11).

 

9. [Lo statuto dell'Agenzia di cui al comma 7 è adottato con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli organi dell'Ufficio nazionale per il servizio civile operano sino alla data di nomina degli organi previsti dallo statuto dell'Agenzia] (12).

 

10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di supporto alla Cancelleria dell'Ordine al merito della Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.

 

11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto sono dal presente decreto trasferite ad altre amministrazioni, operano presso le amministrazioni medesime.

 

11-bis. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, i compiti di sicurezza e vigilanza nell'àmbito della Presidenza sono svolti, ai sensi dell'articolo 33 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri nell'àmbito di una apposita Sovrintendenza, costituita con decreto del Presidente adottato ai sensi dell'articolo 7, alla quale è preposto un coordinatore nominato ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 400 del 1988 (12/a).

 

11-ter. La Presidenza può provvedere alla amministrazione, organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi generali di supporto, purché non siano di nocumento alle esigenze di sicurezza, attraverso società per azioni appositamente costituita, anche con partecipazione minoritaria di soggetti privati selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica. I rapporti tra la società e la Presidenza sono regolati da apposito contratto di servizio, anche con riferimento alla verifica qualitativa delle prestazioni rese (12/b).

 

11-quater. Con specifico atto aggiuntivo al contratto di servizio di cui al comma 11-ter sono definite le modalità, i termini e le condizioni per l'utilizzazione di personale in servizio presso la Presidenza che, mantenendo lo stesso stato giuridico, su base volontaria e senza pregiudizio economico e di carriera, può essere distaccato presso la società (12/c).

 

11-quinquies. Il restante personale coinvolto nel processo di attuazione di cui al comma 11-ter è assegnato alle altre strutture generali della Presidenza, nel rispetto delle procedure di consultazione con le organizzazioni sindacali previste dalla normativa vigente (12/d).

 

 

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(8) La presente lettera, già soppressa dall'art. 1, D.Lgs. 31 ottobre 2002, n. 257 è stata nuovamente aggiunta dal comma 20 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

(8/a) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(8/b) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(9) Comma così sostituito dall'art. 2, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, come modificato dalla legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 12, L. 6 luglio 2002, n. 137.

(9/a) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(9/b) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(9/c) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(9/d) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(9/e) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(10) Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

(11) Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

(12) Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, L. 16 gennaio 2003, n. 3.

(12/a) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(12/b) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(12/c) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(12/d) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

 

 

Art. 11

Ordinamento transitorio.

1. In fase di prima applicazione del presente decreto, e sino alla adozione dei decreti di cui all'articolo 7, resta ferma l'attuale organizzazione della Presidenza, relativamente ai compiti non trasferiti ai sensi dell'articolo 10 e fatti salvi gli effetti dei decreti legislativi da adottarsi ai sensi degli articoli 11 e seguenti della legge 15 marzo 1997, n. 59. In particolare, fino alla emanazione dei decreti di cui all'articolo 7, comma 2, i Ministri delegati continuano ad avvalersi delle strutture ad essi affidate.

 

2. Sino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi, resta applicabile al personale in servizio presso la Presidenza il regime contrattuale del comparto di appartenenza. Sino a diversa previsione contrattuale, le relazioni sindacali sono regolate, nell'ambito della Presidenza, dal contratto collettivo per il comparto del personale statale.

 

3. Con effetto dalla entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 7, da adottarsi, in prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abrogate le norme di legge, di regolamento ovvero di organizzazione, emanate ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400, relative alla organizzazione dei corrispondenti uffici e dipartimenti della Presidenza (13).

 

4. In sede di prima applicazione del presente decreto, il rapporto tra consistenza del personale di ruolo della Presidenza e contingente del personale di prestito è determinato sulla base del personale che alla data del 1° giugno 1999 risulta assegnato alle strutture della Presidenza non immediatamente trasferite ai sensi dell'articolo 10. A successive determinazioni delle due grandezze, modificative delle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, si perviene con decreto del Presidente, sentite le organizzazioni sindacali, tenendo conto degli ulteriori trasferimenti di funzioni e strutture, dei risultati delle operazioni di cui al comma 5, delle determinazioni assunte dal Presidente ai sensi dell'articolo 7, comma 6, dell'obiettivo di una graduale riduzione, nelle strutture non di diretta collaborazione, del rapporto tra personale di prestito e personale di ruolo. Resta salva l'esigenza di garantire il ricorso aggiuntivo a personale di prestito per la rapida copertura di fabbisogni aggiuntivi e temporanei, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, del presente decreto, e dall'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (13/a).

 

4-bis. Le vacanze dei posti nell'organico del personale di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 sono ricoperte, fino al 31 dicembre 2005, per il quaranta per cento tramite concorso pubblico, per il trenta per cento tramite concorso riservato al personale comandato o fuori ruolo e per il trenta per cento tramite concorso riservato al personale dei ruoli della Presidenza (13/b).

 

5. Il diritto di opzione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, è assicurato ai dipendenti ivi contemplati, anche se in servizio presso strutture il cui trasferimento ad altre amministrazioni è differito nel tempo, mediante la predisposizione di apposita procedura da concludersi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Una volta esercitata, l'opzione non è più revocabile. Il personale che ha esercitato l'opzione per la permanenza nei ruoli della Presidenza non può essere inviato in comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni per il periodo di due anni e, se è già in tale posizione, ne cessa automaticamente dopo un anno dall'esercizio dell'opzione, salva scadenza anteriore.

 

6. Al personale non dirigenziale di ruolo della Presidenza che alla data del 1° giugno 1999 risulta assegnato a strutture della Presidenza immediatamente trasferite ad altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 10, comma 1, ed al personale non dirigenziale che alla data predetta presta servizio nelle strutture stesse in posizione di fuori ruolo, comando o distacco, è conservato ad personam, se più favorevole, il trattamento economico di carattere fisso e continuativo fruito presso la Presidenza. Al personale non dirigenziale della Presidenza o di altre amministrazioni che alla data del 1° giugno 1999 risulti in servizio presso strutture trasferite con decorrenza non immediata, ai sensi dei commi 3 e seguenti dell'articolo 10, è, all'atto del trasferimento riconosciuto un trattamento economico di carattere fisso e continuativo complessivamente non inferiore a quello in godimento alla decorrenza del trasferimento.

 

7. Ove, in sede di prima applicazione del presente decreto, a seguito anche delle opzioni di cui al comma 5, i limiti del contingente del personale di ruolo risultassero superati, il Presidente determina i profili professionali per i quali ulteriori assunzioni restano compatibili con l'obiettivo di graduale riadeguamento numerico del personale.

 

7-bis. Fino al 31 dicembre 2005, ai fini dell'espletamento dei concorsi di cui al comma 8 dell'articolo 9-bis si applica quanto previsto dal comma 7, nel limite non superiore alle 40 unità (13/c).

 

8. Il decreto di cui all'articolo 8 stabilisce la data dalla quale un ufficio interno di ragioneria della Presidenza sostituisce l'Ufficio centrale di bilancio del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica presso la Presidenza stessa.

 

9. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la Presidenza provvede a riordinare in un testo unico le disposizioni di legge relative al proprio ordinamento. Il testo unico è aggiornato al termine dei processi di trasferimento delle funzioni della Presidenza ad amministrazioni ministeriali.

 

 

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(13) Vedi, anche, l'art. 34, D.P.C.M. 4 agosto 2000.

 

(13/a) Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(13/b) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(13/c) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

 

 

Art. 12

Abrogazione di norme e modifiche alla legge 23 agosto 1988, n. 400.

1. Restano ferme, se non modificate o abrogate dal presente decreto, le disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché quelle di cui all'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, anche per ciò che attiene alle competenze in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali. Resta altresì fermo, anche dopo l'entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall'articolo 45, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

 

2. (14).

 

3. Le norme che attribuiscono funzioni o compiti a Ministri senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza si intendono modificate nel senso che le relative funzioni e compiti, salvo che per le strutture interessate ai trasferimenti di cui all'articolo 10, sono attribuite al Presidente e, rispettivamente, alla Presidenza. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo, le funzioni e i compiti si intendono delegate al corrispondente Ministro senza portafoglio, se nominato, ovvero si intendono attribuite all'ufficio interessato sino a diversa determinazione organizzativa del Presidente.

 

4. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle del presente decreto e, in particolare, le seguenti disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400:

 

a) articolo 18, comma 1, comma 2, secondo periodo, e comma 5;

 

b) articolo 19, comma 1, lettere s), per quanto riguarda il riferimento al comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, v), z), e cc);

 

c) articolo 21, commi 1, 3, 4, e 5;

 

d) articolo 22;

 

e) articolo 23, comma 1;

 

f) articolo 27;

 

g) articolo 29, comma 3;

 

h) articolo 30;

 

i) articolo 31, commi 1, 2, 3, e 5;

 

l) articolo 35;

 

m) articolo 37;

 

n) articolo 39.

 

5. L'abrogazione degli articoli 29, comma 3, 31, commi 1, 2, 3 e 5 e 37, comma 2, ha effetto dalla data di emanazione degli atti del Presidente che fissano i criteri e limiti di cui all'articolo 9, comma 2, ed il contingente di cui al comma 5 del medesimo articolo 9.

 

6. È fatto salvo, relativamente agli articoli 20, 23, e 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, quanto previsto all'articolo 11, comma 3.

 

7. All'articolo 28, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le parole «tra i magistrati» sino al termine del comma sono sostituite dalle seguenti: «tra le categorie di personale di cui all'articolo 18 comma 2».

 

8. (15).

 

9. (16).

 

10. (17).

 

 

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(14) Aggiunge la lettera c-bis) al comma 2 dell'art. 5, L. 23 agosto 1988, n. 400.

(15) Aggiunge il comma 4, all'art. 2, L. 23 agosto 1988, n. 400.

(16) Aggiunge un periodo al comma 3 dell'art. 18, L. 23 agosto 1988, n. 400.

(17) Aggiunge la lettera i-bis) al primo comma dell'art. 19, L. 23 agosto 1988, n. 400.

 

 

Art. 13

Disposizioni finali.

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni conseguenziali all'applicazione del presente decreto legislativo.

 

 


 

L. 28 ottobre 1999, n. 410.
Nuovo ordinamento dei consorzi agrari

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 novembre 1999, n. 265.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero delle attività produttive: Nota 16 maggio 2002, n. 1440.1938.

 

 

Capo I

Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari

 

Art. 1

Natura giuridica ed abrogazione di norme.

1. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata e sono regolati dagli articoli 2514 e seguenti del codice civile, nonché dalle leggi speciali in materia di società cooperative e dalle disposizioni della presente legge.

 

2. È abrogato il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

 

 

Art. 2

Scopi.

1. I consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire all'innovazione ed al miglioramento della produzione agricola, nonché alla predisposizione e gestione di servizi utili all'agricoltura.

 

2. I consorzi possono inoltre compiere operazioni di credito-agrario di esercizio in natura, ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché di anticipazione ai produttori in caso di conferimento di prodotti agricoli all'ammasso volontario, e possono partecipare a società i cui scopi interessino l'attività consortile o promuoverne la costituzione.

 

 

Art. 3

Esclusività della denominazione.

1. L'uso della denominazione di consorzio agrario, seguita dalla specificazione territoriale, che deve essere almeno provinciale, è riservato esclusivamente alle società cooperative disciplinate dal capo I della presente legge, iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

 

 

Art. 4

Vigilanza.

1. I consorzi agrari sono sottoposti alla vigilanza di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, nonché alla certificazione di bilancio qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è tenuto ad inviare una informativa semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali sulla gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui all'articolo 11 (3).

 

2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono adottati dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, che assicura il monitoraggio economico e finanziario sull'attività dei consorzi agrari, anche in funzione dell'emanazione dei provvedimenti di cui al presente comma (4).

 

 

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(3)  Periodo aggiunto dall'art. 130, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(4)  Comma così sostituito prima dall'art. 41, L. 12 dicembre 2002, n. 273 e poi dall'art. 88, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

 

 

Art. 5

Disposizioni particolari.

1. Le disposizioni di cui alla presente legge devono essere recepite negli statuti dei consorzi agrari, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni delle assemblee ordinarie, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

2. La Federconsorzi, a seguito della esecuzione del concordato preventivo in corso, è sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile.

 

3. I consorzi agrari conservano l'inquadramento previdenziale nella categoria di riferimento stabilita nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 2 marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1987.

 

4. Entro il 31 dicembre 2005 l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo sia stata presentata ed autorizzata domanda di concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o sia stata autorizzata, a qualunque titolo, cessione di azienda o di ramo d'azienda in favore di un altro consorzio agrario o di società cooperativa agricola operanti nella stessa regione o in regione confinante, che siano in amministrazione ordinaria. Il cessionario succede nella titolarità delle attività d'impresa cedute, ivi compresi i contratti di locazione di immobili e le licenze di commercio e di produzione. Decorso il predetto termine, entro trenta giorni il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, provvede alla rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei Consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa o in amministrazione straordinaria (5).

 

5. Nel caso in cui le operazioni connesse alla procedura di concordato di cui all'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alle cessioni di cui al comma 4, comportino effetti sui livelli occupazionali il consorzio interessato può richiedere, per la durata di un biennio, l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, indipendentemente dai periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui il consorzio abbia già usufruito.

 

6. Per i lavoratori dipendenti dei consorzi agrari in servizio alla data del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità e per i lavoratori che, in base ai piani di riorganizzazione aziendale, non rientrano nell'organico aziendale, il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1992, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 1993, di concerto con i Ministeri competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, individua le modalità di ricollocazione di tale personale presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura, anche previa riqualificazione professionale dei lavoratori interessati. Alle imprese private che assumono detti lavoratori saranno applicate le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, commi 2 e 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

 

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, valutato in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

 

7-bis. Nel caso in cui per la presentazione del concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, abbia disposto la nomina di un commissario ad acta in sostituzione di organi statutari del consorzio, al fine di assicurare l'efficiente gestione del consorzio stesso e la ricostituzione ordinaria degli organi sociali, apportando le opportune modifiche statutarie, in linea con gli scopi anche pubblicistici assegnati ai consorzi agrari, può essere nominato, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge, un commissario con i poteri di cui all'articolo 2543 del codice civile (6).

 

 

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(5)  Comma così modificato prima dal comma 33 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448, poi dall'art. 10, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, come modificato dalla relativa legge di conversione, dall'art. 12, D.L. 9 novembre 2004, n. 266, ed infine dall'art. 27, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273. Vedi, anche, il comma 1-bis del citato articolo 12, D.L. n. 266 del 2004, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(6)  Comma aggiunto dall'art. 88, L. 27 dicembre 2002, n. 289 e poi così modificato dal comma 227 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311. Vedi, anche, le altre disposizioni del citato comma 227.

 

 

Art. 6

Diritto di prelazione.

1. Nel caso di vendita di beni immobili o di vendita in blocco dei beni mobili, di cessione di azienda o di ramo di azienda dei consorzi agrari sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, autorizzate ai sensi dell'articolo 210 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è attribuito, a parità di condizioni, il diritto di prelazione ai consorzi agrari, costituiti nella regione o in regione confinante che siano in amministrazione ordinaria. Qualora detti consorzi non esercitino tale diritto, le società cooperative agricole costituite e operanti nella provincia e successivamente nella regione stessa sono preferite, a parità di condizioni, rispetto agli altri offerenti, sempre che siano in amministrazione ordinaria.

 

2. Per l'esercizio del diritto di prelazione si applicano le procedure ed i termini previsti dall'articolo 38 della L. 27 luglio 1978, n. 392.

 

3. L'esercizio del diritto di prelazione consente altresì l'uso della denominazione del consorzio agrario soggetto a liquidazione coatta amministrativa, sempre che riguardi il complesso dei beni o la cessione di azienda, nonché il compimento delle operazioni di cui all'articolo 2, comma 2.

 

 

Art. 7

Autorizzazione al ripristino dell'esercizio.

1. I commissari liquidatori dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti dei quali sia stato precedentemente revocato l'esercizio provvisorio d'impresa, possono essere autorizzati, sentito il comitato di sorveglianza di cui all'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al ripristino dell'esercizio stesso, a condizione che presentino un adeguato programma per la sistemazione della situazione debitoria pregressa da cui risultino altresì le disponibilità finanziarie residue, indispensabili per la ripresa dell'attività.

 

 

Capo II

Norme finanziarie e istituzione di osservatorio nazionale

 

Art. 8

Gestioni di ammasso.

1. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato e di cui gli stessi consorzi agrari sono titolari alla data di entrata in vigore della presente legge, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, nonché le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità, indicata nei decreti medesimi, fino alla data del 31 dicembre 1997, sono estinti mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli interessi di cui al presente comma sono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali (7).

 

2. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad emettere, fino a concorrenza dell'importo massimo determinato ai sensi del medesimo comma 1 e comunque in misura non superiore a lire 470 miliardi per il 1999, a lire 440 miliardi per il 2000 e a lire 200 miliardi per il 2001, titoli di Stato, le cui caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata, l'inizio del godimento non anteriore al 1° gennaio 1998, le modalità e le procedure di assegnazione, sono stabilite con decreto dello stesso Ministro, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il controvalore dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa comprensiva dei relativi interessi valutati in lire 30 miliardi per l'anno 1999, in lire 60 miliardi per l'anno 2000 e in lire 75 miliardi a decorrere dal 2001 ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario in cui sarà effettuata l'emissione.

 

3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti a seguito dell'assegnazione dei titoli di Stato di cui al comma 1. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.

 

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 565, del decreto-legge 28 febbraio 1994, n. 142, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 264, e del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 423, concernenti la gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano, per gli anni 1962-1963 e 1963-1964 (8).

 

 

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(7)  Periodo aggiunto dall'art. 130, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(8)  Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 565, il D.L. 28 febbraio 1994, n. 142, il D.L. 29 aprile 1994, n. 264 e il D.L. 30 giugno 1994, n. 423 non sono stati convertiti in legge.

 

 

Art. 9

Rendiconto delle gestioni di ammasso.

1. La Federconsorzi è tenuta a presentare il rendiconto delle passate gestioni di ammasso dei prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai conseguenti ed ulteriori adempimenti provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali con la collaborazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato.

 

 

Art. 10

Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, comma 5, determinato in lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, nonché dell'articolo 8, stabilito nell'importo massimo di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 275 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

 

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 11

Istituzione dell'Osservatorio nazionale dell'economia agroalimentare.

1. È istituito un Osservatorio nazionale dell'economia agroalimentare presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con il compito di raccogliere ed elaborare dati statistici ed economici relativi alle imprese agroalimentari singole ed associate, ivi comprese le strutture di servizi all'agricoltura tra cui i consorzi agrari, al fine di assumere le necessarie conoscenze per attuare un più idoneo coordinamento delle politiche agricole ed agroalimentari.

 

2. L'Osservatorio è realizzato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono stabilite le modalità per la costituzione e il funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio si avvale delle strutture e del personale del Ministero e degli enti strumentali vigilati, senza oneri per il bilancio dello Stato.

 

 

Art. 12

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 


 

L. 9 novembre 1999, n. 418.
Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari

 

 

(1) (1/circ)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 novembre 1999, n. 268.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 8 febbraio 2000, n. 50;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 30 dicembre 2003, n. 50.

 

 

Art. 1

1. Ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato che non siano parlamentari è corrisposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Tale indennità si cumula, secondo le disposizioni vigenti per i Ministri e i Sottosegretari di Stato parlamentari, con il trattamento stipendiale loro spettante in tale veste.

 

2. Il Ministro o il Sottosegretario di Stato opta per l'indennità di cui al comma 1 o per il trattamento di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146.

 

 

Art. 2

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 510 milioni per l'anno 1999 ed in lire 4.494 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


 

L. 6 marzo 2001, n. 64.
Istituzione del servizio civile nazionale

 

 

(1) (2) (1/circ)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 marzo 2001, n. 68.

(2) Vedi, anche, l'art. 40, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Per il trasferimento delle funzioni in materia di servizio civile nazionale di cui alla presente legge vedi il comma 6 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 26 aprile 2004, n. 8034;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 17 luglio 2002.

 

 

Capo I - Disposizioni relative alla istituzione del servizio civile nazionale

 

Art. 1

Princìpi e finalità.

1. È istituito il servizio civile nazionale finalizzato a:

 

a) concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari;

 

b) favorire la realizzazione dei princìpi costituzionali di solidarietà sociale;

 

c) promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;

 

d) partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile;

 

e) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.

 

 

Art. 2

Delega al Governo.

1. A decorrere dalla data della sospensione del servizio obbligatorio militare di leva, il servizio civile è prestato su base esclusivamente volontaria.

 

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto: la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalità di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici (3).

 

3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 1 e secondo i seguenti criteri:

 

a) ammissione al servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste annualmente;

 

b) determinazione del trattamento giuridico ed economico dei volontari in servizio civile, tenendo conto del trattamento riservato al personale militare volontario in ferma annuale e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al Fondo nazionale per il servizio civile;

 

c) funzionalità dei benefìci riconosciuti ai volontari nel favorire lo sviluppo formativo e professionale e l'ingresso nel mondo del lavoro, tenendo conto di quanto previsto per i volontari in ferma delle Forze armate;

 

d) utilità sociale del servizio civile nei diversi settori di impiego, anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero;

 

e) funzionalità e adeguatezza della durata del servizio civile, nei diversi settori di impiego, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere c) e d);

 

f) previsione che i decreti legislativi di cui al presente articolo acquistino efficacia da data utile a consentirne il raccordo con la chiamata alle armi dell'ultimo scaglione di giovani di leva;

 

g) conferma delle disposizioni della legge 8 luglio 1998, n. 230, e del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, in quanto compatibili con la presente legge;

 

h) previsione della disciplina da applicare in caso di reintroduzione del servizio militare obbligatorio, con particolare riferimento agli obiettori di coscienza;

 

i) garanzia di analoghe condizioni tra il servizio civile e quello militare in riferimento alla scelta vocazionale, alla scelta dell'area nella quale prestare servizio, agli orari di servizio e per il tempo libero;

 

l) previsione del diritto per gli appartenenti alle minoranze linguistiche di svolgere il servizio nel territorio di insediamento della rispettiva minoranza.

 

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla ricezione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

 

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui all'articolo 6, sono stabiliti i requisiti di ammissione al servizio civile in relazione alle differenti tipologie di impiego.

 

 

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(3) In attuazione della delega di cui al presente comma vedi il D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77.

 

 

Art. 3

Enti e organizzazioni privati.

1. Gli enti e le organizzazioni privati che intendono presentare progetti per il servizio civile volontario devono possedere i seguenti requisiti:

 

a) assenza di scopo di lucro;

 

b) capacità organizzativa e possibilità d'impiego in rapporto al servizio civile volontario;

 

c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'articolo 1;

 

d) svolgimento di un'attività continuativa da almeno tre anni.

 

 

Art. 3-bis

Sanzioni amministrative.

1. Gli enti di cui all'articolo 3 sono tenuti a cooperare per l'efficiente gestione del servizio civile e la corretta realizzazione dei progetti.

 

2. Agli enti che violino il dovere di cui al comma 1, in particolare non osservando le procedure e le norme previste per la selezione dei volontari, ovvero violando quelle per le modalità di impiego dei volontari, o non realizzando in tutto o in parte i progetti ovvero ledendo la dignità del volontario, si applicano una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

 

a) diffida per iscritto, consistente in un formale invito a uniformarsi;

 

b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto, con diffida a proseguirne le attività;

 

c) interdizione temporanea a presentare altri progetti di servizio civile della durata di un anno;

 

 

d) cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile.

 

3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, previa contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque, dall'Ufficio nazionale per il servizio civile o dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravità del fatto, la sua reiterazione, il grado di volontarietà o di colpa, gli effetti prodottisi. La sanzione della cancellazione dall'albo degli enti di servizio civile è disposta solo in caso di particolare gravità delle condotte contestate ed impedisce la reiscrizione dell'ente nell'albo per cinque anni (4).

 

 

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(4) Articolo aggiunto dall'art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Capo II - Disciplina del periodo transitorio

 

Art. 4

Àmbito di applicazione.

1. Le disposizioni del presente Capo disciplinano il servizio civile nazionale fino alla data di efficacia dei decreti legislativi di cui all'articolo 2.

 

 

Art. 5

Ammissione al servizio civile.

1. Nel periodo di cui all'articolo 4, sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile, oltre ai cittadini di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, i cittadini, abili al servizio militare di leva, che dichiarino la loro preferenza a prestare il servizio civile piuttosto che il servizio militare, purché non risultino necessari al soddisfacimento delle esigenze qualitative e quantitative delle Forze armate, ivi comprese quelle del servizio ausiliario di leva delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6.

 

2. Nel medesimo periodo di cui all'articolo 4, il Governo potrà incrementare il numero degli obiettori di coscienza destinati ai comuni, a richiesta dei comuni stessi, anche in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalle convenzioni sussistenti, attingendo tra coloro che abbiano espletato il previsto periodo di formazione nei comuni stessi. I comuni interessati provvedono, con le risorse del proprio bilancio, ai relativi oneri finanziari.

 

3. Nel bando di chiamata alla leva, predisposto dal Ministero della difesa, è fatta esplicita menzione della possibilità di esprimere la preferenza per il servizio militare o per il servizio civile nazionale, nonché di optare, nell'àmbito di quest'ultimo, per l'obiezione di coscienza. Nel medesimo bando sono riportate in modo chiaro le condizioni di ammissione al servizio civile nazionale previste dalla presente legge.

 

4. Sono ammessi a prestare servizio civile su base volontaria, della durata di dodici mesi, se giudicati idonei dagli organi del Servizio sanitario nazionale con riferimento allo specifico settore di impiego e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 6:

 

a) le cittadine italiane che ne fanno richiesta e che al momento di presentare la domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo;

 

b) i cittadini riformati per inabilità al servizio militare, anche successivamente alla chiamata alle armi o in posizione di congedo illimitato provvisorio, se non hanno superato il ventiseiesimo anno d'età.

 

 

Art. 6

Determinazione del contingente.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 9, comma 2-quater, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, è stabilita, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, la consistenza del contingente dei giovani ammessi al servizio civile nel periodo previsto dall'articolo 4, includendovi prioritariamente i giovani che hanno optato per l'obiezione di coscienza ai sensi della predetta legge n. 230 del 1998 (5).

 

2. Il Ministero della difesa, sulla base di intese con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, trasmette a quest'ultimo i nominativi dei giovani di cui all'articolo 5, comma 1.

 

 

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(5) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 10 agosto 2001, il D.P.C.M. 25 gennaio 2002, il D.P.C.M. 17 luglio 2003, il D.P.C.M. 4 febbraio 2004 e il D.P.C.M. 23 febbraio 2005.

 

 

Art. 7

Ufficio nazionale per il servizio civile.

1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, fino alla costituzione dell'Agenzia per il servizio civile di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per il servizio civile approva i progetti di impiego predisposti dalle amministrazioni statali e regionali e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dagli enti locali e dagli altri enti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 della legge n. 230 del 1998, assicurando e coordinando la coerenza di progetti e convenzioni con le finalità della presente legge e la programmazione nazionale (4/cost).

 

3. Le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo del 5 per cento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a).

 

4. Lo statuto dell'Agenzia di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede la costituzione di sedi della stessa Agenzia nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dotate di autonomia gestionale e operativa, prevedendo anche forme di consultazione con le regioni, le province autonome e gli enti locali (4/cost).

 

 

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(4/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, commi 2 e 4, 8, comma 1, e 10, comma 2, sollevate, dalla Provincia autonoma di Trento, per violazione degli artt. 8, numeri 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), 9, numeri 2), 4), 5) e 10), e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione; dell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; del titolo VI dello statuto della Provincia speciale, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386; dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 386 del 1989.

 

 

Art. 8

Disposizioni integrative ed attuative.

1. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono determinati: le caratteristiche e gli standard di utilità sociale dei progetti di impiego; i criteri per la ripartizione dei finanziamenti necessari all'attuazione degli stessi, tenendo conto delle capacità finanziarie dell'ente proponente, del numero dei giovani in servizio civile impegnati nei progetti e dell'estensione dell'area geografica interessata al progetto, nonché della garanzia di accesso ai finanziamenti da parte di ogni regione e provincia autonoma, al fine di consentire che la ripartizione dei finanziamenti sia effettuata in funzione delle esigenze oggettivamente prioritarie e non soltanto della presentazione dei progetti; le procedure e le modalità per le attività di monitoraggio, controllo e verifica della corretta gestione dei progetti approvati; i criteri in base ai quali il Servizio sanitario nazionale valuta l'idoneità alla prestazione del servizio civile dei giovani di cui all'articolo 5, comma 4 (4/cost).

 

2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuati gli organismi istituzionali che, su richiesta, coadiuvano le amministrazioni o gli enti responsabili della stesura dei progetti di impiego.

 

3. Con il regolamento di cui al comma 1 si provvede all'abrogazione delle disposizioni incompatibili dei regolamenti previsti dall'articolo 8 della predetta legge n. 230 del 1998.

 

 

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(4/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, commi 2 e 4, 8, comma 1, e 10, comma 2, sollevate, dalla Provincia autonoma di Trento, per violazione degli artt. 8, numeri 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), 9, numeri 2), 4), 5) e 10), e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione; dell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; del titolo VI dello statuto della Provincia speciale, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386; dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 386 del 1989.

 

 

Art. 9

Servizio civile all'estero.

1. Il servizio civile può essere svolto all'estero presso sedi ove sono realizzati progetti di servizio civile da parte di amministrazioni ed enti, di cui all'articolo 7, comma 2, nell'àmbito di iniziative assunte dall'Unione europea in materia di servizio civile, nonché in strutture per interventi di pacificazione e cooperazione fra i popoli, istituite dalla stessa Unione europea o da organismi internazionali operanti con le medesime finalità ai quali l'Italia partecipa. Resta salvo quanto previsto dalla legge 8 luglio 1998, n. 230.

 

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri definisce le modalità di svolgimento del servizio civile all'estero.

 

 

Art. 10

Benefìci culturali e professionali.

1. Per il periodo di cui all'articolo 4, ai cittadini che prestano il servizio civile a qualsiasi titolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

 

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione sono determinati i crediti formativi, per i cittadini che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva, rilevanti, nell'àmbito dell'istruzione o della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri (4/cost).

 

3. Le Università degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio civile o militare di leva rilevanti per il curriculum degli studi.

 

 

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(4/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, commi 2 e 4, 8, comma 1, e 10, comma 2, sollevate, dalla Provincia autonoma di Trento, per violazione degli artt. 8, numeri 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), 9, numeri 2), 4), 5) e 10), e 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione; dell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; del titolo VI dello statuto della Provincia speciale, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386; dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 386 del 1989.

 

 

Capo III - Norme finanziarie e finali

 

Art. 11

Fondo nazionale per il servizio civile.

1. Il Fondo nazionale per il servizio civile è costituito:

 

a) dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello Stato;

 

b) dagli stanziamenti per il servizio civile nazionale di regioni, province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie;

 

c) dalle donazioni di soggetti pubblici e privati.

 

2. Le risorse acquisite al Fondo di cui al comma 1, con le modalità di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di impiego specifici.

 

3. [A decorrere dalla data in cui acquista efficacia il primo dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 2, le risorse del Fondo di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni] (6).

 

4. All'onere di cui alla lettera a) del comma 1 determinato in lire 235 miliardi per l'anno 2001, lire 240 miliardi per l'anno 2002 e lire 250 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte per gli anni medesimi nell'unità previsionale di base 16.1.2.1 «Obiezione di coscienza» del centro di responsabilità 16 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230.

 

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

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(6) Comma abrogato dall'art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

 

 

Art. 12

Norme abrogate.

1. All'articolo 4, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono abrogate le parole: «Fino al 31 dicembre 1999».

 

2. È abrogato l'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

 

 

 


 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
(artt. 14, 19)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- A.R.A.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni): Nota 15 febbraio 2002, n. 1702; Circ. 20 marzo 2002, n. 3175; Circ. 24 maggio 2002, n. 5192; Circ. 26 novembre 2002, n. 9751; Circ. 17 novembre 2004, n. 8453;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 15 aprile 2002, n. 28;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 11 giugno 2002, n. 12; Informativa 17 ottobre 2002, n. 74; Informativa 30 giugno 2003, n. 20/bis; Informativa 7 luglio 2003, n. 9; Circ. 26 luglio 2004, n. 46;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 14 novembre 2003, n. 178;

- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 17 marzo 2003, n. 1440/9/SP;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 21 giugno 2001, n. O/2001; Lett.Circ. 18 luglio 2001, n. P/12.10.2001; Lett.Circ. 30 agosto 2001, n. P/12.10.2001; Lett.Circ. 3 settembre 2001, n. Q/23.10.2001; Lett.Circ. 13 settembre 2001, n. Q/23.10.2001; Lett.Circ. 12 ottobre 2001, n. P/2001; Lett.Circ. 23 ottobre 2001, n. Q/2001;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 12 novembre 2001, n. 40; Circ. 26 novembre 2001, n. 43; Circ. 20 novembre 2002, n. 37; Circ. 26 novembre 2002, n. 38; Circ. 3 febbraio 2003, n. 3/D; Circ. 31 marzo 2003, n. 19; Circ. 3 luglio 2003, n. 33; Circ. 17 luglio 2003, n. 7/T; Circ. 15 dicembre 2003, n. 54; Circ. 29 marzo 2004, n. 7; Circ. 20 maggio 2005, n. 22;

- Ministero dell'interno: Circ. 29 gennaio 2002, n. F.L.1/2002;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 28 settembre 2001, n. 476; Nota 28 settembre 2001, n. 477; Nota 20 maggio 2002, n. 710; Circ. 18 giugno 2002, n. 71; Nota 22 giugno 2002, n. 1689; Circ. 23 settembre 2002, n. 103; Nota 7 ottobre 2002, n. 2257; Nota 13 marzo 2003, n. 895/03; Nota 1 aprile 2003, n. 358; Circ. 16 maggio 2003, n. 49; Nota 19 maggio 2003, n. 1665; Nota 26 maggio 2003, n. 823; Nota 16 gennaio 2004, n. 72; Nota 24 febbraio 2004, n. 241; Circ. 22 aprile 2004, n. 46; Nota 3 maggio 2004, n. 563; Circ. 2 dicembre 2004, n. 84;

- Ministero della difesa: Circ. 18 dicembre 2002, n. C/3-81343;

- Ministero della giustizia: Circ. 6 maggio 2002; Circ. 8 luglio 2002; Circ. 27 settembre 2002; Circ. 21 novembre 2002;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 28 marzo 2003, n. 1/2003; Circ. 13 maggio 2002, n. 2/2002; Lett.Circ. 11 aprile 2003, n. 2125-15; Circ. 4 marzo 2004, n. 1/04; Circ. 9 marzo 2004, n. 2/04; Circ. 15 luglio 2004, n. 4; Circ. 15 luglio 2004, n. 4/04; Circ. 5 novembre 2004, n. 5/04.

(omissis)

Art. 14

Indirizzo politico-amministrativo.

(Art. 14 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni (14) dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

 

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

 

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato (15).

 

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.

 

 

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(14)  Gli attuali commi 6, 6-bis e 6-ter così sostituiscono l'originario comma 6 ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4.

(15)  Il regolamento di organizzazione degli uffici di cui al presente comma è stato adottato:

- con D.P.R. 22 settembre 2000, n. 451, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

- con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 216, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della sanità;

- con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 230, per gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri;

- con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 243, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei lavori pubblici;

- con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 245, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'ambiente;

- con D.P.R. 24 aprile 2001, n. 225, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti e della navigazione;

- con D.P.R. 24 aprile 2001, n. 320, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

- con D.P.R. 3 maggio 2001, n. 291, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio con l'estero;

- con D.P.R. 14 maggio 2001, n. 258, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni;

- con D.P.R. 14 maggio 2001, n. 303, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;

- con D.P.R. 17 maggio 2001, n. 297, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro;

- con D.P.R. 24 maggio 2001, n. 233, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri;

- con D.P.R. 6 luglio 2001, n. 307, corretto con Comunicato 4 agosto 2001 (Gazz. Uff. 4 agosto 2001, n. 180), per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali;

- con D.P.R. 25 luglio 2001, n. 315, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia;

- con D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398, per gli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;

- con D.P.R. 21 marzo 2002, n. 98, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno;

- con D.P.R. 26 marzo 2002, n. 128 (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 154), per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

- con D.P.R. 12 giugno 2003, n. 208, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute;

- con D.P.R. 3 luglio 2003, n. 227, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

- con D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316, per gli uffici di diretta collaborazione del vice Ministro delle attività produttive;

- con D.P.R. 24 febbraio 2006, n. 162, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.

(omissis)

Art. 19

Incarichi di funzioni dirigenziali.

(Art. 19 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile (22).

 

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei princìpi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto (23).

 

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6 (24).

 

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6 (25).

 

4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 (26).

 

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).

 

5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti (27).

 

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 (28).

 

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può essere inferiore a tre anni nè eccedere il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio (29).

 

7. [Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'articolo 24, comma 2] (30).

 

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo (31).

 

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

 

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali (32).

 

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

 

12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246 (33) (34).

 

12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi (35).

 

 

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(22)  Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(23)  Comma prima sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi così modificato dall'art. 14-sexies, comma 1, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 2 del citato articolo 14-sexies.

(24)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(25)  Comma prima sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera d), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi così modificato dall'art. 3, comma 147, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni del citato comma 147.

(26)  Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera e), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(27)  Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera f), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(28)  Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera f), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(29)  In deroga al presente comma vedi l'art. 5-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Successivamente il presente comma è stato prima sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera g), L. 15 luglio 2002, n. 145 e dall'art. 14-sexies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dall'art. 15, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4. L'art. 4, D.L. 29 novembre 2004, n. 280, non convertito in legge, aveva fornito l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente comma.

(30)  Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera h), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(31)  Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera i), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(32)  Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera l), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(33)  Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera m), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(34)  La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 ora sostituiti dagli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione.

(35)  Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera n), L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, il comma 7 dello stesso articolo.

(omissis)

 


 

D.P.R. 14 maggio 2001, n. 258.
Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro delle comunicazioni
(art. 3)

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2001, n. 153.

(omissis)

Art. 3

Gabinetto.

1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

 

2. Il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto può nominare Vice Capi di Gabinetto in numero non superiore a due, di cui uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale del Ministero (5).

 

3. Il Capo di Gabinetto coordina l'intera attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione e svolge le funzioni di raccordo con gli organi dell'amministrazione, anche al fine di garantire il rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione (6).

 

4. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nell'esercizio dei compiti di supporto riguardanti:

 

a) la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare dagli organi di gestione;

 

b) l'assegnazione e la ripartizione da parte del Ministro delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche a seguito della verifica dei risultati effettuata dal servizio di controllo interno e della tempestiva adozione degli eventuali interventi correttivi;

 

c) i rapporti con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con le altre Autorità indipendenti;

 

d) la verifica degli atti da sottoporre alla firma del Ministro;

 

e) le onorificenze, i patrocini, i comitati, gli alti patronati del Presidente della Repubblica;

 

f) l'attività svolta al fine di assicurare la presenza del Ministro nelle sedi comunitarie ed internazionali.

 

5. L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro è definita con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto.

 

 

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(5) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 2 marzo 2004, n. 84.

(6) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 2 marzo 2004, n. 84.

(omissis)


 

D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77.
Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64

 

 

(1) (1/a) (1/circ)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 aprile 2002, n. 99.

(1/a) Per il trasferimento delle funzioni in materia di servizio civile nazionale di cui alla presente legge vedi il comma 6 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Msg. 15 giugno 2005, n. 22604;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 10 novembre 2003, n. 53529/I.1.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, ed in particolare l'articolo 2 che conferisce al Governo delega ad emanare disposizioni aventi ad oggetto la individuazione dei soggetti ammessi a prestare volontariamente servizio civile; la definizione delle modalità di accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed economici;

 

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2002;

 

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2002;

 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2001, con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento è stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle L. 8 luglio 1998, n. 230, e L. 6 marzo 2001, n. 64;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per la funzione pubblica, della salute e del lavoro e delle politiche sociali;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1

Àmbito di applicazione e definizioni.

1. Le disposizioni del presente decreto integrano, nel rispetto dei princìpi e delle finalità e nell'àmbito delle attività stabiliti ed individuati dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, le vigenti norme per l'attuazione, l'organizzazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale quale modalità operativa concorrente ed alternativa di difesa dello Stato, con mezzi ed attività non militari.

 

2. Nel presente decreto per «Ufficio nazionale» si intende l'Ufficio nazionale per il servizio civile istituito dall'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e dall'articolo 2, comma 3, lettera g), della legge 6 marzo 2001, n. 64; per «Fondo nazionale» si intende il Fondo nazionale per il servizio civile istituito dall'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64.

 

 

Art. 2

Ufficio nazionale per il servizio civile.

1. L'Ufficio nazionale cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, nonché la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo, elaborando le direttive ed individuando gli obiettivi degli interventi per il servizio civile su scala nazionale.

 

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano l'attuazione degli interventi di servizio civile secondo le rispettive competenze (1/cost).

 

 

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(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

 

 

 

 

 

Art. 3

Requisiti di ammissione e durata del servizio.

1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile, a loro domanda, senza distinzioni di sesso i cittadini italiani, muniti di idoneità fisica, che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo.

 

2. Costituisce causa di esclusione dal servizio civile l'aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata.

 

3. Il servizio civile ha la durata complessiva di dodici mesi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le Amministrazioni dello Stato interessate, la durata del servizio può essere prevista o articolata per un periodo maggiore o minore in relazione agli specifici àmbiti e progetti di impiego (1/cost).

 

4. L'orario di svolgimento del servizio è stabilito in relazione alla natura del progetto e prevede comunque un impegno settimanale complessivo di trenta ore, ovvero di un monte ore annuo minimo corrispondente a millequattrocento ore. I criteri per l'articolazione dell'orario di svolgimento del servizio sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (2).

 

5. Al servizio civile non possono essere ammessi gli appartenenti a corpi militari o alle forze di polizia.

 

6. [Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», sono individuati gli incarichi pericolosi, faticosi o insalubri ai quali non può essere destinato il personale femminile (1/cost)] (3).

 

 

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(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

(2) Comma così modificato dall'art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

(3) Comma abrogato dall'art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 4

Fondo nazionale per il servizio civile.

1. Il Fondo nazionale per il servizio civile, ai fini dell'erogazione dei trattamenti previsti dal presente decreto, è collocato presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, che ne cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse, formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, un apposito piano di intervento, sentita la Conferenza Stato-regioni. Il piano può essere variato con apposita nota infrannuale, ove se ne manifesti l'esigenza e sussistano adeguate risorse finanziarie disponibili. La nota di variazione è predisposta con le stesse formalità del piano annuale entro il 30 settembre dell'anno di riferimento (1/cost).

 

2. Il piano di programmazione annuale di cui al comma 1 stabilisce:

 

a) la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile;

 

b) la quota delle risorse del Fondo da destinare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per attività di informazione e formazione. La Conferenza Stato-regioni con deliberazione da adottare entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione da parte dell'Ufficio nazionale del piano di programmazione annuale, determina la ripartizione della predetta quota comunicandola all'Ufficio nazionale per il servizio civile;

 

c) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi dei giovani destinati alla realizzazione dei progetti approvati in àmbito regionale;

 

d) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi dei giovani destinati alla realizzazione dei progetti approvati in àmbito interregionale, nazionale o all'estero;

 

e) la quota di risorse del Fondo vincolata, a richiesta dei conferenti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, allo sviluppo di progetti di servizio civile in aree e settori di impiego specifici (1/cost).

 

3. Le risorse disponibili alla fine dell'esercizio finanziario di riferimento sono portate in aumento nell'esercizio finanziario successivo sul medesimo Fondo nazionale per la successiva redistribuzione.

 

4. Alla gestione del Fondo nazionale per il servizio civile continua a provvedersi tramite la contabilità speciale istituita dall'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424.

5. Le modalità di gestione e di rendicontazione delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e delle spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (1/cost).

 

 

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(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

 

 

Art. 5

Albi degli enti di servizio civile.

1. Presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile è tenuto l'albo nazionale al quale possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, della legge 6 marzo 2001, n. 64.

 

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, albi su scala regionale e provinciale, nei quali possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che svolgono attività esclusivamente in àmbito regionale e provinciale.

 

3. Fino all'istituzione degli albi di cui al comma 2, gli enti e le organizzazioni sono temporaneamente iscritti nel registro di cui al comma 1 al solo fine di consentire la presentazione dei progetti.

 

4. Presso l'Ufficio nazionale è mantenuta la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto di cui all'articolo 10 della legge 8 luglio 1998, n. 230.

 

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ove non abbiano provveduto, possono istituire analoghi organismi di consultazione, riferimento e confronto nell'àmbito delle loro competenze (1/cost).

 

 

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(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

 

 

Art. 6

Progetti.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni e la Consulta nazionale di cui all'articolo 5, comma 4, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le caratteristiche a cui si devono attenere tutti i progetti di servizio civile, da realizzare sia in Italia che all'estero, sentito, per questi ultimi, il Ministero degli affari esteri.

 

2. I progetti presentati dagli enti o organizzazioni registrati ai sensi dell'articolo 5 contengono gli obiettivi che si intendono perseguire, le modalità per realizzarli, il numero di giovani che si intendono impiegare, la durata del servizio nei limiti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, nonché i criteri e le modalità di selezione degli aspiranti, senza discriminazione dovuta al sesso.

 

3. I progetti di cui al comma 2 possono prevedere altresì particolari requisiti fisici e di idoneità per l'ammissione al servizio civile sulla base di criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 2001, n. 64, ovvero in base a quanto previsto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

4. L'Ufficio nazionale esamina ed approva i progetti di rilevanza nazionale, presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato e dagli enti pubblici e privati nazionali, sentite le regioni, le province autonome interessate, nonché quelli di servizio civile all'estero.

 

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, esaminano ed approvano i progetti presentati dagli enti ed organizzazioni che svolgono attività nell'àmbito delle competenze regionali o delle province autonome sul loro territorio, avendo cura di comunicare all'Ufficio nazionale, in ordine di priorità, i progetti approvati entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento. Entro trenta giorni dalla comunicazione l'Ufficio nazionale esprime il suo nulla-osta (4).

 

6. L'Ufficio nazionale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano, nell'àmbito delle rispettive competenze, il monitoraggio, il controllo e la verifica dell'attuazione dei progetti.

 

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente all'Ufficio nazionale una relazione sull'attività effettuata (1/cost).

 

 

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(4) Comma così modificato dall'art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

 

 

Art. 7

Definizione annuale del numero massimo di giovani da ammettere al Servizio civile nazionale.

1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile determina, in base alla programmazione annuale delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, il numero massimo di giovani che possono essere ammessi a prestare servizio civile su base volontaria nell'anno solare successivo, tenendo conto del numero di giovani da impiegare sulla base dei progetti approvati a livello nazionale e regionale ai sensi dell'articolo 6 (1/cost).

 

 

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(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

 

 

Art. 8

Rapporto di servizio civile.

1. I giovani selezionati dagli enti e dalle organizzazioni per la realizzazione dei progetti approvati sono avviati al servizio civile sulla base del contratto di servizio civile sottoscritto dall'Ufficio nazionale per il servizio civile e successivamente inviato al volontario per la sottoscrizione.

 

2. Il contratto, recante la data di inizio del servizio attestata dal responsabile dell'ente, prevede il trattamento economico e giuridico, in conformità all'articolo 9, comma 2, nonché le norme di comportamento alle quali deve attenersi il volontario e le relative sanzioni (5) (1/cost).

 

 

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(5) Articolo così sostituito dall'art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

 

 

Art. 9

Trattamento economico e giuridico.

1. L'attività svolta nell'àmbito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

 

2. Agli ammessi a prestare attività in un progetto di servizio civile compete un assegno per il servizio civile, non superiore al trattamento economico previsto per il personale militare volontario in ferma annuale, nonché le eventuali indennità da corrispondere in caso di servizio civile all'estero. In ogni caso non sono dovuti i benefici volti a compensare la condizione militare. La misura del compenso dovuto ai volontari del servizio civile nazionale è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tenendo conto delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile (6).

 

3. L'Ufficio nazionale, tramite l'ISVAP, provvede a predisporre condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile.

 

4. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio militare obbligatorio con onere, per il personale volontario, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile.

 

5. L'assistenza sanitaria agli ammessi a prestare attività di servizio civile è fornita dal Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le certificazioni sanitarie a favore di chi presta il servizio civile sono rilasciate gratuitamente da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale e sono rimborsate a carico del Fondo nazionale.

 

6. Il personale femminile del Servizio civile nazionale è sospeso dall'attività a decorrere dalla comunicazione da parte dell'interessata all'Ufficio nazionale, alla regione o alla provincia autonoma della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di astensione obbligatoria. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dalla data di sospensione del servizio a quella della sua ripresa è corrisposto l'assegno di cui al comma 2, ridotto di un terzo, a carico del Fondo nazionale.

 

7. I dipendenti di amministrazioni pubbliche che svolgono il servizio civile ai sensi del presente decreto legislativo, sono collocati, a domanda, in aspettativa senza assegni. In questo caso, il periodo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Gli oneri gravano sul Fondo nazionale.

 

8. Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza demerito, l'Ufficio nazionale per il servizio civile o le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, rilasciano ai volontari un apposito attestato da cui risulta l'effettuazione del servizio civile. I titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale (7) (1/cost).

 

 

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(6) Comma così sostituito dall'art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(7) Comma così sostituito dall'art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

 

 

Art. 10

Doveri e incompatibilità.

1. I soggetti impiegati in progetti di servizio civile sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni affidate, secondo quanto previsto dal contratto di cui all'articolo 8, e non possono svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, se incompatibile con il corretto espletamento del servizio.

 

2. I soggetti che hanno prestato il servizio civile nazionale non possono presentare ulteriore domanda (8).

 

 

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(8) Articolo così sostituito dall'art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 11

Formazione al servizio civile.

1. La formazione ha una durata complessiva non inferiore a 80 ore e consiste in una fase di formazione generale al servizio ed in una fase di formazione specifica presso l'ente o l'organizzazione di destinazione (9).

 

2. La fase di formazione generale comporta la partecipazione a corsi di preparazione consistenti anche in un periodo di formazione civica e di protezione civile ed ha la durata minima di 30 ore.

 

3. I corsi di cui al comma 2 sono organizzati dall'Ufficio nazionale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a livello provinciale o interprovinciale, che possono avvalersi anche degli enti dotati di specifiche professionalità. L'Ufficio nazionale, sentita la Conferenza Stato-Regioni e la Consulta nazionale di cui all'articolo 5, comma 4, definisce i contenuti base per la formazione ed effettua il monitoraggio dell'andamento generale della stessa.

 

4. La formazione specifica, della durata minima di 50 ore, è commisurata sia alla durata che alla tipologia di impiego e deve essere svolta nel periodo iniziale di prestazione del servizio (1/cost).

 

 

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(9) Comma così modificato dall'art. 6-quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

 

 

Art. 12

Servizio civile all'estero.

1. I soggetti di cui all'articolo 3 possono essere inviati all'estero anche per brevi periodi e per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 6 marzo 2001, n. 64, nelle forme stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

 

2. Al fine dell'eventuale verifica preventiva e successiva dei progetti da realizzare all'estero, nonché del loro monitoraggio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può ricorrere, attraverso il Ministero degli affari esteri e di intesa con esso al supporto degli uffici diplomatici e consolari all'estero (1/cost).

 

 

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(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

 

 

Art. 13

Inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 7, l'Ufficio nazionale, le regioni e le province autonome, nei limiti delle rispettive competenze, possono stipulare convenzioni con associazioni di imprese private, con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti senza finalità di lucro, al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro di quanti hanno svolto il servizio civile.

 

2. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma 4, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici.

 

3. Le università degli studi possono riconoscere crediti formativi ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio civile, rilevanti per il curriculum degli studi.

 

4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato sono determinate riserve di posti nella misura del 10 per cento per coloro che hanno svolto per almeno dodici mesi il servizio civile nelle attività istituzionali di detti Corpi. A tal fine sono comunque fatti salvi i requisiti di ammissione previsti da ciascuna Amministrazione (9/a).

 

5. La cessazione anticipata del rapporto di servizio civile comporta la decadenza dai benefìci previsti dal presente articolo, salva l'ipotesi in cui detta interruzione avvenga per documentati motivi di salute o di forza maggiore per causa di servizio ed il servizio prestato sia pari ad almeno sei mesi (1/cost).

 

 

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(9/a) Per l'elevazione della riserva di posti di cui al presente comma vedi l'art. 5, D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217.

(1/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 8-16 luglio 2004, n. 228 (Gazz. Uff. 21 luglio 2004, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 sollevate, per violazione dell'art. 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

 

Art. 14

Norme finali.

1. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331, e con le modalità previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è ripristinato anche il servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni.

 

2. Nel periodo transitorio di cui al capo II della legge 6 marzo 2001, n. 64, e fino alla data di sospensione del servizio obbligatorio di leva, il documento di programmazione annuale dell'Ufficio nazionale, previsto all'articolo 4, stabilisce la quota parte del Fondo nazionale da destinare prioritariamente al servizio civile previsto dalla legge n. 230 del 1998. Nel medesimo periodo il contingente annuale è determinato secondo le modalità previste dall'articolo 6 della citata legge n. 64 del 2001.

 

3. Il presente decreto entra in vigore dal 1° gennaio 2006, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, che entrano in vigore il 1° gennaio 2005 (10).

 

4. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

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(10) Comma così modificato prima dall'art. 12, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355 e poi dall'art. 2, D.L. 9 novembre 2004, n. 266.

 

 


 

L. 6 luglio 2002, n. 137.
Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici
(artt. 3, 11)

 

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 luglio 2002, n. 158.

(omissis)

Art. 3

Disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione.

1. Sino all'adeguamento dei regolamenti emanati ai sensi degli articoli 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle disposizioni introdotte dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, ai vice Ministri è riservato un contingente di personale fino al triplo di quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato. Tale contingente, per la parte eccedente quello spettante ai sottosegretari di Stato, si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro.

 

2. Nell'àmbito del contingente di personale riservato ai vice Ministri ai sensi del comma 1, il vice Ministro può nominare un capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Nell'àmbito del medesimo contingente il vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate e un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.

 

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

(omissis)

Art. 11

Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure.

1. Il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, è soppresso a decorrere dal 30 giugno 2002. Dalla stessa data è abrogato l'articolo 3 della citata legge n. 50 del 1999.

 

2. Presso il Dipartimento della funzione pubblica è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un ufficio dirigenziale di livello generale, alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica e composto da non più di due servizi, con il compito di coadiuvare il Ministro nell'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono istituiti non più di due servizi con il compito di provvedere all'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 50 del 1999, nonché alla predisposizione di sistemi informatici di documentazione giuridica a beneficio delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini.

 

3. A fini di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Dipartimento della funzione pubblica nelle attività di cui al comma 2, sono nominati diciotto esperti, anche nell'àmbito di quelli assegnati al Nucleo per la semplificazione alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli esperti, nominati con le modalità di cui all'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile, sono scelti fra soggetti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità nei settori della redazione di testi normativi, dell'analisi economica, della valutazione di impatto delle norme, della analisi costi-benefìci, del diritto comunitario, del diritto pubblico comparato, della linguistica, delle scienze e tecniche dell'organizzazione, dell'analisi organizzativa, dell'analisi delle politiche pubbliche. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, si provvede secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. In ogni caso gli esperti collocati fuori ruolo non possono superare il limite di nove unità. Agli esperti è corrisposto un compenso determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della citata legge n. 400 del 1988 (4/h).

 

4. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, sono stabiliti i contingenti di personale della segreteria del soppresso Nucleo e degli esperti di cui al comma 3 da assegnare rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Dipartimento della funzione pubblica.

 

5. Ai dirigenti ai quali, in conseguenza della riorganizzazione di cui al presente articolo, non sia confermato l'incarico svolto in precedenza, è attribuito altro incarico secondo le disposizioni della contrattazione collettiva. Il personale non dirigenziale di supporto assegnato al soppresso Nucleo per la semplificazione alla data di entrata in vigore della presente legge è mantenuto nella posizione giuridica ivi rivestita ed assegnato agli uffici di cui al comma 2, in relazione ai compiti rispettivamente attribuiti.

 

6. Gli stanziamenti ed ogni altra risorsa già di competenza del soppresso Nucleo sono attribuiti al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che li assegna in conformità delle esigenze per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2; ogni riferimento normativo alle competenze del soppresso Nucleo si intende effettuato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Dipartimento della funzione pubblica, secondo le rispettive competenze di cui al comma 2.

 

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

 

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(4/h) Comma così modificato dall'art. 5-quater, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(omissis)


 

D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.
Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»
(art. 12)

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2002, n. 236.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero delle attività produttive: Circ. 21 ottobre 2002, n. 1.470.234.

(3)  Con D.M. 25 dicembre 2005 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 15 febbraio 2006, n. 38) si è provveduto a dare attuazione al presente decreto.

(omissis)

Art. 12

Provvedimenti.

1. Il Ministero, sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza, valutate le circostanze del caso, può adottare, i seguenti provvedimenti:

 

a) cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi ovvero, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 15, comma 3, cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;

 

b) gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile;

 

c) scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile;

 

d) sostituzione dei liquidatori, ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile;

 

e) liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile.

 

2. I provvedimenti sanzionatori di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 sono adottati sentita la Commissione centrale per le cooperative.

 

3. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi ovvero, nelle more dell'istituzione dello stesso, dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione.

 

4. Agli enti cooperativi che commettono reiterate e gravi violazioni del regolamento di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2543 del codice civile.

 

5. Per i consorzi agrari, i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali.

(omissis)


 

D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.
Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38
(art. 17)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 2004, n. 94.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 24 maggio 2004, n. 85; Circ. 18 giugno 2004, n. 96; Circ. 1 luglio 2004, n. 100.

(omissis)

Capo IV

Tutela del patrimonio agroalimentare

 

Art. 17

Promozione del sistema agroalimentare italiano.

1. In raccordo con il Comitato per la valorizzazione del patrimonio alimentare italiano di cui all'articolo 59, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la società per azioni «BUONITALIA», partecipata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e strumento operativo del Ministero stesso per l'attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale, ha per scopo l'erogazione di servizi alle imprese del settore agroalimentare finalizzati a favorire la internazionalizzazione dei prodotti italiani, ivi compresi la registrazione a livello internazionale di marchi associati ai segni identificati delle produzioni di origine nazionali e la loro tutela giuridica internazionale. Con decreto del Ministro sono trasferite le risorse strumentali e finanziarie per l'espletamento delle funzioni relative alla valorizzazione economica, alla tutela ed ai controlli in materia di indicazioni geografiche, denominazioni di origine, specialità tradizionali garantite (26).

 

2. Al fine di favorire il rafforzamento della tutela economica delle produzioni agroalimentari di qualità, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato ad acquistare dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) le partecipazioni da questo possedute nella società per azioni «BUONITALIA», nonché ad esercitare i conseguenti diritti dell'azionista. All'acquisto delle partecipazioni predette il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede nell'àmbito degli stanziamenti di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 destinati alle iniziative di tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli. Le amministrazioni statali, regionali e locali, con apposite convenzioni possono affidare alla società BUONITALIA l'esercizio di attività strumentali al perseguimento di finalità istituzionali attinenti con gli scopi della medesima società, anche con l'apporto di propri fondi.

 

3. Al fine di favorire la partecipazione delle categorie economiche interessate alla realizzazione delle finalità di cui al presente articolo, il Tavolo agroalimentare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, esercita funzioni consultive e propositive per la promozione, lo sviluppo, il sostegno e l'ammodernamento della filiera agroalimentare, nonché per la valorizzazione sul mercato internazionale dei prodotti agroalimentari.

 

 

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(26)  Periodo aggiunto dal comma 4 dell'art. 1-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

 


 

L. 30 dicembre 2004, n. 311.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)
(art. 1, co. 93 e 227)

 

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.

(2)  La presente legge era stata modificata, con l'aggiunta dell'art. 1, comma 119-bis, dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 163, non convertito in legge.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 4 marzo 2005, n. 3;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 13 gennaio 2005;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Nota 1 luglio 2005, n. 25; Circ. 6 luglio 2005, n. 27;

- I.N.P.G.I., Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani: Circ. 3 marzo 2005, n. PC/20/CV;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 31 gennaio 2005, n. 17; Msg. 15 febbraio 2005, n. 5369; Circ. 16 febbraio 2005, n. 30; Circ. 3 marzo 2005, n. 37; Circ. 6 maggio 2005, n. 64; Msg. 24 maggio 2005, n. 20058; Circ. 16 giugno 2005, n. 77; Msg. 8 luglio 2005, n. 25558;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Nota 30 dicembre 2004, n. 4015/ACVCT/V; Circ. 3 gennaio 2005, n. 2/E; Ris. 10 gennaio 2005, n. 6/E; Nota 14 gennaio 2005, n. 142/V/AGT; Circ. 3 febbraio 2005, n. 7/D; Circ. 8 febbraio 2005, n. 4; Circ. 9 febbraio 2005, n. 1/COA/ADI/2005; Circ. 10 febbraio 2005, n. 2/T; Circ. 11 febbraio 2005, n. 5; Circ. 23 febbraio 2005, n. 3/2005; Circ. 21 marzo 2005, n. 11; Circ. 7 aprile 2005, n. 13; Circ. 22 aprile 2005, n. 16/E; Circ. 28 giugno 2005;

- Ministero dell'interno: Circ. 17 febbraio 2005, n. F.L.3/2005; Circ. 14 marzo 2005, n. F.L.7/2005;

- Ministero della giustizia: Nota 23 febbraio 2005, n. 1/2534//44/U-05;

- Ministero delle attività produttive: Lett.Circ. 31 marzo 2005 , n. 2600.

 

Art. 1

(omissis)

93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei princìpi e criteri di cui all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e all'articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto comunque conto del processo di innovazione tecnologica. Ai predetti fini le amministrazioni adottano adeguate misure di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche sulla base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una rapida e razionale riallocazione del personale ed alla ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali e dei servizi da rendere all'utenza, con significativa riduzione del numero di dipendenti attualmente applicati in compiti logistico-strumentali e di supporto. Le amministrazioni interessate provvedono a tale rideterminazione secondo le disposizioni e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le amministrazioni che non provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti nel presente comma la dotazione organica è fissata sulla base del personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. In ogni caso alle amministrazioni e agli enti, finché non provvedono alla rideterminazione del proprio organico secondo le predette previsioni, si applica il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui al presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni organiche per tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dalle disposizioni del presente comma e dei commi da 94 a 106. Sono comunque fatte salve le previsioni di cui al combinato disposto dell'articolo 3, commi 53, ultimo periodo, e 71, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché le procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004, le mobilità che l'amministrazione di destinazione abbia avviato alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle connesse a processi di trasformazione o soppressione di amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza, compresi i docenti di cui all'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente comma costituiscono princìpi e norme di indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 98 (62).

 

 

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(62)  Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi il comma 1-novies dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e l'art. 3, comma 6, D.L. 31 maggio 2005, n. 90. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per le regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale, il D.P.C.M. 15 febbraio 2006 e, per gli enti locali, il D.P.C.M. 15 febbraio 2006. Per la rideterminazione della dotazione organica del personale amministrativo della Corte dei conti vedi il D.P.C.C. 28 aprile 2005. Per la rideterminazione della pianta organica del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, vedi il D.P.C.S. 26 maggio 2005 e il Decr. 8 maggio 2006. Per la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, dei professori e ricercatori, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale civile del Ministero della difesa, vedi il D.P.C.M. 22 luglio 2005. Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente, alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze del Ministero degli affari esteri, vedi il D.P.C.M. 15 settembre 2005. Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali vedi il D.P.C.M. 5 ottobre 2005. Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali del Ministero degli affari esteri, con esclusione di quello della carriera diplomatica vedi il D.P.C.M. 6 ottobre 2005. Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca vedi il D.P.C.M. 12 ottobre 2005. Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero per i beni e le attività culturali vedi il D.P.C.M. 12 ottobre 2005. Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio vedi il D.P.C.M. 14 ottobre 2005. Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle attività produttive vedi il D.P.C.M. 20 ottobre 2005. Per la rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale amministrativo appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali dell'Amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia vedi il D.P.C.M. 27 ottobre 2005. Per la rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche dell'Amministrazione degli archivi notarili del Ministero della giustizia, vedi il D.P.C.M. 14 novembre 2005. Per la rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, vedi il D.P.C.M. 14 novembre 2005. Per la rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle comunicazioni, vedi il D.P.C.M. 14 novembre 2005. Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, vedi il D.P.C.M. 14 novembre 2005. Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale amministrativo delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali, con riferimento alle singole strutture, dell'Avvocatura generale dello Stato vedi il D.P.C.M. 14 novembre 2005. Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, vedi il D.P.C.M. 8 febbraio 2006. Per la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e delle posizioni economiche del personale contrattualizzato dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, vedi il D.P.C.M. 8 febbraio 2006. Per la rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, vedi il D.P.C.M. 28 febbraio 2006.

(omissis)

227. Al fine di rendere più efficienti ed economicamente convenienti per la finanza pubblica le procedure di liquidazione, il commissario nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, non può cessare dall'ufficio fino a che non sia garantita la ricostituzione degli organi statutari e comunque non oltre due anni dalla conclusione delle procedure di cui all'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in mancanza di procedimenti contenziosi a quella data pendenti, ovvero, in tale ultima ipotesi, fino alla definitiva conclusione degli stessi procedimenti. Nell'articolo 5, comma 7-bis, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: «e per una durata massima di dodici mesi» sono soppresse.

(omissis)

 


 

D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv., con mod., Legge 14 maggio 2005, n. 80).
Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
(art. 3)

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 marzo 2005, n. 62 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 14 maggio 2005, n. 80.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Nota 9 giugno 2005, n. 24;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Nota 19 maggio 2005, n. 5502; Circ. 8 luglio 2005, n. 87.

(omissis)

Art. 3

Semplificazione amministrativa.

1. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente: «Art. 19. Dichiarazione di inizio attività. 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

 

2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.

 

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

 

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

 

5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

 

2. La prima registrazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (P.R.A.) può anche essere effettuata per istanza dell'acquirente, attraverso lo Sportello telematico dell'automobilista (STA) di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (77).

 

3. Alla rubrica dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n 358, sono soppresse le seguenti parole: «e dichiarazione sostitutiva»; i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del medesimo articolo 8, nonché l'allegato 1 del citato regolamento, sono abrogati (78).

 

4. [In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di veicoli registrati nel pubblico registro automobilistico (PRA) e rimorchi di valore non superiore a 25.000 euro o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata gratuitamente in forma amministrativa anche dai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dai funzionari e dai titolari degli Sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nonché dai funzionari dell'Automobile Club d'Italia competenti] (79).

 

5. [Con decreto adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le concrete modalità applicative dell'attività di cui al comma 4 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle medesime disposizioni] (80).

 

6. [L'eventuale estensione ad altre categorie della possibilità di svolgere l'attività di cui al comma 4 è demandata ad un regolamento, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, con cui sono altresì disciplinati i requisiti necessari, le modalità di esercizio dell'attività medesima da espletarsi nell'àmbito dei rispettivi compiti istituzionali, e senza oneri a carico della finanza pubblica] (81).

 

6-bis. L'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

 

«Art. 2. (Conclusione del procedimento). 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

 

2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

 

3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.

 

4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

 

5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti» (82).

 

6-ter. L'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

 

«Art. 20. (Silenzio assenso). 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

 

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

 

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.

 

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

 

5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis» (83).

 

6-quater. I regolamenti e le determinazioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (84).

 

6-quinquies. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emanate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, se non modificate o sostituite dalle disposizioni adottate dal Governo o dagli enti pubblici nazionali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo (85).

 

6-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-ter del presente articolo, non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferma la facoltà degli interessati di presentare nuove istanze (86).

 

6-septies. Le domande presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si intendono accolte, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se l'amministrazione non comunica all'interessato il provvedimento di diniego nel termine di centottanta giorni, salvo che, ai sensi della normativa vigente, sia previsto un termine più lungo per la conclusione del procedimento. Si applica quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-ter del presente articolo (87).

 

6-octies. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

 

«2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti» (88).

 

6-novies. All'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

 

«2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20» (89).

 

6-decies. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo» (90).

 

6-undecies. All'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: «una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «due sole volte» (91).

 

6-duodecies. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministro per la funzione pubblica si avvale di una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di venti componenti scelti fra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme ed i criteri dei rispettivi ordinamenti. La Commissione è assistita da una segreteria tecnica. Il contingente di personale da collocare fuori ruolo ai sensi del presente comma non può superare le dieci unità (92).

 

6-terdecies. La nomina dei componenti della Commissione e della segreteria tecnica di cui al comma 6-duodecies è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che ne disciplina altresì l'organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6-quaterdecies, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti (93).

 

6-quaterdecies. Per l'attuazione dei commi 6-duodecies e 6-terdecies è autorizzata la spesa massima di 750.000 euro per l'anno 2005, di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 1.500.000 euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311; dall'anno 2008 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (94).

 

6-quinquiesdecies. Al comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «al Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di utilizzazione della ricetta medica, anche per il tramite delle associazioni di categoria e di soggetti terzi a tal fine individuati dalle strutture di erogazione dei servizi sanitari» (95).

 

 

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(77)  Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(78)  Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(79)  Comma così modificato dall'art. 13, L. 28 novembre 2005, n. 246 e poi abrogato dal comma 392 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(80)  Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 e dall'art. 13, L. 28 novembre 2005, n. 246 e poi abrogato dal comma 392 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(81)  Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 e poi abrogato dal comma 392 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(82)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(83)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(84)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(85)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(86)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(87)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(88)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(89)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(90)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(91)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(92)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 e poi così modificato dall'art. 14-quinquiesdecies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Il presente comma era stato modificato anche dal comma 7 dell'art. 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione.

(93)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80. Il presente comma era stato modificato anche dal comma 7 dell'art. 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione.

(94)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 e poi così modificato dall'art. 14-quinquiesdecies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(95)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.

(omissis)


 

D.L. 26 aprile 2005, n. 63 (conv. con mod., Legge 25 giugno 2005, n. 109).
Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2005, n. 96 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 25 giugno 2005, n. 109.

(2) Titolo così modificato dalla legge di conversione 25 giugno 2005, n. 109.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di potenziare ed ottimizzare l'attività del Governo in materia di politiche del Mezzogiorno, ampliando il ruolo di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di realizzare un più efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2005;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

Emana il seguente decreto-legge:

 

Art. 1

Sviluppo e coesione territoriale.

1. Il coordinamento e la verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale, nonché delle politiche di coesione, con riferimento alle aree del Mezzogiorno, e le funzioni previste dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo di fondi strutturali per tali aree sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero ad un Ministro da lui delegato.

 

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato utilizza anche le strutture organizzative del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui restano attribuite tali competenze ivi comprese le relative risorse.

 

3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si provvede alla individuazione ed all'organizzazione delle strutture di supporto, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato (3).

 

 

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(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 25 giugno 2005, n. 109.

 

 

Art. 2

Coordinamento delle politiche in materia di diritto d'autore.

1. Al fine di consentire l'efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale di cui all'articolo 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248, i compiti del Ministero per i beni e le attività culturali previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, sono esercitati d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri (4).

 

2. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, le parole: «con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

 

3. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, dopo le parole: «il Ministro per i beni e le attività culturali esercita» sono inserite le seguenti: «congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri».

 

3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (5) (5/a).

 

 

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(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 25 giugno 2005, n. 109.

(5) Comma aggiunto dalla legge di conversione 25 giugno 2005, n. 109.

(5/a) Le attività inerenti i compiti che il presente articolo attribuisce al presidente ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sono svolte dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.P.C.M. 20 aprile 2006 (Gazz. Uff. 22 giugno 2006, n. 143).

 

 

Art. 2-bis

Agevolazione fiscale relativa allo svolgimento dei referendum nell'anno 2005.

1. Per il solo anno 2005, l'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, è estesa anche allo svolgimento dei referendum abrogativi previsti dall'articolo 75 della Costituzione relativamente al materiale commissionato dai comitati promotori dei referendum e dagli altri comitati legalmente costituiti, che partecipano alla campagna referendaria.

 

2. All'onere di cui al comma 1, valutato in euro 500.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, fatta salva la facoltà delle amministrazioni competenti di ripetere pro quota dai soggetti interessati le somme eccedenti l'importo di cui al comma 2 (6).

 

 

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(6) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 25 giugno 2005, n. 109.

 

 

Art. 2-ter

Verifica preventiva dell'interesse archeologico.

[1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato: «codice dei beni culturali e del paesaggio», per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonchè, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Tale documentazione è raccolta, elaborata e validata dai dipartimenti archeologici delle università, ovvero da soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge n. 109 del 1994 e del citato articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.

 

2. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa massima di 50.000 euro per l'anno 2005 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 per le spese di primo impianto, nonché una spesa di 10.000 euro per l'anno 2005 e di 20.000 euro a decorrere dall'anno 2006 per le spese di gestione dell'elenco di cui al primo periodo. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari complessivamente a 60.000 euro per il 2005, 120.000 euro per il 2006, 120.000 euro per il 2007 e 20.000 euro a decorrere dal 2008, si provvede, quanto a 50.000 euro per il 2005, a 100.000 euro per il 2006 e a 100.000 euro per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 10.000 euro per il 2005 e a 20.000 euro a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

 

3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento del progetto preliminare ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 2-quater.

 

4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il termine indicato al comma 3 è interrotto qualora il soprintendente segnali con modalità analitiche detta incompletezza alla stazione appaltante entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti istruttori il soprintendente richiede le opportune integrazioni puntualmente riferibili ai contenuti della progettazione ed alle caratteristiche dell'intervento da realizzare ed acquisisce presso la stazione appaltante le conseguenti informazioni. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine. Il soprintendente, ricevute le integrazioni ed informazioni richieste, ha a disposizione il periodo di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni, per formulare la richiesta di sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dall'articolo 2-quater.

 

5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 è ammesso il ricorso amministrativo previsto dall'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

 

6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui all'articolo 2-quater nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici è possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero per i beni e le attività culturali procede, contestualmente alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

 

7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari previsti dal predetto codice, ivi compresa la facoltà di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresì fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2, nonché i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.

 

8. Il presente articolo non si applica alle opere di cui al comma 1 per le quali sia già intervenuta, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'approvazione del progetto preliminare] (7).

 

 

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(7) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 25 giugno 2005, n. 109 e poi abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto.

 

 

Art. 2-quater

Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

[1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 2-ter si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere:

 

a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:

 

1) esecuzione di carotaggi;

 

2) prospezioni geofisiche e geochimiche;

 

3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori;

 

b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione.

 

2. La procedura di cui al comma 1 si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, qualifica l'interesse archeologico dell'area, secondo i seguenti livelli di rilevanza archeologica del sito, e detta le conseguenti prescrizioni:

 

a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;

 

b) contesti non monumentali con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio-rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;

 

c) complessi di particolare rilevanza, estensione e valenza storico-archeologica tutelabili integralmente ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (7/a).

 

3. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente articolo il responsabile del procedimento può stabilire forme semplificate della progettazione ai sensi delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

 

4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo ed accerta l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i beni e le attività culturali avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice.

 

5. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.

 

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo.

 

7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il direttore regionale competente per territorio del Ministero per i beni e le attività culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3 dell'articolo 2-ter, stipula un apposito accordo con l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici dell'amministrazione procedente. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessità della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entità dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina altresì le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante la informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte] (8).

 

 

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(7/a) Il presente comma era stato modificato dall'art. 4, D.L. 17 agosto 2005, n. 164, non convertito in legge.

(8) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 25 giugno 2005, n. 109 e poi abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto.

 

 

Art. 2-quinquies

Disposizioni finali in materia di procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

[1. Le regioni disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dagli articoli 2-ter e 2-quater.

 

2. Alle finalità di cui agli articoli 2-ter e 2-quater le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

 

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 2-ter, dall'attuazione del presente articolo e degli articoli 2-ter e 2-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica] (9).

 

 

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(9) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 25 giugno 2005, n. 109 e poi abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto.

 

 

Art. 2-sexies

Controversie relative ai prodotti lattiero-caseari.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono devolute alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi competenti territorialmente.

 

2. L'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

 

3. Tutti i giudizi civili, in ogni ordine e grado, anche se instaurati in data antecedente alla promulgazione della legge 30 dicembre 2004, n. 311, promossi avverso i prelievi supplementari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restano devoluti alla competenza dei giudici ordinari (10).

 

 

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(10) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 25 giugno 2005, n. 109.

 

Art. 2-septies

Potenziamento dell'Ufficio per il federalismo amministrativo.

1. Per accelerare l'attuazione del processo di trasferimento di funzioni amministrative previsto dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, dall'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, nonché dall'articolo 118 della Costituzione, all'Ufficio per il federalismo amministrativo di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, è assegnato un dirigente di prima fascia di staff, nel rispetto dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002. Può, inoltre, essere nominato un consigliere speciale, su proposta del Ministro per gli affari regionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ne determina la durata e il compenso, scelto fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i professori universitari, gli avvocati dello Stato e i consiglieri parlamentari. Al compenso del consigliere provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri; alle restanti spese di funzionamento provvede il Dipartimento per gli affari regionali con le disponibilità già assegnate al Commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2004, che è soppresso, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Per i dipendenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la nomina a consigliere speciale non comporta il collocamento in posizione di aspettativa o di fuori ruolo (11).

 

 

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(11) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 25 giugno 2005, n. 109.

 

 

Art. 2-octies

Disposizioni in materia di istruzione.

1. In considerazione dell'accresciuta complessità delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in relazione alla prioritaria esigenza di assicurare un adeguato supporto alla realizzazione della riforma degli ordinamenti scolastici in attuazione della legge 28 marzo 2003, n. 53, nonché alla connessa attività amministrativa, di gestione, di monitoraggio e di verifica dei relativi processi in atto, una somma pari a 7 milioni di euro annui è destinata, a decorrere dall'anno 2005, d'intesa con le organizzazioni sindacali, all'incentivazione della produttività del personale attualmente in servizio, già appartenente al soppresso Ministero della pubblica istruzione. Alla copertura dell'onere di cui al primo periodo si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, dell'autorizzazione di spesa iscritta all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (12).

 

 

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(12) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 25 giugno 2005, n. 109.

Art. 2-novies

Disposizioni in materia di enti di ricerca.

1. Gli enti di ricerca iscritti nell'apposito schedario dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi dell'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono destinare le entrate proprie derivanti da specifiche attività svolte nei confronti di terzi su base convenzionale, al netto dei costi sostenuti per lo svolgimento delle predette attività, anche all'incentivazione del personale addetto, in relazione all'apporto direttamente o indirettamente recato, con tempi e modalità stabiliti secondo l'ordinamento di ciascun ente per la disciplina del proprio funzionamento ed organizzazione scientifica interna. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (13).

 

 

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(13) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 25 giugno 2005, n. 109.

 

 

Art. 2-decies

Collezioni numismatiche.

[1. Alla lettera A, numero 13, dell'allegato A al codice dei beni culturali e del paesaggio, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

 

«b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico, ad eccezione delle monete antiche e moderne di modesto valore o ripetitive, o conosciute in molti esemplari o non considerate rarissime, ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali».

 

2. Per le monete di modesto valore o ripetitive, ovvero di cui esiste un notevole numero di esemplari tutti uguali, non rientranti nelle collezioni di cui alla lettera b) della lettera A, numero 13, dell'allegato A al codice dei beni culturali e del paesaggio, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, è escluso l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 59 del medesimo codice, nonché ogni altro obbligo di notificazione alle competenti autorità] (14).

 

 

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(14) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 25 giugno 2005, n. 109 e poi abrogato dall'art. 6, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156. Il presente articolo era stato abrogato anche dall'art. 4, D.L. 17 agosto 2005, n. 164, non convertito in legge.

 

 

Art. 3

Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


 

L. 23 dicembre 2005, n. 266.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)
(art. 1, co. 556)

 

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

 

Art. 1

(omissis)

556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, è istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze». Presso il Dipartimento di cui al presente comma è altresì istituito il «Fondo nazionale per le comunità giovanili» per favorire le attività dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle tossicodipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per l'anno 2006 è fissata in 5 milioni di euro che, nella misura del 5 per cento, è destinata ad attività di comunicazione, informazione e monitoraggio relativamente al rapporto tra giovani e tossicodipendenza con particolare riguardo a nuove forme di associazionismo giovanile, svolte dall'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze; il restante 95 per cento del Fondo viene destinato alle comunità giovanili individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, di natura non regolamentare, vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo e le modalità di presentazione delle istanze.

(omissis)

 

 


 

D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246
(artt. 8-11, 18-22, 43-48, 52-55)

 

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2006 n.133, n. 125, S.O.

(omissis)

Capo III - Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici.

 

Art. 8

Costituzione e componenti.

(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 5, commi 1, 2, 3, 4, e 7)

1. Il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, nell'ambito della competenza statale, la rimozione dei comportamenti discriminatori per sesso e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza fra uomo e donna nell'accesso al lavoro e sul lavoro e la progressione professionale e di carriera.

 

2. Il Comitato è composto da:

 

a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o, per sua delega, un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente;

 

b) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

 

c) cinque componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

 

d) un componente designato unitariamente dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo più rappresentative sul piano nazionale;

 

e) undici componenti designati dalle associazioni e dai movimenti femminili più rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo della parità e delle pari opportunità nel lavoro;

 

f) la consigliera o il consigliere nazionale di parità di cui all'articolo 12, comma 2, del presente decreto.

 

3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto:

 

a) sei esperti in materie giuridiche, economiche e sociologiche, con competenze in materia di lavoro;

 

b) cinque rappresentanti, rispettivamente, dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della giustizia, degli affari esteri, delle attività produttive, del Dipartimento per la funzione pubblica;

 

c) cinque dirigenti dei Ministero del lavoro e delle politiche sociali in rappresentanza delle Direzioni generali del mercato del lavoro, della tutela delle condizioni di lavoro, per le politiche previdenziali, per le politiche per l'orientamento e la formazione e per l'innovazione tecnologica.

 

4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

 

5. Il vicepresidente del Comitato è designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito dei suoi componenti.

 

 

Art. 9

Convocazione e funzionamento.

(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 5, commi 5 e 6)

1. Il Comitato è convocato, oltre che su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, quando ne facciano richiesta metà più uno dei suoi componenti.

 

2. Il Comitato delibera in ordine al proprio funzionamento e a quello del collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'articolo 11, nonchè in ordine alle relative spese.

 

 

Art. 10

Compiti del Comitato.

(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 6)

1. Il Comitato adotta ogni iniziativa utile, nell'ambito delle competenze statali, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 8, comma 1, ed in particolare:

 

a) formula proposte sulle questioni generali relative all'attuazione degli obiettivi della parità e delle pari opportunità, nonchè per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente che direttamente incide sulle condizioni di lavoro delle donne;

 

b) informa e sensibilizza l'opinione pubblica sulla necessità di promuovere le pari opportunità per le donne nella formazione e nella vita lavorativa;

 

c) formula, entro il 31 maggio di ogni anno, un programma-obiettivo nel quale vengono indicate le tipologie di progetti di azioni positive che intende promuovere, i soggetti ammessi per le singole tipologie ed i criteri di valutazione. Il programma è diffuso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

 

d) esprime, a maggioranza, parere sul finanziamento dei progetti di azioni positive e opera il controllo sui progetti in itinere verificandone la corretta attuazione e l'esito finale;

 

e) elabora codici di comportamento diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parità e ad individuare le manifestazioni anche indirette delle discriminazioni;

 

f) verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in materia di parità;

 

g) propone soluzioni alle controversie collettive, anche indirizzando gli interessati all'adozione di progetti di azioni positive per la rimozione delle discriminazioni pregresse o di situazioni di squilibrio nella posizione di uomini e donne in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale, delle condizioni di lavoro e retributive, stabilendo eventualmente, su proposta del collegio istruttorio, l'entità del cofinanziamento di una quota dei costi connessi alla loro attuazione;

 

h) può richiedere alla Direzione provinciale del lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale;

 

i) promuove una adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici nazionali e locali competenti in materia di lavoro e formazione professionale.

 

 

Art. 11

Collegio istruttorio e segreteria tecnica.

(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 7)

1. Per l'istruzione degli atti relativi alla individuazione e alla rimozione delle discriminazioni e per la redazione dei pareri al Comitato di cui all'articolo 8 e alle consigliere e ai consiglieri di parità, è istituito un collegio istruttorio così composto:

 

a) il vicepresidente del Comitato di cui all'articolo 8, che lo presiede;

 

b) un magistrato designato dal Ministero della giustizia fra quelli addetti alle sezioni lavoro, di legittimità o di merito;

 

c) un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

 

d) gli esperti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a);

 

e) la consigliera o il consigliere di parità di cui all'articolo 12.

 

2. Ove si renda necessario per le esigenze di ufficio, i componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, su richiesta del Comitato di cui all'articolo 8, possono essere elevati a due.

 

3. Al fine di provvedere alla gestione amministrativa ed al supporto tecnico del Comitato e del collegio istruttorio è istituita la segreteria tecnica. Essa ha compiti esecutivi alle dipendenze della presidenza del Comitato ed è composta da personale proveniente dalle varie direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, coordinato da un dirigente generale del medesimo Ministero. La composizione della segreteria tecnica è determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato.

 

4. Il Comitato e il collegio istruttorio deliberano in ordine alle proprie modalità di organizzazione e di funzionamento; per lo svolgimento dei loro compiti possono costituire specifici gruppi di lavoro. Il Comitato può deliberare la stipula di convenzioni, nonchè avvalersi di collaborazioni esterne:

 

a) per l'effettuazione di studi e ricerche;

 

b) per attività funzionali all'esercizio dei propri compiti in materia di progetti di azioni positive previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera d).

(omissis)

Art. 18

Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità.

(decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 9)

1. Il Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità è alimentato dalle risorse di cui all'articolo 47, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. Il Fondo è destinato a finanziare le spese relative alle attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità e delle consigliere o dei consiglieri regionali e provinciali di parità, i compensi degli esperti eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, nonchè le spese relative alle azioni in giudizio promosse o sostenute ai sensi del libro III, titolo I, capo III; finanzia altresì le spese relative al pagamento di compensi per indennità, rimborsi e remunerazione dei permessi spettanti alle consigliere ed ai consiglieri di parità, nonchè quelle per il funzionamento e le attività della rete di cui all'articolo 19 e per gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 16, comma 2, diversi da quelli relativi al personale.

 

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse del Fondo vengono annualmente ripartite tra le diverse destinazioni, sulla base dei seguenti criteri:

 

a) una quota pari al trenta per cento è riservata all'ufficio della consigliera o del consigliere nazionale di parità ed è destinata a finanziare, oltre alle spese relative alle attività ed ai compensi dello stesso, le spese relative al funzionamento ed ai programmi di attività della rete delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui all'articolo 19;

 

b) la restante quota del settanta per cento è destinata alle regioni e viene suddivisa tra le stesse sulla base di una proposta di riparto elaborata dalla commissione interministeriale di cui al comma 4.

 

3. La ripartizione delle risorse è comunque effettuata in base a parametri oggettivi, che tengono conto del numero delle consigliere o dei consiglieri provinciali e di indicatori che considerano i differenziali demografici ed occupazionali, di genere e territoriali, nonchè in base alla capacità di spesa dimostrata negli esercizi finanziari precedenti.

 

4. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali opera la commissione interministeriale per la gestione del Fondo di cui al comma 1. La commissione è composta dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parità o da un delegato scelto all'interno della rete di cui all'articolo 19, dal vicepresidente del Comitato nazionale di cui all'articolo 8, da un rappresentante della Direzione generale del mercato del lavoro, da tre rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè da tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Essa provvede alla proposta di riparto tra le regioni della quota di risorse del Fondo ad esse assegnata, nonchè all'approvazione dei progetti e dei programmi della rete di cui all'articolo 19. L'attività della commissione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

 

5. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano il Fondo per l'occupazione.

 

 

Art. 19

Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità.

(decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 4, commi 1, 2, 3, 4 e 5)

1. La rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità, coordinata dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parità, opera al fine di rafforzare le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parità, di accrescere l'efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi.

 

2. La rete nazionale si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione e sotto la presidenza della consigliera o del consigliere nazionale; alle riunioni partecipano il vice presidente del Comitato nazionale di parità di cui all'articolo 8, e un rappresentante designato dal Ministro per le pari opportunità.

 

3. Per l'espletamento dei propri compiti la rete nazionale può avvalersi, oltre che del Collegio istruttorio di cui all'articolo 11, anche di esperte o esperti, nei settori di competenza delle consigliere e dei consiglieri di parità, di particolare e comprovata qualificazione professionale. L'incarico di esperta o esperto viene conferito su indicazione della consigliera o del consigliere nazionale di parità dalla competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

4. L'entità delle risorse necessarie al funzionamento della rete nazionale e all'espletamento dei relativi compiti, è determinata con il decreto di cui all'articolo 18, comma 2.

 

5. Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera o il consigliere nazionale di parità elabora, anche sulla base dei rapporti di cui all'articolo 15, comma 5, un rapporto al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro per le pari opportunità sulla propria attività e su quella svolta dalla rete nazionale. Si applica quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 15 in caso di mancata o ritardata presentazione del rapporto.

 

 

Art. 20

Relazione al Parlamento.

(decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 4, comma 6)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche sulla base del rapporto di cui all'articolo 19, comma 5, nonchè delle indicazioni fornite dal Comitato nazionale di parità, presenta in Parlamento, almeno ogni due anni, d'intesa con il Ministro per le pari opportunità, una relazione contenente i risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del presente decreto.

 

 

Capo V - Comitato per l'imprenditoria femminile

 

Art. 21

Comitato per l'imprenditoria femminile.

(legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 10, commi 1, 2, 3)

1. Presso il Ministero delle attività produttive opera il Comitato per l'imprenditoria femminile composto dal Ministro delle attività produttive o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro delle politiche agricole e forestali, dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da loro delegati; da una rappresentante degli istituti di credito, da una rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della cooperazione, della piccola industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi.

 

2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro delle attività produttive, su designazione delle organizzazioni di appartenenza, e restano in carica tre anni. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente.

 

3. Il Comitato elegge nel proprio ambito uno o due vicepresidenti; per l'adempimento delle proprie funzioni esso si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dai Ministeri di cui al comma 1.

 

 

Art. 22

Attività del Comitato per l'imprenditoria femminile.

(legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 10, commi 4 e 5)

1. Il Comitato ha compiti di indirizzo e di programmazione generale in ordine agli interventi previsti dal libro III, titolo II; promuove altresì lo studio, la ricerca e l'informazione sull'imprenditorialità femminile.

 

2. Per le finalità di cui al presente capo il Comitato stabilisce gli opportuni collegamenti con il Servizio centrale per la piccola industria e l'artigianato di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e si avvale di consulenti, individuati tra persone aventi specifiche competenze professionali ed esperienze in materia di imprenditoria femminile.

(omissis)

Art. 43

Promozione delle azioni positive.

(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 1, comma 3)

1. Le azioni positive di cui all'articolo 42 possono essere promosse dal Comitato di cui all'articolo 8 e dalle consigliere e dai consiglieri di parità di cui all'articolo 12, dai centri per la parità e le pari opportunità a livello nazionale, locale e aziendale, comunque denominati, dai datori di lavoro pubblici e privati, dai centri di formazione professionale, delle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche su proposta delle rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

 

Art. 44

Finanziamento.

(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 2, commi 1, 2, 4 e 5)

1. A partire dal 1° ottobre ed entro il 30 novembre di ogni anno, i datori di lavoro pubblici e privati, i centri di formazione professionale accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive presentati in base al programma-obiettivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c).

 

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato di cui all'articolo 8, ammette i progetti di azioni positive al beneficio di cui al comma 1 e, con lo stesso provvedimento, autorizza le relative spese. L'attuazione dei progetti di cui al comma 1, deve comunque avere inizio entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione.

 

3. I progetti di azioni concordate dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale hanno precedenza nell'accesso al beneficio di cui al comma 1.

 

4. L'accesso ai fondi comunitari destinati alla realizzazione di programmi o progetti di azioni positive, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 45, è subordinato al parere del Comitato di cui all'articolo 8.

 

 

Art. 45

Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale.

(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 3)

1. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42, comma 1, autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ed approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della stessa legge, determinata annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

 

2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42, comma 1, viene accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l'impiego. Scaduto il termine, al predetto accertamento provvede il Comitato di cui all'articolo 8.

 

3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati.

 

 

Art. 46

Rapporto sulla situazione del personale.

(legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4)

1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

 

2. Il rapporto di cui al comma 1 è trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

 

3. Il rapporto è redatto in conformità alle indicazioni definite nell'ambito delle specificazioni di cui al comma 1 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto.

 

4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto, la Direzione regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Nei casi più gravi può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.

 

 

Art. 47

Richieste di rimborso degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive.

(decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 10, comma 1)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle pari opportunità e su indicazione del Comitato di cui all'articolo 8, determina, con apposito decreto, eventuali modifiche nelle modalità di presentazione delle richieste di cui all'articolo 45, comma 1, nelle procedure di valutazione di verifica e di erogazione, nonchè nei requisiti di onorabilità che i soggetti richiedenti devono possedere.

 

2. La mancata attuazione del progetto comporta la decadenza dal beneficio e la restituzione delle somme eventualmente già riscosse. In caso di attuazione parziale, la decadenza opera limitatamente alla parte non attuata, la cui valutazione è effettuata in base ai criteri determinati dal decreto di cui al comma 1.

 

 

Art. 48

Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni.

(decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 7, comma 5)

1. Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1, e 57, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di interesse, sentito inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui all'articolo 10, e la consigliera o il consigliere nazionale di parità, ovvero il Comitato per le pari opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi.

 

A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l'eventuale scelta del candidato di sesso maschile è accompagnata da un'esplicita ed adeguata motivazione. I piani di cui al presente articolo hanno durata triennale. In caso di mancato adempimento si applica l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 57, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

(omissis)

Titolo II

Pari opportunità nell'esercizio dell'attività d'impresa

 

Capo I - Azioni positive per l'imprenditoria femminile

 

Art. 52

Principi in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile.

(legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 1, commi 1 e 2)

1. Il presente capo indica i principi generali volti a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale, e, in particolare, i principi diretti a:

 

a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;

 

b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici;

 

c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile;

 

d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;

 

e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi.

 

 

Art. 53

Principi in materia di beneficiari delle azioni positive.

(legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 2, comma 1)

1. I principi in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile si rivolgono ai seguenti soggetti:

 

a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonchè le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;

 

b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al settanta per cento a donne.

 

 

Art. 54

Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile.

(legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 3, comma 1)

1. A valere sulle disponibilità del Fondo, istituito con l'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive, possono essere concesse ai soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera a), nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento anche comunitario, le agevolazioni previste dalla disciplina vigente:

 

a) per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonchè per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;

 

b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonchè per lo sviluppo di sistemi di qualità.

 

2. Ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste.

 

 

Art. 55

Relazione al Parlamento.

(legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 11)

1. Il Ministro delle attività produttive verifica lo stato di attuazione dei principi di cui al presente capo, presentando a tale fine una relazione annuale al Parlamento.

(omissis)