Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Rilancio economico e sociale, contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale - D.L. 223/2006 - A.S. 741 - Parte prima - Testo del disegno di legge - Esame in sede consultiva
Riferimenti:
AC n. 1475/XV   DL n. 223 del 04-LUG-06
Serie: Progetti di legge    Numero: 28    Progressivo: 1
Data: 25/07/2006
Descrittori:
CONCORRENZA   EVASIONI FISCALI
PIANI DI SVILUPPO   SPESA PUBBLICA
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze
Altri riferimenti:
AS n. 741/XV     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

Rilancio economico e sociale, conteni­mento e razionalizzazione della spesa pubblica, interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale

D.L. 223/2006 - A.S. 741

Testo del disegno di legge
Esame in sede consultiva

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 28/1

Parte I

 

25 luglio 2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Bilancio e politica economica

 

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File: D06223a.doc


I N D I C E

Testo del disegno di legge A.S. 741

§      Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. 3

Esame in sede consultiva

Commissione 1a (Affari costituzionali)

§      Seduta del 5 luglio 2006. 295

§      Seduta del 13 luglio 2006. 298

§      Seduta del 18 luglio 2006. 302

§      Seduta del 19 luglio 2006. 304

Commissione 2a (Giustizia)

§      Seduta dell’11 luglio 2006. 307

§      Seduta del 12 luglio 2006 (1a pomeridiana)311

§      Seduta del 12 luglio 2006 (2a pomeridiana)316

§      Seduta del 13 luglio 2006. 318

Commissione 3a (Affari esteri)

§      Seduta del 18 luglio 2006. 325

Commissione 4a (Difesa)

§      Seduta del 12 luglio 2006 (antimeridiana)327

§      Seduta del 12 luglio 2006 (pomeridiana)330

§      Seduta del 13 luglio 2006. 332

Commissione 6a (Finanze)

§      Seduta del 5 luglio 2006. 337

§      Seduta del 12 luglio 2006. 339

§      Seduta del 13 luglio 2006. 348

§      Seduta del 18 luglio 2006. 354

Commissione 7a (Pubblica istruzione)

§      Seduta dell11 luglio 2006. 361

Commissione 8a (Lavori pubblici, comunicazioni)

§      Seduta dell’11 luglio 2006. 371

§      Seduta del 12 luglio 2006 (antimeridiana)374

§      Seduta del 12 luglio 2006 (2a pomerdiana)376

Commissione 9a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

§      Seduta dell’11 luglio 2006. 381

§      Seduta del 12 luglio 2006. 385

Commissione 10a (Industria, commercio, turismo)

§      Seduta dell’11 luglio 2006. 389

§      Seduta del 12 luglio 2006 (antimeridiana)391

§      Seduta del 12 luglio 2006 (pomeridiana)394

§      Seduta del 13 luglio 2006. 401

Commissione 11a (Lavoro, previdenza sociale)

§      Seduta dell’11 luglio 2006. 405

§      Seduta del 12 luglio 2006 (antimeridiana)408

§      Seduta del 12 luglio 2006 (pomeridiana)411

Commissione 12a (Sanità)

§      Seduta dell’11 luglio 2006. 417

§      Seduta del 12 luglio 2006. 419

§      Seduta del 18 luglio 2006. 422

Commissione 13a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

§      Seduta dell’18 luglio 2006. 427

 


Testo del disegno di legge
A.S.
741

 

 


Esame in sede consultiva


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

mercoledì 5 luglio 2006

11ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MANCINO

 

SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 741 PER LA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI COSTITUZIONALI DEL DECRETO-LEGGE N. 223 DEL 2006 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE

 

Il senatore STORACE (AN), con riferimento all’esame in sede consultiva del disegno di legge in titolo, chiede che preliminarmente sia acquisita un’esauriente documentazione, comprendente il parere della Conferenza Stato-Regioni in ordine alla compatibilità del citato decreto-legge con le disposizioni costituzionali sul riparto delle competenze legislative. Sottolineando anche l’opportunità di procedere a una valutazione dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 223 nelle sue singole parti, osserva che a tale scopo è particolarmente avvertita l’esigenza di conoscere ogni implicazione normativa del provvedimento.

Il presidente MANCINO ricorda la procedura prevista per la verifica dei presupposti costituzionali dei decreti-legge, regolata dall’articolo 78 del Regolamento, a norma del quale la 1a Commissione permanente trasmette il proprio parere entro cinque giorni dal deferimento: in proposito precisa che nella prassi più recente il termine è stato osservato più volte in riferimento all’inizio dell’esame, piuttosto che alla formulazione del parere.

Propone quindi di procedere senz’altro all’esame dei presupposti costituzionali del decreto-legge rimettendo alla Commissione competente per materia eventuali questioni riguardanti il merito del provvedimento.

Il senatore PASTORE (FI) osserva che la valutazione approfondita delle disposizioni del decreto-legge n. 223 è rilevante anche ai fini della sussistenza dei presupposti costituzionali. Infatti, il provvedimento reca norme che, pur essendo immediatamente vigenti, introducono princìpi generali la cui attuazione è rinviata a successivi atti normativi dello Stato o delle Regioni: in tali casi, a suo avviso, si dovrebbe eccepire l’insussistenza del presupposto costituzionale dell’urgenza. Pertanto, è quanto mai necessaria la disponibilità tempestiva sia di tutti i documenti inerenti al contesto normativo in cui si inserisce il provvedimento, sia delle note di lettura tradizionalmente predisposte per i disegni di legge di maggiore importanza.

Anche il senatore MALAN (FI) osserva che il Governo ha reso disponibili i documenti normativi contenenti le disposizioni espressamente modificate o abrogate dal decreto-legge, come prescritto dalla legge. Peraltro, tali documenti sono pervenuti in forma non ordinata, anche se gli uffici del Senato hanno assicurato tempestivamente la disponibilità di un fascicolo di più agevole consultazione. In ogni caso, il contesto normativo di riferimento è ben più ampio di quello ricostruito secondo la legge vigente in materia e occorre, pertanto, la tempestiva predisposizione di un documento completo dei riferimenti normativi.

Il presidente MANCINO ricorda che il disegno di legge è stato assegnato nella serata di ieri e il testo è pervenuto in Commissione questa mattina; ritiene, comunque, che nei prossimi giorni saranno senz’altro disponibili sia la documentazione normativa completa, sia le note di lettura del decreto-legge.

La Commissione prende atto.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(741) Conversione in legge del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all' evasione fiscale.

(Parere ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

 

Il relatore VILLONE (Ulivo) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 223, volto a favorire la libera scelta dei consumatori e a rendere più concorrenziali gli assetti di mercato, favorendo anche il rilancio dell’economia e dell’occupazione, con interventi intesi anche a razionalizzare e contenere i livelli di spesa pubblica, nonché in tema di entrate e di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale.

Sottolinea l’opportunità di distinguere, in sede consultiva, i profili attinenti alla sussistenza dei presupposti costituzionali e alla complessiva compatibilità costituzionale del provvedimento rispetto ai contenuti di merito, il cui esame è rimesso alla Commissione bilancio.

Dopo aver ricordato l’evoluzione dell’ordinamento costituzionale, caratterizzata dall’estensione della decretazione d’urgenza e delegata e da una interpretazione meno rigorosa dei limiti di cui all’articolo 77 della Costituzione, osserva che il decreto-legge investe molteplici materie: la coerenza delle disposizioni consiste nella comune finalità attuativa dell’indirizzo politico del Governo. Sarebbe improprio, pertanto, tentare di individuare i presupposti costituzionali della necessità e dell’urgenza in ciascuna singola disposizione, mentre è più corretto considerare l’urgenza politica e la necessità di attuare il programma di Governo.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge.

 

Il senatore PASTORE (FI) ritiene non convincente la tesi esposta dal relatore in ordine alla sussistenza dei presupposti costituzionali. Infatti, l’esame della Commissione non può trascurare la compatibilità delle disposizioni del decreto-legge alle norme costituzionali che definiscono le competenze legislative dello Stato e delle Regioni.

 

Il presidente MANCINO propone di rinviare il seguito dell’esame alla settimana successiva, in una seduta da convocare per martedì 11 luglio alle ore 12,30.

 

Il senatore STORACE (AN) rileva che il relatore non ha fornito elementi a sostegno della sussistenza dei requisiti di costituzionalità delle singole parti o disposizioni del decreto-legge n. 223, diversamente da quanto postulato dall’articolo 78, comma 4, del Regolamento.

 

Il senatore MALAN (FI) chiede se il Governo intende porre la questione di fiducia anche per la conversione del decreto-legge n. 223: la sua parte politica, infatti, intende svolgere un esame effettivo, che tuttavia sarebbe vanificato dall’atteggiamento di chiusura del Governo.

 

Il vice ministro D’ANTONI precisa che, al momento, non risulta l’intenzione del Governo di porre la questione di fiducia sulla conversione del decreto-legge n. 223.

 

Il relatore VILLONE (Ulivo) osserva che l’eventualità della questione di fiducia metterebbe in difficoltà soprattutto le forze politiche della maggioranza, alle quali verrebbe meno l’ambito di intermediazione politica con le componenti sociali i cui interessi sono toccati dal provvedimento. C’è dunque, a suo avviso, un comune interesse, in Parlamento, a esaminare il decreto-legge n. 223 in modo approfondito.

Quanto all’osservazione del senatore Storace sui presupposti costituzionali delle singole disposizioni del decreto-legge, ribadisce l’opinione che, nel caso specifico, la sussistenza delle condizioni per la decretazione d’urgenza deve essere valutata con riguardo all’insieme delle disposizioni, che complessivamente corrispondono a un obiettivo dell’indirizzo politico del Governo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

giovedì 13 luglio 2006

18ª Seduta

Presidenza del Presidente

BIANCO

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all' evasione fiscale

(Parere alla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

 

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 5 luglio.

 

Il relatore VILLONE (Ulivo) ribadisce la proposta di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

 

Il senatore STORACE (AN) illustra una proposta di parere contrario al riconoscimento dei presupposti di necessità e urgenza sugli articoli 2, 4, 5 e 6 del decreto-legge n. 223. Precisa che la sua parte politica non intende avanzare obiezioni sul principio della liberalizzazione di alcuni settori economici, in coerenza con lo stesso programma illustrato agli elettori. Tuttavia le disposizioni citate rischiano di incidere gravemente su intere categorie sociali ed economiche e sono state adottate con provvedimento d’urgenza senza che il Governo abbia sentito il bisogno di consultarne i rappresentanti. Si sofferma in particolare sul grave disagio che le norme in questione hanno determinato tra i titolari di licenze taxi, tra gli esercenti di farmacie e tra i panificatori: sebbene si siano verificate alcune deprecabili intemperanze, in occasione delle proteste che hanno seguito l’emanazione del decreto, che in alcuni casi sono degenerate in atti di violenza che egli stesso ha pubblicamente condannato, ritiene che il malessere delle categorie i cui interessi sono stati colpiti dovrebbe essere tenuto in maggiore considerazione. In tal senso ritiene che sarebbe opportuno, per compensare la mancata consultazione preventiva di quelle categorie, inserire nel testo disposizioni che disapplichino le sanzioni previste per agitazioni e scioperi che, vista l’immediata entrata in vigore del provvedimento del Governo, non hanno potuto rispettare i termini di preavviso stabiliti per legge.

 

Il senatore PASTORE (FI) dissente dall’impostazione prospettata dal relatore basata su una lettura prettamente politica dell’articolo 77 della Costituzione che porterebbe a conclusioni a suo avviso aberranti, cioè che il fatto stesso che il Governo procede mediante decreto-legge integri i presupposti della necessità e dell’urgenza.

La disposizione costituzionale, a suo avviso, dovrebbe essere letta nel senso che i requisiti concorrenti della necessità e dell’urgenza debbono essere rafforzati dalla straordinarietà. Inoltre, va tenuta in considerazione la norma di cui all’articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, che stabilisce in particolare il principio dell’immediata applicabilità delle norme del decreto-legge.

Sotto tale profilo, osserva che molte disposizioni del provvedimento in esame saranno applicate a partire da un momento diverso dall’entrata in vigore e dunque non sarebbero assistite dai requisiti della necessità e dell’urgenza. È il caso, ad esempio, dell’articolo 2, comma 3, che rinvia al 1° gennaio 2007 l’adeguamento dei codici di autodisciplina di alcuni ordini professionali, e dell’articolo 3, comma 4 che rinvia alla stessa data l’adeguamento delle disposizioni legislative e regolamentari delle Regioni e degli enti locali in materia di tutela della concorrenza nella distribuzione commerciale.

Altre disposizioni contrastano, a suo avviso, con il principio della irretroattività della norma fiscale, mentre altre introducono norme inutili perché già presenti nell’ordinamento, come quella di cui all’articolo 7 in materia di passaggi di proprietà di beni immobili registrati. Infine vi sono norme che prorogano termini (ad esempio l’articolo 15) e norme che introducono procedure a suo giudizio aberranti, come quelle dell’articolo 37, comma 18, sull’attribuzione del numero di partita IVA subordinato all’esecuzione di riscontri automatizzati per l’individuazione di elementi di rischio, che rappresentano un inutile ostacolo all’esercizio della libertà di impresa.

 

Il senatore MALAN (FI) osserva che le disposizioni del decreto-legge risultano fra loro disomogenee e dunque, a suo avviso, è indispensabile esprimere un parere articolato con riferimento alle diverse parti del testo.

Illustra quindi un parere contrario al riconoscimento dei presupposti di costituzionalità di cui all’articolo 77 della Costituzione con riferimento a specifiche disposizioni.

Per quanto concerne gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 14, e si recano riforme di portata tale da dover essere inserite in disegni di legge ordinari; in ogni caso, a suo avviso, non possono riconoscersi i requisiti di necessità e urgenza. Quanto agli articoli 12 e 15, nonché all’articolo 37, comma 18, essi appaiono del tutto privi di urgenza. L’articolo 7, invece, è superfluo, in quanto la norma è già vigente e il suo contenuto può essere attuato con decreto ministeriale. Gli articoli 8, 9, 11, 13 e 36 (ad eccezione dei commi 20, 21, 24 e 26) recano norme non urgenti e impossibili da attuare immediatamente, mentre l’articolo 25 dispone tagli alle risorse finanziarie destinate ai vigili del fuoco, alla polizia, ai carabinieri e alla forze armate che rischiano di pregiudicare la stessa funzionalità minima di organi che garantiscono le funzioni fondamentali della Repubblica. Infine, gli articoli 36 e 39, commi 20, 21, 24 e 26, avrebbero efficacia retroattiva.

Per quanto riguarda le rimanenti disposizioni del provvedimento, condivide la proposta di parere favorevole del relatore.

 

Il senatore VIZZINI (FI) rileva che molte disposizioni del decreto-legge in esame intervengono su materie di competenza legislativa esclusiva della Regione Sicilia. Invita dunque a considerare l’opportunità di introdurre nel testo una norma di salvaguardia che faccia salve le competenze di quell'autonomia speciale, anche allo scopo di evitare eventuali conflitti di attribuzione tra la regione e lo Stato.

 

Il senatore STORACE (AN) osserva che le disposizioni del decreto invadono, fra l’altro, sfere che ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione sono di competenza concorrente dello Stato e delle regioni e che dunque profili di invasione delle competenze regionali si presentano anche per le regioni a statuto ordinario; in particolare la nuova disciplina delle licenze per il servizio di taxi incide sulla materia del trasporto locale, di competenza legislativa delle regioni.

 

Il senatore SAPORITO (AN) rileva che l’emanazione del decreto-legge n. 223 non è stata preceduta, come sarebbe stato opportuno, da una consultazione delle categorie i cui interessi sono coinvolti dalle misure di liberalizzazione. L’unico obiettivo che egli individua nel provvedimento in esame è quello di intimidire alcune categorie sociali, per cui la sua parte politica si appresta a esercitare il massimo sforzo per contrastare l’iniziativa legislativa del Governo e della maggioranza.

Si sofferma, in particolare, sulle misure che restringono l’autonomia degli ordini professionali, i cui statuti, a suo giudizio, hanno una natura speciale e dunque non potrebbero essere modificati da atti normativi che hanno portata generale, tanto meno da un decreto-legge.

Per tali motivi preannuncia un voto contrario sul parere del relatore circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

 

Il relatore VILLONE (Ulivo) sottolinea l’autonomia dell’esame dei presupposti costituzionali del decreto-legge rispetto alle ulteriori fasi dell’iter, in particolare l’esame nel merito, di competenza della 5a Commissione permanente. È in quella sede che, a suo avviso, dovranno esaminarsi questioni rilevanti e per certi versi condivisibili, quale ad esempio quella sollevata dai senatori Vizzini e Storace, di una possibile invasione nelle competenze legislative delle regioni.

Quanto alla sussistenza dei presupposti costituzionali, ricorda che il decreto-legge n. 223 è complessivamente finalizzato al conseguimento di un obiettivo del programma di governo, cioè di una maggiore competitività del Paese: in considerazione di ciò nel caso del decreto-legge in esame, non sarebbe corretta una valutazione dei requisiti di necessità e urgenza per ciascuna singola disposizione isolatamente considerata, dovendosi piuttosto guardare alla necessità e all’urgenza di assicurare il perseguimento del fine unitario cui il decreto è preordinato, ossia di realizzare l’indirizzo politico del Governo. Del resto, ormai da tempo, con il conforto di alcune pronunce della Corte costituzionale, la sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza di cui all’articolo 77 della Costituzione viene valutata non solo alla stregua della specifica straordinarietà della situazione, ma anche con riferimento all’importanza politica del provvedimento.

 

Il senatore STORACE (AN) contesta l’interpretazione fornita dal relatore che sarebbe smentita, fra l’altro, dalla lettera dell’articolo 78, comma 4 del Regolamento, che fa esplicito riferimento alla possibilità di deliberazioni in senso contrario sulla sussistenza dei presupposti costituzionali su parti o singole disposizioni del decreto-legge o disegno di legge di conversione.

 

Il senatore VILLONE (Ulivo) chiarisce di non aver sostenuto l’impossibilità di valutare la sussistenza dei presupposti di costituzionalità con riferimento a singole disposizioni di un decreto-legge, bensì che nel caso specifico del decreto-legge n. 223, è evidente, a suo avviso, il significato globale del provvedimento, per cui la verifica dei presupposti costituzionali non potrebbe prescindere da una visione complessiva della finalità, appunto necessaria e urgente, del provvedimento.

 

Il sottosegretario GRANDI precisa che il testo del decreto-legge è suscettibile di modificazioni nell’iter di conversione e dunque, secondo quanto auspicato dai senatore Vizzini e Storace, potrà esplicitarsi, ove non lo si consideri già implicito, il limite della competenza legislativa delle regioni.

Quanto all’urgenza, sottolinea l’esigenza di un tempestivo intervento volto ad evitare eventuali ammonimenti o aperture di procedure di infrazione da parte dell’Unione Europea verso l’Italia, nonché la necessità di scongiurare reazioni negative dei mercati finanziari di fronte all’aggravarsi della situazione debitoria del Paese.

Sottolinea, quindi, la validità delle misure colte a rimuovere alcuni retaggi corporativi, ad assicurare maggiori risorse per lo sviluppo e introdurre misure urgenti per l’efficacia dell’azione della pubblica amministrazione, la cui urgenza è a suo avviso evidente.

Infine, si pronuncia in senso contrario, a nome del Governo, su quelle proposte di parere che suggeriscono la soppressione di alcuni articoli del decreto-legge la cui validità a suo giudizio è oggi rafforzata dai risultati delle consultazioni che si stanno svolgendo fra il Governo e le categorie professionali coinvolte.

 

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, viene quindi posta in votazione la proposta del senatore Malan di parere contrario al riconoscimento dei presupposti di costituzionalità sugli articoli da 2 a 9, da 11 a 15, 25, 35, 36, 37, comma 18, e 39. Essa è respinta e dunque risulta preclusa la proposta, avanzata dal senatore Storace, di parere contrario al riconoscimento dei presupposti di costituzionalità agli articoli 2, 4, 5 e 6 del decreto-legge.

Successivamente, viene posta in votazione la proposta, presentata dal senatore Storace di aggiungere alla proposta di parere favorevole alla sussistenza dei presupposti costituzionali formulata dal relatore, il riferimento alla necessità di adottare disposizioni che disapplichino le sanzioni previste per agitazioni e scioperi delle categorie conseguenti all’adozione dello stesso decreto-legge.

 

Su tale proposta esprime il proprio parere contrario il relatore VILLONE (Ulivo), che sottolinea l’improprietà di chiedere l’inserimento, nel parere sui presupposti di costituzionalità, di osservazioni attinenti, piuttosto, al merito del provvedimento; tali istanze possono trovare più idonea sede nella sede referente, con la proposizione di appositi emendamenti.

 

Il PRESIDENTE, considerata l’esigenza di assicurare una tempestiva conclusione dell’esame, concordando peraltro con l’ultima valutazione espressa dal relatore, pone ai voti la proposta del senatore Storace, che risulta respinta.

 

Infine, previa dichiarazione di voto contrario dei senatori PASTORE (FI) e STORACE (AN) e dopo un’ulteriore dichiarazione in senso favorevole del relatore VILLONE (Ulivo), viene posto in votazione ed è approvato il parere da quest’ultimo avanzato, favorevole alla sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 223, riferito ai restanti articoli del decreto-legge.


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

martedì 18 luglio 2006

19ª Seduta

Presidenza del Presidente

BIANCO

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all' evasione fiscale

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio.)

 

Il relatore VILLONE (Ulivo), dopo aver richiamato le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, propone che sul disegno di legge in titolo la Commissione esprima un parere favorevole.

Per quanto riguarda il titolo I, che introduce misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della competitività, ricorda le obiezioni, sollevate da alcuni senatori in sede di esame dei presupposti costituzionali, riguardo ai rapporti tra la potestà legislativa statale e l'autonomia regionale. In proposito, osserva che l'articolo 1 richiama esplicitamente la competenza legislativa dello Stato in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantirsi sul territorio nazionale, nonché la necessità di garantire il rispetto dei trattati dell'Unione europea, consentendo così di risolvere alcune perplessità su specifiche norme, come quella di cui all'articolo 6 sulle licenze dei taxi.

Per quanto riguarda il titolo II, che reca misure urgenti per la ripresa degli interventi infrastrutturali, interventi per il sostegno della famiglia e misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, osserva che le materie trattate non sono oggetto di contestazioni sotto il profilo della compatibilità costituzionale, salvo quelle misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica che potrebbero incidere sull'autonomia regionale: in tal caso, tuttavia, a suo giudizio bisogna ricondurre l'intervento alla competenza esclusiva dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Infine, ritiene che non sussistano dubbi sulla costituzionalità delle disposizioni di cui al titolo III, in materia di contrasto all'evasione fiscale.

Si riserva di fornire ulteriori precisazioni dopo aver ascoltato eventuali osservazioni specifiche sulla costituzionalità del decreto-legge n. 223.

 

Il senatore STORACE (AN) rileva l'assenza del rappresentante del Governo e auspica che il seguito dell'esame sia assistito dalla presenza di un sottosegretario; inoltre sarebbe utile acquisire l'orientamento della Conferenza delle Regioni, tenuto conto che sono stati preannunciati ricorsi alla Corte costituzionale chiedendo la censura di alcune norme del decreto-legge, in particolare per la violazione del principio di uguaglianza.

 

Il senatore PASTORE (FI) ricorda che il Presidente dell'Autorità per la protezione dei dati personali, ascoltato in sede informale dalla Commissione bilancio, ha criticato le norme del decreto-legge che dispongono il riversamento di dati nella banca informativa dell'anagrafe tributaria, eccependo una violazione della privacy. Sottolinea l'opportunità di acquisire formalmente quelle opinioni, non appena esse saranno rappresentate in un documento apposito, preannunciato dallo stesso professore Pizzetti.

 

Il senatore MALAN (FI) esprime dubbi sulla legittimità dell'errata-corrige del decreto-legge n. 223 del 2006 che con una procedura anomala interviene a modificare alcune disposizioni che, come è noto, hanno efficacia immediata.

 

Il presidente BIANCO assicura che inviterà il Governo a garantire la presenza di un suo rappresentante durante l'esame, riservandosi inoltre di acquisire elementi informativi, che riferirà alla Commissione nella seduta di domani, relativamente all'errata-corrige presentata dal Governo.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

mercoledì 19 luglio 2006

20ª Seduta

Presidenza del Presidente

BIANCO

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all' evasione fiscale

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio.)

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

 

Il senatore PASTORE (FI) esprime perplessità sulla compatibilità costituzionale di alcune disposizioni del decreto-legge n. 223. Ricorda, tra l'altro, le norme dell'ordinamento comunitario che, contrariamente a quanto si assume nel provvedimento in esame, consentirebbero una regolazione delle libere professioni che invece è esclusa per l'impresa. Sarebbe improprio dunque il richiamo alla legislazione europea di cui all'articolo 1 del decreto per argomentare la costituzionalità delle disposizioni in materia di tutela della concorrenza e di liberalizzazione di alcune attività professionali.

Denuncia, inoltre, l'invasione che alcune norme determinerebbero nella competenza legislativa delle Regioni e la violazione del principio di leale collaborazione, vista la mancata consultazione delle Regioni e degli altri enti locali prima dell'emanazione del decreto.

Esprime quindi il dubbio sulla costituzionalità delle norme in materia di tassazione delle compravendite di immobili e di quelle sul regime fiscale delle cosiddette stock options per violazione del principio di irretroattività della norma fiscale, desumibile dall'articolo 53 della Costituzione.

Richiama poi le osservazioni svolte dal presidente dell'Autorità per la tutela dei dati personali in ordine ai rischi che deriverebbero da quelle disposizioni del decreto-legge n. 223, che prevedono l'indiscriminato trasferimento dei dati contenuti in vari archivi pubblici e privati alla banca dati dell'anagrafe tributaria.

Infine, rileva la possibile violazione del principio di uguaglianza per effetto della norma che pone il divieto di pagamento in contanti per somme superiori ai 100 euro ai professionisti e gli inutili ostacoli al principio della libertà economica derivanti dalle norme che subordinano l'attribuzione del numero di partita IVA alla esecuzione di riscontri per l'individuazione degli elementi del rischio e addirittura al rilascio di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria da parte del richiedente.

 

Il senatore STORACE (AN) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Pastore.

 

Il senatore VIZZINI (FI) si rivolge al rappresentante del Governo per ribadire la richiesta, avanzata in sede di esame dei presupposti costituzionali, di introdurre nel testo una clausola che salvaguardi le competenze legislative esclusive delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, anche al fine di evitare conflitti di attribuzione con lo Stato.

 

Il relatore VILLONE (Ulivo) ritiene che alcune delle preoccupazioni poste dal senatore Pastore in ordine alla costituzionalità di specifiche disposizioni del decreto siano fondate; in particolare quelle che attengono ai rapporti tra le competenze legislative dello Stato e delle Regioni e quelle che riguardano l'alimentazione dell'archivio dei dati presso l'anagrafe tributaria.

Tuttavia sottolinea il richiamo dell'articolo 1 alla competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza che, a suo avviso, sarebbe neutralizzata se prevalesse un'interpretazione restrittiva dell'articolo 117 della Costituzione, tale che le competenze legislative delle Regioni impedirebbero l'intervento statale teso a rimuovere in via generale limiti e ostacoli alla concorrenza. Perciò egli ritiene che il parere della Commissione potrebbe suggerire l'opportunità di conferire alle norme in materia di concorrenza una cedevolezza rispetto alla legislazione regionale, a patto che quest'ultima non sia ripristinatoria dei vincoli rimossi dallo Stato per assicurare una maggiore concorrenza. Si potrebbero proporre, inoltre, norme di salvaguardia non solo a tutela della competenza legislativa delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, come richiesto dal senatore Vizzini, ma in via più generale anche per tutte le altre Regioni.

Ricorda, inoltre, quanto all'articolo 1 del decreto-legge, il richiamo all'ordinamento comunitario che, a suo avviso, pone per l'Italia l'esigenza di una maggiore liberalizzazione delle libere professioni.

Quanto alla massiccia raccolta di dati personali presso l'anagrafe tributaria, condivide la preoccupazione circa il rischio di un'eccessiva invadenza nella riservatezza della vita dei cittadini. Tuttavia, ritiene che una puntuale definizione dei soggetti autorizzati e delle modalità di accesso a quegli archivi consentirebbe di risolvere ogni dubbio; in tal senso si potrebbe argomentare nel parere che la Commissione si appresta ad esprimere. In ogni caso, ritiene che, sotto tale profilo, le disposizioni di cui si tratta non siano in contrasto con la Costituzione.

 

Il vice ministro D'ANTONI condivide le considerazioni svolte dal relatore e in particolare il richiamo dell'articolo 1 del decreto-legge, che fa esplicito riferimento alla competenza statale in materia di tutela della concorrenza e agli articoli del Trattato della Comunità europea, al fine di assicurare la compatibilità costituzionale di alcune norme del decreto che, se considerate singolarmente, potrebbero effettivamente ritenersi carenti. Infatti, a suo avviso, se non si optasse per una interpretazione estensiva della potestà legislativa dello Stato in questo ambito, si correrebbe il rischio di attribuire alle Regioni il potere di impedire l'esercizio della potestà statale, in contrasto con una concezione dinamica dei compiti dello Stato anche in materia di tutela della concorrenza, affermata da alcune pronunce della Corte costituzionale.

Analoghe considerazioni possono farsi, a suo avviso, con riguardo alle norme in materia di attribuzione di numero della partita IVA, che potrebbero essere giudicate limitative della libertà d'impresa: infatti, tenuto conto dei livelli di evasione fiscale che si registrano nel Paese, è necessario assicurare allo Stato gli indispensabili strumenti per il controllo e l'eventuale repressione di comportamenti elusivi.

Assicura, infine, che sarà tenuta nella dovuta considerazione l'esigenza, rilevata dal senatore Vizzini, di introdurre nel testo un'esplicita clausola di salvaguardia delle competenze legislative delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

 

Il presidente BIANCO, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esame.

 

Il senatore STORACE (AN) auspica che l'esame possa proseguire anche nella seduta convocata per la giornata di domani, in modo da evitare il rischio che la Commissione non esprima in tempo utile un parere sul disegno di legge in titolo.

 

Il presidente BIANCO ricorda che nella seduta di domani si svolgerà il seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali per il quale sono iscritti a parlare numerosi senatori. Pertanto, ritiene più opportuno rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge n. 741 ad altra seduta.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,30.


GIUSTIZIA (2ª)

martedì 11 luglio 2006

8ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

SALVI

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all' evasione fiscale

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

 

Riferisce alla Commissione il senatore D'AMBROSIO(Ulivo), il quale rileva preliminarmente come il decreto legge in questione, in armonia con il progetto di liberalizzazione, sia intervenuto anche sulle professioni, allo scopo di uniformare la normativa nazionale agli indirizzi comunitari e a quanto più volte messo in luce dal Garante per la tutela della Concorrenza e del Mercato.

Entrando nel merito del provvedimento, l'oratore si sofferma sull'articolo 2, comma 1, lettera a), nel quale è prevista l'abrogazione di ogni disposizione legislativa e regolamentare che disponga la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. In ordine al primo aspetto, il senatore, ricordando le forti perplessità avanzate in argomento dai rappresentati delle associazioni professionali degli avvocati nel corso dell'audizione informale svolta presso la Commissione, non condivide la censura avanzata in ordine al rischio che l'abbattimento dei livelli minimi possa abbassare la professionalità del servizio, rilevando al riguardo quanto afferma - in un recente giudizio ancora pendente presso la Corte di Giustizia - l'avvocato generale che rileva profili di incompatibilità tra il regime delle tariffe minime e l'articolo 49 del Trattato delle Comunità europee sulla libera circolazione dei servizi e sostiene che tale abolizione, lungi dal compromettere il livello di professionalità degli avvocati, rende più qualificato il livello delle prestazioni d'opera intellettuale. Pur avanzando queste riserve, il relatore - con l'intento di assecondare una richiesta proveniente dall'intera categoria forense, la quale rivendica autonoma ed esclusiva competenza a disciplinare gli aspetti afferenti alla deontologia professionale - manifesta la sua disponibilità ad esprimere, nel parere, una proposta di stralcio della disposizione abolitiva del minimo tariffario.

Più delicata appare - ad avviso dell'oratore - la questione dell'abrogazione del divieto del patto di quota - lite, istituto che consentirebbe anche ai non abbienti di accedere alla giustizia, il rischio economico essendo sopportato dagli avvocati. In ordine alle critiche mosse dalla totalità delle associazioni di categoria, per cui il patto di quota lite determinerebbe un incremento di liti temerarie e il possibile inverarsi di un sistema in cui l'avvocato diventa socio del cliente, il senatore esprime il suo dissenso, affermando al contrario che l'abolizione del divieto, oltre a tutelare i meno abbienti, stimola l'avvocato ad accrescere il livello della propria professionalità, essendo chiamato a garantire non più solo un'obbligazione di mezzi, ma anche un'obbligazione di risultato.

Il relatore, osservando che il rischio di una litigation society dovrebbe allora palesarsi anche in riferimento al cosiddetto "palmario", previsto dall'articolo 45 del Codice deontologico forense, esprime il proprio parere favorevole all'abrogazione del divieto di patto di quota-lite, auspicando semmai, per la delicatezza della questione, un supplemento di riflessione.

L'oratore si sofferma quindi sull'articolo 2, comma 1, lettera b), che prevede l'abrogazione del divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni: dissentendo anche in questo caso dalle riserve espresse dagli esponenti delle categorie interessate, condivide la ratio dell'intervento legislativo, che va incontro alle numerose osservazioni, in materia, dell'Autorità Garante la quale, in più occasioni, ha espresso le sue perplessità in ordine ad un regime di limitazioni ingiustificate ed ha costretto gli Ordini professionali a correggere la disciplina interna per uniformarla alle regole comunitarie.

Passando a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c) in ordine all'abrogazione del divieto di società interprofessionali, il senatore ritiene che il Governo abbia in questo modo adeguato la legislazione nazionale a quella degli altri Paesi europei, dove già da tempo soprattutto le imprese si avvalgono delle prestazioni d'opera intellettuale di queste società di professionisti.

Ad avviso del relatore, l'abolizione dell'anticipazione delle spese di giustizia da parte degli uffici postali è una disposizione importante ai fini del recupero del disavanzo di spesa e quindi appare razionale e condivisibile, mentre inefficace e criticabile, oltre che - per ovvie ragioni - facilmente eludibile, è la disposizione, contenuta all'articolo 35 comma 12, che obbliga i professionisti ad essere liquidati tramite assegno per importi superiori a 100 euro.

In conclusione, l'oratore, dopo aver rilevato che la vara tragedia dell'avvocatura italiana, è il patologico numero di avvocati iscritti, difende la scelta coraggiosa del Governo di procedere a scelte di liberalizzazione che, seppure colpiscono gli interessi di alcune categorie, sono accolte con favore dai cittadini consumatori perché rispondono ad esigenze ritenute prioritarie dalla collettività.

 

Il senatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE) esprime una valutazione complessivamente positiva sulle parti del decreto-legge sottoposte al parere della Commissione.

Egli concorda peraltro con i dubbi espressi dal relatore in ordine all'abolizione delle tariffe minime, e questo anche perché ciò comporta il venir meno dell'unico parametro oggettivo a disposizione del giudice nel quantificare le spese di giustizia.

Egli si sofferma quindi sulla disciplina concernente la pubblicità; se appare infondato il timore che attraverso la pubblicità si possano trarre in inganno i potenziali clienti, dal momento che l'idoneità professionale dell'avvocato è comunque garantita dal superamento dell'esame di abilitazione professionale, è peraltro a suo parere indispensabile assicurare un sistema di controllo della veridicità di quanto dichiarato, controllo che è oggi molto approssimativo laddove si pensi che già adesso giovani avvocati appena iscritti all'albo espongo targhe recanti competenze e specializzazioni del tutto fantomatiche.

 

Il senatore CASTELLI (LNP) esprime in primo luogo vivo stupore per il fatto che il relatore non sembri aver trovato nulla da eccepire al carattere estremamente vago della formulazione dell'articolo 2, che fa riferimento alle professioni intellettuali complessivamente considerate, e che interviene in maniera brutale su una materia estremamente complessa, quale quella della riforma delle professioni, che già nella scorsa legislatura era stata oggetto di un lungo e approfondito dibattito in Parlamento.

Non è chiaro, ad esempio, se le norme in questione si riferiscano anche ai medici, il che comporterebbe conseguenze quanto mai paradossali, come evidente ove si pensi alle forme grottesche che potrebbe assumere la pubblicità in questa professione.

L'attenzione della Commissione si è, comprensibilmente, appuntata in particolare sulla professione forense, per la quale l'abolizione dei minimi - che attualmente non sono certo arbitrariamente fissati dall'ordine professionale, ma sono sotto il controllo del Ministro - non potrà che accentuare il processo di proletarizzazione già in corso: non deve però sfuggire che anche per le professioni tecniche il sistema che si propone può rappresentare il volano per una forma di liberalizzazione perversa, dove da un lato si rafforza la posizione dei grandi studi gestiti in maniera imprenditoriale nella forma della società per azioni, e dall'altro si indebolisce la posizione dei piccoli professionisti nei confronti della committenza costituita dai grandi gruppi industriali.

Tornando nello specifico alla disciplina dello professione forense, il senatore Castelli esprime le più vive perplessità in ordine all'ammissione del patto di quota lite; in primo luogo sembra a suo parere quanto mai discutibile il tentativo di trapiantare in Italia un istituto tipico del diritto processuale americano senza contemporaneamente immaginare una riforma del nostro sistema nel suo complesso, a partire dalla natura e dalle funzioni dei giudici.

Comunque, a suo parere, la stessa esperienza americana deve essere valutata con attento occhio critico e soprattutto bisogna valutare il rischio che la riforma spiani la strada anche in Italia a un fenomeno moralmente deteriore come le class action.

A suo parere in realtà l'unica novità apprezzabile introdotta dal decreto in materia di professioni è quella relativa alla possibilità di costituire società interprofessionali, soprattutto per i motivi di concorrenza internazionale già illustrati dal relatore.

Il senatore Castelli conclude osservando come oggi quella coalizione di centro sinistra che per cinque anni ha criticato la presunta riduzione da parte del Governo Berlusconi delle risorse per la giustizia si trova oggi a confrontarsi con gli stessi problemi e le stesse dinamiche.

 

Il senatore D'ONOFRIO (UDC) esprime un parere nettamente negativo sul decreto-legge in titolo, rilevando in primo luogo che l'inserimento di norme concernenti la disciplina delle professioni in un provvedimento d'urgenza risulta chiaramente incostituzionale, laddove si considerino che l'articolo 117 della Costituzione - così come inopportunamente riformato da una maggioranza di centro sinistra alla fine della XIII legislatura - inserisce la disciplina delle professioni tra quelle soggette a competenza concorrente dello Stato e delle Regioni.

In secondo luogo il senatore D'Onofrio rileva che la materia degli ordini professionali, così come tutte le liberalizzazioni introdotte dal capo I del decreto-legge, è completamente estranea al titolo del decreto-legge e alle finalità che in premessa ne dovrebbero giustificare la necessità e l'urgenza, essendo materia estranea al rilancio economico e sociale e alla lotta all'evasione fiscale.

L'oratore osserva poi che il decreto-legge non reca il Ministro della giustizia fra quelli concertanti, con un'evidente violazione delle competenze del Ministro, politicamente facilmente spiegabile ma non per questo meno grave.

Il senatore D'Onofrio esprime altresì viva preoccupazione per il merito dell'intervento proposto che, sotto le spoglie di una liberalizzazione presuntivamente diretta a favorire i consumatori, apre in realtà la strada al predominio degli interessi dei grandi gruppi industriali e di sedicenti gruppi di interesse.

Infine il senatore D'Onofrio stigmatizza la disposizione di cui all'articolo 21, comma 4 che dispone un forte incremento del contributo per i ricorsi presentati davanti al TAR e al Consiglio di Stato, in misura tale che non potrà non incidere significativamente sull'effettività della tutela degli interessi legittimi dei cittadini meno abbienti.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 20,15.


GIUSTIZIA (2ª)

mercoledì 12 luglio 2006

9ª Seduta (1a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

SALVI

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all' evasione fiscale

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

 

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

 

Il presidente SALVI ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto in inizio la discussione generale.

 

Il senatore BUCCICO (AN), soffermandosi sulla questione dell'abolizione delle tariffe minime, la cui determinazione precisa essere di competenza del Ministro della giustizia e non del Consiglio Nazionale Forense, condivide le riserve espresse dal senatore D'Ambrosio e illustra - a sostegno di quanto messo in luce dall'estensore del parere - le molteplici funzioni svolte dalle tariffe, in particolare quali indispensabili parametri di riferimento in caso di soccombenza, per la liquidazione dei compensi ai difensori d'ufficio e per lo svolgimento di numerose attività. L'oratore osserva inoltre che il minimo tariffario è talmente modesto che la possibilità di derogarvi in peius rischia di compromettere seriamente la qualità, se non la stessa decenza, della professione forense.

In ordine all'abolizione del patto di quota-lite, il senatore, rilevando l'illogica asimmetria tra il mantenimento delle tariffe minime e l'abolizione del divieto del patto di quota-lite, non condivide il parere positivo del senatore D'Ambrosio, evidenziando il rischio di una grave compromissione dell'indipendenza dell'avvocato. Ad avviso dell'oratore infatti il patto di quota-lite, motivato dall'idea che l'avvocato, avendo subordinato la sua remunerazione all'esito del giudizio, sarà spinto a migliorare la qualità della sua prestazione, trasforma l'obbligazione professionale da obbligazione di mezzi in obbligazione di risultato, in deroga ai principi civilistici sulle prestazioni d'opera intellettuale, e non tiene conto delle disposizioni del Codice di deontologia forense, che, oltre a prevedere il cosiddetto "palmario", contiene anche principi generali sulle modalità di determinazioni delle tariffe civili e penali, i quali prevedono già criteri collegati all'esito della causa. Auspicando un intervento legislativo in materia, l'oratore rileva che comunque, sia le sezioni unite della Cassazione sia la Corte costituzionale hanno richiamato, in più di una sentenza, le norme del codice deontologico forense, pur essendo quest'ultimo espressione dell'autodichia dell'Ordine. A queste critiche il senatore aggiunge il rischio che il patto di quota-lite incentivi il fenomeno della mercificazione delle basse attività professionali e dell'acquisto a prezzi forfettari, soprattutto da parte delle grandi società di avvocati, dei servizi legali, a scapito degli studi legali medio piccoli.

Passando all'esame della disposizione sulla pubblicità, il senatore evidenzia che, mentre l'abolizione del divieto, anche parziale, di pubblicizzazione dei titoli e delle specializzazioni professionali è inutile, perché già il codice deontologico forense, agli articoli 17 e 17 -bis, autorizza una pubblicità di tal genere, il divieto di pubblicizzare il prezzo delle prestazioni appare invece essenziale per evitare fenomeni degenerativi che già si palesano grazie alla diffusione dei mezzi di comunicazione di massa. Ad avviso dell'oratore, data l'impossibilità di determinare ex ante il prezzo dell'attività professionale, legata a variabili imprevedibili dell'iter processuale della causa, l'eventuale pubblicizzazione delle tariffe si sostanzia in un vero e proprio inganno per il cliente.

In conclusione, l'oratore condivide il parere negativo del senatore D'Ambrosio sull'obbligo di pagamento con assegno per importi superiori a cento euro ed espone le sue forti riserve in ordine al ripristino - all'articolo 21, comma 5 - della sanzione per omesso o parziale pagamento del contributo unificato, già dichiarato incostituzionale dalla Consulta, nonché in ordine al patologico accrescimento dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che - ai sensi dell'articolo 14 - verrebbe a disporre di poteri giurisdizionali che - ad avviso dell'oratore - dovrebbero invece rimanere di esclusiva competenza del giudice ordinario.

 

Il senatore PITTELLI (FI), dopo aver messo in luce la funzione demagogica del decreto in questione che, colpendo i presunti privilegi di alcune categorie professionali, asseconderebbe il comune sentire dell'opinione pubblica, individua nell'alto numero di iscritti agli albi professionali, nell'assenza di regole in grado di mantenere adeguati i livelli delle prestazioni e nella mancanza di preparazione alla professione le cause primarie del crollo della capacità rappresentativa della categoria, tutte questioni sulle quali il decreto tace e che invece meriterebbero un ben più ampio approfondimento da parte del Parlamento. Ad avviso dell'oratore, infatti, il Governo è intervenuto in un settore delicato, come quello della professione, con un intervento disorganico, frammentario, che non tiene conto delle necessità di adeguare la legislazione sulle professioni, in particolare quella sulla professione forense, alla nuova età della globalizzazione.

Entrando nel merito delle questioni, il senatore condivide le critiche all'abolizione delle tariffe minime, mettendo in luce che negli ordinamenti in cui sono state abolite, ha avuto luogo non un abbassamento, ma un'elevazione delle spese di giustizia.

Il senatore esprime inoltre la sua contrarietà all'abolizione del divieto del patto di quota-lite, temendone gli effetti nocivi sulla funzione stessa dell'avvocato, chiamato a difendere e a rappresentare i diritti soggettivi e gli interessi legittimi del cittadino, e mettendone in luce i possibili risvolti perversi, dal possibile successo del global service professionale alle class actions.

L'abolizione dei divieti, anche parziali, di pubblicità rischia di incoraggiare - ad avviso del senatore - la giungla informativa, penalizzando chi possiede veramente requisiti professionali adeguati a vantaggio dei soggetti privi di scrupoli e soprattutto sfavorendo i giovani, che non hanno liquidità ingenti per pagare le forme di pubblicità più persuasive. La liberalizzazione selvaggia della pubblicità, unita all'abolizione del divieto del patto di quota-lite rischia di innescare una miscela esplosiva che si risolve in un danno per i consumatori e per l'intera collettività.

 

La senatrice Maria Luisa BOCCIA (RC-SE) non ritenendo - per appartenenza politica e culturale - quello della concorrenza un criterio decisivo cui ispirarsi nell'attività legislativa e non considerando il mercato la forma organizzativa più idonea, esprime apprezzamento per la sensibilità mostrata da molti colleghi in ordine alla salvaguardia degli aspetti di dignità, specificità e qualità di un'attività professionale quale è quella forense; ella osserva però che alle spinte liberalizzatici in materia di professioni, si oppongono gli interessi corporativi delle categorie, che, lungi dall'essere un correttivo al mercato, finiscono per assecondare proprio gli aspetti più pericolosi, provocando effetti assolutamente negativi per la collettività. Ad avviso della senatrice, occorre che la normativa interna degli ordini professionali si inserisca all'interno di un quadro normativo generale che il decreto in questione sembra delineare.

In riferimento al merito delle questioni sollevate, l'oratrice, nel condividere le riserve sull'abolizione del minimo tariffario, esprime le sue perplessità sulle resistenze manifestate in riferimento all'abolizione del divieto del patto di quota-lite, grazie alla quale possono essere favoriti i soggetti economicamente più deboli cui - attraverso la condivisione del rischio con il difensore - può essere dato accesso pieno alla tutela giurisdizionale.

In ordine al tema della liberalizzazione pubblicitaria, l'oratrice, ritenendo che la pubblicità non sia solo inganno o travisamento, ne rivendica la sua funzione fondamentale per determinare l'incontro tra domanda e offerta, ritenendo opportuno semmai sottoporla a controlli e limitazioni, esigenza che giustifica - ad avviso dell'oratrice - le perplessità del senatore Buccico sulla possibilità di pubblicizzare le tariffe professionali applicate.

La senatrice sottolinea la razionalità dell'abolizione dell'anticipazione delle spese giudiziarie.

 

Il senatore Massimo BRUTTI (Ulivo), nell'esprimere una valutazione complessivamente positiva sul decreto-legge, che reca una serie di misure coraggiose dirette nel contempo a favorire il rilancio dell'economia e la modernizzazione del Paese, esprime però forti perplessità sull'articolo 2 nella misura in cui esso sia ritenuto applicabile anche agli avvocati.

In proposito egli osserva che la professione forense riveste nel sistema giuridico italiano un ruolo assolutamente peculiare, che la differenzia anche dalle altre professioni liberali, e che deriva dal suo rilievo costituzionale.

Il dettato degli articoli 24 e 111 della Costituzione, infatti, determina per gli avvocati il ruolo di soggetti necessari per la realizzazione di diritti costituzionalmente garantiti, quali il diritto a poter agire in giudizio a tutela delle proprie ragioni e dei propri diritti ed interessi legittimi ed il diritto alla difesa.

E' lecito dunque attendersi, ed in proposito egli fa rinvio anche alle tesi emerse nel convegno dell'Ulivo dello scorso gennaio, che il Governo e il Parlamento si impegnino per una riforma organica dello statuto degli avvocati che, proprio partendo dalle predette peculiarità, superi l'ordinamento del 1933, adeguando la disciplina della professione alle esigenze di un'economia avanzata e di una società democratica.

In particolare, il senatore Massimo Brutti si associa alle perplessità manifestate dai colleghi in ordine al divieto della fissazione delle tariffe minime, e chiede se non sia più opportuno mantenerle almeno per le attività giudiziali, in particolare come parametro di riferimento per le decisioni del giudice in caso di condanna del soccombente alle spese.

Parimenti occorre a suo parere una riflessione sulla natura della pubblicità che verrebbe consentita agli avvocati, essendo infatti evidente che un conto è pubblicizzare qualifiche professionali ed accademiche, un conto consentire forme di pubblicità comparativa e di mero procacciamento della clientela.

Più in generale, il senatore Massimo Brutti ricorda come nella scorsa legislatura egli abbia avuto più volte occasione di battersi contro un atteggiamento nei confronti del governo della giustizia che sembrava partire da un'aprioristica contrapposizione nei confronti dei magistrati; egli invita il Governo ad evitare che ora la sua politica possa essere percepita dalla professione forense come pregiudizialmente ostile nei suoi confronti.

 

Il senatore ZICCONE (FI) concorda con le critiche manifestate dai colleghi dell'opposizione e in parte condivise anche da quelli della maggioranza, ritenendo che sia certamente necessario procedere ad una riforma della professione forense ispirata a criteri di liberalizzazione ma che tale liberalizzazione debba essere condotta prudentemente, essenzialmente allo scopo di favorire l'apertura della professione forense ai giovani e non certo con criteri che rischiano di favorire le grandi organizzazioni operanti nel settore forense.

Dopo aver espresso la sua più viva contrarietà all'introduzione del patto di quota lite, oltretutto inapplicabile nei processi penali, egli rileva con soddisfazione il consenso generale che si è manifestato contro la soppressione delle tariffe minime, il cui sistema peraltro andrebbe forse adeguato in considerazione dell'esiguità del valore di gran parte delle controversie che interessano le corti delle zone economicamente più arretrate.

 

Il senatore CARUSO (AN) esprime in primo luogo apprezzamento per l'intervento del senatore Massimo Brutti, che non ha sacrificato al sostegno del Governo la coerenza con le posizioni da lui sostenute nella scorsa legislatura in materia di riforma della professione forense, e ribadite dalle tesi dell'Ulivo nel convegno dello scorso gennaio. Peraltro egli non può condividere la valutazione positiva espressa dal senatore Massimo Brutti sul complesso del decreto-legge che egli definirebbe piuttosto scaltro che coraggioso, dal momento che le cosiddette iniziative in tema di liberalizzazione sembrano piuttosto dirette a sollecitare un facile consenso popolare colpendo categorie - dai taxisti ai notai - che a ragione o a torto sono considerate dall'opinione pubblica portatrici di privilegi di carattere corporativo.

Nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore D'Onofrio sui profili di incostituzionalità del provvedimento, l'oratore si sofferma in particolare sull'articolo 1 che indica fra le finalità del decreto-legge l'osservanza e le raccomandazioni della Commissione europea; in realtà le posizioni dell'Unione europea devono essere in primo luogo valutate tenendo conto non solo di quelle assunte dalla Commissione ma anche e soprattutto da quelle espresse dal Parlamento europeo nelle risoluzioni del 1° aprile 2001 e del 30 settembre 2005 che, nell'individuare nelle professioni liberali - in quella forense in particolare - uno degli architravi della costruzione di uno stato di diritto, definiscono i caratteri distintivi di tali professioni secondo criteri che sembrano addirittura mutuati dal vigente modello italiano; la stessa relatrice della direttiva Bolkenstein, del resto, ha espresso un parere nel senso di escludere le professioni liberali in senso stretto dall'applicazione della direttiva.

Nel ricordare come nella scorsa legislatura, in qualità di Presidente della Commissione egli avesse promosso, anche con la nomina di due relatori appartenenti rispettivamente alla maggioranza e all'opposizione, un ampio accordo sulla riforma degli ordini professionali, il senatore Caruso invita i colleghi della maggioranza ad indicare al Governo quella che a lui sembra la strada più opportuna, di rinunciare cioè all'approvazione dell'articolo 2, la cui formulazione reca gravi rischi per il futuro delle professioni liberali in Italia, non ultimo quello rappresentato dalla norma sulle società interprofessionali che, così come formulata, può determinare un sostanziale annullamento dell'autonomia dei professionisti all'interno di logiche puramente imprenditoriali e mercantili, ad esempio consentendo la costituzione di società in accomandita semplice nelle quali i soci accomandatari siano soggetti economicamente forti e i soci accomandanti siano quegli esperti professionisti le cui competenze rappresentano l'effettiva ragione sociale.

Dopo aver osservato poi come norme apparentemente dirette a semplificare la vita dei cittadini - come l'abolizione dell'obbligo di autenticazione notarile dell'alienazione di beni mobili registrati - rappresentino in realtà un grave passo verso la soppressone del regime di certezza della proprietà assicurato a tali beni, il senatore Caruso si sofferma sull'articolo 14, che attribuisce all'autorità garante della concorrenza e del mercato un potere di disporre misure cautelari che non può non essere di competenza esclusiva per il magistrato e l'articolo 35, comma sette, che estende alle fattispecie di omesso versamento di IVA e di indebita compensazione la pena detentiva prevista dall'articolo 10-bis del decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000 senza che a suo parere vi sia un'adeguata tipizzazione del reato, e senza tener conto come il reato stesso sia normalmente commesso da imprenditori in grave stato di disagio.

 

Il sottosegretario LI GOTTI interviene per precisare che l'introduzione dell'articolo 2 ha tenuto conto non solo delle normative ed indirizzi dell'Unione europea, ma anche di due procedure di infrazione già avviate nei confronti dell'Italia, rispettivamente a luglio e a dicembre del 2005, relative alla violazione degli articoli 43 e 49 del trattato istitutivo delle Comunità europee, procedure in relazione alle quali il 6 marzo di quest'anno il Governo pro tempore aveva risposto con una memoria di difesa che, in assenza delle riforme introdotte nel decreto-legge in materia di liberalizzazione delle attività professionali appare piuttosto debole e scarsamente fondata.

 

Il presidente SALVI propone che questa sera il relatore sottoponga alla Commissione uno schema rispetto al quale nella giornata di domani potranno essere formulate e votate proposte integrative, modificative o più o meno integralmente sostitutive, in modo da poter giungere all'approvazione di un parere puntuale nei termini che sono stati indicati dal Presidente del Senato.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,30.


GIUSTIZIA (2ª)

mercoledì 12 luglio 2006

10ª Seduta (2a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

SALVI

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all' evasione fiscale

(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame, sospeso nella 1a seduta pomeridiana odierna.

 

Il presidente SALVI dà conto alla Commissione di un'ipotesi di parere proposta dal relatore D'Ambrosio nella quale si invita la Commissione bilancio ad apportare una serie di modifiche al decreto.

In particolare si propone, all'articolo 2, lettera a), di esentare dal divieto di fissazione di tariffe obbligatorie minime le prestazioni giudiziali degli avvocati, quindi di sopprimere alla lettera b) le parole "anche parziale", specificando che la pubblicità dei professionisti deve rispondere a caratteristiche di serietà e veridicità del messaggio e mantenendo il divieto di pubblicità relativamente ai prezzi delle prestazioni giudiziali degli avvocati, nonché di modificare l'articolo 21, comma 4, sopprimendo il contributo per le istanze cautelari davanti ai Tribunali amministrativi regionali e Consiglio di Stato, e comma 5, sopprimendo la previsione che il difensore risponda del mancato pagamento dei contributi stessi, nonché infine di emendare l'articolo 35 sopprimendo l'obbligo di effettuare esclusivamente con assegno o bonifico bancario i pagamenti dei compensi per l'esercizio di arti e professioni che superino l'ammontare di cento euro.

 

Dopo un breve intervento del senatore CARUSO (AN), che esprime viva delusione per un testo che ignora gran parte delle osservazioni dei senatori dell'opposizione e anche di molti esponenti della maggioranza, il PRESIDENTE precisa che tale testo costituisce una base di lavoro rispetto alla quale potranno essere presentate proposte di modifica o proposte alternative.

Egli pertanto, tenuto conto delle modifiche intervenute nel calendario dell'Assemblea, propone che la Commissione si riunisca domani alle 10 per l'approvazione definitiva del parere, ferma restando la convocazione delle ore 14,30 per l'audizione del garante della privacy nell'ambito dell'indagine conosciuta sulle intercettazioni telefoniche.

La Commissione concorda.

 

Il sottosegretario LI GOTTI nel ribadire le considerazioni già svolte nella seduta precedente circa le considerazioni di coerenza con il diritto comunitario che hanno indotto il Governo ad adottare le disposizioni di cui all'articolo 2, dichiara di non condividere quanto affermato, sempre nella precedente seduta, dal senatore Caruso circa la presunta mancanza di tipicità delle sanzioni introdotte dall'articolo 35, comma 7, rilevando che l'omesso versamento dell'IVA e indebita compensazione sono punite con la stessa pena prevista dall'articolo 10-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000 solo se della stessa entità del mancato versamento della ritenuta d'acconto ivi previsto.

 

Il senatore D'AMBROSIO (Ulivo), pur comprendendo le perplessità dei colleghi, conferma il suo parere favorevole all'abolizione del divieto del patto di quota lite, in ragione dell'opportunità di accedere alla giustizia che l'istituto offre ai cittadini non abbienti, compresi coloro che nono sono così poveri da poter accedere al gratuito patrocinio. L'introduzione nel nostro ordinamento del patto di quota-lite, oltre a venire incontro alle istanze espresse in varie sedi dalle istituzioni dell'Unione europea, non comporta - ad avviso del senatore - alcun rischio di incremento di cause temerarie, né apre la strada a fenomeni quali le class action, contro cui vige nel nostro ordinamento il principio fondamentale che la sentenza fa stato solo tra le parti.

In ordine alle eccezioni di costituzionalità sollevate dal senatore D'Onofrio, l'oratore dissente, evidenziando che l'oggetto principale del decreto sia la tutela della concorrenza, materia che - ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione - è di esclusiva competenza statale.

In merito alla questione del contributo unico per le spese processuali dei ricorsi amministrativi, l'oratore ritiene opportuno chiedere l'eliminazione del contributo unico di duecentocinquanta euro per i provvedimenti cautelari, lasciando inalterata la previsione del contributo di cinquecento euro, in considerazione soprattutto della difficoltà, motivata nella relazione al disegno di legge di conversione, di fissare il valore della causa amministrativa.

 

Il senatore LEGNINI (Ulivo), apprezzando l'encomiabile sforzo di sintesi profuso dal senatore D'Ambrosio nella proposta di parere, esprime l'auspicio che il Governo prenda in seria considerazione le proposte formulate, in ragione della specifica rilevanza costituzionale della professione forense. In particolare, l'oratore palesa il suo apprezzamento per la distinzione, contenuta nella proposta di parere, tra l'attività giudiziale, per la quale è opportuno conservare la disciplina del minimo tariffario, e l'attività stragiudiziale, in ordine alla quale è lecito - anche in linea con gli indirizzi comunitari - procedere ad una più decisa liberalizzazione.

Il senatore esprime quindi alcune perplessità in ordine alla coerenza tra la permanenza delle tariffe minime e l'introduzione del patto di quota-lite, dal momento che quest'ultimo contempla l'ipotesi - in caso di soccombenza - di una totale assenza di spesa a carico del cliente. L'incongruenza potrebbe risolversi - ad avviso del senatore - distinguendo, anche in questo caso, tra attività giudiziale ed attività stragiudiziale, limitando esclusivamente alla seconda l'abolizione del divieto del patto.

La predetta distinzione, a parere dell'oratore, potrebbe operare utilmente anche in materia di recupero crediti, dal momento che se si limitasse l'applicazione della tariffa obbligatoria unica esclusivamente alla parte di questa attività che viene svolta in sede processuale, si consentirebbe agli avvocati di fare utilmente concorrenza alle società specializzate, che certamente hanno meno titolo rispetto ai professionisti, che operano nel settore.

Per quanto riguarda infine l'unificazione del contributo per l'accesso ai Tribunali amministrativi regionali, onde evitare profili di violazione del principio di uguaglianza, il senatore propone di abbassare il valore del contributo unificato, prevedendo invece un contributo più alto per quelle cause di valore più elevato che - come quelle afferenti alla materia degli appalti - sono facilmente determinabili ex ante.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


GIUSTIZIA (2ª)

giovedì 13 luglio 2006

11ª Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all' evasione fiscale

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere di nulla osta condizionato)

 

Riprende l'esame sospeso nella 2a seduta pomeridiana di ieri.

 

Il presidente SALVI ricorda che nella seduta precedente il relatore aveva indicato le linee generali della sua proposta di parere.

 

Il relatore D'AMBROSIO (Ulivo) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il provvedimento in titolo, tenuto conto in particolare della peculiarità della professione forense, anche in relazione ai suoi profili di rilevanza costituzionale, raccomanda l'approvazione delle seguenti modifiche:

1) all'articolo 2, comma 1, lettera a), si chiede di consentire di mantenere i minimi tariffari quando siano fissati con decreto ministeriale a tutela della dignità della professione intellettuale e della qualità delle prestazioni, mantenendo in particolare i suddetti minimi tariffari per le prestazioni giudiziali degli avvocati;

2) all'articolo 2, comma 1, lettera b), si chiede di sopprimere le parole "anche parziale" e di specificare che la pubblicità dei professionisti deve rispondere a caratteristiche di serietà e veridicità del messaggio;

3) all'articolo 2, comma 1, alla stessa lettera b), dopo le parole "servizio offerto e", inserire le seguenti "ad eccezione che per le prestazioni giudiziali degli avvocati", ciò in quanto il prezzo di tali prestazioni è difficilmente determinabile ex ante;

4) all'articolo 2, comma 1, lettera c), si chiede di precisare che la soppressione del divieto di fornire servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti non si applica ai professionisti che rivestono la qualità di pubblico ufficiale;

5) all'articolo 21, comma 4, si chiede di sopprimere le parole da "per le istanze cautelari" a "di euro 250", in quanto, mentre si comprendono le ragioni pratiche sottese all'unificazione del contributo per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali Amministrativi Regionali e al Consiglio di Stato, appare ingiusto gravare di un ulteriore oneroso contributo le istanze cautelari, perché ciò si tradurrebbe in una grave limitazione del diritto dei soggetti meno abbienti a ricorrere a tutela delle loro situazioni giuridiche soggettive;

6) all'articolo 21, comma 5, si chiede di sopprimere le parole "del pagamento risponde il difensore o, in solido, i difensori costituiti", dal momento che tale norma, non solo rischia di scoraggiare gli avvocati dall'assumere la rappresentanza di soggetti economicamente deboli, ma presenta anche forti dubbi di costituzionalità;

7) all'articolo 35, comma 12, si chiede di opprimere le parole da "i compensi in denaro" fino a "cento euro", poiché si tratta di una disposizione i cui effetti antievasione sono facilmente eludibili, e che rischia dunque di determinare unicamente un maggior onere per quell'utenza meno abbiente che non usufruisce normalmente di servizi bancari e crea comunque una disparità di trattamento tra i contribuenti".

Il relatore sottolinea in particolare come, rispetto ai punti da lui illustrati nella seduta di ieri sera, sia stato inserito il punto 4), che ha la specifica finalità di escludere i notai dalla partecipazione alle società di professionisti che forniscono servizi interdisciplinari.

 

Il senatore CARUSO (AN) illustra la seguente proposta di parere, alternativa a quella del relatore:

"La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere in parte contrario e in parte di nulla osta con raccomandazioni e condizioni.

Il parere è contrario, con riferimento all'articolo 2 del testo del decreto legge oggetto di conversione, recante "Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali".

Premessa la palese insussistenza dei prescritti requisiti di "straordinaria necessità ed urgenza", indispensabile condizione costituzionale per la decretazione, cui anzi si contrappone la fortemente e da più parti avvertita esigenza di una riforma compiuta ed organica della disciplina delle professioni intellettuali, non sembra che il testo ora sottoposto alla disamina parlamentare possa essere efficacemente emendabile, soprattutto in relazione a quegli aspetti che risultano avere stretta pertinenza con alcune professioni in particolare, dalla mancata considerazione della specificità delle quali, non revocabile in dubbio e avente finanche rilievo costituzionale, derivano peraltro le più rilevanti ragioni di perplessità.

Se infatti le prescrizioni contenute nella lettera a) del comma 1), in materia di obbligatorietà delle tariffe e di compensi parametrati ai risultati conseguiti possono essere facilmente compatibili, o comunque a carattere di neutralità, con riferimento alla maggior parte delle professioni intellettuali, non vi è chi non veda come le stesse rivestano invece carattere di rilevante opinabilità in relazione a talune di esse e in particolare in relazione alla professione di avvocato, ovvero, ancor più in particolare, ai servizi professionali resi dall'esercente la professione legale in sede giurisdizionale. L'introduzione nell'ordinamento del c.d. patto di quota lite, che è la inevitabile "traduzione" - nel caso dell'esercente la professione forense - della (tranchant e non meditata) cancellazione del divieto di pattuizione di quelli che vengono definiti "compensi parametrati", lungi dal determinare gli effetti virtuosi generalmente prefigurati in vantaggio dei consumatori e all'interno dell'ambito professionale di cui si discute, aprono viceversa la via - in taluni casi - a fenomeni di distorsione della concorrenza, assolutamente compatibili con i principi ed i doveri di dignità e decoro che gravano sul professionista, ovvero - in taluni altri - a fenomeni di inaccettabile "mercato", in tutto danno delle categorie meno abbienti e meno avvertite, che maggiormente soffrono del gap derivante dal differenziale informativo che li separa dal prestatore del servizio professionale, a tutto vantaggio delle parti più forti e più audaci, in violazione dei principi generali di eguaglianza e del principio specifico del diritto alla difesa e all'efficace esercizio dei propri diritti. Non va sottovalutato infine che l'introduzione del patto di quota lite mina dalle fondamenta l'indipendenza dell'avvocato, costretto alla condivisione della lite con il cliente. Non può trascurarsi che sia i criteri per la determinazione delle tariffe, approvati con legge, sia l'introduzione nel codice deontologico del cosiddetto "palmario" permettono di modulare la corresponsione delle competenze relative alle prestazioni professionali rese anche in relazione all'esito delle liti. La genericità del testo peraltro, incide sugli assetti normativi configurati in materia dal codice civile (articoli 2233 e 2236 del codice civile).

Naturalmente la contrarietà investe anche la prima parte della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 (fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime): in tale materia la volontà del Governo è palesemente contraddittoria. Se da un lato si intendono abrogare tutte le tariffe obbligatorie fisse e minime, dall'altro si riconosce (articolo 24) che la tabella B) allegata alle tariffe stragiudiziali degli avvocati è addirittura meritevole di estensione "inderogabile" a tutte le categorie dei professionisti che compongono i collegi arbitrali (anche "agli arbitri non avvocati"). La soppressione delle tariffe minime esporrebbe a grave rischio la qualità della prestazione dell'avvocato e, d'altro canto, le tariffe, comprese quelle minime, hanno valenze plurifunzionali (parametri per la determinazione delle liquidazioni giudiziarie e per le prestazioni dei difensori d'ufficio): non va sottaciuto che il processo formativo di determinazione delle tariffe si appartiene al Ministro della Giustizia ed è sottoposto al parere del Consiglio di Stato e al vaglio di congruità del CIPE.

Se (ancora) può risultare irrilevante, per talune categorie, il venir meno di qualsiasi divieto o limitazione (come è espressamente e testualmente previsto alla lettera b) del comma 1) di promozione pubblicitaria dei servizi offerti, delle qualità degli stessi e dei prezzi praticati per i medesimi, ben oltre le già esistenti disposizioni a regolazione della materia, è irrevocabile in dubbio come tale eventualità collida - nuovamente con precipuo riferimento all'esercente la professione forense e nuovamente per quanto riguarda in particolare il "versante giurisdizionale" della stessa - con i doveri che competono al detto professionista, come nitidamente posti alla base delle disposizioni dedicate alla disciplina del fenomeno in quel codice deontologico autonomamente formato dalla relativa organizzazione professionale, in coerenza con l'indicazione di metodo sancita dal Parlamento europeo. Attualmente il codice deontologico forense (articoli 17 e 17-bis) consente un'amplissima forma di pubblicità comunicativa e informativa: le perplessità nascono di fronte all'ambiguità della locuzione utilizzata ("caratteristiche del servizio offerto") che lascia ipotizzare riferimenti alla qualità della prestazione, in ordine alla quale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176 del Codice Civile, già sono definiti i limiti della dirigenza. Il dissenso è pieno nei confronti della parte in cui si fa riferimento alla possibilità di pubblicizzare il prezzo delle prestazioni, assolutamente non prevedibili né omologabili per standard sia con riferimento al processo penale che a quello civile ed amministrativo.

Il parere non può, da ultimo, che essere contrario anche in relazione alla terza area di disciplina contenuta nell'articolo 2 (lettera c) del comma 1), segnatamente con riferimento alla parte in cui - ancora una volta con riferimento indiscriminato a qualsiasi categoria professionale - è rimosso il divieto (già ora in alcuni casi peraltro inesistente) di fornire servizi interprofessionali. Non può infatti essere accettata, e ben più risolutivamente essere ritenuta compatibile con il requisito di libertà e di indipendenza che è nel DNA dei partecipanti di talune categorie professionali, oltre che nel precetto costituzionale che presiede all'opera che i medesimi sono chiamati a svolgere, la previsione per effetto della quale i relativi servizi professionale, nel loro complesso, possano essere resi anche da parte di società di persone, le quali persone possano non essere necessariamente coincidenti con i professionisti cui compete lo svolgimento della specifica prestazione. Peraltro il testo contenuto nel decreto legge è ambiguo perché si riferisce alle "società di persone o associazioni tra professionisti", laddove per le associazioni professionali la multidisciplinarietà è già prevista (è lecito istituire associazioni professionali, come in effetti esistono, tra avvocati e dottori commercialisti sulla base dell'articolo 1 della legge n. 1815 del 1939, mentre le uniche società di persone consentite tra professionisti sono attualmente quelle previste per gli avvocati dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. Il dissenso si estende soprattutto alla eventuale possibilità che con la costituzione di società professionali multidisciplinari venga rimesso in discussione il principio per cui di tali società non possono far parte i soci di capitale (peraltro compatibili per le associazioni professionali aventi ad oggetto prestazioni di carattere tecnico).

Ferma la persistente e generale perplessità che continua a suscitare la previsione dell'articolo 7, con riferimento alla reale utilità attesa, in rapporto con l'inevitabile rinuncia a talune certezze insite nel previgente sistema, si raccomanda, nel tuttavia esprimere parere di nulla osta in relazione alla norma, che venga meglio definite le modalità con cui devono essere espletate da parte dei (nuovi) soggetti preposti le attività, di non revocabile in dubbio delicatezza, di autenticazione degli atti e delle dichiarazioni da parte dei soggetti (dei quali è inevitabile corollario l'identificazione e, in taluni casi, l'accertamento della disponibilità di idonei poteri), con eventuale previsione di specifiche violazioni e relative sanzioni.

In relazione alla previsione contenuta nell'articolo 10, di modifica dell'articolo 118 del decreto legislativo n. 385 del 1993, risulta difficilmente comprensibile l'utilità dell'assetto che risulta in definitiva previsto per il contratto di durata, caratterizzato da irragionevole rigidità, foriera di conseguenza tutt'affatto meno che benefiche in relazione alle ragioni dei consumatori. Si raccomanda, pertanto, che abbia luogo la soppressione, al comma 1 del novellato articolo 118, delle parole "qualora sussista giustificato motivo", riservando il principio alla regolazione della distinta fattispecie della sussistenza di specifiche ragioni che non rendano praticabile il percorso, per così dire "ordinario", della accettazione (ancorché per semplice decorso del termine) delle nuove condizioni proposte, come alternativa allo scioglimento del contratto.

In relazione all'articolo 14 e, segnatamente, alla nuova previsione contenuta nell'ora introdotto articolo 14-bis della legge 287 del 1990, il parere che la Commissione ritiene di esprimere è, in sé, un parere di nulla osta, tuttavia condizionato alla riformulazione della norma, in modo tale che la stessa risulti tale da assicurare la specificazione delle misure cautelari che possono essere disposte, oltre che la precisazione di disposizioni procedurali sufficientemente idonee ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa, un adeguato contraddittorio e la possibilità dell'immediato esercizio della facoltà di impugnazione in sede giurisdizionale. Ma, fermo ciò, non può non sottoporsi alla Commissione di merito l'opportunità di valutare, stante la delicatezza della questione che viene posta, anche con riferimento ad aspetti di compatibilità di sistema, un complessivo accantonamento del tema, per un più compiuto svolgimento dello stesso in autonoma sede legislativa. Tanto più che la formulazione della norma contenuta nel decreto conferisce all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato un potere del tutto estraneo al nostro ordinamento giuridico e pone in discussione le stesse caratteristiche deontologiche del potere cautelare, peraltro tipico della funzione giurisdizionale e mirato alla conservazione delle ragioni delle parti in causa. Non può neppure sottacersi come emerga una visione del principio di legalità: l'articolo 97 della Costituzione infatti impone alla pubblica amministrazione di provvedere sulla base della legge e per i fini da essa previsti, mentre la norma prevede quale presupposto il solo timore di "un danno grave e irreparabile per la concorrenza" affidando così all'Autorità garante un potere di disporre in bianco senza alcun vincolo contenutistico.

La Commissione esprime parere contrario in relazione all'articolo 21, comma 5, con riferimento al secondo periodo dell'ora introdotto comma 1-bis dell'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. La previsione di solidarietà del difensore, rispetto al pagamento del contributo unificato, e - ancor più - la previsione di solidarietà in capo ad ogni altro difensore costituito, non risponde infatti ad alcun criterio di razionalità e genera, anzi, rilevante dubbio di non conformità ai precetti costituzionali, anche in relazione a pregresse pronunce della Corte in analoga materia. La Commissione esprime altresì parere contrario in relazione all'articolo 21 comma 4 che, con l'aumento ingiustificato dei contributi dovuti per i ricorsi davanti ai Tar e al Consiglio di Stato e per le istanze cautelari si viola il principio dell'eguaglianza dei cittadini e si rende, soprattutto per le categorie sociali più bisognose, arduo e difficile accesso al servizio giustizia.

La Commissione esprime ancora parere di nulla osta in relazione all'articolo 35 comma 7 che introduce nuove fattispecie di reati, ora regolate dagli articoli 10-ter e 10-quater del decreto legislativo n. 70 del 2000, a condizione che il testo della medesima sia modificato nel senso di prevedere che costituisca illecito penale non solo la mera mancata corresponsione delle somme da versarsi a titolo di imposta, ma anche la relativa omessa o infedele dichiarazione, sicchè risulti in equivoca la volontà legislativa di sanzionare le condotte di evasione o elusione fiscale e non già quelle derivanti dalla mera incapacità economica, totale o parziale, definitiva o temporanea.

Il parere della Commissione è infine del tutto contrario in relazione all'articolo 35 comma 12".

 

Il presidente SALVI fa presente che si passerà all'esame di alcune proposte di modifica o integrazione del parere del relatore, a conclusione delle quali questo sarà posto ai voti.

La sua eventuale approvazione evidentemente precluderà la successiva votazione del parere proposto dal senatore Caruso.

 

Il senatore CENTARO (FI) propone di modificare la premessa del parere nel senso di chiarire che le modifiche proposte costituiscono condizioni per l'espressione di un parere favorevole.

 

Dopo interventi del senatore CASTELLI (LNP) e del presidente SALVI, il senatore ZICCONE (FI) propone di non modificare la premessa e si riserva, al fine di consentire anche l'eventuale espressione di un voto diverso tra la maggioranza e l'opposizione, di proporre di aggiungere in fine al parere la frase: "La Commissione esprime parere di nulla osta condizionato al recepimento delle predette proposte di modifica".

 

Il senatore CENTARO (FI) non insiste per la votazione della sua proposta, e propone quindi di modificare il punto 1 del testo del relatore nel senso di chiedere la soppressione dell'intera lettera a) del comma 1 dell'articolo 2.

 

Dopo un dibattito cui partecipano il PRESIDENTE e i senatori MANZIONE(Ulivo), CASTELLI (LNP), LUSI (Ulivo) e BUCCICO (AN) - il quale propone al relatore, che concorda, di modificare il punto 1 nel senso di consentire il mantenimento anche delle tariffe fisse disposte con decreto ministeriale - la proposta del senatore Centaro, posta ai voti, non è accolta.

 

Si passa all'esame di due proposte, presentate rispettivamente dal senatore Manzione e dal senatore Lusi, entrambe dirette a mantenere il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

 

Dopo un intervento del RELATORE, che si esprime in senso contrario a tale proposta, si svolge un breve dibattito cui partecipano i senatori BUCCICO (AN), Massimo BRUTTI (Ulivo), MANZIONE (Ulivo), CASTELLI (LNP), GHEDINI (FI), CENTARO (FI) e DI LELLO FINUOLI (RC-SE), la proposta di modifica è accolta.

 

Il senatore CASTELLI (LNP) ritiene che il punto 3 della proposta di parere debba essere modificato nel senso di mantenere il divieto di pubblicità delle tariffe per tutti gli ordini professionali.

 

Il RELATORE è contrario, in quanto la disposizione recata dal decreto in materia è diretta a favorire la concorrenza a vantaggio dell'utente, se la sua proposta di parere chiede, in via di deroga, di escludere la pubblicità delle tariffe per le attività giudiziali degli avvocati, ciò deriva dall'oggettiva difficoltà di prevedere ex ante tutti i costi di una causa.

 

La Commissione approva il mantenimento del testo del relatore.

 

I senatori MANZIONE (Ulivo) e BUCCICO (AN) chiedono la soppressione del punto 4, in quanto il divieto per i notai di partecipare a società di professionisti che svolgono attività interdisciplinari appare anacronistico, specialmente alla luce delle disposizioni vigenti in materia di fallimento.

 

Dopo un dibattito cui partecipano i senatori GHEDINI (FI), DI LELLO FINUOLI (RC-SE), PITTELLI (FI) e ZICCONE (FI), la Commissione concorda per la soppressione del punto 4.

 

Relativamente al punto 5 il senatore LUSI (Ulivo) presenta una proposta integrativa al parere del relatore, nel senso di ridurre, a beneficio soprattutto dei ricorrenti meno abbienti, a 400 euro il contributo unificato per i ricorsi davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, limitandolo a quelli di valore indeterminate o inferiore ai 180.000 euro, mantenendo per gli altri gli scaglioni già in vigore.

 

Il RELATORE osserva come tale modifica, mentre non comporta che una modesta riduzione dell'onere a carico dei contribuenti meno abbienti, riapre quel problema che il Governo aveva inteso risolvere della difficile quantificazione ex ante del valore dei ricorsi davanti al giudice amministrativo, che costituisce oggi la principale causa di ritardo nell'iscrizione al ruolo dei ricorsi stessi.

 

Il senatore BUCCICO (AN) propone di riformulare la modifica proposta del senatore Lusi, nel senso di escludere totalmente il contributo per i ricorsi avanti ad oggetto diritti fondamentali della personale, mantenendo il contributo unificato per i ricorsi di valore indeterminabile, e ripristinando per gli altri i parametri precedentemente previsti.

 

La Commissione approva.

 

Dopo un intervento del RELATORE, che riformula il punto 7 nel senso di proporre l'integrale soppressione del comma 12 dell'articolo 35, il senatore CENTARO (FI) propone di integrare il parere del relatore con la richiesta di soppressione del comma 13 dell'articolo 35, che introduce norme antievasione fiscale di applicazione a suo parere quanto mai incerta e difficile.

 

Il RELATORE è contrario alla proposta, sulla quale annunciano voto favorevole il senatore LUSI (Ulivo) e voto contrario il senatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE).

 

La proposta, posta ai voti è accolta, ed è altresì accolta l'integrazione preannunciata dal senatore Ziccone. Pertanto la Commissione dà mandato al relatore a stendere un parere nei termini emersi nel corso del dibattito.

 


AFFARI ESTERI (3a)

Sottocommissione per i pareri

martedì 18 luglio 2006

1ª Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

 

 

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

 

 

alla 5a Commissione:

 

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all' evasione fiscale: parere di nulla osta con osservazioni.

 

 


DIFESA (4a)

mercoledì 12 luglio 2006

7ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

DE GREGORIO

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all' evasione fiscale

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

 

Il relatore, senatore NIEDDU (Ulivo), rileva preliminarmente che il provvedimento si innesta in un quadro generale già di per sé critico, determinato dalla difficile congiuntura economico-finanziaria registrata ai tempi del varo dell’ultima manovra di bilancio, che ha comportato, relativamente al settore della Difesa, un significativo decremento dei fondi assegnati, che si sono assestati allo 0,96 per cento del PIL, in diminuzione rispetto al biennio precedente.

Nel merito, il provvedimento è di particolare interesse per il settore della Difesa, perché reca all’articolo 22 ulteriori tagli di bilancio, all’articolo 27 una ulteriore riduzione della spesa per studi, incarichi di consulenza, convegni, mostre, rappresentanza e all’articolo 28 una decurtazione delle diarie per missioni all’estero. Relativamente ai tagli di bilancio, la decurtazione operata sulla Difesa, pari a 445,9 milioni di euro, riguarda per 420 milioni di euro il settore del finanziamento e per 25,3 milioni di euro quello dell’investimento, Tali accantonamenti vanno versati entro il 30 novembre, con conseguente decurtazione sia per quanto riguarda la competenza che la cassa. Si prevede inoltre che tale decurtazione trovi applicazione anche nel prossimo triennio, provocando un gravoso effetto di trascinamento per gli anni 2008 e 2009.

La riduzione delle spese per studi, incarichi di consulenza, rappresentanza si attesa al 10 per cento, in quanto l’articolo 27 prevede che le amministrazioni non possano assumere impegni superiori al 40 per cento delle spese sostenute per tali attività nel 2004, a fronte di un limite precedentemente fissato al 50 per cento.

Per ciò che concerne, infine, le diarie di missione all’estero, la norma ne prevede una riduzione del 20 per cento, escludendo dalla disposizione il personale civile e militare impiegato nelle missioni internazionali di pace.

In via generale, il relatore ritiene che, al fine di pervenire ad una rigorosa politica di miglioramento dei conti pubblici, anche il comparto della Difesa deve ovviamente contribuire al risanamento economico del Paese. Appare tuttavia evidente che lo sforzo ad esso richiesto non è allineato a quello in generale richiesto alle altre Amministrazioni. Non solo, infatti, la decurtazione operata costituisce circa il 65 per cento del taglio totale, ma insiste inoltre su un settore vitale per le Forze armate, essendo tali risorse destinate alla formazione e all’addestramento del personale, alle attività di manutenzione e di supporto logistico di armi, mezzi, navi, aerei ed infrastrutture e al mantenimento delle scorte, e quindi da intendersi non come spese di gestione, ma quali strumenti di funzionalità ed efficienza. Auspica perciò un intervento del Governo inteso a eliminare tale disarmonia, al fine di assicurare quel minimo di risorse che, pur in una logica di stretto contenimento della spesa, non incidano eccessivamente sullo strumento militare, proponendo, con tale precisazione, un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Concorda con il Relatore il senatore RAMPONI (AN), rilevando che il contenimento delle spese disposto all’articolo 29 appare in linea con il trend già intrapreso dal precedente Governo. In questo quadro, egli stigmatizza il ricorso sovente effettuato dalle amministrazioni centrali a consulenze e rapporti esterni, che spesso costituiscono a suo avviso unicamente l’occasione per distribuire prebende. Conviene altresì con le considerazioni formulate dal relatore in ordine alle conseguenze negative che dalle disposizioni del provvedimento deriveranno in ordine al mantenimento dei mezzi ed alla formazione del personale. A tale proposito, rileva che da anni, sistematicamente, le decisioni politiche in ordine ai tagli di spese incidono pesantemente sui fondi destinati al Ministero della difesa, quasi esso costituisse l’unico centro di spreco. Conclude affermando che, se l’Italia vuole essere presente all’interno degli organismi internazionali che decidono l’avvio della costruzione dei sistemi d’arma, è essenziale disporre di risorse idonee a garantire lo sviluppo del progresso delle componenti della Difesa.

 

Il presidente DE GREGORIO si sofferma in particolare sulle ultime considerazioni svolte dal Relatore, domandandogli se, atteso che la decurtazione a carico del comparto insiste su un settore vitale per le Forze armate, quale quello relativo alla manutenzione di armi e mezzi e alle attività di formazione e di addestramento di personale, egli abbia rilevato con certezza che in sede di assestamento di bilancio al Dicastero siano destinate risorse di pari importo e destinate alle stesse finalità.

 

Il relatore NIEDDU (Ulivo) nota che, pur se alcune disposizioni dell’assestamento di bilancio sono in questo momento difficilmente quantificabili, dovrebbe essere per tal via operata una sostanziale, anche se non completa, compensazione dei tagli conseguenti alle disposizioni del decreto-legge oggi in esame.

 

Dopo che il senatore MANZELLA (Ulivo) ha suggerito di condizionare il parere all’effettivo recupero delle decurtazioni ai danni del Ministero della difesa all’interno della manovra di assestamento, il senatore RAMPONI (AN) ribadisce che le riduzioni delle risorse destinate al comparto sono diventate oramai abituali. Ciò rende insoddisfacente la mera stigmatizzazione di tale consuetudine, da parte della Commissione.

 

A giudizio del senatore MANZELLA (Ulivo), occorrerebbe iniziare a valutare il complessivo comparto della Difesa con lo stesso meccanismo di approccio europeo che caratterizza il settore monetario: come il rispetto dei parametri di Maastricht garantisce l’adeguamento ad uno standard europeo, allo stesso modo sarebbe necessario fissare parametri relativi ai fondi a disposizione del Dicastero, il cui rispetto soltanto garantirebbe a ciascun paese di permanere all’interno del meccanismo europeo di cooperazione in materia di difesa. Il provvedimento oggi all’esame costituisce l’occasione per dare consistenza a questa linea. Per queste ragioni, egli suggerisce l’espressione di un parere favorevole, condizionato alla effettiva restituzione delle risorse decurtate, più che ad un semplice rimbocco di spesa, appena le condizioni di bilancio lo consentiranno, richiamandosi appunto alla necessità che l’Italia resti all’interno del sistema di Difesa europeo.

 

Apprezza questo approccio il presidente DE GREGORIO, il quale osserva che i tagli di bilancio proposti dal provvedimento collocano le risorse destinate al comparto della difesa all’estremo limite minimo e rileva che l’espressione di una condizione forte e così motivata è vieppiù necessaria alla luce dell’effetto di trascinamento che tale decurtazione avrebbe per il prossimo triennio.

 

A giudizio della senatrice PISA (Ulivo), l’esame delle norme contenute nel decreto-legge n. 223 rendono necessario rimodulare i fini ai mezzi a disposizione. La situazione economica odierna evidentemente non rende possibile sostenere il peso di diecimila uomini impegnati in missioni internazionali, atteso che ciò significa averne a disposizione quarantamila per il turn over. A ciò va, a suo giudizio, aggiunto che le priorità sono sempre rappresentate dai soggetti coinvolti, siano essi componenti delle Forze armate, ovvero lavoratori del comparto, dei quali vanno comunque innanzitutto difese le complessive condizioni di vita.

 

Il senatore GUZZANTI (FI) concorda con le osservazioni critiche del senatore Ramponi e giudica inaccettabili i tagli operati su risorse destinate alla manutenzione delle risorse logistiche e dei mezzi ed alla formazione del personale. Rileva peraltro che, come già osservato dal senatore Manzella, il Governo dovrebbe esplicitare quali siano le sue priorità e se l’Italia debba o meno restare in Europa con riferimento al settore della Difesa.

 

Il senatore Giulio MARINI (FI), pur dicendosi favorevole ai tagli destinati ad incidere positivamente sull’eliminazione di sprechi, formula netta contrarietà ad ogni decurtazione destinata ad incidere sulla manutenzione dei mezzi e delle infrastrutture, che costituiscono strumenti di funzionalità. La diminuzione dei fondi ad essi destinati va conseguentemente a ledere l’efficienza e la salute degli uomini.

 

Il presidente DE GREGORIO ritiene che l’apposizione al parere favorevole di una forte condizione motivata dagli elementi di analisi emersi nel corso del dibattito darebbe il segno dell’attenzione della Commissione nei confronti dei forti rischi implicati dalle riduzioni evidenziate.

 

Il relatore NIEDDU (Ulivo), premesso che i tagli di spesa qui operati vengono dal Governo effettuati per riequilibrare le risorse rese disponibili all’interno della manovra di assestamento, si riserva di sottoporre alla Commissione uno schema di parere che raccolga gli elementi critici avanzati nel corso del dibattito.

 

In considerazione dell’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, il presidente DE GREGORIO dichiara chiusa la seduta e rinvia il seguito dell’esame.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


DIFESA (4a)

mercoledì 12 luglio 2006

8ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

DE GREGORIO

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all' evasione fiscale

(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

 

Il sottosegretario CASULA replica agli intervenuti rilevando che i tagli disposti dal provvedimento vanno ad incidere sull’ordinaria attività delle Forze armate, ma saranno reintegrati attraverso l’assestamento di bilancio. Ciò indipendentemente dalla possibilità di operare risparmi all’interno del bilancio del Dicastero, azione per la quale a suo avviso ricorrono le condizioni operative.

 

Il senatore NIEDDU (Ulivo) dà lettura di uno schema di parere, favorevole condizionato (allegato al resoconto della seduta odierna), da lui predisposto.

 

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il presidente DE GREGORIO mette quindi ai voti lo schema di parere, che risulta respinto, avendo conseguito cinque voti favorevoli, quattro contrari e un’astensione.

 

In considerazione di tale esito, il PRESIDENTE si impegna a predisporre una nuova bozza di parere, che sarà sottoposta alla Commissione nella prossima seduta.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 

Allegato

 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 741

 

La Commissione difesa,

esaminate le parti di competenza del provvedimento in titolo, stigmatizza le ulteriori decurtazioni operate ai fondi a disposizione del comparto, osservando che esse sono destinate ad insistere su un settore vitale per le Forze armate, vale a dire su risorse destinate alla formazione e all’addestramento del personale ed alle attività di manutenzione e di supporto logistico di armi e mezzi, e quindi da intendersi non come spese di gestione, ma quali strumenti di funzionalità ed efficienza.

Esprime pertanto, per quanto di competenza, un parere favorevole, a condizione che i tagli di spesa e le decurtazioni operate dagli articoli 22, 27 e 28 del decreto legge in conversione vengano completamente recuperati per effetto delle disposizioni contenute in successivi provvedimenti, ed innanzitutto nella manovra di assestamento di bilancio, segnalando che solo a queste condizioni l’Italia potrà rispettare i vincoli e gli impegni assunti nell’ambito del sistema di alleanza di cui fa parte.


DIFESA (4a)

giovedì 13 luglio 2006

9ª Seduta

Presidenza del Presidente

DE GREGORIO

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

 

Riprende l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

 

Il presidente-relatore DE GREGORIO (Misto-IdV) ricorda che nel corso del dibattito sono emerse forti critiche e perplessità nei confronti delle decurtazioni operate da talune norme del provvedimento in conversione sul bilancio del comparto della Difesa. All’esito del dibattito, il senatore Nieddu aveva predisposto una bozza di parere, che non era però risultata approvata dalla Commissione. Passa quindi ad illustrare una nuova formulazione di parere da lui predisposta per raccogliere le indicazioni e le osservazioni formulate dai commissari (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

 

La senatrice BRISCA MENAPACE (RC-SE) si dice dispiaciuta del fatto che la Commissione non abbia ieri approvato la bozza di parere predisposta dal senatore Nieddu, tanto più in quanto la nuova stesura le pare accentuare i profili critici nei confronti dei tagli operati e mancare di un opportuno richiamo ai vincoli e agli impegni derivanti dal meccanismo europeo di cooperazione in materia di difesa. Ritiene inoltre pleonastica la formulazione del secondo periodo.

 

Intervengono brevemente i senatori BERSELLI (AN), RAMPONI (AN) e GUZZANTI (FI) per affermare che la formulazione del secondo periodo, lungi dall’essere pleonastica, risulta anzi rafforzativa della condizione espressa nel parere.

 

Il PRESIDENTE chiarisce che nella stesura del nuovo schema di parere ha inteso dar corso alla esigenza, emersa nel corso del dibattito e da tutti condivisa, che la Commissione esprima la necessità di una forte tutela del comparto della Difesa.

 

La senatrice BRISCA MENAPACE (RC-SE), premesso che comunque voterà a favore anche della nuova bozza di parere, chiarisce che nel proprio intervento intendeva unicamente sollecitare il recupero all’interno del nuovo testo di un pregevole argomento avanzato dal senatore Manzella nel corso del dibattito.

 

Il senatore Fernando ROSSI (IU-Verdi-Com) reputa inopportuno che il parere della Commissione accentui gli elementi di dissenso nei confronti del provvedimento, ferma restando l’espressione di perplessità e dubbi.

 

Il senatore BIONDI (FI) rileva l’incongruità giuridica di apporre ad un parere favorevole una condizione meramente potestativa quale quella derivante dalla approvazione di provvedimenti successivi che non sono neppure ancora in discussione presso il Senato. Reputa, inoltre, logicamente preferibile anteporre l’esplicitazione della condizione rispetto all’espressione di critiche e dubbi sul contenuto del provvedimento.

 

Il senatore RAMPONI (AN) anticipa che voterà a favore della nuova bozza predisposta dal Presidente, che a suo giudizio raccoglie le indicazioni emerse nel corso del dibattito, richiamando inoltre l’attenzione sulle ragioni per le quali i tagli di spesa e le decurtazioni operate incidono in modo particolarmente negativo sul comparto.

 

Si associa il senatore BERSELLI (AN), invitando altresì ad accogliere le osservazioni del senatore Biondi, che ritiene puntuali e condivisibili.

 

Il senatore GUZZANTI (FI) esprime vivo apprezzamento per lo sforzo operato dal Presidente nella formulazione di un nuovo schema di parere da sottoporre alla Commissione. Nel preannunciare il suo voto favorevole, osserva che, nel secondo periodo, la ripetizione della condizione apposta sostanzia un rafforzamento reiterato che ha un forte valore politico, e non grammaticale.

 

Il senatore GIANNINI (RC-SE) interviene per chiarire e motivare il proprio voto di astensione formulato nella seduta pomeridiana di ieri. A tale riguardo, nell’esprimere solidarietà e vicinanza al mondo dei lavoratori e delle famiglie in difficoltà, osserva che, se le condizioni di bilancio in Italia in questo momento sono tali da richiedere a tutti sacrifici, non si comprendono i motivi per i quali il comparto della Difesa dovrebbe risultarne esente. Queste le ragioni di coerenza politica ed etica che aveva inteso marcare con la sua astensione. Dopo aver stigmatizzato l’incoerenza, al contrario, dei parlamentari di opposizione che, dopo aver ottenuto che la bozza di parere contenesse forti critiche alla manovra, hanno tuttavia votato contro, anticipa, per responsabilità politica, il proprio consenso allo schema di parere predisposto dal Presidente.

 

Il PRESIDENTE, pur comprendendo le perplessità e i dubbi di carattere personale ed etico del senatore Giannini, rileva che le decurtazioni e i tagli operati dagli articoli 22, 27 e 28 del decreto-legge in conversione finirebbero comunque col danneggiare anche i lavoratori del comparto della Difesa.

 

Il senatore NIEDDU (Ulivo), premesso che l’apposizione di una condizione al parere favorevole ha una valenza politica e consegue al fatto inoppugnabile che il Ministero della Difesa è quello che negli ultimi anni ha subito le maggiori decurtazioni dei fondi a disposizione, fa osservare al senatore Giannini che l’articolo 22 del decreto-legge in esame, che riduce le spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali, esclude tuttavia esplicitamente da tale riduzione, tra gli altri, le aziende sanitarie ed ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l’Istituto superiore di sanità, l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro. Nota peraltro che oggi in Commissione non sono in discussione orientamenti etici e politici di carattere generale, sui quali esiste un consenso diffuso, ma disposizioni legislative, e sottolinea la necessità di essere sempre attenti e documentati sulle norme sulle quali, in quanto legislatore, ciascun parlamentare è chiamato ad esprimersi.

 

Per il senatore DIVINA (LNP) il dibattito ha ad oggetto argomenti sostanzialmente inesistenti: i tagli operati dal decreto-legge sono evidentemente effimeri, visto che l’assestamento di bilancio ne opererà il ripristino. Questa circostanza motiverebbe semmai un parere negativo. Preannuncia pertanto che voterà contro la bozza di parere predisposta dal Presidente.

 

Il senatore BIONDI (FI) ribadisce invece il proprio voto favorevole, insistendo tuttavia per un’inversione tra il primo e il secondo periodo.

 

Il senatore Fernando ROSSI (IU-Verdi-Com), premesso che la formulazione del parere contiene forti critiche nei confronti del provvedimento predisposto dal Governo, si dice consapevole che questo aspetto sostanzia una piccola vittoria politica per i componenti della Commissione appartenenti all’opposizione. Nell’apprezzare lo sforzo compiuto dal Presidente, preannuncia comunque che, per senso di responsabilità, voterà lo schema di parere da lui predisposto.

 

Il PRESIDENTE dichiara di accogliere l’invito del senatore Biondi e di riformulare conseguentemente il suo schema di parere.

Previa verifica della presenza del prescritto numero dei senatori, mette quindi ai voti lo schema di parere, come da ultimo modificato (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), che risulta accolto, col voto contrario del senatore Divina.

 

 


Allegato

 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL PRESIDENTE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 741

 

La Commissione difesa,

 

esaminate le parti di competenza del provvedimento in titolo, avanza forti critiche e perplessità rispetto alle ulteriori decurtazioni operate per effetto di tali norme ai fondi a disposizione del comparto, osservando che esse sono destinate ad insistere su un settore vitale per le Forze armate, vale a dire su risorse destinate alla formazione e all’addestramento del personale ed alle attività di manutenzione e di supporto logistico di armi e mezzi, e quindi da intendersi non come spese di gestione, ma quali strumenti di funzionalità ed efficienza.

Esprime pertanto, per quanto di competenza, un parere favorevole, alla esclusiva condizione che i tagli di spesa e le decurtazioni operate dagli articoli 22, 27 e 28 del decreto legge in conversione vengano completamente recuperati per effetto delle disposizioni contenute in successivi provvedimenti, ed innanzitutto nella manovra di assestamento di bilancio, segnalando che solo a queste condizioni il parere potrà dirsi favorevole.

 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
 SUL DISEGNO DI LEGGE N. 741

 

La Commissione difesa,

 

esaminate le parti di competenza del provvedimento in titolo, esprime per quanto di competenza, un parere favorevole, alla esclusiva condizione che i tagli di spesa e le decurtazioni operate dagli articoli 22, 27 e 28 del decreto legge in conversione vengano completamente recuperati per effetto delle disposizioni contenute in successivi provvedimenti, ed innanzitutto nella manovra di assestamento di bilancio, segnalando che solo a queste condizioni il parere potrà dirsi favorevole.

La Commissione avanza infatti forti critiche e perplessità rispetto alle ulteriori decurtazioni operate per effetto di tali norme ai fondi a disposizione del comparto, osservando che esse sono destinate ad insistere su un settore vitale per le Forze armate, vale a dire su risorse destinate alla formazione e all’addestramento del personale ed alle attività di manutenzione e di supporto logistico di armi e mezzi, e quindi da intendersi non come spese di gestione, ma quali strumenti di funzionalità ed efficienza.

 


FINANZE E TESORO (6a)

mercoledì 5 luglio 2006

5ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BENVENUTO

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

 

Il presidente BENVENUTO avverte che è stato assegnato in sede consultiva, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 223 del 2006 (Atto Senato n. 741), recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. Al riguardo, sottolinea che pur recando profili di stretta pertinenza della Commissione Finanze, così come del resto anche di competenza di altre Commissioni, il Presidente del Senato ha deferito il provvedimento alla 5a Commissione, anche alla luce di significativi precedenti della scorsa legislatura.

In considerazione del rilievo del decreto-legge, il Presidente comunica di aver preso contatti con le Presidenze delle Commissioni 5a e 10a al fine di meglio organizzare, in tempi necessariamente molto ravvicinati, eventualmente anche nella sede informale dell'Ufficio di Presidenza delle medesime Commissioni, lo svolgimento di audizioni dei principali operatori del settore coinvolti, naturalmente con la partecipazione di tutti i senatori commissari.

Inoltre, manifesta l'intenzione di sollecitare l'intervento del vice ministro Visco all'avvio dell'esame del provvedimento per illustrare le disposizioni in materia fiscale.

 

Il senatore EUFEMI (UDC) manifesta stupore per il mancato deferimento del provvedimento in sede referente alla Commissione Finanze, tanto più in considerazione del numero e della rilevanza delle disposizioni in materia fiscale recate dallo stesso. Invita il Presidente a tener conto di tali rimostranze.

 

Il PRESIDENTE, dopo aver dato conto della lettera inviatagli dal Presidente del Senato volta a motivare l'assegnazione in sede referente alla 5a Commissione e a illustrare gli strumenti procedurali consentiti alle Commissioni consultate al fine di porre nella massimo rilievo le osservazioni contenute nei pareri, - pur convenendo sull'opportunità che le iniziative legislative afferenti le tematiche fiscali siano assegnate nel merito alla Commissione Finanze - giudica senz'altro condivisibile la determinazione presidenziale, anche in considerazione della necessità di assicurare uno spedito esame del provvedimento.

 

Il senatore EUFEMI (UDC) ribadisce l'esigenza di tutelare pienamente le prerogative della Commissione.

 

Il presidente BENVENUTO, nella consapevolezza della legittimità dell'orientamento del senatore Eufemi - che ripropone una tematica emersa anche nella scorsa legislatura - assicura la propria disponibilità a sottoporre in futuro tale questione alla Presidenza del Senato.


FINANZE E TESORO (6a)

mercoledì 12 luglio 2006

7ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BENVENUTO

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all' evasione fiscale

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

 

Il presidente BENVENUTO (Ulivo), relatore del provvedimento in titolo, comunica di aver predisposto una dettagliata relazione illustrativa delle disposizioni recate dal provvedimento sui temi di competenza della Commissione della quale preannuncia la distribuzione a tutti i Commissari.

Rileva poi l'utilità e l'ampiezza dell'istruttoria compiuta attraverso le audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, congiuntamente all'analogo organismo della Commissione Bilancio. Avverte peraltro i Commissari di aver sottoposto alla valutazione del Presidente del Senato le osservazioni emerse in precedenza circa la esigenza di tutelare le prerogative della Commissione per l'esame dei disegni di legge recanti disposizioni di carattere tributario.

Per quanto riguarda il decreto-legge sottolinea la rilevanza del metodo di concertazione tra le forze politiche, le parti sociali e gli operatori interessati al fine di individuare le soluzioni più adatte per contemperare le diverse esigenze.

In merito alla disciplina tributaria in generale, sottopone all'attenzione del Vice Ministro l'esigenza di ottemperare con scrupolo e coerenza ai principi recati dallo Statuto del contribuente, poiché tale osservanza può derivare un miglioramento dei rapporti tra Amministrazione finanziaria e i contribuenti.

Il Presidente-relatore si sofferma quindi su alcune questioni di carattere fiscale che meritano certamente un ulteriore approfondimento da parte del Governo e del Parlamento.

Dai dati disponibili presso l'Agenzia delle entrate è possibile avere conferma della vastità del fenomeno dell'evasione fiscale e della diversa incidenza rispetto ai redditi prodotti dai soggetti economici, essendo a tutti noto che sul lavoro dipendente l'imponibile evaso non raggiunge il 9 per cento, mentre per quanto riguarda il lavoro autonomo e i servizi alle imprese le percentuali di evasione sono molto più ampie. Inoltre, occorre tener presente, per quanto riguarda il settore dell'IVA, che rispetto a 4,7 milioni di imprese con un giro di affari inferiore a 5 milioni di euro annui, solo 51 mila partite IVA corrispondono a imprese con un fatturato superiore. Rispetto a tale panorama, il Governo ha opportunamente proposto una serie di misure antievasione, concrete e specifiche, che non possono non essere condivise. Si tratta di interventi che rendono più trasparente il rapporto tra fisco e contribuenti e di superare la frammentazione e l'inadeguatezza dei controlli dell'Amministrazione finanziaria. In taluni casi, gli adempimenti previsti sono stati valutati con preoccupazione da parte degli operatori interessati, ma occorre tenere presente che si tratta di procedure che si giovano dell'utilizzo massiccio di strumenti informatici.

In tal senso, la preoccupazione circa la proliferazione di banche dati a disposizione della pubblica amministrazione ovvero di nuovi adempimenti burocratici per fornire informazioni all'Amministrazione finanziaria, trova il suo contemperamento nella sua esigenza di estendere e rafforzare l'azione di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale.

Il Presidente-relatore si sofferma su alcune questioni meritevoli di approfondimenti. In prima istanza, l'abbreviazione dei termini per la presentazione delle dichiarazione dei redditi - pur funzionale alla riduzione dei tempi tra la produzione del reddito, la dichiarazione e il controllo - appare troppo drastica: andrebbe graduata, tenendo conto anche delle esigenze degli operatori del settore.

Per quanto concerne in generale le modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, ricorda come in Italia, rispetto agli altri Paesi europei, lo scostamento fra l'IVA lorda e IVA netta incassata dallo Stato è tale da dover seriamente preoccupare il legislatore. Dagli studi compiuti emerge con chiarezza che la pratica della costituzione di società ad hoc finalizzate all'esclusivo scopo di creare una catena di operazioni di acquisizione e cessione di immobili tale da far scattare comunque il diritto al rimborso dell'IVA non assolta a monte, senza una corrispondenza con operazioni realmente effettuate, assume dimensioni di grande rilevanza. Ne discende l'opportunità di adottare misure severe da parte del Governo in modo da spezzare i circuiti fraudolenti. Tuttavia, - prosegue il Presidente-relatore - l'introduzione di un regime generalizzato di esenzione dall'IVA delle locazioni e cessioni di immobili e il correlativo obbligo per i soggetti interessati di rettificare la detraibilità dell'IVA per le cessioni effettuate in passato pone in oggettiva difficoltà tutti gli operatori del settore: chiede pertanto al vice ministro Visco di chiarire gli orientamenti del Governo in tal senso, in vista di un'eventuale modifica delle disposizioni in commento.

Ulteriori questioni che meritano l'approfondimento della Commissione riguardano il trattamento fiscale dei redditi dei lavoratori italiani all'estero, nonché le modifiche della disciplina speciale prevista per i redditi prodotti a Campione d'Italia. Richiama poi l'attenzione del rappresentante del Governo sulla opportunità di rivedere le modifiche all'Imposta sul valore aggiunto su alcuni prodotti dolciari, paventando il rischio che le imprese nazionali operanti nel settore possano essere penalizzate rispetto ai competitori stranieri, nonché le modifiche all'aliquota dell'IVA per quanto riguarda il settore filatelico. Conclude il proprio intervento giudicando positivamente le modifiche alla disciplina sull'imposta sulle società nonché quelle sul trattamento fiscale delle stock options.

In relazione ai lavori della seduta odierna, il Presidente propone quindi alla Commissione di avviare la discussione generale dopo l'intervento del vice ministro Visco.

Non facendosi osservazioni il Presidente dà la parola al rappresentante del Governo.

 

Il vice ministro VISCO, dopo aver sottolineato di ritenere importante il confronto parlamentare ed il rapporto con le forze politiche sulle tematiche tributarie, fa presente che il decreto-legge in esame persegue l’obiettivo prioritario di contenere il disavanzo di bilancio.

Soffermandosi indi sulle disposizioni che investono più direttamente i profili tributari, richiama l’attenzione sulle norme di contrasto all’evasione, di cui prudentemente non è stato quantificato il gettito.

In particolare, giudica importante la disposizione che pone a carico dell’appaltatore l'obbligo di corresponsione delle ritenute e dei contributi dovuti dal subappaltatore, che in altre realtà dove è stata introdotta (ad esempio in Austria) ha assicurato un considerevole aumento del gettito IVA. Completano la manovra sul fronte edilizio il passaggio all'imposta di registro sulle transazioni immobiliari e l'obbligo di dichiarare nel rogito il valore reale dell'immobile: in tal modo il Governo intende circoscrivere i fenomeni evasivi che interessano tale comparto. L’obbligo imposto alle parti di dar conto dell’eventuale importo corrisposto agli agenti immobiliari va nella medesima direzione.

Quanto alla norma diretta a prevedere che i compensi nei confronti dei professionisti debbano avvenire attraverso strumenti bancari in modo da assicurare la tracciabilità delle transazioni, fa presente che si tratta di una misura che tiene conto delle esperienze di altri Paesi, quali quelle degli Stati Uniti e della Germania. Si tratta di un esempio di una strategia di fondo volta a ridurre l'area dei pagamenti in contanti.

Relativamente all’obbligo di trasmettere in via telematica gli elenchi di clienti e fornitori, esso - senza determinare significativi oneri ai contribuenti - è in linea con l’obiettivo di introdurre in futuro il sistema della fatturazione elettronica.

Giudica poi altrettanto opportuna la scelta di sostituire l’obbligo di certificazione dei corrispettivi attraverso emissione di scontrini e ricevute fiscali con la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dell’ammontare dei ricavi giornalieri.

Il Vice Ministro si sofferma indi sugli obblighi informativi imposti al settore assicurativo con riferimento all’ammontare degli importi liquidati dalle compagnie ai danneggiati, nonché sulle disposizioni volte a contrastare il fenomeno delle società esterovestite.

Quanto alla previsione che gli operatori finanziari siano tenuti a comunicare all’anagrafe tributaria l’elenco dei soggetti con i quali intrattengono rapporti, si tratta di una misura senz’altro in linea con quanto già previsto nella legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004).

Dopo aver richiamato l’importanza delle disposizioni volte a scoraggiare il ricorso a società non operative, l’oratore argomenta la scelta di esentare dall’applicazione dell’IVA i trasferimenti e le locazioni di fabbricati, che sono assoggettati all'imposta di registro. In proposito, osserva che si tratta di una misura, del resto in linea con la legislazione europea nel settore, che consente di contrastare efficacemente i fenomeni cosiddetti di "carosello fiscale". In considerazione delle criticità rilevate dagli operatori del settore, con particolare riferimento all'onere derivante dagli effetti retroattivi della norma in esame (peraltro imposti dalla normativa comunitaria rispetto alla rettifica della detraibilità dovuta al cambio di regime impositivo), informa che il Governo ha avviato una fase di consultazione, volta ad individuare eventuali interventi correttivi. In proposito, riconosce infatti l’opportunità di rispettare il legittimo affidamento dei contribuenti, tanto più se l’onere imposto si rivelasse effettivamente assai superiore rispetto a quello preventivato in sede di relazione tecnica. Si riserva comunque di esplicitare gli orientamenti del Governo in sede di predisposizione degli emendamenti.

Soffermandosi indi sulle altre principali disposizioni di carattere antielusivo e volte al recupero della base imponibile, rimarca la rilevanza della norma che esclude la possibilità di dedurre quote di ammortamento anticipato per gli autoveicoli aziendali utilizzati nell’esercizio dell’attività di impresa e dell’estensione degli studi di settore anche ai contribuenti in contabilità ordinaria e ai professionisti.

Richiama altresì le novità con riferimento - da un lato - alla riduzione del periodo entro cui può essere dedotto il costo di acquisto dei diritti di utilizzazione dei brevetti industriali e - dall’altro - all’estensione alle spese di ricerca e sviluppo della possibilità di operare deduzioni extracontabili per l’intero costo sostenuto nell’esercizio.

Relativamente alle novità introdotte in materia di giochi, il Vice Ministro sottolinea che esse sono volte a rafforzare le forme di controllo ed in linea con la prospettiva di circoscrivere l’esercizio di tali attività in luoghi privati (e in quanto tali più agevolmente controllabili).

Con riferimento al potenziamento delle attività di accertamento dell’Agenzia delle Dogane per contrastare la contraffazione, dopo aver dato atto a tale settore dei successi conseguiti, ritiene che le misure recate nel decreto-legge in esame potranno consentire rilevanti incrementi di gettito.

In conclusione, ribadisce l’impegno del Governo a promuovere l’adozione di atti legislativi e amministrativi volti a contrastare fenomeni di evasione fiscale. A tale proposito - anche in vista del potenziamento degli studi di settore - giudica senz’altro prioritario tener conto delle metodologie statistiche a disposizione, preannunciando un’attività di collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e l’Istituto nazionale di statistica.

 

Interviene in discussione generale il senatore POLLEDRI (LNP), a giudizio del quale lo scostamento tra la stima di gettito prevista dal Governo in relazione alla modifica del regime impositivo sulle locazione e cessioni immobiliari e quelle, ben più rilevanti, degli operatori di settore, da un lato, giustificano i dubbi sulla reale portata della manovra e, dall'altro, fanno apparire fondati i timori di un rilevante appesantimento del prelievo fiscale su tale comparto.

Per quanto riguarda invece le misure relative alle cessioni di partecipazioni di società cosiddette esterovestite, pur apprezzando gli obiettivi del Governo di trasparenza e di recupero dell'imponibile, richiama l'attenzione sul fatto che in passato, soprattutto nella XIII legislatura, il Governo aveva assentito su operazioni societarie attraverso l'utilizzo di finanziarie lussemburghesi, come nei casi relativi alle società Telecom e Pagine Gialle. Chiede se anche per tali operazioni sia prevista una qualche forma di retroattività delle norme introdotte dal decreto-legge.

 

Il senatore EUFEMI (UDC) lamenta la sostanziale reticenza del Vice Ministro circa l'orientamento del Governo sulle modifiche da apportare alle disposizioni concernenti il regime fiscale sulle locazioni e cessioni di immobili. Una reticenza che appare particolarmente grave tenuto conto che l'incertezza sulla effettiva portata della manovra nel settore immobiliare nel suo complesso ha avuto già pesanti riflessi sui corsi azionari delle società quotate e dei fondi immobiliari che operano in tale comparto.

In termini generali, il richiamo del Vice Ministro alla legislazione francese costituisce l'occasione per ribadire l'urgenza dell'introduzione anche nell'ordinamento tributario italiano del meccanismo del quoziente familiare, rilevatosi di grande efficacia in Francia soprattutto per quanto riguarda il sostegno alle famiglie e alla natalità.

In relazione ad altri aspetti del decreto-legge, dopo aver espresso apprezzamento per le modifiche relative al trattamento fiscale delle stock options - del resto in linea con quanto previsto nella scorsa legislatura - esprime forte perplessità per la modifica dell'aliquota IVA applicabile alla vendita di alcuni prodotti dolciari. La modifica interessa un solo settore merceologico e come tale non può essere assolutamente condivisa.

Pur condividendo l'obiettivo di ridurre l'evasione fiscale nel settore dell'intermediazione immobiliare, sottolinea come l'unico strumento in grado di far emergere compiutamente e in tempi rapidi l'imponibile sottratto al fisco sia la previsione della detraibilità delle spese di intermediazione: si tratta, in altre parole, di innescare quel conflitto di interessi tra gli operatori economici in grado di rendere conveniente, anche dal punto di vista tributario, la dichiarazione integrale del valore economico delle transazioni. Invita quindi il Vice Ministro a considerare la possibilità di incrementare significativamente la percentuale degli oneri fiscalmente detraibili.

Dopo aver rilevato che le modifiche in materia di apparecchi da intrattenimento rischiano di vanificare la riforma varata lo scorso anno, richiama anche l'attenzione sul fatto che l'eliminazione dell'obbligo di utilizzare i registratori di cassa si rilevi controproducente per la miriade di aziende che operano nella costruzione e manutenzione di tali apparecchi.

 

A giudizio del senatore BONADONNA (RC-SE) l'illustrazione presentata dal Vice Ministro consente di dare maggior valore alle misure di carattere fiscale contenute nel provvedimento, che appaiono certamente più incisive e più rilevanti rispetto ad altre disposizioni che hanno avuto maggiore attenzione da parte dell'opinione pubblica. In generale, peraltro, auspica che le modifiche che il Governo intende predisporre siano adottate con una più attenta concertazione rispetto alle esigenze degli operatori.

Apprezza particolarmente l'obiettivo di intervenire con decisione per ridurre l'evasione fiscale nel settore della locazione e cessione degli immobili e tuttavia richiama l'attenzione dei rappresentanti del Governo sulla necessità di differenziare l'intervento rispetto al settore della costruzione di abitazioni di edilizia residenziale pubblica. In particolare, richiamando gli strumenti di locazione con patto di futura vendita ovvero la programmazione di realizzazione di alloggi a canone convenzionato, sottolinea l'esigenza di tener conto delle particolarità di tale comparto produttivo. Pur apprezzando poi le misure di corresponsabilizzazione dell'appaltatore rispetto al subappaltante per quanto riguarda il rispetto degli obblighi contributivi e fiscali, esprime il timore di una difficile applicazione della nuova disciplina.

 

Il senatore CANTONI (FI) rimarca negativamente la reticenza del vice ministro circa gli orientamenti del Governo in relazione alle prospettate modifiche del decreto-legge per quanto riguarda il regime impositivo della cessione e della locazione degli immobili. Se il Governo non è in grado di indicare con certezza e celerità le modifiche in commento, si perpetua una condizione di incertezza che ha già provocato un forte calo delle quotazioni delle società immobiliari quotate o dei fondi, con riflessi negativi a danno dei risparmiatori. Si ripropone quindi anche nel settore immobiliare una condizione di incertezza, che già perdura da circa un anno con riferimento alla legittimità dell'IRAP rispetto alla normativa comunitaria.

Pur condividendo in linea teorica gli obiettivi di liberalizzazione e quelli di lotta all'evasione fiscale, l'oratore richiama l'attenzione sulla sostanziale illegittimità della retroattività di molte disposizioni fiscali recate dal provvedimento: la prescrizione dell'articolo 3 dello Statuto del contribuente è chiara e non superabile, e le deroghe espresse a tale principio non possono certamente consentire uno stravolgimento così radicale dei rapporti fra il fisco e il contribuente.

Per quanto riguarda invece l'obbligo di utilizzare forme di pagamento diverse dal contante, appare di tutta evidenza come esso, contrariamente a quanto affermato, non produrrà certo miglioramenti in termini di trasparenza fiscale, ma si risolverà in un aggravio per i contribuenti e in un sostanziale beneficio per le banche.

 

Il senatore COSTA (FI) richiama in premessa il ruolo trainante per l'economia nazionale, e in particolare per l'economia del Mezzogiorno, del settore edile, ed esprime la convinzione che le modifiche introdotte dal decreto-legge in tale settore avranno effetti certamente depressivi. Svolge poi analoghe considerazioni per quanto riguarda la responsabilità dell'appaltatore rispetto all'assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali dei subappaltatori. Critica inoltre gli obblighi previsti per il pagamento dei compensi per le prestazioni professionali, osservando come la rigidità delle prescrizioni non potrà che risolversi in un aggravio dei costi e in una sostanziale inefficacia in termini di trasparenza fiscale. Anche per quanto riguarda i nuovi adempimenti informativi all'Amministrazione finanziaria, le disposizioni del decreto si risolvono in un sostanziale aggravio dei costi a carico dei contribuenti.

Esprime poi una valutazione critica delle disposizioni concernenti gli obblighi di informazione sulla partecipazione degli agenti immobiliare alla compravendita dei beni immobili, condividendo le osservazioni del senatore Eufemi in merito all'opportunità di consentire la detraibilità delle spese per l'intermediazione.

 

A giudizio del senatore Antonio BOCCIA (Ulivo) l'obiettivo di recuperare l'imponibile evaso per reperire risorse aggiuntive sì da ridurre il prelievo complessivo è pienamente condivisibile, ma rileva la necessità di una decisa inversione di tendenza, rispetto a quanto compiuto dalla passata maggioranza, per ottenere la piena collaborazione di tutti i contribuenti, abituati ormai alla stagione dei condoni e delle sanatorie. Richiama quindi l'attenzione del rappresentante del Governo sulla necessità di prevedere sanzioni penali efficaci per contrastare l'evasione fiscale e di introdurre ulteriori meccanismi volti a rendere più efficiente la riscossione delle imposte iscritte a ruolo.

 

Interviene quindi il senatore CURTO (AN), il quale sottolinea l'incremento del gettito delle entrate nei primi cinque mesi del 2006, che smentisce ampiamente le osservazioni svolte dal senatore Boccia. Viceversa, la manovra all'esame del Parlamento dimostra come l'obiettivo principale del centro sinistra è quello di incrementare il prelievo fiscale.

Attesa la dichiarazione iniziale del Vice Ministro circa l'esigenza di salvaguardare integralmente le stime di gettito correlate al decreto-legge, chiede al rappresentante del Governo di chiarire l'orientamento dell'Esecutivo su eventuali modifiche: si tratta di una questione pregiudiziale per l'opposizione al fine di individuare anche gli strumenti per collaborare all'individuazione delle soluzioni più opportune, tenuto conto delle critiche emerse nel corso delle audizioni.

Pur condividendo l'obiettivo di ridurre l'evasione fiscale nell'edilizia e comprendendo quindi a tal fine la disposizione che impone di dichiarare nel rogito il valore reale degli immobili oggetto della compravendita chiede al Vice Ministro se il Governo intende o meno effettuare una rettifica generalizzata degli estimi catastali.

Per quanto riguarda invece il divieto di effettuare pagamenti in contanti per i compensi ai liberi professionisti, esprime forti perplessità sull'efficacia di tale disposizione.

Conclude chiedendo al Vice Ministro una valutazione complessiva circa gli effetti dell'introduzione in Italia del gioco del Bingo, sia per quanto riguarda l'erario sia, soprattutto, per le operazioni imprenditoriali connesse a tale attività.

 

La senatrice THALER AUSSERHOFER (Aut) esprime preoccupazione per gli effetti a carico dei contribuenti e delle imprese delle numerose norme contenute nel decreto-legge, che rischiano di aggravare la già critica congiuntura economica. A suo parere gli obblighi e gli adempimenti a carattere fiscale appaiono troppo stringenti e rischiano di rivelarsi inefficaci anche sul fronte del recupero dell'imponibile evaso, con particolare riferimento all'obbligo di trasmettere periodicamente l'elenco dei clienti e dei fornitori. Condivide pienamente i rilievi critici e le perplessità espresse dal presidente Benvenuto in sede di illustrazione.

 

A giudizio del senatore BARBOLINI (Ulivo), l'illustrazione compiuta dal Vice Ministro degli obiettivi di fondo del provvedimento consente di esprimere un convinto e pieno apprezzamento per le misure proposte dal Governo; nello stesso tempo, la disponibilità dimostrata a tener conto delle osservazioni sugli aspetti più controversi, testimonia la opportunità della concertazione per individuare eventuali modifiche. In particolare, in merito al regime IVA sulle cessioni e locazione degli immobili, sottopone all'attenzione del Governo la necessità di tener conto della specificità delle operazioni poste in essere dagli enti locali di trasformazione e valorizzazione degli immobili attraverso le Società di Trasformazione Urbana.

 

Il senatore SACCONI (FI) ritiene che molte disposizioni di carattere fiscale pongono il problema della riservatezza dei dati e rischiano di provocare un sostanziale irrigidimento dei flussi informativi. A suo giudizio c'è una oggettiva pervasività e invasività degli obblighi informativi che rischia di produrre l'effetto contrario rispetto alla lotta all'evasione.

 

A giudizio del senatore FLUTTERO (AN) il limite strutturale della manovra correttiva dei conti pubblici proposta dal Governo risiede nella disomogeneità delle disposizioni da esso recate, tenuto conto che la parte concernente le liberalizzazioni e quelle fiscali hanno un peso relativo molto diverso.

Richiamando le osservazioni critiche emerse nel corso delle audizioni, si sofferma in particolare sulla necessità di chiarire definitivamente la reale portata del mutato regime impositivo per la cessione o la locazione degli immobili: le norme recate dal provvedimento hanno certamente un impatto penalizzante e, per il settore del leasing immobiliare addirittura devastante. Richiama l'attenzione del rappresentate del Governo e chiede un definitivo chiarimento in merito. Esprime inoltre perplessità circa l'efficacia in termini antievasivi delle disposizioni che vietano l'uso del contante nei pagamenti dei professionisti.

 

Interviene indi il vice ministro VISCO, il quale, replicando al senatore Polledri in merito alla stima del gettito connesso all’esenzione dell’IVA per la cessione e la locazione di fabbricati non esclude l'erroneità di tale previsione, ma se ne assume la responsabilità politica. Con riferimento a tale questione, ribadisce peraltro la disponibilità dell’Esecutivo ad individuare interventi correttivi in fase emendativa, non ritenendo invece opportuno anticipare le possibili soluzioni.

Quanto alle richiamate vicende societarie Telecom e Pagine Gialle, ricorda che le plusvalenze emerse furono soggette a tassazione.

Relativamente alle perplessità del garante per la protezione dei dati personali in merito al decreto-legge, osserva che esse riguardano principalmente il rischio - a suo avviso non sussistente - della proliferazione delle banche dati. Quanto alla riservatezza degli stessi, assicura che si tratta di informazioni che vengono messe esclusivamente a disposizione dell’Amministrazione tributaria.

Con riferimento alla proposta di incrementare la percentuale di detraibilità di alcune spese in funzione di contrasto all’evasione fiscale, ritiene che si tratti di uno strumento efficace solo con riguardo a specifici ambiti (come d’esempio quello delle ristrutturazioni edilizie introdotto dal Governo di centro sinistra nel corso della XIII legislatura). Giudica invece inefficace e non risolutiva una generalizzazione di tale strumento.

Rivendica poi la scelta di far venir meno l’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante emissione di scontrini o di ricevute fiscali (sostituito dalla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei corrispettivi giornalieri), che libera le imprese da un onere senz’altro gravoso. Si tratta peraltro di una novità che tiene conto del progresso tecnologico.

In termini generali, senza disconoscere l’importanza di tener conto delle differenti posizioni ed richieste degli operatori del settore, avverte tuttavia che la responsabilità delle decisioni compete al Parlamento e al Governo, che non possono a suo avviso limitarsi a far prevalere gli interessi di parte o di singoli settori.

Al senatore Cantoni osserva di non credere che l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sia destinata ad essere dichiarata illegittima da parte della Corte di giustizia europea, ritenendo del tutto infondata la questione.

Il Vice Ministro respinge la critica secondo cui il potenziamento della trasmissione telematica delle informazioni all’anagrafe tributaria sia lesiva del rispetto dei dati personali, affermando che dette misure sono in linea con il progresso tecnologico e che sono destinate ad apportare miglioramenti nel sistema.

Quanto in particolare all’obbligo posto a carico degli operatori finanziari di trasmettere, con periodicità, i dati identificativi dei soggetti con cui intrattengono rapporti sin dal 1° gennaio 2001, rileva che si tratta di informazioni che i medesimi soggetti sono tenuti a raccogliere e a mettere a disposizione ai fini dell’attività di accertamento.

Del resto, rispetto all'assolvimento delle obbligazioni tributarie e al controllo del rispetto di tale obbligo, non sembrano fondate le preoccupazioni di tutela della privacy.

Pur convenendo con il senatore Costa sulla centralità dell’edilizia nel contesto dell’economia italiana, ritiene tuttavia che le norme recate nel decreto-legge sono dirette a contrastare i fenomeni di illegalità, senza penalizzare il settore.

Dopo aver svolto talune precisazioni in merito alla portata delle norme che interessano le società non operative, il Vice Ministro replica al senatore Curto, affermando che il maggior gettito registrato a partire dal gennaio 2006 rispetto alle previsioni di bilancio, sia determinato dalla sottostima degli effetti della rivalutazione dei beni aziendali.

Tiene indi a precisare che la strategia complessiva del Governo punta ad assicurare un rilevante recupero di gettito attraverso norme di contrasto all’evasione, per poi procedere ad una riduzione della pressione tributaria. Ritiene inoltre senz’altro proficua un’efficace dialettica politica che coinvolga anche le forze di opposizione al fine di definire soluzioni condivise e pertanto assicura un impegno dell’Esecutivo in tal senso.

In merito ai giochi pubblici, ricorda di essere stato fermamente contrario, anche nel corso della XIII legislatura, all’introduzione delle slot-machine nelle sale Bingo. L'evoluzione del sistema ha indotto a modificare tale orientamento, preferendosi adesso concentrare in luoghi chiusi e quindi facilmente controllabili l'utilizzo di tali apparecchi.

In risposta al senatore Curto, afferma che sarà riformato il catasto, ma che non c'è alcuna ipotesi di incremento generalizzato degli estimi. Semmai, nel rispetto del principio di sussidarietà, saranno affrontati casi singoli e specifici.

Quanto alle perplessità in merito all’incremento dell’aliquota IVA con riferimento ai prodotti dolciari in confezioni non di pregio e i francobolli da collezione, sottolinea che in prospettiva riterrebbe utile giungere ad un’aliquota IVA unica.

Respinge altresì la critica rivolta dal senatore Sacconi in merito alle conseguenze negative che deriverebbero all’economia italiana dalle disposizioni recate dal decreto-legge. Al riguardo, sottolinea invece che un’azione decisa di contrasto all’evasione è un prerequisito per la riduzione della pressione fiscale.

Coglie peraltro l’occasione per precisare di non ritenere affatto sufficiente accrescere le sanzioni per i reati tributari, ritenendo invece importante che esse siano credibili e giuste.

Pur convenendo con il senatore Fluttero che sarebbe stato opportuno evitare di inserire nel medesimo provvedimento norme che affrontano una molteplicità di tematiche, conclude sottolineando l’efficacia del decreto-legge in esame e il suo carattere innovativo.

 

Il PRESIDENTE relatore si riserva di intervenire in sede di illustrazione del parere.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


FINANZE E TESORO (6a)

giovedì 13 luglio 2006

8ª Seduta

Presidenza del Presidente

BENVENUTO

Indi del Vice Presidente

CANTONI

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale

(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

 

Il presidente relatore BENVENUT (Ulivo), dopo aver ricordato l'ampio dibattito svoltosi nella seduta di ieri sugli aspetti fiscali del decreto-legge e il rilievo delle audizioni informali, che hanno consentito di focalizzare gli aspetti di maggiore criticità nelle misure proposte dal Governo, illustra una proposta di parere il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto.

L'intendimento di fondo del parere predisposto è quello di dare atto al Governo di aver adottato una serie di misure volte a correggere l'andamento dei conti pubblici, ma nel contempo di esprimere alcune articolate osservazioni in materia più strettamente tributaria. In termini generali, la propria proposta, raccogliendo anche le osservazioni emerse nel dibattito, insiste sulla necessità di un più puntuale rispetto delle prescrizioni dello Statuto del contribuente, soprattutto per quanto riguarda il profilo della non retroattività delle disposizioni tributarie.

Inoltre, il parere individua una serie di questioni per le quali la Commissione suggerisce una puntuale modifica degli articoli di competenza e cioè gli articoli 10, 35, 36 e 37 del decreto-legge. Sulla specifica questione del regime di esenzione IVA delle cessioni e delle locazioni degli immobili, tenuto conto della dichiarata disponibilità del Governo a predisporre proposte emendative, ritiene opportuno non indicare fin da adesso una soluzione alternativa, pur sottolineando la esigenza di superare il principio dell'obbligo di rettifica dell'IVA detratta in precedenza rispetto al nuovo regime. Conclusivamente auspica che la diversa articolazione e il diverso grado di osservazioni presenti nel parere proposto possano, in qualche modo, consentire una valutazione positiva dello stesso anche da parte dei componenti dei Gruppi di opposizione, pur nella consapevolezza che un parere favorevole, per quanto articolato e particolareggiato, non possa ottenere l'unanimità dei consensi.

Invita pertanto i Commissari a considerare la possibilità di una valutazione analitica delle singole proposte di modifica, osservando che esse, anche in relazione a quanto specificato dalla Presidenza del Senato in sede di deferimento del disegno di legge, potranno essere tenute in considerazione dalla Commissione di merito.

 

Il senatore D'AMICO (Ulivo) ritiene condivisibile l'impianto dello schema di parere proposto dal Presidente, ma sottolinea come le disposizioni recate dall'articolo 10, e in particolare il comma 5 dello stesso, meritino una specifica osservazione all'interno di tale proposta. In particolare, ritiene opportuno prevedere l'introduzione di un meccanismo che consenta la portabilità del numero di conto corrente bancario, in modo da facilitare ai correntisti la decisione di scegliere un'altra banca. Inoltre, ritiene opportuno specificare, in sostituzione di quanto previsto dal comma 5, che il cliente abbia sempre diritto a recedere dai contratti di durata anche al di fuori delle ipotesi previste dai commi 1 a 4 con preavviso di 30 giorni senza penalità e spese di chiusura.

A giudizio del senatore BONADONNA (RC-SE) la proposta del Presidente relatore appare piuttosto equilibrata, anche per l'attenzione su alcune criticità emerse nel corso del dibattito. Dopo aver osservato che i processi di liberalizzazione hanno effetti sulla generalità dei cittadini, non solo in qualità di consumatori, ritiene che andrebbe maggiormente sottolineata la disponibilità del Governo ad apportare modifiche non solo sui temi fiscali, ma anche in riferimento alle disposizioni di liberalizzazione maggiormente controverse. Infine, ritiene opportuno inserire nella proposta di parere una specifica osservazione volta a chiarire la portata delle disposizioni recate dall'articolo 13, poiché anche nel corso delle audizioni informali è emersa la problematicità della interpretazione di tali norme.

 

Il senatore EUFEMI (UDC) esprime una valutazione complessivamente negativa della proposta di parere del relatore, pur dando atto della volontà di predisporre una serie di osservazioni riferite agli aspetti più problematici del provvedimento. Tuttavia, non emergono con evidenza, come sarebbe stato invece giusto, le parti controverse del provvedimento, giudicando anzi del tutto inappropriate le espressioni di apprezzamento contenute in premessa. Ritiene quindi il parere sottoposto alla valutazione della Commissione insufficiente e inadeguato, soprattutto per quanto riguarda la questione delle eventuali modifiche della disciplina impositiva sulle cessioni immobiliari. Nello schema di parere, infatti, rimane impregiudicata l'individuazione delle misure alternative, perpetuando una condizione di incertezza che ha già causato perdite per le società quotate e quindi ha penalizzato i risparmiatori. Per tali motivi, preannuncia il voto contrario della propria parte politica sul parere proposto dal relatore.

 

Ad avviso del senatore CURTO (AN) la proposta formulata dal presidente Benvenuto non trova corrispondenza nel giudizio complessivamente contrario espresso da molti operatori del settore sui contenuti del provvedimento. E non sembra tener conto della circostanza che lo stesso Governo ha dovuto prendere atto di tali rimostranze e stia rivedendo la propria posizione. D'altro canto, la sollecitazione ad un'attenzione particolare rivolta ai membri dell'opposizione non appare comprensibile anche in ragione della sostanziale inefficacia del parere rispetto ai lavori della Commissione Bilancio. Il voto contrario della propria parte politica sulla proposta di parere è motivato sia dalla insufficienza dello stesso ad individuare con maggiore incisività le modifiche da apportare al decreto-legge sia per la mancanza di un giudizio critico complessivo. Per quanto riguarda, in particolare, le disposizioni di carattere tributario, l'osservazione circa la irretroattività delle norme fiscali - stando il numero consistente di disposizioni in deroga ai principi dello Statuto del contribuente - appare troppo debole.

Ribadisce il timore, già espresso in discussione generale, che le norme sull'obbligatorietà della dichiarazione del valore reale degli immobili in sede di compravendita possano precostituire una base per un generalizzato aumento degli estimi catastali e quindi di un incremento inaccettabile del prelievo sui redditi immobiliari.

Ulteriori perplessità riguardano gli effetti penalizzanti per alcuni settori produttivi delle nuove aliquote IVA, delle quali non sembra esservi traccia nel parere. Un'osservazione più articolata riguarda poi il numero e la qualità degli adempimenti a carico dei contribuenti a fini informativi: si tratta, come sottolineato anche dal Garante della privacy, di far affluire all'Amministrazione finanziaria una congerie di informazioni senza una efficacia ed effettiva tutela rispetto ai rischi di manipolazione.

Il giudizio espresso sul complesso della manovra, prosegue l'oratore, non lascia spazio all'individuazione di margini di miglioramento e quindi non ritiene accoglibile l'invito del Presidente a valutare le singole proposte emendative. Del resto, la volontà di coinvolgere l'opposizione in una discussione di merito sarebbe stata comprensibile solo se preceduta da un confronto preventivo sugli obiettivi strategici e programmatici in materia tributaria, della qual cosa non vi è stata alcuna traccia né tentativo.

 

Il senatore COSTA (FI), rifacendosi alle osservazioni svolte dal senatore D'Amico in sede di illustrazione del Documento di programmazione economica-finanziaria in merito all'esigenza di sostenere lo sviluppo economico e di aprire quanto più possibile i mercati al dinamismo delle imprese, rileva come il decreto-legge in esame contenga numerose norme che vanno in una direzione tutto affatto diversa.

Più che soffermasi sulle singole norme del provvedimento, sottolinea come l'impianto complessivo delle misure proposte dal Governo sia errato, poiché si muove nella direzione di complicare gli adempimenti a carico dei contribuenti e delle imprese e di irrigidire la dinamica aziendale. Per quanto riguarda la tematica più squisitamente tributaria, denuncia una netta inversione di tendenza rispetto all'orientamento di semplificazione e riduzione degli adempimenti adottato in passato. E' inoltre di tutta evidenza la volontà del Governo di inasprire, direttamente o indirettamente, il prelievo fiscale: si tratta di una scelta completamente errata, poiché l'unico strumento per ridare energia alla ristagnante economia nazionale è quella di ampliarne le risorse finanziarie, sia per quanto riguarda il reddito delle famiglie sia per quanto riguarda le imprese. Di tale orientamento non vi è alcuna traccia nel decreto-legge e per tale motivo preannuncia il voto contrario della propria parte politica sulla proposta avanzata dal relatore.

 

Interviene quindi il senatore CANTONI (FI) rilevando come l'illustrazione del senatore D'Amico sul Documento di programmazione economico-finanziaria e la proposta del presidente relatore Benvenuto non riescano a nascondere la realtà di un intervento in campo fiscale che rischia di colpire duramente i settori più dinamici del Paese. Dopo aver riepilogato i contenuti della nuova disciplina impositiva sulle cessioni immobiliari, osserva che il semplice annuncio delle misure proposte dal Governo e l'incertezza sulle eventuali prossime modifiche ha creato e sta creando notevolissime difficoltà alle società che svolgono attività di intermediazione immobiliare, ovvero ai fondi di investimento immobiliare. In pochi giorni, la diminuzione dei corsi azionari delle società di settore ha provocato infatti una perdita pari a 1 miliardo e 400 milioni di euro.

Più in generale, il proprio giudizio negativo deriva dalla convinzione che le misure proposte dal Governo penalizzano il lavoro autonomo e le piccole e medie imprese, e ciò i settori portanti dell'economia, deprimendo sul nascere la debole ripresa congiunturale. Non possono inoltre sfuggire all'attenzione della Commissione gli effetti negativi per i contribuenti delle disposizioni concernenti nuovi adempimenti e nuovi obblighi informativi. Si sofferma poi a commentare criticamente le disposizioni concernenti gli obblighi in tema di pagamento dei compensi professionali: il divieto di pagamenti in contanti per somme superiori a soli 100 euro appare del tutto irrealistico e rischia di trasformarsi in un indebito favore per le banche e per gli istituti di credito. Un'ulteriore osservazione, del tutto assente nella proposta di parere, riguarda le disposizioni che consentono la tassazione dei redditi prodotti da società, anche nel caso in cui un solo amministratore o dirigente abbia la residenza in Italia: appare di tutta evidenza la necessità di escludere da tale normativa le società aventi sede legale nell'Unione Europea e limitare la portata della nuova disciplina ai Paesi extra UE.

Riepiloga poi criticamente le disposizioni concernenti l'IVA su alcuni prodotti dolciari, le norme in tema di acconto IRES, nonché le disposizioni concernenti gli obblighi informativi alle varie branche dell'Amministrazione finanziaria. Conclude ritenendo di aver motivato ampiamente la propria contrarietà sulla proposta di parere favorevole con osservazioni avanzata dal presidente relatore Benvenuto.

 

Interviene nuovamente il senatore CURTO (AN), anche in riferimento alle osservazioni svolte dal senatore Cantoni, preannunciando la volontà di presentare un'interrogazione urgente sull'andamento dei corsi azionari delle società immobiliari in concomitanza dell'emanazione del decreto-legge. In alternativa, richiede alla Presidenza di avviare una specifica indagine conoscitiva su tale questione.

 

Il presidente BENVENUTO, prende atto della sollecitazione e assicura la propria disponibilità ad individuare gli strumenti regolamentari più adatti al fine di consentire lo svolgimento della procedura informativa o ispettiva sollecitata dal senatore Curto.

 

La senatrice THALER AUSSERHOFER (Aut) ribadisce che avrebbe ritenuto opportuno un maggior coinvolgimento della Commissione finanze nell’esame del decreto-legge, a fronte del rilievo delle tematiche tributarie dal esso recate.

Pur dando atto al Presidente relatore di aver recepito molte delle considerazioni emerse nel corso della discussione generale, chiede di inserire nella proposta di parere un esplicito riferimento alla necessità di evitare gli effetti retroattivi della norma recata all’articolo 35, comma 8, in materia di esenzione IVA delle cessioni e delle locazioni dei fabbricati, la cui applicazione rischia di avere pesanti riflessi sul settore edilizio.

Invita altresì ad inserire un’osservazione in merito all’opportunità di riconsiderare l’articolo 35, comma 15, in materia di società non operative. In proposito, sottolinea che i parametri reddituali al di sotto dei quali una società è definita non operativa sono eccessivamente restrittivi e rischiano di penalizzare la gran parte delle piccole e medie imprese.

Ritiene inoltre opportuna un’integrazione dello schema di parere, volta a sollecitare l’eliminazione di costosi adempimenti burocratici, come ad esempio la trasmissione dell’elenco di clienti e fornitori da parte degli operatori economici.

Chiede inoltre di inserire un riferimento all’inadeguatezza del limite, pari a 100 euro, oltre il quale i compensi agli esercenti arti o professioni devono avvenire attraverso il ricorso a strumenti bancari, che pone in capo ai contribuenti un onere eccessivo. Detta disposizione appare del resto incoerente con la norma che fa venir meno l’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante il ricorso a registratori di cassa e a ricevute fiscali.

Onde consentire al Presidente relatore di integrare lo schema di parere illustrato, secondo le sollecitazioni avanzate, propone una breve sospensione della seduta.

 

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) dichiara a sua volta l’indisponibilità della propria parte politica ad accogliere lo schema di parere, non condividendo il giudizio favorevole sul decreto-legge ed auspicando la soppressione del complesso delle norme tributarie da esso contemplate. In particolare, giudica contraddittoria rispetto all’impostazione del DPEF, secondo cui dovrebbe essere accordata priorità alla riduzione della spesa pubblica, più che all’incremento delle imposte, la stessa architettura del provvedimento in esame, che invece punta sulla crescita del prelievo fiscale .

Nello specifico, ribadisce la propria contrarietà nei confronti della norma che esenta le cessioni e le locazioni dei fabbricati dall’IVA, attese le gravi conseguenze per il settore interessato. In proposito, ribadisce la gravità dello scostamento fra gli oneri stimati in sede di relazione tecnica e quelli, ben più gravi, ventilati dagli operatori del settore.

 

Il senatore BARBOLINI (Ulivo), a nome del proprio Gruppo, dichiara di condividere pienamente lo schema di parere proposto dal Presidente relatore, che recepisce efficacemente i rilievi emersi nel corso della discussione generale e delle audizioni svolte dagli Uffici di presidenza integrati con i rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni Bilancio e Finanze.

Ritiene in proposito convincenti i suggerimenti e le proposte di modifica recati nello schema di parere, volti a superare le principali criticità e rigidità del decreto-legge, in particolare, sulla sostanziale retroattività del nuovo regime impositivo di esenzione IVA sulle cessioni e locazioni di fabbricati, nonché sulle modalità di pagamento di compensi ai professionisti.

Ribadisce peraltro l'apprezzamento del provvedimento che - in coerenza con le linee strategiche delineate nel DPEF - punta ad una seria azione di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, anche attraverso il rafforzamento dei poteri dell’Amministrazione tributaria.

Conclusivamente, rimette alla valutazione del Presidente l'eventualità di una pausa sospensiva, onde consentire di riformulare la proposta di parere.

 

Il PRESIDENTE relatore precisa il contesto procedurale nel quale è maturata la proposta di parere favorevole con osservazioni sottoposta alla valutazione della Commissione, ricordando anzitutto di aver assunto una specifica iniziativa all'indirizzo della Presidenza del Senato volta a valorizzare le prerogative della Commissione per quanto riguarda i disegni di legge vertenti su materia fiscale. Rivendica inoltre alla propria iniziativa lo svolgimento delle audizioni in sede informale, che hanno dato la possibilità a tutti i Commissari di acquisire significativi e preziosi elementi di giudizio. A suo parere, il deferimento in sede consultiva del decreto-legge nei termini comunicati dal Presidente del Senato costituisce l'occasione per precostituire uno strumento di valorizzazione in Commissione di merito delle proposte emendative eventualmente predisposte dai singoli senatori. Inoltre, va tenuto presente che il Governo intende consentire un ampio e approfondito dibattito in Commissione Bilancio escludendo quindi atteggiamenti ed iniziative preclusive o riduttive delle prerogative parlamentari. Tuttavia, preso atto delle risultanze della discussione e delle numerose richieste di modifica, giudica più opportuno riformulare lo schema di parere, rinviando ad altra seduta la deliberazione sullo stesso.

Aggiunge infine, in relazione ad alcune osservazioni formulate dal senatore Cantoni, che per quanto riguarda il rispetto dello Statuto del contribuente e la contrarietà per il valore retroattivo in campo tributario, esse sono dettagliate nella proposta di parere.

 

Il senatore EUFEMI (UDC) giudica inopportuno il rinvio del voto sulla proposta già formalizzata dal relatore, che rischia di compromettere il lavoro fin qui compiuto. Del resto, rivendica alla propria parte politica il merito di aver sollevato per prima la questione della competenza piena della Commissione Finanze e tesoro su una questione così rilevante. Osserva infine che l'eventuale deliberazione della Commissione successiva alla scadenza del termine per presentare emendamenti in Commissione Bilancio ne vanifica sostanzialmente il valore.

 

Il presidente BENVENUTO (Ulivo), in qualità di relatore, ritiene necessario riformulare i contenuti della proposta di parere e che la decisione di non passare al voto è una mera conseguenza di tale orientamento. Rileva inoltre la impossibilità di una sollecita riformulazione del parere, ritenendo opportuno non proseguire la discussione sul punto all'ordine del giorno, se non nella giornata di martedì prossimo. In tal modo, non è peraltro pregiudicata la facoltà di ogni singolo Commissario di presentare specifiche proposte emendative nella Commissione di merito.

 

Interviene quindi il senatore COSTA (FI), il quale chiede che la Commissione sia nuovamente convocata nella giornata di martedì non prima delle ore 15, al fine di concludere la procedura consultiva, e consentire allo stesso tempo, alla Commissione di deliberare anche sul Documento di programmazione economico-finanziaria.

 

Il presidente relatore BENVENUTO (Ulivo) dichiara la disponibilità a tener conto dell'esigenze espresse.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


FINANZE E TESORO (6a)

martedì 18 luglio 2006

9ª Seduta

Presidenza del Presidente

BENVENUTO

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non espresso)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta 13 luglio scorso.

 

Il presidente relatore BENVENUTO (Ulivo) illustra una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto della seduta), integrata rispetto a quella già illustrata nella seduta del 13 luglio scorso, tenendo conto dei suggerimenti avanzati dai senatori Barbolini, Bonadonna, D'Amico e Thaler Ausserhofer.

 

Il senatore CANTONI (FI) illustra, a sua volta, uno schema di parere contrario (il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto della seduta), motivando tale orientamento con una serie di osservazioni volte ad evidenziare gli aspetti problematici del provvedimento governativo. Inoltre, giudica negativamente l'impianto ideologico delle osservazioni svolte in precedenza dal senatore Bonadonna, stigmatizzandone il carattere sostanzialmente demagogico.

 

Dopo un'interlocuzione dei senatori BONADONNA (RC-SE), RUSSO SPENA (RC-SE) e BARBOLINI (Ulivo), su invito del presidente relatore BENVENUTO (Ulivo), il senatore CANTONI (FI) conclude l'intervento, ribadendo la contrarietà della propria parte politica.

 

Il sottosegretario GRANDI esprime apprezzamento per lo schema di parere proposto dal Presidente relatore, mentre non condivide le osservazioni contenute nel parere illustrato dal senatore Cantoni.

 

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente BENVENUTO pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni da lui precedentemente illustrata che, a parità di voti, non risulta accolta.

 

La Commissione procede quindi alla votazione della proposta di parere contrario illustrata dal senatore Cantoni che, a parità di voti, non risulta accolta.

 

Il presidente BENVENUTO prende atto che la Commissione non è in grado di esprimere un parere sul disegno di legge in titolo.

 

 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 741

 

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge in titolo,

espresso apprezzamento per:

l’adozione di efficaci misure di correzione dei conti pubblici, necessarie al fine di rispettare gli impegni di bilancio assunti in sede europea;

l’individuazione di interventi di liberalizzazione, destinati a favorire la generalità dei cittadini e, più in generale, la crescita economica;

la coerenza del provvedimento con l’impostazione di politica economica annunciata dal Governo sin dal suo insediamento, diretta ad accordare priorità agli obiettivi di crescita, contenimento della spesa pubblica ed equità;

l'obiettivo di fondo di recuperare base imponibile per incrementare il gettito tributario quale strumento prioritario per riequilibrare il prelievo in termini più equitativi, tenendo conto che, secondo stime accreditate, l'ordine di grandezza dell'evasione totale è valutabile oltre l'11 per cento del PIL, di cui un 5 per cento attribuibile alle imposte sul reddito, un 2 per cento all'imposta sul valore aggiunto e un 4 per cento ai contributi sociali, raggiungendo quindi la cifra del 27 per cento del gettito dovuto;

la predisposizione di una serie di misure volte a recuperare base imponibile soprattutto nel settore dell'IVA, attraverso il contrasto dell'evasione fiscale e la riduzione di comportamenti elusivi dell'obbligazione tributaria;

valutata la sostanziale adeguatezza di tali misure rispetto a fenomeni diffusi di evasione fiscale in determinati comparti economici e la opportunità di rendere più efficaci i controlli dell'amministrazione finanziaria sul rispetto degli obblighi fiscali e contributivi;

considerato che il contributo all'evasione totale del cattivo funzionamento dell'IVA è determinato dalla difficile applicazione del tributo, dal numero elevatissimo di partite IVA (un numero 3-4 volte superiore a quello dei grandi Paesi europei), dai controlli insufficienti e inadeguati;

considerato, inoltre, che, anche in prospettiva, la lotta all'evasione fiscale potrà giovarsi di un'attenta riflessione sull'attuazione dei principi costituzionali di federalismo fiscale, in grado, da un lato, di avvicinare i contribuenti al legislatore tributario e, dall'altro, di rendere pienamente responsabili gli enti decentrati nell'elaborazione delle strategie complessive di entrata e spesa;

valutata, quindi positivamente la finalità delle disposizioni fiscali volte a contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale e ad accrescere la base imponibile;

sollecita maggiore attenzione al rispetto delle norme dello Statuto del contribuente, con particolare riguardo al profilo della non retroattività delle disposizioni tributarie e auspica altresì che in futuro le norme che incidono sensibilmente sul rapporto tra Stato e contribuenti, e inserite in provvedimenti di urgenza, siano esaminate previa individuazione di soluzioni condivise anche una più ampia concertazione;

invita la Commissione di merito a valutare con estrema attenzione le disposizioni recate dall'articolo 37 (in particolare i commi 2, 3, 8, 9, 24, 25 e 26) al fine di evitare eccessivi appesantimenti burocratici e adempimenti a carico dei contribuenti.

 

La Commissione ritiene opportuno che siano apportati alcuni interventi correttivi al testo del decreto-legge, onde superare elementi di perplessità evidenziati anche nel corso delle audizioni dei soggetti interessati.

 

In particolare, la Commissione ha valutato meritevole di approfondimenti e di attenzione da parte della Commissione Bilancio le norme recate dall'articolo 10 in tema di ius variandi dei contratti bancari, le norme recate dall'articolo 36, commi 1 e 30, in tema di aliquota ridotta dell'IVA sui prodotti dolciari in confezione non di pregio e i francobolli da collezione e in tema di percettori di reddito di lavoro dipendente prestato all'estero.

 

Considerato inoltre:

che l'articolo 35, comma 8, esenta dall'applicazione dell’IVA le cessioni e le locazioni di fabbricati indipendentemente dalla tipologia abitativa o strumentale, assoggettando all'imposta di registro il valore della compravendita;

che dall'applicazione di tale regime discende l'obbligo di rettifica dell'IVA detratta negli esercizi di imposta precedenti per i dieci anni successivi alla compravendita e che quindi le imprese di settore sono costrette a versare in tre rate la somma corrispondente all'IVA detratta a monte;

preso atto della disponibilità del Governo a valutare la predisposizione di proposte emendative in riferimento alle norme in commento,

sottopone alla valutazione della Commissione di merito la possibilità di modificare il comma 8 dell'articolo 35 con l’obiettivo di contemperare le esigenze di una più efficace lotta all’evasione fiscale e quelle di non penalizzare le imprese operanti nel settore. Inoltre la Commissione suggerisce di superare il principio dell’obbligo di rettifica dell’IVA detratta in precedenza, di cui all'articolo 35, comma 9 del decreto-legge, compatibilmente con la disciplina comunitaria, in modo da eliminare gli effetti di retroattività del nuove regime impositivo.

 

In relazione al settore della costruzioni di immobili e alle nuove disposizioni di carattere tributario,

premessa la condivisione degli obiettivi di recupero di base imponibile,

esprime preoccupazione per gli effetti depressivi sul settore per l'abrogazione della disposizione agevolativa prevista dall'articolo 33, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che assoggettava all'aliquota agevolata dell'1 per cento ai fini dell'imposta di registro e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati a determinate condizioni;

a riconsiderare la qualifica di terreno edificabile di cui al comma 2 dell'articolo 36;

a chiarire con apposita norma gli effetti delle somme versate in relazione alla sanatoria prevista dall’articolo 1 della legge n. 311 del 2004 da parte delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione;

invita inoltre la Commissione di merito a tenere conto delle esigenze degli enti locali che hanno proceduto a costituire Società di trasformazione urbana per la ristrutturazione, la valorizzazione, la locazione o la cessione di beni immobili pubblici.

 

In relazione al divieto di utilizzare denaro contante per il pagamento dei compensi ai professionisti, pur valutando positivamente l’obiettivo di fondo della norma, si suggerisce di elevare i limiti minimi al superamento dei quali è previsto tale divieto, al fine di rendere meno gravosi per i contribuenti e i professionisti i nuovi adempimenti.

 

Per quanto concerne invece le nuove disposizioni recate dall'articolo 35, comma 15 e 16, la Commissione esprime il timore che l'incremento delle percentuali utilizzate per stabilire se una società rientri o meno nel novero delle società non operative possa non tener conto di alcune specificità settoriali e territoriali nelle quali la ridotta dimensione delle società è sintomatica delle effettive esigenze economiche del territorio. Inoltre, in relazione a quanto già affermato in premessa, sarebbe opportuno prevedere l'applicazione della nuova disciplina a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata di vigore del decreto.

 

Tutto ciò espresso, per quanto di competenza, esprime, parere favorevole, proponendo le seguenti osservazioni:

1. Sostituire l'articolo 10 con il seguente: articolo 10 (Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari) 1. L’articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: 1. Se nei contratti di durata è convenuta, ai sensi dell’art. 117, comma 5, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto, le variazioni sfavorevoli sono comunicate espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3, lett. a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, tale facoltà può essere esercitata, con preavviso minimo di trenta giorni, ovvero senza preavviso, limitatamente alle condizioni economiche del rapporto, quando ricorra un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al consumatore. 2. In caso di variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato, la comunicazione di cui al comma 1 può essere pubblicizzata nei modi e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia. 3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dalla pubblicizzazione di cui al precedente comma, il cliente ha diritto di recedere senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci se pregiudizievoli per il consumatore. 5. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti, il cliente-consumatore ha diritto, previo preavviso minimo di 30 giorni, a recedere dai contratti di durata, senza l’applicazione di penalità e spese di chiusura conto;

 

2. all'articolo 35, dopo il comma 26, si propone di aggiungere il seguente comma: "26-bis le facoltà previste dai precedenti commi 25 e 26 possono essere esercitate, ai soli fini della riscossione coattiva delle proprie entrate, dagli Enti locali e dai loro concessionari";

 

3. all'articolo 36, primo comma, si invita a sostituire le parole "di cui ai numeri 62), 64), 123-bis), 127-decies)" con le seguenti: "di cui al numero 123-bis";

 

4. si raccomanda la soppressione del comma 30 dell'articolo 36;

 

5. l’articolo 36, comma 23, è modificato come segue: "23. Nell’articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, il comma 4-bis è modificato come segue: 'per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori che abbiano superato l’età di 55 anni, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), l’imposta si applica con aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità indicate nel richiamato comma 1 dell’articolo 17 fino ad un importo di 100.000 euro, e con aliquota ordinaria per gli importi eccedenti tale cifra'".

 

6. all'articolo 37 si invita la Commissione di merito ad apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 10, il punto 1 è sostituito dal seguente: "1. al comma 1 le parole: "tra il 1° maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 settembre";

 

b) il comma 12 è sostituito dal seguente: "12. Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 1, lettera b), le parole: "15 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "mese di maggio";

b) all'articolo 13, comma 2, le parole: "se il contratto dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio" sono sostituite dalle seguenti: "se è in essere un contratto di lavoro nel mese di giugno";

c) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: "entro il 20 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre";

d) all'articolo 17, comma 1, lettera c), sostituire le parole: "entro il 20 ottobre" con le seguenti: "entro il 30 settembre" .

 

La Commissione, infine, sollecita la Commissione di merito ad accogliere le proposte di modifiche volte a consentire il rispetto dei principi recati dallo Statuto del contribuente, soprattutto per quanto riguarda la irretroattività delle disposizioni fiscali.

 

 


SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BETTAMIO, CANTONI, COSTA, CURTO, D'ONOFRIO, EUFEMI, FIRRARELLO, FLUTTERO, FRANCO Paolo, GIRFATTI, SCHIFANI, MENARDI E VENTUCCI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 741

 

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, che - attraverso misure fiscali particolarmente vessatorie e oppressive nei confronti dei cittadini-contribuenti - introduce adempimenti burocratici particolarmente costosi,

atteso che:

il provvedimento non contiene norme che affrontano il problema della competitività del Paese, ma privilegia una azione sulle entrate che avrà come risultato un inasprimento della pressione fiscale;

non vengono rispettate le norme dello statuto del contribuente, che contiene i principi generali dell'ordinamento tributario, in quanto si introduce il principio di retroattività;

gli effetti della sola normativa relativa alle modifiche del regime IVA per gli immobili e alla retrodatazione di tali norme comportano un esborso a carico del contribuente dell'ordine di 30 miliardi di euro;

le norme relative agli immobili hanno determinato movimenti speculativi di vasta portata all’interno della Borsa, con significativi ribassi dei titoli coinvolti, nei giorni immediatamente successivi all'emanazione del decreto-legge, tanto che secondo gli operatori del settore in una sola settimana si sono persi 1,4 miliardi di capitalizzazione delle società immobiliari;

vengono introdotte norme che disincentivano la libera impresa, prevedendo il controllo preventivo e la polizza fideiussoria per il rilascio delle partite IVA;

il limite ai pagamenti in contanti di 100 euro e la tracciabilità dei pagamenti al di sopra dei 1.500 euro sono adempimenti che danneggiano in modo invasivo i consumatori-utenti violando le norme sulla privacy;

le nuove presunzioni che tendono a fissare la sede della società nel territorio dello Stato in base alla residenza degli amministratori o dei loro familiari violano il principio di libertà di stabilimento affermato dal Trattato istitutivo della Comunità europea;

le misure adottate per l'emersione del sommerso sono inefficaci senza l'introduzione del principio del conflitto d'interesse;

 

esprime parere contrario.

 


PUBBLICA ISTRUZIONE (7a)

martedì 11 luglio 2006

7ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PELLEGATTA

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all' evasione fiscale

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

 

Riferisce alla Commissione il relatore FONTANA (Ulivo), il quale rileva anzitutto che l’integrazione di 50 milioni di euro della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) per ciascuno degli anni del triennio 2006-2008 - disposta dall'articolo 18 del provvedimento in esame - segna una forte discontinuità rispetto al quadriennio 2002-2006, che ha fatto registrare tagli per 150 milioni di euro.

Egli osserva infatti che, depurando i valori dagli effetti inflattivi, l’ammontare complessivo del FUS è passato da 774 milioni di euro nel 1985 a 377 milioni di euro nel 2006, con una riduzione di oltre il 51 per cento. Ritiene pertanto che l'integrazione disposta del decreto-legge n. 223 debba essere solo l’inizio di un’operazione di recupero, destinata a proseguire con l’obiettivo di ripristinare la dotazione ai livelli del 2001.

L’importante segnale del provvedimento potrà tuttavia produrre effetti continui, duraturi ed innovativi, prosegue il relatore, solo se verrà accompagnato da una meditata rivisitazione delle regole che hanno finora disciplinato i rapporti tra le istituzioni e lo spettacolo italiano. A tal fine, egli sollecita l’adozione di provvedimenti legislativi recanti criteri e modalità di gestione delle attività del cinema, della musica, della prosa e dei loro strumenti produttivi (Cinecittà Holding, le Fondazioni lirico-sinfoniche, le orchestre, ETI, Teatri stabili) in un’ottica di pubblico interesse e con il pieno coinvolgimento, a fianco dello Stato, dei diversi soggetti pubblici competenti nella definizione della politica per lo spettacolo.

Del resto, egli ritiene che aumentare le risorse per lo spettacolo e per la cultura possa rivelarsi paradossalmente dannoso se non si interviene contestualmente sulle norme che disciplinano il settore ed in tal senso giudica indifferibili la legge-quadro sullo spettacolo dal vivo, una nuova legge sul cinema, il riesame dei criteri di erogazione dei contributi a partire dalla riforma dello stesso FUS.

A tale ultimo proposito, egli ricorda che, all’interno del comparto dello spettacolo, le Fondazioni lirico-sinfoniche costituiscono il momento di maggiore sofferenza. La decurtazione dei contributi dello Stato, in particolare nell’ultimo triennio, ha prodotto infatti una situazione di gravissima crisi alla quale non hanno posto rimedio provvedimenti-tampone e contributi privati, comunque inferiori alle attese.

Auspica pertanto che la quota dell’integrazione del FUS destinata alle Fondazioni venga ripartita secondo parametri premianti per coloro che bene hanno operato ed essere utilizzata per produrre di più e meglio secondo una logica di contenimento di costi e di risanamento, senza indulgere a prassi censurabili, purtroppo consolidate nel tempo.

A tal fine, egli ritiene che la conversione in legge del decreto n. 223 potrebbe costituire l’occasione per introdurre emendamenti tali da produrre positivi effetti sulla spesa: in primo luogo, potrebbe essere disciplinata l’attività delle agenzie, in particolare di quelle che, aventi sede in territorio extra-comunitario, operano nel nostro Paese con tale assoluta spregiudicatezza, da provocare lo sfondamento di ogni calmiere ai cachet; inoltre, potrebbe essere abbassata a 42 anni l’età pensionabile dei ballerini con contratto a tempo indeterminato, che del resto sono meno di 300.

Preannuncia pertanto la presentazione di emendamenti in tal senso, presso le sedi di merito.

Il relatore si sofferma indi sugli altri articoli del decreto-legge di competenza della Commissione, che si collocano nell’ambito di un più vasto disegno di recupero culturale del Paese.

Con riferimento all'articolo 23, osserva che la diminuzione del numero delle riunioni previste per il Consiglio universitario nazionale (CUN) si presta non solo ad un’economia di spesa in termini di riduzione dei gettoni di presenza dei componenti e, più in generale, di contenimento delle spese di funzionamento, ma permette di recuperare efficacia e efficienza al meccanismo di selezione.

Nella medesima ottica del conseguimento di risparmi di spesa si collocano gli interventi di cui all'articolo 22 (che esclude però le istituzioni scolastiche) e agli articoli 25 e 29.

Quanto all’articolo 37, il relatore rileva che il comma 47 prevede una ampia deducibilità fiscale per le spese di ricerca e sviluppo sostenute dalle aziende. Al riguardo ricorda che, nel corso delle sue dichiarazioni programmatiche, il ministro Mussi ha affermato che in Italia il sistema della ricerca non è adeguato alle sfide poste e che la vera anomalia sta nella ricerca privata, perché il reticolo di piccole e medie imprese ha difficoltà ad organizzarsi per competere nei settori più dinamici dei mercati mondiali. La norma va quindi proprio nella direzione auspicata dell’incentivare da parte dello Stato l’investimento privato.

Avviandosi alla conclusione, il relatore registra favorevolmente come l’insieme delle norme sulle quali la Commissione è chiamata a formulare il parere trovi un denominatore comune nella perentoria riaffermazione della funzione pubblica del finanziamento: sia i finanziamenti pubblici che privati, per lo spettacolo come per la ricerca, devono infatti perseguire un fine di pubblica utilità.

Propone pertanto un parere favorevole, con le suddette osservazioni.

 

Nel dibattito interviene il senatore VALDITARA (AN), il quale tiene anzitutto a ricordare che le disposizioni in materia di deducibilità fiscale delle spese aziendali per la ricerca si pongono in linea con i provvedimenti adottati dal precedente Governo, tra cui la defiscalizzazione degli investimenti in ricerca disposta nell'ultima legge finanziaria, nonché lo stanziamento nel 2005 di un miliardo di euro per agevolare la ricerca privata.

Quanto alla norma di cui all'articolo 23, egli manifesta un orientamento favorevole solo in quanto riguarda esclusivamente le procedure concorsuali espletate con la normativa previgente la legge n. 230 del 2005. Precisa peraltro che il parere del CUN sugli atti concorsuali non comporta alcun aggravio di spesa e quindi risulta del tutto errata la motivazione della disposizione. Essa determinerà tuttavia uno snellimento dell'attività organizzativa dell’organo, senz'altro apprezzabile in vista dell'applicazione della nuova normativa.

A regime, egli ribadisce comunque di considerare indispensabile il parere di legittimità del CUN sugli atti concorsuali, quale garanzia oggettiva esterna rispetto a procedure interne alle università.

Conferma pertanto il proprio orientamento favorevole sull'articolo 23 solo in quanto misura a carattere transitorio, ma si dichiara fin d'ora nettamente contrario a qualunque ipotesi di soppressione del controllo di legittimità da parte del CUN.

 

Il senatore ASCIUTTI (FI) invita a porre l'attenzione sugli aspetti più rilevanti del provvedimento, anziché su quelli di maggiore impatto mediatico.

Ad esempio, esprime stupore per la norma, di clamoroso carattere elitario, che impone ai cittadini un forte aggravio di spesa per adire alla giustizia amministrativa, nonché per il crescente controllo sotteso alle norme di schedatura dei movimenti bancari, addirittura con effetti retroattivi.

Quanto alle norme di più stretta competenza della Commissione, egli osserva che l'incremento del FUS, benché senz'altro apprezzabile, rappresenta ben poca cosa rispetto all’aumento registrato da altri Fondi. Ricorda peraltro l'impegno della maggioranza parlamentare di Centro-destra nella scorsa legislatura per contenere la decurtazione del FUS richiesta dall’allora ministro Tremonti.

Esprime invece una valutazione favorevole sull'articolo 23.

 

La senatrice CAPELLI (RC-SE) dichiara di condividere pienamente le osservazioni del relatore sugli articoli 18 e 23. Esprime invece viva preoccupazione per l’articolo 25 e per i consistenti tagli di spesa che ne conseguono ai danni degli uffici scolastici regionali e delle scuole. Si tratta infatti di disposizioni che si pongono in netto contrasto con le dichiarazioni programmatiche del ministro Fioroni, tanto più gravi in quanto già negli ultimi anni le scuole hanno avuto difficoltà ad assicurare una regolare attività didattica a causa della mancanza di fondi. Chiede pertanto al Governo chiarimenti puntuali.

 

Il senatore BUTTIGLIONE (UDC) esprime compiacimento per l’incremento del FUS. Ricorda del resto che già nella scorsa legislatura si era convenuto di restituire al settore le risorse decurtate, non appena l’economia italiana fosse stata in ripresa. Osserva tuttavia che, parallelamente all’incremento di risorse, occorrono profonde riforme volte ad eliminare le sacche di improduttività e a migliorare la qualità dei servizi.

Quanto alla proposta di una nuova legge sul cinema, egli ribadisce il proprio orientamento favorevole all’istituzione di un Fondo unico per tale settore, la cui amministrazione dovrebbe essere affidata ai cineasti, basato su una tassa di scopo. Ciò permetterebbe infatti di recuperare risorse a favore degli altri comparti attualmente finanziati attraverso il FUS, fra cui in primo luogo la lirica promossa anche al di fuori delle Fondazioni.

Occorre altresì una maggiore integrazione a livello europeo ed in primo luogo il sostegno ad un mercato europeo del cinema. In proposito, ricorda di aver sollecitato l’istituzione di un’Accademia europea del doppiaggio, che tuttavia non è attualmente operante in attesa delle scelte del nuovo Ministro per i beni e le attività culturali in ordine all’ARCUS Spa.

 

Il senatore AMATO (FI) dichiara di condividere molte delle osservazioni del relatore ed in primo luogo quella secondo cui l’incremento di risorse, se non accompagnato da riforme strutturali, rischia di risultare controproducente.

Conviene pertanto sull’auspicio di una sollecita revisione delle normative di settore e di una rinnovata attenzione alle Fondazioni lirico-sinfoniche. Al riguardo, osserva peraltro che il rapporto fra la bigliettazione e il contributo statale deve essere più equilibrato rispetto all’attuale. In tal senso, condivide pienamente la proposta del relatore di indirizzare la quota dell’integrazione destinata alle Fondazioni lirico-sinfoniche nel senso di premiare i comportamenti più virtuosi.

Ritiene tuttavia indispensabile una migliore programmazione artistica.

Dichiara inoltre di concordare con la sollecitazione del relatore a disciplinare l’attività delle agenzie di intermediazione, che rappresentano un settore in cui la totale assenza di regole rischia di far esplodere fenomeni di malcostume simili a quelli del calcio.

Manifesta conclusivamente piena disponibilità per un proficuo lavoro comune nell’interesse del settore.

 

La senatrice SOLIANI (Ulivo) esprime apprezzamento per la relazione del senatore Fontana, rimarcandone in particolare il carattere propositivo.

Conviene inoltre con il relatore che l’incremento del FUS rappresenta una lodevole inversione di tendenza, pur costituendo solo il primo passo verso il risanamento del settore. A tal fine l’incremento di risorse non è infatti sufficiente, occorrendo nel contempo regole più precise atte a promuovere comportamenti più virtuosi.

Dopo aver manifestato specifico interesse nei confronti dell’emendamento suggerito dal relatore in ordine all’età pensionabile dei ballerini e alla deducibilità delle spese per ricerca, prende atto delle perplessità manifestate dalla senatrice Capelli sull’articolo 25. Sottolinea tuttavia positivamente che l’articolo 22 esclude le istituzioni scolastiche dalle applicazione dei tagli previsti.

Conclusivamente ritiene che il provvedimento contenga norme motivate da una particolare condizione contingente, che si iscrivono tuttavia in una cornice di più ampia portata volta a riaffermare i principi di moralità, rigore e trasparenza.

 

Il senatore DAVICO (LNP) si sofferma a sua volta sull’integrazione del FUS, auspicando una revisione dei criteri che sovrintendono alla sua distribuzione, nell’ambito di una diversa impostazione che sappia coniugare programmazione e qualità. Su questa linea, assicura l’appoggio del suo Gruppo.

Richiama altresì l’attenzione della Commissione sulle specifiche professionalità dei tecnici, che collaborano con grande competenza ed impegno alla piena realizzazione delle opere artistiche.

 

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore FONTANA (Ulivo), il quale esprime soddisfazione per il consenso manifestato quasi unanimemente.

Con particolare riferimento all’opera lirica, che rappresenta a suo giudizio un fattore culturale indispensabile per l’identità del Paese, ribadisce l’esigenza di una disciplina più stringente, che eviti il ripetersi delle prassi censurabili del passato.

Gli emendamenti da lui preannunciati rappresentano del resto un segnale politico volto a porre l’attenzione su situazioni di particolare urgenza.

Presenta conclusivamente uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto.

 

Agli intervenuti replica altresì il sottosegretario Letizia DE TORRE la quale, pur comprendendo le preoccupazioni della senatrice Capelli, precisa che le riduzioni di spesa non riguardano le scuole, ma le strutture scolastiche.

Dichiara altresì che il Ministero ha intenzione di concertare con le regioni un piano per rilanciare l’edilizia scolastica.

Osserva infine che il contenimento della spesa è reso necessario dalla situazione dei conti pubblici.

 

Per dichiarazione di voto interviene il senatore MARCONI (UDC), il quale prende atto delle molte convergenze registrate sul provvedimento in esame. Tiene tuttavia a precisare che esso si inscrive nel solco tracciato dal precedente Governo. Invita pertanto la maggioranza ad evitare, dentro e fuori le aule parlamentari, atteggiamenti di sterile polemica rispetto all’operato della scorsa legislatura. In particolare, chiede al relatore di eliminare, dalle premesse del parere, il riferimento alla discontinuità rispetto al quadriennio 2002-2006.

Nel merito, esprime vivo apprezzamento per l’intenzione di contenere le spese di ingaggio degli artisti.

 

Il senatore ASCIUTTI (FI) richiama nuovamente l’attenzione della Commissione sulla vera natura del provvedimento che, a suo avviso, è di forte contrazione della spesa pubblica. In particolare, deplora fortemente le riduzioni di spesa conseguenti all’articolo 25 in settori strategici quali l’edilizia scolastica, gli istituti italiani di cultura all’estero, l’alta formazione artistica e musicale, gli uffici scolastici regionali, i beni culturali e lo sport.

Pur riconoscendo che anche il Centro-destra ha dovuto, nella scorsa legislatura, operare un contenimento della spesa pubblica, ricorda che allora il Centro-sinistra non risparmiò alcuna critica. Ritiene pertanto contraddittorio che il medesimo schieramento, giunto ora alla guida del Paese, adotti lo stesso tipo di interventi.

Né va dimenticato che il Centro-destra preservò sempre la scuola e i beni culturali dalle riduzioni di spesa.

Chiede dunque la votazione per parti separate dello schema di parere avanzato dal relatore, annunciando fin d’ora voto contrario sul suo complesso.

 

Il senatore BORDON (Ulivo) giudica difficile esprimere una valutazione distinta sulle diverse parti del parere, poiché esse si riferiscono ad un decreto finalizzato a porre in essere una manovra unitaria per la riduzione del disavanzo. Ricorda quindi che gli indicatori economici attuali sono molto diversi rispetto a quelli previsti dal Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) del 2005. A questo proposito, egli richiama la grave situazione del disavanzo pubblico, assai prossimo a raggiungere un livello che supera il 5 per cento del PIL; ritiene perciò indispensabile un intervento correttivo per evitare di superare in maniera irreversibile i limiti europei.

Reputa inoltre opportuno che maggioranza e opposizione raggiungano una convergenza sul provvedimento in esame, assumendosi precise responsabilità nei confronti del Paese.

Osserva altresì che il provvedimento avrebbe potuto prevedere misure assai più restrittive per il contenimento della spesa. In considerazione della drammaticità del contesto economico, ritiene perciò positivo che il Governo abbia dato un segnale di discontinuità proprio in un settore delicato quale quello della cultura. Auspica pertanto che esso venga accolto con favore dall’opposizione, condividendo tuttavia le preoccupazioni sullo stato di disordine in cui versa il settore dello spettacolo.

 

Il senatore DELOGU (AN) esprime l’orientamento negativo del suo Gruppo sul provvedimento in esame, giudicando insoddisfacenti gli elementi positivi da esso apportati rispetto ai tagli ivi previsti.

 

Il senatore BUTTIGLIONE (UDC) invita a considerare il diverso contesto in cui si collocano le riduzioni di spesa disposte dal provvedimento in esame rispetto a quello in cui furono approvati i tagli dal precedente Governo. Allora, l’Europa stessa affrontava infatti la crisi più lunga e drammatica dal dopoguerra e un tasso di crescita del PIL pari a zero imponeva scelte dolorose. Ricorda peraltro di aver egli stesso minacciato le dimissioni da Ministro per i beni e le attività culturali per l’eccessiva consistenza dei tagli proposti dall’allora Ministro dell’economia e di aver in questo modo conseguito un dimezzamento rispetto alla originaria proposta di riduzione.

Oggi invece, non certo per le misure adottate dall’attuale Governo bensì per la corretta politica economica impostata dal precedente, il tasso di crescita del PIL si colloca tra l’1,2 e l’1,5 per cento. Né corrisponde al vero che il deficit si attesti fra il 5 e il 6 per cento: il dato più drammatico, risalente a diversi mesi fa, è infatti del 4,6 per cento, ma è stato successivamente corretto al 4,1 per cento sulla base dell’eccellente andamento delle entrate, registrando così uno scostamento di appena lo 0,3 per cento rispetto alle previsioni.

Dal punto di vista politico, egli non può pertanto accettare che non venga riconosciuta la bontà delle scelte pregresse.

Con specifico riferimento ai compensi degli artisti ricorda ad esempio il tariffario introdotto presso il Ministero per i beni e le attività culturali quando egli ne aveva la responsabilità, che introduce significativi elementi di moralità.

Né va dimenticato che i tagli operati dal Centro-destra al settore dello spettacolo erano connessi ad una scelta collegiale di sostegno alle famiglie.

Preannuncia pertanto voto contrario sullo schema di parere del relatore, a meno che non siano introdotte significative modifiche.

 

La senatrice CAPELLI (RC-SE) rileva uno squilibrio, nello schema di parere del relatore, tra la parte dedicata agli articoli 18 e 23 e quella, assai più ristretta, dedicata agli articoli 22, 25 e 29.

Pur mantenendo forti preoccupazioni con particolare riguardo all’articolo 25, esprime comunque il voto favorevole del suo Gruppo.

 

La senatrice NEGRI (Aut) dichiara a sua volta il voto favorevole, concordando in particolare con le osservazioni relative all’integrazione del FUS e alle Fondazioni lirico-sinfoniche.

 

Il relatore FONTANA (Ulivo) manifesta disponibilità ad eliminare, dalle premesse dello schema di parere avanzato, il giudizio politico sull’operato del precedente Governo. Resta invece indiscutibile il dato di fatto che nel quadriennio 2002-2006 il FUS è stato ridotto di 150 milioni di euro.

Dichiara inoltre di non avere nulla in contrario alla votazione per parti separate dello schema di parere.

 

Il senatore BUTTIGLIONE (UDC) si dichiara insoddisfatto delle dichiarazioni del relatore, ritenendo indispensabile evidenziare con chiarezza, nello schema di parere, che il decreto-legge si pone in linea con gli interventi disposti dal precedente Governo.

Insiste poi per una modifica in ordine alla valutazione sull’articolo 25, nonché per una correzione con riguardo alla destinazione dell’integrazione del FUS alle Fondazioni lirico-sinfoniche, nel senso di considerare l’elevato livello di prestazioni assicurato anche al di fuori di queste ultime.

 

Il senatore STERPA (FI) prende atto con rammarico del diverso clima che anima i lavori della Commissione. Al fine di ripristinare il precedente spirito collaborativo, auspica che siano modificate le premesse del parere, la cui attuale formulazione impone all’opposizione un voto contrario.

 

Si associa il senatore ZAVOLI (Ulivo), il quale sollecita a sua volta la ricostituzione di un clima di serenità.

 

Il senatore BORDON (Ulivo) precisa di essersi espresso a titolo personale in senso contrario alla votazione per parti separate dello schema di parere proposto dal relatore. Tuttavia, prende atto della prassi in tal senso instaurata dalla Commissione nella scorsa legislatura, nonché della disponibilità manifestata dal relatore.

Quanto ai dati sul deficit, ritiene che il prossimo esame del DPEF rappresenterà la sede più idonea per discuterne.

 

Il relatore FONTANA (Ulivo) presenta conclusivamente uno schema di parere favorevole con osservazioni modificato, pubblicato in allegato al presente resoconto.

 

Il senatore BUTTIGLIONE (UDC) dichiara che, in assenza di una più incisiva formulazione dell’osservazione n. 3), la sua parte politica non potrà votare a favore dello schema di relatore.

 

La senatrice SOLIANI (Ulivo) ritiene che la riformulazione del parere da parte del relatore rappresenti un apprezzabile punto di equilibrio.

 

Il senatore RANIERI (Ulivo) si rammarica per il mancato raggiungimento di una più larga intesa.

 

La PRESIDENTE pone infine ai voti per parti separate lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore, come modificato.

 

Previa dichiarazione di voto contrario a nome del suo Gruppo del senatore ASCIUTTI (FI), la Commissione approva, a maggioranza, il dispositivo dalle parole: "La Commissione" fino a: "esprime parere favorevole, per quanto di competenza, con le seguenti osservazioni". Approva indi, all’unanimità, l’osservazione n. 1) e a maggioranza le osservazioni nn. 2), 3) e 4). Approva altresì, a maggioranza, lo schema di parere nel suo complesso.

 

 

Allegato

 

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DDL N. 741

 

 

"La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

valutato positivamente come l’insieme delle norme di competenza della Commissione trovi un denominatore comune nella perentoria riaffermazione della funzione pubblica del finanziamento;

considerato in particolare che l'integrazione del FUS disposta dall'articolo 18:

segna una forte discontinuità rispetto al quadriennio 2002-2006, nel corso del quale si sono registrati tagli per 150 milioni di euro,

deve tuttavia rappresentare solo l’inizio di un’operazione di recupero, destinata a proseguire con l’obiettivo di ripristinare la dotazione ai livelli del 2001,

potrà produrre effetti continui, duraturi ed innovativi solo se accompagnata da una meditata rivisitazione delle regole che hanno disciplinato i rapporti tra le istituzioni e lo spettacolo italiano,

può rivelarsi paradossalmente dannosa se non si interviene contestualmente sulle norme che disciplinano il settore,

deve essere ripartita tra le Fondazioni lirico-sinfoniche - che rappresentano senz'altro il segmento di maggiore sofferenza tanto più che gli interventi una tantum e l'apporto privato non hanno compensato i pesanti tagli del finanziamento pubblico - secondo parametri premianti per coloro che bene hanno operato ed essere utilizzata per produrre di più e meglio secondo una logica di contenimento di costi e di risanamento, senza indulgere a prassi censurabili, purtroppo consolidate nel tempo,

esprime parere favorevole, per quanto di competenza, con le seguenti osservazioni.

1. Con riferimento all'articolo 18, la Commissione esprime apprezzamento per l’integrazione di 50 milioni di euro della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) per ciascuno degli anni del triennio 2006-2008. Al riguardo, auspica tuttavia che presso la sede di merito siano approvati emendamenti volti a produrre positivi effetti sulla spesa: in primo luogo, potrebbe essere disciplinata l’attività delle agenzie, in particolare di quelle che, aventi sede in territorio extra-comunitario, operano nel nostro paese con assoluta spregiudicatezza; inoltre, potrebbe essere abbassata a 42 anni l’età pensionabile dei ballerini con contratto a tempo indeterminato.

2. La Commissione giudica favorevolmente l'articolo 23, che comporta una diminuzione del numero delle riunioni previste per il Consiglio universitario nazionale (CUN) non solo in un'ottica di riduzione dei gettoni di presenza dei componenti e, più in generale, di contenimento delle spese di funzionamento, ma anche al fine di recuperare efficacia e efficienza al meccanismo di selezione.

3. La Commissione prende atto dell'esigenza di riduzione della spesa, in cui si collocano gli interventi di cui agli articoli 22, 25 e 29, esprimendo in particolare apprezzamento per l'esclusione delle istituzioni scolastiche dall'ambito di applicazione dell'articolo 22.

4. La Commissione valuta molto positivamente l'articolo 37 che, al comma 47, prevede una ampia deducibilità fiscale per le spese di ricerca e sviluppo sostenute dalle aziende, in sintonia con l'urgenza di incentivare da parte dello Stato l’investimento privato".

 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DDL N. 741

 

"La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

valutato positivamente come l’insieme delle norme di competenza della Commissione trovi un denominatore comune nella perentoria riaffermazione della funzione pubblica del finanziamento;

considerato in particolare che l'integrazione del FUS disposta dall'articolo 18:

restituisce 50 milioni di euro al settore, decurtato nel quadriennio 2002-2006 di 150 milioni di euro,

deve tuttavia rappresentare solo l’inizio di un’operazione di recupero, destinata a proseguire con l’obiettivo di ripristinare la dotazione ai livelli del 2001,

potrà produrre effetti continui, duraturi ed innovativi solo se accompagnata da una meditata rivisitazione delle regole che hanno disciplinato i rapporti tra le istituzioni e lo spettacolo italiano,

può rivelarsi paradossalmente dannosa se non si interviene contestualmente sulle norme che disciplinano il settore,

per la parte destinata alle Fondazioni lirico-sinfoniche - che rappresentano senz'altro il segmento di maggiore sofferenza tanto più che gli interventi una tantum e l'apporto privato non hanno compensato i pesanti tagli del finanziamento pubblico - deve essere ripartita secondo parametri premianti per coloro che bene hanno operato ed essere utilizzata per produrre di più e meglio secondo una logica di contenimento di costi e di risanamento, senza indulgere a prassi censurabili, purtroppo consolidate nel tempo,

esprime parere favorevole, per quanto di competenza, con le seguenti osservazioni.

1. riferimento all'articolo 18, la Commissione esprime apprezzamento per l’integrazione di 50 milioni di euro della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) per ciascuno degli anni del triennio 2006-2008. Al riguardo, auspica tuttavia che presso la sede di merito siano approvati emendamenti volti a produrre positivi effetti sulla spesa: in primo luogo, potrebbe essere disciplinata l’attività delle agenzie, in particolare di quelle che, aventi sede in territorio extra-comunitario, operano nel nostro paese con assoluta spregiudicatezza; inoltre, potrebbe essere abbassata a 42 anni l’età pensionabile dei ballerini con contratto a tempo indeterminato.

2. Commissione giudica favorevolmente l'articolo 23, che comporta una diminuzione del numero delle riunioni previste per il Consiglio universitario nazionale (CUN) non solo in un'ottica di riduzione dei gettoni di presenza dei componenti e, più in generale, di contenimento delle spese di funzionamento, ma anche al fine di recuperare efficacia e efficienza al meccanismo di selezione.

3. Commissione prende atto dell'esigenza di riduzione della spesa, in cui si collocano gli interventi di cui agli articoli 22, 25 e 29, esprimendo in particolare apprezzamento per l'esclusione delle istituzioni scolastiche dall'ambito di applicazione dell'articolo 22.

4. Commissione valuta molto positivamente l'articolo 37 che, al comma 47, prevede una ampia deducibilità fiscale per le spese di ricerca e sviluppo sostenute dalle aziende, in sintonia con l'urgenza di incentivare da parte dello Stato l’investimento privato".


LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

martedì 11 luglio 2006

8ª Seduta

Presidenza del Presidente

DONATI

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all' evasione fiscale

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio.)

 

Il relatore PAPANIA (Ulivo), illustrando il provvedimento, sottolinea come il decreto-legge preveda misure urgenti per il rilancio economico e sociale del Paese, la promozione della concorrenza e dei diritti dei consumatori, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, ma anche norme in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale. In particolare il provvedimento si articola in 4 Titoli, dei quali il primo contenente misure per la promozione della concorrenza; il secondo ed il terzo norme finalizzate a ridurre il deficit di bilancio, a consentire il rilancio dello sviluppo economico e a promuovere interventi di equità sociale e l'ultimo contenente disposizioni finali.

Per quel che attiene alle materie di competenza della Commissione, il provvedimento in oggetto dispone in primo luogo il conferimento di poteri ai Comuni in materia di cumulo di licenze per il servizio taxi (articolo 6), e l'introduzione di un nuovo regime in materia di trasporto locale e di circolazione dei veicoli (articolo 12); in secondo luogo il decreto prevede norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza (articolo 13), che si concreta nel sostanziale ridimensionamento del raggio d'azione delle società strumentali degli enti locali ed infine l'atto in conversione, al Titolo II, introduce misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali, in relazione non solo al contratto collettivo 2004-05 trasporto pubblico locale (articolo 16), ma anche all'Anas e alla società Ferrovie (articolo 17).

Relativamente all'articolo 6 osserva come tale norma del decreto legge disponga che, fatta salva la possibilità di conferire nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica, i Comuni possano bandire pubblici concorsi e concorsi riservati a chi è già titolare di licenza taxi (in deroga alle attuali disposizioni) per l’assegnazione a titolo oneroso di licenze eccedenti la vigente programmazione numerica. Nei casi in cui i comuni esercitino tale facoltà, i soggetti assegnatari delle nuove licenze non le possono cedere separatamente dalla licenza originaria e devono avvalersi, sotto la propria responsabilità, di conducenti il cui contratto di lavoro subordinato deve essere trasmesso all’amministrazione vigilante entro le ore 24 del giorno precedente il servizio. I proventi derivanti dall’assegnazione a titolo oneroso delle nuove licenze sono ripartiti tra i titolari di licenza taxi del medesimo comune che mantengono una sola licenza. Secondo la predetta disposizione i comuni possono altresì rilasciare titoli autorizzatori temporanei, non cedibili, per fronteggiare eventi straordinari. Giova osservare come l'intervento governativo miri in conformità con i rilievi critici proposti dall’Autorità garante della concorrenza, da un lato a garantire un incremento quantitativo del numero di licenze, dall'altro ad introdurre un sistema di compensazione "una tantum" degli attuali titolari di licenze. la quale, in più pareri (ha denunciato l'insufficiente apertura alla concorrenza, del mercato del servizio taxi. Tali carenze di competitività si manifestano in una domanda dei consumatori non pienamente soddisfatta dall'attuale offerta del servizio da parte dei conducenti di taxi. Rileva poi come le misure previste dalla norma in esame siano state oggetto di un ampio dibattito che ha visto il coinvolgimento, sia dei rappresentanti di categoria che delle associazioni di consumatori. In considerazione delle quali sarebbe auspicabile una rivisitazione della disposizione che tenga conto delle richieste dei diversi "attori del sistema" compatibilmente con l'esigenza di liberalizzazione del mercato. Relativamente al servizio di trasporto pubblico locale, in base all'articolo 12 i Comuni hanno la facoltà di prevedere linee aggiuntive di trasporto pubblico di passeggeri, in ambito comunale e intercomunale, che possano essere svolte in tutto il territorio o in tratte e per tempi predeterminati anche dai soggetti privati in possesso dei necessari requisiti. L’obiettivo di tale norma è di garantire non solo un servizio pubblico più efficiente ma anche una circolazione più sicura. La competizione fra servizio pubblico locale e nuovi servizi privati può, inoltre, contribuire ad una progressiva articolazione e differenziazione dell'offerta del servizio, secondo modalità dirette a fasce differenziate di utenza, di modo che l’offerta del nuovo servizio privato possa interessare presumibilmente anche molti soggetti che attualmente non si avvalgono usualmente del servizio pubblico, portando a un generalizzato incremento della domanda di trasporto di linea e ad un indubbio miglioramento della stessa mobilità. L'oratore osserva come l'ultimo periodo del primo comma dispieghi ancora più efficacemente gli effetti liberalizzatori della norma con riferimento a scali ferroviari, portuali e aeroportuali.

Il comma 2 dell'articolo 12, sempre nell'ottica della tutela dei diritti degli utenti, espressamente richiamati dalla norma, salvaguarda i poteri degli enti locali di disciplina del traffico locale. In particolare compete ad essi la regolamentazione dell'accesso, del transito e della fermata di ciascuna categoria di veicolo nelle diverse aree dei centri abitati, anche in relazione alle specifiche modalità di utilizzo, in particolari contesti urbani e di traffico. La norma prevede anche che gli enti locali possano istituire zone di divieto di fermata, anche limitato a fasce orarie, al fine di arginare i pericoli e gli intralci alla circolazione derivanti dalle frequenti fermate, anche in doppia o tripla fila, che spesso connotano le aree centrali e le aree periferiche delle città. Da ultimo la disposizione autorizza l'utilizzo di mezzi di rilevazione delle infrazioni fotografici e telematici, nel rispetto comunque del diritto individuale alla riservatezza. Il Relatore osserva in merito come, nell'assoluta condivisione degli obiettivi proposti e della necessità di tutelare gli utenti, sia comunque necessario prevedere forme di coordinamento tra le diverse realtà locali in ordine all'istituzione di "divieti di fermata" e alla disciplina del traffico locale , al fine di garantire una disciplina della materia uniforme su tutto il territorio nazionale.

Il Relatore prosegue, osservando, come l'articolo 13 del decreto in conversione introduca norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza. I primi due commi della norma mirano a ridurre le possibilità offerte alle società strumentali ( si pensi alle numerose società che svolgono attività di ingegneria e di progettazione), o in house, degli enti locali di vedersi assegnata, né con affidamento diretto né attraverso procedure selettive, la gestione di servizi al di fuori dell'ambio territoriale dell'ente istituente. Sono interessate dal divieto tanto le società con capitale interamente pubblico quanto quelle miste, costituite dalle amministrazioni locali e regionali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, nonché per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza. Il primo comma prevede inoltre che queste società non possano partecipare ad altre società o ad altri enti. Al fine di garantire l'effettività delle prescrizioni suddette il decreto dispone in primis che queste società debbano avere nello statuto un oggetto sociale esclusivo e limitato; in secondo luogo che le attività svolte in violazione di tale divieto debbano cessare entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto e che ciò si concretizzi attraverso la cessazione o lo scorporo ed infine il provvedimento commina la nullità di tutti quei contratti conclusi in violazione dei divieti di cui ai primi due commi. Si tratta di un principio di liberalizzazione certamente condivisibile, anche se sarebbe opportuno realizzare un adeguato approfondimento, specie sotto il profilo dell'efficienza di gestione, dei servizi "in house".

Per quel che concerne il servizio idrico integrato, l'articolo 15, in conformità con la speciale disciplina prevista dal programma di Governo per le risorse idriche, posticipa di un anno i termini previsti dall'articolo 113, commi 15-bis e 15-ter, del TUEL, in materia di cessazione delle concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica e di possibilità di differimento del termine suddetto ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea.

Relativamente all'articolo 16 osserva come il comma 1 si limiti a modificare formalmente la procedura originariamente prevista per il finanziamento del contratto collettivo 2004-2005 per il settore del trasporto pubblico locale, senza peraltro che si verifichino effetti finanziari a carico dello Stato; mentre il comma 2 stabilisca l'esclusione dalle regole del patto di stabilità interno delle spese in conto capitale, effettuate dal comune di Roma per la realizzazione degli interventi per il trasporto su ferro.

Per quel che concerne l'articolo 17, tale disposizione, al comma 1 prevede, per il 2006, l'attribuzione di un contributo in conto impianti, nel limite massimo di 1.800 milioni di euro, a favore di Ferrovie dello Stato o a società del gruppo per la prosecuzione degli interventi relativi al "Sistema alta velocità/alta capacità". Il comma successivo della norma dispone un innalzamento, pari a 1.000 milione di euro, dell'attuale limite posto a carico dell'ANAS S.p.A. per l'effettuazione dei pagamenti relativi a spese di investimento stabilito dalla legge finanziaria 2006. E' appena il caso di rilevare come quest'ultimo limite sia stato, già in precedenza, elevato (a 1.913 milioni di euro) dal decreto-legge n. 68 del 6 marzo 2006. Tale incremento, come sottolineato dal Ministro delle infrastrutture, nel corso dell'audizione svoltasi in Commissione, dovrebbe evitare il rischio della sospensione dei lavori in corso in più di centocinquanta cantieri.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 


LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

mercoledì 12 luglio 2006

9ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

DONATI

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all' evasione fiscale

(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio.)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

 

Si apre la discussione generale.

 

Il senatore BUTTI (AN) interviene manifestando la propria ferma contrarietà al provvedimento in esame, non solo limitatamente alle norme di più diretta competenza della Commissione. All'inasprimento fiscale disposto dal decreto non è corrisposto un effettivo processo di liberalizzazione, tale da garantire una migliore tutela dei consumatori. In particolare la sostituzione dell'Iva con l'imposta di registro, costituisce un danno per la piccola e media impresa. Prosegue poi soffermandosi sulle norme in materia di liberalizzazione tariffaria degli ordini professionali. L'abolizione delle tariffe minime rappresenta una effettiva violazione della libertà professionale, tutelata, anche a livello europeo, nonchè del diritto di difesa del cittadino. La soppressione del divieto di autopromozione pubblicitaria, poi, rischia di favorire i soli studi legali associati a scapito dei giovani professionisti. Rammenta quindi come siano in atto trattative volte a rivedere le suddette disposizioni, nell'ottica di un contemperamento delle esigenze delle categorie interessate. Relativamente alle norme in materia di liberalizzazione della vendita dei farmaci da banco, osserva come il consentire l'acquisto di tale classe di medicamenti in luoghi diversi dalle farmacie possa rappresentare un rischio per la salute dei cittadini. A ben vedere, la farmacia non significa soltanto la presenza di un esperto di farmaci, ma corrette procedure di conservazione e smaltimento, la presenza di controlli periodici da parte delle autorità sanitarie, la possibilità di segnalare eventuali effetti collaterali ed indesiderati, contribuendo all’opera di farmacovigilanza. Rileva, inoltre, come la prescrizione in oggetto possa penalizzare sul piano deontologico-professionale i farmacisti impiegati in attività commerciali diverse dalle farmacie. Prosegue, quindi, soffermandosi sulla riduzione degli stanziamenti per le forze dell'ordine, disposta nell'allegato 1 al decreto in conversione, sulla quale lo stesso Ministro dell'interno ha mostrato le proprie perplessità. La previsione di agenti plurimandatari nel settore delle assicurazioni auto, rileva l'oratore, rappresenta una misura che interviene su rapporti che dovrebbero essere regolati tra le parti ed inoltre tale prescrizione non sembra incidere positivamente sulla concorrenza nel settore.

Conclude osservando come la possibilità di prevedere linee aggiuntive esercite anche da soggetti privati per la gestione del trasporto pubblico locale non garantisca di per sé una circolazione più sicura e una mobilità più efficiente.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

mercoledì 12 luglio 2006

11ª Seduta (2a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

DONATI

 

IN SEDE CONSULTIVA

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all' evasione fiscale

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni.)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

 

Il senatore Paolo BRUTTI (Ulivo) precisa di voler trattare, nel proprio intervento, unicamente gli articoli di competenza della Commissione. Per quel che concerne l'articolo 6 si dichiara favorevole all’obiettivo di incrementare la disponibilità di taxi sottolineando come sia giusto prevedere anche la possibilità di costituire società cooperative per la gestione del servizio. A ben vedere sarebbe ormai superata la tesi, posta a sostegno della licenza individuale, per la quale il divieto di licenze multiple troverebbe ragione nella assenza di concorrenza nel mercato predetto, in considerazione della fungibilità dell'attività prestata. Infatti attualmente non solo vi sono altri operatori che forniscono un servizio analogo, ma, nel corso degli anni, le licenze sono divenute, in termini economici, un bene scarso, il che ha generato un lucrativo mercato di compravendita dei titoli autorizzativi. Quest’ultimo argomento, secondo l'oratore, dovrebbe spingere a valutare l'opportunità di rivedere la disposizione in oggetto, contemperando le diverse esigenze in campo. Relativamente all'articolo 12 l'oratore si dichiara favorevole alla previsione di un servizio di trasporto locale gestito da privati, ritenendo, comunque, opportuno qualificare lo stesso come meramente integrativo del servizio pubblico e non concorrenziale ad esso. Per quel che attiene l'articolo 13 sarebbe auspicabile una riformulazione della norma che consenta di individuare con più chiarezza i destinatari del divieto. A ben vedere, infatti, dal tenore della disposizione non si comprende se con il termine "società strumentali" si intendano le sole società create per fornire servizi strumentali anche o esclusivamente per il mercato ovvero le sole società costituite per rendere servizi all'ente istituente. Secondo l'oratore il divieto dovrebbe interessare le sole società affidatarie dirette del servizio. Per quel che riguarda i finanziamenti contemplati dall'articolo 17 per le Ferrovie, osserva come sarebbe opportuno procedere ad una revisione della disposizione, nel senso di prevedere l'assegnazione di metà dei fondi stanziati per la realizzazione delle reti ad alta velocità, per il completamento delle reti ordinarie.

 

Interviene quindi il senatore CICOLANI (FI), il quale, alla luce delle trattative fra i rappresentanti di categoria ed il governo volte a circoscrivere l'effetto di liberalizzazione nel settore delle licenze- taxi, sottolinea l'inutilità di dibattere sull'articolo 6, essendo la norma destinata a subire incisive modifiche. Per quel che concerne l'articolo 12 ritiene che la norma troverà difficile applicazione, essendo alquanto improbabile che possa trovare realizzazione un mercato nel quale società private di trasporto siano in grado di competere con enti o società pubbliche, che svolgono analogo servizio e che risultano, però, finanziate in modo consistente dagli enti locali. L'oratore ritiene auspicabile una revisione della norma che miri alla realizzazione di una più ampia liberalizzazione del servizio, anche ad esempio prevedendo la deregolamentazione dell'attività di noleggio con conducente. In subordine, auspica che sia quantomeno consentito ai veicoli a noleggio con conducente di accedere agli scali ferroviari, portuali o aeroportuali. Relativamente all'articolo 13 sottolinea come i timori di un'interpretazione estensiva della norma, per la quale società strumentali sarebbero tutte le municipalizzate, siano del tutto infondati, stante l'espressa posizione presa dall'Autorità garante della concorrenza. Per quel che concerne l’articolo 16, l’oratore ritiene erronea l’attribuzione dei fondi al solo Comune di Roma, in considerazione della partecipazione anche della Regione Lazio e dello Stato alla realizzazione degli interventi per il trasporto su ferro nella capitale. Con riguardo ai finanziamenti stanziati per l’ANAS dall’articolo 17, l’oratore rileva come lo stanziamento di un miliardo di euro di cassa consenta la prosecuzione dei lavori in corso. Si tratta di una situazione già nota al Parlamento in fase di discussione della legge finanziaria per il 2006. Osserva altresì come tale statuizione confermi l'infondatezza delle dichiarazioni rese nel corso dell’audizione dal ministro Di Pietro. Conclude infine soffermandosi sui finanziamenti assegnati alle Ferrovie dello Stato osservando che le necessità finanziarie concernono essenzialmente l’alta velocità.

 

Interviene quindi il senatore MAZZARELLO (Ulivo) esprimendo il proprio parere favorevole al provvedimento, pur concordando sulla necessità di rivedere talune disposizioni del decreto. L’oratore rileva un forte limite del decreto nel non aver previsto fra le emergenze a cui far fronte anche il sistema della portualità italiana, il quale nel corso dell’ultimo biennio si è trovato in una situazione di stallo, derivante dalla mancata assegnazione di finanziamenti. Auspica pertanto che nel parere si dia conto della necessità di introdurre un richiamo a tale tematica. Per quel che concerne gli articoli 12 e 13 si associa ai rilievi formulati dai propri colleghi, concordando sulla necessità di definire il limite soggettivo dell’articolo 13, circoscrivendo il divieto alle sole società strumentali affidatarie dirette del servizio. Per quel che riguarda la facoltà riconosciuta ai comuni di autorizzare servizi di trasporto gestiti da privati ulteriori rispetto a quello pubblico, osserva come ciò debba avvenire senza provocare distorsioni sul mercato che potrebbero danneggiare le società affidatarie del servizio di trasporto pubblico locale. Sarebbe opportuno pertanto qualificare questo servizio come meramente aggiuntivo e supplementare rispetto a quello pubblico.

 

Il senatore MARTINAT (AN) osserva come le critiche mosse dalla stessa maggioranza al decreto confermino l’inopportunità del ricorso all’istituto della decretazione d’urgenza. Si sofferma quindi sulla norma relativa all’abolizione dei minimi tabellari per gli esercenti libere professioni. Tale disposizione rischia di impattare negativamente sulla legge Merloni e sulla quantificazione degli onorari spettanti ai professionisti dipendenti pubblici. Si dichiara contrario alla liberalizzazione del servizio taxi, in quanto l’istituzione di società cooperative nel settore potrebbe rappresentare una penalizzazione per i conducenti-dipendenti i quali vedrebbero la propria retribuzione fissata ai minimi sindacali. Prosegue osservando come il comportamento di talune società private faccia insorgere il sospetto che esse, presagendo l’adozione del decreto, abbiano consapevolmente tentato di assumere un ruolo in tali settori definendo alleanze finalizzate a porle in condizioni di vantaggio.

 

La presidente DONATI interviene dichiarandosi d'accordo sull’opportunità, in considerazione delle trattative in atto fra le associazioni di categoria e il Governo, di rinviare ogni osservazione sull’articolo 6 al dibattito in Aula. Si dichiara comunque favorevole alla liberalizzazione dell’attività di conducente di autovettura in servizio taxi, anche in ragione dei rilievi formulati dall’Antitrust. Tale attività, infatti, costituisce, in particolare nelle grandi metropoli, un servizio di interesse generale nell’ambito del trasporto pubblico. Relativamente all’articolo 12, concorda sull’attribuzione ai comuni della facoltà di autorizzare i privati a gestire servizi di trasporto integrativi, tuttavia ritiene opportuno, al fine di evitare che tali servizi si pongano in concorrenza con quello pubblico, che la disposizione vieti non solo ogni forma di sovvenzione ma anche ogni altro tipo di misura compensativa quale, ad esempio, l’utilizzo delle corsie preferenziali. Per quel che riguarda l’articolo 13, si dichiara favorevole ad una riformulazione della norma che consenta una più chiara individuazione dei destinatari del divieto. Relativamente ai finanziamenti stanziati per l’ANAS, ritiene necessario che nell’articolato sia precisato il vincolo di destinazione delle risorse al solo completamento dei cantieri in corso. Concorda quindi con il senatore Paolo Brutti sull’opportunità di utilizzare i fondi concessi alle Ferrovie non solo per la realizzazione della rete ad alta velocità ma anche per il completamento di quella ordinaria, ciò anche a vantaggio del principio di intermodalità che deve connotare il sistema di trasporto nel nostro Paese.

 

Interviene da ultimo il senatore GRILLO (FI), il quale concorda sulla scarsa chiarezza, sotto il profilo dei limiti soggettivi, dell’articolo 13 osservando tuttavia come militi in favore di un’interpretazione restrittiva della norma la stessa posizione espressa dal Ministro per gli affari regionali nel corso di un’intervista riportata dai quotidiani nazionali.

 

Il senatore PAPANIA (Ulivo) replica osservando come la liberalizzazione delle licenze per l’esercizio del servizio di taxi, certamente apprezzabile in linea di principio, meriti comunque un ulteriore approfondimento sotto il profilo attuativo. In materia di servizi pubblici aggiuntivi concorda sull’opportunità di precisarne il carattere meramente residuale ed integrativo, ritenendo altresì opportuno autorizzare l’accesso agli scali ferroviari, portuali e aeroportuali anche ai titolari di licenza di noleggio con conducente. Relativamente all’articolo 13 si dichiara d’accordo sulla necessità di precisare l’ambito soggettivo del divieto attraverso la puntuale individuazione delle società strumentali. Concorda con le valutazioni del senatore Mazzarello sul sistema portuale.

Propone di formulare un parere favorevole con le osservazioni appena indicate.

 

Il senatore MARTINAT (AN) interviene in sede di dichiarazione di voto dichiarandosi contrario alla proposta di parere, non essendo stata recepita la propria osservazione critica in materia di abolizione delle tariffe professionali minime.

 

Il senatore GRILLO (FI) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo, pur apprezzando il tentativo del Relatore di tener conto anche dei rilievi formulati dall’opposizione nella redazione del parere.

 

Verificata la sussistenza del prescritto numero legale, la Commissione conferisce quindi al Relatore mandato a formulare un parere favorevole con le osservazioni accolte in sede di replica.

 


AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE(9a)

martedì 11 luglio 2006

6ª Seduta

Presidenza del Presidente

CUSUSMANO

Indi del Vice Presidente

PIGNEDOLI

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all' evasione fiscale

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

 

La relatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com) rileva che il disegno di legge in esame reca le disposizioni di conversione in legge del decreto-legge n. 223 del 2006, contenente numerose norme per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale e rappresenta il primo atto dell’opera di risanamento dei conti pubblici e di rilancio dello sviluppo sostenibile, che si esplicherà pienamente, sul versante della finanza pubblica, con il DPEF e la manovra per il 2007.

Si tratta di un provvedimento ampio ed articolato, che ha l’obiettivo di innovare profondamente le discipline applicabili a numerose categorie e settori produttivi, soggette nel tempo ad una stratificazione che ne ha compromesso la conoscibilità, la chiarezza interpretativa ed applicativa, nonché la funzionalità rispetto alle esigenze della produzione e dell’efficienza, quanto mai sentite nell’attuale fase economica nazionale, caratterizzata da una bassa crescita.

Il provvedimento prevede misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, nonché per la tutela dei consumatori e la liberalizzazione di settori produttivi: oltre a misure di riduzione della spesa, sono previste norme finalizzate al contrasto dell’elusione fiscale ed al recupero di base imponibile agendo in particolare nel settore immobiliare, sulla fiscalità delle società e sull’IVA nel settore edilizio e delle professioni. Sul versante della spesa sono stati effettuati interventi ispirati alla sobrietà ed al rigore, riducendo le spese per consumi intermedi e, in particolare, quelle per consulenze, convegni e rappresentanza.

Dopo aver illustrato la prima parte del provvedimento, contenente norme sulle liberalizzazioni, si sofferma quindi sulle disposizioni relative al settore immobiliare, con un impatto a suo avviso ridotto per il settore agricolo.

Con riguardo ai profili di più diretta competenza della Commissione, fa presente che l’articolo 3 prevede presenti norme di semplificazione amministrativa e di incremento della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale che prevedono, in primo luogo, l’uniformità nelle condizioni soggettive di accesso all’esercizio, con l’eliminazione dei requisiti professionali, anche previsti da leggi regionali, ad eccezione di quelli riguardanti la tutela della salute e l’igiene degli alimenti; in secondo luogo, la soppressione del parametro della distanza minima per la concessioni di autorizzazione ad esercizi appartenenti allo stesso comparto e l’eliminazione di ogni forma di limitazione nella libera scelta dell’imprenditore di determinare l’assortimento merceologico del proprio esercizio.

Dopo aver richiamato la questione della prevalenza delle società estere nel controllo della grande distribuzione operante nel Paese, oggi attestata, a livello di piattaforme di acquisto dei prodotti agroalimentari, attorno al 60 per cento della domanda, con i connessi problemi che ne possono derivare per gli sbocchi delle produzioni tipiche nazionali, si sofferma sul tema del ruolo dell’artigianato alimentare; a suo avviso, potrebbe essere opportuno superare il vecchio regime basato su una licenza di somministrazione, cumulando le autorizzazioni alla produzione e alla somministrazione in pubblico.

Di particolare importanza per il comparto agroalimentare sono le disposizioni contenute nell’articolo 4, concernente l’esercizio dell’attività di panificazione, un comparto che interessa attualmente 25.000 laboratori di produzione, con quasi 6 miliardi di euro di fatturato e 250.000 addetti stabili. Il provvedimento adottato dal Governo prevede l’abrogazione della normativa che assoggettava a contingentamento l’impianto di nuovi panifici e l’ampliamento di quelli esistenti, stabilendo una relazione diretta fra la densità degli impianti di produzione e il consumo teorico di pane da parte della popolazione residente nella località interessata.

Si tratta, a suo avviso, di disposizioni obsolete, che costituivano una barriera intollerabile alla crescita dei piccoli esercizi, oltre che distorsive della concorrenza e lesive degli interessi dei consumatori, la cui revisione era stata sollecitata dalle stesse organizzazioni di categoria. La liberalizzazione nell’impianto di nuovi panifici apre inoltre prospettive di un certo interesse anche a monte della filiera, laddove le imprese agricole cerealicole, ed in particolare gli agriturismi, possono avviare attività di trasformazione diretta della materia prima, con la panificazione per i propri clienti e per il pubblico, venendo meno i vincoli burocratici che hanno finora impedito il completo sfruttamento del ciclo aziendale.

Al riguardo, sottolinea altresì che per la creazione di un regime di vera concorrenza è necessario che i consumatori dispongano di tutte le informazioni utili per effettuare le scelte nel mercato, diversamente da quanto avviene oggi. Ritiene pertanto legittima la richiesta, proveniente dalle organizzazioni artigiane del settore, di tutelare adeguatamente la qualità e la denominazione "pane fresco" con una chiara definizione di tale categoria qualitativa a livello legislativo. Si tratta di un tema già ampiamente dibattuto in sede parlamentare nella scorsa legislatura che potrebbe trovare idonea collocazione in questo provvedimento, unendo alla necessaria spinta alla liberalizzazione l’attenzione alla qualità del prodotto e la valorizzazione dell’impegno di chi esercita, con passione e metodi tradizionali, una professione antica.

L’articolo 9 prevede misure per migliorare il sistema informativo sui prezzi dei prodotti agroalimentari, al fine di garantire una più ampia e diffusa informazione ai consumatori circa i prezzi all’ingrosso dei prodotti agroalimentari. A tal fine, il nuovo comma 2-quater prevede che il Ministero per lo sviluppo economico e il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali mettono a disposizioni di Regioni e Comuni il collegamento al sistema informativo del consorzio obbligatorio infomercati, di cui al decreto-legge n. 269 del 2003 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003).

Al consorzio obbligatorio infomercati spettano altresì funzioni di rilevazione dei prezzi al dettaglio dei prodotti trattati nei mercati locali all’ingrosso, previa richiesta dei comuni. Il capillare collegamento di regioni e comuni al sistema informativo testé descritto consentirà la fruizione di dati univoci ed omogenei, nonché un accorto monitoraggio sulla variazione dei prezzi nel passaggio dall’ingrosso al dettaglio, di particolare rilievo nel comparto dei prodotti agroalimentari. Il comma 2-quinquies, aggiunto all’articolo 23 del citato decreto-legge n. 269 del 2003 stabilisce altresì che i dati aggregati raccolti vengono resi pubblici anche mediante la pubblicazione sul sito internet e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radiotelevisive.

Di particolare interesse risulta poi il comma 2 che, tra le attribuzioni del consorzio obbligatorio infomercati, inserisce altresì la possibilità di effettuare rilevazioni di prezzi al dettaglio dei prodotti agroalimentari.

A tale riguardo ricorda che nella passata legislatura presso questa Commissione si è discusso a lungo, in relazione al disegno di legge presentato dal sen. Bongiorno, dell’indicazione obbligatoria del doppio prezzo per i prodotti agricoli, una questione evidentemente correlata al sistema informativo, che con questo provvedimento viene a suo avviso adeguatamente implementato.

Segnala infine che l’articolo 36, comma 1, del decreto-legge esclude dall’applicazione dell’aliquota IVA agevolata alcuni prodotti dolciari venduti in confezioni non di pregio quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (Tab. A Parte III, numero 62).

 

Si apre il dibattito.

 

Il senatore SCARPA BONAZZA BUORA (FI) ritiene che il decreto-legge in esame presenti profili fortemente contraddittori, derivanti dalla compresenza di due differenti impostazioni di politica economica. A suo avviso, infatti, mentre vi sono alcuni aspetti del provvedimento che introducono moderate (per quanto discutibili) forme di liberalizzazione, si rinvengono altresì disposizioni di carattere strettamente fiscale che risultano maggiormente consone alle politiche in passato adottate dall’attuale Vice Ministro dell’economia e delle finanze.

In particolare, ritiene che la relazione testé svolta dalla senatrice De Petris abbia messo in particolare evidenza le disposizioni cosiddette di liberalizzazione e semplificazione, tralasciando tuttavia le altre norme di natura fiscale, che pure determineranno un impatto non trascurabile sui produttori agricoli. Poiché infatti – prosegue l’oratore – oltre il 90 per cento degli agricoltori operanti sul territorio nazionale risultano essere proprietari terrieri, vi sono numerose misure, previste nel decreto-legge, che incideranno negativamente sulla già precaria condizione di tali categorie, che soffrono dell’attuale situazione di contrazione dei redditi.

Con riguardo a quanto previsto all’articolo 9 del decreto-legge, che prevede un collegamento generale al sistema informativo del consorzio obbligatorio infomercati per favorire la più ampia e diffusa informazione ai consumatori circa i prezzi all’ingrosso dei prodotti alimentari, fa osservare che già nel corso della precedente legislatura il Governo, ed in particolare il ministro Alemanno, avevano introdotto importanti misure per favorire tali informazioni. Ritiene in ogni caso che anche le disposizioni di cui al citato articolo 9 potrebbero rivelarsi utili, purché dalla loro applicazione non discendano effetti di carattere vessatorio.

A suo avviso, il Governo si è dimostrato estremamente abile nel presentare il decreto-legge in esame come un provvedimento in grado di incidere in maniera significativa sul sistema dei rapporti economici e dell’organizzazione delle categorie produttive, ponendo l’accento su presunte forme di liberalizzazione, e sorvolando tuttavia su numerosi altri aspetti, che rivestono carattere tutt’altro che secondario. Ricorda infatti che nel corso degli ultimi anni gran parte degli agricoltori italiani hanno subito un forte ridimensionamento nei propri redditi per numerose ragioni, che vanno dall’apertura dei mercati alla crescente spinta competitiva di Paesi emergenti a vocazione agricola, sino alla riforma dei sistemi di aiuto previsti dalla Politica agricola comunitaria. Tale ridimensionamento veniva tuttavia compensato dalla tenuta dei valori fondiari, sui quali ora incideranno numerose disposizioni fiscali di carattere afflittivo. In particolare, vengono introdotte importanti modifiche sui regimi previsti per le compravendite immobiliari, modificando l’operatività delle imposte sui valori catastali e prevedendo altresì l’obbligo di dichiarare negli atti notarili il corrispettivo pattuito per gli agenti immobiliari. Inoltre, l’introduzione della sola imposta di registro sui trasferimenti determina ulteriori costi per i produttori derivanti dalla sopravvenuta impossibilità di detrarre l’IVA già assolta "a monte", ai quali si aggiungono gli oneri derivanti dall’abolizione delle aliquote agevolate per i terreni edificabili.

In tal modo si determina, a suo parere, un vero e proprio blocco delle capacità di autofinanziamento degli agricoltori, che avrebbero invece bisogno di poter contare sulle entrate che il Governo mira a colpire, anche per poter innovare o convertire le proprie produzioni. Osserva inoltre che ulteriori oneri deriveranno dall’impossibilità di effettuare l’ammortamento dei terreni, nonché dalle pesanti disposizioni fiscali connesse ai fabbricati di interesse storico ed artistico.

Nell’esprimere poi considerazioni critiche sulle disposizioni in tema di plusvalenze derivanti da cessioni di immobili a titolo di donazione, che reintroducono surrettiziamente un’imposta, già abrogata dal precedente Governo, si sofferma quindi sulle disposizioni in materia di IVA volte ad escludere la soggettività tributaria degli imprenditori di dimensione più ridotta; a tale proposito, ritiene che tale esclusione, in astratto condivisibile, dovrebbe trovare una maggiore estensione ed essere applicata anche ad imprese agricole moderatamente maggiori.

Ribadisce pertanto che il decreto-legge in esame è stato oggetto di un’abile campagna di diffusione da parte del Governo che ne ha evidenziato solo alcuni aspetti, omettendo i rilevanti impatti negativi che le numerose disposizioni determineranno nel comparto primario. Per tali ragioni auspica un convinto impegno da parte della Commissione e dello stesso ministro De Castro per modificare l’impianto complessivo del decreto-legge, al fine di garantire alle imprese agricole le condizioni minime per poter sopravvivere ed operare sui mercati.

 

La senatrice ALLEGRINI (AN) preannuncia di voler richiedere alcuni chiarimenti in ordine all’elenco n. 1, al quale fa rinvio l’articolo 25, comma 1, del decreto-legge.

 

Il senatore ZANOLETTI (UDC) preannuncia di voler intervenire successivamente.

 

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il seguito dell’esame viene quindi rinviato.


AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE(9a)

mercoledì 12 luglio 2006

7ª Seduta

Presidenza del Presidente

CUSUSMANO

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all' evasione fiscale

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta dell’11 luglio.

 

Il presidente CUSUMANO ricorda che nella seduta di ieri è iniziato l’esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 741, di conversione del decreto-legge n. 223 del 2006 recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, con la relazione illustrativa della senatrice De Petris e che nel dibattito è intervenuto il senatore Scarpa Bonazza Buora.

 

Il senatore ZANOLETTI (UDC) osserva che la sua parte politica non è sicuramente contraria alle liberalizzazioni, purché si tratti di interventi veri che incidano sui nodi economici e che vengano adottati solo dopo un adeguato confronto con tutti gli operatori del settore.

Il provvedimento in esame è invece improntato ad improvvisazione e caratterizzato da interventi fra loro contraddittori, come peraltro dimostra l’annuncio su una retromarcia rispetto alle disposizioni varate in materia di fiscalità immobiliare. Dopo aver ulteriormente stigmatizzato la mancanza di concertazione con le associazioni di categoria e professionali, si richiama alle ampie osservazioni del senatore Scarpa Bonazza Buora, osservando in particolare che il vero problema è quello di evitare la chiusura dei vari esercizi impegnati nella attività di panificazione. L’inopportunità delle misure adottate è ulteriormente dimostrata dall’aggravamento del prelievo fiscale in materia di beni dolciari, che finora erano stati classificati nell’ambito dei prodotti destinati all’alimentazione comune e che ora vengono penalizzati peraltro anche con interventi discriminatori che colpiscono solo una parte del settore (facendo in particolare riferimento alle creme da spalmare).

Invita pertanto la relatrice, senatrice De Petris, ad inserire nello schema di parere anche la necessità di una cancellazione della disposizione citata.

 

Interviene, quindi, la senatrice NARDINI (RC-SE) che, nel ringraziare la senatrice De Petris per la relazione svolta, dichiara di condividere il contenuto del provvedimento in esame, pur osservando che gli interventi di liberalizzazione vanno intesi come facilitazione all’accesso piuttosto che un incentivo alle privatizzazioni. Per quanto riguarda, in particolare, il settore di competenza della Commissione, condivide le considerazioni svolte dagli altri senatori in materia di IVA agevolata per i prodotti dolciari. A tale proposito, auspica, che questo profilo trovi un adeguato spazio nella proposta di parere predisposta dal relatore. Ritiene, inoltre, che si debba, in generale, dare un maggiore sostegno alle misure che intendono valorizzare la qualità dei prodotti. Auspica, inoltre, alcune modifiche al provvedimento volte a recepire le istanze provenienti dal mondo produttivo, con particolare riguardo ai rilievi giunti dai rappresentanti della categoria dei panificatori. Manifesta, infine, condivisione per il contenuto dell’articolo 9 del decreto-legge n. 223 del 2006 che, introducendo una serie di misure relative al sistema informativo sui prezzi dei prodotti agroalimentari, consentirà al consumatore una migliore comprensione dei prezzi dei prodotti stessi.

 

Il senatore LOSURDO (AN) osserva che il decreto-legge in esame interviene su alcuni comparti tradizionali delle libere professioni, con un intento, solo apparente, di liberalizzazione delle stesse, poiché finisce per lasciare intatte determinate realtà professionali. Rileva, inoltre, che il disegno di legge n. 741 presenta una serie di elementi connotati da una certa superficialità e paventa i rischi che potrebbero derivare anche con riferimento alla salute dei cittadini. Ricorda, a tale proposito, le misure volte a consentire la vendita di prodotti farmaceutici da banco nei grandi centri commerciali.

Ritiene, infine, che per quanto riguarda gli aspetti del settore agricolo, alcuni profili del provvedimento debbano essere approfonditi. In conclusione, concorda con quanto già sostenuto dal senatore Scarpa Bonazza Buora in riferimento all’articolo 37, con particolare riguardo al profilo del volume minimo di affari, giudicato troppo esiguo, richiesto per l’esonero del versamento minimo in franchigia. Auspica, al riguardo, un innalzamento di tale soglia minima.

 

La relatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com) precisa di non volersi addentrare nella discussione sul liberismo, assicurando peraltro particolare attenzione a valutare comunque gli effetti positivi degli interventi di liberalizzazione adottati, e fornisce anche chiarimenti in ordine alle questioni sollevate nel suo intervento dal senatore Scarpa Bonazza Buora in relazione alle ricadute sul settore agricolo degli interventi sulla fiscalità immobiliare.

Preannuncia quindi l’espressione di una parere favorevole con osservazioni. In particolare sottolinea l’opportunità di una precisazione relativamente all’articolo 36, volta a prevedere che le disposizioni di cui al comma 7 non si applichino ai fabbricati strumentali delle imprese agricole.

Quanto poi alla questione dell’eliminazione dell’IVA agevolata per il cioccolato, ritiene che nel parere, sempre relativamente all’articolo 36, comma 1, vada prevista, per mantenere l’IVA agevolata ai prodotti dolciari come il cioccolato, venduti in confezioni non di pregio, la soppressione del riferimento al numero 64 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Inoltre relativamente all’art. 3, nella direzione della semplificazione e della liberalizzazione indicata dallo stesso provvedimento, va prevista per le imprese artigiane di produzione alimentare, che effettuano la vendita diretta dei propri prodotti, la possibilità, nell’ambito dell’autorizzazione all’esercizio e senza necessità di ulteriori titoli, di attrezzare locali adiacenti a quelli di produzione o superfici pertinenti aperte al pubblico, al fine di consentire ai clienti la degustazione e la consumazione sul posto dei prodotti medesimi, nonché di bevande ed alimenti accessori.

Quanto poi all’articolo 4, al fine di consentire ai consumatori una chiara identificazione nel mercato dei diversi prodotti della panificazione e delle modalità di lavorazione adottate, va previsto di riservare in via esclusiva la denominazione di «pane fresco», nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione delle merci e di mutuo riconoscimento, al pane caratterizzato dai seguenti requisiti: posto in vendita al consumatore finale entro e non oltre due giorni a decorrere dal completamento del processo produttivo; prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate alla conservazione, a partire dalle materie prime fino alla completa cottura finale; ottenuto per cottura di impasti che non hanno subìto surgelazione, congelamento o altro tipo di processo finalizzato alla conservazione prolungata dell’impasto stesso e tale, per sua natura, da costituire interruzione del processo produttivo.

 

Ha quindi la parola il sottosegretario BOCO, il quale, dopo aver rivolto parole di buon lavoro alla Commissione, osserva preliminarmente che già nella replica della relatrice sono state accolte alcune sollecitazioni emerse anche dal dibattito, ad esempio in relazione alla tassazione del cioccolato, come pure è stata già fornita una risposta adeguata in relazione alla questioni sollevate relativamente all’articolo 36, comma 7.

Preannuncia pertanto di volersi in particolare soffermare sulle questioni sollevate dal senatore Scarpa Bonazza Buora nella seduta di ieri.

Per quanto riguarda le modifiche sui regimi previsti per le compravendite immobiliari, fa presente che l’articolo 35 del decreto-legge n. 223 non modifica il livello di imposizione fiscale, ma introduce elementi di contrasto all’evasione ed elusione fiscale: in tal senso i commi da 2 a 4 per le cessioni di beni immobili fissano nel valore di cessione il valore di riferimento ai fini impositivi. Conseguentemente, il successivo comma 22 prevede l’obbligo di rendere apposita dichiarazione di essersi avvalsi o meno di mediatori nella compravendita di immobili, nonché il compenso da essi ricevuto. Al riguardo ribadisce che l’elusione fiscale costituisce uno dei più rilevanti fattori di concorrenza sleale tra imprese e che le misure in questione riportano alla par condicio tutti gli imprenditori affinché l’efficienza produttiva e la capacità imprenditoriale possano esplicare pienamente i loro effetti positivi sull’economia.

Per quanto riguarda i rilievi critici circa gli ulteriori costi per i produttori derivanti dall’introduzione della sola imposta di registro sui trasferimenti, evidenzia come l’imposta di registro sui terreni agricoli sia largamente ridotta per le figure professionali agricole, risultando pertanto più vantaggiosa dell’IVA. Tale valutazione è valida anche per i soggetti societari (in quanto le norme introdotte con il decreto legislativo n. 99 del 2004 e con il decreto legislativo n. 101 del 2005 in materia di imprenditore agricolo professionale e di società agricole estendono anche ai soggetti organizzati in forma societaria le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale).

In relazione a quanto previsto all’articolo 36, comma 7, osserva che tale questione è stata già adeguatamente affrontata dalla relatrice, senatrice De Petris, mentre riguardo alle disposizioni fiscali in materia di fabbricati di interesse storico ed artistico, sottolinea che la disposizione di cui all’articolo 36, comma 15 (cui sembra aver fatto riferimento il senatore Scarpa Bonazza Buora) pone rimedio alla situazione creatasi con le modifiche introdotte alla norma originaria dalla legge n. 448 del 2001, che all’articolo 76 aveva di fatto generalizzato a tutti i trasferimenti di immobili ricompresi in piani urbanistici particolareggiati un’agevolazione in realtà avente finalità ben più mirate.

Per quanto poi riguarda le critiche sulle disposizioni in tema di plusvalenze derivanti da cessioni di immobili a titolo di donazione, che reintroducono surrettiziamente un’imposta, già abrogata dal precedente Governo, il rappresentante del Governo sottolinea che l’articolo 37, comma 38, uniforma il trattamento fiscale delle cessioni di immobili avvenute a titolo di donazione con quelle a titolo oneroso a condizione che il periodo di cinque anni che rende imponibile la plusvalenza decorra non dalla data di acquisto a titolo gratuito, ma da quella di acquisto da parte del donante. Infine, in relazione alle disposizioni in materia di IVA, volte ad escludere la soggettività tributaria degli imprenditori di dimensione più ridotta, si ritiene che il valore previsto per l’esonero dagli adempimenti IVA sia equilibrato rispetto alla realtà produttiva italiana, caratterizzata anche da realtà produttive non particolarmente grandi sotto il profilo dimensionale.

Rivolge quindi parole di ringraziamento alla relatrice per il lavoro svolto, dichiarando di condividere il tenore del parere proposto, pur osservando che le considerazioni relative alle imprese artigiane possono anche investire profili di competenza della 10a Commissione. Ritiene inoltre condivisibili le osservazioni in relazione al settore della panificazione ed auspica un approfondimento sulle questioni relative al doppio prezzo.

 

Il presidente CUSUMANO avverte che porrà in votazione il conferimento del mandato alla relatrice a trasmettere un parere favorevole con le osservazioni del tenore da lei proposto.

 

Interviene, per dichiarazione di voto, il senatore SCARPA BONAZZA BUORA (FI). Dopo aver ringraziato la senatrice De Petris per l’equilibrata relazione svolta, formula al sottosegretario Boco un augurio di buon lavoro e auspica che, nel corso della legislatura, vi sia la possibilità di una fattiva collaborazione fra le varie forze politiche presenti in Commissione

Dichiara, quindi, il voto contrario del Gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere formulata dalla relatrice. Ritiene, infatti, che nonostante esso presenti una serie di elementi di interesse, il provvedimento in esame nel suo complesso non possa essere condiviso dal suo Gruppo. Lamenta, infine, il fatto che non si disponga ancora di una documentazione relativa alle variazioni intervenute sul testo del provvedimento con riferimento ai profili fiscali.

 

Interviene il senatore LOSURDO (AN) che, pur rilevando come nella proposta di parere siano presenti alcune parti qualificate, dichiara il voto contrario del suo Gruppo, lamentando, infine, la mancanza in Italia di una vera e propria cultura della concertazione.

 

Il senatore ZANOLETTI (UDC) ritiene che la natura del decreto-legge n. 223, nel suo complesso, non consenta al suo Gruppo di esprimere voto favorevole, nello specifico sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

 

Interviene, quindi, il senatore LUSI (Ulivo) per dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, esprimendo apprezzamento per il lavoro di approfondimento della relatrice De Petris.

 

Il presidente CUSUMANO, verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, pone in votazione il conferimento del mandato alla relatrice a trasmettere un parere favorevole con le osservazioni del tenore da lei proposte.

 

La Commissione approva.

 


INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO (10a)

martedì 11 luglio 2006

4ª Seduta

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all' evasione fiscale

 

Il PRESIDENTE ricorda che nelle precedenti riunioni dell’Ufficio di Presidenza allargato, convocate per la programmazione dei lavori della Commissione, i Gruppi di opposizione hanno sollevato gravi perplessità in merito al deferimento del disegno di legge n. 741 (recante la conversione del decreto legge n. 223) disposto in sede consultiva anziché in sede referente, congiuntamente alla Commissione Bilancio, come sarebbe stato auspicabile in considerazione della rilevante parte di disposizioni in materia di liberalizzazioni che investe tutta la prima parte dell'articolato.

La presente seduta è stata quindi convocata con lo specifico intento di procedere alla eventuale deliberazione di elevare il conflitto di competenza, ai sensi dell’articolo 34, comma 5 del Regolamento.

Chiede quindi che la Commissione si pronunci sulla proposta all’ordine del giorno.

 

Il senatore SINISI (Ulivo) esprime l'avviso che le motivazioni illustrate nella lettera del Presidente del Senato sulla assegnazione del decreto-legge in esame in sede referente alla 5^ Commissione ed in sede consultiva alla Commissione industria, difficilmente possano essere oggetto di rilievi ai fini e per gli effetti dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento. Auspica pertanto che questo incidente procedurale non rallenti l'iter di esame del provvedimento.

 

Il presidente SCARABOSIO (FI) rende noto di aver previamente affrontato la questione con il presidente Marini nell'ambito di un colloquio privato, nel corso del quale ha sottolineato la pregnanza dell'esame di merito da parte della Commissione industria, soprattutto in ordine alla materia delle liberalizzazioni, richiamandosi non a ragioni di carattere politico, ma sostenendo profili di carattere eminentemente tecnico-giuridico circa il ruolo e i poteri delle Commissioni permanenti.

 

Il senatore SANTINI (DC-Ind-MA) premesso che non ritiene opportuno che venga riaperto un dibattito che è stato già svolto in modo molto approfondito in sede di Ufficio di Presidenza allargato, desidera richiamare l'attenzione sul fatto che la deliberazione di sollevare il conflitto di competenza mette l'accento sulla necessità che de futuro la Commissione industria non venga surrettiziamente espropriata nell'ambito delle proprie competenze.

 

Il senatore GALARDI (Ulivo) senza entrare nel merito della questione in esame, esprime tuttavia apprezzamento per i rilievi formulati dal Presidente circa la necessità di ribadire con forza il ruolo di grande incisività per il tessuto economico-sociale che può svolgere questa Commissione, esplicando appieno i propri poteri. Nel caso di specie, tuttavia, ritiene non condivisibili le motivazioni addotte per l'elevazione del conflitto di competenza in ordine al disegno di legge n. 741 e per questa ragione preannuncia che i senatori appartenenti al Gruppo dell'Ulivo non parteciperanno alla votazione.

 

Il senatore POSSA (FI) esprime l'avviso che le perplessità emerse sull' assegnazione in sede consultiva del disegno di legge n. 741 trovino immediata corrispondenza nelle obiezioni di merito sollevate con riferimento al cosiddetto "spacchettamento" dei Ministeri oggetto del decreto-legge n. 181 del 2006 (Atto Senato n. 379).

 

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE mette in votazione la proposta di elevare il conflitto di cui all’art. 34, comma 5 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 741, che risulta approvata dalla Commissione.

 

Su richiesta del senatore BORNACIN (AN), il presidente SCARABOSIO fornisce chiarimenti circa le modalità di svolgimento delle audizioni presso la 5ª e la 6ª Commissione del Senato in merito al disegno di legge n. 741, soprattutto con riferimento alla partecipazione dei componenti della 10^ Commissione.


INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO (10a)

mercoledì 12 luglio 2006

5ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all' evasione fiscale

(Esame e rinvio)

 

Introduce l'esame del provvedimento il Presidente relatore SCARABOSIO (FI), il quale premette che l'illustrazione delle disposizioni strettamente attinenti alle parti di competenza della 10a Commissione non intende tuttavia pregiudicare eventuali osservazioni riferite ad altre parti del provvedimento di spettanza di altre Commissioni ma comunque inerenti materie di interesse in questa sede. Rivolge quindi a tutti i componenti l'invito ad apportare nel corso della discussione generale tutti i contributi utili e necessari onde poter redigere un parere articolato ma caratterizzato da proposte anche puntuali, da sottoporre alla Commissione di merito.

Passando all'esame del provvedimento che si presenta piuttosto complesso, ne ricorda le finalità, sottolineate già nell'articolo 1, fra le quali l'obiettivo di rafforzare la libertà di scelta dei consumatori e la promozione di assetti concorrenziali, per favorire il rilancio economico e l'occupazione. Anche se l'articolo 2 investe la competenza di altra Commissione, ritiene comunque di non potersi esimere da alcune osservazioni concernenti la stretta relazione fra tariffario minimo dei professionisti e sistema dei parametri fiscali nonché sulla questione della pubblicizzazione dei titoli e delle specializzazioni professionali che, a suo personale avviso, presenta diversi aspetti di criticità. Dà conto quindi dell'articolo 3 che dispone la liberalizzazione delle attività economiche di distribuzione commerciale; il successivo articolo 4 reca invece disposizioni urgenti per la liberalizzazione della produzione del pane, rimuovendo limiti e condizioni per l'installazione di nuovi impianti previsti dalla legge n. 1002 del 1956. Sull'articolo 5, che reca interventi urgenti nel campo della distribuzione dei farmaci, ricorda che sono state espresse preoccupazioni da parte dei farmacisti in ordine alla possibilità che le grandi reti di distribuzione possano condizionarne l'attività. L'articolo 6 riguarda la questione della liberalizzazione delle licenze per il servizio di taxi, le cui problematiche sono ampiamente note e in proposito il Presidente Relatore auspica una soluzione idonea per contemperare interessi dei tassisti e degli utenti. Dopo aver dato conto brevemente dell'articolo 8 che disciplina le clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto, si sofferma sulle novità recate dall'articolo 10 che disciplina le condizioni contrattuali dei conti correnti bancari, sostituendo interamente l'articolo 118, concernente il cosiddetto ius variandi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. L'articolo 11 dispone invece la soppressione di talune commissioni, istituite presso le Camere di commercio, le cui funzioni vengono assegnate al Ministero per lo sviluppo economico. Particolare attenzione va poi dedicata, ad avviso del Relatore, all'articolo 14 che dispone l'integrazione dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che consiste nel poter adottare misure cautelari, con irrogazione di sanzioni in caso di inadempienza delle stesse.

Gli articoli del provvedimento in esame fin qui illustrati - prosegue il presidente Relatore - sono contenuti nel Titolo I, dedicato alle misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitività, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi. Il Titolo II è interamente dedicato invece alle misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali, interventi per il sostegno della famiglia e misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica. Questa parte dell'articolato (articoli 16-34) non investe direttamente la competenza della Commissione industria. Parimenti il Titolo III (articoli 35-38) che detta misure in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale ed altre disposizioni in materia finanziaria e tributaria, nonché il Titolo IV (che modifica la disciplina di esenzione dall'ICI). Tuttavia, esprime l'avviso che occorra richiamare comunque l'attenzione su talune disposizioni contenute nella parte cosiddetta fiscale che possono avere riflessi diretti o indiretti sulle attività oggetto delle materie di competenza della Commissione industria. Segnala quindi in particolare l'articolo 37 i cui commi 45, 46, 47 e 48 dettano disposizioni per l'ammortamento di beni immateriali, fra i quali a titolo esemplificativo rientrano brevetti industriali, marchi, utilizzazione delle opere di ingegno ed avviamento. Nella relazione illustrativa del decreto, le modifiche in questione permettono, secondo l'intendimento del Governo, di dedurre in un lasso temporale più breve il costo dei diritti di utilizzazione dei beni immateriali in questione, al precipuo scopo di incentivare gli investimenti in nuove tecnologie. Analogamente, per effetto della modifica apportata dal comma 47 dell'articolo 37, anche le spese relative a studi e ricerche di sviluppo potranno essere oggetto della deduzione cosiddetta extra contabile in applicazione del principio di disinquinamento del bilancio. A tale proposito, sembra opportuno ricordare che la ricerca applicata consiste nell'insieme di studi, esperimenti ed indagini che si riferiscono direttamente alla possibilità ed utilità di realizzare un progetto. Lo sviluppo riguarda l'applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze possedute o acquisite in un progetto o programma, ai fini della produzione di materiali, strumenti, prodotti, processi, sistemi o sistemi nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della riduzione, commercializzazione o utilizzazione. Le disposizioni sopra illustrate acquistano una rilevanza particolare considerando che ripetutamente viene sottolineata la carenza e l'inadeguatezza degli investimenti in ricerca e sviluppo sia del settore pubblico che del settore privato. Una delle soluzioni ipotizzate si basa sulla strategia della semplificazione e del riordino del sistema degli incentivi per favorire l'investimento in ricerca e sviluppo, in modo da creare condizioni idonee per raggiungere i livelli degli altri paesi industrializzati.

Parimenti appare degna di attenta considerazione la disposizione introdotta all'articolo 36, comma 1, che ridefinendo l'ambito di applicazione dell'IVA ridotta, conferma l'assoggettamento all'IVA al 10 per cento per le prestazioni in cui il calore- energia oggetto dei servizi derivi dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, mentre le prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico che non derivino da fonti energetiche rinnovabili vengono assoggettate all'aliquota generale del 20 per cento: non sembra possa essere evitato un rincaro dei costi dei consumi domestici per energia a causa della suddetta disposizione, i cui effetti sul consumatore-utente andrebbero quindi attentamente valutati.

Il presidente Relatore conclude la propria esposizione rinnovando l'auspicio che nel prosieguo dell'iter del provvedimento emergano contributi da tutte le forze politiche presenti in Commissione, onde poter redigere il parere rinforzato che questo Organismo rassegnerà alla Commissione bilancio.

 

Il senatore SINISI (Ulivo) interviene per segnalare all'attenzione della Commissione anche gli articoli 12 e 13 in particolare, che hanno - a suo avviso - una notevole rilevanza e un diretto impatto sul tessuto economico e sociale, ancorché non sembrano investire direttamente le competenze della Commissione Industria.

 

Il presidente SCARABOSIO dà quindi la parola al vice ministro D'Antoniper alcune considerazioni di carattere preliminare.

 

Il vice ministro D'ANTONI rende noto che sulle questioni di rilevante attualità che talune norme del decreto hanno posto all'attenzione anche della cronaca, in particolare le disposizioni sulla liberalizzazione delle licenze taxi nonché della vendita dei farmaci presso esercizi commerciali, sono attualmente in corso delle intense trattative con le categorie, al fine di individuare soluzioni idonee che possano contemperare da una parte le esigenze degli utenti ma anche quelle dei diretti interessati. La ricerca di una necessaria mediazione fra le parti sociali non può tuttavia pregiudicare la filosofia di fondo del provvedimento varato dal Governo che potrà essere comunque senz'altro oggetto di miglioramenti nel corso del dibattito parlamentare. Per la parte fiscale preannuncia comunque che certamente vi saranno modifiche migliorative del testo.

 

Il presidente SCARABOSIO (FI) ringrazia il Vice Ministro per il suo intervento che potrà essere successivamente più puntuale nel corso dell'iter di esame del provvedimento.

Su richiesta del senatore POSSA (FI), il Presidente fornisce quindi indicazioni sul proseguo dei lavori, dando altresì assicurazioni al senatore PARAVIA (AN) che non appena perverrà la lettera di risposta del Presidente Marini in ordine al conflitto di competenza, ne darà immediata comunicazione alla Commissione.

 

La Commissione conviene infine di rinviare l'inizio della discussione generale sul provvedimento in titolo alla seduta già convocata per oggi alle ore 14.


INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO (10a)

mercoledì 12 luglio 2006

6ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all' evasione fiscale

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Si riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

 

Il presidente SCARABOSIO (FI), dopo aver ricordato che nella seduta antimeridiana di oggi è stata svolta la relazione, dichiara aperto il dibattito.

 

Il senatore STANCA (FI) osserva che data l'estrema ampiezza del decreto-legge, la Commissione non possa fare a meno di affrontare anche alcuni aspetti i quali pur non rientrando nei suoi più diretti profili di competenza, determinano tuttavia inevitabili ricadute anche sul mondo dell'industria, delle professioni e delle assicurazioni.

Esprime in ogni caso perplessità sull'impianto complessivo del provvedimento, talmente ampio da essere stato più volte considerato dagli organi di informazione come una sorta di manovra aggiuntiva; per tali ragioni ritiene assai arduo poter esprimere un parere sintetico in sede consultiva.

Esprime infine forti perplessità per la ristrettezza dei tempi a disposizione del Parlamento per l'esame di un provvedimento di tale complessità, che non consentirà un'analisi sufficientemente approfondita.

 

Il senatore POSSA (FI) , nell'associarsi pienamente alle considerazioni testé svolte dal senatore Stanca, ritiene manifestamente insussistenti i requisiti straordinari di necessità ed urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione, osservando che i cittadini si trovano in tal modo improvvisamente esposti ad una ampia serie di radicali modifiche normative. Ciò comporta numerose conseguenze non previste, ad esempio in materia di stock-options, le quali pure hanno una non trascurabile finalità di remunerazione sulle cosiddette new ventures.

Tali innovazioni determineranno rilevanti oneri non previsti dalle società, così come le nuove funzioni ispettive in materia fiscale e la previsione di un regime di responsabilità solidale negli appalti, che avranno conseguenze onerose. Inoltre, la ristrettezza dei tempi a disposizione ha a suo avviso favorito il Governo nell'adottare un'abile campagna di diffusione, presentando il decreto-legge in esame quale un provvedimento di massicce liberalizzazioni, laddove a suo avviso sono invece le disposizioni di natura fiscale ad essere nettamente prevalenti.

Osserva poi che la scelta di consentire un monitoraggio ed un'attenta ricostruzione di tutte le transazioni economiche, non trovi un adeguato bilanciamento nelle disposizioni attualmente previste per la tutela della privacy, in quanto agli agenti di riscossione vengono attribuiti poteri estremamente rilevanti.

Si sofferma quindi analiticamente sui profili di merito, esprimendo in primo luogo perplessità sull'attuale formulazione dell'articolo 2, che prevede l'abolizione delle tariffe minime senza calibrare adeguatamente tale intervento nelle varie categorie professionali. In secondo luogo, dichiara di non condividere il principio della possibilità di rapportare le tariffe applicate ai risultati conseguiti, in quanto una professione intellettuale non può, equipararsi ad un'attività di impresa.

Esprime contrarietà sull'impostazione dell'articolo 6, che ritiene eccessivamente aggressiva, nonché sull'articolo 8, per il quale si verifica la singolare circostanza di una liberalizzazione attuata attraverso un divieto.

Nel dichiarare invece di condividere il contenuto dell'articolo 13, volto a ridurre i costi degli apparati pubblici regionali e locali, si sofferma quindi sulle disposizioni successive, manifestando perplessità sull'integrazione dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 14, nonché sulle disposizioni in materia di spese di giustizia, con particolare riguardo a quelle riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali. Si sofferma infine analiticamente sugli articoli 35, 36 e 37, sui quali ribadisce proprie considerazioni critiche in quanto, tra l'altro, con tali disposizioni non viene rispettato lo statuto del contribuente sull'irretroattività dei carichi fiscali.

 

Il senatore SINISI (Ulivo) , dopo aver svolto alcune considerazioni generali sugli ambiti di competenza della Commissione, si sofferma in particolare sull'articolo 2, che ritiene una vera e propria rivoluzione nell'impostazione sino ad oggi seguita dal legislatore: infatti, nel momento in cui i mercati vengono aperti ad una pluralità di prestazioni, si pone inevitabilmente il problema della rigidità delle tariffe, strettamente connesso al tema della qualità dei servizi resi. Sul punto, auspica peraltro un rafforzamento dei sistemi di controllo sia interni che statali per le attività professionali. Similmente, anche per l'articolo 3 ritiene che il consumatore non possa che percepire vantaggi da una maggiore apertura dei mercati; tuttavia anche per il settore della distribuzione commerciale ritiene opportuno un rafforzamento dei sistemi di controllo.

Nel condividere pienamente le disposizioni per la liberalizzazione della produzione del pane, si sofferma sull'articolo 5 richiamando l'attenzione sulla necessità che tali interventi, comunque condivisibili, non si traducano in un incentivo al consumo di farmaci. Osserva inoltre che il carattere assoluto del diritto alla salute, di cui all'articolo 32 della Costituzione, pone la necessità di tener conto delle zone più svantaggiate, per le quali l'apertura di nuove farmacie non deve essere disincentivata, tanto più laddove manchino terminali di grande distribuzione.

Con riguardo all'articolo 6, che introduce deroghe al divieto di cumulo di licenze per il servizio dei taxi, ritiene che le note vicende relative all'introduzione di tale disposizione potranno essere risolte attraverso la previsione di un equo indennizzo. Dichiara peraltro di non condividere le considerazioni critiche svolte dal senatore Possa sull'articolo 8, in quanto tale disposizione nasce dalla necessità di risolvere un'oggettiva disparità di forza contrattuale tra le agenzie e gli agenti, spesso ridotti a veri e propri dipendenti di fatto senza tuttavia avere le medesime tutele, osservando altresì che le medesime considerazioni valgono per le disposizioni in materia di conti correnti bancari di cui all'articolo 10.

Con riguardo poi alle disposizioni di cui all'articolo 12, rileva l'opportunità di inserire alcune precisazioni in grado di scongiurare il pericolo che nell'affidamento dei servizi ai privati si realizzi la perversa conseguenza della privatizzazione dei profitti e della socializzazione delle perdite, a seconda della convenienza delle tratte affidate. Similmente, anche per l'articolo 13, volto ad evitare distorsioni di mercato occorrerebbe a suo avviso chiarire maggiormente l'ambito di applicazione di tali disposizioni. Si sofferma quindi sull'articolo 35 del decreto-legge, contenenti misure di contrasto all'evasione fiscale, esprimendo dubbi sull'effettiva portata antievasione di tale disposizione.

Esprime infine apprezzamento per le rassicurazioni già fornite dal Governo in ordine ai possibili effetti retroattivi delle disposizioni fiscali in materia immobiliari.

 

Il senatore BANTI (Ulivo) osserva che nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione bilancio, le organizzazioni audite, pur proponendo alcune modifiche hanno in ogni caso auspicato che il Governo prosegua sulla strada delle liberalizzazioni già intrapresa, confermando in tal modo la necessità di intervenire nel più breve tempo possibile per risolvere questioni estremamente risalenti, aggravate da un quadro normativo per molti settori anacronistico.

Nel condividere le considerazioni testé svolte dal senatore Sinisi in ordine alla distribuzione dei farmaci osserva tuttavia che nell'attuale epoca globale, i vincoli previsti nell'ordinamento nazionale non risultano più attuali, in quanto non solo i farmaci da banco, ma altresì quelli con obbligo di prescrizione possono ormai essere acquistati senza alcun problema in via telematica.

Esprime poi apprezzamento per l'impostazione complessiva del provvedimento, ed in particolare per il rilievo centrale che viene attribuito per la prima volta alla figura del cittadino consumatore, rilevando, infine, che in ogni caso l'esame in Assemblea del provvedimento è previsto tra due settimane, ritiene che i tempi a disposizione della Commissione consentiranno senz'altro di apportare miglioramenti.

 

Il senatore SANTINI (DC-Ind-MA), dopo aver sottolineato preliminarmente l'importanza di introdurre misure di liberalizzazione effettive, nonché di tutela della concorrenza, in grado di incidere positivamente sui livelli qualitativi e sui prezzi praticati ai consumatori, si sofferma analiticamente sulle disposizioni del decreto-legge: in primo luogo esprime perplessità sugli articoli 2 e 3 in quanto, a suo avviso, non garantiscono una maggiore concorrenza nei settori dei servizi professionali e nella distribuzione commerciale. Con particolare riguardo agli esercizi di vicinato, ritiene che per questa categoria dovrebbe essere adottato un approccio diverso, estendendo anche ad essi la possibilità di vendere farmaci da banco anche senza l'assistenza di un farmacista professionista.

Si sofferma quindi sulle disposizioni in materia di licenze per il servizio taxi, che ritiene assai approssimative e sulle norme integrative dei poteri dell'Autorità antitrust, che non tengono a suo avviso adeguatamente conto delle disposizioni comunitarie, maggiormente orientate ad attribuire a tale Autorità un ruolo di garante della correttezza del mercato più che una funzione prevalentemente sanzionatoria.

Esprime infine vive perplessità sulla scelta di ricorrere allo strumento del decreto-legge per il quale ritiene manifestamente insussistenti i requisiti d'urgenza.

 

Il senatore PARAVIA (AN) dichiara di non condividere l'impostazione del decreto-legge che ritiene eccessivamente ampio ed invasivo, come a suo avviso sta emergendo anche dalle audizioni in corso di svolgimento presso la Commissione bilancio. Ritiene in particolare che su tale provvedimento si sia registrata una accorta campagna di informazione da parte del Governo, che ha evidenziato unicamente i pretesi aspetti di liberalizzazione, a scapito delle disposizioni di carattere fiscale, che risultano peraltro assai incisive. Tale modo di procedere risulta a suo avviso assai poco corretto.

In particolare, ritiene di gran lunga prevalenti le disposizioni di carattere fiscale, di portata talmente ampia e pervasiva da determinare ulteriore confusione ad un quadro normativo già poco leggibile. Poiché peraltro - prosegue l'oratore - appare ormai certo che su tale provvedimento il Governo presenterà un maxiemendamento sul quale porre la fiducia, esprime dubbi sulla reale possibilità di esaminare un testo che potrebbe subire modifiche piuttosto rilevanti.

Per tali ragioni esprime pertanto un giudizio fortemente negativo.

 

Il senatore MANINETTI (UDC) si associa ai dubbi già espressi in ordine alla sussistenza di requisiti d'urgenza, in quanto sono proprio le norme di carattere fiscale a risultare prevalenti rispetto alle disposizioni in materia di liberalizzazioni. Ritiene inoltre non corretto definire il provvedimento in esame come un testo che liberalizzerà pienamente i mercati dei beni e dei servizi, in quanto le liberalizzazioni previste riguardano non più del 15 per cento dei settori sui quali bisognerebbe intervenire senza peraltro minimamente scalfire la vasta area dei servizi pubblici essenziali ancora saldamente in mano allo Stato.

Osserva altresì che il decreto-legge in esame, lungi dal semplificare gli oneri esistenti, determinerà un incremento nella burocratizzazione e negli adempimenti, ad esempio nei piccoli esercizi commerciali, soffermandosi poi sulle disposizioni in materia di deduzione dell'IVA sugli immobili, nonché sui terreni edificabili che comporteranno un aggravio dei costi a carico dei consumatori.

Nel ritenere che le disposizioni di cui all'articolo 2 debbano essere stralciate ed inserite in un provvedimento di riforma più organica delle professioni, si sofferma quindi sulle disposizioni successive rilevando la necessità di assicurare adeguati livelli di professionalità nell'attività di produzione di pane e la possibilità di assicurare condizioni di reciprocità alle farmacie, consentendo a tali esercizi di poter estendere il novero dei prodotti vendibili. Nel sottolineare la necessità di precisare l'esclusione degli aerei e dei natanti dalle disposizioni in materia di trasferimenti di beni immobili registrati, dichiara poi di non condividere le considerazioni del senatore Sinisi in ordine alle possibili cessioni delle tratte di trasporto più convenienti ai privati, esprimendo perplessità sulle disposizioni che limitano la possibilità di pagamento in contanti per le prestazioni professionali che introducono effetti retroattivi per l'applicazione dell'IVA.

 

Il senatore ALLOCCA (RC-SE) richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità di distinguere con chiarezza i diversi profili inerenti la liberalizzazione delle attività e la privatizzazione degli enti erogatori di servizi pubblici alla collettività. Non sempre, infatti alla privatizzazione di attività statali ha fatto seguito un miglioramento dei servizi o tanto meno una riduzione dei costi

Con riguardo al decreto-legge in esame, nel dichiarare di condividerne l'impianto complessivo ritiene tuttavia possibile apportare miglioramenti su alcune disposizioni: per quanto concerne ad esempio l'articolo 5, recante interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci, ritiene non condivisibile un'impostazione tendente a considerare i farmaci come un prodotto e gli acquirenti come meri consumatori, facendo osservare che il mercato di farmaci da banco risulta comunque strettamente correlato ai farmaci con obbligo di prescrizione. L'attuale tendenza alla "medicalizzazione" della salute deve, a suo avviso essere radicalmente scongiurata anche attraverso l'introduzione di campagne di informazione e di percorsi di educazione alla salute, che garantiscano un utilizzo più accorto e responsabile dei farmaci. A tale riguardo, ritiene comunque pienamente condivisibile la previsione dell'obbligo della assistenza e supervisione di un farmacista di professione.

 

Il senatore GALARDI (Ulivo), esprime in generale una valutazione positiva sul provvedimento in esame, che risulta confermata sia dall'accoglimento favorevole registrato nell'opinione pubblica sia dalle considerazioni emerse nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione bilancio, nel corso delle quali il Governo è stato invitato a proseguire sulla strada già intrapresa, sia pure con la proposta di alcune modifiche. Le misure previste introducono infatti importanti elementi di concorrenza e di liberalizzazione che determineranno indubbi vantaggi per la generalità dei consumatori.

Ritiene tuttavia opportuno approfondire alcune questioni quali una più attenta definizione del campo di applicazione dell'articolo 13, le modifiche apportate a regime IVA sui trasferimenti immobiliari e la necessità di scongiurare possibili retroattività di disposizioni tributarie. Ritiene pertanto di non condividere le considerazioni pessimistiche svolte dal senatore Paravia circa la presunta inutilità del dibattito parlamentare sul provvedimento in titolo, sottolineando tuttavia la necessità che la Commissione limiti il proprio esame ai profili di più diretta competenza.

Si sofferma quindi sulle singole disposizioni del decreto-legge, rilevando l'opportunità, con riguardo all'articolo 3 di definire più precisamente le potestà di programmazione delle regioni nel settore della grande distribuzione e di salvaguardare adeguati standards qualitativi nella produzione del pane. Con riguardo all'articolo 5 dichiara di non condividere gli orientamenti emersi da parte di Confcommercio e Confesercenti, favorevoli ad una liberalizzazione a tutto campo. Si sofferma infine sulle rimanenti disposizioni esprimendo il proprio apprezzamento e manifestando la propria disponibilità a discutere eventuali soluzioni alternative.

 

La senatrice ALFONZI (RC-SE) rileva che una delle caratteristiche più evidenti del decreto-legge in esame consiste nella centralità del cittadino, visto come consumatore. Con tale premessa, ritiene sostanzialmente condivisibili le soluzioni prospettate nel provvedimento, pur precisando di aver sempre avuto di mira un'impostazione differente, fondata su principi maggiormente solidaristici.

In merito al contenuto del provvedimento richiama l'attenzione sulle possibili difficoltà che l'applicazione dell'articolo 2 potrebbe determinare, pur ritenendo in astratto condivisibili le soluzioni previste. Con riguardo poi alle disposizioni in materia di spese di giustizia, fa osservare che vi sono fasce sociali per le quali le tariffe sino ad oggi vigenti risultavano già estremamente onerose, citando in proposito la categoria degli immigrati. Preannuncia pertanto la presentazione di emendamenti atti ad introdurre un sistema più graduale ed eventualmente ancorato ai redditi o al valore della causa nella commisurazione di tali spese.

Con riguardo all'articolo 4 ritiene opportuno dedicare la necessaria attenzione alla tutela della qualità del prodotto e dell'attività di panificatori in generale. Per quanto concerne poi l'articolo 6, si sarebbe potuto a suo avviso tener conto del complesso settore dell'attività di taxi in modo più approfondito, senza fondare le proprie scelte unicamente sul problema del fabbisogno delle vetture disponibili.

Dichiara poi di condividere l'impianto complessivo dell'articolo 7, sottolineando peraltro la necessità nel momento in cui si attribuiscono nuove funzioni agli enti locali di garantire anche le risorse necessarie diversamente da quanto sembra prevedere l'articolo 30.

Con riguardo agli articoli 12 e 13, ritiene opportuno valutare un maggiore approfondimento in considerazione della loro importanza anche prevedendo la possibilità di uno stralcio di tali disposizioni. Si sofferma infine sull'articolo 36, nella parte in cui prevede la soppressione di alcune voci relative ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento sulle forniture e distribuzione di calore ed energia per uso domestico, sottolineando come tale disposizione sia in grado di determinare un aggravio non irrilevante a carico dei consumatori. Inoltre, il rincaro fiscale previsto per le schede telefoniche risulta in grado di colpire fasce più disagiate. Preannuncia pertanto la presentazione di emendamenti in proposito.

 

Il senatore PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com) esprime apprezzamento per l'andamento del dibattito, caratterizzato da un ampio e sereno confronto nel corso del quale sono emersi utili osservazioni da parte dei rappresentanti di tutte le forze politiche.

Con riguardo al merito del provvedimento fa presente che le liberalizzazioni previste hanno il fine precipuo di rilanciare l'economia, privilegiando la concorrenza, ed il miglioramento della qualità dei servizi, a scapito delle logiche corporative. Si tratta pertanto di una precisa scelta adottata dal Governo, impostata sul miglioramento dell'efficienza dei mercati e su una maggiore equità per i consumatori.

 

Non essendovi ulteriori richieste di intervento il presidente SCARABOSIO dichiara concluso il dibattito.

 

Interviene in sede di replica il sottosegretario GIARETTA manifestando il proprio apprezzamento per le utili considerazioni emerse nel corso del dibattito.

Con riguardo al provvedimento in esame, ricorda che già il Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione adottato dal precedente Governo, in attuazione del rilancio della strategia europea di Lisbona, individuava tra i suoi obiettivi prioritari l'adozione di politiche di apertura di mercati protetti e di rafforzamento dei diritti dei consumatori. L'attuale Governo ha pertanto cercato di adottare politiche coerenti con tale impostazione.

Ritiene inoltre contraddittorio criticare l'impostazione complessiva del decreto-legge talvolta lamentando il carattere eccessivamente pervasivo del provvedimento, tal'altra criticandone la portata limitata: se è vero infatti che le liberalizzazioni previste riguardano una quota pari a circa il 15-20 percento del mercato fa tuttavia presente che i settori affrontati erano proprio quelli per i quali le procedure di infrazione avviate dall'antitrust e dalla Commissione dell'Unione Europea si presentavano già in una fase avanzata.

Con riguardo poi ai profili di urgenza osserva che le procedure di infrazione prevedono ormai multe assai consistenti, ricordando inoltre che anche nel recente consiglio Ecofin è stato confermato come il Paese risulti sotto esame sia per le politiche di rientro finanziario, sia per le condizioni strutturali che incidono sull'effettivo grado dei mercati. Sottolinea in proposito che il Governo, intende perseguire taluni obiettivi che ritiene fondamentali, quale la presenza di un sistema di trasporto taxi e di distribuzione dei farmaci più efficiente ed in generale una maggiore apertura dei mercati. Per tali finalità, risulta pertanto necessario adottare idonee misure di liberalizzazione, anche al fine di creare maggiori opportunità di lavoro. Rileva tuttavia che se, da un lato, tali obiettivi risultano imprescindibili, il Governo è comunque disponibile a valutare tutte le possibili soluzioni alternative che consentano di ottenere gli stessi risultati se non migliori.

Infine, relativamente alle preoccupazioni manifestate dal senatore Paravia, dichiara sin d'ora l'impegno del Governo a presentare i propri emendamenti nel rispetto delle scadenze fissate per tutti i Senatori che in tal modo avranno la possibilità di misurarsi con tali proposte.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO (10a)

giovedì 13 luglio 2006

7ª Seduta

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all' evasione fiscale

(Parere alla 5^ Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato all'introduzione di proposte emendative)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

 

Il presidente relatore SCARABOSIO (FI) in sede di replica, ringrazia preliminarmente tutti gli oratori intervenuti nel dibattito per i preziosi approfondimenti apportati nell’esame del provvedimento in titolo.

Ritiene che molte delle osservazioni emerse debbano essere portate all’attenzione della Commissione di merito nell’ambito del parere che verrà alla medesima trasmesso, anche sotto forma di proposte emendative funzionali a migliorare il testo in esame e ad eliminare quei nodi problematici che hanno sollevato preoccupazioni e perplessità.

Propone pertanto una breve sospensione dei lavori, proprio per consentire la materiale redazione del testo del parere da porre in votazione.

 

La Commissione concorda.

 

La seduta sospesa alle ore 9,50 riprende alle ore 10,40.

 

Il presidente relatore SCARABOSIO (FI) dà lettura di una proposta di parere favorevole condizionato all'introduzione di proposte emendative.

 

Il senatore GALARDI (Ulivo) , pur prendendo atto con favore del tenore costruttivo delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, nonché dello sforzo profuso dal Presidente relatore per inserire nella propria proposta di parere le considerazioni emerse dai rappresentanti di tutte le forze politiche, ritiene tuttavia di non poter condividere l'impostazione complessiva della proposta, a suo avviso assai più consona all'orientamento degli esponenti di opposizione. Infatti, fa osservare che il parere proposto dal Presidente relatore, per quanto favorevole, risulta condizionato all'introduzione di una serie di modifiche estremamente incisive, e non sempre condivise dai Gruppi di maggioranza, il cui accoglimento stravolgerebbe in ogni caso l'impianto complessivo del decreto-legge.

Nel preannunciare per tali ragioni un voto contrario da parte del suo Gruppo sulla proposta di parere testè illustrata, dà lettura di una proposta alternativa di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

 

Il presidente relatore SCARABOSIO (FI) esprime rammarico per il voto contrario preannunciato dal senatore Galardi, in quanto ritiene che la propria proposta di parere costituisca un equilibrato punto di incontro tra le istanze provenienti da tutte le parti politiche.

 

Il senatore BORNACIN (AN) esprime apprezzamento per lo sforzo di sintesi profuso dal Presidente relatore, osservando inoltre che la sua proposta di parere avrebbe potuto essere accolta dalla Commissione unanime, se non vi fosse stata una aprioristica volontà di contrapposizione da parte della maggioranza.

Preannuncia pertanto un voto favorevole sulla proposta di parere favorevole condizionato presentata dal Presidente relatore.

 

Il senatore CABRAS (Ulivo) precisa che, al di là delle specifiche proposte di modifica illustrate dal Presidente relatore, ciò che risulta inaccettabile per gli esponenti dei Gruppi di maggioranza è il tenore complessivo del parere medesimo, il quale essendo condizionato all'introduzione di rilevanti modifiche pone implicitamente in discussione l'impianto complessivo del provvedimento e conseguentemente le scelte di politica economica adottate dal Governo. Qualora il Presidente relatore intendesse riformulare la propria proposta, sopprimendone il carattere condizionato, assicura la piena disponibilità dei Gruppi di maggioranza a discutere senza pregiudizi sulle singole proposte di modifica.

 

Il presidente relatore SCARABOSIO (FI) ritiene di non poter accogliere la richiesta di riformulazione testé presentata dal senatore Cabras, rinnovando le ragioni sottese al tenore del parere da lui illustrato.

 

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, pone in votazione la proposta di parere favorevole condizionato da lui presentata, che risulta approvata (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

Resta pertanto preclusa la proposta di parere alternativa illustrata dal senatore Galardi.

 

Allegato

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 741

 

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

 

premessa una valutazione positiva della strategia delle liberalizzazioni per favorire la crescita economica e la ripresa occupazionale,

considerata la necessità che l’accrescimento della concorrenza debba comunque avvenire nel pieno rispetto delle esigenze dei cittadini utenti e soprattutto debba tutelare in ogni caso le fasce più deboli,

esprime, per quanto di competenza, un parere favorevole, condizionato all'introduzione delle seguenti proposte emendative:

- all'articolo 2, comma 1, appare opportuno sopprimere la lettera a). Appare altresì opportuno, sospendere l'efficacia delle disposizioni di cui alle lettere b) e c), rinviando l'introduzione delle modifiche ivi previste ad un provvedimento organico di riforma delle attività professionali;

- con riguardo all'articolo 3 si rileva l'opportunità, nel quadro di una più efficace tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale, di attribuire ai comuni le competenze in materia di ampliamento delle grandi reti di distribuzione, provvedendo altresì a semplificare le procedure amministrative previste;

- con riferimento all'articolo 4, appare altresì necessario prevedere idonee misure per garantire la salvaguardia della professionalità degli esercenti l'attività di panificazione, al fine di continuare ad assicurare la produzione di qualità;

- relativamente all'articolo 5, recante interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci, si rileva la necessità di introdurre misure volte a scongiurare il raggiungimento di intese o cartelli a carattere oligopolistico. Sembra altresì opportuno non incentivare l'uso indiscriminato dei farmaci, promuovendo idonee campagne di informazione sul loro corretto uso;

- con riguardo all'articolo 6, appare opportuno confermare il previgente divieto di cumulo di licenze per il servizio di taxi. Nel contempo, si rileva tuttavia l'opportunità di assicurare una migliore funzionalità del servizio, attraverso la competenza comunale nel valutare la consistenza numerica delle licenze, conformemente alle esigenze del trasporto locale;

- relativamente all'articolo 12 appare necessario adottare idonee misure atte ad assicurare che, nell'affidamento dei servizi ai privati, vengano rispettati i principi dell'efficienza e dell'economicità nell'azione amministrativa, al fine di evitare il determinarsi di effetti di privatizzazione degli utili e di socializzazione delle perdite, in ragione della convenienza economica della tratta di servizio oggetto di cessione;

- con riguardo all'articolo 13, nel condividere la finalità di evitare il determinarsi di meccanismi distorsivi del mercato, appare tuttavia opportuno precisare maggiormente l'ambito di applicazione delle disposizioni ivi previste, con particolare riguardo ai differenti tipi societari in astratto interessati, con particolare riguardo alla natura delle società a capitale interamente pubblico o misto;

- si rileva inoltre l'opportunità di sopprimere le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 8 e 9 che, modificando i regimi di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto in materia di fabbricati, determinerebbero oneri non previsti a carico delle imprese, nonché un aggravio dei costi a carico dei futuri acquirenti degli immobili;

- appare altresì opportuno sopprimere il comma 1 dell'articolo 36, in quanto la soppressione del regime IVA agevolato al 10 per cento per i prodotti ivi richiamati, ed in particolare per quelli a base di cioccolato, si tradurrebbe un forte rincaro a carico della vasta platea dei consumatori. Inoltre, la soppressione dell'aliquota agevolata per le prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico determinerebbe un forte aggravio delle tariffe a carico delle famiglie ed in particolar modo delle fasce più disagiate.

 

 

SCHEMA DI PARERE PRESENTATO DAI SENATORI GALARDI, ALFONZI, PECORARO SCANIO, PINZGER, ALLOCCA, BANTI, BETTINI, CABRAS, GARRAFFA, SCARPETTI, SINISI, SOLIANI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 741

 

La 10ª Commissione permanente,

 

esaminato il disegno di legge n. 741, di conversione del decreto-legge n. 223 del 2006, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;

constatato che il provvedimento rappresenta il primo atto dell'opera di risanamento dei conti pubblici e la premessa per il rilancio dello sviluppo economico e sociale del Paese;

rilevato, con riferimento ai profili di competenza della Commissione, che gli interventi sul fronte delle liberalizzazioni hanno l'obiettivo di innovare profondamente le discipline applicabili a numerose categorie e settori produttivi, finora privi di concorrenza e funzionalità rispetto alle mutate esigenze dei cittadini, della produzione e dell'efficienza, quanto mai sentite nell'attuale fase economica nazionale, caratterizzata da una bassa crescita;

osservato che le misure di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale sono mirate a ridistribuire il carico fiscale gravante sulle imprese e i cittadini al fine di favorire coloro che operano nell'ambito dell'economia legale;

osservato nel merito che il provvedimento contiene anche misure di incentivo agli investimenti in nuove tecnologie, allo sviluppo e alla ricerca delle imprese, tra le quali si evidenziano quelle volte allo sviluppo dei brevetti industriali, del know how, dell'utilizzazione delle opere dell'ingegno, di studio e ricerca;

 

esprime un parere favorevole sul provvedimento, con le seguenti osservazioni:

 

a) all'articolo 4, che venga previsto e incentivato il percorso formativo dei giovani, degli artigiani e dei nuovi addetti alla produzione del pane, volto a garantire una maggiore qualità del prodotto;

b) all'articolo 5:

     1) siano previste apposite misure che impediscano la possibile formazione di situazioni di concentrazione e riduzione della concorrenza nel settore, n linea con quanto avviene nel resto dei paesi comunitari;

          2) Governo, nella fase di attuazione delle norme in questione, realizzi le necessarie intese con le Regioni, le province autonome e con gli enti locali, avuto riguardo ai profili specifici di competenza, anche attraverso strumenti regolamentari volti a meglio definire il dettaglio delle norme stesse;

     3) previste apposite misure volte ad una maggiore informazione, al presidio della salute e ad un utilizzo maggiormente consapevole dei farmaci da parte dei cittadini, nonché all'introduzione di etichette e informazioni bilingue e multilingue;

c) relativamente all'articolo 8, che le disposizioni previste in tema di responsabilità civile vengano estese anche alle altre polizze stipulate dalle compagnie di assicurazione.


LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

martedì 11 luglio 2006

6ª Seduta

Presidenza del Presidente

TREU

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all' evasione fiscale

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

 

Introduce l'esame il relatore alla Commissione ROILO (Ulivo), il quale rileva preliminarmente che il decreto-legge all'esame contiene un insieme estremamente articolato di interventi, alcuni dei quali – previsti essenzialmente nella prima parte del provvedimento – sono finalizzati al rilancio economico e sociale del paese, alla promozione della concorrenza e dei diritti dei consumatori, mentre altri – contemplati soprattutto nella seconda parte - risultano incentrati sugli obiettivi del contenimento della spesa pubblica, nonché del contrasto all’evasione fiscale.

L'insieme delle misure all'esame sono inoltre coerenti con l'obiettivo della riduzione del rapporto deficit-pil ad un ammontare inferiore al 3 per cento, e si propongono di concorrere al suo conseguimento. Gli interventi sulle entrate dovrebbero infatti innalzare il gettito netto di cassa per un importo pari a oltre 3,4 miliardi nell’anno corrente e a oltre 5,8 miliardi nel 2007, mentre sul versante della spesa, il decreto contiene interventi orientati alla equità sociale, allo sviluppo economico, nonché interventi di razionalizzazione della spesa che comporteranno, in termini di indebitamento netto, un incremento per circa 2,3 miliardi nell’anno corrente ed una diminuzione per circa 950 milioni nel 2007.

Tra gli interventi di ampliamento della spesa, con effetti per circa 3.200 milioni, si dispone un’assegnazione per l’avvio delle politiche a sostegno delle famiglie, dei giovani e delle pari opportunità, nonché una maggiorazione dello stanziamento per il servizio civile e per il Fondo nazionale per le politiche sociali, destinato alle regioni.

Passando all’esame degli articoli relativi a materie di pertinenza della Commissione, il relatore fa presente che l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge in conversione innova parzialmente la disciplina relativa al contratto collettivo per il trasporto pubblico locale, disponendo che a decorrere dall'anno 2006 l'importo di 60 milioni di euro annui, ivi previsto, venga corrisposto ai servizi di trasporto pubblico locale direttamente dalle regioni individuate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 1° marzo 2006, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata.

La modifica normativa proposta non comporta alcun effetto sostanziale sull'intervento finanziario disposto per il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, in quanto la stessa elimina la complessa procedura originariamente prevista, stabilendo che l'intervento dello Stato venga corrisposto alle regioni nell'importo posto a effettivo carico del bilancio statale, al quale dovrà essere aggiunta direttamente dalle regioni la quota a loro carico.

L’articolo 18, al comma 1, prevede un incremento pari a 30 milioni per l’anno 2006 della dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile, mentre con il comma 2 si provvede ad integrare la dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, per un ammontare pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2006-2008.

L’articolo 19 - prosegue il relatore - istituisce presso la Presidenza del Consiglio, tre fondi per interventi destinati, rispettivamente, alle politiche della famiglia, alle politiche giovanili e a quelle relative ai diritti e alle pari opportunità.

In particolare, il comma 1 istituisce un fondo denominato "Fondo per le politiche della famiglia", espressamente finalizzato a realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti nonché a supportare l’Osservatorio nazionale sulla famiglia. Lo stanziamento previsto è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2006 e a dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con il comma 2 è istituito il "Fondo per le politiche giovanili", espressamente finalizzato a promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale. Al fondo è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Il comma 3 istituisce infine un fondo denominato "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità", con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

L’articolo 36, comma 23, relativo al trattamento fiscale degli incentivi all’esodo dei lavoratori, sopprime il comma 4-bis dell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che reca un trattamento fiscale di favore per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori di età superiore a 50 anni, se donne, e a 55 anni, se uomini. Il suddetto beneficio è costituito dall'applicazione di un'aliquota IRPEF, in regime di tassazione separata, pari alla metà di quella applicata per la tassazione, sempre in forma separata, del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del citato testo unico, e successive modificazioni.

Il decreto-legge n. 223 contiene poi alcune disposizioni che, pur riguardando la sfera del pubblico impiego, che, come è noto, esula dalla competenza della Commissione, intervengono però sulla disciplina del rapporto di lavoro coordinato e continuativo e dell'età pensionabile, e pertanto risultano comunque rilevanti ai fini di una migliore comprensione del complesso del provvedimento in esame.

L’articolo 32, espressamente finalizzato al contenimento della spesa e al coordinamento della finanza pubblica, riscrive la disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle pubbliche amministrazioni, assoggettandola a precise limitazioni e condizioni, più stringenti rispetto alla disciplina previgente. Quest'ultima si limitava a prevedere che le amministrazioni pubbliche, a fronte di esigenze cui non potessero far fronte con personale in servizio, potessero conferire incarichi ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

L’articolo 33 contiene una modifica della disciplina generale - di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni - relativa alle possibilità per i dipendenti pubblici di restare in servizio oltre il limite di età per il collocamento a riposo, pari, in linea di massima, al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 33 sopprime la fattispecie di trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno d'età, disciplinata dai periodi dal secondo al quinto dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 503 - periodi che sono stati introdotti dall'articolo 1-quater del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

In base alla norma transitoria di cui al successivo comma 2, i soggetti già autorizzati al medesimo trattenimento entro la data di entrata in vigore del presente decreto -cioè, entro il 4 luglio 2006 - possono permanere in servizio, alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, ivi compresi i profili contributivi e pensionistici, previste dalla disciplina pregressa.

Concludendo la sua esposizione, il relatore si sofferma brevemente sulle polemiche relative alla mancata consultazione dei soggetti toccati dalle misure di liberalizzazione contenute nel decreto-legge all'esame, esprimendo l'auspicio che le giuste e condivisibili finalità perseguite dal Governo a tutela dei consumatori, possano essere attuate nell'ambito del più ampio confronto possibile, sia nell'ambito del dibattito parlamentare, sia nel dialogo con le organizzazioni rappresentative degli interessi coinvolti, fermo restando il diritto-dovere dell'Esecutivo di attuare il programma con cui si è presentato agli elettori.

 

Si apre la discussione generale.

 

Poiché non vi sono richieste di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.


LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

mercoledì 12 luglio 2006

7ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

TREU

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale

(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

 

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione introduttiva sul provvedimento in esame.

 

Interviene nel dibattito il senatore NOVI (FI), evidenziando preliminarmente che la questione della precarietà del lavoro, sollevata continuamente dagli esponenti delle forze politiche di centro-sinistra e che ha dato luogo ad un acceso contrasto politico nella scorsa legislatura, non è stata in alcun modo affrontata dal Governo, che sulla questione non ha adottato alcuna iniziativa legislativa, limitandosi all’emanazione della circolare n. 17 del 14 giugno 2006, inerente ai lavoratori dei call-center - i cui contenuti, peraltro, sono stati già prefigurati nella scorsa legislatura dal ministro Maroni - volta a conferire continuità al rapporto di lavoro degli stessi.

Sono invece suscettibili di produrre nuova ed ulteriore precarietà del lavoro gli interventi in materia di liberalizzazione contenuti nel decreto-legge in esame: essi in realtà non incidono sui nodi principali riscontrabili in taluni settori - ad esempio quello bancario, in cui a volte l'esercizio dell'attività di credito assume in concreto caratteri usurari - e il loro vero fine è costituito dalla tutela di interessi oligopolistici, perseguita mediante l'introduzione di misure pregiudizievoli nei confronti di taluni settori del lavoro autonomo produttivo. Attraverso le norme in discussione, l'Esecutivo ha manifestato con chiarezza la propria vocazione classista, ponendosi in una prospettiva ideologica in cui il pregresso antagonismo tra borghesia e classe operaia viene strumentalmente riproposto attraverso l'enfatizzazione del conflitto tra consumatori e lavoratori autonomi.

L'Esecutivo, avvalendosi anche del sostegno della Confindustria e di talune grandi concentrazioni che operano nel settore della stampa, intende in realtà avviare un processo di impoverimento dei lavoratori autonomi, negando loro le tutele costituite delle tariffe professionali minime e attivando un vero e proprio processo di una proletarizzazione di tali ceti, strumentale all'ingresso di gruppi oligopolistici in importanti comparti del sistema produttivo e dei servizi, e suscettibile di radicalizzare uno scontro di classe, che determinerà una profonda spaccatura nel Paese.

Peraltro le disposizioni introdotte riguardo agli avvocati finiranno inevitabilmente per affievolire in concreto la difesa del cliente in sede giudiziaria, con tutte le prevedibili conseguenze connesse a tale situazione negativa.

La competitività del paese andava rilanciata affrontando profili strutturali, quali, ad esempio l'inadeguatezza del sistema scolastico, rispetto al quale misure vere di liberalizzazione avrebbero consentito, attraverso la promozione di una effettiva concorrenza, un incremento degli standard qualitativi della scuola pubblica e, di conseguenza, un’istruzione ed una formazione più qualificata e finalmente in linea con le medie europee, anche per quanto riguarda i costi.

L'impostazione ideologica di tipo statalista che caratterizza le forze politiche di centro-sinistra ha improntato profondamente la disciplina contenuta nel provvedimento all'esame, rafforzando la posizione di taluni gruppi oligopolistici, già precedentemente favoriti nell'ambito dei processi di privatizzazione promossi da precedenti Esecutivi di centro-sinistra. Attraverso quei processi, in passato, sono stati svenduti importanti segmenti del sistema produttivo e creditizio in mano pubblica, per favorire concentrazioni economiche e finanziarie, animate esclusivamente da intenti speculativi.

 

Il senatore MERCATALI (Ulivo), nell'esprimere un parere ampiamente favorevole sull'impostazione complessiva del decreto legge in conversione, osserva che esso intende allineare l'Italia all'Europa, mediante l'introduzione di misure di liberalizzazione che sono già state attuate nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea, senza aver dato luogo ad alcun conflitto tra liberi professionisti o lavoratori autonomi da un lato e consumatori e utenti dall'altro. In particolare, la rimozione del divieto di fornire servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni di professionisti costituisce un'importante misura di modernizzazione, che viene incontro alle aspirazioni di molti giovani, offrendo loro una modalità più agevole di avvio della propria attività, e consente inoltre all'intero mondo delle professioni di competere in condizioni più favorevoli non solo sul mercato interno ma anche e soprattutto su quello europeo.

 

Il senatore SACCONI (FI) dopo aver sottolineato l'esigenza di rafforzare il dialogo sociale, ferma restando l'autonomia decisionale dell'Esecutivo, evidenzia che il Governo in carica, proprio nelle stesse ore in cui procedeva con enfasi all'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, di un tavolo di confronto con le parti sociali sulle grandi tematiche economiche e sociali del Paese, provvedeva contemporaneamente all'emanazione del decreto-legge in esame, prescindendo totalmente da qualsivoglia confronto preliminare con i soggetti interessati.

Negli ultimi giorni l'unica forma di dialogo di fatto instauratasi è avvenuta a distanza, attraverso le dichiarazioni rese ai mass-media dalle parti: essa, peraltro, ha già sortito alcuni effetti significativi, inducendo l'Esecutivo a prospettare talune modifiche al testo normativo originariamente proposto, tra le quali vanno citate quelle recentemente annunciate dal viceministro Visco relativamente alla tassazione delle attività immobiliari. Peraltro va a tal proposito sottolineato che il modulo retroattivo adottato in tale ambito ha ingenerato nel contribuente una situazione di incertezza, che permarrà anche dopo l'introduzione delle modifiche correttive sopracitate.

Il decreto-legge in esame introduce inoltre pericolose ed inopportune asimmetrie in taluni settori, poiché non elimina realmente alcuna posizione di rendita, ma si limita ad indebolirne alcune, per rafforzarne, però, altre, forse più insidiose. Va poi rilevato un evidente profilo di incostituzionalità delle disposizioni che, provvedendo all'istituzione di ulteriori fondi in materia di politiche sociali, sono suscettibili di ledere l'autonomia riconosciuta in tale ambito alle regioni, in particolare per quel che riguarda il vincolo di destinazione delle risorse trasferite dallo Stato, più volte censurato dalla Corte costituzionale.

La soppressione dei trattamenti fiscali di favore sulle somme erogate ai lavoratori a titolo di incentivo all’esodo, nei casi di processi di ristrutturazione industriale e di riallocazione della forza lavoro, comporterà oneri eccessivi per le imprese, senza favorire in alcun modo l'interesse dei lavoratori, accentuando inoltre le difficoltà per il raggiungimento di un'intesa fra le parti in tali situazioni. Peraltro il recupero di base imponibile che si otterrebbe da tale misura è trascurabile, e non tale da giustificare i danni che possono derivare alle imprese e ai lavoratori.

 

Il senatore PICCONE (FI) rileva che le misure di liberalizzazione contenute nel decreto-legge in esame, per il loro carattere settoriale e limitato, non avranno un impatto rilevante sul sistema produttivo; inoltre, nonostante l'enfatizzazione mediatica di tali interventi, nella prospettiva - di per sé condivisibile - della liberalizzazione, la reale portata degli stessi non potrà non risultare ulteriormente ridimensionata, a seguito delle eventuali e probabili modifiche che potrebbero essere introdotte all'esito delle trattative in corso con le organizzazioni rappresentative dei settori interessati.

La disciplina fiscale contenuta nel provvedimento in esame, inoltre, persegue obiettivi antitetici rispetto a quelli sottesi alle liberalizzazioni, imponendo in particolare vincoli inopportuni al rilascio delle partite IVA, mentre i moduli fiscali retroattivi introdotti per il settore immobiliare risultano del tutto incongrui, e suscettibili di determinare effetti pregiudizievoli per l'intero comparto, già fortemente penalizzato dalle nuove norme.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

mercoledì 12 luglio 2006

8ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

TREU

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

 

Il senatore POLI (UDC) interviene nella discussione, sottolineando preliminarmente che la metodologia seguita dall’Esecutivo per l’elaborazione della disciplina in esame risulta piuttosto singolare, risultando incentrata su una sorta di concertazione a posteriori.

L'annuncio di alcune misure - che peraltro il Governo si appresta a correggere proprio in virtù delle risultanze del predetto confronto ex post - ha comunque già prodotto effetti negativi sui mercati, soprattutto per quel che concerne la disciplina relativa alla tassazione immobiliare.

L'obiettivo della liberalizzazione è in sé condivisibile, ma risultano del tutto incongrue le modalità scelte per la realizzazione dello stesso, che hanno comportato, ad esempio, l'obbligo - assurdo e irragionevole – per l'utente di pagare le prestazioni professionali di cui usufruisce esclusivamente attraverso assegno o bonifico bancario. Vi è quindi, ad avviso del senatore Poli, più di un motivo per esprimere un giudizio completamente negativo sul provvedimento in titolo.

 

Il senatore TIBALDI (IU-Verdi-Com) esprime una valutazione positiva sul decreto-legge in conversione, evidenziando che le misure in esso contenute potranno arrecare significativi benefici ai consumatori, come si può desumere indirettamente anche dalle forti resistenze opposte dalle categorie professionali interessate.

Risulta inoltre apprezzabile l'ampliamento della spesa sociale, nonché l'istituzione del fondo per le politiche della famiglia, di quello per le politiche giovanili e infine del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

 

Il senatore VIESPOLI (AN) sottolinea preliminarmente che l'enfasi con cui taluni esponenti del Governo hanno annunciato le misure di liberalizzazione contenute nel decreto-legge in titolo risulta del tutto ingiustificata, dato che l'intervento in questione non incide minimamente sugli interessi di talune grandi lobby economiche, e che su taluni punti lo stesso Esecutivo sta rivedendo la propria posizione iniziale.

Va poi evidenziato che nella relazione illustrativa del provvedimento in esame si effettua una sorta di valutazione preventiva della costituzionalità, con una serie di argomentazioni volte a dimostrare la compatibilità di tale disciplina con le disposizioni costituzionali contenute nel titolo V della Costituzione.

In realtà la predetta valutazione preventiva costituisce il riflesso di un problema sostanziale, consistente nella scarsa chiarezza delle disposizioni costituzionali relative al riparto di competenza tra lo Stato e le regioni - ad esempio in materia di energia - che è suscettibile, anche per le misure in materia di liberalizzazione all'esame, di determinare il rischio di un esteso conflitto istituzionale con le regioni.

Desta inoltre forti perplessità la disciplina relativa ai taxi, che non tutela affatto la concorrenza nel settore, limitandosi ad introdurre una vera e propria imposta patrimoniale sulla licenza di esercizio di tale attività, che determina ingiustificati effetti pregiudizievoli per tale categoria.

 

Il senatore STRACQUADANIO (DC-Ind-MA), nell'esprimere la propria contrarietà al provvedimento all'esame, rileva che esso, lungi dal perseguire una effettiva finalità di liberalizzazione, dà corpo ad un intento punitivo nei confronti di una componente sociale ben precisa, identificabile nel lavoro autonomo. Nel motivare le misure all'esame, il ministro Bersani ha dichiarato di essersi limitato a recepire i rilievi formulati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato; tuttavia solo una parte di essi hanno costituito l'oggetto dell'attenzione del Governo, mentre su molti altri profili le pronunce della stessa Autorità sono rimasti ignorati. In realtà, attraverso i cosiddetti interventi di liberalizzazione - che, peraltro, tali non sono e non produrranno alcun effetto positivo per i consumatori, che risulterebbero realmente favoriti solo da interventi di liberalizzazione delle tariffe - l'Esecutivo intende pervenire ad una modificazione strutturale nella composizione sociale del lavoro, inducendo la trasformazione di professionisti e lavoratori autonomi in lavoratori dipendenti, con la creazione delle condizioni affinché servizi come i taxi o le farmacie vengano gestiti non più da privati, ma da aziende o catene commerciali. E' il segno dell'insofferenza che il Governo e la maggioranza politica che lo sostiene nutrono nei confronti di una parte della società ad essi non favorevole, e di un'opzione ideologica dirigista, che, peraltro, caratterizza l'intero schieramento di centro-sinistra.

 

Il senatore GALLI (LNP) ritiene alquanto contraddittorio che un Governo con una forte caratterizzazione di sinistra si presenti ai propri elettori con una serie di misure di liberalizzazione che, di norma, costituiscono un obiettivo proprio della cultura liberista alla quale si rifà lo schieramento di centro-destra. In realtà, il paradosso è solo apparente, poiché il decreto legge all'esame reca misure di liberalizzazione di facciata, mentre la vera natura di esso va ricercata nelle disposizioni in materia fiscale, rivelatrici di una mentalità vessatoria, illiberale e palesemente irrispettosa nei confronti dei cittadini. Non altrimenti infatti si possono definire le disposizioni che introducono un principio di retroattività in materia fiscale e quelle che, prevedendo l'obbligo del pagamento tramite assegno o bonifico bancario di alcuni servizi professionali, discriminano tra i cittadini - costretti di fatto a ricorrere ai servizi degli istituti di credito - con una misura di palese incostituzionalità, che avrà inoltre l'effetto di far gravare costi aggiuntivi sulla prestazione dei medesimi servizi. Non si tratta, pertanto, di interventi a favore dei consumatori, i quali saranno ulteriormente penalizzati per l'inasprimento dell'IVA, che non mancherà di riaccendere l'inflazione, con la conseguente impennata dei prezzi al consumo.

E' pertanto evidente che, con il decreto legge all'esame, la maggioranza politica che sostiene il Governo persegue un intento punitivo nei confronti di categorie e gruppi sociali ritenuti ostili, che sono posti autoritativamente di fronte al fatto compiuto, mentre le procedure concertative continuano ad essere riservate per gruppi e categorie considerati politicamente affini. Vi è dunque una condotta discriminatoria, che colpisce il lavoro autonomo produttivo e rinuncia invece ad ogni controllo nei confronti dei gruppi sociali favorevoli al centro-sinistra, specialmente rispetto ai diversi comparti del pubblico impiego, in cui si annidano aree di lavoro improduttivo gravemente pregiudizievoli anche per quanto attiene all'equilibrio dei conti pubblici.

 

Il presidente TREU osserva che nel corso della discussione non si è rilevato come la rimozione di alcuni ostacoli e vincoli normativi e burocratici posti alla prestazione di alcuni importanti servizi, già attuata nei paesi più avanzati e avviata con il decreto legge all'esame, può avere importanti ricadute anche sul versante dell'occupazione, facendo cadere alcune barriere all'ingresso sul mercato del lavoro dei giovani professionisti. D'altra parte, la liberalizzazione dei mercati costituisce un obiettivo qualificante del programma politico con cui l'Unione si è presentata agli elettori, e le misure contenute nel provvedimento all'esame, che, ovviamente, costituiscono solo un primo passo in tale direzione, sono del tutto coerenti con un progetto generale, che non presenta alcun intento discriminatorio o tanto meno punitivo verso l'una o l'altra categoria.

Nel corso del dibattito è stata posta la questione della costituzionalità di alcune misure contenute nel decreto legge n. 223: giova sottolineare, a questo proposito, che in materia di tutela della concorrenza, la competenza esclusiva che l'articolo 117 della Costituzione riconosce allo Stato si intreccia strettamente con le competenze dell'Unione europea, le cui raccomandazioni ed indicazioni sono puntualmente riprese nell'ambito del provvedimento all'esame. Il senatore Sacconi ha poi posto un'ulteriore questione di costituzionalità, relativamente all'istituzione di Fondi che configurano un vincolo di destinazione di risorse finanziarie per materie, come le politiche sociali, che incidono sulla competenza delle regioni. Si tratta, peraltro, di un ambito in cui la competenza legislativa regionale è concorrente con quella dello Stato, e d'altro canto, occorre considerare che la questione dei fondi dedicati è estremamente controversa, ed è stata oggetto anche di numerose pronunce della Corte costituzionale. La questione posta dal senatore Sacconi è pertanto meritevole di attenta considerazione, e dovrà essere affrontata, senza alcun formalismo, anche nell'ambito del parere che la Commissione si accinge ad esprimere.

 

Poiché non vi sono altre richieste di intervenire nella discussione, il relatore alla Commissione ROILO (Ulivo) interviene in sede di replica evidenziando preliminarmente che la preoccupazione espressa dal senatore Sacconi circa una possibile lesione, a seguito dell'istituzione di ulteriori fondi in materia di politiche sociali, dell'autonomia delle regioni per quel che riguarda il vincolo di destinazione delle risorse trasferite dallo Stato, è stata accolta nell'ambito dello schema di parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni, da lui predisposto.

Non ritiene invece convincenti le argomentazioni espresse dal senatore Sacconi in merito alla soppressione di trattamenti fiscali di favore sulle somme erogate ai lavoratori a titolo di incentivo all'esodo, nei casi di processi di ristrutturazione industriale e di riallocazione della forza lavoro.

Risultano inoltre del tutto infondate le affermazioni di taluni esponenti delle forze politiche di opposizione volte a delineare una supposta volontà dell'Esecutivo di penalizzare i lavoratori autonomi, poiché le forze politiche dello schieramento di centro-sinistra sono convinte che essi con il proprio lavoro concorrono in misura determinante alla produzione di ricchezza nel paese. Parimenti ingiustificate risultano le considerazioni espresse nel corso di taluni interventi circa un atteggiamento di favore dell'Esecutivo rispetto a talune oligarchie economiche.

Dà quindi per illustrato lo schema di parere favorevole con osservazioni (il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna) già in precedenza distribuito a tutti i componenti della Commissione.

 

Il senatore VIESPOLI (AN) dà per illustrato lo schema di parere contrario a sua firma, nonché a firma dei senatori Poli, Sacconi, e Galli, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna e che è già stato in precedenza distribuito a tutti i componenti della Commissione.

 

Si passa alle dichiarazioni di voto.

 

Il senatore NOVI (FI) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sullo schema di parere predisposto dal relatore, evidenziando che la disciplina contenuta nel decreto-legge in esame risulta del tutto incongrua e non condivisibile, perseguendo esclusivamente l'obiettivo di soddisfare gli interessi di grandi gruppi oligopolistici.

L'oratore si sofferma inoltre dettagliatamente sulla disciplina relativa all'attribuzione del numero di partita IVA, contenuta nel comma 18 dell'articolo 37 - di cui dà lettura -, e sottolinea come essa configuri un rafforzamento della pervasività dei grandi gruppi finanziari - che hanno sostenuto unanimemente la coalizione di centro-sinistra - pregiudicando i diritti di coloro che non possono disporre di tali mezzi bancari, quali ad esempio i soggetti sottoposti a protesto.

 

Il senatore VIESPOLI (AN) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sullo schema di parere predisposto dal relatore, sottolineando che la timidezza del riferimento alla concertazione e al dialogo sociale, contenuto nello stesso, lascia desumere che la maggioranza intenda liquidare la stagione concertativa, considerando la stessa una mera possibilità e non più quindi una strategia complessiva.

L'oratore annuncia infine che i dodici senatori appartenenti ai Gruppi politici dell'opposizione presenti in seduta esprimeranno compattamente un voto contrario sullo schema di parere presentato dal relatore, sottolineando che lo stesso potrà essere approvato solo in virtù della sostituzione del senatore a vita Pininfarina, la quale suscita tutte le perplessità più volte evidenziate, dimostrando altresì la precaria condizione delle forze politiche di maggioranza presenti in Senato.

 

Poiché non vi sono altre richieste di intervenire per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni elaborato dal relatore Roilo.

 

La Commissione approva.

 

Il PRESIDENTE avverte che resta conseguentemente preclusa la votazione dello schema di parere presentato dai senatori Poli, Sacconi, Viespoli e Galli.

 

 

Allegato

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 741

 

La 11ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 223,

rilevato che le misure di liberalizzazione poste in essere nel provvedimento, nel promuovere la concorrenza e la tutela dei diritti dei consumatori, possono concorrere alla rimozione degli ostacoli posti all'ingresso di nuovi soggetti sul mercato del lavoro;

nell'auspicare che il perseguimento dei predetti obiettivi di liberalizzazione possa avvenire nel confronto con i soggetti coinvolti e con le organizzazioni e gli enti rappresentativi dei loro interessi, ferma restando l'autonoma responsabilità decisionale del Governo;

 

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni e raccomandazioni:

 

a) all'articolo 19, si segnala alla Commissione di merito e al Governo l'esigenza di valutare con attenzione - anche alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza costituzionale - se la finalizzazione del Fondo per le politiche della famiglia - relativamente alla realizzazione di interventi a sostegno della famiglia medesima - e le finalizzazioni indicate per il Fondo per le politiche giovanili siano compatibili con il dettato degli articoli 117 e 119 della Costituzione, eventualmente valutando la possibilità di rimodulare gli stanziamenti, destinando ulteriori risorse al Fondo nazionale per le politiche sociali, ovvero di ridefinire le finalizzazioni sopra indicate, ove si accerti che queste ultime, nell'attuale formulazione, configurino il rischio di un'impropria ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni attribuite alle Regioni e agli enti locali in materia di politiche sociali;

b) l'articolo 32, comma 1, capoverso 6-ter, del decreto-legge richiama, con riferimento ai regolamenti degli enti locali, solo i princìpi di cui al precedente capoverso 6 e non anche il principio di cui al capoverso 6-bis;

c) il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge dispone che i limiti di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici si applichino anche ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali attribuibili anche a soggetti esterni alle pubbliche amministrazioni - incarichi di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni -.

Si osserva, peraltro, che, ai sensi del medesimo articolo 19, comma 6, gli incarichi in oggetto non possono essere conferiti per una durata inferiore a tre anni. Si deve forse ritenere che dall'applicazione dei limiti di età summenzionati derivi che l'incarico non possa essere attribuito ad un soggetto che raggiungerebbe il limite anagrafico in un periodo inferiore a tre anni (decorrenti, naturalmente, dall'inizio dell'incarico). Appare in ogni caso opportuna una definizione più chiara di tale profilo.

 

 

SCHEMA DI PARERE PRESENTATO DAI SENATORI POLI, SACCONI, VIESPOLI E GALLI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 741

 

La Commissione lavoro del Senato esprime parere contrario al merito del disegno di legge n. 741 con le seguenti motivazioni:

- provvedimento è stato adottato senza una preliminare fase di dialogo sociale con le associazioni rappresentative degli interessi e dei consumatori nonostante la contemporaneità del "tavolo" con le parti sociali ed il rinvio di ogni tema lì trattato per i veti opposti da alcuni degli attori sociali;

- Fondo sociale sono aggiunti fondi separati per la famiglia, i giovani e le pari opportunità che nel primo dovrebbero essere riuniti per rimettere alla competenza delle Regioni, sulla base di trasferimenti indistinti, l'autonomia decisionale sulle diverse allocazioni;

- penalizzati gli accordi tra le parti sociali per la gestione condivisa dei processi di ristrutturazione a causa dell'abrogazione della disciplina fiscale a favore per gli incentivi all'esodo dei lavoratori in esubero strutturale;

- irrigiditi tutti i rapporti economici e, in particolare, la responsabilità solidale tra appaltante e appaltatore, opportuna e praticabile per i profili contributivi, risulta impraticabile per i profili fiscali;

- manifesta in più disposizioni un evidente pregiudizio nei confronti del lavoratore autonomo a partire dai modi, ora complessi, con cui può essere avviata una nuova partita IVA nonostante i reiterati impegni per la semplificazione dell'avvio di nuove attività con particolare riguardo all'autoimprenditorialità.


SANITÀ (12ª)

martedì 11 luglio 2006

6ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARINO

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all' evasione fiscale

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

 

Il relatore BODINI (Ulivo) considera il decreto-legge in esame un'importante novità nel panorama legislativo italiano, in quanto introduce una serie di norme tese alla protezione dei consumatori, che vanno ad incidere su situazioni del tutto peculiari del quadro italiano, fortemente in contrasto con quanto previsto dall'Unione Europea in tema di liberalizzazione e libera concorrenza. Alla base del provvedimento non vi è alcuna volontà punitiva nei confronti di determinate categorie, bensì l'intento di garantire vantaggi a tutti i cittadini.

Il relatore passa quindi a riferire sui contenuti dell'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, riguardante il settore farmaceutico. Osserva pertanto che il comma 1 concerne l’introduzione della possibilità di vendita al pubblico dei farmaci non soggetti alla prescrizione medica da parte degli esercizi commerciali al dettaglio indipendentemente dalla loro tipologia. Ai sensi del comma 2 la vendita è consentita durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale nell’ambito di un apposito reparto, con l’assistenza di uno o più farmacisti abilitati e iscritti all’albo.

Sono in ogni caso vietati, per i medicinali in oggetto, i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo. Non vi sono norme limitative riguardo le altre attività economiche dell’impresa commerciale.

Quanto al comma 3, rileva che esso modifica la disciplina sugli sconti che i distributori al dettaglio possono praticare sui farmaci non soggetti a prescrizione medica. La normativa fino ad ora vigente ammette uno sconto fino al venti per cento sul prezzo massimo stabilito dall'azienda titolare; lo sconto può variare da medicinale a medicinale e deve essere applicato, senza discriminazioni, a tutti i clienti del distributore. La disciplina di cui al comma 3 sopprime il limite del venti per cento, subordinando la facoltà dello sconto solo alle condizioni che il medesimo sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e che sia conosciuto da tutti gli acquirenti. Si specifica, inoltre, che sono nulle le eventuali clausole contrattuali intese a porre limiti alla possibilità di praticare gli sconti nei termini suddetti. Prosegue notando che nella relazione illustrativa del disegno di legge in esame si osserva che i commi da 1 a 3 sono intesi, nel complesso, a consentire un aumento della concorrenza, relativamente ai farmaci non soggetti a prescrizione medica.

Illustra quindi il comma 4, che interviene sull'articolo105, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Tale norma, nella formulazione originaria, richiedeva che i titolari dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali detengano almeno il novanta per cento dei farmaci autorizzati all'immissione in commercio - inclusi i medicinali omeopatici autorizzati ai sensi dell'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 219 - e che la stessa percentuale fosse rispettata anche nell'ambito dei soli medicinali generici. L’attuale formulazione esclude invece dall'obbligo i medicinali non ammessi al rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale. Viene fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista. Ricorda in proposito che nella relazione illustrativa si osserva che il comma 4 è inteso a ridurre gli oneri di detenzione delle scorte a carico dei distributori all'ingrosso e a consentire ai medesimi di determinare autonomamente "la propria politica di approvvigionamento sulla base dell'effettiva domanda, mettendo così in concorrenza tra loro i produttori, che sarebbero incentivati a competere anche sul prezzo".

Il comma 5 riguarda la titolarità e la gestione delle farmacie, nonchè la disciplina delle incompatibilità. Esso introduce il concetto per cui società di gestione di farmacie possano formarsi in qualunque momento, purché costituite solamente da farmacisti e siano società di persone o società cooperative a responsabilità limitata. Si elimina inoltre il concetto di territorialità provinciale. I farmacisti facenti parte di una società possono essere quindi iscritti ad albi di altre province. E' poi abolita l'incompatibilità tra vendita e distribuzione. Viene invece mantenuta l’incompatibilità tra vendita e produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco.

Il comma 6abroga i commi 5, 6, 7, 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Sono di conseguenza soppressi: il divieto, per le società di gestione di farmacie private, di titolarità dell'esercizio di più farmacie ed il vincolo in base al quale la farmacia, ai fini della medesima titolarità, deve essere ubicata nella provincia ove si trova la sede legale della società; il divieto di partecipare a più di una società di gestione di farmacie private; la norma che limita la possibilità di gestione delle farmacie private ai farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui ha sede la farmacia; la disciplina relativa alla fattispecie di acquisizione, a titolo di successione mortis causa, di una partecipazione in una società di gestione di farmacie private e di eventuale insussistenza, da parte del medesimo o dei medesimi aventi causa, dei requisiti stabiliti per i soci delle società in oggetto, nonché all'ipotesi di successione mortis causa nella titolarità. Tale disciplina, rileva la relazione illustrativa,"determina un ingiustificato innalzamento dei costi dei potenziali entranti nel settore".

Il relatore ricorda inoltre che i commi 5 e 6 sono intesi ad eliminare effetti distorsivi della concorrenza. La Commissione europea ha infatti, nel giugno del 2006, deferito l'Italia alla Corte di giustizia a causa del divieto di acquisizione di partecipazioni, da parte di imprese aventi un’attività di distribuzione di medicinali, a società di gestione di farmacie, nonché della riserva di titolarità di farmacie private in favore dei farmacisti e delle persone giuridiche composte da farmacisti.

Conclude rilevando che il comma 7 novella l'articolo 100, comma 2, del decreto legislativo n. 219 del 2006, il quale, nella formulazione previgente, prevede che l'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia siano tra loro incompatibili. La nuova formulazione limita l'ambito di applicazione di tale incompatibilità all'ipotesi che le attività siano svolte dallo stesso soggetto imprenditoriale, senza però specificare se questa locuzione si riferisce a persona fisica o anche a società.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


SANITÀ (12ª)

mercoledì 12 luglio 2006

8ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARINO

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all' evasione fiscale

(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

 

Interviene in sede di discussione generale il senatore CAFORIO (Misto-IdV), il quale auspica la liberalizzazione nel settore del commercio di piccolo materiale protesico.

 

Il senatore TOMASSINI (FI) ritiene che manchino i presupposti di necessità e urgenza indispensabili alla legittima emanazione del decreto-legge n. 223, che, nel merito comporta inopportune interferenze nelle potestà di comuni e regioni, nonché vantaggi per i consumatori esclusivamente apparenti. Il provvedimento contempla inoltre disposizioni ingiustificatamente penalizzanti nei confronti di determinate categorie professionali, comportando nel complesso una grave incertezza nell'ordinamento, oltre a scoraggiare la ripresa economica e l'attività imprenditoriale e libero-professionale.

Rileva inoltre che il sistema di distribuzione dei farmaci ormai consolidato presenta positive caratteristiche di capillarità e di capacità di assorbimento dei giovani laureati in farmacia, risultando complessivamente più efficiente, anche dal punto di vista meramente economico, rispetto ai modelli sperimentati in altri paesi. Il provvedimento in esame non prevede alcuna misura volta ad un cambiamento in senso migliorativo dell'attuale sistema, mentre comporta pericoli per la salute non trascurabili, in quanto ciascun farmaco, compresi quelli di automedicazione, comporta rischi iatrogeni. Anziché attuare dissennate liberalizzazioni nel sistema di commercio dei farmaci, occorrerebbe pensare a misure alternative, quali la distribuzione gratuita da parte del Servizio sanitario nazionale di determinate categorie di prodotti. Prosegue sostenendo come il provvedimento in esame non comporti alcuna garanzia circa l'effettiva copertura oraria e di zona nella vendita al pubblico, mentre la disposizione concernente l'abolizione dell'obbligo riguardante i grossisti, di detenere almeno il 90 per cento delle specialità, non può che tradursi in una distorsione del mercato. Eccessiva appare inoltre la riduzione dei termini relativi all'acquisizione della titolarità della farmacia per successione mortis causa.

 

Dopo aver espresso apprezzamento nei confronti dell'equilibrato contributo fornito dal relatore, il senatore CURSI (AN) sottolinea la natura peculiare del farmaco rispetto alla generalità delle merci disponibili in commercio, costituendo esso un investimento finalizzato alla salute, anziché un mero oggetto di profitto. Oltre a ricordare come la questione della liberalizzazione sia stata affrontata già dal precedente Governo, stima che le attuali carenze nel sistema distributivo dei farmaci non siano affatto risolvibili attraverso l'apertura di un non precisato numero di punti vendita presso i centri della grande distribuzione commerciale. Pone quindi in evidenza come l'esperienza di altri Stati abbia dimostrato che la vendita di farmaci al di fuori delle farmacie ha comportato notevoli problemi di carattere finanziario e ancor di più sanitario. Esprime inoltre alcune considerazioni in merito al ruolo del Ministero della salute che, a suo dire, non è stato tenuto in debita considerazione nella predisposizione del provvedimento in titolo, rispetto alla quale hanno avuto un peso esclusivamente le esigenze tipiche dei Ministeri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Dopo aver osservato che la farmacia deve essere valorizzata in quanto vero e proprio presidio sanitario, esprime una critica relativamente all'assenza di concertazione in fase di predisposizione del decreto-legge n. 226, quando erano peraltro note le posizioni di esponenti della stessa maggioranza, contrari alla vendita dei farmaci al di fuori delle farmacie. Conclude auspicando l'espressione di un parere contrario da parte della Commissione.

 

La senatrice VALPIANA (RC-SE) ritiene auspicabile che la Commissione e il Parlamento operino al fine di evitare che la politica sanitaria si riduca a essere considerata una mera derivazione, di carattere secondario, delle esigenze della politica finanziaria, come accaduto nella scorsa legislatura. Considera inoltre la materia della distribuzione dei prodotti farmaceutici un tema da sottoporre nel corso della legislatura, a ulteriori, più approfondite analisi, restando necessario prevedere nuove misure volte in particolare alla realizzazione di campagne informative idonee a rendere la popolazione consapevole rispetto ai rischi insiti nell'abuso di farmaci e di prodotti di diverso tipo, come quelli a base di vitamine, la cui distribuzione non è tuttora adeguatamente regolamentata. Per quanto riguarda la previsione della vendita di farmaci in centri di distribuzione diversi dalle farmacie, esprime un giudizio favorevole circa l'ipotesi di destinare a tali scopi una cassa autonoma, particolarmente utile ai fini di una maggiore tutela della riservatezza. Appare inoltre necessario l'apporto dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini di un'imprescindibile revisione della lista dei farmaci senza obbligo di ricetta. Prosegue formulando alcune considerazioni sull'esigenza di disporre di strumenti normativi chiari in materia di distribuzione dei farmaci omeopatici, nonché di consentire, al fine di una effettiva eguaglianza che le farmacie rurali possano praticare prezzi ridotti.

 

La senatrice MONACELLI (UDC) esprime considerazioni critiche relativamente all'insussistenza dei presupposti di necessità e urgenza per l'amanazione del decreto-legge in esame, alla mancanza di concertazione, all'atteggiamento discriminatorio nei confronti di determinate categorie sociali e professionali che ne ha ispirato i contenuti. Per quanto riguarda la materia farmaceutica, rileva come il provvedimento in esame, oltre a comportare uno svilimento del ruolo del farmacista, comporti il rischio di determinare un pericoloso aumento del consumo di farmaci. Considera necessario rivedere la materia, tenendo conto in particolare della funzione di servizio sociale delle farmacie rurali, del contributo che l'AIFA può fornire riguardo ad una più congrua definizione dei farmaci senza obbligo di ricetta, dell'opportunità di dotare i centri di distribuzione diversi dalle farmacie di una cassa autonoma per gli acquirenti dei farmaci, al fine di avere un migliore controllo di tale commercio. In conclusione manifesta un'opinione contraria circa il complesso del provvedimento.

 

In sede di replica prende la parola il relatore BODINI (Ulivo) che, dopo aver espresso alcune considerazioni circa l'esigenza di un effettivo rafforzamento del sistema delle farmacie in quanto presidio socio-sanitario, ritiene che, nel quadro di una valutazione complessivamente positiva, si debba tener conto dell'opportunità di migliorare il provvedimento rispetto ad alcuni profili. Essi sono relativi in particolare alla revisione da parte dell'AIFA rispetto alla possibilità di vendita dei farmaci da banco senza obbligo di prescrizione, all'effettiva presenza del farmacista nei punti vendita, alla necessità di dedicare alla vendita dei farmaci appositi spazi, alla riduzione dell'IVA sui prodotti in vendita nelle farmacie rurali. Ulteriori aspetti sui quali è possibile ricercare un miglioramento riguardano la disciplina dell'ereditarietà delle farmacie, il numero di farmacie cui può essere consentita la titolarità e la liberalizzazione della distribuzione di presidi sanitari e di piccolo materiale protesico.

 

Replica quindi il sottosegretario GAGLIONE, il quale considera infondati i timori espressi a proposito di un pericolo di eccessivo aumento dei consumi di farmaci, in particolare sulla base di approfonditi studi compiuti in paesi nei quali vige un sistema di distribuzione paragonabile a quello delineato nel decreto-legge in esame. Prevede che esso comporterà una diminuzione della spesa farmaceutica e precisa che la liberalizzazione della vendita dei farmaci riguarda in realtà una quota del tutto marginale del mercato.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


SANITÀ (12ª)

martedì 18 luglio 2006

9ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARINO

 

IN SEDE CONSULTIVA

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all' evasione fiscale

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 12 luglio scorso.

 

Il relatore BODINI (Ulivo) illustra la propria proposta di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge in titolo.

 

Ha quindi la parola il senatore TOMASSINI (FI), il quale illustra a sua volta la proposta di parere contrario sottoscritta dai rappresentanti dei Gruppi di opposizione.

 

La seduta sospesa alle ore 14,45, riprende alle ore 14,50.

 

Il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere presentata dal relatore.

 

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, la senatrice BAIO DOSSI (Ulivo) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, il quale ha inteso accogliere numerosi rilievi emersi nel corso del dibattito svoltosi in Commissione. Ritiene necessario sottolineare come resti valorizzata la funzione della farmacia quale presidio sanitario di importante rilievo sociale, pur prevedendo forme di commercializzazione alternative destinate a rivelarsi vantaggiose per i cittadini. Rileva peraltro come le osservazioni contenute nella proposta di parere illustrata dal relatore siano finalizzate a porre una serie di garanzie a tutela della salute pubblica, rispondendo così al ruolo che la Commissione è per sua natura chiamata a svolgere. Ritiene inoltre infondati i timori espressi nella proposta di parere illustrata dal senatore Tomassini.

 

Il senatore MASSIDDA (DC-Ind-MA) considera insussistenti i presupposti di costituzionalità del decreto legge n. 223/2006 che, quanto ai contenuti, consiste in una falsa liberalizzazione. Dopo aver rilevato la pericolosità per la salute dei cittadini insita nella liberalizzazione dei farmaci di automedicazione OTC e SOP, rispetto ai quali non si è tuttora diffusa un'adeguata cultura nella popolazione italiana, esprime dubbi circa l'effettivo accoglimento delle pur complessivamente condivisibili osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore, nonché sulla portata dei benefici occupazionali che il decreto legge in esame può comportare, mentre non può essere ignorato il fatto che tale provvedimento sacrifica la qualificazione professionale, anteponendole l'esigenza di privilegiare determinati interessi economici. Conclude dichiarando voto contrario.

 

Il senatore TOMASSINI (FI), nel prendere la parola per dichiarazione di voto contrario, ritiene che la materia del commercio dei farmaci dovrebbe essere più opportunamente oggetto di un organico ripensamento, anziché essere affrontata con provvedimenti non sufficientemente meditati quali quello in esame. Analoga attenzione andrebbe inoltre posta nell'affrontare il tema della regolamentazione del commercio dei dispositivi medici. Oltre ad esprimere apprezzamento nei confronti del lavoro svolto dal relatore, considera necessario mantenere ferma la funzione di presidio delle farmacie rispetto alle categorie di farmaci potenzialmente più rischiose.

 

Il senatore GRAMAZIO (AN) si associa ai rilievi critici già espressi dai rappresentanti dei Gruppi dell'opposizione già intervenuti, in particolare rispetto alla carenza dei presupposti di costituzionalità del decreto legge in titolo. Considera il provvedimento in esame lesivo della tradizionale funzione di presidio a tutela della salute pubblica svolta dalle farmacie, quando sarebbe oltretutto più appropriato affrontare la materia nel quadro di un complessivo riassetto del settore sanitario. Insussistente è a suo dire la pretesa di risolvere il problema della disoccupazione dei farmacisti, tenuto conto che tuttora vi è un'elevata carenza di tali professionisti nell'Italia settentrionale. Dopo avere espresso alcune considerazioni critiche circa il mancato rispetto delle prerogative di regioni ed enti locali che caratterizza il provvedimento in titolo, preannuncia l'espressione di un voto contrario.

 

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva infine la proposta di parere presentato dal relatore. L'ulteriore proposta di parere presentata risulta pertanto preclusa.

 

 


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 741

 

La 12a Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, relativamente all'articolo 5 del Titolo I, con le seguenti osservazioni e raccomandazioni:

a) ritiene utile prevedere una revisione e un aggiornamento, da parte del Ministero della Salute, dell'ambito delle categorie di farmaci OTC e SOP - al fine di correggere alcune incongruenze nelle relative classificazioni - entro tre mesi dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto;

b) ai fini della tutela del cittadino, e per ridurre potenziali danni da farmaci, si ritiene che nei punti vendita la presenza del farmacista debba essere obbligatoria e continuativa, così da valorizzare la sua professionalità.

Si ritiene inoltre che per "apposito reparto" si debba intendere la presenza di spazi adeguati dal punto di vista logistico, igienico e di rispetto della riservatezza e che tale reparto debba essere dotato di cassa autonoma per avere un reale controllo dei farmaci acquistati;

c) per evitare disparità nell'accesso ai farmaci senza obbligo di ricetta, a prezzi competitivi, tra cittadini di aree urbane o suburbane e cittadini che vivono in territori più decentrati o isolati, si ritiene opportuno che le farmacie classificate come "rurali", godano della riduzione dell'IVA al 4 per cento e che tali riduzioni si riflettano obbligatoriamente sul prezzo di vendita del farmaco;

d) in riferimento alla disciplina della ereditarietà delle farmacie, si ritiene che sia congruo prevedere un periodo di tempo di tre anni, rispetto a quello di un anno che troverebbe applicazione con l'attuale decreto-legge.

Si ritiene altresì opportuno, in analogia a quanto avviene in altri Stati, quali Germania o Francia, limitare il numero di farmacie di cui un farmacista possa essere titolare o socio al numero di tre;

e) si raccomanda, infine, per analogia ai criteri di liberalizzazione della distribuzione, l'inserimento di una norma integrativa, che preveda l'abrogazione del punto 5 dell'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371, liberalizzando così la distribuzione di presidi sanitari e piccolo materiale protesico che potrà essere venduto in modo paritetico sia dalle farmacie che da tutti gli esercizi di materiale sanitario.

 

 

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAI SENATORI TOMASSINI, GRAMAZIO, MONACELLI, GABANA e MASSIDDA

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 741

 

La 12a Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, premesso che:

nel complesso non vi sono i requisiti di necessità e di urgenza che giustifichino il decreto-legge in relazione agli obiettivi che si prefigge, soprattutto per le numerose scadenze dilazionate in esso contenute; vi sono gravi elementi di anticostituzionalità ed illegittimità per la soppressione di prerogative proprie degli enti locali e delle regioni; si determinano nella prima parte modesti provvedimenti dichiarati di liberalizzazione complicati da numerosi elementi di nuova burocrazia, successivamente contraddetti nella seconda parte da disposizioni inquisitorie ed intimidatorie con pesanti nuove imposizioni fiscali che congelano la ripresa economica per cittadini e società;

introduce molte disposizioni di carattere retroattivo che violano palesemente i patti già stabiliti tra cittadini e governo con carattere punitivo e discriminatorio solo per alcune categorie, scoraggiando l'iniziativa privata e tendendo ad obbligare tutti alla dipendenza pubblica od a quella delle grandi lobby;

osserva per la parte di competenza che:

non vengono raggiunti nel provvedimento gli obiettivi di risparmio e di vantaggio per i consumatori, ma si crea un pericoloso sistema confusionale e contraddittorio tra farmaci da automedicazione e farmaci non esponibili e non pubblicizzabili. Si svilupperà quindi il consumo improprio di farmaci con relativi danni iatrogeni. Vi sarà un aumento indotto del consumo dei farmaci a carico del SSN, come è avvenuto nei paesi ove si è eseguito questo indirizzo. Non vi sarà un reale miglioramento distributivo ma anzi un peggioramento per quanto riguarda le zone rurali e disagiate, gli orari di apertura e le distanze;

per quanto riguarda la disposizione per i grossisti, è facile intravedere nell'abrogazione della norma relativa la possibilità di orientare il mercato, divenendo distributori solo di alcuni prodotti e marche;

per quanto attiene alla titolarità della farmacia, con la norma prevista si instaura un possibile sistema di intestazioni fittizie e soprattutto di monopolio che nulla ha a che vedere con la liberalizzazione, con una conseguente diminuzione della qualità, dell'appropriatezza e della professionalità delle farmacie;

per quanto concerne la trasmissione ereditaria delle farmacie, se da un lato è accettabile fissare con maggiore precisione il termine in cui il bene va alienato, dall'altro non è sostenibile che tale termine vado circoscritto ad un anno;

ritenuto che la attuale distribuzione farmaceutica, unanimemente riconosciuta come modello da imitare, possa essere migliorata e non sconvolta nell'ambito di un provvedimento legislativo che affronti tutti gli aspetti del sistema;

esprime, per quanto di competenza, un parere contrario.

 


TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

martedì 18 luglio 2006

8ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
RONCHI

indi del Presidente
SODANO

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all' evasione fiscale

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

 

Il relatore, senatore BRUNO (Ulivo) si sofferma sulle parti di competenza del decreto-legge in titolo, ad iniziare dall’articolo 12 che, al comma 2, salvaguarda i poteri degli enti locali di disciplina del traffico locale, individuando tra i diritti fondamentali da proteggere anche quello alla salubrità ambientale.

L’articolo 13 reca norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza. Pur condividendo lo spirito di tale disposizione, osserva che sarebbe necessaria una più attenta riflessione sui possibili effetti della stessa, soprattutto per le ripercussioni negative che potrebbero colpire i piccoli comuni nella gestione di rilevanti servizi pubblici.

L’articolo 15 interviene sulla gestione del servizio idrico integrato, posticipando di un anno i termini previsti dalla normativa vigente in materia di cessazione delle concessioni rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica. Trattasi di un differimento del termine necessario, sebbene segnali l’esistenza di una difficoltà in questo settore. L’articolo 36, poi, introduce disposizioni volte al recupero della base imponibile; tuttavia, tale disposizione, pur apprezzabile, potrebbe gravare indiscriminatamente sulle fasce sociali più deboli.

Vi è inoltre un altro gruppo di norme del decreto-legge che interessa le competenze della Commissione. L’articolo 22, infatti, prevede una riduzione del dieci per cento degli stanziamenti per l’anno 2006 relativo a spese per consumi di enti ed organismi pubblici non territoriali. Nel corso del recente esame dello schema di riparto dei fondi provenienti dal Ministero dell’ambiente ad enti ed organismi si è constatato che il sistema delle aree protette subisce un’ulteriore riduzione delle risorse disponibili rispetto agli anni precedenti. Pertanto, l’articolo 22 in questione potrebbe comportare un ulteriore peggioramento delle condizioni dei parchi italiani; a tale riguardo, come già indicato tra le osservazioni a corredo del parere favorevole reso dalla Commissione sul menzionato schema di riparto, occorrerebbe segnalare al Governo l’esigenza che dalla riduzione dello stanziamento prevista nell’articolo 22 siano escluse le aree protette. Inoltre, anche gli articoli 27 e 29, nel recare misure di contenimento della spesa pubblica, rischiano di ripercuotersi sulle missioni di animazione culturale assolte dalle aree protette, oltre che creare oggettive difficoltà nel funzionamento e nell’organizzazione di tali enti.

Alla luce di tali considerazioni, propone l’espressione di un parere favorevole, richiamando, tra le osservazioni, la necessità di una nuova versione dell’articolo 22, così come in precedenza segnalato, nonché l’esigenza che i tagli di spesa di cui agli articoli 27 e 29 che gravano sulle aree protette, siano recuperati attraverso misure previste in successivi provvedimenti.

 

Il presidente SODANO dichiara aperta la discussione.

 

Il senatore CONFALONIERI (RC-SE) , nel preannunciare il proprio voto favorevole, richiama la necessità che l’articolo 15 del decreto-legge in esame sia correlato ad una eventuale modifica dell’articolo 150 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di gestione del servizio pubblico integrato.

 

Il senatore BELLINI (Ulivo) , dopo aver espresso un giudizio favorevole sulla relazione del senatore Bruno, si sofferma sull’articolo 15 del decreto-legge in titolo che in pratica consente un più ampio spazio temporale per il cosiddetto affidamento in house dei servizi pubblici locali. Tuttavia, come già ricordato dal senatore Confalonieri, si rende indispensabile coordinare questa disposizione con quella presente nel cosiddetto codice unico ambientale affinché il settore idrico benefici di una effettiva corsia preferenziale.

 

Il senatore MOLINARI (Aut) condivide la preoccupazione manifestata dal relatore circa i possibili effetti negativi sui piccoli comuni determinati dall’articolo 13 del decreto-legge in titolo. Appare infatti eccessiva la limitazione dei poteri degli enti locali nell’organizzazione dei servizi presenti sul loro territorio.

 

Il presidente SODANO dichiara chiusa la discussione.

 

Il relatore, senatore BRUNO (Ulivo) dichiara di non aver nulla da aggiungere rispetto alla relazione introduttiva.

 

Il sottosegretario DETTORI fa presente che il Governo terrà nel debito conto le osservazioni che la Commissione avanzerà soprattutto con riguardo all’articolo 22, con l’obiettivo di escludere il sistema delle aree protette dalla prevista riduzione degli stanziamenti.

 

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione conferisce un mandato al relatore a redigere un parere favorevole con osservazioni e condizioni.

 

La seduta termina alle ore 15,30.